ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 228 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
62° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
4.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 228/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1383 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 2019
che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda i sistemi di gestione della sicurezza nelle imprese di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità e le semplificazioni per gli aeromobili dell'aviazione generale per quanto concerne la manutenzione e la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 1 e l'articolo 62, paragrafi 14 e 15,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (2) contiene norme relative alla manutenzione e alla gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità di determinati aeromobili. Ai fini della proporzionalità, è necessario adeguare tali norme introducendo requisiti semplificati corrispondenti ai rischi minori associati agli aeromobili leggeri nell'aviazione generale, non elencati nel certificato di operatore aereo di un vettore aereo titolare di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Dovrebbe essere a tale scopo introdotta una nuova serie di requisiti intesi a garantire l'aeronavigabilità di tali aeromobili. Tali requisiti dovrebbero essere meno rigorosi di quelli vigenti per quanto concerne i programmi di manutenzione degli aeromobili, le revisioni dell'aeronavigabilità e il differimento della correzione dei difetti. Nei casi in cui tali requisiti di manutenzione sono applicabili agli aeromobili non complessi a motore, non si dovrebbe impedire al proprietario di tali aeromobili di appaltare le attività di manutenzione a un'impresa di manutenzione approvata ai sensi dell'allegato II (parte 145) del regolamento (UE) n. 1321/2014. |
(2) |
Una nuova serie di norme che consenta una maggiore flessibilità per quanto riguarda la definizione e l'esecuzione del programma di manutenzione degli aeromobili dovrebbe essere introdotta per gli aeromobili non complessi a motore non elencati nel certificato di operatore aereo di un vettore aereo titolare di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008. Dovrebbe di conseguenza essere introdotta una nuova approvazione dell'organizzazione con requisiti meno rigorosi e attribuzioni combinate per la manutenzione, la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità, le revisioni dell'aeronavigabilità e i permessi di volo. |
(3) |
I titolari di un certificato di operatore aereo («COA») sono attualmente tenuti, a norma del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (4), a dotarsi di un sistema di gestione che comprenda la gestione dei rischi di sicurezza in relazione alle loro attività. Una di tali attività è la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità della propria flotta di aeromobili, di cui è incaricata la loro impresa per la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità (Continuing Airworthiness Management Organisation —«CAMO») approvata in conformità dell'allegato I, capitolo G, del regolamento (UE) n. 1321/2014. L'allegato I, capitolo G, non prevede tuttavia al momento alcun requisito per la gestione del rischio di sicurezza in seno alla CAMO. Dovrebbe pertanto essere introdotto un sistema di gestione delle CAMO che preveda la gestione del rischio di sicurezza per le imprese che gestiscono il mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili utilizzati dai titolari di COA. Tale sistema di gestione dovrebbe essere applicato a tutte le CAMO che gestiscono il mantenimento dell'aeronavigabilità. |
(4) |
Un periodo di transizione sufficiente dovrebbe essere previsto per consentire alle organizzazioni che partecipano al mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e componenti di conformarsi alle nuove norme e procedure introdotte dal presente regolamento. |
(5) |
Al fine di garantire norme proporzionate per gli aeromobili non complessi a motore non elencati nel certificato di operatore aereo di un vettore aereo titolare di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, i principi di gestione della sicurezza non dovrebbero applicarsi alle imprese di aeronavigabilità combinata. |
(6) |
È altresì opportuno allineare i requisiti per le autorità competenti all'evoluzione dei concetti di gestione della sicurezza dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale, in particolare per quanto riguarda l'introduzione del sistema di gestione delle autorità, nonché l'attuazione del programma nazionale di sicurezza e la garanzia di coordinamento tra tali autorità. |
(7) |
Una valutazione errata dell'aeronavigabilità dell'aeromobile dovuta a registri del mantenimento dell'aeronavigabilità incompleti può comportare un rischio per la sicurezza dei voli. Le norme esistenti relative ai registri del mantenimento dell'aeronavigabilità dovrebbero pertanto essere modificate. |
(8) |
Alcuni errori di natura redazionale che hanno determinato difficoltà di interpretazione di talune disposizioni dell'allegato III del regolamento (UE) n. 1321/2014 dovrebbero essere rettificati. |
(9) |
È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 1321/2014. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento si basano sui pareri n. 05/2016 (5), n. 06/2016 (6) e n. 13/2016 (7) formulati dall'Agenzia a norma dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato:
1) |
l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Prescrizioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità 1. Il mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili di cui all'articolo 1, lettera a), e dei componenti per la relativa installazione deve essere garantito in conformità ai requisiti dell'allegato I (parte M), fatta eccezione per gli aeromobili elencati al primo comma del paragrafo 2 cui si applicano i requisiti dell'allegato V ter (parte ML). 2. I requisiti dell'allegato V ter (parte ML) si applicano ai seguenti aeromobili non complessi a motore:
Se gli aeromobili di cui al primo comma, lettere a), b) e c), sono elencati nel certificato di operatore aereo di un vettore aereo titolare di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, si applicano i requisiti dell'allegato I (parte M). 3. Per essere elencati nel certificato di operatore aereo di un vettore aereo titolare di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, gli aeromobili di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e c), soddisfano tutti i seguenti requisiti:
4. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il mantenimento dell'aeronavigabilità di un aeromobile di cui all'articolo 1, lettera a), per cui è stato rilasciato un permesso di volo è assicurato sulla base delle norme specifiche relative al mantenimento dell'aeronavigabilità definite nel permesso di volo rilasciato in conformità all'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (*1). 5. I programmi di manutenzione degli aeromobili di cui all'articolo 1, lettera a), che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I (parte M), punto M.A.302, applicabili prima del 20 agosto 2019 sono ritenuti conformi ai requisiti specificati all'allegato I (parte M), punto M.A.302, o, a seconda dei casi, all'allegato V ter (parte ML), punto ML.A.302, conformemente ai paragrafi 1 e 2. 6. Gli operatori garantiscono il mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili di cui all'articolo 1, lettera b), e dei componenti per la relativa installazione conformemente ai requisiti dell'allegato V bis (parte T). 7. Il mantenimento dell'aeronavigabilità dei velivoli plurimotore turboelica di massa massima certificata al decollo inferiore o pari a 5 700 kg sono garantiti conformemente ai requisiti applicabili ad aeromobili non complessi a motore stabiliti all'allegato I (parte M), punti M.A.201, M.A.301, M.A.302, M.A.601 e M.A.803, all'allegato II (parte 145), punto 145.A.30, all'allegato III (parte 66), punti 66.A.5, 66.A.30, 66.A.70 e appendici V e VI, all'allegato V quater (parte CAMO), punto CAMO.A.315, all'allegato V quinquies (parte CAO), punto CAO.A.010 e appendice I, nella misura in cui si applicano ad aeromobili non complessi a motore. (*1) Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).»;" |
2) |
l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Approvazione delle organizzazioni che partecipano al mantenimento dell'aeronavigabilità 1. Le organizzazioni che partecipano al mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili e dei componenti per la relativa installazione, compresa la manutenzione, sono approvate, su loro richiesta, dall'autorità competente conformemente ai requisiti dell'allegato II (parte 145), dell'allegato V ter (parte CAMO) o dell'allegato V quinquies (parte CAO), secondo quanto applicabile alle rispettive organizzazioni. 2. In deroga al paragrafo 1, fino al 20 agosto 2020 l'approvazione da parte dell'autorità competente può essere rilasciata alle organizzazioni, su loro richiesta, conformemente ai requisiti dell'allegato I (parte M), capitoli F e G. Tali approvazioni sono valide fino al 20 agosto 2021. 3. Le approvazioni della manutenzione rilasciate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle specifiche di certificazione JAR-145 di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (*2) e valide prima del 29 novembre 2003 si considerano rilasciate in conformità ai requisiti dell'allegato II (parte 145) del presente regolamento. 4. Come indicato nell'allegato V quinquies (parte CAO), appendice 1, un modulo 3 CAO è rilasciato, su loro richiesta, alle imprese titolari di un'approvazione valida rilasciata conformemente all'allegato I (parte M), capitolo F o G, o all'allegato II (parte 145). Le attribuzioni di tali imprese nell'ambito dell'approvazione rilasciata conformemente all'allegato V quinquies (parte CAO) sono identiche alle attribuzioni nell'ambito dell'approvazione rilasciata conformemente all'allegato I (parte M), capitolo F o G, o all'allegato II (parte 145). Tali attribuzioni non sono tuttavia superiori a quelle di un'impresa di cui all'allegato V quinquies (parte CAO), sezione A. L'impresa può correggere eventuali rilievi di non conformità all'allegato V quinquies (parte CAO) entro il 20 agosto 2021. Se, trascorsa tale data, le non conformità rilevate non sono corrette, l'approvazione è revocata. Finché garantisce la conformità all'allegato V quinquies (parte CAO) o, se precedente, fino al 20 agosto 2021, l'impresa è certificata e sottoposta a sorveglianza conformemente, a seconda dei casi, all'allegato I (parte M), capitolo F o G, o all'allegato II (parte 145). 5. Le approvazioni valide delle imprese di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità rilasciate in conformità all'allegato I (parte M), capitolo G, si considerano rilasciate in conformità all'allegato V quater (Parte CAMO). L'impresa può correggere eventuali rilievi di non conformità all'allegato V quater (parte CAMO) entro il 20 agosto 2021. Se l'impresa corregge le non conformità rilevate entro tale data, l'autorità competente rilascia un nuovo certificato di approvazione su modulo 14 in conformità all'allegato V quater (Parte CAMO). Se, trascorsa tale data, le non conformità rilevate non sono corrette, l'approvazione è revocata. Finché garantisce la conformità all'allegato V quater (parte CAMO) o fino al 20 agosto 2021, se precedente, l'impresa è certificata e sottoposta a sorveglianza conformemente all'allegato I (parte M), capitolo G. 6. I certificati di riammissione in servizio (certificates of release to service/authorised release certificates) rilasciati prima del 28 ottobre 2008 da un'impresa di manutenzione, approvata conformemente alle prescrizioni stabilite dalla legislazione nazionale dello Stato membro in cui l'impresa è stabilita, ad aeromobili non complessi a motore non coinvolti nel trasporto aereo commerciale, compresi i componenti destinati ad esservi installati, sono considerati rilasciati in conformità all'allegato I (parte M), punti M.A.801 e M.A.802, e all'allegato II (parte 145), punto 145.A.50. (*2) Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di requisiti tecnici e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4).»;" |
3) |
all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il personale autorizzato a certificare deve essere qualificato a norma dei requisiti dell'allegato III (parte 66), fatto salvo quanto previsto all'allegato I (parte 66), punto M.A.606, lettera h), punto M.A.607, lettera b), punto M.A.801, lettera d) e punto M.A.803, all'allegato V ter (parte ML), punto ML.A.801, lettera c) e punto ML.A.803, all'allegato V quinquies (parte CAO), punto CAO.A.035, lettera d), e punto CAO.A.040, lettera b), e all'allegato II (parte 145), punto 145.A.30, lettera j) e appendice IV.»; |
4) |
è inserito il seguente articolo 7 bis: «Articolo 7 bis Autorità competenti 1. Nei casi in cui uno Stato membro designa più di un'entità quale autorità competente investita dei poteri e delle competenze necessari per la certificazione e la sorveglianza delle persone e delle organizzazioni soggette al presente regolamento, sono soddisfatti i seguenti requisiti:
2. Gli Stati membri assicurano che il personale delle rispettive autorità competenti non svolga attività di certificazione e di sorveglianza quando ci sono elementi per ritenere che ciò potrebbe tradursi direttamente o indirettamente in un conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda interessi di tipo famigliare o finanziario. 3. Se necessario ai fini dell'esecuzione dei compiti di certificazione o sorveglianza ai sensi del presente regolamento, alle autorità competenti è conferito il potere di:
4. I poteri di cui al paragrafo 3 sono esercitati conformemente alle disposizioni giuridiche dello Stato membro in questione.»; |
5) |
l'articolo 9 è soppresso; |
6) |
l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento; |
7) |
l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento; |
8) |
l'allegato III è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento; |
9) |
l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento; |
10) |
l'allegato V bis è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento; |
11) |
è inserito come allegato V ter il testo di cui all'allegato VI del presente regolamento; |
12) |
è inserito come allegato V quater il testo di cui all'allegato VII del presente regolamento; |
13) |
è inserito come allegato V quinquies il testo di cui all'allegato VIII del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 20 febbraio 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).
(4) Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).
(5) Opinion No 05/2016: Task force for the review of Part-M for General Aviation (Parere n. 05/2016: Task force per la revisione della parte M per l'aviazione generale).
(6) Opinion No 06/2016: Embodiment of safety management system (SMS) requirements into Commission Regulation (EU) No 1321/2014 — SMS in Part-M [Parere n. 06/2016: Integrazione dei requisiti del sistema di gestione della sicurezza (SMS) nel regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione — SMS nella parte M].
(7) Opinion No 13/2016: Technical records (Parere n. 13/2016: Registri tecnici).
(8) Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).
ALLEGATO I
L'allegato I del regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato:
1) |
l'indice è sostituito dal seguente: «INDICE M.1 SEZIONE A — REQUISITI TECNICI CAPITOLO A — GENERALITÀ
CAPITOLO B — RESPONSABILITÀ
CAPITOLO C — MANTENIMENTO DELL'AERONAVIGABILITÀ
CAPITOLO D — STANDARD DI MANUTENZIONE
CAPITOLO E — COMPONENTI
CAPITOLO F — IMPRESA DI MANUTENZIONE
CAPITOLO G — IMPRESA PER LA GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELL'AERONAVIGABILITÀ
CAPITOLO H — CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO — CRS
CAPITOLO I — CERTIFICATO DI REVISIONE DELL'AERONAVIGABILITÀ
SEZIONE B — PROCEDURA PER LE AUTORITÀ COMPETENTI CAPITOLO A — GENERALITÀ
CAPITOLO B — RESPONSABILITÀ
CAPITOLO C — MANTENIMENTO DELL'AERONAVIGABILITÀ
CAPITOLO D — STANDARD DI MANUTENZIONE CAPITOLO E — COMPONENTI CAPITOLO F — IMPRESA DI MANUTENZIONE
CAPITOLO G — IMPRESA PER LA GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELL'AERONAVIGABILITÀ
CAPITOLO H — CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO — CRS CAPITOLO I — CERTIFICATO DI REVISIONE DELL'AERONAVIGABILITÀ
Appendice I — Contratto di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità Appendice II — Certificato di riammissione in servizio — Modulo 1 AESA Appendice III — Certificato di revisione dell'aeronavigabilità — Modulo 15 AESA Appendice IV — Sistema di classi e abilitazioni per l'approvazione delle imprese di manutenzione di cui all'allegato I (parte M), capitolo F, e all'allegato II (parte 145) Appendice V — Certificato dell'impresa di manutenzione di cui all'allegato I (parte M), capitolo F Appendice VII — Interventi complessi di manutenzione Appendice VIII — Manutenzione limitata del pilota-proprietario»; |
2) |
il punto M.1 è così modificato:
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3) |
il punto M.A.101 è sostituito dal seguente: «M.A.101 Ambito di applicazione La presente sezione stabilisce le misure da adottare per assicurare il mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile, inclusa la sua manutenzione. Specifica inoltre le condizioni che devono essere soddisfatte dalle persone o dalle imprese che partecipano a tali attività.»; |
4) |
al punto M.A.201, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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5) |
al punto M.A.201, le lettere da d) a i) sono sostituite dalle seguenti:
|
6) |
il punto M.A.202 è sostituito dal seguente: «M.A.202 Segnalazione di eventi
|
7) |
i punti M.A.301 e M.A.302 sono sostituiti dai seguenti: «M.A.301 Interventi di mantenimento dell'aeronavigabilità Il mantenimento della navigabilità dell'aeromobile e dell'efficienza dell'equipaggiamento operativo e di emergenza devono essere garantite mediante:
M.A.302 Programma di manutenzione dell'aeromobile
|
8) |
il punto M.A.304 è sostituito dal seguente: «M.A.304 Dati relativi a modifiche e riparazioni La persona o l'impresa che ripara un aeromobile o un componente deve valutare i danni. Le modifiche e le riparazioni devono essere effettuate utilizzando, se del caso, i dati seguenti:
|
9) |
il punto M.A.305 è sostituito dal seguente: «M.A.305 Sistema di registrazione del mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile
|
10) |
al punto M.A.306, lettera a), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
|
11) |
al punto M.A.306, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
12) |
al punto M.A.306, la lettera c) è soppressa; |
13) |
il punto M.A.307 è sostituito dal seguente:
|
14) |
al punto M.A.403, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
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15) |
al punto M.A.501, lettera a), il punto 1) è sostituito dal seguente:
|
16) |
al punto M.A.501, lettera a), il punto 3) è sostituito dal seguente:
|
17) |
il punto M.A.502 è sostituito dal seguente: «M.A.502 Manutenzione dei componenti
Le precedenti lettere da a) a c) non si applicano ai componenti di cui all'allegato I (parte 21), punto 21.A.307, lettera c), del regolamento (UE) n. 748/2012.
|
18) |
il punto M.A.503 è sostituito dal seguente: «M.A.503 Parti a vita limitata e componenti con limite temporale di utilizzo
|
19) |
al punto M.A.504, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
20) |
al punto M.A.603, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
|
21) |
al punto M.A.604, lettera a), il punto 1) è sostituito dal seguente:
|
22) |
al punto M.A.606, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
|
23) |
al punto M.A.606, la lettera j) è soppressa; |
24) |
al punto M.A.607, lettera a), il punto 1 è sostituito dal seguente:
|
25) |
il punto M.A.609 è sostituito dal seguente: «M.A.609 Dati di manutenzione L'impresa di manutenzione deve conservare i dati di manutenzione applicabili specificati al punto M.A.401 del presente allegato o al punto ML.A.401 dell'allegato V ter (Parte ML), a seconda dei casi, e utilizzarli nell'esecuzione degli interventi di manutenzione, comprese le modifiche e le riparazioni. Tuttavia, nel caso di dati di manutenzione forniti dal cliente, l'impresa deve conservare e utilizzare tali dati solo quando la manutenzione è in corso.»; |
26) |
i punti M.A.611, M.A.612 e M.A.613 sono sostituiti dai seguenti: «M.A.611 Standard di manutenzione Tutti gli interventi di manutenzione devono essere effettuati conformemente ai requisiti del presente allegato, capitolo D, sezione A, o ai requisiti dell'allegato V ter (parte ML), capitolo D, sezione A, come indicato all'articolo 3, paragrafo 1. M.A.612 Certificato di riammissione in servizio dell'aeromobile Al completamento di tutti gli interventi di manutenzione dell'aeromobile richiesti in conformità al presente capitolo è rilasciato un CRS dell'aeromobile in conformità al punto M.A.801 del presente allegato o al punto ML.A.801 dell'allegato V ter (parte ML), come indicato all'articolo 3, paragrafo 1. M.A.613 Certificato di riammissione in servizio del componente
|
27) |
al punto M.A.614, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
28) |
il punto M.A.615 è sostituito dal seguente: «M.A.615 Attribuzioni dell'impresa L'impresa di manutenzione approvata in conformità del capitolo F, sezione A, del presente allegato può:
L'impresa può eseguire solo la manutenzione degli aeromobili o dei componenti per i quali essa è approvata quando sono disponibili tutte le strutture, tutti gli equipaggiamenti, gli attrezzi, i materiali, i dati di manutenzione ed il personale autorizzato a certificare necessari.»; |
29) |
al punto M.A.619, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
|
30) |
il punto M.A.801 è sostituito dal seguente: «M.A.801 Certificato di riammissione in servizio dell'aeromobile
|
31) |
il punto M.A.802 è sostituito dal seguente: «M.A.802 Certificato di riammissione in servizio del componente
|
32) |
al punto M.A.803, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
33) |
al punto M.A.803, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
|
34) |
il punto M.A.901 è sostituito dal seguente: «M.A.901 Revisione dell'aeronavigabilità dell'aeromobile Per garantire la validità del certificato di aeronavigabilità dell'aeromobile si deve provvedere a una revisione periodica dell'aeronavigabilità dell'aeromobile e dei suoi registri relativi al mantenimento dell'aeronavigabilità.
|
35) |
al punto M.A.902, il punto 5 della lettera b) è sostituito dal seguente:
|
36) |
il punto M.A.904 è sostituito dal seguente: «M.A.904 Revisione dell'aeronavigabilità degli aeromobili importati nell'UE
|
37) |
al punto M.A.905, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
|
38) |
è inserito il seguente punto M.B.103: «M.B.103 Rilievi e misure di esecuzione - persone Se, durante la sorveglianza o con altri mezzi, l'autorità competente responsabile della sorveglianza in conformità al presente allegato riscontra una non conformità ai requisiti applicabili di cui al regolamento (UE) 2018/1139 da parte di una persona titolare di una licenza, di un certificato, di un'abilitazione o di un attestato rilasciato a norma del regolamento (UE) 2018/1139, l'autorità competente che ha individuato la non conformità adotta tutte le misure di esecuzione necessarie per impedire il persistere di tale non conformità.»; |
39) |
il punto M.B.104 è sostituito dal seguente: «M.B.104 Conservazione dei registri
|
40) |
il punto M.B.201 è sostituito dal seguente: «M.B.201 Responsabilità Le autorità competenti, come specificato al punto M.1, sono responsabili dello svolgimento di audit, ispezioni e indagini tese alla verifica della conformità ai requisiti del presente allegato.»; |
41) |
è inserito il seguente punto M.B.202: «M.B.202 Informazioni all'Agenzia
|
42) |
il punto M.B.301 è sostituito dal seguente: «M.B.301 Programma di manutenzione dell'aeromobile
|
43) |
è inserito il seguente punto M.B.305: «M.B.305 Quaderno tecnico di bordo dell'aeromobile
|
44) |
al punto M.B.602, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
|
45) |
al punto M.B.603, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
46) |
al punto M.B.604, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
47) |
al punto M.B.605, la frase introduttiva della lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
48) |
al punto M.B.606, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
49) |
al punto M.B.901, il punto 1 è sostituito dal seguente:
|
50) |
al punto M.B.902, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
|
51) |
è aggiunto il seguente punto M.B.904: «M.B.904 Scambio di informazioni Al ricevimento di una notifica di trasferimento di aeromobile tra gli Stati membri ai sensi del punto M.A.903, l'autorità competente dello Stato membro in cui l'aeromobile è attualmente registrato informa l'autorità competente dello Stato membro in cui l'aeromobile sarà registrato di qualsiasi problema noto dell'aeromobile che sta per essere trasferito. L'autorità competente dello Stato membro in cui l'aeromobile sarà registrato deve garantire che all'autorità competente dello Stato membro in cui l'aeromobile è attualmente registrato sia stato debitamente notificato il trasferimento.»; |
52) |
l'appendice I è sostituita dalla seguente: «Appendice I Contratto di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità 1. Quando un proprietario o un operatore stipula un contratto, in conformità al punto M.A.201, con una CAMO o una CAO relativo all'esecuzione di interventi legati alla gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità, su richiesta dell'autorità competente il proprietario o l'operatore trasmette copia del contratto firmato da entrambe le parti all'autorità competente dello Stato membro di registrazione. 2. Il contratto deve essere stipulato tenendo conto dei requisiti del presente allegato e deve definire gli obblighi dei firmatari relativamente al mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile. 3. Nel contratto figurano almeno le seguenti informazioni:
4. Il contratto deve contenere la seguente dichiarazione: «Il proprietario/operatore affida alla CAMO o alla CAO la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile, l'elaborazione di un AMP che sarà approvato dall'autorità competente come specificato al punto M.1 e l'organizzazione della manutenzione dell'aeromobile conformemente al suddetto AMP. In base al presente contratto, entrambi i firmatari si assumono i rispettivi obblighi da esso previsti. Il proprietario/operatore dichiara, per quanto a sua conoscenza, che tutte le informazioni fornite alla CAMO o alla CAO riguardanti la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile sono e saranno corrette e che l'aeromobile non subirà modifiche senza la preventiva autorizzazione della CAMO o della CAO. In caso di mancato rispetto del presente contratto da parte di uno dei due firmatari, il presente contratto è nullo. In tal caso il proprietario/operatore avrà la piena responsabilità di ogni intervento relativo al mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile e il proprietario informerà le autorità competenti dello Stato membro di registrazione entro due settimane in merito al mancato rispetto del contratto.» 5. Quando il proprietario/operatore stipula un contratto con una CAMO o una CAO in conformità al punto M.A.201, gli obblighi delle parti sono così ripartiti: 5.1. Obblighi della CAMO o della CAO:
5.2. Obblighi del proprietario/operatore:
6. Quando un proprietario/operatore stipula un contratto con una CAMO o una CAO in conformità al punto M.A.201, devono essere chiaramente specificati gli obblighi di ciascuna parte in relazione alla segnalazione di eventi obbligatoria e volontaria in conformità al regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). |
53) |
L'appendice II è così modificata:
|
54) |
l'appendice III è sostituita dalla seguente: «Appendice III Certificato di revisione dell'aeronavigabilità - Modulo 15 AESA Testo di immagine Testo di immagine |
55) |
L'appendice IV è così modificata:
|
56) |
l'appendice V è sostituita dalla seguente: «Appendice V Certificato dell'impresa di manutenzione — Modulo 3-MF AESA Testo di immagine Testo di immagine |
57) |
l'appendice VI è soppressa; |
58) |
all'appendice VII, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Qui di seguito si riportano gli interventi complessi di manutenzione descritti al punto M.A.801, lettera b), punto 2) e lettera c):»; |
59) |
all'appendice VIII, lettera b), il punto 9) è soppresso. |
(1) Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).
ALLEGATO II
L'allegato II del regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato:
1) |
il punto 145.A.30 è così modificato:
|
2) |
al punto 145.A.42, lettera a), il punto 3) è sostituito dal seguente:
|
3) |
al punto 145.A.42, lettera c), il punto 2) è sostituito dal seguente:
|
4) |
al punto 145.A.50, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
|
5) |
al punto 145.A.55, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
|
6) |
al punto 145.A.70, lettera a), il punto 6) è sostituito dal seguente:
|
7) |
il punto 145.A.75 è così modificato:
|
8) |
al punto 145.A.95, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
|
9) |
il punto 145.B.60 è sostituito dal seguente: «145.B.60 Esenzioni Se uno Stato membro concede un'esenzione dai requisiti del presente allegato a norma dell'articolo 71 del regolamento (UE) 2018/1139, l'autorità competente registra l'esenzione. L'autorità competente conserva tali registrazioni per il periodo di cui al punto 145.B.55, punto 3).»; |
10) |
l'appendice III è sostituita dalla seguente: «Appendice III Certificato dell'impresa di manutenzione — Modulo 3-145 AESA Testo di immagine Testo di immagine |
ALLEGATO III
L'allegato III del regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato:
1) |
al punto 66.A.45, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
|
2) |
al punto 66.B.25, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
3) |
il punto 66.B.30 è sostituito dal seguente: «66.B.30 Esenzioni Tutte le esenzioni accordate in base all'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139 devono essere registrate e conservate dalle autorità competenti.»; |
4) |
nell'appendice I, la tabella del modulo 10 è sostituita dalla seguente:
|
ALLEGATO IV
L'allegato IV del regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato:
1) |
al punto 147.B.25, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
2) |
l'appendice II è sostituita dalla seguente: «Appendice II Approvazione delle imprese che erogano servizi di formazione sulla manutenzione — Modulo 11 AESA Testo di immagine Testo di immagine |
3) |
l'appendice III è sostituita dalla seguente: «1. Formazione ed esame di base Il modello del certificato di formazione di base deve essere utilizzato per attestare il completamento di una formazione di base o di un esame di base o di entrambi. Il certificato di formazione deve identificare chiaramente ogni esame relativo ai singoli moduli, per data di superamento, con la corrispondente versione dell'allegato III (parte 66), appendice I. Testo di immagine2. Formazione ed esame per tipo Il modello del certificato di formazione per tipo deve essere utilizzato per attestare il completamento degli elementi teorici o degli elementi pratici o di entrambi nell'ambito di un corso di formazione per l'abilitazione per tipo. Il certificato indica la combinazione cellula/motore per cui è stata svolta la formazione. I riferimenti del caso devono essere cancellati ove necessario e nello spazio ove compare l'indicazione del tipo di corso occorre specificare se si sono affrontati unicamente elementi teorici, unicamente elementi pratici oppure se si sono trattati sia elementi teorici sia elementi pratici. Il certificato di formazione deve indicare chiaramente se il corso è completo o parziale (ad esempio corso relativo alla cellula, al gruppo motopropulsore o alla parte avionica/elettrica) o se si tratta di un corso sulle differenze basato sull'esperienza precedente dello studente, ad esempio un corso A340 (CFM) per tecnici A320. Se non si tratta di un corso completo, il certificato deve indicare se le aree di interfaccia sono state trattate o no. Testo di immagine ». |
ALLEGATO V
L'allegato V bis del regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato:
1) |
L'indice è sostituito dal seguente: «INDICE T.1 Autorità competente Sezione A — Requisiti tecnici Capitolo A — GENERALITÀ
Capo B — REQUISITI
Capitolo E — IMPRESA DI MANUTENZIONE
Capitolo G — REQUISITI SUPPLEMENTARI PER LE IMPRESE DI GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELL'AERONAVIGABILITÀ APPROVATE AI SENSI DELL'ALLEGATO V ter (parte CAMO)
Sezione B — Procedura supplementare per le autorità competenti Capitolo A — GENERALITÀ
Capitolo B — Responsabilità
Capitolo G — REQUISITI SUPPLEMENTARI PER LE IMPRESE DI GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELL'AERONAVIGABILITÀ APPROVATE AI SENSI DELL'ALLEGATO V ter (parte CAMO)
|
2) |
la sezione A è così modificata:
|
3) |
la sezione B è così modificata:
|
ALLEGATO VI
«ALLEGATO V ter
(Parte ML)
INDICE
ML.1
SEZIONE A — REQUISITI TECNICI
CAPITOLO A — GENERALITÀ
ML.A.101 |
Ambito di applicazione |
CAPITOLO B — RESPONSABILITÀ
ML.A.201 |
Responsabilità |
ML.A.202 |
Segnalazione di eventi |
CAPITOLO C — MANTENIMENTO DELL'AERONAVIGABILITÀ
ML.A.301 |
Interventi di mantenimento dell'aeronavigabilità |
ML.A.302 |
Programma di manutenzione dell'aeromobile |
ML.A.303 |
Direttive di aeronavigabilità |
ML.A.304 |
Dati relativi a modifiche e riparazioni |
ML.A.305 |
Sistema di registrazione del mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile |
ML.A.307 |
Trasferimento dei registri relativi al mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile |
CAPITOLO D — STANDARD DI MANUTENZIONE
ML.A.401 |
Dati di manutenzione |
ML.A.402 |
Esecuzione della manutenzione |
ML.A.403 |
Difetti dell'aeromobile |
CAPITOLO E — COMPONENTI
ML.A.501 |
Classificazione e installazione |
ML.A.502 |
Manutenzione dei componenti |
ML.A.503 |
Componenti con limite temporale di utilizzo |
ML.A.504 |
Controllo dei componenti non efficienti |
CAPITOLO H — CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO (CRS)
ML.A.801 |
Certificato di riammissione in servizio dell'aeromobile |
ML.A.802 |
Certificato di riammissione in servizio del componente |
ML.A.803 |
Autorizzazione del pilota-proprietario |
CAPITOLO I — CERTIFICATO DI REVISIONE DELL'AERONAVIGABILITÀ (AIRWORTHINESS REVIEW CERTIFICATE – ARC)
ML.A.901 |
Revisione dell'aeronavigabilità dell'aeromobile |
ML.A.902 |
Validità del certificato di revisione dell'aeronavigabilità |
ML.A.903 |
Processo di revisione dell'aeronavigabilità |
ML.A.904 |
Qualifiche del personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità |
ML.A.905 |
Trasferimento della registrazione dell'aeromobile all'interno dell'Unione |
ML.A.906 |
Revisione dell'aeronavigabilità di aeromobili importati nell'Unione |
ML.A.907 |
Rilievi |
SEZIONE B — PROCEDURA PER LE AUTORITÀ COMPETENTI
CAPITOLO A — GENERALITÀ
ML.B.101 |
Ambito di applicazione |
ML.B.102 |
Autorità competente |
ML.B.104 |
Conservazione dei registri |
ML.B.105 |
Scambio reciproco di informazioni |
CAPITOLO B — RESPONSABILITÀ
ML.B.201 |
Responsabilità |
CAPITOLO C — MANTENIMENTO DELL'AERONAVIGABILITÀ
ML.B.302 |
Esenzioni |
ML.B.303 |
Controllo del mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile |
ML.B.304 |
Revoca, sospensione e limitazione |
CAPITOLO I — CERTIFICATO DI REVISIONE DELL'AERONAVIGABILITÀ (AIRWORTHINESS REVIEW CERTIFICATE – ARC)
ML.B.902 |
Revisione dell'aeronavigabilità da parte dell'autorità competente |
ML.B.903 |
Rilievi |
Appendice I — Contratto di gestione per il mantenimento dell'aeronavigabilità
Appendice II — Manutenzione limitata del pilota-proprietario
Appendice III — Interventi di manutenzione complessi per cui il pilota-proprietario non rilascia un certificato
Appendice IV — Certificato di revisione dell'aeronavigabilità — Modulo 15c AESA
ML.1
a) |
In conformità all'articolo 3, paragrafo 2, il presente allegato (parte ML) si applica ai seguenti aeromobili non complessi a motore non elencati nel certificato di operatore aereo di un vettore aereo titolare di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008:
|
b) |
Ai fini del presente allegato, l'autorità competente è l'autorità designata dallo Stato membro di registrazione dell'aeromobile. |
c) |
Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:
|
SEZIONE A
REQUISITI TECNICI
CAPITOLO A
GENERALITÀ
ML.A.101 Ambito di applicazione
La presente sezione stabilisce le misure da adottare per garantire l'aeronavigabilità dell'aeromobile. Specifica inoltre i requisiti che devono essere soddisfatti dalle persone o dalle imprese che partecipano alle attività relative all'aeronavigabilità dell'aeromobile.
CAPITOLO B
RESPONSABILITÀ
ML.A.201 Responsabilità
a) |
Il proprietario dell'aeromobile è responsabile del mantenimento dell'aeronavigabilità dello stesso e deve garantire che nessun volo abbia luogo se non sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
|
b) |
In deroga alla lettera a), nei casi in cui l'aeromobile è noleggiato, le responsabilità di cui alla lettera a) devono ricadere sul locatario, se quest'ultimo è identificato nel documento di registrazione dell'aeromobile o nel contratto di noleggio. |
c) |
Qualsiasi persona o impresa incaricata della manutenzione è responsabile degli interventi di manutenzione eseguiti. |
d) |
Il pilota in comando dell'aeromobile è responsabile dell'esecuzione completa dell'ispezione pre-volo. Detta ispezione deve essere effettuata dal pilota o da un'altra persona qualificata, ma non deve essere necessariamente effettuata da un'impresa di manutenzione approvata o da personale autorizzato a certificare. |
e) |
Per gli aeromobili utilizzati da organizzazioni di addestramento a fini commerciali autorizzate («ATO») e da organizzazioni di addestramento a fini commerciali dichiarate («DTO»), di cui all'articolo 10 bis del regolamento (UE) n. 1178/2011, o non utilizzati in conformità all'allegato VII del regolamento (UE) n. 965/2012 (parte NCO) o utilizzati in conformità all'allegato II (parte-BOP), sottoparte ADD, del regolamento (UE) 2018/395 o all'allegato II (parte SAO), sottoparte DEC, del regolamento (UE) 2018/1976 (*1), l'operatore deve:
|
f) |
Per gli aeromobili non inclusi nella lettera e), ai fini del rispetto dei requisiti di cui alla lettera a) il proprietario dell'aeromobile può appaltare i compiti connessi alla gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità ad un'impresa approvata in qualità di CAMO o di CAO in conformità dell'allegato V quater (parte CAMO) o dell'allegato V quinquies (parte CAO). L'impresa appaltatrice deve in tal caso assumersi la responsabilità della corretta esecuzione di tali compiti e un contratto scritto deve essere stipulato in conformità dell'appendice I del presente allegato. Il proprietario, se non appalta tale attività ad un'impresa, è responsabile della corretta esecuzione dei compiti connessi alla gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità. |
g) |
Il proprietario deve consentire l'accesso dell'autorità competente all'aeromobile e ai registri di quest'ultimo affinché essa possa stabilire se l'aeromobile è conforme ai requisiti del presente allegato. |
ML.A.202 Segnalazione di eventi
a) |
Fatti salvi i requisiti di segnalazione di cui all'allegato II (parte 145) e all'allegato V quater (parte CAMO), ogni persona o impresa responsabile in conformità del punto ML.A.201 segnala le condizioni accertate di un aeromobile o di un componente che costituiscono un pericolo per la sicurezza del volo:
|
b) |
Le segnalazioni di cui alla lettera a) sono effettuate secondo modalità determinate dall'autorità competente di cui alla lettera a) e contengono tutte le informazioni pertinenti relative alla condizione nota alla persona o all'impresa che le effettua. |
c) |
Se la manutenzione o la revisione dell'aeronavigabilità dell'aeromobile è effettuata sulla base di un contratto scritto, la persona o l'impresa responsabile di tali attività segnala anche qualsiasi condizione di cui alla lettera a) al proprietario dell'aeromobile e, in assenza di contratto scritto, alla CAMO o alla CAO interessate. |
d) |
La persona o l'impresa presenta quanto prima, e comunque entro 72 ore dal momento in cui ha accertato la condizione a cui la segnalazione si riferisce, le segnalazioni di cui alle lettere a) e c), a meno che circostanze eccezionali lo impediscano. |
CAPITOLO C
MANTENIMENTO DELL'AERONAVIGABILITÀ
ML.A.301 Interventi di mantenimento dell'aeronavigabilità
Il mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile e l'efficienza dell'equipaggiamento operativo e di emergenza devono essere garantiti mediante:
a) |
l'esecuzione di ispezioni pre-volo; |
b) |
la correzione di difetti e danni che possono pregiudicare la sicurezza delle operazioni conformemente, a seconda dei casi, ai dati di cui ai punti ML.A.304 e ML.A.401, tenendo conto della lista dell'equipaggiamento minimo (minimum equipment list – «MEL») e della lista delle deviazioni di configurazione, se disponibili; |
c) |
l'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione conformemente all'AMP di cui al punto ML.A.302; |
d) |
l'adempimento di qualsiasi
|
e) |
l'effettuazione di modifiche e riparazioni in conformità al punto ML.A.304; |
f) |
l'effettuazione, quando necessario, di voli di collaudo dopo la manutenzione. |
ML.A.302 Programma di manutenzione dell'aeromobile
a) |
La manutenzione di ogni aeromobile è organizzata in conformità di un AMP. |
b) |
L'AMP e le sue successive modifiche devono essere, in alternativa:
Il titolare che dichiara la conformità dell'AMP alla lettera b), punto 1), o l'impresa che approva l'AMP in conformità della lettera b), punto 2), deve aggiornare l'AMP. |
c) |
L'AMP:
|
d) |
Un MIP
|
e) |
In deroga alle lettere b) e c), non è necessario presentare una dichiarazione del proprietario o un'approvazione da parte di una CAMO o di una CAO, né la documentazione dell'AMP, se sono soddisfatte le condizioni elencate di seguito:
Quest'ultima deroga non si applica se il pilota-proprietario o, nel caso di aeromobili di proprietà comune, almeno uno dei piloti-proprietari non è autorizzato a eseguire interventi di manutenzione in qualità di pilota-proprietario, in quanto ciò deve essere specificato nell'AMP dichiarato o approvato. |
f) |
L'AMP applicabile all'aeromobile, se sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera e), punti da 1) a 4), è così costituito:
|
ML.A.303 Direttive di aeronavigabilità
Qualsiasi AD applicabile deve essere osservata in tutti i suoi requisiti, salvo indicazioni diverse da parte dell'Agenzia.
ML.A.304 Dati relativi a modifiche e riparazioni
La persona o l'impresa che ripara un aeromobile o un componente deve valutare i danni. Le modifiche e le riparazioni devono essere effettuate utilizzando, a seconda dei casi, i dati seguenti:
a) |
i dati approvati dall'Agenzia, |
b) |
i dati approvati da un'impresa di progettazione conforme all'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012; |
c) |
i dati inclusi nei requisiti di cui all'allegato I (parte 21), punto 21.A.90B o 21.A.431B, del regolamento (UE) n. 748/2012. |
ML.A.305 Sistema di registrazione del mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile
a) |
Al termine di ogni intervento di manutenzione, è necessario inserire nel sistema di registrazione del mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile il certificato di riammissione in servizio (CRS) richiesto ai sensi del punto ML.A.801. Ogni inserimento deve essere effettuato il prima possibile e comunque entro 30 giorni dal termine dell'intervento di manutenzione. |
b) |
Il registro del mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile deve consistere di un quaderno dell'aeromobile, uno o più quaderni dei motori oppure schede dei moduli di motori, uno o più libri delle eliche e relative schede, ove opportuno, per qualsiasi componente con limite temporale di utilizzo. |
c) |
Nei quaderni dell'aeromobile devono essere inseriti il modello di aeromobile e le marche di immatricolazione, la data e le ore di volo totali, i cicli di volo e di atterraggio. |
d) |
Nei registri del mantenimento dell'aeronavigabilità devono essere iscritti i seguenti elementi:
|
e) |
Oltre al documento di riammissione in servizio, il modulo 1 AESA di cui all'allegato I (parte M), appendice II, o un modulo equivalente, il quaderno del motore o delle eliche e le schede dei moduli motore o dei componenti con limite temporale di utilizzo devono riportare le seguenti informazioni rilevanti per ogni componente installato (motore, eliche, moduli di motori o componenti con limite temporale di utilizzo):
|
f) |
La persona o l'impresa responsabile della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità e degli interventi di cui al punto ML.A.201 deve verificare i registri come indicato al punto ML.A.305 e presentarli, su richiesta, all'autorità competente. |
g) |
Tutti i dati inseriti nei registri relativi al mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile devono essere redatti in modo chiaro ed accurato. Nel caso in cui sia necessario rettificare un'informazione inserita, la correzione dovrà essere realizzata in modo tale che l'informazione iniziale resti chiaramente visibile. |
h) |
Il proprietario deve garantire la creazione di un sistema atto a conservare i documenti seguenti per i periodi specificati:
|
ML.A.307 Trasferimento dei registri relativi al mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile
a) |
In caso di trasferimento permanente di un aeromobile da un proprietario a un altro, il proprietario che opera il trasferimento deve garantire che siano trasferiti anche i registri relativi al mantenimento dell'aeronavigabilità di cui al punto ML.A.305. |
b) |
Quando il proprietario affida mediante contratto la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità a una CAMO o a una CAO, il proprietario deve garantire che i registri relativi al mantenimento dell'aeronavigabilità di cui al punto ML.A.305 siano trasferiti all'impresa contraente. |
c) |
I periodi di conservazione dei registri di cui al punto ML.A.305, lettera h), devono continuare ad applicarsi al nuovo proprietario, alla nuova CAMO o alla nuova CAO. |
CAPITOLO D
STANDARD DI MANUTENZIONE
ML.A.401 Dati di manutenzione
a) |
La persona o l'impresa incaricata della manutenzione di un aeromobile deve utilizzare unicamente i dati di manutenzione applicabili durante l'esecuzione della manutenzione. |
b) |
Ai fini del presente allegato, i «dati applicabili di manutenzione» sono:
|
ML.A.402 Esecuzione della manutenzione
a) |
La manutenzione eseguita da un'impresa di manutenzione approvata deve essere conforme, a seconda dei casi, all'allegato I (parte M), capitolo F, all'allegato II (parte 145) o all'allegato V quinquies (parte CAO). |
b) |
Per quanto riguarda la manutenzione non eseguita a norma della lettera a), la persona che effettua la manutenzione deve:
|
ML.A.403 Difetti dell'aeromobile
a) |
Qualsiasi difetto che costituisce un serio pericolo per la sicurezza del volo deve essere corretto prima dei successivi voli. |
b) |
Le persone elencate di seguito possono decidere che un difetto non costituisce un serio pericolo per la sicurezza del volo e differirne la correzione di conseguenza:
|
c) |
Qualsiasi difetto dell'aeromobile che non costituisce un rischio grave per la sicurezza del volo deve essere corretto al più presto dalla data in cui è stato originariamente individuato ed entro i limiti specificati nei dati di manutenzione. |
d) |
Qualsiasi difetto non corretto prima del volo deve essere registrato nel sistema di registrazione del mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile di cui al punto ML.A.305 e tale registrazione deve essere messa a disposizione del pilota. |
CAPITOLO E
COMPONENTI
ML.A.501 Classificazione e installazione
a) |
Se non diversamente specificato nell'allegato I (parte M), capitolo F, nell'allegato II (parte 145), nell'allegato V quinquies (parte CAO) del presente regolamento e nell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012, un componente può essere installato solo se soddisfa tutte le seguenti condizioni:
|
b) |
Prima dell'installazione di un componente su un aeromobile, la persona o l'impresa incaricata della manutenzione deve accertare che quel dato componente sia idoneo a essere installato nel caso in cui siano applicabili diverse modifiche o configurazioni indicate nell'AD. |
c) |
Le parti standard devono essere installate su un aeromobile o su un componente esclusivamente nei casi in cui tali date parti siano specificate nei dati di manutenzione. Le parti standard devono essere installate solo se corredate della prova di conformità allo standard specifico e se dotate di adeguata tracciabilità. |
d) |
Le materie prime o i materiali di consumo devono essere utilizzati su un aeromobile o su un componente unicamente a condizione che:
|
e) |
Nel caso dei palloni, qualora per un determinato involucro siano possibili diverse combinazioni di canestri, bruciatori e bombole o serbatoi del combustibile, la persona incaricata dell'installazione deve assicurare che:
|
ML.A.502 Manutenzione dei componenti
a) |
I componenti accettati dal proprietario in conformità dell'allegato I (parte 21), punto 21.A.307, lettera c), del regolamento (UE) n. 748/2012 sono sottoposti a manutenzione da qualsiasi persona o impresa previa accettazione da parte del proprietario alle condizioni di cui al punto 21.A.307, lettera c), di tale allegato. Detta manutenzione non è valida ai fini del rilascio di un modulo 1 AESA, di cui all'allegato I (parte M), appendice II, ed è soggetta ai requisiti per la rimessa in servizio degli aeromobili. |
b) |
I componenti devono essere riammessi in servizio in conformità della tabella seguente:
|
ML.A.503 Componenti con limite temporale di utilizzo
a) |
Con l'espressione «componenti con limite temporale di utilizzo» si intendono i seguenti componenti:
|
b) |
I componenti con limite temporale di utilizzo installati non devono superare il limite di utilizzo approvato indicato nell'AMP e nelle AD, tranne nei casi di cui al punto ML.A.504, lettera c). |
c) |
Il limite temporale di utilizzo approvato è espresso, a seconda dei casi, in giorni di calendario, ore di volo, atterraggi o cicli di volo. |
d) |
Trascorso il limite temporale di utilizzo approvato, il componente deve essere rimosso dall'aeromobile e sottoposto a manutenzione oppure smaltito nel caso di componenti con limite di vita certificato. |
ML.A.504 Controllo dei componenti non efficienti
a) |
Un componente è da considerarsi non efficiente in presenza di una qualsiasi delle seguenti circostanze:
|
b) |
I componenti inefficienti sono identificati come segue:
|
c) |
I componenti che hanno raggiunto il limite di vita certificato o che presentano difetti o malfunzionamenti irreparabili devono essere classificati come non recuperabili e essere esclusi dal sistema di fornitura dei componenti, a meno che non sia stato esteso il limite di vita certificato o non sia stata approvata una soluzione di riparazione in conformità del punto ML.A.304. |
d) |
Ogni persona o impresa responsabile ai sensi del punto ML.A.201 deve, nel caso di un componente non recuperabile di cui alla lettera c), intraprendere una delle azioni seguenti:
|
e) |
Fatto salvo il disposto della lettera d), una persona o un'impresa responsabile ai sensi del punto ML.A.201 può delegare la responsabilità per i componenti classificati come non recuperabili non rottamati a un ente di formazione o di ricerca. |
CAPITOLO H
CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO (CRS)
ML.A.801 Certificato di riammissione in servizio dell'aeromobile
a) |
Un CRS deve essere rilasciato dopo che gli interventi di manutenzione prescritti siano stati correttamente eseguiti su un aeromobile. |
b) |
Il CRS deve essere rilasciato, in alternativa:
|
c) |
In deroga alla lettera b), in presenza di circostanze imprevedibili, quando un aeromobile si trova in uno scalo non servito da un'impresa di manutenzione debitamente approvata né da personale autorizzato a certificare adeguato, il proprietario può autorizzare qualsiasi persona che disponga di un'esperienza di manutenzione adeguata non inferiore a tre anni e delle qualifiche adeguate a effettuare interventi di manutenzione sull'aeromobile in conformità degli standard stabiliti nel capitolo D del presente allegato e a riammettere l'aeromobile in servizio. In tal caso il proprietario deve:
|
d) |
Quando la riammissione in servizio è effettuata in conformità alla lettera b), punto 1) o 2), il personale autorizzato a certificare può essere assistito, nell'esecuzione degli interventi di manutenzione, da una o più persone poste sotto il suo controllo diretto e continuo. |
e) |
Il CRS deve indicare almeno:
|
f) |
In deroga alla lettera a), e fatte salve le disposizioni della lettera g), quando la manutenzione necessaria non può essere completata, è possibile rilasciare un CRS nel rispetto delle limitazioni approvate per l'aeromobile. In tal caso il CRS deve indicare che la manutenzione non ha potuto essere completata e specificare le limitazioni relative all'aeronavigabilità e alle operazioni eventualmente applicabili, nell'ambito delle informazioni di cui alla lettera e), punto 4). |
g) |
Il CRS non deve essere rilasciato in caso di non conformità note ai requisiti del presente allegato che costituiscono un pericolo per la sicurezza del volo. |
ML.A.802 Certificato di riammissione in servizio del componente
a) |
Un CRS di un componente deve essere rilasciato dopo che gli interventi di manutenzione prescritti su un componente di aeromobile siano stati correttamente eseguiti in conformità del punto ML.A.502. |
b) |
Il certificato di riammissione in servizio identificato come modulo 1 AESA, di cui all'allegato I (parte M), appendice II, costituisce il CRS del componente, tranne quando la manutenzione è certificata a livello di aeromobile, come indicato al punto ML.A.502, lettera b). |
ML.A.803 Autorizzazione del pilota-proprietario
a) |
Per essere riconosciuta pilota-proprietario, una persona deve:
|
b) |
Per gli aeromobili utilizzati a norma dell'allegato VII (parte NCO) del regolamento (UE) n. 965/2012 o, nel caso di palloni, non utilizzati a norma dell'allegato II (parte BOP), sottoparte ADD, del regolamento (UE) 2018/395 o, nel caso di alianti, non conformi alla sottoparte DEC dell'allegato II (parte SAO) del regolamento (UE) 2018/1976, il pilota-proprietario può rilasciare un CRS dopo aver eseguito una manutenzione limitata, come previsto nell'appendice II del presente allegato. |
c) |
Il CRS deve essere inserito nel quaderno dell'aeromobile e deve contenere le informazioni di base sulla manutenzione eseguita, i dati di manutenzione utilizzati, la data in cui è stata completata la manutenzione nonché l'identità, la firma e il numero del brevetto di pilota (o di un documento equivalente) del pilota-proprietario che lo rilascia. |
CAPITOLO I
CERTIFICATO DI REVISIONE DELL'AERONAVIGABILITÀ (AIRWORTHINESS REVIEW CERTIFICATE - ARC)
ML.A.901 Revisione dell'aeronavigabilità dell'aeromobile
Per garantire la validità del certificato di aeronavigabilità dell'aeromobile (ARC) si deve provvedere a una revisione periodica dell'aeronavigabilità dell'aeromobile e dei suoi registri relativi al mantenimento dell'aeronavigabilità.
a) |
L'ARC è rilasciato in conformità dell'appendice IV (modulo 15c AESA) del presente allegato, al completamento di una revisione soddisfacente dell'aeronavigabilità. L'ARC ha validità di 1 anno. |
b) |
La revisione dell'aeronavigabilità e il rilascio dell'ARC sono effettuati in conformità del punto ML.A.903, in alternativa:
Ogni volta che le circostanze indicano la presenza di un potenziale rischio per la sicurezza, l'autorità competente effettua essa stessa la revisione dell'aeronavigabilità e rilascia il relativo certificato. |
c) |
La validità di un ARC può essere prorogata al massimo due volte consecutive, per un periodo di un anno ciascuna, da una CAMO o da una CAO debitamente approvata, alle seguenti condizioni:
La CAMO o CAO può concedere tale proroga indipendentemente dal personale o dall'impresa che, come previsto alla lettera b), ha originariamente rilasciato l'ARC. |
d) |
In deroga alla lettera c), la proroga dell'ARC può essere anticipata di un massimo di 30 giorni, senza interruzione dello schema di revisione dell'aeronavigabilità, per garantire la disponibilità dell'aeromobile al fine di collocare a bordo l'ARC originario. |
e) |
Quando l'autorità competente esegue autonomamente la revisione dell'aeronavigabilità e rilascia il relativo certificato, il proprietario deve fornire quanto segue all'autorità competente:
|
ML.A.902 Validità del certificato di revisione dell'aeronavigabilità
a) |
Un ARC perde la propria validità se:
|
b) |
Un aeromobile non deve volare se l'ARC non è valido o in presenza di una delle seguenti circostanze:
|
c) |
In caso di rinuncia o revoca, l'ARC dovrà essere restituito all'autorità competente. |
ML.A.903 Processo di revisione dell'aeronavigabilità
a) |
Per soddisfare i requisiti relativi alla revisione dell'aeronavigabilità di un aeromobile di cui al punto ML.A.901, il personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità deve eseguire un esame documentato dei registri dell'aeromobile per verificare quanto segue:
|
b) |
Il personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità, di cui alla lettera a), deve effettuare un controllo fisico dell'aeromobile. A tal fine, il personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità non adeguatamente qualificato ai sensi dell'allegato III (parte 66) deve essere assistito da personale adeguatamente qualificato. |
c) |
Mediante il controllo fisico dell'aeromobile, il personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità deve assicurare che:
|
d) |
In deroga al punto ML.A.901, lettera a), la revisione dell'aeronavigabilità può essere anticipata di un periodo massimo di 90 giorni, senza interruzione dello schema di revisione, per consentire che il controllo fisico sia eseguito durante un intervento di manutenzione. |
e) |
L'ARC (modulo 15c AESA) di cui all'appendice IV è rilasciato unicamente:
|
f) |
Una copia di ogni ARC rilasciato o prorogato per un aeromobile deve essere inviata allo Stato membro di registrazione di quell'aeromobile entro 10 giorni. |
g) |
Gli interventi di revisione dell'aeronavigabilità non possono essere oggetto di subappalto. |
h) |
L'efficacia dell'AMP può essere riesaminata in concomitanza con la revisione dell'aeronavigabilità in conformità al punto ML.A.302, lettera c), punto 9). Tale riesame deve essere completato dalla persona che ha effettuato la revisione dell'aeronavigabilità. Se dal riesame emergono carenze dell'aeromobile connesse a carenze nel contenuto dell'AMP, quest'ultimo deve essere modificato di conseguenza. La persona che effettua il riesame deve informare l'autorità competente dello Stato membro di registrazione se non concorda con le misure di modifica dell'AMP adottate dal proprietario, dalla CAMO o dalla CAO. L'autorità competente decide in tali casi quali modifiche dell'AMP sono necessarie, indicando i rilievi corrispondenti di cui al punto ML.B.903 e, se necessario, agendo di conseguenza conformemente al punto ML.B.304. |
ML.A.904 Qualifiche del personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità
a) |
Il personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità che agisce per conto dell'autorità competente deve essere qualificato conformemente al punto ML.B.902. |
b) |
Il personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità che agisce per conto di un'impresa di cui all'allegato I (parte M), capitolo F, all'allegato II (parte 145), all'allegato V quater (parte CAMO) o all'allegato V quinquies (parte CAO) deve essere qualificato, rispettivamente, in conformità dell'allegato I (parte M), capitolo F, dell'allegato II (parte 145), dell'allegato V quater (parte CAMO) o dell'allegato V quinquies (parte CAO). |
c) |
Il personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità che agisce per proprio conto, come consentito ai sensi del punto ML.A.901, lettera b), punto 4), deve:
|
d) |
L'autorizzazione richiesta alla lettera c), punto 2), deve essere rilasciata dall'autorità competente nei seguenti casi:
Tale autorizzazione ha validità di cinque anni a condizione che il titolare esegua almeno una revisione dell'aeronavigabilità ogni 12 mesi. In caso contrario, deve essere eseguita in maniera soddisfacente una nuova revisione dell'aeronavigabilità sotto la supervisione dell'autorità competente. Alla scadenza della sua validità, l'autorizzazione deve essere rinnovata per altri cinque anni, subordinatamente a un rinnovo della conformità alle disposizioni di cui alla lettera d), punti 1) e 2). Non vi è limite al numero di rinnovi. Il titolare dell'autorizzazione deve registrare tutte le revisioni dell'aeronavigabilità eseguite e, su richiesta, deve mettere le informazioni a disposizione delle autorità competenti e dei proprietari di aeromobile per i quali esegue una revisione dell'aeronavigabilità. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento dall'autorità competente se quest'ultima non è soddisfatta delle competenze del titolare o dell'uso di tale autorizzazione. |
ML.A.905 Trasferimento della registrazione dell'aeromobile all'interno dell'Unione
a) |
Per il trasferimento della registrazione di un aeromobile all'interno dell'UE, il richiedente deve:
|
b) |
Fatto salvo il punto ML.A.902, lettera a), punto 3), il precedente ARC ha validità fino alla data di scadenza, tranne quando è stato rilasciato da personale autorizzato a certificare indipendente in possesso di una qualifica nazionale di personale autorizzato a certificare in conformità del punto ML.A.901, lettera b), punto 4), nel qual caso si applica il punto ML.A.906. |
c) |
Fatte salve le lettere a) e b), nei casi in cui l'aeromobile si trovava in condizioni non idonee al volo nel precedente Stato membro o in cui lo stato di aeronavigabilità dell'aeromobile non può essere determinato sulla base dei registri esistenti si applica il punto ML.A.906. |
ML.A.906 Revisione dell'aeronavigabilità di aeromobili importati nell'Unione
a) |
Per trasferire un aeromobile da un paese terzo nel registro di uno Stato membro, il richiedente deve:
|
b) |
Se l'aeromobile è conforme ai requisiti pertinenti l'autorità competente, la CAMO o la CAO, l'impresa di manutenzione o il personale autorizzato a certificare indipendente che esegue la revisione dell'aeronavigabilità, come previsto al punto ML.A.901, lettera b), deve rilasciare un ARC e trasmetterne copia all'autorità competente dello Stato membro di registrazione. |
c) |
Il proprietario deve consentire all'autorità competente dello Stato membro di registrazione di accedere all'aeromobile a fini di ispezione. |
d) |
Una volta accertata la conformità dell'aeromobile all'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012, l'autorità competente dello Stato membro di registrazione deve rilasciare un nuovo certificato di aeronavigabilità. |
ML.A.907 Rilievi
a) |
I rilievi sono così classificati:
|
b) |
Dopo il ricevimento della notifica di rilievi in conformità al punto ML.B.903, la persona o l'impresa responsabile ai sensi del punto ML.A.201 deve definire un piano di azioni correttive volto a impedire il ripetersi del rilievo e della causa alla base di tale evento e darne dimostrazione all'autorità competente entro un periodo con essa concordato. |
SEZIONE B
PROCEDURA PER LE AUTORITÀ COMPETENTI
CAPITOLO A
GENERALITÀ
ML.B.101 Ambito di applicazione
La presente sezione definisce i requisiti amministrativi cui devono conformarsi le autorità competenti incaricate dell'attuazione e dell'applicazione della sezione A del presente allegato.
ML.B.102 Autorità competente
a) Disposizioni generali
Lo Stato membro deve designare un'autorità competente con responsabilità di rilascio, proroga, modifica, sospensione o revoca dei certificati e di verifica del mantenimento della navigabilità. Detta autorità competente deve impostare la sua attività su procedure documentate ed essere dotata di una struttura organizzativa.
b) Risorse
Il personale in forza dev'essere sufficiente a soddisfare i requisiti indicati nella presente sezione.
c) Qualifiche e formazione
Tutto il personale coinvolto nelle attività di cui al presente allegato deve essere debitamente qualificato e deve disporre delle conoscenze, dell'esperienza e della formazione, iniziale e continua, adeguate allo svolgimento dei compiti assegnati.
d) Procedure
L'autorità competente deve stabilire procedure che illustrino, in dettaglio, come assicurare la conformità al presente allegato.
Le procedure devono essere sottoposte a revisione e modifica per assicurare la continua rispondenza ai requisiti prescritti.
ML.B.104 Conservazione dei registri
a) |
L'autorità competente deve istituire un sistema di conservazione dei registri che consenta un'adeguata rintracciabilità dell'iter di rilascio, rinnovo, modifica, sospensione o revoca di ogni certificato e autorizzazione. |
b) |
I registri relativi alla sorveglianza di ogni aeromobile devono comprendere almeno una copia di quanto segue:
|
c) |
I registri di cui alla lettera b) devono essere conservati per i due anni successivi al ritiro definitivo dell'aeromobile dal servizio. |
d) |
Tutti i registri di cui al punto ML.B.104 devono essere messi a disposizione, su richiesta, di un altro Stato membro o dell'Agenzia. |
ML.B.105 Scambio reciproco di informazioni
a) |
Allo scopo di contribuire al miglioramento della sicurezza aerea, le autorità competenti devono prendere parte allo scambio reciproco di tutte le informazioni necessarie in conformità dell'articolo 72 del regolamento (UE) 2018/1139. |
b) |
Senza pregiudizio per le competenze degli Stati membri, in presenza di una potenziale minaccia alla sicurezza che coinvolge alcuni Stati membri, le autorità competenti coinvolte devono assistersi reciprocamente nell'esecuzione delle azioni di sorveglianza necessarie. |
CAPITOLO B
RESPONSABILITÀ
ML.B.201 Responsabilità
L'autorità competente di cui al punto ML.1, lettera b), è responsabile dell'esecuzione di ispezioni e indagini tese alla verifica della conformità ai requisiti del presente allegato.
CAPITOLO C
MANTENIMENTO DELL'AERONAVIGABILITÀ
ML.B.302 Esenzioni
Tutte le esenzioni accordate in base all'articolo 71 del regolamento (UE) 2018/1139 devono essere registrate e conservate dall'autorità competente.
ML.B.303 Controllo del mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile
a) |
L'autorità competente deve elaborare un programma di controllo impostato su un approccio basato sul rischio per monitorare lo stato di aeronavigabilità della flotta di aeromobili presente nel suo registro. |
b) |
Un programma di controllo deve includere verifiche di prodotti campione dell'aeromobile e deve coprire tutti gli aspetti degli elementi di rischio essenziali dell'aeronavigabilità. |
c) |
Un controllo del prodotto campione deve rappresentare un campione degli standard di aeronavigabilità raggiunti, sulla base dei requisiti applicabili, ed identificare eventuali non conformità. |
d) |
Gli eventuali rilievi di non conformità devono essere classificati in base ai requisiti del punto ML.B.903 e confermati per scritto alla persona o all'impresa responsabile a norma del punto ML.A.201. L'autorità competente deve disporre di una procedura per analizzare tali rilievi sotto il profilo della loro importanza ai fini della sicurezza. |
e) |
L'autorità competente registra tutti i rilievi e le azioni di chiusura. |
f) |
In presenza di non conformità al presente o ad altri allegati riscontrate durante il controllo dell'aeromobile, occorre esaminare tali rilievi a norma di quanto prescritto dall'allegato pertinente. |
g) |
Se necessario per garantire l'adozione delle opportune misure correttive, l'autorità competente deve scambiare informazioni con le altre autorità competenti sui casi di non conformità riscontrati ai sensi della lettera f). |
ML.B.304 Revoca, sospensione e limitazione
L'autorità competente deve:
a) |
sospendere un ARC con motivi fondati, laddove sussista una potenziale minaccia per la sicurezza; oppure |
b) |
sospendere o revocare un ARC a norma del punto ML.B.903, lettera a). |
L'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione di revisione dell'aeronavigabilità a norma del punto ML.A.904, lettera c), per il personale autorizzato a certificare indipendente deve revocare tale autorizzazione in caso di esecuzione non soddisfacente della revisione dell'aeronavigabilità o utilizzo inappropriato dell'autorizzazione da parte del titolare.
CAPITOLO I
CERTIFICATO DI REVISIONE DELL'AERONAVIGABILITÀ (AIRWORTHINESS REVIEW CERTIFICATE - ARC)
ML.B.902 Revisione dell'aeronavigabilità da parte dell'autorità competente
a) |
L'autorità competente, quando esegue la revisione dell'aeronavigabilità e rilascia l'ARC di cui all'appendice IV del presente allegato (modulo 15c AESA), deve eseguire una revisione dell'aeronavigabilità in conformità al punto ML.A.903. |
b) |
L'autorità competente deve disporre di personale incaricato della revisione dell'aeronavigabilità idoneo a tale compito. Tale personale deve avere tutte le caratteristiche seguenti:
Fatti salvi i punti da 1) a 4), è possibile sostituire il requisito di cui al punto ML.B.902, lettera b), punto 2), con ulteriori quattro anni di esperienza nel settore del mantenimento dell'aeronavigabilità da aggiungere ai tre anni prescritti dal punto ML.B.902, lettera b), punto 1). |
c) |
L'autorità competente deve conservare un registro del personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità, comprensivo di dettagli relativi alle specifiche qualifiche, unitamente a una sintesi della relativa esperienza nel settore della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità e della formazione ricevuta. |
d) |
Durante l'esecuzione della revisione dell'aeronavigabilità, l'autorità competente deve avere accesso ai dati applicabili, come indicato ai punti ML.A.305, ML.A.306 e ML.A.401. |
e) |
Il personale che esegue la revisione dell'aeronavigabilità deve rilasciare un certificato di revisione dell'aeronavigabilità (modulo 15c AESA di cui all'appendice IV) dopo aver completato con esito soddisfacente la revisione dell'aeronavigabilità. |
f) |
Ogni volta che le circostanze indicano la presenza di un potenziale rischio per la sicurezza, l'autorità competente effettua essa stessa la revisione dell'aeronavigabilità e rilascia il relativo certificato. |
ML.B.903 Rilievi
In presenza di non conformità ai requisiti del presente allegato individuate nel corso dei controlli degli aeromobili o con altri mezzi, l'autorità competente deve:
a) |
richiedere, in presenza di rilievi di livello 1, l'adozione di azioni correttive appropriate prima dei successivi voli e revocare o sospendere immediatamente l'ARC; e |
b) |
imporre, in presenza di rilievi di livello 2, le azioni correttive appropriate in considerazione della natura del rilievo. |
Appendice I
Contratto di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità
a) |
Quando un proprietario stipula, in conformità al punto ML.A.201, un contratto con una CAMO o una CAO relativo all'esecuzione di interventi legati alla gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità, su richiesta dell'autorità competente detto proprietario deve trasmettere copia del contratto firmato da entrambe le parti all'autorità competente dello Stato membro di registrazione. |
b) |
Il contratto deve essere stipulato tenendo conto dei requisiti del presente allegato e deve definire gli obblighi dei firmatari relativamente al mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile. |
c) |
Nel contratto figurano almeno le seguenti informazioni:
|
d) |
Il contratto deve contenere la seguente dichiarazione: «Il proprietario affida alla CAMO o alla CAO la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile, l'elaborazione e l'approvazione di un programma di manutenzione e l'organizzazione della manutenzione dell'aeromobile conformemente al suddetto programma di manutenzione. In base al presente contratto, entrambi i firmatari si assumono i rispettivi obblighi da esso previsti. Il proprietario dichiara, per quanto a sua conoscenza, che tutte le informazioni fornite alla CAMO o alla CAO riguardanti la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile sono e saranno corrette e che l'aeromobile non subirà modifiche senza la preventiva autorizzazione della CAMO o della CAO. In caso di mancato rispetto del presente contratto da parte di uno dei due firmatari, il presente contratto è nullo. In tal caso il proprietario avrà la piena responsabilità di ogni intervento relativo al mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile e il proprietario informerà le autorità competenti dello Stato membro di registrazione entro due settimane in merito alla risoluzione del contratto.» |
e) |
Quando il proprietario stipula un contratto con una CAMO o una CAO in conformità al punto ML.A.201, gli obblighi delle parti sono così ripartiti:
|
Appendice II
Manutenzione limitata del pilota-proprietario
Il pilota-proprietario deve rispettare, oltre ai requisiti stabiliti nel presente allegato, i seguenti principi di base prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione:
a) Competenza e responsabilità
1) |
Il pilota-proprietario è sempre responsabile di qualsiasi intervento di manutenzione da lui stesso eseguito. |
2) |
Il pilota-proprietario deve disporre di un livello di competenza soddisfacente per svolgere tale compito. È responsabilità del pilota-proprietario prendere conoscenza delle pratiche di manutenzione standard per il proprio aeromobile e dell'AMP. |
b) Compiti
Il pilota-proprietario può effettuare semplici ispezioni visive o operazioni di controllo delle condizioni generali, dei danni manifesti e del funzionamento normale della cellula, dei motori, dei sistemi e dei componenti.
Un intervento di manutenzione non può essere certificato per la riammissione in servizio dal pilota-proprietario in presenza di una delle condizioni seguenti:
1) |
si tratta di un intervento critico di manutenzione; |
2) |
è richiesta la rimozione di componenti importanti o un'operazione di montaggio impegnativa; |
3) |
è effettuato in conformità di un'AD o di una voce di limitazione dell'aeronavigabilità (airworthiness limitation item – ALI), a meno che non sia specificatamente autorizzato nell'AD o nell'ALI; |
4) |
è richiesto l'uso di attrezzi speciali o strumenti calibrati (a eccezione di chiavi dinamometriche e strumenti di crimpatura); |
5) |
è richiesto l'uso di equipaggiamento di prova o l'esecuzione di altre forme specifiche di verifica, ad esempio test non distruttivi (non-destructive testing, NDT), di test di sistema o di controlli operativi per la strumentazione avionica); |
6) |
è composto di una serie di ispezioni particolari non programmate (ad esempio, controllo di atterraggio pesante); |
7) |
incide su sistemi essenziali per le operazioni IFR (instrumental flight rules – IFR, regole per il volo strumentale); |
8) |
si tratta di un intervento di manutenzione complesso ai sensi dell'appendice III, o di un intervento di manutenzione su un componente ai sensi del punto ML.A.502, lettera a) o b); |
9) |
è parte del controllo delle 100 ore/annuale (in tali casi l'intervento di manutenzione è associato alla revisione dell'aeronavigabilità eseguita da imprese di manutenzione o da personale autorizzato a certificare indipendente). |
Eventuali istruzioni meno restrittive emesse conformemente all'AMP di cui al punto ML.A.302 non possono prevalere sui criteri di cui ai punti da 1) a 9).
Qualsiasi compito descritto nel manuale di volo dell'aeromobile (o altri manuali operativi), ad esempio la preparazione dell'aeromobile per il volo (assemblaggio delle ali di aliante o esecuzione di un'ispezione pre-volo o assemblaggio di un canestro, di un bruciatore, di una bombola o serbatoio del combustibile e di una combinazione dell'involucro di un pallone, ecc.) non è considerato un intervento di manutenzione e, pertanto, non richiede un CRS. Cionondimeno, la persona che assembla tali parti ha la responsabilità di garantire che tali parti siano idonee all'installazione e in stato di efficienza.
c) Esecuzione e registrazione degli interventi di manutenzione del pilota-proprietario
I dati di manutenzione di cui al punto ML.A.401 devono sempre essere disponibili durante gli interventi di manutenzione del pilota-proprietario e devono essere rispettati. Informazioni dettagliate sui dati cui si fa riferimento negli interventi di manutenzione del pilota-proprietario devono essere inserite nel CRS in conformità del punto ML.A.803, lettera d).
Il pilota-proprietario deve informare la CAMO o la CAO incaricata (in presenza di un contratto) in merito al completamento degli interventi di manutenzione del pilota-proprietario entro 30 giorni dal completamento di tali interventi in conformità del punto ML.A.305, lettera a).
Appendice III
Interventi di manutenzione complessi per cui il pilota-proprietario non può rilasciare un certificato
Gli interventi di manutenzione complessi che, ai sensi dell'appendice II, non possono essere eseguiti dal pilota-proprietario sono quelli di seguito elencati. La CAO o il personale autorizzato a certificare indipendente devono rilasciare il certificato per i seguenti interventi:
a) |
la modifica, la riparazione o la sostituzione mediante rivettatura, incollaggio, laminazione o saldatura di una delle seguenti parti della cellula:
|
b) |
la modifica o la riparazione di una qualsiasi delle seguenti parti:
|
c) |
l'esecuzione dei seguenti interventi di manutenzione su un motore a pistoni:
|
d) |
il bilanciamento di un'elica, eccetto:
|
e) |
qualsiasi altro intervento per cui si rendano necessari:
|
Appendice IV
Certificato di revisione dell'aeronavigabilità - Modulo 15c AESA
NOTA: |
le persone e le imprese che eseguono la revisione dell'aeronavigabilità in concomitanza con l'ispezione delle 100 ore/annuale possono utilizzare il retro del presente modulo per rilasciare il CRS di cui al punto ML.A.801 corrispondente all'ispezione delle 100 ore/annuale. |
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che stabilisce regole dettagliate per l'impiego di alianti a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 326 del 20.12.2018, pag. 64).
ALLEGATO VII
«ALLEGATO V quater
(Parte CAMO)
INDICE
SEZIONE A — REQUISITI DELL'IMPRESA
CAMO.A.005 |
Ambito di applicazione |
CAMO.A.105 |
Autorità competente |
CAMO.A.115 |
Richiesta di un certificato di impresa |
CAMO.A.120 |
Metodi di rispondenza |
CAMO.A.125 |
Condizioni di approvazione e attribuzioni |
CAMO.A.130 |
Modifiche dell'impresa |
CAMO.A.135 |
Mantenimento della validità |
CAMO.A.140 |
Accesso |
CAMO.A.150 |
Rilievi |
CAMO.A.155 |
Reazione immediata a un problema di sicurezza |
CAMO.A.160 |
Segnalazione di eventi |
CAMO.A.200 |
Sistema di gestione |
CAMO.A.202 |
Sistema interno di segnalazione in materia di sicurezza |
CAMO.A.205 |
Appalto e subappalto |
CAMO.A.215 |
Strutture |
CAMO.A.220 |
Conservazione dei registri |
CAMO.A.300 |
Manuale di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità |
CAMO.A.305 |
Requisiti del personale |
CAMO.A.310 |
Qualifiche del personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità |
CAMO.A.315 |
Gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità |
CAMO.A.320 |
Revisione dell'aeronavigabilità |
CAMO.A.325 |
Dati di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità |
SEZIONE B — REQUISITI DELL'AUTORITÀ
CAMO.B.005 |
Ambito di applicazione |
CAMO.B.115 |
Documentazione relativa alla sorveglianza |
CAMO.B.120 |
Metodi di rispondenza |
CAMO.B.125 |
Informazioni all'Agenzia |
CAMO.B.135 |
Reazione immediata a un problema di sicurezza |
CAMO.B.200 |
Sistema di gestione |
CAMO.B.205 |
Assegnazione di compiti a soggetti qualificati |
CAMO.B.210 |
Modifiche del sistema di gestione |
CAMO.B.220 |
Conservazione dei registri |
CAMO.B.300 |
Principi di sorveglianza |
CAMO.B.305 |
Programma di sorveglianza |
CAMO.B.310 |
Procedura di certificazione iniziale |
CAMO.B.330 |
Modifiche |
CAMO.B.350 |
Rilievi e azioni correttive |
CAMO.B.355 |
Sospensione, limitazione e revoca |
SEZIONE A
REQUISITI DELL'IMPRESA
CAMO.A.005 Ambito di applicazione
La presente sezione definisce i requisiti che un'impresa deve soddisfare per il rilascio o la proroga del certificato relativo alla gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di componenti da installare sugli aeromobili.
CAMO.A.105 Autorità competente
Ai fini del presente allegato, l'autorità competente è:
a) |
l'autorità designata dallo Stato membro in cui si trova la sede principale di attività di tale impresa, nel caso in cui l'approvazione non sia inclusa nel certificato di operatore aereo; |
b) |
l'autorità designata dallo Stato membro dell'operatore, nel caso in cui l'approvazione sia inclusa nel certificato di operatore aereo; |
c) |
l'Agenzia, nel caso in cui la sede principale di attività dell'impresa si trovi in un paese terzo. |
CAMO.A.115 Richiesta di un certificato di impresa
a) |
La richiesta di certificato o di modifica di un certificato esistente ai sensi del presente allegato deve essere presentata nella forma e nei modi stabiliti dall'autorità competente, tenendo conto dei requisiti applicabili dell'allegato I (parte M), dell'allegato V ter (parte ML) e del presente allegato. |
b) |
I richiedenti un certificato iniziale ai sensi del presente allegato forniscono all'autorità competente:
Tale documentazione include, come stabilito al punto CAMO.A.130, una procedura che descrive come saranno gestite e notificate all'autorità competente le modifiche che non necessitano di previa approvazione. |
CAMO.A.120 Metodi di rispondenza
a) |
Un'impresa può ricorrere a metodi alternativi di rispondenza rispetto agli AMC adottati dall'Agenzia per stabilire la conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione. |
b) |
Qualora un'impresa desideri avvalersi di metodi alternativi di rispondenza, prima di applicarli fornisce all'autorità competente una descrizione completa di tali metodi alternativi di rispondenza. La descrizione deve includere tutte le revisioni di manuali o procedure che possano essere rilevanti, nonché una valutazione che dimostri la conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione. L'impresa può avvalersi di tali metodi alternativi di rispondenza previa approvazione dell'autorità competente e ricezione della notifica come previsto al punto CAMO.B.120. |
CAMO.A.125 Condizioni di approvazione e attribuzioni dell'impresa
a) |
L'approvazione è indicata sul certificato di cui all'appendice I ed è rilasciata dall'autorità competente. |
b) |
Fatta salva la lettera a), per i vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, l'approvazione costituisce parte del certificato di operatore aereo rilasciato dall'autorità competente per l'aeromobile impiegato. |
c) |
L'entità delle attività deve essere specificata nel manuale di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità (continuing airworthiness management exposition, CAME) in conformità al punto CAMO.A.300. |
d) |
Un'impresa approvata conformemente al presente allegato può:
|
e) |
Un'impresa approvata in conformità al presente allegato e avente la propria sede principale di attività in uno degli Stati membri può inoltre essere approvata per l'esecuzione di revisioni dell'aeronavigabilità in conformità all'allegato I (parte M), punto M.A.901 o all'allegato V ter (parte ML), punto ML.A.903, a seconda dei casi, e:
|
f) |
Un'impresa titolare delle attribuzioni di cui alla lettera e) può inoltre essere approvata per il rilascio di permessi di volo in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012, allegato I (parte 21), punto 21.A.711, lettera d), per l'aeromobile specifico per cui detta impresa è approvata per il rilascio del certificato di revisione dell'aeronavigabilità, qualora l'impresa attesti la conformità alle condizioni di volo approvate, nel rispetto di un'adeguata procedura che figura nel CAME di cui al punto CAMO.A.300. |
CAMO.A.130 Modifiche dell'impresa
a) |
Le seguenti modifiche dell'impresa necessitano di previa approvazione:
|
b) |
Per ciascuna modifica che necessita di previa approvazione in conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione l'impresa deve chiedere e ottenere un'approvazione rilasciata dall'autorità competente. La richiesta deve essere presentata prima della realizzazione di ciascuna di tali modifiche, al fine di permettere all'autorità competente di determinare la costante conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione e di modificare, se necessario, il certificato dell'impresa e le relative condizioni di approvazione ad esso allegate. L'impresa fornisce all'autorità competente tutta la documentazione pertinente. Le modifiche devono essere attuate solamente al ricevimento dell'approvazione formale dell'autorità competente in conformità al punto CAMO.B.330. L'impresa deve operare nel rispetto delle condizioni previste dall'autorità competente durante tali modifiche, come opportuno. |
c) |
Tutte le modifiche che non necessitano di previa approvazione devono essere gestite e notificate all'autorità competente come specificato nella procedura di cui al punto CAMO.A.115, lettera b) e approvate dall'autorità competente in conformità al punto CAMO.B.310, lettera h). |
CAMO.A.135 Mantenimento della validità
a) |
Il certificato dell'impresa rimane valido qualora siano rispettate tutte le condizioni seguenti:
|
b) |
Per i vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, la cessazione, la sospensione o la revoca del certificato di operatore aereo annulla automaticamente il certificato dell'impresa in relazione alle registrazioni di aeromobili specificate nel certificato di operatore aereo, salvo diversa indicazione esplicita dell'autorità competente. |
c) |
Qualora il certificato sia restituito o revocato, esso è immediatamente riconsegnato all'autorità competente. |
CAMO.A.140 Accesso
Al fine di determinare la conformità ai pertinenti requisiti del regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione, l'impresa concede l'accesso in ogni momento a qualsiasi struttura, aeromobile, documento, registro, dato, procedura o materiale inerente alle sue attività soggette a certificazione, siano esse appaltate/subappaltate o no, a chiunque sia autorizzato da una delle seguenti autorità:
a) |
l'autorità competente definita al punto CAMO.A.105; |
b) |
l'autorità che agisce ai sensi delle disposizioni del punto CAMO.B.300, lettera d) o lettera e). |
CAMO.A.150 Rilievi
a) |
Dopo aver ricevuto notifica dei rilievi in conformità al punto CAMO.B.350, l'impresa deve:
|
b) |
Le azioni di cui alla lettera a), punti da 1) a) 3), sono realizzate entro il periodo concordato con l'autorità competente come stabilito al punto CAMO.B.350. |
CAMO.A.155 Reazione immediata a un problema di sicurezza
L'impresa deve attuare:
a) |
le misure di sicurezza imposte dall'autorità competente conformemente al punto CAMO.B.135; |
b) |
tutte le pertinenti informazioni di sicurezza obbligatorie rilasciate dall'Agenzia. |
CAMO.A.160 Segnalazione di eventi
a) |
Nel quadro del suo sistema di gestione l'impresa deve attuare un sistema di segnalazione di eventi conforme ai requisiti definiti nel regolamento (UE) n. 376/2014 e nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/1018 (*1). |
b) |
Fatta salva la lettera a), l'impresa garantisce che siano segnalati all'autorità competente e all'impresa responsabile della progettazione dell'aeromobile tutti gli inconvenienti, i malfunzionamenti, i difetti tecnici, i superamenti di limitazioni tecniche, gli eventi che evidenzino inaccuratezza, incompletezza o ambiguità delle informazioni contenute nei dati stabiliti conformemente all'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 o altre circostanze irregolari che abbiano o possano aver messo in pericolo l'impiego sicuro dell'aeromobile e che non abbiano causato un incidente o un inconveniente grave. |
c) |
Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1018, le segnalazioni di cui alle lettere a) e b) devono essere effettuate nella forma e nelle modalità stabilite dall'autorità competente e devono contenere tutte le informazioni pertinenti in merito alle condizioni di cui l'impresa sia a conoscenza. |
d) |
Le segnalazioni devono essere effettuate il prima possibile, ma in ogni caso entro 72 ore dal momento in cui l'impresa individua la condizione a cui si riferisce la segnalazione, a meno che circostanze eccezionali lo impediscano. |
e) |
Se del caso, l'impresa produce una segnalazione successiva per fornire i dettagli delle azioni che intende intraprendere per prevenire il verificarsi di simili eventi in futuro, non appena queste azioni siano state individuate. Questa segnalazione è trasmessa nella forma e secondo le modalità stabilite dall'autorità competente. |
CAMO.A.200 Sistema di gestione
a) |
L'impresa stabilisce, attua e mantiene un sistema di gestione che comprende:
|
b) |
Il sistema di gestione è commisurato alle dimensioni dell'impresa e alla natura e alla complessità delle sue attività, tenendo conto dei pericoli e dei rischi associati intrinseci a tali attività. |
c) |
Se l'impresa è titolare di uno o più certificati di impresa supplementari nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione, il sistema di gestione può essere integrato con quello previsto dai certificati supplementari di cui è titolare l'impresa stessa. |
d) |
Fatta salva la lettera c), per i vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, il sistema di gestione di cui al presente allegato costituisce parte integrante del sistema di gestione dell'operatore. |
CAMO.A.202 Sistema interno di segnalazione in materia di sicurezza
a) |
Nell'ambito del suo sistema di gestione, l'impresa deve istituire un sistema interno di segnalazione in materia di sicurezza che consenta di rilevare e valutare gli eventi da segnalare di cui al punto CAMO.A.160. |
b) |
Il sistema deve inoltre consentire la raccolta e la valutazione degli errori, dei quasi incidenti e dei rischi segnalati internamente che non rientrano nella lettera a). |
c) |
Avvalendosi di tale sistema, l'impresa deve:
|
d) |
L'impresa deve consentire l'accesso al proprio sistema interno di segnalazione in materia di sicurezza a qualsiasi impresa subappaltatrice. |
e) |
L'impresa deve cooperare nelle inchieste di sicurezza con qualsiasi altra impresa che contribuisca in modo significativo alla sicurezza delle sue attività di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità. |
CAMO.A.205 Appalto e subappalto
a) |
L'impresa deve garantire che, appaltando la manutenzione o subappaltando parte delle sue attività di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità:
|
b) |
Quando l'impresa subappalta parte delle sue attività di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità ad un'altra impresa, quest'ultima lavora nell'ambito dell'approvazione dell'impresa. L'impresa garantisce che l'autorità competente abbia accesso all'impresa subappaltatrice, al fine di determinare la continua rispondenza ai requisiti applicabili. |
CAMO.A.215 Strutture
L'impresa deve essere provvista di uffici idonei, in una sede adeguata, per il personale di cui al punto CAMO.A.305.
CAMO.A.220 Conservazione dei registri
a) |
Registri di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità
|
b) |
Registri del sistema di gestione, degli appalti e dei subappalti
|
c) |
Registri del personale
|
d) |
L'impresa stabilisce un sistema di registrazione che consenta una conservazione adeguata e una tracciabilità affidabile dei dati relativi a tutte le attività svolte. |
e) |
Il formato dei registri è specificato nelle procedure dell'impresa. |
f) |
I registri sono conservati con modalità che assicurino la protezione da danneggiamento, alterazione e furto. |
CAMO.A.300 Manuale di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità (CAME)
a) |
L'impresa fornisce all'autorità competente un CAME e, se del caso, eventuali manuali e procedure associati oggetto di riferimento, contenenti tutte le informazioni seguenti:
|
b) |
La versione iniziale del CAME deve essere approvata dall'autorità competente. Il manuale dev'essere modificato in base alle necessità per continuare a fornire una descrizione aggiornata dell'impresa. |
c) |
Le modifiche del CAME sono gestite secondo la procedura di cui al punto 11) iv). Le modifiche non incluse nell'ambito di applicazione di tale procedura e quelle connesse alle modifiche di cui al punto CAMO.A.130, lettera a), devono essere approvate dall'autorità competente. |
CAMO.A.305 Requisiti del personale
a) |
L'impresa deve nominare un dirigente responsabile, che ha il potere di garantire che tutte le attività di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità possano essere finanziate ed eseguite in conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e agli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base di quest'ultimo. Il dirigente responsabile deve:
|
b) |
Per le imprese approvate anche come vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, il dirigente responsabile deve inoltre:
|
c) |
La persona o le persone nominate conformemente al punto CAMO.A.305, lettera a), punti da 3) a 5) e lettera b), punto 2), devono essere in grado di dimostrare il possesso di conoscenze, background ed esperienza di livello soddisfacente nel settore della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili e dimostrare una conoscenza operativa del presente regolamento. Dette persone rispondono direttamente al dirigente responsabile. |
d) |
L'impresa deve disporre di un sistema per pianificare la disponibilità del personale necessario a garantirle di disporre di sufficiente personale adeguatamente qualificato per la programmazione, l'esecuzione, il controllo, l'ispezione ed il monitoraggio delle attività dell'impresa, nel rispetto delle condizioni di approvazione. |
e) |
Per ottenere l'approvazione per effettuare revisioni dell'aeronavigabilità o rilasciare raccomandazioni in conformità al punto CAMO.A.125, lettera e), e, se del caso, per rilasciare permessi di volo in conformità al punto CAMO.A.125, lettera f), l'impresa deve disporre di personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità qualificato e autorizzato conformemente al punto CAMO.A.310. |
f) |
Le imprese che prorogano i certificati di revisione dell'aeronavigabilità in conformità al punto CAMO.A.125, lettera d), punto 4), devono nominare le persone autorizzate in tal senso. |
g) |
L'impresa deve stabilire e controllare la competenza del personale addetto al monitoraggio della conformità, alla gestione della sicurezza, alla gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità, alle revisioni dell'aeronavigabilità o alle raccomandazioni e, se del caso, al rilascio di permessi di volo, conformemente a una procedura e a una norma concordate con l'autorità competente. Oltre alle conoscenze necessarie all'espletamento del proprio incarico, con il termine «competenza» si intende anche una comprensione dei principi relativi alla gestione della sicurezza e ai fattori umani adeguata alla funzione e alle responsabilità della persona nell'impresa. |
CAMO.A.310 Qualifiche del personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità
a) |
Il personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità che rilascia certificati o raccomandazioni in conformità al punto CAMO.A.125, lettera e), e, se del caso, che rilascia permessi di volo in conformità al punto CAMO.A.125, lettera f), deve:
|
b) |
Fatta salva la lettera a), punti 1) e da 3) a 4), il requisito di cui alla lettera a), punto 2) può essere sostituito da cinque anni di esperienza nel settore del mantenimento dell'aeronavigabilità in aggiunta a quelli richiesti alla lettera a), punto 1). |
c) |
Il personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità nominato dall'impresa può essere autorizzato dalla medesima impresa solo in presenza dell'accettazione formale da parte dell'autorità competente, dopo l'esecuzione soddisfacente di una revisione dell'aeronavigabilità sotto la sorveglianza dell'autorità competente o del personale autorizzato dell'impresa addetto alla revisione dell'aeronavigabilità, nel rispetto di una procedura approvata dall'autorità competente nell'ambito del CAME. |
d) |
L'impresa deve garantire che il personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità sia in grado di dimostrare un'adeguata esperienza in tale settore acquisita di recente. |
CAMO.A.315 Gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità
a) |
L'impresa deve garantire che la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità sia effettuata in conformità all'allegato I (parte M), sezione A, capitolo C, o all'allegato V ter (parte ML), sezione A, capitolo C, a seconda dei casi. |
b) |
Per ogni aeromobile gestito, l'impresa deve in particolare:
|
c) |
L'impresa, se non è adeguatamente approvata in conformità all'allegato I (parte M), capitolo F, all'allegato II (parte 145) o all'allegato V quinquies (parte CAO), gestisce, in consultazione con l'operatore, i contratti scritti di manutenzione richiesti al punto M.A.201, lettera e), punto 3), lettera f), punto 3), lettera g), punto 3) e lettera h), punto 3), o al punto ML.A.201, al fine di garantire che:
|
d) |
Fatta salva la lettera c), il contratto può assumere la forma di singoli ordini di lavoro trasmessi all'impresa di manutenzione nei casi seguenti:
|
e) |
L'impresa deve garantire che i fattori umani e le limitazioni delle prestazioni umane siano presi in considerazione durante la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità, comprese tutte le attività appaltate e subappaltate. |
CAMO.A.320 Revisione dell'aeronavigabilità
Quando l'impresa approvata conformemente al punto CAMO.A.125, lettera e), effettua revisioni dell'aeronavigabilità, esse devono essere eseguite in conformità all'allegato I (parte M), punto M.A.901 o all'allegato V ter (parte ML), punto ML.A.903, a seconda dei casi.
CAMO.A.325 Dati di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità
L'impresa deve conservare e utilizzare i dati di manutenzione aggiornati applicabili in conformità all'allegato I (parte M), punto M.A.401 per lo svolgimento degli interventi di mantenimento dell'aeronavigabilità descritti al punto CAMO.A.315. I dati possono essere forniti dal proprietario o dall'operatore, a condizione che sia stato concluso un contratto adeguato con il proprietario o l'operatore. In questo caso l'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità deve conservare i dati soltanto per la durata del contratto, tranne quando prescritto diversamente al punto CAMO.A.220, lettera a).
SEZIONE B
REQUISITI DELL'AUTORITÀ
CAMO.B.005 Ambito di applicazione
La presente sezione definisce i requisiti amministrativi e del sistema di gestione cui deve conformarsi l'autorità competente incaricata dell'attuazione e garante del rispetto della sezione A del presente allegato.
CAMO.B.115 Documentazione relativa alla sorveglianza
L'autorità competente deve fornire tutti gli atti legislativi, le norme, le regole, le pubblicazioni tecniche e i relativi documenti al personale affinché possa svolgere i propri compiti e adempiere alle proprie responsabilità.
CAMO.B.120 Metodi di rispondenza
a) |
L'Agenzia sviluppa metodi accettabili di rispondenza (acceptable means of compliance, AMC) che possono essere utilizzati per stabilire la conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione. |
b) |
Per stabilire la conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione possono essere utilizzati metodi alternativi di rispondenza. |
c) |
L'autorità competente stabilisce un sistema per decidere in modo coerente se tutti i metodi alternativi di rispondenza utilizzati da essa stessa o dalle imprese che si trovano sotto la sua sorveglianza permettano di stabilire la conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione. |
d) |
L'autorità competente deve valutare tutti i metodi alternativi di rispondenza proposti da un'impresa in conformità al punto CAMO.A.120 analizzando la documentazione fornita e, se ritenuto necessario, procedendo ad un'ispezione dell'impresa. Qualora ritenga che i metodi alternativi di rispondenza siano conformi al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione l'autorità competente deve, senza alcun indugio:
|
e) |
Nel caso in cui la stessa autorità competente utilizzi metodi alternativi di rispondenza per conformarsi al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione, deve:
L'autorità competente fornisce all'Agenzia una descrizione completa dei metodi alternativi di rispondenza, comprese le revisioni delle procedure che possono essere rilevanti, nonché una valutazione che dimostri la loro conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione. |
CAMO.B.125 Informazioni all'Agenzia
a) |
L'autorità competente informa immediatamente l'Agenzia qualora si verifichino problemi significativi di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione. |
b) |
L'autorità competente fornisce all'Agenzia informazioni rilevanti dal punto di vista della sicurezza, derivanti dalle segnalazioni di eventi ricevute ai sensi del punto CAMO.A.160. |
CAMO.B.135 Reazione immediata a un problema di sicurezza
a) |
Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1018 (*2), l'autorità competente deve attuare un sistema per raccogliere, analizzare e diffondere in maniera adeguata le informazioni concernenti la sicurezza. |
b) |
L'Agenzia attua un sistema per analizzare in maniera adeguata tutte le informazioni pertinenti ricevute in materia di sicurezza e trasmette immediatamente agli Stati membri e alla Commissione tutte le informazioni, incluse le raccomandazioni o le azioni correttive da intraprendere, necessarie per reagire tempestivamente a un problema di sicurezza concernente i prodotti, le parti, le pertinenze, le persone o le organizzazioni (imprese) soggette al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione. |
c) |
Non appena ricevute le informazioni di cui alle lettere a) e b), l'autorità competente adotta le misure adeguate per affrontare il problema di sicurezza. |
d) |
Le misure adottate conformemente alla lettera c) sono immediatamente notificate a tutte le persone o organizzazioni (imprese) tenute a rispettarle a norma del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione. L'autorità competente deve inoltre notificare tali misure all'Agenzia e, nel caso in cui fosse necessaria un'azione combinata, agli altri Stati membri interessati. |
CAMO.B.200 Sistema di gestione
a) |
L'autorità competente stabilisce e mantiene un sistema di gestione, che preveda almeno:
|
b) |
Per ogni settore di attività, incluso il sistema di gestione, l'autorità competente nomina una o più persone responsabili per la gestione dei compiti corrispondenti. |
c) |
L'autorità competente stabilisce procedure per la partecipazione a uno scambio reciproco di tutte le informazioni e gli aiuti necessari con altre autorità competenti interessate, anche per quanto concerne tutti i rilievi sollevati e le azioni avviate in esito alla sorveglianza su persone e imprese che svolgono attività nel territorio di uno Stato membro, ma che sono certificate dall'autorità competente di un altro Stato membro o dall'Agenzia. |
d) |
Una copia delle procedure inerenti al sistema di gestione e delle relative modifiche è messa a disposizione dell'Agenzia ai fini della standardizzazione, nonché alle imprese cui si applica il presente regolamento, se richiesta. |
CAMO.B.205 Assegnazione di compiti a soggetti qualificati
a) |
I compiti relativi alla certificazione iniziale o alla sorveglianza continua di persone o organizzazioni (imprese) soggette al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione possono essere assegnati dagli Stati membri solo a soggetti qualificati. Nell'assegnare tali compiti, l'autorità competente si assicura di:
|
b) |
L'autorità competente assicura che il processo di audit interno e di gestione dei rischi di sicurezza previsto al punto CAMO.B.200, lettera a), punto 5), riguarda tutti i compiti di certificazione o di sorveglianza continua svolti a suo nome. |
CAMO.B.210 Modifiche del sistema di gestione
a) |
L'autorità competente deve disporre di un sistema per identificare le modifiche che incidono sulla sua capacità di svolgere i propri compiti e di adempiere alle proprie responsabilità come prevede il regolamento (UE) 2018/1139 e i relativi atti delegati e di esecuzione. Tale sistema deve permetterle di avviare delle azioni appropriate per assicurare che il proprio sistema di gestione resti adeguato ed efficace. |
b) |
L'autorità competente deve aggiornare tempestivamente il proprio sistema di gestione per tenere conto delle modifiche del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione, in modo da garantirne l'efficace attuazione. |
c) |
L'autorità competente deve notificare all'Agenzia le modifiche che incidono sulla sua capacità di svolgere i propri compiti e di adempiere alle proprie responsabilità come prevede il regolamento (UE) 2018/1139 e i relativi atti delegati e di esecuzione. |
CAMO.B.220 Conservazione dei registri
a) |
L'autorità competente istituisce un sistema per la conservazione dei registri che permetta un'adeguata archiviazione, l'accessibilità e una tracciabilità affidabile per quanto concerne:
|
b) |
L'autorità competente conserva un elenco di tutti i certificati di impresa da essa rilasciati. |
c) |
I registri di cui alle lettere a) e b) sono conservati per un periodo minimo di cinque anni fatta salva la normativa applicabile in materia di protezione dei dati. |
d) |
Tutti i registri di cui alle lettere a) e b) sono messi a disposizione su richiesta di un'autorità competente di un altro Stato membro o dell'Agenzia. |
CAMO.B.300 Principi di sorveglianza
a) |
L'autorità competente verifica:
|
b) |
Tale verifica:
|
c) |
L'ambito di applicazione della sorveglianza di cui alle lettere a) e b) di cui sopra tiene conto dei risultati delle attività di sorveglianza svolte nel passato e delle priorità in materia di sicurezza. |
d) |
Se le strutture dell'impresa sono ubicate in più di uno Stato, l'autorità competente quale definita al punto CAMO.A.105 può decidere di far svolgere i compiti di sorveglianza alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri in cui sono ubicate le strutture, oppure all'Agenzia se le strutture sono situate in un paese terzo. Ogni impresa soggetta a tale decisione è informata dell'esistenza della stessa e del suo ambito di applicazione. |
e) |
Per la sorveglianza effettuata presso strutture ubicate in un altro Stato, l'autorità competente quale definita al punto CAMO.A.105 informa l'autorità competente di tale Stato, o l'Agenzia se le strutture appartengono a imprese che hanno la sede principale di attività in un paese terzo, prima di effettuare qualsiasi audit o ispezione in loco di tali strutture. |
f) |
L'autorità competente raccoglie ed elabora tutte le informazioni ritenute utili per la sorveglianza, incluse quelle per le ispezioni senza preavviso. |
CAMO.B.305 Programma di sorveglianza
a) |
L'autorità competente deve stabilire e mantenere un programma di sorveglianza che includa le attività di sorveglianza prescritte al punto CAMO.B.300. |
b) |
Il programma di sorveglianza è sviluppato tenendo conto della natura specifica dell'impresa, della complessità delle sue attività, dei risultati delle precedenti attività di certificazione e/o di sorveglianza, e si basa sulla valutazione dei rischi associati. Tale programma comprende, all'interno di ciascun ciclo di pianificazione della sorveglianza:
|
c) |
Per le imprese certificate dall'autorità competente è applicato un ciclo di pianificazione della sorveglianza non superiore a 24 mesi. |
d) |
Fatta salva la lettera c), il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere esteso fino a un massimo di 36 mesi nel caso in cui l'autorità competente abbia stabilito che, durante i 24 mesi precedenti:
Fatta salva la lettera c), il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere ulteriormente esteso a un massimo di 48 mesi nel caso in cui, oltre a rispettare le condizioni illustrate ai punti da 1 a 4 di cui sopra, l'impresa abbia stabilito, e l'autorità competente approvato, un'efficace sistema di comunicazione continua all'autorità competente dei risultati conseguiti in materia di sicurezza e rispetto della regolamentazione da parte dell'impresa stessa. |
e) |
Il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere ridotto in presenza di elementi che segnalano un deterioramento dei risultati conseguiti dall'impresa in materia di sicurezza. |
f) |
Il programma di sorveglianza include la tenuta di registri delle date alle quali sono previsti audit, ispezioni e riunioni e delle date in cui tali audit, ispezioni e riunioni si sono effettivamente svolti. |
g) |
Al termine di ciascun ciclo di pianificazione della sorveglianza, l'autorità competente redige una relazione di raccomandazione sul proseguimento dell'approvazione, tenendo conto dei risultati della sorveglianza. |
CAMO.B.310 Procedura di certificazione iniziale
a) |
Al ricevimento di una richiesta per il rilascio iniziale di un certificato per un'impresa, l'autorità competente verifica che l'impresa rispetti i requisiti applicabili. |
b) |
Almeno una volta durante le indagini per la certificazione iniziale si deve tenere un incontro con il dirigente responsabile dell'impresa per accertare che questi comprenda perfettamente l'importanza del processo di certificazione e la ragione per cui è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione con la quale l'impresa si impegna a rispettare le procedure descritte nel CAME. |
c) |
L'autorità competente deve registrare tutti i rilievi, le azioni di chiusura (azioni richieste per chiudere un rilievo) e le raccomandazioni. |
d) |
L'autorità competente conferma per iscritto all'impresa tutti i rilievi emersi nel corso della verifica. Per la certificazione iniziale tutti i rilievi devono essere corretti in modo da soddisfare l'autorità competente prima che il certificato possa essere rilasciato. |
e) |
Se convinta che l'impresa risponde ai requisiti applicabili, l'autorità competente:
|
f) |
Il numero di riferimento del certificato deve essere riportato sul certificato «Modulo 14 AESA» secondo le modalità specificate dall'Agenzia. |
g) |
Il certificato è rilasciato per una durata illimitata. Le attribuzioni e l'entità delle attività per le quali l'impresa è approvata sono specificate nelle condizioni di approvazione allegate al certificato. |
h) |
Per consentire all'impresa di attuare modifiche senza la previa approvazione dell'autorità competente in conformità al punto CAMO.A.130, lettera c), l'autorità competente deve approvare la pertinente procedura contenuta nel CAME, che definisce l'ambito di applicazione di tali modifiche e descrive il modo in cui tali modifiche verranno gestite e notificate. |
CAMO.B.330 Modifiche
a) |
Al ricevimento di una richiesta relativa ad una modifica che necessita di previa approvazione, l'autorità competente verifica che l'impresa sia conforme ai requisiti applicabili prima di rilasciare l'approvazione. |
b) |
L'autorità competente stabilisce le condizioni alle quali l'impresa può operare durante la modifica, a meno che l'autorità competente decida che il certificato dell'impresa debba essere sospeso. |
c) |
Se convinta che l'impresa risponde ai requisiti applicabili, l'autorità competente approva la modifica. |
d) |
Fatte salve le eventuali misure di esecuzione aggiuntive, nel caso in cui l'impresa applichi modifiche che necessitano di previa approvazione senza averla ricevuta dall'autorità competente come definito alla lettera c), l'autorità competente sospende, limita o revoca il certificato dell'impresa. |
e) |
Per le modifiche che non necessitano di previa approvazione, l'autorità competente valuta le informazioni fornite nella notifica inoltrata dall'impresa in conformità al punto CAMO.A.130, lettera c), per verificare la conformità ai requisiti applicabili. In caso di non conformità, l'autorità competente:
|
CAMO.B.350 Rilievi e azioni correttive
a) |
L'autorità competente deve disporre di un sistema per analizzare i rilievi sotto il profilo della loro rilevanza per la sicurezza. |
b) |
L'autorità competente emette un rilievo di livello 1 qualora venga riscontrata una non conformità significativa rispetto ai requisiti applicabili del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione, alle procedure e ai manuali dell'impresa, oppure rispetto alle condizioni dell'approvazione o del certificato, che riduce la sicurezza o mette in serio pericolo la sicurezza del volo. I rilievi di livello 1 includono:
|
c) |
L'autorità competente emette un rilievo di livello 2 qualora venga riscontrata una non conformità rispetto ai requisiti applicabili del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione, alle procedure e ai manuali dell'impresa, oppure rispetto alle condizioni dell'approvazione o del certificato, che può ridurre la sicurezza o mettere in pericolo la sicurezza del volo. |
d) |
Quando viene riscontrato un rilievo nel corso della sorveglianza o con qualsiasi altro mezzo l'autorità competente, ferme restando eventuali azioni ulteriori previste dal regolamento (UE) 2018/1139 e dai relativi atti delegati e di esecuzione, comunica il rilievo all'impresa per iscritto e chiede un'azione correttiva diretta a correggere la non conformità individuata. Se un rilievo riguarda direttamente un aeromobile, l'autorità competente informa lo Stato nel quale l'aeromobile è registrato.
|
e) |
Fatte salve eventuali misure di esecuzione aggiuntive, nel caso in cui l'autorità di uno Stato membro, agendo conformemente alle disposizioni del punto CAMO.B.300, lettera d), individua una non conformità ai requisiti applicabili del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione da parte di un'impresa certificata dall'autorità competente di un altro Stato membro o dall'Agenzia, essa informa detta autorità competente e fornisce un'indicazione del livello del rilievo. |
CAMO.B.355 Sospensione, limitazione e revoca
L'autorità competente:
a) |
sospende un certificato con motivi fondati, laddove sussista una potenziale minaccia per la sicurezza; |
b) |
sospende, revoca o limita un certificato in conformità al punto CAMO.B.350; |
c) |
sospende il certificato nel caso in cui gli ispettori dell'autorità competente non siano in grado, per un periodo di 24 mesi, di adempiere alle proprie responsabilità di sorveglianza mediante audit in loco a causa della situazione relativa alla sicurezza nello Stato in cui sono ubicate le strutture. |
Appendice I
Certificato dell'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità - Modulo 14 AESA
Testo di immagine Testo di immagine(*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1018 della Commissione, del 29 giugno 2015, che stabilisce un elenco per la classificazione di eventi nel settore dell'aviazione civile che devono essere obbligatoriamente segnalati a norma del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 163 del 30.6.2015, pag. 1).
(*2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1018 della Commissione, del 29 giugno 2015, che stabilisce un elenco per la classificazione di eventi nel settore dell'aviazione civile che devono essere obbligatoriamente segnalati a norma del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 163 del 30.6.2015, pag. 1).
ALLEGATO VIII
«ALLEGATO V quinquies
(Parte CAO)
INDICE
CAO.1 |
Generalità |
SEZIONE A — REQUISITI DELL'IMPRESA
CAO.A.010 |
Ambito di applicazione |
CAO.A.015 |
Domanda |
CAO.A.017 |
Metodi di rispondenza |
CAO.A.020 |
Condizioni di approvazione |
CAO.A.025 |
Manuale di aeronavigabilità combinata |
CAO.A.030 |
Strutture |
CAO.A.035 |
Requisiti del personale |
CAO.A.040 |
Personale autorizzato a certificare |
CAO.A.045 |
Personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità |
CAO.A.050 |
Componenti, equipaggiamento ed attrezzi |
CAO.A.055 |
Dati e ordini di manutenzione |
CAO.A.060 |
Standard di manutenzione |
CAO.A.065 |
Certificato di riammissione in servizio dell'aeromobile |
CAO.A.070 |
Certificato di riammissione in servizio del componente |
CAO.A.075 |
Gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità |
CAO.A.080 |
Dati di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità |
CAO.A.085 |
Revisione dell'aeronavigabilità |
CAO.A.090 |
Conservazione dei registri |
CAO.A.095 |
Attribuzioni dell'impresa |
CAO.A.100 |
Sistema di qualità e revisione organizzativa |
CAO.A.105 |
Modifiche dell'impresa |
CAO.A.110 |
Mantenimento della validità |
CAO.A.115 |
Rilievi |
SEZIONE B — REQUISITI DELL'AUTORITÀ
CAO.B.010 |
Ambito di applicazione |
CAO.B.015 |
Autorità competente |
CAO.B.017 |
Metodi di rispondenza |
CAO.B.020 |
Conservazione dei registri |
CAO.B.025 |
Scambio reciproco di informazioni |
CAO.B.030 |
Responsabilità |
CAO.B.035 |
Esenzioni |
CAO.B.040 |
Domanda |
CAO.B.045 |
Approvazione iniziale |
CAO.B.050 |
Rilascio dell'approvazione |
CAO.B.055 |
Sorveglianza continua |
CAO.B.060 |
Rilievi |
CAO.B.065 |
Modifiche |
CAO.B.070 |
Sospensione, limitazione e revoca |
Appendice I — Certificato dell'impresa di aeronavigabilità combinata (combined airworthiness organisation, CAO)
CAO.1 Generalità
Ai fini del presente allegato (parte CAO):
1) |
l'autorità competente:
|
2) |
«proprietario» è la persona responsabile del mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile, che può essere una delle persone seguenti:
|
SEZIONE A
REQUISITI DELL'IMPRESA
CAO.A.010 Ambito di applicazione
Il presente allegato stabilisce i requisiti che devono essere soddisfatti da un'impresa di aeronavigabilità combinata (CAO) per ottenere, su richiesta, un'approvazione per la manutenzione e per la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili e dei componenti da installare su tali aeromobili, nonché per continuare a svolgere tali attività, se tali aeromobili non sono classificati come aeromobili complessi a motore e non sono elencati nel certificato di operatore aereo di un vettore aereo titolare di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008.
CAO.A.015 Domanda
Le CAO domandano all'autorità competente, nella forma e nei modi da essa stabiliti, il rilascio o la modifica di un'approvazione CAO.
CAO.A.017 Metodi di rispondenza
a) |
Un'impresa può ricorrere a metodi alternativi di rispondenza rispetto ai metodi accettabili di rispondenza adottati dall'Agenzia per dimostrare la conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione. |
b) |
Qualora un'impresa desideri avvalersi di metodi alternativi di rispondenza, prima di applicarli fornisce all'autorità competente una descrizione completa di tali metodi alternativi di rispondenza. Tale descrizione comprende una valutazione che dimostra la conformità dei metodi alternativi di rispondenza al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione. L'impresa può avvalersi di tali metodi alternativi di rispondenza previa approvazione dell'autorità competente e ricezione della notifica come previsto al punto CAO.B.017. |
CAO.A.020 Condizioni di approvazione
a) |
La CAO deve specificare l'entità delle attività approvate nel suo manuale di aeronavigabilità combinata (combined airworthiness exposition, CAE), come previsto al punto CAO.A.025.
Le imprese che ottengono un'approvazione conformemente al presente allegato sulla base di un'esistente approvazione di impresa, rilasciata in conformità all'allegato I (parte M), capitolo G o capitolo F, o all'allegato II (parte 145) in conformità all'articolo 4, paragrafo 4, includono nella sezione dedicata all'entità delle attività tutte le informazioni necessarie a garantire che le attribuzioni siano identiche a quelle incluse nell'approvazione esistente. |
b) |
L'approvazione CAO è rilasciata sulla base del modello che figura all'appendice I del presente allegato. |
c) |
Una CAO può fabbricare, in conformità ai dati di manutenzione, una serie limitata di componenti da impiegare nel corso dei lavori all'interno delle proprie strutture, come descritto nel proprio CAE. |
CAO.A.025 Manuale di aeronavigabilità combinata
a) |
La CAO deve fornire un manuale contenente almeno le seguenti informazioni:
|
b) |
Il CAE iniziale deve essere approvato dall'autorità competente. |
c) |
Le modifiche del CAE devono essere trattate in conformità al punto CAO.A.105. |
CAO.A.030 Strutture
La CAO garantisce che siano messe a disposizione tutte le strutture necessarie, compresi uffici adeguati, affinché le attività previste possano essere svolte.
Inoltre, qualora l'oggetto dell'approvazione dell'impresa comprenda attività di manutenzione, la CAO deve garantire che:
a) |
officine, hangar e reparti specializzati consentano un'adeguata protezione dalla contaminazione e dall'ambiente; |
b) |
strutture sicure siano messe a disposizione per il deposito di componenti, equipaggiamenti, attrezzi e materiali, in condizioni atte a garantire che i componenti e i materiali inutilizzabili siano separati da tutti gli altri componenti, materiali, equipaggiamenti e attrezzi, che le istruzioni del fabbricante relative al deposito siano rispettate e che l'accesso alle strutture di deposito sia limitato al personale autorizzato. |
CAO.A.035 Requisiti del personale
a) |
La CAO nomina un dirigente responsabile che ha l'autorità di garantire che tutte le attività dell'impresa possano essere finanziate in modo da essere svolte conformemente ai requisiti del presente allegato. |
b) |
Il dirigente responsabile nomina una persona o un gruppo di persone responsabile di garantire che la CAO sia sempre conforme ai requisiti del presente allegato. Tali persone rispondono direttamente al suddetto dirigente. |
c) |
Tutte le persone di cui alla lettera b) possiedono conoscenze, background ed esperienza pertinenti nel settore della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità, a seconda delle loro funzioni. |
d) |
La CAO dispone di sufficiente personale adeguatamente qualificato per poter svolgere le attività previste. La CAO ha il diritto di ricorrere a personale in subappalto temporaneo. |
e) |
La CAO valuta e registra le qualifiche di tutto il personale. |
f) |
Il personale adibito a compiti specializzati, quali saldatura, ispezioni e test non distruttivi diversi da quelli eseguiti con liquidi penetranti, deve essere qualificato in base a uno standard ufficialmente riconosciuto. |
CAO.A.040 Personale autorizzato a certificare
a) |
Il personale autorizzato a certificare deve soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 5. Esso si limita ad esercitare le proprie attribuzioni per certificare la manutenzione se la CAO ha garantito:
|
b) |
In deroga alla lettera a), in circostanze impreviste in cui un aeromobile si trova in uno scalo diverso dal principale, non servito da personale autorizzato a certificare adeguato, la CAO incaricata della manutenzione può rilasciare un'autorizzazione a certificare straordinaria:
La CAO comunica all'autorità competente il rilascio di un'autorizzazione a certificare straordinaria entro 7 giorni dal rilascio stesso. La CAO che rilascia l'autorizzazione a certificare straordinaria predispone una successiva verifica degli interventi di manutenzione potenzialmente in grado di incidere sulla sicurezza del volo. |
c) |
In deroga alla lettera a), la CAO può ricorrere a personale autorizzato a certificare qualificato conformemente ai requisiti seguenti per prestare assistenza in materia di manutenzione agli operatori impegnati in operazioni commerciali, previa approvazione delle specifiche procedure nell'ambito del CAE:
|
d) |
La CAO registra le informazioni relative al personale autorizzato a certificare e mantiene aggiornato un elenco di tutto il personale autorizzato a certificare, con informazioni sul rispettivo oggetto dell'approvazione, nel manuale dell'impresa. |
CAO.A.045 Personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità
a) |
Per ottenere l'approvazione per effettuare revisioni dell'aeronavigabilità e, se del caso, rilasciare permessi di volo, la CAO deve disporre di adeguato personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità che soddisfi tutti i seguenti requisiti:
|
b) |
Prima di rilasciare l'autorizzazione al personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità, la CAO nomina la persona che eseguirà una revisione dell'aeronavigabilità di un aeromobile sotto la supervisione dell'autorità competente o di una persona già autorizzata ad effettuare la revisione dell'aeronavigabilità presso la CAO. Se tale supervisione ha esito positivo, l'autorità competente accetta formalmente che la persona in questione faccia parte del personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità. |
c) |
La CAO deve garantire che il personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità sia in grado di dimostrare un'adeguata esperienza, acquisita di recente, nel settore del mantenimento dell'aeronavigabilità. |
d) |
Il personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità deve essere identificato nel CAE in un elenco contenente l'autorizzazione di revisione dell'aeronavigabilità di cui alla lettera b). |
e) |
La CAO tiene un registro di tutto il suo personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità, con informazioni dettagliate sulle qualifiche appropriate e una sintesi della pertinente esperienza in materia di mantenimento dell'aeronavigabilità e formazione della persona interessata, nonché una copia della sua autorizzazione. Il suddetto registro è conservato per un periodo di almeno due anni dalla data in cui la persona interessata non lavora più per la CAO. |
CAO.A.050 Componenti, equipaggiamento ed attrezzi
a) |
La CAO deve:
|
b) |
La CAO deve garantire che gli attrezzi e gli equipaggiamenti utilizzati siano controllati e calibrati secondo uno standard ufficialmente riconosciuto. Essa tiene un registro delle calibrazioni e degli standard utilizzati e rispetta il punto CAO.A.090. |
c) |
La CAO deve ispezionare, classificare e separare adeguatamente tutti i componenti in entrata conformemente all'allegato I (parte M), punti M.A.501 e M.A.504 o all'allegato V ter (parte ML), punti ML.A.501 e ML.A.504, a seconda dei casi. |
CAO.A.055 Dati e ordini di manutenzione
a) |
La CAO deve conservare i dati di manutenzione aggiornati applicabili specificati all'allegato I (parte M), punto M.A.401 o all'allegato V ter (parte ML), punto ML.A.401, a seconda dei casi, e utilizzarli nell'esecuzione degli interventi di manutenzione, comprese le modifiche e le riparazioni. Tuttavia, se si tratta di dati di manutenzione forniti dal cliente, questi dovranno essere conservati unicamente nel corso dell'intervento. |
b) |
Prima dell'inizio della manutenzione deve essere concordato per iscritto un ordine di lavoro tra la CAO e la persona o l'organismo che richiede la manutenzione, definendo chiaramente gli interventi da eseguire. |
CAO.A.060 Standard di manutenzione
Quando esegue interventi di manutenzione, la CAO deve soddisfare tutti i seguenti requisiti:
a) |
garantire che gli addetti alla manutenzione siano qualificati conformemente ai requisiti del presente allegato; |
b) |
garantire che l'area in cui viene effettuata la manutenzione sia adeguatamente predisposta e ripulita (esente da contaminazioni); |
c) |
utilizzare i metodi, le tecniche, gli standard e le istruzioni specificati nei dati di manutenzione e negli ordini di lavoro di cui al punto CAO.A.055; |
d) |
utilizzare gli attrezzi, gli equipaggiamenti e il materiale specificati al punto CAO.A.050; |
e) |
assicurare che la manutenzione sia eseguita nel rispetto di tutte le limitazioni ambientali indicate nei dati di manutenzione di cui al punto CAO.A.055; |
f) |
assicurare che siano utilizzate strutture adeguate in caso di condizioni meteorologiche avverse o di manutenzione prolungata; |
g) |
assicurare che siano ridotti al minimo il rischio di errori molteplici durante la manutenzione e il rischio di ripetizione degli errori durante interventi di manutenzione identici; |
h) |
assicurare che sia applicato un metodo di rilevamento di errori dopo l'esecuzione di ogni intervento critico di manutenzione; |
i) |
effettuare una verifica generale al termine della manutenzione per assicurarsi che l'aeromobile o i suoi componenti siano sgombri da attrezzi, equipaggiamento e da qualsiasi altro componente o materiale estraneo e che tutti i pannelli di accesso rimossi siano stati correttamente ricollocati; |
j) |
assicurare che tutti gli interventi di manutenzione eseguiti siano debitamente registrati e documentati. |
CAO.A.065 Certificato di riammissione in servizio dell'aeromobile
Al termine di qualsiasi intervento di manutenzione di un aeromobile effettuato in conformità al presente allegato deve essere rilasciato un CRS in conformità all'allegato I (parte M), punto M.A.801, o all'allegato V ter (parte ML), punto ML.A.801, a seconda dei casi.
CAO.A.070 Certificato di riammissione in servizio del componente
a) |
Al termine di qualsiasi intervento di manutenzione di un componente effettuato in conformità al presente allegato deve essere rilasciato un CRS del componente in conformità all'allegato I (parte M), punto M.A.802, o all'allegato V ter (parte ML), punto ML.A.802, a seconda dei casi. Deve essere rilasciato un modulo 1 AESA in conformità all'allegato I (parte M), appendice II, fatta eccezione per quanto previsto all'allegato I (parte M), punto M.A.502, lettere b) o d) e all'allegato V ter (parte ML), punto ML.A.502 e per i componenti fabbricati in conformità al punto CAO.A.020, lettera c). |
b) |
Il modulo 1 AESA di cui alla lettera a) può essere generato da un sistema informatico. |
CAO.A.075 Gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità
a) |
La gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità deve essere effettuata in conformità all'allegato I (parte M), capitolo C, o all'allegato V ter (parte ML), capitolo C, a seconda dei casi. |
b) |
Per ogni aeromobile gestito, la CAO deve:
|
CAO.A.080 Dati di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità
La CAO deve conservare i dati di manutenzione applicabili specificati all'allegato I (parte M), punto M.A.401 o all'allegato V ter (parte ML), punto ML.A.401, a seconda dei casi, e utilizzarli nell'esecuzione degli interventi di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità di cui, rispettivamente, ai punti CAMO.A.315 e CAO.A.075. Questi dati possono essere forniti dal proprietario in base a un contratto di cui al punto M.A.201, lettera h), punto 2), lettera i), punto 1), lettera e) o lettera f), nel qual caso la CAO deve conservare tali dati solo per la durata del contratto, a meno che non sia tenuta a conservare i dati ai sensi del punto CAO.A.090, lettera b).
CAO.A.085 Revisione dell'aeronavigabilità
La CAO effettua revisioni dell'aeronavigabilità conformemente all'allegato I (parte M), punto M.A.903, o all'allegato V ter (parte ML), punto ML.A.903, a seconda dei casi.
CAO.A.090 Conservazione dei registri
a) |
La CAO conserva i seguenti registri:
|
b) |
La CAO deve conservare una copia dei registri di cui alla lettera a), punto 1), e i relativi dati di manutenzione, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data in cui ha riammesso in servizio l'aeromobile o il componente di aeromobile cui si riferisce il lavoro. |
c) |
La CAO conserva una copia dei registri di cui alla lettera a), punti da 2) a 4), per un periodo di due anni dalla data in cui l'aeromobile è stato definitivamente ritirato dal servizio. |
d) |
Tutti i registri devono essere conservati con modalità che assicurino la protezione da danneggiamento, alterazione e furto. |
e) |
I computer usati per il backup dei registri di manutenzione devono essere conservati in locali diversi da quelli che contengono i dati dei registri, in un ambiente che ne garantisca la buona conservazione. |
f) |
Se la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità di un aeromobile è trasferita ad un'altra impresa o persona, tutti i registri di cui alla lettera a), punti da 2) a 4), sono trasferiti a tale impresa o persona. Dal momento del trasferimento, a tale impresa o persona si applicano le lettere b) e c). |
g) |
In caso di cessazione dell'attività da parte della CAO, tutti i registri conservati dovranno essere trasferiti nel modo seguente:
|
CAO.A.095 Attribuzioni dell'impresa
La CAO deve avere le seguenti attribuzioni:
a) |
Manutenzione
|
b) |
Gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità
|
c) |
Revisione dell'aeronavigabilità
|
d) |
Permesso di volo Una CAO avente la sede principale di attività in uno degli Stati membri, la cui approvazione include le attribuzioni di cui alla lettera c), può essere approvata per il rilascio di permessi di volo conformemente all'allegato I (parte 21), punto 21.A.711, lettera d), del regolamento (UE) n. 748/2012 per gli aeromobili per i quali può rilasciare l'ARC quando attesta la conformità con le condizioni di volo approvate, nel rispetto di una procedura adeguata prevista nel CAE. |
e) |
Una CAO può essere approvata per una o più attribuzioni. |
CAO.A.100 Sistema di qualità e revisione organizzativa
a) |
Per garantire che la CAO continui a soddisfare i requisiti del presente allegato, tale impresa deve istituire un sistema di qualità e nominare un responsabile della qualità. |
b) |
Il sistema di qualità controlla lo svolgimento delle attività dell'impresa di cui al presente allegato. Esso controlla in particolare:
|
c) |
I registri relativi a tale monitoraggio devono essere conservati almeno per i due anni precedenti. |
d) |
Se l'impresa titolare di un'approvazione CAO è approvata anche in conformità ad un allegato diverso dal presente, il sistema di qualità può essere combinato con quello previsto dall'altro allegato. |
e) |
Una CAO è considerata di piccole dimensioni quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
|
f) |
Per una CAO di piccole dimensioni, il sistema di qualità può essere sostituito da revisioni organizzative periodiche, previa approvazione dell'autorità competente. In tal caso la CAO non appalta interventi di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità ad altre parti. |
CAO.A.105 Modifiche dell'impresa
a) |
Nel caso in cui l'impresa di manutenzione approvata intenda apportare una qualsiasi delle seguenti modifiche, deve darne notifica anticipata all'autorità competente, in modo che questa possa determinarne la conformità alla presente parte:
|
b) |
Qualsiasi altra modifica riguardante sedi, strutture, equipaggiamento, attrezzi, materiali, procedure, entità delle attività e personale deve essere controllata dalla CAO secondo una procedura di controllo prevista nel CAE. La CAO presenta all'autorità competente una descrizione di tali modifiche e delle corrispondenti modifiche del CAE entro 15 giorni dalla data in cui la modifica ha avuto luogo. |
CAO.A.110 Mantenimento della validità
a) |
L'approvazione è concessa per una durata illimitata e rimane valida a condizione che:
|
b) |
In caso di restituzione o revoca dell'approvazione, l'impresa deve rinviare il certificato di approvazione all'autorità competente. |
CAO.A.115 Rilievi
a) |
Un rilievo di livello 1 consiste in una non conformità significativa ai requisiti della parte CAO che riduce il livello di sicurezza e costituisce un serio pericolo per la sicurezza del volo. |
b) |
Un rilievo di livello 2 consiste in una qualsiasi non conformità ai requisiti della parte CAO che può ridurre il livello di sicurezza ed eventualmente costituire un pericolo per la sicurezza del volo. |
c) |
Dopo aver ricevuto una notifica di rilievo in conformità al punto CAO.B.060, la CAO adotta un piano di azioni correttive e dimostra, in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente, di aver intrapreso l'azione correttiva necessaria per porvi rimedio entro il termine fissato da tale autorità. |
SEZIONE B
REQUISITI DELL'AUTORITÀ
CAO.B.010 Ambito di applicazione
La presente sezione stabilisce i requisiti amministrativi che le autorità competenti devono rispettare in relazione ai requisiti per le imprese di cui alla sezione A.
CAO.B.017 Metodi di rispondenza
a) |
L'Agenzia sviluppa metodi accettabili di rispondenza (acceptable means of compliance, AMC) che possono essere utilizzati per dimostrare la conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione. |
b) |
Per dimostrare la conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione possono essere utilizzati metodi alternativi di rispondenza. |
c) |
L'autorità competente stabilisce un sistema per decidere in modo coerente se tutti i metodi alternativi di rispondenza utilizzati dalle imprese che si trovano sotto la sua sorveglianza permettano di stabilire la conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione. |
d) |
L'autorità competente deve valutare tutti i metodi alternativi di rispondenza proposti da un'impresa in conformità al punto CAO.A.017 analizzando la documentazione fornita e, se ritenuto necessario, procedendo ad un'ispezione dell'impresa. Qualora ritenga che i metodi alternativi di rispondenza siano conformi al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione, l'autorità competente deve, senza alcun indugio:
|
CAO.B.020 Conservazione dei registri
a) |
L'autorità competente deve istituire un sistema di conservazione dei registri che consenta un'adeguata rintracciabilità dell'iter di rilascio, rinnovo, modifica, sospensione o revoca di ogni certificato rilasciato. |
b) |
I registri dell'autorità competente relativi alla sorveglianza delle imprese approvate in conformità al presente allegato devono comprendere, come minimo, quanto segue:
|
c) |
I registri di cui alla lettera b) devono essere conservati per almeno 5 anni. |
d) |
Tutti i registri devono essere messi a disposizione, su richiesta, dell'autorità competente di un altro Stato membro o dell'Agenzia. |
CAO.B.025 Scambio reciproco di informazioni
a) |
Se necessario allo svolgimento dei loro compiti a norma del presente regolamento, le autorità competenti si scambiano informazioni. |
b) |
In presenza di una potenziale minaccia alla sicurezza che coinvolge alcuni Stati membri, le autorità competenti coinvolte devono assistersi reciprocamente nello svolgimento delle azioni di sorveglianza necessarie. |
CAO.B.030 Responsabilità
L'autorità competente effettua le ispezioni e le indagini necessarie per verificare e garantire che le imprese di cui è responsabile conformemente al punto CAO.1 soddisfano i requisiti della sezione A del presente allegato.
CAO.B.035 Esenzioni
Se uno Stato membro concede un'esenzione dai requisiti del presente allegato a norma dell'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139, l'autorità competente registra l'esenzione e conserva tale registrazione per il periodo di cui al punto CAO.B.020, lettera b), punto 6).
CAO.B.040 Domanda
Se le strutture della CAO sono situate in più di uno Stato membro, la procedura di certificazione iniziale e la sorveglianza continua dell'approvazione devono essere effettuate congiuntamente alle autorità competenti designate dagli Stati membri sul cui territorio hanno sede le altre strutture.
CAO.B.045 Procedura di certificazione iniziale
a) |
Quando è stato stabilito che l'impresa soddisfa i requisiti di cui al punto CAO.A.035, lettere a) e b), l'autorità competente comunica ufficialmente al richiedente l'accettazione del personale. |
b) |
L'autorità competente garantisce che le procedure specificate nel CAE siano conformi alla sezione A e che il dirigente responsabile abbia firmato la dichiarazione d'intenti di cui al punto CAO.A.025, lettera a) 1). |
c) |
L'autorità competente verifica la conformità dell'impresa alla sezione A. |
d) |
L'autorità competente convoca una riunione con il dirigente responsabile almeno una volta nel corso dell'indagine ai fini dell'approvazione, per accertare che questi comprenda pienamente l'importanza dell'approvazione e della dichiarazione di cui al punto CAO.A.025, lettera a), punto 1). |
e) |
Tutti i rilievi di cui al punto CAO.B.060 devono essere confermati per iscritto all'impresa richiedente. |
g) |
Prima di rilasciare l'approvazione, l'autorità competente deve chiudere tutti i rilievi dopo che l'impresa ha provveduto a correggerli. |
h) |
In deroga alle lettere da a) a g) di cui sopra e alla lettera a) del punto CAO.B.50, per le imprese che chiedono un'approvazione a norma del presente allegato sulla base di un'approvazione di impresa esistente rilasciata in conformità all'allegato I (parte M), capitolo F o capitolo G, o all'allegato II (parte 145), in conformità all'articolo 4, paragrafo 4, l'autorità competente:
|
CASO.B.050 Rilascio del certificato iniziale
a) |
Se l'autorità competente ha stabilito che il richiedente è conforme al punto CAO.B.45, rilascia il certificato utilizzando il modulo 3-CAO AESA di cui all'appendice I e specificando le condizioni di approvazione. |
b) |
L'autorità competente deve includere il numero di riferimento della CAO come specificato nel modulo 3-CAO AESA di cui all'appendice I. |
CAO.B.055 Sorveglianza continua
a) |
L'autorità competente istituisce e mantiene aggiornato un programma di sorveglianza che specifica tutte le CAO a cui ha rilasciato un certificato e le date alle quali ha effettuato ed è previsto l'audit di tali CAO. |
b) |
L'autorità competente effettua un audit periodico, ad intervalli non superiori a 24 mesi, di ogni CAO cui ha rilasciato l'approvazione. Gli audit si concentrano, in particolare, sulle modifiche dell'organizzazione che le sono state notificate conformemente alla procedura di cui al punto CAO.A.105, lettera b). |
c) |
Un campione pertinente dell'aeromobile gestito dalla CAO, se l'impresa dispone dell'approvazione a tal fine, è sottoposto a indagine ogni 24 mesi. La dimensione del campione è stabilita dall'autorità competente sulla base dei risultati di audit e verifiche precedenti del prodotto. |
d) |
L'autorità competente conferma per iscritto alla CAO qualsiasi rilievo risultante da tali audit. |
e) |
L'autorità competente registra i rilievi risultanti da tali audit, le eventuali azioni necessarie per chiudere i rilievi e le raccomandazioni rilasciate. |
f) |
L'autorità competente organizza una riunione con il dirigente responsabile della CAO almeno una volta ogni 24 mesi. |
CAO.B.060 Rilievi
a) |
In presenza di non conformità ai requisiti della parte CAO riscontrate in sede di audit o mediante altri mezzi, l'autorità competente prende i seguenti provvedimenti:
|
b) |
In caso di mancato rispetto delle scadenze stabilite, l'autorità competente sospende l'approvazione dell'impresa integralmente o parzialmente. |
CAO.B.065 Modifiche
a) |
Al ricevimento di una richiesta relativa ad una modifica in conformità al punto CAO.A.105, lettera a), l'autorità competente verifica che l'impresa sia conforme ai requisiti applicabili prima di rilasciare l'approvazione della modifica. |
b) |
L'autorità competente può indicare le condizioni alle quali la CAO deve operare durante la modifica, a meno che l'autorità competente stabilisca che il certificato dell'impresa è sospeso a causa della natura o dell'entità delle modifiche. |
c) |
Per le modifiche che non necessitano di previa approvazione l'autorità competente valuta nel corso delle attività di sorveglianza se la CAO ottempera alla procedura di controllo approvata di cui al punto CAO.A.105, lettera b) e rispetta i requisiti applicabili. |
CAO.B.070 Sospensione, limitazione e revoca
L'autorità competente deve:
a) |
sospendere un'approvazione con motivi fondati, laddove sussista una potenziale minaccia per la sicurezza; oppure |
b) |
sospendere, revocare o limitare un'approvazione in conformità al punto CAO.B.060. |
Appendice I
Certificato di impresa di aeronavigabilità combinata (CAO) — Modulo 3-CAO AESA
a) |
Nell'ambito delle classi di approvazione e delle abilitazioni stabilite dall'autorità competente, l'entità delle attività descritta nel CAE definisce gli esatti limiti dell'approvazione. È pertanto essenziale che le classi e le abilitazioni di approvazione corrispondano all'entità delle attività delle imprese. |
b) |
Un'abilitazione per aeromobili, in relazione alle attribuzioni di manutenzione, significa che la CAO può eseguire interventi di manutenzione sull'aeromobile e sui componenti (inclusi motori), in conformità ai dati di manutenzione dell'aeromobile o, se concordato con l'autorità competente, in conformità ai dati di manutenzione dei componenti, solo finché tali componenti sono installati sull'aeromobile. Tuttavia, tale CAO con abilitazione per aeromobili può temporaneamente rimuovere un componente a fini di manutenzione per accedervi più agevolmente, purché la rimozione non renda necessaria una manutenzione aggiuntiva non prevista dai requisiti di cui alla lettera b). Questo procedimento sarà oggetto di una procedura di controllo illustrata nel CAE, che deve essere approvata dall'autorità competente. |
c) |
Un'abilitazione per motori (a turbina, a pistoni o elettrici) significa che la CAO può eseguire interventi di manutenzione sul motore non installato e sui componenti del motore non installati, in conformità ai dati di manutenzione del motore o, se concordato con l'autorità competente, in conformità ai dati di manutenzione dei componenti, solo finché tali componenti sono installati sul motore. Tuttavia, tale CAO con abilitazione per motori può temporaneamente rimuovere un componente a fini di manutenzione per accedervi più agevolmente, purché la rimozione non renda necessaria una manutenzione aggiuntiva non prevista dai requisiti di cui alla lettera c). Una CAO con abilitazione per motori può inoltre eseguire interventi di manutenzione su motori installati nel corso di una manutenzione di base o di linea, purché si attenga ad una procedura di controllo esposta nel CAE, che deve essere approvata dall'autorità competente. |
d) |
Un'abilitazione per componenti (diversi dai motori completi) significa che la CAO può eseguire interventi di manutenzione su componenti non installati (esclusi i motori completi) destinati ad essere installati sull'aeromobile o sul motore. Tale CAO può inoltre eseguire interventi di manutenzione su componenti installati (diversi dai motori completi) nel corso di una manutenzione di base o di linea, purché si attenga ad una procedura di controllo esposta nel CAE, che deve essere approvata dall'autorità competente. |
e) |
L'abilitazione per test non distruttivi (NDT) è un'abilitazione a sé stante, non necessariamente legata ad uno specifico aeromobile, motore o ad altri componenti. L'abilitazione NDT è necessaria esclusivamente per le CAO che eseguono NDT come attività specifiche per altre imprese. Una CAO approvata con un'abilitazione per aeromobili, motori o componenti può effettuare NDT sui prodotti dei quali esegue la manutenzione a condizione che il CAE contempli procedure NDT, senza dover ottenere un'abilitazione NDT. |
4.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 228/106 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1384 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2019
che modifica i regolamenti (UE) n. 965/2012 e (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda l'uso di aeromobili indicati in un certificato di operatore aereo per operazioni non commerciali e operazioni specializzate, la definizione di requisiti operativi per l'effettuazione di voli di collaudo, la definizione di norme relative alle operazioni non commerciali con a bordo equipaggio di cabina ridotto e che introduce aggiornamenti editoriali concernenti i requisiti delle operazioni di volo
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 (1) del Consiglio, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1, e l'articolo 31,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (2) stabilisce norme dettagliate relative alle operazioni di trasporto aereo commerciale («CAT»), alle operazioni non commerciali di aeromobili a motore complessi e non complessi, alle operazioni commerciali specializzate e alle operazioni non commerciali specializzate, nonché a determinate operazioni commerciali specializzate ad alto rischio. Tali norme non tengono conto del fatto che lo stesso aeromobile potrebbe effettuare diversi tipi di operazioni durante la sua vita utile. |
(2) |
Pertanto, per quanto riguarda gli aeromobili il cui utilizzo passa da operazioni CAT a operazioni non commerciali o a operazioni specializzate, è opportuno introdurre nuove norme che ne consentano un uso continuativo. Tali norme dovrebbero essere sufficientemente flessibili da consentire agli operatori che effettuano operazioni non commerciali o operazioni specializzate di utilizzare lo stesso aeromobile, senza rimuoverlo dal certificato di operatore aereo («COA»). Questo nuovo quadro operativo dovrebbe altresì garantire un'attuazione senza intoppi e un controllo efficace di tali operazioni, senza incidere sulla loro sicurezza. |
(3) |
In conformità al regolamento (UE) n. 965/2012, l'autorità competente deve approvare le diverse procedure operative applicate dal titolare del COA alle varie operazioni non commerciali. Tale obbligo costituisce una disparità di trattamento tra i titolari di COA e gli operatori non commerciali per lo stesso tipo di operazioni e dovrebbe pertanto essere eliminato per garantire la coerenza normativa. |
(4) |
Sulla base delle raccomandazioni di sicurezza e del feedback fornito dagli Stati membri e dalle parti interessate, anche a seguito di ispezioni in materia di standardizzazione, la Commissione ritiene che il regolamento (UE) n. 965/2012 dovrebbe essere aggiornato per rispecchiare lo stato dell'arte e le migliori pratiche per quanto riguarda i requisiti relativi alle diverse operazioni di volo. Dovrebbero essere introdotte modifiche redazionali per aggiornare diversi riferimenti ai regolamenti abrogati, in particolare ai regolamenti (UE) n. 2042/2003 della Commissione (3) e regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). È inoltre opportuno aggiungere nuove formulazioni per chiarire diverse disposizioni esistenti. |
(5) |
Durante i voli effettuati con aeromobili appena sottoposti a manutenzione incompleta o inadeguata, o durante voli effettuati per verificare se la manutenzione dell'aeromobile fosse adeguata («voli di collaudo»), si è verificato un certo numero di incidenti o inconvenienti. In considerazione dell'incidente dell'Airbus A320-232 avvenuto il 27 novembre 2008 al largo delle coste di Canet-Plage (Francia), il regolamento (UE) n. 965/2012 dovrebbe essere modificato al fine di definire con precisione tale categoria di voli e di stabilire, ove necessario, i requisiti minimi per l'equipaggio di condotta e le procedure da osservare nel preparare e effettuare tali voli. |
(6) |
Inoltre, per gli aeromobili con una configurazione operativa massima di sedili passeggeri (MPOSC) superiore a 19 e con un massimo di 19 passeggeri dovrebbero essere introdotti requisiti meno rigorosi per le operazioni non commerciali che non prevedono l'impiego a bordo dell'equipaggio di cabina, purché siano soddisfatte determinate condizioni. Agli operatori dovrebbe essere consentito di applicare tali requisiti solo se associati a misure idonee che mitighino i rischi di tali operazioni. |
(7) |
Il regolamento (UE) n. 965/2012 impone agli operatori CAT di informare i passeggeri e di fornire loro una scheda informativa sugli aspetti di sicurezza sulla quale è illustrato con disegni il funzionamento degli equipaggiamenti e delle uscite di emergenza che potrebbero dover utilizzare. Il regolamento (UE) n. 965/2012 dovrebbe contenere una nuova definizione delle uscite di emergenza. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 965/2012 in conformità all'allegato I del presente regolamento. |
(9) |
Se l'utilizzo di un aeromobile è modificato e passa da operazioni CAT a operazioni non commerciali o a operazioni specializzate, la responsabilità del mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile soggetto a tale modifica dovrebbe essere mantenuta al livello del titolare del COA. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I (parte M) e V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (5). |
(10) |
L'Agenzia ha preparato un progetto di norme di attuazione che ha presentato alla Commissione in forma di pareri (6) conformemente agli articoli 75 e 76 del regolamento (UE) 2018/1139. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 127, del regolamento (UE) 2018/1139, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 965/2012
Il regolamento (UE) n. 965/2012 è così modificato:
1) |
all'articolo 2, il punto 7 è sostituito dal seguente:
|
2) |
all'articolo 6, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
3) |
è inserito il seguente articolo 9 bis bis: «Articolo 9 bis bis Requisiti relativi all'equipaggio di condotta per i voli di collaudo Al pilota che, prima del 20 agosto 2019, abbia svolto la funzione di pilota in comando su un volo di collaudo che, conformemente alla definizione di cui alla norma SPO.SPEC.MCF.100 dell'allegato VIII, è classificato come un volo di collaudo di livello A, deve essere attribuito un credito al fine di conformarsi alla norma SPO.SPEC.MCF.115, lettera a), punto 1) di tale allegato. In tal caso, l'operatore si accerta che il pilota in comando sia informato in merito alle eventuali differenze individuate tra le pratiche operative stabilite prima del 20 agosto 2019 e gli obblighi di cui all'allegato VII, capo E, sezioni 5 e 6, del presente regolamento, compresi quelli derivanti dalle relative procedure stabilite dall'operatore.»; |
4) |
gli allegati I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento. |
Articolo 2
Modifiche del regolamento (UE) n. 1321/2014
L'allegato I (parte M) e l'allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014 sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1)
(4) Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).
(6) Opinion No 04/2017 of the European Aviation Safety Agency of 29. June 2017 for a draft Commission Regulation on the revision of the rules on air operations and continuing airworthiness (parere n. 04/2017 dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea, del 29 Giugno 2017, riguardante un progetto di regolamento della Commissione sulla revisione delle norme relative alle operazioni di volo e al mantenimento dell'aeronavigabilità) e Opinion No 01/2017 of the European Aviation Safety Agency of 07. March 2017 for a draft Commission Regulation on the revision of the rules on air operations regarding maintenance check flights (parere n. 01/2017 dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea, del 07 marzo 2017, riguardante un progetto di regolamento della Commissione sulla revisione delle norme relative alle operazioni di volo riguardanti i voli di collaudo.
ALLEGATO I
Gli allegati I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII del regolamento (UE) n. 965/2012 sono così modificati:
(1) |
l'allegato I (Parte-DEF) è così modificato:
|
(2) |
l'allegato II (Parte ARO) è così modificato:
|
(3) |
l'allegato III (Parte ORO) è così modificato:
|
(4) |
l'allegato IV (Parte CAT) è così modificato:
|
(5) |
l'allegato V (Parte SpA) è così modificato:
|
(6) |
l'allegato VI (Parte NCC) è così modificato:
|
(7) |
l'allegato VII (Parte NCO) è così modificato:
|
(8) |
l'allegato VIII (Parte SPO) è così modificato:
|
(*1) Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51).
(*2) Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24).»;
(*3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1).»;
(*4) Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).»;
(*5) Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15)»;
(*6) Regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo di operatori di paesi terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 12).»;
(*7) Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).»;
(*8) Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35).»;
(*9) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1018 della Commissione, del 29 giugno 2015, che stabilisce un elenco per la classificazione di eventi nel settore dell'aviazione civile che devono essere obbligatoriamente segnalati a norma del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 163 del 30.6.2015, pag. 1).»;
(*10) Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).»;»
(1) Altro tipo di trasporto da specificare.
(2) Sostituito dal nome dello Stato dell'operatore.
(3) Sostituito dall'identificazione dell'autorità competente rilasciante il certificato.
(4) Uso destinato all'autorità competente.
(5) Uso destinato all'autorità competente.
(6) Riferimento dell'approvazione, come rilasciata dall'autorità competente.
(7) Sostituito dal nome di registrazione dell'operatore.
(8) Denominazione commerciale dell'operatore, se diversa. Inserire «Operante come» prima della denominazione commerciale.
(9) I recapiti includono i numeri di telefono e di fax, incluso il prefisso del paese, e l'indirizzo e-mail (se disponibile) da utilizzare per contattare la gestione operativa senza inutili ritardi per questioni riguardanti operazioni di volo, aeronavigabilità, competenza dei membri dell'equipaggio di condotta e di cabina, merci pericolose e altre questioni.
(10) Indirizzo della sede principale di attività dell'operatore.
(11) Numeri di telefono e di fax, incluso il prefisso del paese, della sede principale di attività dell'operatore. Deve essere fornito l'indirizzo e-mail, se disponibile.
(12) Inserire il documento controllato, conservato a bordo, nel quale vengono elencati i recapiti, con il riferimento al paragrafo o pagina rilevante. Ad esempio: «I recapiti... sono elencati nel manuale delle operazioni, gen./di base, capitolo 1, punto 1.1»; oppure «… sono elencati nelle specifiche delle operazioni, pagina 1»; oppure «… sono elencati in un allegato di questo documento».
(13) Nome di registrazione dell'operatore.
(14) Data del rilascio del COA (gg-mm-aaaa).
(15) Titolo, nome e firma del rappresentante dell'autorità competente. In aggiunta, un timbro ufficiale può essere applicato sul COA.
(16) Numeri di telefono e di fax dell'autorità competente, incluso il prefisso del paese. Deve essere fornito l'indirizzo e-mail, se disponibile.
(17) Inserire il numero del certificato di operatore aereo (COA) associato.
(18) Inserire il nome di registrazione dell'operatore e la denominazione commerciale dell'operatore, se diversa. Inserire «Operante comeFGIS» prima della denominazione commerciale.
(19) Data del rilascio delle specifiche delle operazioni (gg-mm-aaaa) e firma del rappresentante dell'autorità competente.
(20) Inserire la denominazione ICAO della marca dell'aeromobile, modello e serie, o serie master, se è stata designata una serie (ad esempio, Boeing-737-3K2 o Boeing-777-232).
(21) Le marche di immatricolazione sono elencate nelle specifiche delle operazioni o nel manuale delle operazioni. Nel secondo caso le specifiche delle operazioni devono fare riferimento alla pagina corrispondente nel manuale delle operazioni. Nel caso in cui non tutte le approvazioni specifiche riguardino il modello dell'aeromobile, le marche di immatricolazione dell'aeromobile possono essere inserite nella colonna «Osservazioni» della pertinente approvazione specifica.
(22) Altro tipo di trasporto da specificare (ad esempio, servizio medico di emergenza).
(23) Elenco delle aree geografiche dell'operazione autorizzata (mediante coordinate geografiche o rotte specifiche, regione di informazione di volo o confini nazionali o regionali).
(24) Elenco delle limitazioni speciali applicabili (per esempio, solo in VFR, solo di giorno ecc.).
(25) Elencare in questa colonna i criteri più permissivi per ciascuna approvazione o tipo di approvazione (con i criteri appropriati).
(26) Inserire la categoria di avvicinamento di precisione applicabile: LTS CAT I, CAT II, OTS CAT II, CAT IIIA, CAT IIIB o CAT IIIC. Inserire la visibilità minima di pista (RVR) in metri e l'altezza di decisione (DA) in piedi. Deve essere usata una riga per ciascuna categoria di avvicinamento.
(27) Inserire la RVR minima di decollo approvata in metri. Deve essere usata una riga per ciascuna approvazione se vengono rilasciate approvazioni differenti.
(28) La casella non applicabile (N/A) può essere selezionata solo se la base delle nubi (ceiling) massima dell'aeromobile è inferiore a FL290.
(29) Attualmente le operazioni a lungo raggio (ETOPS) riguardano soltanto gli aeromobili bimotore. La casella non applicabile (N/A) può quindi essere selezionata soltanto se il modello dell'aeromobile ha più o meno di due motori.
(30) Possono essere indicati anche la distanza limite (in NM) e il tipo di motore.
(31) Navigazione basata sulle prestazioni (PBN): deve essere usata una riga per ciascuna approvazione PBN specifica (ad esempio RNP AR APCH), con le limitazioni appropriate elencate nelle colonne «Specifiche» e/o «Osservazioni». Le approvazioni riferite a procedure specifiche di singoli RNP AR APCH possono essere elencate nelle specifiche delle operazioni o nel manuale delle operazioni. Nel secondo caso le specifiche delle operazioni devono fare riferimento alla pagina corrispondente nel manuale delle operazioni.
(32) Specificare se l'approvazione specifica è limitata a determinati fine pista e/o aeroporti.
(33) Inserire la specifica combinazione della cellula o del motore.
(34) Approvazione relativa alla conduzione del corso di addestramento e agli esami che devono essere completati da chi richiede un attestato di equipaggio di cabina, come specificato nell'allegato V (Parte CC) del regolamento (UE) n. 1178/2011.
(35) Approvazione relativa al rilascio di attestati di equipaggio di cabina, come specificato nell'allegato V (Parte CC) del regolamento (UE) n. 1178/2011.
(36) Inserimento dell'elenco di applicazioni EFB di tipo B accompagnato dal riferimento hardware (per EFB portatili). L'elenco è contenuto nelle specifiche delle operazioni o nel manuale delle operazioni. Nel secondo caso le specifiche delle operazioni devono fare riferimento alla pagina corrispondente nel manuale delle operazioni.
(37) Il nome della persona/dell'organizzazione responsabile della gestione dell'aeronavigabilità continua in conformità al regolamento (UE) n. 1321/2014.
(38) Si possono inserire qui altre approvazioni o dati, utilizzando una riga (o un blocco di più righe) per ciascuna autorizzazione (ad esempio, operazioni di atterraggio corto, operazioni di avvicinamento ripido, operazioni con elicotteri da/verso un sito di interesse pubblico, operazioni con elicotteri su un ambiente ostile situato al di fuori di un'area congestionata, operazioni con elicotteri senza la garanzia di poter effettuare un atterraggio forzato in sicurezza, operazioni con angoli di inclinazione laterale aumentati, distanza massima da un aeroporto adeguato per velivoli bimotore senza un'approvazione ETOPS).
(39) Inserire nome e recapiti.
(40) Inserire il numero associato.
(41) Data del rilascio delle approvazioni specifiche (gg-mm-aaaa) e firma del rappresentante dell'autorità competente.
(42) Inserire la denominazione «Commercial Aviation Safety Team (CAST)/ICAO» del costruttore, del modello e della serie, o serie master, dell'aeromobile, se una serie è stata denominata (ad esempio Boeing-737-3K2 o Boeing-777-232). La tassonomia CAST/ICAO è disponibile all'indirizzo: http://www.intlaviationstandards.org/
Le marche di immatricolazione devono figurare nell'elenco delle approvazioni specifiche o nel manuale delle operazioni. In quest'ultimo caso l'elenco delle approvazioni specifiche deve fare riferimento alla relativa pagina del manuale delle operazioni.
(43) Specificare il tipo di operazione, per esempio, agricoltura, edilizia, fotografia, rilevamenti, pattugliamento e ricognizione, pubblicità aerea e voli di collaudo.
(44) Elencare in questa colonna tutte le operazioni approvate, ad esempio merci pericolose, LVO, RVSM, PBN, MNPS, HOFO.
(45) Elencare in questa colonna i criteri più permissivi per ogni approvazione, ad esempio l'altezza di decisione e i valori minimi di RVR per CAT II.
(46) Nome e recapiti dell'autorità competente
(47) Inserire il relativo numero di autorizzazione.
(48) Inserire il nome di registrazione dell'operatore e la denominazione commerciale dell'operatore, se diversa. Inserire «Operante come» prima della denominazione commerciale.
(49) Indirizzo della sede principale di attività dell'operatore.
(50) Numeri di telefono e di fax, incluso il prefisso del paese, della sede principale di attività dell'operatore. Deve essere fornito l'indirizzo e-mail, se disponibile.
(51) Inserire la denominazione «Commercial Aviation Safety Team (CAST)/ICAO» del costruttore, del modello e della serie, o serie master, dell'aeromobile, se una serie è stata denominata (ad esempio Boeing-737-3K2 o Boeing-777-232). La tassonomia CAST/ICAO è disponibile all'indirizzo: http://www.intlaviationstandards.org. Le marche di immatricolazione devono figurare nell'elenco delle approvazioni specifiche o nel manuale delle operazioni. In quest'ultimo caso l'elenco delle approvazioni specifiche deve fare riferimento alla relativa pagina del manuale delle operazioni.
(52) Specificare il tipo di operazione, per esempio, agricoltura, edilizia, fotografia, rilevamenti, pattugliamento e ricognizione, pubblicità aerea e voli di collaudo.
(53) Elenco delle aree geografiche o siti delle operazioni autorizzate (per mezzo di coordinate geografiche o regione di informazione di volo o confini nazionali o regionali).
(54) Elenco delle limitazioni speciali applicabili (per esempio, solo in VFR, solo di giorno ecc.).
(55) Data di rilascio dell'autorizzazione (gg/mm/aaaa).
(56) Titolo, nome e firma del rappresentante dell'autorità competente. In aggiunta, un timbro ufficiale può essere applicato sull'autorizzazione.
(57) Se lo spazio disponibile nella dichiarazione non è sufficiente, le informazioni devono essere elencate in un allegato a parte. L'allegato deve essere datato e firmato.
(58) Se l'aeromobile è registrato anche presso un titolare di COA, specificare il numero di COA di tale titolare.
(59) «Tipo/tipi di esercizio» si riferisce al tipo di operazioni effettuate con tale aeromobile, ad esempio operazioni non commerciali o operazioni specializzate quali voli per la fotografia aerea o per la pubblicità aerea, voli per attività giornalistiche, televisive o cinematografiche, operazioni con paracadute, skydiving, voli di collaudo.
(60) Le informazioni relative all'organizzazione responsabile della gestione dell'aeronavigabilità continua includono il nome dell'organizzazione, l'indirizzo e il riferimento alla relativa approvazione.
ALLEGATO II
Gli allegati I e V ter sono così modificati:
1) |
al punto M.A.201 dell'allegato I (parte M) è aggiunta la seguente lettera k):
|
2) |
al punto ML.A.201 dell'allegato V ter (parte ML) è aggiunta la seguente lettera h):
|
DECISIONI
4.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 228/141 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1385 DELLA COMMISSIONE
del 3 settembre 2019
che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri
[notificata con il numero C(2019) 6432]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri in cui sono stati confermati casi di tale malattia nei suini domestici o selvatici («gli Stati membri interessati»). L'allegato di detta decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato ripetutamente per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/1373 della Commissione (5) a seguito dei casi di peste suina africana verificatisi in Bulgaria, Polonia e Slovacchia. |
(2) |
Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2019/1373 si sono verificati ulteriori casi di peste suina africana in suini selvatici e domestici in Polonia, Lituania, Romania, Bulgaria e Ungheria. A seguito di questi casi recenti della malattia e tenendo conto dell'attuale situazione epidemiologica nell'Unione, è stata riesaminata e aggiornata la regionalizzazione nei cinque Stati membri suddetti. Inoltre sono state riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche devono essere prese in considerazione nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
(3) |
Nell'agosto 2019 sono stati rilevati tre casi di peste suina africana in suini selvatici nei distretti di Elblag, Giżycko e Radomsko, in Polonia, in zone attualmente elencate nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questi casi di peste suina africana rappresentano un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Tali zone della Polonia colpite dalla peste suina africana dovrebbero pertanto essere elencate ora nella parte II, anziché nella parte I, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
(4) |
Nell'agosto 2019 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in suini domestici nel distretto di Olsztyn, in Polonia, in una zona attualmente elencata nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo focolaio di peste suina africana rappresenta un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Tale zona della Polonia colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto essere elencata ora nella parte III, anziché nella parte II, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
(5) |
Nell'agosto 2019 è stato rilevato un caso di peste suina africana in suini selvatici nel comune di Rietavas, in Lituania, in una zona attualmente elencata nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo caso di peste suina africana rappresenta un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tener conto in detto allegato. Di conseguenza tale zona della Lituania colpita dalla peste suina africana dovrebbe essere elencata ora nella parte II, anziché nella parte I, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
(6) |
Nell'agosto 2019 è stato rilevato un caso di peste suina africana in suini selvatici nel comune di Šilutė, in Lituania, al di fuori delle zone attualmente elencate nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo caso di peste suina africana rappresenta un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tener conto in detto allegato. Tale zona della Lituania colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto essere elencata ora nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
(7) |
Nell'agosto 2019 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in suini domestici nella contea di Hunedoara, in Romania, in una zona attualmente elencata nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo focolaio di peste suina africana rappresenta un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Tale zona della Romania colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto essere elencata ora nella parte III, anziché nella parte I, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
(8) |
Nell'agosto 2019 è stato rilevato un caso di peste suina africana in suini selvatici nella provincia di Sofia, in Bulgaria, in una zona elencata nella parte III, nelle immediate vicinanze di una zona elencata nella parte I dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo caso di peste suina africana rappresenta un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tener conto in detto allegato. Di conseguenza tale zona della Bulgaria colpita dalla peste suina africana dovrebbe essere elencata ora nella parte II, anziché nella parte I, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
(9) |
Nell'agosto 2019 sono stati rilevati cinque casi di peste suina africana in suini selvatici nelle contee di Borsod-Abaúj-Zemplén e Heves, in Ungheria, in zone attualmente elencate nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questi casi di peste suina africana rappresentano un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Queste zone dell'Ungheria colpite dalla peste suina africana dovrebbero pertanto essere elencate ora nella parte II, anziché nella parte I, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
(10) |
Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti per la Polonia, la Lituania, la Romania, la Bulgaria e l'Ungheria ed inserirle debitamente negli elenchi delle parti I, II e III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2019
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(4) Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2019/1373 della Commissione, del 22 agosto 2019, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 220 del 23.8.2019, pag. 6).
ALLEGATO
L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO
PARTE I
1. Belgio
Le seguenti zone del Belgio:
in Luxembourg province:
— |
the area is delimited clockwise by: |
— |
Frontière avec la France, |
— |
Rue Mersinhat, |
— |
La N818 jusque son intersection avec la N83, |
— |
La N83 jusque son intersection avec la N884, |
— |
La N884 jusque son intersection avec la N824, |
— |
La N824 jusque son intersection avec Le Routeux, |
— |
Le Routeux, |
— |
Rue d'Orgéo, |
— |
Rue de la Vierre, |
— |
Rue du Bout-d'en-Bas, |
— |
Rue Sous l'Eglise, |
— |
Rue Notre-Dame, |
— |
Rue du Centre, |
— |
La N845 jusque son intersection avec la N85, |
— |
La N85 jusque son intersection avec la N40, |
— |
La N40 jusque son intersection avec la N802, |
— |
La N802 jusque son intersection avec la N825, |
— |
La N825 jusque son intersection avec la E25-E411, |
— |
La E25-E411 jusque son intersection avec la N40, |
— |
N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle, |
— |
Rue du Tombois, |
— |
Rue Du Pierroy, |
— |
Rue Saint-Orban, |
— |
Rue Saint-Aubain, |
— |
Rue des Cottages, |
— |
Rue de Relune, |
— |
Rue de Rulune, |
— |
Route de l'Ermitage, |
— |
N87: Route de Habay, |
— |
Chemin des Ecoliers, |
— |
Le Routy, |
— |
Rue Burgknapp, |
— |
Rue de la Halte, |
— |
Rue du Centre, |
— |
Rue de l'Eglise, |
— |
Rue du Marquisat, |
— |
Rue de la Carrière, |
— |
Rue de la Lorraine, |
— |
Rue du Beynert, |
— |
Millewée, |
— |
Rue du Tram, |
— |
Millewée, |
— |
N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg, |
— |
Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg, |
— |
Frontière avec la France, |
— |
La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy, |
— |
La N871 jusque son intersection avec la N88, |
— |
La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour, |
— |
La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811, |
— |
La N811 jusque son intersection avec la N88, |
— |
La N88 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange, |
— |
La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d'Aubange, |
— |
La N81 jusque son intersection avec la E25-E411, |
— |
La E25-E411 jusque son intersection avec la N40, |
— |
La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet, |
— |
Rue du Fet, |
— |
Rue de l'Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume, |
— |
Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères, |
— |
Rue des Bruyères, |
— |
Rue de Neufchâteau, |
— |
Rue de la Motte, |
— |
La N894 jusque son intersection avec laN85, |
— |
La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France. |
2. Bulgaria
Le seguenti zone della Bulgaria:
— |
the whole region of Gabrovo, |
— |
the whole region of Haskovo, |
— |
the whole region of Kardzhali, |
— |
the whole region of Sliven, |
— |
the whole region of Stara Zagora. |
3. Estonia
Le seguenti zone dell'Estonia:
— |
Hiiu maakond. |
4. Ungheria
Le seguenti zone dell'Ungheria:
— |
Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950750, 950850, 951460, 951550, 951650, 951750, 956250, 956350 és 956450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Hajdú-Bihar megye 900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 902450, 902550, 902650, 902660, 902670, 902750, 903250, 903650, 903750, 903850, 903950, 903960, 904050, 904060, 904150, 904250, 904350, 904750, 904760, 904850, 904860, 904950, 904960, 905050, 905060, 905070, 905080, 905150, 905250, 905260, 905350, 905360, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Heves megye 702550, 703360, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750 és 705350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750750, 750850, 751250, 751260,751850, 751950, 752850, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754850, 754950 és 755650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Nógrád megye 552010, 552150, 552250, 552350, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910 és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 575050, 576050, 577150, 577250, 579750, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855350, 855450, 855550, 855650, 855660 és 855850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
5. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
— |
Aizputes novada Cīravas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa 1192, Lažas pagasta daļa uz ziemeļrietumiem no autoceļa 1199 un uz ziemeļiem no Padures autoceļa, |
— |
Alsungas novads, |
— |
Durbes novada Dunalkas pagasta daļa uz rietumiem no autoceļiem P112, 1193 un 1192, un Tadaiķu pagasts, |
— |
Kuldīgas novada Gudenieku pagasts, |
— |
Pāvilostas novads, |
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
— |
Ventspils novada Jūrkalnes pagasts, |
— |
Grobiņas novads, |
— |
Rucavas novada Dunikas pagasts. |
6. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
— |
Klaipėdos rajono savivaldybės: Agluonėnų, Priekulės, Veiviržėnų, Judrėnų, Endriejavo ir Vėžaičių seniūnijos, |
— |
Plungės rajono savivaldybės: Alsėdžių, Babrungo, Kulių, Nausodžio, Paukštakių, Platelių, Plungės miesto, Šateikių ir Žemaičių Kalvarijos seniūnijos, |
— |
Skuodo rajono savivaldybė, |
7. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie lubelskim:
|
w województwie podkarpackim:
|
w województwie świętokrzyskim:
|
w województwie łódzkim:
|
w województwie pomorskim:
|
8. Romania
Le seguenti zone della Romania:
— |
Județul Alba, |
— |
Județul Cluj, |
— |
Județul Harghita, |
— |
Județul Iași cu restul comunelor care nu sunt incluse in partea II, |
— |
Județul Neamț, |
— |
Județul Suceava, |
— |
Județul Mureș, |
— |
Județul Sibiu, |
— |
Județul Caraș-Severin. |
9. Slovacchia
Le seguenti zone della Slovacchia:
— |
the whole district of Kosice-okolie (including its urban areas), |
— |
the whole district of Vrenov nad Toplou, |
— |
the whole district of Humenné, |
— |
the whole district of Snina, |
— |
the whole district of Sobrance, |
— |
in the district of Michalovce, the whole municipalities of Tušice, Moravany, Pozdišovce, Michalovce, Zalužice, Lúčky,Závadka, Hnojné,, Poruba pod Vihorlatom, Jovsa, Kusín, Klokočov, Kaluža, Vinné, Trnava pri Laborci, Oreské, Staré, Zbudza, Petrovce nad Laborcom, Lesné, Suché, Rakovec nad Ondavou, Nacina Ves, Voľa, Pusté Čemerné and Strážske. |
PARTE II
1. Belgio
Le seguenti zone del Belgio:
in Luxembourg province:
— |
the area is delimited clockwise by: |
— |
La frontière avec la France au niveau de Florenville, |
— |
La N85 jusque son intersection avec la N894au niveau de Florenville, |
— |
La N894 jusque son intersection avec larue de la Motte, |
— |
La rue de la Motte jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau, |
— |
La rue de Neufchâteau, |
— |
La rue des Bruyères jusque son intersection avec la rue de la Gaume, |
— |
La rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue de l'Accord, |
— |
La rue de l'Accord, |
— |
La rue du Fet, |
— |
La N40 jusque son intersection avec la E25-E411, |
— |
La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler, |
— |
La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange, |
— |
La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d'Aubange, |
— |
La N88 jusque son intersection avec la N811, |
— |
La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour, |
— |
La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88, |
— |
La N88 jusque son intersection avec la N871, |
— |
La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy, |
— |
La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France. |
2. Bulgaria
Le seguenti zone della Bulgaria:
— |
the whole region of Pernik, |
— |
the whole region of Kyustendil, |
— |
the whole region of Dobrich, |
— |
the whole region of Plovdiv, |
— |
the whole region of Pazardzhik, |
— |
the whole region of Shumen, |
— |
the whole region of Smolyan, |
— |
the whole region of Varna, |
— |
the whole region of Burgas excluding the areas in Part III, |
— |
the whole region of Veliko Tarnovo excluding the areas in Part III. |
3. Estonia
Le seguenti zone dell'Estonia:
— |
Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
4. Ungheria
Le seguenti zone dell'Ungheria:
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651100, 651200, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652100, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100,653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655400, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 901850,900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901450, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550 és 904650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703350, 703370, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704850, 704950, 705050, 705150,705250, 705450, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750650, 750950, 751050, 751150, 751160, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 755550 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552360 és 552960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 855250, 855460, 855750, 855950, 855960, 856051, 856150, 856250, 856260, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250, 857550, 850650, 850850, 851851 és 851852 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
5. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
— |
Ādažu novads, |
— |
Aizputes novada Kalvenes pagasts pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa A9, |
— |
Aglonas novads, |
— |
Aizkraukles novads, |
— |
Aknīstes novads, |
— |
Alojas novads, |
— |
Alūksnes novads, |
— |
Amatas novads, |
— |
Apes novads, |
— |
Auces novads, |
— |
Babītes novads, |
— |
Baldones novads, |
— |
Baltinavas novads, |
— |
Balvu novads, |
— |
Bauskas novads, |
— |
Beverīnas novads, |
— |
Brocēnu novada Blīdenes pagasts, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109, |
— |
Burtnieku novads, |
— |
Carnikavas novads, |
— |
Cēsu novads, |
— |
Cesvaines novads, |
— |
Ciblas novads, |
— |
Dagdas novads, |
— |
Daugavpils novads, |
— |
Dobeles novads, |
— |
Dundagas novads, |
— |
Durbes novada Durbes pagasta daļa uz dienvidiem no dzelzceļa līnijas Jelgava-Liepāja, |
— |
Engures novads, |
— |
Ērgļu novads, |
— |
Garkalnes novads, |
— |
Gulbenes novads, |
— |
Iecavas novads, |
— |
Ikšķiles novads, |
— |
Ilūkstes novads, |
— |
Inčukalna novads, |
— |
Jaunjelgavas novads, |
— |
Jaunpiebalgas novads, |
— |
Jaunpils novads, |
— |
Jēkabpils novads, |
— |
Jelgavas novads, |
— |
Kandavas novads, |
— |
Kārsavas novads, |
— |
Ķeguma novads, |
— |
Ķekavas novads, |
— |
Kocēnu novads, |
— |
Kokneses novads, |
— |
Krāslavas novads, |
— |
Krimuldas novads, |
— |
Krustpils novads, |
— |
Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta, |
— |
Lielvārdes novads, |
— |
Līgatnes novads, |
— |
Limbažu novads, |
— |
Līvānu novads, |
— |
Lubānas novads, |
— |
Ludzas novads, |
— |
Madonas novads, |
— |
Mālpils novads, |
— |
Mārupes novads, |
— |
Mazsalacas novads, |
— |
Mērsraga novads, |
— |
Naukšēnu novads, |
— |
Neretas novads, |
— |
Ogres novads, |
— |
Olaines novads, |
— |
Ozolnieku novads, |
— |
Pārgaujas novads, |
— |
Pļaviņu novads, |
— |
Preiļu novads, |
— |
Priekules novads, |
— |
Priekuļu novads, |
— |
Raunas novads, |
— |
republikas pilsēta Daugavpils, |
— |
republikas pilsēta Jelgava, |
— |
republikas pilsēta Jēkabpils, |
— |
republikas pilsēta Jūrmala, |
— |
republikas pilsēta Rēzekne, |
— |
republikas pilsēta Valmiera, |
— |
Rēzeknes novads, |
— |
Riebiņu novads, |
— |
Rojas novads, |
— |
Ropažu novads, |
— |
Rugāju novads, |
— |
Rundāles novads, |
— |
Rūjienas novads, |
— |
Salacgrīvas novads, |
— |
Salas novads, |
— |
Salaspils novads, |
— |
Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Pampāļu, Šķēdes, Nīgrandes, Zaņas, Ezeres, Rubas, Jaunauces un Vadakstes pagasts, |
— |
Saulkrastu novads, |
— |
Sējas novads, |
— |
Siguldas novads, |
— |
Skrīveru novads, |
— |
Skrundas novads, |
— |
Smiltenes novads, |
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
— |
Strenču novads, |
— |
Talsu novads, |
— |
Tērvetes novads, |
— |
Tukuma novads, |
— |
Vaiņodes novads, |
— |
Valkas novads, |
— |
Varakļānu novads, |
— |
Vārkavas novads, |
— |
Vecpiebalgas novads, |
— |
Vecumnieku novads, |
— |
Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta, |
— |
Viesītes novads, |
— |
Viļakas novads, |
— |
Viļānu novads, |
— |
Zilupes novads. |
6. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
— |
Alytaus miesto savivaldybė, |
— |
Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios, Raitininkų seniūnijos, |
— |
Anykščių rajono savivaldybė, |
— |
Akmenės rajono savivaldybė: Ventos ir Papilės seniūnijos, |
— |
Biržų miesto savivaldybė, |
— |
Biržų rajono savivaldybė, |
— |
Druskininkų savivaldybė, |
— |
Elektrėnų savivaldybė, |
— |
Ignalinos rajono savivaldybė, |
— |
Jonavos rajono savivaldybė, |
— |
Joniškio rajono savivaldybė: Kepalių, Kriukų, Saugėlaukio ir Satkūnų seniūnijos, |
— |
Jurbarko rajono savivaldybė, |
— |
Kaišiadorių rajono savivaldybė, |
— |
Kalvarijos savivaldybė: Akmenynų, Liubavo, Kalvarijos seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 131 ir į pietus nuo kelio Nr. 200 ir Sangrūdos seniūnijos, |
— |
Kauno miesto savivaldybė, |
— |
Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė,Kėdainių rajono savivaldybė, |
— |
Kupiškio rajono savivaldybė, |
— |
Lazdijų rajono savivaldybė: Būdviečio, Kapčiamieščio, Kučiūnų ir Noragėlių seniūnijos, |
— |
Marijampolės savivaldybė: Degučių, Mokolų ir Narto seniūnijos, |
— |
Mažeikių rajono savivaldybė: Šerkšnėnų, Sedos ir Židikų seniūnijos, |
— |
Molėtų rajono savivaldybė, |
— |
Pagėgių savivaldybė, |
— |
Pakruojo rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio miesto savivaldybė, |
— |
Pasvalio rajono savivaldybė, |
— |
Radviliškio rajono savivaldybė, |
— |
Rietavo savivaldybė, |
— |
Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos, |
— |
Plungės rajono savivaldybė: Žlibinų ir Stalgėnų seniūnijos, |
— |
Raseinių rajono savivaldybė, |
— |
Rokiškio rajono savivaldybė, |
— |
Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Sintautų, Slavikų. Sudargo, Žvirgždaičių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 140 ir į pietvakarius nuo kelio Nr. 137 |
— |
Šalčininkų rajono savivaldybė, |
— |
Šiaulių miesto savivaldybė, |
— |
Šiaulių rajono savivaldybė: Šiaulių kaimiškoji seniūnija, |
— |
Šilutės rajono savivaldybė, |
— |
Širvintų rajono savivaldybė, |
— |
Šilalės rajono savivaldybė, |
— |
Švenčionių rajono savivaldybė, |
— |
Tauragės rajono savivaldybė, |
— |
Telšių rajono savivaldybė, |
— |
Trakų rajono savivaldybė, |
— |
Ukmergės rajono savivaldybė, |
— |
Utenos rajono savivaldybė, |
— |
Varėnos rajono savivaldybė, |
— |
Vilniaus miesto savivaldybė, |
— |
Vilniaus rajono savivaldybė, |
— |
Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos, |
— |
Visagino savivaldybė, |
— |
Zarasų rajono savivaldybė. |
7. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie lubelskim:
|
w województwie podkarpackim:
|
w województwie pomorskim:
|
w województwie świętokrzyskim:
|
8. Romania
Le seguenti zone della Romania:
— |
Restul județului Maramureș care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:
|
— |
Județul Bistrița-Năsăud, |
— |
Județul Iași cu următoarele comune:
|
PARTE III
1. Bulgaria
Le seguenti zone della Bulgaria:
the whole region of Blagoevgrad, |
the whole region of Montana, |
the whole region of Ruse, |
the whole region of Razgrad, |
the whole region of Silistra, |
the whole region of Pleven, |
the whole region of Vratza, |
the whole region of Vidin, |
the whole region of Targovishte, |
the whole region of Lovech, |
the whole region of Sofia city, |
the whole region of Sofia Province, |
in the region of Veliko Tarnovo:
|
in Burgas region:
|
2. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
— |
Aizputes novada Aizputes pagasts, Cīravas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa 1192, Kazdangas pagasts, Kalvenes pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa A9, Lažas pagasta dienvidaustrumu daļa un pagasta daļa uz dienvidaustrumiem no autoceļa 1199 un uz dienvidiem no Padures autoceļa, Aizputes pilsēta, |
— |
Durbes novada Vecpils pagasts, Durbes pagasta daļa uz ziemeļiem no dzelzceļa līnijas Jelgava-Liepāja, Dunalkas pagasta daļa uz austrumiem no autoceļiem P112, 1193 un 1192, Durbes pilsēta, |
— |
Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta, |
— |
Saldus novada Saldus, Zirņu, Lutriņu un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta. |
3. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
— |
Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės, Kruopių, Naujosios Akmenės kaimiškoji ir Naujosios Akmenės miesto seniūnijos, |
— |
Alytaus rajono savivaldybė: Simno sen, Krokialaukio ir Miroslavo seniūnijos, |
— |
Birštono savivaldybė, |
— |
Joniškio rajono savivaldybė:Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Rudiškių, Skaistgirio, Žagarės seniūnijos, |
— |
Kalvarijos savivaldybė: Kalvarijos seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 131 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 200, |
— |
Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Ežerėlio, Kačerginės, Ringaudų ir Zapyškio seniūnijos, |
— |
Kazlų Rudos savivaldybė: Antanavo, Kazlų Rudos, Jankų ir Plutiškių seniūnijos, |
— |
Lazdijų rajono savivaldybė: Krosnos, Lazdijų miesto, Lazdijų, Seirijų, Šeštokų, Šventežerio ir Veisiejų seniūnijos, |
— |
Marijampolės savivaldybė: Gudelių, Igliaukos, Liudvinavo, Marijampolės,Sasnavos ir Šunskų seniūnijos, |
— |
Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos, |
— |
Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų ir Šilavotos seniūnijos, |
— |
Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137, |
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Šiaulių rajono savivaldybės: Bubių, Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kuršėnų kaimiškoji, Kuršėnų miesto, Kužių, Meškuičių, Raudėnų ir Šakynos seniūnijos, |
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Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137, |
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Vilkaviškio rajono savivaldybės: Gižų ir Pilviškių seniūnijos. |
4. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie podlaskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie lubelskim:
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w województwie podkarpackim:
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5. Romania
Le seguenti zone della Romania:
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Zona orașului București, |
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Județul Constanța, |
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Județul Satu Mare, |
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Județul Tulcea, |
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Județul Bacău, |
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Județul Bihor, |
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Județul Brăila, |
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Județul Buzău, |
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Județul Călărași, |
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Județul Dâmbovița, |
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Județul Galați, |
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Județul Giurgiu, |
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Județul Ialomița, |
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Județul Ilfov, |
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Județul Prahova, |
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Județul Sălaj, |
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Județul Vaslui, |
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Județul Vrancea, |
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Județul Teleorman, |
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Partea din județul Maramureș cu următoarele delimitări:
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Județul Mehedinți, |
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Județul Gorj, |
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Județul Argeș, |
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Județul Olt, |
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Județul Dolj, |
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Județul Arad, |
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Județul Timiș, |
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Județul Covasna, |
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Județul Brașov, |
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Județul Botoșani, |
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Județul Vâlcea, |
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Județul Hunedoara. |
6. Slovacchia
Le seguenti zone della Slovacchia:
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the whole district of Trebisov, |
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in the district of Michalovce, the whole municipalities of the district not already included in Part I. |
PARTE IV
Italia
Le seguenti zone dell'Italia:
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tutto il territorio della Sardegna. |