ISSN 1977-0707 |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 144 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
62° anno |
|
|
Rettifiche |
|
|
* |
||
|
* |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
3.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 144/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/897 DELLA COMMISSIONE
del 12 marzo 2019
recante modifica del regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l'inclusione della verifica della conformità in base al rischio nell'allegato I e l'attuazione dei requisiti di protezione ambientale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 77 del regolamento (UE) 2018/1139, l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia») svolge per conto degli Stati membri le funzioni e i compiti dello Stato di progettazione, produzione o immatricolazione connessi alla certificazione della progettazione. Conformemente all'articolo 77, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1139, l'Agenzia riceve e valuta le domande presentate e rilascia i pertinenti certificati. A tal fine l'Agenzia stabilisce e notifica al richiedente la base di certificazione, i requisiti di protezione ambientale applicabili e la base di omologazione dei dati di idoneità operativa. |
(2) |
A norma del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (2), il richiedente riceve un certificato rilasciato dall'Agenzia una volta che sia stato dimostrato che il prodotto da certificare soddisfa la base di certificazione applicabile, comprese le specifiche di certificazione dell'aeronavigabilità e i requisiti di protezione ambientale applicabili. I soggetti che richiedono tali certificati sono tenuti a dimostrare la piena conformità in relazione a tutti gli aspetti della base di certificazione stabilita. A norma dell'articolo 83 del regolamento (UE) 2018/1139 l'Agenzia esegue, per proprio conto o tramite le autorità nazionali competenti o i soggetti qualificati, le indagini necessarie per l'assolvimento dei propri compiti connessi alla certificazione. L'Agenzia valuta le domande ma non è tenuta a eseguire indagini esaustive in tutti i casi ai sensi dell'articolo 83 del regolamento (UE) 2018/1139. Al fine di meglio attenuare eventuali rischi per la sicurezza dovuti a indagini selettive e migliorare l'efficacia, la trasparenza e la prevedibilità del processo di certificazione, è pertanto opportuno prevedere alcuni criteri di selezione che consentano di determinare quali dimostrazioni della conformità debbano essere verificate dall'Agenzia e in quale misura. Tali criteri di selezione dovrebbero basarsi sui principi di sorveglianza e gestione della sicurezza stabiliti nell'allegato 19 della convenzione sull'aviazione civile internazionale («la convenzione di Chicago»). |
(3) |
Inoltre, ai sensi del regolamento (UE) n. 748/2012, i titolari di approvazioni DOA sono tenuti ad adottare determinate decisioni di certificazione al posto dell'Agenzia, in linea con le loro condizioni di approvazione e nell'ambito delle pertinenti procedure del sistema di assicurazione qualità del progetto. Sulla base dell'esperienza acquisita con i privilegi esistenti e al fine di ridurre l'onere amministrativo, tenendo conto nel contempo dei rischi per la sicurezza aerea e dei requisiti di protezione ambientale, i titolari di approvazioni DOA dovrebbero inoltre essere autorizzati a certificare determinate modifiche di maggiore entità dei certificati di omologazione e a rilasciare alcuni certificati di omologazione supplementari. Al fine di limitare i rischi per la sicurezza aerea e tenendo conto dei requisiti di protezione ambientale, tali nuovi privilegi dovrebbero riguardare solo la certificazione di modifiche di maggiore entità aventi un carattere innovativo limitato e dovrebbero essere concessi solo ai titolari in grado di esercitarli correttamente. Tale capacità dovrebbe essere dimostrata con risultati soddisfacenti conseguiti in precedenza in relazione ad analoghe modifiche di maggiore entità con la partecipazione dell'Agenzia. |
(4) |
Per motivi di chiarezza è opportuno modificare l'allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012 in maniera tale che la relativa sezione A stabilisca i requisiti applicabili unicamente ai richiedenti e ai titolari di certificati rilasciati o da rilasciare conformemente a detto allegato e che la relativa sezione B stabilisca i requisiti applicabili unicamente alle autorità competenti, compresa l'Agenzia. |
(5) |
Gli operatori aerei sono tenuti ad effettuare voli di controllo dopo la manutenzione al fine di garantire il buon funzionamento di determinati sistemi dell'aeromobile che non possono essere verificati a terra. Incidenti o inconvenienti gravi verificatisi in passato durante tali voli dimostrano che alcuni voli di controllo dopo la manutenzione non dovrebbero essere eseguiti in base a un certificato di aeronavigabilità (o un certificato ristretto di aeronavigabilità) ma dovrebbero richiedere un permesso di volo. I voli di aeromobili finalizzati alla risoluzione di problemi o alla verifica del funzionamento di uno o più sistemi, parti o pertinenze dopo la manutenzione dovrebbero pertanto essere aggiunti all'elenco dei voli per i quali è richiesto un permesso di volo. |
(6) |
Dovrebbero essere corrette alcune incoerenze del regolamento (UE) n. 748/2012 con il regolamento (UE) 2018/1139 che riguardano il contenuto della base di omologazione e la procedura di notifica. |
(7) |
L'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139 stabilisce che, per quanto riguarda il rumore e le emissioni, gli aeromobili e i loro motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati devono soddisfare i requisiti per la protezione dell'ambiente riportati nella modifica 12 del volume I, nella modifica 9 del volume II e nella pubblicazione iniziale del volume III dell'allegato 16 della convenzione di Chicago, quali applicabili alla data del 1o gennaio 2018. |
(8) |
L'allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012 dovrebbe pertanto essere adeguato in modo da rispecchiare i requisiti di protezione ambientale di cui all'allegato 16 della convenzione di Chicago. Inoltre, poiché l'allegato 16 della convenzione di Chicago prevede deroghe ai requisiti di protezione ambientale per specifici motori o aeromobili, il regolamento (UE) n. 748/2012 dovrebbe prevedere la possibilità per le imprese di produzione di richiedere alla propria autorità competente deroghe ai requisiti ambientali. |
(9) |
Inoltre, al fine di eliminare i problemi tecnici derivanti dall'applicazione delle norme e delle pratiche raccomandate, come pure dei relativi orientamenti per la certificazione di aeromobili e motori, alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 748/2012 dovrebbero essere modificate al fine di migliorarne la chiarezza. |
(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 748/2012. |
(11) |
È necessario dare a tutte le parti interessate il tempo di adeguarsi al quadro normativo modificato venutosi a creare in seguito alle misure previste dal presente regolamento. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento si basano sui pareri 07/2016 (3), 01/2017 (4) e 09/2017 (5) formulati dall'Agenzia a norma dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1) |
All'articolo 1, paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera k):
|
2) |
All'articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4. In deroga al paragrafo 1 l'impresa di produzione può richiedere all'autorità competente deroghe ai requisiti per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2018/1139 (*1). (*1) Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).»" |
3) |
L'allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal [OP inserire la data: 9 mesi dopo la data di entrata in vigore], fatta eccezione per l'articolo 1, paragrafo 2, e per il punto 11, i punti da 13 a 14, i punti da 23 a 26, il punto 28, il punto 30, il punto 21.B.85 del punto 40 e il punto 43 dell'allegato, che si applicano a decorrere dal [OP inserire la data di entrata in vigore].
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).
(3) Parere 07/2016: Inserimento dei requisiti relativi al livello di partecipazione nella parte 21.
(4) Parere 01/2017: Voli di controllo dopo la manutenzione.
(5) Parere 09/2017: Attuazione delle modifiche CAEP/10 in materia di cambiamenti climatici, emissioni e rumore.
ALLEGATO
L'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato:
(1) |
l'indice è sostituito dal seguente: «Indice 21.1. Generalità SEZIONE A — REQUISITI TECNICI CAPITOLO A — DISPOSIZIONI GENERALI
CAPITOLO B — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO E CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO RISTRETTI
(CAPITOLO C — NON APPLICABILE) CAPITOLO D — MODIFICHE AL CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO ED AL CERTIFICATO RISTRETTO DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO
CAPITOLO E — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE SUPPLEMENTARE
CAPITOLO F — PRODUZIONE SENZA APPROVAZIONE DELL'IMPRESA DI PRODUZIONE
CAPITOLO G — APPROVAZIONE DELLE IMPRESE DI PRODUZIONE
CAPITOLO H — CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI RISTRETTI DI AERONAVIGABILITÀ
CAPITOLO I — CERTIFICATI ACUSTICI
CAPITOLO J — APPROVAZIONE DOA PER LE IMPRESE DI PROGETTAZIONE
CAPITOLO K — PARTI E PERTINENZE
(CAPITOLO L — NON APPLICABILE) CAPITOLO M — RIPARAZIONI
(CAPITOLO N — NON APPLICABILE) CAPITOLO O — AUTORIZZAZIONI ETSO (EUROPEAN TECHNICAL STANDARD ORDER)
CAPITOLO P — PERMESSO DI VOLO
CAPITOLO Q — IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PARTI E PERTINENZE
SEZIONE B — PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI CAPITOLO A — DISPOSIZIONI GENERALI
CAPITOLO B — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE E CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI
(CAPITOLO C — NON APPLICABILE) CAPITOLO D — MODIFICHE AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE ED AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI
CAPITOLO E — CERTIFICATI SUPPLEMENTARI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO
CAPITOLO F — PRODUZIONE SENZA APPROVAZIONE DI IMPRESA DI PRODUZIONE
CAPITOLO G — APPROVAZIONE DELLE IMPRESE DI PRODUZIONE
CAPITOLO H — CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI RISTRETTI DI AERONAVIGABILITÀ
CAPITOLO I — CERTIFICATI ACUSTICI
CAPITOLO J — APPROVAZIONE DOA CAPITOLO K — PARTI E PERTINENZE (CAPITOLO L — NON APPLICABILE) CAPITOLO M — RIPARAZIONI
(CAPITOLO N — NON APPLICABILE) CAPITOLO O — AUTORIZZAZIONI ETSO
CAPITOLO P — PERMESSO DI VOLO
CAPITOLO Q — IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PARTI E PERTINENZE Appendici
|
(2) |
il punto 21.A.14 è così modificato:
|
(3) |
il punto 21.A.15 è così modificato:
|
(4) |
il punto 21.A.16A è soppresso; |
(5) |
il punto 21.A.16B è soppresso; |
(6) |
il punto 21.A.17A è soppresso; |
(7) |
il punto 21.A.17B è soppresso; |
(8) |
il punto 21.A.18 è soppresso; |
(9) |
i punti 21.A.20 e 21.A.21 sono sostituiti dai seguenti: «21.A.20 Dimostrazione di conformità alla base di omologazione, alla base di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale
21.A.21 Requisiti per il rilascio di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto
|
(10) |
il punto 21.A.23 è soppresso; |
(11) |
al punto 21.A.31, lettera a), il punto 4 è sostituito dal seguente:
|
(12) |
il punto 21.A.33 è sostituito dal seguente: «21.A.33 Verifiche e prove
|
(13) |
il punto 21.A.41 è sostituito dal seguente: «21.A.41 Certificato di omologazione Devono far parte del certificato di omologazione e del certificato di omologazione ristretto il progetto di tipo, le limitazioni operative, la scheda tecnica di omologazione per l'aeronavigabilità e le emissioni, le premesse di omologazione ed i requisiti di protezione ambientale applicabili in relazione ai quali l'Agenzia ha registrato la conformità, nonché tutte le altre condizioni o limitazioni prescritte per il prodotto nelle specifiche di certificazione e nei requisiti di protezione ambientale applicabili. Il certificato di omologazione ed il certificato di omologazione ristretto dell'aeromobile devono inoltre comprendere le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa applicabili, i dati di idoneità operativa e la scheda tecnica di omologazione acustica. La scheda tecnica del certificato di omologazione e del certificato di omologazione ristretto dell'aeromobile deve comprendere le rilevazioni relative alla conformità ai limiti delle emissioni di CO2 e la scheda tecnica del certificato di omologazione del motore deve comprendere le rilevazioni relative alla conformità ai limiti delle emissioni dei motori.»; |
(14) |
il punto 21.A.91 è sostituito dal seguente: «21.A.91 Classificazione delle modifiche a un certificato di omologazione Le modifiche a un certificato di omologazione vengono classificate come modifiche di minore e maggiore entità. Una «modifica di minore entità» non ha un effetto significativo sulla massa, sull'equilibrio, sulla resistenza strutturale, sull'affidabilità, sulle caratteristiche operative, sui dati di idoneità operativa o su altre caratteristiche che incidono sull'aeronavigabilità del prodotto o sulle sue caratteristiche ambientali. Fatto salvo il disposto del punto 21.A.19, tutte le altre modifiche si considerano «modifiche di maggiore entità» ai sensi del presente capitolo. Modifiche di maggiore e minore entità sono soggette ad approvazione in conformità al punto 21.A.95 o 21.A.97, a seconda dei casi, e devono essere opportunamente identificate.» |
(15) |
il punto 21.A.93 è sostituito dal seguente: «21.A.93 Domanda
|
(16) |
i punti 21.A.95, 21.A.97 e 21.A.101 sono sostituiti dai seguenti: «21.A.95 Requisiti per l'approvazione di una modifica di minore entità
21.A.97 Requisiti per l'approvazione di una modifica di maggiore entità
21.A.101 Premesse di omologazione, premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e requisiti di protezione ambientale per una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione
|
(17) |
il punto 21.A.103 è soppresso; |
(18) |
i punti 21.A.111 e 21.A.112A sono sostituiti dai seguenti: «21.A.111 Campo d'applicazione Il presente capitolo stabilisce la procedura di approvazione di modifiche di maggiore entità al certificato di omologazione secondo le regole della certificazione supplementare e definisce altresì i diritti e i doveri dei richiedenti e dei titolari dei suddetti certificati di omologazione supplementare. Nel presente capitolo, i riferimenti ai certificati di omologazione comprendono i certificati di omologazione ed i certificati di omologazione ristretti. 21.A.112A Ammissibilità Possono richiedere un certificato di omologazione supplementare alle condizioni fissate nel presente capitolo le persone fisiche o giuridiche che abbiano dimostrato, o si apprestino a dimostrare, la propria idoneità in conformità al punto 21.A.112B». |
(19) |
il punto 21.A.112B è così modificato:
|
(20) |
il punto 21.A.113 è così modificato:
|
(21) |
il punto 21.A.114 è soppresso; |
(22) |
il punto 21.A.115 è sostituito dal seguente: «21.A.115 Requisiti per l'approvazione di modifiche di maggiore entità sotto forma di certificato di omologazione supplementare
|
(23) |
al punto 21.A.130, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
(24) |
al punto 21.A.145, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
|
(25) |
al punto 21.A.147, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
(26) |
al punto 21.A.174, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
(27) |
il punto 21.A.231 è sostituito dal seguente: «21.A.231 Campo d'applicazione Il presente capitolo definisce la procedura di approvazione delle imprese di progettazione e stabilisce le regole che disciplinano i diritti ed i doveri dei richiedenti e dei titolari di dette approvazioni. Nel presente capitolo i riferimenti ai certificati di omologazione comprendono i certificati di omologazione ed i certificati di omologazione ristretti.»; |
(28) |
il punto 21.A.251 è sostituito dal seguente: «21.A.251 Termini di approvazione I termini di approvazione devono identificare i tipi di progettazione e le categorie di prodotti, parti e pertinenze per le quali l'impresa di progettazione è stata approvata, oltre che le funzioni e i compiti che essa è autorizzata a espletare in materia di aeronavigabilità, idoneità operativa e caratteristiche ambientali dei prodotti. Per le approvazioni DOA che riguardano omologazioni o autorizzazioni ETSO (European Technical Standard Order) per propulsori ausiliari (APU), i termini di approvazione devono contenere anche l'elenco dei prodotti o APU. I termini di approvazione sono definiti quale parte integrante dell'approvazione DOA.» |
(29) |
il punto 21.A.258 è così modificato:
|
(30) |
il punto 21.A.263 è sostituito dal seguente: «21.A.263 Privilegi
|
(31) |
il punto 21.A.265 è sostituito dal seguente: « 21.A.265 Obblighi del titolare Il titolare di un'approvazione DOA deve, nei limiti dei termini di approvazione, stabiliti dall'Agenzia:
|
(32) |
il punto 21.A.431A è così modificato:
|
(33) |
il punto 21.A.432B è così modificato:
|
(34) |
è inserito il seguente punto 21.A.432C: «21.A.432C Domanda di approvazione di un progetto di riparazione
|
(35) |
i punti 21.A.433 e 21.A.435 sono sostituiti dai seguenti: «21.A.433 Requisiti per l'approvazione di un progetto di riparazione
21.A.435 Classificazione e approvazione di progetti di riparazione
|
(36) |
il punto 21.A.437 è soppresso; |
(37) |
i punti 21.A.604, 21.A.605 e 21.A.606 sono sostituiti dai seguenti: «21.A.604 Autorizzazioni ETSO per APU (Auxiliary Power Unit) In merito alle autorizzazioni ETSO per un'unità di potenza ausiliaria:
21.A.605 Requisiti relativi ai dati
21.A.606 Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione ETSO Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ETSO, il richiedente deve:
|
(38) |
al punto 21.A.701, è aggiunto il punto 16):
|
(39) |
al punto 21.B.5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
(40) |
Il capitolo B della sezione B è sostituito dal seguente: «CAPITOLO B — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE E CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI 21.B.70 Specifiche di certificazione L'Agenzia, a norma dell'articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139, deve pubblicare specifiche di certificazione e altre specifiche dettagliate, comprese le specifiche di certificazione relative all'aeronavigabilità, ai dati di idoneità operativa e alla protezione ambientale, che le autorità competenti, le organizzazioni e il personale possono utilizzare per dimostrare la conformità di prodotti, parti e pertinenze ai pertinenti requisiti essenziali di cui agli allegati II, IV e V di detto regolamento, nonché ai requisiti di protezione ambientale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e all'allegato III di tale regolamento. Tali specifiche devono essere sufficientemente dettagliate e precise per indicare ai richiedenti le condizioni in base alle quali devono essere emessi, modificati o integrati i certificati. 21.B.75 Condizioni speciali
21.B.80 Premesse di omologazione per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto L'Agenzia stabilisce le premesse di omologazione e le notifica al richiedente che presenta domanda per il rilascio di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto. Le premesse di omologazione comprendono:
21.B.82 Premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto di aeromobile L'Agenzia stabilisce le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e le notifica al richiedente che presenta domanda per il rilascio di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto di aeromobile. Le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa comprendono:
21.B.85 Definizione dei requisiti di protezione ambientale e delle specifiche di certificazione applicabili per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto
21.B.100 Livello di partecipazione
21.B.103 Rilascio di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto
|
(41) |
Il capitolo D della sezione B è sostituito dal seguente: «21.B.105 Premesse di omologazione, requisiti di protezione ambientale e premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa per una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione L'Agenzia stabilisce le premesse di omologazione applicabili, i requisiti di protezione ambientale e, nel caso di una modifica riguardante i dati di idoneità operativa, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa definite in conformità al punto 21.A.101 e le notifica al richiedente che presenta domanda di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione. 21.B.107 Rilascio dell'approvazione di una modifica di un certificato di omologazione
|
(42) |
il capitolo E della sezione B è sostituito dal seguente: «Nel presente capitolo i riferimenti ai certificati di omologazione comprendono i certificati di omologazione e i certificati di omologazione ristretti. 21.B.109 Premesse di omologazione, requisiti di protezione ambientale e premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa per i certificati di omologazione supplementari L'Agenzia stabilisce le premesse di omologazione applicabili, i requisiti di protezione ambientale e, nel caso di una modifica riguardante i dati di idoneità operativa, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa definite in conformità al punto 21.A.101 e le notifica al richiedente che presenta domanda di un certificato di omologazione supplementare. 21.B.111 Rilascio di certificati di omologazione supplementari
|
(43) |
il punto 21.B.326 è sostituito dal seguente: «21.B.326 Certificato di aeronavigabilità L'autorità competente dello Stato membro di registrazione provvede a rilasciare un certificato di aeronavigabilità per:
|
(44) |
il capitolo M della sezione B è sostituito dal seguente: «21.B.450 Premesse di omologazione e requisiti di protezione ambientale per l'approvazione di un progetto di riparazione L'Agenzia definisce eventuali modifiche delle premesse di omologazione, cui fa riferimento, a seconda dei casi, il certificato di omologazione, il certificato di omologazione supplementare o l'autorizzazione ETSO per APU, che l'Agenzia ritenga necessarie per mantenere un livello di sicurezza pari a quello precedentemente definito e le notifica al richiedente che presenta domanda di approvazione di un progetto di riparazione. 21.B.453 Rilascio dell'approvazione di un progetto di riparazione
|
(45) |
Il capitolo O della sezione B è sostituito dal seguente: «21.B.480 Rilascio dell'autorizzazione ETSO L'Agenzia rilascia l'autorizzazione ETSO a condizione che:
|
3.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 144/29 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/898 DELLA COMMISSIONE
del 29 maggio 2019
relativo all'autorizzazione del preparato di eugenolo come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Lidervet SL)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione dell'eugenolo. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento. |
(3) |
Tale domanda concerne l'autorizzazione del preparato di eugenolo come additivo per i mangimi destinati a polli da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici». |
(4) |
Nei pareri del 21 ottobre 2015 (2) e del 4 luglio 2017 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, l'eugenolo non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'Autorità ha concluso che l'additivo è considerato efficace per migliorare la crescita dei polli da ingrasso. L'Autorità non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
La valutazione del preparato di eugenolo dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'uso di tale additivo come specificato nell'allegato del presente regolamento. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) EFSA Journal 2015; 13(11): 4273.
(3) EFSA Journal 2017; 15(7): 4931.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||||||||
mg di additivo per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||||||||||||||
Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento del rendimento zootecnico) |
|||||||||||||||||||||||||
4d18 |
Lidervet SL |
Preparato di eugenolo |
Composizione dell'additivo Preparato di:
In forma granulata Caratterizzazione della sostanza attiva Eugenolo (2-metossi-4-(2-propenil)fenolo, 4-allil-2-metossifenolo, 4-allilguaiacolo) (99,5 %); Numero CAS 97-53-0 C10H12O2 Metodo di analisi (1) Per la quantificazione dell'eugenolo nell'additivo per mangimi e negli alimenti per animali:
|
Polli da ingrasso |
— |
100 |
100 |
|
23 giugno 2029 |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
3.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 144/32 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/899 DELLA COMMISSIONE
del 29 maggio 2019
che concerne il rinnovo dell'autorizzazione di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 come additivo per mangimi destinati ad agnelli da ingrasso, capre da latte, pecore da latte, bufale da latte, cavalli e suini da ingrasso e abroga i regolamenti (CE) n. 1447/2006, (CE) n. 188/2007, (CE) n. 232/2009, (CE) n. 186/2007 e (CE) n. 209/2008 (titolare dell'autorizzazione S.I. Lesaffre)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione. |
(2) |
La sostanza Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 è stata autorizzata per dieci anni come additivo per mangimi dal regolamento (CE) n. 1447/2006 della Commissione (2) per gli agnelli da ingrasso, dal regolamento (CE) n. 186/2007 della Commissione (3) per i cavalli, dal regolamento (CE) n. 188/2007 della Commissione (4) per le capre da latte e le pecore da latte, dal regolamento (CE) n. 209/2008 della Commissione (5) per i suini da ingrasso e dal regolamento (CE) n. 232/2009 della Commissione (6) per le bufale da latte. |
(3) |
In conformità all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003 il titolare di tali autorizzazioni ha presentato le domande di rinnovo dell'autorizzazione di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 (in precedenza NCYC Sc 47) come additivo per mangimi destinati ad agnelli da ingrasso, capre da latte, pecore da latte, bufale da latte, suini da ingrasso e cavalli, con la richiesta che l'additivo venga classificato nella categoria «additivi zootecnici». Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(4) |
Nel parere del 13 giugno 2018 (7) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che il richiedente ha fornito dati da cui risulta che l'additivo è conforme alle condizioni di autorizzazione. |
(5) |
La valutazione di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza l'autorizzazione di detto additivo dovrebbe essere rinnovata, come specificato nell'allegato del presente regolamento. |
(6) |
A seguito del rinnovo dell'autorizzazione di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell'allegato del presente regolamento, è opportuno abrogare i regolamenti (CE) n. 1447/2006, (CE) n. 186/2007, (CE) n. 188/2007, (CE) n. 209/2008 e (CE) n. 232/2009. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'autorizzazione dell'additivo specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale» quando è usato per agnelli da ingrasso, capre da latte, pecore da latte, bufale da latte e suini da ingrasso, e al gruppo funzionale «promotori della digestione» quando è usato per i cavalli, è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
La sostanza Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 come additivo per mangimi alle condizioni indicate nell'allegato del presente regolamento e nei regolamenti (CE) n. 1447/2006, (CE) n. 186/2007, (CE) n. 188/2007, (CE) n. 209/2008 e (CE) n. 232/2009, le premiscele e i mangimi composti contenenti tale sostanza, etichettati in conformità a detti regolamenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare ad essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Articolo 3
I regolamenti (CE) n. 1447/2006, (CE) n. 186/2007, (CE) n. 188/2007, (CE) n. 209/2008 e (CE) n. 232/2009 sono abrogati.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Regolamento (CE) n. 1447/2006 della Commissione, del 29 settembre 2006, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego di Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) come additivo per mangimi (GU L 271 del 30.9.2006, pag. 28).
(3) Regolamento (CE) n. 186/2007 della Commissione, del 21 febbraio 2007, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego di Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) come additivo per mangimi (GU L 63 dell'1.3.2007, pag. 6).
(4) Regolamento (CE) n. 188/2007 della Commissione, del 23 febbraio 2007, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) come additivo per mangimi (GU L 57 del 24.2.2007, pag. 3).
(5) Regolamento (CE) n. 209/2008 della Commissione, del 6 marzo 2008, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego di Saccharomyces cerevisiae (Biosaf Sc 47) come additivo per mangimi (GU L 63 del 7.3.2008, pag. 3).
(6) Regolamento (CE) n. 232/2009 della Commissione, del 19 marzo 2009, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego di Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 come additivo per mangimi destinati a bufale da latte (titolare dell'autorizzazione Société Industrielle Lesaffre) (GU L 74 del 20.3.2009, pag. 14).
(7) EFSA Journal 2018;16(7):5339.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||
CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||||||||
Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale. |
|||||||||||||||||||
4b1702 |
S.I. Lesaffre |
Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 |
Composizione dell'additivo Preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 con una concentrazione minima di 5 × 109 CFU/g. Forma solida Caratterizzazione della sostanza attiva Cellule secche attive di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 Metodo di analisi (1) Conteggio: metodo di inclusione su piastra con utilizzo di agar all'estratto di lievito, destrosio e cloramfenicolo (EN 15789:2009). Identificazione: metodo di reazione a catena della polimerasi (PCR) CEN/TS 15790:2008. |
Agnelli da ingrasso |
— |
1,4 × 109 |
— |
|
23 giugno 2029 |
||||||||||
Capre da latte e pecore da latte |
7 × 108 |
||||||||||||||||||
Suini da ingrasso |
1,25 × 109 |
||||||||||||||||||
Bufale da latte |
5 × 108 |
||||||||||||||||||
|
|
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||
CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||||||
Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione |
|||||||||||||||||
4b1702 |
S.I. Lesaffre |
Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 |
Composizione dell'additivo Preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 con una concentrazione minima di 5 × 109 CFU/g. Forma solida Caratterizzazione della sostanza attiva Cellule secche attive di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 Metodo di analisi (2) Conteggio: metodo di inclusione su piastra con utilizzo di agar all'estratto di lievito, destrosio e cloramfenicolo (EN 15789:2009). Identificazione: metodo di reazione a catena della polimerasi (PCR) CEN/TS 15790:2008. |
Cavalli |
— |
8 × 108 |
— |
|
23 giugno 2029 |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli additivi per mangimi: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
(2) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli additivi per mangimi: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
3.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 144/36 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/900 DELLA COMMISSIONE
del 29 maggio 2019
relativo all'autorizzazione dell'8-mercapto-p-mentan-3-one e del p-ment-1-en-8-tiolo come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). |
(2) |
L'8-mercapto-p-mentan-3-one e il p-ment-1-en-8-tiolo sono stati autorizzati per un periodo illimitato come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali in conformità alla direttiva 70/524/CEE. Tali prodotti sono stati iscritti successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7, è stata presentata una domanda di rivalutazione dell'8-mercapto-p-mentan-3-one e del p-ment-1-en-8-tiolo come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(4) |
Nel parere del 27 novembre 2018 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, l'8-mercapto-p-mentan-3-one e il p-ment-1-en-8-tiolo non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute dei consumatori o sull'ambiente. Ha inoltre concluso che entrambi i composti sono irritanti per le vie respiratorie e che non può essere tratta alcuna conclusione in merito al potenziale di sensibilizzazione cutanea. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo. Dato che le due sostanze sono usate nei prodotti alimentari e la loro funzione nei mangimi è identica a quella svolta negli alimenti, l'Autorità ha inoltre concluso che non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della loro efficacia nei mangimi. |
(5) |
Al fine di permettere un migliore controllo dovrebbero essere previste restrizioni e condizioni. Per l'8-mercapto-p-mentan-3-one e il p-ment-1-en-8-tiolo i tenori raccomandati dovrebbero essere indicati sull'etichetta dell'additivo. Qualora tali tenori venissero superati, sull'etichetta delle premiscele e sull'etichettatura dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi sarebbe opportuno indicare determinate informazioni. |
(6) |
L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(7) |
La valutazione delle sostanze in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'utilizzo di tali sostanze come specificato nell'allegato del presente regolamento. |
(8) |
Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», sono autorizzate come additivi per mangimi nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Misure transitorie
1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 23 dicembre 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 23 giugno 2019, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 23 giugno 2020 in conformità alle norme applicabili prima del 23 giugno 2019, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 23 giugno 2021 in conformità alle norme applicabili prima del 23 giugno 2019, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).
(3) EFSA Journal 2019;17(1):5530.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||
mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso d'umidità del 12 % |
|||||||||||||||||||
Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti. |
|||||||||||||||||||
2b12038 |
— |
8-mercapto-p-mentan-3-one |
Composizione dell'additivo 8-mercapto-p-mentan-3-one Caratterizzazione della sostanza attiva 8-mercapto-p-mentan-3-one Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C10H18OS Numero CAS: 38462-22-5 FLAVIS 12.038 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'8-mercapto-p-mentan-3-one nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
— |
— |
— |
|
23 giugno 2029 |
||||||||||
2b12085 |
— |
p-ment-1-en-8-tiolo |
Composizione dell'additivo p-ment-1-en-8-tiolo Caratterizzazione della sostanza attiva p-ment-1-en-8-tiolo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C10H18OS Numero CAS: 71159-90-5 FLAVIS 12.085 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del p-ment-1-en-8-tiolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali |
— |
— |
— |
|
23 giugno 2029 |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
3.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 144/41 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/901 DELLA COMMISSIONE
del 29 maggio 2019
relativo all'autorizzazione della riboflavina prodotta da Ashbya gossypii (DSM 23096), della riboflavina prodotta da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984) e del sale sodico di riboflavina 5′-fosfato prodotto da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984) (fonti di vitamina B2) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). |
(2) |
La riboflavina prodotta da Ashbya gossypii (DSM 23096), la riboflavina prodotta da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984) e il sale sodico di riboflavina 5′-fosfato prodotto da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984) sono stati autorizzati come fonti di vitamina B2 per un periodo illimitato come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali in conformità alla direttiva 70/524/CEE. Tali additivi sono stati iscritti successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7, sono state presentate due domande di rivalutazione della riboflavina prodotta da Ashbya gossypii (DSM 23096), della riboflavina prodotta da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984) e del sale sodico di riboflavina 5′-fosfato prodotto da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984) per tutte le specie animali, con la richiesta che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi nutrizionali». Una domanda riguarda la riboflavina prodotta da Ashbya gossypii (DSM 23096) e l'altra concerne la riboflavina e il sale monosodico di riboflavina 5′-fosfato (estere), entrambi prodotti da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984). Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(4) |
A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, in una delle due domande è stata anche richiesta l'autorizzazione della riboflavina prodotta da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984) e del sale sodico di riboflavina 5′-fosfato prodotto da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali da impiegare nell'acqua di abbeveraggio. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 per l'impiego nell'acqua di abbeveraggio. |
(5) |
Nei pareri del 3 dicembre 2015 (3) e del 13 giugno 2018 (4) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, la riboflavina prodotta da Ashbya gossypii (DSM 23096), la riboflavina prodotta da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984) e il sale sodico di riboflavina 5′-fosfato prodotto da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984) non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. Ha inoltre concluso che gli additivi contenenti riboflavina prodotta da Ashbya gossypii (DSM 23096), riboflavina prodotta da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984) e sale sodico di riboflavina 5′-fosfato prodotto da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984) non sono irritanti per la pelle e per gli occhi. In assenza di dati al riguardo l'Autorità non è in grado di trarre conclusioni in merito alla sensibilizzazione cutanea. La riboflavina è un noto fotosensibilizzante che può provocare reazioni fotoallergiche cutanee e oculari. I lavoratori potrebbero essere esposti a una polvere respirabile durante la manipolazione della riboflavina e del sale sodico di riboflavina 5′-fosfato; in assenza di dati sulla tossicità per inalazione l'Autorità non è in grado di trarre conclusioni in merito al possibile rischio di inalazione. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo. L'Autorità ha inoltre concluso che la riboflavina prodotta da Ashbya gossypii (DSM 23096), la riboflavina prodotta da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984) e il sale sodico di riboflavina 5′-fosfato prodotto da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984) sono efficaci fonti di vitamina B2 nel soddisfare il fabbisogno nutrizionale dell'animale. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche le relazioni sul metodo di analisi nei mangimi e, ove applicabile, nell'acqua, presentate dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(6) |
La valutazione della riboflavina prodotta da Ashbya gossypii (DSM 23096), della riboflavina prodotta da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984) e del sale sodico di riboflavina 5′-fosfato prodotto da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984) dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte per l'uso nei mangimi e, per quanto riguarda la riboflavina prodotta da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984) e il sale sodico di riboflavina 5′-fosfato prodotto da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984), anche per l'impiego nell'acqua di abbeveraggio. È quindi opportuno autorizzare l'impiego di tali additivi come specificato nell'allegato del presente regolamento. |
(7) |
Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite», sono autorizzate come additivi per l'alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.
Articolo 2
Misure transitorie
1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 23 giugno 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 23 giugno 2019, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino al 23 dicembre 2019.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 23 giugno 2020 in conformità alle norme applicabili prima del 23 giugno 2019, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 23 giugno 2021 in conformità alle norme applicabili prima del 23 giugno 2019, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).
(3) EFSA Journal 2016;14(1):4349.
(4) EFSA Journal 2018;16(7):5337.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||
mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||||||
Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite |
|||||||||||||||||
3a825i |
— |
«Riboflavina» o «vitamina B2» |
Composizione dell'additivo Riboflavina prodotta da Ashbya gossypii DSM 23096 Caratterizzazione della sostanza attiva Riboflavina C17H20N4O6 Numero CAS: 83-88-5 Riboflavina in forma solida prodotta da Ashbya gossypii DSM 23096 Criteri di purezza: min. 80 % di riboflavina Metodo di analisi (1) Per la determinazione della riboflavina nell'additivo per mangimi: spettrofotometria a 444 nm Per la determinazione della riboflavina nelle premiscele: cromatografia liquida ad alta prestazione con rilevatore UV HPLC-UV (VDLUFA Bd.III, 13.9.1) Per la determinazione della riboflavina negli alimenti per animali: cromatografia liquida ad alta prestazione con rivelatore a fluorescenza HPLC-FL (EN 14152) |
Tutte le specie animali |
— |
— |
— |
|
23 giugno 2029 |
||||||||
3a825ii |
— |
«Riboflavina» o «vitamina B2» |
Composizione dell'additivo Riboflavina Caratterizzazione della sostanza attiva Riboflavina C17H20N4O6 Numero CAS: 83-88-5 Riboflavina in forma solida prodotta da Bacillus subtilis DSM 17339 e/o DSM 23984 Criteri di purezza: min. 96 % Metodo di analisi (1) Per la determinazione della riboflavina nell'additivo per mangimi: spettrofotometria a 444 nm (Ph.Eur.6.0, metodo 01/2008:0292) Per la determinazione della riboflavina nelle premiscele: cromatografia liquida ad alta prestazione con rilevatore UV HPLC-UV (VDLUFA Bd.III, 13.9.1) Per la determinazione della riboflavina nell'additivo per mangimi e nell'acqua: cromatografia liquida ad alta prestazione con rivelatore a fluorescenza HPLC-FL (EN 14152) |
Tutte le specie animali |
— |
— |
— |
|
23 giugno 2029 |
||||||||
3a 826 |
|
«Sale monosodico di riboflavina 5′-fosfato» o «vitamina B2» |
Composizione dell'additivo Sale monosodico di riboflavina 5′-fosfato (estere) Caratterizzazione della sostanza attiva Sale monosodico di riboflavina 5′-fosfato C17H22N4O9PNa Numero CAS: 130-40-5 Sale monosodico di riboflavina 5′-fosfato (estere) in forma solida prodotto a seguito di fosforilazione di riboflavina 98 % prodotta da Bacillus subtilis DSM 17339 e/o DSM 23984. Criteri di purezza: min. 65 % Metodo di analisi (1) Per la determinazione del sale monosodico di riboflavina 5′-fosfato nell'additivo per mangimi: spettrofotometria a 444 nm (Ph.Eur.6.0, metodo 01/2008:0786) Per la determinazione della riboflavina nelle premiscele: cromatografia liquida ad alta prestazione con rilevatore UV HPLC-UV (VDLUFA Bd.III, 13.9.1) Per la determinazione del sale monosodico di riboflavina 5′-fosfato (espresso come totale di vitamina B2) negli alimenti per animali e nell'acqua: cromatografia liquida ad alta prestazione con rivelatore a fluorescenza HPLC-FL (EN 14152) |
Tutte le specie animali |
— |
— |
— |
|
23 giugno 2029 |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
DECISIONI
3.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 144/47 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/902 DELLA COMMISSIONE
del 28 maggio 2019
relativa a un provvedimento adottato dalla Svezia a norma della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per vietare l'immissione sul mercato di un ponte sollevatore a pantografo per veicoli (modello TL530LF) fabbricato da TWA Equipment S.r.l.
[notificata con il numero C(2019) 3886]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 20 luglio 2017 la Svezia ha informato la Commissione di un provvedimento adottato a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2006/42/CE per vietare l'immissione sul mercato di un ponte sollevatore a pantografo per veicoli (modello TL530LF) fabbricato da TWA Equipment S.r.l., via Inn s.n.c. 65015, Montesilvano (PE), Italia (in prosieguo: «il fabbricante») e distribuito da Lidköpings Carpart AB, Plastagan 12C, 53155 Lidköping, Svezia (in prosieguo: «Carpart»). |
(2) |
La Svezia ha adottato il provvedimento in quanto ha ritenuto che il ponte sollevatore a pantografo per veicoli non soddisfacesse il requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I, punto 4.1.2.6, lettera c), della direttiva 2006/42/CE. A norma di tale disposizione, la macchina deve essere progettata e costruita in modo che i carichi non possano derivare pericolosamente o cadere improvvisamente in caduta libera anche in caso di interruzione parziale o totale di energia o quando cessa l'azione dell'operatore. La Svezia ha giustificato il provvedimento adducendo quale motivazione il funzionamento non corretto della valvola di blocco in caso di rottura di tubi, che compromette il funzionamento in condizioni di sicurezza dei dispositivi di carico e può presentare rischi potenzialmente gravi per la sicurezza. La Svezia ha inoltre sostenuto che alcuni dispositivi di sicurezza erano disattivati (più precisamente, le valvole di rilevamento della pressione) quando veniva azionato il pulsante di «completamento discesa» del ponte sollevatore, il che avrebbe potuto provocare differenze di altezza tra le rampe. |
(3) |
La Commissione, dopo essere stata informata dalla Svezia in merito al provvedimento di salvaguardia, ha avviato una consultazione delle parti interessate per conoscerne la rispettiva posizione. Il 12 agosto 2017 la Commissione ha inviato una lettera al fabbricante a cui quest'ultimo non ha risposto. Stando alle informazioni comunicate dalle autorità svedesi alla Commissione, Carpart ha interrotto la fornitura del prodotto in questione sul mercato svedese. Carpart ha inoltre indicato che stava procedendo, sui ponti sollevatori di TWA del modello TL530LF già consegnati in Svezia, alla sostituzione delle valvole di blocco installate dal fabbricante con valvole di blocco più efficaci. Le autorità svedesi hanno accolto con favore le azioni intraprese da Carpart per migliorare la sicurezza del modello TL530LF. |
(4) |
Le spiegazioni fornite dalla Svezia e la documentazione a disposizione della Commissione dimostrano che il ponte sollevatore a pantografo per veicoli modello TL530LF non soddisfa il requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I, punto 4.1.2.6, lettera c), della direttiva 2006/42/CE. |
(5) |
Il provvedimento adottato dalla Svezia è necessario per garantire che il ponte sollevatore a pantografo del modello TL530LF non arrechi rischi potenzialmente gravi per la sicurezza a causa del malfunzionamento della valvola di blocco in caso di rottura di tubi o della disattivazione di alcuni dispositivi di sicurezza. Solo un divieto potrà garantire che il prodotto non sia immesso sul mercato finché non sia stato soddisfatto il pertinente requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute. |
(6) |
Il provvedimento di salvaguardia adottato dalla Svezia è pertanto adeguato, necessario e proporzionato e dovrebbe essere considerato giustificato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il provvedimento adottato dalla Svezia per vietare l'immissione sul mercato di un ponte sollevatore a pantografo per veicoli (modello TL530LF) fabbricato da TWA Equipment S.r.l., via Inn s.n.c. 65015, Montesilvano (PE), Italia, e distribuito da Lidköpings Carpart AB, Plastagan 12C, 53155 Lidköping, Svezia, è giustificato.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2019
Per la Commissione
Elżbieta BIEŃKOWSKA
Membro della Commissione
3.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 144/49 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/903 DELLA COMMISSIONE
del 29 maggio 2019
relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo (regolamento quadro) (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Secondo il regolamento (CE) n. 549/2004 la Commissione adotta per ciascun periodo di riferimento obiettivi prestazionali a livello dell'Unione nei settori di prestazione essenziali di sicurezza, ambiente, capacità ed efficacia sotto il profilo dei costi. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione (2) stabilisce norme di attuazione relative a tali obiettivi. In particolare, l'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 prevede che la Commissione adotti, insieme agli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, i seguenti valori: un «valore di riferimento per i costi determinati» a livello dell'Unione, un «valore di riferimento per il costo unitario determinato» a livello dell'Unione, le soglie di allarme oltre le quali gli Stati membri possono chiedere una revisione degli obiettivi prestazionali indicati nei piani di miglioramento delle prestazioni, nonché i gruppi, a fini comparativi, di fornitori di servizi di navigazione aerea con un ambiente economico e operativo simile. La fissazione dei costi determinati si basa sull'articolo 15 del regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(2) |
Gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il terzo periodo di riferimento («PR3»), che riguarda gli anni civili dal 2020 al 2024 compreso, i valori di riferimento a livello dell'Unione, le soglie di allarme e i gruppi a fini comparativi dovrebbero essere definiti prima del 1o giugno 2019, in modo da lasciare il tempo necessario per la preparazione dei piani di miglioramento delle prestazioni, che dovrebbero essere presentati alla Commissione, a fini di valutazione, entro il 1o ottobre 2019. |
(3) |
A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004 e della decisione di esecuzione (UE) 2016/2296 della Commissione (4), il 16 dicembre 2016 la Commissione ha designato un organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo con il compito di assisterla nell'attuazione del sistema di prestazioni. |
(4) |
Per agevolare l'adozione degli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il PR3, l'organo di valutazione delle prestazioni ha condotto, a nome della Commissione, una consultazione delle parti interessate tra il 20 giugno 2018 e il 16 gennaio 2019. Sono state consultate tutte le parti interessate elencate all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 549/2004, compresi gli utenti dello spazio aereo, i fornitori di servizi di navigazione aerea e gli enti rappresentativi del personale, che sono stati consultati in merito agli intervalli indicativi per gli obiettivi prestazionali nonché all'approccio e alla metodologia per la definizione di tali obiettivi e di altri valori. |
(5) |
L'organo di valutazione delle prestazioni ha presentato una relazione finale alla Commissione il 22 febbraio 2019. La relazione prende in considerazione le modifiche introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, le pertinenti osservazioni delle parti interessate così come le ultime statistiche e previsioni sul PR3 rese disponibili dal servizio di previsioni e statistiche di Eurocontrol («Statfor») e dall'Ufficio centrale dei canoni di rotta. La relazione dell'organo di valutazione delle prestazioni indica i presupposti e le motivazioni alla base degli obiettivi proposti, dei valori di riferimento, delle soglie di allarme e dei gruppi a fini comparativi. |
(6) |
Gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione definiti nella presente decisione tengono conto dei contributi ricevuti dall'organo di valutazione delle prestazioni, dal gestore della rete, dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea («AESA») e dalle autorità nazionali di vigilanza. In gennaio e febbraio 2019 la Commissione ha inoltre organizzato riunioni e scambi con gli Stati membri, le autorità nazionali di vigilanza, il gestore della rete e l'organo di valutazione delle prestazioni al fine di condividere le ultime informazioni pertinenti per la definizione degli obiettivi prestazionali. Nell'ambito di tali discussioni gli Stati membri sono stati invitati ad aggiornare i dati sui costi iniziali e le informazioni sulle previsioni di traffico. Gli obiettivi prestazionali definiti nella presente decisione tengono conto di tali informazioni. |
(7) |
Gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione e i valori di riferimento si basano su dati relativi alla portata geografica degli Stati membri, della Norvegia e della Svizzera e utilizzano le previsioni del traffico di rotta, espresse in termini di movimenti secondo le regole del volo strumentale (instrument flight rules – IFR) e di unità di servizio basate sulle previsioni di base del servizio Statfor di Eurocontrol, del 18 febbraio 2019. Tali previsioni relative al traffico di rotta corrispondono a: 10 534 000 movimenti IFR e 139 141 000 unità di servizio per il 2019, 10 824 000 movimenti IFR e 143 878 000 unità di servizio per il 2020, 10 996 000 movimenti IFR e 146 980 000 unità di servizio per il 2021, 11 191 000 movimenti IFR e 150 398 000 unità di servizio per il 2022, 11 355 000 movimenti IFR e 153 368 000 unità di servizio per il 2023, e 11 523 000 movimenti IFR e 156 359 000 unità di servizio per il 2024. |
(8) |
La definizione degli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione dovrebbe tenere conto di considerazioni di ordine economico, ambientale, operativo e di sicurezza. Per garantire che gli svantaggi, o una combinazione di svantaggi, non superino i benefici previsti è necessario un equilibrio. Per gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il PR3 è pertanto opportuno tenere conto delle interdipendenze o dei compromessi tra i settori essenziali di prestazione. In effetti, per gli obiettivi prestazionali per i settori essenziali di prestazione concernenti l'efficienza economica e la capacità è opportuno tenere conto del rapporto tra i costi in modo da fornire la capacità supplementare e i miglioramenti che tali costi possono apportare. Per gli obiettivi prestazionali per il settore essenziale di prestazione concernente l'ambiente è opportuno tenere conto del fatto che le misure operative per la gestione del traffico aereo (air traffic management – ATM) volte a ridurre al minimo il consumo di carburante, e quindi a limitare le emissioni, non possono essere sempre attuate nella pratica. Ciò è dovuto alle restrizioni operative connesse in particolare alla separazione sicura degli aeromobili e alla capacità ATM disponibile. Infine per gli obiettivi prestazionali per il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza (safety) è opportuno tenere conto del fatto che la fornitura di servizi di navigazione aerea in modo sicuro costituisce un obiettivo prioritario e che la sicurezza dovrebbe essere pienamente integrata nella pianificazione delle attività dei fornitori di servizi di navigazione aerea. |
(9) |
Gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione definiti nella presente decisione riflettono l'ambizione di una rete efficace nel suo complesso. In conformità agli articoli 14 e 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione tiene conto delle circostanze locali nel valutare la coerenza degli obiettivi prestazionali nazionali o degli obiettivi prestazionali a livello di blocchi funzionali di spazio aereo, indicati nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione di cui alla presente decisione. |
(10) |
Gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza (safety), sviluppati in collaborazione con l'AESA, dovrebbero essere considerati come il livello minimo di efficacia della gestione della sicurezza che deve essere raggiunto dai fornitori di servizi di navigazione aerea certificati per fornire servizi di traffico aereo. Per tali obiettivi prestazionali è opportuno tenere conto delle prestazioni effettive e previste nel secondo periodo di riferimento e andare al di là del livello minimo di conformità alle prescrizioni previsto per gli elementi del sistema di gestione della sicurezza. La Commissione ha inoltre incaricato l'AESA di aggiornare i documenti di conformità e di orientamento al fine di monitorare e garantire la corretta attuazione degli indicatori di sicurezza di cui all'allegato I, sezione 1, punto 1, e sezione 2, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Il quadro utilizzato per misurare i livelli di efficienza della gestione della sicurezza è pertanto più rigoroso rispetto a quello usato nel secondo periodo di riferimento, il che si riflette nell'approccio seguito per definire gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza per il PR3. Per tali obiettivi è inoltre opportuno tenere conto delle implicazioni per la gestione della sicurezza dei cambiamenti apportati all'ATM a seguito dell'attuazione dei progetti SESAR di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 550/2004, concentrandosi sugli obiettivi di garanzia della sicurezza e di gestione dei rischi per la sicurezza. |
(11) |
Per gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente l'ambiente, misurati come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva, è opportuno tenere conto del livello di prestazione conseguito nel secondo periodo di riferimento, delle misure attuate per ottimizzare le operazioni di ATM e dei pertinenti contributi dell'organo di valutazione delle prestazioni, del gestore della rete e delle autorità nazionali di vigilanza. |
(12) |
L'impatto ambientale del trasporto aereo è in aumento, ma a un ritmo inferiore al previsto considerando l'aumento del numero di voli nel secondo periodo di riferimento. Le emissioni di CO2 supplementari «gate-to-gate», causate dall'inefficienza della rete ATM e calcolate confrontando le traiettorie effettive e quelle prive di ostacoli di tutti i voli europei, sono rimaste stabili a circa 6 % negli ultimi sei anni, nonostante la crescita del numero di voli, grazie all'ottimizzazione delle operazioni ATM connesse alla progettazione, alla pianificazione e al flusso nonché alla gestione della capacità della rete ATM europea. L'inefficienza di volo orizzontale di rotta è complessivamente diminuita e l'obiettivo prestazionale fissato per il secondo periodo di riferimento dovrebbe essere conseguito. |
(13) |
I miglioramenti per il settore essenziale di prestazione concernente l'ambiente sono determinati principalmente dall'attuazione dello spazio aereo con rotte libere, che consente rotte più brevi e un uso più efficiente dello spazio aereo europeo. Si prevede che lo spazio aereo con rotte libere sarà attuato nella maggior parte dello spazio aereo europeo entro la fine del 2019 e nella sua totalità entro il 2022. Insieme alla graduale attuazione delle attività transfrontaliere connesse alle rotte libere, ciò può portare a rotte più dirette e ridurre il numero di miglia nautiche di volo e le emissioni causate dal traffico aereo, sostenendo in tal modo una riduzione sostenibile dell'intensità di carbonio del trasporto aereo. Tale attuazione graduale giustifica pertanto un miglioramento dell'efficienza di volo orizzontale di rotta fino al 2022. Dopo il 2022 l'efficienza di volo orizzontale di rotta dovrebbe rimanere stabile. In base alle misure attualmente previste e considerando che gli aeromobili devono evitare condizioni meteorologiche avverse e zone di pericolo sempre più frequenti e che le operazioni ATM devono garantire una separazione minima tra gli aeromobili, non si prevede che l'efficienza di volo orizzontale di rotta migliori ulteriormente nel 2023 e nel 2024. |
(14) |
Per l'obiettivo prestazionale a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, misurato come ritardo medio di gestione del flusso di traffico aereo (air traffic flow management – «ATFM») di rotta per volo attribuibile ai servizi di navigazione aerea, è opportuno tenere conto del livello di prestazione conseguito nel secondo periodo di riferimento e dei pertinenti contributi dell'organo di valutazione delle prestazioni, del gestore della rete e delle autorità nazionali di vigilanza. |
(15) |
Come documentato dal gestore della rete, il traffico aereo in Europa è cresciuto in misura significativa nel secondo periodo di riferimento ed è attualmente ai massimi storici. I movimenti IFR sono aumentati del 13 % nei primi quattro anni del secondo periodo di riferimento e il ritardo medio ATFM di rotta è passato da 0,73 minuto per volo nel 2015 a 1,73 minuto per volo nel 2018, il che rappresenta un aumento del ritardo pari al 137 %. In alcune zone dell'Unione, in particolare in un numero limitato di centri di controllo di area nella zona centrale dell'Europa e nelle zone adiacenti dell'Europa centrale, la capacità di gestione del traffico aereo non è stata sufficiente per far fronte a questa crescita del traffico. Cinque centri di controllo di area sono responsabili di oltre la metà del ritardo complessivo ATFM di rotta attribuito alla capacità e al personale di controllo del traffico aereo in Europa, e alcuni di tali centri non hanno rispettato i piani di capacità concordati nel piano operativo della rete (NOP). Ne è conseguito che l'obiettivo prestazionale a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento di un ritardo medio ATFM di 0,5 minuto per volo non è stato raggiunto. Si prevede un peggioramento della carenza di capacità nei prossimi anni. |
(16) |
Considerando le previsioni di traffico per il PR3, secondo il gestore della rete e l'organo di valutazione delle prestazioni, la maggior parte dei fornitori di servizi di navigazione aerea dovrebbe essere in grado di soddisfare i requisiti di capacità per il PR3. Secondo le informazioni trasmesse dalle autorità nazionali di vigilanza, la qualità del servizio proposta dai fornitori di servizi di navigazione aerea nel NOP dovrebbe tuttavia rimanere problematica per alcuni centri di controllo di area a causa, in particolare, di livelli inadeguati di personale, soprattutto nei primi tre anni del PR3. Si prevede quindi di raggiungere il ritardo medio ATFM ottimale di 0,5 minuto per volo nell'intero sistema solo alla fine del PR3. Per far fronte alla carenza di capacità e conseguire gli obiettivi definiti nella presente decisione, il gestore della rete e l'organo di valutazione delle prestazioni raccomandano che i fornitori di servizi di navigazione aerea adottino misure specifiche a livello dei centri di controllo di area interessati. |
(17) |
Gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica per ciascun anno del periodo di riferimento dovrebbero essere espressi in percentuale per riflettere la variazione su base annua del «costo unitario determinato» medio a livello dell'Unione per i servizi di navigazione aerea di rotta. Per gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica è opportuno tenere conto del livello di prestazione conseguito nel primo e nel secondo periodo di riferimento e dei pertinenti contributi dell'organo di valutazione delle prestazioni e delle autorità nazionali di vigilanza. |
(18) |
A livello dell'Unione, dall'inizio del primo periodo di riferimento nel 2012, i costi effettivi di rotta, espressi in EUR2017, sono rimasti costanti nonostante l'aumento significativo del traffico. I costi effettivi dei primi tre anni del secondo periodo di riferimento sono inferiori ai corrispondenti costi determinati. L'eccedenza aggregata dei fornitori di servizi di navigazione aerea a livello dell'Unione è stata quindi superiore al previsto. Ciò, assieme all'analisi effettuata dall'organo di valutazione delle prestazioni, indica che la maggior parte dei fornitori di servizi di navigazione aerea è in grado di migliorare ulteriormente l'efficienza economica nel PR3 e di rispondere anche alle esigenze in termini di capacità. Nel contempo il traffico aereo e i ritardi ATFM di rotta sono aumentati in modo significativo negli ultimi anni, il che può indicare che durante il secondo periodo di riferimento sono state investite risorse insufficienti nella rete. Gli obiettivi di efficienza economica per il PR3 dovrebbero mirare a migliorare l'efficienza economica, garantendo nel contempo che tali miglioramenti non vadano a scapito della necessità di fornire una capacità sufficiente. |
(19) |
Gli utenti dello spazio aereo hanno espresso preoccupazione circa l'annullamento o il ritardo dei progetti di investimento volti a fornire la capacità necessaria. I costi derivanti da tali progetti sono stati spesso inclusi, in parte o interamente, nei costi determinati dei periodi di riferimento precedenti e quindi anche nelle tariffe. Qualora i fornitori di servizi di navigazione aerea abbiano generato parte dell'eccedenza a causa della mancata attuazione o dei ritardi nell'attuazione degli investimenti necessari, tali eccedenze potrebbero servire a finanziare gli investimenti necessari nel PR3, se non sono state versate sotto forma di dividendi agli azionisti o al bilancio dello Stato. Nel fissare i tassi di interesse ai fini del calcolo dei costi di capitale, i fornitori di servizi di navigazione aerea dovrebbero inoltre tenere conto delle riduzioni dei rischi per i fornitori di servizi di navigazione aerea nell'ambito dei meccanismi di ripartizione dei rischi di traffico e di costo e delle condizioni di finanziamento generalmente favorevoli. |
(20) |
Il miglioramento dell'efficienza economica previsto per il PR3 dovrebbe essere calcolato a partire dal valore di riferimento a livello dell'Unione per il costo unitario determinato, ottenuto dividendo il valore di riferimento dei costi determinati per le previsioni di traffico espresse in unità di servizio per il 2019. Il valore di riferimento per i costi determinati a livello dell'Unione è stimato utilizzando i costi effettivi degli anni 2015, 2016 e 2017 mediante un'analisi di regressione lineare ed è adeguato per tenere conto delle più recenti stime dei costi disponibili, delle variazioni di traffico e del rispettivo rapporto con i costi. |
(21) |
I costi determinati a livello dell'Unione per il PR3 dovrebbero aumentare solo leggermente nel PR3 e passare al di sopra del livello del valore di riferimento per i costi determinati. Ciò è giustificato data la necessità di migliorare la qualità del servizio, in particolare affrontando il problema della carenza di capacità nello spazio aereo europeo. Nell'arco di un periodo di tempo che copre sia il PR3 che il secondo periodo di riferimento, la variazione su base annua del costo unitario determinato medio a livello dell'Unione per i servizi di navigazione aerea di rotta dovrebbe essere pari al -2,7 % annuo. |
(22) |
Oltre agli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, è opportuno stabilire soglie di allarme oltre le quali gli Stati membri possono chiedere una revisione degli obiettivi prestazionali indicati nei piani di prestazione. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 prevede tre diversi tipi di soglie, che si basano sui seguenti parametri: deviazioni del traffico effettivo dalla previsione di traffico in un determinato anno civile, espresse in percentuale di movimenti IFR, deviazioni del traffico effettivo dalla previsione di traffico in un determinato anno civile, espresse in percentuale di unità di servizio e la variazione dei valori di riferimento a seguito degli aggiornamenti stagionali del piano operativo della rete. Le variazioni dei fattori sottostanti di tali soglie di allarme possono avere impatti significativi sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea, sia sulle entrate effettive che sulle aspettative in termini di fornitura della capacità. |
(23) |
Per stabilire le soglie di allarme dovrebbero essere presi in considerazione gli intervalli delle previsioni di traffico, in termini di unità di servizio di rotta e di movimenti IFR, con una crescita da bassa a elevata, sulla base del servizio Statfor di Eurocontrol. Il lungo periodo di previsione fino alla fine del 2024 comporta un grado di incertezza, in particolare per quanto riguarda la crescita economica, l'intenzione del Regno Unito di lasciare l'Unione, i rischi geopolitici che potrebbero causare la chiusura dello spazio aereo e la variabilità dei flussi di traffico, come dimostrato nel secondo periodo di riferimento, nonché lo sviluppo di legami economici con i mercati emergenti. Tali rischi sono presi in considerazione nelle previsioni, sulla base delle informazioni disponibili fino al febbraio 2019. Le prospettive economiche rimangono tuttavia incerte e il peso del rischio è molto variabile. |
(24) |
Oltre agli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, dovrebbero essere istituiti gruppi, a fini comparativi, di fornitori di servizi di navigazione aerea con un ambiente economico e operativo simile, per valutare gli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica. Per istituire tali gruppi è opportuno tenere conto della complessità dello spazio aereo, dei livelli e della variabilità del traffico, del costo della vita e del costo unitario del lavoro dei controllori del traffico aereo per ciascun fornitore di servizi di navigazione aerea. |
(25) |
I valori degli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione e di quelli delle soglie di allarme stabiliti al momento dell'adozione della presente decisione di esecuzione non dovrebbero variare anche se il diritto dell'Unione cessa di applicarsi al Regno Unito in una data successiva e se non è entrato in vigore alcun accordo di recesso. In effetti tale eventualità non inciderebbe in modo sostanziale sulla determinazione di tali valori. Gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza sono determinati da fattori indipendenti dal numero di Stati membri. Gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente l'ambiente dipendono dalle traiettorie, ma non è rilevante se tali traiettorie prevedono solo lo spazio aereo di Stati membri o anche quello di paesi terzi. Per gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per i settori essenziali di prestazione concernenti la capacità e l'efficienza economica, i calcoli hanno dimostrato che l'impatto del recesso del Regno Unito dall'Unione sarebbe trascurabile e che pertanto non sarebbe necessario modificare tali obiettivi in nessuno dei due scenari. I valori di riferimento per i costi determinati e per i costi unitari determinati e i gruppi a fini comparativi dovrebbero tuttavia dipendere dal fatto che al Regno Unito si applichi o no il diritto l'Unione o un accordo di recesso il giorno dell'entrata in vigore della presente decisione di esecuzione, o che non si applichi nessuno di questi due scenari. |
(26) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il cielo unico, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ambito di applicazione
La presente decisione si applica al terzo periodo di riferimento di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.
Articolo 2
Obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza
Gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza, di cui all'allegato I, sezione 1, punto 1.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, che i fornitori di servizi di navigazione aerea certificati per la prestazione dei servizi devono conseguire entro la fine del 2024, sono fissati ai seguenti livelli di efficienza della gestione della sicurezza:
a) |
almeno il livello C per gli obiettivi di gestione della sicurezza «cultura della sicurezza», «politica e obiettivi di sicurezza», «garanzia della sicurezza» e «promozione della sicurezza»; |
b) |
almeno il livello D per l'obiettivo di gestione della sicurezza «gestione dei rischi per la sicurezza». |
Articolo 3
Obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente l'ambiente
Gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente l'ambiente, quale definito nell'allegato I, sezione 1, punto 2.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, sono espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva e misurati come distanza supplementare media percorsa in volo rispetto alla distanza ortodromica e non superano le seguenti percentuali: 2,53 % nel 2020, 2,47 % nel 2021, 2,40 % nel 2022, 2,40 % nel 2023 e 2,40 % nel 2024.
Articolo 4
Obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente la capacità
Gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, in conformità all'allegato I, sezione 1, punto 3.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, consistono in un ritardo medio ATFM di rotta attribuibile ai servizi di navigazione aerea pari a un massimo di 0,9 minuto per volo nel 2020, 0,9 minuto per volo nel 2021, 0,7 minuto per volo nel 2022, 0,5 minuto per volo nel 2023 e 0,5 minuto per volo nel 2024.
Articolo 5
Obiettivi prestazionali dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica
1. Gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica, quali definiti nell'allegato I, sezione 1, punto 4.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, consistono in una variazione su base annua del costo unitario determinato medio a livello dell'Unione per i servizi di navigazione aerea di rotta pari a: -1,9 % per il 2020, -1,9 % per il 2021, -1,9 % per il 2022, -1,9 % per il 2023 e -1,9 % per il 2024. La variazione su base annua è calcolata a partire dal valore di riferimento per il costo unitario determinato di cui al paragrafo 3.
2. Il valore di riferimento per i costi determinati è fissato a:
a) |
6 245 065 000 EUR in EUR2017 nel caso in cui il diritto dell'Unione cessi di applicarsi al Regno Unito in una data anteriore alla data di entrata vigore della presente decisione di esecuzione e nessun accordo di recesso concluso con il Regno Unito sia entrato in vigore entro tale data; |
b) |
7 047 092 000 EUR in EUR2017 in tutti gli altri casi. |
3. Il valore di riferimento per il costo unitario determinato è fissato a:
a) |
49,29 EUR in EUR2017 nel caso in cui il diritto dell'Unione cessi di applicarsi al Regno Unito in una data anteriore alla data di entrata vigore della presente decisione di esecuzione e nessun accordo di recesso concluso con il Regno Unito sia entrato in vigore entro tale data; |
b) |
50,65 EUR in EUR2017 in tutti gli altri casi. |
Articolo 6
Soglie di allarme
1. Gli Stati membri possono chiedere la revisione di uno o più obiettivi prestazionali indicati nei piani di miglioramento delle prestazioni, in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, qualora:
a) |
il traffico effettivo, registrato da Eurocontrol, si discosti almeno del 10 % dei movimenti IFR dalle previsioni di traffico del piano di miglioramento delle prestazioni adottato a norma dell'articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 in un determinato anno civile; |
b) |
il traffico effettivo, registrato da Eurocontrol, si discosti almeno del 10 % delle unità di servizio dalle previsioni di traffico del piano di miglioramento delle prestazioni adottato a norma dell'articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 in un determinato anno civile. |
2. Gli Stati membri possono chiedere la revisione di uno o più obiettivi prestazionali indicati nei piani di prestazione, in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, se la variazione dei valori di riferimento a seguito degli aggiornamenti stagionali del piano operativo della rete di cui all'articolo 9, paragrafo 4, lettera a), e all'articolo 9, paragrafo 8, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 (5), rispetto ai valori di riferimento dell'ultima versione del piano operativo della rete disponibile al momento della redazione del piano di miglioramento delle prestazioni è almeno pari a:
a) |
0,05 minuto di ritardo ATFM di rotta se il valore di riferimento dall'ultima versione del piano operativo della rete disponibile al momento della redazione del piano di miglioramento delle prestazioni è inferiore a un ritardo ATFM di rotta di 0,2 minuto; oppure |
b) |
0,04 minuto di ritardo ATFM di rotta maggiorato del 5 % del valore di riferimento dall'ultima versione del piano operativo della rete disponibile al momento della redazione del piano di miglioramento delle prestazioni, se il valore di riferimento è pari o superiore a un ritardo ATFM di rotta di 0,2 minuto. |
Articolo 7
Gruppi a fini comparativi
I gruppi, a fini comparativi, di fornitori di servizi di navigazione aerea con un ambiente economico e operativo simile, per valutare gli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica sono i seguenti:
a) |
nel caso in cui il diritto dell'Unione cessi di applicarsi al Regno Unito in una data anteriore alla data di entrata vigore della presente decisione di esecuzione e nessun accordo di recesso concluso con il Regno Unito sia entrato in vigore entro tale data:
|
b) |
in tutti gli altri casi:
|
Articolo 8
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell'11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2016/2296 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che istituisce il gruppo indipendente di esperti designato come organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 92).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che reca norme dettagliate per l'attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e abroga il regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione (GU L 28 del 31.1.2019, pag. 1).
Rettifiche
3.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 144/56 |
Rettifica del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 145 del 31 maggio 2011 )
Pagina 14, allegato II, sezione B, punto 7, prima frase:
anziché:
«Nel caso di veicoli costruiti in più fasi, le emissioni specifiche di CO2 dei veicoli completati sono attribuite al costruttore del veicolo di base.»
leggasi:
«Nel caso di veicoli omologati in più fasi, le emissioni specifiche di CO2 dei veicoli completati sono attribuite al costruttore del veicolo di base.».
3.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 144/56 |
Rettifica del regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2015, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 160 del 25 giugno 2015 )
Pagina di copertina e pagina 1, titolo:
anziché:
«che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni»;
leggasi:
«che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplati da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni».