ISSN 1977-0707 |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 235 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
62° anno |
|
|
III Altri atti |
|
|
|
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
|
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
|
|
Rettifiche |
|
|
* |
||
|
* |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
DECISIONI
12.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 235/1 |
DECISIONE (UE) 2019/1398 DEL CONSIGLIO
del 10 settembre 2019
relativa alla nomina di tre membri del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,
vista la proposta del governo italiano,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), 2015/190 (2) e 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. L'8 ottobre 2018, con decisione (UE) 2018/1510 del Consiglio (4), la sig.ra Micaela FANELLI è stata rinominata membro per tenere conto del suo nuovo mandato. |
(2) |
Due seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati della sig.ra Micaela FANELLI e della sig.ra Catiuscia MARINI. |
(3) |
Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato sulla cui base il sig. Matteo Luigi BIANCHI (Sindaco del Comune di Morazzone (VA)] è stato proposto, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati membri del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:
— |
sig.ra Virginia RAGGI, Sindaco di Roma Capitale, |
— |
sig. Alberto CIRIO, presidente della Regione Piemonte, |
— |
sig. Matteo Luigi BIANCHI, Consigliere del Comune di Morazzone (VA) (modifica del mandato). |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 2019
Per il Consiglio
La presidente
T. TUPPURAINEN
(1) Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).
(2) Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).
(3) Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).
(4) Decisione (UE) 2018/1510 del Consiglio, dell'8 ottobre 2018, relativa alla nomina di due membri del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana (GU L 255 dell'11.10.2018, pag. 15).
12.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 235/3 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1399 DELLA COMMISSIONE
del 10 settembre 2019
che modifica la decisione di esecuzione 2014/909/UE per quanto riguarda l'elenco di zone soggette a misure di protezione relative al piccolo coleottero dell'alveare in Italia
[notificata con il numero C(2019) 6418]
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione di esecuzione 2014/909/UE della Commissione (3) ha stabilito alcune misure di protezione che l'Italia deve adottare a seguito della presenza del piccolo coleottero dell'alveare (Aethina tumida) in alcune zone, inizialmente nelle regioni Calabria e Sicilia. In seguito a sviluppi epidemiologici degli ultimi anni e all'entrata in vigore della decisione di esecuzione (UE) 2017/370 della Commissione (4), tali misure si limitano attualmente alla regione Calabria. |
(2) |
Il 21 giugno 2019 l'Italia ha notificato alla Commissione una nuova presenza del piccolo coleottero dell'alveare in Sicilia. Di conseguenza l'elenco di zone soggette a misure di protezione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/909/UE dovrebbe essere ampliato per includervi nuovamente la regione Sicilia. |
(3) |
La decisione di esecuzione 2014/909/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza. |
(4) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La tabella di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/909/UE è sostituita dalla seguente:
«Stato membro |
Zone soggette a misure di protezione |
Italia |
Ragione Calabria: l'intera regione |
Regione Sicilia: l'intera regione» |
Articolo 2
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 2019
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) Decisione di esecuzione della Commissione 2014/909/UE, del 12 dicembre 2014, relativa ad alcune misure di protezione a seguito della presenza confermata del piccolo coleottero dell'alveare in Italia (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 161).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2017/370 della Commissione, del 1o marzo 2017, che modifica la decisione di esecuzione 2014/909/UE prorogando il periodo di applicazione di alcune misure di protezione e modificando l'elenco di zone soggette a misure di protezione relative al piccolo coleottero dell'alveare in Italia (GU L 56 del 3.3.2017, pag. 213).
III Altri atti
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
12.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 235/5 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 84/2019
del 29 marzo 2019
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2019/1400]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (1). |
(2) |
Il regolamento (UE) 2017/1129 abroga la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere soppressa dal medesimo con effetto dal 21 luglio 2019. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:
1. |
il punto 29b (Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso con effetto dal 21 luglio 2019. |
2. |
Dopo il punto 29bc [Regolamento delegato (UE) 2016/301 della Commissione] è inserito quanto segue:
Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:
|
Articolo 2
Il testo del regolamento (UE) 2017/1129 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019 o, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN
(1) GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12.
(2) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.
(*1) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
12.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 235/7 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 188/2019
del 10 luglio 2019
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2019/1401]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/979 della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni finanziarie chiave nella nota di sintesi del prospetto, alla pubblicazione e alla classificazione dei prospetti, alla pubblicità relativa ai titoli, ai supplementi al prospetto e al portale di notifica, e che abroga i regolamenti delegati (UE) n. 382/2014 e (UE) 2016/301 della Commissione (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato, il contenuto, il controllo e l'approvazione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione (2). |
(3) |
Il regolamento delegato (UE) 2019/979 abroga i regolamenti delegati (UE) n. 382/2014 (3) e (UE) 2016/301 (4) della Commissione, che sono integrati nell'accordo SEE e devono pertanto essere soppressi dal medesimo con effetto dal 21 luglio 2019. |
(4) |
Il regolamento (UE) 2019/980 abroga il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione (5), che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere soppresso dal medesimo con effetto dal 21 luglio 2019. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Dopo il punto 29bd [Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato IX dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:
«29bda. |
32019 R 0979: Regolamento delegato (UE) 2019/979 della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni finanziarie chiave nella nota di sintesi del prospetto, alla pubblicazione e alla classificazione dei prospetti, alla pubblicità relativa ai titoli, ai supplementi al prospetto e al portale di notifica, e che abroga i regolamenti delegati (UE) n. 382/2014 e (UE) 2016/301 della Commissione (GU L 166 del 21.6.2019, pag. 1). |
29bdb. |
32019 R 0980: Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato, il contenuto, il controllo e l'approvazione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione (GU L 166 del 21.6.2019, pag. 26).» |
2. Il testo dei punti 29ba [Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione], 29bb [Regolamento delegato (UE) n. 382/2014 della Commissione] e 29bc [Regolamento delegato (UE) 2016/301 della Commissione] dell'allegato IX dell'accordo SEE è soppresso con effetto dal 21 luglio 2019.
Articolo 2
I testi dei regolamenti delegati (UE) 2019/979 e (UE) 2019/980 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore l'11 luglio 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2019.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gunnar PÁLSSON
(1) GU L 166 del 21.6.2019, pag. 1.
(2) GU L 166 del 21.6.2019, pag. 26.
(3) GU L 111 del 15.4.2014, pag. 36.
(4) GU L 58 del 4.3.2016, pag. 13.
(5) GU L 149 del 30.4.2004, pag. 1.
(*1) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
12.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 235/9 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 190/2019
del 10 luglio 2019
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) e l'allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE [2019/1402]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1). |
(2) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati IX e XIX dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:
dopo il punto 31k [Regolamento (UE) n. 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio] è inserito quanto segue:
«31l. |
32016 R 1011: Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).
Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:
|
Articolo 2
Al punto 7h (Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32016 R 1011: Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).» |
Articolo 3
Il testo del regolamento (UE) 2016/1011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore l'11 luglio 2019 o, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2019.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gunnar PÁLSSON
(1) GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1.
(*1) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
Rettifiche
12.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 235/11 |
Rettifica al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1090 della Commissione, del 26 giugno 2019, relativo al mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva dimetoato, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 173 del 27 giugno 2019 )
Al considerando (15):
anziché:
«17 ottobre 2019»
leggasi:
«30 settembre 2019».
Anziché:
«17 luglio 2020»
leggasi:
«30 giugno 2020».
All'articolo 3:
anziché:
«17 gennaio 2020»
leggasi:
«31 dicembre 2019».
All'articolo 4:
anziché:
«17 ottobre 2019»
leggasi:
«30 settembre 2019».
Anziché:
«17 luglio 2020»
leggasi:
«30 giugno 2020».
12.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 235/12 |
Rettifica del regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 178 del 2 luglio 2019 )
1. |
Pagina 29, articolo 35, paragrafo 2, lettera b), ii): |
anziché:
«ii) |
ha disposto i provvedimenti di cui all'articolo 27, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 15; e» |
leggasi:
«ii) |
ha disposto i provvedimenti di cui all'articolo 27, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 15; e»; |
2. |
Pagina 30, articolo 35, paragrafo 3: |
anziché:
«3. Se necessario, l'autorità competente in materia di esecuzione può imporre alla parte che chiede l'esecuzione di fornire, in conformità dell'articolo 69, la traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero del certificato rilasciato che specifica l'obbligo da eseguire.»
leggasi:
«3. Se necessario, l'autorità competente in materia di esecuzione può imporre alla parte che chiede l'esecuzione di fornire, in conformità dell'articolo 91, la traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero del certificato rilasciato che specifica l'obbligo da eseguire.»;