ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 172

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
26 giugno 2019


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014

1

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) ( 1 )

18

 

*

Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico

56

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

26.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 172/1


REGOLAMENTO (UE) 2019/1022 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2019

che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, di cui l'Unione è parte contraente, stabilisce obblighi in materia di conservazione, e in particolare l'obbligo di mantenere o ricostituire le popolazioni delle specie sfruttate a livelli atti a produrre il rendimento massimo sostenibile («MSY»).

(2)

In occasione del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile svoltosi a New York nel 2015, l'Unione e i suoi Stati membri si sono impegnati, entro il 2020, a regolamentare efficacemente il prelievo delle risorse e a porre fine alla pesca eccessiva, alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e alle pratiche di pesca distruttive, nonché ad attuare piani di gestione basati su dati scientifici, al fine di ricostituire gli stock ittici nel più breve tempo possibile riportandoli almeno a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile determinato in base alle loro caratteristiche biologiche.

(3)

La dichiarazione ministeriale di Malta MedFish4Ever del 30 marzo 2017 (3) stabilisce un nuovo quadro per la governance della pesca nel Mar Mediterraneo e delinea un programma di lavoro comprendente cinque azioni concrete per i prossimi 10 anni. Uno degli impegni assunti è istituire piani pluriennali.

(4)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce le norme della politica comune della pesca («PCP») in linea con gli obblighi internazionali dell'Unione. La PCP deve contribuire alla protezione dell'ambiente marino, alla gestione sostenibile di tutte le specie sfruttate commercialmente e, in particolare, al conseguimento di un buono stato ecologico entro il 2020.

(5)

La PCP prevede, tra gli altri, i seguenti obiettivi: garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale, sociale ed economico nel lungo termine, applicare l'approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca e applicare un approccio alla gestione di tali attività basato sugli ecosistemi. La PCP contribuisce anche a un equo tenore di vita per il settore della pesca, ivi compreso il settore della pesca artigianale, su piccola scala o costiera. La realizzazione di tali obiettivi contribuisce anche alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare e produce vantaggi a livello occupazionale.

(6)

Per conseguire gli obiettivi della PCP dovrebbero essere adottate misure di conservazione quali piani pluriennali, misure tecniche e misure relative alla fissazione e ripartizione dello sforzo di pesca massimo consentito.

(7)

A norma degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, i piani pluriennali devono essere basati su pareri scientifici, tecnici ed economici. Secondo tali disposizioni, il piano pluriennale istituito dal presente regolamento («piano») dovrebbe comprendere obiettivi generali, obiettivi specifici quantificabili associati a scadenze precise, valori di riferimento per la conservazione, misure di salvaguardia e misure tecniche intese ad evitare e ridurre le catture indesiderate.

(8)

Per «migliore parere scientifico disponibile» si dovrebbe intendere un parere scientifico accessibile al pubblico, basato sui dati e metodi scientifici più aggiornati e formulato o riesaminato da un organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o internazionale.

(9)

La Commissione dovrebbe ottenere il migliore parere scientifico disponibile per gli stock che rientrano nell'ambito di applicazione del piano. A tal fine essa dovrebbe consultare, in particolare, il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca («CSTEP»). In particolare, la Commissione dovrebbe ottenere un parere scientifico accessibile al pubblico, anche per quanto riguarda la pesca multispecifica, che tenga conto del piano e indichi intervalli di FMSY e valori di riferimento per la conservazione (BPA e BLIM).

(10)

Il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio (5) istituisce un quadro di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e prevede l'adozione di piani di gestione per la pesca praticata con reti da traino, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia, reti da circuizione e draghe nelle acque territoriali degli Stati membri.

(11)

La Francia, l'Italia e la Spagna hanno adottato piani di gestione a norma del regolamento (CE) n. 1967/2006. Tuttavia, tali piani non sono coerenti tra loro e non tengono conto di tutti gli attrezzi utilizzati per lo sfruttamento degli stock demersali, né della distribuzione transzonale di alcuni stock e di alcune flotte di pesca. Inoltre, essi non hanno permesso di conseguire gli obiettivi della PCP. Gli Stati membri e i portatori di interesse si sono dichiarati favorevoli all'elaborazione e all'attuazione di un piano pluriennale a livello dell'Unione per gli stock considerati.

(12)

Lo CSTEP ha dimostrato che lo sfruttamento di molti stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale supera di gran lunga i livelli richiesti per conseguire il rendimento massimo sostenibile («MSY»).

(13)

È quindi opportuno istituire un piano pluriennale per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale.

(14)

Il piano dovrebbe tenere conto della multispecificità delle attività di pesca e delle interazioni tra gli stock da queste interessati, vale a dire il nasello (Merluccius merluccius), la triglia di fango (Mullus barbatus), il gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), lo scampo (Nephrops norvegicus), il gambero viola (Aristeus antennatus) e il gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea). Dovrebbe inoltre tenere conto delle specie oggetto di catture accessorie nelle attività di pesca demersali e degli stock demersali per i quali non sono disponibili dati sufficienti. Il piano dovrebbe applicarsi alle attività di pesca demersali (in particolare con reti da traino, reti da posta fisse, trappole e palangari) praticata nelle acque dell'Unione o da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione del Mar Mediterraneo occidentale.

(15)

Ove la mortalità causata dalla pesca ricreativa abbia un impatto rilevante sullo stock interessato, il Consiglio dovrebbe essere in grado di fissare limiti non discriminatori per la pesca ricreativa. Nel fissare tali limiti, il Consiglio dovrebbe basarsi su criteri trasparenti e oggettivi. Se del caso, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie e proporzionate per il monitoraggio e la raccolta dei dati per la stima attendibile dei livelli effettivi delle catture della pesca ricreativa. Dovrebbe inoltre essere possibile adottare ulteriori misure tecniche di conservazione riguardo alla pesca ricreativa.

(16)

Il campo di applicazione geografico del piano dovrebbe essere basato sulla distribuzione geografica degli stock risultante dai migliori pareri scientifici disponibili. Il miglioramento dei dati scientifici potrebbe rendere necessarie future modifiche della distribuzione geografica degli stock indicata nel piano. Alla Commissione dovrebbe pertanto essere conferito il potere di adottare atti delegati per adeguare la distribuzione geografica degli stock indicata nel piano nel caso in cui i pareri scientifici segnalino variazioni nella distribuzione geografica degli stock considerati.

(17)

Il piano dovrebbe mirare a contribuire al raggiungimento degli obiettivi della PCP, in particolare a conseguire e mantenere il rendimento massimo sostenibile per gli stock bersaglio, ad attuare l'obbligo di sbarco per gli stock demersali e le catture accessorie di specie pelagiche nelle attività di pesca demersali soggetti a taglia minima di riferimento per la conservazione, e a promuovere un equo tenore di vita per quanti dipendono dalle attività di pesca, tenendo conto della pesca costiera e degli aspetti socioeconomici. Il piano dovrebbe inoltre applicare alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi, per ridurre al minimo gli impatti delle attività di pesca sull'ecosistema marino. Esso dovrebbe essere conforme alla normativa ambientale dell'Unione, in particolare all'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico entro il 2020, in conformità della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), e agli obiettivi della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (8).

(18)

È opportuno stabilire un tasso-obiettivo di mortalità per pesca (F) che corrisponda all'obiettivo di conseguire e mantenere l'MSY a intervalli di valori compatibili con il conseguimento dell'MSY (FMSY). Tali intervalli, stabiliti sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, sono necessari per garantire una flessibilità che consenta di tenere conto dell'evoluzione dei pareri scientifici, contribuire all'attuazione dell'obbligo di sbarco e prendere in considerazione le esigenze della pesca multispecifica. Sulla base del piano, tali intervalli di valori sono calcolati in modo che il rendimento a lungo termine non subisca una riduzione superiore al 5 % rispetto all'MSY. Inoltre, al limite superiore dell'intervallo di FMSY è applicato un tetto massimo, cosicché la probabilità che lo stock scenda al di sotto del valore limite di riferimento per la biomassa (BLIM) non sia superiore al 5 %.

(19)

Ai fini della fissazione dello sforzo di pesca massimo consentito, è opportuno stabilire intervalli di FMSY per uno «sfruttamento normale» e, fatto salvo il buono stato degli stock interessati, la possibilità di fissare lo sforzo di pesca massimo consentito oltre tali intervalli di FMSY per lo stock più vulnerabile se dai pareri scientifici risulta che ciò è necessario per raggiungere gli obiettivi del presente regolamento nella pesca multispecifica, per evitare che uno stock subisca danni causati da dinamiche intraspecie o interspecie o per limitare le fluttuazioni annuali dello sforzo di pesca massimo consentito. Un tasso-obiettivo di mortalità per pesca corrispondente a tali intervalli di FMSY dovrebbe essere raggiunto in modo progressivamente incrementale entro il 2020 ove possibile, e al più tardi entro il 1o gennaio 2025.

(20)

Per gli stock per i quali si dispone di obiettivi specifici relativi all'MSY, e ai fini dell'applicazione di salvaguardie, è necessario stabilire valori di riferimento per la conservazione espressi come valori precauzionali di riferimento (BPA) e valori limite di riferimento (BLIM).

(21)

Dovrebbero essere predisposte idonee misure di salvaguardia intese a garantire il conseguimento degli obiettivi specifici e, ove necessario, l'avvio delle misure correttive, tra l'altro ove gli stock scendono al di sotto dei valori di riferimento per la conservazione. Le misure correttive dovrebbero comprendere misure di emergenza in conformità degli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013, lo sforzo di pesca massimo consentito e altre misure di conservazione specifiche.

(22)

Al fine di garantire un accesso trasparente alle attività di pesca e il conseguimento dei tassi-obiettivo di mortalità per pesca, è opportuno adottare un regime di gestione dello sforzo di pesca dell'Unione per le reti da traino, che costituiscono l'attrezzo principalmente utilizzato per lo sfruttamento degli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale. A tal fine è opportuno definire gruppi di sforzo di pesca per consentire al Consiglio di stabilire ogni anno lo sforzo di pesca massimo consentito, espresso in numero di giorni di pesca. Se necessario, il regime di gestione dello sforzo di pesca dovrebbe includere altri attrezzi da pesca.

(23)

Considerata la situazione preoccupante di molti stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale, e al fine di ridurre i livelli attualmente elevati di mortalità per pesca, il regime di gestione dello sforzo di pesca dovrebbe comportare una riduzione significativa dello sforzo di pesca nei primi cinque anni di attuazione del piano.

(24)

Per garantire che il regime di gestione dello sforzo di pesca sia efficace e funzionale gli Stati membri dovrebbero adottare misure specifiche tra cui, in particolare, la definizione di un metodo per l'assegnazione delle quote di sforzo di pesca in conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'elaborazione di un elenco di navi, il rilascio di autorizzazioni di pesca e la registrazione e trasmissione dei dati relativi allo sforzo di pesca.

(25)

Al fine di contribuire al conseguimento efficace degli obiettivi del piano e conformemente ai principi di buona governance di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di promuovere sistemi di gestione partecipativa a livello locale.

(26)

Per proteggere le zone di riproduzione e gli habitat sensibili, e salvaguardare nel contempo le attività di pesca artigianale, la zona costiera dovrebbe essere regolarmente riservata ad attività di pesca più selettive. Pertanto, il piano dovrebbe istituire ogni anno un fermo della durata di tre mesi all'interno di sei miglia marine dalla costa, eccetto nelle zone più profonde dell'isobata di 100 metri. Dovrebbe essere possibile stabilire altre zone vietate alla pesca, ove questo possa garantire una riduzione di almeno il 20 % delle catture di novellame di nasello.

(27)

È opportuno adottare misure di conservazione supplementari per gli stock demersali. In particolare, sulla base dei pareri scientifici, è opportuno poter stabilire ulteriori fermi nelle zone a elevata concentrazione di riproduttori al fine di proteggere la popolazione adulta di naselli fortemente decimata.

(28)

Per gli stock di specie oggetto di catture accessorie e per gli stock demersali per i quali non sono disponibili dati sufficienti dovrebbe applicarsi l'approccio precauzionale. Se i pareri scientifici indicano che sono necessarie misure correttive, dovrebbero essere adottate misure specifiche di conservazione in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(29)

Il piano dovrebbe prevedere la possibilità di adottare ulteriori misure tecniche di conservazione mediante atti delegati. Ciò è necessario per conseguire gli obiettivi del piano, in particolare per quanto riguarda la conservazione degli stock demersali e il miglioramento della selettività.

(30)

Per garantire la conformità all'obbligo di sbarco istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il piano dovrebbe prevedere misure di gestione supplementari, da specificare ulteriormente in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(31)

Al fine di adeguare tempestivamente il piano al progresso tecnico e scientifico, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di integrare il presente regolamento con misure correttive e misure tecniche di conservazione, attuare l'obbligo di sbarco e modificare alcuni elementi del piano. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (9). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio devono ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti devono avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(32)

È opportuno stabilire il termine per la presentazione di raccomandazioni comuni da parte degli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto, come disposto dal regolamento (UE) n. 1380/2013.

(33)

Al fine di valutare i progressi compiuti verso il conseguimento dell'MSY, il piano dovrebbe consentire un regolare monitoraggio scientifico degli stock considerati e, ove possibile, degli stock oggetto di catture accessorie.

(34)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione dovrebbe valutare periodicamente l'adeguatezza e l'efficacia del presente regolamento. Tale valutazione dovrebbe seguire e basarsi su una valutazione periodica del piano, sulla base del parere scientifico dello CSTEP, entro 17 luglio 2024 e, successivamente, ogni tre anni. Tale periodo consentirebbe di dare piena attuazione all'obbligo di sbarco, di adottare e attuare misure regionalizzate e di incidere sugli stock e sulle attività di pesca.

(35)

Ai fini della certezza del diritto è opportuno precisare che le misure di arresto temporaneo adottate per conseguire gli obiettivi del piano possono essere ritenute ammissibili al sostegno a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(36)

Al fine di conseguire un equilibrio fra la capacità di pesca della flotta e lo sforzo di pesca massimo consentito disponibile, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca dovrebbe poter sostenere l'arresto definitivo delle attività di pesca nei segmenti di flotta non equilibrati disciplinati dal presente regolamento. Il regolamento (UE) n. 508/2014 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(37)

Prima di redigere il piano, ne è stato debitamente valutato il probabile impatto economico e sociale, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(38)

Tenuto conto che lo sforzo di pesca massimo consentito è fissato per ogni anno civile, le disposizioni relative al regime di gestione dello sforzo di pesca dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2020. Tenuto conto della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, le disposizioni sugli intervalli di FMSY e sulle misure di salvaguardia per gli stock al di sotto del BPA dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2025,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale («piano») per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale.

2.   Il presente regolamento si applica ai seguenti stock:

a)

gambero viola (Aristeus antennatus) nelle sottozone 1, 5, 6 e 7 della CGPM;

b)

gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) nelle sottozone 1, 5, 6 e 9-10-11 della CGPM;

c)

gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) nelle sottozone 9-10-11 della CGPM;

d)

nasello (Merluccius merluccius) nelle sottozone 1-5-6-7- e 9-10-11 della CGPM;

e)

scampo (Nephrops norvegicus) nelle sottozone 5, 6, 9 e 11 della CGPM;

f)

triglia di fango (Mullus barbatus) nelle sottozone 1, 5, 6, 7, 9, 10 e 11 della CGPM.

3.   Il presente regolamento si applica anche agli stock oggetto di catture accessorie prelevati nel Mar Mediterraneo occidentale nella pesca degli stock elencati al paragrafo 2. Esso si applica altresì a qualsiasi altro stock demersale catturato nel Mar Mediterraneo occidentale per il quale non si dispone di dati sufficienti.

4.   Il presente regolamento si applica alle attività di pesca commerciale di stock demersali di cui ai paragrafi 2 e 3, ove praticate nelle acque dell'Unione o da navi dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione del Mar Mediterraneo occidentale.

5.   Il presente regolamento specifica inoltre le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco nelle acque dell'Unione del Mar Mediterraneo occidentale per tutti gli stock delle specie a cui si applica l'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 che sono catturate nelle attività di pesca demersali.

6.   Il presente regolamento stabilisce, all'articolo 13, misure tecniche applicabili nel Mar Mediterraneo occidentale relativamente a qualunque stock.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni in aggiunta alle definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013, all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (11) e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1967/2006:

1)   «Mar Mediterraneo occidentale»: le acque nelle sottozone geografiche (geographical sub-areas – GSA) della CGPM 1 (Mare di Alboran settentrionale), 2 (Isola di Alboran), 5 (Isole Baleari), 6 (nord della Spagna), 7 (Golfo del Leone), 8 (Corsica), 9 (Mar Ligure e Mare Tirreno settentrionale), 10 (Mare Tirreno meridionale) e 11 (Sardegna) quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (12);

2)   «stock considerati»: gli stock elencati all'articolo 1, paragrafo 2;

3)   «stock più vulnerabile»: lo stock per cui, al momento di stabilire lo sforzo di pesca massimo consentito, la mortalità per pesca dell'anno precedente è la più distante dal valore FMSY determinato nei migliori pareri scientifici disponibili;

4)   «intervallo di FMSY»: un intervallo di valori indicato nei migliori pareri scientifici disponibili, in particolare dello CSTEP o di un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o internazionale, all'interno del quale tutti i livelli di mortalità per pesca producono a lungo termine il rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield – MSY) sulla base di un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali medie esistenti, senza provocare ripercussioni significative sul processo riproduttivo degli stock considerati. L'intervallo è fissato in modo che il rendimento a lungo termine non subisca una riduzione superiore al 5 % rispetto all'MSY. Ad esso è applicato un tetto massimo affinché la probabilità che lo stock scenda al di sotto del valore limite di riferimento (BLIM) non sia superiore al 5 %;

5)   «valore FMSY»: il valore della mortalità per pesca stimata che, sulla base di un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali medie esistenti, produce il rendimento massimo a lungo termine;

6)   «MSY FLOWER»: il valore più basso all'interno dell'intervallo di FMSY;

7)   «MSY FUPPER»: il valore più alto all'interno dell'intervallo di FMSY;

8)   «intervallo inferiore di FMSY»: intervallo di valori compresi tra l'MSY FLOWER e il valore FMSY;

9)   «intervallo superiore di FMSY»: intervallo di valori compresi tra il valore FMSY e l'MSY FUPPER;

10)   «BLIM»: il valore limite di riferimento, espresso come biomassa riproduttiva e indicato nei migliori pareri scientifici disponibili, in particolare nel parere dello CSTEP o di un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o internazionale, al di sotto del quale la capacità riproduttiva rischia di essere ridotta;

11)   «BPA»: il valore precauzionale di riferimento, espresso come biomassa riproduttiva e indicato nei migliori pareri scientifici disponibili, in particolare nel parere dello CSTEP o di un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o internazionale, che garantisce che la probabilità che la biomassa riproduttiva scenda al di sotto del BLIM non superi il 5 %;

12)   «gruppo di sforzo di pesca»: un'unità di gestione della flotta di uno Stato membro per la quale è fissato uno sforzo di pesca massimo consentito;

13)   «gruppo di stock»: un gruppo di stock catturati insieme come indicato all'allegato I;

14)   «giorno di pesca»: periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, durante il quale una nave si trova nel Mar Mediterraneo occidentale ed è fuori dal porto.

Articolo 3

Obiettivi

1.   Il piano è basato su un regime di sforzo di pesca ed è volto a contribuire al conseguimento degli obiettivi della PCP enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare attraverso l'applicazione dell'approccio precauzionale alla gestione della pesca, e a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre l'MSY.

2.   Il piano contribuisce a eliminare i rigetti in mare evitando e riducendo, per quanto possibile, le catture indesiderate, e concorre all'attuazione dell'obbligo di sbarco stabilito all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie che sono soggette a taglie minime di riferimento per la conservazione conformemente al diritto dell'Unione e alle quali si applica il presente regolamento.

3.   Il piano applica alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi al fine di garantire che gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino siano ridotti al minimo. Esso è conforme alla normativa ambientale dell'Unione, e in particolare all'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico entro il 2020 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE.

4.   In particolare, il piano mira a:

a)

garantire che siano rispettate le condizioni indicate nel descrittore 3 indicato all'allegato I della direttiva 2008/56/CE;

b)

contribuire alla realizzazione di altri descrittori pertinenti di cui all'allegato I della direttiva 2008/56/CE in proporzione al ruolo svolto dalle attività di pesca nella loro realizzazione; e

c)

contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 2009/147/CE e agli articoli 6 e 12 della direttiva 92/43/CEE, in particolare al fine di ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sugli habitat vulnerabili e le specie protette.

5.   Le misure previste dal piano sono adottate sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili.

CAPO II

OBIETTIVI SPECIFICI, VALORI DI RIFERIMENTO PER LA CONSERVAZIONE E MISURE DI SALVAGUARDIA

Articolo 4

Obiettivi

1.   Il tasso-obiettivo di mortalità per pesca, corrispondente agli intervalli di FMSY di cui all'articolo 2, è raggiunto in modo progressivamente incrementale entro il 2020 ove possibile, e al più tardi entro il 1o gennaio 2025, per gli stock considerati, ed è successivamente mantenuto entro gli intervalli di FMSY.

2.   Gli intervalli di FMSY sulla base del piano sono richiesti, in particolare allo CSTEP o ad un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o internazionale.

3.   A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, quando il Consiglio stabilisce lo sforzo di pesca massimo consentito, stabilisce tale sforzo di pesca per ciascun gruppo di sforzo di pesca, entro l'intervallo di FMSY disponibile al momento per lo stock più vulnerabile.

4.   Nonostante i paragrafi 1 e 3, lo sforzo di pesca massimo consentito può essere fissato a livelli inferiori agli intervalli di FMSY.

5.   Nonostante i paragrafi 1 e 3, e a condizione che tutti gli stock considerati siano al di sopra del BPA, lo sforzo di pesca massimo consentito può essere fissato a livelli superiori all'intervallo di FMSY disponibile al momento per lo stock più vulnerabile:

a)

qualora, sulla base dei migliori pareri o dati scientifici disponibili, ciò sia necessario per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 3 nel caso della pesca multispecifica;

b)

qualora, sulla base dei migliori pareri o dati scientifici disponibili, ciò sia necessario per evitare danni gravi a uno stock causati da dinamiche intraspecie o interspecie; oppure

c)

per limitare a non oltre il 20 % le variazioni dello sforzo di pesca massimo consentito tra due anni consecutivi.

6.   Laddove non sia possibile determinare gli intervalli FMSY per uno stock di cui all'articolo 1, paragrafo 2, in ragione dell'assenza di informazioni scientifiche adeguate, tale stock è gestito conformemente all'articolo 12 fintantoché gli intervalli FMSY non saranno disponibili in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 5

Valori di riferimento per la conservazione

Ai fini dell'articolo 6 sono richiesti, in particolare allo CSTEP o ad un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o internazionale, i seguenti valori di riferimento per la conservazione sulla base del piano:

a)

valori precauzionali di riferimento espressi in termini di biomassa riproduttiva (BPA); e

b)

valori limite di riferimento espressi in termini di biomassa riproduttiva (BLIM).

Articolo 6

Misure di salvaguardia

1.   Se dai pareri scientifici risulta che la biomassa riproduttiva di uno degli stock considerati è inferiore al BPA, si adottano tutte le misure correttive adeguate atte a garantire il rapido ritorno degli stock considerati al di sopra dei livelli in grado di produrre l'MSY. In particolare, nonostante l'articolo 4, paragrafo 3, lo sforzo di pesca massimo consentito è fissato a livelli compatibili con una mortalità per pesca che è ricondotta all'interno dell'intervallo di FMSY per lo stock più vulnerabile, tenendo conto del calo della biomassa.

2.   Se dai pareri scientifici risulta che la biomassa riproduttiva di uno degli stock considerati è inferiore al BLIM, si adottano ulteriori misure correttive atte a garantire il rapido ritorno dello stock considerati al di sopra dei livelli in grado di produrre l'MSY. In particolare, nonostante l'articolo 4, paragrafo 3, tali misure correttive possono comprendere la sospensione della pesca diretta agli stock considerati e l'adeguata riduzione dello sforzo di pesca massimo consentito.

3.   Le misure correttive di cui al presente articolo possono includere:

a)

misure a norma degli articoli 7, 8 e da 11 a 14 del presente regolamento; e

b)

misure di emergenza in conformità degli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

4.   La scelta delle misure di cui al presente articolo è effettuata in funzione della natura, della gravità, della durata e del ripetersi della situazione in cui la biomassa riproduttiva è inferiore ai livelli di cui all'articolo 5.

CAPO III

SFORZO DI PESCA

Articolo 7

Regime di gestione dello sforzo di pesca

1.   Tutte le navi operanti con reti da traino nelle zone, nei gruppi di stock e nelle categorie di lunghezza di cui all'allegato I sono soggette a un regime di gestione dello sforzo di pesca.

2.   Ogni anno, sulla base dei pareri scientifici e ai sensi dell'articolo 4, il Consiglio stabilisce lo sforzo di pesca massimo consentito per ciascun gruppo di sforzo di pesca e Stato membro.

3.   In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, e nonostante il paragrafo 2 del presente articolo, per i primi cinque anni di applicazione del piano:

a)

nel primo anno di applicazione del piano, ad eccezione delle GSA in cui lo sforzo di pesca è già stato ridotto di oltre il 20 % durante il periodo di riferimento, lo sforzo di pesca massimo consentito è ridotto del 10 % rispetto al livello di riferimento;

b)

dal secondo al quinto anno di applicazione del piano, lo sforzo di pesca massimo consentito è ridotto al massimo del 30 % durante tale periodo. La diminuzione dello sforzo di pesca può essere integrata da misure tecniche o altre misure di conservazione pertinenti, adottate a norma del diritto dell'Unione, al fine di raggiungere l'FMSY entro il 1o gennaio 2025.

4.   Il periodo di riferimento di cui al paragrafo 3 è calcolato da ciascuno Stato membro per ciascun gruppo di sforzo di pesca o GSA come sforzo medio di pesca, espresso in numero di giorni di pesca tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, e tiene conto unicamente delle navi attive nel corso di tale periodo.

5.   Se dai migliori pareri scientifici disponibili risulta che sono stati catturati quantitativi rilevanti di un determinato stock con attrezzi da pesca diversi dalle reti da traino, lo sforzo di pesca massimo consentito per l'attrezzo in questione può essere stabilito sulla base di tali pareri scientifici.

Articolo 8

Pesca ricreativa

1.   Quando i pareri scientifici indicano che la pesca ricreativa ha un impatto rilevante sulla mortalità per pesca di uno stock elencato all'articolo 1, paragrafo 2, il Consiglio può fissare limiti non discriminatori per la pesca ricreativa.

2.   Nel fissare i limiti di cui al paragrafo 1, il Consiglio si basa su criteri trasparenti e oggettivi, che comprendono criteri ambientali, sociali ed economici. I criteri utilizzati possono comprendere, in particolare, l'impatto della pesca ricreativa sull'ambiente, l'importanza di tale attività per la società e il suo contributo all'economia delle zone costiere.

3.   Se del caso, gli Stati membri adottano le misure necessarie e proporzionate per il monitoraggio e la raccolta dei dati per una stima attendibile dei livelli effettivi delle catture della pesca ricreativa.

Articolo 9

Obblighi degli Stati membri

1.   Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente alle condizioni di cui agli articoli da 26 a 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2.   Ogni Stato membro stabilisce un metodo per l'assegnazione dello sforzo di pesca massimo consentito alle navi o ai gruppi di navi battenti la sua bandiera in conformità dei criteri indicati all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

3.   Uno Stato membro può modificare la sua ripartizione dello sforzo di pesca trasferendo i giorni di pesca tra i gruppi di sforzo di pesca della stessa zona geografica, a condizione che applichi un fattore di conversione suffragato dai migliori pareri scientifici disponibili. I giorni di pesca scambiati e il fattore di conversione sono messi a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri immediatamente e comunque entro 10 giorni lavorativi.

4.   Gli Stati membri che autorizzano le navi battenti la loro bandiera a pescare con reti da traino provvedono affinché tale attività di pesca non superi una durata massima di 15 ore per giorno di pesca per cinque giorni di pesca alla settimana o una durata equivalente.

Gli Stati membri possono concedere una deroga fino a 18 ore per giorno di pesca per tenere conto del tempo di transito tra il porto e la zona di pesca. Tale deroga è comunicata senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri interessati.

5.   In deroga al paragrafo 3, qualora una nave eserciti attività di pesca per due diversi gruppi di stock durante una giornata di pesca, mezza giornata di pesca è dedotta dallo sforzo di pesca massimo consentito assegnato a tale nave per ciascun gruppo di stock.

6.   Gli Stati membri rilasciano alle navi battenti la loro bandiera e adibite alla pesca degli stock interessati le autorizzazioni di pesca per le zone di cui all'allegato I e in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

7.   Gli Stati membri provvedono affinché nel periodo di applicazione del piano non si verifichi un aumento della capacità totale, espressa in GT e in kW, corrispondente alle autorizzazioni di pesca rilasciate in conformità del paragrafo 6.

8.   Ogni Stato membro elabora e mantiene aggiornato un elenco delle navi cui sono state rilasciate autorizzazioni di pesca in conformità del paragrafo 6 e lo mette a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri. Gli Stati membri trasmettono i loro elenchi per la prima volta entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente entro il 30 novembre di ogni anno.

9.   Gli Stati membri sorvegliano il loro regime di gestione dello sforzo di pesca e provvedono affinché lo sforzo di pesca massimo consentito di cui all'articolo 7 non superi i limiti stabiliti.

10.   Conformemente ai principi di buona governance di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri possono promuovere sistemi di gestione partecipativa a livello locale al fine di conseguire gli obiettivi del piano.

Articolo 10

Comunicazione dei dati pertinenti

1.   Gli Stati membri registrano e trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca in conformità dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e degli articoli 146 quater, 146 quinquies e 146 sexies del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (13).

2.   I dati relativi allo sforzo di pesca sono aggregati per mese e comprendono le informazioni di cui all'allegato II. Il formato dei dati aggregati è l'XML Schema Definition basato sulla norma UN/CEFACT P1000-12.

3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca di cui al paragrafo 1 prima del 15 di ogni mese.

CAPO IV

MISURE TECNICHE DI CONSERVAZIONE

Articolo 11

Zone vietate alla pesca

1.   In aggiunta a quanto disposto dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1967/2006, l'uso di reti da traino nel Mar Mediterraneo occidentale è vietato all'interno di sei miglia marine dalla costa, eccetto nelle zone più profonde dell'isobata di 100 metri, per tre mesi ogni anno, consecutivi se opportuno, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili. I suddetti tre mesi di divieto annuale sono stabiliti da ciascuno Stato membro e si applicano durante il periodo più pertinente, determinato sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili. Tale periodo è comunicato senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri interessati.

2.   In deroga al paragrafo 1 e purché sia giustificato da vincoli geografici particolari, come l'estensione limitata della piattaforma continentale o la grande distanza dalle zone di pesca, gli Stati membri possono stabilire, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, altre zone vietate alla pesca, a condizione di realizzare una riduzione di almeno il 20 % delle catture di novellame di nasello in ogni sottozona geografica. Tale deroga è comunicata senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri interessati.

3.   Entro il 17 luglio 2021 gli Stati membri interessati, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, istituiscono altre zone vietate alla pesca se vi sono prove di un'elevata concentrazione di novellame, di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, e di zone di riproduzione di stock demersali, in particolare per gli stock considerati.

4.   Le altre zone vietate alla pesca istituite a norma del paragrafo 3 sono valutate in particolare dallo CSTEP, o da un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o internazionale. Qualora tale valutazione indichi che tali zone vietate alla pesca non corrispondono ai loro obiettivi, gli Stati membri le riesaminano alla luce di tali raccomandazioni.

5.   Se le zone vietate alla pesca di cui al paragrafo 3 del presente articolo interessano pescherecci di più Stati membri, alla Commissione è conferito il potere di adottare, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dell'articolo 18 del presente regolamento, atti delegati intesi a stabilire dette zone di divieto.

Articolo 12

Gestione degli stock oggetto di catture accessorie e degli stock demersali per i quali non sono disponibili dati sufficienti

1.   Gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento sono gestiti sulla base dell'approccio precauzionale alla gestione della pesca quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 1380/2013.

2.   Le misure di gestione per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 3, in particolare le misure tecniche di conservazione enumerate all'articolo 13, sono stabilite tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili.

Articolo 13

Misure di conservazione specifiche

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di integrare il presente regolamento riguardo alle seguenti misure tecniche di conservazione:

a)

indicazione delle caratteristiche degli attrezzi da pesca e delle norme che ne disciplinano l'uso per garantire o migliorare la selettività, ridurre le catture indesiderate o ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema;

b)

indicazione delle modifiche o dei dispositivi supplementari degli attrezzi da pesca per garantire o migliorare la selettività, ridurre le catture indesiderate o ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema;

c)

limitazioni o divieti concernenti l'utilizzo di determinati attrezzi da pesca e le attività di pesca in zone o periodi specifici per proteggere i pesci in riproduzione, i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o i pesci di una specie diversa da quella bersaglio, o per ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema;

d)

fissazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione degli stock cui si applica il presente regolamento, per garantire la protezione del novellame; e

e)

misure concernenti la pesca ricreativa.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1 contribuiscono al conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 3.

CAPO V

OBBLIGO DI SBARCO

Articolo 14

Disposizioni sull'obbligo di sbarco

Per tutti gli stock di specie presenti nel Mar Mediterraneo occidentale soggetti all'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, e per le catture indesiderate di specie pelagiche nelle attività di pesca che sfruttano gli stock elencati all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento ai quali si applica l'obbligo di sbarco, previa consultazione degli Stati membri alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di integrare il presente regolamento mediante l'adozione di modalità dettagliate per l'attuazione di tale obbligo secondo il disposto dell'articolo 15, paragrafo 5, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 1380/2013.

CAPO VI

REGIONALIZZAZIONE

Articolo 15

Cooperazione regionale

1.   L'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle misure di cui agli articoli da 11 a 14 del presente regolamento.

2.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto possono presentare raccomandazioni comuni conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013:

a)

per la prima volta entro dodici mesi dopo il 16 luglio 2019 e successivamente entro dodici mesi dopo ciascuna presentazione della valutazione del piano in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, del presente regolamento;

b)

entro il 1o luglio dell'anno che precede l'anno di applicazione delle misure; e/o

c)

ogniqualvolta lo ritengano necessario, in caso di cambiamenti improvvisi della situazione di uno degli stock cui si applica il presente regolamento.

3.   La delega di potere di cui agli articoli da 11 a 14 del presente regolamento non pregiudica i poteri conferiti alla Commissione ai sensi di altre disposizioni del diritto dell'Unione, ivi compreso il regolamento (UE) n. 1380/2013.

CAPO VII

MODIFICHE E MISURE SUCCESSIVE

Articolo 16

Modifiche del piano

1.   Qualora i pareri scientifici evidenzino variazioni nella distribuzione geografica degli stock considerati, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di modificare il presente regolamento adeguando le zone specificate all'articolo 1, paragrafo 2, e all'allegato I, al fine di tenere conto di tali variazioni.

2.   Qualora, sulla base dei pareri scientifici, ritenga che l'elenco degli stock considerati, debba essere modificato, la Commissione può presentare una proposta di modifica di tale elenco.

Articolo 17

Monitoraggio e valutazione del piano

1.   Ai fini della relazione annuale di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli indicatori quantificabili comprendono stime annuali di mortalità attuale per pesca rispetto all' FMSY (F/FMSY), la biomassa riproduttiva (spawning stock biomass – SSB) e gli indicatori socioeconomici per gli stock considerati e, ove possibile, per gli stock oggetto di catture accessorie. A questi possono essere aggiunti altri indicatori sulla base dei pareri scientifici.

2.   Entro il 17 luglio 2024 e successivamente ogni tre anni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati e all'impatto del piano per gli stock considerati e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, in particolare per quanto concerne il conseguimento degli obiettivi definiti all'articolo 3.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 18

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli da 11 a 14 e all'articolo 16 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni dal 16 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza di tale periodo. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della fine di ogni periodo.

3.   La delega di potere di cui agli articoli da 11 a 14 e all'articolo 16 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli da 11 a 14 e dell'articolo 16 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

CAPO IX

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA

Articolo 19

Sostegno erogato dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

Le misure di arresto temporaneo adottate al fine di realizzare gli obiettivi del piano sono considerate un arresto temporaneo delle attività di pesca ai fini dell'articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 508/2014.

Articolo 20

Modifiche del regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda talune norme relative al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

L'articolo 34 del regolamento (UE) n. 508/2014 è così modificato:

1)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Il sostegno ai sensi del presente articolo può essere concesso fino al 31 dicembre 2017, a meno che non siano adottate le misure di arresto definitivo per realizzare gli obiettivi del piano pluriennale per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale, istituito dal regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

(*1)  Regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 1)»."

2)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«4 bis.   Le spese connesse alle misure di arresto definitivo adottate per realizzare gli obiettivi del regolamento (UE) 2019/1022 sono ammissibili al sostegno da parte del FEAMP dalla data di entrata in vigore di tale regolamento.».

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tenuto conto della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, l'articolo 4 e l'articolo 6, paragrafo 1, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2025.

L'articolo 7 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 367 del 10.10.2018, pag. 103.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 giugno 2019.

(3)  Dichiarazione ministeriale di Malta MedFish4Ever. Conferenza ministeriale sulla sostenibilità della pesca nel Mediterraneo (Malta, 30 marzo 2017).

(4)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(5)  Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

(6)  Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

(7)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(8)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(9)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(10)  Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

(11)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).

(13)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).


ALLEGATO I

Regime di gestione dello sforzo di pesca

(di cui all'articolo 7)

I gruppi di sforzo di pesca sono così definiti:

A)

Reti da traino per la pesca della triglia di fango, del nasello, del gambero rosa mediterraneo e dello scampo nella piattaforma continentale e sul versante superiore

Tipo di attrezzo

Zona geografica

Gruppi di stock

Lunghezza fuori tutto delle navi

Codice del gruppo di sforzo di pesca

Reti da traino

(TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP)

Sottozone 1-2-5-6-7 della CGPM

Triglia di scoglio nelle GSA 1, 5, 6 e 7; nasello nelle GSA 1-5-6-7; gambero rosa mediterraneo nelle GSA 1, 5 e 6; scampo nelle GSA 5 e 6.

< 12 m

EFF1/MED1_TR1

≥ 12 m e < 18 m

EFF1/MED1_TR2

≥ 18 m e < 24 m

EFF1/MED1_TR3

≥ 24 m

EFF1/MED1_TR4

Sottozone 8-9-10-11 della CGPM

Triglia di scoglio nelle GSA 9 10 e 11; nasello nelle GSA 9-10-11; gambero rosa mediterraneo nelle GSA 9-10-11; scampo nelle GSA 9 e 10.

< 12 m

EFF1/MED2_TR1

≥ 12 m e < 18 m

EFF1/MED2_TR2

≥ 18 m e < 24 m

EFF1/MED2_TR3

≥ 24 m

EFF1/MED1_TR4

B)

Reti da traino per la pesca del gambero viola e del gambero rosso in acque profonde

Tipo di attrezzo

Zona geografica

Gruppi di stock

Lunghezza fuori tutto delle navi

Codice del gruppo di sforzo di pesca

Reti da traino

(TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP)

Sottozone 1-2-5-6-7 della CGPM

Gambero viola nelle GSA 1, 5, 6 e 7.

< 12 m

EFF2/MED1_TR1

≥ 12 m e < 18 m

EFF2/MED1_TR2

≥ 18 m e < 24 m

EFF2/MED1_TR3

≥ 24 m

EFF2/MED1_TR4

Sottozone 8-9-10-11 della CGPM

Gambero rosso nelle GSA 9, 10 e 11.

< 12 m

EFF2/MED2_TR1

≥ 12 m e < 18 m

EFF2/MED2_TR2

≥ 18 m e < 24 m

EFF2/MED2_TR3

≥ 24 m

EFF2/MED1_TR4


ALLEGATO II

Elenco dei dati relativi allo sforzo di pesca

(di cui all'articolo 10)

Dato

Definizione e osservazioni

1)

Stato membro

Codice ISO alpha-3 dello Stato membro di bandiera dichiarante

2)

Gruppo di sforzo di pesca

Codice del gruppo di sforzo di pesca di cui all'allegato I

3)

Periodo di sforzo di pesca

Data di inizio e di fine del mese cui si riferisce la dichiarazione

4)

Dichiarazione di sforzo di pesca

Numero totale di giorni di pesca


Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio

Il Parlamento europeo e il Consiglio intendono abrogare il conferimento di poteri per adottare misure tecniche mediante atti delegati a norma dell'articolo 13 del presente regolamento, quando adotteranno un nuovo regolamento su misure tecniche, che include un conferimento di poteri che copre le stesse misure.


DIRETTIVE

26.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 172/18


DIRETTIVA (UE) 2019/1023 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2019

riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 53 e 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

L'obiettivo della presente direttiva è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno nonché eliminare gli ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali, quali la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento, che derivano dalle differenze tra le legislazioni e procedure nazionali in materia di ristrutturazione preventiva, insolvenza, esdebitazione e interdizioni. Senza pregiudicare i diritti e le libertà fondamentali dei lavoratori, la presente direttiva mira a rimuovere tali ostacoli garantendo alle imprese e agli imprenditori sani che sono in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva che consentano loro di continuare a operare, agli imprenditori onesti insolventi o sovraindebitati di poter beneficiare di una seconda opportunità mediante l'esdebitazione dopo un ragionevole periodo di tempo, e a conseguire una maggiore efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, in particolare attraverso una riduzione della loro durata.

(2)

La ristrutturazione dovrebbe consentire ai debitori in difficoltà finanziarie di continuare a operare, in tutto o in parte, modificando la composizione, le condizioni o la struttura delle loro attività e delle loro passività o di una qualunque altra parte della loro struttura del capitale, anche mediante la vendita di attività o parti dell'impresa o, se previsto dal diritto nazionale, dell'impresa nel suo complesso, come anche apportando cambiamenti operativi. Salvo specifica disposizione contraria del diritto nazionale, i cambiamenti operativi, come la risoluzione o la modifica dei contratti o la vendita o altro atto dispositivo delle attività, dovrebbero rispettare i requisiti generali previsti dal diritto nazionale per tali misure, in particolare il diritto civile e il diritto del lavoro. Qualsiasi conversione del debito in capitale dovrebbe altresì rispettare le garanzie previste dal diritto nazionale. I quadri di ristrutturazione preventiva dovrebbero innanzitutto permettere ai debitori di ristrutturarsi efficacemente in una fase precoce e prevenire l'insolvenza e quindi evitare la liquidazione di imprese sane. Tali quadri dovrebbero impedire la perdita di posti di lavoro nonché la perdita di conoscenze e competenze e massimizzare il valore totale per i creditori, rispetto a quanto avrebbero ricevuto in caso di liquidazione degli attivi della società o nel caso del migliore scenario alternativo possibile in mancanza di un piano, così come per i proprietari e per l'economia nel suo complesso.

(3)

I quadri di ristrutturazione preventiva dovrebbero inoltre prevenire l'accumulo di crediti deteriorati. La disponibilità di quadri efficaci di ristrutturazione preventiva garantirebbe di poter intervenire prima che le società non siano più in grado di rimborsare i prestiti, contribuendo in tal modo a ridurre il rischio di un deterioramento di questi ultimi nei periodi di congiuntura sfavorevole nonché ad attenuare l'impatto negativo sul settore finanziario. Una percentuale significativa di imprese e di posti di lavoro potrebbe essere salvata se esistessero quadri di prevenzione in tutti gli Stati membri in cui sono ubicati i luoghi di stabilimento dell'impresa, le sue attività o i suoi creditori. Nei quadri di ristrutturazione i diritti di tutte le parti coinvolte, compresi i lavoratori, dovrebbero essere tutelati in modo equilibrato. Nel contempo, le imprese non sane che non hanno prospettive di sopravvivenza dovrebbero essere liquidate il più presto possibile. Se un debitore che versa in difficoltà finanziarie non è sano o non può tornare a esserlo in tempi rapidi, gli sforzi di ristrutturazione potrebbero comportare un'accelerazione e un accumulo delle perdite a danno dei creditori, dei lavoratori e di altri portatori di interessi, come anche dell'economia nel suo complesso.

(4)

Esistono differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda la gamma di procedure di cui possono avvalersi i debitori in difficoltà finanziarie per ristrutturare la loro attività. Alcuni Stati membri prevedono una gamma limitata di procedure che consentono di ristrutturare le imprese solo in una fase relativamente tardiva, nell'ambito delle procedure d'insolvenza. Altri invece permettono la ristrutturazione in una fase precoce ma le procedure disponibili sono meno efficaci di quanto potrebbero essere oppure sono molto formali; in particolare poiché limitato l'uso di metodi stragiudiziali. Le soluzioni preventive costituiscono una tendenza in crescita nelle legislazioni in materia di insolvenza. La tendenza favorisce metodi che, a differenza di quello classico che prevede la liquidazione di un'impresa in difficoltà finanziarie, puntano a risanarla o almeno a salvarne le unità che sono ancora sane. Tra gli altri benefici per l'economia, tale metodo spesso contribuisce a preservare posti di lavoro o a ridurre le perdite di posti di lavoro. Inoltre, i sono differenze nel grado di partecipazione nei quadri di ristrutturazione preventiva delle autorità giudiziarie o amministrative o delle persone da esse nominate, che vanno da una partecipazione assente o minima, in alcuni Stati membri, alla piena partecipazione in altri. Analogamente, le norme nazionali che offrono una seconda opportunità agli imprenditori, segnatamente ammettendoli al beneficio dell'esdebitazione dai debiti contratti nel corso delle attività, variano tra gli Stati membri per quanto riguarda la durata dei termini per l'esdebitazione e le condizioni per l'ammissione al beneficio.

(5)

In molti Stati membri l'imprenditore onesto divenuto insolvente deve aspettare più di tre anni per liberarsi dai debiti e ripartire. L'inefficacia dei quadri in materia di esdebitazione e di interdizione induce gli imprenditori a trasferirsi in altre giurisdizioni per poter ripartire in tempi ragionevoli, con considerevoli costi aggiuntivi sia per i creditori sia per gli stessi imprenditori. La lunga durata dei provvedimenti di interdizione che spesso accompagnano una procedura che porta all'esdebitazione crea ostacoli alla libertà di accedere a un'attività imprenditoriale autonoma e di esercitarla.

(6)

La durata eccessiva delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione in vari Stati membri è un fattore determinante dei bassi tassi di recupero e dissuade gli investitori dall'operare nelle giurisdizioni in cui le procedure rischiano di durare troppo e di essere indebitamente dispendiose.

(7)

Le differenze tra Stati membri relative alle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione si traducono in costi aggiuntivi per gli investitori che devono valutare il rischio che i debitori incorrano in difficoltà finanziarie in uno o più Stati membri o il rischio di investire in imprese sane in difficoltà finanziarie, così come i costi aggiuntivi per la ristrutturazione delle imprese che hanno stabilimenti, creditori o attivi in altri Stati membri. Ciò è particolarmente rilevante nel caso della ristrutturazione di gruppi di imprese internazionali. Gli investitori menzionano l'incertezza sulle norme in materia di insolvenza o il rischio di incorrere in lunghe e complesse procedure di insolvenza in un altro Stato membro come uno dei motivi principali per non investire o non avviare rapporti d'affari con una controparte al di fuori dello Stato membro dove sono basati. Tale incertezza costituisce quindi un disincentivo che ostacola la libertà di stabilimento delle imprese e la promozione dell'imprenditorialità e danneggia il corretto funzionamento del mercato interno. In particolare, la maggior parte delle microimprese, piccole e medie imprese (PMI) non dispone delle risorse necessarie per valutare i rischi connessi alle attività transfrontaliere.

(8)

Le differenze tra Stati membri relative alle procedure relative alla ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione conducono a condizioni di disparità di accesso al credito e tassi di recupero non uniformi negli Stati membri. Un maggior grado di armonizzazione nel campo della ristrutturazione, dell'insolvenza, dell'esdebitazione e delle interdizioni è quindi fondamentale per il buon funzionamento del mercato interno in generale e per un'efficiente Unione dei mercati dei capitali in particolare, nonché per la resilienza delle economie europee, come anche per il mantenimento e la creazione di posti di lavoro.

(9)

È opportuno ridurre anche i costi aggiuntivi di valutazione del rischio e di recupero transfrontaliero per le richieste di creditori di imprenditori sovraindebitati che si trasferiscono in un altro Stato membro per ottenere l'esdebitazione in tempi molto più brevi. Parimenti, dovrebbero essere ridotti i costi aggiuntivi per gli imprenditori conseguenti alla necessità di trasferirsi in un altro Stato membro per poter beneficiare dell'esdebitazione. Inoltre, gli ostacoli derivanti dalla lunga durata dei provvedimenti di interdizione connessi all'insolvenza od al sovraindebitamento di un imprenditore inibiscono l'imprenditorialità.

(10)

Tutte le operazioni di ristrutturazione, in particolare quelle di grandi dimensioni che generano un impatto significativo, dovrebbero basarsi su un dialogo con i portatori di interessi. tale dialogo dovrebbe riguardare la scelta delle misure previste in relazione agli obiettivi dell'operazione di ristrutturazione, come pure sulle opzioni alternative, e dovrebbero garantire l'adeguata partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori come previsto dal diritto dell'Unione e nazionale.

(11)

Gli ostacoli all'esercizio di libertà fondamentali non si limitano alle situazioni puramente transfrontaliere. In un mercato interno sempre più interconnesso, in cui merci, servizi, capitali e lavoratori circolano liberamente, e con una dimensione digitale sempre più grande, le imprese puramente nazionali sono molto poche se si considerano tutti gli elementi rilevanti, quali la clientela, la catena di approvvigionamento, la portata delle attività, gli investitori e la base di capitale. Anche le situazioni di insolvenza puramente nazionali possono avere ripercussioni sul funzionamento del mercato interno attraverso il cosiddetto effetto domino dell'insolvenza, per cui l'insolvenza di un debitore può provocare l'insolvenza di altri soggetti della catena di approvvigionamento.

(12)

Il regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) disciplina la competenza, il riconoscimento, l'esecuzione, la legge applicabile e la cooperazione nelle procedure di insolvenza transfrontaliere nonché l'interconnessione dei registri fallimentari. Il suo ambito di applicazione comprende le procedure di prevenzione che promuovono il salvataggio di debitori sani e le procedure di esdebitazione per gli imprenditori e ad altre persone. Tuttavia, tale regolamento non affronta le disparità esistenti tra le norme nazionali che regolamento tali procedure. Inoltre, uno strumento limitato alle sole situazioni di insolvenza transfrontaliere non eliminerebbe tutti gli ostacoli alla libera circolazione, né sarebbe possibile per gli investitori determinare in anticipo la natura transfrontaliera o nazionale delle potenziali difficoltà finanziarie del debitore nel futuro. Occorre pertanto andare al di là della cooperazione giudiziaria e stabilire norme sostanziali minime per le procedure di ristrutturazione preventiva come anche per le procedure che portano all'esdebitazione dai debiti contratti dagli imprenditori.

(13)

La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare l'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/848, ma mira ad essere pienamente compatibile con tale regolamento e a integrarlo, facendo obbligo agli Stati membri di predisporre procedure di ristrutturazione preventiva che rispettino alcuni principi minimi di efficacia. Esso non modifica l'impostazione adottata in tale regolamento secondo cui è lasciata agli Stati membri la possibilità di mantenere o introdurre procedure che non soddisfano la condizione di pubblicità a fini della notifica ai sensi dell'allegato A di tale regolamento. Sebbene la presente direttiva non imponga che le procedure rientranti nel suo ambito di applicazione soddisfino tutte le condizioni per la notifica ai sensi di tale allegato A, essa mira a facilitare il riconoscimento transfrontaliero di tali procedure e il riconoscimento ed esecutività delle sentenze.

(14)

Il vantaggio insito nell'applicazione del regolamento (UE) 2015/848 consiste nel fatto che esso prevede garanzie contro il trasferimento pretestuoso del centro degli interessi principali del debitore nel corso delle procedure di insolvenza transfrontaliere. Determinate restrizioni dovrebbero essere applicate anche alle procedure non disciplinate da tale regolamento.

(15)

È necessario ridurre i costi di ristrutturazione a carico di debitori e creditori. Pertanto si dovrebbero attenuare le differenze tra Stati membri che ostacolano la ristrutturazione precoce dei debitori sani in difficoltà finanziarie e la possibilità per gli imprenditori onesti di ottenere l'esdebitazione. Ridurre tali differenze dovrebbe causare un aumento della trasparenza, della certezza giuridica e della prevedibilità attraverso l'Unione. Verrebbero inoltre massimizzati i rendimenti per tutti i tipi di creditori e investitori e sarebbero incoraggiati gli investimenti transfrontalieri. Una maggiore coerenza delle procedure di ristrutturazione e di insolvenza faciliterebbe anche la ristrutturazione dei gruppi di imprese, a prescindere dal luogo dell'Unione in cui sono situate le imprese del gruppo.

(16)

La rimozione degli ostacoli alla ristrutturazione preventiva efficace dei debitori sani in difficoltà finanziarie contribuisce a ridurre al minimo le perdite di posti di lavoro e le perdite per i creditori nella catena di approvvigionamento, preserva il know-how e le competenze; di conseguenza giova all'economia in generale. La possibilità per gli imprenditori di ottenere più facilmente l'esdebitazione contribuirebbe a evitare la loro esclusione dal mercato del lavoro e a ricominciare l'attività imprenditoriale traendo insegnamenti dall'esperienza vissuta. Inoltre, la riduzione della durata delle procedure di ristrutturazione determinerebbe un aumento dei tassi di recupero per i creditori, in quanto generalmente il passare del tempo porta solo a un'ulteriore perdita di valore del debitore o dell'impresa del debitore. Infine, la presenza di efficienti quadri di ristrutturazione preventiva, insolvenza ed esdebitazione permetterebbe di valutare meglio i rischi connessi alle decisioni di concessione e assunzione di prestiti e favorirebbe l'adozione di adeguate misure da parte dei debitori insolventi o sovraindebitati, minimizzando i costi economici e sociali insiti nel processo di riduzione dell'indebitamento. La presente direttiva dovrebbe offrire flessibilità agli Stati membri affinché possano applicare questi principi comuni rispettando nel contempo i sistemi giuridici nazionali. Gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o introdurre nei rispettivi sistemi giuridici nazionali quadri di ristrutturazione preventiva diversi da quelli da quelli previsti dalla presente direttiva.

(17)

Le imprese, e in particolare le PMI, che rappresentano il 99 % di tutte le imprese nell'Unione, dovrebbero trarre vantaggio da un approccio più coerente a livello dell'Unione. Le PMI hanno maggiore probabilità di essere liquidate invece di essere ristrutturate poiché devono sostenere costi proporzionalmente di gran lunga più elevati rispetto a quelli sostenuti dalle società di maggiori dimensioni. Le PMI, specialmente quando versano in difficoltà finanziarie, spesso non dispongono delle risorse necessarie per sostenere gli alti costi di ristrutturazione e beneficiare delle procedure di ristrutturazione più efficienti disponibili solo in alcuni Stati membri. Al fine di aiutare tali debitori a ristrutturarsi a basso costo, dovrebbero essere altresì elaborate a livello nazionale e rese disponibili online liste di controllo particolareggiate per i piani di ristrutturazione, adeguate alle esigenze e alle specificità delle PMI. Inoltre dovrebbero essere predisposti anche strumenti di allerta precoce per segnalare ai debitori la necessità urgente di agire, tenendo conto delle risorse limitate a disposizione delle PMI per l'assunzione di esperti.

(18)

Nel definire le PMI, gli Stati membri potrebbero prendere in debita considerazione la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) o la raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (6).

(19)

È opportuno escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva i debitori che sono imprese di assicurazione o di riassicurazione ai sensi dell'articolo 13, punti 1 e 4, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), enti creditizi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), imprese di investimento o organismi di investimento collettivo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 2 e 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, controparti centrali ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), depositari centrali di titoli ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) o altri enti finanziari o entità elencati all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Tali debitori sono soggetti a disposizioni speciali e nei loro confronti le autorità nazionali di vigilanza e di risoluzione sono investite di ampi poteri d'intervento. Gli Stati membri dovrebbero poter escludere altre entità finanziarie che prestano servizi finanziari cui si applicano regimi e poteri di intervento analoghi.

(20)

Analogamente, è altresì opportuno escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva gli enti pubblici ai sensi del diritto nazionale. Gli Stati membri dovrebbero anche poter limitare l'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva alle persone giuridiche, in quanto le difficoltà finanziarie degli imprenditori possono essere affrontate non solo mediante procedure di ristrutturazione preventiva ma anche tramite procedure che portano all'esdebitazione o per mezzo di ristrutturazioni informali basate su accordi contrattuali. Stati membri con sistemi giuridici diversi in cui lo stesso tipo di entità gode di uno status giuridico diverso, dovrebbero poter applicare un regime uniforme a tali entità. Un quadro di ristrutturazione preventiva definito a norma della presente direttiva non dovrebbe incidere sui crediti e i diritti nei confronti di un debitore che derivano dai sistemi pensionistici dei lavoratori, se tali crediti e diritti sono maturati in un periodo precedente alla ristrutturazione.

(21)

Il sovraindebitamento del consumatore è un problema di grande rilevanza economica e sociale ed è strettamente correlato alla riduzione dell'eccesso di debito. Inoltre, spesso non è possibile distinguere chiaramente tra debiti maturati in capo all'imprenditore nell'esercizio della sua attività o quelli maturati al di fuori di tali attività. Gli imprenditori non godrebbero efficacemente di una seconda opportunità per liberarsi dai debiti legati all'impresa e da altri debiti maturati al di fuori dell'impresa, se dovessero sottoporsi a procedure distinte con condizioni di accesso e termini. Pertanto, sebbene la presente direttiva non contenga norme vincolanti in materia di sovraindebitamento del consumatore, sarebbe opportuno che gli Stati membri applicassero al più presto le disposizioni della presente direttiva sull'esdebitazione anche al consumatore.

(22)

Quanto prima un debitore è in grado di individuare le proprie difficoltà finanziarie e prendere le misure opportune, tanto maggiore è la probabilità che eviti un'insolvenza imminente o, nel caso di un'impresa la cui sostenibilità economica è definitivamente compromessa, tanto più ordinato ed efficace sarà il processo di liquidazione. È opportuno pertanto dare informazioni chiare, aggiornate, concise e di facile consultazione sulle procedure di ristrutturazione preventiva disponibili e predisporre uno o più strumenti di allerta precoce per incoraggiare i debitori che cominciano ad avere difficoltà finanziarie ad agire in una fase precoce. Gli strumenti di allerta precoce che assumono la forma di meccanismi di allerta che indicano il momento in cui il debitore non ha effettuato taluni tipi di pagamento potrebbero essere attivati, ad esempio, dal mancato pagamento di imposte o di contributi previdenziali. Tali strumenti potrebbero essere sviluppati sia dagli Stati membri o da entità private, a condizione che l'obiettivo sia raggiunto. Gli Stati membri dovrebbero rendere disponibili online informazioni sugli strumenti di allerta precoce, ad esempio su una pagina web o un sito web dedicati. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di adattare gli strumenti di allerta precoce in funzione delle dimensioni dell'impresa e stabilire specifiche disposizioni in materia di strumenti di allerta precoce per le imprese e i gruppi di grandi dimensioni, tenendo conto delle loro peculiarità. La presente direttiva non dovrebbe ascrivere la responsabilità agli Stati membri per i possibili danni conseguenti a procedure di ristrutturazione attivate da tali strumenti di allerta precoce.

(23)

Al fine di aumentare il sostegno ai lavoratori e ai loro rappresentanti, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i rappresentanti dei lavoratori possano accedere a informazioni pertinenti e aggiornate sulla disponibilità di strumenti di allerta precoce e dovrebbe essere possibile per essi prestare sostegno ai rappresentanti dei lavoratori nella valutazione della situazione economica del debitore.

(24)

È opportuno che i debitori, comprese le persone giuridiche e, ove previsto dal diritto nazionale, le persone fisiche e i gruppi di imprese, possano disporre di un quadro di ristrutturazione che consenta loro di far fronte alle difficoltà finanziarie in una fase precoce, quando sembra probabile che l'insolvenza possa essere evitata e la sostenibilità dell'attività assicurata. Un quadro di ristrutturazione dovrebbe essere disponibile prima che il debitore diventi insolvente ai sensi del diritto nazionale, ossia prima che soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per avviare procedure concorsuali per insolvenza, che di norma comportano lo spossessamento totale del debitore e la nomina di un curatore. Onde evitare abusi dei quadri di ristrutturazione, è opportuno che le difficoltà finanziarie del debitore presentino una probabilità di insolvenza e che il piano di ristrutturazione sia tale da impedire l'insolvenza e garantire la sostenibilità economica dell'impresa.

(25)

Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire se includere nelle misure di ristrutturazione preventiva o nella sospensione delle azioni esecutive individuali i crediti giunti a scadenza o sorti dopo che la procedura sia stata richiesta o avviata. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere se la sospensione delle azioni esecutive individuali abbia un effetto sugli interessi sui crediti.

(26)

Gli Stati membri dovrebbero poter introdurre una verifica della sostenibilità economica come condizione di accesso alla procedura di ristrutturazione preventiva di cui alla presente direttiva. Tale verifica dovrebbe essere effettuata senza pregiudicare le attività del debitore, il che potrebbe consistere, fra l'altro, nella concessione di una sospensione temporanea o che la valutazione sia effettuata senza indebito ritardo. Tuttavia, l'assenza di pregiudizio non dovrebbe impedire agli Stati membri di esigere che i debitori dimostrino la loro sostenibilità economica a proprie spese.

(27)

Il fatto che gli Stati membri possano limitare l'accesso al quadro di ristrutturazione con riguardo ai debitori che sono stati condannati per gravi violazioni degli obblighi di contabilità o di tenuta dei libri non dovrebbe impedire agli Stati membri di limitare l'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva anche ai debitori i cui libri e registri contabili siano incompleti o carenti al punto da rendere impossibile l'accertamento della situazione economica e finanziaria dei debitori.

(28)

Gli Stati membri dovrebbero poter ampliare l'ambito di applicazione dei quadri di ristrutturazione preventiva di cui alla presente direttiva per includere le situazioni in cui il debitore attraversa difficoltà di natura non finanziaria, purché tali difficoltà comportino una reale e grave minaccia per la capacità effettiva o futura del debitore di pagare i suoi debiti in scadenza. Il quadro temporale rilevante per l'individuazione di tale minaccia può estendersi su un periodo di alcuni mesi, o anche più lungo, al fine di tenere conto dei casi nei quali il debitore attraversa difficoltà di natura non finanziaria che minacciano lo stato dei suoi affari in quanto continuità aziendale e, a medio termine, la sua liquidità. Può essere il caso, ad esempio, di un debitore che ha perso un appalto per lui fondamentale.

(29)

Per promuovere l'efficienza e ridurre ritardi e costi, i quadri nazionali di ristrutturazione preventiva dovrebbero contemplare procedure flessibili. Qualora la presente direttiva sia applicata attraverso più di una procedura nell'ambito di un quadro di ristrutturazione, il debitore dovrebbe avere accesso a tutti i diritti e le garanzie previsti dalla presente direttiva al fine di conseguire una ristrutturazione efficace. Fatta eccezione per i casi in cui la presente direttiva preveda la partecipazione obbligatoria delle autorità giudiziarie o amministrative, gli Stati membri dovrebbero poter limitare la partecipazione di tali autorità alle situazioni in cui essa sia necessaria e proporzionata, tenendo pur sempre conto, tra l'altro, dell'obiettivo di tutelare i diritti e gli interessi dei debitori e delle parti interessate così come dell'obiettivo di ridurre i ritardi e i costi delle procedure. Quando i creditori o i rappresentanti dei lavoratori sono autorizzati ad avviare una procedura di ristrutturazione a norma del diritto nazionale e qualora il debitore sia una PMI, gli Stati membri dovrebbero esigere l'accordo del debitore quale prerequisito per l'avvio della procedura e dovrebbero poter altresì decidere di estendere tale prescrizione ai debitori che sono grandi società.

(30)

Al fine di evitare costi inutili, di rispecchiare la natura precoce della ristrutturazione preventiva e incoraggiare i debitori a richiedere la ristrutturazione preventiva in una fase precoce delle loro difficoltà finanziarie, è opportuno, in linea di principio, che i debitori mantengano il controllo dei loro attivi e della gestione corrente dell'impresa. La nomina di un professionista nel campo della ristrutturazione, per vigilare sull'operato di un debitore o assumere parzialmente il controllo delle operazioni correnti di un debitore, non dovrebbe essere sempre obbligatoria, bensì decisa caso per caso in funzione delle circostanze o delle esigenze specifiche del debitore. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter stabilire che la nomina di un professionista nel campo della ristrutturazione sia sempre necessaria in talune circostanze, come quando il debitore beneficia di una sospensione generale delle azioni esecutive individuali; il piano di ristrutturazione deve essere omologato mediante una ristrutturazione trasversale dei debiti; include misure che incidono sui diritti dei lavoratori; o il debitore o la sua dirigenza hanno agito in modo criminale, fraudolento, o pregiudizievole nelle relazioni d'affari.

(31)

Allo scopo di assistere le parti nel negoziare e redigere un piano di ristrutturazione, gli Stati membri dovrebbero prevedere la nomina obbligatoria di un professionista qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa conceda al debitore una sospensione generale delle azioni esecutive individuali, purché in tal caso un professionista sia necessario per tutelare gli interessi delle parti, il piano di ristrutturazione debba essere omologato da un'autorità giudiziaria o amministrativa mediante ristrutturazione trasversale dei debiti, la nomina sia stata richiesta dal debitore o sia richiesta da una maggioranza di creditori, purché i creditori coprano i costi e gli onorari del professionista.

(32)

Un debitore dovrebbe poter beneficiare di una sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali, sia essa concessa da un'autorità giudiziaria o amministrativa oppure per legge allo scopo di agevolare le trattative sul piano di ristrutturazione, così da poter continuare a operare o almeno mantenere il valore della sua massa fallimentare durante le trattative. Ove previsto dal diritto nazionale, la sospensione dovrebbe essere possibile anche a beneficio dei terzi garanti, fra cui fideiussori e prestatori di garanzie reali. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter disporre che le autorità giudiziarie o amministrative abbiano la facoltà di rifiutare la concessione di una sospensione delle azioni esecutive individuali qualora tale sospensione non sia necessaria o non soddisfi l'obiettivo di agevolare le trattative. Tra i motivi di rifiuto potrebbero figurare la mancanza di sostegno da parte della maggioranza richiesta dei creditori o, se previsto dal diritto nazionale, l'effettiva incapacità del debitore di pagare i debiti in scadenza.

(33)

Al fine di agevolare e di accelerare lo svolgimento della procedura, gli Stati membri dovrebbero poter stabilire presunzioni relative in ordine alla presenza di motivi di rifiuto, qualora, ad esempio, il debitore dimostri la condotta tipica di un debitore che non è in grado di pagare i debiti in scadenza, come un inadempimento sostanziale nei confronti dei lavoratori o delle agenzie fiscali e di sicurezza sociale, o qualora l'imprenditore o l'attuale dirigenza dell'impresa abbia commesso un reato finanziario che induca a ritenere che la maggioranza dei creditori non sosterrà l'avvio delle trattative.

(34)

Una sospensione delle azioni esecutive individuali può essere generale, riguardando tutti i creditori, o può interessare solo alcuni singoli creditori o categorie di creditori. Gli Stati membri dovrebbero poter escludere determinati crediti o categorie di crediti dall'ambito di applicazione della sospensione in circostanze ben definite, come i crediti che sono garantiti da attività la cui eliminazione non pregiudicherebbe la ristrutturazione dell'impresa, o come quando i crediti vantati da creditori nei cui confronti una sospensione causerebbe un ingiusto pregiudizio nella forma, ad esempio, di perdite non compensate o di un deprezzamento della garanzia reale.

(35)

Al fine di garantire il giusto equilibrio tra i diritti del debitore e quelli dei creditori, una sospensione delle azioni esecutive individuali dovrebbe applicarsi per un periodo massimo di quattro mesi. Le ristrutturazioni complesse, tuttavia, potrebbero richiedere più tempo. Gli Stati membri dovrebbero poter determinare che in tali casi l'autorità giudiziaria o amministrativa possa concedere una proroga del periodo iniziale di sospensione. Qualora l'autorità giudiziaria o amministrativa non decida sulla proroga della sospensione prima della scadenza della stessa, questa dovrebbe cessare di produrre effetti alla scadenza del termine di sospensione. Nell'interesse della certezza del diritto, il termine totale della sospensione dovrebbe essere limitato a dodici mesi. Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere una sospensione a durata indeterminata una volta che il debitore diventi insolvente a norma del diritto nazionale. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere se una breve sospensione temporanea in attesa di una decisione dell'autorità giudiziaria o amministrativa sull'accesso al quadro di ristrutturazione preventiva sia soggetta ai termini temporali previsti dalla presente direttiva.

(36)

Per garantire che i creditori non subiscano inutili pregiudizi, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché l'autorità giudiziaria o amministrativa possa revocare una sospensione delle azioni esecutive individuali se essa non soddisfa più l'obiettivo di agevolare le trattative, ad esempio se risulta evidente che la maggioranza richiesta dei creditori non appoggia la continuazione delle trattative. Se gli Stati membri prevedono tale possibilità, la sospensione dell'esecuzione dovrebbe inoltre essere revocata se i creditori ne sono ingiustamente pregiudicati. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di limitare la possibilità di revoca della sospensione a situazioni in cui i creditori non hanno avuto l'opportunità di essere ascoltati prima dell'entrata in vigore della sospensione o della sua proroga. Dovrebbero avere altresì la facoltà di prevedere un periodo minimo durante il quale non è possibile revocare la sospensione. Per stabilire se vi sia ingiusto pregiudizio dei creditori, l'autorità giudiziaria o amministrativa dovrebbe poter valutare se la sospensione preservi il valore complessivo della massa fallimentare, e se il debitore agisca in malafede o con l'intento di arrecare pregiudizio o, in generale, se agisca contro le aspettative legittime della massa dei creditori.

(37)

La presente direttiva non contempla disposizioni in materia di risarcimento o garanzie per i creditori la cui garanzia reale è suscettibile di registrare una perdita di valore durante la sospensione. Una classe di creditori o un singolo creditore sarebbe ingiustamente pregiudicato dalla sospensione se, ad esempio, a seguito della medesima, i suoi crediti risultassero in una situazione sostanzialmente peggiore di quella in cui si troverebbero senza la sospensione, o se il creditore risultasse svantaggiato rispetto agli altri creditori che si trovano in una posizione simile. Gli Stati membri dovrebbero poter disporre che, ogniqualvolta sia accertato un ingiusto pregiudizio nei confronti di uno o più creditori o di una o più classi di creditori, la sospensione possa essere revocata nei confronti di tali creditori o classi di creditori o nei confronti di tutti i creditori. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere chi può richiedere la revoca della sospensione.

(38)

La sospensione delle azioni esecutive individuali dovrebbe comportare altresì la sospensione dell'obbligo di un debitore di presentare istanza di apertura di una procedura di insolvenza che potrebbe concludersi con la liquidazione del debitore, o dell'apertura di detta procedura su richiesta del creditore. Tali procedure di insolvenza, oltre a quelle che per legge possono avere come solo esito la liquidazione del debitore, dovrebbero comprendere anche le procedure che potrebbero permettere la ristrutturazione del debitore. La sospensione dell'apertura di una procedura di insolvenza su richiesta dei creditori non dovrebbe applicarsi unicamente qualora gli Stati membri prevedano la sospensione generale delle azioni esecutive individuali riguardante tutti i creditori, ma anche qualora gli Stati membri prevedano la possibilità di una sospensione delle azioni esecutive individuali solo per un numero limitato di creditori. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter disporre che una procedura di insolvenza possa essere aperta su richiesta di autorità pubbliche che non agiscono in qualità di creditore, ma nell'interesse generale, come un procuratore.

(39)

La presente direttiva non dovrebbe impedire ai debitori di pagare, nell'ambito dell'attività ordinaria, i crediti dei creditori non interessati e dei creditori interessati che sorgono nel corso della sospensione delle azioni esecutive individuali. Per assicurare che i creditori che vantano crediti sorti prima dell'apertura di una procedura di ristrutturazione o di una sospensione delle azioni esecutive individuali non esercitino pressioni sul debitore affinché onori tali crediti, che altrimenti subirebbero una falcidia in forza dell'attuazione del piano di ristrutturazione, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere la sospensione degli obblighi del creditore con riguardo al pagamento di tali crediti.

(40)

Qualora il debitore avvii una procedura d'insolvenza, alcuni suoi fornitori potrebbero avere diritti contrattuali previsti dalle cosiddette clausole ipso facto, che li autorizzano a risolvere il contratto di fornitura per il solo motivo dell'insolvenza, anche se il debitore ha debitamente rispettato i propri obblighi. Le clausole ipso facto potrebbero essere invocate quando il debitore chiede misure di ristrutturazione preventiva. Qualora tali clausole siano invocate quando il debitore sta semplicemente negoziando un piano di ristrutturazione o chiedendo la sospensione delle azioni esecutive individuali, o in collegamento con qualsiasi circostanza connessa alla sospensione, la risoluzione anticipata può avere un impatto negativo sull'impresa del debitore e sul suo efficace salvataggio. In tali casi, è pertanto necessario stabilire che i creditori non possano invocare le clausole ipso facto che fanno riferimento alle trattative sul piano di ristrutturazione, alla sospensione o a qualsiasi analoga circostanza connessa alla sospensione.

(41)

La risoluzione anticipata può compromette la capacità di un'impresa di continuare a operare durante le trattative di ristrutturazione, in particolare per quanto riguarda i contratti di fornitura di beni o servizi essenziali quali gas, energia elettrica, acqua, telecomunicazioni e servizi di pagamento tramite carta. Gli Stati membri dovrebbero disporre che, durante il periodo di sospensione, ai creditori, cui si applica la sospensione delle azioni esecutive individuali e i cui crediti siano sorti prima della sospensione e non siano stati pagati da un debitore, non sia consentito di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti essenziali né di risolverli, di anticiparne la scadenza o modificarli in altro modo, purché il debitore adempia gli obblighi che gli incombono a norma di tali contratti in scadenza durante la sospensione. Contratti pendenti sono, ad esempio, i contratti di locazione e gli accordi di licenza, i contratti di fornitura a lungo termine e gli accordi di franchising.

(42)

La presente direttiva dovrebbe stabilire norme minime riguardo al contenuto del piano di ristrutturazione. Gli Stati membri tuttavia dovrebbero poter esigere ulteriori precisazioni nel piano di ristrutturazione, riguardanti ad esempio i criteri in base ai quali i creditori sono stati raggruppati, che possono essere rilevanti nei casi in cui un debito sia garantito solo in parte. Gli Stati membri non dovrebbero essere obbligati a richiedere il parere di un esperto riguardo al valore degli attivi che devono essere indicati nel piano.

(43)

I creditori interessati da un piano di ristrutturazione, compresi i lavoratori, e, ove consentito dal diritto nazionale, i detentori di strumenti di capitale dovrebbero avere diritto di voto in merito all'adozione del piano di ristrutturazione. Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere eccezioni limitate a tale regola. Le parti che non sono interessate dal piano di ristrutturazione non dovrebbero avere diritto di voto sul piano, né dovrebbe essere richiesto il loro sostegno per l'approvazione del piano. Il concetto di parti interessate dovrebbe includere i lavoratori unicamente in quanto creditori. Pertanto se gli Stati membri decidono di escludere i diritti dei lavoratori dal quadro di ristrutturazione preventiva, i lavoratori non dovrebbero essere considerati parti interessate. La votazione sull'adozione del piano di ristrutturazione potrebbe assumere la forma di procedura di voto formale o di consultazione e accordo della maggioranza richiesta delle parti interessate. Tuttavia, laddove la votazione assuma la forma di un accordo con la maggioranza richiesta, alle parti interessate non coinvolte nell'accordo potrebbe comunque essere offerta l'opportunità di aderire al piano di ristrutturazione.

(44)

Affinché i diritti che sono sostanzialmente simili ricevano pari trattamento e i piani di ristrutturazione possano essere adottati senza pregiudicare ingiustamente i diritti delle parti interessate, le parti interessate dovrebbero essere trattate in classi distinte in funzione dei criteri di formazione delle classi previsti dal diritto nazionale. Per formazione delle classi s'intende il raggruppamento delle parti interessate ai fini dell'adozione del piano in funzione dei loro diritti e del rango dei loro crediti e interessi. Come minimo, i creditori garantiti e quelli non garantiti dovrebbero essere sempre trattati in classi distinte. Gli Stati membri tuttavia dovrebbero poter esigere che siano formate più di due classi di creditori, comprendenti classi diverse di creditori non garantiti o garantiti e classi di creditori con crediti subordinati. Gli Stati membri dovrebbero poter anche trattare in classi distinte altri tipi di creditori che non hanno una sufficiente comunanza di interessi, ad esempio le autorità fiscali o di previdenza sociale. Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire che i crediti garantiti possano essere suddivisi in parti garantite e non garantite in base alla valutazione della garanzia reale. Gli Stati membri dovrebbero poter altresì contemplare norme specifiche che promuovono la formazione delle classi qualora tale formazione possa giovare ai creditori non differenziati o altrimenti particolarmente vulnerabili come i lavoratori o i piccoli fornitori.

(45)

Gli Stati membri dovrebbero poter disporre che i debitori che sono PMI, a motivo della loro struttura del capitale relativamente semplice, possano essere esclusi dall'obbligo di trattare le parti interessate in classi distinte. Nei casi in cui le PMI abbiano scelto di creare una sola classe di voto e la stessa voti contro il piano, dovrebbe essere possibile per i debitori presentare un altro piano, in linea con i principi generali della presente direttiva.

(46)

Gli Stati membri in ogni caso dovrebbero poter assicurare che gli aspetti di particolare importanza per la formazione delle classi, come i crediti di parti collegate, ricevano un trattamento adeguato nel loro diritto nazionale, e che quest'ultimo contempli norme sui crediti potenziali e sui crediti contestati. Gli Stati membri dovrebbero poter disciplinare il modo in cui trattare i crediti contestati ai fini dell'attribuzione dei diritti di voto. L'autorità giudiziaria o amministrativa dovrebbe esaminare la formazione delle classi, compresa la selezione dei creditori interessati dal piano, quando il piano di ristrutturazione è presentato per omologazione. Gli Stati membri, tuttavia, potrebbero prevedere che tale esame possa essere effettuato anche in una fase anteriore se il proponente il piano chiede prima la convalida o orientamenti.

(47)

Il diritto nazionale dovrebbe fissare le maggioranze richieste, per evitare che una minoranza di parti interessate di ciascuna classe possa impedire l'adozione di un piano di ristrutturazione che non ne riduce ingiustamente i loro diritti e interessi. Senza una norma sulle maggioranze che vincoli i creditori garantiti dissenzienti, la ristrutturazione precoce non sarebbe possibile in molti casi, ad esempio quando è necessaria una ristrutturazione finanziaria ma l'impresa è comunque sana. Per garantire che le parti abbiano voce sull'adozione del piano proporzionalmente ai loro interessi nell'impresa, la maggioranza richiesta dovrebbe basarsi sull'importo dei crediti dei creditori o delle quote dei detentori di strumenti di capitale di ciascuna classe. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter richiedere la maggioranza del numero di parti interessate in ciascuna classe. Gli Stati membri dovrebbero poter definire norme relative alle parti interessate con diritto di voto che non esercitano in modo corretto tale diritto o non sono rappresentate, come norme che consentano alle parti interessate di essere prese in considerazione per stabilire una soglia di partecipazione o per calcolare la maggioranza. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter fissare una soglia di partecipazione per il voto.

(48)

L'omologazione del piano di ristrutturazione da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa serve per garantire che la riduzione dei diritti dei creditori o delle quote dei detentori di strumenti di capitale sia proporzionata ai benefici della ristrutturazione e che tali soggetti abbiano accesso a un ricorso effettivo. L'omologazione è particolarmente necessaria ove: vi siano parti interessate dissenzienti; il piano di ristrutturazione contenga disposizioni su nuovi finanziamenti; o il piano comporti una perdita di più del 25 % della forza lavoro. Ciononostante, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere che l'omologazione da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa sia necessaria anche in altri casi. L'omologazione di un piano che comporti una perdita di più del 25 % della forza lavoro dovrebbe essere necessaria solo se il diritto nazionale ammette che i quadri di ristrutturazione preventiva prevedano misure aventi effetti diretti sui contratti di lavoro.

(49)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire che l'autorità giudiziaria o amministrativa possa respingere un piano di ristrutturazione se è stato accertato che esso riduce i diritti dei creditori o detentori di strumenti di capitale dissenzienti in misura superiore rispetto a quanto questi potrebbero ragionevolmente prevedere di ottenere in caso di liquidazione dell'impresa del debitore, sia essa una liquidazione per settori o una vendita dell'impresa in regime di continuità aziendale, a seconda delle circostanze particolari di ciascun debitore, oppure in misura superiore rispetto a quanto potrebbero ragionevolmente attendersi nel caso del migliore scenario alternativo possibile se il piano di ristrutturazione non fosse omologato. Tuttavia, qualora il piano sia omologato mediante una ristrutturazione trasversale dei debiti, si dovrebbe fare riferimento al meccanismo di protezione usato in tale scenario. Qualora gli Stati membri scelgano di procedere a una valutazione del debitore in regime di continuità aziendale, il valore di continuità aziendale dovrebbe prendere in considerazione il valore a lungo termine dell'impresa del debitore, contrariamente al valore di liquidazione. Il valore di continuità aziendale è, di norma, superiore al valore di liquidazione, poiché si basa sull'ipotesi che l'impresa continua la sua attività con il minimo di perturbazioni, ha la fiducia dei creditori finanziari, degli azionisti e dei clienti, continua a generare reddito e limita l'impatto sui lavoratori.

(50)

Se da un lato un'autorità giudiziaria o amministrativa dovrebbe esaminare il superamento della verifica del migliore soddisfacimento dei creditori solo se il piano di ristrutturazione è contestato per tale motivo, onde evitare che sia effettuata in tutti i casi una valutazione, gli Stati membri dovrebbero poter anche disporre che si possano esaminare d'ufficio altre condizioni per l'omologazione. Gli Stati membri dovrebbero poter aggiungere altre condizioni da rispettare ai fini dell'omologazione del piano di ristrutturazione, ad esempio se i detentori di strumenti di capitale sono adeguatamente tutelati o meno. L'autorità giudiziaria o amministrativa dovrebbe poter rifiutare di omologare piani di ristrutturazione che risultino privi di prospettive ragionevoli di impedire l'insolvenza del debitore o di garantire la sostenibilità economica dell'impresa. Tuttavia, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a garantire che tale valutazione sia effettuata d'ufficio.

(51)

La notifica a tutte le parti interessate dovrebbe essere una delle condizioni per l'omologazione del piano di ristrutturazione. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di definire la forma della notifica, di stabilire quando la notifica debba essere eseguita, nonché di provvedere al trattamento dei crediti non noti per quanto riguarda la notifica. Dovrebbero poter disporre che le parti non interessate siano informate in merito al piano di ristrutturazione.

(52)

Il superamento della verifica del «migliore soddisfacimento dei creditori» dovrebbe essere intesa in modo tale che nessun creditore dissenziente esca dal piano di ristrutturazione svantaggiato rispetto a come uscirebbe in caso di liquidazione, sia essa una liquidazione per settori o una vendita dell'impresa in regime di continuità aziendale, oppure nel caso del migliore scenario alternativo possibile se il piano di ristrutturazione non dovesse essere omologato. Gli Stati membri dovrebbero poter scegliere fra queste soglie al momento di attuare la verifica del migliore soddisfacimento dei creditori nel diritto nazionale. Tale verifica dovrebbe essere effettuata ogniqualvolta il piano deve essere omologato per poter vincolare i creditori dissenzienti o le classi dissenzienti di creditori, a seconda dei casi. A seguito della verifica del migliore soddisfacimento dei creditori, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere che il piano non può imporre la falcidia totale o parziale dei relativi crediti per i creditori istituzionali pubblici che hanno uno status privilegiato a norma del diritto nazionale.

(53)

Il piano di ristrutturazione dovrebbe sempre essere adottato se la maggioranza richiesta in ciascuna classe interessata lo sostiene; nondimeno dovrebbe rimanere possibile per un piano di ristrutturazione non adottato dalla maggioranza richiesta in ciascuna classe di poter essere omologato dall'autorità giudiziaria o amministrativa su proposta di un debitore o con l'accordo del debitore. Nel caso di una persona giuridica, gli Stati membri dovrebbero poter decidere se allo scopo di adottare od omologare un piano di ristrutturazione il debitore debba intendersi come il consiglio di direzione della persona giuridica o una determinata maggioranza di azionisti o detentori di strumenti di capitale. In caso di ristrutturazione trasversale dei debiti, il piano per essere omologato dovrebbe essere sostenuto dalla maggioranza delle classi di voto di parti interessate. Almeno una di tali classi dovrebbe essere una classe di creditori garantiti o avere rango superiore alla classe dei creditori non garantiti.

(54)

Qualora una maggioranza delle classi non sostenga il piano di ristrutturazione, dovrebbe essere possibile che il piano possa comunque essere omologato da almeno una classe di creditori interessati o che subiscono un pregiudizio che, in base a una valutazione del debitore in regime di continuità aziendale, riceveranno pagamenti o manterranno interessi o, se previsto dal diritto nazionale, si possa ragionevolmente presumere che ricevano pagamenti o mantengano interessi se fosse applicato l'ordine delle cause legittime di prelazione previsto dal diritto nazionale in caso di liquidazione. In tal caso, gli Stati membri dovrebbero poter aumentare il numero delle classi necessarie per l'approvazione del piano, senza necessariamente imporre che tutte queste classi, in base a una valutazione del debitore in regime di continuità aziendale, debbano ricevere un pagamento o mantenere un interesse a norma del diritto nazionale. Tuttavia, gli Stati membri non dovrebbero esigere il consenso di tutte le classi. Conseguentemente, qualora vi siano solo due classi di creditori, il consenso di almeno una classe dovrebbe essere ritenuto sufficiente, se sono soddisfatte le altre condizioni per l'applicazione del meccanismo di ristrutturazione trasversale dei debiti. Per pregiudizio del creditore si intende la riduzione del valore dei suoi crediti.

(55)

Nel caso della ristrutturazione trasversale dei debiti, gli Stati membri dovrebbero assicurare che le classi dissenzienti di creditori interessati non siano ingiustamente pregiudicate dal piano proposto e gli Stati membri dovrebbero garantire loro una tutela sufficiente. Gli Stati membri dovrebbero poter tutelare una classe dissenziente di creditori interessati garantendo che ricevano un trattamento tanto favorevole quanto quello delle altre classi dello stesso rango e più favorevole di quello delle classi inferiori. In alternativa, gli Stati membri tutelare una classe dissenziente di creditori interessati facendo sì che una tale classe dissenziente sia pagata integralmente se è previsto che una classe inferiore riceva qualsiasi distribuzione o mantenga un qualsiasi interesse ai sensi del piano di ristrutturazione (regola della priorità assoluta). Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di applicare il concetto di pagamento integrale, anche in ordine alla tempistica del pagamento, a condizione che la somma capitale del credito e, nel caso dei creditori garantiti, il valore della garanzia reale siano protetti. Gli Stati membri dovrebbero poter inoltre decidere la scelta dei mezzi equivalenti con cui poter soddisfare pienamente il credito originario.

(56)

Gli Stati membri dovrebbero poter derogare alla regola della priorità assoluta, se ad esempio si consideri giusto che i detentori di strumenti di capitale mantengano determinati interessi ai sensi del piano, nonostante che una classe di rango superiore sia obbligata ad accettare una falcidia dei suoi crediti, o che i fornitori essenziali cui si applica la disposizione sulla sospensione delle azioni esecutive individuali siano pagati prima di classi di creditori di rango superiore. Gli Stati membri dovrebbero poter scegliere quale dei suddetti meccanismi di protezione predisporre.

(57)

Sebbene sia necessario tutelare i legittimi interessi degli azionisti o altri detentori di strumenti di capitale, gli Stati membri dovrebbero garantire che essi non possano impedire irragionevolmente l'adozione di un piano di ristrutturazione che ripristinerebbe la sostenibilità economica del debitore. Gli Stati membri dovrebbero poter usare mezzi diversi per raggiungere tale obiettivo, ad esempio non concedendo ai detentori di strumenti di capitale il diritto di voto sul piano di ristrutturazione e non subordinando l'adozione del piano di ristrutturazione all'accordo dei detentori di strumenti di capitale che in base a una valutazione dell'impresa non riceverebbero alcun pagamento o altro corrispettivo se fosse applicato il normale grado di priorità della liquidazione. Tuttavia, qualora i detentori di strumenti di capitale abbiano diritto di voto sul piano di ristrutturazione, l'autorità giudiziaria o amministrativa dovrebbe poter omologare il piano applicando le norme sulla ristrutturazione trasversale dei debiti nonostante il dissenso di una o più delle loro classi. Agli Stati membri che escludono dal voto i detentori di strumenti di capitale non dovrebbe essere richiesto di applicare la regola della priorità assoluta nelle relazioni tra creditori e detentori di strumenti di capitale. Un altro modo possibile di assicurare che i detentori di strumenti di capitale non impediscano irragionevolmente l'adozione di un piano di ristrutturazione sarebbe di assicurare che le misure di ristrutturazione, che riguardano direttamente i diritti dei detentori di strumenti di capitale e necessitano dell'approvazione dell'assemblea degli azionisti a norma del diritto societario, non siano soggette a requisiti di maggioranza irragionevolmente elevati e che i detentori di strumenti di capitale non abbiano alcuna competenza in termini di misure di ristrutturazione che non riguardano direttamente i loro diritti.

(58)

Potrebbero essere necessarie diverse classi di detentori di strumenti di capitale qualora sussistano diverse classi di azionisti con diritti diversi. I detentori di strumenti di capitale delle PMI che non sono meri investitori bensì proprietari dell'impresa e che contribuiscono all'impresa in altri modi, ad esempio con competenze in materia di gestione, potrebbero non essere incentivati a ristrutturare a tali condizioni. Pertanto il meccanismo di ristrutturazione trasversale dei debiti dovrebbe rimanere facoltativo per i debitori che sono PMI.

(59)

Ai fini della sua attuazione, il piano di ristrutturazione dovrebbe contemplare la possibilità che i detentori di strumenti di capitale di PMI forniscano assistenza alla ristrutturazione in forma non monetaria, attingendo ad esempio alla loro esperienza, reputazione o contatti commerciali.

(60)

Durante le procedure di ristrutturazione preventiva i lavoratori dovrebbero godere di tutte le tutele previste dal diritto del lavoro. In particolare, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare i diritti dei lavoratori garantiti dalle direttive del Consiglio 98/59/CE (12) e 2001/23/CE (13), e dalle direttive 2002/14/CE (14), 2008/94/CE (15) e 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16). Gli obblighi in materia di informazione e consultazione dei lavoratori previsti dalle normative nazionali di attuazione di dette direttive restano salvi. Fra di essi è compreso l'obbligo di informare e consultare i rappresentanti dei lavoratori in merito alla decisione di ricorrere a un quadro di ristrutturazione preventiva conformemente alla direttiva 2002/14/CE.

(61)

Ai lavoratori e ai loro rappresentanti dovrebbero essere fornite informazioni riguardanti il piano di ristrutturazione proposto nella misura stabilita dal diritto dell'Unione al fine di consentire loro di effettuare una valutazione approfondita dei vari scenari. Inoltre i lavoratori e i loro rappresentanti dovrebbero essere coinvolti nella misura necessaria a soddisfare le prescrizioni in materia di consultazione stabilite nel diritto dell'Unione. Data la necessità di garantire un livello adeguato di tutela dei lavoratori, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a escludere i diritti non pagati dei lavoratori da qualsiasi sospensione delle azioni esecutive individuali, a prescindere dal fatto che tali diritti siano sorti prima o dopo la concessione della sospensione. Una sospensione dell'esecuzione dei crediti non pagati dei lavoratori dovrebbe essere ammissibile solo per gli importi e per il periodo in relazione ai quali il pagamento dei diritti è efficacemente garantito a un livello analogo da altri mezzi a norma del diritto nazionale. Laddove la legislazione nazionale preveda limiti alla responsabilità degli organismi di garanzia, vuoi in termini di durata della garanzia o di importo da pagare ai lavoratori, questi dovrebbero potersi rivalere delle eventuali eccedenze dei propri diritti per nei confronti del datore di lavoro anche durante la sospensione. In alternativa, gli Stati membri dovrebbero poter escludere i diritti dei lavoratori dall'ambito di applicazione dei quadri di ristrutturazione preventiva e prevederne la protezione a norma del diritto nazionale.

(62)

Qualora il piano di ristrutturazione comporti il trasferimento di una parte di impresa o di stabilimento, i diritti dei lavoratori derivanti da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro, in particolare il diritto alla retribuzione, dovrebbero essere salvaguardati a norma degli articoli 3 e 4 della direttiva 2001/23/CE, fatte salve le norme specifiche applicabili in caso di procedura d'insolvenza ai sensi dell'articolo 5 di detta direttiva, in particolare le possibilità previste dall'articolo 5, paragrafo 2. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare i diritti all'informazione e alla consultazione garantiti dalla direttiva 2002/14/CE, anche sulle decisioni suscettibili di comportare cambiamenti di rilievo in materia di organizzazione del lavoro o di contratti di lavoro al fine di ricercare un accordo su tali decisioni. Inoltre, a norma della presente direttiva i lavoratori i cui diritti sono interessati da un piano di ristrutturazione dovrebbero avere diritto di voto in merito al piano. Ai fini del voto sul piano di ristrutturazione, gli Stati membri dovrebbero decidere di raggruppare i lavoratori in una classe distinta dalle altre classi di creditori.

(63)

L'autorità giudiziaria o amministrativa dovrebbe solamente decidere in merito a una valutazione dell'impresa in caso di liquidazione oppure nel caso del migliore scenario alternativo se il piano di ristrutturazione non fosse omologato, se una parte interessata dissenziente contesta il piano di ristrutturazione. Ciò non dovrebbe impedire agli Stati membri la possibilità di effettuare valutazioni in altre situazioni secondo il diritto nazionale. Ciononostante, dovrebbe essere possibile che una tale decisione consista anche nell'approvazione di una valutazione da parte di un esperto o di una valutazione presentata dal debitore o da un'altra parte in una fase anteriore della procedura. Qualora si decida di effettuare una valutazione, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere norme speciali, distinte dalle disposizioni generali di diritto processuale civile, per una valutazione in casi di ristrutturazione, al fine di assicurarne il rapido svolgimento. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le norme del diritto nazionale sull'onere della prova nel caso di una valutazione.

(64)

Gli effetti vincolanti del piano di ristrutturazione dovrebbero essere limitati alle parti interessate che sono state coinvolte nell'adozione del piano. Gli Stati membri dovrebbero poter determinare cosa comporti il coinvolgimento di un creditore, anche nel caso di creditori non noti o di creditori di crediti futuri. Gli Stati membri potrebbero decidere, ad esempio, come comportarsi con i creditori che hanno ricevuto correttamente la notifica ma che non hanno partecipato alle procedure.

(65)

Le parti interessate dovrebbero poter impugnare la decisione sulla omologazione del piano di ristrutturazione emessa da un'autorità amministrativa. Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere anche l'opzione di impugnare la decisione sulla omologazione del piano di ristrutturazione emessa da un'autorità giudiziaria. Tuttavia, per assicurare l'efficacia del piano, ridurre l'incertezza ed evitare ritardi ingiustificati, le impugnazioni non dovrebbero avere, di norma, effetti sospensivi e quindi non dovrebbero impedire l'attuazione del piano di ristrutturazione. Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire o limitare i motivi di impugnazione. Nei casi in cui è impugnata la decisione sull'omologazione del piano, gli Stati membri dovrebbero poter consentire all'autorità giudiziaria di emettere una decisione preliminare o sommaria che metta al riparo l'esecuzione e l'attuazione del piano dall'accoglimento dell'impugnazione pendente. In caso di accoglimento dell'impugnazione, l'autorità giudiziaria o amministrativa dovrebbe poter prendere in considerazione, in alternativa all'annullamento del piano, una modifica del medesimo, qualora gli Stati membri prevedano tale possibilità. Dovrebbe essere possibile proporre o votare modifiche al piano da parte delle parti, di loro iniziativa o su richiesta dell'autorità giudiziaria. Gli Stati membri potrebbero anche disporre che sia concesso un risarcimento per le perdite monetarie subite dalla parte la cui impugnazione sia stata accolta. Spetta al diritto nazionale disciplinare una possibile nuova sospensione, o proroga della sospensione, qualora l'autorità giudiziaria decida che l'impugnazione non ha effetto sospensivo.

(66)

Il successo del piano di ristrutturazione spesso dipende dal fatto che l'assistenza finanziaria è erogata al debitore per sostenere, in primo luogo, l'operatività dell'impresa durante le trattative di ristrutturazione e, in secondo luogo, l'attuazione del piano di ristrutturazione dopo l'omologazione. L'assistenza finanziaria dovrebbe essere intesa in senso lato, compreso nel senso di erogare denaro o garanzie personali e di fornire giacenze, inventari, materie prime e servizi, ad esempio concedendo al debitore un termine di rimborso più lungo. I finanziamenti temporanei e i nuovi finanziamenti dovrebbero pertanto essere esclusi dalle azioni revocatorie volte a dichiararli nulli, annullabili o inopponibili in quanto atti pregiudizievoli alla massa dei creditori nell'ambito di successive procedure di insolvenza.

(67)

Le legislazioni nazionali in materia di insolvenza che prevedono azioni revocatorie di finanziamenti temporanei e nuovi o che stabiliscono che i nuovi prestatori possono incorrere in sanzioni civili, amministrative o penali per proroga del credito ai debitori in difficoltà finanziarie potrebbero compromettere la disponibilità dei finanziamenti necessari all'esito favorevole delle trattative e all'attuazione del piano di ristrutturazione. La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicati gli altri motivi per dichiarare nulli, annullabili o inopponibili i finanziamenti nuovi e temporanei, o per determinare la responsabilità civile, penale o amministrativa dei fornitori di tali finanziamenti, come previsto dal diritto nazionale. Tali altri motivi potrebbero includere, tra l'altro, la frode, la malafede, un certo tipo di relazione tra le parti che potrebbe essere associato a un conflitto d'interessi, come nel caso di operazioni tra parti correlate o tra azionisti e la società, e le operazioni in cui una parte ha ottenuto un valore o una garanzia senza avervi diritto al momento dell'operazione o nel modo eseguito.

(68)

Quando sono erogati finanziamenti temporanei, le parti non sanno se il piano di ristrutturazione sarà poi omologato o meno. Pertanto, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a limitare la protezione dei finanziamenti temporanei ai casi in cui il piano è adottato dai creditori oppure omologato dall'autorità giudiziaria o amministrativa. Per evitare potenziali abusi, dovrebbero essere protetti solo i finanziamenti che sono ragionevolmente e immediatamente necessari per la continuazione dell'operatività o la sopravvivenza dell'impresa del debitore, o per la preservazione o il miglioramento del valore dell'impresa in attesa dell'omologazione del piano di ristrutturazione. Inoltre, la presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di introdurre un meccanismo di controllo ex ante per i finanziamenti temporanei. Gli Stati membri dovrebbero poter limitare la protezione dei nuovi finanziamenti ai casi in cui il piano è omologato da un'autorità giudiziaria o amministrativa, e dei finanziamenti temporanei ai casi in cui questi erano soggetti a un controllo ex ante. Un meccanismo di controllo ex ante per finanziamenti temporanei o altre operazioni potrebbe essere svolto da parte di un professionista nel campo della ristrutturazione, da parte di un comitato dei creditori o da un'autorità giudiziaria o amministrativa. La protezione dalle azioni revocatorie e la protezione dalla responsabilità personale sono garanzie minime che dovrebbero essere concesse ai finanziamenti temporanei e ai nuovi finanziamenti. Tuttavia, per incoraggiare i nuovi prestatori ad assumere il rischio maggiore di investire in un debitore sano che versa in difficoltà finanziarie, potrebbero essere necessari ulteriori incentivi, ad esempio dare a tali finanziamenti la priorità almeno sui crediti non garantiti nelle successive procedure di insolvenza.

(69)

Al fine di promuovere una cultura che incoraggi la ristrutturazione preventiva precoce, è auspicabile che anche le operazioni che sono ragionevoli e immediatamente necessarie per le trattative o l'attuazione del piano di ristrutturazione siano protette dalle azioni revocatorie nelle successive procedure di insolvenza. L'autorità giudiziaria o amministrativa, nel determinare la ragionevolezza e l'immediata necessità dei costi e degli onorari ad esempio dovrebbero poter prendere in esame proiezioni e stime presentate alle parti interessate, a un comitato dei creditori, a un professionista nel campo della ristrutturazione o alla stessa autorità giudiziaria o amministrativa. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero poter anche esigere che i debitori forniscano e aggiornino le stime pertinenti. Questa protezione dovrebbe aumentare la certezza delle operazioni effettuate con imprese notoriamente in difficoltà finanziarie e far sì che i creditori e gli investitori non temano più che tutte queste operazioni possano essere dichiarate nulle se la ristrutturazione fallisse. Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere un momento, anteriore all'apertura di una procedura di ristrutturazione preventiva e alla concessione della sospensione delle azioni esecutive individuali, a partire dal quale il pagamento di onorari e costi necessari per la negoziazione, l'adozione, l'omologazione o per consulenze professionali in ordine al piano di ristrutturazione cominci a beneficiare della protezione contro le azioni revocatorie. Nel caso di altri pagamenti e spese e della protezione dei pagamenti delle retribuzioni dei lavoratori, tale momento potrebbe decorrere anche dalla concessione della sospensione o dall'apertura di una procedura di ristrutturazione preventiva.

(70)

Per promuovere ulteriormente la ristrutturazione preventiva è importante garantire che i dirigenti non siano dissuasi dal prendere decisioni commerciali ragionevoli o dal correre rischi commerciali ragionevoli, in particolare ove tali pratiche potrebbero migliorare le probabilità di successo della ristrutturazione di un'impresa potenzialmente sana. Qualora l'impresa versi in difficoltà finanziarie, i dirigenti dovrebbero prendere misure per ridurre al minimo le perdite ed evitare l'insolvenza, come: richiedere consulenza professionale, anche sulla ristrutturazione e sull'insolvenza, ad esempio facendo ricorso a strumenti di allerta precoce, se del caso; proteggere gli attivi della società in modo da massimizzarne il valore ed evitare perdite di attivi fondamentali; esaminare la struttura e le funzioni dell'impresa per valutarne la sostenibilità economica e ridurre le spese; evitare di impegnare la società in tipi di operazioni che potrebbero essere oggetto di azioni revocatorie, a meno che sussista un'adeguata giustificazione commerciale; proseguire gli scambi commerciali nelle circostanze in cui ciò è opportuno per massimizzare il valore della continuità aziendale; avviare trattative con i creditori e procedure di ristrutturazione preventiva.

(71)

Se il debitore è prossimo all'insolvenza, è inoltre importante proteggere i legittimi interessi dei creditori da decisioni di gestione che potrebbero ripercuotersi sulla costituzione della massa fallimentare, in particolare se tali decisioni possono avere l'effetto di diminuire ulteriormente il valore della massa disponibile per la ristrutturazione o la distribuzione ai creditori. È pertanto necessario assicurarsi che, in tali circostanze, i dirigenti evitino condotte che, deliberatamente o per grave negligenza, determinino l'arricchimento personale a spese dei portatori di interessi, evitare che accettino operazioni sotto il valore di mercato o intraprendano azioni che possano portare a ingiusta preferenza di uno o più portatori di interessi. Gli Stati membri dovrebbero poter attuare le corrispondenti disposizioni della presente direttiva provvedendo affinché l'autorità giudiziaria o amministrativa, nel valutare se un dirigente debba esser ritenuto colpevole di violazioni del dovere di diligenza, tenga conto delle norme in materia di obblighi dei dirigenti di cui alla presente direttiva. La presente direttiva non intende stabilire alcuna gerarchia tra le varie parti i cui interessi devono essere tenuti in debita considerazione. Ciononostante, gli Stati membri dovrebbero poter decidere sulla definizione di una tale gerarchia. La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate le norme nazionali degli Stati membri relative ai processi decisionali all'interno di una società.

(72)

Gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o un'attività professionale liberale autonoma possono correre il rischio di diventare insolventi. Le diversità tra gli Stati membri relative alla seconda opportunità possono incentivare gli imprenditori sovraindebitati o insolventi a trasferirsi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui sono stabiliti per trarre vantaggio da tempi di esdebitazione più brevi o condizioni di esdebitazione più interessanti, con un conseguente aumento dell'incertezza giuridica e dei costi di recupero crediti per i creditori. Inoltre, gli effetti dell'insolvenza, in particolare la stigmatizzazione sociale, le conseguenze giuridiche, quali l'interdizione dell'imprenditore dall'accesso all'attività imprenditoriale e dal suo esercizio, e la persistente incapacità di far fronte ai propri debiti sono un forte deterrente per gli imprenditori che intendono avviare un'attività o ottenere una seconda opportunità, anche se è dimostrato che gli imprenditori dichiarati insolventi hanno maggiori probabilità di riuscire la seconda volta.

(73)

È pertanto opportuno adoperarsi per ridurre gli effetti negativi del sovraindebitamento o dell'insolvenza sugli imprenditori che sono persone fisiche, in particolare consentendo l'esdebitazione integrale dai debiti dopo un certo periodo di tempo e limitando la durata dei provvedimenti di interdizione emessi a causa del sovraindebitamento o dell'insolvenza del debitore. Il concetto di insolvenza dovrebbe essere definito dal diritto nazionale e potrebbe assumere la forma del sovraindebitamento. Il concetto di imprenditore ai sensi della presente direttiva non dovrebbe incidere sulla posizione di direttore o dirigente di impresa, che dovrebbe essere trattata conformemente al diritto nazionale. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere le modalità di accesso all'esdebitazione, inclusa la possibilità di esigere che il debitore richieda l'esdebitazione.

(74)

Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere la possibilità di adattare gli obblighi di rimborso degli imprenditori insolventi nell'eventualità che nella loro situazione finanziaria si verifichi un cambiamento significativo, sia esso un miglioramento o un peggioramento. La presente direttiva non dovrebbe esigere che il piano di rimborso sia appoggiato dalla maggioranza dei creditori. Gli Stati membri dovrebbero poter disporre che non sia impedito agli imprenditori di avviare una nuova attività, nello stesso o in un altro settore, durante l'attuazione del piano di rimborso.

(75)

Si dovrebbe poter accedere all'esdebitazione in procedure che comprendono un piano di rimborso, la realizzazione dell'attivo o una combinazione di entrambi. Nell'attuare tali norme, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere liberamente tra tali opzioni. Qualora il diritto nazionale preveda più di una procedura che porta all'esdebitazione, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché almeno una di tali procedure dia all'imprenditore insolvente l'opportunità di ottenere un'esdebitazione integrale entro un periodo non superiore a tre anni. Nel caso di procedure che combinano la realizzazione dell'attivo e un piano di rimborso, i termini per l'esdebitazione dovrebbero decorrere al più tardi dalla data in cui il piano di rimborso sia omologato da un'autorità giudiziaria o inizi ad essere attuato, ad esempio dalla prima rata a titolo del piano, ma potrebbero anche decorrere prima, ossia ad esempio dall'adozione di una decisione di apertura della procedura.

(76)

Nelle procedure che non comprendono un piano di rimborso, i termini per l'esdebitazione dovrebbero decorrere al più tardi dalla data dell'adozione, da parte di un'autorità giudiziaria o amministrativa, della decisione di apertura della procedura o dalla data della determinazione della massa fallimentare. Ai fini del calcolo della durata dei termini per l'esdebitazione ai sensi della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero poter disporre che nel concetto di «apertura della procedura» non rientrino misure preliminari, quali provvedimenti conservativi o la nomina di un amministratore delle procedure di insolvenza a titolo preliminare, a meno che tali misure non consentano la realizzazione dell'attivo, comprese la cessione e la distribuzione dell'attivo ai creditori. La determinazione della massa fallimentare non dovrebbe necessariamente comportare una decisione o una conferma formali da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa, a meno che tale decisione non sia richiesta dal diritto nazionale, e possa consistere nella presentazione dell'inventario delle attività e passività.

(77)

Qualora l'iter procedurale che porta a un'esdebitazione comporti la realizzazione dell'attivo di un imprenditore, nulla impedisce agli Stati membri di disporre che la richiesta di esdebitazione sia trattata in modo distinto dalla realizzazione dell'attivo, a condizione che tale richiesta faccia parte integrante dell'iter procedurale che porta all'esdebitazione a norma della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere in merito alle norme sull'onere della prova ai fini dell'esdebitazione, il che significa che dovrebbe essere possibile per gli imprenditori di essere obbligati per legge a comprovare la conformità agli obblighi che gli incombono.

(78)

L'esdebitazione integrale o la cessazione dell'interdizione dopo un periodo di tempo non superiore a tre anni non sempre è appropriata, pertanto potrebbero dover essere previste deroghe a tale norma che siano debitamente giustificate da motivi stabiliti dal diritto nazionale. Ad esempio, tali deroghe dovrebbero essere previste quando il debitore è disonesto o ha agito in malafede. Se l'imprenditore non beneficia della presunzione di buona fede e onestà a norma del diritto nazionale, l'onere della prova relativo alla loro buona fede e onestà non dovrebbe rendere inutilmente difficile o gravoso l'accesso alla procedura.

(79)

Per stabilire se un imprenditore sia stato disonesto, l'autorità giudiziaria o amministrativa potrebbe tener conto di circostanze come: la natura e l'entità dei debiti; il momento in cui questi debiti sono sorti; gli sforzi compiuti dall'imprenditore per estinguerli e ottemperare agli obblighi giuridici, comprese le autorizzazioni e la necessità di una corretta contabilità; le azioni intraprese dall'imprenditore per vanificare le azioni di rivalsa dei creditori; l'adempimento degli obblighi che incombono, nel caso di una probabilità di insolvenza, all'imprenditore che è dirigente di una società; il rispetto del diritto dell'Unione e nazionale in materia di concorrenza e lavoro. Dovrebbe altresì essere possibile prevedere tali deroghe quando l'imprenditore non ha adempiuto taluni obblighi giuridici, fra cui gli obblighi volti a massimizzare i rendimenti per i creditori che potrebbero tradursi in un obbligo generale di generare reddito o attivi. Inoltre, dovrebbe essere possibile prevedere deroghe specifiche quando è necessario garantire un equilibrio tra i diritti del debitore e i diritti di uno o più creditori, ad esempio quando il creditore è una persona fisica che necessita di maggiore protezione rispetto al debitore.

(80)

Una deroga potrebbe essere giustificata anche quando non sono coperti i costi della procedura che porta a un'esdebitazione, fra cui i diritti spettanti alle autorità giudiziarie e amministrative e ai professionisti. Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere che si possa revocare il beneficio di tale esdebitazione quando, ad esempio, la situazione finanziaria del debitore migliora notevolmente in seguito a circostanze impreviste come vincere alla lotteria o entrare in possesso di un'eredità o di una donazione. Agli Stati membri non dovrebbe essere preclusa la possibilità di prevedere ulteriori deroghe in circostanze ben definite e in casi debitamente giustificati.

(81)

Qualora vi sia un motivo debitamente giustificato a norma del diritto nazionale, potrebbe essere opportuno limitare, per talune categorie di debiti, la possibilità di beneficiare dell'esdebitazione. Dovrebbe essere possibile per gli Stati membri escludere i debiti garantiti dall'ammissibilità all'esdebitazione solo fino a concorrenza del valore della garanzia reale stabilito dal diritto nazionale, mentre il resto del debito dovrebbe essere trattato come debito non garantito. Gli Stati membri dovrebbero poter escludere ulteriori categorie di debiti, ove debitamente giustificato.

(82)

Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire che l'autorità giudiziaria o amministrativa possa verificare, d'ufficio o su richiesta di una persona avente un interesse legittimo, se l'imprenditore soddisfa i requisiti per ottenere l'esdebitazione integrale.

(83)

Qualora la licenza o l'autorizzazione di un imprenditore ad esercitare una determinata attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale sia stata negata o revocata a seguito di un provvedimento di interdizione, la presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di esigere che l'imprenditore presenti una domanda per ottenere una nuova licenza o autorizzazione una volta scaduta l'interdizione. Qualora adotti una decisione in merito a un'attività oggetto di vigilanza specifica, l'autorità di uno Stato membro dovrebbe poter altresì tenere conto, anche dopo la scadenza del periodo di interdizione, del fatto che l'imprenditore insolvente ha ottenuto l'esdebitazione conformemente alla presente direttiva.

(84)

I debiti personali e professionali che non possono essere ragionevolmente distinti, ad esempio quando un bene è usato nel corso dell'attività professionale dell'imprenditore nonché al di fuori della stessa, dovrebbero essere trattati in un'unica procedura. Qualora gli Stati membri dispongano che tali debiti siano sottoposti a procedure d'insolvenza diverse, è necessario coordinare le varie procedure. La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata la possibilità degli Stati membri di scegliere di trattare tutti i debiti dell'imprenditore in un'unica procedura. Agli Stati membri in cui gli imprenditori possono proseguire la loro attività per conto proprio durante una procedura d'insolvenza non dovrebbe essere preclusa la possibilità di prevedere che tali imprenditori possano essere sottoposti a una nuova procedura d'insolvenza, qualora sopraggiunga una situazione di insolvenza durante la prosecuzione dell'attività.

(85)

È necessario mantenere e migliorare la trasparenza e la prevedibilità con cui le procedure permettono di conseguire risultati che sono favorevoli alla preservazione dell'impresa e consentono l'offerta di una seconda opportunità agli imprenditori o che permettono la liquidazione efficace delle imprese non sane. È altresì necessario ridurre la durata eccessiva delle procedure di insolvenza in molti Stati membri, che determina incertezza giuridica per i creditori e gli investitori e bassi tassi di recupero. Infine, dati i meccanismi di cooperazione rafforzata tra giudici e i professionisti del settore nei casi transfrontalieri, istituiti ai sensi del regolamento (UE) 2015/848, occorre che la professionalità di tutti i soggetti coinvolti sia portata a livelli elevati comparabili in tutta l'Unione. Per raggiungere tali obiettivi gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i membri delle autorità giudiziarie e amministrative competenti per la ristrutturazione preventiva, insolvenza, ed esdebitazione siano adeguatamente formati e possiedano le competenze necessarie per adempiere alle loro responsabilità. Tali livelli adeguati di formazione e competenze potrebbero essere acquisite anche durante l'esercizio della professione di membro dell'autorità giudiziaria o amministrativa o, prima della nomina a tale incarico, durante l'esercizio di un altro incarico rilevante.

(86)

Tale formazione e tali competenze dovrebbero rendere possibile che le decisioni aventi ripercussioni economiche e sociali potenzialmente significative siano adottate in modo efficiente e non dovrebbero essere intese in modo tale che un'autorità giudiziaria debba occuparsi esclusivamente di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione possano essere espletate in modo efficiente e rapido. Modi efficaci per raggiungere gli obiettivi della certezza del diritto e dell'efficacia delle procedure potrebbero essere la creazione di organi giudiziari o sezioni specializzati o la nomina di giudici specializzati conformemente alla legislazione nazionale, nonché la concentrazione della competenza in un numero limitato di autorità giudiziarie o amministrative. Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti ad esigere che si debba dare priorità alle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione rispetto ad altre.

(87)

Gli Stati membri dovrebbero inoltre provvedere affinché i professionisti nel campo della ristrutturazione, dell'insolvenza e dell'esdebitazione, nominati dall'autorità giudiziaria o amministrativa («professionisti»), siano adeguatamente formati; siano nominati in modo trasparente tenendo debitamente conto della necessità di garantire l'efficacia delle procedure; siano sottoposti a vigilanza nell'esercizio dei loro compiti; e svolgano i loro compiti con integrità. È importate che i professionisti si conformino agli standard per tali loro funzioni, come ad esempio provvedere alla assicurazione per responsabilità professionale. I professionisti potrebbero acquisire un livello adeguato di formazione, qualifiche e competenze anche durante l'esercizio della loro professione. Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a fornire la necessaria formazione, che potrebbe invece essere impartita, ad esempio, da associazioni professionali o altri organismi. I professionisti delle procedure di insolvenza ai sensi del regolamento (UE) 2015/848 dovrebbero essere inclusi nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

(88)

La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di prevedere che i professionisti siano scelti da un debitore, dai creditori o da un comitato di creditori da un elenco o da una riserva che siano stati precedentemente approvati da un'autorità giudiziaria o amministrativa. Nella scelta di un professionista, al debitore, ai creditori o al comitato dei creditori potrebbe essere concesso un margine di discrezionalità quanto alle competenze e all'esperienza del professionista in generale e rispetto alle difficoltà del caso. I debitori che sono persone fisiche potrebbero essere del tutto esonerati da tale obbligo. Nei casi che presentano elementi transfrontalieri, la nomina del professionista dovrebbe tenere conto, tra l'altro, della capacità dei professionisti di rispettare gli obblighi, di cui al regolamento (UE) 2015/848, di comunicare e cooperare con amministratori delle procedure di insolvenza e autorità giudiziarie o amministrative di un altro Stato membro, nonché delle loro risorse umane e amministrative al fine di far fronte a casi potenzialmente complessi. Agli Stati membri non dovrebbe esser preclusa la possibilità di selezionare un professionista con qualsiasi altro metodo, come quella casuale tramite un programma software, a condizione che nell'utilizzare tali metodi si tenga debito conto delle esperienze e competenze del professionista. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere i mezzi per opporsi alla scelta o alla nomina di un professionista o per chiederne la sostituzione, ad esempio tramite un comitato dei creditori.

(89)

I professionisti dovrebbero essere soggetti a meccanismi di vigilanza e di regolamentazione che dovrebbero comprendere misure effettive circa l'assunzione di responsabilità dei professionisti che non adempiono i propri obblighi, come: una riduzione degli onorari dei professionisti, l'esclusione dall'elenco o dalla riserva dei professionisti che possono essere nominati nei casi di insolvenza e, se del caso, sanzioni disciplinari, amministrative o penali. Tali meccanismi di vigilanza e di regolamentazione dovrebbero lasciare impregiudicate le disposizioni del diritto nazionale in materia di responsabilità civile per i danni derivanti da violazioni di obbligazioni contrattuali o extracontrattuali. Gli Stati membri non sono tenuti a istituire autorità o organi specifici. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le informazioni sulle autorità o sugli organi che esercitano la vigilanza sui professionisti siano disponibili pubblicamente. o Per esempio, un semplice riferimento, a titolo informativo, all'autorità giudiziaria o amministrativa dovrebbe essere sufficiente. In linea di principio, dovrebbe essere possibili soddisfare tali criteri senza la necessità di creare nuove professioni o qualifiche ai sensi diritto nazionale. Gli Stati membri dovrebbero poter estendere le disposizioni sulla formazione e supervisione dei professionisti ad altri professionisti non compresi dalla presente direttiva. Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a disporre che si debba dare priorità alle controversie in materia di remunerazione dei professionisti rispetto ad altre procedure.

(90)

Per ridurre ulteriormente la durata delle procedure, facilitare una migliore partecipazione dei creditori alle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione e garantire condizioni analoghe per i creditori a prescindere dal luogo in cui sono ubicati nell'Unione, gli Stati membri dovrebbero introdurre disposizioni che consentano a debitori, creditori, professionisti nonché alle autorità giudiziarie e amministrative di usare mezzi di comunicazione elettronica. Pertanto, dovrebbe essere possibile espletare attraverso mezzi di comunicazione elettronica le fasi procedurali quali l'insinuazione al passivo da parte dei creditori, le notifiche dei creditori o la presentazione di contestazioni e impugnazioni. Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire che le notifiche di un creditore possono essere eseguite per via elettronica, previo consenso del medesimo alla comunicazione elettronica.

(91)

Alle parti dei procedimenti di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione non dovrebbe essere imposto l'obbligo di usare mezzi di comunicazione elettronica se tale utilizzo non sia previsto dal diritto nazionale, fatta salva la possibilità per gli Stati membri di istituire un sistema obbligatorio di presentazione e notificazione dei documenti per via elettronica nel quadro delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione. Gli Stati membri dovrebbero poter scegliere i mezzi di comunicazione elettronica. Alcuni esempi di tali mezzi potrebbero essere un sistema ad hoc per la trasmissione elettronica dei documenti, oppure la posta elettronica, senza impedire agli Stati membri di prevedere funzionalità che garantiscano la sicurezza delle trasmissioni elettroniche, come la firma elettronica, o servizi fiduciari, come i servizi elettronici di recapito certificato, a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (17).

(92)

È importante raccogliere dati affidabili e comparabili sui risultati delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione al fine di monitorare l'attuazione e l'applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero pertanto raccogliere e aggregare dati sufficientemente granulari da consentire una valutazione accurata del funzionamento pratico della direttiva e dovrebbero comunicare tali dati alla Commissione. Il modulo per la comunicazione di tali dati alla Commissione dovrebbe essere messo a punto dalla Commissione con l'aiuto di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (18). In esso dovrebbe figurare un breve elenco dei principali esiti delle procedure comuni a tutti gli Stati membri. Ad esempio, nel caso di una procedura di ristrutturazione, tali esiti principali potrebbero essere i seguenti: il piano è stato omologato dall'autorità giudiziaria, il piano non è stato omologato dall'autorità giudiziaria, le procedure di ristrutturazione convertite in procedure di liquidazione oppure concluse a causa dell'apertura di procedure di liquidazione prima dell'omologazione di un piano da parte dell'autorità giudiziaria. Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a fornire una ripartizione per tipo di esito in relazione alle procedure che si concludono prima che siano adottate misure pertinenti, ma potrebbero fornire invece un numero complessivo per tutte le procedure dichiarate inammissibili, respinte o ritirate prima dell'apertura.

(93)

Il modulo per la comunicazione dovrebbe riportare un elenco di opzioni che lo Stato membro può prendere in considerazione nel determinare le dimensioni dei debitori, con riferimento a uno o più elementi contenuti nelle definizioni delle PMI e grandi imprese che sono comuni a tutti gli Stati membri. L'elenco dovrebbe includere l'opzione di determinare le dimensioni dei debitori soltanto in base al numero dei lavoratori. Il modulo dovrebbe: definire gli elementi del costo medio e dei tassi di recupero medi in relazione ai quali gli Stati membri dovrebbero poter raccogliere i dati su base volontaria; fornire indicazioni sugli elementi che potrebbero essere presi in considerazione qualora gli Stati membri ricorrano al metodo di campionamento, ad esempio sulle dimensioni dei campioni per assicurare la rappresentatività in termini di distribuzione geografica, dimensioni dei debitori e settore industriale; includere la facoltà per gli Stati membri di fornire ulteriori informazioni disponibili, ad esempio sull'importo totale delle attività e delle passività dei debitori.

(94)

La stabilità dei mercati finanziari dipende fortemente dai contratti di garanzia finanziaria, in particolare quando la garanzia è fornita in relazione alla partecipazione a sistemi designati o a operazioni della banca centrale e quando sono forniti margini alle controparti centrali. Poiché il valore degli strumenti finanziari prestati in garanzia può essere molto volatile, è essenziale realizzarlo rapidamente prima che esso diminuisca. Pertanto, le direttive 98/26/CE (19) e 2002/47/CE (20) del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 648/2012 dovrebbero applicarsi ferme restando le disposizioni della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero poter esentare gli accordi di netting, compreso il netting per close-out, dagli effetti della sospensione delle azioni esecutive individuali anche nei casi in cui non siano contemplati dalle direttive 98/26/CE, 2002/47/CE e dal regolamento (UE) n. 648/2012, se tali accordi sono opponibili a norma della legislazione del pertinente Stato membro anche se sono aperte procedure d'insolvenza.

Potrebbe essere questo il caso di un considerevole numero di accordi quadro ampiamente usati nei mercati finanziari, dell'energia e dei prodotti di base dalle controparti sia finanziarie che non finanziarie. Tali accordi riducono i rischi sistemici, in particolare nei mercati dei derivati. Tali accordi potrebbero pertanto essere esentati dalle restrizioni che le legislazioni in materia di insolvenza impongono ai contratti pendenti. Analogamente, gli Stati membri dovrebbero poter esentare dagli effetti della sospensione delle azioni esecutive individuali anche gli accordi di netting previsti per legge, compreso il netting per close-out, che divengono operative all'apertura delle procedure d'insolvenza. L'importo risultante dall'applicazione degli accordi di netting, compreso il netting per close-out, dovrebbe tuttavia essere soggetto alla sospensione delle azioni esecutive individuali.

(95)

Gli Stati membri che sono parte della convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali firmata a Città del Capo il 16 novembre 2001 e dei relativi protocolli dovrebbero poter continuare ad adempiere i rispettivi obblighi internazionali esistenti. Le disposizioni della presente direttiva sui quadri di ristrutturazione preventiva dovrebbero applicarsi con le deroghe necessarie a garantire che siano applicate tali disposizioni senza pregiudicare l'applicazione di tale convenzione e dei relativi protocolli.

(96)

L'efficacia del processo di adozione e attuazione del piano di ristrutturazione non dovrebbe essere compromessa dalle norme del diritto societario. Pertanto gli Stati membri dovrebbero poter derogare ai requisiti di cui alla direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio (21) riguardanti l'obbligo di convocare l'assemblea e di offrire in prelazione le azioni agli azionisti, nella misura e per il periodo necessari a garantire che questi non vanifichino gli sforzi di ristrutturazione abusando dei diritti di cui a tale direttiva. Per gli Stati membri potrebbe essere necessario, ad esempio, predisporre deroghe all'obbligo di convocare l'assemblea degli azionisti o ai termini normalmente previsti, nel caso in cui sia necessario un intervento urgente da parte della dirigenza per salvaguardare gli attivi della società, chiedendo ad esempio la sospensione delle azioni esecutive individuali, e qualora vi sia una perdita grave e improvvisa del capitale sottoscritto e sussista la probabilità di insolvenza. Potrebbero essere necessarie anche deroghe al diritto societario qualora il piano di ristrutturazione preveda anche l'emissione di nuove azioni che potrebbero essere offerte in via prioritaria ai creditori come conversione del debito in capitale, o la riduzione dell'importo del capitale sottoscritto in caso di trasferimento di parti di impresa. Tali deroghe dovrebbero essere limitate nel tempo, nella misura in cui gli Stati membri ritengono tali deroghe necessarie per l'istituzione del quadro di ristrutturazione preventiva. Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a derogare al diritto societario, interamente o parzialmente, per un periodo di tempo indeterminato o limitato, se garantiscono che le prescrizioni di diritto societario non possano compromettere l'efficacia del processo di ristrutturazione o purché dispongano di altri strumenti ugualmente efficaci per garantire che gli azionisti non ostacolino indebitamente l'adozione o l'attuazione di un piano di ristrutturazione che potrebbe ripristinare la sostenibilità economica dell'impresa. In questo contesto, gli Stati membri dovrebbero attribuire particolare importanza all'efficacia delle disposizioni sulla sospensione delle azioni esecutive individuali e sull'omologazione del piano di ristrutturazione, che non dovrebbero essere indebitamente pregiudicate dalle convocazioni o dai risultati dell'assemblea degli azionisti. È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva (UE) 2017/1132. Gli Stati membri dovrebbero disporre di un margine di discrezionalità nel valutare quali deroghe sono necessarie nel contesto del diritto societario nazionale al fine di attuare efficacemente la presente direttiva, e dovrebbero poter inoltre prevedere analoghe deroghe alla direttiva (UE) 2017/1132 in caso di procedure d'insolvenza non contemplate dalla presente direttiva ma che consentono l'adozione di misure di ristrutturazione.

(97)

Per quanto concerne l'elaborazione e le successive modifiche del modulo per la comunicazione dei dati, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

(98)

La Commissione dovrebbe effettuare uno studio al fine di valutare la necessità di presentare proposte legislative per trattare l'insolvenza di persone che non esercitano un'attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale che in quanto consumatori sono, in buona fede, incapaci, temporaneamente o definitivamente, di pagare i debiti in scadenza. Detto studio dovrebbe esaminare se per tali persone sia necessario salvaguardare l'accesso ai beni e ai servizi di base al fine di garantire loro condizioni di vita dignitose.

(99)

Conformemente alla dichiarazione politica comune, del 28 settembre 2011, degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (22), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi debitamente motivati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra le componenti di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(100)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, perché le differenze tra i quadri nazionali in materia di ristrutturazione e insolvenza continuerebbero a innalzare ostacoli alla libera circolazione dei capitali e alla libertà di stabilimento, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(101)

La Banca centrale europea ha formulato il suo parere il 7 giugno 2017 (23),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente direttiva stabilisce norme in materia di:

a)

quadri di ristrutturazione preventiva per il debitore che versa in difficoltà finanziarie e per il quale sussiste una probabilità di insolvenza, al fine di impedire l'insolvenza e di garantire la sostenibilità economica del debitore;

b)

procedure che portano all'esdebitazione dai debiti contratti dall'imprenditore insolvente; e

c)

misure per aumentare l'efficienza delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.

2.   La presente direttiva non si applica alle procedure di cui al paragrafo 1 riguardanti il debitore che è:

a)

un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ai sensi dell'articolo 13, punti 1 e 4, della direttiva 2009/138/CE;

b)

un ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

un'impresa di investimento o un organismo di investimento collettivo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 2 e 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;

d)

una controparte centrale ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012;

e)

un depositario centrale di titoli ai sensi dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014;

f)

un altro ente finanziario o un'entità elencati all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/59/UE;

g)

un ente pubblico ai sensi del diritto nazionale; e

h)

una persona fisica diversa da un imprenditore.

3.   Gli Stati membri possono escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva le procedure di cui al paragrafo 1 riguardanti debitori che sono entità finanziarie diverse da quelle di cui al paragrafo 2, che prestano servizi finanziari cui si applicano regimi speciali in virtù delle quali le autorità nazionali di vigilanza o di risoluzione sono investite di ampi poteri d'intervento paragonabili a quelli previsti nel diritto dell'Unione e nel diritto nazionale relativamente alle entità finanziarie di cui al paragrafo 2. Gli Stati membri comunicano tali disposizioni speciali alla Commissione tali disposizioni speciali.

4.   Gli Stati membri possono estendere l'applicazione delle procedure di cui al paragrafo 1, lettera b), alle persone fisiche insolventi che non sono imprenditori.

Gli Stati membri possono limitare l'applicazione del paragrafo 1, lettera a), alle persone giuridiche.

5.   Gli Stati membri possono prevedere che i seguenti crediti siano esclusi o non siano interessati dai quadri di ristrutturazione preventiva di cui al paragrafo 1, lettera a):

a)

crediti esistenti e futuri di lavoratori o ex lavoratori;

b)

crediti alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; oppure

c)

crediti derivanti da responsabilità extracontrattuale del debitore.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché i quadri di ristrutturazione preventiva non incidano sui diritti pensionistici maturati dei lavoratori.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1)   «ristrutturazione»: misure che intendono ristrutturare le attività del debitore che includono la modifica della composizione, delle condizioni o della struttura delle attività e delle passività del debitore o di qualsiasi altra parte della struttura del capitale del debitore, quali la vendita di attività o parti dell'impresa, e, se previsto dal diritto nazionale, la vendita dell'impresa in regime di continuità aziendale, come pure eventuali cambiamenti operativi necessari, o una combinazione di questi elementi;

2)   «parti interessate»: i creditori, compresi, se applicabile ai sensi del diritto nazionale, i lavoratori, o le classi di creditori, e, se applicabile ai sensi del diritto nazionale, i detentori di strumenti di capitale, sui cui rispettivi crediti o interessi incide direttamente il piano di ristrutturazione;

3)   «detentore di strumenti di capitale»: una persona che detiene una partecipazione al capitale di un debitore o di un'impresa del debitore, compreso un azionista, nella misura in cui tale persona non sia un creditore;

4)   «sospensione delle azioni esecutive individuali»: la sospensione temporanea, concessa da un'autorità giudiziaria o amministrativa o applicata per previsione per legge, del diritto di un creditore di far valere un credito nei confronti del debitore, e, se previsto dal diritto nazionale, nei confronti di un terzo garante, nel contesto di una procedura giudiziaria, amministrativa o di altro tipo, o del diritto di confisca o di realizzazione stragiudiziale dell'attivo o dell'impresa del debitore;

5)   «contratto ineseguito»: un contratto tra il debitore e uno o più creditori ai sensi del quale le parti hanno ancora obblighi da adempiere nel momento in cui è concessa o applicata la sospensione delle azioni esecutive individuali;

6)   «verifica del migliore soddisfacimento dei creditori»: la verifica che stabilisce che nessun creditore dissenziente uscirà dal piano di ristrutturazione svantaggiato rispetto a come uscirebbe in caso di liquidazione se fosse applicato il normale grado di priorità di liquidazione a norma del diritto nazionale, sia essa una liquidazione per settori o una vendita dell'impresa in regime di continuità aziendale, oppure nel caso del migliore scenario alternativo possibile se il piano di ristrutturazione non fosse omologato;

7)   «nuovo finanziamento»: qualsiasi nuova assistenza finanziaria fornita da un creditore esistente o da un nuovo creditore al fine di attuare il piano di ristrutturazione e inclusa in tale piano di ristrutturazione;

8)   «finanziamento temporaneo»: qualsiasi nuova assistenza finanziaria fornita da un creditore esistente o da un nuovo creditore, che preveda, come minimo, un'assistenza finanziaria nel corso della sospensione delle azioni esecutive individuali e che sia ragionevole e immediatamente necessaria affinché l'impresa del debitore continui a operare, o mantenga o aumenti il suo valore;

9)   «imprenditore»: la persona fisica che esercita un'attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

10)   «esdebitazione integrale»: l'impossibilità di far valere nei confronti di un imprenditore i debiti che possono essere liberati, oppure la cancellazione dei debiti insoluti che possono essere liberati in quanto tali, nel quadro di una procedura che può prevedere la realizzazione dell'attivo o un piano di rimborso o entrambe le opzioni;

11)   «piano di rimborso»: programma di pagamento di determinati importi in determinate date da parte dell'imprenditore insolvente a favore dei creditori, o il trasferimento periodico ai creditori di determinate parti del reddito disponibile dell'imprenditore durante i termini per l'esdebitazione;

12)   «professionista nel campo della ristrutturazione»: la persona o l'organo nominato dall'autorità giudiziaria o amministrativa per svolgere in particolare uno o più dei seguenti compiti:

a)

assistere il debitore o i creditori nel redigere o negoziare il piano di ristrutturazione;

b)

vigilare sull'attività del debitore durante le trattative sul piano di ristrutturazione e riferire all'autorità giudiziaria o amministrativa;

c)

assumere il controllo parziale delle attività o degli affari del debitore durante le trattative.

2.   Ai fini della presente direttiva, i seguenti concetti sono da intendersi come definiti ai sensi del diritto nazionale:

a)

insolvenza;

b)

probabilità di insolvenza;

c)

micro, piccole e medie imprese («PMI»).

Articolo 3

Allerta precoce e accesso alle informazioni

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i debitori abbiano accesso a uno o più strumenti di allerta precoce chiari e trasparenti in grado di individuare situazioni che potrebbero comportare la probabilità di insolvenza e di segnalare al debitore la necessità di agire senza indugio.

Ai fini di cui al primo comma, gli Stati membri possono avvalersi di tecnologie informatiche aggiornate per le notifiche e per le comunicazioni online.

2.   Gli strumenti di allerta precoce possono includere quanto segue:

a)

meccanismi di allerta nel momento in cui il debitore non abbia effettuato determinati tipi di pagamento;

b)

servizi di consulenza forniti da organizzazioni pubbliche o private;

c)

incentivi a norma del diritto nazionale rivolti a terzi in possesso di informazioni rilevanti sul debitore, come i contabili e le autorità fiscali e di sicurezza sociale, affinché segnalino al debitore gli andamenti negativi.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché i debitori e i rappresentanti dei lavoratori abbiano accesso a informazioni pertinenti e aggiornate sugli strumenti di allerta precoce disponibili, come pure sulle procedure e alle misure di ristrutturazione e di esdebitazione.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sull'accesso agli strumenti di allerta precoce siano pubblicamente disponibili online, specialmente per le PMI, siano facilmente accessibili e di agevole consultazione.

5.   Gli Stati membri possono fornire sostegno ai rappresentanti dei lavoratori nella valutazione della situazione economica del debitore.

TITOLO II

QUADRI DI RISTRUTTURAZIONE PREVENTIVA

CAPO I

Disponibilità di quadri di ristrutturazione preventiva

Articolo 4

Disponibilità di quadri di ristrutturazione preventiva

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sussista una probabilità di insolvenza, il debitore abbia accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva che gli consenta la ristrutturazione, al fine di impedire l'insolvenza e di assicurare la loro sostenibilità economica, fatte salve altre soluzioni volte a evitare l'insolvenza, così da tutelare i posti di lavoro e preservare l'attività imprenditoriale.

2.   Gli Stati membri possono prevedere che i debitori che sono stati condannati per gravi violazioni degli obblighi di contabilità o di tenuta dei libri ai sensi del diritto nazionale possano accedere ai quadri di ristrutturazione preventiva solo dopo che tali debitori abbiano adottato opportuni provvedimenti per rettificare i problemi che hanno portato alla condanna, al fine di fornire ai creditori le informazioni necessarie per consentire loro di prendere una decisione durante le trattative sulla ristrutturazione.

3.   Gli Stati membri possono mantenere o introdurre una verifica di sostenibilità economica a norma del diritto nazionale, purché tale verifica abbia la finalità di escludere il debitore che non ha prospettive di sostenibilità economica, e possa essere effettuata senza pregiudicare gli attivi del debitore.

4.   Gli Stati membri possono limitare, nell'arco di un determinato periodo, il numero di possibilità di accesso del debitore a un quadro di ristrutturazione preventiva previsto a norma della presente direttiva.

5.   Il quadro di ristrutturazione preventiva previsto dalla presente direttiva può consistere in una o più procedure, misure o disposizioni, alcune delle quali possono realizzarsi in sede extragiudiziale, fatti salvi altri eventuali quadri di ristrutturazione previsti dal diritto nazionale.

Gli Stati membri provvedono affinché i quadri di ristrutturazione conferiscano in modo coerente ai debitori e alle parti interessate i diritti e le garanzie di cui al presente titolo.

6.   Gli Stati membri possono prevedere disposizioni che limitino la partecipazione dell'autorità giudiziaria o amministrativa a un quadro di ristrutturazione preventiva ai casi in cui è necessaria e proporzionata, garantendo nel contempo la salvaguardia dei diritti delle parti interessate e dei pertinenti portatori di interessi.

7.   Il quadro di ristrutturazione preventiva a norma della presente direttiva è disponibile su richiesta del debitore.

8.   Gli Stati membri possono altresì prevedere che il quadro di ristrutturazione preventiva previsto a norma della presente direttiva sia disponibile su richiesta dei creditori e dei rappresentanti dei lavoratori, previo accordo del debitore. Gli Stati membri possono limitare tale requisito per ottenere l'accordo del debitore ai casi in cui il debitore è una PMI.

CAPO 2

Agevolazione delle trattative sul piano di ristrutturazione preventiva

Articolo 5

Debitore non spossessato

1.   Gli Stati membri provvedono affinché il debitore che accede alle procedure di ristrutturazione preventiva mantenga il controllo totale o almeno parziale dei suoi attivi e della gestione corrente dell'impresa.

2.   Ove occorra, la nomina da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa di un professionista nel campo della ristrutturazione è decisa caso per caso, eccetto in determinate situazioni in cui gli Stati membri possono richiedere sempre la nomina obbligatoria di tale professionista.

3.   Gli Stati membri provvedono alla nomina di un professionista nel campo della ristrutturazione per assistere il debitore e i creditori nel negoziare e redigere il piano almeno nei seguenti casi:

a)

quando, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, una sospensione generale delle azioni esecutive individuali è concessa da un'autorità giudiziaria o amministrativa e detta autorità decide che tale professionista è necessario per tutelare gli interessi delle parti;

b)

quando il piano di ristrutturazione deve essere omologato dall'autorità giudiziaria o amministrativa mediante ristrutturazione trasversale dei debiti conformemente all'articolo 11; oppure

c)

quando la nomina è richiesta dal debitore o dalla maggioranza dei creditori, purché, in quest'ultimo caso, i creditori si facciano carico del costo del professionista.

Articolo 6

Sospensione delle azioni esecutive individuali

1.   Gli Stati membri provvedono affinché il debitore possa beneficiare della sospensione delle azioni esecutive individuali al fine di agevolare le trattative sul piano di ristrutturazione nel contesto di un quadro di ristrutturazione preventiva.

Gli Stati membri possono prevedere che le autorità giudiziarie o amministrative abbiano la facoltà di rifiutare la concessione di una sospensione delle azioni esecutive individuali qualora tale sospensione non sia necessaria o non consegua l'obiettivo di cui al primo comma.

2.   Fatti salvi i paragrafi 4 e 5, gli Stati membri provvedono affinché la sospensione delle azioni esecutive individuali possa riguardare tutti i tipi di crediti, compresi quelli garantiti e privilegiati.

3.   Gli Stati membri possono prevedere che una sospensione delle azioni esecutive individuali possa essere generale, ossia riguardare tutti i creditori, o limitata, ossia riguardare uno o più singoli creditori o categorie di creditori.

In caso di sospensione limitata, essa si applica solamente ai creditori che sono stati informati, conformemente al diritto nazionale, delle trattative di cui al paragrafo 1 sul piano di ristrutturazione o della sospensione.

4.   Gli Stati membri possono escludere determinati crediti o categorie di crediti dall'ambito di applicazione della sospensione delle azioni esecutive individuali, in circostanze ben definite, qualora tale esclusione sia debitamente giustificata e qualora:

a)

un'azione esecutiva non sia suscettibile di compromettere la ristrutturazione dell'impresa; oppure

b)

la sospensione comporti un ingiusto pregiudizio dei creditori che vantano tali crediti.

5.   Il paragrafo 2 non si applica ai diritti dei lavoratori.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono applicare il paragrafo 2 ai diritti dei lavoratori se, e nella misura in cui, essi assicurano che il pagamento di tali diritti sia garantito nell'ambito di un quadro di ristrutturazione preventiva con un livello di tutela analogo.

6.   La durata iniziale di una sospensione delle azioni esecutive individuali è limitata a un massimo di quattro mesi.

7.   In deroga al paragrafo 6, gli Stati membri possono autorizzare l'autorità giudiziaria o amministrativa a prorogare la durata di una sospensione delle azioni esecutive individuali o a concedere una nuova sospensione delle medesime su richiesta del debitore, di un creditore o, se del caso, di un professionista nel campo della ristrutturazione. La proroga o il rinnovo della sospensione delle azioni esecutive individuali sono concessi solo in circostanze ben definite da cui risulti che la proroga o il rinnovo sono debitamente giustificati, ad esempio:

a)

sono stati compiuti progressi significativi nelle trattative sul piano di ristrutturazione,

b)

la continuazione della sospensione delle azioni esecutive individuali non pregiudica ingiustamente i diritti o gli interessi delle parti interessate, oppure

c)

nei confronti del debitore non siano ancora state aperte procedure di insolvenza che possano concludersi con la liquidazione delle attività del debitore a norma del diritto nazionale.

8.   La durata totale della sospensione delle azioni esecutive individuali, inclusi le proroghe e i rinnovi, non supera i dodici mesi.

Qualora gli Stati membri decidano di attuare la presente direttiva per mezzo di una o più procedure o misure che non soddisfano le condizioni per la notifica in virtù dell'allegato A del regolamento (UE) 2015/848, la durata complessiva della sospensione nell'ambito di tali procedure è limitata a un massimo di quattro mesi se il centro degli interessi principali del debitore è stato trasferito a un altro Stato membro nei tre mesi precedenti alla presentazione di una richiesta di apertura della procedura di ristrutturazione preventiva.

9.   Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità giudiziaria o amministrativa possa revocare una sospensione delle azioni esecutive individuali nei casi seguenti:

a)

la sospensione non soddisfa più l'obiettivo di agevolare le trattative sul piano di ristrutturazione, ad esempio se risulta evidente che una parte di creditori che ai sensi del diritto nazionale può impedire l'adozione del piano di ristrutturazione non appoggia la continuazione delle trattative;

b)

su richiesta del debitore o del professionista nel campo della ristrutturazione;

c)

ove previsto dal diritto nazionale, se uno o più creditori oppure una o più classi di creditori sono o sarebbero ingiustamente pregiudicati dalla sospensione delle azioni esecutive individuali; oppure

d)

laddove previsto dal diritto nazionale, se la sospensione comporta l'insolvenza di un creditore.

Gli Stati membri possono limitare, ai sensi del primo comma, la facoltà di revoca della sospensione delle azioni esecutive individuali a situazioni in cui i creditori non hanno avuto l'opportunità di essere ascoltati prima dell'entrata in vigore della sospensione o della concessione di una sua proroga da parte di un'autorità giudiziaria o amministrativa.

Gli Stati membri possono prevedere un periodo minimo, che non deve eccedere il periodo di cui al paragrafo 6, durante il quale non è possibile revocare una sospensione delle azioni esecutive individuali.

Articolo 7

Conseguenze della sospensione delle azioni esecutive individuali

1.   Qualora un obbligo di un debitore, previsto dal diritto nazionale, di presentare istanza di apertura di una procedura di insolvenza che potrebbe concludersi con la liquidazione delle attività del debitore sorga durante una sospensione delle azioni esecutive individuali, esso è sospeso per la durata della sospensione.

2.   La sospensione delle azioni esecutive individuali conformemente all'articolo 6 sospende, per la durata della sospensione, l'apertura, su richiesta di uno o più creditori, di una procedura di insolvenza che potrebbe concludersi con la liquidazione delle attività del debitore.

3.   Gli Stati membri possono derogare ai paragrafi 1 e 2 in situazioni in cui il debitore sia incapace di pagare i suoi debiti in scadenza. In tali casi, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità giudiziaria o amministrativa possa decidere di mantenere il beneficio della sospensione delle azioni esecutive individuali se, tenendo conto delle circostanze del caso, l'apertura di una procedura di insolvenza che potrebbe concludersi con la liquidazione delle attività del debitore non fosse nell'interesse generale dei creditori.

4.   Gli Stati membri prevedono norme che impediscono ai creditori cui si applica la sospensione di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti essenziali, o di risolverli, anticiparne la scadenza o modificarli in altro modo a danno del debitore, in relazione ai debiti sorti prima della sospensione, per la sola ragione di non essere stati pagati dal debitore. I contratti pendenti essenziali devono essere intesi come i contratti pendenti necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione comporterebbe la paralisi dell'attività del debitore.

Il primo comma non impedisce agli Stati membri di conferire a tali creditori adeguate garanzie per evitare che subiscano un ingiusto pregiudizio in conseguenza di tale comma.

Gli Stati membri possono prevedere che il presente paragrafo si applichi a contratti pendenti non essenziali.

5.   Gli Stati membri assicurano che ai creditori non sia consentito di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti né di risolverli, di anticiparne la scadenza o di modificarli in altro modo a danno del debitore in forza di una clausola contrattuale che prevede tali misure, in ragione esclusivamente:

a)

di una richiesta di apertura di una procedura di ristrutturazione preventiva;

b)

di una richiesta di sospensione delle azioni esecutive individuali;

c)

dell'apertura di una procedura di ristrutturazione preventiva; oppure

d)

della concessione di una sospensione delle azioni esecutive individuali in quanto tale.

6.   Gli Stati membri possono prevedere che una sospensione delle azioni esecutive individuali non si applichi ad accordi di netting, compresi accordi di netting per close-out, su mercati finanziari, mercati dell'energia e mercati dei prodotti di base anche nei casi in cui non si applica l'articolo 31, paragrafo 1, se tali accordi sono opponibili a norma delle legislazioni nazionali in materia di insolvenza. Tuttavia, la sospensione si applica, da parte del creditore all'esecuzione, di un credito da esso vantato nei confronti di un debitore in conseguenza dell'applicazione di un accordo di netting.

Il primo comma non si applica ai contratti di fornitura di beni, servizi o energia necessari all'operatività dell'impresa del debitore, salvo che tali contratti costituiscano una posizione negoziata su una borsa valori o su un altro mercato, tale da poter essere sostituita in ogni momento al valore corrente di mercato.

7.   Gli Stati membri provvedono affinché la scadenza del termine di sospensione di un'azione esecutiva individuale senza l'adozione di un piano di ristrutturazione non comporti di per sé l'apertura di una procedura di insolvenza che potrebbe concludersi con la liquidazione delle attività del debitore, a meno che sussistano altre condizioni per tale apertura a norma del diritto nazionale.

CAPO 3

Piano di ristrutturazione

Articolo 8

Contenuto del piano di ristrutturazione

1.   Gli Stati membri dispongono che il piano di ristrutturazione presentato per adozione conformemente all'articolo 9, o per l'omologazione dell'autorità giudiziaria o amministrativa conformemente all'articolo 10, contenga almeno le seguenti informazioni:

a)

l'identità del debitore;

b)

le attività e le passività del debitore al momento della presentazione del piano di ristrutturazione, compreso il valore delle attività, e una descrizione della situazione economica del debitore e della posizione dei lavoratori, nonché una descrizione delle cause e dell'entità delle difficoltà del debitore;

c)

le parti interessate, denominate individualmente o descritte mediante categorie di debiti a norma del diritto nazionale, e i relativi crediti o interessi coperti dal piano di ristrutturazione;

d)

se del caso, le classi in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini dell'adozione del piano di ristrutturazione e i valori rispettivi dei crediti e degli interessi di ciascuna classe;

e)

se del caso, le parti, denominate individualmente o descritte mediante categorie di debiti a norma del diritto nazionale, che non sono interessate dal piano di ristrutturazione, unitamente a una descrizione dei motivi per cui si propone che non siano interessate;

f)

se del caso, l'identità del professionista nel campo della ristrutturazione;

g)

i termini del piano di ristrutturazione tra cui, in particolare:

i)

qualsiasi misura di ristrutturazione proposta di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1;

ii)

la durata proposta di qualsiasi misura di ristrutturazione proposta, se del caso;

iii)

le modalità di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori in conformità del diritto dell'Unione e nazionale;

iv)

se applicabile, le conseguenze generali per l'occupazione, come licenziamenti, misure di disoccupazione parziale, o simili;

v)

se previsto dal diritto nazionale, la stima dei flussi finanziari del debitore; e

vi)

qualsiasi nuovo finanziamento anticipato nell'ambito del piano di ristrutturazione e i motivi per cui il nuovo finanziamento è necessario per l'attuazione del piano;

h)

una dichiarazione circa i motivi per cui il piano di ristrutturazione ha prospettive ragionevoli di impedire l'insolvenza del debitore e di garantire la sostenibilità economica dell'impresa, comprese le necessarie condizioni preliminari per il successo del piano. Gli Stati membri possono esigere che tale dichiarazione dei motivi sia redatta o convalidata da un esperto esterno o da un professionista nel campo della ristrutturazione, ove questi sia stato nominato.

2.   Gli Stati membri rendono disponibile online una lista di controllo particolareggiata per i piani di ristrutturazione, adeguata alle esigenze delle PMI. La lista di controllo include indicazioni pratiche su come deve essere redatto il piano di ristrutturazione a norma del diritto nazionale.

La lista di controllo è messa a disposizione nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro. Gli Stati membri valutano la possibilità di render disponibile la lista almeno in un'altra lingua, in particolare una utilizzata nel mondo degli affari a livello internazionale.

Articolo 9

Adozione del piano di ristrutturazione

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, a prescindere da chi richiede una procedura di ristrutturazione preventiva conformemente all'articolo 4, i debitori abbiano il diritto di presentare piani di ristrutturazione per adozione da parte delle parti interessate.

Gli Stati membri possono altresì disporre, precisandone le condizioni, che i creditori e i professionisti nel campo della ristrutturazione abbiano il diritto di presentare piani di ristrutturazione.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le parti interessate abbiano diritto di voto sull'adozione di un piano di ristrutturazione.

Le parti non interessate da un piano di ristrutturazione non hanno diritto di voto sull'adozione del piano.

3.   In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono escludere dal diritto di voto:

a)

i detentori di strumenti di capitale;

b)

i creditori i cui crediti hanno rango inferiore ai crediti vantati dai creditori non garantiti nel normale grado di priorità di liquidazione; oppure

c)

qualsiasi parte correlata con il debitore o con la sua impresa che presenti un conflitto di interessi a norma del diritto nazionale.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché le parti interessate siano trattate in classi distinte che rispecchiano una sufficiente comunanza di interessi, basata su criteri verificabili, a norma del diritto nazionale. Come minimo, i creditori che vantano crediti garantiti e non garantiti sono trattati in classi distinte ai fini dell'adozione del piano di ristrutturazione.

Gli Stati membri possono altresì prevedere che i diritti dei lavoratori siano trattati in una specifica classe distinta.

Gli Stati membri possono prevedere che il debitore che è una PMI possa scegliere di non trattare le parti interessate in classi distinte.

Gli Stati membri adottano misure appropriate per assicurare che la formazione delle classi sia effettuata con particolare attenzione alla protezione dei creditori vulnerabili, come i piccoli fornitori.

5.   I diritti di voto e la formazione delle classi sono esaminati da un'autorità giudiziaria o amministrativa quando è presentata la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione.

Gli Stati membri possono esigere che un'autorità giudiziaria o amministrativa esamini e convalidi i diritti di voto e la formazione delle classi in una fase anteriore a quella di cui al primo comma.

6.   Il piano di ristrutturazione è adottato dalle parti interessate purché in ciascuna classe sia ottenuta la maggioranza dell'importo dei crediti o degli interessi. Inoltre gli Stati membri possono richiedere che in ciascuna classe sia ottenuta la maggioranza del numero di parti interessate.

Le maggioranze richieste per l'adozione del piano di ristrutturazione sono stabilite dagli Stati membri. Tali maggioranze non sono superiori al 75 % dell'importo dei crediti o degli interessi di ciascuna classe o, se del caso, del numero di parti interessate di ciascuna classe.

7.   In deroga ai paragrafi da 2 a 6, gli Stati membri possono prevedere che la votazione formale per l'adozione del piano di ristrutturazione possa essere sostituita da un accordo con la maggioranza richiesta.

Articolo 10

Omologazione del piano di ristrutturazione

1.   Gli Stati membri provvedono affinché almeno i seguenti piani di ristrutturazione vincolino le parti solo se sono omologati dall'autorità giudiziaria o amministrativa:

a)

piani di ristrutturazione che incidono sui crediti o sugli interessi delle parti interessate dissenzienti;

b)

piani di ristrutturazione che prevedono nuovi finanziamenti;

c)

piani di ristrutturazione che comportano la perdita di più del 25 % della forza lavoro, se tale perdita è ammessa dal diritto nazionale.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni per l'omologazione del piano di ristrutturazione da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa siano specificate chiaramente e prevedano almeno che:

a)

il piano di ristrutturazione sia stato adottato in conformità dell'articolo 9;

b)

i creditori con una sufficiente comunanza di interessi nella stessa classe ricevano pari trattamento, proporzionalmente al credito rispettivo;

c)

la notificazione del piano di ristrutturazione sia stata consegnata, conformemente al diritto nazionale, a tutte le parti interessate;

d)

nel caso vi siano creditori dissenzienti, il piano di ristrutturazione superi la verifica del migliore soddisfacimento dei creditori;

e)

se del caso, qualsiasi nuovo finanziamento sia necessario per attuare il piano di ristrutturazione e non pregiudichi ingiustamente gli interessi dei creditori.

Il rispetto del primo comma, lettera d), è esaminato da un'autorità giudiziaria o amministrativa solo se il piano di ristrutturazione è stato contestato per tale motivo.

3.   Gli Stati membri assicurano che l'autorità giudiziaria o amministrativa abbia la facoltà di rifiutare di omologare il piano di ristrutturazione che risulti privo della prospettiva ragionevole di impedire l'insolvenza del debitore o di garantire la sostenibilità economica dell'impresa.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché, nei casi in cui l'autorità giudiziaria o amministrativa è tenuta a omologare il piano di ristrutturazione per renderlo vincolante, la decisione sia adottata in modo efficace ai fini del trattamento della materia in tempi rapidi.

Articolo 11

Ristrutturazione trasversale dei debiti

1.   Gli Stati membri provvedono affinché il piano di ristrutturazione che non è approvato da tutte le parti interessate di cui all'articolo 9, paragrafo 6, in ciascuna classe di voto, possa essere omologato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, su proposta del debitore o con l'accordo del debitore, e possa diventare vincolante per le classi di voto dissenzienti se esso soddisfa almeno le condizioni seguenti:

a)

è conforme all'articolo 10, paragrafi 2 e 3;

b)

è stato approvato:

i)

dalla maggioranza delle classi di voto di parti interessate, purché almeno una di esse sia una classe di creditori garantiti o abbia rango superiore alla classe dei creditori non garantiti; oppure, in mancanza,

ii)

da almeno una delle classi di voto di parti interessate o, se previsto dal diritto nazionale, di parti che subiscono un pregiudizio, diversa da una classe di detentori di strumenti di capitale o altra classe che, in base a una valutazione del debitore in regime di continuità aziendale, non riceverebbe alcun pagamento né manterrebbe alcun interesse o, se previsto dal diritto nazionale, si possa ragionevolmente presumere che non riceva alcun pagamento né mantenga alcun interesse se fosse applicato il normale grado di priorità di liquidazione a norma del diritto nazionale.

c)

assicura che le classi di voto dissenzienti di creditori interessati ricevano un trattamento almeno tanto favorevole quanto quello delle altre classi dello stesso rango e più favorevole di quello delle classi inferiori; e

d)

nessuna classe di parti interessate può ricevere o conservare in base al piano di ristrutturazione più dell'importo integrale dei crediti o interessi che rappresenta.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono limitare il requisito di ottenere l'accordo del debitore ai casi in cui quest'ultimo è una PMI.

Gli Stati membri possono aumentare il numero minimo di classi di parti interessate, o, se previsto dal diritto nazionale, di parti che subiscono un pregiudizio necessario per l'approvazione del piano ai sensi della lettera b), punto ii), del presente paragrafo;

2.   In deroga al paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono prevedere che i diritti dei creditori interessati di una classe di voto dissenziente siano pienamente soddisfatti con mezzi uguali o equivalenti se è previsto che una classe inferiore riceva pagamenti o mantenga interessi in base al piano di ristrutturazione.

Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni che derogano al primo comma, qualora queste siano necessarie per conseguire gli obiettivi del piano di ristrutturazione e se il piano di ristrutturazione non pregiudica ingiustamente i diritti o gli interessi delle parti interessate.

Articolo 12

Detentori di strumenti di capitale

1.   Se escludono i detentori di strumenti di capitale dall'applicazione degli articoli da 9 a 11, gli Stati membri provvedono con altri mezzi affinché ai detentori di strumenti di capitale non sia consentito di impedire o ostacolare irragionevolmente l'adozione e l'omologazione di un piano di ristrutturazione.

2.   Gli Stati membri provvedono altresì affinché ai detentori di strumenti di capitale non sia consentito di impedire o ostacolare irragionevolmente l'attuazione di un piano di ristrutturazione.

3.   Gli Stati membri possono adattare la definizione di cosa debba intendersi per impedire o ostacolare irragionevolmente a norma del presente articolo per tenere conto, tra l'altro, del fatto che il debitore è una PMI o una grande impresa, delle misure di ristrutturazione proposte riguardanti i diritti dei detentori di strumenti di capitale, del tipo di detentore di strumenti di capitale, del fatto che il debitore è una persona fisica o giuridica, e che i soci di un'impresa hanno una responsabilità limitata o illimitata.

Articolo 13

Lavoratori

1.   Gli Stati membri provvedono affinché il quadro di ristrutturazione preventiva non interessi i diritti individuali e collettivi dei lavoratori, ai sensi del diritto del lavoro dell'Unione e nazionale, quali i seguenti:

a)

il diritto alla negoziazione collettiva e all'azione industriale; e

b)

il diritto all'informazione e alla consultazione conformemente alle direttive 2002/14/CE e 2009/38/CE, in particolare:

i)

l'informazione dei rappresentanti dei lavoratori sull'evoluzione recente e quella probabile delle attività dell'impresa o dello stabilimento e della situazione economica, sulla cui base possono comunicare al debitore le preoccupazioni sulla situazione dell'impresa e sulla necessità di prendere in considerazione meccanismi di ristrutturazione;

ii)

l'informazione dei rappresentanti dei lavoratori su tutte le procedure di ristrutturazione preventiva che potrebbero incidere sull'occupazione, ad esempio in relazione alla capacità dei lavoratori di recuperare la propria retribuzione e qualsiasi pagamento futuro, compresi i diritti pensionistici dei lavoratori;

iii)

l'informazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori sui piani di ristrutturazione prima che siano presentati per adozione a norma dell'articolo 9, o per omologazione da parte di un'autorità giudiziaria o amministrativa a norma dell'articolo 10;

c)

i diritti garantiti dalle direttive 98/59/CE, 2001/23/CE e 2008/94/CE.

2.   Qualora il piano di ristrutturazione comprenda misure suscettibili di comportare cambiamenti nell'organizzazione del lavoro o nelle relazioni contrattuali con i lavoratori, tali misure sono approvate da tali lavoratori se in questi casi il diritto nazionale o i contratti collettivi prevedono tale approvazione.

Articolo 14

Valutazione dell'autorità giudiziaria o amministrativa

1.   L'autorità giudiziaria o amministrativa adotta una decisione sulla valutazione dell'impresa del debitore solo qualora il piano di ristrutturazione sia contestato da una parte interessata dissenziente per:

a)

una presunta violazione della verifica del migliore soddisfacimento dei creditori ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 6; oppure

b)

una presunta violazione delle condizioni per una ristrutturazione trasversale dei debiti ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), punto ii).

2.   Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini dell'adozione di una decisione sulla valutazione conformemente al paragrafo 1, l'autorità giudiziaria o amministrativa possa nominare o sentire esperti adeguatamente qualificati.

3.   Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché una parte interessata dissenziente possa presentare una contestazione presso l'autorità giudiziaria o amministrativa chiamata a omologare il piano di ristrutturazione.

Gli Stati membri possono prevedere che la contestazione possa essere presentata nell'ambito dell'impugnazione della decisione sulla omologazione del piano di ristrutturazione.

Articolo 15

Effetti del piano di ristrutturazione

1.   Gli Stati membri provvedono affinché il piano di ristrutturazione, omologato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, sia vincolante per tutte le parti interessate denominate o descritte conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c).

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i creditori che non sono coinvolti nell'adozione del piano di ristrutturazione ai sensi del diritto nazionale non siano interessati dal piano.

Articolo 16

Impugnazioni

1.   Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi impugnazione prevista a norma del diritto nazionale nei confronti di una decisione adottata da un'autorità giudiziaria per omologare o respingere il piano di ristrutturazione sia presentata dinanzi a un'autorità giudiziaria di grado superiore.

Gli Stati membri provvedono affinché l'impugnazione di una decisione adottata da un'autorità amministrativa per omologare o respingere il piano di ristrutturazione sia presentata dinanzi a un'autorità giudiziaria.

2.   Le impugnazioni sono decise in modo efficiente ai fini di un trattamento in tempi rapidi.

3.   L'impugnazione della decisione recante omologazione del piano di ristrutturazione non ha effetto sospensivo sull'esecuzione del piano.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono prevedere che le autorità giudiziarie abbiano la facoltà di sospendere l'esecuzione del piano di ristrutturazione o di parti di esso qualora ciò sia necessario e appropriato per tutelare gli interessi di una parte.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accolta l'impugnazione di cui al paragrafo 3, l'autorità giudiziaria possa:

a)

annullare il piano di ristrutturazione; oppure

b)

omologare il piano di ristrutturazione con, se previsto dal diritto nazionale, o senza modifiche.

Gli Stati membri possono prevedere che, se un piano è omologato a norma del primo comma, lettera b), sia concesso un risarcimento a qualsiasi parte che abbia subito perdite monetarie e la cui impugnazione sia stata accolta.

CAPO 4

Tutela dei nuovi finanziamenti, dei finanziamenti temporanei e delle altre operazioni connesse alla ristrutturazione

Articolo 17

Tutela dei nuovi finanziamenti e dei finanziamenti temporanei

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i nuovi finanziamenti e i finanziamenti temporanei siano adeguatamente tutelati. Come minimo, in caso di successiva insolvenza del debitore:

a)

i nuovi finanziamenti e i finanziamenti temporanei non possono essere dichiarati nulli, annullabili o inopponibili; e

b)

i concessori di detti finanziamenti non possono essere ritenuti civilmente, amministrativamente o penalmente responsabili, in base al rilievo che detti finanziamenti sono pregiudizievoli per la massa dei creditori, a meno che non sussistano altre ragioni stabilite dal diritto nazionale.

2.   Gli Stati membri possono prevedere che il paragrafo 1 si applichi unicamente ai nuovi finanziamenti se il piano di ristrutturazione è stato omologato da un'autorità giudiziaria o amministrativa, e ai finanziamenti temporanei sottoposti a un controllo ex ante.

3.   Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione del paragrafo 1 i finanziamenti temporanei concessi dopo che il debitore sia divenuto incapace di pagare i propri debiti in scadenza.

4.   Gli Stati membri possono prevedere che i concessori di nuovi finanziamenti o di finanziamenti temporanei abbiano il diritto di ottenere il pagamento in via prioritaria, nell'ambito di successive procedure di insolvenza, rispetto agli altri creditori che altrimenti avrebbero crediti di grado superiore o uguale.

Articolo 18

Tutela delle altre operazioni connesse alla ristrutturazione

1.   Fatto salvo l'articolo 17, gli Stati membri provvedono affinché, nel caso di successiva insolvenza di un debitore, le operazioni che sono ragionevoli e immediatamente necessarie per le trattative sul piano di ristrutturazione non siano dichiarate nulle, annullabili o inopponibili in base al rilievo che dette operazioni sono pregiudizievoli per la massa dei creditori, a meno che non sussistano altre ragioni stabilite dal diritto nazionale.

2.   Gli Stati membri possono prevedere che il paragrafo 1 si applichi unicamente ai casi in cui il piano è omologato da un'autorità giudiziaria o amministrativa o dette operazioni sono state soggette a un controllo ex ante.

3.   Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione del paragrafo 1 le operazioni effettuate dopo che il debitore sia divenuto incapace di pagare i propri debiti in scadenza.

4.   Le operazioni di cui al paragrafo 1 comprendono, come minimo:

a)

il pagamento di onorari e costi necessari per la negoziazione, l'adozione o l'omologazione del piano di ristrutturazione;

b)

il pagamento di onorari e costi necessari per consulenze professionali strettamente connesse alla ristrutturazione;

c)

il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori per il lavoro già prestato, fatta salva l'ulteriore protezione prevista dal diritto dell'Unione o nazionale;

d)

qualsiasi pagamento o spesa effettuati nell'ambito dell'attività ordinaria diversi da quelli di cui alle lettere da a) a c).

5.   Fatto salvo l'articolo 17, gli Stati membri provvedono affinché, nel caso di successiva insolvenza del debitore, le operazioni ragionevoli e immediatamente necessarie per l'attuazione del piano di ristrutturazione ed effettuate conformemente al piano di ristrutturazione omologato dall'autorità giudiziaria o amministrativa non siano dichiarate nulle, annullabili o inopponibili in base al rilievo che dette operazioni sono pregiudizievoli per la massa dei creditori, a meno che non sussistano ulteriori ragioni stabilite dal diritto nazionale.

CAPO 5

Obblighi dei dirigenti

Articolo 19

Obblighi dei dirigenti qualora sussista una probabilità di insolvenza

Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sussista una probabilità di insolvenza, i dirigenti tengano debitamente conto come minimo dei seguenti elementi:

a)

gli interessi dei creditori, e dei detentori di strumenti di capitale e degli altri portatori di interessi;

b)

la necessità di prendere misure per evitare l'insolvenza; e

c)

la necessità di evitare condotte che, deliberatamente o per grave negligenza, mettono in pericolo la sostenibilità economica dell'impresa.

TITOLO III

ESDEBITAZIONI E INTERDIZIONI

Articolo 20

Accesso all'esdebitazione

1.   Gli Stati membri provvedono affinché l'imprenditore insolvente abbia accesso ad almeno una procedura che porti all'esdebitazione integrale in conformità della presente direttiva.

Gli Stati membri possono chiedere la previa cessazione dell'attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale a cui sono riconducibili i debiti di un imprenditore insolvente.

2.   Gli Stati membri in cui l'esdebitazione integrale è subordinata al rimborso parziale del debito da parte dell'imprenditore provvedono affinché l'obbligo di rimborso si basi sulla situazione individuale dell'imprenditore e, in particolare, sia proporzionato al reddito e agli attivi sequestrabili o disponibili dell'imprenditore durante i termini per l'esdebitazione e tenga conto dell'equo interesse dei creditori.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché gli imprenditori che sono stati liberati dai rispettivi debiti possano beneficiare dei vigenti quadri nazionali che offrono agli imprenditori sostegno imprenditoriale, e abbiano accesso a informazioni pertinenti e aggiornate su tali quadri.

Articolo 21

Termini per l'esdebitazione

1.   Gli Stati membri provvedono affinché il periodo trascorso il quale l'imprenditore insolvente può essere liberato integralmente dai propri debiti non sia superiore a tre anni a decorrere al più tardi:

a)

nel caso di una procedura che comprende un piano di rimborso, dalla data della decisione adottata da un'autorità giudiziaria o amministrativa per l'omologazione del piano o dalla data d'inizio dell'attuazione del piano; oppure

b)

nel caso di qualsiasi altra procedura, dalla data della decisione adottata dall'autorità giudiziaria o amministrativa per l'apertura della procedura o dalla determinazione della massa fallimentare dell'imprenditore.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché l'imprenditore insolvente che abbia adempiuto gli obblighi che gli incombono, ove esistano a norma del diritto nazionale, sia liberato dai debiti alla scadenza dei termini per l'esdebitazione senza necessità di rivolgersi all'autorità giudiziaria o amministrativa per aprire un'altra procedura oltre a quelle di cui al paragrafo 1.

Fatto salvo il primo comma, gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni che consentano all'autorità giudiziaria o amministrativa di verificare se l'imprenditore abbia rispettato gli obblighi per ottenere l'esdebitazione.

3.   Gli Stati membri possono disporre che un'esdebitazione non comprometta la prosecuzione di una procedura di insolvenza che comporti la realizzazione e la distribuzione dell'attivo dell'imprenditore che rientrava nella massa fallimentare di tale imprenditore alla data di scadenza del termine di esdebitazione.

Articolo 22

Periodo di interdizione

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora l'imprenditore insolvente ottenga l'esdebitazione conformemente alla presente direttiva, qualsiasi interdizione dall'accesso a un'attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e dal suo esercizio per il solo motivo dell'insolvenza dell'imprenditore cessi di avere effetto, al più tardi, alla scadenza dei termini per l'esdebitazione.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché, alla scadenza dei termini per l'esdebitazione, l'interdizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo cessi di avere effetto senza necessità di rivolgersi all'autorità giudiziaria o amministrativa per aprire un'altra procedura oltre a quelle di cui all'articolo 21, paragrafo 1.

Articolo 23

Deroghe

1.   In deroga agli articoli da 20 a 22, gli Stati membri mantengono o introducono disposizioni che negano o limitano l'accesso all'esdebitazione o che revocano il beneficio di tale esdebitazione o che prevedono termini più lunghi per l'esdebitazione integrale dai debiti o periodi di interdizione più lunghi quando, nell'indebitarsi, durante la procedura di insolvenza o il pagamento dei debiti, l'imprenditore insolvente ha agito nei confronti dei creditori o di altri portatori di interessi in modo disonesto o in malafede ai sensi del diritto nazionale, fatte salve le norme nazionali sull'onere della prova.

2.   In deroga agli articoli da 20 a 22, gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni che negano o limitano l'accesso all'esdebitazione, revocano il beneficio dell'esdebitazione, o prevedono termini più lunghi per l'esdebitazione integrale o periodi di interdizione più lunghi in determinate circostanze ben definite e nei casi in cui tali deroghe siano debitamente giustificate, ad esempio:

a)

quando l'imprenditore insolvente ha violato sostanzialmente gli obblighi previsti in un piano di rimborso o qualsiasi altro obbligo giuridico a tutela degli interessi dei creditori, compreso l'obbligo di massimizzare i rendimenti per i creditori;

b)

quando l'imprenditore insolvente non ha adempiuto gli obblighi di informazione o cooperazione a norma del diritto dell'Unione e nazionale;

c)

in caso di domande abusive di esdebitazione;

d)

nel caso di un'ulteriore domanda di esdebitazione entro un certo periodo dalla concessione all'imprenditore insolvente del beneficio dell'esdebitazione integrale oppure dal rifiuto di tale beneficio a causa di una grave violazione degli obblighi di informazione o cooperazione;

e)

quando non è coperto il costo della procedura che porta all'esdebitazione; oppure

f)

quando una deroga è necessaria a garantire un equilibrio tra i diritti del debitore e i diritti di uno o più creditori.

3.   In deroga all'articolo 21, gli Stati membri possono prevedere termini più lunghi per l'esdebitazione qualora:

a)

siano approvati o disposti da un'autorità giudiziaria o amministrativa provvedimenti cautelativi a tutela dell'abitazione principale dell'imprenditore insolvente e, ove applicabile, della famiglia dell'imprenditore o dei beni essenziali per la prosecuzione dell'attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale dell'imprenditore; oppure

b)

non sia realizzata l'abitazione principale dell'imprenditore insolvente e, ove applicabile, della famiglia dell'imprenditore.

4.   Gli Stati membri possono escludere dall'esdebitazione alcune categorie specifiche di debiti o limitare l'accesso all'esdebitazione o stabilire termini più lunghi per l'esdebitazione, qualora tali esclusioni, limitazioni o termini più lunghi siano debitamente giustificati, come nel caso di:

a)

debiti garantiti;

b)

debiti derivanti da sanzioni penali o ad esse connessi;

c)

debiti derivanti da responsabilità extracontrattuale;

d)

debiti riguardanti obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;

e)

debiti contratti in seguito a una domanda d'esdebitazione o all'apertura della procedura che porta all'esdebitazione; e

f)

debiti derivanti dall'obbligo di pagare il costo della procedura che porta all'esdebitazione.

5.   In deroga all'articolo 22, gli Stati membri possono prevedere periodi di interdizione più lunghi o indeterminati qualora l'imprenditore insolvente svolga una professione:

a)

cui si applicano norme etiche specifiche o norme specifiche in materia di reputazione o competenza, e l'imprenditore abbia violato tali norme; oppure

b)

riguardante la gestione della proprietà altrui.

Il primo comma non si applica qualora l'imprenditore insolvente chieda di accedere a una delle professioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma.

6.   La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni nazionali relative alle interdizioni disposte da un'autorità giudiziaria o amministrativa diverse da quelle di cui all'articolo 22.

Articolo 24

Riunione delle procedure relative ai debiti professionali e personali

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini dell'esdebitazione integrale, se l'imprenditore insolvente ha contratto debiti professionali nel corso della sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e debiti personali al di fuori di tale attività, che non possono essere ragionevolmente distinti dai primi, tali debiti, se possono essere liberati, siano trattati in un'unica procedura.

2.   Qualora i debiti professionali e quelli personali possano essere distinti, gli Stati membri possono prevedere che, ai fini dell'esdebitazione integrale, essi siano trattati o in procedure distinte ma coordinate, o nella stessa procedura.

TITOLO IV

MISURE PER AUMENTARE L'EFFICIENZA DELLE PROCEDURE DI RISTRUTTURAZIONE, INSOLVENZA ED ESDEBITAZIONE

Articolo 25

Autorità giudiziarie e amministrative

Fatte salve l'indipendenza della magistratura ed eventuali differenze nell'organizzazione del potere giudiziario all'interno dell'Unione, gli Stati membri provvedono affinché:

a)

i membri delle autorità giudiziarie e amministrative che si occupano delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione ricevano una formazione adeguata e possiedano le competenze necessarie per adempiere alle loro responsabilità; e

b)

il trattamento delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione avvenga in modo efficiente ai fini di un espletamento in tempi rapidi delle procedure.

Articolo 26

Professionisti nelle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione

1.   Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

i professionisti nominati da un'autorità giudiziaria o amministrativa per occuparsi di procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione («professionisti») ricevano una formazione adeguata e possiedano le competenze necessarie per adempiere alle loro responsabilità;

b)

le condizioni di ammissibilità, nonché la procedura di nomina, revoca e dimissioni dei professionisti, siano chiare, trasparenti ed eque;

c)

ai fini della nomina di un professionista in un caso specifico, anche nei casi che presentano elementi transfrontalieri, si tanga debito conto delle esperienze e competenze del professionista, nonché delle specificità del caso; e

d)

al fine di evitare qualsiasi conflitto di interessi, i debitori e i creditori abbiano la facoltà di opporsi alla scelta o alla nomina del professionista, o di chiedere la sostituzione del professionista.

2.   La Commissione agevola la condivisione di migliori pratiche tra gli Stati membri al fine di migliorare la qualità della formazione in tutta l'Unione, anche tramite lo scambio di esperienze e strumenti di sviluppo delle capacità.

Articolo 27

Vigilanza e remunerazione dei professionisti

1.   Gli Stati membri predispongono appropriati meccanismi di vigilanza e regolamentazione per garantire che il lavoro dei professionisti sia oggetto di una vigilanza efficace, in modo da assicurare che i loro servizi siano prestati in modo efficace e competente e siano forniti, in relazione alle parti coinvolte, in maniera imparziale e indipendente. Tali meccanismi comprendono anche misure per l'assunzione di responsabilità dei professionisti che non adempiono i propri obblighi.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle autorità o sugli organi che esercitano la vigilanza sui professionisti siano disponibili pubblicamente.

3.   Gli Stati membri possono incoraggiare l'elaborazione e la sottoscrizione di codici di condotta da parte dei professionisti.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché la remunerazione dei professionisti sia regolamentata da norme che siano coerenti con l'obiettivo di un espletamento efficiente delle procedure.

Gli Stati membri provvedono affinché siano istituite procedure adeguate per risolvere eventuali controversie in materia di remunerazione.

Articolo 28

Uso di mezzi di comunicazione elettronici

Gli Stati membri provvedono affinché, nelle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, le parti coinvolte nella procedura, i professionisti e le autorità giudiziarie o amministrative possano eseguire attraverso mezzi di comunicazione elettronica, anche nelle situazioni transfrontaliere, almeno le azioni seguenti:

a)

insinuazione al passivo;

b)

presentazione di piani di ristrutturazione o di rimborso;

c)

notifiche ai creditori;

d)

presentazione di contestazioni e impugnazioni.

TITOLO V

MONITORAGGIO DELLE PROCEDURE DI RISTRUTTURAZIONE, INSOLVENZA ED ESDEBITAZIONE

Articolo 29

Raccolta dei dati

1.   Gli Stati membri raccolgono e aggregano, su base annua, a livello nazionale, i dati riguardanti le procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione suddivisi per ciascun tipo di procedura, comprensivi almeno sui seguenti elementi:

a)

il numero di procedure richieste o aperte, laddove l'apertura sia prevista dal diritto nazionale, e il numero di procedure che sono pendenti o concluse;

b)

la durata media delle procedure, dalla presentazione della domanda oppure dall'apertura, laddove l'apertura sia prevista dal diritto nazionale, fino alla loro conclusione;

c)

il numero di procedure diverse da quelle richieste ai sensi della lettera d), suddivise per tipo di esito;

d)

il numero di domande di procedura di ristrutturazione dichiarate inammissibili, respinte o ritirate prima dell'apertura.

2.   Gli Stati membri raccolgono e aggregano, su base annua, a livello nazionale, i dati riguardanti il numero di debitori che sono stati sottoposti a procedure di ristrutturazione o di insolvenza e che, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda o l'apertura di tali procedure, laddove l'apertura sia prevista dal diritto nazionale, hanno ottenuto l'omologazione di un piano di ristrutturazione nel quadro di una precedente procedura di ristrutturazione in attuazione del titolo II.

3.   Gli Stati membri possono raccogliere e aggregare, su base annua, a livello nazionale, i dati riguardanti:

a)

il costo medio di ciascun tipo di procedura;

b)

i tassi medi di recupero per i creditori garantiti e per quelli non garantiti e, se del caso, per altri tipi di creditori, indicati separatamente;

c)

il numero di imprenditori che, dopo essere stati sottoposti a una procedura di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), avviano una nuova impresa;

d)

il numero dei posti di lavoro persi legati alle procedure di ristrutturazione e di insolvenza.

4.   Gli Stati membri suddividono i dati di cui alle lettere da a) a c) del paragrafo 1, e, se del caso e secondo disponibilità, i dati di cui al paragrafo 3, per:

a)

dimensioni dei debitori che non sono persone fisiche;

b)

tipo di persona, fisica o giuridica, del debitore sottoposto a procedura di ristrutturazione o insolvenza; e

c)

destinatari delle procedure che portano all'esdebitazione, ovvero se queste riguardano solo gli imprenditori o tutte le persone fisiche.

5.   Gli Stati membri possono raccogliere e aggregare i dati di cui ai paragrafi da 1 a 4 con un metodo di campionamento che garantisca la rappresentatività dei campioni in termini di dimensioni e varietà.

6.   Gli Stati membri raccolgono e aggregano i dati di cui ai paragrafi 1, 2, 4 e, se del caso, al paragrafo 3, per anni di calendario completi che finiscono il 31 dicembre di ogni anno, iniziando dal primo anno di calendario completo successivo alla data di applicazione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 7. I dati sono comunicati alla Commissione annualmente, entro il 31 dicembre dell'anno di calendario successivo a quello per cui i dati sono raccolti, mediante il modulo per la comunicazione dei dati.

7.   La Commissione stabilisce il modulo per la comunicazione dei dati di cui al paragrafo 6 del presente articolo mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

8.   La Commissione pubblica sul proprio sito web, in modo accessibile e agevolmente consultabile, i dati comunicati conformemente al paragrafo 6.

Articolo 30

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31

Relazioni con altri atti e con strumenti internazionali

1.   Gli atti seguenti si applicano ferma restando la presente direttiva:

a)

direttiva 98/26/CE;

b)

direttiva 2002/47/CE; e

c)

regolamento (UE) n. 648/2012.

2.   La presente direttiva lascia impregiudicati i requisiti di salvaguardia dei fondi per gli istituti di pagamento stabiliti a norma della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (24) e per gli istituti di moneta elettronica stabiliti a norma della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (25).

3.   La presente direttiva lascia impregiudicata l'applicazione della convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e del relativo protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico, firmati a Città del Capo il 16 novembre 2001, di cui alcuni Stati membri sono parte al momento dell'adozione della presente direttiva.

Articolo 32

Modifica della direttiva (UE) 2017/1132

All'articolo 84 della direttiva (UE) 2017/1132 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Gli Stati membri derogano all'articolo 58, paragrafo 1, agli articoli 68, 72, 73 e 74, all'articolo 79, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 80, paragrafo 1, e all'articolo 81 nella misura e per il periodo in cui tali deroghe sono necessarie per l'istituzione dei quadri di ristrutturazione preventiva di cui alla direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

Il primo comma lascia impregiudicato il principio della parità di trattamento degli azionisti.

Articolo 33

Clausola di riesame

Entro il 17 luglio 2026, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione e sugli effetti della presente direttiva, anche per quanto riguarda l'applicazione della formazione di classi e delle regole di voto in relazione ai creditori vulnerabili, ad esempio i lavoratori. Sulla base di tale valutazione, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa, prendendo in considerazione ulteriori misure per consolidare e armonizzare il quadro giuridico in materia di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.

Articolo 34

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 17 luglio 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, ad eccezione delle disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 28, lettere a), b) e c), che sono adottate e pubblicate al più tardi entro il 17 luglio 2024 e delle disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 28, lettera d), che sono adottate e pubblicate al più tardi entro il 17 luglio 2026. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 17 luglio 2021, ad eccezione delle disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 28, lettere a), b) e c), che si applicano a decorrere dal 17 luglio 2024 e delle disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 28, lettera d), che si applicano a decorrere dal 17 luglio 2026.

2.   In deroga paragrafo 1, gli Stati membri che incontrano particolari difficoltà nell'attuazione della presente direttiva hanno la possibilità di beneficiare di una proroga di massimo un anno del periodo di attuazione di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri notificano alla Commissione la necessità di avvalersi dell'opzione di prorogare il periodo di attuazione entro il 17 gennaio 2021.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 35

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 36

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 209 del 30.6.2017, pag. 21.

(2)  GU C 342 del 12.10.2017, pag. 43.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 giugno 2019.

(4)  Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).

(5)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(6)  Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(7)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

(11)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(12)  Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 225 del 12.8.1998, pag. 16).

(13)  Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16).

(14)  Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29).

(15)  Direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro (GU L 283 del 28.10.2008, pag. 36).

(16)  Direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (GU L 122 del 16.5.2009, pag. 28).

(17)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

(18)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(19)  Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).

(20)  Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).

(21)  Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).

(22)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

(23)  GU C 236 del 21.7.2017, pag. 2.

(24)  Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

(25)  Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).


26.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 172/56


DIRETTIVA (UE) 2019/1024 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2019

relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico

(rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha subito sostanziali modifiche. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

(2)

A norma dell'articolo 13 della direttiva 2003/98/CE e cinque anni dopo l'adozione della direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che modifica la direttiva 2003/98/CE, la Commissione ha valutato, previa consultazione dei pertinenti portatori di interessi, e riesaminato il funzionamento della direttiva 2003/98/CE nell'ambito del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione.

(3)

In seguito alla consultazione dei portatori di interessi e alla luce dei risultati della valutazione d'impatto, la Commissione ha ritenuto che un'azione a livello dell'Unione fosse necessaria, da un lato, per affrontare i restanti ostacoli e le barriere emergenti che limitano un ampio riutilizzo dell'informazione del settore pubblico e dell'informazione finanziata con fondi pubblici e, dall'altro, per adeguare il quadro legislativo ai progressi delle tecnologie digitali, nonché per stimolare ulteriormente l'innovazione digitale, in particolare con riguardo all'intelligenza artificiale.

(4)

Le modifiche sostanziali introdotte al testo giuridico per poter sfruttare appieno il potenziale dell'informazione del settore pubblico a vantaggio dell'economia e della società europee dovrebbero essere incentrate in particolare sui seguenti aspetti: la concessione di un accesso in tempo reale a dati dinamici mediante mezzi tecnici adeguati; l'aumento dell'offerta di dati pubblici preziosi a fini di riutilizzo, anche provenienti da imprese pubbliche, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca; il contrasto dell'emergere di nuove forme di accordi di esclusiva; il ricorso a deroghe al principio della tariffazione dei costi marginali; la relazione tra la presente direttiva e alcuni strumenti giuridici correlati, tra cui il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e le direttive 96/9/CE (6), 2003/4/CE (7) e 2007/2/CE (8) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(5)

L'accesso all'informazione è un diritto fondamentale. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta») stabilisce che ogni persona ha diritto alla libertà di espressione che include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.

(6)

L'articolo 8 della Carta garantisce il diritto alla protezione dei dati di carattere personale e stabilisce che tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate, in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge, e sotto il controllo di un'autorità indipendente.

(7)

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'instaurazione di un mercato interno e l'istituzione di un regime inteso a garantire l'assenza di distorsioni della concorrenza sul mercato interno. L'armonizzazione delle normative e delle prassi seguite negli Stati membri in relazione allo sfruttamento dell'informazione del settore pubblico contribuisce al conseguimento di tali obiettivi.

(8)

Il settore pubblico degli Stati membri raccoglie, produce, riproduce e diffonde un'ampia gamma di informazioni in molti settori di attività, per esempio informazioni di tipo sociale, politico, economico, giuridico, geografico, ambientale, meteorologico, sismico, turistico, informazioni in materia di affari, di brevetti e di istruzione. I documenti prodotti dagli enti pubblici di natura esecutiva, legislativa o giudiziaria costituiscono un ampio bacino di risorse diversificato e prezioso in grado di favorire la società. La fornitura di tali informazioni, che comprendono dati dinamici, in un formato elettronico di uso comune consente ai cittadini e alle persone giuridiche di individuare nuovi modi di utilizzarle e di creare prodotti e servizi nuovi e innovativi. Nel quadro degli sforzi da essi profusi per rendere i dati facilmente disponibili per il riutilizzo, gli Stati membri e gli enti pubblici hanno la possibilità di ottenere e ricevere adeguato sostegno finanziario a titolo dei pertinenti fondi e programmi dell'Unione, assicurando un ampio uso delle tecnologie digitali o la trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici.

(9)

L'informazione del settore pubblico rappresenta una fonte straordinaria di dati in grado di contribuire a migliorare il mercato interno e lo sviluppo di nuove applicazioni per i consumatori e le persone giuridiche. L'utilizzo intelligente dei dati, ivi compreso il loro trattamento attraverso applicazioni di intelligenza artificiale, può trasformare tutti i settori dell'economia.

(10)

La direttiva 2003/98/CE ha stabilito un insieme di norme minime che disciplinano il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico e le modalità pratiche per facilitare il riutilizzo dei documenti esistenti detenuti da enti pubblici degli Stati membri, compresi gli organi esecutivi, legislativi e giudiziari. Dall'adozione del primo insieme di norme sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, si è assistito a una crescita esponenziale della quantità di dati nel mondo, compresi i dati pubblici, e alla comparsa e raccolta di nuovi tipi di dati. Parallelamente, si registra un'evoluzione costante delle tecnologie per l'analisi, lo sfruttamento e l'elaborazione dei dati, quali l'apprendimento automatico, l'intelligenza artificiale e l'Internet delle cose. Questa rapida evoluzione tecnologica permette di creare nuovi servizi e nuove applicazioni basati sull'uso, sull'aggregazione o sulla combinazione di dati. Le norme originariamente adottate nel 2003 e modificate nel 2013 non rispecchiano questi rapidi mutamenti e di conseguenza si rischia di non poter cogliere le opportunità economiche e sociali offerte dal riutilizzo di dati pubblici.

(11)

L'evoluzione verso una società basata sui dati, nel caso in cui siano utilizzati i dati provenienti da diversi ambiti e attività, incide sulla vita di ogni cittadino dell'Unione, consentendogli, tra l'altro, di ottenere nuove vie di accesso alle conoscenze e di acquisizione delle stesse.

(12)

In tale evoluzione i contenuti digitali svolgono un ruolo importante. La produzione di contenuti ha comportato negli ultimi anni la rapida creazione di posti di lavoro e continua ad agire in questo senso. Nella maggior parte dei casi tali posti di lavoro sono creati da start-up e piccole e medie imprese PMI innovative.

(13)

Uno degli obiettivi principali della realizzazione del mercato interno è la creazione di condizioni propizie allo sviluppo di alcuni servizi e prodotti all'interno dell'Unione e degli Stati membri. L'informazione del settore pubblico o le informazioni raccolte, prodotte, riprodotte e diffuse nell'ambito di un compito di servizio pubblico o di un servizio di interesse generale sono un'importante materia prima per i prodotti e i servizi imperniati sui contenuti digitali e diventeranno una risorsa contenutistica ancora più importante con lo sviluppo di tecnologie digitali avanzate, tra cui l'intelligenza artificiale, le tecnologie di registro distribuito e l'Internet delle cose. In tale contesto sarà fondamentale anche un'ampia copertura geografica oltre i confini nazionali. Si prevede che maggiori possibilità di riutilizzo di tali informazioni consentano, tra l'altro, a tutte le imprese dell'Unione, incluse le microimprese e le PMI, come pure alla società civile, di sfruttarne il potenziale e contribuire allo sviluppo economico nonché alla creazione e alla salvaguardia di posti di lavoro di qualità, in particolare a vantaggio delle comunità locali, come anche a importanti obiettivi sociali quali la responsabilizzazione e la trasparenza.

(14)

La possibilità di riutilizzare i documenti detenuti da un ente pubblico conferisce un valore aggiunto per i riutilizzatori, gli utenti finali e la società in generale e, in molti casi, per lo stesso ente pubblico, grazie alla promozione della trasparenza e della responsabilizzazione e al ritorno di informazione fornito dai riutilizzatori e dagli utenti finali che permette all'ente pubblico in questione di migliorare la qualità dei dati che raccoglie e l'adempimento dei suoi compiti.

(15)

Le normative e le prassi seguite negli Stati membri in relazione allo sfruttamento delle risorse di informazione del settore pubblico sono caratterizzate da notevoli differenze costituenti delle barriere che impediscono a queste risorse essenziali di esprimere appieno il proprio potenziale economico. Si dovrebbe tener conto del fatto che le prassi degli enti pubblici in materia di utilizzazione dell'informazione del settore pubblico continuano a variare tra gli Stati membri. È opportuno pertanto proseguire un'armonizzazione minima delle normative e delle prassi nazionali relative al riutilizzo dei documenti del settore pubblico, nei casi in cui le differenze tra dette normative e prassi nazionali o la mancanza di chiarezza ostacolano il buon funzionamento del mercato interno e l'adeguato sviluppo della società dell'informazione nell'Unione.

(16)

Il concetto di apertura dei dati si intende generalmente riferito a dati in formati aperti che possono essere utilizzati, riutilizzati e condivisi liberamente da chiunque e per qualsiasi finalità. Le politiche relative all'apertura dei dati, che incoraggiano un'ampia disponibilità e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico a fini privati o commerciali, con vincoli minimi o in assenza di ogni vincolo di natura legale, tecnica o finanziaria, e che favoriscono la circolazione di informazioni non solo per gli operatori economici ma principalmente per il pubblico, possono svolgere un ruolo importante nel promuovere l'impegno sociale nonché avviare e favorire lo sviluppo di nuovi servizi basati su modi innovativi di combinare tali informazioni tra loro e di usarle. Si incoraggiano pertanto gli Stati membri a promuovere la creazione di dati basati sul principio dell'«apertura fin dalla progettazione e per impostazione predefinita», con riferimento a tutti i documenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Nel farlo essi dovrebbero assicurare al contempo un livello coerente di tutela degli obiettivi di interesse pubblico, per esempio la sicurezza pubblica, anche laddove siano interessate informazioni sensibili relative alla protezione delle infrastrutture critiche. Dovrebbero altresì assicurare la protezione dei dati personali anche là dove le informazioni in un insieme di dati individuale possono non presentare un rischio di identificazione o di individuazione di una persona fisica, ma possono, se associate ad altre informazioni disponibili, comportare un siffatto rischio.

(17)

In assenza di un'armonizzazione minima a livello di Unione, inoltre, l'attività legislativa nazionale, già avviata in vari Stati membri in risposta alle sfide tecnologiche, potrebbe determinare soluzioni normative ancora più divergenti. Con l'ulteriore sviluppo della società dell'informazione, che ha già prodotto un notevole incremento dello sfruttamento delle informazioni oltre i confini nazionali, si accentueranno le conseguenze di tali divergenze e incertezze sul piano legislativo.

(18)

Gli Stati membri hanno messo in atto politiche per il riutilizzo dei dati in virtù della direttiva 2003/98/CE e alcuni di loro hanno adottato approcci ambiziosi in materia di apertura dei dati, per agevolare il riutilizzo da parte dei cittadini e delle persone giuridiche di dati pubblici accessibili, andando ben al di là del livello minimo fissato da tale direttiva. Esiste il rischio che norme divergenti nei vari Stati membri fungano da ostacolo all'offerta transfrontaliera di prodotti e servizi e impediscano che insiemi comparabili di dati pubblici siano riutilizzati per applicazioni basate su tali dati e utilizzate in tutta l'Unione. Di conseguenza, è necessaria un'armonizzazione minima per determinare quali dati pubblici sono disponibili per il riutilizzo sul mercato interno dell'informazione, sono coerenti con i pertinenti regimi di accesso, sia generali che settoriali, come quello stabilito dalla direttiva 2003/4/CE, e non incidono su tali regimi di accesso. Le disposizioni del diritto dell'Unione e nazionale che superano queste prescrizioni minime, soprattutto nel caso della legislazione settoriale, dovrebbero continuare a essere applicate. Esempi di disposizioni che superano il livello minimo di armonizzazione della presente direttiva sono l'applicazione di soglie più basse per le tariffe ammissibili di riutilizzo rispetto alle soglie di cui alla presente direttiva o di condizioni di licenza meno restrittive di quelle di cui alla presente direttiva. In particolare, la presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni che superano il livello minimo di armonizzazione della presente direttiva secondo quanto stabilito nei regolamenti delegati della Commissione adottati a norma della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(19)

Inoltre, si incoraggiano gli Stati membri ad andare al di là dei requisiti minimi di cui alla presente direttiva applicando le sue disposizioni ai documenti detenuti da imprese pubbliche connesse ad attività che sono state riconosciute, ai sensi dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), come direttamente esposte alla concorrenza. Gli Stati membri possono altresì decidere di applicare le disposizioni della presente direttiva alle imprese private, in particolare quelle che forniscono servizi di interesse generale.

(20)

Affinché il riutilizzo dei documenti del settore pubblico avvenga in condizioni eque, adeguate e non discriminatorie, le modalità di tale riutilizzo devono essere soggette a una disciplina generale. Gli enti pubblici raccolgono, producono, riproducono e diffondono documenti in adempimento dei loro compiti di servizio pubblico. Gli enti pubblici raccolgono, producono, riproducono e diffondono documenti allo scopo di fornire i servizi di interesse generale. L'uso di tali documenti per altri motivi costituisce riutilizzo. Le politiche degli Stati membri possono spingersi oltre le norme minime stabilite dalla presente direttiva, consentendo un più ampio riutilizzo. Nel recepire la presente direttiva, gli Stati membri possono utilizzare termini diversi da «documento», purché sia mantenuta l'intera portata di quanto contemplato dalla definizione del termine «documento» di cui alla presente direttiva.

(21)

La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai documenti la cui fornitura rientra fra i compiti di servizio pubblico degli enti pubblici in questione, quali definiti dal diritto o da altre norme vincolanti negli Stati membri. In mancanza di tali norme, i compiti di servizio pubblico dovrebbero essere definiti in linea con le comuni prassi amministrative degli Stati membri, a condizione che la portata di detti compiti sia trasparente e soggetta a revisione. I compiti di servizio pubblico potrebbero essere definiti in linea generale o caso per caso per i singoli enti pubblici.

(22)

La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai documenti resi accessibili per il riutilizzo quando gli enti pubblici concedono una licenza in relazione a informazioni, ovvero vendono, diffondono, scambiano o forniscono le medesime. Al fine di evitare sovvenzioni incrociate, il riutilizzo dovrebbe comprendere l'ulteriore uso di documenti all'interno della propria organizzazione per attività che esulano dall'ambito dei compiti di servizio pubblico. Le attività che esulano dai compiti di servizio pubblico comprendono, di norma, la fornitura dei documenti che sono prodotti e per i quali viene chiesto il pagamento di un corrispettivo in denaro esclusivamente su base commerciale e in concorrenza con altri sul mercato.

(23)

La presente direttiva non limita o pregiudicare in alcun modo l'adempimento dei compiti ufficiali delle autorità pubbliche e di altri enti del settore pubblico. La presente direttiva dovrebbe stabilire l'obbligo per gli Stati membri di rendere riutilizzabili tutti i documenti esistenti a meno che l'accesso sia limitato o escluso ai sensi delle disposizioni nazionali sull'accesso ai documenti e fatte salve le altre eccezioni stabilite nella presente direttiva. La presente direttiva si basa sui regimi di accesso esistenti negli Stati membri e non modifica le norme nazionali in materia di accesso ai documenti. Essa non si applica nei casi in cui i cittadini o le persone giuridiche, in virtù del pertinente regime di accesso, possono ottenere un documento solo se sono in grado di dimostrare un particolare interesse in proposito. A livello dell'Unione, l'articolo 41 relativo al diritto a una buona amministrazione e l'articolo 42 relativo al diritto d'accesso ai documenti nella Carta riconoscono a ogni cittadino dell'Unione e a ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la propria sede sociale in uno Stato membro il diritto di accedere ai documenti in possesso del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Gli enti pubblici dovrebbero essere incoraggiati a rendere disponibili per il riutilizzo tutti i documenti in loro possesso. Gli enti pubblici dovrebbero promuovere e incoraggiare il riutilizzo di documenti, compresi i testi ufficiali di carattere legislativo e amministrativo, nei casi in cui gli enti pubblici hanno il diritto di autorizzarne il riutilizzo.

(24)

Gli Stati membri affidano spesso la prestazione di servizi d'interesse generale a soggetti esterni al settore pubblico, pur mantenendo un elevato grado di controllo su tali soggetti. La direttiva 2003/98/CE si applica tuttavia solo ai documenti in possesso degli enti pubblici, mentre le imprese pubbliche sono escluse dal suo ambito di applicazione. Di conseguenza, i documenti prodotti nel contesto dell'esecuzione di servizi di interesse generale in una serie di settori, in particolare nei settori dei servizi di pubblica utilità, risultano scarsamente disponibili per il riutilizzo. Viene così notevolmente ridotta anche la possibilità di creare servizi transfrontalieri basati su documenti in possesso delle imprese pubbliche che prestano servizi di interesse generale.

(25)

È opportuno pertanto modificare la direttiva 2003/98/CE per garantire che le sue disposizioni possano essere applicate al riutilizzo dei documenti esistenti prodotti nell'esecuzione di servizi di interesse generale dalle imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articolo da 8 a 14 della direttiva 2014/25/UE, nonché dalle imprese pubbliche che agiscono in qualità di operatori di servizio pubblico a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), dalle imprese pubbliche che agiscono in qualità di vettori aerei che assolvono oneri di servizio pubblico a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), e dalle imprese pubbliche che agiscono in qualità di armatori comunitari che assolvono obblighi di servizio pubblico a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio (13).

(26)

La presente direttiva non prescrive un obbligo generale di consentire il riutilizzo dei documenti prodotti dalle imprese pubbliche. La decisione di autorizzare o meno il riutilizzo dovrebbe spettare all'impresa pubblica interessata, salvo diversamente disposto dalla presente direttiva o dal diritto dell'Unione o nazionale. Solo dopo aver reso disponibile un documento per il riutilizzo, l'impresa pubblica dovrebbe rispettare i pertinenti obblighi di cui ai capi III e IV della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda i formati, l'addebito di una tariffa, la trasparenza, le licenze, la non discriminazione e il divieto di accordi di esclusiva. Le imprese pubbliche non dovrebbero peraltro essere tenute a rispettare le prescrizioni di cui al capo II, quali le norme applicabili al trattamento delle richieste. Nell'autorizzare il riutilizzo dei documenti, particolare attenzione dovrebbe essere accordata alla protezione delle informazioni sensibili relative alle infrastrutture critiche, quali definite nella direttiva 2008/114/CE del Consiglio (14) e dei servizi essenziali ai sensi della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

(27)

Il volume dei dati generati dalla ricerca è in crescita esponenziale e ha un potenziale di riutilizzo al di fuori della comunità scientifica. Per poter far fronte alle crescenti sfide sociali in modo olistico ed efficiente è ormai fondamentale e prioritario saper consultare, abbinare tra loro e riutilizzare dati provenienti da fonti diverse e attraverso vari settori e discipline. Sono dati della ricerca per esempio le statistiche, i risultati di esperimenti, le misurazioni, le osservazioni risultanti dall'indagine sul campo, i risultati di indagini, le immagini e le registrazioni di interviste, oltre a metadati, specifiche e altri oggetti digitali. I dati della ricerca sono diversi dagli articoli scientifici, in cui si riportano e si commentano le conclusioni della ricerca scientifica sottostante. Da anni la libera disponibilità e il riutilizzo dei dati della ricerca scientifica finanziata con fondi pubblici sono lasciati a iniziative politiche specifiche. L'accesso aperto è inteso come la pratica di fornire accesso online ai risultati della ricerca a titolo gratuito per l'utente finale e senza limitazioni di utilizzo e riutilizzo oltre la possibilità di esigere il riconoscimento dell'autore. Le politiche di accesso aperto sono in particolare volte ad assicurare ai ricercatori e al grande pubblico l'accesso ai dati della ricerca quanto prima possibile nel processo di diffusione nonché a facilitarne l'utilizzo e il riutilizzo. L'accesso aperto aiuta a migliorare la qualità, riduce la necessità di inutili duplicazioni delle attività di ricerca, accelera il progresso scientifico, contrasta le frodi scientifiche e in generale può favorire la crescita economica e l'innovazione. Oltre all'accesso aperto, si stanno compiendo lodevoli sforzi per garantire che la pianificazione della gestione dei dati diventi una pratica scientifica standard e per favorire la diffusione di dati della ricerca reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili (principio «FAIR»).

(28)

Per i motivi sopra esposti, è opportuno fissare per gli Stati membri l'obbligo di adottare politiche di accesso aperto in relazione ai dati della ricerca finanziata con fondi pubblici e di garantire che tali politiche siano attuate da tutte le organizzazioni che svolgono attività di ricerca e da tutte le organizzazioni che finanziano la ricerca. Le organizzazioni che svolgono attività di ricerca e le organizzazioni che finanziano la ricerca potrebbero essere organizzate anche come enti pubblici o imprese pubbliche. La presente direttiva si applica a tali organizzazioni ibride solo nella loro qualità di organizzazioni che svolgono attività di ricerca e ai loro dati della ricerca. Le politiche di accesso aperto prevedono generalmente una serie di deroghe alla messa a disposizione dei risultati della ricerca scientifica. La raccomandazione della Commissione del 25 aprile 2018 sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione descrive tra l'altro gli elementi rilevanti delle politiche di accesso aperto. È inoltre opportuno migliorare le condizioni di riutilizzo di determinati dati della ricerca. Per questo motivo, alcuni obblighi derivanti dalla presente direttiva dovrebbero essere estesi ai dati della ricerca derivanti da attività di ricerca scientifica sovvenzionate con fondi pubblici o cofinanziate da soggetti del settore pubblico e privato. Nell'ambito delle politiche nazionali di accesso aperto, i dati della ricerca finanziata con fondi pubblici dovrebbero essere resi aperti come opzione predefinita. In questo contesto è tuttavia opportuno prendere debitamente in considerazione alcune preoccupazioni in materia di vita privata, protezione dei dati personali, riservatezza, sicurezza nazionale, legittimi interessi commerciali, come i segreti commerciali, e diritti di proprietà intellettuale di terzi, in conformità del principio «il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario». Inoltre, i dati della ricerca che sono esclusi dall'accesso per motivi di sicurezza nazionale, difesa o sicurezza pubblica non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Al fine di evitare oneri amministrativi, gli obblighi derivanti dalla presente direttiva dovrebbero applicarsi soltanto ai dati della ricerca che sono già stati resi pubblici da ricercatori, organizzazioni che svolgono attività di ricerca o organizzazioni che finanziano la ricerca, attraverso una banca dati gestita a livello istituzionale o su base tematica, e non dovrebbero imporre costi aggiuntivi per il recupero delle serie di dati o necessitare un'ulteriore conservazione dei dati. Gli Stati membri possono estendere l'applicazione della presente direttiva ai dati della ricerca resi pubblici tramite infrastrutture di dati diverse dalle banche dati, tramite pubblicazioni ad accesso aperto, sotto forma di un file allegato a un articolo, un articolo relativo a dati della ricerca o un articolo pubblicato in una rivista di dati. I documenti diversi dai dati della ricerca dovrebbero continuare a essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva.

(29)

La definizione di «ente pubblico» è basata sulla definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento e del Consiglio (16). La definizione di «organismo di diritto pubblico» di cui alla suddetta direttiva e la definizione di «impresa pubblica» di cui alla direttiva 2014/25/UE dovrebbero applicarsi alla presente direttiva.

(30)

La presente direttiva prevede la definizione generica del termine «documento» e tale definizione dovrebbe comprendere qualsiasi parte di un documento. Il termine «documento» dovrebbe comprendere qualsiasi rappresentazione di atti, fatti o informazioni – e qualsiasi raccolta dei medesimi – a prescindere dal supporto (su supporto cartaceo, in forma elettronica o sonora, visiva o audiovisiva). La definizione di «documento» non è destinata a comprendere i programmi informatici. Gli Stati membri possono estendere l'applicazione della presente direttiva ai programmi informatici.

(31)

Sempre più spesso gli enti pubblici rendono disponibili per il riutilizzo i loro documenti in modo proattivo, assicurando la reperibilità online e l'effettiva disponibilità dei documenti e dei relativi metadati in formati aperti leggibili meccanicamente e che garantiscono l'interoperabilità, il riutilizzo e l'accessibilità. I documenti dovrebbero essere messi a disposizione per il riutilizzo anche a seguito di una richiesta presentata da un riutilizzatore. In questi casi, i tempi di risposta alle richieste di riutilizzo dei documenti dovrebbero essere ragionevoli ed essere in linea con il tempo necessario per rispondere alle richieste di accesso a un dato documento conformemente ai pertinenti regimi di accesso. Le imprese pubbliche, gli istituti di istruzione, le organizzazioni che svolgono attività di ricerca e le organizzazioni che finanziano la ricerca non dovrebbero tuttavia essere interessati da questa prescrizione. Ragionevoli limiti di tempo in tutta l'Unione stimoleranno la creazione di nuovi prodotti e servizi di informazioni aggregate a livello panunionale. Ciò riveste particolare importanza per i dati dinamici (compresi i dati ambientali, relativi al traffico satellitari, meteorologici e i dati generati da sensori), il cui valore economico dipende dall'immediata disponibilità dell'informazione e da regolari aggiornamenti. I dati dinamici dovrebbero pertanto essere resi disponibili immediatamente dopo la raccolta o, in caso di aggiornamento manuale, immediatamente dopo la modifica della serie di dati, tramite un'interfaccia per programmi applicativi (API) al fine di agevolare lo sviluppo di applicazioni Internet, mobili e cloud basate su tali dati. Qualora ciò non fosse possibile a causa di vincoli tecnici o finanziari, gli enti pubblici dovrebbero mettere a disposizione i documenti entro un termine che consenta lo sfruttamento del loro intero potenziale economico. È opportuno adottare misure specifiche onde eliminare i vincoli tecnici o finanziari. In caso di ricorso a una licenza, la tempestiva disponibilità dei documenti può figurare tra le condizioni della licenza. Qualora una verifica dei dati sia essenziale per giustificati motivi di interesse pubblico, in particolare motivi di salute e sicurezza pubblica, i dati dinamici dovrebbero essere resi disponibili immediatamente dopo la verifica. Tale indispensabile verifica non dovrebbe pregiudicare la frequenza degli aggiornamenti.

(32)

Al fine di ottenere l'accesso ai dati resi aperti per il riutilizzo dalla presente direttiva sarebbe utile garantire l'accesso ai dati dinamici attraverso API ben strutturate. Per API si intende un insieme di funzioni, procedure, definizioni e protocolli per la comunicazione da macchina a macchina e lo scambio ininterrotto di dati. Le API dovrebbero essere corredate di una chiara documentazione tecnica completa e disponibile online. Ove possibile, è opportuno utilizzare API aperte e, se del caso, applicare norme e protocolli riconosciuti a livello unionale o internazionale, nonché utilizzare norme internazionali per le serie di dati. Le API possono presentare vari livelli di complessità, e possono consistere in un semplice collegamento a una banca di dati per il recupero di una specifica serie di dati, in un'interfaccia web o in una struttura più complessa. È vantaggioso riutilizzare e condividere i dati tramite un impiego adeguato di API, perché possono aiutare gli sviluppatori e le start-up a creare nuovi servizi e prodotti. Sono inoltre un elemento fondamentale della strutturazione di ecosistemi di valore attorno a un patrimonio di dati spesso inutilizzato. Per la creazione e l'impiego di API è necessario basarsi su alcuni principi: disponibilità, stabilità, manutenzione per tutto il ciclo di vita, uniformità di utilizzo e delle norme, facilità d'uso e sicurezza. Per quanto riguarda i dati dinamici, ossia i dati aggiornati frequentemente, spesso in tempo reale, gli enti pubblici e le imprese pubbliche li dovrebbero rendere disponibili per il riutilizzo immediatamente dopo la raccolta per mezzo di API adeguate e, se del caso, come download in blocco, salvo ove ciò comporti uno sforzo sproporzionato. La valutazione della proporzionalità dello sforzo dovrebbe tenere conto della dimensione e del bilancio di funzionamento dell'ente pubblico o dell'impresa pubblica in questione.

(33)

Le possibilità di riutilizzo possono essere migliorate riducendo la necessità di digitalizzare documenti cartacei oppure di manipolare documenti elettronici per renderli compatibili fra loro. Pertanto, gli enti pubblici dovrebbero mettere a disposizione i documenti in qualsiasi lingua o formato preesistente, ove possibile e opportuno per via elettronica. Gli enti pubblici dovrebbero esaminare la richiesta di fornire estratti di documenti esistenti con spirito positivo allorché per dar seguito a tale richiesta occorrerebbe solo una semplice manipolazione. Gli enti pubblici non dovrebbero essere tuttavia obbligati a fornire un estratto di un documento o a modificare il formato delle informazioni richieste se ciò comporta uno sforzo sproporzionato. Per facilitare il riutilizzo, gli enti pubblici dovrebbero mettere a disposizione i propri documenti in un formato che, nella misura del possibile e se opportuno, non dipenda dall'utilizzo di programmi informatici specifici. Ove possibile e opportuno, gli enti pubblici dovrebbero tener conto delle possibilità di riutilizzo dei documenti utilizzati dai disabili o a essi destinati e fornire l'informazione in formati accessibili, in conformità dei requisiti della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio (17).

(34)

Per facilitare il riutilizzo gli enti pubblici dovrebbero, ove possibile e opportuno, mettere i loro documenti, compresi quelli pubblicati nei siti web, a disposizione, tramite formati aperti e leggibili meccanicamente, insieme ai rispettivi metadati, al miglior livello di precisione e di granularità, in un formato che garantisce l'interoperabilità, per esempio elaborandoli secondo modalità coerenti con i principi che disciplinano i requisiti di compatibilità e fruibilità dei dati territoriali nell'ambito della direttiva 2007/2/CE.

(35)

Un documento dovrebbe essere considerato leggibile meccanicamente se ha un formato di file strutturato in modo tale che le applicazioni software possano agevolmente identificarlo, riconoscerlo ed estrarne dati specifici. I dati codificati in file strutturati in un formato leggibile meccanicamente dovrebbero essere considerati dati leggibili meccanicamente. I formati leggibili meccanicamente possono essere aperti o proprietari; possono essere standard formali o meno. I documenti codificati in un formato di file che limita il trattamento automatico, poiché l'estrazione dei dati in essi contenuti non è possibile o non avviene con facilità, non dovrebbero essere considerati documenti in formato leggibile meccanicamente. Gli Stati membri dovrebbero, ove possibile e opportuno, promuovere l'impiego di formati aperti leggibili meccanicamente riconosciuti a livello unionale o internazionale. Se del caso, nel progettare soluzioni tecniche per il riutilizzo di documenti dovrebbe essere preso in considerazione il quadro europeo di interoperabilità.

(36)

Le tariffe per il riutilizzo dei documenti costituiscono un'importante barriera all'ingresso nel mercato per le start-up e le PMI. I documenti dovrebbero pertanto essere resi disponibili per il riutilizzo gratuitamente e, qualora sia necessario un corrispettivo in denaro, è opportuno che questo sia limitato ai costi marginali. Qualora gli enti del settore pubblico effettuino una ricerca particolarmente ampia delle informazioni richieste o modifiche estremamente costose del formato delle informazioni stesse, a titolo volontario o in base a quanto imposto dal diritto nazionale, i costi marginali possono coprire i costi associati a tali attività. In casi eccezionali occorre tener conto della necessità di non ostacolare il funzionamento normale degli enti pubblici che devono generare proventi per coprire una parte sostanziale dei propri costi inerenti allo svolgimento dei compiti di servizio pubblico. Ciò vale anche qualora un ente pubblico abbia reso disponibili i dati sotto forma di dati aperti ma abbia l'obbligo di generare proventi per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti alle prestazioni di altri compiti di servizio pubblico. È opportuno riconoscere anche il ruolo delle imprese pubbliche in un ambiente economico competitivo. In tali casi, gli enti pubblici e le imprese pubbliche dovrebbero pertanto essere in grado di imporre corrispettivi superiori ai costi marginali. Tali corrispettivi dovrebbero essere stabiliti sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e verificabili e l'intero gettito proveniente dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti non dovrebbe superare i costi di raccolta e produzione, compreso l'acquisto da terzi, nonché di riproduzione, manutenzione, conservazione e diffusione, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti. Ove applicabile, dovrebbero essere compresi nel costo ammissibile anche i costi di anonimizzazione di dati personali e i costi delle misure adottate per tutelare la riservatezza dei dati. Gli Stati membri possono esigere che gli enti pubblici e le imprese pubbliche rendano pubblici tali costi. L'obbligo di generare proventi per coprire una parte sostanziale dei costi sostenuti dagli enti pubblici relativi allo svolgimento dei compiti di servizio pubblico o alla portata dei servizi di interesse generale affidati alle imprese pubbliche non deve essere un obbligo giuridico ma può derivare, per esempio, dalle pratiche amministrative vigenti negli Stati membri. Tale obbligo dovrebbe essere oggetto di un riesame periodico da parte degli Stati membri.

(37)

L'utile sugli investimenti può essere inteso come una percentuale, oltre ai costi marginali, che consente il recupero dei costi di capitale e l'inclusione di un tasso reale di rendimento. Dato che i costi di capitale sono strettamente collegati ai tassi di interesse degli istituti di credito, che a loro volta si basano sul tasso fisso della Banca centrale europea (BCE) sulle operazioni di rifinanziamento principale, l'utile ragionevole sugli investimenti non dovrebbe superare del 5 % il tasso d'interesse fisso della BCE.

(38)

Le biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi dovrebbero poter imporre corrispettivi superiori ai costi marginali per non ostacolare il proprio normale funzionamento. Nel caso di detti enti pubblici il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un periodo contabile adeguato non dovrebbe superare i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, conservazione e gestione dei diritti, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti. Ove applicabile, dovrebbero essere compresi nel costo ammissibile anche i costi di anonimizzazione di dati personali o informazioni commerciali a carattere riservato. Per le biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi, tenendo conto delle loro peculiarità, nel calcolare l'utile ragionevole sugli investimenti possono essere presi in considerazione i prezzi praticati dal settore privato per il riutilizzo di documenti identici o simili.

(39)

I limiti massimi per i corrispettivi di cui alla presente direttiva non pregiudicano il diritto degli Stati membri di imporre costi inferiori o di non imporne affatto.

(40)

Gli Stati membri stabiliscono i criteri per l'addebito di corrispettivi superiori ai costi marginali. Per esempio, essi dovrebbero poter stabilire tali criteri nelle normative nazionali o designare un organismo o gli organismi, diversi dall'ente pubblico in questione, competenti a stabilire detti criteri. Tale organismo dovrebbe essere organizzato in conformità dei sistemi costituzionali e giuridici degli Stati membri. Potrebbe trattarsi di un organismo esistente dotato di poteri esecutivi e di bilancio posto sotto responsabilità politica.

(41)

Affinché possa svilupparsi un mercato delle informazioni esteso all'intera Unione è indispensabile far sì che le condizioni di riutilizzo dei documenti del settore pubblico siano chiare e accessibili a tutti. Tutte le condizioni poste per il riutilizzo dei documenti dovrebbero pertanto essere presentate chiaramente ai potenziali riutilizzatori. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la creazione di indici accessibili online, se del caso, dei documenti disponibili in modo da promuovere e agevolare le richieste di riutilizzo. Coloro i quali chiedono il riutilizzo dei documenti in possesso di soggetti diversi da imprese pubbliche, istituti di istruzione, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca dovrebbero essere al corrente dei mezzi di impugnazione di cui dispongono per quanto riguarda le decisioni o le pratiche che li interessano. Ciò sarà particolarmente importante soprattutto per le start-up e le PMI, che potrebbero non avere familiarità con gli enti pubblici di altri Stati membri e i corrispondenti mezzi di impugnazione.

(42)

I mezzi di ricorso dovrebbero includere la possibilità di riesame da parte di un organismo imparziale, che potrebbe essere un organismo nazionale già esistente, come l'autorità nazionale garante della concorrenza, l'autorità di controllo istituita a norma del regolamento (UE) 2016/679, l'autorità nazionale per l'accesso ai documenti o un'autorità giudiziaria nazionale. Tale organismo dovrebbe essere organizzato in conformità dei sistemi costituzionali e giuridici degli Stati membri. Il ricorso a detto organismo non dovrebbe pregiudicare le possibilità di ricorso altrimenti a disposizione dei richiedenti per il riutilizzo. Dovrebbe tuttavia essere distinto dal meccanismo dello Stato membro che stabilisce i criteri per l'imposizione di corrispettivi superiori ai costi marginali. I mezzi di ricorso dovrebbero includere la possibilità di revisione delle decisioni negative, ma anche di decisioni che, pur consentendo il riutilizzo, potrebbero anch'esse influenzare i richiedenti per altri motivi, in particolare le regole di tariffazione applicate. La procedura per il risarcimento dovrebbe essere celere, in linea con le esigenze di un mercato in rapida evoluzione.

(43)

Rendere pubblici tutti i documenti generalmente disponibili in possesso del settore pubblico — concernenti non solo il processo politico ma anche quello giudiziario e amministrativo — rappresenta uno strumento fondamentale per ampliare il diritto alla conoscenza, che è principio basilare della democrazia. Tale obiettivo è applicabile alle istituzioni a ogni livello sia locale che nazionale od internazionale.

(44)

Il riutilizzo dei documenti non dovrebbe essere soggetto a condizioni. Tuttavia, in alcuni casi giustificati da un obiettivo di pubblico interesse, può essere rilasciata una licenza che impone al suo titolare condizioni di riutilizzo riguardanti questioni quali la responsabilità, la protezione dei dati di carattere personale, l'uso corretto dei documenti, la garanzia di non alterazione e la citazione della fonte. Se gli enti pubblici autorizzano su licenza il riutilizzo di documenti, le relative condizioni dovrebbero essere oggettive, proporzionate e non discriminatorie. In tale contesto può rivelarsi importante anche la disponibilità online di licenze standard. Gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere a che siano disponibili licenze standard. Le eventuali licenze per il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico dovrebbero comunque imporre il minor numero possibile di restrizioni al riutilizzo, limitando, per esempio, le restrizioni all'indicazione della fonte. Al riguardo dovrebbero svolgere un ruolo importante le licenze aperte sotto forma di licenze pubbliche standardizzate disponibili online, che consentono a chiunque di accedere liberamente a dati e contenuti nonché di utilizzarli, modificarli e condividerli liberamente e per qualsiasi finalità, e che si basano su formati di dati aperti, dovrebbe svolgere un ruolo importante sotto questo profilo. È pertanto opportuno che gli Stati membri incoraggino l'uso di licenze aperte che dovranno infine divenire prassi comune in tutta l'Unione. Fatti salvi gli obblighi in materia di responsabilità stabiliti dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale, se un ente pubblico o un'impresa pubblica mette a disposizione documenti per il riutilizzo senza altre condizioni o restrizioni, tale ente pubblico o impresa pubblica può essere autorizzato a declinare qualsiasi responsabilità in relazione ai documenti messi a disposizione per il riutilizzo.

(45)

Se l'autorità competente decide di non rendere più disponibili per il riutilizzo determinati documenti, o di terminarne l'aggiornamento, essa dovrebbe tempestivamente rendere pubbliche tali decisioni, possibilmente per via elettronica.

(46)

Le condizioni poste per il riutilizzo non dovrebbero comportare discriminazioni per categorie analoghe di riutilizzo. A tale riguardo, il divieto di discriminazioni, per esempio, non dovrebbe impedire lo scambio di informazioni tra enti pubblici a titolo gratuito nell'ambito dei loro compiti di servizio pubblico, mentre ai terzi sono applicate tariffe per il riutilizzo degli stessi documenti. Non dovrebbe parimenti essere impedita l'adozione di una politica di tariffe differenziate per il riutilizzo a fini commerciali e non commerciali.

(47)

Gli Stati membri dovrebbero in particolare garantire che il riutilizzo dei documenti delle imprese pubbliche non conduca a distorsioni del mercato e non pregiudichi la concorrenza leale.

(48)

Gli enti pubblici dovrebbero rispettare le regole unionali e nazionali in materia di concorrenza nel fissare i principi per il riutilizzo di documenti, evitando per quanto possibile accordi di esclusiva tra essi stessi e i partner privati. In alcuni casi, tuttavia può essere necessario concedere un diritto esclusivo di riutilizzare determinati documenti del settore pubblico, al fine di garantire un servizio di interesse economico generale. Ciò può avvenire quando non vi siano editori privati disposti a pubblicare le informazioni in questione in assenza di tale diritto esclusivo. Al riguardo è opportuno tenere conto degli appalti pubblici di servizi che sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 2014/24/UE ai sensi dell'articolo 11 di tale direttiva e dei partenariati innovativi di cui all'articolo 31 della direttiva 2014/24/UE.

(49)

Esistono numerosi accordi di cooperazione tra biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei, archivi e soggetti privati che prevedono la digitalizzazione di risorse culturali garantendo diritti di esclusiva a partner privati. La prassi ha evidenziato che tali partenariati pubblico-privato possono agevolare un valido utilizzo delle opere culturali e nel contempo accelerano l'accesso dei cittadini al patrimonio culturale. È pertanto opportuno tenere conto delle attuali differenze tra gli Stati membri in materia di digitalizzazione delle risorse culturali tramite uno specifico insieme di norme relative agli accordi sulla digitalizzazione di tali risorse. Se un diritto esclusivo riguarda la digitalizzazione di risorse culturali, potrebbe essere necessario un certo periodo di esclusiva per dare al partner privato la possibilità di recuperare il suo investimento. Tale periodo dovrebbe tuttavia essere limitato nel tempo ed essere il più breve possibile, al fine di rispettare il principio secondo cui i materiali di dominio pubblico dovrebbero rimanere tali una volta digitalizzati. Il periodo di un diritto di esclusiva per la digitalizzazione di risorse culturali non dovrebbe, in generale, eccedere i dieci anni. Qualunque periodo di esclusiva superiore a dieci anni dovrebbe essere soggetto a revisione, tenendo conto dei cambiamenti tecnologici, finanziari e amministrativi intervenuti nell'ambiente da quando l'accordo è stato stipulato. Inoltre, i partenariati pubblico-privato per la digitalizzazione delle risorse culturali dovrebbero riconoscere alle istituzioni culturali partner pieni diritti riguardo all'utilizzo delle risorse culturali digitalizzate una volta cessato l'accordo.

(50)

Gli accordi tra i titolari dei dati e i riutilizzatori dei dati che non concedono espressamente diritti esclusivi, ma che lasciano ragionevolmente prevedere una possibile limitazione della disponibilità dei documenti per il riutilizzo, dovrebbero essere soggetti a un controllo pubblico ulteriore. Gli aspetti essenziali di tali accordi dovrebbero pertanto essere pubblicati online almeno due mesi prima dell'entrata in vigore, vale a dire due mesi prima della data in cui è previsto che le parti inizino ad adempiere i loro obblighi. La pubblicazione dovrebbe dare alle parti interessate l'opportunità di chiedere il riutilizzo dei documenti oggetto di tale accordo e di prevenire il rischio di limitare la gamma dei potenziali riutilizzatori. In ogni caso, gli elementi essenziali di tali accordi nella loro forma definitiva concordata dalle parti dovrebbero anch'essi essere resi pubblici online senza indebito ritardo dopo la loro conclusione.

(51)

La presente direttiva mira a ridurre al minimo il rischio di un vantaggio eccessivo del primo utilizzatore, che potrebbe limitare il numero di potenziali riutilizzatori dei dati. Qualora gli accordi contrattuali possano, in aggiunta agli obblighi di concessione dei documenti fissati per uno Stato membro a norma della presente direttiva, implicare un trasferimento delle risorse di tale Stato membro ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata l'applicazione delle norme in materia di concorrenza e sugli aiuti di Stato di cui agli articoli da 101 a 109 TFUE. Dalle norme sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 107, 108 e 109 TFUE risulta che uno Stato membro deve verificare ex ante se possano essere presenti aiuti di Stato nei pertinenti accordi contrattuali e garantire la conformità alle norme in materia di aiuti di stato.

(52)

La presente direttiva non pregiudica la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali conformemente al diritto nazionale e dell'Unione, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18), ed eventuali disposizioni legislative supplementari nazionali. Ciò significa, tra l'altro, che il riutilizzo dei dati personali è ammissibile soltanto se è rispettato il principio della limitazione della finalità di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679. Un'informazione anonima è un'informazione che non riconduce a una persona fisica identificata o identificabile, ovvero dati personali resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato. Anonimizzare un'informazione è utile per conciliare l'interesse di riutilizzare il più possibile l'informazione del settore pubblico con gli obblighi della normativa sulla protezione dei dati, ma ha un costo. È opportuno considerare tale costo come uno degli elementi di costo che compongono il costo marginale di diffusione di cui alla presente direttiva.

(53)

Al momento di prendere decisioni sulla portata e sulle condizioni del riutilizzo di documenti del settore pubblico contenenti dati personali, per esempio nel settore della sanità, può essere imposto l'obbligo di procedere a valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679.

(54)

La presente direttiva non incide sui diritti di proprietà intellettuale dei terzi. Per evitare equivoci, con i termini «diritti di proprietà intellettuale» si indicano esclusivamente il diritto d'autore e i diritti connessi, comprese le forme di protezione sui generis. La presente direttiva non si applica ai documenti soggetti a diritti di proprietà industriale, quali brevetti, disegni e modelli registrati e marchi. La direttiva lascia impregiudicate l'esistenza o la titolarità di diritti di proprietà intellettuale da parte degli enti pubblici e non limita in alcun modo l'esercizio dei diritti al di là di quanto da essa stabilito. Gli obblighi a norma della presente direttiva si dovrebbero applicare soltanto nella misura in cui siano compatibili con gli accordi internazionali sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche («convenzione di Berna»), l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio («accordo TRIPS») e il trattato dell'OMPI sul diritto d'autore (WIPO Copyright Treaty — WCT). Gli enti pubblici dovrebbero comunque esercitare il proprio diritto di autore in maniera tale da agevolare il riutilizzo dei documenti.

(55)

Tenendo conto del diritto dell'Unione e degli obblighi internazionali incombenti agli Stati membri e all'Unione, in particolare nell'ambito della convenzione di Berna e dell'accordo TRIPS, è opportuno escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva i documenti su cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale. Se un terzo detiene diritti di proprietà intellettuale su un documento in possesso di biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei e archivi e il termine della durata della protezione non è ancora scaduto, tale documento dovrebbe essere considerato, ai fini della presente direttiva, un documento su cui dei terzi detengono diritti di proprietà intellettuale.

(56)

La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare i diritti, compresi i diritti economici e morali, di cui i funzionari degli enti pubblici possono godere conformemente al diritto nazionale.

(57)

È opportuno inoltre che l'ente pubblico interessato mantenga il diritto a sfruttare tale documento reso disponibile a fini di riutilizzazione.

(58)

La presente direttiva lascia impregiudicata la direttiva 2014/24/UE.

(59)

Gli strumenti che aiutano i potenziali riutilizzatori a trovare documenti disponibili per il riutilizzo, e le relative condizioni, possono notevolmente facilitare l'utilizzo transfrontaliero di documenti del settore pubblico. Gli Stati membri dovrebbero perciò garantire che siano previste modalità pratiche per agevolare i riutilizzatori nella ricerca di documenti disponibili per il riutilizzo. Esempi di tali modalità pratiche sono gli elenchi di contenuti, che dovrebbero di preferenza essere accessibili online, dei documenti più importanti (documenti ampiamente riutilizzati o che possono essere ampiamente riutilizzati) e portali collegati a elenchi di contenuti decentralizzati. Gli Stati membri dovrebbero inoltre facilitare la disponibilità a lungo termine delle informazioni del settore pubblico a fini di riutilizzo conformemente alle pertinenti politiche di conservazione.

(60)

La Commissione dovrebbe facilitare la cooperazione tra Stati membri e sostenere la progettazione, la prova, l'attuazione e la diffusione di interfacce elettroniche interoperabili che consentono di rendere i servizi pubblici più efficienti e sicuri.

(61)

La presente direttiva lascia impregiudicata la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19). Essa definisce le condizioni di esercizio dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno dell'informazione da parte degli enti pubblici, laddove permettano il riutilizzo di documenti. Nel caso in cui sia accordato agli enti pubblici il diritto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, essi non dovrebbero esercitare tale diritto per impedire o limitare il riutilizzo dei documenti esistenti oltre i limiti stabiliti dalla presente direttiva.

(62)

La Commissione ha sostenuto lo sviluppo di una relazione sulla maturità dell'apertura dei dati con indicatori di prestazione pertinenti per il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico in tutti gli Stati membri. Un aggiornamento regolare di tale relazione contribuirà allo scambio di informazioni tra gli Stati membri e alla disponibilità di informazioni sulle politiche e le pratiche in tutta l'Unione.

(63)

È necessario garantire che gli Stati membri tengano monitorate la portata del riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, le condizioni alle quali il riutilizzo è permesso e le pratiche di ricorso.

(64)

La Commissione può assistere gli Stati membri nell'attuazione della presente direttiva in modo coerente fornendo orientamenti e aggiornando quelli esistenti, in particolare per quanto riguarda le licenze standard raccomandate, le serie di dati e l'imposizione di un corrispettivo in denaro per il riutilizzo di documenti, previa consultazione delle parti interessate.

(65)

Uno degli obiettivi principali della realizzazione del mercato interno è la creazione di condizioni propizie allo sviluppo di servizi su scala unionale. Le biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi detengono una notevole quantità di preziose risorse di informazione del settore pubblico, in particolare dal momento che i progetti di digitalizzazione hanno moltiplicato la quantità di materiale digitale di dominio pubblico. Tali raccolte del patrimonio culturale e i relativi metadati possono costituire una base per i prodotti e servizi a contenuto digitale e hanno un enorme potenziale per il riutilizzo innovativo in settori quali la formazione e il turismo. Altri tipi di istituzioni culturali, come le orchestre, i teatri lirici, le compagnie di ballo e i teatri, compresi gli archivi che ne fanno parte, dovrebbero rimanere al di fuori dell'ambito di applicazione della presente direttiva in virtù della loro specificità di «arti dello spettacolo» e del fatto che quasi tutto il loro materiale è soggetto a diritti di proprietà intellettuale di terzi.

(66)

Al fine di definire condizioni favorevoli al riutilizzo dei documenti, che è associato a importanti benefici socioeconomici di valore particolarmente elevato per l'economia e la società, dovrebbe essere stabilito in un allegato un elenco di categorie tematiche di serie di dati di elevato valore. A titolo di esempio, e fatti salvi gli atti di esecuzione che individuano le serie di dati di elevato valore cui dovrebbero applicarsi i requisiti specifici della presente direttiva, tenuto conto degli orientamenti della Commissione sulle licenze standard raccomandate, le serie di dati e la tariffazione del riutilizzo dei documenti, le categorie tematiche potrebbero comprendere, tra l'altro, i codici di avviamento postale, le mappe e le carte nazionali e locali (dati geospaziali), il consumo energetico e le immagini satellitari (dati relativi all'osservazione della terra e all'ambiente), i dati in situ provenienti da strumenti e previsioni meteorologiche (dati meteorologici), gli indicatori demografici e economici (dati statistici), i registri delle imprese e gli identificativi di registrazione (dati relativi alle imprese e alla proprietà delle imprese), la segnaletica stradale e le vie navigabili interne (dati relativi alla mobilità).

(67)

Al fine di modificare l'elenco delle categorie tematiche di serie di dati di elevato valore aggiungendo ulteriori categorie tematiche è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (20). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(68)

Un elenco dell'Unione delle serie di dati che hanno un particolare potenziale di generazione di benefici socioeconomici, unitamente a condizioni armonizzate di riutilizzo, costituiscono un fattore importante per la diffusione di applicazioni e servizi transfrontalieri di dati. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione per sostenere il riutilizzo di documenti associato a importanti benefici socioeconomici adottando un elenco di specifiche serie di dati di elevato valore a cui si applicano le prescrizioni specifiche della presente direttiva, insieme con le modalità di pubblicazione e riutilizzo. Di conseguenza, tali prescrizioni specifiche non si applicheranno prima dell'adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione. L'elenco dovrebbe tenere conto degli atti giuridici dell'Unione che disciplinano la pubblicazione di serie di dati, come le direttive 2007/2/CE e 2010/40/UE, al fine di garantire che le serie di dati siano messe a disposizione conformemente alle norme e alle serie di metadati corrispondenti. L'elenco dovrebbe essere basato sulle categorie tematiche indicate nella presente direttiva. Nel preparare l'elenco, la Commissione dovrebbe svolgere adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Inoltre, al momento di decidere in merito all'inserimento nell'elenco di dati detenuti da imprese pubbliche o in merito alla loro disponibilità gratuita, dovrebbero essere presi in considerazione gli effetti sulla concorrenza nei pertinenti mercati. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (21).

(69)

Al fine di garantire un impatto massimo e agevolare il riutilizzo, le serie di dati di elevato valore dovrebbero essere messe a disposizione per il riutilizzo con restrizioni giuridiche minime e gratuitamente. Esse dovrebbero inoltre essere pubblicate tramite API. Ciò, tuttavia, non impedisce agli enti pubblici di imporre tariffe per i servizi che essi forniscono in relazione alle serie di dati di elevato valore nel loro esercizio dell'autorità pubblica, in particolare certificando l'autenticità o la veridicità dei documenti.

(70)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire agevolare la creazione di prodotti e servizi a contenuto informativo estesi all'intera Unione basati su documenti del settore pubblico e promuovere l'effettivo uso, oltre i confini nazionali, dei documenti del settore pubblico, da un lato, da parte delle imprese private, in particolare delle PMI, per ricavarne prodotti e servizi a contenuto informativo a valore aggiunto e, dall'altro, da parte dei cittadini per facilitare la comunicazione e la libera circolazione delle informazioni, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono piuttosto, a motivo delle dimensioni e degli effetti pan-unionali intrinseci dell'azione proposta, essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(71)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta, compresi il diritto al rispetto della vita privata, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto di proprietà e il diritto all'inserimento delle persone con disabilità. Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe essere interpretata o applicata in modo incompatibile con la Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

(72)

Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (22) e ha emesso un parere il 10 luglio 2018 (23).

(73)

La Commissione dovrebbe procedere alla valutazione della presente direttiva. Conformemente all'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, tale valutazione dovrebbe basarsi sui cinque criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto e dovrebbe servire da base per la valutazione d'impatto delle opzioni per l'azione ulteriore.

(74)

È opportuno che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato II, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Al fine di promuovere l'utilizzo di dati aperti e di incentivare l'innovazione nei prodotti e nei servizi, la presente direttiva detta un complesso di norme minime in materia di riutilizzo e di modalità pratiche per agevolare il riutilizzo:

a)

dei documenti esistenti in possesso degli enti pubblici degli Stati membri;

b)

dei documenti esistenti in possesso delle imprese pubbliche:

i)

attive nei settori definiti nella direttiva 2014/25/UE;

ii)

che agiscono in qualità di operatori di servizio pubblico a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007;

iii)

che agiscono in qualità di vettori aerei che assolvono oneri di servizio pubblico a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008; o

iv)

che agiscono in qualità di armatori comunitari che assolvono obblighi di servizio pubblico a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92;

c)

dei dati della ricerca, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 10.

2.   La presente direttiva non si applica:

a)

ai documenti la cui fornitura è un'attività che esula dall'ambito dei compiti di servizio pubblico degli enti pubblici in questione, quali definiti dalla legge o da altre norme vincolanti nello Stato membro o, in mancanza di tali norme, quali definiti in conformità delle comuni prassi amministrative dello Stato membro in questione, a condizione che la portata di detti compiti sia trasparente e soggetta a revisione;

b)

ai documenti in possesso di imprese pubbliche:

i)

prodotti al di fuori dell'ambito della prestazione di servizi di interesse generale quali definiti dalla legge o da altre norme vincolanti nello Stato membro;

ii)

connessi ad attività direttamente esposte alla concorrenza e, di conseguenza, a norma dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE, non soggetti alle norme in materia di appalti;

c)

ai documenti su cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale;

d)

ai documenti, come i dati sensibili, esclusi dall'accesso in virtù dei regimi di accesso nello Stato membro, anche per motivi di:

i)

tutela della sicurezza nazionale (vale a dire della sicurezza dello stato), difesa o sicurezza pubblica;

ii)

riservatezza statistica;

iii)

riservatezza commerciale (compresi i segreti commerciali, professionali o d'impresa);

e)

ai documenti il cui accesso è escluso o limitato per motivi di protezione delle informazioni sensibili relative alle infrastrutture critiche quali definite all'articolo 2, lettera d), della direttiva 2008/114/CE;

f)

ai documenti il cui accesso è limitato in virtù dei regimi di accesso vigenti negli Stati membri, compresi i casi in cui i cittadini o le persone giuridiche devono dimostrare un interesse particolare nell'ottenimento dell'accesso ai documenti;

g)

a logotipi, stemmi e distintivi;

h)

ai documenti, il cui accesso è escluso o limitato in virtù dei regimi di accesso per motivi di protezione dei dati personali, e a parti di documenti accessibili in virtù di tali regimi che contengono dati personali il cui riutilizzo è stato definito per legge incompatibile con la normativa in materia di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali o pregiudizievole per la tutela della vita privata e dell'integrità degli individui, segnatamente quale prevista dal diritto nazionale o dell'Unione in materia di tutela dei dati personali;

i)

ai documenti in possesso delle emittenti di servizio pubblico e delle società da esse controllate e da altri organismi o loro società controllate per l'adempimento di un compito di radiodiffusione di servizio pubblico;

j)

ai documenti in possesso di enti culturali diversi dalle biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, dai musei e dagli archivi;

k)

ai documenti in possesso di istituti di istruzione secondaria e inferiore e, nel caso di tutti gli altri istituti di istruzione, ai documenti diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettera c);

l)

ai documenti diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettera c), in possesso di organizzazioni che svolgono attività di ricerca e di organizzazioni che finanziano la ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca.

3.   La presente direttiva si basa, senza pregiudicarli, sui regimi di accesso dell'Unione e nazionali.

4.   La presente direttiva non pregiudica il diritto dell'Unione e nazionale in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva 2002/58/CE, nonché le corrispondenti disposizioni di diritto nazionale.

5.   Gli obblighi imposti a norma della presente direttiva si applicano unicamente nella misura in cui essi sono compatibili con le disposizioni di accordi internazionali sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare la convenzione di Berna, l'accordo TRIPS e il WCT.

6.   Il diritto del costitutore di una banca di dati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE non è esercitato dagli enti pubblici al fine di impedire il riutilizzo di documenti o di limitare il riutilizzo oltre i limiti stabiliti dalla presente direttiva.

7.   La presente direttiva disciplina il riutilizzo dei documenti esistenti in possesso degli enti pubblici e delle imprese pubbliche degli Stati membri, compresi i documenti ai quali si applica la direttiva 2007/2/CE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

«ente pubblico», le autorità statali, regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni formate da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi di diritto pubblico;

2)

«organismi di diritto pubblico», gli organismi che hanno tutte le seguenti caratteristiche:

a)

che sono istituiti per soddisfare specificatamente bisogni d'interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale;

b)

che sono dotati di personalità giuridica; e

c)

la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;

3)

«impresa pubblica», qualsiasi impresa attiva nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), su cui gli enti pubblici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne sono proprietari, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano l'impresa in questione. Si presume che vi sia influenza dominante di enti pubblici in tutti i casi seguenti in cui tali organismi, direttamente o indirettamente:

a)

detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa;

b)

dispongono della maggioranza dei voti attribuiti alle quote emesse dall'impresa;

c)

possono designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa;

4)

«università», qualsiasi ente pubblico che fornisce istruzione post-secondaria superiore che conduce a titoli di studio accademici;

5)

«licenza standard», una serie di condizioni predefinite di riutilizzo in formato digitale, di preferenza compatibili con le licenze pubbliche standardizzate disponibili online;

6)

«documento»:

a)

qualsiasi contenuto, a prescindere dal suo supporto (su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva); o

b)

qualsiasi parte di tale contenuto;

7)

«anonimizzazione», la procedura mirante a rendere anonimi documenti in modo che non riconducano a una persona fisica identificata o identificabile ovvero la procedura mirante a rendere anonimi dati personali in modo da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato;

8)

«dati dinamici», documenti in formato digitale, soggetti ad aggiornamenti frequenti o in tempo reale, in particolare a causa della loro volatilità o rapida obsolescenza; i dati generati da sensori sono solitamente considerati dati dinamici;

9)

«dati della ricerca», documenti in formato digitale, diversi dalle pubblicazioni scientifiche, raccolti o prodotti nel corso della ricerca scientifica e utilizzati come elementi di prova nel processo di ricerca, o comunemente accettati nella comunità di ricerca come necessari per convalidare le conclusioni e i risultati della ricerca;

10)

«serie di dati di elevato valore», documenti il cui riutilizzo è associato a importanti benefici per la società, l'ambiente e l'economia, sin particolare in considerazione della loro idoneità per la creazione di servizi, applicazioni a valore aggiunto e nuovi posti di lavoro dignitosi e di alta qualità, nonché del numero dei potenziali beneficiari dei servizi e delle applicazioni a valore aggiunto basati su tali serie di dati;

11)

«riutilizzo», l'uso, da parte di persone fisiche o giuridiche, di documenti in possesso di:

a)

enti pubblici a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell'ambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i documenti sono stati prodotti, fatta eccezione per lo scambio di documenti tra enti pubblici esclusivamente in adempimento dei loro compiti di servizio pubblico;

b)

imprese pubbliche a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale di fornire i servizi di interesse generale per i quali i documenti sono stati prodotti, fatta eccezione per lo scambio di documenti tra imprese pubbliche ed enti pubblici esclusivamente in adempimento dei compiti di servizio pubblico degli enti pubblici;

12)

«dati personali», dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679;

13)

«formato leggibile meccanicamente», un formato di file strutturato in modo tale da consentire alle applicazioni software di individuare, riconoscere ed estrarre facilmente dati specifici, comprese dichiarazioni individuali di fatto e la loro struttura interna;

14)

«formato aperto», un formato di file indipendente dalla piattaforma e messo a disposizione del pubblico senza restrizioni che impediscano il riutilizzo dei documenti;

15)

«standard formale aperto», uno standard che è stato definito in forma scritta, precisando in dettaglio i requisiti per assicurare l'interoperabilità del software;

16)

«utile ragionevole sugli investimenti»: una percentuale della tariffa complessiva, in aggiunta a quella necessaria per recuperare i costi ammissibili, non superiore a cinque punti percentuali oltre il tasso di interesse fisso della BCE;

17)

«terzo» qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da un ente pubblico o da un'impresa pubblica in possesso dei dati.

Articolo 3

Principio generale

1.   Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché i documenti cui si applica la presente direttiva in conformità dell'articolo 1 siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali conformemente ai capi III e IV.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i documenti i cui diritti di proprietà intellettuale sono detenuti da biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei e archivi, e i documenti in possesso delle imprese pubbliche siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali, qualora il loro riutilizzo sia autorizzato, conformemente ai capi III e IV.

CAPO II

RICHIESTE DI RIUTILIZZO

Articolo 4

Trattamento delle richieste di riutilizzo

1.   Gli enti pubblici esaminano le richieste di riutilizzo e mettono i documenti a disposizione del richiedente, ove possibile e opportuno per via elettronica o, se è necessaria una licenza, mettono a punto l'offerta di licenza per il richiedente entro un lasso di tempo ragionevole e coerente con quello previsto per l'esame delle richieste di accesso ai documenti.

2.   Laddove non siano stati fissati limiti di tempo o altre disposizioni in merito alla fornitura tempestiva di documenti, gli enti pubblici esaminano la richiesta di riutilizzo e forniscono i documenti al richiedente o, se è necessaria una licenza, mettono a punto l'offerta di licenza per il richiedente il prima possibile e comunque entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. Tale lasso di tempo può essere prorogato di ulteriori 20 giorni lavorativi ove le richieste siano cospicue o complesse. In tali casi, il prima possibile e comunque entro tre settimane dalla richiesta iniziale, sarà notificato al richiedente che occorre più tempo per evadere la richiesta e la relativa motivazione.

3.   In caso di decisione negativa, gli enti pubblici comunicano al richiedente i motivi del rifiuto sulla base delle pertinenti disposizioni del regime di accesso in vigore in detto Stato membro o delle disposizioni di recepimento della presente direttiva, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a h), o l'articolo 3. Quando è adottata una decisione negativa a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), l'ente pubblico indica inoltre la persona fisica o giuridica titolare del diritto, se è nota, oppure il licenziante dal quale l'ente pubblico ha ottenuto il materiale in questione. Le biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi non sono tenuti a includere tale indicazione.

4.   Ogni decisione sul riutilizzo contiene un riferimento ai mezzi di ricorso a disposizione del richiedente qualora questi intenda impugnarla. I mezzi di ricorso comprendono la possibilità di revisione da parte di un organo imparziale di revisione dotato delle opportune competenze, come per esempio l'autorità nazionale garante della concorrenza, l'autorità competente per l'accesso ai documenti, l'autorità di controllo istituita a norma del regolamento (UE) 2016/679, o un'autorità giudiziaria nazionale, le cui decisioni sono vincolanti per l'ente pubblico interessato.

5.   Ai fini del presente articolo, gli Stati membri definiscono disposizioni pratiche per facilitare l'effettivo riutilizzo dei documenti. In particolare, tali disposizioni possono includere i mezzi per fornire informazioni pertinenti sui diritti di cui alla presente direttiva e per offrire assistenza e orientamenti adeguati.

6.   I seguenti soggetti non sono tenuti a rispettare il presente articolo:

a)

le imprese pubbliche.

b)

gli istituti di istruzione, le organizzazioni che svolgono attività di ricerca e le organizzazioni che finanziano la ricerca.

CAPO III

CONDIZIONI DI RIUTILIZZO

Articolo 5

Formati disponibili

1.   Fatto salvo il capo V, gli enti pubblici e le imprese pubbliche mettono a disposizione i propri documenti in qualsiasi formato o lingua preesistente e, ove possibile e opportuno, per via elettronica, in formati aperti, leggibili meccanicamente, accessibili, reperibili e riutilizzabili, insieme ai rispettivi metadati. Sia il formato che i metadati sono, ove possibile, conformi a standard formali aperti.

2.   Gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici e le imprese pubbliche a produrre e mettere a disposizione i documenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva secondo il principio dell'«apertura fin dalla progettazione e per impostazione predefinita».

3.   Il paragrafo 1 non comporta, per gli enti pubblici l'obbligo di adeguare i documenti o di crearne per conformarsi a tale paragrafo, né l'obbligo di fornire estratti di documenti, se ciò comporta difficoltà sproporzionate, che vanno al di là della semplice manipolazione.

4.   Non può essere fatto obbligo agli enti pubblici di continuare a produrre e a conservare un certo tipo di documento per permetterne il riutilizzo da parte di un'organizzazione del settore privato o pubblico.

5.   Gli enti pubblici rendono disponibili i dati dinamici per il riutilizzo immediatamente dopo la raccolta tramite API adeguate e, se del caso, come download in blocco.

6.   Se rendere disponibili i dati dinamici per il riutilizzo immediatamente dopo la raccolta di cui al paragrafo 5 eccede le capacità finanziarie e tecniche dell'ente pubblico, imponendo in tal modo uno sforzo sproporzionato, tali dati dinamici sono resi disponibili per il riutilizzo entro un termine o con temporanee restrizioni tecniche che non pregiudichino indebitamente lo sfruttamento del loro potenziale economico e sociale.

7.   I paragrafi da 1 a 6 si applicano ai documenti esistenti in possesso delle imprese pubbliche che sono disponibili per il riutilizzo.

8.   Le serie di dati di elevato valore, come elencate a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, sono messe a disposizione per il riutilizzo in formato leggibile meccanicamente, tramite opportune API e, se del caso, come download in blocco.

Articolo 6

Principi di tariffazione

1.   Il riutilizzo di documenti è gratuito.

Tuttavia, può essere autorizzato il recupero dei costi marginali sostenuti per la riproduzione, messa a disposizione e divulgazione dei documenti, nonché per l'anonimizzazione di dati personali o per le misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato.

2.   In via eccezionale il paragrafo 1 non si applica:

a)

a enti pubblici che devono generare proventi per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico;

b)

a biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei e archivi;

c)

alle imprese pubbliche.

3.   Gli Stati membri pubblicano online un elenco degli enti pubblici di cui al paragrafo 2, lettera a).

4.   Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), l'importo totale delle tariffe è calcolato in base a criteri oggettivi, trasparenti e verificabili. Tali criteri sono stabiliti dagli Stati membri.

Il totale delle entrate ricavate dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un periodo contabile adeguato non supera i costi della loro raccolta, produzione, riproduzione, diffusione e archiviazione dei dati, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti, e — ove applicabile — di anonimizzazione di dati personali e delle misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato.

Le tariffe sono calcolate conformemente ai principi contabili applicabili.

5.   Quando viene chiesto il pagamento di un corrispettivo in denaro dagli enti pubblici di cui al paragrafo 2, lettera b), il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un periodo contabile adeguato non supera i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, archiviazione dei dati, conservazione e gestione dei diritti e — ove applicabile — di anonimizzazione di dati personali e delle misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti.

Le tariffe sono calcolate conformemente ai principi contabili applicabili agli enti pubblici interessati.

6.   Il riutilizzo di quanto segue è gratuito per l'utilizzatore:

a)

fatto salvo l'articolo 14, paragrafi 3, 4 e 5, le serie di dati di elevato valore, come elencati a norma del paragrafo 1 di detto articolo;

b)

i dati della ricerca di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c).

Articolo 7

Trasparenza

1.   Qualora siano applicate tariffe standard per il riutilizzo di documenti, le condizioni applicabili e l'effettivo ammontare delle tariffe, compresa la base di calcolo utilizzata per tali tariffe, sono fissati in anticipo e pubblicati, ove possibile e opportuno, per via elettronica.

2.   Qualora siano applicate tariffe per il riutilizzo diverse da quelle di cui al paragrafo 1, sono indicati innanzitutto gli elementi presi in considerazione nel calcolo di tali tariffe. Su richiesta, il titolare di tale documento indica inoltre la modalità con cui tali tariffe sono state calcolate in relazione a una specifica richiesta di riutilizzo.

3.   Gli enti pubblici garantiscono che coloro i richiedenti il riutilizzo di documenti siano informati dei mezzi di impugnazione di cui dispongono per quanto riguarda le decisioni o le pratiche che li interessano.

Articolo 8

Licenze standard

1.   Il riutilizzo di documenti non è soggetto a condizioni, a meno che tali condizioni non siano obiettive, proporzionate, non discriminatorie e giustificate sulla base di un obiettivo di interesse pubblico.

Quando il riutilizzo è subordinato a condizioni, tali condizioni non riducono indebitamente le possibilità di riutilizzo e non sono utilizzate per limitare la concorrenza.

2.   Negli Stati membri in cui si fa uso della licenza, gli Stati membri provvedono affinché le licenze standard per il riutilizzo di documenti del settore pubblico, che possono essere adattate per soddisfare particolari richieste di licenza, siano disponibili in formato digitale e possano essere elaborate elettronicamente. Gli Stati membri incoraggiano il ricorso a tali licenze standard.

Articolo 9

Modalità pratiche

1.   Gli Stati membri adottano modalità pratiche per facilitare la ricerca dei documenti disponibili per il riutilizzo, come elenchi dei documenti più importanti, insieme ai rispettivi metadati, ove possibile e opportuno accessibili online e in formati leggibili meccanicamente, e dei portali collegati agli elenchi di contenuti. Ove possibile, gli Stati membri facilitano la ricerca interlinguistica dei documenti, in particolare consentendo l'aggregazione dei metadati a livello dell'Unione.

Gli Stati membri incoraggiano inoltre gli enti pubblici ad adottare modalità pratiche per facilitare la conservazione dei documenti disponibili per il riutilizzo.

2.   Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, proseguono gli sforzi per semplificare l'accesso alle serie di dati, in particolare fornendo un punto di accesso unico e mettendo progressivamente a disposizione serie di dati idonee in possesso degli enti pubblici per i documenti cui si applica la presente direttiva, nonché ai dati in possesso delle istituzioni dell'Unione, in formati accessibili, facilmente reperibili e riutilizzabili per via elettronica.

Articolo 10

Dati della ricerca

1.   Gli Stati membri promuovono la disponibilità dei dati della ricerca adottando politiche nazionali e azioni pertinenti per rendere i dati della ricerca finanziata con fondi pubblici apertamente disponibili («politiche di accesso aperto») secondo il principio dell'apertura per impostazione predefinita e compatibili con i principi FAIR. In tale contesto, occorre prendere in considerazione le preoccupazioni in materia di diritti di proprietà intellettuale, protezione dei dati personali e riservatezza, sicurezza e legittimi interessi commerciali, in conformità del principio «il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario». Tali politiche di accesso aperto sono indirizzate alle organizzazioni che svolgono attività di ricerca e alle organizzazioni che finanziano la ricerca.

2.   Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), i dati della ricerca sono riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali conformemente ai capi III e IV, nella misura in cui tali ricerche sono finanziate con fondi pubblici e ricercatori, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca li hanno già resi pubblici attraverso una banca dati gestita a livello istituzionale o su base tematica. In tale contesto viene tenuto conto degli interessi commerciali legittimi, delle attività di trasferimento di conoscenze e dei diritti di proprietà intellettuale preesistenti.

CAPO IV

NON DISCRIMINAZIONE ED EQUITÀ DELLE TRANSAZIONI

Articolo 11

Non discriminazione

1.   Le condizioni poste per il riutilizzo di documenti non comportano discriminazioni per categorie analoghe di riutilizzo, compreso il riutilizzo transfrontaliero.

2.   Se un ente pubblico riutilizza documenti per attività commerciali che esulano dall'ambito dei suoi compiti di servizio pubblico, la messa a disposizione dei documenti in questione per tali attività è soggetta alle stesse tariffe e condizioni applicate agli altri utilizzatori.

Articolo 12

Accordi di esclusiva

1.   I documenti possono essere riutilizzati da tutti gli operatori potenziali sul mercato, anche qualora uno o più operatori stiano già procedendo allo sfruttamento di prodotti a valore aggiunto basati su tali documenti. I contratti o gli altri accordi tra gli enti pubblici o le imprese pubbliche in possesso dei documenti e terzi non stabiliscono diritti esclusivi.

2.   Tuttavia, se per l'erogazione di un servizio d'interesse pubblico è necessario un diritto esclusivo, la fondatezza del motivo per l'attribuzione di tale diritto esclusivo è soggetta a riesame periodico, comunque con scadenza triennale. Gli accordi di esclusiva conclusi il, o successivamente al 16 luglio 2019 sono resi pubblici online almeno due mesi prima che abbiano effetto. I termini definitivi di tali accordi sono trasparenti e sono resi pubblici online.

Il presente paragrafo non si applica alla digitalizzazione di risorse culturali.

3.   In deroga al paragrafo 1, se il diritto esclusivo riguarda la digitalizzazione di risorse culturali, il periodo di esclusiva non eccede di norma i dieci anni. Nel caso in cui tale periodo ecceda i dieci anni, la sua durata è soggetta a riesame nel corso dell'undicesimo anno e, se del caso, successivamente ogni sette anni.

Gli accordi che concedono diritti di esclusiva di cui al primo comma sono trasparenti e sono resi pubblici.

Nel caso di un diritto esclusivo di cui al primo comma, all'ente pubblico interessato è fornita a titolo gratuito una copia delle risorse culturali digitalizzate come parte di tale accordo. Tale copia è resa disponibile per il riutilizzo al termine del periodo di esclusiva.

4.   Le disposizioni giuridiche o pratiche che, pur non concedendo espressamente un diritto esclusivo, mirano a limitare, o possono fare ragionevolmente prevedere che avranno l'esito di limitare, la disponibilità di riutilizzo di documenti da parte di soggetti diversi dal terzo che partecipa all'accordo, sono rese pubbliche online almeno due mesi prima di prendere effetto. L'effetto di tali disposizioni giuridiche o pratiche sulla disponibilità dei dati ai fini di riutilizzo è soggetto a riesame periodico ed è comunque rivisto con scadenza triennale. I termini definitivi di tali accordi sono trasparenti e sono resi pubblici online.

5.   Agli accordi di esclusiva esistenti al 17 luglio 2013 che non rispondono alle condizioni previste per beneficiare delle deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 e che sono stati conclusi da enti pubblici è posto termine alla scadenza del contratto e comunque entro il 18 luglio 2043.

Agli accordi di esclusiva esistenti il 16 luglio 2019 che non rispondono alle condizioni previste per beneficiare delle deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 e che sono stati conclusi da imprese pubbliche, è posto termine alla scadenza del contratto e comunque il 17 luglio 2049.

CAPO V

SERIE DI DATI DI ELEVATO VALORE

Articolo 13

Categorie tematiche di serie di dati di elevato valore

1.   Al fine di instaurare condizioni favorevoli al riutilizzo delle serie di dati di elevato valore, un elenco di categorie tematiche di tali serie di dati figura nell'allegato I.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 al fine di modificare l'allegato I aggiungendovi nuove categorie tematiche di serie di dati di elevato valore per tener conto degli sviluppi tecnologici e di mercato.

Articolo 14

Serie specifiche di dati di elevato valore e modalità di pubblicazione e riutilizzo

1.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono un elenco di specifiche serie di dati di elevato valore appartenenti alle categorie di cui all'allegato I e detenute da enti pubblici e imprese pubbliche tra i documenti cui si applica la presente direttiva.

Tali specifiche serie di dati di elevato valore sono:

a)

disponibili gratuitamente, fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5;

b)

leggibili meccanicamente;

c)

fornite mediante API; e

d)

fornite come download in blocco, se del caso.

Tali atti di esecuzione possono specificare le modalità di pubblicazione e riutilizzo delle serie di dati di elevato valore. Tali modalità devono essere compatibili con le licenze aperte standard.

Le modalità possono includere le condizioni applicabili al riutilizzo, i formati dei dati e dei metadati e le modalità tecniche di diffusione. Gli investimenti effettuati dagli Stati membri in materia di approcci per l'apertura dei dati, come gli investimenti nello sviluppo e nell'introduzione di determinati standard, sono presi in considerazione e ponderati rispetto ai potenziali benefici dell'inclusione nell'elenco.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

2.   L'individuazione delle specifiche serie di dati di elevato valore di cui al paragrafo 1 si basa sulla valutazione delle loro potenzialità:

a)

nell'apportare importanti benefici socioeconomici o ambientali e servizi innovativi;

b)

nel beneficiare un numero elevato di utilizzatori, in particolare PMI;

c)

nel contribuire a generare proventi; e

d)

nell'essere combinata con altre serie di dati.

A fine dell'individuazione delle specifiche serie di dati di elevato valore, la Commissione svolge adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, effettua una valutazione d'impatto e garantisce la complementarietà con gli atti giuridici esistenti, come la direttiva 2010/40/UE, in relazione al riutilizzo dei documenti. Tale valutazione d'impatto include un'analisi costi/benefici e un'analisi finalizzata a stabilire se la fornitura a titolo gratuito delle serie di dati di elevato valore da parte dagli enti pubblici che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico avrebbe un impatto sostanziale sul bilancio di tali enti. Con riguardo alle serie di dati di elevato valore in possesso di imprese pubbliche, la valutazione d'impatto presta particolare attenzione al ruolo delle imprese pubbliche in un contesto economico competitivo.

3.   In deroga al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 prevedono che l'obbligo di messa a disposizione gratuita delle serie di dati di elevato valore non si applichi alle specifiche serie di dati di elevato valore in possesso delle imprese pubbliche qualora ciò determini una distorsione della concorrenza nei pertinenti mercati.

4.   L'obbligo di rendere gratuitamente disponibili a norma del paragrafo 1, secondo comma, lettera a), le serie di dati di elevato valore non si applica alle biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, ai musei e agli archivi.

5.   Nel caso in cui la messa a disposizione gratuita delle serie di dati di elevato valore da parte di enti pubblici che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico avrebbe un impatto sostanziale sul bilancio di tali enti, gli Stati membri possono esentare gli enti in questione dall'obbligo di mettere a disposizione gratuitamente tali serie di dati di valore elevato per un periodo non superiore ai due anni dall'entrata in vigore del pertinente atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 1.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 16 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 13, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 16

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato relativo all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 17

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 17 luglio 2021. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 18

Valutazione della Commissione

1.   Non prima del 17 luglio 2025 la Commissione procede a una valutazione della presente direttiva e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio nonché al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle sugli esiti principali di tale valutazione.

Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere tale relazione.

2.   La valutazione verte in particolare sull'ambito di applicazione e sull'impatto sociale ed economico della presente direttiva, compresi:

a)

l'entità dell'aumento del riutilizzo dei documenti del settore pubblico cui si applica la presente direttiva, in particolare da parte delle PMI;

b)

l'impatto delle serie di dati di elevato valore;

c)

gli effetti dei principi di tariffazione applicati;

d)

il riutilizzo di testi ufficiali di carattere normativo e amministrativo, il riutilizzo dei documenti in possesso di organismi diversi dagli enti pubblici;

e)

la disponibilità e l'utilizzo di API;

f)

l'interazione fra le norme in materia di protezione dei dati e le possibilità di riutilizzo;

g)

le ulteriori possibilità di migliorare il corretto funzionamento del mercato interno e il sostegno allo sviluppo economico e del mercato del lavoro.

Articolo 19

Abrogazione

La direttiva 2003/98/CE, come modificata dalla direttiva di cui all'allegato II, parte A, è abrogata a decorrere dal 17 luglio 2021, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alle date di applicazione delle direttive di cui all'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 20

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 21

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 238.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 giugno 2019.

(3)  Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90).

(4)  Direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 175 del 27.6.2013, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(6)  Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).

(7)  Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

(8)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

(9)  Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1).

(10)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(11)  Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).

(12)  Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

(13)  Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7).

(14)  Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).

(15)  Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).

(16)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(17)  Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).

(18)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(19)  Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

(20)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(21)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(22)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(23)  GU C 305 del 30.8.2018, pag. 7.


ALLEGATO I

Elenco delle categorie tematiche di serie di dati di elevato valore di cui all'articolo 13, paragrafo 1

1.

Dati geospaziali

2.

Dati relativi all'osservazione della terra e all'ambiente

3.

Dati meteorologici

4.

Dati statistici

5.

Dati relativi alle imprese e alla proprietà delle imprese

6.

Dati relativi alla mobilità


ALLEGATO II

Parte A

Direttiva abrogata e successive modifiche

(di cui all'articolo 19)

Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90).

 

Direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 175 del 27.6.2013, pag. 1).

 

Parte B

Termini di recepimento nel diritto interno e data di applicazione

(di cui all'articolo 19)

Direttiva

Termine di recepimento

Data di applicazione

2003/98/CE

1o luglio 2005

1o luglio 2005

2013/37/UE

18 luglio 2015

18 luglio 2015


ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 2003/98/CE

Presente direttiva

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1, frase introduttiva

 

Articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c)

Articolo 1, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 1, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera c bis)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera f)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera c ter)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera g)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera c quater)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera h)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera i)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera l)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera f)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera j)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera k)

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafo 5

Articolo 1, paragrafo 5

Articolo 1, paragrafi 6 e 7

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, punto 1

Articolo 2, punto 1

Articolo 2, punto 2

Articolo 2, punto 2

Articolo 2, punti 3 e 5

Articolo 2, punto 3

Articolo 2, punto 6

Articolo 2, punti da 7 a 10

Articolo 2, punto 4

Articolo 2, punto 11

Articolo 2, punto 5

Articolo 2, punto 12

Articolo 2, punto 6

Articolo 2, punto 13

Articolo 2, punto 7

Articolo 2, punto 14

Articolo 2, punto 8

Articolo 2, punto 15

Articolo 2, punto 9

Articolo 2, punto 4

Articolo 2, punti 16 e 17

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 6, frase introduttiva

 

Articolo 4, paragrafo 6, lettere a) e b)

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafi da 5 a 8

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 6, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 6, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 6, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 6

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafi 1 e 2

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 2 bis

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 12, paragrafo 5

Articoli da13 a 16

Articolo 12

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 18, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 18, paragrafo 2, lettere da a) a g)

Articolo 19

Articolo 14

Articolo 20

Articolo 15

Articolo 21

Allegati I, II e III