ISSN 1977-0707 |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 240 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
62° anno |
Sommario |
|
II Atti non legislativi |
pagina |
|
|
REGOLAMENTI |
|
|
* |
Regolamento (UE) 2019/1561 della Commissione, del 17 settembre 2019, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clormequat nei funghi coltivati ( 1 ) |
|
|
|
DECISIONI |
|
|
* |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
18.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 240/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/1561 DELLA COMMISSIONE
del 17 settembre 2019
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clormequat nei funghi coltivati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
I livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza clormequat sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(2) |
Tali LMR sono stati modificati di recente dal regolamento (UE) 2017/693 (2) a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. In tale contesto un LMR provvisorio per i funghi coltivati è stato fissato a 0,9 mg/kg sulla base di dati di monitoraggio che mostrano che, nei funghi coltivati non trattati, sono stati rilevati residui a un livello superiore al limite di determinazione, che possono derivare da una contaminazione incrociata di funghi coltivati con paglia regolarmente trattata con clormequat. |
(3) |
I coltivatori di funghi hanno presentato alla Commissione dati recenti di monitoraggio relativi nello specifico ai funghi orecchioni che mostrano che i residui rilevati in tali prodotti sono più elevati rispetto all'attuale LMR provvisorio fissato per i funghi coltivati. Tali residui derivano da una contaminazione incrociata con paglia regolarmente trattata con clormequat. Diversi Stati membri hanno presentato ulteriori dati di monitoraggio, provenienti da controlli ufficiali condotti specificamente sui funghi orecchioni, che hanno confermato tali risultati. |
(4) |
La Germania ha elaborato e valutato una domanda di modifica dell'LMR esistente a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 396/2005 e ha trasmesso alla Commissione la relazione di valutazione. |
(5) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha esaminato la domanda e la relazione di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se pertinente, per gli animali, e ha emesso un parere scientifico sull'LMR proposto (3). L'Autorità ha trasmesso tale parere al richiedente, alla Commissione e agli Stati membri e lo ha reso disponibile al pubblico. |
(6) |
Nel suo parere scientifico l'Autorità ha concluso che la modifica dell'LMR richiesta dalla Germania era accettabile dal punto di vista della sicurezza dei consumatori sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più aggiornate sulle proprietà tossicologiche della sostanza. Né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a questa sostanza attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerla, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento. |
(7) |
Alla luce delle conclusioni dell'Autorità relativamente al rischio per i consumatori, l'LMR per i funghi orecchioni dovrebbe essere fissato al livello corrispondente al 95 percentile di tutti i risultati del campionamento, mantenendo invariato l'LMR esistente per altri tipi di funghi coltivati. Tale LMR sarà riesaminato, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro il 13 aprile 2021. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2017/693 della Commissione, del 7 aprile 2017, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui delle sostanze bitertanolo, clormequat e tebufenpirad in o su determinati prodotti (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 1).
(3) Relazioni scientifiche dell'EFSA disponibili online: http://www.efsa.europa.eu/it:
Statement on the dietary risk assessment for the proposed temporary maximum residue level for chlormequat in oyster mushrooms. EFSA Journal 2019; 17(5):5707.
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
nell'allegato II, la colonna relativa al clormequat è soppressa; |
2) |
nell'allegato III, parte A, è aggiunta la colonna seguente relativa al clormequat: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
(*1) Limite di determinazione analitica
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
DECISIONI
18.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 240/13 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1562 DELLA COMMISSIONE
del 16 settembre 2019
che modifica le decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE per quanto riguarda il periodo di tolleranza delle tracce di colza ibrida Ms1 × Rf1 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4), di colza ibrida Ms1 × Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) e di colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) nonché dei loro prodotti derivati
[notificata con il numero C(2019) 6524]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 6, e l'articolo 20, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Le decisioni 2007/305/CE (2), 2007/306/CE (3) e 2007/307/CE (4) della Commissione definiscono le norme relative al ritiro dal mercato rispettivamente della colza ibrida Ms1 × Rf1 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4), della colza ibrida Ms1 × Rf2 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ2-5) e della colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) nonché dei loro prodotti derivati («materiale geneticamente modificato»). Dette decisioni sono state adottate dopo che il titolare dell'autorizzazione, la società Bayer CropScience AG, ha comunicato alla Commissione di non avere intenzione di presentare una domanda di rinnovo dell'autorizzazione relativa al materiale geneticamente modificato in questione a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, primo comma, dell'articolo 11, dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003. |
(2) |
Tutte e tre le decisioni hanno previsto un periodo iniziale di transizione di cinque anni durante il quale l'immissione sul mercato di alimenti e mangimi che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da tale materiale geneticamente modificato era consentita in una percentuale non superiore allo 0,9 %, purché tale presenza fosse accidentale o tecnicamente inevitabile. Detto periodo di transizione era volto a tenere conto del fatto che tracce minime di tale materiale geneticamente modificato potrebbero a volte rimanere nella catena alimentare umana e animale anche dopo la decisione della Bayer CropScience AG di interrompere la vendita delle sementi derivate da detti organismi geneticamente modificati, sebbene fosse stato preso ogni provvedimento necessario a eliminare la presenza di tale materiale geneticamente modificato. |
(3) |
Nonostante i provvedimenti presi dalla Bayer CropScience AG al fine di prevenire la presenza di tali organismi geneticamente modificati in conformità alle decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE, ne sono state ancora rilevate tracce minime nei prodotti della colza. La decisione di esecuzione 2012/69/UE della Commissione (5) ha modificato tutte e tre le decisioni al fine di prorogare il periodo di transizione fino al 31 dicembre 2016 e ha ridotto la presenza tollerata di tale materiale geneticamente modificato negli alimenti e nei mangimi allo 0,1 % in peso. Le tre decisioni sono state ulteriormente modificate dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/2268 della Commissione (6) al fine di prorogare il periodo di transizione fino al 31 dicembre 2019. |
(4) |
Le decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE hanno anche stabilito una serie di provvedimenti che la Bayer CropScience AG doveva prendere al fine di garantire l'efficace ritiro dal mercato del materiale geneticamente modificato in questione nonché obblighi di notifica cui la società doveva ottemperare. |
(5) |
Inoltre, la decisione di esecuzione (UE) 2019/1117 della Commissione (7) ha modificato le tre decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE per quanto riguarda il destinatario a seguito della richiesta, presentata il 1o agosto 2018 dalla Bayer CropScience AG, di trasferire i suoi diritti e obblighi relativi a tutte le sue notifiche, domande e autorizzazioni inerenti a prodotti geneticamente modificati alla BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, rappresentata nell'Unione dalla BASF SE (Germania). La società BASF SE dovrebbe pertanto essere destinataria delle decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE. |
(6) |
Nell'ottobre 2018 la BASF SE ha riferito che, nonostante i provvedimenti adottati, negli ultimi anni erano ancora state rilevate tracce minime, in un'ulteriore tendenza al ribasso, nei prodotti della colza. Il persistere della presenza di tali tracce trova spiegazione sia nella biologia della colza, che può rimanere quiescente per lunghi periodi, sia nelle pratiche agricole impiegate per raccogliere le sementi, che possono aver causato fuoriuscite accidentali il cui livello era difficile da stimare al momento dell'adozione delle decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE e delle decisioni di esecuzione 2012/69/UE e (UE) 2016/2268. |
(7) |
In questo contesto è opportuno prorogare il periodo di transizione di altri tre anni, fino al 31 dicembre 2022, per consentire il ritiro completo delle rimanenti tracce della colza Ms1 × Rf1, Ms1 × Rf2 e Topas 19/2 dalla catena alimentare umana e animale. |
(8) |
Al fine di contribuire ulteriormente al ritiro di tale materiale geneticamente modificato è inoltre opportuno che il destinatario continui ad attuare il programma interno richiesto in conformità alle decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE e a raccogliere dati sulla presenza di tale materiale nei prodotti della colza importati nell'Unione dal Canada, l'unico paese in cui tali tipi di colza sono stati coltivati per fini commerciali. La BASF SE dovrebbe presentare alla Commissione una relazione su entrambi gli aspetti entro il 1o gennaio 2022. |
(9) |
La BASF SE dovrebbe garantire la costante disponibilità di materiali di riferimento certificati per consentire ai laboratori di controllo di eseguire le loro analisi durante tale periodo di transizione. |
(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE. |
(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2007/305/CE è così modificata:
1) |
L'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Il destinatario attua un programma interno inteso a garantire l'efficace ritiro dal mercato della colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 e della combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4 nella coltura e nella produzione di sementi e raccoglie dati sulla presenza di tali organismi geneticamente modificati nelle spedizioni di colza provenienti dal Canada nell'Unione. Entro il 1o gennaio 2022 il destinatario presenta alla Commissione una relazione sull'attuazione di detto programma e sulla presenza di tali organismi geneticamente modificati nelle spedizioni di colza provenienti dal Canada nell'Unione.» |
2) |
L'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 1. La presenza di materiali che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 e dalla combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4 in alimenti e mangimi notificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1829/2003 è tollerata fino al 31 dicembre 2022, purché detta presenza:
2. Il destinatario garantisce la disponibilità di materiale di riferimento certificato per la colza ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4 tramite l'American Oil Chemists Society all'indirizzo https://www.aocs.org/crm». |
Articolo 2
La decisione 2007/306/CE è così modificata:
1) |
L'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Il destinatario attua un programma interno inteso a garantire l'efficace ritiro dal mercato della colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 e della combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ2-5 nella coltura e nella produzione di sementi e raccoglie dati sulla presenza di tali organismi geneticamente modificati nelle spedizioni di colza provenienti dal Canada nell'Unione. Entro il 1o gennaio 2022 il destinatario presenta alla Commissione una relazione sull'attuazione di detto programma e sulla presenza di tali organismi geneticamente modificati nelle spedizioni di colza provenienti dal Canada nell'Unione.» |
2) |
L'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 1. La presenza di materiali che contengono, sono costituiti o prodotti a partire dalla colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 e dalla combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ2-5 in alimenti e mangimi notificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1829/2003 è tollerata fino al 31 dicembre 2022, purché detta presenza:
2. Il destinatario garantisce la disponibilità di materiale di riferimento certificato per la colza ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ2-5 tramite l'American Oil Chemists Society all'indirizzo https://www.aocs.org/crm». |
Articolo 3
L'articolo 1 della decisione 2007/307/CE è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
1. Il destinatario attua un programma interno inteso a garantire l'efficace ritiro dal mercato della colza ACS- BNØØ7-1 nella coltura e nella produzione di sementi e raccoglie dati sulla presenza di tale organismo geneticamente modificato nelle spedizioni di colza provenienti dal Canada nell'Unione.
Entro il 1o gennaio 2022 il destinatario presenta alla Commissione una relazione sull'attuazione di detto programma e sulla presenza di tali organismi geneticamente modificati nelle spedizioni di colza provenienti dal Canada nell'Unione.
2. La presenza di materiali che contengono, sono costituiti o prodotti a partire dalla colza ACS-BNØØ7-1 in alimenti e mangimi notificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1829/2003 è tollerata fino al 31 dicembre 2022, purché tale presenza:
a) |
sia accidentale o tecnicamente inevitabile; e |
b) |
non superi la percentuale dello 0,1 % in peso. |
3. Il destinatario garantisce la disponibilità di materiale di riferimento certificato per la colza ACS-BNØØ7-1 tramite l'American Oil Chemists Society all'indirizzo https://www.aocs.org/crm».
Articolo 4
Le voci relative alla colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 e alla combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4, alla colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 e alla combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7× ACS-BNØØ2-5 nonché alla colza ACS-BNØØ7-1 nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003, sono modificate al fine di tenere conto della presente decisione.
Articolo 5
La società BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, D-67063 Ludwigshafen, Germania, è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2019
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
(2) Decisione 2007/305/CE della Commissione, del 25 aprile 2007, relativa al ritiro dal mercato della colza ibrida Ms1 × Rf1 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4) e dei suoi prodotti derivati (GU L 117 del 5.5.2007, pag. 17).
(3) Decisione 2007/306/CE della Commissione, del 25 aprile 2007, relativa al ritiro dal mercato della colza ibrida Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) e dei suoi prodotti derivati (GU L 117 del 5.5.2007, pag. 20).
(4) Decisione 2007/307/CE della Commissione, del 25 aprile 2007, relativa al ritiro dal mercato della colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) e dei suoi prodotti derivati (GU L 117 del 5.5.2007, pag. 23).
(5) Decisione di esecuzione 2012/69/UE della Commissione, del 3 febbraio 2012, che modifica le decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE per quanto riguarda il periodo di tolleranza delle tracce di colza ibrida Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4), di colza ibrida Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) e di colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), nonché dei loro prodotti derivati (GU L 34 del 7.2.2012, pag. 12).
(6) Decisione di esecuzione 2016/2268/UE della Commissione, del 14 dicembre 2016, che modifica le decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE per quanto riguarda il periodo di tolleranza delle tracce di colza ibrida Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4), di colza ibrida Ms1 × Rf2 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ2-5) e di colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), nonché dei loro prodotti derivati (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 34).
(7) Decisione di esecuzione (UE) 2019/1117 della Commissione, del 24 giugno 2019, che modifica le decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE per quanto riguarda la modifica del destinatario delle decisioni (GU L 176 dell'1.7.2019, pag. 59).