ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 234

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
11 settembre 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1394 della Commissione, del 10 settembre 2019, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda talune norme relative alla sorveglianza per l'immissione in libera pratica e l'uscita dal territorio doganale dell'Unione

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1395 della Commissione, del 10 settembre 2019, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative alla Bosnia-Erzegovina e a Israele e il nome della Repubblica di Macedonia del Nord nell'elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti in provenienza dai quali determinati prodotti a base di pollame possono essere importati e transitare nell'Unione, e che modifica il modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti ( 1 )

14

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1396 della Commissione, del 10 settembre 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la designazione dei gruppi di esperti nel settore dei dispositivi medici ( 1 )

23

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/798 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ( GU L 132 del 20.5.2019 )

31

 

*

Rettifica della decisione (PESC) 2019/806 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ( GU L 132 del 20.5.2019 )

31

 

*

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/957 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui dispositivi, sistemi e procedure adeguati e sui modelli di notifica da utilizzare per prevenire, individuare e segnalare le pratiche abusive e gli ordini o le operazioni sospetti ( GU L 160 del 17.6.2016 )

32

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/105 della Commissione, del 26 ottobre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ( GU L 17 del 21.1.2017 ) (titolo rettificato nella GU L 19 del 25.1.2017 )

33

 

*

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/357 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'accesso alle informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli registrate nei repertori di dati sulle negoziazioni ( GU L 81 del 22.3.2019 )

33

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/363 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni delle informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) ai repertori di dati sulle negoziazioni a norma del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione relativamente all'utilizzo di codici per la segnalazione dei contratti derivati ( GU L 81 del 22.3.2019 )

33

 

*

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/359 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni e della domanda di estensione della registrazione ( GU L 81 del 22.3.2019 )

34

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

11.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 234/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1394 DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 2019

che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda talune norme relative alla sorveglianza per l'immissione in libera pratica e l'uscita dal territorio doganale dell'Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare gli articoli 8, 58, 100, 132, 157, 161, 184, 193, 217, 232, 268,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 904/2010 (2) del Consiglio impone agli Stati membri di raccogliere e scambiare determinate informazioni sulle importazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera c) bis, (regime speciale per le vendite a distanza) o dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera d) e 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (3). Inoltre, a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, del codice, le autorità doganali e le altre autorità competenti, qualora lo ritengano necessario per ridurre al minimo i rischi e combattere le frodi, possono scambiare tra loro e con la Commissione i dati ricevuti in relazione a entrata, uscita, transito, circolazione, deposito e uso finale delle merci.

(2)

Il sistema elettronico istituito dalla Commissione per conformarsi all'obbligo di sorveglianza di cui all'articolo 56, paragrafo 5, del codice («Surveillance»), costituisce lo strumento più adatto per lo scambio delle informazioni relative all'IVA. È necessario modificare l'articolo 55 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per chiarire chi può avere accesso ai dati conservati nel sistema Surveillance e in quale misura. In primo luogo, la Commissione dovrebbe essere in grado di divulgare in forma aggregata i dati contenuti in Surveillance. In secondo luogo, come norma generale, gli utenti autorizzati nelle autorità doganali degli Stati membri dovrebbero avere accesso solo ai dati non aggregati che lo Stato membro ha fornito e ai dati aggregati a livello dell'Unione. In terzo luogo, in deroga alla regola generale, l'articolo 55 dovrebbe prevedere la possibilità che atti specifici dell'Unione, quali il regolamento (UE) n. 904/2010, consentano alla Commissione di concedere a talune autorità degli Stati membri l'accesso ai dati non aggregati con modalità specifiche.

(3)

Ai fini della raccolta delle informazioni che il regolamento (UE) n. 904/2010 impone agli Stati membri di raccogliere e scambiare, è opportuno inoltre modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per aumentare il numero di dati raccolti dal sistema elettronico. In particolare è necessario che gli allegati 21-01 e 21-02 di tale regolamento comprendano i dati che nell'allegato B di detto regolamento recano i numeri d'ordine 3/40 e 4/4, relativi rispettivamente ai numeri di identificazione dei riferimenti fiscali aggiuntivi e alla base imponibile.

(4)

A seguito della modifica dell'articolo 278 del codice al fine di prorogare il termine ultimo per l'uso transitorio di mezzi diversi dai procedimenti informatici previsti dal codice (4), è opportuno modificare la disposizione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 che istituisce un elenco provvisorio dei dati da utilizzare a fini di sorveglianza (allegato 21-02). La disposizione dovrebbe chiarire che l'elenco provvisorio dei dati può essere utilizzato ai fini della sorveglianza all'atto dell'immissione in libera pratica fino a quando siano operativi i sistemi nazionali di importazione, ovvero, a norma dell'articolo 278, paragrafo 2, del codice entro al più tardi la fine del 2022. L'elenco provvisorio dei dati può essere invece utilizzato ai fini della sorveglianza al momento dell'esportazione fino a quando siano operativi i sistemi nazionali di esportazione, ovvero, a norma dell'articolo 278, paragrafo 3, del codice, entro al più tardi la fine del 2025.

(5)

Fino al potenziamento del sistema di controllo delle importazioni di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione (5), l'analisi dei rischi relativi alle merci esentate dall'obbligo di presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata deve essere effettuata nel momento in cui tali merci sono presentate in dogana sulla base della dichiarazione di custodia temporanea o della dichiarazione doganale o, qualora la dichiarazione doganale sia fatta mediante qualsiasi altro atto, sulla base delle informazioni disponibili al momento della presentazione. È opportuno modificare l'articolo 187 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 in modo che si applichi anche alle spedizioni postali e alle spedizioni aventi un valore intrinseco inferiore a 22 EUR, inserendo i riferimenti pertinenti al regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (6).

(6)

Agli operatori economici dovrebbe essere garantita la flessibilità di fornire, mediante moduli o documenti diversi dalla stampa del giornale di pesca, la certificazione che i prodotti della pesca marittima e le merci ottenute da tali prodotti trasbordate e trasportate attraverso un paese o territorio, che non fa parte del territorio doganale dell'Unione, non sono stati manipolati. Nondimeno, per poter attribuire i prodotti della pesca marittima e le merci ottenute da tali prodotti al giornale di pesca corrispondente, nei casi in cui la certificazione di assenza di manipolazione sia fornita su un formulario o un documento diverso dalla stampa del giornale di pesca, l'operatore economico dovrebbe includere in tale formulario o documento un riferimento al giornale di pesca corrispondente. L'articolo 214 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(7)

Nell'ambito della semplificazione che prevede la presentazione di una dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante, le autorità doganali possono esonerare dall'obbligo di presentare le merci. Al fine di consentire adeguati controlli doganali in situazioni specifiche, è opportuno stabilire norme procedurali per le situazioni in cui, a causa di un nuovo rischio finanziario grave o un'altra situazione specifica, l'ufficio doganale di controllo richiede che le merci specifiche siano presentate in dogana conformemente all'articolo 182, paragrafo 3, terzo comma, del codice. L'articolo 234 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(8)

L'articolo 302 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 prevede una deroga alla sigillatura dei mezzi di trasporto o dei singoli colli contenenti le merci, nel caso di merci trasportate per via aerea o ferrovia, purché siano rispettate determinate condizioni. Il trasporto marittimo è altrettanto sicuro del trasporto per via aerea o ferroviario quando si tratta di garantire che le merci siano consegnate nel luogo di destinazione. Tale deroga dovrebbe pertanto essere estesa alle merci trasportate via mare, purché un riferimento alla relativa polizza di carico sia contenuto in un documento di trasporto elettronico utilizzato come dichiarazione in dogana per vincolare le merci al regime di transito unionale.

(9)

Se l'autorità doganale di uno Stato membro che partecipa a un'operazione di transito ottiene prove che i fatti che hanno determinato l'insorgenza dell'obbligazione doganale sono avvenuti nel proprio territorio, dovrebbe chiedere allo Stato membro di partenza di trasferirle la responsabilità di avviare il recupero. Lo Stato membro di partenza dovrebbe confermare entro un determinato lasso di tempo se accetta di trasferire all'autorità doganale richiedente la responsabilità di avviare il recupero. L'articolo 311 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di tenere conto del caso specifico di un'operazione di transito.

(10)

È opportuno modificare l'articolo 324 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, relativo a casi particolari di appuramento del regime di perfezionamento attivo, e i codici corrispondenti negli allegati A e B, per tenere conto dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/581 del Consiglio (7).

(11)

Quando le merci sono fatte uscire dal territorio doganale dell'Unione, è necessario chiarire in che modo viene determinato l'ufficio doganale di uscita per le merci caricate a bordo di una nave o di un aereo. Inoltre, determinate modalità semplificate per la determinazione dell'ufficio non dovrebbero applicarsi ai prodotti soggetti ad accisa e alle merci non unionali. L'articolo 329 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(12)

Se, dopo essere state svincolate per l'esportazione, le merci sono prese in consegna nell'ambito di un unico contratto di trasporto per essere trasportate al di fuori del territorio doganale dell'Unione, è necessario chiarire le norme per assicurare il controllo doganale di tali merci fino alla loro uscita materiale. L'articolo 332 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(13)

Le norme procedurali di cui all'articolo 333 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 relativo alla vigilanza sulle merci svincolate per l'uscita dovrebbero essere chiarite in relazione alle situazioni in cui le merci lasciano il territorio dell'Unione in modo diverso da quanto previsto inizialmente, come pure per tenere conto dello scambio di informazioni tra le autorità doganali nel periodo che precede l'introduzione del sistema automatizzato di esportazione del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578.

(14)

Le norme procedurali di cui all'articolo 340 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 relativo all'uscita delle merci dovrebbero essere chiarite in relazione alle situazioni in cui le merci sono dichiarate per l'esportazione ma alla fine non escono dal territorio doganale dell'Unione.

(15)

A seguito della notifica, da parte della Macedonia del Nord, alle Nazioni Unite e all'Unione europea dell'entrata in vigore dell'accordo di Prespa a decorrere dal 15 febbraio 2019, il paese precedentemente denominato «ex Repubblica iugoslava di Macedonia» è diventato «la Repubblica di Macedonia del Nord». Tale paese dovrebbe essere menzionato negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 con tale nome o, se del caso, con denominazione abbreviata «Macedonia del Nord».

(16)

Per facilitare l'uso dei formati e dei codici di taluni requisiti in materia di dati nel contesto delle dichiarazioni e delle notifiche nei vari sistemi elettronici, l'allegato B dovrebbe essere modificato.

(17)

È necessario correggere un errore redazionale nell'allegato 33-07 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda un riferimento al regolamento delegato (UE) 2015/2446.

(18)

È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

(19)

Le modifiche degli allegati 21-01 e 21-02 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2020, poiché si tratta della data a decorrere dalla quale gli Stati membri sono tenuti ad attuare gli obblighi di scambio di informazioni previsti dal regolamento (UE) n. 904/2010.

(20)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così modificato:

(1)

l'articolo 55 è così modificato:

(a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione comunica i dati di cui al paragrafo 1, forniti dalle autorità doganali, solo in forma aggregata.»;

(b)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«3 bis.   La Commissione concede agli utenti autorizzati conformemente all'articolo 56, paragrafo 2, l'accesso ai dati non aggregati forniti dalle autorità doganali dello Stato membro che ne ha fatto richiesta e ai dati aggregati a livello unionale.

3 ter.   In deroga al paragrafo 3 bis, la Commissione concede alle autorità competenti degli Stati membri l'accesso ai dati non aggregati qualora un atto dell'Unione preveda tale accesso.»;

(c)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   In deroga al paragrafo 1, fino alla data di introduzione del potenziamento dei sistemi nazionali di importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, l'elenco dei dati che possono essere richiesti dalla Commissione a fini di sorveglianza all'atto dell'immissione in libera pratica è quello stabilito all'allegato 21-02.

In deroga al paragrafo 1, fino alla data di introduzione del potenziamento dei sistemi nazionali di esportazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, l'elenco dei dati che possono essere richiesti dalla Commissione a fini di sorveglianza al momento dell'esportazione è quello stabilito all'allegato 21 02.»;

(2)

all'articolo 187, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Quando nel territorio doganale dell'Unione sono introdotte merci esentate dall'obbligo di presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettere da c) a k), m) e n), e paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, l'analisi dei rischi è effettuata al momento della presentazione delle merci sulla base, se disponibili, della dichiarazione di custodia temporanea o della dichiarazione doganale relativa alle merci in questione.»;

(3)

all'articolo 214 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   La certificazione prescritta a norma del paragrafo 1 può essere fornita mediante formulari o documenti pertinenti, diversi da una stampa del giornale di pesca, che includano un riferimento a tale giornale di pesca.»;

(4)

all'articolo 234 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Se l'ufficio doganale di controllo ha chiesto, in conformità all'articolo 182, paragrafo 3, terzo comma, del codice, che le merci siano presentate in dogana in quanto le autorità doganali hanno individuato un nuovo rischio finanziario grave o un'altra situazione specifica relativa a un'autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante con esonero dall'obbligo di presentare le merci, tale ufficio precisa al titolare della suddetta autorizzazione:

a)

il periodo di tempo specifico durante il quale presentare in dogana le merci interessate da tali situazioni;

b)

l'obbligo di inserire la data di notifica di presentazione nelle scritture e

c)

l'obbligo di rispettare quanto disposto al paragrafo 1, lettere da b) a e) e lettera g).

In tali situazioni lo svincolo delle merci ha luogo conformemente all'articolo 194 del codice.»;

(5)

All'articolo 302, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:

«c)

le merci sono trasportate via mare e un riferimento alla relativa polizza di carico è contenuto in un documento di trasporto elettronico utilizzato come dichiarazione in dogana per vincolare le merci al regime di transito unionale, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice.»;

(6)

all'articolo 311 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«3.   Se l'autorità doganale di uno Stato membro che partecipa a un'operazione di transito ottiene, prima della scadenza del termine di cui all'articolo 77, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446, prove che dimostrano che il luogo in cui si sono verificati i fatti che hanno determinato l'insorgenza dell'obbligazione doganale si trova nel proprio territorio, tale autorità provvede immediatamente, e in ogni caso entro tale termine, a inviare una richiesta debitamente giustificata all'autorità doganale dello Stato membro di partenza per trasferire la responsabilità di avviare il recupero all'autorità doganale richiedente.

4.   L'autorità doganale dello Stato membro di partenza conferma il ricevimento della richiesta effettuata a norma del paragrafo 3 e comunica all'autorità doganale richiedente, entro 28 giorni dalla data di invio della richiesta, se accetta di soddisfare la richiesta e di trasferire all'autorità richiedente la responsabilità di avviare il recupero.»;

(7)

all'articolo 324, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

la consegna di prodotti principali trasformati per i quali l'aliquota del dazio all'importazione erga omnes è nulla o per i quali è stato rilasciato un certificato di riammissione in servizio (modulo 1 dell'AESA) o un certificato equivalente di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2018/581 del Consiglio (*1);.

(*1)  Regolamento (UE) 2018/581 del Consiglio, del 16 aprile 2018, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili e che abroga il regolamento (CE) n. 1147/2002 (GU L 98 del 18.4.2018, pag. 1).»;"

(8)

l'articolo 329 è così modificato:

(a)

i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Quando le merci sono caricate in un porto marittimo su una nave che non è destinata a un servizio regolare di trasporto marittimo a norma dell'articolo 120 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per essere trasportate verso una destinazione al di fuori del territorio doganale dell'Unione, l'ufficio doganale di uscita è l'ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono caricate su tale nave.

4.   Quando il paragrafo 3 non si applica e le merci sono caricate su una nave o su un aeromobile senza un successivo trasbordo per essere trasportate verso una destinazione al di fuori del territorio doganale dell'Unione per via marittima o aerea, l'ufficio doganale di uscita è l'ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono caricate su tale nave o aeromobile.»;

(b)

è inserito il paragrafo seguente:

«7 bis.   A decorrere al più tardi dalla data di introduzione del sistema automatizzato di esportazione (AES), di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, i paragrafi 6 e 7 non si applicano in caso di esportazione di merci unionali che rientrano in una delle categorie di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE.

A decorrere al più tardi dalla data di introduzione del sistema automatizzato di esportazione (AES) di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, il paragrafo 7 non si applica in caso di riesportazione di merci non unionali.»;

(9)

all'articolo 332, paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'obbligo di cui al primo comma non si applica se le suddette informazioni sono messe a disposizione delle autorità doganali tramite i sistemi di informazione commerciali, portuali o relativi al trasporto esistenti o nella situazione di cui all'articolo 329, paragrafo 7.».

(10)

l'articolo 333 è così modificato:

(a)

i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4.   Se le merci oggetto di una dichiarazione di esportazione o di riesportazione sono trasferite in un ufficio doganale di uscita e successivamente, per circostanze impreviste, lasciano il territorio doganale dell'Unione in più di una spedizione, l'ufficio doganale di uscita informa l'ufficio doganale di esportazione in merito all'uscita delle merci solo una volta che tutte le merci hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione.

5.   In circostanze impreviste, se le merci oggetto di una dichiarazione di esportazione o di riesportazione sono trasferite in un ufficio doganale di uscita e successivamente lasciano il territorio doganale dell'Unione attraverso più di un ufficio doganale di uscita, ciascuna delle persone di cui all'articolo 267, paragrafo 2, del codice può chiedere all'ufficio doganale di uscita in cui le merci sono state presentate per la prima volta di informare gli altri uffici doganali di uscita a partire dai quali parte delle merci lascerà il territorio doganale dell'Unione. Ciascun ufficio doganale di uscita verifica l'uscita materiale delle merci che lasciano il territorio doganale dell'Unione a partire da tale ufficio. I successivi uffici doganali di uscita informano il primo ufficio doganale di uscita in merito alle merci che hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione a partire da tali uffici. Il primo ufficio doganale di uscita e i successivi uffici doganali di uscita si scambiano tale informazione di comune accordo e senza ricorrere al sistema automatizzato di esportazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578. Il primo ufficio doganale di uscita informa l'ufficio doganale di esportazione quando tutte le merci hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione.»;

(b)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   In deroga al paragrafo 2, secondo comma, lettere b) e c), del presente articolo, fino alle date di introduzione del sistema automatizzato di esportazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, nei casi di cui all'articolo 329, paragrafi 5 e 6, del presente regolamento, il termine di cui dispone l'ufficio doganale di uscita per informare l'ufficio doganale di esportazione in merito all'uscita delle merci corrisponde al primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le merci sono vincolate al regime di transito, a quello in cui lasciano il territorio doganale dell'Unione o a quello in cui il regime di transito viene appurato.»;

(c)

i paragrafi 8 e 9 sono soppressi;

(11)

l'articolo 340 è così modificato:

(a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Qualora, nei casi di cui all'articolo 329, paragrafi 5, 6 e 7, una modifica del contratto di trasporto abbia per effetto di far terminare all'interno del territorio doganale dell'Unione un trasporto che doveva terminare al di fuori dello stesso, le società o autorità in causa informano di tale modifica l'ufficio doganale di uscita e possono procedere all'esecuzione del contratto modificato unicamente previo accordo di tale ufficio doganale.»;

(b)

è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.   A decorrere dalla data di introduzione del sistema automatizzato di esportazione (AES) di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3 l'ufficio doganale di uscita informa l'ufficio doganale di esportazione che le merci non sono uscite dal territorio doganale dell'Unione.»;

(12)

l'allegato A è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

(13)

l'allegato B è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;

(14)

nell'allegato 21-01, dopo la riga relativa al dato n. 3/39, è inserita la seguente riga:

«3/40

N. di identificazione dei riferimenti fiscali aggiuntivi

Lo stesso del dato recante il numero d'ordine 3/40»

(15)

nell'allegato 21-02, dopo la riga relativa al dato n. 1/10, sono inserite le seguenti righe:

«3/40

N. di identificazione dei riferimenti fiscali aggiuntivi

Lo stesso del dato recante il numero d'ordine 3/40

44 – an ..40

4/4

Calcolo delle imposte - Base imponibile (*2)

Lo stesso del dato recante il numero d'ordine 4/4

47 – an ..6 + n ..16,6

(16)

nell'allegato 23-01, nella tabella, nella prima colonna, la riga Zona P è modificata come segue:

(a)

i termini «Ex Repubblica iugoslava di Macedonia» sono soppressi;

(b)

i termini «Macedonia del Nord» sono inseriti tra i termini «Kosovo» e «Moldova»;

(17)

nell'allegato 32-01, punto 1, i termini «dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia» sono sostituiti dai termini «della Repubblica di Macedonia del Nord»;

(18)

nell'allegato 32-02, punto 1, i termini «dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia» sono sostituiti dai termini «della Repubblica di Macedonia del Nord»;

(19)

nell'allegato 32-03, punto 1, i termini «dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia» sono sostituiti dai termini «della Repubblica di Macedonia del Nord»;

(20)

nell'allegato 72-04, la parte II è così modificata:

(a)

nel capo VI, casella 7, i termini «ex Repubblica iugoslava di Macedonia» sono sostituiti dai termini «Macedonia del Nord»;

(b)

nel capo VII, casella 6, i termini «ex Repubblica iugoslava di Macedonia» sono sostituiti dai termini «Macedonia del Nord».

Articolo 2

Rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

Nell'allegato 33-07 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, casella 2, i termini «[Regolamento delegato (UE) 2015/…]» sono sostituiti dai termini «[Regolamento delegato (UE) 2015/2446]».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, punti 14 e 15, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 269 del 10 ottobre 2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

(3)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2019/632 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 al fine di prorogare l'uso transitorio di mezzi diversi dai procedimenti informatici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 54).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2018/581 del Consiglio, del 16 aprile 2018, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili e che abroga il regolamento (CE) n. 1147/2002 (GU L 98 del 18.4.2018, pag. 1).

(*2)  Se il codice unionale inserito (Calcolo delle imposte - Tipo di imposta) è B00.»;


ALLEGATO I

L'allegato A del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così modificato:

(1)

nel titolo I la tabella «Formati e dei requisiti comuni in materia di dati per le domande e le decisioni» è così modificata:

(a)

nella riga del titolo IV, numero d'ordine del dato IV/6, nella colonna «Denominazione del dato», il testo è sostituito dal seguente:

«Semplificazioni e agevolazioni già concesse, certificati di sicurezza rilasciati sulla base di convenzioni internazionali, di una norma internazionale dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione o di una norma europea di uno degli organismi europei di normalizzazione o certificati che concedono uno status equivalente a quello di AEO rilasciati in paesi terzi e riconosciuti in un accordo»;

(b)

la riga del titolo XIV, numero d'ordine del dato XIV/4, nella colonna «denominazione del dato», il testo è sostituito dal seguente:

«Termine di presentazione della dichiarazione complementare»

(2)

nel Titolo II, alla voce «CODICI», nella sottovoce «6/2. Condizioni economiche», nella riga del codice 14 il testo è sostituito dal seguente:

«trasformazione in prodotti destinati a essere incorporati o utilizzati per aeromobili civili per i quali è stato rilasciato un certificato di riammissione in servizio — Modulo 1 dell'AESA o un certificato equivalente,».


ALLEGATO II

L'allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così modificato:

(1)

Nel titolo I la tabella «Formati e cardinalità dei requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni e le notifiche» è così modificata:

(a)

la riga 2/1. «Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti» è così modificata:

1)

nella colonna «Formato del dato (Tipo/Lunghezza)», il testo è sostituito dal seguente:

«Tipo di documento precedente: an..3 +

Riferimento del documento precedente: an..35 +

Identificatore degli articoli: n..5 +

Tipo di colli: an..2

Numero di colli: n..8

Unità di misura e qualificatore, se del caso: an..4 +

Quantità: n..16,6»;

2)

nella colonna «Note» è aggiunto il testo seguente:

«Devono essere utilizzati le unità di misura e i qualificatori definiti nella TARIC. In tal caso il formato delle unità di misura e dei qualificatori è an..4, ma non sarà mai un formato n.. 4, riservato alle unità di misura e ai qualificatori nazionali.

Se nella TARIC non esistono tali unità di misura e qualificatori, possono essere utilizzati unità di misura e qualificatori nazionali. Il loro formato è n..4.»

(b)

Nella riga 2/2 «Menzioni speciali», nella colonna «Cardinalità a livello di intestazione», è aggiunto il testo seguente:

«99x»;

(c)

la riga 2/3 «Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complementari» è modificata come segue:

1)

nella colonna «Formato del dato (Tipo/Lunghezza)», il testo è sostituito dal seguente:

«Tipo di documento (codici unionali): a1+ an3 + (se applicabile)

Identificativo del documento: an..35

OPPURE

Tipo di documento (codici nazionali): n1+ an3 + (se applicabile)

Identificativo del documento: an..35

+ (se applicabile) Nome dell'autorità di emissione: an..70 +

Data di validità: n8 (aaaammgg) +

Unità di misura e qualificatore, se del caso: an..4 +

Quantità: n..16,6 +

Codice valuta: a3 +

Importo: n..16,2»;

2)

nella colonna «Note» è aggiunto il testo seguente:

«Devono essere utilizzati le unità di misura e i qualificatori definiti nella TARIC. In tal caso il formato delle unità di misura e dei qualificatori è an..4, ma non sarà mai un formato n.. 4, riservato alle unità di misura e ai qualificatori nazionali.

Se nella TARIC non esistono tali unità di misura e qualificatori, possono essere utilizzati unità di misura e qualificatori nazionali. Il loro formato è n..4.

Per la valuta devono essere utilizzati i codici valuta ISO alpha-3 (ISO 4217)»;

3)

nella colonna «Cardinalità a livello di intestazione», il testo è sostituito dal seguente:

«99x»;

(d)

tra la riga 3/44 e la riga 4/1 sono inserite le seguenti righe:

«3/45

N. di identificazione della persona che presta la garanzia

an..17

N

1x

 

Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore.

3/46

N. di identificazione della persona che paga il dazio doganale

an..17

N

1x

 

Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore.»;

(e)

nella riga 4/18, nella colonna «Denominazione del dato» le parole «Valore postale» sono sostituite dalla parola «Valore»;

(f)

nella riga 4/19, nella colonna «Denominazione del dato» le parole «Spese postali» sono sostituite dalla parola «Spese di trasporto a destinazione finale»;

(g)

tra la riga 5/30 e la riga 6/1 è inserita le seguente riga:

«5/31

Data di accettazione

n8 (aaaammgg)

N

1x

1x»;

 

(h)

la riga 6/19 «Tipo di merci» è così modificata:

1)

nella colonna «Formato del dato (Tipo/Lunghezza)», il testo è sostituito dal seguente:

«an..3»;

2)

nella colonna «Note», il testo è sostituito dal seguente:

«Si deve utilizzare l'elenco di codici 130 UPU»;

(i)

nella riga 7/13, nella colonna «Denominazione del dato», il testo è sostituito da «Codice del tipo di fornitore del container»;

(j)

la riga n. 8/7 è soppressa.

(2)

Nel titolo II, la sezione «2 CODICI» è modificata come segue:

(a)

la rubrica «1/3. Dichiarazione di transito/Prova del tipo di posizione doganale» è modificata come segue:

1)

nella sottovoce «Codici da utilizzare nel contesto del transito», è aggiunto il testo seguente:

«TIR

Merci trasportate nell'ambito di un'operazione TIR»;

2)

nella sottovoce «Codici da utilizzare nel contesto del manifesto doganale delle merci», è soppresso il testo seguente:

«N

Tutte le merci che non rientrano nei casi descritti nei codici T2L e T2LF»;

(b)

la rubrica «1/10. Regime», la sottovoce «Elenco dei regimi a fine di codificazione», è modificata come segue:

1)

la descrizione del codice «01» è sostituita dalla seguente:

«Immissione in libera pratica di merci con rispedizione simultanea nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale dell'Unione nelle quali sono applicabili le disposizioni della direttiva 2006/112/CE o della direttiva 2008/118/CE e parti di tale territorio nelle quali non si applicano le medesime disposizioni, o nel quadro degli scambi tra parti di detto territorio nelle quali le predette disposizioni non si applicano.

Esempio: Merci non unionali provenienti da un paese terzo sono immesse in libera pratica in Francia e proseguono a destinazione delle isole normanne.»;

2)

l'esempio del codice «10 Esportazione definitiva» è sostituito dal testo seguente:

«Esportazione di merci unionali verso un paese terzo, ma anche spedizione di merci unionali verso parti del territorio doganale dell'Unione nelle quali non si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE o della direttiva 2008/118/CE.»;

tra la riga H6 e la riga I1 è inserita la seguente riga:

«H7

Dichiarazioni in dogana per l'immissione in libera pratica di spedizioni che beneficiano di una franchigia dal dazio all'importazione a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, o dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009.

4 000 »;

(c)

alla voce «1/11. Regime complementare», alla sottovoce «Perfezionamento attivo (Articolo 256 del codice)», è aggiunta la seguente riga:

«Distruzione di merci in regime di perfezionamento attivo

A10 »;

(d)

alla voce «1/11. Regime complementare», la sottovoce «Franchigie [Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio (1)]» è modificata come segue:

(1)

nella riga corrispondente al codice C01, il testo nella prima colonna è sostituito dal seguente:

«Beni personali importati da persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale nel territorio doganale dell'Unione»;

(2)

nella riga corrispondente al codice C43, il testo nella prima colonna è sostituito dal seguente:

«Beni personali dichiarati per l'immissione in pratica da persone fisiche che hanno intenzione di stabilire la loro residenza normale nel territorio doganale dell'Unione (ammissione in franchigia soggetta a impegno)»;

(3)

nella riga corrispondente al codice C60, il testo nella prima colonna è sostituito dal seguente:

«Corredi e oggetti mobili importati in occasione di un matrimonio dichiarati per l'immissione in libera pratica non anteriormente a due mesi prima delle nozze (esenzione dai dazi subordinata alla presentazione di una congrua garanzia)»;

(4)

nella riga corrispondente al codice C61, il testo nella prima colonna è sostituito dal seguente:

«Regali abitualmente offerti in occasione di un matrimonio dichiarati per l'immissione in libera pratica non anteriormente a due mesi prima delle nozze (esenzione dai dazi subordinata alla presentazione di una congrua garanzia)»;

(5)

nella riga corrispondente al codice C40, il testo nella prima colonna è sostituito dal seguente:

«Materiali destinati alla costruzione, manutenzione o decorazione di monumenti commemorativi o di cimiteri di vittime di guerra»;

(e)

alla voce «1/11. Regime complementare», la sottovoce «Ammissione temporanea» è modificata come segue:

(1)

nella riga corrispondente al codice D01, il testo nella prima colonna è sostituito dal seguente:

«Palette (compresi parti di ricambio, accessori e attrezzature connessi)»;

(2)

nella riga corrispondente al codice D02, il testo nella prima colonna è sostituito dal seguente:

«Container (compresi parti di ricambio, accessori e attrezzature connessi)»;

(3)

nella riga corrispondente al codice D19, il testo nella prima colonna è sostituito dal seguente:

«Merci soggette a riserva di prove soddisfacenti nel quadro di un contratto di vendita»;

(4)

nella riga corrispondente al codice D26, il testo nella prima colonna è sostituito dal seguente:

«Merci che non sono state prodotte di recente, importate per essere vendute all'asta»;

(5)

nella riga corrispondente al codice D51, il testo nella prima colonna è sostituito dal seguente:

«Ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all'importazione»;

(f)

alla voce «1/11. Regime complementare», la rubrica «Importazione» della sottovoce «Altro» è modificata come segue:

(1)

nella riga corrispondente al codice F03, le parole «articolo 158, paragrafo 2» sono sostituite dalle parole «articolo 158, paragrafo 3»;

(2)

le righe corrispondente ai codici da F31 a F34 sono soppresse;

(3)

dopo la riga corrispondente al codice F47 sono aggiunte le seguenti righe:

«Importazione nell'ambito del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi o territori terzi di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE.

F48

Importazione nell'ambito del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione di cui al titolo XII, capo 7, della direttiva 2006/112/CE.

F49 »;

(g)

la rubrica «2/2. Menzioni speciali – Codice XXXXX» è modificata come segue:

1)

nella tabella, alla voce «Categoria generale — Codice 0xxxx», la riga corrispondente al codice 00500 è sostituita dalla seguente:

«Titolo II dell'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446

Identità tra dichiarante e importatore

“Importatore”

00500 »;

2)

nella tabella, alla voce «Categoria generale — Codice 0xxxx», sono aggiunte le seguenti righe:

«Articolo 176, paragrafo 1, lettera c) e articolo 241, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446

Appuramento del perfezionamento attivo

“PA” e il pertinente numero di autorizzazione o “numero INF”

00700

Articolo 241, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446

Appuramento del perfezionamento attivo (misure specifiche di politica commerciale)

“PA MCP”

00800

Articolo 238 del regolamento delegato (UE) 2015/2446

Appuramento dell'ammissione temporanea

“AT” e il pertinente numero di autorizzazione

00900 »;

3)

nella tabella alla voce «Importazione: codice lxxxx», le righe corrispondenti ai codici 10200, 10300 e 10500 sono soppresse;

4)

le righe corrispondenti ai codici 20100 e 20200 sono sostituite dalle seguenti:

«Articolo 18 del “regime comune di transito” (*)

Esportazione da un paese di transito comune soggetta a restrizioni o esportazione dall'Unione soggetta a restrizioni

 

20100

Articolo 18 del “regime comune di transito” (*)

Esportazione da un paese di transito comune soggetta a dazi o esportazione dall'Unione soggetta a dazi

 

20200 »;

5)

nella tabella alla voce «Esportazione: codice 3xxxx» , nell'ultima colonna della seconda riga, la cifra «30 400» è sostituita dalla cifra «30 700»;

(h)

alla voce «3/40. N. di identificazione dei riferimenti fiscali aggiuntivi», nella sottovoce «1. Codice ruolo», nella riga corrispondente al codice FR2, il testo nella terza colonna («Descrizione») è sostituito dal seguente:

«Persona debitrice dell'imposta sul valore aggiunto sull'acquisto intraunionale di beni in conformità all'articolo 200 della direttiva 2006/112/CE»;

(i)

alla voce «3/40. N. di identificazione dei riferimenti fiscali aggiuntivi», nella sottovoce «1. Codice ruolo», sono aggiunte le seguenti righe:

«FR5

Venditore (IOSS)

Soggetto passivo che si avvale del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi o territori terzi, di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE e titolare del numero di identificazione IVA di cui all'articolo 369 octodecies di tale direttiva.

FR7

Il soggetto passivo o il debitore dell'IVA

Numero di identificazione IVA del soggetto passivo o del debitore dell'IVA, laddove il pagamento dell'IVA è rinviato in conformità all'articolo 211, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE.»;

(j)

alla voce «4/17. Preferenza», nella riga 19 il testo è sostituito dal seguente:

«Sospensione temporanea per i prodotti importati con un Certificato di riammissione in servizio — Modulo 1 dell'AESA o certificato equivalente»;

(k)

la voce «7/13. Tipo di fornitore di attrezzature» è sostituita da «7/13 Codice del tipo di fornitore del container»;

(l)

nella voce «8/2 Tipo di garanzia», nella seconda colonna («Codice») della settima riga il numero «7» è sostituito da «I».


11.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 234/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1395 DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 2019

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative alla Bosnia-Erzegovina e a Israele e il nome della Repubblica di Macedonia del Nord nell'elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti in provenienza dai quali determinati prodotti a base di pollame possono essere importati e transitare nell'Unione, e che modifica il modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, paragrafo 1), primo comma, l'articolo 8, paragrafo 4), e l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2, l'articolo 25, paragrafo 2, e l'articolo 26, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3) definisce le condizioni di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Esso stabilisce che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell'Unione soltanto in provenienza da paesi terzi, territori, zone o compartimenti elencati nelle colonne 1 e 3 della tabella riportata nell'allegato I, parte 1.

(2)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che devono essere soddisfatte perché un paese terzo, un territorio, una zona o un compartimento siano considerati indenni da influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).

(3)

La Bosnia-Erzegovina figura nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 come un paese terzo dal quale sono autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione di carni di pollame provenienti da tutto il suo territorio.

(4)

La Bosnia-Erzegovina ha chiesto anche l'autorizzazione ai fini dell'importazione e del transito nell'Unione di uova e ovoprodotti. In base alle informazioni raccolte durante l'audit svolto dalla Commissione in Bosnia-Erzegovina per valutare i controlli di polizia sanitaria in atto sulle carni di pollame destinate all'esportazione nell'Unione e dato l'esito favorevole di tale audit, la Commissione ha concluso che la Bosnia-Erzegovina soddisfa le prescrizioni di polizia sanitaria stabilite dal regolamento (CE) n. 798/2008 per l'importazione e il transito nell'Unione di uova e ovoprodotti. È pertanto opportuno modificare la voce relativa alla Bosnia-Erzegovina nella tabella dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 al fine di autorizzare l'importazione e il transito nell'Unione di uova e ovoprodotti provenienti da tale paese terzo.

(5)

La Bosnia-Erzegovina ha inoltre presentato alla Commissione il proprio programma nazionale di controllo della Salmonella nelle galline ovaiole della specie Gallus gallus. Tale programma, tuttavia, non è risultato fornire garanzie equivalenti a quelle previste dal regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e la sua approvazione non è stata completata. Per questo motivo sono consentite solo le importazioni dalla Bosnia-Erzegovina di uova del tipo Gallus gallus indicate con «S4»nell'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.

(6)

Israele figura nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 come un paese terzo dal quale sono autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame provenienti da alcune parti del suo territorio, a seconda dell'attuazione della politica di abbattimento totale per la malattia di Newcastle. Tale regionalizzazione è stata stabilita nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.

(7)

Il 24 aprile 2019 Israele ha confermato la presenza di HPAI del sottotipo H5N8 in un'azienda avicola situata sul suo territorio. A causa di questo focolaio confermato di HPAI, dall'aprile 2019 il territorio di Israele non può più essere considerato indenne da tale malattia e le autorità veterinarie israeliane non possono pertanto più certificare le partite di carni di pollame destinate al consumo umano per l'importazione o il transito nell'Unione.

(8)

Le autorità veterinarie israeliane hanno trasmesso alla Commissione informazioni preliminari sul focolaio di HPAI e hanno confermato la sospensione, a partire dalla data di conferma del focolaio di HPAI, del rilascio di certificati veterinari per le partite di carni di pollame destinate all'importazione o al transito nell'Unione.

(9)

Da tale data in poi non è stata quindi introdotta nell'Unione alcuna partita di detti prodotti originari di Israele. Per motivi di chiarezza e certezza del diritto è opportuno documentare tale situazione e inserire la data di chiusura pertinente nella tabella dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. Ciò garantisce anche che, qualora Israele torni ad essere nuovamente indenne da HPAI e sia fissata una data di apertura, le partite di detti prodotti ottenuti dopo la data di chiusura e prima di tale data di apertura non siano ammissibili per l'introduzione nell'Unione.

(10)

È pertanto opportuno modificare la voce relativa a Israele nella tabella dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 al fine di tener conto dell'attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo.

(11)

In seguito alla mediazione delle Nazioni Unite (ONU), nel giugno 2018 Atene e Skopje hanno raggiunto un accordo bilaterale («accordo di Prespa») che modifica il riferimento provvisorio delle Nazioni Unite usato per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Tale accordo è stato ora ratificato da entrambi i paesi e la Repubblica di Macedonia del Nord ne ha notificato formalmente all'UE l'entrata in vigore. È pertanto opportuno modificare il nome di tale paese terzo nella tabella dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.

(12)

Nell'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008 è riportato un modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti (EP). In tale modello di certificato veterinario, nella parte I delle note si fa riferimento ai codici del sistema armonizzato (SA) che devono essere indicati nella casella I.19 della parte I di detto certificato.

(13)

Gli enzimi derivanti da uova, come il lisozima, sono considerati ovoprodotti e i codici SA relativi a tali enzimi dovrebbero essere aggiunti ai codici SA da indicare nella parte I, casella I.19, del modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti. Il modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti (EP) dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.

(14)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008.

(15)

Dovrebbe essere previsto un ragionevole periodo transitorio di due mesi prima che diventi obbligatorio il modello di certificato veterinario modificato, al fine di consentire agli Stati membri e al settore di adeguarsi alle nuove prescrizioni stabilite in tale modello.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per un periodo transitorio fino all'11 novembre 2019, gli Stati membri continuano ad autorizzare l'introduzione nell'Unione di partite dei prodotti indicati nel modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti (EP) riportato nell'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008, nella versione precedente la modifica apportata a tale modello dal presente regolamento, a condizione che sia firmato prima dell'11 ottobre 2019.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.

(3)  Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1).


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è così modificato:

1)

la parte 1 è così modificata:

a)

la voce relativa alla Bosnia-Erzegovina è sostituita dalla seguente:

Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio

Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Certificato veterinario

Condizioni specifiche

Condizioni specifiche

Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria

Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria

Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella (6)

Modelli

Garanzie supplementari

Data di chiusura (1)

Data di apertura (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

«BA — Bosnia-Erzegovina

BA-0

L'intero paese

E, EP

 

 

 

 

 

 

S4»

POU

 

 

 

 

 

 

 

b)

la voce relativa a Israele è sostituita dalla seguente:

Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio

Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Certificato veterinario

Condizioni specifiche

Condizioni specifiche

Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria

Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria

Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella (6)

Modelli

Garanzie supplementari

Data di chiusura (1)

Data di apertura (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

«IL — Israele (5)

IL-0

L'intero paese

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER,

LT20

X

P3

28.1.2017

 

A

 

S5, ST1

SRP

 

P3

18.4.2015

 

 

 

 

RAT

X

P3

28.1.2017

 

 

 

 

WGM

VIII

P3

18.4.2015

 

 

 

 

E

X

P3

28.1.2017

 

 

 

S4»

IL-1

Area a sud della Route 5

POU

X

N, P2

24.4.2019

 

 

 

 

IL-2

Area a nord della Route 5

POU

X

P3

28.1.2017

 

 

 

 

c)

la voce relativa all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è sostituita dalla seguente:

Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio

Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Certificato veterinario

Condizioni specifiche

Condizioni specifiche

Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria

Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria

Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella (6)

Modelli

Garanzie supplementari

Data di chiusura (1)

Data di apertura (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

«MK — Repubblica di Macedonia del Nord

MK-0

L'intero paese

E, EP

 

 

 

 

 

 

 

POU

 

 

28.1.2017

1.5.2017»

 

 

 

d)

la seguente nota a piè di pagina è soppressa:

«(4)

Ex Repubblica jugoslava di Macedonia: la denominazione definitiva del paese verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite.»

2)

nella parte 2, il modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti (EP) è sostituito dal seguente:

«Modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti (EP)

Image 1 Testo di immagine Image 2 Testo di immagine Image 3 Testo di immagine Image 4 Testo di immagine »

DECISIONI

11.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 234/23


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1396 DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 2019

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la designazione dei gruppi di esperti nel settore dei dispositivi medici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 106, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Per fornire alla Commissione, al gruppo di coordinamento per i dispositivi medici (MDCG), agli Stati membri, agli organismi notificati e ai fabbricanti assistenza scientifica, tecnica e clinica in relazione all'attuazione del regolamento (UE) 2017/745 e al fine di fornire pareri in conformità all'articolo 48, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) devono essere designati gruppi di esperti.

(2)

In particolare, gli organismi notificati sono tenuti ad effettuare consultazioni dei gruppi di esperti sulle valutazioni cliniche di taluni dispositivi medici a rischio elevato nel contesto del regolamento (UE) 2017/745 e sulle valutazioni delle prestazioni di alcuni dispositivi medico-diagnostici in vitro a rischio elevato nel contesto del regolamento (UE) 2017/746.

(3)

La Commissione, in consultazione con l'MDCG, ha individuato i settori in cui è necessario fornire una consulenza scientifica, tecnica e/o clinica coerente. In tali settori dovrebbero essere designati gruppi di esperti e dovrebbero essere definiti i principi relativi alla loro organizzazione e al loro funzionamento, comprese le procedure per la selezione e la nomina dei loro membri, al fine di garantire che operino con massima competenza scientifica, imparzialità, indipendenza e trasparenza. L'elenco dei gruppi di esperti designati può essere riveduto sulla base dell'esperienza o di nuove esigenze.

(4)

I consulenti appartenenti ai gruppi di esperti dovrebbero essere nominati in base a criteri oggettivi e a seguito di un invito pubblico a manifestare interesse. I criteri di selezione inclusi nell'invito a manifestare interesse dovrebbero garantire che siano selezionati consulenti altamente qualificati, con un livello sufficiente di competenze cliniche, scientifiche o tecniche aggiornate nei pertinenti settori individuati e che i consulenti siano in grado di agire in modo indipendente e nell'interesse pubblico. I criteri di selezione dovrebbero inoltre garantire che le competenze collettive di tutti i consulenti selezionati coprano adeguatamente tutti i settori individuati e che l'origine geografica dei consulenti rifletta la diversità degli approcci scientifici e clinici nell'Unione.

(5)

Il numero di consulenti da nominare per ciascun gruppo di esperti o da includere nell'elenco centrale degli esperti disponibili dovrebbe essere indicato nell'invito a manifestare interesse, sulla base del carico di lavoro previsto e delle competenze necessarie.

(6)

L'organizzazione dei gruppi di esperti dovrebbe garantire flessibilità, in modo che le conoscenze specialistiche possano essere utilizzate in base alle esigenze. Oltre ai consulenti nominati per i gruppi di esperti, dovrebbe pertanto essere istituito un elenco centrale di consulenti che non sono membri di gruppi di esperti. I consulenti che figurano in tale elenco dovrebbero essere disponibili per sostenere il lavoro dei gruppi di esperti, se necessario.

(7)

Affinché possano svolgere i propri compiti in modo tempestivo ed efficiente, i gruppi di esperti dovrebbero poter creare sottogruppi composti di un certo numero di loro membri e incaricati di compiti specifici.

(8)

Per agevolare l'organizzazione dei gruppi di esperti e la comunicazione tra i gruppi, è opportuno istituire un comitato di coordinamento composto dai presidenti e dai vicepresidenti dei gruppi. Al fine di garantire il sostegno necessario per un funzionamento efficace dei gruppi di esperti, la Commissione dovrebbe predisporre un segretariato per i gruppi di esperti e il comitato di coordinamento.

(9)

I gruppi di esperti dovrebbero operare in modo trasparente e armonizzato. A tal fine il comitato di coordinamento dovrebbe stabilire un regolamento interno comune, linee guida interne e metodologie per il loro funzionamento che siano accessibili al pubblico. Il regolamento interno comune, le linee guida interne e le metodologie dovrebbero essere rivisti periodicamente per garantire che tengano conto dei più recenti sviluppi scientifici e rispecchino la prassi più avanzata.

(10)

Tutti i dati personali trattati dai gruppi di esperti, dal segretariato o dal comitato di coordinamento devono essere trattati in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(11)

I consulenti dovrebbero rispettare le norme in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate dell'Unione di cui alle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (4) e (UE, Euratom) 2015/444 (5) della Commissione.

(12)

Poiché i gruppi di esperti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell'Unione fornendo assistenza scientifica, tecnica e clinica alla Commissione, all'MDCG, ai fabbricanti e agli organismi notificati in relazione all'attuazione del regolamento (UE) 2017/745 e del regolamento (UE) 2017/746, e tenendo conto del principio di un favorevole rapporto costo/efficacia, l'attività dei consulenti dovrebbe essere adeguatamente remunerata, oltre al rimborso delle spese. Il livello della remunerazione dovrebbe riflettere l'entità del lavoro richiesto ai consulenti, in particolare per quanto riguarda la durata e la natura dei loro compiti.

(13)

Il finanziamento delle attività del gruppo di esperti dovrebbe essere garantito dalla pertinente linea di bilancio della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Designazione dei gruppi di esperti

1.   È designato un gruppo di esperti in ciascuno dei seguenti settori per svolgere i compiti di cui all'articolo 106, paragrafi 9 e 10, del regolamento (UE) 2017/745 e all'articolo 48, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/746:

1)

ortopedia, traumatologia, riabilitazione, reumatologia;

2)

sistema circolatorio;

3)

neurologia;

4)

sistema respiratorio, anestesiologia, terapia intensiva;

5)

endocrinologia e diabete;

6)

chirurgia generale e plastica, odontoiatria;

7)

ostetricia e ginecologia, compresa la medicina riproduttiva;

8)

gastroenterologia ed epatologia;

9)

nefrologia e urologia;

10)

oftalmologia;

11)

dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD).

2.   È designato un ulteriore gruppo di esperti incaricato della decisione di cui all'allegato IX, sezione 5.1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/745.

Articolo 2

Nomina di consulenti e istituzione dell'elenco centrale

1.   Ai fini dell'articolo 106, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/745, i consulenti sono nominati nei gruppi di esperti in seguito a un invito a manifestare interesse e alla consultazione del gruppo di coordinamento per i dispositivi medici («MDCG») sulla base dei criteri di selezione stabiliti in tale invito a manifestare interesse.

2.   Il numero dei membri di ciascun gruppo di esperti è determinato nell'invito a manifestare interesse di cui al paragrafo 1.

3.   Ai fini dell'articolo 106, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/745 e previa consultazione dell'MDCG, i consulenti che soddisfano i criteri indicati nell'invito, ma non sono nominati membri di un gruppo di esperti, sono inclusi in un elenco centrale di esperti disponibili (l'«elenco centrale»).

4.   I consulenti sono selezionati in base alla necessità di garantire:

a)

competenze cliniche, scientifiche o tecniche adeguate e aggiornate nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 1;

b)

indipendenza, imparzialità, obiettività e assenza di conflitti di interessi, come previsto all'articolo 107 del regolamento (UE) 2017/745;

c)

equilibrata rappresentanza geografica.

5.   Qualora ciò sia necessario a causa del carico di lavoro di un determinato gruppo di esperti o della necessità di fornire la competenza necessaria a un determinato gruppo di esperti, è possibile fornire a tale gruppo di esperti consulenti supplementari nominati tra quelli presenti nell'elenco centrale.

6.   Qualora ciò sia necessario a causa del carico di lavoro di un determinato gruppo di esperti o della necessità di fornire la competenza necessaria a un determinato gruppo di esperti, è possibile fornire a tale gruppo di esperti consulenti nominati tra quelli presenti nell'elenco centrale o tra i membri di un altro gruppo di esperti, per compiti specifici e per un periodo limitato.

7.   L'elenco centrale può essere aggiornato avviando successivi inviti a manifestare interesse.

Articolo 3

Sottogruppi

1.   Un gruppo di esperti può, d'intesa con la Commissione, istituire sottogruppi permanenti o ad hoc incaricati di compiti specifici e composti di un certo numero di suoi membri.

2.   I sottogruppi operano secondo il regolamento interno comune dei gruppi di esperti di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

Articolo 4

Durata del mandato

1.   I consulenti sono nominati membri di un gruppo di esperti per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo.

2.   Qualora un consulente non soddisfi più le condizioni di cui agli articoli 12 e 15 o all'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, presenti le dimissioni o non sia più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo di esperti, la Commissione lo può rimuovere dall'incarico.

3.   Qualora un consulente sia rimosso durante il suo mandato, per il periodo residuo è nominato un sostituto tra i consulenti che figurano nell'elenco centrale.

Articolo 5

Elezione del presidente e del vicepresidente

1.   All'inizio di ogni mandato di cui all'articolo 4, ogni gruppo e i relativi sottogruppi eleggono tra i loro membri, a maggioranza semplice, un presidente e un vicepresidente.

2.   Il mandato del presidente e del vicepresidente ha una durata di tre anni ed è rinnovabile. Qualsiasi sostituzione del presidente o del vicepresidente nel corso di tale mandato è effettuata secondo la procedura di cui al paragrafo 1 ed è valida per il resto del mandato.

3.   Per quanto riguarda i sottogruppi, il mandato del presidente e del vicepresidente decorre dal momento della loro elezione fino alla scadenza del mandato del sottogruppo.

Articolo 6

Regole di voto

Nell'adottare opinioni o pareri scientifici, a seconda dei casi, nel contesto dell'articolo 54, paragrafo 1, e dell'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/745 e dell'articolo 48, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/746, il gruppo di esperti decide a norma dell'articolo 106, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/745.

Articolo 7

Comitato di coordinamento

1.   In seguito all'elezione di cui all'articolo 5 è istituito un comitato di coordinamento (il «comitato») composto dai presidenti e dai vicepresidenti di tutti i gruppi di esperti.

2.   Il comitato, tra l'altro:

garantisce lo scambio efficace di informazioni tra i gruppi di esperti;

adotta e rivede il regolamento interno comune per i gruppi di esperti a norma dell'articolo 9;

adotta e rivede le linee guida interne e le metodologie di cui si avvarranno i gruppi di esperti.

3.   La Commissione agisce nel rispetto del regolamento interno comune di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

Articolo 8

Elaborazione di pareri, opinioni o posizioni

1.   Per l'elaborazione di ogni parere, opinione o posizione, il presidente del gruppo di esperti o del sottogruppo può nominare un relatore e un correlatore. In tale contesto, tutti gli altri membri sono revisori.

2.   I gruppi di esperti seguono il regolamento interno comune di cui all'articolo 9 e le linee guida pertinenti adottate dal comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 2, terzo trattino.

3.   Nel contesto delle attività dei gruppi di esperti di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/745, i gruppi di esperti si avvalgono degli orientamenti forniti dalla Commissione ai sensi dell'allegato IX, sezione 5.1, lettera h), del regolamento (UE) 2017/745.

Articolo 9

Regolamento interno comune

1.   Il comitato adotta a maggioranza semplice dei suoi membri, su proposta e d'intesa con i servizi della Commissione, un regolamento interno comune per tutti i gruppi di esperti.

Prima dell'adozione, i presidenti consultano i rispettivi gruppi di esperti in merito al contenuto del regolamento interno comune.

2.   Il regolamento interno comune dei gruppi di esperti prevede, tra l'altro:

a)

procedure per lo svolgimento dei compiti dei gruppi di esperti di cui all'articolo 106, paragrafi 9 e 10, del regolamento (UE) 2017/745;

b)

norme che garantiscono l'applicazione dei principi stabiliti agli articoli da 12 a 15.

3.   Il comitato, d'intesa con i servizi della Commissione, riesamina il regolamento interno comune almeno ogni tre anni e lo aggiorna per garantire che tenga conto dei più recenti sviluppi scientifici e rispecchi la prassi più avanzata.

4.   Il regolamento interno comune è accessibile al pubblico su un apposito sito web della Commissione.

Articolo 10

Segretariato

1.   La Commissione predispone un segretariato (il «segretariato») per i gruppi di esperti e per il comitato.

2.   Il segretariato ha il compito di fornire il sostegno necessario al funzionamento efficiente dei gruppi di esperti. In particolare, il segretariato:

individua e gestisce i potenziali conflitti d'interessi;

sorveglia l'applicazione coerente dei criteri di cui all'allegato IX, sezione 5.1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/745 da parte del pertinente gruppo di esperti conformemente agli orientamenti della Commissione di cui all'articolo 8, paragrafo 3;

sovrintende ai lavori del gruppo di esperti di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

controlla il rispetto del regolamento interno comune di cui all'articolo 9, delle linee guida e delle metodologie di cui all'articolo 7, paragrafo 2, terzo trattino, e le richieste di pareri, opinioni e posizioni;

pubblica i pareri, le opinioni e le posizioni in conformità dell'articolo 106, paragrafo 12, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/745;

esamina le richieste di competenze supplementari presentate dai gruppi di esperti.

Articolo 11

Remunerazione

1.   I consulenti sono remunerati per il loro lavoro di preparazione e per la partecipazione (di persona o per via elettronica) alle riunioni del gruppo di esperti e ad altre attività dei gruppi di esperti disciplinati dalla presente decisione. La remunerazione è determinata conformemente ai criteri indicati nell'allegato.

2.   La Commissione rimborsa le spese di viaggio e, ove opportuno, le spese di soggiorno sostenute dai consulenti in relazione alle attività dei gruppi di esperti disciplinati dalla presente decisione applicando le disposizioni in vigore presso la Commissione stessa. Tali spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati ai servizi della Commissione nell'ambito della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Articolo 12

Indipendenza, imparzialità e obiettività

1.   I consulenti sono nominati o assegnati a titolo personale. Essi non possono delegare le loro responsabilità a nessun'altra persona.

2.   I consulenti non hanno interessi finanziari o di altro tipo nell'industria dei dispositivi medici o in un organismo notificato o in qualsiasi altra organizzazione o settore, che potrebbero comprometterne l'indipendenza, l'imparzialità e l'obiettività. Essi presentano una dichiarazione di interessi indicante gli eventuali interessi che possono compromettere o essere ragionevolmente percepiti come tali da compromettere la loro indipendenza, la loro imparzialità e la loro obiettività, comprese eventuali circostanze pertinenti relative ai loro familiari stretti.

3.   Le dichiarazioni di interessi sono presentate per iscritto unitamente alla partecipazione all'invito a manifestare interesse.

4.   I consulenti aggiornano le loro dichiarazioni di interessi:

prima della nomina come membri di un gruppo di esperti o prima dell'iscrizione nell'elenco centrale;

ogniqualvolta un cambiamento di circostanze lo richieda;

prima dell'inizio di un compito specifico nel quadro del gruppo di esperti.

5.   Se gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 non sono rispettati, la Commissione può adottare tutte le misure appropriate.

Articolo 13

Impegno

1.   I consulenti si impegnano ad agire nell'interesse pubblico e nel rispetto dei principi di cui agli articoli da 12 a 15. A tal fine firmano una dichiarazione di impegno.

2.   I consulenti rispondono alle richieste e alle altre comunicazioni del presidente del loro gruppo di esperti o sottogruppo e del segretariato. Essi dedicano l'impegno necessario al completamento dei compiti assegnati, al meglio delle loro capacità ed entro i termini definiti nel regolamento interno comune di cui all'articolo 9.

Articolo 14

Trasparenza

Le attività dei gruppi di esperti sono svolte in modo trasparente. In particolare, il segretariato mette a disposizione del pubblico su un sito web dedicato della Commissione, senza indebiti ritardi:

a)

i nomi dei consulenti nominati o assegnati ai gruppi di esperti o inclusi nell'elenco centrale degli esperti disponibili;

b)

il curriculum vitae e le dichiarazioni di interessi, di riservatezza e di impegno dei consulenti nominati o assegnati ai gruppi di esperti;

c)

il regolamento interno comune dei gruppi di esperti di cui all'articolo 9;

d)

pareri, opinioni e posizioni a norma dell'articolo 8.

Articolo 15

Riservatezza

1.   I consulenti non divulgano le informazioni di carattere riservato acquisite nell'ambito del loro lavoro presso i gruppi di esperti o a seguito di altre attività disciplinate dalla presente decisione. A tal fine firmano una dichiarazione di riservatezza.

2.   I consulenti rispettano le norme in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate dell'Unione di cui alle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 e (UE, Euratom) 2015/444.

3.   Se gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono rispettati, la Commissione può adottare tutte le misure appropriate.

Articolo 16

Entrata in vigore e data di applicazione

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176).

(3)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(4)  Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

(5)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).


ALLEGATO

REMUNERAZIONE DEI CONSULENTI

1.

La remunerazione dei consulenti ammonta a 450 EUR per ogni giornata intera di lavoro.

2.

L'orario totale di lavoro è calcolato e arrotondato alla mezza giornata di lavoro più vicina.

3.

Per i compiti di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/745 e all'articolo 48, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/746, il numero massimo di giorni di lavoro per i quali gli esperti possono essere remunerati è indicato nella tabella 1.

Tabella 1

Numero massimo di giorni di lavoro per i quali gli esperti possono essere remunerati per compiti di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/745 e all'articolo 48, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/746

 

Regolamento (UE) 2017/745

Articolo 54, paragrafo 1

Regolamento (UE) 2017/746

Articolo 48, paragrafo 6

 

Decisione sull'opportunità di elaborare un parere scientifico (Sì/No)

Elaborazione e fornitura di un parere scientifico

Fornitura di un parere sulla prestazione di un dispositivo medico-diagnostico in vitro

Presidente/vicepresidente

N/A

2

2

Relatore

1

5

4

Correlatore

1

5

4

Revisori (*1)

N/A

0,5

0,5

Consulenti assegnati a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, della presente decisione

N/A

2

2

4.

Per i compiti di cui all'articolo 55, paragrafo 3, all'articolo 61, paragrafo 2, all'articolo 106, paragrafo 10, lettere da a) a f), e all'articolo 106, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/745 e all'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/746, suddivisi in categorie in funzione del loro livello di complessità, il numero massimo di giorni di lavoro è indicato nella tabella 2.

Tabella 2

Numero massimo di giorni di lavoro per i quali gli esperti possono essere remunerati per compiti di cui all'articolo 55, paragrafo 3, all'articolo 61, paragrafo 2, all'articolo 106, paragrafo 10, lettere da a) a f), e all'articolo 106, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/745 e all'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/746

Complessità del compito (criteri indicativi (*2))

In qualità di

Indennità in equivalenti di giorni di lavoro completi

Categoria I — semplice

parere basato sull'esame di un volume ridotto di dati, documenti e pubblicazioni

nessuna consultazione di altri organismi scientifici

nessuna informazione disponibile presso le parti interessate, compresi le organizzazioni di pazienti e gli operatori sanitari

a titolo indicativo, tempo di esecuzione inferiore a tre mesi

Presidente

2

Relatore

3

Correlatore

3

Revisore

0,5

Consulenti assegnati a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, della presente decisione

1

Categoria II — complesso

parere basato sull'esame di un volume notevole di dati, documenti e pubblicazioni

feedback, successivo all'eventuale consultazione di altri organismi scientifici, da esaminare

informazioni disponibili presso le parti interessate, compresi le organizzazioni di pazienti e gli operatori sanitari, da esaminare

a titolo indicativo, tempo di esecuzione compreso tra tre e sei mesi

Presidente

3

Relatore

5

Correlatore

5

Revisore

1

Consulenti assegnati a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, della presente decisione

2

Categoria III — estremamente complesso

parere basato sull'esame di un volume notevole di dati, documenti e pubblicazioni

ampio feedback, successivo all'eventuale consultazione di altri organismi scientifici, da esaminare

ampie informazioni disponibili presso le parti interessate, compresi le organizzazioni di pazienti e gli operatori sanitari, da esaminare

a titolo indicativo, tempo di esecuzione superiore a sei mesi

Presidente

4

Relatore

7

Correlatore

7

Revisore

2

Consulenti assegnati a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, della presente decisione

2

5.

La remunerazione è subordinata al completamento dei compiti pertinenti previsti dal regolamento interno comune.

(*1)  Consulenti del rispettivo gruppo di esperti o dei rispettivi sottogruppi che convalidano il parere o l'opinione elaborati dal relatore e dal correlatore.

(*2)  Ciascuno di questi criteri può essere applicato autonomamente.


Rettifiche

11.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 234/31


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/798 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 132 del 20 maggio 2019 )

Pagina 3, allegato, voce 36, colonna «Nome»:

anziché:

«Nizar (Image 5) al-Asaad (Image 6) (alias Nizar Asaad)»,

leggasi:

«Nizar (Image 7) Al-Assad (Image 8) (alias Al-Asad; Assad; Asad)».


11.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 234/31


Rettifica della decisione (PESC) 2019/806 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 132 del 20 maggio 2019 )

Pagina 38, allegato, voce 36, colonna «Nome»:

anziché:

«Nizar (Image 9) al-Asaad (Image 10) (alias Nizar Asaad)»,

leggasi:

«Nizar (Image 11) Al-Assad (Image 12) (alias Al-Asad; Assad; Asad)».


11.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 234/32


Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/957 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui dispositivi, sistemi e procedure adeguati e sui modelli di notifica da utilizzare per prevenire, individuare e segnalare le pratiche abusive e gli ordini o le operazioni sospetti

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 160 del 17 giugno 2016 )

Alla pag. 8, articolo 7, paragrafo 2, lettera a),

anziché:

«a)

identificazione del segnalante e, nel caso delle persone che predispongono o eseguono a titolo professionale operazioni, anche la veste in cui il segnalante opera, in particolare se negozia per proprio conto o esegue ordini per conto di terzi;»,

leggasi:

«a)

identificazione della persona che trasmette la STOR e, nel caso delle persone che predispongono o eseguono a titolo professionale operazioni, anche la veste in cui la persona che trasmette la STOR opera, in particolare se negozia per proprio conto o esegue ordini per conto di terzi;».

Alla pag. 10, allegato, tabella, sezione 1, titolo e seconda colonna, prima e seconda riga,

anziché:

«SEZIONE 1 — IDENTITÀ DEL SOGGETTO/DELLA PERSONA SEGNALANTE

Gestore del mercato e impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione/chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni — Specificare per ogni caso

Nome della persona fisica

[Nome e cognome della persona fisica presso il soggetto segnalante incaricata di trasmettere la STOR.]

Posizione presso il soggetto segnalante

[Posizione occupata presso il soggetto segnalante dalla persona fisica incaricata di trasmettere la STOR.]»,

leggasi:

«SEZIONE 1 — IDENTITÀ DEL SOGGETTO/DELLA PERSONA CHE TRASMETTE LA STOR

Gestore del mercato e impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione/chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni — Specificare per ogni caso

Nome della persona fisica

[Nome e cognome della persona fisica incaricata della trasmissione della STOR presso il soggetto trasmittente.]

Posizione presso il soggetto segnalante

[Posizione occupata dalla persona fisica incaricata di trasmettere la STOR presso il soggetto trasmittente.]».


11.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 234/33


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/105 della Commissione, del 26 ottobre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 17 del 21 gennaio 2017 )

(titolo rettificato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 19 del 25 gennaio 2017 )

Alla pagina 18, articolo 1, punto 1 che modifica l'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012, lettera f),

anziché:

«il soggetto segnalante.”;»,

leggasi:

«il soggetto che trasmette la segnalazione.”;».


11.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 234/33


Rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/357 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'accesso alle informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli registrate nei repertori di dati sulle negoziazioni

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 81 del 22 marzo 2019 )

Alla pagina 28, articolo 5, paragrafo 3, lettera i),

anziché:

«i)

entità segnalante;»,

leggasi:

«i)

soggetto che trasmette la segnalazione;».

11.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 234/33


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/363 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni delle informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) ai repertori di dati sulle negoziazioni a norma del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione relativamente all'utilizzo di codici per la segnalazione dei contratti derivati

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 81 del 22 marzo 2019 )

Alla pag. 110, allegato II che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012, tabella 1, punto 9, seconda colonna,

anziché:

«Identificativo del soggetto segnalante»,

leggasi:

«Identificativo del soggetto che trasmette la segnalazione».


11.9.2019   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 234/34


Rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/359 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni e della domanda di estensione della registrazione

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 81 del 22 marzo 2019 )

Alla pag. 53, articolo 18, paragrafo 2, lettera c),

anziché:

«c)

entità segnalanti»,

leggasi:

«c)

entità che trasmettono la segnalazione».