ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 186

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
11 luglio 2019


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013 ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l’Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344 ( 2 )

21

 

*

Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online ( 1 )

57

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario ( 1 )

80

 

*

Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea

105

 

*

Direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l’uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio

122

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

 

(2)   Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

11.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 186/1


REGOLAMENTO (UE) 2019/1148 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2019

relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabiliva norme armonizzate riguardanti la messa a disposizione, l’introduzione, la detenzione e l’uso di sostanze o miscele che potrebbero essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi, allo scopo di limitarne la disponibilità per i privati e di garantire l’adeguata segnalazione di transazioni sospette lungo l’intera catena di approvvigionamento.

(2)

Sebbene il regolamento (UE) n. 98/2013 abbia contribuito a ridurre la minaccia rappresentata dai precursori di esplosivi nell’Unione, risulta necessario rafforzare il sistema di controlli sui precursori che possono essere utilizzati per la fabbricazione di esplosivi artigianali. Dato il numero di modifiche necessarie, per motivi di chiarezza è opportuno sostituire il regolamento (UE) n. 98/2013.

(3)

Il regolamento (UE) n. 98/2013 ha limitato l’accesso e l’uso di precursori di esplosivi da parte di privati. Nonostante tale limitazione, gli Stati membri sono stati comunque abilitati a decidere di concedere ai privati l’accesso a tali sostanze attraverso un sistema di licenze e di registrazione. Le restrizioni e i controlli sui precursori di esplosivi negli Stati membri sono stati pertanto divergenti tra loro e tali da provocare barriere al commercio all’interno dell’Unione, impedendo così il funzionamento del mercato interno. Inoltre, le restrizioni e i controlli esistenti non hanno garantito livelli sufficienti di sicurezza pubblica, dal momento che non hanno impedito in maniera adeguata ai criminali di acquistare precursori di esplosivi. La minaccia rappresentata dagli esplosivi artigianali è rimasta elevata e continua a evolversi.

(4)

Il sistema per prevenire la fabbricazione illecita di esplosivi dovrebbe pertanto essere ulteriormente rafforzato e armonizzato in considerazione dell’evoluzione della minaccia alla pubblica sicurezza causata dal terrorismo e da altre gravi attività criminali. Tale rafforzamento e armonizzazione dovrebbero inoltre garantire la libera circolazione dei precursori di esplosivi nel mercato interno e dovrebbero promuovere la concorrenza tra operatori economici e incoraggiare l’innovazione, per esempio, facilitando lo sviluppo di sostanze chimiche più sicure per sostituire i precursori di esplosivi.

(5)

I criteri per determinare quali misure dovrebbero essere applicate a quali precursori di esplosivi comprendono il livello di minaccia associato al precursore di esplosivi interessato, il volume degli scambi del precursore di esplosivi interessato e se è possibile stabilire un livello di concentrazione al di sotto del quale il precursore di esplosivi potrebbe continuare a essere utilizzato ai fini legittimi per i quali è messo a disposizione rendendo significativamente meno probabile che tale precursore sia utilizzato per la fabbricazione illecita di esplosivi.

(6)

Ai privati non dovrebbe essere consentito acquistare, introdurre, detenere o usare determinati precursori di esplosivi in concentrazioni superiori a taluni valori limite, espressi in percentuale di peso (p/p). Tuttavia, ai privati dovrebbe essere consentito acquistare, introdurre, detenere o usare taluni precursori di esplosivi in concentrazioni superiori a tali valori limite per fini legittimi, purché siano in possesso di una licenza a tal fine. Qualora il richiedente sia una persona giuridica, l’autorità competente dello Stato membro dovrebbe prendere in considerazione i precedenti della persona giuridica e di qualsiasi persona che agisca a titolo individuale o in quanto parte di un organo della persona giuridica e che detenga una posizione preminente in seno a tale persona giuridica in virtù del suo potere di rappresentanza di detta persona giuridica, del suo potere di assumere decisioni per conto della persona giuridica, oppure del suo potere di esercitare il controllo in seno alla persona giuridica.

(7)

Per taluni precursori di esplosivi soggetti a restrizioni in concentrazioni superiori ai valori limite previsti dal presente regolamento non esiste un uso legittimo da parte di privati. Di conseguenza, dovrebbe essere interrotta la concessione di licenze per il clorato di potassio, il perclorato di potassio, il clorato di sodio e il perclorato di sodio. La concessione di licenze dovrebbe essere consentita solo per un numero limitato di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni per i quali esiste un uso legittimo da parte di privati. Tale concessione di licenze dovrebbe essere limitata in concentrazioni non eccedenti il valore limite superiore previsto dal presente regolamento. Al di sopra di tale valore limite superiore, il rischio della fabbricazione illecita di esplosivi supera l’uso legittimo trascurabile da parte di privati di tali precursori di esplosivi, dato che alternative o concentrazioni inferiori di tali precursori sono in grado di ottenere il medesimo effetto. Il presente regolamento dovrebbe inoltre determinare le circostanze di cui le autorità competenti dovrebbero come minimo tener conto al momento di valutare se rilasciare o meno una licenza. Unitamente al formato per licenze di cui all’allegato III, ciò dovrebbe agevolare il riconoscimento delle licenze rilasciate dagli altri Stati membri.

(8)

Al fine di conseguire gli obiettivi del mercato unico, dovrebbe essere possibile il riconoscimento reciproco di licenze rilasciate dagli altri Stati membri a livello bilaterale o multilaterale.

(9)

Al fine di applicare le restrizioni e i controlli di cui al presente regolamento, gli operatori economici che vendono a utilizzatori professionali o a privati titolari di una licenza dovrebbero essere in grado di basarsi sulle informazioni disponibili a monte della catena di approvvigionamento. Di conseguenza, ogni operatore economico della catena di approvvigionamento dovrebbe informare il destinatario dei precursori di esplosivi disciplinati che la messa a disposizione, l’introduzione, la detenzione o l’uso di tali precursori di esplosivi da parte di privati sono soggetti al presente regolamento, per esempio apponendo un’etichetta appropriata all’imballaggio, verificando che sia apposta un’etichetta appropriata all’imballaggio, oppure includendo tali informazioni nella scheda di dati di sicurezza compilata in conformità dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(10)

La differenza tra un operatore economico e un utilizzatore professionale consiste nel fatto che gli operatori economici mettono a disposizione di un’altra persona un precursore di esplosivi, mentre gli utilizzatori professionali acquistano o introducono un precursore di esplosivi solamente per uso proprio. Gli operatori economici che vendono a utilizzatori professionali, ad altri operatori economici o a privati muniti di licenza dovrebbero garantire che il loro personale coinvolto nella vendita di precursori di esplosivi sia consapevole di quali dei prodotti che mette a disposizione contengono precursori di esplosivi, per esempio, includendo nel codice a barre del prodotto informazioni sulla presenza di un precursore di esplosivi nel prodotto.

(11)

La distinzione tra utilizzatori professionali, ai quali dovrebbe essere possibile mettere a disposizione precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, e privati, ai quali gli stessi non dovrebbero essere messi a disposizione, dipende da se tale persona intenda utilizzare il precursore di esplosivi interessato per fini legati allo svolgimento della specifica attività commerciale di detta persona, imprenditoriale o professionale, compresa l’attività silvicola, orticola e agricola, svolta a tempo pieno o a tempo parziale e non necessariamente in funzione delle dimensioni della superficie di terra su cui è svolta tale attività. Gli operatori economici non dovrebbero pertanto mettere un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni a disposizione né di persone fisiche o giuridiche che siano professionalmente attive in settori nei quali gli specifici precursore di esplosivi soggetti a restrizioni non tendono a essere impiegati per fini professionali, né di persone fisiche o giuridiche che svolgono attività non connesse con fini professionali.

(12)

Il personale degli operatori economici coinvolto nella messa a disposizione di precursori di esplosivi dovrebbe essere soggetto alle stesse norme che si applicano ai privati in conformità del presente regolamento, quando utilizza tali precursori di esplosivi per fini personali.

(13)

Gli operatori economici dovrebbero conservare i dati sulle transazioni per assistere in modo sostanziale le autorità a svolgere il lavoro di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati gravi perpetrati con ordigni esplosivi artigianali e a verificare il rispetto del presente regolamento. A tal fine è essenziale identificare tutti gli attori della catena di approvvigionamento e tutti i clienti, siano essi privati, utilizzatori professionali o operatori economici. Poiché la fabbricazione e l’uso illeciti di esplosivi artigianali potrebbero verificarsi soltanto dopo un significativo lasso di tempo dalla vendita del precursore di esplosivi, i dati sulle transazioni dovrebbero essere conservati per il tempo necessario, proporzionato e adeguato per agevolare le indagini, tenendo conto dei periodi di ispezione medi.

(14)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche agli operatori economici che operano online, compresi quelli che operano su mercati online. Di conseguenza, anche gli operatori economici che operano su mercati online dovrebbero formare il loro personale e dovrebbero altresì disporre di procedure appropriate per individuare le transazioni sospette. Inoltre, dovrebbero mettere a disposizione soltanto precursori di esplosivi soggetti a restrizioni a un privato in Stati membri che mantengono o istituiscono un regime di licenze in conformità del presente regolamento e dovrebbero farlo soltanto dopo aver verificato che tale privato disponga di una licenza valida. Dopo aver verificato l’identità del potenziale cliente, per esempio attraverso i meccanismi di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), l’operatore economico dovrebbe verificare che sia stata rilasciata una licenza per la transazione prevista, per esempio attraverso un riscontro della licenza al momento della consegna del precursore di esplosivi oppure, previo consenso del potenziale cliente, contattando l’autorità competente degli Stati membri che hanno rilasciato la licenza. Gli operatori economici che operano online, così come avviene per quelli che operano offline, dovrebbero richiedere altresì dichiarazioni di uso finale da parte degli utilizzatori professionali.

(15)

I mercati online agiscono da semplici intermediari tra operatori economici, da un lato, e privati, utilizzatori professionali o altri operatori economici, dall’altro. Pertanto, essi non dovrebbero rientrare nella definizione di operatore economico né dovrebbero essere tenuti a istruire il proprio personale coinvolto nella vendita di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni riguardo agli obblighi previsti dal presente regolamento oppure a verificare l’identità e, se del caso, la licenza del potenziale cliente o a richiedere altre informazioni al potenziale cliente. Tuttavia, dato il ruolo centrale svolto dai mercati online nelle transazioni online, anche per quanto riguarda le vendite di precursori di esplosivi disciplinati, essi dovrebbero informare in maniera chiara ed efficace, in merito agli obblighi previsti dal presente regolamento, i loro utenti che intendono mettere a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso l’uso dei loro servizi. Inoltre, i mercati online dovrebbero adottare misure volte ad aiutare gli utenti a rispettare i loro propri obblighi in materia di verifica, per esempio offrendo strumenti che facilitino la verifica delle licenze. Tenuto conto della crescente rilevanza dei mercati online per tutti i tipi di forniture e dell’importanza di questo canale di approvvigionamento, anche per scopi terroristici, i mercati online dovrebbero essere soggetti agli stessi obblighi di individuazione e segnalazione che incombono agli operatori economici, sebbene le procedure per l’individuazione delle transazioni sospette dovrebbero essere opportunamente adattate alle specificità dell’ambiente online.

(16)

Gli obblighi previsti dal presente regolamento per i mercati online non dovrebbero costituire un obbligo generale di sorveglianza. Il presente regolamento dovrebbe definire unicamente obblighi specifici per i mercati online in ordine all’individuazione e alla segnalazione delle transazioni sospette che avvengono sui loro siti web o tramite i loro servizi informatici. I mercati online non dovrebbero essere ritenuti responsabili, sulla base del presente regolamento, per le transazioni sospette che non sono state individuate nonostante il mercato online abbia predisposto procedure adeguate, ragionevoli e proporzionate per individuarle.

(17)

Il presente regolamento impone agli operatori economici di segnalare le transazioni sospette, a prescindere dal fatto che il potenziale cliente sia un privato, un utilizzatore professionale o un operatore economico. Gli obblighi relativi ai precursori di esplosivi disciplinati, compreso l’obbligo di segnalare le transazioni sospette, dovrebbero applicarsi a tutte le sostanze elencate negli allegati I e II, indipendentemente dalla loro concentrazione. Tuttavia, dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento i prodotti che contengono precursori di esplosivi solo in percentuali tanto ridotte e in miscele tanto complesse da rendere tecnicamente estremamente difficile l’estrazione dei precursori di esplosivi.

(18)

Al fine di migliorare l’applicazione del presente regolamento, tanto gli operatori economici quanto le autorità pubbliche dovrebbero prevedere una formazione adeguata rispetto agli obblighi previsti dal presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero disporre di autorità preposte alle ispezioni e organizzare azioni regolari di sensibilizzazione adattate alle specificità dei distinti settori e dovrebbero mantenere un dialogo permanente con gli operatori economici a tutti i livelli della catena di approvvigionamento, ivi compreso con gli operatori economici che operano online.

(19)

La scelta delle sostanze utilizzate da criminali per la fabbricazione illecita di esplosivi può cambiare rapidamente. Dovrebbe pertanto essere possibile inserire ulteriori sostanze nell’obbligo di segnalazione previsto dal presente regolamento, ove necessario in via d’urgenza. Al fine di tener conto dei possibili sviluppi dell’uso improprio di sostanze come i precursori di esplosivi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alla modifica del presente regolamento modificando i valori limite oltre i quali determinate sostanze soggette a restrizioni ai sensi del presente regolamento non devono essere messe a disposizione dei privati e inserendo in elenco nuove sostanze in relazione alle quali devono essere segnalate le transazioni sospette. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 (6). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(20)

Per tenere conto delle sostanze che non siano già elencate nell’allegato I o II ma per le quali uno Stato membro ravvisi ragionevoli motivi di ritenere che possano essere usate per la fabbricazione illecita di esplosivi, dovrebbe essere introdotta una clausola di salvaguardia che preveda un’adeguata procedura a livello di Unione. Inoltre, in considerazione dei rischi specifici da affrontare nel presente regolamento, è opportuno consentire che, in determinate circostanze, gli Stati membri adottino misure di salvaguardia, anche con riferimento a sostanze già soggette a misure ai sensi del presente regolamento. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a mantenere le misure nazionali delle quali abbiano già informato o notificato alla Commissione in conformità dell’articolo 13 del regolamento (UE) n. 98/2013.

(21)

Il quadro normativo sarebbe semplificato integrando nel presente regolamento le pertinenti restrizioni orientate alla sicurezza concernenti la messa a disposizione del nitrato di ammonio di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006. Per tale motivo, l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(22)

Il presente regolamento richiede il trattamento di dati personali e la loro ulteriore comunicazione a terzi in caso di transazioni sospette. Tale trattamento e tale comunicazione comportano un’interferenza con i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali. Conseguentemente, dovrebbe essere garantita la debita tutela del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali delle persone i cui dati siano trattati in applicazione del presente regolamento. Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) disciplina il trattamento dei dati personali effettuato nel quadro del presente regolamento. Pertanto, il trattamento dei dati personali coinvolti nella concessione di licenze e nella segnalazione di transazioni sospette dovrebbe essere svolto in linea con il regolamento (UE) 2016/679, nonché con i principi generali di protezione dei dati, segnatamente liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, e con l’obbligo di dimostrare il dovuto rispetto per i diritti dell’interessato.

(23)

La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione del presente regolamento sulla base dei criteri di efficacia, efficienza, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell’UE. Tale valutazione dovrebbe fornire la base per le valutazioni d’impatto di eventuali misure ulteriori. Le informazioni dovrebbero essere raccolte periodicamente al fine di valutare il presente regolamento.

(24)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire limitare l’accesso dei privati ai precursori di esplosivi, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti della limitazione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(25)

È opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 98/2013,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate riguardanti la messa a disposizione, l’introduzione, la detenzione e l’uso di sostanze o miscele che potrebbero essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi, allo scopo di limitare la disponibilità di tali sostanze o miscele per i privati e allo scopo di garantire l’adeguata segnalazione di transazioni sospette lungo l’intera catena di approvvigionamento.

Il presente regolamento lascia impregiudicate altre disposizioni più rigorose del diritto dell’Unione riguardo alle sostanze elencate negli allegati I e II.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica alle sostanze elencate negli allegati I e II e alle miscele e sostanze che contengono tali sostanze.

2.   Il presente regolamento non si applica:

a)

agli articoli quali definiti all’articolo 3, punto 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006;

b)

agli articoli pirotecnici quali definiti all’articolo 3, punto 1, della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8);

c)

agli articoli pirotecnici destinati a essere usati a fini non commerciali, conformemente al diritto nazionale, dalle forze armate, dalle autorità di contrasto o dai vigili del fuoco;

d)

all’equipaggiamento pirotecnico che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9);

e)

agli articoli pirotecnici da impiegarsi nell’industria aerospaziale;

f)

alle capsule a percussione da impiegarsi nei giocattoli;

g)

ai medicinali che sono stati resi legittimamente disponibili a un privato sulla base di una prescrizione medica conformemente al diritto nazionale applicabile.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)   "sostanza": una sostanza come definita all’articolo 3, punto 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006;

2)   "miscela": una miscela come definita all’articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006;

3)   "articolo": un articolo come definito all’articolo 3, punto 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006;

4)   "messa a disposizione": qualsiasi fornitura, a pagamento o gratuita;

5)   "introduzione": l’atto di portare una sostanza nel territorio di uno Stato membro, indipendentemente dalla sua destinazione all’interno dell’Unione, a partire da un altro Stato membro o da un paese terzo, nell’ambito di qualsiasi procedura doganale come definita al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), compreso il transito;

6)   "uso": uso come definito all’articolo 3, punto 24, del regolamento (CE) n. 1907/2006;

7)   "transazione sospetta": qualsiasi transazione riguardante i precursori di esplosivi disciplinati per la quale esistano fondati motivi di sospettare, tenuto conto di tutti i fattori pertinenti, che la sostanza o la miscela interessata sia destinata alla fabbricazione illecita di esplosivi;

8)   "privato": qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca per fini non legati all’attività commerciale, imprenditoriale o professionale di tale persona;

9)   "utilizzatore professionale": qualsiasi persona fisica o giuridica o ente pubblico, o gruppo di tali persone o enti, che abbia la necessità dimostrabile di un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni per fini legati allo svolgimento della sua attività commerciale, imprenditoriale o professionale, compresa l’attività agricola, svolta a tempo pieno o parziale e non necessariamente in funzione delle dimensioni della superficie di terra sulla quale è svolta detta attività agricola, purché tali fini non includano la messa a disposizione di tale precursore di esplosivi soggetto a restrizioni a un’altra persona;

10)   "operatore economico": qualsiasi persona fisica o giuridica o ente pubblico, o gruppo di tali persone o enti che mettono precursori di esplosivi disciplinati a disposizione sul mercato, offline od online, compreso su mercati online;

11)   "mercato online": prestatore di un servizio di intermediazione che consente agli operatori economici, da un lato, e ai privati, agli utilizzatori professionali o ad altri operatori economici, dall’altro, di concludere transazioni riguardanti precursori di esplosivi disciplinati tramite contratti di vendita o di servizi online sul sito web del mercato online o sul sito web di un operatore economico che utilizza servizi informatici erogati dal mercato online;

12)   "precursore di esplosivi soggetto a restrizioni": una sostanza elencata nell’allegato I, in una concentrazione superiore al corrispondente valore limite stabilito nella colonna 2 della tabella dell’allegato I, ivi compresa una miscela o altra sostanza in cui una sostanza elencata nel suddetto allegato è presente in una concentrazione superiore al corrispondente valore limite;

13)   "precursore di esplosivi disciplinato": una sostanza elencata nell’allegato I o II, ivi compresa una miscela o altra sostanza in cui è presente una sostanza elencata in tali allegati, escluse le miscele omogenee di più di 5 ingredienti in cui la concentrazione di ciascuna sostanza elencata nell’allegato I o II è inferiore all’1 % p/p;

14)   "attività agricola": la produzione, l’allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, ivi comprese la raccolta, la mungitura, l’allevamento e la custodia di animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della superficie agricola in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell’articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

Articolo 4

Libera circolazione

Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento o da altri atti giuridici dell’Unione, gli Stati membri non vietano, restringono od ostacolano la messa a disposizione di un precursore di esplosivi disciplinato per motivi legati alla prevenzione della fabbricazione illecita di esplosivi.

Articolo 5

Messa a disposizione, introduzione, detenzione e uso

1.   I precursori di esplosivi soggetti a restrizioni non sono messi a disposizione dei privati, né da essi introdotti, detenuti o usati.

2.   La restrizione di cui al paragrafo 1 si applica anche alle miscele contenenti clorati o perclorati elencate nell’allegato I, qualora la concentrazione complessiva di tali sostanze nella miscela superi il valore limite di una delle sostanze di cui alla colonna 2 della tabella dell’allegato I.

3.   Uno Stato membro può mantenere o istituire un regime di licenze che consenta la messa a disposizione dei privati, o l’introduzione, la detenzione o l’uso da parte degli stessi, di determinati precursori di esplosivi soggetti a restrizioni in concentrazioni non superiori ai valori limite corrispondenti di cui alla colonna 3 della tabella dell’allegato I.

Nel contesto di tali regimi di licenza, un privato ottiene e, se richiesto, presenta una licenza per l’acquisto, l’introduzione, la detenzione o l’uso di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni. Tali licenze sono rilasciate conformemente all’articolo 6 da un’autorità competente dello Stato membro in cui tale precursore di esplosivi soggetto a restrizioni è destinato a essere acquistato, introdotto, detenuto o usato.

4.   Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tutte le misure adottate per attuare il regime di licenze di cui al paragrafo 3. La notifica indica i precursori di esplosivi soggetti a restrizioni per i quali lo Stato membro prevede un regime di licenze a norma del paragrafo 3.

5.   La Commissione pubblica un elenco delle misure notificate dagli Stati membri conformemente al paragrafo 4.

Articolo 6

Licenze

1.   Ciascuno Stato membro che rilascia licenze ai privati aventi un interesse legittimo ad acquistare, introdurre, detenere o usare precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, stabilisce norme applicabili al rilascio delle licenze a norma dell’articolo 5, paragrafo 3. Nel valutare se rilasciare o meno una licenza, l’autorità competente dello Stato membro tiene conto di tutte le circostanze del caso, in particolare:

a)

della necessità dimostrabile del precursore di esplosivi soggetto a restrizioni e della legittimità del suo uso previsto;

b)

della disponibilità del precursore di esplosivi soggetto a restrizioni a concentrazioni inferiori o di sostanze alternative con un effetto analogo;

c)

dei precedenti del richiedente, ivi comprese le informazioni su precedenti condanne penali del richiedente in qualsiasi luogo all’interno dell’Unione;

d)

delle modalità di immagazzinamento che sono state proposte per garantire che il precursore di esplosivi soggetto a restrizioni sia immagazzinato in condizioni di sicurezza.

2.   L’autorità competente rifiuta di rilasciare una licenza se ha ragionevoli motivi di dubitare della legittimità dell’uso previsto o dell’intenzione del privato di usare il precursore di esplosivi per fini legittimi.

3.   L’autorità competente può scegliere di limitare la validità della licenza, consentendo l’uso singolo o multiplo. Il periodo di validità della licenza non deve superare i tre anni. Fino alla scadenza indicata della licenza, l’autorità competente può richiedere che il detentore della licenza dimostri che continuano a sussistere le condizioni che hanno consentito il rilascio della licenza. Sulla licenza sono indicati i precursori di esplosivi soggetti a restrizioni per i quali essa è rilasciata.

4.   L’autorità competente può imporre ai richiedenti il pagamento di diritti per la presentazione della domanda di licenza. Tali diritti non sono superiori al costo del trattamento della domanda.

5.   L’autorità competente può sospendere o revocare la licenza se ha ragionevoli motivi per supporre che non sussistano più le condizioni in virtù delle quali essa era stata rilasciata. L’autorità competente informa senza indugio i detentori di licenza in merito a qualsiasi sospensione o revoca delle loro licenze, a meno che ciò non comprometta le indagini in corso.

6.   I ricorsi avverso una decisione dell’autorità competente, nonché le controversie riguardanti il rispetto delle condizioni della licenza, sono trattati da un organismo competente per tali ricorsi e controversie a norma del diritto nazionale.

7.   Uno Stato membro può riconoscere le licenze rilasciate da altri Stati membri a norma del presente regolamento.

8.   Per le licenze gli Stati membri possono utilizzare il formato di cui all’allegato III.

9.   L’autorità competente ottiene le informazioni sulle precedenti condanne penali del richiedente in altri Stati membri di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, attraverso il sistema istituito dalla decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio (12). Le autorità centrali di cui all’articolo 3 di tale decisione quadro forniscono risposte alle richieste di informazioni in questione entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

Articolo 7

Informare la catena di approvvigionamento

1.   Un operatore economico che mette a disposizione di un altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni informa quest’ultimo operatore economico che l’acquisizione, l’introduzione, la detenzione o l’uso del precursore di esplosivi soggetto a restrizioni in questione da parte di privati sono soggetti a una restrizione di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 3.

Un operatore economico che mette a disposizione di un altro operatore economico un precursore di esplosivi disciplinato informa quest’ultimo operatore economico che l’acquisizione, l’introduzione, la detenzione o l’uso del precursore di esplosivi disciplinato in questione da parte di privati sono soggetti all’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 9.

2.   Un operatore economico che mette a disposizione di un utilizzatore professionale o di un privato precursori di esplosivi disciplinati garantisce ed è in grado di dimostrare alle autorità nazionali preposte alle ispezioni di cui all’articolo 11 che il suo personale coinvolto nella vendita di precursori di esplosivi disciplinati è:

a)

consapevole di quali dei prodotti che mette a disposizione contengono precursori di esplosivi disciplinati;

b)

istruito in merito agli obblighi di cui agli articoli da 5 a 9.

3.   Un mercato online adotta misure atte a garantire che i suoi utenti, nel momento in cui mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi, siano informati dei loro obblighi ai sensi del presente regolamento.

Articolo 8

Verifica all’atto della vendita

1.   Un operatore economico che metta a disposizione di un privato un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, verifica, per ciascuna transazione, il documento attestante l’identità e la licenza di tale privato conformemente al regime di licenze stabilito dallo Stato membro in cui il precursore di esplosivi soggetto a restrizioni è messo a disposizione e registra la quantità del precursore di esplosivi soggetto a restrizioni sulla licenza.

2.   Al fine di verificare che un potenziale cliente sia un utilizzatore professionale o un altro operatore economico, l’operatore economico che mette a disposizione di un utilizzatore professionale o di un altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni richiede, per ciascuna richiesta di transazione, le informazioni seguenti, a meno che la verifica in relazione a tale potenziale cliente non sia già stata effettuata nell’arco di un anno prima della data di tale transazione e la transazione non si discosti in maniera significativa dalle transazioni precedenti:

a)

un documento attestante l’identità della persona autorizzata a rappresentare il potenziale cliente;

b)

l’attività commerciale, imprenditoriale o professionale del potenziale cliente, unitamente, se del caso, al nome della società, all’indirizzo e al numero di identificazione dell’imposta sul valore aggiunto o altro numero pertinente di registrazione della società;

c)

l’uso previsto dei precursori di esplosivi soggetti a restrizioni da parte del potenziale cliente.

Per la dichiarazione del cliente gli Stati membri possono utilizzare il modulo di cui all’allegato IV.

3.   Ai fini della verifica dell’uso previsto del precursore di esplosivi soggetto a restrizioni, l’operatore economico valuta se l’uso previsto è compatibile con l’attività commerciale, imprenditoriale o professionale del potenziale cliente. L’operatore economico può rifiutare la transazione se ha ragionevoli motivi di dubitare della legittimità dell’uso previsto o dell’intenzione del potenziale cliente di utilizzare il precursore di esplosivi soggetto a restrizioni per fini legittimi. L’operatore economico segnala tali transazioni o tali tentativi di transazione conformemente all’articolo 9.

4.   Ai fini della verifica del rispetto del presente regolamento e della prevenzione e dell’individuazione della fabbricazione illecita di esplosivi, gli operatori economici conservano le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 per 18 mesi dalla data della transazione. Durante tale periodo le informazioni sono messe a disposizione per un’eventuale ispezione, su richiesta delle autorità all’uopo preposte o delle autorità di contrasto nazionali.

5.   Un mercato online adotta misure atte a garantire che i suoi utenti, nel momento in cui mettono a disposizione precursori di esplosivi soggetti a restrizioni attraverso i suoi servizi, rispettino i loro obblighi ai sensi del presente articolo.

Articolo 9

Segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti

1.   Al fine di prevenire e individuare la fabbricazione illecita di esplosivi, gli operatori economici e i mercati online segnalano le transazioni sospette. Gli operatori economici e i mercati online fanno ciò dopo aver tenuto conto di tutte le circostanze e, in particolare, nel caso in cui il potenziale cliente agisca in uno o più dei seguenti modi:

a)

non è in grado di precisare l’uso previsto dei precursori di esplosivi disciplinati;

b)

sembra essere estraneo all’uso previsto per i precursori di esplosivi disciplinati o non è in grado di spiegarlo in modo plausibile;

c)

intende acquistare precursori di esplosivi disciplinati in quantità, combinazioni o concentrazioni insolite per un uso legittimo;

d)

è restio a fornire un documento attestante l’identità, il luogo di residenza o, se del caso, lo status di utilizzatore professionale o di operatore economico;

e)

insiste per utilizzare metodi di pagamento inconsueti, incluse grosse somme in contanti.

2.   Gli operatori economici e i mercati online attuano procedure adeguate, ragionevoli e proporzionate per individuare le transazioni sospette, adattate in funzione dell’ambiente specifico nel quale sono messi a disposizione i precursori di esplosivi disciplinati.

3.   Ciascuno Stato membro istituisce uno o più punti di contatto nazionali che siano provvisti di un numero di telefono e un indirizzo e-mail, un modulo online o qualsiasi altro mezzo efficace chiaramente indicati per la segnalazione delle transazioni sospette e delle sparizioni e dei furti significativi. I punti di contatto nazionali sono disponibili 24 ore al giorno, sette giorni su sette.

4.   Gli operatori economici e i mercati online possono rifiutare la transazione sospetta. Essi segnalano tale transazione sospetta o tentativo di transazione sospetta entro 24 ore dalla determinazione del carattere sospetto. Quando segnalano tali transazioni, essi forniscono al punto di contatto nazionale dello Stato membro nel quale la transazione considerata sospetta è stata conclusa o tentata, l’identità del cliente, se possibile, e tutti i dettagli che li hanno indotti a considerare sospetta la transazione.

5.   Gli operatori economici e gli utilizzatori professionali segnalano le sparizioni e i furti significativi di precursori di esplosivi disciplinati entro 24 ore dal rilevamento al punto di contatto nazionale dello Stato membro nel quale la sparizione o il furto hanno avuto luogo. Nel decidere se una sparizione o un furto siano significativi, essi tengono in considerazione se il quantitativo è insolito considerando tutte le circostanze del caso.

6.   I privati che hanno acquistato precursori di esplosivi soggetti a restrizioni conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, segnalano le sparizioni e i furti significativi dei precursori di esplosivi soggetti a restrizioni entro 24 ore dal rilevamento al punto di contatto nazionale dello Stato membro nel quale la sparizione o il furto hanno avuto luogo.

Articolo 10

Formazione e sensibilizzazione

1.   Gli Stati membri provvedono a erogare formazione, nonché risorse adeguate a tal fine, alle autorità di contrasto, agli operatori di primo intervento e alle autorità doganali in merito al riconoscimento dei precursori di esplosivi disciplinati nell’esercizio delle loro funzioni, nonché in merito alle modalità di risposta tempestiva e appropriata a un’attività sospetta. Gli Stati membri possono richiedere ulteriori formazioni specifiche presso l’Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) istituita dal regolamento (UE) 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

2.   Gli Stati membri organizzano, almeno una volta l’anno, azioni di sensibilizzazione adattate alle specificità di ciascun settore distinto che utilizza i precursori di esplosivi disciplinati.

3.   Al fine di agevolare la cooperazione e garantire che tutti i portatori di interesse attuino efficacemente il presente regolamento, gli Stati membri organizzano scambi periodici tra autorità di contrasto, autorità nazionali di controllo, operatori economici, mercati online e rappresentanti dei settori che utilizzano precursori di esplosivi disciplinati. Gli operatori economici hanno la responsabilità di fornire al loro personale informazioni sulle modalità di messa a disposizione dei precursori di esplosivi a norma del presente regolamento e di sensibilizzarlo al riguardo.

Articolo 11

Autorità nazionali preposte alle ispezioni

1.   Ciascuno Stato membro garantisce che siano istituite autorità competenti per lo svolgimento di ispezioni e controlli in merito alla corretta applicazione degli articoli da 5 a 9 ("autorità nazionali preposte alle ispezioni").

2.   Ciascuno Stato membro garantisce che le autorità nazionali preposte alle ispezioni dispongano delle risorse e dei poteri ispettivi e di controllo necessari per assicurare la corretta amministrazione dei compiti che incombono loro in forza del presente regolamento.

Articolo 12

Linee guida

1.   La Commissione fornisce regolarmente linee guida aggiornate destinate ad assistere gli attori della catena di approvvigionamento delle sostanze chimiche e le autorità competenti, con l’obiettivo di facilitare la cooperazione tra le autorità competenti e gli operatori economici. La Commissione consulta il comitato permanente in materia di precursori su qualsiasi progetto di linee guida o loro aggiornamenti. Le linee guida includono in particolare:

a)

informazioni su come condurre le ispezioni;

b)

informazioni su come applicare le restrizioni e i controlli a norma del presente regolamento ai precursori di esplosivi disciplinati ordinati a distanza da privati o da utilizzatori professionali;

c)

informazioni sulle possibili misure che i mercati online devono adottare per garantire il rispetto del presente regolamento;

d)

informazioni su come scambiare informazioni pertinenti tra le autorità competenti e i punti di contatto nazionali e tra gli Stati membri;

e)

informazioni su come riconoscere e segnalare le transazioni sospette;

f)

informazioni sulle modalità di immagazzinamento atte a garantire che un precursore di esplosivi disciplinato sia immagazzinato in condizioni di sicurezza;

g)

altre informazioni ritenute utili.

2.   Le autorità competenti degli Stati membri provvedono a che le linee guida di cui al paragrafo 1 siano periodicamente diffusi nel modo che ritengono adeguato conformemente agli obiettivi degli orientamenti stessi.

3.   La Commissione assicura che le linee guida di cui al paragrafo 1 siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.

Articolo 13

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono il regime di sanzioni da irrogare in caso di violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 14

Clausola di salvaguardia

1.   Se uno Stato membro ha ragionevoli motivi di ritenere che una specifica sostanza non elencata nell’allegato I o II possa essere utilizzata per la fabbricazione illecita di esplosivi, può subordinare a restrizioni o vietare la messa a disposizione, l’introduzione, la detenzione e l’uso di detta sostanza, o di qualsiasi miscela o sostanza che la contenga, o stabilire che la sostanza sia soggetta all’obbligo di segnalazione ai sensi dell’articolo 9.

2.   Se uno Stato membro ha ragionevoli motivi di ritenere che una specifica sostanza elencata nell’allegato I possa essere utilizzata per la fabbricazione illecita di esplosivi, a un livello di concentrazione pari o inferiore ai valori limite stabiliti nella colonna 2 o 3 della tabella dell’allegato I, può sottoporre a ulteriori restrizioni o vietare la messa a disposizione, l’introduzione, la detenzione e l’uso di detta sostanza imponendo un valore limite inferiore.

3.   Se uno Stato membro ha ragionevoli motivi per stabilire un valore limite al di sopra del quale una sostanza elencata nell’allegato II deve essere soggetta alle restrizioni che altrimenti si applicano ai precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, può sottoporre a restrizioni o vietare la messa a disposizione, l’introduzione, la detenzione e l’uso di detta sostanza imponendo tale valore limite.

4.   Uno Stato membro che sottoponga a restrizioni o vieti sostanze conformemente al paragrafo 1, 2 o 3 informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tali restrizioni o divieti, indicandone i motivi.

5.   Uno Stato membro che sottopone a restrizioni o vieta sostanze conformemente al paragrafo 1, 2 o 3 sensibilizza gli operatori economici e i mercati online nel suo territorio in merito a tali restrizioni o divieti.

6.   Previo ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, la Commissione esamina immediatamente l’opportunità di preparare modifiche degli allegati a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, o una proposta legislativa intesa a modificare gli allegati. Se del caso, lo Stato membro interessato modifica o abroga le misure nazionali per tenere conto delle eventuali modifiche apportate a tali allegati.

7.   Fatto salvo il paragrafo 6, la Commissione può, previa consultazione dello Stato membro interessato e, se del caso, di terzi, decidere che la misura adottata da tale Stato membro non è giustificata e chiedere a tale Stato membro di revocare o modificare la misura provvisoria. La Commissione adotta tali decisioni entro 60 giorni dal ricevimento dell’informazione di cui al paragrafo 4. Lo Stato membro interessato sensibilizza in merito a tali decisioni gli operatori economici e i mercati online sul suo territorio.

8.   Il presente articolo non pregiudica le misure delle quali gli Stati membri hanno informato o notificato alla Commissione anteriormente al 1o febbraio 2021 a norma dell’articolo 13 del regolamento (UE) n. 98/2013.

Articolo 15

Modifiche degli allegati

1.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 16 che modificano il presente regolamento:

a)

modificando i valori limite di cui all’allegato I nella misura necessaria per tenere conto degli sviluppi nell’uso improprio di sostanze come precursori di esplosivi, o sulla base di ricerche e test;

b)

aggiungendo sostanze nell’allegato II, ove necessario per tenere conto degli sviluppi nell’uso improprio di sostanze come precursori di esplosivi.

Nell’ambito della sua preparazione di tali atti delegati, la Commissione consulta i pertinenti portatori di interesse, in particolare quelli nell’industria chimica e nel settore del commercio al dettaglio.

Qualora vi sia un cambiamento improvviso nella valutazione del rischio per quanto riguarda l’uso improprio di sostanze per la fabbricazione illecita di esplosivi e imperativi motivi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 17 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.

2.   La Commissione adotta un atto delegato distinto per ciascuna modifica dei valori limite di cui all’allegato I e per ciascuna nuova sostanza aggiunta nell’allegato II. Ciascun atto delegato è basato su un’analisi che dimostri che la modifica non è tale da comportare oneri sproporzionati per gli operatori economici o i consumatori, tenuto debito conto degli obiettivi perseguiti.

Articolo 16

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 15 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 15 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 15 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 17

Procedura d’urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Articolo 18

Modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006

Nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, voce 58. (Nitrato di ammonio), colonna 2, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.

Articolo 19

Comunicazione

1.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione entro il 2 febbraio 2022 e successivamente su base annuale, informazioni circa:

a)

i numeri, rispettivamente, di transazioni sospette, sparizioni e furti significativi segnalati;

b)

il numero di domande di licenza ricevute in base al regime di licenze che hanno mantenuto o istituito a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, nonché il numero di licenze rilasciate e i motivi più comuni per il rifiuto del rilascio di licenze;

c)

le azioni di sensibilizzazione di cui all’articolo 10, paragrafo 2;

d)

le ispezioni effettuate a norma dell’articolo 11, includendo il numero di ispezioni svolte e di operatori economici coinvolti.

2.   Nel trasmettere alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d), gli Stati membri distinguono tra segnalazioni, azioni e ispezioni che si riferiscono ad attività online e che si riferiscono ad attività offline.

Articolo 20

Programma di monitoraggio

1.   Entro il 1o agosto 2020 la Commissione definisce un programma dettagliato per monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti del presente regolamento.

2.   Il programma di monitoraggio definisce i mezzi da utilizzare per raccogliere i dati e le altre evidenze necessarie, nonché la periodicità di tali acquisizioni. Esso specifica le misure che la Commissione e gli Stati membri devono adottare nella raccolta e nell’analisi di tali dati e delle altre evidenze.

3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati e le altre evidenze necessarie per il monitoraggio.

Articolo 21

Valutazione

1.   Entro il 2 febbraio 2026 la Commissione effettua una valutazione del medesimo e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle sue principali conclusioni. La valutazione è svolta secondo le line guida della Commissione per legiferare meglio.

2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per predisporre tale relazione.

Articolo 22

Abrogazione

1.   Il regolamento (UE) n. 98/2013 è abrogato con effetto a decorrere dal 1o febbraio 2021.

2.   I riferimenti al regolamento abrogato (UE) n. 98/2013 si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 23

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Esso si applica a decorrere dal 1o febbraio 2021.

3.   Nonostante il paragrafo 2, le licenze che sono state validamente rilasciate a norma del regolamento (UE) n. 98/2013 restano valide fino alla data di validità originariamente indicata su tali licenze, o fino al dal 2 febbraio 2022, se quest’ultima data è anteriore.

4.   Le domande di rinnovo delle licenze di cui al paragrafo 3 presentate dopo il 1o febbraio 2021 sono effettuate conformemente al presente regolamento.

5.   Nonostante l’articolo 5, paragrafo 1, la detenzione, l’introduzione e l’uso, da parte di privati, di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni legalmente acquistati anteriormente al 1o febbraio 2021 sono autorizzati fino al 2 febbraio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2019.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 367 del 10.10.2018, pag. 35.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 giugno 2019.

(3)  Regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

(6)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(7)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(8)  Direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 27).

(9)  Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull’equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146).

(10)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

(12)  Decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 23).

(13)  Regolamento (UE) 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sull’Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e che sostituisce e abroga la decisione 2005/681/GAI del Consiglio (GU L 319 del 4.12.2015, pag. 1).


ALLEGATO I

PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A RESTRIZIONI

Elenco delle sostanze che non sono messe a disposizione, introdotte, detenute o usate dai privati, sia da sole o in miscele o sostanze che contengano tali sostanze, a meno che le concentrazioni siano pari o inferiori ai valori limite indicati nella colonna 2, e per le quali le transazioni sospette, le sparizioni e i furti significativi devono essere segnalati entro 24 ore:

1.

Nome della sostanza e numero di registrazione CAS (Chemical Abstracts Service)

2.

Valore limite

3.

Valore limite superiore ai fini della concessione di licenze a norma dell’articolo 5, paragrafo 3

4.

Codice della nomenclatura combinata (NC) dei composti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, contemplati alla nota 1 del capitolo 28 o 29 della NC (1)

5.

Codice della nomenclatura combinata (NC) per miscele senza componenti (per esempio mercurio, metalli preziosi o delle terre rare o sostanze radioattive) che determinerebbero una classificazione sotto un altro codice NC (1)

Acido nitrico (CAS RN 7697-37-2)

3 % p/p

10 % p/p

ex 2808 00 00

ex 3824 99 96

Perossido di idrogeno (CAS RN 7722-84-1)

12 % p/p

35 % p/p

2847 00 00

ex 3824 99 96

Acido solforico (CAS RN 7664-93-9)

15 % p/p

40 % p/p

ex 2807 00 00

ex 3824 99 96

Nitrometano (CAS RN 75-52-5)

16 % p/p

100 % p/p

ex 2904 20 00

ex 3824 99 92

Nitrato di ammonio (CAS RN 6484-52-2)

16 % p/p di azoto rispetto al nitrato di ammonio (4)

Concessione di licenze non consentita

3102 30 10 (in soluzione acquosa)

3102 30 90 (altro)

ex 3824 99 96

Clorato di potassio (CAS RN 3811-04-9)

40 % p/p

Concessione di licenze non consentita

ex 2829 19 00

ex 3824 99 96

Perclorato di potassio (CAS RN 7778-74-7)

40 % p/p

Concessione di licenze non consentita

ex 2829 90 10

ex 3824 99 96

Clorato di sodio (CAS RN 7775-09-9)

40 % p/p

Concessione di licenze non consentita

2829 11 00

ex 3824 99 96

Perclorato di sodio (CAS RN 7601-89-0)

40 % p/p

Concessione di licenze non consentita

ex 2829 90 10

ex 3824 99 96


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione (2). Le successive modifiche dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (3) dovrebbero essere consultate con riferimento ai codici NC aggiornati.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 31.10.2017, pag. 1).

(3)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(4)  16 % p/p rispetto al nitrato di ammonio corrisponde al 45,7 % di nitrato di ammonio, scartate le impurità.


ALLEGATO II

PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A SEGNALAZIONE

Elenco delle sostanze, da sole o in miscele, o delle sostanze per le quali le transazioni sospette, le sparizioni e i furti significativi devono essere segnalati entro 24 ore:

1.

Nome della sostanza e numero di registrazione CAS (Chemical Abstracts Service)

2.

Codice della nomenclatura combinata (NC) (1)

3.

Codice della nomenclatura combinata (NC) per miscele senza componenti (per esempio mercurio, metalli preziosi o delle terre rare o sostanze radioattive) che determinerebbero una classificazione sotto un altro codice NC (1)

Esammina (CAS RN 100-97-0)

ex 2933 69 40

ex 3824 99 93

Acetone (CAS RN 67-64-1)

2914 11 00

ex 3824 99 92

Nitrato di potassio (CAS RN 7757-79-1)

2834 21 00

ex 3824 99 96

Nitrato di sodio (CAS RN 7631-99-4)

3102 50 00

ex 3824 99 96

Nitrato di calcio (CAS RN 10124-37-5)

ex 2834 29 80

ex 3824 99 96

Calcio ammonio (CAS RN 15245-12-2)

ex 3102 60 00

ex 3824 99 96

Magnesio, polveri (CAS RN 7439-95-4) (2)  (3)

ex 8104 30 00

 

Nitrato di magnesio esaidrato (CAS RN 13446-18-9)

ex 2834 29 80

ex 3824 99 96

Alluminio, polveri (CAS RN 7429-90-5) (2)  (3)

7603 10 00

ex 7603 20 00

 


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925. Le successive modifiche dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 dovrebbero essere consultate con riferimento ai codici NC aggiornati.

(2)  Con particelle di dimensioni inferiori a 200 μm.

(3)  Come sostanza o in miscele contenenti una concentrazione pari o superiore al 70 % p/p di alluminio o magnesio.


ALLEGATO III

FORMATO PER LICENZE

Formato per licenze per un privato per l'acquisto, l'introduzione, la detenzione e l'uso di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, di cui all'articolo 6, paragrafo 8.

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ALLEGATO IV

DICHIARAZIONE DEL CLIENTE

concernente l'uso o gli usi specifici di un precursore di esplosivi soggetto a restrizione di cui al regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)

(Compilare in lettere maiuscole) (*1)

Il/La sottoscritto/a,

Nome (cliente):

Documento attestante l'identità (numero, autorità di rilascio):

Mandatario di:

Società (mandante):

Numero di partita IVA o altro numero di identificazione della società (2)/Indirizzo:

_

Attività commerciale/imprenditoriale/professionale:

Denominazione commerciale del prodotto

Precursore di esplosivi soggetto a restrizione

N. CAS

Quantità (kg/litri)

Concentrazione

Uso previsto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la presente dichiaro che il prodotto commerciale e la sostanza o miscela in esso contenuta sono utilizzati esclusivamente per l'uso indicato, che è in ogni caso legittimo, e saranno venduti o consegnati a un altro cliente soltanto previa dichiarazione d'uso analoga, nel rispetto delle restrizioni previste dal [regolamento (UE) n. 2019/1148 per la messa a disposizione dei privati.

Firma: Nome:

Funzione: Data:


(1)  Regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013 (GU L 186 11.7.2019, p. 1).

(*1)  È possibile aggiungere le righe necessarie nella tabella delle sostanze.

(2)  È possibile verificare la validità di un numero di partita IVA di un operatore economico attraverso il sito web VIES della Commissione. A seconda delle norme nazionali in materia di protezione dei dati, alcuni Stati membri forniranno anche il nome e l'indirizzo collegati al numero di partita IVA come registrati nelle banche dati nazionali.


11.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 186/21


REGOLAMENTO (UE) 2019/1149 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2019

che istituisce l’Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344

(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 46 e 48,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La libera circolazione dei lavoratori, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi sono principi fondamentali del mercato interno dell’Unione, sanciti dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(2)

A norma dell’articolo 3 del trattato sull’Unione europea (TUE), l’Unione si adopera per un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la lotta alle discriminazioni. A norma dell’articolo 9 TFUE, nella definizione e nell’attuazione delle sue politiche e azioni, l’Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un’adeguata protezione sociale, la lotta contro l’esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana.

(3)

Il pilastro europeo dei diritti sociali è stato proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione al vertice sociale per l’occupazione equa e la crescita di Göteborg del 17 novembre 2017, nel corso del quale è stata enfatizzata la necessità di mettere in primo piano le persone, al fine di sviluppare ulteriormente la dimensione sociale dell’Unione, e di promuovere la convergenza attraverso iniziative a tutti i livelli, come confermato nelle conclusioni del Consiglio europeo a seguito della sua riunione del 14 e 15 dicembre 2017.

(4)

Nella dichiarazione congiunta sulle priorità legislative dell’Unione per il periodo 2018-2019, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si sono impegnati ad agire per rafforzare la dimensione sociale dell’Unione, adoperandosi per migliorare il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, proteggendo i lavoratori dai rischi per la salute sul luogo di lavoro, garantendo un trattamento equo per tutti nel mercato del lavoro dell’Unione mediante norme aggiornate sul distacco dei lavoratori e migliorando ulteriormente l’attuazione transfrontaliera del diritto dell’Unione.

(5)

Al fine di tutelare i diritti dei lavoratori mobili e promuovere una concorrenza leale tra le imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), è essenziale migliorare l’attuazione transfrontaliera del diritto dell’Unione in materia di mobilità dei lavoratori e affrontare gli abusi in tal contesto.

(6)

È opportuno istituire un’Autorità europea del lavoro («Autorità») al fine di contribuire a rafforzare l’equità del mercato interno e la fiducia in esso. Gli obiettivi dell’Autorità dovrebbero essere chiaramente definiti, con un forte accento su un numero limitato di compiti, onde garantire che i mezzi disponibili siano utilizzati nel modo più efficiente possibile in ambiti in cui l’Autorità può apportare il massimo valore aggiunto. A tal fine, l’Autorità dovrebbe sostenere gli Stati membri e la Commissione nel migliorare l’accesso alle informazioni, sostenere il rispetto delle norme e la cooperazione tra gli Stati membri nell’applicazione e nell’attuazione coerente, efficiente ed efficace del diritto dell’Unione in materia di mobilità dei lavoratori sul territorio dell’Unione, e nel coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale all’interno dell’Unione, e dovrebbe fare opera di mediazione e facilitare soluzioni in caso di controversie.

(7)

È fondamentale migliorare l’accesso alle informazioni per gli individui e i datori di lavoro, in particolare le PMI, circa i rispettivi diritti e obblighi in tema di mobilità dei lavoratori, libera circolazione dei servizi e coordinamento della sicurezza sociale, al fine di consentire loro di sfruttare appieno le potenzialità offerte dal mercato interno.

(8)

L’Autorità dovrebbe svolgere i propri compiti negli ambiti della mobilità dei lavoratori sul territorio dell’Unione e del coordinamento della sicurezza sociale, inclusi la libera circolazione dei lavoratori, il distacco dei lavoratori, e i servizi a elevato grado di mobilità. Dovrebbe altresì potenziare la cooperazione tra gli Stati membri nella lotta al lavoro non dichiarato e ad altre situazioni che mettono a rischio il corretto funzionamento del mercato interno, come le società di comodo e il falso lavoro autonomo, fatta salva la competenza degli Stati membri di decidere in merito alle misure nazionali. Qualora l’Autorità, nello svolgimento dei propri compiti, venga a conoscenza di sospette irregolarità in ambiti del diritto dell’Unione, quali violazioni delle condizioni di lavoro o delle norme in materia di salute e sicurezza, o casi di sfruttamento dei lavoratori, è opportuno che essa possa segnalarle alle autorità nazionali degli Stati membri interessati e, se del caso, alla Commissione e ad altri organismi competenti dell’Unione nonché cooperare con essi su tali temi.

(9)

L’ambito delle attività dell’Autorità dovrebbe riguardare specifici atti giuridici dell’Unione elencati nel presente regolamento, comprese le relative modifiche. Tale elenco dovrebbe essere ampliato nel caso in cui siano adottati ulteriori atti giuridici dell’Unione nel settore della mobilità dei lavoratori sul territorio dell’Unione.

(10)

Nello svolgimento dei suoi compiti, l’Autorità dovrebbe contribuire in modo proattivo agli sforzi dell’Unione e nazionali nel settore della mobilità dei lavoratori sul territorio dell’Unione e del coordinamento della sicurezza sociale, collaborando pienamente con le istituzioni e gli organi dell’Unione e con gli Stati membri, evitando al contempo duplicazioni dell’attività e promuovendo sinergie e complementarità.

(11)

L’Autorità dovrebbe contribuire ad agevolare l’applicazione e l’esecuzione del diritto dell’Unione nell’ambito di applicazione del presente regolamento e a fornire sostegno all’attuazione delle disposizioni attuate mediante contratti collettivi di applicazione generale in conformità con le prassi degli Stati membri. A tal fine, l’Autorità dovrebbe istituire un sito web unico dell’Unione al fine di consentire l’accesso a tutti i siti web dell’Unione pertinenti e ai siti web ufficiali istituiti a livello nazionale conformemente alla direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e alla direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Fatti salvi i compiti e le attività della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale istituita a norma del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) («commissione amministrativa»), l’Autorità dovrebbe altresì contribuire al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

(12)

In alcuni casi, per rispondere alle esigenze di un settore particolare sono state adottate norme settoriali dell’Unione, ad esempio per l’ambito dei trasporti internazionali, ivi compreso il trasporto stradale, ferroviario, marittimo, per vie navigabili interne e aereo. Nell’ambito di applicazione del presente regolamento, l’Autorità dovrebbe occuparsi anche degli aspetti riguardanti la mobilità dei lavoratori e la sicurezza sociale a livello transfrontaliero dell’applicazione di tali norme settoriali dell’Unione. L’ambito di attività dell’Autorità, in particolare l’opportunità di ampliare le sue attività a ulteriori atti giuridici dell’Unione che riguardano necessità settoriali nell’ambito dei trasporti internazionali, dovrebbe essere sottoposto a valutazione periodica e, se del caso, a riesame.

(13)

Le attività dell’Autorità dovrebbero riguardare le persone soggette al diritto dell’Unione nell’ambito di applicazione del presente regolamento, quali lavoratori dipendenti e autonomi e persone in cerca di occupazione. Tali persone dovrebbero comprendere sia i cittadini dell’Unione sia quelli di paesi terzi che risiedono legalmente nell’Unione, quali i lavoratori distaccati, i lavoratori trasferiti all’interno di una stessa società o i residenti di lungo periodo, come anche i loro familiari, conformemente al diritto dell’Unione che ne disciplina la mobilità sul territorio dell’Unione.

(14)

L’istituzione dell’Autorità non dovrebbe creare nuovi diritti od obblighi in capo agli individui o ai datori di lavoro, compresi gli operatori economici o le organizzazioni senza scopo di lucro poiché le attività dell’Autorità dovrebbero riguardare tali individui e datori di lavoro nella misura in cui essi sono soggetti al diritto dell’Unione entro l’ambito di applicazione del presente regolamento. Una maggiore cooperazione in materia di attuazione non dovrebbe né comportare oneri amministrativi eccessivi per i lavoratori mobili o per i datori di lavoro, in particolare le PMI, né scoraggiare la mobilità dei lavoratori.

(15)

Al fine di garantire che individui e datori di lavoro possano cogliere i benefici di un mercato interno equo ed efficace, l’Autorità dovrebbe sostenere gli Stati membri nella promozione delle opportunità per la mobilità dei lavoratori o nella prestazione di servizi e il reperimento di personale ovunque nell’Unione, comprese le opportunità di accesso a servizi di mobilità transfrontaliera, quali l’incontro transfrontaliero tra domanda e offerta di lavoro, tirocinio e apprendistato, nonché i programmi per la mobilità quali «Il tuo primo lavoro EURES» o «ErasmusPRO». L’Autorità dovrebbe inoltre contribuire a migliorare la trasparenza delle informazioni, anche in materia di diritti e obblighi previsti dal diritto dell’Unione, e l’accesso di individui e datori di lavoro ai servizi, in cooperazione con altri strumenti di informazione dell’Unione, quali «La tua Europa — Consulenza», nonché agevolarne l’uso ottimale e assicurare la coerenza con il portale «La tua Europa» che deve costituire la struttura portante dello sportello digitale unico istituito dal regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(16)

A tal fine, l’Autorità dovrebbe cooperare con altre pertinenti iniziative e reti dell’Unione, in particolare la rete europea dei servizi pubblici per l’impiego, la rete Enterprise Europe, il «Punto focale per le frontiere», SOLVIT, e il comitato degli alti responsabili dell’ispettorato del lavoro, oltre che con i pertinenti servizi nazionali, quali gli organismi preposti alla promozione della parità di trattamento e al sostegno dei lavoratori dell’Unione e dei loro familiari, designati dagli Stati membri a norma della direttiva 2014/54/UE. L’Autorità dovrebbe sostituire la Commissione nella gestione dell’ufficio europeo di coordinamento della rete europea di servizi per l’impiego (EURES), istituito a norma del regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), anche per quanto riguarda la definizione delle esigenze degli utenti e le prescrizioni operative indispensabili per l’efficace funzionamento del portale EURES e dei servizi informatici connessi, eccettuati però l’erogazione degli stessi nonché la gestione e lo sviluppo dell’infrastruttura informatica, che continueranno ad essere assicurati dalla Commissione.

(17)

Al fine di assicurare un’applicazione e un’attuazione equa, semplice ed efficace del diritto dell’Unione l’Autorità dovrebbe fornire sostegno alla cooperazione e al tempestivo scambio di informazioni tra gli Stati membri. Insieme ad altro personale, i funzionari nazionali di collegamento operanti presso l’Autorità dovrebbero coadiuvare gli Stati membri nell’assolvere agli obblighi di cooperazione, velocizzare gli scambi tra gli Stati mediante procedure finalizzate a ridurre i ritardi, e garantire il collegamento con altri uffici, organismi e punti di contatto nazionali appositi, istituiti in base al diritto dell’Unione. L’Autorità dovrebbe incoraggiare il ricorso ad approcci innovativi finalizzati alla cooperazione transfrontaliera efficace ed efficiente, tra cui strumenti per gli scambi elettronici di dati quali il sistema per lo scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (Electronic Exchange of Social Security Information — EESSI) e il sistema di informazione del mercato interno (IMI), nonché contribuire all’ulteriore digitalizzazione delle procedure e al miglioramento degli strumenti informatici impiegati per lo scambio di messaggi tra le autorità nazionali.

(18)

Al fine di migliorare le capacità degli Stati membri di garantire la protezione delle persone che esercitano il loro diritto alla libera circolazione e di contrastare le irregolarità di carattere transfrontaliero riguardanti il diritto dell’Unione nell’ambito di applicazione del presente regolamento, l’Autorità dovrebbe prestare assistenza alle autorità nazionali nello svolgimento di ispezioni concertate e congiunte, anche agevolando lo svolgimento delle ispezioni in conformità dell’articolo 10 della direttiva 2014/67/UE. Tali ispezioni dovrebbero aver luogo su richiesta degli Stati membri o previo loro assenso alla proposta dell’Autorità. L’Autorità dovrebbe fornire supporto strategico, logistico e tecnico agli Stati membri che partecipano alle ispezioni concertate o congiunte nel massimo rispetto degli obblighi di riservatezza. Le ispezioni dovrebbero avere luogo con l’accordo degli Stati membri interessati e svolgersi nella massima aderenza al quadro legislativo o alla prassi nazionale degli Stati membri in cui hanno luogo. Gli Stati membri dovrebbero dar seguito agli esiti delle ispezioni concertate o congiunte secondo il diritto o la prassi nazionale.

(19)

Le ispezioni concertate e congiunte non dovrebbero sostituire né pregiudicare le competenze nazionali. Anche le autorità nazionali dovrebbero essere pienamente coinvolte in tali ispezioni e disporre di completa autorità. Nel caso in cui i sindacati siano incaricati delle ispezioni a livello nazionale, le ispezioni concertate e congiunte dovrebbero essere effettuate solo con l’accordo e la cooperazione delle parti sociali pertinenti.

(20)

Al fine di individuare tempestivamente nuove tendenze, sfide o lacune in fatto di mobilità dei lavoratori e coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, l’Autorità dovrebbe elaborare, in cooperazione con gli Stati membri e, se del caso, con le parti sociali, capacità di analisi e valutazione dei rischi. Ciò dovrebbe comportare lo svolgimento di analisi e studi dedicati al mercato del lavoro, nonché valutazioni inter pares. L’Autorità dovrebbe monitorare gli squilibri potenziali in termini di competenze e flussi transfrontalieri di lavoratori, compreso il possibile impatto sulla coesione territoriale. L’Autorità dovrebbe anche prestare assistenza alle attività di valutazione del rischio di cui all’articolo 10 della direttiva 2014/67/UE. L’Autorità dovrebbe assicurare sinergie e complementarità con agenzie, servizi o reti dell’Unione, anche ricorrendo a SOLVIT e a servizi analoghi in merito a sfide settoriali e problemi ricorrenti relativi alla mobilità dei lavoratori nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Nell’ambito del presente regolamento, l’Autorità dovrebbe inoltre facilitare e razionalizzare le attività di raccolta dei dati previste dal diritto dell’Unione. Ciò non implica la creazione di nuovi obblighi di informazione in capo agli Stati membri.

(21)

Al fine di rafforzare le capacità delle autorità nazionali in materia di mobilità dei lavoratori e coordinamento dei sistemi di sicurezza sociali e di migliorare la coerenza nell’applicazione del diritto dell’Unione nell’ambito del presente regolamento, l’Autorità dovrebbe fornire assistenza operativa alle autorità nazionali, anche mediante l’elaborazione di orientamenti pratici, l’istituzione di programmi di formazione e di apprendimento tra pari, anche rivolti agli ispettorati del lavoro per affrontare problematiche come il lavoro autonomo fittizio e gli abusi del distacco, la promozione di progetti di reciproca assistenza, la facilitazione degli scambi di personale, quali quelli di cui all’articolo 8 della direttiva 2014/67/UE, e l’assistenza agli Stati membri per organizzare campagne di sensibilizzazione mirate ad informare gli individui e i datori di lavoro sui loro diritti e obblighi. L’Autorità dovrebbe promuovere lo scambio, la diffusione e l’adozione di buone prassi nonché la conoscenza, e promuovere la reciproca comprensione dei diversi sistemi e delle diverse prassi nazionali.

(22)

L’Autorità dovrebbe sviluppare sinergie tra il suo compito di assicurare l’equa mobilità dei lavoratori e la necessità di contrastare il lavoro non dichiarato. Ai fini del presente regolamento, per «contrasto» al lavoro non dichiarato si intendono le attività volte a prevenire, scoraggiare e combattere il lavoro non dichiarato nonché a promuoverne l’emersione. Basandosi sulle conoscenze e sui metodi di lavoro della piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato, istituita dalla decisione (UE) 2016/344 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), l’Autorità dovrebbe istituire, con la partecipazione delle parti sociali, un gruppo di lavoro permanente anch’esso denominato «piattaforma» per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato. L’Autorità dovrebbe garantire un’agevole transizione delle attività esistenti dalla piattaforma istituita dalla decisione (UE) 2016/344 al gruppo di lavoro in seno all’Autorità.

(23)

L’Autorità dovrebbe svolgere un ruolo di mediazione. Gli Stati membri dovrebbero poter deferire casi individuali contestati alla mediazione dell’Autorità nel caso non siano riusciti a risolverli tramite contatti diretti e il dialogo. La mediazione dovrebbe riguardare unicamente le controversie tra gli Stati membri, mentre gli individui e i datori di lavoro che incontrano difficoltà nell’esercizio dei propri diritti sanciti dall’Unione dovrebbero continuare a disporre dei servizi nazionali e dell’Unione preposti ad occuparsi di tali casi, quali la rete SOLVIT, cui l’Autorità dovrebbe deferirli. La rete SOLVIT dovrebbe poter rinviare all’esame dell’Autorità i casi in cui il problema non può essere risolto a causa di divergenze tra le amministrazioni nazionali. L’Autorità dovrebbe svolgere il suo ruolo di mediazione fatte salve le competenze della Corte di giustizia dell’Unione europea (Corte di giustizia) concernenti l’interpretazione del diritto dell’Unione e fatta salva la competenza della commissione amministrativa.

(24)

Il Quadro europeo di interoperabilità (QEI) espone principi e raccomandazioni sulle modalità atte a migliorare la governance delle attività di interoperabilità e la fornitura di servizi pubblici, stabilire relazioni tra varie organizzazioni e attraverso le frontiere, razionalizzare i processi volti a sostenere i servizi digitali da punto a punto, e assicurare che le norme esistenti e quelle nuove sostengano i principi dell’interoperabilità. L’architettura di riferimento dell’interoperabilità europea (EIRA) è una struttura generica, comprendente una serie di principi e orientamenti che si applicano all’attuazione di soluzioni di interoperabilità di cui alla decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Sia il QEI sia l’EIRA dovrebbero fornire orientamento e sostegno all’Autorità per l’esame di temi connessi all’interoperabilità.

(25)

L’Autorità dovrebbe mirare a fornire un migliore accesso alle informazioni e ai servizi online per i portatori di interessi nazionali e dell’Unione e ad agevolare lo scambio di informazioni tra loro. Pertanto l’Autorità dovrebbe, ove possibile, incoraggiare l’uso di strumenti digitali. Oltre ai sistemi informatici e ai siti web, gli strumenti digitali come le piattaforme online e le banche dati svolgono un ruolo sempre più centrale nel mercato della mobilità transfrontaliera dei lavoratori. Tali strumenti sono pertanto utili ai fini di fornire facile accesso alle pertinenti informazioni online e agevolare lo scambio di informazioni per i portatori di interessi nazionali e dell’Unione riguardo alle loro attività transfrontaliere.

(26)

L’Autorità dovrebbe mirare a che i siti web e le applicazioni mobili istituite per l’attuazione dei compiti di cui al presente regolamento siano in conformità dei pertinenti requisiti di accessibilità dell’Unione. La direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) impone agli Stati membri di assicurare che i siti web dei loro enti pubblici siano accessibili in conformità del principio che essi siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi e che siano conformi ai requisiti di tale direttiva. Tale direttiva non si applica ai siti web o alle applicazioni mobili delle istituzioni, degli organismi, degli uffici e delle agenzie dell’Unione. Tuttavia l’Autorità dovrebbe sforzarsi di conformarsi ai principi stabiliti in detta direttiva.

(27)

L’Autorità dovrebbe essere disciplinata e gestita in base ai principi della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulle agenzie decentrate, del 19 luglio 2012.

(28)

Il principio dell’uguaglianza è un principio fondamentale del diritto dell’Unione. Esso prevede che la parità tra donne e uomini sia assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Tutte le parti dovrebbero adoperarsi per conseguire una rappresentanza equilibrata di donne e uomini nel consiglio di amministrazione e nel gruppo di portatori di interessi. Tale obiettivo dovrebbe essere perseguito anche dal consiglio di amministrazione per quanto riguarda il presidente e i vicepresidenti nel loro insieme.

(29)

Per garantire il funzionamento efficace dell’Autorità è opportuno che gli Stati membri e la Commissione siano rappresentati nel consiglio di amministrazione. Il Parlamento europeo come pure le organizzazioni intersettoriali delle parti sociali a livello di Unione, che rappresentano su base paritetica i sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro e con un’adeguata rappresentanza delle PMI, possono altresì nominare rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione. La composizione del consiglio di amministrazione, compresa la selezione del presidente e del vicepresidente, dovrebbe rispettare i principi dell’equilibrio di genere, dell’esperienza e delle qualifiche. Al fine del funzionamento efficace ed efficiente dell’Autorità, il consiglio di amministrazione dovrebbe in particolare adottare il programma di lavoro annuale, svolgere le sue funzioni in relazione al bilancio dell’Autorità, adottare la regolamentazione finanziaria applicabile all’Autorità, nominare un direttore esecutivo ed elaborare le procedure relative alle modalità di decisione applicabili dal direttore esecutivo in ordine ai compiti operativi dell’Autorità. Dovrebbero poter partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori i rappresentanti di paesi terzi che applicano le norme dell’Unione nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

(30)

In casi eccezionali, ove sia necessario mantenere il massimo livello di riservatezza, l’esperto indipendente nominato dal Parlamento europeo e i rappresentanti delle organizzazioni intersettoriali delle parti sociali a livello dell’Unione non dovrebbero partecipare alle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Tale disposizione dovrebbe essere chiaramente specificata nel regolamento del consiglio di amministrazione e dovrebbe limitarsi alle informazioni sensibili riguardanti singoli casi, onde garantire che l’effettiva partecipazione ai lavori del consiglio di amministrazione da parte dell’esperto e dei rappresentanti non sia indebitamente limitata.

(31)

Dovrebbe essere nominato un direttore esecutivo incaricato di garantire la gestione amministrativa generale dell’Autorità e l’esecuzione dei compiti assegnati all’Autorità. Altri membri del personale possono fare le veci del direttore esecutivo qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire la gestione corrente dell’Autorità, conformemente alle norme interne dell’Autorità, senza creare ulteriori posti dirigenziali.

(32)

Fatte salve le competenze della Commissione, il consiglio di amministrazione e il direttore esecutivo dovrebbero operare in piena indipendenza nell’esercizio delle loro funzioni e agire nell’interesse pubblico.

(33)

L’Autorità dovrebbe contare sulla competenza dei pertinenti portatori di interessi nei settori rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, mediante un gruppo dedicato di portatori di interessi, i cui membri dovrebbero rappresentare le parti sociali a livello dell’Unione, tra cui parti sociali settoriali riconosciute dell’Unione che rappresentano settori particolarmente interessati dalle questioni relative alla mobilità dei lavoratori. Il gruppo di portatori di interessi dovrebbe essere previamente informato e dovrebbe poter presentare i propri pareri all’Autorità, su richiesta o su propria iniziativa. Nell’esercizio delle sue funzioni, il gruppo di portatori di interessi terrà in debito conto le opinioni e ricorrerà alla consulenza del comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale istituito dal regolamento (CE) n. 883/2004 e del comitato consultivo sulla libera circolazione dei lavoratori istituito a norma del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

(34)

Per garantirle piena autonomia e indipendenza, è opportuno che l’Autorità sia dotata di un bilancio autonomo, le cui entrate provengano dal bilancio generale dell’Unione, da contributi finanziari volontari degli Stati membri e da contributi dei paesi terzi che partecipano alle attività dell’Autorità. In casi eccezionali e debitamente giustificati essa dovrebbe inoltre poter ricevere finanziamenti in base ad accordi di delega o sovvenzioni ad hoc, nonché percepire diritti per pubblicazioni e servizi forniti dall’Autorità.

(35)

I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell’Autorità dovrebbero essere forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (Centro di traduzione). L’Autorità dovrebbe collaborare con il Centro di traduzione per stabilire indicatori di qualità, tempestività e riservatezza, per individuare chiaramente le esigenze e le priorità dell’Autorità e per creare procedure trasparenti e obiettive per il processo di traduzione.

(36)

Il trattamento di dati personali effettuato nel contesto del presente regolamento dovrebbe avvenire in conformità del regolamento (UE) 2016/679 (13) o (UE) 2018/1725 (14), a seconda di quale dei due sia applicabile. Sono quindi da prevedere opportune misure tecniche e organizzative per assicurare il rispetto degli obblighi imposti da detti regolamenti, in particolare misure concernenti la liceità e la sicurezza del trattamento, la fornitura di informazioni e i diritti degli interessati.

(37)

Per assicurare la trasparenza del funzionamento dell’Autorità, a questa dovrebbe applicarsi il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (15). Le attività dell’Autorità dovrebbero essere soggette al controllo del Mediatore europeo in conformità all’articolo 228 TFUE.

(38)

È opportuno che il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) si applichi all’Autorità e che questa aderisca all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

(39)

Lo Stato membro ospitante l’Autorità dovrebbe garantire le migliori condizioni possibili per assicurare il buon funzionamento dell’Autorità.

(40)

Per garantire condizioni di lavoro chiare e trasparenti e parità di trattamento, è opportuno che al personale e al direttore esecutivo dell’Autorità si applichino lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione, stabiliti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (17) (rispettivamente «statuto dei funzionari» e «regime applicabile agli altri agenti»), comprese le norme in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti.

(41)

Entro i limiti delle rispettive competenze, è opportuno che l’Autorità cooperi con le agenzie dell’Unione, in particolare quelle attive nell’ambito dell’occupazione e della politica sociale, avvalendosi della loro consulenza e massimizzando le sinergie: la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e la Fondazione europea per la formazione (ETF), come anche, in relazione alla lotta contro la criminalità organizzata e la tratta di esseri umani, l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust). Tale cooperazione dovrebbe garantire un coordinamento, promuovere sinergie ed evitare duplicazioni nelle loro attività.

(42)

Nel settore del coordinamento della sicurezza sociale, l’Autorità e la commissione amministrativa dovrebbero cooperare strettamente al fine di realizzare sinergie ed evitare duplicazioni.

(43)

Al fine di conferire una dimensione operativa alle attività degli organismi esistenti nelle aree rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, l’Autorità dovrebbe svolgere i compiti del comitato tecnico in materia di libera circolazione dei lavoratori istituito dal regolamento (UE) n. 492/2011, del comitato di esperti sul distacco dei lavoratori istituito dalla decisione 2009/17/CE della Commissione (18), incluso lo scambio di informazioni sulla cooperazione amministrativa, l’assistenza sulle questioni concernenti l’attuazione come pure l’applicazione transfrontaliere della legislazione, e della piattaforma istituita dalla decisione (UE) 2016/344. Quando l’Autorità sarà diventata operativa è opportuno che tali organismi cessino di esistere. Il consiglio di amministrazione può decidere di istituire specifici gruppi di lavoro o di esperti.

(44)

Il comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il comitato consultivo sulla libera circolazione dei lavoratori offrono sedi per la consultazione delle parti sociali e dei rappresentanti dei governi a livello nazionale. L’Autorità dovrebbe contribuire ai loro lavori e può partecipare alle loro riunioni.

(45)

Al fine di rispecchiare il nuovo assetto istituzionale è opportuno modificare i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011 e (UE) 2016/589, nonché abrogare la decisione (UE) 2016/344, una volta che l’Autorità sarà operativa.

(46)

L’Autorità dovrebbe rispettare la diversità dei sistemi nazionali di relazioni industriali e l’autonomia delle parti sociali come esplicitamente riconosciuto dal TFUE. La partecipazione alle attività dell’Autorità lascia impregiudicati le competenze, gli obblighi e le responsabilità degli Stati membri statuiti, tra l’altro, dalle convenzioni pertinenti e applicabili dell’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), quale la convenzione n. 81 sull’ispezione del lavoro nell’industria e nel commercio, nonché i poteri degli Stati membri di regolamentare o monitorare le relazioni industriali nazionali, facendo anche opera di mediazione, in particolare per quanto riguarda l’esercizio del diritto di contrattazione collettiva e di azione collettiva.

(47)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire contribuire, entro il proprio ambito di applicazione, ad assicurare l’equa mobilità dei lavoratori sul territorio dell’Unione e assistere gli Stati membri e la Commissione nel coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nell’Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri se agiscono in modo non coordinato ma possono invece, a motivo della loro natura transfrontaliera e della necessità di maggiore cooperazione tra gli Stati membri, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. In ottemperanza al principio di proporzionalità quale sancito da tale articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per il raggiungimento di detti obiettivi.

(48)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea di cui all’articolo 6 TUE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

PRINCIPI

Articolo 1

Istituzione, oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento istituisce l’Autorità europea del lavoro («Autorità»).

2.   L’Autorità assiste gli Stati membri e la Commissione nell’effettiva applicazione ed esecuzione del diritto dell’Unione in materia di mobilità dei lavoratori sul territorio dell’Unione e di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale all’interno dell’Unione. L’Autorità opera nell’ambito degli atti dell’Unione di cui al paragrafo 4, comprese tutte le direttive, i regolamenti e le decisioni basati su tali atti, nonché ogni altro atto giuridicamente vincolante dell’Unione che attribuisca compiti all’Autorità.

3.   Il presente regolamento non pregiudica in alcun modo l’esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti dagli Stati membri e a livello di Unione, compresi il diritto o la libertà di sciopero o il diritto o la libertà di intraprendere altre azioni contemplate dalla disciplina delle relazioni industriali negli Stati membri, in conformità della normativa o delle prassi nazionali. Non pregiudica neppure il diritto di negoziare, concludere ed eseguire accordi collettivi, o di intraprendere azioni collettive in conformità della normativa o delle prassi nazionali.

4.   L’ambito delle attività dell’Autorità comprende gli atti dell’Unione seguenti, incluse tutte le future modifiche di tali atti:

a)

la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19);

b)

la direttiva 2014/67/UE;

c)

il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (20), incluse le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (21) e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (22) nella misura in cui siano ancora applicabili, il regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (23) e il regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio (24) che estende le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità;

d)

il regolamento (UE) n. 492/2011;

e)

la direttiva 2014/54/UE;

f)

il regolamento (UE) 2016/589;

g)

il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (25);

h)

la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26);

i)

il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (27).

5.   L’ambito delle attività dell’Autorità comprende la cooperazione tra gli Stati membri nella lotta al lavoro non dichiarato.

6.   Il presente regolamento rispetta le competenze degli Stati membri per quanto riguarda l’applicazione e l’esecuzione del diritto dell’Unione di cui al paragrafo 4.

Lascia impregiudicati i diritti o gli obblighi conferiti agli individui o ai datori di lavoro dal diritto dell’Unione o dal diritto o dalla prassi nazionale, i diritti e gli obblighi derivanti per le autorità nazionali nonché l’autonomia delle parti sociali, come riconosciuto dal TFUE.

Il presente regolamento lascia impregiudicati gli accordi bilaterali e gli accordi di cooperazione amministrativa esistenti tra gli Stati membri, in particolare quelli connessi alle ispezioni concertate e congiunte.

Articolo 2

Obiettivi

L’obiettivo dell’Autorità è contribuire ad assicurare l’equa mobilità dei lavoratori sul territorio dell’Unione e assistere gli Stati membri e la Commissione nel coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nell’Unione. A tal fine, ed entro l’ambito di applicazione di cui all’articolo 1, l’Autorità:

a)

agevola l’accesso alle informazioni sui diritti e gli obblighi riguardanti la mobilità dei lavoratori sul territorio dell’Unione, nonché ai servizi pertinenti;

b)

agevola e rafforza la cooperazione tra gli Stati membri nell’applicazione della pertinente normativa dell’Unione sul territorio dell’Unione, anche mediante ispezioni concertate e congiunte;

c)

media e facilita una soluzione nei casi di controversie transfrontaliere tra Stati membri; e

d)

sostiene la cooperazione tra gli Stati membri nella lotta al lavoro non dichiarato.

Articolo 3

Status giuridico

1.   L’Autorità è un organismo dell’Unione dotato di personalità giuridica.

2.   In ciascuno degli Stati membri, l’Autorità ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto nazionale. Essa può in particolare acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

CAPO II

COMPITI DELL’AUTORITÀ

Articolo 4

Compiti dell’Autorità

Al fine di conseguire i propri obiettivi, l’Autorità svolge i seguenti compiti:

a)

agevola l’accesso alle informazioni e coordina EURES, a norma degli articoli 5 e 6;

b)

facilita la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri ai fini dell’applicazione e dell’attuazione e coerente, efficiente ed efficace della pertinente normativa dell’Unione, a norma dell’articolo 7;

c)

coordina e sostiene ispezioni concertate e congiunte, a norma degli articoli 8 e 9;

d)

effettua analisi e valutazioni dei rischi nelle questioni riguardanti la mobilità transfrontaliera dei lavoratori, a norma dell’articolo 10;

e)

sostiene gli Stati membri nello sviluppo delle capacità concernenti l’applicazione e l’attuazione efficace del pertinente diritto dell’Unione, a norma dell’articolo 11;

f)

sostiene gli Stati membri nella lotta al lavoro non dichiarato, a norma dell’articolo 12;

g)

fa opera di mediazione tra gli Stati membri riguardo all’applicazione del pertinente diritto dell’Unione, a norma dell’articolo 13.

Articolo 5

Informazioni relative alla mobilità dei lavoratori

L’Autorità migliora la disponibilità, la qualità e l’accessibilità delle informazioni di carattere generale fornite agli individui, ai datori di lavoro e alle organizzazioni delle parti sociali per quanto riguarda i diritti e gli obblighi derivanti dagli atti dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 4, allo scopo di agevolare la mobilità dei lavoratori sul territorio dell’Unione. A tal fine, l’Autorità:

a)

contribuisce a fornire le pertinenti informazioni sui diritti e sugli obblighi degli individui in situazioni di mobilità transfrontaliera dei lavoratori, in particolare mediante un sito web unico a livello dell’Unione, istituito dal regolamento (UE) 2018/1724, che funga da portale unico per accedere alle fonti e ai servizi di informazione a livello dell’Unione e nazionale in tutte le lingue ufficiali dell’Unione;

b)

sostiene gli Stati membri nell’applicazione del regolamento (UE) 2016/589;

c)

sostiene gli Stati membri nell’adempimento degli obblighi relativi all’accesso e alla diffusione delle informazioni sulla libera circolazione dei lavoratori, di cui in particolare all’articolo 6 della direttiva 2014/54/UE e all’articolo 22 del regolamento (UE) 2016/589, sul coordinamento della sicurezza sociale di cui all’articolo 76, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché sul distacco dei lavoratori, di cui all’articolo 5 della direttiva 2014/67/UE, anche facendo riferimento a fonti di informazione nazionali quali i siti web ufficiali nazionali unici;

d)

aiuta gli Stati membri a migliorare l’esattezza, la completezza e la facilità di utilizzo delle delle fonti e dei servizi di informazione nazionali pertinenti, conformemente ai criteri di qualità definiti nel regolamento (UE) 2018/1724;

e)

aiuta gli Stati membri a razionalizzare la fornitura, agli individui e ai datori di lavoro, delle informazioni e dei servizi concernenti la mobilità transfrontaliera su base volontaria;

f)

facilita la cooperazione tra gli organismi competenti designati a norma della direttiva 2014/54/UE per fornire agli individui e ai datori di lavoro informazioni, orientamenti e assistenza in merito alla mobilità dei lavoratori nel mercato interno.

Articolo 6

Coordinamento di EURES

Al fine di aiutare gli Stati membri a fornire servizi agli individui e ai datori di lavoro attraverso EURES, quali l’incontro transfrontaliero tra le offerte di lavoro, di tirocinio e di apprendistato con i CV, e di agevolare di conseguenza la mobilità dei lavoratori sul territorio dell’Unione, l’Autorità gestisce l’ufficio europeo di coordinamento di EURES, istituito a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2016/589.

L’ufficio europeo di coordinamento esercita, sotto la gestione dell’Autorità, le proprie responsabilità a norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2016/589, ad eccezione del funzionamento tecnico e dello sviluppo del portale EURES e dei servizi informatici connessi, che continuano a essere gestiti dalla Commissione. L’Autorità, sotto la responsabilità del direttore esecutivo di cui all’articolo 22, paragrafo 4, lettera n), del presente regolamento assicura che tale attività rispetti pienamente le prescrizioni della normativa applicabile in materia di protezione dei dati, compreso l’obbligo di nominare un responsabile della protezione dei dati, a norma dell’articolo 36 del presente regolamento.

Articolo 7

Cooperazione e scambio di informazioni tra Stati membri

1.   L’Autorità facilita la cooperazione e uno scambio di informazioni più celere tra gli Stati membri e li sostiene affinché rispettino effettivamente gli obblighi di cooperazione, anche per quanto riguarda lo scambio di informazioni, quali definiti dal diritto dell’Unione entro l’ambito di applicazione del presente regolamento.

A tal fine l’Autorità provvede in particolare a:

a)

su richiesta di uno o più Stati membri, sostenere le autorità nazionali nell’individuare i pertinenti punti di contatto delle altre autorità nazionali negli altri Stati membri;

b)

su richiesta di uno o più Stati membri, agevolare il seguito dato alle richieste e gli scambi di informazioni tra le autorità nazionali mediante supporto logistico e tecnico, compresi i servizi di traduzione e interpretazione, e attraverso aggiornamenti sulla situazione dei casi aperti;

c)

promuovere, condividere e contribuire a diffondere le migliori prassi tra gli Stati membri;

d)

su richiesta di uno o più Stati membri, agevolare e sostenere, se del caso, i procedimenti transfrontalieri di esecuzione relativi a sanzioni e ammende rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, conformemente all’articolo 1;

e)

riferire alla Commissione, con frequenza semestrale, in merito alle richieste ancora aperte tra gli Stati membri e valutare se è necessario sottoporre tali richieste alla mediazione a norma dell’articolo 13, paragrafo 2.

2.   Su richiesta di uno o più Stati membri e nell’espletamento dei suoi compiti, l’Autorità fornisce informazioni per aiutare lo Stato membro interessato nell’effettiva applicazione degli atti dell’Unione che rientrano nelle competenze dell’Autorità.

3.   L’Autorità promuove l’impiego di strumenti e procedure elettronici per lo scambio di messaggi tra le autorità nazionali, tra cui il sistema IMI.

4.   L’Autorità incoraggia il ricorso ad approcci innovativi per una cooperazione transfrontaliera efficace ed efficiente e promuove la possibilità di utilizzare meccanismi di scambio elettronico e banche dati tra gli Stati membri per facilitare l’accesso ai dati in tempo reale e l’individuazione delle frodi, e può suggerire possibili miglioramenti nell’utilizzo di tali meccanismi e banche dati. L’Autorità fornisce relazioni alla Commissione con l’obiettivo di un ulteriore sviluppo dei meccanismi di scambio elettronico e delle banche dati.

Articolo 8

Coordinamento e sostegno in materia di ispezioni concertate e congiunte

1.   Su richiesta di uno o più Stati membri, l’Autorità coordina e sostiene le ispezioni concertate o congiunte nei settori che rientrano nell’ambito delle sue competenze. L’Autorità può anche, di propria iniziativa, suggerire alle autorità degli Stati membri interessati di effettuare un’ispezione concertata o congiunta.

Le ispezioni concertate e congiunte sono subordinate all’accordo degli Stati membri interessati.

Le organizzazioni delle parti sociali a livello nazionale possono sottoporre casi all’attenzione dell’Autorità.

2.   Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

ispezioni concertate: le ispezioni effettuate simultaneamente in due o più Stati membri riguardanti casi correlati, nell’ambito delle quali ciascuna autorità nazionale opera sul proprio territorio e, ove opportuno, con il sostegno del personale dell’Autorità;

b)

ispezioni congiunte: le ispezioni effettuate in uno Stato membro con la partecipazione delle autorità nazionali di uno o più Stati membri e, ove opportuno, con il sostegno del personale dell’Autorità.

3.   In conformità del principio di leale cooperazione, gli Stati membri si adoperano per partecipare a ispezioni concertate o congiunte.

Le ispezioni concertate o congiunte sono subordinate all’accordo preliminare di tutti gli Stati membri partecipanti e tale accordo è notificato tramite i funzionari nazionali di collegamento designati a norma dell’articolo 32.

Nel caso in cui uno o più Stati membri decidano di non partecipare all’ispezione concertata o congiunta, le autorità nazionali degli altri Stati membri effettuano tale ispezione soltanto negli Stati membri partecipanti. Gli Stati membri che decidano di non partecipare mantengono riservate le informazioni in merito a tale ispezione.

4.   L’Autorità stabilisce e adotta le modalità per garantire un seguito adeguato nel caso in cui uno Stato membro decida di non partecipare a un’ispezione concertata o congiunta.

In tali casi, lo Stato membro interessato informa senza ritardo e per iscritto, anche per via elettronica, l’Autorità e gli altri Stati membri interessati in merito ai motivi della sua decisione ed eventualmente in merito alle misure che intende adottare per risolvere la questione, nonché in merito ai risultati di tali misure una volta noti. L’Autorità può suggerire che lo Stato membro che non ha partecipato all’ispezione concertata o congiunta effettui una propria ispezione su base volontaria.

5.   Gli Stati membri e l’Autorità mantengono riservate nei confronti di terzi le informazioni in merito alle ispezioni previste.

Articolo 9

Modalità per le ispezioni concertate e congiunte

1.   I termini e le condizioni di svolgimento di un’ispezione concertata o di un’ispezione congiunta, incluse la portata e le finalità dell’ispezione e, se del caso, le modalità di partecipazione del personale dell’Autorità, sono stabiliti in un accordo per lo svolgimento di un’ispezione concertata o di un’ispezione congiunta concluso tra gli Stati membri partecipanti e l’Autorità. L’accordo può includere disposizioni che consentono la realizzazione in tempi brevi delle ispezioni concertate o congiunte, una volta concordate e pianificate. L’Autorità stabilisce un modello di accordo in conformità del diritto dell’Unione, nonché del diritto o delle prassi nazionali.

2.   Le ispezioni concertate e congiunte sono effettuate conformemente al diritto o alle prassi nazionali degli Stati membri in cui hanno luogo le ispezioni. L’eventuale seguito dato a tali ispezioni è effettuato conformemente al diritto o alle prassi degli Stati membri interessati.

3.   Le ispezioni concertate e congiunte hanno luogo, da un punto di vista operativo, in modo efficace. A tal fine, nell’accordo di ispezione gli Stati membri conferiscono un ruolo e uno status adeguati ai funzionari di un altro Stato membro che partecipano a tali ispezioni, conformemente al diritto o alle prassi dello Stato membro in cui si svolge l’ispezione.

4.   L’Autorità fornisce sostegno concettuale, logistico e tecnico, nonché, ove opportuno, consulenza giuridica, se richiesto dagli Stati membri interessati, compresi servizi di traduzione e di interpretazione, agli Stati membri che effettuano ispezioni concertate o congiunte.

5.   Il personale dell’Autorità può assistere all’ispezione in qualità di osservatore, fornire sostegno logistico e partecipare a un’ispezione concertata o congiunta previo accordo dello Stato membro sul cui territorio tale personale fornirà assistenza per l’ispezione, conformemente al diritto o alle prassi dello Stato membro.

6.   Le autorità di uno Stato membro che effettuano un’ispezione concertata o congiunta riferiscono all’Autorità in merito ai risultati dell’ispezione riguardanti talo Stato membro e allo svolgimento operativo globale dell’ispezione concertata o congiunta al più tardi sei mesi dopo la fine dell’ispezione.

7.   Le informazioni raccolte nel corso delle ispezioni concertate o congiunte possono essere utilizzate come prove nei procedimenti giudiziari negli Stati membri interessati, conformemente al diritto o alle prassi dello Stato membro.

8.   Le informazioni sulle ispezioni concertate o congiunte coordinate dall’Autorità, come pure le informazioni fornite dagli Stati membri e dall’Autorità conformemente all’articolo 8, paragrafi 2 e 3, sono incluse in relazioni che sono trasmesse al consiglio di amministrazione semestralmente. Tali relazioni sono inviate anche al gruppo dei portatori di interessi, previa debita omissione delle informazioni sensibili. Una relazione annuale sulle ispezioni effettuate con il sostegno dell’Autorità è inclusa nella relazione annuale di attività dell’Autorità.

9.   Qualora, nel corso di ispezioni concertate o congiunte o durante una qualsiasi delle sue attività, venga a conoscenza di presunte irregolarità nell’applicazione del diritto dell’Unione, l’Autorità può segnalare tali presunte irregolarità, se del caso, allo Stato membro interessato e alla Commissione.

Articolo 10

Analisi e valutazione del rischio della mobilità dei lavoratori

1.   L’Autorità, in cooperazione con gli Stati membri e, se del caso, le parti sociali, valuta i rischi e svolge analisi per quanto concerne la mobilità dei lavoratori e il coordinamento della sicurezza sociale sul territorio dell’Unione. La valutazione del rischio e l’attività di analisi dovrebbero trattare questioni quali gli squilibri del mercato del lavoro, le sfide che interessano il settore e i problemi ricorrenti, e l’Autorità può altresì condurre analisi e studi mirati e approfonditi per indagare su questioni specifiche. Nello svolgimento della valutazione del rischio e dell’attività di analisi, l’Autorità si avvale, nella misura del possibile, di dati statistici pertinenti e attuali provenienti da studi esistenti e si avvale delle competenze delle agenzie o degli altri servizi dell’Unione e delle autorità, delle agenzie o dei servizi nazionali, assicurandone la complementarità, anche nei settori della frode, dello sfruttamento, della discriminazione, della previsione dei fabbisogni formativi e della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

2.   L’Autorità organizza valutazioni inter pares tra gli Stati membri che hanno accettato di parteciparvi, al fine di:

a)

esaminare eventuali problematiche, difficoltà e questioni specifiche che potrebbero sorgere in merito all’attuazione, all’applicazione pratica e all’attuazione concreta del diritto dell’Unione nell’ambito delle competenze dell’Autorità;

b)

rafforzare la coerenza nella prestazione di servizi agli individui e alle imprese;

c)

migliorare la conoscenza e la comprensione reciproca dei diversi sistemi e delle diverse prassi, nonché valutare l’efficacia delle varie misure strategiche, comprese le misure preventive e deterrenti.

3.   Ogniqualvolta è ultimata una valutazione del rischio o qualsiasi altro tipo di attività di analisi, l’Autorità comunica le sue conclusioni alla Commissione, nonché direttamente agli Stati membri interessati, indicando possibili misure per ovviare alle carenze individuate.

L’Autorità include inoltre una sintesi delle sue conclusioni nelle sue relazioni annuali al Parlamento europeo e alla Commissione.

4.   L’Autorità, se del caso, raccoglie dati statistici compilati e forniti dagli Stati membri nei settori del diritto dell’Unione che rientrano nelle competenze dell’Autorità. In tale contesto l’Autorità si adopera per razionalizzare le attività di raccolta dei dati in atto in tali settori al fine di evitare duplicazioni nella raccolta dei dati. Se pertinente, si applica l’articolo 15. L’Autorità collabora con la Commissione (Eurostat) e condivide i risultati delle sue attività di raccolta dei dati, se del caso.

Articolo 11

Sostegno allo sviluppo delle capacità

L’Autorità sostiene gli Stati membri nello sviluppo delle capacità finalizzate a promuovere l’attuazione coerente del diritto dell’Unione in tutti i settori di cui all’articolo 1. L’Autorità svolge in particolare le seguenti attività:

a)

in cooperazione con le autorità nazionali e, se del caso, con le parti sociali elabora orientamenti comuni non vincolanti ad uso degli Stati membri e delle parti sociali, compresa una guida alle ispezioni nei casi aventi una dimensione transfrontaliera, nonché definizioni condivise e concetti comuni, sulla base dei pertinenti lavori svolti a livello nazionale e di Unione;

b)

promuove e sostiene l’assistenza reciproca sotto forma di attività inter pares o di gruppo, nonché i regimi di scambi e di distacco del personale tra le autorità nazionali;

c)

promuove lo scambio e la diffusione di esperienze e buone prassi, compresi gli esempi di cooperazione tra le autorità nazionali competenti;

d)

sviluppa programmi di formazione settoriale e intersettoriale, anche per gli ispettorati del lavoro, ed elabora materiale di formazione specifico, ivi incluso attraverso modalità di apprendimento online;

e)

promuove campagne di sensibilizzazione, tra cui le campagne tese ad informare gli individui e i datori di lavoro, in particolare nelle piccole e medie imprese («PMI»), sui rispettivi diritti e obblighi e sulle opportunità a loro disposizione.

Articolo 12

Piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato

1.   La piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato («piattaforma»), istituita in conformità dell’articolo 16, paragrafo 2, sostiene le attività dell’Autorità nella lotta al lavoro non dichiarato:

a)

rafforzando la cooperazione tra le autorità competenti e gli altri soggetti degli Stati membri coinvolti al fine di contrastare in modo più efficiente ed efficace il lavoro non dichiarato nelle sue varie forme e il lavoro falsamente dichiarato che è ad esso associato, compreso il lavoro autonomo fittizio;

b)

migliorando la capacità delle diverse autorità e dei diversi soggetti competenti degli Stati membri di contrastare il lavoro non dichiarato nei suoi aspetti transfrontalieri, contribuendo in questo modo a creare un contesto di pari condizioni per tutti;

c)

sensibilizzando l’opinione pubblica in merito alle questioni relative al lavoro non dichiarato e alla pressante necessità di un’azione appropriata, nonché incoraggiando gli Stati membri a intensificare i loro sforzi in materia di lotta al lavoro non dichiarato;

d)

svolgendo le attività elencate nell’allegato.

2.   La piattaforma incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri:

a)

procedendo allo scambio delle migliori prassi e delle informazioni;

b)

sviluppando le competenze e l’analisi, evitando nel contempo duplicazioni;

c)

incoraggiando e agevolando approcci innovativi ai fini di una cooperazione transfrontaliera efficace ed efficiente e valutando le esperienze;

d)

contribuendo a una comprensione orizzontale delle questioni relative al lavoro non dichiarato.

3.   La piattaforma si compone di:

a)

un rappresentante ad alto livello nominato da ciascuno Stato membro;

b)

un rappresentante della Commissione;

c)

un massimo di quattro rappresentanti delle organizzazioni intersettoriali delle parti sociali a livello di Unione, nominati da tali organizzazioni in rappresentanza paritetica delle organizzazioni dei sindacati e dei datori di lavoro.

4.   Tra i portatori di interessi che possono assistere alle riunioni della piattaforma in qualità di osservatori, i cui contributi sono tenuti in debita considerazione, figurano:

a)

un massimo di 14 rappresentanti delle organizzazioni delle parti sociali dei settori con un elevato tasso di lavoro non dichiarato, nominati da tali organizzazioni in rappresentanza paritetica delle organizzazioni dei sindacati e dei datori di lavoro;

b)

un rappresentante di Eurofound, un rappresentante dell’EU-OSHA e un rappresentante dell’OIL;

c)

un rappresentante di ciascun paese terzo aderente allo Spazio economico europeo.

Osservatori diversi da quelli di cui al primo comma possono essere invitati ad assistere alle riunioni della piattaforma e i loro contributi sono tenuti in debita considerazione.

La piattaforma è presieduta da un rappresentante dell’Autorità.

Articolo 13

Mediazione tra Stati membri

1.   L’Autorità può facilitare una soluzione in caso di controversia tra due o più Stati membri in merito a singoli casi di applicazione del diritto dell’Unione nei settori disciplinati dal presente regolamento, fatte salve le competenze della Corte di giustizia. Lo scopo della mediazione è riconciliare punti di vista divergenti tra gli Stati membri che sono parti della controversia e adottare un parere non vincolante.

2.   Qualora non sia possibile risolvere una controversia ricorrendo ai contatti diretti e al dialogo tra gli Stati membri che sono parti della controversia, l’Autorità avvia un procedimento di mediazione su richiesta di uno o più degli Stati membri interessati. L’Autorità può inoltre suggerire di avviare il procedimento di mediazione di propria iniziativa. La mediazione può avvenire soltanto previo accordo di tutti gli Stati membri che sono parti della controversia.

3.   La prima fase della mediazione si svolge tra gli Stati membri che sono parti della controversia e un mediatore, che adottano un parere non vincolante di comune accordo. A questa prima fase della mediazione possono partecipare, in veste consultiva, esperti degli Stati membri, della Commissione e dell’Autorità.

4.   Se la prima fase della mediazione non consente di trovare alcuna soluzione, l’Autorità avvia una seconda fase di mediazione dinanzi al proprio consiglio di mediazione, previo accordo di tutti gli Stati membri che sono parti della controversia.

5.   Il consiglio di mediazione, che si compone di esperti provenienti da Stati membri diversi da quelli coinvolti nella controversia, si adopera per riconciliare i punti di vista degli Stati membri che sono parti della controversia e raggiunge un accordo su un parere non vincolante. Alla seconda fase della mediazione possono partecipare, in veste consultiva, esperti della Commissione e dell’Autorità.

6.   Il consiglio di amministrazione adotta il regolamento applicabile alla mediazione, incluse le modalità di lavoro e la nomina dei mediatori, le scadenze applicabili, la partecipazione di esperti degli Stati membri, della Commissione e dell’Autorità, e la possibilità per il consiglio di mediazione di sedere in gruppi di lavoro composti da più membri.

7.   La partecipazione degli Stati membri che sono parti della controversia a entrambe le fasi della mediazione è volontaria. Qualora tale Stato membro decida di non partecipare alla mediazione, esso informa per iscritto, anche per via elettronica, l’Autorità e gli altri Stati membri che sono parti della controversia in merito ai motivi della sua decisione entro il periodo di cui al paragrafo 6.

8.   Nel sottoporre un caso alla mediazione, gli Stati membri provvedono affinché tutti i dati personali relativi a tale caso siano resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più l’identificazione dell’interessato. L’Autorità non procede, in alcun momento del procedimento di mediazione, al trattamento dei dati personali degli individui interessati dalla controversia.

9.   Nei casi oggetto di procedimenti giudiziari in corso a livello nazionale o dell’Unione, l’Autorità non può intervenire in qualità di mediatore. Il procedimento di mediazione è sospeso laddove nel corso della mediazione siano avviati procedimenti giudiziari.

10.   La mediazione lascia impregiudicata la competenza della commissione amministrativa, ivi incluse tutte le decisioni da essa adottate. La mediazione tiene conto di tutte le decisioni pertinenti della commissione amministrativa.

11.   Se una controversia riguarda, in tutto o in parte, questioni di sicurezza sociale, l’Autorità informa la commissione amministrativa.

Al fine di garantire una buona cooperazione, coordinare le attività di comune accordo ed evitare duplicazioni nei casi di mediazione concernenti la questione sia della sicurezza sociale che del diritto del lavoro, la commissione amministrativa e l’Autorità stabiliscono un accordo di cooperazione.

L’Autorità sottopone alla commissione amministrativa, su richiesta di quest’ultima e in accordo con gli Stati membri parti della controversia, le questioni relative alla sicurezza sociale, conformemente all’articolo 74 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004. La mediazione può proseguire per quanto riguarda le questioni che non concernono la sicurezza sociale.

Su richiesta di qualsiasi Stato membro che è parte della controversia, l’Autorità sottopone le questioni relative al coordinamento della sicurezza sociale alla commissione amministrativa. Tale deferimento può avvenire in qualsiasi fase della mediazione. La mediazione può proseguire per quanto riguarda le questioni che non riguardano la sicurezza sociale.

12.   Entro tre mesi dall’adozione del parere non vincolante, gli Stati membri che sono parte della controversia comunicano all’Autorità i provvedimenti adottati per dare seguito al parere o, qualora non vi abbiano dato seguito, i motivi che li hanno spinti a non farlo.

13.   L’Autorità riferisce alla Commissione, con frequenza semestrale, in merito ai risultati dei casi mediazione di cui si è occupata nonché ai casi che non sono stati portati avanti.

Articolo 14

Cooperazione con agenzie e organismi specializzati

L’Autorità, in tutte le sue attività, si prefigge di garantire la cooperazione, evitare sovrapposizioni, promuovere sinergie e complementarità con altre agenzie decentrate dell’Unione e organismi specializzati, quali la commissione amministrativa. A tal fine, l’Autorità può concludere accordi di cooperazione con agenzie pertinenti dell’Unione, quali il Cedefop, Eurofound, l’EU-OSHA, l’ETF, Europol ed Eurojust.

Articolo 15

Interoperabilità e scambio di informazioni

L’Autorità coordina, elabora e applica quadri di interoperabilità per garantire lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e tra questi e l’Autorità. Tali quadri di interoperabilità si fondano sul quadro europeo di interoperabilità e sull’architettura di riferimento dell’interoperabilità europea di cui alla decisione (UE) 2015/2240.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DELL’AUTORITÀ

Articolo 16

Struttura amministrativa e di gestione

1.   La struttura amministrativa e di gestione dell’Autorità si compone degli organi seguenti:

a)

un consiglio di amministrazione;

b)

un direttore esecutivo;

c)

un gruppo di portatori di interessi.

2.   Per l’esecuzione dei propri compiti specifici o per determinati ambiti strategici, l’Autorità può istituire gruppi di lavoro o di esperti con rappresentanti degli Stati membri o della Commissione o, a seguito di una procedura di selezione, con esperti esterni, o una combinazione degli esperti stessi. L’Autorità istituisce la piattaforma di cui all’articolo 12 quale gruppo di lavoro permanente, e il consiglio di mediazione di cui all’articolo 13.

Il regolamento interno dei suddetti gruppi di lavoro e di esperti è stabilito dall’Autorità previa consultazione della Commissione.

Articolo 17

Composizione del consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione è composto di:

a)

un membro per ciascuno Stato membro;

b)

due membri in rappresentanza della Commissione;

c)

un esperto indipendente nominato dal Parlamento europeo;

d)

quattro membri che rappresentano le organizzazioni interprofessionali delle parti sociali a livello di Unione europea, in rappresentanza paritetica delle organizzazioni dei sindacati e dei datori di lavoro.

Solo i membri di cui al primo comma, lettere a) e b), hanno diritto di voto.

2.   Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente. Il supplente assume la rappresentanza del membro in sua assenza.

3.   I membri di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), e i loro supplenti sono nominati dallo Stato membro.

I membri di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), sono nominati dalla Commissione.

Il Parlamento europeo nomina l’esperto di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c).

Le organizzazioni interprofessionali delle parti sociali a livello di Unione nominano i loro rappresentanti e il Parlamento europeo nomina il suo esperto indipendente previa verifica dell’assenza di conflitti di interesse.

I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti sono nominati in base alle conoscenze in loro possesso nei settori di cui all’articolo 1, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio.

Tutte le parti rappresentate nel consiglio di amministrazione si adoperano per limitare l’avvicendamento dei loro rappresentanti al fine di assicurare la continuità dei suoi lavori. Tutte le parti mirano a conseguire una rappresentanza equilibrata di donne e uomini nel consiglio di amministrazione.

4.   Al momento di assumere le funzioni, ciascun membro e supplente firma una dichiarazione scritta nella quale dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. Ciascun membro e supplente aggiorna la propria dichiarazione quando interviene un cambiamento di circostanze in relazione ai conflitti di interesse. L’Autorità pubblica sul suo sito web le dichiarazioni e i rispettivi aggiornamenti.

5.   Il mandato dei membri titolari e dei loro supplenti ha una durata di quattro anni. Tale mandato è rinnovabile.

6.   I rappresentanti dei paesi terzi che applicano il diritto dell’Unione nei settori disciplinati dal presente regolamento possono partecipare alle riunioni e alle deliberazioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori.

7.   Un rappresentante di Eurofound, un rappresentante dell’EU-OSHA, un rappresentante del Cedefop e un rappresentante della Fondazione europea per la formazione possono essere invitati a partecipare con lo status di osservatori alle riunioni del consiglio di amministrazione, al fine di migliorare l’efficienza delle agenzie e le sinergie tra di esse.

Articolo 18

Funzioni del consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione, in particolare:

a)

definisce gli orientamenti strategici e vigila sulle attività dell’Agenzia;

b)

adotta, a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto, il bilancio annuale dell’Autorità ed esercita altre funzioni in relazione al bilancio dell’Autorità a norma del capo IV;

c)

valuta e adotta la relazione annuale di attività consolidata sulle attività dell’Autorità, compresa una panoramica dell’esecuzione dei compiti che le spettano, e la trasmette entro il 1o luglio di ciascun anno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti e la rende pubblica;

d)

adotta la regolamentazione finanziaria applicabile all’Autorità a norma dell’articolo 29;

e)

adotta una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;

f)

adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri, agli esperti indipendenti, ai membri del gruppo di portatori di interessi e dei gruppi di lavoro e di esperti dell’Autorità, istituiti a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, nonché agli esperti nazionali distaccati e ad altro personale non assunto dall’Autorità di cui all’articolo 33, e pubblica annualmente sul proprio sito web le dichiarazioni degli interessi dei membri del consiglio di amministrazione;

g)

adotta e aggiorna regolarmente i piani di comunicazione e divulgazione di cui all’articolo 36, paragrafo 3, in base a un’analisi delle esigenze;

h)

adotta il proprio regolamento interno;

i)

adotta il regolamento applicabile alla mediazione a norma dell’articolo 13;

j)

istituisce gruppi di lavoro e di esperti a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, e ne adotta il regolamento interno;

k)

esercita, in conformità del paragrafo 2, nei confronti del personale dell’Autorità, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all’autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione («poteri dell’autorità che ha il potere di nomina»);

l)

adotta disposizioni di attuazione per dare effetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti a norma dell’articolo 110 del suddetto statuto dei funzionari;

m)

istituisce, se del caso, una struttura di revisione contabile interna;

n)

nomina il direttore esecutivo e, ove opportuno, ne proroga il mandato o lo rimuove dall’incarico, a norma dell’articolo 31;

o)

nomina un contabile soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti e pienamente indipendente nell’esercizio delle sue funzioni;

p)

stabilisce la procedura di selezione dei membri e dei supplenti del gruppo di portatori di interessi istituito a norma dell’articolo 23 e nomina tali membri titolari e supplenti;

q)

assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne o esterne e dalle indagini dell’OLAF;

r)

adotta tutte le decisioni sull’istituzione di comitati o di altri organi interni dell’Autorità e, se necessario, sulla loro modifica, in considerazione delle esigenze dell’attività dell’Autorità e secondo una sana gestione finanziaria;

s)

approva il progetto di documento unico di programmazione dell’Autorità di cui all’articolo 24 prima che sia trasmesso alla Commissione per parere;

t)

adotta, dopo aver ricevuto il parere della Commissione e a maggioranza dei due terzi dei membri del consiglio di amministrazione con diritto di voto, il documento unico di programmazione dell’Autorità a norma dell’articolo 24.

2.   Il consiglio di amministrazione adotta, a norma dell’articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull’articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull’articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i pertinenti poteri di autorità che ha il potere di nomina e stabilisce le condizioni di sospensione di tale delega di poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

3.   Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega dei poteri di autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati dal direttore esecutivo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

Articolo 19

Presidente del consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente tra i membri con diritto di voto e persegue l’equilibrio di genere. Il presidente e il vicepresidente sono eletti a maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione con diritto di voto.

Nel caso in cui non sia raggiunta la maggioranza di due terzi durante la prima votazione, se ne organizza una seconda nella quale il presidente e il vicepresidente sono eletti a maggioranza semplice dei membri del consiglio di amministrazione con diritto di voto.

Il vicepresidente sostituisce automaticamente il presidente in caso di impedimento di quest’ultimo a svolgere le proprie funzioni.

2.   La durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di tre anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta. Tuttavia, qualora il presidente o il vicepresidente cessino di far parte del consiglio di amministrazione in un qualsiasi momento in corso di mandato, questo giunge automaticamente a termine alla stessa data.

Articolo 20

Riunioni del consiglio di amministrazione

1.   Le riunioni del consiglio di amministrazione sono indette dal presidente.

2.   Il presidente organizza le deliberazioni a seconda dei punti all’ordine del giorno. I membri di cui all’articolo 17, paragrafo 1, primo comma, lettere c) e d), non partecipano alle deliberazioni su questioni relative a informazioni sensibili riguardanti singoli casi, come specificato nel regolamento del consiglio di amministrazione.

3.   Il direttore esecutivo dell’Autorità partecipa alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

4.   Il consiglio di amministrazione tiene almeno due riunioni ordinarie all’anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente, della Commissione o di almeno un terzo dei suoi membri.

5.   Il consiglio di amministrazione convoca le riunioni con il gruppo dei portatori di interessi almeno una volta all’anno.

6.   Il consiglio di amministrazione può invitare a partecipare alle sue riunioni, in veste di osservatore, qualsiasi persona o organizzazione, compresi i membri del gruppo dei portatori di interessi, il cui parere possa essere rilevante.

7.   I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti possono farsi assistere da consulenti o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno.

8.   L’Autorità provvede alle funzioni di segreteria per il consiglio di amministrazione.

Articolo 21

Modalità di votazione del consiglio di amministrazione

1.   Fatti salvi l’articolo 18, paragrafo 1, lettere b) e t), l’articolo 19, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 8, il consiglio di amministrazione decide a maggioranza dei membri con diritto di voto.

2.   Ciascun membro con diritto di voto dispone di un voto. In assenza di un membro con diritto di voto, il supplente è abilitato a esercitare il suo diritto di voto.

3.   Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

4.   Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce modalità di votazione più dettagliate, in particolare le circostanze in cui un membro può agire per conto di un altro e quelle in cui le votazioni avvengono per procedura scritta.

Articolo 22

Responsabilità del direttore esecutivo

1.   Il direttore esecutivo assicura la gestione dell’Autorità e si adopera per garantire un equilibrio di genere in seno ad essa. Il direttore esecutivo risponde al consiglio di amministrazione.

2.   Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo in merito all’esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a riferire in merito all’esercizio delle sue funzioni.

3.   Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell’Autorità.

4.   Il direttore esecutivo è responsabile dell’esecuzione dei compiti conferiti all’Autorità dal presente regolamento, in particolare:

a)

provvedere all’amministrazione corrente dell’Autorità;

b)

attuare le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione;

c)

preparare il progetto di documento unico di programmazione e presentarlo al consiglio di amministrazione per approvazione;

d)

attuare il documento unico di programmazione e riferire in merito al consiglio di amministrazione;

e)

redigere il progetto di relazione annuale di attività consolidata dell’Autorità e presentarla al consiglio di amministrazione per valutazione e adozione;

f)

elaborare un piano d’azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit e valutazioni interne o esterne e alle indagini dell’OLAF, e informare la Commissione sui progressi compiuti, due volte l’anno, e il consiglio di amministrazione, periodicamente;

g)

tutelare gli interessi finanziari dell’Unione mediante l’applicazione di misure di prevenzione delle frodi, della corruzione e di qualsiasi altra attività illecita, fatti salvi i poteri investigativi dell’OLAF, attraverso controlli efficaci e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, se del caso, mediante l’applicazione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, comprese quelle di carattere pecuniario;

h)

elaborare la strategia antifrode dell’Autorità e presentarla al consiglio di amministrazione per approvazione;

i)

predisporre il progetto di regolamentazione finanziaria applicabile all’Autorità e presentarlo al consiglio di amministrazione;

j)

predisporre il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese nel quadro del documento unico di programmazione dell’Autorità e dare esecuzione al bilancio;

k)

adottare decisioni in materia di gestione delle risorse umane, in conformità della decisione di cui all’articolo 18, paragrafo 2;

l)

adottare decisioni relative alle strutture interne dell’Autorità, inclusa, ove necessario, la delega di funzioni che possono riguardare la gestione quotidiana dell’Autorità, nonché, se del caso, decisioni relative alla loro modifica, tenendo conto delle esigenze legate alle attività dell’Autorità e alla sana gestione del bilancio;

m)

cooperare, se necessario, con agenzie dell’Unione e concludere accordi di cooperazione con esse;

n)

attuare le misure stabilite dal consiglio di amministrazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 2018/1725 da parte dell’Autorità;

o)

informare il consiglio di amministrazione circa i contributi presentati dal gruppo dei portatori di interessi.

5.   Il direttore esecutivo decide in merito alla necessità di assegnare uno o più membri del personale a sedi lavorative in uno o più Stati membri, nonché circa la necessità di istituire un ufficio di collegamento a Bruxelles al fine di promuovere ulteriormente la cooperazione dell’Autorità con le istituzioni e gli organi pertinenti dell’Unione. Prima di decidere di istituire un ufficio locale o un ufficio di collegamento, il direttore esecutivo ottiene il consenso della Commissione, del consiglio di amministrazione e dello Stato membro in cui sarà stabilito. La decisione precisa la gamma di attività che devono essere espletate dall’ufficio locale al fine di evitare costi inutili e la duplicazione di funzioni amministrative dell’Autorità. Può essere richiesto un accordo di sede con lo Stato membro in cui sarà stabilito l’ufficio locale o l’ufficio di collegamento.

Articolo 23

Gruppo dei portatori di interessi

1.   Al fine di agevolare la consultazione dei pertinenti portatori di interessi e avvalersi delle loro competenze nei settori disciplinati dal presente regolamento, è istituito un gruppo dei portatori di interessi. Il gruppo dei portatori di interessi è istituito presso l’Autorità e ha funzioni consultive.

2.   Il gruppo di portatori di interessi è preventivamente informato e può presentare i propri pareri all’Autorità, su richiesta di quest’ultima o di sua iniziativa, relativamente a:

a)

questioni riguardanti l’applicazione e l’attuazione del diritto dell’Unione negli ambiti disciplinati dal presente regolamento, tra cui le analisi sulla mobilità transfrontaliera dei lavoratori e le valutazioni del rischio, di cui all’articolo 10;

b)

il progetto di relazione annuale di attività consolidata sulle attività dell’Autorità di cui all’articolo 18;

c)

il progetto di documento unico di programmazione di cui all’articolo 24.

3.   Il gruppo dei portatori di interessi è presieduto dal direttore esecutivo e si riunisce almeno due volte all’anno, su iniziativa del direttore esecutivo o su richiesta della Commissione.

4.   Il gruppo dei portatori di interessi si compone di due rappresentanti della Commissione e di dieci rappresentanti delle parti sociali al livello dell’Unione, che rappresentano su base paritetica i sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro, incluse le parti sociali settoriali dell’Unione riconosciute che rappresentano settori particolarmente interessati dalle questioni relative alla mobilità del lavoro.

5.   I membri e i rispettivi supplenti del gruppo dei portatori di interessi sono designati dalle rispettive organizzazioni e nominati dal consiglio di amministrazione. I membri supplenti sono nominati dal consiglio di amministrazione alle stesse condizioni dei membri titolari, e sostituiscono automaticamente i titolari in caso di assenza. Nella misura del possibile si rispetta un opportuno equilibrio di genere e un’adeguata rappresentanza delle PMI.

6.   L’Autorità provvede alle funzioni di segreteria per il gruppo dei portatori di interessi. Quest’ultimo adotta il proprio regolamento interno a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto. Il regolamento interno è soggetto all’approvazione del consiglio di amministrazione.

7.   Il gruppo dei portatori di interessi può invitare a partecipare alle sue riunioni esperti o rappresentanti di organizzazioni internazionali pertinenti.

8.   L’Autorità pubblica i pareri, le consulenze e le raccomandazioni del gruppo dei portatori di interessi e i risultati delle sue consultazioni, salvo qualora vigano obblighi di riservatezza.

CAPO IV

FORMAZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO DELL’AUTORITÀ

SEZIONE 1

Documento unico di programmazione dell’autorità

Articolo 24

Programmazione annuale e pluriennale

1.   Ogni anno il direttore esecutivo redige un progetto di documento unico di programmazione contenente in particolare la programmazione annuale e pluriennale conformemente al regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 (28) della Commissione, tenendo conto degli orientamenti definiti dalla Commissione nonché dei pareri forniti dal gruppo dei portatori di interessi.

2.   Entro il 30 novembre di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta il documento unico di programmazione di cui al paragrafo 1. Lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 gennaio dell’anno successivo, corredato delle eventuali versioni aggiornate di tale documento.

Il documento unico di programmazione diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione e, se necessario, è adeguato di conseguenza.

3.   Il programma di lavoro annuale definisce gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione. Esso contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e un’indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ciascuna azione. Il programma di lavoro annuale è coerente con il programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 4. Indica chiaramente quali compiti sono stati aggiunti, modificati o soppressi rispetto all’esercizio finanziario precedente. Quando all’Agenzia è assegnato un nuovo compito, il consiglio di amministrazione modifica il programma di lavoro annuale adottato entro l’ambito di applicazione del presente regolamento.

Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate secondo la stessa procedura del programma di lavoro annuale iniziale. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore esecutivo il potere di apportare modifiche non sostanziali al programma di lavoro annuale.

4.   Il programma di lavoro pluriennale definisce la programmazione strategica generale, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di prestazione. Esso riporta inoltre, per ciascuna attività, le risorse umane e finanziarie indicative considerate necessarie al conseguimento degli obiettivi stabiliti.

La programmazione strategica è aggiornata all’occorrenza, in particolare per adattarla all’esito della valutazione di cui all’articolo 40.

Articolo 25

Formazione del bilancio

1.   Ogni anno il direttore esecutivo predispone un progetto provvisorio di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Autorità per l’esercizio finanziario successivo, comprendente la tabella dell’organico, e lo trasmette al consiglio di amministrazione.

2.   La bozza di previsione provvisoria si basa sugli obiettivi e i risultati previsti del documento di programmazione annuale di cui all’articolo 24, paragrafo 3, e tiene conto delle risorse finanziarie necessarie per conseguire tali obiettivi e risultati attesi, conformemente al principio della programmazione di bilancio basata sui risultati.

3.   Sulla base del progetto di stato di previsione provvisorio, il consiglio di amministrazione adotta un progetto di stato di previsione delle entrate dell’Autorità per l’esercizio finanziario successivo e lo trasmette alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno.

4.   La Commissione trasmette il progetto di stato di previsione all’autorità di bilancio insieme al progetto di bilancio generale dell’Unione. La bozza di previsione è altresì messa a disposizione dell’Autorità.

5.   Sulla base del progetto di stato di previsione, la Commissione iscrive nel progetto di bilancio generale dell’Unione le stime che considera necessarie per quanto concerne la tabella dell’organico e l’importo del contributo a carico del bilancio generale e le trasmette all’autorità di bilancio a norma degli articoli 313 e 314 TFUE.

6.   L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo del contributo destinato all’Autorità a carico del bilancio generale dell’Unione europea.

7.   L’autorità di bilancio adotta la tabella dell’organico per l’Autorità.

8.   Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell’Autorità. Questo diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione e, se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

9.   Per qualsiasi progetto di natura immobiliare che possa avere incidenze finanziarie significative sul bilancio dell’Autorità si applica il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013.

SEZIONE 2

Presentazione, esecuzione e controllo del bilancio dell’autorità

Articolo 26

Struttura del bilancio

1.   Tutte le entrate e le spese dell’Autorità formano oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario e sono iscritte nel bilancio dell’Autorità. L’esercizio finanziario corrisponde con l’anno civile.

2.   Le entrate e le spese iscritte nel bilancio dell’Autorità sono in pareggio.

3.   Fatte salve altre risorse, le entrate dell’Autorità comprendono:

a)

un contributo dell’Unione iscritto al bilancio generale dell’Unione;

b)

eventuali contributi finanziari volontari degli Stati membri;

c)

eventuali contributi dei paesi terzi che partecipano ai lavori dell’Autorità, a norma dell’articolo 42;

d)

un possibile finanziamento dell’Unione, sotto forma di accordi di delega o di sovvenzioni ad hoc a norma della regolamentazione finanziaria dell’Autorità di cui all’articolo 29 e delle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno delle politiche dell’Unione;

e)

i diritti percepiti per pubblicazioni e servizi forniti dall’Autorità.

4.   Le spese dell’Autorità comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese di esercizio.

Articolo 27

Esecuzione del bilancio

1.   Il direttore esecutivo cura l’esecuzione del bilancio dell’Autorità.

2.   Il direttore esecutivo trasmette ogni anno all’autorità di bilancio tutte le informazioni pertinenti ai risultati di qualsiasi procedura di valutazione.

Articolo 28

Rendicontazione e discarico

1.   Il contabile dell’Autorità comunica i conti provvisori dell’esercizio (anno N) al contabile della Commissione e alla Corte dei conti entro il 1o marzo dell’esercizio successivo (anno N + 1).

2.   Il contabile dell’Autorità comunica inoltre al contabile della Commissione le informazioni contabili necessarie ai fini del consolidamento, secondo le modalità e il formato stabiliti da quest’ultimo, entro il 1o marzo dell’anno N + 1.

3.   L’Autorità trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’anno N al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti entro il 31 marzo dell’anno N + 1.

4.   Ricevute le osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell’Autorità per l’anno N, il contabile di quest’ultima redige i conti definitivi dell’Autorità sotto la propria responsabilità. Il direttore esecutivo li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

5.   Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell’Autorità per l’anno N.

6.   Entro il 1o luglio dell’anno N + 1, il contabile dell’Autorità trasmette i conti definitivi per l’anno N, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

7.   Un link alle pagine del sito web contenente i conti definitivi è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea entro il 15 novembre dell’anno N + 1.

8.   Entro il 30 settembre dell’anno N + 1, il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni formulate da quest’ultima nella sua relazione annuale. Il direttore esecutivo trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione e alla Commissione.

9.   Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dall’articolo 261, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (29), tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento della procedura di discarico per l’anno N.

10.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, concede il discarico al direttore esecutivo dell’Agenzia, prima del 15 maggio dell’anno N + 2, per l’esecuzione del bilancio per l’esercizio N.

Articolo 29

Regolamentazione finanziaria

La regolamentazione finanziaria applicabile all’Autorità è adottata dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Tale regolamentazione si discosta dal regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 solo per esigenze specifiche di funzionamento dell’Autorità e previo accordo della Commissione.

CAPO V

PERSONALE

Articolo 30

Disposizione generale

Al personale dell’Autorità si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell’Unione per l’applicazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti.

Articolo 31

Direttore esecutivo

1.   Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell’Autorità a norma dell’articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.

2.   Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente. Il candidato selezionato è invitato a fare una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei deputati. Tale scambio di opinioni non deve ritardare indebitamente la nomina del direttore esecutivo.

3.   Ai fini della conclusione del contratto con il direttore esecutivo, l’Autorità è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione.

4.   Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Prima della fine di tale periodo la Commissione effettua una valutazione che tiene conto dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo e dei compiti e delle sfide futuri dell’Autorità.

5.   Il consiglio di amministrazione può, tenendo conto della valutazione di cui al paragrafo 4, prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per non più di cinque anni.

6.   A un direttore esecutivo, il cui mandato sia stato prorogato ai sensi del paragrafo 5, non è permesso partecipare a un’altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.

7.   Il direttore esecutivo può essere rimosso dall’incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione. Nella sua decisione, il consiglio di amministrazione tiene conto della valutazione della Commissione dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo, di cui al paragrafo 4.

8.   Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni riguardanti la nomina del direttore esecutivo, la proroga del suo mandato e la sua rimozione dall’incarico a maggioranza di due terzi dei membri con diritto di voto.

Articolo 32

Funzionari nazionali di collegamento

1.   Ogni Stato membro designa un funzionario nazionale di collegamento quale esperto nazionale distaccato presso l’Autorità affinché presti servizio nella sede di quest’ultima, a norma dell’articolo 33.

2.   I funzionari nazionali di collegamento contribuiscono all’esecuzione dei compiti dell’Autorità, anche facilitando la cooperazione e lo scambio di informazioni di cui all’articolo 7, nonché il sostegno alle ispezioni e il relativo coordinamento di cui all’articolo 8. Essi fungono altresì da punti di contatto nazionali per i quesiti concernenti i rispettivi Stati membri e sollevati da questi ultimi, rispondendo direttamente a tali quesiti o ponendosi in contatto con le amministrazioni nazionali interessate.

3.   I funzionari nazionali di collegamento hanno la facoltà di richiedere e ricevere dai rispettivi Stati membri tutte le informazioni pertinenti, come previsto dal presente regolamento, nel pieno rispetto del diritto o della prassi nazionale dei rispettivi Stati membri, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati e le norme di riservatezza.

Articolo 33

Esperti nazionali distaccati e altro personale

1.   Oltre che dei funzionari nazionali di collegamento, l’Autorità può avvalersi, in qualsiasi ambito delle sue attività, di altri esperti nazionali distaccati o di altro personale non alle sue dipendenze.

2.   Il consiglio di amministrazione adotta una decisione che stabilisca le norme relative al distacco di esperti nazionali, compresi i funzionari nazionali di collegamento.

CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 34

Privilegi e immunità

All’Autorità e al suo personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea.

Articolo 35

Regime linguistico

1.   All’Autorità si applicano le disposizioni del regolamento n. 1 del Consiglio (30).

2.   I servizi di traduzione necessari al funzionamento dell’Autorità sono forniti dal Centro di traduzione.

Articolo 36

Trasparenza, protezione dei dati personali e comunicazione

1.   Ai documenti detenuti dall’Autorità si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001. Entro sei mesi dalla data della sua prima riunione, il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

2.   Il consiglio di amministrazione stabilisce le misure per garantire il rispetto degli obblighi di cui al regolamento (UE) 2018/1725, in particolare quelli riguardanti la nomina di un responsabile della protezione dei dati dell’Autorità e quelli relativi alla liceità del trattamento dei dati, alla sicurezza delle attività di trattamento, alla comunicazione delle informazioni e ai diritti degli interessati.

3.   L’Autorità può svolgere attività di comunicazione di propria iniziativa nell’ambito delle sue competenze. L’assegnazione di risorse alle attività di comunicazione non reca pregiudizio all’esecuzione efficace dei compiti dell’Autorità di cui all’articolo 4. Le attività di comunicazione sono svolte in conformità ai pertinenti piani di comunicazione e divulgazione adottati dal consiglio di amministrazione.

Articolo 37

Lotta contro la frode

1.   Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illecite a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, l’Autorità aderisce, entro sei mesi dalla data in cui diventa operativa, all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini svolte dall’OLAF e adotta le opportune disposizioni applicabili all’insieme dei dipendenti dell’Autorità, utilizzando i modelli riportati nell’allegato di tale accordo.

2.   La Corte dei conti ha il potere di revisione contabile, sulla base di documenti e mediante verifiche in loco, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, gli appaltatori e i subappaltatori che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione dall’Autorità.

3.   L’OLAF può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche in loco, al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a una sovvenzione o a un contratto finanziato dall’Autorità, in conformità delle disposizioni e delle procedure di cui al regolamento (UE,Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (31).

4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione dell’Autorità contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Corte dei conti e l’OLAF a procedere a tali revisioni contabili e indagini, conformemente alle loro competenze.

Articolo 38

Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

L’Autorità adotta le proprie norme di sicurezza equivalenti alle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate dell’Unione europea (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate di cui alle decisioni della Commissione (UE, Euratom) 2015/443 (32) e (UE, Euratom) 2015/444 (33). Le norme di sicurezza dell’Autorità comprendono, tra l’altro, disposizioni per lo scambio, il trattamento e la conservazione di tali informazioni.

Articolo 39

Responsabilità

1.   La responsabilità contrattuale dell’Autorità è disciplinata dalla normativa applicabile al contratto in causa.

2.   La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute nel contratto concluso dall’Autorità.

3.   In materia di responsabilità extracontrattuale l’Autorità risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dal suo personale nell’esercizio delle loro funzioni.

4.   La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.

5.   La responsabilità individuale del personale nei confronti dell’Autorità è disciplinata dalle disposizioni dello statuto dei funzionari e del regime ad applicabile agli altri agenti.

Articolo 40

Valutazione e riesame

1.   Entro il 1o agosto 2024 e in seguito ogni cinque anni, la Commissione valuta i risultati dell’Autorità in funzione degli obiettivi, del mandato e dei compiti di quest’ultima. La valutazione esamina in particolare l’esperienza acquisita nel procedimento di mediazione a norma dell’articolo 13. Esamina inoltre l’eventuale necessità di modificare il mandato e l’ambito di competenza dell’Autorità, inclusa l’estensione di quest’ultimo onde coprire esigenze settoriali specifiche, e le conseguenti implicazioni finanziarie, tenendo conto anche del lavoro svolto dalle agenzie dell’Unione in tali settori. La valutazione esamina altresì ulteriori sinergie e una maggiore integrazione con le agenzie attive nel settore dell’occupazione e della politica sociale. Sulla base della valutazione, la Commissione può, se del caso, presentare proposte legislative per ridefinire l’ambito di applicazione del presente regolamento.

2.   La Commissione, se ritiene che il mantenimento dell’Autorità non sia più giustificato rispetto agli obiettivi, al mandato e ai compiti che le sono stati assegnati, può proporre di modificare opportunamente o di abrogare il presente regolamento.

3.   La Commissione presenta una relazione in merito ai risultati della valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. I risultati della valutazione sono resi pubblici.

Articolo 41

Indagini amministrative

Le attività dell’Autorità sono soggette alle indagini del Mediatore europeo a norma dell’articolo 228 TFUE.

Articolo 42

Cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali

1.   Se necessario ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente regolamento, e fatte salve le competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell’Unione, l’Autorità può collaborare con le autorità competenti di paesi terzi e con organizzazioni internazionali.

A tal fine l’Autorità può, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione e previa approvazione della Commissione, istituire accordi di lavoro con le autorità competenti di paesi terzi e con organizzazioni internazionali. Detti accordi non creano obblighi giuridici per l’Unione o gli Stati membri.

2.   L’Autorità è aperta alla partecipazione dei paesi terzi che hanno concluso con l’Unione accordi in tal senso.

Nell’ambito delle pertinenti disposizioni degli accordi di cui al primo comma, sono elaborate disposizioni che specificano, in particolare, la natura, la portata e le modalità di partecipazione dei paesi terzi interessati ai lavori dell’Autorità, comprese le disposizioni sulla partecipazione alle iniziative da essa svolte, sui contributi finanziari e sul personale. In materia di personale tali disposizioni rispettano in ogni caso lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti.

3.   La Commissione provvede affinché l’Autorità operi nell’ambito del proprio mandato e del quadro istituzionale vigente, stipulando un accordo di lavoro adeguato con il direttore esecutivo dell’Autorità.

Articolo 43

Accordo di sede e condizioni operative

1.   Le necessarie disposizioni relative all’insediamento dell’Autorità nello Stato membro ospitante e le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale e ai membri delle rispettive famiglie sono fissate in un accordo di sede concluso tra l’Autorità e lo Stato membro in cui si trova la sede, previa approvazione del consiglio di amministrazione ed entro il 1o agosto 2021.

2.   Lo Stato membro ospitante garantisce le migliori condizioni possibili per il funzionamento corretto ed efficiente dell’Autorità, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e ad orientamento europeo e adeguati collegamenti di trasporto.

Articolo 44

Inizio delle attività dell’Autorità

1.   L’Autorità diventa operativa con capacità di dare esecuzione al proprio bilancio entro il 1o agosto 2021.

2.   La Commissione è responsabile dell’istituzione e del funzionamento iniziale dell’Autorità finché questa non divenga operativa. A tal fine:

a)

fino a quando il direttore esecutivo non assume le proprie funzioni dopo la nomina da parte del consiglio di amministrazione a norma dell’articolo 31, un funzionario designato dalla Commissione può farne le veci in qualità di direttore esecutivo ad interim ed esercitare le funzioni attribuite al direttore esecutivo;

b)

in deroga all’articolo 18, paragrafo 1, lettera k), e fino all’adozione di una decisione a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, il direttore esecutivo ad interim esercita il potere dell’autorità che ha il potere di nomina;

c)

la Commissione può offrire assistenza all’Autorità, in particolare mediante il distacco di funzionari della Commissione incaricati di svolgere le attività dell’Autorità sotto la responsabilità del direttore esecutivo ad interim o del direttore esecutivo;

d)

il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio dell’Autorità, previa approvazione del consiglio di amministrazione, e può concludere contratti, anche relativi al personale, in seguito all’adozione della tabella dell’organico dell’Autorità.

Articolo 45

Modifiche del regolamento (CE) n. 883/2004

Il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato:

1)

all’articolo 1 è inserita la lettera seguente:

«n bis)

“Autorità europea del lavoro”, l’organismo istituito dal regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e di cui all’articolo 74 bis;

(*1)  Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l’Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344 (GU L 186 dell’11.7.2019, pag. 21).»;"

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 74 bis

Autorità europea del lavoro

1.   Fatti salvi i compiti e le attività della commissione amministrativa, l’Autorità europea del lavoro sostiene l’applicazione del presente regolamento in conformità dei compiti che le sono attribuiti dal regolamento (UE) 2019/1149. La commissione amministrativa collabora con l’Autorità europea del lavoro allo scopo di coordinare le attività di mutuo accordo ed evitare duplicazioni. A tal fine, conclude un accordo di cooperazione con l’Autorità europea del lavoro.

2.   La commissione amministrativa può chiedere all’Autorità europea del lavoro di deferire una questione relativa alla sicurezza sociale oggetto di mediazione a norma dell’articolo 13, paragrafo 11, terzo comma, del regolamento (UE) 2019/1149.».

Articolo 46

Modifiche del regolamento (UE) n. 492/2011

.

Il regolamento (UE) n. 492/2011 è così modificato:

1)

all’articolo 26 è aggiunto il comma seguente:

«L’Autorità europea del lavoro istituita dal regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) partecipa alle riunioni del comitato consultivo in qualità di osservatore, offrendo consulenza tecnica e competenze, se pertinenti.

(*2)  Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l’Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344 (GU L 186 dell’11.7.2019, pag. 21).»;"

2)

gli articoli da 29 a 34 sono soppressi a decorrere dalla data in cui l’Agenzia diventa operativa a norma dell’articolo 44, paragrafo 1, del presente regolamento;

3)

l’articolo 35 è sostituito dal seguente:

«Articolo 35

I regolamenti interni del comitato consultivo in vigore all’8 novembre 1968 continuano ad essere applicabili.»;

4)

l’articolo 39 è sostituito dal seguente:

«Articolo 39

Le spese di funzionamento del comitato consultivo sono iscritte nel bilancio generale dell’Unione europea, nella sezione relativa alla Commissione.»

Articolo 47

Modifiche del regolamento (UE) 2016/589

Il regolamento (UE) 2016/589 è così modificato:

1)

l’articolo 1 è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

all’organizzazione della rete EURES tra la Commissione, l’Autorità europea del lavoro e gli Stati membri;»;

b)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

alla cooperazione tra la Commissione, l’Autorità europea del lavoro e gli Stati membri per quanto riguarda la condivisione dei dati pertinenti disponibili sulle offerte di lavoro, sulle domande di lavoro e sui CV;»;

c)

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

alla promozione della rete EURES al livello dell’Unione tramite efficaci misure di comunicazione adottate dalla Commissione, dall’Autorità europea del lavoro e dagli Stati membri.»;

2)

all’articolo 3 è aggiunto il punto seguente:

«8)   “Autorità europea del lavoro”: l’organismo istituito a norma del regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3).

(*3)  Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l’Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344 (GU L 186 dell’11.7.2019, pag. 21).»;"

3)

l’articolo 4, paragrafo 2, è sostituito dalla seguente:

«2.   È assicurata alle persone con disabilità l’accessibilità delle informazioni rese disponibili sul portale EURES e dei servizi di sostegno disponibili a livello nazionale. La Commissione, l’Autorità europea del lavoro e i membri e i partner di EURES stabiliscono i mezzi atti a garantire la suddetta accessibilità relativamente ai rispettivi obblighi.»;

4)

l’articolo 7, paragrafo 1, è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

un ufficio europeo di coordinamento, istituito in seno all’Autorità europea del lavoro e incaricato di assistere la rete EURES nello svolgimento delle sue attività;»;

b)

è aggiunta la lettera seguente:

«e)

la Commissione.»;

5)

l’articolo 8 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«L’ufficio europeo di coordinamento assiste la rete EURES nello svolgimento delle sue attività, in particolare sviluppando e conducendo, in stretta collaborazione con gli UCN e la Commissione, le seguenti attività:»;

ii)

alla lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

in qualità di proprietario del sistema costituito dal portale EURES e dai servizi informatici connessi, la definizione delle esigenze degli utenti e delle imprese da comunicare alla Commissione per la gestione e lo sviluppo del portale, compresi i sistemi e le procedure per lo scambio di offerte di lavoro, di domande di lavoro, di CV, di documenti giustificativi e di altre informazioni, in collaborazione con altri servizi o reti di informazione e di consulenza e iniziative pertinenti dell’Unione;»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L’ufficio europeo di coordinamento è gestito dall’Autorità europea del lavoro. L’ufficio europeo di coordinamento instaura un dialogo regolare con i rappresentanti delle parti sociali al livello dell’Unione.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L’ufficio europeo di coordinamento, previa consultazione del gruppo di coordinamento di cui all’articolo 14 e della Commissione, elabora i suoi programmi di lavoro pluriennali.»;

6)

all’articolo 9, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

di cooperare con la Commissione, l’Autorità europea del lavoro e gli Stati membri in ordine alla corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro, nel quadro stabilito al capo III;»;

7)

all’articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il gruppo di coordinamento è composto dai rappresentanti al livello appropriato della Commissione, dell’ufficio europeo di coordinamento e degli UCN.»;

8)

all’articolo 16, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Gli Stati membri esaminano con la Commissione e l’ufficio europeo di coordinamento ogni possibilità intesa a dare priorità ai cittadini dell’Unione nelle offerte di lavoro, allo scopo di realizzare l’equilibrio tra le offerte e le domande di lavoro nell’Unione. Gli Stati membri possono adottare i provvedimenti necessari a tal fine.»;

9)

all’articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri collaborano tra loro, con la Commissione e con l’ufficio europeo di coordinamento per quanto riguarda l’interoperabilità tra i sistemi nazionali e la classificazione europea elaborata dalla Commissione. La Commissione tiene informati gli Stati membri in merito allo sviluppo della classificazione europea.»;

10)

l’articolo 29 è sostituito dal seguente:

«Articolo 29

Scambio di informazioni sui flussi e sui modelli

La Commissione e gli Stati membri monitorano e rendono pubblici i flussi e i modelli della mobilità lavorativa nell’Unione sulla base delle relazioni presentate dall’Autorità europea del lavoro, avvalendosi delle statistiche di Eurostat e dei dati nazionali disponibili.».

Articolo 48

Abrogazione

La decisione (UE) 2016/344 è abrogata a decorrere dalla data in cui l’Agenzia diventa operativa a norma dell’articolo 44, paragrafo 1, del presente regolamento.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 49

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 20 giugno 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 440 del 6.12.2018, pag. 128.

(2)  GU C 461 del 21.12.2018, pag. 16.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 giugno 2019.

(4)  Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11).

(5)  Direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (GU L 128 del 30.4.2014, pag. 8).

(6)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l’impiego (EURES), all’accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1).

(9)  Decisione (UE) 2016/344 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativa all’istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato (GU L 65 dell’11.3.2016, pag. 12).

(10)  Decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che istituisce un programma sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini europei (programma ISA2) come mezzo per modernizzare il settore pubblico (GU L 318 del 4.12.2015, pag. 1).

(11)  Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1).

(13)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(14)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(15)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(16)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(17)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(18)  Decisione 2009/17/CE della Commissione, del 19 dicembre 2008, che istituisce un comitato di esperti sul distacco dei lavoratori (GU L 8 del 13.1.2009, pag. 26).

(19)  Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).

(20)  Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).

(21)  Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2).

(22)  Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1).

(23)  Regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (GU L 344 del 29.12.2010, pag. 1).

(24)  Regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1).

(25)  Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 1).

(26)  Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 35).

(27)  Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).

(28)  Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).

(29)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(30)  Regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).

(31)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(32)  Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

(33)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).


ALLEGATO

ATTIVITÀ DELLA PIATTAFORMA ISTITUITA A NORMA DELL’ARTICOLO 16, PARAGRAFO 2

Nel sostenere gli obiettivi dell’Autorità nella lotta al lavoro non dichiarato, la piattaforma è volta in particolare a:

1)

migliorare le conoscenze sul lavoro non dichiarato, anche in relazione alle cause, alle differenze regionali e agli aspetti transfrontalieri, mediante definizioni e concetti comuni, strumenti di misurazione basati su dati concreti e la promozione di analisi comparative; sviluppare la comprensione reciproca dei diversi sistemi e delle diverse prassi di contrasto al lavoro non dichiarato e analizzare l’efficacia delle misure politiche, comprese le misure preventive e le sanzioni;

2)

facilitare e valutare diverse forme di cooperazione tra gli Stati membri e, se del caso, paesi terzi pertinenti, quali lo scambio di personale, l’uso di banche dati, attività e formazioni comuni, e istituire un sistema di scambio di informazioni per la cooperazione amministrativa utilizzando un modulo specifico sul lavoro non dichiarato nell’ambito del sistema IMI;

3)

creare strumenti, ad esempio una banca di conoscenze, per uno scambio efficace di informazioni ed esperienze, e sviluppare orientamenti per l’applicazione, manuali di buone prassi, principi condivisi per le ispezioni per contrastare il lavoro non dichiarato e attività comuni come campagne europee; valutare le esperienze con tali strumenti;

4)

sviluppare un programma di apprendimento tra pari per l’individuazione di buone prassi in tutti i settori pertinenti per la lotta al lavoro non dichiarato e organizzare valutazioni tra pari per seguire i progressi nella lotta al lavoro non dichiarato negli Stati membri che scelgono di partecipare a tali valutazioni;

5)

scambiare le esperienze delle autorità nazionali nell’applicazione del diritto dell’Unione pertinente per contrastare il lavoro non dichiarato.


11.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 186/57


REGOLAMENTO (UE) 2019/1150 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2019

che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

I servizi di intermediazione online, che possono contribuire a migliorare il benessere dei consumatori e sono sempre più utilizzati nei settori sia privato che pubblico, sono elementi determinanti per l’imprenditorialità e per nuovi modelli di business, il commercio e l’innovazione. Offrono accesso a nuovi mercati e opportunità commerciali permettendo alle imprese di esplorare i vantaggi del mercato interno. Permettono ai consumatori dell’Unione di sfruttare tali vantaggi, in particolare grazie alla maggiore possibilità di scelta di beni e servizi nonché contribuendo all’offerta di prezzi competitivi online, ma sollevano anche sfide che devono essere affrontate al fine di garantire la certezza giuridica.

(2)

I servizi di intermediazione online possono essere cruciali per il successo commerciale delle imprese che utilizzano tali servizi per raggiungere i consumatori. Al fine di sfruttare pienamente i vantaggi dell’economia delle piattaforme online, è pertanto importante che le imprese possano avere fiducia nei servizi di intermediazione online con cui instaurano rapporti commerciali, in primo luogo perché l’incremento delle intermediazioni delle transazioni attraverso i servizi di intermediazione online, alimentati da forti effetti indiretti di rete basati su dati, conduce a un aumento della dipendenza da tali servizi degli utenti commerciali, in particolare le microimprese, piccole e medie imprese (PMI), per raggiungere i consumatori. Dato l’aumento della dipendenza, i fornitori di tali servizi spesso hanno un potere contrattuale superiore, che consente loro di agire di fatto unilateralmente in un modo che può essere iniquo e quindi dannoso per gli interessi legittimi dei loro utenti commerciali e, indirettamente, anche dei consumatori dell’Unione. Per esempio, possono imporre unilateralmente agli utenti commerciali prassi che deviano considerevolmente da un comportamento commerciale corretto o contravvengono ai principi della buona fede e della correttezza. Il presente regolamento affronta tali frizioni potenziali nell’economia delle piattaforme online.

(3)

I consumatori hanno accolto favorevolmente l’utilizzo dei servizi di intermediazione online. Per il loro benessere è essenziale anche un ecosistema online competitivo, equo e trasparente, in cui le imprese agiscono in modo responsabile. Il fatto di garantire la trasparenza e la fiducia nell’economia delle piattaforme online nei rapporti tra imprese potrebbe altresì contribuire indirettamente a migliorare la fiducia dei consumatori nell’economia delle piattaforme online. L'impatto diretto dello sviluppo dell’economia delle piattaforme online sui consumatori sono tuttavia affrontate da altre norme del diritto dell’Unione, in particolare per quanto riguarda l’acquis relativo ai consumatori.

(4)

In modo analogo, i motori di ricerca online possono essere importanti fonti di traffico Internet per le imprese che offrono beni o servizi ai consumatori mediante i siti web e possono pertanto influire in modo significativo sul successo commerciale degli utenti titolari di siti web aziendali che offrono i loro beni o servizi online sul mercato interno. A tale riguardo, il posizionamento dei siti web controllato dai fornitori dei motori di ricerca online, compresi quei siti web mediante i quali gli utenti titolari dei siti web aziendali offrono i propri beni e servizi ai consumatori, ha un impatto notevole sulla scelta del consumatore e sul successo commerciale di tali utenti titolari di siti web aziendali. Anche in assenza di una relazione contrattuale con gli utenti titolari di siti web aziendali, i fornitori dei motori di ricerca online possono pertanto agire di fatto unilateralmente in un modo che può essere iniquo e quindi dannoso per gli interessi legittimi dei loro utenti titolari di siti web aziendali e, indirettamente, anche dei consumatori dell’Unione.

(5)

La natura del rapporto tra i fornitori di servizi di intermediazione online e gli utenti commerciali potrebbe anche portare a situazioni in cui gli utenti commerciali abbiano spesso possibilità limitate di presentare ricorso laddove le azioni unilaterali dei fornitori di tali servizi diano origine a una controversia. In molti casi, tali fornitori non offrono un sistema di gestione dei ricorsi accessibile ed efficace. I meccanismi alternativi di risoluzione extragiudiziale delle controversie esistenti possono anch’essi essere inefficaci per una serie di motivi, tra cui la mancanza di mediatori specializzati e il timore di ritorsioni degli utenti commerciali.

(6)

I servizi di intermediazione online e i motori di ricerca online, come pure le transazioni agevolate da tali servizi, hanno un potenziale transfrontaliero intrinseco e, nell’economia attuale, sono particolarmente importanti per il corretto funzionamento del mercato interno dell’Unione. Le pratiche commerciali potenzialmente sleali e dannose di alcuni fornitori di tali servizi e la mancanza di efficaci meccanismi di ricorso ostacolano la piena realizzazione di tale potenziale e influiscono negativamente sul corretto funzionamento del mercato interno.

(7)

Dovrebbe essere fissata a livello dell’Unione una serie mirata di norme vincolanti in materia al fine di garantire un contesto commerciale online equo, prevedibile, sostenibile e sicuro nell’ambito del mercato interno. In particolare, gli utenti commerciali di servizi di intermediazione online dovrebbero poter beneficiare di un’adeguata trasparenza e di efficaci possibilità di ricorso in tutta l’Unione, al fine di facilitare le attività economiche a livello transfrontaliero all’interno dell’Unione e così migliorare il corretto funzionamento del mercato interno e rispondere a un’eventuale frammentazione emergente negli specifici settori disciplinati dal presente regolamento.

(8)

Tali norme dovrebbero anche fornire incentivi adeguati per promuovere l’equità e un’adeguata trasparenza, in particolare riguardo il posizionamento degli utenti titolari di siti web aziendali nei risultati di ricerca generati dai motori di ricerca online. Allo stesso tempo, tali norme dovrebbero riconoscere e salvaguardare il notevole potenziale di innovazione dell’intera economia delle piattaforme online e consentire una sana concorrenza che assicuri ai consumatori una maggiore scelta. È opportuno chiarire che il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il diritto civile nazionale, segnatamente il diritto contrattuale, nella fattispecie le norme sulla validità, la formazione, gli effetti o la risoluzione di un contratto, nella misura in cui le norme nazionali di diritto civile siano conformi al diritto dell’Unione e gli aspetti pertinenti non siano contemplati dal presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di applicare le norme nazionali che vietano o sanzionano i comportamenti unilaterali o le pratiche commerciali sleali nella misura in cui gli aspetti pertinenti non sono contemplati dal presente regolamento.

(9)

Poiché i servizi di intermediazione online e i motori di ricerca online in genere hanno dimensione globale, il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai fornitori di tali servizi indipendentemente dal fatto che siano stabiliti in uno Stato membro o fuori dall’Unione, purché siano soddisfatte due condizioni cumulative. In primo luogo, gli utenti commerciali o gli utenti titolari di siti web aziendali dovrebbero essere stabiliti nell’Unione. In secondo luogo, gli utenti commerciali o gli utenti titolari di siti web aziendali dovrebbero, attraverso la fornitura di tali servizi, offrire i loro beni o servizi a consumatori situati nell’Unione almeno per parte della transazione. Per stabilire se un utente commerciale o un utente di un sito web aziendale offrano beni o servizi a consumatori situati nell’Unione, è necessario accertare se risulta che l’utente commerciale o l’utente di un sito web aziendale rivolgano le loro attività a consumatori situati in uno o più Stati membri. Tale criterio andrebbe interpretato in conformità con la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea sull’articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Tali consumatori dovrebbero essere situati nell’Unione, ma non è necessario che il loro luogo di residenza si trovi nell’Unione né che abbiano la cittadinanza di uno degli Stati membri. Di conseguenza, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi se gli utenti commerciali o gli utenti titolari di siti web aziendali non sono stabiliti nell’Unione o se, pur essendo stabiliti nell’Unione, utilizzano i servizi di intermediazione online o i motori di ricerca online per offrire beni o servizi esclusivamente a consumatori stabiliti al di fuori dell’Unione o a soggetti che non sono consumatori. Il presente regolamento dovrebbe inoltre applicarsi qualunque sia la legge altrimenti applicabile ad un contratto.

(10)

Un’ampia gamma di relazioni fra impresa e consumatore è intermediata online da fornitori che effettuano servizi multilaterali, essenzialmente basati sullo stesso modello organizzativo e strategico che crea l’ecosistema. Al fine di cogliere i servizi pertinenti, i servizi di intermediazione online dovrebbero essere definiti in modo preciso e tecnologicamente neutrale. In particolare, i servizi dovrebbero consistere in servizi della società dell’informazione caratterizzati dall’obiettivo di facilitare l’avvio di transazioni dirette tra utenti commerciali e consumatori, indipendentemente dal fatto che le transazioni siano sostanzialmente concluse online, sul portale online del fornitore di servizi di intermediazione online in questione o su quello dell’utente commerciale, offline, o non lo siano affatto, il che significa che l’esistenza di una relazione contrattuale tra gli utenti commerciali e i consumatori non dovrebbe costituire un presupposto per servizi di intermediazione online che rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento. La semplice inclusione di un servizio che presenta solo un carattere marginale non dovrebbe essere sufficiente per concludere che l’obiettivo di un sito web o di un servizio è di facilitare le transazioni nel senso di un servizio di intermediazione online. I servizi dovrebbero inoltre essere forniti sulla base di una relazione contrattuale tra i fornitori e gli utenti commerciali che offrono beni o servizi ai consumatori. Tale relazione contrattuale dovrebbe essere considerata in essere qualora entrambe le parti interessate esprimano l’intenzione di essere vincolate in modo inequivocabile e su un supporto durevole, senza che sia necessariamente richiesto un esplicito accordo scritto.

(11)

Gli esempi dei servizi di intermediazione online considerati nel presente regolamento dovrebbero di conseguenza includere i mercati online del commercio elettronico, compresi quelli collaborativi in cui gli utenti commerciali sono attivi, i servizi delle applicazioni online dei software, come ad esempio gli store di applicazioni, e i servizi online dei social media, a prescindere dalla tecnologia usata per fornire tali servizi. In tal senso, i servizi di intermediazione online potrebbero anche essere forniti tramite la tecnologia di assistenza vocale. Inoltre, non dovrebbe essere rilevante il fatto che tali transazioni tra gli utenti commerciali e i consumatori comportino pagamenti in denaro o che le transazioni siano concluse in parte offline. Tuttavia, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai servizi di intermediazione online peer-to-peer senza la presenza di utenti commerciali, ai servizi di intermediazione online di sole relazioni tra aziende che non sono offerti ai consumatori, agli strumenti dedicati alla pubblicità online e agli scambi pubblicitari online che non sono forniti con l’obiettivo di agevolare l’avvio di transazioni dirette e che non implicano una relazione contrattuale con i consumatori. Per lo stesso motivo, i servizi software di ottimizzazione per i motori di ricerca e i servizi basati su software che bloccano la pubblicità non dovrebbero essere disciplinati dal presente regolamento. Le funzionalità e le interfacce tecnologiche che collegano semplicemente l’hardware e le applicazioni non dovrebbero essere disciplinate dal presente regolamento, in quanto in generale non rispondono ai criteri dei servizi di intermediazione online. Tuttavia, tali funzionalità o interfacce possono essere direttamente connesse o essere complementari ad alcuni servizi di intermediazione online e, in tal caso, i fornitori interessati di servizi di intermediazione online dovrebbero essere soggetti a requisiti di trasparenza in relazione al trattamento differenziato basato su tali funzionalità e interfacce. Il presente regolamento non dovrebbe, inoltre, applicarsi ai servizi di pagamento online, poiché questi di per sé non soddisfano i requisisti applicabili, ma sono, anzi, ausiliari per loro natura alla transazione per la fornitura di beni e servizi ai consumatori interessati.

(12)

In linea con la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e alla luce del fatto che la posizione di dipendenza degli utenti commerciali è stata osservata principalmente rispetto ai servizi di intermediazione online che servono da accesso ai consumatori, intesi come persone fisiche, la nozione di consumatore utilizzata per delineare l’obiettivo del presente regolamento dovrebbe intendersi riferita unicamente a persone fisiche che agiscono per fini che esulano dalla loro attività commerciale, industriale, artigianale o professionale.

(13)

Considerando la rapidità dell’innovazione, la definizione di motori di ricerca online utilizzata nel presente regolamento dovrebbe essere neutra sotto il profilo tecnologico. In particolare, la definizione dovrebbe essere intesa nel senso che comprende anche le richieste vocali.

(14)

I fornitori di servizi di intermediazione online tendono a utilizzare termini e condizioni pre-formulati. Allo scopo di proteggere in modo efficace gli utenti commerciali ove necessario, il presente regolamento dovrebbe applicarsi quando i termini e le condizioni di una relazione contrattuale, indipendentemente dal loro titolo o dalla loro forma, sono stabiliti unilateralmente dal fornitore di servizi di intermediazione online. Il fatto che i termini e le condizioni siano o meno stati stabiliti unilateralmente dovrebbe essere determinato caso per caso in base a una valutazione complessiva. Per tale valutazione complessiva, la dimensione relativa delle parti interessate, il fatto che si sia svolta una negoziazione o che alcune disposizioni potrebbero essere state soggette a tale negoziazione e determinate congiuntamente dal fornitore e dall’utente commerciale interessato, non dovrebbero essere di per sé decisivi. Inoltre, l’obbligo per i fornitori di servizi di intermediazione online di rendere i loro termini e condizioni facilmente accessibili agli utenti commerciali, anche nella fase precontrattuale della loro relazione commerciale, significa che gli utenti commerciali non saranno privati della trasparenza garantita dal presente regolamento quando saranno, in un modo o nell’altro, riusciti a negoziare con successo.

(15)

Per assicurare che i termini e le condizioni generali di una relazione contrattuale consentano agli utenti commerciali di determinare le condizioni commerciali per l’utilizzo, la cessazione e la sospensione dei servizi di intermediazione online, e di ottenere la prevedibilità riguardo alla loro relazione commerciale, tali termini e condizioni dovrebbero essere redatti in un linguaggio semplice e comprensibile. I termini e le condizioni non si dovrebbero considerare redatti in un linguaggio semplice e comprensibile quando sono vaghi, non specifici o non dettagliati su questioni commerciali importanti e quindi che non danno agli utenti commerciali un ragionevole grado di prevedibilità sugli aspetti più importanti della relazione contrattuale. Inoltre un linguaggio fuorviante non dovrebbe essere considerato semplice e intelligibile.

(16)

Per garantire che agli utenti commerciali risulti sufficientemente chiaro dove sono commercializzati i loro beni o servizi e chi ne sono i destinatari, i fornitori di servizi di intermediazione online dovrebbero garantire, nei confronti dei loro utenti commerciali, trasparenza per quanto riguarda gli eventuali canali aggiuntivi di distribuzione e i potenziali programmi affiliati che essi possono utilizzare per commercializzare tali beni o servizi. Canali aggiuntivi e programmi affiliati dovrebbero essere intesi in modo tecnologicamente neutro ma potrebbero includere, tra l’altro, altri siti web, applicazioni o altri servizi di intermediazione online utilizzati per commercializzare i beni e servizi offerti dall’utente commerciale.

(17)

La proprietà e il controllo dei diritti di proprietà intellettuale online possono avere una notevole importanza economica sia per i fornitori di servizi di intermediazione online sia per i loro utenti commerciali. Onde garantire chiarezza e trasparenza per gli utenti commerciali e facilitare loro la comprensione, i fornitori di servizi di intermediazione online dovrebbero includere, nei loro termini e condizioni, informazioni generali o più dettagliate, se lo desiderano, sugli eventuali effetti complessivi di detti termini e condizioni sulla proprietà e il controllo dei diritti di proprietà intellettuale dell’utente commerciale. Tali informazioni potrebbero includere, tra l’altro, informazioni come l’utilizzo generale di loghi, marchi o denominazioni commerciali.

(18)

La garanzia della trasparenza dei termini e delle condizioni generali può essere essenziale per promuovere relazioni commerciali sostenibili e per prevenire comportamenti sleali a detrimento degli utenti commerciali. I fornitori di servizi di intermediazione online dovrebbero pertanto anche assicurare che i termini e le condizioni siano facilmente reperibili a tutti i livelli del rapporto commerciale, anche dagli utenti commerciali potenziali nella fase precontrattuale, e che qualsiasi modifica a tali termini e condizioni sia notificata agli utenti commerciali interessati su un supporto durevole entro un termine di preavviso stabilito che sia ragionevole e proporzionato alla luce delle specifiche circostanze e che sia almeno di 15 giorni. Termini di preavviso proporzionati più lunghi di più di 15 giorni dovrebbero essere concessi qualora le modifiche proposte ai termini e alle condizioni impongano agli utenti commerciali di effettuare adeguamenti tecnici e commerciali al fine di conformarsi alla modifica, per esempio impongano loro di effettuare adeguamenti tecnici significativi ai loro beni o servizi. Tale termine di preavviso non dovrebbe applicarsi quando, e nella misura in cui, l’utente commerciale in questione vi rinunci in modo esplicito o quando, e nella misura in cui, la necessità di attuare immediatamente la modifica, senza rispettare i suddetti termini, derivi da un obbligo legale o regolamentare a cui il fornitore del servizio è soggetto in forza della legislazione nazionale o dell’Unione. Tuttavia, le modifiche redazionali proposte non dovrebbero rientrare nella nozione di "modifica" nella misura in cui non alterano il contenuto o il significato dei termini e delle condizioni. L’obbligo di notificare le modifiche proposte su un supporto durevole dovrebbe consentire agli utenti commerciali di rivedere efficacemente tali modifiche in una fase successiva. Gli utenti commerciali dovrebbero avere il diritto di risolvere il contratto entro 15 giorni dalla ricezione della notifica di una modifica, a meno che al contratto non si applichi un termine più breve, per esempio quale risultante dal diritto civile nazionale.

(19)

In generale, l’offerta di nuovi beni o servizi, incluse applicazioni software, su servizi di intermediazione online dovrebbe essere considerata una chiara azione positiva che risulta in una rinuncia, da parte dell'utente commerciale, al termine di preavviso necessario per le modifiche dei termini e delle condizioni. Tuttavia, nei casi in cui il termine di preavviso ragionevole e proporzionato è di oltre 15 giorni perché le modifiche ai termini e alle condizioni generali di contratto impongono all’utente commerciale di apportare adeguamenti tecnici significativi ai propri beni o servizi, il fatto che l’utente commerciale presenti nuovi beni e servizi non dovrebbe essere considerato una rinuncia automatica al termine di preavviso. Il fornitore di servizi di intermediazione online dovrebbe aspettarsi che le modifiche ai termini e alle condizioni impongano all’utente commerciale di effettuare adeguamenti tecnici significativi quando, ad esempio, vengono rimosse o aggiunte intere caratteristiche del servizio di intermediazione online cui gli utenti commerciali avevano accesso, o quando gli utenti commerciali potrebbero essere costretti ad adeguare i loro beni o riprogrammare i loro servizi per poter continuare a operare attraverso i servizi di intermediazione online.

(20)

Al fine di tutelare gli utenti commerciali e garantire la certezza del diritto per entrambe le parti, i termini e le condizioni non conformi dovrebbero essere nulli, vale a dire che si dovrebbero considerare come mai esistiti, con effetti erga omnes ed ex tunc. Ciò dovrebbe tuttavia riguardare solo le disposizioni specifiche dei termini e delle condizioni che non sono conformi. Le disposizioni rimanenti dovrebbero restare valide e applicabili, nella misura in cui possono essere dissociate da quelle non conformi. Modifiche improvvise ai termini e alle condizioni esistenti possono perturbare in modo significativo le operazioni dell’utente commerciale. Al fine di limitare tali effetti negativi sugli utenti commerciali, e per scoraggiare tale comportamento, le modifiche effettuate in violazione dell’obbligo di fornire un preavviso stabilito andrebbero pertanto considerate nulle o prive di effetto, cioè, come se non fossero mai esistite, con effetti erga omnes ed ex tunc.

(21)

Al fine di garantire che gli utenti commerciali possano sfruttare appieno le opportunità commerciali offerte dai servizi di intermediazione online, i fornitori di tali servizi non dovrebbero impedire in maniera assoluta ai loro utenti commerciali di pubblicizzare la loro identità commerciale come parte della loro offerta o presenza sui servizi pertinenti di intermediazione online. Tuttavia, tale divieto di interferire non va inteso come un diritto per gli utenti commerciali di stabilire unilateralmente la presentazione della loro offerta o presenza sui servizi pertinenti di intermediazione online.

(22)

Un fornitore di servizi di intermediazione online può avere motivazioni legittime per decidere di limitare, sospendere o cessare la fornitura dei suoi servizi a un determinato utente commerciale, anche rimuovendo dalla piattaforma singoli beni o servizi di un determinato utente commerciale o eliminando di fatto i risultati della ricerca. In mancanza di una sospensione, i fornitori di servizi di intermediazione online possono anche limitare singoli riferimenti di utenti commerciali, per esempio incidendo negativamente sull’aspetto di un utente commerciale ("dimming") oppure mediante una retrocessione nel posizionamento. Considerato tuttavia che tali decisioni possono influire notevolmente sugli interessi dell’utente commerciale interessato, le motivazioni di una siffatta decisione dovrebbero essere comunicate a quest’ultimo, preventivamente o al momento in cui la restrizione o la sospensione prende effetto, usando un supporto durevole. Per minimizzare l’impatto negativo di tali decisioni sugli utenti commerciali, i fornitori di servizi di intermediazione online dovrebbero altresì dare la possibilità di chiarire i fatti che hanno portato a tale decisione, nel quadro del processo interno di gestione dei reclami, in modo da aiutare l’utente commerciale, ove sia possibile, a ristabilire la conformità. Inoltre, qualora il fornitore di servizi di intermediazione online revochi la sua decisione di limitare, sospendere o terminare, per esempio se la decisione è stata adottata per errore o se la violazione dei termini e delle condizioni che ha portato a tale decisione non è stata commessa in cattiva fede e vi è stato posto rimedio in modo soddisfacente, il fornitore dovrebbe reintegrare l’utente commerciale interessato senza indugio, compreso l’eventuale accesso allo stesso a dati personali, ad altri dati, o a entrambi, che siano disponibili prima della decisione.

L’esposizione delle motivazioni riguardo alla decisione di limitare, sospendere o cessare la fornitura di servizi di intermediazione online dovrebbe permettere agli utenti commerciali di accertare se vi siano margini per contestare la decisione e, di conseguenza, aumentare le loro possibilità di un efficace ricorso ove necessario. L’esposizione delle motivazioni dovrebbe identificare le ragioni della decisione, in base alle indicazioni enunciate in precedenza dal fornitore nei termini e nelle condizioni, e fare riferimento in modo proporzionato alle relative circostanze, incluse le notifiche di terze parti, che hanno condotto a tale decisione. Un prestatore di servizi di intermediazione online, tuttavia, non dovrebbe essere tenuto a fornire una motivazione per la restrizione, la sospensione, o la cessazione qualora comportasse una violazione di un obbligo normativo o regolamentare. Inoltre, non dovrebbe essere necessaria una motivazione se un prestatore di servizi di intermediazione online può dimostrare che l’utente commerciale interessato ha ripetutamente violato i termini e le condizioni applicabili, determinando la cessazione della fornitura dell’insieme dei servizi di intermediazione online in questione.

(23)

La cessazione completa dei servizi di intermediazione online e la relativa soppressione dei dati forniti per l’utilizzo da parte di servizi di intermediazione online, o beni tramite la fornitura di tali servizi, rappresentano una perdita di informazioni essenziali che potrebbe avere ripercussioni significative sugli utenti commerciali e potrebbe anche compromettere la loro capacità di esercitare in modo adeguato altri diritti conferiti loro ai sensi del presente regolamento. Pertanto, il fornitore di servizi di intermediazione online dovrebbe fornire all’utente commerciale interessato, almeno 30 giorni prima che prenda effetto la cessazione completa della fornitura dei suoi servizi di intermediazione online, un’esposizione delle motivazioni usando un supporto durevole. Tuttavia, nei casi in cui un obbligo normativo o regolamentare imponga ad un fornitore di servizi di intermediazione online di cessare completamente la fornitura dei suoi servizi di intermediazione online a un determinato utente commerciale, tale termine di preavviso non dovrebbe essere di applicazione. Analogamente, il termine di preavviso di 30 giorni non dovrebbe essere di applicazione qualora un fornitore di servizi di intermediazione online invochi diritti di recesso a norma del diritto nazionale in conformità con il diritto dell’Unione che permettono la cessazione immediata laddove, tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie e ponderati gli interessi di entrambe le parti, non si possa ragionevolmente prevedere che prosegua il rapporto contrattuale fino al termine convenuto ovvero fino alla scadenza di un termine di preavviso. Infine, il termine di preavviso di 30 giorni non dovrebbe essere di applicazione qualora un fornitore di servizi di intermediazione online possa dimostrare una violazione ripetuta dei termini e delle condizioni. Le varie eccezioni al termine di preavviso di 30 giorni possono applicarsi in particolare in relazione a contenuti illeciti o inappropriati, alla sicurezza di un bene o servizio, a contraffazioni, frodi, malware, spam, violazioni di dati, altri rischi per la cibersicurezza o all’adeguatezza del bene o servizio per i minori. Al fine di garantire la proporzionalità, i fornitori di servizi di intermediazione online dovrebbero, ove ragionevole e tecnicamente fattibile, rimuovere solo singoli beni o servizi di un utente commerciale. La cessazione dei servizi di intermediazione online nel loro complesso costituisce la misura più severa.

(24)

Il posizionamento dei beni e dei servizi da parte del fornitore dei servizi di intermediazione online ha un impatto importante sulla scelta del consumatore e, di conseguenza, sul successo commerciale degli utenti commerciali che offrono tali beni e servizi ai consumatori. Il posizionamento si riferisce alla rilevanza relativa delle offerte degli utenti commerciali o alla rilevanza attribuita ai risultati della ricerca come presentati, organizzati o comunicati dai fornitori di servizi di intermediazione online o dai fornitori di motori di ricerca online, risultante dall’utilizzo di meccanismi algoritmici di ordinamento in sequenza, valutazione o recensione, dalla messa in evidenza visiva o da altri strumenti di messa in rilievo, o da una combinazione tra questi. La prevedibilità fa sì che i fornitori di servizi di intermediazione online stabiliscano il posizionamento in modo non arbitrario. I fornitori dovrebbero pertanto delineare preventivamente i principali parametri che determinano il posizionamento, al fine di migliorare la prevedibilità per gli utenti commerciali, per consentire loro di comprendere meglio il funzionamento del meccanismo di posizionamento e di confrontare le pratiche di posizionamento dei vari fornitori. La concezione specifica di tale obbligo di trasparenza è importante per gli utenti commerciali, in quanto comporta l’identificazione di una serie limitata di parametri maggiormente rilevanti, a partire da un numero possibilmente molto più elevato di parametri che hanno un impatto sul posizionamento. Tale descrizione ragionata dovrebbe aiutare gli utenti a migliorare la presentazione dei loro beni e servizi, o di talune caratteristiche inerenti a tali beni e servizi. La nozione di parametro principale dovrebbe intendersi riferita a qualunque criterio generale, processo, segnale specifico integrato negli algoritmi o ogni altro meccanismo di aggiustamento o di retrocessione utilizzato in connessione con il posizionamento.

(25)

La descrizione dei parametri principali che determinano il posizionamento dovrebbe includere anche la spiegazione di un’eventuale possibilità per gli utenti commerciali di influenzare attivamente il posizionamento a fronte di un corrispettivo, come pure la spiegazione dei relativi effetti. Il corrispettivo potrebbe a tale riguardo riferirsi ai pagamenti effettuati allo scopo principale o unico di migliorare il posizionamento, nonché al corrispettivo indiretto sotto forma di accettazione, da parte di un utente commerciale, di obblighi aggiuntivi di qualsiasi genere che possono avere questo come effetto pratico, come ad esempio l’utilizzazione di servizi accessori oppure di funzionalità premio. Il contenuto della descrizione, incluso il numero o il tipo dei parametri principali, può pertanto variare fortemente in base agli specifici servizi di intermediazione online, ma dovrebbe fornire agli utenti commerciali un’adeguata comprensione di come il meccanismo di posizionamento tiene conto delle caratteristiche dell’effettiva offerta di beni o servizi da parte dell’utente commerciale, e la loro rilevanza per i consumatori degli specifici servizi di intermediazione online. Gli indicatori utilizzati per misurare la qualità dei beni o servizi degli utenti commerciali, il ricorso alle tecniche di editing e alla loro capacità di influenzare il posizionamento di tali beni o servizi, la misura dell’impatto del corrispettivo sul posizionamento come pure gli elementi che non si riferiscono al bene o al servizio stesso o vi si riferiscono soltanto in maniera marginale, come le caratteristiche di presentazione dell’offerta online, potrebbero essere esempi di parametri principali che, se inclusi in una descrizione generale del meccanismo di posizionamento con un linguaggio semplice e comprensibile, dovrebbero aiutare gli utenti commerciali ad ottenere la necessaria comprensione adeguata del relativo funzionamento.

(26)

In modo analogo, il posizionamento dei siti web da parte dei fornitori dei motori di ricerca online, soprattutto di quei siti web mediante i quali le imprese offrono i loro beni e servizi ai consumatori, ha un impatto notevole sulla scelta del consumatore e sul successo commerciale degli utenti titolari di siti web aziendali. I fornitori di motori di ricerca online dovrebbero pertanto fornire una descrizione dei parametri principali che determinano il posizionamento di tutti i siti web indicizzati, e l’importanza relativa di tali parametri principali rispetto ad altri parametri, compresi quelli degli utenti titolari di siti web aziendali come pure degli altri siti web. Oltre alle caratteristiche dei beni e dei servizi e la loro rilevanza per i consumatori, nel caso dei motori di ricerca online, questa descrizione dovrebbe anche consentire agli utenti titolari di siti web aziendali di ottenere una sufficiente comprensione in merito all’effettiva considerazione, ed eventualmente delle modalità e della misura di tale considerazione, di determinate caratteristiche grafiche del sito web utilizzato dagli utenti titolari di siti web aziendali, per esempio la loro ottimizzazione per la visualizzazione sui dispositivi di telecomunicazione mobile. Essa dovrebbe altresì includere una spiegazione delle possibilità per gli utenti titolari di siti aziendali di influenzare attivamente il posizionamento a fronte di un corrispettivo, come pure dei relativi effetti. In mancanza di una relazione contrattuale tra i fornitori di motori di ricerca online e gli utenti titolari di siti web aziendali, tale descrizione dovrebbe essere a disposizione del pubblico in una posizione evidente e facilmente accessibile sul motore di ricerca pertinente. I settori dei siti web che chiedono agli utenti di accedere o di registrarsi non dovrebbero essere considerati facilmente e pubblicamente accessibili in tal senso.

Per assicurare la prevedibilità per gli utenti titolari di siti web aziendali, la descrizione dovrebbe anche essere tenuta aggiornata, e qualsiasi modifica ai parametri principali dovrebbe essere resa facilmente identificabile. L’esistenza di una descrizione aggiornata dei principali parametri andrebbe anche a vantaggio degli utenti del motore di ricerca online che non sono utenti titolari di siti web aziendali. A volte i fornitori di motori di ricerca online possono decidere di influenzare il posizionamento in un caso specifico o di rimuovere la posizione di un particolare sito web sulla base delle segnalazioni di terzi. Diversamente dai fornitori di servizi di intermediazione online, stante l’assenza di un rapporto contrattuale tra le parti, non ci si può attendere che i fornitori di motori di ricerca online notifichino direttamente a un utente titolare di un sito web aziendale la modifica del posizionamento o la rimozione a causa di una segnalazione di terzi. Ciononostante, un utente titolare di un sito web aziendale dovrebbe avere la possibilità di verificare il contenuto della segnalazione che ha determinato la modifica del posizionamento in un caso specifico o la rimozione di un particolare sito web, analizzando il contenuto della segnalazione in una banca dati online pubblicamente accessibile. Ciò contribuirebbe a limitare, da parte dei concorrenti, il potenziale abuso delle segnalazioni che possono portare alla rimozione.

(27)

Ai fornitori di servizi di intermediazione online o di motori di ricerca online non dovrebbe essere richiesto di divulgare il funzionamento dettagliato dei loro meccanismi di posizionamento, inclusi gli algoritmi, a norma del presente regolamento. La loro capacità di agire contro la manipolazione in mala fede del posizionamento da parte di terzi, anche nell’interesse dei consumatori, dovrebbe ugualmente non essere compromessa. Una descrizione generale dei parametri principali di posizionamento dovrebbe salvaguardare tali interessi, fornendo nel contempo agli utenti commerciali e agli utenti titolari di siti web aziendali una adeguata comprensione del funzionamento del posizionamento nel contesto del loro utilizzo di servizi di intermediazione online o di motori di ricerca online specifici. Per garantire che l’obiettivo del presente regolamento sia raggiunto, la considerazione degli interessi commerciali dei fornitori di servizi di intermediazione online o di motori di ricerca online non dovrebbe pertanto mai portare ad un rifiuto di divulgare i parametri principali che determinano il posizionamento. A tale riguardo, mentre il presente regolamento non pregiudica la direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), la descrizione data dovrebbe perlomeno essere basata sui dati effettivi relativi alla rilevanza dei parametri di posizionamento utilizzati.

(28)

La Commissione dovrebbe sviluppare linee guida per assistere i fornitori di servizi di intermediazione online e i fornitori di motori di ricerca online nell’applicazione dei requisiti di trasparenza del posizionamento previsti dal presente regolamento. Tale sforzo dovrebbe aiutare ad ottimizzare il modo in cui i principali parametri che determinano il posizionamento sono identificati e presentati agli utenti commerciali e agli utenti titolari di siti web aziendali.

(29)

Per beni e servizi accessori si intendono i beni e servizi offerti al consumatore immediatamente prima del completamento di una transazione avviata su servizi di intermediazione online a complemento del bene o servizio primario offerto dall’utente commerciale. I beni e servizi accessori si riferiscono a prodotti che, per funzionare, dipendono tipicamente dal bene o servizio primario e sono direttamente collegati ad esso. Pertanto, il termine dovrebbe escludere i beni e servizi che sono semplicemente venduti in aggiunta al bene o servizio primario in questione piuttosto che essere complementari nella loro natura. Esempi di servizi accessori comprendono i servizi di riparazione per un bene o prodotti finanziari specifici, come l’assicurazione di noleggio auto offerta in modo da integrare gli specifici beni o servizi offerti dall’utente commerciale. Analogamente, i beni accessori possono includere beni che completano il prodotto specifico offerto dall’utente commerciale costituendo un aggiornamento o uno strumento di personalizzazione collegato a quello specifico prodotto. I fornitori di servizi di intermediazione online che offrono ai consumatori beni o servizi accessori a un bene o servizio venduto da un utente commerciale che utilizza i loro servizi di intermediazione online, dovrebbero fornire nei loro termini e condizioni una descrizione del tipo di beni e servizi accessori offerti. Tale descrizione dovrebbe essere disponibile nei termini e condizioni indipendentemente dal fatto che il bene o servizio accessorio sia fornito dallo stesso fornitore di servizi di intermediazione online o da terzi. Tale descrizione dovrebbe essere sufficientemente completa da consentire all’utente commerciale di capire se un bene o servizio è venduto come accessorio al bene o servizio dell’utente commerciale. La descrizione non dovrebbe necessariamente includere il bene o servizio specifico, ma piuttosto il tipo di prodotto offerto come complementare al prodotto primario dell’utente commerciale. Inoltre, tale descrizione dovrebbe in ogni caso comprendere se e a quali condizioni un utente commerciale può offrire il proprio bene o servizio accessorio in aggiunta al bene o servizio primario che offre attraverso i servizi di intermediazione online.

(30)

Quando è lo stesso fornitore di servizi di intermediazione online a offrire determinati beni o servizi ai consumatori attraverso i suoi stessi servizi, o mediante un utente commerciale che controlla, tale fornitore potrebbe entrare in concorrenza diretta con altri utenti commerciali dei suoi servizi di intermediazione online che non sono da lui controllati; ciò può rappresentare un incentivo economico per il fornitore e può porlo nelle condizioni di utilizzare il proprio controllo sul servizio di intermediazione online per garantire alle proprie offerte, o a quelle di un utente commerciale da esso controllato, vantaggi tecnici o economici che potrebbe negare agli utenti commerciali concorrenti. Una condotta simile potrebbe compromettere la concorrenza leale e limitare le possibilità di scelta dei consumatori. In tale situazione, in particolare, è importante che il fornitore dei servizi di intermediazione online agisca in maniera trasparente e fornisca una descrizione e un esame appropriati per eventuali trattamenti differenziati, attraverso mezzi legali, commerciali o tecnici, ad esempio funzionalità che coinvolgono sistemi operativi, che possa applicare ai prodotti o servizi che offre direttamente rispetto a quelli offerti dagli utenti commerciali. Per assicurare la proporzionalità, tale obbligo dovrebbe applicarsi a livello della totalità dei servizi di intermediazione online, e non a livello dei singoli prodotti o servizi offerti mediante tali servizi.

(31)

Quando è lo stesso fornitore di motori di ricerca online a offrire determinati prodotti o servizi ai consumatori attraverso i suoi stessi motori di ricerca online, o mediante un utente di un sito web aziendale che controlla, tale fornitore potrebbe entrare in concorrenza diretta con altri utenti di siti web aziendali dei suoi servizi di motori di ricerca online che non sono da lui controllati. In tale situazione, in particolare, è importante che il fornitore di motori di ricerca online agisca in maniera trasparente e fornisca una descrizione di eventuali trattamenti differenziati, attraverso mezzi legali, commerciali o tecnici, che possa applicare ai beni o servizi che offre direttamente o attraverso di un sito web aziendale di un utente che esso controlla, rispetto a quelli offerti dagli utenti di siti web aziendali concorrenti. Per assicurare la proporzionalità, tale obbligo dovrebbe applicarsi a livello della totalità dei servizi di motori di ricerca online, e non a livello dei singoli prodotti o servizi offerti mediante tali servizi.

(32)

Il presente regolamento dovrebbe trattare termini contrattuali specifici, in particolare in situazioni di squilibrio potere contrattuale, al fine di garantire che le relazioni contrattuali siano condotte in buona fede in maniera corretta. Onde garantire prevedibilità e trasparenza, è necessario che gli utenti commerciali abbiano una reale possibilità di prendere conoscenza di modifiche ai termini e alle condizioni, le quali non dovrebbero pertanto essere attuate con effetto retroattivo a meno che non si basino su un obbligo normativo o regolamentare, o non vadano a vantaggio degli utenti commerciali. Gli utenti commerciali dovrebbero inoltre disporre di chiarezza per quanto riguarda le condizioni in base alle quali la loro relazione contrattuale con i fornitori di servizi di intermediazione online può essere terminata. I fornitori di servizi di intermediazione online dovrebbero garantire che le condizioni per la cessazione siano sempre proporzionate e possano essere messe in atto senza indebite difficoltà. Infine, gli utenti commerciali dovrebbero essere pienamente informati in merito a un eventuale accesso che i fornitori di servizi di intermediazione online mantengono, dopo la scadenza del contratto, alle informazioni che gli utenti commerciali forniscono o generano nel quadro del loro utilizzo di servizi di intermediazione online.

(33)

La capacità di accedere e utilizzare i dati, compresi quelli personali, può consentire la creazione di valore rilevante nell’economia delle piattaforme online, sia in linea generale sia per gli utenti commerciali e i servizi di intermediazione online interessati. Di conseguenza, è importante che i fornitori di servizi di intermediazione online forniscano agli utenti commerciali una chiara descrizione di portata, natura e condizioni del loro accesso a determinate categorie di dati e del loro utilizzo. La descrizione dovrebbe essere proporzionata e dovrebbe riferirsi alle condizioni di accesso generali, e non comportare la necessità di identificare esaustivamente i dati effettivi, o le categorie dei dati. Tuttavia, è altresì possibile includere nella descrizione alcuni tipi di dati effettivi che potrebbero essere altamente rilevanti per gli utenti commerciali, nonché le condizioni specifiche che ne regolano l’accesso. Tali dati potrebbero comprendere valutazioni e recensioni raccolte dagli utenti commerciali sui servizi di intermediazione online. Nel complesso, la descrizione dovrebbe consentire agli utenti commerciali di comprendere se possono utilizzare dati per migliorare la loro creazione di valore, eventualmente anche ricorrendo ai servizi di dati di terze parti.

(34)

Nella stessa ottica, per gli utenti commerciali è importante sapere se il fornitore condivide con terze parti i dati che sono stati generati dall’utente commerciale durante l’utilizzo del servizio di intermediazione. Gli utenti commerciali dovrebbero in particolare essere messi a conoscenza di qualsiasi condivisione di dati con terze parti, che avvenga a fini che non sono necessari per il corretto funzionamento dei servizi di intermediazione online, per esempio laddove il fornitore monetizzi dati sulla base di considerazioni di natura commerciale. Per consentire agli utenti commerciali di esercitare appieno i diritti disponibili per influenzare tale condivisione di dati, i fornitori di servizi di intermediazione online dovrebbero inoltre essere espliciti in merito a eventuali possibilità di esenzione dalla condivisione dei dati, qualora esse esistano ai sensi della relazione contrattuale con l’utente commerciale.

(35)

Tali requisiti non dovrebbero essere intesi nel senso di un obbligo per i fornitori di servizi di intermediazione online di divulgare o non divulgare dati personali o non personali ai loro utenti commerciali. Tuttavia, misure di trasparenza potrebbero contribuire a un aumento della condivisione dei dati e sostenere, in quanto fonte essenziale di innovazione e crescita, gli obiettivi di creare uno spazio comune europeo dei dati. Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere conforme al quadro giuridico dell’Unione relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche, segnatamente il regolamento (UE) 2016/679 (6), la direttiva (UE) 2016/680 (7) e la direttiva 2002/58/CE (8) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(36)

I fornitori di servizi di intermediazione online possono in determinati casi limitare nei termini e nelle condizioni la capacità degli utenti commerciali di offrire prodotti o servizi ai consumatori in condizioni più favorevoli mediante mezzi diversi da tali servizi di intermediazione online. In tali casi, i fornitori interessati dovrebbero enunciarne le ragioni, in particolare in riferimento alle principali valutazioni di ordine economico, commerciale o giuridico relative alle limitazioni. Questo obbligo di trasparenza non dovrebbe tuttavia essere inteso come alterazione della valutazione della legalità di tali limitazioni ai sensi di altri atti del diritto dell’Unione o del diritto degli Stati membri conformemente alla normativa dell’Unione, anche nei settori della concorrenza e delle pratiche commerciali sleali, e nell’applicazione di tali normative.

(37)

Al fine di consentire agli utenti commerciali, compresi quelli il cui utilizzo dei relativi servizi di intermediazione online possa essere stato limitato, sospeso o cessato, di avere accesso a possibilità di ricorso immediate, idonee ed efficaci, i fornitori dei servizi di intermediazione online dovrebbero fornire un sistema interno di gestione dei reclami. Tale sistema interno di gestione dei reclami dovrebbe basarsi sui principi di trasparenza e di parità di trattamento in situazioni analoghe ed essere volto ad assicurare che una quota significativa di reclami possa essere risolta bilateralmente dal fornitore di servizi di intermediazione online e l’utente commerciale pertinente entro un lasso di tempo ragionevole. Nel corso della durata del reclamo, i fornitori di servizi di intermediazione online possono mantenere in vigore la decisione da essi adottata. Il tentativo di raggiungere un accordo ricorrendo al processo interno di gestione dei reclami non pregiudica il diritto dei fornitori di servizi di intermediazione online o degli utenti commerciali di promuovere un’azione giudiziaria in qualsiasi momento durante o dopo il processo interno di gestione dei reclami. Inoltre, i fornitori di servizi di intermediazione online dovrebbero pubblicare e verificare, almeno a cadenza annuale, le informazioni sul funzionamento e l’efficacia del proprio sistema interno di gestione dei reclami al fine di aiutare gli utenti commerciali a comprendere i principali tipi di problemi che possono insorgere nel contesto della fornitura dei differenti servizi di intermediazione online e la possibilità di raggiungere una veloce ed effettiva risoluzione bilaterale.

(38)

Allo scopo di minimizzare eventuali oneri amministrativi, le prescrizioni del presente regolamento relative ai sistemi interni di gestione dei reclami sono volte a consentire ai fornitori di servizi di intermediazione online un ragionevole grado di flessibilità nell’esercizio di tali sistemi e nell’affrontare i singoli reclami. I sistemi interni di gestione dei reclami dovrebbero inoltre permettere ai fornitori di servizi di intermediazione online di risolvere, ove necessario, in maniera proporzionata, qualsiasi tentativo di usare in mala fede tali sistemi da parte di alcuni utenti commerciali. Alla luce dei costi per la predisposizione e l’esercizio di tali sistemi, è opportuno esentare da tali obblighi tutti i fornitori di servizi di intermediazione online che sono piccole imprese, in linea con le pertinenti disposizioni della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (9). Le norme sul consolidamento previste in detta raccomandazione prevengono l’elusione. Tale esenzione dovrebbe lasciare impregiudicato il diritto di tali imprese di creare, su base volontaria, un sistema interno di gestione dei reclami che sia conforme ai criteri stabiliti nel presente regolamento.

(39)

L’uso della parola "interno" non dovrebbe essere inteso come un impedimento a delegare il sistema interno di gestione dei reclami a un fornitore di servizi esterno o a un’altra struttura aziendale, a condizione che tale fornitore o struttura aziendale disponga della piena autorità e capacità di garantire la conformità del sistema interno di gestione dei reclami ai requisiti del presente regolamento.

(40)

La mediazione può offrire ai fornitori di servizi di intermediazione online e ai loro utenti commerciali un mezzo per risolvere le controversie in modo soddisfacente, senza dover fare adire i tribunali che potrebbero risultare lungo e costoso. I fornitori di servizi di intermediazione online pertanto dovrebbero agevolare la mediazione tramite, in particolare, l’identificazione di almeno due mediatori del settore pubblico o privato con i quali sono disposti a impegnarsi. Lo scopo di richiedere l’indicazione di un numero minimo di mediatori è quello di preservare la neutralità dei mediatori. I mediatori che prestano i loro servizi da sedi al di fuori dall’Unione dovrebbero essere indicati unicamente se si garantisce che il ricorso ai loro servirsi non priva in alcun modo gli utenti commerciali interessati di nessuna tutela legale offerta loro dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, comprese le prescrizioni del presente regolamento e la normativa applicabile relativa alla protezione dei dati personali e dei segreti commerciali. Per essere raggiungibili, equi e più rapidi, efficaci ed efficienti possibile, tali mediatori dovrebbero soddisfare determinate serie di criteri. Ciononostante, i fornitori di servizi di intermediazione online e i loro utenti commerciali dovrebbero rimanere liberi di indicare congiuntamente un mediatore di loro scelta nel caso in cui sorga una controversia tra loro. In linea con la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), la mediazione di cui al presente regolamento dovrebbe essere un procedimento di volontaria giurisdizione nel senso che le parti gestiscono esse stesse il procedimento e possono avviarlo e porvi fine in qualsiasi momento. Indipendentemente da tale natura volontaria, i fornitori di servizi di intermediazione online dovrebbero valutare in buona fede le richieste di intraprendere una mediazione di cui al presente regolamento.

(41)

I fornitori dei servizi di intermediazione online dovrebbero sostenere una parte ragionevole dei costi totali della mediazione, tenendo in considerazione tutti gli elementi pertinenti del caso in questione. A tal fine, il mediatore dovrebbe proporre quale sia la parte ragionevole nel singolo caso. Alla luce dei costi e degli oneri amministrativi associati alla necessità di indicare mediatori nei termini e nelle condizioni, è opportuno esentare da tale obbligo tutti i fornitori di servizi di intermediazione online che sono piccole imprese, in linea con le pertinenti disposizioni della raccomandazione 2003/361/CE. Le norme sul consolidamento previste nella suddetta raccomandazione prevengono l’elusione di tale obbligo. Ciò lascia tuttavia impregiudicato il diritto di tali imprese di indicare nei loro termini e condizioni mediatori che soddisfano i criteri stabiliti nel presente regolamento.

(42)

Poiché i fornitori di servizi di intermediazione online dovrebbero essere sempre tenuti a indicare i mediatori con cui sono disposti a impegnarsi e dovrebbero essere tenuti a impegnarsi in buona fede attraverso qualunque tentativo di mediazione condotto a norma del presente regolamento, tali obblighi dovrebbero essere stabiliti in modo da prevenire l’abuso del sistema di mediazione da parte degli utenti commerciali. Gli utenti commerciali dovrebbero anche avere l’obbligo di intraprendere una mediazione in buona fede. I fornitori di servizi di intermediazione online non dovrebbero essere obbligati a impegnarsi in una mediazione se l’utente commerciale avvia un procedimento su un argomento in relazione al quale lo stesso utente commerciale ha precedentemente avviato un procedimento chiedendo una mediazione e il mediatore ha accertato che in quel caso l’utente commerciale non ha agito in buona fede. I fornitori di servizi di intermediazione online non dovrebbero altresì essere tenuti a impegnarsi in una mediazione con utenti commerciali con cui ripetuto tentativi di mediazione non hanno avuto successo. Tali situazioni eccezionali non dovrebbero limitare la possibilità dell’utente commerciale di sottoporre un caso a mediazione se, come stabilito dal mediatore, l’oggetto della mediazione non è collegato ai casi precedenti.

(43)

Allo scopo di agevolare la risoluzione delle controversie relative alla fornitura dei servizi di intermediazione online utilizzando la mediazione nell’Unione, la Commissione dovrebbe, in stretta cooperazione con gli Stati membri, incoraggiare la costituzione di organismi di mediazione specializzati, che attualmente non sono sufficienti. Il coinvolgimento dei mediatori con conoscenze specializzate dei servizi di intermediazione online, come pure dei settori industriali specifici entro i quali tali servizi sono forniti, dovrebbe accrescere la fiducia di entrambe le parti nel processo di mediazione e dovrebbe incrementare la probabilità che tale processo conduca a un risultato rapido, giusto e soddisfacente.

(44)

Vari fattori, come i mezzi finanziari limitati, il timore di ritorsioni e la scelta esclusiva del diritto e del foro imposta nei termini e nelle condizioni, possono limitare l’efficacia delle possibilità di ricorso giudiziale esistenti, particolarmente quelle che richiedono agli utenti commerciali o agli utenti titolari di siti web aziendali di agire individualmente e palesando la propria identità. Per garantire l’efficace applicazione del presente regolamento, si dovrebbe accordare alle organizzazioni e alle associazioni che rappresentano gli utenti commerciali o gli utenti titolari di siti web aziendali come pure determinati organismi pubblici istituiti negli Stati membri, la possibilità di adire i giudici nazionali in conformità con il diritto nazionale, compresi i requisiti procedurali nazionali. Tali azioni giudiziarie nazionali dovrebbero mirare a bloccare o proibire le violazioni delle norme stabilite nel presente regolamento e a prevenire futuri danni che potrebbero compromettere le relazioni commerciali sostenibili nell’economia delle piattaforme online. Al fine di garantire che tali organizzazioni o associazioni esercitino effettivamente e in modo appropriato tale diritto esse dovrebbero soddisfare determinati criteri. In particolare, devono essere debitamente istituite secondo il diritto di uno Stato membro, non avere scopo di lucro e perseguire i loro obiettivi in via continuativa. Tali prescrizioni dovrebbero impedire eventuali costituzioni ad hoc di organizzazioni o associazioni ai fini di una o più azioni specifiche oppure a scopo di lucro. Inoltre, si dovrebbe garantire che non vi sia un’indebita influenza da parte di fornitori terzi di finanziamenti sul processo decisionale di tali organizzazioni o associazioni.

Per evitare un conflitto di interessi, è opportuno in particolare impedire che le organizzazioni o associazioni che rappresentano utenti commerciali o utenti di siti web aziendali siano soggette a un’indebita influenza da parte di fornitori di servizi di intermediazione online o di motori di ricerca online. La divulgazione integrale e pubblica di informazioni sull’adesione e sulla fonte di finanziamento dovrebbe facilitare i tribunali nazionali nel valutare se tali criteri di ammissibilità sono soddisfatti. Tenuto conto della situazione particolare degli organismi pubblici in questione negli Stati membri in cui tali organismi sono stati creati dovrebbe essere imposto che essi siano specificatamente incaricati, in conformità delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, di promuovere tali azioni nell’interesse collettivo delle parti interessate o nell’interesse generale, senza che sia necessario applicare loro i summenzionati criteri. Azioni simili non dovrebbero in alcun modo influenzare i diritti degli utenti commerciali e degli utenti titolari di siti web aziendali di intraprendere azioni legali su base individuale.

(45)

È opportuno comunicare alla Commissione l’identità delle organizzazioni, associazioni e organismi pubblici qualificati, secondo il parere degli Stati membri, a promuovere un’azione ai sensi del presente regolamento. Nel corso di tale comunicazione, gli Stati membri dovrebbero fare riferimento specifico alle pertinenti disposizioni nazionali conformemente alle quali l’organizzazione, l’associazione o l’organismo pubblico è stato costituito e, se del caso, includere un riferimento al registro pubblico pertinente in cui è registrata l’organizzazione o l’associazione. Tale opzione aggiuntiva che prevede la designazione da parte degli Stati membri dovrebbe garantire agli utenti commerciali e agli utenti titolari di siti web aziendali un certo livello di certezza giuridica e prevedibilità. Nel contempo, ha lo scopo di rendere le procedure giudiziarie più brevi ed efficienti, il che sembra appropriato in tale contesto. La Commissione dovrebbe provvedere a pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un elenco di tali organizzazioni, associazioni e organismi pubblici. L’inserimento in tale elenco dovrebbe fungere da prova confutabile della capacità giuridica dell’organizzazione, dell’associazione o dell’organismo pubblico che promuove l’azione. In caso di dubbi circa la designazione di un’organizzazione, di un’associazione o di un organismo pubblico, lo Stato membro responsabile della designazione dovrebbe svolgere accertamenti al riguardo. Le organizzazioni, le associazioni e gli organismi pubblici non designati da uno Stato membro dovrebbero avere la possibilità di adire i giudici nazionali, con riserva della valutazione della capacità giuridica sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento.

(46)

Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a garantire l’adeguata ed efficace applicazione del presente regolamento. Esistono già sistemi diversi di esecuzione negli Stati membri e questi ultimi non dovrebbero essere obbligati a istituire nuovi organismi nazionali di esecuzione. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di incaricare le autorità esistenti, compresi gli organi giurisdizionali, dell’esecuzione del presente regolamento. Il presente regolamento non dovrebbe obbligare gli Stati membri a prevedere l’esecuzione d’ufficio o a infliggere ammende.

(47)

La Commissione dovrebbe monitorare costantemente l’applicazione del presente regolamento in stretta collaborazione con gli Stati membri. In questo contesto, la Commissione dovrebbe mirare a creare un’ampia rete di scambio di informazioni facendo leva su pertinenti organismi di esperti, su centri di eccellenza e sull’Osservatorio sull’economia delle piattaforme online. Gli Stati membri dovrebbero, su richiesta, fornire alla Commissione tutte le informazioni pertinenti di cui dispongono in questo contesto. Infine, questo esercizio dovrebbe beneficiare della maggiore trasparenza generale nelle relazioni commerciali tra utenti commerciali e fornitori di servizi di intermediazione online e tra gli utenti titolari di siti web aziendali e i motori di ricerca online che il presente regolamento mira a realizzare. Per svolgere efficacemente i compiti di monitoraggio e revisione di cui al presente regolamento, la Commissione dovrebbe adoperarsi per raccogliere informazioni dai fornitori di servizi di intermediazione online. I fornitori di servizi di intermediazione online dovrebbero cooperare in buona fede per facilitare la raccolta di tali dati, ove applicabile.

(48)

I codici di condotta redatti sia dai fornitori dei servizi interessati sia dalle organizzazioni o associazioni che li rappresentano, possono contribuire alla applicazione appropriata del presente regolamento e dovrebbero pertanto essere incoraggiati. Nel redigere tali codici di condotta, di concerto con i portatori di interessi in questione, si dovrebbe tenere conto delle caratteristiche specifiche dei settori interessati come pure di quelle delle PMI. Tali codici di condotta dovrebbero essere formulati in modo obiettivo e non discriminatorio.

(49)

La Commissione dovrebbe valutare periodicamente il presente regolamento e monitorarne attentamente gli effetti sull’economia delle piattaforme online, in particolare per stabilire la necessità di modificarlo alla luce degli sviluppi tecnologici o commerciali pertinenti. Tale valutazione dovrebbe includere gli effetti sugli utenti commerciali che potrebbero derivare dall’uso generalizzato della scelta esclusiva del diritto e del foro imposta nei termini e nelle condizioni unilateralmente determinati dal fornitore dei servizi di intermediazione online. Per ottenere una visione ampia degli sviluppi del settore, la valutazione dovrebbe tenere conto delle esperienze degli Stati membri e dei portatori di interessi in questione. Il gruppo di esperti dell’osservatorio dell’economia delle piattaforme online, istituito in conformità della decisione C(2018)2393 della Commissione, svolge un ruolo fondamentale nel fornire informazioni ai fini della valutazione del presente regolamento da parte della Commissione. La Commissione dovrebbe pertanto tenere debitamente conto dei pareri e delle relazioni che il gruppo le presenta. A seguito della valutazione, la Commissione dovrebbe adottare misure adeguate. Ulteriori misure, anche di natura legislativa, possono essere appropriate se e nei casi in cui le disposizioni del presente regolamento si rivelassero insufficienti per affrontare adeguatamente squilibri e pratiche commerciali sleali persistenti nel settore.

(50)

Nel fornire le informazioni richieste in virtù del presente regolamento, si dovrebbe tenere conto per quanto possibile delle particolari esigenze delle persone con disabilità, in linea con gli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (11).

(51)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire garantire un contesto commerciale online equo, prevedibile, sostenibile e sicuro nell’ambito del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(52)

Il presente regolamento è volto in particolare a garantire il pieno rispetto del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale come stabilito nell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché del diritto a promuovere l’applicazione della libertà di impresa di cui all’articolo 16 della Carta,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La finalità del presente regolamento è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno stabilendo norme intese a garantire che gli utenti commerciali di servizi di intermediazione online e gli utenti titolari di siti web aziendali che siano in relazione con motori di ricerca online dispongano di un’adeguata trasparenza, di equità e di efficaci possibilità di ricorso.

2.   Il presente regolamento si applica ai servizi di intermediazione online e ai motori di ricerca online, a prescindere dal luogo di stabilimento o di residenza del fornitore di tali servizi e dal diritto altrimenti applicabile, forniti o proposti per essere forniti, rispettivamente, agli utenti commerciali e agli utenti titolari di siti web aziendali, che hanno il luogo di stabilimento o di residenza nell’Unione e che, tramite i servizi di intermediazione online o i motori di ricerca online, offrono beni o servizi a consumatori nell’Unione.

3.   Il presente regolamento non si applica ai servizi di pagamento online o agli strumenti di pubblicità online né agli scambi pubblicitari online che non sono forniti con l’obiettivo di agevolare l’avvio di transazioni dirette e che non implicano una relazione contrattuale con i consumatori.

4.   Il presente regolamento non pregiudica la legislazione nazionale che, secondo il diritto dell’Unione, vieta o sanziona i comportamenti unilaterali o le pratiche commerciali sleali nella misura in cui gli aspetti pertinenti non sono contemplati dal presente regolamento. Il presente regolamento non pregiudica il diritto civile nazionale, segnatamente il diritto contrattuale, nella fattispecie le norme sulla validità, la formazione, gli effetti o la risoluzione di un contratto, nella misura in cui le norme nazionali di diritto civile sono conformi al diritto dell’Unione e gli aspetti pertinenti non sono contemplati dal presente regolamento.

5.   Il presente regolamento non pregiudica il diritto dell’Unione, in particolare il diritto dell’Unione applicabile nei settori della cooperazione giudiziaria in materia civile, della concorrenza, della protezione dei dati, della protezione dei segreti commerciali, della protezione dei consumatori, del commercio elettronico e dei servizi finanziari.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

1)

"utente commerciale": un privato che agisce nell’ambito delle proprie attività commerciali o professionali o una persona giuridica che offre beni o servizi ai consumatori tramite servizi di intermediazione online per fini legati alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

2)

"servizi di intermediazione online": servizi che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a)

sono servizi della società dell’informazione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (12);

b)

consentono agli utenti commerciali di offrire beni o servizi ai consumatori, con l’obiettivo di facilitare l’avvio di transazioni dirette tra tali utenti commerciali e i consumatori, a prescindere da dove sono concluse dette transazioni;

c)

sono forniti agli utenti commerciali in base a rapporti contrattuali tra il fornitore di tali servizi e gli utenti commerciali che offrono beni e servizi ai consumatori;

3)

"fornitore di servizi di intermediazione online": persona fisica o giuridica che fornisce, od offre di fornire, servizi di intermediazione online agli utenti commerciali;

4)

"consumatore": persona fisica che agisce per fini che esulano dall'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale di tale persona;

5)

"motore di ricerca online": un servizio digitale che consente all’utente di formulare domande al fine di effettuare ricerche, in linea di principio, su tutti i siti web, o su tutti i siti web in una lingua particolare, sulla base di un’interrogazione su qualsiasi tema sotto forma di parola chiave, richiesta vocale, frase o di altro input, e che restituisce i risultati in qualsiasi formato in cui possono essere trovate le informazioni relative al contenuto richiesto;

6)

"fornitore del motore di ricerca online": persona fisica o giuridica che fornisce, od offre di fornire, motori di ricerca online ai consumatori;

7)

"utente titolare di sito web aziendale": persona fisica o giuridica che usa un’interfaccia online, vale a dire un software, inclusi un sito web o una parte di esso e applicazioni, incluse le applicazioni mobili, per offrire beni o servizi ai consumatori per fini legati alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

8)

"posizionamento": la rilevanza relativa attribuita ai beni o ai servizi offerti mediante i servizi di intermediazione online, o l'importanza attribuita ai risultati della ricerca da motori di ricerca online, come illustrato, organizzato o comunicato, rispettivamente, dai fornitori di servizi di intermediazione online o dai fornitori di motori di ricerca online a prescindere dai mezzi tecnologici usati per tale presentazione, organizzazione o comunicazione;

9)

"controllo": i diritti di proprietà di un’impresa o la capacità di esercitare un’influenza determinante sulla sua attività, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (13);

10)

"termini e condizioni": i termini e le condizioni o le specificazioni, indipendentemente dal loro titolo o dalla loro forma, determinati unilateralmente dal fornitore di servizi di intermediazione online, che disciplinano il rapporto contrattuale tra il fornitore di servizi di intermediazione online e gli utenti commerciali di tali servizi; tale determinazione unilaterale è valutata sulla base di una valutazione complessiva, per la quale non è di per sé determinante la dimensione relativa delle parti interessate o il fatto che si sia svolta una negoziazione o che alcune disposizioni della stessa possano essere state soggette a tale negoziazione e determinate congiuntamente dal fornitore e dall’utente commerciale interessato;

11)

"prodotti e servizi accessori": prodotti e servizi offerti al consumatore prima del completamento di una transazione avviata sui servizi di intermediazione online, in aggiunta e in modo complementare rispetto al prodotto o servizio principale offerto dall’utente commerciale attraverso i servizi di intermediazione online;

12)

"mediazione": procedimento strutturato quale definito all’articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/52/CE;

13)

"supporto durevole": ogni strumento che permetta all’utente commerciale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro e per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate.

Articolo 3

Termini e condizioni

1.   I fornitori di servizi di intermediazione online garantiscono che i loro termini e le loro condizioni:

a)

siano redatti in un linguaggio semplice e comprensibile;

b)

siano facilmente reperibili dagli utenti commerciali in tutte le fasi del loro rapporto commerciale con il fornitore di servizi di intermediazione online, anche in fase precontrattuale;

c)

enuncino le ragioni che giustificano le decisioni di sospendere, cessare o limitare in altro modo, in tutto o in parte, la fornitura dei servizi di intermediazione online agli utenti commerciali;

d)

comprendano informazioni su eventuali canali di distribuzione aggiuntivi e potenziali programmi affiliati attraverso i quali i fornitori di servizi di intermediazione online possano commercializzare i prodotti e i servizi offerti dagli utenti commerciali;

e)

contengano informazioni generali sugli effetti dei termini e delle condizioni sulla proprietà e il controllo dei diritti di proprietà intellettuale degli utenti commerciali.

2.   I fornitori di servizi di intermediazione online comunicano su supporto durevole agli utenti commerciali interessati qualunque modifica proposta dei loro termini e delle loro condizioni.

Le modifiche proposte non devono essere applicate prima della scadenza di un termine di preavviso ragionevole e proporzionato alla natura e alla portata di tali modifiche e alle loro conseguenze per gli utenti commerciali interessati. Detto termine di preavviso deve essere di almeno 15 giorni dalla data in cui il fornitore di servizi di intermediazione online informa gli utenti commerciali delle modifiche proposte. I fornitori di servizi di intermediazione online concedono periodi di preavviso più lunghi quando ciò è necessario per consentire agli utenti commerciali di effettuare adeguamenti tecnici o commerciali per conformarsi alle modifiche.

L’utente commerciale interessato ha il diritto di risolvere il contratto con il fornitore dei servizi di intermediazione online prima della scadenza del termine di preavviso. Tale risoluzione ha effetto entro 15 giorni dal ricevimento della notifica ai sensi del primo comma, a meno che il contratto non preveda un termine più breve.

In qualsiasi momento dopo il ricevimento del preavviso ai sensi del primo comma l’utente commerciale interessato può rinunciare al termine di preavviso di cui al secondo comma per mezzo di una dichiarazione scritta o di un’azione chiara e affermativa.

Durante il periodo di preavviso, l’offerta di nuovi beni o servizi su servizi di intermediazione online è considerata una chiara azione positiva di rinuncia al termine di preavviso, tranne nei casi in cui il termine di preavviso ragionevole e proporzionato è superiore a 15 giorni perché le modifiche dei termini e delle condizioni impongono all’utente commerciale di apportare adeguamenti tecnici significativi ai propri beni o servizi. In tali casi, il fatto che l’utente commerciale presenti nuovi beni e servizi non è considerato una rinuncia automatica al termine di preavviso.

3.   I termini e le condizioni, o le loro disposizioni specifiche, non conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, così come le modifiche dei termini e delle condizioni, applicate da un fornitore di servizi di intermediazione online in violazione delle disposizioni di cui al paragrafo 2, sono nulle e prive di validità.

4.   Il termine di preavviso di cui al paragrafo 2, secondo comma, non si applica quando un fornitore di servizi di intermediazione online:

a)

è tenuto ad adempiere a un obbligo normativo o regolamentare che gli impone di modificare i suoi termini e le sue condizioni in un modo che non consente di rispettare il periodo di preavviso di cui al paragrafo 2, secondo comma

b)

deve modificare in via eccezionale i propri termini e condizioni per far fronte a un pericolo imprevisto e imminente connesso alla difesa dei servizi di intermediazione online, dei suoi consumatori o di altri utenti commerciali da frodi, malware, spam, violazioni dei dati o rischi per la sicurezza informatica.

5.   I fornitori di servizi di intermediazione online garantiscono che l’identità dell’utente commerciale che fornisce i beni o servizi su servizi di intermediazione online sia chiaramente visibile.

Articolo 4

Limitazione, sospensione e cessazione

1.   Un fornitore di servizi di intermediazione online che decida di limitare o sospendere la fornitura dei suoi servizi di intermediazione online a un determinato utente commerciale in relazione a singoli beni o servizi offerti da tale utente commerciale, comunica a quest’ultimo, preventivamente o al momento in cui la limitazione o la sospensione o prende effetto, le motivazioni di tale decisione usando un supporto durevole.

2.   Un fornitore di servizi di intermediazione online che decida di cessare completamente la fornitura dei suoi servizi di intermediazione online a un determinato utente commerciale comunica a quest’ultimo, almeno 30 giorni prima che la cessazione prenda effetto, le motivazioni di tale decisione usando un supporto durevole.

3.   In caso di limitazione, sospensione o cessazione, il fornitore di servizi di intermediazione online fornisce all’utente commerciale l’opportunità di chiarire i fatti e le circostanze nell’ambito del processo interno di gestione dei reclami di cui all’articolo 11. Qualora la limitazione, la sospensione o la cessazione sia revocata dal fornitore di servizi di intermediazione online, quest’ultimo reintegra senza indugio l’utente commerciale, compreso l’eventuale accesso all’utente commerciale ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, derivanti dall’uso dei pertinenti servizi di intermediazione online prima che la limitazione, la sospensione o la cessazione avesse effetto.

4.   Il termine di preavviso di cui al paragrafo 2 non si applica quando un fornitore di servizi di intermediazione online:

a)

è tenuto ad adempiere a un obbligo normativo o regolamentare che gli impone di cessare re la fornitura dell’insieme dei suoi servizi di intermediazione online a un determinato utente commerciale in un modo che non gli consente di rispettare il termine di preavviso, oppure

b)

esercita un diritto di recesso fondato su motivi imperativi a norma del diritto nazionale in conformità con il diritto dell’Unione;

c)

può dimostrare che l’utente commerciale interessato ha ripetutamente violato i termini e le condizioni applicabili, con conseguente cessazione della fornitura dell’insieme dei servizi di intermediazione online in questione.

Nei casi in cui non si applica il termine di preavviso di cui al paragrafo 2, il prestatore di servizi di intermediazione online fornisce all’utente commerciale interessato le motivazioni di tale decisione senza indebito ritardo usando un supporto durevole.

5.   Le motivazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 e al secondo comma del paragrafo 4 contengono un riferimento ai fatti o alle circostanze specifici, compreso il contenuto delle notifiche di terzi, che hanno portato alla decisione del fornitore di servizi di intermediazione online, nonché un riferimento alle pertinenti ragioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c).

Un prestatore di servizi di intermediazione online non è tenuto a fornire una motivazione se è soggetto all’obbligo normativo o regolamentare di non divulgare i fatti o le circostanze specifici oppure il riferimento alle pertinenti ragioni o se può dimostrare che l’utente commerciale interessato ha ripetutamente violato i termini e le condizioni applicabili, determinando la cessazione della fornitura dell’insieme dei servizi di intermediazione online in questione.

Articolo 5

Posizionamento

1.   I fornitori di servizi di intermediazione online stabiliscono nei loro termini e nelle loro condizioni i principali parametri che determinano il posizionamento e i motivi dell’importanza relativa di tali parametri principali rispetto ad altri parametri.

2.   I fornitori di motori di ricerca online indicano i principali parametri che, individualmente o collettivamente, sono i più significativi per determinare il posizionamento e specificano l’importanza relativa di tali parametri principali fornendo sui loro motori di ricerca online una descrizione facilmente e pubblicamente accessibile, redatta in un linguaggio semplice e comprensibile. Essi tengono aggiornata tale descrizione.

3.   Qualora tra i parametri principali figuri la possibilità di influire sul posizionamento a fronte di un corrispettivo versato direttamente o indirettamente dall’utente commerciale o dall’utente titolare di un sito web aziendale al relativo fornitore, quest’ultimo illustra altresì tali possibilità nonché gli effetti di detto corrispettivo sul posizionamento conformemente a quanto prescritto ai paragrafi 1 e 2.

4.   Qualora il fornitore di un motore di ricerca online abbia modificato l’ordine di posizionamento in un caso specifico o abbia rimosso un particolare sito web a seguito di una segnalazione da parte di terzi, tale fornitore offre all’utente titolare di un sito web aziendale la possibilità di prendere visione del contenuto della segnalazione.

5.   Le descrizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 devono essere tali da consentire agli utenti commerciali o agli utenti titolari di un sito web aziendale di comprendere chiaramente se, come e in quale misura il meccanismo di posizionamento tiene conto dei seguenti elementi:

a)

le caratteristiche dei beni e dei servizi offerti ai consumatori tramite i servizi di intermediazione online o il motore di ricerca online;

b)

la pertinenza di tali caratteristiche per i suddetti consumatori;

c)

per quanto riguarda i motori di ricerca online, le caratteristiche grafiche del sito web utilizzato da utenti titolari di un sito web aziendale.

6.   I fornitori di servizi di intermediazione online e i fornitori di motori di ricerca online, nell’adempiere alle prescrizioni del presente articolo, non sono tenuti a rivelare algoritmi o informazioni che, con ragionevole certezza, si tradurrebbero nella possibilità di trarre in inganno i consumatori o di arrecare loro danno attraverso la manipolazione dei risultati di ricerca. Il presente articolo lascia impregiudicata la direttiva (UE) 2016/943.

7.   Per aiutare i fornitori di servizi di intermediazione online e i fornitori di motori di ricerca online a conformarsi alle prescrizioni del presente articolo e per agevolare l’applicazione di dette prescrizioni, la Commissione correda di orientamenti i requisiti in materia di trasparenza di cui al presente articolo.

Articolo 6

Prodotti e servizi accessori

Quando il fornitore di servizi di intermediazione online o soggetti terzi offrono ai consumatori prodotti e servizi accessori, inclusi prodotti finanziari, tramite servizi di intermediazione online, i fornitori di servizi di intermediazione online predispongono, nei loro termini e nelle loro condizioni, una descrizione del tipo di prodotti e servizi accessori offerti e indicano se e a quali condizioni l’utente commerciale sia a sua volta autorizzato a offrire i propri prodotti e servizi accessori attraverso i servizi di intermediazione online.

Articolo 7

Trattamento differenziato

1.   I fornitori di servizi di intermediazione online inseriscono nei loro termini e nelle loro condizioni una descrizione di qualunque trattamento differenziato che riservino o possano riservare ai prodotti o ai servizi offerti ai consumatori attraverso i servizi di intermediazione online dal fornitore di servizi stesso o da utenti commerciali controllati da detto fornitore, da un lato, e ad altri utenti commerciali, dall’altro. Tale descrizione fa riferimento alle principali considerazioni di ordine economico, commerciale o giuridico per tale trattamento differenziato.

2.   I fornitori di motori di ricerca online predispongono una descrizione di qualunque trattamento differenziato che riservino o possano riservare ai prodotti o ai servizi offerti ai consumatori attraverso detti motori di ricerca online dal fornitore stesso di motori di ricerca o da utenti titolari di siti web aziendali controllati da detto fornitore, da un lato, e ad altri utenti titolari di siti web aziendali, dall’altro.

3.   Le descrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 riguarda in particolare, se del caso, qualsiasi trattamento differenziato derivante da misure specifiche adottate dal fornitore di servizi di intermediazione online o dal fornitore di motori di ricerca online, o da un suo comportamento, relativamente ai seguenti elementi:

a)

accesso che il fornitore, o gli utenti commerciali o gli utenti titolari di siti web aziendali controllati da tale fornitore, possono avere ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, forniti dagli utenti commerciali, dagli utenti titolari di siti web aziendali o dai consumatori per l’uso dei servizi di intermediazione online o dei motori di ricerca online in questione o generati tramite la fornitura di tali servizi;

b)

posizionamento o altre impostazioni applicate dal fornitore che incidono sull’accesso dei consumatori ai beni o ai servizi offerti da altri utenti commerciali tramite tali servizi di intermediazione online, o da altri utenti titolari di tali siti web aziendali tramite motori di ricerca online;

c)

qualunque corrispettivo diretto o indiretto addebitato per l’uso dei servizi di intermediazione online o dei motori di ricerca online in questione;

d)

accesso, condizioni o qualunque corrispettivo diretto o indiretto addebitato per l’uso di servizi, funzionalità o interfacce tecniche rilevanti per l’utente commerciale o il titolare di un sito web aziendale e che sono direttamente connessi o complementari all’utilizzo del servizio di intermediazione online o del motore di ricerca online in questione.

Articolo 8

Clausole contrattuali specifiche

Al fine di garantire che le relazioni contrattuali tra i fornitori di servizi di intermediazione online e gli utenti commerciali siano condotte in buona fede e con correttezza, i fornitori di servizi di intermediazione online:

a)

non impongono modifiche retroattive dei termini e delle condizioni, tranne quando sono tenuti a rispettare un obbligo normativo o regolamentare o quando le modifiche retroattive sono vantaggiose per gli utenti commerciali;

b)

garantiscono che i loro termini e le loro condizioni includano informazioni sulle condizioni alle quali gli utenti commerciali possono risolvere la relazione contrattuale con il fornitore di servizi di intermediazione online; e

c)

inseriscono nei loro termini e nelle loro condizioni una descrizione relativa all’accesso tecnico e contrattuale, o alla mancanza di tale accesso, per quanto riguarda le informazioni fornite o generate dall’utente commerciale, che essi conservano dopo la scadenza del contratto tra il fornitore di servizi di intermediazione online e l’utente commerciale.

Articolo 9

Accesso ai dati

1.   I fornitori di servizi di intermediazione online inseriscono nei loro termini e nelle loro condizioni una descrizione relativa all’accesso tecnico e contrattuale, o alla mancanza di tale accesso, da parte degli utenti commerciali ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, forniti dagli utenti commerciali o dai consumatori per l’uso dei servizi di intermediazione online in questione o generati tramite la fornitura di tali servizi.

2.   Mediante la descrizione di cui al paragrafo 1, i fornitori di servizi di intermediazione online informano adeguatamente gli utenti commerciali in particolare dei seguenti aspetti:

a)

la possibilità o meno del fornitore di servizi di intermediazione online di accedere ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, che gli utenti commerciali o consumatori forniscono per l’uso dei servizi di intermediazione online in questione o generati tramite la fornitura di tali servizi e, in caso di accesso, le categorie di dati interessate e le condizioni;

b)

la possibilità o meno di un utente commerciale di accedere ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, da lui forniti in relazione all'uso del utente commerciale dei servizi di intermediazione online in questione o generati tramite la fornitura di tali servizi o forniti dai consumatori dei beni e servizi dell'utente commerciale e, in caso di accesso, le categorie di dati interessate e le condizioni;

c)

a integrazione della lettera b), la possibilità o meno di un utente commerciale di accedere ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, anche in forma aggregata, forniti o generati mediante la fornitura di servizi di intermediazione online a tutti gli utenti commerciali e ai relativi consumatori e, in caso di accesso, le categorie di dati interessate e le condizioni; e

d)

la fornitura o meno a terzi dei dati di cui alla lettera a), assieme a, qualora la fornitura di tali dati a terzi non sia necessaria per il corretto funzionamento dei servizi di intermediazione online, l’informazione che specifica lo scopo di tale condivisione dei dati nonché le possibilità di cui dispongono gli utenti commerciali per esimersi da tale condivisione dei dati.

3.   Il presente articolo non pregiudica l’applicazione del regolamento (UE) 2016/679, della direttiva (UE) 2016/680 e della direttiva 2002/58/CE.

Articolo 10

Limitazioni all’offerta di condizioni diverse mediante altri mezzi

1.   Qualora, nell’ambito della fornitura dei loro servizi, i fornitori di servizi di intermediazione online limitino la capacità degli utenti commerciali di offrire gli stessi beni e servizi ai consumatori a condizioni diverse tramite mezzi che non siano i suddetti servizi, essi includono nei loro termini e nelle loro condizioni le ragioni di tale limitazione e le rendono facilmente accessibili al pubblico. Tra tali ragioni figurano le principali considerazioni di ordine economico, commerciale o giuridico.

2.   L’obbligo di cui al paragrafo 1 non pregiudica eventuali divieti o limitazioni per quanto riguarda l’imposizione di simili restrizioni derivanti dall’applicazione di altri atti del diritto dell’Unione o del diritto degli Stati membri conformi al diritto dell’Unione e alle quali sono soggetti i fornitori di servizi di intermediazione online.

Articolo 11

Sistema interno di gestione dei reclami

1.   I fornitori di servizi di intermediazione online prevedono un sistema interno di gestione dei reclami degli utenti commerciali.

Il sistema interno di gestione dei reclami deve essere facilmente accessibile e gratuito per gli utenti commerciali e garantisce che i reclami siano gestiti in un lasso di tempo ragionevole. Il sistema si basa sui principi della trasparenza e della parità di trattamento a parità di situazione, e tratta i reclami in modo proporzionato alla loro importanza e complessità. Permette agli utenti commerciali di presentare reclami direttamente al fornitore in questione in merito alle seguenti questioni:

a)

presunta inadempienza, da parte del fornitore, degli obblighi stabiliti dal presente regolamento con conseguenze per l’utente commerciale che presenta un reclamo ("reclamante");

b)

problemi tecnologici che si ricollegano direttamente alla fornitura dei servizi di intermediazione online con conseguenze per il reclamante;

c)

misure o comportamenti adottati dal fornitore direttamente connessi alla fornitura dei servizi di intermediazione online con conseguenze per il reclamante.

2.   Nell’ambito del loro sistema interno di gestione dei reclami, i fornitori di servizi di intermediazione online:

a)

prestano la debita attenzione ai reclami presentati e al necessario seguito da darvi per risolvere in modo adeguato i problemi sollevati;

b)

trattano i reclami in modo rapido ed efficace, tenendo conto dell’importanza e della complessità dei problemi sollevati;

c)

comunicano individualmente al reclamante l’esito del processo interno di gestione dei reclami, utilizzando un linguaggio semplice e comprensibile.

3.   I fornitori di servizi di intermediazione online prevedono nei loro termini e nelle loro condizioni tutte le informazioni pertinenti relative all’accesso e al funzionamento del loro sistema interno di gestione dei reclami.

4.   I fornitori di servizi di intermediazione online predispongono informazioni sul funzionamento e l’efficacia del loro sistema interno di gestione dei reclami e le mettono a disposizione del pubblico. Essi verificano quanto meno annualmente le informazioni e le aggiornano, qualora si rendano necessarie modifiche significative.

Tra tali informazioni figurano il numero totale di reclami presentati, le principali tipologie di reclami, il tempo mediamente necessario per trattarli e dati aggregati relativi all’esito dei reclami.

5.   Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai fornitori di servizi di intermediazione online che sono piccole imprese ai sensi dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE.

Articolo 12

Mediazione

1.   I fornitori di servizi di intermediazione online indicano nei loro termini e nelle loro condizioni due o più mediatori disposti a impegnarsi nel tentativo di raggiungere un accordo con gli utenti commerciali sulla risoluzione extragiudiziale di controversie che insorgano tra il fornitore e gli utenti commerciali nell’ambito della fornitura dei servizi di intermediazione online in questione, compresi i reclami che non è stato possibile risolvere mediante il sistema interno di gestione dei reclami di cui all’articolo 11.

I fornitori di servizi di intermediazione online possono indicare mediatori che forniscono servizi di mediazione da un luogo al di fuori dell’Unione solo se vi è la certezza che gli utenti commerciali interessati non sono di fatto privati dei benefici delle garanzie giuridiche previste dal diritto dell’Unione o dalla legislazione degli Stati membri per il fatto che i mediatori prestano i loro servizi al di fuori dell’Unione.

2.   I mediatori di cui al paragrafo 1 posseggono i seguenti requisiti:

a)

sono imparziali e indipendenti;

b)

prestano i servizi di mediazione a prezzi sostenibili dagli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online in questione;

c)

sono in grado di fornire servizi di mediazione nella lingua in cui sono redatti i termini e le condizioni che regolano il rapporto contrattuale tra il fornitore di servizi di intermediazione online e gli utenti commerciali in questione;

d)

sono facilmente raggiungibili, fisicamente nel luogo di stabilimento o di residenza dell’utente commerciale oppure virtualmente mediante le tecnologie di comunicazione a distanza;

e)

sono in grado di fornire servizi di mediazione senza indebito ritardo;

f)

hanno una conoscenza sufficiente dei rapporti commerciali tra imprese che consente loro di contribuire efficacemente al tentativo di dirimere le controversie.

3.   Malgrado il carattere volontario della mediazione, i fornitori di servizi di intermediazione online e gli utenti commerciali s’impegnano in buona fede in tutti i tentativi di mediazione a norma del presente articolo.

4.   I fornitori di servizi di intermediazione online sostengono una parte ragionevole dei costi totali della mediazione in ogni singolo caso. La parte ragionevole dei costi totali della mediazione è determinata in base alla proposta del mediatore, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti del caso di specie, in particolare la fondatezza delle affermazioni delle parti della controversia, il comportamento delle parti, nonché le dimensioni e la capacità finanziaria di una parte rispetto all’altra.

5.   Il tentativo di raggiungere un accordo ricorrendo alla mediazione per risolvere una controversia a norma del presente articolo non pregiudica il diritto dei fornitori di servizi di intermediazione online e degli utenti commerciali interessati di promuovere un’azione giudiziaria in qualsiasi momento prima, durante o dopo il processo di mediazione.

6.   Su richiesta di un utente commerciale, prima di avviare la mediazione o durante la mediazione i fornitori di servizi di intermediazione online mettono a disposizione dell’utente commerciale informazioni sul funzionamento e sull’efficacia della mediazione relativamente alle loro attività.

7.   L’obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica ai fornitori di servizi di intermediazione online che sono piccole imprese ai sensi, dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE.

Articolo 13

Mediatori specializzati

La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, incoraggia i fornitori di servizi di intermediazione online nonché le organizzazioni e le associazioni che li rappresentano a istituire, individualmente o congiuntamente, una o più organizzazioni di servizi di mediazione che soddisfino i requisiti di cui all’articolo 12, paragrafo 2, al fine specifico di agevolare la risoluzione extragiudiziale delle controversie con gli utenti commerciali, che insorgano nell’ambito della fornitura di servizi di intermediazione online, tenendo conto in particolare della natura transfrontaliera dei servizi di intermediazione online.

Articolo 14

Procedimenti giudiziari da parte di organizzazioni rappresentative o di associazioni e da parte degli organismi pubblici

1.   Le organizzazioni e le associazioni che hanno un legittimo interesse a rappresentare gli utenti commerciali o gli utenti titolari di siti web aziendali, come pure gli organismi pubblici istituiti negli Stati membri, hanno il diritto di adire i giudici nazionali competenti nell’Unione, in conformità del diritto dello Stato membro in cui l’azione è promossa, per far cessare o vietare qualsiasi caso d’inadempienza delle pertinenti prescrizioni del presente regolamento da parte di fornitori di servizi di intermediazione online o di fornitori di motori di ricerca online.

2.   La Commissione incoraggia gli Stati membri a scambiarsi le migliori pratiche e le informazioni sulla base dei registri degli atti illeciti che sono stati oggetto di azioni ingiuntive dinanzi ai tribunali nazionali, qualora gli organismi o le autorità pubbliche competenti abbiano istituito tali registri.

3.   Le organizzazioni o le associazioni hanno il diritto di cui al paragrafo 1 soltanto se soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a)

sono debitamente costituite secondo il diritto di uno Stato membro;

b)

perseguono obiettivi nell’interesse collettivo di un gruppo di utenti commerciali o di utenti titolari di siti web aziendali che rappresentano in via continuativa;

c)

non hanno scopo di lucro;

d)

il loro processo decisionale non è indebitamente influenzato da finanziatori terzi, in particolare da fornitori di servizi di intermediazione online o da fornitori di motori di ricerca online.

A tal fine le organizzazioni e le associazioni divulgano in maniera completa e pubblicamente le informazioni sulla loro composizione e sulle loro fonti di finanziamento.

4.   Negli Stati membri in cui sono istituiti organismi pubblici, questi ultimi hanno il diritto di cui al paragrafo 1 qualora siano incaricati di difendere gli interessi collettivi di utenti commerciali o utenti titolari di siti web aziendali o di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, in conformità del diritto nazionale dello Stato membro interessato.

5.   Gli Stati membri possono designare:

a)

organizzazioni o associazioni aventi sede sul loro territorio che soddisfano almeno i requisiti di cui al paragrafo 3, su richiesta di tali organizzazioni o associazioni;

b)

organismi pubblici istituiti sul loro territorio che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 4

a cui è concesso il diritto di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e le finalità di tali organizzazioni, associazioni o organismi pubblici designati.

6.   La Commissione compila un elenco delle organizzazioni, delle associazioni e degli organismi pubblici designati a norma del paragrafo 5. Tale elenco specifica le loro finalità di tali organizzazioni, associazioni o organismi di diritto pubblico. Tale elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le modifiche apportate a tale elenco sono pubblicate senza indugio e, in ogni caso, ogni sei mesi è redatto e pubblicato un elenco aggiornato.

7.   Gli organi giurisdizionali accettano tale elenco quale prova della capacità giuridica dell’organizzazione, dell’associazione o dell’organismo pubblico fatto salvo il diritto degli organi giurisdizionali di valutare se la finalità del reclamante giustifichi il suo intervento in un caso specifico.

8.   Qualora lo Stato membro o la Commissione esprima dubbi circa il rispetto dei criteri di cui al paragrafo 3 da parte di un’organizzazione o di un’associazione, o dei criteri di cui al paragrafo 4 da parte di un organismo pubblico, lo Stato membro che ha designato tale organizzazione, associazione od organismo pubblico conformemente al paragrafo 5 svolge accertamenti al riguardo e, se del caso, ove uno o più criteri non siano rispettati, revoca la designazione.

9.   Il diritto di cui al paragrafo 1 non pregiudica i diritti degli utenti commerciali e degli utenti titolari di siti web aziendali di adire i giudici nazionali competenti, in conformità del diritto dello Stato membro in cui l’azione è promossa, sulla base dei diritti individuali e allo scopo di porre fine a eventuali inadempienze delle prescrizioni pertinenti del presente regolamento da parte dei fornitori di servizi di intermediazione online o dei fornitori di motori di ricerca online.

Articolo 15

Applicazione

1.   Ogni Stato membro garantisce l’adeguata ed efficace applicazione del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri adottano le norme che stabiliscono le misure applicabili alle violazioni del presente regolamento e ne garantiscono l’attuazione. Le misure previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 16

Monitoraggio

La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, monitora attentamente l’impatto del presente regolamento sulle relazioni tra i servizi di intermediazione online e i loro utenti commerciali e tra i motori di ricerca online e titolari di siti web aziendali. A tale fine la Commissione raccoglie informazioni pertinenti per monitorare l’evoluzione di tali relazioni, anche mediante la realizzazione di studi adeguati. Gli Stati membri assistono la Commissione fornendo, su richiesta, tutte le informazioni pertinenti raccolte, anche riguardo a casi specifici. Ai fini del presente articolo e dell’articolo 18, la Commissione può chiedere informazioni ai fornitori di servizi di intermediazione online.

Articolo 17

Codici di condotta

1.   La Commissione incoraggia i fornitori di servizi di intermediazione online e le organizzazioni e associazioni che li rappresentano a elaborare codici di condotta, unitamente agli utenti commerciali, incluse le PMI e le organizzazioni che le rappresentano, intesi a contribuire alla corretta applicazione del presente regolamento, tenendo conto delle specificità dei diversi settori in cui sono forniti i servizi di intermediazione online e delle caratteristiche specifiche delle PMI.

2.   La Commissione incoraggia i fornitori di motori di ricerca online e le organizzazioni e associazioni che li rappresentano a elaborare codici di condotta che siano specificamente intesi a contribuire alla corretta applicazione dell’articolo 5.

3.   La Commissione incoraggia i fornitori dei servizi di intermediazione online ad adottare e applicare codici di condotta settoriali, ove tali codici di condotta settoriali esistano e siano ampiamente utilizzati.

Articolo 18

Revisione

1.   Entro il 13 gennaio 2022, e successivamente ogni tre anni, la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

2.   La prima valutazione del presente regolamento è svolta, in particolare, allo scopo di:

a)

stabilire se gli obblighi di cui agli articoli da 3 a 10 siano stati rispettati e quali ripercussioni abbiano avuto sull’economia delle piattaforme online;

b)

valutare le ripercussioni e l’efficacia degli eventuali codici di condotta stabiliti per migliorare l’equità e la trasparenza;

c)

analizzare ulteriormente i problemi causati dalla dipendenza degli utenti commerciali dai servizi di intermediazione online, nonché i problemi causati dalle pratiche commerciali sleali adottate dai fornitori di servizi di intermediazione online, e determinare inoltre in che misura tali pratiche siano ancora diffuse;

d)

esaminare se la concorrenza tra i beni o servizi offerti da un utente commerciale e i beni o servizi offerti o controllati da un fornitore di servizi di intermediazione online costituisca concorrenza leale, e se i fornitori di servizi di intermediazione online utilizzino impropriamente informazioni privilegiate al riguardo;

e)

valutare gli effetti del presente regolamento su eventuali squilibri a livello delle relazioni tra i fornitori di sistemi operativi e i loro utenti commerciali;

f)

valutare se l’ambito di applicazione del regolamento, in particolare per quanto riguarda la definizione di "utente commerciale", sia adeguato, nel senso che non incoraggia il falso lavoro autonomo.

La prima e le successive valutazioni stabiliscono se siano necessarie disposizioni supplementari, anche in materia di attuazione, per garantire che il contesto dell’attività commerciale online nel mercato interno sia equo, prevedibile, sostenibile e sicuro. Alla luce delle valutazioni, la Commissione adotta opportune misure, che possono includere proposte legislative.

3.   Gli Stati membri forniscono tutte le informazioni pertinenti in loro possesso che la Commissione può chiedere per elaborare la relazione di cui al paragrafo 1.

4.   Nell’eseguire la valutazione del presente regolamento, la Commissione tiene conto anche dei pareri e delle relazioni presentate dal gruppo di esperti dell’osservatorio dell’economia delle piattaforme online. La Commissione tiene inoltre conto, se del caso, del contenuto e del funzionamento degli eventuali codici di condotta di cui all’articolo 17.

Articolo 19

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Esso si applica a decorrere dal 12 luglio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 440 del 6.12.2018, pag. 177.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 giugno 2019.

(3)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

(5)  Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(7)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

(8)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(9)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(10)  Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3).

(11)  Decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 37).

(12)  Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

(13)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni") (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).


DIRETTIVE

11.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 186/80


DIRETTIVA (UE) 2019/1151 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2019

recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 1, e l'articolo 50, paragrafo 2, lettere b), c), f) e g),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce, tra l'altro, le norme in materia di pubblicità e interconnessione dei registri centrali, dei registri di commercio e dei registri delle imprese degli Stati membri.

(2)

l'uso di strumenti e processi digitali per avviare attività economiche più facilmente, più rapidamente e in modo più efficace sotto il profilo delle tempistiche e dei costi tramite la costituzione di una società o l'apertura di una sua succursale in un altro Stato membro, e per fornire informazioni complete e accessibili sulle imprese, è uno dei prerequisiti per il buon funzionamento, la modernizzazione e la semplificazione amministrativa di un mercato interno competitivo e per assicurare la competitività e l'affidabilità delle società.

(3)

Garantire l'esistenza di un contesto giuridico e amministrativo adeguato per far fronte alle nuove sfide sociali ed economiche della globalizzazione e della digitalizzazione è essenziale, da un lato, per fornire le garanzie necessarie contro gli abusi e le frodi e, dall'altro lato, per perseguire obiettivi quali la promozione della crescita economica, la creazione di posti di lavoro e l'attrazione di investimenti verso l'Unione, tutti fattori che apporterebbero benefici economici e sociali alla società nel suo complesso.

(4)

Attualmente sussistono differenze considerevoli tra gli Stati membri se si considerano gli strumenti online che consentono agli imprenditori e alle di comunicare con le autorità in materia di diritto societario. I servizi di e-government variano da uno Stato membro all'altro. Alcuni Stati membri forniscono servizi completi e di facile uso interamente online, mentre altri non sono in grado di fornire soluzioni online in determinate fasi importanti del ciclo di vita di una società. Ad esempio, alcuni Stati membri autorizzano unicamente la costituzione di società o la presentazione di modifiche riguardo ai documenti e alle informazioni presenti nei registri eseguite di persona, alcuni autorizzano tali azioni se eseguite sia di persona che online, e in altri Stati membri è possibile procedere solo online.

(5)

Inoltre, per quanto concerne l'accesso alle informazioni societarie, il diritto dell'Unione prevede che un insieme minimo di dati sia sempre fornito gratuitamente. Tuttavia la portata di tali informazioni rimane limitata. l'accesso a tali informazioni è eterogeneo, ovvero in alcuni Stati membri vi sono maggiori informazioni disponibili gratuitamente, il che provoca uno squilibrio all'interno dell'Unione.

(6)

Nelle sue comunicazioni «Strategia per il mercato unico digitale in Europa» e «Piano d'azione dell'UE per l'e-government 2016-2020 – Accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione», la Commissione ha sottolineato il ruolo delle amministrazioni pubbliche nell'aiutare le imprese ad avviare facilmente le loro attività imprenditoriali. Il piano d'azione dell'UE per l'e-government riconosce in particolare l'importanza di un migliore uso degli strumenti digitali nell'osservanza delle disposizioni di diritto societario. Inoltre, nella dichiarazione di Tallin, del 6 ottobre 2017, sull'e-government, gli Stati membri hanno invocato a gran voce l'intensificazione degli sforzi volti alla definizione nell'Unione di procedure elettroniche efficienti e incentrate sugli utenti.

(7)

Nel giugno 2017 l'interconnessione dei registri centrali, di commercio e delle imprese degli Stati membri è diventata operativa, agevolando in tal modo notevolmente l'accesso transfrontaliero alle informazioni sulle società nell'Unione e consentendo ai registri degli Stati membri di comunicare tra loro elettronicamente relativamente a determinate operazioni transfrontaliere che hanno un impatto sulle società.

(8)

Per facilitare la costituzione delle società e la registrazione delle loro succursali e ridurre i costi, le tempistiche e gli oneri amministrativi connessi a tali processi, in particolare per micro, piccole e medie imprese (PMI) quali definite nella raccomandazione della Commissione 2003/361/CE (4), dovrebbero essere predisposte delle procedure volte a consentire l'intero svolgimento della costituzione delle società e della registrazione delle succursali online. La presente direttiva non dovrebbe obbligare le società a utilizzare tali procedure: Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter decidere di rendere obbligatorie alcune o tutte le procedure online. Gli attuali costi e oneri associati alle procedure di costituzione e di registrazione derivano non solo dalle spese amministrative addebitate per la costituzione di una società o per la registrazione di una succursale, ma anche da altre disposizioni che rendono più lungo il completamento dell'intero processo, in particolare quando è richiesta la presenza fisica del richiedente. Inoltre, le informazioni su tali procedure dovrebbero essere disponibili online e a titolo gratuito.

(9)

Il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) che istituisce lo sportello digitale unico prevede norme generali per la messa a disposizione di informazioni, procedure e servizi di assistenza relativi al funzionamento del mercato interno. La presente direttiva stabilisce disposizioni specifiche relative alla costituzione online di società di capitali, alla registrazione di succursali e alla presentazione di documenti e informazioni da parte di società e succursali («procedure online»), che non sono contemplate da tale regolamento. In particolare gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni specifiche circa le procedure previste dalla presente direttiva e i modelli di atti costitutivi su siti web accessibili mediante lo sportello digitale unico.

(10)

La possibilità di costituire completamente online società e registrare succursali e di presentare completamente online documenti e informazioni dovrebbe consentire alle società di avvalersi di strumenti digitali nei loro contatti con le autorità competenti degli Stati membri. Al fine di rafforzare la fiducia, gli Stati membri dovrebbero garantire che l'identificazione elettronica sicura e l'uso di servizi fiduciari siano possibili sia per gli utenti nazionali sia per quelli transfrontalieri, in conformità al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Inoltre, per consentire l'identificazione elettronica transfrontaliera gli Stati membri dovrebbero istituire regimi di identificazione elettronica che forniscono mezzi di identificazione elettronica autorizzati e che sarebbero utilizzati quale base per il riconoscimento dei mezzi di identificazione elettronica emessi in un altro Stato membro. Al fine di garantire un livello elevato di fiducia in situazioni transfrontaliere, è opportuno riconoscere solamente i mezzi di identificazione elettronica conformi all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 910/2014. In ogni caso, la presente direttiva dovrebbe solamente obbligare gli Stati membri a consentire la costituzione online delle società, la registrazione delle loro succursali e la presentazione online di documenti e informazioni da parte dei richiedenti che sono cittadini dell'Unione tramite il riconoscimento dei loro mezzi di identificazione elettronica. Gli Stati membri dovrebbero decidere le modalità con cui sono resi disponibili al pubblico i mezzi di identificazione da loro riconosciuti, compresi quelli che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014.

(11)

Gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di decidere quale persona o quali persone siano considerate, ai sensi del diritto nazionale, come richiedenti per quanto riguarda le procedure online, a condizione che ciò non limiti l'ambito di applicazione e l'obiettivo della presente direttiva.

(12)

Al fine di agevolare le procedure online per le imprese, i registri degli Stati membri dovrebbero garantire che le norme relative agli oneri applicabili alle procedure online previste presente direttiva siano trasparenti e siano applicate in maniera non discriminatoria. Tuttavia, il requisito della trasparenza delle norme in materia di oneri dovrebbe lasciare impregiudicata la libertà contrattuale, se del caso, tra i richiedenti e le persone che li assistono in qualsiasi fase delle procedure online, compresa la libertà di trattare un prezzo adeguato per tali servizi.

(13)

Le commissioni imposte dai registri per alle procedure online dovrebbero essere calcolate sulla base dei costi dei servizi in questione. Tali commissioni potrebbero, tra l'altro, altresì coprire i costi dei servizi di minore entità prestati gratuitamente. Nel calcolare il loro importo, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di tenere conto di tutti i costi connessi all'effettuazione delle procedure online, compresa la quota delle spese generali che può essere attribuita a tale aspetto. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter imporre tariffe forfettarie e fissare l'importo di tali tariffe per un periodo di tempo indeterminato, a condizione che effettuino controlli a intervalli regolari per verificare che tali tariffe non superino il costo medio dei servizi in questione. Gli eventuali oneri per le procedure online applicate dal registro negli Stati membri non dovrebbero superare il costo di recupero derivante dall'erogazione di tali servizi. Inoltre, se il completamento della procedura richiede un pagamento, dovrebbe essere possibile che il pagamento venga effettuato mediante servizi di pagamento transfrontalieri ampiamente disponibili, tra cui le carte di credito e i bonifici bancari.

(14)

Gli Stati membri dovrebbero assistere le persone che intendono costituire una società o registrare una succursale, fornendo determinate informazioni attraverso lo sportello digitale unico e, se del caso, sul portale della giustizia elettronica, in maniera concisa e di facile fruizione, relativamente alle procedure e ai requisiti per la costituzione di società di capitali, la registrazione di succursali e la presentazione di documenti e informazioni, e per quanto concerne le norme relative all'interdizione degli amministratori e una descrizione dei poteri e delle responsabilità degli organi amministrativi, di direzione e vigilanza delle società.

(15)

Dovrebbe essere possibile costituire le società interamente online. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter limitare la costituzione online a determinati tipi di società di capitali, come specificato nella presente direttiva, in ragione della complessità della costituzione di altri tipi di società nel diritto nazionale In ogni caso, è opportuno che gli Stati membri stabiliscano dettagliatamente le modalità di costituzione online. Dovrebbe essere possibile effettuare la costituzione online presentando documenti e informazioni in forma elettronica, fatti salvi i requisiti sostanziali e procedurali degli Stati membri, compresi quelli relativi alle procedure giuridiche per l'elaborazione degli atti costitutivi, e all'autenticità, all'accuratezza, all'affidabilità, all'attendibilità e alla forma giuridica appropriata dei documenti o delle informazioni trasmessi. Tuttavia, tali requisiti sostanziali e procedurali non dovrebbero rendere impossibili le procedure online, in particolare per la costituzione online di una società e la registrazione online di una succursale. Laddove l'ottenimento di copie elettroniche di documenti nel rispetto dei requisiti degli Stati membri non sia tecnicamente possibile, a titolo eccezionale potrebbero essere richiesti i documenti in forma cartacea.

(16)

La costituzione di società dinanzi a qualsiasi autorità o a qualsiasi persona od organismo incaricati a norma del diritto nazionale di trattare qualsiasi aspetto delle procedure online dovrebbe essere rapida se sono state espletate tutte le formalità, compresa la corretta presentazione di tutti i documenti e di tutte le informazioni da parte della società. Tuttavia, nei casi in cui sussistano dubbi circa l'adempimento delle formalità necessarie, compresa l'identità di un richiedente, la legalità del nome della società, l'interdizione di un amministratore o la conformità di qualsiasi altra informazione o documento con i requisiti di legge, o in caso di sospetto di frode o abuso, la costituzione online potrebbe richiedere più tempo e il termine per le autorità non dovrebbe iniziare prima che tali formalità siano state espletate. In ogni caso, qualora non sia possibile completare la procedura entro i termini, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché al richiedente siano comunicati i motivi del ritardo.

(17)

Al fine di garantire la tempestiva costituzione online di una società o la registrazione online di una succursale, gli Stati membri non dovrebbero subordinare tale costituzione o registrazione all'ottenimento di una licenza o di un'autorizzazione prima che tale costituzione o registrazione possa essere completata, salvo nel caso in cui sia stabilito nel diritto nazionale per garantire il corretto controllo di determinate attività. Dopo la costituzione o la registrazione, i casi in cui le società o le succursali non possono svolgere determinate attività senza l'ottenimento di una licenza o di un'autorizzazione dovrebbero essere disciplinati dal diritto nazionale.

(18)

Per assistere le imprese, in particolare le PMI, nella loro costituzione, dovrebbe essere possibile costituire una società a responsabilità limitata usando modelli di atti costitutivi che dovrebbero essere disponibili online. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tali modelli possano essere utilizzati per le costituzioni online, inoltre dovrebbero rimanere liberi di determinare il loro valore legale. Tali modelli potrebbero contenere una serie predefinita di opzioni in conformità al diritto nazionale. I richiedenti dovrebbero poter scegliere tra l'uso di questo modello o la costituzione di una società con atti costitutivi su misura e gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di fornire modelli anche per altri tipi di società.

(19)

Per rispettare le tradizioni degli Stati membri in materia di diritto societario è importante consentire loro una certa flessibilità per quanto riguarda il modo in cui garantiscono un sistema di costituzione delle società, registrazione delle succursali e presentazione di documenti e informazioni interamente online, anche relativamente al ruolo di notai o avvocati in qualsiasi fase delle procedure online. Tutto ciò che riguarda tali procedure online che non è regolamentato dalla presente direttiva dovrebbe continuare ad essere disciplinato dal diritto nazionale.

(20)

Inoltre, al fine di contrastare le frodi e la manomissione dei dati delle società e di fornire garanzie dell'affidabilità e dell'attendibilità dei documenti e delle informazioni contenuti nei registri nazionali, le disposizioni riguardanti le procedure di cui alla presente direttiva, dovrebbero prevedere anche controlli dell'identità e della capacità giuridica delle persone che intendono costituire una società o registrare una succursale o presentare documenti o informazioni. Tali controlli potrebbero far parte del controllo di legalità richiesto da alcuni Stati membri. La facoltà di elaborare e adottare i mezzi e i metodi per effettuare tali controlli dovrebbe essere lasciata agli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter richiedere la partecipazione di notai o avvocati in qualsiasi fase delle procedure online. Tuttavia ciò non dovrebbe impedire di espletare online tutta la procedura.

(21)

Ove sia giustificato da ragioni di interesse pubblico intese a impedire l'usurpazione o l'alterazione di identità, o a garantire il rispetto delle norme in materia di capacità giuridica e di autorità dei richiedenti a rappresentare una società, agli Stati membri dovrebbe essere consentito adottare misure, in conformità del diritto nazionale, che potrebbero richiedere la presenza fisica del richiedente dinnanzi a un'autorità, a una persona o a un organismo incaricato a norma del diritto nazionale di trattare ogni aspetto delle procedure online, dello Stato membro in cui si intende costituire la società o registrare la succursale. Tuttavia, tale presenza fisica non dovrebbe essere richiesta in modo sistematico, ma solo caso per caso, se vi sono motivi di sospettare la falsificazione dell'identità del richiedente o il mancato rispetto delle norme riguardanti la capacità giuridica e la capacità dei richiedenti a rappresentare una società. Il sospetto dovrebbe essere basato su informazioni a disposizione delle autorità o delle persone o degli organismi incaricati, a norma delle leggi nazionali, di effettuare tale tipo di controlli. Qualora sia richiesta la presenza fisica, gli Stati membri dovrebbero garantire che ogni altra fase della procedura possa essere completata online. Il concetto di capacità giuridica dovrebbe essere intendo come comprensivo della capacità di agire.

(22)

Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere autorizzati a consentire alle rispettive autorità, persone od organismi competenti di verificare, mediante controlli elettronici complementari dell'identità, della capacità giuridica e della legittimità, se tutte le condizioni prescritte per la costituzione di società siano soddisfatte. Tali controlli possono includere, tra l'altro, videoconferenze o altri mezzi online che contemplano una connessione audiovisiva in tempo reale.

(23)

Per garantire la protezione di tutte le persone che interagiscono con le società, gli Stati membri dovrebbero poter prevenire comportamenti fraudolenti o altri abusi rifiutando la nomina ad amministratore di una società, tenendo conto non solo della precedente condotta di tale persona nel proprio territorio, ma anche, laddove sia previsto ai sensi del diritto nazionale, delle informazioni fornite da altri Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter chiedere informazioni ad altri Stati membri La risposta può consistere sia in informazioni riguardanti l'interdizione in essere, sia altre informazioni pertinenti in materia di interdizione in uno Stato membro destinatario della richiesta. Richieste di informazioni in tal senso, dovrebbero essere possibili tramite il sistema di interconnessione dei registri. A tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di scegliere il modo migliore per raccogliere tali informazioni, ad esempio raccogliendo le informazioni pertinenti da qualsiasi registro o altri luoghi in cui sono conservate conformemente al rispettivo diritto nazionale o mediante la creazione di appositi registri o sezioni dedicate all'interno dei registri delle imprese. Qualora siano necessarie ulteriori informazioni, ad esempio sul periodo e sui motivi dell'interdizione, gli Stati dovrebbero essere autorizzati a fornirle attraverso tutti i sistemi disponibili in materia di scambio di informazioni, in conformità delle leggi nazionali. Tuttavia, la presente direttiva non dovrebbe creare l'obbligo di richiedere tali informazioni in ogni caso. Inoltre, l'autorizzazione a tenere conto delle informazioni sull'interdizione in un altro Stato membro non dovrebbe obbligare gli Stati membri a riconoscere le interdizioni in vigore in altri Stati membri.

(24)

Per garantire la protezione di tutte le persone che interagiscono con società o succursali e per prevenire comportamenti fraudolenti o abusivi, è importante che le autorità competenti degli Stati membri siano in grado di verificare se la persona da nominare come amministratore non sia interdetta dall'esercitare le funzioni di amministratore. A tal fine le autorità competenti dovrebbero anche essere a conoscenza del fatto se la persona in questione è registrata in uno dei registri pertinenti per l'interdizione di amministratori in altri Stati membri mediante il sistema di interconnessione dei registri delle imprese. I registri, le autorità, le persone o gli organismi incaricati a norma del diritto nazionale a trattare ogni aspetto delle procedure online non dovrebbero conservare tali dati personali oltre quanto necessario per valutare l'idoneità della persona ad essere nominata amministratore. Tuttavia, tali entità potrebbero aver necessità di conservare le informazioni per un periodo di tempo più lungo al fine del possibile riesame di una decisione negativa. In ogni caso, il periodo di conservazione non dovrebbe superare il periodo stabilito nelle norme nazionali per la conservazione di dati personali connessi alla costituzione di una società o la registrazione di una succursale o alla relativa presentazione di documenti e informazioni.

(25)

Gli obblighi di cui alla presente direttiva connessi alla costituzione online di società e alla registrazione online di succursali non dovrebbero pregiudicare altre formalità non connesse al diritto societario che una società deve assolvere per avviare le attività in conformità al diritto dell'Unione e nazionale.

(26)

Poiché con la costituzione online delle società e la registrazione online delle succursali, al fine di ridurre i costi e gli oneri a carico delle società, dovrebbe anche essere possibile durante tutto il ciclo di vita delle società presentare documenti e informazioni ai registri nazionali completamente online. Allo stesso tempo, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di consentire di trasmettere documenti e informazioni con altri mezzi, anche su supporto cartaceo. Inoltre, la pubblicità delle informazioni di una società dovrebbe avvenire una volta che le informazioni sono rese pubbliche in uno di tali registri nazionali, poiché questi sono ormai interconnessi e costituiscono un punto di riferimento completo per gli utenti. Per evitare perturbazioni degli attuali mezzi di pubblicità, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere anche di pubblicare tutte o alcune delle informazioni delle società nel bollettino nazionale, garantendo al tempo stesso che le informazioni siano trasmesse per via elettronica dal registro al bollettino nazionale. La presente direttiva non dovrebbe incidere sulle norme nazionali relative al valore giuridico del registro e sul ruolo del bollettino nazionale.

(27)

Al fine di facilitare le modalità di ricerca e scambio tra sistemi delle informazioni conservate dai registri nazionali, gli Stati membri dovrebbero assicurare, dopo la scadenza del periodo di recepimento, che tutti i documenti e le informazioni forniti a un'autorità, a una persona o a un organismo incaricato ai sensi del diritto nazionale di trattare ogni aspetto delle procedure online, nell'ambito delle procedure online di cui alla presente direttiva, possano essere conservati dai registri in un formato consultabile e leggibile da dispositivo automatico o come dati strutturati. Ciò significa che il formato dei file dovrebbe essere strutturato in modo tale che le applicazioni software possano facilmente identificare, riconoscere ed estrarre dati specifici e la loro struttura interna. Il requisito relativo alla garanzia che il formato dei documenti e delle informazioni sia consultabile non dovrebbe comprendere le firme scannerizzate o altri dati che non sono adatti alla lettura ottica. Poiché per fare ciò potrebbero rendersi necessarie modifiche dei sistemi informativi esistenti negli Stati membri, è opportuno prevedere un periodo di recepimento più lungo per questa disposizione.

(28)

Al fine di ridurre i costi, gli oneri amministrativi e la durata delle procedure per le società, in materia di diritto societario gli Stati membri dovrebbero applicare il principio «una tantum», che è stabilito nell'Unione, come evidenziato, tra l'altro, dal regolamento (UE) 2018/1724, dal piano d'azione della Commissione europea per l'eGovernment o dalla dichiarazione di Tallinn sull'eGovernment, cosicché le società non debbano trasmettere più volte le stesse informazioni alle autorità pubbliche – ad esempio al registro nazionale e al bollettino nazionale. Piuttosto, il registro dovrebbe fornire le informazioni già presentate direttamente al bollettino nazionale. Analogamente, una società costituita in uno Stato membro che desideri registrare una succursale in un altro Stato membro dovrebbe poter utilizzare i documenti o le informazioni precedentemente trasmessi a un registro. Inoltre, una società costituita in uno Stato membro, ma con una succursale in un altro Stato membro, dovrebbe poter trasmettere alcune modifiche delle sue informazioni solo al registro in cui è registrata, senza la necessità di presentare le stesse informazioni al registro in cui è registrata la succursale. Informazioni quali la modifica della denominazione o della sede legale della società dovrebbero invece essere scambiate elettronicamente tra il registro in cui è registrata la società e il registro in cui è registrata la succursale attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

(29)

Al fine di assicurare la disponibilità di informazioni aggiornate e coerenti sulle società nell'Unione e di accrescere ulteriormente la trasparenza, dovrebbe essere possibile utilizzare l'interconnessione dei registri per scambiare informazioni su tutti i tipi di società iscritte nei registri degli Stati membri conformemente al diritto nazionale. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di rendere disponibili attraverso tale sistema di interconnessione dei registri anche copie elettroniche dei documenti e delle informazioni degli altri tipi di società.

(30)

Nell'interesse della trasparenza e della tutela degli interessi dei lavoratori, dei creditori e degli azionisti di minoranza e per promuovere la fiducia nelle transazioni commerciali, anche di natura transfrontaliera all'interno del mercato interno, è importante che gli investitori, i portatori di interessi, i partner commerciali e le autorità possano accedere facilmente alle informazioni sulle società. Per migliorarne l'accessibilità, è opportuno che più informazioni siano disponibili gratuitamente in tutti gli Stati membri. Tali informazioni dovrebbero includere lo stato della società e informazioni sulle sue succursali in altri Stati membri, così come informazioni relative alle persone che, in veste di organismo o di membri di tale organismo, sono autorizzate a rappresentare la società. Inoltre, il prezzo per ottenere una copia di tutti i documenti o di tutte le informazioni, o di una loro parte, comunicati dalla società sia su un supporto cartaceo che elettronico, non dovrebbe superare il loro costo amministrativo, compresi i costi di sviluppo e manutenzione dei registri, a condizione che il prezzo non sia sproporzionato rispetto alle informazioni richieste.

(31)

Gli Stati membri hanno attualmente facoltà di istituire punti di accesso opzionali al sistema di interconnessione dei registri. Tuttavia, la Commissione non ha la possibilità di connettere altri portatori di interessi al sistema di interconnessione dei registri. Per consentire a questi ultimi di beneficiare dell'interconnessione dei registri e assicurare che le informazioni sulle società contenute nei loro sistemi siano accurate, aggiornate e affidabili, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a istituire punti di accesso supplementari che dovrebbero fare riferimento a sistemi sviluppati e gestiti dalla Commissione o da altre istituzioni, organi, uffici o agenzie dell'Unione per lo svolgimento delle loro funzioni amministrative o per conformarsi alle disposizioni del diritto dell'Unione.

(32)

Per consentire alle società stabilite nel mercato interno di espandere più facilmente le loro attività imprenditoriali a livello transfrontaliero, dovrebbe essere loro consentito di aprire e registrare online succursali in un altro Stato membro. Pertanto, analogamente a quanto accade per le società, gli Stati membri dovrebbero consentire di effettuare online la registrazione di succursali e la presentazione di documenti e informazioni, contribuendo così a tagliare i costi e riducendo nel contempo gli oneri amministrativi e la durata delle formalità relative all'espansione transfrontaliera.

(33)

All'atto della registrazione di una succursale di una società registrata in un altro Stato membro, gli Stati membri dovrebbero anche poter verificare determinate informazioni circa la società attraverso il sistema di interconnessione dei registri. Inoltre, al momento della chiusura di una succursale in uno Stato membro, il registro di tale Stato membro dovrebbe informarne lo Stato membro in cui la società è registrata attraverso il sistema di interconnessione dei registri ed entrambi i registri dovrebbero registrare l'informazione.

(34)

Al fine di garantire coerenza con il diritto nazionale e dell'Unione è necessario sopprimere la disposizione relativa al comitato di contatto, che ha cessato di esistere, e aggiornare i tipi di società di cui agli allegati I e II della direttiva (UE) 2017/1132.

(35)

Per tenere conto della futura evoluzione sia del diritto interno degli Stati membri sia della normativa dell'Unione in materia di tipi di società, alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di aggiornare l'elenco dei tipi di società di cui agli allegati I, II e II bis della direttiva (UE) 2017/1132. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (7). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti gli atti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(36)

Le disposizioni della presente direttiva, compresi gli obblighi di registrazione delle società, non pregiudicano il diritto nazionale relativo alle misure fiscali degli Stati membri, o delle loro suddivisioni territoriali e amministrative.

(37)

La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il potere degli Stati membri di rigettare le domande costituzione di società e di registrazione di succursali in caso di frode o abuso, né le attività di indagine e di esecuzione da parte degli Stati membri, comprese la polizia o altre autorità competenti. Dovrebbero restare impregiudicati anche altri obblighi derivanti dal diritto dell'unione e dal diritto nazionale, compresi quelli derivanti dall'antiriciclaggio, dal contrasto al finanziamento del terrorismo e dalle norme sulla titolarità effettiva. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) che affronta i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo e, in particolare, gli obblighi connessi alle opportune misure di adeguata verifica della clientela, in funzione del rischio, e all'individuazione e alla registrazione del titolare effettivo di ogni entità di nuova costituzione nello Stato membro in cui è costituita.

(38)

La presente direttiva dovrebbe applicarsi nel rispetto del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati e tutela della vita privata e dei dati personali, sancito dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Qualsiasi trattamento dei dati personali di persone fisiche a norma della presente direttiva è effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(39)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e ha espresso un parere il 26 luglio 2018.

(40)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire offrire soluzioni digitali alle imprese nel mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(41)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (11), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(42)

Data la complessità delle modifiche richieste ai sistemi nazionali per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva e le differenze sostanziali attualmente esistenti tra gli Stati membri per quanto riguarda l'uso degli strumenti e dei processi digitali in materia di diritto societario, è opportuno prevedere che gli Stati membri che incontrano particolari difficoltà nel recepire talune disposizioni della presente direttiva possano notificare alla Commissione la necessità di beneficiare di una proroga fino a un anno del pertinente periodo di attuazione. Gli Stati membri dovrebbero dichiarare le ragioni oggettive per effettuare l'applicazione di tale proroga.

(43)

La Commissione dovrebbe procedere alla valutazione della presente direttiva. Conformemente al paragrafo 22 dell'Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016; tale valutazione dovrebbe essere basata sui cinque criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto e dovrebbe fornire la base per le valutazioni d'impatto di possibili ulteriori misure. Gli Stati membri dovrebbero contribuire a realizzare tale valutazione fornendo alla Commissione i dati a loro disposizione sulle modalità di funzionamento pratico della costituzione online delle società, ad esempio sul numero di costituzioni online, sul numero di casi in cui sono stati utilizzati i modelli o in cui è stata richiesta la presenza fisica e sulla durata media e i costi delle costituzioni online.

(44)

È opportuno raccogliere informazioni che permettano di valutare l'efficacia della presente direttiva a fronte degli obiettivi che persegue e di effettuare una valutazione della legislazione stessa, in conformità del punto 22 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

(45)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva (UE) 2017/1132,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva (UE) 2017/1132

La direttiva (UE) 2017/1132 è così modificata:

1)

all'articolo 1, dopo il secondo trattino è aggiunto il seguente:

«—

le norme in materia di costituzione online delle società, di registrazione online delle succursali e di presentazione online di documenti e informazioni online da parte delle società e delle loro succursali»;

2)

al titolo I, l'intestazione del capo III è sostituita dalla seguente:

«Procedure online (costituzione, registrazione e presentazione di documenti), pubblicità e registri»;

3)

l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Ambito di applicazione

Le misure di coordinamento prescritte dalla presente sezione e dalla sezione 1 bis si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti i tipi di società elencati nell'allegato II e, ove specificato, ai tipi di società elencati agli allegati I e II bis.»;

4)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 13 bis

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le seguenti definizioni:

1)

“mezzi di identificazione elettronica”, mezzi di identificazione elettronica quali definiti all'articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1)

2)

«regime di identificazione elettronica», un regime di identificazione elettronica quale definito all'articolo 3, punto 4, del regolamento (UE) n. 910/2014;

3)

«mezzi elettronici», dispositivi elettronici utilizzati per l'elaborazione, compresa la compressione digitale, e la memorizzazione di dati attraverso i quali le informazioni sono inizialmente inviate e ricevute a destinazione; tali informazioni sono interamente trasmesse, veicolate e ricevute secondo modalità determinate dagli Stati membri;

4)

«costituzione», l'intero processo di costituzione di una società conformemente al diritto nazionale, compresa la stesura dell'atto costitutivo di una società e tutte le misure necessarie per l'iscrizione di una società nel registro;

5)

«registrazione di una succursale», il processo che conduce alla divulgazione dei documenti e delle informazioni relativi ad una succursale di nuova apertura in uno Stato membro;

6)

«modello», un modello per l'atto costitutivo di una società redatto da uno Stato membro in conformità del diritto nazionale e utilizzato per la costituzione online di una società a norma dell'articolo 13 octies.

Articolo 13 ter

Riconoscimento dei mezzi di identificazione ai fini delle procedure online

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i seguenti mezzi di identificazione elettronica per identificare i richiedenti che sono cittadini dell'Unione possano essere utilizzati nelle procedure online di cui al presente capo:

a)

i mezzi di identificazione elettronica emessi nell'ambito di un regime di identificazione elettronica approvato dal loro Stato membro;

b)

i mezzi di identificazione elettronica emessi in un altro Stato membro e riconosciuti ai fini dell'autenticazione transfrontaliera a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 910/2014.

2.   Gli Stati membri possono rifiutare il riconoscimento dei mezzi di identificazione elettronica se i livelli di garanzia di tali mezzi di identificazione elettronica non rispettano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014.

3.   Tutti i mezzi di identificazione riconosciuti dagli Stati membri sono resi disponibili al pubblico.

4.   Ove sia giustificato da motivi di interesse pubblico per impedire l'usurpazione o l'alterazione di identità, gli Stati membri possono adottare misure che potrebbero richiedere una presenza fisica ai fini della verifica dell'identità del richiedente dinanzi a un'autorità o a qualsiasi persona od organismo incaricati dal diritto nazionale di trattare qualsiasi aspetto delle procedure online di cui al presente capo, compresa l'elaborazione dell'atto costitutivo di una società. Gli Stati membri provvedono affinché la presenza fisica del richiedente possa essere richiesta solo caso per caso se vi sono motivi di sospettare una falsificazione dell'identità, e garantiscono che qualsiasi altra fase della procedura possa essere completata online.

Articolo 13 quater

Disposizioni generali sulle procedure online

1.   La presente direttiva lascia impregiudicate le normative nazionali che, conformemente agli ordinamenti giuridici degli Stati membri e alle loro tradizioni giuridiche, designano le autorità, le persone o gli organismi incaricati a norma del diritto nazionale di trattare ogni aspetto concernente la costituzione online delle società, della registrazione online delle succursali e della la presentazione online di documenti e informazioni.

2.   La presente direttiva non pregiudica le procedure e i requisiti stabiliti dal diritto nazionale, compresi quelli relativi alle procedure giuridiche per la redazione degli atti costitutivi, purché siano possibili la costituzione online di una società, come previsto dall'articolo 13 octies, la registrazione online di una succursale, come previsto dall'articolo 28 bis, e la presentazione online di documenti e informazioni, come previsto agli articoli 13 undecies e 28 ter.

3.   Restano impregiudicati dalla presente direttiva i requisiti previsti dal diritto nazionale applicabile concernenti l'autenticità, l'accuratezza, l'affidabilità, l'attendibilità e la forma giuridica appropriata dei documenti o delle informazioni presentati, purché siano possibili la costituzione online, come previsto dall'articolo 13 octies, la registrazione online di una succursale, come previsto dall'articolo 28 bis, e la presentazione online di documenti e infomazioni, come previsto dagli articoli 13 undecies e 28 ter.

Articolo 13 quinquies

Oneri per le procedure

1.   Gli Stati membri assicurano che le norme in materia di oneri applicabili alle procedure online di cui al presente capo siano trasparenti e siano applicate in modo non discriminatorio.

2.   Eventuali diritti applicati dai registri, di cui all'articolo 16, per le procedure online non superano i costi di recupero di fornitura di tali servizi.

Articolo 13 sexies

Pagamenti

Nel caso in cui il completamento di una procedura stabilita nel presente capo preveda un pagamento, gli Stati membri assicurano che tale pagamento possa essere effettuato per mezzo di un servizio di pagamento online ampiamente disponibile che può essere utilizzato nei servizi di pagamento transfrontalieri, che consenta l'identificazione della persona che ha effettuato il pagamento e che sia fornito da un istituto finanziario o da un prestatore di servizi di pagamento stabilito in uno Stato membro.

Articolo 13 septies

Obblighi di informazione

Gli Stati membri assicurano che siano rese disponibili informazioni concise e agevoli, gratuitamente, in almeno una lingua ampiamente compresa dal maggior numero possibile di utenti transfrontalieri, sui portali o sui siti web per la registrazione accessibili mediante lo sportello digitale unico, per assistere nella costituzione di società e nella registrazione di succursali. Le informazioni riguardano almeno i seguenti aspetti:

a)

modalità per la costituzione delle società, comprese le procedure online di cui agli articoli 13 octies e 13 undecies e le prescrizioni relative all'uso di modelli e ad altri documenti per la costituzione, all'identificazione delle persone, all'uso delle lingue e ai diritti applicabili;

b)

modalità per la registrazione delle succursali, comprese le procedure online di cui agli articoli 28 bis e 28 ter, e le prescrizioni relative agli atti di registrazione, all'identificazione delle persone e all'uso delle lingue;

c)

una sintesi delle norme applicabili per diventare membri degli organi di amministrazione, gestione o vigilanza di una società, comprese le norme sull'interdizione degli amministratori e sulle autorità o gli organismi incaricati di conservare le informazioni sugli amministratori interdetti;

d)

una sintesi delle competenze e delle responsabilità degli organi di amministrazione, gestione e vigilanza di una società, compresa la capacità di rappresentanza di una società nei confronti di terzi.

(*1)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73);»;"

5)

al titolo I, capo III, è inserita la sezione seguente:

«Sezione 1 bis

Costituzione online, presentazione di documenti online e pubblicità

Articolo 13 octies

Costituzione online delle società

1.   Gli Stati membri provvedono affinché la costituzione online delle società possa essere completamente svolta online, senza che i richiedenti debbano comparire di persona dinanzi a un'autorità o a qualsiasi persona o organismo incaricato a norma del diritto nazionale di occuparsi di qualunque aspetto della costituzione online delle società, compresa la redazione dell'atto costitutivo di una società, fatto salvo il disposto dell'articolo 13 ter, paragrafo 4, e del paragrafo 8 del presente articolo.

Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di non prevedere procedure di costituzione online per i tipi di società diversi da quelli di cui all'allegato II bis.

2.   Gli Stati membri precisano le modalità per la costituzione online delle società, comprese le norme relative all'uso di modelli, di cui all'articolo 13 nonies, e i documenti e le informazioni richiesti per la costituzione di una società. Nel quadro di tali norme, gli Stati membri assicurano che la costituzione online possa essere effettuata presentando documenti o informazioni in formato elettronico, comprese le copie elettroniche dei documenti e delle informazioni di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 4.

3.   Le modalità di cui al paragrafo 2 prevedono almeno quanto segue:

a)

le procedure intese a garantire che i richiedenti abbiano la capacità giuridica e la capacità di rappresentare la società;

b)

i mezzi per verificare l'identità dei richiedenti in conformità dell'articolo 13 ter;

c)

i requisiti relativi all'uso, da parte dei richiedenti, dei servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.

d)

le procedure per verificare la legittimità dell'oggetto della società, nella misura in cui tali controlli siano previsti dal diritto nazionale;

e)

le procedure per verificare la legittimità della denominazione della società, nella misura in cui tali controlli siano previsti dal diritto nazionale;

f)

le procedure per verificare la nomina degli amministratori.

4.   Le modalità di cui al paragrafo 2 possono inoltre prevedere, in particolare, quanto segue:

a)

le procedure per garantire la legittimità degli atti costitutivi della società, compreso per verificare l'uso corretto dei modelli;

b)

le conseguenze dell'interdizione di amministratori da parte dell'autorità competente in qualunque Stato membro;

c)

il ruolo di un notaio o di altre persone o organismi incaricati ai sensi del diritto nazionale di trattare per qualsiasi aspetto della costituzione online di una società;

d)

l'esclusione della costituzione online nei casi in cui il capitale sociale della società deve essere pagato sotto forma di contributi in natura.

5.   Gli Stati membri non subordinano la costituzione online di una società all'ottenimento di una licenza o di un'autorizzazione prima della registrazione stessa, a meno che tale condizione sia indispensabile per la corretta supervisione di cui al diritto nazionale di determinate attività stabilite dal diritto nazionale.

6.   Gli Stati membri assicurano che, quando la procedura di costituzione di una società prevede il versamento del capitale sociale, il pagamento possa essere effettuato online, in conformità dell'articolo 13 sexies, su un conto bancario della banca che opera nell'Unione. Essi provvedono inoltre a che anche la prova di tali pagamenti possa essere fornita online.

7.   Gli Stati membri assicurano che la costituzione online sia completata entro cinque giorni lavorativi, laddove la società sia costituita esclusivamente da persone fisiche che utilizzino i modelli di cui all'articolo 13 nonies, oppure dieci giorni lavorativi negli altri casi, a decorrere dall'ultimo, in ordine di tempo, degli eventi seguenti:

a)

la data di adempimento di tutte le formalità richieste per la costituzione online, compreso il ricevimento di tutti i documenti e le informazioni, conformi al diritto nazionale, da parte di un'autorità o di una persona o un organismo incaricati a norma del diritto nazionale di occuparsi di qualunque aspetto della costituzione di una società;

b)

la data del pagamento di una commissione di registrazione, il pagamento del capitale sociale in contanti, o il pagamento del capitale in natura mediante un conferimento in natura, a seconda di quanto previsto dal diritto nazionale.

Qualora non sia possibile completare la procedura entro i termini di cui al presente paragrafo, gli Stati membri assicurano che il richiedente sia informato dei motivi di eventuali ritardi.

8.   Ove giustificato da motivi di interesse pubblico a garantire il rispetto delle norme sulla capacità giuridica e sull'autorità dei richiedenti di rappresentare una società, qualsiasi autorità o qualsiasi persona od organismo incaricato a norma del diritto nazionale di occuparsi di qualsiasi aspetto della costituzione online di una società, compresa la redazione dell'atto costitutivo, può chiedere la presenza fisica del richiedente. Gli Stati membri provvedono affinché in tali casi la presenza fisica dei richiedenti possa essere richiesta solo caso per caso e ove vi siano motivi di sospettare l'inosservanza delle norme di cui al paragrafo 3, lettera a). Gli Stati membri garantiscono che tutte le altre fasi della procedura possano essere comunque completate online.

Articolo 13 nonies

Modelli per la costituzione online di società

1.   Gli Stati membri mettono a disposizione, per i tipi di società elencati nell'allegato II bis, i modelli sui portali o sui siti web per la registrazione accessibili mediante lo sportello digitale unico. Essi possono altresì mettere a disposizione online modelli per la costituzione di altri tipi di società.

2.   Gli Stati membri assicurano che i modelli di cui al paragrafo 1 possano essere usati dai richiedenti nel quadro della procedura di costituzione online di cui all'articolo 13 octies. Qualora i richiedenti utilizzino i modelli in conformità alle norme di cui all'articolo 13 octies, paragrafo 4, lettera a), l'obbligo di disporre degli atti costitutivi della società redatti e certificati in forma di atti pubblici qualora non sia previsto un controllo preventivo amministrativo o giudiziario, come previsto all'articolo 10, si considera soddisfatto.

La presente direttiva non pregiudica il requisito, ai sensi del diritto nazionale, che gli atti costitutivi siano redatti in forma di atto pubblico, purché la costituzione online di cui all'articolo 13 octies rimanga possibile.

3.   Gli Stati membri mettono a disposizione i modelli in almeno una lingua ufficiale dell'Unione ampiamente compresa dal maggior numero possibile di utenti transfrontalieri. I modelli in lingue diverse dalla lingua o dalle lingue ufficiali dello Stato membro interessato sono resi disponibili a scopi puramente informativi, a meno che tale Stato membro decida che è possibile costituire una società utilizzando modelli in tale altra lingua.

4.   Il contenuto dei modelli è disciplinato dal diritto nazionale.

Articolo 13 decies

Amministratori interdetti

1.   Gli Stati membri garantiscono di predisporre norme sull'interdizione degli amministratori. Tali norme comprendono la previsione della facoltà di tenere conto dell'interdizione in vigore o delle informazioni pertinenti in materia di interdizione in un altro Stato membro. Ai fini del presente articolo, gli amministratori includono almeno le persone di cui all'articolo 14, lettera d), punto i).

2.   Gli Stati membri possono esigere che le persone che si candidano come amministratori dichiarino se sono a conoscenza di circostanze che potrebbero comportare un'interdizione nello Stato membro in questione.

Gli Stati membri possono rifiutare la nomina ad amministratore di una società di una persona attualmente interdetta dalla funzione di amministratore in un altro Stato membro.

3.   Gli Stati membri garantiscono di essere in grado di rispondere a una richiesta di informazioni di un altro Stato membro relativa all'interdizione degli amministratori a norma del diritto dello Stato membro destinatario della richiesta.

4.   Al fine di rispondere a una richiesta di cui al paragrafo 3 del presente articolo, gli Stati membri adottano quanto meno le disposizioni necessarie per garantire di essere in grado di fornire, senza ritardo, informazioni che indicano se una data persona è interdetta o è registrata in uno dei loro registri, contenenti informazioni pertinenti all'interdizione degli amministratori, mediante il sistema di cui all'articolo 22. Gli Stati membri possono inoltre scambiarsi ulteriori informazioni, ad esempio sulla durata e i motivi dell'interdizione. Tale scambio è disciplinato dal diritto nazionale.

5.   La Commissione fissa le modalità e i dettagli tecnici dello scambio di informazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo mediante gli atti di esecuzione di cui all'articolo 24.

6.   I paragrafi da 1 a 5 del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, qualora una società presenti informazioni relative alla nomina di un nuovo amministratore nel registro di cui all'articolo 16.

7.   I dati personali delle persone di cui al presente articolo sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2016/679 e al diritto nazionale al fine di consentire all'autorità, a una persona o un organismo incaricato a norma del diritto nazionale di valutare le informazioni necessarie relative all'interdizione della persona dalla funzione di amministratore, con l'obiettivo di impedire comportamenti fraudolenti o altrimenti abusivi e di garantire la tutela di tutte le persone che interagiscono con le società o le succursali.

Gli Stati membri provvedono affinché nei registri di cui all'articolo 16 le autorità, le persone o gli organismi incaricati, a norma del diritto nazionale, di trattare ogni aspetto delle procedure online non conservino i dati personali trasmessi ai fini del presente articolo più a lungo del necessario, e in ogni caso non più a lungo dei dati personali relativi alla costituzione di una società, alla registrazione di una succursale o alla presentazione di documenti da parte di una società o di una succursale.

Articolo 13 undecies

Presentazione di informazioni e documenti societari online

1.   Gli Stati membri assicurano che i documenti e le informazioni, in conformità all'articolo 14, comprese eventuali modifiche degli stessi, possano essere presentati online presso il registro entro i termini previsti dalle leggi dello Stato membro in cui la società è registrata. Gli Stati membri provvedono affinché sia possibile completare tali operazioni interamente online, senza che i richiedenti debbano comparire di persona dinanzi a un'autorità o a qualsiasi persona o organismo incaricato a norma del diritto nazionale di occuparsi della presentazione online di documenti e informazioni, fatto salvo il disposto dell'articolo 13 ter, paragrafo 4, e, se del caso, dell'articolo 13 octies, paragrafo 8.

2.   Gli Stati membri assicurano che l'origine e l'integrità degli atti presentati online possano essere verificate elettronicamente.

3.   Gli Stati membri possono richiedere che determinate società o tutte le società presentino online alcuni o tutti i documenti e le informazioni di cui al paragrafo 1.

4.   l'articolo 13 octies, paragrafi da 2 a 5, si applica mutatis mutandis alla presentazione online di documenti e informazioni.

5.   Gli Stati membri possono continuare ad autorizzare modalità di presentazione diverse da quelle di cui al paragrafo 1, anche per via elettronica o su supporto cartaceo, da parte delle società, dei notai o di altre persone o organismi incaricati, ai sensi del diritto nazionale, di trattare mediante tali modalità della presentazione.»;

6)

l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Pubblicità nel registro

1.   In ciascuno Stato membro è costituito un fascicolo presso un registro centrale, presso il registro di commercio o presso il registro delle imprese (“registro”) per ogni società iscritta.

Gli Stati membri provvedono a che le società dispongano di un identificativo unico europeo (“EUID”), di cui al punto 8 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/884 della Commissione (*2), che consenta di identificarle inequivocabilmente nelle comunicazioni tra registri attraverso il sistema di interconnessione dei registri istituito in conformità dell'articolo 22 (“il sistema di interconnessione dei registri”). Tale identificativo unico comprende, quanto meno, gli elementi che consentono di identificare lo Stato membro del registro, il registro nazionale d'origine e il numero di iscrizione della società in detto registro e, ove opportuno, elementi atti a evitare errori di identificazione.

2.   Tutti i documenti e le informazioni soggetti ad obbligo di pubblicità a norma dell'articolo 14 sono inseriti nel fascicolo di cui al paragrafo 1 del presente articolo o trascritti direttamente nel registro; nel fascicolo risulta l'oggetto delle trascrizioni fatte nel registro.

Tutti i documenti e le informazioni di cui all'articolo 14, indipendentemente dal mezzo usato per la loro presentazione, sono inseriti nel fascicolo nel registro o inseriti direttamente in formato elettronico. Gli Stati membri assicurano che tutti i documenti e le informazioni di cui trattasi che sono stati registrati su supporto cartaceo siano convertiti in formato elettronico dal registro il prima possibile.

Gli Stati membri provvedono affinché i documenti e le informazioni di cui all'articolo 14 che sono stati registrati su supporto cartaceo prima del 31 dicembre 2006 siano convertiti in formato elettronico dal registro alla ricezione di una richiesta di pubblicità per via elettronica.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché la pubblicità dei documenti e delle informazioni di cui all'articolo 14 avvenga rendendoli pubblicamente accessibili nel registro. Essi possono inoltre esigere che alcuni o tutti i documenti e le informazioni siano pubblicati in un bollettino nazionale designato allo scopo o mediante mezzi di effetto equivalente. Tali mezzi devono almeno comportare l'utilizzo di un sistema che consenta l'accesso ai documenti o alle informazioni pubblicate in ordine cronologico grazie a una piattaforma elettronica centrale. In tal caso, il registro assicura che tali documenti e informazioni siano inviati per via elettronica dal registro al bollettino nazionale o alla piattaforma elettronica centrale.

4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per evitare qualsiasi discordanza fra il contenuto del registro e il contenuto del fascicolo.

Gli Stati membri che richiedono la pubblicazione di documenti e informazioni in un bollettino nazionale o su una piattaforma elettronica centrale adottano le misure necessarie per evitare discordanze tra quanto divulgato in conformità del paragrafo 3 e quanto pubblicato nel bollettino o sulla piattaforma.

In caso di discordanze nel quadro del presente articolo, prevalgono i documenti e le informazioni resi disponibili nel registro.

5.   I documenti e le informazioni di cui all'articolo 14 sono opponibili dalla società ai terzi soltanto una volta effettuata la pubblicità di cui al paragrafo 3 del presente articolo, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Tuttavia, per le operazioni avvenute prima del sedicesimo giorno successivo a quello di detta pubblicità, i documenti e le informazioni non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nell'impossibilità di averne conoscenza.

I terzi possono sempre valersi dei documenti e delle informazioni per cui non sono state ancora adempiute le formalità pubblicitarie, salvo che la mancanza di pubblicità renda tali documenti o informazioni inefficaci.

6.   Gli Stati membri assicurano che tutti i documenti e le informazioni presentati come parte integrante della costituzione di una società, della registrazione di una succursale o della presentazione da parte di una società o di una succursale siano conservati dai registri in un formato consultabile e leggibile da dispositivo automatico o come dati strutturati.»;

(*2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/884 della Commissione, dell' 8 giugno 2015, che stabilisce le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri introdotto dalla direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 144 del 10.6.2015, pag. 1)."

7)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 16 bis

Accesso alle informazioni pubblicate

1.   Gli Stati membri assicurano che copie di tutti i documenti e le informazioni di cui all'articolo 14 o di parti di essi possano essere ottenute dal registro su richiesta e che tali richieste possano essere presentate al registro in forma cartacea o elettronica.

Tuttavia gli Stati membri possono decidere che alcuni tipi o parti degli documenti e delle informazioni presentati su supporto cartaceo il 31 dicembre 2006 o anteriormente non possano essere ottenuti per via elettronica se è trascorso un determinato lasso di tempo tra la data in cui sono stati presentati e la data della richiesta. Detto periodo non è inferiore a 10 anni.

2.   Il prezzo per il rilascio, su supporto cartaceo o per via elettronica, di una copia parziale o integrale dei documenti o delle informazioni di cui all'articolo 14 non supera il costo amministrativo, ivi compresi i costi dello sviluppo e della manutenzione dei registri.

3.   Le copie elettroniche e cartacee trasmesse a un richiedente sono certificate conformi, salvo rinuncia del richiedente.

4.   Gli Stati membri assicurano che le copie e gli estratti elettronici dei documenti e delle informazioni forniti dal registro siano stati autenticati per mezzo dei servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 al fine di garantire che le copie e gli estratti elettronici siano stati forniti dal registro e che il loro contenuto sia una copia certificata conforme del documento conservato dal registro o sia coerente con le informazioni in esso contenute.»;

8)

all'articolo 17, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili informazioni aggiornate, a norma dell'articolo 16, paragrafi 3, 4 e 5, sulle disposizioni del diritto nazionale attestanti che le informazioni e ciascun tipo di atto di cui all'articolo 14 sono attendibili.»;

9)

l'articolo 18 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le copie elettroniche dei documenti e delle informazioni di cui all'articolo 14 sono parimenti rese pubblicamente disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri. Gli Stati membri possono inoltre mettere a disposizione i documenti e le informazioni di cui all'articolo 14 per i tipi di società diversi da quelli elencati nell'allegato II.»;

b)

al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

i documenti e le informazioni di cui all'articolo 14, anche per i tipi di società diversi da quelli elencati nell'allegato II se tali documenti sono resi disponibili dagli Stati membri;»;

10)

l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Oneri per il rilascio di documenti e informazioni

1.   Gli oneri previsti per il rilascio dei documenti e delle informazioni di cui all'articolo 14 attraverso il sistema di interconnessione dei registri non sono superiori ai costi amministrativi, ivi compresi i costi dello sviluppo e della manutenzione dei registri.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché almeno documenti e le informazioni seguenti siano disponibili a titolo gratuito attraverso il sistema di interconnessione dei registri:

a)

la o le denominazioni e la ragione sociale della società;

b)

la sede sociale della società e lo Stato membro in cui essa è registrata;

c)

il numero di iscrizione della società nel registro e il suo EUID;

d)

i dettagli del sito web della società, ove tali dettagli siano registrati nel registro nazionale;

e)

lo stato della società, ad esempio quando è chiusa, cancellata dal registro, liquidata, sciolta, economicamente attiva o inattiva, così come definito dalla legislazione nazionale e se registrato nei registri nazionali;

f)

l'oggetto della società, se registrato nel registro nazionale;

g)

le indicazioni relative alle persone che, in quanto organismo o membri di tale organismo, sono attualmente autorizzate dalla società a rappresentarla nei rapporti con terzi e nei procedimenti giudiziari, e le informazioni che precisino se le persone autorizzate a rappresentare la società possono agire da sole o sono tenute ad agire congiuntamente;

h)

le informazioni sulle succursali aperte dalla società in un altro Stato membro, compreso il nome, il numero di registrazione, l'EUID e lo Stato membro in cui sono registrate.

3.   Lo scambio di informazioni attraverso il sistema di interconnessione dei registri è a titolo gratuito per i registri.

4.   Gli Stati membri possono stabilire che le informazioni di cui alle lettere d) e f) siano rese disponibili gratuitamente solo per le autorità di altri Stati membri.»

11)

all'articolo 20, il paragrafo 3 è soppresso;

12)

l'articolo 22 è così modificato:

a)

al paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

«Anche la Commissione può istituire punti di accesso opzionali al sistema di interconnessione dei registri. Tali punti di accesso consistono in sistemi sviluppati e gestiti dalla Commissione o da altre istituzioni, organi, uffici o agenzie dell'Unione per lo svolgimento delle loro funzioni amministrative o per conformarsi a disposizioni del diritto dell'Unione. La Commissione notifica immediatamente agli Stati membri l'istituzione di tali punti di accesso e le modifiche significative riguardanti il loro funzionamento.»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   l'accesso alle informazioni contenute nel sistema di interconnessione dei registri è garantito attraverso il portale e i punti di accesso opzionali istituiti dagli Stati membri e dalla Commissione.»;

13)

l'articolo 24 è così modificato:

a)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

la specifica tecnica che definisce i metodi per lo scambio di informazioni tra il registro della società e il registro della succursale di cui agli articoli 20, 28 bis 28 quater, 30 bis e 34;»;

b)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

l'elenco dettagliato dei dati da trasmettere ai fini dello scambio di informazioni tra registri di cui agli articoli 20, 28 bis, 28 quater, 30 bis, 34 e 130;»;

c)

la lettera n) è sostituita dalla seguente:

«n)

la procedura e i requisiti tecnici per il collegamento dei punti di accesso opzionali alla piattaforma di cui all'articolo 22;»;

d)

è aggiunta la lettera seguente:

«o)

le modalità dettagliate per le specifiche tecniche dello scambio tra registri delle informazioni di cui all'articolo 13 decies.»;

e)

alla fine dell'articolo è aggiunto il paragrafo seguente:

«La Commissione adotta atti di esecuzione in conformità delle lettere d), e), n) e o) entro il 1o febbraio 2021.»;

14)

al titolo I, capo III, sezione 2, il titolo è sostituito dal seguente:

« Norme sulla registrazione e sulla pubblicità applicabili alle succursali di società di altri Stati membri »;

15)

al titolo I, capo III, sezione 2, sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 28 bis

Registrazione online delle succursali

1.   Gli Stati membri provvedono affinché la registrazione in uno Stato membro della succursale di una società disciplinata dal diritto di un altro Stato membro possa essere svolta completamente online, senza che i richiedenti debbano comparire di persona dinanzi a un'autorità o a qualsiasi persona o organismo incaricato a norma del diritto nazionale di occuparsi di qualunque aspetto della domanda di registrazione di succursali, fatto salvo il disposto dell'articolo 13 ter, paragrafo 4 e, mutatis mutandis, dell'articolo 13 octies, paragrafo 8.

2.   Gli Stati membri precisano le norme per la registrazione online delle succursali, comprese le norme relative ai documenti e alle informazioni da trasmettere all'autorità competente. Nel quadro di tali norme, gli Stati membri assicurano che la registrazione online possa essere effettuata presentando le informazioni o i documenti in formato elettronico, comprese le copie elettroniche dei documenti e delle informazioni di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 4, o utilizzando i documenti o le informazioni precedentemente trasmessi al registro.

3.   Le modalità di cui al paragrafo 2 prevedono almeno quanto segue:

a)

le procedure intese a garantire che i richiedenti abbiano la necessaria capacità giuridica e che abbiano la capacità rappresentare la società;

b)

i mezzi per verificare l'identità della o delle persone che registrano la succursale o i loro rappresentanti;

c)

i requisiti relativi all'uso, da parte dei richiedenti, dei servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.

4.   Le norme di cui al paragrafo 2 possono inoltre prevedere le procedure per:

a)

verificare la legittimità dell'oggetto della succursale;

b)

verificare la legittimità della denominazione della succursale;

c)

verificare la legittimità dei documenti e delle informazioni presentati per la registrazione della succursale;

d)

stabilire il ruolo di un notaio o di qualsiasi altra persona o organismo coinvolto nel processo di registrazione della succursale nel quadro delle disposizioni nazionali applicabili.

5.   Gli Stati membri possono verificare le informazioni relative alla società attraverso il sistema di interconnessione dei registri all'atto della registrazione di una succursale di una società con sede in un altro Stato membro.

Gli Stati membri non subordinano la registrazione online di una succursale all'ottenimento di una licenza o di un'autorizzazione prima della registrazione stessa, a meno che detta condizione sia indispensabile per la corretta supervisione di cui al diritto nazionale di determinate attività stabilite dal diritto nazionale.

6.   Gli Stati membri garantiscono che la registrazione online di una succursale sia completata entro 10 giorni lavorativi a decorrere dall'adempimento di tutte le formalità, compreso il ricevimento di tutti i documenti e le informazioni necessari, conformi al diritto nazionale, da parte di un'autorità o di una persona o un organismo incaricato a norma del diritto nazionale di occuparsi di qualunque aspetto della registrazione di una succursale.

Qualora non sia possibile registrare una succursale entro i termini di cui al presente paragrafo, gli Stati membri assicurano che il richiedente sia informato dei motivi del ritardo.

7.   In seguito alla registrazione della succursale di una società costituita a norma delle disposizioni legislative di un altro Stato membro, il registro dello Stato membro in cui è registrata la succursale comunica allo Stato membro in cui è iscritta la società che la succursale è stata registrata mediante il sistema di interconnessione dei registri. Lo Stato membro in cui è registrata la società conferma il ricevimento della notifica e inserisce l'informazione nel suo registro senza ritardo.

Articolo 28 ter

Presentazione di documenti e informazioni online per le succursali

1.   Gli Stati membri assicurano che i documenti e le informazioni di cui all'articolo 30, comprese eventuali modifiche degli stessi, possano essere presentati online entro i termini previsti dalla legge dello Stato membro in cui ha sede la succursale. Essi provvedono affinché sia possibile completare tali operazioni interamente online senza che i richiedenti debbano comparire di persona dinanzi all'autorità o persona o organismo incaricato ai sensi del diritto nazionale di trattare la presentazione online di documenti e informazioni, fatto salvo il disposto dell'articolo 13 ter, paragrafo 4 e, mutatis mutandis, dell'articolo 13 octies, paragrafo 8.

2.   l'articolo 28 bis, paragrafi da 2 a 5, si applica mutatis mutandis alla presentazione online di documenti e informazioni per le succursali.

3.   Gli Stati membri possono richiedere che alcuni o tutti i documenti e le informazioni di cui al paragrafo 1 siano presentati solo online.

Articolo 28 quater

Chiusura delle succursali

Gli Stati membri assicurano che, dopo aver ricevuto i documenti e le informazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera h), il registro dello Stato membro in cui è registrata la succursale di una società informi, mediante il sistema di interconnessione dei registri, il registro dello Stato membro in cui è iscritta la società che la sua succursale è stata chiusa e depennata dal registro. Il registro dello Stato membro della società conferma il ricevimento della notifica, sempre tramite tale sistema, e registra l'informazione senza ritardo.»;

16)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 30 bis

Modifiche i documenti e alle informazioni della società

Lo Stato membro in cui è registrata una società informa senza ritardo, tramite il sistema di interconnessione dei registri, lo Stato membro in cui è registrata una succursale della società qualora sia stata presentata una modifica di uno degli elementi seguenti:

a)

la denominazione della società;

b)

la sede legale della società;

c)

il numero di registrazione della società nel registro;

d)

la forma giuridica della società;

e)

i documenti e le informazioni di cui all'articolo 14, lettere d) e f).

Al ricevimento della notifica di cui al primo comma del presente paragrafo, il registro in cui è iscritta la succursale ne dà conferma mediante il sistema di interconnessione dei registri e assicura che i documenti e le informazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, siano aggiornati senza ritardo.»;

17)

all'articolo 31 è aggiunto il paragrafo seguente:

«Gli Stati membri possono stabilire che l'obbligo di pubblicità dei documenti contabili di cui all'articolo 30, paragrafo 1), lettera g), possa essere considerato soddisfatto dalla pubblicità nel registro dello Stato membro in cui la società è registrata in conformità all'articolo 14, lettera f).»;

18)

l'articolo 43 è abrogato;

19)

l'articolo 161 è sostituito dal seguente:

«Articolo 161

Protezione dei dati

Il trattamento dei dati personali effettuato nel quadro della presente direttiva è disciplinato dal regolamento (UE) 2016/679.»;

20)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 162 bis

Modifiche degli allegati

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di eventuali modifiche apportate ai tipi di società di capitali previsti dal loro diritto nazionale che inciderebbero sul contenuto degli allegati I, II e II bis.

Se uno Stato membro informa la Commissione a norma del primo comma del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adeguare l'elenco dei tipi di società di cui agli allegati I, II e II bis in linea con le informazioni di cui al primo comma del presente articolo mediante atti delegati conformemente all'articolo 163.»;

21)

l'articolo 163 è sostituito dal seguente:

«Articolo 163

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 25, paragrafo 3, e all'articolo 162 bis è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a partire dal 31 luglio 2019.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 25, paragrafo 3, e all'articolo 162 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere specificata nella decisione stessa. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva specificata nella decisione stessa. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   l'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, o dell'articolo 162 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

22)

all'allegato I, il ventisettesimo trattino è sostituito dal seguente:

«—

:

per la Svezia

:

publikt aktiebolag;»;

23)

all'allegato II, il ventisettesimo trattino è sostituito dal seguente:

«—

:

per la Svezia

:

privat aktiebolag

publikt aktiebolag;»;

24)

è inserito l'allegato II bis, figurante nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o agosto 2021. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, punto 5), della presente direttiva, all'articolo 13 decies, all'articolo 13 undecies, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1132 e all'articolo 1, punto 6) della presente direttiva, con riguardo all'articolo 16, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2017/1132 entro il 1o agosto 2023.

3.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che incontrano particolari difficoltà nel recepimento della presente direttiva hanno il diritto di beneficiare di una proroga del periodo previsto al paragrafo 1 di massimo un anno. Essi forniscono motivi oggettivi della necessità di tale proroga. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'intenzione di avvalersi di tale proroga entro il 1o febbraio 2021.

4.   Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

5.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Relazioni, riesame e raccolta dei dati

1.   La Commissione, al più tardi del 1o agosto 2024 o, qualora uno Stato membro si avvalga della proroga di cui all'articolo 2, paragrafo 3, al più tardi del 1o agosto 2025, effettua una valutazione delle disposizioni introdotte dalla presente direttiva nella direttiva (UE) 2017/1132 e presenta una relazione sulle risultanze al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, per le quali tali valutazione e relazione sono effettuate entro il 1o agosto 2026.

Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione delle relazioni, in particolare fornendo i dati sul numero di registrazioni online e sui relativi costi.

2.   La relazione della Commissione valuta, tra l'altro, gli aspetti seguenti:

a)

la fattibilità di offrire la registrazione dei tipi di società diversi da quelli di cui all'allegato II bis completamente online;

b)

la fattibilità per gli Stati membri di fornire modelli per tutti i tipi di società di capitali e la necessità e la fattibilità di fornire un modello armonizzato in tutta l'Unione che tutti gli Stati membri devono utilizzare per i tipi di società di cui all'allegato II bis;

c)

l'esperienza pratica nell'applicazione delle norme relative all'interdizione degli amministratori di cui all'articolo 13 decies;

d)

i metodi di presentazione di documenti e informazioni online e di accesso online, compreso l'uso di interfacce di programmazione di applicazioni;

e)

la necessità e la fattibilità di rendere disponibili ulteriori informazioni gratuitamente oltre a quelle prescritte di cui all'articolo 19, paragrafo 2, e di garantire l'accesso a dette informazioni senza ostacoli;

f)

la necessità e la fattibilità di un'ulteriore applicazione del principio «una tantum».

3.   La relazione è corredata, se del caso, di proposte di modifica della direttiva (UE) 2017/1132.

4.   Al fine di fornire una valutazione affidabile delle disposizioni introdotte dalla presente direttiva nella direttiva (UE) 2017/1132, gli Stati membri raccolgono dati sul funzionamento pratico della costituzione online. Di norma, queste informazioni dovrebbero comprendere il numero di costituzioni online, il numero di casi in cui sono stati utilizzati i modelli o in cui è stata richiesta la presenza fisica nonché la durata e i costi medi delle costituzioni online. Gli Stati membri notificano tali informazioni alla Commissione due volte, al più tardi due anni dopo la data di recepimento.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 24.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 giugno 2019.

(3)  Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).

(4)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(5)  Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

(7)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(8)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

(9)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(11)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.


ALLEGATO

«ALLEGATO II bis

TIPI DI SOCIETÀ DI CUI AGLI ARTICOLI 13,

13 septies, 13 octies, 13 nonies e 162 bis

:

Belgio

:

société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

société privée à responsabilité limitée unipersonnelle/Eenpersoons besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

:

Bulgaria

:

дружество с ограничена отговорност,

еднолично дружество с ограничена отговорност;

:

Repubblica ceca

:

společnost s ručením omezeným;

:

Danimarca

:

Anpartsselskab;

:

Germania

:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

:

Estonia

:

osaühing;

:

Irlanda

:

private company limited by shares or by guarantee/cuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna nó ráthaíochta,

designated activity company/cuideachta ghníomhaíochta ainmnithe;

:

Grecia

:

εταιρεία περιορισμένης ευθύνης,

ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία;

:

Spagna

:

sociedad de responsabilidad limitada;

:

Francia

:

société à responsabilité limitée,

entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,

société par actions simplifiée,

société par actions simplifiée unipersonnelle;

:

Croazia

:

društvo s ograničenom odgovornošću,

jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću;

:

Italia

:

società a responsabilità limitata,

società a responsabilità limitata semplificata;

:

Cipro

:

ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή/και με εγγύηση;

:

Lettonia

:

sabiedrība ar ierobežotu atbildību;

:

Lituania

:

uždaroji akcinė bendrovė;

:

Lussemburgo

:

société à responsabilité limitée;

:

Ungheria

:

korlátolt felelősségű társaság;

:

Malta

:

private limited liability company/kumpannija privata;

:

Paesi Bassi

:

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

:

Austria

:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

:

Polonia

:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

:

Portogallo

:

sociedade por quotas;

:

Romania

:

societate cu răspundere limitată;

:

Slovenia

:

družba z omejeno odgovornostjo;

:

Slovacchia

:

spoločnosť s ručením obmedzeným;

:

Finlandia

:

yksityinen osakeyhtiö/privat aktiebolag;

:

Svezia

:

privat aktiebolag;

:

Regno Unito

:

private company limited by shares or guarantee.».


11.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 186/105


DIRETTIVA (UE) 2019/1152 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2019

relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 153, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 153, paragrafo 1, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sancisce che ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro che ne rispettino la salute, sicurezza e dignità, a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a un congedo retribuito.

(2)

Il principio n. 5 del pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato a Göteborg il 17 novembre 2017, stabilisce che, indipendentemente dal tipo e dalla durata del rapporto di lavoro, i lavoratori abbiano diritto a un trattamento equo e paritario per quanto riguarda le condizioni di lavoro e l’accesso alla protezione sociale e alla formazione, che debba essere promossa la transizione a forme di lavoro a tempo indeterminato; che, conformemente alla legislazione e ai contratti collettivi, debba essere garantita ai datori di lavoro la necessaria flessibilità per adattarsi rapidamente ai cambiamenti del contesto economico, che debbano essere promosse forme innovative di lavoro che garantiscano condizioni di lavoro di qualità, che l’imprenditorialità e il lavoro autonomo debbano essere incoraggiati e la mobilità professionale agevolata e, infine, che debbano essere evitati i rapporti di lavoro che portano a condizioni di lavoro precarie, anche vietando l’abuso dei contratti atipici, e che i periodi di prova siano di durata ragionevole.

(3)

Il principio n. 7 del pilastro europeo dei diritti sociali stabilisce che i lavoratori abbiano il diritto di essere informati per iscritto all’inizio del rapporto di lavoro dei diritti e degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e delle condizioni del periodo di prova, che, prima dell’eventuale licenziamento, essi abbiano il diritto di essere informati delle motivazioni e di ricevere un ragionevole periodo di preavviso e che abbiano il diritto di accedere a una risoluzione delle controversie efficace e imparziale e, in caso di licenziamento ingiustificato, il diritto di ricorso, compresa una compensazione adeguata.

(4)

Dall’adozione della direttiva 91/533/CEE del Consiglio (4), i mercati del lavoro hanno subito profondi cambiamenti a causa degli sviluppi demografici e della digitalizzazione, per cui sono apparse nuove forme di lavoro che hanno favorito l’innovazione, la creazione di posti di lavoro e la crescita del mercato del lavoro. Alcune nuove forme di lavoro si distanziano notevolmente dai rapporti di lavoro tradizionali in termini di prevedibilità, creando incertezza in merito alla protezione sociale e ai diritti applicabili per i lavoratori interessati. In questo mondo del lavoro in evoluzione, cresce l’esigenza che i lavoratori siano pienamente e tempestivamente informati per iscritto, in un formato per loro facilmente accessibile, in merito alle condizioni essenziali del loro lavoro. Per inquadrare adeguatamente lo sviluppo di nuove forme di lavoro, dovrebbero essere riconosciuti ai lavoratori dell’Unione anche alcuni nuovi diritti minimi intesi a promuovere la sicurezza e la prevedibilità dei rapporti di lavoro e a consentire, al tempo stesso, che si realizzi una convergenza verso l’alto in tutti gli Stati membri e che venga salvaguardata l’adattabilità del mercato del lavoro.

(5)

Ai sensi della direttiva 91/533/CEE, la maggioranza dei lavoratori nell’Unione ha il diritto di ricevere informazioni scritte sulle proprie condizioni di lavoro. La direttiva 91/533/CEE non si applica però a tutti i lavoratori dell’Unione. A ciò si aggiunge il fatto che sono emerse alcune lacune nella protezione delle nuove forme di lavoro introdotte in conseguenza degli sviluppi del mercato del lavoro fin dal 1991.

(6)

È pertanto opportuno stabilire a livello dell’Unione prescrizioni minime relative, da un lato, alle informazioni sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, dall’altro, alle condizioni di lavoro applicabili a ciascun lavoratore, per garantire che tutti i lavoratori dell’Unione fruiscano di un livello adeguato di trasparenza e di prevedibilità per quanto riguarda le loro condizioni di lavoro, mantenendo al contempo una ragionevole flessibilità del lavoro non standard e salvaguardandone così i benefici per i lavoratori e i datori di lavoro.

(7)

La Commissione ha avviato una consultazione in due fasi con le parti sociali, in conformità dell’articolo 154 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, allo scopo di migliorare l’ambito di applicazione e l’efficacia della direttiva 91/533/CEE nonché di ampliarne gli obiettivi, stabilendo nuovi diritti per i lavoratori. Tra le parti sociali non c’è stato accordo circa l’avvio di negoziati su tali questioni. Tuttavia, come confermato dai risultati della consultazione pubblica aperta condotta per raccogliere i pareri dei vari portatori di interessi e dei cittadini, in questo settore è importante intervenire a livello dell’Unione aggiornando e adeguando l’attuale quadro giuridico ai nuovi sviluppi.

(8)

Nella sua giurisprudenza, la Corte di giustizia dell’Unione europea (Corte di giustizia) ha stabilito criteri per determinare la condizione di lavoratore (5). È opportuno tenere conto dell’interpretazione di questi criteri da parte della Corte di giustizia nell’attuazione della presente direttiva. I lavoratori domestici, i lavoratori a chiamata, i lavoratori intermittenti, i lavoratori a voucher, i lavoratori tramite piattaforma digitale, i tirocinanti e gli apprendisti potrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva a condizione che soddisfino tali criteri. I lavoratori effettivamente autonomi non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva, in quanto non soddisfano tali criteri. L’abuso della qualifica di lavoratore autonomo, quale definito dal diritto nazionale, a livello nazionale o nelle situazioni transfrontaliere, costituisce una forma di lavoro falsamente dichiarato che è spesso associata al lavoro non dichiarato. Il falso lavoro autonomo ricorre quando il lavoratore, al fine di evitare taluni obblighi giuridici o fiscali, è formalmente dichiarato come lavoratore autonomo pur soddisfacendo tutti i criteri che caratterizzano un rapporto di lavoro. Tali persone dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva. È opportuno che la determinazione dell’esistenza di un rapporto di lavoro si fondi sui fatti correlati all’effettiva prestazione di lavoro e non basarsi sul modo in cui le parti descrivono il rapporto.

(9)

Gli Stati membri dovrebbero poter garantire, se giustificato da motivi oggettivi, che talune disposizioni della presente direttiva non si applichino a determinate categorie di funzionari pubblici — servizi pubblici di emergenza, forze armate, autorità di polizia, magistrati, pubblici ministeri, investigatori o altri servizi preposti all’applicazione della legge — data la specifica natura dei compiti che sono chiamati a svolgere o le loro condizioni di lavoro.

(10)

I requisiti stabiliti nella presente direttiva relativi alle seguenti materie non dovrebbero applicarsi ai lavoratori marittimi o ai pescatori, date le specificità delle loro condizioni di lavoro: lavoro in parallelo, qualora incompatibile con il lavoro svolto a bordo di navi o pescherecci; prevedibilità minima del lavoro; invio dei lavoratori in un altro Stato membro o in un paese terzo; transizione a un’altra forma di lavoro e fornitura di informazioni sull’identità delle istituzioni di sicurezza sociale che ricevono i contributi sociali. Ai fini della presente direttiva si dovrebbe ritenere che i lavoratori marittimi e i pescatori, quali definiti rispettivamente nelle direttive 2009/13/CE (6) e (UE) 2017/159 del Consiglio (7), lavorano nell’Unione quando lavorano a bordo di navi o pescherecci registrati in uno Stato membro o battenti bandiera di uno Stato membro.

(11)

Alla luce del crescente numero di lavoratori esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva 91/533/CEE sulla base di esclusioni accordate dagli Stati membri a norma dell’articolo 1 di tale direttiva, è necessario sostituire tali esclusioni con la possibilità per gli Stati membri di non applicare le disposizioni della presente direttiva a un rapporto di lavoro caratterizzato da un tempo di lavoro predeterminato ed effettivo di durata pari o inferiore a una media di tre ore a settimana in un periodo di riferimento di quattro settimane consecutive. Il calcolo di tali ore dovrebbe comprendere tutto il tempo effettivamente lavorato per un datore di lavoro, come il lavoro straordinario o il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite o previste nel contratto di lavoro o nel rapporto di lavoro. Superata tale soglia, le disposizioni della presente direttiva si applicano al lavoratore, indipendentemente dal numero di ore di lavoro successivamente lavorate o dal numero di ore di lavoro indicate nel contratto di lavoro.

(12)

I lavoratori che non hanno una quantità garantita di lavoro, compresi quelli con contratti a zero ore e alcuni contratti a chiamata, si trovano in una situazione di particolare vulnerabilità. Pertanto, a tali lavoratori dovrebbero applicarsi le disposizioni della presente direttiva, qualunque sia il numero di ore da essi effettivamente lavorate.

(13)

Diverse persone fisiche o giuridiche o altre entità possono, nella pratica, assumere le funzioni e le responsabilità di un datore di lavoro. Gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di determinare con maggiore precisione le persone considerate totalmente o in parte responsabili dell’esecuzione degli obblighi che la presente direttiva prevede per i datori di lavoro, purché tutti gli obblighi siano assolti. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere in grado di decidere che tali obblighi siano, totalmente o in parte, assegnati a una persona fisica o giuridica che non è parte del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro.

(14)

Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire norme specifiche per esimere dai requisiti stabiliti nella presente direttiva le persone fisiche che agiscono in qualità di datori di lavoro per lavoratori domestici presso il nucleo familiare in relazione alle seguenti questioni: prendere in considerazione le richieste di passaggio a un’altra forma di lavoro e rispondervi, fornire una formazione obbligatoria gratuita e prevedere meccanismi di ricorso che siano basati su presunzioni favorevoli in caso di informazioni mancanti nella documentazione che deve essere fornita al lavoratore a norma della presente direttiva.

(15)

La direttiva 91/533/CEE ha introdotto un elenco di elementi essenziali del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro in merito ai quali i lavoratori devono essere informati per iscritto. È necessario adattare tale elenco, che gli Stati membri possono ampliare, per tenere conto dell’evoluzione del mercato del lavoro e in particolare della diffusione di forme di lavoro non standard.

(16)

Se il lavoratore non ha un luogo di lavoro fisso o predominante, dovrebbe ricevere informazioni sulle eventuali disposizioni esistenti per lo spostamento tra i luoghi di lavoro.

(17)

Le informazioni relative al diritto alla formazione fornito dal datore di lavoro dovrebbero poter assumere la forma di informazioni che comprendono, se del caso, il numero di giorni di formazione all’anno cui il lavoratore ha diritto e di informazioni in merito alla politica generale di formazione del datore di lavoro.

(18)

Le informazioni sulla procedura che deve essere seguita dal datore di lavoro e dal lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro dovrebbero poter includere il termine per la presentazione di un ricorso contro un licenziamento.

(19)

Le informazioni sull’orario di lavoro dovrebbero essere coerenti con la direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e dovrebbero includere informazioni su pause, riposi quotidiani e settimanali e durata del congedo retribuito, garantendo in tal modo la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

(20)

Le informazioni da fornire sulla retribuzione dovrebbero includere tutti gli elementi della retribuzione indicati separatamente, compresi, se del caso, i contributi in denaro o in natura, il pagamento del lavoro straordinario, i premi e altri compensi, percepiti direttamente o indirettamente dal lavoratore per il suo lavoro. La comunicazione di tali informazioni non dovrebbe pregiudicare la libertà del datore di lavoro di prevedere ulteriori elementi della retribuzione quali i pagamenti una tantum. Il fatto che elementi della retribuzione dovuti a norma di legge o di un contratto collettivo non siano stati inclusi in tali informazioni non dovrebbe costituire un motivo per non fornirli al lavoratore.

(21)

Se, a causa della natura dell’impiego, come nel caso di un contratto a chiamata, non è possibile indicare una programmazione del lavoro fissa, i datori di lavoro dovrebbero informare i lavoratori in merito alle modalità di determinazione del loro orario di lavoro, comprese le fasce orarie in cui possono essere chiamati a lavorare e il periodo minimo di preavviso che devono ricevere prima dell’inizio di un incarico di lavoro.

(22)

Le informazioni sui sistemi di sicurezza sociale dovrebbero comprendere informazioni sull’identità delle istituzioni di sicurezza sociale che ricevono i contributi sociali, ove pertinente, relativi a prestazioni di malattia, di maternità, di paternità e parentali, prestazioni per incidenti sul lavoro e malattie professionali e prestazioni di vecchiaia, di invalidità, di reversibilità, di disoccupazione, di prepensionamento e familiari. I datori di lavoro non dovrebbero essere tenuti a fornire tali informazioni se la scelta dell’istituzione di sicurezza sociale è compiuta dal lavoratore. Le informazioni da fornire sulla protezione sociale a carico del datore di lavoro dovrebbero comprendere, ove pertinente, l’esistenza di una copertura da parte di regimi di pensione complementare ai sensi della direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e della direttiva 98/49/CE del Consiglio (10).

(23)

I lavoratori dovrebbero avere il diritto di essere informati dei diritti e degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro per iscritto all’inizio del rapporto di lavoro. Le informazioni di base dovrebbero pertanto pervenire loro il prima possibile e al più tardi entro una settimana di calendario dal primo giorno di lavoro. Il resto delle informazioni dovrebbe pervenire loro entro un mese dal primo giorno di lavoro. Per primo giorno di lavoro si dovrebbe intendere l’inizio effettivo della prestazione di lavoro da parte del lavoratore nel rapporto di lavoro. Gli Stati membri dovrebbero mirare a che le pertinenti informazioni sul rapporto di lavoro siano fornite dai datori di lavoro prima del termine della durata del contratto inizialmente concordata.

(24)

Alla luce del crescente utilizzo degli strumenti di comunicazione digitale, le informazioni che devono essere fornite per iscritto a norma della presente direttiva possono essere fornite per via elettronica.

(25)

Per aiutare i datori di lavoro a fornire informazioni tempestive, gli Stati membri dovrebbero poter fornire modelli a livello nazionale e pertinenti informazioni sufficientemente complete sul quadro giuridico applicabile. Tali modelli potrebbero essere ulteriormente elaborati a livello settoriale o locale dalle autorità nazionali e dalle parti sociali. La Commissione sosterrà gli Stati membri nell’elaborazione di modelli e formati e li renderà ampiamente disponibili, se del caso.

(26)

I lavoratori in missione all’estero dovrebbero ricevere informazioni supplementari specifiche per la loro situazione. Per incarichi di lavoro successivi in più Stati membri o paesi terzi, tali informazioni dovrebbero poter essere raggruppate per più incarichi prima della prima partenza e successivamente modificate in caso di variazioni. Se i lavoratori sono considerati distaccati ai sensi della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), è inoltre opportuno che siano informati del sito web nazionale unico sviluppato dallo Stato membro ospitante dove possono reperire le informazioni pertinenti sulle condizioni di lavoro applicabili alla loro situazione. Salvo altrimenti disposto dagli Stati membri, tali obblighi si applicano se la durata del periodo di lavoro all’estero è superiore a quattro settimane consecutive.

(27)

I periodi di prova consentono alle parti del rapporto di lavoro di verificare che i lavoratori e le posizioni per le quali sono stati assunti siano compatibili, fornendo al contempo sostegno ai lavoratori. L’ingresso nel mercato del lavoro o la transizione verso una nuova posizione non dovrebbe implicare un lungo periodo di insicurezza. Come stabilito nel pilastro europeo dei diritti sociali, i periodi di prova dovrebbero pertanto essere di durata ragionevole.

(28)

Un cospicuo numero di Stati membri ha fissato la durata massima generale dei periodi di prova in un intervallo compreso tra tre e sei mesi, che dovrebbe essere considerato ragionevole. Eccezionalmente, i periodi di prova dovrebbero poter durare più di sei mesi se ciò è giustificato dalla natura dell’impiego, come nel caso di posizioni dirigenziali, esecutive o nella pubblica amministrazione, o se ciò è nell’interesse del lavoratore, come nel contesto di misure specifiche per la promozione dell’occupazione a tempo indeterminato, in particolare per i lavoratori giovani. I periodi di prova dovrebbero inoltre poter essere prorogati in misura corrispondente qualora il lavoratore sia stato assente dal lavoro durante il periodo di prova, ad esempio a causa di malattia o congedo, per consentire al datore di lavoro di verificare l’idoneità del lavoratore al compito in questione. Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato inferiori a 12 mesi, gli Stati membri dovrebbero assicurare che la durata di tale periodo di prova sia adeguata e proporzionale alla durata prevista del contratto e alla natura dell’impiego. Ove previsto dal diritto o dalle prassi nazionali, i lavoratori dovrebbero poter maturare diritti connessi al lavoro durante il periodo di prova.

(29)

Un datore di lavoro non dovrebbe vietare a un lavoratore di accettare impieghi presso altri datori di lavoro al di fuori del tempo di lavoro stabilito con lui, né riservare a un lavoratore un trattamento sfavorevole sulla base di tale motivo. Gli Stati membri dovrebbero poter definire le condizioni per l’uso delle restrizioni di incompatibilità, che vanno intese come restrizioni al lavoro per altri datori di lavoro per motivi obiettivi, quali la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori anche mediante limitazioni dell’orario di lavoro, la protezione della riservatezza degli affari, l’integrità del servizio pubblico o la prevenzione dei conflitti di interessi.

(30)

I lavoratori la cui organizzazione del lavoro è interamente o in gran parte imprevedibile dovrebbero beneficiare di un livello minimo di prevedibilità se la programmazione del lavoro è determinata principalmente dal datore di lavoro, sia direttamente, ad esempio mediante l’assegnazione di incarichi di lavoro, che indirettamente, ad esempio chiedendo al lavoratore di rispondere alle richieste dei clienti.

(31)

Le ore e i giorni di riferimento, che devono essere intesi come le fasce orarie in cui può essere svolto lavoro su richiesta del datore di lavoro, dovrebbero essere stabiliti per iscritto all’inizio del rapporto di lavoro.

(32)

Un periodo minimo di preavviso ragionevole, che deve essere inteso come il periodo di tempo tra il momento in cui un lavoratore è informato in merito a un nuovo incarico di lavoro e il momento in cui inizia l’incarico, costituisce un altro elemento necessario di prevedibilità del lavoro per i rapporti di lavoro con un’organizzazione del lavoro interamente o in gran parte imprevedibile. È possibile che la durata del periodo di preavviso vari in funzione delle esigenze del settore interessato, purché sia garantita nel contempo l’adeguata protezione dei lavoratori. Il periodo minimo di preavviso si applica fatta salva la direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

(33)

I lavoratori dovrebbero avere la possibilità di rifiutare un incarico di lavoro se questo non rientra nelle ore e nei giorni di riferimento o se non è stato notificato loro conformemente al periodo di preavviso minimo, senza subire conseguenze negative per averlo rifiutato. I lavoratori dovrebbero avere la possibilità di accettare l’incarico di lavoro, se lo desiderano.

(34)

Se un lavoratore la cui organizzazione del lavoro è interamente o in gran parte imprevedibile ha convenuto con il suo datore di lavoro di svolgere uno specifico incarico di lavoro, il lavoratore dovrebbe potersi organizzare di conseguenza. Il lavoratore dovrebbe essere tutelato dalla perdita di reddito derivante dall’annullamento tardivo di un incarico di lavoro concordato mediante una compensazione adeguata.

(35)

I contratti di lavoro a chiamata o analoghi, compresi i contratti a zero ore, nell’ambito dei quali il datore di lavoro dispone della flessibilità di poter chiamare il lavoratore in funzione delle proprie necessità, sono particolarmente imprevedibili per il lavoratore. Gli Stati membri che consentono tali contratti dovrebbero assicurare che esistano misure efficaci per prevenirne l’abuso. Tali misure potrebbero assumere la forma di limitazioni dell’uso e della durata di tali contratti, di una presunzione confutabile dell’esistenza di un contratto di lavoro o rapporto di lavoro con un numero garantito di ore retribuite basato sulle ore lavorate in un precedente periodo di riferimento, o di altre misure equivalenti che garantiscano un’efficace prevenzione delle pratiche abusive.

(36)

Nei casi in cui i datori di lavoro hanno la possibilità di offrire contratti di lavoro a tempo pieno o a tempo indeterminato a lavoratori in forme di lavoro non standard, dovrebbe essere promossa una transizione verso forme di lavoro più sicure, conformemente ai principi di cui al pilastro europeo dei diritti sociali. I lavoratori dovrebbero poter chiedere un’altra forma di lavoro più prevedibile e sicura, se disponibile, e ricevere una risposta scritta motivata dal datore di lavoro che tenga conto delle esigenze del datore di lavoro e del lavoratore. Gli Stati membri dovrebbero poter limitare la frequenza di tali richieste. La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di prevedere che, nel caso di posizioni nell’amministrazione pubblica a cui si accede tramite concorso, esse non siano considerate disponibili su semplice richiesta del lavoratore, e quindi non rientrino nell’ambito di applicazione del diritto di chiedere una forma di lavoro con condizioni di lavoro più prevedibili e sicure.

(37)

Se i datori di lavoro sono tenuti a norma del diritto dell’Unione o nazionale o di contratti collettivi a erogare una formazione ai lavoratori per lo svolgimento del lavoro per cui sono impiegati, è importante garantire che tale formazione sia erogata con equità a tutti i lavoratori, compresi quelli in forme di lavoro non standard. I costi di questa formazione non dovrebbero essere a carico del lavoratore né trattenuti o dedotti dalla retribuzione del lavoratore. Tale formazione dovrebbe essere computata come orario di lavoro e, ove possibile, dovrebbe svolgersi durante l’orario di lavoro. Detto obbligo non riguarda la formazione professionale o la formazione necessaria ai lavoratori per ottenere, mantenere o rinnovare una qualifica professionale, nella misura in cui il diritto dell’Unione o nazionale o un contratto collettivo non impongano al datore di lavoro di fornirla al lavoratore. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per tutelare i lavoratori dalle pratiche abusive in materia di formazione.

(38)

È opportuno rispettare l’autonomia delle parti sociali e il loro ruolo di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Le parti sociali dovrebbero quindi poter ritenere che, in particolari settori o situazioni, per perseguire lo scopo della presente direttiva siano più appropriate disposizioni diverse rispetto ad alcune norme minime stabilite nella presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter consentire alle parti sociali di mantenere, negoziare, stipulare e applicare contratti collettivi che differiscono da alcune disposizioni contenute nella presente direttiva, a condizione che il livello generale di protezione dei lavoratori non sia abbassato.

(39)

La consultazione pubblica sul pilastro europeo dei diritti sociali ha evidenziato la necessità di rafforzare l’applicazione della legislazione dell’Unione in materia di lavoro al fine di garantirne l’efficacia. La valutazione della direttiva 91/533/CEE effettuata nel quadro del Programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione della Commissione ha confermato che l’efficacia della legislazione dell’Unione in materia di lavoro potrebbe essere migliorata mediante meccanismi di applicazione rafforzati. Secondo la consultazione, i sistemi di ricorso basati unicamente sulle domande di risarcimento del danno sono meno efficaci di quelli che prevedono anche sanzioni, come gli importi forfettari o la perdita delle licenze, per i datori di lavoro che non rilasciano le dichiarazioni scritte. È inoltre emerso che i lavoratori raramente presentano ricorso durante il rapporto di lavoro e ciò compromette l’obiettivo di fornire la dichiarazione scritta, che è garantire che i lavoratori siano informati sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro. È pertanto necessario introdurre disposizioni relative all’applicazione che garantiscano l’uso di presunzioni favorevoli, qualora non vengano fornite le informazioni sul rapporto di lavoro, o l’uso di una procedura nell’ambito della quale il datore di lavoro possa essere tenuto a fornire le informazioni mancanti e possa subire sanzioni in caso di non conformità, o entrambi. Tali presunzioni favorevoli dovrebbero poter comprendere la presunzione che il lavoratore ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che non vi è un periodo di prova o che il lavoratore ha una posizione a tempo pieno, laddove le pertinenti informazioni siano mancanti. Il ricorso potrebbe seguire una procedura in virtù della quale il lavoratore o una parte terza, come un rappresentante del lavoratore o altra autorità o altro organo competente, notificano al datore di lavoro che mancano alcune informazioni e che egli è tenuto a fornire informazioni complete e corrette in modo tempestivo.

(40)

Dopo la direttiva 91/533/CEE è stato adottato un ampio sistema di disposizioni relative all’applicazione per l’acquis sociale dell’Unione, in particolare in materia di parità di trattamento; alcuni elementi di tale sistema dovrebbero essere applicati alla presente direttiva per garantire che i lavoratori abbiano accesso a una risoluzione delle controversie efficace e imparziale, ad esempio presso un tribunale civile o del lavoro, e beneficino di un diritto di ricorso, che può comprendere un’adeguata compensazione, come previsto dal principio n. 7 del pilastro europeo dei diritti sociali.

(41)

In particolare, visto il carattere fondamentale del diritto alla protezione giuridica effettiva, i lavoratori dovrebbero continuare a fruire di tale protezione anche dopo la fine del rapporto di lavoro che ha dato origine a una presunta violazione dei diritti del lavoratore ai sensi della presente direttiva.

(42)

Per un’attuazione efficace della direttiva è necessaria un’adeguata protezione giudiziaria e amministrativa contro un trattamento sfavorevole in risposta a un tentativo di esercitare i diritti sanciti dalla presente direttiva, a un reclamo verso il datore di lavoro o a un procedimento giudiziario o amministrativo inteso a garantire il rispetto della presente direttiva.

(43)

I lavoratori che esercitano i diritti previsti dalla presente direttiva dovrebbero essere protetti contro il licenziamento o pregiudizio equivalente, come un lavoratore a chiamata che non riceva più lavoro, o contro la preparazione di un eventuale licenziamento per il fatto di aver cercato di esercitare tali diritti. Se un lavoratore ritiene di essere stato licenziato o di aver subito un pregiudizio equivalente per questi motivi, il lavoratore e le autorità o gli organi competenti dovrebbero avere la possibilità di esigere che il datore di lavoro fornisca i motivi debitamente giustificati del licenziamento o della misura equivalente.

(44)

L’onere della prova per stabilire che non vi è stato licenziamento o pregiudizio equivalente per il fatto che il lavoratore ha esercitato i diritti previsti dalla presente direttiva dovrebbe incombere al datore di lavoro se il lavoratore presenta dinanzi a un tribunale o a un’altra autorità od organo competente prove fattuali dalle quali si può presumere che sia stato licenziato o che abbia subito misure di effetto equivalente per tali motivi. Gli Stati membri dovrebbero poter non applicare tale norma in procedimenti in cui spetta a un tribunale o a un’altra autorità od organo competente indagare sui fatti, in particolare in sistemi dove il licenziamento deve essere approvato in anticipo da tale autorità od organo.

(45)

Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di mancata ottemperanza agli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Si può trattare di sanzioni amministrative e finanziarie, quali ammende o il pagamento di una compensazione, come anche di altri tipi di sanzioni.

(46)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire migliorare le condizioni di lavoro promuovendo un’occupazione più trasparente e prevedibile e garantendo nel contempo l’adattabilità del mercato del lavoro, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, data la necessità di stabilire prescrizioni minime comuni, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(47)

La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime, lasciando così impregiudicata la prerogativa degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli. I diritti acquisiti a norma del quadro giuridico in essere dovrebbero continuare ad applicarsi, a meno che la presente direttiva non introduca disposizioni più favorevoli. L’attuazione della presente direttiva non può essere utilizzata per ridurre i diritti esistenti stabiliti dall’attuale diritto dell’Unione o nazionale in materia, né può costituire un motivo valido per ridurre il livello generale di protezione offerto ai lavoratori nel settore disciplinato dalla presente direttiva. In particolare, non dovrebbe essere utilizzata come motivo per introdurre contratti di lavoro a zero ore o di tipo simile.

(48)

Nell’attuare la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero evitare di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di micro, piccole e medie imprese. Gli Stati membri sono pertanto invitati a valutare l’impatto dei rispettivi atti di recepimento sulle piccole e medie imprese per accertarsi che non siano colpite in modo sproporzionato, riservando particolare attenzione alle microimprese e agli oneri amministrativi, e a pubblicare i risultati di tali valutazioni.

(49)

Gli Stati membri possono affidare alle parti sociali l’attuazione della presente direttiva, a condizione che le parti sociali chiedano congiuntamente di farlo e che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie per essere sempre in grado di garantire i risultati prescritti dalla presente direttiva. Essi dovrebbero anche, in conformità del diritto e delle prassi nazionali, adottare misure adeguate per garantire l’effettiva partecipazione delle parti sociali nonché promuovere e rafforzare il dialogo sociale in vista dell’attuazione delle disposizioni della presente direttiva.

(50)

Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per garantire l’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva, ad esempio effettuando, se del caso, ispezioni.

(51)

Tenuto conto delle modifiche sostanziali introdotte dalla presente direttiva per quanto riguarda lo scopo, l’ambito di applicazione e il contenuto della direttiva 91/533/CEE, non è opportuno modificare tale direttiva. La direttiva 91/533/CEE dovrebbe pertanto essere abrogata.

(52)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (13), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Scopo, oggetto e ambito di applicazione

1.   Lo scopo della presente direttiva è migliorare le condizioni di lavoro promuovendo un’occupazione più trasparente e prevedibile, pur garantendo nel contempo l’adattabilità del mercato del lavoro.

2.   La presente direttiva stabilisce diritti minimi che si applicano a tutti i lavoratori nell’Unione che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia.

3.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare gli obblighi stabiliti nella presente direttiva ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia caratterizzato da un tempo di lavoro predeterminato ed effettivo di durata pari o inferiore a una media di tre ore a settimana in un periodo di riferimento di quattro settimane consecutive. È considerato nella media delle tre ore il tempo di lavoro prestato a tutti i datori di lavoro che costituiscono una stessa impresa, uno stesso gruppo o una stessa entità o vi appartengono.

4.   Il paragrafo 3 non si applica a un rapporto di lavoro nell’ambito del quale non sia stata stabilita una quantità garantita di lavoro retribuito prima dell’inizio del lavoro.

5.   Gli Stati membri possono determinare quali persone sono responsabili dell’esecuzione degli obblighi per i datori di lavoro previsti dalla presente direttiva, purché tutti gli obblighi siano assolti. Essi possono inoltre decidere che tali obblighi debbano essere, totalmente o in parte, assegnati a una persona fisica o giuridica che non è parte del rapporto di lavoro.

Il presente paragrafo lascia impregiudicata la direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14).

6.   Gli Stati membri possono prevedere, sulla base di motivi oggettivi, che le disposizioni di cui al capo III non si applichino a funzionari pubblici, servizi pubblici di emergenza, forze armate, autorità di polizia, magistrati, pubblici ministeri, investigatori o altri servizi preposti all’applicazione della legge.

7.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare gli obblighi di cui agli articoli 12 e 13 e all’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), alle persone fisiche che agiscono in qualità di datori di lavoro nei nuclei familiari laddove il lavoro venga svolto per tali nuclei familiari.

8.   Il capo II della presente direttiva si applica ai lavoratori marittimi e ai pescatori fatte salve, rispettivamente, le direttive 2009/13/CE e (UE) 2017/159. Gli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere m) e o), e agli articoli 7, 9, 10 e 12 non si applicano ai lavoratori marittimi o ai pescatori.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)   «programmazione del lavoro»: la programmazione che determina in quali giorni e ore inizia e termina la prestazione di lavoro;

b)   «ore e giorni di riferimento»: le fasce orarie di giorni specificati durante le quali può essere svolto lavoro su richiesta del datore di lavoro;

c)   «organizzazione del lavoro»: la forma di organizzazione dell’orario di lavoro e la sua ripartizione conformemente a una determinata organizzazione stabilita dal datore di lavoro.

Articolo 3

Informazione

Il datore di lavoro fornisce per iscritto a ciascun lavoratore le informazioni richieste conformemente alla presente direttiva. Le informazioni sono fornite e trasmesse su carta oppure, purché siano accessibili al lavoratore, possano essere conservate e stampate e il datore di lavoro conservi la prova della trasmissione o della ricezione, per via elettronica.

CAPO II

INFORMAZIONI SUL RAPPORTO DI LAVORO

Articolo 4

Obbligo di informazione

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro siano tenuti a comunicare ai lavoratori gli elementi essenziali del rapporto di lavoro.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono almeno quanto segue:

a)

le identità delle parti del rapporto di lavoro;

b)

il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o prevalente, il principio che il lavoratore è impiegato in luoghi diversi o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro, nonché la sede o, se del caso, il domicilio del datore di lavoro;

c)

uno dei punti seguenti:

i)

il titolo, il livello, la natura o la categoria dell’impiego attribuito al lavoratore; oppure

ii)

una breve specificazione o descrizione del lavoro;

d)

la data di inizio del rapporto di lavoro;

e)

se si tratta di un rapporto di lavoro a tempo determinato, la data di fine o la durata prevista dello stesso;

f)

nel caso di lavoratori tramite agenzia interinale, l’identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota;

g)

la durata e le condizioni del periodo di prova, se previsto;

h)

il diritto alla formazione erogata dal datore di lavoro, se previsto;

i)

la durata del congedo retribuito cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all’atto dell’informazione, le modalità di attribuzione e di determinazione di tale congedo;

j)

la procedura, compresi i requisiti di forma e la durata dei periodi di preavviso, che deve essere seguita dal datore di lavoro e dal lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro o, nell’impossibilità di indicare la durata dei periodi di preavviso all’atto dell’informazione, le modalità di determinazione di detti periodi;

k)

la retribuzione, compresi l’importo di base iniziale, ogni altro elemento costitutivo, se del caso, indicati separatamente, e la periodicità e le modalità di pagamento della retribuzione cui ha diritto il lavoratore;

l)

se l’organizzazione del lavoro è interamente o in gran parte prevedibile, la durata normale della giornata o della settimana di lavoro del lavoratore nonché eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione e, se del caso, eventuali condizioni relative ai cambi di turno;

m)

se l’organizzazione del lavoro è interamente o in gran parte imprevedibile, il datore di lavoro informa il lavoratore riguardo:

i)

al principio che la programmazione del lavoro è variabile, all’ammontare delle ore retribuite garantite e alla retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta a dette ore garantite;

ii)

alle ore e ai giorni di riferimento nei quali può essere imposto al lavoratore di lavorare;

iii)

al periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio di un incarico e, se del caso, il termine per l’annullamento di cui all’articolo 10, paragrafo 3;

n)

i contratti collettivi che disciplinano le condizioni di lavoro del lavoratore o, se si tratta di contratti collettivi stipulati al di fuori dell’impresa da particolari istituzioni od organi paritetici, la denominazione di tali istituzioni o organi nel cui ambito sono stati stipulati;

o)

ove la responsabilità incomba al datore di lavoro, l’identità delle istituzioni di sicurezza sociale che ricevono i contributi sociali collegati al rapporto di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro.

3.   Le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere da g) a l) e lettera o), possono, se del caso, essere fornite sotto forma di un riferimento alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi che disciplinano tali punti.

Articolo 5

Tempistica e mezzi di informazione

1.   Qualora non siano state fornite in precedenza, le informazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) ad e), e lettere g), k), l) e m), sono fornite individualmente al lavoratore sotto forma di uno o più documenti al più tardi entro una settimana di calendario dal primo giorno di lavoro. Le altre informazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, sono fornite individualmente al lavoratore sotto forma di documento entro un mese dal primo giorno di lavoro.

2.   Gli Stati membri possono predisporre modelli e formati per i documenti di cui al paragrafo 1 e metterli a disposizione dei lavoratori e del datore di lavoro, anche rendendoli accessibili su un unico sito web nazionale ufficiale o tramite altri mezzi idonei.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni che devono essere comunicate dai datori di lavoro relative alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi di applicazione generale che costituiscono il quadro giuridico applicabile siano rese disponibili a tutti gratuitamente e in modo chiaro, trasparente, completo e facilmente accessibile a distanza e per via elettronica, anche tramite portali online esistenti.

Articolo 6

Modifica del rapporto di lavoro

1.   Gli Stati membri provvedono affinché eventuali modifiche degli elementi del rapporto di lavoro di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e delle informazioni supplementari per i lavoratori in missione in un altro Stato membro o in un paese terzo di cui all’articolo 7 siano fornite dal datore di lavoro al lavoratore sotto forma di documento scritto quanto prima possibile e al più tardi il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica.

2.   Il documento di cui al paragrafo 1 non si applica alle modifiche che riflettono semplicemente un cambiamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o statutarie ovvero dei contratti collettivi cui fanno riferimento i documenti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, e, se del caso, all’articolo 7.

Articolo 7

Informazioni supplementari per i lavoratori in missione in un altro Stato membro o in un paese terzo

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora un lavoratore sia tenuto a lavorare in uno Stato membro o in un paese terzo diverso dallo Stato membro in cui lavora abitualmente, il datore di lavoro fornisca i documenti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, prima della partenza del lavoratore e affinché i documenti comprendano almeno le seguenti informazioni supplementari:

a)

il paese o i paesi in cui deve essere svolto il lavoro all’estero e la durata prevista;

b)

la valuta in cui verrà corrisposta la retribuzione;

c)

se del caso, le prestazioni in denaro o in natura inerenti agli incarichi;

d)

se sia previsto il rimpatrio e, in caso affermativo, le condizioni che disciplinano il rimpatrio del lavoratore.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché un lavoratore distaccato contemplato dalla direttiva 96/71/CE riceva inoltre le seguenti informazioni:

a)

la retribuzione cui ha diritto il lavoratore conformemente al diritto applicabile dello Stato membro ospitante;

b)

se del caso, le indennità specifiche per il distacco e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio;

c)

il link al sito web nazionale ufficiale unico sviluppato dallo Stato membro ospitante a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

3.   Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera a), possono, se del caso, essere fornite sotto forma di un riferimento alle disposizioni specifiche di leggi, regolamenti e atti amministrativi o statutari ovvero ai contratti collettivi che disciplinano le informazioni ivi considerate.

4.   Salvo altrimenti disposto dagli Stati membri, i paragrafi 1 e 2 non si applicano se la durata di ciascun periodo di lavoro al di fuori dello Stato membro in cui il lavoratore lavora abitualmente è uguale o inferiore a quattro settimane consecutive.

CAPO III

PRESCRIZIONI MINIME RELATIVE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO

Articolo 8

Durata massima dei periodi di prova

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora un rapporto di lavoro sia soggetto a un periodo di prova quale definito dal diritto nazionale o dalle prassi nazionali, tale periodo non sia superiore a sei mesi.

2.   Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri provvedono affinché la durata di tale periodo di prova sia proporzionale alla durata prevista del contratto e alla natura dell’impiego. In caso di rinnovo di un contratto per la stessa funzione e gli stessi compiti, il rapporto di lavoro non è soggetto a un nuovo periodo di prova.

3.   Gli Stati membri possono, in via eccezionale, prevedere periodi di prova di durata superiore se questi sono giustificati dalla natura dell’impiego o sono nell’interesse del lavoratore. Qualora il lavoratore sia stato assente dal lavoro durante il periodo di prova, gli Stati membri possono prevedere che il periodo di prova possa essere prorogato in misura corrispondente, in relazione alla durata dell’assenza.

Articolo 9

Impiego in parallelo

1.   Gli Stati membri provvedono affinché il datore di lavoro non vieti a un lavoratore di accettare impieghi presso altri datori di lavoro al di fuori della programmazione del lavoro stabilita con il primo né gli riservi un trattamento sfavorevole sulla base di tale motivo.

2.   Gli Stati membri possono stabilire condizioni per il ricorso a restrizioni di incompatibilità da parte dei datori di lavoro sulla base di motivi oggettivi quali la salute e la sicurezza, la protezione della riservatezza degli affari, l’integrità del servizio pubblico e la prevenzione dei conflitti di interessi.

Articolo 10

Prevedibilità minima del lavoro

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora l’organizzazione del lavoro di un lavoratore sia interamente o in gran parte imprevedibile, il datore di lavoro non imponga al lavoratore di lavorare a meno che non siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a)

il lavoro è svolto entro ore e giorni di riferimento predeterminati di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera m), punto ii); e

b)

il lavoratore è informato dal suo datore di lavoro di un incarico con un preavviso ragionevole stabilito in conformità del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera m), punto iii).

2.   Qualora uno o entrambi i requisiti di cui al paragrafo 1 non siano soddisfatti, il lavoratore ha il diritto di rifiutare un incarico di lavoro senza conseguenze negative.

3.   Qualora consentano a un datore di lavoro di annullare un incarico di lavoro senza compensazione, gli Stati membri adottano le misure necessarie, conformemente al diritto, ai contratti collettivi o alle prassi nazionali, per garantire che il lavoratore abbia diritto a una compensazione se il datore di lavoro annulla l’incarico di lavoro precedentemente concordato con il lavoratore dopo un determinato termine ragionevole.

4.   Gli Stati membri possono stabilire modalità di applicazione del presente articolo in conformità del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali.

Articolo 11

Misure complementari per i contratti a chiamata

Qualora consentano l’uso di contratti di lavoro a chiamata o di contratti di lavoro analoghi, gli Stati membri adottano una o più delle seguenti misure per prevenire pratiche abusive:

a)

limitazioni dell’uso e della durata dei contratti a chiamata o di analoghi contratti di lavoro;

b)

una presunzione confutabile dell’esistenza di un contratto di lavoro con un ammontare minimo di ore retribuite sulla base della media delle ore lavorate in un determinato periodo;

c)

altre misure equivalenti che garantiscano un’efficace prevenzione delle pratiche abusive.

Gli Stati membri informano la Commissione di tali misure.

Articolo 12

Transizione a un’altra forma di lavoro

1.   Gli Stati membri provvedono affinché un lavoratore con almeno sei mesi di servizio presso lo stesso datore di lavoro, che abbia completato l’eventuale periodo di prova, possa chiedere una forma di lavoro con condizioni di lavoro più prevedibili e sicure, se disponibile, e riceva una risposta scritta motivata. Gli Stati membri possono limitare la frequenza delle richieste che fanno scattare l’obbligo di cui al presente articolo.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché il datore di lavoro fornisca la risposta scritta motivata di cui al paragrafo 1 entro un mese dalla richiesta. Per quanto attiene alle persone fisiche che agiscono in qualità di datori di lavoro e alle micro, piccole o medie imprese, gli Stati membri possono prevedere una proroga del termine a non più di tre mesi e consentire una risposta orale a una successiva richiesta simile presentata dallo stesso lavoratore se la motivazione della risposta rimane invariata riguardo alla situazione del lavoratore.

Articolo 13

Formazione obbligatoria

Gli Stati membri provvedono affinché, qualora un datore di lavoro sia tenuto, a norma del diritto dell’Unione o nazionale o dei contratti collettivi, ad erogare a un lavoratore formazione ai fini dello svolgimento del lavoro per il quale è stato assunto, tale formazione sia erogata gratuitamente al lavoratore, sia considerata come orario di lavoro e, ove possibile, abbia luogo durante l’orario di lavoro.

Articolo 14

Contratti collettivi

Gli Stati membri possono consentire alle parti sociali di mantenere, negoziare, concludere e applicare contratti collettivi, in conformità del diritto o delle prassi nazionali, che, nel rispetto della protezione generale dei lavoratori, stabiliscano disposizioni concernenti le condizioni di lavoro dei lavoratori che differiscono da quelle di cui agli articoli da 8 a 13.

CAPO IV

DISPOSIZIONI ORIZZONTALI

Articolo 15

Presunzioni giuridiche e meccanismo di risoluzione rapida

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora un lavoratore non abbia ricevuto a tempo debito i documenti o parte dei documenti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, o all’articolo 6, si applichi almeno uno dei seguenti sistemi:

a)

il lavoratore beneficia delle presunzioni favorevoli definite dallo Stato membro, che i datori di lavoro hanno la possibilità di confutare;

b)

il lavoratore ha la possibilità di sporgere denuncia a un’autorità o a un organo competente e di ricevere un’adeguata riparazione in modo tempestivo ed efficace.

2.   Gli Stati membri possono prevedere che l’applicazione delle presunzioni e del meccanismo di cui al paragrafo 1 sia subordinata alla notifica del datore di lavoro e al fatto che il datore di lavoro non abbia fornito le informazioni mancanti in modo tempestivo.

Articolo 16

Diritto di ricorso

Gli Stati membri provvedono affinché i lavoratori, compresi coloro il cui rapporto di lavoro è cessato, abbiano accesso a un meccanismo di risoluzione delle controversie efficace e imparziale e beneficino di un diritto di ricorso in caso di violazioni dei loro diritti derivanti dalla presente direttiva.

Articolo 17

Protezione da trattamento o conseguenze sfavorevoli

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per proteggere i lavoratori, compresi quelli che sono rappresentanti dei lavoratori, da qualsiasi trattamento sfavorevole da parte del datore di lavoro e da qualsiasi conseguenza sfavorevole derivante da un reclamo presentato al datore di lavoro o da un procedimento promosso al fine di garantire il rispetto dei diritti di cui alla presente direttiva.

Articolo 18

Protezione contro il licenziamento e onere della prova

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare il licenziamento o suo equivalente e ogni misura destinata a preparare il licenziamento di lavoratori per il fatto che questi abbiano esercitato i diritti previsti dalla presente direttiva.

2.   I lavoratori che ritengono di essere stati licenziati, o soggetti a misure con effetto equivalente, per il fatto di aver esercitato i diritti previsti dalla presente direttiva possono chiedere al datore di lavoro di fornire i motivi debitamente giustificati del licenziamento o delle misure equivalenti. Il datore di lavoro fornisce tali motivi per iscritto.

3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, quando i lavoratori di cui al paragrafo 2 presentano, dinanzi a un organo giurisdizionale o a un’altra autorità od organo competente, fatti in base ai quali si può presumere che vi siano stati tale licenziamento o tali misure equivalenti, incomba al datore di lavoro dimostrare che il licenziamento è stato basato su motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 1.

4.   Il paragrafo 3 non osta a che gli Stati membri impongano un regime probatorio più favorevole ai lavoratori.

5.   Agli Stati membri non è fatto obbligo di applicare il paragrafo 3 ai procedimenti nei quali l’istruzione dei fatti spetta all’organo giurisdizionale o a un’altra autorità od organo competente.

6.   Salvo diversa disposizione degli Stati membri, il paragrafo 3 non si applica alle procedure penali.

Articolo 19

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva o delle pertinenti disposizioni già in vigore riguardanti i diritti che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Non regresso e disposizioni più favorevoli

1.   La presente direttiva non costituisce un motivo valido per ridurre il livello generale di protezione riconosciuto ai lavoratori negli Stati membri.

2.   La presente direttiva lascia impregiudicata la prerogativa degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori o di promuovere o consentire l’applicazione di contratti collettivi che siano più favorevoli ai lavoratori.

3.   La presente direttiva lascia impregiudicato ogni altro diritto conferito ai lavoratori da altri atti giuridici dell’Unione.

Articolo 21

Recepimento e attuazione

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o agosto 2022. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1 adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

4.   Gli Stati membri, in conformità del diritto e delle prassi nazionali, adottano misure adeguate per garantire l’effettiva partecipazione delle parti sociali nonché promuovere e rafforzare il dialogo sociale in vista dell’attuazione della presente direttiva.

5.   Gli Stati membri possono affidare alle parti sociali l’attuazione della presente direttiva, laddove le parti sociali lo richiedano congiuntamente e a condizione che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie per essere sempre in grado di assicurare i risultati prescritti dalla presente direttiva.

Articolo 22

Disposizioni transitorie

I diritti e gli obblighi di cui alla presente direttiva si applicano a tutti i rapporti di lavoro esistenti entro il 1o agosto 2022. Tuttavia, un datore di lavoro fornisce o completa i documenti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, e agli articoli 6 e 7 solo su richiesta del lavoratore già assunto a tale data. L’assenza di tale richiesta non ha l’effetto di precludere a un lavoratore i diritti minimi di cui agli articoli da 8 a 13.

Articolo 23

Riesame da parte della Commissione

Entro il 1o agosto 2027 la Commissione, previa consultazione degli Stati membri e delle parti sociali a livello dell’Unione e tenendo conto dell’impatto sulle micro, piccole e medie imprese, riesamina l’attuazione della presente direttiva e propone, se del caso, modifiche legislative.

Articolo 24

Abrogazione

La direttiva 91/533/CEE è abrogata a decorrere dal 1o agosto 2022. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 25

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 26

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 283 del 10.8.2018, pag. 39.

(2)  GU C 387 del 25.10.2018, pag. 53.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 giugno 2019.

(4)  Direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro (GU L 288 del 18.10.1991, pag. 32).

(5)  Sentenze della Corte di giustizia del 3 luglio 1986, Deborah Lawrie-Blum/Land Baden-Württemberg, C-66/85, ECLI:EU:C:1986:284, del 14 ottobre 2010, Union syndicale Solidaires Isère/Premier ministre e altri, C-428/09, ECLI:EU:C:2010:612, del 9 luglio 2015, Ender Balkaya/Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH, C-229/14, ECLI:EU:C:2015:455, del 4 dicembre 2014, FNV Kunsten Informatie en MEDIA/Staat der Nederlanden, C-413/13, ECLI:EU:C:2014:2411, e del 17 novembre 2016, Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH/Ruhrlandklinik gGmbH, C-216/15, ECLI:EU:C:2016:883.

(6)  Direttiva 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell’accordo concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE (GU L 124 del 20.5.2009, pag. 30).

(7)  Direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell’accordo relativo all’attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell’Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell’Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l’Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell’Unione europea (Europêche) (GU L 25 del 31.1.2017, pag. 12).

(8)  Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9).

(9)  Direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l’acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari (GU L 128 del 30.4.2014, pag. 1).

(10)  Direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all’interno della Comunità europea (GU L 209 del 25.7.1998, pag. 46).

(11)  Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).

(12)  Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35).

(13)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

(14)  Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale (GU L 327 del 5.12.2008, pag. 9).

(15)  Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11).


11.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 186/122


DIRETTIVA (UE) 2019/1153 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2019

che reca disposizioni per agevolare l’uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 87, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

È necessario agevolare l’uso di informazioni finanziarie per prevenire, accertare, indagare o perseguire reati gravi.

(2)

Per assicurare una maggiore sicurezza, migliorare il perseguimento dei reati finanziari, contrastare il riciclaggio e prevenire i reati fiscali negli Stati membri e in tutta l’Unione è necessario migliorare l’accesso alle informazioni da parte delle unità di informazione finanziaria («FIU») e delle autorità pubbliche competenti in materia di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati gravi allo scopo di rafforzare la loro capacità di condurre indagini finanziarie e migliorare la cooperazione reciproca.

(3)

L'Unione e gli Stati membri devono assistersi reciprocamente conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea (TUE). Essi dovrebbero altresì impegnarsi a cooperare in modo leale e rapido.

(4)

Nella comunicazione del 2 febbraio 2016 concernente il piano d’azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo, la Commissione si è impegnata a esplorare la possibilità di istituire un distinto strumento giuridico autonomo che allarghi l’accesso ai registri centralizzati dei conti bancari e dei conti di pagamento da parte delle autorità degli Stati membri, comprese le autorità competenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati, gli uffici per il recupero dei beni, le autorità fiscali e le autorità anticorruzione. Inoltre, il piano d’azione del 2016 ha sollecitato l’elaborazione di un inventario degli ostacoli che si frappongono all'accesso, allo scambio e all’uso delle informazioni così come alla cooperazione operativa tra FIU.

(5)

La lotta contro le forme gravi di criminalità, compresi le frodi finanziarie e il riciclaggio, rimane una priorità dell’Unione.

(6)

La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dispone che gli Stati membri istituiscano registri centralizzati dei conti bancari o sistemi di reperimento dei dati che consentano la tempestiva identificazione dei titolari dei conti bancari, dei conti di pagamento e delle cassette di sicurezza.

(7)

A norma della direttiva (UE) 2015/849, le informazioni contenute in tali registri centralizzati dei conti bancari sono direttamente accessibili alle FIU e anche alle autorità nazionali competenti della prevenzione del riciclaggio, dei reati presupposto associati e del finanziamento del terrorismo.

(8)

L’accesso immediato e diretto alle informazioni conservate nei registri centralizzati dei conti bancari è spesso indispensabile per il buon esito di un’indagine penale o per l’identificazione, il reperimento e il congelamento tempestivi dei beni interessati ai fini della loro confisca. L’accesso diretto è il tipo di accesso più immediato alle informazioni conservate nei registri centralizzati dei conti bancari. È pertanto opportuno che la presente direttiva stabilisca norme che accordino alle autorità designate degli Stati membri competenti per la prevenzione, l’accertamento, l’indagine o il perseguimento dei reati l’accesso diretto alle informazioni conservate nei registri centralizzati dei conti bancari. Qualora uno Stato membro fornisca accesso alle informazioni sui conti bancari mediante un sistema elettronico centrale di reperimento dei dati, tale Stato membro dovrebbe garantire che l’autorità che gestisce i sistemi di reperimento trasmetta i risultati delle ricerche alle autorità competenti designate in modo immediato e non filtrato. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare i canali per lo scambio di informazioni tra autorità competenti o i poteri di queste ultime di ottenere informazioni dai soggetti obbligati ai sensi del diritto dell’Unione o del diritto nazionale. Esula dall’ambito di applicazione della presente direttiva l’accesso a informazioni detenute in registri centralizzati da parte delle autorità nazionali per fini diversi da quelli della presente direttiva o in relazione a reati diversi da quelli contemplati dalla presente direttiva.

(9)

Dato che ciascuno Stato membro conta più autorità o organismi competenti per la prevenzione, l’accertamento, l’indagine o il perseguimento di reati, e al fine di garantire un accesso proporzionato alle informazioni finanziarie e di altro tipo a norma della presente direttiva, è opportuno che gli Stati membri siano tenuti a designare le autorità e gli organismi abilitati ad accedere ai registri centralizzati dei conti bancari e in grado di chiedere informazioni alle FIU ai fini della presente direttiva. Nell’attuare la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero tenere conto della natura, dello status organizzativo, dei compiti e delle prerogative di tali autorità e organismi stabiliti dal rispettivo diritto nazionale, compresi i meccanismi esistenti per proteggere i sistemi finanziari dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo.

(10)

È opportuno che gli uffici per il recupero dei beni figurino tra le autorità competenti designate e ottengano l’accesso diretto alle informazioni conservate nei registri centralizzati dei conti bancari al fine di prevenire, accertare o indagare un determinato reato grave o di sostenere una determinata indagine penale, inclusi l’identificazione, il reperimento e il congelamento dei beni.

(11)

Nella misura in cui le autorità fiscali e le agenzie anticorruzione sono competenti in materia di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati ai sensi del diritto nazionale, anch’esse dovrebbero essere considerate autorità atte ad essere designate ai fini della presente direttiva. Le indagini amministrative diverse da quelle condotte dalle FIU al fine di prevenire, accertare e contrastare efficacemente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva.

(12)

Gli autori di reati, in particolare i gruppi criminali e i terroristi, sono spesso attivi in vari Stati membri e i loro beni, tra cui i conti bancari, sono spesso situati in altri Stati membri. Data la dimensione transfrontaliera dei reati gravi, tra cui il terrorismo, e delle relative attività finanziarie, è spesso necessario che le autorità competenti per le indagini penali in uno Stato membro accedano a informazioni su conti bancari detenuti in altri Stati membri.

(13)

Le informazioni che le autorità competenti acquisiscono dai registri nazionali centralizzati dei conti bancari possono essere scambiate con le autorità competenti di un altro Stato membro in conformità della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio (4), della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e delle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

(14)

La direttiva (UE) 2015/849 ha sensibilmente rafforzato il quadro giuridico dell’Unione che disciplina l’attività e la cooperazione delle FIU, compresa la valutazione da parte della Commissione sulla possibilità di istituire un meccanismo di coordinamento e supporto. Lo status giuridico delle FIU varia tra gli Stati membri e può essere quello di servizio amministrativo, di contrasto o ibrido. I poteri delle FIU comprendono il diritto di accedere alle informazioni finanziarie, amministrative e in materia di contrasto di cui hanno bisogno per prevenire, accertare e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo. Tuttavia, il diritto dell’Unione non definisce tutti gli strumenti e i meccanismi specifici che le FIU dovrebbero avere a disposizione per poter accedere a tali informazioni e svolgere i loro compiti. Poiché gli Stati membri restano interamente responsabili per l’istituzione e la scelta della natura organizzativa delle FIU, le differenti FIU hanno diversi livelli di accesso alle banche dati normative, la cui conseguenza è uno scambio insufficiente di informazioni tra autorità di contrasto o procure e FIU.

(15)

Per accrescere la certezza del diritto e l’efficacia operativa è opportuno che la presente direttiva stabilisca norme per rafforzare la capacità delle FIU di condividere le informazioni finanziarie e le analisi finanziarie su tutti i reati gravi con le autorità competenti nel loro Stato membro. Più precisamente, le FIU dovrebbero essere tenute a cooperare con le autorità competenti designate del loro Stato membro e dovrebbero essere in grado di rispondere tempestivamente alle richieste motivate di informazioni finanziarie o di analisi finanziarie da parte di tali autorità competenti designate laddove tali informazioni finanziarie o analisi finanziarie siano necessarie, caso per caso, e quando dette richieste sono motivate da esigenze relative alla prevenzione, all’accertamento, all’indagine o al perseguimento di reati gravi, fatte salve le deroghe di cui all’articolo 32, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849. Tale obbligo non dovrebbe ostare all’autonomia delle FIU ai sensi della direttiva (UE) 2015/849. In particolare, nei casi in cui le informazioni provengono dalle FIU di un altro Stato membro, si dovrebbero rispettare le eventuali restrizioni e condizioni imposte da tale FIU per l’utilizzo di dette informazioni. Qualsiasi utilizzo per finalità che vanno oltre quelle originariamente approvate dovrebbe essere soggetto al previo consenso di tale FIU. Qualsiasi rifiuto di rispondere a una richiesta di informazioni o di analisi dovrebbe essere adeguatamente circostanziato dalle FIU. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare l’indipendenza e l’autonomia operativa delle FIU ai sensi della direttiva (UE) 2015/849, inclusa l’autonomia delle FIU di comunicare spontaneamente le informazioni di propria iniziativa ai fini della presente direttiva.

(16)

È opportuno inoltre che la presente direttiva istituisca un quadro giuridico chiaramente definito che permetta alle FIU di chiedere i dati pertinenti conservati dalle autorità competenti designate nel loro Stato membro e di essere così in grado di prevenire, accertare e contrastare in modo efficace il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo.

(17)

Le FIU dovrebbero adoperarsi per uno scambio tempestivo di informazioni finanziarie o analisi finanziarie in casi eccezionali o urgenti, qualora tali informazioni o analisi siano connesse al terrorismo o alla criminalità organizzata associata al terrorismo.

(18)

Tale scambio non dovrebbe ostacolare il ruolo attivo svolto da una FIU a norma della direttiva (UE) 2015/849 nel trasmettere la propria analisi ad altre FIU qualora tale analisi riveli fatti, comportamenti o casi sospetti di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che interessano direttamente le altre FIU. Un’analisi finanziaria si articola, da un lato, in un’analisi operativa incentrata su singoli casi e obiettivi specifici o su informazioni adeguatamente selezionate, a seconda del tipo e del volume delle informazioni ricevute e dell’uso cui esse sono preordinate dopo la trasmissione e, dall’altro, in un’analisi strategica volta a individuare tendenze e schemi del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. È tuttavia opportuno che la presente direttiva non pregiudichi il ruolo e lo status organizzativo conferiti alle FIU dal diritto nazionale degli Stati membri.

(19)

Considerate la sensibilità dei dati finanziari che le FIU dovrebbero analizzare e le necessarie garanzie in materia di protezione dei dati, è opportuno che la presente direttiva definisca specificamente il tipo e la portata delle informazioni che possono essere scambiate tra le FIU, tra FIU e autorità competenti designate, e tra autorità competenti designate di diversi Stati membri. La presente direttiva non dovrebbe modificare i metodi di raccolta dei dati attualmente concordati. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter decidere di ampliare la portata delle informazioni finanziarie e delle informazioni sui conti bancari che possono essere scambiate tra le FIU e le autorità competenti designate. Gli Stati membri dovrebbero poter inoltre agevolare l’accesso delle autorità competenti designate alle informazioni finanziarie e alle informazioni sui conti bancari a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati diversi dai reati gravi. La presente direttiva non dovrebbe derogare alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

(20)

Conformemente alle competenze e ai compiti specifici dell’agenzia per la cooperazione nell’attività di contrasto («Europol»), istituita dal regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), come stabiliti da tale regolamento, Europol offre sostegno alle indagini transfrontaliere degli Stati membri sulle attività di riciclaggio delle organizzazioni criminali transnazionali. In tale contesto, Europol dovrebbe notificare agli Stati membri qualsiasi informazione e collegamento tra reati che riguardano tali Stati membri. A norma di tale regolamento, le unità nazionali Europol sono gli organismi di collegamento tra Europol e le autorità degli Stati membri competenti per le indagini sui reati. Per fornire a Europol le informazioni di cui necessita per svolgere i suoi compiti, è opportuno che ogni Stato membro consenta alle proprie FIU di rispondere alle richieste di informazioni finanziarie e di analisi finanziaria presentate da Europol tramite le rispettive unità nazionali Europol di tale Stato membro o, se del caso, tramite contatti diretti. Gli Stati membri dovrebbero altresì disporre che le rispettive unità nazionali Europol e, se del caso, le rispettive autorità competenti designate, siano autorizzate a rispondere alle richieste di informazioni sui conti bancari presentate da Europol. Le richieste presentate da Europol dovrebbero essere debitamente motivate. Esse dovrebbero essere presentate caso per caso, entro i limiti delle competenze di Europol e ai fini dello svolgimento dei suoi compiti. L’indipendenza e l’autonomia operativa delle FIU non dovrebbero essere compromesse e la decisione di fornire le informazioni o le analisi richieste dovrebbe spettare alle FIU. Al fine di assicurare una cooperazione rapida ed efficace, le FIU dovrebbero rispondere tempestivamente alle richieste di Europol. Conformemente al regolamento (UE) 2016/794, Europol dovrebbe proseguire l’attuale prassi di fornire un riscontro agli Stati membri riguardo all’utilizzo fatto delle informazioni o analisi fornite a norma della presente direttiva.

(21)

La presente direttiva dovrebbe altresì tenere conto del fatto che, se applicabile, a norma dell’articolo 43 del regolamento (UE) 2017/1939 (7) del Consiglio, i procuratori europei delegati della Procura europea (EPPO) hanno il potere di esigere, alle stesse condizioni applicate ai sensi del diritto nazionale in casi analoghi, qualunque informazione pertinente conservata nelle banche dati nazionali relative alle indagini penali e all’attività di contrasto o in un altro registro pertinente delle autorità pubbliche, inclusi i registri centralizzati dei conti bancari e i sistemi di reperimento dei dati.

(22)

Per rafforzare la cooperazione tra le FIU, la Commissione dovrebbe svolgere nel prossimo futuro una valutazione d’impatto al fine di esaminare la possibilità e l’opportunità di istituire un meccanismo di coordinamento e supporto, quale una «FIU dell’UE».

(23)

Per raggiungere il giusto equilibrio tra efficienza e un elevato livello di protezione dei dati, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a garantire che il trattamento di informazioni finanziarie sensibili suscettibili di rivelare dati sensibili relativi all’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale di una persona, o di dati relativi alla salute, la vita sessuale o l’orientamento sessuale di una persona fisica sia consentito solo da parte di persone specificamente autorizzate e in conformità delle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

(24)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dall’articolo 6 TUE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il divieto di discriminazione, la libertà d'impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione di innocenza e il diritto alla difesa e i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene, così come i diritti fondamentali e i principi previsti dal diritto internazionale e dagli accordi internazionali di cui l’Unione o tutti gli Stati membri sono parte, compresa la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri, nel rispettivo ambito di applicazione

(25)

È essenziale assicurare che il trattamento dei dati personali ai sensi della presente direttiva rispetti pienamente il diritto alla protezione dei dati personali. Tale trattamento è soggetto al regolamento (UE) 2016/679 (8) e alla direttiva (UE) 2016/680 (9) del Parlamento europeo e del Consiglio, nel rispettivo ambito di applicazione. Per quanto riguarda l’accesso degli uffici per il recupero dei beni ai registri centralizzati dei conti bancari e ai sistemi di reperimento dei dati, si applica la direttiva (UE) 2016/680, mentre non si applica l’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2007/845/GAI (10) del Consiglio. Per quanto riguarda Europol, si applica il regolamento (UE) 2016/794. È opportuno che la presente direttiva stabilisca garanzie e condizioni specifiche supplementari per assicurare la protezione dei dati personali relativamente ai meccanismi volti ad assicurare il trattamento di dati sensibili e la registrazione delle richieste di informazioni.

(26)

Tutti i dati personali acquisiti ai sensi della presente direttiva dovrebbero essere trattati dalle autorità competenti in conformità delle norme applicabili in materia di protezione dei dati solo se ciò è necessario e proporzionato a fini di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati gravi.

(27)

Inoltre, al fine di tutelare il diritto alla protezione dei dati personali e al rispetto della vita privata e per limitare le conseguenze dell’accesso alle informazioni contenute nei registri centralizzati dei conti bancari e nei sistemi di reperimento dei dati, è essenziale prevedere condizioni che limitino tale accesso. In particolare, gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità competenti applichino politiche e misure adeguate in materia di protezione dei dati ai fini della presente direttiva. Soltanto il personale autorizzato dovrebbe avere accesso alle informazioni contenenti dati personali ottenibili dai registri centralizzati dei conti bancari o tramite processi di autenticazione. Al personale autorizzato ad accedere a tali dati sensibili dovrebbe essere impartita una formazione sulle prassi di sicurezza relativa allo scambio e al trattamento dei dati.

(28)

Il trasferimento di dati finanziari verso paesi terzi e partner internazionali per le finalità della presente direttiva dovrebbe essere consentito unicamente alle condizioni di cui al capo V del regolamento (UE) 2016/679 o al capo V della direttiva (UE) 2016/680.

(29)

La Commissione dovrebbe presentare una relazione sull’attuazione della presente direttiva tre anni dopo la data di recepimento e successivamente ogni tre anni. In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (11) del 13 aprile 2016, la Commissione dovrebbe inoltre effettuare una valutazione della presente direttiva sulla base di informazioni raccolte tramite specifici dispositivi di monitoraggio per valutare l’effettiva incidenza della direttiva e l’esigenza di ulteriori interventi.

(30)

L’obiettivo della presente direttiva è garantire l’adozione di norme che offrano ai cittadini dell’Unione un più elevato livello di sicurezza mediante la prevenzione e la lotta alla criminalità, a norma dell’articolo 67 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). A causa della loro natura transnazionale, le minacce terroristiche e criminali incombono sull’Unione nel suo complesso e richiedono una risposta a livello dell’Unione. I criminali potrebbero sfruttare la mancanza di un uso efficace delle informazioni sui conti bancari o delle informazioni finanziarie in uno Stato membro e potrebbero trarne vantaggio, il che a sua volta potrebbe avere conseguenze per un altro Stato membro.

(31)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire migliorare l'accesso alle informazioni da parte delle FIU e delle autorità pubbliche competenti in materia di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati gravi allo scopo di rafforzare la loro capacità di condurre indagini finanziarie e migliorare la cooperazione reciproca, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della portata o degli effetti dell’azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(32)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per garantire condizioni uniformi di attuazione della presente direttiva relative all’autorizzazione degli Stati membri di applicare o concludere provvisoriamente accordi con paesi terzi che sono parti contraenti dello Spazio economico europeo, in settori che rientrano nell’ambito di applicazione del capo II della presente direttiva. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

(33)

È opportuno abrogare la decisione 2000/642/GAI del Consiglio, che non è più necessaria in quanto il suo oggetto è disciplinato da altri atti dell’Unione.

(34)

A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, il Regno Unito e l’Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione della presente direttiva.

(35)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(36)

Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e ha espresso un parere il 10 settembre 2018,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.   La presente direttiva stabilisce misure intese ad agevolare l’accesso alle informazioni finanziarie e alle informazioni sui conti bancari e il loro utilizzo da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati gravi. Essa prevede inoltre misure intese ad agevolare l’accesso delle unità di informazione finanziaria («FIU») alle informazioni in materia di contrasto per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati e del finanziamento del terrorismo nonché misure per favorire la cooperazione tra FIU.

2.   La presente direttiva non pregiudica:

a)

la direttiva (UE) 2015/849 e le relative disposizioni del diritto nazionale, inclusi lo status organizzativo conferito alle FIU ai sensi del diritto nazionale nonché la loro indipendenza ed autonomia operativa;

b)

i canali per lo scambio di informazioni tra autorità competenti o i poteri delle autorità competenti ai sensi del diritto dell’Unione o del diritto nazionale di ottenere informazioni dai soggetti obbligati;

c)

il regolamento (UE) 2016/794;

d)

gli obblighi derivanti dagli strumenti dell’Unione sull’assistenza giudiziaria reciproca o sul riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale e dalla decisione quadro 2006/960/GAI.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)   «registri centralizzati dei conti bancari»: i meccanismi automatici centralizzati, quali registri centrali o sistemi elettronici centrali di reperimento dei dati, posti in essere a norma dell’articolo 32 bis, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849;

2)   «uffici per il recupero dei beni»: gli uffici nazionali posti in essere o designati da ciascuno Stato membro a norma della decisione 2007/845/GAI;

3)   «unità di informazione finanziaria (“FIU”)»: la FIU istituita ai sensi dell’articolo 32 della direttiva (UE) 2015/849;

4)   «soggetti obbligati»: i soggetti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849;

5)   «informazioni finanziarie»: qualsiasi tipo di informazioni o dati, quali dati su attività finanziarie, movimenti di fondi o relazioni finanziarie commerciali, che sono già detenuti dalle FIU al fine di prevenire, accertare e contrastare efficacemente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;

6)   «informazioni in materia di contrasto»:

i)

qualsiasi tipo di informazioni o dati già detenuti dalle autorità competenti nel contesto della prevenzione, dell’accertamento, dell’indagine o del perseguimento dei reati;

ii)

qualsiasi tipo di informazioni o dati detenuti da autorità pubbliche o da soggetti privati nel contesto della prevenzione, dell’accertamento, dell’indagine o del perseguimento dei reati e che sia accessibile alle autorità competenti senza l’adozione di misure coercitive ai sensi del diritto nazionale.

Tali informazioni possono essere, tra l’altro, casellari giudiziari, informazioni su indagini, informazioni sul congelamento o sul sequestro di beni o su altre misure investigative o provvisorie nonché informazioni su condanne e confische;

7)   «informazioni sui conti bancari»: le seguenti informazioni sui conti bancari, sui conti di pagamento e sulle cassette di sicurezza contenute nei registri centralizzati dei conti bancari:

i)

per quanto riguarda il cliente-titolare del conto e ogni persona che sostenga di agire per conto del cliente: il nome, corredato degli altri dati identificativi richiesti dalle disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2015/849 o del numero di identificazione unico;

ii)

per quanto riguarda il titolare effettivo del cliente-titolare del conto: il nome, corredato degli altri dati identificativi richiesti dalle disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/849 o del numero di identificazione unico;

iii)

per quanto riguarda il conto bancario o il conto di pagamento: il numero IBAN e la data di apertura e di chiusura del conto;

iv)

per quanto riguarda la cassetta di sicurezza: il nome del locatario, corredato degli altri dati identificativi richiesti dalle disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849, o del numero di identificazione unico, nonché la durata del periodo di locazione;

8)   «riciclaggio»: la condotta di cui all’articolo 3 della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio (14);

9)   «reati presupposto associati»: i reati di cui all’articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2018/1673;

10)   «finanziamento del terrorismo»: la condotta di cui all’articolo 11 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio (15);

11)   «analisi finanziarie»: i risultati delle analisi operative e strategiche già condotte dalle FIU nello svolgimento dei loro compiti a norma della direttiva (UE) 2015/849;

12)   «reati gravi»: le forme di criminalità di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2016/794.

Articolo 3

Designazione delle autorità competenti

1.   Ciascuno Stato membro designa, tra le sue autorità competenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati, le autorità competenti abilitate ad accedere al suo registro nazionale centralizzato dei conti bancari. Tali autorità competenti comprendono almeno gli uffici per il recupero dei beni.

2.   Ciascuno Stato membro designa, tra le sue autorità competenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati, le autorità competenti che possono richiedere e ricevere informazioni finanziarie o analisi finanziarie dalle FIU.

3.   Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione le proprie autorità competenti designate a norma ai paragrafi 1 e 2 entro il 2 dicembre 2021 e qualsiasi eventuale modifica al riguardo. La Commissione pubblica le notifiche nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

CAPO II

ACCESSO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI ALLE INFORMAZIONI SUI CONTI BANCARI

Articolo 4

Accesso e consultazioni alle informazioni sui conti bancari da parte delle autorità competenti

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali competenti designate a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, siano abilitate ad accedere alle informazioni sui conti bancari e consultarle, direttamente e immediatamente, quando ciò è necessario per svolgere i loro compiti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di un reato grave o per sostenere un’indagine penale relativa ad un reato grave, inclusi l’identificazione, il reperimento e il congelamento dei beni connessi a tale indagine. L’accesso e le consultazioni si intendono diretti e immediati, tra l'altro, laddove le autorità nazionali che gestiscono i registri centralizzati dei conti bancari trasmettano tempestivamente alle autorità competenti le informazioni sui conti bancari mediante un meccanismo automatico, a condizione che nessun ente intermediario sia in grado di interferire con i dati richiesti o le informazioni da fornire.

2.   Le informazioni supplementari che gli Stati membri ritengono essenziali e includono nei registri centralizzati dei conti bancari a norma dell’articolo 32 bis, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 non sono accessibili e consultabili dalle autorità competenti a norma della presente direttiva.

Articolo 5

Condizioni per l’accesso e per le consultazioni da parte delle autorità competenti

1.   L’accesso alle informazioni sui conti bancari e le consultazioni delle stesse ai sensi dell’articolo 4 sono eseguiti, caso per caso, unicamente da personale di ciascuna autorità competente che sia stato specificamente designato e autorizzato a svolgere tali compiti.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché il personale delle autorità competenti designate mantenga standard professionali elevati in materia di riservatezza e protezione dei dati, soddisfi i requisiti di elevata integrità e disponga di competenze adeguate.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte misure tecniche e organizzative atte a garantire la sicurezza dei dati con elevati standard tecnologici al fine dell'esercizio, da parte delle autorità competenti, del potere di accesso e consultazione delle informazioni sui conti bancari conformemente all'articolo 4.

Articolo 6

Controllo dell’accesso e delle consultazioni effettuati dalle autorità competenti

1.   Gli Stati membri dispongono che le autorità che gestiscono i registri centralizzati dei conti bancari provvedano affinché siano conservate le registrazioni ogni volta che le autorità competenti designate accedono e consultano le informazioni sui conti bancari. Nello specifico, tali registrazioni comprendono quanto segue:

a)

il riferimento del fascicolo nazionale;

b)

la data e l’ora della ricerca o della consultazione;

c)

il tipo di dati utilizzati per lanciare la ricerca o la consultazione;

d)

l’identificativo unico dei risultati;

e)

il nome dell’autorità competente designata che consulta il registro;

f)

l’identificativo utente unico del funzionario che ha svolto la ricerca o effettuato la consultazione e, se del caso, del funzionario che ha disposto la ricerca o la consultazione e, per quanto possibile, l’identificativo utente unico del destinatario dei risultati della ricerca o della consultazione.

2.   I responsabili della protezione dei dati per i registri centralizzati dei conti bancari controllano le registrazioni regolarmente. Su richiesta, le registrazioni sono rese disponibili anche alla competente autorità di controllo istituita ai sensi dell’articolo 41 della direttiva (UE) 2016/680.

3.   Le registrazioni sono utilizzate unicamente per il monitoraggio della protezione dei dati, compresa la verifica dell’ammissibilità di una richiesta e della liceità del trattamento dei dati, e per garantire la sicurezza degli stessi. Esse sono protette dall’accesso non autorizzato con misure adeguate e sono cancellate cinque anni dopo la creazione, a meno che non siano necessarie per procedure di monitoraggio in corso.

4.   Gli Stati membri garantiscono che le autorità che gestiscono i registri centralizzati dei conti bancari adottino misure adeguate affinché il personale sia a conoscenza delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione e del diritto nazionale, inclusi le norme pertinenti in materia di protezione dei dati. Tali misure includono programmi di formazione specializzati.

CAPO III

SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA LE AUTORITÀ COMPETENTI E LE FIU, E TRA LE FIU

Articolo 7

Richieste di informazioni presentate dalle autorità competenti a una FIU

1.   Nel rispetto delle garanzie procedurali nazionali, ciascuno Stato membro provvede affinché la FIU nazionale sia tenuta a cooperare con le rispettive autorità competenti designate di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e sia in grado di rispondere tempestivamente alle richieste motivate di informazioni finanziarie o di analisi finanziarie da parte di tali autorità competenti designate laddove tali informazioni finanziarie o analisi finanziarie siano necessarie, caso per caso, e ove tali richieste siano motivate da esigenze relative alla prevenzione, all’accertamento, all’indagine o al perseguimento di reati gravi.

2.   Qualora vi siano ragioni oggettive per supporre che la comunicazione delle informazioni in questione abbia un impatto negativo su indagini o analisi in corso o, in circostanze eccezionali, qualora la comunicazione delle informazioni sia palesemente sproporzionata rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica oppure non sia pertinente agli scopi per cui è stata richiesta, la FIU non è in alcun modo tenuta a soddisfare la richiesta di informazioni.

3.   Qualsiasi utilizzo per finalità che vanno oltre quelle originariamente approvate è soggetto al previo consenso di tale FIU. Le FIU motivano adeguatamente qualsiasi rifiuto di rispondere a una richiesta formulata a norma del paragrafo 1.

4.   La decisione di comunicare le informazioni spetta alla FIU.

5.   Le autorità competenti designate possono trattare le informazioni finanziarie e le analisi finanziarie pervenute dalla FIU a fini specifici di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati gravi, diversi dalle finalità per cui sono raccolti dati personali a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/680.

Articolo 8

Richiesta di informazioni alle autorità competenti da parte di una FIU

Nel rispetto delle garanzie procedurali nazionali e in aggiunta all’accesso alle informazioni da parte delle FIU previsto all’articolo 32, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849, ciascuno Stato membro provvede affinché le proprie autorità designate competenti siano tenute a rispondere tempestivamente, caso per caso, alle richieste di informazioni in materia di contrasto presentate dalla FIU nazionale, laddove tali informazioni siano necessarie per prevenire, accertare e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo.

Articolo 9

Scambio di informazioni tra le FIU di diversi Stati membri

1.   Gli Stati membri provvedono affinché in casi urgenti ed eccezionali le rispettive FIU siano autorizzate a scambiare informazioni finanziarie o analisi finanziarie che potrebbero essere pertinenti per il trattamento o l’analisi di informazioni connesse al terrorismo o alla criminalità organizzata associata al terrorismo.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché nei casi di cui al paragrafo 1, e fatte salve le loro limitazioni operative, le FIU si adoperino per scambiare tali informazioni con tempestività.

Articolo 10

Scambio di informazioni tra le autorità competenti di diversi Stati membri

1.   Nel rispetto delle garanzie procedurali nazionali, ciascuno Stato membro provvede affinché le proprie autorità competenti designate ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, siano in grado di scambiare informazioni finanziarie o analisi finanziarie ottenute dalla FIU del rispettivo Stato membro, su richiesta e caso per caso, con un’autorità competente designata di un altro Stato membro, laddove tali informazioni finanziarie o analisi finanziarie siano necessarie per prevenire, accertare e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo.

Ciascuno Stato membro provvede affinché le proprie autorità competenti designate utilizzino le informazioni o analisi finanziarie scambiate a norma del presente articolo solo ai fini per cui sono state richieste o fornite.

Ciascuno Stato membro provvede affinché ogni comunicazione delle informazioni finanziarie o analisi finanziarie ottenute dalle proprie autorità competenti designate e provenienti dalla FIU di tale Stato membro ad altre autorità, agenzie o servizi, o qualsiasi impiego di tali informazioni per scopi diversi da quelli originariamente approvati, avvenga subordinatamente al previo consenso della FIU che fornisce tali informazioni.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché una richiesta presentata a norma del presente articolo e la relativa risposta siano trasmesse tramite comunicazioni elettroniche sicure dedicate che garantiscano un livello elevato di sicurezza dei dati.

CAPO IV

SCAMBIO DI INFORMAZIONI CON Europol

Articolo 11

Comunicazione di informazioni sui conti bancari a Europol

Ciascuno Stato membro provvede affinché le proprie autorità competenti siano autorizzate a rispondere, tramite l’unità nazionale Europol o, se consentito da tale Stato membro, tramite contatti diretti con Europol, a richieste debitamente motivate di informazioni sui conti bancari presentate dall’Europol, caso per caso ed entro i limiti delle sue competenze e ai fini dello svolgimento dei suoi compiti. Si applica l’articolo 7, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2016/794.

Articolo 12

Scambio di informazioni tra Europol e le FIU

1.   Ciascuno Stato membro provvede affinché la sua FIU sia autorizzata a rispondere a richieste debitamente motivate presentate da Europol tramite l’unità nazionale Europol o, se consentito da tale Stato membro, tramite contatti diretti tra la FIU ed Europol. Tali richieste devono essere correlate a informazioni finanziarie e analisi finanziarie, e presentate caso per caso ed entro i limiti delle competenze di Europol e ai fini dello svolgimento dei suoi compiti.

2.   L’articolo 32, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849 e l’articolo 7, paragrafi 6 e 7 del regolamento (UE) 2016/794 si applicano agli scambi effettuati a norma del presente articolo.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché la mancata soddisfazione di una richiesta sia adeguatamente circostanziata.

Articolo 13

Modalità dettagliate dello scambio di informazioni

1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli scambi di informazioni a norma degli articoli 11 e 12 della presente direttiva avvenga in conformità del regolamento (UE) 2016/794 per via elettronica tramite:

a)

l’applicazione SIENA o quella che la sostituirà, nella lingua applicabile a SIENA; o

b)

se del caso, tramite FIU.NET o la rete che la sostituirà.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché lo scambio di informazioni a norma dell’articolo 12 avvenga in maniera tempestiva e che a tale riguardo le richieste di informazioni presentate da Europol siano trattate come se provenissero da un’altra FIU.

Articolo 14

Obblighi in materia di protezione dei dati

1.   Il trattamento dei dati personali relativi alle informazioni sui conti bancari, alle informazioni finanziarie e alle analisi finanziarie di cui agli articoli 11 e 12 della presente direttiva, è eseguito conformemente all’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/794 ed unicamente da personale di Europol, specificamente designato e autorizzato a svolgere tali compiti.

2.   Europol informa il responsabile della protezione dei dati nominato a norma dell’articolo 41 del regolamento (UE) 2016/794 di qualsiasi scambio di informazioni ai sensi degli articoli 11 e 12 della presente direttiva.

CAPO V

DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Articolo 15

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica unicamente alle autorità competenti designate e alle FIU per quanto riguarda lo scambio di informazioni di cui al capo III e lo scambio di informazioni finanziarie e di analisi finanziarie che coinvolge le unità nazionali Europol di cui al capo IV.

Articolo 16

Trattamento di dati personali sensibili

1.   Il trattamento di dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni filosofiche o religiose, l’appartenenza sindacale, i dati riguardanti lo stato di salute oppure la vita sessuale o l’orientamento sessuale di una persona fisica è consentito solo nel rispetto di adeguate garanzie per i diritti e le libertà dell’interessato conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

2.   Solo il personale che è stato specificamente formato e che è stato specificamente autorizzato dal titolare del trattamento può accedere ai dati di cui al paragrafo 1 e trattarli secondo gli orientamenti forniti dal responsabile della protezione dei dati.

Articolo 17

Registrazione delle richieste di informazioni

Gli Stati membri provvedono affinché siano conservate le registrazioni delle richieste di informazioni in conformità della presente direttiva. Tali registrazioni contengono almeno le seguenti informazioni:

a)

il nome e le coordinate di contatto dell’organizzazione e del membro del personale che chiede le informazioni e, per quanto possibile, del destinatario dei risultati della ricerca o della consultazione;

b)

il riferimento al caso nazionale in relazione al quale sono chieste le informazioni;

c)

l’oggetto delle richieste; e

d)

le eventuali misure di esecuzione di tali richieste.

Le registrazioni sono conservate per un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro creazione e sono utilizzate esclusivamente per controllare la liceità del trattamento dei dati personali. Su sua richiesta, le autorità interessate mettono tutte le registrazioni a disposizione dell’autorità nazionale di controllo.

Articolo 18

Limitazione dei diritti dell’interessato

Gli Stati membri possono adottare misure legislative volte a limitare, in tutto o in parte, il diritto di accesso dell’interessato ai dati personali che lo riguardano trattati nell’ambito della presente direttiva in conformità dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 o dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680, secondo il caso.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Monitoraggio

1.   Gli Stati membri valutano l’efficacia dei loro sistemi di lotta contro i reati gravi elaborando statistiche esaustive.

2.   Entro il 1o febbraio 2020 la Commissione istituisce un programma dettagliato per monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti della presente direttiva.

Tale programma definisce i mezzi da utilizzare per acquisire i dati e le altre evidenze necessarie, nonché la periodicità di tali acquisizioni. Esso specifica le misure che la Commissione e gli Stati membri devono adottare nella raccolta e nell’analisi dei dati e delle altre evidenze.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati e le altre evidenze necessarie per il monitoraggio.

3.   In ogni caso, le statistiche di cui al paragrafo 1 includono le seguenti informazioni:

a)

il numero di consultazioni effettuate dalle autorità competenti designate in conformità dell’articolo 4;

b)

i dati che misurano il volume delle richieste presentate da ciascuna autorità a norma della presente direttiva, il seguito dato a tali richieste, il numero di casi investigati, di persone perseguite e di persone condannate per reati gravi, se tali informazioni sono disponibili;

c)

i dati che misurano il tempo impiegato da un’autorità per rispondere a una richiesta dopo il suo ricevimento;

d)

se disponibili, i dati che misurano il costo delle risorse umane o informatiche che sono dedicate alle richieste nazionali e transfrontaliere che rientrano nell’ambito della presente direttiva.

4.   Gli Stati membri organizzano la produzione e la raccolta delle statistiche e trasmettono alla Commissione su base annuale le statistiche di cui al paragrafo 3.

Articolo 20

Relazione con altri strumenti

1.   La presente direttiva non osta a che gli Stati membri mantengano o concludano accordi o intese bilaterali o multilaterali sullo scambio di informazioni tra autorità competenti, purché tali accordi e intese siano compatibili con il diritto dell’Unione, in particolare con la presente direttiva.

2.   La presente direttiva non pregiudica gli obblighi e gli impegni degli Stati membri o dell’Unione ai sensi di accordi bilaterali o multilaterali vigenti conclusi con paesi terzi.

3.   Fatta salva la ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri, conformemente al diritto dell’Unione, gli Stati membri notificano alla Commissione l’intenzione di avviare negoziati per accordi tra Stati membri e paesi terzi che sono parti contraenti dello Spazio economico europeo, nonché di concludere tali accordi, su questioni che rientrano nell’ambito di applicazione del capo II della presente direttiva.

Se, entro due mesi dal ricevimento della notifica dell’intenzione di uno Stato membro di avviare i negoziati di cui al primo comma, la Commissione conclude che tali negoziati sono suscettibili di minare le pertinenti politiche dell’Unione o di sfociare in un accordo incompatibile con il diritto dell’Unione, la Commissione ne informa gli Stati membri.

Gli Stati membri informano regolarmente la Commissione su tali negoziati e, se del caso, invitano la Commissione a partecipare in qualità di osservatore.

Gli Stati membri sono autorizzati ad applicare in via provvisoria o concludere gli accordi di cui al primo comma purché essi siano compatibili con il diritto dell’Unione e non ledano l’oggetto e lo scopo delle pertinenti politiche dell’Unione. La Commissione adotta tali decisioni di autorizzazione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 22.

Articolo 21

Valutazione

1.   Entro il 2 agosto 2024, e ogni tre anni, la Commissione elabora una relazione sull’attuazione della presente direttiva e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è resa pubblica.

2.   Conformemente all’articolo 65, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849, la Commissione valuta gli ostacoli alle opportunità per migliorare la cooperazione tra le FIU nell’Unione, inclusa la possibilità e l’opportunità di istituire un meccanismo di coordinamento e supporto.

3.   Entro il 2 agosto 2024 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione per valutare la necessità e la proporzionalità di estendere la definizione di informazioni finanziarie a qualsiasi tipo di informazioni o dati che siano detenuti da autorità pubbliche o da soggetti obbligati e che sia accessibile alle FIU senza l’adozione di misure coercitive ai sensi del diritto nazionale, e presenta, se del caso, una proposta legislativa.

4.   Entro il 2 agosto 2024 la Commissione effettua una valutazione delle opportunità e delle difficoltà connesse a un’estensione dello scambio di informazioni finanziarie o di analisi finanziarie tra FIU all’interno dell’Unione ai reati gravi diversi dal terrorismo o dalla criminalità organizzata associata al terrorismo.

5.   Non prima del 2 agosto 2027, la Commissione effettua una valutazione della medesima e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle sue principali conclusioni. La relazione include altresì una valutazione sul rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

6.   Ai fini dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie. La Commissione tiene conto delle statistiche presentate dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 19 e può chiedere informazioni supplementari agli Stati membri e alle autorità di controllo.

Articolo 22

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 23

Recepimento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o agosto 2021. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 24

Abrogazione della decisione 2000/642/GAI

La decisione 2000/642/GAI è abrogata con effetto dal 1o agosto 2021.

Articolo 25

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 26

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 367 del 10.10.2018, pag. 84.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 giugno 2019.

(3)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

(4)  Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell’Unione europea incaricate dell’applicazione della legge (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89).

(5)  Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell’1.5.2014, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

(7)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(9)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

(10)  Decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell’identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 103).

(11)  Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(13)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(14)  Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 22).

(15)  Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).