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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 148 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
62° anno |
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III Altri atti |
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SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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6.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 148/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/921 DELLA COMMISSIONE
del 3 giugno 2019
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
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(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
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(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
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Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazioni |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Prodotto sotto forma di compresse contenente 400 mg di S-Adenosil-L-Metionina disolfato p-toluenesulfonato, di cui «S-Adenosil-L-Metionina» («SAMe») costituisce il principio attivo. Il prodotto contiene anche piccole quantità di cellulosa microcristallina, idrossido di magnesio, acido stearico, stearato di magnesio, silice colloidale anidra, ossido di calcio e componenti di rivestimento. Il prodotto è destinato ad essere utilizzato come integratore alimentare che facilita la normale funzione epatica, favorisce il processo di disintossicazione dell'organismo e in generale sostiene una buona salute emotiva. La dose giornaliera raccomandata è una compressa. Il prodotto è presentato sfuso. |
2106 90 92 |
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota complementare 5 del capitolo 21, nonché dal testo dei codici NC 2106 , 2106 90 e 2106 90 92 . Il contenuto del principio attivo, «SAMe», per compressa non è adatto per la prevenzione e la cura di malattie o affezioni. La classificazione alla voce 3004 è quindi esclusa. Il prodotto è pertanto una preparazione alimentare non nominata né compresa altrove [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 2106 , secondo paragrafo, punto 16)]. Il prodotto deve quindi essere classificato nel codice NC 2106 90 92 come preparazione alimentare non nominata né compresa altrove. |
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6.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 148/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/922 DELLA COMMISSIONE
del 3 giugno 2019
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
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(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
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(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
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Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazioni |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Prodotto composto da granuli fini di colore beige, contenente particelle bianche, presentato sfuso. Il prodotto contiene:
ed eccipienti. In un successivo processo produttivo il prodotto è omogeneizzato per essere incapsulato. Il prodotto è presentato per essere usato come integratore alimentare che arresta la caduta dei capelli e ne stimola la crescita. È altresì presentato come utile nei casi di pelle secca e squamosa, di prurito e di seborrea nonché per rinforzare le unghie. |
2106 90 92 |
La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 2106 , 2106 90 e 2106 90 92 . Il prodotto consiste in una preparazione in forma sfusa contenente principalmente nutrienti (proteine, vitamine e minerali essenziali) necessari a stimolare la crescita di capelli e unghie sani. Ne è pertanto esclusa la classificazione alla voce 3003 [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (NESA) relative alla voce 3003 , terzo e sesto comma]. Di conseguenza, il prodotto è una preparazione alimentare non nominata né compresa altrove [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (NESA) relative alla voce 2106 , secondo comma, punto 16]. Il prodotto deve quindi essere classificato nel codice NC 2106 90 92 come preparazione alimentare non nominata né compresa altrove. |
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6.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 148/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/923 DELLA COMMISSIONE
del 3 giugno 2019
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
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(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
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(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
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Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazioni |
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(1) |
(2) |
(3) |
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2208 90 69 |
La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 2208 , 2208 90 e 2208 90 69 . Il prodotto è una bevanda alcolica che non ha conservato il carattere di un prodotto di cui alla voce 2206 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 2206 , terzo paragrafo) poiché le sostanze aggiunte hanno comportato una perdita delle proprietà e delle caratteristiche di un succo di mela fermentato. Il fatto che l'alcole distillato non superi, né in volume né in percentuale, il 49 % dell'alcole presente nel prodotto, con il restante 51 % risultante da un processo di fermentazione, non rappresenta un criterio di classificazione, in quanto non esiste una regola di maggioranza basata su percentuali che determini il carattere dei prodotti della voce 2206 . È pertanto esclusa la classificazione alla voce 2206 poiché il prodotto presenta caratteristiche oggettive simili a quelle di una bevanda alcolica e non più quelle ottenute per fermentazione di un frutto o di una pianta specifici. Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 2208 90 69 come altra bevanda alcolica in recipienti di capacità pari o inferiore a due litri. |
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2208 90 99 |
La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 2208 , 2208 90 e 2208 90 99 . L'estratto di barbabietola da zucchero è uno zucchero greggio neutro e pertanto il prodotto non può avere il gusto, l'odore e/o l'aspetto di una bevanda ottenuta da un particolare frutto o prodotto naturale. Di conseguenza non ha acquisito le caratteristiche di un prodotto che rientra nella voce 2206 , ma quelle dell'alcole etilico della voce 2208 . Pertanto il prodotto, ottenuto dalla trasformazione di un estratto di barbabietola da zucchero fermentato e destinato ad essere utilizzato come base per la formulazione di bevande alcoliche, essendo neutro in termini di colore, odore e gusto grazie alla depurazione (compresa la microfiltrazione), rientra nella voce 2208 . Il prodotto deve quindi essere classificato nel codice NC 2208 90 99 come altro alcole etilico non denaturato in recipienti di capacità superiore a due litri. |
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6.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 148/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/924 DELLA COMMISSIONE
del 3 giugno 2019
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
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(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
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(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
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Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazioni |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Articolo (cosiddetta «cassetta a fibra ottica con connettori») di forma cilindrica avente un diametro di circa 140 mm e un'altezza di 400 mm. Il peso dell'articolo è di circa 2,5 kg. L'articolo è fabbricato principalmente in plastica con alcuni piccoli elementi (staffe e viti) di metallo. La base dell'articolo è munita di quattro punti entrata per cavi. Quando l'articolo è interamente assemblato, la base è fissata all'involucro cilindrico di plastica mediante un elemento di fissaggio amovibile di forma rotonda. All'interno si trova un vassoio portagiunti di plastica, fissato alla base dell'articolo. Il vassoio è munito di scanalature specifiche per allineare le fibre ottiche/i cavi ottici ed è munito di connettori. L'articolo nel suo complesso è destinato a proteggere le fibre ottiche/i cavi ottici e può essere usato in diversi tipi di reti. (*1) Cfr. immagini |
8536 70 00 |
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 7 del capitolo 85, nonché dal testo dei codici NC 8536 e 8536 70 00 . La classificazione nel codice NC 8536 90 10 è esclusa in quanto il codice riguarda «connessioni ed elementi di contatto per fili e cavi», ossia apparecchiature elettriche per realizzare connessioni elettriche. L'articolo in questione è una cassetta con connettori per fibre ottiche, fasci di fibre ottiche o cavi ottici e non possiede connessioni elettriche. L'articolo possiede le caratteristiche di connettore per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche che si limita ad allineare meccanicamente le fibre ottiche punto a punto in un sistema a linea digitale (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8536 , parte IV). Considerate le sue caratteristiche, l'articolo va pertanto classificato nel codice NC 8536 70 00 come «connettore per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche». |
(*1) Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo.
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6.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 148/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/925 DELLA COMMISSIONE
del 3 giugno 2019
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
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(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
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(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
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Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazioni |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Articolo tubolare (cosiddetto «cintura da sport»), in tessuto a maglia, composto per l'88 % di poliestere e per il 12 % di elastan, con una circonferenza di 66 cm. L'articolo è costituito da due pezze di stoffa a maglia delle stesse dimensioni, di forma rettangolare, sovrapposte e cucite insieme su tre lati per formare una cintura da sport elastica reversibile. L'articolo è munito di catadiottri, di una tasca piatta con cerniera e di due piccole aperture, una delle quali ha un nastro con un elastico. Non è dotato di ganci. L'articolo è destinato ad essere indossato attorno alla vita durante, ad esempio, attività sportive. Le tasche/aperture permettono di riporre oggetti di piccole dimensioni, quali chiavi, carte di credito e simili. Cfr. le immagini (*1) |
6307 90 10 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 7 f) della sezione XI e del testo dei codici NC 6307 , 6307 90 e 6307 90 10 . La cintura da sport presenta le caratteristiche oggettive di un manufatto tessile confezionato ai sensi della voce 6307 e in virtù della nota 7 f) della sezione XI. L'articolo non è destinato a contenere oggetti specifici. Non presenta una forma particolare né finiture interne. Non è simile ai contenitori classificati alla voce 4202 (cfr. anche il primo e il quarto paragrafo e la lettera c) delle esclusioni delle note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 4202 ). È pertanto esclusa la classificazione alla voce 4202 . L'articolo va pertanto classificato nel codice NC 6307 90 10 fra gli «altri manufatti tessili confezionati». |
(*1) Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo.
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6.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 148/16 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/926 DELLA COMMISSIONE
del 3 giugno 2019
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
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(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
|
(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. |
|
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
|
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazioni |
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(1) |
(2) |
(3) |
|
Articolo con dimensioni approssimative di 160 × 54 × 38 cm e del peso di circa 1,5 kg, costituito da due strati di tessuto assemblati e da un'imbottitura di materia plastica alveolare all'interno. La parte interna del tessuto è rivestita di materia plastica. L'articolo è dotato di uno schienale costituito da un telaio pieghevole di aste metalliche parzialmente integrato nell'articolo. Una sacca di custodia è cucita all'estremità dello schienale. Lo schienale può essere regolato in altezza mediante una cinghia munita di una fibbia di plastica. L'articolo può essere piegato per essere trasportato o riposto. È munito di una cinghia per il trasporto cucita attorno agli angoli superiori dello schienale e varie strisce di tipo «velcro» consentono di fissare lo schienale alla superficie orizzontale quando l'articolo è trasportato o riposto. È presentato come un materassino da campeggio o da spiaggia. Cfr. immagine (*1). |
6306 90 00 |
La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3 b) e 6 nonché dal testo dei codici NC 6306 e 6306 90 00 . Poiché il materiale tessile costituisce la parte principale della superficie, esso conferisce all'articolo il suo carattere essenziale ai sensi della regola generale d'interpretazione 3 b). In base alle sue caratteristiche oggettive (leggero, protetto da un rivestimento in plastica, rapido da montare e riporre e facile da trasportare), l'articolo è destinato ad essere utilizzato all'esterno, ad esempio in campeggio, in spiaggia ecc., e ad esservi utilizzato temporaneamente (cfr. anche le note esplicative della nomenclatura combinata alla sottovoce 6306 90 00 ). La classificazione dell'articolo alla voce 9404 tra gli oggetti letterecci ed oggetti simili, come un materasso, è esclusa poiché l'articolo non è concepito come un accessorio da letto e non è simile a un materasso o a un prodotto analogo. L'articolo va pertanto classificato nella voce 6306 90 00 della NC come «altro articolo da campeggio». |
(*1) L'immagine è fornita a scopo puramente informativo.
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6.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 148/19 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/927 DELLA COMMISSIONE
del 3 giugno 2019
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
|
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
|
(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. |
|
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e Unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
|
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazioni |
|
(1) |
(2) |
(3) |
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Un paniere delle dimensioni approssimative di 32 × 27 × 20 cm a forma di parallelepipedo. L'articolo è costituito da filo di acciaio (di diametro di circa 4 mm) e carta. Il filo di acciaio è collocato unicamente lungo i bordi del parallelepipedo, formando una struttura. La struttura sostiene un tessuto di fili di carta d'ordito e di trama. Ogni filo è composto da due strisce di carta piegate e ritorte longitudinalmente, che sono intrecciate tra loro. Ogni striscia di carta ritorta misura circa 5,5 mm di larghezza. Il filo di acciaio è interamente coperto dalla carta. Cfr. immagini (*1). |
6307 90 98 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 del capitolo 63 e dal testo dei codici NC 6307 , 6307 90 e 6307 90 98 . Il paniere non è un articolo domestico di ferro o di acciaio della voce 7323 perché non è il filo di acciaio, bensì il tessuto di carta che conferisce all'articolo il suo carattere essenziale ai sensi della regola generale d'interpretazione 3 b), in quanto l'articolo ha l'aspetto di un paniere in carta. Non ha l'aspetto di un paniere di metallo, poiché il filo di acciaio è interamente coperto dalla carta e quindi non è visibile. Inoltre, l'articolo è costituito principalmente di carta. La classificazione alla voce 7323 è quindi esclusa. Poiché le strisce di carta sono ritorte, sono considerate filati di carta (filati tessili) ai sensi della voce 5308 [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 5308 (B) filati di carta, terzo paragrafo]. La classificazione dell'articolo nel capitolo 46 è esclusa in virtù della nota 1 del capitolo 46 poiché i filati tessili non sono considerati «materiali da intreccio». Inoltre, i filati sono tessuti insieme creando un tessuto (fili di ordito e di trama). Il paniere non è pertanto un articolo di filato di carta, bensì un articolo di tessuto e la sua classificazione alla voce 5609 è esclusa [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 5609 , primo e terzo paragrafo, lettera c)]. I manufatti tessili confezionati in qualsiasi tessuto che non siano descritti in modo più specifico in altri punti della nomenclatura sono classificati nel capitolo 63, sottocapitolo I [cfr. anche le note esplicative del SA relative al capitolo 63, considerazioni generali, (1), primo paragrafo]. L'articolo va pertanto classificato nel codice NC 6307 90 98 come «altri manufatti tessili confezionati». |
(*1) Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo.
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6.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 148/22 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/928 DELLA COMMISSIONE
del 3 giugno 2019
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
|
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
|
(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
|
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazioni |
|
(1) |
(2) |
(3) |
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Articolo (cosiddetta «cassetta a fibra ottica senza connettori») di forma cilindrica avente un diametro di circa 140 mm e un'altezza di 400 mm. Il peso dell'articolo è di circa 2,5 kg. L'articolo è fabbricato principalmente in plastica con alcuni piccoli elementi (staffe e viti) di metallo. La base dell'articolo è munita di quattro punti entrata per cavi. Quando l'articolo è interamente assemblato, la base è fissata all'involucro cilindrico di plastica mediante un elemento di fissaggio amovibile di forma rotonda. All'interno si trova un vassoio portagiunti di plastica, fissato alla base dell'articolo. Il vassoio è munito di scanalature specifiche. Al momento della presentazione l'articolo non è munito di connettori. L'articolo nel suo complesso è destinato a proteggere cavi. (*1) Cfr. immagini |
3926 90 97 |
La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 3926 , 3926 90 e 3926 90 97 . La classificazione nella sottovoce 8536 70 00 come «connettore per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche» o nella sottovoce 8536 90 10 come «connessione ed elemento di contatto per fili e cavi» (ossia apparecchiature elettriche per realizzare connessioni elettriche) è esclusa in quanto l'articolo in questione è una mera cassetta. L'articolo non è munito di connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche né possiede «connessioni ed elementi di contatto per fili e cavi». La classificazione nella voce 8538 come «parte riconoscibile come destinata esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535 , 8536 o 8537 » è altresì esclusa a causa dell'assenza di connettori, elementi di contatto o predisposizione a tal fine; pertanto l'articolo non può essere considerato un apparecchio elettrico della voce 8536 né una sua parte riconoscibile. L'articolo va pertanto classificato in base alla sua materia costitutiva (plastica) nel codice NC 3926 90 97 , come «altro lavoro di materie plastiche». |
(*1) Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo.
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6.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 148/25 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/929 DELLA COMMISSIONE
del 5 giugno 2019
relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Berg & Schmidt GmbH Co. KG)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
|
(2) |
In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755). La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(3) |
La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e suinetti svezzati, da classificare nella categoria «additivi zootecnici». |
|
(4) |
Nei pareri del 25 gennaio 2017 (2) e del 2 ottobre 2018 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. È stato inoltre concluso che l'additivo è un potenziale sensibilizzante cutaneo e respiratorio. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo. L'Autorità ha concluso che l'additivo è considerato efficace per migliorare il peso corporeo definitivo e il rapporto mangime/peso nei polli da ingrasso e nei suinetti svezzati. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(5) |
La valutazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'uso di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) EFSA Journal 2017;15(2):4707
(3) EFSA Journal 2018;16(10):5457.
ALLEGATO
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Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||
|
Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||||||
|
Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione. |
|||||||||||||||||
|
4a26 |
Berg & Schmidt GmbH Co. KG |
Endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) |
Composizione dell'additivo Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) con un'attività minima di 15 000 EPU (1)/g Forma solida Caratterizzazione della sostanza attiva Endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) Metodo di analisi (2) Per la quantificazione dell'attività dell'endo-1,4-beta-xilanasi nell'additivo per mangimi, nelle premiscele e negli alimenti per animali:
|
Polli da ingrasso Suinetti svezzati |
— |
1 500 EPU |
|
|
26.6.2029 |
||||||||
(1) Una unità di endo-pentosanasi (EPU) corrisponde alla quantità di enzima che libera 0,0083 μmol di zuccheri riducenti (equivalenti xilosio) al minuto dallo xilano di farro e di avena, a pH 4,7 e a 50 °C.
(2) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
DECISIONI
|
6.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 148/28 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/930 DELLA COMMISSIONE
del 4 giugno 2019
che approva il piano di eradicazione della peste suina africana nei suini selvatici in alcune zone del Belgio
[notificata con il numero C(2019) 3967]
(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La direttiva 2002/60/CE stabilisce le misure minime da adottare nell'Unione per la lotta contro la peste suina africana, comprese quelle da applicare qualora sia confermato un caso di peste suina africana in popolazioni di suini selvatici. |
|
(2) |
La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (2) stabilisce inoltre misure di protezione contro la peste suina africana negli Stati membri o nelle zone di cui all'allegato (gli Stati membri interessati), e in tutti gli Stati membri per quanto riguarda gli spostamenti di suini selvatici e gli obblighi di informazione. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE delimita ed elenca alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia, e comprende un elenco delle zone ad alto rischio. Tale allegato è stato ripetutamente modificato per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la peste suina africana, cambiamenti che dovevano appunto riflettersi in tale allegato. |
|
(3) |
Nel 2018 il Belgio ha informato la Commissione in merito ai casi di peste suina africana nei suini selvatici e ha debitamente adottato le misure di lotta contro la malattia previste dalla direttiva 2002/60/CE. |
|
(4) |
Alla luce dell'attuale situazione epidemiologica e in conformità all'articolo 16 della direttiva 2002/60/CE, il Belgio ha presentato alla Commissione un piano di eradicazione della peste suina africana («il piano di eradicazione»). |
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(5) |
L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1856 della Commissione (3) per tenere conto, tra l'altro, dei casi di peste suina africana nei suini selvatici in Belgio e le parti I e II di tale allegato comprendono ora le zone infette di tale paese. |
|
(6) |
Il piano di eradicazione presentato dal Belgio è stato esaminato dalla Commissione e giudicato conforme alle prescrizioni stabilite all'articolo 16 della direttiva 2002/60/CE. È pertanto opportuno approvare di conseguenza il piano. |
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(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il piano presentato dal Belgio il 18 febbraio 2019 in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/60/CE, relativo all'eradicazione della peste suina africana nella popolazione di suini selvatici nelle zone indicate nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è approvato.
Articolo 2
Il Belgio mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previste per l'attuazione del piano di eradicazione entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Articolo 3
Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2019
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27.
(2) Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1856 della Commissione, del 27 novembre 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 302 del 28.11.2018, pag. 78).
III Altri atti
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
|
6.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 148/30 |
DECISIONE DELEGATA DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA
N. 8/19/COL
del 6 febbraio 2019
recante modifica dell'elenco contenuto nel punto 39 della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo sullo Spazio economico europeo, che fornisce un elenco dei posti d'ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi («elenco dei posti d'ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia») e che abroga la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 90/18/COL [2019/931]
L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,
visti il punto 4, lettera B., punti 1) e 3), e il punto 5, lettera b), della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»),
visto l'atto di cui al punto 4 della parte 1.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE [Direttiva 97/78/CE del Consiglio del 18 dicembre 1997 che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1) («Direttiva 97/78»], modificato e adeguato all'accordo SEE dalle modifiche settoriali di cui all'allegato I del medesimo accordo, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto,
visto l'atto di cui al punto 111 della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE [Decisione 2001/812/CE della Commissione, del 21 novembre 2001, che stabilisce i requisiti relativi al riconoscimento dei posti d'ispezione frontalieri responsabili dei controlli veterinari per i prodotti provenienti dai paesi terzi che sono introdotti nella Comunità (2)], modificato, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,
adattati all'accordo SEE dal punto 4, lettera d), del protocollo 1 dell'accordo SEE nonché dall'articolo 1, paragrafo 2, e dall'articolo 3, del protocollo 1 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte,
considerando quanto segue:
Con lettera del 25 giugno 2018 (doc. n. 919969), il Ministero dell'Agricoltura e dell'alimentazione norvegese («Ministero norvegese») ha informato l'Autorità di vigilanza EFTA («Autorità») in merito alla richiesta dell'Autorità norvegese per la sicurezza alimentare (NFSA), del 4 maggio 2018 (Doc No 919967), riguardante l'approvazione di nuove strutture presso il centro d'ispezione Solstrand, che rientra nel posto d'ispezione frontaliero (NO TOS 1) Tromso Port, dell'aggiunta di prodotti della pesca confezionati per il consumo umano che non richiedono temperature specifiche [HC-NT(1)(2)(3)] alle categorie di prodotti approvate per tale centro d'ispezione e della conseguente modifica dell'elenco dei posti d'ispezione frontalieri in Islanda e in Norvegia.
Conformemente al punto 4, lettera B., punto 3), della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE, dal 10 al 12 dicembre 2018 l'Autorità ha effettuato una visita di ispezione congiunta con la direzione F della DG SANTE presso il centro d'ispezione Solstrand per valutare l'idoneità e lo stato di avanzamento delle strutture e delle attrezzature per le categorie di prodotti HC-T(FR)(1)(2)(3) e HC-NT(1)(2)(3). Il 12 dicembre 2018 l'Autorità e la direzione F della DG SANTE hanno quindi firmato una raccomandazione comune riguardante l'approvazione delle nuove strutture presso il centro d'ispezione Solstrand e dell'aggiunta di prodotti della pesca confezionati per il consumo umano che non richiedono temperature specifiche [HC-NT(1)(2)(3)] alle categorie di prodotti approvate (doc. n. 1043557). È pertanto opportuno elencare il centro d'ispezione Solstrand per le categorie di prodotti HC-T(FR)(1)(2)(3) e HC-NT(1)(2)(3).
Con lettera del 7 dicembre 2018 (doc. n. 1042406), l'Autorità alimentare e veterinaria islandese (MAST) ha informato l'Autorità della chiusura del posto d'ispezione frontaliero Akureyri (IS AKU l) e ne ha chiesto la soppressione dall'elenco dei posti d'ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia.
Con lettera del 14 dicembre 2018 (doc. n. 1043701), il Ministero norvegese ha informato l'Autorità che il 10 dicembre 2018 l'NFSA ha revocato il riconoscimento del posto d'ispezione frontaliero Honningsvåg Port (NO HVG 1) (doc. nn. 1043697 e 1043699) e ha chiesto di cancellarlo dall'elenco dei posti d'ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia.
Conformemente alla direttiva 97/78/CE, l'Autorità costituisce e pubblica l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, che può successivamente essere modificato o completato per tener conto dei cambiamenti negli elenchi nazionali. L'attuale elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti in Islanda e Norvegia è stato adottato dall'Autorità l'11 ottobre 2018 con decisione n. 90/18/COL.
L'Autorità deve quindi modificare l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia e pubblicare un nuovo elenco per tener conto dei suddetti cambiamenti riguardanti i posti d'ispezione frontalieri Akureyri e Honningsvåg Port e il centro d'ispezione Solstrand, che rientra nel posto d'ispezione frontaliero Tromso Port.
Con decisione n. 3/19/COL (doc. n. 1045585), l'Autorità ha rinviato la questione al comitato veterinario e fitosanitario EFTA che la assiste. Con e-mail del 23, 25 e 30 gennaio 2019 (doc. nn. 1049988, 1050000 e 1050009), il comitato ha formulato parere favorevole sulla proposta di modifica dell'elenco secondo la procedura di esame di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione n. 3/2012/SC del comitato permanente degli Stati EFTA del 26 ottobre 2012. Le misure sono quindi conformi al parere del comitato.
Conformemente al punto 6 della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 494/13/COL dell'11 dicembre 2013, il membro del Collegio competente per le questioni veterinarie e fitosanitarie è abilitato ad adottare i progetti di misure recanti modifica dell'elenco dei posti d'ispezione frontalieri in Islanda e in Norvegia se tali misure sono conformi al parere del comitato veterinario e fitosanitario EFTA, che assiste l'Autorità,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
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1. |
Le categorie di prodotti per le quali è approvato il centro d'ispezione Solstrand, che rientra nel posto d'ispezione frontaliero Tromso Port (NO TOS 1), sono modificate nell'elenco dei posti d'ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia per comprendere prodotti della pesca confezionati per il consumo umano che non richiedono temperature specifiche [HC-NT(1)(2)(3)], oltre ai prodotti della pesca congelati confezionati per il consumo umano [HC-T(FR)(1)(2)(3)]. |
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2. |
I posti d'ispezione frontalieri Akureyri e Honningsvåg Port (IS AKU l e NO HVG 1 rispettivamente) sono soppressi dall'elenco dei posti d'ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia. |
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3. |
I controlli veterinari sugli animali vivi e sui prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi e introdotti in Islanda e in Norvegia sono effettuati dalle autorità nazionali competenti nei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti elencati nell'allegato della presente decisione. |
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4. |
La decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 90/18/COL dell'11 ottobre 2018 è abrogata e sostituita dalla presente decisione. |
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5. |
La presente decisione entra in vigore il giorno della firma. |
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6. |
L'Islanda e la Norvegia sono destinatarie della presente decisione. |
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7. |
Il testo della decisione in lingua inglese è il solo facente fede. |
Per l'Autorità di vigilanza EFTA, che agisce a norma della decisione di delega n. 494/13/COL,
Högni S. KRISTJÁNSSON
Membro del Collegio responsabile
Carsten ZATSCHLER
Controfirmatario in qualità di Direttore,
Affari giuridici e amministrativi
ALLEGATO
ELENCO DEI POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI RICONOSCIUTI
Paese: Islanda
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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Hafnarfjörður |
IS HAF 1 |
P |
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HC(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16) |
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Aeroporto di Keflavík |
IS KEF 4 |
A |
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HC(2), NHC(2) |
O(15) |
|
Reykjavík Eimskip |
IS REY 1a |
P |
|
HC(2), NHC(2) |
|
|
Reykjavík Samskip |
IS REY 1b |
P |
|
HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16) |
|
|
Þorlákshöfn |
IS THH1 |
P |
|
HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-NT(6) |
|
Paese: Norvegia
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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|
Borg |
NO BRG 1 |
P |
|
HC (2), NHC(2) |
E(7) |
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Båtsfjord |
NO BJF 1 |
P |
|
HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3) |
|
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|
Egersund |
NO EGE 1 |
P |
|
HC-NT(6), NHC-NT(6)(16) |
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|
Hammerfest |
NO HFT 1 |
P |
Rypefjord |
HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kirkenes |
NO KKN 1 |
P |
|
HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kristiansund |
NO KSU 1 |
P |
Kristiansund |
HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3) HC-NT(6), NHC-NT(6) |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Larvik |
NO LAR 1 |
P |
|
HC(2) |
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Måløy |
NO MAY 1 |
P |
Gotteberg |
HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3) |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oslo |
NO OSL 1 |
P |
|
HC(2), NHC(2) |
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|
Oslo |
NO OSL 4 |
A |
|
HC(2), NHC(2) |
U, E, O |
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|
Sortland |
NO SLX 1 |
P |
Sortland |
HC-T(FR)(1)(2)(3) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Storskog |
NO STS 3 |
R |
|
HC, NHC |
U, E, O |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tromsø |
NO TOS 1 |
P |
Bukta |
HC-T(FR)(1)(2)(3) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Solstrand |
HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3) |
|
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|
Ålesund |
NO AES 1 |
P |
Breivika |
HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3) |
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|
|
|
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Skutvik |
HC-T(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-T(FR) (2)(3), NHC-NT(6) |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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6.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 148/35 |
DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA
N. 15/19/COL
del 6 marzo 2019
relativa alla conformità del tasso unitario della Norvegia per il 2019 a norma dell'articolo 17 dell'atto di cui al punto 66wm dell'allegato XIII dell'accordo SEE (regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea) [2019/932]
L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,
visto l'atto di cui al punto 66u dell'allegato XIII dell'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE») [regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo], in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, e l'atto di cui al punto 66wm dell'allegato XIII dell'accordo SEE [regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea; «regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013»], in particolare l'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), entrambi adattati all'accordo SEE dal relativo protocollo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea. Il sistema di tariffazione comune costituisce un elemento fondamentale per conseguire gli obiettivi del sistema di prestazioni istituito dall'articolo 11 dell'atto di cui al punto 66 t dell'allegato XIII dell'accordo SEE [regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo] e dell'atto di cui al punto 66xf dell'allegato XIII all'accordo SEE [regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete] («regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013»). |
|
(2) |
L'atto di cui al punto 66xe dell'allegato XIII dell'accordo SEE (decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione che stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per la rete di gestione del traffico aereo e le soglie di allarme per il secondo periodo di riferimento 2015-2019) stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, compreso un obiettivo di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea di rotta, espressi come costo unitario determinato per la prestazione di tali servizi, per il secondo periodo di riferimento che copre gli esercizi dal 2015 al 2019 compreso. |
|
(3) |
Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, l'Autorità di vigilanza EFTA valuta i tassi unitari del 2019 per le zone tariffarie presentati dalla Norvegia a norma dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento. Tale valutazione riguarda la conformità dei tassi unitari ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013. |
|
(4) |
L'Autorità di vigilanza EFTA ha effettuato la valutazione dei tassi unitari con il sostegno dell'unità di valutazione delle prestazioni e dell'Ufficio centrale dei canoni di rotta di Eurocontrol, utilizzando i dati e le informazioni supplementari forniti dalla Norvegia. |
|
(5) |
Sulla base di tale valutazione l'Autorità ha constatato, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, che il tasso unitario del 2019 per le zone tariffarie presentato dalla Norvegia è conforme ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013. |
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(6) |
A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, tale risultanza andrebbe comunicata alla Norvegia, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il tasso unitario di rotta per il 2019 presentato dalla Norvegia, pari a 421,61 NOK, è conforme all'atto di cui al punto 66xf dell'allegato XIII dell'accordo SEE [regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013] e all'atto di cui al punto 66wm dell'allegato XIII dell'accordo SEE [regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013].
Articolo 2
La Norvegia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2019
Per l'Autorità di vigilanza EFTA
Bente ANGELL-HANSEN
Presidente
Frank J. BÜCHEL
Membro del Collegio
Högni S. KRISTJÁNSSON
Membro del Collegio responsabile
Carsten ZATSCHLER
Controfirmatario in qualità di Direttore, Affari giuridici e amministrativi
Rettifiche
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6.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 148/37 |
Rettifica del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 328 del 21 dicembre 2018 )
Pagina di copertina e pagina 1, titolo:
anziché:
«Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio»;
leggasi:
«Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio».