ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 158

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
14 giugno 2019


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia ( 1 )

22

 

*

Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica ( 1 )

54

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE ( 1 )

125

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

14.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 158/1


REGOLAMENTO (UE) 2019/941 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 2019

sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il settore dell'energia elettrica nell'Unione sta subendo una profonda trasformazione verso mercati più decentrati con un numero maggiore di partecipanti, l'aumento della quota dell'energia da fonti rinnovabili e migliori sistemi interconnessi. In risposta, il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) mirano a migliorare il quadro giuridico che disciplina il mercato interno dell'energia elettrica dell'Unione per garantire il funzionamento ottimale dei mercati e delle reti, a beneficio delle imprese e dei cittadini dell'Unione. Il presente regolamento intende inoltre contribuire all'attuazione degli obiettivi dell'Unione dell'energia, di cui fanno parte integrante la sicurezza energetica, la solidarietà, la fiducia e un'ambiziosa politica in materia climatica.

(2)

I mercati e i sistemi ben funzionanti, con adeguate interconnessioni elettriche, sono la migliore garanzia della sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica. Tuttavia, anche in mercati e sistemi ben funzionanti e interconnessi non si può escludere il rischio di una crisi dell'energia elettrica (per effetto di calamità naturali quali condizioni climatiche estreme, attacchi dolosi o penurie di combustibile). Le conseguenze delle crisi dell'energia elettrica spesso travalicano le frontiere nazionali. Anche quando sono inizialmente circoscritte, tali crisi possono rapidamente diffondersi al di là delle frontiere. Alcuni eventi estremi, quali ondate di freddo o caldo o attacchi informatici, possono colpire intere regioni contemporaneamente.

(3)

In un contesto di mercati e sistemi dell'energia elettrica interconnessi, la prevenzione e la gestione delle crisi dell'energia elettrica non possono considerarsi un compito esclusivamente nazionale. È opportuno sfruttare meglio il potenziale di misure più efficienti e meno costose attraverso la cooperazione regionale. È necessario dotarsi di un quadro comune di norme e procedure meglio coordinate per garantire che gli Stati membri e altri soggetti possano collaborare efficacemente attraverso le frontiere in uno spirito di maggiore trasparenza, fiducia e solidarietà tra Stati membri.

(4)

La direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) ha stabilito le misure che gli Stati membri devono adottare per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica in generale. Le disposizioni di tale direttiva sono state in gran parte superate da atti legislativi successivi, in particolare per quanto riguarda le modalità di organizzazione dei mercati dell'energia elettrica al fine di assicurare la disponibilità di capacità sufficiente, il modo in cui i gestori dei sistemi di trasmissione devono collaborare per garantire la stabilità del sistema e l'esistenza di infrastrutture adeguate. Il presente regolamento affronta il problema specifico della prevenzione e della gestione delle crisi dell'energia elettrica.

(5)

I regolamenti (UE) 2017/1485 (7) e (UE) 2017/2196 (8) della Commissione costituiscono un corpus di norme dettagliate che disciplinano il modo in cui i gestori dei sistemi di trasmissione e altri portatori di interessi pertinenti dovrebbero agire e cooperare per garantire la sicurezza del sistema. Tali norme tecniche dovrebbero assicurare risposte efficaci a livello operativo alla maggior parte degli incidenti elettrici. Il presente regolamento s'incentra sulle crisi dell'energia elettrica di maggior impatto e più ampia scala. Stabilisce le azioni che gli Stati membri dovrebbero intraprendere per prevenire tali crisi e quali misure possono adottare qualora le norme di gestione del sistema si rivelino insufficienti. Anche in caso di crisi dell'energia elettrica, è opportuno continuare a rispettare pienamente le norme di gestione del sistema e il presente regolamento dovrebbe essere coerente con il regolamento (UE) 2017/2196.

(6)

Il presente regolamento stabilisce un quadro comune di norme sulle modalità di prevenzione, preparazione e gestione delle crisi dell'energia elettrica, migliorando la trasparenza nella fase di preparazione e durante una crisi, e garantendo che le misure siano adottate in modo coordinato ed efficace. Esso impone agli Stati membri di cooperare a livello regionale e, se del caso, a livello bilaterale, in uno spirito di solidarietà. Il regolamento stabilisce anche un quadro per un monitoraggio efficace della sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica nell'Unione tramite il gruppo di coordinamento per l'energia elettrica (ECG), istituito con decisione della Commissione del 15 novembre 2012 (9), come forum nel quale scambiare informazioni e promuovere la cooperazione tra gli Stati membri, in particolare in materia di sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica. La cooperazione tra gli Stati membri e il quadro di monitoraggio sono intesi a raggiungere una migliore preparazione ai rischi a un costo inferiore. Il presente regolamento dovrebbe inoltre rafforzare il mercato interno dell'energia elettrica per promuovere un clima di fiducia tra gli Stati membri ed escludere interventi statali inopportuni in caso di crisi dell'energia elettrica, in particolare evitando indebite decurtazioni dei flussi transfrontalieri e delle capacità di trasmissione interzonali, riducendo in tal modo il rischio di ricadute negative sugli Stati membri confinanti.

(7)

La direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) stabilisce norme generali in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, mentre le norme specifiche sulla cibersicurezza saranno elaborate attraverso il codice di rete di cui al regolamento (UE) 2019/943. Il presente regolamento integra la direttiva (UE) 2016/1148 garantendo che gli incidenti informatici siano adeguatamente identificati come un rischio e che le misure adottate per risolverli siano adeguatamente riprese nei piani di preparazione ai rischi.

(8)

La direttiva 2008/114/CE del Consiglio (11) istituisce un processo volto a rafforzare la sicurezza delle infrastrutture critiche europee designate, tra le quali alcune infrastrutture dell'energia elettrica. Insieme al presente regolamento, la direttiva 2008/114/CE contribuisce a creare un approccio organico alla sicurezza energetica dell'Unione.

(9)

La decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) prevede l'obbligo per gli Stati membri di elaborare valutazioni del rischio a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato ogni tre anni e di sviluppare e perfezionare la loro pianificazione della gestione dei rischi di catastrofi a livello nazionale o al livello subnazionale opportuno. Le specifiche azioni di prevenzione, preparazione e pianificazione in materia di rischi di cui al presente regolamento dovrebbero essere coerenti con le valutazioni dei rischi nazionali a più ampia impostazione multirischio che sono obbligatorie in virtù della decisione n. 1313/2013/UE.

(10)

Gli Stati membri sono responsabili di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica sul loro territorio, ma la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica è anche una responsabilità condivisa tra la Commissione e altri attori dell'Unione, nell'ambito dei rispettivi settori di attività e competenze. La sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica comporta un'efficace cooperazione tra Stati membri, istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione nonché pertinenti portatori di interessi. I gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori dei sistemi di trasmissione svolgono un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza del sistema elettrico, conformemente agli articoli 31 e 40 della direttiva (UE) 2019/944. Le autorità di regolazione e altre autorità nazionali competenti svolgono altresì un ruolo importante nell'assicurare e monitorare la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, nel quadro dei compiti loro attribuiti dall'articolo 59 della direttiva (UE) 2019/944. Gli Stati membri dovrebbero designare un'entità esistente o nuova quale unica autorità governativa nazionale o di regolazione competente, al fine di garantire la partecipazione trasparente e inclusiva di tutti gli attori coinvolti, la preparazione efficiente e la corretta attuazione dei piani di preparazione ai rischi, nonché di agevolare la prevenzione e la valutazione ex-post delle crisi dell'energia elettrica e degli scambi di informazioni al riguardo.

(11)

Per un approccio comune alla prevenzione e alla gestione delle crisi dell'energia elettrica occorre che gli Stati membri condividano una nozione comune di quanto costituisca una crisi dell'energia elettrica. In particolare, il presente regolamento dovrebbe agevolare il coordinamento fra Stati membri al fine di individuare una situazione in cui sia presente o imminente il rischio potenziale di significativa carenza di energia elettrica o di impossibilità di fornire energia elettrica ai clienti. La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica («ENTSO per l'energia elettrica») e gli Stati membri dovrebbero, a loro volta, determinare scenari concreti di crisi dell'energia elettrica a livello regionale e nazionale. Tale approccio dovrebbe garantire che siano contemplate tutte le pertinenti crisi dell'energia elettrica, tenendo conto delle specificità regionali e nazionali quali la topologia della rete, il mix di energia elettrica, il volume della produzione e del consumo e il livello di densità demografica.

(12)

Un approccio comune alla prevenzione e alla gestione delle crisi dell'energia elettrica richiede, inoltre, che gli Stati membri utilizzino gli stessi metodi e le stesse definizioni per individuare i rischi relativi alla sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica e siano in grado di confrontare effettivamente le proprie prestazioni in tale settore con quelle dei paesi vicini. Il presente regolamento identifica due indicatori per monitorare la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica nell'Unione: l'energia prevista non fornita, espressa in GWh/anno, e la previsione di perdita di carico, espressa in ore/anno. Tali indicatori fanno parte della valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse svolta dall'ENTSO per l'energia elettrica, a norma dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/943. L'ECG dovrebbe svolgere un monitoraggio periodico della sicurezza dell'approvvigionamento dell'energia elettrica sulla base dei risultati di tali indicatori. L'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) dovrebbe anch'essa fare uso di tali indicatori nel riferire sui risultati ottenuti dagli Stati membri in materia di sicurezza dell'approvvigionamento dell'energia elettrica, nelle sue relazioni annuali di monitoraggio del mercato dell'energia elettrica, a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

(13)

Per garantire la coerenza delle valutazioni del rischio in modo tale da creare un clima di fiducia fra gli Stati membri in una crisi dell'energia elettrica, occorre un approccio comune all'individuazione degli scenari di rischio. Pertanto, l'ENTSO per l'energia elettrica dovrebbe, previa consultazione delle parti interessate, elaborare e aggiornare una metodologia comune per l'individuazione del rischio, in cooperazione con l'ACER e con l'ECG, nella sua formazione composta unicamente dai rappresentanti degli Stati membri. L'ENTSO per l'energia elettrica dovrebbe proporre una metodologia e l'ACER dovrebbe approvarla. In sede di consultazione dell'ECG, l'ACER tiene in massima considerazione le opinioni espresse dall'ECG. L'ENTSO per l'energia elettrica dovrebbe aggiornare la metodologia comune per l'individuazione dei rischi qualora si rendano disponibili nuove significative informazioni.

(14)

Sulla base della metodologia comune di individuazione dei rischi, l'ENTSO per l'energia elettrica dovrebbe redigere e aggiornare periodicamente gli scenari di crisi dell'energia elettrica a livello regionale e individuare i rischi più rilevanti per ciascuna regione, quali condizioni meteorologiche estreme, calamità naturali, penurie di combustibile o attacchi dolosi. Nel valutare gli scenari di rischio di carenza di gas, il rischio di interruzione delle forniture di gas dovrebbe essere valutato sulla base degli scenari di approvvigionamento di gas e interruzione delle infrastrutture elaborati dalla Rete europea di gestori del sistema di trasporto del gas (ENTSO-G) a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio (14). L'ENTSO per l'energia elettrica dovrebbe essere in grado di delegare i compiti relativi all'individuazione degli scenari di crisi dell'energia elettrica a livello regionale ai centri di coordinamento regionali istituiti a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2019/943. Tali compiti delegati sono svolti sotto la supervisione dell'ENTSO per l'energia elettrica. Gli Stati membri dovrebbero stabilire e aggiornare i loro scenari di crisi sulla base degli scenari di crisi dell'energia elettrica a livello regionale, in linea di principio ogni quattro anni. Tali scenari dovrebbero essere la base per i piani di preparazione ai rischi. Nell'individuare i rischi a livello nazionale gli Stati membri dovrebbero anche descrivere qualsiasi rischio relativo alla proprietà di infrastrutture importanti per la sicurezza dell'approvvigionamento dell'energia elettrica e qualsiasi misura adottata, se del caso, per affrontarli quali norme legali generali o settoriali di controllo degli investimenti, diritti speciali per specifici azionisti, con l'indicazione dei motivi per cui tali misure sono considerate necessarie e proporzionate.

(15)

Un approccio regionale all'individuazione di scenari di rischio e all'elaborazione di misure di prevenzione, preparazione e attenuazione dovrebbe apportare benefici significativi in termini di efficacia di tali misure e di uso ottimale delle risorse. Inoltre, in caso di crisi simultanea dell'energia elettrica, un approccio coordinato e convenuto in anticipo assicurerà una risposta coerente e ridurrà i rischi di ricadute negative che misure puramente nazionali potrebbero generare sugli Stati membri confinanti. Il presente regolamento impone pertanto agli Stati membri di cooperare in un contesto regionale.

(16)

I centri di coordinamento regionali dovrebbero svolgere i compiti di rilevanza regionale loro attribuiti in conformità del regolamento (UE) 2019/943. Affinché i centri possano svolgere efficacemente i loro compiti e agire in stretta cooperazione con le autorità nazionali competenti, al fine di prevenire e attenuare gli incidenti dell'energia elettrica su larga scala, la cooperazione regionale ai sensi del presente regolamento dovrebbe basarsi sulle strutture di cooperazione regionale utilizzate a livello tecnico, vale a dire i gruppi di Stati membri che condividono lo stesso centro di coordinamento regionale. Le regioni geografiche dei centri di coordinamento regionali sono pertanto pertinenti per l'individuazione degli scenari di crisi dell'energia elettrica a livello regionale e le valutazioni dei rischi. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di costituire sottogruppi all'interno delle regioni a fini di cooperazione per quanto riguarda misure regionali concrete, o per cooperare in forum di cooperazione regionale esistenti a tal fine, in quanto la capacità tecnica di prestarsi reciprocamente assistenza in caso di crisi dell'energia elettrica è essenziale. Ciò deriva dal fatto che non tutti gli Stati membri di una regione più ampia saranno necessariamente in grado di fornire energia elettrica ad un altro Stato membro in caso di crisi dell'energia elettrica. Non è quindi necessario che tutti gli Stati membri di una regione concludano accordi regionali concernenti misure regionali concrete. Dovrebbero concludere invece tali accordi gli Stati membri che hanno la capacità tecnica di prestarsi assistenza reciproca.

(17)

Il regolamento (UE) 2019/943 dispone l'uso di una metodologia comune per la valutazione a medio-lungo termine dell'adeguatezza delle risorse in Europa (da un orizzonte decennale a un orizzonte annuale), onde garantire che le decisioni degli Stati membri relative all'eventuale fabbisogno di investimenti siano prese su una base trasparente e concordata. La valutazione dell'adeguatezza delle risorse europee ha una finalità diversa da quella delle valutazioni dell'adeguatezza a breve termine, che servono a individuare eventuali problemi di adeguatezza in un orizzonte temporale breve, vale a dire le prospettive stagionali (a sei mesi) e le valutazioni dell'adeguatezza per un orizzonte da settimanale ad almeno giornaliero. Per quanto riguarda le valutazioni a breve termine, è necessario un approccio comune per l'individuazione di problemi legati all'adeguatezza. L'ENTSO per l'energia elettrica dovrebbe condurre valutazioni di adeguatezza invernali ed estive per allertare gli Stati membri e i gestori dei sistemi di trasmissione sui rischi connessi alla sicurezza dell'approvvigionamento che potrebbero verificarsi nei sei mesi successivi. Per migliorare tali valutazioni di adeguatezza, l'ENTSO per l'energia elettrica dovrebbe sviluppare una metodologia probabilistica comune, previa consultazione delle parti interessate e in collaborazione con l'ACER e l'ECG, nella sua formazione composta unicamente dai rappresentanti degli Stati membri. L'ENTSO-E dovrebbe proporre tale metodologia e i relativi aggiornamenti all'ACER, e l'ACER dovrebbe approvare la proposta e gli aggiornamenti. In sede di consultazione dell'ECG, l'ACER dovrebbe tenere nella massima considerazione le opinioni espresse dall'ECG. L'ENTSO per l'energia elettrica dovrebbe aggiornare la metodologia qualora si rendano disponibili nuove importanti informazioni. L'ENTSO per l'energia elettrica dovrebbe poter delegare compiti relativi alle valutazioni dell'adeguatezza stagionale ai centri di coordinamento regionali, mentre i compiti delegati dovrebbero essere svolti nel quadro della vigilanza dell'ENTSO per l'energia elettrica.

(18)

I gestori dei sistemi di trasmissione dovrebbero applicare la metodologia utilizzata per l'elaborazione dell'adeguatezza delle valutazioni stagionali a ogni altro tipo di valutazione dei rischi a breve termine e in particolare alle previsioni dell'adeguatezza della generazione per un orizzonte da settimanale ad almeno giornaliero di cui al regolamento (UE) 2017/1485.

(19)

Per garantire un approccio comune alla prevenzione e alla gestione delle crisi dell'energia elettrica, l'autorità competente di ciascuno Stato membro dovrebbe elaborare un piano di preparazione ai rischi, sulla base degli scenari di crisi dell'energia elettrica a livello regionale e nazionale. Le autorità competenti dovrebbero consultare i soggetti interessati o i rappresentanti dei gruppi di soggetti interessati che sono rilevanti per la prevenzione e la gestione di una crisi dell'energia elettrica, come i rappresentanti dei produttori, o i loro organismi commerciali, o dei gestori dei sistemi di distribuzione. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero stabilire le opportune modalità per effettuare la consultazione. I piani di preparazione ai rischi dovrebbero precisare misure effettive, proporzionate e non discriminatorie per affrontare tutti gli scenari di crisi dell'energia elettrica individuati. Occorre tenere conto dell'impatto ambientale delle misure proposte sul lato dell'offerta e della domanda. I piani dovrebbero assicurare la trasparenza, soprattutto per quanto riguarda le condizioni in cui possono essere adottate misure non basate sul mercato per attenuare le crisi dell'energia elettrica. Tutte le misure non basate sul mercato previste dovrebbero essere conformi alle norme stabilite nel presente regolamento. I piani di preparazione ai rischi dovrebbero essere resi pubblici, garantendo comunque la confidenzialità delle informazioni sensibili.

(20)

I piani di preparazione ai rischi dovrebbero precisare le misure nazionali, regionali e, se del caso, bilaterali. Sono necessarie misure regionali e, se del caso, bilaterali, soprattutto in caso di crisi simultanea dell'energia elettrica, in cui un approccio coordinato e prestabilito è necessario per assicurare una risposta coerente e ridurre i rischi di ricadute negative. A tal fine, prima di adottare i piani di preparazione ai rischi, le autorità competenti dovrebbero consultare le autorità competenti degli Stati membri interessati. Gli Stati membri interessati sono quelli in cui potrebbero registrarsi le ricadute negative o altri effetti sui sistemi elettrici, siano tali Stati membri situati nella stessa regione o direttamente connessi. I piani dovrebbero tener conto, tra le pertinenti circostanze nazionali, compresa la situazione delle regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e di alcuni microsistemi isolati che non sono connessi ai sistemi di trasmissione nazionali. A tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero trarre le opportune conclusioni per quanto concerne, tra l'altro, le disposizioni del presente regolamento sull'individuazione degli scenari di crisi dell'energia elettrica a livello regionale e le misure regionali e bilaterali che sono state precisate per i piani di preparazione ai rischi, nonché le disposizioni in materia di assistenza. I piani dovrebbero definire chiaramente i ruoli e le responsabilità delle autorità competenti. Le misure nazionali dovrebbero tener pienamente conto delle misure regionali e bilaterali che sono state concordate e dovrebbero trarre pieno vantaggio dalle opportunità offerte dalla cooperazione regionale. I piani dovrebbero essere tecnici e operativi, per contribuire a prevenire il verificarsi o l'aggravarsi di una crisi dell'energia elettrica e attenuarne gli effetti.

(21)

I piani di preparazione ai rischi dovrebbero essere aggiornati periodicamente. Per garantire che i piani rimangano sempre aggiornati ed efficaci, le autorità competenti degli Stati membri di ciascuna regione dovrebbero verificarne l'idoneità mediante simulazioni biennali delle crisi dell'energia elettrica, organizzate in cooperazione con i gestori dei sistemi di trasmissione e altri pertinenti portatori di interessi.

(22)

Il modello di cui al presente regolamento è destinato ad agevolare la preparazione dei piani, consentendo l'inclusione di informazioni supplementari specifiche agli Stati membri. Il modello intende inoltre agevolare la consultazione di altri Stati membri nella regione interessata e dell'ECG. Le consultazioni all'interno della regione e all'interno dell'ECG dovrebbero garantire che le misure adottate in uno Stato membro o in una regione non mettano a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento dell'energia elettrica di altri Stati membri o regioni.

(23)

È importante facilitare la comunicazione e la trasparenza fra Stati membri ogniqualvolta dispongano di informazioni concrete, serie e affidabili che indichino il possibile verificarsi di una crisi dell'energia elettrica. In tali circostanze gli Stati membri interessati dovrebbero informare la Commissione, gli Stati membri confinanti e l'ECG, senza indebito indugio, fornendo in particolare informazioni sulle cause del deterioramento della situazione dell'approvvigionamento di energia elettrica, sulle misure previste per prevenire una crisi dell'energia elettrica e sull'eventuale necessità di ricevere assistenza da altri Stati membri.

(24)

In caso di crisi dell'energia elettrica è essenziale potersi scambiare informazioni per garantire un'azione coordinata e un'assistenza mirata. Pertanto, il presente regolamento impone all'autorità competente di informare gli Stati membri della regione, gli Stati membri confinanti e la Commissione senza indebito indugio in caso di crisi dell'energia elettrica. L'autorità competente dovrebbe anche trasmettere informazioni sulle cause della crisi, sulle misure adottate e programmate per attenuarla e sull'eventuale necessità di ricevere assistenza da altri Stati membri. Qualora tale assistenza vada oltre la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, il meccanismo di protezione civile dell'Unione dovrebbe rimanere il quadro giuridico applicabile.

(25)

In caso di crisi dell'energia elettrica gli Stati membri dovrebbero cooperare in uno spirito di solidarietà. Oltre a questa norma generale, sarebbe opportuno prevedere opportune disposizioni affinché gli Stati membri si prestino reciproca assistenza in caso di crisi dell'energia elettrica. Tale assistenza dovrebbe basarsi su misure coordinate previamente concordate, stabilite nei piani di preparazione ai rischi. Il presente regolamento lascia agli Stati membri un ampio potere discrezionale per concordare il contenuto di tali misure coordinate e, di conseguenza, il contenuto dell'assistenza offerta. Spetta agli Stati membri decidere e concordare tali misure coordinate, tenendo conto della domanda e dell'offerta. Nel contempo, il presente regolamento garantisce che, ai fini dell'assistenza concordata, l'energia elettrica sia fornita in maniera coordinata. Gli Stati membri dovrebbero convenire le necessarie modalità tecniche, giuridiche e finanziarie per l'attuazione delle misure regionali e bilaterali che sono state concordate. Nel quadro di tali disposizioni tecniche gli Stati membri dovrebbero indicare i volumi massimi di energia elettrica da fornire, che dovrebbero essere riesaminati sulla base della fattibilità tecnica della fornitura di energia elettrica una volta che l'assistenza si renda necessaria durante una crisi dell'energia elettrica. Successivamente, gli Stati membri dovrebbero prendere tutte le misure necessarie per l'attuazione delle misure regionali e bilaterali che sono state concordate nonché delle modalità tecniche, giuridiche e finanziarie.

(26)

Nel concordare le misure coordinate e le modalità tecniche, giuridiche e finanziarie e altre disposizioni di attuazione in materia di assistenza, gli Stati membri dovrebbero tener conto dei fattori sociali ed economici, compresa la sicurezza dei cittadini dell'Unione, e della proporzionalità. Essi sono invitati a scambiare le buone pratiche e a avvalersi dell'ECG quale piattaforma di discussione attraverso cui individuare le opzioni di assistenza disponibili, in particolare per quanto riguarda le misure coordinate e le necessarie modalità tecniche, giuridiche e finanziarie, tra cui un'equa compensazione. La Commissione può agevolare la preparazione delle misure regionali e bilaterali.

(27)

L'assistenza fra Stati membri ai sensi del presente regolamento dovrebbe essere soggetta a un'equa compensazione concordata fra Stati membri. Il presente regolamento non armonizza tutti gli aspetti di tale equa compensazione fra Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero pertanto concordare disposizioni in materia di equa compensazione prima che sia fornita l'assistenza. Lo Stato membro che richiede assistenza dovrebbe versare tempestivamente tale compensazione, o assicurare il tempestivo versamento della stessa, allo Stato membro che presta assistenza. La Commissione dovrebbe fornire orientamenti non vincolanti sugli elementi chiave dell'equa compensazione e su altri elementi delle disposizioni tecniche, giuridiche e finanziarie.

(28)

Nel prestare assistenza ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri attuano il diritto dell'Unione e sono tenuti pertanto a rispettare i diritti fondamentali che esso garantisce. A seconda delle misure concordate tra Stati membri, tale assistenza può quindi comportare l'obbligo per uno Stato membro di versare una compensazione agli Stati membri su cui esse hanno ripercussioni. Gli Stati membri dovrebbero perciò assicurare che, all'occorrenza, siano predisposte norme di compensazione nazionali conformi al diritto dell'Unione, per quanto riguarda in particolare i diritti fondamentali. Inoltre, lo Stato membro che riceve assistenza dovrebbe, in ultima analisi, sostenere tutti i ragionevoli costi cui è andato incontro un altro Stato membro per fornire assistenza in base a tali norme nazionali di compensazione.

(29)

In caso di crisi dell'energia elettrica, dovrebbe inoltre essere prestata assistenza anche se gli Stati membri non hanno ancora concordato misure coordinate e modalità tecniche, giuridiche e finanziarie, come previsto dalle disposizioni del presente regolamento in materia di assistenza. Al fine di poter prestare assistenza in tale situazione, in conformità del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero concordare misure e modalità ad hoc che suppliscano alla mancanza delle misure coordinate e delle modalità tecniche, giuridiche e finanziarie.

(30)

Il presente regolamento introduce un siffatto meccanismo di assistenza fra Stati membri quale strumento per prevenire o attenuare una crisi dell'energia elettrica all'interno dell'Unione. La Commissione dovrebbe pertanto rivedere il meccanismo di assistenza alla luce dell'esperienza tratta dal suo funzionamento e proporre, se del caso, modifiche.

(31)

Il presente regolamento dovrebbe consentire alle imprese del settore dell'energia elettrica e ai loro clienti di affidarsi ai meccanismi di mercato di cui al regolamento (UE) 2019/943 e alla direttiva (EU) 2019/944 il più a lungo possibile in caso di crisi dell'energia elettrica. Le norme che disciplinano il mercato interno e le norme di gestione del sistema dovrebbero essere osservate anche nelle situazioni di crisi dell'energia elettrica. Tali norme includono l'articolo 22, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2017/1485 e l'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/2196 che disciplinano la decurtazione delle transazioni, la limitazione della fornitura di capacità interzonale per l'allocazione della capacità o la limitazione della fornitura di programmazioni. Ciò significa che misure non basate sul mercato, quali la disconnessione forzata della domanda o forniture supplementari al di fuori del normale funzionamento del mercato, dovrebbero essere adottate solo in ultima istanza, dopo aver esaurito tutte le possibilità offerte dal mercato. Pertanto la disconnessione forzata della domanda dovrebbe avvenire solo dopo l'esaurimento di tutte le possibilità di disconnessione volontaria. Inoltre, eventuali misure non basate sul mercato dovrebbero essere necessarie, proporzionate, non discriminatorie e temporanee.

(32)

Al fine di garantire la trasparenza in seguito a una crisi dell'energia elettrica, l'autorità competente che ha dichiarato la crisi dell'energia elettrica dovrebbe effettuare una valutazione ex post della crisi e del suo impatto. Tale valutazione dovrebbe tenere conto, tra l'altro, dell'efficacia e della proporzionalità delle misure adottate, nonché del loro costo economico. Tale valutazione dovrebbe contenere altresì considerazioni di carattere transfrontaliero, quali l'impatto delle misure su altri Stati membri e il livello di assistenza che lo Stato membro che ha dichiarato la crisi dell'energia elettrica ha ottenuto da essi.

(33)

Gli obblighi di trasparenza dovrebbero garantire che tutte le misure adottate per prevenire o gestire le situazioni di crisi dell'energia elettrica rispettino le regole del mercato interno e siano in linea con i principi di cooperazione e solidarietà su cui è fondata l'Unione dell'energia.

(34)

Il presente regolamento rafforza il ruolo dell'ECG. L'ECG dovrebbe svolgere compiti specifici, in particolare in relazione allo sviluppo di una metodologia per l'individuazione di scenari regionali di crisi dell'energia elettrica e una metodologia per valutazioni a breve termine e stagionali dell'adeguatezza, nonché in relazione all'elaborazione dei piani di preparazione ai rischi, e dovrebbe avere un ruolo di primo piano nel monitorare le prestazioni degli Stati membri in materia di sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica e nello sviluppo, su tale base, delle migliori pratiche.

(35)

È possibile che una crisi dell'energia elettrica travalichi le frontiere dell'Unione estendendosi anche al territorio delle parti contraenti della Comunità dell'energia. In quanto parte del trattato che istituisce la Comunità dell'energia, l'Unione dovrebbe promuovere modifiche a tale trattato al fine di creare un mercato integrato e uno spazio normativo unico, emanando un quadro normativo idoneo e stabile. Per garantire un'efficiente gestione delle crisi, l'Unione dovrebbe cooperare strettamente con le parti contraenti della Comunità dell'energia nella prevenzione, preparazione e gestione delle crisi dell'energia elettrica.

(36)

Qualora la Commissione, l'ACER, l'ECG, l'ENTSO per l'energia elettrica, gli Stati membri e le loro competenti autorità nazionali di regolazione o altri organismi, entità o persone ottengano informazioni riservate a norma del presente regolamento, essi ne dovrebbero garantire la riservatezza. A tal fine, le informazioni riservate dovrebbero essere soggette alle vigenti norme nazionali e dell'Unione relative al trattamento di informazioni e procedure riservate.

(37)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire garantire la preparazione ai rischi più efficace ed efficiente possibile nell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(38)

Cipro è attualmente l'unico Stato membro che non è direttamente connesso a un altro Stato membro. È opportuno precisare in relazione a talune disposizioni del presente regolamento che, fintantoché tale situazione perdura, le disposizioni in oggetto, in particolare quelle sull'individuazione degli scenari regionali di crisi dell'energia elettrica, sull'inclusione delle misure regionali e bilaterali che sono state precisate nei piani di preparazione ai rischi e sull'assistenza, non si applicano a Cipro. Cipro e gli altri Stati membri interessati sono incoraggiati a sviluppare, con il sostegno della Commissione, misure e procedure alternative nei settori contemplati da tali disposizioni, a condizione che tali misure e procedure alternative non pregiudichino l'effettiva applicazione del presente regolamento fra gli altri Stati membri.

(39)

È opportuno abrogare la direttiva 2005/89/CE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti la cooperazione tra gli Stati membri al fine di prevenire, preparare e gestire le crisi dell'energia elettrica in uno spirito di solidarietà e di trasparenza e in pieno accordo con i requisiti di un mercato interno concorrenziale dell'energia elettrica.

Articolo 2

Definizioni

Al fine del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

1)   «sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica»: la capacità di un sistema elettrico di garantire la fornitura di energia elettrica ai clienti con un livello di prestazioni definito stabilito dagli Stati membri interessati;

2)   «gestore del sistema di trasmissione»: il gestore di un sistema di trasmissione come definito all'articolo 2, punto 35, della direttiva (UE) 2019/944;

3)   «distribuzione»: la distribuzione come definita all'articolo 2, punto 28, della direttiva (UE) 2019/944;

4)   «flusso transfrontaliero»: il flusso transfrontaliero come definito all'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2019/943;

5)   «capacità interzonale»: la capacità del sistema interconnesso di consentire il trasferimento di energia tra zone di offerta;

6)   «cliente»: il cliente come definito all'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2019/944;

7)   «gestore del sistema di distribuzione»: il gestore del sistema di distribuzione come definito all'articolo 2, punto 29, della direttiva (UE) 2019/944;

8)   «generazione»: la generazione come definita all'articolo 2, punto 37, della direttiva (UE) 2019/944;

9)   «crisi dell'energia elettrica»: una situazione esistente o imminente di significativa carenza di energia elettrica quale definita dagli Stati membri e descritta nei piani di preparazione ai rischi, o di impossibilità di fornire energia elettrica ai clienti;

10)   «crisi simultanea dell'energia elettrica»: una crisi dell'energia elettrica che colpisce simultaneamente più di uno Stato membro;

11)   «autorità competente»: l'autorità governativa nazionale o l'autorità nazionale di regolazione designata da uno Stato membro a norma dell'articolo 3;

12)   «autorità di regolazione»: le autorità di regolazione di cui all'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944;

13)   «coordinatore della crisi»: una persona, un gruppo di persone, una squadra composta dai pertinenti responsabili nazionali di gestione della crisi dell'energia elettrica o un'istituzione incaricati di fungere da punto di contatto e di coordinare il flusso di informazioni durante una crisi dell'energia elettrica;

14)   «misura non di mercato»: qualsiasi provvedimento non di mercato sul lato dell'offerta o della domanda che si discosta dalle regole del mercato o da accordi commerciali, volto ad attenuare una crisi dell'energia elettrica;

15)   «produttore»: il produttore come definito all'articolo 2, punto 38, della direttiva (UE) 2019/944;

16)   «regione»: un gruppo di Stati membri i cui gestori del sistema di trasmissione condividono lo stesso centro di coordinamento regionale di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2019/943;

17)   «sottogruppo»: un gruppo di Stati membri, all'interno di una regione, che dispongono della capacità tecnica di prestarsi assistenza reciproca a norma dell'articolo 15;

18)   «situazione di preallarme»: una situazione in cui vi siano informazioni concrete, serie e affidabili della possibilità che si verifichi un evento suscettibile di provocare un deterioramento sostanziale della situazione dell'approvvigionamento di energia elettrica e di determinare una crisi dell'energia elettrica;

19)   «trasmissione»: la trasmissione come definita all'articolo 2, punto 34, della direttiva (UE) 2019/944;

20)   «impresa elettrica»: l'impresa elettrica come definita all'articolo 2, punto 57, della direttiva (UE) 2019/944;

21)   «allocazione di capacità»: l'attribuzione di capacità interzonale;

22)   «energia da fonti rinnovabili»: l'energia da fonti rinnovabili oppure energia rinnovabile come definita all'articolo 2, punto 31, della direttiva (UE) 2019/944.

Articolo 3

Autorità competente

1.   Quanto prima e, in ogni caso, entro il 5 gennaio 2020 ciascuno Stato membro designa un'autorità nazionale, governativa o di regolazione, quale autorità competente. Le autorità competenti sono responsabili e collaborano fra loro ai fini dell'esecuzione dei compiti previsti dal presente regolamento. Qualora opportuno, in attesa della designazione dell'autorità competente, le entità nazionali responsabili della sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica svolgono i compiti dell'autorità competente in conformità del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione e all'ECG il nome e le informazioni di contatto delle proprie autorità competenti designate a norma del paragrafo 1 e le relative modifiche eventuali, e li rende pubblici.

3.   Gli Stati membri possono autorizzare l'autorità competente a delegare ad altri organismi compiti operativi riguardanti la pianificazione della preparazione ai rischi e della loro gestione di cui al presente regolamento. I compiti delegati sono svolti sotto la supervisione dell'autorità competente e sono specificati nel piano di preparazione ai rischi conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b).

CAPO II

Valutazione del rischio

Articolo 4

Valutazione dei rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica

Ciascuna autorità competente assicura che tutti i pertinenti rischi relativi alla sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica siano valutati in conformità delle norme di cui al presente regolamento e nel capo IV del regolamento (UE) 2019/943. A tal fine, essa coopera con i gestori dei sistemi di trasmissione, i pertinenti gestori dei sistemi di distribuzione, le autorità di regolazione, l'ENTSO per l'energia elettrica, i centri regionali di coordinamento ed eventualmente con altri soggetti interessati, se del caso.

Articolo 5

Metodologia per individuare scenari di crisi dell'energia elettrica a livello regionale

1.   Entro il 5 gennaio 2020, l'ENTSO per l'energia elettrica presenta all'ACER una proposta di metodologia per individuare gli scenari di crisi regionali dell'energia elettrica di maggior rilievo.

2.   La metodologia proposta consente di individuare scenari di crisi dell'energia elettrica concernenti l'adeguatezza e la sicurezza del sistema nonché la sicurezza dei combustibili sulla base almeno dei seguenti rischi:

a)

calamità naturali rare ed estreme;

b)

pericoli di incidenti che vadano oltre il criterio di sicurezza N-1 e imprevisti eccezionali;

c)

fattori derivati di pericolo, tra cui le conseguenze di attacchi dolosi e della carenza di combustibile.

3.   La metodologia proposta comprende almeno i seguenti elementi:

a)

considerazione di tutte le pertinenti circostanze nazionali e regionali, compresi eventuali sottogruppi;

b)

interazione e correlazione dei rischi a livello transfrontaliero;

c)

simulazioni di scenari simultanei di crisi di energia elettrica;

d)

classificazione dei rischi in funzione dell'impatto e della probabilità;

e)

principi relativi alle modalità di trattamento delle informazioni sensibili, in modo tale da garantire la trasparenza nei confronti del pubblico.

4.   Nel valutare i rischi di interruzione delle forniture di gas nel contesto dell'individuazione dei rischi di cui al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo, l'ENTSO per l'energia elettrica utilizza gli scenari di interruzione delle forniture di gas naturale e delle infrastrutture elaborati dall'ENTSO-G a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1938.

5.   Prima di presentare la proposta di metodologia all'ACER, l'ENTSO per l'energia elettrica organizza una consultazione con la partecipazione almeno dei centri regionali di coordinamento, dell'industria e delle organizzazioni dei consumatori, dei produttori o delle loro associazioni di categoria, dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei pertinenti gestori dei sistemi distribuzione, delle autorità competenti, delle autorità di regolazione e di altre autorità nazionali. L'ENTSO per l'energia elettrica tiene debitamente conto dei risultati della consultazione e li presenta, unitamente alla metodologia proposta, nel corso di una riunione dell'ECG.

6.   L'ACER approva o modifica la proposta di metodologia entro due mesi dalla data della sua ricezione previa consultazione dell'ECG nella sua formazione composta unicamente dai rappresentanti degli Stati membri. L'ENTSO per l'energia elettrica e l'ACER pubblicano la versione definitiva della metodologia sui loro siti web.

7.   L'ENTSO per l'energia elettrica aggiorna e perfeziona la metodologia a norma dei paragrafi da 1 a 6 qualora si rendano disponibili nuove importanti informazioni. L'ECG, nella sua formazione composta unicamente da rappresentanti degli Stati membri, può raccomandare, e l'ACER o la Commissione possono richiedere, tali aggiornamenti e perfezionamenti fornendone la dovuta motivazione. Entro sei mesi dalla ricezione della richiesta, l'ENTSO per l'energia elettrica presenta all'ACER un progetto delle modifiche proposte. Entro due mesi dal ricevimento di tale progetto, l'ACER, previa consultazione dell'ECG, nella sua formazione composta unicamente da rappresentanti degli Stati membri, approva o altera le modifiche proposte. L'ENTSO per l'energia elettrica e l'ACER pubblicano la versione definitiva della metodologia aggiornata sui loro siti web.

Articolo 6

Individuazione degli scenari regionali di crisi dell'energia elettrica

1.   Entro sei mesi dall'approvazione della metodologia definita ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, l'ENTSO per l'energia elettrica individua, sulla base di tale metodologia e in stretta cooperazione con l'ECG, i centri regionali di coordinamento, le autorità competenti e le autorità di regolazione, gli scenari di crisi dell'energia elettrica di maggior rilievo per ciascuna regione. Può delegare compiti relativi all'individuazione degli scenari regionali di crisi dell'energia elettrica ai centri regionali di coordinamento.

2.   L'ENTSO per l'energia elettrica presenta gli scenari regionali di crisi dell'energia elettrica ai gestori dei sistemi di trasmissione interessati, ai centri regionali di coordinamento, alle autorità competenti, alle autorità di regolazione e all'ECG. Quest'ultimo può raccomandare modifiche.

3.   L'ENTSO per l'energia elettrica aggiorna gli scenari regionali di crisi dell'energia elettrica ogni quattro anni, a meno che le circostanze giustifichino aggiornamenti più frequenti.

Articolo 7

Individuazione degli scenari nazionali di crisi dell'energia elettrica

1.   Entro quattro mesi dall'individuazione degli scenari regionali di crisi dell'energia elettrica a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, l'autorità competente individua gli scenari nazionali di crisi dell'energia elettrica di maggior rilievo.

2.   Nell'individuare gli scenari nazionali di crisi dell'energia elettrica, l'autorità competente consulta i gestori dei sistemi di trasmissione, i gestori dei sistemi di distribuzione che l'autorità competente considera pertinenti, i produttori interessati o le loro associazioni di categoria e l'autorità di regolazione, se diversa dall'autorità competente.

3.   Gli scenari nazionali di crisi dell'energia elettrica sono individuati quanto meno sulla base dei rischi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e sono coerenti con gli scenari regionali di crisi dell'energia elettrica individuati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1. Gli Stati membri aggiornano gli scenari nazionali di crisi dell'energia elettrica ogni quattro anni, a meno che le circostanze giustifichino aggiornamenti più frequenti.

4.   Entro quattro mesi dall'individuazione degli scenari regionali di crisi dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, gli Stati membri informano l'ECG e la Commissione sulla loro valutazione dei rischi per quanto riguarda la proprietà di infrastrutture importanti per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica e circa le misure adottate per prevenire o attenuare tali rischi, specificando perché tali misure sono ritenute necessarie e proporzionate.

Articolo 8

Metodologia per le valutazioni dell'adeguatezza a breve termine e stagionali

1.   Entro il 5 gennaio 2020 l'ENTSO per l'energia elettrica presenta all'ACER una proposta di metodologia per valutare l'adeguatezza stagionale e a breve termine, vale a dire l'adeguatezza mensile e quella a orizzonte da settimanale ad almeno giornaliero, che comprende almeno i seguenti elementi:

a)

l'incertezza dei fattori di approvvigionamento quali la probabilità di interruzione della capacità di trasmissione, la probabilità di un'indisponibilità imprevista di centrali elettriche, condizioni meteorologiche avverse, domanda variabile, segnatamente picchi a seconda delle condizioni meteorologiche, e la variabilità della produzione di energia da fonti rinnovabili;

b)

la probabilità del verificarsi di una crisi dell'energia elettrica;

c)

la probabilità del verificarsi di una crisi simultanea dell'energia elettrica.

2.   La metodologia di cui al paragrafo 1 prevede un approccio probabilistico, tra cui molteplici scenari, e prende in considerazione il contesto nazionale, regionale e dell'Unione, compresi il grado di interconnessione tra Stati membri e, per quanto possibile, i paesi terzi appartenenti ad aree sincrone dell'Unione. La metodologia tiene conto delle specificità del settore dell'energia di ciascuno Stato membro, comprese le condizioni meteorologiche specifiche e le circostanze esterne.

3.   Prima di presentare la proposta di metodologia all'ACER, l'ENTSO per l'energia elettrica organizza una consultazione con la partecipazione almeno dei centri regionali di coordinamento, dell'industria e delle organizzazioni dei consumatori, dei produttori o delle loro associazioni di categoria, dei gestori dei sistemi di trasmissione, dei pertinenti gestori dei sistemi di distribuzione, delle autorità competenti, delle autorità di regolamentazione e di altre autorità nazionali del caso. L'ENTSO per l'energia elettrica tiene debitamente conto dei risultati della consultazione e li presenta, unitamente alla metodologia proposta, nel corso di una riunione dell'ECG.

4.   L'ACER approva o modifica la proposta di metodologia entro due mesi dalla data della sua ricezione previa consultazione dell'ECG, nella sua formazione composta unicamente dai rappresentanti degli Stati membri. L'ENTSO per l'energia elettrica e l'ACER pubblicano la versione definitiva della metodologia sui loro siti web.

5.   L'ENTSO per l'energia elettrica aggiorna e perfeziona la metodologia a norma dei paragrafi da 1 a 4 qualora si rendano disponibili nuove importanti informazioni. L'ECG, nella sua formazione composta unicamente da rappresentanti degli Stati membri, può raccomandare, e l'Agenzia o la Commissione possono richiedere, tali aggiornamenti e perfezionamenti fornendone la dovuta motivazione. Entro sei mesi dalla ricezione della richiesta, l'ENTSO per l'energia elettrica presenta all'ACER un progetto delle modifiche proposte. Entro due mesi dalla ricezione di tale progetto, l'ACER, previa consultazione dell'ECG, nella sua formazione composta unicamente da rappresentanti degli Stati membri, approva o altera le modifiche proposte. L'ENTSO per l'energia elettrica e l'ACER pubblicano la versione definitiva della metodologia aggiornata sui loro siti web.

Articolo 9

Valutazioni dell'adeguatezza a breve termine e stagionali

1.   Tutte le valutazioni dell'adeguatezza a breve termine, siano esse a livello nazionale, regionale o dell'Unione, sono effettuate secondo la metodologia definita a norma dell'articolo 8.

2.   L'ENTSO per l'energia elettrica effettua valutazioni stagionali dell'adeguatezza secondo la metodologia definita a norma dell'articolo 8. Pubblica i risultati al più tardi entro il 1o dicembre di ogni anno per la valutazione invernale ed entro il 1o giugno di ogni anno per la valutazione estiva. Esso può delegare compiti relativi all'effettuazione delle valutazioni dell'adeguatezza ai centri regionali di coordinamento. Esso presenta le prospettive all'ECG, il quale può formulare raccomandazioni sui risultati, se del caso.

3.   I centri regionali di coordinamento effettuano valutazioni dell'adeguatezza a orizzonte da settimanale ad almeno giornaliero a norma del regolamento (UE) n. 2017/1485 in base alla metodologia adottata a norma dell'articolo 8 del presente regolamento.

CAPO III

Piani di preparazione ai rischi

Articolo 10

Elaborazione dei piani di preparazione ai rischi

1.   Sulla base degli scenari di crisi dell'energia elettrica regionali e nazionali definiti ai sensi degli articoli 6 e 7, l'autorità competente dello Stato membro definisce un piano di preparazione ai rischi, previa consultazione dei gestori dei sistemi di distribuzione ritenuti pertinenti dall'autorità competente, dei gestori dei sistemi di trasmissione, dei produttori interessati o delle loro associazioni di categoria, delle imprese dell'energia elettrica e del gas naturale, delle pertinenti organizzazioni che rappresentano gli interessi dei clienti industriali e non industriali e dell'autorità di regolamentazione (se diversa dall'autorità competente).

2.   Il piano di preparazione ai rischi comprende misure nazionali e regionali e, se pertinente, bilaterali di cui agli articoli 11 e 12. A norma dell'articolo 16, tutte le misure programmate o adottate di prevenzione, preparazione e attenuazione delle crisi dell'energia elettrica sono pienamente conformi alle norme che disciplinano il mercato interno dell'energia elettrica e la gestione del sistema. Tali misure sono chiaramente definite, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie.

3.   Il piano di preparazione ai rischi è elaborato a norma degli articoli 11 e 12 e secondo il modello di cui all'allegato. All'occorrenza, gli Stati membri possono includere informazioni supplementari nel piano di preparazione ai rischi.

4.   Al fine di garantire la coerenza dei piani di preparazione ai rischi, le autorità competenti, prima di adottare i loro piani di preparazione ai rischi, presentano, per consultazione, i progetti dei piani alle autorità competenti degli Stati membri interessati nella regione e, se non sono nella stessa regione, alle autorità competenti degli Stati membri direttamente connessi nonché all'ECG.

5.   Entro sei mesi dal ricevimento del progetto dei piani di preparazione ai rischi, le autorità competenti di cui al paragrafo 4 e l'ECG possono formulare raccomandazioni relative ai progetti di piani presentati a norma del paragrafo 4.

6.   Entro nove mesi dalla presentazione dei loro progetti di piani, le autorità competenti interessate adottano i loro piani di preparazione ai rischi, tenendo conto dei risultati della consultazione di cui al paragrafo 4 e delle eventuali raccomandazioni emesse ai sensi del paragrafo 5. Esse notificano, senza indugio, i loro piani di preparazione ai rischi alla Commissione.

7.   Le autorità competenti e la Commissione pubblicano sui loro siti web i piani di preparazione ai rischi, garantendo nel contempo la riservatezza delle informazioni sensibili, in particolare quelle sulle misure di prevenzione e attenuazione delle conseguenze di attacchi dolosi. La protezione della riservatezza delle informazioni sensibili si fonda sui principi determinati a norma dell'articolo 19.

8.   Le autorità competenti adottano e pubblicano i loro primi piani di preparazione ai rischi entro il 5 gennaio 2022. Esse li aggiornano ogni quattro anni, a meno che le circostanze giustifichino aggiornamenti più frequenti.

Articolo 11

Contenuti dei piani di preparazione ai rischi relativamente alle misure nazionali

1.   Il piano di preparazione ai rischi di ciascuno Stato membro dispone le misure nazionali programmate o adottate di prevenzione, preparazione e attenuazione delle crisi dell'energia elettrica individuate a norma degli articoli 6 e 7. Come minimo il piano:

a)

contiene una sintesi degli scenari di crisi dell'energia elettrica definiti per lo Stato membro e per la regione interessati secondo la procedura di cui agli articoli 6 e 7;

b)

definisce il ruolo e le responsabilità dell'autorità competente e descrive quali compiti, se del caso, sono stati delegati ad altri organismi;

c)

descrive le misure nazionali di prevenzione o preparazione relative ai rischi di crisi dell'energia elettrica individuati a norma degli articoli 6 e 7;

d)

designa un coordinatore nazionale delle crisi e ne stabilisce i compiti;

e)

istituisce procedure precise da seguire per le crisi dell'energia elettrica, compresi i corrispondenti schemi di flusso delle informazioni;

f)

individua il contributo delle misure di mercato nel far fronte alle crisi dell'energia elettrica, in particolare sul versante della domanda e dell'offerta;

g)

individua eventuali misure non di mercato da applicare in caso di crisi dell'energia elettrica, precisandone le soglie di attivazione, le condizioni e le procedure di attuazione e indicando in che modo si conformano ai requisiti di cui all'articolo 16 e alle misure regionali e bilaterali;

h)

fornisce un quadro per la riduzione del carico manuale, che definisca in quali circostanze tale riduzione debba avvenire e, per quanto riguarda la sicurezza pubblica e personale, specifica quali categorie di utenti di energia elettrica possono beneficiare, a norma del diritto nazionale, di una protezione speciale contro l'interruzione dell'approvvigionamento e motiva la necessità di tale protezione, precisando in che modo i gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione degli Stati membri interessati debbano ridurre i consumi;

i)

descrive i meccanismi utilizzati per informare il pubblico in merito alle crisi dell'energia elettrica;

j)

descrive le misure nazionali necessarie per attuare e far applicare le misure regionali e, se pertinente, bilaterali convenute ai sensi dell'articolo 12;

k)

include le informazioni sui piani connessi e necessari per lo sviluppo della futura rete che contribuirà a far fronte alle conseguenze di situazioni individuate di crisi dell'energia elettrica.

2.   Tutte le misure nazionali tengono pienamente conto delle misure regionali e, se pertinente, bilaterali convenute ai sensi dell'articolo 12 e non compromettono la sicurezza operativa o la protezione del sistema di trasmissione né la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica di altri Stati membri.

Articolo 12

Contenuti dei piani di preparazione ai rischi relativamente alle misure regionali e bilaterali

1.   Oltre alle misure nazionali di cui all'articolo 11, il piano di preparazione ai rischi di ciascuno Stato membro include misure regionali e, ove applicabile, bilaterali volte ad assicurare un'adeguata prevenzione e gestione delle crisi dell'energia elettrica che hanno un impatto transfrontaliero. Le misure regionali sono concordate all'interno della regione interessata tra gli Stati membri che hanno la capacità tecnica di prestarsi reciprocamente assistenza a norma dell'articolo 15. A tal fine, gli Stati membri possono anche formare sottogruppi all'interno di una regione. Le misure bilaterali sono concordate tra gli Stati membri che sono direttamente connessi ma non fanno parte della stessa regione. Gli Stati membri garantiscono la coerenza tra le misure regionali e quelle bilaterali. Le misure regionali e bilaterali comprendono almeno:

a)

la designazione di un coordinatore di crisi;

b)

meccanismi di condivisione delle informazioni e di cooperazione;

c)

misure coordinate volte a mitigare l'impatto di una crisi dell'energia elettrica, anche in caso di situazione di crisi simultanea dell'energia elettrica, ai fini dell'assistenza di cui all'articolo 15;

d)

procedure per sottoporre i piani di preparazione ai rischi a prove annuali o biennali;

e)

i meccanismi di attivazione delle misure non basate sul mercato che devono essere attivate in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2.

2.   Gli Stati membri interessati concordano le misure regionali e bilaterali da includere nel piano di preparazione ai rischi, previa consultazione dei relativi centri regionali di coordinamento. La Commissione può svolgere un ruolo di facilitatore nella preparazione dell'accordo sulle misure regionali e bilaterali. La Commissione può chiedere all'ACER e all'ENTSO per l'energia elettrica di fornire assistenza tecnica agli Stati membri al fine di facilitare un tale accordo. Almeno otto mesi prima del termine per l'adozione o l'aggiornamento del piano di preparazione ai rischi, le autorità competenti riferiscono al ECG in merito agli accordi raggiunti. Se gli Stati membri non sono in grado di raggiungere un accordo, le autorità competenti interessate comunicano alla Commissione i motivi del disaccordo. In tal caso la Commissione propone misure che includono un meccanismo di cooperazione per la conclusione di un accordo sulle misure regionali e bilaterali.

3.   Con la partecipazione dei pertinenti portatori di interessi, le autorità competenti degli Stati membri di ciascuna regione verificano periodicamente l'efficacia delle procedure sviluppate nei piani di preparazione ai rischi per prevenire le crisi dell'energia elettrica, compresi i meccanismi di cui al paragrafo 1, lettera b), ed effettuano simulazioni biennali di crisi dell'energia elettrica, in particolare per controllare tali meccanismi.

Articolo 13

Valutazione della Commissione dei piani di preparazione ai rischi

1.   Entro quattro mesi dalla notifica del piano di preparazione ai rischi adottato dall'autorità competente, la Commissione valuta il piano tenendo debitamente conto delle opinioni espresse dall'ECG.

2.   La Commissione, previa consultazione dell'ECG, emette un parere non vincolante recante motivazioni dettagliate e lo presenta all'autorità competente, con la raccomandazione di riesaminare il suo piano di preparazione ai rischi qualora questo:

a)

non sia efficace per attenuare i rischi individuati negli scenari di crisi dell'energia elettrica;

b)

non sia coerente con gli scenari di crisi dell'energia elettrica individuati o con il piano di preparazione ai rischi di un altro Stato membro;

c)

non risponda ai requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 2;

d)

stabilisca misure suscettibili di mettere a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica di altri Stati membri;

e)

distorca indebitamente la concorrenza o l'efficace funzionamento del mercato interno; o

f)

non sia conforme alle disposizioni del presente regolamento o ad altre disposizioni del diritto dell'Unione.

3.   Entro tre mesi dal ricevimento del parere della Commissione di cui al paragrafo 2, l'autorità competente interessata tiene pienamente conto della raccomandazione della Commissione e notifica a quest'ultima il piano modificato di preparazione ai rischi o le notifica i motivi per cui si oppone alla raccomandazione.

4.   Nel caso in cui l'autorità competente si opponga alla raccomandazione della Commissione, quest'ultima può, entro quattro mesi dal ricevimento della notifica dei motivi di opposizione dell'autorità competente, ritirare la sua raccomandazione o convocare una riunione con l'autorità competente e, se la Commissione lo ritiene necessario, con l'ECG, al fine di valutare la questione. La Commissione motiva dettagliatamente la richiesta di eventuali modifiche del piano di preparazione ai rischi. Se la posizione finale dell'autorità competente interessata diverge dalle motivazioni dettagliate della Commissione, detta autorità competente fornisce alla Commissione le ragioni della sua posizione entro due mesi dal ricevimento delle motivazioni dettagliate della Commissione.

CAPO IV

Gestione delle crisi dell'energia elettrica

Articolo 14

Preallarme e dichiarazione dello stato di crisi dell'energia elettrica

1.   Qualora una valutazione stagionale dell'adeguatezza o altra fonte qualificata fornisca informazioni concrete, serie e affidabili del possibile verificarsi di una crisi dell'energia elettrica in uno Stato membro, l'autorità competente di tale Stato membro provvede, senza indebito ritardo, ad emettere un preallarme alla Commissione, alle autorità competenti degli Stati membri appartenenti alla stessa regione e, qualora non appartengano alla stessa regione, alle autorità competenti degli Stati membri direttamente connessi. L'autorità competente interessata trasmette altresì informazioni sulle cause della possibile crisi dell'energia elettrica, sulle misure programmate o adottate per prevenire una crisi dell'energia elettrica e sull'eventuale bisogno di ricevere assistenza da altri Stati membri. Le informazioni comprendono i possibili impatti delle misure sul mercato interno dell'energia elettrica. La Commissione trasmette tali informazioni all'ECG.

2.   Di fronte a una crisi dell'energia elettrica, l'autorità competente, previa consultazione del gestore del sistema di trasmissione interessato, dichiara lo stato di crisi dell'energia elettrica e ne informa senza indugio le autorità competenti degli Stati membri appartenenti alla stessa regione e, qualora non vi appartenessero, le autorità competenti degli Stati membri direttamente connessi, nonché la Commissione. Tali informazioni includono le cause del deterioramento della situazione dell'approvvigionamento di energia elettrica, i motivi della dichiarazione di una crisi dell'energia elettrica, le misure programmate o adottate per attenuarne gli effetti e l'eventuale bisogno di ricevere assistenza da altri Stati membri.

3.   Se ritengono che le informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1 o 2 siano insufficienti, la Commissione, l'ECG o le autorità competenti degli Stati membri appartenenti alla stessa regione e, qualora non vi appartenessero, le autorità competenti degli Stati membri direttamente connessi possono chiedere allo Stato membro interessato di fornire informazioni supplementari.

4.   Allorché un'autorità competente emette un preallarme o dichiara lo stato di crisi dell'energia elettrica, le misure stabilite nel piano di preparazione ai rischi sono messe in atto quanto più estesamente possibile.

Articolo 15

Cooperazione e assistenza

1.   Gli Stati membri agiscono e cooperano in uno spirito di solidarietà al fine di prevenire e gestire le crisi dell'energia elettrica.

2.   Ove dispongano della necessaria capacità tecnica, gli Stati membri si offrono mutuamente assistenza tramite misure regionali o bilaterali che sono state concordate a norma del presente articolo e dell'articolo 12 prima che sia fornita assistenza. A tal fine, e allo scopo di tutelare la sicurezza pubblica e personale, gli Stati membri concordano misure regionali o bilaterali di loro scelta onde fornire energia elettrica in maniera coordinata.

3.   Gli Stati membri concordano le necessarie modalità tecniche, giuridiche e finanziarie per l'attuazione delle misure regionali o bilaterali prima che sia offerta assistenza. Tali modalità specificano, tra l'altro, i quantitativi massimi di energia elettrica da fornire a livello regionale o bilaterale, la soglia di attivazione e di sospensione dell'assistenza, le modalità di fornitura dell'energia elettrica e le disposizioni per un'equa compensazione tra gli Stati membri in conformità dei paragrafi 4, 5 e 6.

4.   L'assistenza è subordinata a un accordo precedente tra gli Stati membri interessati con riguardo all'equa compensazione, che comprende almeno:

a)

il costo dell'energia elettrica fornita nel territorio dello Stato membro che chiede assistenza nonché i relativi costi di trasmissione; e

b)

eventuali altri costi ragionevoli sostenuti dallo Stato membro che fornisce assistenza, anche per quanto riguarda il rimborso dell'assistenza preparata senza effettiva attivazione, nonché gli eventuali costi risultanti da procedimenti giudiziari, procedimenti arbitrali o procedimenti analoghi e conciliazioni.

5.   L'equa compensazione ai sensi del paragrafo 4 comprende, tra l'altro, tutti i costi ragionevoli che lo Stato membro che fornisce assistenza sostiene sulla base dell'obbligo di versare una compensazione in virtù dei diritti fondamentali garantiti dal diritto dell'Unione e degli obblighi internazionali applicabili nell'attuazione delle disposizioni del presente regolamento in materia di assistenza, come pure gli altri costi ragionevoli sostenuti sulla base del pagamento della compensazione conformemente alle norme nazionali in materia di compensazione.

6.   Lo Stato membro richiedente assistenza versa tempestivamente o assicura il tempestivo versamento di un'equa compensazione allo Stato membro che fornisce assistenza.

7.   La Commissione, entro il 5 gennaio 2020, previa consultazione dell'ECG e dell'ACER, fornisce orientamenti non vincolanti sugli elementi chiave dell'equa compensazione di cui ai paragrafi da 3 a 6 e su altri elementi chiave delle modalità tecniche, giuridiche e finanziarie di cui al paragrafo 3, nonché sui principi generali di mutua assistenza di cui al paragrafo 2.

8.   Nell'eventualità di una crisi dell'energia elettrica nell'ambito della quale gli Stati membri non abbiano ancora concordato misure regionali o bilaterali e modalità tecniche, giuridiche e finanziarie a norma del presente articolo, essi concordano misure e modalità ad hoc ai fini dell'applicazione del presente articolo, anche per quanto riguarda l'equa compensazione ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 6. Qualora uno Stato membro richieda assistenza prima che siano state concordate tali misure e modalità ad hoc, esso si impegna, prima di ricevere assistenza, a versare un'equa compensazione a norma dei paragrafi 4, 5 e 6.

9.   Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni del presente regolamento sull'assistenza siano attuate in conformità dei trattati, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché di altri obblighi internazionali applicabili. Essi adottano le misure necessarie a tal fine.

Articolo 16

Osservanza della normativa sul mercato

1.   Le misure adottate di prevenzione o attenuazione delle crisi dell'energia elettrica sono conformi alle norme che disciplinano il mercato interno dell'energia elettrica e la gestione del sistema.

2.   Misure non basate sul mercato sono attivate in una crisi dell'energia elettrica solo come ultima istanza se tutte le opzioni offerte dal mercato sono state esaurite o quando è evidente che le sole misure basate sul mercato non sono sufficienti a prevenire un ulteriore deterioramento della situazione dell'approvvigionamento di energia elettrica. Le misure non basate sul mercato non devono falsare indebitamente la concorrenza e l'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica. Esse devono essere necessarie, proporzionate, non discriminatorie e temporanee. L'autorità competente informa i pertinenti portatori di interessi nel suo Stato membro dell'applicazione di eventuali misure non basate sul mercato.

3.   La decurtazione delle transazioni, comprese la decurtazione di capacità interzonale già allocata, la limitazione della fornitura di capacità interzonale per l'allocazione della capacità o la limitazione della fornitura di programmi, è avviata solo in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943 e delle norme adottate per attuare detta disposizione.

CAPO V

Valutazione e monitoraggio

Articolo 17

Valutazione ex post

1.   Quanto prima e comunque non oltre tre mesi dopo la fine di una crisi dell'energia elettrica, l'autorità competente dello Stato membro che ha dichiarato la crisi dell'energia elettrica, trasmette all'ECG e alla Commissione una relazione di valutazione ex post, previa consultazione dell'autorità di regolamentazione, se diversa dall'autorità competente).

2.   La valutazione ex post contiene almeno i seguenti elementi:

a)

una descrizione dell'evento che ha innescato la crisi dell'energia elettrica;

b)

una descrizione delle eventuali misure di prevenzione, preparazione e attenuazione prese, e una valutazione della loro proporzionalità ed efficacia;

c)

una valutazione dell'impatto transfrontaliero delle misure adottate;

d)

un resoconto dell'assistenza preparata, con o senza un'effettiva attivazione, fornita a Stati membri e paesi terzi limitrofi o da essi ricevuta;

e)

l'impatto economico della crisi dell'energia elettrica e l'impatto delle misure adottate sul settore elettrico nella misura consentita dai dati disponibili al momento della valutazione, in particolare i volumi di energia non fornita e il livello di disconnessione manuale della domanda (compreso un confronto tra il livello di disconnessione della domanda volontario e forzato);

f)

i motivi che giustificano l'applicazione di eventuali misure non basate sul mercato;

g)

eventuali miglioramenti proposti del piano di preparazione ai rischi;

h)

una panoramica di miglioramenti possibili dello sviluppo della rete nei casi in cui la crisi dell'energia elettrica sia stata causata, in tutto o in parte, da un insufficiente sviluppo della stessa.

3.   Se ritengono che le informazioni fornite nella valutazione ex post siano insufficienti, l'ECG e la Commissione possono chiedere all'autorità competente interessata di fornire informazioni supplementari.

4.   L'autorità competente interessata trasmette i risultati della valutazione ex post all'ECG. Tali risultati si riflettono nel piano di preparazione ai rischi aggiornato.

Articolo 18

Monitoraggio

1.   Oltre a svolgere gli altri compiti previsti dal presente regolamento, l'ECG discute:

a)

i risultati del piano decennale di sviluppo della rete dell'energia elettrica elaborato dall'ENTSO per l'energia elettrica;

b)

la coerenza dei piani di preparazione ai rischi adottati dalle autorità competenti secondo la procedura di cui all'articolo 10;

c)

i risultati delle valutazioni europee dell'adeguatezza delle risorse condotte dall'ENTSO per l'energia elettrica a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943;

d)

i risultati ottenuti dagli Stati membri in materia di sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, tenendo conto almeno degli indicatori calcolati nella valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse, vale a dire l'energia prevista non fornita e la previsione di perdita di carico;

e)

risultati delle valutazioni stagionali dell'adeguatezza di cui all'articolo 9, paragrafo 2;

f)

le informazioni trasmesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 7, paragrafo 4;

g)

i risultati delle valutazioni ex post di cui all'articolo 17, paragrafo 4;

h)

la metodologia per valutare l'adeguatezza a breve termine di cui all'articolo 8;

i)

la metodologia per individuare scenari regionali di crisi dell'energia elettrica di cui all'articolo 5.

2.   L'ECG può formulare raccomandazioni agli Stati membri nonché all'ENTSO per l'energia elettrica sulle questioni di cui al paragrafo 1.

3.   L'ACER controlla costantemente le misure di sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica e riferisce regolarmente all'ECG.

4.   Entro il 1o settembre 2025 la Commissione, in base all'esperienza acquisita nell'applicazione del presente regolamento, valuta gli eventuali mezzi intesi a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica a livello dell'Unione e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione del presente regolamento, includendo, se necessario, proposte legislative volte a modificarlo.

Articolo 19

Trattamento delle informazioni riservate

1.   Gli Stati membri e le autorità competenti attuano le procedure di cui al presente regolamento conformemente alle norme applicabili, comprese le norme nazionali relative al trattamento di informazioni e procedure riservate. Se l'applicazione di tali norme comporta la mancata divulgazione di informazioni, tra l'altro nell'ambito di piani di preparazione ai rischi, lo Stato membro o l'autorità può fornire una sintesi non riservata delle stesse e lo fa su richiesta.

2.   La Commissione, l'ACER, l'ECG, l'ENTSO per l'energia elettrica, gli Stati membri, le autorità competenti, le autorità di regolamentazione e altri pertinenti organismi, entità o persone che ricevono informazioni riservate a norma del presente regolamento, garantiscono la riservatezza delle informazioni sensibili.

CAPO VI

Disposizioni finali

Articolo 20

Cooperazione con le parti contraenti della Comunità dell'energia

Qualora gli Stati membri e le parti contraenti della Comunità dell'energia cooperino nel settore della sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, tale cooperazione può includere la definizione di crisi dell'energia elettrica, il processo di individuazione degli scenari di crisi dell'energia elettrica e l'elaborazione di piani di preparazione ai rischi per evitare che vengano adottate misure tali da pregiudicare la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica degli Stati membri, delle parti contraenti della Comunità dell'energia o dell'Unione. A tale riguardo, le parti contraenti della Comunità dell'energia possono, su invito della Commissione, partecipare all'ECG relativamente a tutte le questioni che le riguardano.

Articolo 21

Deroga

Fino a quando Cipro non sarà direttamente connessa con un altro Stato membro, gli articoli 6 e 12 e l'articolo 15, paragrafi da 2 a 9, non si applicano tra Cipro e altri Stati membri, né all'ENTSO per l'energia elettrica relativamente a Cipro. Cipro e altri Stati membri interessati possono sviluppare, con il sostegno della Commissione, misure e procedure alternative a quelle previste agli articoli 6 e 12 e all'articolo 15, paragrafi da 2 a 9, purché tali misure e procedure alternative non pregiudichino l'effettiva applicazione del presente regolamento tra gli altri Stati membri.

Articolo 22

Disposizione transitoria in attesa dell'istituzione di centri regionali di coordinamento

Fino alla data di istituzione di centri regionali di coordinamento ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2019/943, le regioni fanno riferimento a uno Stato membro o a un gruppo di Stati membri situati nella stessa area sincrona.

Articolo 23

Abrogazione

La direttiva 2005/89/CE è abrogata.

Articolo 24

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 288 del 31.8.2017, pag. 91.

(2)  GU C 342 del 12.10.2017, pag. 79.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 maggio 2019.

(4)  Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (Cfr. pag. 54 della presente Gazzetta ufficiale)

(5)  Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (Cfr. pag. 125 della presente Gazzetta ufficiale)

(6)  Direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 22).

(7)  Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017, che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica (GU L 220 del 25.8.2017, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione, del 24 novembre 2017, che istituisce un codice di rete in materia di emergenza e ripristino dell'energia elettrica (GU L 312 del 28.11.2017, pag. 54).

(9)  Decisione della Commissione, del 15 novembre 2012, che istituisce il gruppo di coordinamento per l'energia elettrica (GU C 353 del 17.11.2012, pag. 2).

(10)  Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).

(11)  Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).

(12)  Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

(13)  Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (Cfr. pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale).

(14)  Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).


ALLEGATO

MODELLO DI PIANO DI PREPARAZIONE AI RISCHI

I documenti elaborati sulla base del seguente modello sono redatti in inglese.

Informazioni generali

Nome dell'autorità competente responsabile dell'elaborazione del presente piano

Stati membri della regione

1.   SINTESI DEGLI SCENARI DI CRISI DELL'ENERGIA ELETTRICA

Descrivere brevemente gli scenari di crisi dell'energia elettrica individuati a livello regionale e nazionale conformemente alla procedura di cui agli articoli 6 e 7, compresa la descrizione delle principali ipotesi utilizzate.

2.   RUOLI E RESPONSABILITÀ DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

Definire i ruoli e le responsabilità delle autorità competenti e degli organismi cui sono state delegate competenze.

Descrivere quali compiti, se del caso, sono stati delegati ad altri organismi

3.   PROCEDURE E MISURE IN CASO DI CRISI DELL'ENERGIA ELETTRICA

3.1.   Procedure e misure nazionali

a)

Descrivere le procedure da seguire in caso di crisi dell'energia elettrica, compresi i corrispondenti schemi di flusso delle informazioni;

b)

descrivere le misure preventive e preparatorie;

c)

descrivere le misure intese ad attenuare le crisi dell'energia elettrica, in particolare le misure sul lato della domanda e quelle sul lato dell'offerta, indicando in quali circostanze tali misure possano essere impiegate, con particolare riguardo alla soglia di attivazione di ciascuna misura. Le misure non basate sul mercato eventualmente prese in considerazione, devono essere debitamente giustificate alla luce delle prescrizioni di cui all'articolo 16 e devono essere conformi alle misure regionali e, se del caso, bilaterali;

d)

fornire un quadro per una riduzione manuale del carico, che definisca in quali circostanze tali carichi debbano essere ridotti. Specificare, per quanto riguarda la sicurezza pubblica e personale, quali categorie di utenti dell'energia elettrica hanno diritto a beneficiare di una protezione speciale contro l'interruzione dell'approvvigionamento e giustificare la necessità di tale protezione. Specificare in che modo i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione dovrebbero agire per ridurre i consumi;

e)

descrivere i meccanismi utilizzati per informare il pubblico in merito alla crisi dell'energia elettrica.

3.2.   Procedure e misure regionali e bilaterali

a)

Descrivere i meccanismi di cooperazione convenuti a livello regionale e quelli volti a garantire un coordinamento adeguato prima e durante una crisi dell'energia elettrica, comprese le procedure decisionali per una risposta idonea a livello regionale;

b)

descrivere eventuali misure regionali e bilaterali, fra cui le necessarie modalità tecniche, giuridiche e finanziarie per l'attuazione di tali misure. Nel descrivere tali modalità, fornire informazioni concernenti, tra l'altro, i quantitativi massimi di energia elettrica da consegnare a livello regionale o bilaterale, la soglia di attivazione dell'assistenza e la possibilità di richiederne la sospensione, il modo in cui sarà fornita l'energia elettrica e le disposizioni relative all'equa compensazione tra Stati membri. Descrivere le misure nazionali necessarie per attuare ed eseguire le misure regionali e bilaterali concordate;

c)

descrivere i meccanismi predisposti per la cooperazione e il coordinamento delle azioni, in preparazione di e durante una crisi dell'energia elettrica, con altri Stati membri non appartenenti alla regione nonché con paesi terzi della pertinente area sincrona.

4.   COORDINATORE IN CASO DI CRISI

Indicare e definire il ruolo del coordinatore in caso di crisi. Specificare i recapiti.

5.   CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, descrivere il meccanismo e i risultati delle consultazioni effettuate, ai fini dell'elaborazione del piano, presso:

a)

le pertinenti imprese dell'energia elettrica e del gas naturale, compresi i produttori interessati o i loro organismi commerciali;

b)

le pertinenti organizzazioni che rappresentano gli interessi dei clienti non industriali dell'energia elettrica;

c)

le pertinenti organizzazioni che rappresentano gli interessi dei clienti industriali dell'energia elettrica;

d)

le autorità di regolamentazione;

e)

i gestori dei sistemi di trasmissione;

f)

i pertinenti gestori dei sistemi di distribuzione.

6.   PROVE DI EMERGENZA

a)

Indicare il calendario delle simulazioni biennali regionali (e, se del caso, anche nazionali) di risposta in tempo reale alle crisi dell'energia elettrica;

b)

a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), indicare le procedure convenute e i soggetti partecipanti.

Per gli aggiornamenti del piano: descrivere brevemente le prove effettuate da quando è stato adottato l'ultimo piano e i risultati principali. Indicare quali misure sono state adottate a seguito di tali prove.


14.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 158/22


REGOLAMENTO (UE) 2019/942 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 2019

che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che ha istituito l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), ha subito sostanziali modifiche (5). Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

(2)

La creazione dell'ACER ha manifestamente migliorato il coordinamento delle questioni transfrontaliere tra le autorità di regolazione. All'ACER sono stati assegnati, sin dalla sua creazione, nuovi importanti compiti relativi al monitoraggio dei mercati all'ingrosso e alle infrastrutture energetiche transfrontaliere ai sensi, rispettivamente, dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 1227/2011 (6) e (UE) n. 347/2013 (7), nonché compiti relativi alla sicurezza dell'approvvigionamento di gas ai sensi del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(3)

Si prevede che nei prossimi anni sarà necessario un maggiore coordinamento delle azioni nazionali di regolamentazione. Il sistema energetico dell'Unione è nel pieno di una trasformazione, la più profonda da decenni. Di fronte alla maggiore integrazione dei mercati e a una produzione sempre più variabile dell'energia elettrica occorre intensificare gli sforzi per coordinare le politiche energetiche nazionali con i paesi vicini e per sfruttare le opportunità di scambi transfrontalieri di energia.

(4)

Dall'esperienza acquisita con l'attuazione delle norme sul mercato interno si è constatato che l'assenza di coordinamento delle azioni nazionali può ostacolare seriamente il funzionamento del mercato, in particolare nelle zone strettamente interconnesse in cui le decisioni nazionali sogliono avere un impatto tangibile sui paesi vicini. Affinché il mercato interno dell'energia elettrica produca i benefici attesi in termini di benessere dei consumatori, sicurezza dell'approvvigionamento e decarbonizzazione, gli Stati membri, in particolare le loro autorità indipendenti di regolazione, devono cooperare sulle misure di regolamentazione aventi che hanno effetti transfrontalieri.

(5)

La disorganicità degli interventi statali nei mercati dell'energia costituisce un rischio crescente di malfunzionamento dei mercati transfrontalieri dell'energia elettrica. L'ACER dovrebbe pertanto partecipare all'elaborazione di una valutazione dell'adeguatezza delle risorse coordinata a livello europeo, in stretta collaborazione con la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (European Network of Transmission System Operators for Electricity; ENTSO per l'energia elettrica), al fine di evitare i problemi derivanti dalla frammentazione delle valutazioni nazionali che, effettuate con metodi differenti e scoordinati, non tengono sufficientemente conto della situazione nei paesi limitrofi. L'ACER dovrebbe inoltre soprintendere ai parametri tecnici messi a punto dall'ENTSO per l'energia elettrica per l'efficace partecipazione delle capacità transfrontaliere e ad altre caratteristiche tecniche dei meccanismi di regolazione della capacità.

(6)

Nonostante i progressi significativi nell'integrazione e nell'interconnessione del mercato interno dell'energia elettrica, alcuni Stati membri o regioni rimangono isolati o non sufficientemente interconnessi, in particolare per gli Stati membri insulari o situati nelle zone periferiche dell'Unione. Nell'ambito della sua attività l'ACER dovrebbe tenere debitamente conto della situazione specifica di tali Stati membri o regioni.

(7)

La sicurezza dell'approvvigionamento richiede una preparazione alle crisi impreviste basata su un approccio coordinato. L'ACER dovrebbe pertanto coordinare gli interventi nazionali di preparazione ai rischi, in conformità del regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(8)

La stretta interconnessione della rete elettrica dell'Unione e la crescente necessità di cooperazione tra paesi limitrofi per mantenere stabile la rete e integrare grandi volumi di energia da fonti rinnovabili assegnano un ruolo importante ai centri di coordinamento regionali nel coordinamento dei gestori dei sistemi di trasmissione. L'ACER dovrebbe garantire la vigilanza dei centri di coordinamento regionali ove necessario.

(9)

Poiché gran parte della nuova capacità di produzione di energia elettrica sarà collegata a livello locale, i gestori dei sistemi di distribuzione devono svolgere un ruolo importante nell'assicurare un funzionamento flessibile ed efficiente del sistema elettrico dell'Unione.

(10)

Gli Stati membri dovrebbero cooperare strettamente e rimuovere gli ostacoli agli scambi transfrontalieri di energia elettrica e gas naturale, al fine di realizzare gli obiettivi della politica energetica dell'Unione. L'ACER è stata istituita al fine di colmare il vuoto normativo a livello unionale e contribuire all'efficace funzionamento dei mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale. L'ACER consente alle autorità di regolazione di intensificare la loro cooperazione a livello di Unione e di partecipare, su base di reciprocità, all'esercizio di funzioni a livello dell'Unione.

(11)

È opportuno che l'ACER garantisca un adeguato coordinamento delle funzioni di regolamentazione svolte dalle rispettive autorità di regolamentazione a norma della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e, se necessario, il loro perfezionamento a livello dell'Unione. A questo fine è necessario garantire l'indipendenza dell'ACER nei confronti dei produttori di energia elettrica e di gas, dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di distribuzione, siano essi pubblici o privati, e dei consumatori e assicurare la conformità delle sue azioni con il diritto dell'Unione, le sue competenze tecniche e di regolamentazione, nonché la sua trasparenza, subordinazione al controllo democratico, compresa l'assunzione di responsabilità nei confronti del Parlamento europeo, ed efficienza.

(12)

L'ACER dovrebbe monitorare la cooperazione regionale fra i gestori dei sistemi di trasmissione nei settori dell'energia elettrica e del gas, nonché l'esecuzione dei compiti dell'ENTSO per l'energia elettrica e della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (European Network of Transmission System Operators for Gas - ENTSO per il gas). L'ACER dovrebbe inoltre monitorare l'esecuzione dei compiti di altri organismi aventi funzioni regolamentari su scala unionale, come le borse dell'energia elettrica. Il coinvolgimento dell'ACER è essenziale al fine di garantire che la cooperazione fra i gestori dei sistemi di trasmissione e l'esercizio di altri organismi aventi funzioni a livello di Unione avvenga in modo efficiente e trasparente a vantaggio dei mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale.

(13)

Le autorità di regolazione dovrebbero coordinarsi tra loro nello svolgimento dei loro compiti per garantire che l'ENTSO per l'energia elettrica, l'ente dei gestori dei sistemi di distribuzione («EU DSO») e i centri di coordinamento regionali, ottemperino ai loro obblighi conformemente al quadro normativo del mercato interno dell'energia e alle decisioni dell'ACER. Con l'ampliamento delle responsabilità operative dell'ENTSO per l'energia elettrica, dell'EU DSO e dei centri di coordinamento regionali, è necessario migliorare la supervisione delle entità che operano a livello regionale o di tutta l'Unione. La procedura stabilita nel presente regolamento garantisce il sostegno dell'ACER nei confronti delle autorità di regolamentazione nell'esercizio di tali funzioni conformemente alla direttiva (UE) 2019/944.

(14)

Al fine di disporre delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti, l'ACER dovrebbe poter chiedere e ottenere tali informazioni dalle autorità di regolazione, dall'ENTSO per l'energia elettrica, dall'ENTSO per il gas, dai centri di coordinamento regionali, dall'EU DSO, dai gestori dei sistemi di trasmissione e dai gestori del mercato elettrico designati

(15)

L'ACER dovrebbe controllare, in collaborazione con la Commissione, gli Stati membri e le relative autorità nazionali, i mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale e, se del caso, comunicare i suoi risultati al Parlamento europeo, alla Commissione e alle autorità nazionali. I compiti di monitoraggio dell'ACER non dovrebbero duplicare né ostacolare il controllo da parte della Commissione o delle autorità nazionali, in particolare le autorità nazionali garanti della concorrenza.

(16)

L'ACER offre una struttura integrata entro la quale le autorità di regolamentazione partecipano e cooperano. Tale struttura facilita l'applicazione uniforme della legislazione relativa al mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale in tutta l'Unione. Per quanto riguarda situazioni concernenti più Stati membri, l'ACER ha la facoltà di adottare decisioni individuali. Tale competenza dovrebbe, sussistendo condizioni chiaramente definite, comprendere le questioni tecniche e regolamentari che richiedono un coordinamento regionale, in particolare quelle concernenti l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti, la cooperazione all'interno dei centri di coordinamento regionali, le decisioni di regolamentazione necessarie a monitorare con efficacia l'integrità e la trasparenza dei mercati dell'energia all'ingrosso, le decisioni riguardanti l'infrastruttura dell'energia elettrica e del gas naturale che collega o potrebbe collegare almeno due Stati membri e, come ultima risorsa, le deroghe alle norme del mercato interno per nuove interconnessioni di reti elettriche e nuove infrastrutture del gas situate in più di uno Stato membro.

(17)

Le revisioni dei codici di rete e degli orientamenti riguardano le modifiche che sono necessarie per tenere conto dell'evoluzione del mercato senza modificare in modo sostanziale tali codici di rete e linee guida o creare nuove competenze per l'ACER.

(18)

L'ACER svolge un ruolo importante nell'elaborazione di orientamenti quadro che per loro natura sono non vincolanti. I codici di rete dovrebbero essere conformi a tali orientamenti quadro. Si considera inoltre che sia opportuno, oltre che coerente con i suoi obiettivi, per l'ACER svolgere un ruolo nel riesame e nella modifica dei progetti di codici di rete per garantirne la conformità agli orientamenti quadro e offrire il dovuto livello di armonizzazione, prima di presentarli alla Commissione per adozione.

(19)

Con l'adozione di una serie di codici di rete e orientamenti che dispongono l'attuazione graduale e l'ulteriore perfezionamento delle norme comuni regionali e unionali, l'ACER ha assunto un ruolo di maggior rilievo con riguardo al monitoraggio dell'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti e nel contribuire in tal senso. Il monitoraggio efficace dei codici di rete e degli orientamenti è una delle funzioni principali dell'ACER ed è di fondamentale importanza per l'attuazione delle norme del mercato interno.

(20)

Durante la fase di attuazione dei codici di rete e degli orientamenti, è emerso che sarebbe opportuno razionalizzare la procedura di approvazione regolamentare dei termini, delle condizioni o delle metodologie regionali o a livello di Unione da elaborarsi a titolo degli orientamenti e dei codici di rete, disponendo che siano presentate direttamente all'ACER, affinché le autorità di regolazione rappresentate nel comitato dei regolatori, possano decidere tali termini, condizioni e metodologie.

(21)

Poiché per armonizzare gradualmente i mercati dell'energia dell'Unione occorre passare per una fase intermedia in cui si ricercano regolarmente soluzioni regionali e numerosi termini e condizioni e metodologie devono essere approvati da un numero limitato di autorità di regolazione per una regione specifica, è opportuno tenere conto della dimensione regionale del mercato interno nel presente regolamento e prevedere adeguati meccanismi di governance. Le decisioni sulle proposte di termini, condizioni o metodologie regionali comuni dovrebbero pertanto essere adottate dalle competenti autorità di regolazione della regione interessata, a meno che tali decisioni si ripercuotano in modo tangibile sul mercato interno dell'energia al di là della regione interessata.

(22)

Dato che l'ACER ha una visione di insieme dell'attività delle autorità di regolamentazione, essa dovrebbe svolgere anche un ruolo consultivo nei confronti della Commissione, delle altre istituzioni dell'Unione e delle autorità di regolamentazione per quanto riguarda le questioni relative agli obiettivi per cui è stata istituita. Essa dovrebbe inoltre informare la Commissione quando ritiene che la cooperazione fra gestori dei sistemi di trasmissione non produca i risultati necessari o quando un'autorità di regolazione, la cui decisione violi i codici di rete e gli orientamenti, non abbia dato attuazione a un parere, una raccomandazione o una decisione dell'ACER.

(23)

L'ACER dovrebbe inoltre poter elaborare raccomandazioni per assistere le autorità di regolazione e gli operatori del mercato nella condivisione delle buone prassi.

(24)

L'ENTSO per l'energia elettrica, l'ENTSO per il gas, l'EU DSO, i gestori dei sistemi di trasmissione, i centri di coordinamento regionali e i gestori del mercato elettrico designati dovrebbero prestare la massima considerazione ai pareri e alle raccomandazioni dell'ACER a loro indirizzati a norma del presente regolamento.

(25)

L'ACER dovrebbe consultare le parti interessate, se del caso, e dare loro una ragionevole possibilità di formulare osservazioni sulle misure proposte, quali codici e norme di rete.

(26)

L'ACER dovrebbe contribuire all'attuazione degli orientamenti in materia di reti transeuropee nel settore dell'energia, come stabilito nel regolamento (UE) n. 347/2013, in particolare nell'esprimere il proprio parere sui piani di sviluppo decennali non vincolanti della rete a livello unionale (piani di sviluppo della rete a livello unionale).

(27)

L'ACER dovrebbe contribuire agli sforzi volti a migliorare la sicurezza energetica.

(28)

Le attività dell'ACER dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi dell'Unione dell'energia, che è costituita da cinque dimensioni strettamente correlate e che si rafforzano reciprocamente, compresa la decarbonizzazione, come indicato all'articolo 1 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

(29)

Conformemente al principio di sussidiarietà, l'ACER dovrebbe adottare decisioni individuali solamente in circostanze chiaramente definite su questioni strettamente correlate all'obiettivo per il quale l'ACER è stata istituita.

(30)

Per assicurare che il quadro dell'ACER sia efficiente e coerente con le altre agenzie decentrate, le norme che disciplinano l'ACER dovrebbero essere conformi all'orientamento comune in materia di agenzie decentrate concordato tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'UE e la Commissione europea (orientamento comune) (13). Tuttavia, nella debita misura, la struttura dell'ACER dovrebbe essere adeguata per poter far fronte alle esigenze specifiche della regolamentazione nel settore dell'energia. In particolare è necessario tener pienamente conto del ruolo specifico delle autorità di regolamentazione e garantire la loro autonomia.

(31)

È possibile prevedere ulteriori modifiche del presente regolamento da apportare in futuro per renderlo pienamente conforme all'orientamento comune. Le regole attualmente necessarie per disciplinare il settore dell'energia impediscono la piena conformità all'orientamento comune. La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione delle prestazioni dell'ACER in relazione agli obiettivi, al mandato e ai compiti dell'ACER e, a seguito di tale valutazione, la Commissione dovrebbe essere in grado di proporre modifiche del presente regolamento.

(32)

Il consiglio di amministrazione dovrebbe essere dotato dei poteri necessari per redigere il bilancio, verificarne l'esecuzione, elaborare il regolamento interno, adottare il regolamento finanziario e nominare un direttore. Al fine di assicurare col tempo una partecipazione equilibrata degli Stati membri, per il rinnovo dei membri del consiglio di amministrazione nominati dal Consiglio dovrebbe applicare un sistema di rotazione. È opportuno che il consiglio di amministrazione agisca in modo indipendente e obiettivo nell'interesse pubblico e che non solleciti o accetti istruzioni politiche.

(33)

L'ACER dovrebbe disporre dei poteri necessari per svolgere le sue funzioni di regolamentazione in maniera efficiente, trasparente, ponderata e soprattutto indipendente. L'indipendenza dell'ACER dai produttori di energia elettrica e di gas, dai gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione nonché da altri interessi privati o aziendali, oltre che un principio basilare di corretta governance, anche una condizione fondamentale per assicurare la fiducia del mercato. Fatta salva la possibilità che i suoi membri agiscano a nome delle loro rispettive autorità nazionali, il comitato dei regolatori dovrebbe pertanto agire in piena autonomia rispetto agli interessi presenti sul mercato, evitare i conflitti di interesse, non chiedere né ricevere istruzioni o non accettare raccomandazioni da parte del governo di uno Stato membro, dalle istituzioni dell'Unione o da un altro soggetto pubblico o privato. Le decisioni del comitato dei regolatori dovrebbero, allo stesso tempo, essere conformi al diritto dell'Unione in materia di energia, quale il mercato interno dell'energia, ambiente e concorrenza. Il comitato dei regolatori dovrebbe riferire alle istituzioni dell'Unione in merito ai suoi pareri, raccomandazioni e decisioni.

(34)

Nei settori in cui l'ACER ha poteri decisionali, le parti interessate, per motivi di economia procedurale, dovrebbero avere diritto di presentare ricorso dinanzi a una commissione dei ricorsi, che dovrebbe essere parte integrante dell'ACER, pur se autonoma dalla sua struttura amministrativa e regolamentare. A garanzia del corretto esercizio delle sue funzioni e della piena indipendenza, la commissione dei ricorsi dovrebbe avere una linea di bilancio distinta nel bilancio dell'ACER. Nell'interesse della continuità, la nomina o il rinnovo dei membri della commissione dei ricorsi dovrebbe permettere la parziale sostituzione dei suoi membri. Le decisioni della commissione dei ricorsi sono oggetto di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (Corte di giustizia).

(35)

L'ACER dovrebbe esercitare il potere decisionale in linea con i principi di trasparenza, equità e ragionevolezza. Le norme procedurali dell'ACER dovrebbero essere definite nel regolamento interno.

(36)

Il direttore dovrebbe essere responsabile della redazione e dell'adozione di documenti contenenti pareri, raccomandazioni e decisioni. Taluni pareri, raccomandazioni e decisioni di cui agli articoli 22, paragrafo 5, lettera a), e 24, paragrafo 2, dovrebbero richiedere il parere favorevole del comitato dei regolatori prima della loro adozione. Il comitato dei regolatori dovrebbe poter formulare pareri e, ove opportuno, osservazioni e modifiche rispetto ai testi proposti dal direttore, di cui quest'ultimo dovrebbe tener conto. Qualora si discosti dalle osservazioni e dalle modifiche presentate dal comitato dei regolatori o le respinga, il direttore dovrebbe fornire una motivazione scritta debitamente giustificata al fine di consentire un dialogo costruttivo. Se il comitato dei regolatori non esprime un parere favorevole su un testo ripresentato, il direttore dovrebbe avere la possibilità di modificare ulteriormente il testo in linea con le modifiche e le osservazioni proposte dal comitato dei regolatori al fine di ottenere il loro parere favorevole. Il direttore dovrebbe avere la possibilità di ritirare i progetti di parere, raccomandazione e decisione presentati quando il direttore non è d'accordo con le modifiche presentate dal comitato dei regolatori ed emettere un nuovo testo a seguito di talune procedure di cui all'articolo 22, paragrafo 5, lettera a), e all'articolo 24, paragrafo 2. Il direttore dovrebbe avere la possibilità di chiedere il parere favorevole del comitato dei regolatori in merito a un progetto di testo nuovo o rivisto in qualsiasi fase della procedura.

(37)

L'ACER dovrebbe disporre di risorse adeguate per lo svolgimento dei suoi compiti. Il finanziamento dell'ACER dovrebbe avvenire principalmente attraverso il bilancio generale dell'Unione. Le tasse migliorano il finanziamento dell'ACER e dovrebbero coprire i suoi costi con riguardo ai servizi forniti agli operatori di mercato o ai soggetti che agiscono a loro nome, consentendo loro di comunicare i dati a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1227/2011 in modo efficiente, efficace e sicuro. Dovrebbero restare a disposizione dell'ACER le risorse attualmente centralizzate dalle autorità di regolazione per la loro cooperazione a livello dell'Unione. Dovrebbe continuare a essere applicata la procedura di bilancio dell'Unione per quanto attiene alle sovvenzioni imputabili al bilancio generale dell'Unione. Inoltre, la revisione dei conti dovrebbe essere effettuata da un revisore esterno indipendente, a norma dell'articolo 107 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione (14).

(38)

Il bilancio dell'ACER dovrebbe essere valutato dall'autorità di bilancio su base continuativa, con riferimento al lavoro, alle prestazioni e agli obiettivi dell'ACER di contribuire alla creazione di un mercato interno dell'energia e alla sicurezza energetica a vantaggio dei consumatori dell'Unione. L'autorità di bilancio dovrebbe assicurare che siano soddisfatti gli standard più elevati di efficienza.

(39)

Il Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea («Centro di traduzione») dovrebbe fornire servizi di traduzione per tutte le agenzie dell'Unione. Se l'ACER incontra particolari difficoltà con i servizi del Centro di traduzione, l'ACER dovrebbe avere la possibilità di invocare il meccanismo di ricorso previsto nel regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio (15), che potrebbe, in ultima istanza, determinare il ricorso ad altri prestatori di servizi sotto l'egida del Centro di traduzione.

(40)

L'ACER dovrebbe disporre di personale altamente qualificato. In particolare, dovrebbe avvalersi della competenza e dell'esperienza di personale trasferito dalle autorità di regolazione, dalla Commissione e dagli Stati membri. Al personale dell'ACER si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee («statuto dei funzionari») e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee («regime applicabile»), definiti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (16), nonché le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione ai fini dell'applicazione di questo statuto e di questo regime. Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, dovrebbe adottare le modalità di applicazione adeguate.

(41)

Nell'attività di regolamentazione svolta in conformità del presente regolamento il direttore e il comitato dei regolatori dovrebbero poter essere coadiuvati da gruppi di lavoro.

(42)

L'ACER dovrebbe applicare le norme generali relative all'accesso del pubblico ai documenti detenuti dagli organismi dell'Unione. Il consiglio di amministrazione dovrebbe stabilire le misure pratiche per la protezione dei dati sensibili da un punto di vista commerciale e dei dati personali.

(43)

La cooperazione tra le autorità di regolazione all'interno dell'ACER evidenzia che per compiere progressi sulle questioni inerenti il mercato interno dell'energia aventi effetti economici significativi in vari Stati membri è imprescindibile che le decisioni siano adottate a maggioranza. Il voto delle autorità di regolazione in seno al comitato dei regolatori dovrebbe pertanto continuare a essere a maggioranza dei due terzi. Se del caso, l'ACER dovrebbe essere responsabile nei confronti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

(44)

La partecipazione di paesi non membri dell'Unione all'attività dell'ACER dovrebbe essere possibile sulla base di opportuni accordi conclusi dall'Unione.

(45)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire la cooperazione delle autorità di regolamentazione a livello di Unione e la loro partecipazione nell'esercizio di funzioni connesse all'Unione, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono essere realizzati meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(46)

La sede dell'ACER è situata a Lubiana, come previsto dalla decisione 2009/913/UE (17). La sede dell'ACER è il centro delle sue attività e delle sue funzioni regolamentari.

(47)

Lo Stato membro ospitante dell'ACER dovrebbe garantire le migliori condizioni possibili per il funzionamento regolare ed efficiente dell'ACER, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo e adeguati collegamenti di trasporto. L'accordo sulla sede tra il governo della Repubblica di Slovenia e l'ACER, che soddisfa tali requisiti, unitamente alle relative disposizioni di attuazione, è stato concluso il 26 novembre 2010 ed è entrato in vigore il 10 gennaio 2011,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Obiettivi e compiti

Articolo 1

Istituzione e obiettivi

1.   Il presente regolamento istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia («ACER»).

2.   Lo scopo dell'ACER è quello di assistere le autorità di regolazione di cui all'articolo 57 della direttiva (UE) 2019/944 e all'articolo 39 della direttiva 2009/73/CE nell'esercizio a livello di Unione delle funzioni di regolamentazione svolte negli Stati membri e, se necessario, coordinarne l'azione, nonché svolgere un ruolo di mediazione in caso di disaccordo, conformemente all'articolo 6, paragrafo 10, del presente regolamento. L'ACER contribuisce altresì alla creazione di pratiche comuni di alta qualità in materia di regolamentazione e vigilanza, contribuendo così a un'applicazione coerente, efficiente ed efficace del diritto dell'Unione al fine di conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia.

3.   Nello svolgimento dei suoi compiti, l'ACER agisce in maniera indipendente e obiettiva e nell'interesse dell'Unione. L'ACER adotta decisioni autonome, in maniera indipendente da interessi privati e societari.

Articolo 2

Atti dell'ACER

L'ACER:

a)

esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti ai gestori dei sistemi di trasmissione, all'ENTSO per l'energia elettrica, all'ENTSO per il gas, all'EU DSO, ai centri regionali di coordinamento e ai gestori del mercato elettrico designati;

b)

esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti alle autorità di regolazione;

c)

esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione;

d)

adotta decisioni individuali sulle forniture di informazioni in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 8, lettera c); sull'approvazione dei termini, delle condizioni e delle metodologie in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, e dell'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4; sul riesame delle zone di offerta di cui all'articolo 5, paragrafo 7; sulle questioni tecniche di cui all'articolo 6, paragrafo 1; sull'arbitrato tra regolatori in conformità dell'articolo 6, paragrafo 10; sui centri di coordinamento regionali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a); sull'approvazione e sulla modifica delle metodologie, dei calcoli e delle specifiche tecniche di cui all'articolo 9, paragrafo 1; sull'approvazione e sulla modifica delle metodologie di cui all'articolo 9, paragrafo 3; sulle esenzioni di cui all'articolo 10; sull'infrastruttura di cui all'articolo 11, lettera d); e sulle questioni relative all'integrità del mercato all'ingrosso e alla trasparenza a norma dell'articolo 12;

e)

presenta orientamenti quadro alla Commissione a norma dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (19).

Articolo 3

Compiti generali

1.   L'ACER, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione o di sua iniziativa, può esprimere un parere o formulare una raccomandazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione su una qualsiasi delle questioni connesse allo scopo per il quale è stata istituita.

2.   Su richiesta dell'ACER, le autorità di regolazione, l'ENTSO per l'energia elettrica, l'ENTSO per il gas, i centri di coordinamento regionali, l'EU DSO, i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori del mercato elettrico designati forniscono all'ACER le informazioni necessarie ai fini dello svolgimento dei compiti dell'ACER che le sono attribuiti dal presente regolamento, salvo nel caso in cui l'ACER abbia già richiesto e ricevuto tali informazioni.

Ai fini delle richieste di informazioni di cui al primo comma l'ACER ha il potere di emanare decisioni. In tali decisioni l'ACER precisa la finalità della sua richiesta, fa riferimento alla base giuridica della richiesta e fissa un termine per la comunicazione delle informazioni. Tale termine è proporzionato alla richiesta.

L'ACER utilizza le informazioni riservate ottenute a norma del presente regolamento unicamente ai fini dello svolgimento dei compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento. L'ACER garantisce un'adeguata protezione dei dati per quanto riguarda tutte le informazioni a norma dell'articolo 41.

Articolo 4

Compiti dell'ACER relativi alla cooperazione dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di distribuzione

1.   L'ACER presenta un parere alla Commissione in merito al progetto di statuto, all'elenco dei membri e al progetto di regolamento interno dell'ENTSO per l'energia elettrica a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943 e in merito a quelli dell'ENTSO per il gas a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009, nonché in merito a quelli dell'EU DSO a norma dell'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943.

2.   L'ACER controlla l'esecuzione dei compiti da parte dell'ENTSO per l'energia elettrica, in conformità dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2019/943, dell'ENTSO per il gas, in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 715/2009, e dell'EU DSO di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) 2019/943.

3.   L'ACER può presentare un parere:

a)

all'ENTSO per l'energia elettrica, a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/943 e all'ENTSO per il gas, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009 sui codici di rete;

b)

all'ENTSO per l'energia elettrica, a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2019/943 e all'ENTSO per il gas, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 715/2009 sul progetto di programma di lavoro annuale, sul progetto di piano di sviluppo della rete a livello unionale e su altri documenti pertinenti di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/943 e all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 715/2009, tenendo conto degli obiettivi di non discriminazione, dell'effettiva concorrenza e del funzionamento efficace e sicuro dei mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale;

c)

all'EU DSO sul progetto di programma di lavoro annuale e su altri documenti pertinenti di cui all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943, tenendo conto degli obiettivi di non discriminazione, dell'effettiva concorrenza e del funzionamento efficace e sicuro del mercato interno per l'energia elettrica.

4.   L'ACER, se del caso, dopo aver chiesto aggiornamenti dei progetti presentati dai gestori dei sistemi di trasmissione, approva la metodologia relativa all'uso delle entrate derivanti dalla gestione delle congestioni a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943.

5.   L'ACER, sulla base di dati oggettivi, presenta un parere debitamente motivato al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione e delle raccomandazioni all'ENTSO per l'energia elettrica e all'ENTSO per il gas quando ritiene che il progetto di programma di lavoro annuale o il progetto di piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione che le sono stati presentati a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/943 e dell'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 715/2009 non contribuiscano a un trattamento non discriminatorio, a una concorrenza effettiva e al funzionamento efficace del mercato o a un'interconnessione transfrontaliera di livello sufficiente cui possono accedere parti terze, o non siano conformi alla direttiva 2009/73/CE e al regolamento (CE) n. 715/2009 o alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2019/943 e della direttiva (UE) 2019/944.

6.   Le competenti autorità di regolazione si coordinano al fine di individuare congiuntamente eventuali inosservanze da parte dell'EU DSO, dell'ENTSO per l'energia elettrica e dei centri di coordinamento regionali rispetto agli obblighi loro derivanti dal diritto dell'Unione e adottano le misure appropriate in conformità dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 62, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2019/944.

L'ACER, su richiesta di una o più autorità di regolamentazione o di propria iniziativa, esprime un parere debitamente motivato nonché formula una raccomandazione all'ENTSO per l'energia elettrica, all'EU DSO o ai centri regionali di coordinamento in merito al rispetto dei loro obblighi.

7.   Qualora un parere debitamente motivato dell'ACER individui un caso di potenziale inosservanza da parte dell'ENTSO per l'energia elettrica, dell'EU DSO o di un centro regionale di coordinamento con riferimento ai rispettivi obblighi che incombono loro, le autorità di regolazione interessate adottano all'unanimità decisioni coordinate che stabiliscono se vi sia una violazione degli obblighi pertinenti e, se del caso, le misure devono essere adottate dall'ENTSO per l'energia elettrica, dall'EU DSO o dal centro regionale di coordinamento per porre rimedio alla violazione. Qualora le autorità di regolazione non adottino tali decisioni coordinate all'unanimità entro quattro mesi dalla data di ricezione del parere motivato dell'ACER, la questione è deferita all'ACER per una decisione, a norma dell'articolo 6, paragrafo 10.

8.   Se entro tre mesi non è stato posto rimedio all'inosservanza individuata a norma dei paragrafi 6 o 7 del presente articolo, da parte dell'ENTSO per l'energia elettrica, dell'EU DSO o di un centro regionale di coordinamento,, o se l'autorità di regolamentazione nello Stato membro in cui l'organismo ha sede non ha adottato misure per garantire l'osservanza, l'ACER formula una raccomandazione all'autorità di regolazione affinché adotti provvedimenti, in conformità dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2019/944, al fine di garantire che l'ENTSO per l'energia elettrica, l'EU DSO o i centri regionali di coordinamento si conformino ai loro obblighi, e ne informa la Commissione.

Articolo 5

Compiti dell'ACER in relazione all'elaborazione e all'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti

1.   L'ACER partecipa allo sviluppo di codici di rete, ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2019/943 e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 715/2009, nonché di orientamenti ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/943. In particolare, l'ACER:

a)

presenta alla Commissione orientamenti quadro non vincolanti qualora richiesto a norma dell'articolo 59, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943 o dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009. L'ACER riesamina gli orientamenti quadro e li sottopone nuovamente alla Commissione qualora richiesto a norma dell'articolo 59, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/943 o dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 715/2009;

b)

presenta un parere motivato all'ENTSO per il gas sul codice di rete a norma dell'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 715/2009;

c)

rivede il codice di rete in conformità dell'articolo 59, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2019/943 e dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 715/2009. Nella sua revisione l'ACER tiene conto delle opinioni formulate dalle parti coinvolte nella redazione del codice di rete riveduto dall'ENTSO per l'energia elettrica, dall'ENTSO per il gas o dall'EU DSO, e consulta le parti interessate pertinenti in merito alla versione da trasmettere alla Commissione. A tal fine l'ACER può ricorrere, se del caso, al comitato istituito in relazione ai codici di rete e, se del caso, l'ACER informa la Commissione sui risultati delle consultazioni. Successivamente, l'ACER presenta il codice di rete riveduto alla Commissione in conformità dell'articolo 59, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2019/943 e dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 715/2009. Se l'ENTSO per l'energia elettrica, l'ENTSO per il gas o l'EU DSO non hanno elaborato un codice di rete, l'ACER elabora e presenta alla Commissione un progetto di codice di rete qualora richiesto a norma dell'articolo 59, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2019/943 o dell'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 715/2009;

d)

presenta alla Commissione un parere debitamente motivato, a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/943 o dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009, qualora l'ENTSO per l'energia elettrica e l'ENTSO per il gas non abbiano attuato un codice di rete elaborato a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/943 o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009 o un codice di rete che è stato stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafi da 3 a 12, del regolamento (UE) 2019/943 e dell'articolo 6, paragrafi da 1 a 10, del regolamento (CE) n. 715/2009, ma che non è stato adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 59, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2019/943 e dell'articolo 6, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 715/2009;

e)

controlla e analizza l'attuazione dei codici di rete adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2019/943 e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 715/2009 e degli orientamenti adottati a norma dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2019/943 il loro effetto sull'armonizzazione delle regole applicabili volte a facilitare l'integrazione del mercato e sulla non discriminazione, l'effettiva concorrenza e il funzionamento efficace del mercato, e riferisce alla Commissione al riguardo.

2.   Qualora uno dei seguenti atti giuridici preveda l'elaborazione di proposte di termini, condizioni o metodologie comuni per l'attuazione di codici di rete e di orientamenti che richiedono l'approvazione di tutte le autorità di regolazione, tali proposte di termini, condizioni comuni o metodologie sono sottoposte all'ACER per revisione e approvazione:

a)

un atto legislativo dell'Unione adottato secondo la procedura legislativa ordinaria;

b)

i codici di rete e gli orientamenti adottati prima del 4 luglio 2019 e revisioni successive dei suddetti codici di rete e orientamenti; o

c)

i codici di rete e gli orientamenti adottati quali atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (20).

3.   Qualora uno dei seguenti atti giuridici preveda l'elaborazione di proposte di termini, condizioni o metodologie per l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti che richiedono l'approvazione di tutte le autorità di regolazione della regione interessata, tali autorità di regolazione concordano all'unanimità termini, condizioni o metodologie comuni che devono essere approvate da ciascuna di tali autorità di regolazione:

a)

un atto legislativo dell'Unione adottato secondo la procedura legislativa ordinaria;

b)

i codici di rete e gli orientamenti adottati prima del 4 luglio 2019 e revisioni successive dei suddetti codici di rete e orientamenti; o

c)

i codici di rete e gli orientamenti adottati quali atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Le proposte di cui al primo comma sono notificate all'ACER entro una settimana dalla loro presentazione a dette autorità di regolazione. Le autorità di regolazione possono deferire le proposte all'ACER per approvazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, secondo comma, lettera b), e lo fanno a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, secondo comma, lettera a), in assenza del consenso unanime di cui al primo comma.

Il direttore del comitato dei regolatori, di propria iniziativa o su proposta di uno o più dei suoi membri, può chiedere che le autorità di regolazione della regione interessata sottopongano la proposta all'ACER per approvazione. Tale richiesta deve essere limitata ai casi in cui la proposta concordata a livello regionale si ripercuoterebbe in modo tangibile sul mercato interno dell'energia o sulla sicurezza dell'approvvigionamento al di là della regione.

4.   Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, l'ACER è competente ad adottare una decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, qualora le autorità di regolazione competenti non si accordino su termini, condizioni o metodologie per l'attuazione dei nuovi codici di rete e degli orientamenti adottati dopo il 4 luglio 2019 quali atti delegati, qualora tali termini, condizioni o metodologie richiedano l'approvazione di tutte le autorità di regolazione o di tutte le autorità di regolazione della regione interessata.

5.   Entro il 31 ottobre 2023, e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'eventuale necessità dell'ulteriore rafforzamento della partecipazione dell'ACER all'elaborazione e all'adozione di termini, condizioni o metodologie per l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti adottati quali atti delegati dopo il 4 luglio 2019. Se del caso, la relazione è corredata di una proposta legislativa volta a trasferire o modificare i necessari poteri all'ACER.

6.   Prima di approvare le condizioni o le metodologie di cui ai paragrafi 2 e 3, le autorità di regolazione o, se competente, l'ACER rivedono, se necessario, le suddette condizioni e metodologie, previa consultazione dell'ENTSO per l'energia elettrica, dell'ENTSO per il gas o dell'EU DSO, al fine di garantire che siano in linea con l'obiettivo del codice di rete o dell'orientamento e contribuiscano all'integrazione dei mercati, alla non discriminazione, alla concorrenza effettiva e al corretto funzionamento del mercato. L'ACER adotta una decisione in merito all'approvazione entro il periodo specificato nei pertinenti codici di rete e orientamenti. Tale periodo ha inizio il giorno seguente a quello in cui la proposta è stata comunicata all'ACER.

7.   L'ACER svolge i suoi compiti in relazione al riesame delle zone di offerta a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/943.

8.   L'ACER controlla la cooperazione regionale dei gestori dei sistemi di trasmissione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/943 e all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 715/2009 e tiene debitamente conto dei risultati di tale cooperazione nel formulare pareri, raccomandazioni e decisioni.

Articolo 6

Compiti dell'ACER in relazione alle autorità di regolamentazione

1.   L'ACER adotta decisioni individuali su questioni tecniche quando tali decisioni sono previste dal regolamento (UE) 2019/943, dal regolamento (CE) n. 715/2009, dalla direttiva (UE) 2019/944 o dalla direttiva 2009/73/CE.

2.   L'ACER può, coerentemente con il suo programma di lavoro, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, formulare raccomandazioni finalizzate ad assistere le autorità di regolazione e gli operatori del mercato nello scambio di buone prassi.

3.   Entro il 5 luglio 2022 e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'indipendenza delle autorità di regolazione a norma dell'articolo 57, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2019/944.

4.   L'ACER fornisce un quadro entro il quale le autorità di regolazione possono cooperare al fine di garantire un processo decisionale efficiente in merito a questioni di rilevanza transfrontaliera. Promuove la cooperazione fra le autorità di regolamentazione e fra le autorità di regolazione a livello regionale e dell'Unione e tiene conto dei risultati di tale cooperazione nel formulare pareri, raccomandazioni e decisioni. Quando l'ACER ritiene che siano necessarie norme vincolanti relative alla suddetta cooperazione, presenta le opportune raccomandazioni alla Commissione.

5.   L'ACER può esprimere un parere, sulla base di dati oggettivi, su richiesta di una o più autorità di regolazione o su richiesta della Commissione, concernente la conformità di una decisione, adottata da un'autorità di regolazione, ai codici di rete e agli orientamenti di cui al regolamento (UE) 2019/943, al regolamento (CE) n. 715/2009, alla direttiva (UE) 2019/944, o alla direttiva 2009/73/CE, o ad altre pertinenti disposizioni dei suddetti direttive o regolamenti.

6.   Se un'autorità di regolazione non si conforma al parere dell'ACER di cui al paragrafo 5 entro quattro mesi dal giorno di ricezione, l'ACER informa la Commissione e lo Stato membro in questione.

7.   Quando in un caso specifico un'autorità di regolazione incontra delle difficoltà per quanto riguarda l'applicazione dei codici di rete e degli orientamenti di cui al regolamento (UE) 2019/943 o al regolamento (CE) n. 715/2009, alla direttiva (UE) 2019/944 o alla direttiva 2009/73/CE, può chiedere all'ACER di fornire un parere. Dopo aver consultato la Commissione, l'ACER esprime il proprio parere entro tre mesi dalla data di ricezione della richiesta.

8.   Su richiesta di un'autorità di regolazione, l'ACER può fornire assistenza operativa all'autorità di regolazione interessata all'indagine, a norma del regolamento (UE) n. 1227/2011.

9   L'ACER presenta pareri alla pertinente autorità di regolazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943.

10.   L'ACER è competente ad adottare decisioni individuali su questioni regolamentari aventi effetti sugli scambi transfrontalieri o sulla sicurezza transfrontaliera del sistema nei casi che richiedono una decisione congiunta di almeno due autorità di regolazione, qualora tali competenze siano state loro attribuite mediante uno dei seguenti atti giuridici:

a)

un atto legislativo dell'Unione adottato secondo la procedura legislativa ordinaria;

b)

codici di rete e orientamenti adottati prima del 4 luglio 2019, comprese le revisioni successive dei suddetti codici di rete e orientamenti; o

c)

codici di rete e orientamenti adottati quali atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

L'ACER è competente ad adottare decisioni individuali di cui al primo comma nelle seguenti situazioni:

a)

se le competenti autorità di regolazione non sono riuscite a raggiungere un accordo entro sei mesi dal giorno in cui è stata adita l'ultima delle suddette autorità; o entro quattro mesi nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del presente regolamento o nei casi di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera c), o all'articolo 62, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2019/944; oppure

b)

sula base di una richiesta congiunta delle competenti autorità di regolazione.

Le competenti autorità di regolazione possono richiedere congiuntamente che il periodo di cui alla lettera a) del secondo comma del presente paragrafo sia esteso per un periodo fino a sei mesi, tranne nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del presente regolamento, o nei casi di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera c), o all'articolo 62, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2019/944.

Quando le competenze per decidere sulle questioni transfrontaliere di cui al primo comma sono state conferite alle autorità di regolazione mediante nuovi codici di rete od orientamenti adottati quali atti delegati dopo il 4 luglio 2019, l'ACER è competente su base volontaria a norma del secondo comma, lettera b), del presente paragrafo solo previa richiesta da almeno il 60 % delle competenti autorità di regolamentazione. Nel caso in cui siano coinvolte solo due autorità di regolazione, ciascuna di esse può deferire il caso all'ACER.

Entro il 31 ottobre 2023, e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'eventuale necessità di rafforzare ulteriormente la partecipazione dell'ACER alla risoluzione di casi di disaccordo tra autorità di regolamentazione in merito a decisioni congiunte su questioni per le quali sono state loro conferite competenze mediante un atto delegato dopo il 4 luglio 2019. Se del caso, la relazione è corredata di una proposta legislativa volta a modificare tali poteri o a trasferire i necessari poteri all'ACER.

11.   Per mettere a punto la decisione a norma del paragrafo 10, l'ACER consulta le autorità di regolamentazione e i gestori dei sistemi di trasmissione interessati e viene informata in merito alle proposte e osservazioni di tutti i gestori dei sistemi di trasmissione interessati.

12.   Se un caso le è stato sottoposto ai sensi del paragrafo 10, l'ACER:

a)

emana una decisione entro sei mesi dal giorno in cui le è stato sottoposto; o entro quattro mesi nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del presente regolamento o nei casi di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera c), o all'articolo 62, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2019/944; e

b)

può, se necessario, prendere una decisione provvisoria per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti o la sicurezza operativa.

13.   Se le questioni di regolamentazione di cui al paragrafo 10 riguardano anche le esenzioni ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2019/943 o dell'articolo 36 della direttiva 2009/73/CE, i termini di cui al presente regolamento non possono essere cumulati con i termini di cui alle suddette disposizioni.

Articolo 7

Compiti dell'ACER in relazione ai centri di coordinamento regionali

1.   L'ACER, in stretta cooperazione con le autorità di regolazione ed ENTSO per l'energia elettrica, monitora e analizza le prestazioni dei centri di coordinamento regionali, tenendo conto delle relazioni di cui all'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943.

2.   Per eseguire i compiti di cui al paragrafo 1 in modo celere ed efficiente, l'ACER in particolare:

a)

decide in merito alla configurazione delle regioni di gestione del sistema a norma dell'articolo 36, paragrafi 3 e 4, e rilascia approvazioni a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943;

b)

se del caso, richiede informazioni ai centri di coordinamento regionali in conformità dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2019/943;

c)

esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione;

d)

esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti ai centri di coordinamento regionali.

Articolo 8

Compiti dell'ACER in relazione ai gestori del mercato elettrico designati

Per assicurare che i gestori del mercato elettrico designati svolgano le loro funzioni a norma del regolamento (UE) 2019/943 e del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione (21), l'ACER:

a)

monitora i progressi dei gestori del mercato elettrico designati rispetto all'espletamento delle funzioni di cui al regolamento (UE) 2015/1222;

b)

rivolge raccomandazioni alla Commissione in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/1222;

c)

se del caso, richiede informazioni ai gestori del mercato elettrico designati.

Articolo 9

Compiti dell'ACER in relazione all'adeguatezza della generazione e alla preparazione ai rischi

1.   L'ACER approva e modifica, ove necessario:

a)

le proposte di metodologia e calcolo relative alla valutazione europea di adeguatezza delle risorse in conformità dell'articolo 23, paragrafi 3, 4, 6 e 7, del regolamento (UE) 2019/943;

b)

le proposte di specifiche tecniche per la partecipazione transfrontaliera ai meccanismi di regolazione della capacità in conformità dell'articolo 26, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2019/943.

2.   L'ACER formula un parere a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/941 che valuta se le differenze tra le valutazioni nazionali di adeguatezza delle risorse e le valutazioni europee di adeguatezza delle risorse sono giustificate.

3.   L'ACER approva e modifica, ove necessario, le metodologie per:

a)

individuare gli scenari di crisi dell'energia elettrica a livello regionale a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/941;

b)

elaborare le valutazioni dell'adeguatezza a breve termine e stagionale a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/941.

4.   Per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, l'ACER è rappresentata in seno al gruppo di coordinamento del gas in conformità dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1938 e ottempera ai suoi obblighi in materia di capacità bidirezionale permanente delle interconnessioni per il gas a norma dell'allegato III del regolamento (UE) 2017/1938.

Articolo 10

Compiti dell'ACER in relazione alle decisioni di deroga e certificazione

L'ACER deve decidere sulle deroghe, come prevede l'articolo 63, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/943. L'ACER deve inoltre decidere sulle deroghe come prevede l'articolo 36, paragrafo 4, della direttiva 2009/73/CE, quando l'infrastruttura in questione si trova sul territorio di più Stati membri.

Articolo 11

Compiti dell'ACER in relazione alle infrastrutture

Per quanto riguarda le infrastrutture energetiche, l'ACER, in stretta cooperazione con le autorità di regolazione, ENTSO per l'energia elettrica e ENTSO per il gas:

a)

controlla i progressi registrati nella realizzazione di progetti volti a creare nuove capacità di interconnessione;

b)

controlla l'attuazione dei piani di sviluppo della rete a livello unionale. Se l'ACER individua incongruenze tra i suddetti piani e la loro attuazione, individua i motivi di tali incongruenze e formula raccomandazioni ai gestori dei sistemi di trasmissione interessati e alle autorità di regolazione o ad altri organismi competenti interessati al fine di attuare gli investimenti in conformità dei piani di sviluppo della rete a livello unionale;

c)

ottempera agli obblighi di cui agli articoli 5, 11 e 13 del regolamento (UE) n. 347/2013;

d)

adotta decisioni sulle richieste di investimento in conformità dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 347/2013.

Articolo 12

Compiti dell'ACER in relazione all'integrità e alla trasparenza dei mercati all'ingrosso

Per monitorare efficacemente l'integrità e la trasparenza dei mercati all'ingrosso, l'ACER, in stretta cooperazione con le autorità di regolamentazione e altre autorità nazionali:

a)

monitora i mercati all'ingrosso, raccoglie e condivide dati e istituisce un registro degli operatori di mercato in conformità degli articoli da 7 a 12 del regolamento (UE) n. 1227/2011;

b)

rivolge raccomandazioni alla Commissione in conformità dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1227/2011;

c)

coordina le indagini in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1227/2011.

Articolo 13

Attribuzione di nuovi compiti all'ACER

All'ACER possono, in circostanze chiaramente definite dalla Commissione nei codici di rete adottati a norma dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2019/943 e negli orientamenti adottati ai sensi dell'articolo 61 di tale regolamento o dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 715/2009 e su questioni relative all'obiettivo per il quale è stata istituita, essere affidati compiti supplementari che non prevedono poteri decisionali.

Articolo 14

Consultazione, trasparenza e garanzie procedurali

1.   Nello svolgimento dei suoi compiti, in particolare nel processo di sviluppo di orientamenti quadro a norma dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2019/943 o dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 715/2009, nonché nel processo di proposta di modifiche dei codici di rete di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) 2019/943 o all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 715/2009, l'ACER consulta tempestivamente i soggetti partecipanti al mercato, i gestori dei sistemi di trasmissione, i consumatori, gli utenti finali e, se del caso, le autorità della concorrenza, fatte salve le rispettive competenze, in modo aperto e trasparente, specialmente quando i suoi compiti riguardano i gestori dei sistemi di trasmissione.

2.   L'ACER provvede a che il pubblico e le parti interessate dispongano, ove opportuno, di informazioni obiettive, affidabili e facilmente accessibili, in particolare riguardanti, eventualmente, i risultati del suo lavoro.

Sono resi pubblici tutti i documenti e i verbali delle riunioni di consultazione condotte durante lo sviluppo di orientamenti quadro a norma dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2019/943 o dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 715/2009, o durante la modifica dei codici di rete di cui al paragrafo 1.

3.   Prima di adottare orientamenti quadro o proporre modifiche dei codici di rete di cui al paragrafo 1, l'ACER indica in che misura le osservazioni ricevute durante la consultazione sono state prese in considerazione e, qualora non abbia dato seguito a tali osservazioni, adduce i motivi di tale scelta.

4.   L'ACER pubblica sul proprio sito web quanto meno gli ordini del giorno, i documenti di riferimento e, se del caso, i verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione, del comitato dei regolatori e della commissione dei ricorsi.

5.   L'ACER adotta e pubblica un regolamento interno adeguato e proporzionato secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera t). Tale regolamento interno comprende disposizioni che garantiscono un processo decisionale trasparente e ragionevole, a tutela dei diritti procedurali fondamentali basati sullo stato di diritto, tra cui il diritto di essere ascoltati, le norme sull'accesso ai fascicoli e le norme di cui ai paragrafi da 6, 7 e 8.

6.   Prima di adottare le decisioni individuali di cui al presente regolamento, l'ACER informa ogni parte interessata della sua intenzione di adottare tale decisione e le assegna un termine per esprimere un parere al riguardo, tenendo pienamente conto dell'urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione.

7.   Le decisioni individuali dell'ACER indicano le ragioni sulle quali si basano al fine di consentire un ricorso sul merito.

8.   Le parti interessate dalle decisioni individuali sono informate dei mezzi di ricorso disponibili a norma del presente regolamento.

Articolo 15

Monitoraggio e comunicazione nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale

1.   L'ACER, in stretta collaborazione con la Commissione, gli Stati membri e le competenti autorità nazionali, comprese le autorità di regolazione e fatte salve le competenze delle autorità garanti della concorrenza, procede al monitoraggio dei mercati all'ingrosso e al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale, in particolare dei prezzi al dettaglio di energia elettrica e gas naturale, della conformità con i diritti dei consumatori stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/944 e dalla direttiva 2009/73/CE, dell'impatto degli sviluppi del mercato sui clienti civili, dell'accesso alle reti, compreso l'accesso all'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, dei progressi compiuti per quanto riguarda le interconnessioni, dei potenziali ostacoli agli scambi transfrontalieri, delle barriere normative per i nuovi operatori del mercato e i piccoli attori, incluse le collettività dell'energia, degli interventi statali che impediscono ai prezzi di riflettere una reale scarsità, quali indicati all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943, e delle prestazioni degli Stati membri sul fronte della sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica in base ai risultati della valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse di cui all'articolo 23 di tale regolamento, tenendo conto in particolare della valutazione ex post di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2019/941.

2.   L'ACER pubblica una relazione annuale sui risultati della sua attività di monitoraggio di cui al paragrafo 1. In tale relazione, individua gli eventuali ostacoli alla realizzazione di tali mercati interni dell'elettricità e del gas naturale.

3.   Contestualmente alla pubblicazione della sua relazione annuale, l'ACER può presentare al Parlamento e alla Commissione un parere sulle possibili misure per rimuovere gli ostacoli di cui al paragrafo 2.

4.   L'ACER pubblica una relazione sulle migliori pratiche relative alle metodologie di tariffazione per la trasmissione e la distribuzione in conformità dell'articolo 18, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2019/943.

Capo II

Organizzazione dell'ACER

Articolo 16

Natura giuridica

1.   L'ACER è un organismo dell'Unione dotato di personalità giuridica.

2.   In ciascuno Stato membro l'ACER gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale. In particolare può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

3.   L'ACER è rappresentata dal suo direttore.

4.   L'ACER ha sede a Lubiana (Slovenia).

Articolo 17

Struttura amministrativa e di gestione

L'ACER è composta da:

a)

un consiglio d'amministrazione, che svolge i compiti di cui all'articolo 29;

b)

un comitato dei regolatori, che svolge i compiti di cui all'articolo 22;

c)

un direttore, che svolge i compiti di cui all'articolo 24; e

d)

una commissione dei ricorsi, che svolge i compiti di cui all'articolo 28.

Articolo 18

Composizione del consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione è composto da nove membri. Ogni membro ha un supplente. Due membri e i rispettivi supplenti sono designati dalla Commissione, due membri e i rispettivi supplenti sono designati dal Parlamento europeo e cinque membri e i rispettivi supplenti sono designati dal Consiglio. Un membro del consiglio di amministrazione non deve essere anche deputato al Parlamento europeo. Un membro del consiglio di amministrazione non deve essere un membro del consiglio di amministrazione.

2.   La durata del mandato dei membri del consiglio di amministrazione e dei rispettivi supplenti è di quattro anni, rinnovabile una volta. Per il primo mandato, per la metà dei membri e per i rispettivi supplenti la durata del mandato è di sei anni.

3.   Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri, a maggioranza dei due terzi, un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce automaticamente il presidente quando quest'ultimo non è in grado di esercitare le sue funzioni. La durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di due anni ed è rinnovabile una volta. Il mandato del presidente e quello del vicepresidente scadono quando essi cessano di essere membri del consiglio di amministrazione.

4.   Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente. Il presidente del comitato dei regolatori o la persona designata di detto comitato e il direttore partecipano, senza diritto di voto, alle deliberazioni salvo decisione contraria del consiglio di amministrazione per quanto riguarda il direttore. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno in sessione ordinaria. Esso si riunisce su iniziativa del presidente, su richiesta della Commissione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione può invitare qualsiasi persona, il cui parere possa essere potenzialmente rilevante, a assistere alle sue riunioni in veste di osservatore. I membri del consiglio di amministrazione possono, fatte salve le disposizioni del suo regolamento interno, farsi assistere da consulenti o esperti. Le funzioni di segretariato del consiglio di amministrazione sono svolte dall'ACER.

5.   Salvo diversa prescrizione del presente regolamento, il consiglio di amministrazione adotta le sue decisioni a maggioranza di due terzi dei membri presenti. Ogni membro del consiglio di amministrazione o rispettivo supplente dispone di un solo voto.

6.   Il regolamento interno fissa in modo dettagliato:

a)

le modalità di voto, in particolare le condizioni sulla base delle quali un membro può agire a nome di un altro membro e, eventualmente, le regole in materia di quorum; e

b)

le modalità della rotazione per il rinnovo dei membri del consiglio di amministrazione nominati dal Consiglio, in modo da assicurare col tempo una partecipazione equilibrata degli Stati membri.

7.   Fatto salvo il ruolo dei membri nominati dalla Commissione, i membri del consiglio di amministrazione si impegnano ad agire in modo indipendente e obiettivo nell'interesse dell'Unione nel suo insieme, senza sollecitare né seguire istruzioni da parte di istituzioni, di organi o di organismi dell'Unione, di governi degli Stati membri o di altri soggetti pubblici o privati. A tal fine ciascun membro rende una dichiarazione scritta d'impegno e una dichiarazione scritta d'interessi con la quale indica l'assenza di interessi che potrebbero essere considerati contrastanti con la sua indipendenza o interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali. L'ACER rende tali dichiarazioni pubbliche ogni anno.

Articolo 19

Funzioni del consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione:

a)

dopo aver consultato il comitato dei regolatori e ottenuto il suo parere favorevole conformemente all'articolo 22, paragrafo 5, lettera c), nomina il direttore conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, e se del caso ne proroga il mandato o lo rimuove dalla carica;

b)

nomina formalmente i membri del comitato dei regolatori nominati a norma dell'articolo 21, paragrafo 1;

c)

nomina formalmente i membri della commissione dei ricorsi a norma dell'articolo 25, paragrafo 2;

d)

assicura che l'ACER compia la sua missione ed esegua i compiti che le sono affidati ai sensi del presente regolamento;

e)

adotta il documento di programmazione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, a maggioranza di due terzi dei suoi membri e, se del caso, lo modifica in conformità dell'articolo 20, paragrafo 3;

f)

adotta a maggioranza dei due terzi dei suoi membri il bilancio annuale dell'ACER ed esercita le sue altre funzioni di bilancio conformemente agli articoli da 31 a 35;

g)

decide, previo accordo della Commissione, in merito all'accettazione di lasciti, donazioni o sovvenzioni provenienti da altre fonti dell'Unione o di contributi volontari provenienti dagli Stati membri o dalle autorità di regolazione. Il parere espresso dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 4, si riferisce esplicitamente alle fonti di finanziamento elencate nel presente paragrafo;

h)

di concerto con il comitato dei regolatori, esercita l'autorità disciplinare sul direttore. Inoltre, in conformità del paragrafo 2 esercita, nei confronti del personale dell'ACER, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione («poteri dell'autorità che ha il potere di nomina»);

i)

stabilisce le modalità di applicazione per dare efficacia allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti in conformità dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari, ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2;

j)

adotta le disposizioni pratiche di attuazione del diritto di accesso ai documenti dell'ACER, conformemente all'articolo 41;

k)

adotta e pubblica la relazione annuale sulle attività dell'ACER, sulla base del progetto di relazione annuale di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera i), e trasmette tale relazione, entro il 1o luglio di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti. La relazione annuale sulle attività dell'ACER comprende una sezione autonoma, approvata dal comitato dei regolatori, relativa alle attività di regolamentazione dell'ACER nel corso dell'anno in questione;

l)

adotta e pubblica il suo regolamento interno;

m)

adotta le regole finanziarie applicabili all'ACER conformemente all'articolo 36;

n)

adotta una strategia antifrode, proporzionata al rischio di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;

o)

adotta regole per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri, nonché ai membri della commissione dei ricorsi;

p)

adotta e aggiorna regolarmente i piani di comunicazione e divulgazione di cui all'articolo 41;

q)

nomina un contabile soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile, che è pienamente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni;

r)

assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);

s)

autorizza la conclusione di accordi di lavoro conformemente all'articolo 43;

t)

sulla base di una proposta del direttore in conformità dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), e dopo aver consultato il comitato dei regolatori e ottenuto il suo parere favorevole in conformità dell'articolo 22, paragrafo 5, lettera f), adotta e pubblica il regolamento interno di cui all'articolo 14, paragrafo 5.

2.   Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile, con cui delega al direttore i pertinenti poteri dell'autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione di detta delega di poteri. Il direttore è autorizzato a subdelegare tali poteri.

3.   Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore e quelli subdelegati da quest'ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore. Le circostanze eccezionali sono rigorosamente limitate a questioni di amministrazione, di bilancio o di direzione e lasciano impregiudicata la piena indipendenza del direttore in relazione ai suoi compiti in conformità dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera c).

Articolo 20

Programmazione annuale e pluriennale

1.   Ogni anno il direttore elabora un progetto di documento di programmazione contenente la programmazione annuale e pluriennale e lo presenta al consiglio di amministrazione e al comitato dei regolatori.

Il consiglio di amministrazione adotta il progetto di documento di programmazione dopo aver ricevuto il parere favorevole del comitato dei regolatori e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 gennaio.

Il progetto di documento di programmazione deve essere conforme al progetto preliminare di bilancio stabilito in conformità dell'articolo 33, paragrafi 1, 2 e 3.

Tenendo conto del parere della Commissione, dopo aver ricevuto il parere favorevole del comitato dei regolatori e in seguito alla sua presentazione al Parlamento europeo da parte del direttore, il consiglio di amministrazione adotta il documento di programmazione. Il consiglio di amministrazione trasmette il documento di programmazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 dicembre.

Il documento di programmazione è adottato fatta salva la procedura di bilancio annuale ed è reso pubblico.

Il documento di programmazione diventa definitivo dopo l'approvazione definitiva del bilancio generale e, se necessario, è adeguato di conseguenza.

2.   La programmazione annuale di cui al documento di programmazione comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione. Contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e un'indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ciascuna azione, ivi compreso un riferimento ai gruppi di lavoro dell'ACER incaricati di contribuire alla stesura dei rispettivi documenti, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. La programmazione annuale è coerente con la programmazione pluriennale di cui al paragrafo 4. Indica chiaramente quali compiti sono stati aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente.

3.   Quando all'ACER viene assegnato un nuovo compito, il consiglio di amministrazione modifica il documento di programmazione adottato.

Le modifiche sostanziali del documento di programmazione sono adottate con la stessa procedura stabilita per il documento di programmazione iniziale. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore il potere di presentare modifiche non sostanziali del documento di programmazione.

4.   La programmazione pluriennale di cui al documento di programmazione definisce la programmazione strategica generale, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di prestazione. Definisce inoltre la programmazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale.

La programmazione delle risorse viene aggiornata ogni anno. La programmazione strategica è aggiornata all'occorrenza, in particolare per adattarla all'esito della valutazione di cui all'articolo 45.

Articolo 21

Composizione del comitato dei regolatori

1.   Il comitato dei regolatori è composto da:

a)

rappresentanti ad alto livello delle autorità di regolazione, a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944 e all'articolo 39, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE, e da un supplente per Stato membro proveniente dall'attuale personale dirigente di tali autorità, entrambi nominati dall'autorità di regolazione;

b)

un rappresentante, senza diritto di voto, della Commissione.

Nel comitato dei regolatori è ammesso un solo rappresentante dell'autorità di regolazione per Stato membro.

2.   Il comitato dei regolatori elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente quando quest'ultimo non è in grado di esercitare le sue funzioni. La durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di due anni e mezzo ed è rinnovabile. Il mandato del presidente e quello del vicepresidente scadono comunque quando essi cessano di essere membri del comitato dei regolatori.

Articolo 22

Funzioni del comitato dei regolatori

1.   Il comitato dei regolatori delibera a maggioranza di due terzi dei suoi membri presenti. Ciascun membro dispone di un voto.

2.   Il comitato dei regolatori adotta e pubblica il proprio regolamento interno. Il regolamento interno fissa le modalità di voto in modo dettagliato, in particolare le condizioni in cui un membro può agire a nome di un altro membro e, eventualmente, le regole in materia di quorum. Il regolamento interno può prevedere metodi di lavoro specifici per l'esame delle questioni che sorgono nel contesto delle iniziative di cooperazione regionale.

3.   Nello svolgimento dei compiti conferitigli dal presente regolamento e fatto salvo che i suoi membri agiscono a nome della loro rispettiva autorità di regolazione, il comitato dei regolatori agisce in piena autonomia, senza chiedere né accettare istruzioni da parte dei governi degli Stati membri, dalla Commissione o da un altro soggetto pubblico o privato.

4.   Le funzioni di segretariato del comitato dei regolatori sono svolte dall'ACER.

5.   Il comitato dei regolatori:

a)

presenta un parere e, se del caso, osservazioni e modifiche del testo delle proposte del direttore per i progetti di parere, le raccomandazioni e le decisioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, agli articoli da 4 a 8, all'articolo 9, paragrafi 1 e 3, all'articolo 10, all'articolo 11, lettera c), all'articolo 13, all'articolo 15, paragrafo 4, e agli articoli 30 e 43 la cui adozione viene presa in considerazione;

b)

nella sua sfera di competenza, fornisce orientamenti al direttore nello svolgimento dei compiti di quest'ultimo, fatti salvi i compiti dell'ACER di cui al regolamento (UE) n. 1227/2011, e fornisce orientamenti ai gruppi di lavoro dell'ACER istituiti a noma dell'articolo 30;

c)

fornisce un parere al consiglio di amministrazione sul candidato direttore a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 23, paragrafo 2;

d)

approva il documento di programmazione a norma dell'articolo 20, paragrafo 1;

e)

approva la sezione indipendente sulle attività di regolamentazione della relazione annuale, in ottemperanza dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera k), e dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera i);

f)

presenta un parere al consiglio di amministrazione concernente il regolamento interno a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, e dell'articolo 30, paragrafo 3;

g)

presenta un parere al consiglio di amministrazione concernente i piani di comunicazione e divulgazione di cui all'articolo 41;

h)

presenta un parere al consiglio di amministrazione concernente il regolamento interno per le relazioni con i paesi terzi o le organizzazioni internazionali di cui all'articolo 43.

6.   Il Parlamento europeo è informato del progetto di ordine del giorno delle successive riunioni del comitato dei regolatori almeno due settimane prima. Entro due settimane da tali riunioni il progetto di processo verbale è trasmesso al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo può invitare il presidente del comitato dei regolatori o il vicepresidente, nel pieno rispetto della loro indipendenza, a fare una dichiarazione presso la sua commissione competente e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima.

Articolo 23

Il direttore

1.   L'ACER è gestita dal suo direttore che agisce conformemente agli orientamenti di cui all'articolo 22, paragrafo 5, lettera b), e, ove previsto dal presente regolamento, ai pareri del comitato dei regolatori. Fatti salvi i rispettivi ruoli del consiglio di amministrazione e del comitato dei regolatori in relazione ai compiti del direttore, il direttore non sollecita né accetta alcuna istruzione da alcun governo, dalle istituzioni dell'Unione o da alcun soggetto pubblico o privato. Il direttore rende conto del suo operato al consiglio di amministrazione con riguardo a questioni di amministrazione, bilancio e direzione, ma rimane pienamente indipendente nell'espletamento delle sue mansioni in conformità dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera c). Il direttore può partecipare alle riunioni del comitato dei regolatori in veste di osservatore.

2.   Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del comitato dei regolatori, in base ai suoi meriti, alle sue competenze e alla sua esperienza relativa al settore dell'energia, venendo scelto da un elenco di almeno tre candidati proposto dalla Commissione, in seguito a una procedura di selezione aperta e trasparente. Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione rende una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo e risponde alle domande rivolte dai membri di quest'ultima. Ai fini della conclusione del contratto con il direttore l'ACER è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione.

3.   Il mandato del direttore è di cinque anni. Durante i nove mesi che precedono lo scadere di questo periodo, la Commissione procede a una valutazione. Nella valutazione la Commissione esamina in particolare:

a)

la prestazione del direttore;

b)

gli obblighi e le necessità dell'ACER negli anni successivi.

4.   Il consiglio di amministrazione, deliberando su proposta della Commissione, previa consultazione del comitato dei regolatori e tenendo nella massima considerazione la valutazione e il parere del comitato dei regolatori e solo se giustificato sulla base dei doveri e delle necessità dell'ACER, può prorogare una volta il mandato del direttore per un periodo non superiore a cinque anni. Il direttore il cui mandato sia stato prorogato non deve partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo di proroga.

5.   Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore. Entro un mese dalla proroga del suo mandato, il direttore può essere invitato a fare una dichiarazione dinanzi alla competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di tale commissione.

6.   Se il suo mandato non è prorogato, il direttore resta in carica fino alla nomina del suo successore.

7.   Il direttore può essere rimosso dalla sua carica solo con una decisione del consiglio di amministrazione dopo aver ottenuto il parere favorevole del comitato dei regolatori. Il consiglio di amministrazione prende tale decisione a maggioranza di due terzi dei suoi membri.

8.   Il Parlamento europeo e il Consiglio possono invitare il direttore a presentare una relazione sull'esecuzione dei suoi compiti. Il Parlamento europeo può invitare il direttore a fare una dichiarazione presso la sua commissione competente e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima.

Articolo 24

Compiti del direttore

1.   Il direttore:

a)

è il rappresentante legale dell'ACER e ha il compito di provvedere alla sua gestione corrente;

b)

prepara i lavori del consiglio di amministrazione, partecipa, senza diritto di voto, ai lavori di quest'ultimo e ha la responsabilità delle decisioni adottate dal consiglio di amministrazione;

c)

redige, adotta e pubblica pareri, raccomandazioni e decisioni e conduce consultazioni in merito;

d)

è responsabile dell'esecuzione del programma di lavoro annuale dell'ACER sotto la guida del comitato dei regolatori e sotto il controllo amministrativo del consiglio di amministrazione;

e)

prende le disposizioni necessarie, in particolare per quanto concerne l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento dell'ACER conformemente al presente regolamento;

f)

prepara annualmente un progetto di programma di lavoro dell'ACER per l'anno seguente e, previa adozione da parte del consiglio di amministrazione, lo presenta al comitato dei regolatori, al Parlamento europeo e alla Commissione entro il 31 gennaio ogni anno;

g)

è responsabile dell'attuazione del documento di programmazione e della rendicontazione circa la sua attuazione al consiglio di amministrazione;

h)

redige un progetto preliminare di bilancio dell'ACER ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, ed esegue il bilancio dell'ACER ai sensi degli articoli 34 e 35;

i)

ogni anno prepara e presenta al consiglio di amministrazione un progetto di relazione annuale il quale prevede una sezione indipendente dedicata alle attività di regolamentazione dell'ACER e una parte dedicata alle questioni finanziarie e amministrative;

j)

prepara un piano di azione sulla scorta delle conclusioni delle relazioni di audit e delle valutazioni interne ed esterne e delle indagini dell'OLAF e riferisce sui progressi compiuti ogni sei mesi alla Commissione e periodicamente al consiglio di amministrazione;

k)

decide se, ai fini dello svolgimento efficace ed efficiente dei compiti dell'ACER, è necessario inviare uno o più membri del personale in uno o più Stati membri.

Ai fini del primo comma, lettera k), prima di decidere di istituire un ufficio locale il direttore chiede il parere degli Stati membri interessati, compreso lo Stato membro che ospita la sede dell'ACER, e ottiene l'accordo preventivo della Commissione e del consiglio di amministrazione. La decisione è basata su un'adeguata analisi costi-benefici e precisa l'ambito delle attività da espletarsi presso detto ufficio locale in modo da evitare costi inutili e duplicazioni delle funzioni amministrative dell'ACER.

2.   Ai fini del presente articolo, paragrafo 1, lettera c), i pareri, le raccomandazioni e le decisioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, agli articoli da 4 a 8, all'articolo 9, paragrafi 1 e 3, all'articolo 10, all'articolo 11, lettera c), all'articolo 13, all'articolo 15, paragrafo 4, e agli articoli 30 e 43 devono essere adottati solo dopo aver ottenuto il parere favorevole del comitato dei regolatori.

Prima di sottoporre pareri, raccomandazioni o decisioni al voto del comitato dei regolatori, il direttore trasmette sufficientemente in anticipo le proposte di progetti di pareri, raccomandazioni o decisioni al gruppo di lavoro pertinente per consultazione.

Il direttore:

a)

tiene conto delle osservazioni e delle modifiche del comitato dei regolatori e ripresenta a quest'ultimo la versione rivista del progetto di parere, raccomandazione o decisione onde ottenere un parere favorevole;

b)

può ritirare i progetti di pareri, raccomandazioni e decisioni presentati a condizione che il direttore trasmetta una spiegazione scritta debitamente giustificata qualora sia in disaccordo con le modifiche presentate dal comitato dei regolatori;

In caso di ritiro di un progetto di parere, raccomandazione o decisione, il direttore ha facoltà di presentare un nuovo progetto di parere, raccomandazione o decisione secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 5, lettera a), e al secondo comma del presente paragrafo. Ai fini del presente paragrafo, terzo comma, lettera a), se il direttore si discosta o respinge le osservazioni e le modifiche ricevute dal comitato dei regolatori, il direttore deve inoltre fornire una motivazione scritta debitamente giustificata.

Se il comitato dei regolatori non esprime un parere favorevole sul testo ripresentato del progetto di parere, raccomandazione o decisione perché le sue osservazioni e modifiche non sono state adeguatamente rispecchiate nel testo ripresentato, il direttore può rivedere ulteriormente il testo del progetto di parere, raccomandazione o decisione conformemente alle modifiche e alle osservazioni proposte dal comitato dei regolatori per ottenere il suo parere favorevole, senza dover consultare nuovamente il gruppo di lavoro competente o dover fornire ulteriori motivazioni scritte.

Articolo 25

Istituzione e composizione della commissione dei ricorsi

1.   L'ACER istituisce una commissione dei ricorsi.

2.   La commissione dei ricorsi è composta da sei membri e da sei supplenti selezionati fra gli alti funzionari ancora in carica o fuori servizio delle autorità di regolamentazione, delle autorità sulla concorrenza o di altre istituzioni dell'Unione o nazionali o con un'esperienza pertinente nel settore dell'energia. La commissione dei ricorsi nomina il suo presidente.

I membri della commissione dei ricorsi sono formalmente nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione, in seguito a un invito pubblico a manifestare interesse e previa consultazione del comitato dei regolatori.

3.   La commissione dei ricorsi adotta e pubblica il proprio regolamento interno. Detto regolamento definisce in modo dettagliato le modalità organizzative e operative della commissione dei ricorsi e la procedura che si applica ai ricorsi presentati dinanzi alla commissione in conformità dell'articolo 28. La commissione dei ricorsi informa la Commissione circa il progetto di regolamento interno, nonché qualsivoglia modifica significativa a esso apportata. La Commissione può formulare un parere su tali norme entro tre mesi dalla data di ricevimento della notifica.

Il bilancio dell'ACER ha una linea distinta per il finanziamento della segreteria della commissione dei ricorsi.

4.   Le decisioni della commissione dei ricorsi sono adottate a maggioranza di almeno quattro dei suoi sei membri. La commissione dei ricorsi si riunisce quando è necessario.

Articolo 26

Membri della commissione dei ricorsi

1.   Il mandato dei membri della commissione dei ricorsi è di cinque anni. Tale mandato è rinnovabile una volta.

2.   I membri della commissione dei ricorsi sono indipendenti nelle loro decisioni. Essi non sono vincolati da alcuna istruzione. Essi non esercitano altre funzioni in seno all'ACER, nel suo consiglio di amministrazione, nel suo comitato dei regolatori né nei gruppi di lavoro. Durante il loro mandato i membri della commissione dei ricorsi possono essere esonerati dalle loro funzioni solo per gravi motivi e se il consiglio di amministrazione decide in tal senso, previo parere del comitato dei regolatori.

Articolo 27

Esclusione e ricusazione nella commissione dei ricorsi

1.   I membri della commissione dei ricorsi non prendono parte a un procedimento di ricorso in atto in caso di conflitto di interessi, se vi hanno precedentemente preso parte come rappresentanti di una delle parti, o se sono intervenuti nell'adozione della decisione oggetto del ricorso.

2.   Un membro della commissione dei ricorsi informa la commissione se, per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 o per qualsivoglia altro motivo, ritiene che un altro membro non possa partecipare alla procedura di ricorso. Una delle parti del procedimento può ricusare un membro della commissione dei ricorsi per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 oppure per sospetta parzialità. Tale ricusazione non è ammessa se si fonda sulla nazionalità dei membri o quando una delle parti nella procedura di ricorso, pur essendo a conoscenza dell'esistenza di un motivo di ricusazione, abbia compiuto atti procedurali nella procedura di ricorso diversi dalla ricusazione della composizione della commissione dei ricorsi.

3.   La commissione dei ricorsi decide quali provvedimenti debbano essere adottati nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, senza la partecipazione del membro interessato. Ai fini della decisione, il membro interessato è sostituito alla commissione dei ricorsi dal suo supplente. Se quest'ultimo si trova in una situazione simile a quella del membro, il presidente designa un sostituto fra i supplenti disponibili.

4.   I membri della commissione dei ricorsi si impegnano ad agire in modo indipendente nell'interesse pubblico. A tal fine essi rendono una dichiarazione scritta d'impegno e una dichiarazione scritta d'interessi con la quale indicano l'assenza di interessi che potrebbero essere considerati contrastanti con la loro indipendenza o interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali. Tali dichiarazioni sono rese pubbliche ogni anno.

Articolo 28

Decisioni impugnabili

1.   Qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le autorità di regolamentazione, può proporre un ricorso contro una decisione, di cui all'articolo 2, lettera d), presa nei suoi confronti e contro una decisione che, pur apparendo come una decisione presa nei confronti di un'altra persona, la riguardi direttamente e individualmente.

2.   Il ricorso comprende una memoria contenente i motivi ed è presentato per iscritto all'ACER entro due mesi dalla notifica alla persona interessata della misura o, in assenza di notifica, entro due mesi dalla data in cui l'ACER ha pubblicato la sua decisione. La commissione dei ricorsi decide in merito entro quattro mesi dalla data di presentazione del ricorso.

3.   Il ricorso proposto ai sensi del paragrafo 1 non ha effetto sospensivo. La commissione dei ricorsi può tuttavia sospendere l'esecuzione della decisione impugnata se ritiene che le circostanze lo consentano.

4.   Se il ricorso è ammissibile, la commissione dei ricorsi ne esamina la fondatezza. Ogniqualvolta sia necessario, invita le parti del procedimento di ricorso a presentare, entro un termine determinato, le osservazioni sulle notificazioni trasmesse o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti del procedimento di ricorso. Dette parti possono presentare osservazioni orali.

5.   La commissione dei ricorsi può confermare la decisione o deferire la causa all'organo competente dell'ACER. Quest'ultimo è vincolato dalla decisione della commissione dei ricorsi.

6.   Le decisioni adottate dalla commissione dei ricorsi sono pubblicate dall'ACER.

Articolo 29

Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia

I ricorsi per l'annullamento di una decisione dell'ACER a norma del presente regolamento e i ricorsi per aver omesso di agire entro i termini applicabili possono essere presentati dinanzi alla Corte di giustizia solo dopo l'esaurimento della procedura di ricorso di cui all'articolo 28. L'ACER adotta i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia.

Articolo 30

Gruppi di lavoro

1.   Se giustificato e, in particolare, per coadiuvare il direttore e il comitato dei regolatori nell'attività di regolamentazione e per elaborare i pareri, le raccomandazioni e le decisioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, agli articoli da 4 a 8, all'articolo 9, paragrafi 1 e 3, all'articolo 10, all'articolo 11, lettera c), all'articolo 13, all'articolo 15, paragrafo 4, e agli articoli 30 e 43, il consiglio di amministrazione istituisce o sopprime gruppi di lavoro sulla base di una proposta congiunta del direttore e del comitato dei regolatori.

L'istituzione e la soppressione di un gruppo di lavoro richiedono un parere favorevole del comitato dei regolatori.

2.   I gruppi di lavoro sono composti da esperti appartenenti al personale dell'ACER e alle autorità di regolamentazione. Esperti della Commissione possono partecipare ai gruppi di lavoro. L'ACER non si fa carico dei costi di partecipazione ai gruppi di lavoro dell'ACER degli esperti appartenenti al personale delle autorità di regolamentazione. I gruppi di lavoro prendono in considerazione le opinioni di esperti di altre pertinenti autorità nazionali nei casi in cui tali autorità siano competenti.

3.   Il consiglio di amministrazione adotta e pubblica il regolamento interno dei gruppi di lavoro sulla base di una proposta del direttore, dopo aver consultato il comitato dei regolatori e aver ottenuto il suo parere favorevole.

4.   I gruppi di lavoro dell'ACER realizzano le attività loro assegnate nel documento di programmazione adottato a norma dell'articolo 20 e qualunque attività di cui al presente regolamento loro assegnata dal comitato dei regolatori e dal direttore.

Capo III

Formazione e struttura del bilancio

Articolo 31

Struttura del bilancio

1.   Fatte salve altre risorse le entrate dell'ACER sono costituite da:

a)

un contributo dell'Unione;

b)

le tasse pagate all'ACER ai sensi dell'articolo 32;

c)

i contributi volontari provenienti dagli Stati membri o dalle autorità di regolazione, di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g);

d)

lasciti, donazioni o sovvenzioni ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera g).

2.   Le spese dell'ACER comprendono spese di personale, amministrative, di infrastruttura e di esercizio.

3.   Le entrate e le spese dell'ACER devono risultare in pareggio.

4.   Per ogni esercizio di bilancio, che coincide con l'anno civile, tutte le entrate e le spese dell'ACER sono oggetto di previsioni e sono iscritte nel suo bilancio.

5.   Le entrate dell'ACER non ne compromettono la neutralità, l'indipendenza o l'obiettività.

Articolo 32

Tasse

1.   Le tasse sono dovute all'ACER nei seguenti casi:

a)

per la richiesta di una decisione di deroga ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento e decisioni sulla ripartizione transfrontaliera dei costi adottate dall'ACER a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 347/2013;

b)

per la raccolta, il trattamento, l'elaborazione e l'analisi delle informazioni comunicate da operatori di mercato o da soggetti che effettuano la comunicazione per loro conto a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1227/2011.

2.   Le tasse di cui al paragrafo 1 e le relative modalità di pagamento sono fissate dalla Commissione al termine di una consultazione pubblica e previa consultazione del consiglio di amministrazione e del comitato dei regolatori. Le tasse sono proporzionate al costo dei pertinenti servizi forniti in maniera efficace sotto il profilo dei costi e sono sufficienti a coprire tale costo. Esse sono fissate a un livello tale da garantire che non siano discriminatorie e che si evitino eccessivi oneri finanziari o amministrativi per gli operatori di mercato o i soggetti che agiscono per loro conto.

La Commissione riesamina periodicamente il livello di tali tasse sulla base di una valutazione e, se del caso, adegua il livello di dette tasse e le relative modalità di pagamento.

Articolo 33

Stesura del bilancio

1.   Ogni anno il direttore elabora un progetto di stato di previsione comprendente le spese operative e il programma di lavoro previsto per l'esercizio finanziario successivo e trasmette il suddetto progetto di stato di previsione al consiglio di amministrazione unitamente a un organigramma provvisorio.

2.   Il progetto di stato di previsione si basa sugli obiettivi e sui risultati previsti del documento di programmazione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, e tiene conto delle risorse finanziarie necessarie per conseguire tali obiettivi e risultati previsti.

3.   Ogni anno il consiglio di amministrazione, sulla base del progetto di stato di previsione elaborato dal direttore, adotta un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'ACER per l'esercizio successivo.

4.   Il progetto di stato di previsione, che comporta un progetto di tabella dell'organico, è trasmesso dal consiglio di amministrazione alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno. Prima dell'adozione dello stato di previsione, il progetto preparato dal direttore viene trasmesso al comitato dei regolatori che può emettere un parere motivato in merito.

5.   Lo stato di previsione di cui al paragrafo 3 è trasmesso dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, con il progetto di bilancio generale dell'Unione.

6.   Sulla base del progetto di stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione le previsioni che essa ritiene necessarie relativamente all'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale dell'Unione conformemente agli articoli da 313 a 316 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

7.   Il Consiglio nella veste di autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'ACER.

8.   Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'ACER. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione. Se necessario, il bilancio viene opportunamente adeguato.

9.   Qualsiasi modifica del bilancio, inclusa la tabella dell'organico, segue la medesima procedura.

10.   Entro il 5 luglio 2020, la Commissione valuta se le risorse finanziarie e umane a disposizione dell'ACER le consentano di svolgere il suo ruolo a norma del presente regolamento, vale a dire contribuire alla creazione di un mercato interno dell'energia e alla sicurezza energetica a vantaggio dei consumatori dell'Unione.

11.   Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere un'incidenza finanziaria significativa sul finanziamento del bilancio dell'ACER, segnatamente i progetti di natura immobiliare. Il consiglio di amministrazione informa anche la Commissione della propria intenzione. Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, lo trasmette all'ACER entro due settimane dalla notifica del progetto in questione. In assenza di risposta, l'ACER può procedere con il progetto previsto.

Articolo 34

Esecuzione e controllo del bilancio

1.   Il direttore esercita le funzioni di ordinatore e dà esecuzione al bilancio dell'ACER.

2.   Entro il 1o marzo successivo al completamento dell'esercizio, il contabile dell'ACER trasmette i conti provvisori, accompagnati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti. Il contabile dell'ACER trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio anche al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 marzo dell'esercizio successivo. Il contabile della Commissione procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati, conformemente all'articolo 245 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio («regolamento finanziario») (22).

Articolo 35

Rendicontazione e discarico

1.   Il contabile dell'ACER trasmette i conti provvisori dell'esercizio (anno N) al contabile della Commissione e alla Corte dei conti entro il 1o marzo dell'esercizio successivo (anno N+1).

2.   L'ACER trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio N entro il 31 marzo dell'esercizio N+1.

Entro il 31 marzo dell'esercizio N+1, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'ACER alla Corte dei conti. La Commissione trasmette inoltre la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio è trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.   Non appena ricevute le osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'ACER per l'esercizio N, secondo le disposizioni dell'articolo 246 del regolamento finanziario, il contabile stabilisce i conti definitivi dell'ACER sotto la propria responsabilità per l'esercizio in causa. Il direttore li trasmette, per un parere, al consiglio di amministrazione.

4.   Il consiglio di amministrazione esprime un parere sui conti definitivi dell'ACER per l'esercizio N.

5.   Entro il 1o luglio dell'esercizio N+1, il contabile dell'ACER trasmette tali conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

6.   I conti definitivi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre dell'esercizio N+1.

7.   Entro il 30 settembre dell'esercizio N+1 il direttore trasmette alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Il direttore trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione e alla Commissione.

8.   Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, ogni informazione necessaria per la corretta applicazione della procedura di discarico per l'esercizio N in conformità dell'articolo 109, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013.

9.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico, entro il 15 maggio dell'esercizio N+2, al direttore sull'esecuzione del bilancio dell'esercizio finanziario N.

Articolo 36

Regolamentazione finanziaria

La regolamentazione finanziaria applicabile all'ACER è adottata dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Tale regolamentazione può discostarsi dal regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'ACER e previo accordo della Commissione.

Articolo 37

Lotta antifrode

1.   Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita ai sensi del regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (23), l'ACER aderisce all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini interne svolte dall'OLAF (24) e adotta le opportune disposizioni applicabili al personale dell'ACER utilizzando i modelli riportati nell'allegato di tale accordo.

2.   La Corte dei conti ha potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, con riguardo ai beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione dall'ACER.

3.   L'OLAF può svolgere indagini, ivi inclusi accertamenti e verifiche in loco, al fine di determinare se vi sia stata frode, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione nell'ambito di una sovvenzione o un contratto finanziato dall'ACER conformemente alle disposizioni e secondo le procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (25).

4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione dell'ACER contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Corte dei conti europea e l'OLAF a procedere a tali revisioni contabili e indagini conformemente alle loro rispettive competenze.

Capo IV

Disposizioni generali e finali

Articolo 38

Privilegi, immunità e accordo sulla sede

1.   All'ACER e al suo personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea allegato al TUE e al TFUE.

2.   Le necessarie disposizioni relative all'insediamento dell'ACER nello Stato membro ospitante e alle strutture che quest'ultimo deve mettere a disposizione, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell'ACER e ai relativi familiari, sono fissate in un accordo concluso fra l'ACER e lo Stato membro che ne ospita la sede. La conclusione dell'accordo è subordinata all'approvazione del consiglio di amministrazione.

Articolo 39

Personale

1.   Al personale dell'ACER, compreso il direttore, si applicano lo statuto dei funzionari, il regime e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione ai fini dell'applicazione dello statuto e del regime.

2.   Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le modalità di applicazione adeguate, a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari.

3.   L'ACER esercita, relativamente al suo personale, le competenze conferite all'autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari e all'autorità abilitata dal regime a stipulare contratti.

4.   Il consiglio di amministrazione può adottare disposizioni per consentire l'assunzione presso l'ACER, in regime di trasferta, di esperti nazionali degli Stati membri.

Articolo 40

Responsabilità dell'ACER

1.   La responsabilità contrattuale dell'ACER è regolata dal diritto applicabile al contratto in causa.

Per qualsiasi clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato dall'ACER è competente la Corte di giustizia.

2.   In materia di responsabilità extracontrattuale, l'ACER risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni cagionati da essa o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

3.   La Corte di giustizia è competente sulle controversie inerenti il risarcimento dei danni di cui al paragrafo 2.

4.   La responsabilità personale finanziaria e disciplinare degli agenti nei confronti dell'ACER è disciplinata dalle disposizioni pertinenti applicabili al personale dell'ACER.

Articolo 41

Trasparenza e comunicazione

1.   Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (26) si applica ai documenti detenuti dall'ACER.

2.   Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni pratiche di attuazione del regolamento (CE) n 1049/2001.

3.   Le decisioni adottate dall'ACER ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia presso il mediatore o essere oggetto di un ricorso alla Corte di giustizia, alle condizioni rispettivamente previste agli articoli 228 e 263 TFUE.

4.   Il trattamento di dati personali da parte dell'ACER è soggetto alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (27). Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1725 da parte dell'ACER, anche in relazione alle misure riguardanti la nomina del responsabile della protezione dei dati dell'ACER. Tali misure sono stabilite previa consultazione del garante europeo della protezione dei dati.

5.   L'ACER può svolgere attività di comunicazione di propria iniziativa nel settore di sua competenza. L'assegnazione delle risorse alle attività di comunicazione non pregiudica lo svolgimento efficace dei compiti di cui agli articoli da 3 a 13. Le attività di comunicazione sono effettuate conformemente ai pertinenti programmi di comunicazione e divulgazione adottati dal consiglio di amministrazione.

Articolo 42

Protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

1.   L'ACER adotta proprie norme di sicurezza, che devono essere equivalenti a quelle della Commissione per la protezione delle informazioni classificate dell'Unione europea (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate, comprese le disposizioni relative allo scambio, al trattamento e alla conservazione di tali informazioni quali stabilite nelle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (28) e (UE, Euratom) 2015/444 (29) della Commissione.

2.   L'ACER può inoltre decidere di applicare le decisioni della Commissione di cui al paragrafo 1, mutatis mutandis. Tra le norme di sicurezza dell'ACER figurano anche disposizioni per lo scambio, il trattamento e la conservazione delle informazioni classificate dell'Unione europea e delle informazioni sensibili non classificate.

Articolo 43

Accordi di cooperazione

1.   L'ACER è aperta alla partecipazione di paesi terzi che hanno concluso accordi con l'Unione e che hanno adottato e applicano le norme pertinenti del diritto unionale nel settore dell'energia, comprese, in particolare, le norme concernenti le autorità di regolazione indipendenti, l'accesso di terzi a infrastrutture e la separazione, gli scambi di energia e la gestione del sistema, la partecipazione e la protezione dei consumatori, nonché le pertinenti norme nei settori dell'ambiente e della concorrenza.

2.   Fatta salva la conclusione di un accordo in tal senso tra l'Unione e i paesi terzi di cui al paragrafo 1, l'ACER può altresì svolgere i suoi compiti a norma degli articoli da 3 a 13 anche per quanto riguarda i paesi terzi, purché tali paesi terzi abbiano adottato e applicato le norme pertinenti a norma del paragrafo 1 e hanno dato mandato all'ACER di coordinare le attività delle rispettive autorità di regolazione con quelle delle autorità di regolazione degli Stati membri. Solo in questi casi i riferimenti a questioni di carattere transfrontaliero riguardano le frontiere tra l'Unione e paesi terzi, e non le frontiere tra due Stati membri.

3.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 prevedono le modalità dirette a precisare la natura, la portata e le modalità della partecipazione di questi paesi ai lavori dell'ACER, comprese le disposizioni relative ai contributi finanziari e al personale.

4.   Il consiglio di amministrazione adotta un regolamento interno per le relazioni con i paesi terzi di cui al paragrafo 1 previo parere favorevole del comitato dei regolatori. La Commissione garantisce che l'ACER operi nell'ambito del proprio mandato e del quadro istituzionale vigente stipulando un accordo adeguato con il direttore dell'ACER.

Articolo 44

Regime linguistico

1.   Le disposizioni del regolamento n. 1 del Consiglio (30) si applicano all'ACER.

2.   Il consiglio di amministrazione decide in merito alle disposizioni interne in materia linguistica dell'ACER.

3.   I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'ACER sono forniti dal Centro di traduzione per gli organismi dell'Unione europea.

Articolo 45

Valutazione

1.   Entro il 5 luglio 2024, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione, con l'assistenza di un esperto esterno indipendente, svolge una valutazione per fare il punto dei risultati dell'ACER in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti. La valutazione riguarda, in particolare, l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'ACER e le implicazioni finanziarie di tali modifiche.

2.   Se ritiene che l'esistenza continuata dell'ACER non sia più giustificata rispetto agli obiettivi, al mandato e ai compiti che le sono stati assegnati, la Commissione può proporre di modificare opportunamente o abrogare il presente regolamento, previa adeguata consultazione dei portatori di interessi e del comitato dei regolatori.

3.   La Commissione trasmette le risultanze della valutazione di cui al paragrafo 1, insieme alle proprie conclusioni, al Parlamento europeo, al Consiglio e al comitato dei regolatori dell'ACER. Le risultanze della valutazione sono pubblicate.

4.   Entro il 31 ottobre 2025, e successivamente almeno ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione del presente regolamento e, in particolare, dei compiti dell'ACER che comportano decisioni individuali. Tali relazioni tengono conto, se del caso, dei risultati della valutazione di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/943.

La Commissione, ove opportuno, presenta una proposta legislativa unitamente alla sua relazione.

Articolo 46

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 713/2009 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 47

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 288 del 31.8.2017, pag. 91.

(2)  GU C 342 del 12.10.2017, pag. 79.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 maggio 2019.

(4)  Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1).

(5)  Cfr. allegato I.

(6)  Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).

(8)  Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(10)  Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (cfr. pag. 125 della presente Gazzetta ufficiale).

(11)  Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

(12)  Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

(13)  Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea sulle agenzie decentrate, del 19.7.2012.

(14)  Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).

(15)  Regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio del 28 novembre 1994 relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1).

(16)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, e istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

(17)  Decisione adottata di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri il 7 dicembre 2009 relativa alla fissazione della sede dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 322, del 9.12.2009, pag. 39).

(18)  Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (cfr. pag. 54 della presente Gazzetta ufficiale).

(19)  Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36).

(20)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(21)  Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU L 197 del 25.7.2015, pag. 24).

(22)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(23)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(24)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(25)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(26)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(27)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(28)  Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

(29)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

(30)  Regolamento n. 1 del Consiglio che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).


ALLEGATO I

Regolamento abrogato con la relativa modifica

Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia

(GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1)

 

Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009

Limitatamente al riferimento fatto dall'articolo 20 del regolamento (UE) n. 347/2013 all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 713/2009.


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 713/2009

Il presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 4

Articolo 2

Articolo 5

Articolo 3

Articolo 6, paragrafi da 1 a 3, e paragrafo 4, primo comma

Articolo 4

Articolo 6, paragrafo 4, commi da secondo a quinto, e paragrafi 5, 6 e 9

Articolo 5

Articoli 7 e 8

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9, paragrafi 1 e 2, primo comma

Articolo 10

Articolo 6, paragrafi 7 e 8

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 13

Articolo 10

Articolo 14

Articolo 11

Articolo 15

Articolo 2

Articolo 16

Articolo 3

Articolo 17

Articolo 12

Articolo 18

Articolo 13

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 14, paragrafi 1 e 2

Articolo 21

Articolo 14, paragrafi da 3 a 6

Articolo 22, paragrafi da 1 a 4

Articolo 15

Articolo 22, paragrafi 5 e 6

Articolo 16

Articolo 23

Articolo 17

Articolo 24

Articolo 18, paragrafi 1 e 2

Articolo 25, paragrafi 1, 2 e 4

Articolo 19, paragrafo 6

Articolo 25, paragrafo 3

Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 26

Articolo 18, paragrafi da 4 a 7

Articolo 27

Articolo 19, paragrafi da 1 a 5, e paragrafo 7

Articolo 28

Articolo 20

Articolo 29

Articolo 30

Articolo 21

Article 31

Articolo 22

Articolo 32

Articolo 23

Articolo 33

Articolo 24, paragrafi 1 e 2

Articolo 34

Articolo 24, paragrafo 3 e seguenti

Articolo 35

Articolo 25

Articolo 36

Articolo 37

Articolo 27

Articolo 38

Articolo 28

Articolo 39

Articolo 29

Articolo 40

Articolo 30

Articolo 41, paragrafi da 1 a 3

Articolo 42

Articolo 31

Articolo 43

Articolo 33

Articolo 44

Articolo 34

Articolo 45

Articolo 46

Articolo 35

Articolo 47


14.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 158/54


REGOLAMENTO (UE) 2019/943 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 2019

sul mercato interno dell'energia elettrica

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

(2)

L'Unione dell'energia mira a fornire ai clienti finali — famiglie e imprese — un approvvigionamento protetto, sicuro, sostenibile, competitivo e a prezzi accessibili. Tradizionalmente il sistema elettrico era dominato da monopoli verticalmente integrati, spesso di proprietà pubblica con grandi impianti centrali di energia nucleare o fossile. Il mercato interno dell'energia elettrica, la cui progressiva realizzazione è in atto dal 1999, ha lo scopo di offrire a tutti i consumatori dell'Unione una reale libertà di scelta, di creare nuove opportunità commerciali e di intensificare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile. Il mercato interno dell'energia elettrica ha incrementato la concorrenza, in particolare nel settore all'ingrosso, e gli scambi interzonali. Esso continua ad essere la base dell'efficienza del mercato dell'energia.

(3)

Il sistema energetico dell'Unione sta attraversando la più radicale trasformazione degli ultimi decenni e il mercato dell'energia elettrica è al centro di questo cambiamento. Il comune obiettivo di decarbonizzare il sistema energetico crea nuove opportunità e sfide per i partecipanti al mercato. Parallelamente, il progresso tecnologico comporta nuove forme di partecipazione dei consumatori e cooperazione transfrontaliera.

(4)

Il presente regolamento stabilisce norme volte a garantire il funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica e include requisiti relativi allo sviluppo dell'energia rinnovabile e alla politica ambientale, in particolare norme specifiche per taluni tipi di impianti di generazione di energia da fonti rinnovabili, per quanto concerne la responsabilità del bilanciamento, il dispacciamento e il ridispacciamento nonché la soglia per le emissioni di CO2 della nuova capacità di generazione ove tale capacità sia soggetta a misure temporanee per assicurare il necessario livello di adeguatezza delle risorse, ossia meccanismi di capacità.

(5)

È opportuno che all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili in piccoli impianti di generazione sia accordata priorità di dispacciamento, tramite uno specifico ordine di priorità nella metodologia di dispacciamento o tramite obblighi giuridici o regolamentari a carico dei gestori dei mercati affinché offrano tale energia elettrica sul mercato. La priorità di dispacciamento accordata alle stesse condizioni economiche nel quadro dei servizi di gestione del sistema dovrebbe essere considerata conforme al presente regolamento. In ogni caso la priorità di dispacciamento dovrebbe essere considerata compatibile con la partecipazione al mercato dell'energia elettrica da parte di impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili.

(6)

Gli interventi dello Stato, spesso progettati in modo non coordinato, hanno portato a un aumento delle distorsioni del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, con conseguenze negative per gli investimenti e gli scambi transfrontalieri.

(7)

In passato i clienti dell'energia elettrica erano soltanto passivi, spesso l'acquistavano a prezzi regolati che non avevano alcuna relazione diretta con il mercato. In futuro i clienti dovranno essere in grado di partecipare pienamente al mercato su un piano di parità con gli altri partecipanti e occorre che siano abilitati a gestire il proprio consumo energetico. Per integrare quote crescenti di energie rinnovabili, il futuro sistema elettrico dovrebbe avvalersi di tutte le fonti di flessibilità a disposizione, in particolare soluzioni sul versante della domanda e stoccaggio dell'energia, nonché della digitalizzazione attraverso l'integrazione di tecnologie innovative nel sistema elettrico. Al fine di ottenere un efficace decarbonizzazione al minor costo, il futuro sistema dell'energia elettrica dovrà altresì promuovere l'efficienza energetica. Il completamento del mercato interno dell'energia attraverso l'efficace integrazione delle energie rinnovabili può stimolare gli investimenti a lungo termine e contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione dell'energia e del quadro 2030 delle politiche per l'energia e il clima, come evidenziato nella comunicazione della Commissione del 22 gennaio 2014 intitolata «Quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030» e avallato nelle conclusioni adottate dal Consiglio europeo nella sua riunione del 23 e 24 ottobre 2014.

(8)

La maggiore integrazione del mercato e il passaggio a una produzione di energia elettrica più volatile richiedono ulteriori sforzi per coordinare le politiche energetiche nazionali con i paesi vicini e avvalersi delle opportunità degli scambi transfrontalieri di energia elettrica.

(9)

Si sono sviluppati quadri normativi che hanno consentito scambi di energia elettrica in tutta l'Unione. Tale sviluppo è stato basato sull'adozione di vari codici di rete e orientamenti per l'integrazione dei mercati dell'energia elettrica. Codici di rete e orientamenti contengono disposizioni sul mercato, la gestione del sistema, il collegamento in rete. Per assicurare la massima trasparenza e aumentare la certezza del diritto occorre adottare i principi fondamentali di funzionamento del mercato e di allocazione della capacità negli orizzonti temporali dei mercati di bilanciamento, giornaliero, infragiornaliero, del giorno prima, e a termine conformemente alla procedura legislativa ordinaria, riunendoli in un unico atto legislativo dell'Unione.

(10)

L'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione (5) istituisce un processo che permette ai gestori dei sistemi di trasmissione di delegare a terzi, in toto o in parte, le loro mansioni. I gestori dei sistemi di trasmissione deleganti dovrebbero continuare a essere responsabile dell'adempimento del presente regolamento. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di attribuire mansioni e obblighi a terzi. Tale attribuzione dovrebbe essere limitata agli obblighi e alle mansioni svolte a livello nazionale, come la compensazione degli sbilanciamenti. Le limitazioni relative a tale attribuzione non dovrebbero comportare inutili modifiche delle disposizioni nazionali vigenti. Ciononostante, i gestori dei sistemi di trasmissione dovrebbero continuare a essere responsabili dei compiti loro assegnati ai sensi dell'articolo 40 della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio. (6).

(11)

Per quanto concerne i mercati di bilanciamento, una formazione dei prezzi efficiente e non suscettibile di creare distorsioni nell'approvvigionamento di capacità di bilanciamento e di energia di bilanciamento presuppone che il prezzo dell'energia di bilanciamento non sia fissato dai contratti di capacità di bilanciamento. Ciò lascia impregiudicati i sistemi di dispacciamento che utilizzano un processo di programmazione integrato conformemente al regolamento (UE) 2017/2195.

(12)

Il regolamento (UE) 2017/2195 stabilisce, agli articoli 18, 30 e 32, che il metodo di determinazione dei prezzi sia per i prodotti standard che per i prodotti specifici dell'energia di bilanciamento crei incentivi positivi affinché i soggetti partecipanti al mercato mantengano il proprio bilanciamento o contribuiscano a ripristinare il bilanciamento del sistema nella loro zona del prezzo di sbilanciamento, riducendo così gli sbilanciamenti del sistema e i costi per la società. Tali approcci alla determinazione dei prezzi dovrebbe mirare all'uso economicamente efficiente della gestione della domanda e di altre risorse di bilanciamento, nel rispetto dei limiti di sicurezza operativa.

(13)

L'integrazione dei mercati dell'energia di bilanciamento dovrebbe agevolare il funzionamento efficiente del mercato infragiornaliero al fine di prevedere la possibilità per i soggetti partecipanti al mercato di bilanciarsi in un intervallo di tempo quanto più possibile vicino al tempo reale, consentito dagli orari di chiusura del mercato dell'energia di bilanciamento previsti all'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/2195. Solo gli sbilanciamenti rimanenti alla chiusura del mercato infragiornaliero dovrebbero essere bilanciati dai gestori dei sistemi di trasmissione con il mercato del bilanciamento. Il regolamento (UE) 2017/2195 prevede altresì, all'articolo 53, l'armonizzazione del periodo di regolazione degli sbilanciamenti nell'Unione, fissandolo a 15 minuti. Tale armonizzazione è intesa a favorire gli scambi infragiornalieri e lo sviluppo di un certo numero di prodotti di scambio con le stesse finestre di consegna.

(14)

Al fine di consentire ai gestori dei sistemi di trasmissione di acquisire e utilizzare la capacità di bilanciamento in modo efficiente ed economico e secondo criteri di mercato, è necessario favorire l'integrazione del mercato. A tale riguardo, il regolamento (UE) 2017/2195 definisce, al titolo IV, tre metodologie tramite le quali gli operatori dei sistemi di trasmissione hanno il diritto di allocare capacità interzonale per lo scambio di capacità di bilanciamento e per la condivisione delle riserve, quando ciò è corroborato da un'analisi costi-benefici: il processo di coottimizzazione, il processo di allocazione basato sul mercato e l'allocazione basata sull'analisi dell'efficienza economica. Al processo di allocazione coottimizzato si deve ricorrere su base giornaliera. Al contrario si può ricorrere al processo di allocazione basato sul mercato quando la contrattazione è effettuata al massimo con una settimana di anticipo rispetto alla fornitura della capacità di bilanciamento e ricorrere all'allocazione basata su un'analisi dell'efficienza economica quando la contrattazione è effettuata con più di una settimana di anticipo rispetto alla fornitura della capacità di bilanciamento, a condizione che i volumi allocati siano limitati e che sia effettuata una valutazione annualmente. Non appena la metodologia del processo di allocazione della capacità interzonale è approvata dalle autorità di regolazione competenti, due o più gestori di sistemi di trasmissione potrebbero iniziare ad applicarla per poter acquisire esperienza e per consentirne un'applicazione agevole in futuro da parte di un maggior numero di gestori dei sistemi di trasmissione. Ai fini dell'integrazione del mercato, l'applicazione di tali metodologie dovrebbe comunque essere armonizzata da tutti i gestori dei sistemi di trasmissione.

(15)

Il regolamento (UE) 2017/2195 stabilisce, al titolo V, che l'obiettivo generale della compensazione degli sbilanciamenti è assicurare che i responsabili del bilanciamento mantengano il proprio bilanciamento o aiutino a ripristinare il bilanciamento del sistema in modo efficiente e fornire incentivi agli operatori di mercato a mantenere il bilanciamento del sistema o a contribuire al suo ripristino. Per far sì che i mercati del bilanciamento, e il sistema energetico in generale, siano in grado di integrare la quota crescente di energia rinnovabile variabile, i prezzi di sbilanciamento dovrebbero rispecchiare il valore in tempo reale dell'energia. Tutti gli operatori di mercato dovrebbero rispondere finanziariamente degli squilibri che provocano nel sistema, corrispondenti alla differenza tra i volumi allocati e la posizione finale nel mercato. Per gli aggregatori di gestione della domanda, il volume allocato consiste nel volume di energia attivato fisicamente dal carico dei clienti partecipanti, in base a una metodologia di misurazione e di riferimento definita.

(16)

Il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione (7) stabilisce orientamenti dettagliati in materia di allocazione della capacità interzonale e di gestione della congestione relativamente al mercato del giorno prima e al mercato infragiornaliero, compresi i requisiti per l'adozione di metodologie comuni per determinare i volumi di capacità disponibili simultaneamente fra zone di offerta, i criteri per valutare l'efficienza nonché un processo di riesame per definire le zone di offerta. Gli articoli 32 e 34 del regolamento (UE) 2015/1222 stabiliscono norme sul riesame della configurazione delle zone di offerta, gli articoli 41 e 54 fissano limiti armonizzati quanto ai prezzi di equilibrio minimi e massimi per gli orizzonti temporali del giorno prima e infragiornaliero, l'articolo 59 contiene norme sugli orari di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale, mentre all'articolo 74 sono enunciate le norme relative alle metodologie di ripartizione dei costi di ridispacciamento e degli scambi in controflusso.

(17)

Il regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione (8) fissa norme dettagliate sull'allocazione della capacità interzonale nei mercati a termine, sulla definizione di una metodologia comune per determinare la capacità interzonale a lungo termine, sull'istituzione di una piattaforma unica di allocazione a livello europeo per offrire diritti di trasmissione a lungo termine e sulla possibilità di restituire diritti di trasmissione a lungo termine per successiva allocazione di capacità a termine o di trasferirli tra operatori del mercato. L'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/1719 stabilisce norme sui prodotti di copertura a termine.

(18)

Il regolamento (UE) 2016/631 della Commissione (9) fissa i requisiti per la connessione degli impianti di generazione di energia al sistema interconnesso, in particolare con riguardo ai gruppi di generazione sincroni, ai parchi di generazione e ai parchi di generazione offshore. Tali requisiti contribuiscono ad assicurare condizioni di concorrenza eque nel mercato interno dell'energia elettrica, a garantire la sicurezza del sistema e l'integrazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché a facilitare gli scambi commerciali di energia elettrica sul territorio dell'Unione. Gli articoli 66 e 67 del regolamento (UE) 2016/631 stabiliscono norme per le tecnologie emergenti nella generazione di energia elettrica.

(19)

Le zone di offerta che riflettono la distribuzione dell'offerta e della domanda costituiscono un elemento cardine degli scambi di energia elettrica basati sul mercato nonché un prerequisito per dispiegare pienamente il potenziale dei metodi di allocazione di capacità, compreso l'approccio basato sul flusso. È pertanto opportuno definire le zone di offerta in modo da garantire la liquidità del mercato, una gestione efficiente della congestione e l'efficienza complessiva del mercato. Quando il riesame di una configurazione esistente delle zone di offerta è avviato da una singola autorità di regolazione o da un singolo gestore del sistema di trasmissione, con l'approvazione della competente autorità di regolazione, per le zone di offerta situate nell'area di controllo del gestore del sistema di trasmissione, se la configurazione delle zone di offerta incide in modo trascurabile sulle aree di controllo dei gestori dei sistemi di trasmissione limitrofi, compresi gli interconnettori, e il riesame della configurazione delle zone di offerta è necessario per migliorare l'efficienza, massimizzare le opportunità commerciali transfrontaliere o preservare la sicurezza operativa, il gestore del sistema di trasmissione nell'area di controllo pertinente e la competente autorità di regolazione dovrebbero essere, rispettivamente, l'unico gestore del sistema di trasmissione e l'unica autorità di regolazione che partecipano al riesame. Il gestore del sistema di trasmissione e l'autorità di regolazione competente interessati dovrebbero fornire ai gestori dei sistemi di trasmissione limitrofi il preavviso del riesame e gli esiti del riesame dovrebbero essere pubblicati. Dovrebbe essere possibile l'avvio di un riesame di una zona di offerta regionale a seguito della relazione tecnica sulla congestione in linea con l'articolo 14 del presente regolamento o in base alle procedure vigenti definite nel regolamento (UE) 2015/1222.

(20)

Quando effettuano il calcolo della capacità, i centri di coordinamento regionali dovrebbero massimizzare la capacità prendendo in considerazione contromisure non onerose e rispettando i limiti di sicurezza operativa dei gestori dei sistemi di trasmissione della regione di calcolo della capacità. Se dal calcolo non risulta una capacità pari o superiore alle capacità minime fissate nel presente regolamento, i centri di coordinamento regionali dovrebbero prendere in considerazione tutte le contromisure onerose disponibili per aumentare la capacità fino alle capacità minime, incluso il ridispacciamento di potenziale all'interno delle regioni di calcolo della capacità e tra di esse, nel rispetto dei limiti di sicurezza operativa dei gestori dei sistemi di trasmissione della regione di calcolo della capacità. I gestori dei sistemi di trasmissione dovrebbero riferire in modo accurato e trasparente in merito a tutti gli aspetti del calcolo della capacità conformemente al presente regolamento, nonché garantire che tutte le informazioni inviate ai centri di coordinamento regionali siano precise e adatte allo scopo.

(21)

Nell'eseguire il calcolo della capacità, i centri di coordinamento regionali dovrebbero calcolare le capacità interzonali utilizzando dati forniti dai gestori dei sistemi di trasmissione che rispettano i limiti di sicurezza operativa delle rispettive aree di controllo dei gestori dei sistemi di trasmissione. I gestori dei sistemi di trasmissione dovrebbero potersi discostare dal calcolo coordinato della capacità qualora la sua applicazione comporti una violazione dei limiti di sicurezza operativa degli elementi della rete nella loro area di controllo. Tali scostamenti dovrebbero essere attentamente monitorati e comunicati in modo trasparente per impedire abusi e garantire che il volume della capacità di interconnessione che deve essere messa a disposizione dei soggetti partecipanti al mercato non venga limitato per risolvere un problema di congestione all'interno di una zona di offerta. Se esiste un piano d'azione, esso dovrebbe tener conto degli scostamenti e affrontarne le cause.

(22)

Nei principi di base del mercato si dovrebbe stabilire che i prezzi dell'energia elettrica sono fissati secondo la domanda e l'offerta. Tali prezzi dovrebbero indicare quando l'energia elettrica è necessaria, fornendo in tal modo incentivi di mercato per gli investimenti in fonti di flessibilità come generazione flessibile, interconnessioni, gestione della domanda e stoccaggio dell'energia.

(23)

Se è vero che la decarbonizzazione del settore dell'energia elettrica, a fronte dell'importanza che acquistano le fonti di energia rinnovabili sul mercato, è uno degli obiettivi dell'Unione dell'energia, è indispensabile che il mercato elimini gli ostacoli esistenti agli scambi transfrontalieri e stimoli gli investimenti in infrastrutture di supporto, ad esempio maggiore generazione flessibile, interconnessioni, gestione della domanda e stoccaggio dell'energia. Per sostenere questo passaggio alla generazione variabile e distribuita e per assicurare che i principi del mercato energetico siano alla base dei futuri mercati dell'energia elettrica, è essenziale dedicare nuova attenzione ai mercati a breve termine e a prezzi che riflettano la scarsità dell'offerta.

(24)

I mercati a breve termine migliorano la liquidità e la concorrenza in quanto consentono a più risorse, soprattutto quelle più flessibili, di partecipare a pieno titolo al mercato. Prezzi che riflettano efficacemente la scarsità stimoleranno gli operatori del mercato a reagire ai segnali del mercato e a rendersi disponibili quando il mercato ne ha davvero bisogno e faranno sì che possano recuperare i costi sul mercato all'ingrosso. È pertanto fondamentale provvedere all'eliminazione dei prezzi massimali amministrativi e impliciti per consentire una formazione dei prezzi che rifletta la scarsità. Quando saranno pienamente integrati nella struttura del mercato, i mercati a breve termine e la formazione dei prezzi che rifletta la scarsità contribuiranno all'eliminazione di altre misure distorsive del mercato, quali i meccanismi di capacità, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. Peraltro prezzi del mercato all'ingrosso basati sulla scarsità e senza prezzi massimali non dovrebbero mettere a rischio l'affidabilità e stabilità dei prezzi per i clienti finali, in particolare i clienti civili, le piccole e medie imprese (PMI) e i clienti industriali.

(25)

Senza pregiudizio degli articoli 107, 108 e 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le deroghe ai principi fondamentali del mercato come la responsabilità del bilanciamento, il dispacciamento basato sul mercato o il ridispacciamento riducono i segnali di flessibilità e diventano ostacoli allo sviluppo di soluzioni quali lo stoccaggio dell'energia, la gestione della domanda o l'aggregazione. Se sono tuttora necessarie deroghe per evitare oneri amministrativi inutili a carico di alcuni partecipanti al mercato, in particolare clienti civili e PMI, le deroghe generali per intere tecnologie non sono coerenti con l'obiettivo di ottenere processi di decarbonizzazione efficienti basati sul mercato e dovrebbero pertanto essere sostituite da misure più mirate.

(26)

Presupposto per una concorrenza effettiva nel mercato interno dell'energia elettrica sono corrispettivi non discriminatori, trasparenti e adeguati per l'uso della rete, incluse le interconnessioni nel sistema di trasmissione.

(27)

Le riduzioni non coordinate delle capacità degli interconnettori limitano in misura crescente lo scambio di energia elettrica tra gli Stati membri e sono diventate un serio ostacolo allo sviluppo di un mercato interno funzionante dell'energia elettrica. Il livello massimo di capacità degli interconnettori e gli elementi critici della rete dovrebbero pertanto essere messi a disposizione, in conformità delle norme di sicurezza per la gestione della rete, incluso il rispetto del criterio di sicurezza per le contingenze (N-1). La fissazione del livello di capacità in una rete magliata è tuttavia soggetta ad alcune limitazioni. È necessario stabilire livelli minimi chiari di capacità disponibile per gli scambi interzonali, al fine di ridurre gli effetti prodotti dai flussi di ricircolo e dalle congestioni interne sugli scambi interzonali e di fornire ai soggetti partecipanti al mercato un valore di capacità prevedibile. Qualora si utilizzi l'approccio basato sul flusso, tale capacità minima dovrebbe determinare la quota minima di capacità di un elemento critico della rete interzonale o interno che rispetta i limiti di sicurezza operativa da utilizzare quale dato per il calcolo coordinato della capacità ai sensi del regolamento (UE) 2015/1222, tenendo conto delle contingenze. La quota di capacità totale rimanente può essere utilizzata per i margini di affidabilità, i flussi di ricircolo e i flussi interni. Inoltre, qualora si prevedano problemi relativamente alla garanzia della sicurezza della rete, durante una fase transitoria limitata dovrebbero essere possibili deroghe, che dovrebbero essere accompagnate da una metodologia e da progetti in grado di offrire una soluzione a lungo termine.

(28)

La capacità di trasmissione alla quale si applica il criterio della capacità minima del 70 % nell'approccio della capacità netta di trasmissione (net transmission capacity — NTC) è la massima trasmissione di potenza attiva che rispetta i limiti di sicurezza operativa e tiene conto delle contingenze. Il calcolo coordinato di questa capacità tiene conto anche del fatto che i flussi di energia elettrica sono distribuiti in modo disomogeneo tra i singoli componenti e non si limita ad aggiungere capacità di interconnessione delle linee. Questa capacità non tiene conto dei flussi di ricircolo, dei flussi interni o del margine di affidabilità che sono presi in considerazione entro il restante 30 %.

(29)

È importante evitare che norme operative, di sicurezza e di programmazione diverse utilizzate da gestori dei sistemi di trasmissione negli Stati membri conducano a distorsioni della concorrenza. Per i soggetti partecipanti al mercato dovrebbe esistere piena trasparenza in ordine alle capacità disponibili di trasmissione e alle norme operative, di sicurezza e di programmazione che incidono sulle capacità disponibili di trasmissione.

(30)

Per orientare in modo efficiente gli investimenti necessari, i prezzi devono inoltre fungere da segnale quando l'energia elettrica è maggiormente necessaria. In un sistema elettrico zonale, per inviare i segnali giusti, differenziati per località, è necessario determinare le zone di offerta con una procedura trasparente e in modo coerente, obiettivo e affidabile. Ai fini di una gestione e pianificazione efficiente della rete elettrica dell'Unione con segnali di prezzo efficaci relativamente alle nuove capacità di generazione, alla gestione della domanda e alle infrastrutture di trasporto, le zone di offerta dovrebbero corrispondere alla congestione strutturale. In particolare, la capacità interzonale non dovrebbe essere ridotta per risolvere una congestione interna.

(31)

Al fine di rispecchiare i principi divergenti di ottimizzazione delle zone di offerta senza pregiudicare i mercati liquidi e gli investimenti nelle reti, dovrebbero essere previste due opzioni al fine di affrontare la congestione. Gli Stati membri dovrebbero poter scegliere tra una riconfigurazione delle loro zone di offerta e misure quali il potenziamento della rete o l'ottimizzazione della rete. Il punto di partenza per tale decisione dovrebbe essere l'individuazione delle congestioni strutturali a lungo termine da parte del gestore o dei gestori dei sistemi di trasmissione di uno Stato membro, oppure tramite una relazione della rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l'energia elettrica (European Network of Transmission System Operators for Electricity —«ENTSO per l'energia elettrica») o nel quadro di un riesame delle zone di offerta. Gli Stati membri dovrebbero cercare di trovare innanzi tutto una soluzione comune su come affrontare la congestione. Nel frattempo gli Stati membri potrebbero adottare piani d'azione multinazionali o nazionali per superare la congestione. Agli Stati membri che adottano un piano d'azione che prevede misure per superare le congestioni dovrebbe applicarsi un periodo di introduzione graduale, sotto forma di traiettoria lineare per l'apertura degli interconnettori. Una volta conclusa l'attuazione di tale piano d'azione gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di scegliere se optare per una riconfigurazione della zona o delle zone di offerta oppure per affrontare la congestione rimanente attraverso contromisure del cui costo si fanno carico. In quest'ultimo caso la suddivisione della loro zona di offerta dovrebbe essere riconfigurata contro la volontà di tale Stato membro, a condizione che la capacità minima sia raggiunta. Il livello minimo di capacità che dovrebbe essere utilizzato nel calcolo coordinato della capacità dovrebbe essere una percentuale della capacità di un elemento critico della rete, quale definita conformemente al processo di selezione ai sensi del regolamento (UE) 2015/1222, dopo aver rispettato i limiti di sicurezza operativa in situazioni di contingenza ovvero durante, nel caso di un approccio basato sul flusso. Una decisione della Commissione sulla configurazione delle zone di offerta dovrebbe essere possibile quale misura di ultima istanza e dovrebbe modificare solo la configurazione delle zone di offerta negli Stati membri che hanno optato per una suddivisione della zona di offerta o che non hanno raggiunto il livello minimo di capacità.

(32)

Per decarbonizzare in modo efficiente il sistema elettrico grazie all'integrazione del mercato è necessario abolire sistematicamente gli ostacoli agli scambi transfrontalieri in modo da superare la frammentazione del mercato energetico dell'Unione e consentire ai clienti di fruire pienamente dei vantaggi offerti dall'integrazione dei mercati dell'energia elettrica e dalla concorrenza.

(33)

Il presente regolamento dovrebbe stabilire principi di base per quanto riguarda la fissazione delle tariffe e l'allocazione di capacità e prevedere nel contempo che siano adottati orientamenti che precisino ulteriormente i principi e le metodologie pertinenti al fine di consentire un rapido adattamento a circostanze mutate.

(34)

La gestione dei problemi di congestione dovrebbe fornire corretti segnali economici ai gestori dei sistemi di trasmissione e ai soggetti partecipanti al mercato e dovrebbe essere basata su meccanismi di mercato.

(35)

In un mercato aperto e concorrenziale i gestori dei sistemi di trasmissione dovrebbero ricevere una compensazione per i costi sostenuti per i flussi transfrontalieri di energia elettrica ospitati sulle loro reti da parte dei gestori di quei sistemi di trasmissione dai quali hanno origine i flussi transfrontalieri e dei sistemi dove terminano tali flussi.

(36)

Le somme versate e ricevute per effetto di compensazioni tra gestori dei sistemi di trasmissione dovrebbero essere prese in considerazione al momento di definire le tariffe nazionali di rete.

(37)

La somma effettiva da pagare per l'accesso transfrontaliero al sistema può variare considerevolmente a seconda dei gestori dei sistemi di trasmissione interessati nonché a causa delle differenze nella struttura dei sistemi tariffari applicati negli Stati membri. Un certo grado di armonizzazione è pertanto necessario per evitare distorsioni degli scambi.

(38)

È opportuno stabilire norme sull'uso delle entrate derivanti dalle procedure di gestione della congestione, a meno che la natura specifica dell'interconnettore interessato non giustifichi una deroga a dette norme.

(39)

Per offrire condizioni di parità tra tutti i partecipanti al mercato, le tariffe di rete dovrebbero essere applicate in modo da non discriminare, in senso positivo o negativo, tra la produzione connessa a livello di distribuzione e la produzione connessa a livello di trasmissione. Le tariffe di rete non dovrebbero essere discriminatorie nei confronti dello stoccaggio dell'energia né costituire un disincentivo alla partecipazione alla gestione della domanda o un ostacolo ai miglioramenti dell'efficienza energetica.

(40)

Al fine di aumentare trasparenza e comparabilità nella determinazione delle tariffe, qualora non si consideri adeguata un'armonizzazione vincolante, l'Agenzia europea per la cooperazione fra i regolatori dell'energia (Agency for the Cooperation of Energy Regulators — «ACER»), istituita dal regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) dovrebbe pubblicare una relazione sulle migliori pratiche in materia di metodologie tariffarie.

(41)

Per assicurare investimenti ottimali nelle reti transeuropee e far meglio fronte alla difficoltà di non poter realizzare progetti di interconnessione sostenibili quando non figurano tra le priorità a livello nazionale, l'uso delle rendite di congestione dovrebbe essere riesaminato e dovrebbe contribuire ad assicurare la disponibilità e mantenere o aumentare le capacità di interconnessione.

(42)

Per garantire una gestione ottimale della rete di trasmissione dell'energia elettrica e permettere gli scambi e l'approvvigionamento transfrontalieri di energia elettrica nell'Unione, è opportuno istituire l'ENTSO per l'energia elettrica. I compiti dell'ENTSO per l'energia elettrica dovrebbero essere svolti nel rispetto delle norme dell'Unione in materia di concorrenza che restano applicabili alle decisioni dell'ENTSO per l'energia elettrica. I compiti dell'ENTSO per l'energia elettrica dovrebbero essere chiaramente definiti e i suoi metodi di lavoro dovrebbero garantire l'efficienza e la trasparenza. I codici di rete elaborati dall'ENTSO per l'energia elettrica non intendono sostituirsi ai necessari codici di rete nazionali per gli aspetti non transfrontalieri. Considerato che agire a livello regionale permette migliori progressi, i gestori dei sistemi di trasmissione dovrebbero porre in essere strutture regionali nell'ambito della struttura di cooperazione generale, assicurando nel contempo che i risultati a livello regionale siano conformi ai codici di rete e ai piani decennali non vincolanti di sviluppo delle reti a livello di Unione. Gli Stati membri dovrebbero promuovere la cooperazione e controllare l'efficacia della rete a livello regionale. La cooperazione a livello regionale dovrebbe essere compatibile con i progressi verso un mercato interno dell'energia elettrica competitivo ed efficiente.

(43)

L'ENTSO per l'energia elettrica dovrebbe svolgere a livello europeo una valutazione solida dell'adeguatezza delle risorse a medio-lungo termine, per fornire una base obiettiva in materia. La questione dell'adeguatezza delle risorse, che si affronta con i meccanismi di capacità, dovrebbe basarsi sulla valutazione di adeguatezza delle risorse europea. Tale valutazione può essere integrata da valutazioni nazionali.

(44)

La metodologia per la valutazione dell'adeguatezza delle risorse a lungo termine (da 1 a 10 anni) di cui al presente regolamento ha scopo diverso rispetto alle valutazioni di adeguatezza (a sei mesi) di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Le valutazioni a medio-lungo termine servono soprattutto per individuare i problemi di adeguatezza e valutare la necessità di meccanismi di capacità, mentre le valutazioni di adeguatezza servono per segnalare i possibili rischi a breve termine nell'arco dei sei mesi successivi che potrebbero causare un deterioramento significativo dello stato dell'offerta di energia elettrica. Anche i centri di coordinamento regionali effettuano valutazioni di adeguatezza a livello regionale sulla gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica. Si tratta di valutazioni condotte su un arco temporale molto breve (giornaliero a settimanale) e usate nel contesto della gestione del sistema.

(45)

Prima di introdurre meccanismi di capacità, gli Stati membri dovrebbero valutare le distorsioni normative che gravano sulla questione connessa dell'adeguatezza delle risorse. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad adottare misure volte a eliminare le distorsioni individuate e dovrebbero adottare il relativo calendario attuativo. I meccanismi di capacità dovrebbero essere introdotti solo per far fronte ai problemi di adeguatezza che non possono essere risolti con l'eliminazione delle distorsioni di cui sopra.

(46)

Gli Stati membri che intendono introdurre meccanismi di capacità dovrebbero delineare obiettivi di adeguatezza delle risorse sulla base di una procedura trasparente e verificabile. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di stabilire il livello di sicurezza dell'approvvigionamento che desiderano.

(47)

A norma dell'articolo 108 TFUE, la Commissione ha competenza esclusiva a valutare la compatibilità con il mercato interno delle misure di aiuto di Stato che gli Stati membri possono porre in essere. La valutazione deve essere svolta sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, TFUE e conformemente alle disposizioni e agli orientamenti pertinenti che la Commissione può adottare a tale scopo. Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza esclusiva della Commissione conferita dal TFUE.

(48)

I meccanismi di capacità già in atto dovrebbero essere riesaminati alla luce del presente regolamento.

(49)

Nel presente regolamento si dovrebbero stabilire norme dettagliate per facilitare la partecipazione transfrontaliera a meccanismi di capacità. I gestori dei sistemi di trasmissione dovrebbero agevolare la partecipazione dei produttori interessati a meccanismi di capacità in altri Stati membri. Essi dovrebbero pertanto calcolare fino a quale capacità sarebbe possibile la partecipazione transfrontaliera, consentirla e verificare le disponibilità. Le autorità di regolazione dovrebbero far rispettare le norme transfrontaliere negli Stati membri.

(50)

I meccanismi di capacità non dovrebbero comportare sovracompensazioni e al tempo stesso dovrebbero garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. A tale fine dovrebbero essere concepiti meccanismi di capacità diversi dalle riserve strategiche per far sì che il prezzo corrisposto per la disponibilità tenda automaticamente allo zero se si prevede che la capacità che sarebbe redditizia sul mercato dell'energia in assenza di un meccanismo di regolazione sia adeguata al livello di capacità richiesto.

(51)

Per sostenere gli Stati membri e le regioni che, a causa della transizione energetica, sono confrontati a sfide sociali, industriali ed economiche, la Commissione ha predisposto un'iniziativa a favore delle regioni ad alta intensità di carbone e di carbonio. In tale contesto la Commissione dovrebbe assistere gli Stati membri anche attraverso un sostegno mirato, ove possibile, per garantire in tali regioni una «transizione equa».

(52)

Date le differenze esistenti tra i sistemi energetici nazionali e le limitazioni tecniche delle reti elettriche esistenti, l'approccio migliore per progredire nell'integrazione dei mercati si situa spesso a livello regionale. Dovrebbe pertanto essere rafforzata la cooperazione regionale tra i gestori dei sistemi di trasmissione. Per garantire una cooperazione efficace si dovrebbe prevedere un nuovo quadro normativo che assicuri una governance regionale più solida e una vigilanza normativa, rafforzando altresì il potere decisionale dell'ACER nelle questioni transfrontaliere. È possibile che una maggiore cooperazione tra gli Stati membri sia necessaria anche in situazioni di crisi, per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento e limitare le distorsioni del mercato.

(53)

Il coordinamento a livello regionale tra i gestori dei sistemi di trasmissione è stato formalizzato con la partecipazione obbligatoria dei gestori suddetti agli enti regionali coordinatori della sicurezza. È opportuno che il coordinamento a livello regionale tra i gestori dei sistemi di trasmissione sia ulteriormente sviluppato tramite un rafforzamento del quadro istituzionale mediante la creazione di centri di coordinamento regionali. Nell'istituire i centri di coordinamento regionali si dovrebbe tener conto delle iniziative di coordinamento regionale in corso o previste e si dovrebbe sostenere la gestione sempre più integrata dei sistemi elettrici nell'Unione, garantendone la sicurezza ed efficienza. Per tale motivo è necessario garantire che il coordinamento dei gestori dei sistemi di trasmissione attraverso i centri di coordinamento regionali abbracci l'intera Unione. Se i gestori dei sistemi di transizione di una determinata regione non sono ancora coordinati da un centro di coordinamento regionale esistente o previsto, i gestori dei sistemi di trasmissione di tale regione dovrebbero istituire o designare un centro di coordinamento regionale.

(54)

L'ambito di applicazione geografico dei centri di coordinamento regionali dovrebbe consentire loro di apportare un contributo efficace al coordinamento delle operazioni dei gestori dei sistemi di trasmissione tra le regioni e dovrebbe accrescere la sicurezza del sistema e l'efficienza del mercato. I centri di coordinamento regionali dovrebbero disporre della flessibilità necessaria per operare nella regione nel modo più rispondente alla natura dei singoli compiti loro affidati.

(55)

I centri di coordinamento regionali dovrebbero svolgere compiti là dove la loro dimensione regionale apporta un valore aggiunto rispetto ai compiti svolti a livello nazionale. I compiti dei centri di coordinamento regionali dovrebbero coprire i compiti svolti dai coordinatori regionali della sicurezza a norma del regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione (12) e altri compiti di gestione del sistema, gestione del mercato e preparazione ai rischi. I compiti dei centri di coordinamento regionali non dovrebbero includere la gestione in tempo reale del sistema dell'energia elettrica.

(56)

Nell'assolvimento dei loro compiti, i centri di coordinamento regionali dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi per il 2030 e il 2050 indicati nel quadro delle politiche per il clima e l'energia.

(57)

I centri di coordinamento regionali dovrebbero in primo luogo agire nell'interesse del funzionamento del mercato e del sistema della regione. Di conseguenza, i centri di coordinamento regionali dovrebbero disporre dei poteri necessari per coordinare le azioni che i gestori dei sistemi di trasmissione della regione devono intraprendere per talune funzioni e dovrebbero avere un ruolo consultivo rafforzato per le altre funzioni.

(58)

Le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie per i centri di coordinamento regionali non dovrebbero andare oltre lo stretto necessario per l'assolvimento dei loro compiti.

(59)

L'ENTSO per l'energia elettrica dovrebbe garantire che le attività dei centri di coordinamento regionali siano coordinate al di là delle frontiere regionali.

(60)

Per aumentare l'efficienza nelle reti di distribuzione dell'energia elettrica nell'Unione e assicurare una stretta cooperazione con i gestori dei sistemi di trasmissione e con l'ENTSO per l'energia elettrica, è necessario istituire un ente dei gestori dei sistemi di distribuzione nell'Unione («EU DSO»). I compiti dell'EU DSO dovrebbero essere chiaramente definiti e i metodi di lavoro dovrebbero garantire efficienza, trasparenza e rappresentatività tra i gestori dei sistemi di distribuzione dell'Unione. L'EU DSO dovrebbe cooperare strettamente con l'ENTSO per l'energia elettrica nella preparazione e applicazione dei codici di rete, ove opportuno, e dovrebbe adoperarsi per fornire orientamenti sull'integrazione tra l'altro della generazione distribuita e dello stoccaggio dell'energia nelle reti di distribuzione o in altri settori connessi alla gestione delle reti di distribuzione. L'EU DSO dovrebbe altresì tener debitamente conto delle specificità inerenti ai sistemi di distribuzione connessi a valle a sistemi elettrici insulari che non sono connessi ad altri sistemi elettrici mediante interconnettori.

(61)

È necessario rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra i gestori dei sistemi di trasmissione per creare codici di rete volti a fornire e gestire un accesso transfrontaliero effettivo e trasparente alle reti di trasmissione e per garantire una pianificazione coordinata e sufficientemente lungimirante e un'evoluzione tecnica adeguata del sistema di trasmissione nell'Unione, compresa la creazione di capacità di interconnessione, prestando la necessaria attenzione al rispetto dell'ambiente. I codici di rete dovrebbero seguire orientamenti quadro non vincolanti (orientamenti quadro) ed elaborati dall'ACER. L'ACER dovrebbe svolgere un ruolo nel riesame, sulla base di dati oggettivi, dei progetti di codici di rete, compresa la loro conformità agli orientamenti quadro, e dovrebbe esserle consentito di raccomandare l'adozione di tali codici da parte della Commissione. L'ACER dovrebbe inoltre valutare le modifiche proposte ai codici di rete e dovrebbe esserle consentito di raccomandare l'adozione di tali codici da parte della Commissione. I gestori dei sistemi di trasmissione dovrebbero gestire le loro reti conformemente a questi codici di rete.

(62)

L'esperienza acquisita con l'elaborazione e l'adozione dei codici di rete ha dimostrato l'utilità di razionalizzare la procedura di elaborazione precisando che l'ACER ha il diritto di esaminare i progetti di codici della rete dell'energia elettrica prima che siano presentati alla Commissione.

(63)

Per garantire l'armonioso funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica è opportuno prevedere procedure che consentano l'adozione, da parte della Commissione, di decisioni ed orientamenti per quanto riguarda, tra l'altro, le tariffe e l'allocazione della capacità, garantendo nel contempo la partecipazione a tale processo delle autorità di regolazione, se del caso attraverso la loro associazione a livello di Unione. Le autorità di regolazione, unitamente ad altre autorità competenti negli Stati membri, svolgono un ruolo importante contribuendo al buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica.

(64)

Tutti gli operatori del mercato hanno interesse ai lavori che saranno svolti dall'ENTSO per l'energia elettrica. Una consultazione efficace risulta pertanto di fondamentale importanza e le strutture esistenti create per facilitare e razionalizzare il processo consultivo, ad esempio tramite le autorità di regolazione o l'ACER, dovrebbero svolgervi una parte rilevante.

(65)

Onde assicurare una maggiore trasparenza per quanto concerne l'intera rete di trasmissione dell'energia elettrica nell'Unione, l'ENTSO per l'energia elettrica dovrebbe elaborare, pubblicare e aggiornare regolarmente un piano di sviluppo decennale non vincolante della rete a livello di Unione che indichi le reti di trasmissione di energia elettrica realizzabili e le interconnessioni regionali necessarie, importanti dal punto di vista commerciale o della sicurezza degli approvvigionamenti.

(66)

Gli investimenti in una grande infrastruttura moderna dovrebbero essere promossi in modo deciso e al contempo si dovrebbe garantire il funzionamento regolare del mercato interno dell'energia elettrica. Per rafforzare l'effetto positivo sulla concorrenza degli interconnettori per corrente continua che beneficiano di un'esenzione e la sicurezza dell'approvvigionamento, l'interesse di questi progetti per il mercato dovrebbe essere analizzato durante la loro fase di pianificazione e dovrebbero essere adottate norme di gestione della congestione. Qualora gli interconnettori per corrente continua siano situati nel territorio di più Stati membri, spetta all'ACER trattare, in ultima istanza, la domanda di esenzione al fine di tenere conto più efficacemente delle sue ripercussioni transfrontaliere e di agevolare l'iter amministrativo della domanda. Inoltre, tenuto conto dei rischi eccezionali inerenti alla costruzione di questi grandi progetti infrastrutturali esentati dall'applicazione delle norme di concorrenza, le imprese aventi interessi in materia di fornitura e produzione dovrebbero essere in grado di beneficiare di una deroga temporanea alle norme sulla separazione completa delle attività per i progetti in questione. Le esenzioni concesse a norma del regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) continuano ad applicarsi fino alla data di scadenza prevista, fissata nella decisione che concede l'esenzione. Anche le infrastrutture elettriche offshore a doppia funzionalità (i cosiddetti «dispositivi ibridi offshore»), che combinano la trasmissione verso terra di energia eolica offshore e gli interconnettori, dovrebbero poter beneficiare di un'esenzione, ad esempio in virtù delle norme applicabili ai nuovi interconnettori per corrente continua. Se necessario, il quadro normativo dovrebbe tenere debitamente conto della situazione specifica di tali dispositivi per superare gli ostacoli alla realizzazione di dispositivi ibridi offshore socialmente efficienti sotto il profilo dei costi.

(67)

Per potenziare la fiducia nel mercato, i suoi partecipanti devono essere certi che i responsabili di comportamenti abusivi possono essere soggetti a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. È opportuno conferire alle autorità competenti la facoltà di indagare efficacemente sulle denunce di abuso di mercato. A tal fine è necessario che le autorità competenti abbiano accesso ai dati che forniscono informazioni sulle decisioni operative adottate dalle imprese di fornitura. Nel mercato dell'energia elettrica molte di queste decisioni sono adottate dai produttori, che dovrebbero mettere a disposizione delle autorità competenti, in modo facilmente accessibile, le relative informazioni per un periodo determinato. Le autorità competenti dovrebbero inoltre verificare regolarmente l'osservanza delle norme da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione. I piccoli produttori che non sono in grado di falsare le condizioni del mercato dovrebbero essere esonerati da quest'obbligo.

(68)

È opportuno che gli Stati membri e le competenti autorità siano tenuti a trasmettere alla Commissione le informazioni pertinenti. La Commissione dovrebbe considerare dette informazioni come riservate. Se necessario, la Commissione dovrebbe poter richiedere le informazioni pertinenti direttamente alle imprese interessate, purché le autorità competenti siano informate.

(69)

Gli Stati membri dovrebbero determinare le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del presente regolamento e assicurarne l'applicazione. Le sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(70)

Gli Stati membri, le parti contraenti della Comunità dell'energia e gli altri paesi terzi che applicano il presente regolamento o partecipano all'area sincrona dell'Europa continentale dovrebbero cooperare strettamente su tutte le questioni riguardanti lo sviluppo di una regione di scambi integrati di energia elettrica e non dovrebbero adottare misure che compromettano l'ulteriore integrazione dei mercati dell'energia elettrica o la sicurezza dell'approvvigionamento degli Stati membri e delle parti contraenti.

(71)

All'epoca dell'adozione del regolamento (CE) n. 714/2009, a livello di Unione esistevano solo poche regole per il mercato interno dell'energia elettrica. Da allora il mercato interno dell'Unione è divenuto più complesso a causa dei cambiamenti radicali che i mercati stanno attraversando, in particolare per quanto concerne la diffusione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili variabili. I codici di rete e gli orientamenti sono pertanto divenuti ampi ed esaustivi e comprendono questioni sia tecniche che generali.

(72)

Al fine di assicurare il livello minimo di armonizzazione necessario al funzionamento efficace dei mercati, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo a elementi non essenziali di taluni settori specifici che sono fondamentali per l'integrazione dei mercati. Tra tali atti dovrebbero figurare l'adozione e la modifica di taluni codici di rete e orientamenti ove essi integrano il presente regolamento, la cooperazione regionale dei gestori dei sistemi di trasmissione e delle autorità di regolazione, le compensazioni finanziarie tra gestori dei sistemi di trasmissione e l'applicazione delle disposizioni di esenzione per i nuovi interconnettori. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (14). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(73)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione conformemente all'articolo 291 TFUE al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (15). Per l'adozione di tali atti di esecuzione è opportuno far ricorso alla procedura d'esame.

(74)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la predisposizione di un quadro armonizzato per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in oggetto, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(75)

Per ragioni di coerenza e certezza del diritto, nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe impedire l'applicazione delle deroghe derivanti dall'articolo 66 della direttiva (UE) 2019/944,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento mira a:

a)

porre le basi per conseguire gli obiettivi dell'Unione dell'energia in modo efficiente, in particolare il quadro 2030 delle politiche per l'energia e il clima, grazie a segnali di mercato che indichino una maggiore efficienza, una percentuale più elevata di fonti energetiche rinnovabili, sicurezza dell'approvvigionamento, flessibilità, sostenibilità, decarbonizzazione e innovazione;

b)

definire i principi fondamentali di mercati dell'energia elettrica efficienti e integrati, che consentano un accesso non discriminatorio a tutti i fornitori di risorse e ai clienti dell'energia elettrica, responsabilizzino i consumatori, assicurino la competitività sul mercato globale, la gestione della domanda, lo stoccaggio di energia e l'efficienza energetica, agevolino l'aggregazione della domanda distribuita e dell'offerta, e consentano l'integrazione del mercato e del settore e la remunerazione a prezzi di mercato dell'energia elettrica generata da fonti rinnovabili;

c)

stabilire norme eque per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, rafforzando così la concorrenza nel mercato interno dell'energia elettrica tenendo conto delle caratteristiche particolari dei mercati nazionali e regionali, comprese l'istituzione di un meccanismo di compensazione per i flussi transfrontalieri di energia elettrica, la definizione di principi armonizzati in materia di oneri di trasmissione transfrontaliera e l'allocazione delle capacità disponibili di interconnessione tra sistemi nazionali di trasmissione;

d)

facilitare lo sviluppo di un mercato all'ingrosso efficiente e trasparente, contribuendo a una sicurezza di approvvigionamento dell'energia elettrica di livello elevato e prevedere meccanismi per l'armonizzazione di tali norme per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica.

Articolo 2

Definizioni

Si applicano le seguenti definizioni:

1)

«interconnettore»: una linea di trasmissione che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri e che collega i sistemi nazionali di trasmissione degli Stati membri;

2)

«autorità di regolazione»: un'autorità di regolazione designata da ciascuno Stato membro ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944;

3)

«flusso transfrontaliero»: un flusso fisico di energia elettrica in una rete di trasmissione di uno Stato membro che risulta dall'impatto dell'attività di produttori, clienti o entrambi svolta al di fuori di tale Stato membro sulla sua rete di trasmissione;

4)

«congestione»: una situazione in cui non possono essere soddisfatte tutte le richieste di compravendita tra aree della rete dei partecipanti al mercato in quanto inciderebbero in modo significativo sugli elementi della rete che non riescono a contenere fisicamente i flussi;

5)

«nuovo interconnettore»: un interconnettore non completato entro il 4 agosto 2003;

6)

«congestione strutturale»: congestione nel sistema di trasmissione che può essere definita in modo non ambiguo, è prevedibile, geograficamente stabile nel tempo e si ripete frequentemente in presenza di condizioni normali del sistema elettrico;

7)

«gestore del mercato»: soggetto che fornisce un servizio grazie al quale le offerte di vendita incontrano le offerte di acquisto di energia elettrica;

8)

«gestore del mercato elettrico designato» o «NEMO»: gestore del mercato designato dall'autorità competente per svolgere mansioni relative al coupling unico del giorno prima o al coupling unico infragiornaliero;

9)

«valore del carico perso»: stima in euro/MWh del limite massimo di prezzo dell'energia elettrica che i clienti sono disposti a pagare per evitare un'indisponibilità;

10)

«bilanciamento»: insieme di azioni e processi, in tutti gli orizzonti temporali, grazie ai quali i gestori dei sistemi di trasmissione provvedono in modo continuativo a mantenere la frequenza del sistema entro limiti predefiniti di stabilità e ad adeguare l'entità delle riserve necessarie ai requisiti di qualità;

11)

«energia di bilanciamento»: energia usata dai gestori dei sistemi di trasmissione per effettuare il bilanciamento;

12)

«prestatore di servizi di bilanciamento»: partecipante al mercato che fornisce energia di bilanciamento o capacità di bilanciamento o entrambe ai gestori dei sistemi di trasmissione;

13)

«capacità di bilanciamento»: volume di capacità cui il prestatore di servizi di bilanciamento ha accettato di attenersi e in base al quale ha accettato di presentare offerte per un corrispondente volume di energia di bilanciamento al gestore del sistema di trasmissione per la durata del contratto;

14)

«responsabile del bilanciamento»: partecipante al mercato, o il suo rappresentante designato, responsabile degli sbilanciamenti che provoca sul mercato dell'energia elettrica;

15)

«periodo di regolazione degli sbilanciamenti»: intervallo temporale sul quale sono calcolati gli sbilanciamenti dei responsabili del bilanciamento;

16)

«prezzo di sbilanciamento»: il prezzo positivo, pari a zero o negativo, di uno sbilanciamento in ciascun periodo di regolazione degli sbilanciamenti e in ciascun verso;

17)

«zona del prezzo di sbilanciamento»: zona nella quale è calcolato un prezzo di sbilanciamento;

18)

«processo di preselezione»: processo volto a verificare la conformità di un prestatore di capacità di bilanciamento ai requisiti fissati dai gestori dei sistemi di trasmissione;

19)

«capacità di riserva»: entità delle riserve di contenimento della frequenza, di ripristino della frequenza o di sostituzione che deve essere a disposizione del gestore del sistema di trasmissione;

20)

«dispacciamento prioritario»: con riferimento al modello di autodispacciamento, il dispacciamento delle centrali elettriche in base a criteri diversi dal merito economico delle offerte e, con riferimento al modello di dispacciamento centrale, il dispacciamento delle centrali elettriche in base a criteri diversi dal merito economico e dai vincoli di rete, con priorità al dispacciamento di tecnologie di generazione specifiche;

21)

«regione di calcolo della capacità»: zona geografica in cui si applica il calcolo coordinato della capacità;

22)

«meccanismo di capacità»: misura temporanea intesa ad assicurare il conseguimento del livello necessario dell'adeguatezza delle risorse, grazie alla remunerazione delle risorse in base alla disponibilità, escluse le misure relative ai servizi ancillari o alla gestione delle congestioni;

23)

«cogenerazione ad alto rendimento»: cogenerazione conforme ai criteri indicati nell'allegato II della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (16);

24)

«progetto dimostrativo»: progetto che dimostra tecnologia senza precedenti nell'Unione e rappresenta un'innovazione significativa che va ben oltre lo stato dell'arte.

25)

«partecipante al mercato», persona fisica o giuridica che produce, acquista o vende servizi connessi all'elettricità, alla gestione della domanda o allo stoccaggio, compresa la trasmissione di ordini di compravendita, su uno o più mercati dell'energia elettrica, tra cui i mercati dell'energia di bilanciamento;

26)

«ridispacciamento»: misura, compresa la riduzione, attivata da uno o più gestori dei sistemi di trasmissione o gestori dei sistemi di distribuzione, consistente nella modifica del profilo di generazione, di carico o entrambi al fine di modificare i flussi fisici sul sistema elettrico e ridurre una congestione fisica o di garantire altrimenti la sicurezza del sistema;

27)

«scambio compensativo»: scambio interzonale avviato dai gestori di sistema tra due zone di offerta per ridurre la congestione fisica;

28)

«impianto di generazione»: impianto che converte l'energia primaria in energia elettrica e che consiste in uno o più moduli per la generazione elettrica collegati a una rete;

29)

«modello di dispacciamento centrale»: modello di programmazione e di dispacciamento in cui i programmi di generazione e i programmi di consumo così come il dispacciamento degli impianti di generazione e degli impianti di consumo, con riferimento agli impianti dispacciabili, sono determinati da un gestore del sistema di trasmissione nell'ambito di un processo di programmazione integrato;

30)

«modello di autodispacciamento»: modello di programmazione e di dispacciamento in cui i programmi di generazione e i programmi di consumo così come il dispacciamento degli impianti di generazione e degli impianti di consumo sono determinati da agenti di dispacciamento di tali impianti;

31)

«prodotto standard di bilanciamento»: prodotto di bilanciamento armonizzato definito da tutti i gestori dei sistemi di trasmissione per lo scambio dei servizi di bilanciamento;

32)

«prodotto specifico di bilanciamento»: prodotto di bilanciamento diverso da un prodotto di bilanciamento standard;

33)

«gestore delegato»: soggetto al quale mansioni od obblighi specifici assegnati a un gestore del sistema di trasmissione o a un gestore del mercato elettrico designato ai sensi del presente regolamento o di un altro atto giuridico dell'Unione sono stati delegati da tale gestore del sistema di trasmissione o NEMO o sono stati assegnati da uno Stato membro o dall'autorità di regolazione;

34)

«cliente»: il cliente quale definito all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2019/944;

35)

«cliente finale»: il cliente finale quale definito all'articolo 2, punto 3), della direttiva (UE) 2019/944;

36)

«cliente grossista»: il cliente grossista quale definito all'articolo 2, punto 2), della direttiva (UE) 2019/944;

37)

«cliente civile»: il cliente civile quale definito all'articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2019/944;

38)

«piccola impresa»: la piccola impresa quale definita all'articolo 2, punto 7), della direttiva (UE) 2019/944;

39)

«cliente attivo»: il cliente attivo quale definito all'articolo 2, punto 8), della direttiva (UE) 2019/944;

40)

«mercati dell'energia elettrica»: i mercati dell'energia elettrica quali definiti all'articolo 2, punto 9), della direttiva (UE) 2019/944;

41)

«fornitura»: la fornitura quale definita all'articolo 2, punto 12), della direttiva (UE) 2019/944;

42)

«contratto di fornitura di energia elettrica»: il contratto di fornitura di energia elettrica quale definito all'articolo 2, punto 13), della direttiva (UE) 2019/944;

43)

«aggregazione»: l'aggregazione quale definita all'articolo 2, punto 18), della direttiva (UE) 2019/944;

44)

«gestione della domanda»: la gestione della domanda quale definita all'articolo 2, punto 20), della direttiva (UE) 2019/944;

45)

«sistema di misurazione intelligente»: un sistema di misurazione intelligente quale definito all'articolo 2, punto 23), della direttiva (UE) 2019/944;

46)

«interoperabilità»: l'interoperabilità quale definita all'articolo 2, punto 24), della direttiva (UE) 2019/944;

47)

«distribuzione»: la distribuzione quale definita all'articolo 2, punto 28), della direttiva (UE) 2019/944;

48)

«gestore del sistema di distribuzione»: il gestore del sistema di distribuzione quale definito all'articolo 2, punto 29), della direttiva (UE) 2019/944;

49)

«efficienza energetica»: l'efficienza energetica quale definita all'articolo 2, punto 30), della direttiva (UE) 2019/944;

50)

«energia da fonti rinnovabili» o «energia rinnovabile»: l'energia da fonti rinnovabili quale definita all'articolo 2, punto 31), della direttiva (UE) 2019/944;

51)

«generazione distribuita»: la generazione distribuita quale definita all'articolo 2, punto 32), della direttiva (UE) 2019/944;

52)

«trasmissione»: la trasmissione quale definita all'articolo 2, punto 34), della direttiva (UE) 2019/944;

53)

«gestore del sistema di trasmissione»: il gestore del sistema di trasmissione quale definito all'articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2019/944;

54)

«utente del sistema»: l'utente del sistema quale definito all'articolo 2, punto 36), della direttiva (UE) 2019/944;

55)

«generazione»: la generazione quale definita all'articolo 2, punto 37), della direttiva (UE) 2019/944;

56)

«produttore»: il produttore quale definito all'articolo 2, punto 38), della direttiva (UE) 2019/944;

57)

«sistema interconnesso»: il sistema interconnesso quale definito all'articolo 2, punto 40), della direttiva (UE) 2019/944;

58)

«piccolo sistema isolato»: piccolo sistema isolato quale definito all'articolo 2, punto 42), della direttiva (UE) 2019/944;

59)

«piccolo sistema collegato»: il piccolo sistema collegato quale definito all'articolo 2, punto 43), della direttiva (UE) 2019/944;

60)

«servizio ancillare»: il servizio ancillare quale definito all'articolo 2, punto 48), della direttiva (UE) 2019/944;

61)

«servizio ancillare non relativo alla frequenza»: servizio ancillare non relativo alla frequenza quale definito all'articolo 2, punto 49), della direttiva (UE) 2019/944;

62)

«stoccaggio di energia»: lo stoccaggio di energia quale definito all'articolo 2, punto 59), della direttiva (UE) 2019/944;

63)

«centro di coordinamento regionale»: un centro di coordinamento regionale istituito ai sensi dell'articolo 35 del presente regolamento;

64)

«mercato dell'energia all'ingrosso»: il mercato dell'energia all'ingrosso quale definito all'articolo 2, punto 6), del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (17);

65)

«zona di offerta»: la più grande area geografica nella quale i partecipanti al mercato sono in grado di scambiare energia senza allocazione di capacità;

66)

«allocazione di capacità»: l'attribuzione di capacità interzonale;

67)

«area di controllo»: parte coerente del sistema interconnesso, gestita da un gestore unico del sistema e che include carichi fisici collegati e/o unità di generazione, se esistenti;

68)

«capacità netta di trasmissione coordinata»: metodo di calcolo della capacità basato sul principio della valutazione e della definizione ex ante dello scambio massimo di energia tra zone di offerta limitrofe;

69)

«elemento critico di rete»: elemento di rete, all'interno di una zona di offerta o tra zone di offerta, preso in considerazione nel calcolo della capacità, che limita la quantità di energia elettrica che può essere scambiata;

70)

«capacità interzonale»: la capacità del sistema interconnesso di consentire il trasferimento di energia tra zone di offerta;

71)

«unità di generazione»: il singolo generatore di energia elettrica appartenente ad un'unità di produzione.

CAPO II

NORME GENERALI PER IL MERCATO DELL'ENERGIA ELETTRICA

Articolo 3

Principi relativi alla gestione dei mercati dell'energia elettrica

Gli Stati membri, le autorità di regolazione, i gestori dei sistemi di trasmissione, i gestori dei sistemi di distribuzione, i gestori dei mercati e i gestori delegati provvedono a che i mercati dell'energia elettrica siano gestiti secondo i seguenti principi:

a)

i prezzi si formano in base alla domanda e all'offerta;

b)

le regole sul mercato incoraggiano la libera formazione dei prezzi ed evitano le azioni intese ad impedire la formazione dei prezzi in base alla domanda e all'offerta;

c)

le regole sul mercato agevolano lo sviluppo di una generazione più flessibile, di una generazione sostenibile a bassa produzione di carbonio e di una maggiore flessibilità della domanda;

d)

i clienti devono poter fruire delle opportunità del mercato e della maggiore concorrenza sui mercati al dettaglio e avere la facoltà di agire come partecipanti al mercato nel mercato dell'energia e nella transizione energetica;

e)

la partecipazione al mercato dei clienti finali e delle piccole imprese è consentita aggregando la generazione di vari impianti di generazione o il carico di vari impianti di gestione della domanda per ottenere offerte congiunte sul mercato dell'energia elettrica e una gestione congiunta del sistema elettrico, conformemente al diritto dell'Unione sulla concorrenza;

f)

le regole sul mercato permettono la decarbonizzazione del sistema elettrico e, quindi, dell'economia, anche consentendo l'integrazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili e fornendo incentivi all'efficienza energetica;

g)

le regole sul mercato offrono adeguati incentivi d'investimento per la generazione, in particolare per quanto concerne gli investimenti a lungo termine in un sistema elettrico decarbonizzato e sostenibile, lo stoccaggio dell'energia, l'efficienza energetica e la gestione della domanda in modo da soddisfare il fabbisogno del mercato, e agevolano una concorrenza leale, provvedendo così alla sicurezza dell'approvvigionamento;

h)

si eliminano progressivamente gli ostacoli ai flussi transfrontalieri di energia elettrica tra zone di offerta o Stati membri e alle transazioni transfrontaliere sui mercati dell'energia elettrica e dei relativi mercati dei servizi;

i)

le regole sul mercato prevedono la cooperazione regionale laddove è efficace;

j)

la generazione, lo stoccaggio di energia e la gestione della domanda sicuri e sostenibili partecipano al mercato su un piano di parità sulla base dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione;

k)

tutti i produttori sono direttamente o indirettamente responsabili della vendita dell'energia elettrica che generano;

l)

le regole sul mercato consentono lo sviluppo di progetti dimostrativi in materia di fonti energetiche, tecnologie o sistemi sostenibili, sicuri e a basse emissioni di carbonio, da realizzare e da sfruttare a favore della società;

m)

le regole sul mercato consentono il dispacciamento efficiente dei mezzi di generazione, dello stoccaggio dell'energia e della gestione della domanda;

n)

le regole sul mercato consentono l'accesso e l'uscita delle imprese di generazione, di stoccaggio dell'energia e di approvvigionamento di energia elettrica in base alle loro valutazioni di sostenibilità economica e finanziaria delle rispettive operazioni;

o)

per consentire ai partecipanti al mercato di essere tutelati contro i rischi di volatilità dei prezzi sulla base del mercato e di attenuare l'incertezza sui rendimenti attesi degli investimenti, i prodotti di copertura a lungo termine sono negoziabili in borsa in modo trasparente e i contratti di fornitura di energia elettrica a lungo termine sono negoziabili fuori borsa, nel rispetto del diritto dell'Unione sulla concorrenza;

p)

le regole sul mercato agevolano il commercio di prodotti in tutta l'Unione e le modifiche normative tengono conto degli effetti sui prodotti e sui mercati a termine e dei future, sia nel breve che nel lungo periodo;

q)

i partecipanti al mercato hanno il diritto di ottenere l'accesso alle reti di trasmissione e alle reti di distribuzione in base a criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.

Articolo 4

Transizione equa

La Commissione sostiene gli Stati membri che predispongono una strategia nazionale per la progressiva riduzione della capacità esistente di estrazione e produzione di carbone e altri combustibili fossili solidi, attraverso tutti i mezzi disponibili per rendere possibile una transizione equa nelle regioni interessate da cambiamenti strutturali. La Commissione assiste gli Stati membri nel far fronte agli impatti sociali ed economici della transizione verso l'energia pulita.

La Commissione opera in stretto partenariato con le parti interessate delle regioni ad alta intensità di carbone e di carbonio, agevola l'accesso ai fondi e ai programmi disponibili nonché l'utilizzo degli stessi, e incoraggia lo scambio di buone pratiche, comprese le discussioni sulle tabelle di marcia industriali e le esigenze di riqualificazione.

Articolo 5

Responsabilità del bilanciamento

1.   Tutti i partecipanti al mercato rispondono degli sbilanciamenti che provocano nel sistema («responsabilità del bilanciamento»). A tal fine, i partecipanti al mercato sono essi stessi responsabili del bilanciamento o delegano contrattualmente un responsabile del bilanciamento scelto da loro. Ciascun responsabile del bilanciamento è finanziariamente responsabile degli sbilanciamenti da esso provocati e si sforza di conseguire il bilanciamento o di contribuire al bilanciamento del sistema elettrico.

2.   Gli Stati membri possono prevedere deroghe alla responsabilità del bilanciamento solo per:

a)

progetti dimostrativi per tecnologie innovative, soggetti all'approvazione dell'autorità di regolazione, a condizione che tali deroghe siano limitate all'arco di tempo e alla misura necessari per conseguire i fini della dimostrazione;

b)

impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili con capacità installata di generazione di energia elettrica inferiore a 400 kW;

c)

impianti che beneficiano del sostegno approvato dalla Commissione in forza delle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 TFUE, commissionati prima del 4 luglio 2019.

Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, gli Stati membri possono fornire incentivi ai partecipanti al mercato interamente o parzialmente esentati dalla responsabilità del bilanciamento ad accettarne la piena responsabilità.

3.   Qualora uno Stato membro preveda una deroga a norma del paragrafo 2, deve garantire che un altro partecipante al mercato adempia alla responsabilità finanziaria degli sbilanciamenti.

4.   Per quanto riguarda gli impianti di generazione entrati in funzione a decorrere dal 1o gennaio 2026, il paragrafo 2, lettera b), si applica solo agli impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili con una capacità installata di generazione inferiore a 200 kW.

Articolo 6

Mercato del bilanciamento

1.   I mercati del bilanciamento, compresi i processi di preselezione, sono organizzati in modo da:

a)

assicurare l'assenza effettiva di discriminazione tra partecipanti al mercato, tenendo conto delle diverse esigenze tecniche del sistema elettrico e delle diverse capacità tecniche delle fonti di generazione, dello stoccaggio dell'energia e della gestione della domanda;

b)

garantire che i servizi siano definiti in una maniera trasparente e neutrale dal punto di vista tecnologico e siano acquisiti in una maniera trasparente e basata sul mercato;

c)

garantire l'accesso non discriminatorio a tutti i partecipanti al mercato, a titolo individuale o per aggregazione, anche per quanto riguarda l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili variabili, la gestione della domanda e lo stoccaggio dell'energia;

d)

rispettare l'esigenza di tener conto dell'aumento della quota di generazione variabile, dell'aumento della reattività della domanda e delle nuove tecnologie.

2.   Il prezzo dell'energia di bilanciamento non è predeterminato in contratti di capacità di bilanciamento. Le procedure di aggiudicazione d'appalto devono essere trasparenti conformemente all'articolo 40, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/944, garantendo nel contempo il rispetto della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

3.   I mercati del bilanciamento assicurano la sicurezza operativa sfruttando nel contempo nel modo più efficiente l'allocazione della capacità interzonale fra diversi orizzonti temporali a norma dell'articolo 17.

4.   La compensazione dell'energia di bilanciamento per prodotti standard di bilanciamento e prodotti specifici di bilanciamento si basa sul prezzo marginale, «pay-as-cleared», a meno che tutte le autorità di regolazione approvino un metodo alternativo di determinazione dei prezzi sulla base di una proposta congiunta di tutti i gestori dei sistemi di trasmissione, a seguito di un'analisi che dimostri la maggiore efficacia del metodo alternativo di determinazione dei prezzi.

I partecipanti al mercato sono autorizzati a presentare offerte nell'orizzonte temporale più vicino possibile al tempo reale e gli orari di chiusura del mercato dell'energia di bilanciamento non precedono l'orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale.

I gestori dei sistemi di trasmissione che applicano un modello di dispacciamento centrale possono stabilire norme aggiuntive conformemente agli orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico adottati sulla base dell'articolo 6, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 714/2009.

5.   Gli sbilanciamenti sono compensati al prezzo corrispondente al valore dell'energia in tempo reale.

6.   Un'area del prezzo di sbilanciamento corrisponde a una zona di offerta, salvo in caso di modello centrale di dispacciamento, in cui un'area del prezzo di sbilanciamento può costituire una parte della zona di offerta.

7.   Il dimensionamento della capacità di riserva è eseguito dai gestori dei sistemi di trasmissione ed è agevolato a livello regionale.

8.   L'approvvigionamento di capacità di bilanciamento è eseguito dal gestore del sistema di trasmissione e può essere agevolato a livello regionale. La riserva della capacità transfrontaliera a tal fine può essere limitata. L'approvvigionamento di capacità di bilanciamento è basato sul mercato e organizzato in modo da non creare discriminazioni tra i partecipanti al mercato nel processo di preselezione conformemente all'articolo 40, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/944, indipendentemente dal fatto che partecipino a titolo individuale o per aggregazione.

L'approvvigionamento di capacità di bilanciamento è basato su un mercato primario, a meno che e nella misura in cui l'autorità di regolazione abbia disposto una deroga all'approvazione dell'uso di altre forme di approvvigionamento basato sul mercato in ragione dell'assenza di concorrenza nel mercato dei servizi di bilanciamento. Le deroghe all'obbligo di basare l'approvvigionamento di capacità di bilanciamento sull'utilizzo di mercati primari sono riesaminate ogni tre anni.

9.   L'approvvigionamento di capacità di bilanciamento al rialzo e al ribasso è effettuato separatamente, a meno che l'autorità di regolazione approvi una deroga a tale principio in quanto ciò comporterebbe una maggiore efficienza economica, come dimostrato da una valutazione effettuata dal gestore del sistema di trasmissione. I contratti per la capacità di bilanciamento sono conclusi non più di un giorno prima della fornitura della capacità di bilanciamento e il periodo di aggiudicazione non è più lungo di un giorno, a meno che e nella misura in cui l'autorità di regolazione abbia approvato un'aggiudicazione precedente o periodi di aggiudicazione più lunghi al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento o migliorare l'efficienza economica.

Ove sia concessa una deroga, per almeno il 40 % dei prodotti standard di bilanciamento e un minimo del 30 % di tutti i prodotti utilizzati per le capacità di bilanciamento, i contratti per la capacità di bilanciamento sono conclusi per non più di un giorno prima della fornitura della capacità di bilanciamento e il periodo di aggiudicazione non è più lungo di un giorno. L'aggiudicazione della parte rimanente della capacità di bilanciamento è eseguito per un massimo di un mese prima della fornitura di capacità di bilanciamento e ha un periodo massimo di aggiudicazione di un mese.

10.   Su richiesta del gestore del sistema di trasmissione, l'autorità di regolazione può decidere di prorogare il periodo di aggiudicazione della parte rimanente della capacità di bilanciamento di cui al paragrafo 9 fino a un massimo di dodici mesi, a condizione che tale decisione sia limitata nel tempo e che gli effetti positivi in termini di riduzione dei costi per i clienti finali superino le ripercussioni negative sul mercato. La richiesta comprende:

a)

la durata specifica prevista dell'esenzione;

b)

il volume specifico della capacità di bilanciamento cui si applicherebbe l'esenzione;

c)

un'analisi dell'impatto dell'esenzione sulla partecipazione delle risorse di bilanciamento; e

d)

la giustificazione dell'esenzione che dimostri che tale esenzione comporterebbe minori costi per i clienti finali.

11.   In deroga al paragrafo 10, a decorrere dal 1o gennaio 2026 i periodi di aggiudicazione non devono eccedere i sei mesi.

12.   Entro il 1o gennaio 2028 le autorità di regolazione riferiscono alla Commissione e all'ACER in merito alla percentuale di capacità totale coperta dai contratti con durata o periodo di aggiudicazione superiore a un giorno.

13.   I gestori dei sistemi di trasmissione o i loro gestori delegati pubblicano, nell'orizzonte temporale più vicino possibile al tempo reale ma con un ritardo dopo la consegna di non più di 30 minuti, il bilanciamento attuale del sistema delle rispettive aree di programmazione, i prezzi stimati di sbilanciamento e i prezzi stimati dell'energia di bilanciamento.

14.   Laddove i prodotti standard di bilanciamento non siano sufficienti a garantire la sicurezza operativa o alcune risorse di bilanciamento non possano partecipare al mercato di bilanciamento mediante prodotti standard di bilanciamento, i gestori dei sistemi di trasmissione possono proporre — e le autorità di regolazione posso approvare — deroghe ai paragrafi 2 e 4 per specifici prodotti di bilanciamento che sono attivati localmente senza scambiarli con altri gestori dei sistemi di trasmissione.

Le proposte di deroga comprendono una descrizione delle misure proposte per ridurre al minimo l'uso dei prodotti specifici, tenendo conto dell'efficienza economica, la dimostrazione che i prodotti specifici non creano inefficienze e distorsioni significative nel mercato del bilanciamento all'interno o all'esterno dell'area di programmazione, nonché, se del caso, le disposizioni e le informazioni riguardanti il processo per convertire le offerte di acquisto di energia di bilanciamento da prodotti specifici di bilanciamento in offerte di acquisto di energia di bilanciamento da prodotti standard di bilanciamento.

Articolo 7

Mercato del giorno prima e mercato infragiornaliero

1.   I gestori dei sistemi di trasmissione e i NEMO organizzano congiuntamente la gestione dei mercati integrati del giorno prima e infragiornaliero, in conformità del regolamento (UE) 2015/1222. I gestori dei sistemi di trasmissione e i NEMO collaborano a livello di Unione o, se più opportuno, a livello regionale, al fine di ottimizzare l'efficienza e l'efficacia della contrattazione del giorno prima e infragiornaliera dell'energia elettrica dell'Unione. L'obbligo di collaborazione non pregiudica l'applicazione del diritto dell'Unione sulla concorrenza. Nelle funzioni riguardanti la compravendita di energia elettrica, i gestori dei sistemi di trasmissione e i NEMO sono soggetti alla vigilanza normativa delle autorità di regolazione a norma dell'articolo 59 della direttiva (UE) 2019/944 e dell'ACER a norma degli articoli 4 e 8 del regolamento (UE) 2019/942.

2.   I mercati del giorno prima e infragiornaliero:

a)

sono organizzati in modo non discriminatorio;

b)

massimizzano la capacità di tutti i partecipanti al mercato di gestire gli sbilanciamenti;

c)

massimizzano le opportunità di tutti i partecipanti al mercato di contrattare scambi interzonali quanto più possibile in tempo reale nell'insieme delle zone di offerta;

d)

indicano prezzi che riflettono i fondamentali del mercato, compreso il valore dell'energia in tempo reale, sui quali i partecipanti al mercato possono basarsi quando decidono in merito ai prodotti di copertura del rischio a lungo termine;

e)

assicurano la sicurezza operativa a fronte del pieno sfruttamento della capacità di trasmissione;

f)

sono trasparenti ma nel contempo proteggono la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili e garantiscono l'anonimità degli scambi;

g)

non distinguono tra scambi realizzati all'interno di una zona di offerta e tra zone di offerta; e

h)

sono organizzati in modo tale da assicurare a tutti i partecipanti al mercato la possibilità di accesso al mercato a titolo individuale o per aggregazione.

Articolo 8

Scambi commerciali sul mercato del giorno prima e sul mercato infragiornaliero

1.   I NEMO consentono ai partecipanti al mercato di effettuare scambi di energia quanto più possibile in tempo reale, e almeno entro l'orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale.

2.   I NEMO offrono ai partecipanti al mercato la possibilità di negoziare l'energia a intervalli di tempo brevi almeno quanto il periodo di regolazione degli sbilanciamenti sia nel mercato del giorno prima che in quello infragiornaliero.

3.   I NEMO offrono alla compravendita sui mercati del giorno prima e infragiornaliero prodotti di dimensioni sufficientemente ridotte, con offerte minime di 500 kW o inferiori, per permettere la partecipazione effettiva, sul versante della gestione della domanda, dello stoccaggio di energia e delle fonti rinnovabili su piccola scala, inclusa la partecipazione diretta dei clienti.

4.   Entro il 1o gennaio 2021 il periodo di regolazione degli sbilanciamenti è pari a 15 minuti in tutte le aree di programmazione, a meno che le autorità di regolazione abbiano concesso una deroga o un'esenzione. Le deroghe possono essere concesse solo fino al 31 dicembre 2024.

A decorrere dal 1o gennaio 2025 il periodo di regolazione degli sbilanciamenti non deve essere superiore a 30 minuti, laddove tutte le autorità nazionali di regolazione di un'area sincrona concedano un'esenzione.

Articolo 9

Mercati a termine

1.   A norma del regolamento (UE) 2016/1719, i gestori dei sistemi di trasmissione rilasciano diritti di trasmissione a lungo termine o dispongono misure equivalenti per permettere ai partecipanti al mercato, inclusi i proprietari di impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili, di coprire i rischi di fluttuazione dei prezzi nelle zone di offerta limitrofe, a meno che una valutazione del mercato a termine sui confini tra le zone di offerta effettuata dalle autorità di regolazione competenti dimostri sufficienti opportunità di copertura nelle zone di offerta interessate.

2.   I diritti di trasmissione a lungo termine sono allocati in modo trasparente, basato sul mercato e non discriminatorio grazie a una piattaforma unica di assegnazione.

3.   Nel rispetto del diritto dell'Unione sulla concorrenza, i gestori dei mercati sono liberi di sviluppare prodotti di copertura a termine, anche prodotti di copertura a termine sul lungo periodo, in modo da offrire ai partecipanti al mercato, inclusi i proprietari di impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili, adeguate opportunità di copertura dei rischi finanziari contro la fluttuazione dei prezzi. Gli Stati membri non richiedono che le suddette attività di copertura siano limitate agli scambi all'interno di uno Stato membro o di una zona di offerta.

Articolo 10

Limiti tecnici di offerta

1.   Il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica non ha un limite massimo né un limite minimo. La presente disposizione si applica, tra l'altro, alle offerte e compensazioni in tutti gli orizzonti temporali e include i prezzi dell'energia di bilanciamento e i prezzi di sbilanciamento, fatti salvi i limiti tecnici di prezzo applicabili negli orizzonti temporali di bilanciamento e negli orizzonti temporali del giorno prima e infragiornaliero a norma del paragrafo 2.

2.   I NEMO possono applicare limiti armonizzati sui prezzi di bilanciamento massimi e minimi per gli orizzonti temporali del giorno prima e infragiornaliero. Tali limiti sono sufficientemente elevati da non limitare inutilmente gli scambi, sono armonizzati per il mercato interno e tengono conto del valore massimo del carico perso. I NEMO attuano un meccanismo trasparente che adegua automaticamente a tempo debito i limiti tecnici di offerta nel caso in cui si preveda che i limiti prestabiliti siano raggiunti. I limiti più alti risultati dall'adeguamento rimangono applicabili fino a che siano necessari ulteriori aumenti conformemente a detto meccanismo.

3.   I gestori dei sistemi di trasmissione non adottano misure volte a modificare i prezzi all'ingrosso.

4.   Le autorità di regolazione o le altre autorità competenti eventualmente designate dagli Stati membri a tal fine individuano le politiche e le misure applicate nel loro territorio che potrebbero concorrere a limitare indirettamente la formazione dei prezzi all'ingrosso, tra le quali la limitazione delle offerte in ordine all'attivazione dell'energia di bilanciamento, i meccanismi di capacità, le misure adottate dai gestori dei sistemi di trasmissione, le misure dirette a contestare l'esito del mercato o a evitare gli abusi di posizioni dominanti e le zone di offerta delineate in modo inefficiente.

5.   L'autorità di regolazione o l'autorità competente designata che abbia individuato una politica o misura che potrebbe concorrere a limitare la formazione dei prezzi all'ingrosso adotta tutte le misure del caso per eliminare o, laddove non fosse possibile, attenuare l'impatto di tale politica o misura sui comportamenti d'offerta. Gli Stati membri trasmettono una relazione alla Commissione entro il 5 gennaio 2020 che specifichi le misure e le azioni che hanno adottato o che intendono adottare.

Articolo 11

Valore del carico perso

1.   Entro il 5 luglio 2020, se necessario per la definizione di uno standard di affidabilità conformemente all'articolo 25, le autorità di regolazione o le altre autorità competenti eventualmente designate dagli Stati membri a tal fine determinano un'unica stima del valore del carico perso sul loro territorio. La stima è resa pubblica. Le autorità di regolazione o altre autorità competenti designate che hanno più di una zona di offerta nel loro territorio possono determinare stime diverse per zona. Nel caso in cui una zona di offerta consista di territori appartenenti a più di uno Stato membro, le autorità di regolazione o altre autorità competenti designate interessate determinano un'unica stima del valore del carico perso per tale zona. Nel determinare la stima unica del valore del carico perso, le autorità di regolazione o altre autorità competenti designate applicano la metodologia di cui all'articolo 23, paragrafo 6.

2.   Le autorità di regolazione e le autorità competenti designate aggiornano le stime del valore del carico perso almeno ogni cinque anni o prima, qualora registrino un cambiamento significativo.

Articolo 12

Dispacciamento della generazione e della gestione della domanda

1.   Il dispacciamento degli impianti di generazione e di gestione della domanda deve essere non discriminatorio, trasparente e, salvo diversamente disposto ai sensi dei paragrafi da 2 a 6, basato sul mercato.

2.   Fatti salvi gli articoli 107, 108 e 109 TFUE, gli Stati membri assicurano che, nel dispacciamento degli impianti di generazione dell'energia elettrica, i gestori dei sistemi diano la priorità agli impianti di generazione che utilizzano le fonti energetiche rinnovabili nella misura consentita dal funzionamento sicuro del sistema elettrico nazionale, sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori e laddove tali impianti di generazione siano:

a)

impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili e abbiano una capacità installata di generazione di energia elettrica inferiore a 400 kW; oppure

b)

progetti dimostrativi per tecnologie innovative, soggetti all'approvazione dell'autorità di regolazione, purché tale priorità sia limitata all'arco di tempo e alla misura necessari per conseguire i fini della dimostrazione.

3.   Uno Stato membro può decidere di non applicare il dispacciamento prioritario a impianti di generazione di cui al paragrafo 2, lettera a), la cui messa in funzione avviene almeno sei mesi dopo la decisione ovvero di applicare una capacità minima inferiore a quella di cui al paragrafo 2, lettera a), a condizione che:

a)

abbia efficienti mercati infragiornalieri altri mercati all'ingrosso e di bilanciamento e che tali mercati siano pienamente accessibili a tutti i partecipanti al mercato, in conformità del presente regolamento;

b)

le norme di ridispacciamento e di gestione della congestione siano trasparenti per tutti i partecipanti al mercato;

c)

il contributo nazionale dello Stato membro al raggiungimento dell'obiettivo generale vincolante dell'Unione per la quota di energia da fonti rinnovabili a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) e dell'articolo 4, lettera a), punto 2), del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) sia almeno uguale al corrispondente risultato della formula di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 e la quota di energia da fonti rinnovabili di uno Stato membro non sia inferiore ai suoi punti di riferimento ai sensi dell'articolo 4, lettera a), punto 2), del regolamento (UE) 2018/1999 o, in alternativa, la quota di energia da fonti rinnovabili dello Stato membro nel consumo finale lordo di energia elettrica sia almeno pari al 50 %;

d)

lo Stato membro abbia notificato alla Commissione la deroga prevista illustrando nel dettaglio in che modo sono soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a), b) e c); e

e)

lo Stato membro abbia pubblicato la deroga prevista, compresa la motivazione dettagliata per la concessione della deroga, tenendo in debito conto la protezione delle informazioni commercialmente sensibili, ove necessario.

Tutte le deroghe evitano modifiche retroattive per gli impianti di generazione che già beneficiano di un dispacciamento prioritario, fatti salvi eventuali accordi su base volontaria tra uno Stato membro e un impianto di generazione.

Fatti salvi gli articoli 107, 108 e 109 TFUE, gli Stati membri possono concedere incentivi agli impianti ammissibili al dispacciamento prioritario affinché rinuncino volontariamente al dispacciamento prioritario.

4.   Fatti salvi gli articoli 107, 108 e 109 TFUE, gli Stati membri possono prevedere un dispacciamento prioritario per l'energia elettrica prodotta negli impianti di generazione che impiegano la cogenerazione ad alto rendimento con una capacità installata di generazione inferiore a 400 kW.

5.   Per quanto riguarda gli impianti di generazione entrati in funzione dopo il 1o gennaio 2026, il paragrafo 2, lettera a), si applica solo agli impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili e hanno una capacità installata di generazione inferiore a 200 kW.

6.   Fatti salvi i contratti conclusi prima del 4 luglio 2019, gli impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili o cogenerazione ad alto rendimento e sono stati commissionati prima del 4 luglio 2019 e, una volta commissionati, erano soggetti al dispacciamento prioritario a norma dell'articolo 15, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE o all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20) continuano a beneficiare del dispacciamento prioritario. Il dispacciamento prioritario non si applica più a tali impianti di generazione dalla data in cui l'impianto di generazione è soggetto a modifiche significative, il che si ritiene che sia il caso almeno quando è necessario un nuovo contratto di connessione o quando si incrementa la capacità di generazione di tale impianto.

7.   Il dispacciamento prioritario non compromette la gestione in sicurezza del sistema elettrico, non serve per giustificare la riduzione delle capacità interzonale al di là di quanto previsto all'articolo 16 e si basa su criteri trasparenti e non discriminatori.

Articolo 13

Ridispacciamento

1.   Il ridispacciamento della generazione, come anche il ridispacciamento della gestione della domanda, si basa su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. È aperto a tutte le tecnologie di generazione, tutto lo stoccaggio di energia e tutta la gestione della domanda, compresi quelli ubicati in altri Stati membri, salvo laddove non sia tecnicamente realizzabile.

2.   Le risorse ridispacciate sono selezionate tra gli impianti di generazione, di stoccaggio dell'energia o di gestione della domanda mediante meccanismi di mercato e sono finanziariamente compensate. Le offerte di acquisto di energia di bilanciamento utilizzate per il ridispacciamento non determinano il prezzo dell'energia di bilanciamento.

3.   Si può ricorrere al ridispacciamento della generazione, allo stoccaggio dell'energia e alla gestione della domanda non basati sul mercato solo:

a)

in mancanza di alternative di mercato;

b)

se tutte le risorse disponibili basate sul mercato sono state sfruttate;

c)

se il numero degli impianti di generazione, di stoccaggio dell'energia o di gestione della domanda è troppo basso per assicurare una concorrenza effettiva nella zona nella quale sono situati impianti adatti a fornire il servizio; oppure

d)

se l'attuale situazione di rete comporta congestione in modo talmente periodico e prevedibile che il ridispacciamento basato sul mercato porterebbe a offerte strategiche periodiche, che causerebbero un aumento del livello di congestione interna, e se lo Stato membro interessato ha adottato un piano d'azione volto ad affrontare tale congestione o garantisce che la capacità minima disponibile per gli scambi interzonali sia conforme all'articolo 16, paragrafo 8.

4.   Almeno una volta all'anno i pertinenti gestori dei sistemi di trasmissione e gestori dei sistemi di distribuzione presentano una relazione alla pertinente autorità di regolazione competente in merito a quanto segue:

a)

il livello di sviluppo e di efficacia dei meccanismi di ridispacciamento basati sul mercato per gli impianti di generazione, di stoccaggio dell'energia e di gestione della domanda;

b)

le ragioni, i volumi in MWh e i tipi di fonte di generazione soggetti al ridispacciamento;

c)

le misure adottate per diminuire la necessità di ridispacciamento a scendere degli impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili o la cogenerazione ad alto rendimento in futuro, compresi investimenti nella digitalizzazione dell'infrastruttura di rete e nei servizi che aumentano la flessibilità.

La pertinente autorità di regolazione trasmette la relazione all'ACER e pubblica una sintesi dei dati di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma unitamente alle raccomandazioni di miglioramento, se necessario.

5.   Fatti salvi gli obblighi relativi al mantenimento dell'affidabilità e alla sicurezza della rete, basati su criteri trasparenti e non discriminatori stabiliti dalle autorità di regolazione, i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione:

a)

assicurano la capacità delle reti di trasmissione e delle reti di distribuzione di trasmettere l'energia elettrica da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento con il minimo possibile di ridispacciamento, il che non impedisce di tener conto nella pianificazione della rete di un ridispacciamento in misura limitata laddove l'operatore del sistema di trasmissione o l'operatore del sistema di distribuzione possa dimostrarne in modo trasparente la maggiore efficienza economica e non superi il 5 % dell'energia elettrica prodotta annualmente in impianti che impiegano fonti di energia rinnovabili e sono direttamente connessi alle rispettive reti, fatte salve le diverse disposizioni di uno Stato membro in cui l'energia elettrica proveniente da impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili o cogenerazione ad alto rendimento rappresenti oltre il 50 % del consumo lordo annuale finale di energia elettrica;

b)

adottano misure operative adeguate riguardanti le reti e il mercato al fine di ricorrere il meno possibile al ridispacciamento al ribasso dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento.

c)

assicurano che le loro reti siano sufficientemente flessibili in modo tale da poterle gestire.

6.   Laddove si ricorra al ridispacciamento a scendere non basato sul mercato, si applicano i seguenti principi:

a)

gli impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili sono soggetti al ridispacciamento a scendere solo in mancanza di alternative o se queste comportano costi notevolmente sproporzionati o gravi rischi per la sicurezza della rete;

b)

l'energia elettrica generata nell'ambito di un processo di cogenerazione ad alto rendimento è soggetta al ridispacciamento a scendere solo se, a parte il ridispacciamento a scendere degli impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili, non vi sono alternative o se queste comportano costi sproporzionati o gravi rischi per la sicurezza della rete;

c)

l'energia elettrica autoprodotta da impianti che impiegano fonti di energia rinnovabili o la cogenerazione ad alto rendimento non immessa nella rete di trasporto o di distribuzione non è ridotta a meno che nessun'altra soluzione permetta di risolvere problemi connessi alla sicurezza delle reti;

d)

il ridispacciamento a scendere di cui alle lettere a), b) e c) è debitamente giustificato in modo trasparente. La giustificazione è inserita nella relazione di cui al paragrafo 3.

7.   Quando il ridispacciamento non è basato sul mercato, è oggetto di compensazione finanziaria da parte del gestore del sistema che chiede il ridispacciamento all'operatore dell'impianto di generazione ridispacciata, di stoccaggio dell'energia o di gestione della domanda, a eccezione del caso di produttori che accettano un contratto di connessione in cui non è garantita la fornitura fissa di energia. La compensazione finanziaria è almeno equivalente al valore più alto dei seguenti elementi o alla loro combinazione, se l'applicazione solo del più alto comporterebbe una compensazione ingiustificatamente bassa o ingiustificatamente elevata:

a)

costi di gestione supplementari causati dal ridispacciamento, quali costi supplementari del combustibile in caso di ridispacciamento a salire o della fornitura di calore di riserva in caso di ridispacciamento a scendere degli impianti di generazione che impiegano la cogenerazione ad alto rendimento;

b)

le entrate nette derivanti dalla vendita dell'energia elettrica sul mercato del giorno prima che l'impianto di generazione, di stoccaggio dell'energia o di gestione della domanda avrebbe creato senza la richiesta di ridispacciamento; se agli impianti di generazione, di stoccaggio dell'energia o di gestione della domanda è concesso un sostegno finanziario in base al volume di energia elettrica generata o consumata, il sostegno finanziario che sarebbe stato ricevuto senza la richiesta di ridispacciamento è considerato parte delle entrate nette.

CAPO III

ACCESSO ALLE RETI E GESTIONE DELLA CONGESTIONE

SEZIONE 1

Allocazione della capacità

Articolo 14

Riesame delle zone di offerta

1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate per affrontare le congestioni. I confini tra le zone di offerta sono tracciati in base alle congestioni strutturali a lungo termine nella rete di trasmissione. Le zone di offerta non contengono tali congestioni strutturali a meno che non abbiano alcun impatto sulle zone di offerta adiacenti o, in quanto esenzione temporanea, il loro impatto sulle zone di offerta adiacenti sia attenuato dall'uso di contromisure e tali congestioni strutturali non portino a riduzioni della capacità interzonale di scambio conformemente ai requisiti di cui all'articolo 16. Le zone di offerta nell'Unione sono configurate in modo da ottimizzare l'efficienza economica e al fine di massimizzare le opportunità commerciali interzonali in conformità dell'articolo 16, preservando nel contempo la sicurezza dell'approvvigionamento.

2.   Ogni tre anni, l'ENTSO per l'energia elettrica riferisce in merito alle congestioni strutturali e alle altre congestioni fisiche importanti tra le zone di offerta e al loro interno, comprese l'ubicazione e la frequenza di tali congestioni, in linea con gli orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione adottati sulla base dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 714/2009. Tale relazione valuta se la capacità di scambi interzonali abbia raggiunto la traiettoria lineare ai sensi dell'articolo 15 o la capacità minima a norma dell'articolo 16 del presente regolamento.

3.   Ai fini della configurazione ottimale delle zone di offerta si procede a un riesame delle suddette. Il riesame individua tutte le congestioni strutturali e comprende un'analisi coordinata delle diverse configurazioni delle zone di offerta cui partecipano le parti interessate coinvolte di tutti i pertinenti Stati membri secondo gli orientamenti in materia di assegnazione di capacità e di gestione delle congestioni adottati sulla base dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 714/2009. Le attuali zone di offerta sono valutate sulla base della loro capacità di creare un contesto di mercato affidabile, compresa una flessibilità in termini di generazione e capacità di carico, essenziale per evitare le strozzature nella rete, equilibrare la domanda e l'offerta di energia elettrica e garantire la sicurezza a lungo termine degli investimenti nelle infrastrutture di rete.

4.   Ai fini del presente articolo e dell'articolo 15 del presente regolamento, gli Stati membri, i gestori dei sistemi di trasmissione o le autorità di regolazione pertinenti sono gli Stati membri, i gestori dei sistemi di trasmissione o le autorità di regolazione che partecipano al riesame della configurazione delle zone di offerta, come pure quelli che si trovano nella stessa regione di calcolo delle capacità a norma degli orientamenti in materia di assegnazione di capacità e di gestione delle congestioni adottati sulla base dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 714/2009.

5.   Entro il 5 ottobre 2019 tutti i gestori di sistemi di trasmissione interessati presentano per approvazione alle competenti autorità di regolazione una proposta relativa alla metodologia e alle ipotesi che devono essere impiegate nel processo di riesame della zona di offerta e le configurazioni alternative della zona di offerta che devono essere considerate. Le competenti autorità di regolazione adottano una decisione unanime sulla proposta entro tre mesi dalla presentazione della proposta. Laddove le autorità di regolazione non riescano a raggiungere un accordo unanime sulla proposta entro tale termine, l'ACER decide entro un periodo di ulteriori tre mesi in merito alla metodologia e alle ipotesi e alle configurazioni alternative della zona di offerta da considerare. La metodologia si basa sulle congestioni strutturali che non si prevede siano superate entro i successivi tre anni, tenendo debitamente conto dei progressi concreti in materia di progetti di sviluppo delle infrastrutture che dovrebbero essere realizzati entro i successivi tre anni.

6.   Sulla base della metodologia e delle ipotesi approvate a norma del paragrafo 5, i gestori dei sistemi di trasmissione che partecipano al riesame delle zone di offerta presentano agli Stati membri interessati o alle loro autorità competenti designate una proposta congiunta sull'eventualità di mantenere o modificare la configurazione delle zone di offerta al più tardi 12 mesi dopo l'approvazione della metodologia a norma del paragrafo 5. Altri Stati membri, le parti contraenti della Comunità dell'energia o altri paesi terzi che condividono la stessa area sincrona con qualunque Stato membro pertinente possono presentare osservazioni.

7.   Qualora una congestione strutturale sia stata identificata nella relazione a norma del presente articolo, paragrafo 2, o nel riesame delle zone di offerta a norma del presente articolo, o da uno o più gestori dei sistemi di trasmissione all'interno della loro zona di controllo in una relazione approvata dall'autorità di regolazione competente, entro sei mesi dal ricevimento della relazione lo Stato membro con congestione strutturale identificata, in cooperazione con i suoi gestori dei sistemi di trasmissione, decide di istituire piani d'azione nazionali o multinazionali a norma dell'articolo 15 oppure di riesaminare e modificare la sua configurazione delle zone di offerta. Tali decisioni sono immediatamente notificate alla Commissione e all'ACER.

8.   Per gli Stati membri che hanno optato per la modifica della configurazione delle zone di offerta ai sensi del paragrafo 7, gli Stati membri pertinenti pervengono a una decisione unanime entro sei mesi dalla notifica di cui al paragrafo 7. Altri Stati membri possono formulare osservazioni agli Stati membri pertinenti, i quali dovrebbero tenere conto di tali osservazioni nel pervenire a una decisione. La decisione deve essere motivata ed è notificata alla Commissione e all'ACER. Se non riescono a pervenire a una decisione unanime entro il termine di sei mesi, i pertinenti Stati membri lo comunicano immediatamente alla Commissione. Quale misura di ultima istanza, previa consultazione dell'ACER, la Commissione adotta la decisione di mantenere o modificare la configurazione delle zone di offerta negli Stati membri e tra tali Stati membri entro sei mesi dal ricevimento della suddetta comunicazione.

9.   Gli Stati membri e la Commissione consultano le parti interessate prima di adottare decisioni a norma del presente articolo.

10.   Ogni decisione adottata ai sensi del presente articolo specifica la data di applicazione delle modifiche. La data di applicazione coniuga l'esigenza di rapidità con considerazioni pratiche, tra cui la contrattazione a termine dell'energia elettrica. La decisione può stabilire opportune disposizioni transitorie.

11.   Se sono avviati riesami ulteriori delle zone di offerta a norma degli orientamenti in materia di allocazione di capacità e di gestione delle congestioni adottati sulla base dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 714/2009, si applica il presente articolo.

Articolo 15

Piani d'azione

1.   In seguito all'adozione di una decisione a norma dell'articolo 14, paragrafo 7, lo Stato membro con congestione strutturale identificata sviluppa un piano d'azione in cooperazione con la propria autorità di regolazione. Tale piano d'azione contiene un calendario concreto per l'adozione di misure volte a ridurre le congestioni strutturali individuate entro 4 anni dall'adozione della decisione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 7.

2.   Indipendentemente dai progressi concreti del piano d'azione, gli Stati membri garantiscono che, fatti salvi le deroghe concesse ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 9, o gli scostamenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, la capacità commerciale interzonale aumenti su base annua fino al raggiungimento delle capacità minima di cui all'articolo 16, paragrafo 8. Tale capacità minima deve essere raggiunta entro il 31 dicembre 2025.

Tali aumenti annui sono conseguiti mediante una traiettoria lineare. Il punto di inizio di tale traiettoria è dato dal valore più elevato tra la capacità allocata alla frontiera o su un elemento critico della rete nell'anno precedente l'adozione del piano d'azione e la capacità media dei tre anni precedenti l'adozione del piano d'azione. Nel periodo di attuazione dei loro piani d'azione, gli Stati membri garantiscono che la capacità messa a disposizione degli scambi interzonali conformemente all''articolo 16, paragrafo 8, sia almeno equivalente ai valori della traiettoria lineare, anche mediante l'uso di contromisure nella regione di calcolo delle capacità.

3.   Il costo delle contromisure necessarie per raggiungere la traiettoria lineare di cui al paragrafo 2 o mettere a disposizione la capacità interzonale ai confini interessati dal piano d'azione è a carico dello Stato membro o degli Stati membri che attuano il piano d'azione.

4.   Su base annuale, durante l'attuazione del piano d'azione ed entro sei mesi dalla sua scadenza, i gestori dei sistemi di trasmissione interessati valutano per i 12 mesi precedenti se la capacità transfrontaliera disponibile abbia raggiunto la traiettoria lineare o, dal 1o gennaio 2026, se sono state conseguite le capacità minime di cui all'articolo 16, paragrafo 8. Essi trasmettono la loro valutazione all'ACER e alle autorità di regolazione pertinenti. Prima di elaborare la relazione, ciascun gestore dei sistemi di trasmissione invia il proprio contributo alla relazione, inclusi tutti i dati pertinenti, alla propria autorità di regolazione per approvazione.

5.   Per gli Stati membri per i quali le valutazioni di cui al paragrafo 4 dimostrano che un gestore del sistema di trasmissione non ha rispettato la traiettoria lineare, i pertinenti Stati membri decidono all'unanimità, entro 6 mesi dal ricevimento della relazione di valutazione di cui al paragrafo 4, se modificare o mantenere la configurazione delle zone di offerta all'interno e tra tali Stati membri. Nella decisione, i pertinenti Stati membri dovrebbero tenere conto di eventuali osservazioni presentate dai altri Stati membri. La decisione degli Stati membri pertinenti deve essere motivata ed è notificata alla Commissione e all'ACER.

I pertinenti Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione se non riescono a pervenire a una decisione unanime entro il termine previsto. Entro sei mesi dal ricevimento della suddetta comunicazione, quale misura di ultima istanza e previa consultazione dell'ACER e delle parti interessate la Commissione adotta la decisione di modificare o mantenere la configurazione delle zone di offerta negli Stati membri e tra tali Stati membri.

6.   Sei mesi prima della scadenza del piano d'azione, lo Stato membro con congestione strutturale identificata decide se affrontare la congestione rimanente modificando la sua zona di offerta o se affrontare la congestione rimanente con contromisure di cui copre le spese.

7.   Qualora non sia stato definito alcun piano d'azione entro sei mesi dall'individuazione di una congestione strutturale conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, i pertinenti gestori dei sistemi di trasmissione valutano, entro dodici mesi dall'individuazione di tale congestione strutturale, se la capacità transfrontaliera disponibile abbia raggiunto le capacità minime di cui all'articolo 16, paragrafo 8, nei dodici mesi precedenti e presentano una relazione di valutazione alle autorità di regolazione pertinenti e all'ACER.

Prima di elaborare la relazione, ciascun gestore dei sistemi di trasmissione invia il proprio contributo alla relazione, inclusi tutti i dati pertinenti, alla propria autorità di regolazione per approvazione. Per gli Stati membri per i quali la valutazione dimostra che un gestore dei sistemi di trasmissione non ha rispettato la capacità minima, si applica il processo decisionale di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

Articolo 16

Principi generali di allocazione della capacità e di gestione della congestione

1.   I problemi di congestione della rete sono risolti con soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di mercato che forniscano segnali economici efficienti ai soggetti partecipanti al mercato e ai gestori dei sistemi di trasmissione. I problemi di congestione della rete sono risolti con metodi non connessi alle transazioni, vale a dire metodi che non comportano una selezione tra i contratti di singoli soggetti partecipanti al mercato. Nell'adottare misure operative per assicurare il permanere dello stato normale del sistema, il gestore del sistema di trasmissione tiene conto dell'effetto di tali misure sulle zone di controllo limitrofe e le coordina con altri gestori dei sistemi di trasmissione interessati a norma del regolamento (UE) 2015/1222.

2.   Le procedure di riduzione delle transazioni commerciali sono utilizzate soltanto in situazioni di emergenza, quando il gestore del sistema di trasmissione è costretto ad intervenire celermente e non sono possibili il ridispacciamento o gli scambi compensativi (countertrading). Le eventuali procedure adottate al riguardo si applicano in maniera non discriminatoria. Salvo in caso di forza maggiore, i soggetti partecipanti al mercato cui è stata assegnata una capacità sono compensati per l'eventuale riduzione.

3.   I centri di coordinamento regionali di coordinamento eseguono il calcolo coordinato della capacità in conformità del presente articolo, paragrafi 4 e 8, come previsto all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 42, paragrafo 1.

I centri di coordinamento regionali calcolano le capacità interzonali rispettando i limiti di sicurezza operativa e utilizzando i dati per i gestori dei sistemi di trasmissione, inclusi dati sulla disponibilità tecnica di contromisure, ma non la riduzione del carico. Qualora i centri di coordinamento regionali giungano alla conclusione che le contromisure disponibili nella regione di calcolo delle capacità o tra le regioni di calcolo delle capacità non siano sufficienti a raggiungere la traiettoria lineare ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, o la capacità minima di cui al presente articolo, paragrafo 8, rispettando nel contempo i limiti di sicurezza operativa, possono, quale misura di ultima istanza, stabilire azioni coordinate intese a ridurre le capacità interzonali di conseguenza. I gestori dei sistemi di trasmissione possono discostarsi dalle azioni coordinate per quanto riguarda il calcolo coordinato della capacità e le analisi coordinate di sicurezza solo in conformità dell'articolo 42, paragrafo 2.

A decorrere tra tre mesi dopo l'entrata in funzione dei centri regionali di coordinamento ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, del presente regolamento e ogni tre mesi, i centri di coordinamento regionali trasmettono una relazione alle pertinenti autorità di regolazione e all'ACER in merito alle riduzioni di capacità o agli scostamenti dalle azioni coordinate conformemente al secondo comma e ne valutano gli effetti e formulano raccomandazioni, se necessario, su come evitare tali scostamenti in futuro. Se giunge alla conclusione che le condizioni preliminari per uno scostamento ai sensi del presente paragrafo non sono soddisfatte o che gli scostamenti sono di natura strutturale, l'ACER presenta un parere alle pertinenti autorità di regolazione e alla Commissione. Le autorità di regolazione competenti adottano azioni appropriate nei confronti dei gestori dei sistemi di trasmissione o dei centri di coordinamento regionali a norma degli articoli 59 o 62 della direttiva (UE) 2019/944 se le condizioni preliminari per uno scostamento a norma del presente paragrafo non sono soddisfatte.

Gli scostamenti di natura strutturale sono affrontati i un piano d'azione di cui all'articolo 14, paragrafo 7, o in un aggiornamento di un piano d'azione esistente.

4.   Il livello massimo di capacità delle interconnessioni e delle reti di trasmissione interessate dalla capacità transfrontaliera è messo a disposizione dei soggetti partecipanti al mercato che rispettino le norme di sicurezza per il funzionamento della rete. Per sfruttare al massimo le capacità disponibili si ricorre agli scambi compensativi e al ridispacciamento, anche transfrontaliero, per conseguire la capacità minima a norma del paragrafo 8. Si applica una procedura coordinata e non discriminatoria per le contromisure transfrontaliere per consentire tale massimizzazione, in seguito all'applicazione della metodologia per la ripartizione dei costi di ridispacciamento e degli scambi compensativi.

5.   Le capacità sono assegnate tramite aste esplicite della capacità o aste implicite che comprendono sia la capacità che l'energia. I due metodi possono coesistere per la stessa interconnessione. Per gli scambi infragiornalieri si ricorre alla contrattazione continua, che può essere integrata da aste.

6.   In caso di congestione sono accettate le offerte valide relative alla capacità di rete, implicite o esplicite che presentano il valore più elevato e offrono il valore più elevato per la (scarsa) capacità di trasmissione in un determinato orizzonte temporale. Tranne nel caso di nuove interconnessioni che godono di un'esenzione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1228/2003, dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009 o dell'articolo 63 del presente regolamento, è vietata la determinazione dei prezzi di riserva nei metodi di allocazione della capacità.

7.   La capacità può essere oggetto di scambio sul mercato secondario, a condizione che il gestore del sistema di trasmissione sia informato con sufficiente anticipo. Se rifiuta uno scambio (transazione) secondario, il gestore del sistema di trasmissione notifica e spiega chiaramente e in modo trasparente questo rifiuto a tutti i partecipanti al mercato e informa l'autorità di regolazione.

8.   I gestori dei sistemi di trasmissione non limitano il volume della capacità di interconnessione che deve essere messa a disposizione dei partecipanti per risolvere un problema di congestione sorto all'interno della loro zona di offerta o come strumento di gestione dei flussi risultanti da transazioni interne alle zone di offerta. Fatta salva l'applicazione delle deroghe di cui ai paragrafi 3 e 9 del presente articolo e l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2, si considera che il presente paragrafo sia rispettato se sono conseguite i seguenti livelli minimi di capacità disponibile per gli scambi interzonali:

a)

per i confini in cui è utilizzato un approccio fondato sulla capacità di trasmissione netta coordinata, la capacità minima corrisponde al 70 % della capacità di trasmissione, rispettando i limiti di sicurezza operativa a seguito della deduzione di eventi imprevisti, come stabilito a norma degli orientamenti in materia di allocazione di capacità e di gestione delle congestioni adottati sulla base dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 714/2009;

b)

per i confini in cui è utilizzato un approccio basato sul flusso, la capacità minima corrisponde a un margine stabilito nella procedura di calcolo della capacità disponibile per i flussi indotti dagli scambi interzonali. Il margine corrisponde al 70 % della capacità, rispettando i limiti di sicurezza operativa degli elementi critici della rete interzonali e interni, tenendo conto di eventi imprevisti, come stabilito a norma degli orientamenti in materia di allocazione di capacità e di gestione delle congestioni adottati sulla base dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 714/2009.

L'importo totale del 30 % può essere utilizzato per i margini di affidabilità, i flussi di ricircolo e i flussi interni su ciascun elemento critico della rete.

9.   Su richiesta dei gestori dei sistemi di trasmissione in una regione di calcolo delle capacità, le autorità di regolazione competenti possono concedere una deroga al paragrafo 8 per motivi prevedibili, se necessario per mantenere la sicurezza operativa. Tali deroghe, che non riguardano la riduzione di capacità già assegnate a norma del paragrafo 2, sono concesse per non più di un anno alla volta o, a condizione che la portata della deroga diminuisca significativamente dopo il primo anno, fino a un massimo di due anni. La portata di tali deroghe è strettamente limitata a quanto necessario per mantenere la sicurezza operativa e le deroghe devono evitare discriminazioni fra gli scambi interni e interzonali.

Prima di concedere una deroga l'autorità di regolazione competente consulta le autorità di regolazione degli altri Stati membri facenti parte delle regioni interessate dal calcolo della capacità. Se un'autorità di regolazione non è d'accordo con la deroga proposta, l'ACER decide se concederla ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 10, lettera a), del regolamento (UE) 2019/942. La giustificazione e i motivi della deroga sono resi pubblici.

Se è concessa una deroga, i gestori del sistema di trasmissione interessati elaborano e pubblicano una metodologia e progetti che offrono una soluzione a lungo termine al problema oggetto della deroga. La deroga si estingue allo scadere del termine relativo oppure una volta applicata la soluzione, se la data di quest'ultima è precedente.

10.   I soggetti partecipanti al mercato informano i gestori dei sistemi di trasmissione interessati, entro un termine ragionevole prima del relativo periodo di esercizio di trasmissione, se intendono utilizzare la capacità assegnata. Le capacità assegnate che non sono utilizzate sono riassegnate al mercato in modo aperto, trasparente e non discriminatorio.

11.   I gestori dei sistemi di trasmissione effettuano, per quanto tecnicamente possibile, la compensazione con le domande di capacità per flussi di energia elettrica in direzione opposta sulla linea di interconnessione sulla quale esiste congestione onde utilizzare questa linea alla sua capacità massima. Tenendo pienamente conto della sicurezza delle reti, le transazioni che alleviano la situazione di congestione non sono rifiutate.

12.   Le conseguenze finanziarie di un inadempimento agli obblighi connessi all'allocazione di capacità sono a carico dei gestori dei sistemi di trasmissione o dei NEMO che sono responsabili dell'inadempimento. Quando i soggetti partecipanti al mercato non utilizzano la capacità che si sono impegnati ad utilizzare o, nel caso di capacità oggetto di un'asta esplicita, non procedono a scambi di capacità su un mercato secondario o non ripristinano la capacità a tempo debito, perdono i loro diritti di utilizzo di detta capacità e versano una penale commisurata ai costi. Ogni penale commisurata ai costi imposta in caso di mancata utilizzazione di capacità è giustificata e proporzionata. Se non adempiono i loro obblighi di fornire capacità fissa di trasmissione, i gestori dei sistemi di trasmissione sono tenuti a compensare i soggetti partecipanti al mercato per la perdita dei diritti di utilizzo di capacità. A tal fine le perdite indirette non sono prese in considerazione. I concetti e i metodi principali per determinare le responsabilità in caso di inadempimento degli obblighi sono definiti anticipatamente con riferimento alle conseguenze finanziarie e sottoposti a riesame da parte delle autorità di regolazione competenti.

13.   Nel ripartire i costi delle contromisure tra i gestori dei sistemi di trasmissione, le autorità nazionali di regolazione analizzano in quale misura i flussi risultanti da transazioni interne alle zone di offerta contribuiscono alla congestione tra due zone di offerta e ripartiscono i costi sulla base di tale contributo alla congestione tra i gestori dei sistemi di trasmissione delle zone di offerta responsabili della creazione di tali flussi, fatta eccezione per i costi indotti dai flussi risultanti da transazioni interne alle zone di offerta che sono inferiori al livello da attendersi senza congestioni strutturali in una zona di offerta.

Tale livello è analizzato e definito congiuntamente da tutti i gestori dei sistemi di trasmissione in una regione di calcolo delle capacità per ogni confine tra singole zone di offerta ed è soggetto ad approvazione delle autorità di regolazione nella regione di calcolo della capacità.

Articolo 17

Allocazione della capacità interzonale fra diversi orizzonti temporali

1.   I gestori dei sistemi di trasmissione ricalcolano la capacità interzonale disponibile almeno dopo gli orari di chiusura dei mercati del giorno prima e infragiornaliero interzonale. I gestori dei sistemi di trasmissione allocano la capacità interzonale disponibile più l'eventuale capacità interzonale residua non allocata in precedenza e l'eventuale capacità interzonale rilasciata dai detentori di diritti fisici di trasmissione delle precedenti allocazioni nel successivo processo di allocazione della capacità interzonale.

2.   I gestori dei sistemi di trasmissione propongono una struttura adeguata per l'allocazione della capacità interzonale fra diversi orizzonti temporali, compresi quelli del giorno prima, infragiornaliero e del bilanciamento. Tale struttura di allocazione è soggetta a un riesame da parte delle pertinenti autorità di regolazione. Nell'elaborare le loro proposte, gli operatori dei sistemi di trasmissione tengono conto:

a)

delle caratteristiche dei mercati;

b)

delle condizioni operative del sistema elettrico, quali le implicazioni di una compensazione dei programmi dichiarati definitivamente;

c)

del grado di armonizzazione delle percentuali allocate a diversi orizzonti temporali e degli orizzonti temporali adottati per i diversi meccanismi di allocazione della capacità interzonale già in vigore.

3.   La capacità interzonale disponibile dopo l'orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale è utilizzata dai gestori dei sistemi di trasmissione per lo scambio di energia di bilanciamento o per la gestione del processo di compensazione dello sbilanciamento.

4.   Qualora la capacità interzonale sia allocata per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve a norma dell'articolo 6, paragrafo 8, del presente regolamento, i gestori dei sistemi di trasmissione utilizzano le metodologie elaborate negli orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico adottati sulla base dell'articolo 6, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 714/2009.

5.   I gestori dei sistemi di trasmissione non aumentano il margine operativo di trasmissione calcolato a norma del regolamento (UE) 2015/1222 in base allo scambio della capacità di bilanciamento o della condivisione delle riserve.

SEZIONE 2

Corrispettivi di rete e rendita di congestione

Articolo 18

Corrispettivi di accesso alle reti, utilizzo delle reti e potenziamento

1.   I corrispettivi applicati dai gestori della rete per l'accesso alla rete, compresi i corrispettivi per la connessione alla rete, per l'utilizzo della rete e, ove applicabile, per il potenziamento della rete, sono correlati ai costi, trasparenti, tengono conto della necessità di garantire la sicurezza della rete e la sua flessibilità e danno riscontro ai costi effettivi sostenuti, purché questi corrispondano a quelli di un gestore di rete efficiente e comparabile dal punto di vista strutturale, e siano stati applicati in modo non discriminatorio. Tali corrispettivi non includono costi non correlati a sostegno di altri obiettivi politici.

Fatti salvi l'articolo 15, paragrafi 1 e 6, della direttiva 2012/27/UE e i criteri di cui all'allegato XI di tale direttiva, il metodo utilizzato per definire i corrispettivi di rete sostiene in modo neutrale l'efficienza globale del sistema nel lungo termine tramite i segnali di prezzo ai clienti e ai produttori ed è applicato in particolare in modo da non operare discriminazioni, positive o negative, tra la produzione connessa a livello di distribuzione e la produzione connessa a livello di trasmissione. I corrispettivi di rete non devono essere discriminatori, né in modo positivo né negativo, nei confronti dello stoccaggio dell'energia o dell'aggregazione né costituire un disincentivo all'autoproduzione, all'autoconsumo o alla partecipazione alla gestione della domanda. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, tali corrispettivi non sono calcolati in funzione della distanza.

2.   Le metodologie relative alle tariffe riflettono i costi fissi degli operatori dei sistemi di trasmissione e degli operatori dei sistemi di distribuzione e forniscono incentivi adeguati ai gestori dei sistemi di trasmissione e ai gestori dei sistemi di distribuzione, sia a breve che a lungo termine, al fine di migliorare l'efficienza, compresa l'efficienza energetica, promuovere l'integrazione del mercato e la sicurezza dell'approvvigionamento, sostenere investimenti efficienti, sostenere le attività di ricerca correlate e agevolare l'innovazione nell'interesse del consumatore in settori quali la digitalizzazione, i servizi di flessibilità e l'interconnessione.

3.   Se opportuno, il livello delle tariffe applicate ai produttori o ai clienti finali o a entrambi prevede segnali differenziati per località a livello di Unione e tiene conto dell'entità delle perdite di rete e della congestione causate e dei costi di investimento nell'infrastruttura.

4.   Nella fissazione dei corrispettivi di accesso alla rete si tiene conto di quanto segue:

a)

i versamenti e gli introiti derivanti dal meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasmissione;

b)

i versamenti effettivi effettuati e percepiti nonché i versamenti attesi per periodi futuri, stimati sulla base dei periodi passati.

5.   La fissazione dei corrispettivi di accesso alla rete ai sensi del presente articolo lascia impregiudicati i corrispettivi risultanti dalla gestione della congestione di cui all'articolo 16.

6.   Non è previsto un corrispettivo specifico di rete su singole transazioni per scambi interzonali di energia elettrica.

7.   Le tariffe di distribuzione sono correlate ai costi tenendo conto dell'utilizzo della rete di distribuzione da parte degli utenti del sistema, che comprendono i clienti attivi. Le tariffe di distribuzione possono contenere elementi connessi alla capacità di connessione alla rete e possono essere differenziate sulla base dei profili di consumo o di generazione di tali utenti. Nei casi in cui gli Stati membri hanno introdotto sistemi di misurazione intelligenti, le autorità di regolazione possono valutare l'introduzione di tariffe di rete orarie, nello stabilire o approvare tariffe di trasmissione e tariffe di distribuzione o le loro metodologie o nell'approvare le metodologie per calcolare tariffe di trasmissione e tariffe di distribuzione in conformità dell'articolo 59 della direttiva (UE) 2019/944 e, se opportuno, possono essere introdotte tariffe di rete orarie per rispecchiare l'utilizzo della rete, in modo trasparente, efficiente sul piano dei costi e prevedibile per il cliente finale.

8.   Le metodologie di distribuzione delle tariffe forniscono incentivi ai gestori dei sistemi di distribuzione per una gestione e uno sviluppo delle loro reti il più efficienti possibile sul piano dei costi, anche mediante la fornitura di servizi. A tal fine, le autorità di regolazione considerano ammissibili i costi pertinenti, li includono nelle tariffe di distribuzione e possono introdurre obiettivi di prestazione allo scopo di incentivare i gestori dei sistemi di distribuzione ad aumentare l'efficienza delle loro reti, anche mediante l'efficienza energetica, la flessibilità e lo sviluppo di reti intelligenti e sistemi di misurazione intelligenti.

9.   Entro il 5 ottobre 2019 per attenuare il rischio di frammentazione del mercato l'ACER fornisce una relazione sulle migliori pratiche relative alle metodologie di tariffazione per la trasmissione e la distribuzione, tenendo conto al contempo delle specificità nazionali. Tale relazione sulle migliori pratiche riguarda almeno:

a)

il rapporto tra le tariffe applicate ai produttori e le tariffe applicate ai clienti finali;

b)

i costi da recuperare mediante le tariffe;

c)

le tariffe di rete orarie;

d)

i segnali differenziati per località;

e)

il rapporto tra le tariffe di trasmissione e le tariffe di distribuzione;

f)

i metodi per assicurare la trasparenza nella fissazione delle tariffe e nella loro struttura;

g)

i gruppi di utenti della rete soggetti a tariffe, comprese, ove applicabile, le caratteristiche di tali gruppi, le forme di consumo, ed eventuali esenzioni tariffarie;

h)

le perdite nelle reti ad alta, media e bassa tensione.

L'ACER aggiorna la relazione sulle migliori pratiche almeno una volta ogni due anni.

10.   Le autorità di regolazione tengono debitamente conto delle migliori pratiche al momento della fissazione o dell'approvazione delle tariffe di trasmissione e delle tariffe di distribuzione o delle relative metodologie a norma dell'articolo 59 della direttiva (UE) 2019/944.

Articolo 19

Rendita di congestione

1.   Le procedure di gestione della congestione associate a un periodo prestabilito possono generare entrate soltanto se si verifica una congestione in quel determinato periodo, tranne nel caso di nuovi interconnettori che beneficiano di una deroga a norma dell'articolo 63 del presente regolamento, dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009 o dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1228/2003. La procedura di ripartizione di tali proventi è oggetto di riesame da parte delle autorità di regolazione e non distorce il processo di allocazione a favore di una parte che chiede capacità o energia né costituisce un disincentivo a ridurre la congestione.

2.   I seguenti obiettivi hanno priorità per quanto riguarda l'allocazione dei proventi derivanti dall'allocazione della capacità interzonale:

a)

garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata, inclusa la compensazione di irrevocabilità; oppure

b)

mantenere o aumentare le capacità interzonali attraverso l'ottimizzazione dell'uso degli interconnettori esistenti mediante contromisure, ove applicabile, oppure coprire i costi derivanti da investimenti nella rete rilevanti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione.

3.   Qualora gli obiettivi prioritari di cui al paragrafo 2 siano stati adeguatamente conseguiti, i proventi possono essere utilizzati come rendita, di cui le autorità di regolazione tengono conto in fase di approvazione della metodologia per calcolare le tariffe di rete o stabilire le tariffe di rete o entrambi. I proventi restanti sono collocati su una linea contabile interna distinta, fino al momento in cui possono essere utilizzati ai fini di cui al paragrafo 2.

4.   L'utilizzo dei proventi conformemente al paragrafo 2, lettera a) o b), avviene secondo una metodologia proposta dai gestori dei sistemi di trasmissione, previa consultazione delle autorità di regolazione e delle parti interessate e a seguito dell'approvazione dell'ACER. I gestori dei sistemi di trasmissione presentano la metodologia proposta all'ACER entro il 5 luglio 2020 e l'ACER decide in merito alla metodologia proposta entro sei mesi dal ricevimento della stessa.

L'ACER può richiedere ai gestori dei sistemi di trasmissione di modificare o aggiornare la metodologia di cui al primo comma. L'ACER decide sulla la metodologia modificata o aggiornata entro sei mesi dalla sua presentazione.

La metodologia descrive almeno le condizioni alle quali i proventi possono essere utilizzati ai fini di cui al paragrafo 2, le condizioni alle quali possono essere collocati su una linea contabile interna distinta per un uso futuro a questi fini e per quanto tempo vi possono essere collocati.

5.   I gestori dei sistemi di trasmissione stabiliscono chiaramente in anticipo in che modo sarà utilizzata l'eventuale rendita di congestione e riferiscono alle autorità di regolazione in merito all'utilizzo effettivo di tale rendita. Ogni anno entro il 1o marzo le autorità di regolazione informano l'ACER e pubblicano una relazione che indica:

a)

l'importo dei proventi relativi al periodo di 12 mesi che termina il 31 dicembre del precedente anno;

b)

il modo in cui tali proventi sono stati utilizzati a norma del paragrafo 2, compresi i progetti specifici per i quali la rendita è stata utilizzata e la rendita collocata su una linea contabile distinta;

c)

la rendita che è stata utilizzata nel calcolo delle tariffe di rete; e

d)

la verifica che la rendita di cui alla lettera c) è conforme al presente regolamento e alla metodologia elaborata a norma dei paragrafi 3 e 4.

Nei casi in cui parte delle entrate generate dalla congestione sia utilizzata per calcolare le tariffe di rete, la relazione illustra il modo in cui gli operatori dei sistemi di trasmissione hanno soddisfatto gli obiettivi prioritari enunciati al paragrafo 2, ove applicabile.

CAPO IV

ADEGUATEZZA DELLE RISORSE

Articolo 20

Adeguatezza delle risorse nel mercato interno dell'energia elettrica

1.   Gli Stati membri vigilano sull'adeguatezza delle risorse nel loro territorio sulla base della valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse di cui all'articolo 23. Al fine di integrare la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse, gli Stati membri possono svolgere anche valutazioni nazionali dell'adeguatezza delle risorse a norma dell'articolo 24.

2.   Se dalla valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse di cui all'articolo 23 o dalla valutazione nazionale dell'adeguatezza delle risorse di cui all'articolo 19 emerge un motivo di preoccupazione su questo aspetto, lo Stato membro interessato individua le eventuali distorsioni normative o le carenze del mercato che hanno dato adito o contribuito a dar adito alla preoccupazione.

3.   Gli Stati membri per i quali sono individuati problemi di adeguatezza delle risorse elaborano e pubblicano un piano di attuazione corredato di un calendario per l'adozione delle misure volte ad eliminare le distorsioni normative o le carenze del mercato individuate nel quadro della procedura di aiuti di Stato. Nel far fronte alle preoccupazioni concernenti l'adeguatezza delle risorse, gli Stati membri in particolare tengono conto dei principi di cui all'articolo 3 e considerano:

a)

la rimozione delle distorsioni normative;

b)

la rimozione dei prezzi massimali in conformità dell'articolo 10;

c)

l'introduzione di una funzione di determinazione dei prezzi in situazione di scarsità per l'energia di bilanciamento a norma dell'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2195;

d)

l'aumento della capacità di interconnessione e della capacità della rete interna per conseguire almeno gli obiettivi di interconnessione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999;

e)

la possibilità di consentire l'autoproduzione, lo stoccaggio dell'energia, le misure sul versante della domanda e l'efficienza energetica, adottando misure intese ad eliminare qualsiasi distorsione normativa identificata;

f)

la garanzia di un'acquisizione efficiente sotto il profilo dei costi e orientata al mercato di servizi di bilanciamento e ancillari;

g)

la rimozione dei prezzi regolamentati laddove richiesto dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2019/944.

4.   Gli Stati membri interessati sottopongono i loro piani di attuazione al riesame della Commissione.

5.   Entro quattro mesi dal ricevimento del piano di attuazione, la Commissione emette un parere in cui stabilisce se le misure siano sufficienti per eliminare le distorsioni normative o le carenze del mercato identificate a norma del paragrafo 2 e può invitare gli Stati membri a modificare di conseguenza i piani di attuazione.

6.   Gli Stati membri interessati vigilano sull'applicazione dei loro piani di attuazione e pubblicano i risultati del monitoraggio in una relazione annuale che presentano alla Commissione.

7.   La Commissione emette un parere in cui stabilisce se i piani di attuazione siano stati attuati in misura sufficiente e se il problema dell'adeguatezza delle risorse sia stato risolto.

8.   Gli Stati membri continuano a rispettare il piano di attuazione dopo che il problema identificato concernente l'adeguatezza delle risorse è stato risolto.

Articolo 21

Principi generali per i meccanismi di capacità

1.   Al fine di risolvere le preoccupazioni che permangono in materia di adeguatezza delle risorse, gli Stati membri possono, in ultima istanza, applicando nel contempo le misure di cui all'articolo 20, paragrafo 3, del presente regolamento e in conformità degli articoli 107, 108 e 109 TFUE, introdurre meccanismi di capacità.

2.   Prima di introdurre meccanismi di capacità, gli Stati membri interessati effettuano uno studio approfondito dei possibili effetti di tali meccanismi sugli Stati membri limitrofi, consultandosi almeno con gli Stati membri limitrofi ai cui sistemi elettrici sono connessi e con le parti interessate di tali Stati membri.

3.   Gli Stati membri valutano se un meccanismo di capacità in forma di riserva strategica sia in grado di risolvere i problemi di adeguatezza delle risorse. In caso di risposta negativa, gli Stati membri possono attuare un diverso tipo di meccanismo di capacità.

4.   Gli Stati membri non introducono meccanismi di capacità se sia la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse sia la valutazione nazionale dell'adeguatezza delle risorse o, in assenza di una valutazione nazionale dell'adeguatezza delle risorse, la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse, non hanno identificato un motivo di preoccupazione concernente l'adeguatezza delle risorse.

5.   Gli Stati membri non introducono meccanismi di capacità prima che il piano di attuazione di cui all'articolo 20, paragrafo 3, abbia ricevuto un parere della Commissione a norma dell'articolo 20, paragrafo 5.

6.   Se applica un meccanismo di capacità, lo Stato membro riesamina tale meccanismo di capacità e assicura che non siano conclusi nuovi contratti in base a tale meccanismo, qualora sia la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse sia la valutazione nazionale dell'adeguatezza o, in assenza di una valutazione nazionale dell'adeguatezza, la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse non abbiano individuato un motivo di preoccupazione concernente l'adeguatezza delle risorse oppure qualora il piano di attuazione di cui all'articolo 20, paragrafo 3, non abbia ricevuto un parere della Commissione di cui all'articolo 20, paragrafo 5.

7.   Nel progettare i meccanismi di capacità, gli Stati membri includono una disposizione che autorizza un'eliminazione amministrativa graduale ed efficace del meccanismo di capacità, qualora non sia concluso nessun nuovo contratto ai sensi del paragrafo 6 nell'arco di tre anni consecutivi.

8.   I meccanismi di capacità sono approvati dalla Commissione per un periodo non superiore ai dieci anni. Tali meccanismi sono progressivamente eliminati o la quantità di capacità impegnata è ridotta in base ai piani di attuazione di cui all'articolo 20. Gli Stati membri continuano ad applicare il piano di attuazione dopo l'introduzione del meccanismo di capacità.

Articolo 22

Principi di concezione per i meccanismi di capacità

1.   Gli eventuali meccanismi di capacità:

a)

sono temporanei;

b)

non creano indebite distorsioni del mercato e non limitano gli scambi interzonali;

c)

non vanno oltre quanto necessario per affrontare le preoccupazioni in materia di adeguatezza di cui all'articolo 20;

d)

selezionano i fornitori di capacità tramite un processo trasparente, non discriminatorio e competitivo;

e)

offrono incentivi ai fornitori di capacità affinché si rendano disponibili in periodi in cui sono previste sollecitazioni del sistema;

f)

garantiscono che la remunerazione sia stabilita mediante un processo competitivo;

g)

stabiliscono le condizioni tecniche per la partecipazione dei fornitori di capacità prima della procedura di selezione;

h)

sono aperti alla partecipazione di tutte le risorse in grado di fornire le prestazioni tecniche previste, compresi lo stoccaggio dell'energia e la gestione sul versante della domanda;

i)

applicano sanzioni adeguate ai fornitori di capacità che non siano disponibili in periodi di sollecitazione del sistema.

2.   La progettazione delle riserve strategiche deve avere i seguenti requisiti:

a)

quando un meccanismo di capacità è stato concepito come riserva strategica, le relative risorse devono essere dispacciate solo se è probabile che i gestori dei sistemi di trasmissione esauriscano le loro risorse di bilanciamento per stabilire un equilibrio tra domanda e offerta;

b)

durante i periodi di regolazione degli sbilanciamenti, durante i quali si fa ricorso alle risorse della riserva strategica, gli squilibri del mercato devono essere fissati almeno al valore del carico perso o a un valore superiore al limite tecnico del prezzo infragiornaliero di cui all'articolo 10, paragrafo 1, qualunque sia il valore più elevato;

c)

il rendimento della riserva strategica in seguito al dispacciamento deve essere attribuito ai responsabili del bilanciamento attraverso il meccanismo di regolamento degli sbilanciamenti;

d)

le risorse che partecipano alla riserva strategica non devono essere remunerate dai mercati all'ingrosso di energia elettrica o dai mercati di bilanciamento;

e)

le risorse della riserva strategica devono essere conservate al di fuori del mercato almeno per la durata del periodo contrattuale.

Il requisito di cui alla lettera a) del primo comma lascia impregiudicata l'attivazione di risorse prima del dispacciamento effettivo al fine di rispettare i limiti di carico e i requisiti operativi delle risorse. Il rendimento della riserva strategica durante l'attivazione non è attribuito a gruppi di bilanciamento attraverso mercati all'ingrosso e non ne modifica gli squilibri.

3.   Oltre ai requisiti di cui al paragrafo 1, i meccanismi di capacità diversi dalle riserve strategiche:

a)

sono impostati in modo tale da garantire che il prezzo corrisposto per la disponibilità tenda automaticamente allo zero se si prevede che il livello di capacità fornita sia adeguato al livello di capacità richiesto;

b)

remunerano le risorse partecipanti solo per la loro disponibilità e garantiscono che la remunerazione non incida sulle decisioni del fornitore di capacità quando si tratta di stabilire se generare o meno;

c)

assicurano che gli obblighi di capacità siano trasferibili tra fornitori di capacità ammissibili.

4.   I meccanismi di capacità contengono i seguenti requisiti relativi ai limiti delle emissioni di CO2:

a)

al più tardi dal 4 luglio 2019, una capacità di generazione la cui produzione commerciale è iniziata a tale data o successivamente e con emissioni superiori a 550 g di CO2 di origine fossile per kWh di energia elettrica non è impegnata né riceve pagamenti o impegni di pagamento futuri nel quadro di un meccanismo di capacità;

b)

al più tardi dal 1o luglio 2025 una capacità di generazione la cui produzione commerciale è iniziata prima del 4 luglio 2019 e con emissioni superiori a 550 g di CO2 di origine fossile per kWh di energia elettrica e superiori a 350 kg di CO2 di origine fossile in media all'anno per kWh installato, non è impegnata né riceve pagamenti o impegni di pagamento futuri nel quadro di un meccanismo di capacità.

Il limite di emissione di 550 g di CO2 di origine fossile per kWh di energia elettrica e il limite di 350 kg di CO2 di origine fossile in media all'anno per kWh installato di cui alle lettere a) e b) del primo comma sono calcolati sulla base dell'efficienza di progettazione dell'unità di generazione, ossia l'efficienza netta alla capacità nominale, a norma degli standard pertinenti previsti dall'organizzazione internazionale per la normazione.

Entro il 5 gennaio 2020 l'ACER pubblica un parere in cui fornisce assistenza tecnica in relazione al calcolo dei valori di cui al primo comma.

5.   Gli Stati membri che applicano i meccanismi di capacità al 4 luglio 2019 li adattano per conformarsi al capo IV, fatti salvi gli impegni o i contratti conclusi entro il 31 dicembre 2019.

Articolo 23

Valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse

1.   La valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse identifica le problematiche collegate all'adeguatezza valutando l'adeguatezza generale del sistema a fronte della domanda di energia elettrica a livello di Unione, a livello degli Stati membri e a livello delle singole zone di offerta, se del caso. La valutazione europea sull'adeguatezza dell'offerta copre ogni anno un periodo di dieci anni dalla data di detta valutazione.

2.   La valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse viene effettuata dall'ENTSO per l'energia elettrica.

3.   Entro il 5 gennaio 2020, l'ENTSO per l'energia elettrica presenta al gruppo di coordinamento per l'energia elettrica istituito ai sensi dell'articolo 1 della decisione della Commissione del 15 novembre 2012 (21) e all'ACER un progetto di metodologia per la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse in base ai principi di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

4.   I gestori dei sistemi di trasmissione forniscono all'ENTSO per l'energia elettrica i dati di cui ha bisogno per effettuare la valutazione.

L'ENTSO per l'energia elettrica effettua la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse ogni anno. I produttori e gli altri partecipanti al mercato forniscono ai gestori dei sistemi di trasmissione i dati relativi all'utilizzo previsto delle fonti di generazione, tenendo in considerazione la disponibilità delle fonti primarie e scenari adeguati di proiezione della domanda e dell'offerta.

5.   La valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse è basata su una metodologia trasparente volta ad assicurare che la valutazione:

a)

sia effettuata a livello di ciascuna zona di offerta e riguardi come minimo tutti gli Stati membri;

b)

sia basata su scenari centrali di riferimento adeguati di proiezione della domanda e dell'offerta comprensivi di una valutazione economica della probabilità del ritiro, della messa fuori servizio, della creazione di nuovi mezzi di generazione e di misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e di interconnessione elettrica e delle adeguate sensibilità concernenti eventi metereologici estremi, condizioni idrologiche, i prezzi all'ingrosso e l'evoluzione dei prezzi del carbonio;

c)

contenga scenari separati che riflettano le diverse possibilità che si concretizzino le preoccupazioni sull'adeguatezza delle risorse che i diversi meccanismi di capacità sono concepiti per affrontare;

d)

tenga debitamente conto del contributo di tutte le risorse, comprese le possibilità di generazione esistenti e future, lo stoccaggio dell'energia, l'integrazione settoriale, la gestione della domanda, e l'importazione e l'esportazione, nonché del loro contributo alla gestione flessibile del sistema;

e)

preveda la probabile incidenza delle misure di cui all'articolo 20, paragrafo 3;

f)

includa varianti senza i meccanismi di capacità esistenti o pianificati e, all'occorrenza, varianti con tali meccanismi;

g)

sia basata su un modello di mercato che utilizza, se del caso, l'approccio basato sul flusso;

h)

applichi calcoli probabilistici;

i)

applichi uno strumento di modellamento unico;

j)

includa almeno i seguenti indicatori di cui all'articolo 25:

«energia prevista non fornita», e

«previsione di perdita di carico»;

k)

individui le fonti delle possibili preoccupazioni circa l'adeguatezza delle risorse, indicando in particolare se si tratta di una contingenza relativa alla rete, alle risorse o a entrambe;

l)

prenda in considerazione il reale sviluppo della rete;

m)

garantisca che le caratteristiche nazionali di generazione, flessibilità della domanda e stoccaggio dell'energia, la disponibilità delle fonti primarie e il livello di interconnessione siano adeguatamente presi in considerazione.

6.   Entro il 5 gennaio 2020, l'ENTSO per l'energia elettrica presenta all'ACER un progetto di metodologia per il calcolo:

a)

del valore del carico perso;

b)

del costo di nuovo ingresso per la generazione o la gestione della domanda; e

c)

il parametro di affidabilità di cui all'articolo 25.

La metodologia si basa su un criterio trasparente, oggettivo e verificabile.

7.   Le proposte di cui ai paragrafi 3 e 6, per il progetto di metodologia, gli scenari, le sensibilità e le ipotesi su cui si basano, e i risultati della valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse di cui al paragrafo 4 sono soggetti a consultazione preliminare degli Stati membri, del gruppo di coordinamento per l'energia elettrica e delle parti interessate e all'approvazione dell'ACER secondo la procedura di cui all'articolo 27.

Articolo 24

Valutazioni nazionali dell'adeguatezza delle risorse

1.   Le valutazioni nazionali dell'adeguatezza delle risorse hanno portata regionale e sono basate sulla metodologia di cui all'articolo 23, paragrafo 3, in particolare all'articolo 23, paragrafo 5, lettere da b) a m).

Le valutazioni nazionali dell'adeguatezza delle risorse includono gli scenari centrali di riferimento di cui all'articolo 23, paragrafo 5, lettera b).

Le valutazioni nazionali dell'adeguatezza delle risorse possono prendere in considerazione ulteriori sensibilità rispetto a quelle di cui all'articolo 23, paragrafo 5, lettera b). In tali casi, le valutazioni nazionali dell'adeguatezza delle risorse possono:

a)

formulare ipotesi tenendo conto delle specificità della domanda e dell'offerta di energia elettrica a livello nazionale;

b)

usare strumenti e dati recenti coerenti che siano complementari a quelli utilizzati dall'ENTSO per l'energia elettrica per la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse.

Inoltre, le valutazioni nazionali dell'adeguatezza delle risorse, nel valutare il contributo dei fornitori di capacità aventi sede in un altro Stato membro alla sicurezza dell'approvvigionamento nelle zone di offerta che coprono, utilizzano la metodologia di cui all'articolo 26, paragrafo 11, lettera a).

2.   Le valutazioni nazionali dell'adeguatezza delle risorse e, se del caso, la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse e il parere dell'ACER a norma del paragrafo 3 sono resi pubblici.

3.   Se la valutazione nazionale dell'adeguatezza delle risorse individua un motivo di preoccupazione in materia di adeguatezza in relazione a una zona di offerta che non era individuata nella valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse, la valutazione nazionale dell'adeguatezza delle risorse include la motivazione per la divergenza venutasi a creare tra le due valutazioni dell'adeguatezza delle risorse, compresi i dettagli delle sensibilità utilizzate e le ipotesi di base. Gli Stati membri pubblicano la valutazione e la trasmettono all'ACER.

Entro due mesi dalla data di ricevimento della relazione, l'ACER formula un parere in cui indica se ritiene giustificate le differenze tra la valutazione nazionale dell'adeguatezza delle risorse e la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse.

L'organismo responsabile per la valutazione nazionale dell'adeguatezza delle risorse tiene debitamente conto del parere dell'ACER e, ove necessario, modifica la propria valutazione. Qualora decida di non tenere pienamente conto del parere dell'ACER, l'organismo responsabile per la valutazione nazionale dell'adeguatezza delle risorse pubblica una relazione in cui ne specifica le ragioni.

Articolo 25

Parametro di affidabilità

1.   Nell'applicare i meccanismi di capacità, gli Stati membri prevedono un parametro di affidabilità. Tale parametro indica il necessario livello di sicurezza dell'approvvigionamento dello Stato membro in modo trasparente. In caso di zone di offerta transfrontaliere, i parametri di affidabilità sono stabiliti congiuntamente dalle autorità competenti.

2.   Su proposta delle autorità nazionali di regolazione, il parametro di affidabilità è stabilito dallo Stato membro o da un'autorità competente designata dallo Stato membro. Il parametro di affidabilità si basa sulla metodologia di cui all'articolo 23, paragrafo 6.

3.   Il parametro di affidabilità è calcolato utilizzando almeno il valore del carico perso e il costo di nuovo ingresso in un determinato periodo ed è espresso come «energia prevista non fornita» e «previsione di perdita di carico».

4.   Nell'applicare i meccanismi di capacità, i parametri che determinano il quantitativo di capacità che s'intende ottenere nel meccanismo di capacità sono approvati dallo Stato membro o da un'autorità competente designata dallo Stato membro, sulla base della proposta dell'autorità di regolazione.

Articolo 26

Partecipazione transfrontaliera ai meccanismi di capacità

1.   I meccanismi di capacità diversi dalle riserve strategiche e, ove tecnicamente fattibile, le riserve strategiche sono aperti alla partecipazione transfrontaliera diretta dei fornitori di capacità ubicati in un altro Stato membro, alle condizioni di cui al presente articolo.

2.   Gli Stati membri assicurano che la capacità estera in grado di fornire prestazioni tecniche equivalenti a quelle della capacità nazionale abbia la possibilità di partecipare allo stesso processo concorrenziale della capacità nazionale. Nel caso di meccanismi di capacità in funzione al 4 luglio 2019, gli Stati membri possono permettere agli interconnettori di partecipare direttamente allo stesso processo concorrenziale come capacità estera per un massimo di quattro anni dal 4 luglio 2019 oppure due anni dopo la data di approvazione delle metodologie di cui al paragrafo 11, se anteriore.

Gli Stati membri possono richiedere che la capacità estera si trovi in uno Stato membro con una connessione di rete diretta con lo Stato membro che applica il meccanismo.

3.   Gli Stati membri non impediscono alla capacità che si trova sui rispettivi territori di partecipare ai meccanismi di capacità di altri Stati membri.

4.   La partecipazione transfrontaliera a meccanismi di capacità non cambia, modifica o incide in altro modo sulle programmazioni interzonali o i flussi fisici fra Stati membri. Tali programmazioni interzonali e i flussi fisici sono determinati esclusivamente dall'esito dell'allocazione della capacità a norma dell'articolo 16.

5.   I fornitori di capacità possono partecipare a più di un meccanismo di capacità.

Nel caso in cui i fornitori di capacità partecipino a più meccanismi di capacità per lo stesso periodo di consegna, essi partecipano nei limiti della disponibilità di interconnessione prevista e della pressione cui potrebbero essere sottoposti il sistema in cui il meccanismo è applicato e quello in cui si trova la capacità estera conformemente alla metodologia di cui al paragrafo 11, lettera a).

6.   Ai fornitori di capacità è richiesto di effettuare pagamenti per indisponibilità qualora la loro capacità non sia disponibile.

Nel caso in cui i fornitori di capacità partecipino a più meccanismi di capacità per lo stesso periodo di consegna, è loro richiesto di effettuare pagamenti per indisponibilità multipli qualora non siano in grado di onorare impegni multipli.

7.   Nell'ottica di rivolgere una raccomandazione agli operatori dei sistemi di trasmissione, i centri di coordinamento regionali istituiti a norma dell'articolo 35 calcolano su base annuale la capacità in entrata massima disponibile per la partecipazione della capacità estera. Tale calcolo tiene conto della disponibilità di interconnessione prevista e della pressione cui potrebbero essere sottoposti il sistema in cui il meccanismo è applicato e quello in cui si trova la capacità estera. È necessario un calcolo per ogni confine tra zone di offerta.

Gli operatori dei sistemi di trasmissione stabiliscono la capacità in entrata massima disponibile per la partecipazione della capacità estera sulla base della raccomandazione del centro di coordinamento regionale su base annuale.

8.   Gli Stati membri assicurano che la capacità in entrata di cui al paragrafo 7 sia allocata a fornitori di capacità ammissibili in modo trasparente, non discriminatorio e secondo criteri di mercato.

9.   Se i meccanismi di capacità consentono la partecipazione transfrontaliera in due Stati membri limitrofi, eventuali proventi derivanti dall'allocazione di cui al paragrafo 8 ricadono sui gestori dei sistemi di trasmissione interessati e sono ripartiti tra di loro conformemente alla metodologia di cui al paragrafo 11, lettera b), del presente articolo o a una metodologia comune approvata da entrambe le pertinenti autorità di regolazione. Se lo Stato membro limitrofo non applica un meccanismo di capacità o applica un meccanismo di capacità non aperto alla partecipazione transfrontaliera, la quota dei proventi è approvata dall'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui il meccanismo di capacità è attuato, dopo aver chiesto il parere delle autorità di regolazione degli Stati membri limitrofi. I gestori dei sistemi di trasmissione utilizzano tali proventi per i fini di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

10.   Il gestore del sistema di trasmissione in cui si trova la capacità estera:

a)

stabilisce se i fornitori di capacità interessati possono fornire le prestazioni tecniche richieste dal meccanismo di capacità al quale intendono partecipare e li iscrive in un apposito registro come fornitori di capacità ammissibili;

b)

esegue verifiche della disponibilità;

c)

notifica al gestore del sistema di trasmissione dello Stato membro che applica il meccanismo di capacità le informazioni ricevute a norma delle lettere a) e b) del presente comma e del secondo comma.

Il pertinente fornitore di capacità notifica senza ritardo all'operatore del sistema di trasmissione la sua partecipazione a un meccanismo di capacità estero.

11.   Entro il 5 luglio 2020, l'ENTSO per l'energia elettrica presenta all'ACER:

a)

una metodologia per il calcolo della capacità in entrata massima per la partecipazione transfrontaliera di cui al paragrafo 7;

b)

una metodologia per la ripartizione dei proventi di cui al paragrafo 9;

c)

le norme comuni per l'esecuzione delle verifiche della disponibilità di cui al paragrafo 10, lettera b);

d)

le norme comuni per determinare quando è dovuto il pagamento per indisponibilità;

e)

i termini per la tenuta del registro di cui al paragrafo 10, lettera a);

f)

le norme comuni per individuare la capacità ammessa a partecipare di cui al meccanismo di capacità di cui al paragrafo 10, lettera a).

La proposta è soggetta a consultazione preliminare e all'approvazione dell'ACER a norma dell'articolo 27.

12.   Le autorità di regolazione interessate verificano se le capacità sono state calcolate secondo la metodologia di cui al paragrafo 11, lettera a).

13.   Le autorità di regolazione provvedono affinché la partecipazione transfrontaliera ai meccanismi di capacità sia organizzata in modo efficace e non discriminatorio. Esse prevedono in particolare disposizioni amministrative adeguate per l'esecuzione forzata dei pagamenti per indisponibilità a livello transfrontaliero.

14.   Le capacità allocate a norma del paragrafo 8 sono trasferibili tra i fornitori di capacità ammissibili. I fornitori di capacità ammissibili notificano al registro di cui al paragrafo 10, lettera a), eventuali trasferimenti.

15.   Entro il 5 luglio 2021 l'ENTSO per l'energia elettrica istituisce e tiene il registro di cui al paragrafo 10, lettera a). Il registro è aperto a tutti i fornitori di capacità ammissibili, ai sistemi che applicano i meccanismi di capacità e ai relativi gestori dei sistemi di trasmissione.

Articolo 27

Procedura di approvazione

1.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, la procedura di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 si applica all'approvazione di proposte presentate dall'ENTSO per l'energia elettrica.

2.   Prima di presentare una proposta, l'ENTSO per l'energia elettrica procede a una consultazione che coinvolge tutte le parti interessate, incluse le autorità di regolazione e altre autorità nazionali. Esso tiene in debita considerazione i risultati di tale consultazione nella propria proposta.

3.   Entro tre mesi dalla data di ricevimento della proposta di cui al paragrafo 1, l'ACER l'approva o la modifica. In quest'ultimo caso, l'ACER consulta l'ENTSO per l'energia elettrica prima di approvare la proposta modificata. L'ACER pubblica la proposta approvata sul proprio sito web entro tre mesi dalla data di ricevimento dei documenti proposti.

4.   L'ACER può chiedere di modificare la proposta approvata in qualsiasi momento. Entro sei mesi dalla data di ricevimento di tale richiesta, l'ENTSO per l'energia elettrica presenta all'ACER un progetto delle modifiche proposte. Entro tre mesi dalla data di ricevimento del progetto, l'ACER modifica o approva le modifiche e le pubblica sul suo sito web.

CAPO V

GESTIONE DEL SISTEMA DI TRASMISSIONE

Articolo 28

Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione di energia elettrica

1.   I gestori dei sistemi di trasmissione cooperano a livello dell'Unione mediante l'ENTSO per l'energia elettrica allo scopo di promuovere il completamento e il funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica come pure gli scambi interzonali e di garantire una gestione ottimale e coordinata e un'evoluzione tecnica soddisfacente della rete europea di trasmissione dell'energia elettrica.

2.   Nell'esercizio delle sue funzioni nel quadro del diritto dell'Unione, l'ENTSO per l'energia elettrica agisce al fine di istituire un mercato interno dell'energia elettrica efficiente e integrato e contribuisce al conseguimento efficiente e sostenibile degli obiettivi definiti nel quadro delle politiche per il clima e l'energia per il periodo dal 2020 al 2030, in particolare contribuendo all'integrazione efficiente dell'energia elettrica generata a partire da fonti rinnovabili e all'aumento dell'efficienza energetica preservando nel contempo la sicurezza del sistema. L'ENTSO per l'energia elettrica dispone delle risorse umane e finanziarie adeguate per svolgere i suoi compiti.

Articolo 29

ENTSO per l'energia elettrica

1.   I gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica presentano alla Commissione e all'ACER ogni progetto di modifica dello statuto, di elenco dei membri o di regolamento interno per l'ENTSO per l'energia elettrica.

2.   Entro due mesi dal ricevimento del progetto di modifica dello statuto, dell'elenco dei membri o del regolamento interno, l'ACER, dopo aver consultato le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate, in particolare gli utenti del sistema, compresi i clienti, trasmette alla Commissione un parere sul progetto di modifica dello statuto, dell'elenco dei membri o del regolamento interno.

3.   La Commissione formula il suo parere sul progetto di modifica dello statuto, dell'elenco dei membri o del regolamento interno tenendo conto del parere dell'ACER di cui al paragrafo 2 ed entro tre mesi ali ricevimento del parere dell'ACER.

4.   Entro tre mesi dal ricevimento del parere favorevole della Commissione, i gestori dei sistemi di trasmissione adottano e pubblicano lo statuto o il regolamento interno modificati.

5.   I documenti di cui al paragrafo 1 sono trasmessi alla Commissione e all'ACER nel caso in cui siano modificati o su richiesta motivata di uno di loro. La Commissione e l'ACER formulano un parere in conformità ai paragrafi 2, 3 e 4.

Articolo 30

Compiti dell'ENTSO per l'energia elettrica

1.   L'ENTSO per l'energia elettrica dovrebbe:

a)

sviluppare codici di rete nei settori di cui all'articolo 59, paragrafi 1 e 2, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 28;

b)

adottare e pubblicare ogni due anni un piano decennale non vincolante di sviluppo della rete a livello dell'Unione (piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione);

c)

preparare e adottare proposte relative alla valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse a norma dell'articolo 23 e proposte relative alle specifiche tecniche per la partecipazione transfrontaliera ai meccanismi di capacità a norma dell'articolo 26, paragrafo 11;

d)

adottare raccomandazioni in materia di coordinamento della cooperazione tecnica tra gestori dei sistemi di trasmissione dell'Unione e gestori dei sistemi di trasmissione dei paesi terzi;

e)

adottare un quadro per la cooperazione e il coordinamento tra i centri di coordinamento regionali;

f)

adottare una proposta che definisca la regione di gestione del sistema in conformità dell'articolo 36;

g)

cooperare con i gestori dei sistemi di distribuzione e l'EU DSO;

h)

promuovere la digitalizzazione delle reti di trasmissione, compresa la diffusione di reti intelligenti e sistemi di misurazione intelligenti e l'acquisizione efficiente di dati in tempo reale;

i)

adottare strumenti comuni di gestione della rete per garantire il coordinamento della gestione della rete in condizioni normali e di emergenza, compresa una classificazione comune degli incidenti, e piani di ricerca, incluso lo sviluppo di tali piani mediante un programma di ricerca efficiente. Gli strumenti indicano, tra l'altro:

i)

le informazioni, comprese le opportune informazioni relative al giorno successivo, infragiornaliere e in tempo reale, che servono per migliorare il coordinamento operativo, nonché la frequenza ottimale per la raccolta e lo scambio di tali informazioni;

ii)

la piattaforma tecnologica per lo scambio di informazioni in tempo reale e, ove opportuno, le piattaforme tecnologiche per la raccolta, il trattamento e la trasmissione delle altre informazioni di cui al punto i), nonché per l'attuazione delle procedure atte a migliorare il coordinamento operativo tra i gestori dei sistemi di trasmissione, affinché tale trasmissione si diffonda a livello di Unione;

iii)

il modo in cui i gestori dei sistemi di trasmissione mettono i dati operativi a disposizione degli altri gestori dei sistemi di trasmissione o di qualsiasi organismo debitamente autorizzato a sostenerli al fine di conseguire il coordinamento operativo, nonché dell'ACER; e

iv)

il fatto che i gestori dei sistemi di trasmissione designano un punto di contatto incaricato di rispondere ai quesiti degli altri gestori dei sistemi di trasmissione o di qualsiasi organismo debitamente autorizzato come indicato al punto iii), oppure dell'ACER, in merito a tali informazioni;

j)

adottare un programma annuale di lavoro;

k)

contribuire all'istituzione di requisiti di interoperabilità e di procedure trasparenti e non discriminatorie per l'accesso ai dati come stabilito all'articolo 24 della direttiva (UE) 2019/944;

l)

adottare una relazione annuale;

m)

elaborare e adottare valutazioni stagionali sull'adeguatezza a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/941;

n)

promuovere la sicurezza informatica e la protezione dei dati in collaborazione con le autorità competenti e le entità regolamentate;

o)

tenere conto dello sviluppo della gestione della domanda nell'adempimento dei suoi compiti.

2.   L'ENTSO per l'energia elettrica riferisce all'ACER in merito alle carenze individuate per quanto riguarda l'istituzione e le prestazioni dei centri di coordinamento regionali.

3.   L'ENTSO per l'energia elettrica pubblica i verbali delle riunioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e dei comitati e provvede alla pubblicazione periodica di informazioni sul processo decisionale utilizzato e sulle attività svolte.

4.   Il programma di lavoro annuale di cui al paragrafo 1, lettera j), comprende un elenco e una descrizione dei codici di rete da elaborare, un piano di coordinamento della gestione della rete e le attività di ricerca e di sviluppo da realizzare nel corso dell'anno, corredati di calendario indicativo.

5.   L'ENTSO per l'energia elettrica fornisce all'ACER tutte le informazioni da questo richieste per svolgere i suoi compiti ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1. Al fine di consentire all'ENTSO per l'energia elettrica di soddisfare tale requisito, i gestori dei sistemi di trasmissione gli forniscono le informazioni richieste.

6.   Su richiesta della Commissione, l'ENTSO per l'energia elettrica fornisce alla Commissione il suo parere sull'adozione degli orientamenti, come previsto all'articolo 61.

Articolo 31

Consultazioni

1.   In occasione dell'elaborazione delle proposte con riferimento ai compiti di cui all'articolo 30, paragrafo 1, l'ENTSO per l'energia elettrica conduce un ampio processo di consultazione. Il processo di consultazione è strutturato in modo da consentire di accogliere le osservazioni delle parti interessate prima dell'adozione finale della proposta, in modo aperto e trasparente, coinvolgendo tutte le parti interessate e, in particolare, le organizzazioni che rappresentano tali parti interessate secondo le norme procedurali di cui all'articolo 29. Alla consultazione partecipano anche le autorità di regolazione e altre autorità nazionali, le imprese di erogazione e di generazione, gli utenti del sistema compresi i clienti, i gestori dei sistemi di distribuzione, comprese le pertinenti associazioni settoriali, gli organismi tecnici e le piattaforme di parti interessate. La consultazione si prefigge di enucleare le opinioni e le proposte di tutte le parti competenti nel corso del processo decisionale.

2.   Tutti i documenti e i verbali relativi alle consultazioni di cui al paragrafo 1 sono resi pubblici.

3.   Prima di adottare le proposte di cui all'articolo 30, paragrafo 1, l'ENTSO per l'energia elettrica illustra come si sia tenuto conto delle osservazioni raccolte nel corso della consultazione. Se decide di non tener conto di un'osservazione, adduce i motivi della sua decisione.

Articolo 32

Controllo effettuato dall'ACER

1.   L'ACER controlla l'esecuzione dei compiti dell'ENTSO per l'energia elettrica previsti all'articolo 30, paragrafi 1, 2 e 3, e ne riferisce alla Commissione.

L'ACER controlla l'attuazione da parte dell'ENTSO per l'energia elettrica dei codici di rete sviluppati ai sensi dell'articolo 59. Qualora l'ENTSO per l'energia elettrica non abbia attuato nessuno di tali codici di rete, l'ACER chiede all'ENTSO per l'energia elettrica di fornire una motivazione debitamente circostanziata della mancata attuazione. L'ACER informa la Commissione di tale motivazione e le fornisce il suo parere al riguardo.

L'ACER controlla e analizza l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti adottati dalla Commissione, come previsto all'articolo 58, paragrafo 1, e il loro effetto sull'armonizzazione delle norme applicabili volte a facilitare l'integrazione del mercato, nonché sulla non discriminazione, l'effettiva concorrenza e il funzionamento efficace del mercato, e riferisce alla Commissione al riguardo.

2.   L'ENTSO per l'energia elettrica presenta all'ACER, per sentire il suo parere, il progetto di piano di sviluppo della rete a livello di Unione, il progetto di programma di lavoro annuale, comprese le informazioni relative al processo di consultazione, e gli altri documenti di cui all'articolo 30, paragrafo 1.

Entro due mesi dal giorno di ricevimento l'ACER trasmette all'ENTSO per l'energia elettrica e alla Commissione un parere debitamente motivato, nonché raccomandazioni, se ritiene che il progetto di programma di lavoro annuale o il progetto di piano di sviluppo della rete a livello di Unione presentato dall'ENTSO per l'energia elettrica non contribuisca alla non discriminazione, a una concorrenza effettiva e al funzionamento efficace del mercato o a un'interconnessione transfrontaliera di livello sufficiente cui possono accedere parti terze.

Articolo 33

Costi

I costi relativi alle attività dell'ENTSO per l'energia elettrica di cui agli articoli da 28 a 32 e da 58 a 61 del presente regolamento, nonché all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (22), sono a carico dei gestori dei sistemi di trasmissione e sono presi in considerazione ai fini del calcolo delle tariffe. Le autorità di regolazione approvano i costi solo se ragionevoli e adeguati.

Articolo 34

Cooperazione regionale dei gestori dei sistemi di trasmissione

1.   I gestori dei sistemi di trasmissione instaurano una cooperazione regionale nell'ambito dell'ENTSO per l'energia elettrica per contribuire alle attività di cui all'articolo 30, paragrafi 1, 2 e 3. In particolare, pubblicano ogni due anni un piano regionale di investimenti e possono prendere decisioni in materia di investimenti sulla base di detto piano. L'ENTSO per l'energia elettrica promuove la cooperazione tra i gestori dei sistemi di trasmissione a livello regionale assicurando l'interoperabilità, la comunicazione e il monitoraggio delle prestazioni regionali nelle aree non ancora oggetto di armonizzazione a livello di Unione.

2.   I gestori dei sistemi di trasmissione promuovono l'adozione di modalità pratiche tali da assicurare una gestione ottimale della rete e incoraggiano lo sviluppo degli scambi di energia, l'assegnazione coordinata delle capacità transfrontaliere mediante soluzioni non discriminatorie basate sul mercato, con particolare attenzione alle caratteristiche specifiche delle aste implicite per assegnazioni a breve termine, e l'integrazione di meccanismi di bilanciamento e riguardanti l'energia di riserva.

3.   Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2, l'area geografica di competenza di ciascuna struttura di cooperazione regionale può essere stabilita dalla Commissione, tenendo conto delle strutture di cooperazione regionali esistenti. Ciascuno Stato membro può promuovere la cooperazione in più aree geografiche.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 68 per integrare il presente regolamento, stabilendo l'area geografica coperta da ciascuna struttura di cooperazione regionale. A tal fine la Commissione consulta le autorità di regolazione, l'ACER e l'ENTSO per l'energia elettrica.

Gli atti delegati di cui al presente paragrafo non pregiudicano l'articolo 36.

Articolo 35

Istituzione e mandato dei centri di coordinamento regionali

1.   Entro il 5 luglio 2020, tutti i gestori dei sistemi di trasmissione di una regione di gestione del sistema presentano alle autorità di regolazione interessate una proposta relativa all'istituzione di centri di coordinamento regionali in conformità dei criteri stabiliti nel presente capo.

Le autorità di regolazione della regione di gestione del sistema riesaminano e approvano la proposta.

La proposta comprende almeno i seguenti elementi:

a)

lo Stato membro in cui sarà ubicata la sede dei centri di coordinamento regionale e gli operatori dei sistemi di trasmissione partecipanti;

b)

le modalità organizzative, finanziarie e operative necessarie ad assicurare la gestione efficiente, sicura e affidabile del sistema di trasmissione interconnesso;

c)

un piano di attuazione per l'entrata in funzione dei centri di coordinamento regionali;

d)

gli statuti e i regolamenti interni dei centri di coordinamento regionali;

e)

una descrizione dei processi cooperativi a norma dell'articolo 38;

f)

una descrizione delle disposizioni concernenti la responsabilità dei centri di coordinamento regionali in conformità dell'articolo 47;

g)

se sono mantenuti due centri di coordinamento regionali in base a un sistema di rotazione a norma dell'articolo 36, paragrafo 2, una descrizione delle modalità per definirne chiaramente le responsabilità e le procedure per l'esecuzione dei loro compiti.

2.   A seguito dell'approvazione, da parte delle autorità di regolazione, della proposta di cui al paragrafo 1, i centri di coordinamento regionali sostituiscono i coordinatori regionali della sicurezza istituiti ai sensi dell'orientamento sulla gestione del sistema adottato sulla base dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 714/2009 ed entrano in funzione entro il 1o luglio 2022.

3.   I centri di coordinamento regionali presentano la forma giuridica di cui all'allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio (23).

4.   Nell'esercizio dei loro compiti ai sensi del diritto dell'Unione, i centri di coordinamento regionali operano in maniera indipendente rispetto ai singoli interessi nazionali o agli interessi dei gestori dei sistemi di trasmissione.

5.   I centri di coordinamento regionali integrano il ruolo dei gestori dei sistemi di trasmissione svolgendo compiti di rilevanza regionale che sono loro assegnati in conformità dell'articolo 37. I gestori dei sistemi di trasmissione sono responsabili della gestione dei flussi di energia elettrica e della sicurezza, affidabilità ed efficienza del sistema dell'energia elettrica, conformemente all'articolo 40, paragrafo 1, lettera d), della direttiva (UE) 2019/944.

Articolo 36

Ambito geografico dei centri di coordinamento regionali

1.   Entro il 5 gennaio 2020 l'ENTSO per l'energia elettrica presenta all'ACER una proposta che specifica quali gestori dei sistemi di trasmissione, zone di offerta, confini tra le zone di offerta, regioni di calcolo della capacità e regioni di coordinamento dell'indisponibilità sono coperti da ciascuna delle regioni di gestione del sistema. La proposta tiene conto della topologia della rete, compresi il grado di interconnessione e di interdipendenza dei sistemi elettrici in termini di flussi e la dimensione della regione, che copre almeno una regione di calcolo della capacità.

2.   I gestori dei sistemi di trasmissione di una regione di gestione del sistema partecipano al centro di coordinamento regionale di tale regione. In circostanze eccezionali, se l'area di controllo di un gestore del sistema di trasmissione appartiene a varie aree sincrone, il gestore del sistema di trasmissione può partecipare a due centri di coordinamento regionali. Per i confini tra le zone di offerta adiacenti alle regioni di gestione del sistema, la proposta di cui al paragrafo 1 specifica il modo in cui si deve svolgere il coordinamento tra i centri di coordinamento regionali per tali confini. Per l'area sincrona dell'Europa continentale, se le attività di due centri di coordinamento regionali possono sovrapporsi in una regione di gestione del sistema, gli operatori dei sistemi di trasmissione di tale regione di gestione del sistema decidono di designare un centro di coordinamento regionale unico nella regione o stabiliscono che i due centri di coordinamento regionali effettuino alcuni o tutti i compiti di rilevanza regionale nell'intera regione di gestione del sistema sulla base di un sistema di rotazione mentre altri compiti sono effettuati da un unico centro di coordinamento regionale designato.

3.   Entro tre mesi dal ricevimento della proposta di cui al paragrafo 1, l'ACER approva la proposta che definisce le regioni di gestione del sistema o propone modifiche. In quest'ultimo caso, l'ACER consulta l'ENTSO per l'energia elettrica prima di adottare le modifiche. La proposta adottata è pubblicata sul sito web dell'ACER.

4.   I gestori dei sistemi di trasmissione pertinenti possono presentare all'ACER una proposta di modifica delle regioni di gestione del sistema definite a norma del paragrafo 1. Si applica la procedura di cui al paragrafo 3.

Articolo 37

Compiti dei centri di coordinamento regionali

1.   I centri di coordinamento regionali effettuano nell'intera regione di gestione del sistema in cui sono stabiliti almeno i seguenti compiti di rilevanza regionale:

a)

calcolo coordinato della capacità, secondo le metodologie sviluppate conformemente agli orientamenti in materia di assegnazione di capacità e di gestione delle congestioni adottati sulla base dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 714/2009;

b)

analisi coordinata della sicurezza, secondo le metodologie sviluppate conformemente all'orientamento sulla gestione del sistema adottato sulla base dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 714/2009;

c)

creazione di modelli di rete comuni, secondo le metodologie e le procedure sviluppate conformemente all'orientamento sulla gestione del sistema adottato sulla base dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 714/2009;

d)

sostegno per la valutazione della coerenza dei piani di difesa e dei piani di ripristino dei gestori dei sistemi di trasmissione, conformemente alla procedura stabilita nel codice di rete in materia di emergenza e ripristino adottato sulla base dell'articolo 6, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 714/2009;

e)

previsioni regionali di adeguatezza dei sistemi ad una settimana e fino all'orizzonte temporale almeno del giorno prima e preparazione di azioni di riduzione dei rischi, conformemente alla metodologia di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/941 e alle procedure stabilite nell'orientamento sulla gestione del sistema adottato sulla base dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 714/2009;

f)

coordinamento regionale della pianificazione delle indisponibilità, secondo le procedure e le metodologie stabilite nell'orientamento sulla gestione del sistema adottato sulla base dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 714/2009;

g)

formazione e certificazione del personale che lavora per i centri di coordinamento regionali;

h)

sostegno per il coordinamento e l'ottimizzazione del ripristino regionale come richiesto dai gestori dei sistemi di trasmissione;

i)

realizzazione di analisi e rendicontazione successive alla gestione e successive ai disturbi;

j)

dimensionamento regionale della capacità di riserva;

k)

agevolazione dell'approvvigionamento regionale della capacità di bilanciamento;

l)

sostegno ai gestori dei sistemi di trasmissione, su loro richiesta, nell'ottimizzazione delle transazioni che coinvolgono più di due gestori dei sistemi di trasmissione;

m)

compiti relativi all'identificazione degli scenari di crisi regionali dell'energia elettrica se e nella misura in cui sono delegati ai centri di coordinamento regionali a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/941

n)

compiti relativi all'identificazione delle valutazioni stagionali sull'adeguatezza se e nella misura in cui sono delegati ai centri di coordinamento regionali a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/941;

o)

calcolo del valore della capacità in entrata massima disponibile per la partecipazione della capacità estera ai meccanismi di capacità al fine di formulare una raccomandazione a norma dell'articolo 26, paragrafo 7;

p)

compiti relativi al sostegno dei gestori dei sistemi di trasmissione nell'individuazione delle esigenze di nuove capacità di trasmissione, di potenziamento della capacità di trasmissione esistente o delle loro alternative, che devono essere presentate ai gruppi regionali istituiti a norma del regolamento (UE) n. 347/2013 ed essere incluse nel piano decennale di sviluppo della rete di cui all'articolo 51 della direttiva (UE) 2019/944.

I compiti di cui al primo comma sono definiti più in dettaglio all'allegato I.

2.   Su proposta della Commissione o di uno Stato membro, il comitato istituito dall'articolo 68 della direttiva (UE) 2019/944 formula un parere sull'assegnazione di nuovi compiti consultivi ai centri di coordinamento regionali. Se tale comitato formula un parere favorevole all'assegnazione di nuovi compiti consultivi, i centri di coordinamento regionali svolgono tali compiti sulla base di una proposta elaborata dall'ENTSO per l'energia elettrica e approvata dall'ACER conformemente alla procedura di cui all'articolo 27.

3.   I gestori dei sistemi di trasmissione forniscono ai rispettivi centri di coordinamento regionali le informazioni necessarie allo svolgimento delle loro funzioni.

4.   I centri di coordinamento regionali forniscono ai gestori dei sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema tutte le informazioni necessarie per attuare le azioni coordinate e le raccomandazioni elaborate dai centri di coordinamento regionali.

5.   Per i compiti di cui al presente articolo non contemplati dai pertinenti codici di rete o orientamenti, l'ENTSO per l'energia elettrica elabora una proposta conformemente alla procedura di cui all'articolo 27. I centri di coordinamento regionali svolgono tali compiti sulla base della proposta a seguito dell'approvazione dell'ACER.

Articolo 38

Cooperazione con i centri di coordinamento regionali e tra di essi

Il coordinamento quotidiano con i centri di coordinamento regionali e tra di essi è gestito tramite processi di tipo cooperativo tra i gestori dei sistemi di trasmissione della regione, comprese, se del caso, le modalità di coordinamento tra i centri di coordinamento regionali. Tale processo di tipo cooperativo si basa su:

a)

accordi operativi per la gestione degli aspetti relativi alla pianificazione e alla gestione pertinenti ai fini dei compiti di cui all'articolo 37;

b)

una procedura per la condivisione delle analisi e la consultazione sulle proposte dei centri di coordinamento regionali con i gestori dei sistemi di trasmissione nella regione di gestione del sistema e le parti interessate, nonché con altri centri di coordinamento regionali, in modo efficiente e inclusivo, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti operativi in conformità dell'articolo 40;

c)

una procedura per l'adozione di azioni coordinate e raccomandazioni conformemente all'articolo 42.

Articolo 39

Modalità di lavoro

1.   I centri di coordinamento regionali elaborano modalità di lavoro efficienti, inclusive, trasparenti e che agevolano il consenso per gestire gli aspetti di pianificazione e gestione correlati ai compiti da svolgere, tenendo conto, in particolare, delle specificità e delle esigenze di tali compiti, come specificato nell'allegato I. I centri di coordinamento regionali elaborano altresì un processo per eventuali revisioni di dette modalità di lavoro.

2.   I centri di coordinamento regionali assicurano che le modalità di lavoro di cui al paragrafo 1 prevedano norme per la notifica alle parti interessate.

Articolo 40

Procedura di consultazione

1.   I centri di coordinamento regionali elaborano una procedura per organizzare, nell'esercizio quotidiano delle loro funzioni operative e dei loro compiti, l'adeguata e regolare consultazione dei gestori dei sistemi di trasmissione nella regione di gestione del sistema, di altri centri di coordinamento regionali e delle parti interessate. Al fine di garantire che siano trattati gli aspetti normativi, quando necessario si coinvolgono le autorità di regolazione.

2.   I centri di coordinamento regionali consultano gli Stati membri nella regione di gestione del sistema e, in presenza di fora regionali, i rispettivi fora regionali su questioni di rilevanza politica che escludono le attività quotidiane dei centri di coordinamento regionali e dell'esecuzione dei loro compiti. I centri di coordinamento regionali tengono debitamente conto delle raccomandazioni degli Stati membri e, se del caso, dei rispettivi fora regionali.

Articolo 41

Trasparenza

1.   I centri di coordinamento regionali sviluppano una procedura per la partecipazione delle parti interessate e organizzano incontri regolari con le parti interessate per discutere degli aspetti relativi alla gestione efficiente, sicura e affidabile dei sistemi interconnessi, nonché per individuare eventuali lacune e proporre miglioramenti.

2.   L'ENTSO per l'energia elettrica e i centri di coordinamento regionali agiscono con la massima trasparenza nei confronti delle parti interessate e del pubblico. Essi pubblicano sui loro siti web tutta la documentazione pertinente.

Articolo 42

Adozione e riesame delle azioni coordinate e delle raccomandazioni

1.   I gestori dei sistemi di trasmissione in una regione di gestione del sistema elaborano una procedura per l'adozione e la revisione delle azioni coordinate e delle raccomandazioni elaborate dai centri di coordinamento regionali in conformità dei criteri di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2.   I centri di coordinamento regionali stabiliscono azioni coordinate per i gestori dei sistemi di trasmissione per quanto riguarda i compiti di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettere a) e b). I gestori dei sistemi di trasmissione attuano le azioni coordinate tranne nei casi in cui l'attuazione delle stesse comporterebbe una violazione dei limiti di sicurezza operativa definiti da ciascun gestore del sistema di trasmissione conformemente all'orientamento sulla gestione del sistema adottato sulla base dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 714/2009.

Se un gestore del sistema di trasmissione decide di non attuare un'azione coordinata per i motivi di cui al presente paragrafo, detto gestore notifica senza indugio in modo trasparente le motivazioni dettagliate al centro di coordinamento regionale e ai gestori dei sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema. In questi casi, il centro di coordinamento regionale valuta l'impatto di tale decisione sugli altri gestori dei sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema e può proporre una serie diversa di azioni coordinate soggette alla procedura di cui al paragrafo 1.

3.   I centri di coordinamento regionali elaborano raccomandazioni per i gestori dei sistemi di trasmissione per quanto riguarda i compiti di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettere da c) a p), o assegnati in conformità dell'articolo 37, paragrafo 2.

Se un gestore del sistema di trasmissione decide di discostarsi da una raccomandazione di cui al paragrafo 1, fornisce una motivazione per la propria decisione ai centri di coordinamento regionali e agli altri gestori dei sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema senza indebito ritardo.

4.   Il riesame delle azioni coordinate o di una raccomandazione è avviata su richiesta di uno o più gestori dei sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema. In seguito al riesame dell'azione coordinata o della raccomandazione, i centri di coordinamento regionali confermano o modificano la misura.

5.   Se un'azione coordinata è soggetta a riesame ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, la richiesta di riesame non sospende l'azione coordinata, salvo quando l'attuazione della stessa comporti una violazione dei limiti di sicurezza operativa definiti da ogni singolo gestore del sistema di trasmissione conformemente all'orientamento sulla gestione del sistema adottato sulla base dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 714/2009.

6.   Su proposta di uno Stato membro o della Commissione e previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 68 della direttiva (UE) 2019/944, gli Stati membri di una regione di gestione del sistema possono decidere congiuntamente di concedere la competenza per avviare azioni coordinate ai rispettivi centri di coordinamento regionali per uno o più compiti di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettere da c) a p) del presente regolamento.

Articolo 43

Consiglio di amministrazione dei centri di coordinamento regionali

1.   Ai fini dell'adozione di misure relative alla governance e del monitoraggio delle proprie prestazioni, i centri di coordinamento regionali istituiscono un consiglio di amministrazione.

2.   Il consiglio di amministrazione è costituito da membri che rappresentano tutti i gestori dei sistemi di trasmissione che partecipano ai pertinenti centri di coordinamento regionali.

3.   Il consiglio di amministrazione ha il compito di:

a)

elaborare e avallare gli statuti e i regolamenti interni dei centri di coordinamento regionali;

b)

decidere e avallare la struttura organizzativa;

c)

preparare e avallare il bilancio annuale;

d)

elaborare e avallare i processi cooperativi in conformità dell'articolo 38.

4.   Le competenze del consiglio di amministrazione non comprendono quelle connesse alle attività quotidiane dei centri di coordinamento regionali e all'esercizio dei loro compiti.

Articolo 44

Struttura organizzativa

1.   I gestori dei sistemi di trasmissione di una regione di gestione del sistema stabiliscono la struttura organizzativa dei centri di coordinamento regionali in modo da assicurare lo svolgimento in sicurezza dei loro compiti.

La struttura organizzativa specifica:

a)

i poteri, i compiti e le responsabilità del personale;

b)

i rapporti funzionali e gerarchici tra le varie componenti e i processi dell'organizzazione.

2.   I centri di coordinamento regionali possono istituire uffici regionali per affrontare le specificità subregionali o istituire centri di coordinamento regionali ancillari per l'esercizio efficiente e affidabile dei loro compiti, qualora ciò risulti strettamente necessario.

Articolo 45

Attrezzature e personale

I centri di coordinamento regionali dispongono di tutte le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie necessarie per assolvere gli obblighi derivanti dal presente regolamento e per svolgere i loro compiti in modo indipendente e imparziale.

Articolo 46

Monitoraggio e rendicontazioni

1.   I centri di coordinamento regionali stabiliscono un processo per monitorare costantemente almeno:

a)

le prestazioni operative;

b)

le azioni coordinate e le raccomandazioni emesse, il grado di attuazione delle azioni coordinate e delle raccomandazioni da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione e i risultati conseguiti;

c)

l'efficacia e l'efficienza di ognuno dei compiti di cui sono responsabili e, se del caso, la rotazione dei compiti.

2.   I centri di coordinamento regionali stabiliscono i costi in modo trasparente e li comunicano all'ACER e alle autorità di regolazione nella regione di gestione del sistema.

3.   I centri di coordinamento regionali presentano all'ENTSO per l'energia elettrica, all'ACER, alle autorità di regolazione nella regione di gestione del sistema e al gruppo di coordinamento per l'energia elettrica una relazione annuale sull'esito del monitoraggio effettuato in conformità del paragrafo 1 e informazioni sulle loro prestazioni.

4.   I centri di coordinamento regionali segnalano le carenze individuate nel processo di monitoraggio di cui al paragrafo 1 all'ENTSO per l'energia elettrica, alle autorità di regolazione nella regione di gestione del sistema, all'ACER e alle altre autorità competenti degli Stati membri responsabili della prevenzione e della gestione delle situazioni di crisi. Sulla base di tale relazione, le autorità di regolazione competenti della regione di gestione del sistema possono proporre ai coordinatori regionali della sicurezza misure per rimediare alle carenze.

5.   Fatta salva la necessità di proteggere la sicurezza e la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili, i centri di coordinamento regionali rendono pubbliche le relazioni di cui ai paragrafi 3 e 4.

Articolo 47

Responsabilità

Nelle proposte per l'istituzione dei centri di coordinamento regionali conformemente all'articolo 35, i gestori dei sistemi di trasmissione nella regione di gestione del sistema includono le azioni necessarie per coprire la responsabilità associata all'esecuzione dei compiti dei centri di coordinamento regionali. Il metodo utilizzato per assicurare la copertura tiene conto dello status giuridico dei centri di coordinamento regionale e del livello di copertura assicurativa commerciale disponibile.

Articolo 48

Piano decennale di sviluppo della rete

1.   Il piano di sviluppo della rete a livello di Unione di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), comprende la modellizzazione della rete integrata, l'elaborazione di scenari e la valutazione della resilienza del sistema.

In particolare, il piano di sviluppo della rete a livello di Unione:

a)

si basa sui piani di investimento nazionali, tenendo conto dei piani di investimento regionali di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del presente regolamento e, se del caso, degli aspetti a livello di Unione della pianificazione di rete di cui al regolamento (UE) n. 347/2013; esso è sottoposto all'analisi dei costi-benefici utilizzando la metodologia definita all'articolo 11 di detto regolamento;

b)

per quanto riguarda le interconnessioni transfrontaliere, si basa anche sulle ragionevoli esigenze di vari utenti di sistema e include impegni a lungo termine di investitori di cui agli articoli 44 e 51 della direttiva (UE) 2019/944; e

c)

individua le lacune in materia di investimenti, in particolare per quanto riguarda le capacità transfrontaliere.

Per quanto concerne la lettera c) del primo comma, un riesame degli ostacoli all'aumento della capacità transfrontaliera della rete derivanti da procedure o prassi di approvazione diverse può essere allegato al piano di sviluppo della rete a livello di Unione.

2.   L'ACER fornisce un parere sui piani decennali di sviluppo della rete a livello nazionale per valutarne la coerenza con il piano di sviluppo della rete a livello di Unione. Se individua incoerenze tra un piano decennale di sviluppo della rete a livello nazionale ed il piano di sviluppo della rete a livello di Unione, l'ACER raccomanda di modificare opportunamente il piano decennale di sviluppo della rete a livello nazionale o il piano di sviluppo della rete a livello di Unione. Se il piano decennale di sviluppo della rete a livello nazionale è sviluppato conformemente all'articolo 51 della direttiva (UE) 2019/944, l'ACER raccomanda che l'autorità di regolazione pertinente modifichi il piano decennale di sviluppo della rete a livello nazionale ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 7, di tale direttiva e ne informa la Commissione.

Articolo 49

Meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasmissione

1.   I gestori dei sistemi di trasmissione ricevono una compensazione per i costi sostenuti per effetto del vettoriamento sulle loro reti di flussi transfrontalieri di energia elettrica.

2.   La compensazione di cui al paragrafo 1 è versata dai gestori dei sistemi nazionali di trasmissione dai quali hanno origine i flussi transfrontalieri e dei sistemi nei quali questi flussi terminano.

3.   I versamenti di compensazione sono effettuati periodicamente in riferimento a un determinato intervallo di tempo trascorso. Ove necessario, per dare riscontro ai costi effettivamente sostenuti sono effettuati conguagli ex post della compensazione versata.

Il primo intervallo di tempo per il quale si deve provvedere ai versamenti di compensazione è stabilito negli orientamenti di cui all'articolo 61.

4.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all'artico 68 per integrare il presente regolamento stabilendo l'entità dei versamenti di compensazione.

5.   L'ampiezza dei flussi transfrontalieri vettoriati e l'ampiezza dei flussi transfrontalieri designati come flussi che hanno origine o terminano nei sistemi nazionali di trasmissione sono determinate sulla base dei flussi fisici di energia elettrica effettivamente misurati in un dato intervallo di tempo.

6.   I costi sostenuti per vettoriare flussi transfrontalieri sono calcolati sulla base dei costi medi incrementali prospettici di lungo periodo, tenendo conto delle perdite, degli investimenti in nuove infrastrutture, e di una congrua proporzione dei costi delle infrastrutture esistenti, a condizione che le infrastrutture siano utilizzate per vettoriare flussi transfrontalieri, tenendo conto in particolare della necessità di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. Nel determinare i costi sostenuti si ricorre a metodologie di valutazione standard riconosciute. Si tiene conto dei vantaggi derivanti a una rete dal fatto di vettoriare flussi transfrontalieri per ridurre la compensazione ricevuta.

7.   Soltanto ai fini del meccanismo di compensazione fra gestori dei sistemi di trasmissione, qualora reti di trasmissione di due o più Stati membri formino parte, interamente o parzialmente, di un unico blocco di controllo, l'insieme del blocco di controllo è considerato parte integrante della rete di trasmissione di uno degli Stati membri interessati, per evitare che i flussi all'interno dei blocchi di controllo siano considerati flussi transfrontalieri ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), e diano luogo a versamenti di compensazione ai sensi del presente articolo, paragrafo 1. Le autorità di regolazione degli Stati membri interessati possono decidere quale tra gli Stati membri interessati sia quello di cui l'insieme del blocco di controllo è considerato parte integrante.

Articolo 50

Comunicazione di informazioni

1.   I gestori dei sistemi di trasmissione provvedono a porre in essere meccanismi di coordinamento e di scambio di informazioni per garantire la sicurezza delle reti nel contesto della gestione della congestione.

2.   Le norme di sicurezza, operative e di programmazione applicate dai gestori dei sistemi di trasmissione sono rese pubbliche. Le informazioni pubblicate comprendono un modello generale di calcolo della capacità totale di trasmissione e del margine di affidabilità della trasmissione con riferimento alle condizioni elettriche e fisiche della rete. Detti modelli sono soggetti all'approvazione delle autorità di regolazione.

3.   I gestori dei sistemi di trasmissione pubblicano stime della capacità disponibile di trasmissione per ciascun giorno indicando la capacità disponibile già riservata. Tali pubblicazioni hanno luogo a determinati intervalli prima del giorno del vettoriamento e includono comunque stime della settimana precedente e del mese precedente, nonché indicazioni quantitative sulla affidabilità prevista della capacità disponibile.

4.   I gestori dei sistemi di trasmissione pubblicano dati pertinenti sulle previsioni aggregate e sulla domanda effettiva, sulla disponibilità e sull'utilizzo effettivo dei mezzi di generazione e di carico, sulla disponibilità e l'utilizzo delle reti e delle interconnessioni, sul bilanciamento e la capacità di riserva, nonché sulla flessibilità disponibile. Per quanto riguarda la disponibilità e l'utilizzo effettivo dei mezzi di generazione e di carico di piccole dimensioni, possono essere usati dati stimati aggregati.

5.   I soggetti partecipanti al mercato comunicano ai gestori dei sistemi di trasmissione le informazioni pertinenti.

6.   Le imprese di generazione di energia elettrica che possiedono o gestiscono mezzi di generazione, ove almeno un mezzo di generazione abbia una capacità installata di almeno 250 MW, o che hanno un portafoglio che comprende mezzi di generazione di almeno 400 MW, tengono per cinque anni a disposizione dell'autorità di regolazione, dell'autorità nazionale in materia di concorrenza e della Commissione tutti i dati orari per impianto necessari per verificare tutte le decisioni operative di dispacciamento e i comportamenti d'offerta nelle borse dell'energia, nelle aste di capacità di interconnessione, nei mercati di capacità di riserva e nei mercati fuori-borsa. Le informazioni orarie e per impianto da conservare comprendono almeno i dati sulla capacità di generazione disponibile e sulle riserve impegnate, compresa l'assegnazione di tali riserve a livello di singolo impianto, al momento della presentazione delle offerte e al momento della produzione.

7.   I gestori dei sistemi di trasmissione scambiano periodicamente un insieme di dati sufficientemente accurati sulla rete e i flussi di carico per permettere il calcolo dei flussi di carico per ciascun gestore del sistema di trasmissione nella zona di sua competenza. Detto insieme di dati è messo a disposizione delle autorità di regolazione, della Commissione e degli Stati membri su loro richiesta. Le autorità di regolazione, gli Stati membri e la Commissione rispettano la riservatezza di tale insieme di dati e garantiscono il trattamento riservato anche da parte di qualsiasi consulente incaricato su loro richiesta di realizzare lavori di analisi sulla base di tali dati.

Articolo 51

Certificazione dei gestori di sistemi di trasmissione

1.   La Commissione esamina qualsiasi notifica di una decisione in materia di certificazione da parte di un gestore dei sistemi di trasmissione di cui all'articolo 52, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2019/944 non appena l'abbia ricevuta. Entro due mesi dal ricevimento di tale notifica, la Commissione esprime il suo parere alla competente autorità di regolazione circa la sua compatibilità con l'articolo 43 e l'articolo 52, paragrafo 2, o l'articolo 53 della direttiva (UE) 2019/944.

Nel preparare il parere di cui al primo comma, la Commissione può chiedere all'ACER di esprimere un parere in merito alla decisione dell'autorità di regolazione. In tal caso il periodo di due mesi di cui al primo comma è prorogato di altri due mesi.

In assenza di un parere della Commissione entro i periodi di cui al primo e al secondo comma, si considera che la Commissione non sollevi obiezioni avverso la decisione dell'autorità di regolazione.

2.   Entro due mesi dal ricevimento di un parere della Commissione, l'autorità di regolazione adotta la decisione finale riguardante la certificazione del gestore del sistema di trasmissione, tenendo nella massima considerazione detto parere. La decisione dell'autorità di regolazione e il parere della Commissione sono pubblicati insieme.

3.   In ogni momento durante la procedura, le autorità di regolazione o la Commissione possono chiedere ad un gestore del sistema di trasmissione o ad un'impresa che esercita attività di generazione o di fornitura tutte le informazioni utili allo svolgimento dei loro compiti in forza del presente articolo.

4.   Le autorità di regolazione e la Commissione proteggono la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

5.   Qualora la Commissione abbia ricevuto notifica della certificazione di un gestore del sistema di trasmissione ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2019/944, la Commissione adotta una decisione riguardante la certificazione. L'autorità di regolazione si conforma alla decisione della Commissione.

CAPO VI

GESTIONE DEL SISTEMA DI TRASMISSIONE

Articolo 52

Ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione

1.   I gestori dei sistemi di distribuzione cooperano a livello di Unione attraverso l'EU DSO allo scopo di promuovere sia il completamento e il funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica sia una gestione ottimale e coordinata dei sistemi di distribuzione e trasmissione. I gestori dei sistemi di distribuzione che desiderano partecipare all'EU DSO hanno il diritto di divenirne membri iscritti.

I membri iscritti possono partecipare all'EU DSO direttamente o essere rappresentati da un'associazione nazionale designata dallo Stato membro o da un'associazione a livello di Unione.

2.   I gestori dei sistemi di distribuzione hanno il diritto di associarsi attraverso la costituzione dell'EU DSO. L'EU DSO svolge i compiti e segue le procedure in conformità dell'articolo 55. In qualità di ente specializzato che opera per l'interesse comune dell'Unione, non rappresenta un interesse particolare, né cerca di influenzare il processo decisionale per promuovere interessi specifici.

3.   I membri dell'EU DSO sono soggetti a registrazione e al pagamento di una quota equa e proporzionata in funzione del numero di clienti connessi al gestore del sistema di distribuzione interessato.

Articolo 53

Creazione dell'EU DSO

1.   L'EU DSO è composto, come minimo, da un'assemblea generale, da un consiglio direttivo, da un gruppo di consiglieri strategici, da un gruppo di esperti e da un segretario generale.

2.   Entro il 5 luglio 2020, i gestori dei sistemi di distribuzione presentano alla Commissione e all'ACER un progetto di statuto conformemente all'articolo 54, ivi compreso un codice di condotta, un elenco degli iscritti e un progetto di regolamento interno che comprende le norme per la consultazione dell'ENTSO per l'energia elettrica e delle altre parti interessate, nonché le norme per il finanziamento dell'EU DSO.

Il progetto di regolamento interno dell'EU DSO garantisce la rappresentanza equilibrata di tutti i gestori dei sistemi di distribuzione partecipanti.

3.   Entro due mesi dal ricevimento del progetto di statuto, dell'elenco degli iscritti e del progetto di regolamento interno, l'ACER trasmette alla Commissione un parere, dopo aver consultato le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate, in particolare gli utenti dei sistemi di distribuzione.

4.   Entro tre mesi dal ricevimento del parere dell'ACER, la Commissione formula il suo parere sul progetto di statuto, sull'elenco dei membri e sul progetto di regolamento interno tenendo conto del parere dell'ACER di cui al paragrafo 3.

5.   Entro tre mesi dal ricevimento del parere positivo della Commissione, i gestori dei sistemi di distribuzione costituiscono l'EU DSO e ne adottano e pubblicano lo statuto e il regolamento interno.

6.   I documenti di cui al paragrafo 2 sono trasmessi alla Commissione e all'ACER nel caso in cui siano modificati o su richiesta motivata della Commissione o dell'ACER. La Commissione e l'ACER formulano un parere in linea con la procedura di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

7.   I costi relativi alle attività dell'EU DSO sono a carico dei gestori dei sistemi di distribuzione che ne sono membri iscritti e sono presi in considerazione ai fini del calcolo delle tariffe. Le autorità di regolazione approvano i costi solo se ragionevoli e proporzionati.

Articolo 54

Principali norme e procedure dell'EU DSO

1.   Lo statuto dell'EU DSO, adottato in conformità dell'articolo 53, salvaguarda i seguenti principi:

a)

la partecipazione ai lavori dell'EU DSO è limitata ai membri iscritti, con possibilità di delega tra i membri;

b)

le decisioni strategiche riguardanti le attività dell'EU DSO e gli orientamenti per il consiglio direttivo sono adottati dall'assemblea generale;

c)

le decisioni dell'assemblea generale sono adottate in conformità delle seguenti norme:

i)

ciascun membro dispone di un numero di voti proporzionale al proprio numero di clienti;

ii)

è raggiunto il 65 % dei voti attribuiti ai membri; e

iii)

la decisione è adottata dalla maggioranza del 55 % dei membri.

d)

le decisioni dell'assemblea generale sono rigettate in conformità delle seguenti norme:

i)

ciascun membro dispone di un numero di voti proporzionale al proprio numero di clienti;

ii)

è raggiunto il 35 % dei voti attribuiti ai membri; e

iii)

la decisione è rigettata da almeno il 25 % dei membri;

e)

il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea generale con un mandato di quattro anni al massimo;

f)

il consiglio direttivo nomina il presidente e tre vicepresidenti tra i suoi membri;

g)

la cooperazione tra i gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori dei sistemi di trasmissione a norma degli articoli 56 e 57 è gestita dal consiglio direttivo;

h)

le decisioni del consiglio direttivo sono adottate a maggioranza assoluta;

i)

sulla base di una proposta del consiglio direttivo, l'assemblea generale nomina tra i suoi membri il segretario generale conferendogli un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta;

j)

sulla base di una proposta del consiglio direttivo, l'assemblea generale nomina i gruppi di esperti; ciascun gruppo non può avere più di 30 membri, con la possibilità di un terzo di membri esterni all'EU DSO; è inoltre istituito un gruppo di esperti «per paese», composto esattamente da un rappresentante dei gestori dei sistemi di distribuzione per Stato membro.

2.   Le procedure adottate dall'EU DSO garantiscono il trattamento equo e adeguato dei suoi membri e riflettono la diversità della struttura geografica ed economica dei suoi membri. In particolare, le procedure prevedono che:

a)

il consiglio direttivo sia composto dal presidente e da 27 rappresentanti dei membri, dei quali:

i)

nove sono rappresentanti dei membri aventi più di un milione di utenti della rete;

ii)

nove sono rappresentanti dei membri aventi più di 100 000 e meno di un milione di utenti della rete; e

iii)

nove sono i rappresentanti dei membri aventi meno di 100 000 utenti della rete;

b)

i rappresentanti delle associazioni esistenti di gestori dei sistemi di distribuzione possano partecipare alle riunioni del consiglio direttivo in qualità di osservatori;

c)

il consiglio direttivo non possa essere composto da più di tre rappresentanti di membri che hanno sede nello stesso Stato membro o che appartengono allo stesso gruppo industriale;

d)

i vicepresidenti del consiglio direttivo siano nominati tra i rappresentanti dei membri di ciascuna delle categorie di cui alla lettera a);

e)

i rappresentanti di membri con sede in uno stesso Stato membro o appartenenti allo stesso gruppo industriale non possano costituire la maggioranza dei partecipanti al gruppo di esperti;

f)

il consiglio direttivo istituisca un gruppo consultivo strategico che fornisce il proprio parere al consiglio direttivo e ai gruppi di esperti ed è composto da rappresentanti delle associazioni europee dei gestori dei sistemi di distribuzione e rappresentanti degli Stati membri che non sono rappresentati nel consiglio direttivo.

Articolo 55

Compiti dell'EU DSO

1.   L'EU DSO svolge i seguenti compiti:

a)

promuove la gestione e la pianificazione delle reti di distribuzione in coordinamento con la gestione e la pianificazione delle reti di trasmissione;

b)

agevola l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili, della generazione distribuita e di altre risorse incorporate nella rete di distribuzione, quali lo stoccaggio dell'energia;

c)

facilita la risposta e la flessibilità sul versante della domanda e l'accesso ai mercati da parte degli utenti della rete di distribuzione;

d)

contribuisce alla digitalizzazione dei sistemi di distribuzione, compresa la diffusione di reti intelligenti e sistemi di misurazione intelligenti;

e)

sostiene lo sviluppo della gestione dei dati, della sicurezza informatica e della protezione dei dati in collaborazione con le autorità competenti e le entità regolamentate;

f)

partecipa allo sviluppo di codici di rete che sono pertinenti per la gestione e la pianificazione delle reti di distribuzione e la gestione coordinata delle reti di trasmissione e di distribuzione, a norma dell'articolo 59.

2.   Inoltre l'EU DSO:

a)

coopera con l'ENTSO per l'energia elettrica per il monitoraggio dell'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma del presente regolamento pertinenti per la gestione e la pianificazione delle reti di distribuzione e la gestione coordinata delle reti di trasmissione e di distribuzione;

b)

coopera con l'ENTSO per l'energia elettrica e adotta le migliori pratiche per la gestione e la pianificazione coordinata dei sistemi di trasmissione e di distribuzione, anche in merito a questioni quali lo scambio di dati tra gestori e il coordinamento delle risorse energetiche distribuite;

c)

si adopera per identificare le migliori pratiche nei settori di cui al paragrafo 1 e per introdurre miglioramenti dell'efficienza energetica nella rete di distribuzione;

d)

adotta un programma annuale di lavoro e una relazione annuale;

e)

opera secondo il diritto della concorrenza e assicura la neutralità.

Articolo 56

Consultazioni nel processo di sviluppo dei codici di rete

1.   Nel partecipare allo sviluppo di nuovi codici di rete a norma dell'articolo 59, l'EU DSO conduce un ampio processo di consultazione, in una fase iniziale e in modo aperto e trasparente, coinvolgendo tutte le parti interessate e, in particolare, le organizzazioni che rappresentano tali parti interessate, secondo le procedure per la consultazione di cui all'articolo 53. Alla consultazione partecipano anche le autorità di regolazione e altre autorità nazionali, le imprese di erogazione e di generazione, gli utenti del sistema compresi i clienti, gli organismi tecnici e le piattaforme di parti interessate. La consultazione si prefigge di enucleare le opinioni e le proposte di tutte le parti competenti nel corso del processo decisionale.

2.   Tutti i documenti e i verbali relativi alle consultazioni di cui al paragrafo 1 sono resi pubblici.

3.   L'EU DSO tiene debitamente conto delle opinioni fornite durante le consultazioni. Prima di adottare le proposte per i codici di rete di cui all'articolo 59, l'EU DSO illustra come si sia tenuto conto delle osservazioni raccolte nel corso della consultazione. Se decide di non tener conto di un'osservazione, adduce i motivi della sua decisione.

Articolo 57

Cooperazione tra i gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori dei sistemi di trasmissione

1.   I gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori dei sistemi di trasmissione cooperano per pianificare e gestire le rispettive reti. In particolare, al fine di assicurare uno sviluppo e una gestione delle reti efficienti sotto il profilo dei costi, sicuri e affidabili, i gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori dei sistemi di trasmissione scambiano tutte le informazioni e i dati necessari riguardo alle prestazioni dei mezzi di generazione e della gestione della domanda, alla gestione quotidiana delle reti e alla pianificazione a lungo termine degli investimenti nelle reti.

2.   I gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori dei sistemi di trasmissione cooperano al fine di conseguire un accesso coordinato a risorse quali generazione distribuita, stoccaggio dell'energia e gestione della domanda in grado di sostenere esigenze particolari sia dei gestori dei sistemi di distribuzione sia dei gestori del sistema di trasmissione sia dei gestori del sistema di trasmissione.

CAPO VII

CODICI DI RETE E ORIENTAMENTI

Articolo 58

Adozione dei codici di rete e degli orientamenti

1.   La Commissione può adottare atti di esecuzione o delegati, fatte salve le competenze di cui agli articoli 59, 60 e 61. Tali atti possono essere adottati sia come codici di rete sulla base di proposte di testo elaborate dall'ENTSO per l'energia elettrica o, se così disposto nell'elenco di priorità di cui all'articolo 59, paragrafo 3, dall'EU DSO, se del caso in cooperazione con l'ENTSO per l'energia elettrica, e dall'ACER ai sensi della procedura di cui all'articolo 59, sia come orientamenti conformemente alla procedura di cui all'articolo 61.

2.   I codici di rete e gli orientamenti

a)

assicurano il livello minimo di armonizzazione necessario per conseguire gli obiettivi del presente regolamento;

b)

tengono conto, ove opportuno, delle specificità regionali;

c)

non vanno al di là di quanto è necessario allo scopo di cui alla lettera a); e

d)

lasciano impregiudicato il diritto degli Stati membri di redigere codici di rete nazionali che non influiscano sul commercio interzonale.

Articolo 59

Redazione dei codici di rete

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento mediante la redazione di codici di rete nei settori seguenti:

a)

norme in materia di sicurezza e di affidabilità della rete, comprese le norme in materia di capacità di trasmissione tecnica di riserva per la sicurezza operativa della rete, nonché norme in materia di interoperabilità in attuazione degli articoli da 34 a 47 e dell'articolo 57 del presente regolamento e dell'articolo 40 della direttiva (UE) 2019/944, comprese le norme sugli stati del sistema, le contromisure e i limiti di sicurezza operativa, il controllo della tensione e la gestione della potenza reattiva, la gestione della corrente di corto circuito, la gestione dei flussi di potenza, l'analisi e la gestione delle contingenze, il sistema e gli schemi di protezione, lo scambio dei dati, la conformità, la formazione, l'analisi della pianificazione e della sicurezza operative, il coordinamento regionale della sicurezza operativa, il coordinamento dell'indisponibilità, i piani di disponibilità degli asset rilevanti, l'analisi dell'adeguatezza, i servizi ancillari, la programmazione e le piattaforme dati di pianificazione operativa;

b)

norme in materia di allocazione delle capacità e di gestione della congestione, in attuazione dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2019/944 e degli articoli da 7 a 10, degli articoli da 13 a 17 e degli articoli da 35 a 37 del presente regolamento, comprese le norme in materia di metodologie e processi di calcolo della capacità giornaliera, infragiornaliera e a termine, modelli di rete, configurazione delle zone di offerta, ridispacciamento e scambi compensativi, algoritmi di negoziazione, coupling unico del giorno prima e infragiornaliero, irrevocabilità della capacità interzonale allocata, distribuzione della rendita di congestione, copertura del rischio per la trasmissione interzonale, procedure di nomina e recupero dei costi dell'allocazione della capacità e della gestione della congestione;

c)

norme di attuazione degli articoli 5, 6 e 17 in relazione alla negoziazione connessa alla fornitura tecnica e operativa dei servizi di accesso alla rete e di bilanciamento del sistema, comprese le norme relative all'energia di riserva legata alla rete, le funzioni e le responsabilità, le piattaforme per lo scambio di energia di bilanciamento, gli orari di chiusura dei mercati, i requisiti per i prodotti di bilanciamento standard e specifici, l'acquisizione dei servizi di bilanciamento, l'allocazione della capacità interzonale per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve, la compensazione dell'energia di bilanciamento, la compensazione degli scambi di energia tra i gestori dei sistemi, la compensazione degli sbilanciamenti e la compensazione della capacità di bilanciamento, il controllo frequenza/potenza, i parametri qualitativi e i parametri-obiettivo della frequenza, le riserve per il contenimento della frequenza, le riserve per il ripristino della frequenza, le riserve di sostituzione, lo scambio e la condivisione delle riserve, i processi dell'attivazione transfrontaliera delle riserve, i processi di controllo del tempo e la trasparenza delle informazioni;

d)

norme di attuazione degli articoli 36, 40 e 54 della direttiva (UE) 2019/944 in relazione alla prestazione trasparente e non discriminatoria di servizi ancillari non di frequenza, comprese le norme in materia di controllo della tensione in regime stazionario, inerzia, iniezione rapida di corrente reattiva, inerzia per la stabilità della rete, corrente di corto circuito, capacità di black-start e capacità di funzionamento in isola;

e)

norme di attuazione dell'articolo 57 del presente regolamento e degli articoli 17, 31, 32, 36, 40 e 54 della direttiva (UE) 2019/944 in relazione alla gestione della domanda, comprese le norme in materia di aggregazione, stoccaggio dell'energia e riduzione della domanda.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 68, ad integrazione del presente regolamento concernenti la redazione di codici di rete nei settori seguenti:

a)

norme di collegamento della rete, comprese le norme sulla connessione degli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, gli impianti di distribuzione e i sistemi di distribuzione connessi al sistema di trasmissione, la connessione delle unità di consumo utilizzate per la gestione della domanda, i requisiti per la connessione dei generatori alla rete, i requisiti per la connessione alla rete di corrente continua ad alta tensione, i requisiti per i parchi di generazione connessi in corrente continua e le stazioni di conversione in corrente continua ad alta tensione del terminale remoto, nonché le procedure di notifica operativa per la connessione alla rete;

b)

norme in materia di scambio di dati, liquidazione e trasparenza, comprese in particolare le norme sulle capacità di trasferimento per orizzonti temporali pertinenti, stime e valori reali per quanto riguarda l'allocazione e l'uso delle capacità di trasferimento, previsioni e domanda reale di strutture e la loro aggregazione, compresa l'indisponibilità di impianti, la produzione prevista ed effettiva di unità di produzione e la relativa aggregazione, compresa l'indisponibilità delle unità, la disponibilità e l'uso di reti, le misure di gestione della congestione e i dati del mercato del bilanciamento. Le norme dovrebbero comprendere le modalità di pubblicazione delle informazioni, i tempi di pubblicazione, i soggetti responsabili della gestione;

c)

norme in materia di accesso dei terzi;

d)

procedure operative di emergenza e ripristino in caso di emergenza, compresi i piani di difesa del sistema, i piani di ripristino, le interazioni di mercato, lo scambio e la comunicazione di informazioni, nonché gli strumenti e le attrezzature;

e)

norme settoriali specifiche per gli aspetti relativi alla cibersicurezza dei flussi transfrontalieri di energia elettrica, comprese le norme sui requisiti minimi, la pianificazione, il monitoraggio, la comunicazione e la gestione delle crisi;

3.   Previa consultazione dell'ACER, dell'ENTSO per l'energia elettrica, dell'EU DSO e delle altre parti interessate, la Commissione stabilisce ogni tre anni, un elenco di priorità in cui sono individuati i settori di cui ai paragrafi 1 e 2 da includere nell'elaborazione dei codici di rete.

Se l'oggetto del codice di rete è direttamente collegato alla gestione dei sistemi di distribuzione e non particolarmente rilevante in rapporto al sistema di trasmissione, la Commissione può richiedere all'EU DSO in cooperazione con l'ENTSO per l'energia elettrica di riunire un comitato di redazione che presenti una proposta di codice di rete all'ACER.

4.   La Commissione chiede all'ACER di presentarle, entro un periodo ragionevole non superiore a sei mesi dal ricevimento della richiesta della Commissione, un orientamento quadro non vincolante che fissi principi chiari e obiettivi per l'elaborazione di codici di rete riguardanti i settori individuati nell'elenco di priorità (orientamento quadro). La richiesta della Commissione può includere condizioni alle quali l'orientamento quadro deve rispondere. Ciascun orientamento quadro contribuisce all'integrazione del mercato alla non discriminazione, a una concorrenza effettiva e al funzionamento efficace del mercato. Su richiesta motivata dell'ACER, la Commissione può prorogare il termine per la presentazione degli orientamenti.

5.   L'ACER procede alla consultazione dell'ENTSO per l'energia elettrica, dell'EU DSO e delle altre parti interessate sull'orientamento quadro durante un periodo non inferiore a due mesi, in modo trasparente e aperto.

6.   L'ACER presenta alla Commissione un orientamento quadro non vincolante qualora richiesto a norma del paragrafo 4.

7.   Se ritiene che l'orientamento quadro non contribuisca all'integrazione del mercato, alla non discriminazione, all'effettiva concorrenza e al funzionamento efficace del mercato, la Commissione può chiedere all'ACER di riesaminare l'orientamento quadro entro un termine ragionevole e di ripresentarlo alla Commissione.

8.   Se entro il termine fissato dalla Commissione ai sensi dei paragrafi 4 o 7, l'ACER non presenta o non ripresenta un orientamento quadro, questo è sviluppato dalla stessa Commissione.

9.   La Commissione chiede all'ENTSO per l'energia elettrica oppure, se così stabilito nell'elenco di priorità a norma del paragrafo 3, all'EU DSO, in cooperazione con l'ENTSO per l'energia elettrica, di presentare all'ACER una proposta di codice di rete conformemente al pertinente orientamento quadro entro un termine ragionevole, non superiore a dodici mesi, dal ricevimento della richiesta della Commissione.

10.   L'ENTSO per l'energia elettrica oppure, se così stabilito nell'elenco delle priorità di cui al paragrafo 3, l'EU DSO, in cooperazione con l'ENTSO per l'energia elettrica, riunisce un comitato di redazione che lo coadiuvi nello sviluppo del codice di rete. Il comitato di redazione è composto da rappresentanti dell'ACER, dell'ENTSO per l'energia elettrica e, ove opportuno, dell'EU DSO, nonché dei NEMO, e da un numero contenuto di parti interessate coinvolte. L'ENTSO per l'energia elettrica oppure, se così stabilito nell'elenco delle priorità a norma del paragrafo 3, l'EU DSO, in cooperazione con l'ENTSO per l'energia elettrica, sviluppa proposte di codici di rete nei settori di cui ai paragrafi 1 e 2 se richiesto dalla Commissione a norma del paragrafo 9.

11.   L'ACER riesamina il codice di rete proposto e si assicura che il codice di rete da adottare sia conforme ai pertinenti orientamenti quadro e contribuisca all'integrazione del mercato, alla non discriminazione, all'effettiva concorrenza e al funzionamento efficace del mercato, inviando poi il codice di rete riveduto alla Commissione entro sei mesi dal ricevimento della proposta. Nella proposta da inviare alla Commissione l'ACER tiene conto delle opinioni fornite da tutte le parti coinvolte nella redazione della proposta, coordinate dall'ENTSO per l'energia elettrica o dall'EU DSO, e consulta le parti interessate pertinenti in merito alla versione da inviare alla Commissione.

12.   Se l'ENTSO per l'energia elettrica o l'EU DSO non hanno elaborato un codice di rete entro il termine fissato dalla Commissione ai sensi del paragrafo 9, quest'ultima può chiedere all'ACER di elaborare un progetto di codice di rete in base al pertinente orientamento quadro. Durante la fase di elaborazione di un progetto di codice di rete ai sensi del presente paragrafo, l'ACER può avviare un'ulteriore consultazione. L'ACER presenta alla Commissione un progetto di codice di rete elaborato ai sensi del presente paragrafo e può raccomandarne l'adozione.

13.   La Commissione può adottare, di sua iniziativa se l'ENTSO per l'energia elettrica o l'EU DSO non hanno elaborato un codice di rete o l'ACER non ha elaborato un progetto di codice di rete ai sensi del paragrafo 12, o su proposta dell'ACER ai sensi del paragrafo 11, uno o più codici di rete nei settori di cui ai paragrafi 1 e 2.

14.   Se la Commissione propone di adottare un codice di rete di sua iniziativa, essa procede, per un periodo non inferiore a due mesi, alla consultazione dell'ACER, dell'ENTSO per l'energia elettrica e di tutte le parti interessate in merito al progetto di codice di rete.

15.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto della Commissione di adottare orientamenti e di modificarli come previsto all'articolo 61. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità che l'ENTSO per l'energia elettrica sviluppi orientamenti non vincolanti nei settori di cui ai paragrafi 1 e 2, laddove non si riferiscano a settori contemplati nella richiesta trasmessagli dalla Commissione. L'ENTSO per l'energia elettrica trasmette tali orientamenti all'ACER per parere, che deve essere debitamente tenuto in considerazione.

Articolo 60

Modifiche dei codici di rete

1.   Alla Commissione è conferito il potere di modificare i codici di rete nei settori elencati all'articolo 59, paragrafi 1 e 2, e a norma della pertinente procedura di cui all'articolo 59. Anche l'ACER può proporre modifiche ai codici di rete in conformità dei paragrafi da 2 a 3 del presente articolo.

2.   Le persone che potrebbero avere un interesse al codice di rete adottato ai sensi dell'articolo 59, compresi l'ENTSO per l'energia elettrica, l'EU DSO, le autorità di regolazione, i gestori del sistema di trasmissione e i gestori del sistema di distribuzione, gli utenti del sistema e i consumatori, possono proporre all'ACER progetti di modifica a tale codice di rete. L'ACER può anche proporre modifiche di sua iniziativa.

3.   L'ACER può trasmettere alla Commissione proposte di modifica motivate, spiegando in che modo dette proposte sono coerenti con gli obiettivi dei codici di rete di cui all'articolo 59, paragrafo 3, del presente regolamento. Se considera ammissibile una proposta di modifica se propone modifiche di sua iniziativa, l'ACER consulta tutte le parti interessate conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/942.

Articolo 61

Orientamenti

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare orientamenti vincolanti nei settori elencati nel presente articolo.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare orientamenti nei settori nei quali tali atti potrebbero essere elaborati anche nell'ambito della procedura dei codici di rete norma dell'articolo 59, paragrafo 1 e 2. Tali orientamenti sono adottati, a seconda della rispettiva delega di potere di cui al presente regolamento, sotto forma di atti delegati o di esecuzione

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 68 per integrare il presente regolamento definendo orientamenti relativi al meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasmissione. Tali orientamenti precisano, nel rispetto dei principi definiti agli articoli 18 e 49:

a)

modalità della procedura di determinazione dei gestori del sistema di trasmissione tenuti a versare compensazioni per flussi transfrontalieri, anche per quanto riguarda la ripartizione tra i gestori dei sistemi di trasmissione nazionali dai quali hanno origine i flussi transfrontalieri e i gestori dei sistemi dove tali flussi terminano, a norma dell'articolo 49, paragrafo 2;

b)

modalità della procedura di pagamento da seguire, compresa la determinazione del primo intervallo di tempo per il quale vanno versate compensazioni, a norma dell'articolo 49, paragrafo 3, secondo comma;

c)

metodologie dettagliate volte a determinare i flussi transfrontalieri vettoriati per i quali è versata una compensazione a norma dell'articolo 49, in termini sia di quantità che di tipo dei flussi, e designazione del volume di detti flussi che hanno origine o terminano nei sistemi di trasmissione dei singoli Stati membri, a norma dell'articolo 49, paragrafo 5;

d)

metodologia dettagliata volta a determinare i costi e i benefici derivanti dal vettoriamento dei flussi transfrontalieri, a norma dell'articolo 49, paragrafo 6;

e)

trattamento dettagliato dei flussi di energia elettrica che hanno origine o terminano in paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo nel contesto del meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasmissione; e

f)

accordi per la partecipazione di sistemi nazionali che sono interconnessi mediante linee in corrente continua, a norma dell'articolo 49.

4.   Ove opportuno, la Commissione può adottare atti di esecuzione per definire gli orientamenti riguardanti il livello minimo di armonizzazione necessario per conseguire l'obiettivo stabilito dal presente regolamento. Tali orientamenti possono specificare quanto segue:

a)

i dettagli delle norme in materia di scambi di energia elettrica in attuazione dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2019/944 e degli articoli da 5 a 10, degli articoli da 13 a 17 e degli articoli 35, 36 e 37 del presente regolamento;

b)

i dettagli delle norme sugli incentivi agli investimenti in capacità degli interconnettori, compresi i segnali differenziati per località in attuazione dell'articolo 19.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

5.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per fissare orientamenti sul coordinamento operativo tra i gestori dei sistemi di trasmissione a livello di Unione. Tali orientamenti sono coerenti con i codici di rete di cui all'articolo 59 e si basano su di essi e si basano sulle specifiche adottate di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera i). Nell'adottare tali orientamenti la Commissione tiene conto dei diversi requisiti operativi regionali e nazionali.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

6.   Nell'adottare o nel modificare gli orientamenti, la Commissione consulta l'ACER, l'ENTSO per l'energia elettrica, l'EU DSO e, qualora pertinente, le altre parti interessate.

Articolo 62

Diritto degli Stati membri a introdurre misure più dettagliate

Il presente regolamento lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri a mantenere o introdurre misure contenenti disposizioni più dettagliate di quelle contenute nello stesso, negli orientamenti di cui all'articolo 61 o nei codici di rete di cui all'articolo 59, purché tali misure siano compatibili con il diritto dell'Unione.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 63

Nuovi interconnettori

1.   I nuovi interconnettori per corrente continua possono, su richiesta, essere esentati, per un periodo limitato, dall'articolo 19, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento e dagli articoli 6 e 43, dall'articolo 59, paragrafo 7, e dall'articolo 60, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944 alle seguenti condizioni:

a)

gli investimenti rafforzano la concorrenza nella fornitura di energia elettrica;

b)

il livello del rischio connesso con gli investimenti è tale che gli investimenti non avrebbero luogo se non fosse concessa un'esenzione;

c)

l'interconnettore è di proprietà di una persona fisica o giuridica distinta, almeno in termini di forma giuridica, dai gestori nei cui sistemi tale interconnettore deve essere creato;

d)

sono imposti corrispettivi agli utenti di tale interconnettore;

e)

dal momento dell'apertura parziale del mercato di cui all'articolo 19 della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (24), il proprietario dell'interconnettore non deve aver recuperato nessuna parte del proprio capitale o dei costi di gestione per mezzo di una parte qualsiasi dei corrispettivi percepiti per l'uso dei sistemi di trasmissione o di distribuzione collegati con tale interconnettore; e

f)

l'esenzione non è a detrimento della concorrenza o dell'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica o dell'efficace funzionamento del sistema di regolamentato al quale l'interconnettore è collegato.

2.   In casi eccezionali, il paragrafo 1 si applica altresì agli interconnettori per corrente alternata, a condizione che i costi e i rischi degli investimenti in questione siano particolarmente elevati, se paragonati ai costi e ai rischi di norma sostenuti al momento del collegamento di due reti di trasmissione nazionali limitrofe mediante un interconnettore per corrente alternata.

3.   Il paragrafo 1 si applica anche in caso di significativi aumenti di capacità degli interconnettori esistenti.

4.   La decisione di concessione dell'esenzione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è adottata, caso per caso, dalle autorità di regolazione degli Stati membri interessati. Un'esenzione può riguardare la totalità o una parte della capacità del nuovo interconnettore e dell'interconnettore esistente che ha subito un significativo aumento di capacità.

Entro due mesi dal ricevimento della domanda di esenzione dall'ultima delle autorità di regolazione interessate, l'ACER può fornire un parere a tali autorità di regolazione. Le autorità di regolazione possono basare la loro decisione su tale parere.

Nel decidere di concedere un'esenzione, le autorità di regolazione tengono conto, caso per caso, della necessità di imporre condizioni riguardo alla durata della medesima e all'accesso non discriminatorio all'interconnettore. Nel decidere tali condizioni, le autorità di regolazione tengono conto, in particolare, della capacità supplementare da creare o della modifica della capacità esistente, dei tempi del progetto e delle circostanze nazionali.

Prima di concedere un'esenzione le autorità di regolazione degli Stati membri interessati decidono le regole e i meccanismi di gestione e assegnazione della capacità. Tali norme in materia di gestione della congestione includono l'obbligo di offrire sul mercato le capacità non utilizzate e gli utenti dell'infrastruttura godono del diritto a negoziare la capacità contrattuale non utilizzata sul mercato secondario. Nella valutazione dei criteri di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e f), si tiene conto dei risultati della procedura di assegnazione delle capacità.

Qualora tutte le autorità di regolazione interessate abbiano raggiunto un accordo sulla decisione di esenzione entro sei mesi dal ricevimento della richiesta, informano l'ACER di tale decisione.

La decisione di esenzione, incluse le condizioni di cui al terzo comma del presente paragrafo, è debitamente motivata e pubblicata.

5.   La decisione di cui al paragrafo 4 è assunta dall'ACER:

a)

qualora le autorità di regolazione interessate non siano riuscite a raggiungere un accordo entro sei mesi dalla data in cui l'ultima di queste autorità di regolazione ha ricevuto l'esenzione richiesta; oppure

b)

dietro richiesta congiunta delle autorità di regolazione interessate.

Prima di adottare tale decisione, l'ACER consulta le autorità di regolazione interessate e i richiedenti.

6.   Nonostante i paragrafi 4 e 5, gli Stati membri possono disporre che l'autorità di regolazione o l'ACER, a seconda dei casi, trasmettano all'organo pertinente nello Stato membro in questione, ai fini dell'adozione di una decisione formale, il suo parere sulla domanda di esenzione. Il parere è pubblicato contestualmente alla decisione.

7.   Una copia di ogni domanda di esenzione è trasmessa, per conoscenza, dalle autorità di regolazione alla Commissione e all'ACER senza indugio dopo il ricevimento. La decisione è notificata tempestivamente alla Commissione dalle autorità di regolazione interessate o dall'ACER (organi di notificazione), unitamente a tutte le informazioni pertinenti alla decisione. Tali informazioni possono essere comunicate alla Commissione in forma aggregata per permetterle di giungere ad una decisione debitamente motivata. In particolare, le informazioni riguardano:

a)

le ragioni particolareggiate in base alle quali è stata concessa o rifiutata l'esenzione, incluse le informazioni di ordine finanziario che giustificano la necessità della stessa;

b)

l'analisi dell'effetto sulla concorrenza e sull'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica risultante dalla concessione dell'esenzione;

c)

la motivazione della durata e della quota della capacità totale dell'interconnettore in questione per cui è concessa l'esenzione; e

d)

l'esito della consultazione con le autorità di regolazione interessate.

8.   Entro 50 giorni lavorativi dal giorno successivo a quello di ricevimento di una notifica ai sensi del paragrafo 7, la Commissione può adottare una decisione che impone agli organi di notificazione di modificare o annullare la decisione di concedere un'esenzione. Tale periodo può essere prorogato di ulteriori di 50 giorni lavorativi, ove la Commissione richieda ulteriori informazioni. Tale termine aggiuntivo inizia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui pervengono informazioni complete. Il termine iniziale può altresì essere prorogato con il consenso della Commissione e degli organi di notificazione.

La notifica si considera ritirata se le informazioni chieste non sono fornite entro il termine stabilito nella domanda, a meno che, prima della scadenza, tale termine non sia stato prorogato con il consenso della Commissione e degli organi di notificazione, ovvero gli organi di notificazione non abbiano informato la Commissione, con una comunicazione debitamente motivata, di considerare completa la notifica.

Gli organi di notificazione si conformano ad una decisione della Commissione che richiede la modifica o l'annullamento della decisione di esenzione entro un mese dalla data di ricevimento e ne informano la Commissione.

La Commissione protegge la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

L'approvazione di una decisione di esenzione da parte della Commissione perde effetto due anni dopo la sua adozione se la costruzione dell'interconnettore non è cominciata, e cinque anni dopo la sua adozione se l'interconnettore non è ancora operativo, a meno che la Commissione decida, in base a una richiesta motivata da parte degli organi di notificazione, che un ritardo sia dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo della persona beneficiaria dell'esenzione.

9.   Qualora le autorità di regolazione degli Stati membri interessati decidano di modificare una decisione di esenzione, notificano senza indugio tale decisione alla Commissione, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa. I paragrafi da 1 a 8 si applicano alla decisione di modificare una decisione di esenzione, tenendo conto delle particolarità dell'esenzione in vigore.

10.   La Commissione, su domanda o d'ufficio, può riaprire il procedimento relativo alla domanda di esenzione, se:

a)

tenendo debitamente conto delle legittime aspettative delle parti e dell'equilibrio economico realizzato nella prima decisione di esenzione, vi è stato un cambiamento sostanziale riguardo a uno dei fatti su cui si fonda la decisione;

b)

le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti; oppure

c)

la decisione si basa su informazioni, trasmesse dalle parti, che sono incomplete, inesatte o fuorvianti.

11.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 68 per integrare il presente regolamento specificando gli orientamenti per l'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e per definire la procedura da seguire per l'applicazione del paragrafo 4 e dei paragrafi da 7 a 10 del presente articolo.

Articolo 64

Deroghe

1.   Gli Stati membri possono chiedere deroghe alle pertinenti disposizioni degli articoli 3 e 6, dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 8, paragrafi 1 e 4, degli articoli 9, 10 e 11, degli articoli da 14 a 17, degli articoli da 19 a 27, degli articoli da 35 a 47 e dell'articolo 51 purché:

a)

gli Stati membri possano dimostrare l'esistenza di seri problemi per la gestione di piccoli sistemi isolati e piccoli sistemi connessi;

b)

le regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 TFUE non possano essere interconnesse con il mercato dell'Unione dell'energia per ragioni fisiche evidenti.

Nella situazione di cui alla lettera a) del primo comma, la deroga è limitata nel tempo ed è soggetta alle condizioni finalizzate ad accrescere la competizione e l'integrazione con il mercato interno dell'energia elettrica.

Nella situazione di cui alla lettera b) del primo comma, la deroga non è limitata nel tempo.

Prima di prendere una decisione, la Commissione informa gli Stati membri delle richieste pervenute, nel rispetto della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

La deroga concessa ai sensi del presente articolo mira a garantire di non ostacolare la transizione verso le energie da fonti rinnovabili, una maggiore flessibilità, lo stoccaggio dell'energia, l'elettromobilità e la gestione della domanda.

Quando decide di concedere una deroga, la Commissione definisce in che misura la deroga deve tener conto dell'applicazione dei codici di rete e degli orientamenti.

2.   Gli articoli 3, 5 e 6, l'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 7, paragrafo 2, lettere c) e g), gli articoli da 8 a 17, l'articolo 18, paragrafi 5 e 6, gli articoli 19 e 20, l'articolo 21, paragrafi 1 e 2, l'articolo 21, paragrafi da 4 a 8, l'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 22, paragrafo 2, lettere b) e c), l'articolo 22, paragrafo 2, ultimo comma, gli articoli da 23 a 27, l'articolo 34, paragrafi 1, 2 e 3, gli articoli da 35 a 47, l'articolo 48, paragrafo 2, e gli articoli 49 e 51 non si applicano a Cipro fino a quando il suo sistema di trasmissione è connesso ai sistemi di trasmissione di altri Stati membri mediante interconnessioni.

Qualora il sistema di trasmissione di Cipro non sia connesso ai sistemi di trasmissione di altri Stati membri mediante interconnessioni entro il 1o gennaio 2026, Cipro valuta la necessità di una deroga a tali disposizioni e può presentare alla Commissione una richiesta per la proroga della deroga. La Commissione valuta se l'applicazione delle disposizioni rischi di causare seri problemi per la gestione del sistema elettrico a Cipro o se si preveda che la loro applicazione a Cipro apporti benefici al funzionamento del mercato. Sulla base di tale valutazione, la Commissione adotta una decisione motivata in merito alla proroga totale o parziale della deroga. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3.   Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle deroghe concesse a norma dell'articolo 66 della direttiva (UE) 2019/944.

4.   In relazione al conseguimento dell'obiettivo di interconnessione per il 2030, come stabilito dal regolamento (UE) 2018/1999, si tiene debitamente conto del collegamento elettrico tra Malta e Italia.

Articolo 65

Comunicazione di informazioni e riservatezza

1.   Gli Stati membri e le autorità di regolazione forniscono alla Commissione, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

La Commissione stabilisce un termine ragionevole entro il quale vanno comunicate le informazioni, tenendo conto della complessità e dell'urgenza delle informazioni richieste.

2.   Se lo Stato membro o l'autorità di regolazione interessata non comunicano le informazioni di cui al paragrafo 1 entro il termine di cui al paragrafo 1, la Commissione può richiedere tutte le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione del presente regolamento direttamente alle imprese interessate.

Quando invia una richiesta di informazioni ad un'impresa, la Commissione trasmette contemporaneamente una copia della richiesta alle autorità di regolazione dello Stato membro nel cui territorio è ubicata la sede dell'impresa.

3.   Nella richiesta di informazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione precisa la base giuridica della richiesta, il termine per la comunicazione delle informazioni, lo scopo della richiesta nonché le sanzioni previste dall'articolo 66, paragrafo 2, in caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti.

4.   I titolari delle imprese o i loro rappresentanti e, in caso di persone giuridiche, le persone fisiche autorizzate a rappresentarle per legge o per statuto, sono tenuti a fornire le informazioni richieste. Qualora i legali siano autorizzati a fornire le informazioni per conto del loro cliente, questi ultimi conservano la piena responsabilità nel caso in cui le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

5.   Se un'impresa non dà le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione oppure dà informazioni incomplete, la Commissione le può richiedere mediante decisione. Tale decisione precisa le informazioni richieste e stabilisce un termine adeguato entro il quale devono essere fornite e precisa le sanzioni previste dall'articolo 66, paragrafo 2. Essa indica anche il diritto di impugnare la decisione davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

La Commissione invia contemporaneamente una copia della sua decisione all'autorità di regolazione dello Stato membro nel cui territorio risiede la persona o si trova la sede dell'impresa.

6.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, sono utilizzate soltanto ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

La Commissione non divulga le informazioni protette dal segreto professionale che sono state acquisite in forza del presente regolamento.

Articolo 66

Sanzioni

1.   Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento, dei codici di rete adottati a norma dell'articolo 59 e degli orientamenti adottati a norma dell'articolo 61, e adottano ogni provvedimento necessario per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione senza indugio, e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

2.   La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ammende di importo non superiore all'1 % del fatturato complessivo realizzato nell'esercizio precedente qualora forniscano intenzionalmente o per negligenza informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta ad una richiesta effettuata in forza dell'articolo 65, paragrafo 3, o omettano di fornire informazioni entro il termine stabilito da una decisione adottata in virtù dell'articolo 65, paragrafo 5, primo comma. Per determinare l'importo dell'ammenda la Commissione tiene conto della gravità del mancato rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Le sanzioni previste al paragrafo 1 e le decisioni adottate a norma del paragrafo 2, non hanno carattere penale.

Articolo 67

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 68 della direttiva (UE) 2019/944. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 68

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 34, paragrafo 3, all'articolo 49, paragrafo 4, all'articolo 59, paragrafo 2, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 63, paragrafo 11, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza di tale periodo e, ove applicabile, prima della scadenza dei periodi successivi. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di otto anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 34, paragrafo 3, all'articolo 49, paragrafo 4, all'articolo 59, paragrafo 2, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 63, paragrafo 11, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro conformemente ai principi stabiliti dall'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, dell'articolo 49, paragrafo 4, dell'articolo 59, paragrafo 2, dell'articolo 61, paragrafo 2, e dell'articolo 63, paragrafo 11, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 69

Riesami e relazioni della Commissione

1.   Entro il 1o luglio 2025 la Commissione riesamina i codici di rete e gli orientamenti esistenti al fine di valutare quale delle loro disposizioni potrebbe adeguatamente inserita in atti legislativi dell'Unione relativi al mercato interno dell'energia elettrica e come potrebbe essere rivedute le deleghe di potere relative ai codici di rete e agli orientamenti stabilite agli articoli 59 e 61.

Entro la stessa data la Commissione trasmette una relazione dettagliata della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione presenta, se del caso, proposte legislative sulla base della sua valutazione.

2.   Entro il 31 dicembre 2030 la Commissione riesamina il presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla base di tale riesame, se del caso corredata di una proposta legislativa.

Articolo 70

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 714/2009 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 71

Entrata in vigore

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.

In deroga al primo comma, gli articoli 14 e 15, l'articolo 22, paragrafo 4, l'articolo 23, paragrafi 3 e 6, e gli articoli 35, 36 e 62 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 14, paragrafo 7, e dell'articolo 15, paragrafo 2, l'articolo 16 si applica a decorrere da tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 288 del 31.8.2017, pag. 91.

(2)  GU C 342 del 12.10.2017, pag. 79.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 maggio 2019.

(4)  Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15).

(5)  Regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione, del 23 novembre 2017, che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico (GU L 312 del 28.11.2017, pag. 6).

(6)  Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (Cfr. pag. 125 della presente Gazzetta ufficiale)

(7)  Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU L 197 del 25.7.2015, pag. 24).

(8)  Regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine (GU L 259 del 27.9.2016, pag. 42).

(9)  Regolamento (UE) 2016/631 della Commissione, del 14 aprile 2016, che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori alla rete (GU L 112 del 27.4.2016, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione) (Cfr. pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale).

(11)  Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale)

(12)  Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017, che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica (GU L 220 del 25.8.2017, pag. 1).

(13)  Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 1).

(14)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(15)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(16)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

(17)  Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1).

(18)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(19)  Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

(20)  Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

(21)  Decisione della Commissione, del 15 novembre 2012, che istituisce il gruppo di coordinamento per l'energia elettrica (GU C 353 del 17.11.2012, pag. 2).

(22)  Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).

(23)  Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).

(24)  Direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20).


ALLEGATO I

COMPITI DEI CENTRI DI COORDINAMENTO REGIONALI

1.   Calcolo coordinato della capacità

1.1.

I centri di coordinamento regionali effettuano il calcolo coordinato delle capacità interzonali.

1.2.

Il calcolo coordinato della capacità è effettuato per gli orizzonti temporali del giorno prima e infragiornaliero.

1.3.

Il calcolo coordinato della capacità è effettuato secondo le metodologie sviluppate conformemente agli orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione adottati sulla base dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 714/2009

1.4.

Il calcolo coordinato della capacità è effettuato sulla base di un modello comune di rete conformemente al punto 3.

1.5.

Il calcolo coordinato della capacità assicura una gestione efficiente della congestione secondo i principi di gestione della congestione stabiliti nel presente regolamento.

2.   Analisi coordinata della sicurezza

2.1.

I centri di coordinamento regionali effettuano l'analisi coordinata della sicurezza al fine di garantire la gestione in sicurezza del sistema.

2.2.

L'analisi della sicurezza è effettuata per tutti gli orizzonti temporali della pianificazione operativa, tra gli orizzonti temporali annuale e infragiornaliero, utilizzando i modelli comuni di rete.

2.3.

L'analisi coordinata della sicurezza è effettuata secondo le metodologie sviluppate conformemente agli orientamenti sulla gestione del sistema adottati sulla base dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 714/2009.

2.4.

I centri di coordinamento regionali condividono i risultati dell'analisi coordinata della sicurezza almeno con i gestori dei sistemi di trasmissione nella regione di gestione del sistema.

2.5.

Qualora, in seguito all'analisi coordinata della sicurezza, individuino una possibile violazione, i centri di coordinamento regionali preparano contromisure volte a massimizzare l'efficacia e l'efficienza economica.

3.   Creazione di modelli comuni di rete

3.1.

I centri di coordinamento regionali predispongono processi efficienti per la creazione di un modello comune di rete per ciascun orizzonte temporale della pianificazione operativa tra gli orizzonti temporali annuale e infragiornaliero.

3.2.

I gestori dei sistemi di trasmissione designano un centro di coordinamento regionale incaricato di creare i modelli comuni di rete a livello di Unione

3.3.

I modelli comuni di rete sono eseguiti secondo le metodologie sviluppate conformemente agli orientamenti sulla gestione del sistema e agli orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione adottati sulla base dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 714/2009.

3.4.

I modelli comuni di rete comprendono dati pertinenti per pianificare l'attività operativa e calcolare la capacità in modo efficiente in tutti gli orizzonti temporali della pianificazione operativa tra gli orizzonti temporali annuale e infragiornaliero.

3.5.

I modelli comuni di rete sono messi a disposizione di tutti i centri di coordinamento regionali, dei gestori dei sistemi di trasmissione, dell'ENTSO per l'energia elettrica e dell'ACER, su richiesta della stessa.

4.   Sostegno dei piani di difesa e dei piani di ripristino dei gestori dei sistemi di trasmissione riguardo alla valutazione della compatibilità.

4.1.

I centri di coordinamento regionali forniscono sostegno ai gestori dei sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema nell'effettuazione della valutazione della compatibilità dei piani di difesa e dei piani di ripristino dei gestori dei sistemi di trasmissione in conformità delle procedure stabilite nel codice di rete in materia di emergenza e ripristino dell'energia elettrica adottato sulla base dell'articolo 6, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 714/2009.

4.2.

Tutti i gestori dei sistemi di trasmissione concordano una soglia oltre la quale l'impatto delle azioni di uno o più gestori di sistemi di trasmissione nello stato di emergenza, di blackout o di ripristino è considerato significativo per altri gestori di sistemi di trasmissione interconnessi in modo sincrono o asincrono.

4.3.

Nel fornire sostegno ai gestori dei sistemi di trasmissione, il centro di coordinamento regionale:

a)

individua le potenziali incompatibilità;

b)

propone azioni di attenuazione.

4.4.

I gestori dei sistemi di trasmissione fanno una valutazione e tengono conto delle azioni di attenuazione proposte.

5.   Sostegno al coordinamento e all'ottimizzazione del ripristino regionale

5.1.

Ciascun centro di coordinamento regionale pertinente fornisce sostegno ai gestori dei sistemi di trasmissione designati quali responsabili della gestione della frequenza e responsabili della gestione della risincronizzazione conformemente al codice di rete in materia di emergenza e ripristino dell'energia elettrica adottato sulla base dell'articolo 6, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 714/2009 al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia del ripristino del sistema. I gestori dei sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema stabiliscono il ruolo del centro di coordinamento regionale relativo al sostegno al coordinamento e all'ottimizzazione del ripristino regionale.

5.2.

I gestori dei sistemi di trasmissione possono chiedere assistenza ai centri di coordinamento regionali se il loro sistema si trova nello stato di blackout o di ripristino.

5.3.

I centri di coordinamento regionali sono dotati di sistemi di supervisione e acquisizione dati quasi in tempo reale con l'osservabilità definita applicando la soglia stabilita conformemente al punto 4.2.

6.   Analisi e rendicontazione successive alla gestione e successive ai disturbi

6.1.

I centri di coordinamento regionali indagano sugli eventuali incidenti al di sopra della soglia di cui al punto 4.2 e preparano una relazione al riguardo. Qualora lo richiedano, le autorità di regolazione nella regione di gestione del sistema e l'ACER possono essere coinvolte nell'indagine. La relazione contiene raccomandazioni volte a prevenire incidenti analoghi.

6.2.

I centri di coordinamento regionali pubblicano la relazione. L'ACER può rivolgere raccomandazioni volte a prevenire incidenti analoghi.

7.   Dimensionamento regionale della capacità di riserva

7.1.

I centri di coordinamento regionali calcolano i requisiti della capacità di riserva per la regione di gestione del sistema. La determinazione dei requisiti della capacità di riserva:

a)

persegue l'obiettivo generale di mantenere la sicurezza operativa nel modo più efficiente sotto il profilo dei costi;

b)

è effettuata nell'orizzonte temporale del giorno prima o infragiornaliero, o entrambi;

c)

calcola il quantitativo complessivo di capacità di riserva necessaria per la regione di gestione del sistema;

d)

determina i requisiti minimi per ciascun tipo di capacità di riserva;

e)

tiene conto delle eventuali sostituzioni tra diversi tipi di capacità di riserva al fine di ridurre al minimo i costi dell'approvvigionamento;

f)

stabilisce i requisiti utili per la distribuzione geografica della capacità di riserva necessaria, se del caso.

8.   Agevolazione dell'approvvigionamento regionale della capacità di bilanciamento

8.1.

I centri di coordinamento regionali assistono i gestori dei sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema nella determinazione del quantitativo di capacità di bilanciamento di cui approvvigionarsi. La determinazione del quantitativo di capacità di bilanciamento:

a)

è effettuata nell'orizzonte temporale del giorno prima o infragiornaliero, o entrambi;

b)

tiene conto delle eventuali sostituzioni tra diversi tipi di capacità di riserva al fine di ridurre al minimo i costi dell'approvvigionamento;

c)

tiene conto dei volumi di capacità di riserva necessaria che si prevede vengano forniti tramite offerte di energia di bilanciamento, che non sono presentate sulla base di un contratto per la capacità di bilanciamento.

8.2.

I centri di coordinamento regionali assistono i gestori dei sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema nell'approvvigionamento del quantitativo necessario di capacità di bilanciamento determinato conformemente al punto 8.1. L'approvvigionamento della capacità di bilanciamento:

a)

è effettuata nell'orizzonte temporale del giorno prima o infragiornaliero, o entrambi;

b)

tiene conto delle eventuali sostituzioni tra diversi tipi di capacità di riserva al fine di ridurre al minimo i costi dell'approvvigionamento.

9.   Valutazioni dell'adeguatezza regionale del sistema su orizzonti temporali che vanno da quello settimanale a quello giornaliero e preparazione di azioni di riduzione dei rischi

9.1.

I centri di coordinamento regionali effettuano valutazioni dell'adeguatezza regionale su orizzonti temporali che vanno da quello settimanale a quello giornaliero in conformità delle procedure di cui al regolamento (UE) 2017/1485 e sulla base della metodologia elaborata a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/941.

9.2.

I centri di coordinamento regionali basano le proprie valutazioni dell'adeguatezza regionale a breve termine sulle informazioni fornite dai gestori dei sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema al fine di individuare le situazioni in cui si prevede una carenza di adeguatezza in una qualsiasi delle aree di controllo o a livello regionale. I centri di coordinamento regionali tengono conto degli eventuali scambi interzonali e dei limiti di sicurezza operativa in tutti i pertinenti orizzonti temporali della pianificazione operativa.

9.3.

Nell'eseguire la valutazione dell'adeguatezza del sistema regionale, ciascun centro di coordinamento regionale si coordina con gli altri centri di coordinamento regionali al fine di:

a)

verificare le ipotesi e le previsioni sottese;

b)

individuare le eventuali situazioni di inadeguatezza a livello transregionale.

9.4.

Ciascun centro di coordinamento regionale presenta ai gestori dei sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema e agli altri centri di coordinamento regionali i risultati della valutazione dell'adeguatezza della generazione regionale, insieme alle azioni che propone per ridurre i rischi di inadeguatezza.

10.   Coordinamento regionale della pianificazione delle indisponibilità

10.1.

I centri di coordinamento regionali effettuano il coordinamento regionale delle indisponibilità in conformità delle procedure stabilite negli orientamenti sulla gestione del sistema adottati sulla base dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 714/2009 al fine di monitorare lo stato di disponibilità degli asset rilevanti e coordinare i rispettivi piani di disponibilità allo scopo di garantire la sicurezza operativa del sistema di trasmissione, massimizzando allo stesso tempo la capacità degli interconnettori e dei sistemi di trasmissione che incidono sui flussi interzonali.

10.2.

Ciascun centro di coordinamento regionale tiene un elenco unico degli elementi di rete rilevanti, dei gruppi di generazione e degli impianti di consumo della regione di gestione del sistema e lo rende disponibile sulla piattaforma dati di pianificazione operativa di ENTSO per l'energia elettrica.

10.3.

Ciascun centro di coordinamento regionale svolge le seguenti attività relative al coordinamento delle indisponibilità nella regione di gestione del sistema:

a)

valuta la compatibilità della pianificazione delle indisponibilità avvalendosi dei piani di disponibilità sull'orizzonte annuale di tutti i gestori dei sistemi di trasmissione;

b)

fornisce ai gestori dei sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema un elenco delle incompatibilità di pianificazione individuate e propone loro delle soluzioni per risolverle.

11.   Ottimizzazione dei meccanismi di compensazione tra gestori dei sistemi di trasmissione

11.1.

I gestori dei sistemi di trasmissione nella regione di gestione del sistema possono decidere congiuntamente di ricevere sostegno dal centro di coordinamento regionale nell'amministrazione dei flussi finanziari relativi a transazioni che coinvolgono più di due gestori, come ad esempio i costi di ridispacciamento, le rendite di congestione, gli scostamenti non intenzionali o i costi per l'approvvigionamento delle riserve.

12.   Formazione e certificazione del personale che lavora per i centri di coordinamento regionali

12.1.

I centri di coordinamento regionali preparano e effettuano programmi di formazione e certificazione incentrati sulla gestione del sistema regionale e rivolti al personale che lavora per i centri di coordinamento regionali.