ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 267

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
21 ottobre 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2019/1740 del Consiglio europeo del 18 ottobre 2019 recante nomina del presidente della Banca centrale europea

1

 

*

Decisione di Esecuzione (UE) 2019/1741 della Commissione del 23 settembre 2019 che stabilisce il formato e la frequenza dei dati che gli Stati membri devono mettere a disposizione ai fini della comunicazione a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2019) 6745]  ( 1 )

3

 

*

Decisione di Esecuzione (UE) 2019/1742 della Commissione del 17 ottobre 2019 relativa alla conformità dei tassi unitari per le zone tariffarie ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 [notificata con il numero C(2019) 7333]  ( 1 )

9

 

*

Decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea del 15 ottobre 2019 sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (rifusione) (BCE/2019/31)

12

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2019/1716 del Consiglio, del 14 ottobre 2019 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua ( GU L 262 del 15.10.2019 )

15

 

*

Rettifica del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1714 della Commissione del 30 settembre 2019 che modifica i regolamenti (CE) n. 136/2004 e (CE) n. 282/2004 per quanto riguarda il modello del documento veterinario comune di entrata per i prodotti e per gli animali e il regolamento (CE) n. 669/2009 per quanto riguarda il modello di documento comune di entrata per alcuni mangimi e alimenti di origine non animale ( GU L 261 del 14.10.2019 )

16

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

DECISIONI

21.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 267/1


DECISIONE (UE) 2019/1740 DEL CONSIGLIO EUROPEO

del 18 ottobre 2019

recante nomina del presidente della Banca centrale europea

IL CONSIGLIO EUROPEO,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 283, paragrafo 2,

vista la raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Consiglio direttivo della Banca centrale europea (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il mandato del presidente della Banca centrale europea, sig. Mario DRAGHI, nominato con decisione 2011/386/UE del Consiglio europeo (4), scade il 31 ottobre 2019 ed è pertanto necessario procedere alla nomina di un nuovo presidente della Banca centrale europea.

(2)

Il Consiglio europeo intende nominare la sig.ra Christine LAGARDE che, a suo parere, soddisfa tutte le condizioni di cui all’articolo 283, paragrafo 2, del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sig.ra Christine LAGARDE è nominata presidente della Banca centrale europea per un mandato della durata di otto anni con effetto a decorrere dal 1o novembre 2019.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2019

Per il Consiglio europeo

Il president

D. TUSK


(1)  GU C 235 del 12.7.2019, pag. 1.

(2)  Parere espresso il 17 settembre 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU C 258 dell’1.8.2019, pag. 2.

(4)  Decisione 2011/386/UE del Consiglio europeo, del 24 giugno 2011, recante nomina del presidente della Banca centrale europea (GU L 173 dell’1.7.2011, pag. 8).


21.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 267/3


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1741 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2019

che stabilisce il formato e la frequenza dei dati che gli Stati membri devono mettere a disposizione ai fini della comunicazione a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2019) 6745]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 166/2006 (di seguito «il regolamento»), gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi alle emissioni e ai trasferimenti di inquinanti provenienti dai grandi complessi industriali. La Commissione raccoglie tali dati in un registro elettronico europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (di seguito «E-PRTR») accessibile al pubblico al fine di favorire la partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale e la riduzione dell’inquinamento ambientale.

(2)

Per migliorare la coerenza con le disposizioni della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) relativa alle emissioni industriali, in materia di relazioni, il cui formato, frequenza e contenuto sono stabiliti dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1135 (3), il regolamento è stato modificato dal regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio, (di seguito «il regolamento di modifica») (4). La modifica mira a conferire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire quali siano le informazioni da mettere a disposizione a norma del regolamento e per abolire il modello per la comunicazione dei dati che attualmente figura in suddetto regolamento.

(3)

Il regolamento di modifica sottolinea l’importanza fondamentale di garantire ai cittadini dell’Unione un accesso rapido alle informazioni ambientali e la necessità che gli Stati membri e la Commissione rendano pubblici i dati non appena tecnicamente fattibile. Stabilisce inoltre che la comunicazione delle informazioni da parte degli Stati membri deve avvenire entro 11 mesi dalla fine dell’anno e fissa l’obiettivo di rendere disponibili le informazioni entro tre mesi dalla fine dell’anno, anche progredendo verso questo obiettivo mediante un atto di esecuzione a norma del regolamento.

(4)

Le pratiche e le tecnologie dell’informazione utilizzate attualmente per la comunicazione mirano a garantire l’elevata qualità dei dati inclusi nei registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze e nell’E-PRTR. L’obiettivo di mettere le informazioni del registro E-PRTR a disposizione del pubblico in tempi più rapidi dovrebbe promuovere ulteriormente la comunicazione di informazioni di elevata qualità. Poiché questo obiettivo richiede un approccio graduale e un’attenta preparazione, compresa la sperimentazione di nuovi metodi di trasmissione delle informazioni e lo sviluppo di nuovi strumenti di trasmissione delle informazioni, in particolare ai fini della convalida e del controllo di qualità dei dati comunicati, i termini per la trasmissione delle relazioni dovrebbero essere rivisti alla luce dei progressi nelle tecnologie dell’informazione, dei risultati delle prove pilota e delle migliori pratiche degli Stati membri.

(5)

Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 19 del regolamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri comunicano le informazioni di cui all’allegato utilizzando lo specifico formato elettronico che sarà predisposto a tal fine.

Le informazioni di cui all’allegato sono dapprima trasmesse per l’anno di riferimento 2019, salvo indicazione contraria in tale allegato.

Le informazioni amministrative di cui alle sezioni da 1 a 4 dell’allegato sono trasmesse alla Commissione al più tardi entro il 30 settembre dell’anno di riferimento successivo.

Le informazioni tematiche di cui alle sezioni da 5 a 10 dell’allegato sono trasmesse alla Commissione al più tardi entro il 30 novembre dell’anno di riferimento successivo.

Articolo 2

La presente decisione sarà riesaminata al più tardi entro il 31 dicembre 2024 al fine di valutare la possibilità di conseguire l’obiettivo della messa a disposizione del pubblico dei dati dell’E-PRTR in tempi più rapidi. Tale riesame prevede uno scambio di informazioni tra gli Stati membri, la Commissione e l’Agenzia europea dell’ambiente sulle migliori pratiche nazionali e le tecniche e gli strumenti disponibili per una comunicazione più rapida.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2019

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione


(1)  GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1.

(2)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 , relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/1135 della Commissione, del 10 agosto 2018, che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere ai fini delle relazioni sull’attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 205 del 14.8.2018, pag. 40).

(4)  Regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e la direttiva 86/278/CEE del Consiglio (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 115).


ALLEGATO

che stabilisce il formato e la frequenza dei dati che gli Stati membri devono mettere a disposizione ai fini della comunicazione a norma del regolamento (CE) n. 166/2006

Nota:

Gli Stati membri possono indicare le informazioni che considerano riservate, specificando i motivi per i quali ritengono che la Commissione non debba renderle disponibili al pubblico.

A. Informazioni amministrative

1.

Identificazione del notificante

Tipo

Formato

1.1

Identificatore del paese

Identificazione del paese in cui è situata la struttura oggetto della comunicazione.

1.2

Anno di riferimento

Anno civile al quale si riferisce la comunicazione.

2.

Identificazione della struttura  (1),  (2)

Tipo

Formato

2.1

inspireId

Identificatore univoco della struttura conformemente alle prescrizioni della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (3).

2.2

thematicId  (4)

Identificatore tematico di oggetto.

2.3

Identificatore del sistema di scambio di quote di emissioni

Se la struttura rientra, del tutto o in parte, nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (5), si tratta dell’identificatore utilizzato per la comunicazione a norma di tale direttiva.

2.4

Denominazione della struttura

Denominazione ufficiale, nome proprio o denominazione convenzionale della struttura.

2.5

Denominazione dell’impresa madre

Un’impresa madre è un’impresa che possiede o controlla la società che gestisce la struttura (ad esempio, detenendo oltre il 50 % del capitale sociale o la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci) — cfr. la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (6).

2.6

Indirizzo

Indirizzo postale della struttura che riporti il numero dell’edificio, la via, la città, il codice postale e il paese.

2.7

Geometria

Latitudine e longitudine (coordinate del centro approssimativo della struttura) espresse in base al sistema di riferimento di coordinate ETRS89 (2D)-EPSG:4258 con una precisione di 5 cifre decimali.

2.8

Distretto idrografico

Codice identificativo e/o nome assegnato al distretto idrografico di un corso d’acqua.

2.9

Funzione

Attività svolte dalla struttura. La funzione è definita dalle attività della struttura, indicate con i codici NACE.

2.10

Attività di cui all’allegato I dell’E-PRTR

Attività di cui all’allegato I svolte presso la struttura, con indicazione dell’attività principale e di tutte le altre.

2.11

Stato

Stato operativo della struttura.

2.12

Volume di produzione  (7),  (8)

 

2.13

Numero di ore di funzionamento nel corso dell’anno  (9)

Facoltativo.

2.14

Numero di dipendenti  (10)

Facoltativo.

2.15

Indirizzo Internet

Indirizzo del sito web della struttura o della società madre che contiene la relazione ambientale o la dichiarazione EMAS della struttura o dell’impresa madre.

2.16

Osservazioni

Ogni altra informazione pertinente. Facoltativo.

3.

Informazioni sull’autorità competente dell’E-PRTR per la struttura

Tipo

Formato

3.1

Denominazione dell’autorità competente

 

3.2

Indirizzo dell’autorità competente

Indirizzo postale che riporti il numero dell’edificio, la via, la città, il codice postale e il paese.

3.3

Indirizzo e-mail dell’autorità competente

 

3.4

Numero telefonico dell’autorità competente

 

4.

Informazioni nei casi in cui la struttura E-PRTR è parte integrante o coincide con un«sito di produzione» (11)

Tipo

Formato

4.1

inspireId

Identificatore univoco del sito di produzione secondo le prescrizioni della direttiva 2007/2/CE.

4.2

thematicId  (12)

Identificatore tematico di oggetto del sito di produzione.

4.3

Geometria

Latitudine e longitudine (coordinate del centro approssimativo del sito di produzione) espresse in base al sistema di riferimento di coordinate ETRS89 (2D)-EPSG:4258 con una precisione di cinque cifre decimali.

4.4

Denominazione del sito di produzione

Denominazione ufficiale, nome proprio o denominazione convenzionale del sito di produzione.

B. Informazioni tematiche

5.

Dati concernenti le emissioni nell’ariaper ciascun inquinante che supera una soglia di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006

Tipo

Formato

5.1

Nome dell’inquinante

A norma dell’allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006.

5.2

Massa totale delle emissioni

Massa totale per inquinante di tutte le emissioni da tutte le fonti presenti nella struttura (kg/anno).

Metodo di quantificazione utilizzato: misurata (indicare il metodo di analisi); calcolata (indicare il metodo di calcolo); stimata.

5.3

Massa delle emissioni accidentali

La parte della «massa totale delle emissioni» derivante da incidenti (kg/anno).

6.

Dati concernenti le emissioni nell’acquaper ciascun inquinante che supera una soglia di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006

Tipo

Formato

6.1

Nome dell’inquinante

A norma dell’allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006.

6.2

Massa totale delle emissioni

Massa totale per inquinante di tutte le emissioni da tutte le fonti presenti nella struttura (kg/anno).

Metodo di quantificazione utilizzato: misurata (indicare il metodo di analisi); calcolata (indicare il metodo di calcolo); stimata.

6.3

Massa delle emissioni accidentali

La parte della «massa totale delle emissioni» derivante da incidenti (kg/anno).

7.

Dati concernenti le emissioni nel suoloper ciascun inquinante che supera una soglia di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006

Tipo

Formato

7.1

Nome dell’inquinante

A norma dell’allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006.

7.2

Massa totale delle emissioni

Massa totale per inquinante di tutte le emissioni da tutte le fonti presenti nella struttura (kg/anno).

Metodo di quantificazione utilizzato: misurata (indicare il metodo di analisi); calcolata (indicare il metodo di calcolo); stimata.

7.3

Massa delle emissioni accidentali

La parte della «massa totale delle emissioni» derivante da incidenti (kg/anno).

8.

Trasferimento fuori sito ai fini del trattamento delle acque reflueper ciascun inquinante che supera una soglia di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006

Tipo

Formato

8.1

Nome dell’inquinante

A norma dell’allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006.

8.2

Massa totale dei trasferimenti

Massa totale per inquinante di tutti i trasferimenti dalla struttura (kg/anno).

Metodo di quantificazione utilizzato: misurata (indicare il metodo di analisi); calcolata (indicare il metodo di calcolo); stimata.

9.

Trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosiquando superano la soglia di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 166/2006

Tipo

Formato

9.1

All’interno del paese a fini di recupero (R)

Massa totale dei trasferimenti (tonnellate/anno).

Metodo di quantificazione utilizzato: misurata (indicare il metodo di analisi); calcolata (indicare il metodo di calcolo); stimata.

9.2

All’interno del paese a fini di smaltimento (S)

Massa totale dei trasferimenti (tonnellate/anno).

Metodo di quantificazione utilizzato: misurata (indicare il metodo di analisi); calcolata (indicare il metodo di calcolo); stimata.

9.3

Verso altri paesi a fini di recupero (R)

Massa totale dei trasferimenti (tonnellate/anno).

Metodo di quantificazione utilizzato: misurata (indicare il metodo di analisi); calcolata (indicare il metodo di calcolo); stimata.

Nome e indirizzo del soggetto responsabile del recupero.

Indirizzo del sito di recupero che riceve il trasferimento.

9.4

Verso altri paesi a fini di smaltimento (S)

Massa totale dei trasferimenti (tonnellate/anno).

Metodo di quantificazione utilizzato: misurata (indicare il metodo di analisi); calcolata (indicare il metodo di calcolo); stimata.

Nome e indirizzo del soggetto responsabile dello smaltimento.

Indirizzo del sito di smaltimento che riceve il trasferimento.

10.

Trasferimento fuori sito di rifiuti non pericolosiquando superano la soglia di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 166/2006

Tipo

Formato

10.1

A fini di recupero (R)

Massa totale dei trasferimenti (tonnellate/anno).

Metodo di quantificazione utilizzato: misurata (indicare il metodo di analisi); calcolata (indicare il metodo di calcolo); stimata.

10.2

A fini di smaltimento (S)

Massa totale dei trasferimenti (tonnellate/anno).

Metodo di quantificazione utilizzato: misurata (indicare il metodo di analisi); calcolata (indicare il metodo di calcolo); stimata.


(1)  Si tratta di una «struttura di produzione», secondo la definizione dell’allegato IV, punto 8.2.1, del regolamento (UE) n. 1253/2013 della Commissione, del 21 ottobre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 1089/2010 recante modalità di applicazione della direttiva 2007/2/CE per quanto riguarda l’interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi (GU L 331 del 10.12.2013, pag. 1): «uno o più impianti sullo stesso sito gestiti dalla stessa persona fisica o giuridica, progettati, costruiti o installati per specifici scopi produttivi o industriali, ivi comprese tutte le infrastrutture, le attrezzature e i materiali», e che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 166/2006.

(2)  Qualora una struttura rientri anche nell’ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE, la base giuridica per comunicare tali informazioni è la decisione di esecuzione (UE) 1135/2018.

(3)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

(4)  Questo campo ha una molteplicità di 0-1 nell’ambito di INSPIRE, pertanto non è un campo obbligatorio.

(5)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(6)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(7)  Facoltativo per gli anni di riferimento 2019 e 2020. A partire dall’anno di riferimento 2021, la comunicazione è obbligatoria per i settori in cui la Commissione ha stabilito unità e parametri a tal fine.

(8)  I punti di dati individuali non saranno resi pubblici nell’E-PRTR, fatto salvo il diritto applicabile dell’UE in materia di accesso del pubblico all’informazione ambientale.

(9)  Cfr. nota 7 (supra).

(10)  Cfr. nota 7(supra).

(11)  Si tratta di un «sito di produzione», come definito nel regolamento (UE) n. 1253/2013, allegato IV, punto 8.2.4, come «Tutto il terreno in una distinta ubicazione geografica in cui la struttura di produzione era, è o sarà situata. Sono comprese tutte le infrastrutture, le attrezzature e i materiali» che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 166/2006.

(12)  Questo campo ha una molteplicità di 0-1 nell’ambito di INSPIRE.


21.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 267/9


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1742 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2019

relativa alla conformità dei tassi unitari per le zone tariffarie ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013

[notificata con il numero C(2019) 7333]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 4,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea (2), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1, lettere d) ed e),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea. Tale sistema di tariffazione comune costituisce un elemento fondamentale per il conseguimento degli obiettivi del sistema di prestazioni istituito a norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione (4).

(2)

La decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione (5) stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione, compreso un obiettivo di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea di rotta espresso in costi unitari determinati per la fornitura di tali servizi, per il secondo periodo di riferimento 2015-2019.

(3)

A norma dell’articolo 17, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, la Commissione deve valutare i tassi unitari per le zone tariffarie che le vengono presentati dagli Stati membri in conformità all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento di esecuzione. Questa valutazione riguarda la conformità di tali tassi unitari ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

(4)

La Commissione ha effettuato la sua valutazione dei tassi unitari per il 2019 con il sostegno dell’Unità di valutazione delle prestazioni e dell’Ufficio centrale dei canoni di rotta di Eurocontrol, utilizzando le informazioni supplementari e i dati forniti dagli Stati membri entro il 1o giugno 2018 e il 1o novembre 2018. La valutazione della Commissione ha tenuto conto anche dei chiarimenti forniti e delle correzioni apportate dagli Stati membri ai tassi unitari del 2019 per i servizi di rotta.

(5)

Il 21 dicembre 2018 la Grecia, l’Italia, Cipro e Malta, in quanto membri del FAB BlueMed, il blocco funzionale di spazio areo per il Mediterraneo, hanno presentato ulteriori obiettivi prestazionali del FAB riveduti, basati su misure correttive, ove richiesto, che la Commissione ha successivamente valutato. Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, la Commissione ha valutato la coerenza di tali ulteriori obiettivi riveduti per il ritardo ATFM di rotta in conformità a tutti i criteri stabiliti nell’allegato IV, punto 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013. La valutazione ha dimostrato la coerenza di tali ulteriori obiettivi riveduti con il corrispondente obiettivo prestazionale a livello dell’Unione. La Commissione ha informato al riguardo gli Stati membri interessati. È pertanto opportuno notificare anche all’Italia che il tasso unitario del 2018 è conforme alle disposizioni dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

(6)

La Commissione ha ricevuto garanzie da parte delle autorità greche che i costi determinati inclusi nei tassi unitari per gli anni 2017 e 2018 sono conformi al regolamento (UE) n. 391/2013. È opportuno notificare alla Grecia che, in base alle informazioni attualmente disponibili, i tassi unitari di rotta per la zona tariffaria della Grecia per gli anni 2017 e 2018 sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

(7)

La Commissione ha anche constatato, in conformità all’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, che i tassi unitari del 2019 per le zone tariffarie di rotta presentati da Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013. È opportuno notificare tale constatazione agli Stati membri.

(8)

La conclusione e la notifica relative alla conformità dei tassi unitari per le zone tariffarie ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 lasciano impregiudicati l’esame permanente e le indagini effettuati a norma dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 550/2004,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I tassi unitari del 2019 per le zone tariffarie di rotta che figurano nell’allegato della presente decisione sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

Articolo 2

Il tasso unitario per la zona tariffaria di rotta dell’Italia per il 2018 di 79,98 EUR è conforme ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013. I tassi unitari per la zona tariffaria di rotta della Grecia per il 2017 di 29,95 EUR e per il 2018 di 31,47 EUR sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2019

Per la Commissione

Violeta BULC

Membro della Commissione


(1)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea (GU L 128 del 9.5.2013, pag. 31).

(3)  Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (GU L 128 del 9.5.2013, pag. 1).

(5)  Decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione, dell’11 marzo 2014, che stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo e le soglie di allarme per il secondo periodo di riferimento 2015-2019 (GU L 71 del 12.3.2014, pag. 20).


ALLEGATO

Tassi unitari di rotta per il 2019

 

Zona tariffaria

Tasso unitario di rotta del 2019 in valuta nazionale (1)

1

Belgio-Lussemburgo

67,55

2

Bulgaria

61,17

3

Cechia

1 029,20

4

Danimarca

425,18

5

Germania

63,63

6

Estonia

29,17

7

Irlanda

28,12

8

Grecia

30,45

9

Spagna Canarie

49,82

10

Spagna continentale

61,19

11

Francia

60,81

12

Croazia

313,27

13

Italia

77,96

14

Cipro

31,84

15

Lettonia

27,02

16

Lituania

42,75

17

Ungheria

9 765,46

18

Malta

22,37

19

Paesi Bassi

56,77

20

Austria

67,74

21

Polonia

175,02

22

Portogallo

24,68

23

Romania

140,60

24

Slovenia

59,51

25

Slovacchia

49,69

26

Finlandia

49,88

27

Svezia

530,55

28

Regno Unito

52,00


(1)  Tali tassi unitari non comprendono il tasso unitario amministrativo per i costi di tariffazione e riscossione di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, che si applica agli Stati contraenti dell’accordo multilaterale sulle tariffe di rotta concluso con Eurocontrol.


21.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 267/12


DECISIONE (UE) 2019/1743 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 15 ottobre 2019

sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (rifusione) (BCE/2019/31)

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,

Visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 3.1 e gli articoli da 17 a 19,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione BCE/2014/23 (1) è stata modificata in modo sostanziale (2). Poiché devono essere apportate nuove modifiche, è opportuno provvedere, a fini di chiarezza, alla rifusione della decisione.

(2)

Il Consiglio direttivo può adeguare la remunerazione di tutte o di parte delle riserve in eccesso degli enti. Il 12 settembre 2019 il Consiglio direttivo ha deciso di introdurre un sistema a due livelli per la remunerazione delle riserve in eccesso, che esonera parte delle riserve di liquidità in eccesso degli enti, ossia le riserve in eccesso rispetto alla riserva obbligatoria, dalla remunerazione negativa al tasso applicabile alle operazioni di deposito presso la banca centrale. In particolare, il Consiglio direttivo ha deciso di esentare un multiplo della riserva obbligatoria degli enti. Il Consiglio direttivo ha deciso di fissare a sei il moltiplicatore iniziale «m» della riserva obbligatoria degli enti utilizzato per calcolare la parte esentata delle riserve in eccesso degli enti per tutti gli enti ammissibili e a zero per cento il tasso di interesse iniziale applicabile alle riserve in eccesso esentate. Tale moltiplicatore «m» e il tasso di interesse applicabile alle riserve in eccesso esentate possono essere modificati nel corso del tempo dal Consiglio direttivo.

(3)

La decisione di introdurre un sistema a due livelli per la remunerazione delle riserve in eccesso è volta a sostenere la trasmissione della politica monetaria basata sul sistema bancario, mantenendo al contempo il contributo positivo dei tassi di interesse negativi all’orientamento accomodante della politica monetaria e alla convergenza continua e duratura dell’inflazione verso l’obiettivo della Banca centrale europea (BCE). Il sistema a due livelli assicura quindi che i costi dei tassi negativi per gli enti non interferiscano con la regolare trasmissione della politica monetaria basata prevalentemente sul sistema bancario nell’area dell’euro.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Remunerazione delle riserve in eccesso

1.   Le riserve in eccesso degli enti soggetti all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea (BCE/2003/9) (3) eccedenti la riserva obbligatoria ai sensi del regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio (4) e del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) (di seguito «riserve in eccesso») sono remunerate al tasso dello zero per cento o a quello sui depositi presso la banca centrale, se inferiore.

2.   Una parte delle riserve in eccesso di un ente detenute nei conti di riserva dell’ente ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) fino a un multiplo della riserva obbligatoria dell’ente (di seguito «detrazione») è esentata dalla regola di remunerazione di cui al paragrafo 1. Il moltiplicatore «m» utilizzato per il calcolo della detrazione e il tasso di interesse applicabile alle riserve in eccesso esentate sono specificati dal Consiglio direttivo e successivamente pubblicati sul sito Internet della BCE. Gli aggiustamenti del moltiplicatore «m» e/o del tasso di interesse applicabile alle riserve in eccesso esentate si applicano a partire dal periodo di mantenimento successivo alla comunicazione della decisione del Consiglio direttivo, salvo che sia diversamente specificato. Le riserve in eccesso esentate sono determinate sulla base della media dei saldi di fine giornata dei conti di riserva dell’ente, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), durante un periodo di mantenimento. Le disponibilità in depositi presso l’Eurosistema non sono considerate riserve in eccesso.

3.   Gli interessi dovuti o guadagnati sulle riserve in eccesso esentate o non esentate sono dedotte tramite addebito sui conti di riserva dell’ente interessato, oppure a seconda dei casi, pagato nella seconda giornata operativa della BCN successiva la fine del periodo di mantenimento su cui è stato calcolato l’interesse.

4.   In caso di enti che detengono riserve obbligatorie attraverso un intermediario ai sensi degli articoli 10 o 11 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), la detrazione è calcolata come stabilito nel presente paragrafo. Il moltiplicatore «m» utilizzato per il calcolo della detrazione si applica alle riserve obbligatorie aggregate che devono essere mantenute dell’ente intermediario interessato per conto proprio e per tutti gli enti per i quali mantiene le riserve obbligatorie ai sensi degli articoli 10 o 11 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9). Il tasso di interesse applicabile alle riserve in eccesso esentate si applica unicamente alle riserve in eccesso detenute nei conti di riserva dell’intermediario interessato ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).

Articolo 2

Remunerazione di taluni depositi detenuti presso la BCE

I conti accesi presso la BCE ai sensi della decisione BCE/2013/14 (5), della decisione BCE/2010/31 (6) e della decisione BCE/2010/7 (7) continuano ad essere remunerati al tasso sui depositi. Tuttavia, quando su tali conti è necessaria la giacenza di depositi anticipata rispetto alla data nella quale deve essere effettuato il pagamento in conformità alle previsioni legislative o contrattuali applicabili al servizio interessato, per il periodo di giacenza anticipata tali depositi sono remunerati al tasso dello zero per cento o al tasso sui depositi presso la banca centrale, se superiore.

Articolo 3

Abrogazione

1.   La decisione BCE/2014/23 è abrogata.

2.   I riferimenti alla decisione abrogata sono da interpretarsi come riferimenti alla presente decisione e sono intesi conformemente alla tabella di corrispondenza contenuta nell’allegato II.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal settimo periodo di mantenimento delle riserve del 2019 con inizio il 30 ottobre 2019.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 15 ottobre 2019

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Decisione ECB/2014/23, del 5 giugno 2014, sulla remunerazione di depositi, saldi e riserve in eccesso (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 115).

(2)  Si veda l’allegato I.

(3)  Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10).

(4)  Regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull’applicazione dell’obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1).

(5)  Decisione BCE/2003/14, del 7 novembre 2003, avente ad oggetto la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti e delle corrispondenti operazioni di erogazione concluse dalla Comunità europea nell’ambito del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine (GU L 297 del 15.11.2003, pag. 35).

(6)  Decisione BCE/2010/31, del 20 dicembre 2010, concernente l’apertura di conti per il trattamento dei pagamenti in relazione ai prestiti dell’EFSF agli Stati membri la cui moneta è l’euro (GU L 10 del 14.1.2011, pag. 7).

(7)  Decisione BCE/2010/17, del 14 ottobre 2010, concernente l’amministrazione delle operazioni di assunzione e di concessione di prestiti concluse dall’Unione nell’ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 275 del 20.10.2010, pag. 10).


ALLEGATO I

Decisione abrogata e successiva modifica

Decisione BCE/2014/23

GU L 168 del 7.6.2014, pag. 115.

Decisione (UE) 2015/509 della Banca centrale europea (BCE/2015/9)

GU L 91 del 2.4.2015, pag. 1.


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Decisione BCE/2014/23

Presente decisione

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 1

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 6

Articolo 4

Allegato I

Allegato II


Rettifiche

21.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 267/15


Rettifica del regolamento (UE) 2019/1716 del Consiglio, del 14 ottobre 2019 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 262 del 15 ottobre 2019 )

Pagina 1, nota a piè di pagina numero 1:

anziché:

‘(1) Cfr. pagina … della presente Gazzetta ufficiale.’,

leggasi:

«(1) Cfr. pagina 58 della presente Gazzetta ufficiale.».


21.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 267/16


Rettifica del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1714 della Commissione del 30 settembre 2019 che modifica i regolamenti (CE) n. 136/2004 e (CE) n. 282/2004 per quanto riguarda il modello del documento veterinario comune di entrata per i prodotti e per gli animali e il regolamento (CE) n. 669/2009 per quanto riguarda il modello di documento comune di entrata per alcuni mangimi e alimenti di origine non animale

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 261 del 14 ottobre 2019 )

Alla pagina 16, allegato I, il «Documento veterinario comune di entrata per i prodotti — PARTE III —FOLLOW-UP» è sostituito dal seguente:

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