ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 173

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
27 giugno 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2019/1088 del Consiglio, del 6 giugno 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024)

1

 

 

Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024)

3

 

*

Informazione riguardante la data della firma del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau

35

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2019/1089 del Consiglio, del 6 giugno 2019, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024)

36

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1090 della Commissione, del 26 giugno 2019, relativo al mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva dimetoato, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

39

 

*

Regolamento (UE) 2019/1091 della Commissione, del 26 giugno 2019, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l'esportazione dei prodotti contenenti proteine animali trasformate derivate da ruminanti e da non ruminanti ( 1 )

42

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2019/1092 del Consiglio, del 26 giugno 2019, che modifica la decisione (PESC) 2017/2302 del Consiglio, a sostegno delle attività svolte dall'OPCW ai fini delle operazioni di bonifica presso l'ex deposito di armi chimiche in Libia nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

47

 

*

Decisione (UE) 2019/1093 del Consiglio, del 26 giugno 2019, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota per il 2019 e un massimale dell'importo annuo riveduto per il 2020

49

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1094 della Commissione, del 17 giugno 2019, che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose [notificata con il numero C(2019) 4303]  ( 1 )

52

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1095 della Commissione, del 25 giugno 2019, che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda le voci relative alla Bosnia-Erzegovina e alla Russia nell'elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati [notificata con il numero C(2019) 4285]  ( 1 )

93

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

27.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/1


DECISIONE (UE) 2019/1088 DEL CONSIGLIO

del 6 giugno 2019

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 241/2008 (1) che conclude l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau («accordo») (2). L'accordo entrato in vigore il 15 aprile 2008, é stato tacitamente rinnovato ed è tuttora vigente.

(2)

A seguito della raccomandazione della Commissione, il 28 febbraio 2017 il Consiglio ha deciso di autorizzare l'apertura di negoziati con la la Repubblica di Guinea-Bissau per la conclusione di un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo.

(3)

L'ultimo protocollo dell'accordo è giunto a scadenza il 23 novembre 2017.

(4)

La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un nuovo protocollo. In esito a tali negoziati, il nuovo protocollo è stato siglato il 15 novembre 2018.

(5)

L'obiettivo del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024) («protocollo») è consentire all'Unione e alla Repubblica di Guinea-Bissau di collaborare più strettamente per promuovere una politica sostenibile della pesca, lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque della Guinea-Bissau e gli sforzi compiuti da tale paese per lo sviluppo dell'economia blu.

(6)

Al fine di garantire un rapido avvio delle attività di pesca delle navi dell'Unione, il protocollo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla sua firma.

(7)

Ilprotocollo dovrebbe essere firmato e applicato a titolo provvisorio in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie alla sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024), con riserva della sua conclusione.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio é autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.

Articolo 3

Il protocollo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma (3), in attesache siano espletate le procedure necessarie alla sua entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 6 giugno 2019

Per il Consiglio

La presidente

A. BIRCHALL


(1)  Regolamento (CE) n. 241/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (GU L 75 del 18.3.2008, pag. 49).

(2)  Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau per il periodo dal 16 giugno 2007 al 15 giugno 2011 (GU L 342 del 27.12.2007, pag. 5).

(3)  La data di applicazione provvisoria del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


27.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/3


PROTOCOLLO

di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024)

Articolo 1

Periodo di applicazione e possibilità di pesca

Le possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione europea («navi dell'Unione») ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (1) («accordo») sono stabilite ai sensi del presente articolo:

 

1.   nel primo e nel secondo anno di applicazione del presente protocollo, le possibilità di pesca sono espresse mediante un sistema basato sullo sforzo di pesca (basato sulla stazza lorda, TSL) secondo le seguenti modalità:

a)

specie demersali (crostacei, cefalopodi e pesci) e piccoli pelagici:

i)

pescherecci da traino congelatori per la pesca dei gamberetti: 3 700 TSL all'anno;

ii)

pescherecci da traino congelatori per la pesca di pesci e cefalopodi: 3 500 TSL all'anno;

iii)

pescherecci da traino per la pesca di piccoli pelagici: 15 000 TSL all'anno;

b)

specie altamente migratorie (specie elencate nell'allegato I della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982), ad esclusione delle famiglie Alopiidae e Sphyrnidae e delle specie seguenti: Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis, Carcharinus longimanus:

i)

tonniere congelatrici con reti da circuizione e pescherecci con palangari: 28 unità;

ii)

tonniere con lenze e canne: 13 unità.

2.   A partire dal terzo anno di applicazione del presente protocollo, le possibilità di pesca sono espresse mediante limiti di cattura per specie (basati sul totale ammissibile di catture, TAC) secondo le seguenti modalità:

a)

specie demersali (crostacei, cefalopodi e pesci) e piccoli pelagici:

i)

pescherecci da traino congelatori per la pesca dei gamberetti: 2 500 tonnellate all'anno;

ii)

pescherecci da traino congelatori per la pesca di pesci: 11 000 tonnellate all'anno;

iii)

pescherecci da traino congelatori per la pesca di cefalopodi: 1 500 tonnellate all'anno;

iv)

pescherecci da traino per la pesca di piccoli pelagici: 18 000 tonnellate all'anno;

b)

specie altamente migratorie (specie elencate nell'allegato 1 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982), ad esclusione delle famiglie Alopiidae e Sphyrnidae e delle specie seguenti: Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharías, Carcharinus falciformis, Carcharinus longimanus:

i)

tonniere congelatrici con reti da circuizione e pescherecci con palangari: 28 unità;

ii)

tonniere con lenze e canne: 13 unità.

3.   La transizione da un sistema di gestione basato sullo sforzo (TSL) a un sistema basato su limiti di cattura (TAC) è accompagnata dall'attuazione del sistema elettronico di comunicazione delle catture (Electronic Reporting System, ERS) e dal trattamento dei dati di cattura trasmessi mediante tale sistema. A tal fine la commissione mista prevista all'articolo 10 dell'accordo («commissione mista») elaborerà, prima del terzo anno di applicazione del protocollo, orientamenti intesi a favorire l'applicazione uniforme di tale sistema a tutte le flotte industriali.

4.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano fatti salvi gli articoli 8 e 9.

Articolo 2

Durata

Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano per un periodo di cinque anni a decorrere dal primo giorno della sua applicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 16, salvo in caso di denuncia ai sensi dell'articolo 15.

Articolo 3

Principi

1.   Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nella zona di pesca della Repubblica della Guinea-Bissau («Guinea-Bissau») sulla base del principio di non discriminazione. La Guinea-Bissau si impegna a non concedere condizioni tecniche più favorevoli di quelle contenute nel presente protocollo ad altre flotte straniere operanti nella zona di pesca della Guinea-Bissau che presentino le stesse caratteristiche e operino sulle medesime specie bersaglio.

2.   Le parti si impegnano a garantire l'attuazione del presente protocollo conformemente all'articolo 9 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, modificato da ultimo (2) («accordo di Cotonou») concernente gli elementi essenziali relativi ai diritti umani, ai principi democratici e allo Stato di diritto e l'elemento fondamentale relativo al buon governo, allo sviluppo sostenibile e alla gestione sostenibile e sana dell'ambiente.

3.   Le parti si impegnano a rendere pubbliche e a trasmettere le informazioni riguardanti qualsiasi accordo mirante ad autorizzare l'accesso di navi straniere alla zona di pesca della Guinea-Bissau e lo sforzo di pesca che ne deriva, in particolare il numero di autorizzazioni rilasciate e le catture effettuate.

4.   A norma dell'articolo 5 dell'accordo, le navi dell'Unione possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca della Guinea-Bissau solo se sono in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata nell'ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nell'allegato.

Articolo 4

Contropartita finanziaria

1.   Per il periodo di cui all'articolo 1 del presente protocollo, la contropartita finanziaria prevista all'articolo 7 dell'accordo è fissata a 15 600 000 EUR all'anno.

2.   La contropartita finanziaria comprende:

a)

un importo annuo di 11 600 000 EUR per l'accesso alle risorse alieutiche nella zona di pesca della Guinea-Bissau; e

b)

un importo specifico annuo di 4 000 000 EUR per il sostegno alla politica settoriale della pesca della Guinea-Bissau.

3.   L'importo dei canoni dovuti dagli armatori per le autorizzazioni di pesca rilasciate in applicazione dell'articolo 4 dell'accordo, secondo le modalità previste al capo II del presente protocollo, è stimato a circa 4 000 000 EUR.

4.   Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatti salvi gli articoli 8, 9, 14, 15 e 16.

5.   Il pagamento della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), è effettuato entro 90 giorni dalla data di applicazione provvisoria del presente protocollo e, per gli anni successivi, entro 30 giorni dalla ricorrenza anniversaria dell'applicazione provvisoria del presente protocollo.

6.   La destinazione della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva delle autorità della Guinea-Bissau.

7.   I pagamenti di cui al presente articolo sono versati su un conto unico della Tesoreria dello Stato aperto presso la Banca centrale della Guinea-Bissau, i cui riferimenti sono comunicati annualmente dal ministero responsabile della pesca. La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera b), destinata al sostegno settoriale, è messa a disposizione della Guinea-Bissau su un conto della Tesoreria dello Stato. Le autorità della Guinea-Bissau comunicano ogni anno alla Commissione europea gli estremi di tali conti bancari.

Articolo 5

Sostegno settoriale

1.   Il sostegno settoriale previsto nel quadro del presente protocollo contribuisce all'attuazione della strategia nazionale a favore della pesca e dell'economia blu. Esso mira a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche e lo sviluppo del settore, in particolare mediante:

il potenziamento del monitoraggio, del controllo e della sorveglianza delle attività di pesca (anche mediante l'installazione e la messa in funzione del sistema ERS);

il potenziamento della raccolta e del trattamento dei dati a fini scientifici e della capacità di analisi e valutazione delle risorse alieutiche e delle attività di pesca;

il potenziamento delle capacità degli attori del settore della pesca;

il sostegno alla pesca artigianale;

il rafforzamento della cooperazione internazionale;

il miglioramento delle condizioni di esportazione dei prodotti della pesca e la promozione degli investimenti nel settore;

lo sviluppo di infrastrutture di interesse per la pesca;

il sostegno all'economia blu e lo sviluppo dell'acquacoltura.

2.   Entro tre mesi dall'entrata in vigore o, se del caso, dall'applicazione provvisoria del presente protocollo, la commissione mista adotta un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, in particolare:

a)

gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali é utilizzata la contropartita finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b);

b)

gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini della promozione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dalla Guinea-Bissau nel quadro della politica nazionale della pesca o di altre politiche pertinenti, in particolare per quanto riguarda il sostegno alla pesca artigianale, la sorveglianza, il controllo e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nonché le priorità in materia di rafforzamento delle capacità scientifiche della Guinea-Bissau nel settore alieutico;

c)

i criteri e le procedure, tra cui eventualmente adeguati indicatori finanziari e di bilancio, da utilizzare ai fini di una valutazione dei risultati ottenuti su base annuale.

3.   Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale deve essere approvata dalle parti nell'ambito della commissione mista.

4.   La Guinea-Bissau presenta ogni anno una relazione sullo stato di avanzamento dei progetti attuati con il finanziamento del sostegno settoriale, che è esaminata dalla commissione mista. Essa trasmette inoltre una relazione finale prima della scadenza del protocollo.

5.   L'Unione europea («Unione») può rivedere o sospendere, del tutto o in parte, il pagamento della contropartita finanziaria specifica di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo in caso di mancata esecuzione di tale contropartita finanziaria o quando una valutazione condotta dalla commissione mista indichi che i risultati ottenuti non sono conformi alla programmazione.

6.   Il pagamento della contropartita finanziaria riprende, previi consultazione e accordo tra le parti, non appena i risultati dell'attuazione lo giustificano. Tuttavia, tale contributo finanziario può essere versato unicamente nei sei mesi successivi alla scadenza del presente protocollo.

7.   Le parti garantiscono la visibilità delle azioni finanziate mediante il sostegno settoriale.

Articolo 6

Cooperazione scientifica per una pesca responsabile

1.   Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile e a lottare contro la pesca INN nella zona di pesca della Guinea-Bissau, conformemente al principio di non discriminazione tra le diverse flotte operanti in tali acque e sulla base dei principi di una gestione sostenibile delle risorse alieutiche e degli ecosistemi marini.

2.   Nel periodo di applicazione del presente protocollo, l'Unione e la Guinea-Bissau cooperano per seguire l'evoluzione dello stato delle risorse e delle attività di pesca nella zona di pesca della Guinea-Bissau.

3.   Le parti si impegnano a promuovere il rispetto delle raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace), nonché la cooperazione in materia di gestione responsabile delle attività di pesca a livello subregionale, in particolare nell'ambito della Commissione subregionale della pesca (CSRP).

4.   Le parti si consultano nell'ambito della commissione mista per adottare, ove del caso e di comune accordo, nuove misure volte a favorire la gestione sostenibile delle risorse alieutiche.

Articolo 7

Comitato scientifico congiunto

1.   Il comitato scientifico congiunto previsto all'articolo 4 dell'accordo («comitato scientifico congiunto») è composto da scienziati, designati in egual numero da ciascuna delle parti. Su decisione delle due parti, la partecipazione al comitato scientifico congiunto può essere estesa a osservatori, in particolare rappresentanti di organismi regionali di gestione della pesca come il Copace.

2.   Il comitato scientifico congiunto si riunisce almeno una volta all'anno, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo. In linea di massima, le riunioni si svolgono alternativamente in Guinea-Bissau e nell'Unione. Su richiesta di una delle parti possono essere altresì convocate altre riunioni. Le riunioni sono presiedute alternativamente dalle parti.

3.   Il comitato scientifico congiunto svolge in particolare le seguenti attività:

a)

compila i dati relativi allo sforzo di pesca e alle catture delle flotte nazionali e straniere che operano nella zona di pesca della Guinea-Bissau e pescano specie oggetto del presente protocollo;

b)

propone, segue o analizza le campagne di valutazione annuali che contribuiscono al processo di valutazione degli stock e consentono di stabilire possibilità di pesca e modalità di sfruttamento atte a garantire la conservazione delle risorse e del loro ecosistema;

c)

su questa base, redige un rapporto scientifico annuale sulle attività di pesca oggetto del presente protocollo;

d)

formula, di propria iniziativa o su richiesta della commissione mista o di una delle parti, pareri scientifici sulle misure di gestione ritenute necessarie per lo sfruttamento sostenibile degli stock e delle attività di pesca che formano l'oggetto del presente protocollo.

4.   Sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell'ambito dell'ICCAT e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, quali i pareri del Copace, e, se del caso, delle conclusioni formulate dal comitato scientifico congiunto, la commissione mista adotta misure intese a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche oggetto del presente protocollo che interessano le attività delle navi dell'Unione.

Articolo 8

Revisione delle possibilità di pesca e delle misure tecniche

1.   Se, sulla base di un parere del comitato scientifico congiunto, la Guinea-Bissau decide, nell'ambito di una misura di conservazione delle risorse, di chiudere un'attività di pesca in una data zona o in un dato periodo, la commissione mista si riunisce per analizzare le basi di tale decisione, valutare l'impatto della chiusura sull'attività delle navi dell'Unione nel quadro dell'accordo e decidere eventuali misure correttive.

2.   Nei casi previsti al paragrafo 1, la commissione mista si accorda su una riduzione proporzionale della contropartita finanziaria dell'accordo a carico dell'Unione e, se del caso, su una compensazione offerta agli armatori.

3.   La chiusura di un'attività di pesca decisa dalla Guinea-Bissau a seguito di un parere scientifico si applica in modo non discriminatorio a tutte le navi interessate dall'attività di pesca in questione, comprese le navi nazionali e quelle battenti bandiera di un paese terzo.

4.   Le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 possono essere rivedute di comune accordo dalla commissione mista sulla base di una raccomandazione del comitato scientifico congiunto. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), è adeguata proporzionalmente, pro rata temporis, e il presente protocollo e il relativo allegato sono modificati di conseguenza.

5.   Se necessario, la commissione mista può esaminare e adattare di comune accordo le disposizioni relative alle condizioni di esercizio delle attività di pesca e le modalità di applicazione del presente protocollo e del suo allegato, comprese le modalità di controllo del sostegno settoriale.

Articolo 9

Pesca sperimentale e nuove possibilità di pesca

1.   Nel caso in cui le navi dell'Unione siano interessate ad attività di pesca non contemplate dall'articolo 1 e al fine di verificare la fattibilità tecnica e l'efficienza economica di nuove attività di pesca, possono essere concesse licenze per un esercizio sperimentale di tali attività conformemente alla legislazione vigente della Guinea-Bissau. Nella misura del possibile, tale pesca sperimentale si effettua utilizzando le competenze scientifiche e tecniche locali disponibili. Le campagne di pesca sperimentale hanno lo scopo di verificare la fattibilità tecnica e l'efficienza economica di nuove attività di pesca.

2.   A tal fine la Commissione europea comunica alle autorità della Guinea-Bissau le domande di licenza di pesca sperimentale sulla base di un dossier tecnico contenente le seguenti informazioni:

a)

specie bersaglio;

b)

caratteristiche tecniche della nave;

c)

esperienza degli ufficiali di bordo nelle attività di pesca di cui trattasi;

d)

parametri tecnici proposti per la campagna di pesca (durata, attrezzo, zone oggetto di esplorazione ecc.);

e)

tipo di dati raccolti per assicurare il monitoraggio scientifico dell'impatto di tali attività di pesca sulla risorsa e sugli ecosistemi.

3.   Le licenze per la pesca sperimentale sono concesse per un periodo massimo di sei mesi e sono soggette al pagamento di un canone fissato dalle autorità della Guinea-Bissau.

4.   Un osservatore scientifico dello Stato di bandiera e un osservatore scelto dalla Guinea-Bissau sono presenti a bordo per tutta la durata della campagna.

5.   Le catture autorizzate nell'ambito della campagna di pesca sperimentale sono fissate dalle autorità della Guinea-Bissau. Le catture effettuate nell'ambito della campagna sperimentale rimangono di proprietà dell'armatore. Non possono essere detenuti a bordo o commercializzati i pesci di taglia non regolamentare o la cui pesca non è autorizzata dalla pertinente normativa della Guinea-Bissau.

6.   I risultati dettagliati della campagna sono comunicati a fini di analisi alla commissione mista e al comitato scientifico congiunto.

7.   Nel caso in cui le navi dell'Unione siano interessate ad attività di pesca non contemplate dall'articolo 1 del presente protocollo, le parti consultano il comitato scientifico congiunto. Le parti concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apportano modifiche al presente protocollo e al relativo allegato fino alla scadenza del presente protocollo. La contropartita finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del presente protocollo è aumentata di conseguenza. I canoni e le altre condizioni applicabili agli armatori, figuranti nell'allegato, sono modificati di conseguenza.

Articolo 10

Integrazione economica degli operatori dell'Unione nel settore della pesca della Guinea-Bissau

1.   Le parti si impegnano a promuovere l'integrazione economica degli operatori dell'Unione nell'insieme della filiera della pesca della Guinea-Bissau, in particolare mediante la costituzione di joint venture e la realizzazione di infrastrutture.

2.   Le parti cooperano al fine di sensibilizzare gli operatori privati dell'Unione alle opportunità commerciali e industriali, segnatamente in materia di investimenti diretti, nell'insieme del settore alieutico della Guinea-Bissau.

3.   Nella stessa ottica, la Guinea-Bissau può concedere incentivi agli operatori dell'Unione che si impegnano a effettuare tali investimenti.

4.   Le parti cooperano per individuare opportunità di investimento e strumenti di finanziamento per l'attuazione delle azioni o dei progetti identificati.

5.   La commissione mista valuta ogni anno l'attuazione del presente articolo.

Articolo 11

Scambio di informazioni

1.   Le parti si impegnano a privilegiare i sistemi elettronici per lo scambio di informazioni e documenti connessi all'attuazione del presente protocollo.

2.   La versione elettronica dei documenti previsti dal presente protocollo è considerata a tutti gli effetti equivalente alla versione cartacea.

3.   Le parti si notificano senza indugio qualsiasi malfunzionamento di un sistema informatico. In tal caso, le informazioni e i documenti connessi all'attuazione dell'accordo sono automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea secondo le modalità definite nell'allegato del presente protocollo.

Articolo 12

Riservatezza dei dati

1.   Le parti si impegnano affinché tutti i dati nominativi relativi alle navi dell'Unione e alle loro attività di pesca ottenuti nel quadro dell'accordo siano sempre trattati con rigore e nel rispetto dei principi in materia di riservatezza e protezione dei dati.

2.   Le parti provvedono affinché solo i dati aggregati relativi alle attività di pesca della flotta dell'Unione nella zona di pesca della Guinea-Bissau siano resi di dominio pubblico, conformemente alle pertinenti disposizioni dell'ICCAT e di altre organizzazioni di pesca regionali e subregionali.

3.   I dati che possono essere considerati riservati devono essere utilizzati dalle autorità competenti esclusivamente per l'attuazione dell'accordo e a fini di gestione, monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca.

4.   Per quanto riguarda i dati personali trasmessi dall'Unione, la commissione mista può predisporre opportuni meccanismi di salvaguardia e mezzi di ricorso in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (regolamento generale sulla protezione dei dati, GDPR).

Articolo 13

Legislazione applicabile

1.   Le attività delle navi dell'Unione operanti nelle acque della Guinea-Bissau sono disciplinate dalla legislazione applicabile in Guinea-Bissau, salvo diversa disposizione dell'accordo e del presente protocollo, compresi l'allegato e le appendici.

2.   Le parti si notificano reciprocamente per iscritto eventuali modifiche delle rispettive politiche e legislazioni nel settore della pesca. Le modifiche della legislazione e della regolamentazione che incidono sugli aspetti tecnici delle attività di pesca si applicano alle navi dell'Unione al termine di un periodo di tre mesi dalla loro notifica ufficiale.

Articolo 14

Sospensione dell'attuazione del presente protocollo

1.   L'attuazione del presente protocollo, compreso il pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), può essere sospesa, previa consultazione in sede di commissione mista, qualora ricorrano una o più delle seguenti condizioni:

a)

circostanze anomale, diverse da fenomeni naturali, che impediscano lo svolgimento delle attività di pesca nella zona di pesca della Guinea-Bissau;

b)

mutamenti significativi nella definizione o nell'attuazione della politica della pesca di una delle parti, che incidano sulle disposizioni del presente protocollo;

c)

attivazione dei meccanismi di consultazione di cui all'articolo 96 dell'accordo di Cotonou a seguito di una violazione degli elementi essenziali e fondamentali dei diritti umani previsti all'articolo 9 di detto accordo;

d)

mancato pagamento, da parte dell'Unione, della contropartita finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), per ragioni diverse da quelle previste alla lettera c) del presente paragrafo;

e)

controversia grave e non risolta tra le parti in merito all'interpretazione o all'attuazione dell'accordo o del presente protocollo.

2.   Il pagamento della contropartita finanziaria riprende, previi consultazione e accordo delle due parti, non appena sia stata ripristinata la situazione precedente gli eventi di cui al paragrafo 1. Tuttavia, la contropartita finanziaria specifica di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), può essere versata unicamente nei sei mesi successivi alla scadenza del presente protocollo.

3.   Le autorizzazioni di pesca concesse alle navi dell'Unione possono essere sospese in concomitanza alla sospensione del pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a). In caso di ripresa, la validità di tali autorizzazioni di pesca è prorogata per una durata pari al periodo di sospensione delle attività di pesca. Durante il periodo di sospensione tutte le attività le navi dell'Unione nella zona di pesca della Guinea-Bissau sono interrotte.

4.   Ai fini della sospensione dell'applicazione del presente protocollo, la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione, tranne nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), che comporta una sospensione immediata. Nel frattempo, le parti avviano consultazioni nell'ambito della commissione mista.

5.   In caso di sospensione, le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono una tale intesa, il protocollo riprende a essere applicato e l'importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata del periodo durante il quale l'applicazione del presente protocollo è stata sospesa.

Articolo 15

Denuncia

1.   In caso di denuncia del presente protocollo, la parte interessata notifica per iscritto all'altra parte la propria intenzione di denunciare il presente protocollo con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data alla quale la denuncia prende effetto.

2.   L'invio della notifica di cui al paragrafo 1 comporta l'avvio di consultazioni tra le parti.

Articolo 16

Applicazione provvisoria

Il presente protocollo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente protocollo entra in vigore alla data alla quale le parti si notificano reciprocamente l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Съставено в Брюксел на петнадесети юни две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Bruselas, el quince de junio de dos mil diecinueve.

V Bruselu dne patnáctého června dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femtende juni to tusind og nitten.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten Juni zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juunikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Brussels on the fifteenth day of June in the year two thousand and nineteen.

Fait à Bruxelles, le quinze juin deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Bruxellesu petnaestog lipnja godine dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì quindici giugno duemiladiciannove.

Briselē, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada piecpadsmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų birželio penkioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkilencedik év június havának tizenötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħmistax-il jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Brussel, vijftien juni tweeduizend negentien.

Sporządzono w Brukseli dnia piętnastego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego.

Feito em Bruxelas, em quinze de junho de dois mil e dezanove.

Întocmit la Bruxelles la cincisprezece iunie două mii nouăsprezece.

V Bruseli pätnásteho júna dvetisícdevätnásť.

V Bruslju, dne petnajstega junija leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Som skedde i Bryssel den femtonde juni år tjugohundranitton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 1

За Република Гвинея Бисау

Por la República de Guinea-Bissau

Za Republiku Guinea-Bissau

For Republikken Guinea-Bissau

Für die Republik Guinea-Bissau

Guinea-Bissau Vabariigi nimel

Για την Δημοκρατία της Γουινέας-Μπισάου

For the Republic of Guinea-Bissau

Pour la République de Guinée-Bissau

Za Republiku Gvineju Bissau

Per la Repubblica di Guinea-Bissau

Gvinejas-Bisavas Republikas vārdā –

Bisau Gvinėjos Respublikos vardu

A Bissau-guineai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Ginea Bissaw

Voor de Republiek Guinee-Bissau

W imieniu Republiki Gwinei Bissau

Pela República da Guiné-Bissau

Pentru Republica Guineea-Bissau

Za Guinejsko-bissauskú republiku

Za Republiko Gvinejo Bissau

Guinea-Bissaun tasavallan puolesta

För Republiken Guinea-Bissau

Image 2


(1)  GU L 342 del 27.12.2007, pag. 5.

(2)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(3)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).


ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA DA PARTE DELLE NAVI DELL'UNIONE NELLA ZONA DI PESCA DELLA GUINEA-BISSAU

CAPO I

Disposizioni generali

1.   Designazione dell'autorità competente

Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all'Unione o alla Guinea-Bissau in relazione a un'autorità competente designa:

per l'Unione: la Commissione europea, se del caso per il tramite della delegazione dell'Unione in Guinea-Bissau;

per la Guinea-Bissau: il dipartimento nazionale responsabile della pesca.

2.   Zona di pesca autorizzata

La zona di pesca autorizzata, in cui sono autorizzate a pescare le navi dell'Unione, corrisponde alla zona di pesca della Guinea-Bissau, compresa la parte corrispondente alla zona di gestione comune tra la Guinea-Bissau e il Senegal, conformemente alla legislazione della Guinea-Bissau e alle convenzioni internazionali applicabili di cui la Guinea-Bissau è parte.

Le linee di base sono definite dalla legislazione nazionale.

3.   Designazione di un agente locale

Ad eccezione delle tonniere, le navi dell'Unione che desiderano ottenere un'autorizzazione di pesca nell'ambito del presente protocollo devono essere rappresentate da un agente raccomandatario residente in Guinea-Bissau.

4.   Conto bancario

Prima dell'entrata in vigore del presente protocollo, la Guinea-Bissau comunica all'Unione gli estremi del conto o dei conti bancari su cui dovranno essere versati gli importi finanziari dovuti dalle navi dell'Unione nell'ambito dell'accordo. I costi inerenti ai trasferimenti bancari sono a carico degli armatori.

5.   Punti focali

Le parti si comunicano reciprocamente i rispettivi punti focali istituiti per consentire lo scambio di informazioni riguardanti l'attuazione del presente protocollo, e in particolare le questioni connesse allo scambio di dati globali sulle catture e sullo sforzo di pesca, le procedure relative alle autorizzazioni di pesca e l'attuazione del sostegno settoriale.

CAPO II

Autorizzazioni di pesca

Sezione 1

Procedure applicabili

1.   Condizioni preliminari all'ottenimento di un'autorizzazione di pesca — navi ammissibili

Le autorizzazioni di pesca di cui all'articolo 6 dell'accordo sono rilasciate a condizione che la nave sia iscritta nel registro dei pescherecci dell'Unione e rispetti le disposizioni del regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). L'armatore, il comandante o la nave stessa devono aver assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalle loro attività di pesca in Guinea-Bissau nel quadro dell'accordo.

2.   Domanda di autorizzazione di pesca

L'Unione presenta alla Guinea-Bissau una domanda di autorizzazione di pesca per ogni nave che intende operare nel quadro dell'accordo, almeno 40 giorni prima della data di inizio del periodo di validità richiesto, utilizzando il modulo riportato nell'appendice dell'alleato del presente protocollo.

Per ciascuna prima domanda di autorizzazione di pesca nell'ambito del presente protocollo, o a seguito di una modifica tecnica della nave interessata, la domanda è accompagnata:

a)

dalla prova del pagamento del canone forfettario per il periodo di validità dell'autorizzazione di pesca richiesta;

b)

dal nome e dall'indirizzo dell'agente locale della nave, se esistente;

c)

per i pescherecci da traino, dalla prova del pagamento anticipato del contributo forfettario alle spese relative all'osservatore;

d)

per i pescherecci da traino, dal certificato di stazza della nave rilasciato dallo Stato di bandiera.

All'atto del rinnovo di un'autorizzazione di pesca nell'ambito del presente protocollo, per una nave le cui caratteristiche tecniche non sono state modificate, la domanda di rinnovo è accompagnata unicamente dalla prova di pagamento del canone e, se del caso, del contributo forfettario alle spese relative all'osservatore.

3.   Rilascio dell'autorizzazione di pesca

La Guinea-Bissau rilascia l'autorizzazione di pesca originale entro un termine massimo di 25 giorni dal ricevimento del fascicolo di domanda completo e almeno 15 giorni prima dell'inizio del periodo di pesca. L'autorizzazione è trasmessa agli armatori:

nel caso dei pescherecci da traino, per il tramite dei raccomandatari, con copia all'Unione; e

nel caso delle tonniere, per il tramite della delegazione dell'Unione in Guinea-Bissau.

Per le tonniere, una copia dell'autorizzazione di pesca è trasmessa immediatamente per via elettronica dall'autorità competente all'armatore e, se del caso, al suo agente locale, con copia all'Unione. La validità di questa copia scade al ricevimento dell'originale dell'autorizzazione di pesca. Tale copia, tenuta a bordo delle tonniere, ha un periodo di validità di 40 giorni, nel corso del quale è considerata equivalente all'originale.

In caso di rinnovo di un'autorizzazione di pesca nel corso del periodo di applicazione del presente protocollo, la nuova autorizzazione di pesca deve contenere un riferimento esplicito all'autorizzazione di pesca iniziale.

L'Unione trasmette l'autorizzazione di pesca all'armatore o al suo raccomandatario. In caso di chiusura degli uffici dell'Unione, la Guinea-Bissau può rilasciare l'autorizzazione di pesca direttamente all'armatore, o al suo raccomandatario, e ne trasmette copia all'Unione.

4.   Elenco delle navi autorizzate a pescare

Non appena rilasciate le autorizzazioni di pesca, la Guinea-Bissau predispone senza indugio, per ciascuna categoria di navi, l'elenco definitivo delle navi autorizzate a pescare nella zona di pesca della Guinea-Bissau. Tale elenco viene immediatamente trasmesso all'autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e, per via elettronica, all'Unione.

5.   Periodo di validità dell'autorizzazione di pesca

Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate per un periodo trimestrale, semestrale o annuale.

Per determinare l'inizio del periodo di validità, per «periodo annuale» si intende:

a)

nel corso del primo anno di applicazione del presenteprotocollo, il periodo compreso tra la data della sua applicazione provvisoria e il 31 dicembre dello stesso anno;

b)

in seguito, ogni anno civile completo;

c)

nel corso dell'ultimo anno di applicazione del presente protocollo, il periodo compreso fra il 1o gennaio e la data di scadenza del presente protocollo.

Un periodo di validità trimestrale o semestrale ha inizio il primo di ogni mese. La validità delle autorizzazioni di pesca non può tuttavia superare il 31 dicembre dell'anno del rilascio.

6.   Detenzione a bordo dell'autorizzazione di pesca

L'autorizzazione di pesca deve essere tenuta permanentemente a bordo della nave.

Le navi tonniere e i pescherecci con palangari di superficie sono tuttavia autorizzati a pescare a decorrere dalla loro iscrizione nell'elenco provvisorio. Tali navi devono tenere permanentemente a bordo l'elenco provvisorio fino al rilascio della rispettiva autorizzazione di pesca.

7.   Trasferimento dell'autorizzazione di pesca

L'autorizzazione di pesca è rilasciata per una nave determinata e non è trasferibile.

Tuttavia, in caso di forza maggiore e su richiesta dell'Unione, l'autorizzazione di pesca è sostituita da una nuova autorizzazione, rilasciata a nome di un'altra nave simile alla nave da sostituire.

Ai fini del trasferimento l'armatore, o il suo raccomandatario, consegna alla Guinea-Bissau l'autorizzazione di pesca da sostituire e la Guinea-Bissau predispone nel più breve tempo possibile l'autorizzazione sostitutiva. L'autorizzazione sostitutiva è rilasciata senza indugio all'armatore, o al suo raccomandatario, al momento della consegna dell'autorizzazione da sostituire, previo svolgimento dell'ispezione tecnica di cui al punto 9 del presente capo. L'autorizzazione sostitutiva prende effetto il giorno della consegna dell'autorizzazione da sostituire.

Per i pescherecci da traino, se la stazza della nave sostitutiva è superiore a quella della nave sostituita, l'integrazione del canone è calcolata in proporzione alla differenza di stazza e al periodo di validità residua. Tale canone complementare è versato dall'armatore al momento del trasferimento dell'autorizzazione di pesca.

La Guinea-Bissau aggiorna senza indugio l'elenco delle navi autorizzate a pescare. Il nuovo elenco è immediatamente trasmesso all'autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all'Unione.

8.   Navi d'appoggio

Su richiesta dell'Unione, la Guinea-Bissau autorizza le navi dell'Unione titolari di un'autorizzazione di pesca a farsi assistere da navi d'appoggio. Le navi d'appoggio battono bandiera di uno Stato membro dell'Unione, o appartengonoa un'impresa dell'Unione, e non possono essere attrezzate per l'esercizio della pesca.

La Guinea-Bissau redige l'elenco delle navi d'appoggio autorizzate e lo comunica senza indugio all'autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all'Unione.

Le navi d'appoggio devono essere in possesso di un'apposita autorizzazione rilasciata conformemente alla legislazione della Guinea-Bissau dietro pagamento di un canone annuo.

9.   Ispezione tecnica dei pescherecci da traino

Una volta all'anno, o a seguito di una modifica della stazza della nave, o quando l'utilizzo di altri attrezzi da pesca comporta un cambiamento di categoria di pesca, i pescherecci da traino dell'Unione si presentano in un porto della Guinea-Bissau per un'ispezione tecnica, conformemente alla legislazione vigente della Guinea-Bissau.

L'ispezione tecnica è intesa a verificare la conformità delle caratteristiche tecniche della nave e degli attrezzi da pesca presenti a bordo, nonché il rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle disposizioni relative all'imbarco di marittimi nazionali.

La Guinea-Bissau è tenuta a effettuare l'ispezione tecnica entro 48 ore dall'arrivo in porto del peschereccio da traino, a condizione che ne sia stata data notifica preventiva.

Al termine dell'ispezione tecnica, la Guinea-Bissau rilascia senza indugio un certificato di conformità al comandante della nave.

Il certificato di conformità ha una durata di validità di un anno. Tuttavia, in caso di modifica dell'attività di pesca da o verso la categoria dei gamberetti è necessario un nuovo certificato di conformità. Un nuovo certificato di conformità è inoltre necessario nel caso in cui la nave lasci la zona di pesca della Guinea-Bissau per un periodo superiore a 45 giorni.

Il certificato di conformità deve essere tenuto permanentemente a bordo.

Le spese connesse all'ispezione tecnica sono a carico dell'armatore e corrispondono all'importo previsto dalla legislazione della Guinea-Bissau. Tali spese non possono superare gli importi versati per lo stesso servizio dalle navi nazionali o dalle navi battenti bandiera di uno Stato terzo.

Sezione 2

Canoni e anticipi

L' importo del canone forfettario è fissato, per ciascuna categoria di navi, nelle schede tecniche in appendice al presente allegato. Esso comprende tutte le imposte nazionali e locali, ad eccezione delle tasse portuali e delle spese connesse alla prestazione di servizi.

Quando la durata di validità dell'autorizzazione di pesca è inferiore a un anno, l'importo del canone forfettario è adattato in proporzione alla durata di validità richiesta. Tale importo adattato è eventualmente maggiorato dell'importo dovuto per la durata trimestrale o semestrale secondo i valori fissati nelle schede tecniche corrispondenti.

CAPO III

Misure tecniche di conservazione

Le misure tecniche applicabili alle navi dell'Unione titolari di un'autorizzazione di pesca, relative alla zona, agli attrezzi da pesca e al livello delle catture accessorie, sono definite per ciascuna categoria di pesca nelle schede tecniche in appendice al presente allegato.

Le tonniere e i pescherecci con palangari di superficie rispettano tutte le raccomandazioni adottate dall'ICCAT.

CAPO IV

Dichiarazione delle catture

1.   Giornale di pesca

Il comandante di una nave dell'Unione operante nel quadro dell'accordo tiene un giornale di pesca. Per le tonniere, il giornale di pesca è conforme alle pertinenti risoluzioni dell'ICCAT sulla raccolta e la trasmissione dei dati relativi all'attività di pesca.

Il comandante annota ogni giorno nel giornale di pesca il quantitativo di ciascuna specie, identificata con il rispettivo codice FAO alfa-3, catturata e detenuta a bordo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari. Per ciascuna specie principale, il comandante indica altresì le catture uguali a zero.

Se del caso, il comandante inserisce ogni giorno nel giornale di pesca anche i quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se necessario, in numero di esemplari.

Il giornale di pesca è compilato in modo leggibile, in stampatello, e firmato dal comandante.

Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca.

2.   Dichiarazione delle catture

2.1.   Nel primo e nel secondo anno di applicazione del presente protocollo, mediante il sistema di gestione basato sullo sforzo di pesca

Il comandante dichiara le catture effettuate dalla nave consegnando alla Guinea-Bissau i propri giornali di pesca relativi al periodo di presenza nella zona di pesca della Guinea-Bissau.

Il comandante trasmette i giornali di pesca alla Guinea-Bissau all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato. La Guinea-Bissau conferma senza indugio il ricevimento per ritorno di posta elettronica.

In via subordinata, i giornali di pesca possono essere trasmessi secondo le seguenti modalità:

a)

in caso di passaggio in un porto della Guinea-Bissau, l'originale di ciascun giornale di pesca è consegnato al rappresentante della Direzione generale della pesca industriale del Ministero della pesca della Guinea-Bissau («Direzione generale della pesca industriale»), che ne conferma il ricevimento per iscritto;

b)

in caso di uscita dalla zona di pesca della Guinea-Bissau senza passare preliminarmente per un porto della Guinea-Bissau, l'originale di ciascun giornale di pesca è inviato per posta entro 14 giorni dall'arrivo in un qualunque altro porto, e in ogni caso entro 30 giorni dall'uscita dalla zona di pesca della Guinea-Bissau.

Il comandante invia una copia di tutti i giornali di pesca all'Unione. Per le tonniere e i pescherecci con palangari di superficie, il comandante invia altresì copia di tutti i giornali di pesca a uno degli istituti scientifici seguenti:

a)

IRD (Institut de recherche pour le développement),

b)

IEO (Instituto Español de Oceanografía), o

c)

IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).

Se la nave torna nella zona di pesca della Guinea-Bissau nel periodo di validità della sua autorizzazione di pesca, è tenuta a presentare una nuova dichiarazione di attività e di catture.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente capo, la Guinea-Bissau può sospendere l'autorizzazione di pesca della nave interessata fino al ricevimento della dichiarazione delle catture mancante e sanzionare l'armatore secondo le disposizioni a tal fine previste dalla legislazione nazionale in vigore. In caso di recidiva, la Guinea-Bissau può rifiutare il rinnovo dell'autorizzazione di pesca. La Guinea-Bissau informa senza indugio l'Unione in merito a ogni sanzione applicata in questo contesto.

2.2.   A partire dal terzo anno di applicazione del presente protocollo, mediante il sistema di gestione basato su contingenti

1.

Il comandante di una nave dell'Unione operante nel quadro dell'accordo tiene un giornale di pesca conforme alle risoluzioni e alle raccomandazioni dell'ICCAT pertinenti. Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca elettronico.

2.

Tutte le navi dell'Unione titolari di un'autorizzazione rilasciata in virtù del presente protocollo devono essere dotati di un sistema elettronico di registrazione dei dati («sistema ERS»), in grado di registrare e trasmettere i dati relativi all'attività di pesca della nave («dati ERS»).

3.

La comunicazione delle catture è effettuata secondo le seguenti modalità:

a)

i comandanti di tutte le navi operanti nelle acque della Guinea-Bissau nell'ambito del presente protocollo compilano ogni giorno il giornale di pesca elettronico e lo trasmettono tramite il sistema ERS (appendice 4 del presente allegato) o, in caso di un suo malfunzionamento, per posta elettronica al centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato di bandiera e al CCP della Guinea-Bissau entro sette giorni dall'uscita dalla zona di pesca;

b)

il giornale di pesca elettronico deve precisare il quantitativo di ciascuna specie, identificata con il codice FAO alfa 3, catturata e detenuta a bordo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari. Per ciascuna specie principale, il comandante indica altresì le catture uguali a zero. Registra inoltre i quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari.

4.

I dati ERS sono trasmessi dalla nave allo Stato di bandiera, che provvede alla trasmissione automatica alla Guinea-Bissau. Lo Stato di bandiera garantisce la ricezione e la registrazione dei dati in una banca dati informatizzata che ne permette la conservazione in condizioni di sicurezza per almeno36 mesi.

5.

Lo Stato di bandiera e la Guinea-Bissau si accertano di disporre dell'hardware e del software necessari per la trasmissione automatica dei dati ERS nel formato precisato al punto 3 dell'appendice 4 del presente allegato.

6.

La trasmissione dei dati ERS deve avvalersi dei mezzi di comunicazione elettronici gestiti dalla Commissione europea per gli scambi in forma standardizzata dei dati relativi alla pesca.

7.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni relative alla dichiarazione di cattura, la Guinea-Bissau può sospendere l'autorizzazione di pesca della nave interessata fino al ricevimento della dichiarazione di cattura mancante e sanzionare l'armatore secondo le disposizioni previste a tal fine dalla legislazione nazionale in vigore. In caso di recidiva, la Guinea-Bissau può rifiutare il rinnovo dell'autorizzazione di pesca. La Guinea-Bissau informa senza indugio l'Unione in merito a ogni sanzione applicata in tale contesto.

8.

Lo Stato di bandiera e la Guinea-Bissau designano ciascuno un corrispondente ERS che servirà da punto di contatto per le questioni relative all'attuazione del presente allegato. Lo Stato di bandiera e la Guinea-Bissau si comunicano i recapiti del rispettivo corrispondente ERS e, se del caso, procedono senza indugio all'aggiornamento di tali informazioni.

3.   Transizione verso un sistema elettronico

Le parti si accordano, nell'ambito della commissione mista, sulle modalità di transizione al sistema ERS attraverso il quale le navi dell'Unione devono registrare e comunicare per via elettronica alla Guinea-Bissau i dati relativi alle operazioni di pesca effettuate nell'ambito dell'accordo, conformemente alle disposizioni di cui all'appendice del presente allegato.

La transizione dovrebbe essere completata entro l'inizio del terzo anno di applicazione del presente protocollo.

4.   Computo dei canoni per le tonniere e i pescherecci con palangari di superficie

Sulla base delle dichiarazioni di cattura, l'Unione effettua, per ciascuna tonniera e ciascun peschereccio con palangari di superficie, il computo finale dei canoni dovuti dalla nave per la campagna annuale dell'anno civile precedente.

L'Unione comunica tale computo finale alla Guinea-Bissau e all'armatore entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate le catture.

Se il computo finale è superiore al canone forfettario versato ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di pesca, l'armatore versa immediatamente il saldo alla Guinea-Bissau. Se il computo finale è inferiore al canone forfettario, l'importo residuo non può essere recuperato dall'armatore.

CAPO V

Sbarchi e trasbordi

1.   Sbarco o trasbordo delle catture

Il comandante di una nave dell'Unione che intenda sbarcare o trasbordare nel porto di Bissau catture effettuate nella zona di pesca della Guinea-Bissau è tenuto a notificare al rappresentante della Direzione generale della pesca industriale, almeno 24 ore prima dello sbarco o del trasbordo:

a)

il nome della nave dell'Unione che effettuerà lo sbarco o il trasbordo;

b)

il porto di sbarco o di trasbordo;

c)

la data e l'ora previste per lo sbarco o il trasbordo;

d)

il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie da sbarcare o trasbordare (identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa 3);

e)

in caso di trasbordo, il nome della nave ricevente.

In caso di trasbordo, il comandante deve accertare che la nave ricevente disponga di un'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti per tale operazione.

L'operazione di trasbordo è effettuata nella rada del porto di Bissau, le cui coordinate geografiche saranno trasmesse dalle autorità competenti al comandante e al raccomandatario della nave. È vietato il trasbordo in mare.

Il mancato rispetto di queste disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste a tal fine dalla legislazione della Guinea-Bissau.

2.   Contributo in natura per la sicurezza alimentare

I pescherecci da traino hanno l'obbligo di sbarcare parte delle loro catture in Guinea-Bissau ai fini della sicurezza alimentare del paese. Gli sbarchi sono effettuati in base alle seguenti modalità:

per i pescherecci adibiti alla pesca di pesci/cefalopodi, 2,5 tonnellate al trimestre per nave;

per i pescherecci adibiti alla pesca di gamberetti, 1,25 tonnellate al trimestre per nave.

Per facilitare l'attuazione della presente misura, è possibile raggruppare i contributi individuali di più navi e conferirli cumulativamente per più trimestri. Gli sbarchi hanno luogo nel porto di Bissau e sono presi in consegna dal rappresentante della Direzione generale della pesca industriale.

La Direzione generale della pesca industriale compila e firma ogni volta un modulo di ricevuta dei prodotti conferiti e lo consegna al comandante.

A questi sbarchi possono essere applicate modalità stabilite di comune accordo dalle parti.

CAPO VI

Controllo e ispezione

1.   Entrata e uscita dalla zona di pesca

Ogni entrata o uscita dalla zona di pesca della Guinea-Bissau di una nave dell'Unione titolare di un'autorizzazione di pesca deve essere notificata alla Guinea-Bissau al più tardi 24 ore prima dell'entrata o dell'uscita. Tale termine è ridotto a 4 ore per le tonniere e i pescherecci con palangari di superficie.

Nel notificare l'entrata o l'uscita, la nave comunica in particolare:

a)

la data, l'ora e il punto di passaggio previsti;

b)

il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie detenuta a bordo, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa 3;

c)

la presentazione dei prodotti.

La notifica è effettuata di preferenza per posta elettronica oppure, ove ciò non fosse possibile, via fax o via radio, a un indirizzo elettronico, un numero di chiamata o una frequenza comunicati dalla Guinea-Bissau. La Guinea-Bissau notifica senza indugio alle navi interessate e all'Unione ogni modifica degli indirizzi elettronici, del numero di chiamata o della frequenza di invio.

Una nave sorpresa a praticare attività di pesca nella zona di pesca della Guinea-Bissau senza avere precedentemente notificato la sua presenza è considerata una nave che pesca senza autorizzazione.

2.   Messaggi di posizione delle navi — Sistema VMS

Quando si trovano nella zona di pesca della Guinea-Bissau, le navi dell'Unione devono essere dotate di un sistema di controllo via satellite (Vessel Monitoring System — VMS) che consenta la comunicazione automatica e continua della loro posizione, ogni ora, al CCP del loro stato di bandiera.

È vietato spostare, disconnettere, distruggere, danneggiare o disattivare il sistema di localizzazione permanente via satellite presente a bordo della nave per la trasmissione dei dati o alterare volontariamente, utilizzare in modo improprio o falsificare i dati emessi o registrati da tale sistema.

Le notifiche dei messaggi di posizione e delle catture sono effettuate di preferenza tramite il sistema VMS/ERS o, nel caso di un suo malfunzionamento, per posta elettronica, via fax o via radio. La Guinea-Bissau notifica immediatamente alle navi interessate e all'Unione eventuali modifiche dell'indirizzo elettronico, del numero di telefono o della frequenza di trasmissione.

Ogni messaggio di posizione deve:

a)

riportare l'identificazione della nave;

b)

indicare l'ultima posizione geografica della nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore a 500 metri e un intervallo di confidenza del 99 %;

c)

indicare la data e l'ora di registrazione della posizione;

d)

indicare la velocità e la rotta della nave; e

e)

essere configurato secondo il formato di cui all'appendice 3.

Una nave sorpresa a praticare attività di pesca nella zona di pesca della Guinea-Bissau senza avere precedentemente notificato la sua presenza è considerata in infrazione.

3.   Ispezione in mare o in porto

L'ispezione in mare o in porto, nella zona di pesca della Guinea-Bissau, delle navi dell'Unione titolari di un'autorizzazione di pesca è effettuata da navi e ispettori della Guinea-Bissau chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca.

Prima di salire a bordo gli ispettori della Guinea-Bissau comunicano alla nave dell'Unione la loro intenzione di effettuare un'ispezione. L'ispezione è condotta al massimo da due ispettori che, prima di procedere all'ispezione, devono dimostrare la loro identità e qualifica di ispettori. Se del caso, gli ispettori possono essere accompagnati da rappresentanti delle forze di sicurezza nazionale della Guinea-Bissau, conformemente al diritto internazionale del mare.

Gli ispettori della Guinea-Bissau restano a bordo della nave dell'Unione solo per il tempo necessario a svolgere i compiti connessi all'ispezione. Essi svolgono l'ispezione in modo da minimizzarne l'impatto per la nave, la sua attività di pesca e il carico.

La Guinea-Bissau può autorizzare ispettori accreditati dall'Unione a partecipare all'ispezione in qualità di osservatori.

Il comandante della nave dell'Unione facilita l'accesso a bordo e il lavoro degli ispettori della Guinea-Bissau.

Al termine di ogni ispezione, gli ispettori della Guinea-Bissau redigono un rapporto di ispezione nel quale il comandante della nave dell'Unione ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall'ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell'Unione.

Prima di lasciare la nave dell'Unione, gli ispettori della Guinea-Bissau consegnano una copia del rapporto di ispezione al comandante. La Guinea-Bissau trasmette copia del rapporto di ispezione all'Unione entro otto giorni dall'ispezione.

4.   Controllo delle catture

Nei primi due anni di applicazione del presente protocollo, durante i quali si applica il sistema di gestione basato su TSL, un terzo dei pescherecci da traino dell'Unione autorizzati a pescare è sottoposto ogni trimestre, a rotazione, a controlli a campione intesi a verificare la conformità delle catture alle informazioni dichiarate nel giornale di pesca.

Ogni operazione di controllo è effettuata al termine di una bordata, con un preavviso di 24 ore, e non può superare le quattro ore.

Tali operazioni di controllo si svolgono in un luogo le cui coordinate geografiche sono trasmesse dalle autorità competenti al comandante e al raccomandatario della nave.

A partire dal terzo anno di applicazione del presente protocollo, in cui si applica il sistema di gestione basato sul TAC, la frequenza dei controlli delle catture sarà riesaminata per tenere conto della verifica dei dati relativi alle catture introdotta con il sistema ERS.

CAPO VII

Infrazioni

1.   Trattamento delle infrazioni

Ogni infrazione delle disposizioni del presente allegato commessa da una nave dell'Unione titolare di un'autorizzazione di pesca deve essere menzionata in un rapporto di ispezione.

La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell'armatore rispetto all'infrazione denunciata.

2.   Fermo della nave — riunione di informazione

Se la legislazione nazionale lo prevede per l'infrazione denunciata, ogni nave dell'Unione in situazione di infrazione può essere costretta a cessare la propria attività di pesca e, se si trova in mare, a rientrare in un porto della Guinea-Bissau.

La Guinea-Bissau notifica all'Unione, entro un termine di 48 ore, ogni fermo di una nave dell'Unione titolare di un'autorizzazione di pesca. La notifica è accompagnata da elementi di prova relativi all'infrazione denunciata.

Prima di adottare misure nei confronti della nave, del comandante o del carico, ad eccezione delle misure destinate alla conservazione delle prove, la Guinea-Bissau organizza, su richiesta dell'Unione, entro un giorno lavorativo dalla notifica del fermo della nave, una riunione di informazione per chiarire i fatti che hanno condotto a tale fermo e spiegare le ulteriori misure da adottare. Alla riunione di informazione può assistere un rappresentante dello Stato di bandiera della nave.

3.   Sanzione dell'infrazione — procedimento transattivo

La sanzione dell'infrazione denunciata è fissata dalla Guinea-Bissau secondo le disposizioni della legislazione nazionale in vigore.

Se la risoluzione dell'infrazione richiede un procedimento giudiziario, prima dell'avvio di quest'ultimo viene avviato un procedimento transattivo fra la Guinea-Bissau e l'Unione volto a determinare i termini e il livello della sanzione. Al procedimento transattivo può prendere parte un rappresentante dello Stato di bandiera della nave. Il procedimento transattivo si conclude entro quattro giorni dalla notifica del fermo della nave.

4.   Procedimento giudiziario — cauzione bancaria

Se il procedimento transattivo non dà esito positivo e l'infrazione è sottoposta all'istanza giudiziaria competente, l'armatore della nave in infrazione deposita, presso una banca designata dalla Guinea-Bissau, una cauzione bancaria il cui importo, fissato dalla Guinea-Bissau, copre i costi connessi al fermo della nave, all'ammenda stimata e alle eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del procedimento giudiziario.

La cauzione bancaria è svincolata e restituita all'armatore subito dopo la pronuncia della sentenza:

a)

integralmente, se non è imposta alcuna sanzione;

b)

a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta un'ammenda inferiore all'importo della cauzione bancaria.

La Guinea-Bissau comunica all'Unione i risultati del procedimento giudiziario entro otto giorni dalla pronuncia della sentenza.

5.   Rilascio della nave

La nave e il suo comandante sono autorizzati a lasciare il porto non appena pagata la sanzione prevista dal procedimento transattivo o non appena depositata la cauzione bancaria.

CAPO VIII

Imbarco di marittimi

1.   Numero di marittimi da imbarcare

Nel corso del periodo di validità della sua autorizzazione di pesca, ogni peschereccio da traino dell'Unione imbarca marittimi della Guinea-Bissau entro i limiti seguenti:

a)

cinque marittimi, per una capacità inferiore a 250 TSL;

b)

sei marittimi, per una capacità compresa tra 250 e 400 TSL;

c)

sette marittimi, per una capacità compresa tra 400 e 650 TSL;

d)

otto marittimi, per una capacità superiore a 650 TSL.

Gli armatori delle navi dell'Unione fanno il possibile per imbarcare ulteriori marittimi della Guinea-Bissau.

2.   Scelta dei marittimi

Le autorità competenti della Guinea-Bissau redigono e tengono aggiornato un elenco indicativo di marittimi qualificati, che dispongano in particolare di una formazione certificata sulla sicurezza in mare (ai sensi delle disposizioni della convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, convenzione STCW), e che siano candidati ad imbarcarsi sulle navi dell'Unione. Tale elenco e i relativi aggiornamenti periodici sono comunicati all'Unione.

L'elenco di cui al primo comma è elaborato sulla base di criteri che consentano di selezionare marittimi competenti e qualificati. Il marittimo:

a)

è in possesso di un passaporto della Guinea-Bissau in corso di validità;

b)

è titolare ed è in possesso di un libretto di navigazione in corso di validità attestante che ha ricevuto una formazione di base sulla sicurezza in mare, destinata al personale dei pescherecci conformemente alle norme internazionali in vigore;

c)

ha un'esperienza documentata su pescherecci industriali;

d)

è in possesso di un certificato medico in corso di validità che ne attesti l'idoneità al lavoro a bordo dei pescherecci.

L'armatore, o il suo raccomandatario, può scegliere da tale elenco i marittimi da imbarcare e notifica alla Guinea-Bissau la loro iscrizione nel ruolo d'equipaggio.

3.   Contratto dei marittimi

Il contratto di lavoro dei marittimi è concluso tra l'armatore, o il suo raccomandatario, e i marittimi, eventualmente rappresentati dal loro sindacato, di concerto con la Guinea-Bissau. Esso stabilisce, in particolare, la data e il porto d'imbarco.

Il contratto garantisce ai marittimi l'iscrizione al regime di previdenza sociale applicabile nella Guinea-Bissau, comprendente un'assicurazione su vita, malattia e infortuni.

Copia del contratto è consegnata ai firmatari.

Ai marittimi della Guinea-Bissau sono riconosciuti i diritti fondamentali del lavoro sanciti dalla Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), tra cui, in particolare, la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

4.   Retribuzione dei marittimi

La retribuzione dei marittimi della Guinea-Bissau è a carico dell'armatore. Essa è fissata, anteriormente al rilascio dell'autorizzazione di pesca, di comune accordo fra l'armatore o il suo raccomandatario e la Guinea-Bissau.

La retribuzione non può essere inferiore a quella degli equipaggi delle navi della Guinea-Bissau né a quanto previsto dalle norme dell'OIL.

5.   Obblighi dei marittimi

Il marittimo si presenta al comandante della nave che gli è stata indicata il giorno precedente alla data di imbarco prevista nel contratto. Il comandante informa il marittimo della data e dell'ora d'imbarco. Se il marittimo non si presenta alla data e all'ora previste per l'imbarco, o se le sue qualifiche non corrispondono alle aspettative del comandante, il suo contratto si considera nullo. Esso è sostituito da un altro marittimo della Guinea-Bissau, senza che ciò ritardi la partenza della nave.

CAPO IX

Osservatori

1.   Osservazione delle attività di pesca

Le navi titolari di un'autorizzazione di pesca sono soggette a un regime di osservazione delle loro attività di pesca nell'ambito dell'accordo.

Nel caso delle tonniere e dei pescherecci con palangari di superficie, le due parti si consultano quanto prima, e si consultano altresì quanto prima con gli altri paesi interessati in merito alla definizione di un sistema di osservatori regionali e alla scelta della competente organizzazione per la pesca.

Le altre navi prendono a bordo un osservatore designato dalla Guinea-Bissau. Se non si presenta al momento e nel luogo concordati, l'osservatore deve essere sostituito affinché la nave possa avviare le sue attività senza indugio.

2.   Navi e osservatori designati

Al momento del rilascio dell'autorizzazione di pesca, la Guinea-Bissau informa l'Unione e l'armatore, o il suo raccomandatario, in merito alle navi e agli osservatori designati, nonché al tempo di presenza dell'osservatore a bordo di ciascuna nave. La Guinea-Bissau informa senza indugio l'Unione e l'armatore, o il suo raccomandatario, in merito a ogni modifica delle navi e degli osservatori designati.

La presenza degli osservatori a bordo delle navi è limitata al tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.

3.   Contributo finanziario forfettario

All'atto del pagamento del canone, l'armatore versa alla Guinea-Bissau, per ogni peschereccio da traino, un importo forfettario di 8 000 EUR all'anno, adattato pro rata temporis in funzione della durata dell'autorizzazione di pesca delle navi designate.

4.   Retribuzione dell'osservatore

La retribuzione dell'osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico della Guinea-Bissau.

5.   Condizioni di imbarco

All'osservatore è riservato lo stesso trattamento di un ufficiale. Tuttavia, la sua sistemazione a bordo tiene conto della struttura tecnica della nave.

Le spese di vitto e alloggio a bordo sono a carico dell'armatore.

Il comandante prende tutti i provvedimenti di sua competenza affinché all'osservatore siano garantiti il rispetto e la sicurezza dell'osservatore.

L'osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. Ha accesso ai mezzi di comunicazione, ai documenti inerenti alle attività di pesca della nave, in particolare il giornale di pesca e il libro di navigazione, nonché alle varie parti della nave direttamente legate allo svolgimento dei suoi compiti.

6.   Obblighi dell'osservatore

Per tutta la durata della permanenza a bordo, l'osservatore:

a)

adotta tutte le disposizioni opportune per non interrompere o ostacolare le operazioni di pesca;

b)

rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo;

c)

rispetta la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

7.   Imbarco e sbarco dell'osservatore

L'armatore, o il suo raccomandantario, comunica alla Guinea-Bissau, con un preavviso di dieci giorni rispetto alla data dell'imbarco, la data, l'ora e il porto d'imbarco dell'osservatore. In caso di imbarco in un paese straniero, le spese di viaggio dell'osservatore verso il porto d'imbarco sono a carico dell'armatore.

Se l'osservatore non è sbarcato in un porto della Guinea-Bissau, l'armatore provvede a sue spese al rimpatrio dell'osservatore nella Guinea-Bissau quanto prima possibile.

8.   Compiti dell'osservatore

L'osservatore assolve i compiti di seguito elencati:

a)

osserva l'attività di pesca della nave;

b)

verifica la posizione della nave durante le operazioni di pesca;

c)

svolge operazioni nell'ambito di programmi scientifici, compreso il prelievo di campioni biologici;

d)

prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;

e)

verifica i dati relativi alle catture effettuate nella zona di pesca della Guinea-Bissau riportati nel giornale di pesca;

f)

verifica le percentuali delle catture accessorie sulla base di quanto definito nelle schede tecniche per ciascuna categoria ed esegue una stima dei rigetti in mare;

g)

comunica una volta al giorno le osservazioni effettuate nell'esercizio delle sue funzioni, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo.

9.   Rapporto dell'osservatore

Prima di lasciare la nave, l'osservatore presenta un rapporto delle proprie osservazioni al comandante. Il comandante ha il diritto di introdurvi le proprie osservazioni. Il rapporto è firmato dall'osservatore e dal comandante. Il comandante riceve una copia del rapporto dell'osservatore.

L'osservatore trasmette il suo rapporto alla Guinea-Bissau. I dati relativi alle catture e ai rigetti sono trasmessi all'istituto scientifico della Guinea-Bissau (CIPA), che, dopo averli sottoposti a trattamento e analisi, li presenta al comitato scientifico congiunto. Una copia del rapporto dell'osservatore è trasmessa per via elettronica all'Unione.


(1)  Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).


Appendici dell'allegato

Appendice 1

Modulo di domanda di autorizzazione di pesca

Appendice 2

Schede tecniche per categoria

Appendice 3

Sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS)

Appendice 4

Attuazione del sistema elettronico di notifica delle attività di pesca (sistema ERS)

Appendice 1

Modulo di domanda di autorizzazione di pesca

ACCORDO DI PARTENARIATO NEL SETTORE DELLA PESCA TRA LA GUINEA-BISSAU E L'UNIONE EUROPEA

Image 3 Testo di immagine

Appendice 2

Schede tecniche per categoria

SCHEDA 1

CATEGORIA DI PESCA 1 — PESCHERECCI DA TRAINO CONGELATORI PER LA PESCA DI PESCI E CEFALOPODI

1.

Zona di pesca

Al di là delle 12 miglia nautiche dalla linea di base, compresa la zona di gestione comune tra la Guinea-Bissau e il Senegal, in direzione nord fino all'azimut di 268°.

2.

Attrezzi autorizzati

2.1

Sono autorizzati la rete da traino classica a divergenti e altri attrezzi selettivi.

2.2

È autorizzato l'uso di buttafuori.

2.3

Per tutti i tipi di attrezzi da pesca è vietato l'uso di qualunque mezzo o dispositivo che possa ostruire le maglie delle reti o ridurne l'azione selettiva. Tuttavia, per ovviare all'usura o evitare gli strappi, è consentito fissare, esclusivamente sotto la parte inferiore del sacco delle reti a strascico, foderoni di protezione in rete o in altro materiale. I foderoni sono fissati unicamente ai bordi anteriori e laterali del sacco delle reti. Per la parte superiore delle reti è autorizzato l'uso di dispositivi di protezione, purché costituiti da un unico pezzo di rete dello stesso materiale del sacco, le cui maglie stirate misurino almeno 300 millimetri.

2.4

È vietato l'addoppio dei fili che costituiscono il sacco della rete.

3.

Dimensione di maglia minima autorizzata

70 mm

4.

Catture accessorie

Nei primi due anni di applicazione del presente protocollo le navi non possono avere a bordo, al termine di una bordata, crostacei in quantità superiore al 5 % del totale delle catture realizzate nella zona di pesca della Guinea-Bissau.

A partire dal terzo anno di applicazione del presente protocollo,

le navi adibite alla pesca di pesci non possono avere a bordo, al termine di una bordata, crostacei in quantità superiore al 5 % e cefalopodi in quantità superiore al 15 % del totale delle catture realizzate nella zona di pesca della Guinea-Bissau. Le catture di totano (Todarodes sagittatus e Todaropsis eblanae) sono autorizzate e contabilizzate tra le specie bersaglio;

le navi adibite alla pesca di cefalopodi non possono avere a bordo, al termine di una bordata, pesci in quantità superiore al 60 % e crostacei in quantità superiore al 5 % del totale delle catture realizzate nella zona di pesca della Guinea-Bissau.

Qualsiasi superamento di tali percentuali di catture accessorie autorizzate è soggetto a sanzioni conformemente alla normativa della Guinea-Bissau.

Le parti si consultano nell'ambito della commissione mista per modificare la percentuale autorizzata di catture accessorie sulla base di una raccomandazione del comitato scientifico congiunto.

5.

Stazza autorizzata/Canoni

5.1

Stazza autorizzata (TSL) per i primi due anni di applicazione del presente protocollo

3 500 TSL all'anno

5.2

Canoni in EUR/TSL per i primi due anni di applicazione del presente protocollo

282 EUR/TSL/anno

Per le autorizzazioni trimestrali o semestrali i canoni sono calcolati pro rata temporis e maggiorati rispettivamente del 4 % o del 2,5 %.

5.3

Quantitativo autorizzato (TAC) a partire dal terzo anno di applicazione e fino al termine del presente protocollo

11 000 tonnellate all'anno per i pesci demersali

1 500 tonnellate all'anno per i cefalopodi

5.4

Canoni in EUR per tonnellata a partire dal terzo anno di applicazione e fino al termine del presente protocollo

90 EUR/t per i pesci demersali

270 EUR/t per i cefalopodi


SCHEDA 2

CATEGORIA DI PESCA 2 — PESCHERECCI DA TRAINO PER LA PESCA DEI GAMBERETTI

1.

Zona di pesca

Al di là delle 12 miglia nautiche dalla linea di base, compresa la zona di gestione comune tra la Guinea-Bissau e il Senegal, in direzione nord fino all'azimut di 268°.

2.

Attrezzo autorizzato

2.1

Sono autorizzati la rete da traino classica a divergenti e altri attrezzi selettivi.

2.2

È autorizzato l'uso di buttafuori.

2.3

Per tutti i tipi di attrezzi da pesca è vietato l'uso di qualunque mezzo o dispositivo che possa ostruire le maglie delle reti o ridurne l'azione selettiva. Tuttavia, per ovviare all'usura o evitare gli strappi, è consentito fissare, esclusivamente sotto la parte inferiore del sacco delle reti a strascico, foderoni di protezione in rete o in altro materiale. I foderoni sono fissati unicamente ai bordi anteriori e laterali del sacco delle reti. Per la parte superiore delle reti è autorizzato l'uso di dispositivi di protezione, purché costituiti da un unico pezzo di rete dello stesso materiale del sacco, le cui maglie stirate misurino almeno 300 millimetri.

2.4

È vietato l'addoppio dei fili che costituiscono il sacco della rete.

3.

Dimensione di maglia minima autorizzata

50 mm.

4.

Catture accessorie

4.1

Le navi adibite alla pesca di gamberetti non possono avere a bordo, al termine di una bordata, cefalopodi in quantità superiore al 15 % e pesci in quantità superiore al 70 % del totale delle catture realizzate nella zona di pesca della Guinea-Bissau.

4.2

Qualsiasi superamento delle percentuali di catture accessorie autorizzate è soggetto a sanzioni conformemente alla normativa della Guinea-Bissau.

4.3

Le parti si consultano nell'ambito della commissione mista per modificare la percentuale autorizzata delle catture accessorie sulla base di una raccomandazione del comitato scientifico congiunto.

5.

Stazza autorizzata/Canoni

5.1

Stazza autorizzata (TSL) per i primi due anni di applicazione del presente protocollo

3 700 TSL all'anno;

5.2

Canoni in EUR/TSL per i primi due anni di applicazione del presente protocollo

395 EUR/TSL/anno

Per le autorizzazioni trimestrali o semestrali i canoni sono calcolati pro rata temporis e maggiorati rispettivamente del 4 % o del 2,5 %.

5.3

Quantitativo autorizzato (TAC) a partire dal terzo anno di applicazione e fino al termine del presente protocollo

2 500 tonnellate all'anno

5.4

Canoni in EUR per tonnellata a partire dal terzo anno di applicazione e fino al termine del presente protocollo

280 EUR/t


SCHEDA 3

CATEGORIA DI PESCA 3 — TONNIERE CON LENZE E CANNE

1.

Zona di pesca

1.1

Al di là delle 12 miglia nautiche dalla linea di base, compresa la zona di gestione comune tra la Guinea-Bissau e il Senegal, in direzione nord fino all'azimut di 268°.

1.2

Le tonniere con lenze e canne sono autorizzate a pescare esche vive per la loro campagna di pesca nella zona di pesca della Guinea-Bissau.

2.

Attrezzo autorizzato

2.1

Canne

2.2

Rete da circuizione a chiusura con esche vive: 16 mm

3.

Catture accessorie

3.1

Conformemente alla Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica e alle pertinenti risoluzioni dell'ICCAT, è vietata la pesca dello squalo elefante (Cetorhinus maximus), del pescecane (Carcharodon carcharias), dello squalo volpe occhione (Alopias superciliosus), dei pesci martello della famiglia Sphyrnidae (ad eccezione dello Sphyrna tiburo), dello squalo alalunga (Carcharhinus longimanus) e dello squalo seta (Carcharhinus falciformis). È vietata la pesca dello squalo toro (Carcharias taurus) e della canesca (Galeorhinus galeus).

3.2

Le ue parti si consultano nell'ambito della commissione mista per aggiornare l'elenco di cui sopra sulla base di raccomandazioni scientifiche.

4.

Stazza autorizzata/Canoni

4.1

Anticipo forfettario annuo

2 500 EUR per 45,5 tonnellate per nave

4.2

Canone aggiuntivo per tonnellata catturata

55 EUR/t

4.3

Numero di navi autorizzate a pescare

13 unità


SCHEDA 4

CATEGORIA DI PESCA 4 - TONNIERE CONGELATRICI CON RETI DA CIRCUIZIONE E PESCHERECCI CON PALANGARI

1.

Zona di pesca

Al di là delle 12 miglia nautiche dalla linea di base, compresa la zona di gestione comune tra la Guinea-Bissau e il Senegal, in direzione nord fino all'azimut di 268°.

2.

Attrezzo autorizzato

Sciabica e palangaro di superficie

3.

Catture accessorie

Conformemente alla Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica e alle pertinenti risoluzioni dell'ICCAT, è vietata la pesca dello squalo elefante (Cetorhinus maximus), del pescecane (Carcharodon carcharias), dello squalo volpe occhione (Alopias superciliosus), dei pesci martello della famiglia Sphyrnidae (ad eccezione dello Sphyrna tiburo), dello squalo alalunga (Carcharhinus longimanus) e dello squalo seta (Carcharhinus falciformis). È vietata la pesca dello squalo toro (Carcharias taurus) e della canesca (Galeorhinus galeus).

Le parti si consultano nell'ambito della commissione mista per aggiornare l'elenco di cui sopra sulla base di raccomandazioni scientifiche.

4.

Stazza autorizzata/Canoni

4.1

Anticipo forfettario annuo

4 500 EUR per 64,3 tonnellate per peschereccio con rete da circuizione

3 000 EUR per 54,5 tonnellate per peschereccio per peschereccio con palangari

4.2

Canone aggiuntivo per tonnellata catturata

70 EUR/t per i pescherecci con rete da circuizione

55 EUR/t per i pescherecci con palangari

4.3

Canone applicabile alle navi d'appoggio

3 000 EUR/anno/nave

4.4

Numero di navi autorizzate a pescare

28 unità


SCHEDA 5

CATEGORIA 5 - NAVI DA PESCA DI PICCOLI PELAGICI

1.

Zona di pesca

Al di là delle 12 miglia nautiche dalla linea di base, compresa la zona di gestione comune tra la Guinea-Bissau e il Senegal, in direzione nord fino all'azimut di 268°.

2.

Navi e attrezzi autorizzati

Conformemente alla legislazione della Guinea-Bissau, sono autorizzate unicamente le navi di stazza inferiore o pari a 5 000 GT.

Gli attrezzi autorizzati sono la rete da traino pelagica e la rete da circuizione per la pesca industriale.

3.

Dimensione di maglia minima autorizzata

70 mm per le reti da traino

4.

Catture accessorie

4.1

I pescherecci da traino non possono avere a bordo, al termine di una bordata, pesci non pelagici in quantità superiore al 10 %, cefalopodi in quantità superiore al 10 % e crostacei in quantità superiore al 5 % del totale delle catture realizzate nella zona di pesca della Guinea-Bissau.

4.2

Qualsiasi superamento delle percentuali di catture accessorie autorizzate è soggetto a sanzioni conformemente alla normativa della Guinea-Bissau.

4.3

Le parti si consultano nell'ambito della commissione mista per modificare la percentuale autorizzata delle catture accessorie sulla base di una raccomandazione del comitato scientifico congiunto.

5.

Stazza autorizzata/Canoni

5.1

Stazza autorizzata (TSL) per i primi due anni di applicazione del presente protocollo

15 000 TSL all'anno

5.2

Canoni in EUR/TSL per i primi due anni di applicazione del presente protocollo

250 EUR/TSL/anno

Per le licenze trimestrali o semestrali i canoni sono calcolati pro rata temporis e maggiorati rispettivamente del 4 % o del 2,5 %.

5.3

Quantitativo autorizzato (TAC) a partire dal terzo anno di applicazione e fino al termine del presente protocollo

18 000 tonnellate all'anno

5.4

Canoni in EUR per tonnellata a partire dal terzo anno di applicazione e fino al termine del presente protocollo

100 EUR/t (per navi di stazza superiore a 1 000 GT)

75 EUR/t (per navi di stazza inferiore o pari a 1 000 GT)

Nozione di bordata

Ai fini della presente appendice, la durata della bordata di una nave dell'Unione è definita come segue:

il periodo compreso tra un'entrata nella zona di pesca della Guinea-Bissau e l'uscita dalla stessa,

il periodo compreso tra un'entrata nella zona di pesca della Guinea-Bissau e un trasbordo,

il periodo compreso tra un'entrata nella zona di pesca della Guinea-Bissau e uno sbarco in Guinea-Bissau.

Appendice 3

SISTEMA DI CONTROLLO DEI PESCHERECCI (VMS)

1.   Messaggi di posizione delle navi — Sistema VMS

La prima posizione registrata successivamente all'entrata nella zona della Guinea-Bissau è identificata con il codice «ENT». Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice «POS», ad eccezione della prima posizione registrata dopo l'uscita dalla zona della Guinea-Bissau, che viene identificata con il codice «EXI».

Il CCP dello Stato di bandiera garantisce il trattamento automatico e, se del caso, la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione sono registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre anni.

2.   Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS

Il comandante garantisce in ogni momento la piena operatività del sistema VMS della sua nave e la corretta trasmissione dei messaggi di posizione al CCP dello Stato di bandiera.

In caso di guasto, il sistema VMS della nave è riparato o sostituito entro 30 giorni. Trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nella zona di pesca della Guinea-Bissau.

Le navi che pescano nella zona di pesca della Guinea-Bissau con un sistema VMS difettoso sono tenute a comunicare i loro messaggi di posizione per posta elettronica, via radio o via fax al CCP dello Stato di bandiera almeno ogni quattro ore, fornendo tutte le informazioni obbligatorie.

3.   Comunicazione sicura dei messaggi di posizione alla Guinea-Bissau

Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP della Guinea-Bissau. I CCP dello Stato di bandiera e della Guinea-Bissau si scambiano gli indirizzi elettronici di contatto e si comunicano senza indugio eventuali modifiche di detti indirizzi.

La trasmissione dei messaggi di posizione fra i CCP dello Stato di bandiera e della Guinea-Bissau avviene per via elettronica secondo un sistema di comunicazione protetto.

Il CCP della Guinea-Bissau informa senza indugio il CCP dello Stato di bandiera e l'Unione in merito a ogni interruzione nella ricezione dei messaggi di posizione consecutivi di una nave titolare di un'autorizzazione di pesca quando la nave in questione non ha notificato la propria uscita dalla zona.

4.   Malfunzionamento del sistema di comunicazione

La Guinea-Bissau verifica la compatibilità del proprio equipaggiamento elettronico con quello del CCP dello Stato di bandiera e informa senza indugio l'Unione in merito ad ogni malfunzionamento nella comunicazione e nella ricezione dei messaggi di posizione al fine di trovare quanto prima una soluzione tecnica. Eventuali controversie sono sottoposte alla commissione mista.

Il comandante è ritenuto responsabile di ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il funzionamento o a falsificare i messaggi di posizione. Ogni infrazione sarà soggetta alle sanzioni previste dalla legislazione vigente della Guinea-Bissau.

5.   Modifica della frequenza di invio dei messaggi di posizione

Sulla base di elementi di prova che inducano a ipotizzare un'infrazione, la Guinea-Bissau può chiedere al CCP dello Stato di bandiera, con copia all'Unione, di ridurre a trenta minuti l'intervallo di invio dei messaggi di posizione di una nave, per un periodo di indagine determinato. la Guinea-Bissau trasmette tali elementi di prova al CCP dello Stato di bandiera e all'Unione. Il CCP dello Stato di bandiera invia senza indugio alla Guinea-Bissau i messaggi di posizione secondo la nuova frequenza.

Al termine del periodo di indagine, la Guinea-Bissau informa il CCP dello Stato di bandiera e l'Unione europea in merito alle misure di monitoraggio eventualmente necessarie.

6.   Comunicazione dei messaggi VMS alla Guinea-Bissau

Dato

Codice

Obbligatorio (O) / Facoltativo (F)

Contenuto

Inizio della registrazione

SR

O

Dato relativo al sistema che indica l'inizio della registrazione

Destinatario

AD

O

Dato relativo al messaggio — Destinatario, codice alfa-3 del paese (ISO-3166)

Mittente

FR

O

Dato relativo al messaggio — Mittente, codice alfa-3 del paese (ISO-3166)

Stato di bandiera

FS

O

Dato relativo al messaggio — Codice alfa-3 dello Stato di bandiera (ISO-3166)

Tipo di messaggio

TM

O

Dato relativo al messaggio — Tipo di messaggio (ENT, POS, EXI, MAN)

Indicativo di chiamata (IRCS)

RC

O

Dato relativo alla nave — Indicativo internazionale di chiamata della nave (IRCS)

Numero di riferimento interno della parte contraente

IR

F

Dato relativo alla nave — Numero unico della parte contraente, codice alfa-3 (ISO-3166) seguito dal numero

Numero di immatricolazione esterno

XR

O

Dato relativo alla nave — Numero indicato sulla fiancata della nave (ISO 8859.1)

Latitudine

LT

O

Dato relativo alla posizione della nave — Posizione in gradi e gradi decimali N/S GG.ggg (WGS84)

Longitudine

LG

O

Dato relativo alla posizione della nave — Posizione in gradi e gradi decimali E/O GG.ggg (WGS84)

Rotta

CO

O

Rotta della nave su scala di 360°

Velocità

SP

O

Velocità della nave in decimi di nodi

Data

DA

O

Dato relativo alla posizione della nave — Data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)

Ora

TI

O

Dato relativo alla posizione della nave — Ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)

Fine della registrazione

ER

O

Dato relativo al sistema che indica la fine della registrazione

Al momento della trasmissione, per permettere al CCP della Guinea-Bissau di identificare il CCP emittente devono essere fornite le seguenti informazioni:

 

indirizzo IP del server CCP e/o riferimenti DNS;

 

certificato SSL (catena completa delle autorità di certificazione).

La trasmissione dei dati è strutturata come segue:

 

i caratteri utilizzati devono essere conformi alla norma ISO 8859.1;

 

una doppia barra obliqua (//) e il codice «SR» indicano l'inizio del messaggio;

 

ogni dato è identificato dal suo codice e separato dagli altri dati da una doppia barra obliqua (//);

 

una barra obliqua unica (/) separa il codice dal dato;

 

il codice «ER» seguito da una doppia barra obliqua (//) indica la fine del messaggio.

Appendice 4

Attuazione del sistema elettronico di registrazione delle attività di pesca (ERS)

Registrazione dei dati relativi all'attività di pesca e trasmissione delle dichiarazioni tramite il sistema ERS

1)

Il comandante di una nave dell'Unione titolare di un'autorizzazione rilasciata in virtù del presente protocollo che si trova nella zona di pesca della Guinea-Bissau:

a)

registra ogni entrata e uscita dalla zona di pesca mediante un messaggio specifico che indichi i quantitativi di ciascuna specie detenuta a bordo al momento di tale entrata o uscita dalla zona, nonché la data, l'ora e la posizione di tale entrata o uscita. Il messaggio è inviato al CCP della Guinea-Bissau almeno due ore prima dell'entrata o dell'uscita, tramite il sistema ERS o altro mezzo di comunicazione;

b)

registra ogni giorno la posizione della nave, a mezzogiorno, se non è stata svolta alcuna attività di pesca;

c)

registra, per ogni operazione di pesca, la posizione in cui essa ha luogo, il tipo di attrezzo e i quantitativi di ciascuna specie catturata, distinguendo fra catture conservate a bordo e rigetti. Ogni specie è identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3; i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso vivo equivalente e, ove richiesto, in numero di esemplari;

d)

trasmette giornalmente al proprio Stato di bandiera, al più tardi alle ore 24.00 (o 00.00), i dati registrati nel giornale di pesca elettronico. Tale trasmissione è effettuata per ogni giorno trascorso nella zona di pesca, anche in assenza di catture. È inoltre effettuata prima di ogni uscita dalla zona di pesca.

2)

Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati registrati e trasmessi.

3)

Conformemente al capo IV dell'allegato del presente protocollo, lo Stato di bandiera mette i dati ERS a disposizione del CCP della Guinea-Bissau.

I dati nel formato UN/CEFACT sono trasmessi tramite la rete FLUX messa a disposizione dalla Commissione europea.

Se ciò non è possibile, fino alla fine del periodo di transizione i dati sono trasmessi attraverso la DEH (Data Exchange Highway) nel formato EU-ERS (versione 3.1).

Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente e senza indugio i messaggi istantanei (COE, COX, PNO) provenienti dalla nave al CCP della Guinea-Bissau. Anche gli altri tipi di messaggi sono trasmessi automaticamente una volta al giorno a decorrere dalla data di utilizzo effettivo del formato UN-CEFACT o, in attesa dell'introduzione di tale formato, sono messi senza indugio a disposizione del CCP della Guinea-Bissau, su richiesta presentata automaticamente al CCP dello Stato di bandiera tramite il nodo centrale della Commissione europea. A decorrere dall'introduzione effettiva del nuovo formato, quest'altra modalità di trasmissione riguarderà soltanto richieste specifiche concernenti dati storici.

4)

Il CCP della Guinea-Bissau conferma la ricezione dei dati ERS di tipo istantaneo, ad esso inviati, mediante un messaggio di avvenuta ricezione che contestualmente attesti la validità del messaggio ricevuto. Nessun messaggio di avvenuta ricezione è trasmesso per i dati che la Guinea-Bissau riceve in risposta a una sua richiesta. La Guinea-Bissau tratta tutti i dati ERS come informazioni riservate.

Guasto del sistema di trasmissione elettronica a bordo della nave o del sistema di comunicazione

5)

Il CCP dello Stato di bandiera e il CCP della Guinea-Bissau si informano reciprocamente, senza indugio, di tutti gli eventi che possono avere ripercussioni sulla trasmissione dei dati ERS di una o più navi.

6)

Se non riceve i dati che devono essere trasmessi da una nave, il CCP della Guinea-Bissau ne informa senza indugio il CCP dello Stato di bandiera. Il CCP dello Stato di bandiera indaga sollecitamente sulle cause della mancata ricezione dei dati ERS e informa il CCP della Guinea-Bissau dell'esito delle sue ricerche.

7)

In caso di guasto nella trasmissione tra la nave e il CCP dello Stato di bandiera, quest'ultimo ne informa senza indugio il comandante o l'operatore della nave o il loro rappresentante/i loro rappresentanti. Appena riceve la notifica, il comandante della nave invia i dati mancanti alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, con qualunque mezzo di telecomunicazione adeguato, ogni giorno, al più tardi alle ore 24.00 (00.00).

8)

In caso di malfunzionamento del sistema di trasmissione elettronica installato a bordo della nave, il comandante, o l'operatore della nave, provvede affinché il sistema ERS sia riparato o sostituito entro 10 giorni a decorrere dal momento in cui il malfunzionamento è stato rilevato. Trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nella zona di pesca e deve uscirne o fare scalo in un porto della Guinea-Bissau entro 24 ore. La nave è autorizzata a lasciare il porto o a rientrare nella zona di pesca solo dopo che il CCP del proprio Stato di bandiera abbia accertato che il sistema ERS ha ripreso a funzionare correttamente.

9)

Se la mancata ricezione dei dati ERS da parte della Guinea-Bissau è dovuta a un malfunzionamento dei sistemi elettronici controllati dall'Unione o dalla Guinea-Bissau, la parte in questione adotta rapidamente tutte le misure atte a risolvere quanto prima il problema. La risoluzione del problema è immediatamente notificata alla controparte.

10)

Il CCP dello Stato di bandiera invia al CCP della Guinea-Bissau ogni 24 ore, con qualsiasi mezzo di comunicazione elettronico disponibile, tutti i dati ERS ricevuti dallo Stato di bandiera a decorrere dall'ultima trasmissione. La stessa procedura può essere applicata su richiesta della Guinea-Bissau nel caso in cui un intervento di manutenzione di durata superiore a 24 ore pregiudichi il funzionamento dei sistemi controllati dall'Unnione. La Guinea-Bissau informa i suoi servizi di controllo competenti affinché le navi dell'Unione non siano considerate inadempienti quanto all'obbligo di trasmettere i propri dati ERS. Il CCP dello Stato di bandiera si accerta dell'introduzione dei dati mancanti nella banca dati elettronica da esso gestita conformemente al punto 3.

27.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/35


Informazione riguardante la data della firma del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau

Il 15 giugno 2019 è stato firmato il protocollo (1) di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau.

Il protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dal 15 giugno 2019, data della firma, ai sensi del suo articolo 16.


(1)  Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.


REGOLAMENTI

27.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/36


REGOLAMENTO (UE) 2019/1089 DEL CONSIGLIO

del 6 giugno 2019

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 241/2008 (1) che conclude l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau («accordo») (2). L'accordo entrato in vigore il 15 aprile 2008, è stato tacitamente rinnovato ed è tuttora vigente.

(2)

L'ultimo protocollo dell'accordo è giunto a scadenza il 23 novembre 2017.

(3)

La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un nuovo protocollo. In esito a tali negoziati, il nuovo protocollo è stato siglato il 15 novembre 2018.

(4)

Ai sensi della decisione (UE) 2019/1088 del Consiglio (3), il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024) («protocollo») è stato firmato il 15 giugno 2019.

(5)

È opportuno ripartire tra gli Stati membri le possibilità di pesca previste dal protocollo per la durata di applicazione di quest'ultimo.

(6)

Il protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla sua firma, al fine di garantire un rapido avvio delle attività di pesca delle navi dell'Unione. È quindi opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla medesima data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, per «specie altamente migratorie» si intendono le specie elencate nell'allegato I della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, ad esclusione delle famiglie Alopiidae e Sphyrnidae e delle specie seguenti: Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis, Carcharinus longimanus.

Articolo 2

Possibilità di pesca

Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024) sono ripartite tra gli Stati membri conformemente agli articoli 3 e 4 del presente regolamento.

Articolo 3

Specie demersali e piccoli pelagici

Le possibilità di pesca per le specie demersali e per i piccoli pelagici sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

1)

nel primo e nel secondo anno di applicazione del protocollo, in base a un sistema basato sullo sforzo di pesca (tonnellate di stazza lorda, «TSL»):

a)

pescherecci da traino congelatori per la pesca dei gamberetti:

Spagna

2 500 TSL;

Grecia

140 TSL;

Portogallo

1 060 TSL;

b)

pescherecci da traino congelatori per la pesca di pesci e cefalopodi:

Spagna

2 900 TSL;

Grecia

225 TSL;

Italia

375 TSL;

c)

pescherecci da traino per la pesca di piccoli pelagici:

Spagna

3 500 TSL;

Portogallo

500 TSL;

Lituania

5 000 TSL;

Lettonia

5 000 TSL;

Polonia

1 000 TSL;

2)

a partire dal terzo anno di applicazione del protocollo, in base a un sistema che stabilisce limiti di cattura per ciascuna specie (totali ammissibili di cattura, TAC):

a)

pescherecci da traino congelatori per la pesca dei gamberetti:

Spagna:

1 650 tonnellate;

Grecia:

100 tonnellate;

Portogallo:

750 tonnellate;

b)

pescherecci da traino congelatori per la pesca di pesci:

Spagna:

9 500 tonnellate;

Grecia:

500 tonnellate;

Italia:

1 000 tonnellate;

c)

pescherecci da traino congelatori per la pesca di cefalopodi:

Spagna:

1 200 tonnellate;

Grecia:

150 tonnellate;

Italia:

150 tonnellate;

d)

pescherecci da traino per la pesca di piccoli pelagici:

Spagna:

3 900 tonnellate;

Portogallo:

700 tonnellate;

Lituania:

6 000 tonnellate;

Lettonia:

6 000 tonnellate;

Polonia:

1 400 tonnellate;

Articolo 4

Specie altamente migratorie

Le possibilità di pesca per le specie altamente migratorie sono ripartite come segue:

a)

tonniere congelatrici con reti da circuizione e pescherecci con palangari di superficie:

Spagna:

14 unità;

Francia:

12 unità;

Portogallo:

2 unità;

b)

tonniere con lenze e canne:

Spagna:

10 unità;

Francia:

3 unità.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a partire dal 15 giugno 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 6 giugno 2019

Per il Consiglio

La presidente

A. BIRCHALL


(1)  Regolamento (CE) n. 241/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (GU L 75 del 18.3.2008, pag. 49).

(2)  GU L 342 del 27.12.2007, pag. 5.

(3)  Decisione (UE) 2019/1088 del Consiglio, del 6 giugno 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica della Guinea Bissau (2019-2024) (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).


27.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/39


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1090 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2019

relativo al mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva dimetoato, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2007/25/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva dimetoato nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

(2)

Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)

L'approvazione della sostanza attiva dimetoato indicata nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 luglio 2020.

(4)

Una domanda di rinnovo dell'approvazione del dimetoato è stata presentata in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo.

(5)

Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(6)

Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto un rapporto valutativo per il rinnovo e il 5 maggio 2017 l'ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.

(7)

L'Autorità ha trasmesso il rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo supplementare sintetico.

(8)

Il 2 ottobre 2018 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che il dimetoato soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il progetto di relazione sul rinnovo del dimetoato il 13 dicembre 2018 e la proposta di regolamento il 25 gennaio 2019.

(9)

L'Autorità ha constatato specifici problemi. In particolare, non è stato possibile escludere il rischio di esposizione per consumatori, operatori, lavoratori, astanti e residenti a causa della loro esposizione a residui di dimetoato, del quale non è stato possibile escludere il potenziale genotossico, e al suo principale metabolita ometoato che, secondo le conclusioni della maggioranza degli esperti della valutazione inter pares, è un agente mutageno in vivo. L'Autorità ha inoltre concluso che, per tutti gli impieghi rappresentativi valutati, sussiste un rischio elevato per mammiferi e artropodi non bersaglio per quanto riguarda il dimetoato e per le api mellifere per quanto concerne il dimetoato e l'ometoato. L'Autorità ha inoltre concluso che la specifica tecnica, attuale o rivista, non è corredata della valutazione (eco)tossicologica.

(10)

La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell'Autorità. In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, la Commissione ha invitato inoltre il richiedente a presentare osservazioni in merito al progetto di relazione sul rinnovo. I richiedenti hanno presentato osservazioni che sono state oggetto di un attento esame.

(11)

Nonostante le argomentazioni addotte dal richiedente, non è stato possibile dissipare i motivi di preoccupazione legati alla sostanza attiva.

(12)

Di conseguenza, per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario, non è stato accertato se i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 siano soddisfatti. L'approvazione della sostanza attiva dimetoato non dovrebbe pertanto essere rinnovata.

(13)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(14)

Gli Stati membri dovrebbero disporre di un periodo di tempo sufficiente per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti dimetoato.

(15)

Qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza in conformità all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per i prodotti fitosanitari contenenti dimetoato, tale periodo dovrebbe scadere il 17 ottobre 2019 per i prodotti fitosanitari usati sulle ciliege e il 17 luglio 2020 per i prodotti fitosanitari usati su altre colture.

(16)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/707 della Commissione (7) ha prorogato fino al 31 luglio 2020 il periodo di approvazione del dimetoato, al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza del periodo di approvazione di tale sostanza. Dato che la decisione sul mancato rinnovo dell'approvazione è stata presa prima di tale data di scadenza prorogata, il presente regolamento dovrebbe applicarsi quanto prima.

(17)

Il presente regolamento non preclude la presentazione di un'ulteriore domanda di approvazione del dimetoato a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(18)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva dimetoato non è rinnovata.

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, la riga 149 relativa al dimetoato è soppressa.

Articolo 3

Misure transitorie

Gli Stati membri revocano le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dimetoato entro il 17 gennaio 2020.

Articolo 4

Periodo di tolleranza

L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri in conformità all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e scade il 17 ottobre 2019 per i prodotti fitosanitari usati sulle ciliege e il 17 luglio 2020 per i prodotti fitosanitari usati su altre colture.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 2007/25/CE della Commissione, del 23 aprile 2007, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 34).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

(6)  EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2018. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance dimethoate (Conclusioni relative al riesame inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva dimetoato come antiparassitario), EFSA Journal 2018;16(10):5454. https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5454.

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/707 della Commissione, del 7 maggio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, ciazofamid, desmedipham, dimetoato, dimetomorf, diuron, etefon, etoxazole, famoxadone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanato, metalaxyl-m, metiocarb, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole, s-metolachlor e tebuconazolo (GU L 120 dell'8.5.2019, pag. 16).


27.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/42


REGOLAMENTO (UE) 2019/1091 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2019

che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l'esportazione dei prodotti contenenti proteine animali trasformate derivate da ruminanti e da non ruminanti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 23 e l'articolo 23 bis, lettera m),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili («TSE») negli animali. Esso si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti d'origine animale e, in taluni casi specifici, alla esportazione degli stessi.

(2)

Il divieto di esportazione verso paesi terzi di proteine animali trasformate provenienti da ruminanti e di prodotti contenenti tali proteine animali trasformate, compresi quindi i fertilizzanti organici e gli ammendanti, è stato inizialmente introdotto dal regolamento (CE) n. 1234/2003 della Commissione (2) per evitare la trasmissione dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) a paesi terzi attraverso proteine animali trasformate potenzialmente contaminate e per prevenire il rischio di un loro nuovo ingresso nell'Unione.

(3)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha aggiornato la valutazione quantitativa del rischio per il rischio di BSE dovuto alle proteine animali trasformate nel giugno 2018 (3). L'EFSA ha concluso che l'infettività complessiva da agente della BSE dovuta alle proteine animali trasformate nel 2018 era quattro volte inferiore a quella stimata nel 2011.

(4)

A seguito del parere espresso dall'EFSA in merito alle proteine animali trasformate è opportuno includere i fertilizzanti organici o gli ammendanti contenenti proteine animali trasformate derivate da ruminanti nella deroga di cui all'allegato IV, capitolo V, sezione E, punto 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, nel caso in cui essi non contengano materiali di categoria 1 e prodotti da essi derivati o materiali di categoria 2 e prodotti da essi derivati diversi dallo stallatico trasformato.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV, capitolo V, sezione E, punto 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 che vieta l'esportazione di prodotti contenenti proteine animali trasformate derivate da ruminanti.

(6)

L'allegato IV, capitolo V, sezione E, punto 3, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le condizioni applicabili all'esportazione di proteine animali trasformate derivate soltanto da non ruminanti o di mangimi composti contenenti tali proteine. Le condizioni per l'esportazione dei fertilizzanti organici o degli ammendanti contenenti proteine animali trasformate derivate da non ruminanti non sono però state definite. È pertanto opportuno aggiungere all'allegato IV, capitolo V, sezione E, del regolamento (CE) n. 999/2001 un nuovo punto 5 che stabilisca tali condizioni.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1234/2003 della Commissione, del 10 luglio 2003, che modifica gli allegati I, IV e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (CE) n. 1326/2001 relativo alle encefalopatie spongiformi trasmissibili e all'alimentazione degli animali (GU L 173 dell'11.7.2003, pag. 6).

(3)  EFSA Journal 2018;16(7):5314.


ALLEGATO

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 è così modificato:

1)

al capitolo V, sezione E, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Fatto salvo il punto 1, l'esportazione di prodotti contenenti proteine animali trasformate derivate da ruminanti è vietata.

A titolo di deroga, tale divieto non si applica:

a)

agli alimenti trasformati per animali da compagnia che contengono proteine animali trasformate derivate da ruminanti che:

i)

sono stati trasformati in stabilimenti o impianti riconosciuti conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1069/2009; e

ii)

sono imballati ed etichettati conformemente alla legislazione dell'Unione;

b)

ai fertilizzanti organici o agli ammendanti, quali definiti all'articolo 3, punto 22, del regolamento (CE) n. 1069/2009, che contengono nella loro composizione proteine animali trasformate derivate da ruminanti o una miscela di proteine animali trasformate derivate da ruminanti e da non ruminanti, a condizione che:

i)

non contengano materiali di categoria 1 e prodotti da essi derivati o materiali di categoria 2 e prodotti da essi derivati diversi dallo stallatico quale definito all'articolo 3, punto 20, del regolamento (CE) n. 1069/2009, trasformato conformemente alle norme di commercializzazione dello stallatico trasformato stabilite all'allegato XI, capo I, sezione 2, lettere a), b), d) ed e), del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione;

ii)

le proteine animali trasformate contenute nei fertilizzanti organici o negli ammendanti siano conformi alle prescrizioni specifiche descritte all'allegato X, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011;

iii)

i fertilizzanti organici o gli ammendanti possano contenere altri materiali di categoria 3 che siano stati trasformati conformemente:

a uno dei metodi di trasformazione da 1 a 7 di cui all'allegato IV, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011; o

alle prescrizioni di cui all'allegato V, capo III, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011 nel caso di compost o residui della digestione risultanti dalla trasformazione di sottoprodotti di origine animale in biogas; o

alle prescrizioni specifiche di cui all'allegato XIII del regolamento (UE) n. 142/2011 laddove tali materiali possono essere utilizzati per fertilizzanti organici e ammendanti conformemente al medesimo regolamento;

iv)

siano stati prodotti in stabilimenti o impianti riconosciuti conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1069/2009;

v)

siano miscelati con una proporzione sufficiente di un componente autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro in cui sono prodotti i fertilizzanti organici o gli ammendanti che renda il prodotto non appetibile agli animali o impedisca l'abuso della miscela come mangime in altri modi. Detto componente deve essere miscelato con i fertilizzanti organici o gli ammendanti nell'impianto di fabbricazione o in un impianto registrato a tale scopo conformemente all'allegato XI, capo II, sezione 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 142/2011.

Se richiesto dall'autorità competente del paese terzo di destinazione, l'autorità competente dello Stato membro in cui sono prodotti i fertilizzanti organici o gli ammendanti può accettare l'impiego di altri componenti o altri metodi diversi da quelli autorizzati in tale Stato membro al fine di evitare l'uso dei fertilizzanti organici o degli ammendanti come mangimi, purché essi non siano in contrasto con le norme stabilite all'articolo 22, paragrafo 3, e all'allegato XI, capo II, sezione 1, punto 3, del regolamento (UE) n. 142/2011;

vi)

siano stati trasformati per assicurare la decontaminazione degli agenti patogeni conformemente all'allegato XI, capo II, sezione 1, punto 5, del regolamento (UE) n. 142/2011;

vii)

siano muniti di etichetta apposta sull'imballaggio o sul contenitore recante la dicitura “fertilizzanti organici o ammendanti/per almeno 21 giorni dopo l'applicazione è vietato alimentare gli animali d'allevamento con piante erbacee assunte attraverso il pascolo o somministrate dopo essere state raccolte”;

viii)

siano esportati nel rispetto delle seguenti condizioni:

sono trasportati in contenitori sigillati, direttamente dall'impianto in cui i fertilizzanti organici o gli ammendanti sono fabbricati o dall'impianto registrato in cui viene aggiunto il componente che rende il prodotto non appetibile agli animali fino al punto di uscita dal territorio dell'Unione, che è un posto di controllo frontaliero figurante nell'elenco dell'allegato I della decisione 2009/821/CE della Commissione. Prima di lasciare il territorio dell'Unione, l'operatore responsabile dell'organizzazione del trasporto dei fertilizzanti organici o degli ammendanti informa l'autorità competente del posto di controllo frontaliero dell'arrivo della partita al punto di uscita;

la partita è accompagnata da un documento commerciale debitamente compilato, prodotto secondo il modello di cui all'allegato VIII, capo III, punto 6, del regolamento (UE) n. 142/2011, rilasciato dal sistema informatico veterinario integrato (TRACES), istituito dalla decisione 2004/292/CE della Commissione. In tale documento commerciale il posto di controllo frontaliero di uscita deve essere indicato nella casella I.28;

quando la partita giunge al punto di uscita, l'autorità competente al posto di controllo frontaliero verifica, in base al rischio, il sigillo dei contenitori presentati al posto di controllo frontaliero. Se il sigillo è verificato e la verifica non è soddisfacente, la partita deve essere distrutta o rispedita allo stabilimento di origine indicato nella casella I.12 del documento commerciale;

l'autorità competente al posto di controllo frontaliero informa, tramite il sistema TRACES, l'autorità competente indicata nella casella I.4 del documento commerciale dell'arrivo della partita presso il punto di uscita e, se del caso, dei risultati delle verifiche dei sigilli e delle eventuali azioni correttive intraprese;

l'autorità competente responsabile dell'impianto di fabbricazione di origine o dell'impianto registrato in cui viene aggiunto il componente che rende il prodotto non appetibile agli animali effettua controlli ufficiali basati sul rischio per verificare la conformità al primo e al secondo trattino e per verificare che, per ciascuna partita esportata di fertilizzanti organici e ammendanti che contengono nella loro composizione proteine animali trasformate derivate da ruminanti o una miscela di proteine animali trasformate derivate da ruminanti e da non ruminanti, l'autorità competente del posto di controllo frontaliero abbia ricevuto la conferma del controllo effettuato presso il punto di uscita, mediante il sistema TRACES.

Le condizioni di cui al punto 2, lettera b), punti v), vii) e viii), non si applicano ai fertilizzanti organici o agli ammendanti in pacchi pronti alla vendita di peso non superiore a 50 kg per l'uso da parte del consumatore finale.»;

2)

al capitolo V, sezione E, è aggiunto il seguente punto 5:

«5.

L'esportazione di fertilizzanti organici o ammendanti che contengono nella loro composizione proteine animali trasformate derivate esclusivamente da non ruminanti e che non contengono materiali ottenuti da ruminanti è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

a)

si applicano i requisiti di cui al punto 2, lettera b), punti i), ii), iii), iv), v), vi) e vii), della presente sezione. Le condizioni di cui al punto 2, lettera b), punti v) e vii), non si applicano ai fertilizzanti organici o agli ammendanti in pacchi pronti alla vendita di peso non superiore a 50 kg per l'uso da parte del consumatore finale;

b)

le proteine animali trasformate derivate da non ruminanti in essi contenute sono prodotte in impianti di trasformazione che soddisfano i requisiti di cui al capitolo IV, sezione D, lettera c), e figurano in un elenco conformemente al capitolo V, sezione A, punto 1, lettera d);

c)

sono stati prodotti in stabilimenti o impianti adibiti esclusivamente alla trasformazione di fertilizzanti organici o ammendanti derivati da non ruminanti.

In deroga a questa condizione specifica, l'autorità competente può autorizzare l'esportazione di fertilizzanti organici o ammendanti di cui al presente punto prodotti in stabilimenti o impianti che trasformano fertilizzanti organici o ammendanti contenenti materiale ottenuto da ruminanti qualora siano attuate misure efficaci per prevenire la contaminazione incrociata tra i fertilizzanti organici o gli ammendanti contenenti solo materiali ottenuti da non ruminanti e i fertilizzanti organici o gli ammendanti contenenti materiali ottenuti da ruminanti;

d)

sono trasportati al punto di uscita dal territorio dell'Unione in materiali di imballaggio nuovi o in contenitori per il trasporto alla rinfusa che non sono usati per il trasporto di materiali ricavati da ruminanti o che sono stati dapprima puliti secondo una procedura documentata approvata dall'autorità competente, per evitare contaminazioni incrociate.

Le condizioni di cui al punto 5, lettere c) e d), non si applicano ai fertilizzanti organici o agli ammendanti in pacchi pronti alla vendita di peso non superiore a 50 kg per l'uso da parte del consumatore finale.»


DECISIONI

27.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/47


DECISIONE (PESC) 2019/1092 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2019

che modifica la decisione (PESC) 2017/2302 del Consiglio, a sostegno delle attività svolte dall'OPCW ai fini delle operazioni di bonifica presso l'ex deposito di armi chimiche in Libia nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 dicembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/2302 (1).

(2)

La decisione (PESC) 2017/2302 prevede un periodo di venti mesi per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a decorrere dalla data di conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

(3)

Il 27 marzo 2019 l'ente incaricato dell'attuazione, l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW), ha chiesto all'Unione di prorogare la durata della decisione (PESC) 2017/2302. La proroga di tale decisione per un periodo di 12 mesi consentirebbe all'OPCW di proseguire le attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, oltre la data di scadenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e di conseguire gli obiettivi previsti da dette attività.

(4)

La richiesta di modifica della decisione (PESC) 2017/2302 riguarda l'articolo 5, paragrafo 2, e il punto 6 dell'allegato.

(5)

Il proseguimento delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2017/2302, cui fa specifico riferimento la richiesta formulata dall'OPCW il 27 marzo 2019, potrebbe essere attuato senza implicazioni sul piano delle risorse.

(6)

La durata della decisione (PESC) 2017/2302 dovrebbe pertanto essere prorogata per consentire di proseguire l'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2017/2302 è così modificata:

1)

all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Essa cessa di produrre effetti 32 mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di finanziamento tra la Commissione e l'OPCW di cui all'articolo 3, paragrafo 3, oppure sei mesi dopo la sua entrata in vigore se il predetto accordo di finanziamento non è concluso entro tale termine.»;

2)

il testo del punto 6 dell'allegato è sostituito dal seguente:

«6.   Durata prevista

La durata prevista del progetto è di 32 mesi.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 26 giugno 2019

Per il Consiglio

La presidente

G.L. GAVRILESCU


(1)  Decisione (PESC) 2017/2302 del Consiglio, del 12 dicembre 2017, a sostegno delle attività svolte dall'OPCW ai fini delle operazioni di bonifica presso l'ex deposito di armi chimiche in Libia nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 329 del 12.12.2017, pag. 49).


27.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/49


DECISIONE (UE) 2019/1093 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2019

relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota per il 2019 e un massimale dell'importo annuo riveduto per il 2020

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE (1), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11o Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 (2), in particolare l'articolo 19, paragrafi 3 e 4,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1877 («regolamento finanziario dell'11o FES»), la Commissione deve presentare entro il 15 giugno 2019 una proposta che precisi l'importo della seconda quota del contributo per il 2019 e un importo annuo riveduto del contributo per il 2019, qualora tale importo annuo si discosti dalle effettive necessità.

(2)

Il 24 aprile 2019, conformemente all'articolo 46 del regolamento finanziario dell'11o FES, la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

(3)

A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento finanziario dell'11o FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti FES. È opportuno pertanto presentare una richiesta di fondi nell'ambito del 10o FES per la BEI e dell'11o FES per la Commissione.

(4)

Il 12 novembre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2018/1715 (3) che fissa l'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2019 a 4 400 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI.

(5)

Avendo proposto di applicare allo sviluppo e alla cooperazione internazionale per il periodo 2021-2027 nuove modalità di attuazione, la Commissione sta diminuendo le stime dei pagamenti a titolo dei FES e pertanto riduce di 200 000 000 EUR il massimale dell'importo annuo per il 2020,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I contributi individuali al FES che gli Stati membri devono versare alla Commissione e alla BEI a titolo di seconda quota per il 2019 sono riportati nella tabella che figura in allegato.

Articolo 2

Il massimale dell'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2020 è rivisto a 4 700 000 000 EUR, così ripartiti: 4 400 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la BEI.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 26 giugno 2019

Per il Consiglio

La presidente

G.L. GAVRILESCU


(1)  GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

(2)  GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1.

(3)  Decisione (UE) 2018/1715 del Consiglio, del 12 novembre 2018, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2020, l'importo annuo per il 2019, la prima quota per il 2019 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2021 e 2022 (GU L 286 del 14.11.2018, pag. 30).


ALLEGATO

STATI MEMBRI

Ripartizione 10o FES, in %

Ripartizione 11o FES, in %

Seconda quota 2019 (EUR)

Totale

Commissione

BEI

11o FES

10o FES

BELGIO

3,53

3,24927

48 739 050,00

3 530 000,00

52 269 050,00

BULGARIA

0,14

0,21853

3 277 950,00

140 000,00

3 417 950,00

CECHIA

0,51

0,79745

11 961 750,00

510 000,00

12 471 750,00

DANIMARCA

2,00

1,98045

29 706 750,00

2 000 000,00

31 706 750,00

GERMANIA

20,50

20,57980

308 697 000,00

20 500 000,00

329 197 000,00

ESTONIA

0,05

0,08635

1 295 250,00

50 000,00

1 345 250,00

IRLANDA

0,91

0,94006

14 100 900,00

910 000,00

15 010 900,00

GRECIA

1,47

1,50735

22 610 250,00

1 470 000,00

24 080 250,00

SPAGNA

7,85

7,93248

118 987 200,00

7 850 000,00

126 837 200,00

FRANCIA

19,55

17,81269

267 190 350,00

19 550 000,00

286 740 350,00

CROAZIA

0,00

0,22518

3 377 700,00

0,00

3 377 700,00

ITALIA

12,86

12,53009

187 951 350,00

12 860 000,00

200 811 350,00

CIPRO

0,09

0,11162

1 674 300,00

90 000,00

1 764 300,00

LETTONIA

0,07

0,11612

1 741 800,00

70 000,00

1 811 800,00

LITUANIA

0,12

0,18077

2 711 550,00

120 000,00

2 831 550,00

LUSSEMBURGO

0,27

0,25509

3 826 350,00

270 000,00

4 096 350,00

UNGHERIA

0,55

0,61456

9 218 400,00

550 000,00

9 768 400,00

MALTA

0,03

0,03801

570 150,00

30 000,00

600 150,00

PAESI BASSI

4,85

4,77678

71 651 700,00

4 850 000,00

76 501 700,00

AUSTRIA

2,41

2,39757

35 963 550,00

2 410 000,00

38 373 550,00

POLONIA

1,30

2,00734

30 110 100,00

1 300 000,00

31 410 100,00

PORTOGALLO

1,15

1,19679

17 951 850,00

1 150 000,00

19 101 850,00

ROMANIA

0,37

0,71815

10 772 250,00

370 000,00

11 142 250,00

SLOVENIA

0,18

0,22452

3 367 800,00

180 000,00

3 547 800,00

SLOVACCHIA

0,21

0,37616

5 642 400,00

210 000,00

5 852 400,00

FINLANDIA

1,47

1,50909

22 636 350,00

1 470 000,00

24 106 350,00

SVEZIA

2,74

2,93911

44 086 650,00

2 740 000,00

46 826 650,00

REGNO UNITO

14,82

14,67862

220 179 300,00

14 820 000,00

234 999 300,00

TOTALE UE-28

100,00

100,00

1 500 000 000,00

100 000 000,00

1 600 000 000,00


27.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/52


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1094 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2019

che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose

[notificata con il numero C(2019) 4303]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (1), in particolare l'articolo 6, paragrafi 2 e 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I, capo I.3, e l'allegato II, capo II.3, della direttiva 2008/68/CE contengono elenchi di deroghe nazionali che consentono di tenere conto di circostanze nazionali specifiche. Alcuni Stati membri hanno chiesto varie nuove deroghe nazionali e svariate modifiche delle deroghe autorizzate.

(2)

Tali deroghe dovrebbero essere autorizzate.

(3)

L'allegato I, capo I.3, e l'allegato II, capo II.3, devono pertanto essere adeguati e in considerazione di ciò, per motivi di chiarezza, è opportuno sostituirli integralmente.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2008/68/CE.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dalla direttiva 2008/68/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri figuranti nell'allegato sono autorizzati ad applicare le deroghe ivi previste relative al trasporto di merci pericolose all'interno del loro territorio.

Tali deroghe sono applicate senza discriminazioni.

Articolo 2

L'allegato I, capo I.3, e l'allegato II, capo II.3, della direttiva 2008/68/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2019

Per la Commissione

Violeta BULC

Membro della Commissione


(1)  GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13.


ALLEGATO

Gli allegati I e II della direttiva 2008/68/CE sono così modificati:

1)

nell'allegato I, il capo I.3 è sostituito dal testo seguente:

«I.3   Deroghe nazionali

Deroghe concesse agli Stati membri in base all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/68/CE per il trasporto di merci pericolose all'interno del loro territorio.

Identificazione delle deroghe: RO-a/bi/bii-MS-nn

RO

=

strada

a/bi/bii

=

articolo 6, paragrafo 2, lettera a)/lettera b), punti i) e ii)

MS

=

sigla dello Stato membro

nn

=

numero di ordine

In base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE

AT Austria

RO–a–AT–1

Oggetto: piccole quantità di tutte le classi, eccetto 1, 6.2 e 7:

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: trasporto di merci pericolose imballate in quantità limitate.

Contenuto della legislazione nazionale: fino a 30 kg o litri di merci pericolose che non appartengono alle categorie di trasporto 0 o 1 in imballaggi interni in quantità limitata (LQ) o in imballaggi conformi all'accordo ADR o quelli che sono oggetti robusti possono essere imballati insieme in X scatole sottoposte a prove.

Gli utilizzatori finali sono autorizzati a ritirarli dal negozio e a riportarli indietro e i dettaglianti a trasportarli per consegnarli agli utilizzatori finali o da un loro negozio all'altro.

Il limite per unità di trasporto è di 333 kg o litri e il perimetro consentito è di 100 km.

Le scatole devono essere contrassegnate in modo uniforme e accompagnate da un documento di trasporto semplificato.

Si applicano solo poche disposizioni relative al carico e alla movimentazione.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: -

Osservazioni:

Data di scadenza: 30 giugno 2022

BE Belgio

RO–a–BE–1

Oggetto: Classe 1 — Piccole quantità.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.3.6

Contenuto dell'allegato della direttiva: il punto 1.1.3.6 limita a 20 kg la quantità di esplosivi per attività minerarie che può essere trasportata in un normale veicolo.

Contenuto della legislazione nazionale: gli operatori di depositi lontani da punti di fornitura possono essere autorizzati a trasportare 25 kg di dinamite o di esplosivi potenti e 300 detonatori al massimo in normali autoveicoli, a condizioni che devono essere fissate dal servizio esplosivi.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Article 111 de l'arrêté royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.

Data di scadenza: 30 giugno 2020

RO–a–BE– 2

Oggetto: trasporto di contenitori vuoti non ripuliti che hanno contenuto prodotti di diverse classi.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.6

Contenuto della legislazione nazionale: indicazione sui documenti di trasporto: “Imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto prodotti di diverse classi”.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Dérogation 6-97.

Data di scadenza: 31 dicembre 2022

RO–a–BE–3

Oggetto: adozione della deroga RO–a–UK–4.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroga 4-2004.

Data di scadenza: 31 dicembre 2022

RO–a–BE–4

Oggetto: esenzione da tutte le prescrizioni dell'ADR per il trasporto nazionale di un massimo di 1 000 rilevatori di fumo ionici da abitazioni private all'impianto di trattamento in Belgio attraverso i punti di raccolta previsti nel piano per la raccolta selettiva dei rilevatori di fumo.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: tutte le prescrizioni.

Contenuto della legislazione nazionale: l'uso domestico di rilevatori di fumo ionici non è soggetto a un controllo regolamentare da un punto di vista radiologico quando il rilevatore di fumo è di tipo omologato. Anche il trasporto di questi rilevatori di fumo per la consegna all'utilizzatore finale è esentato dalle prescrizioni dell'ADR. [cfr. il punto 1.7.1.4, lettera e)].

La direttiva 2002/96/CE (sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) prevede la raccolta selettiva dei rilevatori di fumo usati per il trattamento delle schede di circuito e, nel caso dei rilevatori di fumo ionici, per estrarre le sostanze radioattive. Per consentire questa raccolta selettiva è stato elaborato un piano per incentivare i nuclei domestici a portare i rilevatori di fumo usati ad un punto di raccolta da cui possono essere trasportati ad un impianto di trattamento, talvolta attraverso un secondo punto di raccolta o un deposito intermedio.

Nei punti di raccolta saranno messi a disposizione imballaggi metallici in cui potrà essere sistemato un massimo di 1 000 rilevatori di fumo. Da tali punti un imballaggio di questo tipo contenente rilevatori di fumo può essere trasportato con altri rifiuti ad un deposito intermedio o all'impianto di trattamento. L'imballaggio è etichettato con la dicitura “Rilevatore di fumo”.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: il piano per la raccolta selettiva dei rilevatori di fumo fa parte delle condizioni per l'eliminazione di strumenti omologati previste nell'articolo 3.1.d.2 del decreto reale del 20 luglio 2001: regolamento sulla radioprotezione generale.

Osservazioni: questa deroga è necessaria per consentire la raccolta selettiva dei rilevatori di fumo ionici.

Data di scadenza: 30 giugno 2020

DE Germania

RO–a–DE–1

Oggetto: imballaggio misto e carico misto di parti di automobili con la classificazione 1.4G assieme a determinate merci pericolose (n4).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.10 e 7.5.2.1

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni relative all'imballaggio misto e al carico misto.

Contenuto della legislazione nazionale: le merci nn. ONU 0431 e ONU 0503 possono far parte di un unico carico comprendente determinate merci pericolose (prodotti connessi alla costruzione automobilistica) in quantità specifiche, indicate nell'esenzione. Il valore “1 000” (cfr. il punto 1.1.3.6.4) non deve essere superato.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.

Osservazioni: l'esenzione è necessaria per consentire una rapida consegna di parti di ricambio per la sicurezza automobilistica, a seconda della domanda locale. A causa dell'ampia gamma di prodotti, il deposito di tali prodotti presso le officine locali non è comune.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–DE–2

Oggetto: esenzione dall'obbligo di essere muniti di un documento di trasporto e di una dichiarazione dello speditore per determinate quantità di merci pericolose, come indicato al punto 1.1.3.6. (n1).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.1 e 5.4.1.1.6

Contenuto dell'allegato della direttiva: contenuto del documento di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: per tutte le classi eccetto la classe 7: non sono necessari documenti di trasporto se la quantità della merce trasportata non supera le quantità indicate al punto 1.1.3.6.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Osservazioni: le informazioni fornite nella marcatura e nell'etichettatura degli imballaggi sono considerate sufficienti per il trasporto nazionale, dato che un documento di trasporto non è sempre appropriato in caso di distribuzione locale.

Deroga registrata dalla Commissione con il n. 22 (a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE).

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–DE–3

Oggetto: trasporto di complessi di misura e pompe di carburante (vuote, non ripulite).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: disposizioni applicabili ai nn. ONU 1202, 1203 e 1223.

Contenuto dell'allegato della direttiva: istruzioni per l'imballaggio, la marcatura, i documenti, il trasporto e la movimentazione, istruzioni per gli equipaggi.

Contenuto della legislazione nazionale: specificazione delle norme applicabili e delle disposizioni accessorie per l'applicazione della deroga; fino a 1 000 litri: comparabile agli imballaggi vuoti, non ripuliti; oltre 1 000 litri: conformità a determinate norme per le cisterne; unicamente trasporto vuoti e non ripuliti.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24.

Osservazioni: n. di elenco: 7, 38, 38a.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–DE–5

Oggetto: autorizzazione all'imballaggio combinato.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.10.4 MP2

Contenuto dell'allegato della direttiva: divieto di imballaggio combinato.

Contenuto della legislazione nazionale: classi 1.4S, 2, 3 e 6.1; autorizzazione all'imballaggio combinato di oggetti della classe 1.4S (cartucce per armi di piccolo calibro), aerosol (classe 2) e di materiali per la pulizia e il trattamento delle classi 3 e 6.1 (nn. ONU indicati) sotto forma di set da vendere in imballaggi combinati del gruppo II e in piccole quantità.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Osservazioni: n. di elenco: 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

DK Danimarca

RO–a–DK–2

Oggetto: trasporto su strada di imballaggi contenenti sostanze esplosive e di imballaggi contenenti detonatori nello stesso veicolo.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.2.2

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni relative all'imballaggio misto.

Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto di merci pericolose su strada deve avvenire nel rispetto delle regole dell'ADR.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l.

Osservazioni: esiste l'esigenza pratica di poter caricare le sostanze esplosive e i detonatori nello stesso veicolo per trasportarli dal luogo di deposito al luogo in cui sono utilizzati e nuovamente al deposito.

Quando la legislazione danese sul trasporto di merci pericolose sarà stata modificata, le autorità danesi autorizzeranno questi trasporti alle condizioni seguenti:

1.

non si possono trasportare più di 25 kg di sostanze esplosive del gruppo D;

2.

non si possono trasportare più di 200 detonatori del gruppo B;

3.

i detonatori e le sostanze esplosive devono essere imballati separatamente in imballaggi con certificazione ONU, in conformità alla direttiva 2000/61/CE che modifica la direttiva 94/55/CE;

4.

gli imballaggi contenenti i detonatori e quelli contenenti le sostanze esplosive devono essere collocati ad almeno 1 metro di distanza gli uni dagli altri. Questa distanza deve essere mantenuta anche dopo una frenata brusca. Gli imballaggi contenenti le sostanze esplosive e quelli contenenti i detonatori devono essere collocati in modo da poter essere estratti rapidamente dal veicolo;

5.

devono essere rispettate tutte le altre norme relative al trasporto di merci pericolose su strada.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–DK–3

Oggetto: trasporto su strada di imballaggi e oggetti contenenti rifiuti o residui di merci pericolose di determinate classi, raccolti presso abitazioni e imprese a fini di smaltimento.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti e capitoli 2, 3, 4.1, 5.1, 5.2, 5.4, 6, 8.1 e 8.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni sulla classificazione, disposizioni speciali, disposizioni sull'imballaggio, procedure di spedizione, prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi, prescrizioni generali relative alle unità di trasporto e al materiale di bordo e prescrizioni relative alla formazione.

Contenuto della legislazione nazionale: gli imballaggi interni e gli oggetti contenenti rifiuti o residui di merci pericolose di determinate classi, raccolti presso abitazioni private o imprese a fini di smaltimento, possono essere imballati insieme in determinati imballaggi esterni e/o sovrimballaggi e trasportati seguendo procedure di spedizione speciali che prevedono restrizioni particolari in materia di imballaggio e di marcatura. La quantità di merci pericolose per imballaggio interno, per imballaggio esterno e/o per unità di trasporto è limitata.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Osservazioni: non è possibile per i responsabili della gestione dei rifiuti applicare tutte le disposizioni dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE quando rifiuti contenenti quantità residue di merci pericolose sono stati raccolti presso abitazioni private e imprese per essere trasportati a impianti di smaltimento. I rifiuti sono generalmente contenuti in imballaggi venduti al dettaglio.

Data di scadenza: 1o gennaio 2025

ES Spagna

RO-a-ES-1

Oggetto: affissione di pannelli (placard) sui contenitori

Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera a).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.1.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: i pannelli devono essere apposti su entrambi i lati e ad ogni estremità del contenitore, del contenitore per gas ad elementi multipli (CGEM), del contenitore cisterna o della cisterna mobile.

Contenuto della legislazione nazionale: i pannelli non devono essere apposti sui contenitori che trasportano colli esclusivamente nel caso di operazioni di trasporto su strada. L'esenzione non si applica alla classe 1 o 7.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 8.

Osservazioni: un contenitore diverso da un contenitore cisterna, utilizzato solo per il trasporto su strada e non collegato a un'operazione di trasporto intermodale, svolge le funzioni proprie di una cassa mobile. Per le casse mobili per il trasporto di merci imballate non è richiesto alcun tipo di pannelli di pericolo, salvo per le classi 1 e 7.

È stato pertanto ritenuto opportuno prevedere un'esenzione, esclusivamente dall'obbligo di pannelli, per i contenitori utilizzati come casse mobili nelle operazioni di trasporto su strada, fatta eccezione per i contenitori adibiti al trasporto di prodotti della classe 1 o 7.

In tale esenzione i contenitori sono assimilati alle casse mobili per quanto riguarda le condizioni di sicurezza; non vi sono motivi per imporre per i contenitori ulteriori prescrizioni rispetto a quelle previste per le casse mobili in quanto i primi rispettano più requisiti di sicurezza in ragione della loro progettazione e costruzione specifiche. Il resto dei pannelli e delle marcature prescritti per i veicoli che trasportano merci pericolose devono essere conformi alle disposizioni dell'allegato I, capo I.1, capitolo 5.3, della direttiva 2008/68/CE.

Data di scadenza: 1o gennaio 2025.

FI Finlandia

RO–a–FI–1

Oggetto: trasporto di determinate quantità di merci pericolose in autobus.

Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera a).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti 1, 4 e 5.

Contenuto dell'allegato della direttiva: esenzioni, disposizioni relative all'imballaggio, marcatura e documentazione.

Contenuto della legislazione nazionale:

negli autobus con passeggeri, piccole quantità di specifiche merci pericolose possono essere trasportate come carico in modo che la quantità totale non superi i 200 kg. In un autobus, un privato può trasportare le merci pericolose di cui al punto 1.1.3 se tali merci sono imballate per la vendita al dettaglio e destinate ad un uso personale. La quantità totale di liquidi infiammabili contenuta in recipienti ricaricabili non può superare i 5 litri.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale:

regolamento dell'agenzia finlandese per la sicurezza dei trasporti concernente il trasporto di merci pericolose su strada e decreto governativo relativo al trasporto di merci pericolose su strada (194/2002).

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–FI–2

Oggetto: descrizione delle cisterne vuote nel documento di trasporto.

Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera a).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti 5 e 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva:

disposizioni speciali per il trasporto in veicoli cisterna o in unità di trasporto con più di una cisterna.

Contenuto della legislazione nazionale:

nel trasporto di veicoli cisterna vuoti non ripuliti o di unità di trasporto con una o più cisterne aventi una marcatura conforme al punto 5.3.2.1.3, l'ultima sostanza trasportata indicata nel documento di trasporto può essere la sostanza avente il punto di infiammabilità più basso.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale:

regolamento dell'agenzia finlandese per la sicurezza dei trasporti concernente il trasporto di merci pericolose su strada.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–FI–3

Oggetto: affissione dei pannelli e marcatura delle unità di trasporto per esplosivi.

Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera a).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.2.1.1

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni generali relative ai pannelli di segnalazione di colore arancio.

Contenuto della legislazione nazionale:

sulle unità di trasporto (generalmente furgoni) che trasportano piccole quantità di esplosivi (massa netta massima 1 000 kg) verso cave e cantieri può essere affisso sul lato anteriore e posteriore un pannello modello n. 1.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale:

regolamento dell'agenzia finlandese per la sicurezza dei trasporti concernente il trasporto di merci pericolose su strada.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

FR Francia

RO–a–FR–2

Oggetto: trasporto di rifiuti di attività sanitarie a rischio infettivo che rientrano nel n. ONU 3291 aventi una massa inferiore o pari a 15 kg.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto della legislazione nazionale: esenzione dalle prescrizioni dell'ADR per il trasporto di rifiuti di attività sanitarie a rischio infettivo che rientrano nel n. ONU 3291 aventi una massa inferiore o pari a 15 kg.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 12.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–FR–5

Oggetto: trasporto di merci pericolose in veicoli per il trasporto pubblico di passeggeri (18).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.3.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: trasporto di passeggeri e merci pericolose.

Contenuto della legislazione nazionale: trasporto di merci pericolose diverse da quelle della classe 7, autorizzato come bagaglio a mano nei veicoli di trasporto pubblico: si applicano solo le disposizioni relative all'imballaggio, alla marcatura e all'etichettatura dei colli stabilite ai punti 4.1, 5.2 e 3.4.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I paragraphe 3.1.

Osservazioni: i passeggeri possono trasportare nel bagaglio a mano unicamente merci pericolose destinate al proprio uso personale o professionale. Alle persone affette da patologie respiratorie è consentito il trasporto di contenitori portatili di gas nella quantità necessaria per un viaggio.

Data di scadenza: 28 febbraio 2022

RO–a–FR–6

Oggetto: trasporto per conto proprio di merci pericolose in piccole quantità (18).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: obbligo di avere un documento di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto per conto proprio di merci pericolose diverse da quelle della classe 7 in piccole quantità non superiori ai limiti fissati al punto 1.1.3.6 non è soggetto all'obbligo di avere un documento di trasporto previsto al punto 5.4.1.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres annexe I, paragraphe 3.2.1.

Data di scadenza: 28 febbraio 2022

RO–a–FR–7

Oggetto: trasporto su strada di campioni di sostanze chimiche, miscele e articoli contenenti merci pericolose a fini di sorveglianza del mercato.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti da 1 a 9.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni generali, classificazione, disposizioni speciali ed esenzioni relative al trasporto delle merci pericolose imballate in quantità limitate, disposizioni riguardanti l'utilizzo di imballaggi e cisterne, procedure di spedizione, prescrizioni relative alla costruzione degli imballaggi, disposizioni su condizioni di trasporto, movimentazione, carico e scarico, prescrizioni relative alle attrezzature e alle operazioni di trasporto, prescrizioni relative alla costruzione e all'omologazione dei veicoli.

Contenuto della legislazione nazionale: i campioni di sostanze chimiche, miscele e articoli contenenti merci pericolose e trasportati a fini di analisi nell'ambito di attività di sorveglianza del mercato devono essere contenuti in imballaggi combinati. Essi devono essere conformi alle norme relative alle quantità massime per gli imballaggi interni a seconda del tipo di merci pericolose. L'imballaggio esterno deve essere conforme alle prescrizioni per le casse di plastica rigida (codice 4H2 di cui all'allegato I, capo I.1, capitolo 6.1, della direttiva 2008/68/CE). L'imballaggio esterno deve recare la marcatura prevista all'allegato I, capo I.1, punto 3.4.7, della direttiva 2008/68/CE e la dicitura “Campioni destinati all'analisi” (in francese: “Echantillons destinés à l'analyse”). Se tali disposizioni sono rispettate, il trasporto non è soggetto alle disposizioni dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.

Osservazioni: l'esenzione di cui all'allegato I, capo I.1, punto 1.1.3, della direttiva 2008/68/CE non si applica al trasporto a fini di analisi di campioni di merci pericolose prelevati dalle autorità competenti o per loro conto. Per assicurare una sorveglianza del mercato efficace, la Francia ha introdotto una procedura basata sul sistema applicabile alle quantità limitate, al fine di garantire la sicurezza del trasporto di campioni contenenti merci pericolose. Dato che non è sempre possibile applicare le disposizioni della tabella A, il limite quantitativo per l'imballaggio interno è stato definito in modo più adeguato alle necessità operative.

Data di scadenza: 1o gennaio 2025

HU Ungheria

RO–a–HU–1

Oggetto: adozione della deroga RO–a–DE-2.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról.

Data di scadenza: 30 gennaio 2025

RO-a-HU-2

Oggetto: adozione della deroga RO–a–UK-4.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról.

Data di scadenza: 30 gennaio 2025

IE Irlanda

RO–a–IE–1

Oggetto: esenzione dalle prescrizioni del punto 5.4.0 dell'ADR per il documento di trasporto per i pesticidi della classe 3 dell'ADR, figuranti al punto 2.2.3.3 come pesticidi FT2 (punto di infiammabilità < 23 oC) e della classe 6.1 dell'ADR, figuranti al punto 2.2.61.3 come pesticidi liquidi T6 (punto di infiammabilità non inferiore a 23 oC), quando le quantità delle merci pericolose trasportate non superano le quantità fissate al punto 1.1.3.6 dell'ADR.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: obbligo di essere muniti di un documento di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: il documento di trasporto non è richiesto per il trasporto di pesticidi delle classi 3 e 6.1 dell'ADR quando la quantità di merci pericolose trasportate non supera le quantità fissate al punto 1.1.3.6 dell'ADR.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Regulation 82(9) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”.

Osservazioni: prescrizione inutile e onerosa per il trasporto locale e la consegna di tali pesticidi.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–IE–4

Oggetto: esenzione dalle prescrizioni previste nei capitoli 5.3, 5.4, 7 e nell'allegato B dell'ADR per quanto riguarda il trasporto di bombole di gas per distributori (di bevande) quando tali bombole sono trasportate nello stesso veicolo insieme alle bevande (per le quali saranno utilizzate).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3, 5.4, 7 e allegato B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: marcatura dei veicoli, documenti di trasporto e disposizioni relative alle attrezzature di trasporto e alle operazioni di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: esenzione dalle prescrizioni previste nei capitoli 5.3, 5.4, 7 e nell'allegato B dell'ADR per quanto riguarda le bombole di gas usate nei distributori di bevande, quando tali bombole sono trasportate nello stesso veicolo insieme alle bevande (per le quali saranno utilizzate).

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: proposta di modifica della regolamentazione “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”.

Osservazioni: l'attività principale consiste nella distribuzione di colli di bevande, che non sono sostanze secondo l'ADR, nonché di piccole quantità di bombolette di gas per la distribuzione di bevande.

In precedenza a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–IE–5

Oggetto: esenzione, per il trasporto nazionale all'interno dell'Irlanda, dalle prescrizioni relative alla costruzione, alle prove e all'utilizzazione dei recipienti, stabilite nei capitoli 6.2 e 4.1 dell'ADR, per le bombole e i fusti a pressione contenenti gas della classe 2 che sono stati oggetto di un trasporto multimodale comportante un percorso marittimo, qualora tali bombole e fusti a pressione: i) siano costruiti, sottoposti a prove e utilizzati in conformità al codice IMDG; ii) non siano stati ricaricati in Irlanda ma rinviati nominalmente vuoti al paese di origine del trasporto multimodale; e iii) siano distribuiti in piccole quantità a livello locale.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.4.2, 4.1 e 6.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni concernenti i trasporti multimodali comportanti un percorso marittimo, l'utilizzazione di bombole e di fusti a pressione per i gas della classe 2 dell'ADR e la costruzione e le prove di tali bombole e fusti a pressione per i gas della classe 2 dell'ADR.

Contenuto della legislazione nazionale: le disposizioni stabilite nei capitoli 4.1 e 6.2 non si applicano alle bombole e ai fusti a pressione per i gas della classe 2, a condizione che tali bombole e fusti a pressione: i) siano costruiti e sottoposti a prove in conformità al codice IMDG, ii) siano utilizzati in conformità al codice IMDG, iii) siano stati inviati allo speditore con un trasporto multimodale comportante un percorso marittimo, iv) siano trasportati fino all'utilizzatore finale con un unico viaggio, effettuato nell'arco di una giornata, a partire dal destinatario del trasporto multimodale [di cui al punto iii)] v) non siano ricaricati nello Stato e siano rinviati nominalmente vuoti nel paese di origine dell'operazione di trasporto multimodale [di cui al punto iii)] e vi) siano distribuiti in piccole quantità a livello locale nel territorio dello Stato.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: proposta di modifica della regolamentazione “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”.

Osservazioni: a causa delle specifiche richieste dagli utilizzatori finali per i gas contenuti in tali bombole e fusti a pressione, è necessario importarli da zone al di fuori dell'area ADR. Dopo l'utilizzo, tali bombole e fusti a pressione nominalmente vuoti devono essere rinviati nel paese di origine, dove saranno ricaricati con i gas specificati; essi non possono essere ricaricati in Irlanda né in alcuna altra parte dell'area ADR. Sebbene non siano conformi all'ADR, sono conformi al codice IMDG e sono accettati ai fini di tale codice. Il trasporto multimodale inizia al di fuori dell'area ADR e termina nei locali dell'importatore, da dove le bombole e i fusti a pressione sono destinati a essere distribuiti in piccole quantità agli utilizzatori finali a livello locale nel territorio dell'Irlanda. Questo trasporto all'interno dell'Irlanda rientrerebbe nell'articolo 6, paragrafo 9, modificato della direttiva 94/55/CE.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–IE–6

Oggetto: esenzione da alcune disposizioni dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE concernenti l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura di piccole quantità (inferiori ai limiti fissati al punto 1.1.3.6) di oggetti pirotecnici scaduti con codici di classificazione 1.3G, 1.4G e 1.4S della classe 1 dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE, recanti i numeri di identificazione ONU 0092, 0093, 0191, 0195, 0197, 0240, 0312, 0403, 0404, 0453, 0505, 0506 o 0507 per il trasporto verso una caserma militare o un poligono di tiro militare a fini di smaltimento.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti 1, 2, 4, 5 e 6.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni generali, classificazione, disposizioni relative all'imballaggio, disposizioni relative alla spedizione, costruzione e prove di imballaggi.

Contenuto della legislazione nazionale: le disposizioni dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE concernenti l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura di oggetti pirotecnici scaduti recanti i numeri ONU 0092, 0093, 0191, 0195, 0197, 0240, 0312, 0403, 0404, 0453, 0505, 0506 o 0507 per il trasporto verso una caserma militare o un poligono di tiro militare non si applicano, a condizione che siano rispettate le disposizioni generali dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE in materia di imballaggio e siano incluse informazioni supplementari nel documento di trasporto. L'esenzione si applica unicamente al trasporto locale, verso una caserma militare o un poligono di tiro militare, di piccole quantità di materie pirotecniche scadute ai fini del loro smaltimento in condizioni di sicurezza.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: S.I. 349 of 2011 Regulation 57(f) and (g).

Osservazioni: il trasporto di piccole quantità di materie pirotecniche per la segnalazione marittima “scadute”, effettuato in particolare da proprietari di imbarcazioni da diporto e da fornitori navali, verso una caserma militare o un poligono di tiro militare ai fini del loro smaltimento in condizioni di sicurezza ha creato problemi, soprattutto in relazione alle prescrizioni sull'imballaggio. La deroga concerne le piccole quantità (inferiori a quelle indicate al punto 1.1.3.6) per il trasporto locale e comprende tutti i numeri ONU assegnati alle materie pirotecniche per la segnalazione marittima.

Data di scadenza: 30 gennaio 2025

RO–a–IE–7

Oggetto: adozione della deroga RO–a–UK-4.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: -

Data di scadenza: 30 giugno 2022

PT Portogallo

RO–a–PT–3

Oggetto: adozione della deroga RO–a–UK-4.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale:-

Data di scadenza: 30 gennaio 2022

SE Svezia

RO–a–SE–1

Oggetto: adozione della deroga RO–a–FR-7.

Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera a), (piccole quantità).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti da 1 a 9.

Contesto della direttiva:

Riferimento alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni:

Data di scadenza: 30 giugno 2022

UK Regno Unito

RO–a–UK–1

Oggetto: trasporto di alcuni articoli contenenti materie radioattive a basso rischio, quali sveglie, orologi, rivelatori di fumo, rose di bussola (E1).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: gran parte delle prescrizioni dell'ADR.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni sul trasporto di materie della classe 7.

Contenuto della legislazione nazionale: esenzione totale dalle disposizioni della regolamentazione nazionale per alcuni prodotti commerciali contenenti quantità limitate di materie radioattive. (Un dispositivo luminoso destinato ad essere indossato da una persona; in un qualunque veicolo o veicolo ferroviario, non più di 500 rivelatori di fumo per uso domestico con attività individuale non superiore a 40 kBq; o in un qualunque veicolo o veicolo ferroviario, non più di cinque dispositivi luminosi al trizio gassoso con attività individuale non superiore a 10 GBq.)

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).

Osservazioni: questa deroga è una misura a breve termine, che non sarà più necessaria quando modifiche simili nei regolamenti dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) saranno state introdotte nell'accordo ADR.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–UK–2

Oggetto: esenzione dall'obbligo di essere muniti di un documento di trasporto per determinate quantità di merci pericolose (diverse da quelle della classe 7) quali definite al punto 1.1.3.6 (E2).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.3.6.2 e 1.1.3.6.3.

Contenuto dell'allegato della direttiva: esenzione da talune prescrizioni per determinate quantità per unità di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: il documento di trasporto non è obbligatorio per le quantità limitate, salvo nel caso in cui esse facciano parte di un carico più consistente.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a).

Osservazioni: questa esenzione è adeguata al trasporto nazionale, in cui un documento di trasporto non è sempre appropriato in caso di distribuzione locale.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–UK–3

Oggetto: esenzione dall'obbligo di dotare di un dispositivo antincendio i veicoli che trasportano materie con un basso livello di radioattività (E4).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.1.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: obbligo di dotare i veicoli di dispositivi antincendio.

Contenuto della legislazione nazionale: abolisce l'obbligo di avere estintori a bordo dei veicoli che trasportano unicamente colli esentati (nn. ONU 2908, 2909, 2910 e 2911).

Limita l'obbligo in caso di trasporto di un numero esiguo di colli.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d).

Osservazioni: il trasporto di dispositivi antincendio non è rilevante nella pratica per il trasporto delle merci nn. ONU 2908, 2909, 2910 e 2911, spesso consentite a bordo di veicoli di piccole dimensioni.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–UK–4

Oggetto: distribuzione di merci in imballaggi interni a dettaglianti o utilizzatori (eccetto quelle delle classi 1, 4.2, 6.2 e 7) dai depositi per la distribuzione locale ai dettaglianti o agli utilizzatori e dai dettaglianti agli utilizzatori finali (N1).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi.

Contenuto della legislazione nazionale: non è necessario che gli imballaggi rechino un marchio RID/ADR od ONU o che siano contrassegnati in altro modo se contengono merci come stabilito nell'elenco 3.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.

Osservazioni: le prescrizioni dell'ADR sono inadeguate per le fasi finali di un trasporto tra un deposito di distribuzione e un dettagliante o un utilizzatore o tra un dettagliante e un utilizzatore finale. Lo scopo di questa deroga è consentire che i recipienti interni di merci destinate alla distribuzione al dettaglio possano essere trasportati senza imballaggio esterno nel tragitto finale di un viaggio di distribuzione locale.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–UK–5

Oggetto: permettere diverse “quantità totali massime per unità di trasporto” per le merci della classe 1, delle categorie 1 e 2, della tabella figurante al punto 1.1.3.6.3 (N10).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.3.6.3 e 1.1.3.6.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: esenzioni legate alle quantità trasportate per unità di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: stabilisce norme che prevedono esenzioni per quantità limitate e carichi misti di esplosivi.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; reg. 14 and Schedule 4.

Osservazioni: permettere limiti quantitativi diversi per le merci della classe 1, cioè “50” per la categoria 1 e “500” per la categoria 2. Ai fini del calcolo dei carichi misti, i fattori di moltiplicazione sono “20” per la categoria di trasporto 1 e “2” per la categoria di trasporto 2.

In precedenza a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–UK–6

Oggetto: aumento della massa netta massima autorizzata di oggetti esplosivi nei veicoli EX/II (N13)

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.5.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: limitazioni delle quantità trasportate di sostanze e oggetti esplosivi.

Contenuto della legislazione nazionale: limitazioni delle quantità trasportate di sostanze e oggetti esplosivi.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3.

Osservazioni: la regolamentazione del Regno Unito autorizza una massa netta massima di 5 000 kg nei veicoli di tipo II per i gruppi di compatibilità 1.1C, 1.1D, 1.1E e 1.1 J.

Molti oggetti della classe 1.1C, 1.1D, 1.1E e 1.1 J trasportati nell'Unione sono voluminosi o ingombranti e superano la lunghezza di 2,5 m. Sono soprattutto oggetti esplosivi per uso militare. Le limitazioni imposte alla costruzione dei veicoli EX/III (obbligatoriamente chiusi) rendono molto difficile il carico e lo scarico di questi oggetti. Per alcuni oggetti sarebbero necessarie attrezzature speciali per il carico e lo scarico all'inizio e alla fine del viaggio. Nella pratica tali attrezzature esistono raramente. Sono pochi i veicoli EX/III in servizio nel Regno Unito e sarebbe estremamente oneroso chiedere all'industria di costruire più veicoli EX/III specializzati per trasportare questo tipo di esplosivi.

Nel Regno Unito gli esplosivi militari sono trasportati soprattutto da imprese commerciali, che in quanto tali non possono beneficiare delle esenzioni previste per i veicoli militari dalla direttiva 2008/68/CE. Per risolvere questo problema, il Regno Unito ha sempre permesso il trasporto di tali oggetti a bordo dei veicoli EX/II fino a un massimo di 5 000 kg. Il limite attuale non è sempre sufficiente dato che un oggetto può contenere oltre 1 000 kg di esplosivo.

Dal 1950 si sono verificati solo due incidenti (entrambi negli anni '50) riguardanti esplosivi da mina con un peso superiore a 5 000 kg. Essi sono stati provocati dall'incendio di un pneumatico e dal surriscaldamento del sistema di scappamento che ha scatenato un incendio dei teloni di copertura del carico. Questi incendi avrebbero potuto verificarsi anche con un carico minore. Non vi sono stati né morti né feriti.

Prove empiriche dimostrano che è improbabile che oggetti esplosivi correttamente imballati esplodano a causa di un impatto, ad esempio una collisione tra veicoli. Le prove raccolte da rapporti militari e da dati sui test d'impatto dei missili dimostrano che è necessaria una velocità d'impatto superiore a quella creata dalla caduta da un'altezza di 12 metri per provocare la deflagrazione di cartucce.

Le attuali norme di sicurezza rimarrebbero inalterate.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–UK–7

Oggetto: esenzione dalle prescrizioni relative alla sorveglianza per piccole quantità di determinate merci della classe 1 (N12).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.4 e 8.5 S1(6).

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative alla sorveglianza dei veicoli che trasportano determinate quantità di merci pericolose.

Contenuto della legislazione nazionale: prescrive strutture di parcheggio e di sorveglianza sicure, ma esige che determinati carichi della classe 1 siano oggetto di una sorveglianza costante, come richiesto al capitolo 8.5, punto S1, paragrafo 6, dell'ADR.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24.

Osservazioni: le prescrizioni dell'ADR relative alla sorveglianza non sono sempre realizzabili in un contesto nazionale.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–UK–8

Oggetto: riduzione delle restrizioni per il trasporto in vagoni, veicoli e contenitori, di carichi misti di esplosivi e di esplosivi con altre merci pericolose (N4/5/6).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.2.1 e 7.5.2.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: restrizioni per determinati tipi di carichi misti.

Contenuto della legislazione nazionale: la legislazione nazionale è meno restrittiva per quanto riguarda i carichi misti di esplosivi, a condizione che il loro trasporto possa essere effettuato senza rischi.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Regulation 18.

Osservazioni: il Regno Unito desidera autorizzare alcune varianti alle norme sul carico misto di esplosivi con altri esplosivi e di esplosivi con altre merci pericolose. Ogni variante comporterà una limitazione quantitativa di una o di alcune delle parti che costituiscono il carico e sarà permessa solo a condizione che “tutte le misure ragionevolmente possibili siano state adottate per evitare che gli esplosivi entrino in contatto con le merci, le danneggino o ne siano danneggiati”.

Esempi di varianti che il Regno Unito desidera autorizzare:

1.

gli esplosivi classificati con i numeri ONU 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 o 0361 possono essere trasportati nello stesso veicolo in cui sono trasportate le merci pericolose classificate con il n. ONU 1942. La quantità del n. ONU 1942 il cui trasporto è consentito deve essere limitata, in quanto è considerato un esplosivo di classe 1.1D;

2.

gli esplosivi classificati con i nn. ONU 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 o 0453 possono essere trasportati nello stesso veicolo in cui sono trasportate merci pericolose (eccetto i gas infiammabili, le sostanze infettanti e le sostanze tossiche) della categoria di trasporto 2 o merci pericolose della categoria di trasporto 3 o qualsiasi combinazione di tali merci, purché la massa totale o il volume totale delle merci pericolose della categoria di trasporto 2 non superi 500 kg o litri e la massa totale netta di tali esplosivi non superi 500 kg;

3.

gli esplosivi di classe 1.4G possono essere trasportati nello stesso veicolo in cui sono trasportati liquidi e gas infiammabili della categoria di trasporto 2 o gas non infiammabili e non tossici della categoria di trasporto 3 o qualsiasi combinazione di tali merci, purché la massa totale o il volume totale delle merci pericolose non superi complessivamente 200 kg o litri e la massa totale netta degli esplosivi non superi 20 kg;

4.

gli oggetti esplosivi classificati con i nn. ONU 0106, 0107 o 0257 possono essere trasportati con oggetti esplosivi del gruppo di compatibilità D, E o F di cui sono componenti. La quantità totale degli esplosivi con i nn. ONU 0106, 0107 e 0257 non deve superare 20 kg.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–UK–9

Oggetto: alternativa all'uso di pannelli di segnalazione arancio per le piccole partite di materie radioattive in veicoli di piccole dimensioni.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: obbligo di applicare pannelli di colore arancio sui veicoli di piccole dimensioni che trasportano materie radioattive.

Contenuto della legislazione nazionale: permette qualsiasi deroga approvata nel quadro di questa procedura. La deroga richiesta è la seguente:

i veicoli devono:

a)

recare pannelli conformi alle disposizioni applicabili del punto 5.3.2 dell'ADR; o

b)

in alternativa, recare un avviso conforme alle prescrizioni della legislazione nazionale, nel caso in cui trasportino un massimo di 10 colli contenenti materiale non fissile o fissile ma non radioattivo e la somma degli indici di trasporto di tali colli non sia superiore a 3.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, Regulation 5(4)(d).

Osservazioni:

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–UK–10

Oggetto: trasporto di rifiuti di attività sanitarie a rischio infettivo che rientrano nel n. ONU 3291 aventi una massa inferiore o pari a 15 kg.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: tutte le disposizioni.

Contenuto della legislazione nazionale: esenzione dalle prescrizioni dell'allegato I, capo I.1, per il trasporto di rifiuti di attività sanitarie a rischio infettivo che rientrano nel n. ONU 3291 aventi una massa inferiore o pari a 15 kg.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: questa deroga è stata inizialmente adottata nel quadro della regolamentazione “The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2009” come modificata.

Data di scadenza: 1o gennaio 2023.

In base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2008/68/CE

BE Belgio

RO–bi–BE–4

Oggetto: trasporto di merci pericolose in cisterne da eliminare per incenerimento.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.2.

Contenuto della legislazione nazionale: in deroga alla tabella del capitolo 3.2 è permesso l'utilizzo di un contenitore cisterna con il codice cisterna L4BH invece del codice L4DH per il trasporto di liquido idroreattivo, tossico, III, non altrimenti specificato, a determinate condizioni.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Dérogation 012002.

Osservazioni: questo regolamento può essere applicato solo al trasporto di merci pericolose su brevi distanze.

Data di scadenza: 30 giugno 2020

RO–bi–BE–5

Oggetto: trasporto di rifiuti verso impianti di smaltimento dei rifiuti.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.2, 5.4, 6.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: classificazione, marcatura e prescrizioni in materia di imballaggi.

Contenuto della legislazione nazionale: invece di essere classificati conformemente all'ADR, i rifiuti sono ripartiti in diversi gruppi (solventi infiammabili, pitture, acidi, batterie, ecc.) per evitare pericolose reazioni all'interno di un gruppo. Le prescrizioni relative alla fabbricazione degli imballaggi sono meno restrittive.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Osservazioni: questo regolamento può essere applicato al trasporto di piccole quantità di rifiuti verso impianti di smaltimento.

Data di scadenza: 31 dicembre 2022

RO–bi–BE–6

Oggetto: adozione della deroga RO–bi–SE–5.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroga 01-2004.

Data di scadenza: 31 dicembre 2022

RO–bi–BE–7

Oggetto: adozione della deroga RO–bi–SE–6.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroga 02-2003.

Data di scadenza: 31 dicembre 2022

RO–bi–BE–8

Oggetto: adozione della deroga RO–bi–UK–2.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Data di scadenza: 31 dicembre 2022

RO–bi–BE–10

Oggetto: trasporto nelle immediate vicinanze di siti industriali con passaggio su strada pubblica.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: allegati A e B.

Contenuto della legislazione nazionale: le deroghe riguardano i documenti, il certificato del conducente, l'etichettatura e/o la marcatura dei colli.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroghe 10-2012, 12-2012, 24-2013, 31-2013, 07-2014, 08-2014, 09-2014 e 38-2014.

Data di scadenza: 31 dicembre 2022

RO–bi–BE–11

Oggetto: raccolta di bombole di butano-propano prive di etichettatura conforme.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.2.2.1.1

Contenuto dell'allegato della direttiva: le bombole di gas devono recare etichette di rischio.

Contenuto della legislazione nazionale: durante la raccolta di bombole precedentemente contenenti la merce n. ONU 1965, le etichette di rischio mancanti non devono essere sostituite se il veicolo è correttamente etichettato (modello 2.1).

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroga 14-2016.

Data di scadenza: 31 dicembre 2022

RO–bi–BE–12

Oggetto: trasporto della merce n. ONU 3509 in contenitori telonati per il trasporto alla rinfusa.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.3.2.1

Contenuto dell'allegato della direttiva: la merce n. ONU 3509 deve essere trasportata in contenitori chiusi per il trasporto alla rinfusa.

Contenuto della legislazione nazionale: la merce n. ONU 3509 deve essere trasportata in contenitori telonati per il trasporto alla rinfusa.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroga 15-2016.

Data di scadenza: 31 dicembre 2022

RO–bi–BE–13

Oggetto: trasporto di bombole DOT.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: da 6.2.3.4 a 6.2.3.9.

Contenuto dell'allegato della direttiva: le bombole di gas devono essere fabbricate e sottoposte a prove a norma del capitolo 6.2 dell'ADR.

Contenuto della legislazione nazionale: le bombole di gas costruite e sottoposte a prove a norma delle prescrizioni del dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti (DOT) possono essere utilizzate per il trasporto di un numero limitato di gas il cui elenco è allegato alla deroga.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroga BWV01-2017.

Data di scadenza: 31 dicembre 2022

DE Germania

RO–bi–DE–1

Oggetto: rinuncia a talune indicazioni nel documento di trasporto (n2).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: contenuto del documento di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: per tutte le classi eccetto le classi 1 (tranne 1.4S), 5.2 e 7:

nessuna indicazione richiesta nel documento di trasporto:

a)

per il destinatario in caso di distribuzione locale (eccetto per carichi completi e per trasporti con determinati itinerari);

b)

per quanto concerne la quantità e i tipi di imballaggio, se il punto 1.1.3.6 non è applicato e se il veicolo è conforme a tutte le disposizioni degli allegati A e B;

c)

per le cisterne vuote non ripulite è sufficiente il documento di trasporto dell'ultimo carico.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Osservazioni: l'applicazione di tutte le disposizioni non sarebbe realizzabile per il genere di traffico in questione.

Deroga registrata dalla Commissione con il n. 22 (a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE).

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–DE–3

Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi in colli.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: da 1 a 5.

Contenuto dell'allegato della direttiva: classificazione, imballaggio e marcatura.

Contenuto della legislazione nazionale: classi da 2 a 6.1, 8 e 9: imballaggio combinato e trasporto di rifiuti pericolosi in colli e in IBC; i rifiuti devono essere contenuti in imballaggi interni (così come sono stati raccolti) e classificati in gruppi specifici (per evitare reazioni pericolose in un gruppo di rifiuti); istruzioni scritte speciali per i gruppi di rifiuti, utilizzate come lettera di vettura; raccolta di rifiuti domestici e di laboratorio, ecc.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Osservazioni: n. di elenco 6*.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-bi-DE-5

Oggetto: trasporto locale della merce n. ONU 3343 [nitroglicerina in miscela, desensibilizzata, liquida, infiammabile, non altrimenti specificata., con non più del 30 % (massa) di nitroglicerina] in contenitori cisterna, in deroga al punto 4.3.2.1.1 dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.2, 4.3.2.1.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni relative all'utilizzo di contenitori cisterna.

Contenuto delle disposizioni di legge nazionali: trasporto locale di nitroglicerina (n. ONU 3343) in contenitori cisterna su brevi distanze, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:

1.   Prescrizioni relative ai contenitori cisterna

1.1.

Possono essere utilizzati solo contenitori cisterna specificamente autorizzati a tal fine e che, per quanto riguarda la costruzione, gli equipaggiamenti, l'approvazione del prototipo, le prove, l'etichettatura e le operazioni, sono conformi alle prescrizioni dell'allegato I, capo I.1, capitolo 6.8, della direttiva 2008/68/CE.

1.2.

Il meccanismo di chiusura dei contenitori cisterna deve essere dotato di un dispositivo di decompressione che cede ad una pressione interna di 300 kPa (3 bar) superiore alla pressione normale, liberando così un'apertura orientata verso l'alto con una superficie di decompressione di almeno 135 cm2 (132 mm di diametro). L'apertura non deve richiudersi dopo l'attivazione del dispositivo. Uno o più elementi di sicurezza con la stessa modalità di attivazione e una superficie di decompressione corrispondente possono essere utilizzati come dispositivi di sicurezza. Il modello del dispositivo di sicurezza deve aver superato le prove ed ottenuto l'omologazione del prototipo da parte dell'autorità responsabile.

2.   Etichettatura

Ciascun contenitore cisterna deve recare su entrambi i lati un'etichetta di pericolo conforme al modello 3 del punto 5.2.2.2.2 dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE.

3.   Disposizioni operative

3.1.

È obbligatorio accertarsi che durante il trasporto la nitroglicerina sia ripartita in modo omogeneo nella sostanza flemmatizzante e che non sia possibile alcuna demiscelazione.

3.2.

Durante le operazioni di carico e scarico è vietato rimanere nel o sul veicolo, fuorché per azionare i dispositivi di carico e scarico.

3.3.

I contenitori cisterna devono essere svuotati completamente sul luogo di scarico. Se non possono essere svuotati completamente, devono essere chiusi bene dopo lo scarico fino al caricamento successivo.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroga Renania settentrionale-Westfalia.

Osservazioni: i trasporti in questione sono trasporti locali in contenitori cisterna effettuati su strada, su brevi distanze, nell'ambito di un processo industriale tra due siti di produzione fissi. Per la fabbricazione di un prodotto farmaceutico, il sito di produzione A consegna, con un trasporto conforme alla regolamentazione in contenitori cisterna di 600 l, una soluzione di resina infiammabile (n. ONU 1866), gruppo di imballaggio II, al sito di produzione B. Qui viene aggiunta una soluzione di nitroglicerina e dopo la miscelazione si ottiene una miscela di colla contenente nitroglicerina desensibilizzata, liquida, infiammabile, non altrimenti specificata, con non più del 30 % (massa) di nitroglicerina (n. ONU 3343) destinata a un ulteriore utilizzo. Anche il trasporto di ritorno di questa sostanza al sito di produzione A avviene nei suddetti contenitori cisterna, appositamente controllati e approvati dall'autorità competente per questa specifica operazione di trasporto e recanti il codice cisterna L10DN.

Fine del periodo di validità: 30 giugno 2022

RO-bi-DE-6

Oggetto: adozione della deroga RO–bi–SE–6.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: § 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB)

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-bi-DE-7

Oggetto: adozione della deroga RO–bi–BE-10.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale:

Data di scadenza: 20 marzo 2021

DK Danimarca

RO–bi–DK–1

Oggetto: nn. ONU 1202, 1203, 1223 e classe 2 — nessun documento di trasporto.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: documento di trasporto richiesto.

Contenuto della legislazione nazionale: per il trasporto di oli minerali della classe 3, nn. ONU 1202, 1203 e 1223, e di gas della classe 2 in vista della loro distribuzione (merci da consegnare a due o più destinatari e raccolta di merci restituite in situazioni simili) non è richiesto un documento di trasporto, a condizione che le istruzioni scritte contengano, oltre alle informazioni richieste nell'ADR, il numero ONU, il nome e la classe.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bekendtgørelse nr. 729 af 15.8.2001 om vejtransport af farligt gods.

Osservazioni: questa deroga nazionale è giustificata dal fatto che, grazie allo sviluppo di apparecchiature elettroniche, le compagnie petrolifere sono, ad esempio, in grado di trasmettere continuativamente ai veicoli informazioni sui loro clienti. Dato che tali informazioni non sono ancora disponibili all'inizio dell'operazione di trasporto e saranno trasmesse al veicolo durante il trasporto, non è possibile compilare i documenti di trasporto prima dell'inizio del viaggio. Questi tipi di trasporto sono ristretti a zone limitate.

Deroga per la Danimarca per una disposizione analoga a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–DK–2

Oggetto: adozione della deroga RO–bi–SE–6.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, come modificato.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–DK–3

Oggetto: adozione della deroga RO–bi–UK–1.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, come modificato.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–DK–4

Oggetto: trasporto su strada di merci pericolose di alcune classi, raccolte presso abitazioni private e imprese e portate a fini di smaltimento verso punti di raccolta dei rifiuti o impianti di trattamento intermedi situati nelle vicinanze.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti da 1 a 9.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni generali, disposizioni sulla classificazione, disposizioni speciali, disposizioni relative all'imballaggio, procedure di spedizione, prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi, disposizioni su condizioni di trasporto, carico, scarico e movimentazione, prescrizioni per l'equipaggio, le attrezzature, le operazioni di trasporto e la documentazione e prescrizioni relative alla costruzione e all'omologazione dei veicoli.

Contenuto della legislazione nazionale: le merci pericolose raccolte presso abitazioni private e imprese possono, a determinate condizioni, essere portate a fini di smaltimento verso punti di raccolta dei rifiuti o impianti di trattamento intermedi situati nelle vicinanze. Devono essere rispettate disposizioni diverse a seconda della natura del trasporto e dei rischi associati, come la quantità di merci pericolose per imballaggio interno, per imballaggio esterno e/o per unità di trasporto, e a seconda del carattere complementare o no del trasporto di merci pericolose rispetto all'attività principale delle imprese.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Osservazioni: non è possibile per i responsabili della gestione dei rifiuti e le imprese applicare tutte le disposizioni dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE quando rifiuti che possono contenere residui di merci pericolose sono trasportati a fini di smaltimento da abitazioni private e/o da imprese a punti di raccolta dei rifiuti situati nelle vicinanze. Questi rifiuti sono in genere imballaggi che sono stati inizialmente trasportati in conformità all'esenzione prevista al punto 1.1.3.1, lettera c), dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE e/o venduti al dettaglio. Tuttavia l'esenzione prevista al punto 1.1.3.1, lettera c), non si applica al trasporto verso punti di raccolta dei rifiuti e le disposizioni dell'allegato I, capo I.1, capitolo 3.4, della direttiva 2008/68/CE non coprono il trasporto di imballaggi interni usati.

Data di scadenza: 1o gennaio 2025

EL Grecia

RO–bi–EL–1

Oggetto: deroga alle prescrizioni di sicurezza applicabili alle cisterne fisse (veicoli cisterna) con una massa lorda inferiore a 4 tonnellate utilizzate per il trasporto locale di gasolio (n. ONU 1202), immatricolate per la prima volta in Grecia tra il 1o gennaio 1991 e il 31 dicembre 2002.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17-6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative a costruzione, equipaggiamenti, omologazione, prove e controlli e marcatura di cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili, contenitori cisterna e casse mobili cisterna, con serbatoi costruiti con materiali metallici, e di veicoli batteria e contenitori per gas ad elementi multipli (CGEM).

Contenuto della legislazione nazionale: disposizione transitoria: le cisterne fisse (veicoli cisterna) con una massa lorda inferiore a 4 tonnellate utilizzate unicamente per il trasporto locale di gasolio (n. ONU 1202), immatricolate per la prima volta in Grecia tra il 1o gennaio 1991 e il 31 dicembre 2002, con uno spessore del serbatoio inferiore a 3 mm, possono restare in servizio. Questa disposizione transitoria è prevista per il trasporto locale con veicoli immatricolati in detto periodo. Essa si applica ai veicoli cisterna solo se trasformati secondo quanto disposto al punto 6.8.2.1.20 e adattati in conformità ai seguenti elementi:

1.

i punti dell'ADR relativi ai controlli e alle prove: 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5;

2.

le cisterne devono essere conformi alle prescrizioni di cui ai punti 6.8.2.1.28, 6.8.2.2.1 e 6.8.2.2.2.

Nel campo “Note” del certificato di immatricolazione del veicolo devono essere riportati i seguenti dati: “VALIDO FINO AL 30.6.2021”.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία [Prescrizioni relative a costruzione, equipaggiamenti, controlli e prove di cisterne fisse (veicoli cisterna) e cisterne smontabili in circolazione, per alcune categorie di merci pericolose].

Data di scadenza: 30 giugno 2021

ES Spagna

RO–bi–ES–2

Oggetto: equipaggiamento speciale per la distribuzione di ammoniaca anidra.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.8.2.2.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: al fine di evitare eventuali perdite del contenuto in caso di danni alle strutture esterne (tubazioni, dispositivi laterali di chiusura), la valvola di arresto interna e la sua sede devono essere protette dai rischi di strappi dovuti a sollecitazioni esterne oppure essere progettate in modo tale da resistere a tali sollecitazioni. I dispositivi di riempimento e di svuotamento (comprese le flange o i tappi filettati) e le eventuali coperture di protezione devono poter impedire ogni apertura accidentale.

Contenuto della legislazione nazionale: le cisterne utilizzate a fini agricoli per la distribuzione e l'applicazione di ammoniaca anidra, messe in servizio anteriormente al 1o gennaio 1997, possono essere dotate di dispositivi di sicurezza esterni, invece che interni, a condizione che offrano una protezione almeno equivalente a quella fornita dalla parete della cisterna.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 3.

Osservazioni: prima del 1o gennaio 1997 un tipo di cisterna dotato di dispositivi di sicurezza esterni era utilizzato esclusivamente nell'agricoltura per spargere ammoniaca anidra direttamente sui terreni. Diverse cisterne di questo tipo sono tuttora in servizio. Esse sono raramente trasportate a pieno carico sulle strade e sono utilizzate unicamente per la fertilizzazione in grandi aziende agricole.

Data di scadenza: 28 febbraio 2022

FI Finlandia

RO–bi–FI–1

Oggetto: modifica delle informazioni nel documento di trasporto per le sostanze esplosive.

Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera a).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.2.1, lettera a).

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni speciali per la classe 1.

Contenuto della legislazione nazionale:

nel documento di trasporto è ammesso indicare il numero di detonatori (1 000 detonatori corrispondono a 1 kg di esplosivi) invece della massa netta reale delle sostanze esplosive.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale:

regolamento dell'agenzia finlandese per la sicurezza dei trasporti concernente il trasporto di merci pericolose su strada.

Osservazioni:

l'informazione è considerata sufficiente per i trasporti nazionali. Questa deroga è utilizzata soprattutto per l'industria mineraria ai fini del trasporto locale di piccole quantità.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–FI–3

Oggetto: adozione della deroga RO–bi–DE–1.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale:

Data di scadenza: 28 febbraio 2022

RO-bi-FI-4

Oggetto: adozione della deroga RO–bi–SE-6.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Government Decree on a Driving Certificate for Drivers of Vehicles Carrying Dangerous Goods (decreto del governo relativo alla patente di guida per conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose) (401/2011)

Data di scadenza: 30 giugno 2021

FR Francia

RO–bi–FR–1

Oggetto: utilizzo di un documento marittimo come documento di trasporto per brevi tragitti successivi allo scarico di una nave.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1

Contenuto dell'allegato della direttiva: informazioni richieste nel documento utilizzato come documento di trasporto per merci pericolose.

Contenuto della legislazione nazionale: il documento marittimo vale come documento di trasporto in un raggio di 15 km.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 23-4.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–FR–3

Oggetto: trasporto di cisterne fisse per gas di petrolio liquefatto (GPL) (18).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto di cisterne fisse per GPL è soggetto a norme specifiche. Applicabile solo su brevi distanze.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 30.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-bi-FR-4

Oggetto: adozione della deroga RO–bi–UK-2.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.

Data di scadenza: 30 gennaio 2022

RO–bi–FR–5

Oggetto: adozione della deroga RO–bi–BE-5.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: -

Data di scadenza: 30 giugno 2024

RO–bi–FR–6

Oggetto: trasporto di rifiuti contenenti amianto libero

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.4

Contenuto dell'allegato della direttiva: istruzione di imballaggio P002

Contenuto della legislazione nazionale: trasporto di rifiuti contenenti amianto libero [n. ONU 2212 AMIANTO, ANFIBOLO (amosite, tremolite, actinolite, antofillite, crocidolite) o n. ONU 2950 AMIANTO, CRISOTILO) da siti di costruzione:

i rifiuti sono trasportati in camion a cassone ribaltabile;

i rifiuti sono imballati in grandi “sacchi contenitori”, sacchi pieghevoli delle dimensioni del piano del cassone, che sono chiusi bene in modo da evitare la dispersione di fibre di amianto durante il trasporto;

i sacchi contenitori sono progettati per resistere alle sollecitazioni subite in condizioni normali di trasporto e durante lo scarico presso la discarica;

sono soddisfatte le altre condizioni applicabili a norma dell'ADR.

Tali condizioni di trasporto risultano particolarmente idonee al trasporto di grosse quantità di rifiuti derivanti da lavori stradali o dalla rimozione dell'amianto dagli edifici. Le condizioni sono inoltre idonee allo stoccaggio definitivo dei rifiuti nelle discariche riconosciute e garantiscono una maggiore facilità di carico e di conseguenza una maggiore protezione dei lavoratori dall'amianto rispetto alle condizioni applicabili a norma dell'istruzione di imballaggio P002 di cui al capitolo 4.1.4 dell'ADR.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: -.

Data di scadenza: 30 giugno 2024

HU Ungheria

RO-bi-HU-1

Oggetto: adozione della deroga RO–bi–SE-3.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról.

Data di scadenza: 30 gennaio 2025

IE Irlanda

RO–bi–IE–3

Oggetto: esenzione per consentire il carico e lo scarico in un'area pubblica, senza permesso speciale delle autorità competenti, di merci pericolose soggette alla disposizione speciale CV1 del punto 7.5.11 o S1 del capitolo 8.5.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5 e 8.5.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni supplementari relative al carico, allo scarico e alla movimentazione.

Contenuto della legislazione nazionale: il carico e lo scarico di merci pericolose in un'area pubblica sono consentiti senza permesso speciale delle autorità competenti, in deroga alle prescrizioni del punto 7.5.11. o del capitolo 8.5.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Regulation 82(5) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Osservazioni: per i trasporti sul territorio nazionale, questa disposizione costituisce un obbligo molto oneroso per le autorità competenti.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–IE–6

Oggetto: esenzione dalla prescrizione del punto 4.3.4.2.2, secondo la quale i tubi flessibili di riempimento e di svuotamento non collegati in modo fisso al serbatoio devono essere vuoti durante il trasporto.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.3.

Contenuto dell'allegato della direttiva: utilizzo di veicoli cisterna.

Contenuto della legislazione nazionale: le bobine di tubi flessibili (compresi i relativi tubi fissi) installati sui veicoli cisterna utilizzati per la vendita al dettaglio di prodotti petroliferi con i numeri di identificazione ONU 1011, 1202, 1223, 1863 e 1978 non devono obbligatoriamente essere vuoti durante il trasporto su strada, purché vengano adottate misure adeguate per prevenire eventuali perdite del contenuto.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Regulation 82(8) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Osservazioni: i tubi flessibili installati sui veicoli cisterna per la consegna a domicilio devono sempre essere pieni, anche durante il trasporto. Il sistema di scarico è un sistema detto “wet-line”, che richiede l'adescamento del tubo della cisterna e l'azionamento del contatore, per garantire che il cliente riceva la corretta quantità di prodotto.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–IE–7

Oggetto: esenzione da alcune prescrizioni dei punti 5.4.0, 5.4.1.1.1 e 7.5.11 dell'ADR per il trasporto alla rinfusa di fertilizzante a base di nitrato d'ammonio n. ONU 2067 dai porti fino ai destinatari.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.0, 5.4.1.1.1 e 7.5.11.

Contenuto dell'allegato della direttiva: l'obbligo di avere, per ciascun viaggio di trasporto, un documento di trasporto distinto che indichi la quantità totale corretta delle merci di un dato carico nonché l'obbligo di pulire il veicolo prima e dopo ciascun viaggio.

Contenuto della legislazione nazionale: deroga proposta per consentire la modifica delle prescrizioni dell'ADR relative al documento di trasporto e alla pulizia del veicolo, per tener conto degli aspetti pratici del trasporto alla rinfusa dal porto al destinatario.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: proposta di modifica della regolamentazione “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”.

Osservazioni: le disposizioni dell'ADR esigono a) un documento di trasporto separato, che indichi la massa totale delle merci pericolose trasportate in un dato carico e b) il rispetto della disposizione speciale CV24 relativa alla pulizia per ogni singolo carico trasportato tra il porto e il destinatario durante lo scarico di una nave da carico. Dato che il trasporto è di carattere locale e riguarda lo scarico da una nave che trasporta merci alla rinfusa, con vari carichi di trasporto (nella stessa giornata o in giornate successive) della medesima sostanza tra la nave e i destinatari, un unico documento di trasporto indicante la massa totale approssimativa di ciascun carico dovrebbe essere sufficiente e non dovrebbe essere necessario conformarsi alla disposizione speciale CV24.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-bi-IE-8

Oggetto: trasporto di merci pericolose tra locali privati e un altro veicolo nelle immediate vicinanze di tali locali o tra due parti di locali privati vicine tra loro ma separate da una strada pubblica.

Riferimento all'allegato della direttiva: allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada.

Contenuto della legislazione nazionale: non applicazione della regolamentazione quando un veicolo è utilizzato per trasportare merci pericolose:

a)

tra locali privati e un altro veicolo nelle immediate vicinanze di tali locali; o

b)

tra due parti di locali privati vicine tra loro ma separate da una strada pubblica,

a condizione che il trasporto venga effettuato seguendo il percorso più diretto.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: European Communities (Carriage of Dangerous Goods by Road and Use of Transportable Pressure Equipment) Regulations 2011 and 2013, Regulation 56.

Osservazioni: è possibile che si verifichino situazioni in cui le merci sono trasferite tra due parti di locali privati, o tra locali privati e un veicolo ad essi associato, separati da una strada pubblica. Questo tipo di trasporto non costituisce un trasporto di merci pericolose nel senso comune del termine e quindi non è necessario applicare le disposizioni della regolamentazione relativa al trasporto di merci pericolose. Cfr. anche RO–bi–SE–3 e RO–bi–UK–1.

Data di scadenza: 30 gennaio 2025

NL Paesi Bassi

RO–bi–NL–13

Oggetto: piano del 2015 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 e 9.

Contenuto dell'allegato della direttiva: esenzioni per determinate quantità; disposizioni speciali; utilizzazione degli imballaggi; utilizzazione dei sovrimballaggi; documentazione; costruzione e prove degli imballaggi; carico, scarico e movimentazione; equipaggi; equipaggiamento; esercizio dei veicoli; veicoli e documentazione; costruzione e omologazione dei veicoli.

Contenuto della legislazione nazionale: disposizioni relative al trasporto di piccole quantità raccolte di rifiuti domestici pericolosi nonché di rifiuti domestici pericolosi di imprese, che sono fornite in imballaggi appropriati con una capacità massima di 60 litri. Date le piccole quantità raccolte in ciascun caso e la natura diversa delle varie sostanze, non è possibile effettuare le operazioni di trasporto nel pieno rispetto delle norme dell'ADR. Di conseguenza, il piano sopra menzionato prevede una variante semplificata che si discosta da varie disposizioni dell'ADR.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: piano del 2015 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Osservazioni: il piano è stato ideato per consentire ai privati e alle imprese di depositare piccoli rifiuti chimici in un punto di raccolta unico. Le sostanze in questione consistono quindi in residui, ad esempio di vernici. Il livello di pericolo è notevolmente ridotto dalla scelta dei mezzi di trasporto, che comporta, tra l'altro, l'utilizzo di elementi di trasporto speciali e di avvisi “Vietato fumare” con una luce gialla lampeggiante chiaramente visibile al pubblico. L'essenziale per quanto riguarda il trasporto è garantire la sicurezza, che può essere assicurata, ad esempio, trasportando le sostanze in imballaggi sigillati, in modo da evitare la dispersione o il rischio di fuoriuscita o di accumulo di vapori tossici nel veicolo. Il veicolo è dotato di elementi che permettono lo stoccaggio di diverse categorie di rifiuti e garantiscono la protezione da manovre e spostamenti accidentali, nonché dall'apertura involontaria. Vista la diversità delle sostanze in questione, nonostante le piccole quantità di rifiuti interessate, il trasportatore deve possedere un certificato di competenza professionale. Date le scarse conoscenze dei privati in merito ai livelli di pericolo associati a queste sostanze, dovrebbero essere fornite istruzioni scritte, come stabilisce l'allegato di questo piano.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

PT Portogallo

RO–bi–PT–1

Oggetto: documenti di trasporto per il n. ONU 1965.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni per i documenti di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: la designazione ufficiale di trasporto da indicare nei documenti di trasporto, come previsto al punto 5.4.1 del regolamento RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada) per i gas commerciali butano e propano che rientrano nella rubrica collettiva “n. ONU 1965, idrocarburi gassosi in miscela liquefatta, n.a.s.”, trasportati in bombole, può essere sostituita da altri nomi commerciali, come:

“Butano n. ONU 1965” in caso di miscele A, A01, A02 e A0, come descritto al punto 2.2.2.3 dell'RPE, trasportato in bombole;

“Propano n. ONU 1965” in caso di miscela C, come descritto al punto 2.2.2.3 dell'RPE, trasportato in bombole.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Despacho DGTT 7560/2004, del 16 aprile 2004, a norma dell'articolo 5, n. 1, del Decreto-Lei n. 267-A/2003 del 27 ottobre.

Osservazioni: si riconosce l'importanza di agevolare gli operatori economici nella compilazione dei documenti di trasporto delle merci pericolose, purché non sia compromessa la sicurezza di queste operazioni di trasporto.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–PT–2

Oggetto: documenti di trasporto per cisterne e contenitori vuoti non ripuliti.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni per i documenti di trasporto

Contenuto della legislazione nazionale: per i viaggi di ritorno di cisterne e contenitori vuoti che sono serviti per trasportare merci pericolose, il documento di trasporto previsto al punto 5.4.1 dell'RPE può essere sostituito dal documento di trasporto emesso per il viaggio immediatamente precedente, effettuato per consegnare le merci.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Despacho DGTT 15162/2004, del 28 luglio 2004, a norma dell'articolo 5, n. 1, del Decreto-Lei n. 267-A/2003 del 27 ottobre.

Osservazioni: l'obbligo di prevedere, conformemente all'RPE, un documento di trasporto per le cisterne e i contenitori vuoti che hanno trasportato merci pericolose determina, in alcuni casi, difficoltà pratiche che possono essere ridotte al minimo senza compromettere la sicurezza.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

SE Svezia

RO–bi–SE–1

Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi verso impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti 5 e 6.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi.

Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto di imballaggi contenenti merci pericolose costituite da rifiuti deve essere effettuato in conformità alle disposizioni dell'ADR, che prevedono solo poche esenzioni. Le esenzioni non sono permesse per tutti i tipi di sostanze e oggetti.

Le esenzioni principali sono le seguenti:

i piccoli imballaggi (meno di 30 kg) contenenti merci pericolose costituite da rifiuti possono essere sistemati in imballaggi, compresi gli IBC e i grandi imballaggi, senza rispettare le disposizioni dei punti 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 e 6.6.5.4.3 dell'allegato I, capo I.1, della direttiva. Non è necessario sottoporre gli imballaggi preparati per il trasporto, compresi gli IBC e i grandi imballaggi, a prove con un campione rappresentativo dei piccoli imballaggi interni.

Questa esenzione è autorizzata a condizione che:

gli imballaggi, gli IBC e i grandi imballaggi siano conformi a un prototipo sottoposto a prove e approvato in conformità ai gruppi di imballaggio I o II delle disposizioni applicabili dei capitoli 6.1, 6.5 o 6.6 dell'allegato I, capo I.1, della direttiva;

i piccoli imballaggi siano imballati con un materiale assorbente che trattiene qualsiasi liquido che potrebbe fuoriuscire negli imballaggi esterni, negli IBC o nei grandi imballaggi durante il trasporto; e

la massa lorda degli imballaggi, degli IBC e dei grandi imballaggi preparati per il trasporto non sia superiore alla massa lorda autorizzata indicata nel codice di omologazione ONU per i gruppi di imballaggio I o II per gli imballaggi, gli IBC e i grandi imballaggi; e

il documento di trasporto comprenda la seguente dicitura: “Imballato in conformità alla parte 16 dell'appendice S dell'ADR”.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Appendice S — Regolamentazione specifica per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada, emessa in conformità alla legge sul trasporto di merci pericolose.

Osservazioni: i punti 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 e 6.6.5.4.3 dell'allegato I, capo I.1, della direttiva sono difficili da applicare, perché gli imballaggi, gli IBC e i grandi imballaggi devono essere sottoposti a prove con un campione rappresentativo di rifiuti, difficilmente prevedibile.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–SE–2

Oggetto: il nome e l'indirizzo dello speditore nel documento di trasporto.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: informazioni generali richieste nel documento di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: la legislazione nazionale stabilisce che il nome e l'indirizzo dello speditore non sono richiesti se gli imballaggi vuoti non ripuliti sono restituiti nell'ambito di un sistema di distribuzione.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: gli imballaggi vuoti non ripuliti che vengono restituiti contengono ancora, nella maggior parte dei casi, piccole quantità di merci pericolose.

Questa deroga è utilizzata soprattutto dalle industrie quando restituiscono recipienti per gas vuoti non ripuliti in cambio di recipienti pieni.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–SE–3

Oggetto: trasporto di merci pericolose nelle immediate vicinanze di siti industriali, compreso il passaggio su strade pubbliche tra le varie parti dei siti.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative al trasporto di merci pericolose su strade pubbliche.

Contenuto della legislazione nazionale: trasporto nelle immediate vicinanze di siti industriali, compreso il passaggio su strade pubbliche tra le varie parti dei siti. Le deroghe riguardano l'etichettatura e la marcatura dei colli, i documenti di trasporto, il certificato del conducente e il certificato di omologazione conformemente alla parte 9.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: possono presentarsi alcune situazioni in cui le merci pericolose sono trasferite tra locali situati su lati opposti di una strada pubblica. Questa forma di trasporto non costituisce un trasporto di merci pericolose su via privata e dovrebbe quindi essere associata alle prescrizioni pertinenti. Cfr. anche l'articolo 6, paragrafo 14, della direttiva 96/49/CE.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–SE–4

Oggetto: trasporto di merci pericolose sequestrate dalle autorità.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada.

Contenuto della legislazione nazionale: deroghe alla regolamentazione possono essere autorizzate se sono giustificate da motivi di protezione del lavoro, di prevenzione dei rischi durante lo scarico, di presentazione di prove, ecc.

Le deroghe alla regolamentazione sono autorizzate solo se sono garantiti livelli di sicurezza soddisfacenti durante condizioni di trasporto normali.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: tali deroghe possono essere applicate solo dalle autorità che sequestrano merci pericolose.

Questa deroga riguarda i trasporti locali, ad esempio di merci sequestrate dalla polizia, come esplosivi o beni rubati. Il problema posto da questo tipo di merci è che non si può mai essere certi della loro classificazione. Inoltre, spesso le merci non sono imballate, contrassegnate o etichettate in conformità all'ADR. La polizia effettua ogni anno diverse centinaia di questi trasporti. Nel caso di alcolici di contrabbando, questi devono essere trasportati dal luogo in cui sono stati sequestrati fino a un deposito in cui vengono conservate le prove e poi a un'installazione per la loro distruzione; questi ultimi due posti possono essere situati a notevole distanza l'uno dall'altro. Deroghe consentite: a) non è obbligatorio etichettare ciascun collo e b) non è obbligatorio utilizzare colli approvati. Tuttavia, ciascun pallet contenente tali colli deve essere etichettato correttamente. Devono essere rispettate tutte le altre prescrizioni. Ogni anno vengono effettuati circa 20 trasporti di questo genere.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–SE–5

Oggetto: trasporto di merci pericolose all'interno e in prossimità immediata di porti.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2

Contenuto dell'allegato della direttiva: documenti a bordo dell'unità di trasporto; ogni unità di trasporto con merci pericolose a bordo deve essere dotata degli equipaggiamenti specificati; omologazione dei veicoli.

Contenuto della legislazione nazionale:

la presenza dei documenti a bordo dell'unità di trasporto non è obbligatoria (ad eccezione del certificato del conducente).

Gli equipaggiamenti di cui al punto 8.1.5 sono facoltativi a bordo di un'unità di trasporto.

Il certificato di omologazione non è necessario per i trattori.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: cfr. l'articolo 6, paragrafo 14, della direttiva 96/49/CE.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–SE–6

Oggetto: certificato di formazione ADR degli ispettori.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.2.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: i conducenti dei veicoli devono seguire corsi di formazione.

Contenuto della legislazione nazionale: gli ispettori che eseguono l'ispezione tecnica annuale dei veicoli non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al capitolo 8.2 o ad avere il certificato di formazione ADR.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: a volte succede che veicoli sottoposti all'ispezione tecnica portino un carico di merci pericolose, ad esempio cisterne vuote non ripulite.

Le prescrizioni del capitolo 1.3 e del punto 8.2.3 rimangono applicabili.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–SE–7

Oggetto: distribuzione locale dei nn. ONU 1202, 1203 e 1223 in autocisterne.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: per cisterne e contenitori cisterna vuoti non ripuliti, la descrizione deve essere conforme al punto 5.4.1.1.6. Il nome e l'indirizzo di destinatari multipli possono essere riportati su altri documenti.

Contenuto della legislazione nazionale: per le cisterne o i contenitori cisterna vuoti non ripuliti, la descrizione nel documento di trasporto conforme al punto 5.4.1.1.6. non è necessaria se la quantità della sostanza nel piano di carico è contrassegnata dalla cifra “0”. Il nome e l'indirizzo dei destinatari non sono richiesti in nessun documento a bordo del veicolo.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–SE–9

Oggetto: trasporti locali verso siti agricoli o siti di costruzione.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4, 6.8 e 9.1.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: documenti di trasporto; costruzione delle cisterne; certificato di omologazione.

Contenuto della legislazione nazionale: i trasporti locali verso i siti agricoli o i siti di costruzione non sono soggetti ad alcune disposizioni regolamentari:

a)

non è richiesta la dichiarazione delle merci pericolose;

b)

le cisterne e/o i contenitori più vecchi, costruiti non secondo le disposizioni del capitolo 6.8, ma secondo una legislazione nazionale precedente e installati sulle strutture mobili per il personale, possono rimanere in uso;

c)

le autocisterne più vecchie non conformi alle disposizioni dei capitoli 6.7. o 6.8, destinate al trasporto delle sostanze di cui ai nn. ONU 1268, 1999, 3256 e 3257, provviste o sprovviste di attrezzature per la posa del rivestimento stradale, possono rimanere in uso per i trasporti locali e nelle immediate vicinanze dei cantieri stradali;

d)

non sono richiesti i certificati di omologazione per le strutture mobili per il personale e le autocisterne provviste o sprovviste di attrezzature per la posa del rivestimento stradale.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: una “struttura mobile per il personale” è una specie di roulotte comprendente un locale per il personale, dotata di una cisterna o di un contenitore non approvati per il carburante destinato al rifornimento dei trattori forestali.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–SE–10

Oggetto: trasporto di esplosivi in cisterne.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: gli esplosivi possono essere imballati soltanto in conformità al punto 4.1.4.

Contenuto della legislazione nazionale: l'autorità nazionale competente procederà all'approvazione dei veicoli destinati al trasporto di esplosivi in cisterne. Il trasporto in cisterne è permesso unicamente per gli esplosivi elencati nel regolamento o previa autorizzazione speciale delle autorità competenti.

Un veicolo che trasporta esplosivi in cisterne deve essere marcato ed etichettato conformemente ai punti 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2 e 5.3.1.4. Un solo veicolo dell'unità di trasporto può contenere merci pericolose.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Appendice S — Regolamentazione specifica per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada, emessa in conformità alla legge sul trasporto di merci pericolose e al regolamento svedese SÄIFS 1993:4.

Osservazioni: questa deroga è applicabile unicamente al trasporto nazionale e se l'operazione di trasporto è prevalentemente di carattere locale. La regolamentazione in questione era in vigore prima dell'adesione della Svezia all'Unione europea.

Solo due società effettuano operazioni di trasporto di esplosivi in veicoli cisterna. Il passaggio alle emulsioni avrà luogo in un prossimo futuro.

Vecchia deroga n. 84.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–SE–11

Oggetto: certificato del conducente.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative alla formazione dell'equipaggio del veicolo.

Contenuto della legislazione nazionale: la formazione dei conducenti non è autorizzata con i veicoli indicati al punto 8.2.1.1.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Appendice S — Regolamentazione specifica per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada, emessa in conformità alla legge sul trasporto di merci pericolose.

Osservazioni: trasporti locali.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–SE–12

Oggetto: trasporto di fuochi d'artificio, n. ONU 0335.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegato B, 7.2.4, V2 (1).

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni concernenti l'utilizzo dei veicoli EX/II ed EX/III.

Contenuto della legislazione nazionale: la disposizione speciale V2 1), figurante al punto 7.2.4, si applica al trasporto di fuochi d'artificio n. ONU 0335 unicamente se il contenuto netto di esplosivi è superiore a 3 000 kg (4 000 kg con rimorchio), a condizione che ai fuochi d'artificio sia stato assegnato il n. ONU 0335 in conformità alla tabella di classificazione per difetto del punto 2.1.3.5.5 della 14a edizione riveduta delle raccomandazioni dell'ONU sul trasporto di merci pericolose.

Questa assegnazione è soggetta all'approvazione delle autorità competenti. Essa deve essere sottoposta a una verifica sull'unità di trasporto.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Appendice S — Regolamentazione specifica per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada, emessa in conformità alla legge sul trasporto di merci pericolose.

Osservazioni: il trasporto di fuochi d'artificio è limitato nel tempo a due brevi periodi dell'anno, il periodo di Capodanno e il passaggio dal mese di aprile al mese di maggio. Il trasporto dagli speditori ai depositi può essere effettuato senza grandi problemi dall'attuale parco di veicoli omologati EX. Il trasporto dei fuochi d'artificio dai depositi ai punti vendita e degli articoli invenduti verso i depositi è invece limitato a causa della mancanza di veicoli omologati EX. I trasportatori non sono interessati a investire nell'omologazione perché non riescono ad ammortizzarne i costi. L'esistenza stessa degli speditori di fuochi d'artificio ne risulta compromessa perché non possono immettere sul mercato i loro prodotti.

Quando si usa questa deroga, la classificazione dei fuochi d'artificio deve essere fatta in base all'elenco di cui alle raccomandazioni dell'ONU, al fine di ottenere la classificazione più aggiornata possibile.

Un tipo di esenzione simile esiste per i fuochi d'artificio n. ONU 0336 compresi nella disposizione speciale 651, punto 3.3.1, dell'ADR 2005.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-bi-SE-13

Oggetto: adozione della deroga RO–bi–DK-4.

Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i) (trasporto locale su brevi distanze).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti da 1 a 9.

Contenuto dell'allegato della direttiva:

riferimento alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni:

Data di scadenza: 30 giugno 2022»

UK Regno Unito

RO–bi–UK–1

Oggetto: attraversamento di strade pubbliche da parte di veicoli che trasportano merci pericolose (N8).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative al trasporto di merci pericolose su strade pubbliche.

Contenuto della legislazione nazionale: non applicazione della regolamentazione sulle merci pericolose al trasporto tra locali privati separati da una strada. Per quanto riguarda la classe 7, questa deroga non si applica a nessuna delle disposizioni della regolamentazione del 2002 relativa al trasporto di materiali radioattivi su strada [Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002].

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b).

Osservazioni: può verificarsi facilmente un caso di trasferimento di merci tra due locali privati situati su due lati di una strada. Questo trasferimento non costituisce un trasporto di merci pericolose su strada pubblica nel senso comune del termine e in questo caso non dovrebbe applicarsi nessuna delle disposizioni della regolamentazione sulle merci pericolose.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–UK–2

Oggetto: esenzione dal divieto per il conducente o il suo assistente di aprire i colli contenenti merci pericolose in una catena di distribuzione locale che va dal deposito di distribuzione locale a un dettagliante o a un utilizzatore finale e dal dettagliante all'utilizzatore finale (eccetto per la classe 7) (N11).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.3.3.

Contenuto dell'allegato della direttiva: divieto per il conducente o il suo assistente di aprire i colli contenenti merci pericolose.

Contenuto della legislazione nazionale: il divieto di aprire i colli è limitato dalla clausola “Unless authorised to do so by the operator of the vehicle” (salvo autorizzazione da parte dell'operatore del veicolo).

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12 (3).

Osservazioni: preso letteralmente, il divieto così formulato nell'allegato può creare gravi problemi per la distribuzione al dettaglio.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–UK–3

Oggetto: disposizioni alternative per il trasporto di barili di legno contenenti il n. ONU 3065 del gruppo di imballaggio III.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.4, 4.1, 5.2 e 5.3.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative all'imballaggio e all'etichettatura.

Contenuto della legislazione nazionale: consente il trasporto di bevande alcoliche con gradazione alcolica superiore al 24 %, ma inferiore al 70 % in volume (gruppo di imballaggio III), in barili di legno non conformi alle norme dell'ONU senza etichette di pericolo, a condizione che vi siano prescrizioni più rigorose per il caricamento e il veicolo.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7 (13) and (14).

Osservazioni: si tratta di un prodotto di elevato valore, soggetto a un'accisa statale, che deve essere trasportato dalla distilleria ai magazzini doganali in veicoli securizzati, recanti un sigillo doganale ufficiale. Le prescrizioni di sicurezza supplementari tengono conto delle disposizioni meno rigorose per l'imballaggio e l'etichettatura.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–UK–4

Oggetto: adozione della deroga RO–bi–SE–12.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007 Part 1.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–UK–5

Oggetto: raccolta di batterie usate a fini di smaltimento o di riciclaggio.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizione speciale 636.

Contenuto della legislazione nazionale: permette l'applicazione delle seguenti condizioni, in alternativa alla disposizione speciale 636 del capitolo 3.3:

le pile e le batterie al litio usate (nn. ONU 3090 e 3091) consegnate e raccolte per il trasporto, ai fini del loro smaltimento, dal punto di raccolta per i consumatori all'impianto di trattamento intermedio e le altre pile e batterie non contenenti litio (nn. ONU 2800 e 3028) non sono soggette alle altre disposizioni dell'ADR se soddisfano le seguenti condizioni:

sono imballate in fusti IH2 o casse 4H2 conformi al livello di prova del gruppo di imballaggio II per le materie solide;

non più del 5 % di ciascun collo è costituito da batterie al litio e agli ioni di litio;

la massa lorda massima di ciascun collo non supera 25 kg;

la quantità totale dei colli caricati su un'unità di trasporto non supera 333 kg;

non può essere trasportata nessun'altra merce pericolosa.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 2007 part 1.

Osservazioni: i punti di raccolta per i consumatori sono situati in genere in punti vendita al dettaglio e non è facile insegnare a un gran numero di persone a differenziare e imballare le batterie usate in conformità alle disposizioni dell'ADR. Il sistema britannico funzionerebbe secondo gli orientamenti del Waste and Resources Action Programme adottato dal Regno Unito e comporterebbe la fornitura di imballaggi conformi alle disposizioni dell'ADR e di istruzioni appropriate.

Data di scadenza: 30 giugno 2021;»

2)

nell'allegato II, il capo II.3 è sostituito dal testo seguente::

«II.3   Deroghe nazionali

Deroghe concesse agli Stati membri in base all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/68/CE per il trasporto di merci pericolose all'interno del loro territorio.

Identificazione delle deroghe: RA-a/bi/bii-MS-nn

RA

=

ferrovia

a/bi/bii

=

articolo 6, paragrafo 2, lettera a)/lettera b), punti i) e ii)

MS

=

sigla dello Stato membro

nn

=

numero di ordine

In base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE

DE Germania

RA–a–DE–2

Oggetto: autorizzazione all'imballaggio combinato.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.10.4 MP2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: divieto di imballaggio combinato.

Contenuto della legislazione nazionale: classi 1.4S, 2, 3 e 6.1; autorizzazione all'imballaggio combinato di oggetti della classe 1.4S (cartucce per armi di piccolo calibro), aerosol (classe 2) e di materiali per la pulizia e il trattamento delle classi 3 e 6.1 (nn. ONU indicati) sotto forma di set da vendere in imballaggi combinati del gruppo II e in piccole quantità.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Osservazioni: n. di elenco: 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

FR Francia

RA–a–FR–3

Oggetto: trasporti per esigenze del vettore ferroviario.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: informazioni concernenti le materie pericolose che devono figurare nella lettera di vettura.

Contenuto della legislazione nazionale: i trasporti per esigenze del vettore ferroviario, di quantità non superiori ai limiti fissati al punto 1.1.3.6, non sono soggetti all'obbligo di dichiarazione del carico.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 20.2.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RA–a–FR–4

Oggetto: esenzione dall'obbligo di etichettatura di taluni vagoni postali.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: obbligo di applicare etichette sulle pareti dei vagoni.

Contenuto della legislazione nazionale: unicamente i vagoni postali che trasportano più di 3 tonnellate di materie di una stessa classe (diversa dalle classi 1, 6.2 o 7) devono recare etichette.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 21.1.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

SE Svezia

RA–a–SE–1

Oggetto: l'applicazione di etichette non è necessaria sui vagoni ferroviari che trasportano merci pericolose per la consegna espressa.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: i vagoni ferroviari che trasportano merci pericolose devono recare etichette.

Contenuto della legislazione nazionale: l'applicazione di etichette non è necessaria sui vagoni ferroviari che trasportano merci pericolose per la consegna espressa.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: il regolamento RID fissa limiti quantitativi per le merci per la consegna espressa. Si tratta quindi di piccole quantità.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

UK Regno Unito

RA–a–UK–1

Oggetto: trasporto di articoli contenenti determinate materie radioattive a basso rischio, quali sveglie, orologi, rivelatori di fumo, rose di bussola.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: gran parte delle prescrizioni del RID.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni sul trasporto di materie della classe 7.

Contenuto della legislazione nazionale: esenzione totale dalle disposizioni della regolamentazione nazionale per alcuni prodotti commerciali contenenti quantità limitate di materie radioattive.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Osservazioni: questa deroga è una misura a breve termine, che non sarà più necessaria quando modifiche simili nei regolamenti dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) saranno introdotte nel RID.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RA–a–UK–2

Oggetto: riduzione delle restrizioni per il trasporto in vagoni, veicoli e contenitori, di carichi misti di esplosivi e di esplosivi con altre merci pericolose (N4/5/6).

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.2.1 e 7.5.2.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: restrizioni per determinati tipi di carichi misti.

Contenuto della legislazione nazionale: la legislazione nazionale è meno restrittiva per quanto riguarda i carichi misti di esplosivi, a condizione che il loro trasporto possa essere effettuato senza rischi.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Osservazioni: il Regno Unito desidera autorizzare alcune varianti nelle norme sul carico misto di esplosivi con altri esplosivi e di esplosivi con altre merci pericolose. Ogni variante comporterà una limitazione quantitativa di una o di alcune delle parti che costituiscono il carico e sarà permessa solo a condizione che “tutte le misure ragionevolmente possibili siano state adottate per evitare che gli esplosivi entrino in contatto con le merci, le danneggino o ne siano danneggiati”.

Esempi di varianti che il Regno Unito desidera autorizzare:

1.

gli esplosivi classificati con i nn. ONU 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 e 0361 possono essere trasportati nello stesso veicolo in cui sono trasportate le merci pericolose classificate con il n. ONU 1942. La quantità del n. ONU 1942 che può essere trasportata deve essere limitata in quanto è considerato un esplosivo di classe 1.1D;

2.

gli esplosivi classificati con i nn. ONU 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 o 0453 possono essere trasportati nello stesso veicolo in cui sono trasportate merci pericolose (eccetto i gas infiammabili, le sostanze infettanti e le sostanze tossiche) della categoria di trasporto 2 o merci pericolose della categoria di trasporto 3 o qualsiasi combinazione di tali merci, purché la massa totale o il volume totale delle merci pericolose della categoria di trasporto 2 non superi 500 kg o litri e la massa totale netta di tali esplosivi non superi 500 kg;

3.

gli esplosivi di classe 1.4G possono essere trasportati nello stesso veicolo in cui sono trasportati liquidi e gas infiammabili della categoria di trasporto 2 o gas non infiammabili e non tossici della categoria di trasporto 3 o qualsiasi combinazione di tali merci, purché la massa totale o il volume totale delle merci pericolose non superi complessivamente 200 kg o litri e la massa totale netta degli esplosivi non superi 20 kg;

4.

gli oggetti esplosivi classificati con i nn. ONU 0106, 0107 o 0257 possono essere trasportati con oggetti esplosivi del gruppo di compatibilità D, E o F di cui sono componenti. La quantità totale degli esplosivi con i nn. ONU 0106, 0107 e 0257 non deve superare 20 kg.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RA–a–UK–3

Oggetto: permettere diverse quantità massime totali per unità di trasporto per le merci della classe 1, delle categorie 1 e 2, della tabella del punto 1.1.3.1.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.3.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: esenzioni legate alla natura dell'operazione di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: stabilire norme che prevedano esenzioni per quantità limitate e carichi misti di esplosivi.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).

Osservazioni: permettere limiti diversi per le piccole quantità e fattori di moltiplicazione diversi per i carichi misti di merci della classe 1, cioè “50” per la categoria 1 e “500” per la categoria 2. Ai fini del calcolo dei carichi misti, i fattori di moltiplicazione sono “20” per la categoria di trasporto 1 e “2” per la categoria di trasporto 2.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RA–a–UK–4

Oggetto: adozione della deroga RA–a–FR–6.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.1.3.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni meno rigorose relativamente all'obbligo di apposizione di pannelli per il trasporto combinato strada-ferrovia.

Contenuto della legislazione nazionale: le prescrizioni sull'affissione dei pannelli non si applicano nei casi in cui i pannelli del veicolo siano chiaramente visibili.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).

Osservazioni: si tratta di una disposizione nazionale già esistente del Regno Unito.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RA–a–UK–5

Oggetto: distribuzione di merci in imballaggi interni a dettaglianti o utilizzatori (eccetto quelle delle classi 1, 4.2, 6.2 e 7) dai depositi per la distribuzione locale ai dettaglianti o agli utilizzatori e dai dettaglianti agli utilizzatori finali.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi.

Contenuto della legislazione nazionale: non è necessario che gli imballaggi rechino un marchio RID/ADR o ONU.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007: Regulation 26.

Osservazioni: le prescrizioni del regolamento RID sono inadeguate per le fasi finali di un trasporto tra un deposito di distribuzione e un dettagliante o un utilizzatore o tra un dettagliante e un utilizzatore finale. Lo scopo di questa deroga è consentire che i recipienti interni di merci destinate alla distribuzione al dettaglio possano essere trasportati senza imballaggio esterno nel tragitto ferroviario di un viaggio di distribuzione locale.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

In base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2008/68/CE

DE Germania

RA–bi–DE–2

Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi in colli.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: da 1 a 5.

Contenuto dell'allegato della direttiva: classificazione, imballaggio e marcatura.

Contenuto della legislazione nazionale: classi da 2 a 6.1, 8 e 9: imballaggio combinato e trasporto di rifiuti pericolosi in colli e in IBC; i rifiuti devono essere contenuti in imballaggi interni (così come sono stati raccolti) e classificati in gruppi specifici (per evitare reazioni pericolose in un gruppo di rifiuti); istruzioni scritte speciali per i gruppi di rifiuti, utilizzate come lettera di vettura; raccolta di rifiuti domestici e di laboratorio, ecc.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Osservazioni: n. di elenco 6*.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RA–bi–DE–3

Oggetto: trasporto locale del n. ONU 1381 (fosforo, giallo, ricoperto d'acqua), classe 4.2, gruppo di imballaggio I, in vagoni cisterna ferroviari.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.8, 6.8.2.3.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni relative alla costruzione di cisterne e vagoni cisterna. Il capitolo 6.8, punto 6.8.2.3, esige l'omologazione del prototipo per le cisterne che trasportano il n. ONU 1381 (fosforo, giallo, ricoperto d'acqua).

Contenuto della legislazione nazionale: trasporto locale del n. ONU 1381 (fosforo, giallo, ricoperto d'acqua), classe 4.2, gruppo di imballaggio I, per brevi distanze (da Sassnitz-Mukran a Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz e Bitterfeld) in vagoni cisterna ferroviari costruiti secondo le norme russe. Il trasporto di queste merci è soggetto a disposizioni operative supplementari, stabilite dalle autorità competenti in materia di sicurezza.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 1/92.

Data di scadenza: 30 gennaio 2025

DK Danimarca

RA–bi–DK-1

Oggetto: trasporto di merci pericolose nei tunnel.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.

Contenuto dell'allegato della direttiva: carico, scarico e distanze di protezione.

Contenuto della legislazione nazionale: la legislazione prevede disposizioni diverse da quelle previste nell'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE per quanto riguarda i trasporti attraverso il tunnel ferroviario del collegamento fisso sul Grande Belt. Tali disposizioni alternative si riferiscono unicamente al volume di carico e alla distanza tra i carichi di merci pericolose.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bestemmelser om transport af Eksplosiver i jernbanetunnellerne på Storebælt og Øresund, 11. maj 2017.

Osservazioni:

Data di scadenza: 30 giugno 2022

RA–bi–DK-2

Oggetto: trasporto di merci pericolose nei tunnel.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.

Contenuto dell'allegato della direttiva: carico, scarico e distanze di protezione.

Contenuto della legislazione nazionale: la legislazione prevede disposizioni diverse da quelle previste nell'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE per quanto riguarda i trasporti attraverso il tunnel ferroviario del collegamento fisso sull'Øresund. Tali disposizioni alternative si riferiscono unicamente al volume di carico e alla distanza tra i carichi di merci pericolose.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bestemmelser om transport af Eksplosiver i jernbanetunnellerne på Storebælt og Øresund, 11. maj 2017.

Osservazioni:

Data di scadenza: 28 febbraio 2022

SE Svezia

RA–bi–SE–1

Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi verso impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: parti 5 e 6.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi.

Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto di imballaggi contenenti merci pericolose costituite da rifiuti deve essere effettuato in conformità alle disposizioni della direttiva che prevede solo poche esenzioni. Le esenzioni non sono permesse per tutti i tipi di sostanze e oggetti.

Le esenzioni principali sono le seguenti:

i piccoli imballaggi (meno di 30 kg) contenenti merci pericolose costituite da rifiuti possono essere sistemati in imballaggi, compresi gli IBC e i grandi imballaggi, senza rispettare le disposizioni dei punti 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 e 6.6.5.4.3 dell'allegato II, capo II.1, della direttiva. Non è necessario sottoporre gli imballaggi preparati per il trasporto, compresi gli IBC e i grandi imballaggi, a prove con un campione rappresentativo dei piccoli imballaggi interni.

Questa esenzione è autorizzata a condizione che:

gli imballaggi, gli IBC e i grandi imballaggi, siano conformi a un tipo sottoposto a prove e approvato in conformità ai gruppi di imballaggio I o II delle disposizioni applicabili dei capitoli 6.1, 6.5 o 6.6 dell'allegato II, capo II.1, della direttiva;

i piccoli imballaggi siano imballati con un materiale assorbente che trattiene qualsiasi liquido che potrebbe fuoriuscire negli imballaggi esterni, negli IBC o nei grandi imballaggi durante il trasporto; e

la massa lorda degli imballaggi, degli IBC e dei grandi imballaggi preparati per il trasporto non sia superiore alla massa lorda autorizzata indicata nel codice di omologazione ONU per i gruppi di imballaggio I o II per gli imballaggi, gli IBC e i grandi imballaggi; e

il documento di trasporto comprenda la seguente dicitura: “Imballato in conformità alla parte 16 dell'appendice S del RID”.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Appendice S — Regolamentazione specifica per il trasporto nazionale di merci pericolose per ferrovia, emessa in conformità alla legge sul trasporto di merci pericolose.

Osservazioni: i punti 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 e 6.6.5.4.3 dell'allegato II, capo II.1, della direttiva sono difficili da applicare, perché gli imballaggi, gli IBC e i grandi imballaggi devono essere sottoposti a prove con un campione rappresentativo di rifiuti, difficilmente prevedibile.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

In base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto ii), della direttiva 2008/68/CE

DE Germania

RA–bii–DE– 1

Oggetto: trasporto locale del n. ONU 1051 [cianuro di idrogeno stabilizzato, liquido, con un contenuto di acqua pari o inferiore all'1 % (massa)] in vagoni cisterna ferroviari, in deroga all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.2, 4.3.2.1.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: divieto di trasporto del n. ONU 1051 (cianuro di idrogeno), stabilizzato, liquido, con un contenuto di acqua pari o inferiore all'1 % (massa) in vagoni cisterna ferroviari (cisterne RID).

Contenuto della legislazione nazionale: trasporto locale per ferrovia su particolari tragitti prestabiliti nel quadro di un processo industriale definito e rigorosamente controllato in condizioni chiaramente specificate. Il trasporto è effettuato in vagoni cisterna autorizzati specificamente a tale scopo, la cui costruzione e il cui allestimento sono adeguati costantemente in funzione dei canoni di sicurezza più recenti. Il processo di trasporto è soggetto a una regolamentazione dettagliata costituita da disposizioni di sicurezza operativa supplementari, approvate dalle autorità competenti in materia di sicurezza e di prevenzione dei rischi, ed è controllato dalle autorità di supervisione competenti.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Ausnahmezulassung Eisenbahn-Bundesamt, Nr E 1/97.

Fine del periodo di validità: 1o gennaio 2023»

RA–bii–DE–2

Oggetto: trasporto locale su tragitti prestabiliti del n. ONU 1402 (carburo di calcio), gruppo di imballaggio I, in contenitori su vagoni.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.2, 7.3.1.1

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni generali per il trasporto alla rinfusa. Il capitolo 3.2, tabella A, non autorizza il trasporto alla rinfusa di carburo di calcio.

Contenuto della legislazione nazionale: trasporto locale per ferrovia del n. ONU 1402 (carburo di calcio), gruppo di imballaggio I, su particolari tragitti prestabiliti, nel quadro di un processo industriale definito e rigorosamente controllato in condizioni chiaramente specificate. I carichi sono trasportati in vagoni, in contenitori costruiti a tal fine. Il trasporto di queste merci è soggetto a disposizioni operative supplementari, stabilite dalle autorità competenti in materia di sicurezza.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 3/10.

Data di scadenza: 15 gennaio 2024».


27.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/93


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1095 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2019

che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda le voci relative alla Bosnia-Erzegovina e alla Russia nell'elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati

[notificata con il numero C(2019) 4285]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, l'articolo 8, punto 4, e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2007/777/CE della Commissione (2) fissa, tra le altre questioni, le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per l'introduzione nell'Unione di partite di taluni prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati che sono stati sottoposti a uno dei trattamenti di cui all'allegato II, parte 4 («i prodotti») di tale decisione.

(2)

L'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE contiene un elenco di paesi terzi o parti dei paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione dei prodotti, a condizione che essi siano stati sottoposti a uno dei trattamenti indicati in tale allegato. La parte 4 di detto allegato stabilisce un trattamento generico «A» e trattamenti specifici da «B» a «F», enumerati in ordine decrescente di rigorosità in base ai rischi zoosanitari da eliminare.

(3)

La Bosnia-Erzegovina ha chiesto di essere inserita nell'elenco di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE quale paese terzo da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di prodotti ottenuti da pollame e selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti).

(4)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3) istituisce, tra le altre questioni, un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di pollame e di taluni prodotti a base di pollame. Il regolamento (CE) n. 798/2008, come modificato di recente dal regolamento di esecuzione(UE) 2019/298 della Commissione (4), autorizza l'importazione e il transito nell'Unione di carni di pollame provenienti dalla Bosnia-Erzegovina, sulla base dell'esito favorevole di un audit della Commissione inteso a valutare i controlli sulla salute animale esistenti per le carni di pollame destinate all'Unione. Tale audit ha valutato, con esito favorevole, anche i controlli di polizia sanitaria esistenti per prodotti a base di pollame e di selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti). È pertanto opportuno che la decisione 2007/777/CE autorizzi anche l'introduzione nell'Unione dei prodotti ottenuti da pollame e selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti) che siano stati sottoposti a un trattamento generico «A» e che la Bosnia-Erzegovina sia indicata a tale scopo nell'elenco di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE. L'attuale voce relativa a tale paese terzo in detto allegato deve inoltre essere adattata per tener conto di questa nuova autorizzazione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la voce relativa alla Bosnia-Erzegovina in tale allegato.

(5)

La decisione 2007/777/CE autorizza attualmente l'introduzione nell'Unione di prodotti ottenuti da pollame e selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti) provenienti dalla Russia, purché tali prodotti siano stati sottoposti a un trattamento generico «A» e la Russia sia debitamente elencata a tal fine nell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE.

(6)

Il 17 novembre 2016 la Russia ha confermato la presenza di HPAI del sottotipo H5N8 sul suo territorio. Dal novembre 2016 la Russia ha confermato la presenza di vari focolai di HPAI in aziende avicole ubicate sul suo territorio. A causa di tali focolai risalenti a novembre 2016, la Russia non può essere considerata indenne dalla citata malattia. Al fine di prevenire l'introduzione del virus HPAI nell'Unione, è opportuno autorizzare l'introduzione nell'Unione di prodotti ottenuti da pollame e selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti) provenienti dalla Russia, ma a condizione che tali prodotti siano stati sottoposti al trattamento specifico «D» di cui all'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la voce relativa alla Russia nell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE.

(7)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  Decisione della Commissione 2007/777/CE, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).

(3)  Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/298 della Commissione, del 20 febbraio 2019, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative a Bielorussia, Bosnia-Erzegovina e Giappone nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni o il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame (GU L 50 del 21.2.2019, pag. 20).


ALLEGATO

L'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE è così modificato:

1)

la voce relativa alla Bosnia-Erzegovina è sostituita dalla seguente:

Codice ISO

Paese d'origine o relativa parte

1.

Bovini domestici

2.

Artiodattili di allevamento (esclusi i suini)

Ovini/caprini domestici

1.

Suini domestici

2.

Artiodattili di allevamento (suini)

Solipedi domestici

1.

Pollame

2.

Selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti)

Ratiti di allevamento

Conigli domestici e leporidi di allevamento

Artiodattili selvatici (esclusi i suini)

Suini selvatici

Solipedi selvatici

Leporidi selvatici (conigli e lepri)

Volatili selvatici

Mammiferi selvatici terrestri (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)

«BA

Bosnia-Erzegovina

A (3)

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX»

2)

la voce relativa alla Russia è sostituita dalla seguente:

Codice ISO

Paese d'origine o relativa parte

1.

Bovini domestici

2.

Artiodattili di allevamento (esclusi i suini)

Ovini/caprini domestici

1.

Suini domestici

2.

Artiodattili di allevamento (suini)

Solipedi domestici

1.

Pollame

2.

Selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti)

Ratiti di allevamento

Conigli domestici e leporidi di allevamento

Artiodattili selvatici (esclusi i suini)

Suini selvatici

Solipedi selvatici

Leporidi selvatici (conigli e lepri)

Volatili selvatici

Mammiferi selvatici terrestri (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)

«RU

Russia RU

XXX

XXX

XXX

XXX

D

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

A

Russia (3)

RU-1

C

C

C

B

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Russia

RU-2

C o D1

C o D1

C

B

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX»