ISSN 1977-0707 |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
62° anno |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
28.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/855 DEL CONSIGLIO
del 27 maggio 2019
che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (EU) No 961/2010 (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012. |
(2) |
A norma dell'articolo 46, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 267/2012, il Consiglio ha riesaminato l'elenco delle persone ed entità designate di cui agli allegati IX e XIV di tale regolamento. |
(3) |
Il Consiglio ha concluso che è opportuno aggiornare 17 voci figuranti nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2019
Per il Consiglio
Il presidente
N. HURDUC
ALLEGATO
L'allegato del regolamento (UE) n. 267/2012 è modificato come segue:
1) |
nella sezione «I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui all'elenco figurante nella sottosezione «A. Persone»:
|
2) |
nella sezione «I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui all'elenco figurante nella sottosezione «B. Entità»:
|
3) |
nella sezione II. le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui all'elenco figurante nella sottosezione «A. Persone»:
|
4) |
nella sezione II., le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui all'elenco figurante nella sottosezione «B. Entità»:
|
5) |
nella sezione «I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran», nella sottosezione «B. Entità», è aggiunta la voce seguente:
|
6) |
nella sezione «I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran», nella sottosezione «B. Entità», è rimossa la voce seguente:
|
7) |
nella sezione II., nella sottosezione «B. Entità», è aggiunta la voce seguente:
|
8) |
nella sezione «I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran», nella sottosezione «B. Entità», è rimossa la voce seguente:
|
28.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/6 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/856 DELLA COMMISSIONE
del 26 febbraio 2019
che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l'innovazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 8, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1) |
È opportuno stabilire norme dettagliate in merito al funzionamento del fondo per l'innovazione, tenendo conto degli insegnamenti tratti dal programma NER300 istituito ai sensi della direttiva 2003/87/CE ed attuato sulla base della decisione 2010/670/UE della Commissione (2); in particolare è opportuno tener conto delle conclusioni della Corte dei conti (3). |
(2) |
Dati la minore redditività e i maggiori rischi tecnologici dei progetti ammissibili rispetto alle tecnologie convenzionali, una buona parte del finanziamento nell'ambito del fondo per l'innovazione dovrebbe essere erogata sotto forma di sovvenzioni. È opportuno pertanto stabilire norme dettagliate sull'erogazione delle sovvenzioni. |
(3) |
Poiché i rischi e la redditività dei progetti ammissibili possono variare tra i settori e le attività di detti progetti e possono anche mutare nel tempo, è opportuno che una parte del sostegno del fondo per l'innovazione sia fornito tramite contributi ad operazioni di finanziamento misto nell'ambito dello strumento di sostegno agli investimenti dell'Unione, nonché sotto altre forme di cui al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio («regolamento finanziario») (4). |
(4) |
È opportuno considerare costi pertinenti ai fini del finanziamento nell'ambito del fondo per l'innovazione la differenza tra i costi complessivi di un progetto ammissibile e i costi complessivi di un progetto analogo che impiega una tecnologia convenzionale. Tuttavia, al fine di evitare oneri amministrativi eccessivi per i progetti su piccola scala e tener conto delle particolari difficoltà che incontrano nell'ottenere finanziamenti, i costi pertinenti di un progetto su piccola scala dovrebbero corrispondere alla spesa complessiva in conto capitale di detto progetto. |
(5) |
Al fine di garantire la rapida disponibilità di adeguate risorse finanziarie a favore dei progetti ammissibili, l'erogazione delle sovvenzioni dovrebbe basarsi sul raggiungimento di determinate tappe principali. Per tutti i progetti, le tappe principali dovrebbero comprendere la chiusura finanziaria e l'entrata in esercizio. Poiché alcuni progetti potrebbero aver bisogno di ricevere il finanziamento in un diverso momento nel corso del tempo, è opportuno prevedere la possibilità di stabilire ulteriori tappe principali nella documentazione contrattuale. |
(6) |
Al fine di aumentare le probabilità di successo dei progetti dovrebbe essere prevista la possibilità di erogare una parte della sovvenzione prima dell'entrata in esercizio del progetto. L'erogazione delle sovvenzioni dovrebbe iniziare, in linea di principio, alla chiusura finanziaria e continuare nel corso dello sviluppo e della realizzazione del progetto. |
(7) |
La maggior parte del sostegno fornito nell'ambito del fondo per l'innovazione dovrebbe essere subordinato alla prevenzione accertata di emissioni di gas a effetto serra. Pertanto, ove la prevenzione di emissioni di gas a effetto serra risulti essere significativamente inferiore a quanto previsto, ciò dovrebbe comportare la riduzione e il recupero dell'importo del finanziamento subordinato a tale prevenzione. Il meccanismo di riduzione e recupero del finanziamento dovrebbe tuttavia essere sufficientemente flessibile da tenere conto della natura innovativa dei progetti finanziati dal fondo per l'innovazione. |
(8) |
Le sovvenzioni erogate nell'ambito del fondo per l'innovazione dovrebbero essere assegnate in seguito ad una procedura di gara, tramite inviti a presentare proposte. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per i promotori dei progetti, dovrebbe essere istituita una procedura di presentazione delle domande in due fasi, che preveda la manifestazione di interesse e la domanda completa. |
(9) |
I progetti per i quali è chiesto il sostegno del fondo per l'innovazione dovrebbero essere valutati sulla base di criteri qualitativi e quantitativi. La combinazione di tali criteri dovrebbe garantire una valutazione completa del progetto in termini di potenziale tecnologico e commerciale. Per garantire una selezione giusta e meritocratica, i progetti dovrebbero essere selezionati sulla base degli stessi criteri di selezione, ma dovrebbero essere valutati e classificati dapprima rispetto ad altri progetti nello stesso settore e, successivamente, rispetto a progetti in altri settori. |
(10) |
I progetti la cui pianificazione, modello di business e struttura finanziaria e giuridica risultano non sufficientemente maturi, in particolare in quanto potrebbero non beneficiare del sostegno da parte degli Stati membri interessati o non disporre delle autorizzazioni nazionali necessarie, non dovrebbero essere selezionati per il sostegno del fondo per l'innovazione. Detti progetti, però, potrebbero essere promettenti. Pertanto, occorre prevedere la possibilità di fornire assistenza per il loro ulteriore sviluppo. L'assistenza allo sviluppo dei progetti dovrebbe favorire, in particolare, i progetti su piccola scala e i progetti negli Stati membri con i livelli di reddito più bassi al fine di contribuire a conseguire una distribuzione geograficamente equilibrata del sostegno del fondo per l'innovazione. |
(11) |
È importante garantire una distribuzione geograficamente equilibrata del sostegno del fondo per l'innovazione. Per evitare una situazione in cui alcuni Stati membri non siano sufficientemente rappresentati, è opportuno prevedere la possibilità di stabilire ulteriori criteri di selezione destinati a conseguire detto equilibrio geografico in un secondo invito o negli inviti a presentare proposte successivi. |
(12) |
La Commissione dovrebbe garantire l'attuazione del fondo per l'innovazione. Dovrebbe tuttavia beneficiare della possibilità di delegare ad organi esecutivi alcune attività di attuazione, quali l'organizzazione dell'invito a presentare proposte, la preselezione dei progetti o la gestione contrattuale delle sovvenzioni. |
(13) |
Le entrate del fondo per l'innovazione, comprese quelle derivanti dalle quote monetizzate sulla piattaforma d'asta comune a norma del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione (5), dovrebbero essere gestite in conformità con gli obiettivi della direttiva 2003/87/CE. Pertanto, è opportuno che la Commissione esegua direttamente tale compito e che sia autorizzata a delegarlo alla Banca europea per gli investimenti. |
(14) |
La Commissione dovrebbe applicare regole diverse in funzione della modalità di attuazione del fondo per l'innovazione. Ove il fondo per l'innovazione sia attuato in regime di gestione diretta, le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere pienamente in linea con le disposizioni del regolamento finanziario. |
(15) |
Gli Stati membri dovrebbero avere un ruolo importante nell'attuazione del fondo per l'innovazione. In particolare, la Commissione dovrebbe consultare gli Stati membri in merito alle decisioni attuative chiave nonché allo sviluppo del fondo per l'innovazione. |
(16) |
Il fondo per l'innovazione dovrebbe essere attuato secondo i principi di sana gestione finanziaria stabiliti nel regolamento finanziario. |
(17) |
È necessario prevedere un sistema chiaro di comunicazione, rendicontabilità e controllo finanziario affinché la Commissione riceva informazioni complete e puntuali sull'avanzamento dei progetti finanziati dal fondo per l'innovazione, i soggetti preposti alla gestione del fondo per l'innovazione applichino i principi di sana gestione finanziaria e gli Stati membri siano informati prontamente in merito all'attuazione del fondo per l'innovazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate che integrano la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda:
a) |
gli obiettivi operativi del fondo per l'innovazione istituito dall'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE; |
b) |
le forme di sostegno previste nell'ambito del fondo per l'innovazione; |
c) |
la procedura di presentazione delle domande per ottenere il sostegno del fondo per l'innovazione; |
d) |
la procedura e i criteri per la selezione dei progetti nell'ambito del fondo per l'innovazione; |
e) |
l'erogazione del sostegno del fondo per l'innovazione; |
f) |
la governance del fondo per l'innovazione; |
g) |
la comunicazione, il monitoraggio, la valutazione, il controllo e la pubblicità concernenti il funzionamento del fondo per l'innovazione. |
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «chiusura finanziaria»: il momento nel ciclo di sviluppo del progetto in cui sono stati sottoscritti tutti gli accordi progettuali e di finanziamento e sono state soddisfatte tutte le condizioni in essi previste;
2) «entrata in esercizio»: il momento nel ciclo di sviluppo del progetto in cui sono stati testati tutti gli elementi e i sistemi richiesti per funzionamento del progetto e sono state avviate attività che determinano la prevenzione effettiva di emissioni di gas a effetto serra;
3) «progetto su piccola scala»: un progetto la cui spesa complessiva in conto capitale non supera 7 500 000 EUR.
Articolo 3
Obiettivi operativi
Il fondo per l'innovazione persegue i seguenti obiettivi operativi:
a) |
sostenere progetti dimostrativi di tecnologie, processi o prodotti altamente innovativi, che siano sufficientemente maturi e presentino un elevato potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra; |
b) |
offrire un sostegno finanziario adeguato alle esigenze di mercato e ai profili di rischio dei progetti ammissibili, attraendo nel contempo risorse pubbliche e private aggiuntive; |
c) |
provvedere a che le sue entrate siano gestite in conformità con gli obiettivi della direttiva 2003/87/CE. |
Articolo 4
Forme di sostegno del fondo per l'innovazione
Il sostegno fornito dal fondo per l'innovazione al progetto può assumere le seguenti forme:
a) |
sovvenzioni; |
b) |
contributi ad operazioni di finanziamento misto nell'ambito dello strumento di sostegno agli investimenti dell'Unione; |
c) |
ove necessario per raggiungere gli obiettivi della direttiva 2003/87/CE, qualsiasi altra forma di finanziamento prevista dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 («regolamento finanziario»), in particolare premi e appalti. |
CAPO II
Disposizioni specifiche applicabili alle sovvenzioni
Articolo 5
Costi pertinenti
1. Ai fini dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, terzo comma, quarta frase, della direttiva 2003/87/CE, i costi pertinenti sono i costi supplementari sostenuti dal promotore del progetto in conseguenza dell'applicazione della tecnologia innovativa per la riduzione o prevenzione di emissioni di gas a effetto serra. I costi pertinenti sono calcolati come la differenza tra la miglior stima della spesa complessiva in conto capitale, del valore attuale netto dei costi operativi e degli utili nei 10 anni dall'entrata in esercizio del progetto e il risultato dello stesso calcolo per una produzione convenzionale avente la medesima capacità in termini di produzione effettiva del prodotto finale in questione.
Qualora la produzione convenzionale di cui al primo comma non esista, i costi pertinenti sono la miglior stima della spesa complessiva in conto capitale e del valore attuale netto dei costi operativi e degli utili nei 10 anni dall'entrata in esercizio del progetto.
2. I costi pertinenti di un progetto su piccola scala sono la spesa complessiva in conto capitale del progetto.
Articolo 6
Erogazione delle sovvenzioni
1. Il sostegno del fondo per l'innovazione, ove fornito sotto forma di sovvenzione, è erogato al raggiungimento di tappe principali prestabilite.
2. Per tutti i progetti le tappe di cui al paragrafo 1 sono basate sul ciclo di sviluppo del progetto e sono almeno le seguenti:
a) |
chiusura finanziaria; |
b) |
entrata in esercizio. |
3. Alla luce della tecnologia impiegata e delle circostanze specifiche del settore o dei settori in cui essa è impiegata, nei documenti contrattuali possono essere stabilite ulteriori tappe specifiche.
4. Fino al 40 % dell'importo totale del sostegno del fondo per l'innovazione a favore di un determinato progetto, compresa l'assistenza per lo sviluppo, è erogato alla chiusura finanziaria oppure al raggiungimento di una specifica tappa che precede la chiusura finanziaria, ove sia stata stabilita a norma del paragrafo 3.
5. Nella misura in cui l'importo totale del sostegno del fondo per l'innovazione a favore di un determinato progetto non sia stato erogato a norma del paragrafo 4, l'erogazione avviene successivamente alla chiusura finanziaria. Il sostegno può essere erogato parzialmente prima dell'entrata in esercizio e in frazioni annue dopo l'entrata in esercizio.
6. Ai fini dei paragrafi 4 e 5 l'importo totale del sostegno del fondo per l'innovazione fornito ad un determinato progetto comprende l'importo del sostegno del fondo per l'innovazione fornito a detto progetto sotto forma di assistenza allo sviluppo dello stesso a norma dell'articolo 13.
Articolo 7
Disposizioni generali in materia di recuperi
1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle attività finanziate a norma del presente regolamento, gli interessi finanziari del fondo per l'innovazione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative e pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive.
2. I recuperi sono effettuati conformemente al regolamento finanziario.
3. Le ragioni del recupero e le procedure di recupero sono precisate ulteriormente nella documentazione contrattuale.
Articolo 8
Disposizioni particolari in materia di recuperi
1. L'importo del sostegno del fondo per l'innovazione erogato a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, successivamente alla chiusura finanziaria è subordinato alla prevenzione di emissioni di gas a effetto serra accertata sulla base di relazioni annuali trasmesse dal promotore del progetto per un periodo che va da 3 a 10 anni dall'entrata in esercizio. La relazione annuale finale presentata dal promotore del progetto comprende la quantità totale di emissioni di gas a effetto serra evitate durante l'intero periodo di riferimento.
2. Ove la quantità totale di emissioni di gas a effetto serra evitate durante l'intero periodo di riferimento sia inferiore al 75 % della quantità totale di emissioni di gas a effetto serra che si prevedeva di evitare, l'importo versato o da versare al promotore del progetto a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, è recuperato o ridotto in misura proporzionale.
3. Ove il progetto non entri in esercizio entro il termine prestabilito o il promotore del progetto non sia in grado di comprovare un'effettiva prevenzione delle emissioni di gas a effetto serra, l'importo versato successivamente alla chiusura finanziaria a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, è recuperato integralmente.
4. Nel caso in cui si verifichino le situazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 a causa di circostanze straordinarie che sfuggono al controllo del promotore del progetto e questi dimostri il potenziale del progetto di prevenire le emissioni di gas a effetto serra in misura superiore alla quantità indicata nella relazione, o il promotore del progetto dimostri che il progetto può ottenere benefici significativi in termini di innovazione a basse emissioni di carbonio, la Commissione può decidere di non applicare i meccanismi di recupero di cui ai paragrafi 2 e 3.
5. La ragione del recupero e le procedure di recupero sono precisate ulteriormente nella documentazione contrattuale.
6. Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 lasciano impregiudicate le disposizioni generali in materia di recuperi di cui all'articolo 7.
Articolo 9
Inviti a presentare proposte
1. I promotori dei progetti sono invitati a presentare domanda per il sostegno del fondo per l'innovazione tramite inviti aperti a presentare proposte pubblicati dalla Commissione.
Prima di adottare la decisione concernente la pubblicazione di un invito a presentare proposte, la Commissione consulta gli Stati membri in relazione al progetto di decisione.
2. La decisione della Commissione concernente la pubblicazione dell'invito a presentare proposte contiene almeno quanto segue:
a) |
l'importo totale del sostegno del fondo per l'innovazione disponibile per l'invito; |
b) |
l'importo massimo del sostegno del fondo per l'innovazione disponibile per l'assistenza allo sviluppo del progetto; |
c) |
i tipi di progetti o settori mirati; |
d) |
una descrizione della procedura di presentazione delle domande ed un elenco dettagliato delle informazioni e della documentazione da presentare in ciascuna fase della procedura di presentazione delle domande; |
e) |
informazioni dettagliate sulla procedura di selezione, compresa la metodologia di valutazione e classificazione; |
f) |
nel caso siano applicate procedure specifiche di presentazione delle domande e di selezione a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, e dell'articolo 12, paragrafo 6, per progetti su piccola scala, le regole di tali procedure specifiche; |
g) |
ove la Commissione riservi ai progetti su piccola scala una parte dell'importo totale del sostegno del fondo per l'innovazione disponibile per l'invito, l'ammontare di tale parte; |
h) |
ove siano applicati ulteriori criteri di selezione volti a conseguire una distribuzione geograficamente equilibrata del sostegno del fondo per l'innovazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, l'indicazione di detti criteri. |
Articolo 10
Procedura di presentazione delle domande
1. L'organo esecutivo raccoglie le domande e organizza la relativa procedura di presentazione in due fasi successive:
a) |
la manifestazione di interesse; |
b) |
la domanda completa. |
2. Nella fase della manifestazione di interesse il promotore del progetto è tenuto a presentare una descrizione delle caratteristiche chiave del progetto in linea con i requisiti stabiliti nel relativo invito a presentare proposte, compresa una descrizione dell'efficacia, del livello di innovazione e della maturità del progetto a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c).
3. Nella fase di presentazione della domanda completa il promotore del progetto è tenuto a presentare una descrizione dettagliata del progetto e tutta la documentazione giustificativa, compreso il piano di condivisione delle conoscenze.
4. È possibile applicare una procedura semplificata di presentazione delle domande per i progetti su piccola scala.
Articolo 11
Criteri di selezione
1. La selezione dei progetti per il sostegno del fondo per l'innovazione si basa sui seguenti criteri:
a) |
efficacia in termini di potenziale di prevenzione delle emissioni di gas a effetto serra, ove applicabile, rispetto ai parametri di riferimento di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE; |
b) |
livello di innovazione dei progetti rispetto allo stato dell'arte; |
c) |
maturità dei progetti in termini di pianificazione, modello di business, struttura finanziaria e giuridica e possibilità di raggiungere la chiusura finanziaria entro un periodo di tempo predefinito non superiore a quattro anni dalla decisione di assegnazione; |
d) |
potenziale tecnico e di mercato di una vasta applicazione e riproducibilità o di futuri abbattimenti dei costi; |
e) |
efficienza a livello dei costi pertinenti del progetto, dedotto qualsiasi contributo del promotore del progetto a tali costi, divisi per la quantità complessiva di emissioni di gas a effetto serra che si prevede di evitare, di energia che si prevede di produrre o stoccare o di CO2 che si prevede di stoccare nei primi 10 anni di funzionamento. |
2. Ai fini della selezione dei progetti possono essere applicati ulteriori criteri volti a conseguire una distribuzione geograficamente equilibrata del sostegno del fondo per l'innovazione.
Articolo 12
Procedura di selezione
1. Sulla base delle domande pervenute nella fase della manifestazione di interesse, l'organo esecutivo valuta l'ammissibilità di ciascun progetto a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE. L'organo esecutivo procede quindi alla selezione dei progetti ammissibili a norma dei paragrafi 2 e 3.
2. Sulla base delle domande pervenute nella fase della manifestazione di interesse, l'organo esecutivo predispone un elenco dei progetti che soddisfano i criteri di selezione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e invita i relativi promotori a presentare una domanda completa.
Ove concluda che il progetto soddisfa i criteri di selezione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), ma non il criterio di cui alla medesima disposizione, lettera c), l'organo esecutivo valuta se il progetto abbia il potenziale di soddisfare tutti i criteri di selezione qualora sia ulteriormente sviluppato. Se il progetto presenta tale potenziale, l'organo esecutivo può assegnare al progetto assistenza per lo sviluppo oppure, ove tale compito sia svolto dalla Commissione, può proporre alla Commissione di assegnare tale assistenza al progetto.
3. Sulla base della domanda completa pervenuta a norma del paragrafo 2 l'organo esecutivo procede alla valutazione e alla classificazione dei progetti sulla base di tutti i criteri di selezione di cui all'articolo 11. Ai fini della valutazione l'organo esecutivo raffronta i progetti sia con altri progetti nello stesso settore sia con progetti in altri settori e predispone un elenco dei progetti preselezionati.
4. L'elenco dei progetti preselezionati di cui al paragrafo 3 e, ove applicabile, la proposta di cui al paragrafo 2, secondo comma, sono comunicati alla Commissione e comprendono almeno quanto segue:
a) |
una conferma del rispetto dei criteri di ammissibilità e selezione; |
b) |
dettagli sulla valutazione e classificazione dei progetti; |
c) |
i costi complessivi dei progetti e i costi pertinenti di cui all'articolo 5, in euro; |
d) |
l'importo del sostegno del fondo per l'innovazione richiesto, in euro, |
e) |
la quantità prevista di emissioni di gas a effetto serra evitate; |
f) |
la quantità prevista di energia prodotta o stoccata; |
g) |
la quantità prevista di CO2 stoccato; |
h) |
informazioni sulla forma giuridica del sostegno del fondo per l'innovazione richiesta dal promotore del progetto. |
5. Sulla base di quanto comunicato a norma del paragrafo 4, la Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, adotta la decisione di assegnazione che indica il sostegno assegnato ai progetti selezionati e, ove opportuno, predispone un elenco di riserva.
6. È possibile applicare una specifica procedura di selezione per i progetti su piccola scala.
Articolo 13
Assistenza allo sviluppo del progetto
1. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), stabilisce l'importo massimo del sostegno del fondo per l'innovazione disponibile per l'assistenza allo sviluppo del progetto.
2. L'assistenza allo sviluppo del progetto è attribuita dalla Commissione o dall'organo esecutivo a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, sotto forma di sovvenzione.
3. Le seguenti attività possono essere finanziate sotto forma di assistenza per lo sviluppo del progetto:
a) |
miglioramento e sviluppo della documentazione progettuale, o di componenti dell'architettura progettuale, allo scopo di garantire la sufficiente maturità del progetto; |
b) |
valutazione della fattibilità del progetto, compresi studi tecnici ed economici; |
c) |
consulenza sulla struttura finanziaria e giuridica del progetto; |
d) |
sviluppo delle capacità del promotore del progetto. |
4. Ai fini dell'assistenza per lo sviluppo del progetto i costi pertinenti sono tutti i costi associati allo sviluppo del progetto. Il fondo per l'innovazione può finanziare fino al 100 % dei costi pertinenti.
CAPO III
Disposizioni specifiche applicabili alle forme di sostegno del fondo per l'innovazione diverse dalle sovvenzioni
Articolo 14
Sostegno del fondo per l'innovazione tramite contributi ad operazioni di finanziamento misto nell'ambito dello strumento di sostegno agli investimenti dell'Unione
1. Ove la Commissione decida di erogare il sostegno del fondo per l'innovazione tramite contributi ad operazioni di finanziamento misto nell'ambito dello strumento di sostegno agli investimenti dell'Unione, il sostegno del fondo per l'innovazione è attuato in conformità con le regole applicabili allo strumento di sostegno agli investimenti dell'Unione. L'ammissibilità dei progetti è comunque valutata a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE.
2. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, adotta una decisione che specifica se il contributo ad operazioni di finanziamento misto assuma la forma di un sostegno non rimborsabile o di un sostegno rimborsabile o entrambe le forme, e che specifica l'importo del sostegno del fondo per l'innovazione disponibile per l'erogazione tramite lo strumento di sostegno agli investimenti dell'Unione.
Articolo 15
Sostegno del fondo per l'innovazione in altra forma prevista dal regolamento finanziario
1. Ove decida di erogare il sostegno del fondo per l'innovazione in una forma prevista dal regolamento finanziario diversa dalle sovvenzioni, la Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, adotta una decisione che specifica l'importo del sostegno del fondo per l'innovazione disponibile per l'erogazione in detta forma e le regole applicabili alla domanda di sostegno, alla selezione dei progetti e all'erogazione del sostegno.
2. I progetti destinatari del sostegno del fondo per l'innovazione a norma del presente articolo rispettano le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.
Capo IV
Governance
Articolo 16
Attuazione del fondo per l'innovazione
1. La Commissione attua il fondo per l'innovazione in regime di gestione diretta a norma delle relative disposizioni degli articoli da 125 a 153 del regolamento finanziario oppure in regime di gestione indiretta tramite gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.
2. I costi sostenuti per le attività di attuazione del fondo per l'innovazione, compresi i costi amministrativi e gestionali, sono finanziati dal fondo per l'innovazione.
Articolo 17
Designazione degli organi esecutivi
1. Ove decida di delegare alcuni compiti relativi all'attuazione del fondo per l'innovazione ad un organo esecutivo, la Commissione adotta una decisione relativa alla designazione di detto organo esecutivo.
La Commissione e l'organo esecutivo designato concludono un accordo che stabilisce i termini e le condizioni specifici per l'adempimento dei compiti da parte dell'organo esecutivo.
2. Ove attui il fondo per l'innovazione in regime di gestione diretta e decida di delegare alcune attività di attuazione ad un organo esecutivo, la Commissione designa organo esecutivo un'agenzia esecutiva.
3. Ove attui il fondo per l'innovazione in regime di gestione indiretta, la Commissione designa organo esecutivo un organismo di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.
4. Nella misura in cui non siano delegati ad un organo esecutivo, i compiti relativi all'attuazione del fondo per l'innovazione sono svolti dalla Commissione.
Articolo 18
Mansioni dell'organo esecutivo
L'organo esecutivo designato a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, può essere incaricato della gestione complessiva dell'invito a presentare proposte, dell'erogazione del sostegno del fondo per l'innovazione e del monitoraggio dell'attuazione dei progetti selezionati. A tal fine, all'organo esecutivo possono essere assegnati i seguenti compiti:
a) |
organizzazione dell'invito a presentare proposte; |
b) |
organizzazione della procedura di presentazione delle domande, compresa la raccolta delle domande e l'analisi di tutti i documenti giustificativi; |
c) |
organizzazione della selezione dei progetti, comprese la valutazione dei progetti o la valutazione di dovuta diligenza e la classificazione dei progetti; |
d) |
consulenza alla Commissione sui progetti ai quali assegnare il sostegno del fondo per l'innovazione e sui progetti da includere nell'elenco di riserva; |
e) |
assegnazione o prestazione di assistenza per lo sviluppo del progetto; |
f) |
sottoscrizione delle convenzioni di sovvenzione e di altri contratti in funzione della forma del sostegno del fondo per l'innovazione; |
g) |
predisposizione e gestione della documentazione contrattuale relativa ai progetti finanziati; |
h) |
verifica del rispetto delle condizioni del finanziamento e erogazione delle entrate del fondo per l'innovazione ai promotori dei progetti; |
i) |
monitoraggio dell'attuazione dei progetti; |
j) |
comunicazione con i promotori dei progetti; |
k) |
rendicontazione alla Commissione, anche in materia di orientamento generale per l'ulteriore sviluppo del fondo per l'innovazione; |
l) |
informativa finanziaria; |
m) |
azioni di informazione, comunicazione e promozione, compresa la produzione di materiali promozionali e lo sviluppo del logo del fondo per l'innovazione; |
n) |
gestione della condivisione delle conoscenze; |
o) |
sostegno agli Stati membri per le loro attività di promozione del fondo per l'innovazione e di comunicazione coi promotori dei progetti. |
p) |
qualsiasi altro compito relativo all'attuazione del fondo per l'innovazione. |
Articolo 19
Disposizioni specifiche applicabili all'attuazione del fondo per l'innovazione in regime di gestione diretta
1. Ove la Commissione designi organo esecutivo un'agenzia esecutiva a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, la decisione della Commissione in tal senso è subordinata all'esito dell'analisi costi-benefici di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (6) e l'accordo di cui all'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma, assume la forma di atto di delega a norma del regolamento (CE) n. 58/2003.
2. Ove gli importi erogati in regime di gestione diretta siano recuperati a norma degli articoli 7 e 8, gli importi recuperati costituiscono entrate con destinazione specifica a norma dell'articolo 21 del regolamento finanziario e sono destinati a finanziare le operazioni del fondo per l'innovazione.
3. Per tutti i compiti di attuazione svolti dalla Commissione, anche tramite un'agenzia esecutiva, le entrate del fondo per l'innovazione costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 1 e 5, del regolamento finanziario. Dette entrate con destinazione specifica coprono anche tutti i costi amministrativi per l'attuazione del fondo per l'innovazione. La Commissione può utilizzare al massimo il 5 % della dotazione del fondo per l'innovazione per coprire i propri costi di gestione.
4. Il progetto che ha beneficiato del sostegno del fondo per l'innovazione può essere finanziato anche da un altro programma dell'Unione, ivi compresi i fondi in gestione concorrente, purché i contributi non riguardino gli stessi costi. Il finanziamento cumulativo non supera l'importo totale dei costi ammissibili del progetto e il sostegno nell'ambito dei vari programmi dell'Unione è calcolato su base proporzionale.
Articolo 20
Gestione delle entrate del fondo per l'innovazione
1. La Commissione provvede a che le quote destinate al fondo per l'innovazione siano vendute all'asta secondo i principi e le modalità di cui all'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE e gestisce le entrate del fondo per l'innovazione in conformità con gli obiettivi della medesima direttiva.
2. La Commissione provvede a che le entrate di cui al paragrafo 1 siano trasferite tempestivamente all'organo esecutivo per il finanziamento dei costi delle attività di attuazione e per l'erogazione ai progetti selezionati.
3. La Commissione può delegare la monetizzazione delle quote e la gestione delle entrate del fondo per l'innovazione alla Banca europea per gli investimenti (BEI). Ai fini della delega la Commissione e la BEI concludono un accordo che stabilisce i termini e le condizioni specifici per l'esecuzione dei compiti relativi alla gestione delle entrate del fondo per l'innovazione da parte della BEI.
4. Fatte salve le disposizioni della direttiva 2003/87/CE, le entrate residue del fondo per l'innovazione al termine del periodo di ammissibilità dei progetti finanziati sono utilizzate per finanziare nuovi progetti che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE fino a che tutte le entrate sono spese per obiettivi del fondo per l'innovazione. I nuovi progetti sono selezionati tramite nuovi inviti a presentare proposte a norma dell'articolo 9 o sono finanziati a norma dell'articolo 14 o 15.
Articolo 21
Ruolo degli Stati membri
1. Nell'attuazione del fondo per l'innovazione la Commissione consulta gli Stati membri ed è assistita da essi.
2. Gli Stati membri sono consultati in merito ai seguenti aspetti:
a) |
l'elenco dei progetti preselezionati, compreso l'elenco di riserva, e l'elenco dei progetti proposti per l'assistenza allo sviluppo del progetto a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, prima dell'assegnazione del sostegno; |
b) |
i progetti di decisioni della Commissione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 15, paragrafo 1; |
c) |
l'importo massimo del sostegno del fondo per l'innovazione da rendere disponibile per l'assistenza allo sviluppo del progetto. |
3. Ove richiesto dalla Commissione, gli Stati membri forniscono consulenza e assistono la Commissione:
a) |
nel delineare gli orientamenti generali del fondo per l'innovazione; |
b) |
nell'affrontare problemi esistenti o emergenti in relazione all'attuazione dei progetti; |
c) |
nell'affrontare qualsiasi altra questione relativa all'attuazione dei progetti. |
4. La Commissione riferisce agli Stati membri sull'andamento dell'attuazione del presente regolamento, in particolare sull'attuazione delle decisioni di assegnazione di cui all'articolo 12, paragrafo 5.
Articolo 22
Ruolo dei portatori di interessi
La Commissione può coinvolgere i portatori di interessi nelle discussioni relative all'attuazione del fondo per l'innovazione, anche in ordine alle questioni di cui all'articolo 21, paragrafo 3.
CAPO V
Monitoraggio, rendicontazione e valutazione
Articolo 23
Monitoraggio e rendicontazione
1. L'organo esecutivo monitora il funzionamento del fondo per l'innovazione, compresi gli importi del relativo sostegno erogato.
2. Affinché i dati per il monitoraggio di cui al paragrafo 1 e i relativi esiti siano raccolti in modo efficace, efficiente e puntuale, possono essere imposti ai promotori dei progetti requisiti di rendicontazione proporzionati. Le relazioni dei promotori dei progetti comprendono le informazioni sulle azioni di condivisione delle conoscenze intraprese ai sensi dell'articolo 27.
3. L'organo esecutivo riferisce periodicamente alla Commissione sullo svolgimento delle mansioni assegnategli.
4. L'organo esecutivo riferisce alla Commissione sull'intero ciclo di erogazione del sostegno, informandola in particolare in merito all'organizzazione degli inviti a presentare proposte e alla firma dei contratti con i promotori dei progetti.
5. Successivamente a ciascun invito a presentare proposte la Commissione riferisce agli Stati membri sulla relativa attuazione.
6. La Commissione riferisce ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio sull'andamento dell'attuazione del fondo per l'innovazione.
7. Gli organi esecutivi diversi dalle agenzie esecutive e i soggetti cui è stata delegata la gestione delle entrate del fondo per l'innovazione a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, trasmettono alla Commissione quanto segue:
a) |
entro il 15 febbraio, i rendiconti finanziari non sottoposti ad audit relativi all'esercizio precedente, che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre, in relazione alle attività ad essi delegate; |
b) |
entro il 15 marzo dell'anno di trasmissione dei rendiconti finanziari non sottoposti ad audit, i rendiconti finanziari sottoposti ad audit relativi all'esercizio precedente, che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre, in relazione alle attività ad essi delegate. |
La Commissione predispone i conti annuali del fondo per l'innovazione per ciascun esercizio, che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre, sulla base dei rendiconti finanziari forniti a norma del primo comma. Detti conti sono sottoposti a un audit esterno indipendente.
I rendiconti finanziari e i conti previsti nel presente paragrafo sono compilati nel rispetto delle norme contabili di cui all'articolo 80 del regolamento finanziario.
Articolo 24
Valutazione
1. Nel 2025, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione del funzionamento del fondo per l'innovazione. La valutazione si incentra, tra l'altro, sulle sinergie tra il fondo per l'innovazione e gli altri programmi pertinenti dell'Unione nonché sulla procedura di erogazione del sostegno del fondo per l'innovazione.
2. Sulla base degli esiti delle valutazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta ove opportuno proposte atte a far sì che il fondo per l'innovazione progredisca verso il raggiungimento degli obiettivi di cui alla direttiva 2003/87/CE e all'articolo 3 del presente regolamento.
3. Al termine dell'attuazione del fondo per l'innovazione, ma non oltre il 2035, la Commissione effettua una valutazione finale del funzionamento del fondo per l'innovazione.
4. La Commissione pubblica gli esiti delle valutazioni effettuate a norma dei paragrafi 1, 2 e 3.
CAPO VI
Audit, pubblicità e condivisione delle conoscenze
Articolo 25
Audit
1. Gli audit sull'utilizzo del sostegno del fondo per l'innovazione eseguiti da revisori esterni indipendenti, anche diversi da quelli incaricati dalle istituzioni o dagli organi dell'Unione, costituiscono la base della garanzia globale di cui all'articolo 26.
2. La persona o il soggetto che riceve il sostegno del fondo per l'innovazione accetta per iscritto di concedere i diritti necessari e l'accesso previsti all'articolo 129 del regolamento finanziario.
Articolo 26
Riconoscimento reciproco degli audit
Fatte salve le possibilità esistenti di effettuare altri audit, qualora un revisore indipendente abbia realizzato sui rendiconti finanziari e sulle relazioni che illustrano l'utilizzo di un contributo dell'Unione un audit fondato sui principi di audit riconosciuti a livello internazionale che fornisce una ragionevole garanzia di affidabilità, tale audit costituisce la base della garanzia globale, come ulteriormente specificato, ove opportuno, nella normativa settoriale, purché siano sufficientemente comprovate l'indipendenza e la competenza del revisore. La relazione del revisore indipendente e la relativa documentazione di audit sono messe a disposizione, su richiesta, del Parlamento europeo, della Commissione, della Corte dei conti e delle autorità di audit degli Stati membri.
Articolo 27
Comunicazione, condivisione delle conoscenze e pubblicità
1. I promotori dei progetti pubblicano sui propri siti web, in modo proattivo e sistematico, informazioni relative ai progetti finanziati a norma del presente regolamento. Tali informazioni comprendono un riferimento esplicito al sostegno ricevuto dal fondo per l'innovazione.
2. I promotori dei progetti provvedono a divulgare a molteplici platee, in particolare i media e il grande pubblico, informazioni coerenti, efficaci e mirate sul sostegno ricevuto dal fondo per l'innovazione.
3. Il logo del fondo per l'innovazione o altri elementi promozionali richiesti nella documentazione contrattuale sono utilizzati per tutte le attività di comunicazione e condivisione delle conoscenze e compaiono su bacheche collocate in punti strategici visibili al pubblico.
4. I promotori dei progetti forniscono, nel piano di condivisione delle conoscenze trasmesso a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, informazioni dettagliate sulle azioni programmate a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
5. L'organo esecutivo svolge attività di informazione, comunicazione e promozione relative al sostegno del fondo per l'innovazione e agli esiti conseguiti. L'organo esecutivo organizza seminari o workshop specifici o, ove appropriato, altri tipi di attività per facilitare lo scambio di esperienze, conoscenze e migliori pratiche relative alla progettazione, elaborazione e attuazione di progetti nonché all'efficacia del finanziamento fornito nell'ambito dell'assistenza per lo sviluppo dei progetti.
CAPO VII
Disposizioni finali
Articolo 28
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
(2) Decisione 2010/670/UE della Commissione, del 3 novembre 2010, che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO2 in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 6.11.2010, pag. 39).
(3) Relazione speciale n. 24/2018 del 5 settembre 2018: Dimostrazione delle tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio e delle fonti rinnovabili innovative su scala commerciale nell'UE: i progressi attesi non sono stati realizzati negli ultimi dieci anni, disponibile sul sito della Corte dei conti: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_IT.pdf
(4) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193, del 30.7.2018, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1).
(6) Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).
28.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/18 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/857 DELLA COMMISSIONE
del 27 maggio 2019
relativo al rinnovo dell'autorizzazione di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per mangimi destinati a pecore da latte e capre da latte e che abroga il regolamento (CE) n. 226/2007 (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG rappresentata da Lallemand SAS)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione. |
(2) |
La sostanza Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 è stata autorizzata per dieci anni come additivo per mangimi destinati a capre da latte e pecore da latte dal regolamento (CE) n. 226/2007 della Commissione (2). |
(3) |
In conformità all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003 il titolare dell'autorizzazione ha presentato una domanda di rinnovo dell'autorizzazione di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per mangimi destinati a capre da latte e pecore da latte, con la richiesta che l'additivo venga classificato nella categoria «additivi zootecnici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(4) |
Nel parere del 5 luglio 2018 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che il richiedente ha fornito dati che dimostrano che l'additivo è conforme alle condizioni di autorizzazione. |
(5) |
La valutazione della sostanza Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza l'autorizzazione di detto additivo dovrebbe essere rinnovata come specificato nell'allegato del presente regolamento. |
(6) |
A seguito del rinnovo dell'autorizzazione di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell'allegato del presente regolamento, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 226/2007. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'autorizzazione dell'additivo specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 226/2007 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Regolamento (CE) n. 226/2007 della Commissione, del 1o marzo 2007, concernente l'autorizzazione del Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 e Levucell SC10 ME) come additivo per mangimi (GU L 64 del 2.3.2007, pag. 26).
(3) EFSA Journal 2018;16(7):5385.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||
CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||||||||
Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale |
|||||||||||||||||||
4b1711 |
Danstar Ferment AG rappresentata da Lallemand SAS |
Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 |
Composizione dell'additivo Preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 con una concentrazione minima di:
Caratterizzazione della sostanza attiva Cellule secche attive di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 Metodo di analisi (1) Conteggio: metodo di inclusione su piastra con utilizzo di agar all'estratto di lievito, destrosio e cloramfenicolo (EN 15789:2009). Identificazione: metodo di reazione a catena della polimerasi (PCR) CEN/TS 15790:2008. |
Capre da latte |
— |
5 × 108 |
— |
|
17 giugno 2029 |
||||||||||
Pecore da latte |
1,2 × 109 |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli additivi per mangimi: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
DECISIONI
28.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/21 |
DECISIONE (UE) 2019/858 DEL CONSIGLIO
del 14 maggio 2019
sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella riunione delle parti dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) e che abroga la decisione del 12 giugno 2017 che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione, nella riunione delle parti del SIOFA
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Con decisione 2008/780/CE del Consiglio (1), l'Unione ha concluso l'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale («SIOFA») (2), che ha istituito la riunione delle parti del SIOFA. |
(2) |
La riunione delle parti del SIOFA è responsabile delle misure di gestione e conservazione delle risorse della pesca nella zona del SIOFA. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione. |
(3) |
Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dispone che l'Unione deve garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e di acquacoltura e una gestione di tali attività che sia consona agli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l'Unione deve applicare l'approccio precauzionale alla gestione della pesca e adoperarsi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto dispone prevede altresì che l'Unione deve adottare misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, favorisre lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, eliminare progressivamente i rigetti in mare e promuovere metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate e a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone inoltre espressamente che tali obiettivi devono essere perseguiti e tali principi applicati dall'Unione nella sua politica esterna in materia di pesca. |
(4) |
Come sancito nella comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione «Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani» e nelle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione, la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, ove necessario, migliorarne la governance è un elemento centrale dell'azione dell'Unione in tali consessi. |
(5) |
La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Strategia europea per la plastica nell'economia circolare» fa riferimento a misure specifiche intese a ridurre l'inquinamento da plastica e l'inquinamento marino, come pure la perdita o abbandono in mare di attrezzi da pesca. |
(6) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della riunione delle parti del SIOFA per il periodo 2019-2023, in quanto le misure di conservazione e di esecuzione adottate dalla riunione annuale delle parti del SIOFA saranno vincolanti per l'Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n. 1005/2008 (4) e (CE) n. 1224/2009 (5) del Consiglio, e sul regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). |
(7) |
La decisione del Consiglio del 12 giugno 2017, che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione, nella riunione delle parti del SIOFA, non dispone che la posizione dell'Unione nell'ambito della riunione delle parti del SIOFA sia riesaminata prima della riunione annuale del 2022. Tuttavia, la grande maggioranza delle decisioni del Consiglio che stabiliscono la posizione dell'Unione nelle varie ORGP di cui l'Unione è parte contraente dovranno essere riviste prima delle riunioni annuali del 2019 di tali ORGP. Pertanto, al fine di promuovere la coerenza tra le posizioni dell'Unione in tutte le ORGP e semplificare le procedure di revisione, è opportuno proporre la revisione della decisione del 12 giugno 2017 e abrogarla sostituendola con una nuova decisione che copra il periodo 2019-2023. |
(8) |
In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona del SIOFA e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni delle parti del SIOFA, è necessario stabilire procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell'Unione nel periodo 2019-2023, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della riunione delle parti dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) è riportata nell'allegato I.
Articolo 2
La definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare in sede di della riunione delle parti del SIOFA avviene in conformità dell'allegato II.
Articolo 3
La posizione dell'Unione definita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio, su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale delle parti del SIOFA del 2024.
Articolo 4
La decisione del Consiglio del 12 giugno 2017 che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nella riunione delle parti dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) e che abroga la decisione del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativa alla posizione dell'Unione da adottare nell'ambito dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) è abrogata.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2019
Per il Consiglio
Il presidente
P. DAEA
(1) Decisione 2008/780/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).
(2) GU L 196 del 18.7.2006, pag. 15.
(3) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(4) Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).
ALLEGATO I
Posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della riunione delle parti dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA)
1. PRINCIPI
Nell'ambito dell'accordo SIOFA, l'Unione:
a) |
agisce in conformità agli obiettivi e ai principi perseguiti dall'Unione nell'ambito della politica comune della pesca (PCP), in particolare attraverso l'approccio precauzionale, e agli obiettivi connessi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e i loro habitat, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore unionale della pesca economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori; |
b) |
si adopera per un coinvolgimento adeguato dei portatori di interessi nella fase di preparazione delle misure per il SIOFA e garantisce che le misure adottate nell'ambito del SIOFA siano conformi all'accordo SIOF; |
c) |
garantisce che le misure adottate nell'ambito del SIOFA siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995 e dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 1993; e dell'accordo FAO del 2009 sulle misure di competenza dello Stato di approdo; |
d) |
promuove posizioni coerenti con le migliori pratiche delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) nella stessa regione; |
e) |
persegue coerenza e sinergia con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali in materia di pesca con i paesi terzi e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nell'ambito delle relazioni esterne, dell'occupazione, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione; |
f) |
garantisce il rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione; |
g) |
si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 relative alla comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca (1); |
h) |
mira a creare condizioni di parità per la flotta dell'Unione nella zona dell'accordo SIOFA, sulla base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, nonché a promuovere l'attuazione uniforme di tali principi e norme; |
i) |
agisce conformemente alle conclusioni del Consiglio (2) relative alla comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione — Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani (3) e promuove misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia della SIOFA e, ove necessario, migliorarne la governance e l'efficacia (in particolare per quanto riguarda la scienza, la conformità, la trasparenza e il processo decisionale), come contributo allo sviluppo sostenibile degli oceani in tutte le loro dimensioni; |
j) |
promuove il coordinamento tra le ORGP e le convenzioni marittime regionali e la cooperazione con le organizzazioni mondiali, se applicabile, nell'ambito dei rispettivi mandati; |
k) |
promuove meccanismi di cooperazione tra le ORGP che gestiscono la pesca di specie diverse dal tonno simili a quelli del cosiddetto processo di Kobe per le ORGP che gestiscono la pesca del tonno. |
2. ORIENTAMENTI
L'Unione si adopera, ove del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte del SIOFA:
a) |
misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona dell'accordo basate sui migliori pareri scientifici disponibili, inclusi totali ammissibili di cattura (TAC) e contingenti, norme relative allo sforzo o alla capacità di pesca per le risorse biologiche marine vive che rientrano nell'ambito di competenza del SIOFA, che consentano di ricondurre o mantenere il tasso di sfruttamento a livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile entro il 2020. Se necessario, per gli stock eccessivamente sfruttati verranno prese in esame misure specifiche intese ad adeguare lo sforzo di pesca alle possibilità di pesca disponibili; |
b) |
misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona dell'accordo SIOF, compresa la compilazione di elenchi di navi INN; |
c) |
misure intese a migliorare la raccolta di dati scientifici sulla pesca e a promuovere una più efficace collaborazione tra industria e mondo scientifico; |
d) |
misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona dell'accordo SIOF per garantire l'efficacia dei controlli e la conformità alle misure adottate nell'ambito del SIOFA; |
e) |
misure intese a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini e relativi habitat, comprese misure volte a ridurre l'inquinamento marino e prevenire lo scarico di plastica in mare e a ridurre l'impatto della plastica presente in mare sulla biodiversità e gli ecosistemi marini, misure per proteggere gli ecosistemi marini vulnerabili nella zona dell'accordo SIOF in linea con lo stesso accordo e con gli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura, nonché misure dirette a evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, in particolare di specie marine vulnerabili, e a eliminare progressivamente i rigetti in mare; |
f) |
misure per ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi (ALDFG) nell'oceano e facilitare l'individuazione e il recupero di tali attrezzi; |
g) |
misure volte a vietare le attività di pesca praticate al solo scopo di prelevare pinne di squalo e a imporre che tutti gli squali siano sbarcati con le tutte le pinne attaccate al corpo; |
h) |
approcci comuni con altre organizzazioni regionali di gestione della pesca, in particolare quelle che partecipano alla gestione delle attività di pesca nella stessa zona; |
i) |
raccomandazioni, se opportuno, e nella misura consentita dai pertinenti documenti costitutivi, incoraggiando l'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO); |
j) |
misure tecniche supplementari basate sul parere degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro del SIOFA. |
(1) 7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.
(2) 7348/1/17 REV 1 del 24.3.2017.
(3) JOIN(2016) 49 final del 10.11.2016.
ALLEGATO II
Definizione su base annuale della posizione che l'Unione deve adottare nelle riunioni della riunione delle parti dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale
Prima di ogni riunione della riunione delle parti, e quando tale organo è chiamato ad adottare decisioni aventi effetti vincolanti per l'Unione, vengono prese le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione, conformemente ai principi e agli orientamenti di cui all'allegato I.
A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio, con congruo anticipo prima di ogni riunione annuale della riunione delle parti del SIOFA un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione.
Qualora, nel corso di una riunione delle parti sia impossibile raggiungere, anche sul posto, un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.
28.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/27 |
DECISIONE (UE) 2019/859 DEL CONSIGLIO
del 14 maggio 2019
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) e che abroga la decisione del 12 giugno 2017 che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito dell'SPRFMO
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione 2012/130/UE del Consiglio (1), l'Unione ha concluso la convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (2) («convenzione SPRFMO»), che ha istituito la commissione SPRFMO. |
(2) |
La commissione SPRFMO è responsabile dell'adozione di misure di conservazione e gestione volte a conseguire gli obiettivi della convenzione SPRFMO. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione. |
(3) |
Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dispone che l'Unione deve garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e di acquacoltura e una gestione di tali attività che sia consona agli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l'Unione deve applicare l'approccio precauzionale alla gestione della pesca e adoperarsi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento dispone altresì che l'Unione deve adottare misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, promuovere lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, eliminare gradualmente i rigetti in mare e promuovere metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate nonché a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone specificamente che tali obiettivi devono essere perseguiti e tali principi devono essere applicati dall'Unione nella conduzione delle sue relazioni esterne in materia di pesca. |
(4) |
Come indicato nella comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea«Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani» e nelle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione congiunta, la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, se del caso, migliorarne la governance è fondamentale per l'azione dell'Unione in tali consessi. |
(5) |
La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Strategia europea per la plastica nell'economia circolare» fa riferimento a misure specifiche per ridurre l'inquinamento marino e da plastica, nonché la perdita o l'abbandono in mare di attrezzi da pesca. |
(6) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di commissione SPRFMO per il periodo 2020-2024, poiché le misure di conservazione e di esecuzione della SPRFMO saranno vincolanti per l'Unione e in grado di incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n. 1005/2008 (4) e (CE) n. 1224/2009 (5) del Consiglio, e sul regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). |
(7) |
La decisione del Consiglio del 12 giugno 2017 che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito dell'SPRFMO non dispone che la posizione dell'Unione nell'ambito della commissione SPRFMO sia riesaminata prima della riunione annuale del 2022. Tuttavia, la grande maggioranza delle decisioni del Consiglio che definisce la posizione dell'Unione nell'ambito delle varie ORGP di cui l'Unione è parte contraente dovrà essere riesaminata prima delle riunioni annuali di tali ORGP del 2019. Pertanto, al fine di promuovere una maggiore coerenza tra la posizione dell'Unione in tutte le ORGP e razionalizzare il processo di revisione, è opportuno anticipare la revisione della decisione del Consiglio del 12 giugno 2017 e abrogarla, sostituendola con una nuova decisione che copra il periodo 2020-2024. |
(8) |
In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona della convenzione SPRFMO e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della commissione SPRFMO, dovrebbero essere stabilite procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell'Unione per il periodo 2020-2024, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) è riportata nell'allegato I.
Articolo 2
La definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare nelle riunioni della commissione SPRFMO avviene in conformità dell'allegato II.
Articolo 3
La posizione dell'Unione definita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale della commissione SPRFMO del 2025.
Articolo 4
La decisione del Consiglio del 12 giugno 2017 che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) e che abroga la decisione del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativa alla posizione dell'Unione nell'ambito dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale è abrogata.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2019
Per il Consiglio
Il presidente
P. DAEA
(1) Decisione 2012/130/UE del Consiglio, del 3 ottobre 2011, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (GU L 67 del 6.3.2012, pag. 1).
(2) GU L 67 del 6.3.2012, pag. 3.
(3) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(4) Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).
ALLEGATO I
Posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO)
1. PRINCIPI
Nell'ambito della SPRFMO, l'Unione:
a) |
agisce in conformità degli obiettivi e dei principi perseguiti dall'Unione nel quadro della politica comune della pesca (PCP), in particolare grazie all'approccio precauzionale, e degli obiettivi connessi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e sui relativi habitat, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore alieutico dell'Unione economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori; |
b) |
si adopera ai fini di un adeguato coinvolgimento delle parti interessate nella fase di preparazione delle misure della SPRFMO e garantisce che le misure adottate nell'ambito della SPRFMO siano conformi agli obiettivi della convenzione SPRFMO; |
c) |
garantisce che le misure adottate nell'ambito della SPRFMO siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995 e dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 1993; e dell'accordo FAO del 2009 sulle misure di competenza dello Stato di approdo; |
d) |
promuove posizioni conformi alle migliori pratiche adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) nella stessa zona; |
e) |
persegue coerenza e sinergia con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali in materia di pesca con i paesi terzi e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nell'ambito delle relazioni esterne, dell'occupazione, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione; |
f) |
garantisce il rispetto degli impegni assunti dall'Unione a livello internazionale; |
g) |
si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca (1); |
h) |
mira a creare condizioni di parità per la flotta dell'Unione nella zona della convenzione SPRFMO, sulla base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, nonché a promuovere l'attuazione uniforme di tali principi e norme; |
i) |
agisce conformemente alle conclusioni del Consiglio (2) relative alla comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione — Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani (3) e promuove misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia della SPRFMO e, ove necessario, migliorarne la governance e l'efficacia (in particolare per quanto riguarda la scienza, la conformità, la trasparenza e il processo decisionale), come contributo allo sviluppo sostenibile degli oceani in tutte le loro dimensioni; |
j) |
se del caso, promuove il coordinamento tra le ORGP e le convenzioni marittime regionali e, a seconda dei casi, la cooperazione con le organizzazioni internazionali nell'ambito dei rispettivi mandati; |
k) |
promuove, tra le ORGP di specie diverse dal tonno, meccanismi di cooperazione simili al cosiddetto processo di Kobe per le ORGP del tonno. |
2. ORIENTAMENTI
L'Unione si adopera, ove del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte della SPRFMO:
a) |
misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona della convenzione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, inclusi totali ammissibili di cattura (TAC) e contingenti, regolamentazione dello sforzo di pesca per le risorse biologiche marine vive disciplinate dalla SPRFMO, che consentano di ricondurre o mantenere il tasso di sfruttamento a livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile entro il 2020. Ove necessario, tali misure di conservazione e di gestione includono misure specifiche per gli stock eccessivamente sfruttati, per adeguare lo sforzo di pesca alle possibilità di pesca disponibili; |
b) |
misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona della convenzione, compreso l'elenco delle navi INN; |
c) |
misure intese a migliorare la raccolta di dati scientifici sulla pesca e a promuovere una più efficace collaborazione tra industria e mondo scientifico; |
d) |
misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona della convezione per garantire l'efficacia dei controlli e la conformità alle misure adottate nell'ambito della SPRFMO; |
e) |
misure destinate a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità marina e sugli ecosistemi marini e i relativi habitat, comprese misure volte a ridurre l'inquinamento marino e a impedire lo scarico di plastica in mare e ridurre l'impatto sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini delle materie plastiche presenti in mare, misure di protezione degli ecosistemi marini vulnerabili nella zona della convenzione SPRFMO conformemente alla convenzione SPRFMO e agli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura, misure intese a evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, in particolare di specie marine vulnerabili, e a eliminare progressivamente i rigetti in mare; |
f) |
misure volte a ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi nell'oceano e a facilitare l'identificazione e il recupero di tali attrezzi; |
g) |
misure volte a vietare le attività di pesca praticate al solo scopo di prelevare pinne di squalo e che impongano che tutti gli squali siano sbarcati con le pinne attaccate al corpo; |
h) |
raccomandazioni, ove opportuno e per quanto consentito dai pertinenti atti costitutivi, che promuovono l'applicazione della Convenzione sul lavoro nella pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO); |
i) |
approcci comuni con altre ORGP, se del caso, in particolare quelle coinvolte nella gestione delle attività di pesca nella stessa regione; |
j) |
misure tecniche supplementari basate sui pareri degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro della SPRFMO. |
(1) 7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.
(2) 7348/1/17 REV 1 del 24.3.2017.
(3) JOIN (2016) 49 final del 10.11.2016.
ALLEGATO II
Definizione annuale della posizione dell'Unione nelle riunioni dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale
Prima di ogni riunione della commissione SPRFMO, quando tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici sull'Unione, vengono prese tutte le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione europea, conformemente ai principi e agli orientamenti che figurano nell'allegato I.
A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione europea trasmette al Consiglio, con congruo anticipo prima di ogni riunione della commissione SPRFMO, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione.
Qualora, nel corso di una riunione della commissione SPRFMO, sia impossibile raggiungere un accordo, anche sul posto, che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.
28.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/33 |
DECISIONE (UE) 2019/860 DEL CONSIGLIO
del 14 maggio 2019
sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) e che abroga la decisione del 19 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della IOTC
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione 95/399/CE del Consiglio (1) l'Unione ha concluso l'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (2) («accordo IOTC»). |
(2) |
La IOTC è responsabile della gestione e conservazione delle risorse della pesca nella zona dell'accordo IOTC. La IOTC adotta misure di conservazione e di gestione per garantire la conservazione degli stock contemplati dall'accordo IOTC e promuoverne l'uso ottimale. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione. |
(3) |
Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dispone che l'Unione deve garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e di acquacoltura e una gestione di tali attività che sia consona agli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l'Unione deve applicare l'approccio precauzionale alla gestione della pesca e si adoperarsi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento dispone altresì che l'Unione deve adottare misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, eliminare progressivamente i rigetti in mare e promuovere metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate e a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce inoltre espressamente che tali obiettivi devono essere perseguiti e tali principi applicati nella sue relazioni esterne in materia di pesca. |
(4) |
Come sancito nella comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione «Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani» e nelle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione, la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, ove necessario, migliorarne la governance è un elemento centrale dell'azione dell'Unione in tali consessi. |
(5) |
La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Strategia europea per la plastica nell'economia circolare» fa riferimento a misure specifiche intese a ridurre l'inquinamento da plastica e l'inquinamento marino, come pure la perdita o abbandono in mare di attrezzi da pesca. |
(6) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della IOTC per il periodo 2019-2023, in quanto le misure di conservazione e di esecuzione della IOTC saranno vincolanti per l'Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n. 1005/2008 (4) e (CE) n. 1224/2009 (5) del Consiglio, e sul regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). |
(7) |
La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della IOTC è attualmente stabilita dalla decisione del Consiglio del 19 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della IOTC. È opportuno abrogare tale decisione e sostituirla con una nuova decisione che copra il periodo 2019-2023. |
(8) |
In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona dell'accordo IOTC e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della IOTC, è necessario stabilire procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell'Unione nel periodo 2019-2023, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) è riportata nell'allegato I.
Articolo 2
La definizione annuale della posizione dell'Unione da adottare nelle riunioni della IOTC avviene in conformità dell'allegato II.
Articolo 3
La posizione dell'Unione definita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio, su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale della IOTC nel 2024.
Articolo 4
La decisione del Consiglio del 19 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) è abrogata.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2019
Per il Consiglio
Il presidente
P. DAEA
(1) Decisione 95/399/CE del Consiglio, del 18 settembre 1995, relativa all'adesione della Comunità all'accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell'Oceano Indiano (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).
(2) GU L 236 del 5.10.1995, pag. 25.
(3) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(4) Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).
ALLEGATO I
Posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC)
1. PRINCIPI
Nell'ambito della IOTC, l'Unione:
a) |
agisce in conformità agli obiettivi e ai principi perseguiti dall'Unione nell'ambito della politica comune della pesca (PCP), in particolare attraverso l'approccio precauzionale, e agli obiettivi connessi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e i loro habitat, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore unionale della pesca economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori; |
b) |
si adopera per un coinvolgimento adeguato dei portatori di interessi nella fase di preparazione delle misure per la IOTC e garantisce che le misure adottate nell'ambito della IOTC siano conformi all'accordo IOTC; |
c) |
garantisce che le misure adottate nell'ambito della IOTC siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995, dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 1993 e dell'accordo FAO del 2009 sulle misure di competenza dello Stato di approdo; |
d) |
promuove posizioni coerenti con le migliori pratiche delle organizzazioni regionali di gestione della pesca nella stessa regione; |
e) |
persegue la coerenza e le sinergie con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali in materia di pesca con i paesi terzi e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nell'ambito delle relazioni esterne, dell'occupazione, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione; |
f) |
garantisce il rispetto degli impegni assunti dall'Unione a livello internazionale; |
g) |
si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 relative alla comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca (1); |
h) |
mira a creare condizioni di parità per la flotta dell'Unione nella zona dell'accordo IOTC, sulla base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, nonché a promuovere l'attuazione uniforme di tali principi e norme; |
i) |
agisce conformemente alle conclusioni del Consiglio (2) relative alla comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione — Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani (3) e promuove misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia della IOTC e, ove necessario, migliorarne la governance e l'efficacia (in particolare per quanto riguarda la scienza, la conformità, la trasparenza e il processo decisionale), come contributo allo sviluppo sostenibile degli oceani in tutte le loro dimensioni; |
j) |
promuove il coordinamento tra le ORGP e le convenzioni marittime regionali e la cooperazione con le organizzazioni mondiali, se applicabile e appropriato, nell'ambito dei rispettivi mandati; |
k) |
promuove il coordinamento e la cooperazione con le altre ORGP che gestiscono la pesca del tonno su aspetti di interesse comune, in particolare attraverso la riattivazione del cosiddetto processo di Kobe per le ORGP che gestiscono la pesca del tonno e una sua estensione a tutte le ORGP. |
2. ORIENTAMENTI
L'Unione si adopera, ove del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte della IOTC:
a) |
misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona dell'accordo IOTC basate sui migliori pareri scientifici disponibili, inclusi totali ammissibili di cattura (TAC) e contingenti, regolamentazione dello sforzo di pesca per le risorse biologiche marine vive disciplinate dalla IOTC, che consentano di ricondurre o mantenere il tasso di sfruttamento a livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile entro il 2020. Se necessario, per gli stock eccessivamente sfruttati verranno prese in esame misure specifiche intese ad adeguare lo sforzo di pesca alle possibilità di pesca disponibili; |
b) |
misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona dell'accordo IOTC, compresa la compilazione di elenchi di navi INN; |
c) |
misure intese a migliorare la raccolta di dati scientifici sulla pesca e a promuovere una più efficace collaborazione tra industria e mondo scientifico; |
d) |
misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona dell'accordo IOTC per garantire l'efficacia dei controlli e la conformità alle misure adottate nell'ambito della IOTC; |
e) |
misure intese a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini e relativi habitat, comprese misure volte ridurre l'inquinamento marino e prevenire lo scarico di plastica in mare e a ridurre l'impatto della plastica presente in mare sulla biodiversità e gli ecosistemi marini, misure per proteggere gli ecosistemi marini vulnerabili nella zona dell'accordo IOTC in linea con le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nonché misure dirette a evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, in particolare di specie marine vulnerabili, e a eliminare progressivamente i rigetti in mare; |
f) |
misure volte a gestire l'utilizzo dei dispositivi di concentrazione del pesce (FAD), in particolare per migliorare la raccolta dei dati, per quantificare, individuare e monitorare in modo accurato l'uso di tali dispositivi, per ridurne l'impatto sugli stock di tonno vulnerabili e per attenuarne i possibili effetti sulle specie bersaglio e non bersaglio, come pure sugli ecosistemi; |
g) |
misure per ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi (ALDFG) nell'oceano e facilitare l'individuazione e il recupero di tali attrezzi, e per ridurne il contributo alla generazione di rifiuti marini; |
h) |
misure volte a vietare le attività di pesca praticate al solo scopo di prelevare pinne di squalo e a imporre che tutti gli squali siano sbarcati con le tutte le pinne attaccate al corpo; |
i) |
raccomandazioni, se opportuno, e nella misura consentita dai pertinenti documenti costitutivi, incoraggiando l'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO); |
j) |
misure tecniche supplementari basate sul parere degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro della IOTC. |
(1) 7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.
(2) 7348/1/17 REV 1 del 24.3.2017.
(3) JOIN(2016) 49 final del 10.11.2016.
ALLEGATO II
Definizione su base annuale della posizione che l'Unione deve adottare alle riunioni della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano
Prima di ogni riunione della IOTC, e quando tale organismo è chiamato ad adottare decisioni aventi effetti vincolanti per l'Unione, vengono prese le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione, conformemente ai principi e agli orientamenti di cui all'allegato I.
A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio, con congruo anticipo sullo svolgimento di ogni riunione della IOTC, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta di definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione.
Qualora, nel corso di una riunione della IOTC sia impossibile raggiungere, anche sul posto, un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.
28.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/38 |
DECISIONE (UE) 2019/861 DEL CONSIGLIO
del 14 maggio 2019
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO) e che abroga la decisione del 12 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della SEAFO
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione 2002/738/CE del Consiglio (1) l'Unione ha concluso la convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sud-orientale (2) («convenzione SEAFO»), che ha istituito l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO). |
(2) |
La commissione SEAFO è responsabile dell'adozione di misure intese a garantire la conservazione a lungo termine e l'uso sostenibile delle risorse alieutiche nella zona della convenzione SEAFO. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione. |
(3) |
Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dispone che l'Unione deve garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e di acquacoltura e una gestione di tali attività che sia consona agli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l'Unione deve applicare l'approccio precauzionale alla gestione della pesca e adoperarsi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento dispone altresì che l'Unione deve adottare misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, promuovere lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, eliminare gradualmente i rigetti in mare e promuovere metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate nonché a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone specificamente che tali obiettivi devono essere perseguiti e tali principi applicati dall'Unione nella condotta delle sue relazioni esterne in materia di pesca. |
(4) |
Come indicato nella comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea «Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani» e nelle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione congiunta, la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, se del caso, migliorarne la governance è fondamentale per l'azione dell'Unione in tali consessi. |
(5) |
La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Strategia dell'UE per la plastica in un'economia circolare» menziona misure specifiche per ridurre l'inquinamento marino e da plastica, nonché la perdita o l'abbandono in mare di attrezzi da pesca. |
(6) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della commissione SEAFO per il periodo 2019-2023, poiché le misure di conservazione e di esecuzione adottate dalla SEAFO saranno vincolanti per l'Unione e in grado di incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n. 1005/2008 (4) e (CE) n. 1224/2009 (5) del Consiglio, e sul regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). |
(7) |
La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della commissione SEAFO è attualmente stabilita dalla decisione del Consiglio del 12 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della SEAFO. È opportuno abrogare tlae decisione e sostituirla con una nuova decisione che copra il periodo 2019-2023. |
(8) |
In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona della convenzione SEAFO e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della SEAFO, devono essere stabilite procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell'Unione per il periodo 2019-2023, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO) è riportata nell'allegato I.
Articolo 2
La definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare nelle riunioni della commissione SEAFO avviene in conformità dell'allegato II.
Articolo 3
La posizione dell'Unione riportata nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale della commissione SEAFO del 2024.
Articolo 4
La decisione del Consiglio del 12 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale (SEAFO) è abrogata.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2019
Per il Consiglio
Il presidente
P. DAEA
(1) Decisione 2002/738/CE del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sud-orientale (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).
(2) GU L 234 del 31.8.2002, pag. 40.
(3) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(4) Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).
ALLEGATO I
Posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO)
1. PRINCIPI
Nell'ambito della SEAFO, l'Unione:
a) |
agisce in conformità degli obiettivi e dei principi perseguiti dall'Unione nel quadro della politica comune della pesca (PCP), in particolare grazie all'approccio precauzionale, e degli obiettivi connessi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e sui relativi habitat, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore alieutico dell'Unione economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori; |
b) |
si adopera ai fini di un adeguato coinvolgimento delle parti interessate nella fase di preparazione delle misure della SEAFO e garantisce che le misure adottate nell'ambito della SEAFO siano conformi alla convenzione SEAFO; |
c) |
garantisce che le misure adottate nell'ambito della SEAFO siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995, dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 1993 e dell'accordo FAO del 2009 sulle misure di competenza dello Stato di approdo; |
d) |
promuove posizioni conformi alle migliori pratiche adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) nella stessa zona; |
e) |
persegue coerenza e sinergia con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali in materia di pesca con i paesi terzi e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nell'ambito delle relazioni esterne, dell'occupazione, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione; |
f) |
garantisce il rispetto degli impegni assunti dall'Unione a livello internazionale; |
g) |
si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca (1); |
h) |
mira a creare condizioni di parità per la flotta dell'Unione nella zona della convenzione SEAFO, sulla base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, nonché a promuovere l'attuazione uniforme di tali principi e norme; |
i) |
agisce conformemente alle conclusioni del Consiglio (2) relative alla comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione — Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani (3) e promuove misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia della SEAFO e, ove necessario, migliorarne la governance e l'efficacia (in particolare per quanto riguarda la scienza, la conformità, la trasparenza e il processo decisionale), come contributo allo sviluppo sostenibile degli oceani in tutte le loro dimensioni; |
j) |
se del caso, promuove il coordinamento tra le ORGP e le convenzioni marittime regionali e, a seconda dei casi, la cooperazione con le organizzazioni internazionali nell'ambito dei loro mandati; |
k) |
promuove, tra le ORGP di specie diverse dal tonno, meccanismi di cooperazione simili al cosiddetto processo di Kobe per le ORGP del tonno. |
2. ORIENTAMENTI
L'Unione si adopera, ove del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte della SEAFO:
a) |
misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona della convenzione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, inclusi totali ammissibili di cattura (TAC) e contingenti, regolamentazione dello sforzo di pesca per le risorse biologiche marine vive disciplinate dalla SEAFO, che consentano di ricondurre o mantenere il tasso di sfruttamento a livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile entro il 2020. Se necessario, per gli stock eccessivamente sfruttati verranno prese in esame misure specifiche intese ad adeguare lo sforzo di pesca alle possibilità di pesca disponibili; |
b) |
misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona della convenzione, compreso l'elenco delle navi INN; |
c) |
misure intese a migliorare la raccolta di dati scientifici sulla pesca e a promuovere una più efficace collaborazione tra industria e mondo scientifico; |
d) |
misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona della convezione per garantire l'efficacia dei controlli e la conformità alle misure adottate nell'ambito della SEAFO; |
e) |
misure destinate a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità marina e sugli ecosistemi marini e i relativi habitat, comprese misure volte a ridurre l'inquinamento marino e a impedire lo scarico di plastica in mare e ridurre l'impatto sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini delle materie plastiche presenti in mare, misure di protezione degli ecosistemi marini vulnerabili nella zona della convenzione SEAFO conformemente agli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura, misure intese a evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, in particolare di specie marine vulnerabili, e a eliminare progressivamente i rigetti in mare; |
f) |
misure volte a ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi nell'oceano e a facilitare l'identificazione e il recupero di tali attrezzi; |
g) |
misure volte a vietare le attività di pesca praticate al solo scopo di prelevare pinne di squalo e che impongano che tutti gli squali siano sbarcati con le pinne attaccate al corpo; |
h) |
raccomandazioni, ove opportuno e per quanto consentito dai pertinenti atti costitutivi, che promuovono l'applicazione della Convenzione sul lavoro nella pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO); |
i) |
approcci comuni con altre ORGP, se del caso, in particolare quelle coinvolte nella gestione delle attività di pesca nella stessa regione; |
j) |
misure tecniche supplementari basate sui pareri degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro della SEAFO. |
(1) 7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.
(2) 7348/1/17 REV 1 del 24.3.2017.
(3) JOIN(2016) 49 final del 10.11.2016.
ALLEGATO II
Definizione annuale della posizione dell'Unione nelle riunioni dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale
Prima di ogni riunione della commissione SEAFO, quando tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici sull'Unione, vengono prese tutte le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione, conformemente ai principi e agli orientamenti che figurano nell'allegato I.
A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio, con congruo anticipo prima di ogni riunione della commissione SEAFO, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione.
Qualora, nel corso di una riunione della commissione SEAFO, sia impossibile raggiungere un accordo, anche sul posto, che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.
28.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/44 |
DECISIONE (UE) 2019/862 DEL CONSIGLIO
del 14 maggio 2019
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) e che abroga la decisione del 12 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della Commissione per la conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori del WCPFC
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Con decisione 2005/75/CE del Consiglio (1), l'Unione ha concluso la convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (2) («convenzione WCPF»), che ha istituito la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (Western and Central Pacific Fisheries Commission – WCPFC). |
(2) |
La WCPFC è responsabile della gestione e conservazione delle risorse della pesca nella zona della convenzione WCPFC. Adotta misure di conservazione e di gestione per garantire la sostenibilità a lungo termine degli stock ittici altamente migratori nella zona della convenzione WCPF e ne promuove l'uso ottimale. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione. |
(3) |
Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dispone che l'Unione deve garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e di acquacoltura e una gestione di tali attività che sia consona agli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l'Unione deve applicare l'approccio precauzionale alla gestione della pesca e adoperarsi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento stabilisce altresì che l'Unione deve adottare misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, eliminare progressivamente i rigetti in mare e promuovere metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate e a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce inoltre espressamente che tali obiettivi siano perseguiti e tali principi applicati nelle sue relazioni esterne in materia di pesca. |
(4) |
Come sancito nella comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione «Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani» e nelle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione, la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, ove necessario, migliorarne la governance è un elemento centrale dell'azione dell'Unione in tali consessi. |
(5) |
La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Strategia europea per la plastica nell'economia circolare» fa riferimento a misure specifiche intese a ridurre l'inquinamento da plastica e l'inquinamento marino, come pure la perdita o abbandono in mare di attrezzi da pesca. |
(6) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della WCPFC per il periodo 2019-2023, in quanto le misure di conservazione e di esecuzione della WCPFC saranno vincolanti per l'Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n. 1005/2008 (4) e (CE) n. 1224/2009 (5) del Consiglio, e sul regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). |
(7) |
La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della WCPFC è attualmente stabilita dalla decisione del Consiglio del 12 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della Commissione per la conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori del WCPFC. È opportuno abrogare tale decisione e sostituirla con una nuova decisione che copra il periodo 2019-2023. |
(8) |
In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona della convenzione WCPF e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della WCPFC, è necessario stabilire procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell'Unione nel periodo 2019-2023, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) è riportata nell'allegato I.
Articolo 2
La definizione annuale della posizione dell'Unione da adottare nelle riunioni della WCPFC avviene in conformità dell'allegato II.
Articolo 3
La posizione dell'Unione riportata nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio, su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale della WCPFC nel 2024.
Articolo 4
La decisione del Consiglio del 12 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione per la conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori del WCPFC è abrogata.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2019
Per il Consiglio
Il presidente
P. DAEA
(1) Decisione 2005/75/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).
(2) GU L 32 del 4.2.2005, pag. 3.
(3) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(4) Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).
ALLEGATO I
Posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC)
1. PRINCIPI
Nell'ambito della WCPFC, l'Unione:
a) |
agisce in conformità agli obiettivi e ai principi perseguiti dall'Unione nell'ambito della politica comune della pesca (PCP), in particolare attraverso l'approccio precauzionale, e agli obiettivi connessi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e i loro habitat, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore unionale della pesca economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori; |
b) |
si adopera per un coinvolgimento adeguato dei portatori di interessi nella fase di preparazione delle misure della WCPFC e garantisce che le misure adottate nell'ambito della WCPFC siano conformi alla convenzione WCPF; |
c) |
garantisce che le misure adottate nell'ambito della WCPFC siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995 e dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 1993; e dell'accordo FAO del 2009 sulle misure di competenza dello Stato di approdo; |
d) |
promuove posizioni coerenti con le migliori pratiche delle organizzazioni regionali di gestione della pesca nella stessa regione; |
e) |
persegue coerenza e sinergia con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali in materia di pesca con i paesi terzi e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nell'ambito delle relazioni esterne, dell'occupazione, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione; |
f) |
garantisce il rispetto degli impegni assunti dall'Unione a livello internazionale; |
g) |
si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 relative alla comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca (1); |
h) |
mira a creare condizioni di parità per la flotta dell'Unione nella zona della convenzione, sulla base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, nonché a promuovere l'attuazione uniforme di tali principi e norme; |
i) |
agisce conformemente alle conclusioni del Consiglio (2) relative alla comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione — Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani (3) e promuove misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia della WCPFC e, ove necessario, migliorarne la governance e l'efficacia (in particolare per quanto riguarda la scienza, la conformità, la trasparenza e il processo decisionale), come contributo alla gestione sostenibile degli oceani in tutte le loro dimensioni; |
j) |
promuove il coordinamento tra le ORGP e le convenzioni marittime regionali e la cooperazione con le organizzazioni mondiali, se applicabile, nell'ambito dei rispettivi mandati; |
k) |
elabora, se del caso, approcci comuni con altre organizzazioni regionali di gestione della pesca, in particolare quelle che partecipano alla gestione delle attività di pesca nella stessa zona; |
l) |
promuove il coordinamento e la cooperazione con le altre ORGP che gestiscono la pesca del tonno su aspetti di interesse comune, in particolare attraverso la riattivazione del cosiddetto processo di Kobe per le ORGP che gestiscono la pesca del tonno e una sua estensione a tutte le ORGP. |
2. ORIENTAMENTI
L'Unione si adopera, ove del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte della WCPFC:
a) |
misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona della convenzione WCPF basate sui migliori pareri scientifici disponibili, inclusi totali ammissibili di cattura (TAC) e contingenti, misure relative allo sforzo o alla capacità di pesca per le risorse biologiche marine vive disciplinate dalla WCPFC, che consentano di ricondurre o mantenere il tasso di sfruttamento a livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile entro il 2020. Se necessario, tali misure di conservazione e di gestione includono misure specifiche per gli stock eccessivamente sfruttati al fine di mantenere lo sforzo di pesca in linea con le possibilità di pesca disponibili; |
b) |
misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona della convenzione, compresa la compilazione di elenchi di navi INN; |
c) |
misure intese a migliorare la raccolta di dati scientifici sulla pesca e a promuovere una più efficace collaborazione tra industria e mondo scientifico; |
d) |
misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona della convenzione WCPF per garantire l'efficacia dei controlli e la conformità alle misure adottate nell'ambito della WCPFC; |
e) |
misure intese a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini e relativi habitat, comprese misure volte a ridurre l'inquinamento marino e prevenire lo scarico di plastica in mare e a ridurre l'impatto della plastica presente in mare sulla biodiversità e gli ecosistemi marini, misure per proteggere gli ecosistemi marini vulnerabili nella zona della convenzione WCPF in linea con la stessa convenzione, nonché misure dirette a evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, in particolare di specie marine vulnerabili, e a eliminare progressivamente i rigetti in mare; |
f) |
misure volte a gestire l'utilizzo dei dispositivi di concentrazione del pesce (FAD), in particolare per migliorare la raccolta dei dati, per quantificare, individuare e monitorare in modo accurato l'uso di tali dispositivi, per ridurne l'impatto sugli stock di tonno vulnerabili e per attenuarne i possibili effetti sulle specie bersaglio e non bersaglio, come pure sugli ecosistemi; |
g) |
misure per ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi (ALDFG) nell'oceano e facilitare l'individuazione e il recupero di tali attrezzi, e per ridurne il contributo alla generazione di rifiuti marini; |
h) |
misure volte a vietare le attività di pesca praticate al solo scopo di prelevare pinne di squalo e a imporre che tutti gli squali siano sbarcati con le tutte le pinne attaccate al corpo; |
i) |
raccomandazioni, se opportuno, e nella misura consentita dai pertinenti documenti costitutivi, incoraggiando l'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO); |
j) |
misure tecniche supplementari basate sul parere degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro della WCPFC. |
(1) 7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.
(2) 7348/1/17 REV 1 del 24.3.2017.
(3) JOIN(2016) 49 final del 10.11.2016.
ALLEGATO II
Definizione su base annuale della posizione che l'Unione deve adottare alle riunioni della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale
Prima di ogni riunione della WCPFC, e quando tale organismo è chiamato ad adottare decisioni aventi effetti vincolanti per l'Unione, vengono prese le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione europea, conformemente ai principi e agli orientamenti di cui all'allegato I.
A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione europea trasmette al Consiglio, con congruo anticipo sullo svolgimento di ogni riunione della WCPFC, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta di definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione.
Qualora nel corso di una riunione della WCFPC sia impossibile raggiungere, anche sul posto, un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.
28.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/49 |
DECISIONE (UE) 2019/863 DEL CONSIGLIO
del 14 maggio 2019
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO), e che abroga la decisione del Consiglio del 26 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della NAFO
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Con il regolamento (CEE) n. 3179/78 (1), del Consiglio l'Unione europea ha concluso la convenzione sulla cooperazione per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (2) («convenzione NAFO»), che ha istituito l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO). Conformemente alla decisione 2010/717/UE del Consiglio (3), l'Unione ha concluso la quarta modifica della convenzione NAFO che ha istituito la commissione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (4) («commissione NAFO»). |
(2) |
La commissione NAFO è responsabile dell'adozione di misure volte a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nella zona della convenzione NAFO e a salvaguardare gli ecosistemi marini che le ospitano. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione. |
(3) |
Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) dispone che l'Unione deve garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e di acquacoltura e una gestione di tali attività che sia consona agli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l'Unione deve applicare l'approccio precauzionale alla gestione della pesca e adoperarsi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento dispone altresì che l'Unione deve adottare misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, promuovere lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, eliminare gradualmente i rigetti in mare e promuovere metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate nonché a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone specificamente che tali obiettivi devono essere perseguiti e tali principi applicati dall'Unione nella conduzione delle sue relazioni esterne in materia di pesca. |
(4) |
Come indicato nella comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea «Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani» e nelle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione congiunta, la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, se del caso, migliorarne la governance è fondamentale per l'azione dell'Unione in tali consessi. |
(5) |
La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Strategia dell'UE per la plastica in un'economia circolare» menziona misure specifiche per ridurre l'inquinamento marino e da plastica, nonché la perdita o l'abbandono in mare di attrezzi da pesca. |
(6) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della commissione NAFO per il periodo 2019-2023 e abrogare la decisione del Consiglio del 26 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito del NAFO, poiché le misure di conservazione e di esecuzione adottate dalla NAFO saranno vincolanti per l'Unione e in grado di incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n. 1005/2008 (6) e n. 1224/2009 (7) del Consiglio, e sul regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). |
(7) |
In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona della convenzione NAFO e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della commissione NAFO, dovrebbero essere stabilite procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell'Unione per il periodo 2019-2023, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) è riportata nell'allegato I.
Articolo 2
La definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare nelle riunioni della commissione NAFO avviene in conformità dell'allegato II.
Articolo 3
La posizione dell'Unione riportata nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale della commissione NAFO del 2024.
Articolo 4
La decisione del Consiglio del 26 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) è abrogata.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2019
Per il Consiglio
Il presidente
P. DAEA
(1) Regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio, del 28 dicembre 1978, relativo alla conclusione da parte della Comunità economica europea della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 378 del 30.12.1978, pag. 1).
(2) GU L 378 del 30.12.1978, pag. 16.
(3) Decisione 2010/717/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2010, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della modifica della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 321 del 7.12.2010, pag. 1).
(4) GU L 321 del 7.12.2010, pag. 2.
(5) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(6) Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
(7) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
(8) Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).
ALLEGATO I
Posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO)
1. PRINCIPI
Nell'ambito della NAFO, l'Unione:
a) |
agisce in conformità degli obiettivi e dei principi perseguiti dall'Unione nel quadro della politica comune della pesca (PCP), in particolare grazie all'approccio precauzionale, e degli obiettivi connessi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi e atto a limitare l'impatto ambientale delle attività di pesca, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e sui relativi habitat, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore alieutico dell'Unione economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori; |
b) |
si adopera ai fini di un adeguato coinvolgimento delle parti interessate nella fase di preparazione delle misure della NAFO e garantisce che le misure adottate nell'ambito della commissione NAFO siano conformi alla convenzione NAFO; |
c) |
garantisce che le misure adottate nell'ambito della commissione NAFO siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995, dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 1993 e dell'accordo FAO del 2009 sulle misure di competenza dello Stato di approdo; |
d) |
promuove posizioni conformi alle migliori pratiche adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) nella stessa zona; |
e) |
persegue coerenza e sinergia con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali in materia di pesca con i paesi terzi e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nell'ambito delle relazioni esterne, dell'occupazione, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione; |
f) |
garantisce il rispetto degli impegni assunti dall'Unione a livello internazionale; |
g) |
si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca (1); |
h) |
mira a creare condizioni di parità per la flotta dell'Unione nella zona di regolamentazione della convenzione NAFO, sulla base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, nonché a promuovere l'attuazione uniforme di tali principi e norme; |
i) |
agisce conformemente alle conclusioni del Consiglio (2) relative alla comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione — Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani (3) e promuove misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia della NAFO e, ove necessario, migliorarne la governance e l'efficacia (in particolare per quanto riguarda la scienza, la conformità, la trasparenza e il processo decisionale), come contributo allo sviluppo sostenibile degli oceani in tutte le loro dimensioni; |
j) |
se del caso, promuove il coordinamento tra le ORGP e le convenzioni marittime regionali e, a seconda dei casi, la cooperazione con le organizzazioni internazionali nell'ambito dei loro mandati; |
k) |
promuove, tra le ORGP di specie diverse dal tonno, meccanismi di cooperazione simili al cosiddetto processo di Kobe per le ORGP del tonno. |
2. ORIENTAMENTI
L'Unione si adopera, ove del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte della NAFO:
a) |
misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona di regolamentazione NAFO basate sui migliori pareri scientifici disponibili e sull'approccio precauzionale, inclusi totali ammissibili di cattura (TAC) e contingenti o misure volte a regolamentare lo sforzo di pesca per le risorse biologiche marine disciplinate dalla NAFO, che consentano di ricondurre o mantenere il tasso di sfruttamento a livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile entro il 2020. Se necessario, per gli stock eccessivamente sfruttati verranno prese in esame misure specifiche intese ad adeguare lo sforzo di pesca alle possibilità di pesca disponibili; |
b) |
misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona di regolamentazione, compreso l'elenco delle navi INN; |
c) |
misure intese a migliorare la raccolta di dati scientifici sulla pesca e a promuovere una più efficace collaborazione tra industria e mondo scientifico; |
d) |
misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona di regolamentazione NAFO per garantire l'efficacia dei controlli e la conformità alle misure adottate nell'ambito della NAFO; |
e) |
misure destinate a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità marina e sugli ecosistemi marini e i relativi habitat, comprese misure volte a ridurre l'inquinamento marino e a impedire lo scarico di plastica in mare e ridurre l'impatto sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini delle materie plastiche presenti in mare, misure di protezione degli ecosistemi marini vulnerabili nella zona di regolamentazione conformemente alla convenzione NAFO, tenendo conto degli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura, misure intese a evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, in particolare di specie marine vulnerabili, e a eliminare progressivamente i rigetti in mare; |
f) |
misure volte a ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi nell'oceano e a facilitare l'identificazione e il recupero di tali attrezzi; |
g) |
misure volte a vietare le attività di pesca praticate al solo scopo di prelevare pinne di squalo e che impongano che tutti gli squali siano sbarcati con le pinne attaccate al corpo; |
h) |
approcci comuni con altre ORGP, se del caso, in particolare quelle coinvolte nella gestione delle attività di pesca nella stessa regione; |
i) |
sviluppare approcci per affrontare gli effetti delle attività diverse dalla pesca sulle risorse biologiche marine nella zona di regolamentazione; |
j) |
raccomandazioni, ove opportuno e per quanto consentito dai pertinenti atti costitutivi, che promuovono l'applicazione della Convenzione sul lavoro nella pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO); |
k) |
misure tecniche supplementari basate sui pareri degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro della NAFO. |
(1) 7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.
(2) 7348/1/17 REV 1 of 24.3.2017.
(3) JOIN(2016) 49 final del 10.11.2016.
ALLEGATO II
Definizione annuale della posizione dell'Unione nelle riunioni dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale
Prima di ogni riunione della commissione NAFO, quando tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici sull'Unione, vengono prese tutte le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione, conformemente ai principi e agli orientamenti che figurano nell'allegato I.
A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio, con congruo anticipo prima di ogni riunione della commissione NAFO, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione.
Qualora, nel corso di una riunione della commissione NAFO, sia impossibile raggiungere un accordo, anche sul posto, che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.
28.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/54 |
DECISIONE (UE) 2019/864 DEL CONSIGLIO
del 14 maggio 2019
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale (NASCO), e che abroga la decisione del 26 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito dell'Organizzazione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale (NASCO)
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione 886/82/CEE del Consiglio (1) l'Unione ha concluso la convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale (2) («convenzione NASCO»), che ha istituito l'Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale (NASCO). |
(2) |
Il consiglio della NASCO, coadiuvato da tre commissioni (la commissione per l'America settentrionale, la commissione per l'Atlantico nord-orientale e la commissione per la Groenlandia occidentale), è l'organismo istituito dalla convenzione NASCO per la conservazione, la ricostituzione, l'incremento e la gestione razionale del salmone dell'Atlantico per mezzo della cooperazione internazionale. Il consiglio della NASCO adotta misure di conservazione e di gestione per gestire le risorse di pesca che rientrano nella sua sfera di competenza. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione. |
(3) |
Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dispone che l'Unione deve garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e di acquacoltura e una gestione di tali attività che sia consona agli obiettivi nel conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l'Unione deve applicare l'approccio precauzionale alla gestione della pesca e adoperarsi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento dispone altresì che l'Unione deve adottare misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, promuovere lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, eliminare gradualmente i rigetti in mare e promuovere metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate nonché a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone specificamente che tali obiettivi devono essere perseguiti e tali principi applicati dall'Unione nella conduzione delle sue relazioni esterne in materia di pesca. |
(4) |
Come indicato nella comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea «Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani» e nelle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione congiunta, la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, se del caso, migliorarne la governance è fondamentale per l'azione dell'Unione in tali consessi. |
(5) |
La comunicazione della commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Strategia dell'UE per la plastica in un'economia circolare» fa riferimento a misure specifiche per ridurre l'inquinamento marino e da plastica, nonché la perdita o l'abbandono in mare di attrezzi da pesca. |
(6) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni del consiglio della NASCO, poiché le misure di conservazione e di esecuzione della NASCO saranno vincolanti per l'Unione e in grado di incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sul regolamento (CE) n. 1005/2008 (4) e n. 1224/2009 (5) del Consiglio, e sul regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). |
(7) |
La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni del consiglio della NASCO è attualmente stabilita dalla decisione del Consiglio del 26 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale (NASCO). È opportuno abrogare tale decisione, sostituendola con una nuova decisione che riguarderebbe il periodo 2019-2023. |
(8) |
In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona della convenzione NASCO e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della NASCO, dovrebbero essere stabilite procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell'Unione per il periodo 2019-2023, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni del consiglio dell'Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale (NASCO) è riportata nell'allegato I.
Articolo 2
La definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare nelle riunioni del consiglio della NASCO avviene in conformità dell'allegato II.
Articolo 3
La posizione dell'Unione riportata nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale del consiglio della NASCO del 2024.
Articolo 4
La decisione del Consiglio del 26 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale (NASCO) è abrogata.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2019
Per il Consiglio
Il presidente
P. DAEA
(1) Decisione del Consiglio, del 13 dicembre 1982, relativa alla conclusione della convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 24).
(2) GU L 378 del 31.12.1982, pag. 25.
(3) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(4) Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).
ALLEGATO I
Posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione nell'ambito dell'Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale (NASCO)
1. PRINCIPI
Nell'ambito della NASCO, l'Unione:
a) |
agisce in conformità degli obiettivi e dei principi perseguiti dall'Unione nel quadro della politica comune della pesca (PCP), in particolare grazie all'approccio precauzionale, e degli obiettivi connessi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi e atto a limitare l'impatto ambientale delle attività di pesca, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e sui relativi habitat, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore alieutico dell'Unione economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori; |
b) |
garantisce che le misure adottate nell'ambito della NASCO siano conformi alla convenzione NASCO; |
c) |
garantisce che le misure adottate nell'ambito della NASCO siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni dell'articolo 66 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare e dell'accordo FAO del 2009 sulle misure di competenza dello Stato di approdo; |
d) |
promuove posizioni conformi alle migliori pratiche adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) nella stessa zona; |
e) |
persegue coerenza e sinergia con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali in materia di pesca con i paesi terzi e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nell'ambito delle relazioni esterne, dell'occupazione, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione; |
f) |
garantisce il rispetto degli impegni assunti dall'Unione a livello internazionale; |
g) |
si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca (1); |
h) |
mira a creare condizioni di parità per la flotta dell'Unione nella zona della convenzione, sulla base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, nonché a promuovere l'attuazione uniforme di tali principi e norme; |
i) |
si conforma alle conclusioni del Consiglio (2) relative alla comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione sulla Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani (3) e promuove misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia della NASCO nonché, se del caso, migliorarne la governance e i risultati (ad esempio in ambito scientifico, di conformità, di trasparenza e di processo decisionale) per contribuire alla gestione sostenibile degli oceani in tutti i suoi aspetti; |
j) |
se del caso, promuove il coordinamento tra le ORGP e le convenzioni marittime regionali e, a seconda dei casi, la cooperazione con le organizzazioni internazionali nell'ambito dei loro mandati e, in particolare, promuove il coordinamento con l'OSPAR, di cui l'Unione è parte contraente; |
k) |
promuove, tra le ORGP di specie diverse dal tonno, meccanismi di cooperazione simili al cosiddetto processo di Kobe per le ORGP del tonno. |
2. ORIENTAMENTI
L'Unione si adopera, ove del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte della NASCO:
a) |
misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona dell'accordo IOTC basate sui migliori pareri scientifici disponibili, inclusi totali ammissibili di cattura (TAC) e contingenti o misure volte a regolamentare lo sforzo di pesca per le risorse biologiche marine disciplinate dalla NASCO, che consentano di ricondurre o mantenere il tasso di sfruttamento a livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile entro il 2020. Se necessario, per gli stock eccessivamente sfruttati verranno prese in esame misure specifiche intese ad adeguare lo sforzo di pesca alle possibilità di pesca disponibili; |
b) |
misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona della convenzione, compreso l'elenco delle navi INN; |
c) |
misure intese a migliorare la raccolta di dati scientifici sulla pesca e a promuovere una più efficace collaborazione tra industria e mondo scientifico; |
d) |
misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona della convezione NASCO per garantire l'efficacia dei controlli e la conformità alle misure adottate nell'ambito della NASCO; |
e) |
misure destinate a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca e di acquacoltura sulla biodiversità marina e sugli ecosistemi marini e i relativi habitat, comprese misure volte a ridurre l'inquinamento marino e a impedire lo scarico di plastica in mare e ridurre l'impatto sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini delle materie plastiche presenti in mare, misure di protezione degli ecosistemi marini vulnerabili nella zona della convenzione NASCO conformemente agli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura, misure intese a evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, in particolare di specie marine vulnerabili, e a eliminare progressivamente i rigetti in mare; |
f) |
misure volte a ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi nell'oceano e a facilitare l'identificazione e il recupero di tali attrezzi; |
g) |
misure volte a vietare le attività di pesca praticate al solo scopo di prelevare pinne di squalo e che impongano che tutti gli squali siano sbarcati con le pinne attaccate al corpo; |
h) |
approcci comuni con altre ORGP, se del caso, in particolare quelle coinvolte nella gestione delle attività di pesca nella stessa regione; |
i) |
raccomandazioni, ove opportuno e per quanto consentito dai pertinenti atti costitutivi, che promuovono l'applicazione della Convenzione sul lavoro nella pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO); |
j) |
misure tecniche supplementari basate sui pareri degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro della NASCO. |
(1) 7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.
(2) 7348/1/17 REV 1 del 24.3.2017.
(3) JOIN (2016) 49 final del 10.11.2016.
ALLEGATO II
Definizione annuale della posizione dell'Unione nelle riunioni dell'Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale
Prima di ogni riunione del consiglio della NASCO, quando tale organo deve adottare atti che possono essere vincolanti per l'Unione, vengono prese tutte le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione europea, conformemente ai principi e agli orientamenti che figurano nell'allegato I.
A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio, con congruo anticipo prima di ogni riunione del consiglio della NASCO, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione.
Qualora, nel corso di una riunione del consiglio della NASCO, sia impossibile raggiungere un accordo, anche sul posto, che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.
28.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/60 |
DECISIONE (UE) 2019/865 DEL CONSIGLIO
del 14 maggio 2019
relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) e che abroga la decisione del 26 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito della NEAFC
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione 81/608/CEE del Consiglio (1) l'Unione ha concluso la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (2), che ha istituito la commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale («NEAFC»), («convenzione NEAFC»). Le modifiche del 2004 e del 2006 alla convenzione NEAFC sono state approvate con decisione 2009/550/CE del Consiglio (3). Le modifiche sono entrate ufficialmente in vigore il 29 ottobre 2013, ma è stato convenuto, in conformità della dichiarazione di Londra del 18 novembre 2005, di attuare le modifiche su base provvisoria a decorrere dalla loro adozione, in attesa della loro entrata in vigore. |
(2) |
La NEAFC è responsabile dell'adozione di misure intese a garantire la conservazione a lungo termine e l'uso ottimale delle risorse di pesca nella zona della convenzione NEAFC («zona della convenzione»). Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione. |
(3) |
Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) dispone che l'Unione deve garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e di acquacoltura e una gestione di tali attività che sia consona agli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l'Unione deve applicare l'approccio precauzionale alla gestione della pesca e deve adoperarsi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento dispone altresì che l'Unione deve adottare misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, promuovere lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, eliminare gradualmente i rigetti in mare e promuovere metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate nonché a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1380/2013 disponespecificamente che taliobiettivi devono essere perseguiti e tali principi devono essere applicati dall'Unione nella conduzione delle sue relazioni esterne in materia di pesca. |
(4) |
Come indicato nella comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea sulla «Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani» e nelle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione congiunta, la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, se del caso, migliorarne la governance è fondamentale per l'azione dell'Unione in tali consessi. |
(5) |
La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una «Strategia dell'UE per la plastica in un'economia circolare» fa riferimento a misure specifiche per ridurre l'inquinamento marino e da plastica, nonché la perdita o l'abbandono in mare di attrezzi da pesca. |
(6) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della NEAFC per il periodo 2019-2023 e abrogare la decisione del Cosiglio del 26 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito della NEAFC poiché le misure di conservazione e di esecuzione della NEAFC saranno vincolanti per l'Unione e in grado di incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare i regolamenti (CE) n. 1005/2008 (5) e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (6), e il regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). |
(7) |
La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della NEAFC è attualmente stabilita dalla decisione del 26 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito della NEAFC. È opportuno abrogare tale decisione e sostituirla con una nuova decisione che riguarderebbe il periodo 2019-2023. |
(8) |
In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona della convenzione e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, compresi i nuovi dati scientifici e le altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della NEAFC, dovrebbero essere stabilite procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell'Unione per il periodo 2019-2023, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) è riportata nell'allegato I.
Articolo 2
La definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare nelle riunioni della NEAFC è effettuata in conformità dell'allegato II.
Articolo 3
La posizione dell'Unione riportata nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale della NEAFC del 2024.
Articolo 4
La decisione del Consiglio del 26 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito della NEAFC, è abrogata.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2019
Per il Consiglio
Il presidente
P. DAEA
(1) Decisione 81/608/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21).
(2) GU L 227 del 12.8.1981, pag. 22.
(3) Decisione 2009/550/CE del Consiglio, del 5 marzo 2009, relativa all'approvazione di modifiche della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale volte a istituire procedure di composizione delle controversie, estendere l'ambito di applicazione della Convenzione e riesaminarne gli obiettivi (GU L 184 del 16.7.2009, pag. 12).
(4) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(5) Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
(6) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
(7) Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).
ALLEGATO I
Posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC)
1. PRINCIPI
Nell'ambito della NEAFC, l'Unione:
a) |
agisce in conformità degli obiettivi e dei principi perseguiti dall'Unione nel quadro della politica comune della pesca (PCP), in particolare grazie all'approccio precauzionale, e degli obiettivi connessi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e sui relativi habitat, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore alieutico dell'Unione economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori; |
b) |
garantisce che le misure adottate nell'ambito della NEAFC siano conformi alla convenzione NEAFC; |
c) |
garantisce che le misure adottate nell'ambito della NEAFC siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995, dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 1993 e dell'accordo FAO del 2009 sulle misure di competenza dello Stato di approdo; |
d) |
promuove posizioni conformi alle migliori pratiche adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) nella stessa zona; |
e) |
persegue coerenza e sinergia con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali in materia di pesca con i paesi terzi e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nell'ambito delle relazioni esterne, dell'occupazione, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione; |
f) |
garantisce il rispetto degli impegni assunti dall'Unione a livello internazionale; |
g) |
si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca (1); |
h) |
mira a creare condizioni di parità per la flotta dell'Unione nella zona di regolamentazione della NEAFC, sulla base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, nonché a promuovere l'attuazione uniforme delle raccomandazioni; |
i) |
agisce conformemente alle conclusioni del Consiglio (2) relative alla comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione — Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani (3) e promuove misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia della NEAFC e, ove necessario, migliorarne la governance e l'efficacia (in particolare per quanto riguarda la scienza, la conformità, la trasparenza e il processo decisionale), come contributo allo sviluppo sostenibile degli oceani in tutte le loro dimensioni; |
j) |
se del caso, promuove il coordinamento tra le ORGP e le convenzioni marittime regionali e, a seconda dei casi, la cooperazione con le organizzazioni internazionali nell'ambito dei loro mandati e, in particolare, promuove il coordinamento con l'OSPAR, di cui l'Unione è parte contraente; |
k) |
promuove, tra le ORGP di specie diverse dal tonno, meccanismi di cooperazione simili al cosiddetto processo di Kobe per le ORGP del tonno. |
2. ORIENTAMENTI
L'Unione si adopera, ove del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte della NEAFC:
a) |
misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona di regolamentazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, inclusi totali ammissibili di cattura (TAC) e contingenti o misure volte a regolamentare lo sforzo di pesca per le risorse biologiche marine disciplinate dalla NEAFC, che consentano di ricondurre o mantenere il tasso di sfruttamento a livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile entro il 2020. Ove necessario, tali misure di conservazione e di gestione includono misure specifiche per gli stock eccessivamente sfruttati, per adeguare lo sforzo di pesca alle possibilità di pesca disponibili; |
b) |
misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona di regolamentazione, compreso l'elenco delle navi INN; |
c) |
misure intese a migliorare la raccolta di dati scientifici sulla pesca e a promuovere una più efficace collaborazione tra industria e mondo scientifico; |
d) |
misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona di regolamentazione per garantire l'efficacia dei controlli e la conformità alle misure adottate nell'ambito della NEAFC; |
e) |
misure destinate a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità marina e sugli ecosistemi marini e i relativi habitat, comprese misure volte a ridurre l'inquinamento marino e a impedire lo scarico di plastica in mare e ridurre l'impatto sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini delle materie plastiche presenti in mare, misure di protezione degli ecosistemi marini vulnerabili nella zona di regolamentazione conformemente agli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura, misure intese a evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, in particolare di specie marine vulnerabili, e a eliminare progressivamente i rigetti in mare; |
f) |
misure volte a ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi nell'oceano e a facilitare l'identificazione e il recupero di tali attrezzi; |
g) |
misure volte a vietare le attività di pesca praticate al solo scopo di prelevare pinne di squalo e che impongano che tutti gli squali siano sbarcati con le pinne attaccate al corpo; |
h) |
raccomandazioni, ove opportuno e per quanto consentito dai pertinenti atti costitutivi, che promuovono l'applicazione della Convenzione sul lavoro nella pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO); |
i) |
approcci comuni con altre ORGP, se del caso, in particolare quelle coinvolte nella gestione delle attività di pesca nella stessa zona; |
j) |
misure tecniche supplementari basate sui pareri degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro della NEAFC. |
(1) 7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.
(2) 7348/1/17 REV 1 del 24.3.2017.
(3) JOIN (2016) 49 final del 10.11.2016.
ALLEGATO II
Definizione annuale della posizione dell'Unione nelle riunioni della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale
Prima di ogni riunione della NEAFC, quando tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici sull'Unione, vengono prese tutte le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione, conformemente ai principi e agli orientamenti che figurano nell'allegato I.
A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio, con congruo anticipo prima di ogni riunione della NEAFC, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione.
Qualora, nel corso di una riunione della NEAFC, sia impossibile raggiungere un accordo, anche sul posto, che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.
28.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/66 |
DECISIONE (UE) 2019/866 DEL CONSIGLIO
del 14 maggio 2019
relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della conferenza annuale delle parti della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering e che abroga la decisione del 12 giugno 2017 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito di tale conferenza annuale
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
La Polonia è parte contraente della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering («convenzione sul Mare di Bering»). L'Unione non è parte di tale convenzione. A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, dell'atto di adesione del 2003, gli accordi di pesca conclusi dagli Stati membri con paesi terzi sono gestiti dall'Unione e l'Unione è tenuta ad attuare tutte le decisioni adottate nell'ambito della convenzione sul Mare di Bering. |
(2) |
La decisione del Consiglio dell'11 aprile 2016 che autorizza la Repubblica di Polonia, nell'interesse dell'Unione europea, ad avviare negoziati per una modifica della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo nella zona centrale del Mare di Bering che consenta ad organizzazioni di integrazione economica regionale, quali l'Unione europea, di divenire parte della convenzione ha autorizzato la Repubblica di Polonia a negoziare, nell'interesse dell'Unione, una modifica della convenzione sul Mare di Bering intesa a consentire all'Unione di divenire parte contraente della convenzione. Tale mandato è attualmente in fase di attuazione. Resta inteso che, al momento dell'accettazione dell'Unione in quanto parte contraente a pieno titolo della convenzione sul Mare di Bering, la Polonia recederà dalla convenzione. |
(3) |
La conferenza annuale delle parti della convenzione sul Mare di Bering («conferenza annuale delle parti») è incaricata della gestione e conservazione degli stock di merluzzo giallo nella zona della convenzione sul Mare di Bering. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione. |
(4) |
Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) dispone che l'Unione deve garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e di acquacoltura e una gestione di tali attività che sia consona agli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l'Unione deve applicare l'approccio precauzionale alla gestione della pesca e adoperarsi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento dispone altresì che l'Unione deve adottare misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, eliminare progressivamente i rigetti in mare e promuovere metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate e a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone espressamente che tali obiettivi devono essere perseguiti e tali principi devono essere applicati dall'Unione nella conduzione della sua politica esterna in materia di pesca. |
(5) |
Come sancito nella comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione «Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani» e nelle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione, la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, ove necessario, migliorarne la governance è un elemento centrale dell'azione dell'Unione in tali consessi. |
(6) |
La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Strategia europea per la plastica nell'economia circolare» fa riferimento a misure specifiche intese a ridurre l'inquinamento da plastica e l'inquinamento marino, come pure la perdita o abbandono in mare di attrezzi da pesca. |
(7) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della conferenza annuale delle parti per il periodo 2019-2023, in quanto le misure di conservazione e di esecuzione adottate dalla conferenza annuale delle parti saranno vincolanti per l'Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n. 1005/2008, (2) (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (3),e sul regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(8) |
La decisione del 12 giugno 2017 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito della conferenza annuale delle parti della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering non dispone che la posizione dell'Unione nell'ambito della conferenza annuale delle parti sia riesaminata prima della riunione annuale del 2022. Tuttavia, la grande maggioranza delle decisioni del Consiglio che stabiliscono la posizione dell'Unione nelle varie ORGP di cui l'Unione è parte contraente dovranno essere riviste prima delle riunioni annuali del 2019 di tali ORGP. Pertanto, al fine di promuovere la coerenza tra le posizioni dell'Unione in tutte le ORGP e semplificare le procedure di revisione, è opportuno proporre la revisione della decisione del 12 giugno 2017 e abrogare tale decisione sostituendola con una nuova decisione che riguarderebbe il periodo 2019-2023. |
(9) |
In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona della convenzione sul Mare di Bering e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della conferenza annuale delle parti, è necessario stabilire procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell'Unione nel periodo 2019-2023, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della conferenza annuale delle parti della convenzione sul Mare di Bering è riportata nell'allegato I.
Articolo 2
La definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare nelle riunioni della conferenza annuale delle parti della convenzione sul Mare di Bering avviene in conformità dell'allegato II.
Articolo 3
La posizione dell'Unione definita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio, su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della conferenza annuale delle parti della convenzione sul Mare di Bering del 2024.
Articolo 4
La decisione del Consiglio del 12 giugno 2017 che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel quadro della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering e che abroga la decisione del Consiglio, del 10 luglio 2012, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel quadro della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering è abrogata.
Articolo 5
1. In caso di adesione dell'Unione alla convenzione sul Mare di Bering, destinataria della presente decisione è la Commissione che rappresenta l'Unione alle riunioni della conferenza annuale delle parti della convenzione sul Mare di Bering.
2. In attesa di tale adesione, la Polonia illustra la posizione dell'Unione alle riunioni della conferenza annuale delle parti della convenzione sul Mare di Bering.
3. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2019
Per il Consiglio
Il presidente
P. DAEA
(1) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(2) Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).
ALLEGATO I
Posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito della conferenza annuale delle parti della convenzione sul Mare di Bering
1. PRINCIPI
Nell'ambito della convenzione sul Mare di Bering, l'Unione:
a) |
agisce in conformità agli obiettivi e ai principi perseguiti dall'Unione nell'ambito della politica comune della pesca (PCP), in particolare attraverso l'approccio precauzionale, e agli obiettivi connessi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e i loro habitat, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore unionale della pesca economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori; |
b) |
garantisce che le misure adottate nell'ambito della conferenza annuale delle parti siano conformi alla convenzione sul Mare di Bering; |
c) |
garantisce che le misure adottate nell'ambito della conferenza annuale delle parti siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995, dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 1993 e dell'accordo FAO del 2009 sulle misure di competenza dello Stato di approdo; |
d) |
promuove posizioni coerenti con le migliori pratiche delle organizzazioni regionali di gestione (ORGP) della pesca nella stessa regione; |
e) |
persegue coerenza e sinergia con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali in materia di pesca con i paesi terzi e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nell'ambito delle relazioni esterne, dell'occupazione, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione; |
f) |
garantisce il rispetto degli impegni assunti dall'Unione a livello internazionale; |
g) |
si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 relative alla comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca (1); |
h) |
mira a creare condizioni di parità per la flotta dell'Unione nella zona della convenzione sul Mare di Bering, sulla base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, nonché a promuovere l'attuazione uniforme di tali principi e norme; |
i) |
agisce conformemente alle conclusioni del Consiglio (2) relative alla comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione — Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani (3) e promuove misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia della conferenza annuale delle parti e, ove necessario, migliorarne la governance e l'efficacia (in particolare per quanto riguarda la scienza, la conformità, la trasparenza e il processo decisionale), come contributo allo sviluppo sostenibile degli oceani in tutte le loro dimensioni; |
j) |
promuove il coordinamento tra le ORGP e le convenzioni marittime regionali e la cooperazione con le organizzazioni mondiali, se applicabile, nell'ambito dei rispettivi mandati; |
k) |
promuove meccanismi di cooperazione tra le ORGP che gestiscono la pesca di specie diverse dal tonno simili a quelli del cosiddetto processo di Kobe per le ORGP che gestiscono la pesca del tonno. |
2. ORIENTAMENTI
L'Unione si adopera, ove del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte della conferenza annuale delle parti:
a) |
misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona dell'accordo basate sui migliori pareri scientifici disponibili, incluso il livello ammissibile di cattura (AHL) e singoli contingenti nazionali o limitazioni dello sforzo di pesca per le risorse biologiche marine vive di competenza della conferenza annuale delle parti, comprese le modifiche all'allegato della convenzione sul Mare di Bering, che consentano di ricondurre o mantenere il tasso di sfruttamento a livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile entro il 2020. Ove necessario, tali misure di conservazione e di gestione includono misure specifiche per gli stock eccessivamente sfruttati, per adeguare lo sforzo di pesca alle possibilità di pesca disponibili; |
b) |
misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona della convenzione sul Mare di Bering, compresa la compilazione di elenchi di navi INN; |
c) |
misure intese a migliorare la raccolta di dati scientifici sulla pesca e a promuovere una più efficace collaborazione tra industria e mondo scientifico; |
d) |
misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona della convenzione per garantire l'efficacia dei controlli e la conformità alle misure adottate nell'ambito della conferenza annuale delle parti; |
e) |
misure destinate a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità marina e sugli ecosistemi marini e i relativi habitat, comprese misure volte a ridurre l'inquinamento marino e a impedire lo scarico di plastica in mare e ridurre l'impatto sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini delle materie plastiche presenti in mare, misure di protezione degli ecosistemi marini vulnerabili nella zona della convenzione sul Mare di Bering conformemente agli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura e misure intese a evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, in particolare di specie marine vulnerabili, e a eliminare progressivamente i rigetti in mare; |
f) |
misure per ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi (ALDFG) nell'oceano e facilitare l'individuazione e il recupero di tali attrezzi; |
g) |
misure volte a vietare le attività di pesca praticate al solo scopo di prelevare pinne di squalo e che impongano che tutti gli squali siano sbarcati con le pinne attaccate al corpo; |
h) |
raccomandazioni, se opportuno, e nella misura consentita dai pertinenti documenti costitutivi, incoraggiando l'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO); |
i) |
approcci comuni con altre ORGP, se del caso, in particolare quelle coinvolte nella gestione delle attività di pesca nella stessa regione; |
j) |
misure tecniche supplementari basate sul parere degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro della conferenza annuale delle parti. |
(1) 7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.
(2) 7348/1/17 REV 1 del 24.3.2017.
(3) JOIN (2016) 49 final del 10.11.2016.
ALLEGATO II
Definizione su base annuale della posizione che l'Unione deve adottare nell'ambito della conferenza annuale delle parti
Prima di ogni riunione della conferenza annuale delle parti, e quando tale organo è chiamato ad adottare decisioni aventi effetti vincolanti per l'Unione, vengono prese le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione europea, conformemente ai principi e agli orientamenti di cui all'allegato I.
A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione europea trasmette al Consiglio, con congruo anticipo prima di ogni riunione della conferenza annuale delle parti un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione.
Qualora, nel corso di una riunione della conferenza annuale delle parti, sia impossibile raggiungere, anche sul posto, un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.
28.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/72 |
DECISIONE (UE) 2019/867 DEL CONSIGLIO
del 14 maggio 2019
relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) e che abroga la decisione del 24 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito della CCAMLR
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Con decisione 81/691/CEE (1) del Consiglio l'Unione ha concluso la convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (2) («convenzione CAMLR»), che è entrata in vigore il 7 aprile 1982 e ha istituito la commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR). Belgio, Spagna, Francia, Germania, Italia, Polonia, Svezia e Regno Unito sono anche parti contraenti della Convenzione CAMLR. Grecia, Paesi Bassi e Finlandia sono parti contraenti della convenzione CAMLR ma non sono membri della CCAMLR. |
(2) |
A norma dell'articolo IX.1 della convenzione CAMLR, la CCAMLR è incaricata di adottare, in occasione delle sue riunioni annuali, misure di conservazione atte a garantire la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, il che implica il loro impiego razionale. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione. |
(3) |
Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dispone che l'Unione deve garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e di acquacoltura e una gestione di tali attività che sia consona agli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l'Unione deve applicare l'approccio precauzionale alla gestione della pesca e adoperarsi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento dispone altresì che l'Unione deve adottare misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, eliminare progressivamente i rigetti in mare e promuovere metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate e a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede espressamente che tali obiettivi devono essere perseguiti e tali principi devono essere applicati dall'Unione nella conduzione della sua politica esterna in materia di pesca. |
(4) |
Come sancito nella comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione «Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani» e nelle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione, la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, ove necessario, migliorarne la governance è un elemento centrale dell'azione dell'Unione in tali consessi. |
(5) |
La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Strategia europea per la plastica nell'economia circolare» fa riferimento a misure specifiche intese a ridurre l'inquinamento da plastica e l'inquinamento marino, come pure la perdita o abbandono in mare di attrezzi da pesca. |
(6) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della CCAMLR per il periodo 2019-2023, in quanto le misure di conservazione della CCAMLR saranno vincolanti per l'Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n. 1035/2001 (4), (CE) n. 600/2004 (5), (CE) n. 601/2004 (6), (CE) n. 1005/2008 (7), e (CE) n. 1224/2009 (8) del Consiglio, e sul regolamento (UE) n. 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). |
(7) |
Tale posizione dovrebbe riguardare materie rientranti nella competenza concorrente dell'Unione solo nella misura in cui incidono sulle norme comuni dell'Unione. In conformità della sentenza della Corte di giustiza nelle cause riunite C-626/15 e C-659/16 (10), è opportuno che l'Unione sostenga l'istituzione di aree marine protette (AMP) nella zona CCAMLR solo congiuntamente ai suoi Stati membri. Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri. |
(8) |
La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della CCAMLR è attualmente stabilita dalla decisione del 24 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito della CAMLR. È opportuno abrogare tale decisione e sostituirla con una nuova decisione che riguarderebbe il periodo 2019-2023. |
(9) |
In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona della convenzione CAMLR e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, compresi i nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della CCAMLR, è necessario stabilire procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea per la definizione annuale della posizione dell'Unione nel periodo 2019-2023, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) è riportata nell'allegato I. Tale posizione riguarda materie rintranti nella competenza concorrente dell'Unione solo nella misura in cui incide sulle norme comuni dell'Unione.
Articolo 2
La definizione annuale della posizione dell'Unione da adottare nelle riunioni della CCAMLR avviene in conformità dell'allegato II.
Articolo 3
La posizione dell'Unione definita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio, su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale della CCAMLR nel 2024.
Articolo 4
La decisione del Consiglio del 24 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) è abrogata.
Articolo 5
Tale decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2019
Per il Consiglio
Il presidente
P. DAEA
(1) Decisione 81/691/CEE del Consiglio, del 4 settembre 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (GU L 252 del 5.9.1981, pag. 26).
(2) GU L 252 del 5.9.1981, pag. 27.
(3) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(4) Regolamento (CE) n. 1035/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il Dissostichus spp. (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 1).
(5) Regolamento 600/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure tecniche applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 1).
(6) Regolamento 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/1998 e (CE) n. 1721/1999 (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 16).
(7) Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
(8) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
(9) Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).
(10) ECLI:EU:C:2018:925.
ALLEGATO I
Posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito della commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR)
1. PRINCIPI
Nell'ambito della CCAMLR, l'Unione:
a) |
agisce in conformità agli obiettivi e ai principi perseguiti dall'Unione nell'ambito della politica comune della pesca (PCP), in particolare attraverso l'approccio precauzionale, e agli obiettivi connessi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e i loro habitat, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore unionale della pesca economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori; |
b) |
si adopera per un coinvolgimento adeguato dei portatori di interessi nella fase di preparazione delle misure della CCAMLR e garantisce che le misure adottate nell'ambito della CCAMLR siano conformi alla convenzione CAMLR; |
c) |
garantisce che le misure adottate nell'ambito della CCAMLR siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995, dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 1993 e dell'accordo FAO del 2009 sulle misure di competenza dello Stato di approdo; |
d) |
promuove posizioni coerenti con quelle adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca nella stessa regione; |
e) |
persegue la coerenza e le sinergie con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali in materia di pesca con i paesi terzi e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nell'ambito delle relazioni esterne, dell'ambiente, dell'occupazione, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione; |
f) |
garantisce il rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione; |
g) |
si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 relative alla comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca (1); |
h) |
mira a creare condizioni di parità per la flotta dell'Unione nella zona della convenzione CAMLR, sulla base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, nonché a promuovere l'attuazione uniforme di tali principi e norme; |
i) |
agisce conformemente alle conclusioni del Consiglio (2) relative alla comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione — Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani (3) e promuove misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia della CCAMLR e, ove necessario, migliorarne la governance e l'efficacia (in particolare per quanto riguarda la scienza, la conformità, la trasparenza e il processo decisionale), come contributo allo sviluppo sostenibile degli oceani in tutte le loro dimensioni; |
j) |
sostiene attivamente, insieme agli Stati membri, la creazione di una rete rappresentativa di zone marine protette nell'oceano Antartico, anche attraverso la presentazione di proposte specifiche di zone marine protette da parte dell'Unione e dei suoi Stati membri alla CCAMLR; |
k) |
promuove il coordinamento tra le ORGP e le convenzioni marittime regionali e la cooperazione con le organizzazioni mondiali, se applicabile e appropriato, nell'ambito dei rispettivi mandati; |
l) |
promuove meccanismi di cooperazione tra le ORGP che gestiscono la pesca di specie diverse dal tonno simili a quelli del cosiddetto processo di Kobe per le ORGP che gestiscono la pesca del tonno. |
2. ORIENTAMENTI
L'Unione si adopera, se del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte della CCAMLR:
a) |
misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona della convenzione CAMLR basate sui migliori pareri scientifici disponibili, inclusi totali ammissibili di cattura (TAC) e contingenti, regolamentazione dello sforzo di pesca per le risorse biologiche marine vive disciplinate dalla CCAMLR, che consentano di ricondurre o mantenere il tasso di sfruttamento a livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile entro il 2020. Se necessario, tali misure di conservazione e di gestione includono misure specifiche per gli stock eccessivamente sfruttati al fine di mantenere lo sforzo di pesca in linea con le possibilità di pesca disponibili; |
b) |
misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona della convenzione CAMLR, compresa la compilazione di elenchi di navi INN, ulteriori scambi di informazioni con le ORGP, elenchi incrociati con altre ORGP e un'azione mirata contro le navi prive di nazionalità; |
c) |
misure intese a migliorare la raccolta di dati scientifici sulla pesca e a promuovere una più efficace collaborazione tra industria e mondo scientifico; |
d) |
misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona della convenzione CAMLR per garantire l'efficacia dei controlli e la conformità alle misure adottate nell'ambito della CCAMLR, compreso il rafforzamento del controllo sulle attività di trasbordo delle risorse alieutiche gestite dalla CCAMLR e la revisione del sistema di documentazione delle catture della CCAMLR per l'austromerluzzo, al fine di correggere eventuali lacune relative al commercio di tali specie e promuovere i contatti con le ORGP affinché cooperino con il sistema di documentazione delle catture della CCAMLR; |
e) |
misure intese a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini e relativi habitat, comprese misure volte a ridurre l'inquinamento marino e prevenire lo scarico di plastica in mare e a ridurre l'impatto della plastica presente in mare sulla biodiversità e gli ecosistemi marini, misure per proteggere gli ecosistemi marini vulnerabili nella zona della convenzione CAMLR in linea con gli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura, nonché misure dirette a evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, in particolare di specie marine vulnerabili, e a eliminare progressivamente i rigetti in mare; |
f) |
misure per ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi (ALDFG) nell'oceano e facilitare l'individuazione e il recupero di tali attrezzi; |
g) |
misure volte a vietare le attività di pesca praticate al solo scopo di prelevare pinne di squalo e a imporre che tutti gli squali siano sbarcati con le tutte le pinne attaccate al corpo; |
h) |
raccomandazioni, se opportuno, e nella misura consentita dai pertinenti documenti costitutivi, incoraggiando l'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO); |
i) |
approcci comuni con altre organizzazioni regionali di gestione della pesca, in particolare quelle che partecipano alla gestione delle attività di pesca nella stessa regione; |
j) |
misure tecniche supplementari basate sul parere degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro della CCAMLR; |
k) |
insieme agli Stati membri, istituzione di zone marine protette sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e della biodiversità marina, nonché per la protezione degli ecosistemi vulnerabili e delle caratteristiche ambientali. |
(1) 7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.
(2) 7348/1/17 REV 1, del 24.3.2017.
(3) JOIN (2016) 49 final del 10.11.2016.
ALLEGATO II
Definizione su base annuale della posizione che l'Unione deve adottare alla riunione annuale della commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR)
Prima di ogni riunione annuale della CCAMLR, e quando tale organismo è chiamato ad adottare decisioni aventi effetti vincolanti per l'Unione, vengono prese le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione, conformemente ai principi e agli orientamenti di cui all'allegato I.
A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio, con congruo anticipo prima di ogni riunione annuale della CCAMLR, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione.
Qualora, nel corso di una riunione della CCAMLR sia impossibile raggiungere, anche sul posto, un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.
28.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/78 |
DECISIONE (UE) 2019/868 DEL CONSIGLIO
del 14 maggio 2019
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e che abroga la decisione dell'8 luglio 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito dell'ICCAT
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Con decisione 86/238/EEC del Consiglio (1) l'Unione ha approvato la convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (2), che ha istituito la commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), («convenzione ICCAT»). |
(2) |
L'ICCAT è responsabile dell'adozione di misure volte a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nella zona della convenzione ICCAT e a salvaguardare gli ecosistemi marini che le ospitano. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione. |
(3) |
Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dispone che l'Unione deve garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e di acquacoltura e una gestione di tali attività che sia consona agli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l'Unione deve applicare l'approccio precauzionale alla gestione della pesca e adoperarsi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento dispone altresì che l'Unione deve adottare misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, eliminare progressivamente i rigetti in mare e promuovere metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate e a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone espressamente che tali obiettivi siano perseguiti e tali principi applicati dall'Unione nella sua politica esterna in materia di pesca. |
(4) |
Come sancito nella comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione «Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani» e nelle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione, la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, ove necessario, migliorarne la governance è un elemento centrale dell'azione dell'Unione in tali consessi. |
(5) |
La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Strategia europea per la plastica nell'economia circolare» fa riferimento a misure specifiche intese a ridurre l'inquinamento da plastica e l'inquinamento marino, come pure la perdita o abbandono in mare di attrezzi da pesca. |
(6) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni dell'ICCAT per il periodo 2019-2023, in quanto le misure di conservazione e di esecuzione dell'ICCAT saranno vincolanti per l'Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n. 1936/2001 (4), (CE) n. 1984/2003 (5), (CE) n. 520/2007 (6), (CE) n. 1005/2008 (7) e (CE) n. 1224/2009 (8) del Consiglio, e sui regolamenti (UE) 2016/1627 (9) e (UE) 2017/2403 (10) del Parlamento europeo e del Consiglio. E questo perché le raccomandazioni adottate dall'ICCAT potrebbero integrare, modificare o sostituire gli obblighi previsti dalla legislazione dell'Unione in vigore. |
(7) |
La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni dell'ICCAT è attualmente stabilita dalla decisione dell'8 luglio 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito dell'ICCAT. È opportuno abrogare tale decisione e sostituirla con una nuova decisione che riguardarebbe il periodo 2019-2023. |
(8) |
In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona della convenzione ICCAT e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni dell'ICCAT, è necessario stabilire procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell'Unione nel periodo 2019-2023, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della Commissione internazionale per la per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) è riportata nell'allegato I.
Articolo 2
La definizione annuale della posizione dell'Unione da adottare nelle riunioni dell'ICCAT avviene in conformità dell'allegato II.
Articolo 3
La posizione dell'Unione definita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio, su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale dell'ICCAT nel 2024.
Articolo 4
La decisione del Consiglio dell'8 luglio 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) è abrogata.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2019
Per il Consiglio
Il presidente
P. DAEA
(1) Decisione 86/238/EEC del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmata a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).
(2) GU L 162 del 18.6.1986, pag. 34.
(3) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(4) Regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio, del 27 settembre 2001, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori (GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che istituisce nella Comunità un regime di registrazione statistica relativo al pesce spada e al tonno obeso (GU L 295 del 13.11.2003, pag. 1).
(6) Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).
(7) Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
(8) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
(9) Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1).
(10) Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).
ALLEGATO I
Posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della Commissione internazionale per la per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT)
1. PRINCIPI
Nell'ambito dell'ICCAT, l'Unione:
a) |
agisce in conformità agli obiettivi e ai principi perseguiti dall'Unione nell'ambito della politica comune della pesca (PCP), in particolare attraverso l'approccio precauzionale, e agli obiettivi connessi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e i loro habitat, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore unionale della pesca economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori; |
b) |
si adopera per un coinvolgimento adeguato dei portatori di interessi nella fase di preparazione delle misure dell'ICCAT e garantisce che le misure adottate nell'ambito dell'ICCAT siano conformi alla convenzione ICCAT; |
c) |
garantisce che le misure adottate nell'ambito dell'ICCAT siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995, dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 1993 e dell'accordo FAO del 2009 sulle misure di competenza dello Stato di approdo; |
d) |
promuove posizioni coerenti con le migliori pratiche delle organizzazioni regionali di gestione della pesca nella stessa regione; |
e) |
persegue coerenza e sinergia con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali in materia di pesca con i paesi terzi e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nell'ambito delle relazioni esterne, dell'occupazione, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione; |
f) |
garantisce il rispetto degli impegni assunti dall'Unione a livello internazionale; |
g) |
si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 relative alla comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca (1); |
h) |
mira a creare condizioni di parità per la flotta dell'Unione nella zona della convenzione, sulla base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, nonché a promuovere l'attuazione uniforme di tali principi e norme; |
i) |
agisce conformemente alle conclusioni del Consiglio (2) relative alla comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione — Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani (3) e promuove misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia dell'ICCAT e, ove necessario, migliorarne la governance e l'efficacia (in particolare per quanto riguarda la scienza, la conformità, la trasparenza e il processo decisionale), come contributo allo sviluppo sostenibile degli oceani in tutte le loro dimensioni; |
j) |
promuove il coordinamento tra le ORGP e le convenzioni marittime regionali e la cooperazione con le organizzazioni mondiali, se applicabile, nell'ambito dei rispettivi mandati, e in particolare con le convenzioni OSPAR, HELCOM e con la convenzione di Barcellona, di cui l'Unione è parte contraente; |
k) |
promuove il coordinamento e la cooperazione con le altre ORGP che gestiscono la pesca del tonno su aspetti di interesse comune, in particolare attraverso la riattivazione del cosiddetto processo di Kobe per le ORGP che gestiscono la pesca del tonno e una sua estensione a tutte le ORGP. |
2. ORIENTAMENTI
L'Unione si adopera, ove del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte dell'ICCAT:
a) |
misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona della convenzione ICCAT basate sui migliori pareri scientifici disponibili, inclusi totali ammissibili di cattura (TAC) e contingenti, regolamentazione dello sforzo di pesca per le risorse biologiche marine vive disciplinate dall'ICCAT, che consentano di ricondurre o mantenere il tasso di sfruttamento a livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile entro il 2020. Se necessario, tali misure di conservazione e di gestione includono misure specifiche per gli stock eccessivamente sfruttati al fine di mantenere lo sforzo di pesca in linea con le possibilità di pesca disponibili; |
b) |
misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona della convenzione, compresa la compilazione di elenchi di navi INN; |
c) |
misure intese a migliorare la raccolta di dati scientifici sulla pesca e a promuovere una più efficace collaborazione tra industria e mondo scientifico; |
d) |
misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona della convenzione per garantire l'efficacia dei controlli e la conformità alle misure adottate nell'ambito dell'ICCAT; |
e) |
misure intese a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca e acquacoltura sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini e relativi habitat, comprese misure volte ridurre l'inquinamento marino e prevenire lo scarico di plastica in mare e a ridurre l'impatto della plastica presente in mare sulla biodiversità e gli ecosistemi marini, misure per proteggere gli ecosistemi marini vulnerabili nella zona della convenzione ICCAT in linea con le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nonché misure dirette a evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, in particolare di specie marine vulnerabili, e a eliminare progressivamente i rigetti in mare; |
f) |
misure volte a gestire l'utilizzo dei dispositivi di concentrazione del pesce (FAD), in particolare per migliorare la raccolta dei dati, per quantificare, individuare e monitorare in modo accurato l'uso di tali dispositivi, per ridurne l'impatto sugli stock di tonno vulnerabili e per attenuarne i possibili effetti sulle specie bersaglio e non bersaglio, come pure sugli ecosistemi; |
g) |
misure per ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi (ALDFG) nell'oceano e facilitare l'individuazione e il recupero di tali attrezzi, e per ridurne il contributo alla generazione di rifiuti marini; |
h) |
misure volte a vietare le attività di pesca praticate al solo scopo di prelevare pinne di squalo e a imporre che tutti gli squali siano sbarcati con le tutte le pinne attaccate al corpo; |
i) |
raccomandazioni, se opportuno, e nella misura consentita dai pertinenti documenti costitutivi, incoraggiando l'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO); |
j) |
misure tecniche supplementari basate sul parere degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro dell'ICCAT. |
(1) 7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.
(2) 7348/1/17 REV 1 del 24.3.2017.
(3) JOIN (2016) 49 final del 10.11.2016.
ALLEGATO II
Definizione su base annuale della posizione che l'Unione deve adottare nelle riunioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico
Prima di ogni riunione dell'ICCAT, e quando tale organo è chiamato ad adottare decisioni che possono divenire vincolanti per l'Unione, vengono prese le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione europea, conformemente ai principi e agli orientamenti di cui all'allegato I.
A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione europea trasmette al Consiglio, con congruo anticipo sullo svolgimento di ogni riunione dell'ICCAT, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta di definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione.
Qualora, nel corso di una riunione dell'ICCAT sia impossibile raggiungere, anche sul posto, un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.
28.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/84 |
DECISIONE (UE) 2019/869 DEL CONSIGLIO
del 14 maggio 2019
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) e che abroga la decisione del 19 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nel CGPM
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Con decisione 98/416/CE del Consiglio (1) l'Unione ha concluso l'accordo che crea la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo («accordo CGPM»). Anche la Bulgaria, la Grecia, la Spagna, la Francia, la Croazia, l'Italia, Cipro, Malta, la Romania e la Slovenia sono parti contraenti dell'accordo CGPM. |
(2) |
La Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) è responsabile dell'adozione di misure volte a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca e lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura nella zona dell'accordo CGPM. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione. |
(3) |
Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) dispone che l'Unione deve garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e di acquacoltura e una gestione di tali attività che sia consona agli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l'Unione deve applicare l'approccio precauzionale alla gestione della pesca e adoperarsi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento dispone altresì che l'Unione deve adottare misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, eliminare progressivamente i rigetti in mare e promuova metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate e a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone espressamente che tali obiettivi siano perseguiti e tali principi applicati dall'Unione nella sua politica esterna in materia di pesca. |
(4) |
Come sancito nella comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione «Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani» e nelle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione, la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, ove necessario, migliorarne la governance è un elemento centrale dell'azione dell'Unione in tali consessi. |
(5) |
La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Strategia europea per la plastica nell'economia circolare» fa riferimento a misure specifiche intese a ridurre l'inquinamento da plastica e l'inquinamento marino, come pure la perdita o abbandono in mare di attrezzi da pesca. |
(6) |
Come sancito nelle conclusioni della conferenza ministeriale sulla sostenibilità della pesca nel Mediterraneo, che ha adottato la dichiarazione ministeriale MedFish4Ever di Malta il 30 marzo 2017 e della conferenza ad alto livello sulla pesca e sull'acquacoltura nel Mar Nero, che ha adottato la dichiarazione ministeriale di Sofia il 7 giugno 2018, gli aspetti fondamentali dell'azione dell'Unione nell'ambito della CGPM sono la promozione di misure volte a sostenere e a migliorare la raccolta dei dati e la valutazione scientifica, la gestione delle attività di pesca basata sugli ecosistemi, una cultura del rispetto delle norme per eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, la pesca e l'acquacoltura sostenibili su piccola scala e una maggiore solidarietà e coordinamento. |
(7) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della CGPM per il periodo 2019-2023, in quanto le misure di conservazione e di gestione della CGPM saranno vincolanti per l'Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n. 1005/2008 (3) e (CE) n. 1224/2009 (4) del Consiglio, e sul regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). |
(8) |
La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della CGPM è attualmente stabilita dalla decisione del 19 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della CGPM. È opportuno abrogare tale decisione e sostituirla con una nuova decisione che riguarderebbe il periodo 2019-2023. |
(9) |
In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona dell'accordo CGPM e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della CGPM, è necessario stabilire procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell'Unione nel periodo 2019-2023, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) è riportata nell'allegato I.
Articolo 2
La definizione annuale della posizione dell'Unione da adottare nelle riunioni della CGPM avviene in conformità dell'allegato II.
Articolo 3
La posizione dell'Unione riportata nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio, su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale della CGPM nel 2024.
Articolo 4
La decisione del Consiglio del 19 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) è abrogata.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2019
Per il Consiglio
Il presidente
P. DAEA
(1) Decisione 98/416/CE del Consiglio, del 16 giugno 1998, relativa all'adesione della Comunità europea alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (GU L 190 del 4.7.1998, pag. 34).
(2) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(3) Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).
ALLEGATO I
Posizione da adottare, a nome dell'Unione, nelle riunioni della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM).
1. PRINCIPI
Nell'ambito della CGPM, l'Unione:
a) |
agisce in conformità agli obiettivi e ai principi perseguiti dall'Unione nell'ambito della politica comune della pesca (PCP), in particolare attraverso l'approccio precauzionale, e agli obiettivi connessi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e i loro habitat, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore unionale della pesca economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori; |
b) |
si adopera per un coinvolgimento adeguato dei portatori di interessi nella fase di preparazione delle misure per la CGPM e garantisce che le misure adottate nell'ambito della CGPM siano conformi all'accordo CGPM; |
c) |
garantisce che le misure adottate nell'ambito della CGPM siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995, dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 1993 e dell'accordo FAO del 2009 sulle misure di competenza dello Stato di approdo; |
d) |
mira ad attuare le azioni e gli impegni indicati nella dichiarazione ministeriale MedFish4Ever, firmata a Malta il 30 marzo 2017, e nella dichiarazione ministeriale di Sofia, firmata il 7 giugno 2018, finalizzati in particolare a migliorare la raccolta dei dati e la valutazione scientifica, istituire un quadro di gestione delle attività di pesca basato sugli ecosistemi, sviluppare una cultura del rispetto delle norme, eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e favorire la pesca e l'acquacoltura sostenibili su piccola scala e una maggiore solidarietà e coordinamento nel Mediterraneo; |
e) |
promuove posizioni coerenti con le migliori pratiche delle organizzazioni regionali di gestione (ORGP) della pesca nella stessa regione; |
f) |
persegue coerenza e sinergia con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali in materia di pesca con i paesi terzi e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nell'ambito delle relazioni esterne, dell'occupazione, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione; |
g) |
garantisce il rispetto degli impegni assunti dall'Unione a livello internazionale; |
h) |
si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 relative alla comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca (1); |
i) |
mira a creare condizioni di parità per la flotta dell'Unione nella zona dell'accordo CGPM, sulla base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, nonché a promuovere l'attuazione uniforme di tali principi e norme; |
j) |
agisce conformemente alle conclusioni del Consiglio (2) relative alla comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione — Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani (3) e promuove misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia della CGPM e, ove necessario, migliorarne la governance e l'efficacia (in particolare per quanto riguarda la scienza, la conformità, la trasparenza e il processo decisionale), come contributo allo sviluppo sostenibile degli oceani in tutte le loro dimensioni; |
k) |
promuove il coordinamento tra le ORGP e le convenzioni marittime regionali e la cooperazione con le organizzazioni mondiali, se applicabile e appropriato, nell'ambito dei rispettivi mandati; |
l) |
promuove meccanismi di cooperazione tra le ORGP che gestiscono la pesca di specie diverse dal tonno simili a quelli del cosiddetto processo di Kobe per le ORGP che gestiscono la pesca del tonno. |
2. ORIENTAMENTI
L'Unione si adopera, ove del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte della CGPM:
a) |
misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona dell'accordo CGPM basate sui migliori pareri scientifici disponibili, inclusi divieti spazio-temporali, misure di selettività o possibilità di pesca per le risorse biologiche marine vive disciplinate dalla CGPM, che consentano di ricondurre o mantenere il tasso di sfruttamento a livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile entro il 2020. Ove necessario, tali misure di conservazione e di gestione includono misure specifiche per gli stock eccessivamente sfruttati, per adeguare lo sforzo di pesca alle possibilità di pesca disponibili; ai sensi dell'articolo 29 della PCP, qualora siano stati adottati a livello di UE piani pluriennali per alcuni stock o gruppi di stock nel Mediterraneo, questi dovrebbero essere presi in considerazione laddove riguardino l'attuazione dell'obiettivo del conseguimento del rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013; |
b) |
misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona dell'accordo CGPM, compresa la compilazione di elenchi di navi INN; |
c) |
misure intese a migliorare la raccolta di dati scientifici sulla pesca e a promuovere una più efficace collaborazione tra industria e mondo scientifico; |
d) |
misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona dell'accordo CGPM per garantire l'efficacia dei controlli e la conformità alle misure adottate nell'ambito della CGPM; |
e) |
misure destinate a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca e di acquacoltura sulla biodiversità marina e sugli ecosistemi marini e i relativi habitat, comprese misure volte a ridurre l'inquinamento marino e a impedire lo scarico di plastica in mare e ridurre l'impatto sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini delle materie plastiche presenti in mare, misure di protezione degli ecosistemi marini vulnerabili nella zona dell'accordo CGPM conformemente agli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura, misure intese a evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, in particolare di specie marine vulnerabili, e a eliminare progressivamente i rigetti in mare; |
f) |
misure per ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi (ALDFG) nell'oceano e facilitare l'individuazione e il recupero di tali attrezzi; |
g) |
azioni finalizzate a promuovere lo sviluppo di un'acquacoltura sostenibile in linea con la pertinente legislazione dell'Unione; |
h) |
approcci comuni con altre organizzazioni regionali di gestione della pesca, in particolare quelle che partecipano alla gestione delle attività di pesca nella stessa zona; |
i) |
misure tecniche supplementari basate sul parere degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro della CGPM; |
j) |
raccomandazioni, se opportuno, e nella misura consentita dai pertinenti documenti costitutivi, incoraggiando l'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO); |
k) |
misure conformi agli impegni sottoscritti nella dichiara ministeriale MedFish4Ever e nella dichiarazione ministeriale di Sofia. |
(1) 7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.
(2) 7348/1/17 REV 1, del 24.3.2017.
(3) JOIN (2016) 49 final del 10.11.2016.
ALLEGATO II
Definizione su base annuale della posizione che l'Unione deve adottare alle riunioni della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo
Prima di ogni riunione della CGPM, e quando tale organo è chiamato ad adottare decisioni aventi effetti vincolanti per l'Unione, vengono prese le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione, conformemente ai principi e agli orientamenti di cui all'allegato I.
A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio, con congruo anticipo prima di ogni riunione della CGPM, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione.
Qualora nel corso di una riunione della CGPM sia impossibile raggiungere, anche sul posto, un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.
28.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/90 |
DECISIONE (PESC) 2019/870 DEL CONSIGLIO
del 27 maggio 2019
che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC. |
(2) |
A norma dell'articolo 26, paragrafo 3, della decisione 2010/413/PESC, il Consiglio ha riesaminato l'elenco delle persone ed entità designate di cui all'allegato II di tale decisione. |
(3) |
Il Consiglio ha concluso che è opportuno aggiornare 17 voci figuranti nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato II della decisione 2010/413/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2019
Per il Consiglio
Il presidente
N. HURDUC
ALLEGATO
L'allegato II della decisione 2010/413/PESC è modificato come segue:
1) |
nella sezione «I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui all'elenco figurante nella sottosezione «A. Persone»:
|
2) |
nella sezione «I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui all'elenco figurante nella sottosezione «B. Entità»:
|
3) |
nella sezione «II. Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (Islamic Revolution Guards Corps – IRGC)», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui all'elenco figurante nella sottosezione «A. Persone»:
|
4) |
nella sezione «II. Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (Islamic Revolution Guards Corps – IRGC)», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui all'elenco figurante nella sottosezione «B. Entità»:
|
5) |
nella sezione «I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran», nella sottosezione «B. Entità», è aggiunta la voce seguente:
|
6) |
nella sezione «I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran», nella sottosezione «B. Entità», è rimossa la voce seguente:
|
7) |
nella sezione «II. Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (Islamic Revolution Guards Corps – IRGC)», nella sottosezione «B. Entità», è aggiunta la voce seguente:
|
8) |
nella sezione «I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran», nella sottosezione «B. Entità», è rimossa la voce seguente:
|
28.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/94 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/871 DELLA COMMISSIONE
del 26 marzo 2019
sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori del Regno Unito relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2018
[notificata con il numero C(2019) 2357]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 51,
previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,
considerando quanto segue:
1) |
A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la liquidazione e di un parere di revisione in merito alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, deve liquidare i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 7 del suddetto regolamento anteriormente al 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio considerato. |
2) |
A norma dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'esercizio finanziario agricolo inizia il 16 ottobre dell'anno N-1 e finisce il 15 ottobre dell'anno N. Nel liquidare i conti dell'esercizio 2018 occorre prendere in considerazione le spese incorse dal Regno Unito tra il 16 ottobre 2017 e il 15 ottobre 2018, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (2). |
3) |
Poiché il Regno Unito ha già comunicato alla Commissione le informazioni contabili necessarie, è opportuno procedere all'adozione della pertinente decisione sulla liquidazione dei conti a norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013. |
4) |
A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, gli importi che devono essere recuperati da, o erogati a, ciascuno Stato membro in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del medesimo regolamento devono essere determinati detraendo i pagamenti mensili erogati durante l'esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio a norma dell'articolo 33, paragrafo 1. |
5) |
Una volta che il Regno Unito abbia trasmesso le informazioni, e dopo tutti i necessari controlli e modifiche, la Commissione può adottare una decisione sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti degli organismi pagatori seguenti: «Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs», «The Scottish Government Rural Payments and Inspections Directorate», «Welsh Government» e «Rural Payments Agency» per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dal Regno Unito e ha comunicato al Regno Unito, prima della data di adozione della presente decisione, le risultanze delle proprie verifiche corredate delle modifiche necessarie. |
6) |
Per i suddetti organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, esattezza e veridicità dei conti trasmessi. |
7) |
A norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (3), gli eventuali superamenti avvenuti nel corso dei mesi di agosto, settembre e ottobre devono essere presi in considerazione al momento della decisione sulla liquidazione dei conti. Una parte delle spese dichiarate dal Regno Unito nel corso dei mesi suddetti del 2018 è stata effettuata dopo i termini applicabili. È quindi opportuno stabilire, con la presente decisione, le riduzioni corrispondenti. |
8) |
In applicazione dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione ha già ridotto una serie di pagamenti mensili relativi al Regno Unito per l'esercizio finanziario 2018 per inosservanza dei termini di pagamento. Nella presente decisione la Commissione dovrebbe tener conto di tali riduzioni per evitare pagamenti inopportuni o intempestivi o rimborsi che potrebbero in seguito essere oggetto di rettifica finanziaria. Gli importi in questione possono essere esaminati, laddove opportuno, durante la procedura di verifica di conformità ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013. |
9) |
A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità è a carico dello Stato membro interessato. L'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 impone agli Stati membri di allegare ai conti annuali che devono presentare alla Commissione a norma dell'articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 una tabella certificata che attesti le conseguenze finanziarie a loro carico in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 stabilisce le modalità di applicazione dell'obbligo, per gli Stati membri, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che gli Stati membri sono tenuti a usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni. |
10) |
A norma dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere presa soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare o se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata adottata nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai giudici nazionali, il 100 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero è a carico del bilancio dell'Unione. Gli importi per i quali il Regno Unito ha deciso di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi di tale decisione sono riportati nel riepilogo di cui all'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in combinato disposto con l'articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iv), del medesimo regolamento. Pertanto, i suddetti importi non dovrebbero essere imputati al Regno Unito e di conseguenza sono a carico del bilancio dell'Unione. |
11) |
A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicate le decisioni successive eventualmente adottate dalla Commissione per escludere dal finanziamento dell'Unione spese non effettuate in conformità alle norme dell'Unione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Con la presente decisione sono liquidati i conti degli organismi pagatori del Regno Unito «Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs», «The Scottish Government Rural Payments and Inspection Directorate», «Welsh Government» e «Rural Payments Agency» per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2018.
Gli importi che, a norma della presente decisione, devono essere recuperati da, o erogati al Regno Unito, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono indicati nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione lascia impregiudicate eventuali future decisioni di verifica di conformità adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per escludere dal finanziamento dell'Unione spese non effettuate in conformità alle norme dell'Unione.
Articolo 3
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2019
Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).
(3) Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).
ALLEGATO
LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
Importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro
SM |
|
2018 — Spese/Entrate con destinazione specifica per gli organismi pagatori i cui conti sono |
Totale a + b |
Riduzioni e sospensioni per l'intero esercizio finanziario (1) |
Importi da imputare a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 |
Totale comprensivo di riduzioni e sospensioni |
Pagamenti effettuati allo Stato membro per l'esercizio finanziario |
Importo che deve essere recuperato dallo (-) o erogato allo (+) Stato membro (2) |
|||
liquidati |
stralciati |
||||||||||
= spese/entrate con destinazione specifica riportate nella dichiarazione annuale |
= totale delle spese/entrate con destinazione specifica nelle dichiarazioni mensili |
||||||||||
|
|
a |
b |
c = a + b |
d |
e |
f = c + d + e |
g |
h = f - g |
||
UK |
GBP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
– 81 567,52 |
– 81 567,52 |
0,00 |
– 81 567,52 |
||
UK |
EUR |
3 134 431 581,76 |
0,00 |
3 134 431 581,76 |
– 7 568 165,96 |
0,00 |
3 126 863 415,80 |
3 131 942 681,20 |
– 5 079 265,40 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
SM |
|
Spese (3) |
Entrate con destinazione specifica (3) |
Articolo 54, paragrafo 2 (= e) |
Totale (= h) |
|
|||||
05 07 01 06 |
6701 |
6702 |
|||||||||
i |
j |
k |
l = i + j + k |
||||||||
UK |
GBP |
0,00 |
0,00 |
– 81 567,52 |
– 81 567,52 |
||||||
UK |
EUR |
0,00 |
– 5 079 265,40 |
0,00 |
– 5 079 265,40 |
||||||
|
(1) Le riduzioni e sospensioni sono quelle considerate nel sistema dei pagamenti, cui sono aggiunte in particolare le rettifiche per inosservanza dei termini di pagamento dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2018 e altre riduzioni nel contesto dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
(2) Per il calcolo dell'importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro si considera il totale della dichiarazione annuale per le spese liquidate (colonna a), o il totale delle dichiarazioni mensili per le spese stralciate (colonna b). Tasso di cambio applicabile: v. articolo 11, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.
(3) LB 05 07 01 06 è suddivisa tra le rettifiche negative che diventano entrate con destinazione specifica nella LB 67 01 e le rettifiche positive a favore degli SM che sono ora inserite tra le spese 05 07 01 06, a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
28.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/98 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/872 DELLA COMMISSIONE
del 26 marzo 2019
sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori del Regno Unito relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2018
[notificata con il numero C(2019) 2358]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 51,
previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,
considerando quanto segue:
1) |
A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la liquidazione e di un parere di revisione in merito alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, deve liquidare i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 7 del suddetto regolamento anteriormente al 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio considerato. |
2) |
A norma dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'esercizio finanziario agricolo inizia il 16 ottobre dell'anno N-1 e termina il 15 ottobre dell'anno N. Nel liquidare i conti dell'esercizio 2018, al fine di allineare il periodo di riferimento della spesa del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) a quello del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), occorre prendere in considerazione le spese incorse dal Regno Unito tra il 16 ottobre 2017 e il 15 ottobre 2018, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (2). |
3) |
Poiché il Regno Unito ha già comunicato alla Commissione le informazioni contabili necessarie, è opportuno procedere all'adozione della pertinente decisione sulla liquidazione dei conti a norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013. |
4) |
A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, gli importi che devono essere recuperati da, o erogati a ciascuno Stato membro in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del medesimo regolamento devono essere determinati detraendo i pagamenti intermedi erogati durante l'esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio a norma dell'articolo 33, paragrafo 1. |
5) |
Una volta che il Regno Unito abbia trasmesso le informazioni, e dopo tutti i necessari controlli e modifiche, la Commissione può adottare una decisione sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti degli organismi pagatori seguenti: «Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs», «The Scottish Government Rural Payments and Inspections Directorate» e «Rural Payments Agency» per quanto riguarda le spese finanziate dal FEASR. La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dal Regno Unito e ha comunicato al Regno Unito, prima della data di adozione della presente decisione, le risultanze delle proprie verifiche corredate delle modifiche necessarie. |
6) |
Per i suddetti organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi. |
7) |
Le informazioni trasmesse dall'organismo pagatore del Regno Unito «Welsh Government» richiedono ulteriori indagini e non permettono pertanto di procedere, con la presente decisione, alla liquidazione dei conti di tale organismo. |
8) |
A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità è a carico dello Stato membro interessato. L'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 impone agli Stati membri di allegare ai conti annuali che devono presentare alla Commissione, a norma dell'articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, una tabella certificata che attesti le conseguenze finanziarie a loro carico in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 stabilisce le modalità di applicazione dell'obbligo, per gli Stati membri, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che gli Stati membri sono tenuti a usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni. |
9) |
A norma dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere presa soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare o se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata adottata nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai giudici nazionali, il 100 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero è a carico del bilancio dell'Unione. Gli importi per i quali il Regno Unito ha deciso di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi di tale decisione sono riportati nel riepilogo di cui all'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in combinato disposto con l'articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iv), del medesimo regolamento. Pertanto, i suddetti importi non dovrebbero essere imputati al Regno Unito e di conseguenza sono a carico del bilancio dell'Unione. |
10) |
La presente decisione dovrebbe inoltre tenere conto degli importi ancora da imputare al Regno Unito in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione al periodo di programmazione 2007-2013 del FEASR. |
11) |
L'articolo 36, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce che i pagamenti intermedi sono effettuati purché sia rispettato l'importo globale del contributo finanziario programmato del FEASR. A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, quando il cumulo delle dichiarazioni di spesa supera il contributo totale programmato per un programma di sviluppo rurale, l'importo da pagare è limitato all'importo programmato, fatto salvo il massimale di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. L'importo così limitato sarà oggetto di un rimborso successivo da parte della Commissione in seguito all'adozione del piano di finanziamento modificato o alla chiusura del periodo di programmazione. |
12) |
A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicate le decisioni successive eventualmente adottate dalla Commissione per escludere dal finanziamento dell'Unione spese non effettuate in conformità alle norme dell'Unione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Con la presente decisione sono liquidati i conti degli organismi pagatori del Regno Unito «Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs», «The Scottish Government Rural Payments and Inspection Directorate» e «Rural Payments Agency» per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2018.
Gli importi che, a norma della presente decisione, devono essere recuperati da, o erogati al Regno Unito nell'ambito di ciascun programma di sviluppo rurale sono indicati nell'allegato I.
Articolo 2
Per l'esercizio finanziario 2018, i conti dell'organismo pagatore del Regno Unito «Welsh Government» relativi alle spese inerenti ai programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR nell'ambito del periodo di programmazione 2014-2020, come indicato nell'allegato II, non sono contemplati dalla presente decisione e saranno oggetto di una futura decisione di liquidazione.
Articolo 3
Gli importi da imputare al Regno Unito in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione al periodo di programmazione 2014-2020 e al periodo di programmazione 2007-2013 del FEASR sono indicati nell'allegato III della presente decisione.
Articolo 4
La presente decisione lascia impregiudicate eventuali future decisioni di verifica di conformità adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per escludere dal finanziamento dell'Unione spese non effettuate in conformità alle norme dell'Unione.
Articolo 5
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2019
Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).
ALLEGATO I
SPESE LIQUIDATE DEL FEASR RELATIVE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018, PER PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
IMPORTO CHE DEVE ESSERE RECUPERATO DALLO O EROGATO ALLO STATO MEMBRO, PER PROGRAMMA
Programmi approvati con spese dichiarate per il FEASR 2014-2020
(In euro) |
||||||||
SM |
CCI |
Spese 2018 |
Rettifiche |
Totale |
Importi non riutilizzabili |
Importo accettato liquidato per l'esercizio finanziario 2018 |
Pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario |
Importo che deve essere recuperato dallo (–) o erogato allo (+) Stato membro |
|
|
i |
ii |
iii = i + ii |
iv |
v = iii - iv |
vi |
vii = v - vi |
UK |
2014UK06RDRP001 |
341 029 324,58 |
0,00 |
341 029 324,58 |
0,00 |
341 029 324,58 |
340 987 294,18 |
42 030,40 |
UK |
2014UK06RDRP002 |
17 901 684,45 |
0,00 |
17 901 684,45 |
0,00 |
17 901 684,45 |
17 901 330,80 |
353,65 |
UK |
2014UK06RDRP003 |
127 217 147,23 |
0,00 |
127 217 147,23 |
0,00 |
127 217 147,23 |
127 388 490,41 |
- 171 343,18 |
ALLEGATO II
LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - FEASR
Elenco degli organismi pagatori e dei programmi i cui conti sono stati stralciati e formeranno oggetto di una decisione di liquidazione successiva
Stato membro |
Organismo pagatore |
Programma |
Regno Unito |
Welsh Government |
2014UK06RDRP004 |
ALLEGATO III
LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - FEASR
Rettifiche a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013
|
|
Rettifiche relative al periodo di programmazione 2014-2020 |
Rettifiche relative al periodo di programmazione 2007-2013 |
||
Stato membro |
Valuta |
In valuta nazionale |
In euro |
In valuta nazionale |
In euro |
UK (*1) |
GBP |
— |
— |
48 141,99 |
— |
(*1) Per gli organismi pagatori i cui conti sono stati stralciati, la riduzione di cui all'articolo 54, paragrafo 2, deve essere applicata allorché i conti sono proposti per la liquidazione.
28.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/103 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/873 DELLA COMMISSIONE
del 22 maggio 2019
sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2018
[notificata con il numero C(2019) 3817]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 51,
previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e di un parere di revisione in merito alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, deve liquidare i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 7 del suddetto regolamento anteriormente al 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio considerato. |
(2) |
A norma dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'esercizio finanziario agricolo inizia il 16 ottobre dell'anno N–1 e finisce il 15 ottobre dell'anno N. Nel liquidare i conti dell'esercizio 2018, al fine di allineare il periodo di riferimento della spesa del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) a quello del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), si dovrebbero prendere in considerazione le spese incorse dagli Stati membri tra il 16 ottobre 2017 e il 15 ottobre 2018, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (2). |
(3) |
A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, gli importi che devono essere recuperati da, o erogati a ciascuno Stato membro in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, di detto regolamento devono essere determinati detraendo i pagamenti intermedi erogati durante l'esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio a norma dell'articolo 33, paragrafo 1. La Commissione deve detrarre tale importo dal pagamento intermedio successivo o aggiungerlo allo stesso. |
(4) |
La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dagli Stati membri e ha comunicato loro, anteriormente al 30 aprile 2019, le risultanze delle sue verifiche, corredate delle modifiche necessarie. |
(5) |
Per taluni organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi. |
(6) |
Le informazioni trasmesse da alcuni altri organismi pagatori richiedono ulteriori indagini e non permettono pertanto di procedere, con la presente decisione, alla liquidazione dei conti da questi presentati. |
(7) |
Conformemente all'articolo 83 del regolamento (UE) n. 1303/2013, il termine ultimo per i pagamenti intermedi, come quello di cui all'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, può essere interrotto per un periodo massimo di sei mesi per effettuare verifiche supplementari in base a informazioni ricevute che tali pagamenti siano connessi a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie. Nell'adottare la presente decisione, la Commissione dovrebbe tener conto degli importi oggetto di interruzione per evitare pagamenti inopportuni o intempestivi. |
(8) |
A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero in seguito a irregolarità è a carico dello Stato membro interessato. L'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 impone agli Stati membri di allegare ai conti annuali che devono presentare alla Commissione, a norma dell'articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, una tabella certificata che attesti le conseguenze finanziarie a loro carico in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 specifica le modalità di applicazione dell'obbligo, per gli Stati membri, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che gli Stati membri sono tenuti a usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni. |
(9) |
A norma dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere presa soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare o se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata adottata nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai giudici nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero dovrebbero essere per il 100 % a carico del bilancio dell'Unione. Gli importi per i quali un determinato Stato membro decida di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi di tale decisione sono riportati nella relazione di sintesi di cui all'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in combinato disposto con l'articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iv), del medesimo regolamento. Pertanto, i suddetti importi non dovrebbero essere imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza sono a carico del bilancio dell'Unione. |
(10) |
La presente decisione dovrebbe inoltre tenere conto degli importi ancora da imputare agli Stati membri a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione al periodo di programmazione 2007-2013 del FEASR. |
(11) |
La Commissione, a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, ha già ridotto o sospeso alcuni pagamenti intermedi per l'esercizio finanziario 2018, per spese eseguite in modo non conforme alle norme dell'Unione. Nella presente decisione la Commissione dovrebbe tener conto degli importi ridotti o sospesi in virtù dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, per evitare pagamenti indebiti o intempestivi o rimborsi che potrebbero in seguito essere oggetto di rettifica finanziaria. |
(12) |
A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presente decisione lascia impregiudicate le ulteriori decisioni adottate dalla Commissione per escludere dal finanziamento dell'Unione le spese eseguite in modo non conforme alle norme dell'Unione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Fatta eccezione per gli organismi pagatori di cui all'articolo 2, con la presente decisione sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) relative al periodo di programmazione 2014-2020 per l'esercizio finanziario 2018.
Gli importi che, a norma della presente decisione, devono essere recuperati da, o erogati a ciascuno Stato membro nell'ambito di ciascun programma di sviluppo rurale sono indicati nell'allegato I.
Articolo 2
Per l'esercizio finanziario 2018, i conti degli organismi pagatori degli Stati membri indicati nell'allegato II, relativi alle spese inerenti ai programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR nell'ambito del periodo di programmazione 2014-2020, non sono contemplati dalla presente decisione e saranno oggetto di una futura decisione di liquidazione.
Articolo 3
Gli importi che devono essere imputati agli Stati membri a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione al periodo di programmazione 2014-2020 e al periodo di programmazione 2007-2013 del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) sono indicati nell'allegato III della presente decisione.
Articolo 4
La presente decisione lascia impregiudicate eventuali ulteriori decisioni di verifica di conformità adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per escludere dal finanziamento unionale le spese eseguite in modo non conforme alle norme dell'Unione.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2019
Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).
ALLEGATO I
SPESE LIQUIDATE DEL FEASR RELATIVE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018, PER PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
IMPORTO CHE DEVE ESSERE RECUPERATO DALLO O EROGATO ALLO STATO MEMBRO, PER PROGRAMMA
Programmi approvati con spese dichiarate per il FEASR 2014-2020
(in euro) |
||||||||
SM |
CCI |
Spese 2018 |
Rettifiche |
Totale |
Importi non riutilizzabili |
Importo liquidato e accettato per l'esercizio finanziario 2018 |
Pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario |
Importo che deve essere recuperato dallo (–)/erogato allo (+) Stato membro |
|
|
i |
ii |
iii = i + ii |
iv |
v = iii - iv |
vi |
vii = v - vi |
AT |
2014AT06RDNP001 |
522 020 035,12 |
0,00 |
522 020 035,12 |
0,00 |
522 020 035,12 |
512 890 738,99 |
9 129 296,13 |
BE |
2014BE06RDRP001 |
38 520 111,32 |
0,00 |
38 520 111,32 |
0,00 |
38 520 111,32 |
38 520 095,94 |
15,38 |
BE |
2014BE06RDRP002 |
30 294 877,02 |
0,00 |
30 294 877,02 |
0,00 |
30 294 877,02 |
30 319 674,43 |
– 24 797,41 |
BG |
2014BG06RDNP001 |
205 686 970,07 |
0,00 |
205 686 970,07 |
0,00 |
205 686 970,07 |
206 442 232,26 |
– 755 262,19 |
CY |
2014CY06RDNP001 |
14 520 014,26 |
0,00 |
14 520 014,26 |
0,00 |
14 520 014,26 |
14 520 014,26 |
0,00 |
CZ |
2014CZ06RDNP001 |
323 611 581,76 |
0,00 |
323 611 581,76 |
0,00 |
323 611 581,76 |
323 613 468,79 |
– 1 887,03 |
DE |
2014DE06RDRN001 |
676 761,19 |
0,00 |
676 761,19 |
0,00 |
676 761,19 |
676 761,19 |
0,00 |
DE |
2014DE06RDRP003 |
85 593 723,78 |
0,00 |
85 593 723,78 |
0,00 |
85 593 723,78 |
85 594 307,99 |
– 584,21 |
DE |
2014DE06RDRP004 |
192 663 260,91 |
0,00 |
192 663 260,91 |
0,00 |
192 663 260,91 |
192 663 260,91 |
0,00 |
DE |
2014DE06RDRP007 |
107 756 134,37 |
0,00 |
107 756 134,37 |
0,00 |
107 756 134,37 |
107 756 187,14 |
– 52,77 |
DE |
2014DE06RDRP010 |
37 547 775,80 |
0,00 |
37 547 775,80 |
0,00 |
37 547 775,80 |
37 547 775,80 |
0,00 |
DE |
2014DE06RDRP011 |
106 103 576,84 |
0,00 |
106 103 576,84 |
0,00 |
106 103 576,84 |
106 103 576,84 |
0,00 |
DE |
2014DE06RDRP012 |
159 980 251,69 |
0,00 |
159 980 251,69 |
0,00 |
159 980 251,69 |
159 980 251,69 |
0,00 |
DE |
2014DE06RDRP015 |
74 846 524,24 |
0,00 |
74 846 524,24 |
0,00 |
74 846 524,24 |
74 863 576,45 |
– 17 052,21 |
DE |
2014DE06RDRP017 |
28 525 458,51 |
0,00 |
28 525 458,51 |
0,00 |
28 525 458,51 |
28 525 458,51 |
0,00 |
DE |
2014DE06RDRP018 |
5 712 422,22 |
0,00 |
5 712 422,22 |
0,00 |
5 712 422,22 |
5 712 422,22 |
0,00 |
DE |
2014DE06RDRP019 |
96 236 434,91 |
0,00 |
96 236 434,91 |
0,00 |
96 236 434,91 |
96 236 434,91 |
0,00 |
DE |
2014DE06RDRP020 |
82 615 965,52 |
0,00 |
82 615 965,52 |
0,00 |
82 615 965,52 |
82 615 967,05 |
– 1,53 |
DE |
2014DE06RDRP021 |
50 602 977,48 |
0,00 |
50 602 977,48 |
0,00 |
50 602 977,48 |
50 602 995,25 |
– 17,77 |
DE |
2014DE06RDRP023 |
88 724 913,44 |
0,00 |
88 724 913,44 |
0,00 |
88 724 913,44 |
88 789 431,82 |
– 64 518,38 |
DK |
2014DK06RDNP001 |
88 173 489,16 |
0,00 |
88 173 489,16 |
0,00 |
88 173 489,16 |
90 286 808,00 |
– 2 113 318,84 |
EE |
2014EE06RDNP001 |
128 116 444,94 |
0,00 |
128 116 444,94 |
0,00 |
128 116 444,94 |
128 116 573,13 |
– 128,19 |
ES |
2014ES06RDNP001 |
17 496 370,85 |
0,00 |
17 496 370,85 |
0,00 |
17 496 370,85 |
17 496 370,83 |
0,02 |
ES |
2014ES06RDRP001 |
159 160 971,25 |
0,00 |
159 160 971,25 |
0,00 |
159 160 971,25 |
159 160 882,11 |
89,14 |
ES |
2014ES06RDRP002 |
59 746 787,83 |
0,00 |
59 746 787,83 |
0,00 |
59 746 787,83 |
59 746 781,59 |
6,24 |
ES |
2014ES06RDRP003 |
29 251 334,24 |
0,00 |
29 251 334,24 |
0,00 |
29 251 334,24 |
29 257 571,77 |
– 6 237,53 |
ES |
2014ES06RDRP004 |
11 807 069,47 |
0,00 |
11 807 069,47 |
0,00 |
11 807 069,47 |
11 826 785,09 |
– 19 715,62 |
ES |
2014ES06RDRP005 |
27 976 434,37 |
0,00 |
27 976 434,37 |
0,00 |
27 976 434,37 |
27 976 434,38 |
– 0,01 |
ES |
2014ES06RDRP006 |
14 557 450,46 |
0,00 |
14 557 450,46 |
0,00 |
14 557 450,46 |
14 557 451,27 |
– 0,81 |
ES |
2014ES06RDRP007 |
113 236 476,41 |
0,00 |
113 236 476,41 |
0,00 |
113 236 476,41 |
113 221 366,35 |
15 110,06 |
ES |
2014ES06RDRP008 |
97 338 070,90 |
0,00 |
97 338 070,90 |
0,00 |
97 338 070,90 |
97 335 793,72 |
2 277,18 |
ES |
2014ES06RDRP009 |
43 693 511,34 |
0,00 |
43 693 511,34 |
0,00 |
43 693 511,34 |
43 693 511,02 |
0,32 |
ES |
2014ES06RDRP010 |
89 910 498,20 |
0,00 |
89 910 498,20 |
0,00 |
89 910 498,20 |
89 910 463,71 |
34,49 |
ES |
2014ES06RDRP011 |
131 571 942,91 |
0,00 |
131 571 942,91 |
0,00 |
131 571 942,91 |
131 571 922,68 |
20,23 |
ES |
2014ES06RDRP012 |
4 328 278,65 |
0,00 |
4 328 278,65 |
0,00 |
4 328 278,65 |
4 328 277,55 |
1,10 |
ES |
2014ES06RDRP013 |
31 330 225,16 |
0,00 |
31 330 225,16 |
0,00 |
31 330 225,16 |
31 330 220,23 |
4,93 |
ES |
2014ES06RDRP015 |
17 357 722,06 |
0,00 |
17 357 722,06 |
0,00 |
17 357 722,06 |
17 357 732,12 |
– 10,06 |
ES |
2014ES06RDRP016 |
9 152 786,14 |
0,00 |
9 152 786,14 |
0,00 |
9 152 786,14 |
9 152 782,54 |
3,60 |
ES |
2014ES06RDRP017 |
23 179 771,16 |
0,00 |
23 179 771,16 |
0,00 |
23 179 771,16 |
23 179 771,15 |
0,01 |
FI |
2014FI06RDRP001 |
348 074 461,43 |
0,00 |
348 074 461,43 |
0,00 |
348 074 461,43 |
348 076 443,41 |
– 1 981,98 |
FI |
2014FI06RDRP002 |
3 711 545,03 |
0,00 |
3 711 545,03 |
0,00 |
3 711 545,03 |
3 711 545,03 |
0,00 |
FR |
2014FR06RDNP001 |
197 685 587,50 |
0,00 |
197 685 587,50 |
0,00 |
197 685 587,50 |
197 685 587,50 |
0,00 |
FR |
2014FR06RDRN001 |
1 833 799,23 |
0,00 |
1 833 799,23 |
0,00 |
1 833 799,23 |
1 833 799,23 |
0,00 |
FR |
2014FR06RDRP001 |
24 153 447,95 |
0,00 |
24 153 447,95 |
0,00 |
24 153 447,95 |
24 153 456,07 |
– 8,12 |
FR |
2014FR06RDRP002 |
6 561 044,21 |
0,00 |
6 561 044,21 |
0,00 |
6 561 044,21 |
6 561 044,19 |
0,02 |
FR |
2014FR06RDRP003 |
5 760 322,88 |
0,00 |
5 760 322,88 |
0,00 |
5 760 322,88 |
5 760 322,88 |
0,00 |
FR |
2014FR06RDRP004 |
37 876 388,14 |
0,00 |
37 876 388,14 |
0,00 |
37 876 388,14 |
37 876 380,02 |
8,12 |
FR |
2014FR06RDRP006 |
4 879 050,25 |
0,00 |
4 879 050,25 |
0,00 |
4 879 050,25 |
4 879 050,25 |
0,00 |
FR |
2014FR06RDRP011 |
7 620 346,22 |
0,00 |
7 620 346,22 |
0,00 |
7 620 346,22 |
7 620 346,23 |
– 0,01 |
FR |
2014FR06RDRP021 |
22 926 000,33 |
0,00 |
22 926 000,33 |
0,00 |
22 926 000,33 |
22 926 000,32 |
0,01 |
FR |
2014FR06RDRP022 |
8 204 484,56 |
0,00 |
8 204 484,56 |
0,00 |
8 204 484,56 |
8 204 484,58 |
– 0,02 |
FR |
2014FR06RDRP023 |
8 862 307,25 |
0,00 |
8 862 307,25 |
0,00 |
8 862 307,25 |
8 862 307,25 |
0,00 |
FR |
2014FR06RDRP024 |
48 604 047,72 |
0,00 |
48 604 047,72 |
0,00 |
48 604 047,72 |
48 604 047,72 |
0,00 |
FR |
2014FR06RDRP025 |
44 564 654,55 |
0,00 |
44 564 654,55 |
0,00 |
44 564 654,55 |
44 564 654,56 |
– 0,01 |
FR |
2014FR06RDRP026 |
79 594 052,61 |
0,00 |
79 594 052,61 |
0,00 |
79 594 052,61 |
79 594 052,60 |
0,01 |
FR |
2014FR06RDRP031 |
12 002 300,22 |
0,00 |
12 002 300,22 |
0,00 |
12 002 300,22 |
12 002 300,22 |
0,00 |
FR |
2014FR06RDRP041 |
41 062 964,63 |
0,00 |
41 062 964,63 |
0,00 |
41 062 964,63 |
41 062 964,64 |
– 0,01 |
FR |
2014FR06RDRP042 |
12 973 287,27 |
0,00 |
12 973 287,27 |
0,00 |
12 973 287,27 |
12 973 287,25 |
0,02 |
FR |
2014FR06RDRP043 |
60 350 115,32 |
0,00 |
60 350 115,32 |
0,00 |
60 350 115,32 |
60 350 115,31 |
0,01 |
FR |
2014FR06RDRP052 |
65 791 635,41 |
0,00 |
65 791 635,41 |
0,00 |
65 791 635,41 |
65 791 635,39 |
0,02 |
FR |
2014FR06RDRP053 |
59 541 153,53 |
0,00 |
59 541 153,53 |
0,00 |
59 541 153,53 |
59 541 153,54 |
– 0,01 |
FR |
2014FR06RDRP054 |
60 363 799,95 |
0,00 |
60 363 799,95 |
0,00 |
60 363 799,95 |
60 363 799,96 |
– 0,01 |
FR |
2014FR06RDRP072 |
84 473 332,28 |
0,00 |
84 473 332,28 |
0,00 |
84 473 332,28 |
84 473 332,28 |
0,00 |
FR |
2014FR06RDRP073 |
213 889 042,17 |
0,00 |
213 889 042,17 |
0,00 |
213 889 042,17 |
213 889 042,15 |
0,02 |
FR |
2014FR06RDRP074 |
88 417 755,10 |
0,00 |
88 417 755,10 |
0,00 |
88 417 755,10 |
88 417 755,09 |
0,01 |
FR |
2014FR06RDRP082 |
150 503 849,61 |
0,00 |
150 503 849,61 |
0,00 |
150 503 849,61 |
150 503 849,60 |
0,01 |
FR |
2014FR06RDRP083 |
174 012 973,41 |
0,00 |
174 012 973,41 |
0,00 |
174 012 973,41 |
174 012 973,41 |
0,00 |
FR |
2014FR06RDRP091 |
89 559 508,54 |
0,00 |
89 559 508,54 |
0,00 |
89 559 508,54 |
89 559 508,48 |
0,06 |
FR |
2014FR06RDRP093 |
78 272 207,24 |
0,00 |
78 272 207,24 |
0,00 |
78 272 207,24 |
78 272 207,23 |
0,01 |
EL |
2014GR06RDNP001 |
579 944 680,26 |
0,00 |
579 944 680,26 |
0,00 |
579 944 680,26 |
579 944 679,97 |
0,29 |
HR |
2014HR06RDNP001 |
206 317 522,64 |
0,00 |
206 317 522,64 |
0,00 |
206 317 522,64 |
206 367 510,78 |
– 49 988,14 |
HU |
2014HU06RDNP001 |
385 929 543,71 |
0,00 |
385 929 543,71 |
0,00 |
385 929 543,71 |
385 929 564,57 |
– 20,86 |
IE |
2014IE06RDNP001 |
318 665 239,75 |
0,00 |
318 665 239,75 |
0,00 |
318 665 239,75 |
318 693 515,27 |
– 28 275,52 |
IT |
2014IT06RDNP001 |
112 491 724,71 |
0,00 |
112 491 724,71 |
0,00 |
112 491 724,71 |
112 491 671,79 |
52,92 |
IT |
2014IT06RDRN001 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
IT |
2014IT06RDRP001 |
10 085 080,90 |
0,00 |
10 085 080,90 |
0,00 |
10 085 080,90 |
10 086 920,19 |
– 1 839,29 |
IT |
2014IT06RDRP002 |
31 172 695,15 |
0,00 |
31 172 695,15 |
0,00 |
31 172 695,15 |
31 173 334,82 |
– 639,67 |
IT |
2014IT06RDRP003 |
55 799 478,01 |
0,00 |
55 799 478,01 |
0,00 |
55 799 478,01 |
55 716 038,08 |
83 439,93 |
IT |
2014IT06RDRP004 |
14 395 930,94 |
0,00 |
14 395 930,94 |
0,00 |
14 395 930,94 |
14 395 931,16 |
– 0,22 |
IT |
2014IT06RDRP005 |
37 431 739,83 |
0,00 |
37 431 739,83 |
0,00 |
37 431 739,83 |
37 432 438,25 |
– 698,42 |
IT |
2014IT06RDRP006 |
7 876 005,89 |
0,00 |
7 876 005,89 |
0,00 |
7 876 005,89 |
7 876 005,97 |
– 0,08 |
IT |
2014IT06RDRP007 |
41 819 104,69 |
0,00 |
41 819 104,69 |
0,00 |
41 819 104,69 |
41 823 648,02 |
– 4 543,33 |
IT |
2014IT06RDRP008 |
16 380 168,96 |
0,00 |
16 380 168,96 |
0,00 |
16 380 168,96 |
16 380 168,83 |
0,13 |
IT |
2014IT06RDRP009 |
63 175 360,10 |
0,00 |
63 175 360,10 |
0,00 |
63 175 360,10 |
63 175 359,91 |
0,19 |
IT |
2014IT06RDRP010 |
39 645 804,71 |
0,00 |
39 645 804,71 |
0,00 |
39 645 804,71 |
39 645 804,22 |
0,49 |
IT |
2014IT06RDRP011 |
16 604 563,71 |
0,00 |
16 604 563,71 |
0,00 |
16 604 563,71 |
16 604 563,76 |
– 0,05 |
IT |
2014IT06RDRP012 |
35 345 143,27 |
0,00 |
35 345 143,27 |
0,00 |
35 345 143,27 |
35 354 956,27 |
– 9 813,00 |
IT |
2014IT06RDRP013 |
9 687 512,97 |
0,00 |
9 687 512,97 |
0,00 |
9 687 512,97 |
9 687 512,88 |
0,09 |
IT |
2014IT06RDRP014 |
63 566 185,57 |
0,00 |
63 566 185,57 |
0,00 |
63 566 185,57 |
63 566 205,10 |
– 19,53 |
IT |
2014IT06RDRP015 |
14 815 565,50 |
0,00 |
14 815 565,50 |
0,00 |
14 815 565,50 |
14 815 565,50 |
0,00 |
IT |
2014IT06RDRP016 |
64 784 415,43 |
0,00 |
64 784 415,43 |
0,00 |
64 784 415,43 |
64 785 375,84 |
– 960,41 |
IT |
2014IT06RDRP017 |
29 206 933,27 |
0,00 |
29 206 933,27 |
0,00 |
29 206 933,27 |
29 206 933,08 |
0,19 |
IT |
2014IT06RDRP018 |
91 232 709,95 |
0,00 |
91 232 709,95 |
0,00 |
91 232 709,95 |
91 232 707,48 |
2,47 |
IT |
2014IT06RDRP019 |
127 792 613,65 |
0,00 |
127 792 613,65 |
0,00 |
127 792 613,65 |
127 792 612,64 |
1,01 |
IT |
2014IT06RDRP020 |
61 337 381,19 |
0,00 |
61 337 381,19 |
0,00 |
61 337 381,19 |
61 420 145,93 |
– 82 764,74 |
IT |
2014IT06RDRP021 |
101 184 836,76 |
0,00 |
101 184 836,76 |
0,00 |
101 184 836,76 |
101 185 876,24 |
– 1 039,48 |
LT |
2014LT06RDNP001 |
217 968 916,81 |
0,00 |
217 968 916,81 |
0,00 |
217 968 916,81 |
217 968 915,16 |
1,65 |
LU |
2014LU06RDNP001 |
14 421 021,16 |
0,00 |
14 421 021,16 |
0,00 |
14 421 021,16 |
14 423 917,80 |
– 2 896,64 |
LV |
2014LV06RDNP001 |
192 664 100,71 |
0,00 |
192 664 100,71 |
0,00 |
192 664 100,71 |
192 664 100,71 |
0,00 |
MT |
2014MT06RDNP001 |
9 391 258,52 |
0,00 |
9 391 258,52 |
0,00 |
9 391 258,52 |
9 391 233,59 |
24,93 |
NL |
2014NL06RDNP001 |
78 454 999,06 |
0,00 |
78 454 999,06 |
0,00 |
78 454 999,06 |
78 872 015,79 |
– 417 016,73 |
PL |
2014PL06RDNP001 |
944 566 130,00 |
0,00 |
944 566 130,00 |
0,00 |
944 566 130,00 |
944 571 175,78 |
– 5 045,78 |
PT |
2014PT06RDRP001 |
42 549 866,78 |
0,00 |
42 549 866,78 |
0,00 |
42 549 866,78 |
42 549 858,14 |
8,64 |
PT |
2014PT06RDRP002 |
440 013 783,91 |
0,00 |
440 013 783,91 |
0,00 |
440 013 783,91 |
440 007 910,96 |
5 872,95 |
PT |
2014PT06RDRP003 |
20 033 947,26 |
0,00 |
20 033 947,26 |
0,00 |
20 033 947,26 |
20 033 941,68 |
5,58 |
RO |
2014RO06RDNP001 |
1 151 317 715,84 |
– 5 183 398,75 |
1 146 134 317,09 |
0,00 |
1 146 134 317,09 |
1 146 256 355,04 |
– 122 037,95 |
SE |
2014SE06RDNP001 |
195 643 074,19 |
0,00 |
195 643 074,19 |
0,00 |
195 643 074,19 |
195 664 681,71 |
– 21 607,52 |
SI |
2014SI06RDNP001 |
111 078 221,00 |
0,00 |
111 078 221,00 |
0,00 |
111 078 221,00 |
111 078 257,04 |
– 36,04 |
SK |
2014SK06RDNP001 |
200 198 632,37 |
0,00 |
200 198 632,37 |
0,00 |
200 198 632,37 |
200 196 935,13 |
1 697,24 |
ALLEGATO II
LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 — FEASR
Elenco degli organismi pagatori e dei programmi i cui conti sono stati stralciati e formeranno oggetto di un'ulteriore decisione di liquidazione
Stato membro |
Organismo pagatore |
Programma |
ES |
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra |
2014ES06RDRP014 |
FR |
Office du Développement Agricole et Rural de Corse |
2014FR06RDRP094 |
ALLEGATO III
LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 — FEASR
Rettifiche a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (*1)
|
|
Rettifiche relative al periodo di programmazione 2014-2020 |
Rettifiche relative al periodo di programmazione 2007-2013 |
||
Stato membro |
Valuta |
in valuta nazionale |
in euro |
in valuta nazionale |
in euro |
AT |
EUR |
— |
— |
— |
— |
BE |
EUR |
— |
— |
— |
651,26 |
BG |
BGN |
— |
— |
443 050,55 |
— |
CY |
EUR |
— |
— |
— |
— |
CZ |
CZK |
— |
— |
838 197,75 |
— |
DE |
EUR |
— |
— |
— |
287 200,70 |
DK |
DKK |
— |
— |
721 265,67 |
— |
EE |
EUR |
— |
— |
— |
148 651,02 |
ES (*1) |
EUR |
— |
— |
— |
992 954,85 |
FI |
EUR |
— |
— |
— |
34 956,43 |
FR (*1) |
EUR |
— |
728,90 |
— |
1 877 775,76 |
EL |
EUR |
— |
— |
— |
480 848,59 |
HR |
HRK |
— |
— |
— |
— |
HU |
HUF |
— |
— |
582 882 245,00 |
— |
IE |
EUR |
— |
364,95 |
— |
409 240,92 |
IT |
EUR |
— |
— |
— |
422 224,89 |
LT |
EUR |
— |
— |
— |
56 868,65 |
LU |
EUR |
— |
— |
— |
— |
LV |
EUR |
— |
— |
— |
34 361,54 |
MT |
EUR |
— |
— |
— |
14 557,28 |
NL |
EUR |
— |
— |
— |
6 180,20 |
PL |
PLN |
— |
— |
1 961 962,42 |
— |
PT |
EUR |
— |
— |
— |
1 226 109,23 |
RO |
RON |
— |
— |
664 129,21 |
— |
SE |
SEK |
— |
— |
151 557,03 |
— |
SI |
EUR |
— |
— |
— |
25 660,59 |
SK |
EUR |
— |
— |
— |
309 851,55 |
(*1) Per gli organismi pagatori i cui conti sono stati stralciati, la riduzione di cui all'articolo 54, paragrafo 2, deve essere applicata una volta che i conti sono proposti per la liquidazione.
28.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/115 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/874 DELLA COMMISSIONE
del 22 maggio 2019
sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2018
[notificata con il numero C(2019) 3820]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 51,
previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e di un parere di revisione in merito alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, deve liquidare i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 7 del suddetto regolamento anteriormente al 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio considerato. |
(2) |
A norma dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'esercizio finanziario agricolo inizia il 16 ottobre dell'anno N-1 e finisce il 15 ottobre dell'anno N. Nel liquidare i conti dell'esercizio 2018 si dovrebbe tenere conto delle spese incorse dagli Stati membri tra il 16 ottobre 2017 e il 15 ottobre 2018, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (2). |
(3) |
A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, gli importi che devono essere recuperati da, o erogati a, ciascuno Stato membro in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, di detto regolamento devono essere determinati detraendo i pagamenti mensili erogati durante l'esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio a norma dell'articolo 33, paragrafo 1. La Commissione deve detrarre tale importo dai pagamenti mensili relativi alle spese effettuate nel secondo mese successivo alla decisione di liquidazione dei conti, o aggiungerlo agli stessi. |
(4) |
La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dagli Stati membri e ha comunicato loro, anteriormente al 30 aprile 2019, le risultanze delle sue verifiche, corredate delle modifiche necessarie. |
(5) |
Per tutti gli organismi pagatori interessati, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi. |
(6) |
Conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (3), gli eventuali superamenti avvenuti nel corso dei mesi di agosto, settembre e ottobre devono essere presi in considerazione al momento della decisione di liquidazione contabile. Una parte delle spese dichiarate da taluni Stati membri nel corso dei mesi suddetti del 2018 è stata effettuata al di là dei termini regolamentari. È quindi opportuno stabilire, con la presente decisione, le riduzioni corrispondenti. |
(7) |
La Commissione, a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, ha già ridotto o sospeso alcuni pagamenti mensili per l'esercizio finanziario 2018 per inosservanza dei massimali o dei termini di pagamento o a causa di carenze nel sistema di controllo. Nella presente decisione la Commissione dovrebbe tener conto di tali importi ridotti o sospesi per evitare pagamenti inopportuni o intempestivi o rimborsi di importi che potrebbero in seguito essere oggetto di rettifica finanziaria. Gli importi in questione possono essere esaminati, laddove opportuno, durante la procedura di verifica di conformità ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013. |
(8) |
A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero in seguito a irregolarità è a carico dello Stato membro interessato. L'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 impone agli Stati membri di allegare ai conti annuali che devono presentare alla Commissione a norma dell'articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 una tabella certificata attestante gli importi a loro carico in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 specifica le modalità di applicazione dell'obbligo, per gli Stati membri, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che gli Stati membri sono tenuti a usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni. |
(9) |
A norma dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere presa soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare o se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata adottata nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai giudici nazionali, il 100 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero dovrebbe essere a carico del bilancio dell'Unione. Gli importi per i quali lo Stato membro decida di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi di tale decisione sono riportati nella relazione di sintesi di cui all'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in combinato disposto con l'articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iv), del medesimo regolamento. Pertanto, i suddetti importi non dovrebbero essere imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza sono a carico del bilancio dell'Unione. |
(10) |
Le riduzioni a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, di cui all'allegato I, colonna e), riguardano il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). Gli importi che devono essere imputati agli Stati membri a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione allo strumento temporaneo per lo sviluppo rurale (STSR) finanziato dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) (4) figurano nell'allegato II. |
(11) |
A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presente decisione lascia impregiudicate le ulteriori decisioni adottate dalla Commissione per escludere dal finanziamento dell'Unione le spese eseguite in modo non conforme alle norme dell'Unione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Con la presente decisione sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) relative all'esercizio finanziario 2018.
Gli importi che devono essere recuperati da, o versati a, ciascuno Stato membro a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono indicati negli allegati I e II della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione lascia impregiudicate eventuali ulteriori decisioni di verifica di conformità adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per escludere dal finanziamento unionale le spese eseguite in modo non conforme alle norme dell'Unione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2019
Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).
(3) Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).
(4) Regolamento (CE) n. 27/2004 della Commissione, del 5 gennaio 2004, recante modalità transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio per quanto riguarda il finanziamento da parte del FEAOG, sezione garanzia, delle misure di sviluppo rurale per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 36).
ALLEGATO I
LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
Importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro
SM |
|
2018 - Spese/entrate con destinazione specifica degli organismi pagatori i cui conti sono |
Totale a + b |
Riduzioni e sospensioni per l'intero esercizio finanziario (1) |
Importi a carico a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 |
Totale comprensivo di riduzioni e sospensioni |
Pagamenti effettuati allo Stato membro per l'esercizio finanziario |
Importo che deve essere recuperato dallo (–) o erogato allo (+) Stato membro (2) |
|||
liquidati |
stralciati |
||||||||||
= spese/entrate con destinazione specifica dichiarate nella dichiarazione annuale |
= totale delle spese/entrate con destinazione specifica nelle dichiarazioni mensili |
||||||||||
|
|
a |
b |
c = a + b |
d |
e |
f = c + d + e |
g |
h = f - g |
||
AT |
EUR |
716 420 978,95 |
0,00 |
716 420 978,95 |
– 37 170,38 |
0,00 |
716 383 808,57 |
715 609 830,36 |
773 978,21 |
||
BE |
EUR |
601 303 115,40 |
0,00 |
601 303 115,40 |
– 114 596,75 |
– 1 626,78 |
601 186 891,87 |
601 394 318,15 |
– 207 426,28 |
||
BG |
BGN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
– 1 063 919,18 |
– 1 063 919,18 |
0,00 |
– 1 063 919,18 |
||
BG |
EUR |
807 146 800,18 |
0,00 |
807 146 800,18 |
– 334 145,99 |
0,00 |
806 812 654,19 |
807 673 988,10 |
– 861 333,91 |
||
CY |
EUR |
56 393 523,10 |
0,00 |
56 393 523,10 |
0,00 |
0,00 |
56 393 523,10 |
56 387 865,72 |
5 657,38 |
||
CZ |
CZK |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
CZ |
EUR |
838 161 503,79 |
0,00 |
838 161 503,79 |
0,00 |
0,00 |
838 161 503,79 |
838 147 041,76 |
14 462,03 |
||
DE |
EUR |
4 985 090 101,50 |
0,00 |
4 985 090 101,50 |
0,00 |
– 33 688,08 |
4 985 056 413,42 |
4 985 034 668,19 |
21 745,23 |
||
DK |
DKK |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
– 125 077,44 |
– 125 077,44 |
0,00 |
– 125 077,44 |
||
DK |
EUR |
840 515 032,68 |
0,00 |
840 515 032,68 |
– 26 565,01 |
0,00 |
840 488 467,67 |
840 392 409,55 |
96 058,12 |
||
EE |
EUR |
125 125 241,18 |
0,00 |
125 125 241,18 |
0,00 |
0,00 |
125 125 241,18 |
125 117 498,73 |
7 742,45 |
||
ES |
EUR |
5 470 755 305,48 |
0,00 |
5 470 755 305,48 |
– 2 766 915,88 |
– 621 928,73 |
5 467 366 460,87 |
5 466 953 232,06 |
413 228,81 |
||
FI |
EUR |
528 528 562,98 |
0,00 |
528 528 562,98 |
– 161 352,27 |
– 28 687,91 |
528 338 522,80 |
528 456 887,44 |
– 118 364,64 |
||
FR |
EUR |
7 648 093 429,39 |
0,00 |
7 648 093 429,39 |
– 6 120 649,32 |
– 460 572,15 |
7 641 512 207,92 |
7 656 033 220,25 |
– 14 521 012,33 |
||
EL |
EUR |
2 011 103 975,47 |
0,00 |
2 011 103 975,47 |
– 3 028 436,21 |
– 1 638 086,99 |
2 006 437 452,27 |
2 008 075 711,50 |
– 1 638 259,23 |
||
HR |
HRK |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
HR |
EUR |
247 188 806,71 |
0,00 |
247 188 806,71 |
– 6 040,18 |
0,00 |
247 182 766,53 |
247 212 246,42 |
– 29 479,89 |
||
HU |
HUF |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
– 135 165 891,00 |
– 135 165 891,00 |
0,00 |
– 135 165 891,00 |
||
HU |
EUR |
1 295 635 431,84 |
0,00 |
1 295 635 431,84 |
– 6 020 231,35 |
0,00 |
1 289 615 200,49 |
1 289 615 200,46 |
0,03 |
||
IE |
EUR |
1 223 596 530,54 |
0,00 |
1 223 596 530,54 |
– 62 608,10 |
– 21 661,81 |
1 223 512 260,63 |
1 222 580 002,15 |
932 258,48 |
||
IT |
EUR |
4 103 975 978,84 |
0,00 |
4 103 975 978,84 |
– 28 260 620,76 |
– 2 680 831,62 |
4 073 034 526,46 |
4 073 733 454,03 |
– 698 927,57 |
||
LT |
EUR |
486 858 049,12 |
0,00 |
486 858 049,12 |
– 15 736,20 |
– 360,43 |
486 841 952,49 |
486 843 109,25 |
– 1 156,76 |
||
LU |
EUR |
33 289 659,49 |
0,00 |
33 289 659,49 |
0,00 |
– 3 565,63 |
33 286 093,86 |
33 238 794,75 |
47 299,11 |
||
LV |
EUR |
236 722 594,21 |
0,00 |
236 722 594,21 |
– 25,73 |
– 5 168,56 |
236 717 399,92 |
236 722 568,48 |
– 5 168,56 |
||
MT |
EUR |
5 242 305,77 |
0,00 |
5 242 305,77 |
0,00 |
– 188,03 |
5 242 117,74 |
5 242 197,66 |
– 79,92 |
||
NL |
EUR |
771 773 154,17 |
0,00 |
771 773 154,17 |
– 598 043,02 |
– 30 577,93 |
771 144 533,22 |
771 207 737,79 |
– 63 204,57 |
||
PL |
PLN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
– 404 820,57 |
– 404 820,57 |
0,00 |
– 404 820,57 |
||
PL |
EUR |
3 307 605 902,16 |
0,00 |
3 307 605 902,16 |
– 1 032 358,05 |
0,00 |
3 306 573 544,11 |
3 306 631 578,16 |
– 58 034,05 |
||
PT |
EUR |
741 596 343,22 |
0,00 |
741 596 343,22 |
– 357 889,15 |
– 1 149 963,88 |
740 088 490,19 |
740 070 095,58 |
18 394,61 |
||
RO |
RON |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
– 1 046 041,22 |
– 1 046 041,22 |
0,00 |
– 1 046 041,22 |
||
RO |
EUR |
1 766 218 852,60 |
0,00 |
1 766 218 852,60 |
– 10 850 789,64 |
0,00 |
1 755 368 062,96 |
1 768 957 065,95 |
– 13 589 002,99 |
||
SE |
SEK |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
– 142 754,87 |
– 142 754,87 |
0,00 |
– 142 754,87 |
||
SE |
EUR |
697 300 129,50 |
0,00 |
697 300 129,50 |
– 339 025,48 |
0,00 |
696 961 104,02 |
696 962 292,44 |
– 1 188,42 |
||
SI |
EUR |
141 823 320,05 |
0,00 |
141 823 320,05 |
0,00 |
0,00 |
141 823 320,05 |
141 823 320,05 |
0,00 |
||
SK |
EUR |
445 619 721,44 |
0,00 |
445 619 721,44 |
– 2 527 026,73 |
0,00 |
443 092 694,71 |
443 092 226,31 |
468,40 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
SM |
|
Spese (3) |
Entrate con destinazione specifica (3) |
Articolo 54, paragrafo 2 (= e) |
Totale (=h) |
|
|||||
05 07 01 06 |
6701 |
6702 |
|||||||||
i |
j |
k |
l = i+j+k |
||||||||
AT |
EUR |
773 978,21 |
0,00 |
0,00 |
773 978,21 |
||||||
BE |
EUR |
0,00 |
– 205 799,50 |
– 1 626,78 |
– 207 426,28 |
||||||
BG |
BGN |
0,00 |
0,00 |
– 1 063 919,18 |
– 1 063 919,18 |
||||||
BG |
EUR |
0,00 |
– 861 333,91 |
0,00 |
– 861 333,91 |
||||||
CY |
EUR |
17 353,45 |
– 11 696,07 |
0,00 |
5 657,38 |
||||||
CZ |
CZK |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
CZ |
EUR |
14 462,03 |
0,00 |
0,00 |
14 462,03 |
||||||
DE |
EUR |
57 166,41 |
– 1 733,10 |
– 33 688,08 |
21 745,23 |
||||||
DK |
DKK |
0,00 |
0,00 |
– 125 077,44 |
– 125 077,44 |
||||||
DK |
EUR |
96 058,12 |
0,00 |
0,00 |
96 058,12 |
||||||
EE |
EUR |
7 742,45 |
0,00 |
0,00 |
7 742,45 |
||||||
ES |
EUR |
1 035 157,54 |
0,00 |
– 621 928,73 |
413 228,81 |
||||||
FI |
EUR |
0,00 |
– 89 676,73 |
– 28 687,91 |
– 118 364,64 |
||||||
FR |
EUR |
0,00 |
– 14 060 440,18 |
– 460 572,15 |
– 14 521 012,33 |
||||||
EL |
EUR |
0,00 |
– 172,24 |
– 1 638 086,99 |
– 1 638 259,23 |
||||||
HR |
HRK |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
HR |
EUR |
0,00 |
– 29 479,89 |
0,00 |
– 29 479,89 |
||||||
HU |
HUF |
0,00 |
0,00 |
– 135 165 891,00 |
– 135 165 891,00 |
||||||
HU |
EUR |
0,03 |
0,00 |
0,00 |
0,03 |
||||||
IE |
EUR |
953 920,29 |
0,00 |
– 21 661,81 |
932 258,48 |
||||||
IT |
EUR |
1 981 904,05 |
0,00 |
– 2 680 831,62 |
– 698 927,57 |
||||||
LT |
EUR |
0,00 |
– 796,33 |
– 360,43 |
– 1 156,76 |
||||||
LU |
EUR |
50 864,74 |
0,00 |
– 3 565,63 |
47 299,11 |
||||||
LV |
EUR |
0,00 |
0,00 |
– 5 168,56 |
– 5 168,56 |
||||||
MT |
EUR |
108,13 |
– 0,02 |
– 188,03 |
– 79,92 |
||||||
NL |
EUR |
0,00 |
– 32 626,64 |
– 30 577,93 |
– 63 204,57 |
||||||
PL |
PLN |
0,00 |
0,00 |
– 404 820,57 |
– 404 820,57 |
||||||
PL |
EUR |
0,00 |
– 58 034,05 |
0,00 |
– 58 034,05 |
||||||
PT |
EUR |
1 168 358,49 |
0,00 |
– 1 149 963,88 |
18 394,61 |
||||||
RO |
RON |
0,00 |
0,00 |
– 1 046 041,22 |
– 1 046 041,22 |
||||||
RO |
EUR |
0,00 |
– 13 589 002,99 |
0,00 |
– 13 589 002,99 |
||||||
SE |
SEK |
0,00 |
0,00 |
– 142 754,87 |
– 142 754,87 |
||||||
SE |
EUR |
0,00 |
– 1 188,42 |
0,00 |
– 1 188,42 |
||||||
SI |
EUR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
SK |
EUR |
468,40 |
0,00 |
0,00 |
468,40 |
||||||
|
(1) Le riduzioni e le sospensioni sono quelle considerate nel sistema dei pagamenti, cui sono aggiunte in particolare le rettifiche per l'inosservanza dei termini di pagamento fissati nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2018 e altre riduzioni nel contesto dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
(2) Per il calcolo dell'importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro, la base presa in esame è il totale della dichiarazione annuale delle spese liquidate (colonna a) o il totale delle dichiarazioni mensili delle spese stralciate (colonna b).
Tasso di cambio applicabile: articolo 11, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione.
(3) LB 05 07 01 06 è suddivisa tra le rettifiche negative che diventano entrate con destinazione specifica nella LB 67 01 e le rettifiche positive a favore degli SM che sono ora inserite sul versante delle spese 05 07 01 06, a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
ALLEGATO II
LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 — FEAGA
Rettifiche a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (1)
Stato membro |
Valuta |
in valuta nazionale |
in euro |
AT |
EUR |
|
|
BE |
EUR |
|
|
BG |
BGN |
|
|
CY |
EUR |
— |
— |
CZ |
CZK |
3 149 709,47 |
— |
DE |
EUR |
|
|
DK |
DKK |
|
|
EE |
EUR |
— |
— |
ES |
EUR |
|
|
FI |
EUR |
|
|
FR |
EUR |
|
|
EL |
EUR |
|
|
HR |
HRK |
|
|
HU |
HUF |
11 329 127,00 |
— |
IE |
EUR |
|
|
IT |
EUR |
|
|
LT |
EUR |
— |
79 900,38 |
LU |
EUR |
|
|
LV |
EUR |
— |
64 214,94 |
MT |
EUR |
— |
— |
NL |
EUR |
|
|
PL |
PLN |
614 231,29 |
— |
PT |
EUR |
|
|
RO |
RON |
|
|
SE |
SEK |
|
|
SI |
EUR |
— |
— |
SK |
EUR |
— |
164 867,37 |
(1) Solo le rettifiche relative all'STSR sono comunicate nel presente allegato.
28.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/123 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/875 DELLA COMMISSIONE
del 27 maggio 2019
che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri
[notificata con il numero C(2019) 4045]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri in cui sono stati confermati casi di tale malattia nei suini domestici o selvatici («gli Stati membri interessati»). L'allegato di detta decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato ripetutamente per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/793 della Commissione (5) a seguito dei casi di peste suina africana che si sono verificati in Polonia e in Ungheria. |
(2) |
Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2019/793 si sono verificati in Polonia ulteriori casi di peste suina africana nei suini domestici, di cui è necessario tenere conto nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
(3) |
Nel maggio 2019 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana nei suini domestici nel distretto di Giżycko in Polonia, in una zona che attualmente figura nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo focolaio di peste suina africana nei suini domestici rappresenta un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Tale zona della Polonia colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto essere elencata nella parte III, anziché nella parte II, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
(4) |
Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno che sia delimitata una nuova zona ad alto rischio di dimensioni sufficienti in Polonia e che tale zona sia debitamente inserita nell'elenco riportato nell'allegato, parte III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2019
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(4) Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2019/793 della Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 129 del 17.5.2019, pag. 5).
ALLEGATO
L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO
PARTE I
1. Belgio
Le seguenti zone del Belgio:
in Luxembourg province:
— |
the area is delimited clockwise by: |
— |
Frontière avec la France, |
— |
Rue Mersinhat, |
— |
La N818jusque son intersection avec la N83, |
— |
La N83 jusque son intersection avec la N884, |
— |
La N884 jusque son intersection avec la N824, |
— |
La N824 jusque son intersection avec Le Routeux, |
— |
Le Routeux, |
— |
Rue d'Orgéo, |
— |
Rue de la Vierre, |
— |
Rue du Bout-d'en-Bas, |
— |
Rue Sous l'Eglise, |
— |
Rue Notre-Dame, |
— |
Rue du Centre, |
— |
La N845 jusque son intersection avec la N85, |
— |
La N85 jusque son intersection avec la N40, |
— |
La N40 jusque son intersection avec la N802, |
— |
La N802 jusque son intersection avec la N825, |
— |
La N825 jusque son intersection avec la E25-E411, |
— |
La E25-E411jusque son intersection avec la N40, |
— |
N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle, |
— |
Rue du Tombois, |
— |
Rue Du Pierroy, |
— |
Rue Saint-Orban, |
— |
Rue Saint-Aubain, |
— |
Rue des Cottages, |
— |
Rue de Relune, |
— |
Rue de Rulune, |
— |
Route de l'Ermitage, |
— |
N87: Route de Habay, |
— |
Chemin des Ecoliers, |
— |
Le Routy, |
— |
Rue Burgknapp, |
— |
Rue de la Halte, |
— |
Rue du Centre, |
— |
Rue de l'Eglise, |
— |
Rue du Marquisat, |
— |
Rue de la Carrière, |
— |
Rue de la Lorraine, |
— |
Rue du Beynert, |
— |
Millewée, |
— |
Rue du Tram, |
— |
Millewée, |
— |
N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy,Route de Luxembourg, |
— |
Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg, |
— |
Frontière avec la France, |
— |
La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy, |
— |
La N871 jusque son intersection avec la N88, |
— |
La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour, |
— |
La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811, |
— |
La N811 jusque son intersection avec la N88, |
— |
La N88 jusque son intersection avecla N883 au niveau d'Aubange, |
— |
La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d'Aubange, |
— |
La N81 jusque son intersection avec la E25-E411, |
— |
La E25-E411 jusque son intersection avec la N40, |
— |
La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet, |
— |
Rue du Fet, |
— |
Rue de l'Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume, |
— |
Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères, |
— |
Rue des Bruyères, |
— |
Rue de Neufchâteau, |
— |
Rue de la Motte, |
— |
La N894 jusque son intersection avec laN85, |
— |
La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France. |
2. Bulgaria
Le seguenti zone della Bulgaria:
in Varna the whole region excluding the villages covered in Part II; |
in Silistra region:
|
in Dobrich region:
|
in Ruse region:
|
in Veliko Tarnovo region:
|
in Pleven region:
|
in Vratza region:
|
in Montana region:
|
in Vidin region:
|
3. Estonia
Le seguenti zone dell'Estonia:
— |
Hiiu maakond. |
4. Ungheria
Le seguenti zone dell'Ungheria:
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 651100, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100, 653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658201, 658202 és 658403 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Hajdú-Bihar megye 900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902450, 902550, 902650, 902660, 902670, 902750, 903250, 903650, 903750, 903850, 904350, 904750, 904760, 904850, 904860, 905360, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Heves megye 702550, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, és 705350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950, 751150, 752150 és755550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Nógrád megye 552010, 552150, 552250, 552350, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910 és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855350, 855450, 855550, 855650, 855660 és 855850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
5. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
— |
Aizputes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Kazdangas pagasts un Aizputes pilsēta, |
— |
Alsungas novads, |
— |
Durbes novada Dunalkas un Tadaiķu pagasts, |
— |
Kuldīgas novada Gudenieku pagasts, |
— |
Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta, |
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
— |
Ventspils novada Jūrkalnes pagasts, |
— |
Grobiņas novada Bārtas un Gaviezes pagasts, |
— |
Rucavas novada Dunikas pagasts. |
6. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 2128 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2106, Liolių, Pakražančio seniūnijos, Tytuvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvos seniūnijos, |
— |
Pagėgių savivaldybė, |
— |
Plungės rajono savivaldybė, |
— |
Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnujų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos, |
— |
Rietavo savivaldybė, |
— |
Skuodo rajono savivaldybė, |
— |
Šilalės rajono savivaldybė, |
— |
Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos, |
— |
Tauragės rajono savivaldybė: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, Tauragės miesto ir Žygaičių seniūnijos. |
7. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie lubelskim:
|
w województwie podkarpackim:
|
w województwie świętokrzyskim:
|
8. Romania
Le seguenti zone della Romania:
— |
Județul Alba, |
— |
Județul Cluj, |
— |
Județul Harghita, |
— |
Județul Hunedoara, |
— |
Județul Iași, |
— |
Județul Neamț, |
— |
Județul Vâlcea, |
— |
Restul județului Mehedinți care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:
|
— |
Județul Gorj, |
— |
Județul Suceava, |
— |
Județul Mureș, |
— |
Județul Sibiu, |
— |
Județul Caraș-Severin. |
PARTE II
1. Belgio
Le seguenti zone del Belgio:
in Luxembourg province:
— |
the area is delimited clockwise by: |
— |
La frontière avec la France au niveau de Florenville, |
— |
La N85 jusque son intersection avec la N894au niveau de Florenville, |
— |
La N894 jusque son intersection avec larue de la Motte, |
— |
La rue de la Motte jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau, |
— |
La rue de Neufchâteau, |
— |
La rue des Bruyères jusque son intersection avec la rue de la Gaume, |
— |
La rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue de l'Accord, |
— |
La rue de l'Accord, |
— |
La rue du Fet, |
— |
La N40 jusque son intersection avec la E25-E411, |
— |
La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler, |
— |
La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange, |
— |
La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d'Aubange, |
— |
La N88 jusque son intersection avec la N811, |
— |
La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour, |
— |
La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88, |
— |
La N88 jusque son intersection avec la N871, |
— |
La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy, |
— |
La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France. |
2. Bulgaria
Le seguenti zone della Bulgaria:
in Varna region:
|
in Silistra region:
|
in Dobrich region:
|
3. Estonia
Le seguenti zone dell'Estonia:
— |
Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
4. Ungheria
Le seguenti zone dell'Ungheria:
— |
Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150,705250, 705450,705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 855250, 855460, 855750, 855950, 855960, 856051, 856150, 856250, 856260, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250 és 857550, továbbá 850650, 850850, 851851 és 851852 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821 és 552360 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651200, 652100, 655400, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 658100, 658310, 658401, 658402, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 901850, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901450, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550, 904650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
5. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
— |
Ādažu novads, |
— |
Aizputes novada Kalvenes pagasts, |
— |
Aglonas novads, |
— |
Aizkraukles novads, |
— |
Aknīstes novads, |
— |
Alojas novads, |
— |
Alūksnes novads, |
— |
Amatas novads, |
— |
Apes novads, |
— |
Auces novads, |
— |
Babītes novads, |
— |
Baldones novads, |
— |
Baltinavas novads, |
— |
Balvu novads, |
— |
Bauskas novads, |
— |
Beverīnas novads, |
— |
Brocēnu novada Blīdenes pagasts, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109, |
— |
Burtnieku novads, |
— |
Carnikavas novads, |
— |
Cēsu novads, |
— |
Cesvaines novads, |
— |
Ciblas novads, |
— |
Dagdas novads, |
— |
Daugavpils novads, |
— |
Dobeles novads, |
— |
Dundagas novads, |
— |
Durbes novada Durbes un Vecpils pagasts, |
— |
Engures novads, |
— |
Ērgļu novads, |
— |
Garkalnes novads, |
— |
Gulbenes novads, |
— |
Iecavas novads, |
— |
Ikšķiles novads, |
— |
Ilūkstes novads, |
— |
Inčukalna novads, |
— |
Jaunjelgavas novads, |
— |
Jaunpiebalgas novads, |
— |
Jaunpils novads, |
— |
Jēkabpils novads, |
— |
Jelgavas novads, |
— |
Kandavas novads, |
— |
Kārsavas novads, |
— |
Ķeguma novads, |
— |
Ķekavas novads, |
— |
Kocēnu novads, |
— |
Kokneses novads, |
— |
Krāslavas novads, |
— |
Krimuldas novads, |
— |
Krustpils novads, |
— |
Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta, |
— |
Lielvārdes novads, |
— |
Līgatnes novads, |
— |
Limbažu novads, |
— |
Līvānu novads, |
— |
Lubānas novads, |
— |
Ludzas novads, |
— |
Madonas novads, |
— |
Mālpils novads, |
— |
Mārupes novads, |
— |
Mazsalacas novads, |
— |
Mērsraga novads, |
— |
Naukšēnu novads, |
— |
Neretas novads, |
— |
Ogres novads, |
— |
Olaines novads, |
— |
Ozolnieku novads, |
— |
Pārgaujas novads, |
— |
Pļaviņu novads, |
— |
Preiļu novads, |
— |
Priekules novads, |
— |
Priekuļu novads, |
— |
Raunas novads, |
— |
republikas pilsēta Daugavpils, |
— |
republikas pilsēta Jelgava, |
— |
republikas pilsēta Jēkabpils, |
— |
republikas pilsēta Jūrmala, |
— |
republikas pilsēta Rēzekne, |
— |
republikas pilsēta Valmiera, |
— |
Rēzeknes novads, |
— |
Riebiņu novads, |
— |
Rojas novads, |
— |
Ropažu novads, |
— |
Rugāju novads, |
— |
Rundāles novads, |
— |
Rūjienas novads, |
— |
Salacgrīvas novads, |
— |
Salas novads, |
— |
Salaspils novads, |
— |
Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Pampāļu, Šķēdes, Nīgrandes, Zaņas, Ezeres, Rubas, Jaunauces un Vadakstes pagasts, |
— |
Saulkrastu novads, |
— |
Sējas novads, |
— |
Siguldas novads, |
— |
Skrīveru novads, |
— |
Skrundas novads, |
— |
Smiltenes novads, |
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
— |
Strenču novads, |
— |
Talsu novads, |
— |
Tērvetes novads, |
— |
Tukuma novads, |
— |
Vaiņodes novads, |
— |
Valkas novads, |
— |
Varakļānu novads, |
— |
Vārkavas novads, |
— |
Vecpiebalgas novads, |
— |
Vecumnieku novads, |
— |
Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta, |
— |
Viesītes novads, |
— |
Viļakas novads, |
— |
Viļānu novads, |
— |
Zilupes novads. |
6. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
— |
Alytaus miesto savivaldybė, |
— |
Alytaus rajono savivaldybė, |
— |
Anykščių rajono savivaldybė, |
— |
Akmenės rajono savivaldybė: Ventos ir Papilės seniūnijos, |
— |
Biržų miesto savivaldybė, |
— |
Biržų rajono savivaldybė, |
— |
Birštono savivaldybė, |
— |
Druskininkų savivaldybė, |
— |
Elektrėnų savivaldybė, |
— |
Ignalinos rajono savivaldybė, |
— |
Jonavos rajono savivaldybė, |
— |
Joniškio rajono savivaldybė: Kepalių, Kriukų, Saugėlaukio ir Satkūnų seniūnijos, |
— |
Jurbarko rajono savivaldybė, |
— |
Kaišiadorių rajono savivaldybė, |
— |
Kalvarijos savivaldybė, |
— |
Kauno miesto savivaldybė, |
— |
Kauno rajono savivaldybė, |
— |
Kazlų Rūdos savivaldybė, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė: Tytuvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio, Kukečių dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 2128 ir į rytus nuo kelio Nr. 2106, ir Šaukėnų seniūnijos, |
— |
Kėdainių rajono savivaldybė, |
— |
Kupiškio rajono savivaldybė, |
— |
Lazdijų rajono savivaldybė: Būdviečio, Kapčiamieščio, Krosnos, Kučiūnų ir Noragėlių seniūnijos, |
— |
Marijampolės savivaldybė, |
— |
Mažeikių rajono savivaldybė: Šerkšnėnų, Sedos ir Židikų seniūnijos, |
— |
Molėtų rajono savivaldybė, |
— |
Pakruojo rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio miesto savivaldybė, |
— |
Pasvalio rajono savivaldybė, |
— |
Radviliškio rajono savivaldybė, |
— |
Prienų rajono savivaldybė, |
— |
Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų, Šiluvos,Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1, |
— |
Rokiškio rajono savivaldybė, |
— |
Šakių rajono savivaldybė, |
— |
Šalčininkų rajono savivaldybė, |
— |
Šiaulių miesto savivaldybė, |
— |
Šiaulių rajono savivaldybė: Šiaulių kaimiškoji seniūnija, |
— |
Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija, |
— |
Širvintų rajono savivaldybė, |
— |
Švenčionių rajono savivaldybė, |
— |
Tauragės rajono savivaldybė: Batakių ir Gaurės seniūnijos, |
— |
Telšių rajono savivaldybė, |
— |
Trakų rajono savivaldybė, |
— |
Ukmergės rajono savivaldybė, |
— |
Utenos rajono savivaldybė, |
— |
Varėnos rajono savivaldybė, |
— |
Vilniaus miesto savivaldybė, |
— |
Vilniaus rajono savivaldybė, |
— |
Vilkaviškio rajono savivaldybė, |
— |
Visagino savivaldybė, |
— |
Zarasų rajono savivaldybė. |
7. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie lubelskim:
|
w województwie podkarpackim:
|
8. Romania
Le seguenti zone della Romania:
— |
Restul județului Maramureș care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:
|
— |
Județul Bistrița-Năsăud. |
PARTE III
1. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
— |
Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta, |
— |
Saldus novada Saldus, Zirņu, Lutriņu un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta. |
2. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
— |
Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės, Kruopių, Naujosios Akmenės kaimiškoji ir Naujosios Akmenės miesto seniūnijos, |
— |
Joniškio rajono savivaldybė: Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Rudiškių, Skaistgirio, Žagarės seniūnijos, |
— |
Lazdijų rajono savivaldybė: Lazdijų miesto, Lazdijų, Seirijų, Šeštokų, Šventežerio ir Veisiejų seniūnijos, |
— |
Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos, |
— |
Šiaulių rajono savivaldybės: Bubių, Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kuršėnų kaimiškoji, Kuršėnų miesto, Kužių, Meškuičių, Raudėnų ir Šakynos seniūnijos. |
3. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie lubelskim:
|
4. Romania
Le seguenti zone della Romania:
— |
Zona orașului București, |
— |
Județul Constanța, |
— |
Județul Satu Mare, |
— |
Județul Tulcea, |
— |
Județul Bacău, |
— |
Județul Bihor, |
— |
Județul Brăila, |
— |
Județul Buzău, |
— |
Județul Călărași, |
— |
Județul Dâmbovița, |
— |
Județul Galați, |
— |
Județul Giurgiu, |
— |
Județul Ialomița, |
— |
Județul Ilfov, |
— |
Județul Prahova, |
— |
Județul Sălaj, |
— |
Județul Vaslui, |
— |
Județul Vrancea, |
— |
Județul Teleorman, |
— |
Partea din județul Maramureș cu următoarele delimitări:
|
— |
Partea din județul Mehedinți cu următoarele comune:
|
— |
Județul Argeș, |
— |
Județul Olt, |
— |
Județul Dolj, |
— |
Județul Arad, |
— |
Județul Timiș, |
— |
Județul Covasna, |
— |
Județul Brașov, |
— |
Județul Botoșani. |
PARTE IV
Italia
Le seguenti zone dell'Italia:
— |
tutto il territorio della Sardegna. |