ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 201

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
30 luglio 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1271 della Commissione, del 25 luglio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1848 per quanto riguarda l'importo disponibile per la Romania per il rimborso, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stanziamenti riportati dall'esercizio 2018

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1272 della Commissione, del 29 luglio 2019, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti, e la decisione di esecuzione (UE) 2017/2078 che autorizza un ampliamento dell'uso dei beta-glucani del lievito quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

3

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1273 della Commissione, del 26 luglio 2019, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Slovacchia [notificata con il numero C(2019) 5777]  ( 1 )

6

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1274 della Commissione, del 29 luglio 2019, che stabilisce l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile agli indici di riferimento in Australia a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

9

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1275 della Commissione, del 29 luglio 2019, che stabilisce l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile agli indici di riferimento a Singapore a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

13

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1276 della Commissione, del 29 luglio 2019, che abroga la decisione di esecuzione 2012/627/UE della Commissione sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza dell'Australia ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito ( 1 )

17

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1277 della Commissione, del 29 luglio 2019, che abroga la decisione di esecuzione 2012/630/UE sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Canada ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito ( 1 )

20

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1278 della Commissione, del 29 luglio 2019, che abroga la decisione di esecuzione 2014/248/UE sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di Singapore ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito ( 1 )

23

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1279 della Commissione, del 29 luglio 2019, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti d'America ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito ( 1 )

26

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1280 della Commissione, del 29 luglio 2019, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Messico ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito ( 1 )

30

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1281 della Commissione, del 29 luglio 2019, che abroga la decisione di esecuzione 2014/245/UE sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Brasile ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito ( 1 )

34

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1282 della Commissione, del 29 luglio 2019, che abroga la decisione di esecuzione 2014/246/UE sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza dell'Argentina ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito ( 1 )

37

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1283 della Commissione, del 29 luglio 2019, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Giappone ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito ( 1 )

40

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1284 della Commissione, del 29 luglio 2019, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito ( 1 )

43

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

30.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1271 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2019

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1848 per quanto riguarda l'importo disponibile per la Romania per il rimborso, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stanziamenti riportati dall'esercizio 2018

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 6,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1848 (2) della Commissione stabilisce gli importi resi disponibili agli Stati membri per il rimborso dei beneficiari finali nell'esercizio finanziario 2019. Tali importi corrispondono alla riduzione della disciplina finanziaria effettivamente applicata dagli Stati membri nell'esercizio 2018 sulla base delle rispettive dichiarazioni di spesa relative al periodo dal 16 ottobre 2017 al 15 ottobre 2018.

(2)

Per quanto riguarda la Romania, la dichiarazione dettagliata delle spese non ha tenuto pienamente conto della soglia di 2 000 EUR applicabile alla disciplina finanziaria in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Pertanto, per motivi di sana gestione finanziaria, nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1848 nessun importo è stato messo a disposizione della Romania per il rimborso.

(3)

La Romania ha successivamente informato la Commissione circa il corretto importo della disciplina finanziaria che avrebbe dovuto essere applicata in Romania nell'esercizio finanziario 2018 tenendo pienamente conto della soglia di 2 000 EUR. Al fine di assicurare che possa aver luogo il rimborso dei relativi importi agli agricoltori rumeni, la Commissione dovrebbe determinare l'importo corrispondente messo a disposizione della Romania.

(4)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1848.

(5)

Poiché la modifica di cui al presente regolamento incide sull'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1848, che si applica a decorrere dal 1o dicembre 2018, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dallo stesso giorno; pertanto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella tabella riportata nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1848, dopo la voce relativa al Portogallo è inserita la voce seguente:

«Romania

16 669 111 »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2019

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1848 della Commissione, del 26 novembre 2018, sul rimborso, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stanziamenti riportati dall'esercizio 2018 (GU L 300 del 27.11.2018, pag. 4).

(3)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).


30.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1272 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2019

che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti, e la decisione di esecuzione (UE) 2017/2078 che autorizza un ampliamento dell'uso dei beta-glucani del lievito quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare gli articoli 8 e 12,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, entro il 1o gennaio 2018 la Commissione era tenuta a istituire l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati o notificati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(2)

L'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati o notificati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 è stato istituito con regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (3).

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1023 della Commissione (4) ha rettificato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti, al fine di includere una serie di alimenti autorizzati o notificati non inclusi nell'elenco iniziale dell'Unione.

(4)

Dopo la pubblicazione dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/2470 e (UE) 2018/1023, la Commissione ha riscontrato ulteriori errori nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

(5)

Al fine di garantire chiarezza e certezza del diritto agli operatori del settore alimentare e alle autorità competenti degli Stati membri, sono necessarie rettifiche in modo da assicurare la corretta attuazione e l'uso adeguato dell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti.

(6)

Il 22 novembre 2018 l'autorità italiana competente ha chiesto alla Commissione di rettificare l'elenco dell'Unione per quanto riguarda la designazione e il requisito specifico di etichettatura del nuovo alimento «estratto di Echinacea purpurea da colture cellulari». Tale nuovo alimento è stato autorizzato mediante la procedura di notifica a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97. L'autorità italiana competente ha commesso un errore in quanto ha notificato il nome sbagliato delle colture cellulari e pertanto chiede di sostituire la denominazione delle colture cellulari HTN ® Vb con la denominazione EchiPurePC ™ nella designazione del nuovo alimento figurante nell'elenco dell'Unione e nel requisito specifico di etichettatura degli alimenti che lo contengono, nonché nelle specifiche del nuovo alimento.

(7)

Sono pertanto necessarie una rettifica della designazione e del requisito specifico di etichettatura di cui alla tabella 1 e una rettifica delle specifiche di cui alla tabella 2 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 in relazione al nuovo alimento «estratto di Echinacea purpurea da colture cellulari».

(8)

Il nuovo alimento «beta-glucani del lievito» è stato autorizzato a determinate condizioni di impiego con decisione di esecuzione 2011/762/UE della Commissione (5). L'impiego dei beta-glucani del lievito in ulteriori categorie di alimenti è stato successivamente autorizzato con decisione di esecuzione (UE) 2017/2078 della Commissione (6). Nelle specifiche dei beta-glucani del lievito di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2017/2078, le unità di misura dei metalli pesanti sono erroneamente espresse in mg/g anziché in mg/kg. Tale errore si è trasferito nell'elenco dell'Unione istituito con regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le specifiche dei beta-glucani del lievito relative ai metalli pesanti nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2017/2078 e nella tabella 2 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

(9)

È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 e la decisione di esecuzione (UE) 2017/2078.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è rettificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2017/2078 è rettificata conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1023 della Commissione, del 23 luglio 2018, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti (GU L 187 del 24.7.2018, pag. 1).

(5)  Decisione di esecuzione 2011/762/UE della Commissione, del 24 novembre 2011, che autorizza la commercializzazione dei beta-glucani del lievito quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 313 del 26.11.2011, pag. 41).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/2078 della Commissione, del 10 novembre 2017, che autorizza un ampliamento dell'uso dei beta-glucani del lievito quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 295 del 14.11.2017, pag. 77).


ALLEGATO

(1)   

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così rettificato:

a)

nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati), la voce relativa all'estratto di Echinacea purpurea da colture cellulari è sostituita dalla seguente:

Nuovo alimento autorizzato

Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato

Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura

Altri requisiti

«Estratto di Echinacea purpurea da colture cellulari

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto secco di Echinacea purpurea da colture cellulari EchiPure-PC™»»

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

In linea con il normale uso negli integratori alimentari di un estratto simile dei flosculi del capolino di Echinacea purpurea

b)

nella tabella 2 (Specifiche), la voce relativa all'estratto di Echinacea purpurea da colture cellulari è sostituita dalla seguente:

Nuovo alimento autorizzato

Specifiche

«Estratto di Echinacea purpurea da colture cellulari

Descrizione/definizione

Estratto secco di Echinacea purpurea da colture cellulari EchiPure-PC™».

c)

nella tabella 2 (Specifiche), le voci relative ai beta-glucani del lievito figuranti sotto il titolo Metalli pesanti per la forma insolubile in acqua, ma disperdibile in molte matrici liquide sono sostituite dalle seguenti:

 

«Piombo: < 0,2 mg/kg

Arsenico: < 0,2 mg/kg

Mercurio: < 0,1 mg/kg

Cadmio: < 0,1 mg/kg»

(2)   

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2017/2078 è così rettificato:

Le voci relative a piombo, arsenico, mercurio e cadmio nella tabella con le specifiche dei beta-glucani del lievito (Saccharomyces cerevisiae) sono sostituite dalle seguenti:

«Piombo

< 0,2 mg/kg

Arsenico

< 0,2 mg/kg

Mercurio

< 0,1 mg/kg

Cadmio

< 0,1 mg/kg»


DECISIONI

30.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/6


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1273 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2019

relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Slovacchia

[notificata con il numero C(2019) 5777]

(Il testo in lingua slovacca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni di suini domestici e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)

In caso di comparsa di un focolaio di peste suina africana vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende di suini e tra i suini selvatici. La malattia può di conseguenza diffondersi da uno Stato membro all'altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti.

(3)

La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (3) stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana da applicare nell'Unione. L'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE dispone che, in caso di comparsa di focolai di tale malattia, siano istituite zone di protezione e di sorveglianza nelle quali devono essere applicate le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva.

(4)

La Slovacchia ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio e, conformemente all'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE, ha istituito zone di protezione e di sorveglianza nelle quali si applicano le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva.

(5)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario descrivere, a livello di Unione, le aree istituite quali zone di protezione e di sorveglianza per la peste suina africana in Slovacchia, in collaborazione con detto Stato membro.

(6)

Di conseguenza, in attesa della prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, le aree identificate quali zone di protezione e di sorveglianza in Slovacchia dovrebbero figurare nell'allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione.

(7)

La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Slovacchia provvede affinché le zone di protezione e di sorveglianza istituite in conformità all'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE comprendano perlomeno le aree elencate quali zone di protezione e di sorveglianza nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 30 ottobre 2019.

Articolo 3

La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).


ALLEGATO

Slovacchia

Aree di cui all'articolo 1

Scadenza di applicazione

Zona di protezione

Comune di Strážne

30 ottobre 2019

Zona di sorveglianza

Comuni di Viničky, Ladmovce, Zemplín, Streda n./B., Svätá Mária, Svinice, Rad časť Hrušov, Svätuše, Somotor, M. Kamenec, V. Kamenec, V. Horeš, M. Horeš, Pribeník

30 ottobre 2019


30.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/9


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1274 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2019

che stabilisce l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile agli indici di riferimento in Australia a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l'articolo 30,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/1011 introduce un quadro comune per assicurare l'accuratezza e l'integrità degli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance dei fondi di investimento nell'Unione.

(2)

Il regolamento, che si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018, prevede, per gli amministratori non dell'Unione, un periodo transitorio durante il quale nell'Unione è consentito l'uso di indici di riferimento di paesi terzi. Dopo la scadenza del periodo transitorio l'indice di riferimento o la combinazione di indici di riferimento forniti dall'amministratore ubicato in un paese terzo possono essere utilizzati nell'Unione solo se l'indice di riferimento e il relativo amministratore sono inseriti nel registro tenuto dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») in forza di una decisione di equivalenza adottata dalla Commissione o del riconoscimento o dell'avallo delle autorità competenti.

(3)

Alla Commissione è conferito il potere di adottare una decisione di esecuzione per stabilire l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo relativo ad un dato amministratore o ad un dato indice di riferimento o ad una data famiglia di indici di riferimento ai requisiti del regolamento (UE) 2016/1011. Nel valutare l'equivalenza la Commissione considera se il quadro giuridico e la prassi di vigilanza del paese terzo assicurano l'adempimento dei principi IOSCO sugli indici di riferimento finanziari o, se del caso, dei principi IOSCO sulle agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi, e se il dato amministratore, il dato indice di riferimento o la data famiglia di indici di riferimento sono soggetti a effettiva vigilanza e applicazione su base continuativa nel paese terzo.

(4)

Indici di riferimento quali l'Australian Bank Bill Swap Rate e lo S&P/ASX 200 sono amministrati in Australia e utilizzati nell'Unione da una serie di entità sottoposte a vigilanza. La Commissione ha pertanto effettuato la valutazione del regime degli indici di riferimento vigente in Australia.

(5)

Il quadro legislativo australiano in materia di creazione, vigilanza e amministrazione degli indici di riferimento prevede un sistema di licenze e conferisce poteri alla Australian Securities and Investments Commission, la commissione australiana per i titoli e gli investimenti (di seguito «ASIC»). Esso impone inoltre agli amministratori di indici di riferimento significativi di ottenere dall'ASIC la licenza di amministratore di indici di riferimento. Per gli indici di riferimento che non sono dichiarati significativi dall'ASIC, il quadro legislativo australiano consente agli amministratori di aderire al quadro normativo nazionale presentando domanda di licenza all'ASIC a norma della sezione 908BD del Corporations Act, la legge sulle società (di seguito «Corporations Act»), e assoggettandosi di conseguenza alle regole dell'ASIC sugli amministratori e i contributori.

(6)

I titolari di licenza ASIC devono rispettare le condizioni della licenza, nonché una serie di requisiti previsti dalla legge. Gli obblighi di legge a carico degli amministratori sono stabiliti nel Corporations Act 2001, nelle ASIC Financial Benchmark (Administration) Rules 2018 e nelle ASIC Financial Benchmark (Compelled) Rules 2018. La ASIC Regulatory Guide 268 dal titolo «Licensing regime for financial benchmark administrators (»RG 268«)» fornisce ulteriori orientamenti per gli amministratori di indici di riferimento. La parte 7.5B del Corporations Act (modificata dal Treasury Laws Amendment (2017 Measures No 5) Act 2018) attua il quadro legislativo di disciplina degli indici di riferimento finanziari.

(7)

A norma della sezione 908AC del Corporations Act, l'ASIC può, mediante strumento legislativo, dichiarare significativo un indice di riferimento finanziario. Solo gli indici di riferimento che soddisfano i criteri fissati dal Corporations Act possono essere designati come indici significativi. L'ASIC accerta che: i) l'indice di riferimento è di importanza sistemica per il sistema finanziario australiano; o ii) vi è un rischio rilevante di contagio finanziario o di instabilità sistemica in Australia in caso di perturbazioni relative alla disponibilità o all'integrità dell'indice di riferimento; o ii) vi sarebbe un impatto rilevante sugli investitori al dettaglio e all'ingrosso in Australia in caso di perturbazioni relative alla disponibilità o all'integrità dell'indice di riferimento.

(8)

L'ASIC ha dichiarato significativi un certo numero di indici di riferimento finanziari per mezzo dell'ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420. La presente decisione riguarda unicamente gli amministratori degli indici di riferimento elencati nell'ultima versione applicabile dell'ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420. La presente decisione non riguarda gli amministratori degli indici di riferimento finanziari che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/1011 a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

(9)

L'ASIC può rilasciare la licenza all'amministratore di indici di riferimento in relazione ad uno o più indici di riferimento finanziari. L'ASIC deve tener conto dei fattori di cui alla sezione 908BO(2) del Corporations Act al momento di decidere se rilasciare la licenza, se imporre, modificare o revocare le relative condizioni, se modificare, sospendere o revocare la licenza. Commette reato chi amministra (o sostiene di amministrare) un indice di riferimento significativo senza possedere la licenza di amministratore in cui sia specificato l'indice di riferimento finanziario.

(10)

L'ASIC ha adottato le regole relative all'amministrazione degli indici di riferimento finanziari, le ASIC Financial Benchmark (Administration) Rules 2018 (di seguito «Administration Rules»), a norma della sezione 908CA del Corporations Act, e le regole relative agli obblighi in materia di indici di riferimento finanziari, le ASIC Financial Benchmark (Compelled) Rules 2018 (di seguito «Compelled Rules»), a norma della sezione 908CD del Corporations Act. Le Administration Rules stabiliscono i requisiti per i titolari di licenza di amministratore di indici di riferimento e per i contributori, tra cui i requisiti in materia di governance e di sorveglianza, di esternalizzazione, di tutela in caso di conflitti di interesse, di progettazione degli indici di riferimento e di metodi loro applicabili, e di dati di input. Le Compelled Rules disciplinano l'obbligo di generare o di amministrare gli indici di riferimento significativi e l'obbligo di trasmettere dati agli indici di riferimento finanziari significativi.

(11)

Nell'elaborare le Administration Rules l'ASIC ha preso in considerazione i «Principles for Financial Benchmarks» (principi per gli indici di riferimento finanziari) della IOSCO, a norma della sezione 908CK del Corporations Act. Inoltre, l'ASIC ha esaminato i quadri giuridici e di vigilanza in materia di indici di riferimento dei paesi terzi, compreso il regolamento (UE) 2016/1011, nonché altri regimi di licenza australiani.

(12)

La relazione che accompagna le Administration Rules illustra il modo in cui le Administration Rules e le Compelled Rules dell'ASIC tengono conto dei principi della IOSCO. Nello specifico, nelle Administration Rules si dichiara che la regola 2.1.2 corrisponde ai principi della IOSCO sulle modalità di governance degli indici di riferimento finanziari. La regola 2.1.3 corrisponde ai principi della IOSCO in materia di sorveglianza dei terzi coinvolti nella generazione o nell'amministrazione di ognuno degli indici di riferimento finanziario specificati nella licenza di amministratore di indici di riferimento del titolare di licenza. La regola 2.1.4 corrisponde ai principi della IOSCO in materia di conflitti di interesse degli amministratori di indici di riferimento finanziari. La regola 2.2.1 corrisponde ai principi della IOSCO in materia di progettazione degli indici di riferimento. La regola 2.2.2 corrisponde ai principi della IOSCO in materia di sufficienza dei dati e di controlli interni sulla raccolta dei dati. La regola 2.2.3 corrisponde ai principi della IOSCO in materia di contenuto della metodologia utilizzata per determinare gli indici di riferimento finanziari. La sottoregola 2.2.4(1) corrisponde ai principi della IOSCO in materia di modifica della metodologia utilizzata per determinare gli indici di riferimento finanziari. La regola 2.3.1 corrisponde ai principi della IOSCO in materia di quadro di controllo degli amministratori, in quanto si riferisce alla gestione del rischio, nonché ai requisiti fondamentali di altri regimi di licenza australiani. La regola 2.4.1 corrisponde ai principi della IOSCO in materia di pianificazione per la transizione a o la cessazione di un indice di riferimento oggetto di licenza. La regola 2.5.1 corrisponde ai principi della IOSCO in materia di codice di condotta per i notificatori. Infine, la regola 2.6.1 corrisponde ai principi della IOSCO in materia di trasparenza della determinazione degli indici di riferimento.

(13)

Inoltre, l'ASIC emana orientamenti regolamentari (RG 268) per le entità soggette alle Administration Rules e alle Compelled Rules. Gli orientamenti fissano l'interpretazione dell'ASIC della normativa e forniscono una guida pratica sulle modalità con cui le entità possono ottemperare agli obblighi di legge.

(14)

La Commissione conclude pertanto che i requisiti vincolanti per quanto riguarda gli amministratori degli indici di riferimento significativi designati nell'ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420 sono equivalenti ai corrispondenti requisiti di cui al regolamento (UE) 2016/1011.

(15)

L'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/1011 stabilisce inoltre che i requisiti devono essere soggetti a effettiva vigilanza e applicazione su base continuativa nel paese terzo.

(16)

Gli amministratori di indici di riferimento titolari di licenza in Australia sono soggetti alla vigilanza e alla sorveglianza continue dell'ASIC. La sezione 908AF del Corporations Act stabilisce che l'ASIC è responsabile della vigilanza degli indici di riferimento finanziari per i quali è stata rilasciata licenza. L'ASIC è inoltre responsabile del controllo del rispetto, da parte degli amministratori di indici di riferimento, degli obblighi loro imposti dal Corporations Act, dalle Administration Rules e dalle Compelled Rules, e a tal fine effettua valutazioni periodiche dell'osservanza, da parte degli amministratori di indici di riferimento, degli obblighi cui sono soggetti in quanto titolari di licenza.

(17)

La sezione 908BQ del Corporations Act e la regola 2.8.1 delle Administration Rules impongono agli amministratori di indici di riferimento di notificare all'ASIC determinate informazioni, tra cui i casi in cui il titolare della licenza non abbia rispettato o non sia più in grado di rispettare gli obblighi cui è soggetto. L'ASIC può valutare la conformità dei titolari di licenza al Corporations Act e alle Administration Rules in forza delle sezioni 908BR e 908BS del Corporations Act e delle regole 2.8.2 e 2.8.3 delle Administration Rules. L'ASIC può anche chiedere una relazione su qualsiasi questione a norma della sezione 908BV del Corporations Act e una dichiarazione di audit sulla relazione del titolare di licenza su dette questioni. La sezione 908BW del Corporations Act conferisce all'ASIC il potere di produrre relazioni di valutazione, di condividerle con determinate agenzie governative australiane, se necessario, e di pubblicarle.

(18)

Se l'amministratore di indici di riferimento non adempie ai propri obblighi di legge, a norma della sezione 908BT del Corporations Act l'ASIC può impartire per iscritto al titolare di licenza l'ordine di intraprendere specifiche azioni che, secondo l'ASIC, garantiranno il rispetto degli obblighi da parte del titolare di licenza. Se il titolare di licenza non ottempera all'ordine scritto, l'ASIC può adire il giudice, il quale può ordinare al titolare di licenza di conformarsi agli orientamenti dell'ASIC. A norma delle sezioni 908CH e 908CI del Corporations Act, l'ASIC può emettere notifiche di infrazione o accettare impegni da amministratori che non hanno rispettato i requisiti regolamentari. La sezione 908CG del Corporations Act prevede che, in alternativa al procedimento civile, l'amministratore che si presume non abbia rispettato le Administration Rules possa pagare una penale, intraprendere o introdurre misure correttive (compresi corsi di formazione) o accettare sanzioni diverse dal pagamento della penale. L'ASIC può anche sospendere o revocare la licenza in determinate circostanze a norma delle sezioni 908BI e 908BJ del Corporations Act.

(19)

Le Compelled Rules consentono all'ASIC, se lo ritiene nell'interesse pubblico, di costringere il titolare di licenza a continuare a generare o ad amministrare l'indice di riferimento significativo, o a farlo secondo particolari modalità, anche imponendo modifiche al metodo utilizzato per generare o amministrare l'indice di riferimento significativo. Le Compelled Rules consentono inoltre all'ASIC di costringere un contributore a fornire dati o informazioni al titolare di licenza per la generazione o l'amministrazione dell'indice di riferimento significativo, ovvero a fornirli all'ASIC stessa a scopi legati alla generazione o all'amministrazione dell'indice di riferimento significativo.

(20)

Pertanto, la Commissione conclude che i requisiti vincolanti per quanto riguarda gli amministratori degli indici di riferimento dichiarati indici di riferimento finanziari significativi dall'ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420 sono soggetti a effettiva vigilanza e applicazione su base continuativa.

(21)

Gli amministratori di indici di riferimento dell'UE non sono tenuti a ottenere una licenza per i loro indici di riferimento da utilizzare in Australia, a meno che l'indice di riferimento sia designato come indice di riferimento significativo dall'ASIC, o se l'amministratore cerca spontaneamente di ottenere una licenza in Australia. L'ASIC ha informato la Commissione che non intende designare gli indici di riferimento dell'UE come significativi.

(22)

La presente decisione sarà integrata da accordi di cooperazione per garantire uno scambio di informazioni e un coordinamento efficaci delle attività di vigilanza tra l'ESMA e l'ASIC.

(23)

La presente decisione si basa sulla valutazione dei requisiti giuridicamente vincolanti applicabili agli indici di riferimento in Australia al momento dell'adozione della presente decisione. La Commissione continuerà a monitorare periodicamente gli sviluppi del mercato, l'evoluzione del quadro giuridico e di vigilanza in materia di indici di riferimento e l'efficacia della cooperazione in materia di vigilanza in relazione al controllo e all'applicazione di detti requisiti per garantire il rispetto su base continuativa dei requisiti in base ai quali è adottata la presente decisione.

(24)

La presente decisione non pregiudica il potere della Commissione di effettuarne in qualsiasi momento un riesame specifico, qualora pertinenti sviluppi lo rendano necessario.

(25)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/1011, il quadro giuridico e di vigilanza dell'Australia applicabile agli amministratori degli indici di riferimento finanziari dichiarati indici di riferimento significativi in virtù dell'ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420, come stabilito nell'ultima versione applicabile, è considerato equivalente ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) 2016/1011 e soggetto a effettiva vigilanza e applicazione su base continuativa.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1.


30.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/13


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1275 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2019

che stabilisce l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile agli indici di riferimento a Singapore a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l'articolo 30,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/1011 introduce un quadro comune per assicurare l'accuratezza e l'integrità degli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance dei fondi di investimento nell'Unione.

(2)

Il regolamento, che si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018, prevede, per gli amministratori non dell'Unione, un periodo transitorio durante il quale nell'Unione è consentito l'uso di indici di riferimento di paesi terzi. Dopo la scadenza del periodo transitorio l'indice di riferimento o la combinazione di indici di riferimento forniti dall'amministratore ubicato in un paese terzo possono essere utilizzati nell'Unione solo se l'indice di riferimento e il relativo amministratore sono inseriti nel registro tenuto dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») in forza di una decisione di equivalenza adottata dalla Commissione o del riconoscimento o dell'avallo delle autorità competenti.

(3)

Alla Commissione è conferito il potere di adottare una decisione di esecuzione per stabilire l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo relativo ad un dato amministratore o ad un dato indice di riferimento o ad una data famiglia di indici di riferimento ai requisiti del regolamento (UE) 2016/1011. Nel valutare l'equivalenza la Commissione considera se il quadro giuridico e la prassi di vigilanza del paese terzo assicurano l'adempimento dei principi IOSCO sugli indici di riferimento finanziari o, se del caso, dei principi IOSCO sulle agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi, e se il dato amministratore, il dato indice di riferimento o la data famiglia di indici di riferimento sono soggetti a effettiva vigilanza e applicazione su base continuativa nel paese terzo.

(4)

Indici di riferimento quali il Singapore Interbank Offered Rates (SIBOR) e il Singapore Dollar Swap Offer Rate (SOR) sono amministrati a Singapore e utilizzati nell'Unione da una serie di entità sottoposte a vigilanza. La Commissione ha pertanto effettuato la valutazione del regime degli indici di riferimento vigente a Singapore.

(5)

La legge su titoli e future (Securities and Futures Act, di seguito «SFA») e i regolamenti sugli strumenti finanziari e i future (indici di riferimento finanziari) del 2018 (Securities and Futures (Financial Benchmarks) Regulations 2018, di seguito «regolamenti SFA sugli indici di riferimento») hanno definito il quadro giuridico e di vigilanza vigente a Singapore per gli amministratori degli indici di riferimento designati e i contributori di tali indici. Nell'elaborare i requisiti a norma della SFA e dei regolamenti SFA sugli indici di riferimento, l'autorità monetaria di Singapore (Monetary Authority of Singapore, di seguito «MAS») ha considerato i regimi degli indici di riferimento vigenti all'estero, compreso il regolamento (UE) 2016/1011.

(6)

La parte VIAA della SFA introduce un regime normativo in base al quale tutti gli amministratori di indici di riferimento e i contributori connessi a un indice di riferimento designato devono ottenere l'autorizzazione dalla MAS come amministratori di indici di riferimento autorizzati («ABA») o notificatori di indici di riferimento autorizzati («ABS»). Esistono obblighi specifici per gli ABA e gli ABS oltre a disposizioni applicabili alla gestione e alla notificazione obbligatorie dell'indice di riferimento designato. La SFA conferisce inoltre poteri di regolamentazione alla MAS. Le norme attuate dalla MAS sono giuridicamente vincolanti.

(7)

Ai sensi della sezione 2 della SFA per indice di riferimento finanziario si intende qualsiasi prezzo, tasso, indice o valore che è i) determinato periodicamente tramite l'applicazione (diretta o indiretta) di una formula o di qualsiasi altro metodo di calcolo a informazioni o pareri riguardanti operazioni di mercato, o lo stato di tale mercato, per uno o più elementi sottostanti; ii) messo a disposizione del pubblico (a titolo gratuito o a pagamento); iii) utilizzato come riferimento per determinare gli interessi da pagare o altri importi dovuti su depositi o linee di credito, per determinare il prezzo o il valore di qualsiasi prodotto d'investimento, o per misurare la prestazione di qualsiasi prodotto offerto da una persona prevista dalla normativa.

(8)

Conformemente alla sezione 123B della SFA, mediante ordinanza pubblicata nella gazzetta ufficiale (Government Gazette), la MAS può designare un indice di riferimento finanziario come indice di riferimento designato. Tale designazione è possibile se è accertato che i) l'indice di riferimento finanziario ha un'importanza sistemica nel sistema finanziario di Singapore, ii) una perturbazione nella determinazione dell'indice di riferimento finanziario potrebbe incidere sulla fiducia del pubblico nell'indice di riferimento o nel sistema finanziario di Singapore, iii) la determinazione dell'indice di riferimento finanziario potrebbe essere suscettibile di manipolazione o iv) è in altro modo nell'interesse del pubblico agire in tal senso.

(9)

La MAS ha designato indici di riferimento finanziari tramite la Securities and Futures (Designated Benchmarks) Order 2018 (ordinanza 2018 sugli strumenti finanziari e i future (indici di riferimento finanziari)] emessa a norma della sezione 123B della SFA. La presente decisione riguarda unicamente gli amministratori degli indici di riferimento elencati nell'ultima versione applicabile di detta ordinanza. La presente decisione non riguarda gli amministratori degli indici di riferimento finanziari che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/1011 conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

(10)

La SFA (in particolare le sezioni 123D e 123ZC) impone sia agli amministratori che ai notificatori di indici di riferimento designati di essere autorizzati, salvo esenzioni. La MAS può considerare i fattori di cui alle sezioni 123F(5), 123F(6), 123F(8), 123 J(1), 123 J(6) della SFA e al regolamento 4(1) dei regolamenti SFA sugli indici di riferimento al momento di decidere se concedere o sospendere o revocare un'autorizzazione in relazione a un ABA. A norma delle sezioni 123F(2) e 123F(3) della SFA, la MAS può altresì imporre, modificare o revocare le condizioni o le restrizioni riguardanti l'ABA. Una persona commette un reato se gestisce o si presenta come amministratore di un indice di riferimento designato senza avere ottenuto un'autorizzazione, a meno che non sia esentato da tale obbligo.

(11)

Conformemente alla sezione 123O della SFA, per ciascun indice di riferimento designato gli amministratori di indici di riferimento sono tenuti a pubblicare un codice, che stabilisce le norme che ciascun notificatore di indici di riferimento designati è tenuto a rispettare. È inoltre richiesta l'istituzione di un comitato di sorveglianza a norma del regolamento 8 dei regolamenti SFA sugli indici di riferimento che dovrebbe riesaminare periodicamente il campo di applicazione, la concezione e la metodologia dell'indice di riferimento designato e le modalità volte ad agevolarne la gestione.

(12)

Le sezioni 123 J(4) e 123ZZB della SFA consentono alla MAS di obbligare l'ABA a continuare a gestire l'indice di riferimento designato. Le sezioni 123F(2) e 123F(3) della SFA consentono alla MAS di imporre all'ABA condizioni relative al processo di determinazione dell'indice di riferimento designato. Le sezioni 123ZI(1) e 123ZJ(1) della SFA consentono alla MAS di obbligare qualsiasi persona a essere notificatore di un indice di riferimento designato dichiarando tale persona notificatore dell'indice di riferimento designato (designated benchmark submitter, di seguito «DBS»). La MAS deve tenere conto dei fattori di cui alle sezioni 123ZI(2) e 123ZI(3) della SFA nel decidere se designare una persona come DBS o revocare tale designazione. Il DBS è soggetto agli stessi obblighi su base continuativa dell'ABS.

(13)

La parte VIAA della SFA e i regolamenti SFA sugli indici di riferimento rispecchiano in generale i principi della IOSCO per gli indici di riferimento finanziari. L'amministratore è principalmente responsabile di tutti gli aspetti relativi alla gestione dell'indice di riferimento designato ed è soggetto a requisiti normativi in virtù della SFA e dei regolamenti SFA sugli indici di riferimento. Se esternalizza funzioni a terzi, l'amministratore è tenuto a conformarsi agli orientamenti sull'esternalizzazione emessi dalla MAS. Tutto ciò rispecchia i principi della IOSCO in materia di responsabilità generale degli amministratori e di vigilanza su terzi.

(14)

La sezione 123 A della SFA stabilisce che gli obiettivi del regime normativo sono promuovere una determinazione equa e trasparente degli indici di riferimento finanziari e ridurre i rischi sistemici. In linea con quanto precede, la sezione 123P della SFA prevede il mantenimento di meccanismi di governance adeguati per determinare in modo equo ed efficiente l'indice di riferimento designato, nel rispetto del principio generale che mira a evitare i conflitti di interesse degli amministratori. Inoltre, è necessario garantire che i sistemi e i controlli relativi all'esecuzione dell'attività di gestione di un determinato indice di riferimento siano adeguati e adatti alla portata e alla natura delle operazioni, in linea con il principio della IOSCO sul quadro di controllo degli amministratori.

(15)

Poiché la SFA prevede altresì un codice per ciascun indice di riferimento designato, per il quale l'amministratore deve ottenere l'approvazione scritta della MAS, e l'istituzione di un comitato di sorveglianza che deve effettuare riesami periodici della portata e dell'adeguatezza delle definizioni, della concezione e della metodologia dell'indice di riferimento designato, sono rispecchiati anche i principi in materia di trasparenza, metodologia, vigilanza interna ed esame periodico nonché relativamente al codice di condotta del notificatore.

(16)

Tenuto conto del principio della IOSCO in materia di transizione, la sezione 123 J consente alla MAS di rifiutare di revocare l'autorizzazione di un ABA qualora fosse in contrasto con l'interesse pubblico. La sezione 123S della SFA, insieme al regolamento 13 dei regolamenti SFA sugli indici di riferimento e alla comunicazione sulla presentazione di relazioni periodiche per gli amministratori di indici di riferimento, corrisponde al principio della IOSCO in materia di audit. La sezione 123R della SFA e il regolamento 12 dei regolamenti SFA sugli indici di riferimento in relazione agli amministratori di indici di riferimento e alla sezione 123ZN(1) della SFA e il regolamento 20 dei regolamenti SFA sugli indici di riferimento in relazione ai notificatori di indici di riferimento corrispondono al principio della IOSCO in materia di traccia di audit (audit trail). Le sezioni 123V e 123ZR della SFA corrispondono al principio della IOSCO sulla cooperazione con le autorità di regolamentazione.

(17)

Si può pertanto concludere che i requisiti vincolanti relativi agli amministratori degli indici di riferimento finanziari dichiarati come «indici di riferimento designati» in virtù della Securities and Futures (Designated Benchmarks) Order sono equivalenti ai requisiti di cui al regolamento (UE) 2016/1011.

(18)

L'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/1011 stabilisce inoltre che i requisiti vincolanti devono essere soggetti a effettiva vigilanza e applicazione su base continuativa nel paese terzo.

(19)

A Singapore gli amministratori e i notificatori regolamentati sono soggetti alla vigilanza e alla sorveglianza continue della MAS. La MAS ha la responsabilità di far rispettare agli amministratori e ai notificatori regolamentati gli obblighi che incombono loro a norma della SFA e dei regolamenti SFA sugli indici di riferimento e, a tale riguardo, effettua valutazioni periodiche del rispetto delle norme da parte degli amministratori e dei notificatori regolamentati. Nella valutazione, la MAS può tener conto delle informazioni e delle relazioni che ritiene opportune. Le sezioni da 123O a 123V della SFA definiscono gli obblighi generali e le sezioni 123F(4) e 123K(6) della SFA prevedono che gli amministratori rispettino tutte le condizioni cui è subordinata la loro autorizzazione o esenzione. Le sezioni 123ZZA e 123ZZB della SFA consentono alla MAS di adottare ulteriori regolamenti e istruzioni che gli amministratori sono tenuti a rispettare.

(20)

Le sezioni 123Q(1) e 123S della SFA e i regolamenti 11, 13(1) e 13(2) dei regolamenti SFA relativi agli indici di riferimento SFA prevedono l'obbligo per gli amministratori di notificare alla MAS determinate questioni, compreso il caso in cui l'amministratore non abbia rispettato uno degli obblighi di legge. La MAS dispone di poteri di raccolta di informazioni che le consentono di valutare la conformità dei titolari di licenze alla SFA.

(21)

La sezione 123ZZB della SFA conferisce alla MAS il potere di impartire istruzioni agli amministratori, ivi compresa la richiesta all'amministratore di fornire alla MAS una relazione su questioni specifiche, compresa una dichiarazione di audit relativa alla relazione di tali questioni. Le sezioni 150 e 150 A della SFA conferiscono alla MAS il potere di ispezionare un amministratore e di condividere la relazione con le autorità di regolamentazione straniere, se del caso.

(22)

In caso di mancato rispetto degli obblighi di legge da parte dell'amministratore di indici di riferimento, a norma della sezione 123ZZB della SFA la MAS può impartire istruzioni all'amministratore di adottare misure specifiche al fine di porre rimedio alla questione. A norma della sezione 334 della SFA la MAS può ammonire un amministratore e/o imporre condizioni o restrizioni all'attività dell'amministratore dell'indice di riferimento ai sensi delle sezioni 123F(3) e 123K(4) della SFA. La MAS può inoltre sospendere o revocare l'autorizzazione o l'esenzione in determinate circostanze (cfr. sezioni 123 J(1), 123 J(2), 123 J(6), 123N(1) e 123N(3)]. Inoltre, conformemente alla sezione 123ZZC(1) della SFA la MAS può emettere un'ordinanza di divieto nei confronti di un amministratore. Il mancato rispetto dei requisiti previsti dalla SFA costituisce un reato. La SFA prevede sanzioni per le violazioni dei requisiti.

(23)

Infine, l'articolo 4(n), del modulo 7, emesso in conformità alla sezione 123E(2) della SFA «Application for Authorisation as an Authorised Benchmark Administrator» (domanda di autorizzazione come amministratore autorizzato di indici di riferimento) prevede la conformità ai principi della IOSCO tra i criteri per essere un amministratore autorizzato di indici di riferimento. Nel quadro del processo di revisione della domanda di autorizzazione o esenzione dell'amministratore di indici di riferimento, la MAS rivede le politiche e le procedure dell'amministratore dell'indice di riferimento, nonché il quadro e il controllo. La sezione 123P(1)(a) della SFA dispone inoltre che l'amministratore dell'indice di riferimento designato gestisca con prudenza eventuali rischi associati alla sua attività e alle sue operazioni.

(24)

La Commissione conclude pertanto che i requisiti vincolanti relativi agli amministratori degli indici di riferimento finanziari dichiarati come «indici di riferimento designati» in virtù della Securities and Futures (Designated Benchmarks) Order sono soggetti a effettiva vigilanza e applicazione su base continuativa.

(25)

Gli amministratori di indici di riferimento dell'UE non sono tenuti a ottenere una licenza per i loro indici di riferimento da utilizzare a Singapore, a meno che l'indice di riferimento sia dichiarato indice di riferimento designato dalla MAS. La MAS ha informato la Commissione della propria valutazione secondo cui nessun indice di riferimento dell'UE soddisfa i criteri per essere considerato indice di riferimento designato a Singapore.

(26)

La presente decisione sarà integrata da accordi di cooperazione per garantire uno scambio di informazioni e un coordinamento efficaci delle attività di vigilanza tra l'ESMA e la MAS.

(27)

La presente decisione si basa sulla valutazione dei requisiti giuridicamente vincolanti applicabili agli indici di riferimento a Singapore al momento dell'adozione della presente decisione. La Commissione continuerà a monitorare periodicamente gli sviluppi del mercato, l'evoluzione del quadro giuridico e di vigilanza in materia di indici di riferimento e l'efficacia della cooperazione in materia di vigilanza in relazione al controllo e all'applicazione di detti requisiti per garantire il rispetto su base continuativa dei requisiti in base ai quali è adottata la presente decisione.

(28)

La presente decisione non pregiudica il potere della Commissione di effettuarne in qualsiasi momento un riesame specifico, qualora pertinenti sviluppi lo rendano necessario.

(29)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/1011, il quadro giuridico e di vigilanza di Singapore applicabile agli amministratori degli indici di riferimento finanziari dichiarati indici di riferimento designati in virtù della Securities and Futures (Designated Benchmarks) Order 2018 (ordinanza 2018 sugli strumenti finanziari e i future (indici di riferimento finanziari)], sulla base di quanto stabilito nella sua ultima versione applicabile, è considerato equivalente ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) 2016/1011 e soggetto a effettiva vigilanza e applicazione su base continuativa.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1.


30.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/17


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1276 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2019

che abroga la decisione di esecuzione 2012/627/UE della Commissione sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza dell'Australia ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009 conferisce alla Commissione il potere di deliberare in materia di equivalenza dichiarando che il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisce che le agenzie di rating del credito ivi autorizzate o registrate soddisfano i requisiti giuridicamente vincolanti, che sono equivalenti ai requisiti derivanti da detto regolamento e sono soggetti a un'efficace vigilanza e a un'effettiva applicazione nel paese terzo in questione. Per essere considerato equivalente il quadro giuridico e di vigilanza deve soddisfare almeno le condizioni stabilite all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009.

(2)

Il 5 ottobre 2012 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2012/627/UE (2), rilevando il soddisfacimento di queste tre condizioni e considerando il quadro giuridico e di vigilanza dell'Australia per le agenzie di rating del credito come equivalente ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 in vigore all'epoca.

(3)

Il quadro giuridico e di vigilanza dell'Australia soddisfa ancora le tre condizioni stabilite originariamente all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009. Il regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha introdotto requisiti supplementari per le agenzie di rating del credito registrate nell'Unione, rendendo più rigoroso il regime giuridico e di vigilanza per dette agenzie. I requisiti supplementari comprendono norme in materia di prospettive di rating, gestione dei conflitti di interesse, obblighi di riservatezza, qualità delle metodologie di rating, presentazione e pubblicazione dei rating del credito.

(4)

A norma dell'articolo 2, secondo comma, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 462/2013, a decorrere dal 1o giugno 2018 si applicano i requisiti supplementari per valutare l'equivalenza dei quadri giuridici e di vigilanza dei paesi terzi.

(5)

In questo contesto, il 13 luglio 2017 la Commissione ha chiesto la consulenza dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») sull'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza, tra gli altri, dell'Australia, per quanto concerne i requisiti supplementari introdotti dal regolamento (UE) n. 462/2013, nonché la sua valutazione dell'importanza sostanziale di eventuali differenze.

(6)

Nella consulenza tecnica pubblicata il 17 novembre 2017 l'ESMA ha concluso che il quadro giuridico e di vigilanza dell'Australia non comprende disposizioni sufficienti a soddisfare gli obiettivi dei requisiti supplementari introdotti dal regolamento (UE) n. 462/2013.

(7)

L'articolo 3, paragrafo 1, lettera w), introduce la definizione di prospettiva di rating e il regolamento (CE) n. 1060/2009 adesso estende alle prospettive di rating alcuni requisiti applicabili ai rating del credito. Il quadro giuridico e di vigilanza dell'Australia non riconosce esplicitamente le prospettive di rating, ma la Australian Securities and Investment Commission (Commissione australiana per i valori mobiliari e gli investimenti) ritiene che le prospettive di rating rientrino nella definizione di «consulenza in materia di prodotti finanziari» e siano quindi soggette agli stessi requisiti dei rating del credito.

(8)

Al fine di migliorare la percezione dell'indipendenza delle agenzie di rating del credito rispetto alle entità valutate, il regolamento (UE) n. 462/2013, all'articolo 6, paragrafo 4, e agli articoli 6 bis e 6 ter del regolamento (CE) n. 1060/2009, estende le norme in materia di conflitti di interesse ai conflitti dovuti agli azionisti o ai soci che detengono posizioni significative all'interno dell'agenzia di rating del credito. Il quadro giuridico e di vigilanza dell'Australia impone alle agenzie di rating del credito di disporre di adeguati meccanismi per la gestione dei conflitti di interesse che sorgono nel corso della loro attività. Tuttavia, non affronta esplicitamente i conflitti di interesse relativi agli azionisti. Di conseguenza, non prevede disposizioni volte a vietare all'agenzia di rating del credito di emettere rating su entità che detengono più del 10 % delle sue azioni o di fornire servizi di consulenza su entità che detengono più del 5 % delle sue azioni.

(9)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce nuove disposizioni per garantire che le informazioni riservate siano utilizzate esclusivamente per fini connessi alle attività di rating del credito e siano protette da frode, furto o abuso. A tal fine, l'articolo 10, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 1060/2009 impone alle agenzie di rating del credito di trattare tutti i rating del credito, le prospettive di rating e i relativi dati come informazioni privilegiate fino al momento della pubblicazione. Il quadro giuridico e di vigilanza dell'Australia stabilisce requisiti dettagliati per quanto riguarda le misure che le agenzie di rating del credito devono adottare per proteggere le informazioni riservate in loro possesso relative agli emittenti. Esiste pertanto un quadro credibile di protezione contro l'abuso delle informazioni riservate.

(10)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 mira ad aumentare il livello di trasparenza e qualità delle metodologie di rating. Esso introduce nell'allegato I, sezione D, parte I, punto 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009 l'obbligo per le agenzie di rating del credito di offrire all'entità valutata l'opportunità di indicare eventuali errori materiali prima della pubblicazione del rating del credito o della prospettiva di rating. Il quadro giuridico e di vigilanza dell'Australia non stabilisce l'obbligo esplicito per le agenzie di rating del credito di informare le entità valutate in merito ai rating del credito prima della loro pubblicazione. Al contrario, conformemente al quadro giuridico e di vigilanza australiano, l'agenzia di rating del credito dovrebbe informare l'entità valutata solo quando «fattibile e appropriato», senza imporre un termine minimo per rispondere.

(11)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce all'articolo 8, paragrafo 5 bis, paragrafo 6, lettere a bis) e a ter), e paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 1060/2009, salvaguardie che garantiscono che eventuali modifiche alle metodologie di rating non le rendano meno rigorose. Il quadro giuridico e di vigilanza dell'Australia impone di informare le entità valutate interessate da modifiche alle metodologie. Tuttavia, le agenzie di rating del credito non sono tenute a consultare gli operatori del mercato prima di apportare una modifica sostanziale a una metodologia, a informare l'autorità di vigilanza o a pubblicare sul loro sito web gli eventuali errori individuati in una metodologia di rating.

(12)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 rafforza i requisiti relativi alla presentazione e alla pubblicazione dei rating del credito. A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'allegato I, sezione D, parte I, punto 2 bis, del regolamento (CE) n. 1060/2009, l'agenzia di rating del credito correda la pubblicazione delle metodologie di rating, dei modelli e delle principali ipotesi di rating, di indicazioni chiare e facilmente comprensibili che illustrano le ipotesi, i parametri, i limiti e le incertezze riguardo ai modelli e alle metodologie di rating utilizzati nel processo di rating del credito. Conformemente al quadro giuridico e di vigilanza australiano, nonostante le agenzie di rating del credito siano tenute a comunicare se è stato richiesto un rating del credito e se l'entità valutata ha partecipato e a fornire informazioni su eventuali limiti dei rating del credito, non vi è l'obbligo di fornire indicazioni al pubblico sulla metodologia alla base di un rating del credito.

(13)

Al fine di rafforzare la concorrenza e limitare la portata dei conflitti di interesse nel settore delle agenzie di rating del credito, il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce nell'allegato I, sezione E, parte II, del regolamento (CE) n. 1060/2009 l'obbligo che le provvigioni addebitate dalle agenzie di rating del credito per le attività di rating del credito e i servizi ausiliari non siano discriminatorie e si basino sui costi effettivi. Esso impone alle agenzie di rating del credito di fornire talune informazioni finanziarie. Il regime giuridico e di vigilanza dell'Australia impone alle agenzie di rating del credito di comunicare al pubblico le informazioni riguardanti i flussi di entrate e di comunicare talune informazioni all'autorità di vigilanza mediante una relazione annuale, fatta eccezione per le agenzie di rating di piccole dimensioni. Inoltre, le agenzie di rating del credito non sono tenute a rendere pubblici i rating preliminari né a comunicare all'autorità di vigilanza il tariffario o le provvigioni addebitate ai clienti. Inoltre, non vige l'obbligo che le provvigioni addebitate ai clienti si basino sui costi e non siano discriminatorie.

(14)

Alla luce dei fattori esaminati, il quadro giuridico e di vigilanza dell'Australia per le agenzie di rating del credito non soddisfa tutte le condizioni di equivalenza di cui all'articolo 5, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1060/2009. Pertanto, esso non può essere considerato equivalente al quadro giuridico e di vigilanza istituito da detto regolamento.

(15)

La decisione di esecuzione 2012/627/UE dovrebbe pertanto essere abrogata.

(16)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2012/627/UE è abrogata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2012/627/UE della Commissione, del 5 ottobre 2012, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza dell'Australia ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 274 del 9.10.2012, pag. 30).

(3)  Regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 146 del 31.5.2013, pag. 1).


30.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/20


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1277 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2019

che abroga la decisione di esecuzione 2012/630/UE sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Canada ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009 conferisce alla Commissione il potere di deliberare in materia di equivalenza dichiarando che il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisce che le agenzie di rating del credito ivi autorizzate o registrate soddisfano i requisiti giuridicamente vincolanti, che sono equivalenti ai requisiti derivanti da detto regolamento e sono soggetti a un'efficace vigilanza e a un'effettiva applicazione nel paese terzo in questione. Per essere considerato equivalente il quadro giuridico e di vigilanza deve soddisfare almeno le condizioni stabilite all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009.

(2)

Il 5 ottobre 2012 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2012/630/UE (2), rilevando il soddisfacimento di queste tre condizioni e considerando il quadro giuridico e di vigilanza del Canada per le agenzie di rating del credito come equivalente ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 in vigore all'epoca.

(3)

Il quadro giuridico e di vigilanza del Canada soddisfa ancora le tre condizioni stabilite originariamente all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009. Il regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha introdotto requisiti supplementari per le agenzie di rating del credito registrate nell'Unione, rendendo più rigoroso il regime giuridico e di vigilanza per dette agenzie. I requisiti supplementari comprendono norme giuridicamente vincolanti per le agenzie di rating del credito in materia di prospettive di rating, gestione dei conflitti di interesse, obblighi di riservatezza, qualità delle metodologie di rating, presentazione e pubblicazione dei rating del credito.

(4)

A norma dell'articolo 2, secondo comma, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 462/2013, a decorrere dal 1o giugno 2018 si applicano i requisiti supplementari per valutare l'equivalenza dei quadri giuridici e di vigilanza dei paesi terzi.

(5)

Il 6 luglio 2017 l'autorità di vigilanza canadese ha pubblicato un «Notice with proposed amendments to National Instrument 25-101 regarding Designated Rating Organisations» (avviso con proposte di modifiche allo strumento nazionale 25-101 sulle organizzazioni di rating designate), dichiarando che le modifiche erano necessarie per rispecchiare i nuovi requisiti imposti alle agenzie di rating del credito nell'UE affinché l'Unione continuasse a riconoscere il regime normativo canadese come equivalente a fini regolamentari nell'Unione.

(6)

Il 13 luglio 2017 la Commissione ha chiesto la consulenza dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») sull'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza, tra gli altri, del Canada, per quanto concerne i requisiti supplementari introdotti dal regolamento (UE) n. 462/2013, nonché la sua valutazione dell'importanza sostanziale di eventuali differenze.

(7)

Nella consulenza tecnica pubblicata il 17 novembre 2017 l'ESMA aveva indicato che il quadro giuridico e di vigilanza del Canada relativo alle agenzie di rating del credito avrebbe compreso disposizioni sufficienti a soddisfare gli obiettivi dei requisiti supplementari introdotti dal regolamento (UE) n. 462/2013 se le proposte di modifica delle norme fossero state approvate prima del 1o giugno 2018.

(8)

Il 29 marzo 2018 l'Autorità di vigilanza canadese ha comunicato tramite il suo sito web che stava ancora esaminando le osservazioni ricevute durante il periodo previsto a tale scopo e che prevedeva di rinviare le modifiche allo strumento nazionale 25-101 a una data successiva nel 2018. Tuttavia, l'autorità di vigilanza canadese ha informato i servizi della Commissione che i piani per la modifica dello strumento nazionale 25-101 sulle organizzazioni di rating designate sono attualmente sospesi, senza fornire alcuna nuova indicazione temporale. Di conseguenza, la valutazione alla base della presente decisione non tiene conto delle modifiche previste.

(9)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce, all'articolo 3, paragrafo 1, lettera w), la definizione di prospettiva di rating e il regolamento (CE) n. 1060/2009 adesso estende alle prospettive di rating alcuni requisiti applicabili ai rating del credito. Il quadro canadese non riconosce le prospettive di rating come elemento separato e distinto rispetto al rating del credito, anche se vi sono alcuni riferimenti ad azioni, pareri e relazioni sufficientemente ampi da includere le prospettive di rating in maniera implicita.

(10)

Al fine di migliorare la percezione dell'indipendenza delle agenzie di rating del credito rispetto alle entità valutate, il regolamento (UE) n. 462/2013, all'articolo 6, paragrafo 4, e agli articoli 6 bis e 6 ter del regolamento (CE) n. 1060/2009, estende le norme in materia di conflitti di interesse ai conflitti dovuti agli azionisti o ai soci che detengono posizioni significative all'interno dell'agenzia di rating del credito. Il quadro giuridico e di vigilanza del Canada non è ugualmente dettagliato e prescrittivo del regime dell'Unione. Anche se esiste un obbligo generico di definire meccanismi interni ragionevoli la cui adeguatezza ed efficacia sarebbero monitorate e valutate per ovviare a eventuali carenze, non vi è alcun obbligo esplicito e dettagliato di affrontare i conflitti di interesse relativi agli azionisti di rilievo. Inoltre, non è fatto divieto di emettere rating su un'entità se un membro del consiglio dell'agenzia di rating del credito, o un azionista che detiene più del 10 % delle azioni o dei diritti di voto dell'agenzia stessa, detiene anche più del 10 % delle azioni dell'entità valutata. Non è inoltre fatto divieto a una persona fisica o a un'entità che detiene più del 5 % delle azioni o dei diritti di voto di un'agenzia di rating del credito di fornire servizi di consulenza a un'entità valutata dalla medesima agenzia.

(11)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce nuove disposizioni per garantire che le informazioni riservate siano utilizzate esclusivamente per fini connessi alle attività di rating del credito e siano protette da frode, furto o abuso. A tal fine, l'articolo 10, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 1060/2009 impone alle agenzie di rating del credito di trattare tutti i rating del credito, le prospettive di rating e i relativi dati come informazioni privilegiate fino al momento della pubblicazione. Il quadro giuridico e di vigilanza del Canada contiene la definizione di informazioni privilegiate, ma i rating del credito e i relativi dati non sono automaticamente riconosciuti come tali.

(12)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 mira ad aumentare il livello di trasparenza e qualità delle metodologie di rating. Esso introduce nell'allegato I, sezione D, parte I, punto 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009 l'obbligo per le agenzie di rating del credito di offrire all'entità valutata l'opportunità di indicare eventuali errori materiali prima della pubblicazione del rating del credito o della prospettiva di rating. Il quadro giuridico e di vigilanza del Canada prevede l'obbligo per le agenzie di rating del credito di informare le entità valutate, senza specificare se ciò debba avvenire durante il loro orario di lavoro, in merito alle informazioni essenziali e alle considerazioni principali su cui si baserà un rating prima che questo sia pubblicato, senza tuttavia definire un quadro temporale entro il quale l'entità valutata può rispondere.

(13)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce all'articolo 8, paragrafo 5 bis, paragrafo 6, lettere a bis) e a ter), e paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 1060/2009, salvaguardie che garantiscono che eventuali modifiche alle metodologie di rating non le rendano meno rigorose. Sebbene il quadro giuridico e di vigilanza del Canada imponga che i rating del credito siano emessi secondo metodologie rigorose, sistematiche, continue e soggette a convalida, non vi è alcun obbligo esplicito che le modifiche ai rating del credito siano emesse conformemente alle metodologie pubblicate. Le agenzie di rating del credito non sono tenute a consultare gli operatori del mercato in merito alle modifiche alle loro metodologie o a correggere gli errori nelle metodologie stesse. Non vi è inoltre alcun obbligo esplicito di informare l'autorità di vigilanza, le altre autorità o le entità interessate di qualsiasi errore in una metodologia che potrebbe avere un impatto sui suoi rating.

(14)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 rafforza i requisiti relativi alla presentazione e alla pubblicazione dei rating del credito. A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'allegato I, sezione D, parte I, punto 2 bis, del regolamento (CE) n. 1060/2009, l'agenzia di rating del credito correda la pubblicazione delle metodologie di rating, dei modelli e delle principali ipotesi di rating, di indicazioni chiare e facilmente comprensibili che illustrano le ipotesi, i parametri, i limiti e le incertezze riguardo ai modelli e alle metodologie di rating utilizzati nel processo di rating del credito. Conformemente al quadro giuridico e di vigilanza del Canada non vige l'obbligo inderogabile di assicurare che l'azione e la metodologia di rating del credito siano corredate da indicazioni adeguate. Non vige inoltre l'obbligo esplicito per le agenzie di rating del credito di mettere in evidenza nel rating del credito che il rating rappresenta il parere dell'agenzia di rating del credito ed è opportuno farvi affidamento entro certi limiti.

(15)

Al fine di rafforzare la concorrenza e limitare la portata dei conflitti di interesse nel settore delle agenzie di rating del credito, il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce nell'allegato I, sezione E, parte II, del regolamento (CE) n. 1060/2009 l'obbligo che le provvigioni addebitate dalle agenzie di rating del credito per le attività di rating del credito e i servizi ausiliari non siano discriminatorie e si basino sui costi effettivi. Esso impone alle agenzie di rating del credito di fornire talune informazioni finanziarie. Il quadro giuridico e di vigilanza del Canada non prevede l'obbligo sistematico per le agenzie di rating del credito di fornire le politiche tariffarie all'autorità di vigilanza o alle entità valutate, anche se l'autorità di vigilanza può richiedere tali informazioni in caso di indagini. Inoltre, non vige l'obbligo che le provvigioni addebitate ai clienti si basino sui costi e non siano discriminatorie.

(16)

Alla luce dei fattori esaminati, il quadro giuridico e di vigilanza del Canada per le agenzie di rating del credito non soddisfa tutte le condizioni di equivalenza di cui all'articolo 5, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1060/2009. Pertanto, esso non può essere considerato equivalente al quadro giuridico e di vigilanza istituito da detto regolamento.

(17)

La decisione di esecuzione 2012/630/UE dovrebbe pertanto essere abrogata.

(18)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2012/630/UE è abrogata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2012/630/UE della Commissione, del 5 ottobre 2012, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Canada ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 278 del 12.10.2012, pag. 17).

(3)  Regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 146 del 31.5.2013, pag. 1).


30.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/23


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1278 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2019

che abroga la decisione di esecuzione 2014/248/UE sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di Singapore ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009 conferisce alla Commissione il potere di deliberare in materia di equivalenza dichiarando che il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisce che le agenzie di rating del credito ivi autorizzate o registrate soddisfano i requisiti giuridicamente vincolanti, che sono equivalenti ai requisiti derivanti da detto regolamento e sono soggetti a un'efficace vigilanza e a un'effettiva applicazione nel paese terzo in questione. Per essere considerato equivalente il quadro giuridico e di vigilanza deve soddisfare almeno le condizioni stabilite all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009.

(2)

Il 28 aprile 2014 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2014/248/UE (2), rilevando il soddisfacimento di queste tre condizioni e considerando il quadro giuridico e di vigilanza di Singapore per le agenzie di rating del credito come equivalente ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 in vigore all'epoca.

(3)

Il quadro giuridico e di vigilanza di Singapore soddisfa ancora le tre condizioni stabilite originariamente all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009. Tuttavia, il regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha introdotto requisiti supplementari per le agenzie di rating del credito registrate nell'Unione, rendendo più rigoroso il regime giuridico e di vigilanza per dette agenzie. I requisiti supplementari comprendono norme giuridicamente vincolanti per le agenzie di rating del credito in materia di prospettive di rating, gestione dei conflitti di interesse, obblighi di riservatezza, qualità delle metodologie di rating, presentazione e pubblicazione dei rating del credito.

(4)

A norma dell'articolo 2, secondo comma, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 462/2013, a decorrere dal 1o giugno 2018 si applicano i requisiti supplementari per valutare l'equivalenza dei quadri giuridici e di vigilanza dei paesi terzi.

(5)

In questo contesto, il 13 luglio 2017 la Commissione ha chiesto la consulenza dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») sull'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza, tra gli altri, di Singapore, per quanto concerne i requisiti supplementari introdotti dal regolamento (UE) n. 462/2013, nonché la sua valutazione dell'importanza sostanziale di eventuali differenze.

(6)

Nella consulenza tecnica pubblicata il 17 novembre 2017 l'ESMA ha indicato che il quadro giuridico e di vigilanza di Singapore non comprende disposizioni sufficienti a soddisfare gli obiettivi dei requisiti supplementari introdotti dal regolamento (UE) n. 462/2013.

(7)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce, all'articolo 3, paragrafo 1, lettera w), del regolamento (CE) n. 1060/2009, la definizione di prospettiva di rating ed estende alle prospettive di rating alcuni requisiti applicabili ai rating del credito. Il quadro giuridico e di vigilanza di Singapore non riconosce le prospettive di rating.

(8)

Al fine di migliorare la percezione dell'indipendenza delle agenzie di rating del credito rispetto alle entità valutate, il regolamento (UE) n. 462/2013, all'articolo 6, paragrafo 4, e agli articoli 6 bis e 6 ter del regolamento (CE) n. 1060/2009, estende le norme in materia di conflitti di interesse ai conflitti dovuti agli azionisti o ai soci che detengono posizioni significative all'interno dell'agenzia di rating del credito. Il quadro giuridico e di vigilanza di Singapore non è ugualmente dettagliato e prescrittivo del regime dell'Unione. Prevede l'obbligo di istituire una funzione di controllo interno e procedure interne per individuare, attenuare e prevenire i conflitti di interesse. Tuttavia, non vi è alcun obbligo esplicito di affrontare i conflitti di interesse che riguardano gli azionisti. Di conseguenza, non è fatto divieto di emettere rating su un'entità se un membro del consiglio dell'agenzia di rating del credito, o un azionista che detiene più del 10 % delle azioni o dei diritti di voto dell'agenzia stessa, detiene più del 10 % delle azioni dell'entità valutata. Non è inoltre fatto divieto a una persona fisica o a un'entità che detiene più del 5 % delle azioni o dei diritti di voto di un'agenzia di rating del credito di fornire servizi di consulenza a un'entità valutata dalla medesima agenzia.

(9)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce nuove disposizioni per garantire che le informazioni riservate siano utilizzate esclusivamente per fini connessi alle attività di rating del credito e siano protette da frode, furto o abuso. A tal fine, l'articolo 10, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 1060/2009 impone alle agenzie di rating del credito di trattare tutti i rating del credito, le prospettive di rating e i relativi dati come informazioni privilegiate fino al momento della pubblicazione. Il quadro giuridico e di vigilanza di Singapore contiene la definizione di informazioni privilegiate, ma i rating del credito e i relativi dati non sono automaticamente riconosciuti come tali.

(10)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 mira ad aumentare il livello di trasparenza e qualità delle metodologie di rating. Esso introduce nell'allegato I, sezione D, parte I, punto 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009 l'obbligo per le agenzie di rating del credito di offrire all'entità valutata l'opportunità di indicare eventuali errori materiali prima della pubblicazione del rating del credito o della prospettiva di rating. Il quadro giuridico e di vigilanza di Singapore non contiene alcun obbligo esplicito per le agenzie di rating del credito di informare le entità valutate in merito ai rating del credito prima della loro pubblicazione. Le agenzie di rating del credito sono tenute a informare le entità valutate solo se ciò è fattibile e appropriato.

(11)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce all'articolo 8, paragrafo 5 bis, paragrafo 6, lettere a bis) e a ter), e paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 1060/2009, salvaguardie che garantiscono che eventuali modifiche alle metodologie di rating non le rendano meno rigorose. Il quadro giuridico e di vigilanza di Singapore impone alle agenzie di rating del credito di istituire e attuare una funzione di revisione rigorosa e formale per la revisione periodica delle metodologie di rating. Tuttavia, esso non prevede l'obbligo esplicito per l'agenzia di rating del credito di correggere gli errori e di condurre una consultazione sulle eventuali modifiche delle metodologie. Sebbene le agenzie di rating del credito debbano comunicare al pubblico qualsiasi modifica sostanziale alle loro metodologie, in tali casi non vi è l'obbligo di informare l'autorità di vigilanza o tutte le entità interessate.

(12)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 rafforza i requisiti relativi alla presentazione e alla pubblicazione dei rating del credito. A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'allegato I, sezione D, parte I, punto 2 bis, del regolamento (CE) n. 1060/2009, l'agenzia di rating del credito correda la pubblicazione delle metodologie di rating, dei modelli e delle principali ipotesi di rating, di indicazioni chiare e facilmente comprensibili che illustrano le ipotesi, i parametri, i limiti e le incertezze riguardo ai modelli e alle metodologie di rating utilizzati nel processo di rating del credito. A norma del regime giuridico e di vigilanza di Singapore vige l'obbligo di assicurare che l'azione e la metodologia di rating del credito siano corredate da indicazioni adeguate.

(13)

Al fine di rafforzare la concorrenza e limitare la portata dei conflitti di interesse nel settore delle agenzie di rating del credito, il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce nell'allegato I, sezione E, parte II, del regolamento (CE) n. 1060/2009 l'obbligo che le provvigioni addebitate dalle agenzie di rating del credito per le attività di rating del credito e i servizi ausiliari non siano discriminatorie e si basino sui costi effettivi. Esso impone alle agenzie di rating del credito di fornire talune informazioni finanziarie. Il regime giuridico e di vigilanza di Singapore non prevede l'obbligo sistematico per le agenzie di rating del credito di fornire le politiche tariffarie all'autorità di vigilanza o alle entità valutate, anche se l'autorità di vigilanza può richiedere tali informazioni nell'ambito delle sue attività di vigilanza. Inoltre, non vige l'obbligo che le provvigioni addebitate ai clienti si basino sui costi e non siano discriminatorie.

(14)

Alla luce dei fattori esaminati, il quadro giuridico e di vigilanza di Singapore per le agenzie di rating del credito non soddisfa tutte le condizioni di equivalenza di cui all'articolo 5, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1060/2009. Pertanto, esso non può essere considerato equivalente al quadro giuridico e di vigilanza istituito da detto regolamento.

(15)

La decisione di esecuzione 2014/248/UE dovrebbe pertanto essere abrogata.

(16)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2014/248/UE è abrogata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2014/248/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di Singapore ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 73).

(3)  Regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 146 del 31.5.2013, pag. 1).


30.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/26


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1279 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2019

sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti d'America ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio , del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009 conferisce alla Commissione il potere di deliberare in materia di equivalenza se il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisce che le agenzie di rating del credito ivi autorizzate o registrate soddisfano i requisiti giuridicamente vincolanti derivanti da detto regolamento e sono soggetti a un'efficace vigilanza e a un'effettiva applicazione nel paese terzo in questione.

(2)

La presente decisione di equivalenza mira a consentire alle agenzie di rating del credito degli Stati Uniti d'America, nella misura in cui non rivestono importanza sistemica per la stabilità finanziaria o l'integrità dei mercati finanziari di uno o più Stati membri, di presentare domanda di certificazione presso l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA»). La presente decisione di equivalenza offre all'ESMA la possibilità di valutare caso per caso dette agenzie di rating del credito e di concedere un'esenzione da taluni dei requisiti organizzativi per le agenzie di rating del credito attive nell'Unione europea, compreso il requisito della presenza fisica nell'Unione europea.

(3)

Per essere considerato equivalente, il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo deve soddisfare almeno le tre condizioni stabilite all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009.

(4)

Il 5 ottobre 2012 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2012/628/UE (2), rilevando il soddisfacimento di queste tre condizioni e considerando il quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti per le agenzie di rating del credito come equivalente ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 in vigore all'epoca.

(5)

In base alla prima condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009, le agenzie di rating del credito dei paesi terzi devono essere soggette ad autorizzazione o a registrazione, nonché a un'efficace vigilanza e a un'effettiva applicazione su base continuativa. Il quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti impone alle agenzie di rating del credito di registrarsi come Nationally Recognized Statistical Ratings Organizations (NRSRO) presso la Securities and Exchange Commission (SEC) affinché i loro rating possano essere utilizzati a fini regolamentari. Successivamente esse sono soggette alla vigilanza della SEC su base continuativa. La SEC è dotata di un vasto insieme di poteri di vigilanza che le consentono di verificare se le agenzie di rating del credito rispettano i propri obblighi giuridici. Tra tali poteri figurano il potere di accedere ai documenti, di svolgere indagini e ispezioni in loco, nonché di esigere l'accesso alle registrazioni delle comunicazioni telefoniche ed elettroniche. La SEC può esercitare questi poteri non solo nei confronti delle agenzie di rating, ma anche nei confronti di altre persone coinvolte in attività di rating del credito. Il quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti impone alla SEC di condurre un'indagine su ciascuna NRSRO con cadenza almeno annuale, e di riferire sulle conclusioni di tali indagini. Qualora la SEC accerti che una NRSRO viola un obbligo cui è tenuta in virtù delle norme pertinenti, può adottare un'ampia gamma di misure di vigilanza per porre fine alla violazione. Tra tali poteri figurano quello di ritirare la registrazione, quello di sospendere l'uso dei rating a fini regolamentari e quello di ordinare alle agenzie di rating del credito di porre fine alla violazione. La SEC può inoltre imporre pesanti sanzioni alle agenzie di rating del credito che violino gli obblighi che sono tenute a rispettare. Le NRSRO sono pertanto soggette ad un'efficace vigilanza e ad un'effettiva applicazione su base continuativa. L'accordo di cooperazione concluso tra l'ESMA e la SEC prevede uno scambio di informazioni relativo alle misure esecutive e alle misure di vigilanza prese nei confronti di agenzie di rating transfrontaliere.

(6)

In base alla seconda condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009, le agenzie di rating del credito di un paese terzo devono essere soggette a norme giuridicamente vincolanti che sono equivalenti a quelle stabilite agli articoli da 6 a 12 del regolamento (CE) n. 1060/2009 e all'allegato I del medesimo regolamento. Il quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti d'America è considerato equivalente al regolamento relativo alle agenzie di rating del credito per quanto riguarda la gestione dei conflitti di interesse, le procedure organizzative e le procedure che un'agenzia di rating del credito deve adottare, la qualità dei rating e delle metodologie dei rating, la pubblicazione dei rating del credito e la pubblicazione generale e periodica delle attività di rating del credito. Il quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti d'America, quindi, prevede un livello di protezione equivalente sotto il profilo dell'integrità, della trasparenza, della corretta governance delle agenzie di rating del credito e dell'affidabilità delle loro attività.

(7)

In base alla terza condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009, il regime normativo del paese terzo deve impedire alle autorità competenti e ad altre autorità pubbliche di tale paese terzo di interferire con il contenuto dei rating creditizi e con le metodologie impiegate. A questo riguardo, la legge vieta alla SEC ed alle altre autorità pubbliche negli Stati Uniti d'America di interferire con il contenuto dei rating creditizi e con le metodologie impiegate.

(8)

Il quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti d'America soddisfa ancora le tre condizioni stabilite originariamente all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009. Tuttavia, il regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha introdotto requisiti supplementari per le agenzie di rating del credito registrate nell'Unione, rendendo più rigoroso il regime giuridico e di vigilanza per dette agenzie. I requisiti supplementari comprendono norme giuridicamente vincolanti per le agenzie di rating del credito in materia di prospettive di rating, gestione dei conflitti di interesse, obblighi di riservatezza, modifiche alle metodologie di rating, presentazione e pubblicazione dei rating del credito.

(9)

A norma dell'articolo 2, secondo comma, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 462/2013, a decorrere dal 1o giugno 2018 si applicano i requisiti supplementari per valutare l'equivalenza dei quadri giuridici e di vigilanza dei paesi terzi.

(10)

In questo contesto, il 13 luglio 2017 la Commissione ha chiesto la consulenza dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») sull'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza, tra gli altri, degli Stati Uniti d'America, per quanto concerne i requisiti supplementari introdotti dal regolamento (UE) n. 462/2013, nonché la sua valutazione dell'importanza sostanziale di eventuali differenze.

(11)

Nella consulenza tecnica pubblicata il 17 novembre 2017 l'ESMA ha indicato che il quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti d'America relativo alle agenzie di rating del credito comprende disposizioni sufficienti a soddisfare i requisiti supplementari introdotti dal regolamento (UE) n. 462/2013.

(12)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce, all'articolo 3, paragrafo 1, lettera w), la definizione di prospettiva di rating e il regolamento (CE) n. 1060/2009 adesso estende alle prospettive di rating alcuni requisiti applicabili ai rating del credito. Il quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti d'America riconosce i «rating watch», che costituiscono un tipo di prospettiva di rating ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009, in quanto rientrano nel suo ambito di applicazione.

(13)

Al fine di migliorare la percezione dell'indipendenza delle agenzie di rating del credito rispetto alle entità valutate, il regolamento (UE) n. 462/2013, all'articolo 6, paragrafo 4, e agli articoli 6 bis e 6 ter del regolamento (CE) n. 1060/2009, estende le norme in materia di conflitti di interesse ai conflitti dovuti agli azionisti o ai soci che detengono posizioni significative all'interno dell'agenzia di rating del credito. Analogamente, il quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti d'America prevede disposizioni volte a fornire protezione qualora gli azionisti di una NRSRO possano generare conflitti di interesse per le agenzie di rating del credito.

(14)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce nuove disposizioni per garantire che le informazioni riservate siano utilizzate esclusivamente per fini connessi alle attività di rating del credito e siano protette da frode, furto o abuso. A tal fine, l'articolo 10, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 1060/2009 impone alle agenzie di rating del credito di trattare tutti i rating del credito, le prospettive di rating e i relativi dati come informazioni privilegiate fino al momento della pubblicazione. Il quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti d'America riconosce che un'azione di rating non pubblicata può costituire un'informazione privilegiata. Le NRSRO devono disporre di politiche e procedure per evitare la comunicazione selettiva e inappropriata di informazioni rilevanti non pubbliche ottenute in relazione alla fornitura di servizi di rating del credito. Esiste pertanto un quadro credibile di protezione contro l'abuso delle informazioni riservate.

(15)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 mira ad aumentare il livello di trasparenza e qualità delle metodologie di rating. Esso introduce nell'allegato I, sezione D, parte I, punto 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009 l'obbligo per le agenzie di rating del credito di offrire all'entità valutata l'opportunità di indicare eventuali errori materiali prima della pubblicazione del rating del credito o della prospettiva di rating. Il quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti d'America non impone lo stesso obbligo, ma le NRSRO dispongono di procedure per informare i debitori valutati e gli emittenti di titoli o strumenti del mercato monetario valutati in merito alle decisioni di rating del credito e per i ricorsi contro decisioni definitive e pendenti in materia di rating del credito.

(16)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce all'articolo 8, paragrafo 5 bis, paragrafo 6, lettere a bis) e a ter), e paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 1060/2009, salvaguardie che garantiscono che eventuali modifiche alle metodologie di rating non le rendano meno rigorose. Il quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti d'America impone a ciascuna NRSRO di creare, mantenere, applicare e documentare politiche ragionevolmente concepite per garantire che le modifiche materiali alle procedure e alle metodologie siano prontamente pubblicate in una sezione facilmente accessibile del sito web della NRSRO. L'obbligo di correggere gli errori individuati in una metodologia non è previsto in maniera specifica, ma deriva da disposizioni più generali in materia di qualità delle metodologie.

(17)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 rafforza i requisiti relativi alla presentazione e alla pubblicazione dei rating del credito. A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'allegato I, sezione D, parte I, punto 2 bis, del regolamento (CE) n. 1060/2009, l'agenzia di rating del credito correda la pubblicazione delle metodologie di rating, dei modelli e delle principali ipotesi di rating, di indicazioni chiare e facilmente comprensibili che illustrano le ipotesi, i parametri, i limiti e le incertezze riguardo ai modelli e alle metodologie di rating utilizzati nel processo di rating del credito. Il quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti d'America impone obblighi volti ad assicurare che l'azione e la metodologia di rating del credito siano corredate da indicazioni adeguate. Inoltre stabilisce obblighi volti ad assicurare che i rating del credito riflettano tutte le informazioni ritenute pertinenti.

(18)

Al fine di rafforzare la concorrenza e limitare la portata dei conflitti di interesse nel settore delle agenzie di rating del credito, il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce nell'allegato I, sezione E, parte II, del regolamento (CE) n. 1060/2009 l'obbligo che le provvigioni addebitate dalle agenzie di rating del credito per le attività di rating del credito e i servizi ausiliari non siano discriminatorie e si basino sui costi effettivi. Esso impone alle agenzie di rating del credito di fornire talune informazioni finanziarie. Il quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti d'America contiene obblighi generali di registrazione e conservazione delle informazioni relative alle provvigioni e alla comunicazione con i clienti che contribuiscono a conseguire l'obiettivo della trasparenza, della concorrenza e dell'attenuazione dei conflitti di interesse e impone alle NRSRO di presentare ogni anno una serie di relazioni finanziarie alla SEC.

(19)

Il principio di proporzionalità e un approccio basato sul rischio guidano la Commissione nella valutazione del regime normativo dei paesi terzi. Alla luce dei fattori esaminati congiuntamente e della consulenza tecnica fornita dall'ESMA, il quadro giuridico e di vigilanza degli USA per le agenzie di rating del credito soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1060/2009 e dovrebbe continuare ad essere considerato equivalente al quadro giuridico e di vigilanza istituito dal medesimo regolamento.

(20)

Per motivi di certezza del diritto è opportuno adottare una nuova decisione di esecuzione e abrogare la decisione di esecuzione 2012/628/UE.

(21)

La Commissione, assistita dall'ESMA, dovrebbe continuare a monitorare periodicamente l'evoluzione delle disposizioni giuridiche e di vigilanza applicabili alle agenzie di rating del credito, gli sviluppi del mercato e l'efficacia della cooperazione in materia di vigilanza in relazione al controllo e all'applicazione delle norme negli Stati Uniti d'America per garantire la conformità su base continuativa.

(22)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1060/2009, il quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti d'America per le agenzie di rating del credito è considerato equivalente ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009.

Articolo 2

La decisione di esecuzione 2012/628/UE è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2012/628/UE della Commissione, del 5 ottobre 2012, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti d'America ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 274 del 9.10.2012, pag. 32).

(3)  Regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 146 del 31.5.2013, pag. 1).


30.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/30


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1280 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2019

sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Messico ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009 conferisce alla Commissione il potere di deliberare in materia di equivalenza se il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisce che le agenzie di rating del credito ivi autorizzate o registrate soddisfano i requisiti giuridicamente vincolanti derivanti da detto regolamento e sono soggetti a un'efficace vigilanza e a un'effettiva applicazione nel paese terzo in questione.

(2)

La presente decisione di equivalenza mira a consentire alle agenzie di rating del credito del Messico, nella misura in cui non rivestono importanza sistemica per la stabilità finanziaria o l'integrità dei mercati finanziari di uno o più Stati membri, di presentare domanda di certificazione presso l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA»). La presente decisione di equivalenza offre all'ESMA la possibilità di valutare caso per caso dette agenzie di rating del credito e di concedere un'esenzione da taluni dei requisiti organizzativi per le agenzie di rating del credito attive nell'Unione europea, compreso il requisito della presenza fisica nell'Unione europea.

(3)

Per essere considerato equivalente, il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo deve soddisfare almeno le tre condizioni stabilite all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009.

(4)

Il 28 aprile 2014 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2014/247/UE (2), rilevando il soddisfacimento di queste tre condizioni e considerando il quadro giuridico e di vigilanza del Messico per le agenzie di rating del credito come equivalente ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 in vigore all'epoca.

(5)

In base alla prima condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009, le agenzie di rating del credito dei paesi terzi devono essere soggette ad autorizzazione o a registrazione, nonché a un'efficace vigilanza e a un'effettiva applicazione su base continuativa. Il quadro messicano prevede che le agenzie di rating del credito siano soggette all'autorizzazione e alla vigilanza della Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Commissione nazionale per le attività bancarie e mobiliari - CNBV) per operare e prestare servizi di rating del credito. Quest'ultima è abilitata a esaminare eventuali azioni o questioni che costituiscono o potrebbero costituire una violazione della legge. La CNBV ha il potere di chiedere qualsiasi tipo d'informazione e documentazione, di effettuare ispezioni in loco e di convocare chiunque possa contribuire alle indagini. Le agenzie di rating del credito possono essere oggetto d'interdizione, sospensione o revoca della licenza in via permanente o temporanea. La CNBV è abilitata a imporre sanzioni amministrative. Essa ha attuato un riesame annuale della conformità delle agenzie di rating registrate e, ove necessario, ha imposto sanzioni. L'accordo di cooperazione concluso tra l'ESMA e la CNBV prevede uno scambio d'informazioni relativo alle misure esecutive e alle misure di vigilanza prese nei confronti di agenzie di rating transfrontaliere.

(6)

In base alla seconda condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009, le agenzie di rating del credito di un paese terzo devono essere soggette a norme giuridicamente vincolanti che sono equivalenti a quelle stabilite agli articoli da 6 a 12 del regolamento (CE) n. 1060/2009 e all'allegato I del medesimo regolamento. Il quadro giuridico e di vigilanza in materia di governo societario del Messico impone alle agenzie di rating del credito di dotarsi di un consiglio di amministrazione composto da un massimo di 21 membri, di cui almeno il 25 % deve soddisfare i requisiti di indipendenza. Gli amministratori indipendenti devono fra l'altro essere competenti in materia di sviluppo della politica e delle metodologie di rating del credito, di efficacia del sistema di controllo interno e di sorveglianza delle procedure di governance e di messa in conformità. I conflitti d'interesse devono essere individuati ed eliminati e, se del caso, il responsabile della conformità deve essere informato di qualsiasi potenziale conflitto di interessi in grado di influenzare i rating. Quando un'agenzia di rating del credito individua conflitti d'interesse che potrebbero influenzare i rating, deve astenersi dal prestare i suoi servizi. Il quadro giuridico e di vigilanza del Messico contempla una serie corposa di requisiti organizzativi per quanto riguarda la conservazione dei documenti e la riservatezza, e dispone che le agenzie di rating del credito rimangano integralmente responsabili di tutte le attività esternalizzate. Anche le entità che prestano servizi esternalizzati alle agenzie di rating del credito sono soggette alla vigilanza della CNBV. Le agenzie di rating del credito sono tenute ad istituire una funzione di revisione ufficiale per riesaminare le metodologie e i modelli di rating e il quadro del Messico contempla un vasto insieme di obblighi di informazione in ordine ai rating creditizi e alle attività di rating. Il quadro giuridico e di vigilanza del Messico è pertanto considerato equivalente al regolamento (CE) n. 1060/2009 per quanto riguarda la gestione dei conflitti d'interesse, i requisiti organizzativi, la qualità dei rating e delle metodologie di rating, la pubblicazione dei rating del credito e la comunicazione generale e periodica delle attività di rating del credito. Il quadro giuridico e di vigilanza del Messico prevede quindi un livello di protezione equivalente sotto il profilo dell'integrità, della trasparenza, della correttezza gestionale delle agenzie di rating del credito e dell'affidabilità delle loro attività.

(7)

In base alla terza condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009, il regime normativo del paese terzo deve impedire alle autorità competenti e ad altre autorità pubbliche di tale paese terzo di interferire con il contenuto dei rating creditizi e con le metodologie impiegate. La costituzione messicana stabilisce che le autorità amministrative possono agire soltanto in presenza di disposizioni o competenze esplicite nella normativa vigente. Non esiste alcuna disposizione di legge che abiliti la CNBV o qualsiasi altra autorità pubblica a influenzare il contenuto dei rating del credito o le relative metodologie.

(8)

Il quadro giuridico e di vigilanza del Messico soddisfa ancora le tre condizioni stabilite originariamente all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009. Tuttavia, il regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha introdotto requisiti supplementari per le agenzie di rating del credito registrate nell'Unione, rendendo più rigoroso il regime giuridico e di vigilanza per dette agenzie. I requisiti supplementari comprendono norme giuridicamente vincolanti per le agenzie di rating del credito in materia di prospettive di rating, gestione dei conflitti di interesse, obblighi di riservatezza, qualità delle metodologie di rating, presentazione e pubblicazione dei rating del credito.

(9)

A norma dell'articolo 2, secondo comma, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 462/2013, a decorrere dal 1o giugno 2018 si applicano i requisiti supplementari per valutare l'equivalenza dei quadri giuridici e di vigilanza dei paesi terzi.

(10)

In questo contesto, il 13 luglio 2017 la Commissione ha chiesto la consulenza dell'ESMA sull'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza, tra gli altri, del Messico, per quanto concerne i requisiti supplementari introdotti dal regolamento (UE) n. 462/2013, nonché la sua valutazione dell'importanza sostanziale di eventuali differenze.

(11)

Nella consulenza tecnica pubblicata il 17 novembre 2017 l'ESMA ha indicato che il quadro giuridico e di vigilanza del Messico relativo alle agenzie di rating del credito comprende disposizioni sufficienti a soddisfare i requisiti supplementari introdotti dal regolamento (UE) n. 462/2013.

(12)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce, all'articolo 3, paragrafo 1, lettera w), la definizione di prospettiva di rating e il regolamento (CE) n. 1060/2009 adesso estende alle prospettive di rating alcuni requisiti applicabili ai rating del credito. Il quadro giuridico e di vigilanza del Messico non riconosce esplicitamente le prospettive di rating come elemento separato e distinto rispetto al rating del credito, ma se un'agenzia di rating del credito elabora prospettive di rating, la CNBV si aspetta che essa rispetti gli stessi obblighi di trasparenza, indipendenza e comunicazione che essa rispetta per i rating del credito. Inoltre, le attività di vigilanza della CNBV comprendono l'adeguatezza delle prospettive di rating unitamente ai rating del credito ad esse associati.

(13)

Al fine di migliorare la percezione dell'indipendenza delle agenzie di rating del credito rispetto alle entità valutate, il regolamento (UE) n. 462/2013, all'articolo 6, paragrafo 4, e agli articoli 6 bis e 6 ter del regolamento (CE) n. 1060/2009, estende le norme in materia di conflitti di interesse ai conflitti dovuti agli azionisti o ai soci che detengono posizioni significative all'interno dell'agenzia di rating del credito. Il quadro giuridico e di vigilanza del Messico prevede un divieto generale per gli azionisti e i membri del consiglio di detenere, direttamente o indirettamente, quote dell'entità valutata. Inoltre, le agenzie di rating del credito non possono prestare alcun servizio ai clienti che detengano più del 5 % del loro capitale.

(14)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce nuove disposizioni per garantire che le informazioni riservate siano utilizzate esclusivamente per fini connessi alle attività di rating del credito e siano protette da frode, furto o abuso. A tal fine, l'articolo 10, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 1060/2009 impone alle agenzie di rating del credito di trattare tutti i rating del credito, le prospettive di rating e i relativi dati come informazioni privilegiate fino al momento della pubblicazione. Il quadro giuridico e di vigilanza del Messico stabilisce requisiti dettagliati per quanto riguarda le misure che le agenzie di rating del credito devono adottare per proteggere le informazioni riservate relative agli emittenti. Esiste pertanto un quadro credibile di protezione contro l'abuso delle informazioni riservate.

(15)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 mira ad aumentare il livello di trasparenza e qualità delle metodologie di rating. Esso introduce nell'allegato I, sezione D, parte I, punto 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009 l'obbligo per le agenzie di rating del credito di offrire all'entità valutata l'opportunità di indicare eventuali errori materiali prima della pubblicazione del rating del credito o della prospettiva di rating. Il quadro giuridico e di vigilanza del Messico impone alle agenzie di rating del credito di informare le entità valutate in merito ai rating del credito prima della loro pubblicazione. Consente alle agenzie di rating del credito e all'entità valutata di concordare se l'agenzia di rating del credito deve inviare una notifica preventiva al cliente e, in caso affermativo, il periodo a disposizione per la presentazione delle osservazioni prima della pubblicazione.

(16)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce all'articolo 8, paragrafo 5 bis, paragrafo 6, lettere a bis) e a ter), e paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 1060/2009, salvaguardie che garantiscono che eventuali modifiche alle metodologie di rating non le rendano meno rigorose. Il quadro giuridico e di vigilanza del Messico impone che le agenzie di rating del credito pubblichino sul loro sito web, prima di utilizzarle, le metodologie e le procedure utilizzate per la ricerca, l'analisi, l'elaborazione di pareri, la valutazione e l'esame della qualità creditizia, e che rendano pubblica qualsiasi modifica sostanziale alle loro metodologie, in modo che possano essere consultate dal pubblico degli investitori. Analogamente, le agenzie di rating del credito sono tenute a riesaminare le loro metodologie e i loro modelli, sebbene non vi sia l'obbligo esplicito di condurre una consultazione con gli operatori del mercato prima di modificare la metodologia e di correggere gli errori identificati nelle metodologie. Tuttavia, nel caso in cui l'agenzia di rating del credito introduca modifiche significative alle metodologie di rating, essa deve informare la CNBV in merito alle modifiche apportate alla metodologia di rating e comunicare dette modifiche al pubblico senza rivelare il motivo. In caso di modifica dei suoi modelli e delle sue metodologie di rating, l'agenzia di rating del credito deve riesaminare tutti i rating precedentemente emessi.

(17)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 rafforza i requisiti relativi alla presentazione e alla pubblicazione dei rating del credito. A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'allegato I, sezione D, parte I, punto 2 bis, del regolamento (CE) n. 1060/2009, l'agenzia di rating del credito correda la pubblicazione delle metodologie di rating, dei modelli e delle principali ipotesi di rating, di indicazioni chiare e facilmente comprensibili che illustrano le ipotesi, i parametri, i limiti e le incertezze riguardo ai modelli e alle metodologie di rating utilizzati nel processo di rating del credito. Il quadro giuridico e di vigilanza del Messico impone alle agenzie di rating del credito di mettere in evidenza nei rating del credito che si tratta del parere dell'agenzia e contiene salvaguardie per garantire che nei rating del credito siano presentate solo le informazioni pertinenti al rating stesso. Inoltre impone obblighi volti a garantire che le agenzie di rating del credito forniscano indicazioni sufficienti per consentire agli utenti di comprendere i rating del credito.

(18)

Al fine di rafforzare la concorrenza e limitare la portata dei conflitti di interesse nel settore delle agenzie di rating del credito, il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce nell'allegato I, sezione E, parte II, del regolamento (CE) n. 1060/2009 l'obbligo che le provvigioni addebitate dalle agenzie di rating del credito per le attività di rating del credito e i servizi ausiliari non siano discriminatorie e si basino sui costi effettivi. Esso impone alle agenzie di rating del credito di fornire talune informazioni finanziarie. Il quadro giuridico e di vigilanza del Messico impone alle CRA di fornire alla CNBV dati sulle provvigioni addebitate ai singoli clienti, indicando le entrate provenienti da ciascuno di essi e specificando tutti i servizi forniti a ciascuno nel corso dell'anno immediatamente precedente. Le agenzie di rating del credito comunicano pubblicamente se hanno ricevuto dalle stesse entità valutate provvigioni relative a servizi diversi dai servizi di rating e la percentuale relativa alle provvigioni per servizi di rating. Inoltre, vi è l'obbligo generale per la CNBV di garantire un trattamento equo di tutti i clienti delle agenzie di rating del credito.

(19)

Il principio di proporzionalità e un approccio basato sul rischio guidano la Commissione nella valutazione del regime normativo dei paesi terzi. Alla luce dei fattori esaminati, il quadro giuridico e di vigilanza del Messico per le agenzie di rating del credito soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1060/2009 e dovrebbe continuare ad essere considerato equivalente al quadro giuridico e di vigilanza istituito dal medesimo regolamento.

(20)

Per motivi di certezza del diritto è opportuno adottare una nuova decisione di esecuzione e abrogare la decisione di esecuzione 2014/247/UE.

(21)

La Commissione, assistita dall'ESMA, dovrebbe continuare a monitorare periodicamente l'evoluzione delle disposizioni giuridiche e di vigilanza applicabili alle agenzie di rating del credito, gli sviluppi del mercato e l'efficacia della cooperazione in materia di vigilanza in relazione al controllo e all'applicazione delle norme in Messico per garantire la conformità su base continuativa.

(22)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1060/2009, il quadro giuridico e di vigilanza del Messico per le agenzie di rating del credito è considerato equivalente ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009.

Articolo 2

La decisione di esecuzione 2014/247/UE è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2014/247/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Messico ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 71).

(3)  Regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 146 del 31.5.2013, pag. 1).


30.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/34


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1281 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2019

che abroga la decisione di esecuzione 2014/245/UE sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Brasile ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009 conferisce alla Commissione il potere di deliberare in materia di equivalenza dichiarando che il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisce che le agenzie di rating del credito ivi autorizzate o registrate soddisfano i requisiti giuridicamente vincolanti, che sono equivalenti ai requisiti derivanti da detto regolamento e sono soggetti a un'efficace vigilanza e a un'effettiva applicazione nel paese terzo in questione. Per essere considerato equivalente il quadro giuridico e di vigilanza deve soddisfare almeno le condizioni stabilite all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009.

(2)

Il 28 aprile 2014 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2014/245/UE (2), rilevando il soddisfacimento di queste tre condizioni e considerando il quadro giuridico e di vigilanza del Brasile per le agenzie di rating del credito come equivalente ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 in vigore all'epoca.

(3)

Il quadro giuridico e di vigilanza del Brasile soddisfa ancora le tre condizioni stabilite originariamente all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009. Tuttavia, il regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha introdotto requisiti supplementari per le agenzie di rating del credito registrate nell'Unione, rendendo più rigoroso il regime giuridico e di vigilanza per dette agenzie. I requisiti supplementari comprendono norme giuridicamente vincolanti per le agenzie di rating del credito in materia di prospettive di rating, gestione dei conflitti di interesse, obblighi di riservatezza, qualità delle metodologie di rating, presentazione e pubblicazione dei rating del credito.

(4)

A norma dell'articolo 2, secondo comma, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 462/2013, a decorrere dal 1o giugno 2018 si applicano i requisiti supplementari per valutare l'equivalenza dei quadri giuridici e di vigilanza dei paesi terzi.

(5)

In questo contesto, il 13 luglio 2017 la Commissione ha chiesto la consulenza dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») sull'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza, tra gli altri, del Brasile, per quanto concerne i requisiti supplementari introdotti dal regolamento (UE) n. 462/2013, nonché la sua valutazione dell'importanza sostanziale di eventuali differenze.

(6)

Nella consulenza tecnica pubblicata il 17 novembre 2017 l'ESMA ha concluso che il quadro giuridico e di vigilanza del Brasile non comprende disposizioni sufficienti a soddisfare gli obiettivi dei requisiti supplementari introdotti dal regolamento (UE) n. 462/2013.

(7)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce, all'articolo 3, paragrafo 1, lettera w), la definizione di prospettiva di rating e il regolamento (CE) n. 1060/2009 adesso estende alle prospettive di rating alcuni requisiti applicabili ai rating del credito. Il quadro brasiliano non riconosce esplicitamente le prospettive di rating come elemento separato e distinto rispetto al rating del credito, ma la Comissão de Valores Mobiliários (Commissione dei valori mobiliari) prevede che la produzione delle prospettive di rating si attenga a tutti gli stessi requisiti per i rating del credito corrispondenti.

(8)

Al fine di migliorare la percezione dell'indipendenza delle agenzie di rating del credito rispetto alle entità valutate, il regolamento (UE) n. 462/2013, all'articolo 6, paragrafo 4, e agli articoli 6 bis e 6 ter del regolamento (CE) n. 1060/2009, estende le norme in materia di conflitti di interesse ai conflitti dovuti agli azionisti o ai soci che detengono posizioni significative all'interno dell'agenzia di rating del credito. Il quadro giuridico e di vigilanza del Brasile impone alle agenzie di rating del credito di istituire procedure organizzative e amministrative adeguate ed efficaci per prevenire, individuare, eliminare, correggere e comunicare ogni conflitto di interessi. Tuttavia, il quadro giuridico e di vigilanza del Brasile non impone esplicitamente alle agenzie di rating del credito di dar conto dei conflitti di interesse relativi agli azionisti. Di conseguenza, non è fatto divieto di emettere rating su un'entità se un membro del consiglio dell'agenzia di rating del credito, o un azionista che detiene più del 10 % delle azioni o dei diritti di voto dell'agenzia stessa, detiene più del 10 % delle azioni dell'entità valutata. Non è inoltre fatto divieto a una persona fisica o a un'entità che detiene più del 5 % delle azioni o dei diritti di voto dell'agenzia di rating del credito di fornire servizi di consulenza a un'entità valutata dalla medesima agenzia.

(9)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce nuove disposizioni per garantire che le informazioni riservate siano utilizzate esclusivamente per fini connessi alle attività di rating del credito e siano protette da frode, furto o abuso. A tal fine, l'articolo 10, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 1060/2009 impone alle agenzie di rating del credito di trattare tutti i rating del credito, le prospettive di rating e i relativi dati come informazioni privilegiate fino al momento della pubblicazione. Il quadro giuridico e di vigilanza del Brasile offre quindi protezione contro l'abuso delle informazioni riservate.

(10)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 mira ad aumentare il livello di trasparenza e qualità delle metodologie di rating. Esso introduce nell'allegato I, sezione D, parte I, punto 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009 l'obbligo per le agenzie di rating del credito di offrire all'entità valutata l'opportunità di indicare eventuali errori materiali prima della pubblicazione del rating del credito o della prospettiva di rating. Il quadro giuridico e di vigilanza del Brasile non impone alle agenzie di rating del credito di informare l'entità valutata prima della pubblicazione di un rating del credito.

(11)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce all'articolo 8, paragrafo 5 bis, paragrafo 6, lettere a bis) e a ter), e paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 1060/2009, salvaguardie che garantiscono che eventuali modifiche alle metodologie di rating non le rendano meno rigorose. Sebbene il quadro giuridico e di vigilanza del Brasile preveda che un'agenzia di rating del credito debba comunicare all'autorità di regolamentazione e al mercato qualsiasi modifica sostanziale alle sue metodologie, esso non impone alle agenzie di rating del credito di effettuare consultazioni in merito alle modifiche alle metodologie o di correggere eventuali errori nelle metodologie. Sebbene vi sia l'obbligo di comunicare quali entità valutate sono interessate da una modifica di una metodologia, non vi è alcun obbligo di spiegarne il motivo o di informare l'autorità di vigilanza.

(12)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 rafforza i requisiti relativi alla presentazione e alla pubblicazione dei rating del credito. A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'allegato I, sezione D, parte I, punto 2 bis, del regolamento (CE) n. 1060/2009, l'agenzia di rating del credito correda la pubblicazione delle metodologie di rating, dei modelli e delle principali ipotesi di rating, di indicazioni chiare e facilmente comprensibili che illustrano le ipotesi, i parametri, i limiti e le incertezze riguardo ai modelli e alle metodologie di rating utilizzati nel processo di rating del credito. Il quadro giuridico e di vigilanza del Brasile impone che i rapporti di rating del credito includano le metodologie utilizzate per determinare il rating del credito al fine di garantire che soggetti esterni possano comprendere le ragioni alla base dei rating. Inoltre, non vi è alcun obbligo di indicare che il rating del credito rappresenta il parere dell'agenzia di rating del credito e che è opportuno farvi affidamento soltanto entro certi limiti.

(13)

Al fine di rafforzare la concorrenza e limitare la portata dei conflitti di interesse nel settore delle agenzie di rating del credito, il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce nell'allegato I, sezione E, parte II, del regolamento (CE) n. 1060/2009 l'obbligo che le provvigioni addebitate dalle agenzie di rating del credito per le attività di rating del credito e i servizi ausiliari non siano discriminatorie e si basino sui costi effettivi. Esso impone alle agenzie di rating del credito di fornire talune informazioni finanziarie. Sebbene la Comissão de Valores Mobiliários possa chiedere informazioni nell'ambito delle sue attività di vigilanza, il quadro giuridico e di vigilanza del Brasile non impone sistematicamente alle agenzie di rating del credito di fornire le politiche tariffarie all'autorità di vigilanza o al pubblico. Inoltre, non vige l'obbligo che le provvigioni addebitate ai clienti si basino sui costi e non siano discriminatorie.

(14)

Alla luce dei fattori esaminati, il quadro giuridico e di vigilanza del Brasile non soddisfa tutte le condizioni di equivalenza di cui all'articolo 5, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1060/2009. Pertanto, esso non può essere considerato equivalente al quadro giuridico e di vigilanza istituito da detto regolamento.

(15)

La decisione di esecuzione 2014/245/UE dovrebbe pertanto essere abrogata.

(16)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2014/245/UE è abrogata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2014/245/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Brasile ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 65).

(3)  Regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 146 del 31.5.2013, pag. 1).


30.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/37


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1282 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2019

che abroga la decisione di esecuzione 2014/246/UE sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza dell'Argentina ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009 conferisce alla Commissione il potere di deliberare in materia di equivalenza dichiarando che il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisce che le agenzie di rating del credito ivi autorizzate o registrate soddisfano i requisiti giuridicamente vincolanti, che sono equivalenti ai requisiti derivanti da detto regolamento e sono soggetti a un'efficace vigilanza e a un'effettiva applicazione nel paese terzo in questione. Per essere considerato equivalente, il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo deve soddisfare almeno le tre condizioni stabilite all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009.

(2)

Il 28 aprile 2014 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2014/246/UE (2), rilevando il soddisfacimento di queste tre condizioni e considerando il quadro giuridico e di vigilanza dell'Argentina per le agenzie di rating del credito come equivalente ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 in vigore all'epoca.

(3)

Il quadro giuridico e di vigilanza dell'Argentina soddisfa ancora le tre condizioni stabilite originariamente all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009. Tuttavia, il regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha introdotto requisiti supplementari per le agenzie di rating del credito registrate nell'Unione, rendendo più rigoroso il regime giuridico e di vigilanza per dette agenzie. I requisiti supplementari comprendono norme giuridicamente vincolanti per le agenzie di rating del credito in materia di prospettive di rating, gestione dei conflitti di interesse, obblighi di riservatezza, qualità delle metodologie di rating, presentazione e pubblicazione dei rating del credito.

(4)

A norma dell'articolo 2, secondo comma, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 462/2013, a decorrere dal 1o giugno 2018 si applicano i requisiti supplementari per valutare l'equivalenza dei quadri giuridici e di vigilanza dei paesi terzi.

(5)

In questo contesto, il 13 luglio 2017 la Commissione ha chiesto la consulenza dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») sull'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza, tra gli altri, dell'Argentina, per quanto concerne i requisiti supplementari introdotti dal regolamento (UE) n. 462/2013, nonché la sua valutazione dell'importanza sostanziale di eventuali differenze.

(6)

Nella consulenza tecnica pubblicata il 17 novembre 2017 l'ESMA ha concluso che il quadro giuridico e di vigilanza dell'Argentina non comprende disposizioni sufficienti a soddisfare gli obiettivi dei requisiti supplementari introdotti dal regolamento (UE) n. 462/2013.

(7)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce, all'articolo 3, paragrafo 1, lettera w), del regolamento (CE) n. 1060/2009, la definizione di prospettiva di rating ed estende alle prospettive di rating alcuni requisiti applicabili ai rating del credito. Sebbene le prospettive di rating costituiscano un elemento del mercato dei rating del credito, il quadro giuridico e di vigilanza dell'Argentina non comprende tali disposizioni. Poiché le prospettive di rating non sono incluse nell'ambito di competenza della Commission Nacional de Valores (Commissione nazionale per le attività mobiliari - CNV) per quanto concerne la vigilanza delle agenzie di rating del credito, essa non può chiedere informazioni in merito alle prospettive di rating.

(8)

Al fine di migliorare la percezione dell'indipendenza delle agenzie di rating del credito rispetto alle entità valutate, il regolamento (UE) n. 462/2013, all'articolo 6, paragrafo 4, e agli articoli 6 bis e 6 ter del regolamento (CE) n. 1060/2009, estende le norme in materia di conflitti di interesse ai conflitti dovuti agli azionisti o ai soci che detengono posizioni significative all'interno dell'agenzia di rating del credito. Il quadro giuridico e di vigilanza dell'Argentina impone alle agenzie di rating del credito di istituire procedure organizzative e amministrative adeguate ed efficaci per prevenire, individuare, eliminare, correggere e comunicare ogni conflitto di interessi. Tuttavia, il quadro giuridico e di vigilanza dell'Argentina non impone esplicitamente alle agenzie di rating del credito di dar conto dei conflitti di interesse relativi agli azionisti. Di conseguenza, non prevede disposizioni volte a vietare ad una agenzia di rating del credito di emettere rating su entità che detengono più del 10 % delle sue azioni o di fornire servizi di consulenza su entità che detengono più del 5 % delle sue azioni.

(9)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce nuove disposizioni per garantire che le informazioni riservate siano utilizzate esclusivamente per fini connessi alle attività di rating del credito e siano protette da frode, furto o abuso. A tal fine, l'articolo 10, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 1060/2009 impone alle agenzie di rating del credito di trattare tutti i rating del credito, le prospettive di rating e i relativi dati come informazioni privilegiate fino al momento della pubblicazione. Il quadro giuridico e di vigilanza dell'Argentina stabilisce requisiti dettagliati per quanto riguarda le misure che le agenzie di rating del credito devono adottare per proteggere le informazioni riservate in loro possesso relative agli emittenti. Esiste pertanto un quadro credibile di protezione contro l'abuso delle informazioni riservate.

(10)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 mira ad aumentare il livello di trasparenza e qualità delle metodologie di rating. Esso introduce nell'allegato I, sezione D, parte I, punto 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009 l'obbligo per le agenzie di rating del credito di offrire all'entità valutata l'opportunità di indicare eventuali errori materiali prima della pubblicazione del rating del credito o della prospettiva di rating. Il quadro giuridico e di vigilanza dell'Argentina non obbliga le agenzie di rating del credito a dare all'entità valutata la possibilità di effettuare una verifica oggettiva di un rating del credito prima della sua pubblicazione. I rating devono essere pubblicati non appena approvati dal comitato di rating ai fini della protezione degli investitori e per garantire che il mercato sia informato senza indugio in merito a qualsiasi modifica dei rating del credito.

(11)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce all'articolo 8, paragrafo 5 bis, paragrafo 6, lettere a bis) e a ter), e paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 1060/2009, salvaguardie che garantiscono che eventuali modifiche alle metodologie di rating non le rendano meno rigorose. Vi sono alcune differenze significative tra il quadro giuridico e di vigilanza dell'Argentina e il quadro dell'Unione. Sebbene il quadro giuridico e di vigilanza dell'Argentina contenga l'obbligo di emettere rating del credito solo in base a metodologie pubblicate e di riesaminare periodicamente le metodologie, non è previsto alcun obbligo esplicito per le agenzie di rating del credito di effettuare consultazioni in merito alle modifiche o di correggere errori nelle loro metodologie. Non vi è inoltre alcun obbligo di informare tutte le entità valutate interessate degli errori in una metodologia di rating.

(12)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 rafforza i requisiti relativi alla presentazione e alla pubblicazione dei rating del credito. A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'allegato I, sezione D, parte I, punto 2 bis, del regolamento (CE) n. 1060/2009, l'agenzia di rating del credito correda la pubblicazione delle metodologie di rating, dei modelli e delle principali ipotesi di rating, di indicazioni chiare e facilmente comprensibili che illustrano le ipotesi, i parametri, i limiti e le incertezze riguardo ai modelli e alle metodologie di rating utilizzati nel processo di rating del credito. Il quadro giuridico e di vigilanza dell'Argentina contiene disposizioni volte a garantire che le agenzie di rating del credito forniscano indicazioni sufficienti per consentire agli utenti di comprendere i rating del credito. Tuttavia, non vi è alcun obbligo esplicito per le agenzie di rating del credito di includere nel rating del credito solo informazioni pertinenti ai fini della valutazione del merito di credito dell'entità. Non vige inoltre l'obbligo per le agenzie di rating del credito di mettere in evidenza nel rating del credito che il rating rappresenta il parere dell'agenzia di rating del credito ed è opportuno farvi affidamento entro certi limiti.

(13)

Al fine di rafforzare la concorrenza e limitare la portata dei conflitti di interesse nel settore delle agenzie di rating del credito, il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce nell'allegato I, sezione E, parte II, del regolamento (CE) n. 1060/2009 l'obbligo che le provvigioni addebitate dalle agenzie di rating del credito per le attività di rating del credito e i servizi ausiliari non siano discriminatorie e si basino sui costi effettivi. Esso impone alle agenzie di rating del credito di fornire talune informazioni finanziarie. Il regime giuridico e di vigilanza dell'Argentina impone alle agenzie di rating del credito soltanto di fornire informazioni all'autorità di regolamentazione sulle provvigioni addebitate per i loro servizi di rating per ciascun cliente, distinguendo l'entità e/o lo strumento e il titolo. Le agenzie di rating del credito devono comunicare sui loro siti web le provvigioni minime e massime per i loro servizi di rating al fine di garantire che i clienti siano trattati in modo equo, ma non vige l'obbligo che le provvigioni addebitate ai clienti si basino sui costi e non siano discriminatorie.

(14)

Alla luce dei fattori esaminati, il quadro giuridico e di vigilanza dell'Argentina per le agenzie di rating del credito non soddisfa tutte le condizioni di equivalenza di cui all'articolo 5, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1060/2009. Pertanto, esso non può essere considerato equivalente al quadro giuridico e di vigilanza istituito da detto regolamento.

(15)

La decisione di esecuzione 2014/246/UE dovrebbe pertanto essere abrogata.

(16)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2014/246/UE è abrogata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2014/246/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza dell'Argentina ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 68).

(3)  Regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 146 del 31.5.2013, pag. 1).


30.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/40


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1283 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2019

sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Giappone ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio , del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009 conferisce alla Commissione il potere di deliberare in materia di equivalenza se il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisce che le agenzie di rating del credito ivi autorizzate o registrate soddisfano i requisiti giuridicamente vincolanti derivanti da detto regolamento e sono soggetti a un'efficace vigilanza e a un'effettiva applicazione nel paese terzo in questione.

(2)

La presente decisione di equivalenza mira a consentire alle agenzie di rating del credito del Giappone, nella misura in cui non rivestono importanza sistemica per la stabilità finanziaria o l'integrità dei mercati finanziari di uno o più Stati membri, di presentare domanda di certificazione presso l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA»). La presente decisione di equivalenza offre all'ESMA la possibilità di valutare caso per caso dette agenzie di rating del credito e di concedere un'esenzione da taluni dei requisiti organizzativi per le agenzie di rating del credito attive nell'Unione europea, compreso il requisito della presenza fisica nell'Unione europea.

(3)

Per essere considerato equivalente, il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo deve soddisfare almeno le tre condizioni stabilite all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009.

(4)

Il 28 settembre 2010 la Commissione ha adottato la decisione 2010/578/UE (2), rilevando il soddisfacimento di queste tre condizioni e considerando il quadro giuridico e di vigilanza del Giappone per le agenzie di rating del credito come equivalente ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 in vigore all'epoca.

(5)

In base alla prima condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009, le agenzie di rating del credito dei paesi terzi devono essere soggette ad autorizzazione o a registrazione, nonché a un'efficace vigilanza e a un'effettiva applicazione su base continuativa. Il quadro giuridico e di vigilanza del Giappone stabilisce che le agenzie di rating del credito debbano essere registrate presso l'Agenzia giapponese per i servizi finanziari (JFSA) affinché i loro rating possano essere utilizzati a fini regolamentari in Giappone. La JFSA impone obblighi giuridicamente vincolanti alle agenzie di rating del credito e vigila sulle agenzie di rating del credito su base continuativa. La JFSA dispone di un vasto insieme di poteri e può adottare una serie di misure, comprese le sanzioni, contro le agenzie di rating del credito per la violazione delle disposizioni della legge sugli strumenti finanziari e le borse (Financial Instruments and Exchange Act) per quanto concerne il regolamento delle agenzie di rating del credito (Regulation of Credit Ratings Agencies).

(6)

In base alla seconda condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009, le agenzie di rating del credito di un paese terzo devono essere soggette a norme giuridicamente vincolanti che sono equivalenti a quelle stabilite agli articoli da 6 a 12 del regolamento (CE) n. 1060/2009 e all'allegato I del medesimo regolamento. Il quadro giuridico e di vigilanza del Giappone si basa sull'obbligo di buona fede. Le agenzie di rating del credito stabiliscono sistemi di controllo operativi per l'esecuzione corretta ed appropriata delle attività di rating del credito attraverso una serie di obblighi dettagliati e prescrittivi, disposizioni approfondite in materia di prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse, nonché il dovere di registrare e comunicare le informazioni sia alla JFSA che al pubblico. Il quadro giuridico e di vigilanza del Giappone è considerato equivalente al regolamento (CE) n. 1060/2009 per quanto riguarda la gestione dei conflitti d'interesse, i requisiti organizzativi, le salvaguardie per garantire la qualità dei rating e delle metodologie di rating, l'obbligo di pubblicazione dei rating del credito e l'obbligo della comunicazione generale e periodica delle attività di rating del credito. Il quadro giuridico e di vigilanza del Giappone, quindi, prevede un livello di protezione equivalente sotto il profilo dell'integrità, della trasparenza, della corretta governance delle agenzie di rating del credito e dell'affidabilità delle loro attività.

(7)

In base alla terza condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009, il regime normativo del paese terzo deve impedire alle autorità competenti e ad altre autorità pubbliche di tale paese terzo di interferire con il contenuto dei rating creditizi e con le metodologie impiegate. A questo riguardo, la legge vieta alla JFSA di interferire con il contenuto dei rating del credito e con le metodologie impiegate.

(8)

Il quadro giuridico e di vigilanza del Giappone soddisfa ancora le tre condizioni stabilite originariamente all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009. Tuttavia, il regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha introdotto requisiti supplementari per le agenzie di rating del credito registrate nell'Unione, rendendo più rigoroso il regime giuridico e di vigilanza per dette agenzie. I requisiti supplementari comprendono norme in materia di prospettive di rating, gestione dei conflitti di interesse, obblighi di riservatezza, qualità delle metodologie di rating, presentazione e pubblicazione dei rating del credito.

(9)

A norma dell'articolo 2, secondo comma, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 462/2013, a decorrere dal 1o giugno 2018 si applicano i requisiti supplementari per valutare l'equivalenza dei quadri giuridici e di vigilanza dei paesi terzi.

(10)

In questo contesto, il 13 luglio 2017 la Commissione ha chiesto la consulenza dell'ESMA sull'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza, tra gli altri, del Giappone, per quanto concerne i requisiti supplementari introdotti dal regolamento (UE) n. 462/2013, nonché la sua valutazione dell'importanza sostanziale di eventuali differenze.

(11)

Nella consulenza tecnica pubblicata il 17 novembre 2017 l'ESMA ha indicato che il quadro giuridico e di vigilanza del Giappone relativo alle agenzie di rating del credito comprende disposizioni sufficienti a soddisfare i requisiti supplementari introdotti dal regolamento (UE) n. 462/2013.

(12)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce, all'articolo 3, paragrafo 1, lettera w), la definizione di prospettiva di rating e il regolamento (CE) n. 1060/2009 adesso estende alle prospettive di rating alcuni requisiti applicabili ai rating del credito. Il quadro giuridico e di vigilanza del Giappone riconosce in maniera sostanziale le prospettive di rating. Esso considera le prospettive di rating parte dei rating del credito e conferisce alla JFSA il compito di monitorare l'adeguatezza delle prospettive di rating unitamente ai rating del credito ad esse associati.

(13)

Al fine di migliorare la percezione dell'indipendenza delle agenzie di rating del credito rispetto alle entità valutate, il regolamento (UE) n. 462/2013, all'articolo 6, paragrafo 4, e agli articoli 6 bis e 6 ter del regolamento (CE) n. 1060/2009, estende le norme in materia di conflitti di interesse ai conflitti dovuti agli azionisti o ai soci che detengono posizioni significative all'interno dell'agenzia di rating del credito. Il quadro giuridico e di vigilanza del Giappone impone alle agenzie di rating del credito di porre in essere misure volte a garantire che le agenzie di rating del credito non danneggino gli interessi degli investitori nel processo di determinazione del rating del credito, in particolare quando l'entità valutata detiene almeno il 5 % delle azioni dell'agenzia di rating. Inoltre, alle agenzie di rating del credito è fatto divieto di fornire un rating qualora abbiano un interesse nell'entità valutata.

(14)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce nuove disposizioni per garantire che le informazioni riservate siano utilizzate esclusivamente per fini connessi alle attività di rating del credito e siano protette da frode, furto o abuso. A tal fine, l'articolo 10, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 1060/2009 impone alle agenzie di rating del credito di trattare tutti i rating del credito, le prospettive di rating e i relativi dati come informazioni privilegiate fino al momento della pubblicazione. Il quadro giuridico e di vigilanza del Giappone stabilisce requisiti dettagliati per quanto riguarda le misure che le agenzie di rating del credito devono adottare per proteggere le informazioni riservate relative agli emittenti. Esiste pertanto un quadro credibile di protezione contro l'abuso delle informazioni riservate.

(15)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 mira ad aumentare il livello di trasparenza e qualità delle metodologie di rating. Esso introduce nell'allegato I, sezione D, parte I, punto 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009 l'obbligo per le agenzie di rating del credito di offrire all'entità valutata l'opportunità di indicare eventuali errori materiali prima della pubblicazione del rating del credito o della prospettiva di rating. Il quadro giuridico e di vigilanza del Giappone impone alle agenzie di rating del credito di stabilire una politica di rating che definisca la metodologia per determinare e comunicare i rating del credito. La politica di rating dovrebbe fornire orientamenti e metodi volti a consentire all'entità valutata di verificare l'esistenza di eventuali inesattezze nei rating del credito prima della loro pubblicazione e di esprimere il suo parere sulla valutazione del rating del credito in un lasso di tempo ragionevole.

(16)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce all'articolo 8, paragrafo 5 bis, paragrafo 6, lettere a bis) e a ter), e paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 1060/2009, salvaguardie che garantiscono che eventuali modifiche alle metodologie di rating non le rendano meno rigorose. Analogamente, il quadro giuridico e di vigilanza del Giappone prevede che le agenzie di rating del credito dispongano di misure volte a garantire che le informazioni utilizzate per determinare i rating del credito siano di qualità sufficiente e che le metodologie di rating siano rigorose e sistematiche.

(17)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 rafforza i requisiti relativi alla presentazione e alla pubblicazione dei rating del credito. A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'allegato I, sezione D, parte I, punto 2 bis, del regolamento (CE) n. 1060/2009, l'agenzia di rating del credito correda la pubblicazione delle metodologie di rating, dei modelli e delle principali ipotesi di rating, di indicazioni chiare e facilmente comprensibili che illustrano le ipotesi, i parametri, i limiti e le incertezze riguardo ai modelli e alle metodologie di rating utilizzati nel processo di rating del credito. Il quadro giuridico e di vigilanza del Giappone impone obblighi volti a garantire che le agenzie di rating del credito forniscano indicazioni sufficienti per consentire agli utenti di comprendere i rating del credito. Esso impone altresì obblighi volti a garantire che le agenzie di rating del credito mantengano l'accuratezza delle loro comunicazioni alle parti interessate.

(18)

Al fine di rafforzare la concorrenza e limitare la portata dei conflitti di interesse nel settore delle agenzie di rating del credito, il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce nell'allegato I, sezione E, parte II, del regolamento (CE) n. 1060/2009 l'obbligo che le provvigioni addebitate dalle agenzie di rating del credito per le attività di rating del credito e i servizi ausiliari non siano discriminatorie e si basino sui costi effettivi. Esso impone alle agenzie di rating del credito di fornire talune informazioni finanziarie. Per quanto riguarda la tutela dei clienti delle agenzie di rating del credito e l'obbligo che le provvigioni si basino sui costi e non siano discriminatorie, il quadro giuridico e di vigilanza del Giappone prevede obblighi analoghi per garantire che le agenzie di rating del credito svolgano le loro attività in modo equo e preciso. Esso impone alle agenzie di rating del credito di redigere per ogni esercizio una relazione destinata all'autorità di vigilanza e contenente i nomi dei primi 20 clienti e le provvigioni pagate da ciascuno di essi durante l'esercizio e conferisce all'autorità di vigilanza la facoltà di richiedere informazioni pertinenti sulle loro politiche tariffarie e sulle specifiche provvigioni imposte.

(19)

Il principio di proporzionalità e un approccio basato sul rischio guidano la Commissione nella valutazione del regime normativo dei paesi terzi. Alla luce dei fattori esaminati, il quadro giuridico e di vigilanza del Giappone per le agenzie di rating del credito soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1060/2009 e dovrebbe continuare ad essere considerato equivalente al quadro giuridico e di vigilanza istituito dal medesimo regolamento.

(20)

Per motivi di certezza del diritto è opportuno adottare una nuova decisione di esecuzione e abrogare la decisione 2010/578/UE.

(21)

La Commissione, assistita dall'ESMA, dovrebbe continuare a monitorare periodicamente l'evoluzione delle disposizioni giuridiche e di vigilanza applicabili alle agenzie di rating del credito, gli sviluppi del mercato e l'efficacia della cooperazione in materia di vigilanza in relazione al controllo e all'applicazione delle norme in Giappone per garantire la conformità su base continuativa.

(22)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1060/2009, il quadro giuridico e di vigilanza del Giappone per le agenzie di rating del credito è considerato equivalente ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009.

Articolo 2

La decisione 2010/578/UE è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.

(2)  Decisione 2010/578/UE della Commissione, del 28 settembre 2010, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Giappone ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 254 del 29.9.2010, pag. 46).

(3)  Regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 146 del 31.5.2013, pag. 1).


30.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/43


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1284 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2019

sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009 conferisce alla Commissione il potere di deliberare in materia di equivalenza se il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisce che le agenzie di rating del credito ivi autorizzate o registrate soddisfano i requisiti giuridicamente vincolanti derivanti da detto regolamento e sono soggetti a un'efficace vigilanza e a un'effettiva applicazione nel paese terzo in questione.

(2)

La presente decisione di equivalenza mira a consentire alle agenzie di rating del credito di Hong Kong, nella misura in cui non rivestono importanza sistemica per la stabilità finanziaria o l'integrità dei mercati finanziari di uno o più Stati membri, di presentare domanda di certificazione presso l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA»). La presente decisione di equivalenza offre all'ESMA la possibilità di valutare caso per caso dette agenzie di rating del credito e di concedere un'esenzione da taluni dei requisiti organizzativi per le agenzie di rating del credito attive nell'Unione europea, compreso il requisito della presenza fisica nell'Unione europea.

(3)

Per essere considerato equivalente, il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo deve soddisfare almeno le tre condizioni stabilite all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009.

(4)

Il 28 aprile 2014 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2014/249/UE (2), rilevando il soddisfacimento di queste tre condizioni e considerando il quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong per le agenzie di rating del credito come equivalente ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 in vigore all'epoca.

(5)

In base alla prima condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009, le agenzie di rating del credito dei paesi terzi devono essere soggette ad autorizzazione o a registrazione, nonché a un'efficace vigilanza e a un'effettiva applicazione su base continuativa. Il quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong dispone che le agenzie di rating del credito e i loro analisti che forniscono servizi di rating del credito a Hong Kong debbano disporre di una licenza per la fornitura di detti servizi e siano soggetti alla vigilanza della Securities and Futures Commission (Commissione titoli e future - SFC) di Hong Kong. Il quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong conferisce alla SFC un vasto insieme di poteri che le consente di verificare se le agenzie di rating del credito rispettano gli obblighi di legge. La SFC può imporre sia ai soggetti regolamentati che a quelli non regolamentati di produrre documentazione e informazioni relative alle indagini, compresi i registri commerciali, i documenti bancari, i tabulati telefonici e di internet e informazioni sulla titolarità effettiva. Tale obbligo si applica sia alle persone oggetto delle indagini, che alle persone che la SFC ha motivo ragionevole di ritenere siano in possesso di informazioni rilevanti per l'indagine. Inoltre, qualora si tema la distruzione o la rimozione di elementi di prova, la fuga delle persone oggetto delle indagini o altro, la SFC ha il potere di accedere a locali privati di soggetti regolamentati e non regolamentati con un mandato di perquisizione emesso da un'autorità giudiziaria. La SFC dispone altresì di un'intera gamma di competenze per intentare, tra le altre, azioni penali, civili, amministrative, in particolare dispone del potere amministrativo di infliggere sanzioni disciplinari alle persone titolari di licenza o registrate presso la SFC, di imporre limitazioni alle attività economiche di persone titolari di licenza o registrate, di revocare o sospendere la licenza o la registrazione ottenute da una persona titolare di licenza o registrata, di ammonire, obbligare o sanzionare una persona titolare di licenza o registrata. La SFC dispone del potere di adire il giudice competente per provvedimenti inibitori o correttivi. Oltre a ispezioni in loco, la SFC svolge attività di vigilanza a distanza, interagendo con le agenzie di rating del credito titolari di licenza, al fine di comprendere i loro modelli e piani d'impresa e i rischi ad essi inerenti, con l'obiettivo di individuare e valutare i rischi generati dalle loro attività economiche. Le informazioni sulle agenzie di rating del credito titolari di licenza sono raccolte in fascicoli trasmessi alla SFC, che comprendono, tra l'altro, i conti annuali certificati e le relazioni annuali di controllo e di revisione. La SFC dà seguito ai reclami e alle violazioni autodichiarate. L'accordo di cooperazione concluso tra l'ESMA e la SFC prevede uno scambio d'informazioni relativo alle misure esecutive e alle misure di vigilanza prese nei confronti di agenzie di rating transfrontaliere.

(6)

In base alla seconda condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009, le agenzie di rating del credito di un paese terzo devono essere soggette a norme giuridicamente vincolanti che sono equivalenti a quelle stabilite agli articoli da 6 a 12 del regolamento (CE) n. 1060/2009 e all'allegato I del medesimo regolamento. Il quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong prevede particolari obblighi in materia di governo societario. Il consiglio di amministrazione e i funzionari responsabili delle attività regolamentate hanno la responsabilità primaria di assicurare il mantenimento di adeguati standard di condotta e il rispetto di opportune procedure da parte dell'agenzia di rating del credito. Le agenzie di rating devono disporre di due funzionari responsabili, entrambi approvati dalla SFC, e almeno uno di essi deve essere un amministratore esecutivo ai sensi del Securities and Futures Ordinance, decreto su titoli e future. Sono in vigore disposizioni più ampie in materia di conflitti d'interesse che obbligano le agenzie di rating del credito a individuare ed eliminare o gestire i conflitti di interesse e ad organizzarsi in maniera tale da garantire che i propri interessi economici non mettano a rischio l'indipendenza e l'accuratezza dei rating creditizi, nonché il rispetto dei requisiti organizzativi, in particolare in materia di esternalizzazione, conservazione dei documenti e riservatezza. In termini di requisiti organizzativi, le agenzie di rating devono soddisfare requisiti quali quelli relativi alle politiche e procedure atte a garantire il rispetto degli obblighi di legge e una funzione permanente ed efficace di controllo della conformità. Le agenzie di rating sono altresì obbligate a istituire una funzione di revisione per rivedere periodicamente le metodologie e i modelli di rating e le relative modifiche significative. Il quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong prevede un vasto insieme di obblighi d'informazione, ad esempio la pubblicazione dei rating e la pubblicazione annuale delle informazioni sulle attività di rating e ausiliarie. Il quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong è pertanto considerato equivalente al regolamento relativo alle agenzie di rating del credito per quanto riguarda la gestione dei conflitti d'interesse, i requisiti organizzativi, la qualità dei rating e delle metodologie di rating, la pubblicazione dei rating del credito e la comunicazione generale e periodica delle attività di rating del credito. Sembra quindi che il quadro di Hong Kong preveda un livello di protezione equivalente sotto il profilo dell'integrità, della trasparenza, della correttezza gestionale delle agenzie di rating del credito e dell'affidabilità delle loro attività.

(7)

In base alla terza condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009, il regime normativo del paese terzo deve impedire alle autorità competenti e ad altre autorità pubbliche di tale paese terzo di interferire con il contenuto dei rating creditizi e con le metodologie impiegate. Non esiste alcuna disposizione di legge che abiliti la SFC o qualsiasi altra autorità pubblica a influenzare il contenuto dei rating del credito o le relative metodologie.

(8)

Il quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong soddisfa ancora le tre condizioni stabilite originariamente all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009. Tuttavia, il regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha introdotto requisiti supplementari per le agenzie di rating del credito registrate nell'Unione, rendendo più rigoroso il regime giuridico e di vigilanza per dette agenzie. I requisiti supplementari comprendono norme giuridicamente vincolanti per le agenzie di rating del credito in materia di prospettive di rating, gestione dei conflitti di interesse, obblighi di riservatezza, qualità delle metodologie di rating, presentazione e pubblicazione dei rating del credito.

(9)

A norma dell'articolo 2, secondo comma, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 462/2013, a decorrere dal 1o giugno 2018 si applicano i requisiti supplementari per valutare l'equivalenza dei quadri giuridici e di vigilanza dei paesi terzi.

(10)

In questo contesto, il 13 luglio 2017 la Commissione ha chiesto la consulenza dell'ESMA sull'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza, tra gli altri, di Hong Kong, per quanto concerne i requisiti supplementari introdotti dal regolamento (UE) n. 462/2013, nonché la sua valutazione dell'importanza sostanziale di eventuali differenze.

(11)

Nella consulenza tecnica pubblicata il 17 novembre 2017 l'ESMA ha indicato che il quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong relativo alle agenzie di rating del credito comprende disposizioni sufficienti a soddisfare i requisiti supplementari introdotti dal regolamento (UE) n. 462/2013.

(12)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce, all'articolo 3, paragrafo 1, lettera w), la definizione di prospettiva di rating e il regolamento (CE) n. 1060/2009 adesso estende alle prospettive di rating alcuni requisiti applicabili ai rating del credito. Sebbene il quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong non riconosca esplicitamente le prospettive di rating come elemento separato e distinto rispetto al rating del credito, la SFC, data l'ampia portata del termine «rating del credito» ai sensi del quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong, si attende che la produzione delle prospettive di rating sia conforme a tutti gli obblighi previsti per i rating del credito.

(13)

Al fine di migliorare la percezione dell'indipendenza delle agenzie di rating del credito rispetto alle entità valutate, il regolamento (UE) n. 462/2013, all'articolo 6, paragrafo 4, e agli articoli 6 bis e 6 ter del regolamento (CE) n. 1060/2009, estende le norme in materia di conflitti di interesse ai conflitti dovuti agli azionisti o ai soci che detengono posizioni significative all'interno dell'agenzia di rating del credito. Il quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong impone alle agenzie di rating del credito di adottare disposizioni opportune ed efficaci per prevenire, identificare, eliminare o gestire e rendere pubblici i conflitti di interesse e per garantire che esse non siano influenzate da relazioni d'affari. Sebbene la legislazione di Hong Kong non faccia esplicito riferimento agli azionisti, se potenzialmente sussiste un conflitto di interessi è fatto divieto all'agenzia di rating del credito di svolgere tale attività.

(14)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce nuove disposizioni per garantire che le informazioni riservate siano utilizzate esclusivamente per fini connessi alle attività di rating del credito e siano protette da frode, furto o abuso. A tal fine, l'articolo 10, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 1060/2009 impone alle agenzie di rating del credito di trattare tutti i rating del credito, le prospettive di rating e i relativi dati come informazioni privilegiate fino al momento della pubblicazione. Stabilendo obblighi dettagliati, il quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong impone alle agenzie di rating del credito di adottare procedure e meccanismi per proteggere le informazioni riservate relative agli emittenti. Esiste pertanto un quadro credibile di protezione contro l'abuso delle informazioni riservate.

(15)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 mira ad aumentare il livello di trasparenza e qualità delle metodologie di rating. Esso introduce nell'allegato I, sezione D, parte I, punto 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009 l'obbligo per le agenzie di rating del credito di offrire all'entità valutata l'opportunità di indicare eventuali errori materiali prima della pubblicazione del rating del credito o della prospettiva di rating. Attribuendo una maggiore priorità alla comunicazione senza indugio dei rating al mercato, il quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong non impone alle agenzie di rating del credito l'obbligo inderogabile di informare l'entità valutata in merito al rating del credito prima della sua pubblicazione. Le agenzie di rating del credito sono invece tenute solamente a informare l'entità valutata, ove ciò sia fattibile e appropriato, in merito alle informazioni essenziali e alle considerazioni principali su cui si baserà il rating.

(16)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce all'articolo 8, paragrafo 5 bis, paragrafo 6, lettere a bis) e a ter), e paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 1060/2009, salvaguardie che garantiscono che eventuali modifiche alle metodologie di rating non le rendano meno rigorose. Il quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong impone alle agenzie di rating del credito di comunicare integralmente al pubblico ogni modifica sostanziale alle sue metodologie. Inoltre, ove ciò sia fattibile e appropriato, impone alle agenzie di rating del credito di comunicare tali modifiche sostanziali prima della loro applicazione. In caso di modifiche alle metodologie, ai modelli o alle ipotesi principali di rating utilizzati nella preparazione di uno qualsiasi dei suoi rating, l'agenzia di rating del credito è tenuta a comunicare immediatamente quali rating ne saranno probabilmente influenzati tramite gli stessi mezzi di comunicazione utilizzati per la distribuzione dei rating interessati.

(17)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 rafforza i requisiti relativi alla presentazione e alla pubblicazione dei rating del credito. A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'allegato I, sezione D, parte I, punto 2 bis, del regolamento (CE) n. 1060/2009, l'agenzia di rating del credito correda la pubblicazione delle metodologie di rating, dei modelli e delle principali ipotesi di rating, di indicazioni chiare e facilmente comprensibili che illustrano le ipotesi, i parametri, i limiti e le incertezze riguardo ai modelli e alle metodologie di rating utilizzati nel processo di rating del credito. Il regime giuridico e di vigilanza di Hong Kong impone obblighi volti a garantire che le agenzie di rating del credito forniscano indicazioni sufficienti per consentire agli utenti di comprendere i rating del credito. Esse sono inoltre tenute a fornire informazioni sulle loro attività economiche all'autorità di vigilanza su base semestrale.

(18)

Al fine di rafforzare la concorrenza e limitare la portata dei conflitti di interesse nel settore delle agenzie di rating del credito, il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce nell'allegato I, sezione E, parte II, del regolamento (CE) n. 1060/2009 l'obbligo che le provvigioni addebitate dalle agenzie di rating del credito per le attività di rating del credito e i servizi ausiliari non siano discriminatorie e si basino sui costi effettivi. Esso impone alle agenzie di rating del credito di fornire talune informazioni finanziarie. Il quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong impone alle agenzie di rating del credito di conservare i documenti aziendali conformemente a tutti gli obblighi di legge per un determinato periodo, di rendere pubblica la natura generale degli accordi sui compensi conclusi con le entità valutate e di dichiarare il reddito aggregato derivante dalla fornitura di servizi di rating del credito, conferendo all'autorità di vigilanza il potere di richiedere tali informazioni. Per quanto riguarda le misure volte a tutelare i clienti e garantire che siano trattati in modo equo, esiste un obbligo generale di trattare i clienti in modo equo.

(19)

Il principio di proporzionalità e un approccio basato sul rischio guidano la Commissione nella valutazione del regime normativo dei paesi terzi. Alla luce dei fattori esaminati congiuntamente e della consulenza tecnica fornita dall'ESMA, il quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong per le agenzie di rating del credito soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1060/2009 e dovrebbe continuare ad essere considerato equivalente al quadro giuridico e di vigilanza istituito dal medesimo regolamento.

(20)

Per motivi di certezza del diritto è opportuno adottare una nuova decisione di esecuzione e abrogare la decisione di esecuzione 2014/249/UE.

(21)

La Commissione, assistita dall'ESMA, dovrebbe continuare a monitorare periodicamente l'evoluzione delle disposizioni giuridiche e di vigilanza applicabili alle agenzie di rating del credito, gli sviluppi del mercato e l'efficacia della cooperazione in materia di vigilanza in relazione al controllo e all'applicazione delle norme a Hong Kong per garantire la conformità su base continuativa.

(22)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1060/2009, il quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong per le agenzie di rating del credito è considerato equivalente ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009.

Articolo 2

La decisione di esecuzione 2014/249/UE è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2014/249/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 76).

(3)  Regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 146 del 31.5.2013, pag. 1).