ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 142

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
29 maggio 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/885 della Commissione, del 5 febbraio 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da fornire all'autorità competente nella domanda di autorizzazione di un terzo che valuta la conformità STS ( 1 )

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/886 della Commissione, del 12 febbraio 2019, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda le disposizioni relative agli strumenti finanziari, alle opzioni semplificate in materia di costi, alla pista di audit, all'ambito e ai contenuti degli audit delle operazioni e alla metodologia per la selezione del campione di operazioni e l'allegato III

9

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/887 della Commissione, del 13 marzo 2019, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio

16

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/888 della Commissione, del 13 marzo 2019, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati sui nuovi veicoli pesanti che devono essere monitorati e comunicati dagli Stati membri e dai costruttori ( 1 )

43

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/889 della Commissione, del 22 maggio 2019, relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta Barbera d'Asti (DOP)

47

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/890 della Commissione, del 27 maggio 2019, che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di arachidi dalla Gambia e dal Sudan e che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 ( 1 )

48

 

*

Regolamento (UE) 2019/891 della Commissione, del 28 maggio 2019, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la categoria funzionale stabilizzanti e l'impiego del lattato ferroso (E 585) sul fungo Albatrellus ovinus usato come ingrediente alimentare nei paté di fegato svedesi ( 1 )

54

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/892 della Commissione, del 28 maggio 2019, relativo all'autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 come additivo per mangimi destinati a tutti i suini diversi da suinetti da ingrasso e scrofe e a tutte le specie suine minori (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG rappresentata da Lallemand SAS) ( 1 )

57

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/893 della Commissione, del 28 maggio 2019, relativo al rinnovo dell'autorizzazione del Bacillus subtilis DSM 15544 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e che abroga il regolamento (CE) n. 1444/2006 (titolare dell'autorizzazione Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata nell'Unione da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) ( 1 )

60

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/894 della Commissione, del 28 maggio 2019, relativo all'autorizzazione della L-treonina prodotta da Escherichia coli CGMCC 7.232 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 1 )

63

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2019/895 del Consiglio, del 22 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel Consiglio dei ministri ACP-UE per quanto riguarda la delega di poteri al Comitato degli ambasciatori ACP-UEin merito alla decisione di adottare misure transitorie a norma dell'articolo 95,paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE

67

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/896 della Commissione, del 28 maggio 2019, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/450 per quanto riguarda i documenti per la valutazione europea per kit di partizioni interne per pareti non portanti, sistemi flessibili e fissati meccanicamente di fogli impermeabilizzanti per tetti, fogli metallici compositi fini, microsfere cave elastiche come additivo per cemento, unità di fissaggio per pavimenti sopraelevati e sistemi autoportanti traslucidi per tetti con copertura in fogli di plastica ( 1 )

69

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione ( GU L 327 dell'11.12.2015 )

72

 

*

Rettifica della decisione (UE) 2019/53 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam in merito alle procedure per accertare l'adempimento ( GU L 10 del 14.1.2019 )

72

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

29.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 142/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/885 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2019

che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da fornire all'autorità competente nella domanda di autorizzazione di un terzo che valuta la conformità STS

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 28, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Le informazioni che devono essere fornite da un terzo che chiede l'autorizzazione a valutare la conformità delle cartolarizzazioni ai criteri STS stabiliti agli articoli da 19 a 22 o agli articoli da 23 a 26 del regolamento (UE) 2017/2402 dovrebbero consentire all'autorità competente di valutare se e in quale misura il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402.

(2)

Un terzo autorizzato sarà in condizione di fornire servizi di valutazione STS in tutta l'Unione. La domanda di autorizzazione dovrebbe quindi identificare in maniera esaustiva il terzo in questione, l'eventuale gruppo cui appartiene e l'ambito delle sue attività. Per quanto riguarda i servizi di valutazione STS da fornire, la domanda dovrebbe indicare la portata prevista di tali servizi nonché il loro ambito geografico.

(3)

Per facilitare l'uso efficace delle risorse dell'autorità competente destinate al processo di autorizzazione, ciascuna domanda di autorizzazione dovrebbe contenere una tabella che indichi chiaramente ogni documento presentato e la relativa pertinenza rispetto alle condizioni che devono essere soddisfatte per la concessione dell'autorizzazione.

(4)

Per consentire all'autorità competente di verificare che le commissioni applicate dal terzo abbiano carattere non discriminatorio e siano sufficienti e idonee a coprire i costi di fornitura dei servizi di valutazione STS, come imposto dall'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402, il terzo dovrebbe fornire informazioni complete sulle politiche e i criteri di fissazione del prezzo, sulle strutture delle commissioni e sugli schemi tariffari.

(5)

Per consentire all'autorità competente di valutare se il terzo sia in grado di garantire l'integrità e l'indipendenza del processo di valutazione STS, tale terzo dovrebbe fornire informazioni sulla struttura di tali controlli interni. Inoltre, per consentire all'autorità competente di valutare se le salvaguardie operative inerenti al processo di valutazione STS sono di qualità sufficiente a garantire che i risultati della valutazione non possano essere indebitamente influenzati, nonché di valutare se i membri dell'organo di amministrazione soddisfano i requisiti stabiliti all'articolo 28, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2017/2402, il terzo dovrebbe fornire informazioni complete sulla composizione dell'organo di amministrazione nonché sulle qualifiche e la rispettabilità di ciascuno dei suoi membri.

(6)

La concentrazione dei ricavi del terzo è un fattore determinante nella valutazione della sua indipendenza e integrità. Essa può verificarsi non solo quando i ricavi provengono da un'unica impresa, ma può essere determinata anche da flussi di ricavi provenienti da un gruppo di imprese economicamente connesse tra di loro. In tale contesto, per gruppo di imprese economicamente connesse tra di loro si dovrebbe intendere un gruppo di entità correlate a norma del punto 9, lettera b), del principio contabile internazionale 24 («Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate») dell'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2), laddove i termini «entità» ed «entità che redige il bilancio» dovrebbero essere intesi come «impresa» ai fini del presente regolamento.

(7)

Gli strumenti di cartolarizzazione sono prodotti complessi e dinamici che richiedono conoscenze specializzate. Per consentire all'autorità competente di valutare se il terzo dispone di salvaguardie operative e processi interni sufficienti per valutare la conformità STS, il terzo dovrebbe fornire informazioni sulle proprie procedure inerenti alle necessarie qualifiche del suo personale. Il terzo dovrebbe altresì dimostrare che la sua metodologia di valutazione STS è sensibile al tipo di cartolarizzazione e che prevede procedure e salvaguardie distinte per le operazioni/i programmi ABCP e le cartolarizzazioni non ABCP.

(8)

Il ricorso ad accordi di esternalizzazione e la dipendenza da esperti esterni possono sollevare timori in merito alla solidità delle salvaguardie operative e dei processi interni. La domanda dovrebbe quindi contenere informazioni specifiche circa la natura e la portata degli eventuali accordi di esternalizzazione o del ricorso agli esperti esterni nonché la governance del terzo su tali accordi.

(9)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

(10)

L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Identificazione del terzo

1.   La domanda di autorizzazione di cui all'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2402 contiene le seguenti informazioni, nella misura in cui sono pertinenti:

a)

la ragione sociale del terzo e la sua forma giuridica;

b)

l'identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier - LEI) del terzo o, laddove non disponibile, un altro identificativo richiesto dal diritto nazionale applicabile;

c)

l'indirizzo della sede legale del terzo nonché gli indirizzi di suoi uffici nell'Unione;

d)

l'indirizzo URL (Uniform Resource Locator) del sito Internet del terzo;

e)

un estratto del pertinente registro delle imprese o registro del tribunale, o un'altra prova certificata, validi alla data della domanda, attestante la sede di costituzione e l'ambito di attività del terzo;

f)

gli atti costitutivi del terzo, o altra documentazione di legge, attestanti che il terzo valuterà la conformità delle cartolarizzazioni alla luce dei criteri di cui agli articoli da 19 a 22 o agli articoli da 23 a 26 del regolamento (UE) 2017/2402 («conformità STS»);

g)

l'ultimo bilancio annuale del terzo, compresi il bilancio individuale e il bilancio consolidato, se disponibili, e qualora il bilancio del terzo sia soggetto alla revisione legale dei conti come definita all'articolo 2, punto 1, della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), la relazione di revisione su tali bilanci;

h)

il nome, il titolo, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica e il numero o i numeri di telefono del referente per la domanda;

i)

l'elenco degli Stati membri nei quali il terzo intende fornire servizi di conformità STS;

j)

l'elenco dei tipi di cartolarizzazione per i quali il terzo intende fornire servizi di conformità STS, distinguendo tra cartolarizzazioni non ABCP e cartolarizzazioni/programmi ABCP;

k)

la descrizione degli eventuali altri servizi, diversi dai servizi di conformità STS, che il terzo fornisce o intende fornire;

l)

l'elenco delle parti alle quali il terzo fornisce servizi di consulenza, audit o servizi equivalenti.

2.   Alla domanda di autorizzazione è acclusa la documentazione seguente:

a)

l'elenco con il nome e l'indirizzo professionale di ogni persona o entità che detiene il 10 % o più del capitale del terzo ovvero il 10 % o più dei diritti di voto, o la cui partecipazione consente di esercitare un'influenza considerevole sul terzo, nonché:

i)

la percentuale del capitale e dei diritti di voto detenuti, e, se del caso, la descrizione dei dispositivi che consentono alla persona o entità di esercitare un'influenza considerevole sulla gestione del terzo;

ii)

la natura delle attività delle persone ed entità di cui alla lettera a);

b)

l'elenco con il nome e l'indirizzo professionale delle eventuali entità nelle quali una persona o entità di cui alla lettera a) detiene il 20 % o più del capitale o dei diritti di voto e la descrizione delle attività di tale entità;

c)

un esemplare compilato della tabella di cui all'allegato 1.

3.   Laddove il terzo ha un'impresa madre, la domanda di cui al paragrafo 1 precisa se l'impresa madre immediata o l'impresa madre capogruppo è autorizzata, registrata o soggetta a vigilanza e, in caso affermativo, indica i numeri di riferimento associati e il nome dell'autorità di vigilanza competente.

4.   Laddove il terzo ha filiazioni o succursali, la domanda di autorizzazione riporta i nomi e gli indirizzi professionali di tali filiazioni o succursali e descrive i settori di attività di ciascuna filiazione o succursale.

5.   La domanda di autorizzazione contiene un prospetto indicante i legami proprietari tra il terzo, la sua impresa madre e l'impresa madre capogruppo, le sue filiazioni e affiliate, e ogni altra persona ed entità associata o collegata con una rete quale definita all'articolo 2, punto 7, della direttiva 2006/43/CE. Il prospetto identifica le imprese tramite il loro nome completo, il LEI o, laddove non disponibile, un altro identificativo richiesto dal diritto nazionale applicabile, la forma giuridica e l'indirizzo professionale.

Articolo 2

Composizione dell'organo di amministrazione e struttura organizzativa

1.   La domanda di cui all'articolo 1 riporta le politiche di governance interna del terzo e le norme procedurali che disciplinano l'organo di amministrazione, gli amministratori indipendenti e, laddove istituiti, i comitati o le sottostrutture degli organi di amministrazione.

2.   La domanda di cui all'articolo 1 identifica i membri dell'organo di amministrazione, compresi gli amministratori indipendenti, e, se del caso, i membri dei comitati o di altre sottostrutture costituiti all'interno di tale organo di amministrazione. Per ciascun membro dell'organo di amministrazione, compresi gli amministratori indipendenti, la domanda descrive la posizione ricoperta all'interno dell'organo di amministrazione, le responsabilità attribuite a tale posizione e il tempo che verrà dedicato all'espletamento di tali responsabilità.

3.   La domanda di cui all'articolo 1 contiene un prospetto indicante la struttura organizzativa del terzo, che riporta chiaramente i ruoli di ciascun membro dell'organo di amministrazione di tale terzo. Laddove il terzo fornisce o intende fornire servizi diversi dai servizi di conformità STS, l'organigramma specifica l'identità e la responsabilità dei membri dell'organo di amministrazione rispetto a tali servizi.

4.   La domanda di cui all'articolo 1 contiene, in relazione a ciascun membro dell'organo di amministrazione, le seguenti informazioni:

a)

il curriculum vitae di ciascun membro, che riporti:

i)

un riepilogo del percorso di istruzione pertinente del membro;

ii)

tutta la carriera professionale del membro, con indicazione delle pertinenti date e delle posizioni ricoperte con relativa descrizione;

iii)

ogni qualifica professionale posseduta dal membro, unitamente alla data di acquisizione e, se del caso, l'indicazione dell'iscrizione a un ordine professionale pertinente;

b)

informazioni relative a eventuali condanne penali, in particolare sotto forma di un certificato del casellario giudiziale penale;

c)

una dichiarazione firmata dal membro, in cui comunica se:

i)

nei suoi confronti è stata emessa decisione sfavorevole in procedimenti disciplinari avviati da un'autorità di regolamentazione, da un organismo o un'agenzia pubblici o da un ordine professionale;

ii)

nei suoi confronti è stata emessa decisione sfavorevole in un procedimento giudiziario civile, anche per irregolarità o frode nella gestione di un'impresa;

iii)

ha fatto parte dell'organo di amministrazione (consiglio o alta dirigenza) di un'impresa la cui registrazione o autorizzazione è stata revocata da un'autorità di regolamentazione o da un organismo o un'agenzia pubblici;

iv)

gli è stato negato il diritto di svolgere attività che richiedono la registrazione o l'autorizzazione da parte di un'autorità di regolamentazione, di un organismo o un'agenzia pubblici o di un ordine professionale;

v)

è Stato membro dell'organo di amministrazione di un'impresa divenuta insolvente o posta in liquidazione mentre faceva parte dell'organo di amministrazione di tale impresa oppure entro un anno dalla cessazione della sua appartenenza a tale organo di amministrazione;

vi)

è Stato membro dell'organo di amministrazione di un'impresa oggetto di decisione sfavorevole o sanzione da parte di un'autorità di regolamentazione, di un organismo o un'agenzia pubblici o di un ordine professionale;

vii)

in seguito a condotta scorretta o irregolarità, è stato interdetto dalla funzione di amministratore o dal ruolo di dirigente, licenziato o rimosso da qualsiasi altro incarico in un'impresa;

viii)

è stato altrimenti multato, sospeso, interdetto o soggetto ad altra sanzione, anche per frode o appropriazione indebita, da un'autorità di regolamentazione, da un organismo o un'agenzia pubblici o da un ordine professionale;

ix)

è oggetto di indagine in corso, o in attesa di un procedimento giudiziario, amministrativo, disciplinare o di altro tipo, anche per frode o appropriazione indebita, da parte di un'autorità di regolamentazione, di un organismo o un'agenzia pubblici o di un ordine professionale;

d)

una dichiarazione firmata relativa a ogni potenziale conflitto di interessi che il membro potrebbe avere nell'esercizio delle sue funzioni e alle modalità di gestione di tali conflitti, comprendente la rassegna di tutte le posizioni ricoperte in altre imprese;

e)

se non già inclusa alla lettera a), una descrizione delle conoscenze e dell'esperienza del membro inerenti ai compiti connessi alla fornitura da parte del terzo dei servizi di conformità STS, in particolare delle conoscenze e dell'esperienza inerenti ai diversi tipi di cartolarizzazione o alle cartolarizzazioni delle diverse esposizioni sottostanti.

5.   La domanda di cui all'articolo 1 contiene, in relazione a ciascun amministratore indipendente, le seguenti informazioni:

a)

elementi di prova dell'indipendenza dell'amministratore all'interno dell'organo di amministrazione;

b)

informativa su qualsiasi rapporto d'affari, di lavoro o di altro tipo, passato o presente, che crea o potrebbe creare un potenziale conflitto di interessi;

c)

informativa su qualsiasi rapporto d'affari, familiare o di altro tipo con il terzo, il suo azionista di controllo o i rispettivi dirigenti che crea o potrebbe creare un conflitto di interessi.

Articolo 3

Governo societario

Laddove il terzo aderisce a un codice di condotta in materia di governo societario per la nomina e il ruolo degli amministratori indipendenti e la gestione dei conflitti di interessi, la domanda di cui all'articolo 1 indica tale codice e spiega perché eventualmente il terzo se ne è discostato.

Articolo 4

Indipendenza e prevenzione dei conflitti di interessi

1.   La domanda di cui all'articolo 1 riporta informazioni dettagliate sui sistemi di controllo interno predisposti dal richiedente per la gestione dei conflitti di interessi, ivi compresa la descrizione della funzione di conformità del terzo e dei suoi dispositivi di valutazione del rischio.

2.   La domanda di cui all'articolo 1 riporta informazioni sulle politiche e le procedure per l'individuazione, la gestione, l'eliminazione, l'attenuazione e la comunicazione dei conflitti di interessi potenziali o esistenti e dei rischi potenziali o esistenti atti a minacciare l'indipendenza nella fornitura da parte del terzo dei servizi di conformità STS.

3.   La domanda di cui all'articolo 1 riporta la descrizione di ogni altra misura e controllo applicati per garantire la corretta e tempestiva individuazione, gestione e comunicazione dei conflitti di interessi.

4.   La domanda di cui all'articolo 1 riporta la rassegna aggiornata di ogni conflitto di interessi, potenziale o esistente, individuato dal terzo a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2017/2402 e comprende:

a)

la descrizione di ogni conflitto di interessi, reale o potenziale, che coinvolga il terzo, gli azionisti, i proprietari o i membri del terzo, i membri dell'organo di amministrazione, i dirigenti, il personale del terzo o ogni altra persona fisica i cui servizi siano messi a disposizione o sotto il controllo del terzo;

b)

la descrizione di ogni conflitto di interessi, reale o potenziale, derivante dai rapporti d'affari, esistenti o previsti, del terzo, compreso ogni accordo di esternalizzazione esistente o previsto, oppure dalle altre attività del terzo.

5.   La domanda di cui all'articolo 1 contiene informazioni sulle politiche o procedure miranti a garantire che il terzo non fornisca nessuna forma di consulenza, audit o servizio equivalente al cedente, al promotore o alla SSPE che partecipa alla cartolarizzazione di cui il terzo valuta la conformità STS.

6.   La domanda di cui all'articolo 1 contiene informazioni su quanto segue:

a)

i ricavi provenienti da servizi forniti dal terzo diversi dai servizi STS, disaggregati in ricavi provenienti da servizi non collegati alla cartolarizzazione e in ricavi provenienti da servizi collegati alla cartolarizzazione, per ciascuno dei tre esercizi precedenti la data di presentazione della domanda o, laddove non disponibili, dalla costituzione del terzo;

b)

la prevista quota di ricavi provenienti da servizi di conformità STS rispetto al totale dei ricavi previsto per il triennio di riferimento successivo.

7.   La domanda di cui all'articolo 1 comprende, se del caso, le seguenti informazioni sulla concentrazione dei ricavi provenienti da un'unica impresa o da un gruppo di imprese:

a)

le informazioni che identificano ogni impresa, ovvero ogni gruppo di imprese economicamente connesse tra di loro, che ha fornito più del 10 % del totale dei ricavi in ciascuno dei tre esercizi precedenti la data di presentazione della domanda o, laddove non disponibili, dalla costituzione del terzo;

b)

una dichiarazione che precisa se si prevede che un'impresa, o un gruppo di imprese economicamente connesse tra di loro, fornisca almeno il 10 % dei previsti ricavi del terzo provenienti dalla fornitura di servizi di conformità STS in ciascuno dei tre anni successivi.

8.   Se del caso, la domanda di cui all'articolo 1 riporta una valutazione della misura in cui la concentrazione dei ricavi provenienti da un'unica impresa o da un gruppo di imprese economicamente connesse tra di loro di cui al paragrafo 7 è compatibile con le politiche e le procedure del terzo in materia di indipendenza dei servizi di conformità STS di cui al paragrafo 2.

Articolo 5

Struttura delle commissioni

1.   La domanda di cui all'articolo 1 riporta informazioni sulle politiche di fissazione del prezzo di fornitura dei servizi di conformità STS e comprende tutti gli elementi seguenti:

a)

i criteri di fissazione del prezzo e la struttura delle commissioni o lo schema tariffario dei servizi di conformità STS per ciascun tipo di cartolarizzazione per il quale sono offerti tali servizi (distinguendo le cartolarizzazioni non ABCP dalle cartolarizzazioni e dai programmi ABCP), compresi gli orientamenti o le procedure interni che disciplinano le modalità di applicazione dei criteri di fissazione del prezzo per determinare o fissare le singole commissioni;

b)

informazioni sui metodi utilizzati per registrare eventuali costi specifici sostenuti nella fornitura di servizi di conformità STS, incluse le spese accessorie aggiuntive connesse alla fornitura di servizi di conformità STS, tra cui quelle di trasporto e di alloggio, nonché, laddove il terzo intende esternalizzare parti della sua fornitura di servizi di conformità STS, la descrizione delle modalità previste per tener conto di tale esternalizzazione nei criteri di fissazione del prezzo;

c)

la descrizione dettagliata delle procedure stabilite per la modifica delle commissioni o lo scostamento dallo schema tariffario, anche nell'ambito di un eventuale programma di uso frequente;

d)

la descrizione dettagliata delle procedure o dei controlli interni stabiliti che assicurano e monitorano il rispetto delle politiche di fissazione del prezzo, compresi eventuali procedure o controlli interni che monitorano l'evoluzione delle singole commissioni nel tempo e nei confronti dei diversi clienti ai quali sono forniti servizi di conformità STS;

e)

la descrizione dettagliata dei processi di riesame e aggiornamento sia del sistema di determinazione dei costi che delle politiche di fissazione del prezzo;

f)

la descrizione dettagliata delle procedure e dei controlli interni per la conservazione dei dati relativi agli schemi tariffari, alle singole commissioni applicate, ovvero alle modifiche apportate alle politiche del terzo in materia di fissazione del prezzo.

2.   La domanda di cui all'articolo 1 contiene informazioni su quanto segue:

a)

se le commissioni sono fissate anteriormente alla fornitura del servizio di conformità STS;

b)

se le commissioni prepagate sono commissioni non rimborsabili;

c)

le eventuali salvaguardie operative finalizzate a garantire che gli accordi contrattuali tra il terzo e un cedente, un promotore o una SSPE per la fornitura di servizi di conformità STS non comprendano una clausola risolutiva contrattuale o non prevedano la violazione del contratto o l'inadempimento del contratto laddove il risultato della valutazione della conformità STS dimostra che la cartolarizzazione non soddisfa i criteri STS.

Articolo 6

Salvaguardie operative e processi interni per la valutazione della conformità STS

1.   La domanda di cui all'articolo 1 comprende una sintesi dettagliata delle politiche, delle procedure e dei manuali inerenti ai controlli e alle salvaguardie operative istituiti per assicurare l'indipendenza della valutazione della conformità STS effettuata dal terzo e l'integrità della sua valutazione.

2.   La domanda di cui all'articolo 1 riporta le informazioni atte a dimostrare che il terzo ha istituito salvaguardie operative e processi interni che gli consentono di valutare correttamente la conformità STS, segnatamente:

a)

il numero di dipendenti, calcolato in equivalenti a tempo pieno, disaggregato per tipo di posizioni all'interno del terzo;

b)

informazioni sulle politiche e le procedure stabilite dal terzo per quanto riguarda:

i)

l'indipendenza dei singoli dipendenti;

ii)

la risoluzione dei contratti di lavoro, comprese le misure volte ad assicurare l'indipendenza e l'integrità del processo di valutazione STS nell'ambito della cessazione del rapporto di lavoro, ivi comprese politiche e procedure relative alla negoziazione con altre imprese dei contratti di lavoro futuri per il personale che partecipa direttamente alla valutazione STS;

iii)

i requisiti relativi alle qualifiche del personale che partecipa direttamente alla prestazione delle attività di conformità STS, distinti per tipo di posizione;

iv)

le politiche di formazione e sviluppo del personale che partecipa direttamente alla prestazione dei servizi di conformità STS;

v)

le politiche in materia di valutazione delle prestazioni e di remunerazione del personale che partecipa direttamente ai servizi di conformità STS;

c)

la descrizione delle misure stabilite dal terzo per attenuare il rischio di eccessivo affidamento su un singolo dipendente per la fornitura di servizi di conformità STS;

d)

laddove il terzo si affida, in una valutazione STS, all'esternalizzazione o a esperti esterni, le informazioni seguenti:

i)

informazioni sulle politiche e le procedure inerenti all'esternalizzazione delle attività e al ricorso a esperti esterni;

ii)

descrizione degli accordi di esternalizzazione conclusi o previsti dal terzo, corredata di copia dei contratti che disciplinano tali accordi di esternalizzazione;

iii)

descrizione dei servizi che devono essere forniti dall'esperto esterno, tra cui la portata di tali servizi e le condizioni di prestazione di tali servizi;

iv)

spiegazione dettagliata delle modalità secondo le quali il terzo intende individuare, gestire e monitorare i rischi posti dall'esternalizzazione e descrizione delle salvaguardie predisposte per assicurare l'indipendenza del processo di valutazione STS;

e)

la descrizione delle misure da applicare in caso di inosservanza di una delle politiche o procedure di cui al paragrafo 2, lettera b), e al paragrafo 2, lettera d), punto i);

f)

la descrizione delle politiche in materia di segnalazione all'autorità competente di qualsivoglia inosservanza rilevante delle politiche o procedure di cui al paragrafo 2, lettera b), e al paragrafo 2, lettera d), punto i), ovvero di ogni altro fatto, evento o circostanza atti a configurare un'inosservanza delle condizioni dell'autorizzazione del terzo;

g)

descrizione delle disposizioni prese per assicurare che le persone interessate siano a conoscenza delle politiche e procedure di cui al paragrafo 2, lettera b), e al paragrafo 2, lettera d), punto i), nonché la descrizione delle disposizioni inerenti al controllo, riesame e aggiornamento di tali politiche e procedure.

3.   La domanda di cui all'articolo 1 contiene, per ciascun tipo di cartolarizzazione per cui il terzo intende fornire servizi di conformità STS, gli elementi seguenti:

a)

la descrizione della metodologia di valutazione STS che verrà applicata, ivi comprese le procedure e la metodologia di garanzia della qualità di tale valutazione;

b)

il modello della relazione di verifica STS che deve essere trasmessa al cedente, al promotore o alla SSPE.

Articolo 7

Formato della domanda

1.   Il terzo assegna un numero di riferimento unico a ciascun documento facente parte della domanda che presenta all'autorità competente.

2.   Il terzo inserisce nella sua domanda una spiegazione circostanziata per i requisiti del presente regolamento eventualmente considerati non pertinenti.

3.   La domanda di cui all'articolo 1 è corredata di una lettera firmata da un membro dell'organo di amministrazione del terzo, attestante che:

a)

per quanto a sua conoscenza, alla data della presentazione della domanda le informazioni fornite sono corrette e complete;

b)

il richiedente non è né un'impresa regolamentata quale definita all'articolo 2, punto 4), della direttiva 2002/87/CE (5) né un'agenzia di rating del credito quale definita all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1060/2009 (6).

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35.

(2)  Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(4)  Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

(5)  Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1).


ALLEGATO

Riferimenti del documento

Articolo del presente regolamento

Numero di riferimento unico del documento

Titolo del documento

Capitolo, sezione o pagina del documento in cui l'informazione è riportata o motivo della mancanza dell'informazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


29.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 142/9


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/886 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 2019

che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda le disposizioni relative agli strumenti finanziari, alle opzioni semplificate in materia di costi, alla pista di audit, all'ambito e ai contenuti degli audit delle operazioni e alla metodologia per la selezione del campione di operazioni e l'allegato III

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 38, paragrafo 4, l'articolo 39 bis, paragrafo 7, l'articolo 40, paragrafo 4, l'articolo 41, paragrafo 3, l'articolo 42, paragrafo 6, l'articolo 61, paragrafo 3, lettera b), l'articolo 68, secondo comma, l'articolo 125, paragrafo 8, primo comma, l'articolo 125, paragrafo 9, e l'articolo 127, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione (2) stabilisce tra l'altro norme specifiche sul ruolo, sulle competenze e sulle responsabilità degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e sui relativi criteri di selezione e prodotti finanziari. In seguito alla modifica della parte II, titolo IV, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ad opera del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), è opportuno modificare il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 affinché sia coerente con tale modifiche.

(2)

Nell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è stata introdotta una nuova possibilità di attuazione che combina i fondi provenienti da fondi SIE con prodotti finanziari della BEI nell'ambito del Fondo per gli investimenti strategici e le relative condizioni sono state stabilite in dettaglio nel nuovo articolo 39 bis dello stesso regolamento. È di conseguenza opportuno modificare la base giuridica e l'ambito di applicazione di determinate disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 sul ruolo, sulle competenze e sulle responsabilità degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e sui relativi criteri di selezione e prodotti finanziari, in modo da inserire anche il riferimento all'articolo 39 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(3)

Nell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono state chiarite le norme per l'aggiudicazione diretta a banche o istituti di proprietà dello Stato. È opportuno modificare di conseguenza gli articoli 7 e 10 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014. Poiché le modifiche dell'articolo 38 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014, è opportuno che le modifiche dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2014. Poiché le modifiche dell'articolo 39 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2018, è opportuno che le modifiche dell'articolo 10 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2018.

(4)

Il nuovo articolo 43 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013 chiarisce le norme che disciplinano il trattamento differenziato degli investitori in caso di condivisione dei rischi e dei profitti. È opportuno modificare di conseguenza l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014.

(5)

L'articolo 40 del regolamento (UE) n. 1303/2013 è stato modificato per consentire alle autorità designate di ottenere le garanzie necessarie nell'adempimento dei propri obblighi in materia di verifiche, controlli e audit in base a relazioni coerenti, di qualità e tempestive, fornite dalla BEI o dalle altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione. Di conseguenza, e in base agli insegnamenti tratti dall'attuazione dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014, è opportuno che tali paragrafi siano soppressi.

(6)

L'articolo 9 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 stabilisce norme specifiche aggiuntive sulla gestione e sul controllo degli strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero. Inoltre il paragrafo 1, lettera c), di tale articolo contiene un riferimento errato al regolamento (UE) n. 1305/2013 per il FEASR, che dovrebbe essere rettificato.

(7)

Nelle disposizioni pertinenti del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 è opportuno allineare i riferimenti alla terminologia utilizzata nelle disposizioni modificate del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda l'aggiudicazione diretta, il trattamento differenziato degli investitori, il termine «investitore operante secondo il principio dell'economia di mercato» della normativa in materia di aiuti di Stato, nonché riflettere l'identico trattamento riservato alle istituzioni finanziarie internazionali e alla BEI in conformità all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(8)

L'articolo 61, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è stato modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 al fine di evitarne l'applicazione alle operazioni per le quali il sostegno costituisce un aiuto di Stato. L'articolo 19, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 dispone che i tassi di attualizzazione finanziaria siano stabiliti a livello di Stati membri. Al fine tuttavia di garantire un riesame omogeneo e agevole dei grandi progetti per quanto riguarda gli indicatori di redditività finanziaria per i progetti che beneficiano di aiuti di Stato, è opportuno sopprimere l'articolo 19, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 in modo da consentire tassi di attualizzazione finanziaria specifici per progetto che riflettano la natura dell'investitore o del settore.

(9)

Il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ha inoltre modificato gli articoli 67 e 68 sulle opzioni semplificate in materia di costi del regolamento (UE) n. 1303/2013 e ha introdotto gli articoli 68 bis e 68 ter. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli articoli 20 e 21 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 al fine di garantire la correttezza dei riferimenti alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(10)

È inoltre opportuno che il presente regolamento preveda disposizioni specifiche in merito alla pista di audit e agli audit delle operazioni di cui rispettivamente agli articoli 25 e 27 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014, per quanto riguarda la nuova modalità di sostegno alle operazioni tramite finanziamenti che non sono collegati ai costi, di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(11)

Al fine di garantire un metodo coerente per l'ottenimento di garanzie di affidabilità dei dati riguardanti indicatori e target intermedi, è opportuno specificare nell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 che tale elemento dovrebbe rientrare nell'attività di audit inerente agli audit delle operazioni.

(12)

L'articolo 28, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 specifica la procedura per la selezione del campione di operazioni nei casi in cui si applichi la proporzionalità in materia di controllo di cui all'articolo 148, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Al fine di chiarire le opzioni a disposizione dell'autorità di audit, è opportuno modificare detta disposizione per stabilire che la decisione di ricorrere all'esclusione o alla sostituzione delle unità di campionamento spetta all'autorità di audit sulla base del suo giudizio professionale. Dato che tale chiarimento è già stato fornito agli Stati membri, è opportuno che tale modifica si applichi retroattivamente a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento nella prima versione adottata.

(13)

È opportuno modificare l'articolo 28, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014, che riguarda la metodologia di sottocampionamento, in modo da chiarire i diversi livelli possibili di sottocampionamento nelle operazioni complesse e da coprire tutti i casi particolari, tra cui i metodi di campionamento non statistico e le caratteristiche specifiche delle operazioni attuate nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea. Dato che tale chiarimento è già stato fornito agli Stati membri, è opportuno che tale modifica si applichi retroattivamente a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento nella prima versione adottata.

(14)

In seguito alla modifica della definizione di «beneficiario» nell'articolo 2, punto 10, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 introdotta ad opera del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, è opportuno modificare di conseguenza determinati campi di dati figuranti nell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014.

(15)

A norma dell'articolo 149, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) n. 1303/2013, le misure di cui al presente regolamento sono state oggetto di consultazione degli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (4).

(16)

Al fine di garantire la certezza del diritto e di limitare al minimo le discrepanze tra le disposizioni modificate del regolamento (UE) n. 1303/2013, che si applicano a decorrere dal 2 agosto 2018 o da una data anteriore a norma dell'articolo 282 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, e il presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(17)

È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 480/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 è così modificato:

1)

l'articolo 6 è così modificato:

a)

il sottotitolo è sostituito dal seguente:

«[Articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, e articolo 39 bis, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013]»;

b)

al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

il trattamento preferenziale degli investitori operanti secondo il principio dell'economia di mercato e della BEI, quando utilizza la garanzia dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2015/2017, richiamato all'articolo 37, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 43 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013, sia proporzionato ai rischi assunti da tali investitori e limitato al minimo necessario per attrarli, il che è garantito da termini e condizioni e da garanzie procedurali.»;

2)

l'articolo 7 è così modificato:

a)

il sottotitolo è sostituito dal seguente:

«[Articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, e articolo 39 bis, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013]»;

b)

al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Al momento della selezione di un organismo chiamato ad attuare uno strumento finanziario in conformità all'articolo 38, paragrafo 4, lettera a), all'articolo 38, paragrafo 4), lettera b), punto iii), all'articolo 38, paragrafo 4, lettera c) e all'articolo 39 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'autorità di gestione si accerta che tale organismo soddisfi i seguenti requisiti minimi:»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Un organismo che attua un fondo di fondi, compresa la BEI e un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione, qualora a sua volta affidi compiti di esecuzione a un intermediario finanziario, garantisce che i requisiti e i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 siano soddisfatti da tale intermediario finanziario.»;

d)

è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   Fatto salvo il paragrafo 3, se l'organismo che attua uno strumento finanziario a norma dell'articolo 39 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è la BEI o un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione, i paragrafi 1 e 2 non si applicano.»;

3)

all'articolo 8, il sottotitolo è sostituito dal seguente:

«[Articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, e articolo 39 bis, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013]»;

4)

l'articolo 9 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Gestione e controllo degli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013

[Articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013]»;

b)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Per le operazioni che comportano il sostegno dei programmi agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'autorità di gestione garantisce che:»;

ii)

la lettera e) è così modificata:

aa)

il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

i documenti che individuano gli importi conferiti nello strumento finanziario da ciascun programma e nell'ambito di ciascun asse prioritario, le spese ammissibili nell'ambito dei programmi e gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE e dal reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE in conformità agli articoli 43, 43 bis e 44 del regolamento (UE) n. 1303/2013;»;

ab)

il punto iv) è sostituito dal seguente:

«iv)

i documenti attestanti la conformità agli articoli 43, 43 bis, 44 e 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013;»;

c)

al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per le operazioni che comportano il sostegno dei programmi a strumenti finanziari nel quadro del FEASR, gli organismi di audit garantiscono che gli strumenti finanziari siano sottoposti ad audit nel corso dell'intero periodo di programmazione fino alla chiusura nel quadro degli audit dei sistemi e degli audit delle operazioni in conformità all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

(*1)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).»;"

d)

i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;

5)

l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Norme per la revoca dei pagamenti a favore degli strumenti finanziari e gli eventuali adeguamenti per quanto riguarda le domande di pagamento

[Articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Gli Stati membri e le autorità di gestione possono revocare i contributi dei programmi agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere a) e c), e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), attuati in conformità all'articolo 38, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, solo se i contributi non siano già stati inclusi in una domanda di pagamento quale richiamata all'articolo 41 del medesimo regolamento. Per quanto concerne gli strumenti finanziari sostenuti dal FESR, dal FSE, dal Fondo di coesione e dal FEAMP, i contributi possono, tuttavia, essere revocati anche nel caso in cui la successiva domanda di pagamento sia modificata per ritirare o sostituire le spese corrispondenti.»;

6)

all'articolo 13, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Se la maggioranza del capitale investito negli intermediari finanziari che forniscono capitale azionario proviene da investitori che operano secondo il principio dell'economia di mercato e il contributo del programma è fornito a condizioni di parità con tali investitori, i costi e le commissioni di gestione devono essere conformi alle condizioni di mercato e non possono superare i costi e le commissioni di gestione pagabili dagli investitori privati.»;

7)

all'articolo 19, il paragrafo 6 è soppresso;

8)

all'articolo 20, il sottotitolo è sostituito dal seguente:

«[Articolo 68, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]»;

9)

all'articolo 21, il sottotitolo è sostituito dal seguente:

«[Articolo 68, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]»;

10)

all'articolo 25, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

il primo comma è così modificato:

i)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

per quanto riguarda i costi determinati a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 68, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, la pista di controllo dimostra e giustifica il metodo di calcolo, ove ciò sia applicabile, nonché la base per la fissazione dei tassi forfettari e i costi diretti ammissibili o i costi dichiarati nell'ambito di altre categorie prescelte cui si applica il tasso forfettario;»;

ii)

è inserita la seguente lettera d bis):

«d bis)

per quanto riguarda i finanziamenti che non sono collegati ai costi, di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013, la pista di controllo consente di verificare il soddisfacimento delle condizioni di finanziamento e la riconciliazione dei dati sottostanti riguardanti le condizioni per il rimborso della spesa;»;

iii)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

per quanto riguarda i costi determinati a norma dell'articolo 68, primo comma, lettere b) e c), dell'articolo 68 bis, paragrafo 1, e dell'articolo 68 ter del regolamento (UE) n. 1303/2013, dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1304/2013 nella versione precedente l'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1299/2013, la pista di controllo consente di comprovare e verificare i costi diretti ammissibili cui si applica il tasso forfettario;»;

b)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«per i costi di cui alle lettere c) e d), la pista di controllo consente di verificare che il metodo di calcolo utilizzato dall'autorità di gestione sia conforme all'articolo 67, paragrafo 5, all'articolo 68 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013 nella versione precedente l'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.»;

11)

l'articolo 27 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

al primo comma è aggiunto la seguente lettera d):

«d)

i dati relativi agli indicatori e ai target intermedi siano affidabili.»;

ii)

è inserito il seguente secondo comma:

«Solo i seguenti aspetti di cui alla lettera a) si applicano alle operazioni oggetto di finanziamenti che non sono collegati ai costi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013: che l'operazione sia stata attuata conformemente alla decisione di approvazione e rispetti le condizioni applicabili al momento dell'audit, relativamente alla sua funzionalità, al suo utilizzo e agli obiettivi da raggiungere.»;

b)

al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:

«Per le operazioni oggetto della forma di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013, gli audit delle operazioni verificano che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario.»;

12)

l'articolo 28 è così modificato:

a)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«Nei casi in cui si applichi la proporzionalità in materia di controllo di cui all'articolo 148, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'autorità di audit può escludere gli elementi di cui a tale articolo dalla popolazione da sottoporre a campionamento, oppure mantenere gli elementi nella popolazione da sottoporre a campionamento e sostituirli se selezionati. La decisione di ricorrere all'esclusione o alla sostituzione delle unità di campionamento spetta all'autorità di audit sulla base del suo giudizio professionale.»;

b)

al paragrafo 9, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal testo seguente:

«In funzione però delle caratteristiche dell'unità di campionamento, l'autorità di audit può decidere di ricorrere al sottocampionamento. La metodologia per la selezione delle unità di sottocampionamento si attiene ai principi che consentono la proiezione a livello dell'unità di campionamento.»;

13)

l'allegato III è così modificato:

a)

il campo di dati 2 è sostituito dal seguente:

«Informazioni che attestano se il beneficiario è un organismo di diritto pubblico o di diritto privato o una persona fisica»;

b)

il campo di dati 46 è sostituito dal seguente:

«Importo delle spese ammissibili nella richiesta di pagamento che costituiscono la base per ciascun pagamento al beneficiario, accompagnato, per le operazioni oggetto della forma di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013, da un riferimento alla corrispondente condizione di finanziamento soddisfatta»;

c)

il campo di dati 80 è sostituito dal seguente:

«Importo complessivo delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario e pagate per l'esecuzione dell'operazione, incluso in ciascuna domanda di pagamento, accompagnato, per le operazioni oggetto della forma di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013, da un riferimento alla corrispondente condizione di finanziamento soddisfatta»;

d)

il campo di dati 87 è sostituito dal seguente:

«Nel caso di aiuti di Stato cui si applichi l'articolo 131, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, importo dell'anticipo incluso in una domanda di pagamento che sia stato coperto entro tre anni dal pagamento dell'anticipo da spese sostenute dal beneficiario oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10, lettera a), dall'organismo che riceve l'aiuto»;

e)

il campo di dati 88 è sostituito dal seguente:

«Nel caso di aiuti di Stato cui si applichi l'articolo 131, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, importo versato al beneficiario nel quadro dell'operazione oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10, lettera a), all'organismo che riceve l'aiuto, come anticipo incluso in una domanda di pagamento che non sia stato coperto da spese sostenute dal beneficiario e per il quale non sia ancora trascorso il periodo di tre anni».

Articolo 2

L'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 è così rettificato:

«c)

le verifiche di gestione siano effettuate nel corso dell'intero periodo di programmazione e durante la creazione e l'attuazione degli strumenti finanziari in conformità all'articolo 125, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 per il FESR, il FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP, e in conformità all'articolo 58, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 per il FEASR;».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, punto 2, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

L'articolo 1, punto 5, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.

L'articolo 1, punto 12), e l'articolo 2 si applicano a decorrere dal 14 maggio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 5).

(3)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(4)  Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).


29.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 142/16


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/887 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2019

che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (1), in particolare l'articolo 71, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 (2) la Commissione ha adottato il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(2)

Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. È pertanto necessario adottare un regolamento finanziario tipo per gli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (di seguito «organismi di PPP»).

(3)

Al fine di adottare regole che garantiscano la sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione e consentire agli organismi di PPP di adottare le proprie regole finanziarie, è necessario adottare un regolamento finanziario tipo per tali organismi. Le regole finanziarie degli organismi di PPP possono discostarsi dal presente regolamento soltanto qualora lo impongano esigenze specifiche e previo accordo della Commissione.

(4)

Il regolamento finanziario tipo degli organismi di PPP dovrebbe essere coerente con le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e dovrebbe consentire ulteriori semplificazioni e chiarimenti per tenere conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione di tali disposizioni.

(5)

In seguito all'adozione del regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il regolamento delegato (UE) 2015/2461 della Commissione (5) ha modificato il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato, al fine di allineare le norme in materia di discarico, relazioni e audit esterno a quelle applicabili agli organismi di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Le norme applicabili agli organismi di PPP in materia di governance, audit interno e rendicontabilità dovrebbero essere rese coerenti con le corrispondenti disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione (6) applicabili agli organismi di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

(6)

Poiché il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 (7) è stato abrogato, dovrebbe essere eliminato anche l'obbligo per gli organismi di PPP di adottare le proprie disposizioni di esecuzione.

(7)

Gli organismi di PPP dovrebbero stabilire ed eseguire il loro bilancio nel rispetto dei principi dell'unità e della verità del bilancio, dell'annualità, del pareggio, dell'unità di conto, dell'universalità, della specializzazione e della sana gestione finanziaria, che richiede trasparenza e un controllo interno efficace ed efficiente.

(8)

Per garantire la continuità operativa e consentire l'impegno delle spese correnti di natura amministrativa alla fine dell'esercizio finanziario, gli organismi di PPP dovrebbero essere in grado, a determinate condizioni, di impegnare tali spese in anticipo a fronte degli stanziamenti previsti per l'esercizio finanziario seguente.

(9)

Tenendo conto delle loro specificità, gli organismi di PPP non dovrebbero poter usufruire di sponsorizzazioni da parte di imprese.

(10)

È opportuno chiarire il concetto di performance in relazione al bilancio. La performance dovrebbe essere collegata al principio della sana gestione finanziaria. È opportuno definire il principio della sana gestione finanziaria. Dovrebbe essere stabilito un collegamento tra gli obiettivi fissati e gli indicatori di performance, da un lato, e i risultati e l'economia, l'efficienza e l'efficacia nell'utilizzo degli stanziamenti, dall'altro.

(11)

Per garantire l'esecuzione globale dei compiti e delle attività dell'organismo di PPP, a quest'ultimo dovrebbe essere consentito di iscrivere gli stanziamenti non utilizzati di un esercizio nello stato di previsione delle entrate e delle spese per i tre esercizi finanziari successivi.

(12)

È necessario specificare i poteri e le competenze del contabile e dell'ordinatore tenendo conto del profilo pubblico-privato degli organismi di PPP. La responsabilità degli ordinatori dovrebbe essere totale per quanto riguarda tutte le operazioni di entrata e di spesa eseguite sotto la loro autorità, operazioni di cui dovrebbero rispondere anche, se del caso, nell'ambito di una procedura disciplinare. Al fine di evitare errori e irregolarità, gli ordinatori dovrebbero elaborare una strategia di controllo pluriennale fondata su considerazioni relative ai rischi e al rapporto costi-benefici.

(13)

Per garantire che ciascun organismo di PPP risponda dell'esecuzione del proprio bilancio e persegua le finalità che gli sono state attribuite al momento dell'istituzione, è opportuno consentire agli organismi di PPP di ricorrere, ove necessario, a organismi esterni di diritto privato per l'espletamento delle funzioni loro affidate, purché tali funzioni non comportino attribuzioni di servizio pubblico né l'esercizio di poteri di apprezzamento discrezionale.

(14)

Al fine di agevolare l'esecuzione dei rispettivi stanziamenti e nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria, gli organismi di PPP dovrebbero avere la possibilità di concludere accordi sul livello dei servizi, in conformità all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, in particolare con le istituzioni dell'Unione e con altri organismi dell'Unione. Dovrebbe essere garantita un'adeguata informazione in merito a tali accordi sul livello dei servizi.

(15)

Per migliorare l'efficienza in termini di costi, gli organismi di PPP dovrebbero avere la possibilità di condividere i servizi o di trasferirli a un altro organismo o alla Commissione, permettendo in particolare che il contabile della Commissione venga incaricato della totalità o di una parte dei compiti del contabile dell'organismo di PPP.

(16)

Per individuare e gestire adeguatamente il rischio di conflitto di interessi reale o percepito, gli organismi di PPP dovrebbero essere tenuti ad adottare regole in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi. Tali regole dovrebbero tenere conto degli orientamenti forniti dalla Commissione.

(17)

È opportuno stabilire i principi da seguire per le operazioni di entrata e di spesa di ciascun organismo di PPP.

(18)

In linea con la natura specifica degli organismi di PPP, i loro membri dovrebbero sostenere i costi derivanti dal loro contributo ai costi amministrativi dell'organismo di PPP. I soggetti che beneficiano di finanziamenti forniti dall'organismo di PPP senza esserne membri non dovrebbero contribuire a tali costi in alcun modo, direttamente o indirettamente, né dovrebbero essere invitati o sollecitati a contribuire ai costi amministrativi dell'organismo di PPP quando partecipano a progetti cofinanziati da tale organismo.

(19)

Gli organismi di PPP adottano il proprio programma di lavoro annuale per un determinato anno entro la fine dell'anno precedente. Il programma di lavoro annuale dovrebbe contenere una descrizione delle attività da finanziare e un'indicazione degli importi assegnati a ciascuna attività, informazioni sulla strategia globale per l'attuazione del programma affidato all'organismo di PPP nonché la strategia per conseguire miglioramenti dell'efficienza e realizzare sinergie. Il programma di lavoro annuale dovrebbe inoltre contenere una strategia per la gestione organizzativa e i sistemi di controllo interno, compresa una strategia antifrode e un'indicazione delle misure volte a prevenire il ripetersi di casi di conflitti di interessi, irregolarità e frodi, in particolare se le carenze hanno determinato la formulazione di raccomandazioni essenziali.

(20)

In aggiunta alle forme già consolidate di contributo dell'Unione (rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, costi unitari, somme forfettarie e finanziamenti a tasso fisso), è opportuno consentire agli organismi di PPP di fornire sostegno mediante finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni pertinenti. Questa forma supplementare di finanziamento dovrebbe basarsi sul rispetto di determinate condizioni ex ante oppure sul conseguimento dei risultati misurato in riferimento agli obiettivi intermedi precedentemente fissati o mediante indicatori di performance.

(21)

Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, agli organismi di PPP dovrebbero applicarsi le regole relative al sistema unico di individuazione precoce e di esclusione istituito dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

(22)

Al fine di rafforzare la propria governance, gli organismi di PPP dovrebbero comunicare senza indugio alla Commissione i casi di frode, le irregolarità finanziarie e le indagini.

(23)

Tenuto conto del profilo pubblico-privato degli organismi di PPP e in particolare del contributo del settore privato al bilancio di tali organismi, è opportuno prevedere procedure flessibili per l'aggiudicazione degli appalti pubblici. Tali procedure devono rispettare i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione e possono discostarsi dalle pertinenti disposizioni stabilite dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. La cooperazione rafforzata tra i membri degli organismi di PPP dovrebbe contribuire a migliorare e rendere meno onerosa la fornitura di beni e servizi nonché ad evitare costi eccessivi di gestione delle procedure di appalto. Gli organismi di PPP dovrebbero pertanto avere la possibilità di concludere contratti con i propri membri diversi dall'Unione senza ricorrere a una procedura di appalto per quanto riguarda la fornitura di beni, la prestazione di servizi o l'esecuzione di lavori che tali membri effettuano direttamente senza ricorrere a terzi.

(24)

È opportuno che gli organismi di PPP possano ricorrere a esperti esterni per la valutazione delle domande di sovvenzione, dei progetti e degli appalti, nonché per la formulazione di pareri e la consulenza in casi specifici. È opportuno che tali esperti siano selezionati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e assenza di conflitto di interessi.

(25)

Per garantire un'attuazione coerente con le azioni gestite direttamente dalla Commissione, è opportuno che, per quanto concerne l'attribuzione di sovvenzioni e premi, si applichino le disposizioni pertinenti del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, fatte salve le disposizioni specifiche dell'atto costitutivo dell'organismo di PPP o dell'atto di base del programma la cui attuazione è affidata all'organismo di PPP.

(26)

A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), gli organismi di PPP trasmettono senza indugio all'Ufficio europeo per la lotta antifrode qualsiasi informazione relativa a eventuali casi di frode, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (9) gli organismi di PPP comunicano senza indebito ritardo alla Procura europea qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza in forza di detto regolamento. Al fine di rafforzare la propria governance, gli organismi di PPP dovrebbero anche comunicare senza indugio alla Commissione i casi di frode, le irregolarità finanziarie e le indagini. La Commissione e gli organismi di PPP dovrebbero predisporre procedure che proteggano adeguatamente i dati personali e garantiscano il rispetto del principio della necessità di conoscere in ogni trasmissione di informazioni concernenti presunte frodi e altre irregolarità nonché le indagini in corso o completate.

(27)

È opportuno abrogare il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 I riferimenti al regolamento abrogato dovrebbero essere intesi come fatti al presente regolamento.

(28)

Al fine di consentire l'adozione tempestiva dei regolamenti finanziari rivisti da parte degli organismi di PPP a decorrere dal 1o settembre 2019 e di permettere agli organismi di PPP di beneficiare della semplificazione e dell'allineamento con il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i principi fondamentali in base ai quali gli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (di seguito «organismi di PPP) adottano le proprie regole finanziarie. Le regole finanziarie dell'organismo di PPP possono discostarsi dal presente regolamento soltanto qualora lo impongano esigenze specifiche e previo accordo della Commissione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 71, quarto comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. L'organismo di PPP pubblica sul proprio sito web le sue regole finanziarie.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«consiglio di amministrazione», l'organo interno principale dell'organismo di PPP, responsabile delle decisioni per le materie finanziarie e di bilancio, indipendentemente dalla sua denominazione nell'atto costitutivo dell'organismo di PPP;

2)

«direttore», la persona incaricata di eseguire le decisioni del consiglio di amministrazione e il bilancio dell'organismo di PPP in qualità di ordinatore, indipendentemente dalla sua denominazione nell'atto costitutivo dell'organismo di PPP;

3)

«membro», un membro dell'organismo di PPP conformemente all'atto costitutivo;

4)

«atto costitutivo», l'atto di diritto dell'Unione che disciplina gli aspetti essenziali relativi alla creazione e al funzionamento dell'organismo di PPP.

Si applica mutatis mutandis l'articolo 2 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 3

Ambito di applicazione del bilancio

Il bilancio dell'organismo di PPP prevede e autorizza, per ciascun esercizio finanziario, tutte le entrate e le spese ritenute necessarie per l'organismo di PPP. Il bilancio dell'organismo di PPP presenta:

a)

le entrate dell'organismo di PPP, che comprendono:

i)

il contributo finanziario dei membri ai costi amministrativi;

ii)

il contributo finanziario dei membri ai costi operativi;

iii)

le entrate con destinazione specifica destinate a finanziare spese determinate;

iv)

le eventuali entrate generate dall'organismo di PPP;

b)

le spese dell'organismo di PPP, comprese le spese amministrative.

CAPO 2

PRINCIPI DI BILANCIO

Articolo 4

Rispetto dei principi di bilancio

La formazione e l'esecuzione del bilancio dell'organismo di PPP rispettano i principi dell'unità, della verità del bilancio, dell'annualità, del pareggio, dell'unità di conto, dell'universalità, della specializzazione, della sana gestione finanziaria e della trasparenza di cui al presente regolamento.

Articolo 5

Principi dell'unità e della verità del bilancio

1.   Tutte le entrate e tutte le spese sono imputate a una linea del bilancio dell'organismo di PPP.

2.   Nessuna spesa può essere impegnata né autorizzata in eccedenza rispetto agli stanziamenti autorizzati dal bilancio dell'organismo di PPP.

3.   Uno stanziamento può essere iscritto nel bilancio dell'organismo di PPP solo se corrisponde a una spesa ritenuta necessaria.

4.   Gli interessi generati dai versamenti di prefinanziamenti effettuati a titolo del bilancio dell'organismo di PPP non sono dovuti a quest'ultimo.

Articolo 6

Principio dell'annualità

1.   Gli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'organismo di PPP sono autorizzati per la durata di un esercizio, che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre.

2.   Gli stanziamenti di impegno coprono il costo totale degli impegni giuridici assunti durante l'esercizio.

3.   Gli stanziamenti di pagamento coprono i pagamenti derivanti dall'adempimento degli impegni giuridici assunti durante l'esercizio o durante gli esercizi precedenti.

4.   Per quanto riguarda gli stanziamenti amministrativi, le spese non superano le entrate previste per l'esercizio indicate all'articolo 3, lettera a), punto i).

5.   Considerato il fabbisogno dell'organismo di PPP, gli stanziamenti inutilizzati possono essere iscritti nello stato di previsione delle entrate e delle spese per i tre esercizi successivi al massimo. Tali stanziamenti devono essere utilizzati per primi.

6.   I paragrafi da 1 a 5 non ostano a che gli impegni di bilancio per le azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi siano ripartiti su più esercizi in frazioni annue quando ciò è previsto dall'atto di base o se si tratta di spese amministrative.

Articolo 7

Impegno di stanziamenti

1.   Gli stanziamenti iscritti nel bilancio possono essere impegnati con decorrenza di effetti dal 1o gennaio, una volta che il bilancio dell'organismo di PPP è stato definitivamente adottato.

2.   A partire dal 15 ottobre dell'esercizio le spese correnti di natura amministrativa possono essere oggetto di impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo, a condizione che tali spese siano state approvate nell'ultimo bilancio dell'organismo di PPP regolarmente adottato, e solo entro i limiti di un quarto del totale degli stanziamenti corrispondenti decisi dal consiglio di amministrazione per l'esercizio in corso.

Articolo 8

Principio del pareggio

1.   Entrate e stanziamenti di pagamento risultano in pareggio.

2.   Gli stanziamenti di impegno non superano il contributo annuale corrispondente dell'Unione quale definito nell'accordo relativo al trasferimento annuale di fondi stipulato con la Commissione, maggiorato dei contributi annuali dei membri diversi dall'Unione, delle eventuali altre entrate di cui all'articolo 3 e dell'importo degli stanziamenti inutilizzati di cui all'articolo 6, paragrafo 5.

3.   L'organismo di PPP non può sottoscrivere prestiti entro il quadro del suo bilancio.

4.   Se il risultato dell'esercizio è positivo, è iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo fra le entrate.

Se il risultato dell'esercizio è negativo, è iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo fra gli stanziamenti di pagamento.

Articolo 9

Principio dell'unità di conto

Il bilancio dell'organismo di PPP è formato, è eseguito ed è oggetto di rendiconto in euro. Per le esigenze di tesoreria il contabile è tuttavia autorizzato a effettuare operazioni in altre monete, alle condizioni precisate nelle regole finanziarie dell'organismo di PPP.

Articolo 10

Principio dell'universalità

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, l'insieme delle entrate copre l'insieme degli stanziamenti di pagamento. Tutte le entrate e le spese sono iscritte senza compensazione fra di esse, fatte salve eventuali disposizioni specifiche delle regole finanziarie dell'organismo di PPP che prevedono che possano essere effettuate alcune detrazioni dalle richieste di pagamento, che in tale caso sono registrate come pagamenti dell'importo netto.

2.   Le entrate aventi una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sussidi, donazioni e legati, sono destinate a finanziare spese determinate.

3.   Il direttore può accettare qualsiasi atto di liberalità a favore dell'organismo di PPP, quali redditi da fondazioni, sussidi, donazioni e legati.

L'accettazione di liberalità che potrebbero comportare un onere finanziario significativo è soggetta all'autorizzazione preliminare del consiglio di amministrazione, il quale si pronuncia entro due mesi a decorrere dalla data in cui la domanda gli è stata presentata. Se il consiglio di amministrazione non si pronuncia entro tale termine, la liberalità si considera accettata.

L'importo oltre il quale l'onere finanziario è considerato significativo è stabilito mediante decisione del consiglio di amministrazione.

Articolo 11

Sponsorizzazione da parte di imprese

Agli organismi di PPP non si applica l'articolo 26 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 12

Principio della specializzazione

1.   Gli stanziamenti sono specificati almeno per titoli e per capitoli.

2.   Il direttore può procedere a storni di stanziamenti:

a)

da titolo a titolo, fino a un massimo del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea dalla quale viene effettuato lo storno;

b)

da capitolo a capitolo e all'interno di ciascun capitolo, senza limiti.

3.   Oltre i limiti di cui al paragrafo 2, il direttore può proporre al consiglio di amministrazione storni di stanziamenti da titolo a titolo. Il consiglio di amministrazione dispone di tre settimane per opporsi agli storni proposti. Trascorso tale termine gli storni proposti sono considerati adottati.

4.   Il direttore informa al più presto il consiglio di amministrazione di tutti gli storni effettuati a norma del paragrafo 2.

Articolo 13

Principio della sana gestione finanziaria e performance

1.   Gli stanziamenti sono utilizzati in conformità al principio della sana gestione finanziaria e sono pertanto eseguiti nel rispetto dei seguenti principi:

a)

il principio dell'economia, in base al quale le risorse impiegate dall'organismo di PPP nella realizzazione delle proprie attività sono messe a disposizione in tempo utile, nella quantità e qualità appropriate e al prezzo migliore;

b)

il principio dell'efficienza, in base al quale deve essere ricercato il miglior rapporto tra le risorse impiegate, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;

c)

il principio dell'efficacia, che determina in quale misura gli obiettivi perseguiti sono raggiunti mediante le attività intraprese.

2.   Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, l'esecuzione degli stanziamenti è orientata alla performance e a tale scopo:

a)

gli obiettivi delle attività sono stabiliti ex ante;

b)

i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi sono verificati mediante indicatori di performance;

c)

i progressi compiuti verso il conseguimento di tali obiettivi e i problemi riscontrati in questo contesto sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, lettera d), e all'articolo 23, paragrafo 2.

3.   Ove appropriato sono stabiliti, per tutti i settori contemplati dal bilancio dell'organismo di PPP obiettivi specifici, misurabili, attuabili, pertinenti e temporalmente definiti di cui ai paragrafi 1 e 2 e indicatori pertinenti, accettati, credibili, semplici e solidi. Il direttore trasmette ogni anno al consiglio di amministrazione informazioni sugli indicatori al più tardi in occasione della trasmissione dei documenti che accompagnano il progetto di bilancio dell'organismo di PPP.

4.   A meno che l'atto costitutivo non preveda valutazioni da parte della Commissione, l'organismo di PPP, al fine di migliorare il processo decisionale, effettua valutazioni, anche retrospettive, che sono proporzionate agli obiettivi e alla spesa. I risultati delle valutazioni sono trasmessi al consiglio di amministrazione.

5.   Le valutazioni retrospettive analizzano la performance dell'attività, anche per quanto riguarda aspetti quali l'efficacia, l'efficienza, la coerenza, la pertinenza e il valore aggiunto dell'UE. Le valutazioni retrospettive sono basate sulle informazioni generate dalle modalità di sorveglianza e dagli indicatori stabiliti per l'azione interessata. Esse sono effettuate almeno una volta durante ogni quadro finanziario pluriennale e, se possibile, in tempo utile affinché si possa tenere conto delle relative conclusioni nelle valutazioni ex ante o nelle valutazioni d'impatto che sostengono la preparazione dei programmi e delle attività collegati.

Articolo 14

Controllo interno dell'esecuzione del bilancio

1.   Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, il bilancio dell'organismo di PPP è eseguito secondo il principio del controllo interno efficace ed efficiente.

2.   Ai fini dell'esecuzione del bilancio dell'organismo di PPP, il controllo interno si applica a tutti i livelli di gestione ed è concepito per fornire ragionevoli garanzie quanto al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a)

efficacia, efficienza ed economia delle operazioni;

b)

affidabilità delle relazioni;

c)

salvaguardia degli attivi e informazione;

d)

prevenzione, individuazione e rettifica di frodi e irregolarità e seguito dato a tali frodi e irregolarità;

e)

adeguata gestione dei rischi connessi alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi, nonché della natura dei pagamenti in questione.

3.   Un controllo interno efficace ed efficiente si basa sulle migliori pratiche internazionali e sul quadro di controllo interno definito dalla Commissione per i propri servizi e comprende, in particolare, gli elementi di cui all'articolo 36, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 15

Principio della trasparenza

1.   Il bilancio dell'organismo di PPP è formato, eseguito ed è oggetto di rendiconto conformemente al principio della trasparenza.

2.   Il bilancio dell'organismo di PPP, compresa la tabella dell'organico, e i bilanci rettificativi, quali adottati, inclusi eventuali adeguamenti previsti all'articolo 17, paragrafo 1, sono pubblicati sul sito Internet dell'organismo di PPP entro quattro settimane dalla loro adozione e sono trasmessi alla Commissione e alla Corte dei conti.

3.   A norma dell'articolo 38 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, secondo una presentazione standardizzata e fatte salve le eventuali procedure specifiche previste nell'atto di base del programma di cui si affida l'attuazione all'organismo di PPP, quest'ultimo pubblica sul proprio sito web, non oltre il 30 giugno successivo all'esercizio in cui i fondi sono stati giuridicamente impegnati, informazioni sui destinatari di fondi finanziati dal proprio bilancio, compresi gli esperti assunti conformemente all'articolo 44 del presente regolamento.

Le informazioni pubblicate devono essere facilmente accessibili, chiare ed esaurienti. Tali informazioni sono messe a disposizione nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati personali prevista dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

CAPO 3

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Articolo 16

Stato di previsione delle entrate e delle spese

1.   Entro il 31 gennaio dell'anno che precede quello dell'esecuzione del suo bilancio, l'organismo di PPP trasmette alla Commissione e agli altri membri uno stato di previsione delle proprie entrate e spese e gli orientamenti generali che le giustificano, unitamente al suo progetto di programma di lavoro annuale di cui all'articolo 33, paragrafo 4. Esso è adottato dal consiglio di amministrazione conformemente alla procedura prevista dall'atto costitutivo dell'organismo di PPP.

2.   Lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'organismo di PPP comprende:

a)

una stima del numero di posti permanenti e temporanei, per gruppo di funzioni e per grado, nonché degli agenti contrattuali e degli esperti nazionali distaccati espressi in equivalenti a tempo pieno, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio;

b)

in caso di variazione dell'organico, la giustificazione motivata della richiesta di nuovi posti;

c)

una previsione trimestrale di tesoreria dei pagamenti e delle riscossioni;

d)

informazioni sui progressi compiuti nella realizzazione di tutti gli obiettivi perseguiti;

e)

gli obiettivi stabiliti per l'esercizio cui si riferisce lo stato di previsione, con l'indicazione delle eventuali esigenze specifiche di bilancio destinate alla realizzazione di tali obiettivi;

f)

i costi amministrativi e il bilancio eseguito dell'organismo di PPP nel corso dell'esercizio precedente;

g)

l'importo dei contributi finanziari versati dai membri nell'esercizio N-1 e il valore dei contributi in natura dei membri diversi dall'Unione;

h)

informazioni sugli stanziamenti inutilizzati che sono iscritti nello stato di previsione delle entrate e delle spese per esercizio, conformemente all'articolo 6, paragrafo 5.

Articolo 17

Formazione del bilancio

1.   Il bilancio dell'organismo di PPP e la tabella dell'organico, compreso il numero di posti permanenti e temporanei, per gruppo di funzioni e per grado, completato dal numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali distaccati espressi in equivalenti a tempo pieno, sono adottati dal consiglio di amministrazione conformemente all'atto costitutivo dell'organismo di PPP. La regolamentazione finanziaria dell'organismo di PPP può prevedere disposizioni dettagliate. Qualsiasi modifica del bilancio dell'organismo di PPP, nonché della tabella dell'organico, è oggetto di un bilancio rettificativo dell'organismo di PPP adottato conformemente alla stessa procedura utilizzata per il suo bilancio iniziale. Il bilancio dell'organismo di PPP e, se del caso, i bilanci rettificativi dello stesso, sono adeguati per tenere conto dell'importo del contributo dell'Unione quale iscritto nel bilancio dell'Unione. Il bilancio annuale per un determinato anno è adottato entro la fine dell'anno precedente.

2.   Il bilancio dell'organismo di PPP comporta uno stato delle entrate e uno stato delle spese.

3.   Il bilancio dell'organismo di PPP presenta:

a)

nello stato delle entrate:

i)

le previsioni di entrate dell'organismo di PPP per l'esercizio interessato («anno N»);

ii)

le entrate previste per l'anno N-1 e le entrate dell'anno N-2;

iii)

gli opportuni commenti per ogni linea di entrata;

b)

nello stato delle spese:

i)

gli stanziamenti di impegno e di pagamento per l'anno N;

ii)

gli stanziamenti di impegno e di pagamento per l'esercizio precedente, nonché le spese impegnate e le spese pagate nel corso dell'anno N-2, queste ultime espresse altresì come percentuale del bilancio dell'organismo di PPP dell'anno N;

iii)

uno stato riepilogativo delle scadenze dei pagamenti da effettuare nel corso degli esercizi successivi in base agli impegni di bilancio assunti nel corso di esercizi precedenti;

iv)

gli opportuni commenti per ciascuna suddivisione.

4.   La tabella dell'organico riporta accanto al numero di posti autorizzati a titolo dell'esercizio il numero di posti autorizzati per l'esercizio precedente, nonché il numero di posti realmente coperti. Le stesse informazioni sono fornite per il personale contrattuale e gli esperti nazionali distaccati.

CAPO 4

AGENTI FINANZIARI

Articolo 18

Separazione delle funzioni

1.   Le funzioni di ordinatore e di contabile sono separate e incompatibili.

2.   Ciascun organismo di PPP mette a disposizione di ciascun agente finanziario le risorse necessarie all'assolvimento dei suoi compiti e una carta delle funzioni che descrive in dettaglio mansioni, diritti e obblighi.

Articolo 19

Esecuzione del bilancio in conformità al principio della sana gestione finanziaria

1.   Le funzioni di ordinatore sono esercitate dal direttore. Il direttore esegue il bilancio in entrate e in spese dell'organismo di PPP conformemente alle regole finanziarie di detto organismo e al principio della sana gestione finanziaria, anche assicurando la rendicontazione sulla performance, sotto la sua responsabilità ed entro i limiti degli stanziamenti autorizzati. Il direttore è responsabile di garantire il rispetto dei requisiti di legittimità, regolarità e parità di trattamento dei destinatari dei fondi dell'Unione.

Fatte salve le responsabilità dell'ordinatore in merito alla prevenzione e individuazione delle frodi e irregolarità, l'organismo di PPP partecipa alle attività di prevenzione delle frodi dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

2.   Il direttore può delegare i poteri di esecuzione del bilancio al personale dell'organismo di PPP soggetto allo statuto dei funzionari dell'Unione europea e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione, stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (11) («statuto»), se detto statuto si applica al personale dell'organismo di PPP, conformemente alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario dell'organismo di PPP. I delegati possono agire soltanto entro i limiti dei poteri che sono loro espressamente conferiti.

Articolo 20

Poteri e funzioni dell'ordinatore

1.   Il bilancio dell'organismo di PPP è eseguito dal direttore nei servizi posti sotto la sua autorità.

2.   Al fine di agevolare l'esecuzione dei loro stanziamenti, gli organismi di PPP possono concludere gli accordi sul livello dei servizi di cui all'articolo 59 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

3.   Nella misura in cui ciò si riveli indispensabile possono essere affidati, mediante contratto, a entità esterne di diritto privato compiti di perizia tecnica e compiti amministrativi, preparatori o accessori che non comportano attribuzioni di servizio pubblico né l'esercizio di poteri di apprezzamento discrezionale.

4.   Il direttore pone in atto la struttura organizzativa e i sistemi di controllo interno adeguati all'esecuzione delle funzioni di direttore, conformemente alle norme minime o ai principi adottati dal consiglio di amministrazione, sulla base del quadro di controllo interno stabilito dalla Commissione per i propri servizi e tenendo conto dei rischi inerenti alle caratteristiche della gestione e alla natura delle azioni finanziate. L'istituzione della struttura e dei sistemi in questione si fonda su un'analisi globale dei rischi che tiene conto del loro rapporto costi-benefici e della performance.

Il direttore può introdurre, nell'ambito dei suoi servizi, una funzione di perizia tecnica e di consulenza per assisterlo nel controllo dei rischi connessi alle sue attività.

5.   Il direttore istituisce sistemi cartacei o elettronici per la conservazione dei documenti giustificativi originali relativi all'esecuzione del bilancio. Tali documenti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni dalla data di concessione del discarico da parte del Parlamento europeo per l'esercizio finanziario al quale i documenti si riferiscono. I dati personali contenuti nei documenti giustificativi sono, se possibile, cancellati quando non sono necessari ai fini di controllo o di audit. Alla conservazione dei dati si applica l'articolo 88 del regolamento (UE) 2018/1725.

Articolo 21

Controlli ex ante

1.   Per evitare errori e irregolarità prima dell'autorizzazione delle operazioni e ridurre i rischi di mancato conseguimento degli obiettivi, ogni operazione è sottoposta ad almeno un controllo ex ante concernente gli aspetti operativi e finanziari, nell'ambito di una strategia di controllo pluriennale che tiene conto dei rischi.

La portata, in termini di frequenza e intensità, dei controlli ex-ante è determinata dall'ordinatore responsabile tenendo conto dei risultati dei controlli precedenti e di valutazione relative ai rischi e al rapporto costi-benefici, sulla base dell'analisi dei rischi dell'ordinatore stesso; in caso di dubbio, l'ordinatore incaricato di convalidare le operazioni in questione, nell'ambito del controllo ex-ante, richiede informazioni supplementari o effettua un controllo sul posto al fine di ottenere un livello di affidabilità ragionevole.

Per una data operazione, la verifica è effettuata da membri del personale diversi da quelli che hanno avviato l'operazione. I membri del personale che effettuano la verifica non sono subordinati ai membri del personale che hanno avviato l'operazione.

2.   I controlli ex ante comprendono l'avvio e la verifica di un'operazione.

L'avvio e la verifica di un'operazione sono funzioni distinte.

3.   Per avvio di un'operazione si intende il complesso delle operazioni preparatorie all'adozione degli atti di esecuzione del bilancio dell'organismo di PPP da parte dell'ordinatore responsabile.

4.   I controlli ex ante verificano la coerenza fra i documenti giustificativi richiesti e le altre informazioni disponibili.

I controlli ex ante hanno lo scopo di accertare in particolare quanto segue:

a)

la regolarità e la conformità della spesa rispetto alle disposizioni applicabili;

b)

l'applicazione del principio della sana gestione finanziaria di cui all'articolo 13.

Ai fini dei controlli, l'ordinatore responsabile può ritenere che una serie di singole operazioni analoghe riguardanti spese correnti per retribuzioni, pensioni, rimborsi di spese di missione e di spese mediche costituisca un'unica operazione.

Articolo 22

Controlli ex post

1.   L'ordinatore può predisporre controlli ex post per individuare e correggere gli errori e le irregolarità o le operazioni dopo la loro autorizzazione. Tali controlli possono essere organizzati come controlli a campione in funzione del rischio, tenendo conto dei risultati dei controlli precedenti, nonché del rapporto costi-benefici e della performance.

I controlli ex post possono essere svolti su base documentale e, se necessario, sul posto.

2.   I controlli ex post sono svolti da personale diverso da quello responsabile dei controlli ex ante. Il personale responsabile dei controlli ex post non è subordinato al personale responsabile dei controlli ex ante.

Gli ordinatori e i membri del personale responsabili dell'esecuzione del bilancio dispongono delle necessarie competenze professionali.

Articolo 23

Relazione annuale di attività consolidata

1.   L'ordinatore rende conto annualmente al consiglio di amministrazione dell'esercizio delle sue funzioni per l'anno N-1 mediante una relazione annuale di attività consolidata contenente:

a)

informazioni riguardanti:

i)

il conseguimento degli obiettivi e dei risultati fissati nel programma di lavoro annuale di cui all'articolo 33 mediante relazioni sugli indicatori di performance;

ii)

l'attuazione del programma di lavoro annuale dell'organismo di PPP, l'esecuzione del bilancio e le risorse umane;

iii)

la gestione organizzativa e l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di controllo interno, compresa l'attuazione della strategia antifrode dell'organismo, un riepilogo del numero e del tipo di audit interni effettuati dal revisore interno, le capacità di revisione contabile interna, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a queste ultime e a quelle degli anni precedenti, di cui agli articoli 28 e 30;

iv)

le eventuali osservazioni della Corte dei conti e il seguito dato a tali osservazioni;

v)

gli accordi sul livello dei servizi conclusi conformemente all'articolo 20, paragrafo 2;

b)

una dichiarazione dell'ordinatore in cui egli afferma di avere la ragionevole certezza che, se non diversamente specificato nelle riserve collegate a determinati settori di entrate e spese:

i)

le informazioni figuranti nella relazione forniscono un quadro fedele della situazione reale;

ii)

le risorse destinate alle attività descritte nella relazione sono state utilizzate per la finalità prevista e conformemente al principio della sana gestione finanziaria;

iii)

le procedure di controllo predisposte offrono le necessarie garanzie quanto alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.

2.   La relazione annuale di attività consolidata illustra i risultati delle operazioni in riferimento agli obiettivi fissati e agli indicatori di performance, i rischi associati a dette operazioni, l'impiego delle risorse messe a disposizione e l'efficienza ed efficacia dei sistemi di controllo interno, compresa una valutazione globale dei costi e dei benefici dei controlli.

La relazione annuale di attività consolidata è presentata per valutazione al consiglio di amministrazione.

3.   Entro il 1o luglio di ogni anno il consiglio di amministrazione trasmette alla Corte dei conti, alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio la relazione annuale di attività consolidata, accompagnata dalla sua valutazione.

4.   Ulteriori obblighi di informazione possono essere stabiliti dall'atto costitutivo in casi debitamente giustificati, in particolare se lo esige la natura del settore in cui opera l'organismo di PPP.

5.   Una volta valutata dal consiglio di amministrazione, la relazione annuale di attività è pubblicata sul sito web dell'organismo di PPP.

Articolo 24

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1.   Qualora un membro del personale partecipante alla gestione finanziaria e al controllo delle operazioni ritenga irregolare o contraria ai principi della sana gestione finanziaria o alle regole deontologiche che è tenuto ad osservare una decisione la cui applicazione o accettazione gli sia imposta dal suo superiore, tale membro del personale ne informa il direttore, il quale risponde per iscritto se l'informazione gli è stata trasmessa per iscritto. In caso d'inerzia del direttore entro un termine congruo in considerazione delle circostanze specifiche e in ogni caso entro un mese, o qualora il direttore confermi la decisione o l'istruzione iniziale e il membro del personale consideri tale conferma insufficiente rispetto alla sua preoccupazione, il membro del personale ne informa per iscritto l'istanza pertinente di cui all'articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e il consiglio di amministrazione.

2.   In caso di attività illecite, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell'Unione, dell'organismo di PPP o dei suoi membri, il membro del personale o altro agente, compresi gli esperti nazionali distaccati presso l'organismo di PPP, informa il suo superiore gerarchico, il direttore o il consiglio di amministrazione dell'organismo di PPP o, per quanto riguarda gli interessi dell'Unione o dell'organismo di PPP, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode o la Procura europea. I contratti conclusi con revisori esterni che sottopongono ad audit la gestione finanziaria dell'organismo di PPP prevedono, per il revisore esterno, l'obbligo di informare il direttore o, in caso di possibile coinvolgimento di quest'ultimo, il consiglio di amministrazione in merito a qualsiasi sospetto di attività illecita, frode o corruzione che possano ledere gli interessi dell'Unione, dell'organismo di PPP o dei suoi membri.

Articolo 25

Contabile

1.   Il consiglio di amministrazione nomina un contabile soggetto allo statuto, ove detto statuto si applichi al personale dell'organismo di PPP, che è interamente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni. Il contabile è incaricato, presso l'organismo di PPP, di quanto segue:

a)

provvedere alla corretta esecuzione dei pagamenti, all'incasso delle entrate e al recupero dei crediti accertati;

b)

tenere la contabilità, preparare e presentare i conti conformemente al capo 8 del presente regolamento;

c)

attuare, conformemente al capo 8 del presente regolamento, le norme contabili e il piano contabile;

d)

definire e convalidare i sistemi contabili e, se del caso, convalidare i sistemi prescritti dall'ordinatore e destinati a fornire o giustificare informazioni contabili;

e)

gestire la tesoreria.

Con riguardo ai compiti di cui al primo comma, lettera d), il contabile è abilitato a verificare in qualsiasi momento il rispetto dei criteri di convalida.

2.   Due o più organismi di PPP possono nominare lo stesso contabile.

Gli organismi di PPP possono inoltre convenire con la Commissione che il contabile della Commissione svolga anche le funzioni di contabile dell'organismo di PPP.

Possono altresì affidare al contabile della Commissione una parte dei compiti del contabile dell'organismo di PPP, tenendo conto dell'analisi costi-benefici.

Nei casi di cui al presente paragrafo, essi adottano le disposizioni necessarie per evitare ogni conflitto di interessi.

3.   Il contabile ottiene dall'ordinatore tutte le informazioni necessarie all'elaborazione di conti che forniscano un quadro fedele della situazione finanziaria dell'organismo di PPP e dell'esecuzione del bilancio. Gli ordinatori garantiscono l'affidabilità di tali informazioni.

4.   Prima della loro adozione da parte del direttore, il contabile approva i conti, attestando in tal modo di avere la ragionevole certezza che i conti forniscono un quadro fedele della situazione finanziaria dell'organismo di PPP.

Ai fini del primo comma, il contabile verifica che i conti siano stati preparati nel rispetto delle norme contabili di cui all'articolo 47 e che tutte le entrate e le spese siano contabilizzate.

Il contabile è abilitato a verificare le informazioni ricevute, nonché a eseguire qualsiasi verifica supplementare che ritenga necessaria per approvare i conti.

Il contabile formula riserve, se necessario, illustrando con precisione la natura e la portata di dette riserve.

Fatto salvo il paragrafo 5, solo il contabile è autorizzato a gestire denaro contante ed equivalenti di liquidità. Il contabile è responsabile della custodia dei medesimi.

5.   Nell'esercizio dei suoi compiti e se ciò si rivela indispensabile a tal fine conformemente alle regole finanziarie dell'organismo di PPP, il contabile può delegare alcune delle proprie funzioni a personale soggetto allo statuto, ove quest'ultimo si applichi al personale dell'organismo di PPP.

6.   Fatti salvi eventuali provvedimenti disciplinari, il consiglio di amministrazione può sospendere, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, il contabile dalle sue funzioni. In tale caso il consiglio di amministrazione nomina un contabile provvisorio.

Articolo 26

Responsabilità degli agenti finanziari

1.   Gli articoli da 18 a 27 fanno salva l'eventuale responsabilità penale degli agenti finanziari, secondo il diritto nazionale applicabile e le disposizioni vigenti concernenti la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e la lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari dell'Unione o degli Stati membri.

2.   L'ordinatore e il contabile sono responsabili sotto il profilo disciplinare e patrimoniale conformemente allo statuto. In caso di attività illecita, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell'organismo di PPP o dei suoi membri, sono adite le autorità e le istanze designate dalla legislazione vigente, in particolare l'OLAF.

3.   Ogni membro del personale può essere chiamato a risarcire, in tutto o in parte, il danno subito dall'organismo di PPP per colpa personale grave del membro del personale nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni. La decisione motivata viene presa dall'autorità che ha il potere di nomina, previo adempimento delle formalità prescritte in materia disciplinare dalla legislazione vigente.

Articolo 27

Conflitto di interessi

1.   Gli agenti finanziari ai sensi del presente capo e le altre persone, compresi i membri del consiglio di amministrazione, che partecipano all'esecuzione e alla gestione del bilancio, anche per quanto riguarda i relativi atti preparatori, all'audit o al controllo, non adottano azioni da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli dell'organismo di PPP. Essi adottano inoltre misure adeguate per prevenire l'insorgere di conflitti di interessi nell'ambito delle funzioni poste sotto la loro responsabilità e per risolvere le situazioni che possono oggettivamente essere percepite come comportanti un conflitto di interessi, tenendo conto della natura specifica dell'organismo di PPP quale definita nell'atto costitutivo.

Laddove esista un rischio di conflitto di interessi, la persona in questione ne informa l'autorità competente. L'autorità competente conferma per iscritto se è accertata l'esistenza di un conflitto di interessi. In tal caso l'autorità competente provvede affinché la persona in questione cessi ogni sua attività nella materia. L'autorità competente intraprende qualsiasi altra azione appropriata.

2.   Ai fini del paragrafo 1, esiste un conflitto di interessi quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un agente finanziario o di un'altra persona di cui al paragrafo 1 è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto.

3.   L'autorità competente di cui al paragrafo 1 è il direttore. Se il membro del personale è il direttore, l'autorità competente è il consiglio di amministrazione. Nel caso di un conflitto di interessi che coinvolga un membro del consiglio di amministrazione, l'autorità competente è il consiglio di amministrazione, con l'esclusione del membro interessato.

4.   L'organismo di PPP adotta regole in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi e pubblica ogni anno sul proprio sito web la dichiarazione di interessi dei membri del consiglio di amministrazione.

CAPO 5

AUDIT INTERNO

Articolo 28

Designazione, poteri e funzioni del revisore interno

1.   L'organismo di PPP dispone di una funzione di audit interno, che viene esercitata nel rispetto delle pertinenti norme internazionali.

2.   La funzione di audit interno è esercitata dal revisore interno della Commissione. Il revisore interno non può essere né ordinatore né contabile.

3.   Il revisore interno consiglia l'organismo di PPP riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e a promuovere la sana gestione finanziaria.

Il revisore interno è incaricato in particolare di quanto segue:

a)

verificare l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi di gestione interna, nonché le prestazioni dei servizi nella realizzazione dei programmi e delle azioni in relazione ai rischi ad essi associati;

b)

valutare l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di controllo e di audit interni relativi a ciascuna operazione di esecuzione del bilancio.

4.   Il revisore interno esercita le proprie funzioni in relazione a tutte le attività e a tutti i servizi dell'organismo di PPP. Il revisore interno può accedere integralmente e senza limiti a qualsiasi informazione necessaria per l'esercizio delle sue funzioni, all'occorrenza sul posto, sia negli Stati membri sia nei paesi terzi.

5.   Il revisore interno prende conoscenza della relazione annuale di attività consolidata dell'ordinatore, di cui all'articolo 23, e degli altri elementi di informazione individuati.

6.   Il revisore interno presenta al consiglio di amministrazione e al direttore una relazione con le sue constatazioni e raccomandazioni. L'organismo di PPP provvede a dare seguito alle raccomandazioni risultanti dagli audit.

7.   Il revisore interno riferisce inoltre nei seguenti casi:

a)

se non è stato dato seguito a rischi gravi e raccomandazioni essenziali;

b)

se vi sono ritardi significativi nell'attuazione delle raccomandazioni formulate in anni precedenti.

Il consiglio di amministrazione e il direttore adottano le misure necessarie per assicurare un controllo periodico dell'attuazione delle raccomandazioni scaturite dagli audit. Il consiglio di amministrazione esamina le informazioni di cui all'articolo 23 e verifica se le raccomandazioni siano state attuate pienamente e tempestivamente.

Ciascun organismo di PPP esamina se le raccomandazioni formulate nelle relazioni del proprio revisore interno possano essere oggetto di uno scambio di migliori prassi con gli altri organismi di PPP.

8.   L'organismo di PPP comunica i dati di contatto del revisore interno a qualunque persona fisica o giuridica associata alle operazioni di spesa affinché possa contattare in forma riservata il revisore interno.

9.   Le relazioni e le constatazioni del revisore interno sono accessibili al pubblico solo dopo la convalida da parte del revisore interno delle misure adottate per la loro attuazione.

Articolo 29

Indipendenza del revisore interno

1.   Il revisore interno gode di totale indipendenza nello svolgimento dei propri audit. Regole particolari relative al revisore interno sono stabilite dalla Commissione in modo da garantire che il revisore interno eserciti le sue funzioni in totale indipendenza e in modo da definire la sua responsabilità.

2.   Il revisore interno non può ricevere istruzioni né vedersi opporre alcun limite relativamente all'esercizio delle funzioni che, in virtù della sua designazione, gli sono assegnate a norma del regolamento finanziario.

Articolo 30

Creazione di una struttura di audit interno

1.   Il consiglio di amministrazione può creare, tenendo conto del rapporto costi-benefici e del valore aggiunto, una struttura di audit interno che svolge le proprie funzioni nel rispetto delle pertinenti norme internazionali.

Il mandato, l'autorità e la responsabilità della struttura di audit interno sono stabiliti nella carta di audit interno e sono sottoposti all'approvazione del consiglio di amministrazione.

Il piano annuale della struttura di audit interno è elaborato dal responsabile di tale struttura tenendo conto, tra l'altro, della valutazione effettuata dal direttore circa il rischio nell'organismo di PPP.

Il piano annuale di audit interno è esaminato e approvato dal consiglio di amministrazione.

La struttura di audit interno presenta al consiglio di amministrazione e al direttore le sue constatazioni e raccomandazioni.

Se la struttura di audit interno di un singolo organismo di PPP non presenta un rapporto costi-benefici favorevole o non è in grado di rispettare le norme internazionali, tale organismo può decidere di condividere una struttura di audit interno con altri organismi di PPP che operano nello stesso settore.

In tali casi il consiglio di amministrazione degli organismi di PPP in questione stabilisce le modalità pratiche della struttura di audit interno condivisa.

I soggetti dell'audit interno collaborano efficacemente scambiandosi informazioni e relazioni di audit o, se del caso, stilando valutazioni comuni del rischio e svolgendo audit congiunti.

2.   Il consiglio di amministrazione e il direttore adottano le misure necessarie per assicurare un controllo periodico dell'attuazione delle raccomandazioni della struttura di audit interno.

CAPO 6

OPERAZIONI DI ENTRATA E DI SPESA

Articolo 31

Esecuzione delle entrate

1.   L'esecuzione delle entrate comporta l'elaborazione delle previsioni di crediti, l'accertamento dei diritti da recuperare e il recupero degli importi indebitamente versati. Essa comprende anche, se necessario, la possibilità di rinunciare ai crediti accertati.

2.   Gli importi indebitamente pagati vengono recuperati.

Se alla scadenza prevista nella nota di addebito il recupero effettivo non ha avuto luogo, il contabile ne informa l'ordinatore responsabile e avvia immediatamente la procedura di recupero mediante ogni mezzo previsto dalla legge, compresi, se necessario, la compensazione e, se questa non è possibile, il ricorso all'esecuzione forzata.

Qualora l'ordinatore responsabile intenda rinunciare, anche parzialmente, a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme ai principi della sana gestione finanziaria e della proporzionalità. La decisione di rinuncia è motivata. La decisione di rinuncia specifica che sono state esplicate azioni ai fini del recupero e gli elementi di diritto e di fatto sui quali tale decisione è fondata.

Il contabile tiene un elenco degli importi da recuperare. I crediti dell'organismo di PPP sono raggruppati in tale elenco in funzione della data dell'ordine di riscossione. Il contabile indica altresì le decisioni di rinuncia, anche parziale, al recupero di crediti accertati. Tale elenco è allegato alla relazione dell'organismo di PPP sulla gestione finanziaria e di bilancio di cui all'articolo 53.

3.   Qualsiasi credito non rimborsato alla data di scadenza specificata nella nota di addebito produce interessi conformemente all'articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

4.   I crediti dell'organismo di PPP nei confronti di terzi ed i crediti di terzi nei confronti dell'organismo di PPP sono soggetti a un termine di prescrizione di cinque anni.

Articolo 32

Contributo dei membri

1.   L'organismo di PPP presenta ai suoi membri, alle condizioni e con la frequenza stabilite nell'atto costitutivo o convenute con tali membri, richieste di pagamento integrale o parziale del loro contributo.

2.   I fondi versati all'organismo di PPP dai suoi membri a titolo di contributo producono interessi a vantaggio del bilancio dell'organismo di PPP.

3.   I membri sostengono le spese derivanti dal loro contributo ai costi amministrativi dell'organismo di PPP. I soggetti che beneficiano di finanziamenti forniti dall'organismo di PPP senza essere membri o entità costitutive dei membri di tale organismo non contribuiscono a tali costi in alcun modo, né direttamente né indirettamente. In particolare, tali soggetti beneficiari non sono invitati né sollecitati a contribuire ai costi amministrativi dell'organismo di PPP quando partecipano a progetti cofinanziati dall'organismo di PPP.

Articolo 33

Esecuzione delle spese

1.   Per eseguire le spese, l'ordinatore assume impegni di bilancio e giuridici, convalida le spese, emette ordini di pagamento e pone in essere gli atti preliminari necessari per l'esecuzione degli stanziamenti.

2.   Tutte le spese sono oggetto di un impegno, di una convalida, dell'emissione di un ordine di pagamento e di un pagamento.

La convalida di una spesa è l'atto con cui l'ordinatore responsabile conferma un'operazione finanziaria.

L'emissione dell'ordine di pagamento è l'atto con il quale l'ordinatore responsabile, previa verifica della disponibilità degli stanziamenti, dà al contabile l'istruzione di pagare l'importo della spesa di cui ha effettuato la convalida.

3.   Per qualsiasi misura da cui derivi una spesa a carico del bilancio dell'organismo di PPP, l'ordinatore responsabile assume un impegno di bilancio prima di contrarre un impegno giuridico nei confronti di terzi.

4.   Il programma di lavoro annuale dell'organismo di PPP contiene l'autorizzazione del consiglio di amministrazione per le spese operative del suddetto organismo relativamente alle attività cui si riferisce, purché gli elementi definiti nel presente paragrafo siano chiaramente identificati.

Il programma di lavoro annuale comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di performance. Esso comprende quanto segue:

a)

una descrizione delle attività da finanziare;

b)

l'indicazione dell'importo stanziato per ciascuna attività;

c)

informazioni sulla strategia globale per l'attuazione del programma affidato all'organismo di PPP;

d)

una strategia per conseguire miglioramenti dell'efficienza e realizzare sinergie;

e)

una strategia per la gestione organizzativa e i sistemi di controllo interno, compresa la strategia antifrode, nella versione aggiornata più di recente, e un'indicazione delle misure volte a prevenire il ripetersi di casi di conflitti di interessi, irregolarità e frodi, in particolare se le carenze hanno determinato la formulazione di raccomandazioni essenziali comunicate a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 28, paragrafo 6.

L'organismo di PPP adotta il proprio programma di lavoro annuale per un determinato anno entro la fine dell'anno precedente. Il programma di lavoro annuale è pubblicato sul sito web dell'organismo di PPP.

Qualsiasi modifica sostanziale del programma di lavoro annuale è adottata conformemente alla stessa procedura utilizzata per il programma di lavoro iniziale, secondo le disposizioni dell'atto costitutivo.

Il consiglio di amministrazione può delegare all'ordinatore dell'organismo di PPP il potere di apportare modifiche non sostanziali al programma di lavoro.

Articolo 34

Termini

Il pagamento delle spese deve essere effettuato entro i termini temporali specificati all'articolo 116 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e in conformità a tale articolo.

CAPO 7

ESECUZIONE DEL BILANCIO DELL'ORGANISMO DI PPP

Articolo 35

Forme dei contributi degli organismi di PPP

1.   I contributi degli organismi di PPP promuovono il conseguimento di un obiettivo strategico dell'Unione e dei risultati specificati e possono assumere una delle seguenti forme:

a)

finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni pertinenti, in base:

i)

all'adempimento delle condizioni previste dalla normativa settoriale o da decisioni della Commissione; oppure

ii)

al conseguimento dei risultati misurato in riferimento agli obiettivi intermedi precedentemente fissati o mediante indicatori di performance;

b)

rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti;

c)

costi unitari, che coprono tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili che sono chiaramente individuate in anticipo con riferimento a un importo per unità;

d)

somme forfettarie, che coprono in modo generale tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili che sono chiaramente individuate in anticipo;

e)

finanziamenti a tasso fisso, che coprono categorie specifiche di costi ammissibili chiaramente individuate in anticipo, applicando una percentuale;

f)

una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a e).

I contributi degli organismi di PPP che assumono le forme di cui al primo comma, lettera a), sono stabiliti in conformità all'articolo 181 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, alla normativa settoriale o a una decisione della Commissione. I contributi degli organismi di PPP che assumono le forme di cui al primo comma, lettere c), d) ed e), sono stabiliti in conformità all'articolo 181 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 o alla normativa settoriale.

2.   Nel determinare la forma appropriata del contributo si tiene conto quanto più possibile degli interessi e dei metodi contabili dei potenziali destinatari.

3.   L'ordinatore responsabile riferisce sui finanziamenti non collegati ai costi ai sensi del paragrafo 1, primo comma, lettere a) e f), nella relazione annuale di attività consolidata di cui all'articolo 23.

Articolo 36

Riconoscimento reciproco delle valutazioni

Si applica mutatis mutandis l'articolo 126 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 37

Riconoscimento reciproco degli audit

Si applica l'articolo 127 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 38

Utilizzo di informazioni già a disposizione

Si applica l'articolo 128 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 39

Cooperazione finalizzata a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione

Si applica mutatis mutandis l'articolo 129 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 40

Informazioni alla Commissione sui casi di frode e altre irregolarità finanziarie

1.   Fatti salvi gli obblighi derivanti dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, l'organismo di PPP informa senza indugio la Commissione in merito ai casi di frode e altre irregolarità finanziarie presunte.

Esso informa inoltre la Commissione in merito a qualsiasi indagine della Procura europea (EPPO) o dell'OLAF, in corso o completata, e ad eventuali audit o controlli da parte della Corte dei conti o del servizio di audit interno (IAS), senza compromettere la riservatezza delle indagini.

2.   Nei casi che possano incidere sulla responsabilità della Commissione di eseguire il bilancio dell'Unione o in cui vi sia un rischio potenzialmente grave per la reputazione dell'Unione, l'EPPO e/o l'OLAF informano senza indugio la Commissione in merito a eventuali indagini in corso o completate, senza comprometterne la riservatezza e l'efficacia.

Articolo 41

Sistema di individuazione precoce e di esclusione

Si applicano l'articolo 93 e il titolo V, capo 2, sezione 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 42

Norme relative a procedure, gestione e amministrazione elettronica («e-government»)

Si applicano mutatis mutandis le disposizioni del titolo V, capo 2, sezioni 1 e 3, e capo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 43

Appalti

1.   Per quanto riguarda l'aggiudicazione degli appalti, si applicano le disposizioni del titolo VII del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, fatti salvi i paragrafi da 2 a 5 del presente articolo e le eventuali disposizioni specifiche dell'atto costitutivo o dell'atto di base del programma di cui si affida l'attuazione all'organismo di PPP.

2.   Per gli appalti il cui valore è compreso tra 60 000 EUR e le soglie di cui all'articolo 175 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 possono essere utilizzate le procedure stabilite all'allegato I, capo 1, sezione 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per gli appalti di valore non superiore a 60 000 EUR.

3.   L'organismo di PPP può chiedere di essere associato, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, all'aggiudicazione di appalti della Commissione o di appalti interistituzionali, nonché all'aggiudicazione di appalti di altri organismi dell'Unione o organismi di PPP.

4.   L'organismo di PPP può concludere un accordo sul livello dei servizi di cui all'articolo 20, paragrafo 2, senza ricorrere a una procedura di appalto pubblico.

L'organismo di PPP può concludere un contratto con i propri membri diversi dall'Unione senza ricorrere a una procedura di appalto pubblico per quanto riguarda la fornitura di beni, la prestazione di servizi o l'esecuzione di lavori che tali membri effettuano direttamente senza ricorrere a terzi.

La fornitura di beni, la prestazione di servizi o l'esecuzione di lavori di cui al primo e secondo comma non sono considerati parte del contributo dei membri al bilancio dell'organismo di PPP.

5.   L'organismo di PPP può ricorrere a procedure di aggiudicazione congiunte con le amministrazioni aggiudicatrici dello Stato membro ospitante per coprire le proprie necessità amministrative o con le amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri, degli Stati dell'Associazione europea di libero scambio o dei paesi candidati all'adesione all'Unione che vi partecipano in qualità di membri. In tali casi si applica mutatis mutandis l'articolo 165 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

L'organismo di PPP può ricorrere a procedure di aggiudicazione congiunte con i propri membri privati o con le amministrazioni aggiudicatrici dei paesi partecipanti ai programmi dell'Unione che fanno parte di tale organismo in qualità di membri. In tali casi si applica mutatis mutandis l'articolo 165 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 44

Esperti

1.   Le disposizioni dell'articolo 237 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 si applicano mutatis mutandis alla selezione di esperti, fatte salve le eventuali procedure specifiche previste nell'atto di base del programma di cui si affida l'attuazione all'organismo di PPP.

L'organismo di PPP può utilizzare gli elenchi redatti dalla Commissione o da altri organismi dell'Unione o organismi di PPP.

L'organismo di PPP può, se lo ritiene opportuno e in casi debitamente motivati, selezionare qualsiasi individuo dotato delle competenze adeguate anche se non figura nei suddetti elenchi.

2.   Agli esperti non retribuiti si applica mutatis mutandis l'articolo 238 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 45

Sovvenzioni

1.   Per quanto riguarda le sovvenzioni, si applicano le disposizioni del titolo VIII del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, fatte salve le eventuali disposizioni specifiche dell'atto costitutivo o dell'atto di base del programma di cui si affida l'attuazione all'organismo di PPP.

2.   L'organismo di PPP utilizza le somme forfettarie, i costi unitari o i finanziamenti a tasso fisso pertinenti, autorizzati a norma dell'articolo 181, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, mediante decisione dell'ordinatore della Commissione responsabile del programma la cui attuazione è affidata all'organismo di PPP. In mancanza di tale decisione, l'organismo di PPP può presentare all'ordinatore responsabile della Commissione una proposta da adottare corredata di una motivazione dettagliata a sostegno della sua proposta. La proposta di decisione è conforme all'articolo 181, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. L'ordinatore responsabile della Commissione notifica all'organismo di PPP la propria decisione di adottare o di respingere la proposta precisandone i motivi. L'ordinatore responsabile della Commissione può adottare la decisione proposta con modifiche per garantire la conformità all'articolo 181, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 46

Premi

1.   Per quanto riguarda i premi, si applicano le disposizioni del titolo IX del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, fatti salvi il paragrafo 2 del presente articolo e le eventuali disposizioni specifiche dell'atto costitutivo o dell'atto di base del programma di cui si affida l'attuazione all'organismo di PPP.

2.   Possono essere pubblicati concorsi a premi con un valore unitario pari o superiore a 1 000 000 EUR solo se essi sono menzionati nel programma di lavoro annuale di cui all'articolo 33, paragrafo 4, e dopo aver informato di tali premi la Commissione, che procede a trasmettere tali informazioni al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente all'articolo 206, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

CAPO 8

QUADRO CONTABILE

Articolo 47

Norme contabili

L'organismo di PPP crea un sistema contabile che fornisce tempestivamente dati precisi, completi e attendibili.

Il contabile dell'organismo di PPP applica le norme adottate dal contabile della Commissione sul modello dei principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

Ai fini del primo comma del presente articolo si applicano gli articoli da 80 a 84 e l'articolo 87 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Si applicano mutatis mutandis gli articoli 85 e 86 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 48

Struttura contabile

I conti annuali dell'organismo di PPP sono preparati per ciascun esercizio, che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre. Tali conti comprendono:

a)

gli stati finanziari dell'organismo di PPP;

b)

le relazioni sull'esecuzione del bilancio dell'organismo di PPP.

Articolo 49

Documenti giustificativi

Ogni scrittura nei conti si basa su adeguati documenti giustificativi in conformità all'articolo 20, paragrafo 5, del presente regolamento.

Articolo 50

Stati finanziari

1.   Gli stati finanziari sono presentati in euro in conformità alle norme contabili di cui all'articolo 47 del presente regolamento e comprendono:

a)

lo stato patrimoniale, che presenta l'intera situazione patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre dell'esercizio precedente;

b)

il conto economico, che presenta il risultato economico dell'esercizio precedente;

c)

la situazione dei flussi di cassa, che mostra gli incassi e gli esborsi dell'esercizio e la situazione finale di tesoreria;

d)

la situazione di variazione dell'attivo netto, che presenta una sintesi dei movimenti che durante l'esercizio hanno interessato le riserve e gli utili accantonati.

2.   Gli stati finanziari presentano le informazioni, comprese le informazioni sui metodi contabili, in maniera da garantirne la pertinenza, l'affidabilità, la confrontabilità e la comprensibilità.

3.   Le note degli stati finanziari completano e commentano le informazioni fornite negli stati di cui al paragrafo 1, fornendo le informazioni supplementari prescritte dalle norme contabili di cui all'articolo 47 del presente regolamento e dalla prassi contabile riconosciuta a livello internazionale, allorché tali informazioni siano pertinenti per le attività dell'organismo di PPP. Le note contengono almeno le seguenti informazioni:

a)

i principi, le norme e i metodi contabili;

b)

le note esplicative, che forniscono informazioni supplementari non contenute nel corpo degli stati finanziari ma necessarie per una rappresentazione fedele dei conti.

4.   Dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data di trasmissione della contabilità generale, il contabile procede alle correzioni che, senza comportare esborsi o incassi a carico dell'esercizio, sono necessarie per un quadro veritiero e corretto dei conti.

Articolo 51

Relazioni sull'esecuzione del bilancio

1.   Le relazioni sull'esecuzione del bilancio sono presentate in euro e sono raffrontabili anno per anno. Esse comprendono:

a)

le relazioni che presentano in forma aggregata la totalità delle operazioni di bilancio dell'esercizio in entrate e in spese;

b)

le note esplicative, che completano e commentano le informazioni fornite nelle relazioni.

2.   La struttura delle relazioni sull'esecuzione del bilancio è identica a quella del bilancio dell'organismo di PPP.

3.   Le relazioni sull'esecuzione del bilancio contengono:

a)

informazioni sulle entrate, in particolare le evoluzioni concernenti le previsioni del bilancio in entrate, l'esecuzione del bilancio in entrate e i diritti accertati;

b)

informazioni che illustrano l'evoluzione della totalità degli stanziamenti di impegno e di pagamento disponibili;

c)

informazioni che illustrano l'impiego della totalità degli stanziamenti di impegno e di pagamento disponibili;

d)

informazioni che illustrano gli impegni ancora da pagare, riportati dall'esercizio precedente o assunti nel corso dell'esercizio.

Articolo 52

Conti provvisori e conti definitivi

1.   Entro il 1o marzo dell'esercizio successivo, il contabile dell'organismo di PPP trasmette i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti.

Entro il 1o marzo dell'esercizio successivo, il contabile dell'organismo di PPP fornisce anche le informazioni contabili necessarie a fini di consolidamento al contabile della Commissione, secondo le modalità e il formato stabiliti da quest'ultimo.

2.   Conformemente all'articolo 246, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, entro il 1o giugno la Corte dei conti formula le sue osservazioni sui conti provvisori dell'organismo di PPP.

3.   Entro il 15 giugno il contabile dell'organismo di PPP comunica le informazioni contabili richieste al contabile della Commissione, secondo le modalità e il formato stabiliti da quest'ultima, al fine di redigere i conti consolidati definitivi.

Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'organismo di PPP, il contabile redige i conti definitivi dell'organismo di PPP. Il direttore trasmette i conti definitivi al consiglio di amministrazione, che formula un parere su tali conti.

Entro il 1o luglio dell'esercizio successivo, il direttore trasmette i conti definitivi, unitamente al parere del consiglio di amministrazione, al contabile della Commissione, alla Corte dei conti, al Parlamento europeo e al Consiglio.

Il contabile dell'organismo di PPP trasmette altresì alla Corte dei conti e in copia al contabile della Commissione una dichiarazione relativa a tali conti definitivi. La dichiarazione è stilata alla stessa data in cui sono elaborati i conti definitivi dell'organismo di PPP.

I conti definitivi sono corredati di una nota redatta dal contabile, in cui quest'ultimo dichiara che tali conti sono stati elaborati in conformità al presente capo e ai principi, alle norme e ai metodi contabili applicabili.

Entro il 15 novembre dell'esercizio successivo viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un link alle pagine del sito web contenente i conti definitivi dell'organismo di PPP.

Entro il 30 settembre dell'esercizio successivo, il direttore dell'organismo di PPP invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da essa formulate nel quadro della sua relazione annuale. Il direttore trasmette le sue risposte contemporaneamente alla Commissione.

Articolo 53

Relazione annuale sulla gestione di bilancio e finanziaria

1.   Ciascun organismo di PPP prepara una relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio. La relazione fornisce come minimo informazioni sul tasso di esecuzione degli stanziamenti, in termini sia assoluti sia percentuali, insieme a una sintesi sugli storni di stanziamenti fra le varie voci del bilancio.

2.   Entro il 31 marzo dell'esercizio successivo, il direttore trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria.

CAPO 9

AUDIT ESTERNO, DISCARICO E LOTTA CONTRO LA FRODE

Articolo 54

Audit esterno

1.   Un revisore contabile esterno indipendente verifica che i conti annuali dell'organismo di PPP presentino correttamente le entrate, le spese e la situazione finanziaria dell'organismo di PPP prima del possibile consolidamento nei conti definitivi della Commissione.

Salvo disposizione contraria nell'atto costitutivo, la Corte dei conti elabora una relazione annuale specifica relativa all'organismo di PPP conformemente alle prescrizioni dell'articolo 287, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nell'elaborare tale relazione la Corte dei conti esamina il lavoro di audit svolto dal revisore contabile esterno indipendente di cui al primo comma e le azioni adottate in risposta alle constatazioni di tale revisore.

2.   L'organismo di PPP trasmette alla Corte dei conti il proprio bilancio definitivamente adottato. Esso informa la Corte dei conti, al più presto, di tutte le sue decisioni e di tutti i provvedimenti adottati in esecuzione degli articoli 6, 8 e 12.

3.   Il controllo effettuato dalla Corte dei conti è disciplinato dagli articoli da 254 a 259 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 55

Calendario della procedura di discarico

1.   Prima del 15 maggio dell'anno N+2 il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà atto al direttore, salvo se diversamente previsto nell'atto costitutivo, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N. Il direttore informa il consiglio di amministrazione delle osservazioni del Parlamento europeo contenute nella risoluzione che accompagna la decisione di discarico.

2.   Se il termine di cui al paragrafo 1 non può essere rispettato, il Parlamento europeo o il Consiglio informa il direttore dei motivi per cui la decisione ha dovuto essere differita.

3.   Qualora il Parlamento europeo rinvii la decisione di discarico, il direttore, di concerto con il consiglio di amministrazione, si adopera per adottare al più presto misure che consentano o facilitino la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla decisione.

Articolo 56

Procedura di discarico

1.   La decisione di discarico riguarda i conti della totalità delle entrate e delle spese dell'organismo di PPP, nonché il relativo saldo, e l'attivo e il passivo dell'organismo di PPP descritti negli stati finanziari.

2.   In vista del discarico, il Parlamento europeo esamina, successivamente al Consiglio, i conti e gli stati finanziari dell'organismo di PPP. Esamina anche la relazione annuale della Corte dei conti, unitamente alle risposte del direttore dell'organismo di PPP, nonché le relazioni speciali pertinenti della Corte dei conti riguardo all'esercizio interessato e la sua dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni.

3.   Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e secondo le modalità previste dall'articolo 261, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in causa.

Articolo 57

Misure di follow-up

1.   Il direttore adotta ogni misura adeguata per dare seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di discarico del Parlamento europeo e ai commenti che accompagnano la raccomandazione di discarico adottata dal Consiglio.

2.   Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, il direttore riferisce in merito alle misure adottate a seguito delle osservazioni e dei commenti di cui al paragrafo 1. Il direttore trasmette copia della relazione alla Commissione e alla Corte dei conti.

Articolo 58

Verifiche sul posto della Commissione, della Corte dei conti e dell'OLAF

1.   L'organismo di PPP concede al personale della Commissione e alle altre persone da essa autorizzate, nonché alla Corte dei conti, l'accesso ai propri siti e locali e a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per effettuare gli audit.

2.   Conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (12), l'OLAF può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, al fine di determinare se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.

CAPO 10

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 59

Richieste di informazioni

Per le questioni di bilancio di loro rispettiva competenza, la Commissione e i membri dell'organismo di PPP diversi dall'Unione possono chiedere all'organismo di PPP qualsiasi informazione o giustificazione pertinente.

Articolo 60

Adozione delle regole finanziarie dell'organismo di PPP

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, ciascun organismo di PPP di cui all'articolo 71 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 adotta nuove regole finanziarie entro nove mesi a decorrere dalla data in cui l'organismo di PPP rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 71 del suddetto regolamento.

2.   Ciascun organismo di PPP di cui all'articolo 71 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 che abbia già adottato le proprie regole finanziarie a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 procede alla loro revisione per garantire la conformità al presente regolamento. Le regole finanziarie riviste entrano in vigore entro il 1o settembre 2019.

Articolo 61

Abrogazione

1.   Il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 è abrogato con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. L'articolo 20 e l'articolo 31, paragrafo 4, di detto regolamento continuano tuttavia ad applicarsi fino al 31 dicembre 2019.

2.   I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.

Articolo 62

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere da tale data. L'articolo 23 e l'articolo 33, paragrafo 4, si applicano tuttavia a decorrere dal 1o gennaio 2020, ad eccezione dell'articolo 33, paragrafo 4, lettera c), che si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 38 del 7.2.2014, pag. 2).

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 286 del 30.10.2015, pag. 1).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2015/2461 della Commissione, del 30 ottobre 2015, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 110/2014 che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 342 del 29.12.2015, pag. 1).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1).

(7)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(11)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, e istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

(12)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).


ALLEGATO

Tavola di concordanza

Regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 12

Articolo 11

Articolo 13

Articolo 12

Articolo 14

Articolo 13

Articolo 15

Articolo 14

Articolo 16

Articolo 15

Articolo 17

Articolo 16

Articolo 19

Articolo 17

Articolo 20

Articolo 18

Articolo 21

Articolo 19

Articolo 22

Articolo 20

Articolo 23

Articolo 21

Articolo 24

Articolo 22

Articolo 25

Articolo 23

Articolo 26

Articolo 24

Articolo 27

Articolo 25

Articolo 18

Articolo 26

Articolo 28

Articolo 27

Articolo 29

Articolo 28

Articolo 30

Articolo 29

Articolo 31

Articolo 30

Articolo 32

Articolo 31

Articolo 33

Articolo 32

Articolo 34

Articolo 33

Articolo 43

Articolo 34

Articolo 44

Articolo 35

Articolo 45

Articolo 36

Articolo 46

Articolo 37

Articolo 42

Articolo 38

Articolo 47

Articolo 39

Articoli 48 e 53

Articolo 40

Articoli 47 e 50

Articolo 41

Articolo 50

Articolo 42

Articolo 51

Articolo 43

Articolo 52

Articolo 44

Articolo 47

Articolo 45

Articolo 47

Articolo 46

Articolo 54

Articolo 47

Articolo 55

Articolo 47 bis

Articolo 56

Articolo 47 ter

Articolo 57

Articolo 48

Articolo 58

Articolo 49

Articolo 59

Articolo 50

Articolo 60

Articolo 51

Articolo 62


29.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 142/43


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/888 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2019

che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati sui nuovi veicoli pesanti che devono essere monitorati e comunicati dagli Stati membri e dai costruttori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2018/956 specifica i dati sui veicoli pesanti nuovi immatricolati per la prima volta nell'Unione che gli Stati membri devono monitorare e comunicare.

(2)

L'allegato I, parte B, del regolamento (UE) 2018/956 specifica al punto 2 i dati che i costruttori di veicoli pesanti devono monitorare e comunicare per ciascun veicolo pesante nuovo.

(3)

A partire dal 1o luglio 2019, i costruttori di veicoli determinano e dichiarano ulteriori dati relativi alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi ai sensi del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e relative disposizioni di attuazione. Ai fini di un'attuazione efficace della normativa in materia di CO2 per i veicoli pesanti, è importante garantire una raccolta completa, trasparente e adeguata dei dati relativi alla configurazione del parco veicoli pesanti dell'Unione, alla sua evoluzione nel tempo e al potenziale impatto sulle emissioni di CO2. I costruttori di veicoli pesanti dovrebbero pertanto monitorare tali dati e comunicarli alla Commissione.

(4)

Per consentire un'analisi approfondita degli ulteriori dati, in particolare per l'identificazione dei veicoli professionali, è altresì opportuno che le autorità competenti degli Stati membri controllino e segnalino le informazioni di immatricolazione integrative.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) 2018/956,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) 2018/956 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 9.7.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1).


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (UE) 2018/956 è così modificato:

(1)

la parte A è così modificata:

a)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

il codice della carrozzeria come specificato alla voce 38 del certificato di conformità, se disponibile per i veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 2019 e obbligatoriamente per i veicoli immatricolati dal 1o gennaio 2020, comprese, se del caso, le cifre integrative di cui all'allegato II, appendice 2, della direttiva 2007/46/CE;»

b)

è aggiunta la seguente lettera f):

«f)

per i veicoli immatricolati a partire dal 1o gennaio 2020, la velocità massima del veicolo come specificata alla voce 29 del certificato di conformità.»

(2)

nella parte B, il punto 2 è così modificato:

a)

la voce 5 è sostituita dalla seguente:

N.

Parametri per il monitoraggio

Fonte: allegato IV, parte I, del regolamento (UE) 2017/2400, salvo diversamente specificato

Descrizione

«5

Numero di certificazione degli assi

1.7.2

Specifiche dell'asse»;

b)

la voce 15 è sostituita dalla seguente:

N.

Parametri per il monitoraggio

Fonte: allegato IV, parte I, del regolamento (UE) 2017/2400, salvo diversamente specificato

Descrizione

«15

Marca (denominazione commerciale del costruttore)

Specifiche del veicolo»;

c)

la voce 21 è sostituita dalla seguente:

N.

Parametri per il monitoraggio

Fonte: allegato IV, parte I, del regolamento (UE) 2017/2400, salvo diversamente specificato

Descrizione

«21

Tipo di carburante (diesel accensione spontanea/GNC accensione comandata/GNL accensione comandata…)

1.2.7

Specifiche del motore»;

d)

la voce 73 è sostituita dalla seguente:

N.

Parametri per il monitoraggio

Fonte: allegato IV, parte I, del regolamento (UE) 2017/2400, salvo diversamente specificato

Descrizione

«73

Hash crittografico del file dei registri del costruttore

3.1.4

Informazioni sul software»;

e)

sono aggiunti i seguenti punti da 79 a 100:

N.

Parametri per il monitoraggio

Fonte: allegato IV, parte I del regolamento (UE) 2017/2400, salvo diversamente specificato

Descrizione

«79

Modello del veicolo

1.1.2

Specifiche del veicolo

80

Veicolo professionale (sì/no)

1.1.9

81

Veicolo pesante a emissioni zero (sì/no)

1.1.10

82

Veicolo pesante ibrido elettrico (sì/no)

1.1.11

83

Veicolo dual-fuel (sì/no)

1.1.12

84

Cabina con cuccetta (sì/no)

1.11.13

85

Modello del motore (*1)

1.2.1

Specifiche del motore

86

Modello del cambio (*1)

1.3.1

Specifiche del cambio

87

Modello del retarder (*1)

1.4.1

Specifiche del retarder

88

Numero di certificazione del retarder

1.4.2

89

Opzione di certificazione usata per generare una mappa delle perdite (valori standard/misurazione)

1.4.3

90

Modello del convertitore di coppia (*1)

1.5.1

Specifiche del convertitore di coppia (*1)

91

Numero di certificazione del convertitore di coppia

1.5.2

92

Opzione di certificazione usata per generare una mappa delle perdite (valori standard/misurazione)

1.5.3

93

Modello del rinvio angolare (*1)

1.6.1

Specifiche del rinvio angolare

94

Numero di certificazione del rinvio angolare

1.6.2

95

Modello dell'asse (*1)

1.7.1

Specifiche dell'asse

96

Modello della resistenza aerodinamica (*1)

1.8.1

Aerodinamica

97

Spegnimento/riaccensione (stop-start) del motore quando il veicolo si ferma (sì/no)

1.12.1

Sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS)

98

Funzione Eco-roll senza stop-start del motore (sì/no)

1.12.2

99

Funzione Eco-roll con stop-start del motore (sì/no)

1.12.3

100

Regolatore di velocità predittivo (sì/no)

1.12.4


(*1)  Le voci 85, 86, 87, 90, 93, 95 e 96 non sono rese pubbliche nel registro centralizzato per i dati relativi ai veicoli pesanti.».


29.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 142/47


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/889 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2019

relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta «Barbera d'Asti» (DOP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Barbera d'Asti», presentata dall'Italia conformemente all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(2)

La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione della modifica del disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2), conformemente all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(3)

Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(4)

La modifica del disciplinare dovrebbe pertanto essere approvata a norma dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Barbera d'Asti» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2019

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU C 60 del 15.2.2019, pag. 4.


29.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 142/48


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/890 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2019

che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di arachidi dalla Gambia e dal Sudan e che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi c di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (3) prevede un livello accresciuto di controlli ufficiali da effettuarsi sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale elencati nell'allegato I del medesimo regolamento. Dall'ottobre 2015 le arachidi provenienti dalla Gambia sono già soggette a un livello accresciuto di controlli ufficiali per quanto riguarda la presenza di aflatossine. Dall'aprile 2014 anche le arachidi provenienti dal Sudan sono soggette a un livello accresciuto di controlli ufficiali per quanto riguarda la presenza di aflatossine.

(2)

I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su tali prodotti a norma del regolamento (CE) n. 669/2009 indicano un tasso elevato e persistente di non conformità ai livelli massimi prescritti di aflatossine oppure, a seguito di livelli di non conformità inizialmente più elevati, hanno avuto come conseguenza una riduzione significativa del numero di partite presentate per l'importazione nell'Unione. Questi risultati dimostrano che l'importazione di tali alimenti e mangimi comporta un rischio per la salute umana e animale. Dopo diversi anni di controlli più frequenti alle frontiere dell'Unione non si sono osservati miglioramenti della situazione.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 della Commissione (4) stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati mangimi e alimenti da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. Attualmente esso non si applica alle importazioni di arachidi dalla Gambia e dal Sudan.

(4)

Al fine di proteggere la salute umana e animale nell'Unione è necessario prevedere, oltre a un livello accresciuto di controlli ufficiali, condizioni particolari in relazione a tali alimenti e mangimi provenienti dalla Gambia e dal Sudan. È opportuno che tutte le partite di arachidi provenienti dalla Gambia e dal Sudan siano accompagnate da un certificato sanitario attestante che i prodotti sono stati sottoposti a campionamento e analisi per rilevare la presenza di aflatossine e che sono risultati conformi alla normativa dell'Unione. I risultati del campionamento e delle analisi dovrebbero essere allegati al certificato sanitario di accompagnamento.

(5)

Visto il tasso elevato di non conformità ai livelli massimi prescritti di aflatossine, riscontrati nei fichi secchi provenienti dalla Turchia, è opportuno aumentare dal 10 % al 20 % la frequenza dei controlli fisici e d'identità per l'aflatossina nei fichi secchi provenienti dalla Turchia. Nei fichi secchi provenienti dalla Turchia sono stati inoltre riscontrati di frequente livelli elevati di ocratossina A.

(6)

Un'esenzione in vigore esclude dall'ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 le partite destinate a privati per consumo o uso esclusivamente personali. È inoltre opportuno escludere le partite di mangimi e alimenti spedite come campioni commerciali o per esposizione in fiere, non destinate all'immissione sul mercato o spedite per essere utilizzate a fini scientifici. Si tratta di partite molto piccole di alcuni mangimi e alimenti, ma non è opportuno determinare un peso specifico, data la varietà dei prodotti in questione. Al fine di evitare abusi, oltre alle summenzionate condizioni di esenzione viene tuttavia stabilito un peso massimo. Dato il rischio ridotto che comportano per la salute pubblica, sarebbe sproporzionato imporre l'obbligo che tali partite siano accompagnate da un certificato sanitario o dai risultati del campionamento e degli esami analitici.

(7)

Le autorità brasiliane, etiopi, argentine e azere hanno informato la Commissione in merito a una modifica relativa all'autorità competente il cui rappresentante autorizzato è abilitato a firmare il certificato sanitario. Tali modifiche dovrebbero pertanto essere introdotte di conseguenza nel regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014.

(8)

È inoltre opportuno aggiornare i pertinenti codici NC per il Capsicum annuum, a motivo delle recenti modifiche del codice NC, e aggiungere i codici NC alla pasta di nocciole e anche ai fichi, preparati o conservati, compresi i miscugli, in quanto i prodotti corrispondenti alla descrizione sono commercializzati con tali codici.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 669/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 è così modificato:

1)

all'articolo 1, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere o) e p):

«o)

Arachidi con guscio o sgusciate, burro di arachidi e arachidi altrimenti preparate o conservate (mangimi e alimenti) originari o provenienti dalla Gambia;

p)

Arachidi con guscio o sgusciate, burro di arachidi e arachidi altrimenti preparate o conservate (mangimi e alimenti) originari o provenienti dal Sudan;»;

2)

all'articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il presente regolamento non si applica alle partite di mangimi e alimenti di cui ai paragrafi 1 e 2 destinate a privati per consumo o uso esclusivamente personali. In caso di dubbio, l'onere della prova incombe al destinatario della partita. Il presente regolamento non si applica inoltre alle partite di mangimi e alimenti spedite come campioni commerciali, campioni di laboratorio o per esposizione in fiere, non destinate all'immissione sul mercato o spedite per essere utilizzate a fini scientifici.

Il peso lordo delle partite di cui al primo comma non supera in alcun caso i 30 kg.»;

3)

all'articolo 5, il paragrafo 2 è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

il ministero dell'Agricoltura, dell'allevamento e dell'approvvigionamento (MAPA) [Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)] e il Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), per i mangimi e gli alimenti provenienti dal Brasile;»;

b)

le lettere j), k) e l) sono sostituite dalle seguenti:

«j)

l'amministrazione e autorità di controllo etiope responsabile degli Alimenti, dei medicinali e dell'assistenza sanitaria [Ethiopian Food, Medicine and Health Care Administration (FMHACA)], per gli alimenti provenienti dall'Etiopia;

k)

il servizio nazionale della Sanità e qualità agroalimentare [Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)] e l'istituto nazionale della Nutrizione [Instituto Nacional de Alimentos (INAL)], per i mangimi e gli alimenti provenienti dall'Argentina;

l)

l'Agenzia per la Sicurezza alimentare della Repubblica dell'Azerbaigian, per gli alimenti provenienti dall'Azerbaigian.»;

c)

sono aggiunte le seguenti lettere m) e n):

«m)

l'Autorità per la Sicurezza e la qualità alimentare, per i mangimi e gli alimenti provenienti dalla Gambia;

n)

il ministero dell'Agricoltura e delle foreste, per i mangimi e gli alimenti provenienti dal Sudan.»;

4)

l'allegato I del regolamento (UE) n. 884/2014 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Le partite di mangimi e alimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, che hanno lasciato il paese di origine prima della data di entrata in vigore possono essere importate nell'Unione senza essere accompagnate da un certificato sanitario e dai risultati del campionamento e delle analisi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(2)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 della Commissione, del 13 agosto 2014, che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati mangimi e alimenti da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine e che abroga il regolamento (CE) n. 1152/2009 (GU L 242 del 14.8.2014, pag. 4).


ALLEGATO I

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009, le seguenti voci sono soppresse:

Mangimi e alimenti

(uso previsto)

Codice NC (1)

Suddivisione TARIC

Paese di origine

Rischio

Frequenza dei controlli fisici e d'identità (%) al momento dell'importazione

«—

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Gambia (GM)

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

 

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Sudan (SD)

Aflatossine

50»

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

 


ALLEGATO II

L'allegato I del regolamento (UE) n. 884/2014 è così modificato:

1)

sono aggiunte le seguenti voci:

Mangimi e alimenti

(uso previsto)

Codice NC (1)

Suddivisione TARIC

Paese d'origine o paese di provenienza

Frequenza dei controlli fisici e d'identità (%)

«—

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Gambia (GM)

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

 

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Sudan (SD)

50»

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

 

2)

la quinta voce relativa a fichi secchi, miscugli di frutta a guscio o di frutta secche contenenti fichi, pasta di fichi e fichi, preparati o conservati, compresi i miscugli, provenienti dalla Turchia, è sostituita dalla seguente:

«—

Fichi secchi

0804 20 90

 

Turchia (TR)

20»

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secche contenenti fichi

ex 0813 50

Pasta di fichi secchi

ex 2007 10 o

ex 2007 99

Fichi secchi, preparati o conservati, compresi i miscugli

ex 2008 99 o

ex 2008 97

Farine, semolini o polveri di fichi secchi

ex 1106 30 90

(Alimenti)

 

3)

la sesta voce relativa a nocciole, miscugli di frutta secche o di frutta a guscio contenenti nocciole, pasta di nocciole, nocciole, altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli, farine, semolini e polveri di nocciole, nocciole tritate, affettate e spezzate e olio di nocciole, provenienti dalla Turchia, è sostituita dalla seguente:

«—

Nocciole (Corylus spp.) con guscio

0802 21 00

 

Turchia (TR)

Nocciole (Corylus spp.) sgusciate

0802 22 00

Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio contenenti nocciole

ex 0813 50

Pasta di nocciole

ex 2007 10 o

ex 2007 99 o

ex 2008 97 o

ex 2008 99

Nocciole, altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

ex 2008 19

Farine, semolini e polveri di nocciole

ex 1106 30 90

Nocciole tritate, affettate e spezzate

ex 0802 22 00

Nocciole tritate, affettate e spezzate, altrimenti preparate o conservate

ex 2008 19

Olio di nocciole

ex 1515 90 99

(Alimenti)

 

4)

la dodicesima voce relativa a Capsicum annuum, interi, tritati o polverizzati; frutti essiccati del genere Capsicum, interi, diversi dai peperoni dolci (Capsicum annuum); e noci moscate (Myristica fragrans), provenienti dall'India, è sostituita dalla seguente:

«—

Capsicum annuum, interi

0904 21 10

 

India (IN)

20»

Capsicum annuum, tritati o polverizzati

ex 0904 22 00

11; 19

Frutti essiccati del genere Capsicum, interi, diversi dai peperoni dolci (Capsicum annuum);

ex 0904 21 90

20

Noci moscate (Myristica fragrans)

0908 11 00

0908 12 00

 

(Alimenti – spezie essiccate)

 

 


29.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 142/54


REGOLAMENTO (UE) 2019/891 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2019

che modifica gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la categoria funzionale «stabilizzanti» e l'impiego del lattato ferroso (E 585) sul fungo Albatrellus ovinus usato come ingrediente alimentare nei paté di fegato svedesi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce norme relative agli additivi alimentari e alle loro categorie funzionali e fissa l'elenco dell'Unione degli additivi alimentari.

(2)

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce le categorie funzionali di additivi alimentari negli alimenti, negli additivi alimentari e negli enzimi alimentari.

(3)

Il progresso scientifico e lo sviluppo tecnologico hanno consentito una migliore comprensione della funzione tecnologica dell'additivo alimentare lattato ferroso (E 585). Quando è applicato sul fungo Albatrellus ovinus, il lattato ferroso non conferisce il colore di per sé, né intensifica la colorazione originaria del fungo. Esso influisce sul colore dell'Albatrellus ovinus e lo modifica (da bianco a scuro) attraverso la reazione con alcuni componenti del tessuto del fungo, ad esempio i polifenoli. Questa caratteristica del lattato ferroso non rientra nell'attuale categoria funzionale «stabilizzanti» e in nessun'altra delle categorie funzionali elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1333/2008. La categoria funzionale «stabilizzanti» dovrebbe pertanto essere modificata, sopprimendo il termine «esistente» al fine di farvi rientrare la funzione tecnologica del lattato ferroso (E 585) quando è applicato sull'Albatrellus ovinus.

(4)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

(5)

L'elenco dell'Unione degli additivi alimentari può essere aggiornato in conformità alla procedura uniforme prevista nel regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(6)

Una domanda di autorizzazione dell'impiego del lattato ferroso (E 585) sul fungo Albatrellus ovinus usato come ingrediente alimentare nei paté di fegato svedesi è stata presentata il 25 ottobre 2016 ed è stata resa accessibile agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(7)

In Svezia alcuni paté di fegato («leverpastej») contengono tradizionalmente il fungo Albatrellus ovinus come ingrediente alimentare. Prima di aggiungerlo ai paté di fegato è necessario, per esigenze tecnologiche, utilizzare il lattato ferroso (E 585) nel trattamento del fungo Albatrellus ovinus, bianco per natura, al fine di ottenere il colore scuro desiderato.

(8)

Il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha esaminato la sicurezza dell'impiego del lattato ferroso (E 585) sulle olive, definendola accettabile (3). I paté di fegato svedesi contengono funghi solo in una percentuale dello 0,5 % circa. L'ulteriore esposizione al lattato ferroso, nei casi in cui è aggiunto al fungo Albatrellus ovinus usato come ingrediente alimentare nei paté di fegato svedesi, sarebbe quindi trascurabile.

(9)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco dell'Unione degli additivi alimentari riportato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, la Commissione è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»), salvo nei casi in cui l'aggiornamento in questione non può avere un effetto sulla salute umana.

(10)

Dato che l'autorizzazione del lattato ferroso (E 585) nel fungo Albatrellus ovinus usato come ingrediente alimentare nei paté di fegato svedesi costituisce un aggiornamento dell'elenco dell'Unione degli additivi alimentari che non può avere un effetto sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell'Autorità.

(11)

È quindi opportuno autorizzare il lattato ferroso (E 585) come stabilizzante per il fungo Albatrellus ovinus usato come ingrediente alimentare nei paté di fegato svedesi.

(12)

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1333/2008 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1333/2008 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).

(3)  Relazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana, 25a serie, 1990.


ALLEGATO

Il regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

1)

nell'allegato I, il punto 24 «stabilizzanti» è sostituito dal seguente:

«24.

Gli “stabilizzanti” sono sostanze che rendono possibile il mantenimento dello stato fisico-chimico di un prodotto alimentare; gli stabilizzanti comprendono le sostanze che rendono possibile il mantenimento di una dispersione omogenea di due o più sostanze immiscibili in un prodotto alimentare, le sostanze che stabilizzano, trattengono o intensificano la colorazione di un prodotto alimentare e le sostanze che aumentano la capacità degli alimenti di formare legami, compresa la formazione di legami incrociati tra le proteine tale da consentire il legame delle particelle per la formazione dell'alimento ricostituito.»;

2)

l'allegato II, parte E, è così modificato:

a)

nella categoria alimentare 04.2.2 «Ortofrutticoli sottaceto, sott'olio o in salamoia», la voce relativa al lattato ferroso (E 585) è sostituita dalla seguente:

 

«E 585

Lattato ferroso

150

(56)

Solo il fungo Albatrellus ovinus usato come ingrediente alimentare nei paté di fegato svedesi e olive scurite dall'ossidazione»;

b)

nella categoria alimentare 04.2.3 «Ortofrutticoli in recipienti», la voce relativa al lattato ferroso (E 585) è sostituita dalla seguente:

 

«E 585

Lattato ferroso

150

(56)

Solo il fungo Albatrellus ovinus usato come ingrediente alimentare nei paté di fegato svedesi e olive scurite dall'ossidazione»


29.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 142/57


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/892 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2019

relativo all'autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 come additivo per mangimi destinati a tutti i suini diversi da suinetti da ingrasso e scrofe e a tutte le specie suine minori (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG rappresentata da Lallemand SAS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

In conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

Tale domanda riguarda l'autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 come additivo per mangimi destinati a tutti i suini diversi da suinetti da ingrasso e scrofe e a tutte le specie suine minori, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

Detto preparato è già stato autorizzato come additivo zootecnico per dieci anni dal regolamento di esecuzione(UE) 2018/347 della Commissione (2) per suinetti svezzati e scrofe e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1905 della Commissione (3) per polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso.

(5)

Nel parere del 28 novembre 2018 (4) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. Essa ha inoltre concluso che l'additivo è potenzialmente efficace in tutti i suini. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La valutazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'utilizzo di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/347 della Commissione, del 5 marzo 2018, che concerne l'autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 come additivo per mangimi destinati a suinetti e scrofe e modifica i regolamenti (CE) n. 1847/2003 e (CE) n. 2036/2005 (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS) (GU L 67 del 9.3.2018, pag. 21).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1905 della Commissione, del 18 ottobre 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e a specie avicole minori da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG rappresentata da Lallemand SAS) (GU L 269 del 19.10.2017, pag. 30).

(4)  EFSA Journal 2019;17(1):5535.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale

4d1703

Danstar Ferment AG rappresentata da Lallemand SAS

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079

Composizione dell'additivo

Preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 contenente un minimo di:

1 × 1010 CFU/g di additivo (forma rivestita),

2 × 1010 CFU/g di additivo (forma non rivestita).

Caratterizzazione della sostanza attiva

Cellule vitali di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079.

Metodo di analisi  (1)

Conteggio: metodo di inclusione su piastra (pour plate method) con utilizzo di agar all'estratto di lievito, destrosio e cloramfenicolo (EN 15789:2009).

Identificazione: metodo di reazione a catena della polimerasi (PCR) (CEN/TS) 15790:2008.

Tutti i suini diversi da scrofe e suinetti svezzati

Tutte le specie suine minori

1 × 109

 

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

2.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.

18 giugno 2029


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


29.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 142/60


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/893 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2019

relativo al rinnovo dell'autorizzazione del Bacillus subtilis DSM 15544 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e che abroga il regolamento (CE) n. 1444/2006 (titolare dell'autorizzazione Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata nell'Unione da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per la concessione e il rinnovo di tale autorizzazione.

(2)

Il Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) è stato autorizzato per dieci anni dal regolamento (CE) n. 1444/2006 della Commissione (2) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso.

(3)

Conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003 il titolare di tale autorizzazione ha presentato una domanda di rinnovo dell'autorizzazione del Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, con la richiesta che l'additivo venga classificato nella categoria «additivi zootecnici». La domanda era corredata dalle informazioni dettagliate e dai documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nel parere del 13 giugno 2018 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che il richiedente ha fornito dati che dimostrano che l'additivo ottempera alle condizioni di autorizzazione.

(5)

La valutazione del Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite dal regolamento (CE) n. 1831/2003, articolo 5, sono soddisfatte. È pertanto opportuno rinnovare l'autorizzazione di tale additivo come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6)

A seguito del rinnovo dell'autorizzazione del Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell'allegato del presente regolamento, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1444/2006.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'autorizzazione dell'additivo specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1444/2006 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento (CE) n. 1444/2006 della Commissione, del 29 settembre 2006, concernente l'autorizzazione del Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) come additivo per mangimi (GU L 271 del 30.9.2006, pag. 19).

(3)  EFSA Journal 2018;16(7):5340.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale

4b1820

Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

Composizione dell'additivo

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) con un minimo di 1 × 1010 CFU/g

Caratterizzazione della sostanza attiva

Spore vitali (CFU) di Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

Metodo di analisi  (1)

Conteggio: metodo di diffusione su piastra con utilizzo di triptone soia agar (EN 15784:2009).

Identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).

Polli da ingrasso

5 × 108

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e di stabilità al trattamento termico.

2.

È consentito l'uso in mangimi contenenti uno dei seguenti coccidiostatici autorizzati: monensin sodico, salinomicina sodica, semduramicina sodica, lasalocid sodico, maduramicina ammonio, narasina/nicarbazina, diclazuril.

3.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi e dell'apparato respiratorio.

18 giugno 2029


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


29.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 142/63


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/894 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2019

relativo all'autorizzazione della L-treonina prodotta da Escherichia coli CGMCC 7.232 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione della L-treonina prodotta da Escherichia coli CGMCC 7.232 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento (CE).

(3)

Tale domanda riguarda l'autorizzazione della L-treonina prodotta da Escherichia coli CGMCC 7.232 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali».

(4)

Nel parere del 2 ottobre 2018 (2) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, la L-treonina prodotta da Escherichia coli CGMCC 7.232 non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. Ha inoltre concluso che l'additivo è considerato un potenziale sensibilizzante della pelle e un irritante oculare e cutaneo e ha constatato un rischio per gli utilizzatori dell'additivo in caso di inalazione. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo. L'Autorità ha inoltre concluso che l'additivo è un'efficace fonte dell'aminoacido L-treonina per tutte le specie animali e che, affinché sia ugualmente efficace per le specie ruminanti e quelle non ruminanti, l'additivo dovrebbe essere protetto dalla degradazione nel rumine. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione della L-treonina prodotta da Escherichia coli CGMCC 7.232 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'uso di tale additivo come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi» è autorizzata come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  EFSA Journal 2018;16(10):5458.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg/kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12 %

Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi

3c410

L-treonina

Composizione dell'additivo

Polvere con un tenore minimo del 98 % di L-treonina (sulla sostanza secca).

Caratterizzazione della sostanza attiva

L-treonina prodotta mediante fermentazione con

 

Escherichia coli CGMCC 7.232

 

Formula chimica: C4H9NO3

 

Numero CAS: 72-19-5.

Metodi di analisi  (1):

Per la determinazione della L-treonina nell'additivo per mangimi:

Food Chemical Codex, «monografia della L-treonina» e

cromatografia a scambio ionico associata a derivatizzazione post-colonna e rilevazione ottica (IEC-VIS/FD) — EN ISO 17180.

Per la determinazione della treonina nelle premiscele:

cromatografia a scambio ionico associata a derivatizzazione post-colonna e rilevazione ottica (IEC-VIS/FD) — EN ISO 17180 e

cromatografia a scambio ionico associata a derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica (IEC-VIS), regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (allegato III, parte F).

Per la determinazione della treonina in mangimi composti e materie prime per mangimi:

cromatografia a scambio ionico associata a derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica (IEC-VIS). regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (allegato III, parte F).

Per la determinazione della treonina nell'acqua:

cromatografia a scambio ionico associata a derivatizzazione post-colonna e rilevazione ottica (IEC-VIS/FD).

Tutte le specie

1.

La L-treonina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato.

2.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.

3.

Il tenore di endotossina dell'additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un'esposizione massima all'endotossina di 1 600 UI endotossine/m3 di aria (2).

4.

La L-treonina può essere somministrata nell'acqua di abbeveraggio.

5.

Nell'etichettatura dell'additivo è indicato il tasso di umidità.

6.

L'etichettatura dell'additivo e delle premiscele reca la seguente indicazione:

«Se l'additivo è somministrato nell'acqua di abbeveraggio, è opportuno evitare l'eccesso di proteine.»

18 giugno 2029


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Esposizione calcolata in base al livello di endotossina e al potenziale di polverizzazione dell'additivo secondo il metodo utilizzato dall'EFSA [EFSA Journal 2018;16(10):5458]; metodo di analisi: Farmacopea europea 2.6.14. (endotossine batteriche).


DECISIONI

29.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 142/67


DECISIONE (UE) 2019/895 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2019

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel Consiglio dei ministri ACP-UE per quanto riguarda la delega di poteri al Comitato degli ambasciatori ACP-UEin merito alla decisione di adottare misure transitorie a norma dell'articolo 95,paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (1) («accordo di partenariato ACP-UE»), è stato firmato a Cotonou il 23 giugno 2000. L'accordo di partenariato ACP-UE è entrato in vigore il 1o aprile 2003 e si applica fino al 29 febbraio 2020.

(2)

A norma dell'articolo 95, paragrafo 4, primo comma, dell'accordo di partenariato ACP-UE, nel settembre 2018 sono stati avviati i negoziati per un nuovo accordo di partenariato ACP-UE. È necessario adottare misure transitorie qualora alla data di scadenza dell'attuale quadro giuridico il nuovo accordo non sia pronto per essere applicato.

(3)

L'articolo 95, paragrafo 4, secondo comma, dell'accordo di partenariato ACP-UE stabilisce che il Consiglio dei ministri adotta eventuali misure transitorie necessarie fino all'entrata in vigore del nuovo accordo.

(4)

A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE, il Consiglio dei ministri ACP-UE può adottare una decisione per delegare poteri al Comitato degli ambasciatori ACP-UE, compreso il potere di adottare la decisione relativa alle misure transitorie.

(5)

Il Consiglio dei ministri ACP-UE terrà la sua riunione ordinaria annuale a Bruxelles il 23 e 24 maggio 2019. Le misure transitorie non sono state concordate e non possono pertanto essere adottate dal Consiglio dei ministri ACP-UE nella sua riunione ordinaria. Non essendo prevista nessun'altra riunione del Consiglio dei ministri ACP-UE prima della scadenza dell'accordo di partenariato ACP-UE e al fine di garantire che la decisione relativa alle misure transitorie sia adottata in tempo utile è necessario che la decisione di adottare misure transitorie a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE sia delegata al Comitato degli ambasciatori ACP-UE.

(6)

Nel corso della sua 44a sessione il Consiglio dei ministri ACP-UE dovrà adottare una decisione relativa alla delega al Comitato degli ambasciatori ACP-UE del potere di adottare misure transitorie («atto previsto»).

(7)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel Consiglio dei ministri ACP-UE in quanto l'atto previsto è vincolante per l'Unione.

(8)

Nella presente decisione è opportuno stabilire la posizione dell'Unione per quanto riguarda l'approvazione dell'atto previsto nel Consiglio dei ministri ACP-UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella 44a sessione del Consiglio dei ministri ACP-UE consiste nell'approvare la delega di poteri al Comitato degli ambasciatori ACP-UE a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE per quanto riguarda la decisione di adottare, a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE, eventuali misure transitorie necessarie fino all'entrata in vigore del nuovo accordo.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2019

Per il Consiglio

Il presidente

C.B. MATEI


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3


29.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 142/69


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/896 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2019

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/450 per quanto riguarda i documenti per la valutazione europea per kit di partizioni interne per pareti non portanti, sistemi flessibili e fissati meccanicamente di fogli impermeabilizzanti per tetti, fogli metallici compositi fini, microsfere cave elastiche come additivo per cemento, unità di fissaggio per pavimenti sopraelevati e sistemi autoportanti traslucidi per tetti con copertura in fogli di plastica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 22,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 gli organismi di valutazione tecnica devono servirsi dei metodi e criteri indicati nei documenti per la valutazione europea, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, per valutare le prestazioni dei prodotti da costruzione oggetto di tali documenti in relazione alle loro caratteristiche essenziali.

(2)

In conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 305/2011 e in seguito a diverse richieste di valutazioni tecniche europee da parte di costruttori, l'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica ha elaborato e adottato diversi documenti per la valutazione europea.

(3)

I documenti per la valutazione europea riguardano i kit di partizioni interne per pareti non portanti, i sistemi flessibili e fissati meccanicamente di fogli impermeabilizzanti per tetti, i fogli metallici compositi fini, le microsfere cave elastiche come additivo per cemento, le unità di fissaggio per pavimenti sopraelevati e i sistemi autoportanti traslucidi per tetti con copertura in fogli di plastica. I documenti per la valutazione europea contengono una descrizione generale del prodotto da costruzione, l'elenco delle caratteristiche essenziali pertinenti per l'uso previsto del prodotto in base all'intendimento del costruttore e convenute tra quest'ultimo e l'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica, nonché i metodi e criteri di valutazione della prestazione del prodotto in relazione a dette caratteristiche essenziali.

(4)

Mentre i documenti per la valutazione europea relativi ai kit di partizioni interne per pareti non portanti, ai sistemi flessibili e fissati meccanicamente di fogli impermeabilizzanti per tetti e ai sistemi autoportanti traslucidi per tetti con copertura in fogli di plastica sono stati redatti per sostituire i corrispondenti orientamenti per il benestare tecnico europeo (Guidelines for European technical approval — ETAG) utilizzati in precedenza, i documenti per la valutazione europea relativi ai fogli metallici compositi fini, alle microsfere cave elastiche come additivo per cemento e alle unità di fissaggio per pavimenti sopraelevati sono stati elaborati esclusivamente in base alle richieste di valutazioni tecniche europee presentate dai singoli costruttori.

(5)

La Commissione ha esaminato se i documenti per la valutazione europea elaborati dall'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica rispondano alle esigenze da soddisfare riguardo ai requisiti di base delle opere di costruzione di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011.

(6)

I documenti per la valutazione europea elaborati dall'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica rispondono alle esigenze da soddisfare riguardo ai requisiti di base delle opere di costruzione di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011, dato che gli elementi elencati al considerando 3 della presente decisione vi sono stati debitamente integrati. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti relativi a tali documenti per la valutazione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(7)

L'elenco dei documenti per la valutazione europea è pubblicato con decisione di esecuzione (UE) 2019/450 della Commissione (2). Per motivi di chiarezza, è opportuno aggiungere all'elenco i riferimenti ai nuovi documenti per la valutazione europea.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/450.

(9)

Al fine di consentire il prima possibile l'uso dei documenti per la valutazione europea, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/450 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/450 della Commissione, del 19 marzo 2019, relativa alla pubblicazione dei documenti per la valutazione europea per i prodotti da costruzione elaborati a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 77 del 20.3.2019, pag. 78).


ALLEGATO

Nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/450 sono aggiunte le righe seguenti:

«030351-00-0402

Sistemi flessibili e fissati meccanicamente di fogli impermeabilizzanti per tetti

(sostituisce la specifica tecnica “ETAG 006”)

210005-00-0505

Kit di partizioni interne per pareti non portanti

(sostituisce la specifica tecnica “ETAG 003”)

210046-00-1201

Fogli metallici compositi fini

220089-00-0401

Sistemi autoportanti traslucidi per tetti con copertura in fogli di plastica

(sostituisce la specifica tecnica “ETAG 010”)

260017-00-0301

Microsfere cave elastiche come additivo per cemento

331924-00-0602

Unità di fissaggio per pavimenti sopraelevati»


Rettifiche

29.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 142/72


Rettifica del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 327 dell'11 dicembre 2015 )

Pagina 11, articolo 10, paragrafo 3:

anziché:

«Su richiesta della Commissione, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (“l'Autorità”) emette il suo parere se l'aggiornamento sia responsabile di avere un effetto sulla salute umana.»,

leggasi:

«Su richiesta della Commissione, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (“l'Autorità”) emette un parere quanto alla possibilità che l'aggiornamento abbia un effetto sulla salute umana.».


29.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 142/72


Rettifica della decisione (UE) 2019/53 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam in merito alle procedure per accertare l'adempimento

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 10 del 14 gennaio 2019 )

Pagina 64, articolo 1, secondo comma:

anziché:

«In funzione degli sviluppi alla prossima conferenza delle parti, i rappresentanti dell'Unione possono concordare, in consultazione con gli Stati membri, durante le riunioni di coordinamento in loco, modifiche minori del progetto di atto in materia di adempimento accluso alla presente decisione.»,

leggasi:

«In funzione degli sviluppi alla prossima conferenza delle parti, i rappresentanti dell'Unione possono concordare, in consultazione con gli Stati membri, durante le riunioni di coordinamento in loco, modifiche minori del progetto di atto in materia di adempimento accluso alla presente decisione, senza un'ulteriore decisione del Consiglio.».