ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 140

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
28 maggio 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/855 del Consiglio, del 27 maggio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione, del 26 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l'innovazione ( 1 )

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/857 della Commissione, del 27 maggio 2019, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per mangimi destinati a pecore da latte e capre da latte e che abroga il regolamento (CE) n. 226/2007 (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG rappresentata da Lallemand SAS) ( 1 )

18

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2019/858 del Consiglio, del 14 maggio 2019, sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella riunione delle parti dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) e che abroga la decisione del 12 giugno 2017 che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione, nella riunione delle parti del SIOFA

21

 

*

Decisione (UE) 2019/859 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) e che abroga la decisione del 12 giugno 2017 che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito dell'SPRFMO

27

 

*

Decisione (UE) 2019/860 del Consiglio, del 14 maggio 2019, sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) e che abroga la decisione del 19 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della IOTC

33

 

*

Decisione (UE) 2019/861 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO) e che abroga la decisione del 12 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della SEAFO

38

 

*

Decisione (UE) 2019/862 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) e che abroga la decisione del 12 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della Commissione per la conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori del WCPFC

44

 

*

Decisione (UE) 2019/863 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO), e che abroga la decisione del Consiglio del 26 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della NAFO

49

 

*

Decisione (UE) 2019/864 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale (NASCO), e che abroga la decisione del 26 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito dell'Organizzazione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale (NASCO)

54

 

*

Decisione (UE) 2019/865 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) e che abroga la decisione del 26 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito della NEAFC

60

 

*

Decisione (UE) 2019/866 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della conferenza annuale delle parti della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering e che abroga la decisione del 12 giugno 2017 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito di tale conferenza annuale

66

 

*

Decisione (UE) 2019/867 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) e che abroga la decisione del 24 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito della CCAMLR

72

 

*

Decisione (UE) 2019/868 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e che abroga la decisione dell'8 luglio 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito dell'ICCAT

78

 

*

Decisione (UE) 2019/869 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) e che abroga la decisione del 19 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nel CGPM

84

 

*

Decisione (PESC) 2019/870 del Consiglio, del 27 maggio 2019, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

90

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/871 della Commissione, del 26 marzo 2019, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori del Regno Unito relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2018 [notificata con il numero C(2019) 2357]

94

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/872 della Commissione, del 26 marzo 2019, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori del Regno Unito relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2018 [notificata con il numero C(2019) 2358]

98

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/873 della Commissione, del 22 maggio 2019, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2018 [notificata con il numero C(2019) 3817]

103

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/874 della Commissione, del 22 maggio 2019, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2018 [notificata con il numero C(2019) 3820]

115

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/875 della Commissione, del 27 maggio 2019, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2019) 4045]  ( 1 )

123

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

28.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 140/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/855 DEL CONSIGLIO

del 27 maggio 2019

che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (EU) No 961/2010 (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012.

(2)

A norma dell'articolo 46, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 267/2012, il Consiglio ha riesaminato l'elenco delle persone ed entità designate di cui agli allegati IX e XIV di tale regolamento.

(3)

Il Consiglio ha concluso che è opportuno aggiornare 17 voci figuranti nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2019

Per il Consiglio

Il presidente

N. HURDUC


(1)  GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1.


ALLEGATO

L'allegato del regolamento (UE) n. 267/2012 è modificato come segue:

1)

nella sezione «I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui all'elenco figurante nella sottosezione «A. Persone»:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

«14.

Brigadier Generale Mohammad NADERI

 

Capo dell'Iranian Aviation Industries Organisation (IAIO). Ex capo dell'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO) dell'Iran. L'AIO ha partecipato a programmi sensibili iraniani.

23.6.2008

23.

Davoud BABAEI

 

Attuale capo della sicurezza della Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND) (Organizzazione per l'innovazione e la ricerca in materia di difesa - SPND), dell'Armed Forces Logistics' research institute (istituto di ricerca per la logistica delle forze armate) del ministero della difesa, organizzazione guidata da Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi, designato dall'ONU. L'AIEA ha riconosciuto nell'SPND una fonte di preoccupazione per quanto riguarda la possibile dimensione militare del programma nucleare dell'Iran, sui cui il paese rifiuta di cooperare. In quanto capo della sicurezza, Babaei è responsabile di impedire la rivelazione di informazioni anche all'AIEA.

1.12.2011

25.

Sayed Shamsuddin BORBORUDI

alias Seyed Shamseddin BORBOROUDI

Data di nascita: 21 settembre 1969

Vice capo della Atomic Energy Organisation of Iran - AEOI (Organizzazione dell'energia atomica iraniana - AEOI), designata dall'ONU, nella quale dipende da Feridun Abbasi Davani, designato dall'ONU. È stato coinvolto nel programma nucleare iraniano almeno dal 2002, anche come ex responsabile delle acquisizioni e della logistica di AMAD, dove aveva il compito di ricorrere a società di copertura, quali Kimia Madan, per l'acquisizione di attrezzatura e materiale per il programma iraniano sulle armi nucleari.

1.12.2011

27.

Kamran DANESHJOO (alias DANESHJOU)

 

Ex ministro delle scienze, della ricerca e della tecnologia. Ha dato sostegno ad attività nucleari dell'Iran sensibili in termini di proliferazione.

1.12.2011»

2)

nella sezione «I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui all'elenco figurante nella sottosezione «B. Entità»:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

«12.

Fajr Aviation Composite Industries

Aeroporto di Mehrabad, C.P. 13445-885, Teheran, Iran

Filiale dell'IAIO nel quadro del MODAFL, designate entrambe dall'UE, produce principalmente materiali compositi per l'industria aeronautica.

26.7.2010

95.

Samen Industries

2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O.Box 91735-549, 91735 Mashhad, Iran, Tel.: +98 511 3853008, +98 511 3870225

Nome di copertura della Khorasan Metallurgy Industries designata dall'ONU, controllata dall'Ammunition Industries Group (AMIG).

1.12.2011

153.

Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND)

 

L'Organisation of Defensive Innovation and research (SPND) (Organizzazione per l'innovazione e la ricerca in materia di difesa - SPDN) sostiene direttamente le attività nucleari dell'Iran sensibili in termini di proliferazione. L'AIEA ha riconosciuto nell'SPND una fonte di preoccupazione per quanto riguarda la possibile dimensione militare del programma nucleare dell'Iran. L'SPND è guidata da Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi, designato dall'ONU, e fa parte del ministero della difesa e del supporto logistico alle forze armate (MODAFL), designato dall'UE.

22.12.2012»

3)

nella sezione II. le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui all'elenco figurante nella sottosezione «A. Persone»:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

«1.

Brigadier Generale dell'IRGC Javad DARVISH-VAND

 

Ex viceministro e ispettore generale del MODAFL.

23.6.2008

3.

Parviz FATAH

nato nel 1961

Membro dell'IRGC. Ex ministro dell'energia.

26.7.2010

4.

Brigadier Generale dell'IRGC Seyyed Mahdi FARAHI

 

Ex capo dell'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO) dell'Iran e ex amministratore delegato della Defense Industries Organisation (DIO), designata dall'ONU. Membro dell'IRGC e vice presso il ministero della difesa e del supporto logistico alle forze armate (MODAFL).

23.6.2008

5.

Brigadier Generale dell'IRGC Ali HOSEYNITASH

 

Membro dell'IRGC. Membro del Consiglio supremo di sicurezza nazionale (Supreme National Security Council) e coinvolto nella formulazione della politica sulle questioni nucleari.

23.6.2008

12.

Brigadier Generale dell'IRGC Ali SHAMSHIRI

 

Membro dell'IRGC. Ha ricoperto funzioni elevate nel MODAFL.

23.6.2008

13.

Brigadier Generale dell'IRGC Ahmad VAHIDI

 

Ex ministro del MODAFL.

23.6.2008

15.

Abolghassem Mozaffari SHAMS

 

Ex capo della sede di Khatam Al-Anbiya Construction.

1.12.2011»

4)

nella sezione II., le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui all'elenco figurante nella sottosezione «B. Entità»:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

«11.

Behnam Sahriyari Trading Company

Recapito postale: Ziba Building, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Teheran, Iran

Coinvolta nell'invio di armi per conto dell'IRGC.

23.1.2012»

5)

nella sezione «I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran», nella sottosezione «B. Entità», è aggiunta la voce seguente:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

«20.

b)

Iran Communications Industries (ICI)

CP 19295-4731, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; Altro indirizzo: CP 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teheran, Iran; Altro indirizzo: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Teheran

Filiale della Iran Electronics Industries (inserita in elenco dall'UE), l'Iran Communications Industries è attiva nella produzione in settori diversi, fra cui: sistemi di comunicazione, avionica, dispositivi ottici ed elettroottici, microelettronica, informatica, misurazione e prova, sicurezza delle telecomunicazioni, guerra elettronica, produzione e rinnovamento di tubi radar, lanciamissili.

26.7.2010»

6)

nella sezione «I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran», nella sottosezione «B. Entità», è rimossa la voce seguente:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

«19.

Iran Communications Industries (ICI)

CP 19295-4731, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; Altro indirizzo: CP 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teheran, Iran; Altro indirizzo: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Teheran

Filiale della Iran Electronics Industries (cfr. punto 20), l'Iran Communications Industries è attiva nella produzione in settori diversi, fra cui: sistemi di comunicazione, avionica, dispositivi ottici ed elettroottici, microelettronica, informatica, misurazione e prova, sicurezza delle telecomunicazioni, guerra elettronica, produzione e rinnovamento di tubi radar, lanciamissili. Gli articoli da essa prodotti possono essere utilizzati nei programmi sottoposti a sanzione con l'UNSCR 1737.

26.7.2010»

7)

nella sezione II., nella sottosezione «B. Entità», è aggiunta la voce seguente:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

«12.

Etemad Amin Invest Co Mobin

Pasadaran Av. Teheran, Iran

Posseduta o controllata dall'IRGC, la società contribuisce a finanziare gli interessi strategici del regime.

26.7.2010»

8)

nella sezione «I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran», nella sottosezione «B. Entità», è rimossa la voce seguente:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

«10.

Etemad Amin Invest Co Mobin

Pasadaran Av. Teheran, Iran

Vicina a Naftar e Bonyad-e Mostazafan, l'Etemad Amin Invest Co Mobin contribuisce a finanziare gli interessi strategici del regime e dello Stato parallelo iraniano.

26.7.2010»


28.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 140/6


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/856 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2019

che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l'innovazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 8, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno stabilire norme dettagliate in merito al funzionamento del fondo per l'innovazione, tenendo conto degli insegnamenti tratti dal programma NER300 istituito ai sensi della direttiva 2003/87/CE ed attuato sulla base della decisione 2010/670/UE della Commissione (2); in particolare è opportuno tener conto delle conclusioni della Corte dei conti (3).

(2)

Dati la minore redditività e i maggiori rischi tecnologici dei progetti ammissibili rispetto alle tecnologie convenzionali, una buona parte del finanziamento nell'ambito del fondo per l'innovazione dovrebbe essere erogata sotto forma di sovvenzioni. È opportuno pertanto stabilire norme dettagliate sull'erogazione delle sovvenzioni.

(3)

Poiché i rischi e la redditività dei progetti ammissibili possono variare tra i settori e le attività di detti progetti e possono anche mutare nel tempo, è opportuno che una parte del sostegno del fondo per l'innovazione sia fornito tramite contributi ad operazioni di finanziamento misto nell'ambito dello strumento di sostegno agli investimenti dell'Unione, nonché sotto altre forme di cui al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio («regolamento finanziario») (4).

(4)

È opportuno considerare costi pertinenti ai fini del finanziamento nell'ambito del fondo per l'innovazione la differenza tra i costi complessivi di un progetto ammissibile e i costi complessivi di un progetto analogo che impiega una tecnologia convenzionale. Tuttavia, al fine di evitare oneri amministrativi eccessivi per i progetti su piccola scala e tener conto delle particolari difficoltà che incontrano nell'ottenere finanziamenti, i costi pertinenti di un progetto su piccola scala dovrebbero corrispondere alla spesa complessiva in conto capitale di detto progetto.

(5)

Al fine di garantire la rapida disponibilità di adeguate risorse finanziarie a favore dei progetti ammissibili, l'erogazione delle sovvenzioni dovrebbe basarsi sul raggiungimento di determinate tappe principali. Per tutti i progetti, le tappe principali dovrebbero comprendere la chiusura finanziaria e l'entrata in esercizio. Poiché alcuni progetti potrebbero aver bisogno di ricevere il finanziamento in un diverso momento nel corso del tempo, è opportuno prevedere la possibilità di stabilire ulteriori tappe principali nella documentazione contrattuale.

(6)

Al fine di aumentare le probabilità di successo dei progetti dovrebbe essere prevista la possibilità di erogare una parte della sovvenzione prima dell'entrata in esercizio del progetto. L'erogazione delle sovvenzioni dovrebbe iniziare, in linea di principio, alla chiusura finanziaria e continuare nel corso dello sviluppo e della realizzazione del progetto.

(7)

La maggior parte del sostegno fornito nell'ambito del fondo per l'innovazione dovrebbe essere subordinato alla prevenzione accertata di emissioni di gas a effetto serra. Pertanto, ove la prevenzione di emissioni di gas a effetto serra risulti essere significativamente inferiore a quanto previsto, ciò dovrebbe comportare la riduzione e il recupero dell'importo del finanziamento subordinato a tale prevenzione. Il meccanismo di riduzione e recupero del finanziamento dovrebbe tuttavia essere sufficientemente flessibile da tenere conto della natura innovativa dei progetti finanziati dal fondo per l'innovazione.

(8)

Le sovvenzioni erogate nell'ambito del fondo per l'innovazione dovrebbero essere assegnate in seguito ad una procedura di gara, tramite inviti a presentare proposte. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per i promotori dei progetti, dovrebbe essere istituita una procedura di presentazione delle domande in due fasi, che preveda la manifestazione di interesse e la domanda completa.

(9)

I progetti per i quali è chiesto il sostegno del fondo per l'innovazione dovrebbero essere valutati sulla base di criteri qualitativi e quantitativi. La combinazione di tali criteri dovrebbe garantire una valutazione completa del progetto in termini di potenziale tecnologico e commerciale. Per garantire una selezione giusta e meritocratica, i progetti dovrebbero essere selezionati sulla base degli stessi criteri di selezione, ma dovrebbero essere valutati e classificati dapprima rispetto ad altri progetti nello stesso settore e, successivamente, rispetto a progetti in altri settori.

(10)

I progetti la cui pianificazione, modello di business e struttura finanziaria e giuridica risultano non sufficientemente maturi, in particolare in quanto potrebbero non beneficiare del sostegno da parte degli Stati membri interessati o non disporre delle autorizzazioni nazionali necessarie, non dovrebbero essere selezionati per il sostegno del fondo per l'innovazione. Detti progetti, però, potrebbero essere promettenti. Pertanto, occorre prevedere la possibilità di fornire assistenza per il loro ulteriore sviluppo. L'assistenza allo sviluppo dei progetti dovrebbe favorire, in particolare, i progetti su piccola scala e i progetti negli Stati membri con i livelli di reddito più bassi al fine di contribuire a conseguire una distribuzione geograficamente equilibrata del sostegno del fondo per l'innovazione.

(11)

È importante garantire una distribuzione geograficamente equilibrata del sostegno del fondo per l'innovazione. Per evitare una situazione in cui alcuni Stati membri non siano sufficientemente rappresentati, è opportuno prevedere la possibilità di stabilire ulteriori criteri di selezione destinati a conseguire detto equilibrio geografico in un secondo invito o negli inviti a presentare proposte successivi.

(12)

La Commissione dovrebbe garantire l'attuazione del fondo per l'innovazione. Dovrebbe tuttavia beneficiare della possibilità di delegare ad organi esecutivi alcune attività di attuazione, quali l'organizzazione dell'invito a presentare proposte, la preselezione dei progetti o la gestione contrattuale delle sovvenzioni.

(13)

Le entrate del fondo per l'innovazione, comprese quelle derivanti dalle quote monetizzate sulla piattaforma d'asta comune a norma del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione (5), dovrebbero essere gestite in conformità con gli obiettivi della direttiva 2003/87/CE. Pertanto, è opportuno che la Commissione esegua direttamente tale compito e che sia autorizzata a delegarlo alla Banca europea per gli investimenti.

(14)

La Commissione dovrebbe applicare regole diverse in funzione della modalità di attuazione del fondo per l'innovazione. Ove il fondo per l'innovazione sia attuato in regime di gestione diretta, le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere pienamente in linea con le disposizioni del regolamento finanziario.

(15)

Gli Stati membri dovrebbero avere un ruolo importante nell'attuazione del fondo per l'innovazione. In particolare, la Commissione dovrebbe consultare gli Stati membri in merito alle decisioni attuative chiave nonché allo sviluppo del fondo per l'innovazione.

(16)

Il fondo per l'innovazione dovrebbe essere attuato secondo i principi di sana gestione finanziaria stabiliti nel regolamento finanziario.

(17)

È necessario prevedere un sistema chiaro di comunicazione, rendicontabilità e controllo finanziario affinché la Commissione riceva informazioni complete e puntuali sull'avanzamento dei progetti finanziati dal fondo per l'innovazione, i soggetti preposti alla gestione del fondo per l'innovazione applichino i principi di sana gestione finanziaria e gli Stati membri siano informati prontamente in merito all'attuazione del fondo per l'innovazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate che integrano la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda:

a)

gli obiettivi operativi del fondo per l'innovazione istituito dall'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE;

b)

le forme di sostegno previste nell'ambito del fondo per l'innovazione;

c)

la procedura di presentazione delle domande per ottenere il sostegno del fondo per l'innovazione;

d)

la procedura e i criteri per la selezione dei progetti nell'ambito del fondo per l'innovazione;

e)

l'erogazione del sostegno del fondo per l'innovazione;

f)

la governance del fondo per l'innovazione;

g)

la comunicazione, il monitoraggio, la valutazione, il controllo e la pubblicità concernenti il funzionamento del fondo per l'innovazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)   «chiusura finanziaria»: il momento nel ciclo di sviluppo del progetto in cui sono stati sottoscritti tutti gli accordi progettuali e di finanziamento e sono state soddisfatte tutte le condizioni in essi previste;

2)   «entrata in esercizio»: il momento nel ciclo di sviluppo del progetto in cui sono stati testati tutti gli elementi e i sistemi richiesti per funzionamento del progetto e sono state avviate attività che determinano la prevenzione effettiva di emissioni di gas a effetto serra;

3)   «progetto su piccola scala»: un progetto la cui spesa complessiva in conto capitale non supera 7 500 000 EUR.

Articolo 3

Obiettivi operativi

Il fondo per l'innovazione persegue i seguenti obiettivi operativi:

a)

sostenere progetti dimostrativi di tecnologie, processi o prodotti altamente innovativi, che siano sufficientemente maturi e presentino un elevato potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

b)

offrire un sostegno finanziario adeguato alle esigenze di mercato e ai profili di rischio dei progetti ammissibili, attraendo nel contempo risorse pubbliche e private aggiuntive;

c)

provvedere a che le sue entrate siano gestite in conformità con gli obiettivi della direttiva 2003/87/CE.

Articolo 4

Forme di sostegno del fondo per l'innovazione

Il sostegno fornito dal fondo per l'innovazione al progetto può assumere le seguenti forme:

a)

sovvenzioni;

b)

contributi ad operazioni di finanziamento misto nell'ambito dello strumento di sostegno agli investimenti dell'Unione;

c)

ove necessario per raggiungere gli obiettivi della direttiva 2003/87/CE, qualsiasi altra forma di finanziamento prevista dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 («regolamento finanziario»), in particolare premi e appalti.

CAPO II

Disposizioni specifiche applicabili alle sovvenzioni

Articolo 5

Costi pertinenti

1.   Ai fini dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, terzo comma, quarta frase, della direttiva 2003/87/CE, i costi pertinenti sono i costi supplementari sostenuti dal promotore del progetto in conseguenza dell'applicazione della tecnologia innovativa per la riduzione o prevenzione di emissioni di gas a effetto serra. I costi pertinenti sono calcolati come la differenza tra la miglior stima della spesa complessiva in conto capitale, del valore attuale netto dei costi operativi e degli utili nei 10 anni dall'entrata in esercizio del progetto e il risultato dello stesso calcolo per una produzione convenzionale avente la medesima capacità in termini di produzione effettiva del prodotto finale in questione.

Qualora la produzione convenzionale di cui al primo comma non esista, i costi pertinenti sono la miglior stima della spesa complessiva in conto capitale e del valore attuale netto dei costi operativi e degli utili nei 10 anni dall'entrata in esercizio del progetto.

2.   I costi pertinenti di un progetto su piccola scala sono la spesa complessiva in conto capitale del progetto.

Articolo 6

Erogazione delle sovvenzioni

1.   Il sostegno del fondo per l'innovazione, ove fornito sotto forma di sovvenzione, è erogato al raggiungimento di tappe principali prestabilite.

2.   Per tutti i progetti le tappe di cui al paragrafo 1 sono basate sul ciclo di sviluppo del progetto e sono almeno le seguenti:

a)

chiusura finanziaria;

b)

entrata in esercizio.

3.   Alla luce della tecnologia impiegata e delle circostanze specifiche del settore o dei settori in cui essa è impiegata, nei documenti contrattuali possono essere stabilite ulteriori tappe specifiche.

4.   Fino al 40 % dell'importo totale del sostegno del fondo per l'innovazione a favore di un determinato progetto, compresa l'assistenza per lo sviluppo, è erogato alla chiusura finanziaria oppure al raggiungimento di una specifica tappa che precede la chiusura finanziaria, ove sia stata stabilita a norma del paragrafo 3.

5.   Nella misura in cui l'importo totale del sostegno del fondo per l'innovazione a favore di un determinato progetto non sia stato erogato a norma del paragrafo 4, l'erogazione avviene successivamente alla chiusura finanziaria. Il sostegno può essere erogato parzialmente prima dell'entrata in esercizio e in frazioni annue dopo l'entrata in esercizio.

6.   Ai fini dei paragrafi 4 e 5 l'importo totale del sostegno del fondo per l'innovazione fornito ad un determinato progetto comprende l'importo del sostegno del fondo per l'innovazione fornito a detto progetto sotto forma di assistenza allo sviluppo dello stesso a norma dell'articolo 13.

Articolo 7

Disposizioni generali in materia di recuperi

1.   La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle attività finanziate a norma del presente regolamento, gli interessi finanziari del fondo per l'innovazione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative e pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   I recuperi sono effettuati conformemente al regolamento finanziario.

3.   Le ragioni del recupero e le procedure di recupero sono precisate ulteriormente nella documentazione contrattuale.

Articolo 8

Disposizioni particolari in materia di recuperi

1.   L'importo del sostegno del fondo per l'innovazione erogato a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, successivamente alla chiusura finanziaria è subordinato alla prevenzione di emissioni di gas a effetto serra accertata sulla base di relazioni annuali trasmesse dal promotore del progetto per un periodo che va da 3 a 10 anni dall'entrata in esercizio. La relazione annuale finale presentata dal promotore del progetto comprende la quantità totale di emissioni di gas a effetto serra evitate durante l'intero periodo di riferimento.

2.   Ove la quantità totale di emissioni di gas a effetto serra evitate durante l'intero periodo di riferimento sia inferiore al 75 % della quantità totale di emissioni di gas a effetto serra che si prevedeva di evitare, l'importo versato o da versare al promotore del progetto a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, è recuperato o ridotto in misura proporzionale.

3.   Ove il progetto non entri in esercizio entro il termine prestabilito o il promotore del progetto non sia in grado di comprovare un'effettiva prevenzione delle emissioni di gas a effetto serra, l'importo versato successivamente alla chiusura finanziaria a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, è recuperato integralmente.

4.   Nel caso in cui si verifichino le situazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 a causa di circostanze straordinarie che sfuggono al controllo del promotore del progetto e questi dimostri il potenziale del progetto di prevenire le emissioni di gas a effetto serra in misura superiore alla quantità indicata nella relazione, o il promotore del progetto dimostri che il progetto può ottenere benefici significativi in termini di innovazione a basse emissioni di carbonio, la Commissione può decidere di non applicare i meccanismi di recupero di cui ai paragrafi 2 e 3.

5.   La ragione del recupero e le procedure di recupero sono precisate ulteriormente nella documentazione contrattuale.

6.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 lasciano impregiudicate le disposizioni generali in materia di recuperi di cui all'articolo 7.

Articolo 9

Inviti a presentare proposte

1.   I promotori dei progetti sono invitati a presentare domanda per il sostegno del fondo per l'innovazione tramite inviti aperti a presentare proposte pubblicati dalla Commissione.

Prima di adottare la decisione concernente la pubblicazione di un invito a presentare proposte, la Commissione consulta gli Stati membri in relazione al progetto di decisione.

2.   La decisione della Commissione concernente la pubblicazione dell'invito a presentare proposte contiene almeno quanto segue:

a)

l'importo totale del sostegno del fondo per l'innovazione disponibile per l'invito;

b)

l'importo massimo del sostegno del fondo per l'innovazione disponibile per l'assistenza allo sviluppo del progetto;

c)

i tipi di progetti o settori mirati;

d)

una descrizione della procedura di presentazione delle domande ed un elenco dettagliato delle informazioni e della documentazione da presentare in ciascuna fase della procedura di presentazione delle domande;

e)

informazioni dettagliate sulla procedura di selezione, compresa la metodologia di valutazione e classificazione;

f)

nel caso siano applicate procedure specifiche di presentazione delle domande e di selezione a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, e dell'articolo 12, paragrafo 6, per progetti su piccola scala, le regole di tali procedure specifiche;

g)

ove la Commissione riservi ai progetti su piccola scala una parte dell'importo totale del sostegno del fondo per l'innovazione disponibile per l'invito, l'ammontare di tale parte;

h)

ove siano applicati ulteriori criteri di selezione volti a conseguire una distribuzione geograficamente equilibrata del sostegno del fondo per l'innovazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, l'indicazione di detti criteri.

Articolo 10

Procedura di presentazione delle domande

1.   L'organo esecutivo raccoglie le domande e organizza la relativa procedura di presentazione in due fasi successive:

a)

la manifestazione di interesse;

b)

la domanda completa.

2.   Nella fase della manifestazione di interesse il promotore del progetto è tenuto a presentare una descrizione delle caratteristiche chiave del progetto in linea con i requisiti stabiliti nel relativo invito a presentare proposte, compresa una descrizione dell'efficacia, del livello di innovazione e della maturità del progetto a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

3.   Nella fase di presentazione della domanda completa il promotore del progetto è tenuto a presentare una descrizione dettagliata del progetto e tutta la documentazione giustificativa, compreso il piano di condivisione delle conoscenze.

4.   È possibile applicare una procedura semplificata di presentazione delle domande per i progetti su piccola scala.

Articolo 11

Criteri di selezione

1.   La selezione dei progetti per il sostegno del fondo per l'innovazione si basa sui seguenti criteri:

a)

efficacia in termini di potenziale di prevenzione delle emissioni di gas a effetto serra, ove applicabile, rispetto ai parametri di riferimento di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE;

b)

livello di innovazione dei progetti rispetto allo stato dell'arte;

c)

maturità dei progetti in termini di pianificazione, modello di business, struttura finanziaria e giuridica e possibilità di raggiungere la chiusura finanziaria entro un periodo di tempo predefinito non superiore a quattro anni dalla decisione di assegnazione;

d)

potenziale tecnico e di mercato di una vasta applicazione e riproducibilità o di futuri abbattimenti dei costi;

e)

efficienza a livello dei costi pertinenti del progetto, dedotto qualsiasi contributo del promotore del progetto a tali costi, divisi per la quantità complessiva di emissioni di gas a effetto serra che si prevede di evitare, di energia che si prevede di produrre o stoccare o di CO2 che si prevede di stoccare nei primi 10 anni di funzionamento.

2.   Ai fini della selezione dei progetti possono essere applicati ulteriori criteri volti a conseguire una distribuzione geograficamente equilibrata del sostegno del fondo per l'innovazione.

Articolo 12

Procedura di selezione

1.   Sulla base delle domande pervenute nella fase della manifestazione di interesse, l'organo esecutivo valuta l'ammissibilità di ciascun progetto a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE. L'organo esecutivo procede quindi alla selezione dei progetti ammissibili a norma dei paragrafi 2 e 3.

2.   Sulla base delle domande pervenute nella fase della manifestazione di interesse, l'organo esecutivo predispone un elenco dei progetti che soddisfano i criteri di selezione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e invita i relativi promotori a presentare una domanda completa.

Ove concluda che il progetto soddisfa i criteri di selezione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), ma non il criterio di cui alla medesima disposizione, lettera c), l'organo esecutivo valuta se il progetto abbia il potenziale di soddisfare tutti i criteri di selezione qualora sia ulteriormente sviluppato. Se il progetto presenta tale potenziale, l'organo esecutivo può assegnare al progetto assistenza per lo sviluppo oppure, ove tale compito sia svolto dalla Commissione, può proporre alla Commissione di assegnare tale assistenza al progetto.

3.   Sulla base della domanda completa pervenuta a norma del paragrafo 2 l'organo esecutivo procede alla valutazione e alla classificazione dei progetti sulla base di tutti i criteri di selezione di cui all'articolo 11. Ai fini della valutazione l'organo esecutivo raffronta i progetti sia con altri progetti nello stesso settore sia con progetti in altri settori e predispone un elenco dei progetti preselezionati.

4.   L'elenco dei progetti preselezionati di cui al paragrafo 3 e, ove applicabile, la proposta di cui al paragrafo 2, secondo comma, sono comunicati alla Commissione e comprendono almeno quanto segue:

a)

una conferma del rispetto dei criteri di ammissibilità e selezione;

b)

dettagli sulla valutazione e classificazione dei progetti;

c)

i costi complessivi dei progetti e i costi pertinenti di cui all'articolo 5, in euro;

d)

l'importo del sostegno del fondo per l'innovazione richiesto, in euro,

e)

la quantità prevista di emissioni di gas a effetto serra evitate;

f)

la quantità prevista di energia prodotta o stoccata;

g)

la quantità prevista di CO2 stoccato;

h)

informazioni sulla forma giuridica del sostegno del fondo per l'innovazione richiesta dal promotore del progetto.

5.   Sulla base di quanto comunicato a norma del paragrafo 4, la Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, adotta la decisione di assegnazione che indica il sostegno assegnato ai progetti selezionati e, ove opportuno, predispone un elenco di riserva.

6.   È possibile applicare una specifica procedura di selezione per i progetti su piccola scala.

Articolo 13

Assistenza allo sviluppo del progetto

1.   La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), stabilisce l'importo massimo del sostegno del fondo per l'innovazione disponibile per l'assistenza allo sviluppo del progetto.

2.   L'assistenza allo sviluppo del progetto è attribuita dalla Commissione o dall'organo esecutivo a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, sotto forma di sovvenzione.

3.   Le seguenti attività possono essere finanziate sotto forma di assistenza per lo sviluppo del progetto:

a)

miglioramento e sviluppo della documentazione progettuale, o di componenti dell'architettura progettuale, allo scopo di garantire la sufficiente maturità del progetto;

b)

valutazione della fattibilità del progetto, compresi studi tecnici ed economici;

c)

consulenza sulla struttura finanziaria e giuridica del progetto;

d)

sviluppo delle capacità del promotore del progetto.

4.   Ai fini dell'assistenza per lo sviluppo del progetto i costi pertinenti sono tutti i costi associati allo sviluppo del progetto. Il fondo per l'innovazione può finanziare fino al 100 % dei costi pertinenti.

CAPO III

Disposizioni specifiche applicabili alle forme di sostegno del fondo per l'innovazione diverse dalle sovvenzioni

Articolo 14

Sostegno del fondo per l'innovazione tramite contributi ad operazioni di finanziamento misto nell'ambito dello strumento di sostegno agli investimenti dell'Unione

1.   Ove la Commissione decida di erogare il sostegno del fondo per l'innovazione tramite contributi ad operazioni di finanziamento misto nell'ambito dello strumento di sostegno agli investimenti dell'Unione, il sostegno del fondo per l'innovazione è attuato in conformità con le regole applicabili allo strumento di sostegno agli investimenti dell'Unione. L'ammissibilità dei progetti è comunque valutata a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE.

2.   La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, adotta una decisione che specifica se il contributo ad operazioni di finanziamento misto assuma la forma di un sostegno non rimborsabile o di un sostegno rimborsabile o entrambe le forme, e che specifica l'importo del sostegno del fondo per l'innovazione disponibile per l'erogazione tramite lo strumento di sostegno agli investimenti dell'Unione.

Articolo 15

Sostegno del fondo per l'innovazione in altra forma prevista dal regolamento finanziario

1.   Ove decida di erogare il sostegno del fondo per l'innovazione in una forma prevista dal regolamento finanziario diversa dalle sovvenzioni, la Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, adotta una decisione che specifica l'importo del sostegno del fondo per l'innovazione disponibile per l'erogazione in detta forma e le regole applicabili alla domanda di sostegno, alla selezione dei progetti e all'erogazione del sostegno.

2.   I progetti destinatari del sostegno del fondo per l'innovazione a norma del presente articolo rispettano le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

Capo IV

Governance

Articolo 16

Attuazione del fondo per l'innovazione

1.   La Commissione attua il fondo per l'innovazione in regime di gestione diretta a norma delle relative disposizioni degli articoli da 125 a 153 del regolamento finanziario oppure in regime di gestione indiretta tramite gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.

2.   I costi sostenuti per le attività di attuazione del fondo per l'innovazione, compresi i costi amministrativi e gestionali, sono finanziati dal fondo per l'innovazione.

Articolo 17

Designazione degli organi esecutivi

1.   Ove decida di delegare alcuni compiti relativi all'attuazione del fondo per l'innovazione ad un organo esecutivo, la Commissione adotta una decisione relativa alla designazione di detto organo esecutivo.

La Commissione e l'organo esecutivo designato concludono un accordo che stabilisce i termini e le condizioni specifici per l'adempimento dei compiti da parte dell'organo esecutivo.

2.   Ove attui il fondo per l'innovazione in regime di gestione diretta e decida di delegare alcune attività di attuazione ad un organo esecutivo, la Commissione designa organo esecutivo un'agenzia esecutiva.

3.   Ove attui il fondo per l'innovazione in regime di gestione indiretta, la Commissione designa organo esecutivo un organismo di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.

4.   Nella misura in cui non siano delegati ad un organo esecutivo, i compiti relativi all'attuazione del fondo per l'innovazione sono svolti dalla Commissione.

Articolo 18

Mansioni dell'organo esecutivo

L'organo esecutivo designato a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, può essere incaricato della gestione complessiva dell'invito a presentare proposte, dell'erogazione del sostegno del fondo per l'innovazione e del monitoraggio dell'attuazione dei progetti selezionati. A tal fine, all'organo esecutivo possono essere assegnati i seguenti compiti:

a)

organizzazione dell'invito a presentare proposte;

b)

organizzazione della procedura di presentazione delle domande, compresa la raccolta delle domande e l'analisi di tutti i documenti giustificativi;

c)

organizzazione della selezione dei progetti, comprese la valutazione dei progetti o la valutazione di dovuta diligenza e la classificazione dei progetti;

d)

consulenza alla Commissione sui progetti ai quali assegnare il sostegno del fondo per l'innovazione e sui progetti da includere nell'elenco di riserva;

e)

assegnazione o prestazione di assistenza per lo sviluppo del progetto;

f)

sottoscrizione delle convenzioni di sovvenzione e di altri contratti in funzione della forma del sostegno del fondo per l'innovazione;

g)

predisposizione e gestione della documentazione contrattuale relativa ai progetti finanziati;

h)

verifica del rispetto delle condizioni del finanziamento e erogazione delle entrate del fondo per l'innovazione ai promotori dei progetti;

i)

monitoraggio dell'attuazione dei progetti;

j)

comunicazione con i promotori dei progetti;

k)

rendicontazione alla Commissione, anche in materia di orientamento generale per l'ulteriore sviluppo del fondo per l'innovazione;

l)

informativa finanziaria;

m)

azioni di informazione, comunicazione e promozione, compresa la produzione di materiali promozionali e lo sviluppo del logo del fondo per l'innovazione;

n)

gestione della condivisione delle conoscenze;

o)

sostegno agli Stati membri per le loro attività di promozione del fondo per l'innovazione e di comunicazione coi promotori dei progetti.

p)

qualsiasi altro compito relativo all'attuazione del fondo per l'innovazione.

Articolo 19

Disposizioni specifiche applicabili all'attuazione del fondo per l'innovazione in regime di gestione diretta

1.   Ove la Commissione designi organo esecutivo un'agenzia esecutiva a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, la decisione della Commissione in tal senso è subordinata all'esito dell'analisi costi-benefici di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (6) e l'accordo di cui all'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma, assume la forma di atto di delega a norma del regolamento (CE) n. 58/2003.

2.   Ove gli importi erogati in regime di gestione diretta siano recuperati a norma degli articoli 7 e 8, gli importi recuperati costituiscono entrate con destinazione specifica a norma dell'articolo 21 del regolamento finanziario e sono destinati a finanziare le operazioni del fondo per l'innovazione.

3.   Per tutti i compiti di attuazione svolti dalla Commissione, anche tramite un'agenzia esecutiva, le entrate del fondo per l'innovazione costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 1 e 5, del regolamento finanziario. Dette entrate con destinazione specifica coprono anche tutti i costi amministrativi per l'attuazione del fondo per l'innovazione. La Commissione può utilizzare al massimo il 5 % della dotazione del fondo per l'innovazione per coprire i propri costi di gestione.

4.   Il progetto che ha beneficiato del sostegno del fondo per l'innovazione può essere finanziato anche da un altro programma dell'Unione, ivi compresi i fondi in gestione concorrente, purché i contributi non riguardino gli stessi costi. Il finanziamento cumulativo non supera l'importo totale dei costi ammissibili del progetto e il sostegno nell'ambito dei vari programmi dell'Unione è calcolato su base proporzionale.

Articolo 20

Gestione delle entrate del fondo per l'innovazione

1.   La Commissione provvede a che le quote destinate al fondo per l'innovazione siano vendute all'asta secondo i principi e le modalità di cui all'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE e gestisce le entrate del fondo per l'innovazione in conformità con gli obiettivi della medesima direttiva.

2.   La Commissione provvede a che le entrate di cui al paragrafo 1 siano trasferite tempestivamente all'organo esecutivo per il finanziamento dei costi delle attività di attuazione e per l'erogazione ai progetti selezionati.

3.   La Commissione può delegare la monetizzazione delle quote e la gestione delle entrate del fondo per l'innovazione alla Banca europea per gli investimenti (BEI). Ai fini della delega la Commissione e la BEI concludono un accordo che stabilisce i termini e le condizioni specifici per l'esecuzione dei compiti relativi alla gestione delle entrate del fondo per l'innovazione da parte della BEI.

4.   Fatte salve le disposizioni della direttiva 2003/87/CE, le entrate residue del fondo per l'innovazione al termine del periodo di ammissibilità dei progetti finanziati sono utilizzate per finanziare nuovi progetti che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE fino a che tutte le entrate sono spese per obiettivi del fondo per l'innovazione. I nuovi progetti sono selezionati tramite nuovi inviti a presentare proposte a norma dell'articolo 9 o sono finanziati a norma dell'articolo 14 o 15.

Articolo 21

Ruolo degli Stati membri

1.   Nell'attuazione del fondo per l'innovazione la Commissione consulta gli Stati membri ed è assistita da essi.

2.   Gli Stati membri sono consultati in merito ai seguenti aspetti:

a)

l'elenco dei progetti preselezionati, compreso l'elenco di riserva, e l'elenco dei progetti proposti per l'assistenza allo sviluppo del progetto a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, prima dell'assegnazione del sostegno;

b)

i progetti di decisioni della Commissione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 15, paragrafo 1;

c)

l'importo massimo del sostegno del fondo per l'innovazione da rendere disponibile per l'assistenza allo sviluppo del progetto.

3.   Ove richiesto dalla Commissione, gli Stati membri forniscono consulenza e assistono la Commissione:

a)

nel delineare gli orientamenti generali del fondo per l'innovazione;

b)

nell'affrontare problemi esistenti o emergenti in relazione all'attuazione dei progetti;

c)

nell'affrontare qualsiasi altra questione relativa all'attuazione dei progetti.

4.   La Commissione riferisce agli Stati membri sull'andamento dell'attuazione del presente regolamento, in particolare sull'attuazione delle decisioni di assegnazione di cui all'articolo 12, paragrafo 5.

Articolo 22

Ruolo dei portatori di interessi

La Commissione può coinvolgere i portatori di interessi nelle discussioni relative all'attuazione del fondo per l'innovazione, anche in ordine alle questioni di cui all'articolo 21, paragrafo 3.

CAPO V

Monitoraggio, rendicontazione e valutazione

Articolo 23

Monitoraggio e rendicontazione

1.   L'organo esecutivo monitora il funzionamento del fondo per l'innovazione, compresi gli importi del relativo sostegno erogato.

2.   Affinché i dati per il monitoraggio di cui al paragrafo 1 e i relativi esiti siano raccolti in modo efficace, efficiente e puntuale, possono essere imposti ai promotori dei progetti requisiti di rendicontazione proporzionati. Le relazioni dei promotori dei progetti comprendono le informazioni sulle azioni di condivisione delle conoscenze intraprese ai sensi dell'articolo 27.

3.   L'organo esecutivo riferisce periodicamente alla Commissione sullo svolgimento delle mansioni assegnategli.

4.   L'organo esecutivo riferisce alla Commissione sull'intero ciclo di erogazione del sostegno, informandola in particolare in merito all'organizzazione degli inviti a presentare proposte e alla firma dei contratti con i promotori dei progetti.

5.   Successivamente a ciascun invito a presentare proposte la Commissione riferisce agli Stati membri sulla relativa attuazione.

6.   La Commissione riferisce ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio sull'andamento dell'attuazione del fondo per l'innovazione.

7.   Gli organi esecutivi diversi dalle agenzie esecutive e i soggetti cui è stata delegata la gestione delle entrate del fondo per l'innovazione a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, trasmettono alla Commissione quanto segue:

a)

entro il 15 febbraio, i rendiconti finanziari non sottoposti ad audit relativi all'esercizio precedente, che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre, in relazione alle attività ad essi delegate;

b)

entro il 15 marzo dell'anno di trasmissione dei rendiconti finanziari non sottoposti ad audit, i rendiconti finanziari sottoposti ad audit relativi all'esercizio precedente, che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre, in relazione alle attività ad essi delegate.

La Commissione predispone i conti annuali del fondo per l'innovazione per ciascun esercizio, che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre, sulla base dei rendiconti finanziari forniti a norma del primo comma. Detti conti sono sottoposti a un audit esterno indipendente.

I rendiconti finanziari e i conti previsti nel presente paragrafo sono compilati nel rispetto delle norme contabili di cui all'articolo 80 del regolamento finanziario.

Articolo 24

Valutazione

1.   Nel 2025, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione del funzionamento del fondo per l'innovazione. La valutazione si incentra, tra l'altro, sulle sinergie tra il fondo per l'innovazione e gli altri programmi pertinenti dell'Unione nonché sulla procedura di erogazione del sostegno del fondo per l'innovazione.

2.   Sulla base degli esiti delle valutazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta ove opportuno proposte atte a far sì che il fondo per l'innovazione progredisca verso il raggiungimento degli obiettivi di cui alla direttiva 2003/87/CE e all'articolo 3 del presente regolamento.

3.   Al termine dell'attuazione del fondo per l'innovazione, ma non oltre il 2035, la Commissione effettua una valutazione finale del funzionamento del fondo per l'innovazione.

4.   La Commissione pubblica gli esiti delle valutazioni effettuate a norma dei paragrafi 1, 2 e 3.

CAPO VI

Audit, pubblicità e condivisione delle conoscenze

Articolo 25

Audit

1.   Gli audit sull'utilizzo del sostegno del fondo per l'innovazione eseguiti da revisori esterni indipendenti, anche diversi da quelli incaricati dalle istituzioni o dagli organi dell'Unione, costituiscono la base della garanzia globale di cui all'articolo 26.

2.   La persona o il soggetto che riceve il sostegno del fondo per l'innovazione accetta per iscritto di concedere i diritti necessari e l'accesso previsti all'articolo 129 del regolamento finanziario.

Articolo 26

Riconoscimento reciproco degli audit

Fatte salve le possibilità esistenti di effettuare altri audit, qualora un revisore indipendente abbia realizzato sui rendiconti finanziari e sulle relazioni che illustrano l'utilizzo di un contributo dell'Unione un audit fondato sui principi di audit riconosciuti a livello internazionale che fornisce una ragionevole garanzia di affidabilità, tale audit costituisce la base della garanzia globale, come ulteriormente specificato, ove opportuno, nella normativa settoriale, purché siano sufficientemente comprovate l'indipendenza e la competenza del revisore. La relazione del revisore indipendente e la relativa documentazione di audit sono messe a disposizione, su richiesta, del Parlamento europeo, della Commissione, della Corte dei conti e delle autorità di audit degli Stati membri.

Articolo 27

Comunicazione, condivisione delle conoscenze e pubblicità

1.   I promotori dei progetti pubblicano sui propri siti web, in modo proattivo e sistematico, informazioni relative ai progetti finanziati a norma del presente regolamento. Tali informazioni comprendono un riferimento esplicito al sostegno ricevuto dal fondo per l'innovazione.

2.   I promotori dei progetti provvedono a divulgare a molteplici platee, in particolare i media e il grande pubblico, informazioni coerenti, efficaci e mirate sul sostegno ricevuto dal fondo per l'innovazione.

3.   Il logo del fondo per l'innovazione o altri elementi promozionali richiesti nella documentazione contrattuale sono utilizzati per tutte le attività di comunicazione e condivisione delle conoscenze e compaiono su bacheche collocate in punti strategici visibili al pubblico.

4.   I promotori dei progetti forniscono, nel piano di condivisione delle conoscenze trasmesso a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, informazioni dettagliate sulle azioni programmate a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

5.   L'organo esecutivo svolge attività di informazione, comunicazione e promozione relative al sostegno del fondo per l'innovazione e agli esiti conseguiti. L'organo esecutivo organizza seminari o workshop specifici o, ove appropriato, altri tipi di attività per facilitare lo scambio di esperienze, conoscenze e migliori pratiche relative alla progettazione, elaborazione e attuazione di progetti nonché all'efficacia del finanziamento fornito nell'ambito dell'assistenza per lo sviluppo dei progetti.

CAPO VII

Disposizioni finali

Articolo 28

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(2)  Decisione 2010/670/UE della Commissione, del 3 novembre 2010, che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO2 in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 6.11.2010, pag. 39).

(3)  Relazione speciale n. 24/2018 del 5 settembre 2018: Dimostrazione delle tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio e delle fonti rinnovabili innovative su scala commerciale nell'UE: i progressi attesi non sono stati realizzati negli ultimi dieci anni, disponibile sul sito della Corte dei conti: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_IT.pdf

(4)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193, del 30.7.2018, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).


28.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 140/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/857 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2019

relativo al rinnovo dell'autorizzazione di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per mangimi destinati a pecore da latte e capre da latte e che abroga il regolamento (CE) n. 226/2007 (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG rappresentata da Lallemand SAS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.

(2)

La sostanza Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 è stata autorizzata per dieci anni come additivo per mangimi destinati a capre da latte e pecore da latte dal regolamento (CE) n. 226/2007 della Commissione (2).

(3)

In conformità all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003 il titolare dell'autorizzazione ha presentato una domanda di rinnovo dell'autorizzazione di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per mangimi destinati a capre da latte e pecore da latte, con la richiesta che l'additivo venga classificato nella categoria «additivi zootecnici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nel parere del 5 luglio 2018 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che il richiedente ha fornito dati che dimostrano che l'additivo è conforme alle condizioni di autorizzazione.

(5)

La valutazione della sostanza Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza l'autorizzazione di detto additivo dovrebbe essere rinnovata come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6)

A seguito del rinnovo dell'autorizzazione di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell'allegato del presente regolamento, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 226/2007.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'autorizzazione dell'additivo specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 226/2007 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento (CE) n. 226/2007 della Commissione, del 1o marzo 2007, concernente l'autorizzazione del Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 e Levucell SC10 ME) come additivo per mangimi (GU L 64 del 2.3.2007, pag. 26).

(3)  EFSA Journal 2018;16(7):5385.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale

4b1711

Danstar Ferment AG rappresentata da Lallemand SAS

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077

Composizione dell'additivo

Preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 con una concentrazione minima di:

1 × 1010 CFU/g di additivo (forma rivestita),

2 × 1010 CFU/g di additivo (forma non rivestita).

Caratterizzazione della sostanza attiva

Cellule secche attive di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077

Metodo di analisi  (1)

Conteggio: metodo di inclusione su piastra con utilizzo di agar all'estratto di lievito, destrosio e cloramfenicolo (EN 15789:2009).

Identificazione: metodo di reazione a catena della polimerasi (PCR) CEN/TS 15790:2008.

Capre da latte

5 × 108

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

2.

L'etichetta dell'additivo per mangimi reca la seguente indicazione: «Dose raccomandata per capre da latte e pecore da latte: 4 × 109 CFU/capo/giorno»

3.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi e dell'apparato respiratorio.

17 giugno 2029

Pecore da latte

1,2 × 109


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli additivi per mangimi: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


DECISIONI

28.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 140/21


DECISIONE (UE) 2019/858 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2019

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella riunione delle parti dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) e che abroga la decisione del 12 giugno 2017 che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione, nella riunione delle parti del SIOFA

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 2008/780/CE del Consiglio (1), l'Unione ha concluso l'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale («SIOFA») (2), che ha istituito la riunione delle parti del SIOFA.

(2)

La riunione delle parti del SIOFA è responsabile delle misure di gestione e conservazione delle risorse della pesca nella zona del SIOFA. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.

(3)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dispone che l'Unione deve garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e di acquacoltura e una gestione di tali attività che sia consona agli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l'Unione deve applicare l'approccio precauzionale alla gestione della pesca e adoperarsi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto dispone prevede altresì che l'Unione deve adottare misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, favorisre lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, eliminare progressivamente i rigetti in mare e promuovere metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate e a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone inoltre espressamente che tali obiettivi devono essere perseguiti e tali principi applicati dall'Unione nella sua politica esterna in materia di pesca.

(4)

Come sancito nella comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione «Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani» e nelle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione, la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, ove necessario, migliorarne la governance è un elemento centrale dell'azione dell'Unione in tali consessi.

(5)

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Strategia europea per la plastica nell'economia circolare» fa riferimento a misure specifiche intese a ridurre l'inquinamento da plastica e l'inquinamento marino, come pure la perdita o abbandono in mare di attrezzi da pesca.

(6)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della riunione delle parti del SIOFA per il periodo 2019-2023, in quanto le misure di conservazione e di esecuzione adottate dalla riunione annuale delle parti del SIOFA saranno vincolanti per l'Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n. 1005/2008 (4) e (CE) n. 1224/2009 (5) del Consiglio, e sul regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(7)

La decisione del Consiglio del 12 giugno 2017, che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione, nella riunione delle parti del SIOFA, non dispone che la posizione dell'Unione nell'ambito della riunione delle parti del SIOFA sia riesaminata prima della riunione annuale del 2022. Tuttavia, la grande maggioranza delle decisioni del Consiglio che stabiliscono la posizione dell'Unione nelle varie ORGP di cui l'Unione è parte contraente dovranno essere riviste prima delle riunioni annuali del 2019 di tali ORGP. Pertanto, al fine di promuovere la coerenza tra le posizioni dell'Unione in tutte le ORGP e semplificare le procedure di revisione, è opportuno proporre la revisione della decisione del 12 giugno 2017 e abrogarla sostituendola con una nuova decisione che copra il periodo 2019-2023.

(8)

In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona del SIOFA e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni delle parti del SIOFA, è necessario stabilire procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell'Unione nel periodo 2019-2023,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della riunione delle parti dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) è riportata nell'allegato I.

Articolo 2

La definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare in sede di della riunione delle parti del SIOFA avviene in conformità dell'allegato II.

Articolo 3

La posizione dell'Unione definita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio, su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale delle parti del SIOFA del 2024.

Articolo 4

La decisione del Consiglio del 12 giugno 2017 che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nella riunione delle parti dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) e che abroga la decisione del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativa alla posizione dell'Unione da adottare nell'ambito dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) è abrogata.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2019

Per il Consiglio

Il presidente

P. DAEA


(1)  Decisione 2008/780/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).

(2)  GU L 196 del 18.7.2006, pag. 15.

(3)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(4)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).


ALLEGATO I

Posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della riunione delle parti dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA)

1.   PRINCIPI

Nell'ambito dell'accordo SIOFA, l'Unione:

a)

agisce in conformità agli obiettivi e ai principi perseguiti dall'Unione nell'ambito della politica comune della pesca (PCP), in particolare attraverso l'approccio precauzionale, e agli obiettivi connessi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e i loro habitat, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore unionale della pesca economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori;

b)

si adopera per un coinvolgimento adeguato dei portatori di interessi nella fase di preparazione delle misure per il SIOFA e garantisce che le misure adottate nell'ambito del SIOFA siano conformi all'accordo SIOF;

c)

garantisce che le misure adottate nell'ambito del SIOFA siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995 e dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 1993; e dell'accordo FAO del 2009 sulle misure di competenza dello Stato di approdo;

d)

promuove posizioni coerenti con le migliori pratiche delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) nella stessa regione;

e)

persegue coerenza e sinergia con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali in materia di pesca con i paesi terzi e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nell'ambito delle relazioni esterne, dell'occupazione, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione;

f)

garantisce il rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione;

g)

si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 relative alla comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca (1);

h)

mira a creare condizioni di parità per la flotta dell'Unione nella zona dell'accordo SIOFA, sulla base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, nonché a promuovere l'attuazione uniforme di tali principi e norme;

i)

agisce conformemente alle conclusioni del Consiglio (2) relative alla comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione — Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani (3) e promuove misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia della SIOFA e, ove necessario, migliorarne la governance e l'efficacia (in particolare per quanto riguarda la scienza, la conformità, la trasparenza e il processo decisionale), come contributo allo sviluppo sostenibile degli oceani in tutte le loro dimensioni;

j)

promuove il coordinamento tra le ORGP e le convenzioni marittime regionali e la cooperazione con le organizzazioni mondiali, se applicabile, nell'ambito dei rispettivi mandati;

k)

promuove meccanismi di cooperazione tra le ORGP che gestiscono la pesca di specie diverse dal tonno simili a quelli del cosiddetto processo di Kobe per le ORGP che gestiscono la pesca del tonno.

2.   ORIENTAMENTI

L'Unione si adopera, ove del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte del SIOFA:

a)

misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona dell'accordo basate sui migliori pareri scientifici disponibili, inclusi totali ammissibili di cattura (TAC) e contingenti, norme relative allo sforzo o alla capacità di pesca per le risorse biologiche marine vive che rientrano nell'ambito di competenza del SIOFA, che consentano di ricondurre o mantenere il tasso di sfruttamento a livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile entro il 2020. Se necessario, per gli stock eccessivamente sfruttati verranno prese in esame misure specifiche intese ad adeguare lo sforzo di pesca alle possibilità di pesca disponibili;

b)

misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona dell'accordo SIOF, compresa la compilazione di elenchi di navi INN;

c)

misure intese a migliorare la raccolta di dati scientifici sulla pesca e a promuovere una più efficace collaborazione tra industria e mondo scientifico;

d)

misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona dell'accordo SIOF per garantire l'efficacia dei controlli e la conformità alle misure adottate nell'ambito del SIOFA;

e)

misure intese a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini e relativi habitat, comprese misure volte a ridurre l'inquinamento marino e prevenire lo scarico di plastica in mare e a ridurre l'impatto della plastica presente in mare sulla biodiversità e gli ecosistemi marini, misure per proteggere gli ecosistemi marini vulnerabili nella zona dell'accordo SIOF in linea con lo stesso accordo e con gli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura, nonché misure dirette a evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, in particolare di specie marine vulnerabili, e a eliminare progressivamente i rigetti in mare;

f)

misure per ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi (ALDFG) nell'oceano e facilitare l'individuazione e il recupero di tali attrezzi;

g)

misure volte a vietare le attività di pesca praticate al solo scopo di prelevare pinne di squalo e a imporre che tutti gli squali siano sbarcati con le tutte le pinne attaccate al corpo;

h)

approcci comuni con altre organizzazioni regionali di gestione della pesca, in particolare quelle che partecipano alla gestione delle attività di pesca nella stessa zona;

i)

raccomandazioni, se opportuno, e nella misura consentita dai pertinenti documenti costitutivi, incoraggiando l'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO);

j)

misure tecniche supplementari basate sul parere degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro del SIOFA.


(1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1 del 24.3.2017.

(3)  JOIN(2016) 49 final del 10.11.2016.


ALLEGATO II

Definizione su base annuale della posizione che l'Unione deve adottare nelle riunioni della riunione delle parti dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale

Prima di ogni riunione della riunione delle parti, e quando tale organo è chiamato ad adottare decisioni aventi effetti vincolanti per l'Unione, vengono prese le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione, conformemente ai principi e agli orientamenti di cui all'allegato I.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio, con congruo anticipo prima di ogni riunione annuale della riunione delle parti del SIOFA un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione.

Qualora, nel corso di una riunione delle parti sia impossibile raggiungere, anche sul posto, un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.


28.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 140/27


DECISIONE (UE) 2019/859 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2019

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) e che abroga la decisione del 12 giugno 2017 che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito dell'SPRFMO

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2012/130/UE del Consiglio (1), l'Unione ha concluso la convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (2) («convenzione SPRFMO»), che ha istituito la commissione SPRFMO.

(2)

La commissione SPRFMO è responsabile dell'adozione di misure di conservazione e gestione volte a conseguire gli obiettivi della convenzione SPRFMO. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.

(3)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dispone che l'Unione deve garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e di acquacoltura e una gestione di tali attività che sia consona agli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l'Unione deve applicare l'approccio precauzionale alla gestione della pesca e adoperarsi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento dispone altresì che l'Unione deve adottare misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, promuovere lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, eliminare gradualmente i rigetti in mare e promuovere metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate nonché a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone specificamente che tali obiettivi devono essere perseguiti e tali principi devono essere applicati dall'Unione nella conduzione delle sue relazioni esterne in materia di pesca.

(4)

Come indicato nella comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea«Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani» e nelle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione congiunta, la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, se del caso, migliorarne la governance è fondamentale per l'azione dell'Unione in tali consessi.

(5)

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Strategia europea per la plastica nell'economia circolare» fa riferimento a misure specifiche per ridurre l'inquinamento marino e da plastica, nonché la perdita o l'abbandono in mare di attrezzi da pesca.

(6)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di commissione SPRFMO per il periodo 2020-2024, poiché le misure di conservazione e di esecuzione della SPRFMO saranno vincolanti per l'Unione e in grado di incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n. 1005/2008 (4) e (CE) n. 1224/2009 (5) del Consiglio, e sul regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(7)

La decisione del Consiglio del 12 giugno 2017 che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito dell'SPRFMO non dispone che la posizione dell'Unione nell'ambito della commissione SPRFMO sia riesaminata prima della riunione annuale del 2022. Tuttavia, la grande maggioranza delle decisioni del Consiglio che definisce la posizione dell'Unione nell'ambito delle varie ORGP di cui l'Unione è parte contraente dovrà essere riesaminata prima delle riunioni annuali di tali ORGP del 2019. Pertanto, al fine di promuovere una maggiore coerenza tra la posizione dell'Unione in tutte le ORGP e razionalizzare il processo di revisione, è opportuno anticipare la revisione della decisione del Consiglio del 12 giugno 2017 e abrogarla, sostituendola con una nuova decisione che copra il periodo 2020-2024.

(8)

In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona della convenzione SPRFMO e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della commissione SPRFMO, dovrebbero essere stabilite procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell'Unione per il periodo 2020-2024,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) è riportata nell'allegato I.

Articolo 2

La definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare nelle riunioni della commissione SPRFMO avviene in conformità dell'allegato II.

Articolo 3

La posizione dell'Unione definita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale della commissione SPRFMO del 2025.

Articolo 4

La decisione del Consiglio del 12 giugno 2017 che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) e che abroga la decisione del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativa alla posizione dell'Unione nell'ambito dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale è abrogata.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2019

Per il Consiglio

Il presidente

P. DAEA


(1)  Decisione 2012/130/UE del Consiglio, del 3 ottobre 2011, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (GU L 67 del 6.3.2012, pag. 1).

(2)  GU L 67 del 6.3.2012, pag. 3.

(3)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(4)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).


ALLEGATO I

Posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO)

1.   PRINCIPI

Nell'ambito della SPRFMO, l'Unione:

a)

agisce in conformità degli obiettivi e dei principi perseguiti dall'Unione nel quadro della politica comune della pesca (PCP), in particolare grazie all'approccio precauzionale, e degli obiettivi connessi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e sui relativi habitat, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore alieutico dell'Unione economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori;

b)

si adopera ai fini di un adeguato coinvolgimento delle parti interessate nella fase di preparazione delle misure della SPRFMO e garantisce che le misure adottate nell'ambito della SPRFMO siano conformi agli obiettivi della convenzione SPRFMO;

c)

garantisce che le misure adottate nell'ambito della SPRFMO siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995 e dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 1993; e dell'accordo FAO del 2009 sulle misure di competenza dello Stato di approdo;

d)

promuove posizioni conformi alle migliori pratiche adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) nella stessa zona;

e)

persegue coerenza e sinergia con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali in materia di pesca con i paesi terzi e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nell'ambito delle relazioni esterne, dell'occupazione, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione;

f)

garantisce il rispetto degli impegni assunti dall'Unione a livello internazionale;

g)

si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca (1);

h)

mira a creare condizioni di parità per la flotta dell'Unione nella zona della convenzione SPRFMO, sulla base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, nonché a promuovere l'attuazione uniforme di tali principi e norme;

i)

agisce conformemente alle conclusioni del Consiglio (2) relative alla comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione — Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani (3) e promuove misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia della SPRFMO e, ove necessario, migliorarne la governance e l'efficacia (in particolare per quanto riguarda la scienza, la conformità, la trasparenza e il processo decisionale), come contributo allo sviluppo sostenibile degli oceani in tutte le loro dimensioni;

j)

se del caso, promuove il coordinamento tra le ORGP e le convenzioni marittime regionali e, a seconda dei casi, la cooperazione con le organizzazioni internazionali nell'ambito dei rispettivi mandati;

k)

promuove, tra le ORGP di specie diverse dal tonno, meccanismi di cooperazione simili al cosiddetto processo di Kobe per le ORGP del tonno.

2.   ORIENTAMENTI

L'Unione si adopera, ove del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte della SPRFMO:

a)

misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona della convenzione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, inclusi totali ammissibili di cattura (TAC) e contingenti, regolamentazione dello sforzo di pesca per le risorse biologiche marine vive disciplinate dalla SPRFMO, che consentano di ricondurre o mantenere il tasso di sfruttamento a livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile entro il 2020. Ove necessario, tali misure di conservazione e di gestione includono misure specifiche per gli stock eccessivamente sfruttati, per adeguare lo sforzo di pesca alle possibilità di pesca disponibili;

b)

misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona della convenzione, compreso l'elenco delle navi INN;

c)

misure intese a migliorare la raccolta di dati scientifici sulla pesca e a promuovere una più efficace collaborazione tra industria e mondo scientifico;

d)

misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona della convezione per garantire l'efficacia dei controlli e la conformità alle misure adottate nell'ambito della SPRFMO;

e)

misure destinate a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità marina e sugli ecosistemi marini e i relativi habitat, comprese misure volte a ridurre l'inquinamento marino e a impedire lo scarico di plastica in mare e ridurre l'impatto sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini delle materie plastiche presenti in mare, misure di protezione degli ecosistemi marini vulnerabili nella zona della convenzione SPRFMO conformemente alla convenzione SPRFMO e agli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura, misure intese a evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, in particolare di specie marine vulnerabili, e a eliminare progressivamente i rigetti in mare;

f)

misure volte a ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi nell'oceano e a facilitare l'identificazione e il recupero di tali attrezzi;

g)

misure volte a vietare le attività di pesca praticate al solo scopo di prelevare pinne di squalo e che impongano che tutti gli squali siano sbarcati con le pinne attaccate al corpo;

h)

raccomandazioni, ove opportuno e per quanto consentito dai pertinenti atti costitutivi, che promuovono l'applicazione della Convenzione sul lavoro nella pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO);

i)

approcci comuni con altre ORGP, se del caso, in particolare quelle coinvolte nella gestione delle attività di pesca nella stessa regione;

j)

misure tecniche supplementari basate sui pareri degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro della SPRFMO.


(1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1 del 24.3.2017.

(3)  JOIN (2016) 49 final del 10.11.2016.


ALLEGATO II

Definizione annuale della posizione dell'Unione nelle riunioni dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale

Prima di ogni riunione della commissione SPRFMO, quando tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici sull'Unione, vengono prese tutte le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione europea, conformemente ai principi e agli orientamenti che figurano nell'allegato I.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione europea trasmette al Consiglio, con congruo anticipo prima di ogni riunione della commissione SPRFMO, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione.

Qualora, nel corso di una riunione della commissione SPRFMO, sia impossibile raggiungere un accordo, anche sul posto, che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.


28.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 140/33


DECISIONE (UE) 2019/860 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2019

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) e che abroga la decisione del 19 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della IOTC

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 95/399/CE del Consiglio (1) l'Unione ha concluso l'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (2) («accordo IOTC»).

(2)

La IOTC è responsabile della gestione e conservazione delle risorse della pesca nella zona dell'accordo IOTC. La IOTC adotta misure di conservazione e di gestione per garantire la conservazione degli stock contemplati dall'accordo IOTC e promuoverne l'uso ottimale. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.

(3)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dispone che l'Unione deve garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e di acquacoltura e una gestione di tali attività che sia consona agli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l'Unione deve applicare l'approccio precauzionale alla gestione della pesca e si adoperarsi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento dispone altresì che l'Unione deve adottare misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, eliminare progressivamente i rigetti in mare e promuovere metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate e a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce inoltre espressamente che tali obiettivi devono essere perseguiti e tali principi applicati nella sue relazioni esterne in materia di pesca.

(4)

Come sancito nella comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione «Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani» e nelle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione, la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, ove necessario, migliorarne la governance è un elemento centrale dell'azione dell'Unione in tali consessi.

(5)

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Strategia europea per la plastica nell'economia circolare» fa riferimento a misure specifiche intese a ridurre l'inquinamento da plastica e l'inquinamento marino, come pure la perdita o abbandono in mare di attrezzi da pesca.

(6)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della IOTC per il periodo 2019-2023, in quanto le misure di conservazione e di esecuzione della IOTC saranno vincolanti per l'Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n. 1005/2008 (4) e (CE) n. 1224/2009 (5) del Consiglio, e sul regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(7)

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della IOTC è attualmente stabilita dalla decisione del Consiglio del 19 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della IOTC. È opportuno abrogare tale decisione e sostituirla con una nuova decisione che copra il periodo 2019-2023.

(8)

In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona dell'accordo IOTC e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della IOTC, è necessario stabilire procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell'Unione nel periodo 2019-2023,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) è riportata nell'allegato I.

Articolo 2

La definizione annuale della posizione dell'Unione da adottare nelle riunioni della IOTC avviene in conformità dell'allegato II.

Articolo 3

La posizione dell'Unione definita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio, su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale della IOTC nel 2024.

Articolo 4

La decisione del Consiglio del 19 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) è abrogata.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2019

Per il Consiglio

Il presidente

P. DAEA


(1)  Decisione 95/399/CE del Consiglio, del 18 settembre 1995, relativa all'adesione della Comunità all'accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell'Oceano Indiano (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).

(2)  GU L 236 del 5.10.1995, pag. 25.

(3)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(4)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).


ALLEGATO I

Posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC)

1.   PRINCIPI

Nell'ambito della IOTC, l'Unione:

a)

agisce in conformità agli obiettivi e ai principi perseguiti dall'Unione nell'ambito della politica comune della pesca (PCP), in particolare attraverso l'approccio precauzionale, e agli obiettivi connessi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e i loro habitat, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore unionale della pesca economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori;

b)

si adopera per un coinvolgimento adeguato dei portatori di interessi nella fase di preparazione delle misure per la IOTC e garantisce che le misure adottate nell'ambito della IOTC siano conformi all'accordo IOTC;

c)

garantisce che le misure adottate nell'ambito della IOTC siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995, dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 1993 e dell'accordo FAO del 2009 sulle misure di competenza dello Stato di approdo;

d)

promuove posizioni coerenti con le migliori pratiche delle organizzazioni regionali di gestione della pesca nella stessa regione;

e)

persegue la coerenza e le sinergie con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali in materia di pesca con i paesi terzi e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nell'ambito delle relazioni esterne, dell'occupazione, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione;

f)

garantisce il rispetto degli impegni assunti dall'Unione a livello internazionale;

g)

si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 relative alla comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca (1);

h)

mira a creare condizioni di parità per la flotta dell'Unione nella zona dell'accordo IOTC, sulla base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, nonché a promuovere l'attuazione uniforme di tali principi e norme;

i)

agisce conformemente alle conclusioni del Consiglio (2) relative alla comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione — Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani (3) e promuove misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia della IOTC e, ove necessario, migliorarne la governance e l'efficacia (in particolare per quanto riguarda la scienza, la conformità, la trasparenza e il processo decisionale), come contributo allo sviluppo sostenibile degli oceani in tutte le loro dimensioni;

j)

promuove il coordinamento tra le ORGP e le convenzioni marittime regionali e la cooperazione con le organizzazioni mondiali, se applicabile e appropriato, nell'ambito dei rispettivi mandati;

k)

promuove il coordinamento e la cooperazione con le altre ORGP che gestiscono la pesca del tonno su aspetti di interesse comune, in particolare attraverso la riattivazione del cosiddetto processo di Kobe per le ORGP che gestiscono la pesca del tonno e una sua estensione a tutte le ORGP.

2.   ORIENTAMENTI

L'Unione si adopera, ove del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte della IOTC:

a)

misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona dell'accordo IOTC basate sui migliori pareri scientifici disponibili, inclusi totali ammissibili di cattura (TAC) e contingenti, regolamentazione dello sforzo di pesca per le risorse biologiche marine vive disciplinate dalla IOTC, che consentano di ricondurre o mantenere il tasso di sfruttamento a livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile entro il 2020. Se necessario, per gli stock eccessivamente sfruttati verranno prese in esame misure specifiche intese ad adeguare lo sforzo di pesca alle possibilità di pesca disponibili;

b)

misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona dell'accordo IOTC, compresa la compilazione di elenchi di navi INN;

c)

misure intese a migliorare la raccolta di dati scientifici sulla pesca e a promuovere una più efficace collaborazione tra industria e mondo scientifico;

d)

misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona dell'accordo IOTC per garantire l'efficacia dei controlli e la conformità alle misure adottate nell'ambito della IOTC;

e)

misure intese a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini e relativi habitat, comprese misure volte ridurre l'inquinamento marino e prevenire lo scarico di plastica in mare e a ridurre l'impatto della plastica presente in mare sulla biodiversità e gli ecosistemi marini, misure per proteggere gli ecosistemi marini vulnerabili nella zona dell'accordo IOTC in linea con le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nonché misure dirette a evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, in particolare di specie marine vulnerabili, e a eliminare progressivamente i rigetti in mare;

f)

misure volte a gestire l'utilizzo dei dispositivi di concentrazione del pesce (FAD), in particolare per migliorare la raccolta dei dati, per quantificare, individuare e monitorare in modo accurato l'uso di tali dispositivi, per ridurne l'impatto sugli stock di tonno vulnerabili e per attenuarne i possibili effetti sulle specie bersaglio e non bersaglio, come pure sugli ecosistemi;

g)

misure per ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi (ALDFG) nell'oceano e facilitare l'individuazione e il recupero di tali attrezzi, e per ridurne il contributo alla generazione di rifiuti marini;

h)

misure volte a vietare le attività di pesca praticate al solo scopo di prelevare pinne di squalo e a imporre che tutti gli squali siano sbarcati con le tutte le pinne attaccate al corpo;

i)

raccomandazioni, se opportuno, e nella misura consentita dai pertinenti documenti costitutivi, incoraggiando l'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO);

j)

misure tecniche supplementari basate sul parere degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro della IOTC.


(1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1 del 24.3.2017.

(3)  JOIN(2016) 49 final del 10.11.2016.


ALLEGATO II

Definizione su base annuale della posizione che l'Unione deve adottare alle riunioni della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano

Prima di ogni riunione della IOTC, e quando tale organismo è chiamato ad adottare decisioni aventi effetti vincolanti per l'Unione, vengono prese le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione, conformemente ai principi e agli orientamenti di cui all'allegato I.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio, con congruo anticipo sullo svolgimento di ogni riunione della IOTC, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta di definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione.

Qualora, nel corso di una riunione della IOTC sia impossibile raggiungere, anche sul posto, un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.


28.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 140/38


DECISIONE (UE) 2019/861 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2019

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO) e che abroga la decisione del 12 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della SEAFO

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2002/738/CE del Consiglio (1) l'Unione ha concluso la convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sud-orientale (2) («convenzione SEAFO»), che ha istituito l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO).

(2)

La commissione SEAFO è responsabile dell'adozione di misure intese a garantire la conservazione a lungo termine e l'uso sostenibile delle risorse alieutiche nella zona della convenzione SEAFO. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.

(3)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dispone che l'Unione deve garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e di acquacoltura e una gestione di tali attività che sia consona agli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l'Unione deve applicare l'approccio precauzionale alla gestione della pesca e adoperarsi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento dispone altresì che l'Unione deve adottare misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, promuovere lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, eliminare gradualmente i rigetti in mare e promuovere metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate nonché a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone specificamente che tali obiettivi devono essere perseguiti e tali principi applicati dall'Unione nella condotta delle sue relazioni esterne in materia di pesca.

(4)

Come indicato nella comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea «Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani» e nelle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione congiunta, la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, se del caso, migliorarne la governance è fondamentale per l'azione dell'Unione in tali consessi.

(5)

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Strategia dell'UE per la plastica in un'economia circolare» menziona misure specifiche per ridurre l'inquinamento marino e da plastica, nonché la perdita o l'abbandono in mare di attrezzi da pesca.

(6)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della commissione SEAFO per il periodo 2019-2023, poiché le misure di conservazione e di esecuzione adottate dalla SEAFO saranno vincolanti per l'Unione e in grado di incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n. 1005/2008 (4) e (CE) n. 1224/2009 (5) del Consiglio, e sul regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(7)

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della commissione SEAFO è attualmente stabilita dalla decisione del Consiglio del 12 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della SEAFO. È opportuno abrogare tlae decisione e sostituirla con una nuova decisione che copra il periodo 2019-2023.

(8)

In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona della convenzione SEAFO e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della SEAFO, devono essere stabilite procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell'Unione per il periodo 2019-2023,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO) è riportata nell'allegato I.

Articolo 2

La definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare nelle riunioni della commissione SEAFO avviene in conformità dell'allegato II.

Articolo 3

La posizione dell'Unione riportata nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale della commissione SEAFO del 2024.

Articolo 4

La decisione del Consiglio del 12 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale (SEAFO) è abrogata.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2019

Per il Consiglio

Il presidente

P. DAEA


(1)  Decisione 2002/738/CE del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sud-orientale (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).

(2)  GU L 234 del 31.8.2002, pag. 40.

(3)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(4)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).


ALLEGATO I

Posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO)

1.   PRINCIPI

Nell'ambito della SEAFO, l'Unione:

a)

agisce in conformità degli obiettivi e dei principi perseguiti dall'Unione nel quadro della politica comune della pesca (PCP), in particolare grazie all'approccio precauzionale, e degli obiettivi connessi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e sui relativi habitat, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore alieutico dell'Unione economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori;

b)

si adopera ai fini di un adeguato coinvolgimento delle parti interessate nella fase di preparazione delle misure della SEAFO e garantisce che le misure adottate nell'ambito della SEAFO siano conformi alla convenzione SEAFO;

c)

garantisce che le misure adottate nell'ambito della SEAFO siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995, dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 1993 e dell'accordo FAO del 2009 sulle misure di competenza dello Stato di approdo;

d)

promuove posizioni conformi alle migliori pratiche adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) nella stessa zona;

e)

persegue coerenza e sinergia con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali in materia di pesca con i paesi terzi e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nell'ambito delle relazioni esterne, dell'occupazione, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione;

f)

garantisce il rispetto degli impegni assunti dall'Unione a livello internazionale;

g)

si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca (1);

h)

mira a creare condizioni di parità per la flotta dell'Unione nella zona della convenzione SEAFO, sulla base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, nonché a promuovere l'attuazione uniforme di tali principi e norme;

i)

agisce conformemente alle conclusioni del Consiglio (2) relative alla comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione — Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani (3) e promuove misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia della SEAFO e, ove necessario, migliorarne la governance e l'efficacia (in particolare per quanto riguarda la scienza, la conformità, la trasparenza e il processo decisionale), come contributo allo sviluppo sostenibile degli oceani in tutte le loro dimensioni;

j)

se del caso, promuove il coordinamento tra le ORGP e le convenzioni marittime regionali e, a seconda dei casi, la cooperazione con le organizzazioni internazionali nell'ambito dei loro mandati;

k)

promuove, tra le ORGP di specie diverse dal tonno, meccanismi di cooperazione simili al cosiddetto processo di Kobe per le ORGP del tonno.

2.   ORIENTAMENTI

L'Unione si adopera, ove del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte della SEAFO:

a)

misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona della convenzione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, inclusi totali ammissibili di cattura (TAC) e contingenti, regolamentazione dello sforzo di pesca per le risorse biologiche marine vive disciplinate dalla SEAFO, che consentano di ricondurre o mantenere il tasso di sfruttamento a livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile entro il 2020. Se necessario, per gli stock eccessivamente sfruttati verranno prese in esame misure specifiche intese ad adeguare lo sforzo di pesca alle possibilità di pesca disponibili;

b)

misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona della convenzione, compreso l'elenco delle navi INN;

c)

misure intese a migliorare la raccolta di dati scientifici sulla pesca e a promuovere una più efficace collaborazione tra industria e mondo scientifico;

d)

misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona della convezione per garantire l'efficacia dei controlli e la conformità alle misure adottate nell'ambito della SEAFO;

e)

misure destinate a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità marina e sugli ecosistemi marini e i relativi habitat, comprese misure volte a ridurre l'inquinamento marino e a impedire lo scarico di plastica in mare e ridurre l'impatto sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini delle materie plastiche presenti in mare, misure di protezione degli ecosistemi marini vulnerabili nella zona della convenzione SEAFO conformemente agli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura, misure intese a evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, in particolare di specie marine vulnerabili, e a eliminare progressivamente i rigetti in mare;

f)

misure volte a ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi nell'oceano e a facilitare l'identificazione e il recupero di tali attrezzi;

g)

misure volte a vietare le attività di pesca praticate al solo scopo di prelevare pinne di squalo e che impongano che tutti gli squali siano sbarcati con le pinne attaccate al corpo;

h)

raccomandazioni, ove opportuno e per quanto consentito dai pertinenti atti costitutivi, che promuovono l'applicazione della Convenzione sul lavoro nella pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO);

i)

approcci comuni con altre ORGP, se del caso, in particolare quelle coinvolte nella gestione delle attività di pesca nella stessa regione;

j)

misure tecniche supplementari basate sui pareri degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro della SEAFO.


(1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1 del 24.3.2017.

(3)  JOIN(2016) 49 final del 10.11.2016.


ALLEGATO II

Definizione annuale della posizione dell'Unione nelle riunioni dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale

Prima di ogni riunione della commissione SEAFO, quando tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici sull'Unione, vengono prese tutte le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione, conformemente ai principi e agli orientamenti che figurano nell'allegato I.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio, con congruo anticipo prima di ogni riunione della commissione SEAFO, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione.

Qualora, nel corso di una riunione della commissione SEAFO, sia impossibile raggiungere un accordo, anche sul posto, che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.


28.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 140/44


DECISIONE (UE) 2019/862 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2019

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) e che abroga la decisione del 12 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della Commissione per la conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori del WCPFC

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 2005/75/CE del Consiglio (1), l'Unione ha concluso la convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (2) («convenzione WCPF»), che ha istituito la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (Western and Central Pacific Fisheries Commission – WCPFC).

(2)

La WCPFC è responsabile della gestione e conservazione delle risorse della pesca nella zona della convenzione WCPFC. Adotta misure di conservazione e di gestione per garantire la sostenibilità a lungo termine degli stock ittici altamente migratori nella zona della convenzione WCPF e ne promuove l'uso ottimale. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.

(3)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dispone che l'Unione deve garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e di acquacoltura e una gestione di tali attività che sia consona agli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l'Unione deve applicare l'approccio precauzionale alla gestione della pesca e adoperarsi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento stabilisce altresì che l'Unione deve adottare misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, eliminare progressivamente i rigetti in mare e promuovere metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate e a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce inoltre espressamente che tali obiettivi siano perseguiti e tali principi applicati nelle sue relazioni esterne in materia di pesca.

(4)

Come sancito nella comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione «Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani» e nelle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione, la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, ove necessario, migliorarne la governance è un elemento centrale dell'azione dell'Unione in tali consessi.

(5)

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Strategia europea per la plastica nell'economia circolare» fa riferimento a misure specifiche intese a ridurre l'inquinamento da plastica e l'inquinamento marino, come pure la perdita o abbandono in mare di attrezzi da pesca.

(6)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della WCPFC per il periodo 2019-2023, in quanto le misure di conservazione e di esecuzione della WCPFC saranno vincolanti per l'Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n. 1005/2008 (4) e (CE) n. 1224/2009 (5) del Consiglio, e sul regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(7)

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della WCPFC è attualmente stabilita dalla decisione del Consiglio del 12 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della Commissione per la conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori del WCPFC. È opportuno abrogare tale decisione e sostituirla con una nuova decisione che copra il periodo 2019-2023.

(8)

In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona della convenzione WCPF e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della WCPFC, è necessario stabilire procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell'Unione nel periodo 2019-2023,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) è riportata nell'allegato I.

Articolo 2

La definizione annuale della posizione dell'Unione da adottare nelle riunioni della WCPFC avviene in conformità dell'allegato II.

Articolo 3

La posizione dell'Unione riportata nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio, su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale della WCPFC nel 2024.

Articolo 4

La decisione del Consiglio del 12 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione per la conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori del WCPFC è abrogata.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2019

Per il Consiglio

Il presidente

P. DAEA


(1)  Decisione 2005/75/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).

(2)  GU L 32 del 4.2.2005, pag. 3.

(3)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(4)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).


ALLEGATO I

Posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC)

1.   PRINCIPI

Nell'ambito della WCPFC, l'Unione:

a)

agisce in conformità agli obiettivi e ai principi perseguiti dall'Unione nell'ambito della politica comune della pesca (PCP), in particolare attraverso l'approccio precauzionale, e agli obiettivi connessi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e i loro habitat, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore unionale della pesca economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori;

b)

si adopera per un coinvolgimento adeguato dei portatori di interessi nella fase di preparazione delle misure della WCPFC e garantisce che le misure adottate nell'ambito della WCPFC siano conformi alla convenzione WCPF;

c)

garantisce che le misure adottate nell'ambito della WCPFC siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995 e dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 1993; e dell'accordo FAO del 2009 sulle misure di competenza dello Stato di approdo;

d)

promuove posizioni coerenti con le migliori pratiche delle organizzazioni regionali di gestione della pesca nella stessa regione;

e)

persegue coerenza e sinergia con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali in materia di pesca con i paesi terzi e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nell'ambito delle relazioni esterne, dell'occupazione, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione;

f)

garantisce il rispetto degli impegni assunti dall'Unione a livello internazionale;

g)

si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 relative alla comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca (1);

h)

mira a creare condizioni di parità per la flotta dell'Unione nella zona della convenzione, sulla base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, nonché a promuovere l'attuazione uniforme di tali principi e norme;

i)

agisce conformemente alle conclusioni del Consiglio (2) relative alla comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione — Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani (3) e promuove misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia della WCPFC e, ove necessario, migliorarne la governance e l'efficacia (in particolare per quanto riguarda la scienza, la conformità, la trasparenza e il processo decisionale), come contributo alla gestione sostenibile degli oceani in tutte le loro dimensioni;

j)

promuove il coordinamento tra le ORGP e le convenzioni marittime regionali e la cooperazione con le organizzazioni mondiali, se applicabile, nell'ambito dei rispettivi mandati;

k)

elabora, se del caso, approcci comuni con altre organizzazioni regionali di gestione della pesca, in particolare quelle che partecipano alla gestione delle attività di pesca nella stessa zona;

l)

promuove il coordinamento e la cooperazione con le altre ORGP che gestiscono la pesca del tonno su aspetti di interesse comune, in particolare attraverso la riattivazione del cosiddetto processo di Kobe per le ORGP che gestiscono la pesca del tonno e una sua estensione a tutte le ORGP.

2.   ORIENTAMENTI

L'Unione si adopera, ove del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte della WCPFC:

a)

misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona della convenzione WCPF basate sui migliori pareri scientifici disponibili, inclusi totali ammissibili di cattura (TAC) e contingenti, misure relative allo sforzo o alla capacità di pesca per le risorse biologiche marine vive disciplinate dalla WCPFC, che consentano di ricondurre o mantenere il tasso di sfruttamento a livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile entro il 2020. Se necessario, tali misure di conservazione e di gestione includono misure specifiche per gli stock eccessivamente sfruttati al fine di mantenere lo sforzo di pesca in linea con le possibilità di pesca disponibili;

b)

misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona della convenzione, compresa la compilazione di elenchi di navi INN;

c)

misure intese a migliorare la raccolta di dati scientifici sulla pesca e a promuovere una più efficace collaborazione tra industria e mondo scientifico;

d)

misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona della convenzione WCPF per garantire l'efficacia dei controlli e la conformità alle misure adottate nell'ambito della WCPFC;

e)

misure intese a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini e relativi habitat, comprese misure volte a ridurre l'inquinamento marino e prevenire lo scarico di plastica in mare e a ridurre l'impatto della plastica presente in mare sulla biodiversità e gli ecosistemi marini, misure per proteggere gli ecosistemi marini vulnerabili nella zona della convenzione WCPF in linea con la stessa convenzione, nonché misure dirette a evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, in particolare di specie marine vulnerabili, e a eliminare progressivamente i rigetti in mare;

f)

misure volte a gestire l'utilizzo dei dispositivi di concentrazione del pesce (FAD), in particolare per migliorare la raccolta dei dati, per quantificare, individuare e monitorare in modo accurato l'uso di tali dispositivi, per ridurne l'impatto sugli stock di tonno vulnerabili e per attenuarne i possibili effetti sulle specie bersaglio e non bersaglio, come pure sugli ecosistemi;

g)

misure per ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi (ALDFG) nell'oceano e facilitare l'individuazione e il recupero di tali attrezzi, e per ridurne il contributo alla generazione di rifiuti marini;

h)

misure volte a vietare le attività di pesca praticate al solo scopo di prelevare pinne di squalo e a imporre che tutti gli squali siano sbarcati con le tutte le pinne attaccate al corpo;

i)

raccomandazioni, se opportuno, e nella misura consentita dai pertinenti documenti costitutivi, incoraggiando l'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO);

j)

misure tecniche supplementari basate sul parere degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro della WCPFC.


(1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1 del 24.3.2017.

(3)  JOIN(2016) 49 final del 10.11.2016.


ALLEGATO II

Definizione su base annuale della posizione che l'Unione deve adottare alle riunioni della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale

Prima di ogni riunione della WCPFC, e quando tale organismo è chiamato ad adottare decisioni aventi effetti vincolanti per l'Unione, vengono prese le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione europea, conformemente ai principi e agli orientamenti di cui all'allegato I.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione europea trasmette al Consiglio, con congruo anticipo sullo svolgimento di ogni riunione della WCPFC, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta di definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione.

Qualora nel corso di una riunione della WCFPC sia impossibile raggiungere, anche sul posto, un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.


28.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 140/49


DECISIONE (UE) 2019/863 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2019

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO), e che abroga la decisione del Consiglio del 26 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della NAFO

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CEE) n. 3179/78 (1), del Consiglio l'Unione europea ha concluso la convenzione sulla cooperazione per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (2) («convenzione NAFO»), che ha istituito l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO). Conformemente alla decisione 2010/717/UE del Consiglio (3), l'Unione ha concluso la quarta modifica della convenzione NAFO che ha istituito la commissione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (4) («commissione NAFO»).

(2)

La commissione NAFO è responsabile dell'adozione di misure volte a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nella zona della convenzione NAFO e a salvaguardare gli ecosistemi marini che le ospitano. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.

(3)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) dispone che l'Unione deve garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e di acquacoltura e una gestione di tali attività che sia consona agli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l'Unione deve applicare l'approccio precauzionale alla gestione della pesca e adoperarsi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento dispone altresì che l'Unione deve adottare misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, promuovere lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, eliminare gradualmente i rigetti in mare e promuovere metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate nonché a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone specificamente che tali obiettivi devono essere perseguiti e tali principi applicati dall'Unione nella conduzione delle sue relazioni esterne in materia di pesca.

(4)

Come indicato nella comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea «Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani» e nelle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione congiunta, la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, se del caso, migliorarne la governance è fondamentale per l'azione dell'Unione in tali consessi.

(5)

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Strategia dell'UE per la plastica in un'economia circolare» menziona misure specifiche per ridurre l'inquinamento marino e da plastica, nonché la perdita o l'abbandono in mare di attrezzi da pesca.

(6)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della commissione NAFO per il periodo 2019-2023 e abrogare la decisione del Consiglio del 26 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito del NAFO, poiché le misure di conservazione e di esecuzione adottate dalla NAFO saranno vincolanti per l'Unione e in grado di incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n. 1005/2008 (6) e n. 1224/2009 (7) del Consiglio, e sul regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(7)

In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona della convenzione NAFO e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della commissione NAFO, dovrebbero essere stabilite procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell'Unione per il periodo 2019-2023,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) è riportata nell'allegato I.

Articolo 2

La definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare nelle riunioni della commissione NAFO avviene in conformità dell'allegato II.

Articolo 3

La posizione dell'Unione riportata nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale della commissione NAFO del 2024.

Articolo 4

La decisione del Consiglio del 26 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) è abrogata.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2019

Per il Consiglio

Il presidente

P. DAEA


(1)  Regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio, del 28 dicembre 1978, relativo alla conclusione da parte della Comunità economica europea della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 378 del 30.12.1978, pag. 1).

(2)  GU L 378 del 30.12.1978, pag. 16.

(3)  Decisione 2010/717/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2010, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della modifica della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 321 del 7.12.2010, pag. 1).

(4)  GU L 321 del 7.12.2010, pag. 2.

(5)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(6)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).


ALLEGATO I

Posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO)

1.   PRINCIPI

Nell'ambito della NAFO, l'Unione:

a)

agisce in conformità degli obiettivi e dei principi perseguiti dall'Unione nel quadro della politica comune della pesca (PCP), in particolare grazie all'approccio precauzionale, e degli obiettivi connessi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi e atto a limitare l'impatto ambientale delle attività di pesca, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e sui relativi habitat, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore alieutico dell'Unione economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori;

b)

si adopera ai fini di un adeguato coinvolgimento delle parti interessate nella fase di preparazione delle misure della NAFO e garantisce che le misure adottate nell'ambito della commissione NAFO siano conformi alla convenzione NAFO;

c)

garantisce che le misure adottate nell'ambito della commissione NAFO siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995, dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 1993 e dell'accordo FAO del 2009 sulle misure di competenza dello Stato di approdo;

d)

promuove posizioni conformi alle migliori pratiche adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) nella stessa zona;

e)

persegue coerenza e sinergia con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali in materia di pesca con i paesi terzi e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nell'ambito delle relazioni esterne, dell'occupazione, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione;

f)

garantisce il rispetto degli impegni assunti dall'Unione a livello internazionale;

g)

si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca (1);

h)

mira a creare condizioni di parità per la flotta dell'Unione nella zona di regolamentazione della convenzione NAFO, sulla base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, nonché a promuovere l'attuazione uniforme di tali principi e norme;

i)

agisce conformemente alle conclusioni del Consiglio (2) relative alla comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione — Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani (3) e promuove misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia della NAFO e, ove necessario, migliorarne la governance e l'efficacia (in particolare per quanto riguarda la scienza, la conformità, la trasparenza e il processo decisionale), come contributo allo sviluppo sostenibile degli oceani in tutte le loro dimensioni;

j)

se del caso, promuove il coordinamento tra le ORGP e le convenzioni marittime regionali e, a seconda dei casi, la cooperazione con le organizzazioni internazionali nell'ambito dei loro mandati;

k)

promuove, tra le ORGP di specie diverse dal tonno, meccanismi di cooperazione simili al cosiddetto processo di Kobe per le ORGP del tonno.

2.   ORIENTAMENTI

L'Unione si adopera, ove del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte della NAFO:

a)

misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona di regolamentazione NAFO basate sui migliori pareri scientifici disponibili e sull'approccio precauzionale, inclusi totali ammissibili di cattura (TAC) e contingenti o misure volte a regolamentare lo sforzo di pesca per le risorse biologiche marine disciplinate dalla NAFO, che consentano di ricondurre o mantenere il tasso di sfruttamento a livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile entro il 2020. Se necessario, per gli stock eccessivamente sfruttati verranno prese in esame misure specifiche intese ad adeguare lo sforzo di pesca alle possibilità di pesca disponibili;

b)

misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona di regolamentazione, compreso l'elenco delle navi INN;

c)

misure intese a migliorare la raccolta di dati scientifici sulla pesca e a promuovere una più efficace collaborazione tra industria e mondo scientifico;

d)

misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona di regolamentazione NAFO per garantire l'efficacia dei controlli e la conformità alle misure adottate nell'ambito della NAFO;

e)

misure destinate a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità marina e sugli ecosistemi marini e i relativi habitat, comprese misure volte a ridurre l'inquinamento marino e a impedire lo scarico di plastica in mare e ridurre l'impatto sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini delle materie plastiche presenti in mare, misure di protezione degli ecosistemi marini vulnerabili nella zona di regolamentazione conformemente alla convenzione NAFO, tenendo conto degli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura, misure intese a evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, in particolare di specie marine vulnerabili, e a eliminare progressivamente i rigetti in mare;

f)

misure volte a ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi nell'oceano e a facilitare l'identificazione e il recupero di tali attrezzi;

g)

misure volte a vietare le attività di pesca praticate al solo scopo di prelevare pinne di squalo e che impongano che tutti gli squali siano sbarcati con le pinne attaccate al corpo;

h)

approcci comuni con altre ORGP, se del caso, in particolare quelle coinvolte nella gestione delle attività di pesca nella stessa regione;

i)

sviluppare approcci per affrontare gli effetti delle attività diverse dalla pesca sulle risorse biologiche marine nella zona di regolamentazione;

j)

raccomandazioni, ove opportuno e per quanto consentito dai pertinenti atti costitutivi, che promuovono l'applicazione della Convenzione sul lavoro nella pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO);

k)

misure tecniche supplementari basate sui pareri degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro della NAFO.


(1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1 of 24.3.2017.

(3)  JOIN(2016) 49 final del 10.11.2016.


ALLEGATO II

Definizione annuale della posizione dell'Unione nelle riunioni dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale

Prima di ogni riunione della commissione NAFO, quando tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici sull'Unione, vengono prese tutte le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione, conformemente ai principi e agli orientamenti che figurano nell'allegato I.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio, con congruo anticipo prima di ogni riunione della commissione NAFO, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione.

Qualora, nel corso di una riunione della commissione NAFO, sia impossibile raggiungere un accordo, anche sul posto, che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.


28.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 140/54


DECISIONE (UE) 2019/864 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2019

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale (NASCO), e che abroga la decisione del 26 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito dell'Organizzazione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale (NASCO)

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 886/82/CEE del Consiglio (1) l'Unione ha concluso la convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale (2) («convenzione NASCO»), che ha istituito l'Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale (NASCO).

(2)

Il consiglio della NASCO, coadiuvato da tre commissioni (la commissione per l'America settentrionale, la commissione per l'Atlantico nord-orientale e la commissione per la Groenlandia occidentale), è l'organismo istituito dalla convenzione NASCO per la conservazione, la ricostituzione, l'incremento e la gestione razionale del salmone dell'Atlantico per mezzo della cooperazione internazionale. Il consiglio della NASCO adotta misure di conservazione e di gestione per gestire le risorse di pesca che rientrano nella sua sfera di competenza. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.

(3)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dispone che l'Unione deve garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e di acquacoltura e una gestione di tali attività che sia consona agli obiettivi nel conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l'Unione deve applicare l'approccio precauzionale alla gestione della pesca e adoperarsi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento dispone altresì che l'Unione deve adottare misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, promuovere lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, eliminare gradualmente i rigetti in mare e promuovere metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate nonché a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone specificamente che tali obiettivi devono essere perseguiti e tali principi applicati dall'Unione nella conduzione delle sue relazioni esterne in materia di pesca.

(4)

Come indicato nella comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea «Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani» e nelle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione congiunta, la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, se del caso, migliorarne la governance è fondamentale per l'azione dell'Unione in tali consessi.

(5)

La comunicazione della commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Strategia dell'UE per la plastica in un'economia circolare» fa riferimento a misure specifiche per ridurre l'inquinamento marino e da plastica, nonché la perdita o l'abbandono in mare di attrezzi da pesca.

(6)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni del consiglio della NASCO, poiché le misure di conservazione e di esecuzione della NASCO saranno vincolanti per l'Unione e in grado di incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sul regolamento (CE) n. 1005/2008 (4) e n. 1224/2009 (5) del Consiglio, e sul regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(7)

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni del consiglio della NASCO è attualmente stabilita dalla decisione del Consiglio del 26 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale (NASCO). È opportuno abrogare tale decisione, sostituendola con una nuova decisione che riguarderebbe il periodo 2019-2023.

(8)

In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona della convenzione NASCO e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della NASCO, dovrebbero essere stabilite procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell'Unione per il periodo 2019-2023,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni del consiglio dell'Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale (NASCO) è riportata nell'allegato I.

Articolo 2

La definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare nelle riunioni del consiglio della NASCO avviene in conformità dell'allegato II.

Articolo 3

La posizione dell'Unione riportata nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale del consiglio della NASCO del 2024.

Articolo 4

La decisione del Consiglio del 26 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale (NASCO) è abrogata.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2019

Per il Consiglio

Il presidente

P. DAEA


(1)  Decisione del Consiglio, del 13 dicembre 1982, relativa alla conclusione della convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 24).

(2)  GU L 378 del 31.12.1982, pag. 25.

(3)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(4)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).


ALLEGATO I

Posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione nell'ambito dell'Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale (NASCO)

1.   PRINCIPI

Nell'ambito della NASCO, l'Unione:

a)

agisce in conformità degli obiettivi e dei principi perseguiti dall'Unione nel quadro della politica comune della pesca (PCP), in particolare grazie all'approccio precauzionale, e degli obiettivi connessi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi e atto a limitare l'impatto ambientale delle attività di pesca, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e sui relativi habitat, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore alieutico dell'Unione economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori;

b)

garantisce che le misure adottate nell'ambito della NASCO siano conformi alla convenzione NASCO;

c)

garantisce che le misure adottate nell'ambito della NASCO siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni dell'articolo 66 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare e dell'accordo FAO del 2009 sulle misure di competenza dello Stato di approdo;

d)

promuove posizioni conformi alle migliori pratiche adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) nella stessa zona;

e)

persegue coerenza e sinergia con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali in materia di pesca con i paesi terzi e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nell'ambito delle relazioni esterne, dell'occupazione, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione;

f)

garantisce il rispetto degli impegni assunti dall'Unione a livello internazionale;

g)

si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca (1);

h)

mira a creare condizioni di parità per la flotta dell'Unione nella zona della convenzione, sulla base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, nonché a promuovere l'attuazione uniforme di tali principi e norme;

i)

si conforma alle conclusioni del Consiglio (2) relative alla comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione sulla Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani (3) e promuove misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia della NASCO nonché, se del caso, migliorarne la governance e i risultati (ad esempio in ambito scientifico, di conformità, di trasparenza e di processo decisionale) per contribuire alla gestione sostenibile degli oceani in tutti i suoi aspetti;

j)

se del caso, promuove il coordinamento tra le ORGP e le convenzioni marittime regionali e, a seconda dei casi, la cooperazione con le organizzazioni internazionali nell'ambito dei loro mandati e, in particolare, promuove il coordinamento con l'OSPAR, di cui l'Unione è parte contraente;

k)

promuove, tra le ORGP di specie diverse dal tonno, meccanismi di cooperazione simili al cosiddetto processo di Kobe per le ORGP del tonno.

2.   ORIENTAMENTI

L'Unione si adopera, ove del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte della NASCO:

a)

misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona dell'accordo IOTC basate sui migliori pareri scientifici disponibili, inclusi totali ammissibili di cattura (TAC) e contingenti o misure volte a regolamentare lo sforzo di pesca per le risorse biologiche marine disciplinate dalla NASCO, che consentano di ricondurre o mantenere il tasso di sfruttamento a livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile entro il 2020. Se necessario, per gli stock eccessivamente sfruttati verranno prese in esame misure specifiche intese ad adeguare lo sforzo di pesca alle possibilità di pesca disponibili;

b)

misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona della convenzione, compreso l'elenco delle navi INN;

c)

misure intese a migliorare la raccolta di dati scientifici sulla pesca e a promuovere una più efficace collaborazione tra industria e mondo scientifico;

d)

misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona della convezione NASCO per garantire l'efficacia dei controlli e la conformità alle misure adottate nell'ambito della NASCO;

e)

misure destinate a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca e di acquacoltura sulla biodiversità marina e sugli ecosistemi marini e i relativi habitat, comprese misure volte a ridurre l'inquinamento marino e a impedire lo scarico di plastica in mare e ridurre l'impatto sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini delle materie plastiche presenti in mare, misure di protezione degli ecosistemi marini vulnerabili nella zona della convenzione NASCO conformemente agli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura, misure intese a evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, in particolare di specie marine vulnerabili, e a eliminare progressivamente i rigetti in mare;

f)

misure volte a ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi nell'oceano e a facilitare l'identificazione e il recupero di tali attrezzi;

g)

misure volte a vietare le attività di pesca praticate al solo scopo di prelevare pinne di squalo e che impongano che tutti gli squali siano sbarcati con le pinne attaccate al corpo;

h)

approcci comuni con altre ORGP, se del caso, in particolare quelle coinvolte nella gestione delle attività di pesca nella stessa regione;

i)

raccomandazioni, ove opportuno e per quanto consentito dai pertinenti atti costitutivi, che promuovono l'applicazione della Convenzione sul lavoro nella pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO);

j)

misure tecniche supplementari basate sui pareri degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro della NASCO.


(1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1 del 24.3.2017.

(3)  JOIN (2016) 49 final del 10.11.2016.


ALLEGATO II

Definizione annuale della posizione dell'Unione nelle riunioni dell'Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale

Prima di ogni riunione del consiglio della NASCO, quando tale organo deve adottare atti che possono essere vincolanti per l'Unione, vengono prese tutte le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione europea, conformemente ai principi e agli orientamenti che figurano nell'allegato I.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio, con congruo anticipo prima di ogni riunione del consiglio della NASCO, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione.

Qualora, nel corso di una riunione del consiglio della NASCO, sia impossibile raggiungere un accordo, anche sul posto, che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.


28.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 140/60


DECISIONE (UE) 2019/865 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2019

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) e che abroga la decisione del 26 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito della NEAFC

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 81/608/CEE del Consiglio (1) l'Unione ha concluso la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (2), che ha istituito la commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale («NEAFC»), («convenzione NEAFC»). Le modifiche del 2004 e del 2006 alla convenzione NEAFC sono state approvate con decisione 2009/550/CE del Consiglio (3). Le modifiche sono entrate ufficialmente in vigore il 29 ottobre 2013, ma è stato convenuto, in conformità della dichiarazione di Londra del 18 novembre 2005, di attuare le modifiche su base provvisoria a decorrere dalla loro adozione, in attesa della loro entrata in vigore.

(2)

La NEAFC è responsabile dell'adozione di misure intese a garantire la conservazione a lungo termine e l'uso ottimale delle risorse di pesca nella zona della convenzione NEAFC («zona della convenzione»). Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.

(3)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) dispone che l'Unione deve garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e di acquacoltura e una gestione di tali attività che sia consona agli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l'Unione deve applicare l'approccio precauzionale alla gestione della pesca e deve adoperarsi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento dispone altresì che l'Unione deve adottare misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, promuovere lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, eliminare gradualmente i rigetti in mare e promuovere metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate nonché a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1380/2013 disponespecificamente che taliobiettivi devono essere perseguiti e tali principi devono essere applicati dall'Unione nella conduzione delle sue relazioni esterne in materia di pesca.

(4)

Come indicato nella comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea sulla «Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani» e nelle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione congiunta, la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, se del caso, migliorarne la governance è fondamentale per l'azione dell'Unione in tali consessi.

(5)

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una «Strategia dell'UE per la plastica in un'economia circolare» fa riferimento a misure specifiche per ridurre l'inquinamento marino e da plastica, nonché la perdita o l'abbandono in mare di attrezzi da pesca.

(6)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della NEAFC per il periodo 2019-2023 e abrogare la decisione del Cosiglio del 26 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito della NEAFC poiché le misure di conservazione e di esecuzione della NEAFC saranno vincolanti per l'Unione e in grado di incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare i regolamenti (CE) n. 1005/2008 (5) e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (6), e il regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(7)

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della NEAFC è attualmente stabilita dalla decisione del 26 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito della NEAFC. È opportuno abrogare tale decisione e sostituirla con una nuova decisione che riguarderebbe il periodo 2019-2023.

(8)

In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona della convenzione e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, compresi i nuovi dati scientifici e le altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della NEAFC, dovrebbero essere stabilite procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell'Unione per il periodo 2019-2023,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) è riportata nell'allegato I.

Articolo 2

La definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare nelle riunioni della NEAFC è effettuata in conformità dell'allegato II.

Articolo 3

La posizione dell'Unione riportata nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale della NEAFC del 2024.

Articolo 4

La decisione del Consiglio del 26 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito della NEAFC, è abrogata.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2019

Per il Consiglio

Il presidente

P. DAEA


(1)  Decisione 81/608/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21).

(2)  GU L 227 del 12.8.1981, pag. 22.

(3)  Decisione 2009/550/CE del Consiglio, del 5 marzo 2009, relativa all'approvazione di modifiche della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale volte a istituire procedure di composizione delle controversie, estendere l'ambito di applicazione della Convenzione e riesaminarne gli obiettivi (GU L 184 del 16.7.2009, pag. 12).

(4)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(5)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).


ALLEGATO I

Posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC)

1.   PRINCIPI

Nell'ambito della NEAFC, l'Unione:

a)

agisce in conformità degli obiettivi e dei principi perseguiti dall'Unione nel quadro della politica comune della pesca (PCP), in particolare grazie all'approccio precauzionale, e degli obiettivi connessi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e sui relativi habitat, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore alieutico dell'Unione economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori;

b)

garantisce che le misure adottate nell'ambito della NEAFC siano conformi alla convenzione NEAFC;

c)

garantisce che le misure adottate nell'ambito della NEAFC siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995, dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 1993 e dell'accordo FAO del 2009 sulle misure di competenza dello Stato di approdo;

d)

promuove posizioni conformi alle migliori pratiche adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) nella stessa zona;

e)

persegue coerenza e sinergia con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali in materia di pesca con i paesi terzi e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nell'ambito delle relazioni esterne, dell'occupazione, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione;

f)

garantisce il rispetto degli impegni assunti dall'Unione a livello internazionale;

g)

si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca (1);

h)

mira a creare condizioni di parità per la flotta dell'Unione nella zona di regolamentazione della NEAFC, sulla base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, nonché a promuovere l'attuazione uniforme delle raccomandazioni;

i)

agisce conformemente alle conclusioni del Consiglio (2) relative alla comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione — Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani (3) e promuove misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia della NEAFC e, ove necessario, migliorarne la governance e l'efficacia (in particolare per quanto riguarda la scienza, la conformità, la trasparenza e il processo decisionale), come contributo allo sviluppo sostenibile degli oceani in tutte le loro dimensioni;

j)

se del caso, promuove il coordinamento tra le ORGP e le convenzioni marittime regionali e, a seconda dei casi, la cooperazione con le organizzazioni internazionali nell'ambito dei loro mandati e, in particolare, promuove il coordinamento con l'OSPAR, di cui l'Unione è parte contraente;

k)

promuove, tra le ORGP di specie diverse dal tonno, meccanismi di cooperazione simili al cosiddetto processo di Kobe per le ORGP del tonno.

2.   ORIENTAMENTI

L'Unione si adopera, ove del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte della NEAFC:

a)

misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona di regolamentazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, inclusi totali ammissibili di cattura (TAC) e contingenti o misure volte a regolamentare lo sforzo di pesca per le risorse biologiche marine disciplinate dalla NEAFC, che consentano di ricondurre o mantenere il tasso di sfruttamento a livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile entro il 2020. Ove necessario, tali misure di conservazione e di gestione includono misure specifiche per gli stock eccessivamente sfruttati, per adeguare lo sforzo di pesca alle possibilità di pesca disponibili;

b)

misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona di regolamentazione, compreso l'elenco delle navi INN;

c)

misure intese a migliorare la raccolta di dati scientifici sulla pesca e a promuovere una più efficace collaborazione tra industria e mondo scientifico;

d)

misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona di regolamentazione per garantire l'efficacia dei controlli e la conformità alle misure adottate nell'ambito della NEAFC;

e)

misure destinate a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità marina e sugli ecosistemi marini e i relativi habitat, comprese misure volte a ridurre l'inquinamento marino e a impedire lo scarico di plastica in mare e ridurre l'impatto sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini delle materie plastiche presenti in mare, misure di protezione degli ecosistemi marini vulnerabili nella zona di regolamentazione conformemente agli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura, misure intese a evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, in particolare di specie marine vulnerabili, e a eliminare progressivamente i rigetti in mare;

f)

misure volte a ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi nell'oceano e a facilitare l'identificazione e il recupero di tali attrezzi;

g)

misure volte a vietare le attività di pesca praticate al solo scopo di prelevare pinne di squalo e che impongano che tutti gli squali siano sbarcati con le pinne attaccate al corpo;

h)

raccomandazioni, ove opportuno e per quanto consentito dai pertinenti atti costitutivi, che promuovono l'applicazione della Convenzione sul lavoro nella pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO);

i)

approcci comuni con altre ORGP, se del caso, in particolare quelle coinvolte nella gestione delle attività di pesca nella stessa zona;

j)

misure tecniche supplementari basate sui pareri degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro della NEAFC.


(1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1 del 24.3.2017.

(3)  JOIN (2016) 49 final del 10.11.2016.


ALLEGATO II

Definizione annuale della posizione dell'Unione nelle riunioni della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale

Prima di ogni riunione della NEAFC, quando tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici sull'Unione, vengono prese tutte le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione, conformemente ai principi e agli orientamenti che figurano nell'allegato I.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio, con congruo anticipo prima di ogni riunione della NEAFC, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione.

Qualora, nel corso di una riunione della NEAFC, sia impossibile raggiungere un accordo, anche sul posto, che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.


28.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 140/66


DECISIONE (UE) 2019/866 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2019

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della conferenza annuale delle parti della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering e che abroga la decisione del 12 giugno 2017 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito di tale conferenza annuale

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La Polonia è parte contraente della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering («convenzione sul Mare di Bering»). L'Unione non è parte di tale convenzione. A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, dell'atto di adesione del 2003, gli accordi di pesca conclusi dagli Stati membri con paesi terzi sono gestiti dall'Unione e l'Unione è tenuta ad attuare tutte le decisioni adottate nell'ambito della convenzione sul Mare di Bering.

(2)

La decisione del Consiglio dell'11 aprile 2016 che autorizza la Repubblica di Polonia, nell'interesse dell'Unione europea, ad avviare negoziati per una modifica della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo nella zona centrale del Mare di Bering che consenta ad organizzazioni di integrazione economica regionale, quali l'Unione europea, di divenire parte della convenzione ha autorizzato la Repubblica di Polonia a negoziare, nell'interesse dell'Unione, una modifica della convenzione sul Mare di Bering intesa a consentire all'Unione di divenire parte contraente della convenzione. Tale mandato è attualmente in fase di attuazione. Resta inteso che, al momento dell'accettazione dell'Unione in quanto parte contraente a pieno titolo della convenzione sul Mare di Bering, la Polonia recederà dalla convenzione.

(3)

La conferenza annuale delle parti della convenzione sul Mare di Bering («conferenza annuale delle parti») è incaricata della gestione e conservazione degli stock di merluzzo giallo nella zona della convenzione sul Mare di Bering. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.

(4)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) dispone che l'Unione deve garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e di acquacoltura e una gestione di tali attività che sia consona agli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l'Unione deve applicare l'approccio precauzionale alla gestione della pesca e adoperarsi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento dispone altresì che l'Unione deve adottare misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, eliminare progressivamente i rigetti in mare e promuovere metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate e a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone espressamente che tali obiettivi devono essere perseguiti e tali principi devono essere applicati dall'Unione nella conduzione della sua politica esterna in materia di pesca.

(5)

Come sancito nella comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione «Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani» e nelle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione, la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, ove necessario, migliorarne la governance è un elemento centrale dell'azione dell'Unione in tali consessi.

(6)

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Strategia europea per la plastica nell'economia circolare» fa riferimento a misure specifiche intese a ridurre l'inquinamento da plastica e l'inquinamento marino, come pure la perdita o abbandono in mare di attrezzi da pesca.

(7)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della conferenza annuale delle parti per il periodo 2019-2023, in quanto le misure di conservazione e di esecuzione adottate dalla conferenza annuale delle parti saranno vincolanti per l'Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n. 1005/2008, (2) (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (3),e sul regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(8)

La decisione del 12 giugno 2017 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito della conferenza annuale delle parti della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering non dispone che la posizione dell'Unione nell'ambito della conferenza annuale delle parti sia riesaminata prima della riunione annuale del 2022. Tuttavia, la grande maggioranza delle decisioni del Consiglio che stabiliscono la posizione dell'Unione nelle varie ORGP di cui l'Unione è parte contraente dovranno essere riviste prima delle riunioni annuali del 2019 di tali ORGP. Pertanto, al fine di promuovere la coerenza tra le posizioni dell'Unione in tutte le ORGP e semplificare le procedure di revisione, è opportuno proporre la revisione della decisione del 12 giugno 2017 e abrogare tale decisione sostituendola con una nuova decisione che riguarderebbe il periodo 2019-2023.

(9)

In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona della convenzione sul Mare di Bering e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della conferenza annuale delle parti, è necessario stabilire procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell'Unione nel periodo 2019-2023,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della conferenza annuale delle parti della convenzione sul Mare di Bering è riportata nell'allegato I.

Articolo 2

La definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare nelle riunioni della conferenza annuale delle parti della convenzione sul Mare di Bering avviene in conformità dell'allegato II.

Articolo 3

La posizione dell'Unione definita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio, su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della conferenza annuale delle parti della convenzione sul Mare di Bering del 2024.

Articolo 4

La decisione del Consiglio del 12 giugno 2017 che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel quadro della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering e che abroga la decisione del Consiglio, del 10 luglio 2012, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel quadro della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering è abrogata.

Articolo 5

1.   In caso di adesione dell'Unione alla convenzione sul Mare di Bering, destinataria della presente decisione è la Commissione che rappresenta l'Unione alle riunioni della conferenza annuale delle parti della convenzione sul Mare di Bering.

2.   In attesa di tale adesione, la Polonia illustra la posizione dell'Unione alle riunioni della conferenza annuale delle parti della convenzione sul Mare di Bering.

3.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2019

Per il Consiglio

Il presidente

P. DAEA


(1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(2)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).


ALLEGATO I

Posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito della conferenza annuale delle parti della convenzione sul Mare di Bering

1.   PRINCIPI

Nell'ambito della convenzione sul Mare di Bering, l'Unione:

a)

agisce in conformità agli obiettivi e ai principi perseguiti dall'Unione nell'ambito della politica comune della pesca (PCP), in particolare attraverso l'approccio precauzionale, e agli obiettivi connessi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e i loro habitat, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore unionale della pesca economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori;

b)

garantisce che le misure adottate nell'ambito della conferenza annuale delle parti siano conformi alla convenzione sul Mare di Bering;

c)

garantisce che le misure adottate nell'ambito della conferenza annuale delle parti siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995, dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 1993 e dell'accordo FAO del 2009 sulle misure di competenza dello Stato di approdo;

d)

promuove posizioni coerenti con le migliori pratiche delle organizzazioni regionali di gestione (ORGP) della pesca nella stessa regione;

e)

persegue coerenza e sinergia con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali in materia di pesca con i paesi terzi e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nell'ambito delle relazioni esterne, dell'occupazione, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione;

f)

garantisce il rispetto degli impegni assunti dall'Unione a livello internazionale;

g)

si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 relative alla comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca (1);

h)

mira a creare condizioni di parità per la flotta dell'Unione nella zona della convenzione sul Mare di Bering, sulla base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, nonché a promuovere l'attuazione uniforme di tali principi e norme;

i)

agisce conformemente alle conclusioni del Consiglio (2) relative alla comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione — Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani (3) e promuove misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia della conferenza annuale delle parti e, ove necessario, migliorarne la governance e l'efficacia (in particolare per quanto riguarda la scienza, la conformità, la trasparenza e il processo decisionale), come contributo allo sviluppo sostenibile degli oceani in tutte le loro dimensioni;

j)

promuove il coordinamento tra le ORGP e le convenzioni marittime regionali e la cooperazione con le organizzazioni mondiali, se applicabile, nell'ambito dei rispettivi mandati;

k)

promuove meccanismi di cooperazione tra le ORGP che gestiscono la pesca di specie diverse dal tonno simili a quelli del cosiddetto processo di Kobe per le ORGP che gestiscono la pesca del tonno.

2.   ORIENTAMENTI

L'Unione si adopera, ove del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte della conferenza annuale delle parti:

a)

misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona dell'accordo basate sui migliori pareri scientifici disponibili, incluso il livello ammissibile di cattura (AHL) e singoli contingenti nazionali o limitazioni dello sforzo di pesca per le risorse biologiche marine vive di competenza della conferenza annuale delle parti, comprese le modifiche all'allegato della convenzione sul Mare di Bering, che consentano di ricondurre o mantenere il tasso di sfruttamento a livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile entro il 2020. Ove necessario, tali misure di conservazione e di gestione includono misure specifiche per gli stock eccessivamente sfruttati, per adeguare lo sforzo di pesca alle possibilità di pesca disponibili;

b)

misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona della convenzione sul Mare di Bering, compresa la compilazione di elenchi di navi INN;

c)

misure intese a migliorare la raccolta di dati scientifici sulla pesca e a promuovere una più efficace collaborazione tra industria e mondo scientifico;

d)

misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona della convenzione per garantire l'efficacia dei controlli e la conformità alle misure adottate nell'ambito della conferenza annuale delle parti;

e)

misure destinate a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità marina e sugli ecosistemi marini e i relativi habitat, comprese misure volte a ridurre l'inquinamento marino e a impedire lo scarico di plastica in mare e ridurre l'impatto sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini delle materie plastiche presenti in mare, misure di protezione degli ecosistemi marini vulnerabili nella zona della convenzione sul Mare di Bering conformemente agli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura e misure intese a evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, in particolare di specie marine vulnerabili, e a eliminare progressivamente i rigetti in mare;

f)

misure per ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi (ALDFG) nell'oceano e facilitare l'individuazione e il recupero di tali attrezzi;

g)

misure volte a vietare le attività di pesca praticate al solo scopo di prelevare pinne di squalo e che impongano che tutti gli squali siano sbarcati con le pinne attaccate al corpo;

h)

raccomandazioni, se opportuno, e nella misura consentita dai pertinenti documenti costitutivi, incoraggiando l'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO);

i)

approcci comuni con altre ORGP, se del caso, in particolare quelle coinvolte nella gestione delle attività di pesca nella stessa regione;

j)

misure tecniche supplementari basate sul parere degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro della conferenza annuale delle parti.


(1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1 del 24.3.2017.

(3)  JOIN (2016) 49 final del 10.11.2016.


ALLEGATO II

Definizione su base annuale della posizione che l'Unione deve adottare nell'ambito della conferenza annuale delle parti

Prima di ogni riunione della conferenza annuale delle parti, e quando tale organo è chiamato ad adottare decisioni aventi effetti vincolanti per l'Unione, vengono prese le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione europea, conformemente ai principi e agli orientamenti di cui all'allegato I.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione europea trasmette al Consiglio, con congruo anticipo prima di ogni riunione della conferenza annuale delle parti un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione.

Qualora, nel corso di una riunione della conferenza annuale delle parti, sia impossibile raggiungere, anche sul posto, un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.


28.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 140/72


DECISIONE (UE) 2019/867 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2019

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) e che abroga la decisione del 24 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito della CCAMLR

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 81/691/CEE (1) del Consiglio l'Unione ha concluso la convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (2) («convenzione CAMLR»), che è entrata in vigore il 7 aprile 1982 e ha istituito la commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR). Belgio, Spagna, Francia, Germania, Italia, Polonia, Svezia e Regno Unito sono anche parti contraenti della Convenzione CAMLR. Grecia, Paesi Bassi e Finlandia sono parti contraenti della convenzione CAMLR ma non sono membri della CCAMLR.

(2)

A norma dell'articolo IX.1 della convenzione CAMLR, la CCAMLR è incaricata di adottare, in occasione delle sue riunioni annuali, misure di conservazione atte a garantire la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, il che implica il loro impiego razionale. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.

(3)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dispone che l'Unione deve garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e di acquacoltura e una gestione di tali attività che sia consona agli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l'Unione deve applicare l'approccio precauzionale alla gestione della pesca e adoperarsi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento dispone altresì che l'Unione deve adottare misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, eliminare progressivamente i rigetti in mare e promuovere metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate e a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede espressamente che tali obiettivi devono essere perseguiti e tali principi devono essere applicati dall'Unione nella conduzione della sua politica esterna in materia di pesca.

(4)

Come sancito nella comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione «Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani» e nelle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione, la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, ove necessario, migliorarne la governance è un elemento centrale dell'azione dell'Unione in tali consessi.

(5)

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Strategia europea per la plastica nell'economia circolare» fa riferimento a misure specifiche intese a ridurre l'inquinamento da plastica e l'inquinamento marino, come pure la perdita o abbandono in mare di attrezzi da pesca.

(6)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della CCAMLR per il periodo 2019-2023, in quanto le misure di conservazione della CCAMLR saranno vincolanti per l'Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n. 1035/2001 (4), (CE) n. 600/2004 (5), (CE) n. 601/2004 (6), (CE) n. 1005/2008 (7), e (CE) n. 1224/2009 (8) del Consiglio, e sul regolamento (UE) n. 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(7)

Tale posizione dovrebbe riguardare materie rientranti nella competenza concorrente dell'Unione solo nella misura in cui incidono sulle norme comuni dell'Unione. In conformità della sentenza della Corte di giustiza nelle cause riunite C-626/15 e C-659/16 (10), è opportuno che l'Unione sostenga l'istituzione di aree marine protette (AMP) nella zona CCAMLR solo congiuntamente ai suoi Stati membri. Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri.

(8)

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della CCAMLR è attualmente stabilita dalla decisione del 24 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito della CAMLR. È opportuno abrogare tale decisione e sostituirla con una nuova decisione che riguarderebbe il periodo 2019-2023.

(9)

In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona della convenzione CAMLR e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, compresi i nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della CCAMLR, è necessario stabilire procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea per la definizione annuale della posizione dell'Unione nel periodo 2019-2023,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) è riportata nell'allegato I. Tale posizione riguarda materie rintranti nella competenza concorrente dell'Unione solo nella misura in cui incide sulle norme comuni dell'Unione.

Articolo 2

La definizione annuale della posizione dell'Unione da adottare nelle riunioni della CCAMLR avviene in conformità dell'allegato II.

Articolo 3

La posizione dell'Unione definita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio, su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale della CCAMLR nel 2024.

Articolo 4

La decisione del Consiglio del 24 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) è abrogata.

Articolo 5

Tale decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2019

Per il Consiglio

Il presidente

P. DAEA


(1)  Decisione 81/691/CEE del Consiglio, del 4 settembre 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (GU L 252 del 5.9.1981, pag. 26).

(2)  GU L 252 del 5.9.1981, pag. 27.

(3)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(4)  Regolamento (CE) n. 1035/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il Dissostichus spp. (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 1).

(5)  Regolamento 600/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure tecniche applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 1).

(6)  Regolamento 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/1998 e (CE) n. 1721/1999 (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 16).

(7)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

(10)  ECLI:EU:C:2018:925.


ALLEGATO I

Posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito della commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR)

1.   PRINCIPI

Nell'ambito della CCAMLR, l'Unione:

a)

agisce in conformità agli obiettivi e ai principi perseguiti dall'Unione nell'ambito della politica comune della pesca (PCP), in particolare attraverso l'approccio precauzionale, e agli obiettivi connessi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e i loro habitat, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore unionale della pesca economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori;

b)

si adopera per un coinvolgimento adeguato dei portatori di interessi nella fase di preparazione delle misure della CCAMLR e garantisce che le misure adottate nell'ambito della CCAMLR siano conformi alla convenzione CAMLR;

c)

garantisce che le misure adottate nell'ambito della CCAMLR siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995, dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 1993 e dell'accordo FAO del 2009 sulle misure di competenza dello Stato di approdo;

d)

promuove posizioni coerenti con quelle adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca nella stessa regione;

e)

persegue la coerenza e le sinergie con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali in materia di pesca con i paesi terzi e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nell'ambito delle relazioni esterne, dell'ambiente, dell'occupazione, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione;

f)

garantisce il rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione;

g)

si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 relative alla comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca (1);

h)

mira a creare condizioni di parità per la flotta dell'Unione nella zona della convenzione CAMLR, sulla base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, nonché a promuovere l'attuazione uniforme di tali principi e norme;

i)

agisce conformemente alle conclusioni del Consiglio (2) relative alla comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione — Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani (3) e promuove misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia della CCAMLR e, ove necessario, migliorarne la governance e l'efficacia (in particolare per quanto riguarda la scienza, la conformità, la trasparenza e il processo decisionale), come contributo allo sviluppo sostenibile degli oceani in tutte le loro dimensioni;

j)

sostiene attivamente, insieme agli Stati membri, la creazione di una rete rappresentativa di zone marine protette nell'oceano Antartico, anche attraverso la presentazione di proposte specifiche di zone marine protette da parte dell'Unione e dei suoi Stati membri alla CCAMLR;

k)

promuove il coordinamento tra le ORGP e le convenzioni marittime regionali e la cooperazione con le organizzazioni mondiali, se applicabile e appropriato, nell'ambito dei rispettivi mandati;

l)

promuove meccanismi di cooperazione tra le ORGP che gestiscono la pesca di specie diverse dal tonno simili a quelli del cosiddetto processo di Kobe per le ORGP che gestiscono la pesca del tonno.

2.   ORIENTAMENTI

L'Unione si adopera, se del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte della CCAMLR:

a)

misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona della convenzione CAMLR basate sui migliori pareri scientifici disponibili, inclusi totali ammissibili di cattura (TAC) e contingenti, regolamentazione dello sforzo di pesca per le risorse biologiche marine vive disciplinate dalla CCAMLR, che consentano di ricondurre o mantenere il tasso di sfruttamento a livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile entro il 2020. Se necessario, tali misure di conservazione e di gestione includono misure specifiche per gli stock eccessivamente sfruttati al fine di mantenere lo sforzo di pesca in linea con le possibilità di pesca disponibili;

b)

misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona della convenzione CAMLR, compresa la compilazione di elenchi di navi INN, ulteriori scambi di informazioni con le ORGP, elenchi incrociati con altre ORGP e un'azione mirata contro le navi prive di nazionalità;

c)

misure intese a migliorare la raccolta di dati scientifici sulla pesca e a promuovere una più efficace collaborazione tra industria e mondo scientifico;

d)

misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona della convenzione CAMLR per garantire l'efficacia dei controlli e la conformità alle misure adottate nell'ambito della CCAMLR, compreso il rafforzamento del controllo sulle attività di trasbordo delle risorse alieutiche gestite dalla CCAMLR e la revisione del sistema di documentazione delle catture della CCAMLR per l'austromerluzzo, al fine di correggere eventuali lacune relative al commercio di tali specie e promuovere i contatti con le ORGP affinché cooperino con il sistema di documentazione delle catture della CCAMLR;

e)

misure intese a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini e relativi habitat, comprese misure volte a ridurre l'inquinamento marino e prevenire lo scarico di plastica in mare e a ridurre l'impatto della plastica presente in mare sulla biodiversità e gli ecosistemi marini, misure per proteggere gli ecosistemi marini vulnerabili nella zona della convenzione CAMLR in linea con gli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura, nonché misure dirette a evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, in particolare di specie marine vulnerabili, e a eliminare progressivamente i rigetti in mare;

f)

misure per ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi (ALDFG) nell'oceano e facilitare l'individuazione e il recupero di tali attrezzi;

g)

misure volte a vietare le attività di pesca praticate al solo scopo di prelevare pinne di squalo e a imporre che tutti gli squali siano sbarcati con le tutte le pinne attaccate al corpo;

h)

raccomandazioni, se opportuno, e nella misura consentita dai pertinenti documenti costitutivi, incoraggiando l'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO);

i)

approcci comuni con altre organizzazioni regionali di gestione della pesca, in particolare quelle che partecipano alla gestione delle attività di pesca nella stessa regione;

j)

misure tecniche supplementari basate sul parere degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro della CCAMLR;

k)

insieme agli Stati membri, istituzione di zone marine protette sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e della biodiversità marina, nonché per la protezione degli ecosistemi vulnerabili e delle caratteristiche ambientali.


(1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1, del 24.3.2017.

(3)  JOIN (2016) 49 final del 10.11.2016.


ALLEGATO II

Definizione su base annuale della posizione che l'Unione deve adottare alla riunione annuale della commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR)

Prima di ogni riunione annuale della CCAMLR, e quando tale organismo è chiamato ad adottare decisioni aventi effetti vincolanti per l'Unione, vengono prese le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione, conformemente ai principi e agli orientamenti di cui all'allegato I.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio, con congruo anticipo prima di ogni riunione annuale della CCAMLR, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione.

Qualora, nel corso di una riunione della CCAMLR sia impossibile raggiungere, anche sul posto, un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.


28.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 140/78


DECISIONE (UE) 2019/868 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2019

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e che abroga la decisione dell'8 luglio 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito dell'ICCAT

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 86/238/EEC del Consiglio (1) l'Unione ha approvato la convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (2), che ha istituito la commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), («convenzione ICCAT»).

(2)

L'ICCAT è responsabile dell'adozione di misure volte a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nella zona della convenzione ICCAT e a salvaguardare gli ecosistemi marini che le ospitano. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.

(3)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dispone che l'Unione deve garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e di acquacoltura e una gestione di tali attività che sia consona agli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l'Unione deve applicare l'approccio precauzionale alla gestione della pesca e adoperarsi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento dispone altresì che l'Unione deve adottare misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, eliminare progressivamente i rigetti in mare e promuovere metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate e a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone espressamente che tali obiettivi siano perseguiti e tali principi applicati dall'Unione nella sua politica esterna in materia di pesca.

(4)

Come sancito nella comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione «Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani» e nelle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione, la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, ove necessario, migliorarne la governance è un elemento centrale dell'azione dell'Unione in tali consessi.

(5)

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Strategia europea per la plastica nell'economia circolare» fa riferimento a misure specifiche intese a ridurre l'inquinamento da plastica e l'inquinamento marino, come pure la perdita o abbandono in mare di attrezzi da pesca.

(6)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni dell'ICCAT per il periodo 2019-2023, in quanto le misure di conservazione e di esecuzione dell'ICCAT saranno vincolanti per l'Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n. 1936/2001 (4), (CE) n. 1984/2003 (5), (CE) n. 520/2007 (6), (CE) n. 1005/2008 (7) e (CE) n. 1224/2009 (8) del Consiglio, e sui regolamenti (UE) 2016/1627 (9) e (UE) 2017/2403 (10) del Parlamento europeo e del Consiglio.

E questo perché le raccomandazioni adottate dall'ICCAT potrebbero integrare, modificare o sostituire gli obblighi previsti dalla legislazione dell'Unione in vigore.

(7)

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni dell'ICCAT è attualmente stabilita dalla decisione dell'8 luglio 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito dell'ICCAT. È opportuno abrogare tale decisione e sostituirla con una nuova decisione che riguardarebbe il periodo 2019-2023.

(8)

In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona della convenzione ICCAT e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni dell'ICCAT, è necessario stabilire procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell'Unione nel periodo 2019-2023,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della Commissione internazionale per la per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) è riportata nell'allegato I.

Articolo 2

La definizione annuale della posizione dell'Unione da adottare nelle riunioni dell'ICCAT avviene in conformità dell'allegato II.

Articolo 3

La posizione dell'Unione definita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio, su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale dell'ICCAT nel 2024.

Articolo 4

La decisione del Consiglio dell'8 luglio 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) è abrogata.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2019

Per il Consiglio

Il presidente

P. DAEA


(1)  Decisione 86/238/EEC del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmata a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

(2)  GU L 162 del 18.6.1986, pag. 34.

(3)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(4)  Regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio, del 27 settembre 2001, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori (GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che istituisce nella Comunità un regime di registrazione statistica relativo al pesce spada e al tonno obeso (GU L 295 del 13.11.2003, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).

(7)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).


ALLEGATO I

Posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della Commissione internazionale per la per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT)

1.   PRINCIPI

Nell'ambito dell'ICCAT, l'Unione:

a)

agisce in conformità agli obiettivi e ai principi perseguiti dall'Unione nell'ambito della politica comune della pesca (PCP), in particolare attraverso l'approccio precauzionale, e agli obiettivi connessi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e i loro habitat, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore unionale della pesca economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori;

b)

si adopera per un coinvolgimento adeguato dei portatori di interessi nella fase di preparazione delle misure dell'ICCAT e garantisce che le misure adottate nell'ambito dell'ICCAT siano conformi alla convenzione ICCAT;

c)

garantisce che le misure adottate nell'ambito dell'ICCAT siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995, dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 1993 e dell'accordo FAO del 2009 sulle misure di competenza dello Stato di approdo;

d)

promuove posizioni coerenti con le migliori pratiche delle organizzazioni regionali di gestione della pesca nella stessa regione;

e)

persegue coerenza e sinergia con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali in materia di pesca con i paesi terzi e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nell'ambito delle relazioni esterne, dell'occupazione, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione;

f)

garantisce il rispetto degli impegni assunti dall'Unione a livello internazionale;

g)

si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 relative alla comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca (1);

h)

mira a creare condizioni di parità per la flotta dell'Unione nella zona della convenzione, sulla base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, nonché a promuovere l'attuazione uniforme di tali principi e norme;

i)

agisce conformemente alle conclusioni del Consiglio (2) relative alla comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione — Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani (3) e promuove misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia dell'ICCAT e, ove necessario, migliorarne la governance e l'efficacia (in particolare per quanto riguarda la scienza, la conformità, la trasparenza e il processo decisionale), come contributo allo sviluppo sostenibile degli oceani in tutte le loro dimensioni;

j)

promuove il coordinamento tra le ORGP e le convenzioni marittime regionali e la cooperazione con le organizzazioni mondiali, se applicabile, nell'ambito dei rispettivi mandati, e in particolare con le convenzioni OSPAR, HELCOM e con la convenzione di Barcellona, di cui l'Unione è parte contraente;

k)

promuove il coordinamento e la cooperazione con le altre ORGP che gestiscono la pesca del tonno su aspetti di interesse comune, in particolare attraverso la riattivazione del cosiddetto processo di Kobe per le ORGP che gestiscono la pesca del tonno e una sua estensione a tutte le ORGP.

2.   ORIENTAMENTI

L'Unione si adopera, ove del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte dell'ICCAT:

a)

misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona della convenzione ICCAT basate sui migliori pareri scientifici disponibili, inclusi totali ammissibili di cattura (TAC) e contingenti, regolamentazione dello sforzo di pesca per le risorse biologiche marine vive disciplinate dall'ICCAT, che consentano di ricondurre o mantenere il tasso di sfruttamento a livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile entro il 2020. Se necessario, tali misure di conservazione e di gestione includono misure specifiche per gli stock eccessivamente sfruttati al fine di mantenere lo sforzo di pesca in linea con le possibilità di pesca disponibili;

b)

misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona della convenzione, compresa la compilazione di elenchi di navi INN;

c)

misure intese a migliorare la raccolta di dati scientifici sulla pesca e a promuovere una più efficace collaborazione tra industria e mondo scientifico;

d)

misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona della convenzione per garantire l'efficacia dei controlli e la conformità alle misure adottate nell'ambito dell'ICCAT;

e)

misure intese a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca e acquacoltura sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini e relativi habitat, comprese misure volte ridurre l'inquinamento marino e prevenire lo scarico di plastica in mare e a ridurre l'impatto della plastica presente in mare sulla biodiversità e gli ecosistemi marini, misure per proteggere gli ecosistemi marini vulnerabili nella zona della convenzione ICCAT in linea con le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nonché misure dirette a evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, in particolare di specie marine vulnerabili, e a eliminare progressivamente i rigetti in mare;

f)

misure volte a gestire l'utilizzo dei dispositivi di concentrazione del pesce (FAD), in particolare per migliorare la raccolta dei dati, per quantificare, individuare e monitorare in modo accurato l'uso di tali dispositivi, per ridurne l'impatto sugli stock di tonno vulnerabili e per attenuarne i possibili effetti sulle specie bersaglio e non bersaglio, come pure sugli ecosistemi;

g)

misure per ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi (ALDFG) nell'oceano e facilitare l'individuazione e il recupero di tali attrezzi, e per ridurne il contributo alla generazione di rifiuti marini;

h)

misure volte a vietare le attività di pesca praticate al solo scopo di prelevare pinne di squalo e a imporre che tutti gli squali siano sbarcati con le tutte le pinne attaccate al corpo;

i)

raccomandazioni, se opportuno, e nella misura consentita dai pertinenti documenti costitutivi, incoraggiando l'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO);

j)

misure tecniche supplementari basate sul parere degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro dell'ICCAT.


(1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1 del 24.3.2017.

(3)  JOIN (2016) 49 final del 10.11.2016.


ALLEGATO II

Definizione su base annuale della posizione che l'Unione deve adottare nelle riunioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico

Prima di ogni riunione dell'ICCAT, e quando tale organo è chiamato ad adottare decisioni che possono divenire vincolanti per l'Unione, vengono prese le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione europea, conformemente ai principi e agli orientamenti di cui all'allegato I.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione europea trasmette al Consiglio, con congruo anticipo sullo svolgimento di ogni riunione dell'ICCAT, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta di definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione.

Qualora, nel corso di una riunione dell'ICCAT sia impossibile raggiungere, anche sul posto, un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.


28.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 140/84


DECISIONE (UE) 2019/869 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2019

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) e che abroga la decisione del 19 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nel CGPM

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 98/416/CE del Consiglio (1) l'Unione ha concluso l'accordo che crea la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo («accordo CGPM»). Anche la Bulgaria, la Grecia, la Spagna, la Francia, la Croazia, l'Italia, Cipro, Malta, la Romania e la Slovenia sono parti contraenti dell'accordo CGPM.

(2)

La Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) è responsabile dell'adozione di misure volte a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca e lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura nella zona dell'accordo CGPM. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.

(3)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) dispone che l'Unione deve garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e di acquacoltura e una gestione di tali attività che sia consona agli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l'Unione deve applicare l'approccio precauzionale alla gestione della pesca e adoperarsi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento dispone altresì che l'Unione deve adottare misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, eliminare progressivamente i rigetti in mare e promuova metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate e a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone espressamente che tali obiettivi siano perseguiti e tali principi applicati dall'Unione nella sua politica esterna in materia di pesca.

(4)

Come sancito nella comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione «Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani» e nelle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione, la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, ove necessario, migliorarne la governance è un elemento centrale dell'azione dell'Unione in tali consessi.

(5)

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Strategia europea per la plastica nell'economia circolare» fa riferimento a misure specifiche intese a ridurre l'inquinamento da plastica e l'inquinamento marino, come pure la perdita o abbandono in mare di attrezzi da pesca.

(6)

Come sancito nelle conclusioni della conferenza ministeriale sulla sostenibilità della pesca nel Mediterraneo, che ha adottato la dichiarazione ministeriale MedFish4Ever di Malta il 30 marzo 2017 e della conferenza ad alto livello sulla pesca e sull'acquacoltura nel Mar Nero, che ha adottato la dichiarazione ministeriale di Sofia il 7 giugno 2018, gli aspetti fondamentali dell'azione dell'Unione nell'ambito della CGPM sono la promozione di misure volte a sostenere e a migliorare la raccolta dei dati e la valutazione scientifica, la gestione delle attività di pesca basata sugli ecosistemi, una cultura del rispetto delle norme per eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, la pesca e l'acquacoltura sostenibili su piccola scala e una maggiore solidarietà e coordinamento.

(7)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della CGPM per il periodo 2019-2023, in quanto le misure di conservazione e di gestione della CGPM saranno vincolanti per l'Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n. 1005/2008 (3) e (CE) n. 1224/2009 (4) del Consiglio, e sul regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(8)

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della CGPM è attualmente stabilita dalla decisione del 19 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della CGPM. È opportuno abrogare tale decisione e sostituirla con una nuova decisione che riguarderebbe il periodo 2019-2023.

(9)

In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona dell'accordo CGPM e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della CGPM, è necessario stabilire procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell'Unione nel periodo 2019-2023,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) è riportata nell'allegato I.

Articolo 2

La definizione annuale della posizione dell'Unione da adottare nelle riunioni della CGPM avviene in conformità dell'allegato II.

Articolo 3

La posizione dell'Unione riportata nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio, su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale della CGPM nel 2024.

Articolo 4

La decisione del Consiglio del 19 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) è abrogata.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2019

Per il Consiglio

Il presidente

P. DAEA


(1)  Decisione 98/416/CE del Consiglio, del 16 giugno 1998, relativa all'adesione della Comunità europea alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (GU L 190 del 4.7.1998, pag. 34).

(2)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(3)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).


ALLEGATO I

Posizione da adottare, a nome dell'Unione, nelle riunioni della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM).

1.   PRINCIPI

Nell'ambito della CGPM, l'Unione:

a)

agisce in conformità agli obiettivi e ai principi perseguiti dall'Unione nell'ambito della politica comune della pesca (PCP), in particolare attraverso l'approccio precauzionale, e agli obiettivi connessi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e i loro habitat, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore unionale della pesca economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori;

b)

si adopera per un coinvolgimento adeguato dei portatori di interessi nella fase di preparazione delle misure per la CGPM e garantisce che le misure adottate nell'ambito della CGPM siano conformi all'accordo CGPM;

c)

garantisce che le misure adottate nell'ambito della CGPM siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995, dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 1993 e dell'accordo FAO del 2009 sulle misure di competenza dello Stato di approdo;

d)

mira ad attuare le azioni e gli impegni indicati nella dichiarazione ministeriale MedFish4Ever, firmata a Malta il 30 marzo 2017, e nella dichiarazione ministeriale di Sofia, firmata il 7 giugno 2018, finalizzati in particolare a migliorare la raccolta dei dati e la valutazione scientifica, istituire un quadro di gestione delle attività di pesca basato sugli ecosistemi, sviluppare una cultura del rispetto delle norme, eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e favorire la pesca e l'acquacoltura sostenibili su piccola scala e una maggiore solidarietà e coordinamento nel Mediterraneo;

e)

promuove posizioni coerenti con le migliori pratiche delle organizzazioni regionali di gestione (ORGP) della pesca nella stessa regione;

f)

persegue coerenza e sinergia con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali in materia di pesca con i paesi terzi e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nell'ambito delle relazioni esterne, dell'occupazione, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione;

g)

garantisce il rispetto degli impegni assunti dall'Unione a livello internazionale;

h)

si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 relative alla comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca (1);

i)

mira a creare condizioni di parità per la flotta dell'Unione nella zona dell'accordo CGPM, sulla base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, nonché a promuovere l'attuazione uniforme di tali principi e norme;

j)

agisce conformemente alle conclusioni del Consiglio (2) relative alla comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione — Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani (3) e promuove misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia della CGPM e, ove necessario, migliorarne la governance e l'efficacia (in particolare per quanto riguarda la scienza, la conformità, la trasparenza e il processo decisionale), come contributo allo sviluppo sostenibile degli oceani in tutte le loro dimensioni;

k)

promuove il coordinamento tra le ORGP e le convenzioni marittime regionali e la cooperazione con le organizzazioni mondiali, se applicabile e appropriato, nell'ambito dei rispettivi mandati;

l)

promuove meccanismi di cooperazione tra le ORGP che gestiscono la pesca di specie diverse dal tonno simili a quelli del cosiddetto processo di Kobe per le ORGP che gestiscono la pesca del tonno.

2.   ORIENTAMENTI

L'Unione si adopera, ove del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte della CGPM:

a)

misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona dell'accordo CGPM basate sui migliori pareri scientifici disponibili, inclusi divieti spazio-temporali, misure di selettività o possibilità di pesca per le risorse biologiche marine vive disciplinate dalla CGPM, che consentano di ricondurre o mantenere il tasso di sfruttamento a livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile entro il 2020. Ove necessario, tali misure di conservazione e di gestione includono misure specifiche per gli stock eccessivamente sfruttati, per adeguare lo sforzo di pesca alle possibilità di pesca disponibili; ai sensi dell'articolo 29 della PCP, qualora siano stati adottati a livello di UE piani pluriennali per alcuni stock o gruppi di stock nel Mediterraneo, questi dovrebbero essere presi in considerazione laddove riguardino l'attuazione dell'obiettivo del conseguimento del rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)

misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona dell'accordo CGPM, compresa la compilazione di elenchi di navi INN;

c)

misure intese a migliorare la raccolta di dati scientifici sulla pesca e a promuovere una più efficace collaborazione tra industria e mondo scientifico;

d)

misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona dell'accordo CGPM per garantire l'efficacia dei controlli e la conformità alle misure adottate nell'ambito della CGPM;

e)

misure destinate a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca e di acquacoltura sulla biodiversità marina e sugli ecosistemi marini e i relativi habitat, comprese misure volte a ridurre l'inquinamento marino e a impedire lo scarico di plastica in mare e ridurre l'impatto sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini delle materie plastiche presenti in mare, misure di protezione degli ecosistemi marini vulnerabili nella zona dell'accordo CGPM conformemente agli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura, misure intese a evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, in particolare di specie marine vulnerabili, e a eliminare progressivamente i rigetti in mare;

f)

misure per ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi (ALDFG) nell'oceano e facilitare l'individuazione e il recupero di tali attrezzi;

g)

azioni finalizzate a promuovere lo sviluppo di un'acquacoltura sostenibile in linea con la pertinente legislazione dell'Unione;

h)

approcci comuni con altre organizzazioni regionali di gestione della pesca, in particolare quelle che partecipano alla gestione delle attività di pesca nella stessa zona;

i)

misure tecniche supplementari basate sul parere degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro della CGPM;

j)

raccomandazioni, se opportuno, e nella misura consentita dai pertinenti documenti costitutivi, incoraggiando l'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO);

k)

misure conformi agli impegni sottoscritti nella dichiara ministeriale MedFish4Ever e nella dichiarazione ministeriale di Sofia.


(1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1, del 24.3.2017.

(3)  JOIN (2016) 49 final del 10.11.2016.


ALLEGATO II

Definizione su base annuale della posizione che l'Unione deve adottare alle riunioni della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo

Prima di ogni riunione della CGPM, e quando tale organo è chiamato ad adottare decisioni aventi effetti vincolanti per l'Unione, vengono prese le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione, conformemente ai principi e agli orientamenti di cui all'allegato I.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio, con congruo anticipo prima di ogni riunione della CGPM, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione.

Qualora nel corso di una riunione della CGPM sia impossibile raggiungere, anche sul posto, un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.


28.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 140/90


DECISIONE (PESC) 2019/870 DEL CONSIGLIO

del 27 maggio 2019

che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC.

(2)

A norma dell'articolo 26, paragrafo 3, della decisione 2010/413/PESC, il Consiglio ha riesaminato l'elenco delle persone ed entità designate di cui all'allegato II di tale decisione.

(3)

Il Consiglio ha concluso che è opportuno aggiornare 17 voci figuranti nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 2010/413/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2019

Per il Consiglio

Il presidente

N. HURDUC


(1)  GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.


ALLEGATO

L'allegato II della decisione 2010/413/PESC è modificato come segue:

1)

nella sezione «I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui all'elenco figurante nella sottosezione «A. Persone»:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

«14.

Brigadier Generale Mohammad NADERI

 

Capo dell'Iranian Aviation Industries Organisation (IAIO). Ex capo dell'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO) dell'Iran. L'AIO ha partecipato a programmi sensibili iraniani.

23.6.2008

23.

Davoud BABAEI

 

Attuale capo della sicurezza della Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND) (Organizzazione per l'innovazione e la ricerca in materia di difesa - SPND), dell'Armed Forces Logistics' research institute (istituto di ricerca per la logistica delle forze armate) del ministero della difesa, organizzazione guidata da Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi, designato dall'ONU. L'AIEA ha riconosciuto nell'SPND una fonte di preoccupazione per quanto riguarda la possibile dimensione militare del programma nucleare dell'Iran, sui cui il paese rifiuta di cooperare. In quanto capo della sicurezza, Babaei è responsabile di impedire la rivelazione di informazioni anche all'AIEA.

1.12.2011

25.

Sayed Shamsuddin BORBORUDI

alias Seyed Shamseddin BORBOROUDI

Data di nascita: 21 settembre 1969

Vice capo della Atomic Energy Organisation of Iran - AEOI (Organizzazione dell'energia atomica iraniana - AEOI), designata dall'ONU, nella quale dipende da Feridun Abbasi Davani, designato dall'ONU. È stato coinvolto nel programma nucleare iraniano almeno dal 2002, anche come ex responsabile delle acquisizioni e della logistica di AMAD, dove aveva il compito di ricorrere a società di copertura, quali Kimia Madan, per l'acquisizione di attrezzatura e materiale per il programma iraniano sulle armi nucleari.

1.12.2011

27.

Kamran DANESHJOO (alias DANESHJOU)

 

Ex ministro delle scienze, della ricerca e della tecnologia. Ha dato sostegno ad attività nucleari dell'Iran sensibili in termini di proliferazione.

1.12.2011»

2)

nella sezione «I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui all'elenco figurante nella sottosezione «B. Entità»:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

«12.

Fajr Aviation Composite Industries

Aeroporto di Mehrabad, C.P. 13445-885, Teheran, Iran

Filiale dell'IAIO nel quadro del MODAFL, designate entrambe dall'UE, produce principalmente materiali compositi per l'industria aeronautica.

26.7.2010

95.

Samen Industries

2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O.Box 91735-549, 91735 Mashhad, Iran, Tel.: +98 511 3853008, +98 511 3870225

Nome di copertura della Khorasan Metallurgy Industries designata dall'ONU, controllata dall'Ammunition Industries Group (AMIG).

1.12.2011

153.

Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND)

 

L'Organisation of Defensive Innovation and research (SPND) (Organizzazione per l'innovazione e la ricerca in materia di difesa — SPDN) sostiene direttamente le attività nucleari dell'Iran sensibili in termini di proliferazione. L'AIEA ha riconosciuto nell'SPND una fonte di preoccupazione per quanto riguarda la possibile dimensione militare del programma nucleare dell'Iran. L'SPND è guidata da Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi, designato dall'ONU, e fa parte del ministero della difesa e del supporto logistico alle forze armate (MODAFL), designato dall'UE.

22.12.2012»

3)

nella sezione «II. Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (Islamic Revolution Guards Corps – IRGC)», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui all'elenco figurante nella sottosezione «A. Persone»:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

«1.

Brigadier Generale dell'IRGC Javad DARVISH-VAND

 

Ex viceministro e ispettore generale del MODAFL.

23.6.2008

3.

Parviz FATAH

nato nel 1961

Membro dell'IRGC. Ex ministro dell'energia.

26.7.2010

4.

Brigadier Generale dell'IRGC Seyyed Mahdi FARAHI

 

Ex capo dell'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO) dell'Iran e ex amministratore delegato della Defense Industries Organisation (DIO), designata dall'ONU. Membro dell'IRGC e vice presso il ministero della difesa e del supporto logistico alle forze armate (MODAFL).

23.6.2008

5.

Brigadier Generale dell'IRGC Ali HOSEYNITASH

 

Membro dell'IRGC. Membro del Consiglio supremo di sicurezza nazionale (Supreme National Security Council) e coinvolto nella formulazione della politica sulle questioni nucleari.

23.6.2008

12.

Brigadier Generale dell'IRGC Ali SHAMSHIRI

 

Membro dell'IRGC. Ha ricoperto funzioni elevate nel MODAFL.

23.6.2008

13.

Brigadier Generale dell'IRGC Ahmad VAHIDI

 

Ex ministro del MODAFL.

23.6.2008

15.

Abolghassem Mozaffari SHAMS

 

Ex capo della sede di Khatam Al-Anbiya Construction.

1.12.2011»

4)

nella sezione «II. Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (Islamic Revolution Guards Corps – IRGC)», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui all'elenco figurante nella sottosezione «B. Entità»:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

«11.

Behnam Sahriyari Trading Company

Recapito postale: Ziba Building, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Teheran, Iran

Coinvolta nell'invio di armi per conto dell'IRGC.

23.1.2012»

5)

nella sezione «I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran», nella sottosezione «B. Entità», è aggiunta la voce seguente:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

«20.

b) Iran Communications Industries (ICI)

CP 19295-4731, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; Altro indirizzo: CP 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teheran, Iran; Altro indirizzo: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Teheran

Filiale della Iran Electronics Industries (inserita in elenco dall'UE), l'Iran Communications Industries è attiva nella produzione in settori diversi, fra cui: sistemi di comunicazione, avionica, dispositivi ottici ed elettroottici, microelettronica, informatica, misurazione e prova, sicurezza delle telecomunicazioni, guerra elettronica, produzione e rinnovamento di tubi radar, lanciamissili.

26.7.2010»

6)

nella sezione «I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran», nella sottosezione «B. Entità», è rimossa la voce seguente:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

«19.

Iran Communications Industries (ICI)

CP 19295-4731, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; Altro indirizzo: CP 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teheran, Iran; Altro indirizzo: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Teheran

Filiale della Iran Electronics Industries (cfr. punto 20), l'Iran Communications Industries è attiva nella produzione in settori diversi, fra cui: sistemi di comunicazione, avionica, dispositivi ottici ed elettroottici, microelettronica, informatica, misurazione e prova, sicurezza delle telecomunicazioni, guerra elettronica, produzione e rinnovamento di tubi radar, lanciamissili. Gli articoli da essa prodotti possono essere utilizzati nei programmi sottoposti a sanzione con l'UNSCR 1737.

26.7.2010»

7)

nella sezione «II. Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (Islamic Revolution Guards Corps – IRGC)», nella sottosezione «B. Entità», è aggiunta la voce seguente:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

«12.

Etemad Amin Invest Co Mobin

Pasadaran Av. Teheran, Iran

Posseduta o controllata dall'IRGC, la società contribuisce a finanziare gli interessi strategici del regime.

26.7.2010»

8)

nella sezione «I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran», nella sottosezione «B. Entità», è rimossa la voce seguente:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

«10.

Etemad Amin Invest Co Mobin

Pasadaran Av. Teheran, Iran

Vicina a Naftar e Bonyad-e Mostazafan, l'Etemad Amin Invest Co Mobin contribuisce a finanziare gli interessi strategici del regime e dello Stato parallelo iraniano.

26.7.2010»


28.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 140/94


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/871 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2019

sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori del Regno Unito relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2018

[notificata con il numero C(2019) 2357]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 51,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

1)

A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la liquidazione e di un parere di revisione in merito alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, deve liquidare i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 7 del suddetto regolamento anteriormente al 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio considerato.

2)

A norma dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'esercizio finanziario agricolo inizia il 16 ottobre dell'anno N-1 e finisce il 15 ottobre dell'anno N. Nel liquidare i conti dell'esercizio 2018 occorre prendere in considerazione le spese incorse dal Regno Unito tra il 16 ottobre 2017 e il 15 ottobre 2018, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (2).

3)

Poiché il Regno Unito ha già comunicato alla Commissione le informazioni contabili necessarie, è opportuno procedere all'adozione della pertinente decisione sulla liquidazione dei conti a norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

4)

A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, gli importi che devono essere recuperati da, o erogati a, ciascuno Stato membro in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del medesimo regolamento devono essere determinati detraendo i pagamenti mensili erogati durante l'esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio a norma dell'articolo 33, paragrafo 1.

5)

Una volta che il Regno Unito abbia trasmesso le informazioni, e dopo tutti i necessari controlli e modifiche, la Commissione può adottare una decisione sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti degli organismi pagatori seguenti: «Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs», «The Scottish Government Rural Payments and Inspections Directorate», «Welsh Government» e «Rural Payments Agency» per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dal Regno Unito e ha comunicato al Regno Unito, prima della data di adozione della presente decisione, le risultanze delle proprie verifiche corredate delle modifiche necessarie.

6)

Per i suddetti organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, esattezza e veridicità dei conti trasmessi.

7)

A norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (3), gli eventuali superamenti avvenuti nel corso dei mesi di agosto, settembre e ottobre devono essere presi in considerazione al momento della decisione sulla liquidazione dei conti. Una parte delle spese dichiarate dal Regno Unito nel corso dei mesi suddetti del 2018 è stata effettuata dopo i termini applicabili. È quindi opportuno stabilire, con la presente decisione, le riduzioni corrispondenti.

8)

In applicazione dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione ha già ridotto una serie di pagamenti mensili relativi al Regno Unito per l'esercizio finanziario 2018 per inosservanza dei termini di pagamento. Nella presente decisione la Commissione dovrebbe tener conto di tali riduzioni per evitare pagamenti inopportuni o intempestivi o rimborsi che potrebbero in seguito essere oggetto di rettifica finanziaria. Gli importi in questione possono essere esaminati, laddove opportuno, durante la procedura di verifica di conformità ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

9)

A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità è a carico dello Stato membro interessato. L'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 impone agli Stati membri di allegare ai conti annuali che devono presentare alla Commissione a norma dell'articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 una tabella certificata che attesti le conseguenze finanziarie a loro carico in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 stabilisce le modalità di applicazione dell'obbligo, per gli Stati membri, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che gli Stati membri sono tenuti a usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni.

10)

A norma dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere presa soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare o se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata adottata nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai giudici nazionali, il 100 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero è a carico del bilancio dell'Unione. Gli importi per i quali il Regno Unito ha deciso di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi di tale decisione sono riportati nel riepilogo di cui all'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in combinato disposto con l'articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iv), del medesimo regolamento. Pertanto, i suddetti importi non dovrebbero essere imputati al Regno Unito e di conseguenza sono a carico del bilancio dell'Unione.

11)

A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicate le decisioni successive eventualmente adottate dalla Commissione per escludere dal finanziamento dell'Unione spese non effettuate in conformità alle norme dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Con la presente decisione sono liquidati i conti degli organismi pagatori del Regno Unito «Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs», «The Scottish Government Rural Payments and Inspection Directorate», «Welsh Government» e «Rural Payments Agency» per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2018.

Gli importi che, a norma della presente decisione, devono essere recuperati da, o erogati al Regno Unito, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono indicati nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione lascia impregiudicate eventuali future decisioni di verifica di conformità adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per escludere dal finanziamento dell'Unione spese non effettuate in conformità alle norme dell'Unione.

Articolo 3

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2019

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).


ALLEGATO

LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro

SM

 

2018 — Spese/Entrate con destinazione specifica per gli organismi pagatori i cui conti sono

Totale a + b

Riduzioni e sospensioni per l'intero esercizio finanziario (1)

Importi da imputare a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013

Totale comprensivo di riduzioni e sospensioni

Pagamenti effettuati allo Stato membro per l'esercizio finanziario

Importo che deve essere recuperato dallo (-) o erogato allo (+) Stato membro (2)

liquidati

stralciati

= spese/entrate con destinazione specifica riportate nella dichiarazione annuale

= totale delle spese/entrate con destinazione specifica nelle dichiarazioni mensili

 

 

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d + e

g

h = f - g

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

– 81 567,52

– 81 567,52

0,00

– 81 567,52

UK

EUR

3 134 431 581,76

0,00

3 134 431 581,76

– 7 568 165,96

0,00

3 126 863 415,80

3 131 942 681,20

– 5 079 265,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SM

 

Spese (3)

Entrate con destinazione specifica (3)

Articolo 54, paragrafo 2 (= e)

Totale (= h)

 

05 07 01 06

6701

6702

i

j

k

l = i + j + k

UK

GBP

0,00

0,00

– 81 567,52

– 81 567,52

UK

EUR

0,00

– 5 079 265,40

0,00

– 5 079 265,40

NB:

Nomenclatura 2019: 05 07 01 06, 6701, 6702


(1)  Le riduzioni e sospensioni sono quelle considerate nel sistema dei pagamenti, cui sono aggiunte in particolare le rettifiche per inosservanza dei termini di pagamento dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2018 e altre riduzioni nel contesto dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

(2)  Per il calcolo dell'importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro si considera il totale della dichiarazione annuale per le spese liquidate (colonna a), o il totale delle dichiarazioni mensili per le spese stralciate (colonna b). Tasso di cambio applicabile: v. articolo 11, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.

(3)  LB 05 07 01 06 è suddivisa tra le rettifiche negative che diventano entrate con destinazione specifica nella LB 67 01 e le rettifiche positive a favore degli SM che sono ora inserite tra le spese 05 07 01 06, a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013.


28.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 140/98


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/872 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2019

sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori del Regno Unito relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2018

[notificata con il numero C(2019) 2358]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 51,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

1)

A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la liquidazione e di un parere di revisione in merito alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, deve liquidare i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 7 del suddetto regolamento anteriormente al 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio considerato.

2)

A norma dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'esercizio finanziario agricolo inizia il 16 ottobre dell'anno N-1 e termina il 15 ottobre dell'anno N. Nel liquidare i conti dell'esercizio 2018, al fine di allineare il periodo di riferimento della spesa del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) a quello del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), occorre prendere in considerazione le spese incorse dal Regno Unito tra il 16 ottobre 2017 e il 15 ottobre 2018, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (2).

3)

Poiché il Regno Unito ha già comunicato alla Commissione le informazioni contabili necessarie, è opportuno procedere all'adozione della pertinente decisione sulla liquidazione dei conti a norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

4)

A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, gli importi che devono essere recuperati da, o erogati a ciascuno Stato membro in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del medesimo regolamento devono essere determinati detraendo i pagamenti intermedi erogati durante l'esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio a norma dell'articolo 33, paragrafo 1.

5)

Una volta che il Regno Unito abbia trasmesso le informazioni, e dopo tutti i necessari controlli e modifiche, la Commissione può adottare una decisione sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti degli organismi pagatori seguenti: «Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs», «The Scottish Government Rural Payments and Inspections Directorate» e «Rural Payments Agency» per quanto riguarda le spese finanziate dal FEASR. La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dal Regno Unito e ha comunicato al Regno Unito, prima della data di adozione della presente decisione, le risultanze delle proprie verifiche corredate delle modifiche necessarie.

6)

Per i suddetti organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi.

7)

Le informazioni trasmesse dall'organismo pagatore del Regno Unito «Welsh Government» richiedono ulteriori indagini e non permettono pertanto di procedere, con la presente decisione, alla liquidazione dei conti di tale organismo.

8)

A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità è a carico dello Stato membro interessato. L'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 impone agli Stati membri di allegare ai conti annuali che devono presentare alla Commissione, a norma dell'articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, una tabella certificata che attesti le conseguenze finanziarie a loro carico in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 stabilisce le modalità di applicazione dell'obbligo, per gli Stati membri, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che gli Stati membri sono tenuti a usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni.

9)

A norma dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere presa soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare o se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata adottata nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai giudici nazionali, il 100 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero è a carico del bilancio dell'Unione. Gli importi per i quali il Regno Unito ha deciso di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi di tale decisione sono riportati nel riepilogo di cui all'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in combinato disposto con l'articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iv), del medesimo regolamento. Pertanto, i suddetti importi non dovrebbero essere imputati al Regno Unito e di conseguenza sono a carico del bilancio dell'Unione.

10)

La presente decisione dovrebbe inoltre tenere conto degli importi ancora da imputare al Regno Unito in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione al periodo di programmazione 2007-2013 del FEASR.

11)

L'articolo 36, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce che i pagamenti intermedi sono effettuati purché sia rispettato l'importo globale del contributo finanziario programmato del FEASR. A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, quando il cumulo delle dichiarazioni di spesa supera il contributo totale programmato per un programma di sviluppo rurale, l'importo da pagare è limitato all'importo programmato, fatto salvo il massimale di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. L'importo così limitato sarà oggetto di un rimborso successivo da parte della Commissione in seguito all'adozione del piano di finanziamento modificato o alla chiusura del periodo di programmazione.

12)

A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicate le decisioni successive eventualmente adottate dalla Commissione per escludere dal finanziamento dell'Unione spese non effettuate in conformità alle norme dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Con la presente decisione sono liquidati i conti degli organismi pagatori del Regno Unito «Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs», «The Scottish Government Rural Payments and Inspection Directorate» e «Rural Payments Agency» per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2018.

Gli importi che, a norma della presente decisione, devono essere recuperati da, o erogati al Regno Unito nell'ambito di ciascun programma di sviluppo rurale sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

Per l'esercizio finanziario 2018, i conti dell'organismo pagatore del Regno Unito «Welsh Government» relativi alle spese inerenti ai programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR nell'ambito del periodo di programmazione 2014-2020, come indicato nell'allegato II, non sono contemplati dalla presente decisione e saranno oggetto di una futura decisione di liquidazione.

Articolo 3

Gli importi da imputare al Regno Unito in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione al periodo di programmazione 2014-2020 e al periodo di programmazione 2007-2013 del FEASR sono indicati nell'allegato III della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione lascia impregiudicate eventuali future decisioni di verifica di conformità adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per escludere dal finanziamento dell'Unione spese non effettuate in conformità alle norme dell'Unione.

Articolo 5

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2019

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).


ALLEGATO I

SPESE LIQUIDATE DEL FEASR RELATIVE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018, PER PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

IMPORTO CHE DEVE ESSERE RECUPERATO DALLO O EROGATO ALLO STATO MEMBRO, PER PROGRAMMA

Programmi approvati con spese dichiarate per il FEASR 2014-2020

(In euro)

SM

CCI

Spese 2018

Rettifiche

Totale

Importi non riutilizzabili

Importo accettato liquidato per l'esercizio finanziario 2018

Pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario

Importo che deve essere recuperato dallo (–) o erogato allo (+) Stato membro

 

 

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii - iv

vi

vii = v - vi

UK

2014UK06RDRP001

341 029 324,58

0,00

341 029 324,58

0,00

341 029 324,58

340 987 294,18

42 030,40

UK

2014UK06RDRP002

17 901 684,45

0,00

17 901 684,45

0,00

17 901 684,45

17 901 330,80

353,65

UK

2014UK06RDRP003

127 217 147,23

0,00

127 217 147,23

0,00

127 217 147,23

127 388 490,41

- 171 343,18


ALLEGATO II

LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - FEASR

Elenco degli organismi pagatori e dei programmi i cui conti sono stati stralciati e formeranno oggetto di una decisione di liquidazione successiva

Stato membro

Organismo pagatore

Programma

Regno Unito

Welsh Government

2014UK06RDRP004


ALLEGATO III

LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - FEASR

Rettifiche a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013

 

 

Rettifiche relative al periodo di programmazione 2014-2020

Rettifiche relative al periodo di programmazione 2007-2013

Stato membro

Valuta

In valuta nazionale

In euro

In valuta nazionale

In euro

UK (*1)

GBP

48 141,99


(*1)  Per gli organismi pagatori i cui conti sono stati stralciati, la riduzione di cui all'articolo 54, paragrafo 2, deve essere applicata allorché i conti sono proposti per la liquidazione.


28.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 140/103


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/873 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2019

sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2018

[notificata con il numero C(2019) 3817]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 51,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e di un parere di revisione in merito alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, deve liquidare i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 7 del suddetto regolamento anteriormente al 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio considerato.

(2)

A norma dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'esercizio finanziario agricolo inizia il 16 ottobre dell'anno N–1 e finisce il 15 ottobre dell'anno N. Nel liquidare i conti dell'esercizio 2018, al fine di allineare il periodo di riferimento della spesa del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) a quello del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), si dovrebbero prendere in considerazione le spese incorse dagli Stati membri tra il 16 ottobre 2017 e il 15 ottobre 2018, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (2).

(3)

A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, gli importi che devono essere recuperati da, o erogati a ciascuno Stato membro in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, di detto regolamento devono essere determinati detraendo i pagamenti intermedi erogati durante l'esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio a norma dell'articolo 33, paragrafo 1. La Commissione deve detrarre tale importo dal pagamento intermedio successivo o aggiungerlo allo stesso.

(4)

La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dagli Stati membri e ha comunicato loro, anteriormente al 30 aprile 2019, le risultanze delle sue verifiche, corredate delle modifiche necessarie.

(5)

Per taluni organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi.

(6)

Le informazioni trasmesse da alcuni altri organismi pagatori richiedono ulteriori indagini e non permettono pertanto di procedere, con la presente decisione, alla liquidazione dei conti da questi presentati.

(7)

Conformemente all'articolo 83 del regolamento (UE) n. 1303/2013, il termine ultimo per i pagamenti intermedi, come quello di cui all'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, può essere interrotto per un periodo massimo di sei mesi per effettuare verifiche supplementari in base a informazioni ricevute che tali pagamenti siano connessi a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie. Nell'adottare la presente decisione, la Commissione dovrebbe tener conto degli importi oggetto di interruzione per evitare pagamenti inopportuni o intempestivi.

(8)

A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero in seguito a irregolarità è a carico dello Stato membro interessato. L'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 impone agli Stati membri di allegare ai conti annuali che devono presentare alla Commissione, a norma dell'articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, una tabella certificata che attesti le conseguenze finanziarie a loro carico in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 specifica le modalità di applicazione dell'obbligo, per gli Stati membri, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che gli Stati membri sono tenuti a usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni.

(9)

A norma dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere presa soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare o se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata adottata nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai giudici nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero dovrebbero essere per il 100 % a carico del bilancio dell'Unione. Gli importi per i quali un determinato Stato membro decida di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi di tale decisione sono riportati nella relazione di sintesi di cui all'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in combinato disposto con l'articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iv), del medesimo regolamento. Pertanto, i suddetti importi non dovrebbero essere imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza sono a carico del bilancio dell'Unione.

(10)

La presente decisione dovrebbe inoltre tenere conto degli importi ancora da imputare agli Stati membri a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione al periodo di programmazione 2007-2013 del FEASR.

(11)

La Commissione, a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, ha già ridotto o sospeso alcuni pagamenti intermedi per l'esercizio finanziario 2018, per spese eseguite in modo non conforme alle norme dell'Unione. Nella presente decisione la Commissione dovrebbe tener conto degli importi ridotti o sospesi in virtù dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, per evitare pagamenti indebiti o intempestivi o rimborsi che potrebbero in seguito essere oggetto di rettifica finanziaria.

(12)

A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presente decisione lascia impregiudicate le ulteriori decisioni adottate dalla Commissione per escludere dal finanziamento dell'Unione le spese eseguite in modo non conforme alle norme dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatta eccezione per gli organismi pagatori di cui all'articolo 2, con la presente decisione sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) relative al periodo di programmazione 2014-2020 per l'esercizio finanziario 2018.

Gli importi che, a norma della presente decisione, devono essere recuperati da, o erogati a ciascuno Stato membro nell'ambito di ciascun programma di sviluppo rurale sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

Per l'esercizio finanziario 2018, i conti degli organismi pagatori degli Stati membri indicati nell'allegato II, relativi alle spese inerenti ai programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR nell'ambito del periodo di programmazione 2014-2020, non sono contemplati dalla presente decisione e saranno oggetto di una futura decisione di liquidazione.

Articolo 3

Gli importi che devono essere imputati agli Stati membri a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione al periodo di programmazione 2014-2020 e al periodo di programmazione 2007-2013 del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) sono indicati nell'allegato III della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione lascia impregiudicate eventuali ulteriori decisioni di verifica di conformità adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per escludere dal finanziamento unionale le spese eseguite in modo non conforme alle norme dell'Unione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2019

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).


ALLEGATO I

SPESE LIQUIDATE DEL FEASR RELATIVE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018, PER PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

IMPORTO CHE DEVE ESSERE RECUPERATO DALLO O EROGATO ALLO STATO MEMBRO, PER PROGRAMMA

Programmi approvati con spese dichiarate per il FEASR 2014-2020

(in euro)

SM

CCI

Spese 2018

Rettifiche

Totale

Importi non riutilizzabili

Importo liquidato e accettato per l'esercizio finanziario 2018

Pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario

Importo che deve essere recuperato dallo (–)/erogato allo (+) Stato membro

 

 

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii - iv

vi

vii = v - vi

AT

2014AT06RDNP001

522 020 035,12

0,00

522 020 035,12

0,00

522 020 035,12

512 890 738,99

9 129 296,13

BE

2014BE06RDRP001

38 520 111,32

0,00

38 520 111,32

0,00

38 520 111,32

38 520 095,94

15,38

BE

2014BE06RDRP002

30 294 877,02

0,00

30 294 877,02

0,00

30 294 877,02

30 319 674,43

– 24 797,41

BG

2014BG06RDNP001

205 686 970,07

0,00

205 686 970,07

0,00

205 686 970,07

206 442 232,26

– 755 262,19

CY

2014CY06RDNP001

14 520 014,26

0,00

14 520 014,26

0,00

14 520 014,26

14 520 014,26

0,00

CZ

2014CZ06RDNP001

323 611 581,76

0,00

323 611 581,76

0,00

323 611 581,76

323 613 468,79

– 1 887,03

DE

2014DE06RDRN001

676 761,19

0,00

676 761,19

0,00

676 761,19

676 761,19

0,00

DE

2014DE06RDRP003

85 593 723,78

0,00

85 593 723,78

0,00

85 593 723,78

85 594 307,99

– 584,21

DE

2014DE06RDRP004

192 663 260,91

0,00

192 663 260,91

0,00

192 663 260,91

192 663 260,91

0,00

DE

2014DE06RDRP007

107 756 134,37

0,00

107 756 134,37

0,00

107 756 134,37

107 756 187,14

– 52,77

DE

2014DE06RDRP010

37 547 775,80

0,00

37 547 775,80

0,00

37 547 775,80

37 547 775,80

0,00

DE

2014DE06RDRP011

106 103 576,84

0,00

106 103 576,84

0,00

106 103 576,84

106 103 576,84

0,00

DE

2014DE06RDRP012

159 980 251,69

0,00

159 980 251,69

0,00

159 980 251,69

159 980 251,69

0,00

DE

2014DE06RDRP015

74 846 524,24

0,00

74 846 524,24

0,00

74 846 524,24

74 863 576,45

– 17 052,21

DE

2014DE06RDRP017

28 525 458,51

0,00

28 525 458,51

0,00

28 525 458,51

28 525 458,51

0,00

DE

2014DE06RDRP018

5 712 422,22

0,00

5 712 422,22

0,00

5 712 422,22

5 712 422,22

0,00

DE

2014DE06RDRP019

96 236 434,91

0,00

96 236 434,91

0,00

96 236 434,91

96 236 434,91

0,00

DE

2014DE06RDRP020

82 615 965,52

0,00

82 615 965,52

0,00

82 615 965,52

82 615 967,05

– 1,53

DE

2014DE06RDRP021

50 602 977,48

0,00

50 602 977,48

0,00

50 602 977,48

50 602 995,25

– 17,77

DE

2014DE06RDRP023

88 724 913,44

0,00

88 724 913,44

0,00

88 724 913,44

88 789 431,82

– 64 518,38

DK

2014DK06RDNP001

88 173 489,16

0,00

88 173 489,16

0,00

88 173 489,16

90 286 808,00

– 2 113 318,84

EE

2014EE06RDNP001

128 116 444,94

0,00

128 116 444,94

0,00

128 116 444,94

128 116 573,13

– 128,19

ES

2014ES06RDNP001

17 496 370,85

0,00

17 496 370,85

0,00

17 496 370,85

17 496 370,83

0,02

ES

2014ES06RDRP001

159 160 971,25

0,00

159 160 971,25

0,00

159 160 971,25

159 160 882,11

89,14

ES

2014ES06RDRP002

59 746 787,83

0,00

59 746 787,83

0,00

59 746 787,83

59 746 781,59

6,24

ES

2014ES06RDRP003

29 251 334,24

0,00

29 251 334,24

0,00

29 251 334,24

29 257 571,77

– 6 237,53

ES

2014ES06RDRP004

11 807 069,47

0,00

11 807 069,47

0,00

11 807 069,47

11 826 785,09

– 19 715,62

ES

2014ES06RDRP005

27 976 434,37

0,00

27 976 434,37

0,00

27 976 434,37

27 976 434,38

– 0,01

ES

2014ES06RDRP006

14 557 450,46

0,00

14 557 450,46

0,00

14 557 450,46

14 557 451,27

– 0,81

ES

2014ES06RDRP007

113 236 476,41

0,00

113 236 476,41

0,00

113 236 476,41

113 221 366,35

15 110,06

ES

2014ES06RDRP008

97 338 070,90

0,00

97 338 070,90

0,00

97 338 070,90

97 335 793,72

2 277,18

ES

2014ES06RDRP009

43 693 511,34

0,00

43 693 511,34

0,00

43 693 511,34

43 693 511,02

0,32

ES

2014ES06RDRP010

89 910 498,20

0,00

89 910 498,20

0,00

89 910 498,20

89 910 463,71

34,49

ES

2014ES06RDRP011

131 571 942,91

0,00

131 571 942,91

0,00

131 571 942,91

131 571 922,68

20,23

ES

2014ES06RDRP012

4 328 278,65

0,00

4 328 278,65

0,00

4 328 278,65

4 328 277,55

1,10

ES

2014ES06RDRP013

31 330 225,16

0,00

31 330 225,16

0,00

31 330 225,16

31 330 220,23

4,93

ES

2014ES06RDRP015

17 357 722,06

0,00

17 357 722,06

0,00

17 357 722,06

17 357 732,12

– 10,06

ES

2014ES06RDRP016

9 152 786,14

0,00

9 152 786,14

0,00

9 152 786,14

9 152 782,54

3,60

ES

2014ES06RDRP017

23 179 771,16

0,00

23 179 771,16

0,00

23 179 771,16

23 179 771,15

0,01

FI

2014FI06RDRP001

348 074 461,43

0,00

348 074 461,43

0,00

348 074 461,43

348 076 443,41

– 1 981,98

FI

2014FI06RDRP002

3 711 545,03

0,00

3 711 545,03

0,00

3 711 545,03

3 711 545,03

0,00

FR

2014FR06RDNP001

197 685 587,50

0,00

197 685 587,50

0,00

197 685 587,50

197 685 587,50

0,00

FR

2014FR06RDRN001

1 833 799,23

0,00

1 833 799,23

0,00

1 833 799,23

1 833 799,23

0,00

FR

2014FR06RDRP001

24 153 447,95

0,00

24 153 447,95

0,00

24 153 447,95

24 153 456,07

– 8,12

FR

2014FR06RDRP002

6 561 044,21

0,00

6 561 044,21

0,00

6 561 044,21

6 561 044,19

0,02

FR

2014FR06RDRP003

5 760 322,88

0,00

5 760 322,88

0,00

5 760 322,88

5 760 322,88

0,00

FR

2014FR06RDRP004

37 876 388,14

0,00

37 876 388,14

0,00

37 876 388,14

37 876 380,02

8,12

FR

2014FR06RDRP006

4 879 050,25

0,00

4 879 050,25

0,00

4 879 050,25

4 879 050,25

0,00

FR

2014FR06RDRP011

7 620 346,22

0,00

7 620 346,22

0,00

7 620 346,22

7 620 346,23

– 0,01

FR

2014FR06RDRP021

22 926 000,33

0,00

22 926 000,33

0,00

22 926 000,33

22 926 000,32

0,01

FR

2014FR06RDRP022

8 204 484,56

0,00

8 204 484,56

0,00

8 204 484,56

8 204 484,58

– 0,02

FR

2014FR06RDRP023

8 862 307,25

0,00

8 862 307,25

0,00

8 862 307,25

8 862 307,25

0,00

FR

2014FR06RDRP024

48 604 047,72

0,00

48 604 047,72

0,00

48 604 047,72

48 604 047,72

0,00

FR

2014FR06RDRP025

44 564 654,55

0,00

44 564 654,55

0,00

44 564 654,55

44 564 654,56

– 0,01

FR

2014FR06RDRP026

79 594 052,61

0,00

79 594 052,61

0,00

79 594 052,61

79 594 052,60

0,01

FR

2014FR06RDRP031

12 002 300,22

0,00

12 002 300,22

0,00

12 002 300,22

12 002 300,22

0,00

FR

2014FR06RDRP041

41 062 964,63

0,00

41 062 964,63

0,00

41 062 964,63

41 062 964,64

– 0,01

FR

2014FR06RDRP042

12 973 287,27

0,00

12 973 287,27

0,00

12 973 287,27

12 973 287,25

0,02

FR

2014FR06RDRP043

60 350 115,32

0,00

60 350 115,32

0,00

60 350 115,32

60 350 115,31

0,01

FR

2014FR06RDRP052

65 791 635,41

0,00

65 791 635,41

0,00

65 791 635,41

65 791 635,39

0,02

FR

2014FR06RDRP053

59 541 153,53

0,00

59 541 153,53

0,00

59 541 153,53

59 541 153,54

– 0,01

FR

2014FR06RDRP054

60 363 799,95

0,00

60 363 799,95

0,00

60 363 799,95

60 363 799,96

– 0,01

FR

2014FR06RDRP072

84 473 332,28

0,00

84 473 332,28

0,00

84 473 332,28

84 473 332,28

0,00

FR

2014FR06RDRP073

213 889 042,17

0,00

213 889 042,17

0,00

213 889 042,17

213 889 042,15

0,02

FR

2014FR06RDRP074

88 417 755,10

0,00

88 417 755,10

0,00

88 417 755,10

88 417 755,09

0,01

FR

2014FR06RDRP082

150 503 849,61

0,00

150 503 849,61

0,00

150 503 849,61

150 503 849,60

0,01

FR

2014FR06RDRP083

174 012 973,41

0,00

174 012 973,41

0,00

174 012 973,41

174 012 973,41

0,00

FR

2014FR06RDRP091

89 559 508,54

0,00

89 559 508,54

0,00

89 559 508,54

89 559 508,48

0,06

FR

2014FR06RDRP093

78 272 207,24

0,00

78 272 207,24

0,00

78 272 207,24

78 272 207,23

0,01

EL

2014GR06RDNP001

579 944 680,26

0,00

579 944 680,26

0,00

579 944 680,26

579 944 679,97

0,29

HR

2014HR06RDNP001

206 317 522,64

0,00

206 317 522,64

0,00

206 317 522,64

206 367 510,78

– 49 988,14

HU

2014HU06RDNP001

385 929 543,71

0,00

385 929 543,71

0,00

385 929 543,71

385 929 564,57

– 20,86

IE

2014IE06RDNP001

318 665 239,75

0,00

318 665 239,75

0,00

318 665 239,75

318 693 515,27

– 28 275,52

IT

2014IT06RDNP001

112 491 724,71

0,00

112 491 724,71

0,00

112 491 724,71

112 491 671,79

52,92

IT

2014IT06RDRN001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IT

2014IT06RDRP001

10 085 080,90

0,00

10 085 080,90

0,00

10 085 080,90

10 086 920,19

– 1 839,29

IT

2014IT06RDRP002

31 172 695,15

0,00

31 172 695,15

0,00

31 172 695,15

31 173 334,82

– 639,67

IT

2014IT06RDRP003

55 799 478,01

0,00

55 799 478,01

0,00

55 799 478,01

55 716 038,08

83 439,93

IT

2014IT06RDRP004

14 395 930,94

0,00

14 395 930,94

0,00

14 395 930,94

14 395 931,16

– 0,22

IT

2014IT06RDRP005

37 431 739,83

0,00

37 431 739,83

0,00

37 431 739,83

37 432 438,25

– 698,42

IT

2014IT06RDRP006

7 876 005,89

0,00

7 876 005,89

0,00

7 876 005,89

7 876 005,97

– 0,08

IT

2014IT06RDRP007

41 819 104,69

0,00

41 819 104,69

0,00

41 819 104,69

41 823 648,02

– 4 543,33

IT

2014IT06RDRP008

16 380 168,96

0,00

16 380 168,96

0,00

16 380 168,96

16 380 168,83

0,13

IT

2014IT06RDRP009

63 175 360,10

0,00

63 175 360,10

0,00

63 175 360,10

63 175 359,91

0,19

IT

2014IT06RDRP010

39 645 804,71

0,00

39 645 804,71

0,00

39 645 804,71

39 645 804,22

0,49

IT

2014IT06RDRP011

16 604 563,71

0,00

16 604 563,71

0,00

16 604 563,71

16 604 563,76

– 0,05

IT

2014IT06RDRP012

35 345 143,27

0,00

35 345 143,27

0,00

35 345 143,27

35 354 956,27

– 9 813,00

IT

2014IT06RDRP013

9 687 512,97

0,00

9 687 512,97

0,00

9 687 512,97

9 687 512,88

0,09

IT

2014IT06RDRP014

63 566 185,57

0,00

63 566 185,57

0,00

63 566 185,57

63 566 205,10

– 19,53

IT

2014IT06RDRP015

14 815 565,50

0,00

14 815 565,50

0,00

14 815 565,50

14 815 565,50

0,00

IT

2014IT06RDRP016

64 784 415,43

0,00

64 784 415,43

0,00

64 784 415,43

64 785 375,84

– 960,41

IT

2014IT06RDRP017

29 206 933,27

0,00

29 206 933,27

0,00

29 206 933,27

29 206 933,08

0,19

IT

2014IT06RDRP018

91 232 709,95

0,00

91 232 709,95

0,00

91 232 709,95

91 232 707,48

2,47

IT

2014IT06RDRP019

127 792 613,65

0,00

127 792 613,65

0,00

127 792 613,65

127 792 612,64

1,01

IT

2014IT06RDRP020

61 337 381,19

0,00

61 337 381,19

0,00

61 337 381,19

61 420 145,93

– 82 764,74

IT

2014IT06RDRP021

101 184 836,76

0,00

101 184 836,76

0,00

101 184 836,76

101 185 876,24

– 1 039,48

LT

2014LT06RDNP001

217 968 916,81

0,00

217 968 916,81

0,00

217 968 916,81

217 968 915,16

1,65

LU

2014LU06RDNP001

14 421 021,16

0,00

14 421 021,16

0,00

14 421 021,16

14 423 917,80

– 2 896,64

LV

2014LV06RDNP001

192 664 100,71

0,00

192 664 100,71

0,00

192 664 100,71

192 664 100,71

0,00

MT

2014MT06RDNP001

9 391 258,52

0,00

9 391 258,52

0,00

9 391 258,52

9 391 233,59

24,93

NL

2014NL06RDNP001

78 454 999,06

0,00

78 454 999,06

0,00

78 454 999,06

78 872 015,79

– 417 016,73

PL

2014PL06RDNP001

944 566 130,00

0,00

944 566 130,00

0,00

944 566 130,00

944 571 175,78

– 5 045,78

PT

2014PT06RDRP001

42 549 866,78

0,00

42 549 866,78

0,00

42 549 866,78

42 549 858,14

8,64

PT

2014PT06RDRP002

440 013 783,91

0,00

440 013 783,91

0,00

440 013 783,91

440 007 910,96

5 872,95

PT

2014PT06RDRP003

20 033 947,26

0,00

20 033 947,26

0,00

20 033 947,26

20 033 941,68

5,58

RO

2014RO06RDNP001

1 151 317 715,84

– 5 183 398,75

1 146 134 317,09

0,00

1 146 134 317,09

1 146 256 355,04

– 122 037,95

SE

2014SE06RDNP001

195 643 074,19

0,00

195 643 074,19

0,00

195 643 074,19

195 664 681,71

– 21 607,52

SI

2014SI06RDNP001

111 078 221,00

0,00

111 078 221,00

0,00

111 078 221,00

111 078 257,04

– 36,04

SK

2014SK06RDNP001

200 198 632,37

0,00

200 198 632,37

0,00

200 198 632,37

200 196 935,13

1 697,24


ALLEGATO II

LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 — FEASR

Elenco degli organismi pagatori e dei programmi i cui conti sono stati stralciati e formeranno oggetto di un'ulteriore decisione di liquidazione

Stato membro

Organismo pagatore

Programma

ES

Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra

2014ES06RDRP014

FR

Office du Développement Agricole et Rural de Corse

2014FR06RDRP094


ALLEGATO III

LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 — FEASR

Rettifiche a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (*1)

 

 

Rettifiche relative al periodo di programmazione 2014-2020

Rettifiche relative al periodo di programmazione 2007-2013

Stato membro

Valuta

in valuta nazionale

in euro

in valuta nazionale

in euro

AT

EUR

BE

EUR

651,26

BG

BGN

443 050,55

CY

EUR

CZ

CZK

838 197,75

DE

EUR

287 200,70

DK

DKK

721 265,67

EE

EUR

148 651,02

ES (*1)

EUR

992 954,85

FI

EUR

34 956,43

FR (*1)

EUR

728,90

1 877 775,76

EL

EUR

480 848,59

HR

HRK

HU

HUF

582 882 245,00

IE

EUR

364,95

409 240,92

IT

EUR

422 224,89

LT

EUR

56 868,65

LU

EUR

LV

EUR

34 361,54

MT

EUR

14 557,28

NL

EUR

6 180,20

PL

PLN

1 961 962,42

PT

EUR

1 226 109,23

RO

RON

664 129,21

SE

SEK

151 557,03

SI

EUR

25 660,59

SK

EUR

309 851,55


(*1)  Per gli organismi pagatori i cui conti sono stati stralciati, la riduzione di cui all'articolo 54, paragrafo 2, deve essere applicata una volta che i conti sono proposti per la liquidazione.


28.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 140/115


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/874 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2019

sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2018

[notificata con il numero C(2019) 3820]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 51,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e di un parere di revisione in merito alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, deve liquidare i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 7 del suddetto regolamento anteriormente al 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio considerato.

(2)

A norma dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'esercizio finanziario agricolo inizia il 16 ottobre dell'anno N-1 e finisce il 15 ottobre dell'anno N. Nel liquidare i conti dell'esercizio 2018 si dovrebbe tenere conto delle spese incorse dagli Stati membri tra il 16 ottobre 2017 e il 15 ottobre 2018, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (2).

(3)

A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, gli importi che devono essere recuperati da, o erogati a, ciascuno Stato membro in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, di detto regolamento devono essere determinati detraendo i pagamenti mensili erogati durante l'esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio a norma dell'articolo 33, paragrafo 1. La Commissione deve detrarre tale importo dai pagamenti mensili relativi alle spese effettuate nel secondo mese successivo alla decisione di liquidazione dei conti, o aggiungerlo agli stessi.

(4)

La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dagli Stati membri e ha comunicato loro, anteriormente al 30 aprile 2019, le risultanze delle sue verifiche, corredate delle modifiche necessarie.

(5)

Per tutti gli organismi pagatori interessati, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi.

(6)

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (3), gli eventuali superamenti avvenuti nel corso dei mesi di agosto, settembre e ottobre devono essere presi in considerazione al momento della decisione di liquidazione contabile. Una parte delle spese dichiarate da taluni Stati membri nel corso dei mesi suddetti del 2018 è stata effettuata al di là dei termini regolamentari. È quindi opportuno stabilire, con la presente decisione, le riduzioni corrispondenti.

(7)

La Commissione, a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, ha già ridotto o sospeso alcuni pagamenti mensili per l'esercizio finanziario 2018 per inosservanza dei massimali o dei termini di pagamento o a causa di carenze nel sistema di controllo. Nella presente decisione la Commissione dovrebbe tener conto di tali importi ridotti o sospesi per evitare pagamenti inopportuni o intempestivi o rimborsi di importi che potrebbero in seguito essere oggetto di rettifica finanziaria. Gli importi in questione possono essere esaminati, laddove opportuno, durante la procedura di verifica di conformità ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

(8)

A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero in seguito a irregolarità è a carico dello Stato membro interessato. L'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 impone agli Stati membri di allegare ai conti annuali che devono presentare alla Commissione a norma dell'articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 una tabella certificata attestante gli importi a loro carico in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 specifica le modalità di applicazione dell'obbligo, per gli Stati membri, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che gli Stati membri sono tenuti a usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni.

(9)

A norma dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere presa soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare o se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata adottata nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai giudici nazionali, il 100 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero dovrebbe essere a carico del bilancio dell'Unione. Gli importi per i quali lo Stato membro decida di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi di tale decisione sono riportati nella relazione di sintesi di cui all'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in combinato disposto con l'articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iv), del medesimo regolamento. Pertanto, i suddetti importi non dovrebbero essere imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza sono a carico del bilancio dell'Unione.

(10)

Le riduzioni a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, di cui all'allegato I, colonna e), riguardano il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). Gli importi che devono essere imputati agli Stati membri a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione allo strumento temporaneo per lo sviluppo rurale (STSR) finanziato dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) (4) figurano nell'allegato II.

(11)

A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presente decisione lascia impregiudicate le ulteriori decisioni adottate dalla Commissione per escludere dal finanziamento dell'Unione le spese eseguite in modo non conforme alle norme dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Con la presente decisione sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) relative all'esercizio finanziario 2018.

Gli importi che devono essere recuperati da, o versati a, ciascuno Stato membro a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono indicati negli allegati I e II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione lascia impregiudicate eventuali ulteriori decisioni di verifica di conformità adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per escludere dal finanziamento unionale le spese eseguite in modo non conforme alle norme dell'Unione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2019

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).

(4)  Regolamento (CE) n. 27/2004 della Commissione, del 5 gennaio 2004, recante modalità transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio per quanto riguarda il finanziamento da parte del FEAOG, sezione garanzia, delle misure di sviluppo rurale per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 36).


ALLEGATO I

LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro

SM

 

2018 - Spese/entrate con destinazione specifica degli organismi pagatori i cui conti sono

Totale a + b

Riduzioni e sospensioni per l'intero esercizio finanziario (1)

Importi a carico a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013

Totale comprensivo di riduzioni e sospensioni

Pagamenti effettuati allo Stato membro per l'esercizio finanziario

Importo che deve essere recuperato dallo (–) o erogato allo (+) Stato membro (2)

liquidati

stralciati

= spese/entrate con destinazione specifica dichiarate nella dichiarazione annuale

= totale delle spese/entrate con destinazione specifica nelle dichiarazioni mensili

 

 

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d + e

g

h = f - g

AT

EUR

716 420 978,95

0,00

716 420 978,95

– 37 170,38

0,00

716 383 808,57

715 609 830,36

773 978,21

BE

EUR

601 303 115,40

0,00

601 303 115,40

– 114 596,75

– 1 626,78

601 186 891,87

601 394 318,15

– 207 426,28

BG

BGN

0,00

0,00

0,00

0,00

– 1 063 919,18

– 1 063 919,18

0,00

– 1 063 919,18

BG

EUR

807 146 800,18

0,00

807 146 800,18

– 334 145,99

0,00

806 812 654,19

807 673 988,10

– 861 333,91

CY

EUR

56 393 523,10

0,00

56 393 523,10

0,00

0,00

56 393 523,10

56 387 865,72

5 657,38

CZ

CZK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CZ

EUR

838 161 503,79

0,00

838 161 503,79

0,00

0,00

838 161 503,79

838 147 041,76

14 462,03

DE

EUR

4 985 090 101,50

0,00

4 985 090 101,50

0,00

– 33 688,08

4 985 056 413,42

4 985 034 668,19

21 745,23

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

– 125 077,44

– 125 077,44

0,00

– 125 077,44

DK

EUR

840 515 032,68

0,00

840 515 032,68

– 26 565,01

0,00

840 488 467,67

840 392 409,55

96 058,12

EE

EUR

125 125 241,18

0,00

125 125 241,18

0,00

0,00

125 125 241,18

125 117 498,73

7 742,45

ES

EUR

5 470 755 305,48

0,00

5 470 755 305,48

– 2 766 915,88

– 621 928,73

5 467 366 460,87

5 466 953 232,06

413 228,81

FI

EUR

528 528 562,98

0,00

528 528 562,98

– 161 352,27

– 28 687,91

528 338 522,80

528 456 887,44

– 118 364,64

FR

EUR

7 648 093 429,39

0,00

7 648 093 429,39

– 6 120 649,32

– 460 572,15

7 641 512 207,92

7 656 033 220,25

– 14 521 012,33

EL

EUR

2 011 103 975,47

0,00

2 011 103 975,47

– 3 028 436,21

– 1 638 086,99

2 006 437 452,27

2 008 075 711,50

– 1 638 259,23

HR

HRK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HR

EUR

247 188 806,71

0,00

247 188 806,71

– 6 040,18

0,00

247 182 766,53

247 212 246,42

– 29 479,89

HU

HUF

0,00

0,00

0,00

0,00

– 135 165 891,00

– 135 165 891,00

0,00

– 135 165 891,00

HU

EUR

1 295 635 431,84

0,00

1 295 635 431,84

– 6 020 231,35

0,00

1 289 615 200,49

1 289 615 200,46

0,03

IE

EUR

1 223 596 530,54

0,00

1 223 596 530,54

– 62 608,10

– 21 661,81

1 223 512 260,63

1 222 580 002,15

932 258,48

IT

EUR

4 103 975 978,84

0,00

4 103 975 978,84

– 28 260 620,76

– 2 680 831,62

4 073 034 526,46

4 073 733 454,03

– 698 927,57

LT

EUR

486 858 049,12

0,00

486 858 049,12

– 15 736,20

– 360,43

486 841 952,49

486 843 109,25

– 1 156,76

LU

EUR

33 289 659,49

0,00

33 289 659,49

0,00

– 3 565,63

33 286 093,86

33 238 794,75

47 299,11

LV

EUR

236 722 594,21

0,00

236 722 594,21

– 25,73

– 5 168,56

236 717 399,92

236 722 568,48

– 5 168,56

MT

EUR

5 242 305,77

0,00

5 242 305,77

0,00

– 188,03

5 242 117,74

5 242 197,66

– 79,92

NL

EUR

771 773 154,17

0,00

771 773 154,17

– 598 043,02

– 30 577,93

771 144 533,22

771 207 737,79

– 63 204,57

PL

PLN

0,00

0,00

0,00

0,00

– 404 820,57

– 404 820,57

0,00

– 404 820,57

PL

EUR

3 307 605 902,16

0,00

3 307 605 902,16

– 1 032 358,05

0,00

3 306 573 544,11

3 306 631 578,16

– 58 034,05

PT

EUR

741 596 343,22

0,00

741 596 343,22

– 357 889,15

– 1 149 963,88

740 088 490,19

740 070 095,58

18 394,61

RO

RON

0,00

0,00

0,00

0,00

– 1 046 041,22

– 1 046 041,22

0,00

– 1 046 041,22

RO

EUR

1 766 218 852,60

0,00

1 766 218 852,60

– 10 850 789,64

0,00

1 755 368 062,96

1 768 957 065,95

– 13 589 002,99

SE

SEK

0,00

0,00

0,00

0,00

– 142 754,87

– 142 754,87

0,00

– 142 754,87

SE

EUR

697 300 129,50

0,00

697 300 129,50

– 339 025,48

0,00

696 961 104,02

696 962 292,44

– 1 188,42

SI

EUR

141 823 320,05

0,00

141 823 320,05

0,00

0,00

141 823 320,05

141 823 320,05

0,00

SK

EUR

445 619 721,44

0,00

445 619 721,44

– 2 527 026,73

0,00

443 092 694,71

443 092 226,31

468,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SM

 

Spese (3)

Entrate con destinazione specifica (3)

Articolo 54, paragrafo 2 (= e)

Totale (=h)

 

05 07 01 06

6701

6702

i

j

k

l = i+j+k

AT

EUR

773 978,21

0,00

0,00

773 978,21

BE

EUR

0,00

– 205 799,50

– 1 626,78

– 207 426,28

BG

BGN

0,00

0,00

– 1 063 919,18

– 1 063 919,18

BG

EUR

0,00

– 861 333,91

0,00

– 861 333,91

CY

EUR

17 353,45

– 11 696,07

0,00

5 657,38

CZ

CZK

0,00

0,00

0,00

0,00

CZ

EUR

14 462,03

0,00

0,00

14 462,03

DE

EUR

57 166,41

– 1 733,10

– 33 688,08

21 745,23

DK

DKK

0,00

0,00

– 125 077,44

– 125 077,44

DK

EUR

96 058,12

0,00

0,00

96 058,12

EE

EUR

7 742,45

0,00

0,00

7 742,45

ES

EUR

1 035 157,54

0,00

– 621 928,73

413 228,81

FI

EUR

0,00

– 89 676,73

– 28 687,91

– 118 364,64

FR

EUR

0,00

– 14 060 440,18

– 460 572,15

– 14 521 012,33

EL

EUR

0,00

– 172,24

– 1 638 086,99

– 1 638 259,23

HR

HRK

0,00

0,00

0,00

0,00

HR

EUR

0,00

– 29 479,89

0,00

– 29 479,89

HU

HUF

0,00

0,00

– 135 165 891,00

– 135 165 891,00

HU

EUR

0,03

0,00

0,00

0,03

IE

EUR

953 920,29

0,00

– 21 661,81

932 258,48

IT

EUR

1 981 904,05

0,00

– 2 680 831,62

– 698 927,57

LT

EUR

0,00

– 796,33

– 360,43

– 1 156,76

LU

EUR

50 864,74

0,00

– 3 565,63

47 299,11

LV

EUR

0,00

0,00

– 5 168,56

– 5 168,56

MT

EUR

108,13

– 0,02

– 188,03

– 79,92

NL

EUR

0,00

– 32 626,64

– 30 577,93

– 63 204,57

PL

PLN

0,00

0,00

– 404 820,57

– 404 820,57

PL

EUR

0,00

– 58 034,05

0,00

– 58 034,05

PT

EUR

1 168 358,49

0,00

– 1 149 963,88

18 394,61

RO

RON

0,00

0,00

– 1 046 041,22

– 1 046 041,22

RO

EUR

0,00

– 13 589 002,99

0,00

– 13 589 002,99

SE

SEK

0,00

0,00

– 142 754,87

– 142 754,87

SE

EUR

0,00

– 1 188,42

0,00

– 1 188,42

SI

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

SK

EUR

468,40

0,00

0,00

468,40

NB:

Nomenclatura 2019: 05 07 01 06, 6701, 6702


(1)  Le riduzioni e le sospensioni sono quelle considerate nel sistema dei pagamenti, cui sono aggiunte in particolare le rettifiche per l'inosservanza dei termini di pagamento fissati nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2018 e altre riduzioni nel contesto dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

(2)  Per il calcolo dell'importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro, la base presa in esame è il totale della dichiarazione annuale delle spese liquidate (colonna a) o il totale delle dichiarazioni mensili delle spese stralciate (colonna b).

Tasso di cambio applicabile: articolo 11, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione.

(3)  LB 05 07 01 06 è suddivisa tra le rettifiche negative che diventano entrate con destinazione specifica nella LB 67 01 e le rettifiche positive a favore degli SM che sono ora inserite sul versante delle spese 05 07 01 06, a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013.


ALLEGATO II

LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 — FEAGA

Rettifiche a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013  (1)

Stato membro

Valuta

in valuta nazionale

in euro

AT

EUR

 

 

BE

EUR

 

 

BG

BGN

 

 

CY

EUR

CZ

CZK

3 149 709,47

DE

EUR

 

 

DK

DKK

 

 

EE

EUR

ES

EUR

 

 

FI

EUR

 

 

FR

EUR

 

 

EL

EUR

 

 

HR

HRK

 

 

HU

HUF

11 329 127,00

IE

EUR

 

 

IT

EUR

 

 

LT

EUR

79 900,38

LU

EUR

 

 

LV

EUR

64 214,94

MT

EUR

NL

EUR

 

 

PL

PLN

614 231,29

PT

EUR

 

 

RO

RON

 

 

SE

SEK

 

 

SI

EUR

SK

EUR

164 867,37


(1)  Solo le rettifiche relative all'STSR sono comunicate nel presente allegato.


28.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 140/123


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/875 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2019

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri

[notificata con il numero C(2019) 4045]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri in cui sono stati confermati casi di tale malattia nei suini domestici o selvatici («gli Stati membri interessati»). L'allegato di detta decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato ripetutamente per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/793 della Commissione (5) a seguito dei casi di peste suina africana che si sono verificati in Polonia e in Ungheria.

(2)

Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2019/793 si sono verificati in Polonia ulteriori casi di peste suina africana nei suini domestici, di cui è necessario tenere conto nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(3)

Nel maggio 2019 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana nei suini domestici nel distretto di Giżycko in Polonia, in una zona che attualmente figura nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo focolaio di peste suina africana nei suini domestici rappresenta un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Tale zona della Polonia colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto essere elencata nella parte III, anziché nella parte II, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(4)

Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno che sia delimitata una nuova zona ad alto rischio di dimensioni sufficienti in Polonia e che tale zona sia debitamente inserita nell'elenco riportato nell'allegato, parte III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(4)  Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/793 della Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 129 del 17.5.2019, pag. 5).


ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

PARTE I

1.   Belgio

Le seguenti zone del Belgio:

in Luxembourg province:

the area is delimited clockwise by:

Frontière avec la France,

Rue Mersinhat,

La N818jusque son intersection avec la N83,

La N83 jusque son intersection avec la N884,

La N884 jusque son intersection avec la N824,

La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,

Le Routeux,

Rue d'Orgéo,

Rue de la Vierre,

Rue du Bout-d'en-Bas,

Rue Sous l'Eglise,

Rue Notre-Dame,

Rue du Centre,

La N845 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la N802,

La N802 jusque son intersection avec la N825,

La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411jusque son intersection avec la N40,

N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

Rue du Tombois,

Rue Du Pierroy,

Rue Saint-Orban,

Rue Saint-Aubain,

Rue des Cottages,

Rue de Relune,

Rue de Rulune,

Route de l'Ermitage,

N87: Route de Habay,

Chemin des Ecoliers,

Le Routy,

Rue Burgknapp,

Rue de la Halte,

Rue du Centre,

Rue de l'Eglise,

Rue du Marquisat,

Rue de la Carrière,

Rue de la Lorraine,

Rue du Beynert,

Millewée,

Rue du Tram,

Millewée,

N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy,Route de Luxembourg,

Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,

Frontière avec la France,

La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,

La N871 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avecla N883 au niveau d'Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d'Aubange,

La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet,

Rue du Fet,

Rue de l'Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères,

Rue des Bruyères,

Rue de Neufchâteau,

Rue de la Motte,

La N894 jusque son intersection avec laN85,

La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Bulgaria

Le seguenti zone della Bulgaria:

in Varna the whole region excluding the villages covered in Part II;

in Silistra region:

whole municipality of Glavinitza,

whole municipality of Tutrakan,

whithinmunicipality of Dulovo:

Boil,

Vokil,

Grancharovo,

Doletz,

Oven,

Okorsh,

Oreshene,

Paisievo,

Pravda,

Prohlada,

Ruyno,

Sekulovo,

Skala,

Yarebitsa,

within municipality of Sitovo:

Bosna,

Garvan,

Irnik,

Iskra,

Nova Popina,

Polyana,

Popina,

Sitovo,

Yastrebna,

within municipality of Silistra:

Vetren,

in Dobrich region:

whole municipality of Baltchik,

wholemunicipality of General Toshevo,

whole municipality of Dobrich,

whole municipality of Dobrich-selska (Dobrichka),

within municipality of Krushari:

Severnyak,

Abrit,

Dobrin,

Alexandria,

Polkovnik Dyakovo,

Poruchik Kardzhievo,

Zagortzi,

Zementsi,

Koriten,

Krushari,

Bistretz,

Efreytor Bakalovo,

Telerig,

Lozenetz,

Krushari,

Severnyak,

Severtsi,

within municipality of Kavarna:

Krupen,

Belgun,

Bilo,

Septemvriytsi,

Travnik,

whole municipality of Tervel, except Brestnitsa and Kolartzi,

in Ruse region:

within municipality of Slivo pole:

Babovo,

Brashlen,

Golyamo vranovo,

Malko vranovo,

Ryahovo,

Slivo pole,

Borisovo,

within municipality of Ruse:

Sandrovo,

Prosena,

Nikolovo,

Marten,

Dolno Ablanovo,

Ruse,

Chervena voda,

Basarbovo,

within municipality of Ivanovo:

Krasen,

Bozhichen,

Pirgovo,

Mechka,

Trastenik,

within municipality of Borovo:

Batin,

Gorno Ablanovo,

Ekzarh Yosif,

Obretenik,

Batin,

within municipality of Tsenovo:

Krivina,

Belyanovo,

Novgrad,

Dzhulyunitza,

Beltzov,

Tsenovo,

Piperkovo,

Karamanovo,

in Veliko Tarnovo region:

within municipality of Svishtov:

Sovata,

Vardim,

Svishtov,

Tzarevets,

Bulgarsko Slivovo,

Oresh,

in Pleven region:

within municipality of Belene:

Dekov,

Belene,

Kulina voda,

Byala voda,

within municipality of Nikopol:

Lozitza,

Dragash voyvoda,

Lyubenovo,

Nikopol,

Debovo,

Evlogievo,

Muselievo,

Zhernov,

Cherkovitza,

within municipality of Gulyantzi:

Somovit,

Dolni vit,

Milkovitsa,

Shiyakovo,

Lenkovo,

Kreta,

Gulyantzi,

Brest,

Dabovan,

Zagrazhdan,

Gigen,

Iskar,

within municipality of Dolna Mitropoliya:

Komarevo,

Baykal,

Slavovitsa,

Bregare,

Orehovitsa,

Krushovene,

Stavertzi,

Gostilya,

in Vratza region:

within municipality of Oryahovo:

Dolni vadin,

Gorni vadin,

Ostrov,

Galovo,

Leskovets,

Selanovtsi,

Oryahovo,

within municipality of Miziya:

Saraevo,

Miziya,

Voyvodovo,

Sofronievo,

within municipality of Kozloduy:

Harlets,

Glozhene,

Butan,

Kozloduy,

in Montana region:

within municipality of Valtchedram:

Dolni Tzibar,

Gorni Tzibar,

Ignatovo,

Zlatiya,

Razgrad,

Botevo,

Valtchedram,

Mokresh,

within municipality Lom:

Kovatchitza,

Stanevo,

Lom,

Zemphyr,

Dolno Linevo,

Traykovo,

Staliyska mahala,

Orsoya,

Slivata,

Dobri dol,

within municipality of Brusartsi:

Vasilyiovtzi,

Dondukovo,

in Vidin region:

within municipality of Ruzhintsi:

Dinkovo,

Topolovets,

Drenovets,

within municipality of Dimovo:

Artchar,

Septemvriytzi,

Yarlovitza,

Vodnyantzi,

Shipot,

Izvor,

Mali Drenovetz,

Lagoshevtzi,

Darzhanitza,

within municipality of Vidin:

Vartop,

Botevo,

Gaytantsi,

Tzar Simeonovo,

Ivanovtsi,

Zheglitza,

Sinagovtsi,

Dunavtsi,

Bukovets,

Bela Rada,

Slana bara,

Novoseltsi,

Ruptzi,

Akatsievo,

Vidin,

Inovo,

Kapitanovtsi,

Pokrayna,

Antimovo,

Kutovo,

Slanotran,

Koshava,

Gomotartsi.

3.   Estonia

Le seguenti zone dell'Estonia:

Hiiu maakond.

4.   Ungheria

Le seguenti zone dell'Ungheria:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 651100, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100, 653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658201, 658202 és 658403 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902450, 902550, 902650, 902660, 902670, 902750, 903250, 903650, 903750, 903850, 904350, 904750, 904760, 904850, 904860, 905360, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 702550, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, és 705350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950, 751150, 752150 és755550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 552010, 552150, 552250, 552350, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910 és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855350, 855450, 855550, 855650, 855660 és 855850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

Aizputes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Kazdangas pagasts un Aizputes pilsēta,

Alsungas novads,

Durbes novada Dunalkas un Tadaiķu pagasts,

Kuldīgas novada Gudenieku pagasts,

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,

Grobiņas novada Bārtas un Gaviezes pagasts,

Rucavas novada Dunikas pagasts.

6.   Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

Jurbarko rajono savivaldybė: Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 2128 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2106, Liolių, Pakražančio seniūnijos, Tytuvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvos seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnujų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,

Rietavo savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybė,

Šilalės rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos,

Tauragės rajono savivaldybė: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, Tauragės miesto ir Žygaičių seniūnijos.

7.   Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Ruciane – Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 oraz miasto Pisz w powiecie piskim,

część gminy Miłki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63, część gminy Ryn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn, część gminy wiejskiej Giżycko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Giżycko, na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowej granicy gminy do granicy miasta Giżycko i na południe od granicy miasta Giżycko w powiecie giżyckim,

gminy Mikołajki, Piecki, część gminy Sorkwity położona na południe od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim,

gminy Dźwierzuty i Świętajno w powiecie szczycieńskim,

gminy Gronowo Elbląskie, Markusy, Rychliki, część gminy Elbląg położona na wschód i na południe od granicy powiatu miejskiego Elbląg i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 biegnącą od granicy powiatu miejskiego Elbląg do wschodniej granicy gminy Elbląg i część gminy Tolkmicko niewymieniona w części II załącznika w powiecie elbląskim oraz strefa wód przybrzeżnych Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej,

gminy Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Dywity, Jonkowo, Świątki i część gminy Jeziorany położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 593 w powiecie olsztyńskim,

gminy Łukta, Miłakowo, Małdyty, Miłomłyn i Morąg w powiecie ostródzkim,

gmina Zalewo w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

gminy Rudka, Wyszki, część gminy Brańsk położona na północ od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk i miasto Brańsk w powiecie bielskim,

gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

gmina Poświętne w powiecie białostockim,

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

powiat zambrowski;

w województwie mazowieckim:

gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaskipołożona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,

gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

powiat miejski Ostrołęka,

powiat ostrowski,

gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,

gmina Krasne w powiecie przasnyskim,

gminy Mała Wieś i Wyszogród w powiecie płockim,

gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Glinojeck, Gołymin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim,

gminy Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin i Załuski w powiecie płońskim,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Dobre, Stanisławów, część gminy Jakubów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy Kałuszyn położona na północ od linii wyznaczonej przez drogi nr 2 i 92 i część gminy Mińsk Mazowiecki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A2 w powiecie mińskim,

gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów w powiecie kozienickim,

gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,

powiat żyrardowski,

gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,

gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i część gminy Stromiec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,

gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,

gminy Iłów, Nowa Sucha, Rybno, część gminy Teresin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i część miasta Sochaczew położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92 w powiecie sochaczewskim,

gmina Policzna w powiecie zwoleńskim,

gmina Solec nad Wisłą w powiecie lipskim;

w województwie lubelskim:

gminy Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Niedrzwica Duża, Jastków, Konopnica, Głusk, Strzyżewice, Wysokie, Wojciechów i Zakrzew w powiecie lubelskim,

gminy Miączyn, Nielisz, Sitno, Komarów-Osada, Sułów, część gminy Szczebrzeszyn położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Szczebrzesyzn i część gminy wiejskiej Zamość położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie zamojskim,

powiat miejski Zamość,

gmina Jeziorzany i część gminy Kock położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Czarną w powiecie lubartowskim,

gminy Adamów i Serokomla w powiecie łukowskim,

gminy Nowodwór, Ryki, Ułęż i miasto Dęblin w powiecie ryckim,

gminy Janowiec, i część gminy wiejskiej Puławy położona na zachód od rzeki Wisły w powiecie puławskim,

gminy Chodel, Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa i Wilków w powiecie opolskim,

miasto Świdnik w powiecie świdnickim;

gminy Rudnik i Żółkiewkaw powiecie krasnostawskim,

gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Rachanie, Susiec, Ulhówek i część gminy Łaszczów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 852 w powiecie tomaszowskim,

gminy Łukowa i Obsza w powiecie biłgorajskim,

powiat miejski Lublin,

gminy Kraśnik z miastem Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz i Zakrzówek w powiecie kraśnickim,

gminy Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim;

w województwie podkarpackim:

powiat lubaczowski,

gminy Laszki i Wiązownica w powiecie jarosławskim,

gminy Pysznica, Zaleszany i miasto Stalowa Wola w powiecie stalowowolskim,

gmina Gorzyce w powiecie tarnobrzeskim;

w województwie świętokrzyskim:

gminy Tarłów i Ożarów w powiecie opatowskim,

gminy Dwikozy, Zawichost i miasto Sandomierz w powiecie sandomierskim.

8.   Romania

Le seguenti zone della Romania:

Județul Alba,

Județul Cluj,

Județul Harghita,

Județul Hunedoara,

Județul Iași,

Județul Neamț,

Județul Vâlcea,

Restul județului Mehedinți care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:

Comuna Garla Mare,

Hinova,

Burila Mare,

Gruia,

Pristol,

Dubova,

Municipiul Drobeta Turnu Severin,

Eselnița,

Salcia,

Devesel,

Svinița,

Gogoșu,

Simian,

Orșova,

Obârșia Closani,

Baia de Aramă,

Bala,

Florești,

Broșteni,

Corcova,

Isverna,

Balta,

Podeni,

Cireșu,

Ilovița,

Ponoarele,

Ilovăț,

Patulele,

Jiana,

Iyvoru Bârzii,

Malovat,

Bălvănești,

Breznița Ocol,

Godeanu,

Padina Mare,

Corlățel,

Vânju Mare,

Vânjuleț,

Obârșia de Câmp,

Vânători,

Vladaia,

Punghina,

Cujmir,

Oprișor,

Dârvari,

Căzănești,

Husnicioara,

Poroina Mare,

Prunișor,

Tămna,

Livezile,

Rogova,

Voloiac,

Sisești,

Sovarna,

Bălăcița,

Județul Gorj,

Județul Suceava,

Județul Mureș,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin.

PARTE II

1.   Belgio

Le seguenti zone del Belgio:

in Luxembourg province:

the area is delimited clockwise by:

La frontière avec la France au niveau de Florenville,

La N85 jusque son intersection avec la N894au niveau de Florenville,

La N894 jusque son intersection avec larue de la Motte,

La rue de la Motte jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau,

La rue de Neufchâteau,

La rue des Bruyères jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

La rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue de l'Accord,

La rue de l'Accord,

La rue du Fet,

La N40 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,

La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d'Aubange,

La N88 jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la N871,

La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy,

La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Bulgaria

Le seguenti zone della Bulgaria:

in Varna region:

within municipality of Beloslav:

Razdelna,

within municipalty of Devnya:

Devnya,

Povelyanovo,

Padina,

within municipality of Vetrino:

Gabarnitsa,

within municipality of Provadiya:

Staroselets,

Petrov dol,

Provadiya,

Dobrina,

Manastir,

Zhitnitsa,

Tutrakantsi,

Bozveliysko,

Barzitsa,

Tchayka,

within municipality of Avren:

Trastikovo,

Sindel,

Avren,

Kazashka reka,

Yunak,

Tsarevtsi,

Dabravino,

within municipality of Dalgopol:

Tsonevo,

Velichkovo,

within municipality of Dolni chiflik:

Nova shipka,

Goren chiflik,

Pchelnik,

Venelin,

in Silistra region:

within municipality of Kaynardzha:

Voynovo,

Kaynardzha,

Kranovo,

Zarnik,

Dobrudzhanka,

Golesh,

Svetoslav,

Polkovnik Cholakovo,

Kamentzi,

Gospodinovo,

Davidovo,

Sredishte,

Strelkovo,

Poprusanovo,

Posev,

within municipality of Alfatar:

Alfatar,

Alekovo,

Bistra,

Kutlovitza,

Tzar Asen,

Chukovetz,

Vasil Levski,

within municipality of Silistra:

Glavan,

Silistra,

Aydemir,

Babuk,

Popkralevo,

Bogorovo,

Bradvari,

Sratzimir,

Bulgarka,

Tsenovich,

Sarpovo,

Srebarna,

Smiletz,

Profesor Ishirkovo,

Polkovnik Lambrinovo,

Kalipetrovo,

Kazimir,

Yordanovo,

within municipality of Sitovo:

Dobrotitza,

Lyuben,

Slatina,

within municipality of Dulovo:

Varbino,

Polkovnik Taslakovo,

Kolobar,

Kozyak,

Mezhden,

Tcherkovna,

Dulovo,

Razdel,

Tchernik,

Poroyno,

Vodno,

Zlatoklas,

Tchernolik,

in Dobrich region:

within municipality of Krushari:

Kapitan Dimitrovo,

Ognyanovo,

Zimnitza,

Gaber,

within municipality of Dobrich-selska:

Altsek,

Vodnyantsi,

Feldfebel Denkovo,

Hitovo,

within municipality of Tervel:

Brestnitza,

Kolartzi,

Angelariy,

Balik,

Bezmer,

Bozhan,

Bonevo,

Voynikovo,

Glavantsi,

Gradnitsa,

Guslar,

Kableshkovo,

Kladentsi,

Kochmar,

Mali izvor,

Nova Kamena,

Onogur,

Polkovnik Savovo,

Popgruevo,

Profesor Zlatarski,

Sartents,

Tervel,

Chestimenstko,

within municipality Shabla:

Shabla,

Tyulenovo,

Bozhanovo,

Gorun,

Gorichane,

Prolez,

Ezeretz,

Zahari Stoyanovo,

Vaklino,

Granichar,

Durankulak,

Krapetz,

Smin,

Staevtsi,

Tvarditsa,

Chernomortzi,

within municipality of Kavarna:

Balgarevo,

Bozhurets,

Vranino,

Vidno,

Irechek,

Kavarna,

Kamen briag,

Mogilishte,

Neykovo,

Poruchik Chunchevo,

Rakovski,

Sveti Nikola,

Seltse,

Topola,

Travnik,

Hadzhi Dimitar,

Chelopechene.

3.   Estonia

Le seguenti zone dell'Estonia:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Ungheria

Le seguenti zone dell'Ungheria:

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150,705250, 705450,705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 855250, 855460, 855750, 855950, 855960, 856051, 856150, 856250, 856260, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250 és 857550, továbbá 850650, 850850, 851851 és 851852 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821 és 552360 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651200, 652100, 655400, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 658100, 658310, 658401, 658402, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 901850, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901450, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550, 904650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

Ādažu novads,

Aizputes novada Kalvenes pagasts,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novada Blīdenes pagasts, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Durbes novada Durbes un Vecpils pagasts,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novads,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekules novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Pampāļu, Šķēdes, Nīgrandes, Zaņas, Ezeres, Rubas, Jaunauces un Vadakstes pagasts,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novads,

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Vaiņodes novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

6.   Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė: Ventos ir Papilės seniūnijos,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė: Kepalių, Kriukų, Saugėlaukio ir Satkūnų seniūnijos,

Jurbarko rajono savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė: Tytuvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio, Kukečių dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 2128 ir į rytus nuo kelio Nr. 2106, ir Šaukėnų seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė: Būdviečio, Kapčiamieščio, Krosnos, Kučiūnų ir Noragėlių seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybė: Šerkšnėnų, Sedos ir Židikų seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų, Šiluvos,Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė: Šiaulių kaimiškoji seniūnija,

Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė: Batakių ir Gaurės seniūnijos,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

7.   Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gminy Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłęk, część gminy Elbląg położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 biegnącą od granicy powiatu miejskigo Elbląg do wschodniej granicy gminy Elbląg, i część obszaru lądowego gminy Tolkmicko położona na południe od linii brzegowej Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej do granicy z gminą wiejską Elbląg w powiecie elbląskim,

powiat miejski Elbląg,

gmina Wydminy, część gminy Miłki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63, część gminy Ryn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn, część gminy wiejskiej Giżycko położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn, część gminy wiejskiej Giżycko położona na zachód od zachodniej linii brzegowej jeziora Kisajno, w kierunku południowym od granicy miasta Giżycko i od południa ograniczona drogą nr 59 w powiecie giżyckim,

powiat gołdapski,

gmina Pozezdrze i część gminy Węgorzewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przystań i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim,

powiat olecki,

gminy Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 w powiecie piskim,

gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie, Bisztynek, część gminy wiejskiej Bartoszyce położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 51 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 57 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 51 do południowej granicy gminy i miasto Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,

gmina Kolno i część gminy Jeziorany położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 593 w powiecie olsztyńskim,

powiat braniewski,

gminy Kętrzyn z miastem Kętrzyn, Reszel i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

powiat lidzbarski,

część gminy Sorkwity położona na północ od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim;

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy Mielnik, Nurzec – Stacja, Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, Milejczyce i Siemiatycze z miastem Siemiatyczew powiecie siemiatyckim,

powiat hajnowski,

gminy Kobylin-Borzymyi Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

gminy Boćki, Orla, Bielsk Podlaski z miastem Bielsk Podlaski i część gminy Brańsk położona na południe od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk w powiecie bielskim,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok;

w województwie mazowieckim:

gminy Korczew, Kotuń, Paprotnia, Przesmyki, Wodynie, Skórzec, Mokobody, Mordy, Siedlce, Suchożebry i Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

powiat łosicki,

gminy Brochów, Młodzieszyn, część gminy Teresin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i część miasta Sochaczew położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92 w powiecie sochaczewskim,

powiat nowodworski,

gminy Joniec i Nowe Miasto w powiecie płońskim,

gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mrozy, Siennica, Sulejówek, część gminy Jakubów położona na południe od linii wyznaczoenj przez drogę nr 92, część gminy Kałuszyn położona na południe od linii wyznaczonej przez drogi nr 2 i 92 i część gminy Mińsk Mazowiecki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A2 i miasto Mińsk Mazowiecki w powiecie mińskim,

powiat garwoliński,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

gminy Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warkaw powiecie grójeckim,

gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,

gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,

część gminy Stromiec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,

powiat miejski Warszawa;

w województwie lubelskim:

gminy Borki, Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Wohyń i Radzyń Podlaski z miastem Radzyń Podlaski w powiecie radzyńskim,

gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Krzywda, Stanin, część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Janów Podlaski, Kodeń, Tuczna, Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska,

gmina Łęczna i część gminy Spiczyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim,

część gminy Siemień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Niedźwiada, Ostrówek, Abramów, Firlej, Kamionka, Michów, Lubartów z miastem Lubartów i część gminy Kock położona na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę Czarną, w powiecie lubartowskim,

gminy Jabłonna, Krzczonów, Niemce, Garbów i Wólka w powiecie lubelskim,

gminy Mełgiew, Rybczewice i Piaski w powiecie świdnickim,

gminy Fajsławice, Gorzków, Izbica, Kraśniczyn, część gminy Krasnystaw położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw, miasto Krasnystaw i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

gminy Dołhobyczów, Mircze, Trzeszczany, Werbkowice i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

gmina Telatyn, Tyszowce i część gminy Łaszczów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 852 w powiecie tomaszowskim,

część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

gminy Grabowiec, Skierbieszów i Stary Zamość w powiecie zamojskim,

gminy Markuszów, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Żyrzyn, Baranów, część gminy wiejskiej Puławy położona na wschód od rzeki Wisły i miasto Puławy w powiecie puławskim,

gminy Annopol, Dzierzkowice i Gościeradów w powiecie kraśnickim,

gmina Józefów nad Wisłą w powiecie opolskim,

gminy Kłoczew i Stężyca w powiecie ryckim;

w województwie podkarpackim:

gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim.

8.   Romania

Le seguenti zone della Romania:

Restul județului Maramureș care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:

Comuna Vișeu de Sus,

Comuna Moisei,

Comuna Borșa,

Comuna Oarța de Jos,

Comuna Suciu de Sus,

Comuna Coroieni,

Comuna Târgu Lăpuș,

Comuna Vima Mică,

Comuna Boiu Mare,

Comuna Valea Chioarului,

Comuna Ulmeni,

Comuna Băsești,

Comuna Baia Mare,

Comuna Tăuții Magherăuș,

Comuna Cicărlău,

Comuna Seini,

Comuna Ardusat,

Comuna Farcasa,

Comuna Salsig,

Comuna Asuaju de Sus,

Comuna Băița de sub Codru,

Comuna Bicaz,

Comuna Grosi,

Comuna Recea,

Comuna Baia Sprie,

Comuna Sisesti,

Comuna Cernesti,

Copalnic Mănăstur,

Comuna Dumbrăvița,

Comuna Cupseni,

Comuna Șomcuța Mare,

Comuna Sacaleșeni,

Comuna Remetea Chioarului,

Comuna Mireșu Mare,

Comuna Ariniș,

Județul Bistrița-Năsăud.

PARTE III

1.   Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta,

Saldus novada Saldus, Zirņu, Lutriņu un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta.

2.   Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės, Kruopių, Naujosios Akmenės kaimiškoji ir Naujosios Akmenės miesto seniūnijos,

Joniškio rajono savivaldybė: Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Rudiškių, Skaistgirio, Žagarės seniūnijos,

Lazdijų rajono savivaldybė: Lazdijų miesto, Lazdijų, Seirijų, Šeštokų, Šventežerio ir Veisiejų seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

Šiaulių rajono savivaldybės: Bubių, Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kuršėnų kaimiškoji, Kuršėnų miesto, Kužių, Meškuičių, Raudėnų ir Šakynos seniūnijos.

3.   Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Sępopol i część gminy wiejskiej Bartoszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 51 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 57 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 51 do południowej granicy gminy w powiecie bartoszyckim,

gminy Srokowo, Barciany i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gmina Budry i część gminy Węgorzewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przystań i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim,

gmina Pozezdrze w powiecie węgorzewskim,

gmina Kruklanki, część gminy Giżycko położona na wschód od zachodniej linii brzegowej jeziora Kisajno do granic miasta Giżycko oraz na wschód od fragmentu drogi nr 63 biegnącej od południowo-wchodniej granicy miasta Giżycko do granicy gminy Giżycko, miasto Giżycko,

w województwie mazowieckim:

gminy Domanice i Wiśniew w powiecie siedleckim,

w województwie lubelskim:

gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

gmina Siennica Różana część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 i część gminy Krasnystaw położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw w powiecie krasnostawskim,

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

gminy Cyców, Ludwin, Puchaczów, Milejów i część gminy Spiczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim,

gmina Trawniki w powiecie świdnickim,

gminy Jabłoń, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Parczew, Sosnowica, część gminy Siemień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Sławatycze, Sosnówka, i Wisznice w powiecie bialskim,

gmina Ulan Majorat w powiecie radzyńskim,

gminy Ostrów Lubelski, Serniki i Uścimów w powiecie lubartowskim,

gmina Wojcieszków i część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków, a następnie na północ, zachód, południe i wschód od linii stanowiącej północną, zachodnią, południową i wschodnią granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Horodło, Uchanie i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 biegnącą od zachodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów do granicy miasta Hrubieszów oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy miasta Hrubieszów do wschodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

4.   Romania

Le seguenti zone della Romania:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Partea din județul Maramureș cu următoarele delimitări:

Comuna Petrova,

Comuna Bistra,

Comuna Repedea,

Comuna Poienile de sub Munte,

Comuna Vișeu e Jos,

Comuna Ruscova,

Comuna Leordina,

Comuna Rozavlea,

Comuna Strâmtura,

Comuna Bârsana,

Comuna Rona de Sus,

Comuna Rona de Jos,

Comuna Bocoiu Mare,

Comuna Sighetu Marmației,

Comuna Sarasau,

Comuna Câmpulung la Tisa,

Comuna Săpânța,

Comuna Remeti,

Comuna Giulești,

Comuna Ocna Șugatag,

Comuna Desești,

Comuna Budești,

Comuna Băiuț,

Comuna Cavnic,

Comuna Lăpuș,

Comuna Dragomirești,

Comuna Ieud,

Comuna Saliștea de Sus,

Comuna Săcel,

Comuna Călinești,

Comuna Vadu Izei,

Comuna Botiza,

Comuna Bogdan Vodă,

Localitatea Groșii Țibileșului, comuna Suciu de Sus,

Localitatea Vișeu de Mijloc, comuna Vișeu de Sus,

Localitatea Vișeu de Sus, comuna Vișeu de Sus.

Partea din județul Mehedinți cu următoarele comune:

Comuna Strehaia,

Comuna Greci,

Comuna Brejnita Motru,

Comuna Butoiești,

Comuna Stângăceaua,

Comuna Grozesti,

Comuna Dumbrava de Jos,

Comuna Băcles,

Comuna Bălăcița,

Județul Argeș,

Județul Olt,

Județul Dolj,

Județul Arad,

Județul Timiș,

Județul Covasna,

Județul Brașov,

Județul Botoșani.

PARTE IV

Italia

Le seguenti zone dell'Italia:

tutto il territorio della Sardegna.

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