ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 187

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
12 luglio 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2019/1187 del Consiglio, del 6 giugno 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio

1

 

 

Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/gai del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio

3

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/1188 della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante la definizione di classi di prestazione in relazione alla resistenza al vento per le tende esterne e i tendoni ( 1 )

11

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1189 della Commissione, dell'8 luglio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

14

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1190 della Commissione, dell'11 luglio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 per quanto riguarda le detrazioni dai contingenti di pesca assegnati alla Spagna per il 2019

30

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2019/1191 del Consiglio, dell'8 luglio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Linea di bilancio 04 03 01 03 — Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e misure a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi) ( 1 )

33

 

*

Decisione (UE) 2019/1192 del Consiglio, dell'8 luglio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Linea di bilancio 02 03 01 Funzionamento e sviluppo del mercato interno per beni e servizi e linea di bilancio 02 03 04 - Strumento per la gestione del mercato interno) ( 1 )

36

 

*

Decisione (UE) 2019/1193 del Consiglio, dell'8 luglio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Linea di bilancio 33 02 03 01 — Diritto societario) ( 1 )

39

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1194 della Commissione, del 5 luglio 2019, relativa all'identificazione del 4-terz-butilfenolo (PTBP) come sostanza estremamente preoccupante a norma dell'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2019) 4987]  ( 1 )

41

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1195 della Commissione, del 10 luglio 2019, che modifica le decisioni 2008/730/CE, 2008/837/CE, 2009/184/CE, 2011/354/UE e le decisioni di esecuzione 2012/81/UE, 2013/327/UE, (UE) 2015/690, (UE) 2015/697, (UE) 2015/699, (UE) 2016/1215, (UE) 2017/1208 e (UE) 2017/2451 per quanto riguarda il titolare dell'autorizzazione e il rappresentante per l'immissione in commercio di soia, cotone, colza e granturco geneticamente modificati [notificata con il numero C(2019) 5093]  ( 1 )

43

 

*

Decisione (UE) 2019/1196 della Commissione, dell'11 luglio 2019, relativa alla partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord al regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)

50

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione (UE) 2019/276 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2018, relativa alla mobilizzazione dello strumento di flessibilità per finanziare misure di bilancio immediate per far fronte alle sfide attuali in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza ( GU L 54 del 22.2.2019 )

52

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

12.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/1


DECISIONE (UE) 2019/1187 DEL CONSIGLIO

del 6 giugno 2019

relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 giugno 2016 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio («accordo»).

(2)

I negoziati si sono conclusi positivamente con la siglatura dell'accordo in data 24 maggio 2018.

(3)

Il miglioramento dello scambio di informazioni in materia di contrasto per mantenere la sicurezza nell'Unione non può essere adeguatamente conseguito dall'azione individuale degli Stati membri, data la natura della criminalità internazionale, che non è limitata dalle frontiere dell'Unione. La possibilità per tutti gli Stati membri e per la Confederazione svizzera di accedere reciprocamente alle rispettive banche dati nazionali riguardanti schedari di analisi del DNA, sistemi di identificazione dattiloscopica e dati di immatricolazione dei veicoli è di fondamentale importanza per favorire la cooperazione transfrontaliera a fini di contrasto.

(4)

L'Irlanda è vincolata dalla decisione 2008/615/GAI del Consiglio (1), dalla decisione 2008/616/GAI del Consiglio (2), compreso l'allegato, e dalla decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio (3), e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(5)

Il Regno Unito è vincolato dalla decisione 2008/615/GAI, dalla decisione 2008/616/GAI, compreso l'allegato, e dalla decisione quadro 2009/905/GAI, e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(6)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(7)

È opportuno firmare l'accordo e approvare la dichiarazione ad esso acclusa. È opportuno applicare talune disposizioni dell'accordo a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio, con riserva della sua conclusione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La dichiarazione acclusa all'accordo è approvata a nome dell'Unione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 4

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, dell'accordo, l'articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell'accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla firma dell'accordo (4), in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 6 giugno 2019

Per il Consiglio

La presidente

A. BIRCHALL


(1)  Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).

(2)  Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).

(3)  Decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio (GU L 322 del 9.12.2009, pag. 14).

(4)  La data della firma dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


12.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/3


ACCORDO

tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/gai del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

dall'altra,

in seguito denominate congiuntamente «parti contraenti»,

DESIDEROSE di migliorare la cooperazione di polizia e giudiziaria tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Confederazione svizzera, fatte salve le norme per la tutela della libertà individuale,

CONSIDERANDO che le attuali relazioni fra le parti contraenti, in particolare l'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (1), sono caratterizzate da una stretta cooperazione nella lotta contro la criminalità,

SOTTOLINEANDO il comune interesse delle parti contraenti di garantire che la cooperazione di polizia tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Confederazione svizzera funzioni in modo efficace, rapido e compatibile con i principi fondamentali dei loro sistemi giuridici nazionali e nel rispetto dei diritti individuali e dei principi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950,

CONSAPEVOLI che la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni ed intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge (2), contiene già norme che consentono alle autorità di contrasto degli Stati membri dell'Unione europea e della Confederazione svizzera di scambiarsi le informazioni e l'intelligence esistenti rapidamente ed efficacemente ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di intelligence criminale,

CONSAPEVOLI che, per stimolare la cooperazione internazionale nel settore dell'applicazione della legge, è di fondamentale importanza poter scambiare informazioni precise in modo rapido ed efficace,

CONSAPEVOLI che lo scopo è l'introduzione di procedure che promuovano mezzi rapidi, efficaci ed economici di scambio delle informazioni e che per l'uso congiunto dei dati, tali procedure dovrebbero stabilire le responsabilità rispettive e prevedere adeguate garanzie dell'esattezza e della sicurezza dei dati stessi durante la loro trasmissione e archiviazione, nonché procedure per la registrazione dello scambio di dati e restrizioni all'uso delle informazioni scambiate,

SOTTOLINEANDO che il presente accordo contiene pertanto disposizioni basate sulle principali disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (3), della decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (4), e del suo allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio (5), e destinate a migliorare lo scambio di informazioni, consentendo agli Stati membri dell'Unione europea e alla Confederazione svizzera di concedersi reciprocamente diritti di accesso ai rispettivi schedari automatizzati di analisi del DNA, sistemi automatizzati di identificazione dattiloscopica e dati di immatricolazione dei veicoli,

SOTTOLINEANDO che, nel caso di dati provenienti da schedari nazionali di analisi del DNA e da sistemi automatizzati di identificazione dattiloscopica, un sistema di riscontro positivo o negativo (hit/no hit) dovrebbe consentire allo Stato che effettua la consultazione di chiedere in un secondo tempo allo Stato che gestisce lo schedario dati personali specifici e, se necessario, ulteriori informazioni mediante procedure di assistenza reciproca, comprese quelle adottate ai sensi della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio,

CONSIDERANDO che tali disposizioni renderebbero notevolmente più rapide le attuali procedure che consentono agli Stati membri dell'Unione europea e alla Confederazione svizzera di accertare se un altro Stato disponga delle informazioni di cui ha bisogno e, in caso affermativo, quale sia tale Stato,

CONSIDERANDO che il raffronto transfrontaliero dei dati aprirà una nuova dimensione nella lotta alla criminalità e che le informazioni ottenute raffrontando i dati offriranno nuovi approcci alle indagini e svolgeranno dunque un ruolo cruciale nell'assistenza alle autorità di contrasto e alle autorità giudiziarie degli Stati,

CONSIDERANDO che le norme si basano sul collegamento in rete delle banche dati nazionali degli Stati,

CONSIDERANDO che, nel rispetto di determinate condizioni, gli Stati dovrebbero poter trasmettere dati personali e non personali per migliorare lo scambio di informazioni al fine di prevenire i reati e di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblici in relazione ad eventi di rilievo a dimensione transfrontaliera,

CONSAPEVOLI che, oltre a migliorare lo scambio di informazioni, è necessario disciplinare altre forme di collaborazione più stretta tra le autorità di polizia, in particolare mediante operazioni di sicurezza congiunte (quali i pattugliamenti congiunti),

CONSIDERANDO che il sistema di riscontro positivo o negativo offre una struttura di raffronto dei profili anonimi, nella quale i dati personali supplementari sono scambiati solo dopo un riscontro positivo e la cui trasmissione e il cui ricevimento sono disciplinati dal diritto nazionale, comprese le norme relative all'assistenza giudiziaria e che in tal modo si garantisce un sistema adeguato di protezione dei dati, essendo inteso che la trasmissione di dati personali a un altro Stato richiede un livello adeguato di protezione dei dati da parte dello Stato ricevente,

CONSIDERANDO che la Confederazione svizzera dovrebbe sostenere le spese operative derivanti, per le sue autorità, dall'applicazione del presente accordo,

CONSAPEVOLI che, poiché l'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio è una tappa importante in direzione di uno scambio più sicuro ed efficace delle prove scientifiche, alcune disposizioni della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio dovrebbero essere rispettate dalla Confederazione svizzera,

CONSIDERANDO che, a norma del presente accordo, il trattamento dei dati personali da parte delle autorità della Confederazione svizzera a fini di prevenzione, accertamento o indagine in materia di terrorismo e criminalità transfrontaliera dovrebbe rispettare un livello di protezione dei dati personali, a norma del diritto nazionale della Confederazione svizzera, che sia conforme alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (6),

BASANDOSI sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Confederazione svizzera nella struttura e nel funzionamento dei loro sistemi giuridici,

TENENDO CONTO che, in base al trattato tra la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione nell'ambito dei sistemi d'informazione svizzeri relativi per le impronte digitali e per i profili del DNA (7), i paesi condividono la stessa banca dati e gli stessi sistemi per lo scambio di informazioni, relativi rispettivamente ai profili del DNA e ai dati dattiloscopici,

RICONOSCENDO che le disposizioni delle convenzioni bilaterali e multilaterali rimangono applicabili per tutte le questioni non contemplate dal presente accordo,

HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:

Articolo 1

Oggetto e finalità

1.   Fatto salvo il presente accordo, gli articoli da 1 a 24, l'articolo 25, paragrafo 1, gli articoli da 26 a 32 e l'articolo 34 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, si applicano nelle relazioni bilaterali tra la Confederazione svizzera e ciascuno degli Stati membri.

2.   Fatto salvo il presente accordo, gli articoli da 1 a 19 e l'articolo 21 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, ad esclusione del capo 4, punto 1, del medesimo, si applicano nelle relazioni bilaterali tra la Confederazione svizzera e ciascuno degli Stati membri.

3.   Le dichiarazioni formulate dagli Stati membri ai sensi delle decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio si applicano parimenti nelle loro relazioni bilaterali con la Confederazione svizzera.

4.   Fatto salvo il presente accordo, gli articoli da 1 a 5 e l'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio si applica nelle relazioni bilaterali tra la Confederazione svizzera e ciascuno degli Stati membri.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo, si applicano le seguenti definizioni:

1)

«parti contraenti»: l'Unione europea e la Confederazione svizzera;

2)

«Stato membro»: uno Stato membro dell'Unione europea;

3)

«Stato»: uno Stato membro o la Confederazione svizzera.

Articolo 3

Applicazione e interpretazione uniformi

1.   Al fine di assicurare che le disposizioni di cui all'articolo 1 siano applicate e interpretate il più uniformemente possibile, le parti contraentisi tengono costantemente aggiornate sull'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e dei competenti organi giurisdizionali della Confederazione svizzera, relativa a dette disposizioni. A tal fine è istituito un meccanismo che assicura una costante trasmissione reciproca di detta giurisprudenza.

2.   La Confederazione svizzera ha diritto di presentare alla Corte di giustizia dell'Unione europea memorie o osservazioni scritte quando detta Corte è stata adita da un organo giurisdizionale di uno Stato membro perché si pronunci in via pregiudiziale sull'interpretazione di una delle disposizioni di cui all'articolo 1.

Articolo 4

Risoluzione delle controversie

Ogni controversia tra la Confederazione svizzera e uno Stato membro sull'interpretazione o sull'applicazione del presente accordo o di una delle disposizioni di cui all'articolo 1 nonché delle modifiche che le riguardino può essere deferita da una delle parti della controversia ai rappresentanti dei governi degli Stati membri e della Confederazione svizzera all'uopo riuniti, ai fini di una sua celere composizione.

Articolo 5

Modifiche

1.   Nel caso in cui si renda necessaria una modifica delle disposizioni di cui all'articolo 1, l'Unione europea ne informa quanto prima la Confederazione svizzera e ne raccoglie le eventuali osservazioni.

2.   Qualsiasi modifica delle disposizioni di cui all'articolo 1 è notificata dall'Unione europea, non appena adottata, alla Confederazione svizzera.

La Confederazione svizzera decide autonomamente se accettare il contenuto della modifica e se dargli attuazione nel rispettivo ordinamento giuridico interno. La decisione è notificata all'Unione europea entro tre mesi dalla data della notifica di cui al primo comma.

3.   Qualora possa essere vincolata dal contenuto della modifica soltanto dopo che siano stati soddisfatti i requisiti costituzionali, la Confederazione svizzera ne informa l'Unione europea al momento della notifica. La Confederazione svizzera informa immediatamente e per iscritto l'Unione europea dell'adempimento di tutti i requisiti costituzionali. Se non è richiesto un referendum, la notifica ha luogo immediatamente dopo la scadenza del termine referendario. Se è richiesto un referendum, la Confederazione svizzera dispone, per effettuare la notifica, di un termine massimo di due anni a decorrere dalla notifica dell'Unione europea. Con decorrenza dalla data stabilita per l'entrata in vigore della modifica per quanto riguarda la Confederazione svizzera e fino alla notifica di quest'ultima circa l'adempimento dei requisiti costituzionali, la Confederazione svizzera applica provvisoriamente, ove possibile, il contenuto della modifica in questione.

4.   Se la Confederazione svizzera non accetta il contenuto della modifica, il presente accordo è sospeso. Le parti contraenti convocano una riunione per esaminare ogni possibilità volta a mantenere il buon funzionamento del presente accordo, compresa la possibilità di riconoscere l'equivalenza delle normative. La sospensione è revocata non appena la Confederazione svizzera comunica di accettare il contenuto della modifica o se le parti contraenti convengono di applicare nuovamente il presente accordo.

5.   Se alla scadenza del termine di sei mesi di sospensione le parti contraenti non hanno deciso di applicarlo nuovamente, il presente accordo cessa di applicarsi.

6.   I paragrafi 4 e 5 del presente articolo non si applicano alle modifiche apportate ai capi 3, 4 o 5 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio o all'articolo 17 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio che la Confederazione svizzera ha indicato all'Unione europea come non accettabili, precisandone i motivi. In tali casi, fatto salvo l'articolo 10 del presente accordo, le disposizioni pertinenti nella versione precedente la modifica continuano ad applicarsi alle relazioni bilaterali tra la Confederazione svizzera e ciascuno degli Stati membri.

Articolo 6

Riesame

Le parti contraenti convengono di procedere a un riesame comune del presente accordo entro cinque anni a decorrere dalla sua entrata in vigore. Il riesame verte in particolare sull'attuazione pratica, sull'interpretazione e sugli sviluppi dell'accordo e include altresì aspetti quali le conseguenze di un'ulteriore evoluzione dell'Unione europea relativa alle materie del presente accordo.

Articolo 7

Relazione con altri strumenti

1.   La Confederazione svizzera può continuare ad applicare accordi o intese bilaterali o multilaterali in materia di cooperazione transfrontaliera con Stati membri in vigore alla data di conclusione del presente accordo, nella misura in cui tali accordi o intese non siano incompatibili con gli obiettivi del presente accordo. La Confederazione svizzera notifica all'Unione europea gli accordi o le intese che continueranno ad applicarsi.

2.   La Confederazione svizzera può concludere o mettere in vigore altri accordi o intese bilaterali o multilaterali in materia di cooperazione transfrontaliera con Stati membri dopo l'entrata in vigore del presente accordo, nella misura in cui tali accordi o intese prevedano l'estensione o l'ampliamento degli obiettivi del presente accordo. La Confederazione svizzera notifica tali nuovi accordi o intese all'Unione europea entro tre mesi dalla loro firma o, in caso di accordi o intese firmati prima dell'entrata in vigore del presente accordo, entro tre mesi dalla loro entrata in vigore.

3.   Gli accordi e le intese di cui ai paragrafi 1 e 2 non incidono sui rapporti con Stati membri che non ne siano parti.

4.   Il presente accordo lascia impregiudicati gli accordi esistenti in materia di assistenza giudiziaria o di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie.

Articolo 8

Notifiche, dichiarazioni ed entrata in vigore

1.   Ciascuna parte contraente notifica all'altra la conclusione delle procedure richieste per l'espressione del suo consenso a essere vincolata dal presente accordo.

2.   L'Unione europea può esprimere il suo consenso a essere vincolata dal presente accordo anche qualora le decisioni relative al trattamento di dati personali da trasmettere o già trasmessi a norma della decisione 2008/615/GAI del Consiglio non siano state ancora prese per tutti gli Stati membri.

3.   L'articolo 5, paragrafi 1 e 2, si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della firma del presente accordo.

4.   Il termine di tre mesi previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, concernente le modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 1 adottate dopo la firma del presente accordo ma prima della sua entrata in vigore comincia a decorrere il giorno dell'entrata in vigore del presente accordo.

5.   Al momento della notifica ai sensi del paragrafo 1 o a una data successiva, ove previsto, la Confederazione svizzera presenta le dichiarazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

6.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data dell'ultima notifica di cui al paragrafo 1.

7.   La trasmissione di dati personali ai sensi del presente accordo da parte degli Stati membri e della Confederazione svizzera avviene solo dopo il recepimento delle disposizioni del capo 6 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio nel diritto nazionale degli Stati interessati da detta trasmissione.

Per accertare se tale sia il caso della Confederazione svizzera, sono effettuate una visita di valutazione e un'esperienza pilota in base a condizioni e modalità concordate con la Confederazione svizzera e analoghe a quelle cui sono soggetti gli Stati membri a norma del capo 4 dell'allegato della decisione 2008/616/GAI del Consiglio.

Sulla base di una relazione globale di valutazione, e secondo fasi uguali a quelle seguite per l'avvio degli scambi automatizzati di dati negli Stati membri, il Consiglio stabilisce la data o le date a decorrere dalle quali gli Stati membri possono comunicare dati personali alla Confederazione svizzera a norma del presente accordo.

8.   La Confederazione svizzera attua e applica le disposizioni della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio. La Confederazione svizzera comunica alla Commissione europea il testo delle principali disposizioni adottate nel settore disciplinato da tale direttiva.

9.   Gli articoli da 1 a 24, l'articolo 25, paragrafo 1, gli articoli da 26 a 32 e l'articolo 34 della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sono attuati e applicati dalla Confederazione svizzera. La Confederazione svizzera comunica alla Commissione europea il testo delle principali disposizioni adottate nel settore disciplinato da tale decisione quadro del Consiglio.

10.   Le autorità competenti della Confederazione svizzera non applicano le disposizioni del capo 2 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio finché la Confederazione svizzera non abbia attuato e applicato le misure di cui ai paragrafi 8 e 9 del presente articolo.

Articolo 9

Adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea

L'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea instaura diritti e obblighi ai sensi del presente accordo fra tali nuovi Stati membri e la Confederazione svizzera.

Articolo 10

Denuncia

1.   Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle parti contraenti mediante deposito della notifica di denuncia all'altra parte contraente.

2.   La denuncia del presente accordo in conformità del paragrafo 1 ha efficacia sei mesi dopo il deposito della notifica di denuncia.

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми юни две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de junio de dos mil diecinueve.

V Bruselu dne dvacátého sedmého června dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende juni to tusind og nitten.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Brussels on the twenty seventh day of June in the year two thousand and nineteen.

Fait à Bruxelles, le vingt sept juin deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog lipnja godine dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette giugno duemiladiciannove.

Briselē, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada divdesmit septītajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų birželio dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkilencedik év június havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Brussel, zevenentwintig juni tweeduizend negentien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de junho de dois mil e dezanove.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte iunie două mii nouăsprezece.

V Bruseli dvadsiateho siedmeho júna dvetisícdevätnásť.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega junija leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde juni år tjugohundranitton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 1

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Za Švicarsku Konfederaciju

Per la Confederazione Svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā –

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image 2


(1)  GU UE L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(2)  GU UE L 386 del 29.12.2006, pag. 89.

(3)  GU UE L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

(4)  GU UE L 210 del 6.8.2008, pag. 12.

(5)  GU UE L 322 del 9.12.2009, pag. 14.

(6)  GU UE L 119 del 4.5.2016, pag. 89.

(7)  Raccolta ufficiale svizzera AS/RO 2006 2031; raccolta sistematica svizzera SR/RS 0.360.514.1.


Dichiarazione delle parti contraenti al momento della firma dell'accordo

L'Unione europea e la Confederazione svizzera, parti contraenti dell'accordo ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio («accordo»), dichiarano che:

Per effettuare gli scambi di dati relativi al profilo DNA, dati dattiloscopici e dati di immatricolazione dei veicoli è necessario che la Confederazione svizzera stabilisca con ogni Stato membro connessioni bilaterali per ciascuna di queste categorie.

Per rendere questo compito più agevole, la Confederazione svizzera è destinataria di qualsiasi documento disponibile, software specifico ed elenco di contatti utili.

La Confederazione svizzera può fruire di un partenariato informale con gli Stati membri che hanno già realizzato simili scambi al fine di condividere le esperienze acquisite e beneficiare in tal modo di un'assistenza pratica e tecnica. Le modalità di tali partenariati sono concordate direttamente tra gli Stati interessati.

Gli esperti svizzeri possono in qualsiasi momento far capo alla presidenza del Consiglio, alla Commissione europea o a esperti riconosciuti nei settori riguardo ai quali desiderano ottenere informazioni, chiarimenti o assistenza di altro tipo. Del pari, nella misura in cui si tratti di elaborare proposte o comunicazioni in collegamento con gli Stati membri, la Commissione può allo stesso modo contattare la Confederazione svizzera.

Gli esperti svizzeri possono essere invitati a partecipare a riunioni nel cui ambito gli esperti degli Stati membri discutono gli aspetti tecnici direttamente connessi con l'applicazione e lo sviluppo delle succitate decisioni del Consiglio.


REGOLAMENTI

12.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/11


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1188 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2019

che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante la definizione di classi di prestazione in relazione alla resistenza al vento per le tende esterne e i tendoni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La norma europea per i prodotti EN 13561 riguardante tende esterne e tendoni è stata adottata inizialmente dal comitato europeo di normalizzazione (CEN) nel 2004 e modificata nel 2008. Essa prevede quattro classi di prestazione per tende esterne e tendoni, in particolare per quanto riguarda la resistenza al vento di tali prodotti.

(2)

Le classi stabilite nella norma EN 13561 non sono sufficienti per tutti i prodotti attualmente disponibili sul mercato. I prodotti più recenti presentano una maggiore resistenza al vento. Ricorrere alle classi esistenti può, in alcuni casi, comportare problemi di sicurezza relativi al fissaggio dei prodotti.

(3)

È pertanto necessario aggiungere tre classi supplementari di classificazione in base alla resistenza al vento alla classificazione inclusa nella norma EN 13561. È inoltre necessario differenziare l'uso delle classi tra le sottofamiglie di prodotti contemplate dalla norma, in particolare per i tendoni a braccio pieghevole, le tende esterne con telo in guide laterali e i tendoni a pergolato.

(4)

In conformità all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 305/2011 le classi di prestazione in relazione a una caratteristica essenziale per i prodotti da costruzione possono essere stabilite dalla Commissione o da un organismo europeo di normalizzazione in base a un mandato rivisto emesso dalla Commissione. Posta la necessità di stabilire ulteriori classi di prestazione il più presto possibile, è opportuno che le nuove classi di prestazione siano stabilite dalla Commissione. In conformità all'articolo 27, paragrafo 2, di detto regolamento, tali classi sono da utilizzare nelle norme armonizzate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono stabilite classi di prestazione in relazione alla resistenza al vento per le tende esterne e i tendoni in conformità all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.


ALLEGATO

Tabella 1

Classi di prestazione in relazione alla resistenza al vento per tende esterne con telo in guide laterali e tendoni a pergolato

Classi

0

1

2

3

Pressione nominale del vento pN (N/m2)

< 40

≥ 40 - < 70

≥ 70 - < 110

≥ 110 - < 170

Pressione di sicurezza del vento pS (N/m2)

< 48

≥ 48 - < 84

≥ 84 - < 132

≥ 132 - < 204


Classi

4

5

6

Pressione nominale del vento pN (N/m2)

≥ 170 - < 270

≥ 270 - < 400

≥ 400

Pressione di sicurezza del vento pS (N/m2)

≥ 204 - < 324

≥ 324 - < 480

≥ 480

Tabella 2

Classi di prestazione in relazione alla resistenza al vento per tendoni a pantografo, tendoni a braccio rotante, tendoni a braccio scorrevole, tendoni verticali, tende Italia, tendoni per facciate continue, tendoni per lucernari, tendoni per serre e zanzariere

Classi

0

1

2

3

Pressione nominale del vento pN (N/m2)

< 40

≥ 40 - < 70

≥ 70 - < 110

≥ 110

Pressione di sicurezza del vento pS (N/m2)

< 48

≥ 48 - < 84

≥ 84 - < 132

≥ 132


Tabella 3

Classi di prestazione in relazione alla resistenza al vento per tendoni a braccio pieghevole

Classi

0

1

2

Pressione nominale del vento pN (N/m2)

< 40

≥ 40 - < 70

≥ 70

Pressione di sicurezza del vento pS (N/m2)

< 48

≥ 48 - < 84

≥ 84


12.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1189 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2019

che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 6, e l'articolo 20,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito all'accettazione provvisoria intervenuta alla riunione plenaria di Brisbane del dicembre 2017, i partecipanti al processo di Kimberley hanno approvato l'aggiunta della Repubblica gabonese all'elenco dei partecipanti al processo durante la riunione plenaria tenutasi a Bruxelles nel novembre 2018.

(2)

Gli indirizzi delle autorità competenti di diversi partecipanti al processo di Kimberley di cui all'allegato II e gli indirizzi delle autorità competenti degli Stati membri di cui all'allegato III devono essere aggiornati.

(3)

In seguito alla richiesta di designazione di un'autorità UE da parte dell'Irlanda a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2368/2002, la Commissione si è recata presso l'autorità UE designata dall'Irlanda per accertarne la preparazione a svolgere le funzioni di cui al regolamento (CE) n. 2368/2002. Considerati i preparativi intrapresi e le procedure previste dall'autorità UE designata dall'Irlanda, si ritiene che essa sarà in grado di svolgere in maniera affidabile, tempestiva, efficace ed adeguata i compiti previsti dai capitoli II, III e V del regolamento (CE) n. 2368/2002. Occorre fissare un calendario realistico per consentire all'Irlanda di introdurre i necessari cambiamenti.

(4)

In seguito all'adozione della decisione amministrativa «Compilazione delle modifiche delle definizioni tecniche» da parte dei partecipanti al processo di Kimberley avvenuta durante la riunione plenaria di Bruxelles del novembre 2018, il termine «paese di origine» dovrebbe essere sostituito, nei certificati del processo di Kimberley, dal termine «paese di origine mineraria».

(5)

Per rispecchiare la sostituzione del termine «paese di origine» con il termine «paese di origine mineraria» nel certificato UE definito all'articolo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 2368/2002, l'allegato IV del regolamento dovrebbe essere opportunamente modificato. Occorre fissare un calendario realistico perché le autorità competenti dell'Unione possano adeguarsi a questo cambiamento tenendo conto del tempo necessario per garantire la disponibilità dei nuovi certificati.

(6)

Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 2368/2002 dovrebbero pertanto essere opportunamente modificati.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 2368/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2368/2002 è così modificato:

1)

l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;

2)

l'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento;

3)

l'allegato IV è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia, il punto 3 dell'articolo 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.

Per quanto riguarda l'Irlanda, l'allegato III si applica a decorrere dal 1o settembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2019

Per la Commissione

Federica MOGHERINI

Vicepresidente


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28.


ALLEGATO I

«ALLEGATO II

Elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle loro autorità competenti debitamente designate, di cui agli articoli 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 e 20

ANGOLA

Ministry of Mineral Resources and Petroleum

Rua Engenheiro Armindo de Andrade, No 103

Miramar Bairro Sambizanga

1072 Luanda

Angola

ARMENIA

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

M. Mkrtchyan 5

Yerevan

Armenia

AUSTRALIA

Department of Foreign Affairs and Trade

Trade Development Division

R.G. Casey Building

John McEwen Crescent

Barton ACT 0221

Australia

BANGLADESH

Export Promotion Bureau

TCB Bhaban

1, Karwan Bazaar

Dhaka

Bangladesh

BIELORUSSIA

Ministry of Finance

Department for Precious Metals and Precious Stones

Sovetskaja Str, 7

220010 Minsk

Republic of Belarus

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Green Technology and Energy Security (MMGE)

Fairgrounds Office Park, Plot No. 50676 Block C

P/Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRASILE

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios, Bloco‘U’, 4o andar

70065, 900 Brasilia, DF

Brazil

CAMBOGIA

Ministry of Commerce

Lot 19-61, MOC Road (113 Road), Phum Teuk Thla, Sangkat Teuk Thla

Khan Sen Sok, Phnom Penh

Cambodia

CAMERUN

National Permanent Secretariat for the Kimberley Process

Ministry of Mines, Industry and Technological Development

Intek Building, 6th floor,

Navik Street

BP 35601 Yaounde

Cameroon

CANADA

International:

Global Affairs Canada Natural Resources and Governance Division (MES) 125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1 A 0G2

Canada

For General Enquiries at Natural Resources Canada:

Kimberley Process Office

Lands and Minerals Sector Natural Resources Canada (NRCan)

580 Booth Street, 10th floor

Ottawa, Ontario

Canada K1 A 0E4

REPUBBLICA CENTRAFRICANA

Secrétariat permanent du processus de Kimberley

BP: 26 Bangui

Central African Republic

REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madian East Road

Haidian District, Beijing 100088

People's Republic of China

HONG KONG, Regione amministrativa speciale della Repubblica popolare cinese

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

Peoples Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hong Kong

China

CONGO, Repubblica democratica del

Centre d'Expertise, d'Evaluation et de Certification des Substances Minérales Précieuses et Semi-précieuses (CEEC)

3989, av des cliniques

Kinshasa/Gombe

Democratic Republic of Congo

CONGO, Repubblica del

Bureau d'Expertise, d'Evaluation et de Certification des Substances Minérales Précieuses (BEEC)

BP 2787

Brazzaville

Republic of Congo

COSTA D'AVORIO

Ministère de l'Industrie et des Mines

Secrétariat Permanent de la Représentation en Côte d'Ivoire du Processus de Kimberley (SPRPK-CI)

Abidjan-Plateau, Immeuble les Harmonies II

Abidjan

Côte d'Ivoire

ESWATINI

Office for the Commissioner of Mines

Minerals and Mines Departments, Third Floor Lilunga Building (West Wing),

Somhlolo Road,

Mbabane

Eswatini

UNIONE EUROPEA

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera

Office EEAS 03/330

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgio

GABON

Centre Permanent du Processus de Kimberley (CPPK)

Ministry of Equipment, Infrastructure, and Mines

Immeuble de la Geologie, 261 rue Germain Mba

B.P. 284/576

Libreville

Gabon

GHANA

Ministry of Lands and Natural Resources

Accra P.O. Box M 212

Ghana

GUINEA

Ministry of Mines and Geology

Boulevard du Commerce – BP 295

Quartier Almamya/Commune de Kaloum

Conakry

Guinea

GUYANA

Geology and Mines Commission

P O Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Guyana

INDIA

Government of India, Ministry of Commerce & Industry

Udyog Bhawan

New Delhi 110 011

India

INDONESIA

Directorate of Export and Import Facility, Ministry of Trade M. I. Ridwan Rais Road, No. 5 Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

Indonesia

ISRAELE

Ministry of Economy and Industry Office of the Diamond Controller

3 Jabotinsky Road

Ramat Gan 52520

Israel

GIAPPONE

Agency for Natural Resources and Energy

Mineral and Natural Resources Division

1, Chiyoda-ku

Tokyo, Japan

Japan

KAZAKISTAN

Ministry for Investments and Development of the Republic of Kazakhstan

Committee for Technical Regulation and Metrology

11, Mangilik el street

Nur-Sultan

Republic of Kazakhstan

COREA, Repubblica di

Ministry of Foreign Affairs

United Nations Division 60 Sajik-ro 8-gil

Jongno-gu

Seoul 03172

Korea

LAOS, Repubblica popolare democratica del

Department of Import and Export

Ministry of Industry and Commerce

Phonxay road, Saisettha District

Vientiane, Lao PDR

P.O Box: 4107

Laos

LIBANO

Ministry of Economy and Trade

Lazariah Building

Down Town

Beirut

Lebanon

LESOTHO

Department of Mines

Ministry of Mining

Corner Constitution and Parliament Road

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesotho

LIBERIA

Government Diamond Office

Ministry of Mines and Energy

Capitol Hill

P.O. Box 10-9024

1000 Monrovia 10

Liberia

MALAYSIA

Ministry of International Trade and Industry

MITI Tower,

No.7, Jalan Sultan Haji Ahmad Shah 50480 Kuala Lumpur

Malaysia

MALI

Ministère des Mines

Bureau d'Expertise d'Evaluation et de Certification des Diamants Bruts

Cité administrative, P.O. BOX: 1909

Bamako

République du Mali

MAURIZIO

Import Division

Ministry of Industry, Commerce & Consumer Protection 4th Floor, Anglo Mauritius Building

Intendance Street

Port Louis

Mauritius

MESSICO

Directorate-General for International Trade in Goods

189 Pachuca Street, Condesa, 17th Floor

Mexico City, 06140

Mexico

NAMIBIA

The Government of Republic of Namibia Ministry of Mines and Energy

Directorate of Diamond Affairs Private Bag 13297

1st Aviation Road (Eros Airport)

Windhoek

Namibia

NUOVA ZELANDA

Middle East and Africa Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Private Bag 18 901

Wellington

New Zealand

NORVEGIA

Ministry of Foreign Affairs

Department for Regional Affairs

Section for Southern and Central Africa

Box 8114 Dep

0032 Oslo, Norway

PANAMA

National Customs Authority

Panama City, Curundu, Dulcidio Gonzalez Avenue, building # 1009

Republic of Panama

FEDERAZIONE RUSSA

International:

Ministry of Finance

9, Ilyinka Street

109097 Moscow

Russian Federation

Import and Export Authority:

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moscow

Russian Federation

SIERRA LEONE

Ministry of Mines and Mineral Resources

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

SINGAPORE

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#09-01, The Treasury

Singapore 179434

SUDAFRICA

South African Diamond and Precious Metals Regulator

251 Fox Street

Doornfontein 2028

Johannesburg

South Africa

SRI LANKA

National Gem and Jewellery Authority

25, Galle Face Terrace

Post Code 00300

Colombo 03

Sri Lanka

SVIZZERA

State Secretariat for Economic Affairs (SECO)

Sanctions Unit

Holzikofenweg 36

CH-3003 Berne/Switzerland

TAIWAN, PENGHU, KINMEN E MATSU, TERRITORIO DOGANALE SEPARATO

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

1, Hu Kou Street

Taipei, 100

Taiwan

TANZANIA

Commission for Minerals

Ministry of Energy and Minerals

Kikuyu Avenue, P.O BOX

422, 40744 Dodoma

Tanzania

THAILANDIA

Department of Foreign Trade

Ministry of Commerce

563 Nonthaburi Road

Muang District, Nonthaburi 11000

Thailand

TOGO

The Ministry of Mines and Energy

Head Office of Mines and Geology

216, Avenue Sarakawa

B.P. 356

Lomé

Togo

TURCHIA

Foreign Exchange Department

Undersecretariat of Treasury

T.C. Bașbakanlık Hazine

Müsteșarlığı İnönü Bulvarı No 36

06510 Emek, Ankara

Turkey

Import and Export Authority:

Istanbul Gold Exchange/Borsa Istanbul Precious Metals and Diamond

Market (BIST)

Borsa İstanbul, Resitpasa Mahallesi,

Borsa İstanbul Caddesi No 4

Sariyer, 34467, Istanbul

Turkey

UCRAINA

Ministry of Finance

State Gemological Centre of Ukraine

38-44, Degtyarivska St.

Kiev 04119

Ukraine

EMIRATI ARABI UNITI

U.A.E. Kimberley Process Office

Dubai Multi Commodities Centre

Dubai Airport Free Zone

Emirates Security Building

Block B, 2nd Floor, Office # 20

P.O. Box 48800

Dubai

United Arab Emirates

STATI UNITI D'AMERICA

United States Kimberley Process Authority

U.S. Department of State

Bureau of Economic and Business Affairs

2201 C Street, NW

Washington DC 20520 United States of America

VENEZUELA

Central Bank of Venezuela

36 Av. Urdaneta, Caracas, Capital District

Caracas

ZIP Code 1010

Venezuela

VIETNAM

Ministry of Industry and Trade

Agency of Foreign Trade 54 Hai Ba Trung

Hoan Kiem

Hanoi

Vietnam

ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

6th Floor, ZIMRE Centre

Cnr L.Takawira St/K. Nkrumah Ave.

Harare

Zimbabwe

»

ALLEGATO II

«ALLEGATO III

Elenco delle autorità competenti degli Stati membri e delle loro funzioni indicate agli articoli 2 e 19

BELGIO

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene Directie Economisch Potentieel, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie,

PME, Classes moyennes et Energie, Direction générale des Analyses économiques et de l'Economie internationale, Service Licences

(Federal Public Service Economy SME's, Self-employed and Energy, Directorate-General for Economic Analyses & International Economy)

Italiëlei 124, bus 71

B-2000 Antwerpen

Tel. +32 (0)2 277 54 59

Fax +32 (0)2 277 54 61 or +32 (0)2 277 98 70

Email: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be

In Belgio i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002 e il trattamento doganale sono di esclusiva competenza di:

The Diamond Office

Hovenierstraat 22

B-2018 Antwerpen

REPUBBLICA CECA

Nella Repubblica ceca i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002 e il trattamento doganale sono di esclusiva competenza di:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Česká republika

Tel. (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, cell (420-737) 213 793

Fax (420-2) 61 33 38 70

Email: diamond@cs.mfcr.cz

Permanent service at designated custom office — Praha Ruzyně

Tel. (420-2) 20 113 788 (Mondays to Fridays -7:30am — 15:30pm)

Tel. (420-2) 20 119 678 (Saturdays, Sundays and rest — 15:30pm — 7:30am)

GERMANIA

In Germania i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002, incluso il rilascio dei certificati UE, sono di esclusiva competenza di:

Hauptzollamt Koblenz

Zollamt Idar-Oberstein

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Tel. + 49 6781 56 27 0

Fax +49 6781 56 27 19

Email: poststelle.za-idar-oberstein@zoll.bund.de

Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 3, degli articoli 6, 9 e 10, dell'articolo 14, paragrafo 3, e degli articoli 15 e 17 di tale regolamento, specie per quanto riguarda gli obblighi di informazione nei confronti della Commissione, l'autorità tedesca competente è la seguente:

Generalzolldirektion

Direktion VI –

Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs/Besonderes Zollrecht

Krelingstraβe 50

D-90408 Nürnberg

Tel. +49 228 303-49874

Fax +49 228 303-99106

Email: DVIA3.gzd@zoll.bund.de

IRLANDA

The Kimberley Process and Responsible Minerals Authority

Exploration and Mining Division

Department of Communications, Climate Action and Environment

29-31 Adelaide Road

Dublin

D02 X285

Ireland

Tel. +353 1 678 2000

Email: KPRMA@DCCAE.gov.ie

PORTOGALLO

Autoridade Tributária e Aduaneira

Direção de Serviços de Licenciamento

R. da Alfândega, 5

1149-006 Lisboa

Tel. + 351 218 813 843/8

Fax + 351 218 813 986

Email: dsl@at.gov.pt

In Portogallo, i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002, incluso il rilascio dei certificati UE, sono di esclusiva competenza di:

Alfândega do Aeroporto de Lisboa

Aeroporto de Lisboa,

Terminal de Carga, Edifício 134

1750-364 Lisboa

Tel. +351 210030080

Fax +351 210037777

Email: aalisboa-kimberley@at.gov.pt

ROMANIA

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

(National Authority for Consumer Protection)

1 Bd. Aviatorilor Nr. 72, sectorul 1 București, România

(72 Aviatorilor Bvd., sector 1, Bucharest, Romania)

Cod postal (Postal code) 011865

Tel. (40-21) 318 46 35/312 98 90/312 12 75

Fax (40-21) 318 46 35/314 34 62

www.anpc.ro

REGNO UNITO

Government Diamond Office

Global Business Group

Room W 3.111.B

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London SW1 A 2AH

Tel. +44 207 008 6903/5797

Email: KPUK@fco.gov.uk

»

ALLEGATO III

«ALLEGATO IV

Certificato comunitario di cui all'articolo 2

Conformemente alle modifiche introdotte dal trattato di Lisbona, a norma del quale l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea, per “certificato UE” si intende il certificato comunitario definito all'articolo 2, lettera g), del presente regolamento.

Il certificato UE consta degli elementi indicati in appresso. Gli Stati membri assicurano che i certificati da essi rilasciati siano identici e, a tal fine, sottopongono alla Commissione modelli di certificati da rilasciare.

Gli Stati membri provvedono alla stampa dei certificati UE. I certificati UE possono essere stampati anche da tipografie incaricate dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni certificato UE deve recare il riferimento a detto incarico da parte dello Stato membro. Su ogni certificato UE figurano il nome e l'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. La tipografia è una tipografia ad alta sicurezza per la stampa di banconote. La tipografia fornisce opportune referenze di clienti governativi e commerciali.

La Commissione europea mette a disposizione delle autorità UE modelli dei certificati UE originali.

Materiali

Dimensioni: A4 (210 mm × 297 mm).

Filigrana con fibre invisibili (giallo/blu) alla luce UV.

Sensibile ai solventi.

Opacità agli UV (gli elementi del documento appaiono nettamente se illuminati da una lampada UV).

Carta 95 g/m2.

Stampa

Stampa di fondo iridescente (sensibile ai solventi).

La stampa di fondo iridescente non è visibile in fotocopia.

Gli inchiostri utilizzati devono essere “sensibili ai solventi”, in modo da proteggere il documento dall'attacco di prodotti chimici impiegati per alterare il testo, per esempio uno sbiancante.

Stampa di fondo monocromatica (permanente e fotostabile).

Garantire la stampa di un'iride secondaria per impedire che la luce del sole danneggi i certificati.

Procedimento invisibile agli UV (stelle della bandiera UE).

Nella stampa di sicurezza dovrebbe essere applicata la quantità esatta di inchiostro per garantire che l'elemento UV sia invisibile alla luce normale.

Bandiera UE: stampata in giallo oro e blu europeo.

Bordo in calcografia.

L'inchiostro della calcografia percettibile al tatto è uno degli elementi più importanti del documento.

Rabescatura a microstampa: “Certificato del processo di Kimberley”.

Immagine latente: KP.

Microstampa con l'acronimo KPCS.

Il documento deve incorporare elementi anticopia (“Medaglione”) nella rabescatura ad alta sicurezza.

Numerazione

Ogni certificato UE ha un numero di serie unico preceduto dal codice: UE.

La Commissione attribuisce i numeri di serie agli Stati membri che intendono rilasciare certificati UE.

Dovrebbero esserci due tipi di numerazione accoppiata: visibile e invisibile:

Tipo 1: numero sequenziale a 8 cifre, una volta su tutte le parti del documento, stampato in nero.

La tipografia è interamente responsabile della numerazione dei certificati.

La tipografia tiene anche una base dati di tutta la numerazione.

Tipo 2: numero sequenziale a 8 cifre, stampato invisibile (accoppiato a quello summenzionato), che diventa fluorescente alla luce UV.

Lingua

Inglese e, se del caso, lingua (lingue) dello Stato membro interessato.

Presentazione e finitura

Elementi obbligatori

Perforazione tratteggiata in una posizione, taglio in fogli singoli A4, a 100 mm dal bordo destro.

a)

lato sinistro

Image 3

b)

lato destro

Image 4
»

12.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/30


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1190 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2019

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 per quanto riguarda le detrazioni dai contingenti di pesca assegnati alla Spagna per il 2019

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l'articolo 105, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Nel 2013 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 (2) che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di pesca assegnati alla Spagna per il 2013 e per gli anni successivi a seguito del superamento di un contingente di sgombro nel 2009. Tale regolamento ha stabilito detrazioni dal contingente di sgombro nella divisione CIEM 8c, nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 nonché dal contingente di acciuga nella sottozona CIEM 8.

(2)

La flotta costiera spagnola dipende in larga misura dallo sgombro e la redditività di queste flotte è già molto bassa. Inoltre, il contingente per il 2019 è inferiore del 20 % a quello del 2018 e le detrazioni per lo sgombro proseguono fino al 2023. Il fatto di autorizzare, limitatamente al 2019, una riduzione inferiore per lo sgombro non aumenterà la pressione di pesca sullo stock oltre il livello già autorizzato dal regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio (3). Al fine di evitare ripercussioni socioeconomiche sia sul settore della pesca interessato che sull'industria di trasformazione ad esso associata, i quantitativi detratti nel corso di un anno non dovrebbero superare il 33 % del contingente annuo per lo sgombro. Se il quantitativo da detrarre è superiore al 33 % di tale contingente, il regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 dovrebbe essere modificato al fine di ridurre il quantitativo annuo da detrarre e prorogare di conseguenza il periodo di detrazione.

(3)

Il contingente di sgombro assegnato alla Spagna nella divisione CIEM 8c, nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per il 2019 è fissato a 24 597 tonnellate, mentre le detrazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 per lo stesso anno sono fissate a 9 240 tonnellate, corrispondenti al 38 % del contingente spagnolo. I quantitativi da detrarre nel 2019 dovrebbero quindi essere ridotti al 33 % del contingente e la differenza dovrebbe essere aggiunta ai quantitativi da detrarre nel 2023.

(4)

La Spagna ha chiesto che la detrazione dal contingente di sgombro per il 2019, fissata inizialmente a 5 544 tonnellate, sia ridotta a 4 421 tonnellate. La differenza rappresenta lo 0,1 % del TAC complessivo; l'impatto biologico sullo stock è quindi minimo, ma nondimeno importante per la pesca su piccola scala. Nel 2023 la detrazione dallo stesso contingente, fissata inizialmente a 269 tonnellate, aumenterebbe a 1 392 tonnellate. La percentuale iniziale delle detrazioni dai contingenti di sgombro e di acciuga varierebbe di anno in anno, ma rimarrebbe invariata per l'intero periodo 2019-2023. I quantitativi da detrarre nel 2023 sarebbero inferiori alle detrazioni annuali fissate per il periodo 2016-2022.

(5)

Le modifiche apportate ai quantitativi detratti dai contingenti di sgombro e di acciuga nel 2019 continuerebbero a garantire che non siano superate le possibilità di pesca per tali specie nel 2019. Tali modifiche sarebbero conformi agli obiettivi della politica comune della pesca.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013, che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di pesca assegnati alla Spagna per il 2013 e per gli anni successivi a seguito del superamento di un contingente di sgombro nel 2009 (GU L 62 del 6.3.2013, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio, del 30 gennaio 2019, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 29 del 31.1.2019, pag. 1).


ALLEGATO

Stock

Contingente iniziale 2009

Contingente 2009 modificato

Catture 2009 accertate

Differenza contingente-catture (superamento del contingente)

Detrazione 2013

Detrazione 2014

Detrazione 2015

Detrazione 2016

Detrazione 2017

Detrazione 2018

Detrazione 2019

Detrazione 2020

Detrazione 2021

Detrazione 2022

Detrazione 2023

MAC8C

3411

29 529

25 525

90 954

– 65 429

100

100

100

5 544

6 283

4 805

4 421

5 544

5 544

5 544

1 392

ANE08 (1)

 

 

 

 

 

 

 

3 696

4 539

2 853

3 696

3 696

3 696

3 696

180


(1)  Nel caso dell'acciuga, per «anno» si intende la campagna di pesca che ha inizio nell'anno in questione.


DECISIONI

12.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/33


DECISIONE (UE) 2019/1191 DEL CONSIGLIO

dell'8 luglio 2019

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Linea di bilancio 04 03 01 03 — «Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e misure a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi»)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 46 e 48, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, il protocollo 31.

(3)

Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni specifiche sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

(4)

È opportuno proseguire la cooperazione tra le Parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea in materia di libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e misure a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi.

(5)

È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che tale cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2019.

(6)

La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2019

Per il Consiglio

La presidente

A.-K. PEKONEN


(1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.


PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/2019

del …

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno proseguire la cooperazione tra le Parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea in materia di libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e misure a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi.

(2)

È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che tale cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2019,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5, paragrafi 5 e 13, del protocollo 31 dell'accordo SEE, i termini «e 2018» sono sostituiti da «, 2018 e 2019».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE


(*1)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]


12.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/36


DECISIONE (UE) 2019/1192 DEL CONSIGLIO

dell'8 luglio 2019

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Linea di bilancio 02 03 01 Funzionamento e sviluppo del mercato interno per beni e servizi e linea di bilancio 02 03 04 - Strumento per la gestione del mercato interno)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, il protocollo 31.

(3)

Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

(4)

È opportuno estendere la cooperazione tra le Parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea relative al funzionamento e allo sviluppo del mercato interno per beni e servizi e allo strumento per la gestione del mercato interno.

(5)

È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che tale cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2019.

(6)

La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2019

Per il Consiglio

La presidente

A.-K. PEKONEN


(1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.


PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/2019

del …

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno proseguire la cooperazione tra le Parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione relative al funzionamento e allo sviluppo del mercato interno per beni e servizi e allo strumento per la gestione del mercato interno.

(2)

È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che tale cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2019,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 7, paragrafi 12 e 14, del protocollo 31 dell'accordo SEE, i termini «e 2018» sono sostituiti da «, 2018 e 2019».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE


(*1)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]


12.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/39


DECISIONE (UE) 2019/1193 DEL CONSIGLIO

dell'8 luglio 2019

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Linea di bilancio 33 02 03 01 — Diritto societario)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, il protocollo 31.

(3)

Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

(4)

È opportuno proseguire la cooperazione tra le Parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea relative al diritto societario.

(5)

È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che tale cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2019.

(6)

La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2019

Per il Consiglio

La presidente

A.-K. PEKONEN


(1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.


PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. …/2019

del

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno proseguire la cooperazione tra le Parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal suo bilancio generale relative al diritto societario.

(2)

È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che tale cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2019,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 7, paragrafo 13, del protocollo 31 dell'accordo SEE, i termini «e 2018» sono sostituiti da «, 2018 e 2019».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE


(*1)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]


12.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/41


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1194 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2019

relativa all'identificazione del 4-terz-butilfenolo (PTBP) come sostanza estremamente preoccupante a norma dell'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2019) 4987]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l'articolo 59, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 agosto 2016, conformemente all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006, la Germania ha trasmesso all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») un fascicolo preparato conformemente all'allegato XV di tale regolamento («il fascicolo conforme all'allegato XV»), relativo all'identificazione del 4-terz-butilfenolo (PTBP) (numero CE: 202-679-0; numero CAS: 98-54-4) come sostanza estremamente preoccupante, in conformità all'articolo 57, lettera f), di tale regolamento, a causa delle sue proprietà di interferente endocrino, per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per l'ambiente che danno adito ad un livello di preoccupazione equivalente a quello suscitato dalle altre sostanze di cui all'articolo 57, lettere da a) ad e), del regolamento (CE) n. 1907/2006.

(2)

Il 15 dicembre 2016 il comitato degli Stati membri dell'Agenzia («CSM») ha adottato il suo parere (2) sul fascicolo dell'allegato XV. Sebbene la maggioranza dei membri del CSM ritenesse che il PTBP dovesse essere identificato come sostanza estremamente preoccupante a norma dell'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006, il CSM non è giunto a un accordo unanime. Due membri hanno espresso dubbi sull'affidabilità dello studio chiave (3) e hanno sostenuto che gli elementi di prova disponibili non consentirebbero di concludere che vi sia un livello di preoccupazione equivalente a quello delle altre sostanze elencate all'articolo 57, lettere da a) ad e), del regolamento (CE) n. 1907/2006. Anche un terzo membro, pur essendo favorevole all'identificazione del PTBP come sostanza estremamente preoccupante, ha espresso dubbi sull'affidabilità dello studio chiave. La Commissione non condivide i dubbi espressi in merito all'affidabilità dello studio chiave.

(3)

Il 17 gennaio 2017, conformemente all'articolo 59, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006, l'Agenzia ha trasmesso il parere del CSM alla Commissione affinché adottasse una decisione sull'identificazione del PTBP a norma dell'articolo 57, lettera f), di detto regolamento.

(4)

La Commissione concorda con il parere del CSM che esprime un accordo unanime sull'esistenza di prove scientifiche di effetti negativi nei pesci legati a una meccanismo d'azione degli estrogeni del PTBP, che dimostrano che la sostanza corrisponde alla definizione di interferente endocrino dell'Organizzazione mondiale della sanità/Programma internazionale per la sicurezza nel settore chimico (OMS/IPCS) (4). L'esposizione al PTBP comporta effetti negativi gravi e irreversibili sullo sviluppo sessuale dei pesci, ossia un'inversione completa e irreversibile del sesso delle popolazioni ittiche colpite, che determina una popolazione tutta femminile. La conclusione che il PTBP abbia proprietà di interferenza endocrina è ulteriormente suffragata dai read-across da altre sostanze (5) appartenenti alla stessa classe chimica degli alchilfenoli del PTBP. Per questi motivi la Commissione conclude che per i PTBP vi sono prove scientifiche di probabili gravi effetti per l'ambiente.

(5)

La Commissione osserva che gli effetti avversi sono di gravità simile a quelli di altre sostanze già identificate come estremamente preoccupanti conformemente all'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006, in quanto hanno proprietà che perturbano il sistema endocrino con probabilità di effetti gravi per l'ambiente. Gli effetti osservati nei pesci sono irreversibili e potrebbero interessare anche le popolazioni di specie selvatiche. La maggior parte del CSM è del parere che, in base alle informazioni disponibili, sembra difficile determinare un livello di esposizione sicuro per valutare adeguatamente i rischi, anche se l'esistenza di un tale livello non è esclusa. La Commissione condivide tale valutazione. La Commissione ritiene pertanto che il livello di preoccupazione cui tali effetti avversi danno adito sia equivalente a quello suscitato dalle sostanze di cui all'articolo 57, lettere da a) a e), del regolamento (CE) n. 1907/2006. Il fatto che nello studio chiave gli effetti avversi sullo sviluppo sessuale dei pesci siano stati osservati a livelli di concentrazione bassi (concentrazione più bassa a cui si osserva un effetto: 1 μg/l) rafforza ulteriormente tale preoccupazione.

(6)

Il PTBP dovrebbe essere identificato come sostanza estremamente preoccupante a norma dell'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 a causa delle sue proprietà che perturbano il sistema endocrino con probabilità di effetti gravi per l'ambiente che danno adito ad un livello di preoccupazione equivalente a quello suscitato dalle altre sostanze di cui all'articolo 57, lettere da a) a e), del medesimo regolamento.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il 4-terz-butilfenolo (PTBP) (numero CE 202-679-0, numero CAS 98-54-4) è identificato come sostanza estremamente preoccupante a norma dell'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 a causa delle sue proprietà che perturbano il sistema endocrino con probabilità di effetti gravi per l'ambiente che danno adito ad un livello di preoccupazione equivalente a quella suscitata dalle altre sostanze di cui all'articolo 57, lettere da a) a e), del medesimo regolamento.

2.   La sostanza di cui al paragrafo 1 è inclusa nell'elenco di sostanze candidate di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 e reca la seguente indicazione alla voce riguardante il motivo dell'inclusione: «Proprietà di interferenza con il sistema endocrino [articolo 57, lettera f), ambiente]».

Articolo 2

L'Agenzia europea per le sostanze chimiche è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2019

Per la Commissione

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membro della Commissione


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  http://echa.europa.eu/role-of-the-member-state-committee-in-the-authorisation-process/svhc-opinions-of-the-member-state-committee

(3)  Demska-Zakęś, K. (2005). Wpływ wybranych ksenobiotyków na rozwój układu płciowego ryb. (Olsztyn, Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie - UWM Olsztyn), pag. 61.

(4)  Organizzazione mondiale della sanità/Programma internazionale per la sicurezza nel settore chimico (OMS/IPCS), 2002. Global Assessment of the State-of-the-science of Endocrine Disruptors (Valutazione generale dello stato dell'arte della ricerca sugli interferenti endocrini). WHO/PCS/EDC/02.2, disponibile all'indirizzo http://www.who.int/ipcs/publications/new_issues/endocrine_disruptors/en/

(5)  4-nonilfenolo, ramificato e lineare; 4-terz-ottilfenolo (numero CAS: 140-66-1; numero CE: 205-426-2); 4-eptilfenolo, ramificato e lineare; 4-terz-pentilfenolo (numero CAS: 80-46-6; numero CE: 201-280-9).


12.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/43


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1195 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2019

che modifica le decisioni 2008/730/CE, 2008/837/CE, 2009/184/CE, 2011/354/UE e le decisioni di esecuzione 2012/81/UE, 2013/327/UE, (UE) 2015/690, (UE) 2015/697, (UE) 2015/699, (UE) 2016/1215, (UE) 2017/1208 e (UE) 2017/2451 per quanto riguarda il titolare dell'autorizzazione e il rappresentante per l'immissione in commercio di soia, cotone, colza e granturco geneticamente modificati

[notificata con il numero C(2019) 5093]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Bayer CropScience AG, con sede in Germania, è il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alimenti e mangimi geneticamente modificati (soia, cotone, colza e granturco) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, oggetto delle decisioni 2008/730/CE (2), 2008/837/CE (3), 2009/184/CE (4) e 2011/354/UE (5) della Commissione e delle decisioni di esecuzione 2012/81/UE (6), 2013/327/UE (7), (UE) 2015/690 (8), (UE) 2015/697 (9), (UE) 2015/699 (10) e (UE) 2016/1215 (11) della Commissione.

(2)

Bayer CropScience N.V., con sede in Belgio, è il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un alimento e mangime geneticamente modificato (cotone) e rappresenta Bayer CropScience LP, con sede negli Stati Uniti, per l'autorizzazione a norma della decisione di esecuzione (UE) 2017/1208 della Commissione (12).

(3)

Bayer CropScience N.V., con sede in Belgio, è il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un alimento e mangime geneticamente modificato (soia) e rappresenta M.S. Technologies LLC, con sede negli Stati Uniti, per l'autorizzazione a norma della decisione di esecuzione (UE) 2017/2451 della Commissione (13).

(4)

Con lettera del 1o agosto 2018 Bayer CropScience AG, Germania, Bayer CropScience N.V., Belgio, e Bayer CropScience LP, Stati Uniti, hanno chiesto alla Commissione di trasferire a BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, con sede negli Stati Uniti, i loro diritti e obblighi relativi a tutte le autorizzazioni e a tutte le domande pendenti concernenti prodotti geneticamente modificati.

(5)

Con lettera del 19 ottobre 2018 BASF Agricultural Solutions Seed US LLC ha confermato il suo consenso a tale trasferimento e ha autorizzato BASF SE, con sede in Germania, ad agire come suo rappresentante UE.

(6)

L'11 ottobre 2018 M.S. Technologies LLC ha confermato per iscritto il proprio accordo alla modifica del suo rappresentante.

(7)

Gli allegati delle decisioni 2008/730/CE, 2008/837/CE, 2009/184/CE e 2011/354/UE contengono link alle pagine web dell'American Oil Chemists' Society, dove sono disponibili materiali di riferimento per il metodo di rilevazione collegati a Bayer; tali link dovrebbero pertanto essere adattati di conseguenza.

(8)

Le modifiche proposte delle decisioni di autorizzazione sono di natura puramente amministrativa e non comportano una nuova valutazione dei prodotti in questione. Lo stesso vale per i destinatari delle decisioni di autorizzazione, che a loro volta dovrebbero essere adattati di conseguenza.

(9)

L'attuazione delle modifiche richieste comporta la modifica delle decisioni che autorizzano l'immissione in commercio dei prodotti geneticamente modificati per i quali Bayer CropScience AG e Bayer CropScience N.V. sono i titolari dell'autorizzazione. In particolare, è opportuno modificare di conseguenza le seguenti decisioni: decisioni 2008/730/CE, 2008/837/CE, 2009/184/CE, 2011/354/UE e decisioni di esecuzione 2012/81/UE, 2013/327/UE, (UE) 2015/690, (UE) 2015/697, (UE) 2015/699, (UE) 2016/1215, (UE) 2017/1208 e (UE) 2017/2451.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica della decisione 2008/730/CE

La decisione 2008/730/CE è così modificata:

1)

all'articolo 6, i termini «Bayer CropScience AG» sono sostituiti dai termini «BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Stati Uniti, rappresentata dalla BASF SE, Germania»;

2)

all'articolo 8, i termini «Bayer CropScience AG, Alfred Nobel Str. 50, D-40789 Monheim am Rhein» sono sostituiti dai termini «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, D-67063 Ludwigshafen»;

3)

nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)   Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Indirizzo

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stati Uniti

Rappresentata dalla BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania.»;

4)

nell'allegato, lettera d), il terzo trattino è sostituito dal seguente:

«—

materiale di riferimento: AOCS 0707-A e AOCS 0707-B, accessibili sul sito dell'American Oil Chemists' Society: https://www.aocs.org/crm».

Articolo 2

Modifica della decisione 2008/837/CE

La decisione 2008/837/CE è così modificata:

1)

all'articolo 6, i termini «Bayer CropScience AG» sono sostituiti dai termini «BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Stati Uniti, rappresentata dalla BASF SE, Germania»;

2)

all'articolo 8, i termini «Bayer CropScience AG, Alfred Nobel Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein» sono sostituiti dai termini «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen»;

3)

nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)   Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Indirizzo

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stati Uniti

Rappresentata dalla BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania.»;

4)

nell'allegato, lettera d), il terzo trattino è sostituito dal seguente:

«—

materiale di riferimento: AOCS 0306-A e AOCS 0306-E, accessibili sul sito dell'American Oil Chemists' Society: https://www.aocs.org/crm».

Articolo 3

Modifica della decisione 2009/184/CE

La decisione 2009/184/CE è così modificata:

1)

all'articolo 7, i termini «Bayer CropScience AG» sono sostituiti dai termini «BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Stati Uniti, rappresentata dalla BASF SE, Germania»;

2)

all'articolo 9, i termini «Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Straße 50, 40789 Monheim am Rhein» sono sostituiti dai termini «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen»;

3)

nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)   Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Indirizzo

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stati Uniti

Rappresentata dalla BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, D-67063 Ludwigshafen, Germania.»;

4)

nell'allegato, lettera d), il terzo trattino è sostituito dal seguente:

«—

materiale di riferimento: AOCS 0208-A, accessibile sul sito dell'American Oil Chemists' Society: https://www.aocs.org/crm».

Articolo 4

Modifica della decisione 2011/354/UE

La decisione 2011/354/UE è così modificata:

1)

all'articolo 6, i termini «Bayer CropScience AG» sono sostituiti dai termini «BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Stati Uniti, rappresentata dalla BASF SE, Germania»;

2)

all'articolo 8, i termini «Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim am Rhein» sono sostituiti dai termini «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen»;

3)

nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)   Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Indirizzo

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stati Uniti

Rappresentata dalla BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, D-67063 Ludwigshafen, Germania.»;

4)

nell'allegato, lettera d), il terzo trattino è sostituito dal seguente:

«—

materiale di riferimento: AOCS 1108-A e AOCS 0306-E, accessibili sul sito dell'American Oil Chemists' Society: https://www.aocs.org/crm».

Articolo 5

Modifica della decisione di esecuzione 2012/81/UE

La decisione di esecuzione 2012/81/UE è così modificata:

1)

all'articolo 6, i termini «Bayer CropScience AG» sono sostituiti dai termini «BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Stati Uniti, rappresentata dalla BASF SE, Germania»;

2)

all'articolo 8, i termini «Bayer CropScience AG, Alfred Nobel Str. 50, 40789 Monheim am Rhein» sono sostituiti dai termini «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen»;

3)

nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)   Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Indirizzo

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stati Uniti

Rappresentata dalla BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania.»

Articolo 6

Modifica della decisione di esecuzione 2013/327/UE

La decisione di esecuzione 2013/327/UE è così modificata:

1)

all'articolo 6, i termini «Bayer CropScience AG» sono sostituiti dai termini «BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Stati Uniti, rappresentata dalla BASF SE, Germania»;

2)

all'articolo 8, i termini «Bayer CropScience AG, Alfred Nobel Str. 50, 40789 Monheim am Rhein» sono sostituiti dai termini «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen»;

3)

nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)   Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Indirizzo

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stati Uniti

Rappresentata dalla BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania.»

Articolo 7

Modifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/690

La decisione di esecuzione (UE) 2015/690 è così modificata:

1)

all'articolo 6, i termini «Bayer CropScience AG» sono sostituiti dai termini «BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Stati Uniti, rappresentata da BASF SE, Germania»;

2)

all'articolo 8, i termini «Bayer CropScience AG, Alfred Nobel Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein» sono sostituiti dai termini «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen»;

3)

nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)   Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Indirizzo

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stati Uniti

Rappresentata da BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania.»

Articolo 8

Modifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/697

La decisione di esecuzione (UE) 2015/697 è così modificata:

1)

all'articolo 6, i termini «Bayer CropScience AG» sono sostituiti dai termini «BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Stati Uniti, rappresentata dalla BASF SE, Germania»;

2)

all'articolo 8, i termini «Bayer CropScience, AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein» sono sostituiti dai termini «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen»;

3)

nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)   Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Indirizzo

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stati Uniti

Rappresentata dalla BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania.»

Articolo 9

Modifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/699

La decisione di esecuzione (UE) 2015/699 è così modificata:

1)

all'articolo 6, i termini «Bayer CropScience AG» sono sostituiti dai termini «BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Stati Uniti, rappresentata da BASF SE, Germania»;

2)

all'articolo 8, i termini «Bayer CropScience AG, Alfred Nobel Str. 50, D-40789 Monheim am Rhein» sono sostituiti dai termini «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen»;

3)

nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)   Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Indirizzo

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stati Uniti

Rappresentata da BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania.»

Articolo 10

Modifica della decisione di esecuzione (UE) 2016/1215

La decisione di esecuzione (UE) 2016/1215 è così modificata:

1)

all'articolo 6, i termini «Bayer CropScience AG» sono sostituiti dai termini «BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Stati Uniti, rappresentata dalla BASF SE, Germania»;

2)

all'articolo 8, i termini «Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein» sono sostituiti dai termini «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen»;

3)

nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)   Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Indirizzo

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stati Uniti

Rappresentata dalla BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania.»

Articolo 11

Modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/1208

La decisione di esecuzione (UE) 2017/1208 è così modificata:

1)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione è BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Stati Uniti, rappresentata da BASF SE, Germania.»;

2)

all'articolo 8, la frase «Bayer CropScience NV, J.E. è destinataria della presente decisione. Mommaertslaan 14, 1831, Diegem, Belgio.» è sostituita dalla frase «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania, è destinataria della presente decisione.»;

3)

nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)   Titolare dell'autorizzazione

Nome

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Indirizzo

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stati Uniti

Rappresentata da BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania.»

Articolo 12

Modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/2451

La decisione di esecuzione (UE) 2017/2451 è così modificata:

1)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Titolari dell'autorizzazione

I titolari dell'autorizzazione sono:

a)

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Stati Uniti, rappresentata da BASF SE, Germania;

e

b)

BASF SE, Germania, che rappresenta M.S. Technologies, LLC, Stati Uniti.»;

2)

all'articolo 9, i termini «Bayer CropScience N.V., J.E. Mommaertslaan 14, 1831, Diegem, Belgio» sono sostituiti dai termini «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania»;

3)

nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)   Richiedenti e titolari dell'autorizzazione

Nome

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Indirizzo

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stati Uniti

Rappresentata da BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania;

e

Nome

:

BASF SE Germania

Indirizzo

:

Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania

Per conto di M.S. Technologies LLC, 103, Avenue D, West Point, Iowa 52656, Stati Uniti.»

Articolo 13

Destinatario

BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  Decisione 2008/730/CE della Commissione, dell'8 settembre 2008, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o fabbricati a partire da soia geneticamente modificata A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 247 del 16.9.2008, pag. 50).

(3)  Decisione 2008/837/CE della Commissione, del 29 ottobre 2008, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o fabbricati a partire da «LLCotton25» geneticamente modificato (ACS-GHØØ1-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 36).

(4)  Decisione 2009/184/CE della Commissione, del 10 marzo 2009, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti che contengono colza T45 o che sono prodotti a partire da colza T45 (ACS-BNØØ8-2) geneticamente modificata risultato della commercializzazione di tale colza nei paesi terzi fino al 2005, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 68 del 13.3.2009, pag. 28).

(5)  Decisione 2011/354/UE della Commissione, del 17 giugno 2011, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 (BCS-GHØØ2-5) in virtù del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 90).

(6)  Decisione di esecuzione 2012/81/UE della Commissione, del 10 febbraio 2012, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti soia geneticamente modificata A5547-127 (ACS-GMØØ6-4), o da essa costituiti o ottenuti, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 40 del 14.2.2012, pag. 10).

(7)  Decisione di esecuzione 2013/327/UE della Commissione, del 25 giugno 2013, che autorizza la commercializzazione di alimenti contenenti o costituiti da colza geneticamente modificata Ms8, Rf3 e Ms8 × Rf3, o alimenti e mangimi prodotti a partire da organismi geneticamente modificati di cui al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 175 del 27.6.2013, pag. 57).

(8)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/690 della Commissione, del 24 aprile 2015, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614×LLCotton25 (BCS-GHØØ2-5×ACS-GHØØ1-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 112 del 30.4.2015, pag. 35).

(9)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/697 della Commissione, del 24 aprile 2015, che autorizza l'immissione in commercio di granturco geneticamente modificato T25 (ACS-ZMØØ3-2) e che rinnova i prodotti di granturco T25 (ACS-ZMØØ3-2) esistenti a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 112 del 30.4.2015, pag. 66).

(10)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/699 della Commissione, del 24 aprile 2015, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato T304-40 (BCS-GHØØ4-7) in virtù del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 112 del 30.4.2015, pag. 77).

(11)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/1215 della Commissione, del 22 luglio 2016, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata FG72 (MST-FGØ72-2) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 199 del 26.7.2016, pag. 16).

(12)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/1208 della Commissione, del 4 luglio 2017, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato GHB119 (BCS-GHØØ5-8), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 173 del 6.7.2017, pag. 23).

(13)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/2451 della Commissione, del 21 dicembre 2017, che autorizza l'immissione sul mercato dei prodotti che contengono, sono costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 × A5547-127 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 346 del 28.12.2017, pag. 20).


12.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/50


DECISIONE (UE) 2019/1196 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2019

relativa alla partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord al regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera del 14 marzo 2019 al presidente del Consiglio, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (nel prosieguo «Regno Unito») ha notificato l'intenzione di partecipare al regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

Poiché la partecipazione del Regno Unito al regolamento (UE) 2018/1727 non è subordinata ad alcuna condizione specifica, non occorrono misure transitorie.

(3)

La partecipazione del Regno Unito al regolamento (UE) 2018/1727 dovrebbe pertanto essere confermata.

(4)

Il regolamento (UE) 2018/1727 è entrato in vigore l'11 dicembre 2018 e si applica dal 12 dicembre 2019.

(5)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, a meno che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, non decida all'unanimità di prorogare tale termine.

(6)

L'Unione e il governo del Regno Unito hanno concordato l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (2) (nel prosieguo «accordo di recesso») nel novembre 2018 ma le procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore non sono ancora state completate. La parte quarta dell'accordo di recesso prevede un periodo di transizione che decorre dalla data di entrata in vigore dell'accordo. Durante il periodo di transizione il diritto dell'Unione continuerà ad applicarsi al Regno Unito in conformità all'accordo di recesso.

(7)

Il 22 marzo 2019, con decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo (3), d'intesa con il Regno Unito, il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è stato prorogato fino al 22 maggio 2019 qualora l'accordo di recesso fosse stato approvato dalla Camera dei Comuni entro il 29 marzo 2019 o, in caso contrario, fino al 12 aprile 2019. La Camera dei Comuni non ha approvato l'accordo di recesso entro il 29 marzo 2019. L'11 aprile 2019, con decisione (UE) 2019/584 del Consiglio (4), d'intesa con il Regno Unito, il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è stato ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019. Su richiesta del Regno Unito, tale termine può essere ulteriormente prorogato con decisione unanime del Consiglio europeo d'intesa con il Regno Unito. Il Regno Unito può inoltre revocare in qualsiasi momento la notifica dell'intenzione di recedere dall'Unione europea.

(8)

Il regolamento (UE) 2018/1727 si applicherà pertanto nei confronti del Regno Unito e nel Regno Unito soltanto nel caso in cui esso sia uno Stato membro il 12 dicembre 2019 o l'accordo di recesso sia entrato in vigore entro tale data.

(9)

A norma dell'articolo 4 del protocollo n. 21, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord al regolamento (UE) 2018/1727 è confermata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).

(2)  GU C 144 I del 25.4.2019, pag. 1.

(3)  Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 80 I del 22.3.2019, pag. 1).

(4)  Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, dell'11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell'11.4.2019, pag. 1).


Rettifiche

12.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/52


Rettifica della decisione (UE) 2019/276 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2018, relativa alla mobilizzazione dello strumento di flessibilità per finanziare misure di bilancio immediate per far fronte alle sfide attuali in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 54 del 22 febbraio 2019 )

Pagina 1, titolo:

anziché:

«Decisione (UE) 2019/276 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2018, relativa alla mobilizzazione dello strumento di flessibilità per finanziare misure di bilancio immediate per far fronte alle sfide attuali in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza»,

leggasi:

«Decisione (UE) 2019/276 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2018, relativa alla mobilizzazione dello strumento di flessibilità per rafforzare i programmi fondamentali per la competitività dell'UE e finanziare misure di bilancio immediate per far fronte alle sfide attuali in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza».