ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
62° anno |
Sommario |
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I Atti legislativi |
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DIRETTIVE |
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III Altri atti |
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SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti legislativi
DIRETTIVE
20.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163/1 |
DIRETTIVA (UE) 2019/997 DEL CONSIGLIO
del 18 giugno 2019
che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE e abroga la decisione 96/409/PESC
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 23, secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1) |
La cittadinanza dell'Unione è lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri. Essa conferisce ai cittadini dell'Unione il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di un altro Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato membro. La direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio (2) conferisce efficacia a tale diritto stabilendo le misure di coordinamento e cooperazione necessarie per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati. |
(2) |
La direttiva (UE) 2015/637 assimila i documenti di viaggio provvisori a un tipo di assistenza consolare dovuta dalle ambasciate e dai consolati degli Stati membri ai cittadini dell'Unione non rappresentati. Il documento di viaggio provvisorio è un documento di sola andata che consente al titolare di rimpatriare o eccezionalmente di raggiungere un'altra destinazione, nell'eventualità che non disponga del suo regolare documento di viaggio, poiché per esempio smarrito o rubato. Un'altra destinazione potrebbe essere, fra l'altro, un paese limitrofo o un paese ugualmente vicino in cui lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato disponga di un'ambasciata o di un consolato. |
(3) |
La decisione 96/409/PESC dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio (3) ha istituito un documento di viaggio provvisorio di modello uniforme, rilasciato dagli Stati membri ai cittadini dell'Unione nel territorio di paesi in cui lo Stato membro di cittadinanza di questi cittadini non dispone di rappresentanza diplomatica o consolare permanente. Occorre ora aggiornare le disposizioni della richiamata decisione e stabilire un modello moderno e più sicuro di documento di viaggio provvisorio dell'UE («ETD UE»). È opportuno assicurare coerenza tra le condizioni specifiche e la procedura di rilascio dell'ETD UE e le norme generali sulla tutela consolare dettate dalla direttiva (UE) 2015/637 in quanto questa si applica, compresa la procedura finanziaria ivi menzionata all'articolo 14, al rilascio dell'ETD UE ai cittadini non rappresentati. La presente direttiva dovrebbe prevedere norme supplementari da applicarsi contestualmente alle norme previste dalla direttiva (UE) 2015/637, ove necessario. |
(4) |
Su richiesta dell'interessato dovrebbe essere rilasciato un ETD UE a qualsiasi cittadino non rappresentato in un paese terzo il cui passaporto o documento di viaggio sia stato smarrito, rubato o distrutto, o non possa essere altrimenti ottenuto entro un lasso di tempo ragionevole, per esempio per i neonati nati durante il viaggio o per le persone i cui documenti siano scaduti e non possano essere facilmente sostituiti dallo Stato membro di cittadinanza. L'ETD UE dovrebbe essere rilasciato una volta che lo Stato membro che presta assistenza al cittadino non rappresentato abbia ricevuto conferma della sua cittadinanza e identità dallo Stato membro di cittadinanza. |
(5) |
Poiché la perdita del passaporto o documento di viaggio può causare gravi difficoltà ai cittadini non rappresentati nei paesi terzi, è necessario stabilire una procedura semplificata per la cooperazione e il coordinamento tra lo Stato membro che presta assistenza e lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le consultazioni siano effettuate il più rapidamente possibile, di norma entro pochi giorni lavorativi. Al tempo stesso è necessario mantenere una flessibilità sufficiente in casi eccezionali. Solo in casi di estrema urgenza allo Stato membro che presta assistenza dovrebbe essere consentito di rilasciare un ETD UE senza previa consultazione dello Stato membro di cittadinanza. Prima di procedere, gli Stati membri dovrebbero di norma aver esaurito tutti i mezzi di comunicazione disponibili con lo Stato membro di cittadinanza. Per esempio, gli Stati membri dovrebbero prima tentare di trasmettere una parte delle informazioni pertinenti, come il nome, la cittadinanza e la data di nascita del richiedente. In tali situazioni lo Stato membro che presta assistenza dovrebbe informare lo Stato membro di cittadinanza quanto prima dell'assistenza concessa a suo nome e garantire che questo sia adeguatamente informato. |
(6) |
Per motivi di sicurezza i beneficiari dell'ETD UE dovrebbero restituire il documento provvisorio una volta giunti a destinazione, per esempio alle guardie di frontiera o alle autorità competenti per il rilascio dei passaporti. È poi opportuno che sia conservata una copia o una scansione dell'ETD UE presso l'autorità di rilascio dello Stato membro che presta assistenza e che una seconda copia o scansione sia inviata allo Stato membro di cittadinanza del beneficiario. È altresì opportuno che l'ETD UE, una volta restituito, e le copie conservate siano distrutti quanto prima possibile. |
(7) |
I cittadini non rappresentati dovrebbero poter chiedere un ETD UE all'ambasciata o al consolato di qualsiasi Stato membro. Come stipulato nella direttiva (UE) 2015/637, gli Stati membri hanno la possibilità di concludere accordi pratici sulla condivisione delle responsabilità di rilasciare un ETD UE a cittadini non rappresentati. Gli Stati membri che ricevono domande di ETD UE dovrebbero valutare caso per caso l'opportunità di rilasciare tale documento oppure di trasferire il caso all'ambasciata o al consolato designato quale competente in conformità di specifici accordi esistenti. |
(8) |
In linea con il suo obiettivo di documento di sola andata, l'ETD UE dovrebbe essere valido per il periodo necessario a compiere tale tragitto. Considerate le possibilità e la velocità dei viaggi moderni, la validità di un ETD UE non dovrebbe superare, salvo circostanze eccezionali, i 15 giorni di calendario. |
(9) |
Oltre al rilascio di un ETD UE a cittadini non rappresentati in paesi terzi, la presente direttiva non dovrebbe precludere agli Stati membri la possibilità di rilasciare un ETD UE in altre situazioni, tenuto conto della legislazione e della prassi nazionali. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter rilasciare un ETD UE ai loro stessi cittadini, ai cittadini dell'Unione non rappresentati all'interno del territorio degli Stati membri e a cittadini di un altro Stato membro rappresentato nel paese in cui cercano di ottenere un ETD UE. In tal caso è opportuno che gli Stati membri prendano le misure necessarie per evitare abusi e frodi. Tuttavia, gli Stati membri potrebbero anche decidere di non rilasciare un ETD UE in tali situazioni. |
(10) |
In conformità dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2015/637 e al fine di garantire l'efficacia del diritto sancito all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e del diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito all'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), e tenendo conto del diritto e della prassi nazionali, lo Stato membro che presta assistenza dovrebbe essere in grado di rilasciare un ETD UE ai familiari che non sono cittadini dell'Unione, che accompagnano cittadini dell'Unione, qualora detti familiari siano residenti legali in uno Stato membro, viste le particolari circostanze del singolo caso. |
(11) |
Oltre all'ETD UE, alcuni familiari che non sono cittadini dell'Unione potrebbero essere assoggettati all'obbligo di ottenere un visto per ritornare nel territorio dell'Unione. In conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono soltanto assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, conformemente al regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) o, se del caso, alla legislazione nazionale. Il possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10 della direttiva 2004/38/CE, in corso di validità, esonera detti familiari dal requisito di ottenere tale visto. Gli Stati membri devono concedere a dette persone ogni agevolazione affinché ottengano i visti necessari. Tali visti devono essere rilasciati il più presto possibile in base a una procedura accelerata e sono gratuiti. |
(12) |
L'ETD UE dovrebbe essere costituito da un modulo uniforme ETD UE e da un adesivo uniforme ETD UE. L'ETD UE dovrebbe contenere tutte le informazioni necessarie e soddisfare elevati requisiti tecnici, in particolare per quanto attiene alle garanzie contro la contraffazione e la falsificazione. Dovrebbe essere efficiente in termini di costi, idoneo all'uso in tutti gli Stati membri e presentare caratteristiche di sicurezza universalmente riconoscibili, visibili a occhio nudo. |
(13) |
Il modulo uniforme ETD UE dovrebbe comprendere pagine bianche cui poter apporre eventuali visti. Il modulo dovrebbe fungere da substrato per l'adesivo uniforme ETD UE in cui figurano le pertinenti informazioni sul beneficiario. L'adesivo uniforme ETD UE dovrebbe ricalcare il modello uniforme per i visti stabilito dal regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio (6), e dovrebbe contenere analoghe caratteristiche di sicurezza. L'adesivo uniforme ETD UE dovrebbe essere compilato, usando le stesse stampanti dei visti, presso l'ambasciata o il consolato dello Stato membro che presta assistenza. In caso di forza maggiore tecnica, dovrebbe essere possibile compilare manualmente l'adesivo uniforme ETD UE. Per evitare rischi di minore accettazione e di sicurezza, la compilazione manuale dovrebbe essere quanto più limitata possibile e dovrebbe avere luogo solo se l'adesivo uniforme ETD UE compilato mediante stampante non può essere rilasciato entro un lasso di tempo ragionevole. |
(14) |
Onde aumentare la sicurezza e la velocità della procedura di rilascio, è opportuno rilevare l'immagine del volto del richiedente usata per l'ETD UE direttamente presso l'ambasciata o il consolato con una fotocamera digitale o mezzo equivalente. Solo nei casi in cui ciò non sia possibile, è consentito utilizzare una fotografia dopo che l'ambasciata o il consolato abbiano garantito che corrisponde alla persona del richiedente. La stessa immagine del volto o fotografia dovrebbe quindi essere trasferita allo Stato membro di cittadinanza per conferma dell'identità del richiedente. |
(15) |
È opportuno che la presente direttiva stabilisca prescrizioni che non dovrebbero restare segrete. Se del caso, potrebbe essere necessario integrare tali prescrizioni con prescrizioni complementari segrete per evitare contraffazioni e falsificazioni. |
(16) |
Affinché le informazioni sulle prescrizioni tecniche complementari non siano divulgate a più persone di quanto necessario, ciascuno Stato membro dovrebbe designare un organismo responsabile della realizzazione dei moduli e degli adesivi uniformi di ETD UE. A fini di efficienza, gli Stati membri sono incoraggiati a designare un unico organismo. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di cambiare l'organismo da essi designato, se necessario. Per motivi di sicurezza, ciascuno Stato membro dovrebbe comunicare il nome dell'organismo in questione alla Commissione e agli altri Stati membri. |
(17) |
Al fine di rispondere alla necessità di adeguare le prescrizioni del modulo e dell'adesivo uniformi ETD UE in seguito ai progressi tecnici, nonché di cambiare lo Stato membro responsabile della fornitura dei facsimile per la notifica del modello uniforme di ETD UE ai paesi terzi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio» (7). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Consiglio riceve tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i suoi esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
(18) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva riguardo alle prescrizioni tecniche e agli indicatori complementari per il monitoraggio dell'applicazione della direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). |
(19) |
Affinché cresca l'accettazione dell'ETD UE, le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi dovrebbero notificare alle autorità competenti di detti paesi il modello uniforme di ETD UE e tutte le successive modifiche, riferire in merito all'accettazione dell'ETD UE da parte dei paesi terzi e promuoverne l'uso. I facsimile a tal fine utilizzati dovrebbero essere forniti al servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) da uno Stato membro con il sostegno della Commissione. |
(20) |
La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare disposizioni nazionali più favorevoli, purché con essa compatibili. |
(21) |
Al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nell'attuare la presente direttiva è opportuno applicare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Il sistema ETD UE esige il trattamento dei dati personali necessari a verificare l'identità del richiedente, stampare l'adesivo uniforme ETD UE e agevolare il viaggio dell'interessato. È necessario specificare ulteriormente le garanzie applicabili ai dati personali trattati, quali il termine massimo di conservazione dei dati personali raccolti. Onde assicurare la riscossione dei diritti applicabili ed evitare eventuali abusi o altre attività fraudolente è necessario un termine massimo di conservazione di 180 giorni per lo Stato membro che presta assistenza e di due anni per lo Stato membro di cittadinanza. La cancellazione dei dati personali dei richiedenti non dovrebbe incidere sulla capacità degli Stati membri di monitorare l'applicazione della presente direttiva. |
(22) |
In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio», la Commissione dovrebbe valutare la presente direttiva in particolare sulla base di informazioni raccolte tramite specifici dispositivi di monitoraggio per stimare l'incidenza della stessa direttiva e l'esigenza di ulteriori interventi. Tale valutazione potrebbe anche tenere conto di futuri sviluppi tecnici che consentano l'introduzione di documenti di viaggio provvisori elettronici (eETD). |
(23) |
Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire stabilire le misure necessarie per facilitare la tutela consolare dei cittadini non rappresentati mediante il rilascio di documenti di viaggio provvisori sicuri e ampiamente accettati, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della necessità di evitare la frammentazione e la conseguente minore accettazione dei documenti di viaggio provvisori rilasciati dagli Stati membri ai cittadini non rappresentati, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(24) |
La presente direttiva mira a promuovere la tutela consolare garantita dall'articolo 46 della Carta. Essa rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta, incluso il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla protezione dei dati personali. La presente direttiva dovrebbe essere interpretata e applicata conformemente a tali diritti e principi. |
(25) |
È opportuno abrogare la decisione 96/409/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
OGGETTO E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva disciplina le condizioni e la procedura per il rilascio ai cittadini non rappresentati in paesi terzi di un documento di viaggio provvisorio dell'UE («ETD UE») e stabilisce un modello uniforme per tale documento.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
1) «cittadino non rappresentato»: qualsiasi cittadino avente la cittadinanza di uno Stato membro non rappresentato in un paese terzo di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2015/637;
2) «richiedente»: la persona che presenta domanda di ETD UE;
3) «beneficiario»: la persona cui è rilasciato l'ETD UE;
4) «Stato membro che presta assistenza»: lo Stato membro destinatario della domanda di ETD UE;
5) «Stato membro di cittadinanza»: lo Stato membro di cui il richiedente si dichiara cittadino;
6) «giorni lavorativi»: tutti i giorni eccetto i giorni festivi o i fine settimana osservati dall'autorità tenuta ad agire.
CAPO II
DOCUMENTO DI VIAGGIO PROVVISORIO DELL'UE
Articolo 3
Documento di viaggio provvisorio dell'UE
1. Il documento di viaggio provvisorio dell'UE («ETD UE») è un documento di viaggio rilasciato da uno Stato membro a un cittadino non rappresentato in un paese terzo per un viaggio di sola andata nello Stato membro di cittadinanza o di residenza di quel cittadino, su richiesta di quest'ultimo, o eccezionalmente verso altra destinazione. Gli Stati membri possono altresì decidere di rilasciare un ETD UE ad altri beneficiari a norma dell'articolo 7.
2. Gli Stati membri rilasciano un ETD UE ai cittadini non rappresentati nei paesi terzi il cui passaporto o documento di viaggio sia stato smarrito, rubato o distrutto, o non possa essere altrimenti ottenuto entro un lasso di tempo ragionevole, secondo la procedura descritta all'articolo 4.
Articolo 4
Procedura
1. Quando uno Stato membro riceve una domanda di ETD UE, esso consulta quanto prima, e non oltre due giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, lo Stato membro di cittadinanza conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/637 per verificare la cittadinanza e l'identità del richiedente.
2. Lo Stato membro che presta assistenza fornisce allo Stato membro di cittadinanza tutte le informazioni pertinenti, tra cui:
a) |
cognome e nome/i del richiedente, cittadinanza, data di nascita e sesso; |
b) |
un'immagine del volto del richiedente rilevata dalle autorità dello Stato membro che presta assistenza al momento della domanda o, solo nei casi in cui ciò non sia possibile, una fotografia digitale o scansionata del richiedente, in base alle norme stabilite nella parte 3 del documento 9303 dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) sui documenti di viaggio a lettura ottica (Settima edizione, 2015) («documento ICAO 9303»); |
c) |
una copia o una scansione di tutti i mezzi di identificazione disponibili, quali la carta d'identità o la patente di guida, e, se disponibile, il tipo e numero del documento sostituito e il numero di registrazione nazionale o di sicurezza sociale. |
3. Quanto prima e non oltre tre giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 2, lo Stato membro di cittadinanza risponde alla consultazione conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/637 e conferma se il richiedente è suo cittadino. Se non è in grado di rispondere entro tre giorni lavorativi, lo Stato membro di cittadinanza ne informa, entro tale termine, lo Stato membro che presta assistenza e fornisce una stima del momento in cui dovrebbe pervenire la risposta. Lo Stato membro che presta assistenza ne informa opportunamente il richiedente. In caso di conferma della cittadinanza del richiedente, lo Stato membro che presta assistenza rilascia a quest'ultimo l'ETD UE quanto prima e non oltre due giorni lavorativi dal ricevimento della conferma.
4. Se lo Stato membro di cittadinanza si oppone al rilascio di un ETD UE a uno dei suoi cittadini, ne informa lo Stato membro che presta assistenza. In tal caso, l'ETD UE non è rilasciato e lo Stato membro di cittadinanza si assume la responsabilità di offrire tutela consolare al proprio cittadino conformemente ai suoi obblighi giuridici e alla prassi nazionale. Lo Stato membro che presta assistenza, in stretta consultazione con lo Stato membro di cittadinanza, ne informa opportunamente il richiedente.
5. In casi giustificati gli Stati membri possono disporre di termini più lunghi rispetto a quelli di cui ai paragrafi 1 e 3.
6. In casi di estrema urgenza lo Stato membro che presta assistenza può rilasciare un ETD UE senza previa consultazione dello Stato membro di cittadinanza. Prima di procedere, lo Stato membro che presta assistenza deve aver esaurito i mezzi di comunicazione disponibili con lo Stato membro di cittadinanza. Lo Stato membro che presta assistenza comunica quanto prima allo Stato membro di cittadinanza l'effettivo rilascio di un ETD UE e l'identità della persona cui è stato rilasciato. Tale comunicazione ricomprende tutti i dati figuranti nell'ETD UE.
7. L'autorità dello Stato membro che rilascia l'ETD UE conserva una copia o una scansione di ciascun documento rilasciato e ne invia una seconda copia o scansione allo Stato membro di cittadinanza del richiedente.
8. È fatto obbligo al beneficiario di un ETD UE di restituire il documento, che sia o meno scaduto, all'arrivo a destinazione.
9. La Commissione può adottare atti di esecuzione per istituire un modulo standard di domanda di ETD UE contenente informazioni sull'obbligo di restituire l'ETD UE all'arrivo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.
Articolo 5
Disposizioni finanziarie
1. Lo Stato membro che presta assistenza riscuote dal richiedente i diritti applicati ai propri cittadini per il rilascio dei documenti provvisori nazionali.
2. Lo Stato membro che presta assistenza può rinunciare alla riscossione di diritti in generale o in situazioni specifiche da esso stabilite.
3. Qualora non siano in grado di versare allo Stato membro che presta assistenza i diritti applicabili al momento della presentazione della domanda, i richiedenti si impegnano a rimborsare lo Stato membro di cittadinanza utilizzando il modulo standard di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2015/637. In tali casi si applicano l'articolo 14, paragrafo 2, e l'articolo 15 della direttiva (UE) 2015/637.
Articolo 6
Validità
L'ETD UE ha una validità pari alla durata del viaggio per il quale è stato rilasciato. Rientrano nel calcolo di tale durata le soste notturne necessarie e il tempo richiesto per le coincidenze di trasporto. Il periodo di validità comprende una «franchigia» aggiuntiva di due giorni. Salvo circostanze eccezionali la validità di un ETD UE non può superare i 15 giorni di calendario.
Articolo 7
Rilascio facoltativo di un ETD UE
1. Se il passaporto o il documento di viaggio del richiedente è stato smarrito, rubato o distrutto, o non può essere altrimenti ottenuto entro un lasso di tempo ragionevole, uno Stato membro può rilasciare un ETD UE:
a) |
ai suoi stessi cittadini; |
b) |
ai cittadini dell'Unione non rappresentati all'interno del territorio degli Stati membri, inclusi i paesi e i territori d'oltremare di cui all'articolo 355, paragrafo 2, primo comma, TFUE; |
c) |
ai cittadini di un altro Stato membro che è rappresentato nel paese in cui cercano di ottenere un ETD UE e in cui esistono a tal fine accordi tra gli Stati membri interessati; |
d) |
ai familiari che non sono cittadini dell'Unione e che accompagnano cittadini dell'Unione non rappresentati in un paese terzo o cittadini dell'Unione di cui alle lettere a), b) o c), qualora detti familiari siano residenti legali in uno Stato membro, fatti salvi eventuali obblighi di visto applicabili; |
e) |
ad altre persone alle quali detto Stato membro o un altro Stato membro sono tenuti a fornire tutela a norma del diritto internazionale o nazionale e che sono residenti legali in uno Stato membro. |
2. Qualora uno Stato membro rilasci un ETD UE in conformità:
a) |
del paragrafo 1, lettere b) o c), la consultazione ai sensi dell'articolo 4 interessa lo Stato membro di cittadinanza dei cittadini dell'Unione; |
b) |
del paragrafo 1, lettera d), la consultazione ai sensi dell'articolo 4 interessa lo Stato membro di cittadinanza del cittadino dell'Unione accompagnato e, se necessario, lo Stato membro di residenza del familiare. In deroga all'articolo 4, paragrafo 6, nessun ETD UE è rilasciato senza previa consultazione dello Stato membro di cittadinanza del cittadino dell'Unione accompagnato e, se necessario, dello Stato membro di residenza del familiare; |
c) |
del paragrafo 1, lettera e), del presente articolo, la consultazione ai sensi dell'articolo 4 interessa lo Stato membro tenuto a fornire tutela al richiedente a norma del diritto internazionale o nazionale, che sarà il paese di destinazione indicato nell'ETD UE. |
CAPITOLO III
MODELLO UNIFORME DI ETD UE
Articolo 8
Modello uniforme di ETD UE
1. L'ETD UE è costituito da un modulo uniforme ETD UE e da un adesivo uniforme ETD UE. Tale modulo e tale adesivo sono conformi alle prescrizioni di cui agli allegati I e II e alle prescrizioni tecniche complementari definite ai sensi dell'articolo 9.
2. Al momento della compilazione dell'adesivo uniforme ETD UE, le sezioni di cui all'allegato II e la zona a lettura ottica sono completate in conformità del documento ICAO 9303.
3. Al fine di conseguire gli obiettivi della presente direttiva, in particolare garantire l'esercizio del diritto alla tutela consolare sulla base di un modello di ETD UE moderno e sicuro, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 11, per modificare gli allegati I e II e i riferimenti alle norme stabilite dall'ICAO di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), in seguito ai progressi tecnici.
4. Gli Stati membri possono aggiungere le necessarie menzioni nazionali nella sezione «annotazioni» dell'adesivo uniforme ETD UE di cui al punto 9 dell'allegato II. Tali menzioni nazionali non duplicano le sezioni di cui all'allegato II.
5. Tutte le menzioni sull'adesivo uniforme ETD UE, compresa l'immagine del volto, sono stampate. Non sono ammesse modifiche manuali dell'adesivo uniforme ETD UE.
In via eccezionale, in caso di forza maggiore tecnica, è consentito compilare manualmente l'adesivo uniforme ETD UE e apporre una fotografia. In tali casi la fotografia reca una protezione supplementare contro la sostituzione. Non può essere apportata nessuna modifica all'adesivo uniforme ETD UE compilato manualmente.
6. Se viene rilevato un errore nell'adesivo uniforme ETD UE che non sia stato ancora apposto sul modulo uniforme ETD UE, l'adesivo uniforme ETD UE è invalidato e distrutto. Se viene rilevato un errore nell'adesivo uniforme ETD UE che sia stato già apposto sul modulo uniforme ETD UE, entrambi sono invalidati e distrutti, ed è realizzato un nuovo adesivo uniforme ETD UE.
7. L'adesivo uniforme ETD UE stampato e compilato in tutte le sue sezioni è apposto sul modulo uniforme ETD UE conformemente all'allegato I.
8. Gli Stati membri garantiscono lo stoccaggio in condizioni di sicurezza dei moduli e degli adesivi uniformi ETD UE vergini.
Articolo 9
Prescrizioni tecniche complementari
1. La Commissione adotta atti di esecuzione contenenti prescrizioni tecniche complementari per l'ETD UE in relazione a quanto segue:
a) |
formato, modello e colori del modulo e dell'adesivo uniformi ETD UE; |
b) |
requisiti relativi al materiale e alle tecniche di stampa del modulo uniforme ETD UE; |
c) |
caratteristiche e requisiti di sicurezza, inclusi più efficaci dispositivi anti-contraffazione e anti-falsificazione; |
d) |
altre norme da osservare ai fini della compilazione e del rilascio dell'ETD UE. |
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.
2. Può essere deciso che le prescrizioni tecniche complementari di cui al paragrafo 1 siano segrete e non pubblicabili. In questo caso sono comunicate esclusivamente agli organismi designati dagli Stati membri per la realizzazione dell'ETD UE e alle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione.
Articolo 10
Realizzazione dell'ETD UE
1. Ciascuno Stato membro designa un organismo responsabile della realizzazione dei moduli e degli adesivi uniformi ETD UE. Lo stesso organismo può essere designato da più o tutti gli Stati membri.
2. Ogni Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri il nome dell'organismo che realizza i propri moduli e adesivi uniformi ETD UE. Se uno Stato membro cambia l'organismo designato, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.
Articolo 11
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 8, paragrafo 3, e 13, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal 10 luglio 2019.
3. La delega di potere di cui agli articoli 8, paragrafo 3, e 13, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio».
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà notifica al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 8, paragrafo 3, e d13, paragrafo 1, entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato al Consiglio stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.
7. Il Parlamento europeo è informato dell'adozione degli atti delegati da parte della Commissione, di qualsiasi obiezione mossa agli stessi o della revoca della delega di poteri da parte del Consiglio.
Articolo 12
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 13
Notifica ai paesi terzi
1. Entro 21 mesi dall'adozione delle prescrizioni tecniche complementari di cui all'articolo 9, lo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio a norma dell'articolo 16, paragrafo 9, del TUE, fornisce alla Commissione e al SEAE dei facsimile del modulo e dell'adesivo uniformi ETD UE.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 al fine di modificare il primo comma del presente paragrafo designando un altro Stato membro quale Stato responsabile della fornitura dei facsimile di cui al suddetto comma, sulla base di criteri oggettivi, quali la presenza sul suo territorio dell'organismo designato per la realizzazione di ETD UE da parte di più o tutti gli Stati membri.
2. Il SEAE trasmette i facsimile del modulo e dell'adesivo uniformi UE ETD alle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi.
3. Le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi notificano alle competenti autorità dei rispettivi paesi terzi l'uso dell'ETD UE, nonché il suo modello uniforme e le sue principali caratteristiche di sicurezza, anche fornendo dei facsimile del modulo e dell'adesivo uniformi UE ETD a titolo di riferimento. La notifica a un singolo paese terzo è ripetuta su richiesta di tale paese terzo. La notifica non include le prescrizioni che devono essere tenute segrete conformemente all'articolo 9, paragrafo 2.
4. Ogniqualvolta sia apportata una modifica al modulo o all'adesivo uniformi ETD UE, si ripete la procedura descritta ai paragrafi da 1 a 3. Il termine di cui al paragrafo 1 è di 21 mesi dall'adozione del modello modificato di modulo o di adesivo uniformi ETD UE.
5. Qualora nessuna delegazione dell'Unione sia presente in un paese terzo, gli Stati membri rappresentati decidono, attraverso la cooperazione consolare locale, quale Stato membro notifica alle autorità pertinenti di tale paese terzo il modello uniforme di ETD UE, nonché le sue principali caratteristiche di sicurezza. Il SEAE coordina con lo Stato membro interessato la trasmissione dei facsimile del modulo e dell'adesivo uniformi ETD UE a tal fine.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 14
Trattamento più favorevole
Gli Stati membri possono stabilire o mantenere disposizioni più favorevoli di quelle della presente direttiva, purché con questa compatibili.
Articolo 15
Protezione dei dati personali
1. I dati personali trattati ai fini della presente direttiva, inclusa l'immagine del volto o la fotografia del richiedente di cui all'articolo 4, paragrafo 2, sono utilizzati al solo scopo di verificarne l'identità secondo la procedura descritta all'articolo 4, stampare l'adesivo uniforme ETD UE e agevolare il viaggio di detto richiedente. Lo Stato membro che presta assistenza e lo Stato membro di cittadinanza assicurano un adeguato livello di sicurezza dei dati personali.
2. Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, il richiedente cui è rilasciato un ETD UE ha il diritto di verificare i dati personali contenuti nel documento e, ove opportuno, di chiederne la rettifica mediante il rilascio di un nuovo documento.
3. L'ETD UE non contiene informazioni a lettura ottica che non figurino anche nelle sezioni di cui all'allegato II, punto 6.
4. Lo Stato membro che presta assistenza e lo Stato membro di cittadinanza conservano i dati personali del richiedente solo per il tempo necessario, anche ai fini della riscossione dei diritti di cui all'articolo 5. In nessun caso i dati personali sono conservati per più di 180 giorni dallo Stato membro che presta assistenza o per più di due anni dallo Stato membro di cittadinanza. Allo scadere del periodo di conservazione i dati personali del richiedente sono cancellati.
5. In deroga al paragrafo 4, gli Stati membri garantiscono la distruzione tempestiva e sicura degli ETD UE restituiti e di tutte le relative copie.
Articolo 16
Monitoraggio
1. Gli Stati membri monitorano periodicamente l'applicazione della presente direttiva in base ai seguenti indicatori:
a) |
numero di ETD UE rilasciati a norma dell'articolo 3 e cittadinanza del ricevente; |
b) |
numero di ETD UE rilasciati a norma dell'articolo 7 e cittadinanza del ricevente; e |
c) |
numero di casi di frode e contraffazione di ETD UE. |
2. Gli Stati membri organizzano la raccolta e la produzione dei dati necessari per misurare le variazioni degli indicatori descritti al paragrafo 1 e comunicano tali informazioni alla Commissione con cadenza annuale.
3. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire indicatori complementari a quelli di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.
Articolo 17
Valutazione
1. Non prima di cinque anni dalla data di recepimento della presente direttiva, la Commissione effettua una valutazione della medesima e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle sue principali conclusioni. La relazione comprende una valutazione dell'adeguatezza del livello di sicurezza dei dati personali, dell'impatto sui diritti fondamentali e dell'eventuale introduzione di un diritto uniforme per gli ETD UE.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione di cui al paragrafo 1.
Articolo 18
Abrogazione
1. La decisione 96/409/PESC è abrogata a decorrere da 36 mesi dopo l'adozione delle prescrizioni tecniche complementari di cui all'articolo 9.
2. I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.
3. Gli Stati membri provvedono all'annullamento e alla distruzione dei moduli ETD realizzati conformemente alla decisione 96/409/PESC entro il termine di cui al paragrafo 1.
Articolo 19
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro 24 mesi dall'adozione delle prescrizioni tecniche complementari di cui all'articolo 9, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali misure a decorrere da 36 mesi dall'adozione delle prescrizioni tecniche complementari di cui all'articolo 9.
Le misure adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 20
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 21
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, il 18 giugno 2019
Per il Consiglio
Il presidente
G. CIAMBA
(1) Parere del 16 gennaio 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 1).
(3) Decisione 96/409/PESC dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 25 giugno 1996, relativa all'istituzione di un documento di viaggio provvisorio (GU L 168 del 6.7.1996, pag. 4).
(4) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).
(5) Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39).
(6) Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1).
(7) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(8) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(9) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
ALLEGATO I
MODULO UNIFORME ETD UE
Il modulo uniforme ETD UE rispetta le seguenti prescrizioni:
1. Formato e dimensioni
Il modulo uniforme ETD UE è un pieghevole a tre ante (foglio singolo stampato su entrambi i lati e piegato in tre). Il pieghevole ha dimensioni conformi allo standard ISO/IEC 7810 ID-3.
2. Pagina 1: copertina
La copertina del modulo uniforme ETD UE contiene nell'ordine i termini «UNIONE EUROPEA» in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e i termini «EMERGENCY TRAVEL DOCUMENT» e «TITRE DE VOYAGE PROVISOIRE». Essa contiene inoltre dodici stelle dorate che formano un cerchio.
3. Pagina 2: apposizione dell'adesivo uniforme ETD UE
L'adesivo uniforme ETD UE è saldamente apposto sulla seconda pagina del modulo uniforme ETD UE in modo da prevenirne la facile rimozione. L'adesivo uniforme ETD UE viene applicato e allineato al bordo della pagina. La zona dell'adesivo uniforme ETD UE a lettura ottica è allineata col bordo esterno della pagina. Il timbro delle autorità di rilascio è apposto sull'adesivo uniforme ETD UE in modo da oltrepassarlo e sporgere sulla pagina.
4. Pagine 3 e 4: informazioni
La terza e la quarta pagina contengono traduzioni dei termini «documento di viaggio provvisorio» nonché delle didascalie dell'adesivo uniforme ETD UE in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, fatta eccezione per l'inglese e il francese. È riportato inoltre il seguente testo:
«This EU Emergency Travel Document is a travel document issued by a Member State of the European Union for a single journey to the holder's Member State of nationality or residence or, exceptionally, to another destination. Authorities of non-EU countries are hereby requested to allow the holder to pass freely without hindrance.
Le présent titre de voyage provisoire de l'UE est un titre de voyage délivré par un État membre de l'Union européenne aux fins d'un trajet unique vers l'État membre de nationalité ou de résidence du détenteur, ou, à titre exceptionnel, vers une autre destination. Les autorités des pays tiers sont priées d'autoriser le détenteur du titre de voyage provisoire à circuler sans entraves.».
5. Pagine 5 e 6: visti e timbri di ingresso/uscita
La quinta e sesta pagina recano l'intestazione «VISA/VISA» e sono altrimenti lasciate in bianco.
Tali pagine sono riservate ai visti e ai timbri di ingresso/uscita.
6. Numero del modulo uniforme ETD UE
Un numero di sette cifre è prestampato sul modulo uniforme EU ETD.
ALLEGATO II
ADESIVO UNIFORME ETD UE
L'adesivo uniforme ETD UE rispetta le seguenti prescrizioni:
Caratteristiche dell'adesivo uniforme ETD UE
1. |
L'adesivo uniforme EU ETD contiene un'immagine del volto del titolare, stampata conformemente a elevati requisiti di sicurezza, a meno che non sia utilizzata una fotografia a norma dell'articolo 8, paragrafo 5. L'immagine del volto o la fotografia è quella usata ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2. |
2. |
L'adesivo uniforme EU ETD contiene caratteristiche di sicurezza che garantiscono una protezione sufficiente contro la falsificazione, tenendo conto in particolare delle caratteristiche di sicurezza utilizzate per il modello uniforme per i visti. |
3. |
Le medesime caratteristiche di sicurezza sono utilizzate per tutti gli Stati membri. |
4. |
Sull'adesivo uniforme ETD UE figurano le seguenti diciture:
|
5. |
L'adesivo uniforme EU ETD riporta il numero dell'adesivo uniforme ETD UE di sette cifre prestampato in nero con orientamento orizzontale. È utilizzato un carattere tipografico speciale. Questo numero è preceduto dal codice del paese a due lettere dello Stato membro di rilascio, come indicato nel documento ICAO 9303, che può essere prestampato o aggiunto all'atto della compilazione dell'adesivo uniforme EU ETD. A fini di sicurezza, lo stesso numero a sette cifre può essere prestampato più volte sull'adesivo uniforme ETD UE. |
Sezioni da completare
6. |
L'adesivo uniforme ETD UE contiene sezioni per le seguenti informazioni:
|
7. |
Le didascalie delle sezioni da compilare sono in inglese e francese e sono numerate. |
8. |
Le date sono indicate con: due cifre per il giorno (la prima è uno zero quando il numero corrispondente al giorno si compone di unità); due cifre per il mese (la prima è uno zero quando il numero corrispondente al mese si compone di unità); quattro cifre per l'anno. Giorno e mese sono seguiti da uno spazio vuoto. Per esempio: 20 01 2018 = 20 gennaio 2018. |
9. |
L'adesivo uniforme ETD UE contiene una sezione «annotazioni» che servirà all'autorità di rilascio per indicare eventuali informazioni necessarie, per esempio il tipo e il numero del documento sostituito. |
Informazioni a lettura ottica
10. |
L'adesivo uniforme ETD UE contiene le informazioni a lettura ottica in linea con il documento ICAO 9303 necessarie a facilitare i controlli alle frontiere esterne. Le lettere maiuscole «AE» sono utilizzate come primi due caratteri della zona a lettura ottica per designare il documento come documento di viaggio provvisorio dell'UE. Nella zona a lettura ottica dovrà figurare un testo stampato, visibile nella stampa di fondo, contenente la dicitura «Unione europea» in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. Il testo non pregiudica le caratteristiche tecniche della zona a lettura ottica né la sua leggibilità. |
11. |
È riservato uno spazio per l'eventuale aggiunta di un codice a barre bidimensionale comune. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
20.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163/13 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/998 DEL CONSIGLIO
del 13 giugno 2019
che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti agricoli e industriali la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare in tal modo perturbazioni del mercato per tali prodotti, il regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio (1) ha aperto contingenti tariffari autonomi. I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla. |
(2) |
Poiché è nell'interesse dell'Unione garantire un adeguato approvvigionamento di taluni prodotti industriali e considerato il fatto che prodotti identici, equivalenti o di sostituzione non sono fabbricati in quantità sufficienti all'interno dell'Unione, è necessario aprire nuovi contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2594, 09.2595, 09.2596, 09.2597, 09.2598 e 09.2599 a dazio zero per quantitativi adeguati di tali prodotti. |
(3) |
Nel caso dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2679, 09.2683 e 09.2888 è opportuno aumentare i volumi contingentali poiché tale aumento è nell'interesse dell'Unione. Nel caso del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2723 il volume contingentale dovrebbe essere aumentato retroattivamente per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2018. |
(4) |
Il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2740 comprende non solo i prodotti che rientrano nel codice NC 2309 90 96, ma anche quelli che rientrano nel codice NC 2309 90 31. È pertanto opportuno adattare di conseguenza l'indicazione del codice NC per tale contingente tariffario. |
(5) |
Poiché non è più nell'interesse dell'Unione mantenere il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2870, esso dovrebbe essere chiuso a decorrere dal 1o luglio 2019. |
(6) |
È opportuno chiudere i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2633, 09.2643, 09.2620 e 09.2932 in seguito all'attuazione dell'accordo in forma di dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (2), che ha ridotto a zero l'aliquota del dazio per i prodotti in questione. |
(7) |
Tenuto conto delle modifiche da apportare e per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire l'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013. |
(8) |
Al fine di evitare ogni interruzione nell'applicazione del regime dei contingenti tariffari e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (3), le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti i contingenti tariffari relativi ai prodotti interessati dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2019 e, per il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2723, dal 1o gennaio 2018. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 è così modificato:
1) |
la riga corrispondente al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2723 è sostituita dalla seguente:
|
2) |
esso è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2019. L'articolo 1, punto 1), è tuttavia applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 13 giugno 2019
Per il Consiglio
Il presidente
M.C. BUDĂI
(1) Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 319).
ALLEGATO
Numero d'ordine |
Codice NC |
TARIC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume contingentale |
Dazio contingentale |
||||||||||||||||
09.2637 |
ex 0710 40 00 ex 2005 80 00 |
20 30 |
Tutoli di mais a granelli zuccherini (Zea mays var. saccharata) anche non tagliati, di diametro tra 10 mm e 20 mm, destinati ad essere usati in produzioni dell'industria alimentare e a subire qualsiasi lavorazione, diversa dal semplice ricondizionamento (1) (2) (3) |
1.1.-31.12. |
550 tonnellate |
0 % (3) |
||||||||||||||||
09.2849 |
ex 0710 80 69 |
10 |
Funghi della specie Auricularia polytricha, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati (1) (2) |
1.1.-31.12. |
700 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2664 |
ex 2008 60 39 |
30 |
Ciliege dolci con l'aggiunta di spirito, con un contenuto di zucchero non superiore al 9 % in peso, di diametro non superiore a 19,9 mm, con il nocciolo, destinate a essere utilizzate in prodotti di cioccolato (2) |
1.1.-31.12. |
1 000 tonnellate |
10 % |
||||||||||||||||
09.2740 |
ex 2309 90 31 ex 2309 90 96 |
87 97 |
Concentrato di proteine di soia contenente in peso:
destinato a essere usato nei mangimi animali (2) |
1.1.-31.12. |
30 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2913 |
ex 2401 10 35 ex 2401 10 70 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 20 35 ex 2401 20 70 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 |
91 10 11 21 91 91 10 11 21 91 |
Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 Euro/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00 (2) |
1.1.-31.12. |
6 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2828 |
2712 20 90 |
|
Cera di paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio |
1.1.-31.12. |
120 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2600 |
ex 2712 90 39 |
10 |
Paraffina molle (CAS RN 64742-61-6) |
1.1.-31.12. |
100 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2928 |
ex 2811 22 00 |
40 |
Materiale di riempimento in silice sotto forma di granuli, con tenore minimo di diossido di silicio del 97 % |
1.1.-31.12. |
1 700 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2806 |
ex 2825 90 40 |
30 |
Triossido di tungsteno, ivi compreso l'ossido di tungsteno blu (CAS RN 1314-35-8 o CAS RN 39318-18-8) |
1.1.-31.12. |
12 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2872 |
ex 2833 29 80 |
40 |
Solfato di cesio (CAS RN 10294-54-9) in forma solida o in soluzione acquosa contenente, in peso, più del 48 % ma meno del 52 % di solfato di cesio |
1.1.-31.12. |
160 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2929 |
2903 22 00 |
|
Tricloroetilene (CAS RN 79-01-6) |
1.1.-31.12. |
15 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2837 |
ex 2903 79 30 |
20 |
Bromoclorometano (CAS RN 74-97-5) |
1.1.-31.12. |
600 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2933 |
ex 2903 99 80 |
30 |
1,3-Diclorobenzene (CAS RN 541-73-1) |
1.1.-31.12. |
2 600 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2700 |
ex 2905 12 00 |
10 |
Propan-1-olo (alcole propilico) (CAS RN 71-23-8) |
1.1.-31.12. |
15 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2830 |
ex 2906 19 00 |
40 |
Cicloproprilemetanolo (CAS RN 2516-33-8) |
1.1.-31.12. |
20 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2851 |
ex 2907 12 00 |
10 |
O-cresolo (CAS RN 95-48-7) di purezza, in peso, non inferiore al 98,5 % |
1.1.-31.12. |
20 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2704 |
ex 2909 49 80 |
20 |
2,2,2′,2′-tetrakis(idrossimetil)-3,3′-ossidipropan-1-olo (CAS RN 126-58-9) |
1.1.-31.12. |
500 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2624 |
2912 42 00 |
|
Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide) (CAS RN 121-32-4) |
1.1.-31.12. |
1 950 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2683 |
ex 2914 19 90 |
50 |
Acetilacetonato di calcio (CAS RN 19372-44-2) destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di stabilizzazione in forma di compresse (2) |
1.1.-31.12. |
200 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2852 |
ex 2914 29 00 |
60 |
Ciclopropilmetilchetone (CAS RN 765-43-5) |
1.1.-31.12. |
300 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2638 |
ex 2915 21 00 |
10 |
Acido acetico (CAS RN 64-19-7) di purezza, in peso, del 99 % o più |
1.1.-31.12. |
1 000 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2972 |
2915 24 00 |
|
Anidride acetica (CAS RN 108-24-7) |
1.1.-31.12. |
50 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2679 |
2915 32 00 |
|
Acetato di vinile (CAS RN 108-05-4) |
1.1.-31.12. |
400 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2728 |
ex 2915 90 70 |
85 |
Trifluoroacetato di etile (CAS RN 383-63-1) |
1.1.-31.12. |
400 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2665 |
ex 2916 19 95 |
30 |
(E,E)-Esa-2,4-dienoato di potassio (CAS RN 24634-61-5) |
1.1.-31.12. |
8 250 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2684 |
ex 2916 39 90 |
28 |
Cloruro di 2,5-dimetilfenilacetile (CAS RN 55312-97-5) |
1.1.-31.12. |
400 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2599 |
ex 2917 11 00 |
40 |
Ossalato di dietile (CAS RN 95-92-1) |
1.7.-31.12. |
250 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2769 |
ex 2917 13 90 |
10 |
Sebacato di dimetile (CAS RN 106-79-6) |
1.1.-31.12. |
1 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2634 |
ex 2917 19 80 |
40 |
Acido dodecandioico (CAS RN 693-23-2), di purezza, in peso, di più di 98,5 % |
1.1.-31.12. |
4 600 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2808 |
ex 2918 22 00 |
10 |
Acido o-acetilsalicilico (CAS RN 50-78-2) |
1.1.-31.12. |
120 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2646 |
ex 2918 29 00 |
75 |
3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato di ottadecile (CAS RN 2082-79-3) con
destinato ad essere usato nella produzione di sistemi one-pack stabilizzanti per la lavorazione del PVC a base di miscele di polveri (polveri o granuli) (2) |
1.1.-31.12. |
380 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2647 |
ex 2918 29 00 |
80 |
Tetrachis(3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato) di pentaeritritolo (CAS RN 6683-19-8) con
destinato ad essere usato nella produzione di sistemi one-pack stabilizzanti per la lavorazione del PVC a base di miscele di polveri (polveri o granuli) (2) |
1.1.-31.12. |
140 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2975 |
ex 2918 30 00 |
10 |
Dianidride benzofenon-3,3′,4,4′-tetracarbossilica (CAS RN 2421-28-5) |
1.1.-31.12. |
1 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2688 |
ex 2920 29 00 |
70 |
Tris(2,4-di-terz-butilfenil)fosfito (CAS RN 31570-04-4) |
1.1.-31.12. |
6 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2648 |
ex 2920 90 10 |
70 |
Solfato di dimetile (CAS RN 77-78-1) |
1.1.-31.12. |
18 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2598 |
ex 2921 19 99 |
75 |
Ottadecilammina (CAS RN 124-30-1) |
1.7.-31.12. |
200 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2649 |
ex 2921 29 00 |
60 |
Bis(2-dimetilamminoetil)(metil)ammina (CAS RN 3030-47-5) |
1.1.-31.12. |
1 700 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2682 |
ex 2921 41 00 |
10 |
Anilina (CAS RN 62-53-3) con purezza, in peso, pari o superiore al 99 % |
1.1.-31.12. |
150 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2617 |
ex 2921 42 00 |
89 |
4-Fluoro-N-(1-metiletil)benzeneammina (CAS RN 70441-63-3) |
1.1.-31.12. |
500 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2602 |
ex 2921 51 19 |
10 |
O-fenilendiammina (CAS RN 95-54-5) |
1.1.-31.12. |
1 800 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2730 |
ex 2921 59 90 |
80 |
4,4′-Metandiildianilina (CAS RN 101-77-9) sotto forma di granuli, destinata a essere utilizzata nella produzione di prepolimeri (2) |
1.1.-31.12. |
200 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2854 |
ex 2924 19 00 |
85 |
3-Iodoprop-2-inil N-butilcarbammato (CAS RN 55406-53-6) |
1.1.-31.12. |
250 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2874 |
ex 2924 29 70 |
87 |
Paracetamolo (INN) (CAS RN 103-90-2) |
1.1.-31.12. |
20 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2742 |
ex 2926 10 00 |
10 |
Acrilonitrile (CAS RN 107-13-1), destinato alla fabbricazione delle merci del capitolo 55 e della voce 6815 (2) |
1.1.-31.12. |
50 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2856 |
ex 2926 90 70 |
84 |
2-Nitro-4-(trifluorometil)benzonitrile (CAS RN 778-94-9) |
1.1.-31.12. |
900 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2708 |
ex 2928 00 90 |
15 |
Monometilidrazina (CAS 60-34-4) sotto forma di soluzione acquosa con un contenuto in peso di monometilidrazina pari al 40 (± 5) % |
1.1.-31.12. |
900 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2685 |
ex 2929 90 00 |
30 |
Nitroguanidina (CAS RN 556-88-7) |
1.1.-31.12. |
6 500 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2597 |
ex 2930 90 98 |
94 |
Bis[3-(trietossisilil)propil]disolfuro (CAS RN 56706-10-6) |
1.7.-31.12. |
3 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2596 |
ex 2930 90 98 |
96 |
Acido 2-Cloro-4-(metilsolfonil)-3-[(2,2,2-trifluoroetossi)metil] benzoico (CAS RN 120100-77-8) |
1.7.-31.12. |
150 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2842 |
2932 12 00 |
|
2-Furaldeide (furfurale) |
1.1.-31.12. |
10 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2955 |
ex 2932 19 00 |
60 |
Flurtamone (ISO) (CAS RN 96525-23-4) |
1.1.-31.12. |
300 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2696 |
ex 2932 20 90 |
25 |
Decan-5-olide (CAS RN 705-86-2) |
1.1.-31.12. |
6 000 kg |
0 % |
||||||||||||||||
09.2697 |
ex 2932 20 90 |
30 |
Dodecan-5-olide (CAS RN 713-95-1) |
1.1.-31.12. |
6 000 kg |
0 % |
||||||||||||||||
09.2812 |
ex 2932 20 90 |
77 |
Esan-6-olide (CAS RN 502-44-3) |
1.1.-31.12. |
4 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2858 |
2932 93 00 |
|
Piperonale (CAS RN 120-57-0) |
1.1.-31.12. |
220 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2878 |
ex 2933 29 90 |
85 |
Enzalutamide (DCI) (CAS RN 915087-33-1) |
1.1.-31.12. |
1 000 kg |
0 % |
||||||||||||||||
09.2673 |
ex 2933 39 99 |
43 |
2,2,6,6-Tetrametil-4-piperidinolo (CAS RN 2403-88-5) |
1.1.-31.12. |
1 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2674 |
ex 2933 39 99 |
44 |
Clorpirifos (ISO) (CAS RN 2921-88-2) |
1.1.-31.12. |
9 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2880 |
ex 2933 59 95 |
39 |
Ibrutinib (DCI) (CAS RN 936563-96-1) |
1.1.-31.12. |
5 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2860 |
ex 2933 69 80 |
30 |
1,3,5-Tris[3-(dimetilammino)propil]esaidro-1,3,5-triazina (CAS RN 15875-13-5) |
1.1.-31.12. |
600 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2595 |
ex 2933 99 80 |
49 |
1,4,7,10-Tetraazaciclododecano (CAS RN 294-90-6) |
1.7.-31.12. |
20 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2658 |
ex 2933 99 80 |
73 |
5-(Acetoacetilammino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5) |
1.1.-31.12. |
400 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2675 |
ex 2935 90 90 |
79 |
4-[[(2-metossilbenzoil)ammino]sulfonil] -cloruro di benzoile (CAS RN 816431-72-8) |
1.1.-31.12. |
1 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2710 |
ex 2935 90 90 |
91 |
2,4,4-Trimetilpentan-2-amminio (3R,5S,E)-7-(4-(4-fluorofenil)-6-isopropil-2-(N-metilmetilsulfonamido)pirimidin-5-il)-3,5-diidrossiept-6-enoato (CAS RN 917805-85-7) |
1.1.-31.12. |
5 000 kg |
0 % |
||||||||||||||||
09.2945 |
ex 2940 00 00 |
20 |
D-Xilosio (CAS RN 58-86-6) |
1.1.-31.12. |
400 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2686 |
ex 3204 11 00 |
75 |
Colorante C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0 ) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 99 % o più di colorante C.I. Disperse Yellow 54 |
1.1.-31.12. |
250 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2676 |
ex 3204 17 00 |
14 |
Preparazioni a base di colorante C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) contenenti, in peso, il 60 % o più ma non oltre l'85 % di tale colorante |
1.1.-31.12. |
50 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2698 |
ex 3204 17 00 |
30 |
Colorante C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 60 % o più di colorante C.I. Pigment Red 4 |
1.1.-31.12. |
150 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2659 |
ex 3802 90 00 |
19 |
Terra di diatomee, calcinata con un flusso di soda |
1.1.-31.12. |
35 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2908 |
ex 3804 00 00 |
10 |
Lignosolfonato di sodio (CAS RN 8061-51-6) |
1.1.-31.12. |
40 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2889 |
3805 10 90 |
|
Essenza di cellulosa al solfato |
1.1.-31.12. |
25 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2935 |
ex 3806 10 00 |
10 |
Colofonie ed acidi resinici di gemma |
1.1.-31.12. |
280 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2832 |
ex 3808 92 90 |
40 |
Preparazione contenente tra il 38 % (compreso) e il 50 % in peso di zinco piritione (INN) (CAS RN 13463-41-7) in una dispersione acquosa |
1.1.-31.12. |
500 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2876 |
ex 3811 29 00 |
55 |
Additivi costituiti da prodotti di reazione didifenilamminae noneni ramificati contenenti:
destinati alla fabbricazione di olii lubrificanti (2) |
1.1.-31.12. |
900 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2814 |
ex 3815 90 90 |
76 |
Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno |
1.1.-31.12. |
3 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2820 |
ex 3824 79 00 |
10 |
Miscele contenenti, in peso:
|
1.1.-31.12. |
6 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2644 |
ex 3824 99 92 |
77 |
Preparazione contenente en peso:
|
1.1.-31.12. |
10 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2681 |
ex 3824 99 92 |
85 |
Miscela di solfuri di bis(3-trietossisililpropile) (CAS RN 211519-85-6) |
1.1.-31.12. |
9 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2650 |
ex 3824 99 92 |
87 |
Acetofenone (CAS RN 98-86-2) di purezza, in peso, tra 60 % e 90 % |
1.1.-31.12. |
2 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2888 |
ex 3824 99 92 |
89 |
Miscela di alchil dimetil ammine terziarie contenente, in peso:
|
1.1.-31.12. |
25 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2829 |
ex 3824 99 93 |
43 |
Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l'estrazione di colofonia dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche:
|
1.1.-31.12. |
1 600 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2907 |
ex 3824 99 93 |
67 |
Miscela di fitosteroli, in polvere, contenente in peso:
destinata alla fabbricazione di stanoli o steroli o esteri di stanoli o esteri di steroli (2) |
1.1.-31.12. |
2 500 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2639 |
3905 30 00 |
|
Poli(alcole vinilico), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato |
1.1.-31.12. |
15 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2671 |
ex 3905 99 90 |
81 |
Poli(butirrale di vinile) (CAS RN 63148-65-2):
|
1.1.-31.12. |
12 500 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2846 |
ex 3907 40 00 |
25 |
Lega polimerica di policarbonato e poli(metilmetacrilato), con tenore in peso di policarbonato pari almeno al 98,5 %, in forma agglomerata o granulata, con trasmittanza luminosa pari almeno all' 88,5 %, misurata su un campione di 4,0 mm di spessore con una lunghezza d'onda di λ = 400 nm (conformemente alla norma ISO 13468-2) |
1.1.-31.12. |
2 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2723 |
ex 3911 90 19 |
10 |
Poli(ossi-1,4-fenilensolfonil-1,4-fenilenossi-4,4′-bifenilene) |
1.1.-31.12. con effetto dall'1.1. 2018 |
5 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2816 |
ex 3912 11 00 |
20 |
Fiocchi di acetato di cellulosa |
1.1.-31.12. |
75 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2864 |
ex 3913 10 00 |
10 |
Alginato di sodio, estratto da alghe brune (CAS RN 9005-38-3) |
1.1.-31.12. |
10 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2641 |
ex 3913 90 00 |
87 |
Ialuronato di sodio, non sterile, caratterizzato da:
|
1.1.-31.12. |
200 kg |
0 % |
||||||||||||||||
09.2661 |
ex 3920 51 00 |
50 |
Fogli di polimetilmetacrilato conformi alle norme:
|
1.1.-31.12. |
100 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2645 |
ex 3921 14 00 |
20 |
Masso cellulare di cellulosa rigenerata, impregnato di acqua contenente cloruro di magnesio e ammonio quaternario, che misura 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm) |
1.1.-31.12. |
1 700 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2848 |
ex 5505 10 10 |
10 |
Cascami di fibre sintetiche (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati), di nylon o di altre poliammidi (PA6 e PA66) |
1.1.-31.12. |
10 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2721 |
ex 5906 99 90 |
20 |
Tessuti gommati e stratificati aventi le seguenti caratteristiche:
usato per la produzione del tetto retraibile di veicoli a motore (2) |
1.1.-31.12. |
375 000 m2 |
0 % |
||||||||||||||||
09.2594 |
ex 6909 19 00 |
55 |
Cartuccia di ceramica per l'assorbimento di vapori:
del tipo usato per l'assemblaggio in assorbitori di vapori di combustibile di sistemi di alimentazione di veicoli a motore |
1.7.-31.12. |
500 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||
09.2866 |
ex 7019 12 00 ex 7019 12 00 |
06 26 |
Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) di tipo S-glass:
per uso nell'industria aeronautica (2) |
1.1.-31.12. |
1 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2628 |
ex 7019 52 00 |
10 |
Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m2(± 10 g/m2), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili con telaio fisso |
1.1.-31.12. |
3 000 000 m2 |
0 % |
||||||||||||||||
09.2799 |
ex 7202 49 90 |
10 |
Ferrocromo contenente, in peso, 1,5 % o più, ma non più di 4 % di carbonio e non più di 70 % di cromo |
1.1.-31.12. |
50 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2652 |
ex 7409 11 00 ex 7410 11 00 |
20 30 |
Fogli e nastri di rame raffinato con rivestimento elettrolitico |
1.1.-31.12. |
1 020 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2734 |
ex 7409 19 00 |
20 |
Lastre o fogli costituiti di
|
1.1.-31.12. |
7 000 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||
09.2662 |
ex 7410 21 00 |
55 |
Lastre:
|
1.1.-31.12. |
80 000 m2 |
0 % |
||||||||||||||||
09.2834 |
ex 7604 29 10 |
20 |
Barre in lega di alluminio con un diametro pari o superiore a 200 mm, ma inferiore o uguale a 300 mm |
1.1.-31.12. |
2 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2835 |
ex 7604 29 10 |
30 |
Barre in lega di alluminio con un diametro pari o superiore a 300,1 mm, ma inferiore o uguale a 533,4 mm |
1.1.-31.12. |
1 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2736 |
ex 7607 11 90 |
83 |
Nastro o foglio in lega di alluminio e magnesio:
destinato a essere usato nella fabbricazione di listelli per tapparelle (2) |
1.1.-31.12. |
600 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2906 |
ex 7609 00 00 |
20 |
Accessori per tubi, di alluminio, destinati ad essere fissati ai radiatori di motocicli (2) |
1.1.-31.12. |
3 000 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||
09.2722 |
8104 11 00 |
|
Magnesio greggio, contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio |
1.1.-31.12. |
80 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2840 |
ex 8104 30 00 |
20 |
Polvere di magnesio:
|
1.1.-31.12. |
2 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||
09.2629 |
ex 8302 49 00 |
91 |
Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (2) |
1.1.-31.12. |
1 500 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||
09.2720 |
ex 8413 91 00 |
50 |
Testata per pompa ad alta pressione a due cilindri di acciaio fucinato avente:
del tipo utilizzato nei sistemi a iniezione diesel |
1.1.-31.12. |
65 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||
09.2850 |
ex 8414 90 00 |
70 |
Girante del compressore in lega di alluminio con:
destinato ad essere usato nell'assemblaggio di turbocompressori senza ulteriore lavorazione (2) |
1.1.-31.12. |
5 900 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||
09.2909 |
ex 8481 80 85 |
40 |
Valvola di scarico destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di sistemi di gas di scarico di motocicli (2) |
1.1.-31.12. |
1 000 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||
09.2738 |
ex 8482 99 00 |
20 |
Gabbie d'ottone
del tipo usato per la fabbricazione dei cuscinetti a sfere |
1.1.-31.12. |
35 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||
09.2690 |
ex 8483 30 80 |
20 |
Cuscinetto a strisciamento per applicazioni assiali, d'acciaio FeP01 (secondo EN 10130-1991), con strato di strisciamento di bronzo sinterizzato poroso e poli(tetrafluoroetilene), atto a essere montato sulle sospensioni motociclistiche |
1.1.-31.12. |
1 500 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||
09.2763 |
ex 8501 40 20 ex 8501 40 80 |
40 30 |
Motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, con una potenza pari o superiore a 250 W, una potenza di ingresso pari o superiore a 700 W, ma non superiore a 2 700 W, un diametro esterno di oltre 120 mm (± 0,2 mm) ma non superiore a 135 mm (± 0,2 mm), una velocità nominale di oltre 30 000 rpm ma non superiore a 50 000 rpm, attrezzato con un ventilatore a induzione, utilizzato nella fabbricazione di aspirapolveri (2) |
1.1.-31.12. |
2 000 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||
09.2672 |
ex 8529 90 92 ex 9405 40 39 |
75 70 |
Circuito stampato con diodi LED:
destinato alla fabbricazione di unità di retroilluminazione per i prodotti di cui alla voce 8528 (2) |
1.1.-31.12. |
115 000 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||
09.2003 |
ex 8543 70 90 |
63 |
Generatore di frequenze controllato in tensione, consistente di elementi attivi e passivi montati su un circuito stampato e contenuti in una cassa le cui dimensioni non superano 30 mm × 30 mm |
1.1.-31.12. |
1 400 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||
09.2910 |
ex 8708 99 97 |
75 |
Staffa di sostegno in lega di alluminio, con fori di montaggio, anche con dadi di fissaggio, per collegare indirettamente il cambio alla carrozzeria del veicolo, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione delle merci del capitolo 87 (2) |
1.1.-31.12. |
200 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||
09.2694 |
ex 8714 10 90 |
30 |
Fissazioni per assi, alloggiamenti, piastre forcella e pezzi di serraggio, di lega di alluminio del tipo usato per le motociclette |
1.1.-31.12. |
1 000 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||
09.2868 |
ex 8714 10 90 |
60 |
Pistoni per sistemi di sospensione, con diametro non superiore a 55 mm, di acciaio sinterizzato |
1.1.-31.12. |
2 000 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||
09.2668 |
ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 |
21 31 75 |
Telaio di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche) (2) |
1.1.-31.12. |
350 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||
09.2631 |
ex 9001 90 00 |
80 |
Lenti, prismi ed elementi cementati in vetro, non montati, usati per la fabbricazione o la riparazione di merci dei codici NC 9002 , 9005 , 9013 10 e 9015 (2) |
1.1.-31.12. |
5 000 000 pezzi |
0 % |
(1) La sospensione dei dazi, tuttavia, non si applica se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.
(2) La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice Doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(3) È sospeso solo il dazio ad valorem. Il dazio specifico continua ad applicarsi.
20.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163/27 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/999 DEL CONSIGLIO
del 13 giugno 2019
che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti agricoli e industriali la cui produzione nell'Unione non è disponibile ed evitare in tal modo perturbazioni del mercato per tali prodotti, il regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio ha sospeso i dazi autonomi della tariffa doganale comune («TDC») su detti prodotti (1). Tali prodotti possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla. |
(2) |
La produzione nell'Unione di 97 prodotti che non figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 è inadeguata o inesistente. Di conseguenza, è nell'interesse dell'Unione sospendere totalmente i dazi autonomi della TDC per questi prodotti. |
(3) |
È necessario modificare le condizioni per la sospensione dei dazi autonomi della TDC per 47 prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 al fine di tener conto dell'evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche del mercato. |
(4) |
Non è più nell'interesse dell'Unione mantenere la sospensione dei dazi autonomi della TDC per 26 prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013. Le sospensioni per tali prodotti dovrebbe pertanto essere soppressa. Inoltre, al fine di promuovere una produzione integrata di batterie nell'Unione e in linea con la comunicazione della Commissione «Una mobilità sostenibile per l'Europa: sicura, interconnessa e pulita», si dovrebbero revocare le sospensioni per 20 prodotti supplementari elencati nell'allegato. Si dovrebbero inoltre sopprimere dall'allegato altre 50 sospensioni in seguito all'attuazione dell'accordo in forma di dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (2), che ha ridotto a zero l'aliquota del dazio per i prodotti in questione. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1387/2013. |
(6) |
Al fine di evitare ogni interruzione nell'applicazione del regime di sospensioni autonome e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (3), le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti le sospensioni tariffarie per i prodotti in questione dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2019. Il regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 è modificato come segue:
1) |
tutti gli asterischi nella tabella e le note a piè pagina (*), contenenti il testo «Posizione nuova, modificata o di cui è stato prorogato il periodo di validità.», sono soppressi; |
2) |
nella tabella, le righe relative ai prodotti i cui codici NC e TARIC figurano nell'allegato I del presente regolamento sono soppresse; |
3) |
le righe relative ai prodotti elencati nell'allegato II del presente regolamento sono inserite nella tabella secondo l'ordine dei codici NC e TARIC indicati rispettivamente nella prima e nella seconda colonna di detta tabella. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 13 giugno 2019
Per il Consiglio
Il presidente
M.C. BUDĂI
(1) Regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 201).
ALLEGATO I
Nella tabella figurante nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 le righe corrispondenti alle sospensioni per i prodotti identificati dai seguenti codici NC e TARIC sono soppresse:
Codice NC |
TARIC |
ex 2826 90 80 |
10 |
ex 2826 90 80 |
20 |
ex 2920 90 10 |
15 |
ex 2920 90 10 |
25 |
ex 2920 90 10 |
35 |
ex 2921 19 99 |
25 |
ex 2926 90 70 |
12 |
ex 3208 90 19 |
20 |
ex 3506 91 10 |
10 |
ex 3506 91 10 |
40 |
ex 3506 91 10 |
50 |
ex 3506 91 90 |
10 |
ex 3506 91 90 |
40 |
ex 3506 91 90 |
50 |
ex 3506 91 90 |
60 |
ex 3701 30 00 |
20 |
ex 3701 30 00 |
30 |
ex 3701 99 00 |
10 |
ex 3707 90 29 |
10 |
ex 3707 90 29 |
40 |
ex 3707 90 29 |
50 |
ex 3801 10 00 |
10 |
ex 3801 90 00 |
30 |
ex 3806 90 00 |
10 |
ex 3812 39 90 |
35 |
ex 3815 19 90 |
87 |
ex 3815 90 90 |
22 |
ex 3824 99 92 |
37 |
ex 3904 10 00 |
20 |
ex 3907 20 20 |
40 |
ex 3909 40 00 |
60 |
ex 3921 19 00 |
35 |
ex 3921 19 00 |
40 |
ex 5603 12 90 |
50 |
ex 5603 12 90 |
70 |
ex 5603 13 90 |
70 |
ex 5603 92 90 |
40 |
ex 5603 93 90 |
10 |
ex 7410 11 00 |
10 |
ex 8108 20 00 |
40 |
ex 8108 20 00 |
60 |
ex 8467 99 00 |
10 |
ex 8479 89 97 |
50 |
ex 8479 89 97 |
80 |
ex 8479 90 20 |
80 |
ex 8479 90 70 |
80 |
ex 8481 80 59 |
30 |
ex 8481 80 59 |
40 |
ex 8481 80 59 |
50 |
ex 8481 80 59 |
60 |
ex 8482 10 10 |
40 |
ex 8482 10 90 |
30 |
ex 8501 31 00 |
55 |
ex 8501 32 00 |
60 |
ex 8501 33 00 |
15 |
ex 8504 40 82 |
40 |
ex 8504 40 82 |
50 |
ex 8504 40 88 |
30 |
ex 8504 40 90 |
15 |
ex 8504 40 90 |
25 |
ex 8504 40 90 |
30 |
ex 8504 40 90 |
40 |
ex 8504 40 90 |
50 |
ex 8504 40 90 |
70 |
ex 8504 40 90 |
80 |
ex 8504 50 95 |
20 |
ex 8504 50 95 |
40 |
ex 8504 50 95 |
50 |
ex 8504 50 95 |
60 |
ex 8504 50 95 |
70 |
ex 8504 50 95 |
80 |
ex 8504 90 11 |
10 |
ex 8504 90 11 |
20 |
ex 8504 90 99 |
20 |
ex 8506 90 00 |
10 |
ex 8507 10 20 |
80 |
ex 8507 50 00 |
20 |
ex 8507 50 00 |
40 |
ex 8507 60 00 |
15 |
ex 8507 60 00 |
20 |
ex 8507 60 00 |
23 |
ex 8507 60 00 |
25 |
ex 8507 60 00 |
30 |
ex 8507 60 00 |
33 |
ex 8507 60 00 |
43 |
ex 8507 60 00 |
45 |
ex 8507 60 00 |
47 |
ex 8507 60 00 |
50 |
ex 8507 60 00 |
53 |
ex 8507 60 00 |
60 |
ex 8507 60 00 |
71 |
ex 8507 60 00 |
80 |
ex 8507 60 00 |
85 |
ex 8507 80 00 |
20 |
ex 8507 90 80 |
60 |
ex 8518 29 95 |
30 |
ex 8518 29 95 |
40 |
ex 8518 30 95 |
20 |
ex 8518 40 80 |
91 |
ex 8518 40 80 |
92 |
ex 8518 40 80 |
93 |
ex 8518 90 00 |
30 |
ex 8518 90 00 |
35 |
ex 8518 90 00 |
40 |
ex 8518 90 00 |
50 |
ex 8518 90 00 |
60 |
ex 8518 90 00 |
80 |
ex 8522 90 49 |
60 |
ex 8522 90 49 |
65 |
ex 8522 90 80 |
30 |
ex 8522 90 80 |
65 |
ex 8522 90 80 |
80 |
ex 8522 90 80 |
84 |
ex 8522 90 80 |
97 |
ex 8526 10 00 |
20 |
ex 8527 99 00 |
10 |
ex 8527 99 00 |
20 |
ex 8529 10 80 |
60 |
ex 8529 10 80 |
70 |
ex 8529 90 65 |
15 |
ex 8529 90 65 |
25 |
ex 8529 90 65 |
40 |
ex 8529 90 92 |
57 |
ex 8535 90 00 |
30 |
ex 8536 49 00 |
30 |
ex 8536 50 11 |
35 |
ex 8536 50 11 |
40 |
ex 8536 50 19 |
93 |
ex 8536 50 80 |
81 |
ex 8536 50 80 |
82 |
ex 8536 50 80 |
83 |
ex 8536 50 80 |
97 |
ex 8545 90 90 |
30 |
ex 9001 20 00 |
10 |
ex 9001 20 00 |
20 |
ex 9001 90 00 |
55 |
ex 9002 11 00 |
15 |
ex 9002 11 00 |
25 |
ex 9002 11 00 |
35 |
ex 9002 11 00 |
45 |
ex 9002 11 00 |
55 |
ex 9002 11 00 |
65 |
ex 9002 11 00 |
75 |
ex 9002 19 00 |
10 |
ex 9002 19 00 |
20 |
ex 9002 19 00 |
30 |
ex 9002 19 00 |
40 |
ex 9002 19 00 |
50 |
ex 9002 19 00 |
60 |
ex 9002 19 00 |
70 |
ex 9027 10 90 |
10 |
ex 9029 20 31 |
10 |
ex 9029 90 00 |
20 |
ex 9030 31 00 |
20 |
ALLEGATO II
Nella tabella figurante nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 le righe seguenti sono inserite secondo l'ordine dei codici NC indicati nella prima colonna di detta tabella:
Codice NC |
TARIC |
Designazione delle merci |
Aliquota dei dazi autonomi |
Unità supple-mentare |
Data prevista per il riesame obbligatorio |
||||||||||||||||||
1516 20 10 |
|
Oli di ricino idrogenato «detti opalwax» |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 2818 10 11 |
10 |
Corindone Sol-Gel (CAS RN 1302-74-5) con tenore di ossido di alluminio pari o superiore a 99,6 %, in peso, avente struttura microcristallina, in forma di barre con un rapporto d'aspetto di 1,3 o più, ma non più di 6,0 |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 2826 90 80 |
10 |
Esafluorofosfato di litio (1-) (CAS RN 21324-40-3) |
0 % |
— |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||
ex 2828 10 00 |
10 |
Ipoclorito di calcio (CAS RN 7778-54-3) avente un tenore di cloro attivo del 65 % o più |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 2905 32 00 |
10 |
(2S)-propan-1,2-diolo (CAS RN 4254-15-3) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 2909 30 90 |
35 |
1-Cloro-2-(4-etossibenzil)-4-iodobenzene (CAS RN 1103738-29-9) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 2910 90 00 |
25 |
Fenilossirano (CAS RN 96-09-3) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 2912 29 00 |
55 |
cicloes-3-ene-1-carbaldeide (CAS RN 100-50-5) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 2915 90 70 |
15 |
2,2-Dimetilbutanoil cloruro (CAS RN 5856-77-9) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 2916 39 90 |
57 |
Acido 2-Fenilprop-2-enoico (CAS RN 492-38-6) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 2918 30 00 |
25 |
(E)-1-etossi-3-ossobut-1-en-1-olato; 2-metilpropan-1-olato; titanio(4+) (CAS RN 83877-91-2) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 2918 99 90 |
33 |
Acido vanillico (CAS RN 121-34-6) contenente
|
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 2920 90 10 |
15 |
Etilmetilcarbonato (CAS RN 623-53-0) |
0 % |
— |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||
ex 2920 90 10 |
25 |
Dietilcarbonato (CAS RN 105-58-8) |
0 % |
— |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||
ex 2920 90 10 |
35 |
Carbonato di vinilene (CAS RN 872-36-6) |
0 % |
— |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||
ex 2920 90 70 |
20 |
Fosforocloridato di dietile (CAS RN 814-49-3) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 2921 43 00 |
70 |
5-Bromo-4-fluoro-2-metilanilina (CAS RN 627871-16-3) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 2921 45 00 |
30 |
Acido (5 o 8)-amminonaftalene-2-solfonico (CAS RN 51548-48-2) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 2921 45 00 |
80 |
Acido 2-amminonaftalene-1-solfonico (CAS RN 81-16-3) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 2921 49 00 |
35 |
2-Etilanilina (CAS RN 578-54-1) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 2922 19 00 |
55 |
3-Amminoadamantano-1-olo (CAS RN 702-82-9) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 2922 29 00 |
33 |
o-Fenetidina (CAS RN 94-70-2) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 2923 90 00 |
65 |
N,N,N-trimetil-triciclo[3.3.1.13,7]decan-1-amminio idrossido (CAS RN 53075-09-5) in forma di soluzione acquosa avente un tenore di N,N,N-trimetil-triciclo[3.3.1.13,7]decan-1-amminio idrossido in peso di 17,5 % o più ma non più di 27,5 % |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 2924 19 00 |
75 |
(S)-4-((terz-butossicarbonil)ammino)-2-acido idrossibutanoico (CAS RN 207305-60-0) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 2924 29 70 |
67 |
N,N′-(2,5-Dicloro-1,4-fenilene)bis[3-ossobutirammide] (CAS RN 42487-09-2) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 2924 29 70 |
70 |
N-[(benzilossi)carbonil]glicil-N-[(2S)-1-{4-[(tert-butossicarbonil)ossi]fenil}-3-idrossipropan-2-il]-L-alaninammide |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 2926 90 70 |
60 |
Ciflutrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) o beta-ciflutrin (ISO) (CAS RN 1820573-27-0) di purezza, in peso, di 95 % o più |
0 % |
— |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||
ex 2930 90 98 |
38 |
Isotiocianato di allile (CAS RN 57-06-7) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 2930 90 98 |
50 |
Acido 3-mercaptopropionico (CAS RN 107-96-0) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 2932 19 00 |
65 |
Tefuriltrione (ISO) (CAS RN 473278-76-1) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 2932 20 90 |
75 |
3-acetil-6-metil-2H-pirano-2, 4(3H)-dione (CAS RN 520-45-6) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 2932 99 00 |
27 |
(2-Butil-3-benzofuranil)(4-idrossi-3,5-diiodofenil)metanone (CAS RN 1951-26-4) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 2933 19 90 |
65 |
4-Bromo-1-(1-etossietil)-1H-pirazolo (CAS RN 1024120-52-2) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 2933 39 99 |
56 |
2,5-Dicloro-4,6-dimetilnicotinonitrile (CAS RN 91591-63-8) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 2933 39 99 |
59 |
Clorpirifos-Metile (ISO) (CAS RN 5598-13-0) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 2933 39 99 |
61 |
6-Bromopiridin-2-ammina (CAS RN 19798-81-3) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 2933 39 99 |
62 |
Etil 2,6-Dicloronicotinato (CAS RN 58584-86-4) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 2933 39 99 |
64 |
Metil 1-(3-cloropiridin-2-il)-3-idrossimetil-1H-pirazolo-5-carbossilato (CAS RN 960316-73-8) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 2933 39 99 |
68 |
Acido 1-(3-Cloropiridin-2-il)-3-[[5-(trifluorometil)-2H-tetrazol-2-il]metil]-1H-pirazolo-5-carbossilico (CAS RN 1352319-02-8) di purezza, in peso, di 85 % o più |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 2933 49 90 |
80 |
Ethyl 6,7,8-trifluoro-1-[formyl(methyl)amino]-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate (CAS RN 100276-65-1) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||||
ex 2933 54 00 |
10 |
5,5′-(1,2-diazenediil)bis [2,4,6 (1H, 3H, 5H)-pirimidinetrione] (CAS RN 25157-64-6) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 2933 59 95 |
63 |
1-(3-Clorofenil) piperazina (CAS RN 6640-24-0) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 2933 69 80 |
27 |
Troclosene di sodio diidrato (INNM) (CAS RN 51580-86-0) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 2933 99 80 |
58 |
Ipconazolo (CAS RN 125225-28-7) di purezza, in peso, di 90 % o più |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 2933 99 80 |
59 |
Idrati di idrossibenzotriazolo (CAS RN 80029-43-2 e CAS RN 123333-53-9) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 2933 99 80 |
61 |
(1R,5S)-8-Benzil-8-azabiciclo(3.2.1)octan-3-one idrocloruro (CAS RN 83393-23-1) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 2933 99 80 |
63 |
L-Prolinammide (CAS RN 7531-52-4) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 2933 99 80 |
68 |
5-((1S,2S)-2-((2R,6S,9S,11R,12R,14aS,15S,16S,20R,23S,25aR)-9-ammino-20-((R)-3-ammino-1-idrossi-3-ossopropil)-2,11,12,15-tetraidrossi-6-((R)-1-idrossietil)-16-metil-5,8,14,19,22,25-esaossotetracosaidro-1H-dipirrolo[2,1-c:2′,1′-l][1,4,7,10,13,16]esaazacicloenicosin-23-il)-1,2-diidrossietil)-2-idrossifenil idrogeno solfato (CAS RN 168110-44-9) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 2934 99 90 |
78 |
[(3aS,5R,6S,6aS)-6-Idrossi-2,2-dimetiltetraidrofuro[2,3-d][1,3]diossol-5-il] (morfolino)metanone (CAS RN 1103738-19-7) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 2934 99 90 |
80 |
2-(dimetilammino)-2-[(4-metilfenil)metil]-1-[4-(morfolin-4-il)fenil]butan-1-one (CAS RN 119344-86-4) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 2935 90 90 |
33 |
4-Cloro-3-piridin solfonammide (CAS RN 33263-43-3) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 2935 90 90 |
37 |
1,3-Dimetil-1H-pirazol-4-solfonammide (CAS RN 88398-53-2) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 2935 90 90 |
60 |
4-[(3-Metilfenil)ammino]piridin-3-solfonammide (CAS RN72811-73-5) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 3204 17 00 |
31 |
Colorante C.I. Pigment Red 63:1 (CAS RN 6417-83-0) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 70 % o più di colorante C.I. Pigment Red 63:1 |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 3205 00 00 |
20 |
Preparazione di Colourant C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2) in polvere, contenente in peso:
|
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 3205 00 00 |
30 |
Preparazione di Colorante C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1) in polvere, contenente in peso:
|
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 3208 90 19 |
55 |
Preparazione di 5 % o più ma non più di 20 %, in peso, di un copolimero di polipropilene e anidride maleica, o una miscela di polipropilene e un copolimero di propilene e anidride maleica, o una miscela di polipropilene e un copolimero di propilene, isobutene e anidride maleica in un solvente organico |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||||
ex 3506 91 90 |
10 |
Adesivo a base di una dispersione acquosa di un miscela di colofonia dimerizzata e un copolimero di etilene e di acetato di vinile (EVA) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 3506 91 90 |
40 |
Adesivo in acrilico sensibile alla pressione con uno spessore pari o superiore a 0,076 mm e inferiore a 0,127 mm, confezionato in rotoli di larghezza pari o superiore a 45,7 cm e inferiore a 132 cm, forniti su un realease liner con un valore di aderenza iniziale non inferiore a 15N/25 mm (misurato conformemente alla norma ASTM D3330) |
0 % |
— |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||
ex 3506 91 90 |
50 |
Preparazione contenente in peso:
disciolti in:
|
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||||
ex 3506 91 90 |
60 |
Materiale adesivo d'incollaggio temporaneo di wafer sotto forma di sospensione di un polimero solido in D-limonene (CAS RN 5989-27-5) con un tenore di polimeri pari o superiore a 25 %, ma non superiore a 35 %, in peso |
0 % |
l |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||
ex 3812 39 90 |
35 |
Miscela contenente, in peso:
|
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 3815 12 00 |
20 |
Catalizzatore sferico costituito da un supporto di ossido di alluminio rivestito di platino, con
|
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 3815 12 00 |
30 |
Catalizzatore
utilizzato nella produzione di autoveicoli (1) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 3815 90 90 |
43 |
Catalizzatore in polvere composto, in peso, da
|
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||
ex 3824 99 92 |
31 |
Miscele di cristalli liquidi, destinate alla fabbricazione di moduli LCD (schermi a cristalli liquidi) (1) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 3824 99 92 |
37 |
Miscela di acetati di 3-butene-1,2 diolo, con un contenuto, in peso, pari o superiore a 65 % o più di 3-butene-1,2-diolo diacetato (CAS RN 18085-02-4 |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 3824 99 96 |
33 |
Cartuccia filtro di non più di 8 000 ml contenente:
|
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 3904 69 80 |
20 |
Copolimero di tetrafluoroetilene, eptafluoro-1-pentene ed etene (CAS RN 94228-79-2) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 3904 69 80 |
30 |
Copolimero di tetrafluoroetilene, esafluoropropene ed etene |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 3907 20 20 |
40 |
Copolimero di tetraidrofurano e tetraidro-3-metilfurano di massa molecolare media in numero (Mn) di 900 o più ma non più di 3 600 |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 3920 99 59 |
30 |
Pellicola di poli(tetrafluoroetilene) contenente, in peso, 10 % o più di grafite |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 3921 19 00 |
40 |
Foglio trasparente microporoso di polietilene con innesto di acido acrilico, sotto forma di rotoli:
del tipo utilizzato per la fabbricazione di separatori di batterie alcaline |
0 % |
— |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||
ex 3926 30 00 |
40 |
Maniglia di plastica per porta interna, usata nella fabbricazione di autoveicoli (1) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 5402 44 00 |
10 |
Filato di filamento sintetico di elastomeri:
destinato alla fabbricazione dei prodotti igienici monouso della voce 9619 (1) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 7006 00 90 |
40 |
Lastre di vetro sodocalcico di qualità STN (cristallo nematico super-ruotato) aventi:
del tipo utilizzato per la fabbricazione di moduli LCD (schermi a cristalli liquidi) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 7019 40 00 ex 7019 52 00 |
70 30 |
Tessuti di fibre di vetro «E»:
per utilizzo esclusivo nella fabbricazione di preimpregnati e laminati rivestiti di rame (1) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||||
ex 7019 52 00 |
40 |
Tessuto di vetro rivestito di resina epossidica contenente in peso:
|
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 7410 11 00 ex 8507 90 80 ex 8545 90 90 |
10 60 30 |
Rotolo di foglio laminato di grafite e rame, con:
destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di batterie elettriche ricaricabili agli ioni di litio (1) |
0 % |
— |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||
ex 7607 20 90 |
10 |
Fogli di alluminio in rotoli:
destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di bustine per celle di batterie a ioni di litio (1) |
0 % |
— |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||
8104 11 00 |
|
Magnesio greggio, contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 8108 20 00 |
40 |
Lingotto in lega di titanio,
contenente elementi leganti in peso:
|
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||||
ex 8108 20 00 |
60 |
Lingotto in lega di titanio,
contenente elementi leganti in peso:
|
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||||
ex 8301 20 00 |
10 |
Bloccasterzo meccanico o elettromeccanico:
destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di merci del capitolo 87 (1) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 8302 30 00 |
10 |
Staffa di sostegno per un sistema di scappamento:
destinata alla fabbricazione di sistemi di scappamento per autoveicoli (1) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 8409 91 00 |
60 |
Modulo di aspirazione dell'aria per i cilindri dei motori, che consiste in:
destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di merci del capitolo 87 (1) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 8409 91 00 |
70 |
Collettore di aspirazione, destinato esclusivamente alla fabbricazione di veicoli a motore, avente:
|
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 8409 99 00 |
65 |
Assemblaggio di ricircolo dei gas di scarico, che consiste in:
utilizzato nella produzione di motori diesel di autoveicoli (1) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 8414 10 25 |
30 |
Pompa tandem costituita da:
destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di motori per autoveicoli (1) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 8414 10 89 |
30 |
Pompa a vuoto elettrica con:
destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di merci del capitolo 87 (1) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 8414 30 89 |
30 |
Compressore a spirale ad albero aperto con frizione, con una potenza di più di 0,4 kW, per la climatizzazione nei veicoli, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di autoveicoli del capitolo 87 (1) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 8414 59 35 |
20 |
Ventilatore radiale, avente:
|
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
|
|
con un'interfaccia FIN (Fan Interconnect Network) di comunicazione con la centralina di riscaldamento e climatizzazione utilizzata nei sistemi di ventilazione dei sedili delle autovetture |
|
|
|
||||||||||||||||||
ex 8467 99 00 |
10 |
Interruttori meccanici per la connessione di circuiti elettrici aventi:
destinati alla fabbricazione di prodotti della voce 8467 (1) |
0 % |
p/st |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||
ex 8481 80 59 |
30 |
Valvola di regolazione del flusso bidirezionale con alloggiamento, avente:
|
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||
ex 8481 80 59 |
40 |
Valvola di controllo del flusso
|
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||
ex 8481 80 59 |
50 |
Valvola elettromagnetica di regolazione quantitativa con
|
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||
ex 8481 80 59 |
60 |
Valvola elettromagnetica di regolazione quantitativa
|
0 % |
— |
31.12.2022 |
||||||||||||||||||
ex 8481 80 79 ex 8481 80 99 |
30 30 |
Valvola di servizio adatta al gas R410A o R32 che collega le unità interne ed esterne con:
destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di condizionatori d'aria (1) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 8484 20 00 |
20 |
Dispositivo di tenuta meccanica frontale, composto da due anelli mobili contrapposti (uno fisso in ceramica, con conduttività termica inferiore a 80 W/Mk, e l'altro scorrevole in carbonio), una molla ed un sigillante nitrilico sulla parte esterna, del tipo utilizzato nella fabbricazione di pompe di circolazione degli impianti di raffreddamento nei veicoli a motore |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 8501 10 10 |
30 |
Motori per pompe ad aria, con:
destinati alla fabbricazione di sostegni pneumatici e sistemi di ventilazione di sedili per auto (1) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 8501 31 00 ex 8501 32 00 |
55 40 |
Motore a corrente continua, anche senza commutatore, avente:
per gli strumenti elettrici portatili o le tosatrici |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 8501 33 00 |
25 |
Motore di trazione a corrente alternata con potenza di uscita di 75 kW o più ma non più di 375 kW, con:
destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di veicoli elettrici (1) |
0 % |
— |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||
ex 8503 00 99 |
55 |
Statore per motore senza spazzole, con:
del tipo destinato alla fabbricazione di lavatrici, lavatrici-asciugatrici o asciugatrici con motore collegato direttamente al cestello |
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||||
ex 8506 90 00 |
10 |
Catodo, in rotoli, per pile a bottone zinco-aria (pile per protesi acustiche) (1) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 8507 60 00 |
13 |
Accumulatori elettrici prismatici agli ioni di litio aventi:
destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di batterie ricaricabili dei veicoli elettrici (1) |
0 % |
— |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||
ex 8507 60 00 |
15 |
Accumulatori o moduli agli ioni di litio, di forma cilindrica, aventi:
destinati alla fabbricazione di biciclette elettriche (1) |
0 % |
— |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||
ex 8507 60 00 |
18 |
Accumulatore al litio-ione-polimero di forma rettangolare dotato di un sistema di gestione delle batterie e di un'interfaccia can-bus, avente:
destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di veicoli che possono essere caricati mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica della voce 8703 (1) |
0 % |
— |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||
ex 8507 60 00 |
30 |
Accumulatore o modulo al litio-ione, di forma cilindrica, di lunghezza di 63 mm o più e di diametro di 17,2 mm o più, con una capacità nominale di 1 200 mAh o più, destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili (1) |
0 % |
— |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||
ex 8507 60 00 |
33 |
Accumulatore agli ioni di litio avente:
|
0 % |
— |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||
ex 8507 60 00 |
50 |
Moduli per l'assemblaggio di accumulatori elettrici a batterie agli ioni di litio aventi:
|
0 % |
— |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||
ex 8507 60 00 |
71 |
Batterie ricaricabili agli ioni di litio:
|
0 % |
— |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||
ex 8507 60 00 |
85 |
Moduli rettangolari da incorporare in batterie ricaricabili agli ioni di litio:
|
0 % |
— |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||
ex 8507 90 30 |
20 |
Separatore SRS per separare il catodo e l'anodo negli accumulatori elettrici agli ioni di litio destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di accumulatori a ioni di litio per batterie di veicoli a motore (1) |
0 % |
— |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||
ex 8529 90 65 |
25 |
Sistema scheda a circuiti stampati comprendente:
destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di intrattenimento domestico (1) |
0 % |
p/st |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||
ex 8529 90 65 |
28 |
Assemblaggio elettronico comprendente almeno un circuito stampato con:
|
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||||
ex 8529 90 65 |
40 |
Sottosistema scheda a circuiti stampati comprendente:
destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di intrattenimento domestico (1) |
0 % |
p/st |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||
ex 8529 90 92 |
52 |
Modulo LCD rivestito di vetro o plastica e con saldatura laser, avente
|
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
|
|
del tipo utilizzato come display per le informazioni per il conducente nei veicoli a motore del capitolo 87 (1) |
|
|
|
||||||||||||||||||
ex 8529 90 92 |
54 |
Display a cristalli liquidi (LCD) avente:
destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di autoveicoli del capitolo 87 (1) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 8529 90 92 |
57 |
Supporto, elemento di fissazione o di rinforzo interno di metallo, utilizzato nella fabbricazione di televisori, monitor e lettori video (1) |
0 % |
p/st |
31.12.2021 |
||||||||||||||||||
ex 8535 90 00 |
30 |
Interruttore modulare a semiconduttore in apposito alloggiamento:
|
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||||
ex 8537 10 91 |
57 |
Pannello di controllo di memoria programmabile, con:
destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di stampanti 3D (1) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 8537 10 91 |
59 |
Unità di controllo elettroniche per il controllo del trasferimento della coppia interasse nei veicoli a trazione integrale, inclusi:
|
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 8537 10 91 |
63 |
Unità di controllo elettroniche per il controllo della trasmissione automatica continua variabile per autovetture, inclusi:
|
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 8537 10 91 |
67 |
Unità di controllo elettronico del motore (ECU) con:
destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di merci del capitolo 87 (1) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 8708 40 20 ex 8708 40 50 |
60 50 |
Assemblaggio di trasmissione automatica con cambio rotante, avente:
con le seguenti dimensioni:
destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione dei veicoli del capitolo 87 (1) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 8708 50 20 ex 8708 50 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97 |
60 15 45 65 |
Gruppo di rinvio di autovettura con un albero di entrata e due alberi di uscita, per la distribuzione della coppia tra gli assi anteriore e posteriore, in un alloggiamento di alluminio di dimensioni non superiori a 565 × 570 × 510 mm, comprendente almeno:
|
0 % |
— |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||
ex 8708 50 20 ex 8708 50 99 |
65 20 |
Albero di acciaio intermedio che connette il cambio al semiasse, avente:
destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di merci del capitolo 87 (1) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 8708 50 20 ex 8708 50 99 |
70 25 |
Alloggiamento per giunto di semiasse interno di tipo a treppiede per la trasmissione della coppia dal motore e trasmissione alle ruote di autoveicoli, con:
|
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 8708 50 20 ex 8708 50 99 |
75 35 |
Assemblaggio di giunti esterno per la trasmissione della coppia dal motore e trasmissione alle ruote di autoveicoli, che consiste in:
in grado di funzionare a velocità costante con angolo di articolazione variabile non superiore a 50 gradi |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 8708 80 99 |
20 |
Braccio di sospensione articolato, di alluminio, con:
munito di almeno due boccole forate di lega di alluminio aventi le seguenti caratteristiche:
|
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 8708 92 99 |
10 |
Rinforzo del sistema di scarico:
destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di scarico per automobili (1) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 8708 92 99 |
20 |
Tubo per convogliare i gas di scarico dal motore a combustione con:
destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di scarico per automobili (1) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 8708 92 99 |
30 |
Copertura terminale del sistema di scarico:
destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di sistemi di scarico per automobili (1) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 9001 90 00 |
55 |
Lamine ottiche, di diffusione, riflettenti o prismatiche, piastre di diffusione non stampate, con o senza proprietà polarizzanti, tagliate appositamente |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 9002 11 00 |
15 |
Obiettivo a infrarossi con messa a fuoco motorizzata,
per l'utilizzo nella fabbricazione di fotocamere termiche, binocoli a infrarossi, mirini per armi (1) |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||||
ex 9002 11 00 |
18 |
Gruppo lenti costituito da un involucro di forma cilindrica in metallo o plastica ed elementi ottici, avente:
del tipo utilizzato nella produzione di fotocamere automobilistiche CMOS (semiconduttore a ossido di metallo complementare) |
0 % |
— |
31.12.2023 |
||||||||||||||||||
ex 9002 11 00 |
25 |
Unità ottica a infrarossi composta di
assemblata su un supporto in lega di alluminio lavorato, del tipo utilizzato per le termocamere per immagini |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||||
ex 9002 11 00 |
35 |
Unità ottica a infrarossi composta di
assemblata su un supporto in lega di alluminio lavorato, del tipo utilizzato per le termocamere per immagini |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||||
ex 9002 11 00 |
45 |
Unità ottica a infrarossi
del tipo utilizzato per le termocamere |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||||
ex 9002 11 00 |
55 |
Unità ottica a infrarossi composta di
assemblata su un supporto in lega di alluminio lavorato, del tipo utilizzato per le termocamere per immagini |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||||
ex 9002 11 00 |
65 |
Unità ottica a infrarossi
del tipo utilizzato per le termocamere per immagini |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||||
ex 9002 11 00 |
75 |
Unità ottica a infrarossi composta di
assemblata su un supporto in lega di alluminio lavorato, del tipo utilizzato per le termocamere per immagini |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||||
ex 9029 20 31 ex 9029 90 00 |
20 30 |
Cruscotto combinato con pannello microcontrollore, anche con motore passo passo e indicatori LED indicanti almeno:
che comunica via protocolli CAN-BUS e/o K-LINE, del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87 |
0 % |
p/st |
31.12.2019 |
(1) La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice Doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
20.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163/56 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1000 DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2019
che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/1799 della Commissione per quanto riguarda l'esenzione della Banca popolare cinese dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione di cui al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 9,
considerando quanto segue:
(1) |
Le operazioni in cui le controparti sono membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) sono esenti dai requisiti di trasparenza delle negoziazioni a norma dell'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014, nella misura in cui tali operazioni sono effettuate in esecuzione della politica monetaria, dei cambi o di stabilità finanziaria. |
(2) |
Tale esenzione dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 può essere estesa, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 9, del medesimo regolamento, alle banche centrali di paesi terzi nonché alla Banca dei regolamenti internazionali. |
(3) |
L'elenco delle banche centrali di paesi terzi esentate di cui al regolamento delegato (UE) 2017/1799 dovrebbe essere aggiornato, anche al fine di estendere, se del caso, l'ambito di applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014 della Commissione (2) ad altre banche centrali di paesi terzi o di eliminare tali organismi pubblici dall'elenco. La Commissione monitora e valuta i pertinenti sviluppi nei paesi terzi e può in qualsiasi momento procedere a un riesame dell'esenzione aggiuntiva. |
(4) |
Alla luce delle informazioni ricevute dalla Repubblica popolare cinese, la Commissione ha preparato una relazione, che ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio, in cui valuta il trattamento internazionale della Banca popolare cinese. La relazione (3) è giunta alla conclusione che è opportuno concedere alla Banca centrale della Repubblica popolare cinese l'esenzione dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione di cui al regolamento (UE) n. 600/2014. Di conseguenza, l'elenco degli organismi pubblici esentati di cui al regolamento delegato (UE) 2017/1799 dovrebbe essere modificato in modo da includervi la Banca popolare cinese. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del gruppo di esperti del comitato europeo dei valori mobiliari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/1799 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.
(2) Regolamento delegato (UE) 2017/1799 della Commissione, del 12 giugno 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di talune banche centrali di paesi terzi dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione nel quadro dell'esecuzione della politica monetaria, dei cambi e di stabilità finanziaria (GU L 259 del 7.10.2017, pag. 11).
(3) Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esenzione della Banca centrale della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR) [COM(2019) 143 del 14.3.2019]
ALLEGATO
1. |
Australia:
|
2. |
Brasile:
|
3. |
Canada:
|
4. |
Regione amministrativa speciale di Hong Kong:
|
5. |
India:
|
6. |
Giappone:
|
7. |
Messico:
|
8. |
Repubblica popolare cinese:
|
9. |
Repubblica di Corea:
|
10. |
Singapore:
|
11. |
Svizzera:
|
12. |
Turchia:
|
13. |
Regno Unito:
|
14. |
Stati Uniti d'America:
|
15. |
Banca dei regolamenti internazionali. |
DECISIONI
20.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163/59 |
DECISIONE (UE) 2019/1001 DEL CONSIGLIO
del 14 giugno 2019
che abroga la decisione 2009/417/CE, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Spagna
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 12,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 27 aprile 2009, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha stabilito con la decisione 2009/417/CE (1), a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che in Spagna esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio ha rilevato che il disavanzo pubblico per il 2008 indicato nel programma di stabilità del gennaio 2009 era pari al 3,4 % del prodotto interno lordo (PIL), e pertanto superiore al valore di riferimento del 3 % stabilito dal TFUE. Il debito pubblico lordo era previsto al 39,5 % del PIL nel 2008, notevolmente inferiore al valore di riferimento del 60 % del PIL. |
(2) |
Il 27 aprile 2009, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha rivolto alla Spagna una raccomandazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 (2), affinché ponesse termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2012. |
(3) |
Il 2 dicembre 2009, il 10 luglio 2012 e il 21 giugno 2013 il Consiglio ha rivolto alla Spagna tre nuove raccomandazioni sulla base dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, che hanno prorogato il termine per la correzione del disavanzo eccessivo rispettivamente al 2013, al 2014 e al 2016. In tutte e tre le raccomandazioni il Consiglio ha ritenuto che la Spagna avesse dato seguito effettivo alla raccomandazione, ma che si fossero verificati eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche. |
(4) |
Il 12 luglio 2016 il Consiglio ha stabilito, a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE, che la Spagna non aveva dato seguito effettivo alla sua raccomandazione del 21 giugno 2013. L'8 agosto 2016, sulla base dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2017/984 (3), con cui ha intimato alla Spagna di adottare le misure volte alla riduzione del disavanzo ritenute necessarie per correggere la situazione di disavanzo eccessivo e ha fissato il nuovo termine del 2018 per la correzione. Il Consiglio ha inoltre fissato al 15 ottobre 2016 la scadenza per dare seguito effettivo alla raccomandazione e presentare al Consiglio e alla Commissione una relazione sulle misure adottate in risposta all'intimazione del Consiglio. |
(5) |
Il 16 novembre 2016 la Commissione è giunta alla conclusione che la Spagna aveva dato seguito effettivo alla raccomandazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, in conformità della decisione (UE) 2017/984. |
(6) |
A norma dell'articolo 4 del protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, i dati per l'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi sono forniti dalla Commissione. Nell'ambito dell'applicazione di tale protocollo gli Stati membri devono notificare due volte l'anno, la prima entro il 1o aprile e la seconda entro il 1o ottobre, i dati del disavanzo pubblico e del debito pubblico e le altre variabili connesse, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 479/2009 (4). |
(7) |
Il Consiglio adotta una decisione per abrogare la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo sulla base dei dati comunicati. Inoltre, una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo dovrebbe essere abrogata solamente se le previsioni della Commissione indicano che il disavanzo non supererà il valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal TFUE nel periodo oggetto delle previsioni. |
(8) |
I dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009 a seguito dei dati comunicati dalla Spagna nell'aprile 2019, il programma di stabilità 2019 e le previsioni di primavera 2019 della Commissione giustificano le conclusioni seguenti:
|
(9) |
A norma dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE, una decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto. |
(10) |
Il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo della Spagna sia stato corretto e che la decisione 2009/417/CE debba pertanto essere abrogata. |
(11) |
A partire dal 2019, anno successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, la Spagna è soggetta al braccio preventivo del patto di stabilità e crescita e dovrebbe realizzare progressi a un ritmo adeguato verso il proprio obiettivo di bilancio a medio termine, anche rispettando il parametro di riferimento per la spesa, nonché conformarsi al criterio del debito a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Da una valutazione globale risulta che la situazione di disavanzo eccessivo in Spagna è stata corretta.
Articolo 2
La decisione 2009/417/CE è abrogata.
Articolo 3
Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 14 giugno 2019
Per il Consiglio
Il presidente
E.O. TEODOROVICI
(1) Decisione 2009/417/CE del Consiglio, del 27 aprile 2009, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Spagna (GU L 135 del 30.5.2009, pag. 25).
(2) Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).
(3) Decisione (UE) 2017/984 del Consiglio, dell'8 agosto 2016, che intima alla Spagna di adottare le misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie per correggere la situazione di disavanzo eccessivo (GU L 148 del 10.6.2017, pag. 38).
(4) Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1).
20.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163/62 |
DECISIONE (UE) 2019/1002 DEL CONSIGLIO
del 14 giugno 2019
che stabilisce che la Romania non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 4 dicembre 2018
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, quarto comma,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Nel giugno 2017 e nel giugno 2018 il Consiglio ha constatato, a norma dell'articolo 121, paragrafo 4, del trattato, che nel 2016 e 2017, rispettivamente, in Romania vi era stata una deviazione significativa rispetto all'obiettivo di bilancio a medio termine o rispetto al percorso di avvicinamento a tale obiettivo. In entrambi i casi, alla luce della deviazione significativa rilevata, il Consiglio ha formulato le raccomandazioni del 16 giugno 2017 (2) e del 22 giugno 2018 (3), con cui ha invitato la Romania ad adottare gli interventi necessari per correggere tali deviazioni. |
(2) |
Il 4 dicembre 2018 il Consiglio, con la decisione (UE) 2018/2020 (4), ha concluso che la Romania non aveva dato seguito effettivo alla sua raccomandazione del 22 giugno 2018. Pertanto, il 4 dicembre 2018 il Consiglio ha rivolto una raccomandazione riveduta alla Romania (5), invitandola ad adottare le misure necessarie per garantire che nel 2019 il tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta non superi il 4,5 %, livello corrispondente a un aggiustamento strutturale annuo dell'1 % del prodotto interno lordo (PIL). Il Consiglio ha inoltre raccomandato alla Romania di destinare eventuali entrate straordinarie alla riduzione del disavanzo e ha affermato che le misure di consolidamento del bilancio avrebbero dovuto garantire un miglioramento duraturo del saldo strutturale pubblico con modalità favorevoli alla crescita. Il Consiglio ha fissato il 15 aprile 2019 come termine entro il quale la Romania avrebbe dovuto riferire sul seguito dato alla raccomandazione del 4 dicembre 2018. |
(3) |
Il 14 e il 15 marzo 2019 la Commissione ha effettuato una missione di sorveglianza rafforzata in Romania a fini di controllo in loco ai sensi dell'articolo — 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1466/97. Dopo aver trasmesso le conclusioni provvisorie alle autorità rumene perché potessero formulare osservazioni in merito, il 5 giugno 2019 la Commissione ha comunicato le proprie conclusioni al Consiglio. Tali conclusioni sono poi state rese pubbliche. La relazione della Commissione rileva che le autorità rumene non intendono agire secondo la raccomandazione del Consiglio del 4 dicembre 2018. Le autorità hanno confermato alla Commissione che il governo non ha intenzione di rispettare l'aggiustamento strutturale raccomandato. Esse continuano a dare la precedenza al mantenimento del disavanzo nominale al di sotto della soglia del 3 % del PIL stabilito dal trattato, al fine di evitare l'applicazione del braccio correttivo del patto di stabilità e crescita. Il bilancio 2019 prevede un obiettivo di disavanzo per competenza pari al 2,8 % del PIL. Secondo le stime del governo risalenti al momento della missione, il dato nominale comporterebbe un aggiustamento strutturale pari allo 0,1 % circa rispetto al 2018, un livello decisamente inferiore a quanto raccomandato dal Consiglio. |
(4) |
Il 20 aprile 2018, dopo la scadenza del termine fissato dal Consiglio, le autorità rumene hanno presentato una relazione sul seguito dato alla raccomandazione del Consiglio del 4 dicembre 2018. Nella relazione, le autorità hanno ribadito che i loro obiettivi per il 2019 sono un disavanzo nominale pari al 2,8 % del PIL e una diminuzione solo marginale del disavanzo strutturale. L'impatto di bilancio delle misure comunicate è decisamente al di sotto del livello fissato nella raccomandazione del 4 dicembre 2018. |
(5) |
Nel 2019, secondo le previsioni di primavera 2019 della Commissione, la crescita della spesa pubblica primaria netta sarà pari all'11,6 %, un livello di molto superiore al parametro di riferimento per la spesa del 4,5 %. Nel 2019 il saldo strutturale dovrebbe peggiorare dello 0,7 % del PIL, raggiungendo un disavanzo del 3,6 % del PIL. Si tratta di una situazione antitetica rispetto al miglioramento strutturale dell'1 % del PIL raccomandato per il 2018. Entrambi gli indicatori evidenziano una deviazione rispetto al percorso di avvicinamento raccomandato. Il parametro di riferimento per la spesa indica una deviazione del 2,1 % del PIL. Il saldo strutturale conferma questa interpretazione, ma indica una deviazione relativamente meno pronunciata, pari all'1,7 % del PIL. L'entità della deviazione indicata dal saldo strutturale è inferiore a causa di entrate straordinarie e di un deflatore del PIL più elevato. In base a quanto precede, la valutazione complessiva conferma una deviazione rispetto all'aggiustamento raccomandato. |
(6) |
L'aumento del disavanzo previsto rispetto al 2018 è in gran parte determinato, come negli anni precedenti, dall'aumento della spesa per la retribuzione dei dipendenti pubblici. Dopo le previsioni dell'autunno 2018 della Commissione, che hanno rappresentato la base della raccomandazione del Consiglio del 4 dicembre 2018, le autorità hanno introdotto nuove tasse nei settori delle telecomunicazioni, dell'energia e del settore bancario. Tuttavia, le autorità hanno concesso riduzioni fiscali nel settore delle costruzioni ed hanno aumentato alcune prestazioni sociali. |
(7) |
Ciò consente di concludere che le misure adottate dalla Romania in risposta alla raccomandazione del Consiglio del 4 dicembre 2018 non sono state sufficienti. Lo sforzo di bilancio si situa a un livello significativamente inferiore all'aggiustamento strutturale annuo dell'1 % del PIL per il 2019, che corrisponde a un tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta non superiore al 4,5 % nel 2019, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Romania non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 4 dicembre 2018.
Articolo 2
La Romania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 14 giugno 2019
Per il Consiglio
Il presidente
E.O. TEODOROVICI
(1) GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.
(2) Raccomandazione del Consiglio, del 16 giugno 2017, al fine di correggere la deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine della Romania (GU C 216 del 6.7.2017, pag. 1).
(3) Raccomandazione del Consiglio, del 22 giugno 2018, al fine di correggere la deviazione significativa dal percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine in Romania (GU C 223 del 27.6.2018, pag. 3).
(4) Decisione (UE) 2018/2020 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che stabilisce che la Romania non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 22 giugno 2018 (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 16).
(5) Raccomandazione del Consiglio, del 4 dicembre 2018, al fine di correggere la deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine in Romania (GU C 460 del 21.12.2018, pag. 1).
20.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163/64 |
DECISIONE (UE) 2019/1003 DEL CONSIGLIO
del 14 giugno 2019
che stabilisce che l'Ungheria non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 4 dicembre 2018
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, quarto comma,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 22 giugno 2018 il Consiglio ha rilevato, a norma dell'articolo 121, paragrafo 4, del trattato, che in Ungheria vi era stata una deviazione significativa dal percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine pari a -1,5 % del prodotto interno lordo (PIL). Alla luce della deviazione significativa rilevata, il 22 giugno 2018 il Consiglio ha rivolto una raccomandazione (2) all'Ungheria, invitandola ad adottare le misure necessarie per garantire che il tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta (3) non superasse il 2,8 % nel 2018, corrispondente a un aggiustamento strutturale annuo dell'1 % del PIL. |
(2) |
Il 4 dicembre 2018 il Consiglio ha concluso che l'Ungheria non aveva dato seguito effettivo alla sua raccomandazione del 22 giugno 2018. Su tale base, il 4 dicembre 2018 il Consiglio ha rivolto una raccomandazione (4) riveduta all'Ungheria, invitandola ad adottare le misure necessarie per garantire che il tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta non superi il 3,3 % nel 2019, corrispondente a un aggiustamento strutturale annuo dell'1 % del PIL. Inoltre, il Consiglio ha raccomandato all'Ungheria di destinare tutte le entrate straordinarie alla riduzione del disavanzo e ha affermato che le misure di risanamento del bilancio avrebbero dovuto garantire un miglioramento duraturo del saldo strutturale delle amministrazioni pubbliche con modalità favorevoli alla crescita. Il Consiglio ha fissato il 15 aprile 2019 come termine entro il quale l'Ungheria avrebbe dovuto riferire sul seguito dato alla raccomandazione del 4 dicembre 2018. |
(3) |
Il 20 marzo 2019 la Commissione ha effettuato una missione di sorveglianza rafforzata in Ungheria a fini di controllo in loco, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1466/97. Dopo aver trasmesso le conclusioni provvisorie alle autorità ungheresi perché potessero formulare osservazioni in merito, il 5 giugno 2019 la Commissione ha comunicato le proprie conclusioni al Consiglio. Tali conclusioni sono poi state rese pubbliche. La relazione della Commissione rileva che le autorità ungheresi non intendono dare seguito alla raccomandazione del Consiglio del 4 dicembre 2018. In occasione della missione le autorità hanno confermato che il loro obiettivo di bilancio per il 2019 resta il disavanzo nominale dell'1,8 % previsto nel bilancio 2019, adottato a luglio 2018, a dispetto di uno scenario macroeconomico più favorevole e di un risultato di bilancio migliore del previsto nel 2018. |
(4) |
Il 15 aprile 2019 le autorità ungheresi hanno presentato una relazione sul seguito dato alla raccomandazione del Consiglio del 4 dicembre 2018. In detta relazione hanno ribadito che il loro obiettivo per il 2019 continua a essere un disavanzo nominale pari all'1,8 % del PIL 2019, vale a dire una riduzione del PIL di 0,4 punti percentuali rispetto al risultato del 2018. La relazione non contiene alcun piano per conformarsi all'aggiustamento di bilancio raccomandato dal Consiglio. Inoltre, l'impatto sul bilancio dell'ampia gamma di programmi economici elencati nella relazione rimane in gran parte non quantificato e non viene presentata alcuna proiezione di bilancio per il 2019. La relazione non è pertanto conforme ai requisiti del Consiglio in materia di comunicazione. Il miglioramento del disavanzo strutturale sottostante è decisamente meno apprezzabile di quanto richiesto dalla raccomandazione del 4 dicembre 2018. |
(5) |
Le previsioni di primavera 2019 della Commissione, pubblicate il 7 maggio 2019, prospettano una crescita della spesa primaria netta pari al 6,5 % nel 2019, ben al di sopra del tasso raccomandato del 3,3 %. Si prevede che il saldo strutturale migliorerà dello 0,4 % del PIL rispetto al 2018, un risultato inferiore all'aggiustamento raccomandato dell'1 % del PIL. Entrambi gli indicatori evidenziano quindi una deviazione dal percorso di avvicinamento raccomandato. Il parametro di riferimento per la spesa indica una deviazione dell'1,2 % del PIL. Il saldo strutturale indica un'entità della deviazione leggermente inferiore, che si attesta sullo 0,6 % del PIL. Il saldo strutturale risente di un certo calo delle entrate. La lettura del parametro di riferimento per la spesa è influenzata in modo fortemente negativo dalla crescita del PIL potenziale a medio termine applicata nel calcolo del parametro stesso, che include una crescita molto contenuta del PIL potenziale a seguito della crisi. Inoltre, sembra che il deflatore del PIL alla base di detto parametro non rifletta appieno l'aumento delle pressioni sui costi che incidono sulla spesa pubblica. Una volta aggiustato in funzione di tali fattori, il parametro di riferimento per la spesa sembra rispecchiare adeguatamente lo sforzo di bilancio, ma continua a evidenziare una deviazione dall'aggiustamento raccomandato. |
(6) |
Dopo la pubblicazione delle previsioni d'autunno 2018 della Commissione, su cui si basava la raccomandazione del Consiglio del 4 dicembre 2018, le autorità ungheresi hanno annunciato nuove misure espansive sul lato della spesa. Dall'autunno 2018 sono stati annunciati anche nuovi aumenti retributivi per talune categorie, in seguito a una crescita delle retribuzioni pubbliche più rapida del previsto nel corso dell'anno. Infine, le maggiori riserve in bilancio, unitamente all'esplicita intenzione del governo di esaurirle entro la fine dell'anno, hanno contribuito a far salire le proiezioni di spesa per il 2019. Di conseguenza, la deviazione dal parametro di riferimento per la spesa si preannuncia ben più sostanziale di quella individuata nella valutazione dell'autunno 2018. |
(7) |
Ciò consente di concludere che le misure adottate dall'Ungheria in risposta alla raccomandazione del Consiglio del 4 dicembre 2018 sono state insufficienti. Lo sforzo di bilancio non riesce a garantire che il tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta non superi il 3,3 % nel 2019, che corrisponderebbe a un aggiustamento strutturale annuo pari all'1 % del PIL, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'Ungheria non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 4 dicembre 2018.
Articolo 2
L'Ungheria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 14 giugno 2019
Per il Consiglio
Il presidente
E.O. TEODOROVICI
(1) GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.
(2) Raccomandazione del Consiglio, del 22 giugno 2018, al fine di correggere la deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine in Ungheria (GU C 223 del 27.6.2018, pag. 1).
(3) La spesa pubblica primaria netta è costituita dalla spesa pubblica complessiva al netto della spesa per interessi, della spesa relativa a programmi dell'Unione interamente finanziata con fondi dell'Unione e delle modifiche non discrezionali nella spesa per le indennità di disoccupazione. Gli investimenti fissi lordi finanziati a livello nazionale sono scaglionati su un periodo di quattro anni. Sono comprese le misure discrezionali in materia di entrate o l'aumento discrezionale delle entrate obbligatorie per legge, mentre sono escluse le misure una tantum per quanto riguarda sia le entrate che la spesa.
(4) Raccomandazione del Consiglio, del 4 dicembre 2018, al fine di correggere la deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine in Ungheria (GU C 460 del 21.12.2018, pag. 4).
20.6.2019 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163/66 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1004 DELLA COMMISSIONE
del 7 giugno 2019
che stabilisce le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione C(2012) 2384 della Commissione
[notificata con il numero C(2019) 4114]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (1), in particolare l'articolo 11 bis, paragrafo 9, e l'articolo 37, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2008/98/CE stabilisce le regole generali di calcolo per verificare se siano stati conseguiti gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio dei rifiuti urbani fissati per il 2025, il 2030 e il 2035 dal suo articolo 11, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), e paragrafo 3. |
(2) |
In base alle regole previste all'articolo 11 bis della direttiva 2008/98/CE riguardo al riciclaggio, nel calcolo degli obiettivi per il 2025, il 2030 e il 2035 si computano i rifiuti che sono immessi in un'operazione di riciclaggio o i rifiuti non più qualificati come tali. Di norma i rifiuti riciclati devono essere misurati all'atto dell'immissione nell'operazione di riciclaggio. Gli Stati membri possono tuttavia fruire di una deroga e misurare i rifiuti urbani in uscita dopo un'operazione di cernita, a condizione che detraggano gli ulteriori scarti risultanti da un trattamento precedente l'operazione di riciclaggio e che i rifiuti in uscita siano effettivamente riciclati. |
(3) |
È comunque consentito che i rifiuti urbani immessi nell'operazione di riciclaggio contengano una data quantità di materiali di rifiuto che non sono interessati dal successivo ritrattamento, ma che non avrebbero potuto essere eliminati con sforzo ragionevole mediante operazioni precedenti l'operazione di riciclaggio. Non dovrebbe essere imposto agli Stati membri di detrarre dal calcolo dei rifiuti urbani riciclati tali materiali non interessati dal successivo ritrattamento, sempre che l'operazione di riciclaggio li tolleri e non risulti impedito un riciclaggio di qualità. |
(4) |
Ai fini di un'applicazione uniforme delle regole di calcolo in tutti gli Stati membri, è necessario stabilire, per i tipi di rifiuti e i processi di riciclaggio più comuni, i materiali di rifiuto da includere nel calcolo a norma dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/98/CE (punti di calcolo) e la fase del trattamento dei rifiuti in cui misurarli a norma dell'articolo 11 bis, paragrafo 2, della stessa direttiva (punti di misurazione). |
(5) |
Ai fini della raffrontabilità dei dati sul riciclaggio dei rifiuti urbani da comunicare, i punti di calcolo stabiliti per i tipi di rifiuti e i processi di riciclaggio più comuni dovrebbero applicarsi anche ai rifiuti che hanno cessato di essere tali a seguito di un'operazione preparatoria prima di essere ritratti. |
(6) |
Ai fini della raffrontabilità dei dati sul riciclaggio dei rifiuti urbani comunicati dagli impianti dei diversi Stati membri è necessario stabilire regole più precise sulle modalità con cui computare le quantità di rifiuti cerniti nel calcolo del materiale immesso nell'operazione di riciclaggio e con cui calcolare le quantità di rifiuti urbani riciclati quando dal trattamento dei rifiuti scaturiscono non soltanto materiali riciclati, ma anche combustibili o altri mezzi per produrre energia ovvero materiali di riempimento. |
(7) |
Per quanto riguarda il calcolo dei rifiuti organici differenziati e riciclati alla fonte, che solitamente sono gestiti dai singoli nuclei familiari, non sempre è possibile misurare le quantità effettivamente immesse nell'operazione di riciclaggio o in uscita da essa. È opportuno pertanto stabilire un'impostazione comune solida che garantisca un'elevata attendibilità dei dati comunicati. |
(8) |
Nel caso dei metalli riciclati separati dopo l'incenerimento di rifiuti urbani, è opportuno garantire il solo computo dei metalli riciclati stabilendo una metodologia che permetta di calcolare il contenuto metallico dei materiali di rifiuto che sono separati dalle ceneri pesanti da incenerimento. Per ottenere dati pertinenti dovrebbero essere computati soltanto i metalli risultanti dall'incenerimento dei rifiuti urbani. |
(9) |
I dati sulla preparazione per il riutilizzo e sul riciclaggio dei rifiuti urbani di cui l'articolo 11 bis della direttiva 2008/98/CE impone la comunicazione dovrebbero poggiare su un effettivo sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei flussi dei materiali di rifiuto. È opportuno pertanto imporre agli Stati membri di garantire un'attendibilità e un'accuratezza elevate dei dati raccolti, in particolare rilevandoli direttamente presso gli operatori economici e intensificando l'impiego dei registri elettronici per la registrazione dei dati sui rifiuti. |
(10) |
Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/98/CE per ogni anno civile. Devono altresì presentarle una relazione di controllo della qualità nel formato da essa stabilito per la comunicazione. Tale formato dovrebbe assicurare che le informazioni comunicate siano sufficienti per verificare e monitorare il conseguimento degli obiettivi fissati all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/98/CE. |
(11) |
Per l'obiettivo di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri sono tenuti ad applicare le regole di calcolo previste dalla decisione 2011/753/UE della Commissione (2). Le regole di calcolo per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani previste dall'articolo 11 bis della direttiva 2008/98/CE e dalla presente decisione sono coerenti con quelle stabilite dalla decisione 2011/753/UE. Per evitare sovrapposizioni comunicative è pertanto opportuno consentire agli Stati membri di usare il formato previsto per la comunicazione dei dati sugli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere da c) a e), e paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE anche per comunicare i dati sull'obiettivo di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della stessa direttiva. |
(12) |
L'articolo 37, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE impone agli Stati membri di comunicare per ogni anno civile, nel formato stabilito dalla Commissione, i dati relativi agli oli industriali o lubrificanti, minerali o sintetici, e agli oli usati. Tale formato dovrebbe assicurare che i dati comunicati siano sufficienti per valutare, a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE, se sia fattibile stabilire misure per il trattamento degli oli usati, compresi obiettivi quantitativi di loro rigenerazione e qualsiasi altra misura atta a promuovere tale rigenerazione. |
(13) |
Gli Stati membri sono tenuti a usare i formati stabiliti a norma della decisione di esecuzione C(2012) 2384 della Commissione (3) per le comunicazioni sull'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2008/98/CE, che fissano gli obiettivi per i rifiuti domestici e rifiuti simili e per i rifiuti da costruzione e demolizione. Le disposizioni di detta decisione di esecuzione che impongono agli Stati membri di presentare ogni tre anni una relazione sull'attuazione della direttiva 2008/98/CE sono ormai obsolete. È pertanto opportuno abrogare la decisione di esecuzione C(2012) 2384 sostituendola con le disposizioni della presente decisione nelle quali trovano riscontro le modifiche degli obblighi di comunicazione introdotte nella direttiva 2008/98/CE con la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Per garantire continuità è opportuno adottare disposizioni transitorie sul termine di comunicazione dei dati relativi all'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b), per gli anni di riferimento dal 2016 al 2019. |
(14) |
Le regole di calcolo, di verifica e di comunicazione dei dati relativi all'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettere da c) a e), e paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE sono strettamente collegate alle regole che stabiliscono i formati per la comunicazione di tali dati e dei dati relativi all'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della stessa direttiva. Per assicurare la coerenza tra tali regole e renderle più facilmente accessibili è opportuno stabilire in un'unica decisione le regole applicabili nell'uno e nell'altro caso. Ai fini della facilità di accesso ai formati uniformi da usare per la comunicazione di altri dati relativi ai rifiuti a norma della direttiva 2008/98/CE, in particolare i dati sui rifiuti da costruzione e demolizione e i dati relativi agli oli industriali o lubrificanti, minerali o sintetici, e agli oli usati, è altresì opportuno contemplare nella presente decisione anche detti formati. È opportuno stabilire in una distinta decisione delegata della Commissione la metodologia applicabile per determinare il tasso di scarto medio dei materiali di rifiuto eliminati dai rifiuti cerniti mediante un ulteriore trattamento preliminare al riciclaggio. |
(15) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
a) «quantità»: la massa misurata in tonnellate;
b) «materiali interessati»: i materiali di rifiuti urbani che sono ritrattati in una determinata operazione di riciclaggio per ottenere prodotti, materiali o sostanze che non sono rifiuti;
c) «materiali non interessati»: i materiali di rifiuti urbani che non sono ritrattati in una determinata operazione di riciclaggio per ottenere prodotti, materiali o sostanze che non sono rifiuti;
d) «trattamento preliminare»: qualsiasi operazione di trattamento che i materiali di rifiuti urbani subiscono prima di essere sottoposti all'operazione di riciclaggio con la quale tali materiali sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze che non sono rifiuti. Ciò comprende il controllo, la cernita e altre operazioni preparatorie per eliminare i materiali non interessati e garantire un riciclaggio di qualità;
e) «punto di calcolo»: il punto di immissione dei materiali di rifiuti urbani nell'operazione di riciclaggio con la quale i rifiuti sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze che non sono rifiuti, o il punto in cui i materiali di rifiuto cessano di essere rifiuti in seguito a un'operazione preparatoria prima di essere ritrattati;
f) «punto di misurazione»: il punto in cui la massa dei materiali di rifiuto è misurata per determinare la quantità di rifiuti in corrispondenza del punto di calcolo;
g) «rifiuti urbani organici differenziati e riciclati alla fonte»: i rifiuti urbani organici che sono riciclati nel luogo in cui sono prodotti dalle persone che li producono.
Articolo 2
Calcolo dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE
La quantità dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo comprende soltanto i prodotti o componenti di prodotti che, in esito a operazioni di controllo, pulizia o riparazione, possono essere riutilizzati senza ulteriore cernita o pretrattamento. Le parti di tali prodotti o componenti di prodotti che sono state eliminate con le operazioni di riparazione possono essere incluse nella quantità dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo.
Articolo 3
Calcolo dei rifiuti urbani riciclati di cui all'articolo 11 bis, paragrafi 1, 2 e 5, della direttiva 2008/98/CE
1. La quantità dei rifiuti urbani riciclati è la quantità di rifiuti urbani in corrispondenza del punto di calcolo. La quantità dei rifiuti urbani che sono immessi nell'operazione di riciclaggio include i materiali interessati. Essa può includere materiali non interessati soltanto se la loro presenza è ammissibile per l'operazione di riciclaggio specifica.
2. I punti di calcolo applicabili a determinati materiali di rifiuto e a determinate operazioni di riciclaggio sono indicati nell'allegato I.
3. Nei casi in cui i materiali di rifiuti urbani cessano di essere rifiuti in corrispondenza dei punti di calcolo indicati all'allegato I, la loro quantità è inclusa nella quantità dei rifiuti urbani riciclati.
4. Se il punto di misurazione si riferisce al prodotto in uscita da un impianto che manda a riciclo rifiuti urbani senza ulteriore trattamento preliminare, o ai rifiuti in entrata in un impianto in cui i rifiuti urbani sono immessi nell'operazione di riciclaggio senza ulteriore trattamento preliminare, la quantità di rifiuti urbani cerniti che è respinta dall'impianto di riciclaggio non è inclusa nella quantità di rifiuti urbani riciclati.
5. Se un impianto effettua un trattamento preliminare prima del punto di calcolo in tale impianto, i rifiuti eliminati durante il trattamento preliminare non sono inclusi nella quantità di rifiuti urbani riciclati comunicata da tale impianto.
6. Se i rifiuti urbani prodotti da un determinato Stato membro sono stati mescolati con altri rifiuti o con rifiuti di un altro paese prima del punto di misurazione o del punto di calcolo, la quota di rifiuti urbani provenienti da un determinato Stato membro è identificata utilizzando metodi appropriati, quali registri elettronici e indagini campionarie. Se tali rifiuti subiscono un ulteriore trattamento preliminare, la quantità di materiali non interessati eliminati da tale trattamento è detratta tenendo conto della quota e, se del caso, della qualità dei materiali di rifiuto prodotti dai rifiuti urbani provenienti da un determinato Stato membro.
7. Se i materiali di rifiuti urbani sono immessi in operazioni di recupero in cui sono utilizzati principalmente come combustibile o altro mezzo di produzione di energia, il prodotto di tali operazioni che è soggetto al recupero del materiale, quali frazione minerale delle ceneri pesanti da incenerimento o clinker derivante dal coincenerimento, non è incluso nella quantità di rifiuti urbani riciclati, ad eccezione dei metalli separati e riciclati dopo l'incenerimento dei rifiuti urbani. I metalli integrati nel prodotto minerale in uscita dal processo di coincenerimento dei rifiuti urbani non sono comunicati come riciclati.
8. Se i materiali di rifiuti urbani sono immessi in operazioni di recupero in cui non sono utilizzati principalmente come combustibile o altro mezzo di produzione di energia, né per il recupero del materiale, ma danno origine a quote significative di un prodotto che include materiali riciclati, combustibili o materiali di riempimento, la quantità di rifiuti riciclati è determinata grazie ad un metodo di bilancio di massa secondo cui si tiene conto solo dei materiali di rifiuto soggetti al riciclaggio.
Articolo 4
Calcolo dei rifiuti urbani organici riciclati di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE
1. La quantità dei rifiuti urbani organici riciclati immessi nel trattamento aerobico o anaerobico comprende soltanto i materiali sottoposti effettivamente a trattamento aerobico o anaerobico, escludendo tutti i materiali, anche biodegradabili, che sono eliminati per via meccanica nel corso dell'operazione di riciclaggio o successivamente.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2027 gli Stati membri possono computare come riciclati i rifiuti urbani organici soltanto in una delle ipotesi seguenti:
a) |
sono stati raccolti in modo differenziato alla fonte; |
b) |
sono stati raccolti insieme a rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/98/CE; |
c) |
sono stati differenziati e riciclati alla fonte. |
3. Per calcolare la quantità dei rifiuti urbani organici differenziati e riciclati alla fonte, gli Stati membri applicano la metodologia prevista nell'allegato II.
4. La quantità dei rifiuti urbani organici differenziati e riciclati alla fonte determinata a norma del paragrafo 3 è inclusa sia nella quantità dei rifiuti urbani riciclati sia nella quantità totale dei rifiuti urbani prodotti.
Articolo 5
Calcolo dei metalli riciclati separati dopo l'incenerimento di rifiuti urbani di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 6, della direttiva 2008/98/CE
1. La quantità dei metalli riciclati separati dalle ceneri pesanti da incenerimento comprende soltanto i metalli contenuti nel concentrato di metallo che è separato dalle ceneri pesanti grezze da incenerimento provenienti dai rifiuti urbani e non include gli altri materiali contenuti nel concentrato di metallo.
2. Per calcolare la quantità dei metalli riciclati separati dalle ceneri pesanti da incenerimento provenienti dai rifiuti urbani, gli Stati membri applicano la metodologia prevista nell'allegato III.
Articolo 6
Raccolta dei dati
1. Gli Stati membri ottengono i dati direttamente dagli enti o dalle imprese che gestiscono i rifiuti, secondo il caso.
2. Gli Stati membri prendono in considerazione l'uso di registri elettronici per registrare i dati sui rifiuti urbani.
3. Qualora la raccolta dei dati sia basata su indagini, queste soddisfano i requisiti minimi seguenti:
a) |
sono condotte a intervalli regolari e specificati e riflettono adeguatamente la variazione nei dati oggetto di indagine; |
b) |
sono basate su campioni rappresentativi della popolazione a cui si applicano i loro risultati. |
Articolo 7
Comunicazione dei dati
1. Gli Stati membri comunicano i dati e presentano la relazione di controllo della qualità sull'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2008/98/CE nel formato riportato nell'allegato IV.
Ai fini dell'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri che comunicano i dati e presentano la relazione di controllo della qualità nel formato riportato nell'allegato V sono considerati conformi al primo comma.
2. Gli Stati membri comunicano i dati e presentano la relazione di controllo della qualità sull'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettere da c) a e), e paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE nel formato riportato nell'allegato V.
3. Gli Stati membri comunicano i dati e presentano la relazione di controllo della qualità sugli oli industriali o lubrificanti, minerali o sintetici, immessi sul mercato e sugli oli usati raccolti in modo differenziato e trattati nel formato riportato nell'allegato VI.
4. La Commissione pubblica i dati comunicati dagli Stati membri salvo il caso in cui, per quanto riguarda le informazioni figuranti nelle relazioni di controllo della qualità, uno Stato membro fornisca una richiesta giustificata di astensione dalla pubblicazione di taluni dati.
Articolo 8
Abrogazione
La decisione di esecuzione C(2012) 2384 è abrogata. I riferimenti alla decisione di esecuzione abrogata si intendono fatti all'articolo 7, paragrafo 1, della presente decisione.
Articolo 9
Disposizioni transitorie
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2008/98/CE per l'anno di riferimento 2016 e, se del caso, per l'anno di riferimento 2017 entro il 30 settembre 2019. I dati per l'anno di riferimento 2018 e, se del caso, per l'anno di riferimento 2019 sono presentati entro 18 mesi dalla fine di ciascun anno di riferimento. I dati previsti dal presente articolo sono trasmessi alla Commissione mediante la norma di interscambio di cui all'articolo 5, paragrafo 4, della decisione 2011/753/UE.
Articolo 10
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2019
Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione
(1) GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.
(2) Decisione 2011/753/UE della Commissione, del 18 novembre 2011, che istituisce regole e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 310 del 25.11.2011, pag. 11).
(3) Decisione di esecuzione della Commissione, del 18 aprile 2012, che istituisce un questionario per le relazioni degli Stati membri sull'applicazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti [C(2012) 2384 final].
(4) Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 109).
ALLEGATO I
PUNTI DI CALCOLO DEFINITI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2
Materiale |
Punto di calcolo |
Vetro |
Vetro cernito che non subisce ulteriore trattamento prima di essere immesso in una fornace per vetro o nella produzione di mezzi di filtrazione, materiali abrasivi, isolanti a base di vetro e materiali da costruzione. |
Metalli |
Metalli cerniti che non subiscono ulteriore trattamento prima di essere immessi in una fonderia o in una fornace per metalli. |
Carta/cartone |
Carta cernita che non subisce ulteriore trattamento prima di essere immessa in un'operazione di riduzione in pasta. |
Plastica |
Plastica separata per polimeri che non subisce ulteriore trattamento prima di essere immessa in operazioni di pellettizzazione, estrusione o stampaggio. Scaglie di plastica che non subiscono ulteriore trattamento prima di essere utilizzate in un prodotto finale. |
Legno |
Legno cernito che non subisce ulteriore trattamento prima di essere utilizzato nella fabbricazione di pannelli truciolari. Legno cernito che è immesso in un'operazione di compostaggio. |
Prodotti tessili |
Materie tessili cernite che non subiscono ulteriore trattamento prima di essere utilizzate nella produzione di fibre tessili, stracci o granuli. |
Rifiuti composti di molteplici materiali |
Plastica, vetro, metallo, legno, tessuto, carta e cartone e altri singoli materiali costituenti derivanti dal trattamento di rifiuti composti di molteplici materiali che non subiscono ulteriore trattamento prima di raggiungere il punto di calcolo stabilito per il materiale specifico in conformità del presente allegato o a norma dell'articolo 11 bis della direttiva 2008/98/CE e dell'articolo 3 della presente decisione. |
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) |
RAEE che entrano nell'impianto di riciclaggio dopo il trattamento appropriato e il completamento delle attività preliminari a norma dell'articolo 11 della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1). |
Pile |
Frazioni iniziali immesse nel processo di riciclaggio delle pile a norma del regolamento (UE) n. 493/2012 della Commissione (2). |
(1) Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).
(2) Regolamento (UE) n. 493/2012 della Commissione, dell'11 giugno 2012, che, a norma della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilisce disposizioni dettagliate relative alle efficienze di riciclaggio dei processi di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori (GU L 151 del 12.6.2012, pag. 9).
ALLEGATO II
METODOLOGIA DI CALCOLO DEI RIFIUTI URBANI ORGANICI DIFFERENZIATI E RICICLATI ALLA FONTE DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3
1. |
La quantità dei rifiuti urbani organici differenziati e riciclati alla fonte è calcolata applicando la seguente formula:
m MBWRS = Σ n ARUi × (m Fi + m Gi ) dove:
|
2. |
Il numero delle unità di riciclaggio attive per il riciclaggio alla fonte dei rifiuti urbani organici comprende soltanto le unità di riciclaggio usate dai produttori di rifiuti. Il numero è estratto dai registri di tali unità o ricavato da indagini sui nuclei familiari. |
3. |
La quantità di rifiuti urbani organici riciclati alla fonte per unità di riciclaggio attiva è determinata con la misurazione diretta o indiretta dei rifiuti organici immessi nelle unità di riciclaggio attive illustrata ai punti 4 e 5. |
4. |
La misurazione diretta implica la misurazione del materiale in entrata nell'unità di riciclaggio attiva o del prodotto in uscita dalla stessa, ferme restando le seguenti condizioni:
|
5. |
La misurazione indiretta implica la misurazione delle quantità indicate qui di seguito, mediante indagini sulla composizione dei rifiuti urbani raccolti che tengono conto dei rifiuti urbani organici raccolti in modo differenziato e dei rifiuti urbani organici raccolti altrimenti:
La quantità dei rifiuti urbani organici differenziati e riciclati alla fonte è determinata in base alla differenza tra le quantità indicate alle lettere a) e b). |
6. |
La metodologia seguita per determinare la quantità di rifiuti urbani organici differenziati e riciclati alla fonte per unità di riciclaggio attiva in conformità dei punti da 3 a 5, in particolare i metodi di campionamento applicati nelle indagini volte alla raccolta dei dati, considera quanto meno i fattori seguenti:
|
7. |
Se a livello nazionale la quota che i rifiuti urbani organici differenziati e riciclati alla fonte rappresentano nel totale dei rifiuti urbani prodotti è inferiore al 5 %, gli Stati membri possono calcolare i rifiuti urbani organici differenziati e riciclati alla fonte con una metodologia semplificata applicando la formula seguente:
mMBWRS = nP × mBWpp × qRS dove:
|
8. |
Ai fini dell'applicazione della formula prevista al punto 7 gli Stati membri provvedono affinché:
|
9. |
Le formule previste nel presente allegato possono essere applicate a tutti i rifiuti urbani organici differenziati e riciclati alla fonte oppure soltanto ai rifiuti urbani organici alimentari e di cucina differenziati e riciclati alla fonte. |
10. |
Le indagini volte alla raccolta dei dati ai fini dell'applicazione delle formule previste nel presente allegato sono effettuate per il primo anno in cui sono comunicati i rifiuti urbani organici differenziati e riciclati alla fonte e successivamente almeno ogni cinque anni e, per gli altri anni, ogniqualvolta vi sia motivo di attendersi una variazione rilevante della quantità di rifiuti urbani organici differenziati e riciclati alla fonte.
Gli Stati membri possono servirsi di stime adeguate per aggiornare la quantità comunicata di rifiuti urbani riciclati alla fonte per gli anni per i quali non sono raccolti dati. |
11. |
Le indagini volte alla raccolta dei dati ai fini dell'applicazione delle formule previste nel presente allegato si basano su campioni rappresentativi e sottocampioni adeguati. I risultati di tali indagini hanno significatività statistica secondo le tecniche statistiche accettate in ambito scientifico. |
12. |
Gli Stati membri adottano misure adeguate per evitare sovrastime delle quantità comunicate di rifiuti urbani organici differenziati e riciclati alla fonte. |
ALLEGATO III
METODOLOGIA DI CALCOLO DEI METALLI RICICLATI SEPARATI DOPO L'INCENERIMENTO DI RIFIUTI URBANI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2
1. |
Si applicano le seguenti definizioni in relazione alle formule indicate nel presente allegato:
|
2. |
A seguito della separazione del concentrato di metallo dalle ceneri pesanti grezze da incenerimento, la massa totale dei metalli contenuti in tali ceneri in un determinato anno è calcolata applicando la formula seguente:
|
3. |
I dati sulla massa dei concentrati di metallo sono ottenuti dagli impianti che separano i concentrati di metallo dalle ceneri pesanti grezze da incenerimento. |
4. |
La concentrazione di metalli nei concentrati di metallo è calcolata utilizzando i dati raccolti tramite indagini periodiche dagli impianti che trattano i concentrati di metallo e forniscono il prodotto in uscita dal trattamento ad impianti di produzione di prodotti metallici. È operata una distinzione fra metalli ferrosi, metalli non ferrosi e acciaio inossidabile. Per calcolare la concentrazione di metalli nei concentrati di metallo si applica la formula seguente:
|
5. |
Se i rifiuti urbani sono inceneriti insieme ad altri rifiuti, la concentrazione di metalli nei rifiuti inceneriti provenienti da varie fonti è determinata effettuando un'indagine campionaria sui rifiuti immessi nell'operazione di incenerimento. L'indagine è condotta almeno ogni cinque anni e ogniqualvolta vi sia motivo di attendersi una variazione rilevante della composizione dei rifiuti. La massa dei metalli derivanti dai rifiuti urbani è calcolata applicando la formula seguente:
|
6. |
In deroga al punto 5, quando la quota che i rifiuti urbani rappresentano in tutti i rifiuti inceneriti è superiore al 75 %, la massa dei metalli derivanti dai rifiuti urbani può essere calcolata applicando la formula seguente:
|
ALLEGATO IV
DATI SUI RIFIUTI DOMESTICI E RIFIUTI SIMILI DI DIVERSA ORIGINE E DATI SUI RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1
A. FORMATO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI SULL'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 2, LETTERA A), DELLA DIRETTIVA 2008/98/CE RIGUARDO ALLA PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO E AL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI DOMESTICI E RIFIUTI SIMILI DI DIVERSA ORIGINE
Metodologia di calcolo (1) |
Rifiuti prodotti (2) (t) |
Preparazione per riutilizzo e riciclaggio (3) (t) |
|
|
|
B. FORMATO DELLA RELAZIONE DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ A CORREDO DEI DATI DI CUI ALLA PARTE A
I. Finalità della relazione
La relazione è volta a raccogliere informazioni sui metodi di compilazione dei dati e sulla copertura dei dati trasmessi. La relazione dovrebbe elucidare i metodi applicati dagli Stati membri e le possibilità e i limiti della raffrontabilità dei dati tra i diversi paesi.
II. Informazioni generali
1. Stato membro:
2. Organizzazione che trasmette i dati e la descrizione:
3. Referente/informazioni di contatto:
4. Anno di riferimento:
5. Data di consegna/versione:
III. Informazioni sui rifiuti domestici e rifiuti simili di diversa origine
1. Come sono determinate le quantità di rifiuti prodotti ai fini del rispetto dell'obiettivo corrispondente?
2. È stata analizzata la cernita dei rifiuti domestici e rifiuti simili di diversa origine? Sì/No
3. Se sono stati usati altri metodi, descrivere:
4. In che modo le quantità di rifiuti comunicate nella parte A si rapportano ai dati statistici sui rifiuti comunicati a norma del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4)?
5. Indicare composizione e fonte dei rifiuti domestici e rifiuti simili di diversa origine contrassegnando le opportune caselle nella tabella.
Materiali dei rifiuti |
Codici dei rifiuti (5) |
Prodotti da |
|||||
Nuclei familiari |
Piccole imprese |
Ristoranti, mense |
Aree pubbliche |
Altro (precisare) |
|||
Carta e cartone |
20 01 01 , |
15 01 01 |
|
|
|
|
|
Metalli |
20 01 40 , |
15 01 04 |
|
|
|
|
|
Plastica |
20 01 39 , |
15 01 02 |
|
|
|
|
|
Vetro |
20 01 02 , |
15 01 07 |
|
|
|
|
|
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense |
20 01 08 |
|
|
|
|
|
|
Compostaggio domestico compreso? sì/no |
|||||||
Rifiuti biodegradabili di giardini e parchi |
20 02 01 |
|
|
|
|
|
|
Compostaggio domestico compreso? sì/no |
|||||||
Rifiuti non biodegradabili di giardini e parchi |
20 02 02 , |
20 02 03 |
|
|
|
|
|
Legno |
20 01 38 , |
15 01 03 |
|
|
|
|
|
Prodotti tessili |
20 01 10 , 15 01 09 |
20 01 11 , |
|
|
|
|
|
Pile |
20 01 34 , |
20 01 33 * |
|
|
|
|
|
Apparecchiature fuori uso |
20 01 21 *, 20 01 35 *, |
20 01 23 *, 20 01 36 |
|
|
|
|
|
Altri rifiuti urbani |
20 03 01 , 20 03 07 , |
20 03 02 , 15 01 06 |
|
|
|
|
|
Rifiuti urbani non menzionati nelle categorie precedenti (precisare) |
|
|
|
|
|
|
|
6. Per le metodologie di calcolo 1 e 2: indicare in corrispondenza delle righe da a) a c) della tabella che segue le rispettive quantità o quote e i codici dei rifiuti usati per calcolare la produzione di rifiuti applicando il procedimento seguente:
a) |
% di carta, metalli, plastica, vetro (e, per la metodologia 2, flussi di altri singoli rifiuti) nei rifiuti domestici (e, per la metodologia 2, nei rifiuti simili) ricavata da un'analisi della cernita × |
b) |
quantità annua di rifiuti domestici (e, per la metodologia 2, di rifiuti simili) prodotti + |
c) |
carta, metalli, plastica e vetro (e, per la metodologia 2, flussi di altri singoli rifiuti) raccolti in modo differenziato presso i nuclei familiari (e, per la metodologia 2, rifiuti simili di diversa origine raccolti in modo differenziato) (codici dei rifiuti 15 01, 20 01) |
(a) |
|
(b) |
|
(c) |
|
7. Come sono compilati i dati sulla preparazione per il riutilizzo e sul riciclaggio?
a) |
I dati si basano sui materiali immessi negli impianti di trattamento preliminare (ad esempio impianto di cernita, trattamento meccanico-biologico)? Sì/No In caso affermativo, riferire sull'efficienza del riciclaggio:
|
b) |
I dati si basano sui materiali immessi nel processo finale di riciclaggio? Sì/No |
c) |
Descrivere il processo di convalida dei dati:
|
8. Sono stati incontrati problemi nell'applicazione delle regole sul calcolo dei rifiuti biodegradabili? Sì/No
In caso affermativo, descrivere il o i problemi:
9. I rifiuti sono stati
a) |
spediti in un altro Stato membro? (Sì/No) |
b) |
esportati fuori dall'Unione per essere trattati? (Sì/No) |
In caso di risposta affermativa alle lettere a) e/o b), come sono stati ricavati, monitorati e convalidati i tassi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio per le quantità spedite o esportate?
C. FORMATO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI SULL'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 2, LETTERA B), DELLA DIRETTIVA 2008/98/CE RIGUARDO AI RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Metodologia di calcolo (6) |
Rifiuti prodotti (t) |
Preparazione per il riutilizzo (t) |
Riciclaggio (t) |
Riempimento (t) |
Altre forme di recupero di materiali (7) (t) |
Recupero totale di materiali (8) (t) |
|
|
|
|
|
|
|
D. FORMATO DELLA RELAZIONE DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ A CORREDO DEI DATI DI CUI ALLA PARTE C
I. Finalità della relazione
La relazione è volta a raccogliere informazioni sui metodi di compilazione dei dati e sulla copertura dei dati trasmessi. La relazione dovrebbe elucidare i metodi applicati dagli Stati membri e le possibilità e i limiti della raffrontabilità dei dati tra i diversi paesi.
II. Informazioni generali
1. Stato membro:
2. Organizzazione che trasmette i dati e la descrizione:
3. Referente/informazioni di contatto:
4. Anno di riferimento:
5. Data di consegna/versione:
III. Informazioni sui rifiuti da costruzione e demolizione
1. Come sono determinate le quantità di rifiuti da costruzione e demolizione prodotti? In che modo le quantità si rapportano ai dati comunicati a norma del regolamento (CE) n. 2150/2002?
2. Come sono compilati i dati su preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, riempimento e altre forme di recupero di materiali?
Illustrare il modo in cui la definizione di riempimento di cui all'articolo 3, punto17 bis, della direttiva 2008/98/CE si applica nella comunicazione dei dati sui rifiuti da costruzione e demolizione e descrivere le diverse operazioni di trattamento dei rifiuti comunicate nella categoria «Altre forme di recupero» della tabella della parte C, indicandone la rispettiva quota (%).
3. I dati si basano sui materiali immessi negli impianti di trattamento preliminare? Sì/No
In caso affermativo, riferire sull'efficienza del trattamento preliminare:
4. I dati si basano sui materiali immessi nel processo finale di riciclaggio? Sì/No
5. Descrivere il processo di convalida dei dati:
6. I rifiuti sono stati
a) |
spediti in un altro Stato membro? Sì/No |
b) |
esportati fuori dall'Unione per essere trattati? Sì/No |
In caso affermativo, come sono stati ricavati e monitorati/convalidati i tassi di riutilizzo, riciclaggio e recupero per le quantità spedite o esportate?
(1) Metodologia di calcolo prescelta a norma della decisione 2011/753/UE: inserire il numero corrispondente alla metodologia di calcolo prescelta (da 1 a 4) indicato nella seconda colonna dell'allegato I di detta decisione.
(2) Secondo la metodologia di calcolo prescelta, rifiuti domestici o rifiuti domestici e rifiuti simili di diversa origine.
(3) Secondo la metodologia di calcolo prescelta, rifiuti domestici o rifiuti domestici e rifiuti simili di diversa origine preparati per il riutilizzo e riciclati.
(4) Regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti (GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1).
(5) Codici tratti dall'elenco dei rifiuti allegato alla decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).
(6) Metodologia di calcolo prescelta a norma dell'allegato II della decisione 2011/753/UE.
(7) Comprende il recupero di materiali diverso da preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e riempimento.
(8) Somma delle quantità comunicate in preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, riempimento e altre forme di recupero di materiali.
ALLEGATO V
DATI SUI RIFIUTI URBANI DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2
A. FORMATO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI
Rifiuti urbani |
Produzione di rifiuti (1) (t) |
Raccolta differenziata (t) |
Preparazione per il riutilizzo (t) |
Riciclaggio (t) |
Recupero di energia (2) (t) |
Altre forme di recupero (3) (t) |
Totale |
|
|
|
|
|
|
Metalli |
|
|
|
|
|
|
Metalli separati dopo l'incenerimento di rifiuti urbani (4) |
|
|
|
|
|
|
Vetro |
|
|
|
|
|
|
Plastica |
|
|
|
|
|
|
Carta e cartone |
|
|
|
|
|
|
Rifiuti organici |
|
|
|
|
|
|
Rifiuti organici differenziati e riciclati alla fonte (5) |
|
|
|
|
|
|
Legno |
|
|
|
|
|
|
Prodotti tessili |
|
|
|
|
|
|
Apparecchiature elettriche ed elettroniche |
|
|
|
|
|
|
Pile |
|
|
|
|
|
|
Rifiuti ingombranti (6) |
|
|
|
|
|
|
Rifiuti indifferenziati |
|
|
|
|
|
|
Altro |
|
|
|
|
|
|
Caselle grigio scuro: comunicazione non applicabile. Caselle grigio chiaro: comunicazione facoltativa tranne per i metalli separati e riciclati dopo l'incenerimento dei rifiuti urbani e per i rifiuti organici differenziati e riciclati alla fonte nei casi in cui gli Stati membri computano tali flussi di rifiuti nel calcolo degli obiettivi di riciclaggio. |
B. FORMATO DELLA RELAZIONE DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ A CORREDO DEI DATI DI CUI ALLA PARTE A
I. Finalità della relazione
Le finalità della relazione di controllo della qualità sono le seguenti:
1. |
verificare la completezza dell'applicazione, da parte dello Stato membro, della definizione di rifiuti urbani; |
2. |
valutare la qualità dei processi di raccolta dei dati, compresi l'ambito e la convalida delle fonti dei dati amministrativi e la validità statistica degli approcci fondati su indagini; |
3. |
comprendere le ragioni di cambiamenti significativi nei dati comunicati tra gli anni di riferimento e garantire l'accuratezza di tali dati; |
4. |
assicurare l'applicazione delle regole e delle metodologie comuni per la misurazione dei metalli separati dopo l'incenerimento dei rifiuti urbani; |
5. |
verificare la conformità ai requisiti specifici stabiliti nelle regole di calcolo degli obiettivi di riciclaggio. |
II. Informazioni generali
1. Stato membro:
2. Organizzazione che trasmette i dati e la descrizione:
3. Referente/informazioni di contatto:
4. Anno di riferimento:
5. Data di consegna/versione:
6. Eventuale link alla pubblicazione dei dati da parte dello Stato membro:
III. Informazioni sui rifiuti urbani
1. Descrizione dei soggetti coinvolti nella raccolta dei dati
Nome dell'organismo |
Descrizione delle principali responsabilità |
|
|
Aggiungere righe se del caso
2. I dati sui rifiuti urbani comunicati nella parte A sono utilizzabili per dimostrare la conformità all'obiettivo fissato all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/98/CE? Sì/No
3. Descrizione dei metodi utilizzati
3.1. Produzione di rifiuti urbani
3.1.1. Metodi per determinare la produzione di rifiuti urbani (apporre una croce nella cella pertinente o specificare nell'ultima colonna)
Componente dei rifiuti urbani |
Dati amministrativi |
Indagini |
Registro elettronico |
Dati dei gestori dei rifiuti |
Dati dei comuni |
Dati dei regimi di responsabilità estesa del produttore |
Altro (specificare) |
Totale |
|
|
|
|
|
|
|
Metalli |
|
|
|
|
|
|
|
Vetro |
|
|
|
|
|
|
|
Plastica |
|
|
|
|
|
|
|
Carta e cartone |
|
|
|
|
|
|
|
Rifiuti organici |
|
|
|
|
|
|
|
Legno |
|
|
|
|
|
|
|
Prodotti tessili |
|
|
|
|
|
|
|
Apparecchiature elettriche ed elettroniche |
|
|
|
|
|
|
|
Pile |
|
|
|
|
|
|
|
Rifiuti ingombranti |
|
|
|
|
|
|
|
Rifiuti indifferenziati |
|
|
|
|
|
|
|
Altro (specificare) |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2. Descrizione della metodologia applicata per dare operatività alla definizione di «rifiuti urbani» nei sistemi nazionali di raccolta dei dati, compresa la metodologia di raccolta dei dati sulla frazione non domestica dei rifiuti urbani
3.1.3. Codici statistici, uso dei codici dei rifiuti e verifica dei dati sulla produzione di rifiuti urbani
Componente dei rifiuti urbani |
Codici dei rifiuti (7) |
Altra classificazione utilizzata |
Processo di verifica |
|||
Controllo incrociato (sì/no) |
Controllo delle serie temporali (sì/no) |
Audit (sì/no) |
Descrizione del processo di verifica |
|||
Metalli |
20 01 40 , 15 01 04 , 15 01 11 * |
|
|
|
|
|
Vetro |
20 01 02 , 15 01 07 |
|
|
|
|
|
Plastica |
20 01 39 , 15 01 02 |
|
|
|
|
|
Carta e cartone |
20 01 01 , 15 01 01 |
|
|
|
|
|
Rifiuti organici |
20 01 08 , 20 01 25 , 20 02 01 |
|
|
|
|
|
Legno |
20 01 37 *, 20 01 38 , 15 01 03 |
|
|
|
|
|
Prodotti tessili |
20 01 10 , 20 01 11 , 15 01 09 |
|
|
|
|
|
Apparecchiature elettriche ed elettroniche |
20 01 21 *, 20 01 23 *, 20 01 35 *, 20 01 36 |
|
|
|
|
|
Pile |
20 01 33 *, 20 01 34 |
|
|
|
|
|
Rifiuti ingombranti |
20 03 07 |
|
|
|
|
|
Rifiuti indifferenziati |
20 03 01 , 15 01 06 |
|
|
|
|
|
Altro (specificare) |
20 01 13 *, 20 01 14 *, 20 01 15 *, 20 01 17 *, 20 01 19 *, 20 01 26 *, 20 01 27 *, 20 01 28 , 20 01 29 *, 20 01 30 , 20 01 31 *, 20 01 32 , 20 01 41 , 20 01 99 , 20 02 03 , 20 03 02 , 20 03 03 , 20 03 99 , 15 01 05 , 15 01 10 * |
|
|
|
|
|
3.1.4. Metodi applicati per stimare la composizione dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti per materiale
3.1.5. Stima della quota dei rifiuti domestici nei rifiuti urbani (in %) e descrizione del metodo applicato per calcolarla
3.1.6. Linea seguita per escludere i rifiuti che non sono per natura e composizione simili ai rifiuti domestici, in particolare per quanto riguarda:
— |
i rifiuti di imballaggio e i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti da fonti commerciali e industriali che non presentano similitudini coi rifiuti domestici; |
— |
i tipi di rifiuti che, seppur prodotti da nuclei familiari, non rientrano nei rifiuti urbani, ad esempio i rifiuti da costruzione e demolizione. |
3.1.7. Illustrazione delle stime usate per colmare le lacune dei dati sui rifiuti urbani prodotti in termini di quantità di rifiuti domestici (lacune dovute, ad esempio, a una copertura incompleta dei nuclei familiari nei sistemi di raccolta) e di rifiuti simili (lacune dovute, ad esempio, a una copertura incompleta dei rifiuti simili nei dati sulla raccolta dei rifiuti).
3.1.8. Differenze rispetto ai dati comunicati negli anni precedenti
Illustrazione delle eventuali modifiche rilevanti introdotte nella metodologia di raccolta dei dati sui rifiuti urbani applicata per l'anno di riferimento corrente rispetto a quella applicata per gli anni di riferimento precedenti (in particolare revisioni retrospettive, relativa natura ed eventuale discontinuità per un dato anno).
Spiegazione dettagliata che indichi le cause della differenza di tonnellaggio per qualsiasi componente dei rifiuti urbani che mostri una variazione maggiore del 10 % rispetto ai dati comunicati per l'anno di riferimento precedente.
Componente dei rifiuti urbani |
Variazione (%) |
Ragione principale della variazione |
|
|
|
Aggiungere righe se del caso
3.2. Gestione dei rifiuti urbani
3.2.1. Classificazione delle operazioni di trattamento
Informazioni sulla classificazione utilizzata per le operazioni di trattamento (se viene utilizzata una classificazione standard come i codici delle operazioni di smaltimento o delle operazioni di recupero di cui agli allegati I e II della direttiva 2008/98/CE, indicarne la denominazione o specificare e descrivere tutte le categorie pertinenti utilizzate).
3.2.2. Descrizione dei metodi per determinare la quantità di rifiuti urbani trattati (apporre una croce)
Metodi di raccolta dei dati/Tipo di rifiuto urbano |
Dati amministrativi |
Indagini |
Registro elettronico |
Dati dei gestori dei rifiuti |
Dati dei comuni |
Dati dei regimi di responsabilità estesa del produttore |
Altro (specificare) |
Totale |
|
|
|
|
|
|
|
Metalli |
|
|
|
|
|
|
|
Vetro |
|
|
|
|
|
|
|
Plastica |
|
|
|
|
|
|
|
Carta e cartone |
|
|
|
|
|
|
|
Rifiuti organici |
|
|
|
|
|
|
|
Legno |
|
|
|
|
|
|
|
Prodotti tessili |
|
|
|
|
|
|
|
Apparecchiature elettriche ed elettroniche |
|
|
|
|
|
|
|
Pile |
|
|
|
|
|
|
|
Rifiuti ingombranti |
|
|
|
|
|
|
|
Rifiuti indifferenziati |
|
|
|
|
|
|
|
Altro (specificare) |
|
|
|
|
|
|
|
Ulteriori informazioni sulla metodologia, compresa la combinazione dei metodi utilizzati
3.2.3. Preparazione per il riutilizzo
Illustrazione del modo in cui sono state calcolate le quantità comunicate alla voce preparazione per il riutilizzo
3.2.4. Descrizione dei punti di misurazione applicati per il riciclaggio, ad esempio in corrispondenza del punto di calcolo, in uscita dopo un'operazione di cernita escludendo i materiali non interessati se del caso e i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto ecc., nonché variazioni a livello regionale e locale e per i rifiuti domestici e rifiuti simili, se pertinente.
Componente dei rifiuti urbani |
Descrizione dei punti di misurazione usati |
Metalli |
|
Metalli risultanti da ceneri pesanti da incenerimento |
|
Vetro |
|
Plastica |
|
Carta e cartone |
|
Rifiuti organici |
|
Legno |
|
Prodotti tessili |
|
Apparecchiature elettriche ed elettroniche |
|
Pile |
|
Rifiuti ingombranti |
|
Altro |
|
Descrizione dettagliata della metodologia di calcolo della quantità di materiali non interessati eliminati tra i punti di misurazione e i punti di calcolo, ove applicabile.
3.2.5. Descrizione della metodologia seguita per determinare, per ogni materiale, la quantità di materiali riciclati contenuti nei rifiuti composti di molteplici materiali.
3.2.6. Utilizzo dei tassi di scarto medio
Descrizione dei rifiuti cerniti a cui si applicano i tassi di scarto medio, i tipi di impianti di cernita a cui si applicano diversi tassi di scarto medio, l'approccio metodologico per calcolare i tassi di scarto medio in tale/i punto/i, compresa l'accuratezza statistica delle indagini utilizzate o la natura delle specifiche tecniche.
Materiali dei rifiuti cerniti e tipo di impianto di cernita |
Tasso di scarto medio applicato (in %) |
Descrizione |
|
|
|
Aggiungere righe se del caso
3.2.7. Attribuzione dei rifiuti a fonti urbane e a fonti non urbane in corrispondenza del punto di misurazione
Illustrazione della metodologia seguita per escludere i rifiuti non urbani (sono accettati dati aggregati per tutti gli impianti di tipo analogo)
Materiali di rifiuto/Codici dei rifiuti |
Tipo di impianto |
Quota dei rifiuti urbani (%) |
Descrizione delle metodologie applicate per ottenere la percentuale |
|
|
|
|
Aggiungere righe se del caso
3.2.8. Attribuzione dei rifiuti ai diversi Stati membri al punto di misurazione
Illustrazione della metodologia seguita per escludere i rifiuti prodotti in altri Stati membri o in paesi terzi (sono accettati dati aggregati per tutti gli impianti di tipo analogo)
Materiali di rifiuto/Codici dei rifiuti |
Tipo di impianto |
Quota dei rifiuti provenienti dallo Stato membro (%) |
Descrizione delle metodologie applicate per ottenere la percentuale |
|
|
|
|
Aggiungere righe se del caso
3.2.9. Riciclaggio di rifiuti urbani organici non raccolti in modo differenziato né differenziati e riciclati alla fonte (pertinente fino al 2026)
Informazioni sulle misure volte a garantire il rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 11 bis, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2008/98/CE per il riciclaggio dei rifiuti urbani organici non raccolti in modo differenziato né differenziati e riciclati alla fonte.
3.2.10. Rifiuti urbani organici differenziati e riciclati alla fonte
Descrizione generale della metodologia applicata, compreso l'uso della misurazione diretta e indiretta e l'applicazione di una metodologia semplificata per misurare i rifiuti urbani organici differenziati e riciclati alla fonte.
Descrizione dei metodi seguiti per ricavare, da registri o da indagini, il numero delle unità di riciclaggio attive o il numero delle persone che partecipano al riciclaggio di rifiuti urbani organici differenziati alla fonte e per assicurare che il numero delle unità di riciclaggio attive comprenda soltanto quelle usate attivamente dai produttori di rifiuti.
Descrizione dei metodi seguiti per determinare le quantità di rifiuti urbani organici differenziati e riciclati alla fonte come previsto dalle formule riportate nell'allegato II
Descrizione dettagliata delle indagini, che riporti frequenza, sottocampioni, livelli di confidenza e intervalli di confidenza
Descrizione delle misure volte a evitare sovrastime delle quantità comunicate di rifiuti urbani organici differenziati e riciclati alla fonte (compresa l'applicazione di un coefficiente per la perdita di umidità)
Descrizione delle misure volte ad assicurare l'effettivo trattamento adeguato dei rifiuti urbani organici differenziati e riciclati alla fonte e l'uso del risultante prodotto riciclato a vantaggio dell'agricoltura o dell'ecologia.
3.2.11. Calcolo dei metalli riciclati separati dopo l'incenerimento di rifiuti urbani
Descrizione dettagliata del metodo di raccolta dei dati per calcolare le quantità dei metalli separati dalle ceneri pesanti da incenerimento
Descrizione dell'approccio seguito per misurare la quantità totale di concentrato di metallo estratto dalle ceneri pesanti da incenerimento
Descrizione del metodo applicato per stimare il livello medio di contenuto metallico nella quantità totale del concentrato di metallo, nonché affidabilità delle indagini svolte
Descrizione del metodo con cui è stimata la percentuale di rifiuti urbani immessi negli inceneritori, nonché affidabilità delle indagini svolte
3.2.12. Altre forme di recupero dei rifiuti
Descrizione delle diverse operazioni di trattamento dei rifiuti comunicate nella categoria «Altre forme di recupero» nella parte A e rispettiva quota (%)
3.2.13. Informazioni sulla rilevanza della custodia temporanea dei rifiuti rispetto alle quantità di rifiuti trattati in un determinato anno ed eventuali stime sui rifiuti riciclati nell'anno di riferimento corrente a seguito della custodia temporanea in uno o più anni di riferimento precedenti, nonché sui rifiuti che entrano in custodia temporanea nell'anno di riferimento corrente.
3.2.14. Differenze rispetto ai dati comunicati per gli anni di riferimento precedenti
Eventuali modifiche rilevanti introdotte nella metodologia di calcolo applicata per l'anno di riferimento corrente rispetto a quella applicata per gli anni di riferimento precedenti (in particolare, revisioni retrospettive, relativa natura ed eventuale discontinuità per un dato anno).
Spiegazione dettagliata che indichi le cause della differenza di tonnellaggio (in quali flussi di rifiuti, settori o stime è emersa la differenza e qual è la causa all'origine) per qualsiasi componente dei rifiuti urbani riciclati che mostri una variazione maggiore del 10 % rispetto ai dati comunicati per l'anno di riferimento precedente
Componente dei rifiuti urbani |
Variazione (%) |
Ragione principale della variazione |
|
|
|
Aggiungere righe se del caso
3.2.15. Verifica dei dati sul riciclaggio dei rifiuti urbani
Componente dei rifiuti urbani |
Processo di verifica |
|||
Controllo incrociato (sì/no) |
Controllo delle serie temporali (sì/no) |
Audit (sì/no) |
Descrizione del processo di verifica |
|
Metalli |
|
|
|
|
Metalli risultanti da ceneri pesanti da incenerimento |
|
|
|
|
Vetro |
|
|
|
|
Plastica |
|
|
|
|
Carta e cartone |
|
|
|
|
Rifiuti organici |
|
|
|
|
Legno |
|
|
|
|
Prodotti tessili |
|
|
|
|
Apparecchiature elettriche ed elettroniche |
|
|
|
|
Pile |
|
|
|
|
Rifiuti ingombranti |
|
|
|
|
Rifiuti indifferenziati |
|
|
|
|
Altro |
|
|
|
|
4. Accuratezza dei dati
4.1.1. Descrizione delle principali questioni che hanno un impatto sull'accuratezza dei dati sulla produzione e il trattamento dei rifiuti urbani, compresi errori connessi al campionamento, alla copertura, alla misurazione, al trattamento e alla non risposta
4.1.2. Spiegazione dell'ambito e della validità delle indagini per la raccolta dei dati sulla produzione e il trattamento dei rifiuti urbani
4.1.3. Indagini statistiche utilizzate in merito alla produzione e al trattamento dei rifiuti urbani
Componente dei rifiuti urbani |
Anno |
Percentuale della popolazione sottoposta a indagine |
Dati (tonnellate) |
Livello di confidenza |
Margine di errore |
Dettagli sugli adeguamenti dall'anno di indagine all'anno corrente |
Altri dettagli |
|
|
|
|
|
|
|
|
Aggiungere righe se del caso
IV. Riservatezza
Motivazione per astenersi dalla pubblicazione di determinate parti della presente relazione di controllo della qualità qualora sia richiesta
V. Principali siti web nazionali, documenti di riferimento e pubblicazioni
C. FORMATO PER LA COMUNICAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE A NORMA DELL'ARTICOLO 11 BIS, PARAGRAFI 3 E 8, DELLA DIRETTIVA 2008/98/CE
1. Descrizione dettagliata del sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti urbani a norma dell'articolo 11 bis, paragrafi 3 e 8, della direttiva 2008/98/CE
2. Controllo della qualità e tracciabilità dei rifiuti urbani trattati al di fuori dello Stato membro
Componente dei rifiuti urbani |
Soggetto al trattamento finale nello Stato membro (sì/no) |
Spedito in un altro Stato membro dell'UE (sì/no) |
Esportato al di fuori dell'UE (sì/no) |
Descrizione delle misure specifiche di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti urbani, in particolare in relazione alla raccolta, al monitoraggio e alla convalida dei dati |
Metalli |
|
|
|
|
Metalli risultanti da ceneri pesanti da incenerimento |
|
|
|
|
Vetro |
|
|
|
|
Plastica |
|
|
|
|
Carta e cartone |
|
|
|
|
Rifiuti organici |
|
|
|
|
Legno |
|
|
|
|
Prodotti tessili |
|
|
|
|
Apparecchiature elettriche ed elettroniche |
|
|
|
|
Pile |
|
|
|
|
Rifiuti ingombranti |
|
|
|
|
Rifiuti indifferenziati |
|
|
|
|
Altro |
|
|
|
|
3. Descrizione dettagliata delle misure atte a far sì che l'esportatore possa provare che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e che il trattamento dei rifiuti al di fuori dell'Unione ha avuto luogo in condizioni sostanzialmente equivalenti a quelle prescritte dal pertinente diritto ambientale dell'Unione.
(1) La quantità di rifiuti prodotti per materiale può basarsi sui dati relativi ai rifiuti raccolti in modo differenziato e sulle stime ricavate da indagini sulla composizione dei rifiuti urbani aggiornate periodicamente. In mancanza di tali indagini può essere usata la categoria dei rifiuti indifferenziati.
(2) Sono inclusi l'incenerimento con recupero di energia e il ritrattamento dei rifiuti da utilizzare come combustibile o altro mezzo di produzione di energia. Il peso dei rifiuti sottoposti a recupero di energia per materiale può basarsi sulle stime ricavate da indagini sulla composizione dei rifiuti urbani aggiornate periodicamente. In mancanza di tali indagini può essere usata la categoria dei rifiuti indifferenziati.
(3) Sono esclusi la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di energia; sono incluse le operazioni di riempimento.
(4) I metalli separati dopo l'incenerimento di rifiuti urbani sono comunicati separatamente e non sono inclusi nella riga dei metalli né nella quantità totale dei rifiuti immessi in operazioni di recupero di energia.
(5) I rifiuti organici differenziati e riciclati alla fonte sono comunicati separatamente e non sono inclusi nella riga dei rifiuti organici.
(6) Comprendono i rifiuti di grandi dimensioni che richiedono una raccolta e un trattamento specifici, ad esempio mobili e materassi.
(7) Codici dei rifiuti stabiliti dalla decisione 2000/532/CE.
(8) Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiut (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).
ALLEGATO VI
DATI SUGLI OLI INDUSTRIALI O LUBRIFICANTI, MINERALI O SINTETICI, E SUGLI OLI USATI DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 3
A. FORMATO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI
Tabella 1
Comunicazione dei dati sull'immissione sul mercato di oli industriali o lubrificanti, minerali o sintetici, e sul trattamento degli oli usati
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||||||||
Oli immessi sul mercato (5) (t) |
Oli usati prodotti (6) (olio secco) (t) |
Oli usati raccolti in modo differenziato (7) (t) |
Oli usati esportati (8) (t) |
Oli usati importati (9) (t) |
Rigenerazione (10) (t) |
Altre forme di riciclaggio (11) (t) |
Recupero di energia (12) (R1) (t) |
Smaltimento (13) (t) |
||||||||||
|
|
|
acqua compresa |
olio secco. (14) |
acqua compresa |
olio secco (14) |
acqua compresa |
olio secco (14) |
acqua compresa |
olio secco |
acqua compresa |
olio secco |
acqua compresa |
olio secco |
acqua compresa |
olio secco |
||
Oli per motori e per ingranaggi (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Oli industriali (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Oli industriali (solo emulsioni) (3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Oli e concentrati risultanti da separazione (4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Caselle grigio scuro: comunicazione non applicabile.
|
Tabella 2
Comunicazione dei dati sul trattamento degli oli usati
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tipo di prodotto in uscita dal recupero |
Rigenerazione (10) (t) |
Altre forme di riciclaggio (t) |
Recupero di energia o ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare come combustibili (compresi gli oli rigenerati usati come combustibili) (t) |
Smaltimento (D10) (t) |
|
|
|
|
|
Olio di base rigenerato – gruppo II (13) |
|
|
|
|
Olio di base rigenerato – gruppo III (14) |
|
|
|
|
Olio di base rigenerato – gruppo IV (15) |
|
|
|
|
Prodotti riciclati (16) (precisare) |
|
|
|
|
Prodotti combustibili per il recupero di energia ex situ – Olio combustibile leggero |
|
|
|
|
Prodotti combustibili per il recupero di energia ex situ – Olio combustibile distillato |
|
|
|
|
Prodotti combustibili per il recupero di energia ex situ – Olio combustibile pesante |
|
|
|
|
Prodotti combustibili per il recupero di energia ex situ – Olio combustibile recuperato |
|
|
|
|
Prodotti combustibili per il recupero di energia ex situ – Olio combustibile trasformato |
|
|
|
|
Recupero di energia in situ (17) |
|
|
|
|
Altro (precisare e se necessario aggiungere righe) |
|
|
|
|
Caselle grigio scuro: comunicazione non applicabile. |
Tabella 3
Comunicazione dei dati sull'immissione sul mercato di oli industriali o lubrificanti, minerali o sintetici, e sul trattamento degli oli usati non elencati nella tabella 1
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||
Oli usati raccolti (1) (t) |
Oli usati esportati (2) (t) |
Oli usati importati (3) (t) |
Smaltimento (4) (D10) (t) |
Rigenerazione (5) (t) |
Altre forme di riciclaggio (6) (t) |
Recupero di energia (7) (t) |
||||||||||
|
acqua compresa |
olio secco |
acqua compresa |
olio secco |
acqua compresa |
olio secco |
acqua compresa |
olio secco |
acqua compresa |
olio secco |
acqua compresa |
olio secco |
acqua compresa |
olio secco |
||
Oli di lavorazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Oli industriali non lubrificanti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Grassi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Estratti della raffinazione di lubrificanti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Oli di sentina |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Caselle grigio chiaro: comunicazione facoltativa.
|
Tabella 4
Valori di riferimento per il calcolo dell'olio combustibile prodotto
|
1 |
Frazione degli oli immessi sul mercato (%) |
|
Oli per motori e per ingranaggi |
|
Oli per motore |
52 |
Oli per ingranaggi |
76 |
Oli industriali |
|
Oli per macchine |
50 |
Oli idraulici |
75 |
Oli per turbine |
70 |
Oli per trasformatori |
90 |
Oli per la trasmissione del calore |
90 |
Oli per compressori |
50 |
Oli di base |
50 |
Oli per la lavorazione dei metalli usati in emulsioni |
49 |
B. FORMATO DELLA RELAZIONE DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ A CORREDO DEI DATI DI CUI ALLA PARTE A
I. Informazioni generali
1. Stato membro:
2. Organizzazione che trasmette i dati e la descrizione:
3. Referente/informazioni di contatto:
4. Anno di riferimento:
5. Data di consegna/versione:
6. Eventuale link alla pubblicazione dei dati da parte dello Stato membro:
II. Informazioni sugli oli immessi sul mercato e sugli oli usati
1. Metodi di raccolta dei dati (apporre una croce nella colonna pertinente; compilare obbligatoriamente l'ultima colonna)
Metodi di raccolta dei dati/Set di dati |
Dati amministrativi |
Indagini |
Registro elettronico |
Dati dei gestori dei rifiuti |
Dati dei regimi di responsabilità estesa del produttore |
Altro (specificare) |
Descrizione dettagliata della metodologia |
Oli immessi sul mercato |
|
|
|
|
|
|
|
Oli usati raccolti |
|
|
|
|
|
|
|
Rigenerazione di oli usati |
|
|
|
|
|
|
|
Altre forme di riciclaggio di oli usati |
|
|
|
|
|
|
|
Recupero di energia da oli usati |
|
|
|
|
|
|
|
Rigenerazione di oli usati |
|
|
|
|
|
|
|
Aggiungere se necessario righe per il trattamento di particolari tipi di oli usati.
2. Descrizione della metodologia applicata per determinare la quantità di oli usati prodotti
3. Descrizione della metodologia applicata per determinare il tenore di olio secco negli oli usati (ad esempio analisi chimica del tenore d'acqua, conoscenze specialistiche ecc.)
4. Descrizione dei prodotti in uscita dagli oli usati trattati comunicati nella categoria «Altre forme di riciclaggio» con indicazione delle relative quantità
5. Descrizione della metodologia applicata per determinare la quantità di oli di base usati come combustibili
6. Dati sul trattamento degli oli usati al di fuori dello Stato membro
7. Descrizione dettagliata delle misure specifiche di controllo della qualità e di tracciabilità degli oli usati, in particolare in relazione al monitoraggio e alla convalida dei dati
8. Descrizione delle fonti dei dati sul trattamento degli oli usati in un altro Stato membro o al di fuori dell'Unione (ad esempio regolamento (CE) n. 1013/2006 o dati primari forniti dal gestore del trattamento) e qualità dei dati
9. Descrizione delle eventuali difficoltà incontrate nella raccolta dei dati presso gestori del trattamento ubicati in un altro Stato membro o al di fuori dell'Unione
10. Descrizione delle misure atte a far sì che l'esportatore di oli usati al di fuori dell'Unione possa provare che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi del regolamento (CE) n. 1013/2006 e che il trattamento dei rifiuti al di fuori dell'Unione ha avuto luogo in condizioni sostanzialmente equivalenti a quelle prescritte dal pertinente diritto ambientale dell'Unione
11. Accuratezza dei dati
11.1. Descrizione delle principali questioni che incidono sulla qualità e sull'accuratezza dei dati sulla produzione, la raccolta e il trattamento degli oli usati, compresi errori connessi al campionamento, alla copertura, alla misurazione, al trattamento e alla non risposta
11.2. Completezza della raccolta dei dati su oli industriali o lubrificanti, minerali o sintetici, e oli usati
Informazioni dettagliate sul modo in cui le fonti dei dati contemplano tutte le quantità di oli industriali o lubrificanti, minerali o sintetici, immessi sul mercato e di oli usati raccolti e trattati, e sulle eventuali quantità aggiunte in base a stime, compreso il modo in cui sono determinate le stime e la percentuale che il rispettivo set di dati rappresenta nella quantità totale.
11.3. Differenze rispetto ai dati dell'anno di riferimento precedente
Eventuali modifiche rilevanti introdotte nella metodologia di calcolo applicata per l'anno di riferimento corrente rispetto a quella applicata per l'anno o anni di riferimento precedenti
Spiegazione dettagliata che indichi le cause della differenza di tonnellaggio (in quali oli usati, settori o stime è emersa la differenza e qual è la causa all'origine) per qualsiasi categorie di oli usati trattati che mostri una variazione maggiore del 10 % rispetto ai dati comunicati per l'anno di riferimento precedente
Categoria e trattamento degli oli usati |
Variazione (%) |
Ragione principale della variazione |
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Aggiungere righe se del caso.
III. Riservatezza
Motivazione per astenersi dalla pubblicazione di determinate parti della presente relazione qualora sia richiesta
IV. Principali siti web nazionali, documenti di riferimento e pubblicazioni
Sono incluse le comunicazioni riguardanti i diversi aspetti della qualità dei dati, della copertura o altri aspetti dell'applicazione, quali comunicazioni sulle migliori pratiche di raccolta e trattamento degli oli usati e relazioni sull'importazione, l'esportazione o le perdite di oli.
(1) Compresi oli per motori e oli per ingranaggi (settori automobilistico, aeronautico, marittimo, industriale e di altro tipo); esclusi grassi e oli di sentina.
(2) Compresi oli per macchine, oli idraulici, oli per turbine, oli per trasformatori, oli per la trasmissione del calore, oli per compressori, oli di base; esclusi grassi e oli usati in emulsioni.
(3) Compresi gli oli per la lavorazione dei metalli; se a livello nazionale la comunicazione non distingue gli oli industriali usati in emulsioni dagli altri, è possibile trasmettere dati aggregati sugli oli industriali indicandoli nella riga «Oli industriali».
(4) Solo gli oli usati che rientrano nel codice 190207 * della decisione 2000/532/CE.
(5) Oli immessi sul mercato in uno Stato membro, tenuto conto delle perdite per esportazione (ad esempio esportazione di autovetture) e dei guadagni per importazione (ad esempio importazione di autovetture).
(6) Quantità di oli usati, tenuto conto delle perdite durante la movimentazione e durante l'uso. È possibile calcolare le quantità di oli usati prodotti in base ai dati statistici nazionali o in base ai valori di riferimento elencati nella tabella 4.
(7) Oli usati sottoposti a raccolta differenziata. Se gli oli usati sono quantificati in volume, la massa corrispondente è determinata applicando un fattore di conversione di 0,9 t/m3.
(8) Oli usati esportati in un altro paese [considerate le categorie di rifiuti previste dal regolamento (CE) n. 1013/2006].
(9) Oli usati prodotti in un altro paese e da questo importati [considerate le categorie di rifiuti previste dal regolamento (CE) n. 1013/2006].
(11) Riciclaggio diverso dalla rigenerazione, ad esempio come fluidificante.
(12) Compreso l'uso di oli recuperati come combustibile secondo la definizione di «recupero» prevista all'articolo 3, punto 15, della direttiva 2008/98/CE.
(13) Operazione di smaltimento D10 – Incenerimento a terra – prevista nell'allegato I della direttiva 2008/98/CE.
(14) Oli usati, tenore d'acqua escluso. Il tenore di olio secco è determinato misurando il tenore d'acqua. In alternativa, per gli oli usati diversi dalle emulsioni il tenore di materia secca può essere determinato supponendo un tenore d'acqua dell'8 %. In alternativa, per l'olio secco nelle emulsioni di oli industriali il tenore di materia secca può essere determinato supponendo un tenore d'acqua del 90 %.
(10) Quantità di oli rigenerati. La somma delle voci della colonna 2 della tabella 2 divisa per la somma delle voci della colonna 6 della tabella 1 dà l'efficienza di conversione della rigenerazione degli oli.
(11) Gli oli di base del gruppo I contengono una percentuale inferiore al 90 % di composti saturi e/o superiore allo 0,03 % di zolfo e presentano un indice di viscosità maggiore o uguale a 80 e minore di 120.
(12) Se a livello nazionale la comunicazione non distingue fra i gruppi da I a IV, è possibile trasmettere dati aggregati sugli oli di base rigenerati indicandoli nella riga «Altro».
(13) Gli oli di base del gruppo II contengono una percentuale superiore o uguale al 90 % di composti saturi e inferiore o uguale allo 0,03 % di zolfo e presentano un indice di viscosità maggiore o uguale a 80 e minore di 120.
(14) Gli oli di base del gruppo III contengono una percentuale superiore o uguale al 90 % di composti saturi e inferiore o uguale allo 0,03 % di zolfo e presentano un indice di viscosità maggiore o uguale a 120.
(15) Gli oli di base del gruppo IV sono polialfaolefine. Gli oli di base non compresi nei gruppi da I a IV sono indicati nella riga «Altro».
(16) Comprende i prodotti riciclati ottenuti con altre forme di riciclaggio degli oli usati comunicati nella colonna 7 della tabella 1.
(17) Per recupero di energia in situ s'intende il recupero degli oli usati attraverso il consumo interno di energia, ad esempio in una raffineria.
20.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163/101 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1005 DELLA COMMISSIONE
del 19 giugno 2019
che stabilisce che la sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale non è appropriata per le importazioni di banane originarie del Nicaragua
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 20/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (2) («l'accordo») ha introdotto un meccanismo di stabilizzazione per le banane che ha iniziato ad essere applicato a titolo provvisorio nei confronti dei paesi dell'America centrale nel 2013 e, in particolare, per quanto riguarda il Nicaragua il 1o agosto 2013. |
(2) |
Il meccanismo di stabilizzazione per le banane, attuato dal regolamento (UE) n. 20/2013, stabilisce che, una volta raggiunto un volume limite specifico per le importazioni di banane fresche (rubrica 0803 90 10 della nomenclatura combinata dell'Unione europea del 1o gennaio 2012) da uno dei paesi interessati, la Commissione adotta un atto di esecuzione mediante il quale sospende temporaneamente il dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane fresche da tale paese o decide che tale sospensione non è appropriata. |
(3) |
Il 25 marzo 2019 le importazioni nell'Unione di banane fresche originarie del Nicaragua hanno superato il volume limite specifico delle importazioni fissato in 14 500 tonnellate, di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 20/2013. |
(4) |
A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 20/2013, al fine di decidere se sospendere o no il dazio doganale preferenziale, la Commissione ha considerato l'impatto delle importazioni in questione sulla situazione del mercato delle banane dell'Unione. La Commissione ha esaminato l'effetto delle importazioni in questione sul livello dei prezzi dell'Unione, lo sviluppo delle importazioni da altre fonti e la stabilità complessiva del mercato delle banane fresche dell'Unione. |
(5) |
Quando il volume limite specifico delle importazioni per il 2019 è stato superato, le importazioni di banane fresche dal Nicaragua rappresentavano l'1,5 % delle importazioni nell'Unione di banane fresche soggette al meccanismo di stabilizzazione per le banane. |
(6) |
Nel contempo, le importazioni dai grandi paesi esportatori con i quali l'Unione ha pure concluso un accordo di libero scambio, segnatamente Colombia, Ecuador e Costa Rica, ammontavano rispettivamente al 14,4 %, al 19,3 % e al 16,9 % dei volumi limite specifici. I quantitativi «inutilizzati» nell'ambito del meccanismo di stabilizzazione, che ammontano a circa 5 milioni di tonnellate, sono notevolmente maggiori rispetto alle importazioni complessive dal Nicaragua al 25 marzo 2019 (15 600 tonnellate). |
(7) |
Per i primi due mesi del 2019 il prezzo delle importazioni dal Nicaragua è stato in media di 572 EUR/tonnellata, vale a dire del 16 % inferiore rispetto al prezzo medio delle altre importazioni nell'Unione di banane fresche, pari a 648 EUR/tonnellata. Nel 2018 il prezzo medio delle importazioni di banane dal Nicaragua era stato del 26 % inferiore rispetto al prezzo medio delle altre importazioni nell'Unione di banane fresche. |
(8) |
Pertanto, sebbene nei mesi di gennaio e febbraio 2019 il prezzo medio all'ingrosso delle banane, di qualsiasi origine, fosse dell'8,3 % inferiore rispetto al corrispondente prezzo negli stessi mesi del 2018, vale a dire 944 EUR/tonnellata nei mesi di gennaio e febbraio 2019 rispetto a 1 029 EUR/tonnellata nei mesi di gennaio e febbraio 2018, il prezzo medio all'ingrosso delle banane prodotte nell'Unione nei mesi di gennaio e febbraio 2019 è stato del 7,7 % superiore rispetto ai corrispondenti mesi del 2018, vale a dire 1 086 EUR/tonnellata nel primo caso rispetto a 1 008 EUR/tonnellata nel secondo caso. |
(9) |
Essendo di modesta entità, le importazioni di banane dal Nicaragua non hanno avuto alcun impatto sul prezzo di mercato delle banane nell'Unione. Non vi è pertanto alcuna indicazione che la stabilità del mercato dell'Unione sia stata perturbata dal fatto che le importazioni di banane fresche dal Nicaragua abbiano superato il volume limite annuale specifico, né che l'eccesso abbia avuto un impatto significativo sulla situazione dei produttori dell'Unione. |
(10) |
Al marzo 2019 non vi erano inoltre segnali indicanti un grave deterioramento o una minaccia di grave deterioramento della situazione economica delle regioni ultraperiferiche dell'Unione. |
(11) |
In questa fase la sospensione del dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane originarie del Nicaragua non sembra pertanto appropriata. |
(12) |
È opportuno ricordare che nel 2018 le importazioni dal Nicaragua hanno superato il volume limite annuale specifico il 10 aprile e che, alla fine dello stesso anno, hanno raggiunto un livello di 81 000 tonnellate. La Commissione ha tuttavia concluso nella sua successiva analisi che né tali importazioni né altre importazioni da paesi soggetti al meccanismo di stabilizzazione avevano causato turbative sul mercato dell'Unione. |
(13) |
Dato che il volume limite annuale è già stato superato a marzo, e sebbene le importazioni complessive dal Nicaragua nel mercato dell'Unione siano esigue, la Commissione continuerà a monitorare la situazione e potrà adottare misure in una fase successiva, se del caso. |
(14) |
A norma dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 20/2013, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore con urgenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane fresche originarie del Nicaragua classificate alla rubrica 0803 90 10 della nomenclatura combinata dell'Unione europea non è appropriata.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
20.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163/103 |
DECISIONE (UE) 2019/1006 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 7 giugno 2019
che modifica la decisione BCE/2011/20 recante disposizioni e procedure dettagliate per l'applicazione dei criteri di idoneità dei depositari centrali di titoli all'accesso ai servizi di TARGET2-Securities (BCE/2019/15)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 3.1 e 12.1, e gli articoli 17, 18 e 22,
visto l'indirizzo BCE/2012/13, del 18 luglio 2012, relativo a TARGET2-Securities (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), e l'articolo 15,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione BCE/2011/20 (2) istituisce la procedura di domanda ai fini dell'accesso ai servizi di TARGET2-Securities da parte dei depositari centrali di titoli, che prevede tra i requisiti quello di una valutazione positiva da parte dell'autorità competente rispetto alle raccomandazioni del Sistema europeo di banche centrali/comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari per i sistemi di regolamento titoli. Le raccomandazioni del Sistema europeo di banche centrali/comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari per i sistemi di regolamento titoli sono state sostituite dai Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari del Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato e dell'Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari (PFMI) (3) o da una serie di requisiti per l'attuazione di tali principi che, ad esempio, nello Spazio economico europeo, sono attuati dal regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(2) |
Il 25 gennaio 2019, il Consiglio della Banca centrale europea (BCE) ha adottato la decisione (UE) 2019/166 (BCE/2019/3) (5) che ha istituito il Comitato per le infrastrutture di mercato (Market Infrastructure Board, MIB) nella sua attuale composizione. In precedenza, il MIB si era riunito in diverse composizioni dedicate e il Comitato per T2S aveva operato come una di esse. |
(3) |
Sono state apportate talune modifiche alle regole e alle procedure per l'attuazione dei criteri di idoneità per l'accesso da parte dei depositari centrali di titoli ai servizi di TARGET2-Securities, in particolare in relazione al criterio di accesso n. 2 per i CSD. |
(4) |
Pertanto, è opportuno modificare la decisione BCE/2011/20 di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche
La decisione BCE/2011/20 è modificata come segue:
1) |
all'articolo 1, il punto 4) è sostituito dal seguente:
(*1) Indirizzo BCE/2012/13, del 18 luglio 2012, relativo a TARGET2-Securities (GU L 215 dell'11.8.2012, pag. 19)." (*2) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle Direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del Regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1)." (*3) Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari CPIM-IOSCO (aprile 2012).»;" |
2) |
all'articolo 1, il punto 11) è sostituito dal seguente:
(*4) Decisione (UE) 2019/166 della Banca centrale europea, del 25 gennaio 2019, sul comitato per le infrastrutture di mercato e che abroga la decisione BCE/2012/6 relativa all'istituzione di un comitato per TARGET2-Securities (BCE/2019/3) (GU L 32 del 4.2.2019, pag. 14).»;" |
3) |
all'articolo 1, il punto 12) è sostituito dal seguente:
|
4) |
al paragrafo 1 dell'articolo 3, le parole «un rapporto di valutazione» sono sostituite da «un rapporto di autovalutazione»; |
5) |
al paragrafo 2 dell'articolo 3, le parole «il rapporto di valutazione» sono sostituite da «il rapporto di autovalutazione»; |
6) |
l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Continua osservanza dei cinque criteri di accesso per i CSD 1. Un CSD avente accesso ai servizi T2S si conforma, in seguito alla migrazione a T2S, ai cinque criteri di accesso per i CSD in maniera continuativa e:
2. Il MIB può effettuare la propria valutazione e monitorare la conformità ai cinque criteri di accesso per i CSD o richiedere informazioni a un CSD. Laddove il MIB decida che un CSD non è conforme ad uno dei cinque criteri di accesso per i CSD, dà avvio alla procedura stabilita nei contratti con i CSD ai sensi dell'articolo 16 dell'indirizzo BCE/2012/13.»; |
7) |
agli articoli 3 e 4 e nell'allegato, i riferimenti al «comitato per il programma T2S» sono sostituiti da «MIB»; |
8) |
all'articolo 4, i riferimenti al «gruppo consultivo T2S» sono sostituiti da «AMI SeCo»; |
9) |
l'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente indirizzo. |
Articolo 2
Disposizione transitoria
Per quanto riguarda la continua osservanza del criterio di accesso per i CSD n. 2, l'esito della valutazione da parte delle autorità competenti interessate rispetto alle raccomandazioni del Sistema europeo di banche centrali/comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari per i sistemi di regolamento titoli rimane valida fino a che il depositario centrale di titoli interessato non sia stato valutato dalle autorità competenti interessate rispetto al regolamento (UE) n. 909/2014, ai PFMI o a un quadro giuridico che attua i PFMI.
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 giugno 2019.
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 215 dell'11.8.2012, pag. 19.
(2) Decisione BCE/2011/20, del 16 novembre 2011, recante disposizioni e procedure dettagliate per l'applicazione dei criteri di idoneità dei depositari centrali di titoli all'accesso ai servizi di TARGET2-Securities (GU L 319 del 2.12.2011, pag. 117).
(3) Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari CPIM-IOSCO (aprile 2012).
(4) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle Direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del Regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).
(5) Decisione (UE) 2019/166 della Banca centrale europea, del 25 gennaio 2019, sul comitato per le infrastrutture di mercato e che modifica la decisione BCE/2012/6 relativa all'istituzione di un comitato per TARGET2-Securities (BCE/2019/3) (GU L 32 del 4.2.2019, pag. 14).
ALLEGATO
L'allegato alla decisione BCE/2011/20 è modificato come segue:
1. |
la sezione II è sostituita dalla seguente: «II. Modalità dettagliate per l'applicazione del criterio di accesso per i CSD n. 2 Un CSD, nel quadro della sua valutazione rispetto a tale criterio, è tenuto a fornire la seguente documentazione:
Laddove siano state individuate carenze da parte dellel autorità competenti interessate concernenti l'osservanza del regolamento (UE) n. 909/2014, dei PFMI o di un quadro giuridico che attua i PFMI da parte del CSD, il CSD interessato è tenuto a informare il MIB in merito ai relativi dettagli e fornire spiegazioni e prove riguardanti tali carenze. Il CSD è tenuto altresì a fornire al MIB le conclusioni delle pertinenti autorità competenti contenute nella valutazione. Eventuali carenze individuate dalle autorità competenti interessate concernenti l'osservanza del regolamento (UE) n. 909/2014, dei PFMI o del quadro giuridico che attua i PFMI da parte del CSD non devono mettere in pericolo, a parere del Consiglio direttivo, la sicura ed efficiente erogazione dei servizi T2S. Le informazioni predette saranno trattate in conformità alle relative procedure di adesione per l'accesso ai servizi di T2S e al rispetto costante dei cinque criteri di accesso per i CSD. Un CSD rispetterà questo criterio di accesso per i CSD laddove:
Ove il CSD sia autorizzato o valutato positivamente ai sensi di un quadro giuridico diverso dai PFMI o dal regolamento (UE) n. 909/2014, il CSD deve dimostrare in modo soddisfacente per il MIB e il Consiglio direttivo di essere stato valutato rispetto a un quadro giuridico di livello e natura comparabili a quello dei PFMI o del regolamento (UE) n. 909/2014. Laddove la valutazione delle pertinenti autorità competenti contenga informazioni riservate, il CSD deve fornire una sintesi generale o le conclusioni della valutazione per mostrare il proprio livello di conformità. (*1) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle Direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del Regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1)." (*2) Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari CPMI-IOSCO (aprile 2012).»;" |
2. |
è aggiunta la seguente sezione VI: «VI. Disposizione generale Laddove un CSD avente accesso ai servizi di T2S non sia più conforme a uno dei cinque criteri di accesso per i CSD, il MIB avvia la procedura prevista nei contratti con i CSD.». |
(*1) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle Direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del Regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).
(*2) Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari CPMI-IOSCO (aprile 2012).»;»
ORIENTAMENTI
20.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163/108 |
INDIRIZZO (UE) 2019/1007 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 7 giugno 2019
che modifica l'Indirizzo BCE/2012/13 relativo a TARGET2-Securities (BCE/2019/16)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 3.1 e 12.1, nonché gli articoli 17, 18 e 22,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 25 gennaio 2019, il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha adottato la decisione (UE) 2019/166 (BCE/2019/3) (1) che ha istituito il Comitato per le infrastrutture di mercato (Market Infrastructure Board, MIB) nella sua attuale composizione. In precedenza, il MIB si era riunito in diverse composizioni dedicate e il Comitato per TARGET2- Securities, originariamente istituito ai sensi della decisione BCE/2012/6 (2), abrogata dalla decisione (UE) 2019/166 (BCE/2019/3), aveva operato come una di esse. Il MIB, nella sua composizione rivista, è l'organo di governance che supporta il Consiglio direttivo assicurando il mantenimento e l'ulteriore sviluppo dei servizi infrastrutturali dell'Eurosistema e la gestione dei progetti relativi ai servizi infrastrutturali dell'Eurosistema, in linea con gli obiettivi assegnati dal trattato al Sistema europeo di banche centrali (SEBC), le esigenze operative del SEBC, i progressi tecnologici, il quadro giuridico applicabile ai servizi e ai progetti infrastrutturali dell'Eurosistema, nonché con i requisiti giuridici e di sorveglianza, nel pieno rispetto del mandato dei comitati del SEBC istituiti ai sensi dell'articolo 9 del regolamento interno della Banca centrale europea (3). |
(2) |
L'articolo 15, paragrafo 1, dell'indirizzo BCE/2012/13 (4) stabilisce i criteri di idoneità ai fini dell'accesso ai servizi di TARGET2-Securities da parte dei depositari centrali di titoli, uno dei quali richiede la valutazione positiva da parte dell'autorità competente rispetto alle raccomandazioni del Sistema europeo di banche centrali/comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari per i sistemi di regolamento titoli. Le raccomandazioni del Sistema europeo di banche centrali/comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari per i sistemi di regolamento titoli sono state sostituite dai Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari del Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato e dell'Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari datati aprile 2012 o da una serie di requisiti per l'attuazione di tali principi che, ad esempio, nello Spazio economico europeo, sono attuati dal regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). |
(3) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo BCE/2012/13, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifiche
L'indirizzo BCE/2012/13 è modificato come segue:
1. |
tutti i riferimenti al «Comitato T2S» sono sostituiti da «MIB»; |
2. |
all'articolo 2, il punto 18) è soppresso; |
3. |
all'articolo 2, il punto 26) è sostituito dal seguente:
(*1) Decisione (UE) 2019/166 della Banca centrale europea, del 25 gennaio 2019, sul comitato per le infrastrutture di mercato e che abroga la decisione BCE/2012/6 relativa all'istituzione di un comitato per TARGET2-Securities (BCE/2019/3) (GU L 32 del 4.2.2019, pag. 14).»;" |
4. |
l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Comitato per le infrastrutture di mercato La composizione e il mandato del MIB sono stabiliti nella decisione (UE) 2019/166 (BCE/2019/3). Il MIB è responsabile dei compiti ad esso assegnati in conformità alla decisione (UE) 2019/166 (BCE/2019/3).»; |
5. |
all'articolo 15, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
(*2) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle Direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del Regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).»." |
Articolo 2
Efficacia
Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
Articolo 3
Destinatari
Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 giugno 2019.
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) Decisione (UE) 2019/166 della Banca centrale europea, del 25 gennaio 2019, sul comitato per le infrastrutture di mercato e che abroga la decisione BCE/2012/6 relativa all'istituzione di un comitato per TARGET2-Securities (BCE/2019/3) (GU L 32 del 4.2.2019, pag. 14).
(2) Decisione BCE/2012/6, del 29 marzo 2012, relativa all'istituzione di un comitato per TARGET2-Securities e che abroga la decisione BCE/2009/6 (GU L 117 dell'1.5.2012, pag. 13).
(3) Come previsto nella decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33).
(4) Indirizzo BCE/2012/13, del 18 luglio 2012, relativo a TARGET2-Securities (GU L 215 dell'11.8.2012, pag. 19).
(5) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle Direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del Regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).
III Altri atti
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
20.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163/110 |
DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA N. 4/19/COL
del 6 febbraio 2019
che modifica per la centoquattresima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato [2019/1008]
L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA (di seguito, l'«Autorità»),
visti:
l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito, l'«accordo SEE»), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,
l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (di seguito, l'«accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte»), in particolare l'articolo 24 e l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),
considerando quanto segue:
A norma dell'articolo 24 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità rende esecutive le disposizioni dell'accordo SEE in materia di aiuti di Stato.
A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità formula comunicazioni e orientamenti sulle materie oggetto dell'accordo SEE, sempre che tale accordo o l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte lo preveda esplicitamente e l'Autorità lo consideri necessario.
Il capitolo della guida sugli aiuti di Stato dell'Autorità di vigilanza EFTA relativo all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (1) è scaduto il 31 dicembre 2018.
Tale capitolo corrispondeva alla comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2), anch'essa in scadenza il 31 dicembre 2018.
Il 19 dicembre 2018 la Commissione ha pubblicato una comunicazione agli Stati membri relativa alla proroga, fino al 31 dicembre 2020, della comunicazione sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (3).
La proroga è stata adottata dalla Commissione alla luce della necessità di garantire continuità e certezza del diritto nel trattamento degli aiuti di Stato nel campo dell'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine. Essa ha inoltre allineato la data di scadenza di tali orientamenti alle date della maggior parte degli orientamenti sugli aiuti di Stato adottati in base al programma di modernizzazione degli aiuti di Stato. Inoltre, a causa della mancanza di capacità di assicurazione o riassicurazione per coprire le esportazioni verso la Grecia, la Commissione ha deciso di prorogare, fino al 31 dicembre 2019, la rimozione temporanea della Grecia dall'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato.
Occorre garantire l'applicazione uniforme, in tutto lo Spazio economico europeo, delle norme SEE in materia di aiuti di Stato conformemente all'obiettivo di omogeneità di cui all'articolo 1 dell'accordo SEE. Ai fini della coerenza dell'impostazione fra tutti gli strumenti relativi agli aiuti di Stato, vista la necessità di garantire continuità e certezza del diritto nell'approccio agli aiuti di Stato nel settore dell'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine, e allo scopo di garantire un'applicazione uniforme delle norme sugli aiuti di Stato in tutto lo Spazio economico europeo, è opportuno riadottare il capitolo della guida sugli aiuti di Stato dell'Autorità relativo all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine,
visto il parere della Commissione europea,
previa consultazione degli Stati EFTA,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo della guida sugli aiuti di Stato dell'Autorità relativo all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine è riadottato con effetto dal 1o gennaio 2019, con le seguenti modifiche:
— |
La prima frase del punto 40 del capitolo della guida sugli aiuti di Stato dell'Autorità di vigilanza EFTA relativo all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine è così modificata: «(40) L'Autorità applicherà i principi indicati nella presente guida fino al 31 dicembre 2020.». |
— |
Fino al 31 dicembre 2019 la Grecia sarà temporaneamente rimossa dall'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato di cui all'allegato del capitolo della guida sugli aiuti di Stato dell'Autorità di vigilanza EFTA relativo all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine. |
Articolo 2
Il testo inglese della presente decisione è il solo facente fede.
Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2019
Per l'Autorità di vigilanza EFTA,
Bente ANGELL-HANSEN
Presidente
Membro del Collegio responsabile
Frank J. BÜCHEL
Membro del Collegio
Högni KRISTJÁNSSON
Membro del Collegio
Carsten ZATSCHLER
Controfirmatario in qualità di Direttore, Affari giuridici e amministrativi
(1) GU L 343 del 19.12.2013, pag. 54, e supplemento SEE n. 71 del 19.12.2013, pag. 1, punto 40.
(2) GU C 392 del 19.12.2012, pag. 1, punto 40.
Rettifiche
20.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163/112 |
Rettifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013 )
Pagina 349, articolo 23, paragrafo 1:
anziché:
«1. La Commissione può chiedere ad uno Stato membro di rivedere e proporre di modificare il suo contratto di partenariato e i programmi rilevanti, ove necessario per sostenere l'attuazione delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio o per massimizzare l'impatto sulla crescita e la competitività dei fondi SIE negli Stati membri beneficiari dell'assistenza finanziaria.»,
leggasi:
«1. La Commissione può chiedere ad uno Stato membro di rivedere e proporre di modificare il suo accordo di partenariato e i programmi rilevanti, ove necessario per sostenere l'attuazione delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio o per massimizzare l'impatto sulla crescita e la competitività dei fondi SIE negli Stati membri beneficiari dell'assistenza finanziaria.».