ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 268 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
62° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
22.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 268/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1745 DELLA COMMISSIONE
del 13 agosto 2019
che integra e modifica la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i punti di ricarica per i veicoli a motore della categoria L, la fornitura di elettricità lungo le coste per le navi della navigazione interna, l'approvvigionamento di idrogeno per il trasporto su strada e l'approvvigionamento di gas naturale per il trasporto su strada e per vie navigabili e che abroga il regolamento delegato (UE) 2018/674 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (1), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 14, l'articolo 5, paragrafo 3, e l'articolo 6, paragrafo 11,
considerando quanto segue:
(1) |
Il lavoro di normazione della Commissione ha lo scopo di garantire che le specifiche tecniche per l'interoperabilità dei punti di ricarica e di rifornimento siano definite in norme europee o internazionali, individuando le specifiche tecniche richieste e tenendo conto delle norme europee esistenti e delle attività di normazione internazionali connesse. |
(2) |
A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la Commissione europea ha chiesto (3) al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di elaborare e adottare norme europee appropriate (norme EN) o di modificare quelle esistenti per la fornitura di elettricità per il trasporto stradale, marittimo e per vie navigabili interne; la fornitura di idrogeno per il trasporto stradale; la fornitura di gas naturale, compreso il biometano, per il trasporto stradale, marittimo e per vie navigabili interne. |
(3) |
Le norme elaborate da CEN e Cenelec sono state accettate dall'industria europea al fine di garantire la mobilità in tutta l'Unione di veicoli e imbarcazioni alimentati con combustibili diversi. Il CEN e il Cenelec hanno raccomandato alla Commissione di includere tali norme nel quadro giuridico dell'Unione. Le specifiche tecniche di cui all'allegato II della direttiva 2014/94/UE dovrebbero essere integrate o modificate di conseguenza. |
(4) |
Le disposizioni relative alla «interoperabilità» nel contesto del presente regolamento delegato si riferiscono strettamente alla capacità delle stazioni di ricarica e rifornimento di fornire energia compatibile con tutte le tecnologie del veicolo al fine di consentire l'uso senza soluzione di continuità a livello dell'UE dei veicoli alimentati con combustibili alternativi. |
(5) |
Il CEN e il Cenelec hanno trasmesso alla Commissione una raccomandazione relativa alle norme da applicare ai punti di ricarica per i veicoli a motore della categoria L. Le norme EN 62196-2 «Spine, prese fisse, connettori mobili e fissi per veicoli. Carica conduttiva dei veicoli elettrici. Compatibilità dimensionale e requisiti di intercambiabilità di attacchi a spina e alveoli per corrente alternata» e IEC 60884-1 «Spine e prese per usi domestici e similari — parte 1: Prescrizioni generali» dovrebbero applicarsi a tali punti di ricarica. L'allegato II, punto 1.5, della direttiva 2014/94/UE dovrebbe essere pertanto integrato di conseguenza. |
(6) |
Il CEN e il Cenelec hanno trasmesso alla Commissione una raccomandazione relativa alle norme da applicare alla fornitura di elettricità lungo le coste per le navi della navigazione interna. Le norme EN 15869-2 «Unità per navigazione interna — Collegamento elettrico a terra, corrente trifase 400 V, fino a 63 A, 50 Hz — parte 2: Unità di terra, requisiti di sicurezza (attualmente oggetto di modifica per aumentare l'amperaggio da 63 a 125)» e EN 16840 «Unità per navigazione interna — Collegamento elettrico a terra, corrente trifase 400 V, 50 Hz ad almeno 250 A» dovrebbero applicarsi a tale fornitura di energia elettrica. L'allegato II, punto 1.8, della direttiva 2014/94/UE dovrebbe essere pertanto integrato di conseguenza. |
(7) |
Il CEN e il Cenelec hanno trasmesso alla Commissione una raccomandazione relativa alle norme da applicare alle stazioni di rifornimento di gas naturale compresso (GNC). La norma europea EN ISO 16923 «Stazioni di rifornimento per gas naturale — stazioni a GNC per il rifornimento dei veicoli» riguarda la progettazione, la costruzione, l'esercizio, l'ispezione e la manutenzione delle stazioni per il rifornimento dei veicoli con GNC, incluse le attrezzature e i dispositivi di sicurezza e controllo. Tale norma europea si applica anche a quelle parti di stazioni di rifornimento in cui il gas naturale è in fase gassosa, che riforniscono GLC da gas naturale liquefatto (L-GNC) secondo la norma EN ISO 16924. Si applica inoltre alle forniture di biometano, metano da carbone migliorato (CBM) e gas provenienti dalla vaporizzazione del GNL (on-site o off-site). Gli elementi della norma EN ISO 16923 che garantiscono l'interoperabilità tra le stazioni di rifornimento di GNC e i veicoli dovrebbero applicarsi ai punti di rifornimento di GNC. L'allegato II, punto 3.4, della direttiva 2014/94/UE dovrebbe essere pertanto integrato di conseguenza. |
(8) |
Il CEN e il Cenelec hanno trasmesso alla Commissione una raccomandazione relativa alle norme da applicare alle stazioni di rifornimento di gas naturale liquefatto (GNL). La norma europea EN ISO 16924 «Stazioni di rifornimento per gas naturale — stazioni a GNL per il rifornimento dei veicoli» riguarda la progettazione, la costruzione, l'esercizio, l'ispezione e la manutenzione delle stazioni per il rifornimento dei veicoli con gas naturale liquefatto (GNL), incluse le attrezzature e i dispositivi di sicurezza e controllo. Tale norma europea specifica anche la progettazione, la costruzione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione delle stazioni di rifornimento che utilizzano GNL come fonte in loco per il rifornimento dei veicoli con GNC (stazioni di rifornimento di L-GNC), compresi i dispositivi di sicurezza e di controllo delle stazioni e le attrezzature specifiche delle stazioni di rifornimento di L-GNC. La norma europea si applica alle stazioni di rifornimento che possiedono le seguenti caratteristiche: accesso privato; accesso pubblico (self-service o con assistenza); erogazione con e senza contatore; stazioni di rifornimento con stoccaggio fisso di GNL; stazioni di rifornimento con GNL mobile. Nella sua versione attuale, la norma europea EN ISO 12617 «Veicoli stradali — Connettore di rifornimento di gas naturale liquefatto (GNL) — Connettore a 3,1 MPa» definisce le pistole e i bocchettoni per il rifornimento di gas naturale liquefatto (GNL) costruiti completamente di parti nuove e mai utilizzate e i materiali per i veicoli stradali alimentati con GNL. Un connettore di rifornimento GNL consiste di, se applicabile, un bocchettone e del suo tappo protettivo (installato sul veicolo) e della pistola. Questa norma è applicabile solo a quei dispositivi progettati per una massima pressione di lavoro di 3,4 MPa (34 bar) e a quelli che utilizzano il GNL come combustibile e che hanno i componenti di accoppiamento normalizzati. Gli elementi della norma EN ISO 16924 che garantiscono l'interoperabilità delle stazioni di rifornimento di GNL e gli elementi della norma EN ISO 12617 che definiscono le specifiche per i connettori dovrebbero applicarsi ai punti di rifornimento di GNL. L'allegato II, punto 3.2, della direttiva 2014/94/UE dovrebbe essere pertanto integrato di conseguenza. |
(9) |
Il CEN e il Cenelec hanno trasmesso alla Commissione una raccomandazione relativa alle norme da applicare ai punti di rifornimento per le navi adibite alla navigazione interna o alla navigazione marittima. La norma europea EN ISO 20519 «Navi e tecnologia marina — Specifica per il rifornimento di navi alimentate a gas naturale liquefatto» distingue tra punti di rifornimento per le navi adibite alla navigazione marittima e per le navi adibite alla navigazione interna. Per le navi adibite alla navigazione marittima che non sono contemplate dal Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti (codice IGC), i punti di rifornimento di GNL dovrebbero essere conformi alla norma EN ISO 20519. Tuttavia, per le navi adibite alla navigazione interna, i punti di rifornimento per il GNL dovrebbero essere conformi alla norma EN ISO 20519 (parti da 5.3 a 5.7) solo a fini di interoperabilità. La norma europea EN ISO 20519 dovrebbe applicarsi ai punti di rifornimento per le navi adibite alla navigazione marittima e la stessa norma europea (parti da 5.3 a 5.7) dovrebbe applicarsi ai punti di rifornimento per le navi adibite alla navigazione interna. L'allegato II, punto 3.1, della direttiva 2014/94/UE dovrebbe essere pertanto integrato di conseguenza. |
(10) |
Il CEN e il Cenelec hanno trasmesso alla Commissione una raccomandazione relativa alla norma da applicare ai punti di rifornimento di idrogeno che erogano idrogeno allo stato gassoso e ai protocolli di riempimento. La norma europea EN 17127 «Punti di rifornimento di idrogeno all'aperto che erogano idrogeno gassoso e che incorporano i protocolli di riempimento», nella sua versione attuale, riguarda l'interoperabilità di progettazione, costruzione, esercizio, ispezione e manutenzione delle stazioni per il rifornimento dei veicoli con idrogeno gassoso. I requisiti di interoperabilità descritti nella norma EN 17127 dovrebbero applicarsi ai punti di rifornimento per l'idrogeno, così come la stessa norma europea dovrebbe applicarsi ai pertinenti protocolli di riempimento. L'allegato II, punti 2.1 e 2.3 della direttiva 2014/94/UE dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza. |
(11) |
Il CEN e il Cenelec hanno trasmesso alla Commissione una raccomandazione relativa alla norma da applicare per definire le caratteristiche qualitative dell'idrogeno erogato dai punti di rifornimento dei veicoli stradali con idrogeno. La norma europea EN 17124 «Combustibile a idrogeno — Specifiche di prodotto e assicurazione di qualità — Applicazioni di celle a combustibile con membrana a scambio protonico (PEM) per veicoli stradali», nella sua versione attuale, specifica le caratteristiche di qualità del combustibile a idrogeno e la corrispondente assicurazione di qualità al fine di garantire l'uniformità del prodotto a idrogeno come dispensato per l'utilizzo in sistemi per veicoli stradali di celle a combustibile con membrana a scambio protonico (PEM). La norma europea EN 17124 che definisce le caratteristiche di qualità dell'idrogeno erogato dai punti di rifornimento per l'idrogeno dovrebbe essere applicata. L'allegato II, punto 2.2 della direttiva 2014/94/UE dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza. |
(12) |
Il CEN e il Cenelec hanno informato la Commissione che è stata raccomandata l'applicazione della norma europea EN ISO 17268 «Dispositivi di collegamento per il rifornimento dei veicoli terrestri a idrogeno gassoso» ai connettori dei veicoli a motore per il rifornimento di idrogeno gassoso. È quindi importante concludere il processo di certificazione dei connettori per il rifornimento dei veicoli a motore con idrogeno gassoso secondo la norma EN ISO 17268. Quando il processo sarà giunto a termine, i connettori dei veicoli a motore per il rifornimento di idrogeno gassoso dovrebbero essere conformi alla norma EN ISO 17268. L'allegato II, punto 2.4 della direttiva 2014/94/UE dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza. |
(13) |
Il CEN e il Cenelec hanno informato la Commissione che la norma europea EN ISO 14469 «Veicoli stradali — Connettore di rifornimento di gas naturale compresso (GNC)» dovrebbe applicarsi ai connettori/bocchettoni per GNC. L'allegato II, punto 3.3 della direttiva 2014/94/UE dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza. |
(14) |
Il «gruppo di esperti del forum per il trasporto sostenibile» e la Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) sono stati consultati e hanno fornito il loro parere sulle norme europee oggetto del presente regolamento delegato della Commissione. |
(15) |
È opportuno che la Commissione integri e modifichi la direttiva 2014/94/UE conformemente ai riferimenti alle norme europee elaborate dal CEN e dal Cenelec. |
(16) |
Qualora le nuove specifiche tecniche indicate nell'allegato II della direttiva 2014/94/UE debbano essere stabilite, aggiornate o integrate mediante regolamenti delegati della Commissione, è opportuno applicare un periodo di transizione di 24 mesi. |
(17) |
Il presente regolamento dovrebbe includere gli aggiornamenti effettuati in seguito alle richieste di alcuni Stati membri relative ai punti di ricarica per i veicoli a motore della categoria L, alla fornitura di elettricità lungo le coste per le navi adibite alla navigazione interna e ai punti di rifornimento di GNL per il trasporto per via navigabile, nonché ai nuovi sviluppi generati dal CEN e dal Cenelec sulle norme in materia di approvvigionamento di gas naturale e idrogeno. Il regolamento delegato (UE) 2018/674 della Commissione (4) dovrebbe pertanto essere abrogato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Punti di ricarica per veicoli a motore della categoria L
Per i punti di ricarica per i veicoli a motore della categoria L di cui all'allegato II, punto 1.5, della direttiva 2014/94/UE, si applicano le seguenti specifiche tecniche:
(1) |
I punti di ricarica a corrente alternata (AC) accessibili al pubblico riservati ai veicoli elettrici della categoria L fino a 3,7 kVA sono dotati, ai fini dell'interoperabilità, di almeno uno dei seguenti elementi:
|
(2) |
I punti di ricarica a corrente alternata (AC) accessibili al pubblico riservati ai veicoli elettrici della categoria L superiori a 3,7 kVA sono dotati, ai fini dell'interoperabilità, almeno di prese fisse o connettori per veicoli di tipo 2 come descritti nella norma EN 62196-2. |
Articolo 2
Fornitura di elettricità lungo le coste destinata a navi adibite alla navigazione interna.
Per la fornitura di elettricità lungo le coste destinata a navi adibite alla navigazione interna, di cui all'allegato II, punto 1.8, della direttiva 2014/94/UE, si applica la seguente specifica tecnica:
la fornitura di elettricità lungo le coste per le navi adibite alla navigazione interna è conforme alla norma EN 15869-2 o alla norma EN 16840, a seconda del fabbisogno energetico.
Articolo 3
Punti di rifornimento di veicoli a motore con gas naturale compresso (GNC)
Per i punti di rifornimento di gas naturale compresso (GNC) di cui all'allegato II, punto 3.4, della direttiva 2014/94/UE, si applicano le seguenti specifiche tecniche:
la pressione di alimentazione (pressione di servizio) deve essere di 20,0 MPa (200 bar) a 15 °C; è ammessa una pressione massima di alimentazione di 26,0 MPa con «compensazione per la temperatura» di cui alla norma EN ISO 16923 «Stazioni di rifornimento per gas naturale — Stazioni a GNC per il rifornimento dei veicoli».
Articolo 4
Punti di rifornimento di veicoli a motore con gas naturale liquefatto (GNL)
Per i punti di rifornimento di veicoli a motore con naturale liquefatto (GNL) di cui all'allegato II, punto 3.2, della direttiva 2014/94/UE, si applicano le seguenti specifiche tecniche:
la pressione di alimentazione deve essere inferiore alla pressione di esercizio massima autorizzata del serbatoio del veicolo, come indicato nella norma EN ISO 16924, «Stazioni di rifornimento per gas naturale — Stazioni a GNL per il rifornimento dei veicoli».
Al profilo del connettore si applica la norma EN ISO 12617 «Veicoli stradali — Connettore di rifornimento di gas naturale liquefatto (GNL) — Connettore a 3,1 MPa».
Articolo 5
Punti di rifornimento per navi adibite alla navigazione interna o navi adibite alla navigazione marittima
Per i punti di rifornimento per navi adibite alla navigazione interna o navi adibite alla navigazione marittima di cui all'allegato II, punto 3.1, della direttiva 2014/94/UE, si applicano le seguenti specifiche tecniche:
per le navi adibite alla navigazione marittima che non sono contemplate dal Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti (codice IGC), i punti di rifornimento di GNL devono essere conformi alla norma EN ISO 20519.
Tuttavia, per le navi adibite alla navigazione interna, i punti di rifornimento per il GNL devono essere conformi alla norma EN ISO 20519 (parti da 5.3 a 5.7) solo a fini di interoperabilità.
Articolo 6
L'allegato II della direttiva 2014/94/CE è così modificato:
(1) |
il punto 2.1 è sostituito dal seguente: «2. 1. I punti di rifornimento di idrogeno all’aperto che erogano idrogeno gassoso utilizzato come carburante nei veicoli a motore devono essere conformi ai requisiti di interoperabilità descritti nella norma EN 17127 “Punti di rifornimento di idrogeno all’aperto che erogano idrogeno gassoso e che incorporano i protocolli di riempimento”.»; |
(2) |
il punto 2.2 è sostituito dal seguente: «2.2. Le caratteristiche di qualità dell’idrogeno erogato dai punti di rifornimento per l’idrogeno per i veicoli a motore devono essere conformi ai requisiti descritti nella norma EN 17124, “Combustibile a idrogeno — Specifiche di prodotto e assicurazione di qualità — Applicazioni di celle a combustibile con membrana a scambio protonico (PEM) per veicoli stradali”, che descrive anche i metodi per garantire la qualità dell’idrogeno.»; |
(3) |
il punto 2.3 è sostituito dal seguente: «2.3. L'algoritmo di rifornimento deve essere conforme ai requisiti della norma EN 17127 “Punti di rifornimento di idrogeno all'aperto che erogano idrogeno gassoso e che incorporano i protocolli di riempimento”.»; |
(4) |
il punto 2.4 è sostituito dal seguente: «2.4. Una volta conclusi i processi di certificazione dei connettori di cui alla norma EN ISO 17268, i connettori dei veicoli a motore per il rifornimento di idrogeno gassoso devono essere conformi alla norma EN ISO 17268 “Dispositivi di collegamento per il rifornimento dei veicoli terrestri a idrogeno gassoso”.»; |
(5) |
il punto 3.3 è sostituito dal seguente: «3.3. Il profilo del connettore deve essere conforme ai requisiti della norma EN ISO 14469 “Veicoli stradali — Connettore di rifornimento di gas naturale compresso (GNC)”.». |
Articolo 7
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/674 della Commissione è abrogato.
Articolo 8
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 12 novembre 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Violeta BULC
Membro della Commissione
(1) GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
(3) M/533 Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 1330 final, del 12 marzo 2015, relativa ad una richiesta di normazione rivolta agli organismi di normazione europei, in conformità al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per l'elaborazione di norme europee relative all'infrastruttura per i combustibili alternativi.
(4) Regolamento delegato (UE) 2018/674 della Commissione, del 17 novembre 2017, che integra la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i punti di ricarica per i veicoli a motore della categoria L, la fornitura di elettricità lungo le coste per le navi adibite alla navigazione interna e i punti di rifornimento per il GNL per il trasporto per via navigabile, e modifica tale direttiva per quanto riguarda i connettori per veicoli a motore per il rifornimento di idrogeno gassoso (GU L 114 del 4.5.2018, pag. 1).
22.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 268/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1746 DELLA COMMISSIONE
del 1o ottobre 2019
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 223, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (2) determina le modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda gli obblighi imposti agli Stati membri in relazione alla notifica di informazioni e documenti alla Commissione. |
(2) |
Con la risoluzione del 7 giugno 2016 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare (3) il Parlamento europeo ha invitato tutti i soggetti coinvolti nella gestione della filiera alimentare ad accrescere la trasparenza nella catena dell’approvvigionamento alimentare nel suo complesso e ha chiesto una maggiore trasparenza e informazione all’interno della catena di approvvigionamento e un rafforzamento degli organismi e degli strumenti per la raccolta di informazioni di mercato al fine di fornire agli agricoltori e alle organizzazioni di produttori dati di mercato precisi e aggiornati. |
(3) |
Nel dicembre 2016, nelle sue conclusioni del 12 dicembre 2016 sul rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare e sulla lotta contro le pratiche commerciali sleali, il Consiglio ha invitato la Commissione ad affrontare la questione della mancanza di trasparenza e dell’asimmetria informativa nella filiera alimentare. |
(4) |
Nell’aprile 2019 è stata adottata la direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), a seguito della quale il 22 marzo 2019 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno rilasciato una dichiarazione congiunta (5) che invitava/incoraggiava la Commissione a migliorare la trasparenza del mercato agricolo e alimentare a livello dell’UE, includendo anche il miglioramento della raccolta dei dati statistici necessari per l’analisi dei meccanismi di formazione dei prezzi lungo l’intera filiera agricola e alimentare, al fine di meglio orientare le scelte degli operatori economici e delle pubbliche autorità, nonché di agevolare la comprensione degli sviluppi del mercato da parte degli operatori. |
(5) |
Inoltre nel gennaio 2016 la Commissione ha istituito la task force per i mercati agricoli, un gruppo di lavoro indipendente incaricato di formulare raccomandazioni su come migliorare la posizione dei produttori nella filiera agricola e alimentare. A tal fine essa ha raccomandato di accrescere la trasparenza del mercato per promuovere condizioni di concorrenza effettiva nella filiera introducendo un sistema di comunicazione dei prezzi o rafforzando il sistema esistente, in particolare nei settori ortofrutticolo, lattiero-caseario e delle carni. Essa ha raccomandato inoltre che i dati raccolti siano diffusi in forma debitamente aggregata. |
(6) |
Nel 2017 è stata effettuata una consultazione pubblica e nel 2018 sono stati inviati questionari specifici agli Stati membri, ai portatori di interessi e ai consumatori. Nel 2018 e nel 2019 sono stati organizzati numerosi seminari dedicati e conferenze con i portatori di interessi nonché riunioni dei gruppi di esperti degli Stati membri e dei gruppi di dialogo civile sulla trasparenza del mercato. |
(7) |
A norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 le notifiche sui prezzi, sulla produzione e sulle informazioni di mercato da parte degli Stati membri sono già obbligatorie, ma solo per quanto riguarda i prezzi di produzione. |
(8) |
Pertanto, se da un lato l’Unione assicura attualmente un livello relativamente alto di informazione pubblica sui prezzi alla produzione e i prezzi al consumo provenienti dai servizi statistici degli Stati membri, dall’altro il pubblico dispone di pochissime informazioni sui prezzi all’interno della filiera agricola e alimentare. L’estensione della comunicazione dei prezzi dovrebbe colmare tali lacune informative, specialmente nel caso di filiere alimentari settoriali complesse. La possibilità di monitorare la trasmissione dei prezzi lungo l’intera filiera grazie all’estensione della raccolta e della diffusione dei dati dovrebbe consentire agli operatori di mercato di comprendere meglio il funzionamento della filiera migliorandone così il funzionamento globale e l’efficienza economica, in particolare per gli operatori più deboli che non hanno rapidamente accesso alle informazioni sui prezzi del settore privato. |
(9) |
I prezzi attualmente comunicati sono i prezzi di vendita della produzione degli operatori nella prima fase della filiera agricola e alimentare. Il monitoraggio della trasmissione dei prezzi lungo l’intera filiera richiederà la raccolta dei dati relativi ai prezzi da diversi operatori della filiera (per esempio grossisti, operatori commerciali, industria alimentare e rivenditori), in particolare per le filiere con fasi e prodotti altamente differenziati. |
(10) |
Il fatto di comunicare unicamente i prezzi rappresentativi (quali i prezzi praticati dai mercati principali e da operatori importanti) dovrebbe consentire agli Stati membri di effettuare tale comunicazione in base a un approccio efficace sotto il profilo dei costi, contribuendo a ridurre al minimo gli oneri amministrativi per le piccole e medie imprese. Conformemente alle pratiche attuali è opportuno che gli Stati membri descrivano la metodologia usata per stabilire i prezzi rappresentativi. È opportuno inoltre che essi mirino al ravvicinamento delle loro metodologie per assicurare la migliore comparabilità possibile tra gli Stati membri. |
(11) |
Al fine di offrire un meccanismo di comunicazione efficace sotto il profilo dei costi e del tempo, è opportuno che la Commissione metta il sistema di informazione esistente a disposizione degli operatori in modo tale da consentire loro di comunicare le informazioni direttamente alla Commissione con la supervisione degli Stati membri. È opportuno che gli Stati membri che scelgono di delegare tale obbligo di comunicazione agli operatori ne informino la Commissione. |
(12) |
È opportuno che la Commissione organizzi regolarmente riunioni con gli Stati membri e i portatori di interessi per condividere le migliori prassi, sviluppare sinergie e contribuire a una comprensione comune delle dinamiche di mercato nella filiera agricola e alimentare. È opportuno che la Commissione fornisca informazioni agli Stati membri e ai portatori di interessi in merito all’applicazione del regolamento. |
(13) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185. |
(14) |
È opportuno prevedere una data di applicazione del presente regolamento che dia agli Stati membri la possibilità di adeguarsi ai nuovi obblighi di comunicazione. |
(15) |
Il comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 è così modificato:
1) |
all’articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma: «In caso di notifiche a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 e degli atti adottati sulla base di tale regolamento, il sistema basato sulla tecnologia dell’informazione di cui al primo comma del presente paragrafo è a disposizione, se del caso, anche degli operatori e dei paesi terzi.»; |
2) |
l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Notifica di inadempimento Salvo se altrimenti disposto negli atti di cui all’articolo 1, qualora gli Stati membri e, se del caso, i paesi terzi o gli operatori non notifichino alla Commissione le informazioni o i documenti richiesti entro il termine prescritto (“notifica negativa”), si considera che essi abbiano notificato quanto segue:
|
3) |
il titolo del capo II è sostituito dal seguente: «NOTIFICHE E COORDINAMENTO SUI PREZZI, SULLA PRODUZIONE E SULLE INFORMAZIONI DI MERCATO E INFORMAZIONI RICHIESTE DA ACCORDI INTERNAZIONALI»; |
4) |
all’articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli Stati membri e, se del caso, i paesi terzi e gli operatori notificano alla Commissione ogni nuova informazione rilevante atta a modificare in modo sostanziale le informazioni già notificate.» |
5) |
L’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Informazioni supplementari Gli Stati membri e, se del caso, i paesi terzi e gli operatori possono notificare alla Commissione informazioni supplementari rispetto a quelle di cui agli allegati I, II e III mediante il sistema d’informazione di cui all’articolo 1, qualora tali informazioni siano ritenute pertinenti dagli Stati membri e, se del caso, dai paesi terzi e dagli operatori interessati. Le suddette notifiche sono trasmesse tramite un modulo messo a disposizione dalla Commissione nel sistema di informazione»; |
6) |
L’articolo 9 è così modificato:
|
7) |
gli articoli 10, 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 10 Comunicazione dei prezzi in moneta ufficiale Salvo disposizioni specifiche contrarie degli allegati I, II e III, gli Stati membri e, se del caso, gli operatori notificano le informazioni sui prezzi nella loro moneta ufficiale, al netto dell’IVA. Articolo 11 Notifica settimanale dei prezzi Salvo disposizioni specifiche contrarie dell’allegato I, gli Stati membri e, se del caso, gli operatori notificano alla Commissione le informazioni settimanali sui prezzi di cui al suddetto allegato entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, relativamente alla settimana precedente. Articolo 12 Notifica non settimanale sui prezzi, sulla produzione e sulle informazioni di mercato Gli Stati membri e, se del caso, gli operatori notificano alla Commissione, entro i termini prescritti, quanto segue:
|
8) |
gli allegati I, II e III sono sostituiti dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).
(3) GU C 86 del 6.3.2018, pag. 49.
(4) Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 59).
(5) ST 7607 2019 ADD 1 REV 1 del 22.3.2019, pag. 1.
ALLEGATO I
Requisiti relativi alle notifiche settimanali dei prezzi di cui all’articolo 11
Salvo indicazione contraria gli Stati membri interessati sono quelli che producono o usano più del 2 % della produzione o dell’uso totale corrispondente dell’Unione.
1. Cereali
Contenuto della notifica: i prezzi di mercato rappresentativi per ciascuno dei cereali e per ciascuna delle qualità di cereali considerati rilevanti per il mercato dell’Unione, espressi per tonnellata di prodotto.
Stati membri interessati: tutti gli Stati membri.
Altro: i prezzi fanno riferimento, se del caso, alle caratteristiche qualitative, al luogo di quotazione e alla fase di commercializzazione di ciascun prodotto.
2. Riso
Contenuto della notifica: i prezzi di mercato rappresentativi per ciascuna delle varietà di riso considerate rilevanti per il mercato dell’Unione, espressi per tonnellata di prodotto.
Stati membri interessati: gli Stati membri produttori di riso e gli Stati membri con industria molitoria.
Altro: i prezzi fanno riferimento, se del caso, alla fase di trasformazione, al luogo di quotazione e alla fase di commercializzazione di ciascun prodotto.
3. Semi oleosi
Contenuto della notifica: i prezzi di mercato rappresentativi per la colza, i semi di girasole, i semi di soia, la farina di colza, la farina di semi di girasole, la farina di soia, l’olio di colza greggio, l’olio di semi di girasole greggio e l’olio di semi di soia greggio.
Stati membri interessati: gli Stati membri con una superficie coltivata della coltura in questione di minimo 10 000 ettari all’anno. Per quanto riguarda le notifiche dei prezzi delle farine e degli oli, gli Stati membri che trasformano più di 200 000 tonnellate della rispettiva coltura di semi oleosi.
4. Olio d’oliva
Contenuto della notifica: i prezzi medi constatati sui principali mercati rappresentativi e i prezzi medi nazionali ponderati per le categorie di olio di oliva elencate nell’allegato VII, parte VIII, del regolamento (UE) n. 1308/2013, espressi per 100 kg di prodotto.
Stati membri interessati: gli Stati membri che producono oltre 20 000 t di olio d’oliva nel periodo dal 1o ottobre al 30 settembre.
Altro: i prezzi devono corrispondere all’olio d’oliva sfuso franco frantoio per l’olio d’oliva vergine e franco fabbrica per le altre categorie. I mercati rappresentativi coprono almeno il 70 % della produzione nazionale del prodotto in questione.
Prezzi di acquisto
Contenuto della notifica: i prezzi di acquisto rappresentativi (commercio al dettaglio) per le categorie olio d’oliva vergine e olio extra vergine di oliva di cui all’allegato VII, parte VIII, del regolamento (UE) n. 1308/2013, espressi per 100 kg di prodotto.
Altro: i prezzi rappresentativi corrispondono all’olio d’oliva vergine e all’olio extra vergine di oliva confezionati in contenitori pronti per essere offerti ai consumatori finali e coprono almeno un terzo degli acquisti nazionali del prodotto in questione.
5. Prodotti ortofrutticoli, banane
a) Prezzi dei prodotti destinati al mercato del fresco
Contenuto della notifica: i prezzi rappresentativi per i tipi e le varietà di pomodori, mele, arance, pesche e pesche noci elencati nell’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione (1), espressi per 100 kg di peso netto del prodotto.
Stati membri interessati: gli Stati membri elencati nell’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2017/891.
Altro: i prezzi si intendono franco centro di imballaggio, per i prodotti sottoposti a cernita, imballati e, se del caso, su pallet.
b) Prezzi delle banane
Contenuto della notifica: i prezzi all’ingrosso delle banane gialle di cui al codice NC 0803 90 10, espressi per 100 kg di prodotto.
Stati membri interessati: tutti gli Stati membri che commercializzano oltre 20 000 tonnellate di banane gialle per anno civile.
Altro: i prezzi sono comunicati per gruppo di paesi di origine.
c) Prezzi franco azienda
Contenuto della notifica: i prezzi rappresentativi di pomodori, mele, arance, pesche, pesche noci e banane destinati al mercato del fresco. Tutti i prezzi sono espressi per 100 kg di prodotto.
Altro: i prezzi sono franco azienda per il prodotto raccolto.
d) Prezzi di acquisto
Contenuto della notifica: i prezzi al dettaglio rappresentativi di pomodori, mele, arance, pesche e pesche noci, espressi per 100 kg di prodotto.
6. Carni
Contenuto della notifica: i prezzi delle carcasse e dei tagli di bovini, suini e ovini e di taluni bovini, vitelli e suinetti vivi a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 e delle carcasse conformemente alla classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini, espressi per 100 kg di prodotto.
Stati membri interessati: per le carcasse e gli animali vivi, tutti gli Stati membri. Per i tagli, gli Stati membri la cui produzione nazionale rappresenta almeno il 2 % della produzione dell’Unione.
Altro: qualora l’autorità competente dello Stato membro interessato ritenga non vi sia un numero sufficiente di carcasse o animali vivi da notificare, lo Stato membro interessato può decidere, per il periodo in questione, di sospendere la registrazione dei prezzi di tali carcasse o animali vivi e informa la Commissione dei motivi della propria decisione. Per quanto riguarda i tagli, gli Stati membri interessati comunicano i prezzi per i quarti anteriori di bovino, i quarti posteriori di bovino, la carne macinata di bovino, la lombata di suino, la pancetta di suino, la spalla di suino, la carne macinata di suino e il prosciutto di carne suina.
Prezzi di acquisto
Contenuto della notifica: i prezzi di acquisto rappresentativi (commercio al dettaglio e altri operatori del settore alimentare) per la carne macinata di suino e di bovino, espressi per 100 kg di prodotto.
7. Latte e prodotti lattiero-caseari
Contenuto della notifica: i prezzi del siero di latte in polvere, del latte scremato in polvere, del latte intero in polvere, del burro, della crema, del latte alimentare e dei formaggi di base, espressi per 100 kg di prodotto.
Stati membri interessati: gli Stati membri la cui produzione nazionale rappresenta almeno il 2 % della produzione dell’Unione o, nel caso dei formaggi di base, quando il tipo di formaggio rappresenta almeno il 4 % del totale della produzione nazionale di formaggio.
Altro: i prezzi sono notificati per i prodotti acquistati presso il fabbricante, al netto di ogni altro costo (trasporto, carico e scarico, movimentazione, magazzinaggio, pallettizzazione, assicurazione ecc.) sulla base di contratti conclusi per consegne entro tre mesi.
Prezzi di acquisto
Contenuto della notifica: i prezzi di acquisto rappresentativi (commercio al dettaglio e altri operatori del settore alimentare) del burro e dei formaggi pertinenti, espressi per 100 kg di prodotto.
8. Uova
Contenuto della notifica: il prezzo all’ingrosso per le uova della categoria A per metodo di produzione (media delle categorie L e M), espresso per 100 kg di prodotto.
Stati membri interessati: tutti gli Stati membri.
Altro: i prezzi sono comunicati per i prodotti nei centri di imballaggio.
9. Carni di volatili
Contenuto della notifica: il prezzo medio all’ingrosso dei polli interi di categoria A («polli 65 %») e dei pezzi di pollo (petto, cosce), espresso per 100 kg di prodotto.
Stati membri interessati: tutti gli Stati membri.
Altro: i prezzi sono comunicati per i prodotti negli impianti di macellazione o registrati su mercati rappresentativi.
Prezzi di acquisto
Contenuto della notifica: i prezzi di acquisto rappresentativi (commercio al dettaglio e altri operatori del settore alimentare) dei polli interi di categoria A e dei petti di pollo, espressi per 100 kg di prodotto.
10. Altro
Contenuto della notifica: il prezzo del latte in polvere arricchito, espresso per 100 kg di prodotto.
Altro: i prezzi sono notificati per i prodotti acquistati presso il fabbricante, al netto di ogni altro costo (trasporto, carico e scarico, movimentazione, magazzinaggio, pallettizzazione, assicurazione ecc.) sulla base di contratti conclusi per consegne entro tre mesi.
(1) Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 4).
ALLEGATO II
Requisiti relativi alle notifiche non settimanali dei prezzi di cui all’articolo 12, lettera a)
Salvo indicazione contraria gli Stati membri interessati sono quelli che producono o usano più del 2 % della produzione o dell’uso totale corrispondente dell’Unione, ad eccezione dei prodotti biologici, per cui la soglia è pari al 4 % della produzione.
1. Cereali
a) Prezzi di cereali biologici
Contenuto della notifica: i prezzi di mercato rappresentativi di frumento tenero biologico, frumento duro e segale, espressi per tonnellata di prodotto.
Periodo di notifica: entro il 25 di ogni mese, per il mese precedente.
b) Prezzi della farina di frumento
Contenuto della notifica: i prezzi di vendita rappresentativi dell’industria molitoria per la farina di frumento, espressi per tonnellata di prodotto.
Periodo di notifica: entro il 25 di ogni mese, per il mese precedente.
c) Prezzi di acquisto della farina di frumento
Contenuto della notifica: i prezzi di acquisto rappresentativi (commercio al dettaglio e altri operatori del settore alimentare) per la farina di frumento, espressi per tonnellata di prodotto.
Periodo di notifica: entro il 25 di ogni mese, per il mese precedente.
2. Semi oleosi e colture proteiche
Contenuto della notifica: i prezzi di mercato rappresentativi per ciascuna coltura proteica considerata rilevante per il mercato dell’Unione e per semi di soia biologici, farina di soia biologica, farina di soia non GM, espressi per tonnellata di prodotto.
Stati membri interessati: per le colture proteiche, gli Stati membri con una superficie coltivata della coltura in questione di minimo 10 000 ettari all’anno.
Periodo di notifica: entro il 25 di ogni mese, per il mese precedente.
3. Zucchero
Contenuto della notifica:
a) |
le medie ponderate dei seguenti prezzi dello zucchero, espressi per tonnellata di zucchero, nonché i quantitativi totali corrispondenti e le deviazioni standard ponderate:
|
b) |
il prezzo medio ponderato della barbabietola da zucchero nel corso della campagna precedente, espresso per tonnellata di barbabietole, nonché i quantitativi totali corrispondenti. |
Stati membri interessati:
a) |
per i prezzi dello zucchero, tutti gli Stati membri in cui vengono prodotte più di 10 000 tonnellate di zucchero ottenuto da barbabietole da zucchero o da zucchero greggio; |
b) |
per i prezzi della barbabietola da zucchero, tutti gli Stati membri con una superficie coltivata con barbabietole da zucchero di oltre 1 000 ettari nell’anno in questione. |
Periodo di notifica:
a) |
per i prezzi dello zucchero, entro il 25 di ogni mese; |
b) |
per i prezzi della barbabietola da zucchero, entro il 30 giugno di ogni anno. |
Altro:i prezzi sono stabiliti conformemente al metodo pubblicato dalla Commissione e fanno riferimento:
a) |
ai prezzi dello zucchero bianco alla rinfusa franco fabbrica per lo zucchero della qualità tipo definita all’allegato III, punto B II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, raccolto presso le imprese produttrici di zucchero e le raffinerie; |
b) |
al prezzo della barbabietola da zucchero per barbabietole da zucchero della qualità standard con un contenuto di zucchero del 16 %, pagato dalle imprese produttrici di zucchero ai produttori. Le barbabietole sono attribuite alla stessa campagna di commercializzazione dello zucchero da esse estratto. |
Prezzi di acquisto
Contenuto della notifica: i prezzi di acquisto rappresentativi (commercio al dettaglio e industria alimentare e non alimentare, eccetto biocarburanti) di zucchero e melassa, espressi per tonnellata di prodotto.
Periodo di notifica: entro il 25 di ogni mese.
Altro: i prezzi rappresentativi sono stabiliti conformemente al metodo pubblicato dalla Commissione.
4. Fibre di lino
Contenuto della notifica: i prezzi medi franco fabbrica per il mese precedente, constatati sui principali mercati rappresentativi per le fibre lunghe di lino, espressi per tonnellata di prodotto.
Stati membri interessati: tutti gli Stati membri in cui le fibre lunghe di lino sono prodotte a partire da una superficie coltivata superiore ai 1 000 ettari di lino tessile.
Periodo di notifica: entro il 25 di ogni mese, per il mese precedente.
5. Olio di oliva e olive da tavola
Contenuto della notifica:
— |
i prezzi di mercato rappresentativi per l’olio d’oliva biologico per le categorie olio d’oliva vergine e olio extra vergine di oliva di cui all’allegato VII, parte VIII, del regolamento (UE) n. 1308/2013, espressi per 100 kg di prodotto; |
— |
i prezzi rappresentativi per le olive da tavola crude, espressi per 100 kg di prodotto. |
Stati membri interessati:
— |
per l’olio d’oliva biologico, gli Stati membri che producono oltre 5 000 t di olio d’oliva biologico (categorie olio d’oliva vergine e olio extra vergine di oliva) nel periodo annuale dal 1o ottobre al 30 settembre; |
— |
per le olive da tavola, gli Stati membri che producono oltre 5 000 t di olive da tavola nel periodo annuale dal 1o settembre al 31 agosto. |
Periodo di notifica:
— |
per l’olio d’oliva biologico, entro il 25 di ogni mese, per il mese precedente; |
— |
per le olive da tavola, entro il 15 gennaio di ogni anno, per il raccolto dell’anno civile precedente (1o settembre – 31 dicembre). |
Altro: per quanto riguarda l’olio d’oliva biologico, i prezzi corrispondono all’olio d’oliva sfuso franco frantoio per l’olio d’oliva vergine e franco fabbrica per le altre categorie. Per quanto riguarda le olive crude da tavola, i prezzi corrispondono alle olive consegnate dai produttori nei punti di ricezione dell’industria di trasformazione.
6. Vino
Contenuto della notifica: per quanto riguarda i vini di cui all’allegato VII, parte II, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013:
a) |
una tabella riepilogativa dei prezzi per il mese precedente, espressi per ettolitro di vino con riferimento ai volumi interessati; o |
b) |
le fonti di informazione pubblicamente disponibili considerate attendibili per la constatazione dei prezzi. |
Stati membri interessati: gli Stati membri la cui produzione vinicola, nei cinque anni precedenti, ha superato in media il 5 % della produzione vinicola totale dell’Unione.
Periodo di notifica: entro il 15 di ogni mese, per il mese precedente.
Altro: i prezzi si riferiscono al prodotto non confezionato, franco produttore. Per le informazioni di cui alle lettere a) e b), gli Stati membri interessati effettuano una selezione degli otto mercati più rappresentativi da monitorare, comprendente almeno due mercati per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.
7. Latte e prodotti lattiero-caseari
a) Latte
Contenuto della notifica: il prezzo del latte crudo e del latte crudo biologico e il prezzo stimato per le consegne di latte crudo effettuate durante il mese in corso, espressi per 100 kg di prodotto, a tenore reale di materie grasse e proteine.
Stati membri interessati: tutti gli Stati membri.
Periodo di notifica: entro il 25 di ogni mese, per il mese precedente.
Altro: il prezzo è quello pagato dai primi acquirenti stabiliti nel territorio dello Stato membro.
b) Prodotti lattiero-caseari
Contenuto della notifica: i prezzi per i formaggi, diversi dai formaggi di base di cui all’allegato I, punto 7, espressi per 100 kg di prodotto.
Stati membri interessati: tutti gli Stati membri per i tipi di formaggi pertinenti per il mercato nazionale.
Periodo di notifica: entro il 15 di ogni mese per il mese precedente.
Altro: i prezzi si riferiscono ai formaggi acquistati presso il fabbricante, al netto di ogni altro costo (trasporto, carico e scarico, movimentazione, magazzinaggio, pallettizzazione, assicurazione ecc.) sulla base di contratti conclusi per consegne entro tre mesi.
8. Prodotti ortofrutticoli, banane
a) Prezzi di prodotti ortofrutticoli biologici freschi
Contenuto della notifica: i prezzi di vendita rappresentativi di pomodori, mele, arance, pesche e pesche noci biologici, espressi per 100 kg di peso netto del prodotto.
Periodo di notifica: entro il 25 di ogni mese, per il mese precedente.
b) Prezzi delle banane verdi
Contenuto della notifica:
a) |
i prezzi di vendita medi sui mercati locali delle banane verdi commercializzate nella regione di produzione, espressi per 100 kg di prodotto, e i relativi quantitativi; |
b) |
i prezzi di vendita medi delle banane verdi commercializzate fuori dalla regione di produzione, espressi per 100 kg di prodotto, e i relativi quantitativi. |
Periodo di notifica:
— |
entro il 15 giugno di ogni anno, per il precedente periodo dal 1o gennaio al 30 aprile, |
— |
entro il 15 ottobre di ogni anno, per il precedente periodo dal 1o maggio al 31 agosto, |
— |
entro il 15 febbraio di ogni anno, per il precedente periodo dal 1o settembre al 31 dicembre. |
Stati membri interessati: gli Stati membri con una regione di produzione, ossia:
a) |
Isole Canarie; |
b) |
Guadalupa; |
c) |
Martinica: |
d) |
Madera e le Azzorre; |
e) |
Creta e Laconia; |
f) |
Cipro. |
Altro: i prezzi delle banane verdi commercializzate nell’Unione al di fuori della rispettiva regione di produzione si intendono al primo porto di scarico (merci non scaricate).
c) Prezzi franco azienda
Contenuto della notifica: i prezzi rappresentativi di pomodori, mele e arance destinati alla trasformazione. Tutti i prezzi sono espressi per 100 kg di prodotto.
Periodo di notifica:
a) |
per i pomodori, entro il 31 gennaio dell’anno successivo; |
b) |
per le mele e le arance, entro il 25 di ogni mese, per il mese precedente. |
Altro: i prezzi sono franco azienda per il prodotto raccolto.
9. Carni
Contenuto della notifica: i prezzi di vendita rappresentativi per le carcasse di bovini biologici conformemente alla classificazione delle carcasse di bovini, come nel caso della notifica prevista al punto 6, lettera a) dell’allegato I, espressi per 100 kg di prodotto.
Periodo di notifica: entro il 25 di ogni mese, per il mese precedente.
10. Pollame
Contenuto della notifica: il prezzo di vendita rappresentativo dei polli interi biologici di categoria A («polli 65 %»), espresso per 100 kg di prodotto
.Periodo di notifica: entro il 25 di ogni mese, per il mese precedente.
ALLEGATO III
Requisiti relativi alle notifiche di informazioni sulla produzione e i mercati di cui all’articolo 12, lettera b)
1. Riso
Contenuto della notifica: per ciascuno dei tipi di riso di cui all’allegato II, parte I, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013:
a) |
superficie coltivata, resa agronomica, produzione di risone nell’anno del raccolto e resa alla lavorazione; |
b) |
uso interno (incluso quello dell’industria di trasformazione) di riso espresso in equivalente lavorato; |
c) |
scorte di riso (espresso in equivalente lavorato) detenute dai produttori e dalle riserie al 31 agosto di ogni anno, suddivise per riso prodotto nell’Unione e riso importato. |
Periodo di notifica: entro il 15 gennaio di ogni anno per l’anno precedente.
Stati membri interessati:
a) |
per la produzione di risone, tutti gli Stati membri produttori di riso; |
b) |
per l’uso interno, tutti gli Stati membri; |
c) |
per le scorte di riso, tutti gli Stati membri produttori di riso e gli Stati membri con riserie. |
2. Zucchero
A. Superfici coltivate a barbabietola
Contenuto della notifica: superfici coltivate a barbabietola da zucchero per la campagna di commercializzazione in corso e una stima per la campagna di commercializzazione successiva.
Periodo di notifica: entro il 31 maggio di ogni anno.
Stati membri interessati: tutti gli Stati membri con una superficie coltivata di oltre 1 000 ettari di barbabietole da zucchero nell’anno in questione.
Altro: i dati devono essere espressi in ettari e ripartiti per superfici destinate alla produzione di zucchero e superfici destinate alla produzione di bioetanolo.
B. Produzione e uso di zucchero e di bioetanolo
Contenuto della notifica:
a) |
produzione: la produzione di zucchero e melassa e la produzione di bioetanolo di ciascuna impresa per la campagna di commercializzazione precedente e, per la campagna di commercializzazione in corso, una stima della produzione totale di zucchero in ciascuno Stato membro e della produzione di zucchero di ciascuna impresa; |
b) |
uso: lo zucchero venduto dalle imprese e dalle raffinerie nella campagna di commercializzazione precedente, suddiviso per destinazione. |
Periodo di notifica: entro il 30 novembre di ogni anno con riguardo alla produzione e all’uso della campagna di commercializzazione precedente e alla stima della produzione totale di zucchero per la campagna di commercializzazione in corso ed entro il 31 marzo di ogni anno (il 30 giugno per i dipartimenti francesi di Guadalupa e Martinica) con riguardo alla produzione della campagna di commercializzazione in corso di ciascuna impresa.
Stati membri interessati: gli Stati membri in cui vengono prodotte più di 1 000 tonnellate di zucchero.
Altro:
a) |
per «produzione di zucchero» si intende la quantità totale, espressa in tonnellate di zucchero bianco come segue, di:
|
b) |
la produzione di zucchero non comprende lo zucchero bianco ottenuto a partire da uno dei prodotti di cui alla lettera a) o ottenuti in regime di perfezionamento attivo; |
c) |
lo zucchero estratto dalle barbabietole seminate nel corso di una data campagna di commercializzazione è imputato alla campagna di commercializzazione successiva. Tuttavia, lo zucchero estratto dalle barbabietole seminate nell’autunno di una data campagna di commercializzazione è attribuito alla stessa campagna negli Stati membri che hanno preso tale decisione e l’hanno notificata alla Commissione entro il 1o ottobre 2017; |
d) |
le cifre per lo zucchero sono ripartite per mese e, per quanto riguarda la campagna di commercializzazione in corso, corrispondono a dati provvisori fino al mese di febbraio e a stime per i restanti mesi della campagna di commercializzazione; |
e) |
la produzione di bioetanolo comprende unicamente il bioetanolo ottenuto a partire da uno dei prodotti di cui alla lettera a) ed è espressa in ettolitri. |
f) |
per «uso di zucchero» si intendono i quantitativi totali, espressi in tonnellate di zucchero bianco equivalente, venduti dalle imprese produttrici di zucchero e dalle raffinerie ai rivenditori e agli utilizzatori di zucchero durante la campagna di commercializzazione. Tali quantitativi sono suddivisi tra quantitativi venduti per la vendita al dettaglio, all’industria alimentare e ad altre industrie, escluso il bioetanolo. |
C. Produzione di isoglucosio
Contenuto della notifica:
a) |
i quantitativi di produzione propria di isoglucosio spediti da ciascun produttore nel corso della campagna di commercializzazione precedente; |
b) |
i quantitativi di produzione propria di isoglucosio spediti da ciascun produttore nel corso del mese precedente. |
Periodo di notifica: entro il 30 novembre di ogni anno con riferimento alla campagna precedente ed entro il 25 di ogni mese con riferimento al mese precedente.
Stati membri interessati: tutti gli Stati membri in cui è prodotto isoglucosio.
Altro: per «produzione di isoglucosio» si intende la quantità totale di prodotto ottenuto dal glucosio o dai suoi polimeri, avente tenore, in peso, allo stato secco, di almeno il 41 % di fruttosio, espresso in tonnellate di materia secca, a prescindere dall’effettivo tenore in fruttosio oltre la soglia del 41 %. Le cifre della produzione annuale sono ripartite per mese.
D. Scorte di zucchero e di isoglucosio
Contenuto della notifica:
a) |
i quantitativi di produzione di zucchero in giacenza alla fine di ogni mese presso le imprese produttrici di zucchero e le raffinerie; |
b) |
i quantitativi di produzione di isoglucosio in giacenza presso i produttori di isoglucosio alla fine della campagna di commercializzazione precedente. |
Periodo di notifica: entro la fine di ogni mese per il mese precedente in causa per quanto riguarda lo zucchero ed entro il 30 novembre per quanto riguarda l’isoglucosio.
Stati membri interessati:
a) |
per lo zucchero, tutti gli Stati membri in cui si trovano imprese produttrici di zucchero o raffinerie e in cui la produzione di zucchero è superiore a 1 000 tonnellate; |
b) |
per l’isoglucosio, tutti gli Stati membri in cui è prodotto isoglucosio. |
Altro: le cifre si riferiscono ai prodotti giacenti in libera pratica sul territorio dell’Unione e alla produzione di zucchero e di isoglucosio di cui ai punti B e C.
Con riguardo allo zucchero:
— |
le cifre si riferiscono ai quantitativi di proprietà dell’impresa o del raffinatore o oggetto di una garanzia, |
— |
per i quantitativi in giacenza alla fine dei mesi di luglio, agosto e settembre, le cifre specificano i quantitativi provenienti dalla produzione di zucchero a titolo della campagna di commercializzazione successiva, |
— |
in caso di magazzinaggio in Stati membri diversi da quello che effettua la notifica alla Commissione, lo Stato membro notificante informa lo Stato membro interessato in merito ai quantitativi immagazzinati sul proprio territorio e alla loro posizione entro la fine del mese successivo a quello della notifica alla Commissione. |
Con riguardo all’isoglucosio, le cifre si riferiscono ai quantitativi di proprietà del produttore.
E. Accordi interprofessionali
Contenuto della notifica: il contenuto degli accordi interprofessionali tra coltivatori e imprese e delle clausole di ripartizione del valore collettivo. Gli elementi pertinenti da notificare sono stabiliti conformemente al metodo pubblicato dalla Commissione.
Periodo di notifica: entro la fine di ogni campagna di commercializzazione, con riguardo a tale campagna di commercializzazione.
Stati membri interessati: tutti gli Stati membri in cui si trovano imprese produttrici di zucchero e in cui la produzione di zucchero è superiore a 1 000 tonnellate.
3. Piante tessili
Contenuto della notifica:
a) |
la superficie a lino tessile per la campagna di commercializzazione precedente e una stima per la campagna di commercializzazione in corso, espresse in ettari; |
b) |
la produzione di fibre di lino lunghe per la campagna di commercializzazione precedente e una stima per la campagna di commercializzazione in corso, espresse in tonnellate; |
c) |
la superficie piantata a cotone per la campagna agricola precedente e una stima per la campagna agricola in corso, espresse in ettari; |
d) |
la produzione di cotone non sgranato per la campagna agricola precedente e una stima per la campagna in corso, espresse in tonnellate; |
e) |
il prezzo medio del cotone non sgranato pagato ai produttori di cotone per la campagna precedente, espresso per tonnellata di prodotto. |
Periodo di notifica:
a) |
per la superficie a lino tessile, entro il 31 luglio di ogni anno; |
b) |
per la produzione di fibre lunghe di lino, entro il 31 ottobre di ogni anno; |
c) |
per il cotone, entro il 15 ottobre di ogni anno. |
Stati membri interessati:
a) |
per il lino, tutti gli Stati membri in cui le fibre lunghe di lino sono prodotte a partire da una superficie coltivata superiore ai 1 000 ettari di lino tessile; |
b) |
per il cotone, tutti gli Stati membri in cui sono seminati almeno 1 000 ettari di cotone. |
4. Luppolo
Contenuto della notifica: le seguenti informazioni sulla produzione, espresse in dati complessivi e, con riguardo alle informazioni di cui alle lettere b), c) e d), ripartite per varietà di luppolo amaro e aromatico:
a) |
numero di produttori di luppolo; |
b) |
superficie coltivata a luppolo, espressa in ettari; |
c) |
quantitativo in tonnellate e prezzo medio franco azienda, espresso in kg di luppolo venduto nell’ambito di un contratto a termine e senza un contratto di questo tipo; |
d) |
produzione di acido alfa (in tonnellate) e tenore medio di acido alfa (in percentuale). |
Periodo di notifica: entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello del raccolto del luppolo.
Stati membri interessati: tutti gli Stati membri con una superficie coltivata di oltre 200 ettari di luppolo nell’anno precedente.
5. Olio di oliva
Contenuto della notifica:
a) |
i dati sulla produzione finale (inclusi i dati sulla produzione biologica), sul consumo interno totale (anche da parte dell’industria di trasformazione) e sulle scorte finali per il precedente periodo annuale dal 1o ottobre al 30 settembre; |
b) |
una stima della produzione mensile, una stima del livello mensile delle scorte tenute dai produttori e dall’industria e le stime della produzione totale, del consumo interno totale (anche da parte dell’industria di trasformazione) e delle scorte finali per il periodo annuale in corso dal 1o ottobre al 30 settembre. |
Periodo di notifica:
a) |
entro il 31 ottobre di ogni anno, per i dati relativi al periodo annuale precedente; |
b) |
entro il 31 ottobre di ogni anno ed entro il 15 di ogni mese da novembre a giugno, per i dati relativi al periodo annuale in corso. |
Stati membri interessati: per la notifica del livello delle scorte mensile, gli Stati membri che producono oltre 20 000 t di olio d’oliva nel periodo annuale dal 1o ottobre al 30 settembre; Per gli altri dati, tutti gli Stati membri produttori di olio d’oliva.
6. Tabacco
Contenuto della notifica: per ciascun gruppo di varietà di tabacco greggio:
a) |
numero di coltivatori; |
b) |
superficie in ettari; |
c) |
quantitativo consegnato in tonnellate; |
d) |
prezzo medio pagato ai coltivatori, al netto di tasse e imposte, espresso per kg di prodotto. |
Periodo di notifica: entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello del raccolto.
Stati membri interessati: gli Stati membri con una superficie coltivata di oltre 3 000 ettari di tabacco nel raccolto precedente.
Altro: i gruppi di varietà di tabacco greggio sono i seguenti:
Gruppo I: |
Flue cured: tabacchi essiccati in forni, con circolazione d’aria, temperatura e grado igrometrico sotto controllo, in particolare del tipo Virginia; |
Gruppo II: |
Light air-cured: tabacchi essiccati all’aria, al coperto, senza lasciarli fermentare, in particolare dei tipi Burley e Maryland; |
Gruppo III: |
Dark air-cured: tabacchi essiccati all’aria, al coperto, lasciati a fermentare naturalmente prima di essere commercializzati, in particolare dei tipi Badischer Geudertheimer, Fermented Burley, Havana, Mocny Skroniowski, Nostrano del Brenta e Pulawski; |
Gruppo IV: |
Fire-cured: tabacchi essiccati al fuoco, in particolare dei tipi Kentucky e Salento; |
Gruppo V: |
Sun cured: tabacchi essiccati al sole, detti anche «varietà orientali», in particolare dei tipi Basmas, Katerini e Kaba-Koulak. |
7. Prodotti del settore vitivinicolo
Contenuto della notifica:
a) |
stime di produzione dei prodotti vitivinicoli (compresi i mosti di uve vinificati e non vinificati) sul territorio dello Stato membro durante la campagna vinicola in corso; |
b) |
il risultato definitivo delle dichiarazioni di produzione di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2018/273 (1), nonché una stima della produzione non coperta da tali dichiarazioni; |
c) |
un riepilogo delle dichiarazioni di giacenza di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) 2018/273, detenute al 31 luglio della campagna vinicola precedente; |
d) |
il bilancio definitivo della campagna vinicola precedente, comprese informazioni complete relative alle disponibilità (disponibilità di scorte, produzione, importazioni), agli impieghi (consumo umano e industriale, trasformazione, esportazioni e perdite) e alle scorte finali. |
Periodo di notifica:
a) |
stime di produzione, entro il 30 settembre di ogni anno; |
b) |
risultato definitivo delle dichiarazioni di produzione, entro il 15 marzo di ogni anno; |
c) |
sintesi delle dichiarazioni di giacenza, entro il 31 ottobre di ogni anno; |
d) |
bilancio finale, entro il 15 gennaio di ogni anno. |
Stati membri interessati: gli Stati membri che mantengono aggiornato un catasto viticolo in conformità all’articolo 145, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
8. Latte
Contenuto della notifica:
— |
il quantitativo totale di latte vaccino crudo, espresso in chilogrammi al tenore di grassi effettivo; |
— |
il quantitativo totale di latte vaccino crudo biologico, espresso in chilogrammi al tenore di grassi effettivo; |
— |
il tenore di grassi e il tenore di proteine del latte vaccino crudo, espressi in percentuale di peso del prodotto. |
Periodo di notifica: entro il 25 di ogni mese per il mese precedente.
Stati membri interessati: tutti gli Stati membri.
Altro: per il latte, i quantitativi si riferiscono al latte consegnato il mese precedente ai primi acquirenti stabiliti nel territorio dello Stato membro. Gli Stati membri garantiscono che tutti i primi acquirenti stabiliti nel loro territorio dichiarino all’autorità nazionale competente il quantitativo di latte vaccino crudo loro consegnato ogni mese, in modo tempestivo e preciso, in modo da soddisfare tale requisito.
9. Uova
Contenuto della notifica:
— |
il numero di siti di produzione di uova, con la suddivisione per metodi di produzione di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 589/2008 (2) e di siti di produzione di uova biologiche a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (3), inclusa la capacità massima dello stabilimento in numero di galline ovaiole presenti contemporaneamente; |
— |
il volume di produzione di uova in guscio per metodo di produzione, espresso in tonnellate di peso netto, comprese le uova biologiche. |
Periodo di notifica:
— |
per il numero di siti di produzione, annualmente entro il 1o aprile di ogni anno; |
— |
per i volumi di produzione, su base mensile entro il 25 di ogni mese per il mese precedente. |
Stati membri interessati: tutti gli Stati membri.
10. Alcole etilico
Contenuto della notifica: per l’alcole di origine agricola, espressi in ettolitri di alcole puro:
a) |
la produzione per fermentazione e distillazione, ripartita in funzione della materia prima agricola da cui è ottenuto l’alcole; |
b) |
i volumi trasferiti dai produttori o dagli importatori di alcole per la trasformazione o il confezionamento, ripartiti per categoria di uso (prodotti alimentari e bevande, combustibili, settore industriale/altri). |
Periodo di notifica: entro il 1o marzo di ogni anno per l’anno civile precedente.
Stati membri interessati: tutti gli Stati membri.
11. Carni
Contenuto della notifica:
a) |
carne bovina: numero e peso di carcasse classificate per categoria e suddivise per classi di conformazione e di stato di ingrassamento; |
b) |
carne suina: numero e peso di carcasse classificate per classi di tenore di carne magra; |
c) |
carne bovina: numero e peso di carcasse biologiche classificate per categoria e suddivise per classi di conformazione e di stato di ingrassamento; |
Periodo di notifica: settimanalmente per le lettere a) e b), unitamente alla notifica dei prezzi di cui all’allegato I, paragrafo 6, lettera a); mensilmente per la lettera c), unitamente alla notifica dei prezzi di cui all’allegato II, paragrafo 9.
Stati membri interessati: tutti gli Stati membri.
12. Altro
Contenuto della notifica: la quantità totale di latte in polvere arricchito, espressa in tonnellate.
Periodo di notifica: entro il 25 di ogni mese per il mese precedente.
Stati membri interessati: tutti gli Stati membri.
Altro: i quantitativi si riferiscono al latte in polvere arricchito prodotto il mese precedente dai trasformatori di prodotti lattiero-caseari stabiliti nel territorio dello Stato membro.
(1) Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell’11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 24).
(2) Regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 20).
(3) Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 4).
22.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 268/23 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1747 DELLA COMMISSIONE
del 15 ottobre 2019
che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda i requisiti per talune licenze e taluni certificati degli equipaggi di condotta, le norme sulle organizzazioni di addestramento e le autorità competenti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 1, l’articolo 27, paragrafo 1 e l’articolo 62, paragrafo 14,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (2) stabilisce norme dettagliate relative ai requisiti tecnici e alle procedure amministrative connesse al personale di bordo dell’aviazione civile. |
(2) |
Nel corso dell’attuazione del regolamento (UE) n. 1178/2011 sono emersi alcuni errori o ambiguità redazionali in determinati requisiti. Sono inoltre giunti a scadenza vari termini e disposizioni previsti in origine per garantire agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per adeguare le loro norme nazionali al regolamento (UE) n. 1178/2011. Ciò ha comportato problemi in termini di attuazione e chiarezza delle norme dell’Unione. È pertanto opportuno chiarire e rettificare tali requisiti. Nuove definizioni dovrebbero essere introdotte per garantire un’attuazione uniforme dei termini. |
(3) |
Per migliorare la proporzionalità e la trasparenza del sistema di regolamentazione dell’aviazione generale, è opportuno modificare le norme applicabili ai piloti di aeromobili leggeri, ai piloti privati, ai piloti di alianti e ai piloti di palloni liberi per consentire l’estensione dei privilegi e chiarire il contenuto dell’addestramento e degli esami. Nel consentire l’estensione dei privilegi, è opportuno fornire chiarimenti sull’abilitazione marittima e sui requisiti relativi ad attività di volo recente, esami teorici e accreditamento. |
(4) |
I requisiti per l’abilitazione al volo strumentale per velivoli e elicotteri dovrebbero essere modificati per chiarire le disposizioni in materia di istruzione teorica e di volo e i requisiti relativi a rinnovo e ripristino. |
(5) |
A fini di chiarezza e di garanzia della coerenza per quanto riguarda le varianti, la validità e il ripristino, è opportuno apportare modifiche ai requisiti per le abilitazioni per classe e per tipo. Ulteriori modifiche dovrebbero essere introdotte per chiarire i requisiti per l’abilitazione al volo acrobatico, le abilitazioni al traino di alianti e striscioni pubblicitari e l’abilitazione al volo notturno e al volo in montagna. |
(6) |
Dall’attuazione delle norme è emersa la mancanza di chiarezza di alcuni dei requisiti applicabili agli istruttori e agli esaminatori. È pertanto opportuno modificare, per quanto riguarda gli istruttori, i requisiti relativi a certificati, prerequisiti, valutazione della competenza, validità, privilegi e condizioni, contenuto del corso di addestramento, rinnovo e ripristino. Per quanto riguarda gli esaminatori, dovrebbero essere modificati i requisiti relativi a certificati, standardizzazione, prerequisiti, valutazione della competenza, validità, privilegi e condizioni, rinnovo e ripristino. |
(7) |
Il regolamento (UE) 2018/1139 prevede la possibilità di riconoscere l’addestramento e l’esperienza a bordo di aeromobili non soggetti al regolamento stesso (allegato I «Aeromobili di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera d)») ai fini del conseguimento di una licenza a norma della parte FCL. È per tale ragione opportuno modificare le norme relative alle organizzazioni di addestramento e alle autorità competenti al fine di consentire tale riconoscimento. |
(8) |
L’attuazione delle norme relative alle organizzazioni di addestramento dichiarate (DTO) (3) ha evidenziato la necessità di chiarire le norme applicabili per garantire l’efficacia della sorveglianza regolamentare delle DTO. I requisiti dovrebbero essere modificati per garantire che l’addestramento in una DTO sia possibile solo se tale DTO ha sede in un territorio che ricade sotto la responsabilità degli Stati membri ai sensi della convenzione di Chicago. |
(9) |
L’attuazione delle norme relative alla possibilità di trasferire le licenze a norma della parte FCL e i relativi certificati medici ha evidenziato la necessità di chiarire le responsabilità delle autorità competenti coinvolte e il calendario del trasferimento delle responsabilità in materia di sorveglianza. È per tale ragione opportuno modificare le norme pertinenti. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono state proposte, a norma dell’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c) e dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139, nel parere n. 05/2017 dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e nel contesto delle successive discussioni tecniche. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:
1) |
all’articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: « 3. i diversi certificati medici per piloti, le condizioni concernenti il rilascio, il mantenimento, la modifica, le limitazioni, la sospensione o la revoca di certificati medici, privilegi e responsabilità dei titolari di certificati medici;»; |
2) |
all’articolo 2, i paragrafi, 4, 9, 10 e 13 sono soppressi; |
3) |
all’articolo 4, il paragrafo 1 è soppresso; |
4) |
all’articolo 4, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: « 6. In deroga al paragrafo 3, i titolari di un certificato di istruttore o di un certificato di esaminatore di abilitazione per classe con privilegi previsti per pilotare aeromobili complessi ad alte prestazioni a pilota unico, vedono tali privilegi convertiti in un certificato di istruttore o di esaminatore di abilitazione per tipo per aeromobili a pilota unico.»; |
5) |
l’articolo 5 è soppresso; |
6) |
all’articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: « 1. Rispetto al rilascio di licenze a norma della parte FCL in conformità all’allegato I, l’addestramento iniziato prima che il presente regolamento divenga applicabile, in conformità ai requisiti e alle procedure stabiliti dalle Autorità aeronautiche comuni, sotto la sorveglianza regolamentare di uno Stato membro raccomandato per il riconoscimento reciproco nell’ambito del sistema delle Autorità aeronautiche comuni in relazione alle JAR pertinenti, ottiene un credito pieno a condizione che l’addestramento e le prove siano stati completati entro e non oltre l’8 aprile 2016 e che la licenza a norma della parte FCL sia rilasciata entro e non oltre il 1o aprile 2020.»; |
7) |
l’articolo 10 bis è così modificato:
|
8) |
all’articolo 10 ter, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi; |
9) |
all’articolo 10 quater, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi; |
10) |
all’articolo 11, il paragrafo 2 è soppresso; |
11) |
all’articolo 11 bis, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi; |
12) |
all’articolo 12, i paragrafi 1 ter, 2, 3, 5 e 6 sono soppressi; |
13) |
all’articolo 12, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7. Quando uno Stato membro si avvale dei requisiti di cui ai paragrafi 2 bis e 4, lo notifica sia alla Commissione sia all’Agenzia. Tale notifica descrive le ragioni che giustificano la deroga in questione nonché il programma di attuazione con le azioni previste e il relativo calendario.»; |
14) |
l’allegato I (parte FCL), l’allegato VI (parte ARA) e l’allegato VIII (parte DTO) sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
I punti 57, 58, 59 e 66 dell’allegato del presente regolamento si applicano tuttavia a decorrere dal 21 dicembre 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) 2018/1119 della Commissione, del 31 luglio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto concerne le organizzazioni di addestramento dichiarate (GU L 204 del 13.8.2018, pag. 13).
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (UE) n. 1178/2011 (parte FCL) è così modificato:
1) |
la norma FCL.010 è così modificata:
|
2) |
la norma FCL.025 è così modificata:
|
3) |
la norma FCL.040 è sostituita dalla seguente: «FCL.040 Esercizio dei privilegi delle licenze L’esercizio dei privilegi concessi da una licenza dipende dalla validità delle abilitazioni in essa contenute, ove applicabile, e del certificato medico, in funzione dei privilegi esercitati.»; |
4) |
la norma FCL.055 è sostituita dalla seguente: «FCL.055 Competenza linguistica
|
5) |
nella norma FCL.060, lettera c), il punto 2) è sostituito dal seguente:
|
6) |
alla norma FCL.115, è aggiunta la nuova lettera d) seguente:
|
7) |
la norma FCL.120 è sostituita dalla seguente: «FCL.120 LAPL — Esame teorico
|
8) |
la norma FCL.105.A è sostituita dalla seguente: «FCL.105.A LAPL(A) — Privilegi e condizioni
|
9) |
alla norma FCL.135.A, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
10) |
la norma FCL.140.A è sostituita dalla seguente: «FCL. 140.A LAPL(A) — Requisiti di attività di volo recente
|
11) |
la norma FCL.140.H è sostituita dalla seguente: «FCL.140.H LAPL(H) — Requisiti di attività di volo recente I titolari di una LAPL(H) possono esercitare i privilegi della loro licenza su un tipo specifico soltanto se negli ultimi 12 mesi:
|
12) |
la norma FCL.215 è sostituita dalla seguente: «FCL.215 Esame teorico
|
13) |
alla norma FCL.205.A, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
14) |
alla norma FCL.205.H, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
15) |
la norma FCL.625.IR è sostituita dalla seguente: «FCL.625 IR — Validità, rinnovo e ripristino
|
16) |
nella norma FCL.625.A, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
17) |
la norma FCL.625.H è sostituita dalla seguente: «FCL.625.H IR(H) — Rinnovo
|
18) |
la norma FCL.710 è sostituita dalla seguente: «FCL.710 Abilitazioni per classe o per tipo — varianti
|
19) |
alla norma FCL.725, lettera b), è aggiunto il seguente punto 5):
|
20) |
la norma FCL.740 è sostituita dalla seguente: «FCL.740 Validità e ripristino delle abilitazioni per classe o per tipo
|
21) |
alla norma FCL.805, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
|
22) |
alla norma FCL.810, lettera a), punto 1), la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:
|
23) |
alla norma FCL.815, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
|
24) |
alla norma FCL.900, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
25) |
alla norma FCL.935, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
26) |
la norma FCL.940 è sostituita dalla seguente: «FCL.940 Validità dei certificati di istruttore Ad eccezione del MI, e fatto salvo quanto stabilito alla norma FCL.900, lettera b), punto 1), e alla norma FCL.915, lettera e), punto 2), i certificati di istruttore sono validi per un periodo di tre anni.»; |
27) |
la norma FCL.905.FI è sostituita dalla seguente: «FCL.905.FI Privilegi e condizioni I privilegi dei FI consistono nel condurre istruzione di volo per il rilascio, il rinnovo o il ripristino di:
In questo caso, i FI devono condurre le loro prime cinque sessioni di istruttore sotto la supervisione di un TRI(A), un MCCI(A) o un SFI(A) qualificato per l’istruzione di volo MPL.»; |
28) |
la norma FCL.915.FI è così modificata:
|
29) |
alla norma FCL.930.FI è aggiunta la seguente lettera c):
|
30) |
la norma FCL.940.FI è sostituita dalla seguente: «FCL.940.FI — Rinnovo e ripristino
|
31) |
alla norma FCL.905.TRI, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
|
32) |
la norma FCL.910.TRI è sostituita dalla seguente: «FCL.910.TRI — Privilegi ristretti
|
33) |
alla norma FCL.915.TRI, lettera c), il punto 1) è sostituito dal seguente:
|
34) |
la norma FCL.930.TRI è così modificata:
|
35) |
la norma FCL.935.TRI è sostituita dalla seguente: «FCL.935.TRI Valutazione della competenza
|
36) |
la norma FCL.940.TRI è sostituita dalla seguente: «FCL.940.TRI Rinnovo e ripristino
|
37) |
alla norma FCL.905.CRI, dopo la lettera b) è inserita la lettera b bis) seguente:
|
38) |
alla norma FCL.930.CRI, lettera a), il punto 3) è sostituito dal seguente:
|
39) |
la norma FCL.940.CRI è sostituita dalla seguente: «FCL.940.CRI Rinnovo e ripristino
|
40) |
alla norma FCL.915.IRI, lettera b), il punto 2) è sostituito dal seguente:
|
41) |
alla norma FCL.930.IRI, lettera a), il punto 3).ii) è sostituito dal seguente:
|
42) |
la norma FCL.905.SFI è sostituita dalla seguente: «FCL.905.SFI Privilegi e condizioni
|
43) |
la norma FCL.910.SFI è sostituita dalla seguente: «FCL.910.SFI Privilegi ristretti I privilegi degli SFI sono limitati a un FTD 2/3 o a un FFS del tipo di aeromobile utilizzato durante il corso di addestramento SFI. I privilegi possono essere estesi ad altri FSTD rappresentativi di altri tipi della stessa categoria di aeromobili se i titolari hanno:
I privilegi degli SFI devono essere estesi a ulteriori varianti in conformità degli OSD se gli SFI hanno completato le parti per tipo pertinenti dell’addestramento tecnico e il contenuto della parte FSTD del programma di istruzione di volo del corso TRI applicabile.»; |
44) |
alla norma FCL.930.SFI, lettera a), il punto 2) è sostituito dal seguente:
|
45) |
la norma FCL.940.SFI è sostituita dalla seguente: «FCL.940.SFI Rinnovo e ripristino
|
46) |
la norma FCL.910.STI è sostituita dalla seguente: «FCL.910.STI Privilegi ristretti I privilegi degli STI sono ristretti all’FSTD utilizzato durante il corso di addestramento STI. I privilegi possono essere estesi ad altri FSTD rappresentativi di altri tipi di aeromobili se, nel periodo di 12 mesi immediatamente precedente la richiesta, i titolari hanno:
|
47) |
la norma FCL.915.STI è sostituita dalla seguente: «FCL.915.STI Prerequisiti
|
48) |
la norma FCL.940.STI è sostituita dalla seguente: «FCL.940.STI Rinnovo e ripristino del certificato STI
|
49) |
la norma FCL.1000 è sostituita dalla seguente: «FCL.1000 Certificati di esaminatore
|
50) |
la norma FCL.1005 è sostituita dalla seguente: «FCL.1005 Limitazione dei privilegi in caso di interessi propri Gli esaminatori non devono condurre:
|
51) |
la norma FCL.1025 è sostituita dalla seguente: «FCL.1025 Validità, rinnovo e ripristino dei certificati di esaminatore
|
52) |
la norma FCL.1005.TRE è così modificata:
|
53) |
alla norma FCL.1005.CRE, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
54) |
alla norma FCL.1010.CRE, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
55) |
la norma FCL.1010.IRE è sostituita dalla seguente: «FCL.1010.IRE Prerequisiti
|
56) |
la norma FCL.1005.SFE è sostituita dalla seguente: «FCL.1005.SFE Privilegi e condizioni
|
57) |
la norma FCL.1010.SFE è sostituita dalla seguente: «FCL.1010.SFE Prerequisiti
|
58) |
nell’appendice 1, i punti 1.1 e 1.2 sono sostituiti dai seguenti:
|
59) |
nell’appendice 1, è inserito il nuovo punto 1.2 bis) seguente:
|
60) |
Nell’appendice 3, parte A, punto 9), la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
61) |
Nell’appendice 3, parte C, punto 8), la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
62) |
Nell’appendice 3, parte D, punto 8), la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
63) |
Nell’appendice 3, parte E, punto 3), la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
64) |
Nell’appendice 3, parte K, punto 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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65) |
Nell’appendice 7, la tabella «CONTENUTI DEL TEST» relativa alla categoria dei velivoli è sostituita dalla tabella seguente: «Velivoli
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66) |
l’appendice 8 è sostituita dalla seguente: «APPENDICE 8 Accreditamento trasversale della parte IR dei controlli di professionalità di un’abilitazione per classe o per tipo A. Velivoli I crediti sono riconosciuti soltanto se i titolari stanno rinnovando i privilegi IR per velivoli monomotore e plurimotore ad equipaggio singolo, a seconda del caso.
B. Elicotteri Il credito è riconosciuto soltanto se i titolari stanno rinnovando i privilegi IR per elicotteri monomotore e plurimotore a equipaggio singolo, a seconda del caso.
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67) |
nell’appendice 9 la sezione B è così modificata:
|
L’allegato VI (parte ARA) del regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:
68) |
alla norma ARA.GEN.220, lettera a), i punti 11) e 12) sono sostituiti dai seguenti ed è inserito un nuovo punto 13):
|
69) |
è inserito il nuovo punto ARA.GEN.360 seguente: ‘ARA.GEN.360 Cambiamento dell’autorità competente
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L’allegato VII (parte ORA) al regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:
70) |
alla norma ORA.ATO.135, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
l’allegato VIII (parte DTO) del regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:
71) |
alla norma DTO.GEN.240, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
(°) Da effettuarsi con il solo riferimento agli strumenti.
(*) Può essere effettuata in un FFS, FTD 2/3 o FNPT II.
(+) Possono essere incluse nella sezione 4 o nella sezione 5.
(++) Per stabilire o mantenere privilegi PBN un avvicinamento nella sezione 4 o nella sezione 5 deve essere un RNP APCH. Laddove un RNP APCH non sia possibile, esso deve essere eseguito in un FSTD adeguatamente attrezzato.»;
(*1) A condizione che, nei 12 mesi precedenti, i richiedenti abbiano effettuato almeno tre partenze e avvicinamenti IFR esercitando privilegi PBN, compreso almeno un avvicinamento RNP APCH su una classe o un tipo di velivoli SP in operazioni SP o, per velivoli plurimotore diversi dai velivoli complessi ad alte prestazioni, a condizione che i richiedenti abbiano superato la sezione 6 del test di abilitazione per velivoli SP diversi dai velivoli complessi ad alte prestazioni, volando soltanto con riferimento agli strumenti in operazioni SP.
(*2) A condizione che, nei 12 mesi precedenti, siano stati effettuati almeno tre partenze e avvicinamenti IFR esercitando privilegi PBN, compreso un avvicinamento RNP APCH (ad esempio un avvicinamento Point-in-Space— PinS) su un elicottero di tipo SP in operazioni SP.»;
DECISIONI
22.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 268/53 |
DECISIONE (UE) 2019/1748 DEL CONSIGLIO
del 7 ottobre 2019
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra con riguardo alla modifica dell'allegato V del capo 4 di tale accordo
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (1) («accordo di associazione»), è entrato in vigore il 1° settembre 2017. |
(2) |
L'articolo 64, paragrafo 1, dell'accordo di associazione stabilisce che l'Ucraina deve procedere al ravvicinamento della sua legislazione sanitaria, fitosanitaria e in materia di benessere degli animali a quella dell'Unione, secondo quanto enunciato nell'allegato V del capo 4 dell'accordo di associazione. |
(3) |
L'Ucraina si è impegnata a presentare una strategia complessiva sotto forma di un elenco della legislazione dell'Unione relativa alle misure sanitarie, fitosanitarie e in materia di benessere degli animali («elenco») cui intende ravvicinare la sua legislazione interna. L'elenco funge da documento di riferimento per l'attuazione del capo 4 (Misure sanitarie e fitosanitarie) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo di associazione ed è aggiunto all'allegato V del capo 4 dell'accordo di associazione. Di conseguenza, l'allegato V del capo 4 dell'accordo di associazione deve essere modificato da una decisione del sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie («sottocomitato SPS») di cui all'articolo 74, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di associazione. |
(4) |
L'Ucraina ha presentato l'elenco alla Commissione nel giugno 2016. Sulla base di tale elenco, l'Unione ha adottato la sua posizione con riguardo alla modifica dell'allegato V del capo 4 dell'accordo di associazione con decisione (UE) 2017/1391 del Consiglio (2). Poco dopo, l'Ucraina ha annunciato di ritenere necessario apportare ulteriori chiarimenti e modifiche in relazione ai termini per l'adozione, apportare correzioni, anche in relazione alla duplicazione degli atti, e aggiungere nuovi atti. Di conseguenza, la decisione del sottocomitato SPS basato sulla posizione dell'Unione adottata con decisione (UE) 2017/1391 non è stata adottata. |
(5) |
L'Ucraina ha presentato una versione riveduta dell'elenco alla Commissione nell'ottobre 2018. Sulla base di tale versione dell'elenco, il sottocomitato SPS deve adottare la decisione che modifica l'allegato V del capo 4 dell'accordo di associazione. |
(6) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel sottocomitato SPS con riguardo alla modifica dell'allegato V del capo 4 dell'accordo di associazione. |
(7) |
È pertanto opportuno che la posizione dell'Unione in sede di sottocomitato SPS sia di sostenere la modifica dell'allegato V del capo 4 dell'accordo di associazione, come figura nell'allegato del progetto di decisione del sottocomitato SPS. |
(8) |
Poiché l'elenco adottato con la decisione (UE) 2017/1391 è stato riveduto, è necessario abrogare detta decisione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di sottocomitato di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie («sottocomitato SPS»), istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, («accordo di associazione») con riguardo alla modifica dell'allegato V del capo 4 dell'accordo di associazione, è di basarsi sulla modifica dell'allegato V del capo 4 dell'accordo di associazione, di cui all'allegato del progetto di decisione del sottocomitato SPS accluso alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato SPS possono concordare modifiche tecniche di lieve entità del progetto di decisione del sottocomitato SPS senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
La decisione (UE) 2017/1391 è abrogata.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 7 ottobre 2019
Per il Consiglio
Il presidente
A.-M. HENRIKSSON
(1) GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.
(2) Decisione (UE) 2017/1391 del Consiglio, del 17 luglio 2017, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, con riguardo alla modifica dell'allegato V di tale accordo (GU L 195 del 27.7.2017, pag. 13).
PROGETTO
DECISIONE No … del Sottocomitato di Gestione per le Questioni Sanitarie e Fitosanitarie Ue-craina
del ...
che modifica l'allegato V del capo 4 dell'accordo di associazione
IL SOTTOCOMITATO DI GESTIONE PER LE QUESTIONI SANITARIE E FITOSANITARIE,
visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2014, in particolare l'articolo 74, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (1) («accordo di associazione»), è entrato in vigore il 1° settembre 2017. |
(2) |
L'articolo 64, paragrafo 1, dell'accordo di associazione stabilisce che l'Ucraina deve procedere al ravvicinamento della sua legislazione sanitaria, fitosanitaria e in materia di benessere degli animali a quella dell'Unione, secondo quanto enunciato nell'allegato V del capo 4 dell'accordo di associazione. |
(3) |
L'Ucraina si è impegnata a presentare una strategia complessiva sotto forma di un elenco della legislazione dell'Unione relativo alle misure sanitarie, fitosanitarie e in materia di benessere degli animali («elenco») al quale intende ravvicinare la sua legislazione interna. L'elenco deve fungere da documento di riferimento per l'attuazione del capo 4 (Misure sanitarie e fitosanitarie) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo di associazione e deve essere aggiunto all'allegato V del capo 4 dell'accordo di associazione. |
(4) |
L'Ucraina ha presentato l'elenco alla Commissione europea nell'ottobre 2018. Sulla base dell'elenco, il sottocomitato di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie («sottocomitato SPS») deve adottare una decisione che modifichi l'allegato V del capo 4 dell'accordo di associazione. |
(5) |
È pertanto opportuno che il sottocomitato SPS adotti la decisione di modificare l'allegato V del capo 4 dell'accordo di associazione sostituendo l'allegato V del capo 4 dell'accordo di associazione esistente con un nuovo allegato V del capo 4 dell'accordo di associazione, di cui all'allegato della presente decisione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato V del capo 4 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, («accordo di associazione») è sostituito dall'allegato V del capo 4 dell'accordo di associazione, di cui all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a …, il
Per il sottocomitato di gestione per le
questioni sanitarie e fitosanitarie
Il presidente
ALLEGATO
MODIFICA DELL'ALLEGATO V DEL CAPO 4 DELL'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE
L'allegato V del capo 4 dell'accordo di associazione è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO V DEL CAPO 4
STRATEGIA COMPLESSIVA PER L'ATTUAZIONE DEL CAPO 4 (MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE)
ELENCO DELLA LEGISLAZIONE DELL'UNIONE CUI L'UCRAINA RAVVICINA LA PROPRIA LEGISLAZIONE NAZIONALE
L'Ucraina si impegna a ravvicinare la propria legislazione alla legislazione dell'Unione che segue, con i termini per l'adozione sotto elencati, conformemente all'articolo 64, paragrafo 4, del presente accordo.
Legislazione dell'Unione |
Termine per l'adozione (1) |
Capo I – Legislazione generale (salute pubblica) |
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Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE |
2018 |
Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità |
2018 |
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare |
2016 |
Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano |
2018 |
Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari |
2016 |
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale |
2018 |
Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano |
2016 |
Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione |
2018 |
Regolamento (UE) n. 16/2011 della Commissione, del 10 gennaio 2011, recante disposizioni di applicazione relative al sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi |
2020 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione, del 19 settembre 2011, relativo ai requisiti di rintracciabilità fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli alimenti di origine animale |
2018 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, recante le prescrizioni in materia di rintracciabilità per i germogli e i semi destinati alla produzione di germogli |
2018 |
Etichettatura e informazioni sui prodotti alimentari |
|
Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari |
2018 |
Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti |
2018 |
Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione |
2018 |
Direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare |
2018 |
Regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini |
2018 |
Decisione di esecuzione 2013/63/UE della Commissione, del 24 gennaio 2013, che adotta linee guida sull'attuazione delle condizioni specifiche per le indicazioni sulla salute di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio |
2018 |
Misure applicabili ai prodotti di origine animale |
|
Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele |
2019 |
Decisione 2002/226/CE della Commissione, del 15 marzo 2002, che stabilisce speciali controlli sanitari applicabili alla raccolta e alla lavorazione di taluni molluschi bivalvi con un tenore di veleno amnesico (“Amnesic Shellfish Poison”— ASP) che superi il limite fissato dalla direttiva 91/492/CEE del Consiglio |
2020 |
Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari |
2018 |
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (capitolo I, appendice II) |
2018 |
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (capitolo V, appendice III) |
2018 |
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (capitolo VII, appendice III) |
2019 |
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (capitolo VIII, appendice III) |
2019 |
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (capitolo IX, appendice III) |
2018 |
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (capitolo X, appendice III) |
2019 |
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (capitolo XI, appendice III) |
2019 |
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (capitolo XII, appendice III) |
2020 |
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (capitolo ХIII, appendice III) |
2019 |
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (capitolo ХIV, appendice III) |
2019 |
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (capitolo ХV, appendice III) |
2020 |
Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano |
2019 |
Regolamento (CE) n. 37/2005 della Commissione, del 12 gennaio 2005, sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana |
2016 |
Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari |
2018 |
Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 |
2018 |
Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari |
2018 |
Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE |
2018 |
Regolamento (UE) n. 234/2011 della Commissione, del 10 marzo 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari |
2018 |
Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio |
2018 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1° ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione |
2018 |
Regolamento (UE) n. 873/2012 della Commissione, del 1° ottobre 2012, recante misure transitorie per quanto riguarda l'elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio |
2018 |
Altre misure |
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Direttiva 78/142/CEE del Consiglio, del 30 gennaio 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti contenenti cloruro di vinile monomero destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari |
2019 |
Direttiva 82/711/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1982, che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari |
2019 |
Direttiva 84/500/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1984, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari |
2019 |
Direttiva 85/572/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1985, che fissa l'elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari |
2019 |
Direttiva 93/11/CEE della Commissione, del 15 marzo 1993, concernente la liberazione di N-nitrosammine e di sostanze N-nitrosabili da succhiotti e tettarelle di elastomero o di gomma naturale |
2019 |
Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati |
2019 |
Regolamento (CE) n. 641/2004 della Commissione, del 6 aprile 2004, recante norme attuative del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la domanda di autorizzazione di nuovi alimenti e mangimi geneticamente modificati, la notifica di prodotti preesistenti e la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato che è stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole |
2019 |
Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE |
2019 |
Regolamento (CE) n. 1895/2005 della Commissione, del 18 novembre 2005, relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari |
2019 |
Regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari |
2019 |
Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE |
2018 |
Direttiva 2007/42/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari |
2019 |
Regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008, relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006 |
2020 |
Regolamento (CE) n. 450/2009 della Commissione, del 29 maggio 2009, concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari |
2019 |
Decisione 2010/169/UE della Commissione, del 19 marzo 2010, concernente la non iscrizione del 2,4,4'-tricloro-2'-idrossibifenil etere nell'elenco dell'Unione degli additivi utilizzabili nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari a norma della direttiva 2002/72/CE |
2019 |
Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari |
2019 |
Regolamento (UE) n. 284/2011 della Commissione, del 22 marzo 2011, che stabilisce condizioni particolari e procedure dettagliate per l'importazione di utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di melammina originari della Repubblica popolare cinese e della regione amministrativa speciale di Hong Kong, Cina, o da esse provenienti |
2019 |
Regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione, dell'11 gennaio 2012, che fissa requisiti per importare nell'Unione e per consentire il transito attraverso di essa di alcuni prodotti composti e che modifica la decisione 2007/275/CE nonché il regolamento (CE) n. 1162/2009 |
2021 |
Misure da includere dopo il ravvicinamento della legislazione |
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Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE |
2018 |
Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari |
2020 |
Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti |
2020 |
Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti |
2020 |
Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE |
2018 |
Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari |
2018 |
Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari |
2018 |
Regolamento (CE) n. 1882/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che stabilisce metodi di campionamento ed analisi per il controllo ufficiale del tenore di nitrati in alcuni prodotti alimentari |
2018 |
Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di oligoelementi e di contaminanti da processo nei prodotti alimentari |
2018 |
Regolamento (UE) n. 589/2014 della Commissione, del 2 giugno 2014, che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (UE) n. 252/2012 |
2018 |
Capo II – Salute degli animali |
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Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina |
2018 |
Decisione 86/474/CEE della Commissione, dell'11 settembre 1986, relativa all'attuazione dei controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi |
2018 |
Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina |
2018 |
Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina |
2018 |
Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina |
2018 |
Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE |
2018 |
Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio |
2018 |
Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE |
2018 |
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (capitolo VII) |
2020 |
Regolamento (CE) n. 1739/2005 della Commissione, del 21 ottobre 2005, che stabilisce norme sanitarie per la circolazione degli animali da circo tra gli Stati membri |
2018 |
Decisione 2006/168/CE della Commissione, del 4 gennaio 2006, che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all'importazione di embrioni di bovini nella Comunità e che abroga la decisione 2005/217/CE |
2018 |
Decisione 2006/605/CE della Commissione, del 6 settembre 2006, concernente alcune misure di protezione relative agli scambi intracomunitari di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina |
2019 |
Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie |
2020 |
Decisione 2006/767/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che modifica le decisioni 2003/804/CE e 2003/858/CE per quanto riguarda le condizioni di certificazione applicabili a molluschi vivi e pesci vivi di acquacoltura e ai relativi prodotti, destinati al consumo umano |
2020 |
Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria |
2018 |
Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici |
2020 |
Decisione 2009/712/CE della Commissione, del 18 settembre 2009, che attua la direttiva 2008/73/CE del Consiglio per quanto riguarda le pagine informative su Internet contenenti elenchi di strutture e laboratori riconosciuti dagli Stati membri conformemente alla normativa veterinaria e zootecnica comunitaria |
2019 |
Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi |
2019 |
Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova |
2018 |
Decisione 2010/57/UE della Commissione, del 3 febbraio 2010, che stabilisce le garanzie sanitarie per il trasporto di equidi attraverso i territori elencati nell'allegato I della direttiva 97/78/CE del Consiglio |
2019 |
Decisione 2010/270/UE della Commissione, del 6 maggio 2010, che modifica le parti 1 e 2 dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente ai modelli di certificati sanitari per animali provenienti da aziende e per api e calabroni |
2018 |
Decisione 2010/471/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina, per quanto attiene agli elenchi dei centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma e dei gruppi di raccolta e di produzione di embrioni e alle condizioni di certificazione |
2018 |
Decisione 2010/472/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa all'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina nell'Unione |
2018 |
Decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione, del 20 settembre 2011, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma di animali della specie bovina |
2018 |
Decisione di esecuzione 2012/137/UE della Commissione, del 1° marzo 2012, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma di animali domestici della specie suina |
2018 |
Malattie degli animali |
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Direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità |
2018 |
Decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati |
2018 |
Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina |
2018 |
Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini |
2020 |
Decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione |
2018 |
Decisione 2000/428/CE della Commissione, del 4 luglio 2000, che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione dei risultati degli esami di laboratorio ai fini della conferma e della diagnosi differenziale della malattia vescicolare dei suini |
2018 |
Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini |
2018 |
Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica |
2018 |
Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana |
2018 |
Decisione 2003/466/CE della Commissione, del 13 giugno 2003, recante criteri per la suddivisione in zone e la sorveglianza ufficiale da attuare in caso di sospetto o conferma della presenza di anemia infettiva dei salmoni (ISA) |
2018 |
Decisione 2003/634/CE della Commissione, del 28 agosto 2003, che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne le malattie del pesce che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) |
2018 |
Decisione 2005/217/CE della Commissione, del 9 marzo 2005, che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all'importazione di embrioni di bovini nella Comunità |
2018 |
Decisione 2008/855/CE della Commissione, del 3 novembre 2008, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri |
2018 |
Decisione 2009/3/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che istituisce riserve comunitarie di vaccini contro la peste equina |
2020 |
Regolamento (CE) n. 789/2009 della Commissione, del 28 agosto 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda la protezione contro gli attacchi dei vettori e i requisiti minimi per i programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale |
2018 |
Identificazione e registrazione degli animali |
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Regolamento (CE) n. 494/98 della Commissione del 27 febbraio 1998 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione di sanzioni amministrative minime nell'ambito del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini |
2018 |
Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio |
2018 |
Decisione 2000/678/CE della Commissione, del 23 ottobre 2000, che stabilisce le modalità di registrazione delle aziende nelle basi di dati nazionali per animali della specie suina conformemente alla direttiva 64/432/CEE del Consiglio |
2018 |
Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini |
2018 |
Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE |
2018 |
Regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i marchi auricolari, i passaporti e i registri delle aziende |
2018 |
Decisione 2006/28/CE della Commissione, del 18 gennaio 2006, relativo alla proroga del termine massimo fissato per l'apposizione di marchi auricolari ai bovini |
2018 |
Regolamento (CE) n. 1505/2006 della Commissione, dell'11 ottobre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto riguarda i controlli minimi da effettuare per l'identificazione e la registrazione degli animali delle specie ovina e caprina |
2018 |
Decisione 2006/968/CE della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante attuazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto riguarda orientamenti e procedure relativi all'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina |
2018 |
Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini |
2018 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione, del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino) |
2018 |
Sottoprodotti di origine animale |
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Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti |
2019 |
Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio |
2019 |
Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) |
2018 |
Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera |
2018 |
Regolamento (UE) n. 749/2011 della Commissione, del 29 luglio 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera |
2018 |
Misure applicabili ai mangimi e agli additivi per mangimi |
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Direttiva 90/167/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1990, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità |
2019 |
Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari |
2018 |
Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale |
2018 |
Direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari |
2018 |
Raccomandazione 2004/704/CE della Commissione dell'11 ottobre 2004 sul monitoraggio dei livelli di base di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi |
2018 |
Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi |
2018 |
Regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi |
2018 |
Regolamento (CE) n. 1876/2006 della Commissione, del 18 dicembre 2006, relativo all'autorizzazione provvisoria e permanente di alcuni additivi negli alimenti per animali |
2018 |
Direttiva 2008/38/CE della Commissione, del 5 marzo 2008, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali |
2018 |
Regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi |
2018 |
Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio |
2018 |
Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione |
2018 |
Regolamento (UE) n. 1270/2009 della Commissione, del 21 dicembre 2009, relativo alle autorizzazioni permanenti di alcuni additivi nell'alimentazione degli animali |
2018 |
Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale |
2018 |
Regolamento (UE) n. 892/2010 della Commissione, dell'8 ottobre 2010, concernente lo status di alcuni prodotti in relazione agli additivi per mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio |
2018 |
Raccomandazione 2011/25/UE della Commissione, del 14 gennaio 2011, che stabilisce linee guida per la distinzione tra materie prime per mangimi, additivi per mangimi, biocidi e medicinali veterinari |
2018 |
Regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi |
2018 |
Benessere degli animali |
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Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole |
2018 |
Direttiva 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio |
2018 |
Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 |
2019 |
Decisione 2006/778/CE della Commissione, del 14 novembre 2006, relativa ai requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie di animali |
2018 |
Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne |
2018 |
Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli |
2018 |
Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini |
2018 |
Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento |
2019 |
Decisione di esecuzione 2013/188/UE della Commissione, del 18 aprile 2013, relativa alle relazioni annuali sulle ispezioni non discriminatorie effettuate a norma del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 |
2018 |
Capo III – Misure fitosanitarie |
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Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere |
2018 |
Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali |
2018 |
Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata |
2020 |
Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione |
2019 |
Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione |
2020 |
Direttiva 93/51/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che istituisce norme per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci attraverso una zona protetta, nonché per il trasporto di tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di una zona protetta e spostati all'interno di essa |
2020 |
Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata |
2020 |
Direttiva 94/3/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce una procedura per la notificazione dell'intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un imminente pericolo fitosanitario |
2019 |
Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali |
2020 |
Regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo alle tasse da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali |
2020 |
Regolamento (CE) n. 1768/95 della Commissione, del 24 luglio 1995, che definisce le norme di attuazione dell'esenzione agricola prevista dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali |
2020 |
Regolamento (CE) n. 2506/95 del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 2100/94 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali |
2020 |
Regolamento (CE) n. 2470/96 del Consiglio del 17 dicembre 1996 che estende la durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali relativamente alle patate |
2020 |
Direttiva 97/46/CE della Commissione del 25 luglio 1997 recante modifica della direttiva 95/44/CE che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale |
2021 |
Direttiva 98/22/CE della Commissione del 15 aprile 1998 che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi |
2019 |
Direttiva 98/56/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali |
2018 |
Direttiva 98/57/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 concernente la lotta contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. |
2020 |
Regolamento (CE) n. 2605/98 della Commissione del 3 dicembre 1998 recante modifica del regolamento (CE) n. 1768/95 della Commissione che definisce le norme di attuazione dell'esenzione agricola prevista dall'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali |
2020 |
Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità |
2019 |
Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole |
2018 |
Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi |
2018 |
Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate |
2018 |
Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra |
2018 |
Decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi |
2018 |
Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE |
2019 |
Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi |
2021 |
Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali |
2018 |
Direttiva 2004/102/CE della Commissione, del 5 ottobre 2004, che modifica gli allegati II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità |
2019 |
Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli |
2020 |
Regolamento (CE) n. 1756/2004 della Commissione, dell'11 ottobre 2004, che specifica le condizioni particolari riguardanti le prove richieste e i criteri per il tipo e il livello di riduzione dei controlli fitosanitari su alcuni vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio |
2020 |
Direttiva 2004/105/CE della Commissione, del 15 ottobre 2004, che determina i modelli di certificati fitosanitari ufficiali o di certificati fitosanitari di riesportazione che accompagnano vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti dai paesi terzi ed elencati nella direttiva 2000/29/CE del Consiglio |
2019 |
Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio |
2020 |
Regolamento (CE) n. 217/2006 della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che stabilisce norme per l'applicazione delle direttive del Consiglio 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda l'autorizzazione agli Stati membri di permettere la commercializzazione temporanea delle sementi non conformi alle prescrizioni relative alla facoltà germinativa minima |
2018 |
Direttiva del Consiglio 2007/33/CE, dell'11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE |
2020 |
Decisione 2008/495/CE della Commissione, del 7 maggio 2008, relativa al divieto provvisorio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'uso e della vendita in Austria di granturco geneticamente modificato (Zea mays L., linea MON810) |
2018 |
Direttiva 2008/61/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale |
2020 |
Direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi |
2018 |
Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti |
2018 |
Decisione 2009/244/CE della Commissione, del 16 marzo 2009, relativa all'immissione in commercio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un garofano (Dianthus caryophyllus L., linea 123.8.12) geneticamente modificato nel colore del fiore |
2018 |
Direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati |
2018 |
Regolamento (CE) n. 874/2009 della Commissione, del 17 settembre 2009, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo ai procedimenti dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali |
2020 |
Decisione 2009/770/CE della Commissione, del 13 ottobre 2009, che istituisce formulari standard per la comunicazione dei risultati del monitoraggio dell'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, come prodotti o all'interno di prodotti, ai fini della loro immissione sul mercato, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio |
2018 |
Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi |
2018 |
Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE |
2020 |
Decisione 2010/135/UE della Commissione, del 2 marzo 2010, relativa all'immissione in commercio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di una patata (Solanum tuberosum L. linea EH92-527-1) geneticamente modificata per aumentare il tenore di amilopectina nell'amido |
2018 |
Raccomandazione 2010/C 200/01 della Commissione, del 13 luglio 2010, recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche |
2018 |
Regolamento (UE) n. 188/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto concerne la procedura per la valutazione delle sostanze attive che non erano ancora sul mercato due anni dopo la data della notifica di detta direttiva |
2020 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate |
2020 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 541/2011 della Commissione, del 1° giugno 2011, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 recante applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate |
2020 |
Regolamento (UE) n. 547/2011 della Commissione, dell'8 giugno 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari |
2020 |
Regolamento (UE) n. 544/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive |
2020 |
Regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari |
2020 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 702/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, recante approvazione della sostanza attiva proesadione, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione |
2020 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 703/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, recante approvazione della sostanza attiva azossistrobina, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione |
2020 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 704/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, recante approvazione della sostanza attiva azimsulfuron, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione |
2020 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 705/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, che approva la sostanza attiva imazalil a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione |
2020 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 706/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, recante approvazione della sostanza attiva profoxydim, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione |
2020 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 736/2011 della Commissione, del 26 luglio 2011, che approva la sostanza attiva flurossipir a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione |
2020 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 740/2011 della Commissione, del 27 luglio 2011, recante approvazione della sostanza attiva bispyribac, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione |
2020 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 786/2011 della Commissione, del 5 agosto 2011, che approva la sostanza attiva 1-naftilacetammide, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/941/CE della Commissione |
2020 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 787/2011 della Commissione, del 5 agosto 2011, che approva la sostanza attiva acido 1-naftilacetico, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/941/CE della Commissione |
2020 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2011 della Commissione, del 5 agosto 2011, che approva la sostanza attiva fluazifop-P, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione |
2020 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 797/2011 della Commissione, del 9 agosto 2011, che approva la sostanza attiva spiroxamina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione |
2020 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 798/2011 della Commissione, del 9 agosto 2011, che approva la sostanza attiva oxifluorfen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione |
2020 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 800/2011 della Commissione, del 9 agosto 2011, che approva la sostanza attiva oxifluorfen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione |
2020 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2011 della Commissione, del 10 agosto 2011, che approva la sostanza attiva triazossido conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione |
2020 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 810/2011 della Commissione, dell'11 agosto 2011, che approva la sostanza attiva kresoxim-metile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione |
2020 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2011 della Commissione, del 29 settembre 2011, che approva la sostanza attiva acrinatrina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione |
2020 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 993/2011 della Commissione, del 6 ottobre 2011, che approva la sostanza attiva 8-idrossichinolina a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione |
2020 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1143/2011 della Commissione, del 10 novembre 2011, che approva la sostanza attiva procloraz, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione |
2020 |
Decisione di esecuzione 2011/787/UE della Commissione, del 29 novembre 2011, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a prendere misure urgenti contro la diffusione di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. nei confronti dell'Egitto |
2020 |
Decisione di esecuzione 2012/138/UE della Commissione, del 1° marzo 2012, relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Anoplophora chinensis (Forster) |
2020 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 359/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, che approva la sostanza attiva metam, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione |
2020 |
Decisione di esecuzione 2012/340/UE della Commissione, del 25 giugno 2012, relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda l'ispezione in campo sotto sorveglianza ufficiale di sementi di base e di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base |
2018 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 582/2012 della Commissione, del 2 luglio 2012, che approva la sostanza attiva bifenthrin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 |
2020 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 589/2012 della Commissione, del 4 luglio 2012, che approva la sostanza attiva fluxapyroxad in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione |
2020 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 595/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che approva la sostanza attiva fenpirazamina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 |
2020 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 746/2012 della Commissione, del 16 agosto 2012, che approva la sostanza attiva Adoxophyes orana granulovirus, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione |
2020 |
Decisione di esecuzione 2012/535/UE della Commissione, del 26 settembre 2012, relativa a misure urgenti di prevenzione della propagazione nell'Unione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) |
2020 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione, del 24 maggio 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid, e che vieta l'uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive |
2018 |
Direttiva di esecuzione 2014/20/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014, che determina classi dell'Unione di tuberi-seme di patate di base e certificati nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni |
2018 |
Direttiva di esecuzione 2014/21/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014, che stabilisce requisiti minimi e classi dell'Unione per i tuberi-seme di patate pre-base |
2018 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 632/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che approva la sostanza attiva flubendiamide a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 |
2020 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 571/2014 della Commissione, del 26 maggio 2014, che approva la sostanza attiva ipconazolo a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione |
2020 |
Decisione di esecuzione 2014/362/UE della Commissione, del 13 giugno 2014, che modifica la decisione 2009/109/CE riguardante l'organizzazione di un esperimento temporaneo che prevede alcune deroghe per la commercializzazione di miscugli di sementi destinati ad essere utilizzati come piante foraggere a norma della direttiva 66/401/CEE del Consiglio |
2018 |
Decisione di esecuzione 2014/367/UE della Commissione, del 16 giugno 2014, che modifica la direttiva 2002/56/CE del Consiglio per quanto riguarda la data fissata nell'articolo 21, paragrafo 3, fino alla quale gli Stati membri sono autorizzati a prorogare la validità delle decisioni sull'equivalenza dei tuberi-seme di patate provenienti da paesi terzi |
2018 |
Direttiva di esecuzione 2014/83/UE della Commissione, del 25 giugno 2014, che modifica gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità |
2019 |
Direttiva di esecuzione 2014/96/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio |
2018 |
Direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà |
2018 |
Direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali |
2018 |
Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio |
2018 |
Regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati |
2018 |
(1) Per «adozione» si intende la data di attuazione stabilita nell'atto giuridico pertinente pubblicato nella «Gazzetta ufficiale dell'Ucraina» o «Bollettino governativo» o pubblicato sul sito web ufficiale del servizio di Stato dell'Ucraina per la sicurezza alimentare e la protezione dei consumatori con effetto immediato o con un periodo transitorio indicato.»
22.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 268/73 |
DECISIONE (UE) 2019/1749 DEL CONSIGLIO
del 14 ottobre 2019
relativa alla richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen riguardanti l’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto l’articolo 4 del protocollo n. 19 sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la richiesta del governo dell’Irlanda, formulata con lettera al presidente del Consiglio dell’Unione europea in data 12 aprile 2019, di partecipare a talune disposizioni dell’acquis di Schengen specificate in tale lettera,
considerando quanto segue:
(1) |
Con decisione 2002/192/CE (1) il Consiglio ha autorizzato l’Irlanda a partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen conformemente alle condizioni enunciate in tale decisione. |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha istituito l’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, comunemente nota come eu-LISA, al fine di provvedere alla gestione operativa del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), del sistema d’informazione visti (VIS) e dell’Eurodac, compresi determinati aspetti delle relative infrastrutture di comunicazione, ed eventualmente a quella di altri sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sulla base di atti giuridici separati dell’Unione fondati sugli articoli da 67 a 89 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). |
(3) |
Con decisione 2012/764/UE (3) il Consiglio ha autorizzato l’Irlanda a partecipare al regolamento (UE) n. 1077/2011 nella misura in cui esso riguarda la gestione operativa del VIS e di parti del SIS II, a cui l’Irlanda non partecipa. |
(4) |
Il 14 novembre 2018 è stato adottato il regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011. Il regolamento (UE) 2018/1726 istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) («Agenzia»), che sostituisce e succede all’agenzia istituita dal regolamento (UE) n. 1077/2011. A norma del regolamento (UE) 2018/1726, i riferimenti al regolamento abrogato (UE) n. 1077/2011 si intendono fatti al regolamento (UE) 2018/1726 e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato di tale regolamento. |
(5) |
Conformemente al regolamento (UE) 2018/1726, l’Agenzia è incaricata della gestione operativa del sistema d’informazione Schengen (SIS), del VIS e dell’Eurodac. L’Agenzia è inoltre incaricata della preparazione, dello sviluppo o della gestione operativa del sistema di ingressi/uscite (EES), di DubliNet e del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS). L’Agenzia potrebbe altresì essere incaricata della preparazione, dello sviluppo e della gestione operativa di altri sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ove previsto da pertinenti atti giuridici dell’Unione fondati sugli articoli da 67 a 89 TFUE. |
(6) |
Il SIS fa parte dell’acquis di Schengen. I regolamenti (UE) 2018/1861 (5) e (UE) 2018/1862 (6) del Parlamento europeo e del Consiglio disciplinano l’istituzione, l’esercizio e l’uso del SIS nel settore delle verifiche di frontiera e, rispettivamente, nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale. Inoltre, il regolamento (UE) 2018/1860 (7) disciplina l’uso del SIS per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Una volta applicabili, i regolamenti (UE) 2018/1861 e (UE) 2018/1862 sostituiranno il regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio (9) che sono attualmente applicati in tali settori. Tuttavia, l’Irlanda ha partecipato solo all’adozione della decisione 2007/533/GAI del Consiglio e del regolamento (UE) 2018/1862, che sviluppano le disposizioni dell’acquis di Schengen di cui all’articolo 1, lettera a), punto ii), della decisione 2002/192/CE. |
(7) |
Il VIS fa altresì parte dell’acquis di Schengen. L’Irlanda non ha partecipato all’adozione della decisione 2004/512/CE del Consiglio (10), del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e della decisione 2008/633/GAI del Consiglio (12) che disciplinano l’istituzione, l’esercizio o l’uso del VIS, né è da essi vincolata. |
(8) |
L’Eurodac non fa parte dell’acquis di Schengen. L’Irlanda ha partecipato all’adozione del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) che disciplina l’istituzione, l’esercizio e l’uso dell’Eurodac ed è da esso vincolata. |
(9) |
L’EES fa parte dell’acquis di Schengen. L’Irlanda non ha partecipato all’adozione del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) che disciplina l’istituzione, l’esercizio e l’uso dell’EES, né è da esso vincolata. |
(10) |
L’ETIAS fa altresì parte dell’acquis di Schengen. L’Irlanda non ha partecipato all’adozione del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) che disciplina l’istituzione, l’esercizio e l’uso dell’EES, né è da esso vincolata. |
(11) |
DubliNet non fa parte dell’acquis di Schengen. L’Irlanda è vincolata dal regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione (16) che istituisce DubliNet, una linea separata di comunicazione elettronica sicura. |
(12) |
Tenuto conto della sua partecipazione all’Eurodac e a DubliNet e della sua parziale partecipazione al SIS, l’Irlanda ha il diritto di partecipare alle attività dell’Agenzia, nella misura in cui l’Agenzia è responsabile della gestione operativa del SIS, quale disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1862, dell’Eurodac e di DubliNet. |
(13) |
L’Agenzia è dotata di personalità giuridica unica ed è caratterizzata dall’unità della sua struttura organizzativa e finanziaria. Di conseguenza e conformemente all’articolo 288 TFUE, l’Agenzia è stata istituita per mezzo di un unico strumento legislativo applicabile in tutti i suoi elementi negli Stati membri da esso vincolati. È pertanto esclusa la possibilità di un’applicazione parziale per l’Irlanda. É opportuno pertanto adottare i provvedimenti necessari per garantire che il regolamento (UE) 2018/1726 sia applicabile in tutti i suoi elementi in Irlanda. |
(14) |
A norma dell’articolo 4 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l’Irlanda ha notificato alla Commissione e al Consiglio, con lettere del 12 aprile 2019, l’intenzione di accettare le disposizioni del regolamento (UE) 2018/1726 riguardanti l’Eurodac e DubliNet. |
(15) |
Secondo la procedura di cui all’articolo 331, paragrafo 1, TFUE, la Commissione ha confermato, con la decisione del 23 luglio 2019, l’applicazione del regolamento (UE) 2018/1726 all’Irlanda nella misura in cui le sue disposizioni riguardano l’Eurodac e DubliNet. Detta decisione stabilisce che il regolamento (UE) 2018/1726 entri in vigore per l’Irlanda il giorno dell’entrata in vigore della decisione del Consiglio relativa alla richiesta dell’Irlanda di partecipare alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1726 riguardanti il SIS, quale disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1861 che sostituirà il regolamento (CE) n. 1987/2006 e dal regolamento (UE) 2018/1860, nonché il VIS, l’EES e l’ETIAS. |
(16) |
In seguito all’adozione della decisione della Commissione del 23 luglio 2019, è soddisfatta la prima condizione essenziale per l’Irlanda per partecipare alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1726. |
(17) |
Al fine di assicurare il rispetto dei trattati e dei protocolli applicabili e di salvaguardare nel contempo l’unità e la coerenza del regolamento (UE) 2018/1726, l’Irlanda ha chiesto, con lettera del 12 aprile 2019 al Consiglio, di partecipare al regolamento (UE) 2018/1726 a norma dell’articolo 4 del protocollo n. 19 sull’acquis di Schengen integrato nel quadro dell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea («protocollo di Schengen»), nella misura in cui le disposizioni del regolamento (UE 2018/1726 si riferiscono alla responsabilità dell’Agenzia con riguardo alla gestione operativa del SIS, quale disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1861 che sostituirà il regolamento (CE) n. 1987/2006 e dal regolamento (UE) 2018/1860, nonché del VIS, dell’EES e dell’ETIAS. |
(18) |
Il Consiglio riconosce il diritto dell’Irlanda di chiedere, conformemente all’articolo 4 del protocollo Schengen, di partecipare alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1726, nella misura in cui l’Irlanda non parteciperà allo stesso regolamento per altri motivi. |
(19) |
La partecipazione dell’Irlanda al regolamento (UE) 2018/1726 non pregiudica il fatto che attualmente l’Irlanda non partecipa né può partecipare alle disposizioni dell’acquis di Schengen riguardanti la libera circolazione dei cittadini di paesi terzi, la politica in materia di visti e l’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri da parte delle persone. Il regolamento (UE) 2018/1726 comprende pertanto disposizioni specifiche rispecchianti questa particolare posizione dell’Irlanda, in particolare per quanto riguarda il limitato diritto di voto nel consiglio di amministrazione dell’Agenzia. |
(20) |
Il comitato misto istituito a norma dell’articolo 3 dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (17) è stato informato, a norma dell’articolo 5 di detto accordo, che è in preparazione la presente decisione. |
(21) |
Il comitato misto istituito a norma dell’articolo 3 dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (18) è stato informato, a norma dell’articolo 5 di detto accordo, che è in preparazione la presente decisione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
A seguito delle decisioni 2002/192/CE e 2012/764/UE, l’Irlanda partecipa al regolamento (UE) 2018/1726 nella misura in cui esso riguarda la gestione operativa del VIS e di parti del SIS, a cui l’Irlanda non partecipa, nonché dell’EES e dell’ETIAS.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 14 ottobre 2019
Per il Consiglio
Il presidente
J. LEPPÄ
(1) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(2) Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell’1.11.2011, pag. 1).
(3) Decisione 2012/764/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2012, relativa alla richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen riguardanti l’istituzione di un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 337 dell’11.12.2012, pag. 48).
(4) Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).
(5) Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14).
(6) Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).
(7) Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all’uso del sistema d’informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1).
(8) Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).
(9) Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63).
(10) Decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell’8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5).
(11) Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).
(12) Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129).
(13) Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).
(14) Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).
(15) Regolamento (EU) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (EU) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).
(16) Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3).
Rettifiche
22.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 268/77 |
Rettifica della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 174 del 1° luglio 2011 )
Pagina 91, articolo 2, paragrafo 4, lettera e)
anziché:
e) |
"agli impianti industriali fissi di grandi dimensioni;" |
leggasi:
e) |
"agli impianti fissi di grandi dimensioni;". |