ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 167 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
62° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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Decisione di esecuzione (UE) 2019/1030 della Commissione, del 21 giugno 2019, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'indoxacarb ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 ( 1 ) |
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Decisione di esecuzione (UE) 2019/1031 della Commissione, del 21 giugno 2019, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2019) 4883] ( 1 ) |
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ORIENTAMENTI |
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ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI |
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Decisione n. 1/2019, del 10 aprile 2019, del comitato misto dell'APE UE-Giappone [2019/1035] |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
24.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 167/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1025 DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2019
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Pruneaux d'Agen»/«Pruneaux d'Agen mi-cuits» (IGP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Pruneaux d'Agen»/«Pruneaux d'Agen mi-cuits», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 2066/2002 della Commissione (2). Tale modifica include il cambiamento della denominazione da «Pruneaux d'Agen»/«Pruneaux d'Agen mi-cuits» a «Pruneaux d'Agen». |
(2) |
Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. |
(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Pruneaux d'Agen»/«Pruneaux d'Agen mi-cuits» (IGP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 2066/2002 della Commissione, del 21 novembre 2002, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso, Pruneaux d'Agen — Pruneaux d'Agen mi-cuits, Carciofo romanesco del Lazio, Aktinidio Pierias, Milo Kastorias, Welsh Beef) (GU L 318 del 22.11.2002, pag. 4).
24.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 167/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1026 DELLA COMMISSIONE
del 21 giugno 2019
sulle disposizioni tecniche relative allo sviluppo, alla manutenzione e all'utilizzo dei sistemi elettronici per lo scambio di informazioni e l'archiviazione di tali informazioni conformemente al codice doganale dell'Unione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 17,
considerando quanto segue:
(1) |
l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 («il codice») stabilisce che tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l'archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici. |
(2) |
La decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione (2) stabilisce il programma di lavoro per attuare i sistemi elettronici necessari all'applicazione del codice, che devono essere sviluppati mediante i progetti elencati nella sezione II dell'allegato di tale decisione. |
(3) |
Dovrebbero essere precisate le disposizioni tecniche importanti per il funzionamento dei sistemi elettronici, quali le disposizioni in materia di sviluppo, prove e utilizzazione, e per la manutenzione e le modifiche da introdurre nei sistemi elettronici. Sarebbe inoltre opportuno precisare le disposizioni relative alla protezione dei dati, all'aggiornamento dei dati, alla limitazione del trattamento dei dati e alla proprietà e sicurezza dei sistemi. |
(4) |
Al fine di salvaguardare i diritti e gli interessi dell'Unione, degli Stati membri e degli operatori economici, è importante stabilire norme procedurali e fornire soluzioni alternative da attuare nell'ipotesi di un guasto temporaneo dei sistemi elettronici. |
(5) |
Il sistema di decisioni doganali sviluppato mediante il progetto di decisioni doganali nell'ambito del codice doganale dell'Unione, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/578, intende armonizzare i processi relativi alla domanda di decisione doganale, all'adozione e alla gestione delle decisioni in tutta l'Unione utilizzando esclusivamente procedimenti informatici. È pertanto necessario stabilire le norme che disciplinano tale sistema elettronico. L'ambito di applicazione del sistema dovrebbe essere determinato con riferimento alle decisioni doganali che devono essere applicate, adottate e gestite mediante tale sistema. È opportuno stabilire modalità di applicazione per i componenti comuni del sistema (portale UE destinato agli operatori commerciali, sistema centrale di gestione delle decisioni doganali e servizi di riferimento destinati ai clienti) e per i componenti nazionali (portale nazionale destinato agli operatori commerciali e sistema nazionale di gestione delle decisioni doganali), specificando le loro funzioni e interconnessioni. |
(6) |
Inoltre, devono essere adottate norme in merito ai dati relativi alle autorizzazioni già archiviate nei sistemi elettronici esistenti, quali il sistema di servizio regolare di trasporto marittimo, e nei sistemi nazionali, da trasferire al sistema di decisioni doganali. |
(7) |
Il sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale, sviluppato mediante il progetto di accesso diretto dell'operatore commerciale ai sistemi di informazioni europei (Uniform User Management & Digital Signature, UUM&DS), di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/578, deve gestire il processo di autenticazione e verifica dell'accesso degli operatori economici e degli altri utenti. È opportuno fissare modalità in merito all'ambito di applicazione e alle caratteristiche del sistema, definendo i diversi componenti (componenti comuni e nazionali) del sistema, le loro funzioni e interconnessioni. Tuttavia, la funzione della «firma digitale» non è ancora disponibile nell'ambito del sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale. Non si sono potute pertanto stabilire nel presente regolamento modalità di applicazione per questa funzione. |
(8) |
Il sistema delle informazioni tariffarie vincolanti europee (EBTI), aggiornato dal progetto del sistema di informazione tariffaria vincolante (ITV) nell'ambito del CDU di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/578, mira ad allineare i processi per presentare domanda, adottare e gestire le decisioni ITV con i requisiti stabiliti dal codice avvalendosi esclusivamente di tecniche per il trattamento dei dati. È pertanto necessario stabilire le norme che disciplinano tale sistema. È opportuno stabilire modalità di applicazione per i componenti comuni del sistema (portale UE destinato agli operatori commerciali, sistema centrale EBTI e monitoraggio dell'uso delle ITV) e per i componenti nazionali (portale nazionale destinato agli operatori commerciali e sistema nazionale ITV), specificandone le funzioni e interconnessioni. Il progetto mira inoltre ad agevolare il controllo dell'utilizzo obbligatorio delle ITV nonché il monitoraggio e la gestione dell'utilizzo esteso delle stesse. |
(9) |
Il sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI), aggiornato dal progetto del sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici nell'ambito del CDU (EORI 2) di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/578, mira ad aggiornare il sistema transeuropeo EORI esistente, che consente la registrazione e l'identificazione degli operatori economici dell'Unione e degli operatori economici e di altre persone di paesi terzi ai fini dell'applicazione della legislazione doganale dell'Unione. È pertanto necessario stabilire le norme che disciplinano il sistema specificando i componenti (sistema centrale EORI e sistemi nazionali EORI) e l'utilizzo del sistema EORI. |
(10) |
Il sistema dell'operatore economico autorizzato (AEO), aggiornato mediante il progetto degli operatori economici autorizzati (AEO) nell'ambito del CDU, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/578, mira a migliorare i processi operativi connessi alle domande e alle autorizzazioni AEO nonché alla loro gestione. Il sistema intende altresì introdurre il formulario elettronico da utilizzare per le domande e le decisioni AEO e fornire agli operatori economici un'interfaccia armonizzata a livello unionale (accesso elettronico diretto dell'operatore commerciale all'AEO) attraverso la quale presentare le domande AEO e ricevere le relative decisioni in formato elettronico. Si dovrebbero stabilire modalità di applicazione dettagliate per i componenti comuni del sistema. |
(11) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2089 della Commissione (3) stabilisce le disposizioni tecniche per sviluppare, tenere aggiornati e utilizzare i sistemi elettronici per lo scambio di informazioni e l'archiviazione di tali informazioni conformemente al codice. Detto regolamento attualmente disciplina il sistema di decisioni doganali e il sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale, operativi dall'ottobre del 2017. Saranno a breve operativi altri tre sistemi (EBTI, EORI e AEO), è pertanto opportuno precisarne le disposizioni tecniche. Considerato il numero di modifiche che sarebbe necessario apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2089 e per motivi di chiarezza, detto regolamento dovrebbe essere abrogato e sostituito. |
(12) |
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Qualora, ai fini dell'applicazione della normativa doganale dell'Unione, sia necessario trattare dati personali nei sistemi elettronici, tali dati devono essere trattati in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). I dati personali degli operatori economici e di altre persone, trattati dai sistemi elettronici, sono limitati a quelli definiti nell'allegato A, titolo I, capo 1, gruppo 3-parti, nell'allegato A, titolo I, capo 2, gruppo 3-parti, e nell'allegato 12-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (6). |
(13) |
Le misure di cui al presente regolamento di esecuzione sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica ai seguenti sistemi elettronici sviluppati o aggiornati mediante i seguenti progetti di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578:
a) |
il sistema di decisioni doganali, sviluppato mediante il progetto di decisioni doganali nell'ambito del CDU; |
b) |
il sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale (UUM&DS) sviluppato attraverso il progetto di accesso diretto dell'operatore commerciale ai sistemi di informazioni europei (gestione uniforme degli utenti e firma digitale); |
c) |
il sistema delle informazioni tariffarie vincolanti europee (EBTI), aggiornato mediante il progetto di informazioni tariffarie vincolanti (ITV) nell'ambito del CDU; |
d) |
il sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI), aggiornato conformemente ai requisiti del codice mediante il progetto EORI 2; |
e) |
il sistema dell'operatore economico autorizzato (AEO), aggiornato conformemente ai requisiti del codice mediante il progetto dell'operatore economico autorizzato (AEO). |
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) |
«componente comune» indica un componente dei sistemi elettronici sviluppato a livello unionale, accessibile a tutti gli Stati membri; |
2) |
«componente nazionale» indica un componente dei sistemi elettronici sviluppato a livello nazionale, accessibile allo Stato membro che lo ha istituito. |
Articolo 3
Punti di contatto per i sistemi elettronici
La Commissione e gli Stati membri designano punti di contatto per ciascuno dei sistemi elettronici allo scopo di scambiare informazioni volte ad assicurare uno sviluppo, un funzionamento e una manutenzione coordinati di tali sistemi elettronici.
Essi si comunicano i da di tali punti di contatto e si informano reciprocamente e immediatamente in merito a eventuali modifiche apportate a tali dati.
CAPO II
SISTEMA DI DECISIONI DOGANALI
Articolo 4
Oggetto e struttura del sistema di decisioni doganali
1. Il sistema di decisioni doganali permette la comunicazione tra la Commissione, gli Stati membri, gli operatori economici e altre persone ai fini della presentazione e del trattamento delle domande e delle decisioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nonché della gestione delle decisioni relative alle autorizzazioni, ossia modifiche, revoche, sospensioni e annullamenti.
2. Il sistema di decisioni doganali consiste dei seguenti componenti comuni:
a) |
un portale UE destinato agli operatori commerciali; |
b) |
un sistema di gestione centrale delle decisioni doganali; |
c) |
servizi di riferimento destinati ai clienti. |
3. Gli Stati membri possono istituire i seguenti componenti nazionali:
a) |
un portale nazionale destinato agli operatori commerciali; |
b) |
un sistema di gestione nazionale delle decisioni doganali. |
Articolo 5
Utilizzo del sistema di decisioni doganali
1. Il sistema di decisioni doganali è utilizzato ai fini della presentazione e del trattamento delle domande per le seguenti autorizzazioni, nonché della gestione delle decisioni relative alle domande o autorizzazioni:
a) |
autorizzazione per la semplificazione della determinazione degli importi inclusi nel valore in dogana delle merci, di cui all'articolo 73 del codice; |
b) |
autorizzazione per la costituzione di una garanzia globale, compresa l'eventuale riduzione o esonero, di cui all'articolo 95 del codice; |
c) |
autorizzazione per la dilazione del pagamento del dazio dovuto, qualora l'autorizzazione non sia concessa in relazione a una singola operazione, di cui all'articolo 110 del codice; |
d) |
autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea, di cui all'articolo 148 del codice; |
e) |
autorizzazione ad istituire servizi regolari di trasporto marittimo, di cui all'articolo 120 del regolamento delegato (UE) 2015/2446; |
f) |
autorizzazione per lo status di emittente autorizzato, di cui all'articolo 128 del regolamento delegato (UE) 2015/2446; |
g) |
autorizzazione per il regolare ricorso a una dichiarazione semplificata, di cui all'articolo 166, paragrafo 2, del codice; |
h) |
autorizzazione per lo sdoganamento centralizzato, di cui all'articolo 179 del codice; |
i) |
autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana mediante un'iscrizione dei dati nelle scritture del dichiarante, anche per il regime di esportazione, di cui all'articolo 182 del codice; |
j) |
autorizzazione per l'autovalutazione, di cui all'articolo 185 del codice; |
k) |
autorizzazione per lo status di pesatore autorizzato di banane, di cui all'articolo 155 del regolamento delegato (UE) 2015/2446; |
l) |
autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento attivo, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice; |
m) |
autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento passivo, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice; |
n) |
autorizzazione per il ricorso al regime di uso finale, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice; |
o) |
autorizzazione per il ricorso al regime di ammissione temporanea, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice; |
p) |
autorizzazione per la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale delle merci, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera b), del codice; |
q) |
autorizzazione per lo status di destinatario autorizzato ai fini del regime TIR, di cui all'articolo 230 del codice; |
r) |
autorizzazione per lo status di speditore autorizzato per il transito unionale, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del codice; |
s) |
autorizzazione per lo status di destinatario autorizzato per il transito unionale, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice; |
t) |
autorizzazione per l'uso di sigilli di un modello particolare, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera c), del codice; |
u) |
autorizzazione per l'uso di una dichiarazione di transito con requisiti in materia di dati ridotti, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera d), del codice; |
v) |
autorizzazione per l'uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione in dogana di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice. |
2. I componenti comuni del sistema di decisioni doganali sono utilizzati per le domande e le autorizzazioni di cui al paragrafo 1, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, qualora tali domande e autorizzazioni possano avere ripercussioni in più di uno Stato membro.
3. Uno Stato membro può decidere che i componenti comuni del sistema di decisioni doganali possono essere utilizzati in relazione alle domande e alle autorizzazioni di cui al paragrafo 1, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, qualora tali domande e autorizzazioni abbiano ripercussioni unicamente in quello Stato membro.
4. Il sistema di decisioni doganali non è utilizzato per domande, autorizzazioni o decisioni diverse da quelle elencate al paragrafo 1.
Articolo 6
Autenticazione e accesso al sistema di decisioni doganali
1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso degli operatori economici e delle altre persone ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema di decisioni doganali sono effettuate mediante il sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale (UUM&DS) di cui all'articolo 14.
Affinché i rappresentanti doganali possano essere autenticati e possano accedere ai componenti comuni del sistema di decisioni doganali, la loro delega per agire in tale capacità deve essere registrata nel sistema UUM&DS o in un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso istituito da uno Stato membro a norma dell'articolo 18.
2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso dei funzionari degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema di decisioni doganali sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.
3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema di decisioni doganali sono effettuate mediante il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.
Articolo 7
Portale UE destinato agli operatori commerciali
1. Il portale UE destinato agli operatori commerciali è un punto d'accesso al sistema di decisioni doganali per gli operatori economici e le altre persone.
2. Il portale UE destinato agli operatori commerciali interagisce con il sistema centrale di gestione delle decisioni doganali e, se istituito dagli Stati membri, anche con il sistema nazionale di gestione delle decisioni doganali.
3. Il portale UE destinato agli operatori commerciali è utilizzato per le domande e le autorizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, qualora tali autorizzazioni o decisioni possano avere ripercussioni in più di uno Stato membro.
4. Uno Stato membro può decidere che il portale UE destinato agli operatori commerciali può essere utilizzato per le domande e le autorizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, qualora tali autorizzazioni o decisioni abbiano ripercussioni unicamente in quello Stato membro.
Lo Stato membro che decide di utilizzare il portale UE destinato agli operatori commerciali per le autorizzazioni o decisioni che hanno ripercussioni solo in quello Stato membro ne informa la Commissione.
Articolo 8
Sistema centrale di gestione delle decisioni doganali
1. Il sistema centrale di gestione delle decisioni doganali è utilizzato dalle autorità doganali per il trattamento delle domande e autorizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, per verificare che siano soddisfatte le condizioni per l'accettazione di una domanda e per l'adozione di una decisione.
2. Il sistema centrale di gestione delle decisioni doganali interagisce con il portale UE destinato agli operatori commerciali, con i servizi di riferimento destinati ai clienti e, se istituito dagli Stati membri, con il sistema nazionale di gestione delle decisioni doganali.
Articolo 9
Consultazione tra le autorità doganali mediante il sistema di decisioni doganali
L'autorità doganale di uno Stato membro utilizza il sistema centrale di gestione delle decisioni doganali quando ha bisogno di consultare l'autorità doganale di un altro Stato membro prima di adottare una decisione in merito alle domande o alle autorizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1.
Articolo 10
Servizi di riferimento destinati ai clienti
I servizi di riferimento destinati ai clienti sono impiegati per l'archiviazione centrale dei dati relativi alle autorizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nonché per le decisioni relative a tali autorizzazioni; essi consentono la consultazione, la riproduzione e la convalida di dette autorizzazioni da parte di altri sistemi elettronici istituiti ai fini dell'articolo 16 del codice.
Articolo 11
Portale nazionale destinato agli operatori commerciali
1. Il portale nazionale destinato agli operatori commerciali, se istituito, è un punto d'accesso supplementare al sistema di decisioni doganali destinato agli operatori economici e ad altre persone.
2. Per quanto riguarda le domande e le autorizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nonché la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, qualora esse possano avere ripercussioni in più di uno Stato membro, gli operatori economici e le altre persone possono scegliere di utilizzare il portale nazionale destinato agli operatori commerciali, se istituito, o il portale UE destinato agli operatori commerciali.
3. Il portale nazionale destinato agli operatori commerciali interagisce con il sistema nazionale di gestione delle decisioni doganali, se istituito.
4. Lo Stato membro che istituisce un portale nazionale destinato agli operatori commerciali ne informa la Commissione.
Articolo 12
Sistema nazionale di gestione delle decisioni doganali
1. Il sistema nazionale di gestione delle decisioni doganali, se istituito, è utilizzato dall'autorità doganale dello Stato membro che lo ha istituito per il trattamento delle domande e autorizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, per verificare che siano soddisfatte le condizioni per l'accettazione di una domanda e per l'adozione di una decisione.
2. Il sistema nazionale di gestione delle decisioni doganali interagisce con quello centrale ai fini della consultazione tra le autorità doganali di cui all'articolo 9.
Articolo 13
Migrazione dei dati relativi alle autorizzazioni nel sistema di decisioni doganali
1. I dati relativi alle autorizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, laddove tali autorizzazioni siano state rilasciate dal 1o maggio 2016 o concesse a norma dell'articolo 346 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (7) e possano avere ripercussioni in più di uno Stato membro, sono trasferiti e archiviati nel sistema di decisioni doganali se queste autorizzazioni sono valide alla data di migrazione. La migrazione è effettuata entro il 1o maggio 2019.
Uno Stato membro può decidere di applicare il primo comma anche alle autorizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, che abbiano ripercussioni unicamente in quello Stato membro.
2. Le autorità doganali provvedono affinché i dati da trasferire a norma del paragrafo 1 siano conformi ai requisiti in materia di dati stabiliti nell'allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e nell'allegato A del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. A tal fine, esse possono richiedere le informazioni necessarie al titolare dell'autorizzazione.
CAPO III
SISTEMA DI GESTIONE UNIFORME DEGLI UTENTI E FIRMA DIGITALE
Articolo 14
Oggetto e struttura del sistema UUM&DS
1. Il sistema UUM&DS consente la comunicazione tra la Commissione e i sistemi di gestione dell'identità e dell'accesso degli Stati membri di cui all'articolo 18, allo scopo di fornire al personale della Commissione, agli operatori economici e alle altre persone un accesso autorizzato e sicuro ai sistemi elettronici.
2. Il sistema UUM&DS consiste dei seguenti componenti comuni:
a) |
un sistema di gestione dell'accesso; |
b) |
un sistema di gestione amministrativa. |
3. Il sistema di gestione dell'identità e dell'accesso è istituito da uno Stato membro come componente nazionale del sistema UUM&DS.
Articolo 15
Utilizzo del sistema UUM&DS
Il sistema UUM&DS è utilizzato per assicurare l'autenticazione e la verifica dell'accesso:
a) |
di operatori economici e altre persone ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema di decisioni doganali, del sistema EBTI e del sistema AEO; |
b) |
del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema di decisioni doganali, del sistema EBTI, del sistema EORI e del sistema AEO nonché della manutenzione e gestione del sistema UUM&DS. |
Articolo 16
Sistema di gestione dell'accesso
La Commissione istituisce il sistema di gestione dell'accesso per convalidare le richieste di accesso presentate dagli operatori economici e da altre persone nell'ambito del sistema UUM&DS mediante l'interazione con i sistemi di gestione dell'identità e dell'accesso degli Stati membri di cui all'articolo 18.
Articolo 17
Sistema di gestione amministrativa
La Commissione istituisce il sistema di gestione amministrativa per gestire le modalità di autenticazione e autorizzazione per la convalida dei dati di identificazione degli operatori economici e di altre persone allo scopo di permettere l'accesso ai sistemi elettronici.
Articolo 18
Sistemi di gestione dell'identità e dell'accesso degli Stati membri
Gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso per assicurare:
a) |
una registrazione e archiviazione sicura dei dati di identificazione degli operatori economici e di altre persone; |
b) |
uno scambio sicuro dei dati di identificazione firmati e criptati degli operatori economici e delle altre persone. |
CAPO IV
SISTEMA DELLE INFORMAZIONI TARIFFARIE VINCOLANTI EUROPEE (EBTI)
Articolo 19
Oggetto e struttura del sistema EBTI
1. Conformemente agli articoli 33 e 34 del codice, il sistema EBTI consente quanto segue:
a) |
la comunicazione fra la Commissione, gli Stati membri, gli operatori economici e le altre persone ai fini della presentazione e del trattamento delle domande ITV e delle decisioni ITV; |
b) |
la gestione di eventuali eventi successivi che possono incidere sulla domanda o sulla decisione originaria; |
c) |
il controllo dell'utilizzo obbligatorio delle decisioni ITV; |
d) |
il controllo e la gestione dell'uso esteso delle decisioni ITV. |
2. Il sistema EBTI consiste dei seguenti componenti comuni:
a) |
un portale UE destinato agli operatori commerciali; |
b) |
un sistema centrale EBTI; |
c) |
la capacità di monitorare l'uso delle decisioni ITV. |
3. Gli Stati membri hanno la facoltà di istituire, come componente nazionale, un sistema nazionale delle informazioni tariffarie vincolanti («sistema nazionale ITV») in abbinamento a un portale nazionale destinato agli operatori commerciali.
Articolo 20
Utilizzo del sistema EBTI
1. Il sistema EBTI è utilizzato per presentare, trattare, scambiare e archiviare le informazioni relative alle domande e alle decisioni ITV o a qualsiasi evento successivo che può incidere sulla domanda o sulla decisione originaria, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
2. Il sistema EBTI è utilizzato in ausilio al monitoraggio da parte delle autorità doganali relativamente al rispetto degli obblighi derivanti dall'ITV a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
3. Il sistema EBTI è utilizzato dalla Commissione per informare gli Stati membri, a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, non appena sono raggiunti i quantitativi di merci che possono essere sdoganati durante un periodo di uso esteso.
Articolo 21
Autenticazione e accesso al sistema EBTI
1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso degli operatori economici e delle altre persone ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema EBTI sono effettuate mediante il sistema UUM&DS di cui all'articolo 14.
Affinché i rappresentanti doganali possano essere autenticati e possano accedere ai componenti comuni del sistema EBTI, la loro delega di agire in tale capacità deve essere registrata nel sistema UUM&DS o in un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso istituito da uno Stato membro a norma dell'articolo 18.
2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso dei funzionari degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema EBTI sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.
3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema EBTI sono effettuate mediante il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.
Articolo 22
Portale UE destinato agli operatori commerciali
1. Il portale UE destinato agli operatori commerciali è un punto d'accesso al sistema EBTI per gli operatori economici e altre persone.
2. Il portale UE destinato agli operatori commerciali interagisce con il sistema centrale EBTI e rinvia ai portali nazionali destinati agli operatori commerciali laddove gli Stati membri abbiano istituito sistemi nazionali ITV.
3. Il portale UE destinato agli operatori commerciali è utilizzato per presentare e scambiare informazioni relative alle domande e alle decisioni ITV o a qualsiasi evento successivo che può incidere sulla domanda o sulla decisione originaria.
Articolo 23
Sistema centrale EBTI
1. Il sistema centrale EBTI è utilizzato dalle autorità doganali per trattare, scambiare e archiviare informazioni relative alle domande e alle decisioni ITV o a qualsiasi evento successivo che può incidere sulla domanda o sulla decisione originaria, per verificare che siano soddisfatte le condizioni per l'accettazione di una domanda e per l'adozione di una decisione.
2. Il sistema centrale EBTI è utilizzato dalle autorità doganali ai fini dell'articolo 16, paragrafo 4, dell'articolo 17, dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b) e dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
3. Il sistema centrale EBTI interagisce con il portale UE destinato agli operatori commerciali e con i sistemi nazionali ITV, se istituiti.
Articolo 24
Consultazione tra le autorità doganali mediante il sistema centrale EBTI
L'autorità doganale di uno Stato membro utilizza il sistema centrale EBTI a fini di consultazione dell'autorità doganale di un altro Stato membro per garantire la conformità con l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Articolo 25
Monitoraggio dell'uso delle decisioni ITV
La capacità di monitorare l'uso delle decisioni ITV è utilizzata ai fini dell'articolo 21, paragrafo 3, e dell'articolo 22, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Articolo 26
Portale nazionale destinato agli operatori commerciali
1. Se uno Stato membro ha istituito un sistema nazionale ITV a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, il portale nazionale destinato agli operatori commerciali è il principale punto d'ingresso verso il sistema nazionale ITV per gli operatori economici e le altre persone.
2. Gli operatori commerciali e le altre persone utilizzano il portale nazionale destinato agli operatori commerciali, se istituito, per le domande e le decisioni ITV o qualsiasi evento successivo che può incidere sulla domanda o sulla decisione originaria.
3. Il portale nazionale destinato agli operatori commerciali interagisce con il sistema nazionale ITV, se istituito.
4. Il portale nazionale destinato agli operatori commerciali agevola i processi equivalenti a quelli agevolati dal portale UE destinato agli operatori commerciali.
5. Lo Stato membro che istituisce un portale nazionale destinato agli operatori commerciali ne informa la Commissione. La Commissione garantisce che si possa accedere al portale nazionale destinato agli operatori commerciali direttamente dal portale UE destinato agli operatori commerciali.
Articolo 27
Sistema nazionale ITV
1. Il sistema nazionale ITV, se istituito, è utilizzato dall'autorità doganale dello Stato membro che lo ha istituito per trattare, scambiare e archiviare informazioni relative alle domande e alle decisioni ITV o a qualsiasi evento successivo che può incidere sulla domanda o sulla decisione originaria per verificare che siano soddisfatte le condizioni per l'accettazione di una domanda o per l'adozione di una decisione.
2. L'autorità doganale di uno Stato membro utilizza il proprio sistema nazionale ITV ai fini dell'articolo 16, paragrafo 4, dell'articolo 17, dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b) e dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, a meno che non utilizzi il sistema centrale EBTI a tali fini.
3. Il sistema nazionale ITV interagisce con il portale nazionale destinato agli operatori commerciali e con il sistema centrale EBTI.
CAPO V
SISTEMA DI REGISTRAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Articolo 28
Oggetto e struttura del sistema EORI
Il sistema EORI consente una registrazione e un'identificazione univoche a livello unionale degli operatori economici e delle altre persone.
Il sistema EORI consiste dei seguenti componenti:
a) |
un sistema centrale EORI; |
b) |
i sistemi nazionali EORI, se istituiti dagli Stati membri. |
Articolo 29
Utilizzo del sistema EORI
1. Il sistema EORI è utilizzato ai seguenti fini:
a) |
ricevere i dati per la registrazione degli operatori economici e delle altre persone, come indicato all'allegato 12-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 («dati EORI») comunicati dagli Stati membri; |
b) |
archiviare a livello centrale i dati EORI relativi alla registrazione e all'identificazione degli operatori economici e delle altre persone; |
c) |
mettere a disposizione degli Stati membri i dati EORI. |
2. Il sistema EORI consente alle autorità doganali di accedere online ai dati EORI archiviati a livello centrale.
3. Il sistema EORI interagisce con tutti gli altri sistemi elettronici in cui si utilizza il numero EORI.
Articolo 30
Autenticazione e accesso al sistema centrale EORI
1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso dei funzionari degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema EORI sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.
2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema EORI sono effettuate mediante il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.
Articolo 31
Sistema centrale EORI
1. Il sistema centrale EORI è utilizzato dalle autorità doganali ai fini dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
2. Il sistema centrale EORI interagisce con i sistemi nazionali EORI, se istituiti.
Articolo 32
Sistema nazionale EORI
1. Se istituito, un sistema nazionale EORI è utilizzato dall'autorità doganale dello Stato membro che lo ha istituito per scambiare e archiviare i dati EORI.
2. Un sistema nazionale EORI interagisce con il sistema centrale EORI.
CAPO VI
SISTEMA DELL'OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO
Articolo 33
Oggetto e struttura del sistema AEO
1. Il sistema AEO consente la comunicazione fra la Commissione, gli Stati membri, gli operatori economici e le altre persone al fine di presentare ed trattare le domande AEO e di concedere le autorizzazioni AEO nonché di gestire qualsiasi evento successivo che può incidere sulla decisione originaria, a norma dell'articolo 30 paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
2. Il sistema AEO consiste dei seguenti componenti comuni:
a) |
un portale UE destinato agli operatori commerciali; |
b) |
un sistema centrale AEO. |
3. Gli Stati membri possono istituire i seguenti componenti nazionali:
a) |
un portale nazionale destinato agli operatori commerciali; |
b) |
un sistema nazionale dell'operatore economico autorizzato («sistema nazionale AEO»). |
Articolo 34
Utilizzo del sistema AEO
1. Il sistema AEO è utilizzato per presentare, scambiare, trattare e archiviare le informazioni relative alle domande e alle decisioni AEO o a qualsiasi evento successivo che può incidere sulla domanda o sulla decisione originaria, a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, e dell'articolo 31, paragrafi 1 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
2. Le autorità doganali utilizzano il sistema AEO per adempiere ai loro obblighi a norma dell'articolo 31, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2015/2447 e per tenere una registrazione delle consultazioni pertinenti.
Articolo 35
Autenticazione e accesso al sistema centrale AEO
1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso degli operatori economici e delle altre persone ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema AEO sono effettuate mediante il sistema UUM&DS di cui all'articolo 14.
Affinché i rappresentanti doganali possano essere autenticati e possano accedere ai componenti comuni del sistema AEO, la loro delega per agire in tale capacità deve essere registrata nel sistema UUM&DS o in un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso istituito da uno Stato membro a norma dell'articolo 18.
2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso dei funzionari degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema AEO sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.
3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema AEO sono effettuate mediante il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.
Articolo 36
Portale UE destinato agli operatori commerciali
1. Il portale UE destinato agli operatori commerciali è un punto d'accesso al sistema AEO per gli operatori economici e le altre persone.
2. Il portale UE destinato agli operatori commerciali interagisce con il sistema centrale AEO e rinvia verso i portali nazionali destinati agli operatori commerciali, se istituiti.
3. Il portale UE destinato agli operatori commerciali è utilizzato per presentare e scambiare informazioni relative alle domande e alle decisioni AEO o a qualsiasi evento successivo che può incidere sulla domanda o sulla decisione originaria.
Articolo 37
Sistema centrale AEO
1. Il sistema centrale AEO è utilizzato dalle autorità doganali per scambiare e archiviare informazioni relative alle domande e alle decisioni AEO o a qualsiasi evento successivo che può incidere sulla domanda o sulla decisione originaria.
2. Le autorità doganali utilizzano il sistema centrale AEO ai fini degli articoli 30 e 31 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
3. Il sistema centrale AEO interagisce con il portale UE destinato agli operatori commerciali e con i sistemi nazionali AEO, se istituiti.
Articolo 38
Portale nazionale destinato agli operatori commerciali
1. Il portale nazionale destinato agli operatori commerciali, se istituito, consente lo scambio di informazioni relative alle domande e alle decisioni AEO.
2. Gli operatori economici utilizzano il portale nazionale loro destinato, se istituito, per scambiare informazioni con le autorità doganali in merito alle domande e alle decisioni AEO.
3. Il portale nazionale destinato agli operatori commerciali interagisce con il sistema nazionale AEO.
Articolo 39
Sistema nazionale AEO
1. Il sistema nazionale AEO, se istituito, è utilizzato dall'autorità doganale dello Stato membro che lo ha istituito per scambiare e archiviare informazioni relative alle domande e alle decisioni AEO o a qualsiasi evento successivo che può incidere sulla domanda o sulla decisione originaria.
2. Il sistema nazionale AEO interagisce con il portale nazionale destinato agli operatori commerciali, se istituito, e con il sistema centrale AEO.
CAPO VII
FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI ELETTRONICI E FORMAZIONE AL LORO UTILIZZO
Articolo 40
Sviluppo, prove, utilizzazione e gestione dei sistemi elettronici
1. I componenti comuni sono sviluppati, sottoposti a prove, utilizzati e gestiti dalla Commissione. I componenti nazionali sono sviluppati, sottoposti a prove, utilizzati e gestiti dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri assicurano che i componenti nazionali siano compatibili con i componenti comuni.
Articolo 41
Manutenzione e modifiche ai sistemi elettronici
1. La Commissione esegue la manutenzione dei componenti comuni e gli Stati membri eseguono la manutenzione dei rispettivi componenti nazionali.
2. La Commissione e gli Stati membri assicurano il funzionamento ininterrotto dei sistemi elettronici.
3. La Commissione può modificare i componenti comuni dei sistemi elettronici in caso di malfunzionamento, per aggiungere nuove funzionalità o modificare quelle esistenti.
4. La Commissione informa gli Stati membri di eventuali modifiche e aggiornamenti dei componenti comuni.
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le modifiche e gli aggiornamenti dei componenti nazionali che possono avere ripercussioni sul funzionamento dei componenti comuni.
6. La Commissione e gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le informazioni sulle modifiche e sugli aggiornamenti dei sistemi elettronici di cui ai paragrafi 4 e 5.
Articolo 42
Guasto temporaneo dei sistemi elettronici
1. In caso di guasto temporaneo dei sistemi elettronici di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del codice, gli operatori economici e le altre persone trasmettono le informazioni per adempiere alle formalità in questione con i mezzi stabiliti dagli Stati membri, compresi quelli diversi dai procedimenti informatici.
2. Le autorità doganali provvedono affinché le informazioni trasmesse a norma del paragrafo 1 siano rese disponibili nei rispettivi sistemi elettronici entro sette giorni da quando i rispettivi sistemi elettronici tornano ad essere disponibili.
3. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente qualora i sistemi elettronici non siano disponibili a causa di un guasto temporaneo.
Articolo 43
Assistenza alla formazione con riguardo all'uso e al funzionamento dei componenti comuni
La Commissione assiste gli Stati membri con riguardo all'uso e al funzionamento dei componenti comuni dei sistemi elettronici mediante la fornitura del materiale formativo appropriato.
CAPO VIII
PROTEZIONE DEI DATI, GESTIONE DEI DATI, PROPRIETÀ E SICUREZZA DEI SISTEMI ELETTRONICI
Articolo 44
Protezione dei dati personali
1. I dati personali registrati nei sistemi elettronici sono trattati ai fini dell'attuazione della normativa doganale, tenuto conto degli obiettivi specifici di ciascuno dei sistemi elettronici di cui, rispettivamente, all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 14, paragrafo 1, all'articolo 19, paragrafo 1, all'articolo 28 e all'articolo 33, paragrafo 1.
2. Conformemente all'articolo 62 del regolamento (UE) 2018/1725, le autorità nazionali di vigilanza nel settore della protezione dei dati personali e il Garante europeo della protezione dei dati collaborano al fine di assicurare un controllo coordinato del trattamento dei dati personali registrati nei sistemi elettronici.
Articolo 45
Aggiornamento dei dati nei sistemi elettronici
Gli Stati membri provvedono affinché i dati registrati a livello nazionale corrispondano ai dati registrati nei componenti comuni e siano tenuti aggiornati.
Articolo 46
Limitazione dell'accesso ai dati e del trattamento dei dati
1. I dati registrati nei componenti comuni dei sistemi elettronici da uno Stato membro possono essere consultati o trattati dal suddetto Stato membro. I dati possono anche essere consultati e trattati da un altro Stato membro se coinvolto nel trattamento di una domanda o nella gestione di una decisione cui i dati si riferiscono.
2. I dati registrati nei componenti comuni dei sistemi elettronici da un operatore economico o da un'altra persona possono essere consultati o trattati da tale operatore economico o tale persona. I dati possono anche essere consultati e trattati da uno Stato membro coinvolto nel trattamento di una domanda o nella gestione di una decisione cui i dati si riferiscono.
3. I dati registrati nel sistema centrale EBTI da uno Stato membro possono essere trattati dal suddetto Stato membro. I dati possono anche essere trattati da un altro Stato membro se coinvolto nel trattamento di una domanda cui i dati si riferiscono, anche mediante consultazione, ai sensi dell'articolo 24. A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, possono accedervi tutti gli Stati membri.
4. I dati registrati nel sistema centrale EBTI da un operatore economico o da un'altra persona possono essere consultati o trattati da tale operatore economico o tale persona. A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, possono accedervi tutti gli Stati membri.
Articolo 47
Proprietà del sistema
1. La Commissione è proprietaria dei componenti comuni del sistema.
2. Gli Stati membri sono proprietari dei componenti nazionali del sistema.
Articolo 48
Sicurezza del sistema
1. La Commissione assicura la sicurezza dei componenti comuni. Gli Stati membri assicurano la sicurezza dei componenti nazionali.
A tal fine, la Commissione e gli Stati membri adottano almeno le misure necessarie per:
a) |
impedire a qualsiasi persona non autorizzata di accedere alle installazioni utilizzate per il trattamento dei dati; |
b) |
impedire l'introduzione di dati e qualsiasi consultazione, modifica o cancellazione di dati da parte di persone non autorizzate; |
c) |
individuare qualsiasi attività di cui alle lettere a) e b). |
2. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente in merito a qualsiasi attività che possa comportare una violazione o una sospetta violazione della sicurezza dei sistemi elettronici.
CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 49
Valutazione dei sistemi elettronici
La Commissione e gli Stati membri effettuano valutazioni dei componenti di cui sono responsabili e, in particolare, analizzano la sicurezza e l'integrità dei componenti e la riservatezza dei dati trattati nell'ambito di tali componenti.
La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente dei risultati della valutazione.
Articolo 50
Abrogazione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2089 è abrogato.
Articolo 51
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2089 della Commissione, del 14 novembre 2017, sulle disposizioni tecniche per sviluppare, tenere aggiornati e utilizzare i sistemi elettronici per lo scambio di informazioni e l'archiviazione di tali informazioni conformemente al codice doganale dell'Unione (GU L 297 del 15.11.2017, pag. 13).
(4) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(6) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
24.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 167/18 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1027 DELLA COMMISSIONE
del 21 giugno 2019
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Tiroler Speck» (IGP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 3, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Austria relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta (IGP) «Tiroler Speck», registrata in applicazione del regolamento (CE) n. 1065/97 della Commissione (2). |
(2) |
Poiché le modifiche in questione non erano minori ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, dello stesso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3). Tale domanda rappresentava la prima pubblicazione di un documento unico per il «Tiroler Speck». |
(3) |
In concreto, quando la domanda di modifica è stata trasmessa alla Commissione le norme in materia di etichettatura previste dal disciplinare vietavano la traduzione in un'altra lingua dell'indicazione geografica protetta «Tiroler Speck». La modifica proposta mirava, tra l'altro, ad autorizzare l'utilizzo, in determinate circostanze, della traduzione della denominazione protetta. |
(4) |
Il 7 maggio 2018 la Commissione ha ricevuto una notifica di opposizione dall'Italia. La corrispondente dichiarazione di opposizione motivata è pervenuta alla Commissione il 5 luglio 2018. L'Italia si opponeva alla modifica delle restrizioni in materia di etichettatura per quanto riguarda l'utilizzo di traduzioni della denominazione protetta. A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012, l'Italia ha sostenuto che autorizzare l'utilizzo della denominazione protetta in traduzione, anche se in combinazione con la denominazione protetta in lingua tedesca, danneggerebbe l'esistenza di una denominazione omonima o parzialmente omonima [Südtiroler Speck/Speck Alto Adige (IGP)]. |
(5) |
Ritenendo ricevibile tale opposizione, con lettera del 16 agosto 2018 la Commissione ha invitato l'Austria e l'Italia a procedere alle appropriate consultazioni per un periodo di tre mesi in vista di addivenire a un accordo, conformemente alle rispettive procedure interne. |
(6) |
Un accordo è stato raggiunto dalle parti. Con lettera del 30 agosto 2018 l'Austria ha comunicato alla Commissione l'esito dell'accordo. L'Austria e l'Italia hanno convenuto che le norme in materia di etichettatura del disciplinare della denominazione «Tiroler Speck» (IGP) dovrebbero mantenere il divieto di utilizzare nell'etichettatura traduzioni della denominazione protetta. Alla luce di quanto precede, si deve concludere che, per quanto riguarda le norme in materia di etichettatura, l'accordo ha sostituito la domanda di modifica. |
(7) |
Conformemente al punto 5.5 della domanda di modifica pubblicata, le disposizioni relative all'etichettatura del disciplinare di produzione avrebbero dovuto essere sostituite dalle seguenti: «Su ogni unità confezionata pronta alla vendita devono figurare il codice dell'azienda e un codice identificativo del lotto sotto forma di numero del lotto o data; inoltre, i termini “Tiroler Speck (IGP)” devono figurare visibilmente tal quali, in caratteri chiari e indelebili. Possono inoltre figurare il taglio di carne utilizzato e/o la regione del produttore all'interno della zona geografica definita. Esempi di etichettatura: — “Tiroler Speck (IGP) di pancetta” — “Tiroler Speck (IGP) di prosciutto” — “Tiroler Speck (IGP) di carré della Zillertal” — “Tiroler Speck (IGP) di pancetta della regione Ötztal”. È ammessa un'indicazione nella lingua veicolare della zona di commercializzazione purché figuri anche il termine “Tiroler Speck (IGP)” in tedesco. È consentito l'uso di nomi, ragioni sociali e marchi privati purché la presentazione risultante non induca in errore.» |
(8) |
La giustificazione addotta per tali modifiche nella domanda di modifica è stata la seguente: «Una regolamentazione dettagliata e completa dell'etichettatura aiuta a migliorare la trasparenza e le informazioni fornite ai consumatori. È stato regolamentato anche l'uso delle informazioni aggiuntive allo scopo di indicare con maggiore precisione il taglio di carne utilizzato e/o la regione del produttore all'interno della zona geografica definita. In questo modo il carattere regionale del prodotto viene enfatizzato e il prodotto viene descritto in modo più dettagliato con l'indicazione supplementare dei tagli di carne utilizzati. Il prodotto è così descritto in maniera più precisa e le informazioni per i consumatori sono più mirate.» |
(9) |
Conformemente al suddetto accordo, le disposizioni in materia di etichettatura del disciplinare di produzione saranno, invece, sostituite dalle seguenti: «Ciascuna unità confezionata pronta alla vendita deve riportare, in posizione prominente e in caratteri leggibili e indelebili, il codice dell'azienda, un codice identificativo del lotto sotto forma di numero del lotto o data e la denominazione dell'indicazione geografica protetta “Tiroler Speck (IGP)”. La denominazione dell'indicazione geografica protetta “Tiroler Speck” non può essere tradotta in altre lingue. Il termine “indicazione geografica protetta” e/o l'abbreviazione “IGP” deve seguire immediatamente la denominazione dell'indicazione geografica protetta “Tiroler Speck” e può anche figurare in una lingua di uso comune diversa dal tedesco, che può sostituire o aggiungersi alla versione tedesca. Per una migliore informazione dei consumatori, i termini descrittivi del prodotto, compreso il taglio delle carni utilizzate (“spalla”,“carré”, “pancetta”, oppure “speck di spalla”, “speck di carré”, “speck di pancetta”), possono essere utilizzati anche nella lingua di uso comune del paese in cui il prodotto viene commercializzato. Tuttavia, questi termini devono essere chiaramente distinti dall'indicazione geografica protetta “Tiroler Speck”. A tal fine, i termini possono apparire su righe diverse, che devono essere sufficientemente distanziate. Nell'“etichettatura tecnica” potrebbe, tuttavia, non essere possibile separare su più righe i due termini a motivo dello spazio ridotto disponibile. Fermo restando l'obbligo di operare una chiara distinzione tra l'indicazione geografica protetta e la denominazione descrittiva aggiuntiva, potrebbe accadere che, per ragioni di spazio, non sia possibile far figurare le due indicazioni su righe diverse nelle cosiddette “etichette tecniche”, cioè le etichette che sono generalmente apposte sul prodotto imballato e pronto per essere commercializzato. Ai termini descrittivi del prodotto non deve essere aggiunta alcuna traduzione dei riferimenti alla regione del Tirolo in quanto luogo di origine. Può essere menzionata anche la regione del produttore situata all'interno della zona geografica delimitata, ma tale menzione deve essere distinta dall'indicazione geografica protetta “Tiroler Speck” e dal termine “indicazione geografica protetta” e/o dall'abbreviazione “IGP”. È consentito l'uso di denominazioni, ragioni sociali e marchi privati purché la presentazione risultante non induca in errore.» |
(10) |
La giustificazione addotta per tali modifiche all'accordo, da considerare facente parte della domanda di modifica, come modificata dall'accordo, è la seguente: «Da una parte, continuerà ad essere garantito l'utilizzo della denominazione protetta “Tiroler Speck” nella sola versione registrata. Dall'altra, la modifica richiesta dispone che siano fornite informazioni descrittive supplementari relative al prodotto per quanto riguarda i tagli di carne utilizzati e la regione del produttore situata all'interno della zona geografica delimitata. Ciò permetterebbe di informare i consumatori in modo esauriente e trasparente, ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011 e di fornire informazioni più dettagliate sull'indicazione geografica protetta “Tiroler Speck”. A titolo di esempio possono essere menzionate le seguenti formulazioni: “Tiroler Speck IGP — Speck di pancetta – dalla Zillertal” — “Tiroler Speck IGP — Speck di prosciutto” — “Tiroler Speck IGP — Speck di pancetta”». |
(11) |
Nella misura in cui è conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 e alla normativa dell'UE, occorre tener conto del contenuto dell'accordo concluso tra l'Austria e l'Italia. |
(12) |
Il documento unico è stato modificato di conseguenza. Le modifiche apportate al documento unico a seguito dell'accordo non sono sostanziali e, in ogni caso, riportano alla forma originale le disposizioni in materia di etichettatura contestate nell'opposizione. Non è pertanto necessario procedere nuovamente all'esame, come previsto all'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012. La versione consolidata del documento unico dovrebbe tuttavia essere pubblicata per informazione. |
(13) |
Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che la modifica dovrebbe essere approvata come modificata dall'accordo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativamente alla denominazione «Tiroler Speck» (IGP) come modificata a norma del presente regolamento, sono approvate. Il documento unico consolidato figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1065/97 della Commissione, del 12 giugno 1997, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 156 del 13.6.1997, pag. 5).
ALLEGATO
«TIROLER SPECK»
N. UE: PGI-AT-02162 — 08.08.2016
DOP ( )
IGP (X)
1. Denominazione
«Tiroler Speck»
2. Stato membro o paese terzo
Austria
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
Il «Tiroler Speck» (IGP) è un prodotto di salumeria suina, tradizionalmente ottenuto in maniera artigianale a partire da pezzi di carne disossata quali coscia, lombata, pancetta, spalla o collo, che viene salata a secco, aromatizzata con una particolare miscela di spezie, contenente almeno ginepro, pepe nero e aglio, nonché salmistrata e affumicata a freddo secondo un procedimento tipico della regione che prevede l'uso di legna composta per almeno il 50 % da betulla o frassino, e infine asciugata all'aria. Il colore esterno è marrone scuro, mentre al taglio si presenta di colore rossastro con uno strato bianco di grasso. L'odore è intenso, aromatico e speziato, con una chiara nota di carne stagionata e affumicata. Il gusto è leggermente piccante, sostenuto da note affumicate chiaramente riconoscibili su un intenso sapore di carne, accompagnate da una riconoscibile nota salata.
Caratteristiche fisico-chimiche e microbiologiche:
|
Rapporto acqua/proteine: max. 1,7 (tolleranza + 0,2) |
|
Contenuto di sale (NaCl): max. 5,0 % (tolleranza + 1,5 % [centro] + 2,0 % [bordo]). |
Il «Tiroler Speck» viene prodotto esclusivamente nella zona geografica definita; è disponibile, nella sua forma finale, confezionato sottovuoto ovvero in atmosfera controllata, intero, in tranci od affettato.
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
I tagli di carne utilizzati per produrre il «Tiroler Speck» (IGP) provengono dall'Unione europea e includono la coscia con cotenna, con o senza fesa, la lombata con cotenna, la pancetta con cotenna (con o senza ossa tenere), la spalla con cotenna e il collo senza cotenna, disossati e tagliati secondo le buone pratiche di produzione.
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata
Tutte le fasi di produzione (dalla salatura al prodotto finale) si svolgono nella zona geografica definita.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
Il «Tiroler Speck» (IGP) deve essere affettato da uno specialista qualificato, esperto nella produzione del «Tiroler Speck» (IGP), denominato «Tiroler Speckmeister», o sotto la sua supervisione. Durante l'affettatura è necessario effettuare una valutazione organolettica per ogni lotto finito onde assicurarsi che non vi siano alterazioni indesiderate del colore o del sapore. Se si ravvisano difetti (maturazione mefitica, difetti di colore o un disseccamento indesiderato del bordo) è necessario prendere misure immediate per adeguare i parametri di controllo (come la temperatura, l'umidità o la durata di ogni fase del processo) per i lotti o le unità ancora in produzione. Per assicurare un tempestivo controllo della qualità, la produzione delle unità confezionate di «Tiroler Speck» (IGP) avviene esclusivamente all'interno dell'azienda produttrice o del gruppo di aziende [ossia una holding con più sedi, ognuna responsabile di singole fasi della produzione del «Tiroler Speck» (IGP), o con più indirizzi postali nello stesso distretto].
Al fine di evitare effetti negativi dovuti all'ossidazione, al disseccamento o al deterioramento microbiologico provocato dalla formazione di muffa, e quindi scongiurare perdite di qualità, è necessario ridurre al minimo il tempo che intercorre tra l'affettatura e il confezionamento, motivo per cui il confezionamento del «Tiroler Speck» (IGP), intero, in tranci o affettato, sottovuoto o in atmosfera controllata, deve avvenire nella zona geografica definita. Se tuttavia, per ragioni organizzative, si rendesse necessario un periodo di stoccaggio prima dell'affettatura, lo stoccaggio dovrà avvenire esclusivamente in una confezione sottovuoto o in atmosfera controllata (confezione iniziale), onde evitare perdite di qualità derivanti dal disseccamento o dal deterioramento microbiologico dovuto alla formazione di muffa. Il «Tiroler Speck» (IGP) viene quindi tagliato in pezzi per l'uso domestico o scotennato, preparato e affettato, o reso «pronto da cucinare» e, in ogni caso, confezionato sottovuoto o in atmosfera controllata (confezione definitiva).
Il «Tiroler Speck» (IGP) può essere venduto intero agli esercizi alimentari al dettaglio e agli esercizi di ristorazione collettiva — purché affettato in presenza del consumatore — a condizione che la quota dello speck venduto intero non superi il 10 % del lotto giornaliero corrispondente e a patto che, durante il controllo al momento dell'affettatura (in tranci, a fette, a cubetti ecc.), la quantità rimanente non mostri segni di difetti nel lotto che lascino pensare alla presenza di difetti anche nello speck da vendere intero.
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
Ciascuna unità confezionata pronta alla vendita deve riportare, in posizione prominente e in caratteri leggibili e indelebili, il codice dell'azienda, un codice identificativo del lotto sotto forma di numero del lotto o data e la denominazione dell'indicazione geografica protetta «Tiroler Speck». La denominazione dell'indicazione geografica protetta «Tiroler Speck» non può essere tradotta in altre lingue.
Il termine «indicazione geografica protetta» e/o l'abbreviazione «IGP» deve seguire immediatamente la denominazione dell'indicazione geografica protetta, «Tiroler Speck» e può anche figurare in una lingua di uso comune diversa dal tedesco, che può sostituire o aggiungersi alla versione tedesca.
I termini descrittivi del prodotto, compreso il taglio delle carni utilizzate («spalla», «carré», «pancetta», oppure «speck di spalla», «speck di carré», «speck di pancetta»), possono essere utilizzati anche nella lingua di uso comune del paese in cui il prodotto viene commercializzato. Tuttavia, questi termini devono essere chiaramente distinti dall'indicazione geografica protetta «Tiroler Speck». A tal fine, i termini possono apparire su righe diverse, che devono essere sufficientemente distanziate. Nell'«etichettatura tecnica» potrebbe, tuttavia, non essere possibile separare su più righe i due termini a motivo dello spazio ridotto disponibile.
Ai termini descrittivi del prodotto non deve essere aggiunta alcuna traduzione dei riferimenti alla regione del Tirolo in quanto luogo di origine.
Può essere menzionata anche la regione del produttore situata all'interno della zona geografica delimitata, ma tale menzione deve essere distinta dall'indicazione geografica protetta «Tiroler Speck» e dal termine «indicazione geografica protetta» e/o dall'abbreviazione «IGP».
È consentito l'uso di nomi, ragioni sociali e marchi privati purché la presentazione risultante non induca in errore.
4. Delimitazione concisa della zona geografica
Land del Tirolo
5. Legame con la zona geografica
Nel Land montano e rurale del Tirolo la produzione dello speck come metodo di conservazione della carne fresca si è sviluppata e perfezionata nel corso delle generazioni. Di generazione in generazione i contadini hanno tramandato ai loro figli la ricetta speciale degli aromi e il metodo di produzione tradizionale del «Tiroler Speck». Da questa tradizione, trasmessa da persona a persona, si è sviluppata uno standard comunemente accettato per la produzione industriale del «Tiroler Speck» che conosciamo oggi. L'asciugatura all'aria pura delle montagne tirolesi, la delicata affumicatura con particolari miscele di spezie e l'utilizzo del legno di betulla o di frassino per creare il fumo — tutte fasi indispensabili della produzione — costituiscono un metodo particolare, tipico della regione, che conferisce al «Tiroler Speck» il suo caratteristico aspetto marrone scuro. Ad eccezione dello «Schopfspeck» [speck ottenuto dal collo], le superfici di taglio presentano uno strato di grasso bianco e una carne di colore rosso vivo, che si scurisce verso il lato della carne. Le caratteristiche inconfondibili di questo prodotto sono l'odore aromatico speziato con note riconoscibili di carne stagionata nonché il sapore leggermente speziato con note affumicate e salate, accompagnate dall'aroma di fondo di carne di maiale. All'interno di tale quadro generale, nelle proprietà organolettiche si osservano sovente lievi differenze e variazioni regionali che dipendono dalle peculiarità culturali radicatesi nelle regioni e valli corrispondenti della zona geografica definita. Di conseguenza, alcuni aspetti tipici del prodotto, come il gusto o le note di legno affumicato, assumono particolari caratteristiche regionali senza influenzare o alterare l'identità globale del «Tiroler Speck» (IGP).
Il metodo di produzione tradizionale sviluppatosi nella zona geografica si basa sulle competenze specifiche dei produttori, che sono state tramandate nei secoli.
Le conoscenze e la tradizione artigianale dei «Tiroler Speckmeister» garantiscono che sia preservata l'alta qualità del prodotto. L'esperienza pratica acquisita dai «Tiroler Speckmeister» nel corso dei secoli per quanto riguarda l'influsso delle materie prime e delle condizioni climatiche sulla qualità del prodotto (comprese le conoscenze riguardanti i fattori interferenti, le cause delle anomalie, i cambiamenti costanti delle caratteristiche delle materie prime e dei fattori ambientali, nonché gli effetti reciproci dei parametri di produzione) è determinante per raggiungere standard qualitativi elevati nel prodotto finale. La durata del processo di asciugatura all'aria viene quindi misurata dai «Tiroler Speckmeister» tenendo conto delle condizioni climatiche del momento nella regione e delle dimensioni del taglio di carne. Ciò permette di garantire una fase di asciugatura accurata e un prodotto di qualità eccellente con tutti i suoi elementi caratteristici (colore esterno marrone scuro, consistenza da medio-dura a dura, sapore di ginepro con note salate riconoscibili e un odore di affumicato).
La supervisione del processo produttivo da parte del «Tiroler Speckmeister», un esperto che riceve un periodica aggiornamento professionale, permette di evitare effetti negativi sul prodotto e perdite di qualità.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento)
https://www.patentamt.at/herkunftsangaben/tirolerspeck/
DECISIONI
24.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 167/24 |
DECISIONE (UE) 2019/1028 DEL CONSIGLIO
del 14 giugno 2019
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in relazione alle norme commerciali applicabili agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo internazionale sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola del 2015 («accordo») è stato firmato a nome dell'Unione in conformità della decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio (1) il 18 novembre 2016 presso la sede delle Nazioni Unite a New York, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. L'accordo è entrato in vigore a titolo provvisorio il 1o gennaio 2017, conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, dello stesso. |
(2) |
L'accordo è stato concluso il 17 maggio 2019 con decisione (UE) 2019/848 del Consiglio (2) |
(3) |
A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale («Consiglio dei membri») deve adottare decisioni che modificano le norme commerciali applicabili agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva. |
(4) |
Nel corso della 109a sessione, che si terrà dal 17 al 21 giugno 2019, il Consiglio dei membri deve adottare decisioni che modificano le norme commerciali applicabili agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva. |
(5) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio dei membri, poiché le decisioni che saranno adottate avrà effetti giuridici. sull'Unione negli scambi internazionali con gli altri membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulle norme di commercializzazione relative all'olio d'oliva adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(6) |
Le decisioni che dovranno essere adottate dal Consiglio dei membri riguardano la revisione di un titolo, i margini e i valori di precisione, i cromatogrammi e i riferimenti ad altri documenti. Le suddette decisioni sono state oggetto di ampie discussioni tra gli esperti tecnico-scientifici della Commissione e degli Stati membri nel settore dell'olio d'oliva. Esse contribuiranno all'armonizzazione internazionale delle norme che disciplinano il settore e istituiranno un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi dei prodotti oleicoli. È quindi opportuno appoggiare tali decisioni e, di conseguenza, richiederanno modifiche del regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione (4). |
(7) |
Qualora, nel corso della 109a sessione del Consiglio dei membri, l'adozione di tali decisioni fosse rinviata perché determinati Stati membri non sono in grado di dare la loro approvazione, la posizione stabilita nell'allegato alla presente decisione dovrebbe essere presa per conto dell'Unione nell'ambito di un'eventuale procedura di adozione da parte del Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, a norma dell'articolo 10, paragrafo 6, dell'accordo. La procedura per l'adozione mediante scambio di lettere dovrebbe essere avviata prima della prossima sessione ordinaria del Consiglio dei membri del novembre 2019. |
(8) |
Al fine di salvaguardare gli interessi dell'Unione, i rappresentanti dell'Unione nel Consiglio dei membri dovrebbero essere autorizzati a chiedere di rinviare l'adozione di decisioni di modifica delle norme commerciali applicabili agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva nell'ambito della 109a sessione del Consiglio dei membri del se nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate prima o durante tale sessione mettono in discussione la posizione da adottare a nome dell'Unione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede del Consiglio dei membri nel corso della 109a sessione che si terrà dal 17 al 21 giugno 2019, o nell'ambito di una procedura per l'adozione di decisioni da parte del Consiglio dei membri tramite scambio di lettere da avviare prima della prossima sessione ordinaria del novembre 2019, in relazione alle norme commerciali applicabili agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva, figura in allegato.
Articolo 2
Qualora sulla posizione di cui all'articolo 1 possano avere ripercussioni nuove nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate prima o durante la 109a sessione del Consiglio dei membri, l'Unione chiederà che l'adozione da parte del Consiglio dei membri delle decisioni che modificano le norme commerciali applicabili agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva venga rimandata finché non sia stata definita la posizione dell'Unione sulla base delle nuove informazioni.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 14 giugno 2019
Per il Consiglio
Il presidente
E.O. TEODOROVICI
(1) Decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (GU L 293 del 28.10.2016, pag. 2).
(2) Decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (GU L 139 del 27.5.2019, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
(4) Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti (GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1).
ALLEGATO
L'Unione appoggia le seguenti modifiche ai metodi del COI in occasione della 109a sessione del Consiglio dei membri che si terrà dal 17 giugno al 21 giugno 2019, o nell'ambito di una procedura per l'adozione di decisioni da parte del Consiglio dei membri, tramite scambio di lettere, da avviare prima della sua prossima sessione ordinaria del novembre 2019:
— |
la revisione del metodo COI/T.20/Doc. n. 19/Rev. 5 («Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto») eliminando un valore assoluto e rivedendo i margini di precisione del metodo; |
— |
la revisione del metodo COI/T.20/Doc. n. 42-2/Rev. 3 («Margini di precisione dei metodi di analisi adottati dal Consiglio oleicolo internazionale») rivedendo i margini di precisione relativi ai metodi COI/T.20/Doc. n. 19 e COI/T.20/Doc. n. 26; |
— |
la revisione del metodo COI/T.20/Doc. n. 26/Rev. 4 («Determinazione della composizione e del tenore di steroli e composti alcolici mediante gascromatografia con colonna capillare») rivedendo il titolo, i margini e i valori di precisione e i cromatogrammi. |
Gli adeguamenti tecnici apportati ad altri metodi o documenti del COI possono essere accettati dai rappresentanti dell'Unione in sede di Consiglio dei membri senza un'ulteriore decisione del Consiglio se tali adeguamenti tecnici risultano dalle modifiche di cui al primo comma.
24.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 167/27 |
DECISIONE (UE) 2019/1029 DEL CONSIGLIO
del 18 giugno 2019
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nei comitati pertinenti della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti delle Nazioni Unite nn. 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 e 145, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali (GTR) nn. 15 e 19, la proposta di modifica della Mutual Resolution M.R.2., la proposta di un nuovo regolamento delle Nazioni Unite e le proposte di modifiche delle autorizzazioni di elaborazione dei GTR
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione 97/836/CE del Consiglio (1) l'Unione ha aderito all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto»). L'accordo del 1958 riveduto è entrato in vigore il 24 marzo 1998. |
(2) |
Con la decisione 2000/125/CE del Consiglio (2) l'Unione ha aderito all'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»). L'accordo parallelo è entrato in vigore il 15 febbraio 2000. |
(3) |
Conformemente all'articolo 1 dell'accordo del 1958 riveduto e all'articolo 6 dell'accordo parallelo, il comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e il comitato esecutivo dell'accordo parallelo («comitati pertinenti dell'UNECE») possono adottare, a seconda dei casi, le proposte di modifica dei regolamenti delle Nazioni Unite nn. 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 e 145, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali (GTR) nn. 15 e 19, la proposta di modifica della Mutual Resolution M.R.2, la proposta di un nuovo regolamento delle Nazioni Unite e le proposte di modifiche delle autorizzazioni di elaborazione di GTR («megadecisione»). |
(4) |
I comitati pertinenti dell' UNECE, in occasione della 178a sessione del Forum mondiale che si svolgerà dal 24 al 28 giugno 2019, sono chiamati ad adottare una megadecisione relativa alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche uniformi per l'omologazione dei veicoli a motore, degli accessori e delle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore, nonché ai regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale a tali veicoli, accessori e parti. |
(5) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nei comitati pertinenti dell'UNECE per quanto riguarda l'adozione di proposte di regolamenti delle Nazioni Unite, poiché i regolamenti delle Nazioni Unite vincoleranno l'Unione e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione nel settore dell'omologazione dei veicoli. |
(6) |
La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha sostituito i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell'Unione e ha istituito un quadro armonizzato contenente disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche generali per tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Tale direttiva ha integrato i regolamenti adottati a norma dell'accordo del 1958 riveduto («regolamenti delle Nazioni Unite») nel sistema di omologazione UE, come prescrizioni per l'omologazione oppure come alternative alla legislazione dell'Unione. Dall'adozione della direttiva 2007/46/CE in poi i regolamenti delle Nazioni Unite sono stati progressivamente incorporati nella legislazione dell'Unione. |
(7) |
Alla luce dell'esperienza e degli sviluppi tecnici è necessario integrare le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche contemplati dai regolamenti delle Nazioni Unite nn. 17, 24, 30, 44, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139 e 140 nonché modificare i regolamenti tecnici mondiali delle Nazioni Unite nn. 15 e 19. Occorre inoltre rettificare alcune disposizioni dei regolamenti delle Nazioni Unite nn. 14, 51, 83, 129 e 145 nonché del regolamento tecnico mondiale delle Nazioni Unite n. 15. È infine necessario adottare nuovi requisiti relativi ai dispositivi avanzati di frenata d'emergenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e nel comitato esecutivo dell'accordo parallelo, in occasione della 178a sessione del Forum mondiale che si svolgerà dal 24 al 28 giugno 2019, è quella di votare a favore delle proposte elencate nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 18 giugno 2019
Per il Consiglio
Il presidente
P. DAEA
(1) Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).
(2) Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo») (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12).
(3) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).
ALLEGATO
Regolamento n. |
Titolo del punto dell'ordine del giorno |
Riferimento del documento (1) |
14 |
Proposta di rettifica 1 del supplemento 6 alla serie di modifiche 07 del regolamento delle Nazioni Unite n. 14 (Ancoraggi delle cinture di sicurezza) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/56 |
17 |
Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 09 del regolamento delle Nazioni Unite n. 17 (Resistenza dei sedili) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/35 |
24 |
Proposta di supplemento 5 alla serie di modifiche 03 del regolamento delle Nazioni Unite n. 24 [Inquinanti visibili, misurazione della potenza di un motore ad accensione spontanea (fumi dei motori diesel)] |
ECE/TRANS/WP.29/2019/41 |
30 |
Proposta di supplemento 21 alla serie di modifiche 02 del regolamento delle Nazioni Unite n. 30 (Pneumatici per autovetture e relativi rimorchi) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/50 |
44 |
Proposta di supplemento 16 alla serie di modifiche 04 del regolamento delle Nazioni Unite n. 44 (Sistemi di ritenuta per bambini) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/36 |
51 |
Proposta di rettifica del supplemento 4 alla serie di modifiche 03 del regolamento delle Nazioni Unite n. 51 (Rumorosità dei veicoli delle categorie M e N) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/51 |
64 |
Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 03 del regolamento delle Nazioni Unite n. 64 (Unità di scorta per uso temporaneo, pneumatici antiforatura) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/52 |
75 |
Proposta di supplemento 18 alla serie originale di modifiche del regolamento delle Nazioni Unite n. 75 (Pneumatici per motocicli/ciclomotori) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/53 |
78 |
Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 04 del regolamento delle Nazioni Unite n. 78 (Frenatura dei motocicli) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/46 |
79 |
Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 03 del regolamento delle Nazioni Unite n. 79 (Equipaggiamento sterzo) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/73 |
83 |
Proposta di supplemento 13 alla serie di modifiche 06 del regolamento delle Nazioni Unite n. 83 (Emissioni dei veicoli di categoria M1 e N1) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/42 |
83 |
Proposta di supplemento 9 alla serie di modifiche 07 del regolamento delle Nazioni Unite n. 83 (Emissioni dei veicoli di categoria M1 e N1) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/43 |
83 |
Proposta di rettifica 1 del supplemento 8 alla serie di modifiche 07 del regolamento delle Nazioni Unite n. 83 (Emissioni dei veicoli di categoria M1 e N1) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/60 |
85 |
Proposta di supplemento 9 al regolamento delle Nazioni Unite n. 85 (Misurazione della potenza netta e della potenza su 30 minuti) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/44 |
90 |
Proposta di supplemento 5 alla serie di modifiche 02 del regolamento delle Nazioni Unite n. 90 (Parti di ricambio per freni) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/47 |
115 |
Proposta di supplemento 8 al regolamento delle Nazioni Unite n. 115 (Impianti di trasformazione a GPL e GNC) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/45 |
117 |
Proposta di supplemento 10 alla serie di modifiche 02 del regolamento delle Nazioni Unite n. 117 (Resistenza al rotolamento, rumore di rotolamento e aderenza sul bagnato degli pneumatici) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/54 |
129 |
Proposta di supplemento 9 alla serie originale di modifiche del regolamento delle Nazioni Unite n. 129 (Dispositivi avanzati di ritenuta per bambini) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/37 |
129 |
Proposta di supplemento 6 alla serie di modifiche 01 del regolamento delle Nazioni Unite n. 129 (Dispositivi avanzati di ritenuta per bambini) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/38 |
129 |
Proposta di supplemento 5 alla serie di modifiche 02 del regolamento delle Nazioni Unite n. 129 (Dispositivi avanzati di ritenuta per bambini) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/39 |
129 |
Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 03 del regolamento delle Nazioni Unite n. 129 (Dispositivi avanzati di ritenuta per bambini) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/40 |
129 |
Proposta di rettifica 3 della versione originale del regolamento delle Nazioni Unite n. 129 (Dispositivi avanzati di ritenuta per bambini) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/58 |
129 |
Proposta di rettifica 1 della serie di modifiche 03 del regolamento delle Nazioni Unite n. 129 (Dispositivi avanzati di ritenuta per bambini) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/59 |
138 |
Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 01 del regolamento delle Nazioni Unite n. 138 (Veicoli silenziosi adibiti al trasporto su strada) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/55 |
139 |
Proposta di supplemento 2 al regolamento delle Nazioni Unite n. 139 (Sistema di assistenza alla frenata) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/48 |
140 |
Proposta di supplemento 3 al regolamento delle Nazioni Unite n. 140 (Sistema elettronico di controllo della stabilità) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/49 |
145 |
Proposta di rettifica 1 della versione originale del regolamento delle Nazioni Unite n. 145 (Sistemi di ancoraggio ISOFIX, ancoraggi delle imbracature superiori ISOFIX e posti a sedere i-Size) |
ECE/TRANS/WP.29/2019/57 |
Nuovo regolamento delle Nazioni Unite |
Proposta di un nuovo regolamento delle Nazioni Unite relativo a disposizioni uniformi sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda i dispositivi avanzati di frenata d'emergenza (AEBS) per i veicoli di categoria M1e N1 |
ECE/TRANS/WP.29/2019/61 |
GTR n. |
Titolo del punto dell'ordine del giorno |
Riferimento del documento |
15 |
Proposta di modifica 5 del regolamento tecnico mondiale (GTR) delle Nazioni Unite n. 15 [Procedure di prova armonizzate a livello mondiale per veicoli commerciali leggeri (WLTP)] |
ECE/TRANS/WP.29/2019/62 |
15 |
Proposta di rettifica del regolamento tecnico mondiale (GTR) delle Nazioni Unite n. 15 [Procedure di prova armonizzate a livello mondiale per veicoli commerciali leggeri (WLTP)]; la modifica riguarda unicamente il testo francese |
ECE/TRANS/WP.29/2019/66 |
|
Proposta di rettifica della modifica 1 del regolamento tecnico mondiale (GTR) delle Nazioni Unite n. 15 [Procedure di prova armonizzate a livello mondiale per veicoli commerciali leggeri (WLTP)]; la modifica riguarda unicamente il testo francese |
ECE/TRANS/WP.29/2019/67 |
|
Proposta di rettifica della modifica 2 del regolamento tecnico mondiale (GTR) delle Nazioni Unite n. 15 [Procedure di prova armonizzate a livello mondiale per veicoli commerciali leggeri (WLTP)]; la modifica riguarda unicamente il testo francese |
ECE/TRANS/WP.29/2019/68 |
|
Proposta di rettifica della modifica 3 del regolamento tecnico mondiale (GTR) delle Nazioni Unite n. 15 [Procedure di prova armonizzate a livello mondiale per veicoli commerciali leggeri (WLTP)]; la modifica riguarda unicamente il testo francese |
ECE/TRANS/WP.29/2019/69 |
|
Proposta di rettifica della modifica 4 del regolamento tecnico mondiale (GTR) delle Nazioni Unite n. 15 [Procedure di prova armonizzate a livello mondiale per veicoli commerciali leggeri (WLTP)]; la modifica riguarda unicamente il testo francese |
ECE/TRANS/WP.29/2019/70 |
19 |
Proposta di modifica 2 del regolamento tecnico mondiale (GTR) delle Nazioni Unite n. 19 [Procedure di prova delle emissioni evaporative per le procedure di prova armonizzate a livello mondiale per veicoli commerciali leggeri (EVAP WLTP)] |
ECE/TRANS/WP.29/2019/64 |
Mutual Resolution n. |
Titolo del punto dell'ordine del giorno |
Riferimento del documento |
M.R.2 |
Proposta di modifica 1 della Mutual Resolution n. 2 contenente definizioni relative ai sistemi di propulsione dei veicoli |
ECE/TRANS/WP.29/2019/71 |
Varie |
Titolo del punto dell'ordine del giorno |
Riferimento del documento |
|
Revisione dell'autorizzazione all'elaborazione della modifica 2 del regolamento tecnico mondiale delle Nazioni Unite n. 16 (Pneumatici) |
ECE/TRANS/WP.29/AC.3/48/Rev.1 |
|
Proposta di modifiche dell'autorizzazione all'elaborazione del regolamento tecnico mondiale delle Nazioni Unite sulle emissioni reali di guida a livello mondiale |
ECE/TRANS/WP.29/2019/72 |
|
Autorizzazione all'elaborazione di un nuovo regolamento tecnico mondiale delle Nazioni Unite sulla determinazione della potenza dei veicoli elettrici |
ECE/TRANS/WP.29/AC.3/53 |
(1) Tutti i documenti indicati nella tabella sono disponibili al seguente indirizzo: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/gen2018.html
24.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 167/32 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1030 DELLA COMMISSIONE
del 21 giugno 2019
che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'indoxacarb ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,
previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,
considerando quanto segue:
(1) |
Il principio attivo indoxacarb è stato iscritto nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 e, a norma dell'articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, è pertanto considerato approvato ai sensi del medesimo regolamento, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato I della citata direttiva. |
(2) |
L'approvazione dell'indoxacarb ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 scadrà il 31 dicembre 2019. Il 28 giugno 2018 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione dell'indoxacarb in conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(3) |
Il 12 novembre 2018 l'autorità di valutazione competente della Francia ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa della domanda. In conformità all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 l'autorità di valutazione competente svolge una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida. |
(4) |
L'autorità di valutazione competente può, se del caso, chiedere che il richiedente fornisca dati sufficienti per effettuare la valutazione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che una sospensione di durata maggiore sia giustificata dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali. |
(5) |
Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell'autorità di valutazione competente, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») prepara un parere sul rinnovo dell'approvazione del principio attivo e lo trasmette alla Commissione, in conformità all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(6) |
Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l'approvazione dell'indoxacarb ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 scada prima che sia stata adottata una decisione in merito al suo rinnovo. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza dell'approvazione dell'indoxacarb ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 per un periodo di tempo sufficiente a consentire l'esame della domanda. Considerando i limiti di tempo consentiti per la valutazione da parte dell'autorità di valutazione competente e per la preparazione e la trasmissione del parere da parte dell'Agenzia, è opportuno posticipare la data di scadenza dell'approvazione al 30 giugno 2022. |
(7) |
Fatta eccezione per la data di scadenza dell'approvazione, l'indoxacarb rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La data di scadenza dell'approvazione dell'indoxacarb ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 è posticipata al 30 giugno 2022.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).
24.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 167/34 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1031 DELLA COMMISSIONE
del 21 giugno 2019
che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri
[notificata con il numero C(2019) 4883]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri in cui sono stati confermati casi di tale malattia nei suini domestici o selvatici («gli Stati membri interessati»). L'allegato di detta decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato ripetutamente per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/975 della Commissione (5) a seguito dei casi di peste suina africana che si sono verificati in Lituania e in Polonia. |
(2) |
Dall'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2019/975 si sono verificati ulteriori casi di peste suina africana nei suini domestici e selvatici in Polonia, Lituania e Romania, che dovrebbero anch'essi riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
(3) |
Nel giugno 2019 sono stati riscontrati due focolai di peste suina africana nei suini domestici in Lituania, nei distretti di Marijampolė e Prienai, in zone che attualmente figurano nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questi focolai di peste suina africana nei suini domestici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Tali zone della Lituania colpite dalla peste suina africana dovrebbero pertanto essere elencate nella parte III, anziché nella parte II, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
(4) |
Nel giugno 2019 si è riscontrato un focolaio di peste suina africana nei suini domestici in Polonia, nel distretto di Bartoszyce, in una zona che attualmente figura nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo focolaio di peste suina africana nei suini domestici rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Tale zona della Polonia colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto essere elencata nella parte III, anziché nella parte II, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
(5) |
Nel giugno 2019 è stato riscontrato un caso di peste suina africana nei suini selvatici nel distretto di Węgrów in Polonia, in una zona che attualmente figura nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo caso di peste suina africana nei suini selvatici rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Tale zona della Polonia colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto essere elencata nella parte II, anziché nella parte I, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
(6) |
Nel giugno 2019 è stato riscontrato un focolaio di peste suina africana nei suini domestici nel distretto di Vâlcea in Romania, in una zona che attualmente figura nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo caso di peste suina africana nei suini domestici rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Questa zona della Romania colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto essere inserita nell'elenco di cui alla parte III, anziché alla parte I, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
(7) |
Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e far fronte in maniera proattiva ai rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno che siano delimitate nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti in Lituania, Polonia e Romania e che tali zone siano debitamente inserite negli elenchi riportati nell'allegato, parti I, II e III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2019
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(4) Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2019/975 della Commissione, del 13 giugno 2019, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 157 del 14.6.2019, pag. 31).
ALLEGATO
L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO
PARTE I
1. Belgio
Le seguenti zone del Belgio:
in Luxembourg province:
— |
the area is delimited clockwise by: |
— |
Frontière avec la France, |
— |
Rue Mersinhat, |
— |
La N818 jusque son intersection avec la N83, |
— |
La N83 jusque son intersection avec la N884, |
— |
La N884 jusque son intersection avec la N824, |
— |
La N824 jusque son intersection avec Le Routeux, |
— |
Le Routeux, |
— |
Rue d'Orgéo, |
— |
Rue de la Vierre, |
— |
Rue du Bout-d'en-Bas, |
— |
Rue Sous l'Eglise, |
— |
Rue Notre-Dame, |
— |
Rue du Centre, |
— |
La N845 jusque son intersection avec la N85, |
— |
La N85 jusque son intersection avec la N40, |
— |
La N40 jusque son intersection avec la N802, |
— |
La N802 jusque son intersection avec la N825, |
— |
La N825 jusque son intersection avec la E25-E411, |
— |
La E25-E411 jusque son intersection avec la N40, |
— |
N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle, |
— |
Rue du Tombois, |
— |
Rue Du Pierroy, |
— |
Rue Saint-Orban, |
— |
Rue Saint-Aubain, |
— |
Rue des Cottages, |
— |
Rue de Relune, |
— |
Rue de Rulune, |
— |
Route de l'Ermitage, |
— |
N87: Route de Habay, |
— |
Chemin des Ecoliers, |
— |
Le Routy, |
— |
Rue Burgknapp, |
— |
Rue de la Halte, |
— |
Rue du Centre, |
— |
Rue de l'Eglise, |
— |
Rue du Marquisat, |
— |
Rue de la Carrière, |
— |
Rue de la Lorraine, |
— |
Rue du Beynert, |
— |
Millewée, |
— |
Rue du Tram, |
— |
Millewée, |
— |
N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg, |
— |
Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg, |
— |
Frontière avec la France, |
— |
La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy, |
— |
La N871 jusque son intersection avec la N88, |
— |
La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour, |
— |
La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811, |
— |
La N811 jusque son intersection avec la N88, |
— |
La N88 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange, |
— |
La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d'Aubange, |
— |
La N81 jusque son intersection avec la E25-E411, |
— |
La E25-E411 jusque son intersection avec la N40, |
— |
La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet, |
— |
Rue du Fet, |
— |
Rue de l'Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume, |
— |
Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères, |
— |
Rue des Bruyères, |
— |
Rue de Neufchâteau, |
— |
Rue de la Motte, |
— |
La N894 jusque son intersection avec laN85, |
— |
La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France. |
2. Bulgaria
Le seguenti zone della Bulgaria:
in Varna the whole region excluding the villages covered in Part II; |
in Silistra region:
|
in Dobrich region:
|
in Ruse region:
|
in Veliko Tarnovo region:
|
in Pleven region:
|
in Vratza region:
|
in Montana region:
|
in Vidin region:
|
3. Estonia
Le seguenti zone dell'Estonia:
— |
Hiiu maakond. |
4. Ungheria
Le seguenti zone dell'Ungheria:
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 651100, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100, 653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658201, 658202 és 658403 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Hajdú-Bihar megye 900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902450, 902550, 902650, 902660, 902670, 902750, 903250, 903650, 903750, 903850, 904350, 904750, 904760, 904850, 904860, 905360, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Heves megye 702550, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, és 705350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950, 751150, 752150 és755550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Nógrád megye 552010, 552150, 552250, 552350, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910 és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855350, 855450, 855550, 855650, 855660 és 855850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
5. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
— |
Aizputes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Kazdangas pagasts un Aizputes pilsēta, |
— |
Alsungas novads, |
— |
Durbes novada Dunalkas un Tadaiķu pagasts, |
— |
Kuldīgas novada Gudenieku pagasts, |
— |
Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta, |
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
— |
Ventspils novada Jūrkalnes pagasts, |
— |
Grobiņas novada Bārtas un Gaviezes pagasts, |
— |
Rucavas novada Dunikas pagasts. |
6. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 2128 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2106, Liolių, Pakražančio seniūnijos, Tytuvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvos seniūnijos, |
— |
Pagėgių savivaldybė, |
— |
Plungės rajono savivaldybė, |
— |
Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnujų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos, |
— |
Rietavo savivaldybė, |
— |
Skuodo rajono savivaldybė, |
— |
Šilalės rajono savivaldybė, |
— |
Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos, |
— |
Tauragės rajono savivaldybė: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, Tauragės miesto ir Žygaičių seniūnijos. |
7. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie lubelskim:
|
w województwie podkarpackim:
|
w województwie świętokrzyskim:
|
8. Romania
Le seguenti zone della Romania:
— |
Județul Alba, |
— |
Județul Cluj, |
— |
Județul Harghita, |
— |
Județul Hunedoara, |
— |
Județul Iași, |
— |
Județul Neamț, |
— |
Restul județului Mehedinți care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:
|
— |
Județul Gorj, |
— |
Județul Suceava, |
— |
Județul Mureș, |
— |
Județul Sibiu, |
— |
Județul Caraș-Severin. |
PARTE II
1. Belgio
Le seguenti zone del Belgio:
in Luxembourg province:
— |
the area is delimited clockwise by: |
— |
La frontière avec la France au niveau de Florenville, |
— |
La N85 jusque son intersection avec la N894 au niveau de Florenville, |
— |
La N894 jusque son intersection avec la rue de la Motte, |
— |
La rue de la Motte jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau, |
— |
La rue de Neufchâteau, |
— |
La rue des Bruyères jusque son intersection avec la rue de la Gaume, |
— |
La rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue de l'Accord, |
— |
La rue de l'Accord, |
— |
La rue du Fet, |
— |
La N40 jusque son intersection avec la E25-E411, |
— |
La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Wyler, |
— |
La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange, |
— |
La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d'Aubange, |
— |
La N88 jusque son intersection avec la N811, |
— |
La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour, |
— |
La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88, |
— |
La N88 jusque son intersection avec la N871, |
— |
La N871 jusque son intersection avec la NN au niveau de Rouvroy, |
— |
La NN jusque son intersection avec la frontière avec la France. |
2. Bulgaria
Le seguenti zone della Bulgaria:
in Varna region:
|
in Silistra region:
|
in Dobrich region:
|
3. Estonia
Le seguenti zone dell'Estonia:
— |
Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
4. Ungheria
Le seguenti zone dell'Ungheria:
— |
Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150,705250, 705450,705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 855250, 855460, 855750, 855950, 855960, 856051, 856150, 856250, 856260, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250 és 857550, továbbá 850650, 850850, 851851 és 851852 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552360 és 552960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651200, 652100, 655400, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 658100, 658310, 658401, 658402, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 901850, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901450, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550, 904650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
5. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
— |
Ādažu novads, |
— |
Aizputes novada Kalvenes pagasts, |
— |
Aglonas novads, |
— |
Aizkraukles novads, |
— |
Aknīstes novads, |
— |
Alojas novads, |
— |
Alūksnes novads, |
— |
Amatas novads, |
— |
Apes novads, |
— |
Auces novads, |
— |
Babītes novads, |
— |
Baldones novads, |
— |
Baltinavas novads, |
— |
Balvu novads, |
— |
Bauskas novads, |
— |
Beverīnas novads, |
— |
Brocēnu novada Blīdenes pagasts, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109, |
— |
Burtnieku novads, |
— |
Carnikavas novads, |
— |
Cēsu novads, |
— |
Cesvaines novads, |
— |
Ciblas novads, |
— |
Dagdas novads, |
— |
Daugavpils novads, |
— |
Dobeles novads, |
— |
Dundagas novads, |
— |
Durbes novada Durbes un Vecpils pagasts, |
— |
Engures novads, |
— |
Ērgļu novads, |
— |
Garkalnes novads, |
— |
Gulbenes novads, |
— |
Iecavas novads, |
— |
Ikšķiles novads, |
— |
Ilūkstes novads, |
— |
Inčukalna novads, |
— |
Jaunjelgavas novads, |
— |
Jaunpiebalgas novads, |
— |
Jaunpils novads, |
— |
Jēkabpils novads, |
— |
Jelgavas novads, |
— |
Kandavas novads, |
— |
Kārsavas novads, |
— |
Ķeguma novads, |
— |
Ķekavas novads, |
— |
Kocēnu novads, |
— |
Kokneses novads, |
— |
Krāslavas novads, |
— |
Krimuldas novads, |
— |
Krustpils novads, |
— |
Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta, |
— |
Lielvārdes novads, |
— |
Līgatnes novads, |
— |
Limbažu novads, |
— |
Līvānu novads, |
— |
Lubānas novads, |
— |
Ludzas novads, |
— |
Madonas novads, |
— |
Mālpils novads, |
— |
Mārupes novads, |
— |
Mazsalacas novads, |
— |
Mērsraga novads, |
— |
Naukšēnu novads, |
— |
Neretas novads, |
— |
Ogres novads, |
— |
Olaines novads, |
— |
Ozolnieku novads, |
— |
Pārgaujas novads, |
— |
Pļaviņu novads, |
— |
Preiļu novads, |
— |
Priekules novads, |
— |
Priekuļu novads, |
— |
Raunas novads, |
— |
republikas pilsēta Daugavpils, |
— |
republikas pilsēta Jelgava, |
— |
republikas pilsēta Jēkabpils, |
— |
republikas pilsēta Jūrmala, |
— |
republikas pilsēta Rēzekne, |
— |
republikas pilsēta Valmiera, |
— |
Rēzeknes novads, |
— |
Riebiņu novads, |
— |
Rojas novads, |
— |
Ropažu novads, |
— |
Rugāju novads, |
— |
Rundāles novads, |
— |
Rūjienas novads, |
— |
Salacgrīvas novads, |
— |
Salas novads, |
— |
Salaspils novads, |
— |
Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Pampāļu, Šķēdes, Nīgrandes, Zaņas, Ezeres, Rubas, Jaunauces un Vadakstes pagasts, |
— |
Saulkrastu novads, |
— |
Sējas novads, |
— |
Siguldas novads, |
— |
Skrīveru novads, |
— |
Skrundas novads, |
— |
Smiltenes novads, |
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
— |
Strenču novads, |
— |
Talsu novads, |
— |
Tērvetes novads, |
— |
Tukuma novads, |
— |
Vaiņodes novads, |
— |
Valkas novads, |
— |
Varakļānu novads, |
— |
Vārkavas novads, |
— |
Vecpiebalgas novads, |
— |
Vecumnieku novads, |
— |
Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta, |
— |
Viesītes novads, |
— |
Viļakas novads, |
— |
Viļānu novads, |
— |
Zilupes novads. |
6. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
— |
Alytaus miesto savivaldybė, |
— |
Alytaus rajono savivaldybė, |
— |
Anykščių rajono savivaldybė, |
— |
Akmenės rajono savivaldybė: Ventos ir Papilės seniūnijos, |
— |
Biržų miesto savivaldybė, |
— |
Biržų rajono savivaldybė, |
— |
Druskininkų savivaldybė, |
— |
Elektrėnų savivaldybė, |
— |
Ignalinos rajono savivaldybė, |
— |
Jonavos rajono savivaldybė, |
— |
Joniškio rajono savivaldybė: Kepalių, Kriukų, Saugėlaukio ir Satkūnų seniūnijos, |
— |
Jurbarko rajono savivaldybė, |
— |
Kaišiadorių rajono savivaldybė, |
— |
Kalvarijos savivaldybė: Akmenynų, Liubavo, Kalvarijos seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 131 ir į pietus nuo kelio Nr. 200 ir Sangrūdos seniūnijos, |
— |
Kauno miesto savivaldybė, |
— |
Kauno rajono savivaldybė, |
— |
Kazlų Rūdos savivaldybė: Jankų, Plutiškių seniūnijos ir Kazlų Rudos seniūnijos dalis nuo kelio Nr. 2613 į šiaurę, kelio Nr. 183 į rytus ir kelio Nr. 230 į šiaurę, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė: Tytuvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio, Kukečių dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 2128 ir į rytus nuo kelio Nr. 2106, ir Šaukėnų seniūnijos, |
— |
Kėdainių rajono savivaldybė, |
— |
Kupiškio rajono savivaldybė, |
— |
Lazdijų rajono savivaldybė: Būdviečio, Kapčiamieščio, Krosnos, Kučiūnų ir Noragėlių seniūnijos, |
— |
Marijampolės savivaldybė: Degučių, Gudelių, Mokolų ir Narto seniūnijos, |
— |
Mažeikių rajono savivaldybė: Šerkšnėnų, Sedos ir Židikų seniūnijos, |
— |
Molėtų rajono savivaldybė, |
— |
Pakruojo rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio miesto savivaldybė, |
— |
Pasvalio rajono savivaldybė, |
— |
Radviliškio rajono savivaldybė, |
— |
Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos |
— |
Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų, Šiluvos,Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1, |
— |
Rokiškio rajono savivaldybė, |
— |
Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Sintautų, Slavikų. Sudargo, Žvirgždaičių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 140 ir į pietvakarius nuo kelio Nr. 137 |
— |
Šalčininkų rajono savivaldybė, |
— |
Šiaulių miesto savivaldybė, |
— |
Šiaulių rajono savivaldybė: Šiaulių kaimiškoji seniūnija, |
— |
Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija, |
— |
Širvintų rajono savivaldybė, |
— |
Švenčionių rajono savivaldybė, |
— |
Tauragės rajono savivaldybė: Batakių ir Gaurės seniūnijos, |
— |
Telšių rajono savivaldybė, |
— |
Trakų rajono savivaldybė, |
— |
Ukmergės rajono savivaldybė, |
— |
Utenos rajono savivaldybė, |
— |
Varėnos rajono savivaldybė, |
— |
Vilniaus miesto savivaldybė, |
— |
Vilniaus rajono savivaldybė, |
— |
Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos, |
— |
Visagino savivaldybė, |
— |
Zarasų rajono savivaldybė. |
7. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie lubelskim:
|
w województwie podkarpackim:
|
8. Romania
Le seguenti zone della Romania:
— |
Restul județului Maramureș care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:
|
— |
Județul Bistrița-Năsăud. |
PARTE III
1. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
— |
Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta, |
— |
Saldus novada Saldus, Zirņu, Lutriņu un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta. |
2. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
— |
Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės, Kruopių, Naujosios Akmenės kaimiškoji ir Naujosios Akmenės miesto seniūnijos, |
— |
Birštono savivaldybė, |
— |
Joniškio rajono savivaldybė: Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Rudiškių, Skaistgirio, Žagarės seniūnijos, |
— |
Kalvarijos savivaldybė: Kalvarijos seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 131 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 200, |
— |
Kazlų Rudos savivaldybė: Antanavo seniūnija ir Kazlų Rudos seniūnijos dalis nuo kelio Nr. 2613 į pietus, kelio Nr. 183 į vakarus ir kelio Nr. 230 į pietus, |
— |
Lazdijų rajono savivaldybė: Lazdijų miesto, Lazdijų, Seirijų, Šeštokų, Šventežerio ir Veisiejų seniūnijos, |
— |
Marijampolės savivaldybė: Igliaukos, Liudvinavo, Marijampolės, Sasnavos ir Šunskų seniūnijos, |
— |
Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos, |
— |
Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų ir Šilavotos seniūnijos, |
— |
Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137, |
— |
Šiaulių rajono savivaldybės: Bubių, Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kuršėnų kaimiškoji, Kuršėnų miesto, Kužių, Meškuičių, Raudėnų ir Šakynos seniūnijos, |
— |
Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137, |
— |
Vilkaviškio rajono savivaldybės: Gižų ir Pilviškių seniūnijos. |
3. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie lubelskim:
|
4. Romania
Le seguenti zone della Romania:
— |
Zona orașului București, |
— |
Județul Constanța, |
— |
Județul Satu Mare, |
— |
Județul Tulcea, |
— |
Județul Bacău, |
— |
Județul Bihor, |
— |
Județul Brăila, |
— |
Județul Buzău, |
— |
Județul Călărași, |
— |
Județul Dâmbovița, |
— |
Județul Galați, |
— |
Județul Giurgiu, |
— |
Județul Ialomița, |
— |
Județul Ilfov, |
— |
Județul Prahova, |
— |
Județul Sălaj, |
— |
Județul Vaslui, |
— |
Județul Vrancea, |
— |
Județul Teleorman, |
— |
Partea din județul Maramureș cu următoarele delimitări:
|
— |
Partea din județul Mehedinți cu următoarele comune:
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— |
Județul Argeș, |
— |
Județul Olt, |
— |
Județul Dolj, |
— |
Județul Arad, |
— |
Județul Timiș, |
— |
Județul Covasna, |
— |
Județul Brașov, |
— |
Județul Botoșani, |
— |
Județul Vâlcea. |
PARTE IV
Italia
Le seguenti zone dell'Italia:
— |
tutto il territorio della Sardegna. |
ORIENTAMENTI
24.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 167/64 |
INDIRIZZO (UE) 2019/1032 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 10 maggio 2019
che modifica l'indirizzo (UE) 2015/510 sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2019/11)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,
Visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1, l'articolo 9.2, l'articolo 12.1, l'articolo 14.3, l'articolo 18.2 e l'articolo 20, primo paragrafo,
considerando quanto segue:
(1) |
Il conseguimento di una politica monetaria unica rende necessaria la definizione dello strumentario, dei singoli strumenti e delle procedure che devono essere utilizzati dall'Eurosistema nell'attuazione di tale politica secondo modalità uniformi in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro. |
(2) |
È opportuno modificare l'indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (1) per includervi alcuni necessari aggiustamenti tecnici ed editoriali relativi a taluni aspetti delle operazioni di politica monetaria. |
(3) |
Nell'ottica di un rafforzamento della trasparenza del sistema di garanzie dell'Eurosistema, la definizione di agenzie quali emittenti o garanti di strumenti di debito dovrebbe essere ulteriormente chiarita. |
(4) |
Il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), adottato il 12 dicembre 2017, stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate. Il sistema di garanzie dell'Eurosistema dovrebbe essere rivisto per tenere conto delle caratteristiche rilevanti (a) degli obblighi di comunicazione stabiliti in tale regolamento in relazione ai dati sulla qualità creditizia e sulle performance delle esposizioni sottostanti e (b) delle disposizioni di tale regolamento relative alla registrazione di repertori di dati sulle cartolarizzazioni presso l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority). |
(5) |
Per verificare la qualità creditizia delle attività concesse in garanzia per le operazioni di finanziamento, l'Eurosistema tiene conto delle informazioni fornite dai sistemi di valutazione creditizia. In questo contesto, dovrebbe cessare l'uso di strumenti di rating di fornitori terzi (third-party rating tool providers, RT) come una delle fonti di valutazione creditizia accettate per ridurre la complessità del sistema di garanzie dell'Eurosistema e contribuire a ridurre la dipendenza dell'Eurosistema da valutazioni esterne della qualità creditizia. |
(6) |
L'Eurosistema accetta in garanzia taluni strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti da banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali. I criteri per il riconoscimento di enti quali banche multilaterali di sviluppo o organizzazioni internazionali dovrebbero essere razionalizzati per ridurre la complessità del sistema di garanzie dell'Eurosistema. |
(7) |
L'Eurosistema accetta in garanzia taluni crediti. È necessario modificare i criteri di idoneità di tali crediti per ridurre la complessità e assicurare la coerenza del sistema di garanzie dell'Eurosistema. In particolare, l'Eurosistema cesserà di distinguere tra crediti a tasso variabile dotati di tassi cedolari massimi o minimi introdotti all'emissione o successivamente. Analogamente, l'Eurosistema cesserà di distinguere tra crediti a tasso variabile con tasso di riferimento collegato al rendimento di titoli di stato in base alla scadenza dei titoli di stato. È necessario altresì chiarire che i crediti non sono idonei se il loro flusso di cassa più recente è negativo. Inoltre, è opportuno introdurre una soglia dimensionale minima per l'idoneità dei crediti domestici per armonizzare ulteriormente l'utilizzo di crediti a garanzia di operazioni di finanziamento dell'Eurosistema. |
(8) |
Tutte le attività idonee per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema sono assoggettate a regole di valutazione e a specifiche misure di controllo del rischio al fine di tutelare l'Eurosistema dal rischio di perdite finanziarie ove sia necessario realizzare il valore della garanzia in conseguenza dell'inadempimento di una controparte. In questo contesto, è necessario chiarire che l'Eurosistema assegna un valore alle attività non negoziabili sulla base del capitale nominale in essere di tali attività. |
(9) |
L'Eurosistema accetta in garanzia obbligazioni garantite emesse, dovute o garantite dalla controparte stessa o da qualsiasi altro soggetto con cui questa abbia stretti legami, purché tali obbligazioni garantite soddisfino certi criteri. In questo contesto, l'Eurosistema ha la necessità di chiarire ulteriormente i criteri per l'accettazione in garanzia di tali obbligazioni garantite. |
(10) |
Altre modifiche minori sono necessarie a fini di chiarezza, comprese quelle relative all'importo da garantire in operazioni di immissione di liquidità, al termine per richiedere l'accesso alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti e alle limitazioni geografiche relative ai titoli garantiti da attività e alle attività generatrici di flussi di cassa. |
(11) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifiche
L'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) è modificato come segue:
1. |
L'articolo 2 è modificato come segue:
|
2. |
all'articolo 15, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
3. |
all'articolo 19, il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente: «5. Una controparte può inviare una richiesta di accesso al rifinanziamento marginale alla propria BCN di appartenenza. La richiesta, purché ricevuta dalla BCN di appartenenza al più tardi entro 15 minuti dopo l'orario di chiusura di TARGET2, è soddisfatta in TARGET2 nello stesso giorno. Il termine per richiedere l'accesso all'operazione di rifinanziamento marginale è posticipato di altri 15 minuti nell'ultima giornata lavorativa dell'Eurosistema di un periodo di mantenimento della riserva obbligatoria. In circostanze eccezionali, l'Eurosistema può decidere di applicare termini posticipati. La richiesta di accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale specifica l'ammontare del credito richiesto. La controparte consegna a garanzia attività idonee sufficienti per l'operazione, salvo che tali attività siano state già previamente depositate dalla controparte presso la BCN di appartenenza ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4.»; |
4. |
nell'articolo 22, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Al fine di avere accesso alle operazioni di deposito presso la banca centrale, la controparte deve inviare una richiesta alla BCN di appartenenza. La richiesta, purché ricevuta dalla BCN di appartenenza al più tardi entro 15 minuti dopo l'orario di chiusura di TARGET2, è soddisfatta in TARGET2 nello stesso giorno. Il termine per richiedere l'accesso alle operazioni di deposito presso la banca centrale è posticipato di altri 15 minuti nell'ultima giornata operativa dell'Eurosistema di un periodo di mantenimento della riserva obbligatoria. In circostanze eccezionali, l'Eurosistema può decidere di applicare termini posticipati. La richiesta deve specificare l'ammontare del deposito.»; |
5. |
all'articolo 59, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «4. L'Eurosistema pubblica informazioni sui livelli di qualità creditizia sul sito Internet della BCE in forma di scala di rating armonizzata dell'Eurosistema, compresa la corrispondenza delle valutazioni della qualità creditizia, fornite dalle agenzie esterne di valutazione del merito di credito accettate (External Credit Assessment Institutions, ECAI), ai livelli di qualità creditizia. 5. Nella valutazione dei requisiti di qualità creditizia, l'Eurosistema tiene conto delle informazioni relative a valutazioni della qualità creditizia fornite da sistemi di valutazione creditizia appartenenti a una delle tre fonti previste in conformità al Titolo V della parte quarta.»; |
6. |
all'articolo 69, il paragrafo 2 è soppresso; |
7. |
all'articolo 70 è inserito il seguente paragrafo 3 bis: «3 bis. Per gli strumenti di debito emessi o garantiti da agenzie, l'emittente o il garante sono stabiliti in uno Stato membro la cui moneta è l'euro.»; |
8. |
all'articolo 73, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Affinché i titoli garantiti da attività risultino idonei, tutte le attività generatrici di flussi di cassa che li garantiscono devono essere omogenee, ossia deve essere possibile segnalarle secondo uno dei modelli a livello di prestito di cui all'allegato VIII compreso tra i seguenti:
|
9. |
l'articolo 74 è modificato come segue:
|
10. |
l'articolo 78 è modificato come segue:
|
11. |
l'articolo 81 bis è modificato come segue:
|
12. |
l'articolo 90 è sostituito dal seguente: «Articolo 90 Capitale e cedole dei crediti Per risultare idonei, i crediti devono soddisfare i seguenti requisiti:
|
13. |
l'articolo 93 è sostituito dal seguente: «Articolo 93 Ammontare minimo dei crediti Per l'uso domestico i crediti, al momento della presentazione come garanzia da parte di una controparte, devono soddisfare una soglia dimensionale minima di EUR 25 000 o una di importo più elevato che può essere stabilita dalla BCN di appartenenza. Per i crediti utilizzati su base transfrontaliera si applica una soglia dimensionale minima pari a 500 000 EUR.»; |
14. |
all'articolo 95, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. I debitori e i garanti di crediti idonei devono essere società non finanziarie, enti del settore pubblico, (escluse le società finanziarie pubbliche), banche multilaterali di sviluppo o organizzazioni internazionali.»; |
15. |
l'articolo 100 è sostituito dal seguente: «Articolo 100 Verifica delle procedure usate per presentare i crediti Le BCN, o un'autorità di vigilanza o un revisore esterno, verificano una tantum l'appropriatezza delle procedure con cui la controparte presenta all'Eurosistema le informazioni relative ai crediti. In caso di cambiamenti significativi apportati a tali procedure, può essere effettuata una nuova verifica una tantum di tali procedure.»; |
16. |
all'articolo 107 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. I DECC hanno un capitale fisso e incondizionato e una struttura cedolare che soddisfa i criteri stabiliti all'articolo 63. Il pool di garanzie contiene solo crediti per i quali sia disponibile:
|
17. |
l'articolo 107 sexies è modificato come segue:
|
18. |
all'articolo 114, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Se il garante non è un ente del settore pubblico con potere di imposizione fiscale, prima che l'attività negoziabile o il credito assistiti dalla garanzia possano essere considerati idonei è presentata alla BCN interessata, in una forma e contenuto ritenuti accettabili dall'Eurosistema, una dichiarazione legale che confermi la validità giuridica, l'efficacia vincolante e l'opponibilità della garanzia. La dichiarazione legale di conferma deve essere predisposta da soggetti indipendenti dalla controparte, dall'emittente/debitore e dal garante e giuridicamente qualificati a fornire tale conferma ai sensi della normativa applicabile, ad esempio, avvocati esercenti la professione presso uno studio legale o operanti in un'istituzione accademica riconosciuta o un ente pubblico. La dichiarazione legale specifica inoltre che non si tratta di una garanzia personale, e che è azionabile unicamente dal detentore dell'attività negoziabile o dal creditore del credito. Se il garante è stabilito in una giurisdizione diversa da quella della legge che regola la garanzia, la dichiarazione legale deve altresì confermare che la garanzia è valida ed opponibile in base alla legislazione del paese dove è stabilito il garante. Per le attività negoziabili, la dichiarazione legale deve essere presentata dalla controparte, per la verifica, alla BCN che segnala l'attività garantita per l'inclusione nella lista delle attività idonee. Per i crediti, la dichiarazione deve essere presentata dalla controparte che intende mobilizzare il credito, per la verifica, alla BCN della giurisdizione la cui legge regola il credito. Il requisito dell'opponibilità è soggetto a tutte le leggi in materia di insolvenza e fallimento, ai principi generali di equità e ad altre norme e principi similari applicabili al garante e che producano effetti in generale sui diritti dei creditori nei confronti del garante.»; |
19. |
all'articolo 119, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Le informazioni sulla qualità creditizia sulle quali l'Eurosistema basa la valutazione dell'idoneità delle attività idonee a garanzia per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema devono essere fornite da sistemi di valutazione del credito che appartengano a una delle seguenti tre fonti:
2. Nell'ambito di ciascuna delle fonti di valutazione del credito elencate al paragrafo 1 può esservi una serie di sistemi di valutazione della qualità creditizia. I sistemi di valutazione della qualità creditizia devono soddisfare i criteri di accettazione di cui al presente titolo. Un elenco dei sistemi di valutazione della qualità creditizia accettati, cioè l'elenco di ECAI e ICAS accettati è pubblicato sul sito Internet della BCE.»; |
20. |
l'articolo 124 è soppresso; |
21. |
l'articolo 125 è soppresso; |
22. |
l'articolo 135 è sostituito dal seguente: «Articolo 135 Regole di valutazione delle attività non negoziabili Alle attività non negoziabili è assegnato dall'Eurosistema un valore corrispondente al capitale nominale in essere di tali attività negoziabili.»; |
23. |
all'articolo 138, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
24. |
all'articolo 141, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
25. |
gli allegati VI, VIII e IX ter sono modificati in conformità al testo contenuto nell'allegato I del presente Indirizzo; |
26. |
il testo di cui all'allegato II del presente indirizzo è inserito come nuovo allegato XII bis dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). |
Articolo 2
Efficacia e attuazione
1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
2. Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie ad ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 5 agosto 2019. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 21 giugno 2019.
Articolo 3
Destinatari
Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 maggio 2019.
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).
(2) Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).
ALLEGATO I
Gli allegati VI, VIII e IX ter del regolamento (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) sono modificati come segue:
1. |
l'allegato VI è modificato come segue:
|
2. |
L'allegato VIII è modificato come segue:
|
3. |
l'allegato IX ter è modificato come segue:
|
ALLEGATO II
«ALLEGATO XII bis
Un ente considerato un'agenzia ai sensi del punto 2) dell'articolo 2 del presente indirizzo deve soddisfare i seguenti criteri quantitativi affinché le sue attività negoziabili idonee possano essere classificate nella categoria II degli scarti di garanzia di cui alla tavola 1 dell'allegato all'indirizzo (UE) 2016/65 (BCE/2015/35):
a) |
la media della somma del valore nominale in essere di tutte le attività negoziabili idonee emesse dall'agenzia sia almeno di 10 miliardi di euro nel periodo di riferimento; e |
b) |
la media della somma del valore nominale in essere di tutte le attività negoziabili idonee con valore nominale in essere di almeno 500 milioni di EUR emesse dall'agenzia nel periodo di riferimento corrisponda a una quota pari o superiore al 50 % della media della somma del valore nominale in essere di tutte le attività negoziabili idonee emesse da tale agenzia nel periodo di riferimento. |
Il rispetto di tali criteri quantitativi è valutato su base annuale calcolando, ogni anno, la relativa media su un periodo di riferimento di un anno con inizio il 1o agosto dell'anno precedente e fine il 31 luglio dell'anno in corso.
24.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 167/75 |
INDIRIZZO (UE) 2019/1033 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 10 maggio 2019
che modifica l'indirizzo (UE) 2016/65 sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2019/12)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1, l'articolo 9.2, l'articolo 12.1, l'articolo 14.3, l'articolo 18.2 e l'articolo 20, primo paragrafo,
considerando quanto segue:
(1) |
Tutte le attività idonee per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema sono assoggettate a regole di valutazione e a specifiche misure di controllo del rischio al fine di tutelare l'Eurosistema dal rischio di perdite finanziarie ove sia necessario realizzare il valore della garanzia in conseguenza dell'inadempimento di una controparte. A seguito di una revisione del sistema di controllo dei rischi e delle regole di valutazione dell'Eurosistema in relazione alle attività non negoziabili, è necessario apportare diversi aggiustamenti al fine di assicurare un'adeguata protezione dal rischio dell'Eurosistema. |
(2) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea (BCE/2015/35) (1), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifiche
L'indirizzo (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) è modificato come segue:
1. |
all'articolo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
2. |
all'articolo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
3. |
all'articolo 2, la lettera d), è sostituita dalla seguente:
|
4. |
l'articolo 5 è modificato come segue:
|
5. |
l'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente indirizzo. |
Articolo 2
Efficacia e attuazione
1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
2. Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie ad ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 5 agosto 2019. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 21 giugno 2019.
Articolo 3
Destinatari
Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 maggio 2019.
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) Indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea del 18 novembre 2015 sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2015/35) (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 30).
ALLEGATO
L'indirizzo (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) è modificato come segue:
1. |
la tavola 1 è sostituita dalla seguente: «Tavola 1 Categorie di scarto di garanzia per attività negoziabili idonee sulla base del tipo di emittente e/o del tipo di attività
|
2. |
la tavola 2 è sostituita dalla seguente: «Tavola 2 Livelli degli scarti di garanzia applicati alle attività negoziabili idonee nelle categorie di scarti di garanzia da I a IV
|
3. |
la tavola 3 è sostituita dalla seguente: «Tavola 3 Livelli degli scarti di garanzia applicati ai crediti idonei con tassi di interesse fissi o variabili
|
(*1) ossia [0-1) vita residua inferiore ad un anno, [1-3) vita residua pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni ecc.»
(*2) ossia [0-1) vita residua inferiore ad un anno, [1-3) vita residua pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni ecc.».
24.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 167/79 |
INDIRIZZO (UE) 2019/1034 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 10 maggio 2019
che modifica l'indirizzo BCE/2014/31 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie (BCE/2019/13)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1 e gli articoli 5.1, 12.1, 14.3 e 18.2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il Consiglio direttivo ha deciso che ai fini degli articoli 1, paragrafo 3, e 6, paragrafo 1, e dell'articolo 8 dell'indirizzo BCE/2014/31 (1), la Repubblica ellenica non è più considerata uno Stato membro dell'area dell'euro sottoposto a un programma dell'Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale (2). |
(2) |
Il Consiglio direttivo ha deciso che ai fini dell'articolo 8 dell'indirizzo BCE/2014/31, la Repubblica di Cipro non è più considerata uno Stato membro dell'area dell'euro sottoposto a un programma dell'Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale (3). |
(3) |
La sospensione dei requisiti per la soglia di qualità creditizia per alcuni strumenti negoziabili, dovrebbe essere soggetta a una decisione esplicita del Consiglio direttivo. |
(4) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'Indirizzo BCE/2014/31, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifiche
L'indirizzo BCE/2014/31 è modificato come segue:
1. |
nell'articolo 1, il paragrafo 3 è soppresso. |
2. |
l'articolo 6 è soppresso; |
3. |
nell'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Sulla base di una specifica decisione del Consiglio direttivo a tal fine, la soglia di qualità creditizia dell'Eurosistema non si applica agli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti da parte del governo di uno Stato membro dell'area dell'euro sottoposto ad un programma dell'Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale, fintanto che il Consiglio direttivo ritenga che lo Stato membro interessato soddisfi le condizioni per il sostegno finanziario e/o il programma macroeconomico.»; |
4. |
nell'articolo 8, il paragrafo 3 è soppresso; |
5. |
nell'articolo 9, il paragrafo 3 è soppresso; |
6. |
Gli allegati I e II sono soppressi. |
Articolo 2
Efficacia e attuazione
1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
2. Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie ad ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 5 agosto 2019. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 21 giugno 2019.
Articolo 3
Destinatari
Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 maggio 2019.
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) Indirizzo BCE/2014/31, del 9 luglio 2014, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie, e che modifica l'Indirizzo BCE/2007/9 (GU L 240 del 13.8.2014, pag. 28).
(2) Decisione (UE) 2018/1148 della Banca centrale europea, del 10 agosto 2018, relativa all'idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica e che abroga la Decisione (UE) 2016/1041 della Banca centrale europea (BCE/2018/21) (GU L 208 del 17.8.2018, pag. 91).
(3) Decisione (UE) 2016/457 della Banca centrale europea, del 16 marzo 2016, relativa all'idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro (BCE/2016/5) (GU L 79 del 30.3.2016, pag. 41).
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
24.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 167/81 |
DECISIONE N. 1/2019
del 10 aprile 2019
DEL COMITATO MISTO DELL'APE UE-GIAPPONE [2019/1035]
IL COMITATO MISTO DELL'APE UE-GIAPPONE,
visto l'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico («l'APE UE-Giappone»), in particolare l'articolo 22.1, paragrafo 4, lettera e), l'articolo 21.6, paragrafo 2, e l'articolo 21.30,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 22.1, paragrafo 4, lettera e), dell'APE UE-Giappone, il comitato misto deve adottare il proprio regolamento interno. |
(2) |
A norma dell'articolo 21.6, paragrafo 2, il comitato misto deve adottare la procedura di mediazione. |
(3) |
A norma dell'articolo 21.30, il comitato misto deve adottare il regolamento interno di un collegio e il codice di condotta per gli arbitri, |
DECIDE:
— |
il regolamento interno del comitato misto di cui allegato I, |
— |
la procedura di mediazione di cui all'allegato II, |
— |
il regolamento interno di un collegio di cui all'allegato III, e |
— |
il codice di condotta per gli arbitri di cui all'allegato IV, |
sono adottati.
Firmata a Tokyo, il 10 aprile 2019
Per il comitato misto dell'APE UE-Giappone
A nome del Giappone
Taro KONO
A nome dell'Unione europea
Cecilia MALMSTRÖM
ALLEGATO 1
REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO MISTO A NORMA DELL'ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E IL GIAPPONE PER UN PARTENARIATO ECONOMICO
Articolo 1
Composizione e presidenza
1. Il comitato misto istituito dall'articolo 22.1, paragrafo 1, dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico (di seguito «l'accordo») svolge le sue funzioni come previsto all'articolo 22.1 dell'accordo e assume la responsabilità dell'attuazione e del funzionamento generali dell'accordo.
2. Il comitato misto è composto da rappresentanti dell'Unione europea e del Giappone e, in conformità all'articolo 22.1, paragrafo 3, dell'accordo, è copresieduto dal membro della Commissione europea responsabile per il Commercio e dal ministro degli Affari esteri del Giappone.
3. I copresidenti possono essere rappresentati dai rispettivi delegati secondo quanto previsto all'articolo 22.1, paragrafo 3, dell'accordo. Gli ulteriori riferimenti ai copresidenti del comitato misto all'interno del presente regolamento interno si intendono fatti anche ai loro delegati.
4. I copresidenti possono essere accompagnati da funzionari. Gli elenchi dei funzionari che assistono alla riunione per ciascuna parte sono scambiati tramite i punti di contatto prima della riunione.
5. I copresidenti possono decidere di comune accordo di invitare osservatori o esperti indipendenti su base ad hoc.
Articolo 2
Punti di contatto
1. I punti di contatto designati a norma dell'articolo 22.6, paragrafo 1, dell'accordo (di seguito «i punti di contatto») coordinano l'organizzazione e i preparativi per le riunioni del comitato misto.
2. Tutti gli scambi di corrispondenza e le comunicazioni tra le parti relativi ai lavori del comitato misto e alle sue riunioni sono effettuati tramite i punti di contatto in conformità all'articolo 22.6, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo.
3. I punti di contatto sono incaricati di coordinare i preparativi per l'ordine del giorno provvisorio, i progetti di decisioni e i progetti di raccomandazioni del comitato misto, come pure la corrispondenza e le comunicazioni tra il comitato misto e i comitati specializzati, i gruppi di lavoro e gli altri organismi istituiti a norma dell'accordo.
Articolo 3
Ordine del giorno
1. I punti di contatto redigono congiuntamente un ordine del giorno provvisorio per ogni riunione e lo trasmettono, unitamente ai documenti pertinenti, ai partecipanti al comitato misto al più tardi 15 giorni di calendario prima della data della riunione.
2. Ciascuna parte può proporre punti all'ordine del giorno al più tardi 21 giorni di calendario prima della data della riunione.
3. Le parti possono di comune accordo abbreviare i termini indicati ai paragrafi 1 e 2 in funzione delle esigenze di un caso specifico.
4. Il comitato misto adotta l'ordine del giorno all'inizio della riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.
Articolo 4
Lingua di lavoro
Salvo diversa decisione delle parti, tutta la corrispondenza e tutte le comunicazioni tra le parti in merito ai lavori del comitato misto, come pure la preparazione e le deliberazioni riguardanti decisioni e raccomandazioni, sono effettuate in inglese.
Articolo 5
Decisioni e raccomandazioni
1. In conformità all'articolo 22.2 dell'accordo le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto sono prese per consenso. Esse possono essere adottate mediante procedura scritta tramite scambio di note tra i copresidenti del comitato.
2. Tutte le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto recano un numero di serie, la data di adozione e un titolo che si riferisce all'oggetto delle stesse.
Articolo 6
Verbale congiunto
1. Il progetto di verbale congiunto comprende di norma l'ordine del giorno definitivo e una sintesi delle discussioni per ciascun punto dell'ordine del giorno.
2. Il progetto di verbale congiunto di ciascuna riunione è redatto dai punti di contatto non appena possibile e comunque non oltre 60 giorni dalla data della riunione.
3. Il progetto di verbale congiunto è approvato per iscritto dalle parti non appena possibile e comunque non oltre 70 giorni dalla data della riunione. Una volta approvato, due copie del verbale sono firmate dai punti di contatto e ciascuna parte riceve una copia originale di tali documenti. Le parti possono decidere che la firma e lo scambio di copie per via elettronica soddisfano tale prescrizione.
Articolo 7
Pubblicità e riservatezza
1. Salvo altrimenti disposto nell'accordo o diversa decisione delle parti, le riunioni del comitato misto non sono aperte al pubblico.
2. Se una parte presenta al comitato misto o a qualsiasi comitato specializzato, gruppo di lavoro o altro organismo istituito a norma dell'accordo informazioni considerate riservate o protette dalla divulgazione conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, l'altra parte tratta tali informazioni come riservate secondo quanto previsto all'articolo 1.6 dell'accordo.
3. Ciascuna parte può rendere pubblici con ogni mezzo opportuno l'ordine del giorno definito dalle parti prima della riunione del comitato misto, il verbale congiunto approvato redatto in conformità all'articolo 6, fatta salva l'applicazione del paragrafo 2. Ciascuna parte garantisce che le decisioni, raccomandazioni e interpretazioni adottate dal comitato misto siano rese pubbliche.
Articolo 8
Spese
Ciascuna parte si assume l'onere delle spese da essa sostenute per le riunioni del comitato misto. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni sono a carico della parte che ospita la riunione. Qualora una riunione si svolga al di fuori dell'Unione europea o del Giappone, le parti decidono di comune accordo in merito alla ripartizione delle spese sostenute per l'organizzazione della riunione.
ALLEGATO 2
PROCEDURA DI MEDIAZIONE
I. Obiettivo
1. |
L'obiettivo della procedura di mediazione di cui all'articolo 21.6 dell'accordo, come previsto nel presente documento, è agevolare la ricerca di una soluzione concordata mediante una procedura esauriente e rapida con l'assistenza di un Mediatore. |
II. Definizioni
2. |
Ai fini del presente documento si intende per:
a) «accordo»: l'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico; b) «codice di condotta»: il codice di condotta per gli arbitri di cui all'articolo 21.30 dell'accordo; c) «giorni»: i giorni di calendario; d) «comitato misto»: il comitato misto istituito a norma dell'articolo 22.1 dell'accordo; e) «parte che riceve la richiesta»: la parte alla quale è indirizzata la richiesta di avviare una procedura di mediazione a norma dell'articolo 21.6 dell'accordo; f) «parte richiedente»: la parte che richiede di avviare una procedura di mediazione a norma dell'articolo 21.6 dell'accordo; e g) «regolamento interno»: il regolamento interno di un collegio di cui all'articolo 21.30 dell'accordo. |
III. Avvio della procedura di mediazione
3. |
Una parte può richiedere in qualsiasi momento l'avvio di una procedura di mediazione tra le parti. La richiesta è presentata all'altra parte per iscritto. La richiesta è sufficientemente dettagliata da consentire all'altra parte di comprendere chiaramente le preoccupazioni della parte che richiede la procedura di mediazione. Nella sua richiesta la parte richiedente descrive la questione contestata:
|
4. |
Prima di indirizzare all'altra parte una richiesta scritta a norma del paragrafo 3, una parte dovrebbe di norma avvalersi delle pertinenti disposizioni in materia di cooperazione o di consultazione previste dall'accordo. Si precisa che le consultazioni a norma dell'articolo 21.5 dell'accordo non sono necessarie prima di avviare la procedura di mediazione. |
5. |
La procedura di mediazione può essere avviata solo di comune accordo tra le parti al fine di cercare soluzioni concordate e prendere in considerazione eventuali pareri e soluzioni proposte dal Mediatore. La parte che riceve la richiesta la esamina con debita attenzione e risponde per iscritto entro 10 giorni dal suo ricevimento, accogliendo o respingendo la richiesta. Se la parte che riceve la richiesta non risponde entro tale termine, la richiesta si considera respinta. La data in cui la parte richiedente riceve la risposta della parte che riceve la richiesta in cui essa accoglie detta richiesta è considerata come la data di avvio della procedura di mediazione. |
IV. Selezione del Mediatore
6. |
Le parti si adoperano per raggiungere un accordo sulla scelta di un Mediatore entro 15 giorni dalla data di avvio della procedura di mediazione. |
7. |
Se le parti non giungono a un accordo sul Mediatore entro il termine previsto al paragrafo 6, su richiesta di qualsiasi parte ed entro cinque giorni dalla richiesta, il copresidente del comitato misto della parte richiedente, o il suo delegato, seleziona il Mediatore mediante estrazione a sorte dal sottoelenco dei presidenti istituito a norma dell'articolo 21.9, paragrafo 1, dell'accordo. La richiesta è inviata in copia all'altra parte. |
8. |
L'ufficio designato dalla parte richiedente a norma dell'articolo 21.25, paragrafo 1, dell'accordo è responsabile dell'organizzazione dell'estrazione a sorte e informa con il dovuto anticipo i copresidenti del comitato misto della data, dell'ora e del luogo dell'estrazione a sorte. Il copresidente della parte che riceve la richiesta può essere presente all'estrazione a sorte o essere rappresentato da un'altra persona. Possono inoltre essere presenti rappresentanti di entrambe le parti. L'estrazione a sorte è comunque effettuata con la parte o le parti che sono presenti. |
9. |
Salvo diversa decisione delle parti, il Mediatore non è cittadino o alle dipendenze né dell'una né dell'altra parte. |
10. |
Il Mediatore assiste le parti con imparzialità e trasparenza nel fare chiarezza sulla questione contestata e sui possibili effetti della misura specifica sugli scambi o sugli investimenti nonché nella ricerca di una soluzione concordata. |
11. |
Il codice di condotta per gli arbitri adottato dal comitato misto a norma dell'articolo 21.30 dell'accordo si applica mutatis mutandis al Mediatore. |
V. Regole della procedura di mediazione
12. |
Entro 10 giorni dalla data in cui il Mediatore è stato scelto di comune accordo a norma del paragrafo 6 o selezionato a norma del paragrafo 7, la parte richiedente presenta per iscritto al Mediatore e alla parte che riceve la richiesta una descrizione dettagliata della questione contestata, indicando come la misura specifica è o sarebbe applicata e come essa incide sugli scambi o sugli investimenti. Entro 20 giorni dalla data di trasmissione di questa comunicazione la parte che riceve la richiesta può fornire per iscritto le sue osservazioni in merito alla descrizione. Ciascuna parte può inserire nella propria descrizione o tra le proprie osservazioni le informazioni ritenute pertinenti. |
13. |
Il Mediatore può decidere il modo più appropriato per fare chiarezza sulla questione contestata, compresi i possibili effetti della misura specifica sugli scambi o sugli investimenti. Il Mediatore può in particolare organizzare riunioni tra le parti, consultare le parti congiuntamente o separatamente e fornire ogni ulteriore sostegno di cui le parti facciano richiesta. Previa consultazione delle parti il Mediatore può inoltre chiedere l'assistenza o la consulenza degli esperti e delle parti interessate pertinenti. |
14. |
Il Mediatore si adopera per offrire pareri e proporre una soluzione all'esame delle parti. Le parti possono accettare o respingere la soluzione proposta o concordare una diversa soluzione. I pareri o le osservazioni del Mediatore non riguardano la compatibilità della misura specifica con l'accordo. |
15. |
Salvo diversa decisione delle parti, la procedura si svolge nella parte che ha ricevuto la richiesta. |
16. |
Le parti si adoperano per pervenire a una soluzione concordata entro 60 giorni dalla data in cui il Mediatore è stato scelto di comune accordo a norma del paragrafo 6 o selezionato a norma del paragrafo 7. Se una parte lo richiede, la soluzione concordata è adottata mediante una decisione del comitato misto. Salvo diversa decisione delle parti, le soluzioni concordate sono rese pubbliche. La versione pubblica non può contenere informazioni considerate riservate da una parte. In attesa di una soluzione concordata definitiva le parti possono prendere in considerazione soluzioni provvisorie. |
17. |
Su richiesta di qualsiasi parte il Mediatore trasmette alle parti un progetto di relazione scritta dei fatti, che fornisce una sintesi:
entro 15 giorni dalla richiesta di tale relazione. Le parti possono formulare osservazioni sul progetto di relazione dei fatti entro 15 giorni dalla sua trasmissione. Dopo aver esaminato le osservazioni presentate dalle parti, il Mediatore presenta per iscritto alle parti la relazione dei fatti finale entro 30 giorni dalla trasmissione del progetto di relazione dei fatti. Detta relazione non contiene alcuna interpretazione dell'accordo da parte del Mediatore. |
18. |
La procedura di mediazione si conclude:
La conclusione della procedura di mediazione lascia impregiudicato il paragrafo 17. |
19. |
I paragrafi da 5 a 9, da 15 a 26, 33, 34 e da 42 a 46 del regolamento interno di un collegio si applicano mutatis mutandis alla procedura di mediazione. |
VI. Riservatezza
20. |
Salvo diversa decisione delle parti e fatto salvo il paragrafo 16, tutte le fasi della procedura di mediazione, compresi i pareri o la soluzione proposta, sono riservate. Il Mediatore e le parti considerano riservate le informazioni che una parte abbia comunicato al Mediatore o che quest'ultimo abbia ricevuto da un'altra fonte in via riservata. Le parti possono tuttavia rendere pubblico il fatto che è in corso una mediazione. |
VII. Rapporto con altre procedure di risoluzione delle controversie
21. |
La procedura di mediazione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal capo 21 (Risoluzione delle controversie) dell'accordo o da una procedura di risoluzione delle controversie di qualsiasi altro accordo. |
22. |
Le parti non adducono o presentano come prove in altre procedure di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o di qualsiasi altro accordo, né è accettato che un collegio prenda in considerazione:
|
23. |
Salvo diversa decisione delle parti, un Mediatore non può essere arbitro o membro di un collegio in un'altra procedura di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo o di qualsiasi altro accordo riguardante la medesima questione in relazione alla quale abbia svolto funzioni di mediazione. |
VIII. Termini
24. |
I termini relativi alla presente procedura di mediazione possono essere modificati di comune accordo tra le parti. |
IX. Costi
25. |
Ciascuna parte sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione alla procedura di mediazione. |
26. |
Le spese organizzative, compresi il compenso e il rimborso delle spese del Mediatore, sono ripartite equamente tra le parti. Il compenso del Mediatore è equivalente al compenso degli arbitri di cui al paragrafo 4 del regolamento interno di un collegio. |
ALLEGATO 3
REGOLAMENTO INTERNO DI UN COLLEGIO
Nelle procedure del collegio di cui al capo 21 (Risoluzione delle controversie), sezione C, dell'accordo, si applicano le seguenti norme:
I. Definizioni
1. |
Nel presente regolamento interno si intende per:
a) «personale amministrativo»: rispetto a un arbitro, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, ad eccezione degli assistenti; b) «consulente»: una persona incaricata da una parte di fornirle consulenza o assistenza ai fini della procedura del collegio, ad eccezione dei rappresentanti di quella parte; c) «accordo»: l'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico; d) «arbitro»: un membro di un collegio; e) «assistente»: una persona che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni; f) «codice di condotta»: il codice di condotta per gli arbitri di cui all'articolo 21.30 dell'accordo; g) «parte attrice»: la parte che chiede la costituzione di un collegio a norma dell'articolo 21.7 dell'accordo; h) «giorni»: i giorni di calendario; i) «collegio»: un collegio costituito a norma dell'articolo 21.7 dell'accordo; j) «parte convenuta»: la parte contro la quale è stato avviato un procedimento per la risoluzione di una controversia dinanzi a un collegio a norma dell'articolo 21.7 dell'accordo; k) «procedimento»: il procedimento del collegio; e l) «rappresentante»: rispetto a una parte, un funzionario o qualsiasi altra persona di un ministero, un'agenzia o un altro ente pubblico di una parte e altro personale, che la parte nomini come suo rappresentante ai fini del procedimento del collegio. |
II. Nomina degli arbitri
2. |
L'ufficio designato dalla parte attrice a norma dell'articolo 21.25, paragrafo 1, dell'accordo è responsabile dell'organizzazione dell'estrazione a sorte di cui all'articolo 21.8, paragrafi 3, 4 e 5, dell'accordo e informa con il dovuto anticipo i copresidenti del comitato misto della data, dell'ora e del luogo dell'estrazione a sorte. Il copresidente della parte convenuta può essere presente all'estrazione a sorte o essere rappresentato da un'altra persona. Possono inoltre essere presenti rappresentanti di entrambe le parti. L'estrazione a sorte è comunque effettuata con la parte o le parti che sono presenti. |
3. |
Le parti informano per iscritto ciascuna delle persone nominate per esercitare la funzione di arbitro a norma dell'articolo 21.8 dell'accordo dell'avvenuta nomina. Ciascuna di esse conferma a entrambe le parti la propria disponibilità entro cinque giorni dalla data in cui è stata informata dell'avvenuta nomina. |
III. Riunione organizzativa
4. |
Salvo diversa decisione delle parti, le parti si riuniscono con il collegio entro sette giorni dalla data di costituzione dello stesso al fine di definire le questioni che le parti o il collegio ritengano opportuno affrontare, tra cui:
Possono partecipare alla riunione, di persona, in teleconferenza o in videoconferenza, solo gli arbitri e i rappresentanti delle parti che siano funzionari o altre persone di un ministero, agenzia o altro ente pubblico. |
IV. Notifiche
5. |
Qualsiasi richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento:
Laddove pertinente, i documenti di cui al presente paragrafo sono inviati in copia allo stesso momento anche all'organismo esterno di cui all'articolo 21.25, paragrafo 2, dell'accordo. |
6. |
La notifica a una parte di qualsiasi documento di cui al paragrafo 5 è indirizzata all'ufficio designato da tale parte a norma dell'articolo 21.25, paragrafo 1, dell'accordo. |
7. |
Le notifiche di cui al paragrafo 5 sono effettuate per posta elettronica o, ove opportuno, con altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l'invio. Salvo prova contraria, tale notifica si considera ricevuta nel giorno in cui è stata inviata. |
8. |
Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi ai procedimenti del collegio possono essere corretti mediante trasmissione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche. |
9. |
Qualora il termine ultimo per la trasmissione di un documento coincida con un giorno festivo del Giappone o dell'Unione europea o con un qualsiasi altro giorno di chiusura ufficiale o per forza maggiore degli uffici del governo di una parte, il documento si considera ricevuto il giorno lavorativo successivo. Nella riunione organizzativa di cui al paragrafo 4 ciascuna parte presenta un elenco dei propri giorni festivi e di ogni altro giorno di chiusura ufficiale dei propri uffici. Ciascuna parte mantiene l'elenco aggiornato durante la procedura del collegio. |
V. Comunicazioni scritte
10. |
La parte attrice trasmette le proprie comunicazioni scritte entro 20 giorni dalla data di costituzione del collegio. La parte convenuta trasmette la propria replica scritta entro 20 giorni dalla data in cui ha ricevuto le comunicazioni scritte della parte attrice. |
VI. Funzionamento del collegio
11. |
Il presidente del collegio presiede tutte le riunioni. Il collegio può delegare al presidente il potere di adottare decisioni di carattere amministrativo e procedurale. |
12. |
Salvo altrimenti disposto nel capo 21 dell'accordo o nel presente regolamento interno, il collegio può svolgere la propria attività con qualsiasi mezzo di telecomunicazione, compresi telefono, fax o collegamenti informatici. |
13. |
Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dal capo 21 dell'accordo, dal presente regolamento interno o dal codice di condotta per gli arbitri di cui all'articolo 21.30, previa consultazione delle parti il collegio può adottare una procedura appropriata compatibile con tali disposizioni. |
14. |
Il collegio, previa consultazione delle parti, può modificare qualsiasi termine, eccetto quello stabilito al capo 21 dell'accordo, e può introdurre nel procedimento qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo. Nel consultare le parti, il collegio le informa per iscritto in merito alla modifica o all'adeguamento proposti e alla relativa motivazione. |
VII. Udienze
15. |
In base al calendario stabilito a norma del paragrafo 4 e previa consultazione delle parti e degli altri arbitri, il presidente del collegio fissa la data e l'ora dell'udienza. |
16. |
Salvo diversa decisione delle parti, la parte in cui si svolge l'udienza in conformità all'articolo 21.15, paragrafo 2, dell'accordo:
|
17. |
Salvo diversa decisione delle parti e fatto salvo il paragrafo 46, le spese sostenute per l'organizzazione logistica dell'udienza sono ripartite tra le parti. |
18. |
Il presidente del collegio notifica per iscritto e a tempo debito alle parti e, laddove pertinente, all'organismo esterno di cui all'articolo 21.25, paragrafo 2, dell'accordo, la data, l'ora e il luogo dell'udienza. Tali informazioni sono messe a disposizione del pubblico dalla parte in cui si svolge l'udienza o, laddove pertinente, dall'organismo esterno di cui all'articolo 21.25, paragrafo 2, dell'accordo a meno che l'udienza non si svolga a porte chiuse. |
19. |
In linea di principio dovrebbe essere prevista soltanto un'udienza. Previa consultazione delle parti e su richiesta di una di esse o di propria iniziativa, il collegio può convocare altre udienze nel caso in cui la controversia riguardi questioni di eccezionale complessità. I paragrafi da 15 a 18 si applicano mutatis mutandis a ciascuna delle udienze aggiuntive. |
20. |
Tutti gli arbitri sono presenti per l'intera durata dell'udienza. |
21. |
Indipendentemente dal carattere pubblico dell'udienza, possono assistere all'udienza:
|
22. |
Al più tardi cinque giorni prima della data dell'udienza ciascuna parte trasmette al collegio l'elenco dei nominativi delle persone che, nel corso dell'udienza, interverranno con presentazioni o argomentazioni orali per conto di quella parte e degli altri rappresentanti e consulenti che assisteranno all'udienza. |
23. |
Il collegio conduce l'udienza nel modo seguente, concedendo un tempo equivalente alla parte attrice e alla parte convenuta sia nell'argomentazione sia nell'argomentazione di contestazione:
Argomentazione
Argomentazione di contestazione
|
24. |
Il collegio può rivolgere domande alle parti in qualsiasi momento dell'udienza. |
25. |
Il collegio predispone la stesura del verbale di udienza, che è redatto e trasmesso quanto prima alle parti. Le parti possono formulare osservazioni sul verbale, che possono essere esaminate dal collegio arbitrale. |
26. |
Entro 10 giorni dalla data dell'udienza ciascuna parte può trasmettere comunicazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'udienza. |
VIII. Deliberazioni
27. |
Solo gli arbitri possono partecipare alle deliberazioni del collegio. In deroga alla frase precedente, il collegio può autorizzare la presenza di assistenti durante le sue deliberazioni. |
IX. Domande scritte
28. |
Il collegio può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento del procedimento. Le domande rivolte a una parte sono inviate in copia all'altra parte. |
29. |
Ciascuna parte fornisce all'altra parte una copia delle proprie risposte alle domande poste dal collegio. A ciascuna parte viene data la possibilità di presentare osservazioni scritte in merito alle risposte fornite dall'altra parte entro cinque giorni dalla data di ricevimento della copia. |
X. Sostituzione degli arbitri
30. |
L'articolo 21.8 dell'accordo si applica mutatis mutandis per la sostituzione di un arbitro in conformità all'articolo 21.11. |
31. |
Se una parte ritiene che un arbitro non soddisfi i requisiti del codice di condotta e che per questa ragione vada sostituito, detta parte ne informa l'altra parte entro 15 giorni dal momento in cui ha raccolto prove sufficienti del fatto che l'arbitro non soddisfa i requisiti del codice di condotta. |
32. |
Se una parte ritiene che un arbitro diverso dal presidente non soddisfi i requisiti del codice di condotta, le parti si consultano e, in caso di comune accordo, selezionano un nuovo arbitro in conformità al paragrafo 30.
Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta al presidente del collegio, la cui decisione è definitiva. Se, in seguito a tale richiesta, il presidente conclude che l'arbitro non soddisfa i requisiti del codice di condotta, il nuovo arbitro è selezionato in conformità al paragrafo 30. |
33. |
Se una parte ritiene che il presidente del collegio non soddisfi i requisiti del codice di condotta, le parti si consultano e, in caso di comune accordo, selezionano un nuovo presidente in conformità al paragrafo 30.
Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta ai due arbitri rimanenti. Gli arbitri decidono, entro 10 giorni dalla data di trasmissione della richiesta, se sussiste la necessità di sostituire il presidente del collegio. La decisione degli arbitri riguardo alla necessità di sostituire il presidente è definitiva. Se gli arbitri concludono che il presidente non soddisfa i requisiti del codice di condotta, è selezionato un nuovo presidente in conformità al paragrafo 30. |
34. |
I procedimenti sono sospesi per il periodo necessario a espletare le procedure di cui ai paragrafi da 30 a 33. |
XI. Riservatezza
35. |
Qualora una parte presenti al collegio una versione riservata delle sue comunicazioni scritte, essa fornisce inoltre, su richiesta dell'altra parte ed entro 20 giorni dalla data della richiesta, una versione non riservata delle comunicazioni che possa essere divulgata al pubblico. Nessuna delle presenti disposizioni impedisce a una parte di rendere pubbliche le proprie comunicazioni nella misura in cui non divulghi informazioni indicate come riservate dall'altra parte. Il collegio si riunisce a porte chiuse qualora le comunicazioni e le argomentazioni di una parte contengano informazioni riservate. Il collegio e le parti rispettano la riservatezza dell'udienza del collegio che si svolge a porte chiuse. |
XII. Contatti unilaterali
36. |
Il collegio non si riunisce né comunica con una parte in assenza dell'altra parte. |
37. |
Un arbitro non discute di un aspetto della questione oggetto del procedimento con una delle parti o con entrambe le parti in assenza degli altri arbitri. |
XIII. Comunicazioni a titolo di amicus curiae
38. |
Salvo diversa decisione delle parti entro tre giorni dalla data di costituzione del collegio, quest'ultimo può ricevere comunicazioni scritte non richieste da parte delle persone di cui all'articolo 21.17, paragrafo 3, dell'accordo che sono indipendenti dai governi delle parti, purché tali comunicazioni siano ricevute entro 10 giorni dalla data di costituzione del collegio. |
39. |
Le comunicazioni sono concise e comunque non più lunghe di 15 pagine con interlinea doppia e sono direttamente attinenti a una questione di fatto o di diritto esaminata dal collegio. Le comunicazioni contengono una descrizione della persona che le presenta, compresi:
Ogni persona precisa nelle sue comunicazioni gli interessi che essa ha nel quadro del procedimento. Le comunicazioni sono redatte nelle lingue scelte dalle parti in conformità ai paragrafi 42 e 43 del presente regolamento interno. |
40. |
Nella propria relazione il collegio elenca tutte le comunicazioni ricevute a norma dei paragrafi 38 e 39. Il collegio non è tenuto a esaminare nella propria relazione le argomentazioni contenute in dette comunicazioni. Le comunicazioni vengono sottoposte alle parti perché possano formulare le loro osservazioni. Il collegio prende in considerazione le osservazioni delle parti che gli siano state presentate entro 10 giorni. |
XIV. Casi urgenti
41. |
Nei casi urgenti di cui al capo 21 dell'accordo il collegio, previa consultazione delle parti, adegua opportunamente i termini indicati nel presente regolamento interno. Il collegio informa le parti in merito a tali adeguamenti. |
XV. Lingua e traduzione
42. |
Nel corso delle consultazioni di cui all'articolo 21.5 dell'accordo e non successivamente alla riunione organizzativa di cui al paragrafo 4, le parti si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune del procedimento dinanzi al collegio. Entro 90 giorni dall'adozione del presente regolamento interno da parte del comitato misto in conformità all'articolo 22.1, paragrafo 4, lettera f), dell'accordo, ciascuna parte notifica all'altra un elenco delle lingue di sua preferenza. L'elenco comprende almeno una lingua di lavoro dell'OMC. |
43. |
Qualora le parti non riescano a concordare una lingua di lavoro comune, ciascuna parte trasmette le proprie comunicazioni scritte nella lingua di sua scelta e, ove opportuno, fornisce al contempo una traduzione in una delle lingue di lavoro dell'OMC notificate dall'altra parte in conformità al paragrafo 42. La parte responsabile dell'organizzazione dell'udienza orale predispone, ove opportuno, l'interpretazione delle comunicazioni orali nella stessa lingua di lavoro dell'OMC. |
44. |
La relazione interinale e la relazione finale del collegio sono presentate nella lingua di lavoro comune. Se le parti non si sono accordate sull'uso di una lingua di lavoro comune, la relazione interinale e la relazione finale del collegio sono presentate nelle lingue di lavoro dell'OMC di cui al paragrafo 43. |
45. |
Ciascuna parte può formulare osservazioni sull'accuratezza della traduzione di qualsiasi versione tradotta di un documento redatto in conformità al presente regolamento interno. |
46. |
Laddove risulti necessaria la traduzione o l'interpretazione delle comunicazioni scritte e orali di una parte nella lingua di lavoro pertinente dell'OMC, tale parte sostiene i relativi costi. |
ALLEGATO 4
CODICE DI CONDOTTA PER GLI ARBITRI
I. Definizioni
1. |
Nel presente codice di condotta si intende per:
a) «personale amministrativo»: rispetto a un arbitro, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, ad eccezione degli assistenti; b) «accordo»: l'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico; c) «arbitro»: un membro di un collegio; d) «assistente»: una persona che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni; e) «candidato»: una persona il cui nominativo figuri nell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 21.9 dell'accordo; f) «collegio»: un collegio costituito a norma dell'articolo 21.7 dell'accordo; e g) «procedimento»: il procedimento del collegio. |
II. Consegna del codice di condotta
2. |
Le parti consegnano il presente codice di condotta a ciascun candidato quando il suo nominativo è inserito nell'elenco di cui all'articolo 21.9 dell'accordo. |
III. Principi fondamentali
3. |
Ciascun candidato e arbitro osserva norme di condotta rigorose in conformità al presente codice di condotta in modo da preservare l'integrità e l'imparzialità del meccanismo di risoluzione delle controversie. |
IV. Obblighi di dichiarazione
4. |
Prima di accettare la nomina ad arbitro, ciascun candidato cui venga richiesto di esercitare tale funzione dichiara l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto che potrebbe incidere sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o dare ragionevolmente adito a sospetti di irregolarità o di parzialità nel procedimento. A tale scopo il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti, compresi interessi di natura finanziaria, professionale, lavorativa o familiare. |
5. |
L'obbligo di dichiarazione a norma del paragrafo 4 è permanente e si applica all'arbitro anche dopo l'accettazione della nomina. Nel corso del procedimento gli arbitri dichiarano per iscritto alle parti, non appena ne vengano a conoscenza, ogni nuova informazione relativa all'obbligo di cui al paragrafo 4. |
6. |
Nell'ottemperare a tali prescrizioni in materia di dichiarazione è rispettato il diritto alla vita privata. |
V. Esercizio delle funzioni
7. |
In seguito all'accettazione della nomina, l'arbitro è disponibile a esercitare ed esercita interamente e sollecitamente le proprie funzioni nel corso di tutta la procedura del collegio, con equità e diligenza. |
8. |
L'arbitro esamina soltanto le questioni sollevate nell'ambito di ciascun procedimento che siano necessarie per pervenire a una decisione e non delega ad altri il dovere di svolgere tale esame. |
9. |
L'arbitro non ha contatti unilaterali in relazione alle questioni esaminate dal collegio nel corso del procedimento. |
VI. Indipendenza e imparzialità
10. |
L'arbitro è indipendente e imparziale, evita i conflitti d'interesse diretti e indiretti, non è influenzato da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte o dal timore di critiche ed evita di dare adito a sospetti di irregolarità o di parzialità. |
11. |
L'arbitro non può, né direttamente né indirettamente, contrarre obblighi o accettare vantaggi che possano in qualunque modo incidere, o dare l'impressione di incidere, sul corretto adempimento delle sue funzioni. |
12. |
L'arbitro non sfrutta la sua posizione nel collegio per interessi personali o privati e si astiene da qualsiasi atto che possa far ritenere che altre persone siano in una posizione tale da poterlo influenzare. |
13. |
L'arbitro non consente che la sua condotta o il suo giudizio siano influenzati da relazioni o responsabilità, presenti o passate, di ordine finanziario, commerciale, professionale, personale, familiare o sociale. |
14. |
L'arbitro si astiene dall'allacciare relazioni o acquisire interessi finanziari tali da incidere sulla sua imparzialità o da dare ragionevolmente adito a sospetti di irregolarità o di parzialità. |
15. |
L'ex arbitro si astiene da qualsiasi atto che possa dare l'impressione che sia stato parziale nell'esercizio delle sue funzioni o che abbia tratto vantaggio dalla decisione del collegio in cui ha ricoperto la funzione di arbitro. |
VII. Riservatezza
16. |
L'arbitro non rivela, in nessun momento, informazioni non pubbliche riguardanti la procedura del collegio per la quale è nominato o che abbia acquisito nel corso della stessa. In nessun caso l'arbitro si avvale di tali informazioni a suo vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri. |
17. |
L'arbitro non divulga, né integralmente né in parte, la decisione del collegio a meno che tale decisione non sia messa a disposizione del pubblico. |
18. |
L'arbitro non divulga, in nessun momento, le deliberazioni di un collegio o l'opinione di un arbitro né rende dichiarazioni sulla procedura del collegio per la quale è nominato o su questioni oggetto di controversia nell'ambito di tale procedura. |
19. |
Gli obblighi di cui ai paragrafi da 16 a 18 continuano ad applicarsi all'ex arbitro. |
VIII. Altri obblighi
20. |
Il candidato o l'arbitro comunica a entrambe le parti, non appena possibile e in via riservata, le questioni riguardanti violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta affinché esse le esaminino. |
21. |
L'arbitro prende tutti i provvedimenti ragionevoli e opportuni per garantire che i suoi assistenti e il suo personale amministrativo siano a conoscenza degli obblighi assunti dall'arbitro a norma delle parti III, IV, VI e VII del presente codice di condotta e li rispettino. |
22. |
Ciascun arbitro registra il tempo dedicato alla procedura del collegio e le spese sostenute, così come il tempo e le spese sostenute dai suoi assistenti, e presenta un resoconto finale al riguardo. |