ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 268

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
22 ottobre 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento Delegato (UE) 2019/1745 della Commissione del 13 agosto 2019 che integra e modifica la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i punti di ricarica per i veicoli a motore della categoria L, la fornitura di elettricità lungo le coste per le navi della navigazione interna, l'approvvigionamento di idrogeno per il trasporto su strada e l'approvvigionamento di gas naturale per il trasporto su strada e per vie navigabili e che abroga il regolamento delegato (UE) 2018/674 della Commissione ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1746 della Commissione del 1o ottobre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti ( 1 )

6

 

*

Regolamento Di Esecuzione (UE) 2019/1747 Della Commissione del 15 ottobre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda i requisiti per talune licenze e taluni certificati degli equipaggi di condotta, le norme sulle organizzazioni di addestramento e le autorità competenti ( 1 )

23

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2019/1748 del Consiglio del 7 ottobre 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra con riguardo alla modifica dell'allegato V del capo 4 di tale accordo

53

 

*

Decisione (UE) 2019/1749 del Consiglio del 14 ottobre 2019 relativa alla richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen riguardanti l’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA)

73

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 174 del 1° luglio 2011 )

77

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

22.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 268/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1745 DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 2019

che integra e modifica la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i punti di ricarica per i veicoli a motore della categoria L, la fornitura di elettricità lungo le coste per le navi della navigazione interna, l'approvvigionamento di idrogeno per il trasporto su strada e l'approvvigionamento di gas naturale per il trasporto su strada e per vie navigabili e che abroga il regolamento delegato (UE) 2018/674 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (1), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 14, l'articolo 5, paragrafo 3, e l'articolo 6, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

(1)

Il lavoro di normazione della Commissione ha lo scopo di garantire che le specifiche tecniche per l'interoperabilità dei punti di ricarica e di rifornimento siano definite in norme europee o internazionali, individuando le specifiche tecniche richieste e tenendo conto delle norme europee esistenti e delle attività di normazione internazionali connesse.

(2)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la Commissione europea ha chiesto (3) al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di elaborare e adottare norme europee appropriate (norme EN) o di modificare quelle esistenti per la fornitura di elettricità per il trasporto stradale, marittimo e per vie navigabili interne; la fornitura di idrogeno per il trasporto stradale; la fornitura di gas naturale, compreso il biometano, per il trasporto stradale, marittimo e per vie navigabili interne.

(3)

Le norme elaborate da CEN e Cenelec sono state accettate dall'industria europea al fine di garantire la mobilità in tutta l'Unione di veicoli e imbarcazioni alimentati con combustibili diversi. Il CEN e il Cenelec hanno raccomandato alla Commissione di includere tali norme nel quadro giuridico dell'Unione. Le specifiche tecniche di cui all'allegato II della direttiva 2014/94/UE dovrebbero essere integrate o modificate di conseguenza.

(4)

Le disposizioni relative alla «interoperabilità» nel contesto del presente regolamento delegato si riferiscono strettamente alla capacità delle stazioni di ricarica e rifornimento di fornire energia compatibile con tutte le tecnologie del veicolo al fine di consentire l'uso senza soluzione di continuità a livello dell'UE dei veicoli alimentati con combustibili alternativi.

(5)

Il CEN e il Cenelec hanno trasmesso alla Commissione una raccomandazione relativa alle norme da applicare ai punti di ricarica per i veicoli a motore della categoria L. Le norme EN 62196-2 «Spine, prese fisse, connettori mobili e fissi per veicoli. Carica conduttiva dei veicoli elettrici. Compatibilità dimensionale e requisiti di intercambiabilità di attacchi a spina e alveoli per corrente alternata» e IEC 60884-1 «Spine e prese per usi domestici e similari — parte 1: Prescrizioni generali» dovrebbero applicarsi a tali punti di ricarica. L'allegato II, punto 1.5, della direttiva 2014/94/UE dovrebbe essere pertanto integrato di conseguenza.

(6)

Il CEN e il Cenelec hanno trasmesso alla Commissione una raccomandazione relativa alle norme da applicare alla fornitura di elettricità lungo le coste per le navi della navigazione interna. Le norme EN 15869-2 «Unità per navigazione interna — Collegamento elettrico a terra, corrente trifase 400 V, fino a 63 A, 50 Hz — parte 2: Unità di terra, requisiti di sicurezza (attualmente oggetto di modifica per aumentare l'amperaggio da 63 a 125)» e EN 16840 «Unità per navigazione interna — Collegamento elettrico a terra, corrente trifase 400 V, 50 Hz ad almeno 250 A» dovrebbero applicarsi a tale fornitura di energia elettrica. L'allegato II, punto 1.8, della direttiva 2014/94/UE dovrebbe essere pertanto integrato di conseguenza.

(7)

Il CEN e il Cenelec hanno trasmesso alla Commissione una raccomandazione relativa alle norme da applicare alle stazioni di rifornimento di gas naturale compresso (GNC). La norma europea EN ISO 16923 «Stazioni di rifornimento per gas naturale — stazioni a GNC per il rifornimento dei veicoli» riguarda la progettazione, la costruzione, l'esercizio, l'ispezione e la manutenzione delle stazioni per il rifornimento dei veicoli con GNC, incluse le attrezzature e i dispositivi di sicurezza e controllo. Tale norma europea si applica anche a quelle parti di stazioni di rifornimento in cui il gas naturale è in fase gassosa, che riforniscono GLC da gas naturale liquefatto (L-GNC) secondo la norma EN ISO 16924. Si applica inoltre alle forniture di biometano, metano da carbone migliorato (CBM) e gas provenienti dalla vaporizzazione del GNL (on-site o off-site). Gli elementi della norma EN ISO 16923 che garantiscono l'interoperabilità tra le stazioni di rifornimento di GNC e i veicoli dovrebbero applicarsi ai punti di rifornimento di GNC. L'allegato II, punto 3.4, della direttiva 2014/94/UE dovrebbe essere pertanto integrato di conseguenza.

(8)

Il CEN e il Cenelec hanno trasmesso alla Commissione una raccomandazione relativa alle norme da applicare alle stazioni di rifornimento di gas naturale liquefatto (GNL). La norma europea EN ISO 16924 «Stazioni di rifornimento per gas naturale — stazioni a GNL per il rifornimento dei veicoli» riguarda la progettazione, la costruzione, l'esercizio, l'ispezione e la manutenzione delle stazioni per il rifornimento dei veicoli con gas naturale liquefatto (GNL), incluse le attrezzature e i dispositivi di sicurezza e controllo. Tale norma europea specifica anche la progettazione, la costruzione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione delle stazioni di rifornimento che utilizzano GNL come fonte in loco per il rifornimento dei veicoli con GNC (stazioni di rifornimento di L-GNC), compresi i dispositivi di sicurezza e di controllo delle stazioni e le attrezzature specifiche delle stazioni di rifornimento di L-GNC. La norma europea si applica alle stazioni di rifornimento che possiedono le seguenti caratteristiche: accesso privato; accesso pubblico (self-service o con assistenza); erogazione con e senza contatore; stazioni di rifornimento con stoccaggio fisso di GNL; stazioni di rifornimento con GNL mobile. Nella sua versione attuale, la norma europea EN ISO 12617 «Veicoli stradali — Connettore di rifornimento di gas naturale liquefatto (GNL) — Connettore a 3,1 MPa» definisce le pistole e i bocchettoni per il rifornimento di gas naturale liquefatto (GNL) costruiti completamente di parti nuove e mai utilizzate e i materiali per i veicoli stradali alimentati con GNL. Un connettore di rifornimento GNL consiste di, se applicabile, un bocchettone e del suo tappo protettivo (installato sul veicolo) e della pistola. Questa norma è applicabile solo a quei dispositivi progettati per una massima pressione di lavoro di 3,4 MPa (34 bar) e a quelli che utilizzano il GNL come combustibile e che hanno i componenti di accoppiamento normalizzati. Gli elementi della norma EN ISO 16924 che garantiscono l'interoperabilità delle stazioni di rifornimento di GNL e gli elementi della norma EN ISO 12617 che definiscono le specifiche per i connettori dovrebbero applicarsi ai punti di rifornimento di GNL. L'allegato II, punto 3.2, della direttiva 2014/94/UE dovrebbe essere pertanto integrato di conseguenza.

(9)

Il CEN e il Cenelec hanno trasmesso alla Commissione una raccomandazione relativa alle norme da applicare ai punti di rifornimento per le navi adibite alla navigazione interna o alla navigazione marittima. La norma europea EN ISO 20519 «Navi e tecnologia marina — Specifica per il rifornimento di navi alimentate a gas naturale liquefatto» distingue tra punti di rifornimento per le navi adibite alla navigazione marittima e per le navi adibite alla navigazione interna. Per le navi adibite alla navigazione marittima che non sono contemplate dal Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti (codice IGC), i punti di rifornimento di GNL dovrebbero essere conformi alla norma EN ISO 20519. Tuttavia, per le navi adibite alla navigazione interna, i punti di rifornimento per il GNL dovrebbero essere conformi alla norma EN ISO 20519 (parti da 5.3 a 5.7) solo a fini di interoperabilità. La norma europea EN ISO 20519 dovrebbe applicarsi ai punti di rifornimento per le navi adibite alla navigazione marittima e la stessa norma europea (parti da 5.3 a 5.7) dovrebbe applicarsi ai punti di rifornimento per le navi adibite alla navigazione interna. L'allegato II, punto 3.1, della direttiva 2014/94/UE dovrebbe essere pertanto integrato di conseguenza.

(10)

Il CEN e il Cenelec hanno trasmesso alla Commissione una raccomandazione relativa alla norma da applicare ai punti di rifornimento di idrogeno che erogano idrogeno allo stato gassoso e ai protocolli di riempimento. La norma europea EN 17127 «Punti di rifornimento di idrogeno all'aperto che erogano idrogeno gassoso e che incorporano i protocolli di riempimento», nella sua versione attuale, riguarda l'interoperabilità di progettazione, costruzione, esercizio, ispezione e manutenzione delle stazioni per il rifornimento dei veicoli con idrogeno gassoso. I requisiti di interoperabilità descritti nella norma EN 17127 dovrebbero applicarsi ai punti di rifornimento per l'idrogeno, così come la stessa norma europea dovrebbe applicarsi ai pertinenti protocolli di riempimento. L'allegato II, punti 2.1 e 2.3 della direttiva 2014/94/UE dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza.

(11)

Il CEN e il Cenelec hanno trasmesso alla Commissione una raccomandazione relativa alla norma da applicare per definire le caratteristiche qualitative dell'idrogeno erogato dai punti di rifornimento dei veicoli stradali con idrogeno. La norma europea EN 17124 «Combustibile a idrogeno — Specifiche di prodotto e assicurazione di qualità — Applicazioni di celle a combustibile con membrana a scambio protonico (PEM) per veicoli stradali», nella sua versione attuale, specifica le caratteristiche di qualità del combustibile a idrogeno e la corrispondente assicurazione di qualità al fine di garantire l'uniformità del prodotto a idrogeno come dispensato per l'utilizzo in sistemi per veicoli stradali di celle a combustibile con membrana a scambio protonico (PEM). La norma europea EN 17124 che definisce le caratteristiche di qualità dell'idrogeno erogato dai punti di rifornimento per l'idrogeno dovrebbe essere applicata. L'allegato II, punto 2.2 della direttiva 2014/94/UE dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza.

(12)

Il CEN e il Cenelec hanno informato la Commissione che è stata raccomandata l'applicazione della norma europea EN ISO 17268 «Dispositivi di collegamento per il rifornimento dei veicoli terrestri a idrogeno gassoso» ai connettori dei veicoli a motore per il rifornimento di idrogeno gassoso. È quindi importante concludere il processo di certificazione dei connettori per il rifornimento dei veicoli a motore con idrogeno gassoso secondo la norma EN ISO 17268. Quando il processo sarà giunto a termine, i connettori dei veicoli a motore per il rifornimento di idrogeno gassoso dovrebbero essere conformi alla norma EN ISO 17268. L'allegato II, punto 2.4 della direttiva 2014/94/UE dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza.

(13)

Il CEN e il Cenelec hanno informato la Commissione che la norma europea EN ISO 14469 «Veicoli stradali — Connettore di rifornimento di gas naturale compresso (GNC)» dovrebbe applicarsi ai connettori/bocchettoni per GNC. L'allegato II, punto 3.3 della direttiva 2014/94/UE dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza.

(14)

Il «gruppo di esperti del forum per il trasporto sostenibile» e la Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) sono stati consultati e hanno fornito il loro parere sulle norme europee oggetto del presente regolamento delegato della Commissione.

(15)

È opportuno che la Commissione integri e modifichi la direttiva 2014/94/UE conformemente ai riferimenti alle norme europee elaborate dal CEN e dal Cenelec.

(16)

Qualora le nuove specifiche tecniche indicate nell'allegato II della direttiva 2014/94/UE debbano essere stabilite, aggiornate o integrate mediante regolamenti delegati della Commissione, è opportuno applicare un periodo di transizione di 24 mesi.

(17)

Il presente regolamento dovrebbe includere gli aggiornamenti effettuati in seguito alle richieste di alcuni Stati membri relative ai punti di ricarica per i veicoli a motore della categoria L, alla fornitura di elettricità lungo le coste per le navi adibite alla navigazione interna e ai punti di rifornimento di GNL per il trasporto per via navigabile, nonché ai nuovi sviluppi generati dal CEN e dal Cenelec sulle norme in materia di approvvigionamento di gas naturale e idrogeno. Il regolamento delegato (UE) 2018/674 della Commissione (4) dovrebbe pertanto essere abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Punti di ricarica per veicoli a motore della categoria L

Per i punti di ricarica per i veicoli a motore della categoria L di cui all'allegato II, punto 1.5, della direttiva 2014/94/UE, si applicano le seguenti specifiche tecniche:

(1)

I punti di ricarica a corrente alternata (AC) accessibili al pubblico riservati ai veicoli elettrici della categoria L fino a 3,7 kVA sono dotati, ai fini dell'interoperabilità, di almeno uno dei seguenti elementi:

(a)

prese fisse o connettori per veicoli di tipo 3 A come descritti nella norma EN 62196-2 (per la ricarica in modalità 3);

(b)

prese fisse conformi alla norma IEC 60884 (per la ricarica in modalità 1 o 2).

(2)

I punti di ricarica a corrente alternata (AC) accessibili al pubblico riservati ai veicoli elettrici della categoria L superiori a 3,7 kVA sono dotati, ai fini dell'interoperabilità, almeno di prese fisse o connettori per veicoli di tipo 2 come descritti nella norma EN 62196-2.

Articolo 2

Fornitura di elettricità lungo le coste destinata a navi adibite alla navigazione interna.

Per la fornitura di elettricità lungo le coste destinata a navi adibite alla navigazione interna, di cui all'allegato II, punto 1.8, della direttiva 2014/94/UE, si applica la seguente specifica tecnica:

la fornitura di elettricità lungo le coste per le navi adibite alla navigazione interna è conforme alla norma EN 15869-2 o alla norma EN 16840, a seconda del fabbisogno energetico.

Articolo 3

Punti di rifornimento di veicoli a motore con gas naturale compresso (GNC)

Per i punti di rifornimento di gas naturale compresso (GNC) di cui all'allegato II, punto 3.4, della direttiva 2014/94/UE, si applicano le seguenti specifiche tecniche:

la pressione di alimentazione (pressione di servizio) deve essere di 20,0 MPa (200 bar) a 15 °C; è ammessa una pressione massima di alimentazione di 26,0 MPa con «compensazione per la temperatura» di cui alla norma EN ISO 16923 «Stazioni di rifornimento per gas naturale — Stazioni a GNC per il rifornimento dei veicoli».

Articolo 4

Punti di rifornimento di veicoli a motore con gas naturale liquefatto (GNL)

Per i punti di rifornimento di veicoli a motore con naturale liquefatto (GNL) di cui all'allegato II, punto 3.2, della direttiva 2014/94/UE, si applicano le seguenti specifiche tecniche:

la pressione di alimentazione deve essere inferiore alla pressione di esercizio massima autorizzata del serbatoio del veicolo, come indicato nella norma EN ISO 16924, «Stazioni di rifornimento per gas naturale — Stazioni a GNL per il rifornimento dei veicoli».

Al profilo del connettore si applica la norma EN ISO 12617 «Veicoli stradali — Connettore di rifornimento di gas naturale liquefatto (GNL) — Connettore a 3,1 MPa».

Articolo 5

Punti di rifornimento per navi adibite alla navigazione interna o navi adibite alla navigazione marittima

Per i punti di rifornimento per navi adibite alla navigazione interna o navi adibite alla navigazione marittima di cui all'allegato II, punto 3.1, della direttiva 2014/94/UE, si applicano le seguenti specifiche tecniche:

per le navi adibite alla navigazione marittima che non sono contemplate dal Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti (codice IGC), i punti di rifornimento di GNL devono essere conformi alla norma EN ISO 20519.

Tuttavia, per le navi adibite alla navigazione interna, i punti di rifornimento per il GNL devono essere conformi alla norma EN ISO 20519 (parti da 5.3 a 5.7) solo a fini di interoperabilità.

Articolo 6

L'allegato II della direttiva 2014/94/CE è così modificato:

(1)

il punto 2.1 è sostituito dal seguente:

«2. 1. I punti di rifornimento di idrogeno all’aperto che erogano idrogeno gassoso utilizzato come carburante nei veicoli a motore devono essere conformi ai requisiti di interoperabilità descritti nella norma EN 17127 “Punti di rifornimento di idrogeno all’aperto che erogano idrogeno gassoso e che incorporano i protocolli di riempimento”.»;

(2)

il punto 2.2 è sostituito dal seguente:

«2.2. Le caratteristiche di qualità dell’idrogeno erogato dai punti di rifornimento per l’idrogeno per i veicoli a motore devono essere conformi ai requisiti descritti nella norma EN 17124, “Combustibile a idrogeno — Specifiche di prodotto e assicurazione di qualità — Applicazioni di celle a combustibile con membrana a scambio protonico (PEM) per veicoli stradali”, che descrive anche i metodi per garantire la qualità dell’idrogeno.»;

(3)

il punto 2.3 è sostituito dal seguente:

«2.3. L'algoritmo di rifornimento deve essere conforme ai requisiti della norma EN 17127 “Punti di rifornimento di idrogeno all'aperto che erogano idrogeno gassoso e che incorporano i protocolli di riempimento”.»;

(4)

il punto 2.4 è sostituito dal seguente:

«2.4. Una volta conclusi i processi di certificazione dei connettori di cui alla norma EN ISO 17268, i connettori dei veicoli a motore per il rifornimento di idrogeno gassoso devono essere conformi alla norma EN ISO 17268 “Dispositivi di collegamento per il rifornimento dei veicoli terrestri a idrogeno gassoso”.»;

(5)

il punto 3.3 è sostituito dal seguente:

«3.3. Il profilo del connettore deve essere conforme ai requisiti della norma EN ISO 14469 “Veicoli stradali — Connettore di rifornimento di gas naturale compresso (GNC)”.».

Articolo 7

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/674 della Commissione è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 12 novembre 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2019

Per la Commissione,

a nome del presidente

Violeta BULC

Membro della Commissione


(1)  GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

(3)  M/533 Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 1330 final, del 12 marzo 2015, relativa ad una richiesta di normazione rivolta agli organismi di normazione europei, in conformità al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per l'elaborazione di norme europee relative all'infrastruttura per i combustibili alternativi.

(4)  Regolamento delegato (UE) 2018/674 della Commissione, del 17 novembre 2017, che integra la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i punti di ricarica per i veicoli a motore della categoria L, la fornitura di elettricità lungo le coste per le navi adibite alla navigazione interna e i punti di rifornimento per il GNL per il trasporto per via navigabile, e modifica tale direttiva per quanto riguarda i connettori per veicoli a motore per il rifornimento di idrogeno gassoso (GU L 114 del 4.5.2018, pag. 1).


22.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 268/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1746 DELLA COMMISSIONE

del 1o ottobre 2019

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 223, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (2) determina le modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda gli obblighi imposti agli Stati membri in relazione alla notifica di informazioni e documenti alla Commissione.

(2)

Con la risoluzione del 7 giugno 2016 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare (3) il Parlamento europeo ha invitato tutti i soggetti coinvolti nella gestione della filiera alimentare ad accrescere la trasparenza nella catena dell’approvvigionamento alimentare nel suo complesso e ha chiesto una maggiore trasparenza e informazione all’interno della catena di approvvigionamento e un rafforzamento degli organismi e degli strumenti per la raccolta di informazioni di mercato al fine di fornire agli agricoltori e alle organizzazioni di produttori dati di mercato precisi e aggiornati.

(3)

Nel dicembre 2016, nelle sue conclusioni del 12 dicembre 2016 sul rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare e sulla lotta contro le pratiche commerciali sleali, il Consiglio ha invitato la Commissione ad affrontare la questione della mancanza di trasparenza e dell’asimmetria informativa nella filiera alimentare.

(4)

Nell’aprile 2019 è stata adottata la direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), a seguito della quale il 22 marzo 2019 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno rilasciato una dichiarazione congiunta (5) che invitava/incoraggiava la Commissione a migliorare la trasparenza del mercato agricolo e alimentare a livello dell’UE, includendo anche il miglioramento della raccolta dei dati statistici necessari per l’analisi dei meccanismi di formazione dei prezzi lungo l’intera filiera agricola e alimentare, al fine di meglio orientare le scelte degli operatori economici e delle pubbliche autorità, nonché di agevolare la comprensione degli sviluppi del mercato da parte degli operatori.

(5)

Inoltre nel gennaio 2016 la Commissione ha istituito la task force per i mercati agricoli, un gruppo di lavoro indipendente incaricato di formulare raccomandazioni su come migliorare la posizione dei produttori nella filiera agricola e alimentare. A tal fine essa ha raccomandato di accrescere la trasparenza del mercato per promuovere condizioni di concorrenza effettiva nella filiera introducendo un sistema di comunicazione dei prezzi o rafforzando il sistema esistente, in particolare nei settori ortofrutticolo, lattiero-caseario e delle carni. Essa ha raccomandato inoltre che i dati raccolti siano diffusi in forma debitamente aggregata.

(6)

Nel 2017 è stata effettuata una consultazione pubblica e nel 2018 sono stati inviati questionari specifici agli Stati membri, ai portatori di interessi e ai consumatori. Nel 2018 e nel 2019 sono stati organizzati numerosi seminari dedicati e conferenze con i portatori di interessi nonché riunioni dei gruppi di esperti degli Stati membri e dei gruppi di dialogo civile sulla trasparenza del mercato.

(7)

A norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 le notifiche sui prezzi, sulla produzione e sulle informazioni di mercato da parte degli Stati membri sono già obbligatorie, ma solo per quanto riguarda i prezzi di produzione.

(8)

Pertanto, se da un lato l’Unione assicura attualmente un livello relativamente alto di informazione pubblica sui prezzi alla produzione e i prezzi al consumo provenienti dai servizi statistici degli Stati membri, dall’altro il pubblico dispone di pochissime informazioni sui prezzi all’interno della filiera agricola e alimentare. L’estensione della comunicazione dei prezzi dovrebbe colmare tali lacune informative, specialmente nel caso di filiere alimentari settoriali complesse. La possibilità di monitorare la trasmissione dei prezzi lungo l’intera filiera grazie all’estensione della raccolta e della diffusione dei dati dovrebbe consentire agli operatori di mercato di comprendere meglio il funzionamento della filiera migliorandone così il funzionamento globale e l’efficienza economica, in particolare per gli operatori più deboli che non hanno rapidamente accesso alle informazioni sui prezzi del settore privato.

(9)

I prezzi attualmente comunicati sono i prezzi di vendita della produzione degli operatori nella prima fase della filiera agricola e alimentare. Il monitoraggio della trasmissione dei prezzi lungo l’intera filiera richiederà la raccolta dei dati relativi ai prezzi da diversi operatori della filiera (per esempio grossisti, operatori commerciali, industria alimentare e rivenditori), in particolare per le filiere con fasi e prodotti altamente differenziati.

(10)

Il fatto di comunicare unicamente i prezzi rappresentativi (quali i prezzi praticati dai mercati principali e da operatori importanti) dovrebbe consentire agli Stati membri di effettuare tale comunicazione in base a un approccio efficace sotto il profilo dei costi, contribuendo a ridurre al minimo gli oneri amministrativi per le piccole e medie imprese. Conformemente alle pratiche attuali è opportuno che gli Stati membri descrivano la metodologia usata per stabilire i prezzi rappresentativi. È opportuno inoltre che essi mirino al ravvicinamento delle loro metodologie per assicurare la migliore comparabilità possibile tra gli Stati membri.

(11)

Al fine di offrire un meccanismo di comunicazione efficace sotto il profilo dei costi e del tempo, è opportuno che la Commissione metta il sistema di informazione esistente a disposizione degli operatori in modo tale da consentire loro di comunicare le informazioni direttamente alla Commissione con la supervisione degli Stati membri. È opportuno che gli Stati membri che scelgono di delegare tale obbligo di comunicazione agli operatori ne informino la Commissione.

(12)

È opportuno che la Commissione organizzi regolarmente riunioni con gli Stati membri e i portatori di interessi per condividere le migliori prassi, sviluppare sinergie e contribuire a una comprensione comune delle dinamiche di mercato nella filiera agricola e alimentare. È opportuno che la Commissione fornisca informazioni agli Stati membri e ai portatori di interessi in merito all’applicazione del regolamento.

(13)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.

(14)

È opportuno prevedere una data di applicazione del presente regolamento che dia agli Stati membri la possibilità di adeguarsi ai nuovi obblighi di comunicazione.

(15)

Il comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 è così modificato:

1)

all’articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«In caso di notifiche a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 e degli atti adottati sulla base di tale regolamento, il sistema basato sulla tecnologia dell’informazione di cui al primo comma del presente paragrafo è a disposizione, se del caso, anche degli operatori e dei paesi terzi.»;

2)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Notifica di inadempimento

Salvo se altrimenti disposto negli atti di cui all’articolo 1, qualora gli Stati membri e, se del caso, i paesi terzi o gli operatori non notifichino alla Commissione le informazioni o i documenti richiesti entro il termine prescritto (“notifica negativa”), si considera che essi abbiano notificato quanto segue:

a)

nel caso di informazioni quantitative, un valore pari a zero;

b)

nel caso di informazioni qualitative, la situazione “nulla da segnalare”.»;

3)

il titolo del capo II è sostituito dal seguente:

«NOTIFICHE E COORDINAMENTO SUI PREZZI, SULLA PRODUZIONE E SULLE INFORMAZIONI DI MERCATO E INFORMAZIONI RICHIESTE DA ACCORDI INTERNAZIONALI»;

4)

all’articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri e, se del caso, i paesi terzi e gli operatori notificano alla Commissione ogni nuova informazione rilevante atta a modificare in modo sostanziale le informazioni già notificate.»

5)

L’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Informazioni supplementari

Gli Stati membri e, se del caso, i paesi terzi e gli operatori possono notificare alla Commissione informazioni supplementari rispetto a quelle di cui agli allegati I, II e III mediante il sistema d’informazione di cui all’articolo 1, qualora tali informazioni siano ritenute pertinenti dagli Stati membri e, se del caso, dai paesi terzi e dagli operatori interessati. Le suddette notifiche sono trasmesse tramite un modulo messo a disposizione dalla Commissione nel sistema di informazione»;

6)

L’articolo 9 è così modificato:

a)

il titolo dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:

Definizione dei prezzi e dei quantitativi

b)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per ciascuna notifica di prezzi e di quantitativi di cui alla presente sezione, gli Stati membri notificano la fonte e la metodologia utilizzata per determinare i prezzi forniti. Tali notifiche comprendono informazioni sui mercati rappresentativi determinati dagli Stati membri e sui relativi coefficienti di ponderazione.»;

c)

è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1bis.   Per ciascuna notifica di prezzi e di quantitativi di cui alla presente sezione, gli Stati membri possono delegare agli operatori la trasmissione diretta dei prezzi e dei quantitativi al sistema di informazione della Commissione di cui all’articolo 1. Gli Stati membri informano la Commissione dell’identità degli operatori cui è conferita tale delega.»;

7)

gli articoli 10, 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 10

Comunicazione dei prezzi in moneta ufficiale

Salvo disposizioni specifiche contrarie degli allegati I, II e III, gli Stati membri e, se del caso, gli operatori notificano le informazioni sui prezzi nella loro moneta ufficiale, al netto dell’IVA.

Articolo 11

Notifica settimanale dei prezzi

Salvo disposizioni specifiche contrarie dell’allegato I, gli Stati membri e, se del caso, gli operatori notificano alla Commissione le informazioni settimanali sui prezzi di cui al suddetto allegato entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, relativamente alla settimana precedente.

Articolo 12

Notifica non settimanale sui prezzi, sulla produzione e sulle informazioni di mercato

Gli Stati membri e, se del caso, gli operatori notificano alla Commissione, entro i termini prescritti, quanto segue:

a)

le informazioni non settimanali sui prezzi di cui all’allegato II;

b)

le informazioni relative alla produzione e ai mercati di cui all’allegato III.»;

8)

gli allegati I, II e III sono sostituiti dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).

(3)  GU C 86 del 6.3.2018, pag. 49.

(4)  Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 59).

(5)  ST 7607 2019 ADD 1 REV 1 del 22.3.2019, pag. 1.


ALLEGATO I

Requisiti relativi alle notifiche settimanali dei prezzi di cui all’articolo 11

Salvo indicazione contraria gli Stati membri interessati sono quelli che producono o usano più del 2 % della produzione o dell’uso totale corrispondente dell’Unione.

1.   Cereali

Contenuto della notifica: i prezzi di mercato rappresentativi per ciascuno dei cereali e per ciascuna delle qualità di cereali considerati rilevanti per il mercato dell’Unione, espressi per tonnellata di prodotto.

Stati membri interessati: tutti gli Stati membri.

Altro: i prezzi fanno riferimento, se del caso, alle caratteristiche qualitative, al luogo di quotazione e alla fase di commercializzazione di ciascun prodotto.

2.   Riso

Contenuto della notifica: i prezzi di mercato rappresentativi per ciascuna delle varietà di riso considerate rilevanti per il mercato dell’Unione, espressi per tonnellata di prodotto.

Stati membri interessati: gli Stati membri produttori di riso e gli Stati membri con industria molitoria.

Altro: i prezzi fanno riferimento, se del caso, alla fase di trasformazione, al luogo di quotazione e alla fase di commercializzazione di ciascun prodotto.

3.   Semi oleosi

Contenuto della notifica: i prezzi di mercato rappresentativi per la colza, i semi di girasole, i semi di soia, la farina di colza, la farina di semi di girasole, la farina di soia, l’olio di colza greggio, l’olio di semi di girasole greggio e l’olio di semi di soia greggio.

Stati membri interessati: gli Stati membri con una superficie coltivata della coltura in questione di minimo 10 000 ettari all’anno. Per quanto riguarda le notifiche dei prezzi delle farine e degli oli, gli Stati membri che trasformano più di 200 000 tonnellate della rispettiva coltura di semi oleosi.

4.   Olio d’oliva

Contenuto della notifica: i prezzi medi constatati sui principali mercati rappresentativi e i prezzi medi nazionali ponderati per le categorie di olio di oliva elencate nell’allegato VII, parte VIII, del regolamento (UE) n. 1308/2013, espressi per 100 kg di prodotto.

Stati membri interessati: gli Stati membri che producono oltre 20 000 t di olio d’oliva nel periodo dal 1o ottobre al 30 settembre.

Altro: i prezzi devono corrispondere all’olio d’oliva sfuso franco frantoio per l’olio d’oliva vergine e franco fabbrica per le altre categorie. I mercati rappresentativi coprono almeno il 70 % della produzione nazionale del prodotto in questione.

Prezzi di acquisto

Contenuto della notifica: i prezzi di acquisto rappresentativi (commercio al dettaglio) per le categorie olio d’oliva vergine e olio extra vergine di oliva di cui all’allegato VII, parte VIII, del regolamento (UE) n. 1308/2013, espressi per 100 kg di prodotto.

Altro: i prezzi rappresentativi corrispondono all’olio d’oliva vergine e all’olio extra vergine di oliva confezionati in contenitori pronti per essere offerti ai consumatori finali e coprono almeno un terzo degli acquisti nazionali del prodotto in questione.

5.   Prodotti ortofrutticoli, banane

a)    Prezzi dei prodotti destinati al mercato del fresco

Contenuto della notifica: i prezzi rappresentativi per i tipi e le varietà di pomodori, mele, arance, pesche e pesche noci elencati nell’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione (1), espressi per 100 kg di peso netto del prodotto.

Stati membri interessati: gli Stati membri elencati nell’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2017/891.

Altro: i prezzi si intendono franco centro di imballaggio, per i prodotti sottoposti a cernita, imballati e, se del caso, su pallet.

b)    Prezzi delle banane

Contenuto della notifica: i prezzi all’ingrosso delle banane gialle di cui al codice NC 0803 90 10, espressi per 100 kg di prodotto.

Stati membri interessati: tutti gli Stati membri che commercializzano oltre 20 000 tonnellate di banane gialle per anno civile.

Altro: i prezzi sono comunicati per gruppo di paesi di origine.

c)    Prezzi franco azienda

Contenuto della notifica: i prezzi rappresentativi di pomodori, mele, arance, pesche, pesche noci e banane destinati al mercato del fresco. Tutti i prezzi sono espressi per 100 kg di prodotto.

Altro: i prezzi sono franco azienda per il prodotto raccolto.

d)    Prezzi di acquisto

Contenuto della notifica: i prezzi al dettaglio rappresentativi di pomodori, mele, arance, pesche e pesche noci, espressi per 100 kg di prodotto.

6.   Carni

Contenuto della notifica: i prezzi delle carcasse e dei tagli di bovini, suini e ovini e di taluni bovini, vitelli e suinetti vivi a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 e delle carcasse conformemente alla classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini, espressi per 100 kg di prodotto.

Stati membri interessati: per le carcasse e gli animali vivi, tutti gli Stati membri. Per i tagli, gli Stati membri la cui produzione nazionale rappresenta almeno il 2 % della produzione dell’Unione.

Altro: qualora l’autorità competente dello Stato membro interessato ritenga non vi sia un numero sufficiente di carcasse o animali vivi da notificare, lo Stato membro interessato può decidere, per il periodo in questione, di sospendere la registrazione dei prezzi di tali carcasse o animali vivi e informa la Commissione dei motivi della propria decisione. Per quanto riguarda i tagli, gli Stati membri interessati comunicano i prezzi per i quarti anteriori di bovino, i quarti posteriori di bovino, la carne macinata di bovino, la lombata di suino, la pancetta di suino, la spalla di suino, la carne macinata di suino e il prosciutto di carne suina.

Prezzi di acquisto

Contenuto della notifica: i prezzi di acquisto rappresentativi (commercio al dettaglio e altri operatori del settore alimentare) per la carne macinata di suino e di bovino, espressi per 100 kg di prodotto.

7.   Latte e prodotti lattiero-caseari

Contenuto della notifica: i prezzi del siero di latte in polvere, del latte scremato in polvere, del latte intero in polvere, del burro, della crema, del latte alimentare e dei formaggi di base, espressi per 100 kg di prodotto.

Stati membri interessati: gli Stati membri la cui produzione nazionale rappresenta almeno il 2 % della produzione dell’Unione o, nel caso dei formaggi di base, quando il tipo di formaggio rappresenta almeno il 4 % del totale della produzione nazionale di formaggio.

Altro: i prezzi sono notificati per i prodotti acquistati presso il fabbricante, al netto di ogni altro costo (trasporto, carico e scarico, movimentazione, magazzinaggio, pallettizzazione, assicurazione ecc.) sulla base di contratti conclusi per consegne entro tre mesi.

Prezzi di acquisto

Contenuto della notifica: i prezzi di acquisto rappresentativi (commercio al dettaglio e altri operatori del settore alimentare) del burro e dei formaggi pertinenti, espressi per 100 kg di prodotto.

8.   Uova

Contenuto della notifica: il prezzo all’ingrosso per le uova della categoria A per metodo di produzione (media delle categorie L e M), espresso per 100 kg di prodotto.

Stati membri interessati: tutti gli Stati membri.

Altro: i prezzi sono comunicati per i prodotti nei centri di imballaggio.

9.   Carni di volatili

Contenuto della notifica: il prezzo medio all’ingrosso dei polli interi di categoria A («polli 65 %») e dei pezzi di pollo (petto, cosce), espresso per 100 kg di prodotto.

Stati membri interessati: tutti gli Stati membri.

Altro: i prezzi sono comunicati per i prodotti negli impianti di macellazione o registrati su mercati rappresentativi.

Prezzi di acquisto

Contenuto della notifica: i prezzi di acquisto rappresentativi (commercio al dettaglio e altri operatori del settore alimentare) dei polli interi di categoria A e dei petti di pollo, espressi per 100 kg di prodotto.

10.   Altro

Contenuto della notifica: il prezzo del latte in polvere arricchito, espresso per 100 kg di prodotto.

Altro: i prezzi sono notificati per i prodotti acquistati presso il fabbricante, al netto di ogni altro costo (trasporto, carico e scarico, movimentazione, magazzinaggio, pallettizzazione, assicurazione ecc.) sulla base di contratti conclusi per consegne entro tre mesi.


(1)  Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 4).


ALLEGATO II

Requisiti relativi alle notifiche non settimanali dei prezzi di cui all’articolo 12, lettera a)

Salvo indicazione contraria gli Stati membri interessati sono quelli che producono o usano più del 2 % della produzione o dell’uso totale corrispondente dell’Unione, ad eccezione dei prodotti biologici, per cui la soglia è pari al 4 % della produzione.

1.   Cereali

a)   Prezzi di cereali biologici

Contenuto della notifica: i prezzi di mercato rappresentativi di frumento tenero biologico, frumento duro e segale, espressi per tonnellata di prodotto.

Periodo di notifica: entro il 25 di ogni mese, per il mese precedente.

b)   Prezzi della farina di frumento

Contenuto della notifica: i prezzi di vendita rappresentativi dell’industria molitoria per la farina di frumento, espressi per tonnellata di prodotto.

Periodo di notifica: entro il 25 di ogni mese, per il mese precedente.

c)   Prezzi di acquisto della farina di frumento

Contenuto della notifica: i prezzi di acquisto rappresentativi (commercio al dettaglio e altri operatori del settore alimentare) per la farina di frumento, espressi per tonnellata di prodotto.

Periodo di notifica: entro il 25 di ogni mese, per il mese precedente.

2.   Semi oleosi e colture proteiche

Contenuto della notifica: i prezzi di mercato rappresentativi per ciascuna coltura proteica considerata rilevante per il mercato dell’Unione e per semi di soia biologici, farina di soia biologica, farina di soia non GM, espressi per tonnellata di prodotto.

Stati membri interessati: per le colture proteiche, gli Stati membri con una superficie coltivata della coltura in questione di minimo 10 000 ettari all’anno.

Periodo di notifica: entro il 25 di ogni mese, per il mese precedente.

3.   Zucchero

Contenuto della notifica:

a)

le medie ponderate dei seguenti prezzi dello zucchero, espressi per tonnellata di zucchero, nonché i quantitativi totali corrispondenti e le deviazioni standard ponderate:

i)

per il mese precedente, il prezzo di vendita;

ii)

per il mese precedente, il prezzo di vendita indicato sulle fatture relative a contratti a breve termine. Tali prezzi sono pubblicati dalla Commissione non prima di due mesi dopo la fine del periodo di notifica stabilito qui di seguito.

b)

il prezzo medio ponderato della barbabietola da zucchero nel corso della campagna precedente, espresso per tonnellata di barbabietole, nonché i quantitativi totali corrispondenti.

Stati membri interessati:

a)

per i prezzi dello zucchero, tutti gli Stati membri in cui vengono prodotte più di 10 000 tonnellate di zucchero ottenuto da barbabietole da zucchero o da zucchero greggio;

b)

per i prezzi della barbabietola da zucchero, tutti gli Stati membri con una superficie coltivata con barbabietole da zucchero di oltre 1 000 ettari nell’anno in questione.

Periodo di notifica:

a)

per i prezzi dello zucchero, entro il 25 di ogni mese;

b)

per i prezzi della barbabietola da zucchero, entro il 30 giugno di ogni anno.

Altro:i prezzi sono stabiliti conformemente al metodo pubblicato dalla Commissione e fanno riferimento:

a)

ai prezzi dello zucchero bianco alla rinfusa franco fabbrica per lo zucchero della qualità tipo definita all’allegato III, punto B II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, raccolto presso le imprese produttrici di zucchero e le raffinerie;

b)

al prezzo della barbabietola da zucchero per barbabietole da zucchero della qualità standard con un contenuto di zucchero del 16 %, pagato dalle imprese produttrici di zucchero ai produttori. Le barbabietole sono attribuite alla stessa campagna di commercializzazione dello zucchero da esse estratto.

Prezzi di acquisto

Contenuto della notifica: i prezzi di acquisto rappresentativi (commercio al dettaglio e industria alimentare e non alimentare, eccetto biocarburanti) di zucchero e melassa, espressi per tonnellata di prodotto.

Periodo di notifica: entro il 25 di ogni mese.

Altro: i prezzi rappresentativi sono stabiliti conformemente al metodo pubblicato dalla Commissione.

4.   Fibre di lino

Contenuto della notifica: i prezzi medi franco fabbrica per il mese precedente, constatati sui principali mercati rappresentativi per le fibre lunghe di lino, espressi per tonnellata di prodotto.

Stati membri interessati: tutti gli Stati membri in cui le fibre lunghe di lino sono prodotte a partire da una superficie coltivata superiore ai 1 000 ettari di lino tessile.

Periodo di notifica: entro il 25 di ogni mese, per il mese precedente.

5.   Olio di oliva e olive da tavola

Contenuto della notifica:

i prezzi di mercato rappresentativi per l’olio d’oliva biologico per le categorie olio d’oliva vergine e olio extra vergine di oliva di cui all’allegato VII, parte VIII, del regolamento (UE) n. 1308/2013, espressi per 100 kg di prodotto;

i prezzi rappresentativi per le olive da tavola crude, espressi per 100 kg di prodotto.

Stati membri interessati:

per l’olio d’oliva biologico, gli Stati membri che producono oltre 5 000 t di olio d’oliva biologico (categorie olio d’oliva vergine e olio extra vergine di oliva) nel periodo annuale dal 1o ottobre al 30 settembre;

per le olive da tavola, gli Stati membri che producono oltre 5 000 t di olive da tavola nel periodo annuale dal 1o settembre al 31 agosto.

Periodo di notifica:

per l’olio d’oliva biologico, entro il 25 di ogni mese, per il mese precedente;

per le olive da tavola, entro il 15 gennaio di ogni anno, per il raccolto dell’anno civile precedente (1o settembre – 31 dicembre).

Altro: per quanto riguarda l’olio d’oliva biologico, i prezzi corrispondono all’olio d’oliva sfuso franco frantoio per l’olio d’oliva vergine e franco fabbrica per le altre categorie. Per quanto riguarda le olive crude da tavola, i prezzi corrispondono alle olive consegnate dai produttori nei punti di ricezione dell’industria di trasformazione.

6.   Vino

Contenuto della notifica: per quanto riguarda i vini di cui all’allegato VII, parte II, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013:

a)

una tabella riepilogativa dei prezzi per il mese precedente, espressi per ettolitro di vino con riferimento ai volumi interessati; o

b)

le fonti di informazione pubblicamente disponibili considerate attendibili per la constatazione dei prezzi.

Stati membri interessati: gli Stati membri la cui produzione vinicola, nei cinque anni precedenti, ha superato in media il 5 % della produzione vinicola totale dell’Unione.

Periodo di notifica: entro il 15 di ogni mese, per il mese precedente.

Altro: i prezzi si riferiscono al prodotto non confezionato, franco produttore. Per le informazioni di cui alle lettere a) e b), gli Stati membri interessati effettuano una selezione degli otto mercati più rappresentativi da monitorare, comprendente almeno due mercati per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.

7.   Latte e prodotti lattiero-caseari

a)    Latte

Contenuto della notifica: il prezzo del latte crudo e del latte crudo biologico e il prezzo stimato per le consegne di latte crudo effettuate durante il mese in corso, espressi per 100 kg di prodotto, a tenore reale di materie grasse e proteine.

Stati membri interessati: tutti gli Stati membri.

Periodo di notifica: entro il 25 di ogni mese, per il mese precedente.

Altro: il prezzo è quello pagato dai primi acquirenti stabiliti nel territorio dello Stato membro.

b)    Prodotti lattiero-caseari

Contenuto della notifica: i prezzi per i formaggi, diversi dai formaggi di base di cui all’allegato I, punto 7, espressi per 100 kg di prodotto.

Stati membri interessati: tutti gli Stati membri per i tipi di formaggi pertinenti per il mercato nazionale.

Periodo di notifica: entro il 15 di ogni mese per il mese precedente.

Altro: i prezzi si riferiscono ai formaggi acquistati presso il fabbricante, al netto di ogni altro costo (trasporto, carico e scarico, movimentazione, magazzinaggio, pallettizzazione, assicurazione ecc.) sulla base di contratti conclusi per consegne entro tre mesi.

8.   Prodotti ortofrutticoli, banane

a)    Prezzi di prodotti ortofrutticoli biologici freschi

Contenuto della notifica: i prezzi di vendita rappresentativi di pomodori, mele, arance, pesche e pesche noci biologici, espressi per 100 kg di peso netto del prodotto.

Periodo di notifica: entro il 25 di ogni mese, per il mese precedente.

b)    Prezzi delle banane verdi

Contenuto della notifica:

a)

i prezzi di vendita medi sui mercati locali delle banane verdi commercializzate nella regione di produzione, espressi per 100 kg di prodotto, e i relativi quantitativi;

b)

i prezzi di vendita medi delle banane verdi commercializzate fuori dalla regione di produzione, espressi per 100 kg di prodotto, e i relativi quantitativi.

Periodo di notifica:

entro il 15 giugno di ogni anno, per il precedente periodo dal 1o gennaio al 30 aprile,

entro il 15 ottobre di ogni anno, per il precedente periodo dal 1o maggio al 31 agosto,

entro il 15 febbraio di ogni anno, per il precedente periodo dal 1o settembre al 31 dicembre.

Stati membri interessati: gli Stati membri con una regione di produzione, ossia:

a)

Isole Canarie;

b)

Guadalupa;

c)

Martinica:

d)

Madera e le Azzorre;

e)

Creta e Laconia;

f)

Cipro.

Altro: i prezzi delle banane verdi commercializzate nell’Unione al di fuori della rispettiva regione di produzione si intendono al primo porto di scarico (merci non scaricate).

c)    Prezzi franco azienda

Contenuto della notifica: i prezzi rappresentativi di pomodori, mele e arance destinati alla trasformazione. Tutti i prezzi sono espressi per 100 kg di prodotto.

Periodo di notifica:

a)

per i pomodori, entro il 31 gennaio dell’anno successivo;

b)

per le mele e le arance, entro il 25 di ogni mese, per il mese precedente.

Altro: i prezzi sono franco azienda per il prodotto raccolto.

9.   Carni

Contenuto della notifica: i prezzi di vendita rappresentativi per le carcasse di bovini biologici conformemente alla classificazione delle carcasse di bovini, come nel caso della notifica prevista al punto 6, lettera a) dell’allegato I, espressi per 100 kg di prodotto.

Periodo di notifica: entro il 25 di ogni mese, per il mese precedente.

10.   Pollame

Contenuto della notifica: il prezzo di vendita rappresentativo dei polli interi biologici di categoria A («polli 65 %»), espresso per 100 kg di prodotto

.Periodo di notifica: entro il 25 di ogni mese, per il mese precedente.


ALLEGATO III

Requisiti relativi alle notifiche di informazioni sulla produzione e i mercati di cui all’articolo 12, lettera b)

1.   Riso

Contenuto della notifica: per ciascuno dei tipi di riso di cui all’allegato II, parte I, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013:

a)

superficie coltivata, resa agronomica, produzione di risone nell’anno del raccolto e resa alla lavorazione;

b)

uso interno (incluso quello dell’industria di trasformazione) di riso espresso in equivalente lavorato;

c)

scorte di riso (espresso in equivalente lavorato) detenute dai produttori e dalle riserie al 31 agosto di ogni anno, suddivise per riso prodotto nell’Unione e riso importato.

Periodo di notifica: entro il 15 gennaio di ogni anno per l’anno precedente.

Stati membri interessati:

a)

per la produzione di risone, tutti gli Stati membri produttori di riso;

b)

per l’uso interno, tutti gli Stati membri;

c)

per le scorte di riso, tutti gli Stati membri produttori di riso e gli Stati membri con riserie.

2.   Zucchero

A.    Superfici coltivate a barbabietola

Contenuto della notifica: superfici coltivate a barbabietola da zucchero per la campagna di commercializzazione in corso e una stima per la campagna di commercializzazione successiva.

Periodo di notifica: entro il 31 maggio di ogni anno.

Stati membri interessati: tutti gli Stati membri con una superficie coltivata di oltre 1 000 ettari di barbabietole da zucchero nell’anno in questione.

Altro: i dati devono essere espressi in ettari e ripartiti per superfici destinate alla produzione di zucchero e superfici destinate alla produzione di bioetanolo.

B.    Produzione e uso di zucchero e di bioetanolo

Contenuto della notifica:

a)

produzione: la produzione di zucchero e melassa e la produzione di bioetanolo di ciascuna impresa per la campagna di commercializzazione precedente e, per la campagna di commercializzazione in corso, una stima della produzione totale di zucchero in ciascuno Stato membro e della produzione di zucchero di ciascuna impresa;

b)

uso: lo zucchero venduto dalle imprese e dalle raffinerie nella campagna di commercializzazione precedente, suddiviso per destinazione.

Periodo di notifica: entro il 30 novembre di ogni anno con riguardo alla produzione e all’uso della campagna di commercializzazione precedente e alla stima della produzione totale di zucchero per la campagna di commercializzazione in corso ed entro il 31 marzo di ogni anno (il 30 giugno per i dipartimenti francesi di Guadalupa e Martinica) con riguardo alla produzione della campagna di commercializzazione in corso di ciascuna impresa.

Stati membri interessati: gli Stati membri in cui vengono prodotte più di 1 000 tonnellate di zucchero.

Altro:

a)

per «produzione di zucchero» si intende la quantità totale, espressa in tonnellate di zucchero bianco come segue, di:

i)

zucchero bianco, senza tener conto delle differenze di qualità,

ii)

zucchero greggio, in funzione del suo rendimento determinato in conformità dell’allegato III, punto B.III, del regolamento (UE) n. 1308/2013,

iii)

zucchero invertito, in peso,

iv)

sciroppi di saccarosio o di zucchero invertito, aventi una purezza di almeno il 70 % e ottenuti da barbabietole da zucchero, in funzione del loro tenore in zucchero estraibile o sulla base del rendimento reale,

v)

sciroppi di saccarosio o di zucchero invertito, aventi una purezza di almeno il 75 % e ottenuti da canna da zucchero, in funzione del loro tenore di zucchero;

b)

la produzione di zucchero non comprende lo zucchero bianco ottenuto a partire da uno dei prodotti di cui alla lettera a) o ottenuti in regime di perfezionamento attivo;

c)

lo zucchero estratto dalle barbabietole seminate nel corso di una data campagna di commercializzazione è imputato alla campagna di commercializzazione successiva. Tuttavia, lo zucchero estratto dalle barbabietole seminate nell’autunno di una data campagna di commercializzazione è attribuito alla stessa campagna negli Stati membri che hanno preso tale decisione e l’hanno notificata alla Commissione entro il 1o ottobre 2017;

d)

le cifre per lo zucchero sono ripartite per mese e, per quanto riguarda la campagna di commercializzazione in corso, corrispondono a dati provvisori fino al mese di febbraio e a stime per i restanti mesi della campagna di commercializzazione;

e)

la produzione di bioetanolo comprende unicamente il bioetanolo ottenuto a partire da uno dei prodotti di cui alla lettera a) ed è espressa in ettolitri.

f)

per «uso di zucchero» si intendono i quantitativi totali, espressi in tonnellate di zucchero bianco equivalente, venduti dalle imprese produttrici di zucchero e dalle raffinerie ai rivenditori e agli utilizzatori di zucchero durante la campagna di commercializzazione. Tali quantitativi sono suddivisi tra quantitativi venduti per la vendita al dettaglio, all’industria alimentare e ad altre industrie, escluso il bioetanolo.

C.    Produzione di isoglucosio

Contenuto della notifica:

a)

i quantitativi di produzione propria di isoglucosio spediti da ciascun produttore nel corso della campagna di commercializzazione precedente;

b)

i quantitativi di produzione propria di isoglucosio spediti da ciascun produttore nel corso del mese precedente.

Periodo di notifica: entro il 30 novembre di ogni anno con riferimento alla campagna precedente ed entro il 25 di ogni mese con riferimento al mese precedente.

Stati membri interessati: tutti gli Stati membri in cui è prodotto isoglucosio.

Altro: per «produzione di isoglucosio» si intende la quantità totale di prodotto ottenuto dal glucosio o dai suoi polimeri, avente tenore, in peso, allo stato secco, di almeno il 41 % di fruttosio, espresso in tonnellate di materia secca, a prescindere dall’effettivo tenore in fruttosio oltre la soglia del 41 %. Le cifre della produzione annuale sono ripartite per mese.

D.    Scorte di zucchero e di isoglucosio

Contenuto della notifica:

a)

i quantitativi di produzione di zucchero in giacenza alla fine di ogni mese presso le imprese produttrici di zucchero e le raffinerie;

b)

i quantitativi di produzione di isoglucosio in giacenza presso i produttori di isoglucosio alla fine della campagna di commercializzazione precedente.

Periodo di notifica: entro la fine di ogni mese per il mese precedente in causa per quanto riguarda lo zucchero ed entro il 30 novembre per quanto riguarda l’isoglucosio.

Stati membri interessati:

a)

per lo zucchero, tutti gli Stati membri in cui si trovano imprese produttrici di zucchero o raffinerie e in cui la produzione di zucchero è superiore a 1 000 tonnellate;

b)

per l’isoglucosio, tutti gli Stati membri in cui è prodotto isoglucosio.

Altro: le cifre si riferiscono ai prodotti giacenti in libera pratica sul territorio dell’Unione e alla produzione di zucchero e di isoglucosio di cui ai punti B e C.

Con riguardo allo zucchero:

le cifre si riferiscono ai quantitativi di proprietà dell’impresa o del raffinatore o oggetto di una garanzia,

per i quantitativi in giacenza alla fine dei mesi di luglio, agosto e settembre, le cifre specificano i quantitativi provenienti dalla produzione di zucchero a titolo della campagna di commercializzazione successiva,

in caso di magazzinaggio in Stati membri diversi da quello che effettua la notifica alla Commissione, lo Stato membro notificante informa lo Stato membro interessato in merito ai quantitativi immagazzinati sul proprio territorio e alla loro posizione entro la fine del mese successivo a quello della notifica alla Commissione.

Con riguardo all’isoglucosio, le cifre si riferiscono ai quantitativi di proprietà del produttore.

E.    Accordi interprofessionali

Contenuto della notifica: il contenuto degli accordi interprofessionali tra coltivatori e imprese e delle clausole di ripartizione del valore collettivo. Gli elementi pertinenti da notificare sono stabiliti conformemente al metodo pubblicato dalla Commissione.

Periodo di notifica: entro la fine di ogni campagna di commercializzazione, con riguardo a tale campagna di commercializzazione.

Stati membri interessati: tutti gli Stati membri in cui si trovano imprese produttrici di zucchero e in cui la produzione di zucchero è superiore a 1 000 tonnellate.

3.   Piante tessili

Contenuto della notifica:

a)

la superficie a lino tessile per la campagna di commercializzazione precedente e una stima per la campagna di commercializzazione in corso, espresse in ettari;

b)

la produzione di fibre di lino lunghe per la campagna di commercializzazione precedente e una stima per la campagna di commercializzazione in corso, espresse in tonnellate;

c)

la superficie piantata a cotone per la campagna agricola precedente e una stima per la campagna agricola in corso, espresse in ettari;

d)

la produzione di cotone non sgranato per la campagna agricola precedente e una stima per la campagna in corso, espresse in tonnellate;

e)

il prezzo medio del cotone non sgranato pagato ai produttori di cotone per la campagna precedente, espresso per tonnellata di prodotto.

Periodo di notifica:

a)

per la superficie a lino tessile, entro il 31 luglio di ogni anno;

b)

per la produzione di fibre lunghe di lino, entro il 31 ottobre di ogni anno;

c)

per il cotone, entro il 15 ottobre di ogni anno.

Stati membri interessati:

a)

per il lino, tutti gli Stati membri in cui le fibre lunghe di lino sono prodotte a partire da una superficie coltivata superiore ai 1 000 ettari di lino tessile;

b)

per il cotone, tutti gli Stati membri in cui sono seminati almeno 1 000 ettari di cotone.

4.   Luppolo

Contenuto della notifica: le seguenti informazioni sulla produzione, espresse in dati complessivi e, con riguardo alle informazioni di cui alle lettere b), c) e d), ripartite per varietà di luppolo amaro e aromatico:

a)

numero di produttori di luppolo;

b)

superficie coltivata a luppolo, espressa in ettari;

c)

quantitativo in tonnellate e prezzo medio franco azienda, espresso in kg di luppolo venduto nell’ambito di un contratto a termine e senza un contratto di questo tipo;

d)

produzione di acido alfa (in tonnellate) e tenore medio di acido alfa (in percentuale).

Periodo di notifica: entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello del raccolto del luppolo.

Stati membri interessati: tutti gli Stati membri con una superficie coltivata di oltre 200 ettari di luppolo nell’anno precedente.

5.   Olio di oliva

Contenuto della notifica:

a)

i dati sulla produzione finale (inclusi i dati sulla produzione biologica), sul consumo interno totale (anche da parte dell’industria di trasformazione) e sulle scorte finali per il precedente periodo annuale dal 1o ottobre al 30 settembre;

b)

una stima della produzione mensile, una stima del livello mensile delle scorte tenute dai produttori e dall’industria e le stime della produzione totale, del consumo interno totale (anche da parte dell’industria di trasformazione) e delle scorte finali per il periodo annuale in corso dal 1o ottobre al 30 settembre.

Periodo di notifica:

a)

entro il 31 ottobre di ogni anno, per i dati relativi al periodo annuale precedente;

b)

entro il 31 ottobre di ogni anno ed entro il 15 di ogni mese da novembre a giugno, per i dati relativi al periodo annuale in corso.

Stati membri interessati: per la notifica del livello delle scorte mensile, gli Stati membri che producono oltre 20 000 t di olio d’oliva nel periodo annuale dal 1o ottobre al 30 settembre; Per gli altri dati, tutti gli Stati membri produttori di olio d’oliva.

6.   Tabacco

Contenuto della notifica: per ciascun gruppo di varietà di tabacco greggio:

a)

numero di coltivatori;

b)

superficie in ettari;

c)

quantitativo consegnato in tonnellate;

d)

prezzo medio pagato ai coltivatori, al netto di tasse e imposte, espresso per kg di prodotto.

Periodo di notifica: entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello del raccolto.

Stati membri interessati: gli Stati membri con una superficie coltivata di oltre 3 000 ettari di tabacco nel raccolto precedente.

Altro: i gruppi di varietà di tabacco greggio sono i seguenti:

Gruppo I:

Flue cured: tabacchi essiccati in forni, con circolazione d’aria, temperatura e grado igrometrico sotto controllo, in particolare del tipo Virginia;

Gruppo II:

Light air-cured: tabacchi essiccati all’aria, al coperto, senza lasciarli fermentare, in particolare dei tipi Burley e Maryland;

Gruppo III:

Dark air-cured: tabacchi essiccati all’aria, al coperto, lasciati a fermentare naturalmente prima di essere commercializzati, in particolare dei tipi Badischer Geudertheimer, Fermented Burley, Havana, Mocny Skroniowski, Nostrano del Brenta e Pulawski;

Gruppo IV:

Fire-cured: tabacchi essiccati al fuoco, in particolare dei tipi Kentucky e Salento;

Gruppo V:

Sun cured: tabacchi essiccati al sole, detti anche «varietà orientali», in particolare dei tipi Basmas, Katerini e Kaba-Koulak.

7.   Prodotti del settore vitivinicolo

Contenuto della notifica:

a)

stime di produzione dei prodotti vitivinicoli (compresi i mosti di uve vinificati e non vinificati) sul territorio dello Stato membro durante la campagna vinicola in corso;

b)

il risultato definitivo delle dichiarazioni di produzione di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2018/273 (1), nonché una stima della produzione non coperta da tali dichiarazioni;

c)

un riepilogo delle dichiarazioni di giacenza di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) 2018/273, detenute al 31 luglio della campagna vinicola precedente;

d)

il bilancio definitivo della campagna vinicola precedente, comprese informazioni complete relative alle disponibilità (disponibilità di scorte, produzione, importazioni), agli impieghi (consumo umano e industriale, trasformazione, esportazioni e perdite) e alle scorte finali.

Periodo di notifica:

a)

stime di produzione, entro il 30 settembre di ogni anno;

b)

risultato definitivo delle dichiarazioni di produzione, entro il 15 marzo di ogni anno;

c)

sintesi delle dichiarazioni di giacenza, entro il 31 ottobre di ogni anno;

d)

bilancio finale, entro il 15 gennaio di ogni anno.

Stati membri interessati: gli Stati membri che mantengono aggiornato un catasto viticolo in conformità all’articolo 145, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

8.   Latte

Contenuto della notifica:

il quantitativo totale di latte vaccino crudo, espresso in chilogrammi al tenore di grassi effettivo;

il quantitativo totale di latte vaccino crudo biologico, espresso in chilogrammi al tenore di grassi effettivo;

il tenore di grassi e il tenore di proteine del latte vaccino crudo, espressi in percentuale di peso del prodotto.

Periodo di notifica: entro il 25 di ogni mese per il mese precedente.

Stati membri interessati: tutti gli Stati membri.

Altro: per il latte, i quantitativi si riferiscono al latte consegnato il mese precedente ai primi acquirenti stabiliti nel territorio dello Stato membro. Gli Stati membri garantiscono che tutti i primi acquirenti stabiliti nel loro territorio dichiarino all’autorità nazionale competente il quantitativo di latte vaccino crudo loro consegnato ogni mese, in modo tempestivo e preciso, in modo da soddisfare tale requisito.

9.   Uova

Contenuto della notifica:

il numero di siti di produzione di uova, con la suddivisione per metodi di produzione di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 589/2008 (2) e di siti di produzione di uova biologiche a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (3), inclusa la capacità massima dello stabilimento in numero di galline ovaiole presenti contemporaneamente;

il volume di produzione di uova in guscio per metodo di produzione, espresso in tonnellate di peso netto, comprese le uova biologiche.

Periodo di notifica:

per il numero di siti di produzione, annualmente entro il 1o aprile di ogni anno;

per i volumi di produzione, su base mensile entro il 25 di ogni mese per il mese precedente.

Stati membri interessati: tutti gli Stati membri.

10.   Alcole etilico

Contenuto della notifica: per l’alcole di origine agricola, espressi in ettolitri di alcole puro:

a)

la produzione per fermentazione e distillazione, ripartita in funzione della materia prima agricola da cui è ottenuto l’alcole;

b)

i volumi trasferiti dai produttori o dagli importatori di alcole per la trasformazione o il confezionamento, ripartiti per categoria di uso (prodotti alimentari e bevande, combustibili, settore industriale/altri).

Periodo di notifica: entro il 1o marzo di ogni anno per l’anno civile precedente.

Stati membri interessati: tutti gli Stati membri.

11.   Carni

Contenuto della notifica:

a)

carne bovina: numero e peso di carcasse classificate per categoria e suddivise per classi di conformazione e di stato di ingrassamento;

b)

carne suina: numero e peso di carcasse classificate per classi di tenore di carne magra;

c)

carne bovina: numero e peso di carcasse biologiche classificate per categoria e suddivise per classi di conformazione e di stato di ingrassamento;

Periodo di notifica: settimanalmente per le lettere a) e b), unitamente alla notifica dei prezzi di cui all’allegato I, paragrafo 6, lettera a); mensilmente per la lettera c), unitamente alla notifica dei prezzi di cui all’allegato II, paragrafo 9.

Stati membri interessati: tutti gli Stati membri.

12.   Altro

Contenuto della notifica: la quantità totale di latte in polvere arricchito, espressa in tonnellate.

Periodo di notifica: entro il 25 di ogni mese per il mese precedente.

Stati membri interessati: tutti gli Stati membri.

Altro: i quantitativi si riferiscono al latte in polvere arricchito prodotto il mese precedente dai trasformatori di prodotti lattiero-caseari stabiliti nel territorio dello Stato membro.


(1)  Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell’11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 24).

(2)  Regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 20).

(3)  Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 4).


22.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 268/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1747 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda i requisiti per talune licenze e taluni certificati degli equipaggi di condotta, le norme sulle organizzazioni di addestramento e le autorità competenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 1, l’articolo 27, paragrafo 1 e l’articolo 62, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (2) stabilisce norme dettagliate relative ai requisiti tecnici e alle procedure amministrative connesse al personale di bordo dell’aviazione civile.

(2)

Nel corso dell’attuazione del regolamento (UE) n. 1178/2011 sono emersi alcuni errori o ambiguità redazionali in determinati requisiti. Sono inoltre giunti a scadenza vari termini e disposizioni previsti in origine per garantire agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per adeguare le loro norme nazionali al regolamento (UE) n. 1178/2011. Ciò ha comportato problemi in termini di attuazione e chiarezza delle norme dell’Unione. È pertanto opportuno chiarire e rettificare tali requisiti. Nuove definizioni dovrebbero essere introdotte per garantire un’attuazione uniforme dei termini.

(3)

Per migliorare la proporzionalità e la trasparenza del sistema di regolamentazione dell’aviazione generale, è opportuno modificare le norme applicabili ai piloti di aeromobili leggeri, ai piloti privati, ai piloti di alianti e ai piloti di palloni liberi per consentire l’estensione dei privilegi e chiarire il contenuto dell’addestramento e degli esami. Nel consentire l’estensione dei privilegi, è opportuno fornire chiarimenti sull’abilitazione marittima e sui requisiti relativi ad attività di volo recente, esami teorici e accreditamento.

(4)

I requisiti per l’abilitazione al volo strumentale per velivoli e elicotteri dovrebbero essere modificati per chiarire le disposizioni in materia di istruzione teorica e di volo e i requisiti relativi a rinnovo e ripristino.

(5)

A fini di chiarezza e di garanzia della coerenza per quanto riguarda le varianti, la validità e il ripristino, è opportuno apportare modifiche ai requisiti per le abilitazioni per classe e per tipo. Ulteriori modifiche dovrebbero essere introdotte per chiarire i requisiti per l’abilitazione al volo acrobatico, le abilitazioni al traino di alianti e striscioni pubblicitari e l’abilitazione al volo notturno e al volo in montagna.

(6)

Dall’attuazione delle norme è emersa la mancanza di chiarezza di alcuni dei requisiti applicabili agli istruttori e agli esaminatori. È pertanto opportuno modificare, per quanto riguarda gli istruttori, i requisiti relativi a certificati, prerequisiti, valutazione della competenza, validità, privilegi e condizioni, contenuto del corso di addestramento, rinnovo e ripristino. Per quanto riguarda gli esaminatori, dovrebbero essere modificati i requisiti relativi a certificati, standardizzazione, prerequisiti, valutazione della competenza, validità, privilegi e condizioni, rinnovo e ripristino.

(7)

Il regolamento (UE) 2018/1139 prevede la possibilità di riconoscere l’addestramento e l’esperienza a bordo di aeromobili non soggetti al regolamento stesso (allegato I «Aeromobili di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera d)») ai fini del conseguimento di una licenza a norma della parte FCL. È per tale ragione opportuno modificare le norme relative alle organizzazioni di addestramento e alle autorità competenti al fine di consentire tale riconoscimento.

(8)

L’attuazione delle norme relative alle organizzazioni di addestramento dichiarate (DTO) (3) ha evidenziato la necessità di chiarire le norme applicabili per garantire l’efficacia della sorveglianza regolamentare delle DTO. I requisiti dovrebbero essere modificati per garantire che l’addestramento in una DTO sia possibile solo se tale DTO ha sede in un territorio che ricade sotto la responsabilità degli Stati membri ai sensi della convenzione di Chicago.

(9)

L’attuazione delle norme relative alla possibilità di trasferire le licenze a norma della parte FCL e i relativi certificati medici ha evidenziato la necessità di chiarire le responsabilità delle autorità competenti coinvolte e il calendario del trasferimento delle responsabilità in materia di sorveglianza. È per tale ragione opportuno modificare le norme pertinenti.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono state proposte, a norma dell’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c) e dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139, nel parere n. 05/2017 dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e nel contesto delle successive discussioni tecniche.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:

1)

all’articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

« 3.   i diversi certificati medici per piloti, le condizioni concernenti il rilascio, il mantenimento, la modifica, le limitazioni, la sospensione o la revoca di certificati medici, privilegi e responsabilità dei titolari di certificati medici;»;

2)

all’articolo 2, i paragrafi, 4, 9, 10 e 13 sono soppressi;

3)

all’articolo 4, il paragrafo 1 è soppresso;

4)

all’articolo 4, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

« 6.   In deroga al paragrafo 3, i titolari di un certificato di istruttore o di un certificato di esaminatore di abilitazione per classe con privilegi previsti per pilotare aeromobili complessi ad alte prestazioni a pilota unico, vedono tali privilegi convertiti in un certificato di istruttore o di esaminatore di abilitazione per tipo per aeromobili a pilota unico.»;

5)

l’articolo 5 è soppresso;

6)

all’articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« 1.   Rispetto al rilascio di licenze a norma della parte FCL in conformità all’allegato I, l’addestramento iniziato prima che il presente regolamento divenga applicabile, in conformità ai requisiti e alle procedure stabiliti dalle Autorità aeronautiche comuni, sotto la sorveglianza regolamentare di uno Stato membro raccomandato per il riconoscimento reciproco nell’ambito del sistema delle Autorità aeronautiche comuni in relazione alle JAR pertinenti, ottiene un credito pieno a condizione che l’addestramento e le prove siano stati completati entro e non oltre l’8 aprile 2016 e che la licenza a norma della parte FCL sia rilasciata entro e non oltre il 1o aprile 2020.»;

7)

l’articolo 10 bis è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   A norma dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139, le organizzazioni sono autorizzate a fornire l’addestramento ai piloti che svolgono attività di volo sugli aeromobili di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2018/1139 solo se a tali organizzazioni è stata rilasciata dall’autorità competente un’approvazione attestante che esse soddisfano i requisiti essenziali di cui all’allegato IV del regolamento (UE) 2018/1139 e i requisiti di cui all’allegato VII del presente regolamento.

Tuttavia, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1139, le organizzazioni aventi la sede principale in uno Stato membro sono autorizzate a fornire l’addestramento di cui all’allegato VIII, norma DTO.GEN.110, del presente regolamento senza la suddetta approvazione in un territorio che ricade sotto la responsabilità degli Stati membri ai sensi della convenzione di Chicago, qualora abbiano effettuato una dichiarazione all’autorità competente secondo le modalità di cui alla norma DTO.GEN.115 di detto allegato e, ove ciò sia richiesto ai sensi della norma DTO.GEN.230, lettera c), di tale allegato, qualora l’autorità competente abbia approvato il programma di addestramento.»;

b)

i paragrafi 2, 3 e 4 sono soppressi;

8)

all’articolo 10 ter, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

9)

all’articolo 10 quater, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

10)

all’articolo 11, il paragrafo 2 è soppresso;

11)

all’articolo 11 bis, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

12)

all’articolo 12, i paragrafi 1 ter, 2, 3, 5 e 6 sono soppressi;

13)

all’articolo 12, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Quando uno Stato membro si avvale dei requisiti di cui ai paragrafi 2 bis e 4, lo notifica sia alla Commissione sia all’Agenzia. Tale notifica descrive le ragioni che giustificano la deroga in questione nonché il programma di attuazione con le azioni previste e il relativo calendario.»;

14)

l’allegato I (parte FCL), l’allegato VI (parte ARA) e l’allegato VIII (parte DTO) sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

I punti 57, 58, 59 e 66 dell’allegato del presente regolamento si applicano tuttavia a decorrere dal 21 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2018/1119 della Commissione, del 31 luglio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto concerne le organizzazioni di addestramento dichiarate (GU L 204 del 13.8.2018, pag. 13).


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (UE) n. 1178/2011 (parte FCL) è così modificato:

1)

la norma FCL.010 è così modificata:

a)

la seguente definizione è inserita dopo «Operazione angolare»:

«“Valutazione della competenza”, la dimostrazione di capacità, conoscenza e atteggiamento per il rilascio iniziale, il rinnovo o il ripristino di un certificato di istruttore o di esaminatore.»;

b)

la seguente definizione è inserita dopo «Addestratore per le procedure di volo e di navigazione (FNPT)»:

«“Effettuato con il solo riferimento agli strumenti”, volo durante il quale il pilota controlla l’aeromobile senza alcun riferimento visivo esterno, in condizioni meteorologiche di volo (IMC) strumentale simulate o effettive.»;

c)

la seguente definizione è inserita dopo «Operazione lineare»:

«“Attività di linea sotto supervisione (LIFUS)”, volo di linea dopo un corso di addestramento per l’abilitazione per tipo a zero ore di volo o volo di linea richiesto da una relazione sui dati di idoneità operativa (OSD).»;

d)

la seguente definizione è inserita dopo «Notte»:

«“OSD”, i dati di idoneità operativa stabiliti in conformità all’allegato I (parte 21), del regolamento (UE) n. 748/2012.»;

e)

la seguente definizione è inserita dopo «Tipo di aeromobile»:

«“Elenco delle abilitazioni per tipo e delle annotazioni sulla licenza”, un elenco pubblicato dall’Agenzia in base alla valutazione OSD, comprendente classi di velivoli e tipi di aeromobili ai fini del rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta.»;

f)

la definizione di «Notte» è sostituita dalla seguente:

«“Notte”, il periodo compreso fra la fine del crepuscolo serale civile e l’inizio del crepuscolo mattutino civile o altro periodo di tempo compreso tra il tramonto e l’alba, così come previsto dalla pertinente autorità.»;

g)

la definizione di «Altri dispositivi di addestramento (OTD)» è sostituita dalla seguente:

«“Altri dispositivi di addestramento (OTD)”, ausili di addestramento, diversi dagli FSTD, che forniscono sistemi per l’addestramento laddove la cabina di pilotaggio completa non è necessaria allo scopo.»;

h)

la definizione di «Controlli di professionalità» è sostituita dalla seguente:

«“Controlli di professionalità”, dimostrazione di capacità finalizzata al rinnovo o al ripristino di abilitazioni o privilegi, che può comprendere anche un esame teorico, se richiesto.»;

2)

la norma FCL.025 è così modificata:

a)

alla lettera a), il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1)

I richiedenti si sottopongono all’intera serie di esami teorici per una licenza o un’abilitazione specifica sotto la responsabilità dell’autorità competente di un medesimo Stato membro.»;

b)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Punteggio minimo

1)

La sufficienza in un esame teorico è ottenuta dal richiedente con il raggiungimento di almeno il 75 % dei punti assegnati all’esame. Non è utilizzato un sistema di punteggio negativo.

2)

Salvo diversamente specificato in questa parte, un richiedente ha sostenuto con successo l’esame teorico richiesto per la licenza di pilotaggio o per l’abilitazione se supera tutti gli esami teorici richiesti entro un periodo di 18 mesi a decorrere dalla fine del mese di calendario in cui il richiedente si sottopone per la prima volta a un esame.

3)

I richiedenti un esame teorico per un’ATPL o per il rilascio di una licenza di pilota commerciale (CPL), di un’abilitazione al volo strumentale (IR) o di un’abilitazione al volo strumentale in rotta (EIR), qualora non abbiano superato uno degli esami teorici in quattro tentativi o non abbiano superato tutti gli esami nelle sei sedute previste o nel periodo di cui al paragrafo 2, lettera b), devono sostenere di nuovo tutti gli esami teorici.

4)

I richiedenti il rilascio di una licenza di pilota di aeromobili leggeri (LAPL), di una licenza di pilota privato (PPL), di una licenza di pilota di aliante (SPL) o di una licenza di pilota di pallone libero (BPL), qualora non abbiano superato uno degli esami teorici in quattro tentativi o non abbiano superato tutti gli esami entro il periodo di cui al paragrafo 2, lettera b), devono sostenere di nuovo tutti gli esami teorici.

5)

Prima di ripetere gli esami teorici, i richiedenti devono sottoporsi a ulteriore addestramento presso una DTO o un’ATO. L’entità dell’addestramento necessario viene determinata dalla DTO o dall’ATO, sulla base delle necessità dei richiedenti.»;

3)

la norma FCL.040 è sostituita dalla seguente:

«FCL.040 Esercizio dei privilegi delle licenze

L’esercizio dei privilegi concessi da una licenza dipende dalla validità delle abilitazioni in essa contenute, ove applicabile, e del certificato medico, in funzione dei privilegi esercitati.»;

4)

la norma FCL.055 è sostituita dalla seguente:

«FCL.055 Competenza linguistica

a)

Generalità. I piloti di velivoli, elicotteri, convertiplani e dirigibili, ai quali viene richiesto di utilizzare il radiotelefono, possono esercitare i privilegi delle loro licenze e abilitazioni solo se sulla licenza è annotata la competenza linguistica in inglese o nella lingua utilizzata per le comunicazioni radio durante il volo. L’annotazione deve indicare la lingua, il livello di competenza e la data di validità e deve essere ottenuta conformemente a una procedura stabilita da un’autorità competente. Il livello minimo accettabile di competenza conformemente al presente allegato, appendice 2, è il livello operativo (livello 4).

b)

Il richiedente un’annotazione relativa alla competenza linguistica deve dimostrare, conformemente al presente allegato, appendice 2, quantomeno un livello operativo di competenza linguistica sia nell’uso della fraseologia specialistica sia nel linguaggio comune a un valutatore certificato da un’autorità competente o, a seconda dei casi, a un organismo di verifica delle competenze linguistiche approvato da un’autorità competente. Per dimostrare tale competenza linguistica, il richiedente deve essere in grado di:

1)

comunicare efficacemente tanto nei contatti in cui l’interlocutore non è presente (voice-only) quanto in presenza dell’interlocutore;

2)

comunicare con precisione e chiarezza su argomenti comuni e correlati all’attività lavorativa;

3)

utilizzare strategie comunicative appropriate per lo scambio di messaggi e per riconoscere e risolvere i malintesi sia in un contesto generale sia in ambito professionale;

4)

risolvere con relativa facilità le difficoltà linguistiche nate da complicazioni o eventi inaspettati che si verificano durante l’espletamento dell’attività di routine o delle mansioni di comunicazione con le quali hanno in genere familiarità; e

5)

parlare con un’inflessione dialettale o con un accento comprensibili alla comunità aeronautica.

c)

Tranne nel caso dei piloti che abbiano dimostrato di possedere competenze linguistiche a livello di esperto (livello 6) conformemente all’appendice 2 del presente allegato, l’annotazione relativa alla competenza linguistica deve essere rivalutata:

1)

ogni quattro anni, se il livello che si dimostra di possedere corrisponde a quello operativo (livello 4); o

2)

ogni sei anni, se il livello che si dimostra di possedere corrisponde a quello avanzato (livello 5).

d)

Requisiti specifici per i titolari di un’abilitazione al volo strumentale (IR) o di un’abilitazione al volo strumentale in rotta (EIR). Fatto salvo quanto esposto nei punti di cui sopra, i titolari di una IR o di una EIR devono aver dimostrato la capacità di utilizzare la lingua inglese a un livello di competenza adeguato quale definito al presente allegato, appendice 2.

e)

La competenza linguistica e la capacità di utilizzare la lingua inglese per i titolari di IR o di EIR devono essere dimostrate mediante un metodo di valutazione stabilito da un’autorità competente.»;

5)

nella norma FCL.060, lettera c), il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2)

Un pilota, qualora non soddisfi il requisito di cui al punto 1), deve compiere un volo di addestramento con un istruttore qualificato in conformità della sottoparte J per impartire istruzioni per quel tipo di aeromobile. Il volo di addestramento deve essere effettuato nell’aeromobile o in un FFS dello stesso tipo di aeromobile da utilizzare e deve comprendere almeno i requisiti di cui alla lettera b), punti 1 e 2, prima che il pilota possa esercitare i suoi privilegi.»;

6)

alla norma FCL.115, è aggiunta la nuova lettera d) seguente:

«d)

Ai fini dell’addestramento per il privilegio per classe su velivolo monomotore a pistoni marittimo, occorre tenere in considerazione gli elementi di cui all’appendice 9 del presente allegato, sezione B (Requisiti specifici per la categoria velivoli), punto 7) (Abilitazioni per classe — mare).»;

7)

la norma FCL.120 è sostituita dalla seguente:

«FCL.120 LAPL — Esame teorico

a)

I richiedenti una LAPL(A) e una LAPL(H) devono dimostrare, mediante il superamento di esami sulle materie elencate di seguito, un livello di conoscenza teorica appropriato ai privilegi rilasciati.

1)

Materie comuni:

regolamentazione aeronautica e procedure di controllo del traffico aereo (ATC);

prestazioni umane;

meteorologia;

comunicazioni;

navigazione.

2)

Materie specifiche in relazione alle differenti categorie di aeromobili:

principi del volo;

procedure operative;

prestazioni in volo e pianificazione del volo;

conoscenza generale dell’aeromobile.

b)

I richiedenti una LAPL(B) e una LAPL(S) devono dimostrare, mediante il superamento di esami sulle materie elencate di seguito, un livello di conoscenza teorica appropriato ai privilegi rilasciati.

1)

Materie comuni:

regolamentazione aeronautica e procedure di controllo del traffico aereo (ATC);

prestazioni umane;

meteorologia;

comunicazioni.

2)

Materie specifiche in relazione alle differenti categorie di aeromobili:

principi del volo;

procedure operative;

prestazioni in volo e pianificazione del volo;

conoscenza generale dell’aeromobile;

navigazione.»;

8)

la norma FCL.105.A è sostituita dalla seguente:

«FCL.105.A LAPL(A) — Privilegi e condizioni

a)

Privilegi

I privilegi dei titolari di una LAPL per velivoli consistono nel poter operare come pilota in comando su velivoli monomotore a pistoni terrestri [SEP (terrestre)] o su velivoli monomotore a pistoni marittimi [SEP (marittimo)] o su TMG con una massa massima al decollo certificata di 2 000 kg o inferiore, trasportando un massimo di 3 passeggeri, in modo che non vi siano mai più di 4 persone a bordo dell’aeromobile.

b)

Condizioni

1)

I titolari di una licenza LAPL(A) possono trasportare passeggeri solo se hanno compiuto 10 ore di volo in qualità di piloti in comando su aeromobili o TMG dopo il rilascio della licenza.

2)

I titolari di una LAPL(A) che detenevano un’ATPL(A), una MPL(A), una CPL(A) o una PPL(A) sono esentati dai requisiti stabiliti alla lettera b), punto 1).»;

9)

alla norma FCL.135.A, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Ai fini dell’estensione dei privilegi a un’altra variante di una classe, il pilota deve sottoporsi a un addestramento sulle differenze o a una familiarizzazione. L’addestramento sulle differenze deve essere iscritto nel registro del pilota o in un documento equivalente e deve essere firmato dall’istruttore.»;

10)

la norma FCL.140.A è sostituita dalla seguente:

«FCL. 140.A LAPL(A) — Requisiti di attività di volo recente

a)

I titolari di una LAPL(A) possono esercitare i privilegi della loro licenza soltanto se hanno soddisfatto, negli ultimi due anni, in qualità di piloti di velivoli o TMG, una delle seguenti condizioni:

1)

hanno compiuto almeno 12 ore di tempo di volo in qualità di pilota in comando o volando a doppio comando o come solista sotto la supervisione di un istruttore, comprendenti:

12 decolli e atterraggi;

un addestramento di aggiornamento di almeno un’ora di volo totale con un istruttore.

2)

hanno superato i controlli di professionalità LAPL(A) con un esaminatore. Il programma dei controlli di professionalità è basato sul test di abilitazione per il rilascio della LAPL(A).

b)

I titolari di una LAPL(A), se detengono sia un privilegio SEP (terrestre) sia un privilegio SEP (marittimo), possono soddisfare i requisiti di cui alla lettera a), punto 1), in ciascuna classe o in una loro combinazione che sia valida per entrambi i privilegi. A tal fine, devono essere stati effettuati in ciascuna classe almeno un’ora del tempo di volo richiesto e 6 dei 12 decolli e atterraggi richiesti.»;

11)

la norma FCL.140.H è sostituita dalla seguente:

«FCL.140.H LAPL(H) — Requisiti di attività di volo recente

I titolari di una LAPL(H) possono esercitare i privilegi della loro licenza su un tipo specifico soltanto se negli ultimi 12 mesi:

a)

hanno accumulato almeno sei ore di tempo di volo su elicotteri di quel tipo in qualità di pilota in comando o volando a doppio comando o come solista sotto la supervisione di un istruttore, inclusi sei decolli, avvicinamenti e atterraggi e un addestramento di aggiornamento di almeno un’ora di tempo di volo totale con un istruttore;

b)

hanno superato dei controlli di professionalità con un esaminatore sul tipo specifico prima di riprendere a esercitare i privilegi della loro licenza. Il programma dei controlli di professionalità è basato sul test di abilitazione per il rilascio della LAPL(H).»;

12)

la norma FCL.215 è sostituita dalla seguente:

«FCL.215 Esame teorico

a)

I richiedenti una PPL devono dimostrare, mediante il superamento di esami sulle materie elencate di seguito, un livello di conoscenza teorica appropriato ai privilegi rilasciati.

1)

Materie comuni:

regolamentazione aeronautica;

prestazioni umane;

meteorologia;

comunicazioni;

navigazione.

2)

Materie specifiche in relazione alle differenti categorie di aeromobili:

principi del volo;

procedure operative;

prestazioni in volo e pianificazione del volo;

conoscenza generale dell’aeromobile.

b)

I richiedenti una BPL o SPL devono dimostrare, mediante il superamento di esami sulle materie elencate di seguito, un livello di conoscenza teorica appropriato ai privilegi rilasciati.

1)

Materie comuni:

regolamentazione aeronautica;

prestazioni umane;

meteorologia;

comunicazioni.

2)

Materie specifiche in relazione alle differenti categorie di aeromobili:

principi del volo;

procedure operative;

prestazioni in volo e pianificazione del volo;

conoscenza generale dell’aeromobile;

navigazione.»;

13)

alla norma FCL.205.A, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

I privilegi del titolare di una PPL(A) consistono nell’operare senza retribuzione in qualità di pilota in comando o copilota su velivoli o TMG in voli non commerciali e nell’esercitare tutti i privilegi dei titolari di una LAPL(A).»;

14)

alla norma FCL.205.H, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

I privilegi del titolare di una PPL(H) consistono nell’operare senza retribuzione in qualità di pilota in comando o copilota su elicotteri in voli non commerciali e nell’esercitare tutti i privilegi dei titolari di una LAPL(H).»;

15)

la norma FCL.625.IR è sostituita dalla seguente:

«FCL.625 IR — Validità, rinnovo e ripristino

a)

Validità

Una IR ha validità di un anno.

b)

Rinnovo

1)

Una IR è rinnovata nei 3 mesi immediatamente precedenti la sua data di scadenza se soddisfa i criteri per il rinnovo della pertinente categoria di aeromobili.

2)

Se i richiedenti decidono di soddisfare i requisiti per il rinnovo prima di quanto prescritto al punto 1), il nuovo periodo di validità decorre dalla data dei controlli di professionalità.

3)

I richiedenti che non superano la sezione rilevante dei controlli di professionalità IR prima della data di scadenza della IR possono esercitare i privilegi della IR solo se hanno superato tali controlli.

c)

Ripristino

Se una IR è scaduta, ai fini del ripristino dei privilegi i richiedenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

1)

completare un addestramento di aggiornamento presso un’ATO, se ritenuto necessario dall’ATO per raggiungere il livello di professionalità richiesto per superare l’elemento strumentale del test di abilitazione conformemente all’appendice 9 del presente allegato;

2)

superare i controlli di professionalità conformemente all’appendice 9 del presente allegato nella categoria di aeromobili pertinente;

3)

essere titolare della pertinente abilitazione per classe o per tipo, se non diversamente specificato nel presente allegato.

d)

Nel caso in cui la IR non sia stata rinnovata o ripristinata nei sette anni precedenti, i richiedenti le IR devono sottoporsi nuovamente all’esame teorico e al test di abilitazione IR.

e)

I titolari di IR valida su una licenza di pilota rilasciata da un paese terzo conformemente all’allegato 1 della convenzione di Chicago sono esentati dall’obbligo di rispettare i requisiti di cui alla lettera c), punto 1), e alla lettera d) al momento del rinnovo dei privilegi IR previsti nelle licenze rilasciate a norma del presente allegato.

f)

I controlli di professionalità di cui alla lettera c), punto 2), e alla lettera e) possono essere effettuati in combinazione con i controlli di professionalità eseguiti per il ripristino della pertinente abilitazione per classe o per tipo.»;

16)

nella norma FCL.625.A, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Rinnovo.

Ai fini del rinnovo di una IR(A), i richiedenti devono:

1)

essere titolari della pertinente abilitazione per classe o per tipo, a meno che il rinnovo della IR sia richiesto in combinazione con il ripristino della relativa abilitazione per classe o per tipo;

2)

superare i controlli di professionalità conformemente all’appendice 9 del presente allegato, se il ripristino IR è richiesto in combinazione con il rinnovo di un’abilitazione per classe o per tipo;

3)

se il rinnovo della IR non è richiesto in combinazione con il rinnovo di una abilitazione per classe o per tipo:

i)

per velivoli a equipaggio singolo, completare la sezione 3B e le parti della sezione 1 che sono rilevanti ai fini del volo previsto per i controlli di professionalità conformemente all’appendice 9 del presente allegato;

ii)

per velivoli plurimotore, completare la sezione 6 dei controlli di professionalità per velivoli a equipaggio singolo conformemente all’appendice 9 del presente allegato con riferimento soltanto agli strumenti.

4)

Ai fini del rinnovo di cui al punto 2), può essere utilizzato un FNPT II o un FFS che rappresenti la classe o il tipo di velivolo pertinente, a condizione che almeno uno ogni due (alternativamente) dei controlli di professionalità per il rinnovo di una IR(A) sia effettuato su un velivolo.»;

17)

la norma FCL.625.H è sostituita dalla seguente:

«FCL.625.H IR(H) — Rinnovo

a)

Ai fini del rinnovo di una IR(H), i richiedenti devono:

1)

essere titolari della pertinente abilitazione per tipo, a meno che il rinnovo della IR sia richiesto in combinazione con il ripristino della pertinente abilitazione per tipo;

2)

superare i controlli di professionalità conformemente all’appendice 9 del presente allegato per il tipo di elicottero appropriato, se il rinnovo IR è richiesto in combinazione con il rinnovo di un’abilitazione per tipo;

3)

completare, se il rinnovo della IR non è richiesto in combinazione con il rinnovo di una abilitazione per tipo, la sezione 5 e le parti pertinenti della sezione 1 dei controlli di professionalità conformemente all’appendice 9 del presente allegato per il tipo di elicottero appropriato.

b)

Ai fini dei controlli di professionalità di cui alla lettera a), punto 3), può essere utilizzato un FTD 2/3 o un FFS che rappresenti il tipo di elicottero appropriato, a condizione che almeno uno ogni due (alternativamente) dei controlli di professionalità per il rinnovo di una IR(H) sia effettuato su un elicottero.

c)

Il credito trasversale viene riconosciuto conformemente all’appendice 8 del presente allegato.»;

18)

la norma FCL.710 è sostituita dalla seguente:

«FCL.710 Abilitazioni per classe o per tipo — varianti

a)

I piloti devono completare l’addestramento sulle differenze o la familiarizzazione al fine di estendere i loro privilegi a un’altra variante di aeromobile all’interno di un’abilitazione per classe o per tipo. Nel caso di varianti nell’ambito di un’abilitazione per classe o per tipo, l’addestramento sulle differenze o la familiarizzazione includono, ove applicabile, gli elementi pertinenti definiti negli OSD.

b)

L’addestramento sulle differenze deve essere condotto presso:

1)

un’ATO;

2)

una DTO nel caso dei velivoli di cui all’allegato VIII, norma DTO.GEN.110, lettera a), punti 1.c) e 2.c); o

3)

un titolare di AOC che dispone di un programma approvato di addestramento sulle differenze per la classe o il tipo pertinenti.

c)

In deroga al requisito di cui alla lettera b), la formazione sulle differenze per TMG, velivoli monomotore a pistoni (SEP), velivoli monomotore a turbina (SET) e velivoli plurimotore a pistoni (MEP) può essere condotta da un istruttore adeguatamente qualificato, salvo altrimenti disposto negli OSD.

d)

Se i piloti non hanno effettuato il volo sulla variante entro due anni dalla formazione di cui alla lettera b), occorre completare un ulteriore addestramento sulle differenze o i controlli delle professionalità per tale variante, fatta eccezione per i tipi e le varianti compresi nelle abilitazioni per classe SEP e TMG.

e)

L’addestramento sulle differenze o i controlli della professionalità per tale variante devono essere iscritti nel registro del pilota o in un documento equivalente e devono essere firmati, a seconda dei casi, dall’istruttore o dall’esaminatore.»;

19)

alla norma FCL.725, lettera b), è aggiunto il seguente punto 5):

5)

«Per velivoli monomotore e plurimotore a equipaggio singolo (mare), l’esame è un esame scritto e comprende almeno 30 domande a risposta multipla.»;

20)

la norma FCL.740 è sostituita dalla seguente:

«FCL.740 Validità e ripristino delle abilitazioni per classe o per tipo

a)

Validità

Il periodo di validità delle abilitazioni per classe o per tipo è di 1 anno, con l’eccezione delle abilitazioni per classe per monomotore a equipaggio singolo, per le quali il periodo di validità è di due anni, salvo altrimenti disposto negli OSD. Se i richiedenti decidono di soddisfare i requisiti per il rinnovo prima di quanto prescritto alle norme FCL.740.A, FCL.740.H, FCL.740.PL e FCL.740.As, il nuovo periodo di validità decorre dalla data dei controlli di professionalità.

b)

Ripristino

Per il ripristino di un’abilitazione per classe o per tipo, il richiedente deve:

1)

superare i controlli di professionalità conformemente all’appendice 9 del presente allegato;

2)

completare, prima dei controlli di professionalità di cui al punto 1), un addestramento di aggiornamento presso un’ATO, se ritenuto necessario dall’ATO per raggiungere il livello di professionalità richiesto per l’impiego in sicurezza della classe o del tipo di aeromobile pertinenti, a meno che non sia titolare di un’abilitazione valida per la stessa classe o lo stesso tipo di aeromobile su una licenza di pilota rilasciata da un paese terzo conformemente all’allegato 1 della convenzione di Chicago e che non sia autorizzato a esercitare i privilegi di tale abilitazione. Il richiedente può effettuare l’addestramento:

i)

presso una DTO o un’ATO, qualora l’abilitazione scaduta riguardi un’abilitazione per classe monomotore a pistoni a non alte prestazioni, un’abilitazione per classe TMG o un’abilitazione per tipo per elicotteri monomotore di cui all’allegato VIII, norma DTO.GEN.110, lettera a), punto 2).c);

ii)

presso una DTO, presso un’ATO o con un istruttore, qualora l’abilitazione sia scaduta da non più di tre anni e riguardi un’abilitazione per classe monomotore a pistoni a non alte prestazioni o un’abilitazione per classe TMG.

3)

In deroga alla lettera b), punti 1) e 2), hanno il diritto di richiedere il rinnovo o il ripristino della pertinente abilitazione per tipo i piloti titolari di un’abilitazione per le prove in volo, rilasciata conformemente alla norma FCL.820, che hanno partecipato alle prove in volo di sviluppo, certificazione o produzione per un tipo di aeromobile e che hanno accumulato o 50 ore di tempo di volo totale o 10 ore di tempo di volo in qualità di pilota in comando in prove in volo per quel tipo nel corso dell’anno precedente la data della richiesta.»;

21)

alla norma FCL.805, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

I privilegi delle abilitazioni al traino di alianti e striscioni pubblicitari sono limitati ai velivoli o ai TMG, a seconda dell’aeromobile utilizzato per completare l’addestramento al volo. Per il traino di striscioni pubblicitari, i privilegi si limitano al metodo di traino utilizzato per l’addestramento al volo. I privilegi sono estesi se i piloti hanno compiuto con esito positivo almeno tre voli di addestramento a doppio comando che coprano tutto il programma di addestramento al traino su uno o l’altro degli aeromobili e i metodi di traino per il traino di striscioni.»;

22)

alla norma FCL.810, lettera a), punto 1), la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

«1)

I richiedenti devono aver completato un corso di addestramento entro un periodo massimo di 6 mesi presso una DTO o un’ATO ai fini dell’esercizio dei privilegi di una LAPL, SPL o PPL per velivoli, TMG o dirigibili in condizioni VFR notturne. Il corso deve includere:»;

23)

alla norma FCL.815, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

Rinnovo

Ai fini del rinnovo di un’abilitazione al volo in montagna i richiedenti devono:

1)

compiere almeno sei atterraggi, su una superficie designata quale superficie che richiede un’abilitazione al volo in montagna, nei due anni precedenti la richiesta; o

2)

superare i controlli di professionalità conformi ai requisiti di cui alla lettera c).»;

24)

alla norma FCL.900, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

Istruzione fornita al di fuori del territorio degli Stati membri

1)

in deroga alla lettera a), nel caso di istruzione di volo fornita nell’ambito di un corso di addestramento approvato in conformità del presente allegato al di fuori del territorio che ricade sotto la responsabilità degli Stati membri ai sensi della convenzione di Chicago, l’autorità competente rilascia un certificato di istruttore ai richiedenti che:

i)

siano titolari di una licenza di pilota che soddisfi tutti i criteri seguenti:

A)

è conforme all’allegato 1 della convenzione di Chicago;

B)

è, in ogni caso, almeno una CPL nella categoria di aeromobili pertinente, con un’abilitazione o un certificato appropriati;

ii)

soddisfino i requisiti stabiliti nella presente sottoparte per il rilascio del certificato di istruttore;

iii)

dimostrino all’autorità competente un livello di conoscenza delle norme europee per la sicurezza aerea adeguato all’esercizio dei privilegi in materia di istruzione in conformità al presente allegato.

2)

Il certificato è limitato alla fornitura di istruzione di volo nell’ambito di un corso di addestramento approvato in conformità al presente allegato che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

i)

è erogato al di fuori del territorio che ricade sotto la responsabilità degli Stati membri ai sensi della convenzione di Chicago;

ii)

è erogato agli allievi pilota che hanno una conoscenza sufficiente della lingua in cui è fornita l’istruzione di volo.»;

25)

alla norma FCL.935, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Ad eccezione dell’istruttore per la cooperazione in equipaggio plurimo (MCCI), dell’istruttore per l’addestramento sui dispositivi di simulazione di volo (STI), dell’istruttore per l’abilitazione al volo in montagna (MI) e dell’istruttore per le prove in volo (FTI), il richiedente un certificato di istruttore deve superare una valutazione della competenza nella categoria di aeromobili appropriata, nella classe o nel tipo pertinenti o nell’FSTD appropriato, per dimostrare a un esaminatore qualificato conformemente alla sottoparte K del presente allegato la capacità di addestrare un allievo pilota al livello richiesto per il rilascio della licenza, dell’abilitazione o del certificato pertinenti.»;

26)

la norma FCL.940 è sostituita dalla seguente:

«FCL.940 Validità dei certificati di istruttore

Ad eccezione del MI, e fatto salvo quanto stabilito alla norma FCL.900, lettera b), punto 1), e alla norma FCL.915, lettera e), punto 2), i certificati di istruttore sono validi per un periodo di tre anni.»;

27)

la norma FCL.905.FI è sostituita dalla seguente:

«FCL.905.FI Privilegi e condizioni

I privilegi dei FI consistono nel condurre istruzione di volo per il rilascio, il rinnovo o il ripristino di:

a)

una PPL, una SPL, una BPL e una LAPL nella categoria di aeromobili appropriata;

b)

le abilitazioni per classe o per tipo per aeromobili a equipaggio singolo, con l’eccezione dei velivoli complessi ad alte prestazioni a equipaggio singolo; le estensioni per classe e gruppo per palloni liberi e le estensioni per classe per volo recente per alianti;

c)

le abilitazioni per classe e per tipo per velivoli a equipaggio singolo, con l’eccezione dei velivoli complessi ad alte prestazioni a equipaggio singolo, in operazioni a equipaggio plurimo, purché i FI soddisfino una delle condizioni seguenti:

1)

essere o essere stati titolari di un certificato TRI per velivoli ad equipaggio plurimo;

2)

aver assolto:

i)

almeno 500 ore come pilota in operazioni a equipaggio plurimo su velivoli;

ii)

il corso di addestramento per un MCCI conformemente alla norma FCL.930.MCCI;

d)

le abilitazioni per tipo per dirigibili a equipaggio singolo o plurimo;

e)

una CPL nella categoria di aeromobili appropriata, a condizione che i FI abbiano accumulato almeno 200 ore di istruzione di volo in detta categoria di aeromobili;

f)

l’abilitazione al volo notturno, purché i FI soddisfino tutte le condizioni seguenti:

1)

essere qualificato al volo notturno nella categoria di aeromobili appropriata;

2)

aver dimostrato la capacità di impartire istruzione al volo notturno a un FI qualificato conformemente alla lettera j);

3)

soddisfare il requisito in materia di esperienza nel volo notturno di cui alla norma FCL.060, lettera b), punto 2);

g)

un’abilitazione al traino, al volo acrobatico o, nel caso dei FI(S), al cloud flying, a condizione che siano titolari di tali privilegi e che i FI abbiano dimostrato la capacità di impartire istruzione per tale abilitazione a un FI qualificato conformemente alla lettera j);

h)

una EIR o una IR nella categoria di aeromobili appropriata, purché i FI soddisfino tutte le condizioni seguenti:

1)

aver accumulato almeno 200 ore di volo secondo le regole del volo strumentale (IFR), di cui un massimo di 50 possono essere di tempo strumentale su simulatore in un FFS, un FTD 2/3 o un FNPT II;

2)

aver completato come allievi pilota il corso di addestramento IRI e aver superato una valutazione della competenza per il certificato IRI;

3)

soddisfare la norma FCL.915.CRI, lettera a) e le norme FCL.930.CRI e FCL.935, nel caso di velivoli plurimotore, nonché la norma FCL.910.TRI, lettera c), punto 1), e la norma FCL.915.TRI, lettera d), punto 2), nel caso di elicotteri plurimotore;

i)

le abilitazioni per classe o per tipo su aeromobili plurimotore a equipaggio singolo, con l’eccezione dei velivoli complessi ad alte prestazioni a equipaggio singolo, purché i FI soddisfino le condizioni seguenti:

1)

nel caso dei velivoli, essere conformi alla norma FCL.915.CRI, lettera a), e alle norme FCL.930.CRI e FCL.935;

2)

nel caso degli elicotteri, essere conformi alla norma FCL.910.TRI, lettera c), punto 1), e alla norma FCL.915.TRI, lettera d), punto 2);

j)

un certificato FI, IRI, CRI, STI o MI, purché i FI soddisfino tutte le condizioni seguenti:

1)

aver compiuto almeno 50 ore o 150 lanci di istruzione di volo su alianti nel caso dei FI(S), almeno 50 ore o 50 decolli di istruzione di volo su palloni liberi nel caso dei FI(B) e 500 ore di istruzione di volo nella categoria di aeromobili appropriata in tutti gli altri casi;

2)

aver superato una valutazione della competenza conformemente alla norma FCL.935 nella categoria di aeromobili appropriata per dimostrare a un esaminatore di istruttori di volo (FIE) la capacità di poter esercitare la funzione di istruttore per il certificato pertinente;

k)

una MPL, purché i FI soddisfino tutte le condizioni seguenti:

1)

per la fase primaria di volo dell’addestramento, aver accumulato almeno 500 ore di volo in qualità di pilota di velivoli, di cui almeno 200 di istruzione di volo;

2)

per la fase dell’addestramento di base:

i)

possedere un’abilitazione IR su velivoli plurimotore e il privilegio per esercitare la funzione di istruttore per una IR;

ii)

aver accumulato almeno 1 500 ore di volo in operazioni a equipaggio plurimo.

3)

nel caso di FI già qualificati per esercitare funzioni di istruttore in corsi integrati ATP(A) o CPL(A)/IR, il requisito di cui al punto 2).ii) può essere sostituito dal completamento di un corso strutturato di addestramento comprendente:

i)

la qualifica MCC;

ii)

l’osservazione di cinque sessioni di istruzione di volo nella fase 3 di un corso MPL;

iii)

l’osservazione di cinque sessioni di istruzione di volo nella fase 4 di un corso MPL;

iv)

l’osservazione di cinque sessioni periodiche dell’operatore di addestramento al volo per i voli di linea;

v)

il contenuto del corso MCCI.

In questo caso, i FI devono condurre le loro prime cinque sessioni di istruttore sotto la supervisione di un TRI(A), un MCCI(A) o un SFI(A) qualificato per l’istruzione di volo MPL.»;

28)

la norma FCL.915.FI è così modificata:

a)

alla lettera b), il punto 2).i) è sostituito dal seguente:

«i)

ad eccezione di un FI(A) che fornisce addestramento unicamente per la LAPL(A), aver superato l’esame teorico della CPL, che può essere sostenuto senza completare un corso di istruzione teorica CPL e non è valido per il rilascio di una CPL; e»;

b)

alla lettera c), il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2)

almeno 200 nella funzione di pilota in comando se il richiedente è titolare quanto meno di una PPL(H) e ha superato l’esame teorico della CPL, che può essere sostenuto senza completare un corso di istruzione teorica CPL e non è valido per il rilascio di una CPL;»;

29)

alla norma FCL.930.FI è aggiunta la seguente lettera c):

«c)

i richiedenti il certificato FI che sono o sono stati titolari di qualsiasi altro certificato di istruttore rilasciato in conformità del presente allegato sono ritenuti conformi ai requisiti di cui alla lettera b), punto 1).»;

30)

la norma FCL.940.FI è sostituita dalla seguente:

«FCL.940.FI — Rinnovo e ripristino

a)

Rinnovo

1)

Ai fini del rinnovo di un certificato FI i titolari devono soddisfare, entro la data di scadenza del certificato FI, almeno due dei tre requisiti seguenti:

i)

aver accumulato

A)

nel caso di un FI(A) e di un FI(H), almeno 50 ore di istruzione di volo nella categoria di aeromobili appropriata in qualità di FI, TRI, CRI, IRI, MI o esaminatore. Ai fini del rinnovo dei privilegi di istruttore per la IR, almeno 10 di tali ore di volo devono essere effettuate come istruzione di volo per una IR e devono essere compiute nel periodo di 12 mesi immediatamente precedente la data di scadenza del certificato FI;

B)

nel caso di un FI(As), almeno 20 ore di istruzione di volo su dirigibili in qualità di FI, IRI o esaminatore. Ai fini del rinnovo dei privilegi di istruttore per la IR, 10 di tali ore di volo devono essere ore di istruzione di volo per una IR e devono essere compiute nel periodo di 12 mesi immediatamente precedente la data di scadenza del certificato FI;

C)

nel caso di un FI(S), almeno 60 decolli o 30 ore di istruzione di volo su alianti, alianti a motore o TMG in qualità di FI o esaminatore;

D)

nel caso di un FI(B), almeno sei ore di istruzione di volo su palloni liberi in qualità di FI o esaminatore;

ii)

aver completato un addestramento di aggiornamento per istruttori in qualità di FI presso un’ATO o presso l’autorità competente. FI(B) e FI(S) possono completare tale addestramento di aggiornamento per istruttori presso una DTO;

iii)

aver superato una valutazione della competenza conformemente alla norma FCL.935 nel periodo di 12 mesi immediatamente precedente la data di scadenza del certificato FI.

2)

Per almeno un rinnovo ogni due (alternativamente) nel caso di FI(A) o FI(H), o un rinnovo ogni tre nel caso di FI(As), FI(S) e FI(B), i titolari del pertinente certificato FI devono superare una valutazione della competenza conformemente alla norma FCL.935.

b)

Ripristino.

Se il certificato FI è scaduto, i richiedenti devono, entro un periodo di 12 mesi precedente la data di presentazione della domanda di ripristino, completare un corso di aggiornamento per istruttori in qualità di FI presso un’ATO o un’autorità competente o, nel caso di FI(B) o FI(S), presso un’ATO, una DTO o un’autorità competente, e completare una valutazione della competenza conformemente alla norma FCL.935.»;

31)

alla norma FCL.905.TRI, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b)

il rilascio di un certificato TRI o SFI, purché il titolare soddisfi tutte le condizioni seguenti:

1)

aver accumulato almeno 50 ore di esperienza di istruttore in qualità di TRI o SFI in conformità del presente regolamento o del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione;

2)

aver condotto il programma del corso di istruzione di volo della parte pertinente del corso di addestramento TRI in conformità della norma FCL.930.TRI, lettera a), punto 3), in modo soddisfacente per il capo istruttore di un’ATO; e

c)

nel caso di un TRI per velivoli a equipaggio singolo:

1)

il rilascio, il rinnovo e il ripristino delle abilitazioni per tipo per velivoli complessi ad alte prestazioni a equipaggio singolo, purché il richiedente intenda acquisire i privilegi per operare in operazioni a equipaggio singolo.

I privilegi di un TRI(SpA) possono essere estesi all’istruzione di volo relativa alle abilitazioni per tipo per velivoli complessi ad alte prestazioni a equipaggio singolo in operazioni a equipaggio plurimo, purché l’istruttore TRI soddisfi una delle condizioni seguenti:

i)

essere o essere stato titolare di un certificato TRI per velivoli a equipaggio plurimo;

ii)

aver accumulato almeno 500 ore su velivoli in operazioni a equipaggio plurimo e aver completato un corso di addestramento MCCI in conformità alla norma FCL.930.MCCI.

2)

il corso MPL nella fase di base, purché sia titolare dei privilegi estesi alle operazioni a equipaggio plurimo e sia o sia stato titolare di un certificato FI(A) o IRI(A).»;

32)

la norma FCL.910.TRI è sostituita dalla seguente:

«FCL.910.TRI — Privilegi ristretti

a)

Generalità. Se l’addestramento TRI si svolge soltanto in un FSTD, i privilegi del TRI sono ristretti all’addestramento nell’FSTD. Tale restrizione deve tuttavia includere i seguenti privilegi per condurre, nell’aeromobile:

1)

LIFUS, a condizione che il corso di addestramento TRI comprendesse l’addestramento di cui alla norma FCL.930.TRI, lettera a), punto 4).i);

2)

addestramento alle operazioni di atterraggio, a condizione che il corso di addestramento TRI comprendesse l’addestramento di cui alla norma FCL.930.TRI, lettera a), punto 4).ii); o

3)

volo di addestramento di cui alla norma FCL.060, lettera c), punto 2), a condizione che il corso di addestramento TRI comprendesse l’addestramento di cui alla lettera a), punto 1) o punto 2).

La restrizione dell’FSTD è rimossa se i TRI hanno completato una valutazione della competenza nell’aeromobile.

b)

TRI per velivoli e per convertiplani — TRI(A) e TRI(PL). I privilegi dei TRI sono ristretti al tipo di velivolo o convertiplano con il quale si sono svolti l’addestramento e la valutazione della competenza. Se non diversamente stabilito negli OSD, ai fini dell’estensione dei privilegi dei TRI ad altri tipi, i TRI devono:

1)

aver compiuto nei 12 mesi precedenti la richiesta almeno 15 tratte, inclusi decolli e atterraggi, sul tipo di aeromobile applicabile, delle quali un massimo di sette possono essere effettuate in un FSTD;

2)

aver completato le parti pertinenti dell’addestramento tecnico e le parti dell’istruzione di volo del corso TRI applicabile;

3)

aver superato le sezioni pertinenti della valutazione della competenza conformemente alla norma FCL.935 al fine di dimostrare a un FIE o a un TRE, qualificato in conformità della sottoparte K del presente allegato, di possedere la capacità di addestrare un pilota al livello richiesto per il rilascio di un’abilitazione per tipo, compresa l’istruzione pre-volo, post-volo e teorica.

I privilegi dei TRI devono essere estesi a ulteriori varianti in conformità degli OSD se i TRI hanno completato le parti pertinenti dell’addestramento tecnico e le parti dell’istruzione di volo del corso TRI applicabile.

c)

TRI per elicotteri — TRI(H).

1)

I privilegi dei TRI(H) sono ristretti al tipo di elicottero nel quale è effettuata la valutazione della competenza ai fini del rilascio del certificato TRI. Salvo diversamente stabilito negli OSD, ai fini dell’estensione dei privilegi dei TRI a ulteriori tipi, i TRI devono:

i)

aver completato le parti pertinenti dell’addestramento tecnico e le parti dell’istruzione di volo del corso TRI;

ii)

aver compiuto nei 12 mesi precedenti la data della richiesta almeno 10 ore sul tipo di elicottero applicabile, di cui un massimo di cinque ore possono essere effettuate in un FFS o un FTD 2/3; e

iii)

aver superato le sezioni pertinenti della valutazione della competenza conformemente alla norma FCL.935 al fine di dimostrare a un FIE o a un TRE, qualificato in conformità della sottoparte K del presente allegato, di possedere la capacità di addestrare un pilota al livello richiesto per il rilascio di un’abilitazione per tipo, compresa l’istruzione pre-volo, post-volo e teorica.

I privilegi dei TRI devono essere estesi a ulteriori varianti in conformità degli OSD se i TRI hanno completato le parti pertinenti dell’addestramento tecnico e le parti dell’istruzione di volo del corso TRI applicabile.

2)

Ai fini dell’estensione dei privilegi di un TRI(H) dall’equipaggio singolo all’equipaggio plurimo sullo stesso tipo di elicottero, il titolare deve aver compiuto almeno 100 ore di volo in operazioni a equipaggio plurimo sul tipo in questione.

d)

In deroga alle lettere precedenti, i titolari di un certificato TRI ai quali è stata rilasciata un’abilitazione per tipo in conformità alla norma FCL.725, lettera e), hanno il diritto di ottenere l’estensione dei loro privilegi TRI a tale nuovo tipo di aeromobile.»;

33)

alla norma FCL.915.TRI, lettera c), il punto 1) è sostituito dal seguente:

«c)

per un certificato TRI(SpA):

1)

aver compiuto, nei 12 mesi precedenti la data della richiesta, almeno 30 tratte, inclusi decolli e atterraggi, come pilota in comando sul tipo di velivolo applicabile, di cui un massimo di 15 possono essere effettuate in un FSTD rappresentativo di tale tipo; e»;

34)

la norma FCL.930.TRI è così modificata:

a)

alla lettera a), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«a)

Il corso di addestramento TRI deve essere condotto nell’aeromobile solo se non è disponibile ed accessibile un FSTD e deve includere:»;

b)

alla lettera a), il punto 3) è sostituito dal seguente:

«3)

cinque ore di istruzione di volo sull’aeromobile appropriato o su un FSTD rappresentativo di tale aeromobile per aeromobili ad equipaggio singolo e 10 ore su aeromobili ad equipaggio plurimo o su un FSTD rappresentativo di tale aeromobile;»;

c)

è inserito un nuovo punto 4):

«4)

l’addestramento seguente, a seconda dei casi:

i)

addestramento specifico aggiuntivo prima di condurre LIFUS;

ii)

addestramento specifico aggiuntivo prima di erogare addestramento alle operazioni di atterraggio. Tale addestramento nell’FSTD deve prevedere l’addestramento per le procedure di emergenza relative all’aeromobile.»;

35)

la norma FCL.935.TRI è sostituita dalla seguente:

«FCL.935.TRI Valutazione della competenza

a)

La valutazione della competenza per un TRI per MPA e PL deve essere condotta in un FFS. In caso di mancata disponibilità di un FFS, dovrà essere utilizzato un aeromobile.

b)

La valutazione della competenza per un TRI per velivoli complessi ad alte prestazioni a equipaggio singolo ed elicotteri deve essere condotta in uno dei dispositivi seguenti:

1)

un FFS disponibile e accessibile;

2)

in caso di mancata disponibilità o accessibilità di un FFS, in una combinazione di FSTD e aeromobile;

3)

in caso di mancata disponibilità o accessibilità di un FSTD, in un aeromobile.»;

36)

la norma FCL.940.TRI è sostituita dalla seguente:

«FCL.940.TRI Rinnovo e ripristino

a)

Rinnovo

1)

Velivoli

Ai fini del rinnovo di un certificato TRI(A), i richiedenti devono, entro i 12 mesi immediatamente precedenti la data di scadenza del certificato, soddisfare almeno due dei tre requisiti seguenti:

i)

sottoporsi a una delle seguenti parti di un corso di addestramento completo per l’abilitazione per tipo o ricorrente: una sessione di simulazione di volo di almeno tre ore o un’esercitazione in volo di almeno un’ora che comprenda un minimo di due decolli e atterraggi;

ii)

un addestramento di aggiornamento per istruttori completo in qualità di TRI(A) presso un’ATO;

iii)

il superamento della valutazione della competenza conformemente alla norma FCL.935. I richiedenti che hanno soddisfatto i requisiti della norma FCL.910.TRI, lettera b), punto 3), sono considerati conformi al presente requisito.

2)

Elicotteri e convertiplani

Ai fini del rinnovo di un certificato TRI(H) o TRI(PL), i richiedenti devono, entro il periodo di validità del certificato TRI, soddisfare almeno due dei tre requisiti seguenti:

i)

aver compiuto almeno 50 ore di istruzione di volo su ciascuno dei tipi di aeromobile per i quali sono titolari dei privilegi di istruttore o in un FSTD rappresentativo di tali tipi, di cui almeno 15 ore devono essere effettuate entro il periodo di 12 mesi immediatamente precedente la data di scadenza del certificato TRI. Nel caso di un TRI(PL), tali ore devono essere assolte in qualità di TRI o esaminatore dell’abilitazione per tipo (TRE), o di SFI o di esaminatore per dispositivi di addestramento al volo (SFE). Nel caso di un TRI(H) è preso in considerazione a tale fine il tempo di volo assolto in qualità di FI, istruttore per l’abilitazione al volo strumentale (IRI), istruttore per l’addestramento sui dispositivi di simulazione di volo (STI) o come esaminatore di qualsiasi tipo;

ii)

aver completato un addestramento di aggiornamento per istruttori in qualità di TRI(H) o TRI(PL), a seconda dei casi, presso un’ATO;

iii)

aver superato, nel periodo di 12 mesi immediatamente precedente la data di scadenza del certificato, una valutazione della competenza conformemente, a seconda dei casi, alla norma FCL.935, alla norma FCL.910.TRI, lettera b), punto 3), o alla norma FCL.910.TRI, lettera c), punto 3).

3)

Ai fini di almeno un rinnovo ogni due (alternativamente) di un certificato TRI, i titolari devono superare la valutazione di competenza conformemente alla norma FCL.935.

4)

Se i TRI sono titolari di un certificato per più di un tipo di aeromobile all’interno della stessa categoria, la valutazione della competenza superata su uno di tali tipi di aeromobile garantisce il rinnovo del certificato TRI per gli altri tipi di cui sono titolari all’interno della stessa categoria di aeromobili, salvo diversamente stabilito negli OSD.

5)

Requisiti specifici per il rinnovo di un certificato TRI(H)

I TRI(H) titolari di un certificato FI(H) nel tipo pertinente devono essere considerati conformi ai requisiti di cui alla lettera a). In tal caso, il certificato TRI(H) è valido fino alla data di scadenza del certificato FI(H).

b)

Ripristino

Ai fini del ripristino di un certificato TRI, i richiedenti devono, nei 12 mesi immediatamente precedenti la data della domanda, aver superato la valutazione della competenza conformemente alla norma FCL.935 e aver completato:

1)

per i velivoli:

i)

almeno 30 tratte, inclusi decolli e atterraggi, sul tipo di velivolo applicabile, delle quali un massimo di 15 possono essere compiute in un FFS;

ii)

un addestramento di aggiornamento in qualità di TRI presso un’ATO, nel quale devono essere trattati gli elementi pertinenti del corso di addestramento TRI.

2)

Per elicotteri e convertiplani:

i)

almeno 10 ore di volo, inclusi decolli e atterraggi, sul tipo di aeromobile applicabile, delle quali un massimo di cinque possono essere compiute in un FFS o in un FTD 2/3;

ii)

un addestramento di aggiornamento in qualità di TRI presso un’ATO, nel quale devono essere trattati gli elementi pertinenti del corso di addestramento TRI.

3)

Nel caso di richiedenti che sono titolari di un certificato per più di un tipo di aeromobile all’interno della stessa categoria, la valutazione della competenza superata su uno di tali tipi di aeromobile garantisce il rinnovo del certificato TRI per gli altri tipi di cui sono titolari all’interno della stessa categoria di aeromobili, salvo diversamente stabilito negli OSD.»;

37)

alla norma FCL.905.CRI, dopo la lettera b) è inserita la lettera b bis) seguente:

«b bis)

I privilegi dei CRI consistono nel fornire istruzione per le abilitazioni per classe e per tipo per velivoli a equipaggio singolo, con l’eccezione dei velivoli complessi ad alte prestazioni a equipaggio singolo, in operazioni a equipaggio plurimo, purché i CRI soddisfino una delle condizioni seguenti:

1)

essere o essere stati titolari di un certificato TRI per velivoli ad equipaggio plurimo;

2)

avere accumulato almeno 500 ore su velivoli in operazioni a equipaggio plurimo e aver completato un corso di addestramento MCCI in conformità alla norma FCL.930.MCCI.»;

38)

alla norma FCL.930.CRI, lettera a), il punto 3) è sostituito dal seguente:

«3)

cinque ore di istruzione di volo su velivoli plurimotore o su un FSTD rappresentativo di tale classe o tipo di velivolo, delle quali almeno tre ore sul velivolo, o almeno tre ore di istruzione di volo su velivoli monomotore, fornite da un FI(A) qualificato conformemente alla norma FCL.905.FI, lettera j).»;

39)

la norma FCL.940.CRI è sostituita dalla seguente:

«FCL.940.CRI Rinnovo e ripristino

a)

Ai fini del rinnovo di un certificato CRI, i richiedenti devono soddisfare, entro il periodo di validità del certificato CRI, almeno due dei tre requisiti seguenti:

1)

condurre almeno 10 ore di istruzione di volo in qualità di CRI. Se i richiedenti sono titolari di privilegi CRI su velivoli sia monomotore sia plurimotore, tali ore di istruzione di volo devono essere suddivise in modo uguale tra velivoli monomotore e plurimotore;

2)

completare un addestramento di aggiornamento per istruttori in qualità di CRI presso un’ATO o presso un’autorità competente.

3)

superare la valutazione della competenza conformemente alla norma FCL.935 per velivoli plurimotore o monomotore, a seconda dei casi.

b)

Ai fini di almeno un rinnovo ogni due (alternativamente) di un certificato CRI, i titolari devono aver soddisfatto il requisito di cui alla lettera a), punto 3).

c)

Ripristino

Il certificato CRI, se è scaduto, dev’essere ripristinato se i richiedenti nel periodo di 12 mesi precedente la richiesta di ripristino hanno:

1)

completato un addestramento di aggiornamento per istruttori in qualità di CRI presso un’ATO o presso un’autorità competente.

2)

superato una valutazione della competenza come richiesto dalla norma FCL.935.»;

40)

alla norma FCL.915.IRI, lettera b), il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2)

nel caso di richiedenti un IRI(H) per elicotteri plurimotore, soddisfare i requisiti di cui alla norma FCL.905.FI, lettera h), punto 3.ii);»;

41)

alla norma FCL.930.IRI, lettera a), il punto 3).ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

per la IRI(H), almeno 10 ore di istruzione di volo su un elicottero, un FFS, un FTD 2/3 o un FNPT II/III; nel caso di richiedenti titolari di un certificato FI(H), il numero di ore è ridotto ad almeno cinque;»;

42)

la norma FCL.905.SFI è sostituita dalla seguente:

«FCL.905.SFI Privilegi e condizioni

a)

I privilegi degli SFI consistono nel fornire istruzione di volo sui dispositivi di addestramento al volo, nella categoria di aeromobili appropriata, per:

1)

il rinnovo e il ripristino di una IR, a condizione che siano o siano stati titolari di una IR nella categoria di aeromobili pertinente;

2)

il rilascio di una IR, a condizione che siano o siano stati titolari di una IR nella categoria di aeromobili pertinente e abbiano completato un corso di addestramento IRI.

b)

I privilegi degli SFI per velivoli a equipaggio singolo consistono nel fornire istruzione di volo sui dispositivi di addestramento al volo per:

1)

il rilascio, il rinnovo e il ripristino delle abilitazioni per tipo per velivoli complessi ad alte prestazioni a equipaggio singolo, se i richiedenti intendono acquisire i privilegi per operare in operazioni a equipaggio singolo.

I privilegi degli SFI per velivoli a equipaggio singolo possono essere estesi all’istruzione di volo relativa alle abilitazioni per tipo per velivoli complessi ad alte prestazioni a equipaggio singolo in operazioni a equipaggio plurimo, purché gli SFI soddisfino una delle condizioni seguenti:

i)

essere o essere stati titolari di un certificato TRI per velivoli ad equipaggio plurimo;

ii)

avere accumulato almeno 500 ore su velivoli in operazioni a equipaggio plurimo e aver completato un corso di addestramento MCCI in conformità della norma FCL.930.MCCI;

2)

i corsi di addestramento MMC e MPL nella fase di base, purché i privilegi degli SFI(SpA) siano stati estesi alle operazioni a equipaggio plurimo conformemente al punto 1).

c)

I privilegi degli SFI per velivoli a equipaggio plurimo consistono nel fornire istruzione di volo sui dispositivi di addestramento al volo per:

1)

il rilascio, il rinnovo e il ripristino delle abilitazioni per tipo per velivoli a equipaggio plurimo e, se i richiedenti intendono acquisire i privilegi per operare in operazioni a equipaggio plurimo, per velivoli complessi ad alte prestazioni a equipaggio singolo;

2)

il corso di addestramento MCC;

3)

il corso MPL nelle fasi di base, intermedia e avanzata, a condizione che, per la fase di base, siano o siano stati titolari di un certificato FI(A) o IRI(A).

d)

I privilegi degli SFI per elicotteri consistono nel fornire istruzione di volo sui dispositivi di addestramento al volo per:

1)

il rilascio, il rinnovo e il ripristino delle abilitazioni per tipo per elicotteri;

2)

l’addestramento MCC, se gli SFI sono titolari dei privilegi di istruttore per elicotteri a equipaggio plurimo.»;

43)

la norma FCL.910.SFI è sostituita dalla seguente:

«FCL.910.SFI Privilegi ristretti

I privilegi degli SFI sono limitati a un FTD 2/3 o a un FFS del tipo di aeromobile utilizzato durante il corso di addestramento SFI.

I privilegi possono essere estesi ad altri FSTD rappresentativi di altri tipi della stessa categoria di aeromobili se i titolari hanno:

a)

completato la parte al simulatore del corrispondente corso per l’abilitazione per tipo;

b)

completato le parti pertinenti dell’addestramento tecnico e il contenuto della parte FSTD del programma di istruzione di volo del corso TRI applicabile;

c)

effettuato, in un corso completo per l’abilitazione per tipo, almeno tre ore di istruzione di volo in relazione ai compiti di uno SFI sul tipo applicabile sotto la supervisione di un TRE o di uno SFE qualificato a tali fini e in modo soddisfacente per questi ultimi.

I privilegi degli SFI devono essere estesi a ulteriori varianti in conformità degli OSD se gli SFI hanno completato le parti per tipo pertinenti dell’addestramento tecnico e il contenuto della parte FSTD del programma di istruzione di volo del corso TRI applicabile.»;

44)

alla norma FCL.930.SFI, lettera a), il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2)

le parti pertinenti dell’addestramento tecnico e il contenuto della parte FSTD del programma di istruzione di volo del corso di addestramento TRI applicabile;»;

45)

la norma FCL.940.SFI è sostituita dalla seguente:

«FCL.940.SFI Rinnovo e ripristino

a)

Rinnovo

Ai fini del rinnovo di un certificato SFI, i richiedenti devono soddisfare, prima della data di scadenza del certificato SFI, almeno due dei tre requisiti seguenti:

1)

aver assolto almeno 50 ore in qualità di istruttore o esaminatore su FSTD, di cui almeno 15 ore nel periodo di 12 mesi immediatamente precedente la data di scadenza del certificato SFI;

2)

aver completato un addestramento di aggiornamento per istruttori in qualità di SFI presso un’ATO;

3)

aver superato le corrispondenti sezioni della valutazione della competenza conformemente alla norma FCL.935.

b)

I richiedenti devono inoltre aver completato, su un FFS, i controlli di professionalità per il rilascio delle abilitazioni per tipo di aeromobile specifico, rappresentanti i tipi per i quali sono titolari dei privilegi.

c)

Ai fini di almeno un rinnovo ogni due (alternativamente) di un certificato SFI, i titolari devono soddisfare il requisito di cui alla lettera a), punto 3).

d)

Nel caso di un SFI titolare di un certificato per più di un tipo di aeromobile all’interno della stessa categoria, la valutazione della competenza superata su uno di tali tipi garantisce il rinnovo del certificato SFI per gli altri tipi di cui è titolare all’interno della stessa categoria di aeromobili, salvo diversamente stabilito negli OSD.

e)

Ripristino

Ai fini del ripristino del certificato SFI i richiedenti devono, entro il periodo di 12 mesi immediatamente precedente la richiesta di ripristino, soddisfare tutte le condizioni seguenti:

1)

aver completato un addestramento di aggiornamento per istruttori in qualità di SFI presso un’ATO;

2)

aver superato la valutazione della competenza conformemente alla norma FCL.935.

3)

aver completato, su un FSTD, un test di abilitazione per il rilascio delle abilitazioni per tipo di aeromobile specifico, rappresentanti i tipi per i quali devono essere ripristinati i privilegi.»;

46)

la norma FCL.910.STI è sostituita dalla seguente:

«FCL.910.STI Privilegi ristretti

I privilegi degli STI sono ristretti all’FSTD utilizzato durante il corso di addestramento STI.

I privilegi possono essere estesi ad altri FSTD rappresentativi di altri tipi di aeromobili se, nel periodo di 12 mesi immediatamente precedente la richiesta, i titolari hanno:

a)

completato il contenuto FSTD del corso CRI o TRI sulla classe o sul tipo di aeromobile per il quale si intendono ottenere i privilegi;

b)

superato, nell’FSTD nel quale deve essere condotta l’istruzione di volo, la sezione applicabile dei controlli di professionalità conformemente all’appendice 9 del presente allegato per la classe o il tipo di aeromobile corrispondenti.

Per gli STI(A) che insegnano soltanto su BITD, i controlli di professionalità includono solo le esercitazioni appropriate per il test di abilitazione per il rilascio di una PPL(A);

c)

condotto, nell’ambito di un corso CPL, IR, PPL o di un corso per l’abilitazione per classe o per tipo, almeno tre ore di istruzione di volo sotto la supervisione di un FI, di un CRI(A), di un IRI o di un TRI designato a tale scopo dall’ATO, di cui almeno un’ora di istruzione di volo sotto la supervisione di un FIE nella categoria di aeromobili appropriata.»;

47)

la norma FCL.915.STI è sostituita dalla seguente:

«FCL.915.STI Prerequisiti

a)

I richiedenti il rilascio di un certificato STI devono:

1)

essere o essere stati titolari, nei tre anni precedenti la data della richiesta, di una licenza di pilota e dei privilegi di istruttore appropriati ai corsi nei quali intendono insegnare;

2)

aver completato in un FSTD, nel periodo di 12 mesi immediatamente precedente la data della richiesta, i controlli di professionalità pertinenti per l’abilitazione per classe o per tipo.

I richiedenti il rilascio di uno STI(A) che intendono insegnare soltanto su BITD devono completare solo le esercitazioni appropriate per un test di abilitazione per il rilascio di una PPL(A).

b)

Oltre ai requisiti stabiliti alla lettera a), i richiedenti il rilascio di un certificato STI(H) devono aver compiuto almeno un’ora di tempo di volo in qualità di osservatore nella cabina di pilotaggio del tipo di elicottero applicabile nel periodo di 12 mesi immediatamente precedente la data della richiesta.»;

48)

la norma FCL.940.STI è sostituita dalla seguente:

«FCL.940.STI Rinnovo e ripristino del certificato STI

a)

Rinnovo

Ai fini del rinnovo del certificato STI i richiedenti devono, nel periodo di 12 mesi immediatamente precedente la data di scadenza del certificato STI, soddisfare tutte le condizioni seguenti:

1)

aver condotto almeno tre ore di istruzione di volo in un FSTD, come parte di un corso completo CPL, IR, PPL o di un corso per l’abilitazione per classe o per tipo;

2)

aver superato, nell’FSTD nel quale è condotta l’istruzione di volo, le sezioni applicabili dei controlli di professionalità conformemente all’appendice 9 del presente allegato per la classe o il tipo di aeromobile corrispondenti.

Per gli STI(A) che insegnano soltanto su BITD, i controlli di professionalità includono solo le esercitazioni appropriate per il test di abilitazione per il rilascio di una PPL(A).

b)

Ripristino

Ai fini del ripristino del certificato STI, nel periodo di 12 mesi immediatamente precedente la richiesta di ripristino, i richiedenti devono:

1)

completare un addestramento di aggiornamento in qualità di STI presso un’ATO;

2)

superare, nell’FSTD nel quale è condotta l’istruzione di volo, le sezioni applicabili dei controlli di professionalità conformemente all’appendice 9 del presente allegato per la classe o il tipo di aeromobile corrispondenti.

Per gli STI(A) che insegnano soltanto su BITD, i controlli di professionalità includono solo le esercitazioni appropriate per un test di abilitazione per il rilascio di una PPL(A);

3)

condurre, nella categoria di aeromobile pertinente, nell’ambito di un corso completo CPL, IR, PPL o di un corso per l’abilitazione per classe o per tipo, almeno tre ore di istruzione di volo sotto la supervisione di un FI, di un CRI, di un IRI o di un TRI designato a tale scopo dall’ATO, di cui almeno un’ora di istruzione di volo sotto la supervisione di un esaminatore per istruttore di volo (FIE).»;

49)

la norma FCL.1000 è sostituita dalla seguente:

«FCL.1000 Certificati di esaminatore

a)

Generalità

I titolari di un certificato di esaminatore devono:

1)

essere titolari, salvo diversamente stabilito nel presente allegato, di una licenza, di un’abilitazione o di un certificato equivalenti a quelli per i quali sono autorizzati a condurre i test di abilitazione, i controlli di professionalità o le valutazioni della competenza, e del privilegio di istruttore per i relativi corsi;

2)

essere qualificati a operare come pilota in comando sull’aeromobile durante un test di abilitazione, i controlli di professionalità o la valutazione della competenza, se condotti sull’aeromobile.

b)

Condizioni speciali

1)

L’autorità competente può rilasciare un certificato specifico che attribuisce i privilegi per condurre i test di abilitazione, i controlli di professionalità e la valutazione della competenza se non è possibile soddisfare i requisiti di cui alla presente sottoparte a causa dell’introduzione di uno dei seguenti elementi:

i)

nuovi aeromobili negli Stati membri o nella flotta di un operatore;

ii)

nuovi corsi di addestramento nel presente allegato.

Tale certificato è limitato ai test di abilitazione, ai controlli di professionalità e alle valutazioni della competenza necessari ai fini dell’introduzione del nuovo tipo di aeromobile o del nuovo corso di addestramento e la sua validità non deve essere in nessun caso superiore a 1 anno.

2)

I titolari di un certificato rilasciato conformemente alla lettera b), punto 1), che intendano richiedere un certificato di esaminatore devono soddisfare i prerequisiti e i requisiti per il rinnovo stabiliti per quella categoria di certificato di esaminatore.

3)

In caso di mancata disponibilità di un esaminatore qualificato, le autorità competenti possono di volta in volta autorizzare per l’esecuzione di test di abilitazione, controlli di professionalità e valutazioni della competenza, ispettori o esaminatori che non soddisfano i pertinenti requisiti di istruttore o per l’abilitazione per classe o per tipo di cui alla lettera a).

c)

Esame effettuato al di fuori del territorio degli Stati membri:

1)

in deroga alla lettera a), nel caso di test di abilitazione e controlli di professionalità effettuati al di fuori del territorio che ricade sotto la responsabilità degli Stati membri ai sensi della convenzione di Chicago, l’autorità competente deve rilasciare un certificato di esaminatore ai richiedenti titolari di licenza di pilota conforme all’allegato 1 della convenzione di Chicago, a condizione che tali richiedenti:

i)

siano titolari almeno di una licenza, di un’abilitazione o di un certificato equivalente a quello per cui sono autorizzati a condurre i test di abilitazione, i controlli di professionalità o le valutazioni della competenza, e, in ogni caso, almeno di una CPL;

ii)

siano qualificati a operare in qualità di pilota in comando sull’aeromobile durante un test di abilitazione o i controlli di professionalità condotti sull’aeromobile;

iii)

soddisfino i requisiti stabiliti nella presente sottoparte per il rilascio del pertinente certificato di esaminatore; e

iv)

dimostrino all’autorità competente un livello di conoscenza delle norme europee per la sicurezza aerea adeguato all’esercizio dei privilegi di esaminatore in conformità del presente allegato.

2)

Il certificato di cui al punto 1) dev’essere limitato alla conduzione di test di valutazione e controlli di professionalità:

i)

al di fuori dei territori che ricadono sotto la responsabilità degli Stati membri ai sensi della convenzione di Chicago; e

ii)

per i piloti che hanno una conoscenza sufficiente della lingua in cui è condotto il test/controllo.»;

50)

la norma FCL.1005 è sostituita dalla seguente:

«FCL.1005 Limitazione dei privilegi in caso di interessi propri

Gli esaminatori non devono condurre:

a)

test di abilitazione o valutazioni della competenza di richiedenti il rilascio di una licenza, di un’abilitazione o di un certificato ai quali hanno fornito più del 25 % dell’istruzione di volo richiesta per la licenza, l’abilitazione o il certificato per il quale sono effettuati il test di abilitazione o la valutazione della competenza; e

b)

test di abilitazione, controlli di professionalità o valutazioni della competenza quando ritengono che la loro oggettività possa essere compromessa.»;

51)

la norma FCL.1025 è sostituita dalla seguente:

«FCL.1025 Validità, rinnovo e ripristino dei certificati di esaminatore

a)

Validità

Un certificato di esaminatore ha validità di tre anni.

b)

Rinnovo

Ai fini del rinnovo di un certificato di esaminatore, i titolari devono soddisfare tutte le condizioni seguenti:

1)

aver condotto, prima della data di scadenza del certificato, almeno sei test di abilitazione, controlli di professionalità o valutazioni della competenza;

2)

aver completato, nel periodo di 12 mesi immediatamente precedente la data di scadenza del certificato, un corso di aggiornamento per esaminatori erogato dall’autorità competente o erogato da un’ATO e approvato dall’autorità competente. Un esaminatore in possesso di un certificato per alianti e palloni liberi può aver completato, nel periodo di 12 mesi immediatamente precedente la data di scadenza del certificato, un corso di aggiornamento per esaminatori erogato da una DTO e approvato dall’autorità competente;

3)

aver condotto, nel periodo di 12 mesi immediatamente precedente la data di scadenza del certificato di esaminatore, uno dei test di abilitazione, controlli di professionalità o valutazioni della competenza di cui al punto 1), e deve inoltre:

i)

essere valutato da un ispettore dell’autorità competente o da un esaminatore esperto appositamente autorizzato dall’autorità competente responsabile per il certificato dell’esaminatore, o

ii)

soddisfare i requisiti di cui alla norma FCL.1020.

Se i richiedenti il rinnovo sono titolari di privilegi per più di una categoria di esaminatore, tutti i privilegi di esaminatore possono essere rinnovati, di concerto con l’autorità competente, se i richiedenti soddisfano i requisiti di cui alla lettera b), punti 1) e 2), e alla norma FCL.1020 per una delle categorie dei certificati di esaminatore di cui sono titolari.

c)

Ripristino

Se il certificato è scaduto, prima di poter riprendere a esercitare i privilegi, i richiedenti devono soddisfare i requisiti di cui alla lettera b), punto 2), e alla norma FCL.1020 nel periodo di 12 mesi immediatamente precedente la richiesta di ripristino.

d)

Un certificato di esaminatore può essere rinnovato o ripristinato soltanto se i richiedenti dimostrano di continuare a soddisfare i requisiti stabiliti alle norme FCL.1010 e FCL.1030.»;

52)

la norma FCL.1005.TRE è così modificata:

a)

alla lettera a), il punto 5) è sostituito dal seguente:

«5)

valutazioni della competenza per il rilascio, il rinnovo o il ripristino di un certificato TRI o SFI nella corrispondente categoria di aeromobili, a condizione che l’esaminatore abbia assolto almeno tre anni in qualità di TRE e abbia seguito un addestramento specifico per la valutazione della competenza conformemente alla norma FCL.1015, lettera b).»;

b)

alla lettera b), il punto 4) è sostituito dal seguente:

«4)

valutazioni della competenza per il rilascio, il rinnovo o il ripristino di un certificato TRI(H) o SFI(H), a condizione che l’esaminatore abbia assolto almeno tre anni in qualità di TRE e abbia seguito un addestramento specifico per la valutazione della competenza conformemente alla norma FCL.1015, lettera b).»;

53)

alla norma FCL.1005.CRE, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

controlli di professionalità per:

1)

il rinnovo o il ripristino delle abilitazioni per classe e per tipo;

2)

il rinnovo delle IR, a condizione che abbiano compiuto almeno 1 500 ore in qualità di piloti di velivoli e almeno 450 ore di volo in condizioni IFR;

3)

il ripristino delle IR, a condizione che soddisfino i requisiti stabiliti alla norma FCL.1010.IRE, lettera a); e

4)

il rinnovo e il ripristino delle EIR, a condizione che abbiano compiuto almeno 1 500 ore in qualità di pilota su velivoli e soddisfino i requisiti stabiliti alla norma FCL.1010.IRE, lettera a), punto 2).»;

54)

alla norma FCL.1010.CRE, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

essere titolari di un certificato CRI o FI con privilegi di istruttore per la classe o il tipo corrispondenti;»;

55)

la norma FCL.1010.IRE è sostituita dalla seguente:

«FCL.1010.IRE Prerequisiti

a)

IRE(A)

I richiedenti un certificato IRE per velivoli devono essere titolari di un certificato IRI(A) o FI(A) con il privilegio di istruttore per la IR(A) e devono aver compiuto:

1)

2 000 ore di volo in qualità di pilota di velivoli; e

2)

450 ore di volo secondo le regole del volo strumentale, di cui 250 in qualità di istruttore.

b)

IRE(H)

I richiedenti un certificato IRE per elicotteri devono essere titolari di un certificato IRI(H) o FI(H) con il privilegio di istruttore per la IR(H) e devono aver compiuto:

1)

2 000 ore di volo in qualità di pilota di elicotteri; e

2)

300 ore di volo strumentale su elicotteri, di cui 200 in qualità di istruttore.

c)

IRE(As)

I richiedenti un certificato IRE per dirigibili devono essere titolari di un certificato IRI(As) o FI(As) con il privilegio di istruttore per la IR(As) e devono aver compiuto:

1)

500 ore di volo in qualità di pilota di dirigibili; e

2)

100 ore di volo strumentale su dirigibili, di cui 50 in qualità di istruttore.»;

56)

la norma FCL.1005.SFE è sostituita dalla seguente:

«FCL.1005.SFE Privilegi e condizioni

a)

SFE per velivoli [SFE(A)] e SFE per convertiplani [SFE(PL)]

I privilegi degli SFE per velivoli o convertiplani consistono nel condurre in un FFS o, per le valutazioni di cui al punto 5), sull’FSTD applicabile:

1)

test di abilitazione e controlli di professionalità per il rilascio, il rinnovo o il ripristino delle abilitazioni per tipo per velivoli o convertiplani, a seconda dei casi;

2)

controlli di professionalità per il rinnovo o il ripristino delle IR, se associati al rinnovo o al ripristino di un’abilitazione per tipo, a condizione che gli SFE abbiano superato i controlli di professionalità per il tipo di aeromobile, compresa l’abilitazione al volo strumentale nel corso dell’ultimo anno;

3)

test di abilitazione per il rilascio della ATPL(A);

4)

test di abilitazione per il rilascio della MPL, a condizione che gli SFE abbiano soddisfatto i requisiti di cui alla norma FCL.925; e

5)

valutazioni della competenza per il rilascio, il rinnovo o il ripristino di un certificato SFI nella corrispondente categoria di aeromobili, a condizione che gli SFE abbiano assolto almeno tre anni in qualità di SFE(A) e abbiano sostenuto un addestramento specifico per la valutazione della competenza conformemente alla norma FCL.1015, lettera b).

b)

SFE per elicotteri [(SFE(H)]

I privilegi degli SFE(H) consistono nel condurre in un FFS o, per le valutazioni di cui al punto 4), sull’FSTD applicabile:

1)

test di abilitazione e controlli di professionalità per il rilascio, il rinnovo o il ripristino delle abilitazioni per tipo;

2)

controlli di professionalità per il rinnovo o il ripristino delle IR, se tali controlli sono associati al rinnovo o al ripristino di un’abilitazione per tipo, a condizione che gli SFE abbiano superato i controlli di professionalità per il tipo di aeromobile, compresa l’abilitazione al volo strumentale nel corso dell’anno precedente i controlli di professionalità;

3)

test di abilitazione per il rilascio della ATPL(H); e

4)

valutazioni della competenza per il rilascio, il rinnovo o il ripristino di un certificato SFI(H), a condizione che abbiano assolto almeno tre anni in qualità di SFE(H) e abbiano seguito un addestramento specifico per la valutazione della competenza conformemente alla norma FCL.1015, lettera b).»;

57)

la norma FCL.1010.SFE è sostituita dalla seguente:

«FCL.1010.SFE Prerequisiti

a)

SFE(A)

I richiedenti un certificato SFE(A) devono rispettare tutte le condizioni elencate di seguito.

1)

Nel caso di velivoli a equipaggio plurimo:

i)

essere o essere stati titolari di una ATPL(A) e di un’abilitazione per tipo per il tipo di velivolo corrispondente;

ii)

essere titolari di un certificato SFI(A) per il tipo di velivolo corrispondente; e

iii)

aver compiuto almeno 1 500 ore di volo in qualità di pilota su velivoli ad equipaggio plurimo.

2)

Nel caso di velivoli complessi ad alte prestazioni a equipaggio singolo:

i)

essere o essere stati titolari di una CPL(A) o di una ATPL(A) e di un’abilitazione per tipo per il tipo di velivolo corrispondente;

ii)

essere titolari di un certificato SFI(A) per la classe o il tipo di velivolo corrispondenti;

iii)

aver compiuto almeno 500 ore di volo in qualità di pilota su velivoli ad equipaggio singolo.

3)

Ai fini del rilascio iniziale di un certificato SFE, aver compiuto almeno 50 ore di istruzione di volo sui dispositivi di addestramento al volo in qualità di TRI(A) o SFI(A) sul tipo corrispondente.

b)

SFE(H)

I richiedenti un certificato SFE(H) devono rispettare tutte le condizioni seguenti:

1)

essere o essere stati titolari di una licenza ATPL(H) e di un’abilitazione per tipo per il tipo di elicottero corrispondente;

2)

essere titolari di un certificato SFI(H) per il tipo di elicottero corrispondente;

3)

aver compiuto almeno 1 000 ore di volo in qualità di pilota su elicotteri ad equipaggio plurimo;

4)

ai fini del rilascio iniziale di un certificato SFE, aver compiuto almeno 50 ore di istruzione di volo sui dispositivi di addestramento al volo in qualità di TRI(H) o SFI(H) sul tipo corrispondente.»;

58)

nell’appendice 1, i punti 1.1 e 1.2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.1.

Ai fini del rilascio di una LAPL, il titolare di una LAPL in un’altra categoria di aeromobile ottiene il massimo dei crediti in relazione alla conoscenza teorica nelle materie comuni stabilite alla norma FCL.120. Il credito relativo alla materia «navigazione» deve tuttavia essere attribuito solo nel caso di un titolare di LAPL(A) che richiede il rilascio di una LAPL(H) o nel caso di un titolare di LAPL(H) che richiede il rilascio di una LAPL(A).

1.2.

Ai fini del rilascio di una LAPL(A), di una LAPL(H) o di una PPL, i titolari di PPL, CPL o ATPL in un’altra categoria di aeromobili ottengono il massimo dei crediti in relazione alla conoscenza teorica nelle materie comuni stabilite alla norma FCL.215, lettera a), punto 1).»;

59)

nell’appendice 1, è inserito il nuovo punto 1.2 bis) seguente:

«1.2 bis

Ai fini del rilascio di una LAPL(B), di una LAPL(S), di una BPL o di una SPL, i titolari di una licenza in un’altra categoria di aeromobile ottengono il massimo dei crediti in relazione alla conoscenza teorica nelle materie comuni stabilite alla norma FCL.215, lettera b, punto 1).»;

60)

Nell’appendice 3, parte A, punto 9), la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

70 ore in qualità di pilota in comando, di cui un massimo di 55 possono essere effettuate in qualità di allievo pilota in comando. Il tempo di volo strumentale in qualità di allievo pilota in comando è considerato tempo di volo effettuato in qualità di pilota in comando soltanto fino a un massimo di 20 ore.»;

61)

Nell’appendice 3, parte C, punto 8), la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

70 ore in qualità di pilota in comando, di cui un massimo di 55 possono essere effettuate in qualità di allievo pilota in comando. Il tempo di volo strumentale in qualità di allievo pilota in comando è considerato tempo di volo effettuato in qualità di pilota in comando soltanto fino a un massimo di 20 ore;»;

62)

Nell’appendice 3, parte D, punto 8), la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

70 ore in qualità di pilota in comando, di cui un massimo di 55 possono essere effettuate in qualità di allievo pilota in comando.»;

63)

Nell’appendice 3, parte E, punto 3), la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

aver accumulato 150 ore di volo;

fatta eccezione per il requisito di 50 ore in qualità di pilota in comando su velivoli, le ore effettuate in qualità di pilota in comando in altre categorie di aeromobili possono essere contabilizzate nelle 150 ore di volo su velivoli nei seguenti casi:

1)

20 ore su elicotteri, se i richiedenti sono titolari di una PPL(H);

2)

50 ore su elicotteri, se i richiedenti sono titolari di una CPL(H);

3)

10 ore su TMG o alianti;

4)

20 ore su dirigibili, se i richiedenti sono titolari di una PPL(As);

5)

50 ore su dirigibili, se i richiedenti sono titolari di una CPL(As).»;

64)

Nell’appendice 3, parte K, punto 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

aver compiuto 155 ore di volo, comprese 50 ore in qualità di pilota in comando su elicotteri, di cui almeno 10 ore di navigazione.

Fatta eccezione per il requisito di 50 ore in qualità di pilota in comando su elicotteri, le ore effettuate in qualità di pilota in comando in altre categorie di aeromobili possono essere contabilizzate nelle 155 ore di volo su elicotteri nei seguenti casi:

1)

20 ore su velivoli, se i richiedenti sono titolari di una PPL(A);

2)

50 ore su velivoli, se i richiedenti sono titolari di una CPL(A);

3)

10 ore su TMG o alianti;

4)

20 ore su dirigibili, se i richiedenti sono titolari di una PPL(As);

5)

50 ore su dirigibili, se i richiedenti sono titolari di una CPL(As).»;

65)

Nell’appendice 7, la tabella «CONTENUTI DEL TEST» relativa alla categoria dei velivoli è sostituita dalla tabella seguente:

«Velivoli

SEZIONE 1 — OPERAZIONI PRE-VOLO E PARTENZA

L’uso della lista dei controlli, l’abilità di pilotaggio, le procedure di antighiacciamento/sghiacciamento ecc., sono applicate in tutte le sezioni

a

Uso del manuale di volo (o equivalente), specialmente per quanto riguarda calcolo delle prestazioni dell’aeromobile, massa e centraggio

b

Uso dei documenti ATS e dei documenti sulle condizioni meteorologiche

c

Preparazione di un piano di volo ATC e di un piano/registro di volo IFR

d

Individuazione dei radioaiuti richiesti per le procedure di partenza, arrivo e avvicinamento

e

Ispezione pre-volo

f

Minimi meteorologici

g

Rullaggio

h

Partenza PBN (se del caso):

— verifica che la procedura corretta sia stata caricata nel sistema di navigazione e — controllo incrociato tra il display del sistema di navigazione e il grafico della partenza

i

Istruzioni pre-decollo, decollo

j (°)

Transizione al volo strumentale

k (°)

Procedure per la partenza strumentale, comprese le partenze PBN e regolazione degli altimetri

l (°)

Contatti con l’ATC — conformità, procedure R/T

SEZIONE 2 — MANOVRE GENERALI DI VOLO (°)

a

Controllo del velivolo con riferimento ai soli strumenti, inclusi: volo livellato a varie velocità, trim

b

Virate in salita e discesa a rateo 1 costante di velocità angolare

c

Manovra di uscita da assetti inusuali, incluse virate continue a 45° di inclinazione e virate accentuate in discesa

d (*) )

Manovra di uscita dall’avvicinamento allo stallo in volo livellato, in virate in salita/discesa e in configurazione di atterraggio

e

Cruscotto ridotto: salite o discese stabilizzate, virate livellate con rateo 1 di velocità angolare e uscita su prue determinate, manovre di uscita da assetti inusuali

SEZIONE 3 — PROCEDURE IFR IN ROTTA (°)

a

Intercettazione e mantenimento della rotta, ad esempio NDB, VOR o rotta tra i punti di sorvolo

b

Uso del sistema di navigazione e dei radioaiuti

c

Volo livellato, controllo di prua, altitudine e velocità all’aria, uso della potenza, tecnica di regolazione del trim

d

Regolazione degli altimetri

e

Determinazione dei tempi e revisione degli stimati d’arrivo (ETA) (attese in rotta, se necessario)

f

Controllo dell’andamento del volo, registrazioni sul piano di volo, utilizzo del carburante, gestione degli impianti di bordo

g

Procedure di protezione dal ghiaccio, simulate se necessario

h

Contatti con l’ATC — conformità, procedure R/T

SEZIONE 3 bis— PROCEDURE DI ARRIVO

a

Sintonizzazione e controllo dei radioaiuti, e individuazione delle strutture, se del caso

b

Procedure di arrivo, controllo dell’altimetro

c

Limiti di altitudine e velocità, se del caso

d

Arrivo PBN (se del caso):

— verifica che la procedura corretta sia stata caricata nel sistema di navigazione e — controllo incrociato tra il display del sistema di navigazione e il grafico dell’arrivo

SEZIONE 4 (°)— OPERAZIONI 3D (+)

a

Sintonizzazione e controllo dei radioaiuti

Verifica dell’angolo di traiettoria verticale

Per RNP APCH:

— verifica che la procedura corretta sia stata caricata nel sistema di navigazione e — controllo incrociato tra il display del sistema di navigazione e il grafico dell’avvicinamento

b

Istruzioni per l’avvicinamento e l’atterraggio, inclusi i controlli per la discesa, l’avvicinamento e l’atterraggio, inclusa l’individuazione degli aiuti alla navigazione

c (+)

Procedure di attesa

d

Conformità alle procedure di avvicinamento pubblicate

e

Controllo dei tempi in avvicinamento

f

Controllo di altitudine, velocità e prua (avvicinamento stabilizzato)

g (+)

Manovra di riattaccata

h (+)

Procedura di mancato avvicinamento/atterraggio

i

Contatti con l’ATC — conformità, procedure R/T

SEZIONE 5 (°)— OPERAZIONI 2D (++)

a

Sintonizzazione e controllo dei radioaiuti

Per RNP APCH:

— verifica che la procedura corretta sia stata caricata nel sistema di navigazione e — controllo incrociato tra il display del sistema di navigazione e il grafico dell’avvicinamento

b

Istruzioni per l’avvicinamento e l’atterraggio, inclusi i controlli per la discesa, l’avvicinamento e l’atterraggio, inclusa l’individuazione degli aiuti alla navigazione

c (+)

Procedure di attesa

d

Conformità alle procedure di avvicinamento pubblicate

e

Controllo dei tempi in avvicinamento

f

Controllo di altitudine/distanza alla MAPT, velocità e prua (avvicinamento stabilizzato), Stop Down Fixes (SDF), se del caso

g (+)

Manovra di riattaccata

h (+)

Procedura di mancato avvicinamento/atterraggio

i

Contatti con l’ATC – conformità, procedure R/T

SEZIONE 6 — VOLO CON AVARIA AD UN MOTORE (soltanto velivoli plurimotore) (°)

a

Avaria ad un motore simulata dopo il decollo o in riattaccata

b

Avvicinamento, riattaccata e mancato avvicinamento procedurale con un motore in avaria

c

Avvicinamento e atterraggio con un motore in avaria

d

Contatti con l’ATC — conformità, procedure R/T

66)

l’appendice 8 è sostituita dalla seguente:

«APPENDICE 8

Accreditamento trasversale della parte IR dei controlli di professionalità di un’abilitazione per classe o per tipo

A.   Velivoli

I crediti sono riconosciuti soltanto se i titolari stanno rinnovando i privilegi IR per velivoli monomotore e plurimotore ad equipaggio singolo, a seconda del caso.

Se sono eseguiti un test di abilitazione o i controlli di professionalità, inclusa l’abilitazione IR, e i titolari hanno una valida:

Il credito è riconosciuto ai fini della parte IR nei controlli di professionalità per:

abilitazione per tipo MPA;

abilitazione per tipo su velivoli complessi ad alte prestazioni ad equipaggio singolo

abilitazione per classe SE (*1), e

abilitazione per tipo SE (*1), e

abilitazione per classe o per tipo SP ME, eccetto per abilitazioni per tipo per velivoli complessi ad alte prestazioni, soltanto i crediti per la sezione 3B dei controlli di professionalità di cui all’appendice 9, punto B.5

abilitazione per classe o per tipo di velivolo SP ME, eccetto abilitazioni per tipo per velivoli complessi ad alte prestazioni operati come velivoli a equipaggio singolo

abilitazione per classe SE, e

abilitazione per tipo SE, e

abilitazione per classe o per tipo SP ME, eccetto abilitazioni per tipo per velivoli complessi ad alte prestazioni

abilitazione per classe o per tipo di velivolo SP ME, eccetto abilitazioni per tipo per velivoli complessi ad alte prestazioni limitati a operazioni MP

abilitazione per classe SE (*1), e

abilitazione per tipo SE (*1), e

abilitazione per classe o per tipo SP ME, eccetto abilitazioni per tipo per velivoli complessi ad alte prestazioni (*1).

abilitazione per classe o per tipo di velivolo SP SE

abilitazione per classe SE, e

abilitazione per tipo SE

B.   Elicotteri

Il credito è riconosciuto soltanto se i titolari stanno rinnovando i privilegi IR per elicotteri monomotore e plurimotore a equipaggio singolo, a seconda del caso.

Se sono eseguiti un test di abilitazione o i controlli di professionalità, inclusa l’abilitazione IR,

e i titolari hanno una valida:

Il credito è riconosciuto ai fini della parte IR

nei controlli di professionalità per:

Abilitazione per tipo per elicotteri ad equipaggio plurimo (MPH)

abilitazione per tipo SE (*2); e

abilitazione per tipo SP ME (*2)

abilitazione per tipo SP ME ad equipaggio singolo

abilitazione per tipo SE (*2); e

abilitazione per tipo SP ME (*2)

abilitazione per tipo SP ME, con limitazione a operazioni a equipaggio plurimo

abilitazione per tipo SE (*2); e

abilitazione per tipo SP ME (*2).

abilitazione per tipo SP SE ad equipaggio singolo

abilitazione per tipo SP SE ad equipaggio singolo

67)

nell’appendice 9 la sezione B è così modificata:

a)

al punto 5, lettera k), la tabella è sostituita dalla seguente:

 

«(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Tipo di operazione

SP

MP

SP → MP (iniziale)

MP → SP (iniziale)

SP + MP

 

Addestramento

Prove/controlli

Addestramento

Prove/controlli

Addestramento

Prove/controlli

Addestramento, prove e controlli (velivoli monomotore)

Addestramento, prove e controlli (velivoli plurimotore)

Velivoli monomotore

Velivoli plurimotore

Rilascio iniziale

Complesso SP

Sezioni 1-6

1-7

Sezioni 1-6

1-6

Sezioni 1-7

Sezioni

1-6

MCC

CRM

Fattori umani

TEM

Sezione 7

Sezioni

1-6

1.6, 4.5, 4.6, 5.2 e, se del caso, un avvicinamento della sezione 3.B

1.6, sezione 6 e, se del caso, un avvicinamento della sezione 3.B

 

 

Rinnovo

Complesso SP

Non applicabile

Non applicabile

Sezioni 1-6

1-6

Non applicabile

Sezioni

1-6

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

MPO:

Sezioni 1-7 (addestramento)

Sezioni 1-6 (controlli)

SPO:

1.6, 4.5, 4.6, 5.2 e, se del caso, un avvicinamento della sezione 3.B

MPO:

Sezioni 1-7 (addestramento)

Sezioni 1-6 (controlli)

SPO:

1.6, sezione 6 e, se del caso, un avvicinamento della sezione 3.B

Ripristino

Complesso SP

FCL.740

Sezioni 1-6

1-6

FCL.740

Sezioni

1-6

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Addestramento: FCL.740

Controlli: come per il rinnovo

Addestramento: FCL.740

Controlli: come per il rinnovo»

b)

al punto 5, nella tabella sotto la lettera l), la riga 7.2.2 è sostituita dalla seguente:

‘7.2.2

Le seguenti esercitazioni in relazione all’assetto:

recupero dall’assetto cabrato a vari angoli di inclinazione; e

recupero dall’assetto picchiato a vari angoli di inclinazione.

P

X

Per questa esercitazione non deve essere utilizzato un velivolo’

 

 

 

L’allegato VI (parte ARA) del regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:

68)

alla norma ARA.GEN.220, lettera a), i punti 11) e 12) sono sostituiti dai seguenti ed è inserito un nuovo punto 13):

‘11)

le informazioni sulla sicurezza e le misure di follow-up;

12)

il ricorso a disposizioni di flessibilità in conformità all’articolo 71 del regolamento (UE) 2018/1139; e

13)

il processo di valutazione e autorizzazione dell’aeromobile di cui alla norma ORA.ATO.135, lettera a), e alla norma DTO.GEN.240, lettera a).’;

69)

è inserito il nuovo punto ARA.GEN.360 seguente:

ARA.GEN.360 Cambiamento dell’autorità competente

a)

Al ricevimento di una richiesta formulata dal titolare di una licenza ai fini del cambiamento dell’autorità competente come indicato all’allegato I (parte FCL), norma FCL.015, lettera d), l’autorità competente ricevente deve richiedere senza indugio all’autorità competente del titolare della licenza di trasferire senza indebito ritardo la documentazione seguente:

1)

una verifica della licenza;

2)

le copie della documentazione medica del titolare della licenza detenuta da tale autorità competente in conformità delle norme ARA.GEN.220 e ARA.MED.150. La documentazione medica deve essere trasferita in conformità dell’allegato IV (parte MED), norma MED.A.015 e deve includere una sintesi della storia clinica pertinente del richiedente, verificata e firmata dall’ispettore medico.

b)

L’autorità competente che opera il trasferimento deve conservare la licenza e la documentazione medica iniziali del titolare della licenza in conformità delle norme ARA.GEN.220, ARA.FCL.120 e ARA.MED.150.

c)

L’autorità competente che riceve la richiesta deve, senza indugio, rilasciare nuovamente la licenza e il certificato medico a condizione che abbia ricevuto e trattato tutta la documentazione di cui alla lettera a). Al momento della riemissione della licenza e del certificato medico, l’autorità competente che riceve la richiesta deve immediatamente richiedere al titolare della licenza di restituire sia la licenza rilasciata dall’autorità competente che ha operato il trasferimento sia la relativa documentazione medica.

d)

L’autorità competente che riceve la richiesta deve trasmettere immediatamente all’autorità competente che opera il trasferimento una notifica del rilascio della licenza e del certificato medico al titolare della licenza, dopo che quest’ultimo ha restituito la licenza e il certificato medico a norma della lettera c). L’autorità competente che opera il trasferimento è responsabile della licenza e del certificato rilasciati in origine al titolare di licenza in questione fino al ricevimento di tale notifica.’;

L’allegato VII (parte ORA) al regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:

70)

alla norma ORA.ATO.135, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

‘a)

L’ATO utilizza una flotta adeguata di aeromobili per l’addestramento o degli FSTD adeguatamente equipaggiati ai fini dei corsi di addestramento erogati. La flotta di aeromobili deve essere costituita da aeromobili che soddisfano tutti i requisiti definiti nel regolamento (UE) 2018/1139. Gli aeromobili di cui all’allegato I, lettere a), b), c) o d), del regolamento (UE) 2018/1139 possono essere utilizzati per l’addestramento purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

1)

l’autorità competente ha confermato nel corso di un processo di valutazione che il livello di sicurezza è equiparabile a quello definito da tutti i requisiti essenziali stabiliti nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/1139;

2)

l’autorità competente ha autorizzato l’impiego dell’aeromobile per l’addestramento presso l’ATO.’;

l’allegato VIII (parte DTO) del regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:

71)

alla norma DTO.GEN.240, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

‘a)

La DTO utilizza una flotta adeguata di aeromobili per l’addestramento o degli FSTD adeguatamente equipaggiati ai fini del corso di addestramento erogato. La flotta di aeromobili deve essere costituita da aeromobili che soddisfano tutti i requisiti definiti nel regolamento (UE) 2018/1139. Gli aeromobili di cui all’allegato I, lettere a), b), c) o d), del regolamento (UE) 2018/1139 possono essere utilizzati per l’addestramento purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

1)

l’autorità competente ha confermato nel corso di un processo di valutazione che il livello di sicurezza è equiparabile a quello definito da tutti i requisiti essenziali stabiliti nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/1139;

2)

l’autorità competente ha autorizzato l’impiego dell’aeromobile per l’addestramento presso la DTO.’.


(°)  Da effettuarsi con il solo riferimento agli strumenti.

(*)  Può essere effettuata in un FFS, FTD 2/3 o FNPT II.

(+)  Possono essere incluse nella sezione 4 o nella sezione 5.

(++)  Per stabilire o mantenere privilegi PBN un avvicinamento nella sezione 4 o nella sezione 5 deve essere un RNP APCH. Laddove un RNP APCH non sia possibile, esso deve essere eseguito in un FSTD adeguatamente attrezzato.»;

(*1)  A condizione che, nei 12 mesi precedenti, i richiedenti abbiano effettuato almeno tre partenze e avvicinamenti IFR esercitando privilegi PBN, compreso almeno un avvicinamento RNP APCH su una classe o un tipo di velivoli SP in operazioni SP o, per velivoli plurimotore diversi dai velivoli complessi ad alte prestazioni, a condizione che i richiedenti abbiano superato la sezione 6 del test di abilitazione per velivoli SP diversi dai velivoli complessi ad alte prestazioni, volando soltanto con riferimento agli strumenti in operazioni SP.

(*2)  A condizione che, nei 12 mesi precedenti, siano stati effettuati almeno tre partenze e avvicinamenti IFR esercitando privilegi PBN, compreso un avvicinamento RNP APCH (ad esempio un avvicinamento Point-in-Space— PinS) su un elicottero di tipo SP in operazioni SP.»;


DECISIONI

22.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 268/53


DECISIONE (UE) 2019/1748 DEL CONSIGLIO

del 7 ottobre 2019

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra con riguardo alla modifica dell'allegato V del capo 4 di tale accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (1) («accordo di associazione»), è entrato in vigore il 1° settembre 2017.

(2)

L'articolo 64, paragrafo 1, dell'accordo di associazione stabilisce che l'Ucraina deve procedere al ravvicinamento della sua legislazione sanitaria, fitosanitaria e in materia di benessere degli animali a quella dell'Unione, secondo quanto enunciato nell'allegato V del capo 4 dell'accordo di associazione.

(3)

L'Ucraina si è impegnata a presentare una strategia complessiva sotto forma di un elenco della legislazione dell'Unione relativa alle misure sanitarie, fitosanitarie e in materia di benessere degli animali («elenco») cui intende ravvicinare la sua legislazione interna. L'elenco funge da documento di riferimento per l'attuazione del capo 4 (Misure sanitarie e fitosanitarie) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo di associazione ed è aggiunto all'allegato V del capo 4 dell'accordo di associazione. Di conseguenza, l'allegato V del capo 4 dell'accordo di associazione deve essere modificato da una decisione del sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie («sottocomitato SPS») di cui all'articolo 74, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di associazione.

(4)

L'Ucraina ha presentato l'elenco alla Commissione nel giugno 2016. Sulla base di tale elenco, l'Unione ha adottato la sua posizione con riguardo alla modifica dell'allegato V del capo 4 dell'accordo di associazione con decisione (UE) 2017/1391 del Consiglio (2). Poco dopo, l'Ucraina ha annunciato di ritenere necessario apportare ulteriori chiarimenti e modifiche in relazione ai termini per l'adozione, apportare correzioni, anche in relazione alla duplicazione degli atti, e aggiungere nuovi atti. Di conseguenza, la decisione del sottocomitato SPS basato sulla posizione dell'Unione adottata con decisione (UE) 2017/1391 non è stata adottata.

(5)

L'Ucraina ha presentato una versione riveduta dell'elenco alla Commissione nell'ottobre 2018. Sulla base di tale versione dell'elenco, il sottocomitato SPS deve adottare la decisione che modifica l'allegato V del capo 4 dell'accordo di associazione.

(6)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel sottocomitato SPS con riguardo alla modifica dell'allegato V del capo 4 dell'accordo di associazione.

(7)

È pertanto opportuno che la posizione dell'Unione in sede di sottocomitato SPS sia di sostenere la modifica dell'allegato V del capo 4 dell'accordo di associazione, come figura nell'allegato del progetto di decisione del sottocomitato SPS.

(8)

Poiché l'elenco adottato con la decisione (UE) 2017/1391 è stato riveduto, è necessario abrogare detta decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di sottocomitato di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie («sottocomitato SPS»), istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, («accordo di associazione») con riguardo alla modifica dell'allegato V del capo 4 dell'accordo di associazione, è di basarsi sulla modifica dell'allegato V del capo 4 dell'accordo di associazione, di cui all'allegato del progetto di decisione del sottocomitato SPS accluso alla presente decisione.

2.   I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato SPS possono concordare modifiche tecniche di lieve entità del progetto di decisione del sottocomitato SPS senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La decisione (UE) 2017/1391 è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 7 ottobre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

A.-M. HENRIKSSON


(1)  GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.

(2)  Decisione (UE) 2017/1391 del Consiglio, del 17 luglio 2017, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, con riguardo alla modifica dell'allegato V di tale accordo (GU L 195 del 27.7.2017, pag. 13).


PROGETTO

DECISIONE No … del Sottocomitato di Gestione per le Questioni Sanitarie e Fitosanitarie Ue-craina

del ...

che modifica l'allegato V del capo 4 dell'accordo di associazione

IL SOTTOCOMITATO DI GESTIONE PER LE QUESTIONI SANITARIE E FITOSANITARIE,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2014, in particolare l'articolo 74, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (1) («accordo di associazione»), è entrato in vigore il 1° settembre 2017.

(2)

L'articolo 64, paragrafo 1, dell'accordo di associazione stabilisce che l'Ucraina deve procedere al ravvicinamento della sua legislazione sanitaria, fitosanitaria e in materia di benessere degli animali a quella dell'Unione, secondo quanto enunciato nell'allegato V del capo 4 dell'accordo di associazione.

(3)

L'Ucraina si è impegnata a presentare una strategia complessiva sotto forma di un elenco della legislazione dell'Unione relativo alle misure sanitarie, fitosanitarie e in materia di benessere degli animali («elenco») al quale intende ravvicinare la sua legislazione interna. L'elenco deve fungere da documento di riferimento per l'attuazione del capo 4 (Misure sanitarie e fitosanitarie) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo di associazione e deve essere aggiunto all'allegato V del capo 4 dell'accordo di associazione.

(4)

L'Ucraina ha presentato l'elenco alla Commissione europea nell'ottobre 2018. Sulla base dell'elenco, il sottocomitato di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie («sottocomitato SPS») deve adottare una decisione che modifichi l'allegato V del capo 4 dell'accordo di associazione.

(5)

È pertanto opportuno che il sottocomitato SPS adotti la decisione di modificare l'allegato V del capo 4 dell'accordo di associazione sostituendo l'allegato V del capo 4 dell'accordo di associazione esistente con un nuovo allegato V del capo 4 dell'accordo di associazione, di cui all'allegato della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato V del capo 4 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, («accordo di associazione») è sostituito dall'allegato V del capo 4 dell'accordo di associazione, di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a …, il

Per il sottocomitato di gestione per le

questioni sanitarie e fitosanitarie

Il presidente


(1)  GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.


ALLEGATO

MODIFICA DELL'ALLEGATO V DEL CAPO 4 DELL'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE

L'allegato V del capo 4 dell'accordo di associazione è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO V DEL CAPO 4

STRATEGIA COMPLESSIVA PER L'ATTUAZIONE DEL CAPO 4 (MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE)

ELENCO DELLA LEGISLAZIONE DELL'UNIONE CUI L'UCRAINA RAVVICINA LA PROPRIA LEGISLAZIONE NAZIONALE

L'Ucraina si impegna a ravvicinare la propria legislazione alla legislazione dell'Unione che segue, con i termini per l'adozione sotto elencati, conformemente all'articolo 64, paragrafo 4, del presente accordo.

Legislazione dell'Unione

Termine per l'adozione (1)

Capo I – Legislazione generale (salute pubblica)

Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE

2018

Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità

2018

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare

2016

Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano

2018

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari

2016

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale

2018

Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano

2016

Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione

2018

Regolamento (UE) n. 16/2011 della Commissione, del 10 gennaio 2011, recante disposizioni di applicazione relative al sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi

2020

Regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione, del 19 settembre 2011, relativo ai requisiti di rintracciabilità fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli alimenti di origine animale

2018

Regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, recante le prescrizioni in materia di rintracciabilità per i germogli e i semi destinati alla produzione di germogli

2018

Etichettatura e informazioni sui prodotti alimentari

Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari

2018

Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti

2018

Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione

2018

Direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare

2018

Regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini

2018

Decisione di esecuzione 2013/63/UE della Commissione, del 24 gennaio 2013, che adotta linee guida sull'attuazione delle condizioni specifiche per le indicazioni sulla salute di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

2018

Misure applicabili ai prodotti di origine animale

Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele

2019

Decisione 2002/226/CE della Commissione, del 15 marzo 2002, che stabilisce speciali controlli sanitari applicabili alla raccolta e alla lavorazione di taluni molluschi bivalvi con un tenore di veleno amnesico (“Amnesic Shellfish Poison”— ASP) che superi il limite fissato dalla direttiva 91/492/CEE del Consiglio

2020

Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari

2018

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (capitolo I, appendice II)

2018

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (capitolo V, appendice III)

2018

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (capitolo VII, appendice III)

2019

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (capitolo VIII, appendice III)

2019

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (capitolo IX, appendice III)

2018

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (capitolo X, appendice III)

2019

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (capitolo XI, appendice III)

2019

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (capitolo XII, appendice III)

2020

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (capitolo ХIII, appendice III)

2019

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (capitolo ХIV, appendice III)

2019

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (capitolo ХV, appendice III)

2020

Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano

2019

Regolamento (CE) n. 37/2005 della Commissione, del 12 gennaio 2005, sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana

2016

Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari

2018

Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97

2018

Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari

2018

Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE

2018

Regolamento (UE) n. 234/2011 della Commissione, del 10 marzo 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari

2018

Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

2018

Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1° ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione

2018

Regolamento (UE) n. 873/2012 della Commissione, del 1° ottobre 2012, recante misure transitorie per quanto riguarda l'elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

2018

Altre misure

Direttiva 78/142/CEE del Consiglio, del 30 gennaio 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti contenenti cloruro di vinile monomero destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

2019

Direttiva 82/711/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1982, che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

2019

Direttiva 84/500/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1984, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari

2019

Direttiva 85/572/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1985, che fissa l'elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

2019

Direttiva 93/11/CEE della Commissione, del 15 marzo 1993, concernente la liberazione di N-nitrosammine e di sostanze N-nitrosabili da succhiotti e tettarelle di elastomero o di gomma naturale

2019

Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati

2019

Regolamento (CE) n. 641/2004 della Commissione, del 6 aprile 2004, recante norme attuative del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la domanda di autorizzazione di nuovi alimenti e mangimi geneticamente modificati, la notifica di prodotti preesistenti e la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato che è stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole

2019

Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE

2019

Regolamento (CE) n. 1895/2005 della Commissione, del 18 novembre 2005, relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari

2019

Regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari

2019

Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE

2018

Direttiva 2007/42/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

2019

Regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008, relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006

2020

Regolamento (CE) n. 450/2009 della Commissione, del 29 maggio 2009, concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

2019

Decisione 2010/169/UE della Commissione, del 19 marzo 2010, concernente la non iscrizione del 2,4,4'-tricloro-2'-idrossibifenil etere nell'elenco dell'Unione degli additivi utilizzabili nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari a norma della direttiva 2002/72/CE

2019

Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

2019

Regolamento (UE) n. 284/2011 della Commissione, del 22 marzo 2011, che stabilisce condizioni particolari e procedure dettagliate per l'importazione di utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di melammina originari della Repubblica popolare cinese e della regione amministrativa speciale di Hong Kong, Cina, o da esse provenienti

2019

Regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione, dell'11 gennaio 2012, che fissa requisiti per importare nell'Unione e per consentire il transito attraverso di essa di alcuni prodotti composti e che modifica la decisione 2007/275/CE nonché il regolamento (CE) n. 1162/2009

2021

Misure da includere dopo il ravvicinamento della legislazione

Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE

2018

Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari

2020

Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti

2020

Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti

2020

Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE

2018

Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari

2018

Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari

2018

Regolamento (CE) n. 1882/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che stabilisce metodi di campionamento ed analisi per il controllo ufficiale del tenore di nitrati in alcuni prodotti alimentari

2018

Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di oligoelementi e di contaminanti da processo nei prodotti alimentari

2018

Regolamento (UE) n. 589/2014 della Commissione, del 2 giugno 2014, che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (UE) n. 252/2012

2018

Capo II – Salute degli animali

Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina

2018

Decisione 86/474/CEE della Commissione, dell'11 settembre 1986, relativa all'attuazione dei controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi

2018

Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina

2018

Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina

2018

Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina

2018

Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE

2018

Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

2018

Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE

2018

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (capitolo VII)

2020

Regolamento (CE) n. 1739/2005 della Commissione, del 21 ottobre 2005, che stabilisce norme sanitarie per la circolazione degli animali da circo tra gli Stati membri

2018

Decisione 2006/168/CE della Commissione, del 4 gennaio 2006, che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all'importazione di embrioni di bovini nella Comunità e che abroga la decisione 2005/217/CE

2018

Decisione 2006/605/CE della Commissione, del 6 settembre 2006, concernente alcune misure di protezione relative agli scambi intracomunitari di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina

2019

Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie

2020

Decisione 2006/767/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che modifica le decisioni 2003/804/CE e 2003/858/CE per quanto riguarda le condizioni di certificazione applicabili a molluschi vivi e pesci vivi di acquacoltura e ai relativi prodotti, destinati al consumo umano

2020

Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria

2018

Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici

2020

Decisione 2009/712/CE della Commissione, del 18 settembre 2009, che attua la direttiva 2008/73/CE del Consiglio per quanto riguarda le pagine informative su Internet contenenti elenchi di strutture e laboratori riconosciuti dagli Stati membri conformemente alla normativa veterinaria e zootecnica comunitaria

2019

Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi

2019

Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova

2018

Decisione 2010/57/UE della Commissione, del 3 febbraio 2010, che stabilisce le garanzie sanitarie per il trasporto di equidi attraverso i territori elencati nell'allegato I della direttiva 97/78/CE del Consiglio

2019

Decisione 2010/270/UE della Commissione, del 6 maggio 2010, che modifica le parti 1 e 2 dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente ai modelli di certificati sanitari per animali provenienti da aziende e per api e calabroni

2018

Decisione 2010/471/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina, per quanto attiene agli elenchi dei centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma e dei gruppi di raccolta e di produzione di embrioni e alle condizioni di certificazione

2018

Decisione 2010/472/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa all'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina nell'Unione

2018

Decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione, del 20 settembre 2011, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma di animali della specie bovina

2018

Decisione di esecuzione 2012/137/UE della Commissione, del 1° marzo 2012, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma di animali domestici della specie suina

2018

Malattie degli animali

Direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità

2018

Decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati

2018

Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina

2018

Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini

2020

Decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione

2018

Decisione 2000/428/CE della Commissione, del 4 luglio 2000, che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione dei risultati degli esami di laboratorio ai fini della conferma e della diagnosi differenziale della malattia vescicolare dei suini

2018

Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini

2018

Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica

2018

Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana

2018

Decisione 2003/466/CE della Commissione, del 13 giugno 2003, recante criteri per la suddivisione in zone e la sorveglianza ufficiale da attuare in caso di sospetto o conferma della presenza di anemia infettiva dei salmoni (ISA)

2018

Decisione 2003/634/CE della Commissione, del 28 agosto 2003, che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne le malattie del pesce che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

2018

Decisione 2005/217/CE della Commissione, del 9 marzo 2005, che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all'importazione di embrioni di bovini nella Comunità

2018

Decisione 2008/855/CE della Commissione, del 3 novembre 2008, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri

2018

Decisione 2009/3/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che istituisce riserve comunitarie di vaccini contro la peste equina

2020

Regolamento (CE) n. 789/2009 della Commissione, del 28 agosto 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda la protezione contro gli attacchi dei vettori e i requisiti minimi per i programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale

2018

Identificazione e registrazione degli animali

Regolamento (CE) n. 494/98 della Commissione del 27 febbraio 1998 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione di sanzioni amministrative minime nell'ambito del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini

2018

Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio

2018

Decisione 2000/678/CE della Commissione, del 23 ottobre 2000, che stabilisce le modalità di registrazione delle aziende nelle basi di dati nazionali per animali della specie suina conformemente alla direttiva 64/432/CEE del Consiglio

2018

Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini

2018

Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE

2018

Regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i marchi auricolari, i passaporti e i registri delle aziende

2018

Decisione 2006/28/CE della Commissione, del 18 gennaio 2006, relativo alla proroga del termine massimo fissato per l'apposizione di marchi auricolari ai bovini

2018

Regolamento (CE) n. 1505/2006 della Commissione, dell'11 ottobre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto riguarda i controlli minimi da effettuare per l'identificazione e la registrazione degli animali delle specie ovina e caprina

2018

Decisione 2006/968/CE della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante attuazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto riguarda orientamenti e procedure relativi all'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina

2018

Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini

2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione, del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino)

2018

Sottoprodotti di origine animale

Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti

2019

Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio

2019

Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)

2018

Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera

2018

Regolamento (UE) n. 749/2011 della Commissione, del 29 luglio 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera

2018

Misure applicabili ai mangimi e agli additivi per mangimi

Direttiva 90/167/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1990, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità

2019

Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari

2018

Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale

2018

Direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari

2018

Raccomandazione 2004/704/CE della Commissione dell'11 ottobre 2004 sul monitoraggio dei livelli di base di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi

2018

Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi

2018

Regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi

2018

Regolamento (CE) n. 1876/2006 della Commissione, del 18 dicembre 2006, relativo all'autorizzazione provvisoria e permanente di alcuni additivi negli alimenti per animali

2018

Direttiva 2008/38/CE della Commissione, del 5 marzo 2008, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali

2018

Regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi

2018

Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

2018

Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione

2018

Regolamento (UE) n. 1270/2009 della Commissione, del 21 dicembre 2009, relativo alle autorizzazioni permanenti di alcuni additivi nell'alimentazione degli animali

2018

Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale

2018

Regolamento (UE) n. 892/2010 della Commissione, dell'8 ottobre 2010, concernente lo status di alcuni prodotti in relazione agli additivi per mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

2018

Raccomandazione 2011/25/UE della Commissione, del 14 gennaio 2011, che stabilisce linee guida per la distinzione tra materie prime per mangimi, additivi per mangimi, biocidi e medicinali veterinari

2018

Regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi

2018

Benessere degli animali

Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole

2018

Direttiva 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio

2018

Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97

2019

Decisione 2006/778/CE della Commissione, del 14 novembre 2006, relativa ai requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie di animali

2018

Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne

2018

Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

2018

Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

2018

Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento

2019

Decisione di esecuzione 2013/188/UE della Commissione, del 18 aprile 2013, relativa alle relazioni annuali sulle ispezioni non discriminatorie effettuate a norma del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97

2018

Capo III – Misure fitosanitarie

Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere

2018

Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

2018

Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata

2020

Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione

2019

Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione

2020

Direttiva 93/51/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che istituisce norme per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci attraverso una zona protetta, nonché per il trasporto di tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di una zona protetta e spostati all'interno di essa

2020

Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata

2020

Direttiva 94/3/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce una procedura per la notificazione dell'intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un imminente pericolo fitosanitario

2019

Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali

2020

Regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo alle tasse da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali

2020

Regolamento (CE) n. 1768/95 della Commissione, del 24 luglio 1995, che definisce le norme di attuazione dell'esenzione agricola prevista dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali

2020

Regolamento (CE) n. 2506/95 del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 2100/94 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali

2020

Regolamento (CE) n. 2470/96 del Consiglio del 17 dicembre 1996 che estende la durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali relativamente alle patate

2020

Direttiva 97/46/CE della Commissione del 25 luglio 1997 recante modifica della direttiva 95/44/CE che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale

2021

Direttiva 98/22/CE della Commissione del 15 aprile 1998 che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi

2019

Direttiva 98/56/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali

2018

Direttiva 98/57/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 concernente la lotta contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

2020

Regolamento (CE) n. 2605/98 della Commissione del 3 dicembre 1998 recante modifica del regolamento (CE) n. 1768/95 della Commissione che definisce le norme di attuazione dell'esenzione agricola prevista dall'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali

2020

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

2019

Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole

2018

Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi

2018

Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate

2018

Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra

2018

Decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi

2018

Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE

2019

Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi

2021

Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali

2018

Direttiva 2004/102/CE della Commissione, del 5 ottobre 2004, che modifica gli allegati II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

2019

Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli

2020

Regolamento (CE) n. 1756/2004 della Commissione, dell'11 ottobre 2004, che specifica le condizioni particolari riguardanti le prove richieste e i criteri per il tipo e il livello di riduzione dei controlli fitosanitari su alcuni vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio

2020

Direttiva 2004/105/CE della Commissione, del 15 ottobre 2004, che determina i modelli di certificati fitosanitari ufficiali o di certificati fitosanitari di riesportazione che accompagnano vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti dai paesi terzi ed elencati nella direttiva 2000/29/CE del Consiglio

2019

Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio

2020

Regolamento (CE) n. 217/2006 della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che stabilisce norme per l'applicazione delle direttive del Consiglio 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda l'autorizzazione agli Stati membri di permettere la commercializzazione temporanea delle sementi non conformi alle prescrizioni relative alla facoltà germinativa minima

2018

Direttiva del Consiglio 2007/33/CE, dell'11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE

2020

Decisione 2008/495/CE della Commissione, del 7 maggio 2008, relativa al divieto provvisorio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'uso e della vendita in Austria di granturco geneticamente modificato (Zea mays L., linea MON810)

2018

Direttiva 2008/61/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale

2020

Direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi

2018

Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti

2018

Decisione 2009/244/CE della Commissione, del 16 marzo 2009, relativa all'immissione in commercio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un garofano (Dianthus caryophyllus L., linea 123.8.12) geneticamente modificato nel colore del fiore

2018

Direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati

2018

Regolamento (CE) n. 874/2009 della Commissione, del 17 settembre 2009, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo ai procedimenti dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali

2020

Decisione 2009/770/CE della Commissione, del 13 ottobre 2009, che istituisce formulari standard per la comunicazione dei risultati del monitoraggio dell'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, come prodotti o all'interno di prodotti, ai fini della loro immissione sul mercato, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

2018

Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi

2018

Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE

2020

Decisione 2010/135/UE della Commissione, del 2 marzo 2010, relativa all'immissione in commercio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di una patata (Solanum tuberosum L. linea EH92-527-1) geneticamente modificata per aumentare il tenore di amilopectina nell'amido

2018

Raccomandazione 2010/C 200/01 della Commissione, del 13 luglio 2010, recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche

2018

Regolamento (UE) n. 188/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto concerne la procedura per la valutazione delle sostanze attive che non erano ancora sul mercato due anni dopo la data della notifica di detta direttiva

2020

Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate

2020

Regolamento di esecuzione (UE) n. 541/2011 della Commissione, del 1° giugno 2011, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 recante applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate

2020

Regolamento (UE) n. 547/2011 della Commissione, dell'8 giugno 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari

2020

Regolamento (UE) n. 544/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive

2020

Regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari

2020

Regolamento di esecuzione (UE) n. 702/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, recante approvazione della sostanza attiva proesadione, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

2020

Regolamento di esecuzione (UE) n. 703/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, recante approvazione della sostanza attiva azossistrobina, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

2020

Regolamento di esecuzione (UE) n. 704/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, recante approvazione della sostanza attiva azimsulfuron, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

2020

Regolamento di esecuzione (UE) n. 705/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, che approva la sostanza attiva imazalil a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

2020

Regolamento di esecuzione (UE) n. 706/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, recante approvazione della sostanza attiva profoxydim, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

2020

Regolamento di esecuzione (UE) n. 736/2011 della Commissione, del 26 luglio 2011, che approva la sostanza attiva flurossipir a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

2020

Regolamento di esecuzione (UE) n. 740/2011 della Commissione, del 27 luglio 2011, recante approvazione della sostanza attiva bispyribac, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

2020

Regolamento di esecuzione (UE) n. 786/2011 della Commissione, del 5 agosto 2011, che approva la sostanza attiva 1-naftilacetammide, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/941/CE della Commissione

2020

Regolamento di esecuzione (UE) n. 787/2011 della Commissione, del 5 agosto 2011, che approva la sostanza attiva acido 1-naftilacetico, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/941/CE della Commissione

2020

Regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2011 della Commissione, del 5 agosto 2011, che approva la sostanza attiva fluazifop-P, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione

2020

Regolamento di esecuzione (UE) n. 797/2011 della Commissione, del 9 agosto 2011, che approva la sostanza attiva spiroxamina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

2020

Regolamento di esecuzione (UE) n. 798/2011 della Commissione, del 9 agosto 2011, che approva la sostanza attiva oxifluorfen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione

2020

Regolamento di esecuzione (UE) n. 800/2011 della Commissione, del 9 agosto 2011, che approva la sostanza attiva oxifluorfen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione

2020

Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2011 della Commissione, del 10 agosto 2011, che approva la sostanza attiva triazossido conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

2020

Regolamento di esecuzione (UE) n. 810/2011 della Commissione, dell'11 agosto 2011, che approva la sostanza attiva kresoxim-metile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

2020

Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2011 della Commissione, del 29 settembre 2011, che approva la sostanza attiva acrinatrina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione

2020

Regolamento di esecuzione (UE) n. 993/2011 della Commissione, del 6 ottobre 2011, che approva la sostanza attiva 8-idrossichinolina a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

2020

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1143/2011 della Commissione, del 10 novembre 2011, che approva la sostanza attiva procloraz, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione

2020

Decisione di esecuzione 2011/787/UE della Commissione, del 29 novembre 2011, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a prendere misure urgenti contro la diffusione di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. nei confronti dell'Egitto

2020

Decisione di esecuzione 2012/138/UE della Commissione, del 1° marzo 2012, relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Anoplophora chinensis (Forster)

2020

Regolamento di esecuzione (UE) n. 359/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, che approva la sostanza attiva metam, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

2020

Decisione di esecuzione 2012/340/UE della Commissione, del 25 giugno 2012, relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda l'ispezione in campo sotto sorveglianza ufficiale di sementi di base e di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base

2018

Regolamento di esecuzione (UE) n. 582/2012 della Commissione, del 2 luglio 2012, che approva la sostanza attiva bifenthrin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

2020

Regolamento di esecuzione (UE) n. 589/2012 della Commissione, del 4 luglio 2012, che approva la sostanza attiva fluxapyroxad in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

2020

Regolamento di esecuzione (UE) n. 595/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che approva la sostanza attiva fenpirazamina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

2020

Regolamento di esecuzione (UE) n. 746/2012 della Commissione, del 16 agosto 2012, che approva la sostanza attiva Adoxophyes orana granulovirus, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

2020

Decisione di esecuzione 2012/535/UE della Commissione, del 26 settembre 2012, relativa a misure urgenti di prevenzione della propagazione nell'Unione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino)

2020

Regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione, del 24 maggio 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid, e che vieta l'uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive

2018

Direttiva di esecuzione 2014/20/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014, che determina classi dell'Unione di tuberi-seme di patate di base e certificati nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni

2018

Direttiva di esecuzione 2014/21/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014, che stabilisce requisiti minimi e classi dell'Unione per i tuberi-seme di patate pre-base

2018

Regolamento di esecuzione (UE) n. 632/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che approva la sostanza attiva flubendiamide a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

2020

Regolamento di esecuzione (UE) n. 571/2014 della Commissione, del 26 maggio 2014, che approva la sostanza attiva ipconazolo a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

2020

Decisione di esecuzione 2014/362/UE della Commissione, del 13 giugno 2014, che modifica la decisione 2009/109/CE riguardante l'organizzazione di un esperimento temporaneo che prevede alcune deroghe per la commercializzazione di miscugli di sementi destinati ad essere utilizzati come piante foraggere a norma della direttiva 66/401/CEE del Consiglio

2018

Decisione di esecuzione 2014/367/UE della Commissione, del 16 giugno 2014, che modifica la direttiva 2002/56/CE del Consiglio per quanto riguarda la data fissata nell'articolo 21, paragrafo 3, fino alla quale gli Stati membri sono autorizzati a prorogare la validità delle decisioni sull'equivalenza dei tuberi-seme di patate provenienti da paesi terzi

2018

Direttiva di esecuzione 2014/83/UE della Commissione, del 25 giugno 2014, che modifica gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

2019

Direttiva di esecuzione 2014/96/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio

2018

Direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà

2018

Direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali

2018

Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio

2018

Regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati

2018


(1)  Per «adozione» si intende la data di attuazione stabilita nell'atto giuridico pertinente pubblicato nella «Gazzetta ufficiale dell'Ucraina» o «Bollettino governativo» o pubblicato sul sito web ufficiale del servizio di Stato dell'Ucraina per la sicurezza alimentare e la protezione dei consumatori con effetto immediato o con un periodo transitorio indicato.»


22.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 268/73


DECISIONE (UE) 2019/1749 DEL CONSIGLIO

del 14 ottobre 2019

relativa alla richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen riguardanti l’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l’articolo 4 del protocollo n. 19 sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la richiesta del governo dell’Irlanda, formulata con lettera al presidente del Consiglio dell’Unione europea in data 12 aprile 2019, di partecipare a talune disposizioni dell’acquis di Schengen specificate in tale lettera,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 2002/192/CE (1) il Consiglio ha autorizzato l’Irlanda a partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen conformemente alle condizioni enunciate in tale decisione.

(2)

Il regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha istituito l’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, comunemente nota come eu-LISA, al fine di provvedere alla gestione operativa del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), del sistema d’informazione visti (VIS) e dell’Eurodac, compresi determinati aspetti delle relative infrastrutture di comunicazione, ed eventualmente a quella di altri sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sulla base di atti giuridici separati dell’Unione fondati sugli articoli da 67 a 89 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(3)

Con decisione 2012/764/UE (3) il Consiglio ha autorizzato l’Irlanda a partecipare al regolamento (UE) n. 1077/2011 nella misura in cui esso riguarda la gestione operativa del VIS e di parti del SIS II, a cui l’Irlanda non partecipa.

(4)

Il 14 novembre 2018 è stato adottato il regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011. Il regolamento (UE) 2018/1726 istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) («Agenzia»), che sostituisce e succede all’agenzia istituita dal regolamento (UE) n. 1077/2011. A norma del regolamento (UE) 2018/1726, i riferimenti al regolamento abrogato (UE) n. 1077/2011 si intendono fatti al regolamento (UE) 2018/1726 e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato di tale regolamento.

(5)

Conformemente al regolamento (UE) 2018/1726, l’Agenzia è incaricata della gestione operativa del sistema d’informazione Schengen (SIS), del VIS e dell’Eurodac. L’Agenzia è inoltre incaricata della preparazione, dello sviluppo o della gestione operativa del sistema di ingressi/uscite (EES), di DubliNet e del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS). L’Agenzia potrebbe altresì essere incaricata della preparazione, dello sviluppo e della gestione operativa di altri sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ove previsto da pertinenti atti giuridici dell’Unione fondati sugli articoli da 67 a 89 TFUE.

(6)

Il SIS fa parte dell’acquis di Schengen. I regolamenti (UE) 2018/1861 (5) e (UE) 2018/1862 (6) del Parlamento europeo e del Consiglio disciplinano l’istituzione, l’esercizio e l’uso del SIS nel settore delle verifiche di frontiera e, rispettivamente, nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale. Inoltre, il regolamento (UE) 2018/1860 (7) disciplina l’uso del SIS per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Una volta applicabili, i regolamenti (UE) 2018/1861 e (UE) 2018/1862 sostituiranno il regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio (9) che sono attualmente applicati in tali settori. Tuttavia, l’Irlanda ha partecipato solo all’adozione della decisione 2007/533/GAI del Consiglio e del regolamento (UE) 2018/1862, che sviluppano le disposizioni dell’acquis di Schengen di cui all’articolo 1, lettera a), punto ii), della decisione 2002/192/CE.

(7)

Il VIS fa altresì parte dell’acquis di Schengen. L’Irlanda non ha partecipato all’adozione della decisione 2004/512/CE del Consiglio (10), del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e della decisione 2008/633/GAI del Consiglio (12) che disciplinano l’istituzione, l’esercizio o l’uso del VIS, né è da essi vincolata.

(8)

L’Eurodac non fa parte dell’acquis di Schengen. L’Irlanda ha partecipato all’adozione del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) che disciplina l’istituzione, l’esercizio e l’uso dell’Eurodac ed è da esso vincolata.

(9)

L’EES fa parte dell’acquis di Schengen. L’Irlanda non ha partecipato all’adozione del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) che disciplina l’istituzione, l’esercizio e l’uso dell’EES, né è da esso vincolata.

(10)

L’ETIAS fa altresì parte dell’acquis di Schengen. L’Irlanda non ha partecipato all’adozione del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) che disciplina l’istituzione, l’esercizio e l’uso dell’EES, né è da esso vincolata.

(11)

DubliNet non fa parte dell’acquis di Schengen. L’Irlanda è vincolata dal regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione (16) che istituisce DubliNet, una linea separata di comunicazione elettronica sicura.

(12)

Tenuto conto della sua partecipazione all’Eurodac e a DubliNet e della sua parziale partecipazione al SIS, l’Irlanda ha il diritto di partecipare alle attività dell’Agenzia, nella misura in cui l’Agenzia è responsabile della gestione operativa del SIS, quale disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1862, dell’Eurodac e di DubliNet.

(13)

L’Agenzia è dotata di personalità giuridica unica ed è caratterizzata dall’unità della sua struttura organizzativa e finanziaria. Di conseguenza e conformemente all’articolo 288 TFUE, l’Agenzia è stata istituita per mezzo di un unico strumento legislativo applicabile in tutti i suoi elementi negli Stati membri da esso vincolati. È pertanto esclusa la possibilità di un’applicazione parziale per l’Irlanda. É opportuno pertanto adottare i provvedimenti necessari per garantire che il regolamento (UE) 2018/1726 sia applicabile in tutti i suoi elementi in Irlanda.

(14)

A norma dell’articolo 4 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l’Irlanda ha notificato alla Commissione e al Consiglio, con lettere del 12 aprile 2019, l’intenzione di accettare le disposizioni del regolamento (UE) 2018/1726 riguardanti l’Eurodac e DubliNet.

(15)

Secondo la procedura di cui all’articolo 331, paragrafo 1, TFUE, la Commissione ha confermato, con la decisione del 23 luglio 2019, l’applicazione del regolamento (UE) 2018/1726 all’Irlanda nella misura in cui le sue disposizioni riguardano l’Eurodac e DubliNet. Detta decisione stabilisce che il regolamento (UE) 2018/1726 entri in vigore per l’Irlanda il giorno dell’entrata in vigore della decisione del Consiglio relativa alla richiesta dell’Irlanda di partecipare alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1726 riguardanti il SIS, quale disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1861 che sostituirà il regolamento (CE) n. 1987/2006 e dal regolamento (UE) 2018/1860, nonché il VIS, l’EES e l’ETIAS.

(16)

In seguito all’adozione della decisione della Commissione del 23 luglio 2019, è soddisfatta la prima condizione essenziale per l’Irlanda per partecipare alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1726.

(17)

Al fine di assicurare il rispetto dei trattati e dei protocolli applicabili e di salvaguardare nel contempo l’unità e la coerenza del regolamento (UE) 2018/1726, l’Irlanda ha chiesto, con lettera del 12 aprile 2019 al Consiglio, di partecipare al regolamento (UE) 2018/1726 a norma dell’articolo 4 del protocollo n. 19 sull’acquis di Schengen integrato nel quadro dell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea («protocollo di Schengen»), nella misura in cui le disposizioni del regolamento (UE 2018/1726 si riferiscono alla responsabilità dell’Agenzia con riguardo alla gestione operativa del SIS, quale disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1861 che sostituirà il regolamento (CE) n. 1987/2006 e dal regolamento (UE) 2018/1860, nonché del VIS, dell’EES e dell’ETIAS.

(18)

Il Consiglio riconosce il diritto dell’Irlanda di chiedere, conformemente all’articolo 4 del protocollo Schengen, di partecipare alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1726, nella misura in cui l’Irlanda non parteciperà allo stesso regolamento per altri motivi.

(19)

La partecipazione dell’Irlanda al regolamento (UE) 2018/1726 non pregiudica il fatto che attualmente l’Irlanda non partecipa né può partecipare alle disposizioni dell’acquis di Schengen riguardanti la libera circolazione dei cittadini di paesi terzi, la politica in materia di visti e l’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri da parte delle persone. Il regolamento (UE) 2018/1726 comprende pertanto disposizioni specifiche rispecchianti questa particolare posizione dell’Irlanda, in particolare per quanto riguarda il limitato diritto di voto nel consiglio di amministrazione dell’Agenzia.

(20)

Il comitato misto istituito a norma dell’articolo 3 dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (17) è stato informato, a norma dell’articolo 5 di detto accordo, che è in preparazione la presente decisione.

(21)

Il comitato misto istituito a norma dell’articolo 3 dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (18) è stato informato, a norma dell’articolo 5 di detto accordo, che è in preparazione la presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A seguito delle decisioni 2002/192/CE e 2012/764/UE, l’Irlanda partecipa al regolamento (UE) 2018/1726 nella misura in cui esso riguarda la gestione operativa del VIS e di parti del SIS, a cui l’Irlanda non partecipa, nonché dell’EES e dell’ETIAS.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 14 ottobre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

J. LEPPÄ


(1)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(2)  Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell’1.11.2011, pag. 1).

(3)  Decisione 2012/764/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2012, relativa alla richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen riguardanti l’istituzione di un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 337 dell’11.12.2012, pag. 48).

(4)  Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).

(5)  Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14).

(6)  Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).

(7)  Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all’uso del sistema d’informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

(9)  Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63).

(10)  Decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell’8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5).

(11)  Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

(12)  Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129).

(13)  Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

(14)  Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

(15)  Regolamento (EU) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (EU) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

(16)  Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3).

(17)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(18)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.


Rettifiche

22.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 268/77


Rettifica della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 174 del 1° luglio 2011 )

Pagina 91, articolo 2, paragrafo 4, lettera e)

anziché:

e)

"agli impianti industriali fissi di grandi dimensioni;"

leggasi:

e)

"agli impianti fissi di grandi dimensioni;".