ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 144

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
3 giugno 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/897 della Commissione, del 12 marzo 2019, recante modifica del regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l'inclusione della verifica della conformità in base al rischio nell'allegato I e l'attuazione dei requisiti di protezione ambientale ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/898 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativo all'autorizzazione del preparato di eugenolo come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Lidervet SL) ( 1 )

29

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/899 della Commissione, del 29 maggio 2019, che concerne il rinnovo dell'autorizzazione di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 come additivo per mangimi destinati ad agnelli da ingrasso, capre da latte, pecore da latte, bufale da latte, cavalli e suini da ingrasso e abroga i regolamenti (CE) n. 1447/2006, (CE) n. 188/2007, (CE) n. 232/2009, (CE) n. 186/2007 e (CE) n. 209/2008 (titolare dell'autorizzazione S.I. Lesaffre) ( 1 )

32

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/900 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativo all'autorizzazione dell'8-mercapto-p-mentan-3-one e del p-ment-1-en-8-tiolo come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 1 )

36

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/901 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativo all'autorizzazione della riboflavina prodotta da Ashbya gossypii (DSM 23096), della riboflavina prodotta da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984) e del sale sodico di riboflavina 5′-fosfato prodotto da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984) (fonti di vitamina B2) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 1 )

41

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/902 della Commissione, del 28 maggio 2019, relativa a un provvedimento adottato dalla Svezia a norma della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per vietare l'immissione sul mercato di un ponte sollevatore a pantografo per veicoli (modello TL530LF) fabbricato da TWA Equipment S.r.l. [notificata con il numero C(2019) 3886]  ( 1 )

47

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 ( 1 )

49

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri ( GU L 145 del 31.5.2011 )

56

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2015, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni ( GU L 160 del 25.6.2015 )

56

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

3.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/897 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2019

recante modifica del regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l'inclusione della verifica della conformità in base al rischio nell'allegato I e l'attuazione dei requisiti di protezione ambientale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 77 del regolamento (UE) 2018/1139, l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia») svolge per conto degli Stati membri le funzioni e i compiti dello Stato di progettazione, produzione o immatricolazione connessi alla certificazione della progettazione. Conformemente all'articolo 77, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1139, l'Agenzia riceve e valuta le domande presentate e rilascia i pertinenti certificati. A tal fine l'Agenzia stabilisce e notifica al richiedente la base di certificazione, i requisiti di protezione ambientale applicabili e la base di omologazione dei dati di idoneità operativa.

(2)

A norma del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (2), il richiedente riceve un certificato rilasciato dall'Agenzia una volta che sia stato dimostrato che il prodotto da certificare soddisfa la base di certificazione applicabile, comprese le specifiche di certificazione dell'aeronavigabilità e i requisiti di protezione ambientale applicabili. I soggetti che richiedono tali certificati sono tenuti a dimostrare la piena conformità in relazione a tutti gli aspetti della base di certificazione stabilita. A norma dell'articolo 83 del regolamento (UE) 2018/1139 l'Agenzia esegue, per proprio conto o tramite le autorità nazionali competenti o i soggetti qualificati, le indagini necessarie per l'assolvimento dei propri compiti connessi alla certificazione. L'Agenzia valuta le domande ma non è tenuta a eseguire indagini esaustive in tutti i casi ai sensi dell'articolo 83 del regolamento (UE) 2018/1139. Al fine di meglio attenuare eventuali rischi per la sicurezza dovuti a indagini selettive e migliorare l'efficacia, la trasparenza e la prevedibilità del processo di certificazione, è pertanto opportuno prevedere alcuni criteri di selezione che consentano di determinare quali dimostrazioni della conformità debbano essere verificate dall'Agenzia e in quale misura. Tali criteri di selezione dovrebbero basarsi sui principi di sorveglianza e gestione della sicurezza stabiliti nell'allegato 19 della convenzione sull'aviazione civile internazionale («la convenzione di Chicago»).

(3)

Inoltre, ai sensi del regolamento (UE) n. 748/2012, i titolari di approvazioni DOA sono tenuti ad adottare determinate decisioni di certificazione al posto dell'Agenzia, in linea con le loro condizioni di approvazione e nell'ambito delle pertinenti procedure del sistema di assicurazione qualità del progetto. Sulla base dell'esperienza acquisita con i privilegi esistenti e al fine di ridurre l'onere amministrativo, tenendo conto nel contempo dei rischi per la sicurezza aerea e dei requisiti di protezione ambientale, i titolari di approvazioni DOA dovrebbero inoltre essere autorizzati a certificare determinate modifiche di maggiore entità dei certificati di omologazione e a rilasciare alcuni certificati di omologazione supplementari. Al fine di limitare i rischi per la sicurezza aerea e tenendo conto dei requisiti di protezione ambientale, tali nuovi privilegi dovrebbero riguardare solo la certificazione di modifiche di maggiore entità aventi un carattere innovativo limitato e dovrebbero essere concessi solo ai titolari in grado di esercitarli correttamente. Tale capacità dovrebbe essere dimostrata con risultati soddisfacenti conseguiti in precedenza in relazione ad analoghe modifiche di maggiore entità con la partecipazione dell'Agenzia.

(4)

Per motivi di chiarezza è opportuno modificare l'allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012 in maniera tale che la relativa sezione A stabilisca i requisiti applicabili unicamente ai richiedenti e ai titolari di certificati rilasciati o da rilasciare conformemente a detto allegato e che la relativa sezione B stabilisca i requisiti applicabili unicamente alle autorità competenti, compresa l'Agenzia.

(5)

Gli operatori aerei sono tenuti ad effettuare voli di controllo dopo la manutenzione al fine di garantire il buon funzionamento di determinati sistemi dell'aeromobile che non possono essere verificati a terra. Incidenti o inconvenienti gravi verificatisi in passato durante tali voli dimostrano che alcuni voli di controllo dopo la manutenzione non dovrebbero essere eseguiti in base a un certificato di aeronavigabilità (o un certificato ristretto di aeronavigabilità) ma dovrebbero richiedere un permesso di volo. I voli di aeromobili finalizzati alla risoluzione di problemi o alla verifica del funzionamento di uno o più sistemi, parti o pertinenze dopo la manutenzione dovrebbero pertanto essere aggiunti all'elenco dei voli per i quali è richiesto un permesso di volo.

(6)

Dovrebbero essere corrette alcune incoerenze del regolamento (UE) n. 748/2012 con il regolamento (UE) 2018/1139 che riguardano il contenuto della base di omologazione e la procedura di notifica.

(7)

L'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139 stabilisce che, per quanto riguarda il rumore e le emissioni, gli aeromobili e i loro motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati devono soddisfare i requisiti per la protezione dell'ambiente riportati nella modifica 12 del volume I, nella modifica 9 del volume II e nella pubblicazione iniziale del volume III dell'allegato 16 della convenzione di Chicago, quali applicabili alla data del 1o gennaio 2018.

(8)

L'allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012 dovrebbe pertanto essere adeguato in modo da rispecchiare i requisiti di protezione ambientale di cui all'allegato 16 della convenzione di Chicago. Inoltre, poiché l'allegato 16 della convenzione di Chicago prevede deroghe ai requisiti di protezione ambientale per specifici motori o aeromobili, il regolamento (UE) n. 748/2012 dovrebbe prevedere la possibilità per le imprese di produzione di richiedere alla propria autorità competente deroghe ai requisiti ambientali.

(9)

Inoltre, al fine di eliminare i problemi tecnici derivanti dall'applicazione delle norme e delle pratiche raccomandate, come pure dei relativi orientamenti per la certificazione di aeromobili e motori, alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 748/2012 dovrebbero essere modificate al fine di migliorarne la chiarezza.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 748/2012.

(11)

È necessario dare a tutte le parti interessate il tempo di adeguarsi al quadro normativo modificato venutosi a creare in seguito alle misure previste dal presente regolamento.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento si basano sui pareri 07/2016 (3), 01/2017 (4) e 09/2017 (5) formulati dall'Agenzia a norma dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1)

All'articolo 1, paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera k):

«k)

per “dati di idoneità operativa (OSD)” si intendono tutti i seguenti dati che figurano in un certificato di omologazione, in un certificato di omologazione ristretto o in un certificato di omologazione supplementare di un aeromobile:

i)

il programma minimo di formazione per l'abilitazione al tipo dei piloti, inclusa la determinazione dell'abilitazione al tipo;

ii)

la definizione della portata dei dati fonte di convalida dell'aeromobile diretti a giustificare la qualificazione oggettiva di simulatori o i dati provvisori a giustificazione della loro qualificazione provvisoria;

iii)

il programma minimo di formazione per l'abilitazione al tipo del personale autorizzato a certificare la manutenzione, compresa la determinazione dell'abilitazione al tipo;

iv)

la determinazione del tipo o variante per l'equipaggio di cabina e i dati specifici del tipo per l'equipaggio di cabina;

v)

la lista degli equipaggiamenti minimi di riferimento.»

2)

All'articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   In deroga al paragrafo 1 l'impresa di produzione può richiedere all'autorità competente deroghe ai requisiti per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2018/1139 (*1).

(*1)  Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).»"

3)

L'allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal [OP inserire la data: 9 mesi dopo la data di entrata in vigore], fatta eccezione per l'articolo 1, paragrafo 2, e per il punto 11, i punti da 13 a 14, i punti da 23 a 26, il punto 28, il punto 30, il punto 21.B.85 del punto 40 e il punto 43 dell'allegato, che si applicano a decorrere dal [OP inserire la data di entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).

(3)  Parere 07/2016: Inserimento dei requisiti relativi al livello di partecipazione nella parte 21.

(4)  Parere 01/2017: Voli di controllo dopo la manutenzione.

(5)  Parere 09/2017: Attuazione delle modifiche CAEP/10 in materia di cambiamenti climatici, emissioni e rumore.


ALLEGATO

L'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato:

(1)

l'indice è sostituito dal seguente:

«Indice

21.1.   Generalità

SEZIONE A —   REQUISITI TECNICI

CAPITOLO A —   DISPOSIZIONI GENERALI

21.A.1

Finalità

21.A.2

Adempimenti da parte di persone diverse dal richiedente/titolare di un certificato

21.A.3A

Avarie, malfunzionamenti e difetti

21.A.3B

Direttive di aeronavigabilità

21.A.4

Coordinamento tra progettazione e produzione

CAPITOLO B —   CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO E CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO RISTRETTI

21.A.11

Finalità

21.A.13

Ammissibilità

21.A.14

Dimostrazione di conformità operativa

21.A.15

Domanda

21.A.19

Modifiche che richiedono un nuovo certificato di omologazione del tipo

21.A.20

Dimostrazione di conformità alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale

21.A.21

Requisiti per il rilascio di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto

21.A.31

Progetto di tipo

21.A.33

Verifiche e prove

21.A.35

Prove in volo

21.A.41

Certificato di omologazione del tipo

21.A.44

Obblighi del titolare

21.A.47

Trasferibilità

21.A.51

Durata e validità prolungata

21.A.55

Conservazione della documentazione

21.A.57

Manuali

21.A.61

Istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità

21.A.62

Disponibilità di dati relativi all'idoneità operativa

(CAPITOLO C —   NON APPLICABILE)

CAPITOLO D —   MODIFICHE AL CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO ED AL CERTIFICATO RISTRETTO DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO

21.A.90A

Finalità

21 A.90B

Modifiche standard

21.A.91

Classificazione delle modifiche a un certificato di omologazione del tipo

21.A.92

Ammissibilità

21.A.93

Domanda

21.A.95

Requisiti per l'approvazione di una modifica di minore entità

21.A.97

Requisiti per l'approvazione di una modifica di maggiore entità

21.A.101

Premesse di omologazione, premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e requisiti di protezione ambientale per una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione

21.A.105

Conservazione della documentazione

21.A.107

Istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità

21.A.108

Disponibilità di dati relativi all'idoneità operativa

21.A.109

Obblighi e contrassegno EPA

CAPITOLO E —   CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE SUPPLEMENTARE

21.A.111

Campo d'applicazione

21.A.112A

Ammissibilità

21.A.112B

Dimostrazione di idoneità

21.A.113

Domanda di un certificato di omologazione del tipo supplementare

21.A.115

Requisiti per l'approvazione di modifiche di maggiore entità sotto forma di certificato di omologazione supplementare

21.A.116

Trasferibilità

21.A.117

Modifiche della parte di un prodotto coperta da un certificato di omologazione supplementare

21.A.118A

Obblighi e contrassegno EPA

21.A.118B

Durata e validità

21.A.119

Manuali

21.A.120A

Istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità

21.A.120B

Disponibilità di dati relativi all'idoneità operativa

CAPITOLO F —   PRODUZIONE SENZA APPROVAZIONE DELL'IMPRESA DI PRODUZIONE

21.A.121

Finalità

21.A.122

Ammissibilità

21.A.124

Domanda

21.A.125A

Rilascio di un'autorizzazione a procedere

21.A.125B

Non conformità

21.A.125C

Durata e validità

21.A.126

Sistema di verifica della produzione

21.A.127

Prove: aeromobile

21.A.128

Prove: motori ed eliche

21.A.129

Obblighi del fabbricante

21.A.130

Dichiarazione di conformità

CAPITOLO G —   APPROVAZIONE DELLE IMPRESE DI PRODUZIONE

21.A.131

Finalità

21.A.133

Ammissibilità

21.A.134

Domanda

21.A.135

Rilascio dell'approvazione dell'impresa di produzione

21.A.139

Sistema qualità

21.A.143

Manuale d'impresa

21.A.145

Requisiti per l'approvazione

21.A.147

Modifiche all'impresa di produzione approvata

21.A.148

Trasferimenti di sede

21.A.149

Trasferibilità

21.A.151

Termini di approvazione

21.A.153

Modifiche ai termini di approvazione

21.A.157

Indagini

21.A.158

Non conformità

21.A.159

Durata e validità prolungata

21.A.163

Privilegi

21.A.165

Obblighi del titolare

CAPITOLO H —   CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI RISTRETTI DI AERONAVIGABILITÀ

21.A.171

Finalità

21.A.172

Ammissibilità

21.A.173

Classificazione

21.A.174

Domanda

21.A.175

Lingua

21.A.177

Emendamenti o modifiche

21.A.179

Trasferibilità e riemissione nell'ambito degli Stati membri

21.A.180

Verifiche

21.A.181

Durata e validità

21.A.182

Identificazione degli aeromobili

CAPITOLO I —   CERTIFICATI ACUSTICI

21.A.201

Finalità

21.A.203

Ammissibilità

21.A.204

Domanda

21.A.207

Emendamenti o modifiche

21.A.209

Trasferibilità e riemissione nell'ambito degli Stati membri

21.A.210

Verifiche

21.A.211

Durata e validità

CAPITOLO J —   APPROVAZIONE DOA PER LE IMPRESE DI PROGETTAZIONE

21.A.231

Finalità

21.A.233

Ammissibilità

21.A.234

Domanda

21.A.235

Rilascio dell'approvazione dell'impresa di progettazione

21.A.239

Assicurazione qualità del progetto

21.A.243

Informazioni

21.A.245

Requisiti per l'approvazione

21.A.247

Modifiche del sistema di assicurazione qualità del progetto

21.A.249

Trasferibilità

21.A.251

Termini di approvazione

21.A.253

Modifiche ai termini di approvazione

21.A.257

Indagini

21.A.258

Non conformità

21.A.259

Durata e validità prolungata

21.A.263

Privilegi

21.A.265

Obblighi del titolare

CAPITOLO K —   PARTI E PERTINENZE

21.A.301

Finalità

21.A.303

Conformità ai requisiti applicabili

21.A.305

Approvazione di parti e pertinenze

21.A.307

Messa in servizio di parti e pertinenze

(CAPITOLO L —   NON APPLICABILE)

CAPITOLO M —   RIPARAZIONI

21.A.431A

Finalità

21 A.431B

Riparazioni standard

21.A.432A

Ammissibilità

21.A.432B

Dimostrazione di conformità operativa

21.A.432C

Domanda di approvazione di un progetto di riparazione

21.A.433

Requisiti per l'approvazione di un progetto di riparazione

21.A.435

Classificazione e approvazione di progetti di riparazione

21.A.439

Produzione di parti per la riparazione

21.A.441

Esecuzione delle riparazioni

21.A.443

Limitazioni

21.A.445

Danni non riparati

21.A.447

Conservazione della documentazione

21.A.449

Istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità

21.A.451

Obblighi e contrassegno EPA

(CAPITOLO N —   NON APPLICABILE)

CAPITOLO O —   AUTORIZZAZIONI ETSO (EUROPEAN TECHNICAL STANDARD ORDER)

21.A.601

Finalità

21.A.602A

Ammissibilità

21.A.602B

Dimostrazione di idoneità

21.A.603

Domanda

21.A.604

Autorizzazioni ETSO per APU (Auxiliary Power Unit)

21.A.605

Requisiti relativi ai dati

21.A.606

Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione ETSO

21.A.607

Privilegi dell'autorizzazione ETSO

21.A.608

Dichiarazione di progetto e prestazioni (DDP)

21.A.609

Obblighi dei titolari di autorizzazioni ETSO

21.A.610

Approvazione delle divergenze dai parametri autorizzati

21.A.611

Modifiche di progetto

21.A.613

Conservazione della documentazione

21.A.615

Verifiche dell'Agenzia

21.A.619

Durata e validità

21.A.621

Trasferibilità

CAPITOLO P —   PERMESSO DI VOLO

21.A.701

Campo d'applicazione

21.A.703

Ammissibilità

21.A.705

Autorità competente

21.A.707

Domanda di permesso di volo

21.A.708

Condizioni di volo

21.A.709

Domanda di approvazione delle condizioni di volo

21.A.710

Approvazione delle condizioni di volo

21.A.711

Rilascio del permesso di volo

21.A.713

Modifiche

21.A.715

Lingua

21.A.719

Trasferibilità

21.A.721

Verifiche

21.A.723

Durata e validità

21.A.725

Rinnovo del permesso di volo

21.A.727

Obblighi del titolare di un permesso di volo

21.A.729

Conservazione della documentazione

CAPITOLO Q —   IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PARTI E PERTINENZE

21.A.801

Identificazione di prodotti

21.A.803

Trattamento dei dati identificativi

21.A.804

Identificazione di parti e pertinenze

21.A.805

Identificazione di parti critiche

21.A.807

Identificazione degli articoli ETSO

SEZIONE B —   PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI

CAPITOLO A —   DISPOSIZIONI GENERALI

21.B.5

Finalità

21.B.20

Obblighi dell'autorità competente

21.B.25

Requisiti d'impresa per l'autorità competente

21.B.30

Procedure documentate

21.B.35

Modifiche organizzative e delle procedure

21.B.40

Composizione delle controversie

21.B.45

Resoconti/coordinamento

21.B.55

Conservazione della documentazione

21.B.60

Direttive di aeronavigabilità

CAPITOLO B —   CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE E CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI

21.B.70

Specifiche di certificazione

21.B.75

Condizioni speciali

21.B.80

Premesse di omologazione per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto

21.B.82

Premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto di un aeromobile

21.B.85

Definizione dei requisiti di protezione ambientale e delle specifiche di certificazione applicabili per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto

21.B.100

Livello di partecipazione

21.B.103

Rilascio di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto

(CAPITOLO C —   NON APPLICABILE)

CAPITOLO D —   MODIFICHE AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE ED AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI

21.B.105

Premesse di omologazione, requisiti di protezione ambientale e premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa per una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione

21.B.107

Rilascio dell'approvazione di una modifica di un certificato di omologazione

CAPITOLO E —   CERTIFICATI SUPPLEMENTARI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO

21.B.109

Premesse di omologazione, requisiti di protezione ambientale e premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa per certificati di omologazione supplementari

21.B.111

Rilascio di certificati di omologazione supplementari

CAPITOLO F —   PRODUZIONE SENZA APPROVAZIONE DI IMPRESA DI PRODUZIONE

21.B.120

Indagini

21.B.125

Non conformità

21.B.130

Rilascio dell'autorizzazione a procedere

21.B.135

Mantenimento dell'autorizzazione a procedere

21.B.140

Emendamento dell'autorizzazione a procedere

21.B.145

Limitazione, sospensione e revoca dell'autorizzazione a procedere

21.B.150

Conservazione della documentazione

CAPITOLO G —   APPROVAZIONE DELLE IMPRESE DI PRODUZIONE

21.B.220

Indagini

21.B.225

Non conformità

21.B.230

Rilascio del certificato

21.B.235

Monitoraggio continuo

21.B.240

Emendamento dell'approvazione di un'impresa di produzione

21.B.245

Sospensione e revoca dell'approvazione di un'impresa di produzione

21.B.260

Conservazione della documentazione

CAPITOLO H —   CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI RISTRETTI DI AERONAVIGABILITÀ

21.B.320

Indagini

21.B.325

Rilascio dei certificati di aeronavigabilità

21.B.326

Certificato di aeronavigabilità

21.B.327

Certificato ristretto di aeronavigabilità

21.B.330

Sospensione e revoca dei certificati di aeronavigabilità e dei certificati ristretti di aeronavigabilità

21.B.345

Conservazione della documentazione

CAPITOLO I —   CERTIFICATI ACUSTICI

21.B.420

Indagini

21.B.425

Rilascio dei certificati acustici

21.B.430

Sospensione e revoca dei certificati acustici

21.B.445

Conservazione della documentazione

CAPITOLO J —   APPROVAZIONE DOA

CAPITOLO K —   PARTI E PERTINENZE

(CAPITOLO L —   NON APPLICABILE)

CAPITOLO M —   RIPARAZIONI

21.B.450

Premesse di omologazione e requisiti di protezione ambientale per l'approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità

21.B.453

Rilascio dell'approvazione di un progetto di riparazione

(CAPITOLO N —   NON APPLICABILE)

CAPITOLO O —   AUTORIZZAZIONI ETSO

21.B.480

Rilascio dell'autorizzazione ETSO

CAPITOLO P —   PERMESSO DI VOLO

21.B.520

Accertamenti

21.B.525

Rilascio di permessi di volo

21.B.530

Revoca del permesso di volo

21.B.545

Conservazione della documentazione

CAPITOLO Q —   IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PARTI E PERTINENZE

Appendici

Appendice I —

Modulo AESA 1 — Certificato di ammissione in servizio/autorizzazione;

Appendice II —

Modulo AESA 15a — Certificato di revisione dell'aeronavigabilità;

Appendice III —

Modulo AESA 20a — Permesso di volo;

Appendice IV —

Modulo AESA 20b — Permesso di volo (rilasciato da imprese approvate);

Appendice V —

Modulo AESA 24 — Certificato ristretto di aeronavigabilità;

Appendice VI —

Modulo AESA 25 — Certificato di aeronavigabilità;

Appendice VII —

Modulo AESA 45 — Certificato acustico;

Appendice VIII —

Modulo AESA 52 — Dichiarazione di conformità dell'aeromobile;

Appendice IX —

Modulo AESA 53 — Certificato di riammissione in servizio;

Appendice X —

Modulo AESA 55 — Certificato di approvazione dell'impresa di produzione;

Appendice XI —

Modulo AESA 65 — Autorizzazione a procedere a produzione senza approvazione di impresa di produzione;

Appendice XII —

Categorie di prove di volo e relative qualifiche dell'equipaggio di prova di volo.»

(2)

il punto 21.A.14 è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Il richiedente un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto deve dimostrare la propria conformità operativa detenendo un'approvazione DOA (Design Organisation Approval), rilasciata dall'Agenzia ai sensi del capitolo J.»;

b)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

In deroga alla lettera a), il richiedente può dimostrare la propria conformità operativa ottenendo dall'Agenzia l'approvazione del proprio programma di certificazione istituito in conformità al punto 21.A.15, lettera b), quando il prodotto da omologare è:

1)

un aeromobile ELA1; oppure

2)

un motore o un'elica installati su un aeromobile ELA1.»;

(3)

il punto 21.A.15 è così modificato:

a)

le lettere b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«b)

Le domande di certificato di omologazione o di certificato di omologazione ristretto devono comprendere almeno i dati descrittivi preliminari del prodotto, l'uso previsto del prodotto e il tipo di operazioni per le quali è richiesta l'omologazione. Devono inoltre comprendere un programma di certificazione per la dimostrazione di conformità ai sensi del punto 21.A.20 o essere integrate, dopo la presentazione della domanda iniziale, da tale programma, costituito da:

1.

una descrizione dettagliata del progetto di tipo, comprendente tutte le configurazioni da omologare;

2.

le caratteristiche di funzionamento e i limiti operativi proposti;

3.

l'uso previsto del prodotto e il tipo di operazioni per le quali è richiesta l'omologazione;

4.

una proposta relativa alle premesse iniziali di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale, preparata in conformità ai requisiti e alle opzioni di cui ai punti 21.B.80, 21.B.82 e 21.B.85;

5.

una proposta relativa alla scomposizione del programma di certificazione in gruppi significativi delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità, compresa una proposta concernente le modalità di rispondenza e i relativi documenti di conformità;

6.

una proposta di valutazione dei gruppi significativi delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità che affronti la probabilità di una non conformità non rilevata alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa o ai requisiti di protezione ambientale e le potenziali conseguenze di tale non conformità sulla sicurezza del prodotto o sulla protezione dell'ambiente. La valutazione proposta deve contemplare almeno gli elementi di cui ai sottopunti da 1) a 4) del punto 21.B.100, lettera a). Sulla base di tale valutazione la domanda deve comprendere una proposta relativa alla partecipazione dell'Agenzia nella verifica delle attività e dei dati per la dimostrazione di conformità; e

7.

un calendario di esecuzione del progetto, comprese le tappe principali.

c)

Dopo la presentazione iniziale all'Agenzia, il programma di certificazione deve essere aggiornato dal richiedente se ci sono modifiche del progetto di certificazione che interessano uno qualsiasi dei punti da 1 a 7 della lettera b).

d)

La domanda di certificato di omologazione o di certificato di omologazione ristretto di un aeromobile deve comprendere il supplemento di domanda di approvazione dei dati di idoneità operativa oppure essere integrata in tal senso dopo la presentazione della domanda iniziale.»;

b)

sono aggiunte le seguenti lettere e) e f):

«e)

La domanda di certificato di omologazione o di certificato di omologazione ristretto di un aeromobile o aerogiro di grandi dimensioni è valida per cinque anni e la domanda di qualunque altro certificato di omologazione o certificato di omologazione ristretto è valida per tre anni, ad eccezione del caso in cui il richiedente dimostri, al momento della domanda, che il prodotto richiede tempi più lunghi per la dimostrazione e per la dichiarazione della conformità e ottenga l'accordo dell'Agenzia in tal senso.

f)

Qualora il certificato di omologazione o il certificato di omologazione ristretto non sia stato rilasciato, o sia evidente che non sarà rilasciato, entro il termine di cui alla lettera e) il richiedente può:

1)

presentare una nuova domanda e rispettare le premesse di omologazione, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e i requisiti di protezione ambientale, definiti e comunicati dall'Agenzia in conformità ai punti 21.B.80, 21.B.82 e 21.B.85 alla data di presentazione della nuova domanda; oppure

2)

chiedere una proroga del termine di cui alla lettera e) e proporre una nuova data di rilascio del certificato di omologazione o del certificato di omologazione ristretto. In tal caso il richiedente deve rispettare le premesse di omologazione, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e i requisiti di protezione ambientale, definiti e comunicati dall'Agenzia in conformità ai punti 21.B.80, 21.B.82 e 21.B.85 alla data scelta dal richiedente stesso. Tuttavia nel caso di una domanda di certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto per un aeromobile o un aerogiro di grandi dimensioni tale data non può essere anteriore di oltre cinque anni rispetto alla nuova data proposta dal richiedente e nel caso di una domanda di qualunque altro certificato di omologazione o certificato di omologazione ristretto non può essere anteriore di oltre tre anni rispetto alla nuova data proposta dal richiedente.»;

(4)

il punto 21.A.16A è soppresso;

(5)

il punto 21.A.16B è soppresso;

(6)

il punto 21.A.17A è soppresso;

(7)

il punto 21.A.17B è soppresso;

(8)

il punto 21.A.18 è soppresso;

(9)

i punti 21.A.20 e 21.A.21 sono sostituiti dai seguenti:

«21.A.20   Dimostrazione di conformità alla base di omologazione, alla base di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale

a)

Dopo l'approvazione del programma di certificazione da parte dell'Agenzia, il richiedente deve dimostrare la conformità alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale, quali definiti e comunicati al richiedente dall'Agenzia in conformità ai punti 21.B.80, 21.B.82, 21.B.85; deve inoltre sottoporre all'Agenzia le prove che dimostrano tale conformità.

b)

Il richiedente deve comunicare all'Agenzia eventuali difficoltà o eventi insorti durante il processo di dimostrazione di conformità che possano avere una conseguenza di rilievo sulla valutazione del rischio di cui al punto 21.A.15, lettera b), 6), o sul programma di certificazione o che possano comunque esigere una modifica del livello di partecipazione dell'Agenzia precedentemente comunicato al richiedente in conformità al punto 21.B.100, lettera c).

c)

Il richiedente deve registrare gli elementi dimostrativi della conformità nei documenti di conformità, come previsto dal programma di certificazione.

d)

Una volta completate tutte le dimostrazioni di conformità in base al programma di certificazione, comprese eventuali verifiche e prove in conformità al punto 21.A.33, e una volta concluse tutte le prove in volo in conformità al punto 21.A.35, il richiedente deve dichiarare:

1)

di aver dimostrato la conformità alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale, definiti e comunicati dall'Agenzia, in base al programma di certificazione approvato dall'Agenzia stessa; e

2)

non sia stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto per gli impieghi per i quali è richiesta l'omologazione.

e)

Il richiedente deve presentare all'Agenzia la dichiarazione di conformità di cui alla lettera d). Qualora il richiedente sia titolare di un'appropriata approvazione DOA, la dichiarazione di conformità deve essere redatta in conformità al capitolo J e deve essere presentata all'Agenzia.

21.A.21   Requisiti per il rilascio di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto

a)

Al fine di ottenere il rilascio di un certificato di omologazione oppure, se l'aeromobile non soddisfa i requisiti essenziali di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1139, di un certificato di omologazione ristretto, il richiedente deve:

1)

dimostrare la propria conformità operativa in conformità al punto 21.A.14;

2)

conformarsi al punto 21.A.20;

3)

dimostrare che il motore e l'elica, se installati sull'aeromobile:

A)

sono stati omologati con apposito certificato emesso o stabilito ai sensi del presente regolamento; oppure

B)

sono risultati conformi alle premesse di omologazione di aeromobili stabilita e ai requisiti di protezione ambientale, definiti e comunicati dall'Agenzia, necessari a garantire la sicurezza in volo dell'aeromobile.

b)

In deroga alla lettera a), 2), su richiesta del richiedente inclusa nella dichiarazione di cui al punto 21.A.20, lettera d), il richiedente ha diritto ad ottenere il rilascio del certificato di omologazione o del certificato di omologazione ristretto dell'aeromobile prima di avere dimostrato la conformità alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa, a condizione che dimostri la conformità prima della data in cui tali dati di idoneità operativa debbano essere effettivamente utilizzati.»

(10)

il punto 21.A.23 è soppresso;

(11)

al punto 21.A.31, lettera a), il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

qualsiasi altro dato che consenta, per confronto, la determinazione dell'aeronavigabilità e, se pertinente, delle caratteristiche ambientali di prodotti successivi di tipo identico.»;

(12)

il punto 21.A.33 è sostituito dal seguente:

«21.A.33   Verifiche e prove

a)

(Riservato)

b)

Prima di ogni prova nel corso della dimostrazione di conformità prescritta al punto 21.A.20, il richiedente deve avere verificato quanto segue:

1)

per l'esemplare di prova:

i)

che i materiali ed i processi siano adeguatamente conformi alle specifiche del progetto di tipo in esame;

ii)

che le parti dei prodotti siano adeguatamente conformi ai disegni del progetto di tipo in esame; e

iii)

che i processi di fabbricazione, costruzione e montaggio siano adeguatamente conformi a quelli specificati nel progetto di tipo in esame; e

2)

che le apparecchiature di prova e la strumentazione di misura da utilizzare per i test siano idonee allo scopo e correttamente calibrate.

c)

Sulla base delle verifiche effettuate in conformità alla lettera b), il richiedente deve rilasciare una dichiarazione di conformità che illustri le potenziali non conformità, motivando perché queste non comprometteranno i risultati dei test, e deve consentire all'Agenzia di eseguire la verifica che essa riterrà necessaria per determinare la veridicità di tale dichiarazione.

d)

Il richiedente deve consentire all'Agenzia di:

1)

verificare dati e informazioni correlati alla dimostrazione di conformità; e

2)

effettuare o assistere a qualsiasi prova o verifica condotta allo scopo di dimostrare la conformità.

e)

Per tutte le prove e verifiche effettuate dall'Agenzia o in sua presenza in conformità alla lettera d), 2):

1)

il richiedente deve presentare all'Agenzia la dichiarazione di conformità di cui alla lettera c); e

2)

non sono consentite modifiche dell'esemplare di prova, delle apparecchiature di prova e della strumentazione di misura che possano avere ripercussioni sulla veridicità della dichiarazione di conformità, tra il momento del rilascio della dichiarazione di conformità di cui alla lettera c) e il momento della presentazione dell'esemplare di prova all'Agenzia per le verifiche del caso.»;

(13)

il punto 21.A.41 è sostituito dal seguente:

«21.A.41   Certificato di omologazione

Devono far parte del certificato di omologazione e del certificato di omologazione ristretto il progetto di tipo, le limitazioni operative, la scheda tecnica di omologazione per l'aeronavigabilità e le emissioni, le premesse di omologazione ed i requisiti di protezione ambientale applicabili in relazione ai quali l'Agenzia ha registrato la conformità, nonché tutte le altre condizioni o limitazioni prescritte per il prodotto nelle specifiche di certificazione e nei requisiti di protezione ambientale applicabili. Il certificato di omologazione ed il certificato di omologazione ristretto dell'aeromobile devono inoltre comprendere le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa applicabili, i dati di idoneità operativa e la scheda tecnica di omologazione acustica. La scheda tecnica del certificato di omologazione e del certificato di omologazione ristretto dell'aeromobile deve comprendere le rilevazioni relative alla conformità ai limiti delle emissioni di CO2 e la scheda tecnica del certificato di omologazione del motore deve comprendere le rilevazioni relative alla conformità ai limiti delle emissioni dei motori.»;

(14)

il punto 21.A.91 è sostituito dal seguente:

«21.A.91   Classificazione delle modifiche a un certificato di omologazione

Le modifiche a un certificato di omologazione vengono classificate come modifiche di minore e maggiore entità. Una «modifica di minore entità» non ha un effetto significativo sulla massa, sull'equilibrio, sulla resistenza strutturale, sull'affidabilità, sulle caratteristiche operative, sui dati di idoneità operativa o su altre caratteristiche che incidono sull'aeronavigabilità del prodotto o sulle sue caratteristiche ambientali. Fatto salvo il disposto del punto 21.A.19, tutte le altre modifiche si considerano «modifiche di maggiore entità» ai sensi del presente capitolo. Modifiche di maggiore e minore entità sono soggette ad approvazione in conformità al punto 21.A.95 o 21.A.97, a seconda dei casi, e devono essere opportunamente identificate.»

(15)

il punto 21.A.93 è sostituito dal seguente:

«21.A.93   Domanda

a)

La domanda di approvazione di una modifica di un certificato di omologazione deve essere presentata nella forma e nei modi definiti dall'Agenzia.

b)

La domanda deve inoltre comprendere un programma di certificazione per dimostrare la conformità ai sensi del punto 21.A.20, o essere integrata, dopo la presentazione della domanda iniziale, da tale programma, costituito da:

1)

una descrizione della modifica che specifichi:

i)

la configurazione o le configurazioni del prodotto nel certificato di omologazione cui afferisce la modifica in questione;

ii)

tutti gli aspetti del prodotto nel certificato di omologazione, compresi i manuali già approvati, modificati o interessati dalla modifica; e

iii)

quando la modifica riguarda i dati di idoneità operativa, le eventuali modifiche necessarie ai dati di idoneità operativa;

2)

l'identificazione di ogni ulteriore controllo necessario a dimostrare che la modifica e gli aspetti da essa interessati sono conformi alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale; e

3)

per una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione:

i)

una proposta relativa alla base iniziale di omologazione, alla base di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale, preparata in conformità ai requisiti e alle opzioni di cui al punto 21.A.101;

ii)

una proposta relativa alla scomposizione del programma di certificazione in gruppi significativi delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità, compresa una proposta concernente le modalità di rispondenza e i relativi documenti di conformità;

iii)

una proposta di valutazione dei gruppi significativi delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità che affronti la probabilità di una non conformità non rilevata alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa o ai requisiti di protezione ambientale e le potenziali conseguenze di tale non conformità sulla sicurezza del prodotto o sulla protezione dell'ambiente. La valutazione proposta deve contemplare almeno gli elementi di cui ai sottopunti da 1) a 4) del punto 21.B.100, lettera a). Sulla base di tale valutazione la domanda deve comprendere una proposta relativa alla partecipazione dell'Agenzia nella verifica delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità; e

iv)

un calendario di esecuzione del progetto, comprese le tappe principali.

c)

La domanda di modifica del certificato di omologazione di un aeromobile o un aerogiro di grandi dimensioni ha una validità di cinque anni; la domanda di modifica di qualunque altro certificato di omologazione ha una validità di tre anni. Qualora la modifica non sia stata approvata, o sia evidente che non verrà approvata, entro il termine di cui alla presente lettera, il richiedente può:

1)

presentare una nuova domanda di modifica del certificato e rispettare le premesse di omologazione, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e i requisiti di protezione ambientale, definiti dall'Agenzia in conformità al punto 21.A.101 e comunicati in conformità al punto 21.B.105 alla data di presentazione della nuova domanda; oppure

2)

chiedere una proroga del termine indicato nella prima frase della lettera c) per la prima domanda e proporre una nuova data per il rilascio dell'approvazione. In tal caso il richiedente deve rispettare le premesse di omologazione, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e i requisiti di protezione ambientale, definiti dall'Agenzia in conformità al punto 21.A.101 e comunicati in conformità al punto 21.B.105, alla data scelta dal richiedente stesso. Tuttavia nel caso di una domanda di certificato di omologazione o di certificato di omologazione ristretto di un aeromobile o aerogiro di grandi dimensioni, tale data non può essere anteriore di oltre cinque anni rispetto alla nuova data proposta dal richiedente e nel caso di una domanda di qualunque altro certificato di omologazione o certificato di omologazione ristretto non può essere anteriore di oltre tre anni rispetto alla nuova data proposta dal richiedente.»;

(16)

i punti 21.A.95, 21.A.97 e 21.A.101 sono sostituiti dai seguenti:

«21.A.95   Requisiti per l'approvazione di una modifica di minore entità

a)

Le modifiche di minore entità a un certificato di omologazione sono classificate e approvate:

1)

dall'Agenzia; oppure

2)

da un'impresa di progettazione approvata nei limiti dei suoi privilegi di cui al punto 21.A.263, lettera c), 1) e 2), quali registrati nei termini di approvazione.

b)

Una modifica di minore entità di un certificato di omologazione può essere approvata soltanto:

1)

se è stato dimostrato che la modifica e gli aspetti interessati dalla stessa soddisfano le premesse di omologazione e i requisiti di protezione ambientale cui fa riferimento il certificato di omologazione;

2)

nel caso di una modifica riguardante dati di idoneità operativa, se è stato dimostrato che le necessarie modifiche dei dati di idoneità operativa sono conformi alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa cui fa riferimento il certificato di omologazione;

3)

se è stata dichiarata la conformità alle premesse di omologazione applicabili ai sensi del punto 1 e se gli elementi dimostrativi della conformità sono stati registrati nei documenti di conformità; e

4)

se non è stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto per gli impieghi per i quali è richiesta l'omologazione.

c)

In deroga alla lettera b),1), le specifiche di certificazione diventate applicabili dopo quelle cui fa riferimento il certificato di omologazione possono essere utilizzate per l'approvazione di una modifica di minore entità a condizione che non abbiano ripercussioni sulla dimostrazione della conformità.

d)

In deroga alla lettera a), su richiesta del richiedente inclusa nella dichiarazione di cui al punto 21.A.20, lettera d), una modifica di minore entità a un certificato di omologazione di un aeromobile può essere approvata prima che sia stata dimostrata la conformità alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa, a condizione che il richiedente dimostri la conformità prima che tali dati di idoneità operativa siano effettivamente utilizzati.

e)

Il richiedente deve presentare all'Agenzia i dati giustificativi relativi alla modifica e una dichiarazione attestante che la conformità è stata dimostrata ai sensi della lettera b).

f)

L'approvazione di una modifica di minore entità di un certificato di omologazione deve essere limitata alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) nel certificato di omologazione cui si riferisce la modifica in questione.

21.A.97   Requisiti per l'approvazione di una modifica di maggiore entità

a)

Le modifiche di maggiore entità a un certificato di omologazione sono classificate e approvate:

1)

dall'Agenzia; oppure

2)

da un'impresa di progettazione approvata nei limiti dei suoi privilegi di cui al punto 21.A.263, lettera c), 1) e 8), quali registrati nei termini di approvazione.

b)

Una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione può essere approvata soltanto:

1)

se è stato dimostrato che la modifica e gli aspetti interessati dalla stessa sono conformi alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale stabiliti dall'Agenzia in conformità al punto 21.A.101;

2)

nel caso di una modifica riguardante i dati di idoneità operativa, se è stato dimostrato che le necessarie modifiche dei dati di idoneità operativa soddisfano le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa stabiliti dall'Agenzia in conformità al punto 21.A.101; e

3)

se è stata dimostrata la conformità ai punti 1) e 2) ai sensi del punto 21.A.20, così come applicabile alla modifica.

c)

In deroga ai punti 2) e 3) della lettera b), su richiesta del richiedente inclusa nella dichiarazione di cui al punto 21.A.20, lettera d), una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione di un aeromobile può essere approvata prima che sia stata dimostrata la conformità alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa, a condizione che il richiedente dimostri la conformità prima che tali dati di idoneità operativa siano effettivamente utilizzati.

d)

L'approvazione di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione deve essere limitata alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) nel certificato di omologazione cui si riferisce la modifica in questione.

21.A.101   Premesse di omologazione, premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e requisiti di protezione ambientale per una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione

a)

Una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione e gli aspetti interessati da tale modifica devono essere conformi alle specifiche di certificazione applicabili al prodotto modificato alla data della domanda di modifica o alle specifiche di certificazione diventate applicabili dopo tale data in conformità alla seguente lettera f). La validità della domanda è determinata in conformità al punto 21.A.93, lettera c). Il prodotto modificato deve inoltre essere conforme ai requisiti di protezione ambientale definiti dall'Agenzia in conformità al punto 21.B.85.

b)

In deroga alla lettera a), un precedente emendamento di una specifica di certificazione di cui alla lettera a) e di qualsiasi altra specifica di certificazione direttamente correlata può essere utilizzato in una qualsiasi delle seguenti situazioni, a meno che il precedente emendamento non sia diventato applicabile prima della data di applicabilità delle specifiche di certificazione corrispondenti cui fa riferimento il certificato di omologazione:

1)

una modifica che l'Agenzia non ritiene significativa. Per determinare se una determinata modifica è significativa, l'Agenzia deve analizzarla nel contesto di tutte le modifiche pertinenti apportate in precedenza al progetto, nonché di tutte le revisioni delle specifiche di certificazione applicabili, cui fa riferimento il certificato di omologazione del prodotto. Devono essere automaticamente considerate significative le modifiche che soddisfano uno dei seguenti criteri:

i)

la configurazione generale o i principi di costruzione non sono mantenuti;

ii)

viene meno la validità dei presupposti utilizzati per l'omologazione del prodotto da modificare;

2)

ogni sistema, parte o pertinenza che l'Agenzia non ritiene siano interessati dalla modifica;

3)

ogni aspetto, sistema, parte o pertinenza, interessato/a dalla modifica, in relazione ai quali l'Agenzia ritenga che la conformità alle specifiche di certificazione di cui alla lettera a) non contribuisca concretamente al livello di sicurezza del prodotto modificato o sia irrealizzabile.

c)

In deroga alla lettera a), nel caso di una modifica di un aeromobile (che non sia un aerogiro) con peso massimo inferiore o uguale a 2 722 kg (6 000 lb) o di un aerogiro non a turbina con peso massimo inferiore o uguale a 1 361 kg (3 000 lb), la modifica e gli aspetti interessati dalla stessa devono essere conformi alle premesse di omologazione cui fa riferimento il certificato di omologazione. Se tuttavia ritiene che la modifica di un aspetto sia significativa, l'Agenzia può prescrivere che la modifica e gli aspetti interessati dalla stessa si conformino a un emendamento di una specifica di certificazione delle premesse di omologazione cui fa riferimento il certificato di omologazione e a qualunque altra specifica di certificazione direttamente collegata, a meno che l'Agenzia non ritenga anche che la conformità a tale emendamento non contribuisca concretamente al livello di sicurezza del prodotto modificato o sia irrealizzabile.

d)

Se l'Agenzia ritiene che le specifiche di certificazione applicabili alla data della domanda di modifica non offrano parametri adeguati in relazione alla modifica proposta, la modifica e gli aspetti interessati dalla stessa devono conformarsi anche a tutte le condizioni speciali, e ai relativi emendamenti, prescritti dall'Agenzia in conformità al punto 21.B.75, al fine di garantire un livello di sicurezza equivalente a quello stabilito dalle specifiche di certificazione applicabili alla data della domanda di modifica.

e)

In deroga a quanto stabilito alle lettere a), b) e c), la modifica e gli aspetti interessati dalla stessa possono conformarsi a una specifica alternativa alla specifica di certificazione definita dall'Agenzia, ove ciò sia proposto dal richiedente, a condizione che l'Agenzia ritenga che l'alternativa garantisca un livello di sicurezza:

1)

nel caso di un certificato di omologazione:

i)

equivalente a quello delle specifiche di certificazione definite dall'Agenzia in conformità alle lettere a), b) o c) di cui sopra; oppure

ii)

conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1139;

2)

nel caso di un certificato di omologazione ristretto, adeguato all'uso previsto.

f)

Se il richiedente sceglie di osservare una specifica di certificazione definita in un emendamento che diventa applicabile successivamente alla data di presentazione della domanda di modifica di un certificato di omologazione, la modifica e i settori da essa interessati devono essere conformi anche a tutte le altre specifiche di certificazione direttamente collegate.

g)

Se la domanda di modifica del certificato di omologazione di un aeromobile comprende modifiche dei dati di idoneità operativa o è integrata in tal senso dopo la presentazione della domanda iniziale, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa devono essere stabilite in conformità alle lettere da a) a f).»;

(17)

il punto 21.A.103 è soppresso;

(18)

i punti 21.A.111 e 21.A.112A sono sostituiti dai seguenti:

«21.A.111   Campo d'applicazione

Il presente capitolo stabilisce la procedura di approvazione di modifiche di maggiore entità al certificato di omologazione secondo le regole della certificazione supplementare e definisce altresì i diritti e i doveri dei richiedenti e dei titolari dei suddetti certificati di omologazione supplementare. Nel presente capitolo, i riferimenti ai certificati di omologazione comprendono i certificati di omologazione ed i certificati di omologazione ristretti.

21.A.112A   Ammissibilità

Possono richiedere un certificato di omologazione supplementare alle condizioni fissate nel presente capitolo le persone fisiche o giuridiche che abbiano dimostrato, o si apprestino a dimostrare, la propria idoneità in conformità al punto 21.A.112B».

(19)

il punto 21.A.112B è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Il richiedente che domanda un certificato di omologazione supplementare deve dimostrare la propria idoneità detenendo un'approvazione DOA (Design Organisation Approval), rilasciata dall'Agenzia ai sensi del capitolo J.»;

b)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

In deroga alla lettera a), nel caso dei prodotti di cui al punto 21.A.14, lettera c), il richiedente può dimostrare la propria idoneità ottenendo dall'Agenzia l'approvazione del proprio programma di certificazione istituito in conformità al punto 21.A.93, lettera b).»;

(20)

il punto 21.A.113 è così modificato:

a)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Nella domanda di un certificato di omologazione supplementare il richiedente deve:

i)

includere le informazioni richieste al punto 21.A.93, lettera b);

ii)

precisare se i dati di certificazione sono stati o saranno preparati interamente dal richiedente o sulla base di un accordo con il titolare dei dati del certificato di omologazione.»;

b)

è aggiunta la seguente lettera c):

«c)

Il punto 21.A.93, lettera c), si applica ai requisiti relativi alla scadenza di validità della domanda e ai requisiti relativi alla necessità di aggiornare le premesse di omologazione, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e i requisiti di protezione ambientale se la modifica non è stata approvata o è evidente che non sarà approvata entro la scadenza stabilita.»;

(21)

il punto 21.A.114 è soppresso;

(22)

il punto 21.A.115 è sostituito dal seguente:

«21.A.115   Requisiti per l'approvazione di modifiche di maggiore entità sotto forma di certificato di omologazione supplementare

a)

I certificati di omologazione supplementari sono rilasciati:

1)

dall'Agenzia; oppure

2)

da un'impresa di progettazione approvata nei limiti dei suoi privilegi di cui al punto 21.A.263, lettera c), 1) e 9), quali registrati nei termini di approvazione.

b)

Il certificato di omologazione supplementare può essere rilasciato soltanto:

1)

se il richiedente ha dimostrato la propria idoneità conformemente al punto 21.A.112B;

2)

se è stato dimostrato che la modifica di un certificato di omologazione e gli aspetti interessati dalla stessa sono conformi alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale definiti dall'Agenzia in conformità al punto 21.A.101;

3)

nel caso di un certificato di omologazione supplementare riguardante i dati di idoneità operativa, se è stato dimostrato che le modifiche necessarie dei dati di idoneità operativa sono conformi alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa definiti dall'Agenzia in conformità al punto 21.A.101;

4)

se è stata dimostrata la conformità ai punti 2) e 3) ai sensi del punto 21.A.20 così come applicabile alla modifica; e

5)

se il richiedente ha specificato di avere fornito i dati di certificazione sulla base di un accordo con il titolare dei dati del certificato di omologazione in conformità al punto 21.A.113, lettera b):

i)

se il titolare del certificato di omologazione ha indicato di non avere alcuna obiezione tecnica alle informazioni trasmesse a norma del punto 21.A.93; e

ii)

se il titolare del certificato di omologazione ha accettato di collaborare con il titolare del certificato di omologazione supplementare per garantire l'adempimento di ogni obbligo per il mantenimento dell'aeronavigabilità del prodotto modificato, in conformità ai punti 21.A.44 e 21.A.118A.

c)

In deroga alla lettera b), 3) e 4), su richiesta del richiedente inclusa nella dichiarazione di cui al punto 21.A.20, lettera d), il richiedente ha diritto a ottenere il rilascio di un certificato di omologazione supplementare di un aeromobile prima di avere dimostrato la conformità alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa, a condizione che dimostri la conformità prima della data in cui tali dati debbano essere effettivamente utilizzati.

d)

Un certificato di omologazione supplementare deve essere limitato alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) nel certificato di omologazione cui si riferisce la modifica di maggiore entità in questione.»;

(23)

al punto 21.A.130, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

La dichiarazione di conformità deve comprendere quanto indicato di seguito:

1)

per ciascun prodotto, parte o pertinenza, una dichiarazione attestante che il prodotto, la parte o pertinenza è conforme al progetto approvato ed è in condizione di funzionare in sicurezza;

2)

per ciascun aeromobile, una dichiarazione attestante che l'aeromobile è stato sottoposto a verifiche al suolo ed in volo in conformità al punto 21.A.127, lettera a);

3)

per ciascun motore di aeromobile o elica a passo variabile, una dichiarazione attestante che il motore o l'elica a passo variabile sono stati sottoposti dal fabbricante a un test funzionale finale, in conformità al punto 21.A.128;

4)

inoltre, nel caso di requisiti ambientali:

i)

una dichiarazione attestante che il motore completo rispetta i requisiti relativi ai limiti delle emissioni dei motori applicabili alla data di fabbricazione del motore; e

ii)

una dichiarazione attestante che l'aeromobile completo rispetta i requisiti relativi ai limiti delle emissioni di CO2 applicabili alla data di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità.»;

(24)

al punto 21.A.145, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b)

per quanto riguarda tutti i dati necessari relativi all'aeronavigabilità e all'ambiente:

1)

l'impresa di produzione riceve tutti i dati di cui sopra dall'Agenzia e dal titolare o dal richiedente del certificato di omologazione, del certificato di omologazione ristretto o dell'approvazione del progetto, comprese eventuali esenzioni concesse in relazione agli obblighi di cessazione di produzione di CO2, in modo da poter determinare la conformità ai dati di progettazione applicabili;

2)

l'impresa di produzione dispone di una procedura atta a garantire che i dati relativi all'aeronavigabilità e all'ambiente siano integrati correttamente nei propri dati di produzione; e

3)

i suddetti dati siano tenuti aggiornati e a disposizione del personale che deve accedervi per lo svolgimento dei propri compiti;

c)

in merito al personale e ai responsabili di direzione:

1)

l'impresa di produzione ha nominato un dirigente responsabile, che risponde direttamente all'autorità competente. Il suo compito all'interno dell'impresa è assicurarsi che tutta la produzione venga eseguita nel rispetto dei parametri prescritti e che l'impresa di produzione operi sempre in conformità ai dati ed alle procedure illustrati nel manuale d'impresa di cui al punto 21.A.143;

2)

al fine di garantire che l'impresa osservi i requisiti del presente allegato (parte 21), sono stati nominati ed individuati un responsabile o un gruppo di responsabili ed è stata definita la portata della loro autorità. Dette persone rispondono direttamente al dirigente responsabile di cui al punto 1. Le persone nominate devono essere in grado di mostrare il livello di conoscenza, preparazione ed esperienza appropriato per adempiere alle proprie responsabilità;

3)

a tutti i livelli, al personale sono stati conferiti poteri necessari per l'esercizio delle funzioni assegnate e, all'interno dell'impresa di produzione, sussiste un coordinamento completo ed efficace in materia di dati relativi all'aeronavigabilità e all'ambiente.»;

(25)

al punto 21.A.147, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Una volta che sia stata rilasciata l'approvazione, tutte le modifiche all'impresa di produzione approvata, rilevanti ai fini della dimostrazione di conformità o dell'aeronavigabilità e delle caratteristiche ambientali di prodotti, parti o pertinenze, ed in particolare qualsiasi modifica al sistema qualità, devono essere approvate dall'autorità competente. Le domande di approvazione devono essere presentate per iscritto all'autorità competente e l'impresa di produzione deve dimostrare a tale autorità, prima dell'attuazione della modifica, che quest'ultima è conforme ai requisiti del presente capitolo.»;

(26)

al punto 21.A.174, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Le domande di certificazione di aeronavigabilità o di certificazione ristretta di aeronavigabilità devono comprendere:

1)

la classe di certificazione per cui viene richiesta l'aeronavigabilità;

2)

per gli aeromobili nuovi:

i)

una dichiarazione di conformità:

rilasciata ai sensi del punto 21.A.163, lettera b); oppure

rilasciata ai sensi del punto 21.A.130 e convalidata dall'autorità competente; oppure

per gli aeromobili importati, una dichiarazione dell'autorità esportatrice comprovante la conformità dell'aeromobile ad un progetto approvato dall'Agenzia;

ii)

uno schema di peso e bilanciamento con i requisiti di carico; e

iii)

il manuale di volo, quando prescritto dalle specifiche di certificazione applicabili per un particolare aeromobile.

3)

per gli aeromobili usati:

i)

se originari di uno Stato membro, un certificato di revisione dell'aeronavigabilità emesso in conformità al capitolo M;

ii)

se originari di un paese terzo:

una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente dello Stato in cui l'aeromobile è, o è stato, registrato, comprovante lo stato di aeronavigabilità dell'aeromobile nel suo registro all'atto del trasferimento;

uno schema di peso e bilanciamento con i requisiti di carico;

il manuale di volo, quando prescritto dal codice di aeronavigabilità applicabile per un particolare aeromobile;

la documentazione storica per risalire ai parametri di produzione, modifica e manutenzione dell'aeromobile, comprese tutte le limitazioni connesse ad un certificato ristretto di aeronavigabilità in conformità a quanto stabilito al punto 21.B.327;

una raccomandazione per il rilascio di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità e di un certificato di revisione dell'aeronavigabilità emesso a seguito di una revisione dell'aeronavigabilità in conformità al capitolo M; e

la data di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità e, se si applicano i parametri dell'allegato 16, volume III, i dati relativi ai valori metrici di CO2.»;

(27)

il punto 21.A.231 è sostituito dal seguente:

«21.A.231   Campo d'applicazione

Il presente capitolo definisce la procedura di approvazione delle imprese di progettazione e stabilisce le regole che disciplinano i diritti ed i doveri dei richiedenti e dei titolari di dette approvazioni. Nel presente capitolo i riferimenti ai certificati di omologazione comprendono i certificati di omologazione ed i certificati di omologazione ristretti.»;

(28)

il punto 21.A.251 è sostituito dal seguente:

«21.A.251   Termini di approvazione

I termini di approvazione devono identificare i tipi di progettazione e le categorie di prodotti, parti e pertinenze per le quali l'impresa di progettazione è stata approvata, oltre che le funzioni e i compiti che essa è autorizzata a espletare in materia di aeronavigabilità, idoneità operativa e caratteristiche ambientali dei prodotti. Per le approvazioni DOA che riguardano omologazioni o autorizzazioni ETSO (European Technical Standard Order) per propulsori ausiliari (APU), i termini di approvazione devono contenere anche l'elenco dei prodotti o APU. I termini di approvazione sono definiti quale parte integrante dell'approvazione DOA.»

(29)

il punto 21.A.258 è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Se nel corso delle indagini di cui ai punti 21.A.257 e 21.B.100 vengono riscontrate prove oggettive del mancato rispetto dei requisiti applicabili del presente allegato da parte del titolare di un'approvazione DOA, le non conformità sono classificate come segue:

1)

di “livello 1” sono tutte le non conformità ai requisiti del presente allegato in grado di determinare non conformità incontrollate ai requisiti applicabili e di compromettere la sicurezza dell'aeromobile;

2)

di “livello 2” sono tutte le non conformità ai requisiti del presente allegato che non rientrano nella categoria di “livello 1”.»;

b)

le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c)

Una volta che le non conformità sono state notificate in base alle procedure amministrative applicabili stabilite dall'Agenzia:

1)

per le non conformità di “livello 1”, il titolare di un'approvazione DOA deve dimostrare di avere intrapreso azioni correttive, giudicate soddisfacenti dall'Agenzia, entro un periodo non superiore a 21 giorni lavorativi dalla conferma scritta della non conformità;

2)

per le non conformità di “livello 2”, il titolare di un'approvazione DOA deve dimostrare di avere intrapreso opportune azioni correttive, giudicate soddisfacenti dall'Agenzia, entro un periodo di tempo stabilito dall'Agenzia che sia consono alla natura della non conformità e sia inizialmente non superiore a tre mesi. L'Agenzia può prorogare il termine iniziale qualora ritenga che la natura della non conformità lo consenta e qualora il richiedente abbia presentato un piano d'azione correttivo giudicato soddisfacente dall'Agenzia; e

3)

una non conformità di “livello 3” non richiede un intervento immediato del titolare di un'approvazione DOA.

d)

Per non conformità di “livello 1” o “livello 2”, l'approvazione DOA può essere soggetta ad una sospensione o revoca parziale o totale in conformità alle procedure amministrative applicabili fissate dall'Agenzia. In tal caso il titolare di un'approvazione DOA deve confermare tempestivamente il ricevimento dell'avviso di sospensione o revoca dell'approvazione DOA.»;

(30)

il punto 21.A.263 è sostituito dal seguente:

«21.A.263   Privilegi

a)

(Riservato)

b)

(Riservato)

c)

Il titolare di un'approvazione DOA, nei limiti dei termini di approvazione stabiliti dall'Agenzia e nel rispetto delle pertinenti procedure di assicurazione qualità del progetto, è autorizzato a:

1)

classificare come “di maggiore entità” o “di minore entità” le modifiche a un certificato di omologazione o a un certificato di omologazione supplementare e a progetti di riparazione;

2)

approvare le modifiche minori a un certificato di omologazione o a un certificato di omologazione supplementare e a progetti di riparazioni di minore entità;

3)

(Riservato)

4)

(Riservato)

5)

approvare determinati progetti di riparazione di maggiore entità di prodotti o propulsori ausiliari (APU) ai sensi del capitolo M;

6)

approvare per determinati aeromobili le condizioni di volo in base alle quali un permesso di volo può essere rilasciato in conformità al punto 21.A.710, lettera a), 2), fatta eccezione per i permessi di volo da rilasciare ai fini del punto 21.A.701, lettera a), 15);

7)

rilasciare un permesso di volo in conformità al punto 21.A.711, lettera b), per un aeromobile che ha progettato o modificato, o per il quale ha approvato, a norma del punto 21.A.263, lettera c), 6), le condizioni di volo in base alle quali il permesso di volo può essere rilasciato, e laddove il titolare stesso di un'approvazione DOA:

i)

controlli la configurazione dell'aeromobile, e

ii)

ne attesti la conformità alle condizioni di progettazione approvate per il volo;

8)

approvare determinate modifiche di maggiore entità a un certificato di omologazione ai sensi del capitolo D; e

9)

rilasciare determinati certificati di omologazione supplementari ai sensi del capitolo E e approvare determinate modifiche di maggiore entità di tali certificati.»;

(31)

il punto 21.A.265 è sostituito dal seguente:

«   21.A.265 Obblighi del titolare

Il titolare di un'approvazione DOA deve, nei limiti dei termini di approvazione, stabiliti dall'Agenzia:

a)

tenere il manuale di cui al punto 21.A.243 in conformità al sistema di assicurazione qualità del progetto;

b)

garantire che detto manuale o le procedure pertinenti incluse mediante riferimenti incrociati siano utilizzati come documenti operativi di base all'interno dell'impresa;

c)

far sì che la progettazione dei prodotti, come pure le relative modifiche e riparazioni siano conformi alle specifiche e ai requisiti applicabili e non presentino caratteristiche che pregiudichino la sicurezza;

d)

fornire all'Agenzia dichiarazioni e la relativa documentazione a conferma della conformità alla lettera c), fatta eccezione per i processi di approvazione eseguiti in conformità al punto 21.A.263, lettera c);

e)

fornire all'Agenzia dati e informazioni in merito alle azioni richieste a norma del punto 21.A.3B;

f)

stabilire, in conformità al punto 21.A.263, lettera c), 6), le condizioni di volo in base alle quali è possibile rilasciare un permesso di volo;

g)

stabilire, in conformità al punto 21.A.263, lettera c), 7), la conformità alle lettere b) ed e) del punto 21.A.711 prima di rilasciare un permesso di volo per un aeromobile;

h)

contrassegnare i dati e le informazioni pubblicati sotto l'autorità dell'impresa di progettazione approvata nei limiti dei termini di approvazione stabiliti dall'Agenzia con la seguente dicitura: “Il contenuto tecnico del presente documento è approvato sotto l'autorità della DOA rif. AESA. 21 J.[XXXX]”.»;

(32)

il punto 21.A.431A è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Il presente capitolo definisce la procedura di approvazione di un progetto di riparazione di un prodotto, di una parte o di una pertinenza e stabilisce altresì i diritti ed i doveri dei richiedenti e dei titolari di tali approvazioni.»;

b)

le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c)

Con «riparazione» si intende l'eliminazione del danno e/o il ripristino della condizione di aeronavigabilità, successivamente alla messa in servizio iniziale, a cura del fabbricante di un prodotto, di una parte o di una pertinenza.

d)

L'eliminazione del danno mediante sostituzione di parti o pertinenze, senza richiedere un'attività di progettazione, è da considerarsi un intervento di manutenzione, non soggetto quindi ad approvazione ai sensi del presente allegato.»;

c)

è aggiunta la seguente lettera f):

«f)

Nel presente capitolo i riferimenti ai certificati di omologazione comprendono i certificati di omologazione ed i certificati di omologazione ristretti.»;

(33)

il punto 21.A.432B è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Il richiedente che domanda l'approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità deve dimostrare la propria idoneità detenendo un'approvazione DOA, rilasciata dall'Agenzia ai sensi del capitolo J»;

b)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

In deroga alla lettera a), nel caso dei prodotti di cui al punto 21.A.14, lettera c), il richiedente può dimostrare la propria idoneità ottenendo dall'Agenzia l'approvazione del proprio programma di certificazione istituito in conformità al punto 21.A.432C, lettera b).»;

(34)

è inserito il seguente punto 21.A.432C:

«21.A.432C   Domanda di approvazione di un progetto di riparazione

a)

La domanda di approvazione di un progetto di riparazione deve essere presentata nella forma e nei modi stabiliti dall'Agenzia.

b)

La domanda di approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità deve comprendere un programma di certificazione o essere integrata, dopo la presentazione della domanda iniziale, da un programma contenente:

1.

una descrizione del danno e del progetto di riparazione che identifichi la configurazione del progetto di tipo in base al quale è effettuata la riparazione;

2.

l'identificazione di tutti gli aspetti del progetto di tipo e dei manuali già approvati, modificati o interessati dal progetto di riparazione;

3.

l'identificazione di ogni ulteriore controllo necessario a dimostrare che il progetto di riparazione e gli aspetti da esso interessati sono conformi alle premesse di omologazione cui fa riferimento, a seconda dei casi, il certificato di omologazione, il certificato di omologazione supplementare o l'autorizzazione ETSO per APU;

4.

eventuali emendamenti proposti delle premesse di omologazione cui fa riferimento, a seconda dei casi, il certificato di omologazione, il certificato di omologazione supplementare o l'autorizzazione ETSO per APU;

5.

una proposta relativa alla scomposizione del programma di certificazione in gruppi significativi delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità, comprese le modalità di rispondenza e la procedura proposta per dimostrare la conformità al punto 21.A.433, lettera a), 1), nonché i riferimenti ai relativi documenti di conformità;

6.

una proposta di valutazione dei gruppi significativi delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità che affronti la probabilità di una non conformità non rilevata alle premesse di omologazione e le potenziali conseguenze di tale non conformità sulla sicurezza del prodotto. La valutazione proposta deve contemplare almeno gli elementi di cui ai sottopunti da 1) a 4) del punto 21.B.100, lettera a). Sulla base di tale valutazione la domanda deve comprendere una proposta relativa alla partecipazione dell'Agenzia nella verifica delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità; e

7.

specificare se i dati di certificazione sono preparati interamente dal richiedente o sulla base di un accordo con il titolare dei dati del certificato di omologazione.»;

(35)

i punti 21.A.433 e 21.A.435 sono sostituiti dai seguenti:

«21.A.433   Requisiti per l'approvazione di un progetto di riparazione

a)

Un progetto di riparazione può essere approvato soltanto:

1)

se è stato dimostrato, in base al programma di certificazione di cui al punto 21.A.432C, lettera b), che il progetto di riparazione è conforme alle premesse di omologazione cui fa riferimento, a seconda dei casi, il certificato di omologazione, il certificato di omologazione supplementare o l'autorizzazione ETSO per APU, nonché ad eventuali emendamenti stabiliti e comunicati dall'Agenzia in conformità al punto 21.B.450;

2)

se è stata dichiarata la conformità alle premesse di omologazione applicabile ai sensi della lettera a), 1), e se gli elementi dimostrativi della conformità sono stati registrati nei documenti di conformità;

3)

se non è stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto per gli impieghi per i quali è richiesta l'omologazione; e

4)

nel caso in cui il richiedente abbia specificato di avere fornito i dati di certificazione sulla base di un accordo con il titolare dei dati del certificato di omologazione in conformità al punto 21.A.432C, lettera b), 7):

i)

se il titolare ha comunicato di non avere alcuna obiezione tecnica alle informazioni trasmesse a norma della lettera a), 2); e

ii)

se il titolare ha accettato di collaborare con il titolare dell'approvazione del progetto di riparazione per garantire l'adempimento di ogni obbligo per il mantenimento dell'aeronavigabilità del prodotto modificato in conformità al punto 21.A.451.

b)

Il richiedente deve presentare all'Agenzia la dichiarazione di cui alla lettera a), 2), e, su richiesta dell'Agenzia, tutti i dati giustificativi necessari.

21.A.435   Classificazione e approvazione di progetti di riparazione

a)

Un progetto di riparazione deve essere classificato come “di maggiore entità” o “di minore entità” in conformità ai criteri di cui al punto 21.A.91 per una modifica del certificato di omologazione.

b)

Un progetto di riparazione è classificato e approvato:

1)

dall'Agenzia; oppure

2)

da un'impresa di progettazione approvata nei limiti dei suoi privilegi di cui al punto 21.A.263, lettera c), 1), 2) e 5), quali registrati nei termini di approvazione.»;

(36)

il punto 21.A.437 è soppresso;

(37)

i punti 21.A.604, 21.A.605 e 21.A.606 sono sostituiti dai seguenti:

«21.A.604   Autorizzazioni ETSO per APU (Auxiliary Power Unit)

In merito alle autorizzazioni ETSO per un'unità di potenza ausiliaria:

a)

in deroga a quanto stabilito ai punti 21.A.603, 21.A.610 e 21.A.615, si applicano i punti seguenti: 21.A.15, 21.A.20, 21.A.21, 21.A.31, 21.A.33, 21.A.44, 21.B.75 e 21.B.80. Tuttavia un'autorizzazione ETSO è emessa in conformità al punto 21.A.606 in luogo del certificato di omologazione;

b)

in deroga a quanto stabilito al punto 21.A.611, i requisiti del capitolo D si applicano all'approvazione di modifiche di progetto da parte del titolare dell'autorizzazione ETSO per APU e i requisiti del capitolo E si applicano all'approvazione di modifiche di progetto da parte di altri richiedenti. Laddove si applicano i requisiti del capitolo E, deve essere rilasciata un'autorizzazione ETSO distinta in luogo del certificato di omologazione supplementare; e

c)

i requisiti del capitolo M si applicano all'approvazione dei progetti di riparazione.

21.A.605   Requisiti relativi ai dati

a)

Il richiedente deve presentare all'Agenzia i seguenti documenti:

1)

un programma di certificazione per l'autorizzazione ETSO, nel quale siano illustrati i mezzi per dimostrare la conformità al punto 21.A.606, lettera b);

2)

una dichiarazione di conformità che certifichi il rispetto, da parte del richiedente, dei requisiti fissati in questo capitolo;

3)

una dichiarazione di progetto e prestazioni (DDP, Declaration of Design and Performance) attestante che il richiedente ha dimostrato la conformità dell'articolo all'ETSO applicabile conformemente al programma di certificazione;

4)

una copia dei dati tecnici richiesti dall'ETSO applicabile;

5)

il manuale dell'impresa (o un riferimento ad esso) di cui al punto 21.A.143 per l'ottenimento di un'adeguata approvazione di impresa di produzione a norma del capitolo G, oppure il manuale (o un riferimento ad esso) di cui al punto 21.A.125A, lettera b), per le finalità di produzione senza approvazione di impresa di produzione in conformità al capitolo F;

6)

per le APU, il manuale (o un riferimento al esso) di cui al punto 21.A.243 per l'ottenimento di un'adeguata approvazione di impresa di progettazione a norma del capitolo J;

7)

per tutti gli altri articoli, le procedure (o un riferimento ad esse) di cui al punto 21.A.602B, lettera b), 2).

b)

Il richiedente deve segnalare all'Agenzia eventuali difficoltà o eventi insorti nel corso del processo di approvazione che possano avere ripercussioni significative sull'autorizzazione ETSO.»

21.A.606   Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione ETSO

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ETSO, il richiedente deve:

a)

dimostrare la propria idoneità conformemente al punto 21.A.602B;

b)

dimostrare che l'articolo è conforme alle specifiche tecniche dell'ETSO applicabile o alle eventuali divergenze dalle stesse, approvate in conformità al punto 21.A.610;

c)

conformarsi ai requisiti del presente capitolo; e

d)

dichiarare che non è stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto per gli impieghi per i quali è richiesta l'omologazione.»;

(38)

al punto 21.A.701, è aggiunto il punto 16):

«16)

voli di aeromobili per la risoluzione dei problemi o la verifica del funzionamento di uno o più sistemi, parti o pertinenze dopo la manutenzione.»;

(39)

al punto 21.B.5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

La presente sezione definisce la procedura a cui deve conformarsi l'autorità competente nell'esercizio delle proprie attività e responsabilità, in merito all'emissione, alla riconferma, all'emendamento, alla sospensione e alla revoca dei certificati, delle approvazioni e delle autorizzazioni di cui al presente allegato I.»

(40)

Il capitolo B della sezione B è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO B —   CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE E CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI

21.B.70   Specifiche di certificazione

L'Agenzia, a norma dell'articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139, deve pubblicare specifiche di certificazione e altre specifiche dettagliate, comprese le specifiche di certificazione relative all'aeronavigabilità, ai dati di idoneità operativa e alla protezione ambientale, che le autorità competenti, le organizzazioni e il personale possono utilizzare per dimostrare la conformità di prodotti, parti e pertinenze ai pertinenti requisiti essenziali di cui agli allegati II, IV e V di detto regolamento, nonché ai requisiti di protezione ambientale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e all'allegato III di tale regolamento. Tali specifiche devono essere sufficientemente dettagliate e precise per indicare ai richiedenti le condizioni in base alle quali devono essere emessi, modificati o integrati i certificati.

21.B.75   Condizioni speciali

a)

L'Agenzia deve definire nel dettaglio le specifiche tecniche, ovvero le «condizioni speciali», applicabili ad un prodotto, se le relative specifiche di certificazione non contengono parametri di sicurezza adeguati o appropriati per il prodotto in questione, per uno dei seguenti motivi:

1)

il prodotto presenta caratteristiche progettuali nuove o inusuali rispetto alle prassi di progettazione su cui si basano le specifiche di certificazione applicabili;

2)

l'uso previsto del prodotto è inabituale; oppure

3)

l'esperienza maturata con prodotti simili in uso o prodotti che presentano caratteristiche progettuali analoghe o che comportano rischi di recente individuazione ha dimostrato che possono verificarsi condizioni tali da pregiudicare la sicurezza.

b)

Le condizioni speciali contengono le norme di sicurezza che l'Agenzia ritiene necessarie per garantire un livello di sicurezza equivalente a quello delle specifiche di certificazione applicabili.

21.B.80   Premesse di omologazione per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto

L'Agenzia stabilisce le premesse di omologazione e le notifica al richiedente che presenta domanda per il rilascio di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto. Le premesse di omologazione comprendono:

a)

specifiche per la certificazione di aeronavigabilità, definite dall'Agenzia sulla base di quelle applicabili al prodotto alla data di richiesta del certificato in questione, a meno che:

1)

il richiedente non scelga di osservare, o sia tenuto a osservare a norma del punto 21.A.15, lettera f), le specifiche di certificazione diventate applicabili dopo la data della domanda. Se il richiedente sceglie di osservare una specifica di certificazione diventata applicabile dopo la data di presentazione della domanda, l'Agenzia deve comprendere nelle premesse di omologazione ogni altra specifica di certificazione direttamente collegata; oppure

2)

l'Agenzia non accetti un'alternativa a una specifica di certificazione definita che non può essere osservata, per la quale siano stati individuati fattori compensativi che garantiscono un livello di sicurezza equivalente; oppure

3)

l'Agenzia non accetti o prescriva altri mezzi che:

i)

nel caso di un certificato di omologazione, dimostrino la conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1139; oppure

ii)

nel caso di un certificato di omologazione ristretto, garantiscano un livello di sicurezza adeguato all'uso previsto; e

b)

da tutte le condizioni speciali prescritte dall'Agenzia in conformità al punto 21.B.75, lettera a).

21.B.82   Premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto di aeromobile

L'Agenzia stabilisce le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e le notifica al richiedente che presenta domanda per il rilascio di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto di aeromobile. Le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa comprendono:

a)

le specifiche di certificazione per i dati di idoneità operativa definite dall'Agenzia sulla base di quelle applicabili all'aeromobile alla data della domanda o alla data del supplemento di domanda per i dati di idoneità operativa, qualora quest'ultima data sia successiva, a meno che:

1)

il richiedente non scelga di osservare, o non sia tenuto a osservare a norma del punto 21.A.15, lettera f), le specifiche di certificazione diventate applicabili dopo la data della domanda. Se il richiedente sceglie di osservare una specifica di certificazione diventata applicabile dopo la data di presentazione della domanda, l'Agenzia deve comprendere nelle premesse di omologazione ogni altra specifica di certificazione direttamente collegata; oppure

2)

l'Agenzia non accetti o non prescriva mezzi alternativi per dimostrare la conformità ai requisiti essenziali pertinenti degli allegati II, IV e V del regolamento (UE) 2018/1139.

b)

tutte le condizioni speciali prescritte dall'Agenzia in conformità al punto 21.B.75, lettera a).

21.B.85   Definizione dei requisiti di protezione ambientale e delle specifiche di certificazione applicabili per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto

a)

L'Agenzia definisce e comunica al richiedente che richiede il rilascio di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto di un aeromobile o di un certificato di omologazione supplementare o che richiede una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione supplementare, i requisiti acustici di riferimento di cui all'allegato 16 volume I, parte II, capitolo 1, della convenzione di Chicago e:

1)

ai capitoli 2, 3, 4 e 14, per i velivoli subsonici a reazione;

2)

ai capitoli 3, 4, 5, 6, 10 e 14, per i velivoli ad elica;

3)

ai capitoli 8 e 11, per gli elicotteri;

4)

al capitolo 12, per i velivoli supersonici; e

5)

al capitolo 13, per gli aeromobili a rotore basculante.

b)

L'Agenzia deve definire e comunicare al richiedente di cui alla lettera a) i requisiti applicabili in materia di emissioni per la prevenzione delle fuoriuscite intenzionali di combustibile dagli sfiati (fuel venting) per gli aeromobili di cui all'allegato 16, volume II, parte II, capitoli 1 e 2, della convenzione di Chicago.

c)

L'Agenzia deve definire e comunicare al richiedente di cui alla lettera a) i requisiti applicabili in materia di emissioni di fumo, gas e particolato per i motori di cui all'allegato 16, volume II, parte III, capitolo 1, della convenzione di Chicago e:

1)

al capitolo 2, per le emissioni di fumo e di gas dei motori turbogetto e turbofan destinati esclusivamente alla propulsione a velocità subsoniche;

2)

al capitolo 3, per le emissioni di fumo e di gas dei motori turbogetto e turbofan destinati esclusivamente alla propulsione a velocità supersoniche; e

3)

al capitolo 4, per le emissioni di particolato dei motori turbogetto e turbofan destinati esclusivamente alla propulsione a velocità subsoniche.

d)

L'Agenzia deve definire e comunicare al richiedente di cui alla lettera a) i requisiti applicabili in materia di emissioni di CO2 dell'aeromobile di cui all'allegato 16, volume III, parte II, capitolo 1, della convenzione di Chicago e

1)

al capitolo 2, per i velivoli subsonici a reazione; e

2)

al capitolo 2, per i velivoli ad elica subsonici.

21.B.100   Livello di partecipazione

a)

L'Agenzia stabilisce il suo livello di partecipazione alla verifica delle attività e dei dati per la dimostrazione di conformità connessi alla domanda di un certificato di omologazione, di un certificato di omologazione ristretto, di approvazione di una modifica di maggiore entità, di un certificato di omologazione supplementare, di approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità o di autorizzazioni ETSO per APU. A tal fine procede sulla base di una valutazione di gruppi significativi delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità del programma di certificazione. Tale valutazione esamina:

la probabilità di una non conformità non rilevata alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale; e

il potenziale impatto di tale non conformità sulla sicurezza del prodotto o sulla protezione ambientale,

e prende in considerazione almeno gli elementi seguenti:

1.

caratteristiche nuove o inusuali del progetto di certificazione, compresi aspetti operativi, organizzativi e di gestione delle conoscenze;

2.

complessità della progettazione e/o della dimostrazione di conformità;

3.

criticità della progettazione o della tecnologia e relativi rischi per la sicurezza e l'ambiente, compresi quelli individuati in progetti analoghi; e

4.

prestazioni ed esperienza dell'impresa di progettazione del richiedente nell'ambito in questione.

b)

Per l'approvazione di un progetto di riparazione di minore entità, di una modifica di minore entità o di un'autorizzazione ETSO diversa da APU, l'Agenzia deve stabilire il proprio grado di partecipazione a livello dell'intero progetto di certificazione, tenendo conto di eventuali caratteristiche nuove o inusuali, della complessità del progetto e/o della dimostrazione di conformità, delle criticità della progettazione o della tecnologia, nonché delle prestazioni e dell'esperienza dell'impresa di progettazione del richiedente.

c)

L'Agenzia deve comunicare al richiedente il proprio livello di partecipazione e aggiornare tale livello ove ciò sia giustificato da informazioni aventi un impatto rilevante sul rischio precedentemente valutato a norma delle lettere a) e b). L'Agenzia deve informare il richiedente circa il cambiamento del livello di partecipazione.

21.B.103   Rilascio di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto

a)

L'Agenzia rilascia un certificato di omologazione di un aeromobile, un motore o un'elica oppure un certificato di omologazione ristretto per un aeromobile a condizione che:

1.

il richiedente si sia conformato al punto 21.A.21;

2.

l'Agenzia, tramite le verifiche della dimostrazione di conformità in base al proprio livello di partecipazione determinato in conformità al punto 21.B.100, non abbia rilevato alcuna non conformità alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa, ove applicabili a norma del punto 21.B.82, e ai requisiti di protezione ambientale; e

3.

non sia stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto per gli impieghi per i quali è richiesta l'omologazione.

b)

In deroga alla lettera a), su richiesta del richiedente inclusa nella dichiarazione di cui al punto 21.A.20, lettera d), l'Agenzia può rilasciare un certificato di omologazione di un aeromobile prima che sia stata dimostrata la conformità alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa, a condizione che il richiedente dimostri la conformità prima della data in cui tali dati di idoneità operativa debbano essere effettivamente utilizzati.»;

(41)

Il capitolo D della sezione B è sostituito dal seguente:

«21.B.105   Premesse di omologazione, requisiti di protezione ambientale e premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa per una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione

L'Agenzia stabilisce le premesse di omologazione applicabili, i requisiti di protezione ambientale e, nel caso di una modifica riguardante i dati di idoneità operativa, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa definite in conformità al punto 21.A.101 e le notifica al richiedente che presenta domanda di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione.

21.B.107   Rilascio dell'approvazione di una modifica di un certificato di omologazione

a)

L'Agenzia rilascia l'approvazione di una modifica di un certificato di omologazione a condizione che:

1)

il richiedente che presenta domanda di approvazione si sia conformato:

i)

al punto 21.A.95 per una modifica di minore entità; oppure

ii)

al punto 21.A.97 per una modifica di maggiore entità;

2)

l'Agenzia, tramite la verifica della dimostrazione di conformità in base al proprio livello di partecipazione determinato in conformità alle lettera a) o b) del punto 21.B.100, non abbia rilevato alcuna non conformità alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa, ove applicabili a norma del punto 21.B.82, e ai requisiti di protezione ambientale; e

3)

non sia stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto per gli impieghi per i quali è richiesta l'omologazione.

b)

Nel caso di una modifica riguardante dati di idoneità operativa, in deroga ai punti 1) e 2) della lettera a), su richiesta del richiedente inclusa nella dichiarazione di cui al punto 21.A.20, lettera d), l'Agenzia può approvare una modifica di un certificato di omologazione di un aeromobile prima che sia stata dimostrata la conformità alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa, a condizione che il richiedente dimostri la conformità prima della data in cui tali dati di idoneità operativa debbano essere effettivamente utilizzati.

c)

L'approvazione delle modifiche dei dati di idoneità operativa deve essere inclusa nell'approvazione della modifica del certificato di omologazione.

d)

L'approvazione di una modifica di un certificato di omologazione deve essere limitata alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) nel certificato di omologazione cui si riferisce la modifica in questione.»;

(42)

il capitolo E della sezione B è sostituito dal seguente:

«Nel presente capitolo i riferimenti ai certificati di omologazione comprendono i certificati di omologazione e i certificati di omologazione ristretti.

21.B.109   Premesse di omologazione, requisiti di protezione ambientale e premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa per i certificati di omologazione supplementari

L'Agenzia stabilisce le premesse di omologazione applicabili, i requisiti di protezione ambientale e, nel caso di una modifica riguardante i dati di idoneità operativa, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa definite in conformità al punto 21.A.101 e le notifica al richiedente che presenta domanda di un certificato di omologazione supplementare.

21.B.111   Rilascio di certificati di omologazione supplementari

a)

L'Agenzia rilascia il certificato di omologazione supplementare a condizione che:

1)

il richiedente si sia conformato al punto 21.A.115, lettera b);

2)

l'Agenzia, tramite la verifica della dimostrazione di conformità in base al proprio livello di partecipazione stabilito in conformità al punto 21.B.100, lettera a), non abbia rilevato alcuna non conformità alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa, ove applicabili a norma del punto 21.B.82, e ai requisiti di protezione ambientale; e

3)

non sia stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto per gli impieghi per i quali è richiesta l'omologazione.

b)

Nel caso di un certificato di omologazione supplementare che riguarda i dati di idoneità operativa, in deroga ai punti 1) e 2) della lettera a), su richiesta del richiedente inclusa nella dichiarazione di cui al punto 21.A.20, lettera d), l'Agenzia può rilasciare un certificato di omologazione supplementare prima che sia stata dimostrata la conformità alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa, a condizione che il richiedente dimostri la conformità prima della data in cui tali dati debbano essere effettivamente utilizzati.

c)

L'approvazione delle modifiche dei dati di idoneità operativa deve essere inclusa nel certificato di omologazione supplementare.

d)

Il certificato di omologazione supplementare deve essere limitato alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) nel certificato di omologazione cui si riferisce la modifica di maggiore entità in questione.»;

(43)

il punto 21.B.326 è sostituito dal seguente:

«21.B.326   Certificato di aeronavigabilità

L'autorità competente dello Stato membro di registrazione provvede a rilasciare un certificato di aeronavigabilità per:

a)

aeromobili nuovi:

1)

su presentazione della documentazione di cui al punto 21.A.174, lettera b) 2);

2)

se l'autorità competente dello Stato membro di registrazione ha verificato che l'aeromobile è conforme a un progetto approvato ed è in condizioni di operare in sicurezza. A tal fine tale autorità può decidere di condurre verifiche ispettive; e

3)

se l'autorità competente dello Stato membro di registrazione ha accertato che l'aeromobile è conforme ai requisiti applicabili in materia di emissioni di CO2 alla data di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità;

b)

aeromobili usati:

1)

su presentazione della documentazione di cui al punto 21.A.174, lettera b), 3) e comprovante che:

i)

l'aeromobile è conforme a un progetto di tipo approvato sulla base di un certificato di omologazione e di eventuali certificati di omologazione supplementari, modifiche o riparazioni approvati in conformità al presente allegato I (parte 21); nonché

ii)

le direttive di aeronavigabilità applicabili sono state rispettate; e

iii)

l'aeromobile è stato ispezionato in conformità alle disposizioni applicabili previste dall'allegato I, parte M, del regolamento (CE) n. 2042/2003; e

iv)

l'aeromobile era conforme ai requisiti applicabili in materia di emissioni di CO2 alla data di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità;

2)

se l'autorità competente dello Stato membro di registrazione ha accertato che l'aeromobile è conforme a un progetto approvato ed è in condizioni di operare in sicurezza. A tal fine tale autorità può decidere di condurre verifiche ispettive; e

3)

se l'autorità competente dello Stato membro di registrazione ha accertato che l'aeromobile era conforme ai requisiti applicabili in materia di emissioni di CO2 alla data di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità.»

(44)

il capitolo M della sezione B è sostituito dal seguente:

«21.B.450   Premesse di omologazione e requisiti di protezione ambientale per l'approvazione di un progetto di riparazione

L'Agenzia definisce eventuali modifiche delle premesse di omologazione, cui fa riferimento, a seconda dei casi, il certificato di omologazione, il certificato di omologazione supplementare o l'autorizzazione ETSO per APU, che l'Agenzia ritenga necessarie per mantenere un livello di sicurezza pari a quello precedentemente definito e le notifica al richiedente che presenta domanda di approvazione di un progetto di riparazione.

21.B.453   Rilascio dell'approvazione di un progetto di riparazione

a)

L'Agenzia rilascia l'approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità a condizione che:

1)

il richiedente abbia dimostrato la propria idoneità conformemente al punto 21.A.432B;

2)

il richiedente si sia conformato al punto 21.A.433;

3)

l'Agenzia, tramite la verifica della dimostrazione della conformità in base al proprio livello di partecipazione stabilito in conformità al punto 21.B.100, lettera a), non abbia rilevato alcuna non conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale; e

4)

non sia stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto per gli impieghi per i quali è richiesta l'omologazione.

b)

L'Agenzia rilascia l'approvazione di un progetto di riparazione di minore entità a condizione che il richiedente si sia conformato ai punti 2) e 4) della lettera a) e che l'Agenzia, tramite la verifica della dimostrazione di conformità in base al proprio livello di partecipazione in conformità al punto 21.B.100, lettera b), non abbia rilevato alcuna non conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale.»;

(45)

Il capitolo O della sezione B è sostituito dal seguente:

«21.B.480   Rilascio dell'autorizzazione ETSO

L'Agenzia rilascia l'autorizzazione ETSO a condizione che:

a)

il richiedente si sia conformato al punto 21.A.606;

b)

l'Agenzia, tramite la verifica della dimostrazione di conformità in base al proprio livello di partecipazione in conformità al punto 21.B.100, lettera b), non abbia rilevato alcuna non conformità alle specifiche tecniche dell'ETSO applicabile o eventuali divergenze dalle stesse, approvate in conformità al punto 21.A.610; e

c)

non sia stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza dell'articolo per gli impieghi per i quali è richiesta l'omologazione.».


3.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/29


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/898 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2019

relativo all'autorizzazione del preparato di eugenolo come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Lidervet SL)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione dell'eugenolo. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

(3)

Tale domanda concerne l'autorizzazione del preparato di eugenolo come additivo per i mangimi destinati a polli da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

Nei pareri del 21 ottobre 2015 (2) e del 4 luglio 2017 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, l'eugenolo non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'Autorità ha concluso che l'additivo è considerato efficace per migliorare la crescita dei polli da ingrasso. L'Autorità non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del preparato di eugenolo dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'uso di tale additivo come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  EFSA Journal 2015; 13(11): 4273.

(3)  EFSA Journal 2017; 15(7): 4931.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento del rendimento zootecnico)

4d18

Lidervet SL

Preparato di eugenolo

Composizione dell'additivo

Preparato di:

eugenolo 5 %;

ricinoleato di glicerina polietileneglicole 55-56 %

silice amorfa 33 %

poli(acido metacrilico-co-etile acrilato) 6 %

In forma granulata

Caratterizzazione della sostanza attiva

Eugenolo (2-metossi-4-(2-propenil)fenolo, 4-allil-2-metossifenolo, 4-allilguaiacolo) (99,5 %);

Numero CAS 97-53-0

C10H12O2

Metodo di analisi  (1)

Per la quantificazione dell'eugenolo nell'additivo per mangimi e negli alimenti per animali:

gascromatografia abbinata a un rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID).

Polli da ingrasso

100

100

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità nel trattamento termico.

2.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.

3.

Non è consentita la miscelazione con altre fonti di eugenolo.

23 giugno 2029


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


3.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/32


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/899 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2019

che concerne il rinnovo dell'autorizzazione di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 come additivo per mangimi destinati ad agnelli da ingrasso, capre da latte, pecore da latte, bufale da latte, cavalli e suini da ingrasso e abroga i regolamenti (CE) n. 1447/2006, (CE) n. 188/2007, (CE) n. 232/2009, (CE) n. 186/2007 e (CE) n. 209/2008 (titolare dell'autorizzazione S.I. Lesaffre)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.

(2)

La sostanza Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 è stata autorizzata per dieci anni come additivo per mangimi dal regolamento (CE) n. 1447/2006 della Commissione (2) per gli agnelli da ingrasso, dal regolamento (CE) n. 186/2007 della Commissione (3) per i cavalli, dal regolamento (CE) n. 188/2007 della Commissione (4) per le capre da latte e le pecore da latte, dal regolamento (CE) n. 209/2008 della Commissione (5) per i suini da ingrasso e dal regolamento (CE) n. 232/2009 della Commissione (6) per le bufale da latte.

(3)

In conformità all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003 il titolare di tali autorizzazioni ha presentato le domande di rinnovo dell'autorizzazione di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 (in precedenza NCYC Sc 47) come additivo per mangimi destinati ad agnelli da ingrasso, capre da latte, pecore da latte, bufale da latte, suini da ingrasso e cavalli, con la richiesta che l'additivo venga classificato nella categoria «additivi zootecnici». Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nel parere del 13 giugno 2018 (7) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che il richiedente ha fornito dati da cui risulta che l'additivo è conforme alle condizioni di autorizzazione.

(5)

La valutazione di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza l'autorizzazione di detto additivo dovrebbe essere rinnovata, come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6)

A seguito del rinnovo dell'autorizzazione di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell'allegato del presente regolamento, è opportuno abrogare i regolamenti (CE) n. 1447/2006, (CE) n. 186/2007, (CE) n. 188/2007, (CE) n. 209/2008 e (CE) n. 232/2009.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'autorizzazione dell'additivo specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale» quando è usato per agnelli da ingrasso, capre da latte, pecore da latte, bufale da latte e suini da ingrasso, e al gruppo funzionale «promotori della digestione» quando è usato per i cavalli, è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

La sostanza Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 come additivo per mangimi alle condizioni indicate nell'allegato del presente regolamento e nei regolamenti (CE) n. 1447/2006, (CE) n. 186/2007, (CE) n. 188/2007, (CE) n. 209/2008 e (CE) n. 232/2009, le premiscele e i mangimi composti contenenti tale sostanza, etichettati in conformità a detti regolamenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare ad essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Articolo 3

I regolamenti (CE) n. 1447/2006, (CE) n. 186/2007, (CE) n. 188/2007, (CE) n. 209/2008 e (CE) n. 232/2009 sono abrogati.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento (CE) n. 1447/2006 della Commissione, del 29 settembre 2006, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego di Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) come additivo per mangimi (GU L 271 del 30.9.2006, pag. 28).

(3)  Regolamento (CE) n. 186/2007 della Commissione, del 21 febbraio 2007, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego di Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) come additivo per mangimi (GU L 63 dell'1.3.2007, pag. 6).

(4)  Regolamento (CE) n. 188/2007 della Commissione, del 23 febbraio 2007, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) come additivo per mangimi (GU L 57 del 24.2.2007, pag. 3).

(5)  Regolamento (CE) n. 209/2008 della Commissione, del 6 marzo 2008, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego di Saccharomyces cerevisiae (Biosaf Sc 47) come additivo per mangimi (GU L 63 del 7.3.2008, pag. 3).

(6)  Regolamento (CE) n. 232/2009 della Commissione, del 19 marzo 2009, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego di Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 come additivo per mangimi destinati a bufale da latte (titolare dell'autorizzazione Société Industrielle Lesaffre) (GU L 74 del 20.3.2009, pag. 14).

(7)  EFSA Journal 2018;16(7):5339.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale.

4b1702

S.I. Lesaffre

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407

Composizione dell'additivo

Preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 con una concentrazione minima di 5 × 109 CFU/g.

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva

Cellule secche attive di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407

Metodo di analisi  (1)

Conteggio: metodo di inclusione su piastra con utilizzo di agar all'estratto di lievito, destrosio e cloramfenicolo (EN 15789:2009).

Identificazione: metodo di reazione a catena della polimerasi (PCR) CEN/TS 15790:2008.

Agnelli da ingrasso

1,4 × 109

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

2.

Dosi raccomandate (CFU/capo/giorno) per:

capre da latte: 3 × 109

pecore da latte: 2 × 109

3.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi e dell'apparato respiratorio.

23 giugno 2029

Capre da latte e pecore da latte

7 × 108

Suini da ingrasso

1,25 × 109

Bufale da latte

5 × 108

 

 


Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione

4b1702

S.I. Lesaffre

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407

Composizione dell'additivo

Preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 con una concentrazione minima di 5 × 109 CFU/g.

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva

Cellule secche attive di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407

Metodo di analisi  (2)

Conteggio: metodo di inclusione su piastra con utilizzo di agar all'estratto di lievito, destrosio e cloramfenicolo (EN 15789:2009).

Identificazione: metodo di reazione a catena della polimerasi (PCR) CEN/TS 15790:2008.

Cavalli

8 × 108

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

2.

Dosi raccomandate (CFU/capo/giorno) per:

cavalli: 1,25 × 1010 - 6 × 1010

3.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi e dell'apparato respiratorio.

23 giugno 2029


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli additivi per mangimi: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli additivi per mangimi: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


3.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/36


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/900 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2019

relativo all'autorizzazione dell'8-mercapto-p-mentan-3-one e del p-ment-1-en-8-tiolo come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

L'8-mercapto-p-mentan-3-one e il p-ment-1-en-8-tiolo sono stati autorizzati per un periodo illimitato come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali in conformità alla direttiva 70/524/CEE. Tali prodotti sono stati iscritti successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7, è stata presentata una domanda di rivalutazione dell'8-mercapto-p-mentan-3-one e del p-ment-1-en-8-tiolo come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nel parere del 27 novembre 2018 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, l'8-mercapto-p-mentan-3-one e il p-ment-1-en-8-tiolo non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute dei consumatori o sull'ambiente. Ha inoltre concluso che entrambi i composti sono irritanti per le vie respiratorie e che non può essere tratta alcuna conclusione in merito al potenziale di sensibilizzazione cutanea. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo. Dato che le due sostanze sono usate nei prodotti alimentari e la loro funzione nei mangimi è identica a quella svolta negli alimenti, l'Autorità ha inoltre concluso che non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della loro efficacia nei mangimi.

(5)

Al fine di permettere un migliore controllo dovrebbero essere previste restrizioni e condizioni. Per l'8-mercapto-p-mentan-3-one e il p-ment-1-en-8-tiolo i tenori raccomandati dovrebbero essere indicati sull'etichetta dell'additivo. Qualora tali tenori venissero superati, sull'etichetta delle premiscele e sull'etichettatura dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi sarebbe opportuno indicare determinate informazioni.

(6)

L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(7)

La valutazione delle sostanze in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'utilizzo di tali sostanze come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(8)

Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», sono autorizzate come additivi per mangimi nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1.   Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 23 dicembre 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 23 giugno 2019, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 23 giugno 2020 in conformità alle norme applicabili prima del 23 giugno 2019, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.

3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 23 giugno 2021 in conformità alle norme applicabili prima del 23 giugno 2019, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

(3)  EFSA Journal 2019;17(1):5530.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso d'umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti.

2b12038

8-mercapto-p-mentan-3-one

Composizione dell'additivo

8-mercapto-p-mentan-3-one

Caratterizzazione della sostanza attiva

8-mercapto-p-mentan-3-one

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C10H18OS

Numero CAS: 38462-22-5

FLAVIS 12.038

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'8-mercapto-p-mentan-3-one nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele e sull'etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti, se il tenore seguente di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera: 0,05 mg/kg.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

23 giugno 2029

2b12085

p-ment-1-en-8-tiolo

Composizione dell'additivo

p-ment-1-en-8-tiolo

Caratterizzazione della sostanza attiva

p-ment-1-en-8-tiolo

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 98 %

Formula chimica: C10H18OS

Numero CAS: 71159-90-5

FLAVIS 12.085

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del p-ment-1-en-8-tiolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg/kg»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele e sull'etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti, se il tenore seguente di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera: 0,05 mg/kg.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

23 giugno 2029


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


3.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/41


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/901 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2019

relativo all'autorizzazione della riboflavina prodotta da Ashbya gossypii (DSM 23096), della riboflavina prodotta da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984) e del sale sodico di riboflavina 5′-fosfato prodotto da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984) (fonti di vitamina B2) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

La riboflavina prodotta da Ashbya gossypii (DSM 23096), la riboflavina prodotta da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984) e il sale sodico di riboflavina 5′-fosfato prodotto da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984) sono stati autorizzati come fonti di vitamina B2 per un periodo illimitato come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali in conformità alla direttiva 70/524/CEE. Tali additivi sono stati iscritti successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7, sono state presentate due domande di rivalutazione della riboflavina prodotta da Ashbya gossypii (DSM 23096), della riboflavina prodotta da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984) e del sale sodico di riboflavina 5′-fosfato prodotto da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984) per tutte le specie animali, con la richiesta che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi nutrizionali». Una domanda riguarda la riboflavina prodotta da Ashbya gossypii (DSM 23096) e l'altra concerne la riboflavina e il sale monosodico di riboflavina 5′-fosfato (estere), entrambi prodotti da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984). Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, in una delle due domande è stata anche richiesta l'autorizzazione della riboflavina prodotta da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984) e del sale sodico di riboflavina 5′-fosfato prodotto da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali da impiegare nell'acqua di abbeveraggio. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 per l'impiego nell'acqua di abbeveraggio.

(5)

Nei pareri del 3 dicembre 2015 (3) e del 13 giugno 2018 (4) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, la riboflavina prodotta da Ashbya gossypii (DSM 23096), la riboflavina prodotta da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984) e il sale sodico di riboflavina 5′-fosfato prodotto da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984) non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. Ha inoltre concluso che gli additivi contenenti riboflavina prodotta da Ashbya gossypii (DSM 23096), riboflavina prodotta da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984) e sale sodico di riboflavina 5′-fosfato prodotto da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984) non sono irritanti per la pelle e per gli occhi. In assenza di dati al riguardo l'Autorità non è in grado di trarre conclusioni in merito alla sensibilizzazione cutanea. La riboflavina è un noto fotosensibilizzante che può provocare reazioni fotoallergiche cutanee e oculari. I lavoratori potrebbero essere esposti a una polvere respirabile durante la manipolazione della riboflavina e del sale sodico di riboflavina 5′-fosfato; in assenza di dati sulla tossicità per inalazione l'Autorità non è in grado di trarre conclusioni in merito al possibile rischio di inalazione. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo. L'Autorità ha inoltre concluso che la riboflavina prodotta da Ashbya gossypii (DSM 23096), la riboflavina prodotta da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984) e il sale sodico di riboflavina 5′-fosfato prodotto da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984) sono efficaci fonti di vitamina B2 nel soddisfare il fabbisogno nutrizionale dell'animale. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche le relazioni sul metodo di analisi nei mangimi e, ove applicabile, nell'acqua, presentate dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La valutazione della riboflavina prodotta da Ashbya gossypii (DSM 23096), della riboflavina prodotta da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984) e del sale sodico di riboflavina 5′-fosfato prodotto da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984) dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte per l'uso nei mangimi e, per quanto riguarda la riboflavina prodotta da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984) e il sale sodico di riboflavina 5′-fosfato prodotto da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984), anche per l'impiego nell'acqua di abbeveraggio. È quindi opportuno autorizzare l'impiego di tali additivi come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(7)

Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite», sono autorizzate come additivi per l'alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1.   Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 23 giugno 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 23 giugno 2019, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino al 23 dicembre 2019.

2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 23 giugno 2020 in conformità alle norme applicabili prima del 23 giugno 2019, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.

3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 23 giugno 2021 in conformità alle norme applicabili prima del 23 giugno 2019, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

(3)  EFSA Journal 2016;14(1):4349.

(4)  EFSA Journal 2018;16(7):5337.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite

3a825i

«Riboflavina» o «vitamina B2»

Composizione dell'additivo

Riboflavina prodotta da Ashbya gossypii DSM 23096

Caratterizzazione della sostanza attiva

Riboflavina

C17H20N4O6

Numero CAS: 83-88-5

Riboflavina in forma solida prodotta da Ashbya gossypii DSM 23096

Criteri di purezza: min. 80 % di riboflavina

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione della riboflavina nell'additivo per mangimi: spettrofotometria a 444 nm

Per la determinazione della riboflavina nelle premiscele: cromatografia liquida ad alta prestazione con rilevatore UV HPLC-UV (VDLUFA Bd.III, 13.9.1)

Per la determinazione della riboflavina negli alimenti per animali: cromatografia liquida ad alta prestazione con rivelatore a fluorescenza HPLC-FL (EN 14152)

Tutte le specie animali

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

2.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

23 giugno 2029

3a825ii

«Riboflavina» o «vitamina B2»

Composizione dell'additivo

Riboflavina

Caratterizzazione della sostanza attiva

Riboflavina

C17H20N4O6

Numero CAS: 83-88-5

Riboflavina in forma solida prodotta da Bacillus subtilis DSM 17339 e/o DSM 23984

Criteri di purezza: min. 96 %

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione della riboflavina nell'additivo per mangimi: spettrofotometria a 444 nm (Ph.Eur.6.0, metodo 01/2008:0292)

Per la determinazione della riboflavina nelle premiscele: cromatografia liquida ad alta prestazione con rilevatore UV HPLC-UV (VDLUFA Bd.III, 13.9.1)

Per la determinazione della riboflavina nell'additivo per mangimi e nell'acqua: cromatografia liquida ad alta prestazione con rivelatore a fluorescenza HPLC-FL (EN 14152)

Tutte le specie animali

1.

La riboflavina può essere immessa sul mercato e impiegata come additivo costituito da un preparato.

2.

Può essere utilizzata nell'acqua di abbeveraggio.

3.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

4.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

23 giugno 2029

3a 826

 

«Sale monosodico di riboflavina 5′-fosfato» o «vitamina B2»

Composizione dell'additivo

Sale monosodico di riboflavina 5′-fosfato (estere)

Caratterizzazione della sostanza attiva

Sale monosodico di riboflavina 5′-fosfato

C17H22N4O9PNa

Numero CAS: 130-40-5

Sale monosodico di riboflavina 5′-fosfato (estere) in forma solida prodotto a seguito di fosforilazione di riboflavina 98 % prodotta da Bacillus subtilis DSM 17339 e/o DSM 23984.

Criteri di purezza: min. 65 %

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del sale monosodico di riboflavina 5′-fosfato nell'additivo per mangimi: spettrofotometria a 444 nm (Ph.Eur.6.0, metodo 01/2008:0786)

Per la determinazione della riboflavina nelle premiscele: cromatografia liquida ad alta prestazione con rilevatore UV HPLC-UV (VDLUFA Bd.III, 13.9.1)

Per la determinazione del sale monosodico di riboflavina 5′-fosfato (espresso come totale di vitamina B2) negli alimenti per animali e nell'acqua: cromatografia liquida ad alta prestazione con rivelatore a fluorescenza HPLC-FL (EN 14152)

Tutte le specie animali

1.

Può essere utilizzata nell'acqua di abbeveraggio.

2.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

23 giugno 2029


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


DECISIONI

3.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/47


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/902 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2019

relativa a un provvedimento adottato dalla Svezia a norma della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per vietare l'immissione sul mercato di un ponte sollevatore a pantografo per veicoli (modello TL530LF) fabbricato da TWA Equipment S.r.l.

[notificata con il numero C(2019) 3886]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 luglio 2017 la Svezia ha informato la Commissione di un provvedimento adottato a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2006/42/CE per vietare l'immissione sul mercato di un ponte sollevatore a pantografo per veicoli (modello TL530LF) fabbricato da TWA Equipment S.r.l., via Inn s.n.c. 65015, Montesilvano (PE), Italia (in prosieguo: «il fabbricante») e distribuito da Lidköpings Carpart AB, Plastagan 12C, 53155 Lidköping, Svezia (in prosieguo: «Carpart»).

(2)

La Svezia ha adottato il provvedimento in quanto ha ritenuto che il ponte sollevatore a pantografo per veicoli non soddisfacesse il requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I, punto 4.1.2.6, lettera c), della direttiva 2006/42/CE. A norma di tale disposizione, la macchina deve essere progettata e costruita in modo che i carichi non possano derivare pericolosamente o cadere improvvisamente in caduta libera anche in caso di interruzione parziale o totale di energia o quando cessa l'azione dell'operatore. La Svezia ha giustificato il provvedimento adducendo quale motivazione il funzionamento non corretto della valvola di blocco in caso di rottura di tubi, che compromette il funzionamento in condizioni di sicurezza dei dispositivi di carico e può presentare rischi potenzialmente gravi per la sicurezza. La Svezia ha inoltre sostenuto che alcuni dispositivi di sicurezza erano disattivati (più precisamente, le valvole di rilevamento della pressione) quando veniva azionato il pulsante di «completamento discesa» del ponte sollevatore, il che avrebbe potuto provocare differenze di altezza tra le rampe.

(3)

La Commissione, dopo essere stata informata dalla Svezia in merito al provvedimento di salvaguardia, ha avviato una consultazione delle parti interessate per conoscerne la rispettiva posizione. Il 12 agosto 2017 la Commissione ha inviato una lettera al fabbricante a cui quest'ultimo non ha risposto. Stando alle informazioni comunicate dalle autorità svedesi alla Commissione, Carpart ha interrotto la fornitura del prodotto in questione sul mercato svedese. Carpart ha inoltre indicato che stava procedendo, sui ponti sollevatori di TWA del modello TL530LF già consegnati in Svezia, alla sostituzione delle valvole di blocco installate dal fabbricante con valvole di blocco più efficaci. Le autorità svedesi hanno accolto con favore le azioni intraprese da Carpart per migliorare la sicurezza del modello TL530LF.

(4)

Le spiegazioni fornite dalla Svezia e la documentazione a disposizione della Commissione dimostrano che il ponte sollevatore a pantografo per veicoli modello TL530LF non soddisfa il requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I, punto 4.1.2.6, lettera c), della direttiva 2006/42/CE.

(5)

Il provvedimento adottato dalla Svezia è necessario per garantire che il ponte sollevatore a pantografo del modello TL530LF non arrechi rischi potenzialmente gravi per la sicurezza a causa del malfunzionamento della valvola di blocco in caso di rottura di tubi o della disattivazione di alcuni dispositivi di sicurezza. Solo un divieto potrà garantire che il prodotto non sia immesso sul mercato finché non sia stato soddisfatto il pertinente requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute.

(6)

Il provvedimento di salvaguardia adottato dalla Svezia è pertanto adeguato, necessario e proporzionato e dovrebbe essere considerato giustificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il provvedimento adottato dalla Svezia per vietare l'immissione sul mercato di un ponte sollevatore a pantografo per veicoli (modello TL530LF) fabbricato da TWA Equipment S.r.l., via Inn s.n.c. 65015, Montesilvano (PE), Italia, e distribuito da Lidköpings Carpart AB, Plastagan 12C, 53155 Lidköping, Svezia, è giustificato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2019

Per la Commissione

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membro della Commissione


(1)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.


3.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/49


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/903 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2019

relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo (regolamento quadro) (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Secondo il regolamento (CE) n. 549/2004 la Commissione adotta per ciascun periodo di riferimento obiettivi prestazionali a livello dell'Unione nei settori di prestazione essenziali di sicurezza, ambiente, capacità ed efficacia sotto il profilo dei costi. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione (2) stabilisce norme di attuazione relative a tali obiettivi. In particolare, l'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 prevede che la Commissione adotti, insieme agli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, i seguenti valori: un «valore di riferimento per i costi determinati» a livello dell'Unione, un «valore di riferimento per il costo unitario determinato» a livello dell'Unione, le soglie di allarme oltre le quali gli Stati membri possono chiedere una revisione degli obiettivi prestazionali indicati nei piani di miglioramento delle prestazioni, nonché i gruppi, a fini comparativi, di fornitori di servizi di navigazione aerea con un ambiente economico e operativo simile. La fissazione dei costi determinati si basa sull'articolo 15 del regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(2)

Gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il terzo periodo di riferimento («PR3»), che riguarda gli anni civili dal 2020 al 2024 compreso, i valori di riferimento a livello dell'Unione, le soglie di allarme e i gruppi a fini comparativi dovrebbero essere definiti prima del 1o giugno 2019, in modo da lasciare il tempo necessario per la preparazione dei piani di miglioramento delle prestazioni, che dovrebbero essere presentati alla Commissione, a fini di valutazione, entro il 1o ottobre 2019.

(3)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004 e della decisione di esecuzione (UE) 2016/2296 della Commissione (4), il 16 dicembre 2016 la Commissione ha designato un organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo con il compito di assisterla nell'attuazione del sistema di prestazioni.

(4)

Per agevolare l'adozione degli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il PR3, l'organo di valutazione delle prestazioni ha condotto, a nome della Commissione, una consultazione delle parti interessate tra il 20 giugno 2018 e il 16 gennaio 2019. Sono state consultate tutte le parti interessate elencate all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 549/2004, compresi gli utenti dello spazio aereo, i fornitori di servizi di navigazione aerea e gli enti rappresentativi del personale, che sono stati consultati in merito agli intervalli indicativi per gli obiettivi prestazionali nonché all'approccio e alla metodologia per la definizione di tali obiettivi e di altri valori.

(5)

L'organo di valutazione delle prestazioni ha presentato una relazione finale alla Commissione il 22 febbraio 2019. La relazione prende in considerazione le modifiche introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, le pertinenti osservazioni delle parti interessate così come le ultime statistiche e previsioni sul PR3 rese disponibili dal servizio di previsioni e statistiche di Eurocontrol («Statfor») e dall'Ufficio centrale dei canoni di rotta. La relazione dell'organo di valutazione delle prestazioni indica i presupposti e le motivazioni alla base degli obiettivi proposti, dei valori di riferimento, delle soglie di allarme e dei gruppi a fini comparativi.

(6)

Gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione definiti nella presente decisione tengono conto dei contributi ricevuti dall'organo di valutazione delle prestazioni, dal gestore della rete, dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea («AESA») e dalle autorità nazionali di vigilanza. In gennaio e febbraio 2019 la Commissione ha inoltre organizzato riunioni e scambi con gli Stati membri, le autorità nazionali di vigilanza, il gestore della rete e l'organo di valutazione delle prestazioni al fine di condividere le ultime informazioni pertinenti per la definizione degli obiettivi prestazionali. Nell'ambito di tali discussioni gli Stati membri sono stati invitati ad aggiornare i dati sui costi iniziali e le informazioni sulle previsioni di traffico. Gli obiettivi prestazionali definiti nella presente decisione tengono conto di tali informazioni.

(7)

Gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione e i valori di riferimento si basano su dati relativi alla portata geografica degli Stati membri, della Norvegia e della Svizzera e utilizzano le previsioni del traffico di rotta, espresse in termini di movimenti secondo le regole del volo strumentale (instrument flight rules – IFR) e di unità di servizio basate sulle previsioni di base del servizio Statfor di Eurocontrol, del 18 febbraio 2019. Tali previsioni relative al traffico di rotta corrispondono a: 10 534 000 movimenti IFR e 139 141 000 unità di servizio per il 2019, 10 824 000 movimenti IFR e 143 878 000 unità di servizio per il 2020, 10 996 000 movimenti IFR e 146 980 000 unità di servizio per il 2021, 11 191 000 movimenti IFR e 150 398 000 unità di servizio per il 2022, 11 355 000 movimenti IFR e 153 368 000 unità di servizio per il 2023, e 11 523 000 movimenti IFR e 156 359 000 unità di servizio per il 2024.

(8)

La definizione degli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione dovrebbe tenere conto di considerazioni di ordine economico, ambientale, operativo e di sicurezza. Per garantire che gli svantaggi, o una combinazione di svantaggi, non superino i benefici previsti è necessario un equilibrio. Per gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il PR3 è pertanto opportuno tenere conto delle interdipendenze o dei compromessi tra i settori essenziali di prestazione. In effetti, per gli obiettivi prestazionali per i settori essenziali di prestazione concernenti l'efficienza economica e la capacità è opportuno tenere conto del rapporto tra i costi in modo da fornire la capacità supplementare e i miglioramenti che tali costi possono apportare. Per gli obiettivi prestazionali per il settore essenziale di prestazione concernente l'ambiente è opportuno tenere conto del fatto che le misure operative per la gestione del traffico aereo (air traffic management – ATM) volte a ridurre al minimo il consumo di carburante, e quindi a limitare le emissioni, non possono essere sempre attuate nella pratica. Ciò è dovuto alle restrizioni operative connesse in particolare alla separazione sicura degli aeromobili e alla capacità ATM disponibile. Infine per gli obiettivi prestazionali per il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza (safety) è opportuno tenere conto del fatto che la fornitura di servizi di navigazione aerea in modo sicuro costituisce un obiettivo prioritario e che la sicurezza dovrebbe essere pienamente integrata nella pianificazione delle attività dei fornitori di servizi di navigazione aerea.

(9)

Gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione definiti nella presente decisione riflettono l'ambizione di una rete efficace nel suo complesso. In conformità agli articoli 14 e 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione tiene conto delle circostanze locali nel valutare la coerenza degli obiettivi prestazionali nazionali o degli obiettivi prestazionali a livello di blocchi funzionali di spazio aereo, indicati nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione di cui alla presente decisione.

(10)

Gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza (safety), sviluppati in collaborazione con l'AESA, dovrebbero essere considerati come il livello minimo di efficacia della gestione della sicurezza che deve essere raggiunto dai fornitori di servizi di navigazione aerea certificati per fornire servizi di traffico aereo. Per tali obiettivi prestazionali è opportuno tenere conto delle prestazioni effettive e previste nel secondo periodo di riferimento e andare al di là del livello minimo di conformità alle prescrizioni previsto per gli elementi del sistema di gestione della sicurezza. La Commissione ha inoltre incaricato l'AESA di aggiornare i documenti di conformità e di orientamento al fine di monitorare e garantire la corretta attuazione degli indicatori di sicurezza di cui all'allegato I, sezione 1, punto 1, e sezione 2, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Il quadro utilizzato per misurare i livelli di efficienza della gestione della sicurezza è pertanto più rigoroso rispetto a quello usato nel secondo periodo di riferimento, il che si riflette nell'approccio seguito per definire gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza per il PR3. Per tali obiettivi è inoltre opportuno tenere conto delle implicazioni per la gestione della sicurezza dei cambiamenti apportati all'ATM a seguito dell'attuazione dei progetti SESAR di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 550/2004, concentrandosi sugli obiettivi di garanzia della sicurezza e di gestione dei rischi per la sicurezza.

(11)

Per gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente l'ambiente, misurati come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva, è opportuno tenere conto del livello di prestazione conseguito nel secondo periodo di riferimento, delle misure attuate per ottimizzare le operazioni di ATM e dei pertinenti contributi dell'organo di valutazione delle prestazioni, del gestore della rete e delle autorità nazionali di vigilanza.

(12)

L'impatto ambientale del trasporto aereo è in aumento, ma a un ritmo inferiore al previsto considerando l'aumento del numero di voli nel secondo periodo di riferimento. Le emissioni di CO2 supplementari «gate-to-gate», causate dall'inefficienza della rete ATM e calcolate confrontando le traiettorie effettive e quelle prive di ostacoli di tutti i voli europei, sono rimaste stabili a circa 6 % negli ultimi sei anni, nonostante la crescita del numero di voli, grazie all'ottimizzazione delle operazioni ATM connesse alla progettazione, alla pianificazione e al flusso nonché alla gestione della capacità della rete ATM europea. L'inefficienza di volo orizzontale di rotta è complessivamente diminuita e l'obiettivo prestazionale fissato per il secondo periodo di riferimento dovrebbe essere conseguito.

(13)

I miglioramenti per il settore essenziale di prestazione concernente l'ambiente sono determinati principalmente dall'attuazione dello spazio aereo con rotte libere, che consente rotte più brevi e un uso più efficiente dello spazio aereo europeo. Si prevede che lo spazio aereo con rotte libere sarà attuato nella maggior parte dello spazio aereo europeo entro la fine del 2019 e nella sua totalità entro il 2022. Insieme alla graduale attuazione delle attività transfrontaliere connesse alle rotte libere, ciò può portare a rotte più dirette e ridurre il numero di miglia nautiche di volo e le emissioni causate dal traffico aereo, sostenendo in tal modo una riduzione sostenibile dell'intensità di carbonio del trasporto aereo. Tale attuazione graduale giustifica pertanto un miglioramento dell'efficienza di volo orizzontale di rotta fino al 2022. Dopo il 2022 l'efficienza di volo orizzontale di rotta dovrebbe rimanere stabile. In base alle misure attualmente previste e considerando che gli aeromobili devono evitare condizioni meteorologiche avverse e zone di pericolo sempre più frequenti e che le operazioni ATM devono garantire una separazione minima tra gli aeromobili, non si prevede che l'efficienza di volo orizzontale di rotta migliori ulteriormente nel 2023 e nel 2024.

(14)

Per l'obiettivo prestazionale a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, misurato come ritardo medio di gestione del flusso di traffico aereo (air traffic flow management – «ATFM») di rotta per volo attribuibile ai servizi di navigazione aerea, è opportuno tenere conto del livello di prestazione conseguito nel secondo periodo di riferimento e dei pertinenti contributi dell'organo di valutazione delle prestazioni, del gestore della rete e delle autorità nazionali di vigilanza.

(15)

Come documentato dal gestore della rete, il traffico aereo in Europa è cresciuto in misura significativa nel secondo periodo di riferimento ed è attualmente ai massimi storici. I movimenti IFR sono aumentati del 13 % nei primi quattro anni del secondo periodo di riferimento e il ritardo medio ATFM di rotta è passato da 0,73 minuto per volo nel 2015 a 1,73 minuto per volo nel 2018, il che rappresenta un aumento del ritardo pari al 137 %. In alcune zone dell'Unione, in particolare in un numero limitato di centri di controllo di area nella zona centrale dell'Europa e nelle zone adiacenti dell'Europa centrale, la capacità di gestione del traffico aereo non è stata sufficiente per far fronte a questa crescita del traffico. Cinque centri di controllo di area sono responsabili di oltre la metà del ritardo complessivo ATFM di rotta attribuito alla capacità e al personale di controllo del traffico aereo in Europa, e alcuni di tali centri non hanno rispettato i piani di capacità concordati nel piano operativo della rete (NOP). Ne è conseguito che l'obiettivo prestazionale a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento di un ritardo medio ATFM di 0,5 minuto per volo non è stato raggiunto. Si prevede un peggioramento della carenza di capacità nei prossimi anni.

(16)

Considerando le previsioni di traffico per il PR3, secondo il gestore della rete e l'organo di valutazione delle prestazioni, la maggior parte dei fornitori di servizi di navigazione aerea dovrebbe essere in grado di soddisfare i requisiti di capacità per il PR3. Secondo le informazioni trasmesse dalle autorità nazionali di vigilanza, la qualità del servizio proposta dai fornitori di servizi di navigazione aerea nel NOP dovrebbe tuttavia rimanere problematica per alcuni centri di controllo di area a causa, in particolare, di livelli inadeguati di personale, soprattutto nei primi tre anni del PR3. Si prevede quindi di raggiungere il ritardo medio ATFM ottimale di 0,5 minuto per volo nell'intero sistema solo alla fine del PR3. Per far fronte alla carenza di capacità e conseguire gli obiettivi definiti nella presente decisione, il gestore della rete e l'organo di valutazione delle prestazioni raccomandano che i fornitori di servizi di navigazione aerea adottino misure specifiche a livello dei centri di controllo di area interessati.

(17)

Gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica per ciascun anno del periodo di riferimento dovrebbero essere espressi in percentuale per riflettere la variazione su base annua del «costo unitario determinato» medio a livello dell'Unione per i servizi di navigazione aerea di rotta. Per gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica è opportuno tenere conto del livello di prestazione conseguito nel primo e nel secondo periodo di riferimento e dei pertinenti contributi dell'organo di valutazione delle prestazioni e delle autorità nazionali di vigilanza.

(18)

A livello dell'Unione, dall'inizio del primo periodo di riferimento nel 2012, i costi effettivi di rotta, espressi in EUR2017, sono rimasti costanti nonostante l'aumento significativo del traffico. I costi effettivi dei primi tre anni del secondo periodo di riferimento sono inferiori ai corrispondenti costi determinati. L'eccedenza aggregata dei fornitori di servizi di navigazione aerea a livello dell'Unione è stata quindi superiore al previsto. Ciò, assieme all'analisi effettuata dall'organo di valutazione delle prestazioni, indica che la maggior parte dei fornitori di servizi di navigazione aerea è in grado di migliorare ulteriormente l'efficienza economica nel PR3 e di rispondere anche alle esigenze in termini di capacità. Nel contempo il traffico aereo e i ritardi ATFM di rotta sono aumentati in modo significativo negli ultimi anni, il che può indicare che durante il secondo periodo di riferimento sono state investite risorse insufficienti nella rete. Gli obiettivi di efficienza economica per il PR3 dovrebbero mirare a migliorare l'efficienza economica, garantendo nel contempo che tali miglioramenti non vadano a scapito della necessità di fornire una capacità sufficiente.

(19)

Gli utenti dello spazio aereo hanno espresso preoccupazione circa l'annullamento o il ritardo dei progetti di investimento volti a fornire la capacità necessaria. I costi derivanti da tali progetti sono stati spesso inclusi, in parte o interamente, nei costi determinati dei periodi di riferimento precedenti e quindi anche nelle tariffe. Qualora i fornitori di servizi di navigazione aerea abbiano generato parte dell'eccedenza a causa della mancata attuazione o dei ritardi nell'attuazione degli investimenti necessari, tali eccedenze potrebbero servire a finanziare gli investimenti necessari nel PR3, se non sono state versate sotto forma di dividendi agli azionisti o al bilancio dello Stato. Nel fissare i tassi di interesse ai fini del calcolo dei costi di capitale, i fornitori di servizi di navigazione aerea dovrebbero inoltre tenere conto delle riduzioni dei rischi per i fornitori di servizi di navigazione aerea nell'ambito dei meccanismi di ripartizione dei rischi di traffico e di costo e delle condizioni di finanziamento generalmente favorevoli.

(20)

Il miglioramento dell'efficienza economica previsto per il PR3 dovrebbe essere calcolato a partire dal valore di riferimento a livello dell'Unione per il costo unitario determinato, ottenuto dividendo il valore di riferimento dei costi determinati per le previsioni di traffico espresse in unità di servizio per il 2019. Il valore di riferimento per i costi determinati a livello dell'Unione è stimato utilizzando i costi effettivi degli anni 2015, 2016 e 2017 mediante un'analisi di regressione lineare ed è adeguato per tenere conto delle più recenti stime dei costi disponibili, delle variazioni di traffico e del rispettivo rapporto con i costi.

(21)

I costi determinati a livello dell'Unione per il PR3 dovrebbero aumentare solo leggermente nel PR3 e passare al di sopra del livello del valore di riferimento per i costi determinati. Ciò è giustificato data la necessità di migliorare la qualità del servizio, in particolare affrontando il problema della carenza di capacità nello spazio aereo europeo. Nell'arco di un periodo di tempo che copre sia il PR3 che il secondo periodo di riferimento, la variazione su base annua del costo unitario determinato medio a livello dell'Unione per i servizi di navigazione aerea di rotta dovrebbe essere pari al -2,7 % annuo.

(22)

Oltre agli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, è opportuno stabilire soglie di allarme oltre le quali gli Stati membri possono chiedere una revisione degli obiettivi prestazionali indicati nei piani di prestazione. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 prevede tre diversi tipi di soglie, che si basano sui seguenti parametri: deviazioni del traffico effettivo dalla previsione di traffico in un determinato anno civile, espresse in percentuale di movimenti IFR, deviazioni del traffico effettivo dalla previsione di traffico in un determinato anno civile, espresse in percentuale di unità di servizio e la variazione dei valori di riferimento a seguito degli aggiornamenti stagionali del piano operativo della rete. Le variazioni dei fattori sottostanti di tali soglie di allarme possono avere impatti significativi sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea, sia sulle entrate effettive che sulle aspettative in termini di fornitura della capacità.

(23)

Per stabilire le soglie di allarme dovrebbero essere presi in considerazione gli intervalli delle previsioni di traffico, in termini di unità di servizio di rotta e di movimenti IFR, con una crescita da bassa a elevata, sulla base del servizio Statfor di Eurocontrol. Il lungo periodo di previsione fino alla fine del 2024 comporta un grado di incertezza, in particolare per quanto riguarda la crescita economica, l'intenzione del Regno Unito di lasciare l'Unione, i rischi geopolitici che potrebbero causare la chiusura dello spazio aereo e la variabilità dei flussi di traffico, come dimostrato nel secondo periodo di riferimento, nonché lo sviluppo di legami economici con i mercati emergenti. Tali rischi sono presi in considerazione nelle previsioni, sulla base delle informazioni disponibili fino al febbraio 2019. Le prospettive economiche rimangono tuttavia incerte e il peso del rischio è molto variabile.

(24)

Oltre agli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, dovrebbero essere istituiti gruppi, a fini comparativi, di fornitori di servizi di navigazione aerea con un ambiente economico e operativo simile, per valutare gli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica. Per istituire tali gruppi è opportuno tenere conto della complessità dello spazio aereo, dei livelli e della variabilità del traffico, del costo della vita e del costo unitario del lavoro dei controllori del traffico aereo per ciascun fornitore di servizi di navigazione aerea.

(25)

I valori degli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione e di quelli delle soglie di allarme stabiliti al momento dell'adozione della presente decisione di esecuzione non dovrebbero variare anche se il diritto dell'Unione cessa di applicarsi al Regno Unito in una data successiva e se non è entrato in vigore alcun accordo di recesso. In effetti tale eventualità non inciderebbe in modo sostanziale sulla determinazione di tali valori. Gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza sono determinati da fattori indipendenti dal numero di Stati membri. Gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente l'ambiente dipendono dalle traiettorie, ma non è rilevante se tali traiettorie prevedono solo lo spazio aereo di Stati membri o anche quello di paesi terzi. Per gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per i settori essenziali di prestazione concernenti la capacità e l'efficienza economica, i calcoli hanno dimostrato che l'impatto del recesso del Regno Unito dall'Unione sarebbe trascurabile e che pertanto non sarebbe necessario modificare tali obiettivi in nessuno dei due scenari. I valori di riferimento per i costi determinati e per i costi unitari determinati e i gruppi a fini comparativi dovrebbero tuttavia dipendere dal fatto che al Regno Unito si applichi o no il diritto l'Unione o un accordo di recesso il giorno dell'entrata in vigore della presente decisione di esecuzione, o che non si applichi nessuno di questi due scenari.

(26)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il cielo unico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ambito di applicazione

La presente decisione si applica al terzo periodo di riferimento di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

Articolo 2

Obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza

Gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza, di cui all'allegato I, sezione 1, punto 1.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, che i fornitori di servizi di navigazione aerea certificati per la prestazione dei servizi devono conseguire entro la fine del 2024, sono fissati ai seguenti livelli di efficienza della gestione della sicurezza:

a)

almeno il livello C per gli obiettivi di gestione della sicurezza «cultura della sicurezza», «politica e obiettivi di sicurezza», «garanzia della sicurezza» e «promozione della sicurezza»;

b)

almeno il livello D per l'obiettivo di gestione della sicurezza «gestione dei rischi per la sicurezza».

Articolo 3

Obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente l'ambiente

Gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente l'ambiente, quale definito nell'allegato I, sezione 1, punto 2.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, sono espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva e misurati come distanza supplementare media percorsa in volo rispetto alla distanza ortodromica e non superano le seguenti percentuali: 2,53 % nel 2020, 2,47 % nel 2021, 2,40 % nel 2022, 2,40 % nel 2023 e 2,40 % nel 2024.

Articolo 4

Obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente la capacità

Gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, in conformità all'allegato I, sezione 1, punto 3.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, consistono in un ritardo medio ATFM di rotta attribuibile ai servizi di navigazione aerea pari a un massimo di 0,9 minuto per volo nel 2020, 0,9 minuto per volo nel 2021, 0,7 minuto per volo nel 2022, 0,5 minuto per volo nel 2023 e 0,5 minuto per volo nel 2024.

Articolo 5

Obiettivi prestazionali dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica

1.   Gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica, quali definiti nell'allegato I, sezione 1, punto 4.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, consistono in una variazione su base annua del costo unitario determinato medio a livello dell'Unione per i servizi di navigazione aerea di rotta pari a: -1,9 % per il 2020, -1,9 % per il 2021, -1,9 % per il 2022, -1,9 % per il 2023 e -1,9 % per il 2024. La variazione su base annua è calcolata a partire dal valore di riferimento per il costo unitario determinato di cui al paragrafo 3.

2.   Il valore di riferimento per i costi determinati è fissato a:

a)

6 245 065 000 EUR in EUR2017 nel caso in cui il diritto dell'Unione cessi di applicarsi al Regno Unito in una data anteriore alla data di entrata vigore della presente decisione di esecuzione e nessun accordo di recesso concluso con il Regno Unito sia entrato in vigore entro tale data;

b)

7 047 092 000 EUR in EUR2017 in tutti gli altri casi.

3.   Il valore di riferimento per il costo unitario determinato è fissato a:

a)

49,29 EUR in EUR2017 nel caso in cui il diritto dell'Unione cessi di applicarsi al Regno Unito in una data anteriore alla data di entrata vigore della presente decisione di esecuzione e nessun accordo di recesso concluso con il Regno Unito sia entrato in vigore entro tale data;

b)

50,65 EUR in EUR2017 in tutti gli altri casi.

Articolo 6

Soglie di allarme

1.   Gli Stati membri possono chiedere la revisione di uno o più obiettivi prestazionali indicati nei piani di miglioramento delle prestazioni, in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, qualora:

a)

il traffico effettivo, registrato da Eurocontrol, si discosti almeno del 10 % dei movimenti IFR dalle previsioni di traffico del piano di miglioramento delle prestazioni adottato a norma dell'articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 in un determinato anno civile;

b)

il traffico effettivo, registrato da Eurocontrol, si discosti almeno del 10 % delle unità di servizio dalle previsioni di traffico del piano di miglioramento delle prestazioni adottato a norma dell'articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 in un determinato anno civile.

2.   Gli Stati membri possono chiedere la revisione di uno o più obiettivi prestazionali indicati nei piani di prestazione, in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, se la variazione dei valori di riferimento a seguito degli aggiornamenti stagionali del piano operativo della rete di cui all'articolo 9, paragrafo 4, lettera a), e all'articolo 9, paragrafo 8, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 (5), rispetto ai valori di riferimento dell'ultima versione del piano operativo della rete disponibile al momento della redazione del piano di miglioramento delle prestazioni è almeno pari a:

a)

0,05 minuto di ritardo ATFM di rotta se il valore di riferimento dall'ultima versione del piano operativo della rete disponibile al momento della redazione del piano di miglioramento delle prestazioni è inferiore a un ritardo ATFM di rotta di 0,2 minuto; oppure

b)

0,04 minuto di ritardo ATFM di rotta maggiorato del 5 % del valore di riferimento dall'ultima versione del piano operativo della rete disponibile al momento della redazione del piano di miglioramento delle prestazioni, se il valore di riferimento è pari o superiore a un ritardo ATFM di rotta di 0,2 minuto.

Articolo 7

Gruppi a fini comparativi

I gruppi, a fini comparativi, di fornitori di servizi di navigazione aerea con un ambiente economico e operativo simile, per valutare gli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica sono i seguenti:

a)

nel caso in cui il diritto dell'Unione cessi di applicarsi al Regno Unito in una data anteriore alla data di entrata vigore della presente decisione di esecuzione e nessun accordo di recesso concluso con il Regno Unito sia entrato in vigore entro tale data:

i)

gruppo A: i fornitori di servizi di navigazione aerea di Germania, Francia, Spagna e Italia;

ii)

gruppo B: i fornitori di servizi di navigazione aerea di Norvegia, Svezia, Danimarca, Finlandia e Irlanda;

iii)

gruppo C: i fornitori di servizi di navigazione aerea di Cechia, Croazia, Slovenia, Ungheria, Slovacchia, Bulgaria, Polonia, Romania e Portogallo;

iv)

gruppo D i fornitori di servizi di navigazione aerea di Cipro, Malta, Estonia, Lettonia, Lituania e Grecia;

v)

gruppo E: i fornitori di servizi di navigazione aerea di Austria, Svizzera, Belgio-Lussemburgo e Paesi Bassi;

b)

in tutti gli altri casi:

i)

gruppo A: i fornitori di servizi di navigazione aerea di Germania, Regno Unito, Francia, Spagna e Italia;

ii)

gruppo B: i fornitori di servizi di navigazione aerea di Norvegia, Svezia, Danimarca, Finlandia e Irlanda;

iii)

gruppo C: i fornitori di servizi di navigazione aerea di Cechia, Croazia, Slovenia, Ungheria, Slovacchia, Bulgaria, Polonia, Romania e Portogallo;

iv)

gruppo D i fornitori di servizi di navigazione aerea di Cipro, Malta, Estonia, Lettonia, Lituania e Grecia;

v)

gruppo E: i fornitori di servizi di navigazione aerea di Austria, Svizzera, Belgio-Lussemburgo e Paesi Bassi.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell'11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/2296 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che istituisce il gruppo indipendente di esperti designato come organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 92).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che reca norme dettagliate per l'attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e abroga il regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione (GU L 28 del 31.1.2019, pag. 1).


Rettifiche

3.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/56


Rettifica del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 145 del 31 maggio 2011 )

Pagina 14, allegato II, sezione B, punto 7, prima frase:

anziché:

«Nel caso di veicoli costruiti in più fasi, le emissioni specifiche di CO2 dei veicoli completati sono attribuite al costruttore del veicolo di base.»

leggasi:

«Nel caso di veicoli omologati in più fasi, le emissioni specifiche di CO2 dei veicoli completati sono attribuite al costruttore del veicolo di base.».


3.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/56


Rettifica del regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2015, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 160 del 25 giugno 2015 )

Pagina di copertina e pagina 1, titolo:

anziché:

«che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni»;

leggasi:

«che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplati da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni».