ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 158

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
14 giugno 2019


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia ( 1 )

22

 

*

Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica ( 1 )

54

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE ( 1 )

125

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

14.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 158/1


REGOLAMENTO (UE) 2019/941 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 2019

sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il settore dell'energia elettrica nell'Unione sta subendo una profonda trasformazione verso mercati più decentrati con un numero maggiore di partecipanti, l'aumento della quota dell'energia da fonti rinnovabili e migliori sistemi interconnessi. In risposta, il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) mirano a migliorare il quadro giuridico che disciplina il mercato interno dell'energia elettrica dell'Unione per garantire il funzionamento ottimale dei mercati e delle reti, a beneficio delle imprese e dei cittadini dell'Unione. Il presente regolamento intende inoltre contribuire all'attuazione degli obiettivi dell'Unione dell'energia, di cui fanno parte integrante la sicurezza energetica, la solidarietà, la fiducia e un'ambiziosa politica in materia climatica.

(2)

I mercati e i sistemi ben funzionanti, con adeguate interconnessioni elettriche, sono la migliore garanzia della sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica. Tuttavia, anche in mercati e sistemi ben funzionanti e interconnessi non si può escludere il rischio di una crisi dell'energia elettrica (per effetto di calamità naturali quali condizioni climatiche estreme, attacchi dolosi o penurie di combustibile). Le conseguenze delle crisi dell'energia elettrica spesso travalicano le frontiere nazionali. Anche quando sono inizialmente circoscritte, tali crisi possono rapidamente diffondersi al di là delle frontiere. Alcuni eventi estremi, quali ondate di freddo o caldo o attacchi informatici, possono colpire intere regioni contemporaneamente.

(3)

In un contesto di mercati e sistemi dell'energia elettrica interconnessi, la prevenzione e la gestione delle crisi dell'energia elettrica non possono considerarsi un compito esclusivamente nazionale. È opportuno sfruttare meglio il potenziale di misure più efficienti e meno costose attraverso la cooperazione regionale. È necessario dotarsi di un quadro comune di norme e procedure meglio coordinate per garantire che gli Stati membri e altri soggetti possano collaborare efficacemente attraverso le frontiere in uno spirito di maggiore trasparenza, fiducia e solidarietà tra Stati membri.

(4)

La direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) ha stabilito le misure che gli Stati membri devono adottare per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica in generale. Le disposizioni di tale direttiva sono state in gran parte superate da atti legislativi successivi, in particolare per quanto riguarda le modalità di organizzazione dei mercati dell'energia elettrica al fine di assicurare la disponibilità di capacità sufficiente, il modo in cui i gestori dei sistemi di trasmissione devono collaborare per garantire la stabilità del sistema e l'esistenza di infrastrutture adeguate. Il presente regolamento affronta il problema specifico della prevenzione e della gestione delle crisi dell'energia elettrica.

(5)

I regolamenti (UE) 2017/1485 (7) e (UE) 2017/2196 (8) della Commissione costituiscono un corpus di norme dettagliate che disciplinano il modo in cui i gestori dei sistemi di trasmissione e altri portatori di interessi pertinenti dovrebbero agire e cooperare per garantire la sicurezza del sistema. Tali norme tecniche dovrebbero assicurare risposte efficaci a livello operativo alla maggior parte degli incidenti elettrici. Il presente regolamento s'incentra sulle crisi dell'energia elettrica di maggior impatto e più ampia scala. Stabilisce le azioni che gli Stati membri dovrebbero intraprendere per prevenire tali crisi e quali misure possono adottare qualora le norme di gestione del sistema si rivelino insufficienti. Anche in caso di crisi dell'energia elettrica, è opportuno continuare a rispettare pienamente le norme di gestione del sistema e il presente regolamento dovrebbe essere coerente con il regolamento (UE) 2017/2196.

(6)

Il presente regolamento stabilisce un quadro comune di norme sulle modalità di prevenzione, preparazione e gestione delle crisi dell'energia elettrica, migliorando la trasparenza nella fase di preparazione e durante una crisi, e garantendo che le misure siano adottate in modo coordinato ed efficace. Esso impone agli Stati membri di cooperare a livello regionale e, se del caso, a livello bilaterale, in uno spirito di solidarietà. Il regolamento stabilisce anche un quadro per un monitoraggio efficace della sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica nell'Unione tramite il gruppo di coordinamento per l'energia elettrica (ECG), istituito con decisione della Commissione del 15 novembre 2012 (9), come forum nel quale scambiare informazioni e promuovere la cooperazione tra gli Stati membri, in particolare in materia di sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica. La cooperazione tra gli Stati membri e il quadro di monitoraggio sono intesi a raggiungere una migliore preparazione ai rischi a un costo inferiore. Il presente regolamento dovrebbe inoltre rafforzare il mercato interno dell'energia elettrica per promuovere un clima di fiducia tra gli Stati membri ed escludere interventi statali inopportuni in caso di crisi dell'energia elettrica, in particolare evitando indebite decurtazioni dei flussi transfrontalieri e delle capacità di trasmissione interzonali, riducendo in tal modo il rischio di ricadute negative sugli Stati membri confinanti.

(7)

La direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) stabilisce norme generali in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, mentre le norme specifiche sulla cibersicurezza saranno elaborate attraverso il codice di rete di cui al regolamento (UE) 2019/943. Il presente regolamento integra la direttiva (UE) 2016/1148 garantendo che gli incidenti informatici siano adeguatamente identificati come un rischio e che le misure adottate per risolverli siano adeguatamente riprese nei piani di preparazione ai rischi.

(8)

La direttiva 2008/114/CE del Consiglio (11) istituisce un processo volto a rafforzare la sicurezza delle infrastrutture critiche europee designate, tra le quali alcune infrastrutture dell'energia elettrica. Insieme al presente regolamento, la direttiva 2008/114/CE contribuisce a creare un approccio organico alla sicurezza energetica dell'Unione.

(9)

La decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) prevede l'obbligo per gli Stati membri di elaborare valutazioni del rischio a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato ogni tre anni e di sviluppare e perfezionare la loro pianificazione della gestione dei rischi di catastrofi a livello nazionale o al livello subnazionale opportuno. Le specifiche azioni di prevenzione, preparazione e pianificazione in materia di rischi di cui al presente regolamento dovrebbero essere coerenti con le valutazioni dei rischi nazionali a più ampia impostazione multirischio che sono obbligatorie in virtù della decisione n. 1313/2013/UE.

(10)

Gli Stati membri sono responsabili di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica sul loro territorio, ma la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica è anche una responsabilità condivisa tra la Commissione e altri attori dell'Unione, nell'ambito dei rispettivi settori di attività e competenze. La sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica comporta un'efficace cooperazione tra Stati membri, istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione nonché pertinenti portatori di interessi. I gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori dei sistemi di trasmissione svolgono un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza del sistema elettrico, conformemente agli articoli 31 e 40 della direttiva (UE) 2019/944. Le autorità di regolazione e altre autorità nazionali competenti svolgono altresì un ruolo importante nell'assicurare e monitorare la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, nel quadro dei compiti loro attribuiti dall'articolo 59 della direttiva (UE) 2019/944. Gli Stati membri dovrebbero designare un'entità esistente o nuova quale unica autorità governativa nazionale o di regolazione competente, al fine di garantire la partecipazione trasparente e inclusiva di tutti gli attori coinvolti, la preparazione efficiente e la corretta attuazione dei piani di preparazione ai rischi, nonché di agevolare la prevenzione e la valutazione ex-post delle crisi dell'energia elettrica e degli scambi di informazioni al riguardo.

(11)

Per un approccio comune alla prevenzione e alla gestione delle crisi dell'energia elettrica occorre che gli Stati membri condividano una nozione comune di quanto costituisca una crisi dell'energia elettrica. In particolare, il presente regolamento dovrebbe agevolare il coordinamento fra Stati membri al fine di individuare una situazione in cui sia presente o imminente il rischio potenziale di significativa carenza di energia elettrica o di impossibilità di fornire energia elettrica ai clienti. La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica («ENTSO per l'energia elettrica») e gli Stati membri dovrebbero, a loro volta, determinare scenari concreti di crisi dell'energia elettrica a livello regionale e nazionale. Tale approccio dovrebbe garantire che siano contemplate tutte le pertinenti crisi dell'energia elettrica, tenendo conto delle specificità regionali e nazionali quali la topologia della rete, il mix di energia elettrica, il volume della produzione e del consumo e il livello di densità demografica.

(12)

Un approccio comune alla prevenzione e alla gestione delle crisi dell'energia elettrica richiede, inoltre, che gli Stati membri utilizzino gli stessi metodi e le stesse definizioni per individuare i rischi relativi alla sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica e siano in grado di confrontare effettivamente le proprie prestazioni in tale settore con quelle dei paesi vicini. Il presente regolamento identifica due indicatori per monitorare la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica nell'Unione: l'energia prevista non fornita, espressa in GWh/anno, e la previsione di perdita di carico, espressa in ore/anno. Tali indicatori fanno parte della valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse svolta dall'ENTSO per l'energia elettrica, a norma dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/943. L'ECG dovrebbe svolgere un monitoraggio periodico della sicurezza dell'approvvigionamento dell'energia elettrica sulla base dei risultati di tali indicatori. L'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) dovrebbe anch'essa fare uso di tali indicatori nel riferire sui risultati ottenuti dagli Stati membri in materia di sicurezza dell'approvvigionamento dell'energia elettrica, nelle sue relazioni annuali di monitoraggio del mercato dell'energia elettrica, a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

(13)

Per garantire la coerenza delle valutazioni del rischio in modo tale da creare un clima di fiducia fra gli Stati membri in una crisi dell'energia elettrica, occorre un approccio comune all'individuazione degli scenari di rischio. Pertanto, l'ENTSO per l'energia elettrica dovrebbe, previa consultazione delle parti interessate, elaborare e aggiornare una metodologia comune per l'individuazione del rischio, in cooperazione con l'ACER e con l'ECG, nella sua formazione composta unicamente dai rappresentanti degli Stati membri. L'ENTSO per l'energia elettrica dovrebbe proporre una metodologia e l'ACER dovrebbe approvarla. In sede di consultazione dell'ECG, l'ACER tiene in massima considerazione le opinioni espresse dall'ECG. L'ENTSO per l'energia elettrica dovrebbe aggiornare la metodologia comune per l'individuazione dei rischi qualora si rendano disponibili nuove significative informazioni.

(14)

Sulla base della metodologia comune di individuazione dei rischi, l'ENTSO per l'energia elettrica dovrebbe redigere e aggiornare periodicamente gli scenari di crisi dell'energia elettrica a livello regionale e individuare i rischi più rilevanti per ciascuna regione, quali condizioni meteorologiche estreme, calamità naturali, penurie di combustibile o attacchi dolosi. Nel valutare gli scenari di rischio di carenza di gas, il rischio di interruzione delle forniture di gas dovrebbe essere valutato sulla base degli scenari di approvvigionamento di gas e interruzione delle infrastrutture elaborati dalla Rete europea di gestori del sistema di trasporto del gas (ENTSO-G) a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio (14). L'ENTSO per l'energia elettrica dovrebbe essere in grado di delegare i compiti relativi all'individuazione degli scenari di crisi dell'energia elettrica a livello regionale ai centri di coordinamento regionali istituiti a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2019/943. Tali compiti delegati sono svolti sotto la supervisione dell'ENTSO per l'energia elettrica. Gli Stati membri dovrebbero stabilire e aggiornare i loro scenari di crisi sulla base degli scenari di crisi dell'energia elettrica a livello regionale, in linea di principio ogni quattro anni. Tali scenari dovrebbero essere la base per i piani di preparazione ai rischi. Nell'individuare i rischi a livello nazionale gli Stati membri dovrebbero anche descrivere qualsiasi rischio relativo alla proprietà di infrastrutture importanti per la sicurezza dell'approvvigionamento dell'energia elettrica e qualsiasi misura adottata, se del caso, per affrontarli quali norme legali generali o settoriali di controllo degli investimenti, diritti speciali per specifici azionisti, con l'indicazione dei motivi per cui tali misure sono considerate necessarie e proporzionate.

(15)

Un approccio regionale all'individuazione di scenari di rischio e all'elaborazione di misure di prevenzione, preparazione e attenuazione dovrebbe apportare benefici significativi in termini di efficacia di tali misure e di uso ottimale delle risorse. Inoltre, in caso di crisi simultanea dell'energia elettrica, un approccio coordinato e convenuto in anticipo assicurerà una risposta coerente e ridurrà i rischi di ricadute negative che misure puramente nazionali potrebbero generare sugli Stati membri confinanti. Il presente regolamento impone pertanto agli Stati membri di cooperare in un contesto regionale.

(16)

I centri di coordinamento regionali dovrebbero svolgere i compiti di rilevanza regionale loro attribuiti in conformità del regolamento (UE) 2019/943. Affinché i centri possano svolgere efficacemente i loro compiti e agire in stretta cooperazione con le autorità nazionali competenti, al fine di prevenire e attenuare gli incidenti dell'energia elettrica su larga scala, la cooperazione regionale ai sensi del presente regolamento dovrebbe basarsi sulle strutture di cooperazione regionale utilizzate a livello tecnico, vale a dire i gruppi di Stati membri che condividono lo stesso centro di coordinamento regionale. Le regioni geografiche dei centri di coordinamento regionali sono pertanto pertinenti per l'individuazione degli scenari di crisi dell'energia elettrica a livello regionale e le valutazioni dei rischi. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di costituire sottogruppi all'interno delle regioni a fini di cooperazione per quanto riguarda misure regionali concrete, o per cooperare in forum di cooperazione regionale esistenti a tal fine, in quanto la capacità tecnica di prestarsi reciprocamente assistenza in caso di crisi dell'energia elettrica è essenziale. Ciò deriva dal fatto che non tutti gli Stati membri di una regione più ampia saranno necessariamente in grado di fornire energia elettrica ad un altro Stato membro in caso di crisi dell'energia elettrica. Non è quindi necessario che tutti gli Stati membri di una regione concludano accordi regionali concernenti misure regionali concrete. Dovrebbero concludere invece tali accordi gli Stati membri che hanno la capacità tecnica di prestarsi assistenza reciproca.

(17)

Il regolamento (UE) 2019/943 dispone l'uso di una metodologia comune per la valutazione a medio-lungo termine dell'adeguatezza delle risorse in Europa (da un orizzonte decennale a un orizzonte annuale), onde garantire che le decisioni degli Stati membri relative all'eventuale fabbisogno di investimenti siano prese su una base trasparente e concordata. La valutazione dell'adeguatezza delle risorse europee ha una finalità diversa da quella delle valutazioni dell'adeguatezza a breve termine, che servono a individuare eventuali problemi di adeguatezza in un orizzonte temporale breve, vale a dire le prospettive stagionali (a sei mesi) e le valutazioni dell'adeguatezza per un orizzonte da settimanale ad almeno giornaliero. Per quanto riguarda le valutazioni a breve termine, è necessario un approccio comune per l'individuazione di problemi legati all'adeguatezza. L'ENTSO per l'energia elettrica dovrebbe condurre valutazioni di adeguatezza invernali ed estive per allertare gli Stati membri e i gestori dei sistemi di trasmissione sui rischi connessi alla sicurezza dell'approvvigionamento che potrebbero verificarsi nei sei mesi successivi. Per migliorare tali valutazioni di adeguatezza, l'ENTSO per l'energia elettrica dovrebbe sviluppare una metodologia probabilistica comune, previa consultazione delle parti interessate e in collaborazione con l'ACER e l'ECG, nella sua formazione composta unicamente dai rappresentanti degli Stati membri. L'ENTSO-E dovrebbe proporre tale metodologia e i relativi aggiornamenti all'ACER, e l'ACER dovrebbe approvare la proposta e gli aggiornamenti. In sede di consultazione dell'ECG, l'ACER dovrebbe tenere nella massima considerazione le opinioni espresse dall'ECG. L'ENTSO per l'energia elettrica dovrebbe aggiornare la metodologia qualora si rendano disponibili nuove importanti informazioni. L'ENTSO per l'energia elettrica dovrebbe poter delegare compiti relativi alle valutazioni dell'adeguatezza stagionale ai centri di coordinamento regionali, mentre i compiti delegati dovrebbero essere svolti nel quadro della vigilanza dell'ENTSO per l'energia elettrica.

(18)

I gestori dei sistemi di trasmissione dovrebbero applicare la metodologia utilizzata per l'elaborazione dell'adeguatezza delle valutazioni stagionali a ogni altro tipo di valutazione dei rischi a breve termine e in particolare alle previsioni dell'adeguatezza della generazione per un orizzonte da settimanale ad almeno giornaliero di cui al regolamento (UE) 2017/1485.

(19)

Per garantire un approccio comune alla prevenzione e alla gestione delle crisi dell'energia elettrica, l'autorità competente di ciascuno Stato membro dovrebbe elaborare un piano di preparazione ai rischi, sulla base degli scenari di crisi dell'energia elettrica a livello regionale e nazionale. Le autorità competenti dovrebbero consultare i soggetti interessati o i rappresentanti dei gruppi di soggetti interessati che sono rilevanti per la prevenzione e la gestione di una crisi dell'energia elettrica, come i rappresentanti dei produttori, o i loro organismi commerciali, o dei gestori dei sistemi di distribuzione. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero stabilire le opportune modalità per effettuare la consultazione. I piani di preparazione ai rischi dovrebbero precisare misure effettive, proporzionate e non discriminatorie per affrontare tutti gli scenari di crisi dell'energia elettrica individuati. Occorre tenere conto dell'impatto ambientale delle misure proposte sul lato dell'offerta e della domanda. I piani dovrebbero assicurare la trasparenza, soprattutto per quanto riguarda le condizioni in cui possono essere adottate misure non basate sul mercato per attenuare le crisi dell'energia elettrica. Tutte le misure non basate sul mercato previste dovrebbero essere conformi alle norme stabilite nel presente regolamento. I piani di preparazione ai rischi dovrebbero essere resi pubblici, garantendo comunque la confidenzialità delle informazioni sensibili.

(20)

I piani di preparazione ai rischi dovrebbero precisare le misure nazionali, regionali e, se del caso, bilaterali. Sono necessarie misure regionali e, se del caso, bilaterali, soprattutto in caso di crisi simultanea dell'energia elettrica, in cui un approccio coordinato e prestabilito è necessario per assicurare una risposta coerente e ridurre i rischi di ricadute negative. A tal fine, prima di adottare i piani di preparazione ai rischi, le autorità competenti dovrebbero consultare le autorità competenti degli Stati membri interessati. Gli Stati membri interessati sono quelli in cui potrebbero registrarsi le ricadute negative o altri effetti sui sistemi elettrici, siano tali Stati membri situati nella stessa regione o direttamente connessi. I piani dovrebbero tener conto, tra le pertinenti circostanze nazionali, compresa la situazione delle regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e di alcuni microsistemi isolati che non sono connessi ai sistemi di trasmissione nazionali. A tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero trarre le opportune conclusioni per quanto concerne, tra l'altro, le disposizioni del presente regolamento sull'individuazione degli scenari di crisi dell'energia elettrica a livello regionale e le misure regionali e bilaterali che sono state precisate per i piani di preparazione ai rischi, nonché le disposizioni in materia di assistenza. I piani dovrebbero definire chiaramente i ruoli e le responsabilità delle autorità competenti. Le misure nazionali dovrebbero tener pienamente conto delle misure regionali e bilaterali che sono state concordate e dovrebbero trarre pieno vantaggio dalle opportunità offerte dalla cooperazione regionale. I piani dovrebbero essere tecnici e operativi, per contribuire a prevenire il verificarsi o l'aggravarsi di una crisi dell'energia elettrica e attenuarne gli effetti.

(21)

I piani di preparazione ai rischi dovrebbero essere aggiornati periodicamente. Per garantire che i piani rimangano sempre aggiornati ed efficaci, le autorità competenti degli Stati membri di ciascuna regione dovrebbero verificarne l'idoneità mediante simulazioni biennali delle crisi dell'energia elettrica, organizzate in cooperazione con i gestori dei sistemi di trasmissione e altri pertinenti portatori di interessi.

(22)

Il modello di cui al presente regolamento è destinato ad agevolare la preparazione dei piani, consentendo l'inclusione di informazioni supplementari specifiche agli Stati membri. Il modello intende inoltre agevolare la consultazione di altri Stati membri nella regione interessata e dell'ECG. Le consultazioni all'interno della regione e all'interno dell'ECG dovrebbero garantire che le misure adottate in uno Stato membro o in una regione non mettano a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento dell'energia elettrica di altri Stati membri o regioni.

(23)

È importante facilitare la comunicazione e la trasparenza fra Stati membri ogniqualvolta dispongano di informazioni concrete, serie e affidabili che indichino il possibile verificarsi di una crisi dell'energia elettrica. In tali circostanze gli Stati membri interessati dovrebbero informare la Commissione, gli Stati membri confinanti e l'ECG, senza indebito indugio, fornendo in particolare informazioni sulle cause del deterioramento della situazione dell'approvvigionamento di energia elettrica, sulle misure previste per prevenire una crisi dell'energia elettrica e sull'eventuale necessità di ricevere assistenza da altri Stati membri.

(24)

In caso di crisi dell'energia elettrica è essenziale potersi scambiare informazioni per garantire un'azione coordinata e un'assistenza mirata. Pertanto, il presente regolamento impone all'autorità competente di informare gli Stati membri della regione, gli Stati membri confinanti e la Commissione senza indebito indugio in caso di crisi dell'energia elettrica. L'autorità competente dovrebbe anche trasmettere informazioni sulle cause della crisi, sulle misure adottate e programmate per attenuarla e sull'eventuale necessità di ricevere assistenza da altri Stati membri. Qualora tale assistenza vada oltre la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, il meccanismo di protezione civile dell'Unione dovrebbe rimanere il quadro giuridico applicabile.

(25)

In caso di crisi dell'energia elettrica gli Stati membri dovrebbero cooperare in uno spirito di solidarietà. Oltre a questa norma generale, sarebbe opportuno prevedere opportune disposizioni affinché gli Stati membri si prestino reciproca assistenza in caso di crisi dell'energia elettrica. Tale assistenza dovrebbe basarsi su misure coordinate previamente concordate, stabilite nei piani di preparazione ai rischi. Il presente regolamento lascia agli Stati membri un ampio potere discrezionale per concordare il contenuto di tali misure coordinate e, di conseguenza, il contenuto dell'assistenza offerta. Spetta agli Stati membri decidere e concordare tali misure coordinate, tenendo conto della domanda e dell'offerta. Nel contempo, il presente regolamento garantisce che, ai fini dell'assistenza concordata, l'energia elettrica sia fornita in maniera coordinata. Gli Stati membri dovrebbero convenire le necessarie modalità tecniche, giuridiche e finanziarie per l'attuazione delle misure regionali e bilaterali che sono state concordate. Nel quadro di tali disposizioni tecniche gli Stati membri dovrebbero indicare i volumi massimi di energia elettrica da fornire, che dovrebbero essere riesaminati sulla base della fattibilità tecnica della fornitura di energia elettrica una volta che l'assistenza si renda necessaria durante una crisi dell'energia elettrica. Successivamente, gli Stati membri dovrebbero prendere tutte le misure necessarie per l'attuazione delle misure regionali e bilaterali che sono state concordate nonché delle modalità tecniche, giuridiche e finanziarie.

(26)

Nel concordare le misure coordinate e le modalità tecniche, giuridiche e finanziarie e altre disposizioni di attuazione in materia di assistenza, gli Stati membri dovrebbero tener conto dei fattori sociali ed economici, compresa la sicurezza dei cittadini dell'Unione, e della proporzionalità. Essi sono invitati a scambiare le buone pratiche e a avvalersi dell'ECG quale piattaforma di discussione attraverso cui individuare le opzioni di assistenza disponibili, in particolare per quanto riguarda le misure coordinate e le necessarie modalità tecniche, giuridiche e finanziarie, tra cui un'equa compensazione. La Commissione può agevolare la preparazione delle misure regionali e bilaterali.

(27)

L'assistenza fra Stati membri ai sensi del presente regolamento dovrebbe essere soggetta a un'equa compensazione concordata fra Stati membri. Il presente regolamento non armonizza tutti gli aspetti di tale equa compensazione fra Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero pertanto concordare disposizioni in materia di equa compensazione prima che sia fornita l'assistenza. Lo Stato membro che richiede assistenza dovrebbe versare tempestivamente tale compensazione, o assicurare il tempestivo versamento della stessa, allo Stato membro che presta assistenza. La Commissione dovrebbe fornire orientamenti non vincolanti sugli elementi chiave dell'equa compensazione e su altri elementi delle disposizioni tecniche, giuridiche e finanziarie.

(28)

Nel prestare assistenza ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri attuano il diritto dell'Unione e sono tenuti pertanto a rispettare i diritti fondamentali che esso garantisce. A seconda delle misure concordate tra Stati membri, tale assistenza può quindi comportare l'obbligo per uno Stato membro di versare una compensazione agli Stati membri su cui esse hanno ripercussioni. Gli Stati membri dovrebbero perciò assicurare che, all'occorrenza, siano predisposte norme di compensazione nazionali conformi al diritto dell'Unione, per quanto riguarda in particolare i diritti fondamentali. Inoltre, lo Stato membro che riceve assistenza dovrebbe, in ultima analisi, sostenere tutti i ragionevoli costi cui è andato incontro un altro Stato membro per fornire assistenza in base a tali norme nazionali di compensazione.

(29)

In caso di crisi dell'energia elettrica, dovrebbe inoltre essere prestata assistenza anche se gli Stati membri non hanno ancora concordato misure coordinate e modalità tecniche, giuridiche e finanziarie, come previsto dalle disposizioni del presente regolamento in materia di assistenza. Al fine di poter prestare assistenza in tale situazione, in conformità del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero concordare misure e modalità ad hoc che suppliscano alla mancanza delle misure coordinate e delle modalità tecniche, giuridiche e finanziarie.

(30)

Il presente regolamento introduce un siffatto meccanismo di assistenza fra Stati membri quale strumento per prevenire o attenuare una crisi dell'energia elettrica all'interno dell'Unione. La Commissione dovrebbe pertanto rivedere il meccanismo di assistenza alla luce dell'esperienza tratta dal suo funzionamento e proporre, se del caso, modifiche.

(31)

Il presente regolamento dovrebbe consentire alle imprese del settore dell'energia elettrica e ai loro clienti di affidarsi ai meccanismi di mercato di cui al regolamento (UE) 2019/943 e alla direttiva (EU) 2019/944 il più a lungo possibile in caso di crisi dell'energia elettrica. Le norme che disciplinano il mercato interno e le norme di gestione del sistema dovrebbero essere osservate anche nelle situazioni di crisi dell'energia elettrica. Tali norme includono l'articolo 22, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2017/1485 e l'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/2196 che disciplinano la decurtazione delle transazioni, la limitazione della fornitura di capacità interzonale per l'allocazione della capacità o la limitazione della fornitura di programmazioni. Ciò significa che misure non basate sul mercato, quali la disconnessione forzata della domanda o forniture supplementari al di fuori del normale funzionamento del mercato, dovrebbero essere adottate solo in ultima istanza, dopo aver esaurito tutte le possibilità offerte dal mercato. Pertanto la disconnessione forzata della domanda dovrebbe avvenire solo dopo l'esaurimento di tutte le possibilità di disconnessione volontaria. Inoltre, eventuali misure non basate sul mercato dovrebbero essere necessarie, proporzionate, non discriminatorie e temporanee.

(32)

Al fine di garantire la trasparenza in seguito a una crisi dell'energia elettrica, l'autorità competente che ha dichiarato la crisi dell'energia elettrica dovrebbe effettuare una valutazione ex post della crisi e del suo impatto. Tale valutazione dovrebbe tenere conto, tra l'altro, dell'efficacia e della proporzionalità delle misure adottate, nonché del loro costo economico. Tale valutazione dovrebbe contenere altresì considerazioni di carattere transfrontaliero, quali l'impatto delle misure su altri Stati membri e il livello di assistenza che lo Stato membro che ha dichiarato la crisi dell'energia elettrica ha ottenuto da essi.

(33)

Gli obblighi di trasparenza dovrebbero garantire che tutte le misure adottate per prevenire o gestire le situazioni di crisi dell'energia elettrica rispettino le regole del mercato interno e siano in linea con i principi di cooperazione e solidarietà su cui è fondata l'Unione dell'energia.

(34)

Il presente regolamento rafforza il ruolo dell'ECG. L'ECG dovrebbe svolgere compiti specifici, in particolare in relazione allo sviluppo di una metodologia per l'individuazione di scenari regionali di crisi dell'energia elettrica e una metodologia per valutazioni a breve termine e stagionali dell'adeguatezza, nonché in relazione all'elaborazione dei piani di preparazione ai rischi, e dovrebbe avere un ruolo di primo piano nel monitorare le prestazioni degli Stati membri in materia di sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica e nello sviluppo, su tale base, delle migliori pratiche.

(35)

È possibile che una crisi dell'energia elettrica travalichi le frontiere dell'Unione estendendosi anche al territorio delle parti contraenti della Comunità dell'energia. In quanto parte del trattato che istituisce la Comunità dell'energia, l'Unione dovrebbe promuovere modifiche a tale trattato al fine di creare un mercato integrato e uno spazio normativo unico, emanando un quadro normativo idoneo e stabile. Per garantire un'efficiente gestione delle crisi, l'Unione dovrebbe cooperare strettamente con le parti contraenti della Comunità dell'energia nella prevenzione, preparazione e gestione delle crisi dell'energia elettrica.

(36)

Qualora la Commissione, l'ACER, l'ECG, l'ENTSO per l'energia elettrica, gli Stati membri e le loro competenti autorità nazionali di regolazione o altri organismi, entità o persone ottengano informazioni riservate a norma del presente regolamento, essi ne dovrebbero garantire la riservatezza. A tal fine, le informazioni riservate dovrebbero essere soggette alle vigenti norme nazionali e dell'Unione relative al trattamento di informazioni e procedure riservate.

(37)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire garantire la preparazione ai rischi più efficace ed efficiente possibile nell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(38)

Cipro è attualmente l'unico Stato membro che non è direttamente connesso a un altro Stato membro. È opportuno precisare in relazione a talune disposizioni del presente regolamento che, fintantoché tale situazione perdura, le disposizioni in oggetto, in particolare quelle sull'individuazione degli scenari regionali di crisi dell'energia elettrica, sull'inclusione delle misure regionali e bilaterali che sono state precisate nei piani di preparazione ai rischi e sull'assistenza, non si applicano a Cipro. Cipro e gli altri Stati membri interessati sono incoraggiati a sviluppare, con il sostegno della Commissione, misure e procedure alternative nei settori contemplati da tali disposizioni, a condizione che tali misure e procedure alternative non pregiudichino l'effettiva applicazione del presente regolamento fra gli altri Stati membri.

(39)

È opportuno abrogare la direttiva 2005/89/CE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti la cooperazione tra gli Stati membri al fine di prevenire, preparare e gestire le crisi dell'energia elettrica in uno spirito di solidarietà e di trasparenza e in pieno accordo con i requisiti di un mercato interno concorrenziale dell'energia elettrica.

Articolo 2

Definizioni

Al fine del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

1)   «sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica»: la capacità di un sistema elettrico di garantire la fornitura di energia elettrica ai clienti con un livello di prestazioni definito stabilito dagli Stati membri interessati;

2)   «gestore del sistema di trasmissione»: il gestore di un sistema di trasmissione come definito all'articolo 2, punto 35, della direttiva (UE) 2019/944;

3)   «distribuzione»: la distribuzione come definita all'articolo 2, punto 28, della direttiva (UE) 2019/944;

4)   «flusso transfrontaliero»: il flusso transfrontaliero come definito all'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2019/943;

5)   «capacità interzonale»: la capacità del sistema interconnesso di consentire il trasferimento di energia tra zone di offerta;

6)   «cliente»: il cliente come definito all'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2019/944;

7)   «gestore del sistema di distribuzione»: il gestore del sistema di distribuzione come definito all'articolo 2, punto 29, della direttiva (UE) 2019/944;

8)   «generazione»: la generazione come definita all'articolo 2, punto 37, della direttiva (UE) 2019/944;

9)   «crisi dell'energia elettrica»: una situazione esistente o imminente di significativa carenza di energia elettrica quale definita dagli Stati membri e descritta nei piani di preparazione ai rischi, o di impossibilità di fornire energia elettrica ai clienti;

10)   «crisi simultanea dell'energia elettrica»: una crisi dell'energia elettrica che colpisce simultaneamente più di uno Stato membro;

11)   «autorità competente»: l'autorità governativa nazionale o l'autorità nazionale di regolazione designata da uno Stato membro a norma dell'articolo 3;

12)   «autorità di regolazione»: le autorità di regolazione di cui all'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944;

13)   «coordinatore della crisi»: una persona, un gruppo di persone, una squadra composta dai pertinenti responsabili nazionali di gestione della crisi dell'energia elettrica o un'istituzione incaricati di fungere da punto di contatto e di coordinare il flusso di informazioni durante una crisi dell'energia elettrica;

14)   «misura non di mercato»: qualsiasi provvedimento non di mercato sul lato dell'offerta o della domanda che si discosta dalle regole del mercato o da accordi commerciali, volto ad attenuare una crisi dell'energia elettrica;

15)   «produttore»: il produttore come definito all'articolo 2, punto 38, della direttiva (UE) 2019/944;

16)   «regione»: un gruppo di Stati membri i cui gestori del sistema di trasmissione condividono lo stesso centro di coordinamento regionale di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2019/943;

17)   «sottogruppo»: un gruppo di Stati membri, all'interno di una regione, che dispongono della capacità tecnica di prestarsi assistenza reciproca a norma dell'articolo 15;

18)   «situazione di preallarme»: una situazione in cui vi siano informazioni concrete, serie e affidabili della possibilità che si verifichi un evento suscettibile di provocare un deterioramento sostanziale della situazione dell'approvvigionamento di energia elettrica e di determinare una crisi dell'energia elettrica;

19)   «trasmissione»: la trasmissione come definita all'articolo 2, punto 34, della direttiva (UE) 2019/944;

20)   «impresa elettrica»: l'impresa elettrica come definita all'articolo 2, punto 57, della direttiva (UE) 2019/944;

21)   «allocazione di capacità»: l'attribuzione di capacità interzonale;

22)   «energia da fonti rinnovabili»: l'energia da fonti rinnovabili oppure energia rinnovabile come definita all'articolo 2, punto 31, della direttiva (UE) 2019/944.

Articolo 3

Autorità competente

1.   Quanto prima e, in ogni caso, entro il 5 gennaio 2020 ciascuno Stato membro designa un'autorità nazionale, governativa o di regolazione, quale autorità competente. Le autorità competenti sono responsabili e collaborano fra loro ai fini dell'esecuzione dei compiti previsti dal presente regolamento. Qualora opportuno, in attesa della designazione dell'autorità competente, le entità nazionali responsabili della sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica svolgono i compiti dell'autorità competente in conformità del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione e all'ECG il nome e le informazioni di contatto delle proprie autorità competenti designate a norma del paragrafo 1 e le relative modifiche eventuali, e li rende pubblici.

3.   Gli Stati membri possono autorizzare l'autorità competente a delegare ad altri organismi compiti operativi riguardanti la pianificazione della preparazione ai rischi e della loro gestione di cui al presente regolamento. I compiti delegati sono svolti sotto la supervisione dell'autorità competente e sono specificati nel piano di preparazione ai rischi conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b).

CAPO II

Valutazione del rischio

Articolo 4

Valutazione dei rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica

Ciascuna autorità competente assicura che tutti i pertinenti rischi relativi alla sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica siano valutati in conformità delle norme di cui al presente regolamento e nel capo IV del regolamento (UE) 2019/943. A tal fine, essa coopera con i gestori dei sistemi di trasmissione, i pertinenti gestori dei sistemi di distribuzione, le autorità di regolazione, l'ENTSO per l'energia elettrica, i centri regionali di coordinamento ed eventualmente con altri soggetti interessati, se del caso.

Articolo 5

Metodologia per individuare scenari di crisi dell'energia elettrica a livello regionale

1.   Entro il 5 gennaio 2020, l'ENTSO per l'energia elettrica presenta all'ACER una proposta di metodologia per individuare gli scenari di crisi regionali dell'energia elettrica di maggior rilievo.

2.   La metodologia proposta consente di individuare scenari di crisi dell'energia elettrica concernenti l'adeguatezza e la sicurezza del sistema nonché la sicurezza dei combustibili sulla base almeno dei seguenti rischi:

a)

calamità naturali rare ed estreme;

b)

pericoli di incidenti che vadano oltre il criterio di sicurezza N-1 e imprevisti eccezionali;

c)

fattori derivati di pericolo, tra cui le conseguenze di attacchi dolosi e della carenza di combustibile.

3.   La metodologia proposta comprende almeno i seguenti elementi:

a)

considerazione di tutte le pertinenti circostanze nazionali e regionali, compresi eventuali sottogruppi;

b)

interazione e correlazione dei rischi a livello transfrontaliero;

c)

simulazioni di scenari simultanei di crisi di energia elettrica;

d)

classificazione dei rischi in funzione dell'impatto e della probabilità;

e)

principi relativi alle modalità di trattamento delle informazioni sensibili, in modo tale da garantire la trasparenza nei confronti del pubblico.

4.   Nel valutare i rischi di interruzione delle forniture di gas nel contesto dell'individuazione dei rischi di cui al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo, l'ENTSO per l'energia elettrica utilizza gli scenari di interruzione delle forniture di gas naturale e delle infrastrutture elaborati dall'ENTSO-G a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1938.

5.   Prima di presentare la proposta di metodologia all'ACER, l'ENTSO per l'energia elettrica organizza una consultazione con la partecipazione almeno dei centri regionali di coordinamento, dell'industria e delle organizzazioni dei consumatori, dei produttori o delle loro associazioni di categoria, dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei pertinenti gestori dei sistemi distribuzione, delle autorità competenti, delle autorità di regolazione e di altre autorità nazionali. L'ENTSO per l'energia elettrica tiene debitamente conto dei risultati della consultazione e li presenta, unitamente alla metodologia proposta, nel corso di una riunione dell'ECG.

6.   L'ACER approva o modifica la proposta di metodologia entro due mesi dalla data della sua ricezione previa consultazione dell'ECG nella sua formazione composta unicamente dai rappresentanti degli Stati membri. L'ENTSO per l'energia elettrica e l'ACER pubblicano la versione definitiva della metodologia sui loro siti web.

7.   L'ENTSO per l'energia elettrica aggiorna e perfeziona la metodologia a norma dei paragrafi da 1 a 6 qualora si rendano disponibili nuove importanti informazioni. L'ECG, nella sua formazione composta unicamente da rappresentanti degli Stati membri, può raccomandare, e l'ACER o la Commissione possono richiedere, tali aggiornamenti e perfezionamenti fornendone la dovuta motivazione. Entro sei mesi dalla ricezione della richiesta, l'ENTSO per l'energia elettrica presenta all'ACER un progetto delle modifiche proposte. Entro due mesi dal ricevimento di tale progetto, l'ACER, previa consultazione dell'ECG, nella sua formazione composta unicamente da rappresentanti degli Stati membri, approva o altera le modifiche proposte. L'ENTSO per l'energia elettrica e l'ACER pubblicano la versione definitiva della metodologia aggiornata sui loro siti web.

Articolo 6

Individuazione degli scenari regionali di crisi dell'energia elettrica

1.   Entro sei mesi dall'approvazione della metodologia definita ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, l'ENTSO per l'energia elettrica individua, sulla base di tale metodologia e in stretta cooperazione con l'ECG, i centri regionali di coordinamento, le autorità competenti e le autorità di regolazione, gli scenari di crisi dell'energia elettrica di maggior rilievo per ciascuna regione. Può delegare compiti relativi all'individuazione degli scenari regionali di crisi dell'energia elettrica ai centri regionali di coordinamento.

2.   L'ENTSO per l'energia elettrica presenta gli scenari regionali di crisi dell'energia elettrica ai gestori dei sistemi di trasmissione interessati, ai centri regionali di coordinamento, alle autorità competenti, alle autorità di regolazione e all'ECG. Quest'ultimo può raccomandare modifiche.

3.   L'ENTSO per l'energia elettrica aggiorna gli scenari regionali di crisi dell'energia elettrica ogni quattro anni, a meno che le circostanze giustifichino aggiornamenti più frequenti.

Articolo 7

Individuazione degli scenari nazionali di crisi dell'energia elettrica

1.   Entro quattro mesi dall'individuazione degli scenari regionali di crisi dell'energia elettrica a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, l'autorità competente individua gli scenari nazionali di crisi dell'energia elettrica di maggior rilievo.

2.   Nell'individuare gli scenari nazionali di crisi dell'energia elettrica, l'autorità competente consulta i gestori dei sistemi di trasmissione, i gestori dei sistemi di distribuzione che l'autorità competente considera pertinenti, i produttori interessati o le loro associazioni di categoria e l'autorità di regolazione, se diversa dall'autorità competente.

3.   Gli scenari nazionali di crisi dell'energia elettrica sono individuati quanto meno sulla base dei rischi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e sono coerenti con gli scenari regionali di crisi dell'energia elettrica individuati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1. Gli Stati membri aggiornano gli scenari nazionali di crisi dell'energia elettrica ogni quattro anni, a meno che le circostanze giustifichino aggiornamenti più frequenti.

4.   Entro quattro mesi dall'individuazione degli scenari regionali di crisi dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, gli Stati membri informano l'ECG e la Commissione sulla loro valutazione dei rischi per quanto riguarda la proprietà di infrastrutture importanti per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica e circa le misure adottate per prevenire o attenuare tali rischi, specificando perché tali misure sono ritenute necessarie e proporzionate.

Articolo 8

Metodologia per le valutazioni dell'adeguatezza a breve termine e stagionali

1.   Entro il 5 gennaio 2020 l'ENTSO per l'energia elettrica presenta all'ACER una proposta di metodologia per valutare l'adeguatezza stagionale e a breve termine, vale a dire l'adeguatezza mensile e quella a orizzonte da settimanale ad almeno giornaliero, che comprende almeno i seguenti elementi:

a)

l'incertezza dei fattori di approvvigionamento quali la probabilità di interruzione della capacità di trasmissione, la probabilità di un'indisponibilità imprevista di centrali elettriche, condizioni meteorologiche avverse, domanda variabile, segnatamente picchi a seconda delle condizioni meteorologiche, e la variabilità della produzione di energia da fonti rinnovabili;

b)

la probabilità del verificarsi di una crisi dell'energia elettrica;

c)

la probabilità del verificarsi di una crisi simultanea dell'energia elettrica.

2.   La metodologia di cui al paragrafo 1 prevede un approccio probabilistico, tra cui molteplici scenari, e prende in considerazione il contesto nazionale, regionale e dell'Unione, compresi il grado di interconnessione tra Stati membri e, per quanto possibile, i paesi terzi appartenenti ad aree sincrone dell'Unione. La metodologia tiene conto delle specificità del settore dell'energia di ciascuno Stato membro, comprese le condizioni meteorologiche specifiche e le circostanze esterne.

3.   Prima di presentare la proposta di metodologia all'ACER, l'ENTSO per l'energia elettrica organizza una consultazione con la partecipazione almeno dei centri regionali di coordinamento, dell'industria e delle organizzazioni dei consumatori, dei produttori o delle loro associazioni di categoria, dei gestori dei sistemi di trasmissione, dei pertinenti gestori dei sistemi di distribuzione, delle autorità competenti, delle autorità di regolamentazione e di altre autorità nazionali del caso. L'ENTSO per l'energia elettrica tiene debitamente conto dei risultati della consultazione e li presenta, unitamente alla metodologia proposta, nel corso di una riunione dell'ECG.

4.   L'ACER approva o modifica la proposta di metodologia entro due mesi dalla data della sua ricezione previa consultazione dell'ECG, nella sua formazione composta unicamente dai rappresentanti degli Stati membri. L'ENTSO per l'energia elettrica e l'ACER pubblicano la versione definitiva della metodologia sui loro siti web.

5.   L'ENTSO per l'energia elettrica aggiorna e perfeziona la metodologia a norma dei paragrafi da 1 a 4 qualora si rendano disponibili nuove importanti informazioni. L'ECG, nella sua formazione composta unicamente da rappresentanti degli Stati membri, può raccomandare, e l'Agenzia o la Commissione possono richiedere, tali aggiornamenti e perfezionamenti fornendone la dovuta motivazione. Entro sei mesi dalla ricezione della richiesta, l'ENTSO per l'energia elettrica presenta all'ACER un progetto delle modifiche proposte. Entro due mesi dalla ricezione di tale progetto, l'ACER, previa consultazione dell'ECG, nella sua formazione composta unicamente da rappresentanti degli Stati membri, approva o altera le modifiche proposte. L'ENTSO per l'energia elettrica e l'ACER pubblicano la versione definitiva della metodologia aggiornata sui loro siti web.

Articolo 9

Valutazioni dell'adeguatezza a breve termine e stagionali

1.   Tutte le valutazioni dell'adeguatezza a breve termine, siano esse a livello nazionale, regionale o dell'Unione, sono effettuate secondo la metodologia definita a norma dell'articolo 8.

2.   L'ENTSO per l'energia elettrica effettua valutazioni stagionali dell'adeguatezza secondo la metodologia definita a norma dell'articolo 8. Pubblica i risultati al più tardi entro il 1o dicembre di ogni anno per la valutazione invernale ed entro il 1o giugno di ogni anno per la valutazione estiva. Esso può delegare compiti relativi all'effettuazione delle valutazioni dell'adeguatezza ai centri regionali di coordinamento. Esso presenta le prospettive all'ECG, il quale può formulare raccomandazioni sui risultati, se del caso.

3.   I centri regionali di coordinamento effettuano valutazioni dell'adeguatezza a orizzonte da settimanale ad almeno giornaliero a norma del regolamento (UE) n. 2017/1485 in base alla metodologia adottata a norma dell'articolo 8 del presente regolamento.

CAPO III

Piani di preparazione ai rischi

Articolo 10

Elaborazione dei piani di preparazione ai rischi

1.   Sulla base degli scenari di crisi dell'energia elettrica regionali e nazionali definiti ai sensi degli articoli 6 e 7, l'autorità competente dello Stato membro definisce un piano di preparazione ai rischi, previa consultazione dei gestori dei sistemi di distribuzione ritenuti pertinenti dall'autorità competente, dei gestori dei sistemi di trasmissione, dei produttori interessati o delle loro associazioni di categoria, delle imprese dell'energia elettrica e del gas naturale, delle pertinenti organizzazioni che rappresentano gli interessi dei clienti industriali e non industriali e dell'autorità di regolamentazione (se diversa dall'autorità competente).

2.   Il piano di preparazione ai rischi comprende misure nazionali e regionali e, se pertinente, bilaterali di cui agli articoli 11 e 12. A norma dell'articolo 16, tutte le misure programmate o adottate di prevenzione, preparazione e attenuazione delle crisi dell'energia elettrica sono pienamente conformi alle norme che disciplinano il mercato interno dell'energia elettrica e la gestione del sistema. Tali misure sono chiaramente definite, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie.

3.   Il piano di preparazione ai rischi è elaborato a norma degli articoli 11 e 12 e secondo il modello di cui all'allegato. All'occorrenza, gli Stati membri possono includere informazioni supplementari nel piano di preparazione ai rischi.

4.   Al fine di garantire la coerenza dei piani di preparazione ai rischi, le autorità competenti, prima di adottare i loro piani di preparazione ai rischi, presentano, per consultazione, i progetti dei piani alle autorità competenti degli Stati membri interessati nella regione e, se non sono nella stessa regione, alle autorità competenti degli Stati membri direttamente connessi nonché all'ECG.

5.   Entro sei mesi dal ricevimento del progetto dei piani di preparazione ai rischi, le autorità competenti di cui al paragrafo 4 e l'ECG possono formulare raccomandazioni relative ai progetti di piani presentati a norma del paragrafo 4.

6.   Entro nove mesi dalla presentazione dei loro progetti di piani, le autorità competenti interessate adottano i loro piani di preparazione ai rischi, tenendo conto dei risultati della consultazione di cui al paragrafo 4 e delle eventuali raccomandazioni emesse ai sensi del paragrafo 5. Esse notificano, senza indugio, i loro piani di preparazione ai rischi alla Commissione.

7.   Le autorità competenti e la Commissione pubblicano sui loro siti web i piani di preparazione ai rischi, garantendo nel contempo la riservatezza delle informazioni sensibili, in particolare quelle sulle misure di prevenzione e attenuazione delle conseguenze di attacchi dolosi. La protezione della riservatezza delle informazioni sensibili si fonda sui principi determinati a norma dell'articolo 19.

8.   Le autorità competenti adottano e pubblicano i loro primi piani di preparazione ai rischi entro il 5 gennaio 2022. Esse li aggiornano ogni quattro anni, a meno che le circostanze giustifichino aggiornamenti più frequenti.

Articolo 11

Contenuti dei piani di preparazione ai rischi relativamente alle misure nazionali

1.   Il piano di preparazione ai rischi di ciascuno Stato membro dispone le misure nazionali programmate o adottate di prevenzione, preparazione e attenuazione delle crisi dell'energia elettrica individuate a norma degli articoli 6 e 7. Come minimo il piano:

a)

contiene una sintesi degli scenari di crisi dell'energia elettrica definiti per lo Stato membro e per la regione interessati secondo la procedura di cui agli articoli 6 e 7;

b)

definisce il ruolo e le responsabilità dell'autorità competente e descrive quali compiti, se del caso, sono stati delegati ad altri organismi;

c)

descrive le misure nazionali di prevenzione o preparazione relative ai rischi di crisi dell'energia elettrica individuati a norma degli articoli 6 e 7;

d)

designa un coordinatore nazionale delle crisi e ne stabilisce i compiti;

e)

istituisce procedure precise da seguire per le crisi dell'energia elettrica, compresi i corrispondenti schemi di flusso delle informazioni;

f)

individua il contributo delle misure di mercato nel far fronte alle crisi dell'energia elettrica, in particolare sul versante della domanda e dell'offerta;

g)

individua eventuali misure non di mercato da applicare in caso di crisi dell'energia elettrica, precisandone le soglie di attivazione, le condizioni e le procedure di attuazione e indicando in che modo si conformano ai requisiti di cui all'articolo 16 e alle misure regionali e bilaterali;

h)

fornisce un quadro per la riduzione del carico manuale, che definisca in quali circostanze tale riduzione debba avvenire e, per quanto riguarda la sicurezza pubblica e personale, specifica quali categorie di utenti di energia elettrica possono beneficiare, a norma del diritto nazionale, di una protezione speciale contro l'interruzione dell'approvvigionamento e motiva la necessità di tale protezione, precisando in che modo i gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione degli Stati membri interessati debbano ridurre i consumi;

i)

descrive i meccanismi utilizzati per informare il pubblico in merito alle crisi dell'energia elettrica;

j)

descrive le misure nazionali necessarie per attuare e far applicare le misure regionali e, se pertinente, bilaterali convenute ai sensi dell'articolo 12;

k)

include le informazioni sui piani connessi e necessari per lo sviluppo della futura rete che contribuirà a far fronte alle conseguenze di situazioni individuate di crisi dell'energia elettrica.

2.   Tutte le misure nazionali tengono pienamente conto delle misure regionali e, se pertinente, bilaterali convenute ai sensi dell'articolo 12 e non compromettono la sicurezza operativa o la protezione del sistema di trasmissione né la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica di altri Stati membri.

Articolo 12

Contenuti dei piani di preparazione ai rischi relativamente alle misure regionali e bilaterali

1.   Oltre alle misure nazionali di cui all'articolo 11, il piano di preparazione ai rischi di ciascuno Stato membro include misure regionali e, ove applicabile, bilaterali volte ad assicurare un'adeguata prevenzione e gestione delle crisi dell'energia elettrica che hanno un impatto transfrontaliero. Le misure regionali sono concordate all'interno della regione interessata tra gli Stati membri che hanno la capacità tecnica di prestarsi reciprocamente assistenza a norma dell'articolo 15. A tal fine, gli Stati membri possono anche formare sottogruppi all'interno di una regione. Le misure bilaterali sono concordate tra gli Stati membri che sono direttamente connessi ma non fanno parte della stessa regione. Gli Stati membri garantiscono la coerenza tra le misure regionali e quelle bilaterali. Le misure regionali e bilaterali comprendono almeno:

a)

la designazione di un coordinatore di crisi;

b)

meccanismi di condivisione delle informazioni e di cooperazione;

c)

misure coordinate volte a mitigare l'impatto di una crisi dell'energia elettrica, anche in caso di situazione di crisi simultanea dell'energia elettrica, ai fini dell'assistenza di cui all'articolo 15;

d)

procedure per sottoporre i piani di preparazione ai rischi a prove annuali o biennali;

e)

i meccanismi di attivazione delle misure non basate sul mercato che devono essere attivate in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2.

2.   Gli Stati membri interessati concordano le misure regionali e bilaterali da includere nel piano di preparazione ai rischi, previa consultazione dei relativi centri regionali di coordinamento. La Commissione può svolgere un ruolo di facilitatore nella preparazione dell'accordo sulle misure regionali e bilaterali. La Commissione può chiedere all'ACER e all'ENTSO per l'energia elettrica di fornire assistenza tecnica agli Stati membri al fine di facilitare un tale accordo. Almeno otto mesi prima del termine per l'adozione o l'aggiornamento del piano di preparazione ai rischi, le autorità competenti riferiscono al ECG in merito agli accordi raggiunti. Se gli Stati membri non sono in grado di raggiungere un accordo, le autorità competenti interessate comunicano alla Commissione i motivi del disaccordo. In tal caso la Commissione propone misure che includono un meccanismo di cooperazione per la conclusione di un accordo sulle misure regionali e bilaterali.

3.   Con la partecipazione dei pertinenti portatori di interessi, le autorità competenti degli Stati membri di ciascuna regione verificano periodicamente l'efficacia delle procedure sviluppate nei piani di preparazione ai rischi per prevenire le crisi dell'energia elettrica, compresi i meccanismi di cui al paragrafo 1, lettera b), ed effettuano simulazioni biennali di crisi dell'energia elettrica, in particolare per controllare tali meccanismi.

Articolo 13

Valutazione della Commissione dei piani di preparazione ai rischi

1.   Entro quattro mesi dalla notifica del piano di preparazione ai rischi adottato dall'autorità competente, la Commissione valuta il piano tenendo debitamente conto delle opinioni espresse dall'ECG.

2.   La Commissione, previa consultazione dell'ECG, emette un parere non vincolante recante motivazioni dettagliate e lo presenta all'autorità competente, con la raccomandazione di riesaminare il suo piano di preparazione ai rischi qualora questo:

a)

non sia efficace per attenuare i rischi individuati negli scenari di crisi dell'energia elettrica;

b)

non sia coerente con gli scenari di crisi dell'energia elettrica individuati o con il piano di preparazione ai rischi di un altro Stato membro;

c)

non risponda ai requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 2;

d)

stabilisca misure suscettibili di mettere a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica di altri Stati membri;

e)

distorca indebitamente la concorrenza o l'efficace funzionamento del mercato interno; o

f)

non sia conforme alle disposizioni del presente regolamento o ad altre disposizioni del diritto dell'Unione.

3.   Entro tre mesi dal ricevimento del parere della Commissione di cui al paragrafo 2, l'autorità competente interessata tiene pienamente conto della raccomandazione della Commissione e notifica a quest'ultima il piano modificato di preparazione ai rischi o le notifica i motivi per cui si oppone alla raccomandazione.

4.   Nel caso in cui l'autorità competente si opponga alla raccomandazione della Commissione, quest'ultima può, entro quattro mesi dal ricevimento della notifica dei motivi di opposizione dell'autorità competente, ritirare la sua raccomandazione o convocare una riunione con l'autorità competente e, se la Commissione lo ritiene necessario, con l'ECG, al fine di valutare la questione. La Commissione motiva dettagliatamente la richiesta di eventuali modifiche del piano di preparazione ai rischi. Se la posizione finale dell'autorità competente interessata diverge dalle motivazioni dettagliate della Commissione, detta autorità competente fornisce alla Commissione le ragioni della sua posizione entro due mesi dal ricevimento delle motivazioni dettagliate della Commissione.

CAPO IV

Gestione delle crisi dell'energia elettrica

Articolo 14

Preallarme e dichiarazione dello stato di crisi dell'energia elettrica

1.   Qualora una valutazione stagionale dell'adeguatezza o altra fonte qualificata fornisca informazioni concrete, serie e affidabili del possibile verificarsi di una crisi dell'energia elettrica in uno Stato membro, l'autorità competente di tale Stato membro provvede, senza indebito ritardo, ad emettere un preallarme alla Commissione, alle autorità competenti degli Stati membri appartenenti alla stessa regione e, qualora non appartengano alla stessa regione, alle autorità competenti degli Stati membri direttamente connessi. L'autorità competente interessata trasmette altresì informazioni sulle cause della possibile crisi dell'energia elettrica, sulle misure programmate o adottate per prevenire una crisi dell'energia elettrica e sull'eventuale bisogno di ricevere assistenza da altri Stati membri. Le informazioni comprendono i possibili impatti delle misure sul mercato interno dell'energia elettrica. La Commissione trasmette tali informazioni all'ECG.

2.   Di fronte a una crisi dell'energia elettrica, l'autorità competente, previa consultazione del gestore del sistema di trasmissione interessato, dichiara lo stato di crisi dell'energia elettrica e ne informa senza indugio le autorità competenti degli Stati membri appartenenti alla stessa regione e, qualora non vi appartenessero, le autorità competenti degli Stati membri direttamente connessi, nonché la Commissione. Tali informazioni includono le cause del deterioramento della situazione dell'approvvigionamento di energia elettrica, i motivi della dichiarazione di una crisi dell'energia elettrica, le misure programmate o adottate per attenuarne gli effetti e l'eventuale bisogno di ricevere assistenza da altri Stati membri.

3.   Se ritengono che le informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1 o 2 siano insufficienti, la Commissione, l'ECG o le autorità competenti degli Stati membri appartenenti alla stessa regione e, qualora non vi appartenessero, le autorità competenti degli Stati membri direttamente connessi possono chiedere allo Stato membro interessato di fornire informazioni supplementari.

4.   Allorché un'autorità competente emette un preallarme o dichiara lo stato di crisi dell'energia elettrica, le misure stabilite nel piano di preparazione ai rischi sono messe in atto quanto più estesamente possibile.

Articolo 15

Cooperazione e assistenza

1.   Gli Stati membri agiscono e cooperano in uno spirito di solidarietà al fine di prevenire e gestire le crisi dell'energia elettrica.

2.   Ove dispongano della necessaria capacità tecnica, gli Stati membri si offrono mutuamente assistenza tramite misure regionali o bilaterali che sono state concordate a norma del presente articolo e dell'articolo 12 prima che sia fornita assistenza. A tal fine, e allo scopo di tutelare la sicurezza pubblica e personale, gli Stati membri concordano misure regionali o bilaterali di loro scelta onde fornire energia elettrica in maniera coordinata.

3.   Gli Stati membri concordano le necessarie modalità tecniche, giuridiche e finanziarie per l'attuazione delle misure regionali o bilaterali prima che sia offerta assistenza. Tali modalità specificano, tra l'altro, i quantitativi massimi di energia elettrica da fornire a livello regionale o bilaterale, la soglia di attivazione e di sospensione dell'assistenza, le modalità di fornitura dell'energia elettrica e le disposizioni per un'equa compensazione tra gli Stati membri in conformità dei paragrafi 4, 5 e 6.

4.   L'assistenza è subordinata a un accordo precedente tra gli Stati membri interessati con riguardo all'equa compensazione, che comprende almeno:

a)

il costo dell'energia elettrica fornita nel territorio dello Stato membro che chiede assistenza nonché i relativi costi di trasmissione; e

b)

eventuali altri costi ragionevoli sostenuti dallo Stato membro che fornisce assistenza, anche per quanto riguarda il rimborso dell'assistenza preparata senza effettiva attivazione, nonché gli eventuali costi risultanti da procedimenti giudiziari, procedimenti arbitrali o procedimenti analoghi e conciliazioni.

5.   L'equa compensazione ai sensi del paragrafo 4 comprende, tra l'altro, tutti i costi ragionevoli che lo Stato membro che fornisce assistenza sostiene sulla base dell'obbligo di versare una compensazione in virtù dei diritti fondamentali garantiti dal diritto dell'Unione e degli obblighi internazionali applicabili nell'attuazione delle disposizioni del presente regolamento in materia di assistenza, come pure gli altri costi ragionevoli sostenuti sulla base del pagamento della compensazione conformemente alle norme nazionali in materia di compensazione.

6.   Lo Stato membro richiedente assistenza versa tempestivamente o assicura il tempestivo versamento di un'equa compensazione allo Stato membro che fornisce assistenza.

7.   La Commissione, entro il 5 gennaio 2020, previa consultazione dell'ECG e dell'ACER, fornisce orientamenti non vincolanti sugli elementi chiave dell'equa compensazione di cui ai paragrafi da 3 a 6 e su altri elementi chiave delle modalità tecniche, giuridiche e finanziarie di cui al paragrafo 3, nonché sui principi generali di mutua assistenza di cui al paragrafo 2.

8.   Nell'eventualità di una crisi dell'energia elettrica nell'ambito della quale gli Stati membri non abbiano ancora concordato misure regionali o bilaterali e modalità tecniche, giuridiche e finanziarie a norma del presente articolo, essi concordano misure e modalità ad hoc ai fini dell'applicazione del presente articolo, anche per quanto riguarda l'equa compensazione ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 6. Qualora uno Stato membro richieda assistenza prima che siano state concordate tali misure e modalità ad hoc, esso si impegna, prima di ricevere assistenza, a versare un'equa compensazione a norma dei paragrafi 4, 5 e 6.

9.   Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni del presente regolamento sull'assistenza siano attuate in conformità dei trattati, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché di altri obblighi internazionali applicabili. Essi adottano le misure necessarie a tal fine.

Articolo 16

Osservanza della normativa sul mercato

1.   Le misure adottate di prevenzione o attenuazione delle crisi dell'energia elettrica sono conformi alle norme che disciplinano il mercato interno dell'energia elettrica e la gestione del sistema.

2.   Misure non basate sul mercato sono attivate in una crisi dell'energia elettrica solo come ultima istanza se tutte le opzioni offerte dal mercato sono state esaurite o quando è evidente che le sole misure basate sul mercato non sono sufficienti a prevenire un ulteriore deterioramento della situazione dell'approvvigionamento di energia elettrica. Le misure non basate sul mercato non devono falsare indebitamente la concorrenza e l'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica. Esse devono essere necessarie, proporzionate, non discriminatorie e temporanee. L'autorità competente informa i pertinenti portatori di interessi nel suo Stato membro dell'applicazione di eventuali misure non basate sul mercato.

3.   La decurtazione delle transazioni, comprese la decurtazione di capacità interzonale già allocata, la limitazione della fornitura di capacità interzonale per l'allocazione della capacità o la limitazione della fornitura di programmi, è avviata solo in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943 e delle norme adottate per attuare detta disposizione.

CAPO V

Valutazione e monitoraggio

Articolo 17

Valutazione ex post

1.   Quanto prima e comunque non oltre tre mesi dopo la fine di una crisi dell'energia elettrica, l'autorità competente dello Stato membro che ha dichiarato la crisi dell'energia elettrica, trasmette all'ECG e alla Commissione una relazione di valutazione ex post, previa consultazione dell'autorità di regolamentazione, se diversa dall'autorità competente).

2.   La valutazione ex post contiene almeno i seguenti elementi:

a)

una descrizione dell'evento che ha innescato la crisi dell'energia elettrica;

b)

una descrizione delle eventuali misure di prevenzione, preparazione e attenuazione prese, e una valutazione della loro proporzionalità ed efficacia;

c)

una valutazione dell'impatto transfrontaliero delle misure adottate;

d)

un resoconto dell'assistenza preparata, con o senza un'effettiva attivazione, fornita a Stati membri e paesi terzi limitrofi o da essi ricevuta;

e)

l'impatto economico della crisi dell'energia elettrica e l'impatto delle misure adottate sul settore elettrico nella misura consentita dai dati disponibili al momento della valutazione, in particolare i volumi di energia non fornita e il livello di disconnessione manuale della domanda (compreso un confronto tra il livello di disconnessione della domanda volontario e forzato);

f)

i motivi che giustificano l'applicazione di eventuali misure non basate sul mercato;

g)

eventuali miglioramenti proposti del piano di preparazione ai rischi;

h)

una panoramica di miglioramenti possibili dello sviluppo della rete nei casi in cui la crisi dell'energia elettrica sia stata causata, in tutto o in parte, da un insufficiente sviluppo della stessa.

3.   Se ritengono che le informazioni fornite nella valutazione ex post siano insufficienti, l'ECG e la Commissione possono chiedere all'autorità competente interessata di fornire informazioni supplementari.

4.   L'autorità competente interessata trasmette i risultati della valutazione ex post all'ECG. Tali risultati si riflettono nel piano di preparazione ai rischi aggiornato.

Articolo 18

Monitoraggio

1.   Oltre a svolgere gli altri compiti previsti dal presente regolamento, l'ECG discute:

a)

i risultati del piano decennale di sviluppo della rete dell'energia elettrica elaborato dall'ENTSO per l'energia elettrica;

b)

la coerenza dei piani di preparazione ai rischi adottati dalle autorità competenti secondo la procedura di cui all'articolo 10;

c)

i risultati delle valutazioni europee dell'adeguatezza delle risorse condotte dall'ENTSO per l'energia elettrica a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943;

d)

i risultati ottenuti dagli Stati membri in materia di sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, tenendo conto almeno degli indicatori calcolati nella valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse, vale a dire l'energia prevista non fornita e la previsione di perdita di carico;

e)

risultati delle valutazioni stagionali dell'adeguatezza di cui all'articolo 9, paragrafo 2;

f)

le informazioni trasmesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 7, paragrafo 4;

g)

i risultati delle valutazioni ex post di cui all'articolo 17, paragrafo 4;

h)

la metodologia per valutare l'adeguatezza a breve termine di cui all'articolo 8;

i)

la metodologia per individuare scenari regionali di crisi dell'energia elettrica di cui all'articolo 5.

2.   L'ECG può formulare raccomandazioni agli Stati membri nonché all'ENTSO per l'energia elettrica sulle questioni di cui al paragrafo 1.

3.   L'ACER controlla costantemente le misure di sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica e riferisce regolarmente all'ECG.

4.   Entro il 1o settembre 2025 la Commissione, in base all'esperienza acquisita nell'applicazione del presente regolamento, valuta gli eventuali mezzi intesi a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica a livello dell'Unione e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione del presente regolamento, includendo, se necessario, proposte legislative volte a modificarlo.

Articolo 19

Trattamento delle informazioni riservate

1.   Gli Stati membri e le autorità competenti attuano le procedure di cui al presente regolamento conformemente alle norme applicabili, comprese le norme nazionali relative al trattamento di informazioni e procedure riservate. Se l'applicazione di tali norme comporta la mancata divulgazione di informazioni, tra l'altro nell'ambito di piani di preparazione ai rischi, lo Stato membro o l'autorità può fornire una sintesi non riservata delle stesse e lo fa su richiesta.

2.   La Commissione, l'ACER, l'ECG, l'ENTSO per l'energia elettrica, gli Stati membri, le autorità competenti, le autorità di regolamentazione e altri pertinenti organismi, entità o persone che ricevono informazioni riservate a norma del presente regolamento, garantiscono la riservatezza delle informazioni sensibili.

CAPO VI

Disposizioni finali

Articolo 20

Cooperazione con le parti contraenti della Comunità dell'energia

Qualora gli Stati membri e le parti contraenti della Comunità dell'energia cooperino nel settore della sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, tale cooperazione può includere la definizione di crisi dell'energia elettrica, il processo di individuazione degli scenari di crisi dell'energia elettrica e l'elaborazione di piani di preparazione ai rischi per evitare che vengano adottate misure tali da pregiudicare la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica degli Stati membri, delle parti contraenti della Comunità dell'energia o dell'Unione. A tale riguardo, le parti contraenti della Comunità dell'energia possono, su invito della Commissione, partecipare all'ECG relativamente a tutte le questioni che le riguardano.

Articolo 21

Deroga

Fino a quando Cipro non sarà direttamente connessa con un altro Stato membro, gli articoli 6 e 12 e l'articolo 15, paragrafi da 2 a 9, non si applicano tra Cipro e altri Stati membri, né all'ENTSO per l'energia elettrica relativamente a Cipro. Cipro e altri Stati membri interessati possono sviluppare, con il sostegno della Commissione, misure e procedure alternative a quelle previste agli articoli 6 e 12 e all'articolo 15, paragrafi da 2 a 9, purché tali misure e procedure alternative non pregiudichino l'effettiva applicazione del presente regolamento tra gli altri Stati membri.

Articolo 22

Disposizione transitoria in attesa dell'istituzione di centri regionali di coordinamento

Fino alla data di istituzione di centri regionali di coordinamento ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2019/943, le regioni fanno riferimento a uno Stato membro o a un gruppo di Stati membri situati nella stessa area sincrona.

Articolo 23

Abrogazione

La direttiva 2005/89/CE è abrogata.

Articolo 24

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)   GU C 288 del 31.8.2017, pag. 91.

(2)   GU C 342 del 12.10.2017, pag. 79.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 maggio 2019.

(4)  Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (Cfr. pag. 54 della presente Gazzetta ufficiale)

(5)  Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (Cfr. pag. 125 della presente Gazzetta ufficiale)

(6)  Direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 22).

(7)  Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017, che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica (GU L 220 del 25.8.2017, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione, del 24 novembre 2017, che istituisce un codice di rete in materia di emergenza e ripristino dell'energia elettrica (GU L 312 del 28.11.2017, pag. 54).

(9)  Decisione della Commissione, del 15 novembre 2012, che istituisce il gruppo di coordinamento per l'energia elettrica (GU C 353 del 17.11.2012, pag. 2).

(10)  Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).

(11)  Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).

(12)  Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

(13)  Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (Cfr. pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale).

(14)  Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).


ALLEGATO

MODELLO DI PIANO DI PREPARAZIONE AI RISCHI

I documenti elaborati sulla base del seguente modello sono redatti in inglese.

Informazioni generali

Nome dell'autorità competente responsabile dell'elaborazione del presente piano

Stati membri della regione

1.   SINTESI DEGLI SCENARI DI CRISI DELL'ENERGIA ELETTRICA

Descrivere brevemente gli scenari di crisi dell'energia elettrica individuati a livello regionale e nazionale conformemente alla procedura di cui agli articoli 6 e 7, compresa la descrizione delle principali ipotesi utilizzate.

2.   RUOLI E RESPONSABILITÀ DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

Definire i ruoli e le responsabilità delle autorità competenti e degli organismi cui sono state delegate competenze.

Descrivere quali compiti, se del caso, sono stati delegati ad altri organismi

3.   PROCEDURE E MISURE IN CASO DI CRISI DELL'ENERGIA ELETTRICA

3.1.   Procedure e misure nazionali

a)

Descrivere le procedure da seguire in caso di crisi dell'energia elettrica, compresi i corrispondenti schemi di flusso delle informazioni;

b)

descrivere le misure preventive e preparatorie;

c)

descrivere le misure intese ad attenuare le crisi dell'energia elettrica, in particolare le misure sul lato della domanda e quelle sul lato dell'offerta, indicando in quali circostanze tali misure possano essere impiegate, con particolare riguardo alla soglia di attivazione di ciascuna misura. Le misure non basate sul mercato eventualmente prese in considerazione, devono essere debitamente giustificate alla luce delle prescrizioni di cui all'articolo 16 e devono essere conformi alle misure regionali e, se del caso, bilaterali;

d)

fornire un quadro per una riduzione manuale del carico, che definisca in quali circostanze tali carichi debbano essere ridotti. Specificare, per quanto riguarda la sicurezza pubblica e personale, quali categorie di utenti dell'energia elettrica hanno diritto a beneficiare di una protezione speciale contro l'interruzione dell'approvvigionamento e giustificare la necessità di tale protezione. Specificare in che modo i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione dovrebbero agire per ridurre i consumi;

e)

descrivere i meccanismi utilizzati per informare il pubblico in merito alla crisi dell'energia elettrica.

3.2.   Procedure e misure regionali e bilaterali

a)

Descrivere i meccanismi di cooperazione convenuti a livello regionale e quelli volti a garantire un coordinamento adeguato prima e durante una crisi dell'energia elettrica, comprese le procedure decisionali per una risposta idonea a livello regionale;

b)

descrivere eventuali misure regionali e bilaterali, fra cui le necessarie modalità tecniche, giuridiche e finanziarie per l'attuazione di tali misure. Nel descrivere tali modalità, fornire informazioni concernenti, tra l'altro, i quantitativi massimi di energia elettrica da consegnare a livello regionale o bilaterale, la soglia di attivazione dell'assistenza e la possibilità di richiederne la sospensione, il modo in cui sarà fornita l'energia elettrica e le disposizioni relative all'equa compensazione tra Stati membri. Descrivere le misure nazionali necessarie per attuare ed eseguire le misure regionali e bilaterali concordate;

c)

descrivere i meccanismi predisposti per la cooperazione e il coordinamento delle azioni, in preparazione di e durante una crisi dell'energia elettrica, con altri Stati membri non appartenenti alla regione nonché con paesi terzi della pertinente area sincrona.

4.   COORDINATORE IN CASO DI CRISI

Indicare e definire il ruolo del coordinatore in caso di crisi. Specificare i recapiti.

5.   CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, descrivere il meccanismo e i risultati delle consultazioni effettuate, ai fini dell'elaborazione del piano, presso:

a)

le pertinenti imprese dell'energia elettrica e del gas naturale, compresi i produttori interessati o i loro organismi commerciali;

b)

le pertinenti organizzazioni che rappresentano gli interessi dei clienti non industriali dell'energia elettrica;

c)

le pertinenti organizzazioni che rappresentano gli interessi dei clienti industriali dell'energia elettrica;

d)

le autorità di regolamentazione;

e)

i gestori dei sistemi di trasmissione;

f)

i pertinenti gestori dei sistemi di distribuzione.

6.   PROVE DI EMERGENZA

a)

Indicare il calendario delle simulazioni biennali regionali (e, se del caso, anche nazionali) di risposta in tempo reale alle crisi dell'energia elettrica;

b)

a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), indicare le procedure convenute e i soggetti partecipanti.

Per gli aggiornamenti del piano: descrivere brevemente le prove effettuate da quando è stato adottato l'ultimo piano e i risultati principali. Indicare quali misure sono state adottate a seguito di tali prove.


14.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 158/22


REGOLAMENTO (UE) 2019/942 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 2019

che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che ha istituito l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), ha subito sostanziali modifiche (5). Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

(2)

La creazione dell'ACER ha manifestamente migliorato il coordinamento delle questioni transfrontaliere tra le autorità di regolazione. All'ACER sono stati assegnati, sin dalla sua creazione, nuovi importanti compiti relativi al monitoraggio dei mercati all'ingrosso e alle infrastrutture energetiche transfrontaliere ai sensi, rispettivamente, dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 1227/2011 (6) e (UE) n. 347/2013 (7), nonché compiti relativi alla sicurezza dell'approvvigionamento di gas ai sensi del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(3)

Si prevede che nei prossimi anni sarà necessario un maggiore coordinamento delle azioni nazionali di regolamentazione. Il sistema energetico dell'Unione è nel pieno di una trasformazione, la più profonda da decenni. Di fronte alla maggiore integrazione dei mercati e a una produzione sempre più variabile dell'energia elettrica occorre intensificare gli sforzi per coordinare le politiche energetiche nazionali con i paesi vicini e per sfruttare le opportunità di scambi transfrontalieri di energia.

(4)

Dall'esperienza acquisita con l'attuazione delle norme sul mercato interno si è constatato che l'assenza di coordinamento delle azioni nazionali può ostacolare seriamente il funzionamento del mercato, in particolare nelle zone strettamente interconnesse in cui le decisioni nazionali sogliono avere un impatto tangibile sui paesi vicini. Affinché il mercato interno dell'energia elettrica produca i benefici attesi in termini di benessere dei consumatori, sicurezza dell'approvvigionamento e decarbonizzazione, gli Stati membri, in particolare le loro autorità indipendenti di regolazione, devono cooperare sulle misure di regolamentazione aventi che hanno effetti transfrontalieri.

(5)

La disorganicità degli interventi statali nei mercati dell'energia costituisce un rischio crescente di malfunzionamento dei mercati transfrontalieri dell'energia elettrica. L'ACER dovrebbe pertanto partecipare all'elaborazione di una valutazione dell'adeguatezza delle risorse coordinata a livello europeo, in stretta collaborazione con la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (European Network of Transmission System Operators for Electricity; ENTSO per l'energia elettrica), al fine di evitare i problemi derivanti dalla frammentazione delle valutazioni nazionali che, effettuate con metodi differenti e scoordinati, non tengono sufficientemente conto della situazione nei paesi limitrofi. L'ACER dovrebbe inoltre soprintendere ai parametri tecnici messi a punto dall'ENTSO per l'energia elettrica per l'efficace partecipazione delle capacità transfrontaliere e ad altre caratteristiche tecniche dei meccanismi di regolazione della capacità.

(6)

Nonostante i progressi significativi nell'integrazione e nell'interconnessione del mercato interno dell'energia elettrica, alcuni Stati membri o regioni rimangono isolati o non sufficientemente interconnessi, in particolare per gli Stati membri insulari o situati nelle zone periferiche dell'Unione. Nell'ambito della sua attività l'ACER dovrebbe tenere debitamente conto della situazione specifica di tali Stati membri o regioni.

(7)

La sicurezza dell'approvvigionamento richiede una preparazione alle crisi impreviste basata su un approccio coordinato. L'ACER dovrebbe pertanto coordinare gli interventi nazionali di preparazione ai rischi, in conformità del regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(8)

La stretta interconnessione della rete elettrica dell'Unione e la crescente necessità di cooperazione tra paesi limitrofi per mantenere stabile la rete e integrare grandi volumi di energia da fonti rinnovabili assegnano un ruolo importante ai centri di coordinamento regionali nel coordinamento dei gestori dei sistemi di trasmissione. L'ACER dovrebbe garantire la vigilanza dei centri di coordinamento regionali ove necessario.

(9)

Poiché gran parte della nuova capacità di produzione di energia elettrica sarà collegata a livello locale, i gestori dei sistemi di distribuzione devono svolgere un ruolo importante nell'assicurare un funzionamento flessibile ed efficiente del sistema elettrico dell'Unione.

(10)

Gli Stati membri dovrebbero cooperare strettamente e rimuovere gli ostacoli agli scambi transfrontalieri di energia elettrica e gas naturale, al fine di realizzare gli obiettivi della politica energetica dell'Unione. L'ACER è stata istituita al fine di colmare il vuoto normativo a livello unionale e contribuire all'efficace funzionamento dei mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale. L'ACER consente alle autorità di regolazione di intensificare la loro cooperazione a livello di Unione e di partecipare, su base di reciprocità, all'esercizio di funzioni a livello dell'Unione.

(11)

È opportuno che l'ACER garantisca un adeguato coordinamento delle funzioni di regolamentazione svolte dalle rispettive autorità di regolamentazione a norma della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e, se necessario, il loro perfezionamento a livello dell'Unione. A questo fine è necessario garantire l'indipendenza dell'ACER nei confronti dei produttori di energia elettrica e di gas, dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di distribuzione, siano essi pubblici o privati, e dei consumatori e assicurare la conformità delle sue azioni con il diritto dell'Unione, le sue competenze tecniche e di regolamentazione, nonché la sua trasparenza, subordinazione al controllo democratico, compresa l'assunzione di responsabilità nei confronti del Parlamento europeo, ed efficienza.

(12)

L'ACER dovrebbe monitorare la cooperazione regionale fra i gestori dei sistemi di trasmissione nei settori dell'energia elettrica e del gas, nonché l'esecuzione dei compiti dell'ENTSO per l'energia elettrica e della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (European Network of Transmission System Operators for Gas - ENTSO per il gas). L'ACER dovrebbe inoltre monitorare l'esecuzione dei compiti di altri organismi aventi funzioni regolamentari su scala unionale, come le borse dell'energia elettrica. Il coinvolgimento dell'ACER è essenziale al fine di garantire che la cooperazione fra i gestori dei sistemi di trasmissione e l'esercizio di altri organismi aventi funzioni a livello di Unione avvenga in modo efficiente e trasparente a vantaggio dei mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale.

(13)

Le autorità di regolazione dovrebbero coordinarsi tra loro nello svolgimento dei loro compiti per garantire che l'ENTSO per l'energia elettrica, l'ente dei gestori dei sistemi di distribuzione («EU DSO») e i centri di coordinamento regionali, ottemperino ai loro obblighi conformemente al quadro normativo del mercato interno dell'energia e alle decisioni dell'ACER. Con l'ampliamento delle responsabilità operative dell'ENTSO per l'energia elettrica, dell'EU DSO e dei centri di coordinamento regionali, è necessario migliorare la supervisione delle entità che operano a livello regionale o di tutta l'Unione. La procedura stabilita nel presente regolamento garantisce il sostegno dell'ACER nei confronti delle autorità di regolamentazione nell'esercizio di tali funzioni conformemente alla direttiva (UE) 2019/944.

(14)

Al fine di disporre delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti, l'ACER dovrebbe poter chiedere e ottenere tali informazioni dalle autorità di regolazione, dall'ENTSO per l'energia elettrica, dall'ENTSO per il gas, dai centri di coordinamento regionali, dall'EU DSO, dai gestori dei sistemi di trasmissione e dai gestori del mercato elettrico designati

(15)

L'ACER dovrebbe controllare, in collaborazione con la Commissione, gli Stati membri e le relative autorità nazionali, i mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale e, se del caso, comunicare i suoi risultati al Parlamento europeo, alla Commissione e alle autorità nazionali. I compiti di monitoraggio dell'ACER non dovrebbero duplicare né ostacolare il controllo da parte della Commissione o delle autorità nazionali, in particolare le autorità nazionali garanti della concorrenza.

(16)

L'ACER offre una struttura integrata entro la quale le autorità di regolamentazione partecipano e cooperano. Tale struttura facilita l'applicazione uniforme della legislazione relativa al mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale in tutta l'Unione. Per quanto riguarda situazioni concernenti più Stati membri, l'ACER ha la facoltà di adottare decisioni individuali. Tale competenza dovrebbe, sussistendo condizioni chiaramente definite, comprendere le questioni tecniche e regolamentari che richiedono un coordinamento regionale, in particolare quelle concernenti l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti, la cooperazione all'interno dei centri di coordinamento regionali, le decisioni di regolamentazione necessarie a monitorare con efficacia l'integrità e la trasparenza dei mercati dell'energia all'ingrosso, le decisioni riguardanti l'infrastruttura dell'energia elettrica e del gas naturale che collega o potrebbe collegare almeno due Stati membri e, come ultima risorsa, le deroghe alle norme del mercato interno per nuove interconnessioni di reti elettriche e nuove infrastrutture del gas situate in più di uno Stato membro.

(17)

Le revisioni dei codici di rete e degli orientamenti riguardano le modifiche che sono necessarie per tenere conto dell'evoluzione del mercato senza modificare in modo sostanziale tali codici di rete e linee guida o creare nuove competenze per l'ACER.

(18)

L'ACER svolge un ruolo importante nell'elaborazione di orientamenti quadro che per loro natura sono non vincolanti. I codici di rete dovrebbero essere conformi a tali orientamenti quadro. Si considera inoltre che sia opportuno, oltre che coerente con i suoi obiettivi, per l'ACER svolgere un ruolo nel riesame e nella modifica dei progetti di codici di rete per garantirne la conformità agli orientamenti quadro e offrire il dovuto livello di armonizzazione, prima di presentarli alla Commissione per adozione.

(19)

Con l'adozione di una serie di codici di rete e orientamenti che dispongono l'attuazione graduale e l'ulteriore perfezionamento delle norme comuni regionali e unionali, l'ACER ha assunto un ruolo di maggior rilievo con riguardo al monitoraggio dell'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti e nel contribuire in tal senso. Il monitoraggio efficace dei codici di rete e degli orientamenti è una delle funzioni principali dell'ACER ed è di fondamentale importanza per l'attuazione delle norme del mercato interno.

(20)

Durante la fase di attuazione dei codici di rete e degli orientamenti, è emerso che sarebbe opportuno razionalizzare la procedura di approvazione regolamentare dei termini, delle condizioni o delle metodologie regionali o a livello di Unione da elaborarsi a titolo degli orientamenti e dei codici di rete, disponendo che siano presentate direttamente all'ACER, affinché le autorità di regolazione rappresentate nel comitato dei regolatori, possano decidere tali termini, condizioni e metodologie.

(21)

Poiché per armonizzare gradualmente i mercati dell'energia dell'Unione occorre passare per una fase intermedia in cui si ricercano regolarmente soluzioni regionali e numerosi termini e condizioni e metodologie devono essere approvati da un numero limitato di autorità di regolazione per una regione specifica, è opportuno tenere conto della dimensione regionale del mercato interno nel presente regolamento e prevedere adeguati meccanismi di governance. Le decisioni sulle proposte di termini, condizioni o metodologie regionali comuni dovrebbero pertanto essere adottate dalle competenti autorità di regolazione della regione interessata, a meno che tali decisioni si ripercuotano in modo tangibile sul mercato interno dell'energia al di là della regione interessata.

(22)

Dato che l'ACER ha una visione di insieme dell'attività delle autorità di regolamentazione, essa dovrebbe svolgere anche un ruolo consultivo nei confronti della Commissione, delle altre istituzioni dell'Unione e delle autorità di regolamentazione per quanto riguarda le questioni relative agli obiettivi per cui è stata istituita. Essa dovrebbe inoltre informare la Commissione quando ritiene che la cooperazione fra gestori dei sistemi di trasmissione non produca i risultati necessari o quando un'autorità di regolazione, la cui decisione violi i codici di rete e gli orientamenti, non abbia dato attuazione a un parere, una raccomandazione o una decisione dell'ACER.

(23)

L'ACER dovrebbe inoltre poter elaborare raccomandazioni per assistere le autorità di regolazione e gli operatori del mercato nella condivisione delle buone prassi.

(24)

L'ENTSO per l'energia elettrica, l'ENTSO per il gas, l'EU DSO, i gestori dei sistemi di trasmissione, i centri di coordinamento regionali e i gestori del mercato elettrico designati dovrebbero prestare la massima considerazione ai pareri e alle raccomandazioni dell'ACER a loro indirizzati a norma del presente regolamento.

(25)

L'ACER dovrebbe consultare le parti interessate, se del caso, e dare loro una ragionevole possibilità di formulare osservazioni sulle misure proposte, quali codici e norme di rete.

(26)

L'ACER dovrebbe contribuire all'attuazione degli orientamenti in materia di reti transeuropee nel settore dell'energia, come stabilito nel regolamento (UE) n. 347/2013, in particolare nell'esprimere il proprio parere sui piani di sviluppo decennali non vincolanti della rete a livello unionale (piani di sviluppo della rete a livello unionale).

(27)

L'ACER dovrebbe contribuire agli sforzi volti a migliorare la sicurezza energetica.

(28)

Le attività dell'ACER dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi dell'Unione dell'energia, che è costituita da cinque dimensioni strettamente correlate e che si rafforzano reciprocamente, compresa la decarbonizzazione, come indicato all'articolo 1 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

(29)

Conformemente al principio di sussidiarietà, l'ACER dovrebbe adottare decisioni individuali solamente in circostanze chiaramente definite su questioni strettamente correlate all'obiettivo per il quale l'ACER è stata istituita.

(30)

Per assicurare che il quadro dell'ACER sia efficiente e coerente con le altre agenzie decentrate, le norme che disciplinano l'ACER dovrebbero essere conformi all'orientamento comune in materia di agenzie decentrate concordato tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'UE e la Commissione europea (orientamento comune) (13). Tuttavia, nella debita misura, la struttura dell'ACER dovrebbe essere adeguata per poter far fronte alle esigenze specifiche della regolamentazione nel settore dell'energia. In particolare è necessario tener pienamente conto del ruolo specifico delle autorità di regolamentazione e garantire la loro autonomia.

(31)

È possibile prevedere ulteriori modifiche del presente regolamento da apportare in futuro per renderlo pienamente conforme all'orientamento comune. Le regole attualmente necessarie per disciplinare il settore dell'energia impediscono la piena conformità all'orientamento comune. La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione delle prestazioni dell'ACER in relazione agli obiettivi, al mandato e ai compiti dell'ACER e, a seguito di tale valutazione, la Commissione dovrebbe essere in grado di proporre modifiche del presente regolamento.

(32)

Il consiglio di amministrazione dovrebbe essere dotato dei poteri necessari per redigere il bilancio, verificarne l'esecuzione, elaborare il regolamento interno, adottare il regolamento finanziario e nominare un direttore. Al fine di assicurare col tempo una partecipazione equilibrata degli Stati membri, per il rinnovo dei membri del consiglio di amministrazione nominati dal Consiglio dovrebbe applicare un sistema di rotazione. È opportuno che il consiglio di amministrazione agisca in modo indipendente e obiettivo nell'interesse pubblico e che non solleciti o accetti istruzioni politiche.

(33)

L'ACER dovrebbe disporre dei poteri necessari per svolgere le sue funzioni di regolamentazione in maniera efficiente, trasparente, ponderata e soprattutto indipendente. L'indipendenza dell'ACER dai produttori di energia elettrica e di gas, dai gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione nonché da altri interessi privati o aziendali, oltre che un principio basilare di corretta governance, anche una condizione fondamentale per assicurare la fiducia del mercato. Fatta salva la possibilità che i suoi membri agiscano a nome delle loro rispettive autorità nazionali, il comitato dei regolatori dovrebbe pertanto agire in piena autonomia rispetto agli interessi presenti sul mercato, evitare i conflitti di interesse, non chiedere né ricevere istruzioni o non accettare raccomandazioni da parte del governo di uno Stato membro, dalle istituzioni dell'Unione o da un altro soggetto pubblico o privato. Le decisioni del comitato dei regolatori dovrebbero, allo stesso tempo, essere conformi al diritto dell'Unione in materia di energia, quale il mercato interno dell'energia, ambiente e concorrenza. Il comitato dei regolatori dovrebbe riferire alle istituzioni dell'Unione in merito ai suoi pareri, raccomandazioni e decisioni.

(34)

Nei settori in cui l'ACER ha poteri decisionali, le parti interessate, per motivi di economia procedurale, dovrebbero avere diritto di presentare ricorso dinanzi a una commissione dei ricorsi, che dovrebbe essere parte integrante dell'ACER, pur se autonoma dalla sua struttura amministrativa e regolamentare. A garanzia del corretto esercizio delle sue funzioni e della piena indipendenza, la commissione dei ricorsi dovrebbe avere una linea di bilancio distinta nel bilancio dell'ACER. Nell'interesse della continuità, la nomina o il rinnovo dei membri della commissione dei ricorsi dovrebbe permettere la parziale sostituzione dei suoi membri. Le decisioni della commissione dei ricorsi sono oggetto di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (Corte di giustizia).

(35)

L'ACER dovrebbe esercitare il potere decisionale in linea con i principi di trasparenza, equità e ragionevolezza. Le norme procedurali dell'ACER dovrebbero essere definite nel regolamento interno.

(36)

Il direttore dovrebbe essere responsabile della redazione e dell'adozione di documenti contenenti pareri, raccomandazioni e decisioni. Taluni pareri, raccomandazioni e decisioni di cui agli articoli 22, paragrafo 5, lettera a), e 24, paragrafo 2, dovrebbero richiedere il parere favorevole del comitato dei regolatori prima della loro adozione. Il comitato dei regolatori dovrebbe poter formulare pareri e, ove opportuno, osservazioni e modifiche rispetto ai testi proposti dal direttore, di cui quest'ultimo dovrebbe tener conto. Qualora si discosti dalle osservazioni e dalle modifiche presentate dal comitato dei regolatori o le respinga, il direttore dovrebbe fornire una motivazione scritta debitamente giustificata al fine di consentire un dialogo costruttivo. Se il comitato dei regolatori non esprime un parere favorevole su un testo ripresentato, il direttore dovrebbe avere la possibilità di modificare ulteriormente il testo in linea con le modifiche e le osservazioni proposte dal comitato dei regolatori al fine di ottenere il loro parere favorevole. Il direttore dovrebbe avere la possibilità di ritirare i progetti di parere, raccomandazione e decisione presentati quando il direttore non è d'accordo con le modifiche presentate dal comitato dei regolatori ed emettere un nuovo testo a seguito di talune procedure di cui all'articolo 22, paragrafo 5, lettera a), e all'articolo 24, paragrafo 2. Il direttore dovrebbe avere la possibilità di chiedere il parere favorevole del comitato dei regolatori in merito a un progetto di testo nuovo o rivisto in qualsiasi fase della procedura.

(37)

L'ACER dovrebbe disporre di risorse adeguate per lo svolgimento dei suoi compiti. Il finanziamento dell'ACER dovrebbe avvenire principalmente attraverso il bilancio generale dell'Unione. Le tasse migliorano il finanziamento dell'ACER e dovrebbero coprire i suoi costi con riguardo ai servizi forniti agli operatori di mercato o ai soggetti che agiscono a loro nome, consentendo loro di comunicare i dati a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1227/2011 in modo efficiente, efficace e sicuro. Dovrebbero restare a disposizione dell'ACER le risorse attualmente centralizzate dalle autorità di regolazione per la loro cooperazione a livello dell'Unione. Dovrebbe continuare a essere applicata la procedura di bilancio dell'Unione per quanto attiene alle sovvenzioni imputabili al bilancio generale dell'Unione. Inoltre, la revisione dei conti dovrebbe essere effettuata da un revisore esterno indipendente, a norma dell'articolo 107 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione (14).

(38)

Il bilancio dell'ACER dovrebbe essere valutato dall'autorità di bilancio su base continuativa, con riferimento al lavoro, alle prestazioni e agli obiettivi dell'ACER di contribuire alla creazione di un mercato interno dell'energia e alla sicurezza energetica a vantaggio dei consumatori dell'Unione. L'autorità di bilancio dovrebbe assicurare che siano soddisfatti gli standard più elevati di efficienza.

(39)

Il Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea («Centro di traduzione») dovrebbe fornire servizi di traduzione per tutte le agenzie dell'Unione. Se l'ACER incontra particolari difficoltà con i servizi del Centro di traduzione, l'ACER dovrebbe avere la possibilità di invocare il meccanismo di ricorso previsto nel regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio (15), che potrebbe, in ultima istanza, determinare il ricorso ad altri prestatori di servizi sotto l'egida del Centro di traduzione.

(40)

L'ACER dovrebbe disporre di personale altamente qualificato. In particolare, dovrebbe avvalersi della competenza e dell'esperienza di personale trasferito dalle autorità di regolazione, dalla Commissione e dagli Stati membri. Al personale dell'ACER si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee («statuto dei funzionari») e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee («regime applicabile»), definiti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (16), nonché le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione ai fini dell'applicazione di questo statuto e di questo regime. Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, dovrebbe adottare le modalità di applicazione adeguate.

(41)

Nell'attività di regolamentazione svolta in conformità del presente regolamento il direttore e il comitato dei regolatori dovrebbero poter essere coadiuvati da gruppi di lavoro.

(42)

L'ACER dovrebbe applicare le norme generali relative all'accesso del pubblico ai documenti detenuti dagli organismi dell'Unione. Il consiglio di amministrazione dovrebbe stabilire le misure pratiche per la protezione dei dati sensibili da un punto di vista commerciale e dei dati personali.

(43)

La cooperazione tra le autorità di regolazione all'interno dell'ACER evidenzia che per compiere progressi sulle questioni inerenti il mercato interno dell'energia aventi effetti economici significativi in vari Stati membri è imprescindibile che le decisioni siano adottate a maggioranza. Il voto delle autorità di regolazione in seno al comitato dei regolatori dovrebbe pertanto continuare a essere a maggioranza dei due terzi. Se del caso, l'ACER dovrebbe essere responsabile nei confronti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

(44)

La partecipazione di paesi non membri dell'Unione all'attività dell'ACER dovrebbe essere possibile sulla base di opportuni accordi conclusi dall'Unione.

(45)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire la cooperazione delle autorità di regolamentazione a livello di Unione e la loro partecipazione nell'esercizio di funzioni connesse all'Unione, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono essere realizzati meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(46)

La sede dell'ACER è situata a Lubiana, come previsto dalla decisione 2009/913/UE (17). La sede dell'ACER è il centro delle sue attività e delle sue funzioni regolamentari.

(47)

Lo Stato membro ospitante dell'ACER dovrebbe garantire le migliori condizioni possibili per il funzionamento regolare ed efficiente dell'ACER, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo e adeguati collegamenti di trasporto. L'accordo sulla sede tra il governo della Repubblica di Slovenia e l'ACER, che soddisfa tali requisiti, unitamente alle relative disposizioni di attuazione, è stato concluso il 26 novembre 2010 ed è entrato in vigore il 10 gennaio 2011,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Obiettivi e compiti

Articolo 1

Istituzione e obiettivi

1.   Il presente regolamento istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia («ACER»).

2.   Lo scopo dell'ACER è quello di assistere le autorità di regolazione di cui all'articolo 57 della direttiva (UE) 2019/944 e all'articolo 39 della direttiva 2009/73/CE nell'esercizio a livello di Unione delle funzioni di regolamentazione svolte negli Stati membri e, se necessario, coordinarne l'azione, nonché svolgere un ruolo di mediazione in caso di disaccordo, conformemente all'articolo 6, paragrafo 10, del presente regolamento. L'ACER contribuisce altresì alla creazione di pratiche comuni di alta qualità in materia di regolamentazione e vigilanza, contribuendo così a un'applicazione coerente, efficiente ed efficace del diritto dell'Unione al fine di conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia.

3.   Nello svolgimento dei suoi compiti, l'ACER agisce in maniera indipendente e obiettiva e nell'interesse dell'Unione. L'ACER adotta decisioni autonome, in maniera indipendente da interessi privati e societari.

Articolo 2

Atti dell'ACER

L'ACER:

a)

esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti ai gestori dei sistemi di trasmissione, all'ENTSO per l'energia elettrica, all'ENTSO per il gas, all'EU DSO, ai centri regionali di coordinamento e ai gestori del mercato elettrico designati;

b)

esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti alle autorità di regolazione;

c)

esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione;

d)

adotta decisioni individuali sulle forniture di informazioni in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 8, lettera c); sull'approvazione dei termini, delle condizioni e delle metodologie in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, e dell'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4; sul riesame delle zone di offerta di cui all'articolo 5, paragrafo 7; sulle questioni tecniche di cui all'articolo 6, paragrafo 1; sull'arbitrato tra regolatori in conformità dell'articolo 6, paragrafo 10; sui centri di coordinamento regionali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a); sull'approvazione e sulla modifica delle metodologie, dei calcoli e delle specifiche tecniche di cui all'articolo 9, paragrafo 1; sull'approvazione e sulla modifica delle metodologie di cui all'articolo 9, paragrafo 3; sulle esenzioni di cui all'articolo 10; sull'infrastruttura di cui all'articolo 11, lettera d); e sulle questioni relative all'integrità del mercato all'ingrosso e alla trasparenza a norma dell'articolo 12;

e)

presenta orientamenti quadro alla Commissione a norma dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (19).

Articolo 3

Compiti generali

1.   L'ACER, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione o di sua iniziativa, può esprimere un parere o formulare una raccomandazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione su una qualsiasi delle questioni connesse allo scopo per il quale è stata istituita.

2.   Su richiesta dell'ACER, le autorità di regolazione, l'ENTSO per l'energia elettrica, l'ENTSO per il gas, i centri di coordinamento regionali, l'EU DSO, i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori del mercato elettrico designati forniscono all'ACER le informazioni necessarie ai fini dello svolgimento dei compiti dell'ACER che le sono attribuiti dal presente regolamento, salvo nel caso in cui l'ACER abbia già richiesto e ricevuto tali informazioni.

Ai fini delle richieste di informazioni di cui al primo comma l'ACER ha il potere di emanare decisioni. In tali decisioni l'ACER precisa la finalità della sua richiesta, fa riferimento alla base giuridica della richiesta e fissa un termine per la comunicazione delle informazioni. Tale termine è proporzionato alla richiesta.

L'ACER utilizza le informazioni riservate ottenute a norma del presente regolamento unicamente ai fini dello svolgimento dei compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento. L'ACER garantisce un'adeguata protezione dei dati per quanto riguarda tutte le informazioni a norma dell'articolo 41.

Articolo 4

Compiti dell'ACER relativi alla cooperazione dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di distribuzione

1.   L'ACER presenta un parere alla Commissione in merito al progetto di statuto, all'elenco dei membri e al progetto di regolamento interno dell'ENTSO per l'energia elettrica a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943 e in merito a quelli dell'ENTSO per il gas a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009, nonché in merito a quelli dell'EU DSO a norma dell'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943.

2.   L'ACER controlla l'esecuzione dei compiti da parte dell'ENTSO per l'energia elettrica, in conformità dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2019/943, dell'ENTSO per il gas, in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 715/2009, e dell'EU DSO di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) 2019/943.

3.   L'ACER può presentare un parere:

a)

all'ENTSO per l'energia elettrica, a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/943 e all'ENTSO per il gas, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009 sui codici di rete;

b)

all'ENTSO per l'energia elettrica, a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2019/943 e all'ENTSO per il gas, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 715/2009 sul progetto di programma di lavoro annuale, sul progetto di piano di sviluppo della rete a livello unionale e su altri documenti pertinenti di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/943 e all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 715/2009, tenendo conto degli obiettivi di non discriminazione, dell'effettiva concorrenza e del funzionamento efficace e sicuro dei mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale;

c)

all'EU DSO sul progetto di programma di lavoro annuale e su altri documenti pertinenti di cui all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943, tenendo conto degli obiettivi di non discriminazione, dell'effettiva concorrenza e del funzionamento efficace e sicuro del mercato interno per l'energia elettrica.

4.   L'ACER, se del caso, dopo aver chiesto aggiornamenti dei progetti presentati dai gestori dei sistemi di trasmissione, approva la metodologia relativa all'uso delle entrate derivanti dalla gestione delle congestioni a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943.

5.   L'ACER, sulla base di dati oggettivi, presenta un parere debitamente motivato al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione e delle raccomandazioni all'ENTSO per l'energia elettrica e all'ENTSO per il gas quando ritiene che il progetto di programma di lavoro annuale o il progetto di piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione che le sono stati presentati a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/943 e dell'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 715/2009 non contribuiscano a un trattamento non discriminatorio, a una concorrenza effettiva e al funzionamento efficace del mercato o a un'interconnessione transfrontaliera di livello sufficiente cui possono accedere parti terze, o non siano conformi alla direttiva 2009/73/CE e al regolamento (CE) n. 715/2009 o alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2019/943 e della direttiva (UE) 2019/944.

6.   Le competenti autorità di regolazione si coordinano al fine di individuare congiuntamente eventuali inosservanze da parte dell'EU DSO, dell'ENTSO per l'energia elettrica e dei centri di coordinamento regionali rispetto agli obblighi loro derivanti dal diritto dell'Unione e adottano le misure appropriate in conformità dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 62, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2019/944.

L'ACER, su richiesta di una o più autorità di regolamentazione o di propria iniziativa, esprime un parere debitamente motivato nonché formula una raccomandazione all'ENTSO per l'energia elettrica, all'EU DSO o ai centri regionali di coordinamento in merito al rispetto dei loro obblighi.

7.   Qualora un parere debitamente motivato dell'ACER individui un caso di potenziale inosservanza da parte dell'ENTSO per l'energia elettrica, dell'EU DSO o di un centro regionale di coordinamento con riferimento ai rispettivi obblighi che incombono loro, le autorità di regolazione interessate adottano all'unanimità decisioni coordinate che stabiliscono se vi sia una violazione degli obblighi pertinenti e, se del caso, le misure devono essere adottate dall'ENTSO per l'energia elettrica, dall'EU DSO o dal centro regionale di coordinamento per porre rimedio alla violazione. Qualora le autorità di regolazione non adottino tali decisioni coordinate all'unanimità entro quattro mesi dalla data di ricezione del parere motivato dell'ACER, la questione è deferita all'ACER per una decisione, a norma dell'articolo 6, paragrafo 10.

8.   Se entro tre mesi non è stato posto rimedio all'inosservanza individuata a norma dei paragrafi 6 o 7 del presente articolo, da parte dell'ENTSO per l'energia elettrica, dell'EU DSO o di un centro regionale di coordinamento,, o se l'autorità di regolamentazione nello Stato membro in cui l'organismo ha sede non ha adottato misure per garantire l'osservanza, l'ACER formula una raccomandazione all'autorità di regolazione affinché adotti provvedimenti, in conformità dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2019/944, al fine di garantire che l'ENTSO per l'energia elettrica, l'EU DSO o i centri regionali di coordinamento si conformino ai loro obblighi, e ne informa la Commissione.

Articolo 5

Compiti dell'ACER in relazione all'elaborazione e all'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti

1.   L'ACER partecipa allo sviluppo di codici di rete, ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2019/943 e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 715/2009, nonché di orientamenti ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/943. In particolare, l'ACER:

a)

presenta alla Commissione orientamenti quadro non vincolanti qualora richiesto a norma dell'articolo 59, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943 o dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009. L'ACER riesamina gli orientamenti quadro e li sottopone nuovamente alla Commissione qualora richiesto a norma dell'articolo 59, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/943 o dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 715/2009;

b)

presenta un parere motivato all'ENTSO per il gas sul codice di rete a norma dell'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 715/2009;

c)

rivede il codice di rete in conformità dell'articolo 59, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2019/943 e dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 715/2009. Nella sua revisione l'ACER tiene conto delle opinioni formulate dalle parti coinvolte nella redazione del codice di rete riveduto dall'ENTSO per l'energia elettrica, dall'ENTSO per il gas o dall'EU DSO, e consulta le parti interessate pertinenti in merito alla versione da trasmettere alla Commissione. A tal fine l'ACER può ricorrere, se del caso, al comitato istituito in relazione ai codici di rete e, se del caso, l'ACER informa la Commissione sui risultati delle consultazioni. Successivamente, l'ACER presenta il codice di rete riveduto alla Commissione in conformità dell'articolo 59, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2019/943 e dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 715/2009. Se l'ENTSO per l'energia elettrica, l'ENTSO per il gas o l'EU DSO non hanno elaborato un codice di rete, l'ACER elabora e presenta alla Commissione un progetto di codice di rete qualora richiesto a norma dell'articolo 59, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2019/943 o dell'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 715/2009;

d)

presenta alla Commissione un parere debitamente motivato, a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/943 o dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009, qualora l'ENTSO per l'energia elettrica e l'ENTSO per il gas non abbiano attuato un codice di rete elaborato a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/943 o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009 o un codice di rete che è stato stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafi da 3 a 12, del regolamento (UE) 2019/943 e dell'articolo 6, paragrafi da 1 a 10, del regolamento (CE) n. 715/2009, ma che non è stato adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 59, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2019/943 e dell'articolo 6, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 715/2009;

e)

controlla e analizza l'attuazione dei codici di rete adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2019/943 e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 715/2009 e degli orientamenti adottati a norma dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2019/943 il loro effetto sull'armonizzazione delle regole applicabili volte a facilitare l'integrazione del mercato e sulla non discriminazione, l'effettiva concorrenza e il funzionamento efficace del mercato, e riferisce alla Commissione al riguardo.

2.   Qualora uno dei seguenti atti giuridici preveda l'elaborazione di proposte di termini, condizioni o metodologie comuni per l'attuazione di codici di rete e di orientamenti che richiedono l'approvazione di tutte le autorità di regolazione, tali proposte di termini, condizioni comuni o metodologie sono sottoposte all'ACER per revisione e approvazione:

a)

un atto legislativo dell'Unione adottato secondo la procedura legislativa ordinaria;

b)

i codici di rete e gli orientamenti adottati prima del 4 luglio 2019 e revisioni successive dei suddetti codici di rete e orientamenti; o

c)

i codici di rete e gli orientamenti adottati quali atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (20).

3.   Qualora uno dei seguenti atti giuridici preveda l'elaborazione di proposte di termini, condizioni o metodologie per l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti che richiedono l'approvazione di tutte le autorità di regolazione della regione interessata, tali autorità di regolazione concordano all'unanimità termini, condizioni o metodologie comuni che devono essere approvate da ciascuna di tali autorità di regolazione:

a)

un atto legislativo dell'Unione adottato secondo la procedura legislativa ordinaria;

b)

i codici di rete e gli orientamenti adottati prima del 4 luglio 2019 e revisioni successive dei suddetti codici di rete e orientamenti; o

c)

i codici di rete e gli orientamenti adottati quali atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Le proposte di cui al primo comma sono notificate all'ACER entro una settimana dalla loro presentazione a dette autorità di regolazione. Le autorità di regolazione possono deferire le proposte all'ACER per approvazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, secondo comma, lettera b), e lo fanno a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, secondo comma, lettera a), in assenza del consenso unanime di cui al primo comma.

Il direttore del comitato dei regolatori, di propria iniziativa o su proposta di uno o più dei suoi membri, può chiedere che le autorità di regolazione della regione interessata sottopongano la proposta all'ACER per approvazione. Tale richiesta deve essere limitata ai casi in cui la proposta concordata a livello regionale si ripercuoterebbe in modo tangibile sul mercato interno dell'energia o sulla sicurezza dell'approvvigionamento al di là della regione.

4.   Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, l'ACER è competente ad adottare una decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, qualora le autorità di regolazione competenti non si accordino su termini, condizioni o metodologie per l'attuazione dei nuovi codici di rete e degli orientamenti adottati dopo il 4 luglio 2019 quali atti delegati, qualora tali termini, condizioni o metodologie richiedano l'approvazione di tutte le autorità di regolazione o di tutte le autorità di regolazione della regione interessata.

5.   Entro il 31 ottobre 2023, e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'eventuale necessità dell'ulteriore rafforzamento della partecipazione dell'ACER all'elaborazione e all'adozione di termini, condizioni o metodologie per l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti adottati quali atti delegati dopo il 4 luglio 2019. Se del caso, la relazione è corredata di una proposta legislativa volta a trasferire o modificare i necessari poteri all'ACER.

6.   Prima di approvare le condizioni o le metodologie di cui ai paragrafi 2 e 3, le autorità di regolazione o, se competente, l'ACER rivedono, se necessario, le suddette condizioni e metodologie, previa consultazione dell'ENTSO per l'energia elettrica, dell'ENTSO per il gas o dell'EU DSO, al fine di garantire che siano in linea con l'obiettivo del codice di rete o dell'orientamento e contribuiscano all'integrazione dei mercati, alla non discriminazione, alla concorrenza effettiva e al corretto funzionamento del mercato. L'ACER adotta una decisione in merito all'approvazione entro il periodo specificato nei pertinenti codici di rete e orientamenti. Tale periodo ha inizio il giorno seguente a quello in cui la proposta è stata comunicata all'ACER.

7.   L'ACER svolge i suoi compiti in relazione al riesame delle zone di offerta a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/943.

8.   L'ACER controlla la cooperazione regionale dei gestori dei sistemi di trasmissione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/943 e all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 715/2009 e tiene debitamente conto dei risultati di tale cooperazione nel formulare pareri, raccomandazioni e decisioni.

Articolo 6

Compiti dell'ACER in relazione alle autorità di regolamentazione

1.   L'ACER adotta decisioni individuali su questioni tecniche quando tali decisioni sono previste dal regolamento (UE) 2019/943, dal regolamento (CE) n. 715/2009, dalla direttiva (UE) 2019/944 o dalla direttiva 2009/73/CE.

2.   L'ACER può, coerentemente con il suo programma di lavoro, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, formulare raccomandazioni finalizzate ad assistere le autorità di regolazione e gli operatori del mercato nello scambio di buone prassi.

3.   Entro il 5 luglio 2022 e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'indipendenza delle autorità di regolazione a norma dell'articolo 57, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2019/944.

4.   L'ACER fornisce un quadro entro il quale le autorità di regolazione possono cooperare al fine di garantire un processo decisionale efficiente in merito a questioni di rilevanza transfrontaliera. Promuove la cooperazione fra le autorità di regolamentazione e fra le autorità di regolazione a livello regionale e dell'Unione e tiene conto dei risultati di tale cooperazione nel formulare pareri, raccomandazioni e decisioni. Quando l'ACER ritiene che siano necessarie norme vincolanti relative alla suddetta cooperazione, presenta le opportune raccomandazioni alla Commissione.

5.   L'ACER può esprimere un parere, sulla base di dati oggettivi, su richiesta di una o più autorità di regolazione o su richiesta della Commissione, concernente la conformità di una decisione, adottata da un'autorità di regolazione, ai codici di rete e agli orientamenti di cui al regolamento (UE) 2019/943, al regolamento (CE) n. 715/2009, alla direttiva (UE) 2019/944, o alla direttiva 2009/73/CE, o ad altre pertinenti disposizioni dei suddetti direttive o regolamenti.

6.   Se un'autorità di regolazione non si conforma al parere dell'ACER di cui al paragrafo 5 entro quattro mesi dal giorno di ricezione, l'ACER informa la Commissione e lo Stato membro in questione.

7.   Quando in un caso specifico un'autorità di regolazione incontra delle difficoltà per quanto riguarda l'applicazione dei codici di rete e degli orientamenti di cui al regolamento (UE) 2019/943 o al regolamento (CE) n. 715/2009, alla direttiva (UE) 2019/944 o alla direttiva 2009/73/CE, può chiedere all'ACER di fornire un parere. Dopo aver consultato la Commissione, l'ACER esprime il proprio parere entro tre mesi dalla data di ricezione della richiesta.

8.   Su richiesta di un'autorità di regolazione, l'ACER può fornire assistenza operativa all'autorità di regolazione interessata all'indagine, a norma del regolamento (UE) n. 1227/2011.

9   L'ACER presenta pareri alla pertinente autorità di regolazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943.

10.   L'ACER è competente ad adottare decisioni individuali su questioni regolamentari aventi effetti sugli scambi transfrontalieri o sulla sicurezza transfrontaliera del sistema nei casi che richiedono una decisione congiunta di almeno due autorità di regolazione, qualora tali competenze siano state loro attribuite mediante uno dei seguenti atti giuridici:

a)

un atto legislativo dell'Unione adottato secondo la procedura legislativa ordinaria;

b)

codici di rete e orientamenti adottati prima del 4 luglio 2019, comprese le revisioni successive dei suddetti codici di rete e orientamenti; o

c)

codici di rete e orientamenti adottati quali atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

L'ACER è competente ad adottare decisioni individuali di cui al primo comma nelle seguenti situazioni:

a)

se le competenti autorità di regolazione non sono riuscite a raggiungere un accordo entro sei mesi dal giorno in cui è stata adita l'ultima delle suddette autorità; o entro quattro mesi nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del presente regolamento o nei casi di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera c), o all'articolo 62, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2019/944; oppure

b)

sula base di una richiesta congiunta delle competenti autorità di regolazione.

Le competenti autorità di regolazione possono richiedere congiuntamente che il periodo di cui alla lettera a) del secondo comma del presente paragrafo sia esteso per un periodo fino a sei mesi, tranne nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del presente regolamento, o nei casi di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera c), o all'articolo 62, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2019/944.

Quando le competenze per decidere sulle questioni transfrontaliere di cui al primo comma sono state conferite alle autorità di regolazione mediante nuovi codici di rete od orientamenti adottati quali atti delegati dopo il 4 luglio 2019, l'ACER è competente su base volontaria a norma del secondo comma, lettera b), del presente paragrafo solo previa richiesta da almeno il 60 % delle competenti autorità di regolamentazione. Nel caso in cui siano coinvolte solo due autorità di regolazione, ciascuna di esse può deferire il caso all'ACER.

Entro il 31 ottobre 2023, e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'eventuale necessità di rafforzare ulteriormente la partecipazione dell'ACER alla risoluzione di casi di disaccordo tra autorità di regolamentazione in merito a decisioni congiunte su questioni per le quali sono state loro conferite competenze mediante un atto delegato dopo il 4 luglio 2019. Se del caso, la relazione è corredata di una proposta legislativa volta a modificare tali poteri o a trasferire i necessari poteri all'ACER.

11.   Per mettere a punto la decisione a norma del paragrafo 10, l'ACER consulta le autorità di regolamentazione e i gestori dei sistemi di trasmissione interessati e viene informata in merito alle proposte e osservazioni di tutti i gestori dei sistemi di trasmissione interessati.

12.   Se un caso le è stato sottoposto ai sensi del paragrafo 10, l'ACER:

a)

emana una decisione entro sei mesi dal giorno in cui le è stato sottoposto; o entro quattro mesi nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del presente regolamento o nei casi di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera c), o all'articolo 62, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2019/944; e

b)

può, se necessario, prendere una decisione provvisoria per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti o la sicurezza operativa.

13.   Se le questioni di regolamentazione di cui al paragrafo 10 riguardano anche le esenzioni ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2019/943 o dell'articolo 36 della direttiva 2009/73/CE, i termini di cui al presente regolamento non possono essere cumulati con i termini di cui alle suddette disposizioni.

Articolo 7

Compiti dell'ACER in relazione ai centri di coordinamento regionali

1.   L'ACER, in stretta cooperazione con le autorità di regolazione ed ENTSO per l'energia elettrica, monitora e analizza le prestazioni dei centri di coordinamento regionali, tenendo conto delle relazioni di cui all'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943.

2.   Per eseguire i compiti di cui al paragrafo 1 in modo celere ed efficiente, l'ACER in particolare:

a)

decide in merito alla configurazione delle regioni di gestione del sistema a norma dell'articolo 36, paragrafi 3 e 4, e rilascia approvazioni a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943;

b)

se del caso, richiede informazioni ai centri di coordinamento regionali in conformità dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2019/943;

c)

esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione;

d)

esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti ai centri di coordinamento regionali.

Articolo 8

Compiti dell'ACER in relazione ai gestori del mercato elettrico designati

Per assicurare che i gestori del mercato elettrico designati svolgano le loro funzioni a norma del regolamento (UE) 2019/943 e del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione (21), l'ACER:

a)

monitora i progressi dei gestori del mercato elettrico designati rispetto all'espletamento delle funzioni di cui al regolamento (UE) 2015/1222;

b)

rivolge raccomandazioni alla Commissione in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/1222;

c)

se del caso, richiede informazioni ai gestori del mercato elettrico designati.

Articolo 9

Compiti dell'ACER in relazione all'adeguatezza della generazione e alla preparazione ai rischi

1.   L'ACER approva e modifica, ove necessario:

a)

le proposte di metodologia e calcolo relative alla valutazione europea di adeguatezza delle risorse in conformità dell'articolo 23, paragrafi 3, 4, 6 e 7, del regolamento (UE) 2019/943;

b)

le proposte di specifiche tecniche per la partecipazione transfrontaliera ai meccanismi di regolazione della capacità in conformità dell'articolo 26, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2019/943.

2.   L'ACER formula un parere a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/941 che valuta se le differenze tra le valutazioni nazionali di adeguatezza delle risorse e le valutazioni europee di adeguatezza delle risorse sono giustificate.

3.   L'ACER approva e modifica, ove necessario, le metodologie per:

a)

individuare gli scenari di crisi dell'energia elettrica a livello regionale a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/941;

b)

elaborare le valutazioni dell'adeguatezza a breve termine e stagionale a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/941.

4.   Per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, l'ACER è rappresentata in seno al gruppo di coordinamento del gas in conformità dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1938 e ottempera ai suoi obblighi in materia di capacità bidirezionale permanente delle interconnessioni per il gas a norma dell'allegato III del regolamento (UE) 2017/1938.

Articolo 10

Compiti dell'ACER in relazione alle decisioni di deroga e certificazione

L'ACER deve decidere sulle deroghe, come prevede l'articolo 63, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/943. L'ACER deve inoltre decidere sulle deroghe come prevede l'articolo 36, paragrafo 4, della direttiva 2009/73/CE, quando l'infrastruttura in questione si trova sul territorio di più Stati membri.

Articolo 11

Compiti dell'ACER in relazione alle infrastrutture

Per quanto riguarda le infrastrutture energetiche, l'ACER, in stretta cooperazione con le autorità di regolazione, ENTSO per l'energia elettrica e ENTSO per il gas:

a)

controlla i progressi registrati nella realizzazione di progetti volti a creare nuove capacità di interconnessione;

b)

controlla l'attuazione dei piani di sviluppo della rete a livello unionale. Se l'ACER individua incongruenze tra i suddetti piani e la loro attuazione, individua i motivi di tali incongruenze e formula raccomandazioni ai gestori dei sistemi di trasmissione interessati e alle autorità di regolazione o ad altri organismi competenti interessati al fine di attuare gli investimenti in conformità dei piani di sviluppo della rete a livello unionale;

c)

ottempera agli obblighi di cui agli articoli 5, 11 e 13 del regolamento (UE) n. 347/2013;

d)

adotta decisioni sulle richieste di investimento in conformità dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 347/2013.

Articolo 12

Compiti dell'ACER in relazione all'integrità e alla trasparenza dei mercati all'ingrosso

Per monitorare efficacemente l'integrità e la trasparenza dei mercati all'ingrosso, l'ACER, in stretta cooperazione con le autorità di regolamentazione e altre autorità nazionali:

a)

monitora i mercati all'ingrosso, raccoglie e condivide dati e istituisce un registro degli operatori di mercato in conformità degli articoli da 7 a 12 del regolamento (UE) n. 1227/2011;

b)

rivolge raccomandazioni alla Commissione in conformità dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1227/2011;

c)

coordina le indagini in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1227/2011.

Articolo 13

Attribuzione di nuovi compiti all'ACER

All'ACER possono, in circostanze chiaramente definite dalla Commissione nei codici di rete adottati a norma dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2019/943 e negli orientamenti adottati ai sensi dell'articolo 61 di tale regolamento o dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 715/2009 e su questioni relative all'obiettivo per il quale è stata istituita, essere affidati compiti supplementari che non prevedono poteri decisionali.

Articolo 14

Consultazione, trasparenza e garanzie procedurali

1.   Nello svolgimento dei suoi compiti, in particolare nel processo di sviluppo di orientamenti quadro a norma dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2019/943 o dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 715/2009, nonché nel processo di proposta di modifiche dei codici di rete di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) 2019/943 o all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 715/2009, l'ACER consulta tempestivamente i soggetti partecipanti al mercato, i gestori dei sistemi di trasmissione, i consumatori, gli utenti finali e, se del caso, le autorità della concorrenza, fatte salve le rispettive competenze, in modo aperto e trasparente, specialmente quando i suoi compiti riguardano i gestori dei sistemi di trasmissione.

2.   L'ACER provvede a che il pubblico e le parti interessate dispongano, ove opportuno, di informazioni obiettive, affidabili e facilmente accessibili, in particolare riguardanti, eventualmente, i risultati del suo lavoro.

Sono resi pubblici tutti i documenti e i verbali delle riunioni di consultazione condotte durante lo sviluppo di orientamenti quadro a norma dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2019/943 o dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 715/2009, o durante la modifica dei codici di rete di cui al paragrafo 1.

3.   Prima di adottare orientamenti quadro o proporre modifiche dei codici di rete di cui al paragrafo 1, l'ACER indica in che misura le osservazioni ricevute durante la consultazione sono state prese in considerazione e, qualora non abbia dato seguito a tali osservazioni, adduce i motivi di tale scelta.

4.   L'ACER pubblica sul proprio sito web quanto meno gli ordini del giorno, i documenti di riferimento e, se del caso, i verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione, del comitato dei regolatori e della commissione dei ricorsi.

5.   L'ACER adotta e pubblica un regolamento interno adeguato e proporzionato secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera t). Tale regolamento interno comprende disposizioni che garantiscono un processo decisionale trasparente e ragionevole, a tutela dei diritti procedurali fondamentali basati sullo stato di diritto, tra cui il diritto di essere ascoltati, le norme sull'accesso ai fascicoli e le norme di cui ai paragrafi da 6, 7 e 8.

6.   Prima di adottare le decisioni individuali di cui al presente regolamento, l'ACER informa ogni parte interessata della sua intenzione di adottare tale decisione e le assegna un termine per esprimere un parere al riguardo, tenendo pienamente conto dell'urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione.

7.   Le decisioni individuali dell'ACER indicano le ragioni sulle quali si basano al fine di consentire un ricorso sul merito.

8.   Le parti interessate dalle decisioni individuali sono informate dei mezzi di ricorso disponibili a norma del presente regolamento.

Articolo 15

Monitoraggio e comunicazione nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale

1.   L'ACER, in stretta collaborazione con la Commissione, gli Stati membri e le competenti autorità nazionali, comprese le autorità di regolazione e fatte salve le competenze delle autorità garanti della concorrenza, procede al monitoraggio dei mercati all'ingrosso e al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale, in particolare dei prezzi al dettaglio di energia elettrica e gas naturale, della conformità con i diritti dei consumatori stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/944 e dalla direttiva 2009/73/CE, dell'impatto degli sviluppi del mercato sui clienti civili, dell'accesso alle reti, compreso l'accesso all'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, dei progressi compiuti per quanto riguarda le interconnessioni, dei potenziali ostacoli agli scambi transfrontalieri, delle barriere normative per i nuovi operatori del mercato e i piccoli attori, incluse le collettività dell'energia, degli interventi statali che impediscono ai prezzi di riflettere una reale scarsità, quali indicati all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943, e delle prestazioni degli Stati membri sul fronte della sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica in base ai risultati della valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse di cui all'articolo 23 di tale regolamento, tenendo conto in particolare della valutazione ex post di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2019/941.

2.   L'ACER pubblica una relazione annuale sui risultati della sua attività di monitoraggio di cui al paragrafo 1. In tale relazione, individua gli eventuali ostacoli alla realizzazione di tali mercati interni dell'elettricità e del gas naturale.

3.   Contestualmente alla pubblicazione della sua relazione annuale, l'ACER può presentare al Parlamento e alla Commissione un parere sulle possibili misure per rimuovere gli ostacoli di cui al paragrafo 2.

4.   L'ACER pubblica una relazione sulle migliori pratiche relative alle metodologie di tariffazione per la trasmissione e la distribuzione in conformità dell'articolo 18, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2019/943.

Capo II

Organizzazione dell'ACER

Articolo 16

Natura giuridica

1.   L'ACER è un organismo dell'Unione dotato di personalità giuridica.

2.   In ciascuno Stato membro l'ACER gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale. In particolare può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

3.   L'ACER è rappresentata dal suo direttore.

4.   L'ACER ha sede a Lubiana (Slovenia).

Articolo 17

Struttura amministrativa e di gestione

L'ACER è composta da:

a)

un consiglio d'amministrazione, che svolge i compiti di cui all'articolo 29;

b)

un comitato dei regolatori, che svolge i compiti di cui all'articolo 22;

c)

un direttore, che svolge i compiti di cui all'articolo 24; e

d)

una commissione dei ricorsi, che svolge i compiti di cui all'articolo 28.

Articolo 18

Composizione del consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione è composto da nove membri. Ogni membro ha un supplente. Due membri e i rispettivi supplenti sono designati dalla Commissione, due membri e i rispettivi supplenti sono designati dal Parlamento europeo e cinque membri e i rispettivi supplenti sono designati dal Consiglio. Un membro del consiglio di amministrazione non deve essere anche deputato al Parlamento europeo. Un membro del consiglio di amministrazione non deve essere un membro del consiglio di amministrazione.

2.   La durata del mandato dei membri del consiglio di amministrazione e dei rispettivi supplenti è di quattro anni, rinnovabile una volta. Per il primo mandato, per la metà dei membri e per i rispettivi supplenti la durata del mandato è di sei anni.

3.   Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri, a maggioranza dei due terzi, un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce automaticamente il presidente quando quest'ultimo non è in grado di esercitare le sue funzioni. La durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di due anni ed è rinnovabile una volta. Il mandato del presidente e quello del vicepresidente scadono quando essi cessano di essere membri del consiglio di amministrazione.

4.   Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente. Il presidente del comitato dei regolatori o la persona designata di detto comitato e il direttore partecipano, senza diritto di voto, alle deliberazioni salvo decisione contraria del consiglio di amministrazione per quanto riguarda il direttore. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno in sessione ordinaria. Esso si riunisce su iniziativa del presidente, su richiesta della Commissione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione può invitare qualsiasi persona, il cui parere possa essere potenzialmente rilevante, a assistere alle sue riunioni in veste di osservatore. I membri del consiglio di amministrazione possono, fatte salve le disposizioni del suo regolamento interno, farsi assistere da consulenti o esperti. Le funzioni di segretariato del consiglio di amministrazione sono svolte dall'ACER.

5.   Salvo diversa prescrizione del presente regolamento, il consiglio di amministrazione adotta le sue decisioni a maggioranza di due terzi dei membri presenti. Ogni membro del consiglio di amministrazione o rispettivo supplente dispone di un solo voto.

6.   Il regolamento interno fissa in modo dettagliato:

a)

le modalità di voto, in particolare le condizioni sulla base delle quali un membro può agire a nome di un altro membro e, eventualmente, le regole in materia di quorum; e

b)

le modalità della rotazione per il rinnovo dei membri del consiglio di amministrazione nominati dal Consiglio, in modo da assicurare col tempo una partecipazione equilibrata degli Stati membri.

7.   Fatto salvo il ruolo dei membri nominati dalla Commissione, i membri del consiglio di amministrazione si impegnano ad agire in modo indipendente e obiettivo nell'interesse dell'Unione nel suo insieme, senza sollecitare né seguire istruzioni da parte di istituzioni, di organi o di organismi dell'Unione, di governi degli Stati membri o di altri soggetti pubblici o privati. A tal fine ciascun membro rende una dichiarazione scritta d'impegno e una dichiarazione scritta d'interessi con la quale indica l'assenza di interessi che potrebbero essere considerati contrastanti con la sua indipendenza o interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali. L'ACER rende tali dichiarazioni pubbliche ogni anno.

Articolo 19

Funzioni del consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione:

a)

dopo aver consultato il comitato dei regolatori e ottenuto il suo parere favorevole conformemente all'articolo 22, paragrafo 5, lettera c), nomina il direttore conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, e se del caso ne proroga il mandato o lo rimuove dalla carica;

b)

nomina formalmente i membri del comitato dei regolatori nominati a norma dell'articolo 21, paragrafo 1;

c)

nomina formalmente i membri della commissione dei ricorsi a norma dell'articolo 25, paragrafo 2;

d)

assicura che l'ACER compia la sua missione ed esegua i compiti che le sono affidati ai sensi del presente regolamento;

e)

adotta il documento di programmazione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, a maggioranza di due terzi dei suoi membri e, se del caso, lo modifica in conformità dell'articolo 20, paragrafo 3;

f)

adotta a maggioranza dei due terzi dei suoi membri il bilancio annuale dell'ACER ed esercita le sue altre funzioni di bilancio conformemente agli articoli da 31 a 35;

g)

decide, previo accordo della Commissione, in merito all'accettazione di lasciti, donazioni o sovvenzioni provenienti da altre fonti dell'Unione o di contributi volontari provenienti dagli Stati membri o dalle autorità di regolazione. Il parere espresso dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 4, si riferisce esplicitamente alle fonti di finanziamento elencate nel presente paragrafo;

h)

di concerto con il comitato dei regolatori, esercita l'autorità disciplinare sul direttore. Inoltre, in conformità del paragrafo 2 esercita, nei confronti del personale dell'ACER, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione («poteri dell'autorità che ha il potere di nomina»);

i)

stabilisce le modalità di applicazione per dare efficacia allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti in conformità dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari, ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2;

j)

adotta le disposizioni pratiche di attuazione del diritto di accesso ai documenti dell'ACER, conformemente all'articolo 41;

k)

adotta e pubblica la relazione annuale sulle attività dell'ACER, sulla base del progetto di relazione annuale di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera i), e trasmette tale relazione, entro il 1o luglio di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti. La relazione annuale sulle attività dell'ACER comprende una sezione autonoma, approvata dal comitato dei regolatori, relativa alle attività di regolamentazione dell'ACER nel corso dell'anno in questione;

l)

adotta e pubblica il suo regolamento interno;

m)

adotta le regole finanziarie applicabili all'ACER conformemente all'articolo 36;

n)

adotta una strategia antifrode, proporzionata al rischio di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;

o)

adotta regole per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri, nonché ai membri della commissione dei ricorsi;

p)

adotta e aggiorna regolarmente i piani di comunicazione e divulgazione di cui all'articolo 41;

q)

nomina un contabile soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile, che è pienamente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni;

r)

assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);

s)

autorizza la conclusione di accordi di lavoro conformemente all'articolo 43;

t)

sulla base di una proposta del direttore in conformità dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), e dopo aver consultato il comitato dei regolatori e ottenuto il suo parere favorevole in conformità dell'articolo 22, paragrafo 5, lettera f), adotta e pubblica il regolamento interno di cui all'articolo 14, paragrafo 5.

2.   Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile, con cui delega al direttore i pertinenti poteri dell'autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione di detta delega di poteri. Il direttore è autorizzato a subdelegare tali poteri.

3.   Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore e quelli subdelegati da quest'ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore. Le circostanze eccezionali sono rigorosamente limitate a questioni di amministrazione, di bilancio o di direzione e lasciano impregiudicata la piena indipendenza del direttore in relazione ai suoi compiti in conformità dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera c).

Articolo 20

Programmazione annuale e pluriennale

1.   Ogni anno il direttore elabora un progetto di documento di programmazione contenente la programmazione annuale e pluriennale e lo presenta al consiglio di amministrazione e al comitato dei regolatori.

Il consiglio di amministrazione adotta il progetto di documento di programmazione dopo aver ricevuto il parere favorevole del comitato dei regolatori e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 gennaio.

Il progetto di documento di programmazione deve essere conforme al progetto preliminare di bilancio stabilito in conformità dell'articolo 33, paragrafi 1, 2 e 3.

Tenendo conto del parere della Commissione, dopo aver ricevuto il parere favorevole del comitato dei regolatori e in seguito alla sua presentazione al Parlamento europeo da parte del direttore, il consiglio di amministrazione adotta il documento di programmazione. Il consiglio di amministrazione trasmette il documento di programmazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 dicembre.

Il documento di programmazione è adottato fatta salva la procedura di bilancio annuale ed è reso pubblico.

Il documento di programmazione diventa definitivo dopo l'approvazione definitiva del bilancio generale e, se necessario, è adeguato di conseguenza.

2.   La programmazione annuale di cui al documento di programmazione comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione. Contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e un'indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ciascuna azione, ivi compreso un riferimento ai gruppi di lavoro dell'ACER incaricati di contribuire alla stesura dei rispettivi documenti, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. La programmazione annuale è coerente con la programmazione pluriennale di cui al paragrafo 4. Indica chiaramente quali compiti sono stati aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente.

3.   Quando all'ACER viene assegnato un nuovo compito, il consiglio di amministrazione modifica il documento di programmazione adottato.

Le modifiche sostanziali del documento di programmazione sono adottate con la stessa procedura stabilita per il documento di programmazione iniziale. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore il potere di presentare modifiche non sostanziali del documento di programmazione.

4.   La programmazione pluriennale di cui al documento di programmazione definisce la programmazione strategica generale, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di prestazione. Definisce inoltre la programmazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale.

La programmazione delle risorse viene aggiornata ogni anno. La programmazione strategica è aggiornata all'occorrenza, in particolare per adattarla all'esito della valutazione di cui all'articolo 45.

Articolo 21

Composizione del comitato dei regolatori

1.   Il comitato dei regolatori è composto da:

a)

rappresentanti ad alto livello delle autorità di regolazione, a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944 e all'articolo 39, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE, e da un supplente per Stato membro proveniente dall'attuale personale dirigente di tali autorità, entrambi nominati dall'autorità di regolazione;

b)

un rappresentante, senza diritto di voto, della Commissione.

Nel comitato dei regolatori è ammesso un solo rappresentante dell'autorità di regolazione per Stato membro.

2.   Il comitato dei regolatori elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente quando quest'ultimo non è in grado di esercitare le sue funzioni. La durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di due anni e mezzo ed è rinnovabile. Il mandato del presidente e quello del vicepresidente scadono comunque quando essi cessano di essere membri del comitato dei regolatori.

Articolo 22

Funzioni del comitato dei regolatori

1.   Il comitato dei regolatori delibera a maggioranza di due terzi dei suoi membri presenti. Ciascun membro dispone di un voto.

2.   Il comitato dei regolatori adotta e pubblica il proprio regolamento interno. Il regolamento interno fissa le modalità di voto in modo dettagliato, in particolare le condizioni in cui un membro può agire a nome di un altro membro e, eventualmente, le regole in materia di quorum. Il regolamento interno può prevedere metodi di lavoro specifici per l'esame delle questioni che sorgono nel contesto delle iniziative di cooperazione regionale.

3.   Nello svolgimento dei compiti conferitigli dal presente regolamento e fatto salvo che i suoi membri agiscono a nome della loro rispettiva autorità di regolazione, il comitato dei regolatori agisce in piena autonomia, senza chiedere né accettare istruzioni da parte dei governi degli Stati membri, dalla Commissione o da un altro soggetto pubblico o privato.

4.   Le funzioni di segretariato del comitato dei regolatori sono svolte dall'ACER.

5.   Il comitato dei regolatori:

a)

presenta un parere e, se del caso, osservazioni e modifiche del testo delle proposte del direttore per i progetti di parere, le raccomandazioni e le decisioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, agli articoli da 4 a 8, all'articolo 9, paragrafi 1 e 3, all'articolo 10, all'articolo 11, lettera c), all'articolo 13, all'articolo 15, paragrafo 4, e agli articoli 30 e 43 la cui adozione viene presa in considerazione;

b)

nella sua sfera di competenza, fornisce orientamenti al direttore nello svolgimento dei compiti di quest'ultimo, fatti salvi i compiti dell'ACER di cui al regolamento (UE) n. 1227/2011, e fornisce orientamenti ai gruppi di lavoro dell'ACER istituiti a noma dell'articolo 30;

c)

fornisce un parere al consiglio di amministrazione sul candidato direttore a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 23, paragrafo 2;

d)

approva il documento di programmazione a norma dell'articolo 20, paragrafo 1;

e)

approva la sezione indipendente sulle attività di regolamentazione della relazione annuale, in ottemperanza dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera k), e dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera i);

f)

presenta un parere al consiglio di amministrazione concernente il regolamento interno a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, e dell'articolo 30, paragrafo 3;

g)

presenta un parere al consiglio di amministrazione concernente i piani di comunicazione e divulgazione di cui all'articolo 41;

h)

presenta un parere al consiglio di amministrazione concernente il regolamento interno per le relazioni con i paesi terzi o le organizzazioni internazionali di cui all'articolo 43.

6.   Il Parlamento europeo è informato del progetto di ordine del giorno delle successive riunioni del comitato dei regolatori almeno due settimane prima. Entro due settimane da tali riunioni il progetto di processo verbale è trasmesso al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo può invitare il presidente del comitato dei regolatori o il vicepresidente, nel pieno rispetto della loro indipendenza, a fare una dichiarazione presso la sua commissione competente e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima.

Articolo 23

Il direttore

1.   L'ACER è gestita dal suo direttore che agisce conformemente agli orientamenti di cui all'articolo 22, paragrafo 5, lettera b), e, ove previsto dal presente regolamento, ai pareri del comitato dei regolatori. Fatti salvi i rispettivi ruoli del consiglio di amministrazione e del comitato dei regolatori in relazione ai compiti del direttore, il direttore non sollecita né accetta alcuna istruzione da alcun governo, dalle istituzioni dell'Unione o da alcun soggetto pubblico o privato. Il direttore rende conto del suo operato al consiglio di amministrazione con riguardo a questioni di amministrazione, bilancio e direzione, ma rimane pienamente indipendente nell'espletamento delle sue mansioni in conformità dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera c). Il direttore può partecipare alle riunioni del comitato dei regolatori in veste di osservatore.

2.   Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del comitato dei regolatori, in base ai suoi meriti, alle sue competenze e alla sua esperienza relativa al settore dell'energia, venendo scelto da un elenco di almeno tre candidati proposto dalla Commissione, in seguito a una procedura di selezione aperta e trasparente. Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione rende una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo e risponde alle domande rivolte dai membri di quest'ultima. Ai fini della conclusione del contratto con il direttore l'ACER è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione.

3.   Il mandato del direttore è di cinque anni. Durante i nove mesi che precedono lo scadere di questo periodo, la Commissione procede a una valutazione. Nella valutazione la Commissione esamina in particolare:

a)

la prestazione del direttore;

b)

gli obblighi e le necessità dell'ACER negli anni successivi.

4.   Il consiglio di amministrazione, deliberando su proposta della Commissione, previa consultazione del comitato dei regolatori e tenendo nella massima considerazione la valutazione e il parere del comitato dei regolatori e solo se giustificato sulla base dei doveri e delle necessità dell'ACER, può prorogare una volta il mandato del direttore per un periodo non superiore a cinque anni. Il direttore il cui mandato sia stato prorogato non deve partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo di proroga.

5.   Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore. Entro un mese dalla proroga del suo mandato, il direttore può essere invitato a fare una dichiarazione dinanzi alla competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di tale commissione.

6.   Se il suo mandato non è prorogato, il direttore resta in carica fino alla nomina del suo successore.

7.   Il direttore può essere rimosso dalla sua carica solo con una decisione del consiglio di amministrazione dopo aver ottenuto il parere favorevole del comitato dei regolatori. Il consiglio di amministrazione prende tale decisione a maggioranza di due terzi dei suoi membri.

8.   Il Parlamento europeo e il Consiglio possono invitare il direttore a presentare una relazione sull'esecuzione dei suoi compiti. Il Parlamento europeo può invitare il direttore a fare una dichiarazione presso la sua commissione competente e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima.

Articolo 24

Compiti del direttore

1.   Il direttore:

a)

è il rappresentante legale dell'ACER e ha il compito di provvedere alla sua gestione corrente;

b)

prepara i lavori del consiglio di amministrazione, partecipa, senza diritto di voto, ai lavori di quest'ultimo e ha la responsabilità delle decisioni adottate dal consiglio di amministrazione;

c)

redige, adotta e pubblica pareri, raccomandazioni e decisioni e conduce consultazioni in merito;

d)

è responsabile dell'esecuzione del programma di lavoro annuale dell'ACER sotto la guida del comitato dei regolatori e sotto il controllo amministrativo del consiglio di amministrazione;

e)

prende le disposizioni necessarie, in particolare per quanto concerne l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento dell'ACER conformemente al presente regolamento;

f)

prepara annualmente un progetto di programma di lavoro dell'ACER per l'anno seguente e, previa adozione da parte del consiglio di amministrazione, lo presenta al comitato dei regolatori, al Parlamento europeo e alla Commissione entro il 31 gennaio ogni anno;

g)

è responsabile dell'attuazione del documento di programmazione e della rendicontazione circa la sua attuazione al consiglio di amministrazione;

h)

redige un progetto preliminare di bilancio dell'ACER ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, ed esegue il bilancio dell'ACER ai sensi degli articoli 34 e 35;

i)

ogni anno prepara e presenta al consiglio di amministrazione un progetto di relazione annuale il quale prevede una sezione indipendente dedicata alle attività di regolamentazione dell'ACER e una parte dedicata alle questioni finanziarie e amministrative;

j)

prepara un piano di azione sulla scorta delle conclusioni delle relazioni di audit e delle valutazioni interne ed esterne e delle indagini dell'OLAF e riferisce sui progressi compiuti ogni sei mesi alla Commissione e periodicamente al consiglio di amministrazione;

k)

decide se, ai fini dello svolgimento efficace ed efficiente dei compiti dell'ACER, è necessario inviare uno o più membri del personale in uno o più Stati membri.

Ai fini del primo comma, lettera k), prima di decidere di istituire un ufficio locale il direttore chiede il parere degli Stati membri interessati, compreso lo Stato membro che ospita la sede dell'ACER, e ottiene l'accordo preventivo della Commissione e del consiglio di amministrazione. La decisione è basata su un'adeguata analisi costi-benefici e precisa l'ambito delle attività da espletarsi presso detto ufficio locale in modo da evitare costi inutili e duplicazioni delle funzioni amministrative dell'ACER.

2.   Ai fini del presente articolo, paragrafo 1, lettera c), i pareri, le raccomandazioni e le decisioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, agli articoli da 4 a 8, all'articolo 9, paragrafi 1 e 3, all'articolo 10, all'articolo 11, lettera c), all'articolo 13, all'articolo 15, paragrafo 4, e agli articoli 30 e 43 devono essere adottati solo dopo aver ottenuto il parere favorevole del comitato dei regolatori.

Prima di sottoporre pareri, raccomandazioni o decisioni al voto del comitato dei regolatori, il direttore trasmette sufficientemente in anticipo le proposte di progetti di pareri, raccomandazioni o decisioni al gruppo di lavoro pertinente per consultazione.

Il direttore:

a)

tiene conto delle osservazioni e delle modifiche del comitato dei regolatori e ripresenta a quest'ultimo la versione rivista del progetto di parere, raccomandazione o decisione onde ottenere un parere favorevole;

b)

può ritirare i progetti di pareri, raccomandazioni e decisioni presentati a condizione che il direttore trasmetta una spiegazione scritta debitamente giustificata qualora sia in disaccordo con le modifiche presentate dal comitato dei regolatori;

In caso di ritiro di un progetto di parere, raccomandazione o decisione, il direttore ha facoltà di presentare un nuovo progetto di parere, raccomandazione o decisione secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 5, lettera a), e al secondo comma del presente paragrafo. Ai fini del presente paragrafo, terzo comma, lettera a), se il direttore si discosta o respinge le osservazioni e le modifiche ricevute dal comitato dei regolatori, il direttore deve inoltre fornire una motivazione scritta debitamente giustificata.

Se il comitato dei regolatori non esprime un parere favorevole sul testo ripresentato del progetto di parere, raccomandazione o decisione perché le sue osservazioni e modifiche non sono state adeguatamente rispecchiate nel testo ripresentato, il direttore può rivedere ulteriormente il testo del progetto di parere, raccomandazione o decisione conformemente alle modifiche e alle osservazioni proposte dal comitato dei regolatori per ottenere il suo parere favorevole, senza dover consultare nuovamente il gruppo di lavoro competente o dover fornire ulteriori motivazioni scritte.

Articolo 25

Istituzione e composizione della commissione dei ricorsi

1.   L'ACER istituisce una commissione dei ricorsi.

2.   La commissione dei ricorsi è composta da sei membri e da sei supplenti selezionati fra gli alti funzionari ancora in carica o fuori servizio delle autorità di regolamentazione, delle autorità sulla concorrenza o di altre istituzioni dell'Unione o nazionali o con un'esperienza pertinente nel settore dell'energia. La commissione dei ricorsi nomina il suo presidente.

I membri della commissione dei ricorsi sono formalmente nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione, in seguito a un invito pubblico a manifestare interesse e previa consultazione del comitato dei regolatori.

3.   La commissione dei ricorsi adotta e pubblica il proprio regolamento interno. Detto regolamento definisce in modo dettagliato le modalità organizzative e operative della commissione dei ricorsi e la procedura che si applica ai ricorsi presentati dinanzi alla commissione in conformità dell'articolo 28. La commissione dei ricorsi informa la Commissione circa il progetto di regolamento interno, nonché qualsivoglia modifica significativa a esso apportata. La Commissione può formulare un parere su tali norme entro tre mesi dalla data di ricevimento della notifica.

Il bilancio dell'ACER ha una linea distinta per il finanziamento della segreteria della commissione dei ricorsi.

4.   Le decisioni della commissione dei ricorsi sono adottate a maggioranza di almeno quattro dei suoi sei membri. La commissione dei ricorsi si riunisce quando è necessario.

Articolo 26

Membri della commissione dei ricorsi

1.   Il mandato dei membri della commissione dei ricorsi è di cinque anni. Tale mandato è rinnovabile una volta.

2.   I membri della commissione dei ricorsi sono indipendenti nelle loro decisioni. Essi non sono vincolati da alcuna istruzione. Essi non esercitano altre funzioni in seno all'ACER, nel suo consiglio di amministrazione, nel suo comitato dei regolatori né nei gruppi di lavoro. Durante il loro mandato i membri della commissione dei ricorsi possono essere esonerati dalle loro funzioni solo per gravi motivi e se il consiglio di amministrazione decide in tal senso, previo parere del comitato dei regolatori.

Articolo 27

Esclusione e ricusazione nella commissione dei ricorsi

1.   I membri della commissione dei ricorsi non prendono parte a un procedimento di ricorso in atto in caso di conflitto di interessi, se vi hanno precedentemente preso parte come rappresentanti di una delle parti, o se sono intervenuti nell'adozione della decisione oggetto del ricorso.

2.   Un membro della commissione dei ricorsi informa la commissione se, per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 o per qualsivoglia altro motivo, ritiene che un altro membro non possa partecipare alla procedura di ricorso. Una delle parti del procedimento può ricusare un membro della commissione dei ricorsi per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 oppure per sospetta parzialità. Tale ricusazione non è ammessa se si fonda sulla nazionalità dei membri o quando una delle parti nella procedura di ricorso, pur essendo a conoscenza dell'esistenza di un motivo di ricusazione, abbia compiuto atti procedurali nella procedura di ricorso diversi dalla ricusazione della composizione della commissione dei ricorsi.

3.   La commissione dei ricorsi decide quali provvedimenti debbano essere adottati nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, senza la partecipazione del membro interessato. Ai fini della decisione, il membro interessato è sostituito alla commissione dei ricorsi dal suo supplente. Se quest'ultimo si trova in una situazione simile a quella del membro, il presidente designa un sostituto fra i supplenti disponibili.

4.   I membri della commissione dei ricorsi si impegnano ad agire in modo indipendente nell'interesse pubblico. A tal fine essi rendono una dichiarazione scritta d'impegno e una dichiarazione scritta d'interessi con la quale indicano l'assenza di interessi che potrebbero essere considerati contrastanti con la loro indipendenza o interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali. Tali dichiarazioni sono rese pubbliche ogni anno.

Articolo 28

Decisioni impugnabili

1.   Qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le autorità di regolamentazione, può proporre un ricorso contro una decisione, di cui all'articolo 2, lettera d), presa nei suoi confronti e contro una decisione che, pur apparendo come una decisione presa nei confronti di un'altra persona, la riguardi direttamente e individualmente.

2.   Il ricorso comprende una memoria contenente i motivi ed è presentato per iscritto all'ACER entro due mesi dalla notifica alla persona interessata della misura o, in assenza di notifica, entro due mesi dalla data in cui l'ACER ha pubblicato la sua decisione. La commissione dei ricorsi decide in merito entro quattro mesi dalla data di presentazione del ricorso.

3.   Il ricorso proposto ai sensi del paragrafo 1 non ha effetto sospensivo. La commissione dei ricorsi può tuttavia sospendere l'esecuzione della decisione impugnata se ritiene che le circostanze lo consentano.

4.   Se il ricorso è ammissibile, la commissione dei ricorsi ne esamina la fondatezza. Ogniqualvolta sia necessario, invita le parti del procedimento di ricorso a presentare, entro un termine determinato, le osservazioni sulle notificazioni trasmesse o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti del procedimento di ricorso. Dette parti possono presentare osservazioni orali.

5.   La commissione dei ricorsi può confermare la decisione o deferire la causa all'organo competente dell'ACER. Quest'ultimo è vincolato dalla decisione della commissione dei ricorsi.

6.   Le decisioni adottate dalla commissione dei ricorsi sono pubblicate dall'ACER.

Articolo 29

Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia

I ricorsi per l'annullamento di una decisione dell'ACER a norma del presente regolamento e i ricorsi per aver omesso di agire entro i termini applicabili possono essere presentati dinanzi alla Corte di giustizia solo dopo l'esaurimento della procedura di ricorso di cui all'articolo 28. L'ACER adotta i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia.

Articolo 30

Gruppi di lavoro

1.   Se giustificato e, in particolare, per coadiuvare il direttore e il comitato dei regolatori nell'attività di regolamentazione e per elaborare i pareri, le raccomandazioni e le decisioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, agli articoli da 4 a 8, all'articolo 9, paragrafi 1 e 3, all'articolo 10, all'articolo 11, lettera c), all'articolo 13, all'articolo 15, paragrafo 4, e agli articoli 30 e 43, il consiglio di amministrazione istituisce o sopprime gruppi di lavoro sulla base di una proposta congiunta del direttore e del comitato dei regolatori.

L'istituzione e la soppressione di un gruppo di lavoro richiedono un parere favorevole del comitato dei regolatori.

2.   I gruppi di lavoro sono composti da esperti appartenenti al personale dell'ACER e alle autorità di regolamentazione. Esperti della Commissione possono partecipare ai gruppi di lavoro. L'ACER non si fa carico dei costi di partecipazione ai gruppi di lavoro dell'ACER degli esperti appartenenti al personale delle autorità di regolamentazione. I gruppi di lavoro prendono in considerazione le opinioni di esperti di altre pertinenti autorità nazionali nei casi in cui tali autorità siano competenti.

3.   Il consiglio di amministrazione adotta e pubblica il regolamento interno dei gruppi di lavoro sulla base di una proposta del direttore, dopo aver consultato il comitato dei regolatori e aver ottenuto il suo parere favorevole.

4.   I gruppi di lavoro dell'ACER realizzano le attività loro assegnate nel documento di programmazione adottato a norma dell'articolo 20 e qualunque attività di cui al presente regolamento loro assegnata dal comitato dei regolatori e dal direttore.

Capo III

Formazione e struttura del bilancio

Articolo 31

Struttura del bilancio

1.   Fatte salve altre risorse le entrate dell'ACER sono costituite da:

a)

un contributo dell'Unione;

b)

le tasse pagate all'ACER ai sensi dell'articolo 32;

c)

i contributi volontari provenienti dagli Stati membri o dalle autorità di regolazione, di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g);

d)

lasciti, donazioni o sovvenzioni ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera g).

2.   Le spese dell'ACER comprendono spese di personale, amministrative, di infrastruttura e di esercizio.

3.   Le entrate e le spese dell'ACER devono risultare in pareggio.

4.   Per ogni esercizio di bilancio, che coincide con l'anno civile, tutte le entrate e le spese dell'ACER sono oggetto di previsioni e sono iscritte nel suo bilancio.

5.   Le entrate dell'ACER non ne compromettono la neutralità, l'indipendenza o l'obiettività.

Articolo 32

Tasse

1.   Le tasse sono dovute all'ACER nei seguenti casi:

a)

per la richiesta di una decisione di deroga ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento e decisioni sulla ripartizione transfrontaliera dei costi adottate dall'ACER a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 347/2013;

b)

per la raccolta, il trattamento, l'elaborazione e l'analisi delle informazioni comunicate da operatori di mercato o da soggetti che effettuano la comunicazione per loro conto a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1227/2011.

2.   Le tasse di cui al paragrafo 1 e le relative modalità di pagamento sono fissate dalla Commissione al termine di una consultazione pubblica e previa consultazione del consiglio di amministrazione e del comitato dei regolatori. Le tasse sono proporzionate al costo dei pertinenti servizi forniti in maniera efficace sotto il profilo dei costi e sono sufficienti a coprire tale costo. Esse sono fissate a un livello tale da garantire che non siano discriminatorie e che si evitino eccessivi oneri finanziari o amministrativi per gli operatori di mercato o i soggetti che agiscono per loro conto.

La Commissione riesamina periodicamente il livello di tali tasse sulla base di una valutazione e, se del caso, adegua il livello di dette tasse e le relative modalità di pagamento.

Articolo 33

Stesura del bilancio

1.   Ogni anno il direttore elabora un progetto di stato di previsione comprendente le spese operative e il programma di lavoro previsto per l'esercizio finanziario successivo e trasmette il suddetto progetto di stato di previsione al consiglio di amministrazione unitamente a un organigramma provvisorio.

2.   Il progetto di stato di previsione si basa sugli obiettivi e sui risultati previsti del documento di programmazione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, e tiene conto delle risorse finanziarie necessarie per conseguire tali obiettivi e risultati previsti.

3.   Ogni anno il consiglio di amministrazione, sulla base del progetto di stato di previsione elaborato dal direttore, adotta un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'ACER per l'esercizio successivo.

4.   Il progetto di stato di previsione, che comporta un progetto di tabella dell'organico, è trasmesso dal consiglio di amministrazione alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno. Prima dell'adozione dello stato di previsione, il progetto preparato dal direttore viene trasmesso al comitato dei regolatori che può emettere un parere motivato in merito.

5.   Lo stato di previsione di cui al paragrafo 3 è trasmesso dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, con il progetto di bilancio generale dell'Unione.

6.   Sulla base del progetto di stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione le previsioni che essa ritiene necessarie relativamente all'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale dell'Unione conformemente agli articoli da 313 a 316 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

7.   Il Consiglio nella veste di autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'ACER.

8.   Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'ACER. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione. Se necessario, il bilancio viene opportunamente adeguato.

9.   Qualsiasi modifica del bilancio, inclusa la tabella dell'organico, segue la medesima procedura.

10.   Entro il 5 luglio 2020, la Commissione valuta se le risorse finanziarie e umane a disposizione dell'ACER le consentano di svolgere il suo ruolo a norma del presente regolamento, vale a dire contribuire alla creazione di un mercato interno dell'energia e alla sicurezza energetica a vantaggio dei consumatori dell'Unione.

11.   Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere un'incidenza finanziaria significativa sul finanziamento del bilancio dell'ACER, segnatamente i progetti di natura immobiliare. Il consiglio di amministrazione informa anche la Commissione della propria intenzione. Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, lo trasmette all'ACER entro due settimane dalla notifica del progetto in questione. In assenza di risposta, l'ACER può procedere con il progetto previsto.

Articolo 34

Esecuzione e controllo del bilancio

1.   Il direttore esercita le funzioni di ordinatore e dà esecuzione al bilancio dell'ACER.

2.   Entro il 1o marzo successivo al completamento dell'esercizio, il contabile dell'ACER trasmette i conti provvisori, accompagnati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti. Il contabile dell'ACER trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio anche al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 marzo dell'esercizio successivo. Il contabile della Commissione procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati, conformemente all'articolo 245 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio («regolamento finanziario») (22).

Articolo 35

Rendicontazione e discarico

1.   Il contabile dell'ACER trasmette i conti provvisori dell'esercizio (anno N) al contabile della Commissione e alla Corte dei conti entro il 1o marzo dell'esercizio successivo (anno N+1).

2.   L'ACER trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio N entro il 31 marzo dell'esercizio N+1.

Entro il 31 marzo dell'esercizio N+1, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'ACER alla Corte dei conti. La Commissione trasmette inoltre la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio è trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.   Non appena ricevute le osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'ACER per l'esercizio N, secondo le disposizioni dell'articolo 246 del regolamento finanziario, il contabile stabilisce i conti definitivi dell'ACER sotto la propria responsabilità per l'esercizio in causa. Il direttore li trasmette, per un parere, al consiglio di amministrazione.

4.   Il consiglio di amministrazione esprime un parere sui conti definitivi dell'ACER per l'esercizio N.

5.   Entro il 1o luglio dell'esercizio N+1, il contabile dell'ACER trasmette tali conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

6.   I conti definitivi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre dell'esercizio N+1.

7.   Entro il 30 settembre dell'esercizio N+1 il direttore trasmette alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Il direttore trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione e alla Commissione.

8.   Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, ogni informazione necessaria per la corretta applicazione della procedura di discarico per l'esercizio N in conformità dell'articolo 109, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013.

9.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico, entro il 15 maggio dell'esercizio N+2, al direttore sull'esecuzione del bilancio dell'esercizio finanziario N.

Articolo 36

Regolamentazione finanziaria

La regolamentazione finanziaria applicabile all'ACER è adottata dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Tale regolamentazione può discostarsi dal regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'ACER e previo accordo della Commissione.

Articolo 37

Lotta antifrode

1.   Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita ai sensi del regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (23), l'ACER aderisce all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini interne svolte dall'OLAF (24) e adotta le opportune disposizioni applicabili al personale dell'ACER utilizzando i modelli riportati nell'allegato di tale accordo.

2.   La Corte dei conti ha potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, con riguardo ai beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione dall'ACER.

3.   L'OLAF può svolgere indagini, ivi inclusi accertamenti e verifiche in loco, al fine di determinare se vi sia stata frode, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione nell'ambito di una sovvenzione o un contratto finanziato dall'ACER conformemente alle disposizioni e secondo le procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (25).

4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione dell'ACER contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Corte dei conti europea e l'OLAF a procedere a tali revisioni contabili e indagini conformemente alle loro rispettive competenze.

Capo IV

Disposizioni generali e finali

Articolo 38

Privilegi, immunità e accordo sulla sede

1.   All'ACER e al suo personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea allegato al TUE e al TFUE.

2.   Le necessarie disposizioni relative all'insediamento dell'ACER nello Stato membro ospitante e alle strutture che quest'ultimo deve mettere a disposizione, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell'ACER e ai relativi familiari, sono fissate in un accordo concluso fra l'ACER e lo Stato membro che ne ospita la sede. La conclusione dell'accordo è subordinata all'approvazione del consiglio di amministrazione.

Articolo 39

Personale

1.   Al personale dell'ACER, compreso il direttore, si applicano lo statuto dei funzionari, il regime e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione ai fini dell'applicazione dello statuto e del regime.

2.   Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le modalità di applicazione adeguate, a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari.

3.   L'ACER esercita, relativamente al suo personale, le competenze conferite all'autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari e all'autorità abilitata dal regime a stipulare contratti.

4.   Il consiglio di amministrazione può adottare disposizioni per consentire l'assunzione presso l'ACER, in regime di trasferta, di esperti nazionali degli Stati membri.

Articolo 40

Responsabilità dell'ACER

1.   La responsabilità contrattuale dell'ACER è regolata dal diritto applicabile al contratto in causa.

Per qualsiasi clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato dall'ACER è competente la Corte di giustizia.

2.   In materia di responsabilità extracontrattuale, l'ACER risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni cagionati da essa o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

3.   La Corte di giustizia è competente sulle controversie inerenti il risarcimento dei danni di cui al paragrafo 2.

4.   La responsabilità personale finanziaria e disciplinare degli agenti nei confronti dell'ACER è disciplinata dalle disposizioni pertinenti applicabili al personale dell'ACER.

Articolo 41

Trasparenza e comunicazione

1.   Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (26) si applica ai documenti detenuti dall'ACER.

2.   Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni pratiche di attuazione del regolamento (CE) n 1049/2001.

3.   Le decisioni adottate dall'ACER ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia presso il mediatore o essere oggetto di un ricorso alla Corte di giustizia, alle condizioni rispettivamente previste agli articoli 228 e 263 TFUE.

4.   Il trattamento di dati personali da parte dell'ACER è soggetto alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (27). Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1725 da parte dell'ACER, anche in relazione alle misure riguardanti la nomina del responsabile della protezione dei dati dell'ACER. Tali misure sono stabilite previa consultazione del garante europeo della protezione dei dati.

5.   L'ACER può svolgere attività di comunicazione di propria iniziativa nel settore di sua competenza. L'assegnazione delle risorse alle attività di comunicazione non pregiudica lo svolgimento efficace dei compiti di cui agli articoli da 3 a 13. Le attività di comunicazione sono effettuate conformemente ai pertinenti programmi di comunicazione e divulgazione adottati dal consiglio di amministrazione.

Articolo 42

Protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

1.   L'ACER adotta proprie norme di sicurezza, che devono essere equivalenti a quelle della Commissione per la protezione delle informazioni classificate dell'Unione europea (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate, comprese le disposizioni relative allo scambio, al trattamento e alla conservazione di tali informazioni quali stabilite nelle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (28) e (UE, Euratom) 2015/444 (29) della Commissione.

2.   L'ACER può inoltre decidere di applicare le decisioni della Commissione di cui al paragrafo 1, mutatis mutandis. Tra le norme di sicurezza dell'ACER figurano anche disposizioni per lo scambio, il trattamento e la conservazione delle informazioni classificate dell'Unione europea e delle informazioni sensibili non classificate.

Articolo 43

Accordi di cooperazione

1.   L'ACER è aperta alla partecipazione di paesi terzi che hanno concluso accordi con l'Unione e che hanno adottato e applicano le norme pertinenti del diritto unionale nel settore dell'energia, comprese, in particolare, le norme concernenti le autorità di regolazione indipendenti, l'accesso di terzi a infrastrutture e la separazione, gli scambi di energia e la gestione del sistema, la partecipazione e la protezione dei consumatori, nonché le pertinenti norme nei settori dell'ambiente e della concorrenza.

2.   Fatta salva la conclusione di un accordo in tal senso tra l'Unione e i paesi terzi di cui al paragrafo 1, l'ACER può altresì svolgere i suoi compiti a norma degli articoli da 3 a 13 anche per quanto riguarda i paesi terzi, purché tali paesi terzi abbiano adottato e applicato le norme pertinenti a norma del paragrafo 1 e hanno dato mandato all'ACER di coordinare le attività delle rispettive autorità di regolazione con quelle delle autorità di regolazione degli Stati membri. Solo in questi casi i riferimenti a questioni di carattere transfrontaliero riguardano le frontiere tra l'Unione e paesi terzi, e non le frontiere tra due Stati membri.

3.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 prevedono le modalità dirette a precisare la natura, la portata e le modalità della partecipazione di questi paesi ai lavori dell'ACER, comprese le disposizioni relative ai contributi finanziari e al personale.

4.   Il consiglio di amministrazione adotta un regolamento interno per le relazioni con i paesi terzi di cui al paragrafo 1 previo parere favorevole del comitato dei regolatori. La Commissione garantisce che l'ACER operi nell'ambito del proprio mandato e del quadro istituzionale vigente stipulando un accordo adeguato con il direttore dell'ACER.

Articolo 44

Regime linguistico

1.   Le disposizioni del regolamento n. 1 del Consiglio (30) si applicano all'ACER.

2.   Il consiglio di amministrazione decide in merito alle disposizioni interne in materia linguistica dell'ACER.

3.   I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'ACER sono forniti dal Centro di traduzione per gli organismi dell'Unione europea.

Articolo 45

Valutazione

1.   Entro il 5 luglio 2024, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione, con l'assistenza di un esperto esterno indipendente, svolge una valutazione per fare il punto dei risultati dell'ACER in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti. La valutazione riguarda, in particolare, l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'ACER e le implicazioni finanziarie di tali modifiche.

2.   Se ritiene che l'esistenza continuata dell'ACER non sia più giustificata rispetto agli obiettivi, al mandato e ai compiti che le sono stati assegnati, la Commissione può proporre di modificare opportunamente o abrogare il presente regolamento, previa adeguata consultazione dei portatori di interessi e del comitato dei regolatori.

3.   La Commissione trasmette le risultanze della valutazione di cui al paragrafo 1, insieme alle proprie conclusioni, al Parlamento europeo, al Consiglio e al comitato dei regolatori dell'ACER. Le risultanze della valutazione sono pubblicate.

4.   Entro il 31 ottobre 2025, e successivamente almeno ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione del presente regolamento e, in particolare, dei compiti dell'ACER che comportano decisioni individuali. Tali relazioni tengono conto, se del caso, dei risultati della valutazione di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/943.

La Commissione, ove opportuno, presenta una proposta legislativa unitamente alla sua relazione.

Articolo 46

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 713/2009 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 47

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)   GU C 288 del 31.8.2017, pag. 91.

(2)   GU C 342 del 12.10.2017, pag. 79.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 maggio 2019.

(4)  Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1).

(5)  Cfr. allegato I.

(6)  Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).

(8)  Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(10)  Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (cfr. pag. 125 della presente Gazzetta ufficiale).

(11)  Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

(12)  Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

(13)  Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea sulle agenzie decentrate, del 19.7.2012.

(14)  Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).

(15)  Regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio del 28 novembre 1994 relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1).

(16)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, e istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

(17)  Decisione adottata di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri il 7 dicembre 2009 relativa alla fissazione della sede dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 322, del 9.12.2009, pag. 39).

(18)  Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (cfr. pag. 54 della presente Gazzetta ufficiale).

(19)  Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36).

(20)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(21)  Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU L 197 del 25.7.2015, pag. 24).

(22)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(23)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(24)   GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(25)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(26)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(27)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(28)  Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

(29)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

(30)  Regolamento n. 1 del Consiglio che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).


ALLEGATO I

Regolamento abrogato con la relativa modifica

Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia

(GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1)

 

Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009

Limitatamente al riferimento fatto dall'articolo 20 del regolamento (UE) n. 347/2013 all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 713/2009.


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 713/2009

Il presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 4

Articolo 2

Articolo 5

Articolo 3

Articolo 6, paragrafi da 1 a 3, e paragrafo 4, primo comma

Articolo 4

Articolo 6, paragrafo 4, commi da secondo a quinto, e paragrafi 5, 6 e 9

Articolo 5

Articoli 7 e 8

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9, paragrafi 1 e 2, primo comma

Articolo 10

Articolo 6, paragrafi 7 e 8

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 13

Articolo 10

Articolo 14

Articolo 11

Articolo 15

Articolo 2

Articolo 16

Articolo 3

Articolo 17

Articolo 12

Articolo 18

Articolo 13

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 14, paragrafi 1 e 2

Articolo 21

Articolo 14, paragrafi da 3 a 6

Articolo 22, paragrafi da 1 a 4

Articolo 15

Articolo 22, paragrafi 5 e 6

Articolo 16

Articolo 23

Articolo 17

Articolo 24

Articolo 18, paragrafi 1 e 2

Articolo 25, paragrafi 1, 2 e 4

Articolo 19, paragrafo 6

Articolo 25, paragrafo 3

Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 26

Articolo 18, paragrafi da 4 a 7

Articolo 27

Articolo 19, paragrafi da 1 a 5, e paragrafo 7

Articolo 28

Articolo 20

Articolo 29

Articolo 30

Articolo 21

Article 31

Articolo 22

Articolo 32

Articolo 23

Articolo 33

Articolo 24, paragrafi 1 e 2

Articolo 34

Articolo 24, paragrafo 3 e seguenti

Articolo 35

Articolo 25

Articolo 36

Articolo 37

Articolo 27

Articolo 38

Articolo 28

Articolo 39

Articolo 29

Articolo 40

Articolo 30

Articolo 41, paragrafi da 1 a 3

Articolo 42

Articolo 31

Articolo 43

Articolo 33

Articolo 44

Articolo 34

Articolo 45

Articolo 46

Articolo 35

Articolo 47


14.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 158/54


REGOLAMENTO (UE) 2019/943 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 2019

sul mercato interno dell'energia elettrica

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

(2)

L'Unione dell'energia mira a fornire ai clienti finali — famiglie e imprese — un approvvigionamento protetto, sicuro, sostenibile, competitivo e a prezzi accessibili. Tradizionalmente il sistema elettrico era dominato da monopoli verticalmente integrati, spesso di proprietà pubblica con grandi impianti centrali di energia nucleare o fossile. Il mercato interno dell'energia elettrica, la cui progressiva realizzazione è in atto dal 1999, ha lo scopo di offrire a tutti i consumatori dell'Unione una reale libertà di scelta, di creare nuove opportunità commerciali e di intensificare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile. Il mercato interno dell'energia elettrica ha incrementato la concorrenza, in particolare nel settore all'ingrosso, e gli scambi interzonali. Esso continua ad essere la base dell'efficienza del mercato dell'energia.

(3)

Il sistema energetico dell'Unione sta attraversando la più radicale trasformazione degli ultimi decenni e il mercato dell'energia elettrica è al centro di questo cambiamento. Il comune obiettivo di decarbonizzare il sistema energetico crea nuove opportunità e sfide per i partecipanti al mercato. Parallelamente, il progresso tecnologico comporta nuove forme di partecipazione dei consumatori e cooperazione transfrontaliera.

(4)

Il presente regolamento stabilisce norme volte a garantire il funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica e include requisiti relativi allo sviluppo dell'energia rinnovabile e alla politica ambientale, in particolare norme specifiche per taluni tipi di impianti di generazione di energia da fonti rinnovabili, per quanto concerne la responsabilità del bilanciamento, il dispacciamento e il ridispacciamento nonché la soglia per le emissioni di CO2 della nuova capacità di generazione ove tale capacità sia soggetta a misure temporanee per assicurare il necessario livello di adeguatezza delle risorse, ossia meccanismi di capacità.

(5)

È opportuno che all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili in piccoli impianti di generazione sia accordata priorità di dispacciamento, tramite uno specifico ordine di priorità nella metodologia di dispacciamento o tramite obblighi giuridici o regolamentari a carico dei gestori dei mercati affinché offrano tale energia elettrica sul mercato. La priorità di dispacciamento accordata alle stesse condizioni economiche nel quadro dei servizi di gestione del sistema dovrebbe essere considerata conforme al presente regolamento. In ogni caso la priorità di dispacciamento dovrebbe essere considerata compatibile con la partecipazione al mercato dell'energia elettrica da parte di impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili.

(6)

Gli interventi dello Stato, spesso progettati in modo non coordinato, hanno portato a un aumento delle distorsioni del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, con conseguenze negative per gli investimenti e gli scambi transfrontalieri.

(7)

In passato i clienti dell'energia elettrica erano soltanto passivi, spesso l'acquistavano a prezzi regolati che non avevano alcuna relazione diretta con il mercato. In futuro i clienti dovranno essere in grado di partecipare pienamente al mercato su un piano di parità con gli altri partecipanti e occorre che siano abilitati a gestire il proprio consumo energetico. Per integrare quote crescenti di energie rinnovabili, il futuro sistema elettrico dovrebbe avvalersi di tutte le fonti di flessibilità a disposizione, in particolare soluzioni sul versante della domanda e stoccaggio dell'energia, nonché della digitalizzazione attraverso l'integrazione di tecnologie innovative nel sistema elettrico. Al fine di ottenere un efficace decarbonizzazione al minor costo, il futuro sistema dell'energia elettrica dovrà altresì promuovere l'efficienza energetica. Il completamento del mercato interno dell'energia attraverso l'efficace integrazione delle energie rinnovabili può stimolare gli investimenti a lungo termine e contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione dell'energia e del quadro 2030 delle politiche per l'energia e il clima, come evidenziato nella comunicazione della Commissione del 22 gennaio 2014 intitolata «Quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030» e avallato nelle conclusioni adottate dal Consiglio europeo nella sua riunione del 23 e 24 ottobre 2014.

(8)

La maggiore integrazione del mercato e il passaggio a una produzione di energia elettrica più volatile richiedono ulteriori sforzi per coordinare le politiche energetiche nazionali con i paesi vicini e avvalersi delle opportunità degli scambi transfrontalieri di energia elettrica.

(9)

Si sono sviluppati quadri normativi che hanno consentito scambi di energia elettrica in tutta l'Unione. Tale sviluppo è stato basato sull'adozione di vari codici di rete e orientamenti per l'integrazione dei mercati dell'energia elettrica. Codici di rete e orientamenti contengono disposizioni sul mercato, la gestione del sistema, il collegamento in rete. Per assicurare la massima trasparenza e aumentare la certezza del diritto occorre adottare i principi fondamentali di funzionamento del mercato e di allocazione della capacità negli orizzonti temporali dei mercati di bilanciamento, giornaliero, infragiornaliero, del giorno prima, e a termine conformemente alla procedura legislativa ordinaria, riunendoli in un unico atto legislativo dell'Unione.

(10)

L'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione (5) istituisce un processo che permette ai gestori dei sistemi di trasmissione di delegare a terzi, in toto o in parte, le loro mansioni. I gestori dei sistemi di trasmissione deleganti dovrebbero continuare a essere responsabile dell'adempimento del presente regolamento. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di attribuire mansioni e obblighi a terzi. Tale attribuzione dovrebbe essere limitata agli obblighi e alle mansioni svolte a livello nazionale, come la compensazione degli sbilanciamenti. Le limitazioni relative a tale attribuzione non dovrebbero comportare inutili modifiche delle disposizioni nazionali vigenti. Ciononostante, i gestori dei sistemi di trasmissione dovrebbero continuare a essere responsabili dei compiti loro assegnati ai sensi dell'articolo 40 della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio. (6).

(11)

Per quanto concerne i mercati di bilanciamento, una formazione dei prezzi efficiente e non suscettibile di creare distorsioni nell'approvvigionamento di capacità di bilanciamento e di energia di bilanciamento presuppone che il prezzo dell'energia di bilanciamento non sia fissato dai contratti di capacità di bilanciamento. Ciò lascia impregiudicati i sistemi di dispacciamento che utilizzano un processo di programmazione integrato conformemente al regolamento (UE) 2017/2195.

(12)

Il regolamento (UE) 2017/2195 stabilisce, agli articoli 18, 30 e 32, che il metodo di determinazione dei prezzi sia per i prodotti standard che per i prodotti specifici dell'energia di bilanciamento crei incentivi positivi affinché i soggetti partecipanti al mercato mantengano il proprio bilanciamento o contribuiscano a ripristinare il bilanciamento del sistema nella loro zona del prezzo di sbilanciamento, riducendo così gli sbilanciamenti del sistema e i costi per la società. Tali approcci alla determinazione dei prezzi dovrebbe mirare all'uso economicamente efficiente della gestione della domanda e di altre risorse di bilanciamento, nel rispetto dei limiti di sicurezza operativa.

(13)

L'integrazione dei mercati dell'energia di bilanciamento dovrebbe agevolare il funzionamento efficiente del mercato infragiornaliero al fine di prevedere la possibilità per i soggetti partecipanti al mercato di bilanciarsi in un intervallo di tempo quanto più possibile vicino al tempo reale, consentito dagli orari di chiusura del mercato dell'energia di bilanciamento previsti all'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/2195. Solo gli sbilanciamenti rimanenti alla chiusura del mercato infragiornaliero dovrebbero essere bilanciati dai gestori dei sistemi di trasmissione con il mercato del bilanciamento. Il regolamento (UE) 2017/2195 prevede altresì, all'articolo 53, l'armonizzazione del periodo di regolazione degli sbilanciamenti nell'Unione, fissandolo a 15 minuti. Tale armonizzazione è intesa a favorire gli scambi infragiornalieri e lo sviluppo di un certo numero di prodotti di scambio con le stesse finestre di consegna.

(14)

Al fine di consentire ai gestori dei sistemi di trasmissione di acquisire e utilizzare la capacità di bilanciamento in modo efficiente ed economico e secondo criteri di mercato, è necessario favorire l'integrazione del mercato. A tale riguardo, il regolamento (UE) 2017/2195 definisce, al titolo IV, tre metodologie tramite le quali gli operatori dei sistemi di trasmissione hanno il diritto di allocare capacità interzonale per lo scambio di capacità di bilanciamento e per la condivisione delle riserve, quando ciò è corroborato da un'analisi costi-benefici: il processo di coottimizzazione, il processo di allocazione basato sul mercato e l'allocazione basata sull'analisi dell'efficienza economica. Al processo di allocazione coottimizzato si deve ricorrere su base giornaliera. Al contrario si può ricorrere al processo di allocazione basato sul mercato quando la contrattazione è effettuata al massimo con una settimana di anticipo rispetto alla fornitura della capacità di bilanciamento e ricorrere all'allocazione basata su un'analisi dell'efficienza economica quando la contrattazione è effettuata con più di una settimana di anticipo rispetto alla fornitura della capacità di bilanciamento, a condizione che i volumi allocati siano limitati e che sia effettuata una valutazione annualmente. Non appena la metodologia del processo di allocazione della capacità interzonale è approvata dalle autorità di regolazione competenti, due o più gestori di sistemi di trasmissione potrebbero iniziare ad applicarla per poter acquisire esperienza e per consentirne un'applicazione agevole in futuro da parte di un maggior numero di gestori dei sistemi di trasmissione. Ai fini dell'integrazione del mercato, l'applicazione di tali metodologie dovrebbe comunque essere armonizzata da tutti i gestori dei sistemi di trasmissione.

(15)

Il regolamento (UE) 2017/2195 stabilisce, al titolo V, che l'obiettivo generale della compensazione degli sbilanciamenti è assicurare che i responsabili del bilanciamento mantengano il proprio bilanciamento o aiutino a ripristinare il bilanciamento del sistema in modo efficiente e fornire incentivi agli operatori di mercato a mantenere il bilanciamento del sistema o a contribuire al suo ripristino. Per far sì che i mercati del bilanciamento, e il sistema energetico in generale, siano in grado di integrare la quota crescente di energia rinnovabile variabile, i prezzi di sbilanciamento dovrebbero rispecchiare il valore in tempo reale dell'energia. Tutti gli operatori di mercato dovrebbero rispondere finanziariamente degli squilibri che provocano nel sistema, corrispondenti alla differenza tra i volumi allocati e la posizione finale nel mercato. Per gli aggregatori di gestione della domanda, il volume allocato consiste nel volume di energia attivato fisicamente dal carico dei clienti partecipanti, in base a una metodologia di misurazione e di riferimento definita.

(16)

Il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione (7) stabilisce orientamenti dettagliati in materia di allocazione della capacità interzonale e di gestione della congestione relativamente al mercato del giorno prima e al mercato infragiornaliero, compresi i requisiti per l'adozione di metodologie comuni per determinare i volumi di capacità disponibili simultaneamente fra zone di offerta, i criteri per valutare l'efficienza nonché un processo di riesame per definire le zone di offerta. Gli articoli 32 e 34 del regolamento (UE) 2015/1222 stabiliscono norme sul riesame della configurazione delle zone di offerta, gli articoli 41 e 54 fissano limiti armonizzati quanto ai prezzi di equilibrio minimi e massimi per gli orizzonti temporali del giorno prima e infragiornaliero, l'articolo 59 contiene norme sugli orari di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale, mentre all'articolo 74 sono enunciate le norme relative alle metodologie di ripartizione dei costi di ridispacciamento e degli scambi in controflusso.

(17)

Il regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione (8) fissa norme dettagliate sull'allocazione della capacità interzonale nei mercati a termine, sulla definizione di una metodologia comune per determinare la capacità interzonale a lungo termine, sull'istituzione di una piattaforma unica di allocazione a livello europeo per offrire diritti di trasmissione a lungo termine e sulla possibilità di restituire diritti di trasmissione a lungo termine per successiva allocazione di capacità a termine o di trasferirli tra operatori del mercato. L'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/1719 stabilisce norme sui prodotti di copertura a termine.

(18)

Il regolamento (UE) 2016/631 della Commissione (9) fissa i requisiti per la connessione degli impianti di generazione di energia al sistema interconnesso, in particolare con riguardo ai gruppi di generazione sincroni, ai parchi di generazione e ai parchi di generazione offshore. Tali requisiti contribuiscono ad assicurare condizioni di concorrenza eque nel mercato interno dell'energia elettrica, a garantire la sicurezza del sistema e l'integrazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché a facilitare gli scambi commerciali di energia elettrica sul territorio dell'Unione. Gli articoli 66 e 67 del regolamento (UE) 2016/631 stabiliscono norme per le tecnologie emergenti nella generazione di energia elettrica.

(19)

Le zone di offerta che riflettono la distribuzione dell'offerta e della domanda costituiscono un elemento cardine degli scambi di energia elettrica basati sul mercato nonché un prerequisito per dispiegare pienamente il potenziale dei metodi di allocazione di capacità, compreso l'approccio basato sul flusso. È pertanto opportuno definire le zone di offerta in modo da garantire la liquidità del mercato, una gestione efficiente della congestione e l'efficienza complessiva del mercato. Quando il riesame di una configurazione esistente delle zone di offerta è avviato da una singola autorità di regolazione o da un singolo gestore del sistema di trasmissione, con l'approvazione della competente autorità di regolazione, per le zone di offerta situate nell'area di controllo del gestore del sistema di trasmissione, se la configurazione delle zone di offerta incide in modo trascurabile sulle aree di controllo dei gestori dei sistemi di trasmissione limitrofi, compresi gli interconnettori, e il riesame della configurazione delle zone di offerta è necessario per migliorare l'efficienza, massimizzare le opportunità commerciali transfrontaliere o preservare la sicurezza operativa, il gestore del sistema di trasmissione nell'area di controllo pertinente e la competente autorità di regolazione dovrebbero essere, rispettivamente, l'unico gestore del sistema di trasmissione e l'unica autorità di regolazione che partecipano al riesame. Il gestore del sistema di trasmissione e l'autorità di regolazione competente interessati dovrebbero fornire ai gestori dei sistemi di trasmissione limitrofi il preavviso del riesame e gli esiti del riesame dovrebbero essere pubblicati. Dovrebbe essere possibile l'avvio di un riesame di una zona di offerta regionale a seguito della relazione tecnica sulla congestione in linea con l'articolo 14 del presente regolamento o in base alle procedure vigenti definite nel regolamento (UE) 2015/1222.

(20)

Quando effettuano il calcolo della capacità, i centri di coordinamento regionali dovrebbero massimizzare la capacità prendendo in considerazione contromisure non onerose e rispettando i limiti di sicurezza operativa dei gestori dei sistemi di trasmissione della regione di calcolo della capacità. Se dal calcolo non risulta una capacità pari o superiore alle capacità minime fissate nel presente regolamento, i centri di coordinamento regionali dovrebbero prendere in considerazione tutte le contromisure onerose disponibili per aumentare la capacità fino alle capacità minime, incluso il ridispacciamento di potenziale all'interno delle regioni di calcolo della capacità e tra di esse, nel rispetto dei limiti di sicurezza operativa dei gestori dei sistemi di trasmissione della regione di calcolo della capacità. I gestori dei sistemi di trasmissione dovrebbero riferire in modo accurato e trasparente in merito a tutti gli aspetti del calcolo della capacità conformemente al presente regolamento, nonché garantire che tutte le informazioni inviate ai centri di coordinamento regionali siano precise e adatte allo scopo.

(21)

Nell'eseguire il calcolo della capacità, i centri di coordinamento regionali dovrebbero calcolare le capacità interzonali utilizzando dati forniti dai gestori dei sistemi di trasmissione che rispettano i limiti di sicurezza operativa delle rispettive aree di controllo dei gestori dei sistemi di trasmissione. I gestori dei sistemi di trasmissione dovrebbero potersi discostare dal calcolo coordinato della capacità qualora la sua applicazione comporti una violazione dei limiti di sicurezza operativa degli elementi della rete nella loro area di controllo. Tali scostamenti dovrebbero essere attentamente monitorati e comunicati in modo trasparente per impedire abusi e garantire che il volume della capacità di interconnessione che deve essere messa a disposizione dei soggetti partecipanti al mercato non venga limitato per risolvere un problema di congestione all'interno di una zona di offerta. Se esiste un piano d'azione, esso dovrebbe tener conto degli scostamenti e affrontarne le cause.

(22)

Nei principi di base del mercato si dovrebbe stabilire che i prezzi dell'energia elettrica sono fissati secondo la domanda e l'offerta. Tali prezzi dovrebbero indicare quando l'energia elettrica è necessaria, fornendo in tal modo incentivi di mercato per gli investimenti in fonti di flessibilità come generazione flessibile, interconnessioni, gestione della domanda e stoccaggio dell'energia.

(23)

Se è vero che la decarbonizzazione del settore dell'energia elettrica, a fronte dell'importanza che acquistano le fonti di energia rinnovabili sul mercato, è uno degli obiettivi dell'Unione dell'energia, è indispensabile che il mercato elimini gli ostacoli esistenti agli scambi transfrontalieri e stimoli gli investimenti in infrastrutture di supporto, ad esempio maggiore generazione flessibile, interconnessioni, gestione della domanda e stoccaggio dell'energia. Per sostenere questo passaggio alla generazione variabile e distribuita e per assicurare che i principi del mercato energetico siano alla base dei futuri mercati dell'energia elettrica, è essenziale dedicare nuova attenzione ai mercati a breve termine e a prezzi che riflettano la scarsità dell'offerta.

(24)

I mercati a breve termine migliorano la liquidità e la concorrenza in quanto consentono a più risorse, soprattutto quelle più flessibili, di partecipare a pieno titolo al mercato. Prezzi che riflettano efficacemente la scarsità stimoleranno gli operatori del mercato a reagire ai segnali del mercato e a rendersi disponibili quando il mercato ne ha davvero bisogno e faranno sì che possano recuperare i costi sul mercato all'ingrosso. È pertanto fondamentale provvedere all'eliminazione dei prezzi massimali amministrativi e impliciti per consentire una formazione dei prezzi che rifletta la scarsità. Quando saranno pienamente integrati nella struttura del mercato, i mercati a breve termine e la formazione dei prezzi che rifletta la scarsità contribuiranno all'eliminazione di altre misure distorsive del mercato, quali i meccanismi di capacità, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. Peraltro prezzi del mercato all'ingrosso basati sulla scarsità e senza prezzi massimali non dovrebbero mettere a rischio l'affidabilità e stabilità dei prezzi per i clienti finali, in particolare i clienti civili, le piccole e medie imprese (PMI) e i clienti industriali.

(25)

Senza pregiudizio degli articoli 107, 108 e 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le deroghe ai principi fondamentali del mercato come la responsabilità del bilanciamento, il dispacciamento basato sul mercato o il ridispacciamento riducono i segnali di flessibilità e diventano ostacoli allo sviluppo di soluzioni quali lo stoccaggio dell'energia, la gestione della domanda o l'aggregazione. Se sono tuttora necessarie deroghe per evitare oneri amministrativi inutili a carico di alcuni partecipanti al mercato, in particolare clienti civili e PMI, le deroghe generali per intere tecnologie non sono coerenti con l'obiettivo di ottenere processi di decarbonizzazione efficienti basati sul mercato e dovrebbero pertanto essere sostituite da misure più mirate.

(26)

Presupposto per una concorrenza effettiva nel mercato interno dell'energia elettrica sono corrispettivi non discriminatori, trasparenti e adeguati per l'uso della rete, incluse le interconnessioni nel sistema di trasmissione.

(27)

Le riduzioni non coordinate delle capacità degli interconnettori limitano in misura crescente lo scambio di energia elettrica tra gli Stati membri e sono diventate un serio ostacolo allo sviluppo di un mercato interno funzionante dell'energia elettrica. Il livello massimo di capacità degli interconnettori e gli elementi critici della rete dovrebbero pertanto essere messi a disposizione, in conformità delle norme di sicurezza per la gestione della rete, incluso il rispetto del criterio di sicurezza per le contingenze (N-1). La fissazione del livello di capacità in una rete magliata è tuttavia soggetta ad alcune limitazioni. È necessario stabilire livelli minimi chiari di capacità disponibile per gli scambi interzonali, al fine di ridurre gli effetti prodotti dai flussi di ricircolo e dalle congestioni interne sugli scambi interzonali e di fornire ai soggetti partecipanti al mercato un valore di capacità prevedibile. Qualora si utilizzi l'approccio basato sul flusso, tale capacità minima dovrebbe determinare la quota minima di capacità di un elemento critico della rete interzonale o interno che rispetta i limiti di sicurezza operativa da utilizzare quale dato per il calcolo coordinato della capacità ai sensi del regolamento (UE) 2015/1222, tenendo conto delle contingenze. La quota di capacità totale rimanente può essere utilizzata per i margini di affidabilità, i flussi di ricircolo e i flussi interni. Inoltre, qualora si prevedano problemi relativamente alla garanzia della sicurezza della rete, durante una fase transitoria limitata dovrebbero essere possibili deroghe, che dovrebbero essere accompagnate da una metodologia e da progetti in grado di offrire una soluzione a lungo termine.

(28)

La capacità di trasmissione alla quale si applica il criterio della capacità minima del 70 % nell'approccio della capacità netta di trasmissione (net transmission capacity — NTC) è la massima trasmissione di potenza attiva che rispetta i limiti di sicurezza operativa e tiene conto delle contingenze. Il calcolo coordinato di questa capacità tiene conto anche del fatto che i flussi di energia elettrica sono distribuiti in modo disomogeneo tra i singoli componenti e non si limita ad aggiungere capacità di interconnessione delle linee. Questa capacità non tiene conto dei flussi di ricircolo, dei flussi interni o del margine di affidabilità che sono presi in considerazione entro il restante 30 %.

(29)

È importante evitare che norme operative, di sicurezza e di programmazione diverse utilizzate da gestori dei sistemi di trasmissione negli Stati membri conducano a distorsioni della concorrenza. Per i soggetti partecipanti al mercato dovrebbe esistere piena trasparenza in ordine alle capacità disponibili di trasmissione e alle norme operative, di sicurezza e di programmazione che incidono sulle capacità disponibili di trasmissione.

(30)

Per orientare in modo efficiente gli investimenti necessari, i prezzi devono inoltre fungere da segnale quando l'energia elettrica è maggiormente necessaria. In un sistema elettrico zonale, per inviare i segnali giusti, differenziati per località, è necessario determinare le zone di offerta con una procedura trasparente e in modo coerente, obiettivo e affidabile. Ai fini di una gestione e pianificazione efficiente della rete elettrica dell'Unione con segnali di prezzo efficaci relativamente alle nuove capacità di generazione, alla gestione della domanda e alle infrastrutture di trasporto, le zone di offerta dovrebbero corrispondere alla congestione strutturale. In particolare, la capacità interzonale non dovrebbe essere ridotta per risolvere una congestione interna.

(31)

Al fine di rispecchiare i principi divergenti di ottimizzazione delle zone di offerta senza pregiudicare i mercati liquidi e gli investimenti nelle reti, dovrebbero essere previste due opzioni al fine di affrontare la congestione. Gli Stati membri dovrebbero poter scegliere tra una riconfigurazione delle loro zone di offerta e misure quali il potenziamento della rete o l'ottimizzazione della rete. Il punto di partenza per tale decisione dovrebbe essere l'individuazione delle congestioni strutturali a lungo termine da parte del gestore o dei gestori dei sistemi di trasmissione di uno Stato membro, oppure tramite una relazione della rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l'energia elettrica (European Network of Transmission System Operators for Electricity —«ENTSO per l'energia elettrica») o nel quadro di un riesame delle zone di offerta. Gli Stati membri dovrebbero cercare di trovare innanzi tutto una soluzione comune su come affrontare la congestione. Nel frattempo gli Stati membri potrebbero adottare piani d'azione multinazionali o nazionali per superare la congestione. Agli Stati membri che adottano un piano d'azione che prevede misure per superare le congestioni dovrebbe applicarsi un periodo di introduzione graduale, sotto forma di traiettoria lineare per l'apertura degli interconnettori. Una volta conclusa l'attuazione di tale piano d'azione gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di scegliere se optare per una riconfigurazione della zona o delle zone di offerta oppure per affrontare la congestione rimanente attraverso contromisure del cui costo si fanno carico. In quest'ultimo caso la suddivisione della loro zona di offerta dovrebbe essere riconfigurata contro la volontà di tale Stato membro, a condizione che la capacità minima sia raggiunta. Il livello minimo di capacità che dovrebbe essere utilizzato nel calcolo coordinato della capacità dovrebbe essere una percentuale della capacità di un elemento critico della rete, quale definita conformemente al processo di selezione ai sensi del regolamento (UE) 2015/1222, dopo aver rispettato i limiti di sicurezza operativa in situazioni di contingenza ovvero durante, nel caso di un approccio basato sul flusso. Una decisione della Commissione sulla configurazione delle zone di offerta dovrebbe essere possibile quale misura di ultima istanza e dovrebbe modificare solo la configurazione delle zone di offerta negli Stati membri che hanno optato per una suddivisione della zona di offerta o che non hanno raggiunto il livello minimo di capacità.

(32)

Per decarbonizzare in modo efficiente il sistema elettrico grazie all'integrazione del mercato è necessario abolire sistematicamente gli ostacoli agli scambi transfrontalieri in modo da superare la frammentazione del mercato energetico dell'Unione e consentire ai clienti di fruire pienamente dei vantaggi offerti dall'integrazione dei mercati dell'energia elettrica e dalla concorrenza.

(33)

Il presente regolamento dovrebbe stabilire principi di base per quanto riguarda la fissazione delle tariffe e l'allocazione di capacità e prevedere nel contempo che siano adottati orientamenti che precisino ulteriormente i principi e le metodologie pertinenti al fine di consentire un rapido adattamento a circostanze mutate.

(34)

La gestione dei problemi di congestione dovrebbe fornire corretti segnali economici ai gestori dei sistemi di trasmissione e ai soggetti partecipanti al mercato e dovrebbe essere basata su meccanismi di mercato.

(35)

In un mercato aperto e concorrenziale i gestori dei sistemi di trasmissione dovrebbero ricevere una compensazione per i costi sostenuti per i flussi transfrontalieri di energia elettrica ospitati sulle loro reti da parte dei gestori di quei sistemi di trasmissione dai quali hanno origine i flussi transfrontalieri e dei sistemi dove terminano tali flussi.

(36)

Le somme versate e ricevute per effetto di compensazioni tra gestori dei sistemi di trasmissione dovrebbero essere prese in considerazione al momento di definire le tariffe nazionali di rete.

(37)

La somma effettiva da pagare per l'accesso transfrontaliero al sistema può variare considerevolmente a seconda dei gestori dei sistemi di trasmissione interessati nonché a causa delle differenze nella struttura dei sistemi tariffari applicati negli Stati membri. Un certo grado di armonizzazione è pertanto necessario per evitare distorsioni degli scambi.

(38)

È opportuno stabilire norme sull'uso delle entrate derivanti dalle procedure di gestione della congestione, a meno che la natura specifica dell'interconnettore interessato non giustifichi una deroga a dette norme.

(39)

Per offrire condizioni di parità tra tutti i partecipanti al mercato, le tariffe di rete dovrebbero essere applicate in modo da non discriminare, in senso positivo o negativo, tra la produzione connessa a livello di distribuzione e la produzione connessa a livello di trasmissione. Le tariffe di rete non dovrebbero essere discriminatorie nei confronti dello stoccaggio dell'energia né costituire un disincentivo alla partecipazione alla gestione della domanda o un ostacolo ai miglioramenti dell'efficienza energetica.

(40)

Al fine di aumentare trasparenza e comparabilità nella determinazione delle tariffe, qualora non si consideri adeguata un'armonizzazione vincolante, l'Agenzia europea per la cooperazione fra i regolatori dell'energia (Agency for the Cooperation of Energy Regulators — «ACER»), istituita dal regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) dovrebbe pubblicare una relazione sulle migliori pratiche in materia di metodologie tariffarie.

(41)

Per assicurare investimenti ottimali nelle reti transeuropee e far meglio fronte alla difficoltà di non poter realizzare progetti di interconnessione sostenibili quando non figurano tra le priorità a livello nazionale, l'uso delle rendite di congestione dovrebbe essere riesaminato e dovrebbe contribuire ad assicurare la disponibilità e mantenere o aumentare le capacità di interconnessione.

(42)

Per garantire una gestione ottimale della rete di trasmissione dell'energia elettrica e permettere gli scambi e l'approvvigionamento transfrontalieri di energia elettrica nell'Unione, è opportuno istituire l'ENTSO per l'energia elettrica. I compiti dell'ENTSO per l'energia elettrica dovrebbero essere svolti nel rispetto delle norme dell'Unione in materia di concorrenza che restano applicabili alle decisioni dell'ENTSO per l'energia elettrica. I compiti dell'ENTSO per l'energia elettrica dovrebbero essere chiaramente definiti e i suoi metodi di lavoro dovrebbero garantire l'efficienza e la trasparenza. I codici di rete elaborati dall'ENTSO per l'energia elettrica non intendono sostituirsi ai necessari codici di rete nazionali per gli aspetti non transfrontalieri. Considerato che agire a livello regionale permette migliori progressi, i gestori dei sistemi di trasmissione dovrebbero porre in essere strutture regionali nell'ambito della struttura di cooperazione generale, assicurando nel contempo che i risultati a livello regionale siano conformi ai codici di rete e ai piani decennali non vincolanti di sviluppo delle reti a livello di Unione. Gli Stati membri dovrebbero promuovere la cooperazione e controllare l'efficacia della rete a livello regionale. La cooperazione a livello regionale dovrebbe essere compatibile con i progressi verso un mercato interno dell'energia elettrica competitivo ed efficiente.

(43)

L'ENTSO per l'energia elettrica dovrebbe svolgere a livello europeo una valutazione solida dell'adeguatezza delle risorse a medio-lungo termine, per fornire una base obiettiva in materia. La questione dell'adeguatezza delle risorse, che si affronta con i meccanismi di capacità, dovrebbe basarsi sulla valutazione di adeguatezza delle risorse europea. Tale valutazione può essere integrata da valutazioni nazionali.

(44)

La metodologia per la valutazione dell'adeguatezza delle risorse a lungo termine (da 1 a 10 anni) di cui al presente regolamento ha scopo diverso rispetto alle valutazioni di adeguatezza (a sei mesi) di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Le valutazioni a medio-lungo termine servono soprattutto per individuare i problemi di adeguatezza e valutare la necessità di meccanismi di capacità, mentre le valutazioni di adeguatezza servono per segnalare i possibili rischi a breve termine nell'arco dei sei mesi successivi che potrebbero causare un deterioramento significativo dello stato dell'offerta di energia elettrica. Anche i centri di coordinamento regionali effettuano valutazioni di adeguatezza a livello regionale sulla gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica. Si tratta di valutazioni condotte su un arco temporale molto breve (giornaliero a settimanale) e usate nel contesto della gestione del sistema.

(45)

Prima di introdurre meccanismi di capacità, gli Stati membri dovrebbero valutare le distorsioni normative che gravano sulla questione connessa dell'adeguatezza delle risorse. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad adottare misure volte a eliminare le distorsioni individuate e dovrebbero adottare il relativo calendario attuativo. I meccanismi di capacità dovrebbero essere introdotti solo per far fronte ai problemi di adeguatezza che non possono essere risolti con l'eliminazione delle distorsioni di cui sopra.

(46)

Gli Stati membri che intendono introdurre meccanismi di capacità dovrebbero delineare obiettivi di adeguatezza delle risorse sulla base di una procedura trasparente e verificabile. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di stabilire il livello di sicurezza dell'approvvigionamento che desiderano.

(47)

A norma dell'articolo 108 TFUE, la Commissione ha competenza esclusiva a valutare la compatibilità con il mercato interno delle misure di aiuto di Stato che gli Stati membri possono porre in essere. La valutazione deve essere svolta sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, TFUE e conformemente alle disposizioni e agli orientamenti pertinenti che la Commissione può adottare a tale scopo. Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza esclusiva della Commissione conferita dal TFUE.

(48)

I meccanismi di capacità già in atto dovrebbero essere riesaminati alla luce del presente regolamento.

(49)

Nel presente regolamento si dovrebbero stabilire norme dettagliate per facilitare la partecipazione transfrontaliera a meccanismi di capacità. I gestori dei sistemi di trasmissione dovrebbero agevolare la partecipazione dei produttori interessati a meccanismi di capacità in altri Stati membri. Essi dovrebbero pertanto calcolare fino a quale capacità sarebbe possibile la partecipazione transfrontaliera, consentirla e verificare le disponibilità. Le autorità di regolazione dovrebbero far rispettare le norme transfrontaliere negli Stati membri.

(50)

I meccanismi di capacità non dovrebbero comportare sovracompensazioni e al tempo stesso dovrebbero garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. A tale fine dovrebbero essere concepiti meccanismi di capacità diversi dalle riserve strategiche per far sì che il prezzo corrisposto per la disponibilità tenda automaticamente allo zero se si prevede che la capacità che sarebbe redditizia sul mercato dell'energia in assenza di un meccanismo di regolazione sia adeguata al livello di capacità richiesto.

(51)

Per sostenere gli Stati membri e le regioni che, a causa della transizione energetica, sono confrontati a sfide sociali, industriali ed economiche, la Commissione ha predisposto un'iniziativa a favore delle regioni ad alta intensità di carbone e di carbonio. In tale contesto la Commissione dovrebbe assistere gli Stati membri anche attraverso un sostegno mirato, ove possibile, per garantire in tali regioni una «transizione equa».

(52)

Date le differenze esistenti tra i sistemi energetici nazionali e le limitazioni tecniche delle reti elettriche esistenti, l'approccio migliore per progredire nell'integrazione dei mercati si situa spesso a livello regionale. Dovrebbe pertanto essere rafforzata la cooperazione regionale tra i gestori dei sistemi di trasmissione. Per garantire una cooperazione efficace si dovrebbe prevedere un nuovo quadro normativo che assicuri una governance regionale più solida e una vigilanza normativa, rafforzando altresì il potere decisionale dell'ACER nelle questioni transfrontaliere. È possibile che una maggiore cooperazione tra gli Stati membri sia necessaria anche in situazioni di crisi, per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento e limitare le distorsioni del mercato.

(53)

Il coordinamento a livello regionale tra i gestori dei sistemi di trasmissione è stato formalizzato con la partecipazione obbligatoria dei gestori suddetti agli enti regionali coordinatori della sicurezza. È opportuno che il coordinamento a livello regionale tra i gestori dei sistemi di trasmissione sia ulteriormente sviluppato tramite un rafforzamento del quadro istituzionale mediante la creazione di centri di coordinamento regionali. Nell'istituire i centri di coordinamento regionali si dovrebbe tener conto delle iniziative di coordinamento regionale in corso o previste e si dovrebbe sostenere la gestione sempre più integrata dei sistemi elettrici nell'Unione, garantendone la sicurezza ed efficienza. Per tale motivo è necessario garantire che il coordinamento dei gestori dei sistemi di trasmissione attraverso i centri di coordinamento regionali abbracci l'intera Unione. Se i gestori dei sistemi di transizione di una determinata regione non sono ancora coordinati da un centro di coordinamento regionale esistente o previsto, i gestori dei sistemi di trasmissione di tale regione dovrebbero istituire o designare un centro di coordinamento regionale.

(54)

L'ambito di applicazione geografico dei centri di coordinamento regionali dovrebbe consentire loro di apportare un contributo efficace al coordinamento delle operazioni dei gestori dei sistemi di trasmissione tra le regioni e dovrebbe accrescere la sicurezza del sistema e l'efficienza del mercato. I centri di coordinamento regionali dovrebbero disporre della flessibilità necessaria per operare nella regione nel modo più rispondente alla natura dei singoli compiti loro affidati.

(55)

I centri di coordinamento regionali dovrebbero svolgere compiti là dove la loro dimensione regionale apporta un valore aggiunto rispetto ai compiti svolti a livello nazionale. I compiti dei centri di coordinamento regionali dovrebbero coprire i compiti svolti dai coordinatori regionali della sicurezza a norma del regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione (12) e altri compiti di gestione del sistema, gestione del mercato e preparazione ai rischi. I compiti dei centri di coordinamento regionali non dovrebbero includere la gestione in tempo reale del sistema dell'energia elettrica.

(56)

Nell'assolvimento dei loro compiti, i centri di coordinamento regionali dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi per il 2030 e il 2050 indicati nel quadro delle politiche per il clima e l'energia.

(57)

I centri di coordinamento regionali dovrebbero in primo luogo agire nell'interesse del funzionamento del mercato e del sistema della regione. Di conseguenza, i centri di coordinamento regionali dovrebbero disporre dei poteri necessari per coordinare le azioni che i gestori dei sistemi di trasmissione della regione devono intraprendere per talune funzioni e dovrebbero avere un ruolo consultivo rafforzato per le altre funzioni.

(58)

Le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie per i centri di coordinamento regionali non dovrebbero andare oltre lo stretto necessario per l'assolvimento dei loro compiti.

(59)

L'ENTSO per l'energia elettrica dovrebbe garantire che le attività dei centri di coordinamento regionali siano coordinate al di là delle frontiere regionali.

(60)

Per aumentare l'efficienza nelle reti di distribuzione dell'energia elettrica nell'Unione e assicurare una stretta cooperazione con i gestori dei sistemi di trasmissione e con l'ENTSO per l'energia elettrica, è necessario istituire un ente dei gestori dei sistemi di distribuzione nell'Unione («EU DSO»). I compiti dell'EU DSO dovrebbero essere chiaramente definiti e i metodi di lavoro dovrebbero garantire efficienza, trasparenza e rappresentatività tra i gestori dei sistemi di distribuzione dell'Unione. L'EU DSO dovrebbe cooperare strettamente con l'ENTSO per l'energia elettrica nella preparazione e applicazione dei codici di rete, ove opportuno, e dovrebbe adoperarsi per fornire orientamenti sull'integrazione tra l'altro della generazione distribuita e dello stoccaggio dell'energia nelle reti di distribuzione o in altri settori connessi alla gestione delle reti di distribuzione. L'EU DSO dovrebbe altresì tener debitamente conto delle specificità inerenti ai sistemi di distribuzione connessi a valle a sistemi elettrici insulari che non sono connessi ad altri sistemi elettrici mediante interconnettori.

(61)

È necessario rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra i gestori dei sistemi di trasmissione per creare codici di rete volti a fornire e gestire un accesso transfrontaliero effettivo e trasparente alle reti di trasmissione e per garantire una pianificazione coordinata e sufficientemente lungimirante e un'evoluzione tecnica adeguata del sistema di trasmissione nell'Unione, compresa la creazione di capacità di interconnessione, prestando la necessaria attenzione al rispetto dell'ambiente. I codici di rete dovrebbero seguire orientamenti quadro non vincolanti (orientamenti quadro) ed elaborati dall'ACER. L'ACER dovrebbe svolgere un ruolo nel riesame, sulla base di dati oggettivi, dei progetti di codici di rete, compresa la loro conformità agli orientamenti quadro, e dovrebbe esserle consentito di raccomandare l'adozione di tali codici da parte della Commissione. L'ACER dovrebbe inoltre valutare le modifiche proposte ai codici di rete e dovrebbe esserle consentito di raccomandare l'adozione di tali codici da parte della Commissione. I gestori dei sistemi di trasmissione dovrebbero gestire le loro reti conformemente a questi codici di rete.

(62)

L'esperienza acquisita con l'elaborazione e l'adozione dei codici di rete ha dimostrato l'utilità di razionalizzare la procedura di elaborazione precisando che l'ACER ha il diritto di esaminare i progetti di codici della rete dell'energia elettrica prima che siano presentati alla Commissione.

(63)

Per garantire l'armonioso funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica è opportuno prevedere procedure che consentano l'adozione, da parte della Commissione, di decisioni ed orientamenti per quanto riguarda, tra l'altro, le tariffe e l'allocazione della capacità, garantendo nel contempo la partecipazione a tale processo delle autorità di regolazione, se del caso attraverso la loro associazione a livello di Unione. Le autorità di regolazione, unitamente ad altre autorità competenti negli Stati membri, svolgono un ruolo importante contribuendo al buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica.

(64)

Tutti gli operatori del mercato hanno interesse ai lavori che saranno svolti dall'ENTSO per l'energia elettrica. Una consultazione efficace risulta pertanto di fondamentale importanza e le strutture esistenti create per facilitare e razionalizzare il processo consultivo, ad esempio tramite le autorità di regolazione o l'ACER, dovrebbero svolgervi una parte rilevante.

(65)

Onde assicurare una maggiore trasparenza per quanto concerne l'intera rete di trasmissione dell'energia elettrica nell'Unione, l'ENTSO per l'energia elettrica dovrebbe elaborare, pubblicare e aggiornare regolarmente un piano di sviluppo decennale non vincolante della rete a livello di Unione che indichi le reti di trasmissione di energia elettrica realizzabili e le interconnessioni regionali necessarie, importanti dal punto di vista commerciale o della sicurezza degli approvvigionamenti.

(66)

Gli investimenti in una grande infrastruttura moderna dovrebbero essere promossi in modo deciso e al contempo si dovrebbe garantire il funzionamento regolare del mercato interno dell'energia elettrica. Per rafforzare l'effetto positivo sulla concorrenza degli interconnettori per corrente continua che beneficiano di un'esenzione e la sicurezza dell'approvvigionamento, l'interesse di questi progetti per il mercato dovrebbe essere analizzato durante la loro fase di pianificazione e dovrebbero essere adottate norme di gestione della congestione. Qualora gli interconnettori per corrente continua siano situati nel territorio di più Stati membri, spetta all'ACER trattare, in ultima istanza, la domanda di esenzione al fine di tenere conto più efficacemente delle sue ripercussioni transfrontaliere e di agevolare l'iter amministrativo della domanda. Inoltre, tenuto conto dei rischi eccezionali inerenti alla costruzione di questi grandi progetti infrastrutturali esentati dall'applicazione delle norme di concorrenza, le imprese aventi interessi in materia di fornitura e produzione dovrebbero essere in grado di beneficiare di una deroga temporanea alle norme sulla separazione completa delle attività per i progetti in questione. Le esenzioni concesse a norma del regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) continuano ad applicarsi fino alla data di scadenza prevista, fissata nella decisione che concede l'esenzione. Anche le infrastrutture elettriche offshore a doppia funzionalità (i cosiddetti «dispositivi ibridi offshore»), che combinano la trasmissione verso terra di energia eolica offshore e gli interconnettori, dovrebbero poter beneficiare di un'esenzione, ad esempio in virtù delle norme applicabili ai nuovi interconnettori per corrente continua. Se necessario, il quadro normativo dovrebbe tenere debitamente conto della situazione specifica di tali dispositivi per superare gli ostacoli alla realizzazione di dispositivi ibridi offshore socialmente efficienti sotto il profilo dei costi.

(67)

Per potenziare la fiducia nel mercato, i suoi partecipanti devono essere certi che i responsabili di comportamenti abusivi possono essere soggetti a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. È opportuno conferire alle autorità competenti la facoltà di indagare efficacemente sulle denunce di abuso di mercato. A tal fine è necessario che le autorità competenti abbiano accesso ai dati che forniscono informazioni sulle decisioni operative adottate dalle imprese di fornitura. Nel mercato dell'energia elettrica molte di queste decisioni sono adottate dai produttori, che dovrebbero mettere a disposizione delle autorità competenti, in modo facilmente accessibile, le relative informazioni per un periodo determinato. Le autorità competenti dovrebbero inoltre verificare regolarmente l'osservanza delle norme da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione. I piccoli produttori che non sono in grado di falsare le condizioni del mercato dovrebbero essere esonerati da quest'obbligo.

(68)

È opportuno che gli Stati membri e le competenti autorità siano tenuti a trasmettere alla Commissione le informazioni pertinenti. La Commissione dovrebbe considerare dette informazioni come riservate. Se necessario, la Commissione dovrebbe poter richiedere le informazioni pertinenti direttamente alle imprese interessate, purché le autorità competenti siano informate.

(69)

Gli Stati membri dovrebbero determinare le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del presente regolamento e assicurarne l'applicazione. Le sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(70)

Gli Stati membri, le parti contraenti della Comunità dell'energia e gli altri paesi terzi che applicano il presente regolamento o partecipano all'area sincrona dell'Europa continentale dovrebbero cooperare strettamente su tutte le questioni riguardanti lo sviluppo di una regione di scambi integrati di energia elettrica e non dovrebbero adottare misure che compromettano l'ulteriore integrazione dei mercati dell'energia elettrica o la sicurezza dell'approvvigionamento degli Stati membri e delle parti contraenti.

(71)

All'epoca dell'adozione del regolamento (CE) n. 714/2009, a livello di Unione esistevano solo poche regole per il mercato interno dell'energia elettrica. Da allora il mercato interno dell'Unione è divenuto più complesso a causa dei cambiamenti radicali che i mercati stanno attraversando, in particolare per quanto concerne la diffusione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili variabili. I codici di rete e gli orientamenti sono pertanto divenuti ampi ed esaustivi e comprendono questioni sia tecniche che generali.

(72)

Al fine di assicurare il livello minimo di armonizzazione necessario al funzionamento efficace dei mercati, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo a elementi non essenziali di taluni settori specifici che sono fondamentali per l'integrazione dei mercati. Tra tali atti dovrebbero figurare l'adozione e la modifica di taluni codici di rete e orientamenti ove essi integrano il presente regolamento, la cooperazione regionale dei gestori dei sistemi di trasmissione e delle autorità di regolazione, le compensazioni finanziarie tra gestori dei sistemi di trasmissione e l'applicazione delle disposizioni di esenzione per i nuovi interconnettori. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (14). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(73)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione conformemente all'articolo 291 TFUE al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (15). Per l'adozione di tali atti di esecuzione è opportuno far ricorso alla procedura d'esame.

(74)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la predisposizione di un quadro armonizzato per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in oggetto, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(75)

Per ragioni di coerenza e certezza del diritto, nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe impedire l'applicazione delle deroghe derivanti dall'articolo 66 della direttiva (UE) 2019/944,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento mira a:

a)

porre le basi per conseguire gli obiettivi dell'Unione dell'energia in modo efficiente, in particolare il quadro 2030 delle politiche per l'energia e il clima, grazie a segnali di mercato che indichino una maggiore efficienza, una percentuale più elevata di fonti energetiche rinnovabili, sicurezza dell'approvvigionamento, flessibilità, sostenibilità, decarbonizzazione e innovazione;

b)

definire i principi fondamentali di mercati dell'energia elettrica efficienti e integrati, che consentano un accesso non discriminatorio a tutti i fornitori di risorse e ai clienti dell'energia elettrica, responsabilizzino i consumatori, assicurino la competitività sul mercato globale, la gestione della domanda, lo stoccaggio di energia e l'efficienza energetica, agevolino l'aggregazione della domanda distribuita e dell'offerta, e consentano l'integrazione del mercato e del settore e la remunerazione a prezzi di mercato dell'energia elettrica generata da fonti rinnovabili;

c)

stabilire norme eque per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, rafforzando così la concorrenza nel mercato interno dell'energia elettrica tenendo conto delle caratteristiche particolari dei mercati nazionali e regionali, comprese l'istituzione di un meccanismo di compensazione per i flussi transfrontalieri di energia elettrica, la definizione di principi armonizzati in materia di oneri di trasmissione transfrontaliera e l'allocazione delle capacità disponibili di interconnessione tra sistemi nazionali di trasmissione;

d)

facilitare lo sviluppo di un mercato all'ingrosso efficiente e trasparente, contribuendo a una sicurezza di approvvigionamento dell'energia elettrica di livello elevato e prevedere meccanismi per l'armonizzazione di tali norme per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica.

Articolo 2

Definizioni

Si applicano le seguenti definizioni:

1)

«interconnettore»: una linea di trasmissione che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri e che collega i sistemi nazionali di trasmissione degli Stati membri;

2)

«autorità di regolazione»: un'autorità di regolazione designata da ciascuno Stato membro ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944;

3)

«flusso transfrontaliero»: un flusso fisico di energia elettrica in una rete di trasmissione di uno Stato membro che risulta dall'impatto dell'attività di produttori, clienti o entrambi svolta al di fuori di tale Stato membro sulla sua rete di trasmissione;

4)

«congestione»: una situazione in cui non possono essere soddisfatte tutte le richieste di compravendita tra aree della rete dei partecipanti al mercato in quanto inciderebbero in modo significativo sugli elementi della rete che non riescono a contenere fisicamente i flussi;

5)

«nuovo interconnettore»: un interconnettore non completato entro il 4 agosto 2003;

6)

«congestione strutturale»: congestione nel sistema di trasmissione che può essere definita in modo non ambiguo, è prevedibile, geograficamente stabile nel tempo e si ripete frequentemente in presenza di condizioni normali del sistema elettrico;

7)

«gestore del mercato»: soggetto che fornisce un servizio grazie al quale le offerte di vendita incontrano le offerte di acquisto di energia elettrica;

8)

«gestore del mercato elettrico designato» o «NEMO»: gestore del mercato designato dall'autorità competente per svolgere mansioni relative al coupling unico del giorno prima o al coupling unico infragiornaliero;

9)

«valore del carico perso»: stima in euro/MWh del limite massimo di prezzo dell'energia elettrica che i clienti sono disposti a pagare per evitare un'indisponibilità;

10)

«bilanciamento»: insieme di azioni e processi, in tutti gli orizzonti temporali, grazie ai quali i gestori dei sistemi di trasmissione provvedono in modo continuativo a mantenere la frequenza del sistema entro limiti predefiniti di stabilità e ad adeguare l'entità delle riserve necessarie ai requisiti di qualità;

11)

«energia di bilanciamento»: energia usata dai gestori dei sistemi di trasmissione per effettuare il bilanciamento;

12)

«prestatore di servizi di bilanciamento»: partecipante al mercato che fornisce energia di bilanciamento o capacità di bilanciamento o entrambe ai gestori dei sistemi di trasmissione;

13)

«capacità di bilanciamento»: volume di capacità cui il prestatore di servizi di bilanciamento ha accettato di attenersi e in base al quale ha accettato di presentare offerte per un corrispondente volume di energia di bilanciamento al gestore del sistema di trasmissione per la durata del contratto;

14)

«responsabile del bilanciamento»: partecipante al mercato, o il suo rappresentante designato, responsabile degli sbilanciamenti che provoca sul mercato dell'energia elettrica;

15)

«periodo di regolazione degli sbilanciamenti»: intervallo temporale sul quale sono calcolati gli sbilanciamenti dei responsabili del bilanciamento;

16)

«prezzo di sbilanciamento»: il prezzo positivo, pari a zero o negativo, di uno sbilanciamento in ciascun periodo di regolazione degli sbilanciamenti e in ciascun verso;

17)

«zona del prezzo di sbilanciamento»: zona nella quale è calcolato un prezzo di sbilanciamento;

18)

«processo di preselezione»: processo volto a verificare la conformità di un prestatore di capacità di bilanciamento ai requisiti fissati dai gestori dei sistemi di trasmissione;

19)

«capacità di riserva»: entità delle riserve di contenimento della frequenza, di ripristino della frequenza o di sostituzione che deve essere a disposizione del gestore del sistema di trasmissione;

20)

«dispacciamento prioritario»: con riferimento al modello di autodispacciamento, il dispacciamento delle centrali elettriche in base a criteri diversi dal merito economico delle offerte e, con riferimento al modello di dispacciamento centrale, il dispacciamento delle centrali elettriche in base a criteri diversi dal merito economico e dai vincoli di rete, con priorità al dispacciamento di tecnologie di generazione specifiche;

21)

«regione di calcolo della capacità»: zona geografica in cui si applica il calcolo coordinato della capacità;

22)

«meccanismo di capacità»: misura temporanea intesa ad assicurare il conseguimento del livello necessario dell'adeguatezza delle risorse, grazie alla remunerazione delle risorse in base alla disponibilità, escluse le misure relative ai servizi ancillari o alla gestione delle congestioni;

23)

«cogenerazione ad alto rendimento»: cogenerazione conforme ai criteri indicati nell'allegato II della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (16);

24)

«progetto dimostrativo»: progetto che dimostra tecnologia senza precedenti nell'Unione e rappresenta un'innovazione significativa che va ben oltre lo stato dell'arte.

25)

«partecipante al mercato», persona fisica o giuridica che produce, acquista o vende servizi connessi all'elettricità, alla gestione della domanda o allo stoccaggio, compresa la trasmissione di ordini di compravendita, su uno o più mercati dell'energia elettrica, tra cui i mercati dell'energia di bilanciamento;

26)

«ridispacciamento»: misura, compresa la riduzione, attivata da uno o più gestori dei sistemi di trasmissione o gestori dei sistemi di distribuzione, consistente nella modifica del profilo di generazione, di carico o entrambi al fine di modificare i flussi fisici sul sistema elettrico e ridurre una congestione fisica o di garantire altrimenti la sicurezza del sistema;

27)

«scambio compensativo»: scambio interzonale avviato dai gestori di sistema tra due zone di offerta per ridurre la congestione fisica;

28)

«impianto di generazione»: impianto che converte l'energia primaria in energia elettrica e che consiste in uno o più moduli per la generazione elettrica collegati a una rete;

29)

«modello di dispacciamento centrale»: modello di programmazione e di dispacciamento in cui i programmi di generazione e i programmi di consumo così come il dispacciamento degli impianti di generazione e degli impianti di consumo, con riferimento agli impianti dispacciabili, sono determinati da un gestore del sistema di trasmissione nell'ambito di un processo di programmazione integrato;

30)

«modello di autodispacciamento»: modello di programmazione e di dispacciamento in cui i programmi di generazione e i programmi di consumo così come il dispacciamento degli impianti di generazione e degli impianti di consumo sono determinati da agenti di dispacciamento di tali impianti;

31)

«prodotto standard di bilanciamento»: prodotto di bilanciamento armonizzato definito da tutti i gestori dei sistemi di trasmissione per lo scambio dei servizi di bilanciamento;

32)

«prodotto specifico di bilanciamento»: prodotto di bilanciamento diverso da un prodotto di bilanciamento standard;

33)

«gestore delegato»: soggetto al quale mansioni od obblighi specifici assegnati a un gestore del sistema di trasmissione o a un gestore del mercato elettrico designato ai sensi del presente regolamento o di un altro atto giuridico dell'Unione sono stati delegati da tale gestore del sistema di trasmissione o NEMO o sono stati assegnati da uno Stato membro o dall'autorità di regolazione;

34)

«cliente»: il cliente quale definito all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2019/944;

35)

«cliente finale»: il cliente finale quale definito all'articolo 2, punto 3), della direttiva (UE) 2019/944;

36)

«cliente grossista»: il cliente grossista quale definito all'articolo 2, punto 2), della direttiva (UE) 2019/944;

37)

«cliente civile»: il cliente civile quale definito all'articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2019/944;

38)

«piccola impresa»: la piccola impresa quale definita all'articolo 2, punto 7), della direttiva (UE) 2019/944;

39)

«cliente attivo»: il cliente attivo quale definito all'articolo 2, punto 8), della direttiva (UE) 2019/944;

40)

«mercati dell'energia elettrica»: i mercati dell'energia elettrica quali definiti all'articolo 2, punto 9), della direttiva (UE) 2019/944;

41)

«fornitura»: la fornitura quale definita all'articolo 2, punto 12), della direttiva (UE) 2019/944;

42)

«contratto di fornitura di energia elettrica»: il contratto di fornitura di energia elettrica quale definito all'articolo 2, punto 13), della direttiva (UE) 2019/944;

43)

«aggregazione»: l'aggregazione quale definita all'articolo 2, punto 18), della direttiva (UE) 2019/944;

44)

«gestione della domanda»: la gestione della domanda quale definita all'articolo 2, punto 20), della direttiva (UE) 2019/944;

45)

«sistema di misurazione intelligente»: un sistema di misurazione intelligente quale definito all'articolo 2, punto 23), della direttiva (UE) 2019/944;

46)

«interoperabilità»: l'interoperabilità quale definita all'articolo 2, punto 24), della direttiva (UE) 2019/944;

47)

«distribuzione»: la distribuzione quale definita all'articolo 2, punto 28), della direttiva (UE) 2019/944;

48)

«gestore del sistema di distribuzione»: il gestore del sistema di distribuzione quale definito all'articolo 2, punto 29), della direttiva (UE) 2019/944;

49)

«efficienza energetica»: l'efficienza energetica quale definita all'articolo 2, punto 30), della direttiva (UE) 2019/944;

50)

«energia da fonti rinnovabili» o «energia rinnovabile»: l'energia da fonti rinnovabili quale definita all'articolo 2, punto 31), della direttiva (UE) 2019/944;

51)

«generazione distribuita»: la generazione distribuita quale definita all'articolo 2, punto 32), della direttiva (UE) 2019/944;

52)

«trasmissione»: la trasmissione quale definita all'articolo 2, punto 34), della direttiva (UE) 2019/944;

53)

«gestore del sistema di trasmissione»: il gestore del sistema di trasmissione quale definito all'articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2019/944;

54)

«utente del sistema»: l'utente del sistema quale definito all'articolo 2, punto 36), della direttiva (UE) 2019/944;

55)

«generazione»: la generazione quale definita all'articolo 2, punto 37), della direttiva (UE) 2019/944;

56)

«produttore»: il produttore quale definito all'articolo 2, punto 38), della direttiva (UE) 2019/944;

57)

«sistema interconnesso»: il sistema interconnesso quale definito all'articolo 2, punto 40), della direttiva (UE) 2019/944;

58)

«piccolo sistema isolato»: piccolo sistema isolato quale definito all'articolo 2, punto 42), della direttiva (UE) 2019/944;

59)

«piccolo sistema collegato»: il piccolo sistema collegato quale definito all'articolo 2, punto 43), della direttiva (UE) 2019/944;

60)

«servizio ancillare»: il servizio ancillare quale definito all'articolo 2, punto 48), della direttiva (UE) 2019/944;

61)

«servizio ancillare non relativo alla frequenza»: servizio ancillare non relativo alla frequenza quale definito all'articolo 2, punto 49), della direttiva (UE) 2019/944;

62)

«stoccaggio di energia»: lo stoccaggio di energia quale definito all'articolo 2, punto 59), della direttiva (UE) 2019/944;

63)

«centro di coordinamento regionale»: un centro di coordinamento regionale istituito ai sensi dell'articolo 35 del presente regolamento;

64)

«mercato dell'energia all'ingrosso»: il mercato dell'energia all'ingrosso quale definito all'articolo 2, punto 6), del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (17);

65)

«zona di offerta»: la più grande area geografica nella quale i partecipanti al mercato sono in grado di scambiare energia senza allocazione di capacità;

66)

«allocazione di capacità»: l'attribuzione di capacità interzonale;

67)

«area di controllo»: parte coerente del sistema interconnesso, gestita da un gestore unico del sistema e che include carichi fisici collegati e/o unità di generazione, se esistenti;

68)

«capacità netta di trasmissione coordinata»: metodo di calcolo della capacità basato sul principio della valutazione e della definizione ex ante dello scambio massimo di energia tra zone di offerta limitrofe;

69)

«elemento critico di rete»: elemento di rete, all'interno di una zona di offerta o tra zone di offerta, preso in considerazione nel calcolo della capacità, che limita la quantità di energia elettrica che può essere scambiata;

70)

«capacità interzonale»: la capacità del sistema interconnesso di consentire il trasferimento di energia tra zone di offerta;

71)

«unità di generazione»: il singolo generatore di energia elettrica appartenente ad un'unità di produzione.

CAPO II

NORME GENERALI PER IL MERCATO DELL'ENERGIA ELETTRICA

Articolo 3

Principi relativi alla gestione dei mercati dell'energia elettrica

Gli Stati membri, le autorità di regolazione, i gestori dei sistemi di trasmissione, i gestori dei sistemi di distribuzione, i gestori dei mercati e i gestori delegati provvedono a che i mercati dell'energia elettrica siano gestiti secondo i seguenti principi:

a)

i prezzi si formano in base alla domanda e all'offerta;

b)

le regole sul mercato incoraggiano la libera formazione dei prezzi ed evitano le azioni intese ad impedire la formazione dei prezzi in base alla domanda e all'offerta;

c)

le regole sul mercato agevolano lo sviluppo di una generazione più flessibile, di una generazione sostenibile a bassa produzione di carbonio e di una maggiore flessibilità della domanda;

d)

i clienti devono poter fruire delle opportunità del mercato e della maggiore concorrenza sui mercati al dettaglio e avere la facoltà di agire come partecipanti al mercato nel mercato dell'energia e nella transizione energetica;

e)

la partecipazione al mercato dei clienti finali e delle piccole imprese è consentita aggregando la generazione di vari impianti di generazione o il carico di vari impianti di gestione della domanda per ottenere offerte congiunte sul mercato dell'energia elettrica e una gestione congiunta del sistema elettrico, conformemente al diritto dell'Unione sulla concorrenza;

f)

le regole sul mercato permettono la decarbonizzazione del sistema elettrico e, quindi, dell'economia, anche consentendo l'integrazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili e fornendo incentivi all'efficienza energetica;

g)

le regole sul mercato offrono adeguati incentivi d'investimento per la generazione, in particolare per quanto concerne gli investimenti a lungo termine in un sistema elettrico decarbonizzato e sostenibile, lo stoccaggio dell'energia, l'efficienza energetica e la gestione della domanda in modo da soddisfare il fabbisogno del mercato, e agevolano una concorrenza leale, provvedendo così alla sicurezza dell'approvvigionamento;

h)

si eliminano progressivamente gli ostacoli ai flussi transfrontalieri di energia elettrica tra zone di offerta o Stati membri e alle transazioni transfrontaliere sui mercati dell'energia elettrica e dei relativi mercati dei servizi;

i)

le regole sul mercato prevedono la cooperazione regionale laddove è efficace;

j)

la generazione, lo stoccaggio di energia e la gestione della domanda sicuri e sostenibili partecipano al mercato su un piano di parità sulla base dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione;

k)

tutti i produttori sono direttamente o indirettamente responsabili della vendita dell'energia elettrica che generano;

l)

le regole sul mercato consentono lo sviluppo di progetti dimostrativi in materia di fonti energetiche, tecnologie o sistemi sostenibili, sicuri e a basse emissioni di carbonio, da realizzare e da sfruttare a favore della società;

m)

le regole sul mercato consentono il dispacciamento efficiente dei mezzi di generazione, dello stoccaggio dell'energia e della gestione della domanda;

n)

le regole sul mercato consentono l'accesso e l'uscita delle imprese di generazione, di stoccaggio dell'energia e di approvvigionamento di energia elettrica in base alle loro valutazioni di sostenibilità economica e finanziaria delle rispettive operazioni;

o)

per consentire ai partecipanti al mercato di essere tutelati contro i rischi di volatilità dei prezzi sulla base del mercato e di attenuare l'incertezza sui rendimenti attesi degli investimenti, i prodotti di copertura a lungo termine sono negoziabili in borsa in modo trasparente e i contratti di fornitura di energia elettrica a lungo termine sono negoziabili fuori borsa, nel rispetto del diritto dell'Unione sulla concorrenza;

p)

le regole sul mercato agevolano il commercio di prodotti in tutta l'Unione e le modifiche normative tengono conto degli effetti sui prodotti e sui mercati a termine e dei future, sia nel breve che nel lungo periodo;

q)

i partecipanti al mercato hanno il diritto di ottenere l'accesso alle reti di trasmissione e alle reti di distribuzione in base a criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.

Articolo 4

Transizione equa

La Commissione sostiene gli Stati membri che predispongono una strategia nazionale per la progressiva riduzione della capacità esistente di estrazione e produzione di carbone e altri combustibili fossili solidi, attraverso tutti i mezzi disponibili per rendere possibile una transizione equa nelle regioni interessate da cambiamenti strutturali. La Commissione assiste gli Stati membri nel far fronte agli impatti sociali ed economici della transizione verso l'energia pulita.

La Commissione opera in stretto partenariato con le parti interessate delle regioni ad alta intensità di carbone e di carbonio, agevola l'accesso ai fondi e ai programmi disponibili nonché l'utilizzo degli stessi, e incoraggia lo scambio di buone pratiche, comprese le discussioni sulle tabelle di marcia industriali e le esigenze di riqualificazione.

Articolo 5

Responsabilità del bilanciamento

1.   Tutti i partecipanti al mercato rispondono degli sbilanciamenti che provocano nel sistema («responsabilità del bilanciamento»). A tal fine, i partecipanti al mercato sono essi stessi responsabili del bilanciamento o delegano contrattualmente un responsabile del bilanciamento scelto da loro. Ciascun responsabile del bilanciamento è finanziariamente responsabile degli sbilanciamenti da esso provocati e si sforza di conseguire il bilanciamento o di contribuire al bilanciamento del sistema elettrico.

2.   Gli Stati membri possono prevedere deroghe alla responsabilità del bilanciamento solo per:

a)

progetti dimostrativi per tecnologie innovative, soggetti all'approvazione dell'autorità di regolazione, a condizione che tali deroghe siano limitate all'arco di tempo e alla misura necessari per conseguire i fini della dimostrazione;

b)

impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili con capacità installata di generazione di energia elettrica inferiore a 400 kW;

c)

impianti che beneficiano del sostegno approvato dalla Commissione in forza delle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 TFUE, commissionati prima del 4 luglio 2019.

Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, gli Stati membri possono fornire incentivi ai partecipanti al mercato interamente o parzialmente esentati dalla responsabilità del bilanciamento ad accettarne la piena responsabilità.

3.   Qualora uno Stato membro preveda una deroga a norma del paragrafo 2, deve garantire che un altro partecipante al mercato adempia alla responsabilità finanziaria degli sbilanciamenti.

4.   Per quanto riguarda gli impianti di generazione entrati in funzione a decorrere dal 1o gennaio 2026, il paragrafo 2, lettera b), si applica solo agli impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili con una capacità installata di generazione inferiore a 200 kW.

Articolo 6

Mercato del bilanciamento

1.   I mercati del bilanciamento, compresi i processi di preselezione, sono organizzati in modo da:

a)

assicurare l'assenza effettiva di discriminazione tra partecipanti al mercato, tenendo conto delle diverse esigenze tecniche del sistema elettrico e delle diverse capacità tecniche delle fonti di generazione, dello stoccaggio dell'energia e della gestione della domanda;

b)

garantire che i servizi siano definiti in una maniera trasparente e neutrale dal punto di vista tecnologico e siano acquisiti in una maniera trasparente e basata sul mercato;

c)

garantire l'accesso non discriminatorio a tutti i partecipanti al mercato, a titolo individuale o per aggregazione, anche per quanto riguarda l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili variabili, la gestione della domanda e lo stoccaggio dell'energia;

d)

rispettare l'esigenza di tener conto dell'aumento della quota di generazione variabile, dell'aumento della reattività della domanda e delle nuove tecnologie.

2.   Il prezzo dell'energia di bilanciamento non è predeterminato in contratti di capacità di bilanciamento. Le procedure di aggiudicazione d'appalto devono essere trasparenti conformemente all'articolo 40, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/944, garantendo nel contempo il rispetto della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

3.   I mercati del bilanciamento assicurano la sicurezza operativa sfruttando nel contempo nel modo più efficiente l'allocazione della capacità interzonale fra diversi orizzonti temporali a norma dell'articolo 17.

4.   La compensazione dell'energia di bilanciamento per prodotti standard di bilanciamento e prodotti specifici di bilanciamento si basa sul prezzo marginale, «pay-as-cleared», a meno che tutte le autorità di regolazione approvino un metodo alternativo di determinazione dei prezzi sulla base di una proposta congiunta di tutti i gestori dei sistemi di trasmissione, a seguito di un'analisi che dimostri la maggiore efficacia del metodo alternativo di determinazione dei prezzi.

I partecipanti al mercato sono autorizzati a presentare offerte nell'orizzonte temporale più vicino possibile al tempo reale e gli orari di chiusura del mercato dell'energia di bilanciamento non precedono l'orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale.

I gestori dei sistemi di trasmissione che applicano un modello di dispacciamento centrale possono stabilire norme aggiuntive conformemente agli orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico adottati sulla base dell'articolo 6, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 714/2009.

5.   Gli sbilanciamenti sono compensati al prezzo corrispondente al valore dell'energia in tempo reale.

6.   Un'area del prezzo di sbilanciamento corrisponde a una zona di offerta, salvo in caso di modello centrale di dispacciamento, in cui un'area del prezzo di sbilanciamento può costituire una parte della zona di offerta.

7.   Il dimensionamento della capacità di riserva è eseguito dai gestori dei sistemi di trasmissione ed è agevolato a livello regionale.

8.   L'approvvigionamento di capacità di bilanciamento è eseguito dal gestore del sistema di trasmissione e può essere agevolato a livello regionale. La riserva della capacità transfrontaliera a tal fine può essere limitata. L'approvvigionamento di capacità di bilanciamento è basato sul mercato e organizzato in modo da non creare discriminazioni tra i partecipanti al mercato nel processo di preselezione conformemente all'articolo 40, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/944, indipendentemente dal fatto che partecipino a titolo individuale o per aggregazione.

L'approvvigionamento di capacità di bilanciamento è basato su un mercato primario, a meno che e nella misura in cui l'autorità di regolazione abbia disposto una deroga all'approvazione dell'uso di altre forme di approvvigionamento basato sul mercato in ragione dell'assenza di concorrenza nel mercato dei servizi di bilanciamento. Le deroghe all'obbligo di basare l'approvvigionamento di capacità di bilanciamento sull'utilizzo di mercati primari sono riesaminate ogni tre anni.

9.   L'approvvigionamento di capacità di bilanciamento al rialzo e al ribasso è effettuato separatamente, a meno che l'autorità di regolazione approvi una deroga a tale principio in quanto ciò comporterebbe una maggiore efficienza economica, come dimostrato da una valutazione effettuata dal gestore del sistema di trasmissione. I contratti per la capacità di bilanciamento sono conclusi non più di un giorno prima della fornitura della capacità di bilanciamento e il periodo di aggiudicazione non è più lungo di un giorno, a meno che e nella misura in cui l'autorità di regolazione abbia approvato un'aggiudicazione precedente o periodi di aggiudicazione più lunghi al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento o migliorare l'efficienza economica.

Ove sia concessa una deroga, per almeno il 40 % dei prodotti standard di bilanciamento e un minimo del 30 % di tutti i prodotti utilizzati per le capacità di bilanciamento, i contratti per la capacità di bilanciamento sono conclusi per non più di un giorno prima della fornitura della capacità di bilanciamento e il periodo di aggiudicazione non è più lungo di un giorno. L'aggiudicazione della parte rimanente della capacità di bilanciamento è eseguito per un massimo di un mese prima della fornitura di capacità di bilanciamento e ha un periodo massimo di aggiudicazione di un mese.

10.   Su richiesta del gestore del sistema di trasmissione, l'autorità di regolazione può decidere di prorogare il periodo di aggiudicazione della parte rimanente della capacità di bilanciamento di cui al paragrafo 9 fino a un massimo di dodici mesi, a condizione che tale decisione sia limitata nel tempo e che gli effetti positivi in termini di riduzione dei costi per i clienti finali superino le ripercussioni negative sul mercato. La richiesta comprende:

a)

la durata specifica prevista dell'esenzione;

b)

il volume specifico della capacità di bilanciamento cui si applicherebbe l'esenzione;

c)

un'analisi dell'impatto dell'esenzione sulla partecipazione delle risorse di bilanciamento; e

d)

la giustificazione dell'esenzione che dimostri che tale esenzione comporterebbe minori costi per i clienti finali.

11.   In deroga al paragrafo 10, a decorrere dal 1o gennaio 2026 i periodi di aggiudicazione non devono eccedere i sei mesi.

12.   Entro il 1o gennaio 2028 le autorità di regolazione riferiscono alla Commissione e all'ACER in merito alla percentuale di capacità totale coperta dai contratti con durata o periodo di aggiudicazione superiore a un giorno.

13.   I gestori dei sistemi di trasmissione o i loro gestori delegati pubblicano, nell'orizzonte temporale più vicino possibile al tempo reale ma con un ritardo dopo la consegna di non più di 30 minuti, il bilanciamento attuale del sistema delle rispettive aree di programmazione, i prezzi stimati di sbilanciamento e i prezzi stimati dell'energia di bilanciamento.

14.   Laddove i prodotti standard di bilanciamento non siano sufficienti a garantire la sicurezza operativa o alcune risorse di bilanciamento non possano partecipare al mercato di bilanciamento mediante prodotti standard di bilanciamento, i gestori dei sistemi di trasmissione possono proporre — e le autorità di regolazione posso approvare — deroghe ai paragrafi 2 e 4 per specifici prodotti di bilanciamento che sono attivati localmente senza scambiarli con altri gestori dei sistemi di trasmissione.

Le proposte di deroga comprendono una descrizione delle misure proposte per ridurre al minimo l'uso dei prodotti specifici, tenendo conto dell'efficienza economica, la dimostrazione che i prodotti specifici non creano inefficienze e distorsioni significative nel mercato del bilanciamento all'interno o all'esterno dell'area di programmazione, nonché, se del caso, le disposizioni e le informazioni riguardanti il processo per convertire le offerte di acquisto di energia di bilanciamento da prodotti specifici di bilanciamento in offerte di acquisto di energia di bilanciamento da prodotti standard di bilanciamento.

Articolo 7

Mercato del giorno prima e mercato infragiornaliero

1.   I gestori dei sistemi di trasmissione e i NEMO organizzano congiuntamente la gestione dei mercati integrati del giorno prima e infragiornaliero, in conformità del regolamento (UE) 2015/1222. I gestori dei sistemi di trasmissione e i NEMO collaborano a livello di Unione o, se più opportuno, a livello regionale, al fine di ottimizzare l'efficienza e l'efficacia della contrattazione del giorno prima e infragiornaliera dell'energia elettrica dell'Unione. L'obbligo di collaborazione non pregiudica l'applicazione del diritto dell'Unione sulla concorrenza. Nelle funzioni riguardanti la compravendita di energia elettrica, i gestori dei sistemi di trasmissione e i NEMO sono soggetti alla vigilanza normativa delle autorità di regolazione a norma dell'articolo 59 della direttiva (UE) 2019/944 e dell'ACER a norma degli articoli 4 e 8 del regolamento (UE) 2019/942.

2.   I mercati del giorno prima e infragiornaliero:

a)

sono organizzati in modo non discriminatorio;

b)

massimizzano la capacità di tutti i partecipanti al mercato di gestire gli sbilanciamenti;

c)

massimizzano le opportunità di tutti i partecipanti al mercato di contrattare scambi interzonali quanto più possibile in tempo reale nell'insieme delle zone di offerta;

d)

indicano prezzi che riflettono i fondamentali del mercato, compreso il valore dell'energia in tempo reale, sui quali i partecipanti al mercato possono basarsi quando decidono in merito ai prodotti di copertura del rischio a lungo termine;

e)

assicurano la sicurezza operativa a fronte del pieno sfruttamento della capacità di trasmissione;

f)

sono trasparenti ma nel contempo proteggono la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili e garantiscono l'anonimità degli scambi;

g)

non distinguono tra scambi realizzati all'interno di una zona di offerta e tra zone di offerta; e

h)

sono organizzati in modo tale da assicurare a tutti i partecipanti al mercato la possibilità di accesso al mercato a titolo individuale o per aggregazione.

Articolo 8

Scambi commerciali sul mercato del giorno prima e sul mercato infragiornaliero

1.   I NEMO consentono ai partecipanti al mercato di effettuare scambi di energia quanto più possibile in tempo reale, e almeno entro l'orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale.

2.   I NEMO offrono ai partecipanti al mercato la possibilità di negoziare l'energia a intervalli di tempo brevi almeno quanto il periodo di regolazione degli sbilanciamenti sia nel mercato del giorno prima che in quello infragiornaliero.

3.   I NEMO offrono alla compravendita sui mercati del giorno prima e infragiornaliero prodotti di dimensioni sufficientemente ridotte, con offerte minime di 500 kW o inferiori, per permettere la partecipazione effettiva, sul versante della gestione della domanda, dello stoccaggio di energia e delle fonti rinnovabili su piccola scala, inclusa la partecipazione diretta dei clienti.

4.   Entro il 1o gennaio 2021 il periodo di regolazione degli sbilanciamenti è pari a 15 minuti in tutte le aree di programmazione, a meno che le autorità di regolazione abbiano concesso una deroga o un'esenzione. Le deroghe possono essere concesse solo fino al 31 dicembre 2024.

A decorrere dal 1o gennaio 2025 il periodo di regolazione degli sbilanciamenti non deve essere superiore a 30 minuti, laddove tutte le autorità nazionali di regolazione di un'area sincrona concedano un'esenzione.

Articolo 9

Mercati a termine

1.   A norma del regolamento (UE) 2016/1719, i gestori dei sistemi di trasmissione rilasciano diritti di trasmissione a lungo termine o dispongono misure equivalenti per permettere ai partecipanti al mercato, inclusi i proprietari di impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili, di coprire i rischi di fluttuazione dei prezzi nelle zone di offerta limitrofe, a meno che una valutazione del mercato a termine sui confini tra le zone di offerta effettuata dalle autorità di regolazione competenti dimostri sufficienti opportunità di copertura nelle zone di offerta interessate.

2.   I diritti di trasmissione a lungo termine sono allocati in modo trasparente, basato sul mercato e non discriminatorio grazie a una piattaforma unica di assegnazione.

3.   Nel rispetto del diritto dell'Unione sulla concorrenza, i gestori dei mercati sono liberi di sviluppare prodotti di copertura a termine, anche prodotti di copertura a termine sul lungo periodo, in modo da offrire ai partecipanti al mercato, inclusi i proprietari di impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili, adeguate opportunità di copertura dei rischi finanziari contro la fluttuazione dei prezzi. Gli Stati membri non richiedono che le suddette attività di copertura siano limitate agli scambi all'interno di uno Stato membro o di una zona di offerta.

Articolo 10

Limiti tecnici di offerta

1.   Il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica non ha un limite massimo né un limite minimo. La presente disposizione si applica, tra l'altro, alle offerte e compensazioni in tutti gli orizzonti temporali e include i prezzi dell'energia di bilanciamento e i prezzi di sbilanciamento, fatti salvi i limiti tecnici di prezzo applicabili negli orizzonti temporali di bilanciamento e negli orizzonti temporali del giorno prima e infragiornaliero a norma del paragrafo 2.

2.   I NEMO possono applicare limiti armonizzati sui prezzi di bilanciamento massimi e minimi per gli orizzonti temporali del giorno prima e infragiornaliero. Tali limiti sono sufficientemente elevati da non limitare inutilmente gli scambi, sono armonizzati per il mercato interno e tengono conto del valore massimo del carico perso. I NEMO attuano un meccanismo trasparente che adegua automaticamente a tempo debito i limiti tecnici di offerta nel caso in cui si preveda che i limiti prestabiliti siano raggiunti. I limiti più alti risultati dall'adeguamento rimangono applicabili fino a che siano necessari ulteriori aumenti conformemente a detto meccanismo.

3.   I gestori dei sistemi di trasmissione non adottano misure volte a modificare i prezzi all'ingrosso.

4.   Le autorità di regolazione o le altre autorità competenti eventualmente designate dagli Stati membri a tal fine individuano le politiche e le misure applicate nel loro territorio che potrebbero concorrere a limitare indirettamente la formazione dei prezzi all'ingrosso, tra le quali la limitazione delle offerte in ordine all'attivazione dell'energia di bilanciamento, i meccanismi di capacità, le misure adottate dai gestori dei sistemi di trasmissione, le misure dirette a contestare l'esito del mercato o a evitare gli abusi di posizioni dominanti e le zone di offerta delineate in modo inefficiente.

5.   L'autorità di regolazione o l'autorità competente designata che abbia individuato una politica o misura che potrebbe concorrere a limitare la formazione dei prezzi all'ingrosso adotta tutte le misure del caso per eliminare o, laddove non fosse possibile, attenuare l'impatto di tale politica o misura sui comportamenti d'offerta. Gli Stati membri trasmettono una relazione alla Commissione entro il 5 gennaio 2020 che specifichi le misure e le azioni che hanno adottato o che intendono adottare.

Articolo 11

Valore del carico perso

1.   Entro il 5 luglio 2020, se necessario per la definizione di uno standard di affidabilità conformemente all'articolo 25, le autorità di regolazione o le altre autorità competenti eventualmente designate dagli Stati membri a tal fine determinano un'unica stima del valore del carico perso sul loro territorio. La stima è resa pubblica. Le autorità di regolazione o altre autorità competenti designate che hanno più di una zona di offerta nel loro territorio possono determinare stime diverse per zona. Nel caso in cui una zona di offerta consista di territori appartenenti a più di uno Stato membro, le autorità di regolazione o altre autorità competenti designate interessate determinano un'unica stima del valore del carico perso per tale zona. Nel determinare la stima unica del valore del carico perso, le autorità di regolazione o altre autorità competenti designate applicano la metodologia di cui all'articolo 23, paragrafo 6.

2.   Le autorità di regolazione e le autorità competenti designate aggiornano le stime del valore del carico perso almeno ogni cinque anni o prima, qualora registrino un cambiamento significativo.

Articolo 12

Dispacciamento della generazione e della gestione della domanda

1.   Il dispacciamento degli impianti di generazione e di gestione della domanda deve essere non discriminatorio, trasparente e, salvo diversamente disposto ai sensi dei paragrafi da 2 a 6, basato sul mercato.

2.   Fatti salvi gli articoli 107, 108 e 109 TFUE, gli Stati membri assicurano che, nel dispacciamento degli impianti di generazione dell'energia elettrica, i gestori dei sistemi diano la priorità agli impianti di generazione che utilizzano le fonti energetiche rinnovabili nella misura consentita dal funzionamento sicuro del sistema elettrico nazionale, sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori e laddove tali impianti di generazione siano:

a)

impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili e abbiano una capacità installata di generazione di energia elettrica inferiore a 400 kW; oppure

b)

progetti dimostrativi per tecnologie innovative, soggetti all'approvazione dell'autorità di regolazione, purché tale priorità sia limitata all'arco di tempo e alla misura necessari per conseguire i fini della dimostrazione.

3.   Uno Stato membro può decidere di non applicare il dispacciamento prioritario a impianti di generazione di cui al paragrafo 2, lettera a), la cui messa in funzione avviene almeno sei mesi dopo la decisione ovvero di applicare una capacità minima inferiore a quella di cui al paragrafo 2, lettera a), a condizione che:

a)

abbia efficienti mercati infragiornalieri altri mercati all'ingrosso e di bilanciamento e che tali mercati siano pienamente accessibili a tutti i partecipanti al mercato, in conformità del presente regolamento;

b)

le norme di ridispacciamento e di gestione della congestione siano trasparenti per tutti i partecipanti al mercato;

c)

il contributo nazionale dello Stato membro al raggiungimento dell'obiettivo generale vincolante dell'Unione per la quota di energia da fonti rinnovabili a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) e dell'articolo 4, lettera a), punto 2), del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) sia almeno uguale al corrispondente risultato della formula di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 e la quota di energia da fonti rinnovabili di uno Stato membro non sia inferiore ai suoi punti di riferimento ai sensi dell'articolo 4, lettera a), punto 2), del regolamento (UE) 2018/1999 o, in alternativa, la quota di energia da fonti rinnovabili dello Stato membro nel consumo finale lordo di energia elettrica sia almeno pari al 50 %;

d)

lo Stato membro abbia notificato alla Commissione la deroga prevista illustrando nel dettaglio in che modo sono soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a), b) e c); e

e)

lo Stato membro abbia pubblicato la deroga prevista, compresa la motivazione dettagliata per la concessione della deroga, tenendo in debito conto la protezione delle informazioni commercialmente sensibili, ove necessario.

Tutte le deroghe evitano modifiche retroattive per gli impianti di generazione che già beneficiano di un dispacciamento prioritario, fatti salvi eventuali accordi su base volontaria tra uno Stato membro e un impianto di generazione.

Fatti salvi gli articoli 107, 108 e 109 TFUE, gli Stati membri possono concedere incentivi agli impianti ammissibili al dispacciamento prioritario affinché rinuncino volontariamente al dispacciamento prioritario.

4.   Fatti salvi gli articoli 107, 108 e 109 TFUE, gli Stati membri possono prevedere un dispacciamento prioritario per l'energia elettrica prodotta negli impianti di generazione che impiegano la cogenerazione ad alto rendimento con una capacità installata di generazione inferiore a 400 kW.

5.   Per quanto riguarda gli impianti di generazione entrati in funzione dopo il 1o gennaio 2026, il paragrafo 2, lettera a), si applica solo agli impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili e hanno una capacità installata di generazione inferiore a 200 kW.

6.   Fatti salvi i contratti conclusi prima del 4 luglio 2019, gli impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili o cogenerazione ad alto rendimento e sono stati commissionati prima del 4 luglio 2019 e, una volta commissionati, erano soggetti al dispacciamento prioritario a norma dell'articolo 15, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE o all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20) continuano a beneficiare del dispacciamento prioritario. Il dispacciamento prioritario non si applica più a tali impianti di generazione dalla data in cui l'impianto di generazione è soggetto a modifiche significative, il che si ritiene che sia il caso almeno quando è necessario un nuovo contratto di connessione o quando si incrementa la capacità di generazione di tale impianto.

7.   Il dispacciamento prioritario non compromette la gestione in sicurezza del sistema elettrico, non serve per giustificare la riduzione delle capacità interzonale al di là di quanto previsto all'articolo 16 e si basa su criteri trasparenti e non discriminatori.

Articolo 13

Ridispacciamento

1.   Il ridispacciamento della generazione, come anche il ridispacciamento della gestione della domanda, si basa su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. È aperto a tutte le tecnologie di generazione, tutto lo stoccaggio di energia e tutta la gestione della domanda, compresi quelli ubicati in altri Stati membri, salvo laddove non sia tecnicamente realizzabile.

2.   Le risorse ridispacciate sono selezionate tra gli impianti di generazione, di stoccaggio dell'energia o di gestione della domanda mediante meccanismi di mercato e sono finanziariamente compensate. Le offerte di acquisto di energia di bilanciamento utilizzate per il ridispacciamento non determinano il prezzo dell'energia di bilanciamento.

3.   Si può ricorrere al ridispacciamento della generazione, allo stoccaggio dell'energia e alla gestione della domanda non basati sul mercato solo:

a)

in mancanza di alternative di mercato;

b)

se tutte le risorse disponibili basate sul mercato sono state sfruttate;

c)

se il numero degli impianti di generazione, di stoccaggio dell'energia o di gestione della domanda è troppo basso per assicurare una concorrenza effettiva nella zona nella quale sono situati impianti adatti a fornire il servizio; oppure

d)

se l'attuale situazione di rete comporta congestione in modo talmente periodico e prevedibile che il ridispacciamento basato sul mercato porterebbe a offerte strategiche periodiche, che causerebbero un aumento del livello di congestione interna, e se lo Stato membro interessato ha adottato un piano d'azione volto ad affrontare tale congestione o garantisce che la capacità minima disponibile per gli scambi interzonali sia conforme all'articolo 16, paragrafo 8.

4.   Almeno una volta all'anno i pertinenti gestori dei sistemi di trasmissione e gestori dei sistemi di distribuzione presentano una relazione alla pertinente autorità di regolazione competente in merito a quanto segue:

a)

il livello di sviluppo e di efficacia dei meccanismi di ridispacciamento basati sul mercato per gli impianti di generazione, di stoccaggio dell'energia e di gestione della domanda;

b)

le ragioni, i volumi in MWh e i tipi di fonte di generazione soggetti al ridispacciamento;

c)

le misure adottate per diminuire la necessità di ridispacciamento a scendere degli impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili o la cogenerazione ad alto rendimento in futuro, compresi investimenti nella digitalizzazione dell'infrastruttura di rete e nei servizi che aumentano la flessibilità.

La pertinente autorità di regolazione trasmette la relazione all'ACER e pubblica una sintesi dei dati di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma unitamente alle raccomandazioni di miglioramento, se necessario.

5.   Fatti salvi gli obblighi relativi al mantenimento dell'affidabilità e alla sicurezza della rete, basati su criteri trasparenti e non discriminatori stabiliti dalle autorità di regolazione, i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione:

a)

assicurano la capacità delle reti di trasmissione e delle reti di distribuzione di trasmettere l'energia elettrica da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento con il minimo possibile di ridispacciamento, il che non impedisce di tener conto nella pianificazione della rete di un ridispacciamento in misura limitata laddove l'operatore del sistema di trasmissione o l'operatore del sistema di distribuzione possa dimostrarne in modo trasparente la maggiore efficienza economica e non superi il 5 % dell'energia elettrica prodotta annualmente in impianti che impiegano fonti di energia rinnovabili e sono direttamente connessi alle rispettive reti, fatte salve le diverse disposizioni di uno Stato membro in cui l'energia elettrica proveniente da impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili o cogenerazione ad alto rendimento rappresenti oltre il 50 % del consumo lordo annuale finale di energia elettrica;

b)

adottano misure operative adeguate riguardanti le reti e il mercato al fine di ricorrere il meno possibile al ridispacciamento al ribasso dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento.

c)

assicurano che le loro reti siano sufficientemente flessibili in modo tale da poterle gestire.

6.   Laddove si ricorra al ridispacciamento a scendere non basato sul mercato, si applicano i seguenti principi:

a)

gli impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili sono soggetti al ridispacciamento a scendere solo in mancanza di alternative o se queste comportano costi notevolmente sproporzionati o gravi rischi per la sicurezza della rete;

b)

l'energia elettrica generata nell'ambito di un processo di cogenerazione ad alto rendimento è soggetta al ridispacciamento a scendere solo se, a parte il ridispacciamento a scendere degli impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili, non vi sono alternative o se queste comportano costi sproporzionati o gravi rischi per la sicurezza della rete;

c)

l'energia elettrica autoprodotta da impianti che impiegano fonti di energia rinnovabili o la cogenerazione ad alto rendimento non immessa nella rete di trasporto o di distribuzione non è ridotta a meno che nessun'altra soluzione permetta di risolvere problemi connessi alla sicurezza delle reti;

d)

il ridispacciamento a scendere di cui alle lettere a), b) e c) è debitamente giustificato in modo trasparente. La giustificazione è inserita nella relazione di cui al paragrafo 3.

7.   Quando il ridispacciamento non è basato sul mercato, è oggetto di compensazione finanziaria da parte del gestore del sistema che chiede il ridispacciamento all'operatore dell'impianto di generazione ridispacciata, di stoccaggio dell'energia o di gestione della domanda, a eccezione del caso di produttori che accettano un contratto di connessione in cui non è garantita la fornitura fissa di energia. La compensazione finanziaria è almeno equivalente al valore più alto dei seguenti elementi o alla loro combinazione, se l'applicazione solo del più alto comporterebbe una compensazione ingiustificatamente bassa o ingiustificatamente elevata:

a)

costi di gestione supplementari causati dal ridispacciamento, quali costi supplementari del combustibile in caso di ridispacciamento a salire o della fornitura di calore di riserva in caso di ridispacciamento a scendere degli impianti di generazione che impiegano la cogenerazione ad alto rendimento;

b)

le entrate nette derivanti dalla vendita dell'energia elettrica sul mercato del giorno prima che l'impianto di generazione, di stoccaggio dell'energia o di gestione della domanda avrebbe creato senza la richiesta di ridispacciamento; se agli impianti di generazione, di stoccaggio dell'energia o di gestione della domanda è concesso un sostegno finanziario in base al volume di energia elettrica generata o consumata, il sostegno finanziario che sarebbe stato ricevuto senza la richiesta di ridispacciamento è considerato parte delle entrate nette.

CAPO III

ACCESSO ALLE RETI E GESTIONE DELLA CONGESTIONE

SEZIONE 1

Allocazione della capacità

Articolo 14

Riesame delle zone di offerta

1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate per affrontare le congestioni. I confini tra le zone di offerta sono tracciati in base alle congestioni strutturali a lungo termine nella rete di trasmissione. Le zone di offerta non contengono tali congestioni strutturali a meno che non abbiano alcun impatto sulle zone di offerta adiacenti o, in quanto esenzione temporanea, il loro impatto sulle zone di offerta adiacenti sia attenuato dall'uso di contromisure e tali congestioni strutturali non portino a riduzioni della capacità interzonale di scambio conformemente ai requisiti di cui all'articolo 16. Le zone di offerta nell'Unione sono configurate in modo da ottimizzare l'efficienza economica e al fine di massimizzare le opportunità commerciali interzonali in conformità dell'articolo 16, preservando nel contempo la sicurezza dell'approvvigionamento.

2.   Ogni tre anni, l'ENTSO per l'energia elettrica riferisce in merito alle congestioni strutturali e alle altre congestioni fisiche importanti tra le zone di offerta e al loro interno, comprese l'ubicazione e la frequenza di tali congestioni, in linea con gli orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione adottati sulla base dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 714/2009. Tale relazione valuta se la capacità di scambi interzonali abbia raggiunto la traiettoria lineare ai sensi dell'articolo 15 o la capacità minima a norma dell'articolo 16 del presente regolamento.

3.   Ai fini della configurazione ottimale delle zone di offerta si procede a un riesame delle suddette. Il riesame individua tutte le congestioni strutturali e comprende un'analisi coordinata delle diverse configurazioni delle zone di offerta cui partecipano le parti interessate coinvolte di tutti i pertinenti Stati membri secondo gli orientamenti in materia di assegnazione di capacità e di gestione delle congestioni adottati sulla base dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 714/2009. Le attuali zone di offerta sono valutate sulla base della loro capacità di creare un contesto di mercato affidabile, compresa una flessibilità in termini di generazione e capacità di carico, essenziale per evitare le strozzature nella rete, equilibrare la domanda e l'offerta di energia elettrica e garantire la sicurezza a lungo termine degli investimenti nelle infrastrutture di rete.

4.   Ai fini del presente articolo e dell'articolo 15 del presente regolamento, gli Stati membri, i gestori dei sistemi di trasmissione o le autorità di regolazione pertinenti sono gli Stati membri, i gestori dei sistemi di trasmissione o le autorità di regolazione che partecipano al riesame della configurazione delle zone di offerta, come pure quelli che si trovano nella stessa regione di calcolo delle capacità a norma degli orientamenti in materia di assegnazione di capacità e di gestione delle congestioni adottati sulla base dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 714/2009.

5.   Entro il 5 ottobre 2019 tutti i gestori di sistemi di trasmissione interessati presentano per approvazione alle competenti autorità di regolazione una proposta relativa alla metodologia e alle ipotesi che devono essere impiegate nel processo di riesame della zona di offerta e le configurazioni alternative della zona di offerta che devono essere considerate. Le competenti autorità di regolazione adottano una decisione unanime sulla proposta entro tre mesi dalla presentazione della proposta. Laddove le autorità di regolazione non riescano a raggiungere un accordo unanime sulla proposta entro tale termine, l'ACER decide entro un periodo di ulteriori tre mesi in merito alla metodologia e alle ipotesi e alle configurazioni alternative della zona di offerta da considerare. La metodologia si basa sulle congestioni strutturali che non si prevede siano superate entro i successivi tre anni, tenendo debitamente conto dei progressi concreti in materia di progetti di sviluppo delle infrastrutture che dovrebbero essere realizzati entro i successivi tre anni.

6.   Sulla base della metodologia e delle ipotesi approvate a norma del paragrafo 5, i gestori dei sistemi di trasmissione che partecipano al riesame delle zone di offerta presentano agli Stati membri interessati o alle loro autorità competenti designate una proposta congiunta sull'eventualità di mantenere o modificare la configurazione delle zone di offerta al più tardi 12 mesi dopo l'approvazione della metodologia a norma del paragrafo 5. Altri Stati membri, le parti contraenti della Comunità dell'energia o altri paesi terzi che condividono la stessa area sincrona con qualunque Stato membro pertinente possono presentare osservazioni.

7.   Qualora una congestione strutturale sia stata identificata nella relazione a norma del presente articolo, paragrafo 2, o nel riesame delle zone di offerta a norma del presente articolo, o da uno o più gestori dei sistemi di trasmissione all'interno della loro zona di controllo in una relazione approvata dall'autorità di regolazione competente, entro sei mesi dal ricevimento della relazione lo Stato membro con congestione strutturale identificata, in cooperazione con i suoi gestori dei sistemi di trasmissione, decide di istituire piani d'azione nazionali o multinazionali a norma dell'articolo 15 oppure di riesaminare e modificare la sua configurazione delle zone di offerta. Tali decisioni sono immediatamente notificate alla Commissione e all'ACER.

8.   Per gli Stati membri che hanno optato per la modifica della configurazione delle zone di offerta ai sensi del paragrafo 7, gli Stati membri pertinenti pervengono a una decisione unanime entro sei mesi dalla notifica di cui al paragrafo 7. Altri Stati membri possono formulare osservazioni agli Stati membri pertinenti, i quali dovrebbero tenere conto di tali osservazioni nel pervenire a una decisione. La decisione deve essere motivata ed è notificata alla Commissione e all'ACER. Se non riescono a pervenire a una decisione unanime entro il termine di sei mesi, i pertinenti Stati membri lo comunicano immediatamente alla Commissione. Quale misura di ultima istanza, previa consultazione dell'ACER, la Commissione adotta la decisione di mantenere o modificare la configurazione delle zone di offerta negli Stati membri e tra tali Stati membri entro sei mesi dal ricevimento della suddetta comunicazione.

9.   Gli Stati membri e la Commissione consultano le parti interessate prima di adottare decisioni a norma del presente articolo.

10.   Ogni decisione adottata ai sensi del presente articolo specifica la data di applicazione delle modifiche. La data di applicazione coniuga l'esigenza di rapidità con considerazioni pratiche, tra cui la contrattazione a termine dell'energia elettrica. La decisione può stabilire opportune disposizioni transitorie.

11.   Se sono avviati riesami ulteriori delle zone di offerta a norma degli orientamenti in materia di allocazione di capacità e di gestione delle congestioni adottati sulla base dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 714/2009, si applica il presente articolo.

Articolo 15

Piani d'azione

1.   In seguito all'adozione di una decisione a norma dell'articolo 14, paragrafo 7, lo Stato membro con congestione strutturale identificata sviluppa un piano d'azione in cooperazione con la propria autorità di regolazione. Tale piano d'azione contiene un calendario concreto per l'adozione di misure volte a ridurre le congestioni strutturali individuate entro 4 anni dall'adozione della decisione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 7.

2.   Indipendentemente dai progressi concreti del piano d'azione, gli Stati membri garantiscono che, fatti salvi le deroghe concesse ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 9, o gli scostamenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, la capacità commerciale interzonale aumenti su base annua fino al raggiungimento delle capacità minima di cui all'articolo 16, paragrafo 8. Tale capacità minima deve essere raggiunta entro il 31 dicembre 2025.

Tali aumenti annui sono conseguiti mediante una traiettoria lineare. Il punto di inizio di tale traiettoria è dato dal valore più elevato tra la capacità allocata alla frontiera o su un elemento critico della rete nell'anno precedente l'adozione del piano d'azione e la capacità media dei tre anni precedenti l'adozione del piano d'azione. Nel periodo di attuazione dei loro piani d'azione, gli Stati membri garantiscono che la capacità messa a disposizione degli scambi interzonali conformemente all''articolo 16, paragrafo 8, sia almeno equivalente ai valori della traiettoria lineare, anche mediante l'uso di contromisure nella regione di calcolo delle capacità.

3.   Il costo delle contromisure necessarie per raggiungere la traiettoria lineare di cui al paragrafo 2 o mettere a disposizione la capacità interzonale ai confini interessati dal piano d'azione è a carico dello Stato membro o degli Stati membri che attuano il piano d'azione.

4.   Su base annuale, durante l'attuazione del piano d'azione ed entro sei mesi dalla sua scadenza, i gestori dei sistemi di trasmissione interessati valutano per i 12 mesi precedenti se la capacità transfrontaliera disponibile abbia raggiunto la traiettoria lineare o, dal 1o gennaio 2026, se sono state conseguite le capacità minime di cui all'articolo 16, paragrafo 8. Essi trasmettono la loro valutazione all'ACER e alle autorità di regolazione pertinenti. Prima di elaborare la relazione, ciascun gestore dei sistemi di trasmissione invia il proprio contributo alla relazione, inclusi tutti i dati pertinenti, alla propria autorità di regolazione per approvazione.

5.   Per gli Stati membri per i quali le valutazioni di cui al paragrafo 4 dimostrano che un gestore del sistema di trasmissione non ha rispettato la traiettoria lineare, i pertinenti Stati membri decidono all'unanimità, entro 6 mesi dal ricevimento della relazione di valutazione di cui al paragrafo 4, se modificare o mantenere la configurazione delle zone di offerta all'interno e tra tali Stati membri. Nella decisione, i pertinenti Stati membri dovrebbero tenere conto di eventuali osservazioni presentate dai altri Stati membri. La decisione degli Stati membri pertinenti deve essere motivata ed è notificata alla Commissione e all'ACER.

I pertinenti Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione se non riescono a pervenire a una decisione unanime entro il termine previsto. Entro sei mesi dal ricevimento della suddetta comunicazione, quale misura di ultima istanza e previa consultazione dell'ACER e delle parti interessate la Commissione adotta la decisione di modificare o mantenere la configurazione delle zone di offerta negli Stati membri e tra tali Stati membri.

6.   Sei mesi prima della scadenza del piano d'azione, lo Stato membro con congestione strutturale identificata decide se affrontare la congestione rimanente modificando la sua zona di offerta o se affrontare la congestione rimanente con contromisure di cui copre le spese.

7.   Qualora non sia stato definito alcun piano d'azione entro sei mesi dall'individuazione di una congestione strutturale conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, i pertinenti gestori dei sistemi di trasmissione valutano, entro dodici mesi dall'individuazione di tale congestione strutturale, se la capacità transfrontaliera disponibile abbia raggiunto le capacità minime di cui all'articolo 16, paragrafo 8, nei dodici mesi precedenti e presentano una relazione di valutazione alle autorità di regolazione pertinenti e all'ACER.

Prima di elaborare la relazione, ciascun gestore dei sistemi di trasmissione invia il proprio contributo alla relazione, inclusi tutti i dati pertinenti, alla propria autorità di regolazione per approvazione. Per gli Stati membri per i quali la valutazione dimostra che un gestore dei sistemi di trasmissione non ha rispettato la capacità minima, si applica il processo decisionale di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

Articolo 16

Principi generali di allocazione della capacità e di gestione della congestione

1.   I problemi di congestione della rete sono risolti con soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di mercato che forniscano segnali economici efficienti ai soggetti partecipanti al mercato e ai gestori dei sistemi di trasmissione. I problemi di congestione della rete sono risolti con metodi non connessi alle transazioni, vale a dire metodi che non comportano una selezione tra i contratti di singoli soggetti partecipanti al mercato. Nell'adottare misure operative per assicurare il permanere dello stato normale del sistema, il gestore del sistema di trasmissione tiene conto dell'effetto di tali misure sulle zone di controllo limitrofe e le coordina con altri gestori dei sistemi di trasmissione interessati a norma del regolamento (UE) 2015/1222.

2.   Le procedure di riduzione delle transazioni commerciali sono utilizzate soltanto in situazioni di emergenza, quando il gestore del sistema di trasmissione è costretto ad intervenire celermente e non sono possibili il ridispacciamento o gli scambi compensativi (countertrading). Le eventuali procedure adottate al riguardo si applicano in maniera non discriminatoria. Salvo in caso di forza maggiore, i soggetti partecipanti al mercato cui è stata assegnata una capacità sono compensati per l'eventuale riduzione.

3.   I centri di coordinamento regionali di coordinamento eseguono il calcolo coordinato della capacità in conformità del presente articolo, paragrafi 4 e 8, come previsto all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 42, paragrafo 1.

I centri di coordinamento regionali calcolano le capacità interzonali rispettando i limiti di sicurezza operativa e utilizzando i dati per i gestori dei sistemi di trasmissione, inclusi dati sulla disponibilità tecnica di contromisure, ma non la riduzione del carico. Qualora i centri di coordinamento regionali giungano alla conclusione che le contromisure disponibili nella regione di calcolo delle capacità o tra le regioni di calcolo delle capacità non siano sufficienti a raggiungere la traiettoria lineare ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, o la capacità minima di cui al presente articolo, paragrafo 8, rispettando nel contempo i limiti di sicurezza operativa, possono, quale misura di ultima istanza, stabilire azioni coordinate intese a ridurre le capacità interzonali di conseguenza. I gestori dei sistemi di trasmissione possono discostarsi dalle azioni coordinate per quanto riguarda il calcolo coordinato della capacità e le analisi coordinate di sicurezza solo in conformità dell'articolo 42, paragrafo 2.

A decorrere tra tre mesi dopo l'entrata in funzione dei centri regionali di coordinamento ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, del presente regolamento e ogni tre mesi, i centri di coordinamento regionali trasmettono una relazione alle pertinenti autorità di regolazione e all'ACER in merito alle riduzioni di capacità o agli scostamenti dalle azioni coordinate conformemente al secondo comma e ne valutano gli effetti e formulano raccomandazioni, se necessario, su come evitare tali scostamenti in futuro. Se giunge alla conclusione che le condizioni preliminari per uno scostamento ai sensi del presente paragrafo non sono soddisfatte o che gli scostamenti sono di natura strutturale, l'ACER presenta un parere alle pertinenti autorità di regolazione e alla Commissione. Le autorità di regolazione competenti adottano azioni appropriate nei confronti dei gestori dei sistemi di trasmissione o dei centri di coordinamento regionali a norma degli articoli 59 o 62 della direttiva (UE) 2019/944 se le condizioni preliminari per uno scostamento a norma del presente paragrafo non sono soddisfatte.

Gli scostamenti di natura strutturale sono affrontati i un piano d'azione di cui all'articolo 14, paragrafo 7, o in un aggiornamento di un piano d'azione esistente.

4.   Il livello massimo di capacità delle interconnessioni e delle reti di trasmissione interessate dalla capacità transfrontaliera è messo a disposizione dei soggetti partecipanti al mercato che rispettino le norme di sicurezza per il funzionamento della rete. Per sfruttare al massimo le capacità disponibili si ricorre agli scambi compensativi e al ridispacciamento, anche transfrontaliero, per conseguire la capacità minima a norma del paragrafo 8. Si applica una procedura coordinata e non discriminatoria per le contromisure transfrontaliere per consentire tale massimizzazione, in seguito all'applicazione della metodologia per la ripartizione dei costi di ridispacciamento e degli scambi compensativi.

5.   Le capacità sono assegnate tramite aste esplicite della capacità o aste implicite che comprendono sia la capacità che l'energia. I due metodi possono coesistere per la stessa interconnessione. Per gli scambi infragiornalieri si ricorre alla contrattazione continua, che può essere integrata da aste.

6.   In caso di congestione sono accettate le offerte valide relative alla capacità di rete, implicite o esplicite che presentano il valore più elevato e offrono il valore più elevato per la (scarsa) capacità di trasmissione in un determinato orizzonte temporale. Tranne nel caso di nuove interconnessioni che godono di un'esenzione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1228/2003, dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009 o dell'articolo 63 del presente regolamento, è vietata la determinazione dei prezzi di riserva nei metodi di allocazione della capacità.

7.   La capacità può essere oggetto di scambio sul mercato secondario, a condizione che il gestore del sistema di trasmissione sia informato con sufficiente anticipo. Se rifiuta uno scambio (transazione) secondario, il gestore del sistema di trasmissione notifica e spiega chiaramente e in modo trasparente questo rifiuto a tutti i partecipanti al mercato e informa l'autorità di regolazione.

8.   I gestori dei sistemi di trasmissione non limitano il volume della capacità di interconnessione che deve essere messa a disposizione dei partecipanti per risolvere un problema di congestione sorto all'interno della loro zona di offerta o come strumento di gestione dei flussi risultanti da transazioni interne alle zone di offerta. Fatta salva l'applicazione delle deroghe di cui ai paragrafi 3 e 9 del presente articolo e l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2, si considera che il presente paragrafo sia rispettato se sono conseguite i seguenti livelli minimi di capacità disponibile per gli scambi interzonali:

a)

per i confini in cui è utilizzato un approccio fondato sulla capacità di trasmissione netta coordinata, la capacità minima corrisponde al 70 % della capacità di trasmissione, rispettando i limiti di sicurezza operativa a seguito della deduzione di eventi imprevisti, come stabilito a norma degli orientamenti in materia di allocazione di capacità e di gestione delle congestioni adottati sulla base dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 714/2009;

b)

per i confini in cui è utilizzato un approccio basato sul flusso, la capacità minima corrisponde a un margine stabilito nella procedura di calcolo della capacità disponibile per i flussi indotti dagli scambi interzonali. Il margine corrisponde al 70 % della capacità, rispettando i limiti di sicurezza operativa degli elementi critici della rete interzonali e interni, tenendo conto di eventi imprevisti, come stabilito a norma degli orientamenti in materia di allocazione di capacità e di gestione delle congestioni adottati sulla base dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 714/2009.

L'importo totale del 30 % può essere utilizzato per i margini di affidabilità, i flussi di ricircolo e i flussi interni su ciascun elemento critico della rete.

9.   Su richiesta dei gestori dei sistemi di trasmissione in una regione di calcolo delle capacità, le autorità di regolazione competenti possono concedere una deroga al paragrafo 8 per motivi prevedibili, se necessario per mantenere la sicurezza operativa. Tali deroghe, che non riguardano la riduzione di capacità già assegnate a norma del paragrafo 2, sono concesse per non più di un anno alla volta o, a condizione che la portata della deroga diminuisca significativamente dopo il primo anno, fino a un massimo di due anni. La portata di tali deroghe è strettamente limitata a quanto necessario per mantenere la sicurezza operativa e le deroghe devono evitare discriminazioni fra gli scambi interni e interzonali.

Prima di concedere una deroga l'autorità di regolazione competente consulta le autorità di regolazione degli altri Stati membri facenti parte delle regioni interessate dal calcolo della capacità. Se un'autorità di regolazione non è d'accordo con la deroga proposta, l'ACER decide se concederla ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 10, lettera a), del regolamento (UE) 2019/942. La giustificazione e i motivi della deroga sono resi pubblici.

Se è concessa una deroga, i gestori del sistema di trasmissione interessati elaborano e pubblicano una metodologia e progetti che offrono una soluzione a lungo termine al problema oggetto della deroga. La deroga si estingue allo scadere del termine relativo oppure una volta applicata la soluzione, se la data di quest'ultima è precedente.

10.   I soggetti partecipanti al mercato informano i gestori dei sistemi di trasmissione interessati, entro un termine ragionevole prima del relativo periodo di esercizio di trasmissione, se intendono utilizzare la capacità assegnata. Le capacità assegnate che non sono utilizzate sono riassegnate al mercato in modo aperto, trasparente e non discriminatorio.

11.   I gestori dei sistemi di trasmissione effettuano, per quanto tecnicamente possibile, la compensazione con le domande di capacità per flussi di energia elettrica in direzione opposta sulla linea di interconnessione sulla quale esiste congestione onde utilizzare questa linea alla sua capacità massima. Tenendo pienamente conto della sicurezza delle reti, le transazioni che alleviano la situazione di congestione non sono rifiutate.

12.   Le conseguenze finanziarie di un inadempimento agli obblighi connessi all'allocazione di capacità sono a carico dei gestori dei sistemi di trasmissione o dei NEMO che sono responsabili dell'inadempimento. Quando i soggetti partecipanti al mercato non utilizzano la capacità che si sono impegnati ad utilizzare o, nel caso di capacità oggetto di un'asta esplicita, non procedono a scambi di capacità su un mercato secondario o non ripristinano la capacità a tempo debito, perdono i loro diritti di utilizzo di detta capacità e versano una penale commisurata ai costi. Ogni penale commisurata ai costi imposta in caso di mancata utilizzazione di capacità è giustificata e proporzionata. Se non adempiono i loro obblighi di fornire capacità fissa di trasmissione, i gestori dei sistemi di trasmissione sono tenuti a compensare i soggetti partecipanti al mercato per la perdita dei diritti di utilizzo di capacità. A tal fine le perdite indirette non sono prese in considerazione. I concetti e i metodi principali per determinare le responsabilità in caso di inadempimento degli obblighi sono definiti anticipatamente con riferimento alle conseguenze finanziarie e sottoposti a riesame da parte delle autorità di regolazione competenti.

13.   Nel ripartire i costi delle contromisure tra i gestori dei sistemi di trasmissione, le autorità nazionali di regolazione analizzano in quale misura i flussi risultanti da transazioni interne alle zone di offerta contribuiscono alla congestione tra due zone di offerta e ripartiscono i costi sulla base di tale contributo alla congestione tra i gestori dei sistemi di trasmissione delle zone di offerta responsabili della creazione di tali flussi, fatta eccezione per i costi indotti dai flussi risultanti da transazioni interne alle zone di offerta che sono inferiori al livello da attendersi senza congestioni strutturali in una zona di offerta.

Tale livello è analizzato e definito congiuntamente da tutti i gestori dei sistemi di trasmissione in una regione di calcolo delle capacità per ogni confine tra singole zone di offerta ed è soggetto ad approvazione delle autorità di regolazione nella regione di calcolo della capacità.

Articolo 17

Allocazione della capacità interzonale fra diversi orizzonti temporali

1.   I gestori dei sistemi di trasmissione ricalcolano la capacità interzonale disponibile almeno dopo gli orari di chiusura dei mercati del giorno prima e infragiornaliero interzonale. I gestori dei sistemi di trasmissione allocano la capacità interzonale disponibile più l'eventuale capacità interzonale residua non allocata in precedenza e l'eventuale capacità interzonale rilasciata dai detentori di diritti fisici di trasmissione delle precedenti allocazioni nel successivo processo di allocazione della capacità interzonale.

2.   I gestori dei sistemi di trasmissione propongono una struttura adeguata per l'allocazione della capacità interzonale fra diversi orizzonti temporali, compresi quelli del giorno prima, infragiornaliero e del bilanciamento. Tale struttura di allocazione è soggetta a un riesame da parte delle pertinenti autorità di regolazione. Nell'elaborare le loro proposte, gli operatori dei sistemi di trasmissione tengono conto:

a)

delle caratteristiche dei mercati;

b)

delle condizioni operative del sistema elettrico, quali le implicazioni di una compensazione dei programmi dichiarati definitivamente;

c)

del grado di armonizzazione delle percentuali allocate a diversi orizzonti temporali e degli orizzonti temporali adottati per i diversi meccanismi di allocazione della capacità interzonale già in vigore.

3.   La capacità interzonale disponibile dopo l'orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale è utilizzata dai gestori dei sistemi di trasmissione per lo scambio di energia di bilanciamento o per la gestione del processo di compensazione dello sbilanciamento.

4.   Qualora la capacità interzonale sia allocata per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve a norma dell'articolo 6, paragrafo 8, del presente regolamento, i gestori dei sistemi di trasmissione utilizzano le metodologie elaborate negli orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico adottati sulla base dell'articolo 6, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 714/2009.

5.   I gestori dei sistemi di trasmissione non aumentano il margine operativo di trasmissione calcolato a norma del regolamento (UE) 2015/1222 in base allo scambio della capacità di bilanciamento o della condivisione delle riserve.

SEZIONE 2

Corrispettivi di rete e rendita di congestione

Articolo 18

Corrispettivi di accesso alle reti, utilizzo delle reti e potenziamento

1.   I corrispettivi applicati dai gestori della rete per l'accesso alla rete, compresi i corrispettivi per la connessione alla rete, per l'utilizzo della rete e, ove applicabile, per il potenziamento della rete, sono correlati ai costi, trasparenti, tengono conto della necessità di garantire la sicurezza della rete e la sua flessibilità e danno riscontro ai costi effettivi sostenuti, purché questi corrispondano a quelli di un gestore di rete efficiente e comparabile dal punto di vista strutturale, e siano stati applicati in modo non discriminatorio. Tali corrispettivi non includono costi non correlati a sostegno di altri obiettivi politici.

Fatti salvi l'articolo 15, paragrafi 1 e 6, della direttiva 2012/27/UE e i criteri di cui all'allegato XI di tale direttiva, il metodo utilizzato per definire i corrispettivi di rete sostiene in modo neutrale l'efficienza globale del sistema nel lungo termine tramite i segnali di prezzo ai clienti e ai produttori ed è applicato in particolare in modo da non operare discriminazioni, positive o negative, tra la produzione connessa a livello di distribuzione e la produzione connessa a livello di trasmissione. I corrispettivi di rete non devono essere discriminatori, né in modo positivo né negativo, nei confronti dello stoccaggio dell'energia o dell'aggregazione né costituire un disincentivo all'autoproduzione, all'autoconsumo o alla partecipazione alla gestione della domanda. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, tali corrispettivi non sono calcolati in funzione della distanza.

2.   Le metodologie relative alle tariffe riflettono i costi fissi degli operatori dei sistemi di trasmissione e degli operatori dei sistemi di distribuzione e forniscono incentivi adeguati ai gestori dei sistemi di trasmissione e ai gestori dei sistemi di distribuzione, sia a breve che a lungo termine, al fine di migliorare l'efficienza, compresa l'efficienza energetica, promuovere l'integrazione del mercato e la sicurezza dell'approvvigionamento, sostenere investimenti efficienti, sostenere le attività di ricerca correlate e agevolare l'innovazione nell'interesse del consumatore in settori quali la digitalizzazione, i servizi di flessibilità e l'interconnessione.

3.   Se opportuno, il livello delle tariffe applicate ai produttori o ai clienti finali o a entrambi prevede segnali differenziati per località a livello di Unione e tiene conto dell'entità delle perdite di rete e della congestione causate e dei costi di investimento nell'infrastruttura.

4.   Nella fissazione dei corrispettivi di accesso alla rete si tiene conto di quanto segue:

a)

i versamenti e gli introiti derivanti dal meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasmissione;

b)

i versamenti effettivi effettuati e percepiti nonché i versamenti attesi per periodi futuri, stimati sulla base dei periodi passati.

5.   La fissazione dei corrispettivi di accesso alla rete ai sensi del presente articolo lascia impregiudicati i corrispettivi risultanti dalla gestione della congestione di cui all'articolo 16.

6.   Non è previsto un corrispettivo specifico di rete su singole transazioni per scambi interzonali di energia elettrica.

7.   Le tariffe di distribuzione sono correlate ai costi tenendo conto dell'utilizzo della rete di distribuzione da parte degli utenti del sistema, che comprendono i clienti attivi. Le tariffe di distribuzione possono contenere elementi connessi alla capacità di connessione alla rete e possono essere differenziate sulla base dei profili di consumo o di generazione di tali utenti. Nei casi in cui gli Stati membri hanno introdotto sistemi di misurazione intelligenti, le autorità di regolazione possono valutare l'introduzione di tariffe di rete orarie, nello stabilire o approvare tariffe di trasmissione e tariffe di distribuzione o le loro metodologie o nell'approvare le metodologie per calcolare tariffe di trasmissione e tariffe di distribuzione in conformità dell'articolo 59 della direttiva (UE) 2019/944 e, se opportuno, possono essere introdotte tariffe di rete orarie per rispecchiare l'utilizzo della rete, in modo trasparente, efficiente sul piano dei costi e prevedibile per il cliente finale.

8.   Le metodologie di distribuzione delle tariffe forniscono incentivi ai gestori dei sistemi di distribuzione per una gestione e uno sviluppo delle loro reti il più efficienti possibile sul piano dei costi, anche mediante la fornitura di servizi. A tal fine, le autorità di regolazione considerano ammissibili i costi pertinenti, li includono nelle tariffe di distribuzione e possono introdurre obiettivi di prestazione allo scopo di incentivare i gestori dei sistemi di distribuzione ad aumentare l'efficienza delle loro reti, anche mediante l'efficienza energetica, la flessibilità e lo sviluppo di reti intelligenti e sistemi di misurazione intelligenti.

9.   Entro il 5 ottobre 2019 per attenuare il rischio di frammentazione del mercato l'ACER fornisce una relazione sulle migliori pratiche relative alle metodologie di tariffazione per la trasmissione e la distribuzione, tenendo conto al contempo delle specificità nazionali. Tale relazione sulle migliori pratiche riguarda almeno:

a)

il rapporto tra le tariffe applicate ai produttori e le tariffe applicate ai clienti finali;

b)

i costi da recuperare mediante le tariffe;

c)

le tariffe di rete orarie;

d)

i segnali differenziati per località;

e)

il rapporto tra le tariffe di trasmissione e le tariffe di distribuzione;

f)

i metodi per assicurare la trasparenza nella fissazione delle tariffe e nella loro struttura;

g)

i gruppi di utenti della rete soggetti a tariffe, comprese, ove applicabile, le caratteristiche di tali gruppi, le forme di consumo, ed eventuali esenzioni tariffarie;

h)

le perdite nelle reti ad alta, media e bassa tensione.

L'ACER aggiorna la relazione sulle migliori pratiche almeno una volta ogni due anni.

10.   Le autorità di regolazione tengono debitamente conto delle migliori pratiche al momento della fissazione o dell'approvazione delle tariffe di trasmissione e delle tariffe di distribuzione o delle relative metodologie a norma dell'articolo 59 della direttiva (UE) 2019/944.

Articolo 19

Rendita di congestione

1.   Le procedure di gestione della congestione associate a un periodo prestabilito possono generare entrate soltanto se si verifica una congestione in quel determinato periodo, tranne nel caso di nuovi interconnettori che beneficiano di una deroga a norma dell'articolo 63 del presente regolamento, dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009 o dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1228/2003. La procedura di ripartizione di tali proventi è oggetto di riesame da parte delle autorità di regolazione e non distorce il processo di allocazione a favore di una parte che chiede capacità o energia né costituisce un disincentivo a ridurre la congestione.

2.   I seguenti obiettivi hanno priorità per quanto riguarda l'allocazione dei proventi derivanti dall'allocazione della capacità interzonale:

a)

garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata, inclusa la compensazione di irrevocabilità; oppure

b)

mantenere o aumentare le capacità interzonali attraverso l'ottimizzazione dell'uso degli interconnettori esistenti mediante contromisure, ove applicabile, oppure coprire i costi derivanti da investimenti nella rete rilevanti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione.

3.   Qualora gli obiettivi prioritari di cui al paragrafo 2 siano stati adeguatamente conseguiti, i proventi possono essere utilizzati come rendita, di cui le autorità di regolazione tengono conto in fase di approvazione della metodologia per calcolare le tariffe di rete o stabilire le tariffe di rete o entrambi. I proventi restanti sono collocati su una linea contabile interna distinta, fino al momento in cui possono essere utilizzati ai fini di cui al paragrafo 2.

4.   L'utilizzo dei proventi conformemente al paragrafo 2, lettera a) o b), avviene secondo una metodologia proposta dai gestori dei sistemi di trasmissione, previa consultazione delle autorità di regolazione e delle parti interessate e a seguito dell'approvazione dell'ACER. I gestori dei sistemi di trasmissione presentano la metodologia proposta all'ACER entro il 5 luglio 2020 e l'ACER decide in merito alla metodologia proposta entro sei mesi dal ricevimento della stessa.

L'ACER può richiedere ai gestori dei sistemi di trasmissione di modificare o aggiornare la metodologia di cui al primo comma. L'ACER decide sulla la metodologia modificata o aggiornata entro sei mesi dalla sua presentazione.

La metodologia descrive almeno le condizioni alle quali i proventi possono essere utilizzati ai fini di cui al paragrafo 2, le condizioni alle quali possono essere collocati su una linea contabile interna distinta per un uso futuro a questi fini e per quanto tempo vi possono essere collocati.

5.   I gestori dei sistemi di trasmissione stabiliscono chiaramente in anticipo in che modo sarà utilizzata l'eventuale rendita di congestione e riferiscono alle autorità di regolazione in merito all'utilizzo effettivo di tale rendita. Ogni anno entro il 1o marzo le autorità di regolazione informano l'ACER e pubblicano una relazione che indica:

a)

l'importo dei proventi relativi al periodo di 12 mesi che termina il 31 dicembre del precedente anno;

b)

il modo in cui tali proventi sono stati utilizzati a norma del paragrafo 2, compresi i progetti specifici per i quali la rendita è stata utilizzata e la rendita collocata su una linea contabile distinta;

c)

la rendita che è stata utilizzata nel calcolo delle tariffe di rete; e

d)

la verifica che la rendita di cui alla lettera c) è conforme al presente regolamento e alla metodologia elaborata a norma dei paragrafi 3 e 4.

Nei casi in cui parte delle entrate generate dalla congestione sia utilizzata per calcolare le tariffe di rete, la relazione illustra il modo in cui gli operatori dei sistemi di trasmissione hanno soddisfatto gli obiettivi prioritari enunciati al paragrafo 2, ove applicabile.

CAPO IV

ADEGUATEZZA DELLE RISORSE

Articolo 20

Adeguatezza delle risorse nel mercato interno dell'energia elettrica

1.   Gli Stati membri vigilano sull'adeguatezza delle risorse nel loro territorio sulla base della valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse di cui all'articolo 23. Al fine di integrare la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse, gli Stati membri possono svolgere anche valutazioni nazionali dell'adeguatezza delle risorse a norma dell'articolo 24.

2.   Se dalla valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse di cui all'articolo 23 o dalla valutazione nazionale dell'adeguatezza delle risorse di cui all'articolo 19 emerge un motivo di preoccupazione su questo aspetto, lo Stato membro interessato individua le eventuali distorsioni normative o le carenze del mercato che hanno dato adito o contribuito a dar adito alla preoccupazione.

3.   Gli Stati membri per i quali sono individuati problemi di adeguatezza delle risorse elaborano e pubblicano un piano di attuazione corredato di un calendario per l'adozione delle misure volte ad eliminare le distorsioni normative o le carenze del mercato individuate nel quadro della procedura di aiuti di Stato. Nel far fronte alle preoccupazioni concernenti l'adeguatezza delle risorse, gli Stati membri in particolare tengono conto dei principi di cui all'articolo 3 e considerano:

a)

la rimozione delle distorsioni normative;

b)

la rimozione dei prezzi massimali in conformità dell'articolo 10;

c)

l'introduzione di una funzione di determinazione dei prezzi in situazione di scarsità per l'energia di bilanciamento a norma dell'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2195;

d)

l'aumento della capacità di interconnessione e della capacità della rete interna per conseguire almeno gli obiettivi di interconnessione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999;

e)

la possibilità di consentire l'autoproduzione, lo stoccaggio dell'energia, le misure sul versante della domanda e l'efficienza energetica, adottando misure intese ad eliminare qualsiasi distorsione normativa identificata;

f)

la garanzia di un'acquisizione efficiente sotto il profilo dei costi e orientata al mercato di servizi di bilanciamento e ancillari;

g)

la rimozione dei prezzi regolamentati laddove richiesto dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2019/944.

4.   Gli Stati membri interessati sottopongono i loro piani di attuazione al riesame della Commissione.

5.   Entro quattro mesi dal ricevimento del piano di attuazione, la Commissione emette un parere in cui stabilisce se le misure siano sufficienti per eliminare le distorsioni normative o le carenze del mercato identificate a norma del paragrafo 2 e può invitare gli Stati membri a modificare di conseguenza i piani di attuazione.

6.   Gli Stati membri interessati vigilano sull'applicazione dei loro piani di attuazione e pubblicano i risultati del monitoraggio in una relazione annuale che presentano alla Commissione.

7.   La Commissione emette un parere in cui stabilisce se i piani di attuazione siano stati attuati in misura sufficiente e se il problema dell'adeguatezza delle risorse sia stato risolto.

8.   Gli Stati membri continuano a rispettare il piano di attuazione dopo che il problema identificato concernente l'adeguatezza delle risorse è stato risolto.

Articolo 21

Principi generali per i meccanismi di capacità

1.   Al fine di risolvere le preoccupazioni che permangono in materia di adeguatezza delle risorse, gli Stati membri possono, in ultima istanza, applicando nel contempo le misure di cui all'articolo 20, paragrafo 3, del presente regolamento e in conformità degli articoli 107, 108 e 109 TFUE, introdurre meccanismi di capacità.

2.   Prima di introdurre meccanismi di capacità, gli Stati membri interessati effettuano uno studio approfondito dei possibili effetti di tali meccanismi sugli Stati membri limitrofi, consultandosi almeno con gli Stati membri limitrofi ai cui sistemi elettrici sono connessi e con le parti interessate di tali Stati membri.

3.   Gli Stati membri valutano se un meccanismo di capacità in forma di riserva strategica sia in grado di risolvere i problemi di adeguatezza delle risorse. In caso di risposta negativa, gli Stati membri possono attuare un diverso tipo di meccanismo di capacità.

4.   Gli Stati membri non introducono meccanismi di capacità se sia la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse sia la valutazione nazionale dell'adeguatezza delle risorse o, in assenza di una valutazione nazionale dell'adeguatezza delle risorse, la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse, non hanno identificato un motivo di preoccupazione concernente l'adeguatezza delle risorse.

5.   Gli Stati membri non introducono meccanismi di capacità prima che il piano di attuazione di cui all'articolo 20, paragrafo 3, abbia ricevuto un parere della Commissione a norma dell'articolo 20, paragrafo 5.

6.   Se applica un meccanismo di capacità, lo Stato membro riesamina tale meccanismo di capacità e assicura che non siano conclusi nuovi contratti in base a tale meccanismo, qualora sia la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse sia la valutazione nazionale dell'adeguatezza o, in assenza di una valutazione nazionale dell'adeguatezza, la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse non abbiano individuato un motivo di preoccupazione concernente l'adeguatezza delle risorse oppure qualora il piano di attuazione di cui all'articolo 20, paragrafo 3, non abbia ricevuto un parere della Commissione di cui all'articolo 20, paragrafo 5.

7.   Nel progettare i meccanismi di capacità, gli Stati membri includono una disposizione che autorizza un'eliminazione amministrativa graduale ed efficace del meccanismo di capacità, qualora non sia concluso nessun nuovo contratto ai sensi del paragrafo 6 nell'arco di tre anni consecutivi.

8.   I meccanismi di capacità sono approvati dalla Commissione per un periodo non superiore ai dieci anni. Tali meccanismi sono progressivamente eliminati o la quantità di capacità impegnata è ridotta in base ai piani di attuazione di cui all'articolo 20. Gli Stati membri continuano ad applicare il piano di attuazione dopo l'introduzione del meccanismo di capacità.

Articolo 22

Principi di concezione per i meccanismi di capacità

1.   Gli eventuali meccanismi di capacità:

a)

sono temporanei;

b)

non creano indebite distorsioni del mercato e non limitano gli scambi interzonali;

c)

non vanno oltre quanto necessario per affrontare le preoccupazioni in materia di adeguatezza di cui all'articolo 20;

d)

selezionano i fornitori di capacità tramite un processo trasparente, non discriminatorio e competitivo;

e)

offrono incentivi ai fornitori di capacità affinché si rendano disponibili in periodi in cui sono previste sollecitazioni del sistema;

f)

garantiscono che la remunerazione sia stabilita mediante un processo competitivo;

g)

stabiliscono le condizioni tecniche per la partecipazione dei fornitori di capacità prima della procedura di selezione;

h)

sono aperti alla partecipazione di tutte le risorse in grado di fornire le prestazioni tecniche previste, compresi lo stoccaggio dell'energia e la gestione sul versante della domanda;

i)

applicano sanzioni adeguate ai fornitori di capacità che non siano disponibili in periodi di sollecitazione del sistema.

2.   La progettazione delle riserve strategiche deve avere i seguenti requisiti:

a)

quando un meccanismo di capacità è stato concepito come riserva strategica, le relative risorse devono essere dispacciate solo se è probabile che i gestori dei sistemi di trasmissione esauriscano le loro risorse di bilanciamento per stabilire un equilibrio tra domanda e offerta;

b)

durante i periodi di regolazione degli sbilanciamenti, durante i quali si fa ricorso alle risorse della riserva strategica, gli squilibri del mercato devono essere fissati almeno al valore del carico perso o a un valore superiore al limite tecnico del prezzo infragiornaliero di cui all'articolo 10, paragrafo 1, qualunque sia il valore più elevato;

c)

il rendimento della riserva strategica in seguito al dispacciamento deve essere attribuito ai responsabili del bilanciamento attraverso il meccanismo di regolamento degli sbilanciamenti;

d)

le risorse che partecipano alla riserva strategica non devono essere remunerate dai mercati all'ingrosso di energia elettrica o dai mercati di bilanciamento;

e)

le risorse della riserva strategica devono essere conservate al di fuori del mercato almeno per la durata del periodo contrattuale.

Il requisito di cui alla lettera a) del primo comma lascia impregiudicata l'attivazione di risorse prima del dispacciamento effettivo al fine di rispettare i limiti di carico e i requisiti operativi delle risorse. Il rendimento della riserva strategica durante l'attivazione non è attribuito a gruppi di bilanciamento attraverso mercati all'ingrosso e non ne modifica gli squilibri.

3.   Oltre ai requisiti di cui al paragrafo 1, i meccanismi di capacità diversi dalle riserve strategiche:

a)

sono impostati in modo tale da garantire che il prezzo corrisposto per la disponibilità tenda automaticamente allo zero se si prevede che il livello di capacità fornita sia adeguato al livello di capacità richiesto;

b)

remunerano le risorse partecipanti solo per la loro disponibilità e garantiscono che la remunerazione non incida sulle decisioni del fornitore di capacità quando si tratta di stabilire se generare o meno;

c)

assicurano che gli obblighi di capacità siano trasferibili tra fornitori di capacità ammissibili.

4.   I meccanismi di capacità contengono i seguenti requisiti relativi ai limiti delle emissioni di CO2:

a)

al più tardi dal 4 luglio 2019, una capacità di generazione la cui produzione commerciale è iniziata a tale data o successivamente e con emissioni superiori a 550 g di CO2 di origine fossile per kWh di energia elettrica non è impegnata né riceve pagamenti o impegni di pagamento futuri nel quadro di un meccanismo di capacità;

b)

al più tardi dal 1o luglio 2025 una capacità di generazione la cui produzione commerciale è iniziata prima del 4 luglio 2019 e con emissioni superiori a 550 g di CO2 di origine fossile per kWh di energia elettrica e superiori a 350 kg di CO2 di origine fossile in media all'anno per kWh installato, non è impegnata né riceve pagamenti o impegni di pagamento futuri nel quadro di un meccanismo di capacità.

Il limite di emissione di 550 g di CO2 di origine fossile per kWh di energia elettrica e il limite di 350 kg di CO2 di origine fossile in media all'anno per kWh installato di cui alle lettere a) e b) del primo comma sono calcolati sulla base dell'efficienza di progettazione dell'unità di generazione, ossia l'efficienza netta alla capacità nominale, a norma degli standard pertinenti previsti dall'organizzazione internazionale per la normazione.

Entro il 5 gennaio 2020 l'ACER pubblica un parere in cui fornisce assistenza tecnica in relazione al calcolo dei valori di cui al primo comma.

5.   Gli Stati membri che applicano i meccanismi di capacità al 4 luglio 2019 li adattano per conformarsi al capo IV, fatti salvi gli impegni o i contratti conclusi entro il 31 dicembre 2019.

Articolo 23

Valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse

1.   La valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse identifica le problematiche collegate all'adeguatezza valutando l'adeguatezza generale del sistema a fronte della domanda di energia elettrica a livello di Unione, a livello degli Stati membri e a livello delle singole zone di offerta, se del caso. La valutazione europea sull'adeguatezza dell'offerta copre ogni anno un periodo di dieci anni dalla data di detta valutazione.

2.   La valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse viene effettuata dall'ENTSO per l'energia elettrica.

3.   Entro il 5 gennaio 2020, l'ENTSO per l'energia elettrica presenta al gruppo di coordinamento per l'energia elettrica istituito ai sensi dell'articolo 1 della decisione della Commissione del 15 novembre 2012 (21) e all'ACER un progetto di metodologia per la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse in base ai principi di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

4.   I gestori dei sistemi di trasmissione forniscono all'ENTSO per l'energia elettrica i dati di cui ha bisogno per effettuare la valutazione.

L'ENTSO per l'energia elettrica effettua la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse ogni anno. I produttori e gli altri partecipanti al mercato forniscono ai gestori dei sistemi di trasmissione i dati relativi all'utilizzo previsto delle fonti di generazione, tenendo in considerazione la disponibilità delle fonti primarie e scenari adeguati di proiezione della domanda e dell'offerta.

5.   La valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse è basata su una metodologia trasparente volta ad assicurare che la valutazione:

a)

sia effettuata a livello di ciascuna zona di offerta e riguardi come minimo tutti gli Stati membri;

b)

sia basata su scenari centrali di riferimento adeguati di proiezione della domanda e dell'offerta comprensivi di una valutazione economica della probabilità del ritiro, della messa fuori servizio, della creazione di nuovi mezzi di generazione e di misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e di interconnessione elettrica e delle adeguate sensibilità concernenti eventi metereologici estremi, condizioni idrologiche, i prezzi all'ingrosso e l'evoluzione dei prezzi del carbonio;

c)

contenga scenari separati che riflettano le diverse possibilità che si concretizzino le preoccupazioni sull'adeguatezza delle risorse che i diversi meccanismi di capacità sono concepiti per affrontare;

d)

tenga debitamente conto del contributo di tutte le risorse, comprese le possibilità di generazione esistenti e future, lo stoccaggio dell'energia, l'integrazione settoriale, la gestione della domanda, e l'importazione e l'esportazione, nonché del loro contributo alla gestione flessibile del sistema;

e)

preveda la probabile incidenza delle misure di cui all'articolo 20, paragrafo 3;

f)

includa varianti senza i meccanismi di capacità esistenti o pianificati e, all'occorrenza, varianti con tali meccanismi;

g)

sia basata su un modello di mercato che utilizza, se del caso, l'approccio basato sul flusso;

h)

applichi calcoli probabilistici;

i)

applichi uno strumento di modellamento unico;

j)

includa almeno i seguenti indicatori di cui all'articolo 25:

«energia prevista non fornita», e

«previsione di perdita di carico»;

k)

individui le fonti delle possibili preoccupazioni circa l'adeguatezza delle risorse, indicando in particolare se si tratta di una contingenza relativa alla rete, alle risorse o a entrambe;

l)

prenda in considerazione il reale sviluppo della rete;

m)

garantisca che le caratteristiche nazionali di generazione, flessibilità della domanda e stoccaggio dell'energia, la disponibilità delle fonti primarie e il livello di interconnessione siano adeguatamente presi in considerazione.

6.   Entro il 5 gennaio 2020, l'ENTSO per l'energia elettrica presenta all'ACER un progetto di metodologia per il calcolo:

a)

del valore del carico perso;

b)

del costo di nuovo ingresso per la generazione o la gestione della domanda; e

c)

il parametro di affidabilità di cui all'articolo 25.

La metodologia si basa su un criterio trasparente, oggettivo e verificabile.

7.   Le proposte di cui ai paragrafi 3 e 6, per il progetto di metodologia, gli scenari, le sensibilità e le ipotesi su cui si basano, e i risultati della valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse di cui al paragrafo 4 sono soggetti a consultazione preliminare degli Stati membri, del gruppo di coordinamento per l'energia elettrica e delle parti interessate e all'approvazione dell'ACER secondo la procedura di cui all'articolo 27.

Articolo 24

Valutazioni nazionali dell'adeguatezza delle risorse

1.   Le valutazioni nazionali dell'adeguatezza delle risorse hanno portata regionale e sono basate sulla metodologia di cui all'articolo 23, paragrafo 3, in particolare all'articolo 23, paragrafo 5, lettere da b) a m).

Le valutazioni nazionali dell'adeguatezza delle risorse includono gli scenari centrali di riferimento di cui all'articolo 23, paragrafo 5, lettera b).

Le valutazioni nazionali dell'adeguatezza delle risorse possono prendere in considerazione ulteriori sensibilità rispetto a quelle di cui all'articolo 23, paragrafo 5, lettera b). In tali casi, le valutazioni nazionali dell'adeguatezza delle risorse possono:

a)

formulare ipotesi tenendo conto delle specificità della domanda e dell'offerta di energia elettrica a livello nazionale;

b)

usare strumenti e dati recenti coerenti che siano complementari a quelli utilizzati dall'ENTSO per l'energia elettrica per la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse.

Inoltre, le valutazioni nazionali dell'adeguatezza delle risorse, nel valutare il contributo dei fornitori di capacità aventi sede in un altro Stato membro alla sicurezza dell'approvvigionamento nelle zone di offerta che coprono, utilizzano la metodologia di cui all'articolo 26, paragrafo 11, lettera a).

2.   Le valutazioni nazionali dell'adeguatezza delle risorse e, se del caso, la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse e il parere dell'ACER a norma del paragrafo 3 sono resi pubblici.

3.   Se la valutazione nazionale dell'adeguatezza delle risorse individua un motivo di preoccupazione in materia di adeguatezza in relazione a una zona di offerta che non era individuata nella valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse, la valutazione nazionale dell'adeguatezza delle risorse include la motivazione per la divergenza venutasi a creare tra le due valutazioni dell'adeguatezza delle risorse, compresi i dettagli delle sensibilità utilizzate e le ipotesi di base. Gli Stati membri pubblicano la valutazione e la trasmettono all'ACER.

Entro due mesi dalla data di ricevimento della relazione, l'ACER formula un parere in cui indica se ritiene giustificate le differenze tra la valutazione nazionale dell'adeguatezza delle risorse e la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse.

L'organismo responsabile per la valutazione nazionale dell'adeguatezza delle risorse tiene debitamente conto del parere dell'ACER e, ove necessario, modifica la propria valutazione. Qualora decida di non tenere pienamente conto del parere dell'ACER, l'organismo responsabile per la valutazione nazionale dell'adeguatezza delle risorse pubblica una relazione in cui ne specifica le ragioni.

Articolo 25

Parametro di affidabilità

1.   Nell'applicare i meccanismi di capacità, gli Stati membri prevedono un parametro di affidabilità. Tale parametro indica il necessario livello di sicurezza dell'approvvigionamento dello Stato membro in modo trasparente. In caso di zone di offerta transfrontaliere, i parametri di affidabilità sono stabiliti congiuntamente dalle autorità competenti.

2.   Su proposta delle autorità nazionali di regolazione, il parametro di affidabilità è stabilito dallo Stato membro o da un'autorità competente designata dallo Stato membro. Il parametro di affidabilità si basa sulla metodologia di cui all'articolo 23, paragrafo 6.

3.   Il parametro di affidabilità è calcolato utilizzando almeno il valore del carico perso e il costo di nuovo ingresso in un determinato periodo ed è espresso come «energia prevista non fornita» e «previsione di perdita di carico».

4.   Nell'applicare i meccanismi di capacità, i parametri che determinano il quantitativo di capacità che s'intende ottenere nel meccanismo di capacità sono approvati dallo Stato membro o da un'autorità competente designata dallo Stato membro, sulla base della proposta dell'autorità di regolazione.

Articolo 26

Partecipazione transfrontaliera ai meccanismi di capacità

1.   I meccanismi di capacità diversi dalle riserve strategiche e, ove tecnicamente fattibile, le riserve strategiche sono aperti alla partecipazione transfrontaliera diretta dei fornitori di capacità ubicati in un altro Stato membro, alle condizioni di cui al presente articolo.

2.   Gli Stati membri assicurano che la capacità estera in grado di fornire prestazioni tecniche equivalenti a quelle della capacità nazionale abbia la possibilità di partecipare allo stesso processo concorrenziale della capacità nazionale. Nel caso di meccanismi di capacità in funzione al 4 luglio 2019, gli Stati membri possono permettere agli interconnettori di partecipare direttamente allo stesso processo concorrenziale come capacità estera per un massimo di quattro anni dal 4 luglio 2019 oppure due anni dopo la data di approvazione delle metodologie di cui al paragrafo 11, se anteriore.

Gli Stati membri possono richiedere che la capacità estera si trovi in uno Stato membro con una connessione di rete diretta con lo Stato membro che applica il meccanismo.

3.   Gli Stati membri non impediscono alla capacità che si trova sui rispettivi territori di partecipare ai meccanismi di capacità di altri Stati membri.

4.   La partecipazione transfrontaliera a meccanismi di capacità non cambia, modifica o incide in altro modo sulle programmazioni interzonali o i flussi fisici fra Stati membri. Tali programmazioni interzonali e i flussi fisici sono determinati esclusivamente dall'esito dell'allocazione della capacità a norma dell'articolo 16.

5.   I fornitori di capacità possono partecipare a più di un meccanismo di capacità.

Nel caso in cui i fornitori di capacità partecipino a più meccanismi di capacità per lo stesso periodo di consegna, essi partecipano nei limiti della disponibilità di interconnessione prevista e della pressione cui potrebbero essere sottoposti il sistema in cui il meccanismo è applicato e quello in cui si trova la capacità estera conformemente alla metodologia di cui al paragrafo 11, lettera a).

6.   Ai fornitori di capacità è richiesto di effettuare pagamenti per indisponibilità qualora la loro capacità non sia disponibile.

Nel caso in cui i fornitori di capacità partecipino a più meccanismi di capacità per lo stesso periodo di consegna, è loro richiesto di effettuare pagamenti per indisponibilità multipli qualora non siano in grado di onorare impegni multipli.

7.   Nell'ottica di rivolgere una raccomandazione agli operatori dei sistemi di trasmissione, i centri di coordinamento regionali istituiti a norma dell'articolo 35 calcolano su base annuale la capacità in entrata massima disponibile per la partecipazione della capacità estera. Tale calcolo tiene conto della disponibilità di interconnessione prevista e della pressione cui potrebbero essere sottoposti il sistema in cui il meccanismo è applicato e quello in cui si trova la capacità estera. È necessario un calcolo per ogni confine tra zone di offerta.

Gli operatori dei sistemi di trasmissione stabiliscono la capacità in entrata massima disponibile per la partecipazione della capacità estera sulla base della raccomandazione del centro di coordinamento regionale su base annuale.

8.   Gli Stati membri assicurano che la capacità in entrata di cui al paragrafo 7 sia allocata a fornitori di capacità ammissibili in modo trasparente, non discriminatorio e secondo criteri di mercato.

9.   Se i meccanismi di capacità consentono la partecipazione transfrontaliera in due Stati membri limitrofi, eventuali proventi derivanti dall'allocazione di cui al paragrafo 8 ricadono sui gestori dei sistemi di trasmissione interessati e sono ripartiti tra di loro conformemente alla metodologia di cui al paragrafo 11, lettera b), del presente articolo o a una metodologia comune approvata da entrambe le pertinenti autorità di regolazione. Se lo Stato membro limitrofo non applica un meccanismo di capacità o applica un meccanismo di capacità non aperto alla partecipazione transfrontaliera, la quota dei proventi è approvata dall'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui il meccanismo di capacità è attuato, dopo aver chiesto il parere delle autorità di regolazione degli Stati membri limitrofi. I gestori dei sistemi di trasmissione utilizzano tali proventi per i fini di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

10.   Il gestore del sistema di trasmissione in cui si trova la capacità estera:

a)

stabilisce se i fornitori di capacità interessati possono fornire le prestazioni tecniche richieste dal meccanismo di capacità al quale intendono partecipare e li iscrive in un apposito registro come fornitori di capacità ammissibili;

b)

esegue verifiche della disponibilità;

c)

notifica al gestore del sistema di trasmissione dello Stato membro che applica il meccanismo di capacità le informazioni ricevute a norma delle lettere a) e b) del presente comma e del secondo comma.

Il pertinente fornitore di capacità notifica senza ritardo all'operatore del sistema di trasmissione la sua partecipazione a un meccanismo di capacità estero.

11.   Entro il 5 luglio 2020, l'ENTSO per l'energia elettrica presenta all'ACER:

a)

una metodologia per il calcolo della capacità in entrata massima per la partecipazione transfrontaliera di cui al paragrafo 7;

b)

una metodologia per la ripartizione dei proventi di cui al paragrafo 9;

c)

le norme comuni per l'esecuzione delle verifiche della disponibilità di cui al paragrafo 10, lettera b);

d)

le norme comuni per determinare quando è dovuto il pagamento per indisponibilità;

e)

i termini per la tenuta del registro di cui al paragrafo 10, lettera a);

f)

le norme comuni per individuare la capacità ammessa a partecipare di cui al meccanismo di capacità di cui al paragrafo 10, lettera a).

La proposta è soggetta a consultazione preliminare e all'approvazione dell'ACER a norma dell'articolo 27.

12.   Le autorità di regolazione interessate verificano se le capacità sono state calcolate secondo la metodologia di cui al paragrafo 11, lettera a).

13.   Le autorità di regolazione provvedono affinché la partecipazione transfrontaliera ai meccanismi di capacità sia organizzata in modo efficace e non discriminatorio. Esse prevedono in particolare disposizioni amministrative adeguate per l'esecuzione forzata dei pagamenti per indisponibilità a livello transfrontaliero.

14.   Le capacità allocate a norma del paragrafo 8 sono trasferibili tra i fornitori di capacità ammissibili. I fornitori di capacità ammissibili notificano al registro di cui al paragrafo 10, lettera a), eventuali trasferimenti.

15.   Entro il 5 luglio 2021 l'ENTSO per l'energia elettrica istituisce e tiene il registro di cui al paragrafo 10, lettera a). Il registro è aperto a tutti i fornitori di capacità ammissibili, ai sistemi che applicano i meccanismi di capacità e ai relativi gestori dei sistemi di trasmissione.

Articolo 27

Procedura di approvazione

1.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, la procedura di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 si applica all'approvazione di proposte presentate dall'ENTSO per l'energia elettrica.

2.   Prima di presentare una proposta, l'ENTSO per l'energia elettrica procede a una consultazione che coinvolge tutte le parti interessate, incluse le autorità di regolazione e altre autorità nazionali. Esso tiene in debita considerazione i risultati di tale consultazione nella propria proposta.

3.   Entro tre mesi dalla data di ricevimento della proposta di cui al paragrafo 1, l'ACER l'approva o la modifica. In quest'ultimo caso, l'ACER consulta l'ENTSO per l'energia elettrica prima di approvare la proposta modificata. L'ACER pubblica la proposta approvata sul proprio sito web entro tre mesi dalla data di ricevimento dei documenti proposti.

4.   L'ACER può chiedere di modificare la proposta approvata in qualsiasi momento. Entro sei mesi dalla data di ricevimento di tale richiesta, l'ENTSO per l'energia elettrica presenta all'ACER un progetto delle modifiche proposte. Entro tre mesi dalla data di ricevimento del progetto, l'ACER modifica o approva le modifiche e le pubblica sul suo sito web.

CAPO V

GESTIONE DEL SISTEMA DI TRASMISSIONE

Articolo 28

Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione di energia elettrica

1.   I gestori dei sistemi di trasmissione cooperano a livello dell'Unione mediante l'ENTSO per l'energia elettrica allo scopo di promuovere il completamento e il funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica come pure gli scambi interzonali e di garantire una gestione ottimale e coordinata e un'evoluzione tecnica soddisfacente della rete europea di trasmissione dell'energia elettrica.

2.   Nell'esercizio delle sue funzioni nel quadro del diritto dell'Unione, l'ENTSO per l'energia elettrica agisce al fine di istituire un mercato interno dell'energia elettrica efficiente e integrato e contribuisce al conseguimento efficiente e sostenibile degli obiettivi definiti nel quadro delle politiche per il clima e l'energia per il periodo dal 2020 al 2030, in particolare contribuendo all'integrazione efficiente dell'energia elettrica generata a partire da fonti rinnovabili e all'aumento dell'efficienza energetica preservando nel contempo la sicurezza del sistema. L'ENTSO per l'energia elettrica dispone delle risorse umane e finanziarie adeguate per svolgere i suoi compiti.

Articolo 29

ENTSO per l'energia elettrica

1.   I gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica presentano alla Commissione e all'ACER ogni progetto di modifica dello statuto, di elenco dei membri o di regolamento interno per l'ENTSO per l'energia elettrica.

2.   Entro due mesi dal ricevimento del progetto di modifica dello statuto, dell'elenco dei membri o del regolamento interno, l'ACER, dopo aver consultato le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate, in particolare gli utenti del sistema, compresi i clienti, trasmette alla Commissione un parere sul progetto di modifica dello statuto, dell'elenco dei membri o del regolamento interno.

3.   La Commissione formula il suo parere sul progetto di modifica dello statuto, dell'elenco dei membri o del regolamento interno tenendo conto del parere dell'ACER di cui al paragrafo 2 ed entro tre mesi ali ricevimento del parere dell'ACER.

4.   Entro tre mesi dal ricevimento del parere favorevole della Commissione, i gestori dei sistemi di trasmissione adottano e pubblicano lo statuto o il regolamento interno modificati.

5.   I documenti di cui al paragrafo 1 sono trasmessi alla Commissione e all'ACER nel caso in cui siano modificati o su richiesta motivata di uno di loro. La Commissione e l'ACER formulano un parere in conformità ai paragrafi 2, 3 e 4.

Articolo 30

Compiti dell'ENTSO per l'energia elettrica

1.   L'ENTSO per l'energia elettrica dovrebbe:

a)

sviluppare codici di rete nei settori di cui all'articolo 59, paragrafi 1 e 2, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 28;

b)

adottare e pubblicare ogni due anni un piano decennale non vincolante di sviluppo della rete a livello dell'Unione (piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione);

c)

preparare e adottare proposte relative alla valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse a norma dell'articolo 23 e proposte relative alle specifiche tecniche per la partecipazione transfrontaliera ai meccanismi di capacità a norma dell'articolo 26, paragrafo 11;

d)

adottare raccomandazioni in materia di coordinamento della cooperazione tecnica tra gestori dei sistemi di trasmissione dell'Unione e gestori dei sistemi di trasmissione dei paesi terzi;

e)

adottare un quadro per la cooperazione e il coordinamento tra i centri di coordinamento regionali;

f)

adottare una proposta che definisca la regione di gestione del sistema in conformità dell'articolo 36;

g)

cooperare con i gestori dei sistemi di distribuzione e l'EU DSO;

h)

promuovere la digitalizzazione delle reti di trasmissione, compresa la diffusione di reti intelligenti e sistemi di misurazione intelligenti e l'acquisizione efficiente di dati in tempo reale;

i)

adottare strumenti comuni di gestione della rete per garantire il coordinamento della gestione della rete in condizioni normali e di emergenza, compresa una classificazione comune degli incidenti, e piani di ricerca, incluso lo sviluppo di tali piani mediante un programma di ricerca efficiente. Gli strumenti indicano, tra l'altro:

i)

le informazioni, comprese le opportune informazioni relative al giorno successivo, infragiornaliere e in tempo reale, che servono per migliorare il coordinamento operativo, nonché la frequenza ottimale per la raccolta e lo scambio di tali informazioni;

ii)

la piattaforma tecnologica per lo scambio di informazioni in tempo reale e, ove opportuno, le piattaforme tecnologiche per la raccolta, il trattamento e la trasmissione delle altre informazioni di cui al punto i), nonché per l'attuazione delle procedure atte a migliorare il coordinamento operativo tra i gestori dei sistemi di trasmissione, affinché tale trasmissione si diffonda a livello di Unione;

iii)

il modo in cui i gestori dei sistemi di trasmissione mettono i dati operativi a disposizione degli altri gestori dei sistemi di trasmissione o di qualsiasi organismo debitamente autorizzato a sostenerli al fine di conseguire il coordinamento operativo, nonché dell'ACER; e

iv)

il fatto che i gestori dei sistemi di trasmissione designano un punto di contatto incaricato di rispondere ai quesiti degli altri gestori dei sistemi di trasmissione o di qualsiasi organismo debitamente autorizzato come indicato al punto iii), oppure dell'ACER, in merito a tali informazioni;

j)

adottare un programma annuale di lavoro;

k)

contribuire all'istituzione di requisiti di interoperabilità e di procedure trasparenti e non discriminatorie per l'accesso ai dati come stabilito all'articolo 24 della direttiva (UE) 2019/944;

l)

adottare una relazione annuale;

m)

elaborare e adottare valutazioni stagionali sull'adeguatezza a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/941;

n)

promuovere la sicurezza informatica e la protezione dei dati in collaborazione con le autorità competenti e le entità regolamentate;

o)

tenere conto dello sviluppo della gestione della domanda nell'adempimento dei suoi compiti.

2.   L'ENTSO per l'energia elettrica riferisce all'ACER in merito alle carenze individuate per quanto riguarda l'istituzione e le prestazioni dei centri di coordinamento regionali.

3.   L'ENTSO per l'energia elettrica pubblica i verbali delle riunioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e dei comitati e provvede alla pubblicazione periodica di informazioni sul processo decisionale utilizzato e sulle attività svolte.

4.   Il programma di lavoro annuale di cui al paragrafo 1, lettera j), comprende un elenco e una descrizione dei codici di rete da elaborare, un piano di coordinamento della gestione della rete e le attività di ricerca e di sviluppo da realizzare nel corso dell'anno, corredati di calendario indicativo.

5.   L'ENTSO per l'energia elettrica fornisce all'ACER tutte le informazioni da questo richieste per svolgere i suoi compiti ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1. Al fine di consentire all'ENTSO per l'energia elettrica di soddisfare tale requisito, i gestori dei sistemi di trasmissione gli forniscono le informazioni richieste.

6.   Su richiesta della Commissione, l'ENTSO per l'energia elettrica fornisce alla Commissione il suo parere sull'adozione degli orientamenti, come previsto all'articolo 61.

Articolo 31

Consultazioni

1.   In occasione dell'elaborazione delle proposte con riferimento ai compiti di cui all'articolo 30, paragrafo 1, l'ENTSO per l'energia elettrica conduce un ampio processo di consultazione. Il processo di consultazione è strutturato in modo da consentire di accogliere le osservazioni delle parti interessate prima dell'adozione finale della proposta, in modo aperto e trasparente, coinvolgendo tutte le parti interessate e, in particolare, le organizzazioni che rappresentano tali parti interessate secondo le norme procedurali di cui all'articolo 29. Alla consultazione partecipano anche le autorità di regolazione e altre autorità nazionali, le imprese di erogazione e di generazione, gli utenti del sistema compresi i clienti, i gestori dei sistemi di distribuzione, comprese le pertinenti associazioni settoriali, gli organismi tecnici e le piattaforme di parti interessate. La consultazione si prefigge di enucleare le opinioni e le proposte di tutte le parti competenti nel corso del processo decisionale.

2.   Tutti i documenti e i verbali relativi alle consultazioni di cui al paragrafo 1 sono resi pubblici.

3.   Prima di adottare le proposte di cui all'articolo 30, paragrafo 1, l'ENTSO per l'energia elettrica illustra come si sia tenuto conto delle osservazioni raccolte nel corso della consultazione. Se decide di non tener conto di un'osservazione, adduce i motivi della sua decisione.

Articolo 32

Controllo effettuato dall'ACER

1.   L'ACER controlla l'esecuzione dei compiti dell'ENTSO per l'energia elettrica previsti all'articolo 30, paragrafi 1, 2 e 3, e ne riferisce alla Commissione.

L'ACER controlla l'attuazione da parte dell'ENTSO per l'energia elettrica dei codici di rete sviluppati ai sensi dell'articolo 59. Qualora l'ENTSO per l'energia elettrica non abbia attuato nessuno di tali codici di rete, l'ACER chiede all'ENTSO per l'energia elettrica di fornire una motivazione debitamente circostanziata della mancata attuazione. L'ACER informa la Commissione di tale motivazione e le fornisce il suo parere al riguardo.

L'ACER controlla e analizza l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti adottati dalla Commissione, come previsto all'articolo 58, paragrafo 1, e il loro effetto sull'armonizzazione delle norme applicabili volte a facilitare l'integrazione del mercato, nonché sulla non discriminazione, l'effettiva concorrenza e il funzionamento efficace del mercato, e riferisce alla Commissione al riguardo.

2.   L'ENTSO per l'energia elettrica presenta all'ACER, per sentire il suo parere, il progetto di piano di sviluppo della rete a livello di Unione, il progetto di programma di lavoro annuale, comprese le informazioni relative al processo di consultazione, e gli altri documenti di cui all'articolo 30, paragrafo 1.

Entro due mesi dal giorno di ricevimento l'ACER trasmette all'ENTSO per l'energia elettrica e alla Commissione un parere debitamente motivato, nonché raccomandazioni, se ritiene che il progetto di programma di lavoro annuale o il progetto di piano di sviluppo della rete a livello di Unione presentato dall'ENTSO per l'energia elettrica non contribuisca alla non discriminazione, a una concorrenza effettiva e al funzionamento efficace del mercato o a un'interconnessione transfrontaliera di livello sufficiente cui possono accedere parti terze.

Articolo 33

Costi

I costi relativi alle attività dell'ENTSO per l'energia elettrica di cui agli articoli da 28 a 32 e da 58 a 61 del presente regolamento, nonché all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (22), sono a carico dei gestori dei sistemi di trasmissione e sono presi in considerazione ai fini del calcolo delle tariffe. Le autorità di regolazione approvano i costi solo se ragionevoli e adeguati.

Articolo 34

Cooperazione regionale dei gestori dei sistemi di trasmissione

1.   I gestori dei sistemi di trasmissione instaurano una cooperazione regionale nell'ambito dell'ENTSO per l'energia elettrica per contribuire alle attività di cui all'articolo 30, paragrafi 1, 2 e 3. In particolare, pubblicano ogni due anni un piano regionale di investimenti e possono prendere decisioni in materia di investimenti sulla base di detto piano. L'ENTSO per l'energia elettrica promuove la cooperazione tra i gestori dei sistemi di trasmissione a livello regionale assicurando l'interoperabilità, la comunicazione e il monitoraggio delle prestazioni regionali nelle aree non ancora oggetto di armonizzazione a livello di Unione.

2.   I gestori dei sistemi di trasmissione promuovono l'adozione di modalità pratiche tali da assicurare una gestione ottimale della rete e incoraggiano lo sviluppo degli scambi di energia, l'assegnazione coordinata delle capacità transfrontaliere mediante soluzioni non discriminatorie basate sul mercato, con particolare attenzione alle caratteristiche specifiche delle aste implicite per assegnazioni a breve termine, e l'integrazione di meccanismi di bilanciamento e riguardanti l'energia di riserva.

3.   Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2, l'area geografica di competenza di ciascuna struttura di cooperazione regionale può essere stabilita dalla Commissione, tenendo conto delle strutture di cooperazione regionali esistenti. Ciascuno Stato membro può promuovere la cooperazione in più aree geografiche.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 68 per integrare il presente regolamento, stabilendo l'area geografica coperta da ciascuna struttura di cooperazione regionale. A tal fine la Commissione consulta le autorità di regolazione, l'ACER e l'ENTSO per l'energia elettrica.

Gli atti delegati di cui al presente paragrafo non pregiudicano l'articolo 36.

Articolo 35

Istituzione e mandato dei centri di coordinamento regionali

1.   Entro il 5 luglio 2020, tutti i gestori dei sistemi di trasmissione di una regione di gestione del sistema presentano alle autorità di regolazione interessate una proposta relativa all'istituzione di centri di coordinamento regionali in conformità dei criteri stabiliti nel presente capo.

Le autorità di regolazione della regione di gestione del sistema riesaminano e approvano la proposta.

La proposta comprende almeno i seguenti elementi:

a)

lo Stato membro in cui sarà ubicata la sede dei centri di coordinamento regionale e gli operatori dei sistemi di trasmissione partecipanti;

b)

le modalità organizzative, finanziarie e operative necessarie ad assicurare la gestione efficiente, sicura e affidabile del sistema di trasmissione interconnesso;

c)

un piano di attuazione per l'entrata in funzione dei centri di coordinamento regionali;

d)

gli statuti e i regolamenti interni dei centri di coordinamento regionali;

e)

una descrizione dei processi cooperativi a norma dell'articolo 38;

f)

una descrizione delle disposizioni concernenti la responsabilità dei centri di coordinamento regionali in conformità dell'articolo 47;

g)

se sono mantenuti due centri di coordinamento regionali in base a un sistema di rotazione a norma dell'articolo 36, paragrafo 2, una descrizione delle modalità per definirne chiaramente le responsabilità e le procedure per l'esecuzione dei loro compiti.

2.   A seguito dell'approvazione, da parte delle autorità di regolazione, della proposta di cui al paragrafo 1, i centri di coordinamento regionali sostituiscono i coordinatori regionali della sicurezza istituiti ai sensi dell'orientamento sulla gestione del sistema adottato sulla base dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 714/2009 ed entrano in funzione entro il 1o luglio 2022.

3.   I centri di coordinamento regionali presentano la forma giuridica di cui all'allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio (23).

4.   Nell'esercizio dei loro compiti ai sensi del diritto dell'Unione, i centri di coordinamento regionali operano in maniera indipendente rispetto ai singoli interessi nazionali o agli interessi dei gestori dei sistemi di trasmissione.

5.   I centri di coordinamento regionali integrano il ruolo dei gestori dei sistemi di trasmissione svolgendo compiti di rilevanza regionale che sono loro assegnati in conformità dell'articolo 37. I gestori dei sistemi di trasmissione sono responsabili della gestione dei flussi di energia elettrica e della sicurezza, affidabilità ed efficienza del sistema dell'energia elettrica, conformemente all'articolo 40, paragrafo 1, lettera d), della direttiva (UE) 2019/944.

Articolo 36

Ambito geografico dei centri di coordinamento regionali

1.   Entro il 5 gennaio 2020 l'ENTSO per l'energia elettrica presenta all'ACER una proposta che specifica quali gestori dei sistemi di trasmissione, zone di offerta, confini tra le zone di offerta, regioni di calcolo della capacità e regioni di coordinamento dell'indisponibilità sono coperti da ciascuna delle regioni di gestione del sistema. La proposta tiene conto della topologia della rete, compresi il grado di interconnessione e di interdipendenza dei sistemi elettrici in termini di flussi e la dimensione della regione, che copre almeno una regione di calcolo della capacità.

2.   I gestori dei sistemi di trasmissione di una regione di gestione del sistema partecipano al centro di coordinamento regionale di tale regione. In circostanze eccezionali, se l'area di controllo di un gestore del sistema di trasmissione appartiene a varie aree sincrone, il gestore del sistema di trasmissione può partecipare a due centri di coordinamento regionali. Per i confini tra le zone di offerta adiacenti alle regioni di gestione del sistema, la proposta di cui al paragrafo 1 specifica il modo in cui si deve svolgere il coordinamento tra i centri di coordinamento regionali per tali confini. Per l'area sincrona dell'Europa continentale, se le attività di due centri di coordinamento regionali possono sovrapporsi in una regione di gestione del sistema, gli operatori dei sistemi di trasmissione di tale regione di gestione del sistema decidono di designare un centro di coordinamento regionale unico nella regione o stabiliscono che i due centri di coordinamento regionali effettuino alcuni o tutti i compiti di rilevanza regionale nell'intera regione di gestione del sistema sulla base di un sistema di rotazione mentre altri compiti sono effettuati da un unico centro di coordinamento regionale designato.

3.   Entro tre mesi dal ricevimento della proposta di cui al paragrafo 1, l'ACER approva la proposta che definisce le regioni di gestione del sistema o propone modifiche. In quest'ultimo caso, l'ACER consulta l'ENTSO per l'energia elettrica prima di adottare le modifiche. La proposta adottata è pubblicata sul sito web dell'ACER.

4.   I gestori dei sistemi di trasmissione pertinenti possono presentare all'ACER una proposta di modifica delle regioni di gestione del sistema definite a norma del paragrafo 1. Si applica la procedura di cui al paragrafo 3.

Articolo 37

Compiti dei centri di coordinamento regionali

1.   I centri di coordinamento regionali effettuano nell'intera regione di gestione del sistema in cui sono stabiliti almeno i seguenti compiti di rilevanza regionale:

a)

calcolo coordinato della capacità, secondo le metodologie sviluppate conformemente agli orientamenti in materia di assegnazione di capacità e di gestione delle congestioni adottati sulla base dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 714/2009;

b)

analisi coordinata della sicurezza, secondo le metodologie sviluppate conformemente all'orientamento sulla gestione del sistema adottato sulla base dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 714/2009;

c)

creazione di modelli di rete comuni, secondo le metodologie e le procedure sviluppate conformemente all'orientamento sulla gestione del sistema adottato sulla base dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 714/2009;

d)

sostegno per la valutazione della coerenza dei piani di difesa e dei piani di ripristino dei gestori dei sistemi di trasmissione, conformemente alla procedura stabilita nel codice di rete in materia di emergenza e ripristino adottato sulla base dell'articolo 6, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 714/2009;

e)

previsioni regionali di adeguatezza dei sistemi ad una settimana e fino all'orizzonte temporale almeno del giorno prima e preparazione di azioni di riduzione dei rischi, conformemente alla metodologia di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/941 e alle procedure stabilite nell'orientamento sulla gestione del sistema adottato sulla base dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 714/2009;

f)

coordinamento regionale della pianificazione delle indisponibilità, secondo le procedure e le metodologie stabilite nell'orientamento sulla gestione del sistema adottato sulla base dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 714/2009;

g)

formazione e certificazione del personale che lavora per i centri di coordinamento regionali;

h)

sostegno per il coordinamento e l'ottimizzazione del ripristino regionale come richiesto dai gestori dei sistemi di trasmissione;

i)

realizzazione di analisi e rendicontazione successive alla gestione e successive ai disturbi;

j)

dimensionamento regionale della capacità di riserva;

k)

agevolazione dell'approvvigionamento regionale della capacità di bilanciamento;

l)

sostegno ai gestori dei sistemi di trasmissione, su loro richiesta, nell'ottimizzazione delle transazioni che coinvolgono più di due gestori dei sistemi di trasmissione;

m)

compiti relativi all'identificazione degli scenari di crisi regionali dell'energia elettrica se e nella misura in cui sono delegati ai centri di coordinamento regionali a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/941

n)

compiti relativi all'identificazione delle valutazioni stagionali sull'adeguatezza se e nella misura in cui sono delegati ai centri di coordinamento regionali a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/941;

o)

calcolo del valore della capacità in entrata massima disponibile per la partecipazione della capacità estera ai meccanismi di capacità al fine di formulare una raccomandazione a norma dell'articolo 26, paragrafo 7;

p)

compiti relativi al sostegno dei gestori dei sistemi di trasmissione nell'individuazione delle esigenze di nuove capacità di trasmissione, di potenziamento della capacità di trasmissione esistente o delle loro alternative, che devono essere presentate ai gruppi regionali istituiti a norma del regolamento (UE) n. 347/2013 ed essere incluse nel piano decennale di sviluppo della rete di cui all'articolo 51 della direttiva (UE) 2019/944.

I compiti di cui al primo comma sono definiti più in dettaglio all'allegato I.

2.   Su proposta della Commissione o di uno Stato membro, il comitato istituito dall'articolo 68 della direttiva (UE) 2019/944 formula un parere sull'assegnazione di nuovi compiti consultivi ai centri di coordinamento regionali. Se tale comitato formula un parere favorevole all'assegnazione di nuovi compiti consultivi, i centri di coordinamento regionali svolgono tali compiti sulla base di una proposta elaborata dall'ENTSO per l'energia elettrica e approvata dall'ACER conformemente alla procedura di cui all'articolo 27.

3.   I gestori dei sistemi di trasmissione forniscono ai rispettivi centri di coordinamento regionali le informazioni necessarie allo svolgimento delle loro funzioni.

4.   I centri di coordinamento regionali forniscono ai gestori dei sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema tutte le informazioni necessarie per attuare le azioni coordinate e le raccomandazioni elaborate dai centri di coordinamento regionali.

5.   Per i compiti di cui al presente articolo non contemplati dai pertinenti codici di rete o orientamenti, l'ENTSO per l'energia elettrica elabora una proposta conformemente alla procedura di cui all'articolo 27. I centri di coordinamento regionali svolgono tali compiti sulla base della proposta a seguito dell'approvazione dell'ACER.

Articolo 38

Cooperazione con i centri di coordinamento regionali e tra di essi

Il coordinamento quotidiano con i centri di coordinamento regionali e tra di essi è gestito tramite processi di tipo cooperativo tra i gestori dei sistemi di trasmissione della regione, comprese, se del caso, le modalità di coordinamento tra i centri di coordinamento regionali. Tale processo di tipo cooperativo si basa su:

a)

accordi operativi per la gestione degli aspetti relativi alla pianificazione e alla gestione pertinenti ai fini dei compiti di cui all'articolo 37;

b)

una procedura per la condivisione delle analisi e la consultazione sulle proposte dei centri di coordinamento regionali con i gestori dei sistemi di trasmissione nella regione di gestione del sistema e le parti interessate, nonché con altri centri di coordinamento regionali, in modo efficiente e inclusivo, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti operativi in conformità dell'articolo 40;

c)

una procedura per l'adozione di azioni coordinate e raccomandazioni conformemente all'articolo 42.

Articolo 39

Modalità di lavoro

1.   I centri di coordinamento regionali elaborano modalità di lavoro efficienti, inclusive, trasparenti e che agevolano il consenso per gestire gli aspetti di pianificazione e gestione correlati ai compiti da svolgere, tenendo conto, in particolare, delle specificità e delle esigenze di tali compiti, come specificato nell'allegato I. I centri di coordinamento regionali elaborano altresì un processo per eventuali revisioni di dette modalità di lavoro.

2.   I centri di coordinamento regionali assicurano che le modalità di lavoro di cui al paragrafo 1 prevedano norme per la notifica alle parti interessate.

Articolo 40

Procedura di consultazione

1.   I centri di coordinamento regionali elaborano una procedura per organizzare, nell'esercizio quotidiano delle loro funzioni operative e dei loro compiti, l'adeguata e regolare consultazione dei gestori dei sistemi di trasmissione nella regione di gestione del sistema, di altri centri di coordinamento regionali e delle parti interessate. Al fine di garantire che siano trattati gli aspetti normativi, quando necessario si coinvolgono le autorità di regolazione.

2.   I centri di coordinamento regionali consultano gli Stati membri nella regione di gestione del sistema e, in presenza di fora regionali, i rispettivi fora regionali su questioni di rilevanza politica che escludono le attività quotidiane dei centri di coordinamento regionali e dell'esecuzione dei loro compiti. I centri di coordinamento regionali tengono debitamente conto delle raccomandazioni degli Stati membri e, se del caso, dei rispettivi fora regionali.

Articolo 41

Trasparenza

1.   I centri di coordinamento regionali sviluppano una procedura per la partecipazione delle parti interessate e organizzano incontri regolari con le parti interessate per discutere degli aspetti relativi alla gestione efficiente, sicura e affidabile dei sistemi interconnessi, nonché per individuare eventuali lacune e proporre miglioramenti.

2.   L'ENTSO per l'energia elettrica e i centri di coordinamento regionali agiscono con la massima trasparenza nei confronti delle parti interessate e del pubblico. Essi pubblicano sui loro siti web tutta la documentazione pertinente.

Articolo 42

Adozione e riesame delle azioni coordinate e delle raccomandazioni

1.   I gestori dei sistemi di trasmissione in una regione di gestione del sistema elaborano una procedura per l'adozione e la revisione delle azioni coordinate e delle raccomandazioni elaborate dai centri di coordinamento regionali in conformità dei criteri di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2.   I centri di coordinamento regionali stabiliscono azioni coordinate per i gestori dei sistemi di trasmissione per quanto riguarda i compiti di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettere a) e b). I gestori dei sistemi di trasmissione attuano le azioni coordinate tranne nei casi in cui l'attuazione delle stesse comporterebbe una violazione dei limiti di sicurezza operativa definiti da ciascun gestore del sistema di trasmissione conformemente all'orientamento sulla gestione del sistema adottato sulla base dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 714/2009.

Se un gestore del sistema di trasmissione decide di non attuare un'azione coordinata per i motivi di cui al presente paragrafo, detto gestore notifica senza indugio in modo trasparente le motivazioni dettagliate al centro di coordinamento regionale e ai gestori dei sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema. In questi casi, il centro di coordinamento regionale valuta l'impatto di tale decisione sugli altri gestori dei sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema e può proporre una serie diversa di azioni coordinate soggette alla procedura di cui al paragrafo 1.

3.   I centri di coordinamento regionali elaborano raccomandazioni per i gestori dei sistemi di trasmissione per quanto riguarda i compiti di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettere da c) a p), o assegnati in conformità dell'articolo 37, paragrafo 2.

Se un gestore del sistema di trasmissione decide di discostarsi da una raccomandazione di cui al paragrafo 1, fornisce una motivazione per la propria decisione ai centri di coordinamento regionali e agli altri gestori dei sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema senza indebito ritardo.

4.   Il riesame delle azioni coordinate o di una raccomandazione è avviata su richiesta di uno o più gestori dei sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema. In seguito al riesame dell'azione coordinata o della raccomandazione, i centri di coordinamento regionali confermano o modificano la misura.

5.   Se un'azione coordinata è soggetta a riesame ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, la richiesta di riesame non sospende l'azione coordinata, salvo quando l'attuazione della stessa comporti una violazione dei limiti di sicurezza operativa definiti da ogni singolo gestore del sistema di trasmissione conformemente all'orientamento sulla gestione del sistema adottato sulla base dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 714/2009.

6.   Su proposta di uno Stato membro o della Commissione e previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 68 della direttiva (UE) 2019/944, gli Stati membri di una regione di gestione del sistema possono decidere congiuntamente di concedere la competenza per avviare azioni coordinate ai rispettivi centri di coordinamento regionali per uno o più compiti di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettere da c) a p) del presente regolamento.

Articolo 43

Consiglio di amministrazione dei centri di coordinamento regionali

1.   Ai fini dell'adozione di misure relative alla governance e del monitoraggio delle proprie prestazioni, i centri di coordinamento regionali istituiscono un consiglio di amministrazione.

2.   Il consiglio di amministrazione è costituito da membri che rappresentano tutti i gestori dei sistemi di trasmissione che partecipano ai pertinenti centri di coordinamento regionali.

3.   Il consiglio di amministrazione ha il compito di:

a)

elaborare e avallare gli statuti e i regolamenti interni dei centri di coordinamento regionali;

b)

decidere e avallare la struttura organizzativa;

c)

preparare e avallare il bilancio annuale;

d)

elaborare e avallare i processi cooperativi in conformità dell'articolo 38.

4.   Le competenze del consiglio di amministrazione non comprendono quelle connesse alle attività quotidiane dei centri di coordinamento regionali e all'esercizio dei loro compiti.

Articolo 44

Struttura organizzativa

1.   I gestori dei sistemi di trasmissione di una regione di gestione del sistema stabiliscono la struttura organizzativa dei centri di coordinamento regionali in modo da assicurare lo svolgimento in sicurezza dei loro compiti.

La struttura organizzativa specifica:

a)

i poteri, i compiti e le responsabilità del personale;

b)

i rapporti funzionali e gerarchici tra le varie componenti e i processi dell'organizzazione.

2.   I centri di coordinamento regionali possono istituire uffici regionali per affrontare le specificità subregionali o istituire centri di coordinamento regionali ancillari per l'esercizio efficiente e affidabile dei loro compiti, qualora ciò risulti strettamente necessario.

Articolo 45

Attrezzature e personale

I centri di coordinamento regionali dispongono di tutte le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie necessarie per assolvere gli obblighi derivanti dal presente regolamento e per svolgere i loro compiti in modo indipendente e imparziale.

Articolo 46

Monitoraggio e rendicontazioni

1.   I centri di coordinamento regionali stabiliscono un processo per monitorare costantemente almeno:

a)

le prestazioni operative;

b)

le azioni coordinate e le raccomandazioni emesse, il grado di attuazione delle azioni coordinate e delle raccomandazioni da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione e i risultati conseguiti;

c)

l'efficacia e l'efficienza di ognuno dei compiti di cui sono responsabili e, se del caso, la rotazione dei compiti.

2.   I centri di coordinamento regionali stabiliscono i costi in modo trasparente e li comunicano all'ACER e alle autorità di regolazione nella regione di gestione del sistema.

3.   I centri di coordinamento regionali presentano all'ENTSO per l'energia elettrica, all'ACER, alle autorità di regolazione nella regione di gestione del sistema e al gruppo di coordinamento per l'energia elettrica una relazione annuale sull'esito del monitoraggio effettuato in conformità del paragrafo 1 e informazioni sulle loro prestazioni.

4.   I centri di coordinamento regionali segnalano le carenze individuate nel processo di monitoraggio di cui al paragrafo 1 all'ENTSO per l'energia elettrica, alle autorità di regolazione nella regione di gestione del sistema, all'ACER e alle altre autorità competenti degli Stati membri responsabili della prevenzione e della gestione delle situazioni di crisi. Sulla base di tale relazione, le autorità di regolazione competenti della regione di gestione del sistema possono proporre ai coordinatori regionali della sicurezza misure per rimediare alle carenze.

5.   Fatta salva la necessità di proteggere la sicurezza e la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili, i centri di coordinamento regionali rendono pubbliche le relazioni di cui ai paragrafi 3 e 4.

Articolo 47

Responsabilità

Nelle proposte per l'istituzione dei centri di coordinamento regionali conformemente all'articolo 35, i gestori dei sistemi di trasmissione nella regione di gestione del sistema includono le azioni necessarie per coprire la responsabilità associata all'esecuzione dei compiti dei centri di coordinamento regionali. Il metodo utilizzato per assicurare la copertura tiene conto dello status giuridico dei centri di coordinamento regionale e del livello di copertura assicurativa commerciale disponibile.

Articolo 48

Piano decennale di sviluppo della rete

1.   Il piano di sviluppo della rete a livello di Unione di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), comprende la modellizzazione della rete integrata, l'elaborazione di scenari e la valutazione della resilienza del sistema.

In particolare, il piano di sviluppo della rete a livello di Unione:

a)

si basa sui piani di investimento nazionali, tenendo conto dei piani di investimento regionali di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del presente regolamento e, se del caso, degli aspetti a livello di Unione della pianificazione di rete di cui al regolamento (UE) n. 347/2013; esso è sottoposto all'analisi dei costi-benefici utilizzando la metodologia definita all'articolo 11 di detto regolamento;

b)

per quanto riguarda le interconnessioni transfrontaliere, si basa anche sulle ragionevoli esigenze di vari utenti di sistema e include impegni a lungo termine di investitori di cui agli articoli 44 e 51 della direttiva (UE) 2019/944; e

c)

individua le lacune in materia di investimenti, in particolare per quanto riguarda le capacità transfrontaliere.

Per quanto concerne la lettera c) del primo comma, un riesame degli ostacoli all'aumento della capacità transfrontaliera della rete derivanti da procedure o prassi di approvazione diverse può essere allegato al piano di sviluppo della rete a livello di Unione.

2.   L'ACER fornisce un parere sui piani decennali di sviluppo della rete a livello nazionale per valutarne la coerenza con il piano di sviluppo della rete a livello di Unione. Se individua incoerenze tra un piano decennale di sviluppo della rete a livello nazionale ed il piano di sviluppo della rete a livello di Unione, l'ACER raccomanda di modificare opportunamente il piano decennale di sviluppo della rete a livello nazionale o il piano di sviluppo della rete a livello di Unione. Se il piano decennale di sviluppo della rete a livello nazionale è sviluppato conformemente all'articolo 51 della direttiva (UE) 2019/944, l'ACER raccomanda che l'autorità di regolazione pertinente modifichi il piano decennale di sviluppo della rete a livello nazionale ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 7, di tale direttiva e ne informa la Commissione.

Articolo 49

Meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasmissione

1.   I gestori dei sistemi di trasmissione ricevono una compensazione per i costi sostenuti per effetto del vettoriamento sulle loro reti di flussi transfrontalieri di energia elettrica.

2.   La compensazione di cui al paragrafo 1 è versata dai gestori dei sistemi nazionali di trasmissione dai quali hanno origine i flussi transfrontalieri e dei sistemi nei quali questi flussi terminano.

3.   I versamenti di compensazione sono effettuati periodicamente in riferimento a un determinato intervallo di tempo trascorso. Ove necessario, per dare riscontro ai costi effettivamente sostenuti sono effettuati conguagli ex post della compensazione versata.

Il primo intervallo di tempo per il quale si deve provvedere ai versamenti di compensazione è stabilito negli orientamenti di cui all'articolo 61.

4.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all'artico 68 per integrare il presente regolamento stabilendo l'entità dei versamenti di compensazione.

5.   L'ampiezza dei flussi transfrontalieri vettoriati e l'ampiezza dei flussi transfrontalieri designati come flussi che hanno origine o terminano nei sistemi nazionali di trasmissione sono determinate sulla base dei flussi fisici di energia elettrica effettivamente misurati in un dato intervallo di tempo.

6.   I costi sostenuti per vettoriare flussi transfrontalieri sono calcolati sulla base dei costi medi incrementali prospettici di lungo periodo, tenendo conto delle perdite, degli investimenti in nuove infrastrutture, e di una congrua proporzione dei costi delle infrastrutture esistenti, a condizione che le infrastrutture siano utilizzate per vettoriare flussi transfrontalieri, tenendo conto in particolare della necessità di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. Nel determinare i costi sostenuti si ricorre a metodologie di valutazione standard riconosciute. Si tiene conto dei vantaggi derivanti a una rete dal fatto di vettoriare flussi transfrontalieri per ridurre la compensazione ricevuta.

7.   Soltanto ai fini del meccanismo di compensazione fra gestori dei sistemi di trasmissione, qualora reti di trasmissione di due o più Stati membri formino parte, interamente o parzialmente, di un unico blocco di controllo, l'insieme del blocco di controllo è considerato parte integrante della rete di trasmissione di uno degli Stati membri interessati, per evitare che i flussi all'interno dei blocchi di controllo siano considerati flussi transfrontalieri ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), e diano luogo a versamenti di compensazione ai sensi del presente articolo, paragrafo 1. Le autorità di regolazione degli Stati membri interessati possono decidere quale tra gli Stati membri interessati sia quello di cui l'insieme del blocco di controllo è considerato parte integrante.

Articolo 50

Comunicazione di informazioni

1.   I gestori dei sistemi di trasmissione provvedono a porre in essere meccanismi di coordinamento e di scambio di informazioni per garantire la sicurezza delle reti nel contesto della gestione della congestione.

2.   Le norme di sicurezza, operative e di programmazione applicate dai gestori dei sistemi di trasmissione sono rese pubbliche. Le informazioni pubblicate comprendono un modello generale di calcolo della capacità totale di trasmissione e del margine di affidabilità della trasmissione con riferimento alle condizioni elettriche e fisiche della rete. Detti modelli sono soggetti all'approvazione delle autorità di regolazione.

3.   I gestori dei sistemi di trasmissione pubblicano stime della capacità disponibile di trasmissione per ciascun giorno indicando la capacità disponibile già riservata. Tali pubblicazioni hanno luogo a determinati intervalli prima del giorno del vettoriamento e includono comunque stime della settimana precedente e del mese precedente, nonché indicazioni quantitative sulla affidabilità prevista della capacità disponibile.

4.   I gestori dei sistemi di trasmissione pubblicano dati pertinenti sulle previsioni aggregate e sulla domanda effettiva, sulla disponibilità e sull'utilizzo effettivo dei mezzi di generazione e di carico, sulla disponibilità e l'utilizzo delle reti e delle interconnessioni, sul bilanciamento e la capacità di riserva, nonché sulla flessibilità disponibile. Per quanto riguarda la disponibilità e l'utilizzo effettivo dei mezzi di generazione e di carico di piccole dimensioni, possono essere usati dati stimati aggregati.

5.   I soggetti partecipanti al mercato comunicano ai gestori dei sistemi di trasmissione le informazioni pertinenti.

6.   Le imprese di generazione di energia elettrica che possiedono o gestiscono mezzi di generazione, ove almeno un mezzo di generazione abbia una capacità installata di almeno 250 MW, o che hanno un portafoglio che comprende mezzi di generazione di almeno 400 MW, tengono per cinque anni a disposizione dell'autorità di regolazione, dell'autorità nazionale in materia di concorrenza e della Commissione tutti i dati orari per impianto necessari per verificare tutte le decisioni operative di dispacciamento e i comportamenti d'offerta nelle borse dell'energia, nelle aste di capacità di interconnessione, nei mercati di capacità di riserva e nei mercati fuori-borsa. Le informazioni orarie e per impianto da conservare comprendono almeno i dati sulla capacità di generazione disponibile e sulle riserve impegnate, compresa l'assegnazione di tali riserve a livello di singolo impianto, al momento della presentazione delle offerte e al momento della produzione.

7.   I gestori dei sistemi di trasmissione scambiano periodicamente un insieme di dati sufficientemente accurati sulla rete e i flussi di carico per permettere il calcolo dei flussi di carico per ciascun gestore del sistema di trasmissione nella zona di sua competenza. Detto insieme di dati è messo a disposizione delle autorità di regolazione, della Commissione e degli Stati membri su loro richiesta. Le autorità di regolazione, gli Stati membri e la Commissione rispettano la riservatezza di tale insieme di dati e garantiscono il trattamento riservato anche da parte di qualsiasi consulente incaricato su loro richiesta di realizzare lavori di analisi sulla base di tali dati.

Articolo 51

Certificazione dei gestori di sistemi di trasmissione

1.   La Commissione esamina qualsiasi notifica di una decisione in materia di certificazione da parte di un gestore dei sistemi di trasmissione di cui all'articolo 52, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2019/944 non appena l'abbia ricevuta. Entro due mesi dal ricevimento di tale notifica, la Commissione esprime il suo parere alla competente autorità di regolazione circa la sua compatibilità con l'articolo 43 e l'articolo 52, paragrafo 2, o l'articolo 53 della direttiva (UE) 2019/944.

Nel preparare il parere di cui al primo comma, la Commissione può chiedere all'ACER di esprimere un parere in merito alla decisione dell'autorità di regolazione. In tal caso il periodo di due mesi di cui al primo comma è prorogato di altri due mesi.

In assenza di un parere della Commissione entro i periodi di cui al primo e al secondo comma, si considera che la Commissione non sollevi obiezioni avverso la decisione dell'autorità di regolazione.

2.   Entro due mesi dal ricevimento di un parere della Commissione, l'autorità di regolazione adotta la decisione finale riguardante la certificazione del gestore del sistema di trasmissione, tenendo nella massima considerazione detto parere. La decisione dell'autorità di regolazione e il parere della Commissione sono pubblicati insieme.

3.   In ogni momento durante la procedura, le autorità di regolazione o la Commissione possono chiedere ad un gestore del sistema di trasmissione o ad un'impresa che esercita attività di generazione o di fornitura tutte le informazioni utili allo svolgimento dei loro compiti in forza del presente articolo.

4.   Le autorità di regolazione e la Commissione proteggono la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

5.   Qualora la Commissione abbia ricevuto notifica della certificazione di un gestore del sistema di trasmissione ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2019/944, la Commissione adotta una decisione riguardante la certificazione. L'autorità di regolazione si conforma alla decisione della Commissione.

CAPO VI

GESTIONE DEL SISTEMA DI TRASMISSIONE

Articolo 52

Ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione

1.   I gestori dei sistemi di distribuzione cooperano a livello di Unione attraverso l'EU DSO allo scopo di promuovere sia il completamento e il funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica sia una gestione ottimale e coordinata dei sistemi di distribuzione e trasmissione. I gestori dei sistemi di distribuzione che desiderano partecipare all'EU DSO hanno il diritto di divenirne membri iscritti.

I membri iscritti possono partecipare all'EU DSO direttamente o essere rappresentati da un'associazione nazionale designata dallo Stato membro o da un'associazione a livello di Unione.

2.   I gestori dei sistemi di distribuzione hanno il diritto di associarsi attraverso la costituzione dell'EU DSO. L'EU DSO svolge i compiti e segue le procedure in conformità dell'articolo 55. In qualità di ente specializzato che opera per l'interesse comune dell'Unione, non rappresenta un interesse particolare, né cerca di influenzare il processo decisionale per promuovere interessi specifici.

3.   I membri dell'EU DSO sono soggetti a registrazione e al pagamento di una quota equa e proporzionata in funzione del numero di clienti connessi al gestore del sistema di distribuzione interessato.

Articolo 53

Creazione dell'EU DSO

1.   L'EU DSO è composto, come minimo, da un'assemblea generale, da un consiglio direttivo, da un gruppo di consiglieri strategici, da un gruppo di esperti e da un segretario generale.

2.   Entro il 5 luglio 2020, i gestori dei sistemi di distribuzione presentano alla Commissione e all'ACER un progetto di statuto conformemente all'articolo 54, ivi compreso un codice di condotta, un elenco degli iscritti e un progetto di regolamento interno che comprende le norme per la consultazione dell'ENTSO per l'energia elettrica e delle altre parti interessate, nonché le norme per il finanziamento dell'EU DSO.

Il progetto di regolamento interno dell'EU DSO garantisce la rappresentanza equilibrata di tutti i gestori dei sistemi di distribuzione partecipanti.

3.   Entro due mesi dal ricevimento del progetto di statuto, dell'elenco degli iscritti e del progetto di regolamento interno, l'ACER trasmette alla Commissione un parere, dopo aver consultato le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate, in particolare gli utenti dei sistemi di distribuzione.

4.   Entro tre mesi dal ricevimento del parere dell'ACER, la Commissione formula il suo parere sul progetto di statuto, sull'elenco dei membri e sul progetto di regolamento interno tenendo conto del parere dell'ACER di cui al paragrafo 3.

5.   Entro tre mesi dal ricevimento del parere positivo della Commissione, i gestori dei sistemi di distribuzione costituiscono l'EU DSO e ne adottano e pubblicano lo statuto e il regolamento interno.

6.   I documenti di cui al paragrafo 2 sono trasmessi alla Commissione e all'ACER nel caso in cui siano modificati o su richiesta motivata della Commissione o dell'ACER. La Commissione e l'ACER formulano un parere in linea con la procedura di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

7.   I costi relativi alle attività dell'EU DSO sono a carico dei gestori dei sistemi di distribuzione che ne sono membri iscritti e sono presi in considerazione ai fini del calcolo delle tariffe. Le autorità di regolazione approvano i costi solo se ragionevoli e proporzionati.

Articolo 54

Principali norme e procedure dell'EU DSO

1.   Lo statuto dell'EU DSO, adottato in conformità dell'articolo 53, salvaguarda i seguenti principi:

a)

la partecipazione ai lavori dell'EU DSO è limitata ai membri iscritti, con possibilità di delega tra i membri;

b)

le decisioni strategiche riguardanti le attività dell'EU DSO e gli orientamenti per il consiglio direttivo sono adottati dall'assemblea generale;

c)

le decisioni dell'assemblea generale sono adottate in conformità delle seguenti norme:

i)

ciascun membro dispone di un numero di voti proporzionale al proprio numero di clienti;

ii)

è raggiunto il 65 % dei voti attribuiti ai membri; e

iii)

la decisione è adottata dalla maggioranza del 55 % dei membri.

d)

le decisioni dell'assemblea generale sono rigettate in conformità delle seguenti norme:

i)

ciascun membro dispone di un numero di voti proporzionale al proprio numero di clienti;

ii)

è raggiunto il 35 % dei voti attribuiti ai membri; e

iii)

la decisione è rigettata da almeno il 25 % dei membri;

e)

il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea generale con un mandato di quattro anni al massimo;

f)

il consiglio direttivo nomina il presidente e tre vicepresidenti tra i suoi membri;

g)

la cooperazione tra i gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori dei sistemi di trasmissione a norma degli articoli 56 e 57 è gestita dal consiglio direttivo;

h)

le decisioni del consiglio direttivo sono adottate a maggioranza assoluta;

i)

sulla base di una proposta del consiglio direttivo, l'assemblea generale nomina tra i suoi membri il segretario generale conferendogli un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta;

j)

sulla base di una proposta del consiglio direttivo, l'assemblea generale nomina i gruppi di esperti; ciascun gruppo non può avere più di 30 membri, con la possibilità di un terzo di membri esterni all'EU DSO; è inoltre istituito un gruppo di esperti «per paese», composto esattamente da un rappresentante dei gestori dei sistemi di distribuzione per Stato membro.

2.   Le procedure adottate dall'EU DSO garantiscono il trattamento equo e adeguato dei suoi membri e riflettono la diversità della struttura geografica ed economica dei suoi membri. In particolare, le procedure prevedono che:

a)

il consiglio direttivo sia composto dal presidente e da 27 rappresentanti dei membri, dei quali:

i)

nove sono rappresentanti dei membri aventi più di un milione di utenti della rete;

ii)

nove sono rappresentanti dei membri aventi più di 100 000 e meno di un milione di utenti della rete; e

iii)

nove sono i rappresentanti dei membri aventi meno di 100 000 utenti della rete;

b)

i rappresentanti delle associazioni esistenti di gestori dei sistemi di distribuzione possano partecipare alle riunioni del consiglio direttivo in qualità di osservatori;

c)

il consiglio direttivo non possa essere composto da più di tre rappresentanti di membri che hanno sede nello stesso Stato membro o che appartengono allo stesso gruppo industriale;

d)

i vicepresidenti del consiglio direttivo siano nominati tra i rappresentanti dei membri di ciascuna delle categorie di cui alla lettera a);

e)

i rappresentanti di membri con sede in uno stesso Stato membro o appartenenti allo stesso gruppo industriale non possano costituire la maggioranza dei partecipanti al gruppo di esperti;

f)

il consiglio direttivo istituisca un gruppo consultivo strategico che fornisce il proprio parere al consiglio direttivo e ai gruppi di esperti ed è composto da rappresentanti delle associazioni europee dei gestori dei sistemi di distribuzione e rappresentanti degli Stati membri che non sono rappresentati nel consiglio direttivo.

Articolo 55

Compiti dell'EU DSO

1.   L'EU DSO svolge i seguenti compiti:

a)

promuove la gestione e la pianificazione delle reti di distribuzione in coordinamento con la gestione e la pianificazione delle reti di trasmissione;

b)

agevola l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili, della generazione distribuita e di altre risorse incorporate nella rete di distribuzione, quali lo stoccaggio dell'energia;

c)

facilita la risposta e la flessibilità sul versante della domanda e l'accesso ai mercati da parte degli utenti della rete di distribuzione;

d)

contribuisce alla digitalizzazione dei sistemi di distribuzione, compresa la diffusione di reti intelligenti e sistemi di misurazione intelligenti;

e)

sostiene lo sviluppo della gestione dei dati, della sicurezza informatica e della protezione dei dati in collaborazione con le autorità competenti e le entità regolamentate;

f)

partecipa allo sviluppo di codici di rete che sono pertinenti per la gestione e la pianificazione delle reti di distribuzione e la gestione coordinata delle reti di trasmissione e di distribuzione, a norma dell'articolo 59.

2.   Inoltre l'EU DSO:

a)

coopera con l'ENTSO per l'energia elettrica per il monitoraggio dell'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma del presente regolamento pertinenti per la gestione e la pianificazione delle reti di distribuzione e la gestione coordinata delle reti di trasmissione e di distribuzione;

b)

coopera con l'ENTSO per l'energia elettrica e adotta le migliori pratiche per la gestione e la pianificazione coordinata dei sistemi di trasmissione e di distribuzione, anche in merito a questioni quali lo scambio di dati tra gestori e il coordinamento delle risorse energetiche distribuite;

c)

si adopera per identificare le migliori pratiche nei settori di cui al paragrafo 1 e per introdurre miglioramenti dell'efficienza energetica nella rete di distribuzione;

d)

adotta un programma annuale di lavoro e una relazione annuale;

e)

opera secondo il diritto della concorrenza e assicura la neutralità.

Articolo 56

Consultazioni nel processo di sviluppo dei codici di rete

1.   Nel partecipare allo sviluppo di nuovi codici di rete a norma dell'articolo 59, l'EU DSO conduce un ampio processo di consultazione, in una fase iniziale e in modo aperto e trasparente, coinvolgendo tutte le parti interessate e, in particolare, le organizzazioni che rappresentano tali parti interessate, secondo le procedure per la consultazione di cui all'articolo 53. Alla consultazione partecipano anche le autorità di regolazione e altre autorità nazionali, le imprese di erogazione e di generazione, gli utenti del sistema compresi i clienti, gli organismi tecnici e le piattaforme di parti interessate. La consultazione si prefigge di enucleare le opinioni e le proposte di tutte le parti competenti nel corso del processo decisionale.

2.   Tutti i documenti e i verbali relativi alle consultazioni di cui al paragrafo 1 sono resi pubblici.

3.   L'EU DSO tiene debitamente conto delle opinioni fornite durante le consultazioni. Prima di adottare le proposte per i codici di rete di cui all'articolo 59, l'EU DSO illustra come si sia tenuto conto delle osservazioni raccolte nel corso della consultazione. Se decide di non tener conto di un'osservazione, adduce i motivi della sua decisione.

Articolo 57

Cooperazione tra i gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori dei sistemi di trasmissione

1.   I gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori dei sistemi di trasmissione cooperano per pianificare e gestire le rispettive reti. In particolare, al fine di assicurare uno sviluppo e una gestione delle reti efficienti sotto il profilo dei costi, sicuri e affidabili, i gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori dei sistemi di trasmissione scambiano tutte le informazioni e i dati necessari riguardo alle prestazioni dei mezzi di generazione e della gestione della domanda, alla gestione quotidiana delle reti e alla pianificazione a lungo termine degli investimenti nelle reti.

2.   I gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori dei sistemi di trasmissione cooperano al fine di conseguire un accesso coordinato a risorse quali generazione distribuita, stoccaggio dell'energia e gestione della domanda in grado di sostenere esigenze particolari sia dei gestori dei sistemi di distribuzione sia dei gestori del sistema di trasmissione sia dei gestori del sistema di trasmissione.

CAPO VII

CODICI DI RETE E ORIENTAMENTI

Articolo 58

Adozione dei codici di rete e degli orientamenti

1.   La Commissione può adottare atti di esecuzione o delegati, fatte salve le competenze di cui agli articoli 59, 60 e 61. Tali atti possono essere adottati sia come codici di rete sulla base di proposte di testo elaborate dall'ENTSO per l'energia elettrica o, se così disposto nell'elenco di priorità di cui all'articolo 59, paragrafo 3, dall'EU DSO, se del caso in cooperazione con l'ENTSO per l'energia elettrica, e dall'ACER ai sensi della procedura di cui all'articolo 59, sia come orientamenti conformemente alla procedura di cui all'articolo 61.

2.   I codici di rete e gli orientamenti

a)

assicurano il livello minimo di armonizzazione necessario per conseguire gli obiettivi del presente regolamento;

b)

tengono conto, ove opportuno, delle specificità regionali;

c)

non vanno al di là di quanto è necessario allo scopo di cui alla lettera a); e

d)

lasciano impregiudicato il diritto degli Stati membri di redigere codici di rete nazionali che non influiscano sul commercio interzonale.

Articolo 59

Redazione dei codici di rete

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento mediante la redazione di codici di rete nei settori seguenti:

a)

norme in materia di sicurezza e di affidabilità della rete, comprese le norme in materia di capacità di trasmissione tecnica di riserva per la sicurezza operativa della rete, nonché norme in materia di interoperabilità in attuazione degli articoli da 34 a 47 e dell'articolo 57 del presente regolamento e dell'articolo 40 della direttiva (UE) 2019/944, comprese le norme sugli stati del sistema, le contromisure e i limiti di sicurezza operativa, il controllo della tensione e la gestione della potenza reattiva, la gestione della corrente di corto circuito, la gestione dei flussi di potenza, l'analisi e la gestione delle contingenze, il sistema e gli schemi di protezione, lo scambio dei dati, la conformità, la formazione, l'analisi della pianificazione e della sicurezza operative, il coordinamento regionale della sicurezza operativa, il coordinamento dell'indisponibilità, i piani di disponibilità degli asset rilevanti, l'analisi dell'adeguatezza, i servizi ancillari, la programmazione e le piattaforme dati di pianificazione operativa;

b)

norme in materia di allocazione delle capacità e di gestione della congestione, in attuazione dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2019/944 e degli articoli da 7 a 10, degli articoli da 13 a 17 e degli articoli da 35 a 37 del presente regolamento, comprese le norme in materia di metodologie e processi di calcolo della capacità giornaliera, infragiornaliera e a termine, modelli di rete, configurazione delle zone di offerta, ridispacciamento e scambi compensativi, algoritmi di negoziazione, coupling unico del giorno prima e infragiornaliero, irrevocabilità della capacità interzonale allocata, distribuzione della rendita di congestione, copertura del rischio per la trasmissione interzonale, procedure di nomina e recupero dei costi dell'allocazione della capacità e della gestione della congestione;

c)

norme di attuazione degli articoli 5, 6 e 17 in relazione alla negoziazione connessa alla fornitura tecnica e operativa dei servizi di accesso alla rete e di bilanciamento del sistema, comprese le norme relative all'energia di riserva legata alla rete, le funzioni e le responsabilità, le piattaforme per lo scambio di energia di bilanciamento, gli orari di chiusura dei mercati, i requisiti per i prodotti di bilanciamento standard e specifici, l'acquisizione dei servizi di bilanciamento, l'allocazione della capacità interzonale per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve, la compensazione dell'energia di bilanciamento, la compensazione degli scambi di energia tra i gestori dei sistemi, la compensazione degli sbilanciamenti e la compensazione della capacità di bilanciamento, il controllo frequenza/potenza, i parametri qualitativi e i parametri-obiettivo della frequenza, le riserve per il contenimento della frequenza, le riserve per il ripristino della frequenza, le riserve di sostituzione, lo scambio e la condivisione delle riserve, i processi dell'attivazione transfrontaliera delle riserve, i processi di controllo del tempo e la trasparenza delle informazioni;

d)

norme di attuazione degli articoli 36, 40 e 54 della direttiva (UE) 2019/944 in relazione alla prestazione trasparente e non discriminatoria di servizi ancillari non di frequenza, comprese le norme in materia di controllo della tensione in regime stazionario, inerzia, iniezione rapida di corrente reattiva, inerzia per la stabilità della rete, corrente di corto circuito, capacità di black-start e capacità di funzionamento in isola;

e)

norme di attuazione dell'articolo 57 del presente regolamento e degli articoli 17, 31, 32, 36, 40 e 54 della direttiva (UE) 2019/944 in relazione alla gestione della domanda, comprese le norme in materia di aggregazione, stoccaggio dell'energia e riduzione della domanda.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 68, ad integrazione del presente regolamento concernenti la redazione di codici di rete nei settori seguenti:

a)

norme di collegamento della rete, comprese le norme sulla connessione degli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, gli impianti di distribuzione e i sistemi di distribuzione connessi al sistema di trasmissione, la connessione delle unità di consumo utilizzate per la gestione della domanda, i requisiti per la connessione dei generatori alla rete, i requisiti per la connessione alla rete di corrente continua ad alta tensione, i requisiti per i parchi di generazione connessi in corrente continua e le stazioni di conversione in corrente continua ad alta tensione del terminale remoto, nonché le procedure di notifica operativa per la connessione alla rete;

b)

norme in materia di scambio di dati, liquidazione e trasparenza, comprese in particolare le norme sulle capacità di trasferimento per orizzonti temporali pertinenti, stime e valori reali per quanto riguarda l'allocazione e l'uso delle capacità di trasferimento, previsioni e domanda reale di strutture e la loro aggregazione, compresa l'indisponibilità di impianti, la produzione prevista ed effettiva di unità di produzione e la relativa aggregazione, compresa l'indisponibilità delle unità, la disponibilità e l'uso di reti, le misure di gestione della congestione e i dati del mercato del bilanciamento. Le norme dovrebbero comprendere le modalità di pubblicazione delle informazioni, i tempi di pubblicazione, i soggetti responsabili della gestione;

c)

norme in materia di accesso dei terzi;

d)

procedure operative di emergenza e ripristino in caso di emergenza, compresi i piani di difesa del sistema, i piani di ripristino, le interazioni di mercato, lo scambio e la comunicazione di informazioni, nonché gli strumenti e le attrezzature;

e)

norme settoriali specifiche per gli aspetti relativi alla cibersicurezza dei flussi transfrontalieri di energia elettrica, comprese le norme sui requisiti minimi, la pianificazione, il monitoraggio, la comunicazione e la gestione delle crisi;

3.   Previa consultazione dell'ACER, dell'ENTSO per l'energia elettrica, dell'EU DSO e delle altre parti interessate, la Commissione stabilisce ogni tre anni, un elenco di priorità in cui sono individuati i settori di cui ai paragrafi 1 e 2 da includere nell'elaborazione dei codici di rete.

Se l'oggetto del codice di rete è direttamente collegato alla gestione dei sistemi di distribuzione e non particolarmente rilevante in rapporto al sistema di trasmissione, la Commissione può richiedere all'EU DSO in cooperazione con l'ENTSO per l'energia elettrica di riunire un comitato di redazione che presenti una proposta di codice di rete all'ACER.

4.   La Commissione chiede all'ACER di presentarle, entro un periodo ragionevole non superiore a sei mesi dal ricevimento della richiesta della Commissione, un orientamento quadro non vincolante che fissi principi chiari e obiettivi per l'elaborazione di codici di rete riguardanti i settori individuati nell'elenco di priorità (orientamento quadro). La richiesta della Commissione può includere condizioni alle quali l'orientamento quadro deve rispondere. Ciascun orientamento quadro contribuisce all'integrazione del mercato alla non discriminazione, a una concorrenza effettiva e al funzionamento efficace del mercato. Su richiesta motivata dell'ACER, la Commissione può prorogare il termine per la presentazione degli orientamenti.

5.   L'ACER procede alla consultazione dell'ENTSO per l'energia elettrica, dell'EU DSO e delle altre parti interessate sull'orientamento quadro durante un periodo non inferiore a due mesi, in modo trasparente e aperto.

6.   L'ACER presenta alla Commissione un orientamento quadro non vincolante qualora richiesto a norma del paragrafo 4.

7.   Se ritiene che l'orientamento quadro non contribuisca all'integrazione del mercato, alla non discriminazione, all'effettiva concorrenza e al funzionamento efficace del mercato, la Commissione può chiedere all'ACER di riesaminare l'orientamento quadro entro un termine ragionevole e di ripresentarlo alla Commissione.

8.   Se entro il termine fissato dalla Commissione ai sensi dei paragrafi 4 o 7, l'ACER non presenta o non ripresenta un orientamento quadro, questo è sviluppato dalla stessa Commissione.

9.   La Commissione chiede all'ENTSO per l'energia elettrica oppure, se così stabilito nell'elenco di priorità a norma del paragrafo 3, all'EU DSO, in cooperazione con l'ENTSO per l'energia elettrica, di presentare all'ACER una proposta di codice di rete conformemente al pertinente orientamento quadro entro un termine ragionevole, non superiore a dodici mesi, dal ricevimento della richiesta della Commissione.

10.   L'ENTSO per l'energia elettrica oppure, se così stabilito nell'elenco delle priorità di cui al paragrafo 3, l'EU DSO, in cooperazione con l'ENTSO per l'energia elettrica, riunisce un comitato di redazione che lo coadiuvi nello sviluppo del codice di rete. Il comitato di redazione è composto da rappresentanti dell'ACER, dell'ENTSO per l'energia elettrica e, ove opportuno, dell'EU DSO, nonché dei NEMO, e da un numero contenuto di parti interessate coinvolte. L'ENTSO per l'energia elettrica oppure, se così stabilito nell'elenco delle priorità a norma del paragrafo 3, l'EU DSO, in cooperazione con l'ENTSO per l'energia elettrica, sviluppa proposte di codici di rete nei settori di cui ai paragrafi 1 e 2 se richiesto dalla Commissione a norma del paragrafo 9.

11.   L'ACER riesamina il codice di rete proposto e si assicura che il codice di rete da adottare sia conforme ai pertinenti orientamenti quadro e contribuisca all'integrazione del mercato, alla non discriminazione, all'effettiva concorrenza e al funzionamento efficace del mercato, inviando poi il codice di rete riveduto alla Commissione entro sei mesi dal ricevimento della proposta. Nella proposta da inviare alla Commissione l'ACER tiene conto delle opinioni fornite da tutte le parti coinvolte nella redazione della proposta, coordinate dall'ENTSO per l'energia elettrica o dall'EU DSO, e consulta le parti interessate pertinenti in merito alla versione da inviare alla Commissione.

12.   Se l'ENTSO per l'energia elettrica o l'EU DSO non hanno elaborato un codice di rete entro il termine fissato dalla Commissione ai sensi del paragrafo 9, quest'ultima può chiedere all'ACER di elaborare un progetto di codice di rete in base al pertinente orientamento quadro. Durante la fase di elaborazione di un progetto di codice di rete ai sensi del presente paragrafo, l'ACER può avviare un'ulteriore consultazione. L'ACER presenta alla Commissione un progetto di codice di rete elaborato ai sensi del presente paragrafo e può raccomandarne l'adozione.

13.   La Commissione può adottare, di sua iniziativa se l'ENTSO per l'energia elettrica o l'EU DSO non hanno elaborato un codice di rete o l'ACER non ha elaborato un progetto di codice di rete ai sensi del paragrafo 12, o su proposta dell'ACER ai sensi del paragrafo 11, uno o più codici di rete nei settori di cui ai paragrafi 1 e 2.

14.   Se la Commissione propone di adottare un codice di rete di sua iniziativa, essa procede, per un periodo non inferiore a due mesi, alla consultazione dell'ACER, dell'ENTSO per l'energia elettrica e di tutte le parti interessate in merito al progetto di codice di rete.

15.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto della Commissione di adottare orientamenti e di modificarli come previsto all'articolo 61. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità che l'ENTSO per l'energia elettrica sviluppi orientamenti non vincolanti nei settori di cui ai paragrafi 1 e 2, laddove non si riferiscano a settori contemplati nella richiesta trasmessagli dalla Commissione. L'ENTSO per l'energia elettrica trasmette tali orientamenti all'ACER per parere, che deve essere debitamente tenuto in considerazione.

Articolo 60

Modifiche dei codici di rete

1.   Alla Commissione è conferito il potere di modificare i codici di rete nei settori elencati all'articolo 59, paragrafi 1 e 2, e a norma della pertinente procedura di cui all'articolo 59. Anche l'ACER può proporre modifiche ai codici di rete in conformità dei paragrafi da 2 a 3 del presente articolo.

2.   Le persone che potrebbero avere un interesse al codice di rete adottato ai sensi dell'articolo 59, compresi l'ENTSO per l'energia elettrica, l'EU DSO, le autorità di regolazione, i gestori del sistema di trasmissione e i gestori del sistema di distribuzione, gli utenti del sistema e i consumatori, possono proporre all'ACER progetti di modifica a tale codice di rete. L'ACER può anche proporre modifiche di sua iniziativa.

3.   L'ACER può trasmettere alla Commissione proposte di modifica motivate, spiegando in che modo dette proposte sono coerenti con gli obiettivi dei codici di rete di cui all'articolo 59, paragrafo 3, del presente regolamento. Se considera ammissibile una proposta di modifica se propone modifiche di sua iniziativa, l'ACER consulta tutte le parti interessate conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/942.

Articolo 61

Orientamenti

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare orientamenti vincolanti nei settori elencati nel presente articolo.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare orientamenti nei settori nei quali tali atti potrebbero essere elaborati anche nell'ambito della procedura dei codici di rete norma dell'articolo 59, paragrafo 1 e 2. Tali orientamenti sono adottati, a seconda della rispettiva delega di potere di cui al presente regolamento, sotto forma di atti delegati o di esecuzione

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 68 per integrare il presente regolamento definendo orientamenti relativi al meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasmissione. Tali orientamenti precisano, nel rispetto dei principi definiti agli articoli 18 e 49:

a)

modalità della procedura di determinazione dei gestori del sistema di trasmissione tenuti a versare compensazioni per flussi transfrontalieri, anche per quanto riguarda la ripartizione tra i gestori dei sistemi di trasmissione nazionali dai quali hanno origine i flussi transfrontalieri e i gestori dei sistemi dove tali flussi terminano, a norma dell'articolo 49, paragrafo 2;

b)

modalità della procedura di pagamento da seguire, compresa la determinazione del primo intervallo di tempo per il quale vanno versate compensazioni, a norma dell'articolo 49, paragrafo 3, secondo comma;

c)

metodologie dettagliate volte a determinare i flussi transfrontalieri vettoriati per i quali è versata una compensazione a norma dell'articolo 49, in termini sia di quantità che di tipo dei flussi, e designazione del volume di detti flussi che hanno origine o terminano nei sistemi di trasmissione dei singoli Stati membri, a norma dell'articolo 49, paragrafo 5;

d)

metodologia dettagliata volta a determinare i costi e i benefici derivanti dal vettoriamento dei flussi transfrontalieri, a norma dell'articolo 49, paragrafo 6;

e)

trattamento dettagliato dei flussi di energia elettrica che hanno origine o terminano in paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo nel contesto del meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasmissione; e

f)

accordi per la partecipazione di sistemi nazionali che sono interconnessi mediante linee in corrente continua, a norma dell'articolo 49.

4.   Ove opportuno, la Commissione può adottare atti di esecuzione per definire gli orientamenti riguardanti il livello minimo di armonizzazione necessario per conseguire l'obiettivo stabilito dal presente regolamento. Tali orientamenti possono specificare quanto segue:

a)

i dettagli delle norme in materia di scambi di energia elettrica in attuazione dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2019/944 e degli articoli da 5 a 10, degli articoli da 13 a 17 e degli articoli 35, 36 e 37 del presente regolamento;

b)

i dettagli delle norme sugli incentivi agli investimenti in capacità degli interconnettori, compresi i segnali differenziati per località in attuazione dell'articolo 19.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

5.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per fissare orientamenti sul coordinamento operativo tra i gestori dei sistemi di trasmissione a livello di Unione. Tali orientamenti sono coerenti con i codici di rete di cui all'articolo 59 e si basano su di essi e si basano sulle specifiche adottate di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera i). Nell'adottare tali orientamenti la Commissione tiene conto dei diversi requisiti operativi regionali e nazionali.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

6.   Nell'adottare o nel modificare gli orientamenti, la Commissione consulta l'ACER, l'ENTSO per l'energia elettrica, l'EU DSO e, qualora pertinente, le altre parti interessate.

Articolo 62

Diritto degli Stati membri a introdurre misure più dettagliate

Il presente regolamento lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri a mantenere o introdurre misure contenenti disposizioni più dettagliate di quelle contenute nello stesso, negli orientamenti di cui all'articolo 61 o nei codici di rete di cui all'articolo 59, purché tali misure siano compatibili con il diritto dell'Unione.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 63

Nuovi interconnettori

1.   I nuovi interconnettori per corrente continua possono, su richiesta, essere esentati, per un periodo limitato, dall'articolo 19, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento e dagli articoli 6 e 43, dall'articolo 59, paragrafo 7, e dall'articolo 60, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944 alle seguenti condizioni:

a)

gli investimenti rafforzano la concorrenza nella fornitura di energia elettrica;

b)

il livello del rischio connesso con gli investimenti è tale che gli investimenti non avrebbero luogo se non fosse concessa un'esenzione;

c)

l'interconnettore è di proprietà di una persona fisica o giuridica distinta, almeno in termini di forma giuridica, dai gestori nei cui sistemi tale interconnettore deve essere creato;

d)

sono imposti corrispettivi agli utenti di tale interconnettore;

e)

dal momento dell'apertura parziale del mercato di cui all'articolo 19 della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (24), il proprietario dell'interconnettore non deve aver recuperato nessuna parte del proprio capitale o dei costi di gestione per mezzo di una parte qualsiasi dei corrispettivi percepiti per l'uso dei sistemi di trasmissione o di distribuzione collegati con tale interconnettore; e

f)

l'esenzione non è a detrimento della concorrenza o dell'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica o dell'efficace funzionamento del sistema di regolamentato al quale l'interconnettore è collegato.

2.   In casi eccezionali, il paragrafo 1 si applica altresì agli interconnettori per corrente alternata, a condizione che i costi e i rischi degli investimenti in questione siano particolarmente elevati, se paragonati ai costi e ai rischi di norma sostenuti al momento del collegamento di due reti di trasmissione nazionali limitrofe mediante un interconnettore per corrente alternata.

3.   Il paragrafo 1 si applica anche in caso di significativi aumenti di capacità degli interconnettori esistenti.

4.   La decisione di concessione dell'esenzione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è adottata, caso per caso, dalle autorità di regolazione degli Stati membri interessati. Un'esenzione può riguardare la totalità o una parte della capacità del nuovo interconnettore e dell'interconnettore esistente che ha subito un significativo aumento di capacità.

Entro due mesi dal ricevimento della domanda di esenzione dall'ultima delle autorità di regolazione interessate, l'ACER può fornire un parere a tali autorità di regolazione. Le autorità di regolazione possono basare la loro decisione su tale parere.

Nel decidere di concedere un'esenzione, le autorità di regolazione tengono conto, caso per caso, della necessità di imporre condizioni riguardo alla durata della medesima e all'accesso non discriminatorio all'interconnettore. Nel decidere tali condizioni, le autorità di regolazione tengono conto, in particolare, della capacità supplementare da creare o della modifica della capacità esistente, dei tempi del progetto e delle circostanze nazionali.

Prima di concedere un'esenzione le autorità di regolazione degli Stati membri interessati decidono le regole e i meccanismi di gestione e assegnazione della capacità. Tali norme in materia di gestione della congestione includono l'obbligo di offrire sul mercato le capacità non utilizzate e gli utenti dell'infrastruttura godono del diritto a negoziare la capacità contrattuale non utilizzata sul mercato secondario. Nella valutazione dei criteri di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e f), si tiene conto dei risultati della procedura di assegnazione delle capacità.

Qualora tutte le autorità di regolazione interessate abbiano raggiunto un accordo sulla decisione di esenzione entro sei mesi dal ricevimento della richiesta, informano l'ACER di tale decisione.

La decisione di esenzione, incluse le condizioni di cui al terzo comma del presente paragrafo, è debitamente motivata e pubblicata.

5.   La decisione di cui al paragrafo 4 è assunta dall'ACER:

a)

qualora le autorità di regolazione interessate non siano riuscite a raggiungere un accordo entro sei mesi dalla data in cui l'ultima di queste autorità di regolazione ha ricevuto l'esenzione richiesta; oppure

b)

dietro richiesta congiunta delle autorità di regolazione interessate.

Prima di adottare tale decisione, l'ACER consulta le autorità di regolazione interessate e i richiedenti.

6.   Nonostante i paragrafi 4 e 5, gli Stati membri possono disporre che l'autorità di regolazione o l'ACER, a seconda dei casi, trasmettano all'organo pertinente nello Stato membro in questione, ai fini dell'adozione di una decisione formale, il suo parere sulla domanda di esenzione. Il parere è pubblicato contestualmente alla decisione.

7.   Una copia di ogni domanda di esenzione è trasmessa, per conoscenza, dalle autorità di regolazione alla Commissione e all'ACER senza indugio dopo il ricevimento. La decisione è notificata tempestivamente alla Commissione dalle autorità di regolazione interessate o dall'ACER (organi di notificazione), unitamente a tutte le informazioni pertinenti alla decisione. Tali informazioni possono essere comunicate alla Commissione in forma aggregata per permetterle di giungere ad una decisione debitamente motivata. In particolare, le informazioni riguardano:

a)

le ragioni particolareggiate in base alle quali è stata concessa o rifiutata l'esenzione, incluse le informazioni di ordine finanziario che giustificano la necessità della stessa;

b)

l'analisi dell'effetto sulla concorrenza e sull'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica risultante dalla concessione dell'esenzione;

c)

la motivazione della durata e della quota della capacità totale dell'interconnettore in questione per cui è concessa l'esenzione; e

d)

l'esito della consultazione con le autorità di regolazione interessate.

8.   Entro 50 giorni lavorativi dal giorno successivo a quello di ricevimento di una notifica ai sensi del paragrafo 7, la Commissione può adottare una decisione che impone agli organi di notificazione di modificare o annullare la decisione di concedere un'esenzione. Tale periodo può essere prorogato di ulteriori di 50 giorni lavorativi, ove la Commissione richieda ulteriori informazioni. Tale termine aggiuntivo inizia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui pervengono informazioni complete. Il termine iniziale può altresì essere prorogato con il consenso della Commissione e degli organi di notificazione.

La notifica si considera ritirata se le informazioni chieste non sono fornite entro il termine stabilito nella domanda, a meno che, prima della scadenza, tale termine non sia stato prorogato con il consenso della Commissione e degli organi di notificazione, ovvero gli organi di notificazione non abbiano informato la Commissione, con una comunicazione debitamente motivata, di considerare completa la notifica.

Gli organi di notificazione si conformano ad una decisione della Commissione che richiede la modifica o l'annullamento della decisione di esenzione entro un mese dalla data di ricevimento e ne informano la Commissione.

La Commissione protegge la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

L'approvazione di una decisione di esenzione da parte della Commissione perde effetto due anni dopo la sua adozione se la costruzione dell'interconnettore non è cominciata, e cinque anni dopo la sua adozione se l'interconnettore non è ancora operativo, a meno che la Commissione decida, in base a una richiesta motivata da parte degli organi di notificazione, che un ritardo sia dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo della persona beneficiaria dell'esenzione.

9.   Qualora le autorità di regolazione degli Stati membri interessati decidano di modificare una decisione di esenzione, notificano senza indugio tale decisione alla Commissione, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa. I paragrafi da 1 a 8 si applicano alla decisione di modificare una decisione di esenzione, tenendo conto delle particolarità dell'esenzione in vigore.

10.   La Commissione, su domanda o d'ufficio, può riaprire il procedimento relativo alla domanda di esenzione, se:

a)

tenendo debitamente conto delle legittime aspettative delle parti e dell'equilibrio economico realizzato nella prima decisione di esenzione, vi è stato un cambiamento sostanziale riguardo a uno dei fatti su cui si fonda la decisione;

b)

le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti; oppure

c)

la decisione si basa su informazioni, trasmesse dalle parti, che sono incomplete, inesatte o fuorvianti.

11.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 68 per integrare il presente regolamento specificando gli orientamenti per l'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e per definire la procedura da seguire per l'applicazione del paragrafo 4 e dei paragrafi da 7 a 10 del presente articolo.

Articolo 64

Deroghe

1.   Gli Stati membri possono chiedere deroghe alle pertinenti disposizioni degli articoli 3 e 6, dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 8, paragrafi 1 e 4, degli articoli 9, 10 e 11, degli articoli da 14 a 17, degli articoli da 19 a 27, degli articoli da 35 a 47 e dell'articolo 51 purché:

a)

gli Stati membri possano dimostrare l'esistenza di seri problemi per la gestione di piccoli sistemi isolati e piccoli sistemi connessi;

b)

le regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 TFUE non possano essere interconnesse con il mercato dell'Unione dell'energia per ragioni fisiche evidenti.

Nella situazione di cui alla lettera a) del primo comma, la deroga è limitata nel tempo ed è soggetta alle condizioni finalizzate ad accrescere la competizione e l'integrazione con il mercato interno dell'energia elettrica.

Nella situazione di cui alla lettera b) del primo comma, la deroga non è limitata nel tempo.

Prima di prendere una decisione, la Commissione informa gli Stati membri delle richieste pervenute, nel rispetto della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

La deroga concessa ai sensi del presente articolo mira a garantire di non ostacolare la transizione verso le energie da fonti rinnovabili, una maggiore flessibilità, lo stoccaggio dell'energia, l'elettromobilità e la gestione della domanda.

Quando decide di concedere una deroga, la Commissione definisce in che misura la deroga deve tener conto dell'applicazione dei codici di rete e degli orientamenti.

2.   Gli articoli 3, 5 e 6, l'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 7, paragrafo 2, lettere c) e g), gli articoli da 8 a 17, l'articolo 18, paragrafi 5 e 6, gli articoli 19 e 20, l'articolo 21, paragrafi 1 e 2, l'articolo 21, paragrafi da 4 a 8, l'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 22, paragrafo 2, lettere b) e c), l'articolo 22, paragrafo 2, ultimo comma, gli articoli da 23 a 27, l'articolo 34, paragrafi 1, 2 e 3, gli articoli da 35 a 47, l'articolo 48, paragrafo 2, e gli articoli 49 e 51 non si applicano a Cipro fino a quando il suo sistema di trasmissione è connesso ai sistemi di trasmissione di altri Stati membri mediante interconnessioni.

Qualora il sistema di trasmissione di Cipro non sia connesso ai sistemi di trasmissione di altri Stati membri mediante interconnessioni entro il 1o gennaio 2026, Cipro valuta la necessità di una deroga a tali disposizioni e può presentare alla Commissione una richiesta per la proroga della deroga. La Commissione valuta se l'applicazione delle disposizioni rischi di causare seri problemi per la gestione del sistema elettrico a Cipro o se si preveda che la loro applicazione a Cipro apporti benefici al funzionamento del mercato. Sulla base di tale valutazione, la Commissione adotta una decisione motivata in merito alla proroga totale o parziale della deroga. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3.   Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle deroghe concesse a norma dell'articolo 66 della direttiva (UE) 2019/944.

4.   In relazione al conseguimento dell'obiettivo di interconnessione per il 2030, come stabilito dal regolamento (UE) 2018/1999, si tiene debitamente conto del collegamento elettrico tra Malta e Italia.

Articolo 65

Comunicazione di informazioni e riservatezza

1.   Gli Stati membri e le autorità di regolazione forniscono alla Commissione, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

La Commissione stabilisce un termine ragionevole entro il quale vanno comunicate le informazioni, tenendo conto della complessità e dell'urgenza delle informazioni richieste.

2.   Se lo Stato membro o l'autorità di regolazione interessata non comunicano le informazioni di cui al paragrafo 1 entro il termine di cui al paragrafo 1, la Commissione può richiedere tutte le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione del presente regolamento direttamente alle imprese interessate.

Quando invia una richiesta di informazioni ad un'impresa, la Commissione trasmette contemporaneamente una copia della richiesta alle autorità di regolazione dello Stato membro nel cui territorio è ubicata la sede dell'impresa.

3.   Nella richiesta di informazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione precisa la base giuridica della richiesta, il termine per la comunicazione delle informazioni, lo scopo della richiesta nonché le sanzioni previste dall'articolo 66, paragrafo 2, in caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti.

4.   I titolari delle imprese o i loro rappresentanti e, in caso di persone giuridiche, le persone fisiche autorizzate a rappresentarle per legge o per statuto, sono tenuti a fornire le informazioni richieste. Qualora i legali siano autorizzati a fornire le informazioni per conto del loro cliente, questi ultimi conservano la piena responsabilità nel caso in cui le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

5.   Se un'impresa non dà le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione oppure dà informazioni incomplete, la Commissione le può richiedere mediante decisione. Tale decisione precisa le informazioni richieste e stabilisce un termine adeguato entro il quale devono essere fornite e precisa le sanzioni previste dall'articolo 66, paragrafo 2. Essa indica anche il diritto di impugnare la decisione davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

La Commissione invia contemporaneamente una copia della sua decisione all'autorità di regolazione dello Stato membro nel cui territorio risiede la persona o si trova la sede dell'impresa.

6.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, sono utilizzate soltanto ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

La Commissione non divulga le informazioni protette dal segreto professionale che sono state acquisite in forza del presente regolamento.

Articolo 66

Sanzioni

1.   Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento, dei codici di rete adottati a norma dell'articolo 59 e degli orientamenti adottati a norma dell'articolo 61, e adottano ogni provvedimento necessario per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione senza indugio, e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

2.   La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ammende di importo non superiore all'1 % del fatturato complessivo realizzato nell'esercizio precedente qualora forniscano intenzionalmente o per negligenza informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta ad una richiesta effettuata in forza dell'articolo 65, paragrafo 3, o omettano di fornire informazioni entro il termine stabilito da una decisione adottata in virtù dell'articolo 65, paragrafo 5, primo comma. Per determinare l'importo dell'ammenda la Commissione tiene conto della gravità del mancato rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Le sanzioni previste al paragrafo 1 e le decisioni adottate a norma del paragrafo 2, non hanno carattere penale.

Articolo 67

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 68 della direttiva (UE) 2019/944. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 68

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 34, paragrafo 3, all'articolo 49, paragrafo 4, all'articolo 59, paragrafo 2, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 63, paragrafo 11, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza di tale periodo e, ove applicabile, prima della scadenza dei periodi successivi. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di otto anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 34, paragrafo 3, all'articolo 49, paragrafo 4, all'articolo 59, paragrafo 2, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 63, paragrafo 11, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro conformemente ai principi stabiliti dall'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, dell'articolo 49, paragrafo 4, dell'articolo 59, paragrafo 2, dell'articolo 61, paragrafo 2, e dell'articolo 63, paragrafo 11, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 69

Riesami e relazioni della Commissione

1.   Entro il 1o luglio 2025 la Commissione riesamina i codici di rete e gli orientamenti esistenti al fine di valutare quale delle loro disposizioni potrebbe adeguatamente inserita in atti legislativi dell'Unione relativi al mercato interno dell'energia elettrica e come potrebbe essere rivedute le deleghe di potere relative ai codici di rete e agli orientamenti stabilite agli articoli 59 e 61.

Entro la stessa data la Commissione trasmette una relazione dettagliata della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione presenta, se del caso, proposte legislative sulla base della sua valutazione.

2.   Entro il 31 dicembre 2030 la Commissione riesamina il presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla base di tale riesame, se del caso corredata di una proposta legislativa.

Articolo 70

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 714/2009 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 71

Entrata in vigore

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.

In deroga al primo comma, gli articoli 14 e 15, l'articolo 22, paragrafo 4, l'articolo 23, paragrafi 3 e 6, e gli articoli 35, 36 e 62 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 14, paragrafo 7, e dell'articolo 15, paragrafo 2, l'articolo 16 si applica a decorrere da tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)   GU C 288 del 31.8.2017, pag. 91.

(2)   GU C 342 del 12.10.2017, pag. 79.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 maggio 2019.

(4)  Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15).

(5)  Regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione, del 23 novembre 2017, che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico (GU L 312 del 28.11.2017, pag. 6).

(6)  Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (Cfr. pag. 125 della presente Gazzetta ufficiale)

(7)  Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU L 197 del 25.7.2015, pag. 24).

(8)  Regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine (GU L 259 del 27.9.2016, pag. 42).

(9)  Regolamento (UE) 2016/631 della Commissione, del 14 aprile 2016, che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori alla rete (GU L 112 del 27.4.2016, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione) (Cfr. pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale).

(11)  Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale)

(12)  Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017, che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica (GU L 220 del 25.8.2017, pag. 1).

(13)  Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 1).

(14)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(15)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(16)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

(17)  Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1).

(18)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(19)  Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

(20)  Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

(21)  Decisione della Commissione, del 15 novembre 2012, che istituisce il gruppo di coordinamento per l'energia elettrica (GU C 353 del 17.11.2012, pag. 2).

(22)  Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).

(23)  Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).

(24)  Direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20).


ALLEGATO I

COMPITI DEI CENTRI DI COORDINAMENTO REGIONALI

1.   Calcolo coordinato della capacità

1.1.

I centri di coordinamento regionali effettuano il calcolo coordinato delle capacità interzonali.

1.2.

Il calcolo coordinato della capacità è effettuato per gli orizzonti temporali del giorno prima e infragiornaliero.

1.3.

Il calcolo coordinato della capacità è effettuato secondo le metodologie sviluppate conformemente agli orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione adottati sulla base dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 714/2009

1.4.

Il calcolo coordinato della capacità è effettuato sulla base di un modello comune di rete conformemente al punto 3.

1.5.

Il calcolo coordinato della capacità assicura una gestione efficiente della congestione secondo i principi di gestione della congestione stabiliti nel presente regolamento.

2.   Analisi coordinata della sicurezza

2.1.

I centri di coordinamento regionali effettuano l'analisi coordinata della sicurezza al fine di garantire la gestione in sicurezza del sistema.

2.2.

L'analisi della sicurezza è effettuata per tutti gli orizzonti temporali della pianificazione operativa, tra gli orizzonti temporali annuale e infragiornaliero, utilizzando i modelli comuni di rete.

2.3.

L'analisi coordinata della sicurezza è effettuata secondo le metodologie sviluppate conformemente agli orientamenti sulla gestione del sistema adottati sulla base dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 714/2009.

2.4.

I centri di coordinamento regionali condividono i risultati dell'analisi coordinata della sicurezza almeno con i gestori dei sistemi di trasmissione nella regione di gestione del sistema.

2.5.

Qualora, in seguito all'analisi coordinata della sicurezza, individuino una possibile violazione, i centri di coordinamento regionali preparano contromisure volte a massimizzare l'efficacia e l'efficienza economica.

3.   Creazione di modelli comuni di rete

3.1.

I centri di coordinamento regionali predispongono processi efficienti per la creazione di un modello comune di rete per ciascun orizzonte temporale della pianificazione operativa tra gli orizzonti temporali annuale e infragiornaliero.

3.2.

I gestori dei sistemi di trasmissione designano un centro di coordinamento regionale incaricato di creare i modelli comuni di rete a livello di Unione

3.3.

I modelli comuni di rete sono eseguiti secondo le metodologie sviluppate conformemente agli orientamenti sulla gestione del sistema e agli orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione adottati sulla base dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 714/2009.

3.4.

I modelli comuni di rete comprendono dati pertinenti per pianificare l'attività operativa e calcolare la capacità in modo efficiente in tutti gli orizzonti temporali della pianificazione operativa tra gli orizzonti temporali annuale e infragiornaliero.

3.5.

I modelli comuni di rete sono messi a disposizione di tutti i centri di coordinamento regionali, dei gestori dei sistemi di trasmissione, dell'ENTSO per l'energia elettrica e dell'ACER, su richiesta della stessa.

4.   Sostegno dei piani di difesa e dei piani di ripristino dei gestori dei sistemi di trasmissione riguardo alla valutazione della compatibilità.

4.1.

I centri di coordinamento regionali forniscono sostegno ai gestori dei sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema nell'effettuazione della valutazione della compatibilità dei piani di difesa e dei piani di ripristino dei gestori dei sistemi di trasmissione in conformità delle procedure stabilite nel codice di rete in materia di emergenza e ripristino dell'energia elettrica adottato sulla base dell'articolo 6, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 714/2009.

4.2.

Tutti i gestori dei sistemi di trasmissione concordano una soglia oltre la quale l'impatto delle azioni di uno o più gestori di sistemi di trasmissione nello stato di emergenza, di blackout o di ripristino è considerato significativo per altri gestori di sistemi di trasmissione interconnessi in modo sincrono o asincrono.

4.3.

Nel fornire sostegno ai gestori dei sistemi di trasmissione, il centro di coordinamento regionale:

a)

individua le potenziali incompatibilità;

b)

propone azioni di attenuazione.

4.4.

I gestori dei sistemi di trasmissione fanno una valutazione e tengono conto delle azioni di attenuazione proposte.

5.   Sostegno al coordinamento e all'ottimizzazione del ripristino regionale

5.1.

Ciascun centro di coordinamento regionale pertinente fornisce sostegno ai gestori dei sistemi di trasmissione designati quali responsabili della gestione della frequenza e responsabili della gestione della risincronizzazione conformemente al codice di rete in materia di emergenza e ripristino dell'energia elettrica adottato sulla base dell'articolo 6, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 714/2009 al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia del ripristino del sistema. I gestori dei sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema stabiliscono il ruolo del centro di coordinamento regionale relativo al sostegno al coordinamento e all'ottimizzazione del ripristino regionale.

5.2.

I gestori dei sistemi di trasmissione possono chiedere assistenza ai centri di coordinamento regionali se il loro sistema si trova nello stato di blackout o di ripristino.

5.3.

I centri di coordinamento regionali sono dotati di sistemi di supervisione e acquisizione dati quasi in tempo reale con l'osservabilità definita applicando la soglia stabilita conformemente al punto 4.2.

6.   Analisi e rendicontazione successive alla gestione e successive ai disturbi

6.1.

I centri di coordinamento regionali indagano sugli eventuali incidenti al di sopra della soglia di cui al punto 4.2 e preparano una relazione al riguardo. Qualora lo richiedano, le autorità di regolazione nella regione di gestione del sistema e l'ACER possono essere coinvolte nell'indagine. La relazione contiene raccomandazioni volte a prevenire incidenti analoghi.

6.2.

I centri di coordinamento regionali pubblicano la relazione. L'ACER può rivolgere raccomandazioni volte a prevenire incidenti analoghi.

7.   Dimensionamento regionale della capacità di riserva

7.1.

I centri di coordinamento regionali calcolano i requisiti della capacità di riserva per la regione di gestione del sistema. La determinazione dei requisiti della capacità di riserva:

a)

persegue l'obiettivo generale di mantenere la sicurezza operativa nel modo più efficiente sotto il profilo dei costi;

b)

è effettuata nell'orizzonte temporale del giorno prima o infragiornaliero, o entrambi;

c)

calcola il quantitativo complessivo di capacità di riserva necessaria per la regione di gestione del sistema;

d)

determina i requisiti minimi per ciascun tipo di capacità di riserva;

e)

tiene conto delle eventuali sostituzioni tra diversi tipi di capacità di riserva al fine di ridurre al minimo i costi dell'approvvigionamento;

f)

stabilisce i requisiti utili per la distribuzione geografica della capacità di riserva necessaria, se del caso.

8.   Agevolazione dell'approvvigionamento regionale della capacità di bilanciamento

8.1.

I centri di coordinamento regionali assistono i gestori dei sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema nella determinazione del quantitativo di capacità di bilanciamento di cui approvvigionarsi. La determinazione del quantitativo di capacità di bilanciamento:

a)

è effettuata nell'orizzonte temporale del giorno prima o infragiornaliero, o entrambi;

b)

tiene conto delle eventuali sostituzioni tra diversi tipi di capacità di riserva al fine di ridurre al minimo i costi dell'approvvigionamento;

c)

tiene conto dei volumi di capacità di riserva necessaria che si prevede vengano forniti tramite offerte di energia di bilanciamento, che non sono presentate sulla base di un contratto per la capacità di bilanciamento.

8.2.

I centri di coordinamento regionali assistono i gestori dei sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema nell'approvvigionamento del quantitativo necessario di capacità di bilanciamento determinato conformemente al punto 8.1. L'approvvigionamento della capacità di bilanciamento:

a)

è effettuata nell'orizzonte temporale del giorno prima o infragiornaliero, o entrambi;

b)

tiene conto delle eventuali sostituzioni tra diversi tipi di capacità di riserva al fine di ridurre al minimo i costi dell'approvvigionamento.

9.   Valutazioni dell'adeguatezza regionale del sistema su orizzonti temporali che vanno da quello settimanale a quello giornaliero e preparazione di azioni di riduzione dei rischi

9.1.

I centri di coordinamento regionali effettuano valutazioni dell'adeguatezza regionale su orizzonti temporali che vanno da quello settimanale a quello giornaliero in conformità delle procedure di cui al regolamento (UE) 2017/1485 e sulla base della metodologia elaborata a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/941.

9.2.

I centri di coordinamento regionali basano le proprie valutazioni dell'adeguatezza regionale a breve termine sulle informazioni fornite dai gestori dei sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema al fine di individuare le situazioni in cui si prevede una carenza di adeguatezza in una qualsiasi delle aree di controllo o a livello regionale. I centri di coordinamento regionali tengono conto degli eventuali scambi interzonali e dei limiti di sicurezza operativa in tutti i pertinenti orizzonti temporali della pianificazione operativa.

9.3.

Nell'eseguire la valutazione dell'adeguatezza del sistema regionale, ciascun centro di coordinamento regionale si coordina con gli altri centri di coordinamento regionali al fine di:

a)

verificare le ipotesi e le previsioni sottese;

b)

individuare le eventuali situazioni di inadeguatezza a livello transregionale.

9.4.

Ciascun centro di coordinamento regionale presenta ai gestori dei sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema e agli altri centri di coordinamento regionali i risultati della valutazione dell'adeguatezza della generazione regionale, insieme alle azioni che propone per ridurre i rischi di inadeguatezza.

10.   Coordinamento regionale della pianificazione delle indisponibilità

10.1.

I centri di coordinamento regionali effettuano il coordinamento regionale delle indisponibilità in conformità delle procedure stabilite negli orientamenti sulla gestione del sistema adottati sulla base dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 714/2009 al fine di monitorare lo stato di disponibilità degli asset rilevanti e coordinare i rispettivi piani di disponibilità allo scopo di garantire la sicurezza operativa del sistema di trasmissione, massimizzando allo stesso tempo la capacità degli interconnettori e dei sistemi di trasmissione che incidono sui flussi interzonali.

10.2.

Ciascun centro di coordinamento regionale tiene un elenco unico degli elementi di rete rilevanti, dei gruppi di generazione e degli impianti di consumo della regione di gestione del sistema e lo rende disponibile sulla piattaforma dati di pianificazione operativa di ENTSO per l'energia elettrica.

10.3.

Ciascun centro di coordinamento regionale svolge le seguenti attività relative al coordinamento delle indisponibilità nella regione di gestione del sistema:

a)

valuta la compatibilità della pianificazione delle indisponibilità avvalendosi dei piani di disponibilità sull'orizzonte annuale di tutti i gestori dei sistemi di trasmissione;

b)

fornisce ai gestori dei sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema un elenco delle incompatibilità di pianificazione individuate e propone loro delle soluzioni per risolverle.

11.   Ottimizzazione dei meccanismi di compensazione tra gestori dei sistemi di trasmissione

11.1.

I gestori dei sistemi di trasmissione nella regione di gestione del sistema possono decidere congiuntamente di ricevere sostegno dal centro di coordinamento regionale nell'amministrazione dei flussi finanziari relativi a transazioni che coinvolgono più di due gestori, come ad esempio i costi di ridispacciamento, le rendite di congestione, gli scostamenti non intenzionali o i costi per l'approvvigionamento delle riserve.

12.   Formazione e certificazione del personale che lavora per i centri di coordinamento regionali

12.1.

I centri di coordinamento regionali preparano e effettuano programmi di formazione e certificazione incentrati sulla gestione del sistema regionale e rivolti al personale che lavora per i centri di coordinamento regionali.

12.2.

I programmi di formazione vertono su tutti i componenti pertinenti della gestione del sistema nel cui ambito il centro di coordinamento regionale svolge compiti, compresi gli scenari di crisi regionale.

13.   Individuazione degli scenari di crisi dell'energia elettrica a livello regionale

13.1.

Qualora l'ENTO-E deleghi questa funzione, i centri di coordinamento regionali individuano gli scenari di crisi dell'energia elettrica a livello regionale conformemente ai criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/941.

L'individuazione degli scenari di crisi dell'energia elettrica a livello regionale è effettuata secondo la metodologia di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/941.

13.2.

I centri di coordinamento regionali forniscono sostegno alle autorità competenti di ciascuna regione di gestione del sistema nella preparazione ed effettuazione della simulazione delle crisi biennali a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/941.

14.   Individuazione delle esigenze di nuove capacità di trasmissione, di potenziamento della capacità di trasmissione esistente o loro alternative.

14.1.

I centri di coordinamento regionali forniscono sostegno ai gestori dei sistemi di trasmissione nell'individuazione delle esigenze di nuove capacità di trasmissione, di potenziamento della capacità di trasmissione esistente o delle loro alternative, che devono essere presentate ai gruppi regionali istituiti a norma del regolamento (UE) n. 347/2013 ed essere incluse nel piano decennale di sviluppo della rete di cui all'articolo 51 della direttiva (UE) 2019/944.

15.   Calcolo della capacità in entrata massima disponibile per la partecipazione della capacità estera ai meccanismi di capacità.

15.1.

I centri di coordinamento regionali forniscono sostegno ai gestori dei sistemi di trasmissione nel calcolo della capacità in entrata massima disponibile per la partecipazione della capacità estera ai meccanismi di capacità tenendo conto della disponibilità di interconnessione prevista e della pressione cui potrebbero essere sottoposti il sistema in cui il meccanismo è applicato e quello in cui si trova la capacità estera.

15.2.

Il calcolo è eseguito secondo la metodologia di cui all'articolo 26, paragrafo 11, lettera a).

15.3.

I centri di coordinamento regionali forniscono un calcolo per ogni confine tra zone di offerta coperto dalla regione di gestione del sistema.

16.   Elaborazione di valutazioni stagionali sull'adeguatezza

16.1.

Qualora l'ENTSO per l'energia elettrica deleghi questa funzione a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/941, i centri di coordinamento regionali elaborano valutazioni stagionali sull'adeguatezza a livello regionale.

16.2.

L'elaborazione delle valutazioni stagionali sull'adeguatezza è effettuata sulla base della metodologia elaborata a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/941.

ALLEGATO II

REGOLAMENTO ABROGATO CON L'ELENCO DELLE SUCCESSIVE MODIFICHE

Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/Ce e che modifica il regolamento (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39)

Articolo 8, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 8, paragrafo 10, lettera a)

Articolo 11

Articolo18, paragrafo 4 bis

Articolo 23, paragrafo 3

Regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, sulla presentazione e pubblicazione dei dati sui mercati dell'energia elettrica e recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009 del parlamento europeo e del Consiglio (GU L 163 del 15.6.2013, pag. 1)

Punti da 5.5 a 5.9 dell'allegato I


ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 714/2009

Presente regolamento

Articolo 1, lettera a)

Articolo 1, lettera b)

Articolo 1, lettera a)

Articolo 1, lettera c)

Articolo 1, lettera b)

Articolo 1, lettera d)

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera f)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera g)

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafi da 6 a 71

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 16, paragrafi da 1 a 3

Articolo 16, paragrafi da 1 a 4

Articolo 16, paragrafi da 5 a 8

Articolo 16, paragrafi da 4 a 5

Articolo 16, paragrafi da 9 a 11

Articolo 16, paragrafi 12 e 13

Articolo 17

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafi da 2 a 5

Articolo 18, paragrafi da 3 a 6

Articolo 18, paragrafi da 7 a 11

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 6

Articolo 19, paragrafi 2 e 3

Articolo 19, paragrafi 4 e 5

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 22

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafi da 2 a 7

Articolo 25

Articolo 26

Articolo 27

Articolo 4

Articolo 28, paragrafo 1

Articolo 28, paragrafo 2

Articolo 5

Articolo 29, paragrafi da 1 a 4

Articolo 29, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafo 2, prima frase

Articolo 30, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 8, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 30, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 30, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 8, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 30, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 30, paragrafo 1, lettere e) e f)

 

Articolo 30, paragrafo 1, lettere g) e h)

Articolo 8, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 30, paragrafo 1, lettera i)

Articolo 8, paragrafo 3, lettera d)

Articolo 30, paragrafo 1, lettera j)

 

Articolo 30, paragrafo 1, lettera k)

Articolo 8, paragrafo 3, lettera e)

Articolo 30, paragrafo 1, lettera l)

 

Articolo 30, paragrafo 1, lettere da m) a o)

Articolo 30, paragrafi 2 e 3

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 30, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 9

Articolo 30, paragrafo 5

Articolo 10

Articolo 31

Articolo 9

Articolo 32

Articolo 11

Articolo 33

Articolo 12

Articolo 34

Articolo 35

Articolo 36

Articolo 37

Articolo 38

Articolo 39

Articolo 40

 

Articolo 41

Articolo 42

Articolo 43

Articolo 44

Articolo 45

Articolo 46

Articolo 47

Articolo 8, paragrafo 10

Articolo 48

Articolo 13

Articolo 49

Articolo 2, paragrafo 2, ultimo comma

Articolo 49, paragrafo 7

Articolo 15

Articolo 50, paragrafi da 1 a 6

Allegato I, punto 5.10

Articolo 50, paragrafo 7

Articolo 3

Articolo 51

Articolo 52

Articolo 53

 

Articolo 54

Articolo 55

Articolo 56

Articolo 57

Articolo 58

Articolo 8, paragrafo 6

Articolo 59, paragrafo 1, lettere a), b) e c)

Articolo 59, paragrafo 1, lettere d) ed e)

 

Articolo 59, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 59, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 59, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 59, paragrafo 5

Articolo 59, paragrafo 6

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 59, paragrafo 7

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 59, paragrafo 8

Articolo 6, paragrafo 6

Articolo 59, paragrafo 9

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 59, paragrafo 10

Articolo 6, paragrafo 7

Articolo 6, paragrafo 8

Articolo 6, paragrafi 9 e 10

Articolo 59, paragrafi 11 e 12

Articolo 6, paragrafo 11

Articolo 59, paragrafi 13 e 14

Articolo 6, paragrafo 12

Articolo 59, paragrafo 15

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 59, paragrafo 15

Articolo 60, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 60, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 60, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 61, paragrafo 1

Articolo 61, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 61, paragrafo 3

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 61, paragrafo 4

Articolo 18, paragrafo 4

Articolo 18, paragrafo 4 bis

Articolo 61, paragrafo 5

Articolo 18, paragrafo 5

Articolo 61, paragrafi 5 e 6

Articolo 19

Articolo 21

Articolo 62

Articolo 17

Articolo 63

Articolo 64

Articolo 20

Articolo 65

Articolo 22

Articolo 66

Articolo 23

Articolo 67

Articolo 24

Articolo 68

Articolo 69

Articolo 25

Articolo 70

Articolo 26

Articolo 71


DIRETTIVE

14.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 158/125


DIRETTIVA (UE) 2019/944 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 2019

relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Occorre apportare una serie di modifiche alla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). A fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

(2)

Attraverso l'organizzazione di mercati dell'energia elettrica transfrontalieri competitivi, il mercato interno dell'energia elettrica, la cui progressiva realizzazione in tutta l'Unione è in atto dal 1999, persegue lo scopo di offrire a tutti i clienti finali dell'Unione, privati o imprese, una reale libertà di scelta, di creare nuove opportunità commerciali, garantire prezzi competitivi, inviare segnali di investimento efficienti e offrire più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti ed allo sviluppo sostenibile.

(3)

La direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e la direttiva 2009/72/CE hanno fornito un contributo significativo alla realizzazione del mercato interno dell'energia elettrica. Il sistema energetico dell'Unione è tuttavia in piena trasformazione. Il comune obiettivo di decarbonizzare il sistema energetico crea nuove opportunità e sfide per i partecipanti al mercato. Parallelamente, il progresso tecnologico comporta nuove forme di partecipazione dei consumatori e cooperazione transfrontaliera. È necessario adattare le norme sul mercato dell'Unione alla nuova realtà del mercato.

(4)

La comunicazione della Commissione del 25 febbraio 2015 dal titolo «Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici» mira a un'Unione dell'energia in cui i cittadini sono in primo piano, svolgono un ruolo attivo nella transizione energetica, si avvantaggiano delle nuove tecnologie per pagare di meno e partecipano attivamente al mercato, e in cui i consumatori vulnerabili sono tutelati.

(5)

Nella sua comunicazione del 15 luglio 2015 dal titolo «Un “new deal” per i consumatori di energia», la Commissione ha delineato la propria visione di un mercato al dettaglio che risponda meglio alle esigenze dei consumatori di energia, anche attraverso una maggiore connessione tra mercati all'ingrosso e al dettaglio. Sfruttando le nuove tecnologie e ricorrendo ai servizi energetici offerti da imprese nuove e innovative, tutti i consumatori dovrebbero essere in grado di partecipare pienamente alla transizione energetica e di gestire i consumi con soluzioni efficienti che consentano loro di risparmiare denaro e contribuire alla riduzione complessiva del consumo energetico.

(6)

Nella comunicazione della Commissione del 15 luglio 2015 dal titolo «Avvio del processo di consultazione pubblica sul nuovo assetto del mercato dell'energia» si sottolinea che il passaggio dalla produzione in grandi impianti di generazione centralizzati a una produzione decentrata di elettricità da fonti rinnovabili e verso mercati a basse emissioni di carbonio richiede un adeguamento delle attuali norme sulla compravendita di energia elettrica e un cambiamento dei ruoli all'interno del mercato. La comunicazione mette inoltre in evidenza la necessità di organizzare i mercati dell'energia elettrica in modo più flessibile e di integrare pienamente tutti gli attori del mercato, tra cui i produttori di energia da fonti rinnovabili, i nuovi fornitori di servizi energetici, i fornitori di stoccaggio dell'energia e la domanda flessibile. È altrettanto importante che l'Unione investa con urgenza nell'interconnessione a livello di Unione per il trasferimento dell'energia attraverso sistemi di trasmissione dell'energia elettrica ad alta tensione.

(7)

Al fine di creare un mercato interno dell'energia elettrica, gli Stati membri dovrebbero promuovere l'integrazione dei loro mercati nazionali e la cooperazione tra i gestori dei sistemi a livello dell'Unione e regionale e includere i sistemi isolati che costituiscono le isole energetiche tuttora esistenti nell'Unione.

(8)

Oltre ad affrontare queste nuove sfide, la presente direttiva è intesa a sormontare gli ostacoli che tuttora si frappongono al completamento del mercato interno dell'energia elettrica. Il quadro normativo perfezionato è necessario per risolvere i problemi attualmente posti dall'esistenza di mercati nazionali frammentati, spesso ancora caratterizzati da un elevato numero di interventi normativi. Tali interventi hanno creato ostacoli alla fornitura di energia elettrica su base paritaria e hanno innalzato i costi rispetto a soluzioni basate sulla cooperazione transfrontaliera e sui principi del mercato.

(9)

L'Unione riuscirebbe a conseguire nel modo più efficace i suoi obiettivi in materia di energia rinnovabile mediante la creazione di un quadro di mercato che premi la flessibilità e l'innovazione. Un valido assetto del mercato dell'energia elettrica è il fattore chiave per la diffusione dell'energia rinnovabile.

(10)

Il ruolo dei consumatori è fondamentale per conseguire la flessibilità necessaria ad adattare il sistema elettrico a una generazione distribuita e variabile da fonti di energia elettrica rinnovabili. Grazie al progresso tecnologico nella gestione delle reti e nella generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili si prospettano molte opportunità per i consumatori. Una sana concorrenza è indispensabile per far sì che sul mercato al dettaglio trovino spazio nuovi servizi innovativi rispondenti alle mutate esigenze e capacità dei consumatori, nonché per aumentare la flessibilità del sistema. Tuttavia, la mancanza di informazioni fornite ai consumatori in tempo reale o quasi in tempo reale in merito al loro consumo energetico ha impedito ai consumatori di partecipare attivamente al mercato energetico e alla transizione energetica. Responsabilizzando i consumatori e fornendo loro gli strumenti per partecipare maggiormente al mercato, compresa la partecipazione in modi nuovi, si vuole che i cittadini nell'Unione beneficino del mercato interno dell'energia elettrica e che l'Unione raggiunga gli obiettivi che si è data in materia di energia rinnovabile.

(11)

Le libertà assicurate ai cittadini dell'Unione dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) — tra l'altro, la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera fornitura dei servizi — possono essere attuate soltanto in un mercato completamente aperto, che consenta a tutti i clienti la libera scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti.

(12)

La promozione di una concorrenza leale e di un facile accesso per i vari fornitori riveste la massima importanza per gli Stati membri al fine di permettere ai consumatori di godere pienamente delle opportunità di un mercato interno dell'energia elettrica liberalizzato. Tuttavia, nelle piccole reti elettriche periferiche e nelle reti non collegate ad altri Stati membri, in cui i prezzi dell'energia elettrica non forniscono il segnale adeguato a stimolare gli investimenti, è ancora possibile riscontrare un fallimento del mercato, il che richiede pertanto soluzioni specifiche al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza dell'approvvigionamento.

(13)

Al fine di promuovere la concorrenza e assicurare la fornitura di energia elettrica al prezzo più competitivo possibile, gli Stati membri e le autorità di regolazione dovrebbero agevolare l'accesso transfrontaliero di nuovi fornitori di energia elettrica da fonti di energia diverse come pure di nuovi fornitori di generazione, stoccaggio dell'energia e gestione della domanda.

(14)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che nel mercato interno dell'energia elettrica non vi siano barriere ingiustificate per quanto riguarda l'ingresso nel mercato, l'attività nel mercato e l'uscita dallo stesso. Al contempo, dovrebbe essere chiarito che tale obbligo lascia impregiudicate le competenze che gli Stati membri mantengono in relazione ai paesi terzi. Tale chiarimento non dovrebbe essere interpretato nel senso che uno Stato membro è autorizzato a esercitare la competenza esclusiva dell'Unione. Dovrebbe altresì essere chiarito che, al pari di tutti gli altri partecipanti al mercato, i partecipanti al mercato provenienti da paesi terzi che operano nel mercato interno devono rispettare il diritto applicabile dell'Unione e nazionale.

(15)

Le regole di mercato consentono l'accesso e l'uscita dei produttori e dei fornitori sulla base della valutazione che effettuano sulla sostenibilità economica e finanziaria delle loro operazioni. Tale principio non è incompatibile con la possibilità per gli Stati membri di imporre obblighi di servizio pubblico alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica nell'interesse economico generale in conformità dei trattati, in particolare dell'articolo 106 TFUE, e della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(16)

Nelle conclusioni del 23 e 24 ottobre 2014, il Consiglio europeo ha dichiarato che la Commissione, sostenuta dagli Stati membri, deve adottare misure urgenti per garantire la realizzazione di un obiettivo minimo del 10 % per le interconnessioni elettriche esistenti, in via urgente e non più tardi del 2020, almeno per gli Stati membri che non hanno ancora conseguito un livello minimo di integrazione nel mercato interno dell'energia, vale a dire gli Stati baltici, il Portogallo e la Spagna, e per quelli che costituiscono il loro principale punto di accesso al mercato interno dell'energia, e che la Commissione deve riferire periodicamente al Consiglio europeo allo scopo di conseguire l'obiettivo del 15 % entro il 2030.

(17)

Un'interconnessione fisica sufficiente con i paesi limitrofi è importante per consentire agli Stati membri e ai paesi limitrofi di beneficiare degli effetti positivi del mercato interno, come messo in rilievo nella comunicazione della Commissione del 23 novembre 2017«Rafforzare le reti energetiche dell'Europa» e rispecchiato nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima degli Stati membri ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(18)

I mercati dell'energia elettrica differiscono da altri mercati, come quelli del gas naturale, per esempio perché comportano la commercializzazione di un prodotto che attualmente non è possibile stoccare agevolmente ed è ottenuto utilizzando una molteplicità di impianti di generazione, anche attraverso la generazione distribuita. Tale differenza si riflette nei diversi approcci al trattamento normativo degli interconnettori nel settore dell'energia elettrica e del gas. L'integrazione dei mercati dell'energia elettrica richiede un elevato livello di cooperazione tra gestori dei sistemi, partecipanti al mercato e autorità di regolazione, soprattutto quando l'energia elettrica è commercializzata tramite l'accoppiamento dei mercati.

(19)

Tra gli obiettivi principali della presente direttiva dovrebbero figurare la garanzia di norme comuni per un vero mercato interno e un'ampia offerta di energia elettrica accessibile a tutti. A tal fine, prezzi di mercato senza distorsioni costituirebbero un incentivo per le interconnessioni transfrontaliere e per gli investimenti nella nuova generazione di energia elettrica, determinando, a lungo termine, la convergenza dei prezzi.

(20)

I prezzi di mercato dovrebbero fornire il giusto incentivo allo sviluppo della rete e agli investimenti in nuova generazione di energia elettrica.

(21)

Nel mercato interno dell'energia elettrica esistono diversi tipi di organizzazione del mercato. Le misure che gli Stati membri potrebbero adottare per garantire parità di condizioni dovrebbero essere basate su esigenze prioritarie di interesse generale. La Commissione dovrebbe essere consultata sulla compatibilità di tali misure con il TFUE e con altro diritto dell'Unione.

(22)

Gli Stati membri dovrebbero continuare ad avere l'ampio potere discrezionale di imporre obblighi di servizio pubblico alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica per perseguire obiettivi di interesse economico generale. Gli Stati membri dovrebbero garantire ai clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, alle piccole imprese, il diritto di essere riforniti di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi facilmente comparabili, trasparenti e competitivi. Tuttavia, gli obblighi di servizio pubblico sotto forma di fissazione dei prezzi per la fornitura di energia elettrica costituiscono una misura fondamentalmente distorsiva, che spesso comporta un accumulo del deficit tariffario, una scelta limitata per i consumatori, scarsi incentivi al risparmio di energia e agli investimenti nell'efficienza energetica, bassi standard di servizio, calo del coinvolgimento e della soddisfazione dei consumatori e restrizione della concorrenza, oltre che un numero inferiore di prodotti e servizi innovativi sul mercato. Gli Stati membri dovrebbero pertanto applicare altri strumenti, in particolare misure mirate di politica sociale, per salvaguardare l'accessibilità economica dell'energia elettrica per i cittadini. Gli interventi pubblici sulla fissazione dei prezzi per la fornitura di energia elettrica dovrebbero aver luogo solo in quanto obblighi di servizio pubblico ed essere soggetti alle specifiche condizioni indicate nella presente direttiva. Un mercato al dettaglio dell'energia elettrica completamente liberalizzato e ben funzionante stimolerebbe la concorrenza, sia sui prezzi sia su fattori diversi dal prezzo, tra i fornitori esistenti e incentiverebbe l'ingresso di nuovi operatori sul mercato, ampliando così la scelta per i consumatori e innalzandone il grado di soddisfazione.

(23)

Gli obblighi di servizio pubblico sotto forma di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica dovrebbero essere utilizzati in circostanze e per beneficiari ben definiti, senza prevalere sul principio di apertura dei mercati, e dovrebbero avere una durata limitata. Tali circostanze potrebbero ad esempio verificarsi nel caso in cui la fornitura sia fortemente limitata, il che comporta prezzi dell'energia elettrica più elevati del normale, oppure nel caso di un fallimento del mercato in cui gli interventi da parte delle autorità di regolazione e delle autorità preposte alla tutela della concorrenza sono risultati inefficaci. Ciò si ripercuoterebbe in misura sproporzionata sulle famiglie e, in particolare, sui consumatori vulnerabili che, rispetto ai consumatori con reddito elevato, di solito per pagare le bollette energetiche spendono una percentuale più elevata del proprio reddito disponibile. Al fine di mitigare gli effetti distorsivi degli obblighi di servizio pubblico nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica, gli Stati membri che ricorrono a tali interventi dovrebbero porre in essere misure aggiuntive, comprese misure che impediscano le distorsioni nella fissazione dei prezzi sui mercati all'ingrosso. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tutti i beneficiari di prezzi regolati siano in grado di beneficiare pienamente delle offerte disponibili sul mercato competitivo, se decidono di farlo. A tal fine, detti beneficiari devono disporre di contatori intelligenti e avere accesso a contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica. Dovrebbero inoltre essere informati direttamente e periodicamente delle offerte e dei risparmi disponibili sul mercato competitivo, in particolare dei contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica, e dovrebbero ricevere assistenza per rispondere alle offerte basate sul mercato e beneficiarne.

(24)

Il diritto dei beneficiari di prezzi regolati a essere dotati di contatori intelligenti individuali senza costi supplementari non dovrebbe impedire agli Stati membri di modificare la funzionalità dei contatori intelligenti qualora non esista un'infrastruttura per contatori intelligenti per via dell'esito negativo della valutazione costi-benefici relativa all'introduzione di sistemi di contatori intelligenti.

(25)

Gli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi per la fornitura dell'energia elettrica non dovrebbero portare a trasferimenti incrociati diretti tra diverse categorie di clienti. In virtù di tale principio, i sistemi di prezzi non devono far ricadere esplicitamente su talune categorie di clienti il costo degli interventi sui prezzi che riguardano altre categorie di clienti. Ad esempio, un sistema di prezzi in cui i costi siano sostenuti dai fornitori o da altri operatori in maniera non discriminatoria non dovrebbe essere considerato come trasferimenti incrociati diretti.

(26)

Al fine di garantire nell'Unione la salvaguardia di un servizio pubblico di livello elevato, tutte le misure adottate dagli Stati membri per conseguire l'obiettivo della presente direttiva dovrebbero essere regolarmente comunicate alla Commissione. La Commissione dovrebbe pubblicare regolarmente una relazione che analizzi le misure adottate a livello nazionale per realizzare gli obiettivi di servizio pubblico e che confronti la loro efficacia, al fine di formulare raccomandazioni circa le misure da adottare a livello nazionale per conseguire elevati livelli di servizio pubblico.

(27)

Gli Stati membri dovrebbero poter designare un fornitore di ultima istanza. Tale fornitore potrebbe essere la divisione vendite di un'impresa di distribuzione verticalmente integrata che svolge altresì le funzioni di distribuzione, a condizione che rispetti i requisiti di indipendenza della presente direttiva.

(28)

Le misure attuate dagli Stati membri per conseguire gli obiettivi di coesione economica e sociale dovrebbero poter comprendere in particolare la concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a strumenti nazionali e dell'Unione esistenti. Tali strumenti possono includere meccanismi di responsabilità per garantire l'investimento necessario.

(29)

Nella misura in cui le misure adottate dagli Stati membri per adempiere agli obblighi di servizio pubblico costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, gli Stati membri sono tenuti, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, a notificarle alla Commissione.

(30)

Il diritto intersettoriale fornisce una base solida per la protezione dei consumatori in un'ampia gamma di servizi energetici che già esistono ed è probabile che si evolvano. Taluni diritti contrattuali di base dei consumatori dovrebbero tuttavia essere stabiliti chiaramente.

(31)

I consumatori di energia elettrica dovrebbero poter disporre di informazioni semplici e univoche sui loro diritti in relazione al settore energetico. La Commissione ha redatto, dopo aver consultato le parti interessate, inclusi gli Stati membri, le autorità di regolazione, le organizzazioni dei consumatori e le imprese elettriche, una lista per i consumatori di energia che fornisce ai consumatori informazioni pratiche sui loro diritti. Detta lista per i consumatori di energia dovrebbe essere tenuta aggiornata, fornita a tutti i consumatori e messa a disposizione del pubblico.

(32)

Diversi fattori impediscono ai consumatori di accedere alle varie fonti di informazioni sul mercato a loro disposizione, di capirle e di agire di conseguenza. Ne consegue che è opportuno migliorare la comparabilità delle offerte e ridurre al minimo possibile gli ostacoli al cambio di fornitore senza limitare indebitamente la scelta dei consumatori.

(33)

Per cambiare fornitore i consumatori più piccoli continuano a dover sostenere oneri diretti o indiretti di svariata natura. Tali oneri complicano l'identificazione del prodotto o del servizio migliore e riducono l'immediato vantaggio finanziario derivante dal cambio di fornitore. Sebbene sopprimere tali oneri possa limitare la scelta dei consumatori, in quanto sarebbero eliminati prodotti basati sulla ricompensa della fedeltà, imporre ulteriori restrizioni al loro uso dovrebbe migliorare il benessere dei consumatori, indurli a un maggiore coinvolgimento e migliorare la concorrenza nel mercato.

(34)

Tempi più brevi per il cambio di fornitore è probabile che incoraggino i consumatori a cercare offerte energetiche migliori e a cambiare fornitore. Con la maggior diffusione delle tecnologie dell'informazione entro il 2026, dovrebbe in genere essere possibile completare entro 24 ore, in qualsiasi giorno lavorativo, la procedura tecnica di cambio, consistente nella registrazione di un nuovo fornitore in un punto di misura presso l'operatore di mercato. Fatti salvi altri passaggi della procedura di cambio del fornitore che devono essere ultimati prima dell'avvio della corrispondente procedura tecnica, garantire che per tale data sia possibile che la procedura tecnica avvenga al massimo in 24 ore ridurrebbe al minimo i tempi di cambio, contribuendo ad accrescere la partecipazione dei consumatori così come la concorrenza nella distribuzione al dettaglio. In ogni caso, la durata totale della procedura di cambio del fornitore non dovrebbe superare le tre settimane a partire dalla richiesta da parte del consumatore.

(35)

Gli strumenti indipendenti di confronto, tra cui i siti internet, sono mezzi efficaci con i quali i consumatori più piccoli possono valutare i pro e i contro delle diverse offerte di energia sul mercato. Tali strumenti diminuiscono i costi della ricerca di informazioni poiché i consumatori non devono più raccogliere le informazioni presso i singoli fornitori e prestatori di servizi. Tali strumenti possono soddisfare l'esigenza che le informazioni siano, da un lato, chiare e concise e, dall'altro, complete ed esaurienti. Dovrebbero mirare a includere la massima gamma possibile di offerte disponibili e coprire il mercato nel modo più completo possibile, onde offrire al cliente una panoramica rappresentativa. È di fondamentale importanza che i clienti più piccoli abbiano accesso almeno a uno strumento di confronto e che le informazioni presentate in questi strumenti siano affidabili, imparziali e trasparenti. A tal fine, gli Stati membri potrebbero garantire uno strumento di confronto gestito da un'autorità nazionale o da un'impresa privata.

(36)

Una maggiore protezione dei consumatori è garantita dalla disponibilità per tutti i consumatori di meccanismi indipendenti di risoluzione extragiudiziale delle controversie, quali un mediatore dell'energia, un organismo dei consumatori o un'autorità di regolazione. Gli Stati membri dovrebbero predisporre procedure di gestione dei reclami rapide ed efficaci.

(37)

Tutti i consumatori dovrebbero poter trarre vantaggio dalla partecipazione diretta al mercato, in particolare adeguando i consumi in base ai segnali del mercato e, in cambio, beneficiare di prezzi più bassi dell'energia elettrica o di altri incentivi. È probabile che i benefici della partecipazione attiva aumenteranno nel tempo, in quanto i consumatori altrimenti passivi saranno maggiormente sensibilizzati in merito alle loro possibilità come clienti attivi ein quanto le informazioni sulle possibilità di partecipazione attiva diverranno maggiormente accessibili e meglio note. I consumatori dovrebbero avere la possibilità di partecipare a tutte le forme di gestione della domanda. Dovrebbero pertanto poter beneficiare della piena introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti e, quando tale introduzione sia stata valutata negativamente, dovrebbero poter scegliere di avere un sistema di misurazione intelligente e un contratto con prezzi dinamici dell'energia elettrica. In tal modo potrebbero regolare i consumi in base ai segnali del prezzo in tempo reale, che riflettono il valore e il costo dell'energia elettrica o della trasmissione in periodi diversi, mentre gli Stati membri dovrebbero assicurare l'esposizione ragionevole dei consumatori al rischio dei prezzi all'ingrosso. I consumatori dovrebbero essere informati in merito ai potenziali rischi di prezzo dei contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica. Gli Stati membri dovrebbero inoltre far sì che i consumatori che scelgono di non prendere parte attiva al mercato non siano penalizzati. La loro capacità di prendere decisioni informate sulle opzioni disponibili dovrebbe essere facilitata nel modo più adatto alle condizioni del mercato nazionale.

(38)

Al fine di massimizzare i benefici e l'efficacia di una tariffazione dinamica dell'energia elettrica, gli Stati membri dovrebbero valutare il potenziale per rendere più dinamica o per ridurre la parte di componenti fisse delle fatture per l'energia elettrica e, ove esista tale potenziale, adottare misure appropriate.

(39)

I clienti di tutte le categorie (industriali, commerciali e civili) dovrebbero avere accesso ai mercati dell'energia elettrica per negoziarvi la loro flessibilità e l'energia elettrica autoprodotta. I clienti dovrebbero poter godere appieno dei vantaggi derivanti dall'aggregazione macroregionale della produzione e della fornitura e beneficiare della concorrenza transfrontaliera. I partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione svolgeranno probabilmente un ruolo importante fungendo da intermediari tra gruppi di clienti e mercato. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di scegliere il modello di attuazione e l'approccio di governance appropriati per l'aggregazione indipendente, rispettando al contempo i principi generali stabiliti nella presente direttiva. Tale modello o approccio potrebbe comprendere la scelta di principi regolatori o basati sul mercato che forniscano soluzioni conformi alla presente direttiva, come i modelli in cui vengono regolati gli sbilanciamenti o sono introdotte correzioni del perimetro. Il modello scelto dovrebbe contenere norme trasparenti ed eque per consentire agli aggregatori indipendenti di svolgere il loro ruolo di intermediari e per garantire che il cliente finale benefici adeguatamente delle loro attività. È auspicabile che i prodotti siano definiti in tutti i mercati dell'energia elettrica, ivi compresi i mercati dei servizi ancillari e della capacità, in modo da incoraggiare la gestione attiva della domanda.

(40)

La comunicazione della Commissione del 20 luglio 2017 dal titolo «Strategia europea per una mobilità a basse emissioni» sottolinea la necessità di decarbonizzare il settore dei trasporti e di ridurne le emissioni soprattutto nelle zone urbane, ponendo in evidenza il ruolo importante che può svolgere l'elettromobilità in tal senso. La diffusione dell'elettromobilità costituisce inoltre un elemento importante della transizione energetica. Le norme sul mercato definite nella presente direttiva dovrebbero pertanto concorrere a creare condizioni favorevoli per ogni tipo di veicolo elettrico. In particolare, dovrebbero assicurare la diffusione efficace dei punti di ricarica, sia pubblicamente accessibili sia privati, e assicurare l'integrazione efficiente della ricarica nel sistema.

(41)

La gestione della domanda è determinante per la ricarica intelligente dei veicoli elettrici e per la loro integrazione efficiente nella rete elettrica, che, a sua volta, sarà di fondamentale importanza per il processo di decarbonizzazione dei trasporti.

(42)

I consumatori dovrebbero poter consumare, immagazzinare e/o vendere sul mercato l'energia elettrica autoprodotta, e dovrebbero altresì poter partecipare a tutti i mercati dell'energia elettrica fornendo flessibilità al sistema, ad esempio attraverso lo stoccaggio dell'energia, ad esempio lo stoccaggio mediante utilizzo di veicoli elettrici, mediante la gestione della domanda o mediante meccanismi di efficienza energetica. In futuro tali attività saranno favorite dall'evoluzione delle tecnologie. Esistono tuttavia svariati ostacoli legali e commerciali, tra i quali oneri sproporzionati per l'energia elettrica consumata dall'autoproduttore, obblighi di immissione nel sistema di energia elettrica autoprodotta e oneri amministrativi la necessità che i consumatori che autoproducono energia elettrica e la vendono al sistema si conformino agli stessi obblighi dei fornitori. Tali ostacoli, che impediscono ai consumatori di autoprodurre energia elettrica e consumare, immagazzinare o vendere sul mercato l'energia elettrica autoprodotta, dovrebbero essere soppressi, assicurando nel contempo che tali consumatori contribuiscano adeguatamente ai costi del sistema. Nel diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere disposizioni diverse in merito a tasse e oneri per i clienti attivi individuali e consorziati, oltre che per i consumatori civili finali e altri consumatori finali.

(43)

Grazie alle tecnologie dell'energia distribuita e alla responsabilizzazione dei consumatori, le comunità energetiche sono divenute un modo efficace ed economicamente efficiente di rispondere ai bisogni e alle aspettative dei cittadini riguardo alle fonti energetiche, ai servizi e alla partecipazione locale. La comunità energetica è una soluzione alla portata di tutti i consumatori che vogliono partecipare direttamente alla produzione, al consumo o alla condivisione dell'energia. Le iniziative di comunità energetica vertono principalmente sull'approvvigionamento a prezzi accessibili di energia da fonti specifiche, come le rinnovabili, per i membri o i soci, piuttosto che privilegiare il fine di lucro come le imprese di energia elettrica tradizionali. Grazie alla partecipazione diretta dei consumatori, le iniziative di comunità energetica dimostrano di possedere il potenziale di favorire la diffusione delle nuove tecnologie e di nuovi modi di consumo, tra cui le reti di distribuzione intelligenti e la gestione della domanda, in maniera integrata. Esse possono inoltre aumentare l'efficienza energetica dei consumatori civili e contribuire a combattere la povertà energetica riducendo i consumi e le tariffe di fornitura. La comunità energetica consente inoltre ad alcuni gruppi di clienti civili di prendere parte al mercato dell'energia elettrica, a cui altrimenti potrebbero non essere in grado di accedere. Nei casi di buona gestione, queste iniziative hanno apportato alla comunità benefici economici, sociali e ambientali che vanno oltre i meri benefici derivanti dall'erogazione dei servizi energetici. La presente direttiva mira a riconoscere determinate categorie di comunità energetiche dei cittadini a livello di Unione quali «comunità energetiche dei cittadini», al fine di garantire loro un quadro di sostegno, un trattamento equo, condizioni di parità nonché un elenco ben definito di diritti e obblighi. I clienti civili dovrebbero poter partecipare su base volontaria a iniziative di comunità energetica, nonché recedere senza perdere l'accesso alla rete gestita dall'iniziativa di comunità energetica né i loro diritti di consumatori. L'accesso alla rete di una comunità energetica dei cittadini dovrebbe essere concesso a condizioni eque e corrispondenti ai costi.

(44)

L'adesione a comunità energetiche di cittadini dovrebbe essere aperta a tutte le categorie di soggetti. Tuttavia, i poteri decisionali all'interno di una comunità energetica dei cittadini dovrebbero essere riservati a quei membri o soci che non esercitano un'attività commerciale su larga scala e per i quali il settore energetico non costituisce uno degli ambiti principali dell'attività economica. Le comunità energetiche dei cittadini sono considerate una forma di cooperazione tra cittadini o attori locali che dovrebbe essere soggetta a riconoscimento e tutela ai sensi del diritto dell'Unione. Le disposizioni sulle comunità energetiche dei cittadini non impediscono l'esistenza di altre iniziative dei cittadini come quelle derivanti da contratti di diritto privato. Dovrebbe pertanto essere possibile per gli Stati membri prevedere che le comunità energetiche dei cittadini possano essere costituite in forma di qualsiasi soggetto giuridico, per esempio di associazione, cooperativa, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro o piccole o medie imprese, purché tale soggetto possa esercitare diritti ed essere soggetto a obblighi in nome proprio.

(45)

Le disposizioni della presente direttiva relative alle comunità energetiche dei cittadini prevedono diritti e obblighi che possono essere dedotti da altri diritti e obblighi esistenti, ad esempio la libertà contrattuale, il diritto di cambiare fornitore, le responsabilità del gestore del sistema di distribuzione, le regole in materia di oneri di rete e gli obblighi di bilanciamento.

(46)

Le comunità energetiche dei cittadini costituiscono un nuovo tipo di soggetto in virtù della loro struttura di affiliazione, dei loro requisiti di governance e della loro finalità. Dovrebbero poter operare sul mercato a condizioni paritarie, senza recare distorsioni alla concorrenza, e i diritti e gli obblighi applicabili alle altre imprese elettriche sul mercato dovrebbero essere applicati alle comunità energetiche dei cittadini in modo proporzionato e non discriminatorio. Tali diritti e obblighi dovrebbero applicarsi in conformità dei ruoli assunti, ad esempio quello di cliente finale, di produttore, di fornitore o di gestore dei sistemi di distribuzione. Le comunità energetiche dei cittadini non dovrebbero essere soggette a restrizioni normative quando applicano tecnologie dell'informazione e della comunicazione esistenti o future per condividere tra i loro membri o soci, sulla base di principi di mercato, l'energia elettrica prodotta utilizzando impianti di generazione all'interno della comunità energetica dei cittadini, per esempio compensando la componente energetica dei membri o soci con la produzione disponibile all'interno della comunità, anche se la condivisione avviene sulla rete pubblica, purché entrambi i punti di misura appartengano alla comunità. La condivisione consente ai membri o soci di essere riforniti di energia elettrica proveniente da impianti di generazione all'interno delle comunità senza trovarsi in prossimità fisica diretta dell'impianto di generazione o sottesi a un punto di misura unico. Qualora l'energia elettrica sia condivisa, la condivisione non dovrebbe incidere sulla riscossione degli oneri di rete, delle tariffe e dei tributi connessi ai flussi di energia elettrica. La condivisione dovrebbe essere agevolata nel rispetto degli obblighi e delle tempistiche stabiliti per il bilanciamento, la misurazione e il conguaglio. Le disposizioni della presente direttiva relative alle comunità energetiche dei cittadini non interferiscono con le competenze degli Stati membri in materia di elaborazione e attuazione delle politiche per il settore energetico relative agli oneri di rete e alle tariffe o di elaborazione e attuazione di sistemi di finanziamento della politica energetica e di ripartizione dei costi, purché tali politiche siano non discriminatorie e legittime.

(47)

La presente direttiva conferisce agli Stati membri il potere di autorizzare le comunità energetiche dei cittadini a diventare gestori del sistema di distribuzione nell'ambito del regime generale o quali gestori del sistema di distribuzione chiuso. La comunità energetica dei cittadini cui sia stato concesso lo status di gestore del sistema di distribuzione dovrebbe essere soggetta allo stesso trattamento e agli stessi obblighi del gestore dei sistemi di distribuzione. Le disposizioni della presente direttiva sulle comunità energetiche dei cittadini chiariscono solo gli aspetti della gestione del sistema di distribuzione suscettibili di essere pertinenti per tali comunità, mentre per gli altri aspetti della gestione del sistema di distribuzione si applicano le norme relative ai gestori dei sistemi di distribuzione.

(48)

Le fatture per l'energia elettrica sono mezzi importanti con cui informare i clienti finali. Oltre ai dati sui consumi e sui costi, questi documenti possono contenere anche altre informazioni che aiutano i consumatori a confrontare le condizioni in corso con altre offerte. Tuttavia, le controversie sulle fatture sono un motivo diffusissimo di reclamo tra i consumatori, che peraltro concorre al loro basso livello di soddisfazione e di coinvolgimento nel settore dell'energia elettrica. È pertanto necessario rendere più chiare e comprensibili le fatture, assicurando altresì che fatture e informazioni di fatturazione presentino in maniera visibile un numero limitato di importanti elementi informativi, necessari per consentire ai consumatori di regolare i loro consumi di energia elettrica, confrontare le offerte e cambiare fornitore. Nelle fatture, con le fatture o mediante rimandi all'interno delle fatture dovrebbero essere a disposizione dei clienti finali altri elementi informativi. Tali elementi dovrebbero figurare nella fattura o in un documento separato a essa allegato, oppure la fattura dovrebbe contenere un riferimento tramite il quale il cliente finale possa reperire facilmente le informazioni su un sito web, attraverso un'applicazione mobile o mediante altri mezzi.

(49)

La fornitura regolare di informazioni di fatturazione accurate e basate sul consumo effettivo di energia elettrica, resa possibile da contatori intelligenti, è importante per aiutare i clienti a controllare i propri consumi e costi relativi all'energia elettrica. I clienti, in particolare i clienti civili, dovrebbero tuttavia avere accesso a soluzioni flessibili per il pagamento effettivo delle fatture. Per esempio, i clienti potrebbero ricevere frequentemente le informazioni di fatturazione, effettuando tuttavia il pagamento solo ogni tre mesi, oppure vi potrebbero essere prodotti per i quali il cliente paghi ogni mese lo stesso importo, indipendentemente dal consumo effettivo.

(50)

Le disposizioni in materia di fatturazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) dovrebbero essere aggiornate, semplificate e spostate nella presente direttiva, in cui si inseriscono con maggiore coerenza.

(51)

Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la modernizzazione delle reti di distribuzione, ad esempio attraverso l'introduzione di reti intelligenti costruite in modo da favorire la generazione decentrata e l'efficienza energetica.

(52)

Per coinvolgere i consumatori sono necessari incentivi e tecnologie adeguati, come i sistemi di misurazione intelligenti. I sistemi di misurazione intelligenti responsabilizzano i consumatori perché consentono loro di ricevere dati accurati e quasi in tempo reale sui loro consumi o sulla loro produzione, di gestire meglio i loro consumi, di partecipare proficuamente a programmi e altri servizi di gestione della domanda e di ridurre le fatture dell'energia elettrica. I sistemi di misurazione intelligenti consentono inoltre ai gestori dei sistemi di distribuzione di avere un quadro migliore delle reti e, di conseguenza, di ridurre i costi di esercizio e di manutenzione e trasferire questi risparmi ai consumatori in forma di tariffe di distribuzione più basse.

(53)

Dovrebbe essere consentito decidere a livello nazionale l'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti sulla base di una valutazione economica. Tale valutazione dovrebbe tenere conto dei benefici a lungo termine per i consumatori e per l'intera filiera derivanti dall'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti, quali una migliore gestione delle reti, una pianificazione più precisa e l'individuazione delle perdite di rete. Qualora dalla valutazione si evinca che l'introduzione di detti sistemi di misurazione è efficace in termini di costi soltanto per i consumatori i cui consumi di energia elettrica ammontano a un determinato volume, gli Stati membri dovrebbero potere tener conto di tale conclusione in fase di introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti. Tuttavia, tali valutazioni dovrebbero essere sottoposte a riesame, periodicamente o in risposta ai cambiamenti significativi delle ipotesi di base, o almeno ogni quattro anni, in considerazione della rapidità dell'evoluzione tecnologica.

(54)

Gli Stati membri che non procedono all'introduzione sistematica di sistemi di misurazione intelligenti dovrebbero consentire ai consumatori che lo richiedono di beneficiare dell'installazione di un contatore intelligente, a condizioni eque e ragionevoli, e dovrebbero fornire loro tutte le informazioni necessarie. I consumatori che non sono dotati di contatori intelligenti dovrebbero disporre di contatori che soddisfano i requisiti minimi necessari a fornire loro le informazioni di fatturazione di cui alla presente direttiva.

(55)

Per favorire la partecipazione attiva dei consumatori ai mercati dell'energia elettrica, i sistemi di misurazione intelligenti che gli Stati membri introducono nei rispettivi territori dovrebbero essere interoperabili e in grado di fornire i dati richiesti per i sistemi di gestione energetica dei consumatori. A tal fine gli Stati membri dovrebbero tener debitamente conto dell'applicazione delle pertinenti norme disponibili, comprese le norme che consentono l'interoperabilità a livello di modello di dati e di applicazione, così come delle migliori prassi e dell'importanza dello sviluppo dello scambio di dati, di servizi energetici futuri e innovativi, della diffusione delle reti intelligenti e del mercato interno dell'energia elettrica. Inoltre, i sistemi di misurazione intelligente installati non dovrebbero ostacolare il cambio di fornitore e dovrebbero essere dotati di funzionalità atte a consentire ai consumatori di accedere quasi in tempo reale ai propri dati, modulare i consumi di energia elettrica e, in funzione delle possibilità infrastrutturali, offrire la propria flessibilità alla rete e alle elettriche in cambio di un compenso e ottenere risparmi nelle fatture per l'energia elettrica.

(56)

Un aspetto essenziale della fornitura di energia ai consumatori consiste nella fornitura di accesso a dati relativi al consumo oggettivi e trasparenti. Per questo, i consumatori dovrebbero avere accesso ai dati concernenti il proprio consumo e ai prezzi e costi dei servizi associati al loro consumo per poter invitare i concorrenti a far loro offerte sulla base di tali informazioni. È opportuno inoltre dare ai consumatori il diritto di essere adeguatamente informati sul loro consumo di energia elettrica. I pagamenti anticipati non dovrebbero andare a eccessivo svantaggio degli utenti e i diversi sistemi di pagamento dovrebbero essere non discriminatori. Le informazioni sui costi dell'energia fornite con sufficiente periodicità ai consumatori creerebbero un incentivo al risparmio di energia, poiché in tal modo i clienti potrebbero farsi direttamente un'idea degli effetti prodotti dagli investimenti per l'efficienza energetica e sui cambiamenti di comportamento. In tale ambito, la piena attuazione della direttiva 2012/27/UE aiuterà i consumatori a ridurre i costi dell'energia.

(57)

Negli Stati membri già esistono o si stanno elaborando diversi modelli di gestione dei dati sulla scorta dell'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti. È importante che gli Stati membri, a prescindere dal modello di gestione dei dati, introducano regole trasparenti che stabiliscano condizioni non discriminatorie di fruizione e assicurino il massimo livello di cibersicurezza e protezione dei dati, nonché l'imparzialità degli enti che trattano i dati.

(58)

Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per proteggere i clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica nel contesto del mercato interno dell'energia elettrica. Tali misure possono variare a seconda delle circostanze particolari nello Stato membro in questione e possono includere misure sociali o di politica energetica riguardanti il pagamento di fatture per l'energia elettrica, investimenti in efficienza energetica nell'edilizia residenziale o la protezione dei consumatori, ad esempio dalla disattivazione dell'erogazione. Se il servizio universale è fornito anche alle piccole imprese, le misure per garantire la fornitura di tale servizio possono variare a seconda che tali misure siano rivolte a clienti civili o alle piccole imprese.

(59)

I servizi energetici sono fondamentali per salvaguardare il benessere dei cittadini dell'Unione. Un'erogazione adeguata di calore, raffrescamento, illuminazione ed energia per alimentare gli apparecchi è essenziale per garantire un tenore di vita dignitoso e la salute dei cittadini. Inoltre, l'accesso a tali servizi energetici consente ai cittadini dell'Unione di sfruttarne appieno le potenzialità e migliora l'inclusione sociale. Basso reddito, spesa elevata per l'energia e scarsa efficienza energetica delle abitazioni sono concause che impediscono ai nuclei famigliari in condizioni di povertà energetica di usufruire di questi servizi. Gli Stati membri dovrebbero raccogliere le informazioni necessarie a monitorare il numero di nuclei famigliari che versano in condizioni di povertà energetica. In questo compito di individuazione, teso a fornire sostegno mirato, gli Stati membri dovrebbero avvalersi di misurazioni accurate. È opportuno che la Commissione sostenga attivamente l'attuazione delle disposizioni della presente direttiva in materia di povertà energetica favorendo la condivisione di buone prassi tra gli Stati membri.

(60)

Laddove gli Stati membri siano interessati dal problema della povertà energetica e ancora non abbiano sviluppato piani di azione nazionali o altri schemi adeguati per affrontare la povertà energetica, dovrebbero procedere in tal senso, con l'obiettivo di ridurre il numero di consumatori in condizioni di povertà energetica. Redditi bassi, una spesa elevata per l'energia e la scarsa efficienza energetica delle abitazioni sono fattori importanti nello stabilire i criteri di misurazione della povertà energetica. In ogni caso, gli Stati membri dovrebbero garantire il necessario approvvigionamento per i consumatori vulnerabili e in condizioni di povertà energetica. A tal fine si potrebbe ricorrere a un approccio integrato, ad esempio nel quadro della politica sociale ed energetica, e le relative misure potrebbero comprendere politiche sociali o miglioramenti dell'efficienza energetica per le abitazioni. La presente direttiva dovrebbe migliorare le politiche nazionali a favore dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica.

(61)

I gestori dei sistemi di distribuzione devono integrare in modo economicamente efficiente la nuova generazione di energia elettrica, in particolare impianti che generano energia elettrica da fonti rinnovabili, e nuovi carichi quali quelli risultanti da pompe di calore e veicoli elettrici. A tal fine dovrebbero poter avvalersi, ed essere incentivati a farlo, dei servizi delle risorse distribuite di energia, quali la gestione della domanda e lo stoccaggio, in base a procedure di mercato, allo scopo di gestire in modo efficiente le rispettive reti ed evitare costi ingenti di ampliamento. È opportuno che gli Stati membri adottino misure adeguate, come i codici di rete e le norme sul mercato, e offrano incentivi ai gestori dei sistemi di distribuzione sotto forma di tariffe di rete che non ostacolino la flessibilità o il miglioramento dell'efficienza energetica nella rete. Gli Stati membri dovrebbero altresì introdurre piani di sviluppo delle reti di distribuzione al fine di sostenere l'integrazione degli impianti che generano elettrica energia da fonti rinnovabili, favorire lo sviluppo degli impianti di stoccaggio dell'energia e l'elettrificazione del settore dei trasporti, nonché fornire agli utenti del sistema informazioni adeguate sugli interventi previsti di ampliamento o miglioramento della rete, dato che al momento nella maggior parte degli Stati membri non esistono procedure di questo tipo.

(62)

I gestori dei sistemi non dovrebbero possedere, sviluppare, gestire o esercire impianti di stoccaggio dell'energia. Nel nuovo assetto del mercato dell'energia elettrica, i servizi di stoccaggio dell'energia dovrebbero essere basati sul mercato ed essere competitivi. Di conseguenza, si dovrebbero evitare sovvenzioni incrociate tra lo stoccaggio dell'energia e le funzioni regolate di distribuzione o trasmissione. Simili restrizioni al possesso degli impianti di stoccaggio dell'energia mirano a prevenire distorsioni della concorrenza, eliminare il rischio di discriminazioni, assicurare un accesso equo ai servizi di stoccaggio dell'energia per tutti i partecipanti al mercato e promuovere l'uso efficace ed efficiente degli impianti di stoccaggio dell'energia, oltre la gestione del sistema di distribuzione o di trasmissione. Tale prescrizione dovrebbe essere interpretata e applicata in conformità dei diritti e dei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), in particolare la libertà d'impresa e il diritto di proprietà, garantiti dagli articoli 16 e 17 della Carta.

(63)

Gli impianti di stoccaggio dell'energia che sono componenti di rete pienamente integrate e che non sono utilizzate per il bilanciamento o per la gestione della congestione non dovrebbero essere soggetti, previa approvazione da parte dell'autorità nazionale di regolazione, alle stesse rigorose limitazioni imposte ai gestori dei sistemi relativamente al possesso, allo sviluppo, alla gestione e all'esercizio di tali impianti. Tali componenti di rete pienamente integrate possono includere impianti di stoccaggio dell'energia quali condensatori o volani che forniscano servizi importanti per la sicurezza e l'affidabilità della rete e contribuiscano alla sincronizzazione delle diverse parti del sistema.

(64)

Al fine di progredire verso un settore dell'energia elettrica completamente decarbonizzato e totalmente privo di emissioni, è necessario realizzare passi avanti nello stoccaggio stagionale dell'energia. Tale stoccaggio dell'energia è un elemento che potrebbe costituire uno strumento per la gestione della rete elettrica, per consentire adeguamenti di breve termine e stagionali, al fine di far fronte alla variabilità della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e alle contingenze ad essa associate in tali orizzonti.

(65)

L'accesso non discriminatorio alla rete di distribuzione è un presupposto determinante per l'accesso alla clientela a valle, al livello della vendita al dettaglio. Per creare condizioni di concorrenza omogenee a livello di vendita al dettaglio è opportuno monitorare le attività dei gestori dei sistemi di distribuzione onde impedire loro di approfittare della loro integrazione verticale per favorire la propria posizione concorrenziale sul mercato, specialmente nei confronti dei clienti civili e dei piccoli clienti non civili.

(66)

Qualora sia usato un sistema di distribuzione chiuso per garantire l'efficienza ottimale di una fornitura integrata che richiede norme operative specifiche o qualora un sistema di distribuzione chiuso sia mantenuto principalmente per l'uso del proprietario del sistema, dovrebbe essere possibile esentare il gestore del sistema di distribuzione dagli obblighi che costituirebbero un onere amministrativo superfluo a causa della natura particolare del rapporto tra il gestore del sistema di distribuzione e gli utenti del sistema. I siti industriali, commerciali o di servizi condivisi, quali gli edifici delle stazioni ferroviarie, gli aeroporti, gli ospedali, i campeggi di grandi dimensioni con strutture integrate, e gli stabilimenti dell'industria chimica possono includere sistemi di distribuzione chiusi per via della specifica natura del loro funzionamento.

(67)

In assenza di una separazione effettiva delle reti dalle attività di generazione e fornitura (separazione effettiva), vi è il rischio permanente di creare discriminazioni non solo nella gestione della rete, ma anche negli incentivi che hanno le imprese verticalmente integrate a investire in misura adeguata nelle proprie reti.

(68)

Solo eliminando l'incentivo, per le imprese verticalmente integrate, a praticare discriminazioni nei confronti dei loro concorrenti in fatto di investimenti e di accesso alla rete si potrà garantire una separazione effettiva delle attività. La separazione proprietaria, la quale implica la designazione del proprietario della rete come gestore del sistema e la sua indipendenza da qualsiasi interesse nelle imprese di fornitura e di produzione, rappresenta chiaramente un modo efficace e stabile per risolvere il suddetto intrinseco conflitto d'interessi e per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Per questo motivo il Parlamento europeo, nella risoluzione del 10 luglio 2007 sulle prospettive del mercato interno del gas e dell'energia elettrica, ha definito la separazione proprietaria a livello di trasmissione come il mezzo più efficace per promuovere in modo non discriminatorio gli investimenti nell'infrastruttura, per garantire un accesso equo alla rete per i nuovi entranti e creare trasparenza nel mercato. In virtù della separazione proprietaria, gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere affinché le stesse persone non siano abilitate a esercitare controlli su un produttore o un fornitore e, allo stesso tempo, esercitare un controllo o eventuali diritti su un sistema di trasmissione o un gestore di sistemi di trasmissione. Per converso, il controllo esercitato su un gestore di sistemi di trasmissione o un sistema di trasmissione dovrebbe escludere la possibilità di esercitare un controllo o eventuali diritti su un produttore o un fornitore. Entro questi limiti, un produttore o un fornitore dovrebbe essere legittimato ad avere una partecipazione di minoranza in un gestore di sistemi di trasmissione o in un sistema di trasmissione.

(69)

Qualsiasi sistema di separazione dovrebbe essere in grado di eliminare i conflitti d'interesse tra i produttori, i fornitori e i gestori dei sistemi di trasmissione, in modo da creare incentivi per i necessari investimenti e garantire l'accesso di nuovi operatori nell'ambito di un regime regolamentare trasparente ed efficace e non dovrebbe creare per le autorità di regolazione un regime normativo eccessivamente oneroso.

(70)

Poiché in alcuni casi la separazione proprietaria rende necessaria la ristrutturazione di imprese, agli Stati membri che decidono di procedere a detta separazione dovrebbe essere concesso un periodo supplementare per applicare le disposizioni pertinenti. In considerazione delle connessioni verticali che intercorrono tra il settore del gas e il settore dell'energia elettrica, le disposizioni in materia di separazione dovrebbero applicarsi in entrambi i settori.

(71)

In virtù della separazione proprietaria, per garantire la completa indipendenza della gestione delle reti dagli interessi della fornitura e della generazione ed impedire gli scambi di informazioni riservate, la stessa persona non dovrebbe essere, in pari tempo, membro del consiglio di amministrazione di un gestore del sistema di trasmissione o di un sistema di trasmissione e di un'impresa che esercita attività di generazione o di fornitura. Per la stessa ragione, la stessa persona non dovrebbe avere la facoltà di nominare membri dei consigli di amministrazione di un gestore del sistema di trasmissione o di un sistema di trasmissione né di esercitare un controllo o eventuali diritti su un produttore o un fornitore.

(72)

L'istituzione di un gestore di sistema o di un gestore del sistema di trasmissione indipendente dagli interessi della fornitura e della generazione dovrebbe consentire a un'impresa verticalmente integrata di mantenere la proprietà degli elementi patrimoniali della rete, assicurando sempre la separazione effettiva degli interessi, purché tale gestore di sistema indipendente o tale gestore del sistema di trasmissione indipendente eserciti tutte le funzioni di un gestore di sistema e purché venga adottata una regolamentazione dettagliata e vengano istituiti efficaci meccanismi di controllo.

(73)

Se al 3 settembre 2009 l'impresa proprietaria di un sistema di trasmissione faceva parte di un'impresa verticalmente integrata, è opportuno dare agli Stati membri la possibilità di operare una scelta tra la separazione proprietaria e l'istituzione di un gestore di sistema indipendente o di un gestore del sistema di trasmissione indipendente dagli interessi della fornitura e della generazione.

(74)

Al fine di salvaguardare interamente gli interessi degli azionisti delle imprese verticalmente integrate, agli Stati membri dovrebbe essere riconosciuta la facoltà di effettuare la separazione proprietaria tramite cessione diretta di azioni oppure tramite frazionamento delle azioni dell'impresa integrata in azioni di un 'impresa della rete e azioni di una residuante impresa di fornitura e generazione, purché sia osservato l'obbligo della separazione proprietaria.

(75)

La piena efficacia dell'istituzione di un gestore di sistema indipendente o di un gestore del sistema di trasmissione indipendente dovrebbe essere garantita da specifiche disposizioni supplementari. Le norme sui gestori del sistema di trasmissione indipendente offrono un quadro regolamentare atto a garantire una concorrenza equa, investimenti sufficienti, l'accesso di nuovi operatori di mercato e l'integrazione dei mercati dell'energia elettrica. La separazione effettiva attraverso le disposizioni relative al gestore del sistema di trasmissione indipendente dovrebbe fondarsi su un pilastro di misure organizzative e misure relative alla governance dei gestori dei sistemi di trasmissione, nonché su un pilastro di misure relative agli investimenti, alla connessione alla rete di nuove capacità di produzione e all'integrazione dei mercati mediante la cooperazione regionale. L'indipendenza dei gestori del sistema di trasmissione dovrebbe essere altresì assicurata, tra l'altro, mediante taluni periodi «di riflessione» durante i quali nell'impresa verticalmente integrata non sono esercitate attività di gestione o altre attività pertinenti che danno accesso alle stesse informazioni che sarebbe stato possibile ottenere in una posizione di gestione.

(76)

Gli Stati membri hanno il diritto di scegliere la completa separazione proprietaria nel loro territorio. Se uno Stato membro ha esercitato tale diritto, un'impresa non ha il diritto di porre in essere un gestore di sistema indipendente o un gestore del sistema di trasmissione indipendente. Inoltre, un'impresa che esercita attività di generazione o di fornitura non può esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo o diritti su un gestore di sistema di trasmissione di uno Stato membro che ha scelto la completa separazione proprietaria.

(77)

Nell'effettuare la separazione effettiva dovrebbe essere osservato il principio di non discriminazione tra il settore pubblico e il settore privato. A tal fine, la stessa persona non dovrebbe avere la facoltà di esercitare un controllo o eventuali diritti, in violazione delle norme in materia di separazione proprietaria o dell'opzione del gestore di sistema indipendente, né individualmente né collettivamente, sulla composizione, le votazioni o le decisioni sia degli organi del gestore del sistema di trasmissione o del sistema di trasmissione sia degli organi dei produttori o dei fornitori. Per quanto riguarda la separazione proprietaria e l'opzione del gestore del sistema indipendente, purché lo Stato membro in questione sia in grado di dimostrare che sono state osservate le pertinenti prescrizioni, due organi pubblici distinti dovrebbero essere in grado di controllare le attività di generazione e fornitura, da un lato, e le altre attività di trasmissione, dall'altro.

(78)

La piena separazione effettiva delle attività di rete dalle attività di fornitura e generazione dovrebbe applicarsi in tutta l'Unione sia alle imprese dell'Unione sia alle imprese non dell'Unione. Per garantire che in tutta l'Unione le attività di rete e le attività di fornitura e generazione rimangano indipendenti le une dalle altre, le autorità di regolazione dovrebbero essere abilitate a rifiutare di certificare i gestori del sistema di trasmissione che non rispettano le norme sulla separazione. Per garantire la coerente applicazione in tutta l'Unione di dette norme, le autorità di regolazione dovrebbero tenere nella massima considerazione i pareri della Commissione al momento di adottare decisioni in materia di certificazioni. Inoltre, per garantire il rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione nonché la solidarietà e la sicurezza energetica all'interno dell'Unione, la Commissione dovrebbe avere il diritto di fornire un parere in materia di certificazione in relazione a un proprietario di sistema di trasmissione o a un gestore del sistema di trasmissione che sia controllato da una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi.

(79)

Le procedure di autorizzazione non dovrebbero dar luogo a oneri amministrativi sproporzionati rispetto alle dimensioni e al potenziale impatto dei produttori. Procedure di autorizzazione eccessivamente lunghe possono costituire un ostacolo all'accesso di nuovi operatori del mercato.

(80)

Ai fini del buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica, occorre che i regolatori dell'energia possano prendere decisioni su tutti gli aspetti della regolamentazione ed essere interamente indipendenti da altri interessi pubblici o privati. Ciò non preclude il ricorso giurisdizionale né la vigilanza parlamentare ai sensi delle leggi costituzionali degli Stati membri. Inoltre, l'approvazione del bilancio dell'autorità di regolazione da parte del legislatore nazionale non rappresenta un ostacolo all'autonomia di bilancio. Le disposizioni relative all'autonomia nell'esecuzione del bilancio assegnato dell'autorità di regolazione dovrebbero essere attuate nel quadro definito dal diritto nazionale in materia di bilancio e dalle relative norme. Nel contribuire all'indipendenza delle autorità di regolazione da qualsiasi interesse politico o economico attraverso un adeguato sistema di rotazione, gli Stati membri dovrebbero poter tenere in debito conto la disponibilità di risorse umane e la dimensione del consiglio di amministrazione.

(81)

Le autorità di regolazione dovrebbero poter fissare esse stesse o approvare le tariffe, o le metodologie di calcolo delle tariffe, sulla base di una proposta del gestore del sistema di trasmissione o dei gestori dei sistemi di distribuzione, oppure sulla base di una proposta concordata tra detti gestori e gli utenti della rete. Nello svolgere questi compiti, le autorità di regolazione dovrebbero garantire che le tariffe di trasmissione e distribuzione siano non discriminatorie e rispecchino i costi e dovrebbero tenere conto dei costi marginali di rete risparmiati a lungo termine grazie alla generazione distribuita e alle misure di gestione della domanda.

(82)

Le autorità di regolazione dovrebbero fissare o approvare tariffe di rete individuali per le reti di trasmissione e di distribuzione o stabilire una metodologia, o entrambi. In tutti i casi, dovrebbe essere preservata l'indipendenza delle autorità di regolazione nella fissazione delle tariffe di rete a norma dell'articolo 57, paragrafo 4, lettera b), punto ii).

(83)

Le autorità di regolazione dovrebbero provvedere a che i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione prendano misure adeguate per accrescere la resilienza e la flessibilità delle proprie reti. A tal fine, dovrebbero monitorare le prestazioni di tali gestori sulla base di indicatori quali la capacità dedei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di distribuzione di gestire le linee in base al rating dinamico, lo sviluppo del monitoraggio a distanza e del controllo in tempo reale delle sottostazioni, la riduzione delle perdite di rete e la frequenza e la durata delle interruzioni di corrente.

(84)

Le autorità di regolazione dovrebbero essere dotate dei poteri necessari per assumere decisioni vincolanti per le imprese elettriche e per imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle imprese elettriche che non rispettano i loro obblighi o proporre che un tribunale competente imponga tali sanzioni. A tal fine le autorità di regolazione dovrebbero poter richiedere informazioni pertinenti alle imprese elettriche, effettuare opportune e sufficienti indagini e dirimere controversie. Alle autorità di regolazione dovrebbe inoltre essere conferito il potere necessario per adottare, indipendentemente dall'applicazione delle norme in materia di concorrenza, le misure idonee a garantire vantaggi per il consumatore promuovendo la concorrenza effettiva necessaria per il buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica.

(85)

Le autorità di regolazione dovrebbero coordinarsi tra loro nello svolgimento dei loro compiti per garantire che la rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l'energia elettrica («ENTSO-E»), l'ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione dell'UE («EU DSO») e i centri di coordinamento regionali ottemperino ai loro obblighi conformemente al quadro normativo del mercato interno dell'energia elettrica e alle decisioni dell'Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell'energia (ACER), istituita dal regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Dato l'ampliamento delle responsabilità operative dell'ENTSO-E, dell'EU DSOe dei centri di coordinamento regionali, è necessario migliorare la supervisione in relazione alle entità che operano a livello di Unione o regionale. Le autorità di regolazione dovrebbero consultarsi e coordinare la loro supervisione per individuare congiuntamente le situazioni in cui l'ENTSO-E, l'EU DSO e i centri di coordinamento regionali non ottemperano ai rispettivi obblighi.

(86)

Alle autorità di regolazione dovrebbero inoltre essere conferite le competenze per contribuire a garantire obblighi di servizio universale e pubblico di qualità elevata in accordo con l'apertura del mercato, alla tutelare i clienti vulnerabili e alla la piena efficacia delle misure per la protezione dei consumatori. Queste disposizioni non dovrebbero pregiudicare le competenze della Commissione relative all'applicazione delle norme in materia di concorrenza, compresa la valutazione delle concentrazioni di dimensione unionale, né le regole relative al mercato interno, come quelle sulla libera circolazione dei capitali. L'organismo indipendente al quale un soggetto che è stato destinatario della decisione di un'autorità di regolazione ha il diritto di proporre ricorso potrebbe essere un giudice o un'altra autorità giudiziaria abilitata a trattare un ricorso giurisdizionale.

(87)

La presente direttiva e la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) non privano gli Stati membri della possibilità di stabilire ed emanare la propria politica energetica nazionale. Ne consegue che, sulla base delle disposizioni costituzionali di uno Stato membro, potrebbe rientrare nella competenza degli Stati membri di determinare il quadro strategico in cui le autorità di regolazione devono operare, ad esempio per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento. Tuttavia, gli orientamenti generali in materia di politica energetica formulati dallo Stato membro non dovrebbero incidere sull'indipendenza o l'autonomia delle autorità di regolazione.

(88)

Il regolamento (UE) 2019/943 prevede che la Commissione adotti orientamenti o codici di rete per realizzare il necessario livello di armonizzazione. Tali orientamenti e codici di rete costituiscono misure di attuazione con effetto vincolante e, riguardo a talune disposizioni della presente direttiva, uno strumento utile che può essere adeguato rapidamente in caso di necessità.

(89)

Gli Stati membri e le parti contraenti del trattato che ha istituito la Comunità dell'energia (11) dovrebbero cooperare strettamente su tutte le questioni riguardanti lo sviluppo di una regione di scambi di energia elettrica integrata e non dovrebbero adottare misure che compromettano l'ulteriore integrazione dei mercati dell'energia elettrica o la sicurezza dell'approvvigionamento degli Stati membri e delle parti contraenti.

(90)

La presente direttiva dovrebbe essere letta in combinato disposto con il regolamento (UE) 2019/943, che sancisce i principi chiave del nuovo assetto del mercato dell'energia elettrica, grazie ai quali sarà possibile compensare meglio la flessibilità, inviare adeguati segnali di prezzo e assicurare lo sviluppo di mercati integrati a breve termine ben funzionanti. Il regolamento (UE) 2019/943 stabilisce inoltre nuove norme per vari aspetti, tra cui i meccanismi di regolazione della capacità e la cooperazione tra i gestori dei sistemi di trasmissione.

(91)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta. Di conseguenza la presente direttiva dovrebbe essere interpretata e applicata conformemente a tali diritti e principi, in particolare al diritto alla protezione dei dati personali garantito dall'articolo 8 della Carta. È essenziale che il trattamento dei dati personali a norma della presente direttiva sia conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

(92)

Al fine di prevedere il livello minimo di armonizzazione necessario per il raggiungimento dell'obiettivo della presente direttiva, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE affinché elabori norme in merito alla portata dell'obbligo delle autorità di regolazione di cooperare reciprocamente e con l'ACER e che definiscano i dettagli della procedura per l'osservanza dei codici di rete e degli orientamenti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano svolte nel rispetto dei principi dell'accordo istituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (13). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

(93)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione al fine di determinare i requisiti di interoperabilità e procedure non discriminatorie e trasparenti di accesso ai dati del contatore, ai dati sui consumi e ai dati necessari per cambiare cliente, la gestione della domanda e altri servizi. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (14).

(94)

Qualora si applichi una deroga a norma dell'articolo 66, paragrafi 3, 4 o 5, la deroga dovrebbe riguardare anche tutte le disposizioni della presente direttiva che sono accessorie alla stessa o che richiedono l'applicazione preventiva di una delle disposizioni rispetto alle quali è stata concessa una deroga.

(95)

Le disposizioni della direttiva 2012/27/UE relative ai mercati dell'energia elettrica, come le disposizioni relative alla misurazione e alla fatturazione dell'energia elettrica, alla gestione della domanda, al dispacciamento prioritario e all'accesso alla rete per la cogenerazione ad alto rendimento, sono aggiornate dalle disposizioni stabilite nella presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/943. Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2012/27/UE.

(96)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la creazione di un mercato interno dell'energia elettrica pienamente operativo, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(97)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (15), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(98)

L'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alla direttiva 2009/72 CE. L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalla direttiva 2009/72/CE.

(99)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alla data di applicazione della direttiva 2009/72/CE indicati nell'allegato III,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione, lo stoccaggio e la fornitura dell'energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori, al fine di creare nell'Unione europea mercati dell'energia elettrica effettivamente integrati, competitivi, incentrati sui consumatori, flessibili, equi e trasparenti.

La presente direttiva intende avvalersi dei vantaggi di un mercato integrato per assicurare ai consumatori energia a prezzi e costi accessibili e trasparenti, un alto grado di sicurezza dell'approvvigionamento e una transizione agevole verso un sistema energetico sostenibile a basse emissioni di carbonio. Essa definisce le principali norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore dell'energia elettrica dell'Unione, riguardanti in particolare la responsabilizzazione e la tutela dei consumatori, l'accesso aperto al mercato integrato, l'accesso dei terzi all'infrastruttura di trasmissione e di distribuzione, obblighi in materia di separazione e norme sull'indipendenza delle autorità di regolamentazione negli Stati membri.

La presente direttiva stabilisce inoltre le modalità di cooperazione tra gli Stati membri, le autorità di regolazione e i gestori dei sistemi di trasmissione nell'ottica di creare un mercato interno dell'energia elettrica totalmente interconnesso che accresca l'integrazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, la libera concorrenza e la sicurezza dell'approvvigionamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1)   «cliente»: il cliente grossista e finale di energia elettrica;

2)   «cliente grossista»: qualsiasi persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica a scopo di rivendita all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilita;

3)   «cliente finale»: il cliente che acquista energia elettrica per uso proprio;

4)   «cliente civile»: il cliente che acquista energia elettrica per il proprio consumo domestico, escluse le attività commerciali o professionali;

5)   «cliente non civile»: la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica non destinata al proprio uso domestico, inclusi i produttori, i clienti industriali, le piccole e medie imprese, gli esercenti e i clienti grossisti;

6)   «microimpresa»: un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR;

7)   «piccola impresa»: un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di EUR;

8)   «cliente attivo»: un cliente finale o un gruppo di clienti finali consorziati che consuma o conserva l'energia elettrica prodotta nei propri locali situati all'interno di un'area delimitata o, se consentito da uno Stato membro, in altri locali, oppure vende l'energia elettrica autoprodotta o partecipa a meccanismi di flessibilità o di efficienza energetica, purché tali attività non costituiscano la principale attività commerciale o professionale;

9)   «mercati dell'energia elettrica»: i mercati dell'energia elettrica, compresi i mercati fuori borsa e le borse dell'energia elettrica, i mercati per lo scambio di energia, capacità, energia di bilanciamento e servizi ancillari in tutte le fasce orarie, compresi i mercati a termine, giornalieri e infragiornalieri;

10)   «partecipante al mercato»: partecipante al mercato quale definito all'articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/943;

11)   «comunità energetica dei cittadini»: un soggetto giuridico che:

a)

è fondato sulla partecipazione volontaria e aperta ed è effettivamente controllato da membri o o soci che sono persone fisiche, autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, o piccole imprese;

b)

ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, anziché generare profitti finanziari; e

c)

può partecipare alla generazione, anche da fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci;

12)   «fornitura»: la vendita, compresa la rivendita, di energia elettrica ai clienti;

13)   «contratto di fornitura di energia elettrica»: un contratto di fornitura di energia elettrica ad esclusione degli strumenti derivati sull'energia elettrica;

14)   «strumenti derivati sull'energia elettrica»: uno strumento finanziario di cui ai punti 5, 6 o 7 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (16), collegato all'energia elettrica;

15)   «contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica»: un contratto di fornitura di energia elettrica tra un fornitore e un cliente finale che rispecchia la variazione del prezzo sui mercati a pronti, inclusi i mercati del giorno prima e i mercati infragiornalieri, a intervalli pari almeno alla frequenza di regolamento di mercato;

16)   «oneri di risoluzione del contratto»: qualsiasi onere o penale imposti ai clienti dai fornitori o dai partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione per risolvere un contratto di fornitura di energia elettrica o di servizi attinenti;

17)   «oneri per cambio di fornitore»: qualsiasi onere o penale imposti ai clienti dai fornitori, dai partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione o dai gestori di sistemi, direttamente o indirettamente, in caso di cambiamento di fornitore o di partecipante al mercato coinvolto nell'aggregazione, compresi gli oneri di risoluzione del contratto;

18)   «aggregazione»: una funzione svolta da una persona fisica o giuridica che combina più carichi di clienti o l'energia elettrica generata, per la vendita, l'acquisto o la vendita all'asta in qualsiasi mercato dell'energia elettrica;

19)   «aggregatore indipendente»: un partecipante al mercato attivo nell'aggregazione non collegato al fornitore del cliente;

20)   «gestione della domanda»: la variazione del carico dell'energia elettrica per i clienti finali rispetto ai modelli di consumo normali o attuali in risposta a segnali del mercato, anche in risposta a prezzi dell'energia elettrica variabili nel tempo o incentivi finanziari, oppure in risposta all'accettazione dell'offerta del cliente finale, di vendere la riduzione o l'aumento della domanda a un determinato prezzo sui mercati organizzati quali definiti all'articolo 2, punto 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione (17), individualmente o per aggregazione;

21)   «informazioni di fatturazione»: le informazioni fornite nella fattura al cliente finale, esclusa la richiesta di pagamento;

22)   «contatore convenzionale»: un contatore analogico o elettronico sprovvisto della capacità di trasmettere e ricevere dati;

23)   «sistema di misurazione intelligente»: un sistema elettronico in grado di misurare l'energia elettrica immessa nella rete o l'energia elettrica consumata, mediante un sistema elettronico fornendo maggiori informazioni rispetto a un dispositivo convenzionale e in grado di trasmettere e ricevere dati a fini d'informazione, sorveglianza e controllo utilizzando una forma di comunicazione elettronica;

24)   «interoperabilità»: nel contesto dei sistemi di misurazione intelligenti, la capacità di due o più reti, sistemi, dispositivi, applicazioni o componenti nei settori dell'energia o delle comunicazioni di interagire e di scambiare e utilizzare informazioni per svolgere le funzioni richieste;

25)   «periodo di regolazione degli sbilanciamenti»: il periodo di regolazione degli sbilanciamenti quale definito all'articolo 2, punto 15), del regolamento (UE) 2019/943;

26)   «tempo quasi reale»: nel contesto dei sistemi di misurazione intelligenti, un breve lasso di tempo, solitamente di pochi secondi o al massimo corrispondente al periodo di regolazione degli sbilanciamenti nel mercato nazionale;

27)   «migliori tecniche disponibili»: nel contesto della protezione e della sicurezza dei dati in un ambiente di misurazione intelligente, le tecniche più efficaci, avanzate e idonee dal punto di vista pratico a fornire in via di principio le condizioni per il rispetto delle norme dell'Unione sulla protezione dei dati e sulla sicurezza;

28)   «distribuzione»: il trasporto di energia elettrica su sistemi di distribuzione ad alta, media e bassa tensione per le consegne ai clienti, ma non comprendente la fornitura;

29)   «gestore del sistema di distribuzione»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica;

30)   «efficienza energetica»: il rapporto tra un risultato in termini di prestazioni, servizi, beni o energia e l'immissione di energia;

31)   «energia da fonti rinnovabili» o «energia rinnovabile»: l'energia da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare (eliotermica e fotovoltaico) e geotermica, da calore ambientale, maremotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idroelettrica, energia della biomassa, dei gas di discarica, dei gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

32)   «generazione distribuita»: impianti di generazione connessi al sistema di distribuzione;

33)   «punto di ricarica»: un'interfaccia in grado di caricare un veicolo elettrico per volta o di sostituire la batteria di un veicolo elettrico per volta;

34)   «trasmissione»: il trasporto di energia elettrica sul sistema interconnesso ad altissima tensione e ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti finali o ai distributori, ma non comprendente la fornitura;

35)   «gestore del sistema di trasmissione»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasmissione in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica;

36)   «utente del sistema»: la persona fisica o giuridica che rifornisce un sistema di trasmissione o un sistema di distribuzione o è da esso rifornita;

37)   «generazione»: la produzione di energia elettrica;

38)   «produttore»: la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica;

39)   «interconnettore»: apparecchiatura per collegare le reti elettriche;

40)   «sistema interconnesso»: un complesso di sistemi di trasmissione e di distribuzione collegati mediante uno o più interconnettori;

41)   «linea diretta»: linea elettrica che collega un sito di generazione isolato con un cliente isolato ovvero linea elettrica che collega un produttore e un'impresa fornitrice di energia elettrica per approvvigionare direttamente i propri impianti, le società controllate e i clienti;

42)   «piccolo sistema isolato»: ogni sistema che aveva un consumo inferiore a 3 000 GWh nel 1996, ove meno del 5 % del consumo annuo è ottenuto dall'interconnessione con altri sistemi;

43)   «piccolo sistema connesso»: ogni sistema che aveva un consumo inferiore a 3 000 GWh nel 1996, ove più del 5 % del consumo annuo è ottenuto dall'interconnessione con altri sistemi;

44)   «congestione»: la congestione quale definita all'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 2019/943;

45)   «bilanciamento»: il bilanciamento quale definito all'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2019/943;

46)   «energia di bilanciamento»: l'energia di bilanciamento quale definita all'articolo 2, punto 11), regolamento (UE) 2019/943;

47)   «responsabile del bilanciamento»: quale definito all'articolo 2, punto 14), regolamento (UE) 2019/943;

48)   «servizio ancillare»: il servizio necessario per la gestione di un sistema di trasmissione o di distribuzione compresi il bilanciamento e i servizi ancillari non relativi alla frequenza, ma esclusa la gestione della congestione;

49)   «servizio ancillare non relativo alla frequenza»: un servizio utilizzato da un gestore del sistema di trasmissione o un gestore del sistema di distribuzione per la regolazione della tensione in regime stazionario, le immissioni rapide di corrente reattiva, l'inerzia per la stabilità della rete locale, la corrente di corto circuito, la capacità di black start e la capacità di funzionamento in isola;

50)   «centro di coordinamento regionale»: un centro di coordinamento regionale istituito a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2019/943;

51)   «componenti di rete pienamente integrate»: componenti di rete che sono integrate nel sistema di trasmissione o distribuzione, compresi gli impianti di stoccaggio, e utilizzate al solo scopo di assicurare un funzionamento sicuro e affidabile del sistema di trasmissione o distribuzione e non per il bilanciamento o la gestione della congestione;

52)   «impresa elettrica integrata»: un'impresa verticalmente integrata o un'impresa orizzontalmente integrata;

53)   «impresa verticalmente integrata»: un'impresa elettrica o un gruppo di imprese elettriche nelle quali la stessa persona o le stesse persone hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese esercita almeno una delle attività di trasmissione o distribuzione, e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura;

54)   «impresa orizzontalmente integrata»: un'impresa elettrica che svolge almeno una delle funzioni di generazione per la vendita o di trasmissione o di distribuzione o di fornitura, nonché un'altra attività che non rientra nel settore dell'energia elettrica;

55)   «impresa collegata»: un'impresa affiliata quale definita all'articolo 2, punto 12), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (18), e un'impresa appartenente agli stessi soci;

56)   «controllo»: diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa, in particolare attraverso:

a)

diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa;

b)

diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa;

57)   «impresa elettrica»: ogni persona fisica o giuridica, esclusi tuttavia i clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: generazione, trasmissione, distribuzione, aggregazione, gestione della domanda, stoccaggio, fornitura o acquisto di energia elettrica, che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici e/o di manutenzione legati a queste funzioni;

58)   «sicurezza»: la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica e la sicurezza tecnica;

59)   «stoccaggio di energia»: nel sistema elettrico, il differimento dell'utilizzo finale dell'energia elettrica a un momento successivo alla sua generazione, o la conversione di energia elettrica in una forma di energia che può essere stoccata, lo stoccaggio di tale energia e la sua successiva riconversione in energia elettrica o l'uso sotto forma di un altro vettore energetico;

60)   «impianto di stoccaggio dell'energia»: nel contesto della rete elettrica, un impianto dove avviene lo stoccaggio di energia.

CAPO II

NORME GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA

Articolo 3

Mercato dell'energia elettrica competitivo, incentrato sui consumatori, flessibile e non discriminatorio

1.   Gli Stati membri assicurano che il diritto nazionale non ostacoli indebitamente gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, la partecipazione dei consumatori, anche mediante la gestione della domanda, gli investimenti, in particolare, nella generazione flessibile e variabile di energia, lo stoccaggio di energia, o la diffusione della mobilità elettrica o di nuovi interconnettori tra gli Stati membri, e assicurano altresì che i prezzi dell'energia elettrica rispecchino la domanda e l'offerta effettive.

2.   Quando sviluppano nuovi interconnettori gli Stati membri tengono conto degli obiettivi di interconnessione elettrica di cui all'articolo 4, lettera d), punto 1, del regolamento (UE) 2018/1999.

3.   Gli Stati membri assicurano che nel mercato interno dell'energia elettrica non vi siano barriere ingiustificate per quanto riguarda l'ingresso nel mercato, il suo funzionamento e l'uscita dallo stesso, fatte salve le competenze che gli Stati membri mantengono in relazione ai paesi terzi.

4.   Gli Stati membri garantiscono condizioni di parità in cui le imprese elettriche sono soggette a norme, a oneri e a un trattamento trasparenti, proporzionati e non discriminatori, in particolare per quanto riguarda la responsabilità del bilanciamento, l'accesso ai mercati all'ingrosso, l'accesso ai dati, il procedimento di cambio fornitore e i regimi di fatturazione e, ove applicabile, la concessione di licenze.

5.   Gli Stati membri assicurano che i partecipanti al mercato provenienti da paesi terzi che operano nel mercato interno dell'energia elettrica rispettino il diritto applicabile dell'Unione e nazionale, comprese le normative riguardanti la politica in materia di ambiente e sicurezza.

Articolo 4

Libertà di scelta del fornitore

Gli Stati membri assicurano che tutti i clienti siano liberi di acquistare energia elettrica dal produttore o fornitore di loro scelta e assicurano che tutti i clienti siano liberi di avere più di un contratto di fornitura di energia elettrica allo stesso tempo, purché siano stabiliti i punti di connessione e misurazione richiesti.

Articolo 5

Prezzi di fornitura basati sul mercato

1.   I fornitori hanno la facoltà di determinare il prezzo della fornitura di energia elettrica ai clienti. Gli Stati membri adottano provvedimenti opportuni per assicurare un'effettiva concorrenza tra i fornitori.

2.   Gli Stati membri assicurano la protezione dei clienti in condizioni di povertà energetica e dei clienti civili vulnerabili di cui agli articoli 28 e 29 con politiche sociali o mezzi diversi dagli interventi pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono attuare interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica ai clienti civili in condizioni di povertà energetica o vulnerabili. Tali interventi pubblici sono soggetti alle condizioni indicate ai paragrafi 4 e 5.

4.   Gli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica:

a)

perseguono un interesse economico generale e non vanno al di là di quanto è necessario per conseguire tale interesse economico generale;

b)

sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili;

c)

garantiscono la parità di accesso ai clienti da parte delle imprese di energia elettrica dell'Unione;

d)

sono limitati nel tempo e proporzionati in considerazione dei beneficiari;

e)

non comportano costi aggiuntivi per i partecipanti al mercato in modo discriminatorio.

5.   Qualsiasi Stato membro che attui interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica in conformità del paragrafo 3 del presente articolo si conforma altresì all'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), e all'articolo 24 del regolamento (UE) 2018/1999, indipendentemente dal fatto che lo Stato membro in questione registri o meno un numero significativo di famiglie in condizioni di povertà energetica.

6.   Ai fini di un periodo di transizione volto a creare una concorrenza effettiva tra fornitori per i contratti di fornitura di energia elettrica e a conseguire una definizione dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica che sia pienamente efficace e basata sul mercato ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri possono attuare interventi pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica ai clienti civili e alle microimprese che non beneficiano degli interventi pubblici a norma del paragrafo 3.

7.   Gli interventi pubblici di cui al paragrafo 6 sono conformi ai criteri di cui al paragrafo 4 e:

a)

sono accompagnati da una serie di misure volte a conseguire una concorrenza effettiva e da una metodologia per valutare i progressi compiuti riguardo a tali misure;

b)

sono stabiliti utilizzando una metodologia che garantisce il trattamento non discriminatorio dei fornitori;

c)

sono stabiliti a un prezzo al di sopra del costo, ad un livello tale da consentire un'effettiva concorrenza sui prezzi;

d)

sono progettati in modo da ridurre al minimo eventuali impatti negativi sul mercato all'ingrosso dell'energia elettrica;

e)

garantiscono che tutti i beneficiari di tali interventi pubblici abbiano la possibilità di scegliere offerte di mercato competitive e siano informati direttamente, almeno ogni trimestre, della disponibilità di offerte e risparmi sul mercato competitivo, in particolare di contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica e garantiscono che ricevano assistenza per passare a un'offerta basata sul mercato;

f)

garantiscono che, a norma degli articoli 19 e 21, tutti i beneficiari di tali interventi pubblici abbiano il diritto di essere dotati di contatori intelligenti e ne sia offerta loro l'installazione senza costo iniziale supplementare per tali clienti, siano informati direttamente della possibilità di installare contatori intelligenti e ricevano l'assistenza necessaria.

g)

non danno luogo a sussidi incrociati diretti fra i clienti riforniti ai prezzi del mercato libero e quelli riforniti ai prezzi di fornitura regolati.

8.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate a norma dei paragrafi 3 e 6 entro un mese dalla data di adozione e possono attuarle con effetto immediato. La notifica è corredata di una spiegazione dei motivi per cui altri strumenti non sono stati sufficienti per raggiungere l'obiettivo perseguito, del modo in cui sono garantiti i requisiti di cui ai paragrafi 4 e 7 e degli effetti delle misure notificate sulla concorrenza. La notifica illustra la gamma dei beneficiari, la durata delle misure e il numero di clienti civili interessati dalla misura e spiega le modalità di determinazione dei prezzi regolati.

9.   Entro il 1o gennaio 2022 e il 1o gennaio 2025, gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni sull'attuazione del presente articolo e sulla necessità e la proporzionalità degli interventi pubblici a norma del presente articolo, nonché una valutazione dei progressi compiuti nella creazione di una concorrenza effettiva tra i fornitori e nella transizione verso prezzi basati sul mercato. Gli Stati membri che applicano prezzi regolati conformemente al paragrafo 6 riferiscono in merito alla conformità alle condizioni di cui al paragrafo 7, compresa la conformità dei fornitori tenuti ad applicare tali interventi, nonché in merito all'impatto dei prezzi regolati sulle finanze di tali fornitori.

10.   Entro il 31 dicembre 2025, la Commissione riesamina l'attuazione del presente articolo e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione con l'obiettivo di conseguire una definizione dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica basata sul mercato, unitamente a o seguita da, se del caso, una proposta legislativa. Tale proposta legislativa può includere una data finale per i prezzi regolati.

Articolo 6

Accesso di terzi

1.   Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati conformemente all'articolo 59 prima della loro entrata in vigore e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore.

2.   Il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione può rifiutare l'accesso ove manchi la capacità necessaria. Il rifiuto è debitamente motivato, con particolare riguardo all'articolo 9, e basato su criteri oggettivi e giustificati sul piano tecnico ed economico. Gli Stati membri o, qualora gli Stati membri abbiano così disposto, le autorità di regolazione di tali Stati membri garantiscono che tali criteri siano applicati in modo coerente e che l'utente del sistema a cui sia stato negato l'accesso possa ricorrere a una procedura di risoluzione delle controversie. Ove opportuno, le autorità di regolazione provvedono altresì affinché, nel caso venga rifiutato l'accesso, il gestore del sistema di trasmissione o il gestore del sistema di distribuzione fornisca adeguate informazioni sulle misure necessarie per rafforzare la rete. Tali informazioni sono fornite in tutti i casi in cui sia stato rifiutato l'accesso a punti di ricarica. La parte che richiede queste informazioni può essere tenuta a pagare un corrispettivo ragionevole, corrispondente al costo del rilascio dell'informazione.

3.   Il presente articolo si applica anche alle comunità energetiche dei cittadini che gestiscono reti di distribuzione.

Articolo 7

Linee dirette

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a consentire che:

a)

tutti i produttori e le imprese fornitrici di energia elettrica stabiliti nel loro territorio riforniscano mediante una linea diretta i propri impianti, le società controllate e i clienti, senza essere soggetti a procedure amministrative o costi sproporzionati;

b)

tutti i clienti nel loro territorio siano riforniti, individualmente o collettivamente, mediante una linea diretta da produttori e da imprese fornitrici.

2.   Gli Stati membri stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di linee dirette nel proprio territorio. Tali criteri devono essere obiettivi e non discriminatori.

3.   La possibilità di approvvigionamento mediante una linea diretta di cui al presente articolo, paragrafo 1, lascia impregiudicata la possibilità di concludere contratti di fornitura di energia elettrica a norma dell'articolo 6.

4.   Gli Stati membri possono subordinare le autorizzazioni a costruire una linea diretta al diniego di accesso ai sistemi ai sensi dell'articolo 6 o, a seconda dei casi, all'avvio di una procedura di risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 60.

5.   Gli Stati membri possono negare l'autorizzazione di una linea diretta qualora il rilascio di tale autorizzazione ostacoli l'applicazione delle disposizioni in materia di obblighi di servizio pubblico di cui all' articolo 9. Il rifiuto deve essere debitamente motivato.

Articolo 8

Procedura di autorizzazione per nuove capacità

1.   Per la costruzione di nuovi impianti di generazione gli Stati membri adottano una procedura di autorizzazione informata a criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione.

2.   Gli Stati membri stabiliscono i criteri di rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di impianti di generazione sul loro territorio. In fase di determinazione de gli opportuni criteri, gli Stati membri tengono in considerazione:

a)

la sicurezza tecnica e fisica della rete elettrica, degli impianti e della relativa apparecchiatura;

b)

la protezione della salute e della sicurezza pubblica;

c)

la protezione dell'ambiente;

d)

l'assetto del territorio e la localizzazione;

e)

l'uso del suolo pubblico;

f)

l'efficienza energetica;

g)

la natura delle fonti primarie;

h)

le caratteristiche specifiche del richiedente quali la capacità tecnica, economica e finanziaria delle imprese;

i)

la conformità alle misure adottate in forza dell'articolo 9;

j)

il contributo della capacità di generazione al conseguimento dell'obiettivo generale dell'Unione di una quota pari almeno al 32 % di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (19);

k)

il contributo della capacità di generazione alla riduzione delle emissioni; e

l)

le alternative alla costruzione di nuovi impianti di generazione, tra cui le soluzioni per la gestione della domanda e lo stoccaggio di energia.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché sussistano procedure di autorizzazione specifiche, semplificate e razionalizzate per i piccoli impianti di generazione decentrata e/o distribuita che tengano conto della loro dimensione e del loro impatto potenziale limitati.

Gli Stati membri possono fissare orientamenti per detta procedura di autorizzazione specifica. Le autorità di regolazione o le altre autorità nazionali competenti, comprese le autorità per la pianificazione, riesaminano detti orientamenti e possono raccomandare delle modifiche.

Qualora gli Stati membri abbiano stabilito particolari procedure di autorizzazione in merito all'assetto del territorio applicate ai maggiori progetti di nuove infrastrutture nella capacità di generazione, gli Stati membri, ove opportuno, includono la costruzione della nuova capacità di generazione nel campo di applicazione di dette procedure e le attuano in modo non discriminatorio secondo un calendario adeguato.

4.   I criteri e le procedure di autorizzazione sono resi pubblici. I richiedenti sono informati dei motivi del rifiuto dell'autorizzazione. I motivi devono essere obiettivi e non discriminatori, debitamente fondati e adeguatamente documentati. I richiedenti dispone di procedure di ricorso.

Articolo 9

Obblighi di servizio pubblico

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese elettriche operino secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato dell'energia elettrica concorrenziale, sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.

2.   Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del TFUE, in particolare dell'articolo 106, gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresi la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell'ambiente, compresa l'efficienza energetica, l'energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima. Questi obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono alle imprese dell'Unione che operano nel settore dell'energia elettrica parità di accesso ai consumatori nazionali. Gli obblighi di servizio pubblico relativi alla fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica si conformano ai requisiti di cui all'articolo 5 della presente direttiva.

3.   Ove siano previste compensazioni finanziarie, altre forme di compensazione e diritti esclusivi che uno Stato riconosce per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, paragrafo 2, o per la fornitura del servizio universale di cui all'articolo 27, ciò avviene in maniera trasparente e non discriminatoria.

4.   Nel recepire la presente direttiva gli Stati membri informano la Commissione di tutte le misure adottate per adempiere agli obblighi di servizio universale e di servizio pubblico, compresa la tutela dei consumatori e dell'ambiente, ed in merito ai possibili effetti sulla concorrenza nazionale ed internazionale, a prescindere dal fatto che tali misure richiedano o meno una deroga alla presente direttiva. Successivamente informano ogni due anni la Commissione delle modifiche apportate a dette misure, a prescindere dal fatto che tali misure richiedano o meno una deroga alla presente direttiva.

5.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare gli articoli 6, 7 e 8 della presente direttiva nella misura in cui la loro applicazione osti all'adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi che incombono alle imprese elettriche nell'interesse economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non venga talmente compromesso da nuocere agli interessi dell'Unione. Gli interessi dell'Unione comprendono, tra l'altro, la concorrenza nei confronti dei clienti ai sensi dell'articolo 106 TFUE e della presente direttiva.

CAPO III

RESPONSABILIZZAZIONE E TUTELA DEI CONSUMATORI

Articolo 10

Diritti contrattuali di base

1.   Gli Stati membri provvedono a che tutti i clienti finali abbiano il diritto di essere riforniti di energia elettrica da un fornitore — ove questi accetti — a prescindere dallo Stato membro in cui il fornitore sia registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme applicabili in materia di scambi e bilanciamento. In detto ambito, gli Stati membri adottano ogni misura necessaria affinché le procedure amministrative non siano discriminatorie nei confronti dei fornitori già registrati in un altro Stato membro.

2.   Fatte salve le norme dell'Unione relative alla tutela dei consumatori, nella fattispecie la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (20) e la direttiva 93/13/CEE del Consiglio (21), gli Stati membri assicurano che i clienti finali godano dei diritti di cui al presente articolo, paragrafi da 3 a 12.

3.   I clienti finali hanno il diritto a un contratto con il loro fornitore che specifichi:

a)

l'identità e l'indirizzo del fornitore;

b)

i servizi forniti, i livelli di qualità del servizio offerti e la data dell'allacciamento iniziale;

c)

i tipi di servizio di manutenzione offerti;

d)

i mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti, gli addebiti per manutenzione e i prodotti o servizi a pacchetto;

e)

la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione del contratto e dei servizi, ivi compresi i prodotti o servizi offerti a pacchetto con tali servizi, nonché se sia consentito risolvere il contratto senza oneri;

f)

l'indennizzo e le modalità di rimborso applicabili se i livelli di qualità del servizio stipulati non sono raggiunti, anche in caso di fatturazione imprecisa o tardiva;

g)

le modalità di avvio di una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie conformemente all'articolo 26;

h)

informazioni sui diritti dei consumatori, incluse le informazioni sulla gestione dei reclami e su tutti gli aspetti di cui al presente paragrafo, chiaramente indicate sulla fattura o nei siti web delle imprese di energia elettrica.

Le condizioni devono essere eque e comunicate chiaramente in anticipo. Tali informazioni sono comunque trasmesse prima della conclusione o della conferma del contratto. Qualora il contratto sia concluso mediante un intermediario, le informazioni concernenti gli aspetti di cui al presente paragrafo sono anch'esse comunicate prima della stipulazione del contratto.

I clienti finali ricevono una sintesi delle principali condizioni contrattuali, in maniera evidenziata e con un linguaggio semplice e conciso.

4.   I clienti finali ricevono adeguata comunicazione dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali e sono informati del loro diritto di risolvere il contratto al momento della comunicazione. I fornitori avvisano direttamente i loro clienti finali, in maniera trasparente e comprensibile, di eventuali adeguamenti del prezzo di fornitura e dei motivi e prerequisiti di tale adeguamento e della sua entità, in tempo utile e comunque entro due settimane, o entro un mese nel caso dei clienti civili, prima della data di applicazione dell'adeguamento. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali possano risolvere il contratto, in caso di rifiuto delle nuove condizioni contrattuali o di adeguamenti del prezzo di fornitura notificati dal fornitore.

5.   I fornitori forniscono ai clienti finali informazioni trasparenti sui prezzi e sulle tariffe vigenti e sulle condizioni tipo per quanto riguarda l'accesso ai servizi di energia elettrica e l'uso dei medesimi.

6.   I fornitori offrono ai clienti finali un'ampia gamma di metodi di pagamento. I metodi di pagamento non devono creare discriminazioni indebite tra i consumatori. Eventuali differenze negli oneri relativi ai metodi di pagamento o ai sistemi di prepagamento devono essere oggettive, non discriminatorie e proporzionate e non superano i costi diretti a carico del beneficiario per l'uso di uno specifico metodo di pagamento o di un sistema di prepagamento, in conformità dell'articolo 62 della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (22).

7.   Ai sensi del paragrafo 6, i clienti civili che hanno accesso ai sistemi di prepagamento non sono messi in condizioni di svantaggio dai sistemi di prepagamento.

8.   I fornitori offrono ai clienti finali condizioni generali eque e trasparenti, che sono fornite in un linguaggio semplice e univoco, e non devono contenere ostacoli non contrattuali all'esercizio dei diritti dei consumatori, come esempio un'eccessiva documentazione contrattuale. I clienti sono protetti dai metodi di vendita sleali o ingannevoli.

9.   I clienti finali hanno diritto a un buon livello di prestazione dei servizi e gestione dei reclami da parte del proprio fornitore. I fornitori gestiscono i reclami in modo semplice, equo e rapido.

10.   Nell'accedere al servizio universale ai sensi delle disposizioni adottate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 27, i clienti finali sono informati sui loro diritti in materia di servizio universale.

11.   I clienti civili ricevono dai fornitori informazioni adeguate sulle misure alternative alla disconnessione con sufficiente anticipo rispetto alla data prevista di interruzione della fornitura. Tali misure alternative possono riferirsi a fonti di sostegno per evitare la disconnessione, a sistemi di prepagamento, ad audit energetici, a servizi di consulenza energetica, a piani di pagamento alternativi, a consulenza per la gestione dell'indebitamento o a moratorie della disconnessione e non dovrebbero comportare costi supplementari per i clienti confrontati a una disconnessione.

12.   I clienti finali ricevono dai fornitori una fattura di conguaglio definitivo a seguito di un eventuale cambiamento del fornitore non oltre sei settimane dopo aver effettuato un cambiamento.

Articolo 11

Diritto a un contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica

1.   Gli Stati membri provvedono affinché il quadro normativo nazionale consenta ai fornitori di offrire contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica. Gli Stati membri assicurano che i clienti finali dotati di un contatore intelligente possano concludere, su richiesta, un contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica con almeno un fornitore e con ogni fornitore che abbia più di 200 000 clienti finali.

2.   Gli Stati membri assicurano che i clienti finali siano pienamente informati dai fornitori circa le opportunità, i costi e i rischi derivanti da tali contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica e assicurano che i fornitori siano tenuti a fornire di conseguenza informazioni ai clienti finali, anche con riferimento alla necessità di far installare un contatore di energia elettrica adeguato. Le autorità di regolazione monitorano gli sviluppi del mercato, valutano i rischi che i nuovi prodotti e servizi possono comportare e si occupano delle pratiche abusive.

3.   I fornitori devono ottenere il consenso di ogni cliente finale prima che tale cliente passi a un contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica.

4.   Per almeno dieci anni dopo l'introduzione dei contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica, gli Stati membri o le loro autorità di regolazione effettuano un monitoraggio e pubblicano una relazione annuale sui principali sviluppi relativi a tali contratti, prendendo in considerazione, fra l'altro, le offerte di mercato e l'impatto sulle bollette dei consumatori, con particolare riguardo al livello di volatilità dei prezzi.

Articolo 12

Diritto di cambiare e norme sui relativi oneri

1.   Il cambio di fornitore o partecipante al mercato coinvolto nell'aggregazione è effettuato nel più breve tempo possibile. Gli Stati membri assicurano che i clienti che desiderano cambiare il fornitore o i partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione, nel rispetto delle condizioni contrattuali, abbiano diritto a tale cambio al massimo entro tre settimane dalla data della richiesta. Non oltre il 1o gennaio 2026 il processo tecnico del passaggio da un fornitore all'altro non deve richiedere più di 24 ore e deve essere possibile in qualsiasi giorno lavorativo.

2.   Gli Stati membri assicurano che almeno i clienti civili e le piccole imprese non debbano pagare alcun onere per il cambio di fornitore.

3.   In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono consentire ai fornitori o ai partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione di imporre oneri di risoluzione del contratto ai clienti che risolvano volontariamente un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso prima della scadenza, purché tali oneri rientrino in un contratto che il cliente ha sottoscritto volontariamente e siano comunicati in modo chiaro al cliente prima della sottoscrizione del contratto. Detti oneri devono essere proporzionati e non eccedere la perdita economica diretta incorsa dal fornitore o dal partecipante al mercato coinvolto nell'aggregazione risultante dalla risoluzione del contratto da parte del cliente, compresi i costi di eventuali pacchetti di investimenti o servizi già forniti al consumatore nell'ambito del contratto. L'onere della prova della perdita economica diretta è a carico del fornitore o del partecipante al mercato coinvolto nell'aggregazione e la legittimità degli oneri di risoluzione del contratto è soggetta al controllo dell'autorità di regolazione o di un'altra autorità nazionale competente.

4.   Gli Stati membri provvedono a che il diritto di cambiare fornitore o partecipante al mercato coinvolto nell'aggregazione sia riconosciuto ai clienti in modo non discriminatorio per quanto riguarda i costi, gli oneri e i tempi.

5.   I clienti civili hanno il diritto di partecipare a programmi collettivi di cambio di fornitore. Gli Stati membri eliminano tutti gli ostacoli normativi o amministrativi per il cambio collettivo di fornitore, predisponendo nel contempo un quadro che garantisca la massima protezione dei consumatori per evitare eventuali pratiche abusive.

Articolo 13

Contratto di aggregazione

1.   Gli Stati membri assicurano che tutti i clienti siano liberi di acquistare e vendere servizi di energia elettrica, compresa l'aggregazione, diversi dalla fornitura, indipendentemente dal loro contratto di fornitura di energia elettrica e da un'impresa elettrica di loro scelta.

2.   Gli Stati membri assicurano che, qualora un cliente finale intenda stipulare un contratto di aggregazione, questi abbia il diritto di procedere senza il consenso delle imprese elettriche del cliente finale.

Gli Stati membri assicurano che i partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione informino in maniera esaustiva i clienti circa i termini e le condizioni dei contratti che offrono loro.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché sia garantito ai clienti finali il diritto di ricevere gratuitamente, almeno una volta per ogni periodo di fatturazione, se richiesto dal cliente, tutti i pertinenti dati di gestione della domanda e quelli relativi all'energia elettrica fornita e venduta.

4.   Gli Stati membri assicurano che i diritti di cui ai paragrafi 2 e 3 siano riconosciuti a tutti i clienti finali in modo non discriminatorio per quanto riguarda i costi, gli oneri o i tempi. In particolare, gli Stati membri assicurano che i clienti non siano soggetti a requisiti tecnici e amministrativi, procedure o oneri discriminatori da parte dei propri fornitori sulla base del fatto che essi abbiano o meno un contratto con un partecipante al mercato coinvolto nell'aggregazione.

Articolo 14

Strumenti di confronto

1.   Gli Stati membri assicurano che almeno i clienti civili e le microimprese aventi un consumo annuale previsto inferiore a 100 000 kWh abbiano accesso gratuitamente ad almeno uno strumento di confronto delle offerte dei fornitori, comprese le offerte di contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica. I clienti sono informati della disponibilità di tali strumenti nelle loro fatture o unitamente alle stesse o con altri mezzi. Gli strumenti soddisfano almeno i seguenti requisiti:

a)

sono indipendenti dai partecipanti al mercato e assicurano che le imprese elettriche siano trattate alla pari nei risultati delle ricerche;

b)

indicano chiaramente il proprietario e la persona fisica o giuridica che gestisce e controlla lo gli strumenti e forniscono informazioni sulle modalità di finanziamento degli strumenti;

c)

definiscono e indicano i criteri chiari e oggettivi su cui si deve basare il confronto, compresi i servizi;

d)

usano un linguaggio semplice e privo di ambiguità;

e)

forniscono informazioni corrette e aggiornate, e indicano la data dell'ultimo aggiornamento;

f)

sono accessibili per le persone con disabilità in quanto sono percepibili, riconoscibili, comprensibili e affidabili;

g)

forniscono una procedura efficace per segnalare le informazioni errate sulle offerte pubblicate; e

h)

effettuano confronti, limitando i dati personali richiesti a quanto strettamente necessario per il confronto.

Gli Stati membri garantiscono che almeno uno strumento contempli il mercato nel suo insieme. Se vari strumenti coprono il mercato, essi comprendono una gamma quanto più possibile completa di offerte di energia elettrica che copra una parte significativa del mercato e, se tali strumenti non forniscono un quadro completo del mercato, una chiara indicazione in tal senso prima di mostrare i risultati.

2.   Gli strumenti di cui al paragrafo 1 possono essere gestiti da qualsiasi soggetto, ivi inclusi le società private e le autorità o gli enti pubblici.

3.   Gli Stati membri designano un'autorità competente incaricata di rilasciare marchi di fiducia agli strumenti di confronto che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1 e di garantire che gli strumenti di confronto recanti un marchio di fiducia continuino a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1. Tale autorità è indipendente dai partecipanti al mercato e dai gestori di strumenti di confronto.

4.   Gli Stati membri possono esigere che gli strumenti di confronto di cui al paragrafo 1 includano criteri comparativi relativi alla natura dei servizi offerti dai fornitori.

5.   Ogni strumento di confronto delle offerte dei partecipanti al mercato è ammesso a richiedere un marchio di fiducia in conformità del presente articolo su base volontaria e non discriminatoria.

6.   In deroga ai paragrafi 3 e 5, gli Stati membri possono scegliere di non prevedere il rilascio del marchio di fiducia per gli strumenti di confronto qualora un'autorità pubblica o un ente pubblico fornisca uno strumento di confronto che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1.

Articolo 15

Clienti attivi

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali abbiano il diritto di agire in qualità di clienti attivi senza essere soggetti a requisiti tecnici o a requisiti amministrativi, procedure e oneri discriminatori o sproporzionati, e a oneri di rete che non rispecchiano i costi.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i clienti attivi:

a)

abbiano il diritto di operare direttamente o in maniera aggregata;

b)

abbiano il diritto di vendere energia elettrica autoprodotta, anche attraverso accordi per l'acquisto di energia elettrica;

c)

abbiano il diritto di partecipare a meccanismi di flessibilità e a meccanismi di efficienza energetica;

d)

abbiano il diritto di delegare a un terzo la gestione degli impianti necessari per le loro attività, compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione, senza che il terzo sia considerato un cliente attivo;

e)

siano soggetti a oneri di rete che rispecchino i costi, siano trasparenti e non discriminatori e contabilizzino separatamente l'energia elettrica immessa in rete e quella assorbita dalla rete, in conformità dell'articolo 59, paragrafo 9, della presente direttiva e dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2019/943, così da garantire che contribuiscano in modo adeguato ed equilibrato alla ripartizione globale dei costi del sistema;

f)

siano finanziariamente responsabili degli squilibri che apportano alla rete elettrica; in tal misura, sono responsabili del bilanciamento o delegano la propria responsabilità di bilanciamento in conformità dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/943.

3.   L'ordinamento nazionale degli Stati membri può contenere disposizioni diverse che si applicano ai clienti attivi individuali e consorziati, a condizione che tutti i diritti e gli obblighi di cui al presente articolo si applichino a tutti i clienti attivi. Qualsiasi differenza di trattamento nei confronti dei clienti attivi consorziati deve essere proporzionata e debitamente giustificata.

4.   Gli Stati membri in cui vigono meccanismi che non contabilizzano separatamente l'energia elettrica immessa in rete e quella assorbita dalla rete non concedono nuovi diritti nel quadro di tali meccanismi dopo il 31 dicembre 2023. In ogni caso i clienti soggetti a meccanismi vigenti devono avere la possibilità di optare in qualsiasi momento per un nuovo meccanismo che contabilizzi separatamente l'energia elettrica immessa in rete e quella assorbita dalla rete come base per il calcolo degli oneri di rete.

5.   Gli Stati membri assicurano che i clienti attivi proprietari di un impianto di stoccaggio di energia:

a)

abbiano diritto alla connessione alla rete in un arco di tempo ragionevole dopo la relativa richiesta, purché siano soddisfatte tutte le condizioni necessarie, quali la responsabilità del bilanciamento e la misurazione adeguata;

b)

non siano soggetti ad alcun doppio onere, compresi gli oneri di rete, per l'energia elettrica immagazzinata che rimane nella loro disponibilità o per la prestazione di servizi di flessibilità ai gestori dei sistemi;

c)

non siano soggetti a requisiti o oneri sproporzionati in materia di licenze;

d)

siano autorizzati a fornire diversi servizi contemporaneamente, se tecnicamente possibile.

Articolo 16

Comunità energetiche dei cittadini

1.   Gli Stati membri prevedono un quadro normativo di riferimento per le comunità energetiche dei cittadini che assicuri che:

a)

la partecipazione a una comunità energetica dei cittadini sia aperta e volontaria;

b)

i membri o i soci di una comunità energetica dei cittadini abbiano il diritto di uscire dalla comunità, caso in cui si applica l'articolo 12;

c)

i membri o i soci di una comunità energetica dei cittadini non perdano i loro diritti e obblighi di clienti civili o clienti attivi;

d)

il pertinente gestore del sistema di distribuzione previo pagamento di un'equa compensazione valutata dall'autorità di regolazione, cooperi con le comunità energetiche dei cittadini per agevolare i trasferimenti di energia elettrica al loro interno;

e)

le comunità energetiche dei cittadini siano soggette a procedure e oneri non discriminatori, equi, proporzionati e trasparenti, anche in relazione alla registrazione e alla concessione di licenze, e a oneri di rete trasparenti, non discriminatori e che rispecchiano i costi in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2019/943, in modo da garantire che contribuiscano in modo adeguato ed equilibrato alla ripartizione complessiva dei costi del sistema.

2.   Gli Stati membri possono prevedere, nel quadro normativo, che le comunità energetiche dei cittadini:

a)

siano aperte alla partecipazione transfrontaliera;

b)

abbiano il diritto di possedere, istituire, acquistare o locare reti di distribuzione e di gestirle autonomamente alle condizioni di cui al presente articolo, paragrafo 4;

c)

siano soggette alle esenzioni previste dall'articolo 38, paragrafo 2.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le comunità energetiche dei cittadini:

a)

possano accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica direttamente o in maniera aggregata in modo non discriminatorio;

b)

siano trattate in modo non discriminatorio e proporzionato riguardo alle loro attività e ai loro diritti e obblighi in qualità di clienti finali, produttori, fornitori, gestori dei sistemi di distribuzione o partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione;

c)

siano finanziariamente responsabili degli squilibri che apportano alla rete elettrica; in tal misura, sono responsabili del bilanciamento o delegano la propria responsabilità di bilanciamento in conformità dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/943;

d)

per quanto riguarda il consumo di energia elettrica autoprodotta, siano trattate come clienti attivi in conformità dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera e);

e)

abbiano il diritto di organizzare all'interno della comunità energetica dei cittadini la condivisione dell'energia elettrica prodotta dalle unità di produzione di proprietà della comunità, fatti salvi altri requisiti stabiliti nel presente articolo e purché i membri della comunità conservino i diritti e gli obblighi in quanto consumatori finali.

Ai fini del primo comma, lettera e), la condivisione dell'elettricità lascia impregiudicati gli oneri di rete, le tariffe e le imposte applicabili, sulla base di un'analisi costi-benefici trasparente delle risorse distribuite di energia sviluppata dall'autorità nazionale competente.

4.   Gli Stati membri possono decidere di concedere alle comunità energetiche dei cittadini il diritto di gestire la rete di distribuzione nella loro zona di gestione e di istituire le pertinenti procedure, fatte salve le disposizioni del capo IV e le altre norme e regolamentazioni applicabili ai gestori dei sistemi di distribuzione. Qualora tale diritto venga concesso, gli Stati membri provvedono affinché le comunità energetiche dei cittadini:

a)

abbiano il diritto di concludere un accordo per il funzionamento della rete della comunità con il pertinente gestore del sistema di distribuzione o gestore del sistema di trasmissione a cui è collegata la loro rete;

b)

siano soggette ad adeguati oneri di rete nei punti di collegamento tra la loro rete e la rete di distribuzione al di fuori della stessa comunità energetica dei cittadini e che tali oneri di rete tengano conto contabilizzino separatamente dell'energia elettrica immessa nella rete di distribuzione e di quella consumata dalla rete di distribuzione al di fuori della comunità energetica dei cittadini, in conformità dell'articolo 59, paragrafo 7;

c)

non discriminino o arrechino danno ai clienti che restano connessi al sistema di distribuzione.

Articolo 17

Gestione della domanda mediante aggregatori

1.   Gli Stati membri consentono e promuovono la partecipazione della gestione della domanda mediante aggregatori. Gli Stati membri consentono ai clienti finali, compresi quelli che offrono la gestione della domanda mediante aggregatori, di partecipare insieme con i produttori, in modo non discriminatorio, a tutti i mercati dell'energia elettrica.

2.   Gli Stati membri assicurano che i gestori dei sistemi di trasmissione e dei sistemi di distribuzione, allorché acquistano servizi ancillari, trattino i partecipanti al mercato coinvolti nella gestione della domanda mediante aggregatori in modo non discriminatorio insieme con i produttori, sulla base delle loro capacità tecniche.

3.   Gli Stati membri assicurano che il pertinente quadro normativo contenga almeno i seguenti elementi:

a)

il diritto di ogni partecipante al mercato coinvolto nell'aggregazione, compresi gli aggregatori indipendenti, di entrare nei mercati dell'energia elettrica senza il consenso di altri partecipanti al mercato;

b)

norme non discriminatorie e trasparenti che assegnino chiaramente ruoli e responsabilità a tutte le imprese del settore dell'energia elettrica e ai clienti;

c)

norme e procedure trasparenti e non discriminatorie per lo scambio di dati tra partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione e altre imprese elettriche, tali da assicurare un facile accesso ai dati su base paritaria e non discriminatoria, garantendo nel contempo la piena protezione delle informazioni commercialmente sensibili e dei dati personali dei clienti;

d)

un obbligo per i partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione di essere finanziariamente responsabili degli sbilanciamenti che apportano alla rete elettrica; in tale nella misura sono responsabili del bilanciamento o delegano la propria responsabilità di bilanciamento in conformità dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/943;

e)

una disposizione in base a cui i clienti finali che hanno sottoscritto un contratto con aggregatori indipendenti non incorrono in penali e pagamenti indebiti, o in altre indebite restrizioni contrattuali da parte dei fornitori;

f)

un meccanismo per la risoluzione delle controversie tra i partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione e gli altri partecipanti al mercato, compresa la responsabilità per gli sbilanciamenti.

4.   Gli Stati membri possono esigere che le imprese elettriche o i clienti finali partecipanti indennizzino finanziariamente gli altri partecipanti al mercato o i responsabili del bilanciamento dei partecipanti al mercato se tali partecipanti al mercato o soggetti responsabili del bilanciamento sono direttamente interessati dall'attivazione della gestione della domanda. La la compensazione finanziaria non deve creare barriere per l'ingresso nel mercato dei partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione o per la flessibilità. In tali casi, liLa compensazione finanziaria è limitata a quanto strettamente necessario per coprire i costi risultanti sostenuti dai fornitori dei clienti partecipanti o dai soggetti responsabili del bilanciamento del fornitore in conseguenza durante l'attivazione della gestione della domanda. Il metodo di calcolo di tale compensazione può tenere conto dei benefici prodotti dagli aggregatori indipendenti nei confronti di altri partecipanti al mercato e, ove ciò avvenga, si può richiedere agli aggregatori o ai consumatori partecipanti di contribuire a tale compensazione, ma solo se e nella misura in cui i benefici per tutti i fornitori, i clienti e i loro responsabili del bilanciamento non superano i costi diretti sostenuti. Il metodo di calcolo è soggetto all'approvazione dell'autorità di regolazione o di un'altra autorità nazionale competente.

5.   Gli Stati membri assicurano che le autorità di regolazione o, se così richiesto dall'ordinamento nazionale, i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione, in stretta collaborazione con i partecipanti al mercato e con i clienti finali, stabiliscano i requisiti tecnici per la partecipazione della gestione della domanda a tutti i mercati dell'energia elettrica sulla base delle caratteristiche tecniche di detti mercati e delle capacità di gestione della domanda. Tali requisiti includono la partecipazione dei carichi aggregati.

Articolo 18

Bollette e informazioni di fatturazione

1.   Gli Stati membri assicurano che le bollette e le informazioni di fatturazione siano accurate, facilmente comprensibili, chiare, concise, di facile consultazione e presentate in modo da facilitare i confronti da parte dei clienti finali. I clienti finali ricevono, su richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile del modo in cui la loro bolletta è stata compilata, soprattutto qualora le bollette non siano basate sul consumo effettivo.

2.   Gli Stati membri assicurano che i clienti finali ricevano tutte le loro bollette e informazioni sulla fatturazione gratuitamente.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali possano scegliere di ricevere le bollette e le informazioni sulla fatturazione in via elettronica e affinché siano offerte loro soluzioni flessibili per il pagamento effettivo delle bollette.

4.   Se il contratto prevede una variazione futura di prodotto o di prezzo o una riduzione, ciò deve essere indicato nella bolletta, unitamente alla data della variazione.

5.   Gli Stati membri consultano le organizzazioni dei consumatori qualora considerino la possibilità di modificare i requisiti di contenuto delle bollette.

6.   Gli Stati membri assicurano che le bollette e le informazioni di fatturazione soddisfino i requisiti minimi di cui all'allegato I.

Articolo 19

Sistemi di misurazione intelligenti

1.   Allo scopo di promuovere l'efficienza energetica e di responsabilizzare i clienti finali, gli Stati membri o, qualora lo Stato membro abbia così disposto, l'autorità di regolazione raccomandano fermamente alle imprese elettriche e agli altri partecipanti al mercato di ottimizzare l'uso dell'energia elettrica, fra l'altro fornendo servizi di gestione dell'energia, sviluppando formule tariffarie innovative e introducendo sistemi di misurazione intelligenti interoperabili, in particolare con sistemi di gestione dell'energia dei consumatori e reti intelligenti, nel rispetto delle norme dell'Unione applicabili in materia di protezione dei dati.

2.   Gli Stati membri assicurano l'introduzione nei loro territori di sistemi di misurazione intelligenti, che favoriscano la partecipazione attiva dei clienti al mercato dell'energia elettrica. Tale introduzione può essere soggetta a una valutazione costi-benefici da eseguire in conformità dei principi di cui all'allegato II.

3.   Gli Stati membri che procedono all'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti adottano e pubblicano i requisiti funzionali e tecnici minimi per i sistemi di misurazione intelligenti destinati a essere introdotti nel loro territorio in conformità dell'articolo 20 e dell'allegato II. Gli Stati membri assicurano l'interoperabilità di tali sistemi di misurazione intelligenti e la loro capacità di fornire informazioni per i sistemi di gestione energetica dei consumatori. A tal fine, gli Stati membri tengono debitamente conto dell'applicazione delle pertinenti norme tecniche, comprese quelle che consentono l'interoperabilità, delle migliori prassi e dell'importanza dello sviluppo delle reti intelligenti e dello sviluppo del mercato interno dell'energia elettrica.

4.   Gli Stati membri che procedono all'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti assicurano che i clienti finali contribuiscano ai costi connessi all'introduzione in modo trasparente e non discriminatorio, tenendo conto dei benefici a lungo termine per l'intera filiera. Gli Stati membri o, qualora uno Stato membro abbia disposto in tal senso, l'autorità competente designata, controllano regolarmente l'introduzione nei loro territori dei sistemi di misurazione intelligenti per seguire il conseguimento di benefici per i consumatori.

5.   Qualora l'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti sia stata valutata negativamente in seguito all'analisi costi-benefici di cui al paragrafo 2, gli Stati membri assicurano che tale valutazione sia riveduta almeno ogni quattro anni, o con maggiore frequenza, in risposta ai cambiamenti significativi delle ipotesi di base e agli sviluppi tecnologici e del mercato. Gli Stati membri comunicano tempestivamente alla Commissione i risultati della loro analisi costi-benefici aggiornata.

6.   Le disposizioni in materia di misurazione intelligente di cui alla presente direttiva si applicano agli impianti futuri e agli impianti che sostituiscono i contatori intelligenti più vecchi. I sistemi di misurazione intelligente che sono già installati o il cui «avvio dei lavori» ha avuto inizio prima del 4 luglio 2019 possono restare operativi durante il loro intero ciclo di vita, ma, nel caso dei sistemi di misurazione intelligenti che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 20 e all'allegato II, non possono restare operativi oltre il 5 luglio 2031.

Ai fini del presente paragrafo per «avvio dei lavori» si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo fermo impegno ad ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità preliminari non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento dell'acquisizione di attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.

Articolo 20

Funzionalità dei sistemi di misurazione intelligenti

Qualora l'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti sia valutata positivamente in seguito all'analisi costi-benefici di cui all'articolo 19, paragrafo 2, oppure siano sistematicamente introdotti sistemi di misurazione intelligenti dopo il 4 luglio 2019, gli Stati membri introducono sistemi di misurazione intelligenti in conformità alle norme tecniche europee, all'allegato II e ai seguenti requisiti:

a)

i sistemi di misurazione intelligenti misurano accuratamente il consumo effettivo di energia elettrica e sono in grado di fornire ai clienti finali informazioni sul tempo effettivo d'uso. I dati sui consumi storici convalidati sono resi accessibili e visualizzabili facilmente e in modo sicuro ai clienti finali, su richiesta e senza costi aggiuntivi. I dati sui consumi in tempo quasi reale non convalidati sono anch'essi resi accessibili facilmente e in modo sicuro ai clienti finali, senza costi aggiuntivi e attraverso un'interfaccia standardizzata o mediante l'accesso a distanza, a sostegno dei programmi di efficienza energetica automatizzata, della gestione della domanda e di altri servizi;

b)

la sicurezza dei sistemi di misurazione intelligenti e della comunicazione dei dati è conforme alla pertinente normativa dell'Unione in materia di sicurezza, tenendo debitamente conto delle migliori tecniche disponibili per garantire il più alto livello di cibersicurezza tenendo al contempo presenti i costi e il principio di proporzionalità;

c)

la riservatezza dei clienti finali e la protezione dei loro dati deve essere conforme alla pertinente normativa dell'Unione sulla protezione dei dati e della vita privata;

d)

gli operatori assicurano che i contatori dei clienti attivi che immettono energia elettrica nella rete possano registrare l'energia elettrica immessa nella rete dai locali dei clienti attivi;

e)

se il cliente finale lo richiede, i dati sull'energia elettrica immessa nella rete e sul loro consumo di energia elettrica sono messi a sua disposizione, in conformità degli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 24, attraverso un'interfaccia di comunicazione standardizzata o mediante l'accesso a distanza, oppure comunicati a un terzo che lo rappresenta, in un formato facilmente comprensibile, in modo da permettergli di raffrontare offerte comparabili;

f)

prima o al momento dell'installazione del contatore intelligente si forniscono al cliente finale consulenza e informazioni adeguate, in particolare riguardo al pieno potenziale del dispositivo in termini di gestione della lettura e di monitoraggio del consumo di energia elettrica, nonché riguardo alla raccolta e al trattamento dei dati personali a norma della pertinente normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati;

g)

i sistemi di misurazione intelligenti consentono la misurazione e il pagamento per i clienti finali con la stessa risoluzione temporale utilizzata per il periodo di regolazione degli sbilanciamenti nel mercato nazionale.

Ai fini della lettera e) del primo comma, il cliente finale può recuperare i dati del contatore o trasmetterli a terzi senza costi aggiuntivi, conformemente al diritto alla portabilità dei dati sancito dalla normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati.

Articolo 21

Diritto a un contatore intelligente

1.   Qualora l'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti sia stata valutata negativamente in seguito all'analisi costi-benefici di cui all'articolo 19, paragrafo 2, e non siano stati sistematicamente introdotti sistemi di misurazione intelligenti, gli Stati membri assicurano che ciascun cliente finale abbia diritto, su richiesta, sostenendo i costi connessi, all'installazione o, se del caso, all'adattamento, a condizioni eque, ragionevoli ed efficaci sotto il profilo dei costi, di un contatore intelligente che:

a)

sia dotato, ove tecnicamente possibile, delle funzioni di cui all'articolo 20 o di una serie minima di funzioni da definire e pubblicare a cura degli Stati membri a livello nazionale in conformità dell'allegato II;

b)

sia interoperabile e in grado di realizzare l'auspicata connettività delle infrastrutture di misurazione con i sistemi di gestione dell'energia dei consumatori in tempo quasi reale.

2.   Nel contesto della richiesta di un cliente relativa all'installazione di un contatore intelligente di cui al paragrafo 1, lo Stato membro o, qualora lo Stato membro abbia così disposto, l'autorità competente designata:

a)

assicura che il cliente finale che richiede l'installazione di un contatore intelligente riceva un'offerta che espliciti e descriva chiaramente:

i)

le funzioni e l'interoperabilità supportate dal contatore intelligente e i servizi realizzabili, così come i vantaggi realisticamente conseguibili grazie al contatore intelligente in quel momento specifico;

ii)

eventuali costi connessi a carico del cliente finale;

b)

assicura che il contatore sia installato entro un termine ragionevole, entro quattro mesi dalla richiesta del cliente;

c)

periodicamente, e almeno ogni due anni, rivede e rende pubblici i costi connessi e ne traccia l'evoluzione a seguito degli sviluppi tecnologici e dei potenziali adeguamenti del sistema di misurazione.

Articolo 22

Contatori convenzionali

1.   Qualora i clienti finali non dispongano di contatori intelligenti, gli Stati membri assicurano che siano dotati di contatori convenzionali individuali in grado di misurare con precisione il consumo effettivo.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali possano leggere facilmente i loro contatori convenzionali, direttamente o indirettamente mediante un'interfaccia online o un'altra interfaccia idonea.

Articolo 23

Gestione dei dati

1.   Al momento di stabilire le regole per la gestione e lo scambio dei dati, gli Stati membri o, qualora lo Stato membro abbia così disposto, l'autorità competente designata indicano le norme relative all'accesso ai dati del cliente finale da parte dei soggetti ammessi in conformità del presente articolo e del quadro giuridico dell'Unione applicabile. Ai fini della presente direttiva, si considera che i dati comprendano quelli di misurazione e di consumo nonché i dati richiesti per cambiare fornitore e per la gestione della domanda e altri servizi

2.   Gli Stati membri organizzano la gestione dei dati in modo tale che l'accesso ai dati e lo scambio degli stessi sia efficiente e sicuro, garantendo altresì la protezione e la sicurezza dei dati.

Indipendentemente dal modello utilizzato per la gestione dei dati in uno Stato membro, i soggetti responsabili della gestione dei dati forniscono a qualsiasi soggetto ammesso l'accesso ai dati del cliente finale conformemente al paragrafo 1. I dati richiesti devono essere messi a disposizione dei soggetti ammessi in modo non discriminatorio e simultaneo. L'accesso ai dati deve essere facile e le relative procedure attinenti devono essere pubblicamente disponibili.

3.   Le norme sull'accesso ai dati e sulla relativa conservazione ai fini della presente direttiva devono essere conformi alla pertinente normativa dell'Unione.

Il trattamento dei dati personali nel quadro della presente direttiva è effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679.

4.   Gli Stati membri o, qualora uno Stato membro abbia disposto in tal senso, l'autorità competente designata autorizzano e certificano o, se del caso, controllano i soggetti responsabili della gestione dei dati per garantirne la conformità ai requisiti della presente direttiva.

Fatti salvi i compiti dei responsabili della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) n. 2016/679, gli Stati membri hanno la facoltà di richiedere ai soggetti responsabili della gestione dei dati la designazione di un responsabile della conformità, incaricato di controllare l'attuazione delle misure adottate da tali soggetti per assicurare un accesso non discriminatorio ai dati e la conformità ai requisiti della presente direttiva.

Gli Stati membri possono nominare responsabili della conformità od organismi a ciò preposti di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettera d), della presente direttiva al fine di adempiere agli obblighi del presente paragrafo.

5.   Ai clienti finali non è addebitato alcun costo supplementare per l'accesso ai loro dati o per la richiesta di mettere tali dati a disposizione.

Gli Stati membri sono responsabili della fissazione dei costi per l'accesso ai dati da parte dei soggetti ammessi.

Gli Stati membri o, qualora uno Stato membro abbia disposto in tal senso, l'autorità competente designata, assicurano che i costi addebitati dai soggetti regolamentati che forniscono servizi di dati siano ragionevoli e debitamente giustificati.

Articolo 24

Requisiti di interoperabilità e procedure per l'accesso ai dati

1.   Al fine di promuovere la concorrenza nel mercato al dettaglio ed evitare costi amministrativi eccessivi per i soggetti ammessi, gli Stati membri agevolano la completa interoperabilità dei servizi energetici all'interno dell'Unione.

2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti di interoperabilitàe e procedure non discriminatorie e trasparenti per l'accesso ai dati di cui all'articolo 23, paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 68, paragrafo 2.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le imprese elettriche applichino i requisiti di interoperabilità e le procedure per l'accesso ai dati di cui al paragrafo 2. Tali requisiti e procedure si basano sulle prassi nazionali esistenti.

Articolo 25

Sportelli unici

Gli Stati membri si accertano che vengano istituiti sportelli unici al fine di fornire ai clienti tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, il diritto applicabile e i meccanismi di risoluzione delle controversie a loro disposizione in caso di controversia. Tali sportelli unici possono far parte di sportelli generali di informazione dei consumatori.

Articolo 26

Diritto alla risoluzione extragiudiziale delle controversie

1.   Gli Stati membri garantiscono che i clienti finali abbiano accesso a meccanismi semplici, equi, trasparenti, indipendenti, efficaci ed efficienti di risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti i diritti e gli obblighi stabiliti ai sensi della presente direttiva attraverso un meccanismo indipendente quale un mediatore dell'energia o un organismo dei consumatori, o attraverso un'autorità di regolazione. Laddove il cliente finale sia un consumatore ai sensi della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (23) tali meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie alternativa sono conformi ai requisiti di qualità di cui alla direttiva 2013/11/UE e prevede, ove giustificato, sistemi di rimborso e indennizzo.

2.   Ove necessario, gli Stati membri garantiscono che gli organismi per la risoluzione alternativa delle controversie cooperino per garantire un meccanismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie semplice, equa, trasparente, indipendente, efficace ed efficiente per qualsiasi controversia derivante da prodotti o servizi legati o abbinati a qualsiasi prodotto o servizio che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

3.   La partecipazione delle imprese elettriche ai meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie per i clienti civili è obbligatoria, a meno che lo Stato membro non dimostri alla Commissione che altri meccanismi sono altrettanto efficaci.

Articolo 27

Servizio universale

1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono necessario, le piccole imprese usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, vale a dire del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi competitivi, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori. Per garantire la fornitura del servizio universale, gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza. Gli Stati membri impongono ai gestori dei sistemi di distribuzione l'obbligo di collegare i clienti alla rete alle condizioni e alle tariffe stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 59, paragrafo 7. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri rafforzino la posizione di mercato dei clienti civili e dei clienti non civili piccoli e medi promuovendo la possibilità di associazione su base volontaria ai fini della rappresentanza di tale categoria di clienti.

2.   Il paragrafo 1 è attuato in maniera trasparente e non discriminatoria e non ostacola la libertà di scegliere il fornitore prevista dall'articolo 4.

Articolo 28

Clienti vulnerabili

1.   Gli Stati membri adottano misure appropriate per tutelare i clienti ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un'adeguata protezione. In questo contesto, ciascuno Stato membro definisce il concetto di cliente vulnerabile che può fare riferimento alla povertà energetica e, tra le altre cose, al divieto di interruzione della fornitura di energia elettrica a detti clienti nei periodi critici. Il concetto di cliente vulnerabile può comprendere i livelli di reddito, la quota del reddito disponibile destinata alle spese per l'energia, l'efficienza energetica delle abitazioni, la dipendenza critica dalle apparecchiature elettriche per motivi di salute, l'età o altri criteri. Gli Stati membri garantiscono che siano applicati i diritti e gli obblighi relativi ai clienti vulnerabili. In particolare, essi adottano misure di tutela dei clienti nelle zone isolate. Essi garantiscono un elevato livello di tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie.

2.   Gli Stati membri adottano misure adeguate, come la fornitura di prestazioni attraverso sistemi di assistenza sociale volte a garantire il necessario approvvigionamento ai clienti vulnerabili o un sostegno ai miglioramenti dell'efficienza energetica, al fine di affrontare la povertà energetica ove riscontrata a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999, compreso nel contesto più ampio di povertà. Tali misure non ostacolano l'apertura del mercato prevista all'articolo 4 e il funzionamento del mercato e vengono notificate alla Commissione, se del caso, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 4. Dette notifiche possono altresì comprendere le misure avviate nell'ambito del sistema di assistenza sociale generale.

Articolo 29

Povertà energetica

Nel valutare il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999, gli Stati membri stabiliscono e pubblicano una serie di criteri, che possono comprendere il basso reddito, l'elevata spesa per l'energia rispetto al reddito disponibile e la scarsa efficienza energetica.

La Commissione fornisce orientamenti sulla definizione di «numero significativo di famiglie in condizioni di povertà energetica» in detto contesto e nel contesto dell'articolo 5, paragrafo 5, partendo dalla premessa che qualsiasi percentuale di famiglie in condizioni di povertà energetica può essere considerata significativa.

CAPO IV

GESTIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE

Articolo 30

Designazione dei gestori dei sistemi di distribuzione

Gli Stati membri designano o impongono alle imprese che possiedono o sono responsabili dei sistemi di distribuzione di designare uno o più gestori del sistema di distribuzione per un periodo di tempo da determinarsi da parte degli Stati membri, tenuto conto di considerazioni di efficienza ed equilibrio economico.

Articolo 31

Compiti dei gestori dei sistemi di distribuzione

1.   Il gestore del sistema di distribuzione ha la responsabilità di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare una domanda ragionevole di distribuzione di energia elettrica, nonché di gestire, mantenere e sviluppare nella sua zona, a condizioni economiche accettabili, un sistema di distribuzione di energia elettrica sicuro, affidabile ed efficiente, nel rispetto dell'ambiente e dell'efficienza energetica.

2.   In ogni caso il gestore del sistema di distribuzione non pone in essere discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle sue società collegate.

3.   Il gestore del sistema di distribuzione fornisce agli utenti le informazioni di cui hanno bisogno per un accesso efficiente al sistema, compreso l'utilizzo di quest'ultimo.

4.   Lo Stato membro può imporre al gestore del sistema di distribuzione che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l'obbligo di dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti rinnovabili o cogenerazione ad alto rendimento, a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2019/943.

5.   Ciascun gestore del sistema di distribuzione funge da facilitatore neutrale del mercato nell'acquisire l'energia che utilizza per coprire le perdite di energia del proprio sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato, quando svolge tale funzione.

6.   Qualora un gestore del sistema di distribuzione sia responsabile dell'acquisizione di prodotti e servizi necessari per il funzionamento efficiente, affidabile e sicuro del sistema di distribuzione, le norme adottate dal gestore del sistema di distribuzione a tal fine sono oggettive, trasparenti e non discriminatorie e sono sviluppate in coordinamento con i gestori dei sistemi di trasmissione e gli altri partecipanti al mercato interessati. Le condizioni, comprese le regole e le tariffe se del caso, di fornitura di tali prodotti e di prestazione di tali servizi ai gestori dei sistemi di distribuzione sono stabilite a norma dell'articolo 59, paragrafo 7, in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, e sono pubblicate.

7.   Nell'esecuzione dei compiti di cui al paragrafo 6, il gestore del sistema di distribuzione acquisisce i servizi ancillari non relativi alla frequenza necessari per il suo sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato, a meno che l'autorità di regolazione abbia valutato che la fornitura basata su criteri di mercato di servizi ancillari non relativi alla frequenza non è economicamente efficiente e abbia concesso una deroga. L'obbligo di acquisizione di servizi ancillari non relativi alla frequenza non si applica alle componenti relative alla rete pienamente integrate.

8.   L'acquisizione dei prodotti e servizi di cui al paragrafo 6 garantisce la partecipazione effettiva di tutti i partecipanti al mercato qualificati, compresi i partecipanti che offrono energia da fonti energetiche rinnovabili, i partecipanti al mercato attivi nella gestione della domanda, i gestori di impianti di stoccaggio dell'energia e i partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione, in particolare prevedendo che le autorità di regolazione e i gestori dei sistemi di distribuzione di stabiliscano, in stretta cooperazione con tutti i partecipanti al mercato, nonché i gestori dei sistemi di trasmissione, i requisiti tecnici di partecipazione a tali mercati sulla base delle caratteristiche tecniche di questi ultimi e della capacità di tutti i partecipanti al mercato.

9.   I gestori dei sistemi di distribuzione cooperano con i gestori dei sistemi di trasmissione per la partecipazione effettiva dei partecipanti al mercato collegati alla loro rete nei mercati al dettaglio, all'ingrosso e di bilanciamento. La fornitura di servizi di bilanciamento derivanti da risorse situate nel sistema di distribuzione è concordata con il pertinente gestore del sistema di trasmissione in conformità dell'articolo 57 del regolamento (UE) 2019/943 e dell'articolo 182 del regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione (24).

10.   Gli Stati membri o le loro autorità competenti designate possono autorizzare i gestori dei sistemi di distribuzione a svolgere attività diverse da quelle stabilite nella presente direttiva e nel regolamento (UE) 2019/943, ove tali attività siano necessarie per consentire ai gestori dei sistemi di distribuzione di adempiere agli obblighi previsti dalla presente direttiva o dal regolamento (UE) 2019/943, purché l'autorità di regolazione abbia valutato la necessità di tale deroga. Il presente paragrafo non pregiudica il diritto dei gestori dei sistemi di distribuzione di possedere, sviluppare, esercire o gestire reti diverse da quelle elettriche, nel caso in cui lo Stato membro ovvero l'autorità competente designata abbia concesso tale diritto.

Articolo 32

Incentivi per l'impiego della flessibilità nelle reti di distribuzione

1.   Gli Stati membri definiscono il quadro normativo necessario per consentire ai gestori dei sistemi di distribuzione di acquisire servizi di flessibilità, compresa la gestione della congestione nelle loro aree, e incentivarli in tal senso, al fine di gestire e sviluppare in modo più efficiente il sistema di distribuzione. In particolare, il quadro normativo garantisce che i gestori dei sistemi di distribuzione siano in grado di procurarsi tali servizi da fornitori di generazione distribuita, gestione della domanda o stoccaggio di energia e promuovono l'adozione di misure di efficienza energetica quando tali servizi riducono in modo efficiente in termini di costi la necessità di incrementare o sostituire la capacità di energia elettrica e di favorire il funzionamento efficiente e sicuro del sistema di distribuzione. I gestori dei sistemi di distribuzione acquisiscono tali servizi secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato, a meno che le autorità di regolazione abbiano stabilito che l'acquisizione di tali servizi non è economicamente efficiente o sarebbe fonte di distorsioni di mercato o di maggiore congestione.

2.   I gestori dei sistemi di distribuzione, previa approvazione da parte dell'autorità di regolazione, ovvero l'autorità di regolazione stessa stabiliscono, con una procedura trasparente e partecipativa che coinvolge tutti i pertinenti utenti del sistema e i gestori dei sistemi di trasmissione, le specifiche per i servizi di flessibilità acquisiti e, se del caso, i prodotti di mercato standardizzati per tali servizi almeno a livello nazionale. Le specifiche garantiscono la partecipazione effettiva e non discriminatoria di tutti i partecipanti al mercato, tra cui i partecipanti al mercato che offrono energia da fonti rinnovabili, i partecipanti al mercato attivi nella gestione della domanda, i gestori degli impianti di stoccaggio dell'energia e i partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione. I gestori dei sistemi di distribuzione si scambiano tutte le informazioni necessarie e si coordinano con i gestori dei sistemi di trasmissione per assicurare l'uso ottimale delle risorse, garantire il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema e facilitare lo sviluppo del mercato. I gestori dei sistemi di distribuzione sono adeguatamente remunerati per l'acquisizione di tali servizi al fine di consentir loro di recuperare almeno i costi ragionevoli corrispondenti, comprese le spese necessarie per la tecnologia dell'informazione e della comunicazione e i costi per l'infrastruttura.

3.   Lo sviluppo di un sistema di distribuzione è basato su un piano trasparente di sviluppo della rete che l'operatore del sistema di distribuzione pubblica almeno ogni due anni e presenta all'autorità di regolazione. Il piano di sviluppo della rete fornisce trasparenza in merito ai servizi di flessibilità a medio e lungo termine necessari e specifica gli investimenti programmati per i successivi cinque-dieci anni, in particolare le principali infrastrutture di distribuzione necessarie per collegare nuova capacità di generazione e nuovi carichi, inclusi i punti di ricarica per i veicoli elettrici. Il piano di sviluppo della rete riguarda inoltre l'impiego della gestione della domanda, l'efficienza energetica, gli impianti di stoccaggio dell'energia o le altre risorse cui il gestore del sistema di distribuzione ricorre in alternativa all'espansione del sistema.

4.   Il gestore del sistema di distribuzione consulta tutti gli utenti pertinenti del sistema e i gestori dei sistemi di trasmissione pertinenti in merito al piano di sviluppo della rete. Il gestore del sistema di distribuzione rende pubblici i risultati della procedura consultiva unitamente al piano di sviluppo della rete e presenta i risultati della consultazione e del piano di sviluppo della rete all'autorità di regolazione. L'autorità di regolazione può chiedere la modifica del piano.

5.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare l'obbligo di cui al paragrafo 3 alle imprese elettriche integrate che riforniscono meno di 100 000 clienti allacciati o che riforniscono piccoli sistemi isolati.

Articolo 33

Integrazione dell'elettromobilità nella rete elettrica

1.   Fatta salva la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (25), gli Stati membri definiscono il quadro normativo necessario per agevolare la connessione dei punti di ricarica, sia pubblicamente accessibili sia privati, alle reti di distribuzione. Gli Stati membri provvedono a che i gestori dei sistemi di distribuzione cooperino su base non discriminatoria con qualsiasi impresa che possiede, sviluppa, esercisce o gestisce i punti di ricarica per i veicoli elettrici, anche per quanto riguarda la connessione alla rete.

2.   I gestori dei sistemi di distribuzione non possono possedere, sviluppare, gestire o esercire punti di ricarica per i veicoli elettrici, ad eccezione dei casi in cui i gestori dei sistemi di distribuzione possiedono punti di ricarica privati esclusivamente per uso proprio.

3.   In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare i gestori dei sistemi di distribuzione a possedere, sviluppare, esercire o gestire punti di ricarica per i veicoli elettrici soltanto ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

a seguito di una procedura di appalto aperta, trasparente e non discriminatoria, soggetta a revisione e approvazione da parte dell'autorità di regolazione, parti terze non hanno ottenuto il diritto di possedere, sviluppare, esercire o gestire punti di ricarica per i veicoli elettrici, o non si sono dimostrate in grado di fornire tali servizi a un costo ragionevole e in maniera tempestiva;

b)

l'autorità di regolazione ha effettuato un esame ex ante delle condizioni della procedura di appalto di cui alla lettera a) e ha concesso la sua approvazione;

c)

il gestore del sistema di distribuzione esercisce i punti di ricarica sulla base dell'accesso di terzi in conformità dell'articolo 6 e non pone in essere discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle sue società collegate.

L'autorità di regolazione può elaborare orientamenti o clausole di appalto per aiutare i gestori dei sistemi di distribuzione a garantire una procedura di appalto equa.

4.   Qualora gli Stati membri abbiano attuato le condizioni di cui al paragrafo 3, gli Stati membri o le loro autorità competenti designate effettuano, a intervalli regolari o almeno ogni cinque anni, una consultazione pubblica al fine di valutare nuovamente il potenziale interesse di altre parti a possedere, sviluppare, esercire o gestire punti di ricarica per i veicoli elettrici. Se dalla consultazione pubblica emerge che parti terze sono in grado di possedere, sviluppare, esercire o gestire tali punti di ricarica, gli Stati membri provvedono affinché le attività svolte in questi ambiti dai gestori dei sistemi di distribuzione siano progressivamente dismesse fermo restando il completamento della procedura di appalto di cui al paragrafo 3, lettera a). Nell'ambito delle condizioni relative a tale procedura, le autorità di regolazione possono autorizzare i gestori dei sistemi di distribuzione a recuperare il valore residuo dell'investimento realizzato nell'infrastruttura di ricarica.

Articolo 34

Compiti dei gestori dei sistemi di distribuzione riguardo alla gestione dei dati

Gli Stati membri assicurano che tutte le parti idonee godano di un accesso non discriminatorio ai dati secondo termini chiari e in condizioni di parità, nel rispetto della pertinente normativa in materia di protezione dei dati. Negli Stati membri che hanno introdotto sistemi di misurazione intelligenti, conformemente all'articolo 19, e in cui i gestori dei sistemi di distribuzione partecipano alla gestione dei dati, i programmi di adempimenti di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettera d), comprendono misure specifiche atte ad escludere l'accesso discriminatorio ai dati provenienti da soggetti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 23. Qualora ai gestori dei sistemi di distribuzione non si applichi l'articolo 35, paragrafi 1, 2 o 3, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che le imprese verticalmente integrate non godano di un accesso privilegiato ai dati necessari allo svolgimento delle loro attività di fornitura.

Articolo 35

Separazione dei gestori dei sistemi di distribuzione

1.   Il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, è indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla distribuzione. Tali norme non comportano l'obbligo di separare la proprietà dei mezzi del gestore del sistema di distribuzione dall'impresa verticalmente integrata.

2.   In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, qualora il gestore del sistema di distribuzione sia parte di un'impresa verticalmente integrata, egli è indipendente da altre attività non connesse alla distribuzione per quanto riguarda l'organizzazione e l'adozione di decisioni. Al fine di conseguire tale indipendenza, si applicano i seguenti criteri minimi:

a)

i responsabili della direzione del gestore del sistema di trasmissione non devono far parte di strutture dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di generazione, trasmissione o fornitura di energia elettrica;

b)

devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di distribuzione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;

c)

il gestore del sistema di distribuzione deve disporre di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa elettrica integrata, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete. Ai fini dello svolgimento di tali compiti, il gestore del sistema di distribuzione dispone delle risorse necessarie, comprese le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie. Ciò non dovrebbe ostare all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società madre per quanto riguarda la redditività degli investimenti disciplinata indirettamente ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 7, in una società controllata. Ciò consente in particolare alla società madre di approvare il piano finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore del sistema di distribuzione e di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata. Non è consentito alla società madre dare istruzioni, né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di distribuzione, che non eccedano i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente; e

d)

il gestore del sistema di distribuzione deve predisporre un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori, e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere questo obiettivo. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti, il responsabile della conformità del gestore del sistema di distribuzione, presenta ogni anno all'autorità di regolazione di cui all'articolo 57, paragrafo 1, una relazione sulle misure adottate; tale relazione è pubblicata. Il responsabile della conformità del gestore del sistema di distribuzione è pienamente indipendente e deve poter accedere, per lo svolgimento della sua missione, a tutte le informazioni necessarie in possesso del gestore del sistema di distribuzione e di ogni impresa collegata.

3.   Se il gestore del sistema di distribuzione fa parte di un'impresa verticalmente integrata, gli Stati membri provvedono affinché le sue attività vengano controllate da autorità di regolazione o da altri organismi competenti in modo che esso non possa trarre vantaggio dalla sua integrazione verticale per falsare la concorrenza. In particolare, ai gestori di sistemi di distribuzione verticalmente integrati è fatto divieto di creare confusione, nella loro politica di comunicazione e di marchio, circa l'identità distinta del ramo «fornitura» dell'impresa verticalmente integrata.

4.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare i paragrafi 1, 2 e 3 alle imprese elettriche integrate che riforniscono meno di 100 000 consumatori allacciati o che riforniscono piccoli sistemi isolati.

Articolo 36

Proprietà degli impianti di stoccaggio dell'energia dei gestori dei sistemi di distribuzione

1.   I gestori dei sistemi di distribuzione non possono possedere, sviluppare, gestire o esercire impianti di stoccaggio dell'energia.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare i gestori dei sistemi di distribuzione a possedere, sviluppare, gestire o esercire impianti di stoccaggio dell'energia se sono componenti di rete pienamente integrate e l'autorità di regolazione ha concesso la sua approvazione o se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

a seguito di una procedura di appalto aperta, trasparente e non discriminatoria, soggetta a riesame e approvazione da parte dell'autorità di regolazione, parti terze non hanno ottenuto il diritto di possedere, sviluppare, esercire o gestire tali impianti, o non si sono dimostrate in grado di fornire tali servizi a un costo ragionevole e in maniera tempestiva;

b)

detti impianti sono necessari affinché i gestori dei sistemi di distribuzione possano adempiere agli obblighi previsti dalla presente direttiva in materia di funzionamento efficiente, affidabile e sicuro del sistema di distribuzione e non sono utilizzati per l'acquisto o la vendita dell'energia elettrica sui mercati dell'energia elettrica; e

c)

l'autorità di regolazione ha valutato la necessità di detta deroga e ha effettuato una valutazione della procedura di appalto, comprese le condizioni di tale procedura di appalto, e l'ha approvata.

L'autorità di regolazione può elaborare orientamenti o clausole di appalto per aiutare i gestori dei sistemi di distribuzione a garantire una procedura di appalto equa.

3.   Le autorità di regolazione effettuano, a intervalli regolari o almeno ogni cinque anni, una consultazione pubblica sugli impianti di stoccaggio dell'energia esistenti al fine di valutare la disponibilità e l'interesse potenziali a investire in tali impianti. Se dalla consultazione pubblica, valutata dall'autorità di regolazione, emerge che parti terze sono in grado di possedere, sviluppare, esercire o gestire tali impianti in modo efficiente sotto il profilo dei costi, l'autorità di regolazione provvede affinché le attività svolte in questi ambiti dai gestori dei sistemi di distribuzione siano progressivamente dismesse entro 18 mesi. Nell'ambito delle condizioni relative a tale procedura, le autorità di regolazione possono autorizzare i gestori dei sistemi di distribuzione a ricevere una compensazione ragionevole, in particolare a recuperare il valore residuo dell'investimento realizzato negli impianti di stoccaggio dell'energia.

4.   Il paragrafo 3 non si applica alle componenti di rete pienamente integrate né per il normale periodo di ammortamento di nuovi impianti di stoccaggio in batterie la cui decisione definitiva di investimento è adottata fino al 4 luglio 2019, purché tali impianti di stoccaggio in batterie:

a)

siano connessi alla rete al più tardi due anni dopo tale data;

b)

siano integrati nel sistema di distribuzione;

c)

siano utilizzati unicamente per il ripristino istantaneo reattivo della sicurezza delle reti in caso di imprevisti a livello delle reti, se tale misura di ripristino ha inizio immediatamente e ha termine quando il regolare ridispacciamento può risolvere il problema; e

d)

non siano utilizzati per l'acquisto o la vendita dell'energia elettrica sui mercati dell'energia elettrica, compresi quelli di bilanciamento.

Articolo 37

Obbligo di riservatezza dei gestori dei sistemi di distribuzione

Fatto salvo l'articolo 55 o qualsiasi altro obbligo legale di divulgare informazioni, il gestore del sistema di distribuzione mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività, e deve impedire che le informazioni concernenti le proprie attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, vengano divulgate in modo discriminatorio.

Articolo 38

Sistemi di distribuzione chiusi

1.   Gli Stati membri possono stabilire che le autorità di regolazione o altre autorità competenti classifichino come sistema di distribuzione chiuso un sistema che distribuisce energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e, fatto salvo il paragrafo 4, non rifornisce clienti civili, se:

a)

per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti di tale sistema sono integrati oppure

b)

il sistema distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate.

2.   Ai fini della presente direttiva i sistemi di distribuzione chiusi sono considerati sistemi di distribuzione. Gli Stati membri possono stabilire che le autorità di regolazione esentino il gestore di un sistema di distribuzione chiuso:

a)

dall'obbligo di cui all'articolo 31, paragrafi 5 e 7, di acquisire l'energia che utilizza per coprire le perdite di energia e i servizi ancillari non di frequenza del proprio sistema in conformità di procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato;

b)

dall'obbligo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, di far sì che le tariffe, o le metodologie di calcolo delle stesse, siano approvate conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, prima della loro entrata in vigore;

c)

dall'obbligo di cui all'articolo 32, paragrafo 1, di acquisire servizi di flessibilità e dall'obbligo di cui all'articolo 32, paragrafo 3, di sviluppare il proprio sistema sulla base di piani di sviluppo della rete;

d)

dall'obbligo di cui all'articolo 33, paragrafo 2, di non possedere, sviluppare, gestire o esercire punti di ricarica per i veicoli elettrici; e

e)

dall'obbligo di cui all'articolo 36, paragrafo 1, di non possedere, sviluppare, gestire o esercire impianti di stoccaggio di energia.

3.   Quando è concessa un'esenzione a norma del paragrafo 2, le tariffe applicabili, o le metodologie di calcolo delle stesse, sono rivedute e approvate conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, su richiesta di un utente del sistema di distribuzione chiuso.

4.   L'uso accidentale da parte di un numero limitato di nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest'ultimo da un vincolo simile, e situati nell'area servita da un sistema di distribuzione chiuso non pregiudica la concessione delle esenzioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 39

Gestore di un sistema combinato

L'articolo 35, paragrafo 1, non osta alla gestione di un sistema combinato di trasmissione e distribuzione da parte di un gestore, a condizione che il gestore ottemperi all'articolo 43, paragrafo 1, agli articoli 44 e 45 o al disposto del capo VI, sezione 3, o rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 66, paragrafo 3.

CAPO V

NORME GENERALI APPLICABILI AL GESTORE DEL SISTEMA DI TRASMISSIONE

Articolo 40

Compiti dei gestori dei sistemi di trasmissione

1.   Ciascun gestore del sistema di trasmissione è tenuto a:

a)

garantire la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica, esercire, gestire e sviluppare, a condizioni economiche di mercato, un sistema di trasmissione sicuro, affidabile ed efficiente, tenendo nella debita considerazione l'ambiente, in stretta collaborazione con i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione limitrofi;

b)

garantire mezzi adeguati per rispondere ai propri obblighi;

c)

contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento mediante un'adeguata capacità di trasmissione e affidabilità del sistema;

d)

gestire i flussi di energia elettrica sul sistema, tenendo conto degli scambi con altri sistemi interconnessi. A tal fine il gestore del sistema di trasmissione è responsabile della sicurezza, affidabilità ed efficienza della rete elettrica e in tale contesto deve assicurare la disponibilità di tutti i servizi ancillari necessari, inclusi quelli forniti dagli impianti di gestione della domanda e stoccaggio dell'energia, nella misura in cui tale disponibilità sia indipendente da altri sistemi di trasmissione interconnessi con il proprio;

e)

fornire, al gestore di altri sistemi interconnessi con il proprio, informazioni sufficienti a garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità del sistema interconnesso;

f)

assicurare la non discriminazione tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle sue imprese collegate;

g)

fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad un efficiente accesso al sistema;

h)

riscuotere le rendite da congestione e i pagamenti nell'ambito del meccanismo di compensazione fra gestori dei sistemi di trasmissione conformemente all'articolo 49 del regolamento (UE) 2019/943, concedendo l'accesso di terzi e gestendolo nonché fornendo spiegazioni motivate qualora tale accesso sia negato, sotto il controllo delle autorità di regolazione; nell'espletamento dei loro compiti ai sensi del presente articolo i gestori dei sistemi di trasmissione si adoperano in primo luogo per promuovere l'integrazione del mercato;

i)

acquistare servizi ancillari per assicurare la sicurezza operativa;

j)

adottare un quadro per la cooperazione e il coordinamento tra centri di coordinamento regionali;

k)

partecipare alla messa a punto di valutazioni dell'adeguatezza a livello europeo e nazionale a norma del capo IV del regolamento (UE) 2019/943;

l)

digitalizzare i sistemi di trasmissione;

m)

provvedere alla gestione dei dati, compresi lo sviluppo di sistemi di gestione dei dati, la cibersicurezza e la protezione dei dati, nel rispetto delle norme applicabili nonché della competenza delle altre autorità.

2.   Gli Stati membri possono stabilire che uno o più obblighi elencati al paragrafo 1 del presente articolo siano assegnati a un gestore del sistema di trasmissione diverso da quello che possiede il sistema e al quale si applicherebbero altrimenti gli obblighi in questione. Il gestore del sistema di trasmissione al quale sono assegnati tali obblighi è certificato secondo un modello di separazione proprietaria, di gestore di sistema indipendente o di gestore di sistema di trasmissione indipendente, e soddisfa i requisiti di cui all'articolo 43, ma non ha l'obbligo di possedere il sistema di trasmissione di cui è responsabile.

Il gestore del sistema di trasmissione che possiede il sistema di trasmissione soddisfa i requisiti di cui al capo VI ed è certificato conformemente all'articolo 43. Ciò non pregiudica la possibilità per i gestori dei sistemi di trasmissione che sono certificati secondo un modello di separazione proprietaria, di gestore di sistema indipendente o di gestore di trasmissione indipendente di delegare, di propria iniziativa e sotto la propria supervisione, taluni compiti ad altri gestori dei sistemi di trasmissione che sono certificati secondo un modello di separazione proprietaria, di gestore di sistema indipendente o di gestore di sistema di trasmissione indipendente qualora tale delega di compiti non pregiudichi i diritti decisionali effettivi e indipendenti del gestore del sistema di trasmissione che delega i compiti.

3.   Nell'esecuzione dei compiti di cui al paragrafo 1, i gestori dei sistemi di trasmissione tengono conto delle raccomandazioni formulate dai centri di coordinamento regionali.

4.   Nell'esecuzione dei compiti di cui al paragrafo 1, lettera i), i gestori dei sistemi di trasmissione acquisiscono servizi di bilanciamento secondo quanto segue:

a)

procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato;

b)

partecipazione di tutte le imprese elettriche qualificate e di tutti i partecipanti al mercato, inclusi i partecipanti al mercato che offrono energia da fonti rinnovabili, i partecipanti al mercato attivi nella gestione della domanda, i gestori di impianti di stoccaggio dell'energia e i partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione.

Ai fini del primo comma, lettera b), le autorità di regolazione e i gestori dei sistemi di trasmissione stabiliscono, in stretta cooperazione con tutti i partecipanti al mercato, i requisiti tecnici per la partecipazione a tali mercati sulla base delle relative caratteristiche tecniche.

5.   Il paragrafo 4 si applica alla fornitura di servizi ancillari non relativi alla frequenza da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione a meno che l'autorità di regolazione abbia valutato che la fornitura basata su criteri di mercato di servizi ancillari non relativi alla frequenza non è economicamente efficiente e abbia concesso una deroga. In particolare, il quadro normativo garantisce che i gestori dei sistemi di trasmissione possano acquisire tali servizi da fornitori di gestione della domanda o di servizi di stoccaggio e promuovono l'adozione di misure di efficienza energetica ove tali servizi riducano in modo efficiente in termini di costi alla necessità di incrementare o ridurre la capacità di energia elettrica e favoriscano il funzionamento efficiente e sicuro del sistema di trasmissione.

6.   I gestori dei sistemi di trasmissione, previa approvazione da parte dell'autorità di regolazione, ovvero l'autorità di regolazione stessa stabiliscono, con una procedura trasparente e partecipativa che coinvolge tutti i pertinenti utenti del sistema e i gestori dei sistemi di distribuzione, le specifiche per i servizi ancillari non relativi alla frequenza acquisiti e, se del caso, i prodotti di mercato standardizzati per tali servizi almeno a livello nazionale. Le specifiche garantiscono la partecipazione effettiva e non discriminatoria di tutti i partecipanti al mercato, compresi i partecipanti al mercato che forniscono energia da fonti rinnovabili, i partecipanti al mercato attivi nella gestione della domanda, i gestori degli impianti di stoccaggio dell'energia e i partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione. I gestori dei sistemi di trasmissione si scambiano tutte le informazioni necessarie e si coordinano con i gestori dei sistemi di distribuzione per assicurare l'uso ottimale delle risorse, garantire il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema e incentivare lo sviluppo del mercato. I gestori dei sistemi di trasmissione sono adeguatamente remunerati per l'acquisizione di servizi che consentano loro di recuperare almeno i costi ragionevoli corrispondenti, comprese le spese necessarie per la tecnologia dell'informazione e della comunicazione e i costi per l'infrastruttura.

7.   L'obbligo di acquisizione di servizi ancillari di cui al paragrafo 5 non relativi alla frequenza non si applica alle componenti di rete pienamente integrate.

8.   Gli Stati membri o le loro autorità competenti designate possono autorizzare i gestori dei sistemi di trasmissione a svolgere attività diverse da quelle stabilite nella presente direttiva e nel regolamento (UE) 2019/943 ove tali attività siano necessarie per consentire ai gestori dei sistemi di trasmissione di adempiere agli obblighi previsti dalla presente direttiva o dal regolamento (UE) 2019/943, purché l'autorità di regolazione abbia valutato la necessità di tale deroga. Il presente paragrafo non pregiudica il diritto dei gestori dei sistemi di trasmissione di possedere, sviluppare, esercire o gestire reti diverse dalle reti elettriche, ove lo Stato membro o l'autorità competente designata lo abbia concesso.

Articolo 41

Obbligo di riservatezza e di trasparenza dei gestori e dei proprietari dei sistemi di trasmissione

1.   Fatto salvo l'articolo 55 o un altro obbligo legale di divulgare informazioni, ciascun gestore di sistema di trasmissione e ciascun proprietario di sistema di trasmissione mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività e impedisce che le informazioni concernenti le proprie attività che potrebbero essere commercialmente vantaggiose vengano divulgate in modo discriminatorio. In particolare, esso non divulga alcuna informazione commercialmente sensibile alle altre parti dell'impresa, a meno che tale divulgazione risulti necessaria per effettuare una operazione commerciale. Al fine di garantire la piena osservanza delle norme sulla separazione delle informazioni, gli Stati membri assicurano che il proprietario del sistema di trasmissione e la restante parte dell'impresa non utilizzino servizi comuni, quali uffici legali comuni, ad eccezione delle funzioni meramente amministrative o dei servizi informatici.

2.   Nell'ambito di operazioni di compravendita da parte di imprese collegate, è fatto divieto ai gestori dei sistemi di trasmissione di fare uso abusivo delle informazioni commercialmente sensibili acquisite da terzi nel fornire o nel negoziare l'accesso al sistema.

3.   Le informazioni necessarie per un'effettiva concorrenza e l'efficiente funzionamento del mercato sono rese pubbliche. Tale obbligo lascia impregiudicato il mantenimento della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

Articolo 42

Poteri decisionali in materia di connessione di nuovi impianti di generazione e nuovi impianti di stoccaggio dell'energia al sistema di trasmissione

1.   Il gestore del sistema di trasmissione instaura e rende pubbliche procedure trasparenti ed efficienti per la connessione non discriminatoria di nuovi impianti di generazione e nuovi impianti di stoccaggio dell'energia al sistema di trasmissione. Tali procedure sono soggette all'approvazione delle autorità di regolazione.

2.   Il gestore del sistema di trasmissione non ha il diritto di rifiutare la connessione di un nuovo impianto di generazione o di un nuovo impianto di stoccaggio dell'energia a motivo di eventuali future limitazioni delle capacità di rete disponibili, per esempio a motivo di una congestione in punti distanti del sistema di trasmissione. Il gestore del sistema di trasmissione comunica le necessarie informazioni.

Il primo comma fa salva la possibilità per i gestori dei sistemi di trasmissione di limitare la capacità di connessione garantita o di offrire connessioni soggette a limitazioni operative onde assicurare l'efficienza economica di nuovi impianti di generazione o nuovi impianti di stoccaggio dell'energia, sempre che tali limitazioni siano state approvate dall'autorità di regolazione. L'autorità di regolazione provvede affinché eventuali limitazioni della capacità di connessione garantita o limitazioni operative siano introdotte sulla base di procedure trasparenti e non discriminatorie e non creino barriere ingiustificate all'ingresso nel mercato. Qualora l'impianto di generazione o l'impianto di stoccaggio dell'energia sostenga i costi necessari a garantire una connessione illimitata, non si applica alcuna limitazione.

3.   Il gestore del sistema di trasmissione non ha il diritto di rifiutare un nuovo punto di connessione adducendo il motivo che comporterebbe costi supplementari derivanti dalla necessità di aumentare la capacità di elementi del sistema nelle immediate vicinanze del punto di connessione.

CAPO VI

SEPARAZIONE DEI GESTORI DEI SISTEMI DI TRASMISSIONE

Sezione 1

Separazione proprietaria

Articolo 43

Separazione proprietaria dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di trasmissione

1.   Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

ciascuna impresa proprietaria di un sistema di trasmissione agisca in qualità di gestore del sistema di trasmissione;

b)

la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzate:

i)

ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un gestore di sistemi di trasmissione o su un sistema di trasmissione; oppure

ii)

ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un gestore di sistemi di trasmissione o su un sistema di trasmissione e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura;

c)

la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzare a nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa all'interno di un gestore di sistemi di trasmissione o di un sistema di trasmissione e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura; e

d)

la stessa persona non sia autorizzata ad essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un'impresa, sia all'interno di un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura sia all'interno di un gestore di sistemi di trasmissione o di un sistema di trasmissione.

2.   I diritti di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 1 comprendono, in particolare:

a)

il potere di esercitare diritti di voto;

b)

il potere di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa; o

c)

la detenzione di una quota di maggioranza.

3.   Ai fini della lettera b) del paragrafo 1, l'espressione «impresa che esercita attività di generazione o attività di fornitura» comprende la nozione di «impresa che effettua le funzioni di produzione e/o fornitura» ai sensi della direttiva 2009/73/CE, e le espressioni «gestore di sistemi di trasmissione» e «sistema di trasmissione» comprendono le nozioni di «gestore del sistema di trasporto» e «sistema di trasporto» ai sensi di detta direttiva.

4.   L'obbligo di cui alla lettera a) del paragrafo 1 si presume osservato qualora due o più imprese proprietarie di sistemi di trasmissione abbiano costituito un'impresa comune operante in qualità di gestore dei sistemi di trasmissione in due o più Stati membri per i rispettivi sistemi di trasmissione. Nessun'altra impresa può partecipare all'impresa comune se non è stata riconosciuta ufficialmente come gestore di sistema indipendente ai sensi dell'articolo 44 o come gestore del sistema di trasmissione indipendente ai fini della sezione 3.

5.   Ai fini dell'applicazione del presente articolo, qualora la persona di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), sia lo Stato membro o un altro ente pubblico, due enti pubblici separati che esercitano un controllo su un gestore di sistema di trasmissione o su un sistema di trasmissione, da una parte, e su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura, dall'altra, non sono ritenute essere la stessa persona o le stesse persone.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché né le informazioni commercialmente sensibili di cui all'articolo 41, acquisite da un gestore di sistema di trasmissione che ha fatto parte di un'impresa verticalmente integrata, né il personale di tale gestore vengano trasferiti ad imprese che esercitano attività di generazione o attività di fornitura.

7.   Se il 3 settembre 2009 il sistema di trasmissione appartiene ad un'impresa verticalmente integrata uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1.

In tal caso, lo Stato membro interessato:

a)

designa un gestore di sistema indipendente a norma dell'articolo 44; oppure

b)

si conforma alla sezione 3.

8.   Se il 3 settembre 2009 il sistema di trasmissione appartiene ad un'impresa verticalmente integrata e sono state adottate misure che garantiscano un'indipendenza più effettiva del gestore del sistema di trasmissione rispetto alla sezione 3, uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1.

9.   Prima che un'impresa sia approvata e designata come gestore di un sistema di trasmissione ai sensi del presente articolo, paragrafo 8, essa è certificata secondo le procedure di cui all'articolo 52, paragrafi 4, 5 e 6, della presente direttiva e all'articolo 51 del regolamento (UE) 2019/943, a norma delle quali la Commissione verifica che le misure adottate garantiscano chiaramente un'indipendenza più effettiva del gestore dei sistemi di trasmissione rispetto al presente capo, sezione 3.

10.   A imprese verticalmente integrate proprietarie di un sistema di trasmissione non è in alcun caso impedito di assumere le iniziative necessarie per conformarsi al paragrafo 1.

11.   Le imprese che svolgono una funzione di generazione o di fornitura non possono in nessun caso, direttamente o indirettamente, assumere il controllo o esercitare diritti su gestori di sistemi di trasmissione separati in Stati membri che applicano il paragrafo 1.

Sezione 2

Gestore di sistema indipendente

Articolo 44

Gestore di sistema indipendente

1.   Se il 3 settembre 2009 il sistema di trasmissione appartiene ad un'impresa verticalmente integrata gli Stati membri possono decidere di non applicare l'articolo 43, paragrafo 1, e designare un gestore di sistema indipendente su proposta del proprietario del sistema di trasmissione. Tale designazione è soggetta all'approvazione della Commissione.

2.   Lo Stato membro può approvare e designare un gestore di sistema indipendente a condizione che:

a)

il gestore candidato abbia dimostrato di soddisfare le prescrizioni dell'articolo 43, paragrafo 1, lettere b), c) e d);

b)

il gestore candidato abbia dimostrato di disporre delle risorse finanziarie, tecniche, materiali ed umane necessarie per svolgere i compiti di cui all'articolo 40;

c)

il gestore candidato si sia impegnato a rispettare un piano decennale di sviluppo della rete controllato dall'autorità di regolazione;

d)

il proprietario del sistema di trasmissione abbia dimostrato di essere in grado di ottemperare agli obblighi di cui al paragrafo 5. A tal fine, mette a disposizione tutti i progetti di accordi contrattuali stipulati con il gestore candidato e con qualsiasi altro ente pertinente; e

e)

il gestore candidato abbia dimostrato di essere in grado di ottemperare agli obblighi impostigli dal regolamento (UE) 2019/943, anche in ordine alla cooperazione tra gestori dei sistemi di trasmissione a livello europeo e regionale.

3.   Le imprese che sono state certificate dall'autorità di regolazione in quanto conformi alle disposizioni di cui all'articolo 53 e al paragrafo 2 del presente articolo sono approvate e designate dagli Stati membri come gestori di sistemi indipendenti. Si applica la procedura di certificazione di cui all'articolo 51 della presente direttiva e all'articolo 48 del regolamento (UE) 2019/943 o all'articolo 53 della presente direttiva.

4.   Ogni gestore di sistema indipendente è responsabile della concessione e della gestione dell'accesso dei terzi, compresa la riscossione dei corrispettivi per l'accesso, dei corrispettivi della congestione, dei pagamenti nell'ambito del meccanismo di compensazione fra gestori dei sistemi di trasmissione in conformità dell'articolo 49 del regolamento (UE) 2019/943, nonché del funzionamento, del mantenimento e dello sviluppo del sistema di trasmissione e della capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli, tramite l'adeguata programmazione degli investimenti. Nello sviluppare il sistema di trasmissione il gestore di sistema indipendente è responsabile della pianificazione (compresa la procedura di autorizzazione), della costruzione e dell'entrata in servizio della nuova infrastruttura. A tal fine il gestore di sistema indipendente agisce in qualità di gestore di sistema di trasmissione secondo le disposizioni della presente sezione. Il proprietario del sistema di trasmissione non è responsabile della concessione né della gestione dell'accesso dei terzi né della programmazione degli investimenti.

5.   Se è stato designato un gestore di sistema indipendente, il proprietario del sistema di trasmissione deve:

a)

fornire ogni opportuna cooperazione e ausilio al gestore di sistema indipendente nell'espletamento dei suoi compiti e, in particolare, fornirgli tutte le informazioni pertinenti;

b)

finanziare gli investimenti decisi dal gestore di sistema indipendente e approvati dall'autorità di regolazione, ovvero dare il proprio assenso al finanziamento ad opera di altri soggetti interessati, compreso lo stesso gestore indipendente. I meccanismi di finanziamento all'uopo necessari sono soggetti all'approvazione dell'autorità di regolazione. Prima di decidere in merito, quest'ultima consulta il proprietario del sistema di trasmissione e le altre parti interessate;

c)

garantire la copertura della responsabilità civile afferente gli attivi della rete, ad esclusione della responsabilità collegata all'esercizio delle attività del gestore di sistema indipendente; e

d)

fornire le garanzie necessarie per facilitare il finanziamento di eventuali espansioni di rete, ad eccezione degli investimenti per i quali, ai sensi della lettera b), ha dato l'assenso a finanziamenti da parte di altri soggetti interessati, compreso il gestore di sistema indipendente.

6.   In stretta cooperazione con l'autorità di regolazione, l'autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza è dotata di tutti i poteri necessari per controllare efficacemente l'osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasmissione, degli obblighi che ad esso incombono a norma del paragrafo 5.

Articolo 45

Separazione dei proprietari dei sistemi di trasmissione

1.   Qualora sia stato designato un gestore di sistema indipendente, un proprietario di sistema di trasmissione che fa parte di un'impresa verticalmente integrata è indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla trasmissione.

2.   Per garantire l'indipendenza del proprietario del sistema di trasmissione di cui al paragrafo 1, si applicano i seguenti criteri minimi:

a)

i responsabili della direzione dell'impresa proprietaria del sistema di trasmissione non fanno parte di strutture dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di generazione, distribuzione e fornitura di energia elettrica;

b)

sono adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili della direzione dell'impresa proprietaria del sistema di trasmissione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente; e

c)

il proprietario del sistema di trasmissione predispone un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere tali obiettivi. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all'autorità di regolazione una relazione sulle misure adottate; tale relazione viene pubblicata.

Sezione 3

Gestori dei sistemi di trasmissione indipendenti

Articolo 46

Beni, apparecchiature, personale e identità

1.   I gestori dei sistemi di trasmissione sono dotati di tutte le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie necessarie per assolvere gli obblighi che incombono loro a norma della presente direttiva e per svolgere l'attività di trasmissione di energia elettrica, in particolare:

a)

i beni necessari per l'attività di trasmissione di energia elettrica, compreso il sistema di trasmissione, sono proprietà del gestore del sistema di trasmissione;

b)

il personale necessario per l'attività di trasmissione di energia elettrica, compresa l'effettuazione di tutti i compiti dell'impresa, è assunto dal gestore del sistema di trasmissione;

c)

il leasing di personale e la prestazione di servizi a favore o da parte di altre parti dell'impresa verticalmente integrata sono vietati. Un gestore di sistema di trasmissione può, tuttavia, prestare servizi all'impresa verticalmente integrata a condizione che:

i)

la prestazione di tali servizi non crei discriminazioni tra gli utenti del sistema, sia disponibile a tutti gli utenti del sistema alle stesse condizioni e non limiti, distorca o impedisca la concorrenza nella produzione o nella fornitura; e

ii)

la prestazione di tali servizi abbia luogo in osservanza di condizioni approvate dall'autorità di regolazione;

d)

fatte salve le decisioni dell'organo di sorveglianza di cui all'articolo 49, le opportune risorse finanziarie per progetti d'investimento futuri e/o per la sostituzione di beni esistenti sono messe a disposizione, a tempo debito, del gestore del sistema di trasmissione dall'impresa verticalmente integrata a seguito di una richiesta appropriata dello stesso.

2.   L'attività di trasmissione di energia elettrica include almeno i seguenti compiti oltre a quelli elencati all'articolo 40:

a)

la rappresentanza del gestore del sistema di trasmissione e i contatti con i terzi e con le autorità di regolazione;

b)

la rappresentanza del gestore del sistema di trasmissione nell'ambito dell'ENTSO-E;

c)

la concessione e la gestione dell'accesso a terzi in modo non discriminatorio tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema;

d)

la riscossione di tutti i corrispettivi collegati al sistema di trasmissione, compresi i corrispettivi per l'accesso, l'energia per compensare le perdite e i corrispettivi per i servizi ancillari;

e)

la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di un sistema di trasmissione sicuro, efficiente ed economico;

f)

la programmazione degli investimenti per assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare una domanda ragionevole e di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;

g)

la costituzione di appropriate imprese comuni, anche con uno o più gestori di sistemi di trasmissione, borse dell'energia ed altri attori interessati, al fine di sviluppare la creazione di mercati regionali o agevolare il processo di liberalizzazione; e

h)

tutti i servizi all'impresa, compresi i servizi giuridici, la contabilità e i servizi informatici.

3.   I gestori dei sistemi di trasmissione sono organizzati in una forma giuridica di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio (26).

4.   Al gestore del sistema di trasmissione è fatto divieto, per quanto riguarda l'identità dell'impresa, la politica di comunicazione e di marchio nonché i locali, di creare confusione circa l'identità distinta dell'impresa verticalmente integrata o di una parte di essa.

5.   Al gestore del sistema di trasmissione è fatto divieto di condividere sistemi e attrezzature informatici, locali e sistemi di accesso di sicurezza con una parte dell'impresa verticalmente integrata e di utilizzare gli stessi consulenti o contraenti esterni per sistemi e attrezzature informatici e sistemi di accesso di sicurezza.

6.   I conti dei gestori dei sistemi di trasmissione sono controllati da un revisore contabile diverso da quello che controlla l'impresa verticalmente integrata o parte di essa.

Articolo 47

Indipendenza del gestore del sistema di trasmissione

1.   Fatte salve le decisioni dell'organo di sorveglianza ai sensi dell'articolo 49, il gestore del sistema di trasmissione dispone:

a)

di poteri decisionali effettivi, indipendenti dall'impresa verticalmente integrata, per quanto riguarda i beni necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo del sistema di trasmissione; e

b)

del potere di raccogliere fondi sul mercato dei capitali in particolare mediante un prestito o un aumento di capitale.

2.   Il gestore del sistema di trasmissione opera in ogni momento in modo da assicurarsi la disponibilità delle risorse necessarie per svolgere l'attività di trasmissione in maniera corretta ed efficiente e sviluppare e mantenere un sistema di trasmissione efficiente, sicuro ed economico.

3.   Le affiliate dell'impresa verticalmente integrata aventi funzioni di produzione o di fornitura non detengono una partecipazione azionaria diretta o indiretta nel gestore del sistema di trasmissione. Quest'ultimo non detiene una partecipazione azionaria diretta o indiretta in alcuna affiliata dell'impresa verticalmente integrata avente funzioni di produzione o di fornitura, né riceve dividendi o altri vantaggi finanziari da tale affiliata.

4.   La struttura generale di gestione e gli statuti societari del gestore del sistema di trasmissione assicurano un'indipendenza effettiva di quest'ultimo conformemente alla presente sezione. L'impresa verticalmente integrata non determina direttamente o indirettamente il comportamento concorrenziale del gestore del sistema di trasmissione per quanto riguarda le attività quotidiane di quest'ultimo e la gestione della rete, o per quanto concerne le attività necessarie per l'elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete a norma dell'articolo 51.

5.   Nell'espletamento dei compiti di cui all'articolo 40 e all'articolo 46, paragrafo 2 della presente direttiva e nell'osservanza degli obblighi previsti agli articoli 16, 18, 19 e 50 del regolamento (UE) 2019/943, i gestori del sistema di trasmissione non operano discriminazioni tra persone o enti diversi e non limitano, distorcono o impediscono la concorrenza nella generazione o nella fornitura.

6.   Tutte le relazioni commerciali e finanziarie tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasmissione, compresi i prestiti concessi da quest'ultimo all'impresa verticalmente integrata, sono conformi alle condizioni del mercato. Il gestore del sistema di trasmissione tiene registri particolareggiati di tali relazioni commerciali e finanziarie e li mette a disposizione dell'autorità di regolazione su richiesta.

7.   Il gestore del sistema di trasmissione sottopone all'approvazione dell'autorità di regolazione tutti gli accordi commerciali e finanziari conclusi con l'impresa verticalmente integrata.

8.   Il gestore del sistema di trasmissione informa l'autorità di regolazione delle risorse finanziarie, di cui all'articolo 46, paragrafo 1, lettera d), disponibili per progetti d'investimento futuri e/o per la sostituzione di beni esistenti.

9.   L'impresa verticalmente integrata si astiene da qualsiasi azione che impedisca al gestore del sistema di trasmissione di ottemperare agli obblighi di cui al presente capo o ne pregiudichi l'operato al riguardo e non impone al gestore del sistema di trasmissione di chiederle l'autorizzazione di osservare tali obblighi.

10.   Un'impresa certificata come conforme ai requisiti del presente capo dall'autorità di regolazione è approvata e designata dallo Stato membro interessato come gestore del sistema di trasmissione. Si applica la procedura di certificazione di cui all'articolo 51 della presente direttiva e all'articolo 48 del regolamento (UE) 2019/943 o all'articolo 53 della presente direttiva.

Articolo 48

Indipendenza del personale e della gestione del gestore del sistema di trasmissione

1.   Le decisioni riguardanti la nomina e il rinnovo, le condizioni di lavoro compresa la retribuzione e la cessazione del mandato delle persone responsabili della gestione e/o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasmissione sono adottate dall'organo di sorveglianza del gestore del sistema di trasmissione nominato a norma dell'articolo 49.

2.   L'identità e le condizioni che disciplinano i termini, la durata e la scadenza del mandato delle persone designate dall'organo di sorveglianza per la nomina o il rinnovo in quanto persone responsabili della gestione esecutiva e/o in quanto membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasmissione, e le ragioni di qualsiasi decisione proposta per porre fine al mandato sono notificate all'autorità di regolazione. Tali condizioni e le decisioni di cui al paragrafo 1 diventano vincolanti solo se, entro tre settimane dalla notifica, l'autorità di regolazione non ha formulato obiezioni al riguardo.

L'autorità di regolazione può formulare un'obiezione per quanto concerne le decisioni di cui al paragrafo 1:

a)

se sorgono dubbi circa l'indipendenza professionale di una persona nominata responsabile della gestione e/o di un membro degli organi amministrativi; oppure

b)

in caso di cessazione anticipata di un mandato, se esistono dubbi circa la motivazione di una tale cessazione anticipata.

3.   Non è esercitata alcuna posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, con l'impresa verticalmente integrata o parte di essa o con i suoi azionisti di controllo diversi dal gestore del sistema di trasmissione per un periodo di tre anni prima della nomina delle persone responsabili della gestione e/o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasmissione soggetti alle disposizioni di cui al presente paragrafo.

4.   Le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del gestore del sistema di trasmissione non hanno nessun'altra posizione o responsabilità professionali, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, in altre o con altre parti dell'impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo.

5.   Le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del gestore del sistema di trasmissione non detengono interessi né ricevono vantaggi finanziari, direttamente o indirettamente, in alcuna o da alcuna parte dell'impresa verticalmente integrata diversa dal gestore del sistema di trasmissione. La loro retribuzione non dipende da attività o risultati dell'impresa verticalmente integrata diversi da quelli del gestore del sistema di trasmissione.

6.   Sono garantiti diritti effettivi di impugnazione dinanzi all'autorità di regolazione in caso di reclami di persone responsabili della gestione e/o di membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasmissione che contestano la cessazione anticipata del loro mandato.

7.   Dopo la cessazione del loro mandato presso il gestore del sistema di trasmissione, le persone responsabili della sua gestione e/o i membri dei suoi organi amministrativi non hanno alcuna posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali in alcuna o con alcuna parte dell'impresa verticalmente integrata diversa dal gestore del sistema di trasmissione né con i suoi azionisti di controllo per un periodo di almeno quattro anni.

8.   Il paragrafo 3 si applica alla maggioranza delle persone responsabili della gestione e/o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasmissione.

Le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasmissione, che non sono soggetti al paragrafo 3, non hanno esercitato attività di gestione o altre attività pertinenti nell'impresa verticalmente integrata per un periodo di almeno sei mesi prima della loro nomina.

Il primo comma del presente paragrafo e i paragrafi da 4 a 7 si applicano a tutte le persone appartenenti alla gestione esecutiva e a quelle che riferiscono loro direttamente questioni connesse alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete.

Articolo 49

Organo di sorveglianza

1.   Il gestore del sistema di trasmissione ha un organo di sorveglianza incaricato di assumere decisioni che possono avere un impatto significativo sul valore delle attività degli azionisti in seno al gestore del sistema di trasmissione, in particolare le decisioni riguardanti l'approvazione dei piani finanziari annuali e a più lungo termine, il livello di indebitamento del gestore del sistema di trasmissione e l'ammontare dei dividendi distribuiti agli azionisti. Dalle decisioni che rientrano nel mandato dell'organo di sorveglianza sono escluse quelle connesse alle attività quotidiane del gestore del sistema di trasmissione e alla gestione della rete, e alle attività necessarie all'elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete ai sensi dell'articolo 51.

2.   L'organo di sorveglianza si compone di membri che rappresentano l'impresa verticalmente integrata, membri che rappresentano azionisti terzi e, se così dispone il pertinente diritto nazionale, membri che rappresentano altri soggetti interessati, quali i dipendenti del gestore del sistema di trasmissione.

3.   Ad almeno la metà meno uno dei membri dell'organo di sorveglianza si applica l'articolo 48, paragrafo 2, primo comma, e l'articolo 48, paragrafi da 3 a 7.

A tutti i membri dell'organo di sorveglianza si applica l'articolo 48, paragrafo 2, secondo comma, lettera b).

Articolo 50

Programma di adempimenti e responsabile della conformità

1.   Gli Stati membri provvedono a che i gestori dei sistemi di trasmissione elaborino ed attuino un programma di adempimenti in cui sono esposte le misure adottate per assicurare che sia esclusa la possibilità di comportamenti discriminatori, e provvedono a che sia adeguatamente controllata la conformità a tale programma. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere tali obiettivi. Esso è subordinato all'approvazione dell'autorità di regolazione. Fatte salve le competenze dell'autorità di regolazione, un responsabile della conformità effettua un controllo indipendente della conformità.

2.   Il responsabile della conformità è nominato dall'organo di sorveglianza, fatta salva l'approvazione dell'autorità di regolazione. L'autorità di regolazione può rifiutare la nomina del responsabile della conformità soltanto per ragioni di mancanza di indipendenza o per motivi di incapacità professionale. Il responsabile della conformità può essere una persona fisica o una persona giuridica. Al responsabile della conformità si applica l'articolo 48, paragrafi da 2 a 8.

3.   Il responsabile della conformità ha le seguenti mansioni:

a)

controllare l'attuazione del programma di adempimenti;

b)

redigere una relazione annuale in cui sono presentate le misure adottate per attuare il programma di adempimenti e trasmetterla all'autorità di regolazione;

c)

riferire all'organo di sorveglianza e formulare raccomandazioni riguardanti il programma di adempimenti e la sua attuazione;

d)

notificare all'autorità di regolazione qualsiasi violazione sostanziale dell'attuazione del programma di adempimenti; e

e)

riferire all'autorità di regolazione in merito ad eventuali rapporti commerciali e finanziari tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasmissione.

4.   Il responsabile della conformità trasmette all'autorità di regolazione le decisioni proposte riguardanti il piano di investimenti o gli investimenti autonomi nella rete. Ciò avviene al più tardi nel momento in cui il competente organo di gestione e/o amministrativo del gestore del sistema di trasmissione li trasmette all'organo di sorveglianza.

5.   Qualora l'impresa verticalmente integrata, nel corso dell'assemblea generale o tramite il voto dei membri dell'organo di sorveglianza da essa nominati, abbia reso impossibile l'adozione di una decisione impedendo o ritardando in tal modo gli investimenti che, in base al piano di sviluppo decennale, dovevano essere attuati nei tre anni successivi, il responsabile della conformità ne informa l'autorità di regolazione, la quale agisce in conformità all'articolo 51.

6.   Le condizioni che disciplinano il mandato o le condizioni di impiego del responsabile della conformità, inclusa la durata del suo mandato, sono soggette all'approvazione dell'autorità di regolazione. Tali condizioni assicurano l'indipendenza del responsabile della conformità, inclusa altresì la fornitura di tutte le risorse necessarie all'adempimento dei suoi doveri. Durante il suo mandato, il responsabile della conformità non può detenere altre cariche, responsabilità o interessi professionali, direttamente o indirettamente, in o con nessuna parte dell'impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo.

7.   Il responsabile della conformità fa regolarmente rapporto, oralmente o per iscritto, all'autorità di regolazione e ha il diritto di riferire regolarmente, oralmente o per iscritto, all'organo di sorveglianza del gestore del sistema di trasmissione.

8.   Il responsabile della conformità può presenziare a tutte le riunioni degli organi di gestione amministrativi del gestore del sistema di trasmissione, nonché a quelle dell'organo di sorveglianza e all'assemblea generale. Il responsabile della conformità presenzia a tutte le riunioni riguardanti i seguenti aspetti:

a)

le condizioni di accesso alla rete, quali stabilite nel regolamento (UE) 2019/943, in particolare per quanto riguarda le tariffe, i servizi di accesso di terzi, l'assegnazione di capacità e la gestione della congestione, la trasparenza, il bilanciamento e i mercati secondari;

b)

i progetti avviati per gestire, mantenere e sviluppare il sistema di trasmissione, compresi gli investimenti per l'interconnessione e la connessione;

c)

le operazioni di acquisto o vendita di energia necessarie per la gestione del sistema di trasmissione.

9.   Il responsabile della conformità verifica che il gestore del sistema di trasmissione ottemperi all'articolo 41.

10.   Il responsabile della conformità ha accesso a tutti i pertinenti dati e agli uffici del gestore del sistema di trasmissione nonché ad ogni informazione necessaria per adempiere alle sue mansioni.

11.   Il responsabile della conformità ha accesso agli uffici del gestore del sistema di trasmissione senza necessità di preavviso.

12.   Previo accordo dell'autorità di regolazione, l'organo di sorveglianza può licenziare il responsabile della conformità. Esso licenzia il responsabile della conformità per ragioni di mancanza di indipendenza o per motivi di incapacità professionale su richiesta dell'autorità di regolazione.

Articolo 51

Sviluppo della rete e poteri decisionali in materia di investimenti

1.   I gestori dei sistemi di trasmissione trasmettono almeno ogni due anni all'autorità di regolazione, previa consultazione di tutte le pertinenti parti interessate, un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste. Il piano di sviluppo della rete contiene misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza dell'approvvigionamento. Il gestore del sistema di trasmissione pubblica il piano decennale di sviluppo della rete sul proprio sito web.

2.   In particolare, il piano decennale di sviluppo della rete:

a)

indica ai partecipanti al mercato quali sono le principali infrastrutture di trasmissione da costruire o potenziare nell'arco dei 10 anni successivi;

b)

contiene tutti gli investimenti già decisi ed individua nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo; e

c)

prevede uno scadenzario per tutti i progetti di investimento.

3.   Nell'elaborare il piano decennale di sviluppo della rete, il gestore del sistema di trasmissione tiene pienamente conto delle potenzialità dell'impiego della gestione della domanda, degli impianti di stoccaggio di energia o di altre risorse in alternativa all'espansione del sistema, oltre che delle aspettative in termini di consumo, scambi con altri paesi e piani di investimento per le reti a livello dell'Unione e regionale.

4.   L'autorità di regolazione consulta tutti gli utenti effettivi o potenziali del sistema sul piano decennale di sviluppo della rete, secondo modalità aperte e trasparenti. Alle persone o imprese che si dichiarano utenti potenziali del sistema può essere fatto obbligo di comprovare le loro affermazioni. L'autorità di regolazione rende pubblici i risultati della procedura consultiva e, in particolare, i possibili fabbisogni in termini di investimenti.

5.   L'autorità di regolazione valuta se il piano decennale di sviluppo della rete contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso sia coerente con il piano decennale non vincolante di sviluppo della rete a livello dell'Unione («piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione») di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943. Se insorgono dubbi quanto alla coerenza con il piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione, l'autorità di regolazione consulta l'ACER. L'autorità di regolazione può chiedere al gestore del sistema di trasmissione di modificare il suo piano decennale di sviluppo della rete.

Le autorità nazionali competenti esaminano la coerenza del piano decennale di sviluppo della rete con il piano nazionale per l'energia e il clima presentato nel quadro del regolamento (UE) 2018/1999.

6.   L'autorità di regolazione controlla e valuta l'attuazione del piano decennale di sviluppo della rete.

7.   Nei casi in cui il gestore del sistema di trasmissione, per motivi che non siano motivi prioritari che sfuggono al suo controllo, non realizza un investimento che in base al piano decennale di sviluppo della rete avrebbe dovuto essere realizzato nel triennio successivo, gli Stati membri assicurano che le autorità di regolazione provvedano ad adottare almeno una delle seguenti misure per assicurare che l'investimento in questione sia realizzato se tale investimento è ancora pertinente sulla base del piano decennale di sviluppo della rete più recente:

a)

imporre al gestore del sistema di trasmissione di realizzare gli investimenti in causa;

b)

indire una gara d'appalto per l'investimento in questione, aperta a tutti gli investitori; oppure

c)

imporre al gestore del sistema di trasmissione di acconsentire a un aumento di capitale per finanziare gli investimenti necessari e permettere la partecipazione di investitori indipendenti al capitale.

8.   Se si è avvalsa dei poteri di cui al paragrafo 7, lettera b), l'autorità di regolazione può imporre al gestore del sistema di trasmissione di acconsentire:

a)

al finanziamento ad opera di terzi;

b)

alla costruzione ad opera di terzi;

c)

alla costruzione esso stesso dei nuovi beni in questione;

d)

alla gestione esso stesso dei nuovi beni in questione.

Il gestore del sistema di trasmissione comunica agli investitori ogni informazione necessaria a realizzare l'investimento, realizza la connessione dei nuovi beni alla rete di trasmissione e prodiga in generale il massimo degli sforzi per facilitare l'attuazione del progetto di investimento.

Le pertinenti disposizioni finanziarie sono soggette all'approvazione dell'autorità di regolazione.

9.   Se l'autorità di regolazione si è avvalsa dei poteri di cui al paragrafo 7, le pertinenti regolazioni tariffarie coprono i costi degli investimenti in questione.

Sezione 4

Designazione e certificazione dei gestori dei sistemi di trasmissione

Articolo 52

Designazione e certificazione dei gestori dei sistemi di trasmissione

1.   Prima che un'impresa sia approvata e designata come gestore di un sistema di trasmissione, essa è certificata secondo le procedure di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo e all'articolo 51 del regolamento (UE) 2019/943.

2.   Le imprese che sono state certificate dall'autorità di regolazione come imprese che hanno osservato le prescrizioni di cui all'articolo 43, secondo la procedura di certificazione descritta di seguito, sono approvate e designate dagli Stati membri quali gestori dei sistemi di trasmissione. La designazione dei gestori dei sistemi di trasmissione è notificata alla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3.   I gestori dei sistemi di trasmissione notificano all'autorità di regolazione tutte le previste transazioni che possano richiedere un riesame della loro osservanza delle prescrizioni dell'articolo 43.

4.   Le autorità di regolazione vigilano in modo continuativo sul rispetto delle prescrizioni dell'articolo 43 da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione. Al fine di assicurare tale rispetto avviano una procedura di certificazione:

a)

quando ricevono notifica dal gestore del sistema di trasmissione a norma del paragrafo 3;

b)

di loro iniziativa quando vengono a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell'influenza nei confronti dei proprietari o dei gestori dei sistemi di trasmissione rischia di dare luogo a una violazione dell'articolo 43, ovvero quando hanno motivo di ritenere che tale violazione si sia già verificata; oppure

c)

su una richiesta motivata della Commissione.

5.   Le autorità di regolazione adottano una decisione di certificazione del gestore del sistema di trasmissione entro quattro mesi dalla data della notifica effettuata dal gestore stesso o dalla data della richiesta della Commissione. Decorso questo termine la certificazione si presume accordata. La decisione espressa o tacita dell'autorità di regolazione acquista efficacia soltanto dopo che si è conclusa la procedura di cui al paragrafo 6.

6.   L'autorità di regolazione notifica senza indugio alla Commissione la decisione espressa o tacita di certificazione del gestore del sistema di trasmissione, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini di detta decisione. La Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) 2019/943.

7.   Le autorità di regolazione e la Commissione possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasmissione ed alle imprese che esercitano attività di generazione o di fornitura tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'esercizio dei poteri ad esse conferiti dal presente articolo.

8.   Le autorità di regolazione e la Commissione garantiscono la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili.

Articolo 53

Certificazione in relazione ai paesi terzi

1.   Qualora la certificazione sia richiesta da un proprietario di sistema di trasmissione o da un gestore di sistema di trasmissione che sia controllato da una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi, l'autorità di regolazione lo notifica alla Commissione.

L'autorità di regolazione notifica inoltre senza indugio alla Commissione qualsiasi circostanza che abbia come risultato l'acquisizione del controllo di un sistema di trasmissione o di un gestore di sistema di trasmissione da parte di una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi.

2.   Il gestore del sistema di trasmissione notifica all'autorità di regolazione qualsiasi circostanza che abbia come risultato l'acquisizione del controllo del sistema di trasmissione o del gestore del sistema di trasmissione da parte di una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi.

3.   L'autorità di regolazione adotta un progetto di decisione relativa alla certificazione di un gestore di sistema di trasmissione entro quattro mesi a decorrere dalla data di notifica effettuata dal gestore stesso. Essa rifiuta la certificazione se non è stato dimostrato:

a)

che l'ente interessato ottempera agli obblighi di cui all'articolo 43; e

b)

all'autorità di regolazione o ad un'altra autorità nazionale competente designata dallo Stato membro, che il rilascio della certificazione non metterà a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dello Stato membro e dell'Unione. Nell'esaminare tale questione l'autorità nazionale di regolazione o l'altra autorità competente tiene conto:

i)

dei diritti e degli obblighi dell'Unione in relazione a tale paese terzo che discendono dal diritto internazionale, incluso qualsiasi accordo concluso con uno o più paesi terzi di cui l'Unione è parte e che tratta le questioni della sicurezza dell'approvvigionamento energetico;

ii)

dei diritti e degli obblighi dello Stato membro in relazione a tale paese terzo che discendono da accordi conclusi con lo stesso, nella misura in cui sono conformi al diritto dell'Unione; e

iii)

di altre circostanze specifiche del caso e del paese terzo interessato.

4.   L'autorità di regolazione notifica senza indugio la decisione alla Commissione, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa.

5.   Gli Stati membri prevedono che, prima che l'autorità di regolazione adotti una decisione relativa alla certificazione, detta autorità o l'autorità competente designata di cui al paragrafo 3, lettera b), chieda un parere della Commissione per valutare se:

a)

l'ente interessato ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 43; e

b)

il rilascio della certificazione non metta a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione.

6.   La Commissione esamina la richiesta di cui al paragrafo 5 non appena la riceve. Entro due mesi dalla ricezione della richiesta, essa comunica il proprio parere all'autorità di regolazione oppure all'autorità competente designata, se la richiesta è stata presentata da quest'ultima.

Nell'elaborare il parere, la Commissione può chiedere i pareri dell'ACER, lo Stato membro interessato e le parti interessate. Ove la Commissione formuli tale richiesta, il periodo di due mesi è prorogato di due mesi.

In assenza di un parere della Commissione entro il periodo di cui al primo e secondo comma, si considera che tale istituzione non sollevi obiezioni avverso la decisione dell'autorità di regolazione.

7.   Nel valutare se il controllo da parte di una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi metterà a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, la Commissione tiene conto:

a)

delle circostanze specifiche del caso e del paese terzo interessato; e

b)

dei diritti e degli obblighi dell'Unione in relazione a tale paese terzo che discendono dal diritto internazionale, incluso qualsiasi accordo concluso con uno o più paesi terzi di cui l'Unione è parte e che tratta le questioni della sicurezza dell'approvvigionamento energetico;

8.   Entro due mesi dalla scadenza del periodo di cui al paragrafo 6, l'autorità di regolazione adotta la decisione definitiva relativa alla certificazione. Nell'adottare la decisione definitiva, l'autorità di regolazione tiene nella massima considerazione il parere della Commissione. In ogni caso gli Stati membri hanno il diritto di rifiutare il rilascio della certificazione se questo mette a rischio la sicurezza del loro approvvigionamento energetico o la sicurezza dell'approvvigionamento di energia di un altro Stato membro. Lo Stato membro che abbia designato un'altra autorità nazionale competente per la valutazione di cui al paragrafo 3, lettera b), può esigere che l'autorità di regolazione adotti la decisione definitiva conformemente alla valutazione di detta autorità nazionale competente. La decisione definitiva dell'autorità di regolazione e il parere della Commissione sono pubblicati insieme. Qualora la decisione finale differisca dal parere della Commissione, lo Stato membro interessato fornisce e rende pubblica, unitamente a detta decisione, la motivazione alla base della stessa.

9.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di esercitare i controlli legali nazionali per tutelare i legittimi interessi concernenti la pubblica sicurezza in conformità del diritto dell'Unione.

10.   Il presente articolo, tranne il paragrafo 3, lettera a), si applica anche agli Stati membri soggetti a deroga ai sensi dell'articolo 66.

Articolo 54

Proprietà degli impianti di stoccaggio dell'energia da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione

1.   I gestori dei sistemi di distribuzione non possono possedere, sviluppare, gestire o esercire impianti di stoccaggio dell'energia.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire ai gestori dei sistemi di trasmissione di possedere, sviluppare, gestire o esercire impianti di stoccaggio dell'energia, se questi sono componenti di rete pienamente integrate e l'autorità di regolazione ha concesso la sua approvazione o se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

altre parti, a seguito di una procedura di appalto aperta, trasparente e non discriminatoria, soggetta a riesame e approvazione da parte dell'autorità di regolazione non hanno espresso interesse a possedere, sviluppare, gestire o esercire tali impianti o non si sono dimostrate in grado di fornire tali servizi a un costo ragionevole e in maniera tempestiva;

b)

tali impianti o servizi ausiliari non relativi alla frequenza servono al gestore del sistema di trasmissione per adempiere gli obblighi che gli incombono a norma della presente direttiva per il funzionamento efficiente, affidabile e sicuro del sistema di trasmissione e non sono utilizzati per l'acquisto o la vendita dell'energia elettrica sui mercati dell'energia elettrica; e

c)

l'autorità di regolazione ha valutato la necessità di tale deroga, ha effettuato l'esame ex ante dell'applicabilità di una procedura di appalto, comprese le condizioni di tale procedura di appalto, e ha concesso la sua approvazione.

L'autorità di regolazione può elaborare orientamenti o clausole di appalto per aiutare i gestori dei sistemi di trasmissione a garantire una procedura di appalto equa.

3.   La decisione di concedere la deroga è comunicata alla Commissione e all'ACER unitamente alle informazioni pertinenti in merito alla richiesta e ai motivi per la concessione della deroga.

4.   Le autorità di regolazione effettuano una consultazione pubblica, a intervalli regolari o almeno ogni cinque anni, sugli impianti di stoccaggio dell'energia esistenti al fine di valutare la potenziale disponibilità e l'interesse potenziale di parti terze a investire in tali impianti. Se dalla consultazione pubblica, valutata dall'autorità di regolazione, emerge che parti terze sono in grado di possedere, sviluppare, esercire o gestire tali impianti in modo efficiente sotto il profilo dei costi, l'autorità di regolazione provvede affinché le attività svolte in questi ambiti dai gestori dei sistemi di distribuzione siano progressivamente dismesse entro 18 mesi. Nell'ambito delle condizioni relative a tale procedura, le autorità di regolazione possono autorizzare i gestori dei sistemi di trasmissione a ricevere una compensazione ragionevole, in particolare volta a recuperare il valore residuo dell'investimento negli impianti di stoccaggio dell'energia.

5.   Il paragrafo 4 non si applica alle componenti di rete pienamente integrate né per il normale periodo di ammortamento di nuovi impianti di stoccaggio in batterie la cui decisione definitiva di investimento è adottata fino al 2024, purché tali impianti di stoccaggio in batterie:

a)

siano connessi alla rete al più tardi due anni dopo;

b)

siano integrati nel sistema di trasmissione;

c)

siano utilizzati unicamente per il ripristino istantaneo reattivo della sicurezza delle reti in caso di imprevisti a livello delle reti, se tale misura di ripristino ha inizio immediatamente e ha termine quando il regolare ridispacciamento può risolvere il problema; e

d)

non siano utilizzati per l'acquisto o la vendita dell'energia elettrica sui mercati dell'energia elettrica, compresi quelli di bilanciamento.

Sezione 5

Separazione e trasparenza della contabilità

Articolo 55

Diritto di accesso alla contabilità

1.   Gli Stati membri o qualsiasi autorità competente da essi designata, comprese le autorità di regolazione di cui all'articolo 57, hanno il diritto di accedere alla contabilità delle imprese elettriche nella misura necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni come previsto dall'articolo 56.

2.   Gli Stati membri e le autorità competenti da essi designate, comprese le autorità di regolazione, mantengono la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili. Gli Stati membri possono prevedere la divulgazione di tali informazioni qualora tale divugazione sia necessaria per consentire alle autorità competenti di svolgere le proprie funzioni.

Articolo 56

Separazione della contabilità

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la contabilità delle imprese elettriche sia tenuta a norma dei paragrafi 2 e 3.

2.   Le imprese elettriche, quale che sia il loro regime di proprietà o la loro forma giuridica, redigono, sottopongono a revisione e pubblicano i conti annuali, secondo le norme della legislazione nazionale sui conti annuali delle società di capitali adottate ai sensi della direttiva 2013/34/UE.

Le imprese che non sono per legge tenute a pubblicare i conti annuali ne tengono una copia a disposizione del pubblico nella loro sede sociale.

3.   Nella loro contabilità interna le imprese elettriche tengono conti separati per ciascuna attività di trasmissione e distribuzione come sarebbero tenute a fare se le attività in questione fossero svolte da imprese separate, al fine di evitare discriminazioni, sussidi incrociati tra settori e distorsioni della concorrenza. Tengono inoltre conti che possono essere consolidati per le altre attività nel settore dell'energia elettrica non riguardanti la trasmissione e la distribuzione. Nella contabilità è precisato il reddito proveniente dalla proprietà del sistema di trasmissione o distribuzione. Le imprese tengono eventualmente conti consolidati per altre attività non riguardanti il settore dell'energia elettrica. La contabilità interna comprende uno stato patrimoniale ed un conto profitti e perdite per ciascuna attività.

4.   La revisione di cui al paragrafo 2 verifica in particolare che sia rispettato l'obbligo di evitare discriminazioni e sussidi incrociati di cui al paragrafo 3.

CAPO VII

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE

Articolo 57

Designazione ed indipendenza delle autorità di regolazione

1.   Ciascuno Stato membro designa un'unica autorità di regolazione a livello nazionale.

2.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicata la designazione di altre autorità di regolazione a livello regionale all'interno degli Stati membri, a condizione che vi sia un rappresentante ad alto livello a fini di rappresentanza e contatto a livello dell'Unione in seno al Comitato dei regolatori dell'ACER, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/942.

3.   In deroga al paragrafo 1, uno Stato membro può designare autorità di regolazione per piccoli sistemi situati in una regione geograficamente separata il cui consumo nel 2008 è stato inferiore al 3 % del consumo totale dello Stato membro di cui fa parte. Tale deroga lascia impregiudicata la designazione di un rappresentante ad alto livello a fini di rappresentanza e contatto a livello dell'Unione in seno al Comitato dei regolatori dell'ACER in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/942.

4.   Gli Stati membri garantiscono l'indipendenza dell'autorità di regolazione e provvedono affinché essa eserciti i suoi poteri con imparzialità e trasparenza. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché, nell'esercizio delle competenze ad essa conferite dalla presente direttiva e dalla normativa connessa, l'autorità di regolazione:

a)

sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da altri soggetti pubblici o privati;

b)

garantisca che il suo personale e le persone responsabili della sua gestione:

i)

agiscano in maniera indipendente da qualsiasi interesse commerciale; e

ii)

non sollecitino né accettino istruzioni dirette da alcun governo o da altri soggetti pubblici o privati nell'esercizio delle funzioni di regolazione. Tale requisito lascia impregiudicati la stretta cooperazione, se del caso, con altre pertinenti autorità nazionali, o gli orientamenti di politica generale elaborati dal governo, non connessi con i compiti e le competenze di regolazione di cui all'articolo 59.

5.   Per tutelare l'indipendenza dell'autorità di regolazione gli Stati membri provvedono in particolare affinché:

a)

l'autorità di regolazione possa prendere decisioni autonome, in maniera indipendente da qualsiasi organo politico;

b)

l'autorità di regolazione disponga di tutte le risorse umane e finanziarie necessarie per lo svolgimento delle sue attività e per l'esercizio dei suoi poteri in maniera efficace ed efficiente;

c)

l'autorità di regolazione disponga di dotazioni finanziarie annuali separate e di autonomia di esecuzione del bilancio assegnato;

d)

i membri del comitato dell'autorità di regolazione o, in assenza di un comitato, il personale direttivo superiore dell'autorità di regolazione siano nominati per un mandato prefissato compreso tra i cinque e i sette anni, rinnovabile una volta;

e)

i membri del comitato dell'autorità di regolazione o, in assenza di un comitato, il personale direttivo superiore dell'autorità di regolazione siano nominati sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e pubblicati, tramite una procedura indipendente e imparziale che garantisca che i candidati siano in possesso delle competenze e dell'esperienza necessarie per la posizione pertinente in seno all'autorità di regolazione;

f)

esistano disposizioni sul conflitto di interessi e gli obblighi di riservatezza siano estesi oltre la scadenza del mandato dei membri del comitato dell'autorità di regolazione o, in assenza di un comitato, la scadenza del mandato del personale direttivo superiore dell'autorità di regolazione;

g)

i membri del comitato dell'autorità di regolazione o, in assenza di un comitato, il personale direttivo superiore dell'autorità di regolazione possano essere rimossi dall'incarico solo sulla base di criteri trasparenti in essere.

Relativamente alla lettera d) del primo comma, gli Stati membri istituiscono un sistema di rotazione adeguato per il comitato o il personale direttivo superiore. I membri del comitato o, in assenza di un comitato, il personale direttivo superiore possono essere revocati durante il loro mandato soltanto se non rispondono più ai requisiti prescritti dal presente articolo ovvero se hanno commesso irregolarità ai sensi della legge nazionale.

6.   Gli Stati membri possono prevedere un controllo ex post dei conti annuali delle autorità di regolazione da parte di un revisore contabile indipendente.

7.   Entro il 5 luglio 2022 e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul rispetto del principio di indipendenza stabilito dal presente articolo da parte delle autorità nazionali.

Articolo 58

Obiettivi generali dell'autorità di regolazione

Nell'esercitare le funzioni di regolatore specificate dalla presente direttiva, l'autorità di regolazione adotta tutte le misure ragionevoli idonee al perseguimento dei seguenti obiettivi, nel quadro dei compiti e delle competenze di cui all'articolo 59, in stretta consultazione con altre autorità nazionali pertinenti, incluse le autorità garanti della concorrenza, nonché le autorità, comprese le autorità di regolazione, degli Stati membri limitrofi e dei paesi terzi limitrofi, se del caso, fatte salve le rispettive competenze:

a)

promuovere, in stretta cooperazione con le autorità di regolazione degli altri Stati membri, con la Commissione e con l'ACER, un mercato interno dell'energia elettrica concorrenziale, flessibile, sicuro ed ecologicamente sostenibile nell'Unione, nonché l'effettiva apertura del mercato per tutti i clienti e i fornitori dell'Unione, e garantire condizioni appropriate per il funzionamento efficace e affidabile delle reti elettriche, tenendo conto di obiettivi a lungo termine;

b)

sviluppare mercati regionali transfrontalieri concorrenziali e adeguatamente funzionanti all'interno dell'Unione, allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui alla lettera a);

c)

eliminare le restrizioni agli scambi di energia elettrica tra gli Stati membri e sviluppare adeguate capacità di trasmissione transfrontaliere per soddisfare la domanda e migliorare l'integrazione dei mercati nazionali che potrebbe agevolare la circolazione dell'energia elettrica attraverso l'Unione;

d)

contribuire a conseguire, nel modo più efficace sotto il profilo dei costi, lo sviluppo di sistemi non discriminatori sicuri, affidabili ed efficienti orientati al consumatore e promuovere l'adeguatezza dei sistemi e, in conformità degli obiettivi generali in materia di politica energetica, l'efficienza energetica nonché l'integrazione della produzione su larga scala e su scala ridotta di energia elettrica da fonti rinnovabili e la produzione decentrata nelle reti di trasmissione e di distribuzione nonché agevolarne il funzionamento in relazione ad altre reti energetiche del gas o del riscaldamento;

e)

agevolare l'accesso alla rete di nuove capacità di generazione e impianti di stoccaggio dell'energia, in particolare eliminando gli ostacoli che potrebbero impedire l'accesso di nuovi operatori del mercato e dell'energia elettrica da fonti rinnovabili;

f)

assicurare che ai gestori dei sistemi e agli utenti del sistema siano offerti incentivi adeguati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l'efficienza, segnatamente l'efficienza energetica, delle prestazioni del sistema e promuovere l'integrazione del mercato;

g)

provvedere a che i clienti beneficino del funzionamento efficiente del proprio mercato nazionale, promuovere una concorrenza effettiva e contribuire a garantire un livello elevato di tutela dei consumatori in stretto coordinamento con le pertinenti autorità di tutela dei consumatori;

h)

contribuire a conseguire un servizio universale e pubblico di elevata qualità nel settore dell'approvvigionamento di energia elettrica, contribuire alla tutela dei clienti vulnerabili e alla compatibilità dei processi di scambio dei dati necessari per il cambio di fornitore da parte dei clienti.

Articolo 59

Compiti e competenze delle autorità di regolazione

1.   L'autorità di regolazione ha i seguenti compiti:

a)

stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, tariffe di trasmissione o distribuzione o le relative metodologie di calcolo, o entrambe;

b)

garantire che i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi distribuzione e, se necessario, i proprietari dei sistemi, nonché qualsiasi impresa elettrica e altri partecipanti al mercato, ottemperino agli obblighi che ad essi incombono a norma della presente direttiva, del regolamento (UE) 2019/943, dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli 58, 60 e 61 del regolamento (UE) 2019/943 e di altre disposizioni della pertinente normativa dell'Unione, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonché delle decisioni dell'ACER;

c)

in stretto coordinamento con le altre autorità di regolazione, garantire che l'ENTSO-E e l'EU DSO ottemperino agli obblighi che ad essi incombono a norma della presente direttiva, del regolamento (UE) 2019/943, dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli 58, 60 e 61 del regolamento (UE) 2019/943 e di altra pertinente normativa dell'Unione, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonché delle decisioni dell'ACER, e individuare congiuntamente l'inadempimento, da parte dell'ENTSO-E e dell'EU DSO, dei rispettivi obblighi; se le autorità di regolazione non sono in grado di raggiungere un accordo entro un termine di quattro mesi dall'inizio delle consultazioni al fine di individuare congiuntamente l'inadempimento, la questione è deferita all'ACER per una decisione, a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942;

d)

approvare prodotti e procedure di appalto per i servizi accessori non relativi alla frequenza;

e)

applicare i codici di rete e gli orientamenti adottati a norma degli articoli 58, 60 e 61 del regolamento (UE) 2019/943 mediante misure nazionali o, se richiesto, misure coordinate a livello regionale o dell'Unione;

f)

cooperare con l'autorità di regolazione o con le autorità degli Stati membri interessati nonché con l'ACER sulle questioni transfrontaliere, in particolare attraverso la partecipazione ai lavori del comitato dei regolatori dell'ACER ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2019/942;

g)

osservare e attuare le pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti della Commissione e dell'ACER;

h)

provvedere affinché i gestori dei sistemi di trasmissione mettano a disposizione le capacità di interconnessione nella massima misura a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2019/943;

i)

presentare annualmente una relazione sull'attività svolta e sull'esecuzione dei suoi compiti alle autorità competenti degli Stati membri, alla Commissione e all'ACER, ivi incluso per quanto concerne le iniziative adottate e i risultati ottenuti in ordine a ciascuno dei compiti indicati nel presente articolo;

j)

assicurare che non vi siano sussidi incrociati fra attività di trasmissione, distribuzione e fornitura o altre attività che rientrano o non rientrano nel settore dell'energia elettrica;

k)

vigilare sui programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasporto e fornire, nella sua relazione annuale, un'analisi dei programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione sotto il profilo della loro conformità con il piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione; tale analisi può includere raccomandazioni per la modifica di tali piani di investimento;

l)

monitorare e valutare le prestazioni dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di distribuzione in relazione allo sviluppo di una rete intelligente che promuova l'efficienza energetica e l'integrazione di energia da fonti rinnovabili sulla base di una serie limitata di indicatori e pubblicare ogni due anni una relazione nazionale che contenga raccomandazioni;

m)

stabilire o approvare norme e requisiti in materia di qualità del servizio e dell'approvvigionamento o contribuirvi insieme ad altre autorità competenti nonché vigilare sul rispetto delle norme relative alla sicurezza e all'affidabilità della rete e rivederne le prestazioni passate;

n)

vigilare sul livello di trasparenza, anche dei prezzi all'ingrosso, e sull'osservanza, da parte delle imprese elettriche, degli obblighi in materia di trasparenza;

o)

vigilare sul grado e sull'efficacia di apertura del mercato e della concorrenza a livello dei mercati all'ingrosso e al dettaglio, compresi le borse dell'energia elettrica, i prezzi fatturati ai clienti civili inclusi i sistemi di prepagamento, l'impatto dei contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica e dell'utilizzo di sistemi di misurazione intelligenti, la percentuale dei clienti che cambiano fornitore, la percentuale delle disattivazioni, le spese per i servizi di manutenzione e per la loro esecuzione, il rapporto tra i prezzi relativi ai consumi domestici e i prezzi all'ingrosso, l'evoluzione delle tariffe e dei prelievi della rete, i reclami dei clienti civili, nonché le eventuali distorsioni o restrizioni della concorrenza, fornendo in particolare ogni informazione pertinente, e deferendo alle pertinenti autorità nazionali garanti della concorrenza tutti i casi pertinenti;

p)

monitorare l'emergere di pratiche contrattuali restrittive, comprese le clausole di esclusiva, che possono impedire ai clienti di impegnarsi simultaneamente con più di un fornitore o limitare la loro scelta in tal senso. Se del caso, le autorità nazionali di regolazione informano le autorità nazionali garanti della concorrenza in merito a tali pratiche;

q)

controllare il tempo impiegato dai gestori dei sistemi di trasmissione e dai gestori dei sistemi di distribuzione per effettuare connessioni e riparazioni;

r)

garantire, in collaborazione con altre autorità competenti, che le misure di tutela dei consumatori siano efficaci e applicate;

s)

pubblicare, almeno con cadenza annuale, raccomandazioni sulla conformità dei prezzi di fornitura all'articolo 5 e fornirle, se del caso, alle autorità competenti;

t)

garantire l'accesso non discriminatorio ai dati del consumo dei clienti, la messa a disposizione, per uso facoltativo, di un formato armonizzato facilmente comprensibile a livello nazionale per i dati relativi ai consumi e il rapido accesso di tutti i clienti ai dati a norma degli articoli 23 e 24;

u)

vigilare sull'applicazione delle norme che disciplinano funzioni e responsabilità dei gestori dei sistemi di trasmissione, dei gestori dei sistemi di distribuzione, dei fornitori, dei clienti e di altri partecipanti al mercato ai sensi del regolamento (UE) 2019/943;

v)

vigilare sugli investimenti in capacità di generazione e di stoccaggio sotto il profilo della sicurezza dell'approvvigionamento;

w)

monitorare la cooperazione tecnica tra gestori dei sistemi di trasmissione dell'Unione e di paesi terzi;

x)

contribuire alla compatibilità dei processi di scambio dei dati per i principali processi di mercato a livello regionale;

y)

monitorare la disponibilità di strumenti di confronto che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 14;

z)

monitorare l'eliminazione degli ostacoli e delle restrizioni ingiustificati allo sviluppo del consumo di energia elettrica autoprodotta e alle comunità energetiche dei cittadini.

2.   Ove uno Stato membro lo abbia previsto, i compiti di vigilanza di cui al paragrafo 1 possono essere svolti da autorità diverse da quella di regolazione. In tal caso le informazioni risultanti dall'esercizio di tale vigilanza sono messe quanto prima a disposizione dell'autorità di regolazione.

Pur mantenendo la propria autonomia, fatte salve le proprie competenze specifiche e in conformità ai principi in materia di miglioramento della regolamentazione, l'autorità di regolazione si consulta, se del caso, con i gestori dei sistemi di trasmissione e, se del caso, coopera strettamente con altre autorità nazionali pertinenti nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1.

Le approvazioni concesse da un'autorità di regolazione o dall'ACER ai sensi della presente direttiva non pregiudicano l'uso debitamente giustificato in futuro delle competenze dell'autorità di regolazione ai sensi del presente articolo né sanzioni imposte da altre pertinenti autorità o dalla Commissione.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di regolazione siano dotate dei poteri necessari per assolvere con efficacia e rapidità i compiti di cui al presente articolo. A tal fine, all'autorità di regolazione devono essere conferiti almeno i poteri seguenti:

a)

il potere di adottare decisioni vincolanti per le imprese di energia elettrica;

b)

il potere di effettuare indagini sul funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e di adottare e imporre i provvedimenti opportuni, necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento del mercato. Ove appropriato, l'autorità di regolazione ha anche il potere di cooperare con l'autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza e con le autorità di regolazione dei mercati finanziari o con la Commissione nello svolgimento di un'indagine relativa alla legislazione sulla concorrenza;

c)

il potere di richiedere alle imprese elettriche tutte le informazioni pertinenti per l'assolvimento dei suoi compiti, incluse le motivazioni di eventuali rifiuti di concedere l'accesso a terzi, e tutte le informazioni sulle misure necessarie per rafforzare la rete;

d)

il potere di irrogare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive alle imprese elettriche che non ottemperano agli obblighi ad esse imposti dalla presente direttiva, dal regolamento (UE) 2019/943 o dalle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell'ACER o della stessa autorità di regolazione, o di proporre a una giurisdizione competente di imporre tali sanzioni, compreso il potere di imporre o proporre di imporre al gestore del sistema di trasmissione sanzioni fino al 10 % del fatturato annuo del gestore del sistema di trasmissione o fino al 10 % del fatturato annuo dell'impresa verticalmente integrata all'impresa verticalmente integrata, secondo i casi, per inosservanza dei rispettivi obblighi che incombono loro a norma della presente direttiva; e

e)

adeguati diritti di indagine e pertinenti poteri istruttori per la risoluzione delle controversie di cui all'articolo 60, paragrafi 2 e 3.

4.   L'autorità di regolazione ubicata nello Stato membro in cui ha sede l'ENTSO-E o l'EU DSO ha il potere di imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive agli enti che non ottemperino agli obblighi ad essi imposti dalla presente direttiva, dal regolamento (UE) 2019/943 o dalle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell'autorità di regolazione o dell'ACER, o di proporre a una giurisdizione competente di imporre tali sanzioni.

5.   Oltre ai compiti ad essa conferiti a norma dei paragrafi 1 e 3 del presente articolo, qualora sia stato designato un gestore di sistema indipendente ai sensi dell'articolo 44, l'autorità di regolazione:

a)

controlla l'osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasmissione e del gestore del sistema indipendente, degli obblighi che ad essi incombono a norma del presente articolo e irroga sanzioni in caso di inosservanza ai sensi del paragrafo 3, lettera d);

b)

controlla le relazioni e le comunicazioni tra il gestore del sistema indipendente e il proprietario del sistema di trasmissione in modo da assicurare che il gestore del sistema indipendente ottemperi agli obblighi che ad esso incombono e, in particolare, approva i contratti e agisce in qualità di organo per la risoluzione delle controversie sorte tra il gestore del sistema indipendente e il proprietario del sistema di trasmissione in seguito ad eventuali reclami presentati da uno di essi ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 2;

c)

fatta salva la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2, lettera c), per il primo piano decennale di sviluppo della rete, approva la programmazione degli investimenti e il piano pluriennale di sviluppo della rete presentato almeno ogni due anni dal gestore del sistema indipendente;

d)

provvede affinché le tariffe per l'accesso alla rete riscosse dal gestore del sistema indipendente comprendano un corrispettivo per il proprietario della rete che consenta un compenso adeguato per l'utilizzo degli attivi della rete e di eventuali nuovi investimenti in essa effettuati, purché sostenuti secondo principi di economia ed efficienza;

e)

procede a ispezioni anche senza preavviso presso i locali del proprietario del sistema di trasmissione e del gestore del sistema indipendente; e

f)

vigila sull'utilizzazione dei corrispettivi della congestione riscossi dal gestore del sistema indipendente ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943.

6.   Oltre ai compiti e alle competenze ad essa conferiti a norma dei paragrafi 1 e 3 del presente articolo, qualora sia stato designato un gestore di sistema di trasmissione a norma del capo VI, sezione 3, all'autorità di regolazione sono attribuiti almeno i seguenti compiti e competenze:

a)

irrogare sanzioni a norma del paragrafo 3, lettera d), per comportamenti discriminatori a favore dell'impresa verticalmente integrata;

b)

controllare le comunicazioni tra il gestore di sistema di trasmissione e l'impresa verticalmente integrata in modo da assicurare che il gestore di sistema di trasmissione ottemperi agli obblighi che gli incombono;

c)

agire in qualità di autorità per la risoluzione delle controversie sorte tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasmissione in seguito ad eventuali reclami presentati ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 2;

d)

controllare le relazioni commerciali e finanziarie, compresi i prestiti, tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasmissione;

e)

approvare tutti gli accordi commerciali e finanziari tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore di sistema di trasmissione a condizione che soddisfino le condizioni di mercato;

f)

chiedere giustificazioni all'impresa verticalmente integrata in caso di notifica da parte del responsabile della conformità a norma dell'articolo 50, paragrafo 4. Tali giustificazioni includono, in particolare, la prova che non si sono verificati comportamenti discriminatori a favore dell'impresa verticalmente integrata;

g)

procedere a ispezioni, anche senza preavviso, nei locali dell'impresa verticalmente integrata e del gestore del sistema di trasmissione; e

h)

attribuire tutti i compiti o alcuni compiti specifici del gestore del sistema di trasmissione a un gestore di sistema indipendente designato a norma dell'articolo 44 in caso di violazione persistente da parte del gestore del sistema di trasmissione degli obblighi che gli incombono a norma della presente direttiva, in particolare in caso di comportamenti discriminatori ripetuti a favore dell'impresa verticalmente integrata.

7.   Fatti salvi i casi in cui rientri tra le competenze dell'ACER fissare e approvare le condizioni o le metodologie per l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti ai sensi del capo VII del regolamento (UE) 2019/943 a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/942 in ragione della loro natura coordinata, le autorità di regolazione hanno il compito di fissare o approvare, con sufficiente anticipo rispetto alla loro entrata in vigore, quantomeno le metodologie nazionali usate per calcolare o stabilire le condizioni per quanto segue:

a)

la connessione e l'accesso alle reti nazionali, comprese tariffe di trasmissione e distribuzione o relative metodologie che devono consentire che, nella rete, siano effettuati gli investimenti necessari in modo da garantire la fattibilità economica delle reti;

b)

la prestazione di servizi ancillari che sono svolti nel modo più economico possibile che forniscano incentivi adeguati agli utenti della rete per bilanciare l'immissione e il prelievo di energia, servizi ancillari sono forniti in modo equo e non discriminatorio e sono basati su criteri obiettivi; e

c)

l'accesso alle infrastrutture transfrontaliere, comprese le procedure di allocazione della capacità e di gestione della congestione.

8.   Le metodologie o i termini e le condizioni di cui al paragrafo 7 sono pubblicate.

9.   Al fine di aumentare la trasparenza del mercato e di fornire a tutte le parti interessate tutte le necessarie informazioni e le decisioni o proposte di decisione concernenti le tariffe di trasmissione e di distribuzione di cui all'articolo 60, paragrafo 3, le autorità di regolazione mettono a disposizione del pubblico la metodologia dettagliata e i costi utilizzati per il calcolo delle pertinenti tariffe di rete, pur mantenendo la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

10.   Le autorità di regolazione controllano la gestione della congestione all'interno delle reti elettriche nazionali, compresi gli interconnettori, e l'attuazione delle norme di gestione della congestione. A tal fine, i gestori dei sistemi di trasmissione o i gestori del mercato presentano per approvazione alle autorità di regolazione le loro procedure di gestione della congestione, inclusa l'allocazione della capacità. Le autorità di regolazione possono chiedere la modifica di tali regole.

Articolo 60

Decisioni e reclami

1.   Le autorità di regolazione sono abilitate a chiedere ai gestori dei sistemi di trasmissione e ai gestori dei sistemi di distribuzione, se necessario, di modificare le condizioni e le modalità, comprese le tariffe o le metodologie di cui all'articolo 59 della presente direttiva, in modo che queste siano proporzionate e che vengano applicate in modo non discriminatorio, in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2019/943. In caso di ritardo nella fissazione delle tariffe di trasmissione e distribuzione, le autorità di regolazione hanno il potere di fissare o approvare tariffe o metodologie di trasmissione e distribuzione in via provvisoria e di decidere in merito ad adeguate misure di compensazione qualora le tariffe o le metodologie definitive di trasmissione e distribuzione si discostino da quelle provvisorie.

2.   Qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro un gestore di un sistema di trasmissione o di distribuzione per quanto concerne gli obblighi di quest'ultimo ai sensi della presente direttiva può adire l'autorità di regolazione la quale, in veste di autorità per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro due mesi dalla ricezione del reclamo. Il termine può essere prorogato di due mesi qualora l'autorità di regolazione richieda ulteriori informazioni. Tale termine prorogato può essere ulteriormente prorogato con il consenso del reclamante. La decisione dell'autorità di regolazione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia invalidata in seguito ad impugnazione.

3.   Qualsiasi parte che abbia subito un pregiudizio e che abbia il diritto di proporre reclamo avverso una decisione relativa alle metodologie adottate ai sensi dell'articolo 59 oppure, quando l'autorità di regolazione deve procedere a consultazioni, in merito alle tariffe o alle metodologie proposte, può presentare un reclamo chiedendo la revisione della decisione entro due mesi, o entro un periodo più breve previsto dagli Stati membri, dalla pubblicazione della decisione stessa o della proposta di decisione. I reclami non hanno effetto sospensivo.

4.   Gli Stati membri istituiscono meccanismi idonei ed efficienti di regolazione, controllo e trasparenza al fine di evitare abusi di posizione dominante, soprattutto a danno dei consumatori, e comportamenti predatori. Tali meccanismi tengono conto delle disposizioni del TFUE, in particolare dell'articolo 102.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di inosservanza delle norme sulla riservatezza previste dalla presente direttiva, siano adottate misure appropriate, compresi procedimenti amministrativi o penali in conformità al loro diritto interno, nei confronti delle persone fisiche e giuridiche responsabili.

6.   I reclami di cui ai paragrafi 2 e 3 lasciano impregiudicati i mezzi di impugnazione previsti dal diritto dell'Unione e/o nazionale.

7.   Le decisioni delle autorità di regolazione sono pienamente motivate e giustificate al fine di consentire il ricorso giurisdizionale. Le decisioni sono pubblicamente accessibili, pur mantenendo la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

8.   Gli Stati membri provvedono affinché a livello nazionale esistano meccanismi idonei per consentire alla parte che è stata oggetto di una decisione di un'autorità di regolazione di proporre ricorso dinanzi a un organo indipendente dalle parti interessate e da qualsiasi governo.

Articolo 61

Cooperazione regionale tra autorità di regolazione sulle questioni transfrontaliere

1.   Le autorità di regolazione si consultano e cooperano strettamente, in particolare in seno all'ACER, e si scambiano tra di loro e con l'ACER tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle competenze ad esse conferite dalla presente direttiva. L'autorità che riceve le informazioni garantisce ad esse lo stesso grado di riservatezza prescritto dall'autorità che le comunica.

2.   Le autorità di regolazione cooperano, quanto meno a livello regionale, per:

a)

promuovere soluzioni pratiche intese a consentire una gestione ottimale della rete, promuovere le borse dell'energia elettrica e l'assegnazione di capacità transfrontaliere, nonché consentire un adeguato livello minimo di capacità di interconnessione, anche attraverso nuove interconnessioni, all'interno della regione e tra regioni per rendere possibile lo sviluppo di una concorrenza effettiva e il miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento, senza discriminazioni tra fornitori nei diversi Stati membri;

b)

coordinare la sorveglianza comune degli enti che operano a livello regionale;

c)

coordinare, in cooperazione con altre autorità coinvolte, la sorveglianza comune delle valutazioni dell'adeguatezza delle risorse a livello nazionale, regionale ed europeo;

d)

coordinare lo sviluppo di tutti i codici di rete e degli orientamenti per i gestori dei sistemi di trasmissione interessati e gli altri operatori di mercato; e

e)

coordinare lo sviluppo delle norme che disciplinano la gestione della congestione.

3.   Le autorità di regolazione hanno la facoltà di stipulare accordi cooperativi tra loro al fine di promuovere la cooperazione in ambito regolamentare.

4.   Le azioni di cui al paragrafo 2 sono realizzate, se del caso, in stretta consultazione con altre autorità nazionali pertinenti e fatte salve le rispettive competenze specifiche.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 67 al fine di integrare la presente direttiva elaborando orientamenti in merito all'estensione dell'obbligo delle autorità di regolazione di cooperare reciprocamente e con l'ACER.

Articolo 62

Compiti e competenze delle autorità di regolazione relativamente ai centri di coordinamento regionali

1.   Le autorità regionali di regolazione della regione di gestione del sistema in cui è stabilito un centro di coordinamento regionale, in stretto coordinamento tra di loro:

a)

approvano la proposta di istituzione dei centri di coordinamento regionali in conformità dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/943;

b)

approvano i costi connessi alle attività dei centri di coordinamento regionali che sono a carico dei gestori dei sistemi di trasmissione e sono presi in considerazione nel calcolo delle tariffe, purché tali costi siano ragionevoli e appropriati;

c)

approvano il processo decisionale in cooperazione;

d)

assicurano che i centri di coordinamento regionali dispongano di tutte le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie necessarie per assolvere gli obblighi derivanti dalla presente direttiva e per svolgere i loro compiti in modo indipendente e imparziale;

e)

propongono, insieme ad altre autorità di regolazione di una regione di gestione del sistema, eventuali compiti e poteri supplementari da attribuire ai centri di coordinamento regionali da parte degli Stati membri della regione di gestione del sistema;

f)

assicurano il rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva e di altre normative pertinenti dell'Unione, in particolare in relazione alle questioni transfrontaliere e individuano congiuntamente l'inadempimento, da parte dei centri di coordinamento regionali, dei rispettivi obblighi; se le autorità di regolazione non sono in grado di raggiungere un accordo entro un termine di quattro mesi dall'inizio delle consultazioni al fine di individuare congiuntamente l'inadempimento, la questione è deferita all'ACER per una decisione, a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942;

g)

controllano l'esecuzione del coordinamento del sistema e riferiscono annualmente all'ACER in proposito, conformemente all'articolo 46 del regolamento (UE) 2019/943.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di regolazione siano dotate dei poteri necessari per assolvere con efficacia e rapidità i compiti di cui al paragrafo 1. A tal fine, alle autorità di regolazione sono conferiti almeno i poteri seguenti:

a)

chiedere informazioni ai centri di coordinamento regionali;

b)

effettuare ispezioni, anche senza preavviso, presso i locali dei centri di coordinamento regionali;

c)

emettere decisioni comuni vincolanti in merito ai centri di coordinamento regionali.

3.   L'autorità di regolazione ubicata nello Stato membro in cui ha sede il centro di coordinamento regionale ha il potere di irrogare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive al centro di coordinamento regionale che non ottemperi agli obblighi ad esso imposti dalla presente direttiva, dal regolamento (UE) 2019/943 o dalle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell'autorità di regolazione o dell'ACER, o ha il potere di proporre a una giurisdizione competente di irrogare tali sanzioni.

Articolo 63

Osservanza dei codici di rete e degli orientamenti

1.   Le autorità di regolazione e la Commissione possono chiedere il parere dell'ACER in ordine alla conformità di una decisione presa da un'autorità di regolazione con i codici di rete e gli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o al capo VII del regolamento (UE) 2019/943.

2.   Entro tre mesi dalla data di ricezione della richiesta, l'ACER comunica il proprio parere, a seconda dei casi, all'autorità di regolazione che ne ha fatto richiesta o alla Commissione, nonché all'autorità di regolazione che ha preso la decisione in questione.

3.   Se l'autorità di regolazione che ha preso la decisione non si conforma al parere dell'ACER entro quattro mesi dalla data di ricezione di tale parere, l'ACER ne informa la Commissione.

4.   Qualsiasi autorità di regolazione può comunicare alla Commissione che ritiene che una decisione pertinente in materia di scambi transfrontalieri assunta da un'altra autorità di regolazione non sia conforme ai codici di rete e agli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o dal capo VII del regolamento (UE) 2019/943, entro due mesi dalla data della suddetta decisione.

5.   La Commissione, se accerta che la decisione di un'autorità di regolazione solleva seri dubbi circa la sua compatibilità con i codici di rete e gli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o dal capo VII del regolamento (UE) 2019/943, entro due mesi dalla data in cui ne è stata informata dall'ACER ai sensi del paragrafo 3 o da un'autorità di regolazione ai sensi del paragrafo 4, ovvero di propria iniziativa entro tre mesi dalla data di tale decisione, può decidere di esaminare ulteriormente il caso. In tal caso invita l'autorità di regolazione e le parti del procedimento dinanzi all'autorità di regolazione a presentarle le loro osservazioni.

6.   Se ha preso la decisione di esaminare ulteriormente il caso, la Commissione, entro quattro mesi dalla data della decisione controversa, adotta una decisione definitiva intesa a:

a)

non sollevare obiezioni nei confronti della decisione presa dall'autorità di regolazione; oppure

b)

imporre all'autorità di regolazione interessata di revocare la propria decisione, se ritiene che i codici di rete e gli orientamenti non siano stati rispettati.

7.   Se non ha preso la decisione di esaminare ulteriormente il caso o non ha adottato una decisione definitiva entro i termini di cui rispettivamente ai paragrafi 5 e 6, si presume che la Commissione non abbia sollevato obiezioni avverso la decisione dell'autorità di regolazione.

8.   L'autorità di regolazione si conforma entro due mesi alla decisione della Commissione di revocare la sua decisione e ne informa la Commissione.

9.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 67 per integrare la presente direttiva elaborando orientamenti che prescrivono la procedura da seguire ai fini dell'applicazione del presente articolo.

Articolo 64

Obbligo di conservazione dei dati

1.   Gli Stati membri impongono ai fornitori l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità nazionali, inclusa l'autorità di regolazione, delle autorità nazionali per la tutela della concorrenza e della Commissione, per l'assolvimento dei loro compiti, per un periodo minimo di cinque anni, i dati pertinenti relativi a tutte le transazioni riguardanti contratti di fornitura di energia elettrica e riguardanti strumenti derivati sull'energia elettrica stipulati con clienti grossisti e gestori dei sistemi di trasmissione.

2.   I dati suddetti comprendono informazioni sulle caratteristiche delle transazioni pertinenti, quali le norme relative alla durata, alle consegne e al pagamento, la quantità, la data e l'ora dell'esecuzione, i prezzi della transazione e le modalità per identificare il cliente grossista in questione, nonché specifici dettagli di tutti i contratti di fornitura di energia elettrica e derivati non ancora regolati.

3.   L'autorità di regolazione può decidere di mettere a disposizione alcune di queste informazioni ai soggetti operanti sul mercato a condizione che non vengano divulgate informazioni commercialmente sensibili riguardanti singoli soggetti o singole transazioni. Il presente paragrafo non si applica alle informazioni concernenti gli strumenti finanziari compresi nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE.

4.   Il presente articolo non crea obblighi supplementari nei confronti delle autorità di cui al paragrafo 1 a carico dei soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE.

5.   Se le autorità di cui al paragrafo 1 necessitano di un accesso ai dati conservati da soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE, le autorità responsabili ai sensi di tale direttiva forniscono i dati richiesti a dette autorità.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 65

Parità di condizioni

1.   Le misure che gli Stati membri possono adottare, conformemente alla presente direttiva, per garantire parità di condizioni sono compatibili con il TFUE, in particolare l'articolo 36, e con il diritto dell'Unione.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1 sono proporzionate, non discriminatorie e trasparenti. Dette misure possono essere attuate solo previa notifica alla Commissione e previa approvazione da parte sua.

3.   La Commissione reagisce alla notifica di cui al paragrafo 2 entro due mesi dal ricevimento. Tale termine inizia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui pervengono informazioni complete. Nel caso in cui la Commissione non abbia reagito entro questo termine di due mesi, si ritiene che non abbia sollevato obiezioni nei confronti delle misure notificate.

Articolo 66

Deroghe

1.   Gli Stati membri che possono dimostrare l'esistenza di seri problemi nella gestione dei loro piccoli sistemi connessi e piccoli sistemi isolati possono chiedere alla Commissione di derogare alle pertinenti disposizioni degli articoli 7 e 8 nonché dei capi IV, V e VI.

I piccoli sistemi isolati, e la Francia ai fini della Corsica, possono anche chiedere deroghe agli articoli 4, 5 e 6.

Prima di prendere una decisione, la Commissione informa gli Stati membri delle richieste pervenute, tenendo conto del rispetto della riservatezza.

2.   Le deroghe concesse dalla Commissione di cui al paragrafo 1 sono limitate nel tempo e subordinate a condizioni volte a rafforzare la concorrenza e l'integrazione nel mercato interno e a garantire che le deroghe non ostacolino la transizione verso l'energia rinnovabile, l'aumento della flessibilità, lo stoccaggio dell'energia, l'elettromobilità e la gestione della domanda.

Per le regioni ultraperiferiche nel senso dell'articolo 349 TFUE, che non possono essere interconnesse con i mercati dell'energia elettrica dell'Unione, la deroga non è limitata nel tempo ed è subordinata a condizioni volte a garantire che essa non ostacoli la transizione verso l'energia rinnovabile.

La decisione che concede una deroga è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3.   L'articolo 43 non si applica a Cipro, Lussemburgo e Malta. Inoltre, gli articoli 6 e 35 non si applicano a Malta e gli articoli 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 52 non si applicano a Cipro.

Ai fini dell'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), la nozione di «impresa che esercita attività di generazione o attività di fornitura» non comprende i clienti finali che esercitano attività di generazione e/o fornitura di energia elettrica, direttamente o attraverso un'impresa sulla quale esercitano un controllo, individualmente o insieme ad altri, a condizione che i clienti finali, comprese le loro quote di energia elettrica prodotta in imprese controllate, siano, in media annuale, consumatori netti di energia elettrica e che il valore economico dell'energia elettrica da essi venduta a terzi sia insignificante rispetto alle loro altre operazioni commerciali.

4.   Fino al 1o gennaio 2025 o a una data successiva stabilita in una decisione adottata a norma del paragrafo 1 del presente articolo, l'articolo 5 non si applica a Cipro e alla Corsica.

5.   L'articolo 4 non si applica a Malta fino al 5 luglio 2027. Tale periodo può essere prorogato di un ulteriore periodo non superiore a otto anni. L'ulteriore periodo di proroga è stabilito mediante una decisione a norma del paragrafo 1.

Articolo 67

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 61, paragrafo 5, e all'articolo 63, paragrafo 9, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 4 luglio 2019.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 61, paragrafo 5, e all'articolo 63, paragrafo 9, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro conformemente ai principi stabiliti dall'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 5, e dell'articolo 63, paragrafo 9, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 68

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 69

Controllo, riesame e relazione a cura della Commissione

1.   La Commissione controlla e riesamina l'applicazione della presente direttiva e presenta una relazione generale sullo stato di attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio in allegato alla relazione sullo stato dell'Unione dell'energia di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1999.

2.   Entro il 31 dicembre 2025, la Commissione riesamina l'attuazione della presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Se del caso, unitamente alla relazione o a seguito della sua presentazione, la Commissione presenta una proposta legislativa.

Il riesame della Commissione valuta in particolare se i consumatori, specialmente quelli vulnerabili o in condizioni di povertà energetica, siano adeguatamente tutelati dalla presente direttiva.

Articolo 70

Modifiche della direttiva 2012/27/UE

La direttiva 2012/27/UE è così modificata:

1)

l'articolo 9 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Misurazione del gas naturale»;

b)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri provvedono affinché, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato ai risparmi energetici potenziali, per il gas naturale i clienti finali ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso.»;

c)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2.   Quando e nella misura in cui gli Stati membri adottano sistemi di misurazione intelligenti e introducono contatori intelligenti per il gas naturale conformemente alla direttiva 2009/73/CE:»;

ii)

le lettere c) e d) sono soppresse;

2)

l'articolo 10 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Informazioni di fatturazione per il gas naturale»;

b)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Qualora i clienti finali non dispongano dei contatori intelligenti di cui alla direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2014, le informazioni di fatturazione per il gas naturale siano affidabili, precise e fondate sul consumo reale, conformemente all'allegato VII, punto 1.1, qualora ciò sia tecnicamente possibile ed economicamente giustificato.»;

c)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   I contatori installati conformemente alla direttiva 2009/73/CE consentono la fornitura di informazioni di fatturazione precise basate sul consumo effettivo. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali abbiano la possibilità di accedere agevolmente a informazioni complementari sui consumi storici che consentano di effettuare controlli autonomi dettagliati.»;

3)

all'articolo 11, il titolo è sostituito dal seguente:

«Costi dell'accesso alle informazioni sulla misurazione e sulla fatturazione del gas naturale»;

4)

all'articolo 13, i termini «agli articoli da 7 a 11» sono sostituiti dai termini «agli articoli da 7 a 11 bis»;

5)

l'articolo 15 è così modificato:

a)

il paragrafo 5 è così modificato:

i)

il primo e il secondo comma sono soppressi;

ii)

il terzo comma è sostituito dal seguente:

«I gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione rispettano i requisiti di cui all'allegato XII.»;

b)

il paragrafo 8 è soppresso.

6)

nell'allegato VII il titolo è sostituito dal seguente:

«Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo basate sul consumo effettivo di gas naturale»;

Articolo 71

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 2 a 5, all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 2, lettere j) e l), all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafi da 2 a 12, agli articoli da 11 a 24, agli articoli 26, 28 e 29, agli articoli da 31 a 34, all'articolo 36, all'articolo 38, paragrafo 2, agli articoli 40 e 42, all'articolo 46, paragrafo 2, lettera d), agli articoli 51 e 54, agli articoli da 57 a 59 e da 61 a 63, all'articolo 70, punti da 1 a 3, all'articolo 70, punto 5, lettera b), e all'articolo 70, punto 6, e agli allegati I e II entro il 31 dicembre 2020. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Tuttavia, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi:

a)

all'articolo 70, punto 5, lettera a), entro il 31 dicembre 2019;

b)

all'articolo 70, punto 4, entro il 25 ottobre 2020.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 72

Abrogazione

La direttiva 2009/72/CE è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2021, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alle date di applicazione della direttiva di cui all'allegato III.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

Articolo 73

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 7, paragrafi da 2 a 5, articolo 8, paragrafo 1, l'articolo 8, paragrafo 2, lettere da a) a i) e lettera k), l'articolo 8, paragrafi 3 e 4, l'articolo 9, paragrafi 1, 3, 4 e 5, l'articolo 10, paragrafi da 2 a 10, gli articoli 25, 27, 30, 35 e 37, l'articolo 38, paragrafi 1, 3 e 4, l'articolo 39, l'articolo 41, gli articoli 43, 44 e 45, l'articolo 46, paragrafo 1, l'articolo 46, paragrafo 2, lettere a), b) e c), l'articolo 46, paragrafo 2, lettere da e) a h), l'articolo 46, paragrafi da 3 a 6, gli articoli da 47 a 50, gli articoli 52, 53, 55, 56, 60, 64 e 65 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2021.

L'articolo 70, punti da 1) a 3), punto 5), lettera b), e punto 6), si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

L'articolo 70, paragrafo 5, lettera a), si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.

L'articolo 70, punto 4, si applica a decorrere dal 26 ottobre 2020.

Articolo 74

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)   GU C 288 del 31.8.2017, pag. 91.

(2)   GU C 342 del 12.10.2017, pag. 79.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 26 marzo 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 maggio 2019.

(4)  Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).

(5)  Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37) abrogata e sostituita, con effetto a decorrere dal 2 marzo 2011, dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).

(6)  Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (Cfr. pag. 54 della presente Gazzetta ufficiale).

(7)  Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

(8)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione) (Cfr. pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale).

(10)  Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

(11)   GU L 198 del 20.7.2006, pag. 18.

(12)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(13)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(14)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(15)   GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

(16)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(17)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell'articolo 8, paragrafi 2 e 6, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 363 del 18.12.2014, pag. 121).

(18)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(19)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(20)  Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

(21)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).

(22)  Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

(23)  Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).

(24)  Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017, che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica (GU L 220 del 25.8.2017, pag. 1).

(25)  Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1).

(26)  Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).


ALLEGATO I

REQUISITI MINIMI DI FATTURAZIONE E RELATIVE INFORMAZIONI

1.   Informazioni minime che devono figurare sulla fattura e nelle informazioni di fatturazione

1.1.

Le seguenti informazioni chiave sono presentate in maniera evidente ai clienti finali sulle fatture, in una sezione chiaramente separata dalle altre parti della fattura:

a)

il prezzo da pagare e, se possibile, le componenti del prezzo, con una chiara attestazione che tutte le fonti di energia possono anche beneficiare di incentivi non finanziati mediante i prelievi indicati nelle componenti del prezzo;

b)

il termine entro il quale è dovuto il pagamento.

1.2.

Le seguenti informazioni chiave sono presentate in maniera evidente ai clienti finali sulle fatture e nelle informazioni di fatturazione, in una sezione chiaramente separata dalle altre parti della fattura e delle informazioni di fatturazione:

a)

il consumo di energia elettrica nel periodo di fatturazione;

b)

il nome e i recapiti del fornitore, compresi un numero telefonico di assistenza ai consumatori e l'indirizzo email;

c)

la denominazione della tariffa;

d)

l'eventuale data di scadenza del contratto;

e)

le informazioni inerenti alla possibilità e al vantaggio di un passaggio ad altro fornitore e alla risoluzione delle controversie;

f)

il codice cliente finale per il cambio di fornitore oppure il codice unico di identificazione del punto di prelievo del cliente finale;

g)

informazioni sui diritti del cliente finale per quanto concerne la risoluzione extragiudiziale delle controversie, inclusi i recapiti dell'organismo responsabile ai sensi dell'articolo 26;

h)

lo sportello unico di cui all'articolo 25;

i)

un link o un riferimento a dove è possibile trovare strumenti di confronto dei prezzi di cui all'articolo 14.

1.3.

Se le fatture sono basate sul consumo effettivo o su una lettura a distanza da parte dell'operatore, le fatture e i conguagli periodici mettono a disposizione dei clienti finali le seguenti informazioni, le accompagnano o rimandano a esse:

a)

confronti, sotto forma di grafico, tra il consumo attuale di energia elettrica del cliente finale con il consumo del cliente finale nello stesso periodo dell'anno precedente;

b)

i recapiti, compresi i siti internet, delle organizzazioni di consumatori, delle agenzie per l'energia o di organismi analoghi da cui si possono ottenere informazioni sulle misure disponibili di miglioramento dell'efficienza energetica per le apparecchiature alimentate a energia;

c)

confronti rispetto a un cliente finale medio o di riferimento della stessa categoria di utenza.

2.   Frequenza di fatturazione e fornitura delle informazioni di fatturazione:

a)

la fatturazione sulla base del consumo effettivo ha luogo almeno una volta l'anno;

b)

se il cliente finale non dispone di un contatore che possa essere letto a distanza dal gestore o se il cliente finale ha deciso attivamente di disattivare la lettura a distanza conformemente al diritto nazionale, gli sono fornite informazioni di fatturazione accurate e basate sul consumo effettivo a scadenza almeno semestrale, oppure trimestrale su richiesta o qualora il cliente finale abbia optato per la fatturazione elettronica;

c)

se il cliente finale non dispone di un contatore che può essere letto a distanza dal gestore o se il cliente finale ha deciso attivamente di disattivare la lettura a distanza conformemente al diritto nazionale, gli obblighi di cui alle lettere a) e b) possono essere soddisfatti con un sistema di autolettura periodica da parte dei clienti finali per mezzo del quale il cliente finale comunica i dati dei propri contatori al gestore; la fatturazione o le informazioni di fatturazione possono basarsi sul consumo stimato o su un importo forfettario unicamente qualora il cliente finale non abbia comunicato la lettura del contatore per un determinato periodo di fatturazione;

d)

se il cliente finale dispone di un contatore che può essere letto a distanza dal gestore, informazioni di fatturazione accurate e basate sul consumo effettivo sono fornite almeno ogni mese; tali informazioni possono altresì essere rese disponibili via internet e sono aggiornate con la massima frequenza consentita dai dispositivi e dai sistemi di misurazione utilizzati.

3.   Componenti del prezzo applicato al cliente finale

Il prezzo applicato al cliente finale è la somma delle tre componenti seguenti: la componente relativa all'energia e all'approvvigionamento, la componente relativa alla rete (di trasmissione e distribuzione) e la componente che comprende imposte, tributi, canoni e oneri.

Per le tre componenti del prezzo per il cliente finale presentate nelle fatture si usano in tutta l'Unione le definizioni comuni stabilite nel regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

4.   Accesso alle informazioni complementari sui consumi storici

Gli Stati membri prescrivono che le informazioni complementari relative ai consumi storici, nella misura in cui sono disponibili, siano comunicate, su richiesta del cliente finale, al fornitore o prestatore di servizi designato dal cliente finale.

Il cliente finale dotato di un contatore che può essere letto a distanza dal gestore deve accedere facilmente alle informazioni complementari sui consumi storici, in modo da poter controllare nel dettaglio i propri consumi.

Le informazioni complementari sui consumi storici comprendono:

a)

dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura di energia elettrica, se inferiore. I dati corrispondono agli intervalli per i quali sono state fornite frequenti informazioni di fatturazione; e

b)

dati dettagliati corrispondenti al tempo di utilizzazione per ogni giorno, settimana, mese e anno che sono resi disponibili al cliente finale senza indebito ritardo via internet o mediante l'interfaccia del contatore relativi al periodo che include almeno i 24 mesi precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura di energia elettrica, se inferiore.

5.   Informativa sulle fonti di energia

I fornitori specificano nelle fatture la quota di ciascuna fonte energetica nell'energia elettrica acquistata dal cliente finale in base al contratto di fornitura di energia elettrica (informativa sul prodotto).

Le fatture e le informazioni di fatturazione mettono a disposizione dei clienti finali le seguenti informazioni, le accompagnano o rimandano a esse:

a)

la quota di ciascuna fonte energetica nel mix energetico complessivo utilizzato dall'impresa fornitrice nell'anno precedente (a livello nazionale, vale a dire nello Stato membro in cui è stato concluso il contratto di fornitura di energia elettrica, nonché a livello del fornitore, se attivo in diversi Stati membri) in modo comprensibile e facilmente confrontabile;

b)

le informazioni sull'impatto ambientale, almeno in termini di emissioni di CO2 e di scorie radioattive risultanti dalla produzione di energia elettrica prodotta mediante il mix energetico complessivo utilizzato dal fornitore nell'anno precedente.

Con riguardo al secondo comma, lettera a), per l'energia elettrica ottenuta tramite una borsa dell'energia o importata da un'impresa situata al di fuori dell'Unione, è possibile utilizzare i dati aggregati forniti dalla borsa o dall'impresa in questione nell'anno precedente.

Per l'informativa sull'energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento, si possono utilizzare le garanzie di origine rilasciate a norma dell'articolo 14, paragrafo 10, della direttiva 2012/27/UE. L'informativa sull'energia elettrica da fonti rinnovabili è effettuata utilizzando le garanzie di origine, salvo nei casi di cui all'articolo 19, paragrafo 8, lettere a) e b), della direttiva (UE) 2018/2001.

L'autorità nazionale di regolazione o un'altra autorità nazionale competente adottano le misure necessarie a garantire che le informazioni trasmesse dai fornitori ai rispettivi clienti a norma del presente punto siano affidabili e siano fornite a livello nazionale in un modo facilmente confrontabile.


(1)  Regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE (GU L 311 del 17.11.2016, pag. 1).


ALLEGATO II

SISTEMI DI MISURAZIONE INTELLIGENTI

1.

Gli Stati membri assicurano l'introduzione nei rispettivi territori di sistemi di misurazione intelligenti, che potrà essere oggetto di una valutazione economica di tutti i costi e i benefici a lungo termine per il mercato e per il singolo consumatore, o uno studio di quale tipo di misurazione intelligente sia ragionevole dal punto di vista economico ed efficace in termini di costi e quali siano i tempi della relativa distribuzione.

2.

La valutazione prende in considerazione la metodologia utilizzata per l'analisi dei costi e dei benefici e le funzionalità minime dei sistemi di misurazione intelligenti previste nella raccomandazione 2012/148/UE della Commissione (1), nonché le migliori tecniche disponibili per assicurare il massimo livello di cibersicurezza e protezione dei dati.

3.

Sulla base di tale valutazione gli Stati membri o, laddove lo Stato membro abbia così disposto, l'autorità competente designata, elaborano un calendario con un obiettivo di massimo dieci anni per l'adozione di sistemi di misurazione intelligenti. Qualora l'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti sia valutata positivamente, almeno l'80 % dei clienti finali sarà dotato di contatori intelligenti entro sette anni dalla data in cui è stata formulata la valutazione positiva o entro il 2024 negli Stati membri che hanno iniziato a introdurli in modo sistematico prima del 4 luglio 2019.

(1)  Raccomandazione 2012/148/UE della Commissione, del 9 marzo 2012, sui preparativi per l'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti (GU L 73 del 13.3.2012, pag. 9).


ALLEGATO III

TERMINI DI RECEPIMENTO NEL DIRITTO NAZIONALE E DATA DI APPLICAZIONE

(DI CUI ALL'ARTICOLO 72)

Direttiva

Termine di recepimento

Data di applicazione

Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55)

3 marzo 2011

3 settembre 2009


ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 2009/72/CE

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 33 e articolo 41

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 32

Articolo 6

Articolo 34

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 6

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 15

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 14

Articolo 9, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 16

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 1

Allegato I. punto 1, lettera a)

Articolo 10, paragrafi 2 e 3

Allegato I. punto 1, lettera b)

Articolo 10, paragrafo 4

Allegato I. punto 1, lettera c)

Articolo 10, paragrafo 5

Allegato I. punto 1, lettera d)

Articolo 10 paragrafi 6 e 8

Articolo 10, paragrafo 7

Allegato I. punto 1, lettera f)

Articolo 10, paragrafo 9

Allegato I. punto 1, lettera g)

Articolo 10, paragrafo 10

Articolo 3, lettera 7)

Articolo 10, paragrafo 11

Allegato I. punto 1, lettera j)

Articolo 10, paragrafo 12

Articolo 3, paragrafo 10)

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 11

Articolo 3, paragrafo 5, lettera a), e allegato I. 1, lettera e)

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 3, paragrafo 11

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafi da 2 a 6

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 22

Articolo 23

Articolo 24

Articolo 3, paragrafo 12

Articolo 25

Articolo 3, paragrafo 13

Articolo 26

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 27

Articolo 3, paragrafo 7

Articolo 28, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 8

Articolo 28, paragrafo 2

Articolo 29

Articolo 24

Articolo 30

Articolo 25

Articolo 31

Articolo 32

Articolo 33

Articolo 34

Articolo 26

Articolo 35

Articolo 36

Articolo 27

Articolo 37

Articolo 28

Articolo 38

Articolo 29

Articolo 39

Articolo 12

Articolo 40, paragrafo 1

Articolo 40, paragrafi da 2 a 8

Articolo 16

Articolo 41

Articolo 23

Articolo 42

Articolo 9

Articolo 43

Articolo 13

Articolo 44

Articolo 14

Articolo 45

Articolo 17

Articolo 46

Articolo 18

Articolo 47

Articolo 19

Articolo 48

Articolo 20

Articolo 49

Articolo 21

Articolo 50

Articolo 22

Articolo 51

Articolo 10

Articolo 52

Articolo 11

Articolo 53

Articolo 54

Articolo 30

Articolo 55

Articolo 31

Articolo 56

Articolo 35

Articolo 57

Articolo 36

Articolo 58

Articolo 37, paragrafo 1

Articolo 59, paragrafo 1

Articolo 37, paragrafo 2

Articolo 59, paragrafo 2

Articolo 37, paragrafo 4

Articolo 59, paragrafo 3

Articolo 59, paragrafo 4

Articolo 37, paragrafo 3

Articolo 59, paragrafo 5

Articolo 37, paragrafo 5

Articolo 59, paragrafo 6

Articolo 37, paragrafo 6

Articolo 59, paragrafo 7

Articolo 37, paragrafo 8

Articolo 37, paragrafo 7

Articolo 59, paragrafo 8

Articolo 59, paragrafo 9

Articolo 37, paragrafo 9

Articolo 59, paragrafo 10

Articolo 37, paragrafo 11

Articolo 60, paragrafo 2

Articolo 37, paragrafo 12

Articolo 60, paragrafo 3

Articolo 37, paragrafo 13

Articolo 60, paragrafo 4

Articolo 37, paragrafo 14

Articolo 60, paragrafo 5

Articolo 37, paragrafo 15

Articolo 60, paragrafo 6

Articolo 37, paragrafo 16

Articolo 60, paragrafo 7

Articolo 37, paragrafo 17

Articolo 60, paragrafo 8

Articolo 38

Articolo 61

Articolo 62

Articolo 39

Articolo 63

Articolo 40

Articolo 64

Articolo 42

Articolo 43

Articolo 65

Articolo 44

Articolo 66

Articolo 45

Articolo 67

Articolo 46

Articolo 68

Articolo 47

Articolo 69

Articolo 70

Articolo 49

Articolo 71

Articolo 48

Articolo 72

Articolo 50

Articolo 73

Articolo 51

Articolo 74

Allegato I, punti da 1 a 4

Articolo 3, paragrafo 9

Allegato I, punto 5

Allegato I, punto 2

Allegato II.

Allegato III

Allegato IV