ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 245

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
25 settembre 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2019/1580 del Consiglio, del 18 luglio 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo relativo ai limiti temporali degli accordi per la fornitura di aeromobili con equipaggio tra l'Unione europea, gli Stati Uniti d'America, l'Islanda e il Regno di Norvegia

1

 

 

Accordo relativo ai limiti temporali degli accordi per la fornitura di aeromobili con equipaggio

3

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2019/1581 del Consiglio, del 16 settembre 2019, relativa alla presentazione, a nome dell'Unione europea, di proposte di emendamenti degli allegati I e II della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (CMS) in occasione della tredicesima riunione della conferenza delle parti

7

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni ( GU L 348 del 29.12.2017 )

9

 

*

Rettifica della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale ( GU L 130 dell'1.5.2014 )

9

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

25.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 245/1


DECISIONE (UE) 2019/1580 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2019

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo relativo ai limiti temporali degli accordi per la fornitura di aeromobili con equipaggio tra l'Unione europea, gli Stati Uniti d'America, l'Islanda e il Regno di Norvegia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'11 maggio 2017 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti d'America, l'Islanda e il Regno di Norvegia per un accordo relativo ai limiti temporali degli accordi per la fornitura di aeromobili con equipaggio («accordo»). I negoziati si sono conclusi positivamente con la siglatura dell'accordo l'8 marzo 2019.

(2)

È opportuno firmare l'accordo e applicarlo a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo relativo ai limiti temporali degli accordi per la fornitura di aeromobili con equipaggio tra l'Unione europea, gli Stati Uniti d'America, l'Islanda e il Regno di Norvegia, e della dichiarazione congiunta che ne costituisce parte integrante, con riserva della conclusione dell'accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione, unitamente al memorandum di consultazioni.

Articolo 2

L'accordo è firmato in inglese. Ai sensi del diritto dell'Unione, l'accordo è altresì redatto dall'Unione in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. Tali versioni linguistiche aggiuntive dovrebbero essere autenticate mediante scambio di note diplomatiche tra le parti. Tutte le versioni autenticate sono di pari valore.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 4

L'accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla sua firma (1) in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2019

Per il Consiglio

La presidente

T. TUPPURAINEN


(1)  La data a partire dalla quale l'accordo sarà applicato a titolo provvisorio sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


25.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 245/3


TRADUZIONE

ACCORDO

relativo ai limiti temporali degli accordi per la fornitura di aeromobili con equipaggio

GLI STATI UNITI D'AMERICA (in appresso «gli Stati Uniti»), L'UNIONE EUROPEA, L'ISLANDA e IL REGNO DI NORVEGIA (in appresso «la Norvegia»),

RICONOSCENDO il vantaggio derivante dalla promozione della flessibilità e di pari ed eque opportunità per quanto riguarda gli accordi operativi conclusi dalle compagnie aeree a norma dell'articolo 10, paragrafo 9, dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea e i suoi Stati membri, firmato il 25 e 30 aprile 2007, quale modificato dal protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea e i suoi Stati membri, firmato il 24 giugno 2010 (in appresso l'«ATA USA-UE») ed applicato a norma dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Islanda e il Regno di Norvegia, firmato il 16 e 21 giugno 2011 (in appresso l'«ATA quadrilaterale»);

RICONOSCENDO il rapporto globale tra le parti nel settore dell'aviazione, stabilito dall'ATA USA-UE e dall'ATA quadrilaterale, e la stretta collaborazione sviluppatasi tra le parti nel quadro di tali accordi;

RIAFFERMANDO l'obiettivo comune alle parti di garantire il più elevato livello di sicurezza e protezione nei trasporti aerei internazionali, come testimoniato dalla similitudine dei rispettivi quadri normativi;

RICONOSCENDO l'esistenza di condizioni sociali ed economiche analoghe tra le parti per quanto riguarda i trasporti aerei internazionali; e

DECISI a promuovere la flessibilità degli accordi operativi tra le compagnie aeree per il noleggio di aeromobili con equipaggio prevista dall'ATA USA-UE, quale applicato anche dall'ATA quadrilaterale, eliminando reciprocamente i limiti temporali di tali accordi operativi senza incidere in altro modo sulla loro applicazione,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo, si intende per:

1.   «compagnie aeree europee»: le compagnie aeree dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, dell'Islanda e della Norvegia autorizzate all'esercizio del trasporto aereo internazionale ai sensi dell'articolo 4 dell'ATA USA-UE, quale applicato anche dall'ATA quadrilaterale;

2.   «parte»: gli Stati Uniti, l'Unione europea, l'Islanda o la Norvegia;

3.   «compagnie aeree statunitensi»: le compagnie aeree degli Stati Uniti autorizzate all'esercizio del trasporto aereo internazionale ai sensi dell'articolo 4 dell'ATA USA-UE, quale applicato anche dall'ATA quadrilaterale;

4.   «wet lease»: qualsiasi accordo tra due compagnie aeree per la fornitura di aeromobili con equipaggio per il trasporto aereo internazionale.

Articolo 2

Limiti temporali

1.   Le parti non impongono, nemmeno per via legislativa o regolamentare, limiti temporali ad alcun accordo di wet lease a norma dell'articolo 10, paragrafo 9, dell'ATA USA-UE, quale applicato anche dall'ATA quadrilaterale, purché tale accordo di wet lease sia conforme a tutte le condizioni previste dall'articolo 10, paragrafo 9, dell'ATA USA-UE.

2.   Il paragrafo 1 non può essere interpretato nel senso di limitare il diritto di una parte di applicare altrimenti le proprie disposizioni legislative e regolamentari per quanto concerne gli accordi di wet lease tra le proprie compagnie aeree e quelle di paesi che non sono parti contraenti del presente accordo.

Articolo 3

Consultazioni

Ciascuna parte può, in qualunque momento, chiedere consultazioni con un'altra parte o con altre parti in merito a qualsiasi questione attinente al presente accordo. Tali consultazioni hanno inizio il più presto possibile e comunque entro 60 giorni dalla data in cui l'altra parte riceve la richiesta di consultazioni o, se del caso, dalla data in cui tutte le altre parti hanno ricevuto detta richiesta, salvo diverso accordo delle parti. Tali consultazioni possono svolgersi nel quadro di una riunione del comitato misto di cui all'articolo 18 dell'ATA USA-UE.

Articolo 4

Riesame

Le parti riesaminano, ove opportuno, l'attuazione del presente accordo. Tale riesame può avere luogo nel quadro di una riunione del comitato misto di cui all'articolo 18 dell'ATA USA-UE.

Articolo 5

Risoluzione delle controversie

1.   Le controversie derivanti dal presente accordo che non siano state risolte mediante le consultazioni a norma dell'articolo 3 possono essere deferite a una persona od organismo indicati consensualmente dalle parti della controversia. Qualora le parti della controversia non si accordino in tal senso, su richiesta di una di esse la controversia è sottoposta ad arbitrato in conformità delle procedure di cui all'articolo 19, paragrafi da 2 a 8, dell'ATA USA-UE, salvo quanto disposto in appresso.

2.   In caso di controversia riguardante:

a)

due parti del presente accordo, i termini «parte» e «parti» di cui all'articolo 19, paragrafi da 2 a 8, dell'ATA USA-UE, ove applicati a una tale controversia nel quadro del presente accordo, indicano rispettivamente una parte o le parti della controversia nel quadro del presente accordo;

b)

più di due parti del presente accordo, una o entrambe le parti della controversia possono includere più parti del presente accordo ai fini della partecipazione a un procedimento descritto nel presente articolo. Nel caso di una tale controversia nel quadro del presente accordo, tutti i riferimenti a una «parte» contenuti nell'articolo 19, paragrafi da 2 a 8, dell'ATA USA-UE, ove applicati a tale controversia, si intendono come riferimenti a una parte della controversia nel quadro del presente accordo, mentre tutti i riferimenti alle «parti», ove applicati a tale controversia, si intendono come riferimenti alle due parti della controversia nel quadro del presente accordo.

3.   L'espressione «il presente accordo» di cui all'articolo 19, paragrafi 3 e 7, dell'ATA USA-UE, ove applicata a una controversia nel quadro del presente accordo, si riferisce al presente accordo relativo ai limiti temporali degli accordi per la fornitura di aeromobili con equipaggio tra gli Stati Uniti d'America, l'Unione europea, l'Islanda e il Regno di Norvegia.

4.   Il termine «Stato membro» di cui all'articolo 19, paragrafo 2, dell'ATA USA-UE, ove applicato a una controversia nel quadro del presente accordo, comprende l'Islanda e la Norvegia.

Articolo 6

Registrazione presso l'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO)

Il presente accordo e le eventuali modifiche dello stesso sono registrati presso l'ICAO dal segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 7

Entrata in vigore, applicazione provvisoria e denuncia

1.   Il presente accordo entra in vigore un mese dopo la data dell'ultima nota trasmessa nel quadro degli scambi di note diplomatiche tra le parti che confermi l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo.

2.   In attesa dell'entrata in vigore le parti convengono che il presente accordo è applicato in via provvisoria dagli Stati Uniti e dall'Unione europea a partire dalla data della firma da parte degli Stati Uniti e dell'Unione europea, ed è applicato in via provvisoria dalla Norvegia e dall'Islanda a partire dalla data di applicazione provvisoria da parte degli Stati Uniti e dell'Unione europea o, se posteriore, dalla data della firma del presente accordo da parte di tale Stato.

3.   Gli Stati Uniti o l'Unione europea possono in qualsiasi momento notificare per iscritto alle altre parti, tramite i canali diplomatici, la propria decisione di denunciare il presente accordo o di porre fine all'applicazione provvisoria del medesimo a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Detta notifica è trasmessa simultaneamente all'ICAO. Il presente accordo o l'applicazione provvisoria del medesimo cessano di produrre effetti alla mezzanotte GMT del novantesimo giorno successivo alla data della notifica scritta, a meno che la notifica non sia ritirata di comune accordo tra gli Stati Uniti e l'Unione europea prima della scadenza di tale periodo.

4.   L'Islanda o la Norvegia possono in qualsiasi momento notificare per iscritto alle altre parti, tramite i canali diplomatici, la propria decisione di recedere dal presente accordo o di porre fine all'applicazione provvisoria del medesimo a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Detta notifica è trasmessa simultaneamente all'ICAO. Tale recesso o la cessazione dell'applicazione provvisoria divengono effettivi alla mezzanotte GMT del novantesimo giorno successivo alla data della notifica scritta, a meno che la notifica non sia ritirata di comune accordo tra la parte che ha trasmesso la notifica scritta, gli Stati Uniti e l'Unione europea prima della scadenza di tale periodo.

5.   In deroga a qualsiasi altra disposizione del presente articolo, la denuncia dell'ATA USA-UE o la cessazione dell'applicazione provvisoria del medesimo ad opera delle parti di tale accordo comporta la simultanea denuncia del presente accordo.

6.   In deroga a qualsiasi altra disposizione del presente articolo, la denuncia dell'ATA quadrilaterale a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del medesimo, la cessazione dell'applicazione provvisoria di tale accordo ad opera delle parti del medesimo o la denuncia di tale accordo nei confronti della Norvegia o dell'Islanda a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del medesimo, comporta la denuncia del presente accordo nei confronti della Norvegia e/o dell'Islanda alla stessa data in cui diviene effettiva la denuncia o la cessazione dell'applicazione provvisoria dell'ATA quadrilaterale per la parte o le parti in questione.

7.   In deroga a qualsiasi altra disposizione del presente articolo, il recesso della Norvegia e/o dell'Islanda dall'ATA quadrilaterale a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, di tale accordo comporta la denuncia del presente accordo per la parte o le parti che recedono dall'ATA quadrilaterale alla stessa data in cui tale recesso diventa effettivo per tale parte o tali parti.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

Fatto a Bruxelles in quattro esemplari in lingua inglese, addì ventisette agosto duemiladiciannove.

Per gli Stati Uniti d'America:

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Per l'Unione europea:

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Per l'Islanda:

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Per il Regno di Norvegia:

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DICHIARAZIONE COMUNE

I rappresentanti degli Stati Uniti, dell'Unione europea, dell'Islanda e della Norvegia hanno confermato che l'accordo relativo ai limiti temporali degli accordi di fornitura di aeromobili con equipaggio, da firmare esclusivamente in inglese, deve essere autenticato in altre lingue, come previsto da uno scambio di lettere tra le parti.

La presente dichiarazione comune costituisce parte integrante dell'accordo.

Per gli Stati Uniti d'America:

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Per l'Unione europea:

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Per l'Islanda:

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Per il Regno di Norvegia:

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DECISIONI

25.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 245/7


DECISIONE (UE) 2019/1581 DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 2019

relativa alla presentazione, a nome dell'Unione europea, di proposte di emendamenti degli allegati I e II della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (CMS) in occasione della tredicesima riunione della conferenza delle parti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica («convenzione») è stata conclusa dall'Unione con la decisione 82/461/CEE del Consiglio (1) ed è entrata in vigore il 1o novembre 1983.

(2)

Conformemente all'articolo XI della convenzione, la conferenza delle parti può adottare emendamenti degli allegati I e II della convenzione.

(3)

Nella sua tredicesima riunione, che si terrà dal 15 al 22 febbraio 2020, la conferenza delle parti potrebbe adottare detti emendamenti. Il segretariato della convenzione ha informato le parti del fatto che tutte le proposte di emendamenti devono essere comunicate entro il 19 settembre 2019, conformemente all'articolo XI, paragrafo 3, della convenzione. In quanto parte della convenzione l'Unione può presentare siffatte proposte.

(4)

L'inclusione della specie Tetrax tetrax nell'allegato I della convenzione e delle specie Tetrax tetrax, Galeorhinus galeus e Sphyrna zygaena nell'allegato II della convenzione sarebbe scientificamente fondata e in linea con la legislazione dell'Unione e con il suo impegno nella cooperazione internazionale per la protezione della biodiversità.

(5)

L'Unione dovrebbe pertanto presentare tali proposte di emendamenti degli allegati I e II della convenzione. La Commissione dovrebbe comunicare tali proposte al segretariato della convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   In vista della tredicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, l'Unione presenta le seguenti proposte:

a)

emendamento dell'allegato I della convenzione per includervi la specie Tetrax tetrax;

b)

emendamento dell'allegato II della convenzione per includervi le specie Tetrax tetrax, Galeorhinus galeus e Sphyrna zygaena.

2.   La Commissione comunica, a nome dell'Unione, le proposte di cui al paragrafo 1 al segretariato della convenzione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2019

Per il Consiglio

La presidente

T. TUPPURAINEN


(1)  Decisione 82/461/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (GU L 210 del 19.7.1982, pag. 10).


Rettifiche

25.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 245/9


Rettifica della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 348 del 29 dicembre 2017 )

Pagina 13, articolo 2, punto 10):

anziché:

«10)

[…]

“2)

per le cessioni di beni di cui all'articolo 33, eccetto nei casi in cui il soggetto passivo si avvale del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3;”»;

leggasi:

«10)

“2)

per le cessioni di beni di cui all'articolo 33, lettera a), eccetto nei casi in cui il soggetto passivo si avvale del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3;”».

25.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 245/9


Rettifica della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 130 dell'1 maggio 2014 )

Pagina 11, articolo 11, paragrafo 1, lettera e)

anziché:

«e)

l'OEI si riferisca a un reato che si presume commesso fuori del territorio dello Stato di emissione e interamente o parzialmente nel territorio dello Stato di esecuzione, e la condotta per la quale l'OEI è emesso non costituisca reato nello Stato di emissione;»

leggasi:

«e)

l'OEI si riferisca a un reato che si presume commesso fuori del territorio dello Stato di emissione e interamente o parzialmente nel territorio dello Stato di esecuzione, e la condotta per la quale l'OEI è emesso non costituisca reato nello Stato di esecuzione;».