ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
62° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
11.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/1176 DELLA COMMISSIONE
del 10 luglio 2019
che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, mandipropamide e profoxidim in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze mandipropamide e profoxidim sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per l'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico non sono stati fissati LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005 e, poiché tale sostanza attiva non è iscritta nell'allegato IV di detto regolamento, si applica il valore di base di 0,01 mg/kg di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento. |
(2) |
Per l'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). L'Autorità ha concluso che non è prevista la presenza di residui dell'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico in alcun prodotto vegetale o animale, poiché l'unico uso, autorizzato con limitazioni, in quanto antiparassitario sulle uve da vino dopo l'innesto non dovrebbe comportare residui significativi nelle uve da vino. È quindi opportuno fissare gli LMR al limite di determinazione specifico. Tali valori di base dovrebbero essere fissati nell'allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(3) |
Per il mandipropamide l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (3). L'Autorità ha proposto di modificare la definizione del residuo in mandipropamide (ogni rapporto di costituenti isomeri), raccomandando di aumentare o di mantenere gli LMR esistenti. L'Autorità ha concluso che per quanto riguarda gli LMR per patate, cipolle, cipolline/cipolle verdi e cipollette, pomodori e zucchine, mancavano alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(4) |
Per il profoxidim, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (4), raccomandando di mantenere invariati gli LMR vigenti. |
(5) |
Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'impiego dei prodotti fitosanitari in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o CXL, gli LMR dovrebbero essere fissati al limite specifico di determinazione oppure dovrebbe applicarsi l'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(6) |
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari circa la necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l'evoluzione tecnica richiede la fissazione di limiti specifici di determinazione. |
(7) |
Tenuto conto dei pareri motivati dell'Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(8) |
I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(10) |
Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori. |
(11) |
Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III e VI del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell'Unione o importati nell'Unione prima del 31 gennaio 2020.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 31 gennaio 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Review of the existing maximum residue levels for 2,5-dichlorobenzoic acid methylester according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Riesame dei livelli massimi di residui esistenti per l'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2018; 16(6):5331.
(3) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Review of the existing maximum residue levels for mandipropamid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Riesame dei livelli massimi di residui esistenti per il mandipropamide in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2018; 16(5):5284.
(4) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Review of the existing maximum residue levels for profoxydim according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Riesame dei livelli massimi di residui esistenti per il profoxidim in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2018; 16(5):5282.
ALLEGATO
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
l'allegato II è così modificato: sono aggiunte le seguenti colonne relative alle sostanze mandipropamide e profoxidim: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
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2) |
l'allegato III è così modificato: nella parte A sono soppresse le colonne relative alle sostanze mandipropamide e profoxidim; |
3) |
nell'allegato V è aggiunta la colonna seguente per l'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
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(*1) Limite di determinazione analitica
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(*2) Limite di determinazione analitica
(2) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.»
11.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/26 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1177 DELLA COMMISSIONE
del 10 luglio 2019
che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le importazioni di gelatina, interiora aromatizzanti e grassi fusi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 4, e l'articolo 41, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (2) stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per le importazioni di gelatina, interiora aromatizzanti e grassi fusi. |
(2) |
Nell'allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, e capo II, sezione 1, tabella 2, del regolamento (UE) n. 142/2011 sono indicate le prescrizioni applicabili alle importazioni nell'Unione di sottoprodotti di origine animale. |
(3) |
L'Egitto ha fornito alla Commissione sufficienti garanzie in merito ai controlli da parte dell'autorità competente sulla produzione di gelatina. È pertanto giustificato aggiungere l'Egitto all'elenco dei paesi terzi da cui la gelatina può essere importata nell'Unione. |
(4) |
Le interiora aromatizzanti destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia possono essere ottenute da animali domestici ma anche da animali selvatici macellati o abbattuti per il consumo umano. È opportuno allineare l'elenco dei paesi terzi ammissibili per l'importazione di interiora aromatizzanti con un riferimento all'elenco dei paesi terzi autorizzati per l'importazione di carni di selvaggina destinate al consumo umano. |
(5) |
Il regolamento (UE) 2017/1261 della Commissione (3) ha introdotto un metodo alternativo per la produzione di combustibili rinnovabili basato su una valutazione dell'EFSA (4). È opportuno consentire le importazioni di grassi fusi di cui agli articoli 8, 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009 destinati a essere utilizzati nel nuovo metodo alternativo dato che l'uso degli stessi materiali è consentito nell'Unione. L'allegato XIV, capo II, del regolamento (UE) n. 142/2011 dovrebbe essere modificato di conseguenza. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) 2017/1261 della Commissione, del 12 luglio 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda un metodo alternativo per trasformare alcuni grassi fusi (GU L 182 del 13.7.2017, pag. 31).
(4) Scientific Opinion on a continuous multiple-step catalytic hydro-treatment for the processing of rendered animal fat (Category 1) [Parere scientifico sull'idrotrattamento catalitico continuo a più fasi per la trasformazione di grasso animale fuso (categoria 1)], EFSA Journal 2015;13(11):4307.
ALLEGATO
L'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 è così modificato:
a) |
al capo I, sezione 1, tabella 1, la riga 5 è sostituita dalla seguente:
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b) |
al capo II, sezione 1, tabella 2, la riga 13 è sostituita dalla seguente:
|
c) |
al capo II, sezione 1, tabella 2, la riga 17 è sostituita dalla seguente:
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DECISIONI
11.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/30 |
DECISIONE (UE) 2019/1178 DEL CONSIGLIO
dell'8 luglio 2019
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di cooperazione istituito dall'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall'altro, riguardo alle disposizioni applicabili in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici, e di regime di importazione dei prodotti biologici
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall'altro (1) («accordo») è stato concluso dall'Unione con la decisione 2002/245/CE del Consiglio (2) ed è entrato in vigore il 1o aprile 2002. |
(2) |
A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato di cooperazione deve precisare le disposizioni della normativa dell'Unione da applicare nei confronti dei paesi non membri dell'Unione, tra l'altro, riguardo alla regolamentazione dell'Unione in materia veterinaria, fitosanitaria e qualitativa nella misura necessaria al buon funzionamento dell'accordo. |
(3) |
Il comitato di cooperazione deve adottare una decisione sulle disposizioni applicabili, ai sensi dell'accordo, della normativa dell'Unione in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici, e di regime di importazione dei prodotti biologici. |
(4) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato di cooperazione, poiché la precisazione delle disposizioni applicabili della normativa dell'Unione rafforzerà la certezza del diritto tra le parti dell'accordo e favorirà il buon funzionamento dell'unione doganale tra l'Unione e San Marino. |
(5) |
Di conseguenza è necessario chiarire la normativa dell'Unione applicabile in materia di produzione biologica ed etichettatura di prodotti biologici, che comprende il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (3) e i regolamenti (CE) n. 889/2008 (4) e (CE) n. 1235/2008 (5) della Commissione. È inoltre opportuno stabilire le modalità necessarie per le importazioni di prodotti biologici nonché la procedura da seguire nel caso in cui sia adottata una nuova normativa dell'Unione in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici per i rimandi alle disposizioni applicabili e alle modalità concordate. |
(6) |
La posizione dell'Unione in sede di comitato di cooperazione dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato di cooperazione istituito dall'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall'altro, si basa sul progetto di decisione del comitato di cooperazione accluso alla presente decisione.
I rappresentanti dell'Unione in sede di comitato di cooperazione possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione di cui al primo comma senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2019
Per il Consiglio
La presidente
A.-K. PEKONEN
(1) GU L 84 del 28.3.2002, pag. 43.
(2) Decisione 2002/245/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la comunità economica europea e la Repubblica di San Marino e del protocollo a detto accordo in seguito all'allargamento che ha avuto effetto a decorrere dal 1o gennaio 1995 (GU L 84 del 28.3.2002, pag. 41).
(3) Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).
PROGETTO
DECISIONE N. …/2019 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE UE-SAN MARINO
del …
relativa alle disposizioni applicabili alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e al regime di importazione di prodotti biologici adottate nel quadro dell'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità europea e e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall'altro
IL COMITATO DI COOPERAZIONE UE-SAN MARINO,
visto l'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall'altro (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 3, lettera c), e l'articolo 23, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 6, paragrafo 4, dell'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall'altro («accordo») stabilisce che, nel settore degli scambi di prodotti agricoli tra l'Unione e la Repubblica di San Marino, la Repubblica di San Marino s'impegna a riprendere la normativa dell'Unione in materia di qualità nella misura necessaria al buon funzionamento dell'accordo. |
(2) |
Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, quinto trattino, dell'accordo, la Repubblica di San Marino applica, nei confronti dei paesi non membri dell'Unione («paesi terzi»), la normativa dell'Unione in materia di qualità nella misura necessaria al buon funzionamento dell'accordo. |
(3) |
Per evitare ostacoli alla libera circolazione delle merci e garantire il buon funzionamento dell'unione doganale creata dall'accordo, è opportuno stabilire nei minimi dettagli le disposizioni della normativa dell'Unione in materia di qualità applicabili alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. |
(4) |
Per garantire il rispetto della normativa dell'Unione in materia di importazione di prodotti biologici da paesi terzi nella Repubblica di San Marino, è necessario stabilire le modalità che devono essere applicate dalle autorità nazionali. |
(5) |
Per garantire il rispetto della normativa dell'Unione in materia di prodotti biologici preparati o prodotti nella Repubblica di San Marino, è ugualmente opportuno stabilire le pertinenti modalità. |
(6) |
È inoltre opportuno stabilire una procedura da seguire nel caso in cui venga adottata una nuova normativa dell'Unione in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici per i rimandi alle disposizioni e alle modalità stabilite dalla presente decisione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le disposizioni applicabili della normativa dell'Unione in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici sono elencate nell'allegato A.
Articolo 2
Le modalità necessarie per garantire il rispetto della normativa dell'Unione di cui all'articolo 1 in materia di importazione di prodotti biologici da paesi terzi nella Repubblica di San Marino sono fissate nell'allegato B.
Articolo 3
Le modalità necessarie per garantire il rispetto della normativa dell'Unione di cui all'articolo 1 in materia di prodotti biologici preparati o prodotti nella Repubblica di San Marino sono fissate nell'allegato C.
Articolo 4
Le modifiche degli allegati A, B e C e le altre modalità pratiche necessarie all'applicazione della legislazione indicata in tali allegati sono concordate dai servizi della Commissione europea e dalle autorità della Repubblica di San Marino.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a …,
Per il comitato di cooperazione
Il presidente
ALLEGATO A
ELENCO DELLE DISPOSIZIONI APPLICABILI IN MATERIA DI PRODUZIONE BIOLOGICA ED ETICHETTATURA DI PRODOTTI BIOLOGICI
Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1), modificato da:
— |
regolamento (CE) n. 967/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008 (GU L 264 del 3.10.2008, pag. 1), |
— |
regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1). |
Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1), modificato da:
— |
regolamento (CE) n. 1254/2008 della Commissione, del 15 dicembre 2008 (GU L 337del 16.12.2008, pag. 80), |
— |
regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009 (GU L 204 del 6.8.2009, pag. 15), |
— |
regolamento (UE) n. 271/2010 della Commissione, del 24 marzo 2010 (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 19), |
— |
regolamento di esecuzione (UE) n. 344/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011 (GU L 96 del 9.4.2011, pag. 15), |
— |
regolamento di esecuzione (UE) n. 426/2011 della Commissione, del 2 maggio 2011 (GU L 113 del 3.5.2011, pag. 1), |
— |
regolamento di esecuzione (UE) n. 126/2012 della Commissione, del 14 febbraio 2012 (GU L 41 del 15.2.2012, pag. 5), |
— |
regolamento di esecuzione (UE) n. 203/2012 della Commissione, dell'8 marzo 2012 (GU L 71 del 9.3.2012, pag. 42), |
— |
regolamento di esecuzione (UE) n. 505/2012 della Commissione, del 14 giugno 2012 (GU L 154 del 15.6.2012, pag. 12), |
— |
regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione, del 29 aprile 2013 (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 5), |
— |
regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74), |
— |
regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013 (GU L 283 del 25.10.2013, pag. 15), |
— |
regolamento di esecuzione (UE) n. 1364/2013 della Commissione, del 17 dicembre 2013 (GU L 343 del 19.12.2013, pag. 29), |
— |
regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2014 della Commissione, dell'8 aprile 2014 (GU L 106 del 9.4.2014, pag. 7), |
— |
regolamento di esecuzione (UE) n. 836/2014 della Commissione, del 31 luglio 2014 (GU L 230 dell'1.8.2014, pag. 10), |
— |
regolamento di esecuzione (UE) n. 1358/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 97), |
— |
regolamento di esecuzione (UE) 2016/673 della Commissione, del 29 aprile 2016 (GU L 116 del 30.4.2016, pag. 8), |
— |
regolamento di esecuzione (UE) 2016/1842 della Commissione, del 14 ottobre 2016 (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 19), |
— |
regolamento di esecuzione (UE) 2017/838 della Commissione, del 17 maggio 2017 (GU L 125 del 18.5.2017, pag. 5), |
— |
regolamento di esecuzione (UE) 2017/2273 della Commissione, dell'8 dicembre 2017 (GU L 326 del 9.12.2017, pag. 42), |
— |
regolamento di esecuzione (UE) 2018/1584 della Commissione, del 22 ottobre 2018 (GU L 264 del 23.10.2018, pag. 1). |
Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25), modificato da:
— |
regolamento (CE) n. 537/2009 della Commissione, del 19 giugno 2009 (GU L 159del 20.6.2009, pag. 6), |
— |
regolamento (UE) n. 471/2010 della Commissione, del 31 maggio 2010 (GU L 134 dell'1.6.2010, pag. 1), |
— |
regolamento di esecuzione (UE) n. 590/2011 della Commissione, del 20 giugno 2011 (GU L 161 del 21.6.2011, pag. 9), |
— |
regolamento di esecuzione (UE) n. 1084/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011 (GU L 281 del 28.10.2011, pag. 3), |
— |
regolamento di esecuzione (UE) n. 1267/2011 della Commissione, del 6 dicembre 2011 (GU L 324 del 7.12.2011, pag. 9), |
— |
regolamento di esecuzione (UE) n. 126/2012 della Commissione, del 14 febbraio 2012 (GU L 41 del 15.2.2012, pag. 5), |
— |
regolamento di esecuzione (UE) n. 508/2012 della Commissione, del 20 giugno 2012 (GU L 162 del 21.6.2012, pag. 1), |
— |
regolamento di esecuzione (UE) n. 751/2012 della Commissione, del 16 agosto 2012 (GU L 222 del 18.8.2012, pag. 5), |
— |
regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2013 della Commissione, del 13 febbraio 2013 (GU L 43 del 14.2.2013, pag. 1), |
— |
regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74), |
— |
regolamento di esecuzione (UE) n. 567/2013 della Commissione, del 18 giugno 2013 (GU L 167 del 19.6.2013, pag. 30), |
— |
regolamento di esecuzione (UE) n. 586/2013 della Commissione, del 20 giugno 2013 (GU L 169 del 21.6.2013, pag. 51), |
— |
regolamento di esecuzione (UE) n. 355/2014 della Commissione, dell'8 aprile 2014 (GU L 106 del 9.4.2014, pag. 15), |
— |
regolamento di esecuzione (UE) n. 442/2014 della Commissione, del 30 aprile 2014 (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 39), |
— |
regolamento di esecuzione (UE) n. 644/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014 (GU L 177 del 17.6.2014, pag. 42), |
— |
regolamento di esecuzione (UE) n. 829/2014 della Commissione, del 30 luglio 2014 (GU L 228 del 31.7.2014, pag. 9), |
— |
regolamento di esecuzione (UE) n. 1287/2014 della Commissione, del 28 novembre 2014 (GU L 348 del 4.12.2014, pag. 1), |
— |
regolamento di esecuzione (UE) 2015/131 della Commissione, del 26 gennaio 2015 (GU L 23 del 29.1.2015, pag. 1), |
— |
regolamento di esecuzione (UE) 2015/931 della Commissione, del 17 giugno 2015 (GU L 151 del 18.6.2015, pag. 1), |
— |
regolamento di esecuzione (UE) 2015/1980 della Commissione, del 4 novembre 2015 (GU L 289 del 5.11.2015, pag. 6), |
— |
regolamento di esecuzione (UE) 2015/2345 della Commissione, del 15 dicembre 2015 (GU L 330 del 16.12.2015, pag. 29), |
— |
regolamento di esecuzione (UE) 2016/459 della Commissione, del 18 marzo 2016 (GU L 80 del 31.3.2016, pag. 14), |
— |
regolamento di esecuzione (UE) 2016/910 della Commissione, del 9 giugno 2016 (GU L 153 del 10.6.2016, pag. 23), |
— |
regolamento di esecuzione (UE) 2016/1330 della Commissione, del 2 agosto 2016 (GU L 210 del 4.8.2016, pag. 43), |
— |
regolamento di esecuzione (UE) 2016/1842 della Commissione, del 14 ottobre 2016 (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 19), |
— |
regolamento di esecuzione (UE) 2016/2259 della Commissione, del 15 dicembre 2016 (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 4), |
— |
regolamento di esecuzione (UE) 2017/872 della Commissione, del 22 maggio 2017 (GU L 134 del 23.5.2017, pag. 6), |
— |
regolamento di esecuzione (UE) 2017/1473 della Commissione, del 14 agosto 2017 (GU L 210 del 15.8.2017, pag. 4), |
— |
regolamento di esecuzione (UE) 2017/1862 della Commissione, del 16 ottobre 2017 (GU L 266 del 17.10.2017, pag. 1), |
— |
regolamento di esecuzione (UE) 2017/2329 della Commissione, del 14 dicembre 2017 (GU L 333 del 15.12.2017, pag. 29), |
— |
regolamento di esecuzione (UE) 2018/949 della Commissione, del 3 luglio 2018 (GU L 167 del 4.7.2018, pag. 3), |
— |
regolamento di esecuzione (UE) 2019/39 della Commissione, del 10 gennaio 2019 (GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 106), |
rettificato da:
|
GU L 28 del 4.2.2015, pag. 48 (1287/2014), |
|
GU L 241 del 17.9.2015, pag. 51 (2015/131). |
ALLEGATO B
MODALITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2
1. |
I prodotti biologici importati nella Repubblica di San Marino da paesi terzi sono accompagnati da un certificato di ispezione di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera d), primo comma, del regolamento (CE) n. 834/2007. |
2. |
La Repubblica di San Marino utilizza il sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES) creato con la decisione 2003/24/CE della Commissione (1) per il trattamento dei certificati di ispezione elettronici per le importazioni di prodotti biologici da paesi terzi. |
3. |
Ai fini dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1235/2008, per quanto riguarda le importazioni di prodotti biologici da paesi terzi nella Repubblica di San Marino, la verifica della partita e la vidimazione dei certificati di ispezione mediante il sistema TRACES sono effettuate per conto della Repubblica di San Marino dagli uffici doganali elencati nell'allegato II della decisione n. 1/2010 «Omnibus» (2). |
4. |
Ai fini dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1235/2008, alla Repubblica di San Marino può essere chiesto di rivestire il ruolo di correlatore. La Repubblica di San Marino può accettare tale incarico a sua discrezione. |
(1) Decisione 2003/24/CE della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 44).
(2) Decisione n. 1/2010 «Omnibus» del comitato di cooperazione UE-San Marino, del 29 marzo 2010, che stabilisce diverse misure di applicazione dell'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino (GU L 156 del 23.6.2010, pag. 13).
ALLEGATO C
MODALITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 3
1. |
Nei pertinenti articoli dei regolamenti elencati nell'allegato A, i termini «Stato membro» o «Stati membri» comprendono anche la Repubblica di San Marino. |
2. |
Se i pertinenti articoli dei regolamenti elencati nell'allegato A stabiliscono che uno Stato membro debba prendere una decisione o debba effettuare una comunicazione o una notifica, tale decisione deve essere presa o tale comunicazione o notifica deve essere effettuata dalle autorità della Repubblica di San Marino. Tali autorità tengono conto dei pareri dei comitati scientifici dell'Unione e basano le proprie decisioni sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e sulle norme di condotta amministrativa adottate dalla Commissione europea. |
11.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/39 |
DECISIONE (UE) 2019/1179 DEL CONSIGLIO
dell'8 luglio 2019
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Linea di bilancio 02 04 77 03 — Azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (2), in particolare l'articolo 58, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 110, paragrafo 1, e l'articolo 181,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo sullo Spazio economico europeo (3) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994. |
(2) |
A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, il protocollo 31. |
(3) |
Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà. |
(4) |
È opportuno proseguire la cooperazione tra le Parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea relative all'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che tale cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2019. |
(6) |
La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2019
Per il Consiglio
La presidente
A.-K. PEKONEN
(1) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
PROGETTO
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. …/2019
del …
che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
(1) |
È opportuno proseguire la cooperazione tra le Parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea relative all'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa. |
(2) |
È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2019, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 1, paragrafo 13, lettera a), del protocollo 31 dell'accordo SEE, i termini «e 2018» sono sostituiti da «, 2018 e 2019».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
I segretari
del Comitato misto SEE
(*1) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]
11.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/42 |
DECISIONE (UE) 2019/1180 DEL CONSIGLIO
dell'8 luglio 2019
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Linea di bilancio 12 02 01 — Attuazione e sviluppo del mercato unico dei servizi finanziari)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994. |
(2) |
A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, il protocollo 31. |
(3) |
Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà. |
(4) |
È opportuno proseguire la cooperazione tra le Parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea relative all'attuazione e allo sviluppo del mercato unico dei servizi finanziari. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che tale cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2019. |
(6) |
La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2019
Per il Consiglio
La presidente
A.-K. PEKONEN
PROGETTO DI
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/2019
del
che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
(1) |
È opportuno proseguire la cooperazione tra le Parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea relative all'attuazione e allo sviluppo del mercato unico dei servizi finanziari. |
(2) |
È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che tale cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2019, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 7, paragrafo 11, del protocollo 31 dell'accordo SEE, i termini «e 2018» sono sostituiti da «, 2018 e 2019».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
I segretari
del Comitato misto SEE
(*1) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.].
11.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/44 |
DECISIONE (UE) 2019/1181 DEL CONSIGLIO
dell'8 luglio 2019
relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 148, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
visto il parere del comitato per l'occupazione (3),
considerando quanto segue:
(1) |
Gli Stati membri e l'Unione si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione e, in particolare, a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare gli obiettivi della piena occupazione e del progresso sociale di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. |
(2) |
Conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Unione ha creato e applicato strumenti di coordinamento delle politiche di bilancio, macroeconomiche e strutturali. Nell'ambito di tali strumenti, gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione stabiliti nell'allegato della decisione (UE) 2018/1215 del Consiglio (4) («orientamenti in materia di occupazione»), e gli gli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione definiti nella raccomandazione (UE) 2015/1184 del Consiglio (5), costituiscono gli orientamenti integrati per l'attuazione della strategia Europa 2020 («orientamenti integrati»). Essi devono guidare l'attuazione delle politiche negli Stati membri e nell'Unione, rispecchiando l'interdipendenza tra gli Stati membri. Lo scopo è ottenere, grazie alla risultante serie coordinata di politiche e riforme a livello unionale e nazionale, un'adeguata combinazione generale di politiche economiche e sociali che comporti ricadute positive. |
(3) |
Il semestre europeo combina vari strumenti in un quadro generale per la sorveglianza multilaterale integrata delle politiche economiche, di bilancio, occupazionali e sociali e mira a conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020, compresi quelli in materia di occupazione, istruzione e riduzione della povertà, come stabilito dalla decisione 2010/707/UE del Consiglio (6). Nel promuovere gli obiettivi politici di promozione degli investimenti, avanzamento delle riforme strutturali e ottenimento di politiche di bilancio responsabili, dal 2015 il semestre europeo è stato continuamente rafforzato e razionalizzato. In particolare, ne sono stati accentuati gli aspetti occupazionali e sociali ed è stato approfondito il dialogo con gli Stati membri, le parti sociali e i rappresentanti della società civile. |
(4) |
Nel novembre 2017 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno firmato una proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali, il quale stabilisce 20 principi e diritti per sostenere il buon funzionamento e l'equità dei mercati del lavoro e dei sistemi di protezione sociale. Il pilastro europeo dei diritti sociali costituisce un quadro di riferimento per monitorare i risultati occupazionali e sociali degli Stati membri, indirizzare le riforme a livello nazionale e fungere da bussola per orientare un rinnovato processo di convergenza nell'Unione. |
(5) |
Gli orientamenti integrati dovrebbero costituire la base di eventuali raccomandazioni specifiche per paese che il Consiglio può rivolgere agli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero sfruttare appieno il Fondo sociale europeo e gli altri fondi dell'Unione per l'attuazione degli orientamenti in materia di occupazione. Sebbene i destinatari siano gli Stati membri e l'Unione, gli orientamenti in materia di occupazione dovrebbero essere attuati in partenariato con tutte le autorità nazionali, regionali e locali, con lo stretto coinvolgimento dei parlamenti, delle parti sociali e dei rappresentanti della società civile. |
(6) |
In conformità del rispettivo mandato che ha fondamento nel TFUE, il comitato per l'occupazione e il comitato per la protezione sociale dovrebbero monitorare in che modo si attuano le pertinenti politiche alla luce degli orientamenti in materia di occupazione. Tali comitati e altri organi preparatori del Consiglio coinvolti nel coordinamento delle politiche economiche e sociali dovrebbero operare in stretta cooperazione. È opportuno mantenere il dialogo politico tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, in particolare sugli orientamenti in materia di occupazione. |
(7) |
Il comitato per la protezione sociale è stato consultato. |
(8) |
Gli orientamenti in materia di occupazione dovrebbero rimanere stabili per garantire la centralità della loro attuazione. Secondo una valutazione degli sviluppi dei mercati del lavoro e della situazione sociale a seguito dell'adozione degli orientamenti in materia di occupazione nel 2018, è stato stabilito che non è necessario alcun aggiornamento. I motivi alla base dell'adozione degli orientamenti in materia di occupazione nel 2018 restano validi, pertanto tali orientamenti dovrebbero essere mantenuti, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione figuranti nell'allegato della decisione (UE) 2018/1215 sono mantenuti per il 2019 e sono presi in considerazione dagli Stati membri nella definizione delle politiche a favore dell'occupazione e dei programmi di riforma.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2019
Per il Consiglio
La presidente
A.-K. PEKONEN
(1) Parere del 18 marzo 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere del 20 giugno 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Parere del 29 aprile 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4) Decisione (UE) 2018/1215 del Consiglio, del 16 luglio 2018, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (GU L 224 del 5.9.2018, pag. 4).
(5) Raccomandazione (UE) 2015/1184 del Consiglio, del 14 luglio 2015, relativa agli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione europea (GU L 192 del 18.7.2015, pag. 27).
(6) Decisione 2010/707/UE del Consiglio, del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46).
11.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/46 |
DECISIONE (UE) 2019/1182 DELLA COMMISSIONE
del 3 luglio 2019
sulla proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Diritto dell'Unione, diritti delle minoranze e democratizzazione delle istituzioni spagnole»
[notificata con il numero C(2019) 4972]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (1), in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L'oggetto della proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Diritto dell'Unione, diritti delle minoranze e democratizzazione delle istituzioni spagnole» è il seguente: «I rischi sistemici in Spagna, il trattamento dei gruppi minoritari e l'urgente necessità di incoraggiare interventi per democratizzare il paese ed allinearlo ai principi fondamentali del diritto dell'UE». |
(2) |
Gli obiettivi della proposta di iniziativa dei cittadini sono i seguenti: «Il nostro obiettivo è garantire che la Commissione e il Parlamento siano pienamente consapevoli dell'attuale situazione in Spagna, dei rischi sistemici nel paese, del mancato rispetto delle norme e dei principi guida del diritto dell'UE e della necessità di istituire meccanismi per contribuire a migliorare gli standard democratici in Spagna, garantendo in tal modo i diritti e le libertà delle minoranze e di tutti i cittadini spagnoli mediante il diritto e gli strumenti dell'UE». |
(3) |
Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione affermando, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei. |
(4) |
A tal fine le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiarne la partecipazione e rendere l'Unione più accessibile. |
(5) |
A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 211/2011, la Commissione registra una proposta di iniziativa dei cittadini, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d). |
(6) |
La proposta di iniziativa dei cittadini invita la Commissione a esaminare la situazione in Spagna per quanto riguarda il movimento per l'indipendenza della regione catalana nel contesto della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto» [COM(2014) 158] e, se del caso, a prendere provvedimenti in tale contesto. Per contro, la proposta di iniziativa dei cittadini non invita la Commissione a presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione. |
(7) |
Per i motivi illustrati la proposta d'iniziativa dei cittadini in questione esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati, prevista all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 211/2011 in combinato disposto con l'articolo 2, punto 1, del medesimo regolamento, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Diritto dell'Unione, diritti delle minoranze e democratizzazione delle istituzioni spagnole» è rifiutata.
Articolo 2
Sono destinatari della presente decisione gli organizzatori (membri del comitato dei cittadini) della proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Diritto dell'Unione, diritti delle minoranze e democratizzazione delle istituzioni spagnole», rappresentati dalla signora Elisenda PALUZIE e dal signor Gérard ONESTA in veste di referenti.
Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2019
Per la Commissione
Frans TIMMERMANS
Primo vicepresidente
11.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/48 |
DECISIONE (UE) 2019/1183 DELLA COMMISSIONE
del 3 luglio 2019
sulla proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «A price for carbon to fight climate change» («Un prezzo del carbonio per lottare contro i cambiamenti climatici)»
[notificata con il numero C(2019) 4973]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (1), in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L'oggetto della proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «A price for carbon to fight climate change» («Un prezzo del carbonio per lottare contro i cambiamenti climatici)» è il seguente: «Chiediamo alla Commissione europea di proporre una normativa dell'UE che scoraggi il consumo di combustibili fossili, incoraggi il risparmio energetico e l'uso di fonti rinnovabili per combattere il riscaldamento globale e limiti l'aumento della temperatura a 1,5 oC.» |
(2) |
Gli obiettivi della proposta d'iniziativa dei cittadini sono i seguenti: «La nostra proposta introduce un prezzo minimo per le emissioni di CO2, partendo da 50 EUR per tonnellata di CO2 dal 2020 fino a 100 EUR entro il 2025. Al contempo, la proposta punta ad abolire l'attuale sistema di quote di emissione gratuite per coloro che inquinano nell'UE e introdurre un meccanismo di adeguamento alla frontiera per le importazioni da paesi terzi, in modo da compensare i prezzi più bassi delle emissioni di CO2 nel paese esportatore. Le maggiori entrate derivanti dalla fissazione del prezzo del carbonio verranno dirottate verso le politiche europee che sostengono il risparmio energetico e l'uso di fonti rinnovabili e impiegate per ridurre l'imposizione fiscale sui redditi più bassi». |
(3) |
Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione affermando, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei. |
(4) |
A tal fine le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiarne la partecipazione e rendere l'Unione più accessibile. |
(5) |
La Commissione ha il potere di presentare proposte di atti giuridici dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati per quanto riguarda i seguenti aspetti:
|
(6) |
Per questi motivi, in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del richiamato regolamento, la proposta d'iniziativa dei cittadini non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati. |
(7) |
Inoltre l'istituzione del comitato di cittadini e la designazione delle persone di contatto sono avvenute a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e la proposta d'iniziativa dei cittadini non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, non ha un contenuto futile o vessatorio, né è manifestamente contraria ai valori dell'Unione quali stabiliti nell'articolo 2 del TUE. |
(8) |
È pertanto opportuno registrare la proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «A price for carbon to fight climate change» («Un prezzo del carbonio per lottare contro i cambiamenti climatici)», |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «A price for carbon to fight climate change» («Un prezzo del carbonio per lottare contro i cambiamenti climatici)» è registrata.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 22 luglio 2019.
Articolo 3
Sono destinatari della presente decisione gli organizzatori (i membri del comitato dei cittadini) della proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «A price for carbon to fight climate change» («Un prezzo del carbonio per lottare contro i cambiamenti climatici)», rappresentati dal signor Marco CAPPATO e dalla signora Monica FRASSONI in veste di persone di contatto.
Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2019
Per la Commissione
Frans TIMMERMANS
Primo vicepresidente
11.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/50 |
DECISIONE (UE) 2019/1184 DELLA COMMISSIONE
del 3 luglio 2019
sulla proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Grow Scientific progress: crops matter!» («Incentivare il progresso scientifico: le colture sono importanti!»)
[notificata con il numero C(2019) 4975]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (1), in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L'oggetto della proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Grow Scientific progress: crops matter!» («Incentivare il progresso scientifico: le colture sono importanti!») è il seguente: «La direttiva 2001/18/CE non è più aggiornata: noi, come studenti delle scienze della vita, riteniamo importante rivedere l'attuale meccanismo di esenzione previsto dalla direttiva, per tenere conto delle nuove tecniche di selezione vegetale.» |
(2) |
Gli obiettivi della proposta d'iniziativa dei cittadini sono i seguenti: «In particolare, chiediamo maggiore chiarezza giuridica e definizioni più approfondite. Il nostro obiettivo è facilitare la procedura di autorizzazione per i prodotti ottenuti attraverso le nuove tecniche di selezione vegetale e dotati esclusivamente di caratteristiche esistenti in natura. L'obiettivo è migliorare il progresso scientifico nell'Unione europea, tutelando nel contempo la salute umana e animale e l'ambiente». |
(3) |
Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione affermando, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei. |
(4) |
A tal fine le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiarne la partecipazione e rendere l'Unione più accessibile. |
(5) |
Ai fini dell'applicazione dei trattati può essere adottato un atto legislativo dell'Unione per ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, sulla base dell'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE). |
(6) |
Per questi motivi, in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del richiamato regolamento, la proposta d'iniziativa dei cittadini non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati. |
(7) |
Inoltre l'istituzione del comitato di cittadini e la designazione delle persone di contatto sono avvenute a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e la proposta d'iniziativa dei cittadini non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, non ha un contenuto futile o vessatorio, né è manifestamente contraria ai valori dell'Unione quali stabiliti nell'articolo 2 del TUE. |
(8) |
È pertanto opportuno registrare la proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Grow Scientific progress: crops matter!» («Incentivare il progresso scientifico: le colture sono importanti!») |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Grow Scientific progress: crops matter!» («Incentivare il progresso scientifico: le colture sono importanti!») è registrata.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 25 luglio 2019.
Articolo 3
Sono destinatari della presente decisionegli organizzatori (i membri del comitato dei cittadini) della proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «Grow scientific progress: crops matter!» («Incentivare il progresso scientifico: le colture sono importanti!»), rappresentati dalla signora Lavinia SCUDIERO e dalla signora Martina HELMLINGER in veste di persone di contatto.
Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2019
Per la Commissione
Frans TIMMERMANS
Primo vicepresidente
11.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/52 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1185 DELLA COMMISSIONE
del 10 luglio 2019
che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri
[notificata con il numero C(2019) 5340]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri in cui sono stati confermati casi di tale malattia nei suini domestici o selvatici («gli Stati membri interessati»). L'allegato di detta decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato ripetutamente per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/1147 della Commissione (5), a seguito di un caso di peste suina africana verificatosi in Polonia e in Romania. |
(2) |
Dall'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2019/1147 si sono verificati ulteriori casi di peste suina africana in suini domestici e selvatici in Polonia, Bulgaria, Lettonia e Lituania, che dovrebbero anch'essi riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
(3) |
Nel luglio 2019 sono stati rilevati diversi casi di peste suina africana in suini selvatici nei distretti di Lidzbark Warmiński, Niemce, Grabów nad Pilicą e Izbica in Polonia, nelle immediate vicinanze di zone elencate nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questi casi di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Tali zone della Polonia colpite dalla peste suina africana dovrebbero pertanto essere elencate nella parte II, anziché nella parte I, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
(4) |
Nel luglio 2019 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in suini domestici nel distretto di Giżycko, in Polonia, in una zona elencata nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo focolaio di peste suina africana in suini domestici rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Tale zona della Polonia colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto essere elencata nella parte III, anziché nella parte II, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
(5) |
Nel luglio 2019 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in suini domestici nella regione di Pleven, in Bulgaria, in una zona elencata nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo focolaio di peste suina africana in suini domestici rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Tale zona della Bulgaria colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto essere elencata nella parte III, anziché nella parte I, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
(6) |
Nel luglio 2019 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in suini domestici nella regione di Pleven, in Bulgaria, in una zona non elencata nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo focolaio di peste suina africana in suini domestici rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Tale zona della Bulgaria colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto essere elencata nell'allegato, parte III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
(7) |
Nel luglio 2019 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in suini domestici nella regione di Liepaja, in Lettonia, in una zona elencata nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo focolaio di peste suina africana in suini domestici rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Tale zona della Lettonia colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto essere elencata nella parte III, anziché nella parte II, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
(8) |
Nel luglio 2019 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in suini domestici nella contea di Kaunas, in Lituania, in una zona elencata nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo focolaio di peste suina africana in suini domestici rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Tale zona della Lituania colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto essere elencata nella parte III, anziché nella parte II, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
(9) |
Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti per la Polonia, la Bulgaria, la Lettonia e la Lituania ed inserirle debitamente negli elenchi dell'allegato, parti I, II e III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2019
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(4) Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2019/1147 della Commissione, del 4 luglio 2019, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 181 del 5.7.2019, pag. 91).
ALLEGATO
L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO
PARTE I
1. Belgio
Le seguenti zone del Belgio:
in Luxembourg province:
— |
the area is delimited clockwise by: |
— |
Frontière avec la France, |
— |
Rue Mersinhat, |
— |
La N818jusque son intersection avec la N83, |
— |
La N83 jusque son intersection avec la N884, |
— |
La N884 jusque son intersection avec la N824, |
— |
La N824 jusque son intersection avec Le Routeux, |
— |
Le Routeux, |
— |
Rue d'Orgéo, |
— |
Rue de la Vierre, |
— |
Rue du Bout-d'en-Bas, |
— |
Rue Sous l'Eglise, |
— |
Rue Notre-Dame, |
— |
Rue du Centre, |
— |
La N845 jusque son intersection avec la N85, |
— |
La N85 jusque son intersection avec la N40, |
— |
La N40 jusque son intersection avec la N802, |
— |
La N802 jusque son intersection avec la N825, |
— |
La N825 jusque son intersection avec la E25-E411, |
— |
La E25-E411jusque son intersection avec la N40, |
— |
N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle, |
— |
Rue du Tombois, |
— |
Rue Du Pierroy, |
— |
Rue Saint-Orban, |
— |
Rue Saint-Aubain, |
— |
Rue des Cottages, |
— |
Rue de Relune, |
— |
Rue de Rulune, |
— |
Route de l'Ermitage, |
— |
N87: Route de Habay, |
— |
Chemin des Ecoliers, |
— |
Le Routy, |
— |
Rue Burgknapp, |
— |
Rue de la Halte, |
— |
Rue du Centre, |
— |
Rue de l'Eglise, |
— |
Rue du Marquisat, |
— |
Rue de la Carrière, |
— |
Rue de la Lorraine, |
— |
Rue du Beynert, |
— |
Millewée, |
— |
Rue du Tram, |
— |
Millewée, |
— |
N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg, |
— |
Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg, |
— |
Frontière avec la France, |
— |
La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy, |
— |
La N871 jusque son intersection avec la N88, |
— |
La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour, |
— |
La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811, |
— |
La N811 jusque son intersection avec la N88, |
— |
La N88 jusque son intersection avecla N883 au niveau d'Aubange, |
— |
La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d'Aubange, |
— |
La N81 jusque son intersection avec la E25-E411, |
— |
La E25-E411 jusque son intersection avec la N40, |
— |
La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet, |
— |
Rue du Fet, |
— |
Rue de l'Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume, |
— |
Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères, |
— |
Rue des Bruyères, |
— |
Rue de Neufchâteau, |
— |
Rue de la Motte, |
— |
La N894 jusque son intersection avec laN85, |
— |
La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France. |
2. Bulgaria
Le seguenti zone della Bulgaria:
in Varna the whole region excluding the villages covered in Part II; |
in Silistra region:
|
in Dobrich region:
|
in Ruse region:
|
the whole region of Veliko Tarnovo, |
the whole region of Gabrovo, |
the whole region of Lovetch, |
in Pleven region: the whole region of Pleven excluding the villages covered in Part III, |
in Vratza region:
|
in Montana region:
|
in Vidin region:
|
3. Estonia
Le seguenti zone dell'Estonia:
— |
Hiiu maakond. |
4. Ungheria
Le seguenti zone dell'Ungheria:
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 651100, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100, 653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658201, 658202 és 658403kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Hajdú-Bihar megye900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902450, 902550, 902650, 902660, 902670, 902750, 903250, 903650, 903750, 903850, 904350, 904750, 904760, 904850, 904860, 905360, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Heves megye702550, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, és 705350kódszámúvadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950, 751150, 752150 és755550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Nógrád megye 552010, 552150, 552250, 552350, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855350, 855450, 855550, 855650, 855660és 855850kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
5. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
— |
Aizputes novada Cīravas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa 1192, Lažas pagasta daļa uz ziemeļrietumiem no autoceļa 1199 un uz ziemeļiem no Padures autoceļa, |
— |
Alsungas novads, |
— |
Durbes novada Dunalkas pagasta daļa uz rietumiem no autoceļiem P112, 1193 un 1192, un Tadaiķu pagasts, |
— |
Kuldīgas novada Gudenieku pagasts, |
— |
Pāvilostas novads, |
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
— |
Ventspils novada Jūrkalnes pagasts, |
— |
Grobiņas novads, |
— |
Rucavas novada Dunikas pagasts. |
6. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 2128 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2106, Liolių, Pakražančio seniūnijos, Tytuvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvos seniūnijos, |
— |
Pagėgių savivaldybė, |
— |
Plungės rajono savivaldybė, |
— |
Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnujų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos, |
— |
Rietavo savivaldybė, |
— |
Skuodo rajono savivaldybė, |
— |
Šilalės rajono savivaldybė, |
— |
Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos, |
— |
Tauragės rajono savivaldybė: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, Tauragės miesto ir Žygaičių seniūnijos. |
7. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie lubelskim:
|
w województwie podkarpackim:
|
w województwie świętokrzyskim:
|
8. Romania
Le seguenti zone della Romania:
— |
Județul Alba, |
— |
Județul Cluj, |
— |
Județul Harghita, |
— |
Județul Hunedoara, |
— |
Județul Iași cu restul comunelor care nu sunt incluse in partea II, |
— |
Județul Neamț, |
— |
Restul județului Mehedinți care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:
|
— |
Județul Gorj, |
— |
Județul Suceava, |
— |
Județul Mureș, |
— |
Județul Sibiu, |
— |
Județul Caraș-Severin. |
PARTE II
1. Belgio
Le seguenti zone del Belgio:
in Luxembourg province:
— |
the area is delimited clockwise by: |
— |
La frontière avec la France au niveau de Florenville, |
— |
La N85 jusque son intersection avec la N894au niveau de Florenville, |
— |
La N894 jusque son intersection avec larue de la Motte, |
— |
La rue de la Motte jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau, |
— |
La rue de Neufchâteau, |
— |
La rue des Bruyères jusque son intersection avec la rue de la Gaume, |
— |
La rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue de l'Accord, |
— |
La rue de l'Accord, |
— |
La rue du Fet, |
— |
La N40 jusque son intersection avec la E25-E411, |
— |
La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler, |
— |
La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange, |
— |
La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d'Aubange, |
— |
La N88 jusque son intersection avec la N811, |
— |
La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour, |
— |
La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88, |
— |
La N88 jusque son intersection avec la N871, |
— |
La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy, |
— |
La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France. |
2. Bulgaria
Le seguenti zone della Bulgaria:
in Varna region:
|
in Silistra region:
|
in Dobrich region:
|
3. Estonia
Le seguenti zone dell'Estonia:
— |
Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
4. Ungheria
Le seguenti zone dell'Ungheria:
— |
Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150,705250, 705450,705510 és 705610kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 855250, 855460, 855750, 855950, 855960, 856051, 856150, 856250, 856260, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250 és 857550, továbbá 850650, 850850, 851851 és 851852 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821,552360 és 552960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651200, 652100, 655400, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 658100, 658310, 658401, 658402, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 901850,900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901450, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550, 904650kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
5. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
— |
Ādažu novads, |
— |
Aizputes novada Kalvenes pagasts pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa A9, |
— |
Aglonas novads, |
— |
Aizkraukles novads, |
— |
Aknīstes novads, |
— |
Alojas novads, |
— |
Alūksnes novads, |
— |
Amatas novads, |
— |
Apes novads, |
— |
Auces novads, |
— |
Babītes novads, |
— |
Baldones novads, |
— |
Baltinavas novads, |
— |
Balvu novads, |
— |
Bauskas novads, |
— |
Beverīnas novads, |
— |
Brocēnu novada Blīdenes pagasts, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109, |
— |
Burtnieku novads, |
— |
Carnikavas novads, |
— |
Cēsu novads, |
— |
Cesvaines novads, |
— |
Ciblas novads, |
— |
Dagdas novads, |
— |
Daugavpils novads, |
— |
Dobeles novads, |
— |
Dundagas novads, |
— |
Durbes novada Durbes pagasta daļa uz dienvidiem no dzelzceļa līnijas Jelgava-Liepāja, |
— |
Engures novads, |
— |
Ērgļu novads, |
— |
Garkalnes novads, |
— |
Gulbenes novads, |
— |
Iecavas novads, |
— |
Ikšķiles novads, |
— |
Ilūkstes novads, |
— |
Inčukalna novads, |
— |
Jaunjelgavas novads, |
— |
Jaunpiebalgas novads, |
— |
Jaunpils novads, |
— |
Jēkabpils novads, |
— |
Jelgavas novads, |
— |
Kandavas novads, |
— |
Kārsavas novads, |
— |
Ķeguma novads, |
— |
Ķekavas novads, |
— |
Kocēnu novads, |
— |
Kokneses novads, |
— |
Krāslavas novads, |
— |
Krimuldas novads, |
— |
Krustpils novads, |
— |
Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta, |
— |
Lielvārdes novads, |
— |
Līgatnes novads, |
— |
Limbažu novads, |
— |
Līvānu novads, |
— |
Lubānas novads, |
— |
Ludzas novads, |
— |
Madonas novads, |
— |
Mālpils novads, |
— |
Mārupes novads, |
— |
Mazsalacas novads, |
— |
Mērsraga novads, |
— |
Naukšēnu novads, |
— |
Neretas novads, |
— |
Ogres novads, |
— |
Olaines novads, |
— |
Ozolnieku novads, |
— |
Pārgaujas novads, |
— |
Pļaviņu novads, |
— |
Preiļu novads, |
— |
Priekules novads, |
— |
Priekuļu novads, |
— |
Raunas novads, |
— |
republikas pilsēta Daugavpils, |
— |
republikas pilsēta Jelgava, |
— |
republikas pilsēta Jēkabpils, |
— |
republikas pilsēta Jūrmala, |
— |
republikas pilsēta Rēzekne, |
— |
republikas pilsēta Valmiera, |
— |
Rēzeknes novads, |
— |
Riebiņu novads, |
— |
Rojas novads, |
— |
Ropažu novads, |
— |
Rugāju novads, |
— |
Rundāles novads, |
— |
Rūjienas novads, |
— |
Salacgrīvas novads, |
— |
Salas novads, |
— |
Salaspils novads, |
— |
Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Pampāļu, Šķēdes, Nīgrandes, Zaņas, Ezeres, Rubas, Jaunauces un Vadakstes pagasts, |
— |
Saulkrastu novads, |
— |
Sējas novads, |
— |
Siguldas novads, |
— |
Skrīveru novads, |
— |
Skrundas novads, |
— |
Smiltenes novads, |
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
— |
Strenču novads, |
— |
Talsu novads, |
— |
Tērvetes novads, |
— |
Tukuma novads, |
— |
Vaiņodes novads, |
— |
Valkas novads, |
— |
Varakļānu novads, |
— |
Vārkavas novads, |
— |
Vecpiebalgas novads, |
— |
Vecumnieku novads, |
— |
Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta, |
— |
Viesītes novads, |
— |
Viļakas novads, |
— |
Viļānu novads, |
— |
Zilupes novads. |
6. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
— |
Alytaus miesto savivaldybė, |
— |
Alytaus rajono savivaldybė, |
— |
Anykščių rajono savivaldybė, |
— |
Akmenės rajono savivaldybė: Ventos ir Papilės seniūnijos, |
— |
Biržų miesto savivaldybė, |
— |
Biržų rajono savivaldybė, |
— |
Druskininkų savivaldybė, |
— |
Elektrėnų savivaldybė, |
— |
Ignalinos rajono savivaldybė, |
— |
Jonavos rajono savivaldybė, |
— |
Joniškio rajono savivaldybė: Kepalių, Kriukų, Saugėlaukio ir Satkūnų seniūnijos, |
— |
Jurbarko rajono savivaldybė, |
— |
Kaišiadorių rajono savivaldybė, |
— |
Kalvarijos savivaldybė: Akmenynų, Liubavo, Kalvarijos seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 131 ir į pietus nuo kelio Nr. 200 ir Sangrūdos seniūnijos, |
— |
Kauno miesto savivaldybė, |
— |
Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos, |
— |
Kazlų Rūdos savivaldybė: Jankų ir Plutiškių seniūnijos, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė: Tytuvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio, Kukečių dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 2128 ir į rytus nuo kelio Nr. 2106, ir Šaukėnų seniūnijos, |
— |
Kėdainių rajono savivaldybė, |
— |
Kupiškio rajono savivaldybė, |
— |
Lazdijų rajono savivaldybė: Būdviečio, Kapčiamieščio, Krosnos, Kučiūnų ir Noragėlių seniūnijos, |
— |
Marijampolės savivaldybė: Degučių,Gudelių, Mokolų ir Narto seniūnijos, |
— |
Mažeikių rajono savivaldybė: Šerkšnėnų, Sedos ir Židikų seniūnijos, |
— |
Molėtų rajono savivaldybė, |
— |
Pakruojo rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio miesto savivaldybė, |
— |
Pasvalio rajono savivaldybė, |
— |
Radviliškio rajono savivaldybė, |
— |
Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos |
— |
Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų, Šiluvos,Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1, |
— |
Rokiškio rajono savivaldybė, |
— |
Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Sintautų, Slavikų. Sudargo, Žvirgždaičių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 140 ir į pietvakarius nuo kelio Nr. 137 |
— |
Šalčininkų rajono savivaldybė, |
— |
Šiaulių miesto savivaldybė, |
— |
Šiaulių rajono savivaldybė: Šiaulių kaimiškoji seniūnija, |
— |
Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija, |
— |
Širvintų rajono savivaldybė, |
— |
Švenčionių rajono savivaldybė, |
— |
Tauragės rajono savivaldybė: Batakių ir Gaurės seniūnijos, |
— |
Telšių rajono savivaldybė, |
— |
Trakų rajono savivaldybė, |
— |
Ukmergės rajono savivaldybė, |
— |
Utenos rajono savivaldybė, |
— |
Varėnos rajono savivaldybė, |
— |
Vilniaus miesto savivaldybė, |
— |
Vilniaus rajono savivaldybė, |
— |
Vilkaviškio rajono savivaldybė:Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos, |
— |
Visagino savivaldybė, |
— |
Zarasų rajono savivaldybė. |
7. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie lubelskim:
|
w województwie podkarpackim:
|
8. Romania
Le seguenti zone della Romania:
— |
Restul județului Maramureș care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:
|
— |
Județul Bistrița-Năsăud, |
— |
Județul Iași cu următoarele comune:
|
PARTE III
1. Bulgaria
Le seguenti zone della Bulgaria:
in Pleven region:
— |
the whole municipality of Belene, |
— |
within municipality of Pleven:
|
— |
the whole municipality of Nikopol, |
— |
the whole municipality of Gulyantsi,
|
2. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
— |
Aizputes novada Aizputes pagasts, Cīravas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa 1192, Kazdangas pagasts, Kalvenes pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa A9, Lažas pagasta dienvidaustrumu daļa un pagasta daļa uz dienvidaustrumiem no autoceļa 1199 un uz dienvidiem no Padures autoceļa, Aizputes pilsēta, |
— |
Durbes novada Vecpils pagasts, Durbes pagasta daļa uz ziemeļiem no dzelzceļa līnijas Jelgava-Liepāja, Dunalkas pagasta daļa uz austrumiem no autoceļiem P112, 1193 un 1192, Durbes pilsēta, |
— |
Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta, |
— |
Saldus novada Saldus, Zirņu, Lutriņu un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta. |
3. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
— |
Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės, Kruopių, Naujosios Akmenės kaimiškoji ir Naujosios Akmenės miesto seniūnijos, |
— |
Birštono savivaldybė, |
— |
Joniškio rajono savivaldybė:Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Rudiškių, Skaistgirio, Žagarės seniūnijos, |
— |
Kalvarijos savivaldybė: Kalvarijos seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 131 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 200, |
— |
Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Ežerėlio, Kačerginės, Ringaudų ir Zapyškio seniūnijos, |
— |
Kazlų Rudos savivaldybė: Antanavo ir Kazlų Rudos seniūnijos, |
— |
Lazdijų rajono savivaldybė: Lazdijų miesto, Lazdijų, Seirijų, Šeštokų, Šventežerio ir Veisiejų seniūnijos, |
— |
Marijampolės savivaldybė: Igliaukos, Liudvinavo, Marijampolės,Sasnavos ir Šunskų seniūnijos, |
— |
Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos, |
— |
Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų ir Šilavotos seniūnijos, |
— |
Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137, |
— |
Šiaulių rajono savivaldybės: Bubių, Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kuršėnų kaimiškoji, Kuršėnų miesto, Kužių, Meškuičių, Raudėnų ir Šakynos seniūnijos, |
— |
Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137, |
— |
Vilkaviškio rajono savivaldybės: Gižų ir Pilviškių seniūnijos. |
4. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie lubelskim:
|
5. Romania
Le seguenti zone della Romania:
— |
Zona orașului București, |
— |
Județul Constanța, |
— |
Județul Satu Mare, |
— |
Județul Tulcea, |
— |
Județul Bacău, |
— |
Județul Bihor, |
— |
Județul Brăila, |
— |
Județul Buzău, |
— |
Județul Călărași, |
— |
Județul Dâmbovița, |
— |
Județul Galați, |
— |
Județul Giurgiu, |
— |
Județul Ialomița, |
— |
Județul Ilfov, |
— |
Județul Prahova, |
— |
Județul Sălaj, |
— |
Județul Vaslui, |
— |
Județul Vrancea, |
— |
Județul Teleorman, |
— |
Partea din județul Maramureș cu următoarele delimitări:
|
— |
Partea din județul Mehedinți cu următoarele comune:
|
— |
Județul Argeș, |
— |
Județul Olt, |
— |
Județul Dolj, |
— |
Județul Arad, |
— |
Județul Timiș, |
— |
Județul Covasna, |
— |
Județul Brașov, |
— |
Județul Botoșani, |
— |
Județul Vâlcea. |
PARTE IV
Italia
Le seguenti zone dell'Italia:
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tutto il territorio della Sardegna. |
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
11.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/83 |
DECISIONE N. 1/2019 DEL COMITATO APE ISTITUITO DALL'ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO INTERINALE TRA LA COSTA D'AVORIO, DA UNA PARTE, E LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DALL'ALTRA
dell'11 aprile 2019
relativa all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea [2019/1186]
IL COMITATO APE,
visto l'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra («accordo»), firmato ad Abidjan il 26 novembre 2008 e applicato a titolo provvisorio dal 3 settembre 2016, in particolare gli articoli 76, 77 e 81,
visti il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea («Unione») e l'atto di adesione all'accordo depositato dalla Repubblica di Croazia l'8 novembre 2017,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio della Costa d'Avorio. |
(2) |
A norma dell'articolo 77, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato APE può decidere le misure di adeguamento eventualmente necessarie a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri all'Unione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Repubblica di Croazia, in qualità di parte dell'accordo, prende atto e procede all'adozione, alla stregua degli altri Stati membri dell'Unione, dei testi dell'accordo nonché degli allegati, dei protocolli e delle dichiarazioni ad esso acclusi.
Articolo 2
L'articolo 81 dell'accordo è sostituito dal seguente:
«Articolo 81
Testi facenti fede
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.».
Articolo 3
L'Unione comunica alla Costa d'Avorio la versione in lingua croata dell'accordo.
Articolo 4
1. Le disposizioni dell'accordo si applicano alle merci esportate dalla Costa d'Avorio nella Repubblica di Croazia o dalla Repubblica di Croazia in Costa d'Avorio, purché esse risultino conformi alle norme di origine in vigore nel territorio delle parti dell'accordo e, al 3 settembre 2016, fossero in transito o in custodia temporanea, presso un deposito doganale o in una zona franca in Costa d'Avorio o nella Repubblica di Croazia.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, il trattamento preferenziale è concesso purché, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione, alle autorità doganali del paese importatore sia presentata una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore.
Articolo 5
La Costa d'Avorio si impegna a non presentare rivendicazioni, richieste o rinvii e a non modificare o revocare eventuali concessioni a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio («GATT») del 1994 o dell'articolo XXI dell'accordo generale sugli scambi di servizi («GATS»), in relazione all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.
Articolo 6
La presente decisione entra in vigore alla data della firma.
Gli articoli 3 e 4 tuttavia si applicano a decorrere dal 3 settembre 2016.
Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2019
Per la Costa d'Avorio
Ally COULIBALY
Per l'Unione europea
Cecilia MALMSTRÖM