ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 139I

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
27 maggio 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/772 della Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1300/2014 per quanto riguarda l'inventario delle attività al fine di individuare le barriere all'accessibilità, fornire informazioni agli utenti e monitorare e valutare i progressi compiuti in materia di accessibilità ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Esercizio e gestione del traffico del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE ( 1 )

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/774 della Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2014 per quanto riguarda l'applicazione della specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Materiale rotabile — Rumore ai carri merci esistenti ( 1 )

89

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/775 della Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 454/2011 per quanto riguarda la gestione del controllo delle modifiche ( 1 )

103

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 della Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica i regolamenti (UE) n. 321/2013, (UE) n. 1299/2014, (UE) n. 1301/2014, (UE) n. 1302/2014, (UE) n. 1303/2014 e (UE) 2016/919 della Commissione e la decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione per quanto riguarda l'allineamento alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'attuazione di obiettivi specifici stabiliti nella decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione ( 1 )

108

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/777 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alle specifiche comuni per il registro dell'infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione di esecuzione 2014/880/UE ( 1 )

312

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/778 della Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2014 per quanto riguarda la gestione del controllo delle modifiche ( 1 )

356

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione, del 16 maggio 2019, che stabilisce disposizioni dettagliate su un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione ( 1 )

360

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

*

Raccomandazione (UE) 2019/780 della Commissione, del 16 maggio 2019, sulle modalità pratiche per il rilascio delle autorizzazioni di sicurezza ai gestori delle infrastrutture ( 1 )

390

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

27.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

LI 139/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/772 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 1300/2014 per quanto riguarda l'inventario delle attività al fine di individuare le barriere all'accessibilità, fornire informazioni agli utenti e monitorare e valutare i progressi compiuti in materia di accessibilità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione (2), occorre modificare il capitolo 7 dell'allegato del regolamento (UE) n. 1300/2014 al fine di specificare le caratteristiche dell'inventario delle attività, tra cui il contenuto, il formato dei dati, l'architettura funzionale e tecnica, le modalità operative, le norme per l'introduzione e la consultazione dei dati e le norme per l'autovalutazione e la designazione dei soggetti responsabili della fornitura dei dati.

(2)

A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1300/2014, è stato istituito un gruppo di lavoro incaricato di elaborare una proposta di raccomandazione relativa alla struttura minima e al contenuto dei dati da raccogliere per gli inventari delle attività al fine di individuare le barriere all'accessibilità, fornire informazioni agli utenti e monitorare e valutare i progressi compiuti in materia di accessibilità. Il gruppo di lavoro ha concluso i lavori nel maggio 2017 e, di conseguenza, l'Agenzia ha messo a punto la raccomandazione ERA-REC-128 per modificare il regolamento (UE) n. 1300/2014.

(3)

L'inventario delle attività è uno strumento statico che segnala la presenza delle attrezzature e non è quindi destinato a fornire informazioni sullo stato e sul funzionamento delle attrezzature.

(4)

Qualora una stazione, o suoi elementi, sia oggetto di ristrutturazione, rinnovo o qualsiasi lavoro previsto da un piano nazionale di attuazione conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1300/2014, si dovrebbero rilevare le informazioni relative alla conformità dei suddetti lavori sulla stazione o su suoi elementi con il regolamento (UE) n. 1300/2014.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione è così modificato:

(1)

dopo l'articolo 7 è inserito il seguente articolo 7 bis:

«Articolo 7 bis

Raccolta, manutenzione e scambio di dati sull'accessibilità

1.   Entro nove mesi dall'entrata in vigore del 16 giugno 2019, ciascuno Stato membro decide quali siano i soggetti incaricati della raccolta, della manutenzione e dello scambio dei dati sull'accessibilità.

2.   Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione una proroga del termine. Tale proroga è eccezionale, debitamente giustificata e limitata nel tempo. In particolare, si considera giustificata se lo strumento di raccolta dei dati e le modalità operative di cui all'allegato del presente regolamento non sono stati messi a disposizione da parte dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e non sono pienamente operativi due mesi dopo la sua entrata in vigore.

3.   Per ciascuna stazione esiste un soggetto responsabile per lo scambio dei dati sull'accessibilità.

4.   La raccolta e la conversione dei dati sono completate entro 36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5.   Finché non è raggiunta la piena operatività dell'architettura per lo scambio di dati di cui all'allegato I, sezioni 7.2, 7.3 e 7.4, del regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione (*1), lo scambio dei dati sull'accessibilità consiste nel trasferimento di tali dati verso la banca dati ERSAD (European Railway Stations Accessibility Database — Banca dati sull'accessibilità delle stazioni ferroviarie europee) presso l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie.

(*1)  Regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema “applicazioni telematiche per i passeggeri” del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11).»."

(2)

L'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44.

(2)  Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110).

(3)  Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).


ALLEGATO

L'allegato del regolamento (UE) n. 1300/2014 è così modificato:

1)

al capitolo 2, sezione 2.3, dopo la prima frase è inserito il paragrafo seguente:

«Dati sull'accessibilità

I dati sull'accessibilità sono costituiti dalle informazioni riguardanti l'accessibilità delle stazioni ferroviarie passeggeri che devono essere oggetto di raccolta, manutenzione e scambio, ossia consistono in una descrizione delle caratteristiche e dell'attrezzatura delle stazioni ferroviarie passeggeri. Se del caso, tale descrizione è integrata da informazioni concernenti lo stato di conformità alla presente STI delle stazioni.»

2)

Al capitolo 7, sezione 7.2, sottosezione 7.2.1, sono inseriti i punti seguenti:

«7.2.1.1.   Inventario delle attività — infrastrutture

7.2.1.1.1.   Architettura funzionale e tecnica

Le funzioni dell'inventario delle attività sono:

1)

individuare gli ostacoli e le barriere all'accessibilità esistenti;

2)

fornire informazioni pratiche agli utenti;

3)

monitorare e valutare i progressi compiuti in materia di accessibilità.

L'architettura per lo scambio di dati sull'accessibilità è definita dal regolamento (UE) n. 454/2011 (STI TAP).

Alla formattazione e allo scambio dei dati sull'accessibilità si applicano le seguenti norme:

1)

CEN/TS 16614-1: 2014 Public transport — Network and Timetable Exchange (NeTEx) (Trasporto pubblico — Scambio di rete e orario) — Parte 1: Public transport network topology exchange format (Formato di scambio della topologia della rete del trasporto pubblico) 2014-05-14

2)

EN 12896-1: 2016 Public transport (Trasporto pubblico). Reference data model (Modello di riferimento per i dati). Common concepts (Concetti comuni) (Transmodel)

Per il particolare uso previsto, un profilo Transmodel specifico armonizzato come indicato nei documenti tecnici di cui all'appendice O, punto 1.

7.2.1.1.2   Norme per l'introduzione e l'autovalutazione dei dati sull'accessibilità

All'introduzione e all'autovalutazione dei dati sull'accessibilità si applicano le seguenti norme:

1)

i soggetti che raccolgono dati sull'accessibilità relativi ad attività non sono tenuti ad essere indipendenti dalla gestione quotidiana di tali attività;

2)

durante la prima raccolta di dati sull'accessibilità a seguito dell'entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2019/772 della Commissione (*1), lo stato di conformità alla presente STI delle stazioni può essere inventariato come non sottoposto a valutazione;

3)

qualora una stazione, o suoi elementi, sia oggetto di ristrutturazione, rinnovo o qualsiasi tipo di lavori previsti da un piano di attuazione nazionale ai fini della presente STI, sono aggiornati i corrispondenti dati sull'accessibilità, compreso lo stato di conformità alla presente STI, se del caso;

4)

lo stato di conformità alla presente STI può essere aggiornato sulla base di una dichiarazione intermedia di verifica come descritto al punto 6.2.4 della presente STI;

5)

non è necessario inventariare lo stato di funzionamento dell'attrezzatura.

È messo a disposizione della Commissione uno strumento di raccolta dei dati, le cui modalità operative sono descritte nei documenti tecnici di cui all'appendice O, punto 2.

In alternativa, qualora esistano dati strutturati sull'accessibilità e possano essere convertiti nel profilo armonizzato, tali dati possono essere trasferiti dopo la conversione. La metodologia per la conversione dei dati sull'accessibilità esistenti e il protocollo di comunicazione sono illustrati nei documenti tecnici di cui all'appendice O, punto 3.

7.2.1.1.3   Norme per la consultazione

Dell'ERSAD:

1)

il pubblico è in grado di accedere alle informazioni attraverso un sito web pubblico gestito dall'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie;

2)

le autorità nazionali registrate sono in grado di estrarre tutti i dati sull'accessibilità pertinenti per il loro Stato membro;

3)

la Commissione e l'Agenzia sono in grado di estrarre tutti i dati sull'accessibilità.

La banca dati ERSAD ospitata dall'Agenzia non è connessa ad altre banche dati.

7.2.1.1.4   Norme per la gestione del feedback degli utenti

Il feedback degli utenti può assumere la forma di:

1)

feedback istituzionale da associazioni di utenti, comprese le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità: le strutture esistenti possono essere utilizzate fintantoché ne fanno parte rappresentanti di organizzazioni di persone con disabilità e di persone a mobilità ridotta e riflettono la situazione ad un livello appropriato, non necessariamente a livello nazionale. La procedura per trasmettere il feedback degli utenti deve essere organizzata in modo da consentire la partecipazione di tali organizzazioni su base paritaria;

2)

feedback individuale: i visitatori del sito hanno la possibilità di segnalare informazioni errate riguardanti i dati sull'accessibilità relativi a una determinata stazione e ottenere una conferma del ricevimento della loro osservazione.

In entrambi i casi, il feedback degli utenti è debitamente considerato dai soggetti responsabili della raccolta, della manutenzione e dello scambio dei dati.

(*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/772 della Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione per quanto riguarda l'inventario delle attività al fine di individuare le barriere all'accessibilità, fornire informazioni agli utenti e monitorare e valutare i progressi compiuti in materia di accessibilità (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 1).»."

3)

È aggiunta la seguente appendice:

«Appendice O

Elenco dei documenti tecnici

Punto

Titolo

1

Profilo specifico armonizzato per lo scambio di rete e orario (NeTEx) utilizzato per la descrizione delle stazioni.

2

Modalità operative dello strumento di raccolta dei dati.

3

Metodologia per la conversione dei dati sull'accessibilità esistenti, compresa la descrizione dell'interfaccia esterna e del protocollo di comunicazione.


(*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/772 della Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione per quanto riguarda l'inventario delle attività al fine di individuare le barriere all'accessibilità, fornire informazioni agli utenti e monitorare e valutare i progressi compiuti in materia di accessibilità (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 1).».»


27.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

LI 139/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/773 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2019

relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 11 della decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione (2) stabilisce gli obiettivi specifici per l'elaborazione, l'adozione e la revisione delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) del sistema ferroviario nell'Unione.

(2)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, lettere b) e f), della decisione (UE) 2017/1474, le STI devono essere sottoposte a revisione per tenere conto degli sviluppi del sistema ferroviario dell'Unione e delle relative attività di ricerca e innovazione e per aggiornare i riferimenti normativi.

(3)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, lettera c), della decisione (UE) 2017/1474, le STI dovrebbero essere sottoposte a revisione al fine di chiudere i rimanenti punti in sospeso. In particolare, è necessario definire la portata dei punti in sospeso per l'esercizio e distinguere tra le norme nazionali applicabili e le norme che richiedono un'armonizzazione tramite il diritto dell'Unione, al fine di consentire la migrazione verso un sistema interoperabile che definisca il livello ottimale di armonizzazione tecnica.

(4)

A norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il 22 settembre 2017 la Commissione ha chiesto all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (di seguito «Agenzia») di formulare raccomandazioni per attuare una selezione degli obiettivi specifici stabiliti nella decisione (UE) 2017/1474.

(5)

Il 25 ottobre 2018 l'Agenzia ha emanato la raccomandazione ERA-REC-125 concernente la specifica tecnica di interoperabilità (STI) relativa al sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario dell'Unione, che riguarda l'articolo 11, paragrafi da 1 a 6, della decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione.

(6)

La decisione 2012/757/UE della Commissione (4) è stata modificata in diverse occasioni. Per garantire la leggibilità e la certezza del diritto, è consigliabile abrogarla e sostituirla con il presente regolamento.

(7)

È pertanto opportuno abrogare la decisione 2012/757/UE della Commissione.

(8)

Il presente regolamento dovrebbe indicare le date di attuazione dei diversi requisiti della STI relativa al sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario dell'Unione. Le date di attuazione dovrebbero tener conto che alcuni Stati membri hanno dato comunicazione all'Agenzia e alla Commissione conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797, mentre altri Stati membri non l'hanno fatto.

(9)

Le modifiche del processo e delle responsabilità determinate dall'articolo 23 della direttiva (UE) 2016/797 nonché dalla sezione 4.2.2.5 e dall'appendice D1 dell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere gestite dalle imprese ferroviarie e, ove opportuno, dai gestori dell'infrastruttura, attraverso il rispettivo sistema di gestione della sicurezza. Le imprese ferroviarie dovrebbero inoltre richiedere un aggiornamento dei loro certificati di sicurezza conformemente all'articolo 10, paragrafo 13, della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), qualora, a motivo dell'articolo 23, il tipo o la portata delle loro attività cambi in modo sostanziale o nel caso in cui lo richieda un organismo di certificazione di sicurezza conformemente all'articolo 10, paragrafo 15, della direttiva (UE) 2016/798.

(10)

Qualora gli Stati membri attivino la procedura in caso di carenza, conformemente all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/797, la Commissione e l'Agenzia, ove opportuno, dovrebbero agire tempestivamente per porre rimedio alla situazione ed emettere un parere che costituisca uno strumento di conformità accettabile o rettificare il presente regolamento.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce la specifica tecnica di interoperabilità (STI) relativa al sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario dell'Unione di cui all'allegato.

La STI di cui all'allegato si applica al sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» di cui all'allegato II, punto 2.5, della direttiva (UE) 2016/797.

Articolo 2

Gli Stati membri notificano alla Commissione i seguenti tipi di accordi entro il 1o gennaio 2020, qualora questi non siano stati già notificati a norma delle decisioni 2006/920/CE (6), 2008/231/CE (7), 2011/314/UE (8) o 2012/757/UE della Commissione:

a)

accordi bilaterali o multilaterali tra imprese ferroviarie, gestori dell'infrastruttura o autorità preposte alla sicurezza, che comportino livelli significativi di interoperabilità a livello locale o regionale;

b)

accordi internazionali tra uno o più Stati membri e almeno un paese terzo, oppure tra imprese ferroviarie o gestori dell'infrastruttura di uno o più Stati membri e almeno un'impresa ferroviaria o un gestore dell'infrastruttura di un paese terzo, che comportino livelli significativi di interoperabilità a livello locale o regionale.

Articolo 3

Le condizioni da rispettare per la verifica dell'interoperabilità a norma dell'articolo 13 della direttiva (UE) 2016/797 sono quelle stabilite dalle norme nazionali applicabili nello Stato membro in cui si svolge l'esercizio, nelle seguenti situazioni:

a)

nelle situazioni specifiche di cui al punto 7.2 dell'allegato del presente regolamento;

b)

nelle materie elencate tra i punti in sospeso e negli ambiti in cui si applicano le norme nazionali di cui all'appendice I di tale allegato.

Articolo 4

Entro il 1o luglio 2019 l'Agenzia pubblica una guida all'applicazione del sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» (guida applicativa). L'Agenzia tiene aggiornata tale guida applicativa.

Articolo 5

La decisione 2012/757/UE è abrogata a decorrere dal 16 giugno 2021.

Le appendici A e C dell'allegato della decisione 2012/757/UE possono tuttavia continuare ad applicarsi al più tardi fino al 16 giugno 2024.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2021.

Le sezioni 4.2.2.1.3.2 e 4.4 dell'allegato si applicano tuttavia a decorrere dal 16 giugno 2019.

La sezione 4.2.2.5 e l'appendice D1 dell'allegato del presente regolamento si applicano a decorrere dal 16 giugno 2019 negli Stati membri che non hanno dato comunicazione all'Agenzia e alla Commissione conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797.

La sezione 4.2.2.5 e l'appendice D1 dell'allegato del presente regolamento si applicano a decorrere dal 16 giugno 2020 negli Stati membri che hanno dato comunicazione all'Agenzia e alla Commissione conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797.

Le appendici A e C dell'allegato del presente regolamento si applicano al più tardi a decorrere dal 16 giugno 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44.

(2)  Decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obiettivi specifici per l'elaborazione, l'adozione e la revisione delle specifiche tecniche di interoperabilità (GU L 210 del 15.8.2017, pag. 5).

(3)  Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).

(4)  Decisione della Commissione, del 14 novembre 2012, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che modifica la decisione 2007/756/CE (GU L 345 del 15.12.2012, pag. 1).

(5)  Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

(6)  Decisione 2006/920/CE della Commissione, dell'11 agosto 2006, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 359 del 18.12.2006, pag. 1).

(7)  Decisione 2008/231/CE della Commissione, del 1o febbraio 2008, relativa alle specifiche tecniche d'interoperabilità per il sottosistema «Esercizio» del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 96/48/CE del Consiglio che abroga la decisione 2002/734/CE della Commissione del 30 maggio 2002 (GU L 84 del 26.3.2008, pag. 1).

(8)  Decisione 2011/314/UE della Commissione, del 12 maggio 2011, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 144 del 31.5.2011, pag. 1).


ALLEGATO

INDICE

1.

Introduzione 12

1.1.

Ambito di applicazione tecnico 12

1.2.

Ambito di applicazione geografico 12

1.3.

Contenuto del presente regolamento 12

2.

Descrizione dell'ambito di applicazione 12

2.1.

Personale e treni 12

2.2.

Principi 13

2.3.

Applicabilità ai veicoli e alle infrastrutture esistenti non conformi alla STI 13

3.

Requisiti essenziali 13

3.1.

Conformità ai requisiti essenziali 13

3.2.

Requisiti essenziali – quadro d'insieme 13

4.

Caratteristiche del sottosistema 16

4.1.

Introduzione 16

4.2.

Specifiche funzionali e tecniche del sottosistema 16

4.2.1.

Specifiche relative al personale 17

4.2.1.1.

Requisiti generali 17

4.2.1.2.

Documentazione per i macchinisti 17

4.2.1.2.1.

Manuale del macchinista 17

4.2.1.2.2.

Descrizione della linea e dei rilevanti impianti lungo linea associati alle linee utilizzate 18

4.2.1.2.2.1.

Compilazione del Fascicolo percorso treno 18

4.2.1.2.2.2.

Modifiche delle informazioni contenute nel Fascicolo percorso treno 19

4.2.1.2.2.3.

Comunicazioni al macchinista in tempo reale 19

4.2.1.2.3.

Orari 19

4.2.1.2.4.

Materiale rotabile 19

4.2.1.3.

Documentazione per il personale dell'impresa ferroviaria diverso dai macchinisti 19

4.2.1.4.

Documentazione per il personale del gestore dell'infrastruttura addetto all'autorizzazione al movimento del treno 19

4.2.1.5.

Comunicazioni relative alla sicurezza tra il personale del treno, l'altro personale dell'impresa ferroviaria e il personale addetto all'autorizzazione al movimento del treno 20

4.2.2.

Specifiche relative ai treni 20

4.2.2.1.

Visibilità del treno 20

4.2.2.1.1.

Requisiti generali 20

4.2.2.1.2.

Testa del treno 20

4.2.2.1.3.

Coda del treno 21

4.2.2.1.3.1.

Treni passeggeri 21

4.2.2.1.3.2.

Treni merci 21

4.2.2.2.

Udibilità del treno 22

4.2.2.2.1.

Requisiti generali 22

4.2.2.2.2.

Controllo 22

4.2.2.3.

Identificazione dei veicoli 23

4.2.2.4.

Sicurezza dei passeggeri e del carico 23

4.2.2.4.1.

Sicurezza del carico 23

4.2.2.4.2.

Sicurezza dei passeggeri 23

4.2.2.5.

Compatibilità con la tratta e composizione del treno 23

4.2.2.5.1.

Compatibilità con la tratta 23

4.2.2.5.2.

Composizione del treno 24

4.2.2.6.

Frenatura del treno 25

4.2.2.6.1.

Requisiti minimi del sistema di frenatura 25

4.2.2.6.2.

Prestazioni di frenatura e velocità massima consentita 25

4.2.2.7.

Accertamento dell'idoneità a circolare del treno 26

4.2.2.7.1.

Requisiti generali 26

4.2.2.7.2.

Dati disponibili prima della partenza 26

4.2.2.8.

Requisiti di visibilità dei segnali lungo linea e della segnaletica fissa 26

4.2.2.9.

Vigilanza del macchinista 27

4.2.3.

Specifiche relative alla circolazione dei treni 27

4.2.3.1.

Programmazione del treno 27

4.2.3.2.

Identificazione dei treni 27

4.2.3.2.1.

Formato del numero di identificazione del treno 27

4.2.3.3.

Partenza del treno 27

4.2.3.3.1.

Controlli e prove preliminari alla partenza 27

4.2.3.3.2.

Comunicazione dello stato operativo del treno al gestore dell'infrastruttura 27

4.2.3.4.

Gestione del traffico 27

4.2.3.4.1.

Requisiti generali 27

4.2.3.4.2.

Segnalazione della posizione del treno 28

4.2.3.4.2.1.

Dati necessari per la segnalazione della posizione del treno e orario di trasferimento previsto 28

4.2.3.4.3.

Merci pericolose 28

4.2.3.4.4.

Qualità dell'esercizio 29

4.2.3.5.

Registrazione dei dati 29

4.2.3.5.1.

Registrazione dei dati di supervisione all'esterno del treno 29

4.2.3.5.2.

Registrazione dei dati di supervisione a bordo treno 29

4.2.3.6.

Esercizio in condizioni degradate 30

4.2.3.6.1.

Avviso agli altri utenti 30

4.2.3.6.2.

Avviso ai macchinisti 30

4.2.3.6.3.

Disposizioni contingenti 30

4.2.3.7.

Gestione di una situazione di emergenza 30

4.2.3.8.

Assistenza al personale del treno in caso di inconveniente o di serio malfunzionamento del materiale rotabile 31

4.3.

Specifiche funzionali e tecniche delle interfacce 31

4.3.1.

Interfacce con la STI «Infrastruttura» (STI INF) 31

4.3.2.

Interfacce con la STI «Controllo-comando e segnalamento» (STI CCS) 32

4.3.3.

Interfacce con le STI «Materiale rotabile» 32

4.3.3.1.

Interfacce con la STI «Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» (STI LOC&PAS) 32

4.3.3.2.

Interfacce con la STI «Carri merci» (STI WAG) 33

4.3.4.

Interfacce con la STI «Energia» (STI ENE) 34

4.3.5.

Interfacce con la STI «Sicurezza nelle gallerie ferroviarie» (STI SRT) 34

4.3.6.

Interfacce con la STI «Rumore» (STI NOI) 34

4.3.7.

Interfacce con il regolamento (UE) n. 1300/2014, STI «Persone a mobilità ridotta» (STI PRM) 35

4.4.

Norme di esercizio 35

4.4.1.

Principi e norme di esercizio del sistema ferroviario dell'Unione europea 35

4.4.2.

Norme nazionali 35

4.4.3.

Strumenti di conformità accettabili 35

4.4.4.

Transizione dall'applicazione delle norme nazionali all'attuazione del presente regolamento 36

4.5.

Norme relative alla manutenzione 36

4.6.

Competenze professionali 36

4.6.1.

Competenza professionale 36

4.6.2.

Competenza linguistica 36

4.6.2.1.

Principi 36

4.6.2.2.

Livello di conoscenza 36

4.6.3.

Valutazione iniziale e continua del personale 37

4.6.3.1.

Elementi fondamentali 37

4.6.3.2.

Analisi e aggiornamento dei bisogni formativi 37

4.6.4.

Personale ausiliario 37

4.7.

Condizioni di salute e sicurezza 37

4.7.1.

Introduzione 37

4.7.2.

Accertamenti sanitari e valutazioni psicologiche 38

4.7.2.1.

Prima dell'entrata in servizio 38

4.7.2.1.1.

Contenuto minimo degli accertamenti sanitari 38

4.7.2.1.2.

Valutazione psicologica 38

4.7.2.2.

Dopo l'entrata in servizio 39

4.7.2.2.1.

Frequenza degli accertamenti sanitari periodici 39

4.7.2.2.2.

Contenuto minimo della visita medica periodica 39

4.7.2.2.3.

Ulteriori accertamenti sanitari e/o valutazioni psicologiche 39

4.7.3.

Requisiti medici 39

4.7.3.1.

Requisiti generali 39

4.7.3.2.

Requisiti per la vista 39

4.7.3.3.

Requisiti per l'udito 40

4.8.

Ulteriori informazioni sull'infrastruttura e sui veicoli 40

4.8.1.

Infrastruttura 40

4.8.2.

Materiale rotabile 40

5.

Componenti di interoperabilità 40

5.1.

Definizione 40

5.2.

Elenco dei componenti 40

6.

Valutazione della conformità e/o dell'idoneità all'impiego dei componenti e verifica del sottosistema 40

6.1.

Componenti di interoperabilità 40

6.2.

Sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» 41

6.2.1.

Principi 41

7.

Attuazione 41

7.1.

Principi 41

7.2.

Casi specifici 41

7.2.1.

Introduzione 41

7.2.2.

Elenco di casi specifici 41

7.2.2.1.

Caso specifico permanente (P) per Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria e Slovacchia 41

7.2.2.2.

Caso specifico permanente per Irlanda e Regno Unito per l'Irlanda del Nord 42

7.2.2.3.

Caso specifico temporaneo (T1) per Irlanda e Regno Unito 42

7.2.2.4.

Caso specifico permanente (P) per la Finlandia 42
Appendice A PRINCIPI E NORME DI ESERCIZIO PER L'ERTMS 43
Appendice B Principi e norme di esercizio comuni 44
Appendice C Metodologia per le comunicazioni relative alla sicurezza 49
Appendice D Compatibilità con la tratta e Fascicolo percorso treno 56
Appendice D1 Parametri per la compatibilità del veicolo e del treno sul percorso previsto 56
Appendice D2 Elementi che il gestore dell'infrastruttura deve fornire all'impresa ferroviaria per il Fascicolo percorso treno 66
Appendice E Livello linguistico e di comunicazione 86
Appendice F Elementi minimi di qualifica professionale connessi alla mansione di «accompagnamento dei treni» 87
Appendice G Elementi minimi di qualifica professionale connessi alla mansione di «preparazione dei treni» 89
Appendice H Numero europeo del veicolo e relativa marcatura alfabetica sulla cassa o fiancata del veicolo 91
Appendice I Elenco degli ambiti nei quali possono continuare ad applicarsi norme nazionali a norma dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2016/798 93
Appendice J Glossario 95

1.   INTRODUZIONE

1.1.   Ambito di applicazione tecnico

La presente specifica tecnica di interoperabilità («STI») si applica al sottosistema «Esercizio e gestione del traffico», di cui all'elenco riportato al punto 1 e definito al punto 2.5 dell'allegato II della direttiva (UE) 2016/797.

1.2.   Ambito di applicazione geografico

L'ambito di applicazione geografico del presente regolamento è la rete dell'Unione, come specificata nell'allegato I, sezione 1, della direttiva (UE) 2016/797, ad esclusione dei casi di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2016/797.

1.3.   Contenuto del presente regolamento

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/797, il presente regolamento:

a)

definisce l'ambito di applicazione previsto del sottosistema «Esercizio e gestione del traffico»;

b)

precisa i requisiti essenziali per il sottosistema interessato e le sue interfacce con gli altri sottosistemi;

c)

definisce le specifiche funzionali e tecniche che il sottosistema in questione e le sue interfacce devono rispettare in relazione ad altri sottosistemi. Se necessario, tali specifiche possono variare a seconda dell'utilizzazione del sottosistema;

d)

determina i componenti di interoperabilità e le interfacce oggetto di specifiche europee, tra cui le norme europee, necessari per realizzare l'interoperabilità del sistema ferroviario europeo;

e)

indica, in ogni caso previsto, le procedure da usare per valutare la conformità o l'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità;

f)

indica la strategia di attuazione della STI, precisando in particolare le tappe da superare e gli elementi che possono essere applicati per passare progressivamente dalla situazione attuale alla situazione finale di rispetto generalizzato della STI;

g)

indica, per il personale interessato, i requisiti di qualifica professionale e di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro richiesti per il funzionamento e la manutenzione del sottosistema interessato nonché per l'attuazione della STI;

h)

indica le disposizioni applicabili ai sottosistemi e ai veicoli esistenti non conformi alla STI, in particolare in caso di rinnovo o di ristrutturazione e, in tali casi, i lavori di modifica che necessitano della domanda per una nuova autorizzazione;

i)

indica i parametri dei veicoli e dei sottosistemi fissi che l'impresa ferroviaria deve verificare e le procedure da applicare per verificare detti parametri in seguito al rilascio dell'autorizzazione d'immissione sul mercato del veicolo e prima del primo utilizzo del veicolo, onde garantire la compatibilità tra i veicoli e le tratte su cui tali veicoli devono essere eserciti.

Inoltre, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797, per ciascuna STI possono essere previsti casi specifici.

2.   DESCRIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1.   Personale e treni

I punti 4.6 e 4.7 si applicano al personale addetto alle mansioni di sicurezza essenziali relative all'accompagnamento dei treni.

Il punto 4.6.2 si applica ai macchinisti, fatto salvo l'allegato VI, punto 8, della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Per il personale addetto alle mansioni di sicurezza essenziali relative all'autorizzazione alla partenza e all'autorizzazione al movimento del treno, si applica il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali e delle condizioni di salute e sicurezza tra Stati membri.

Per il personale addetto alle mansioni di sicurezza essenziali relative all'ultima preparazione del treno prima del previsto attraversamento di un confine e alla sua circolazione oltre l'ubicazione designata come «di frontiera» nel prospetto informativo della rete di un gestore dell'infrastruttura e inclusa nell'autorizzazione di sicurezza dello stesso, si applica il punto 4.6, mentre per il punto 4.7 si applica il riconoscimento reciproco fra gli Stati membri. Un treno non può essere considerato un servizio transfrontaliero se soddisfa le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/798.

2.2.   Principi

Il presente regolamento riguarda gli elementi del sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» ferroviario in cui sono presenti interfacce operative tra imprese ferroviarie e gestori dell'infrastruttura ed esiste un particolare beneficio per l'interoperabilità.

L'impresa ferroviaria e il gestore dell'infrastruttura devono garantire, istituendo adeguati processi, il rispetto di tutti requisiti relativi alle norme e alle procedure, nonché alla documentazione. L'istituzione di questi processi è un elemento importante del sistema di gestione della sicurezza (Safety Management System, in appresso «SMS») dell'impresa ferroviaria e del gestore dell'infrastruttura conformemente alla direttiva (UE) 2016/798. L'SMS stesso è valutato dalla competente autorità nazionale preposta alla sicurezza (National Safety Authority, in appresso «NSA») prima di rilasciare un'autorizzazione di sicurezza nonché dall'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie o dalla NSA competente prima di rilasciare un certificato di sicurezza.

2.3.   Applicabilità ai veicoli e alle infrastrutture esistenti non conformi alla STI

I requisiti contenuti nel presente regolamento riguardano perlopiù processi e procedure; alcuni di essi, tuttavia, si riferiscono anche ad elementi fisici di veicoli e infrastrutture che sono importanti ai fini della loro funzione operativa nel contesto del presente regolamento.

Tali elementi fisici sono specificati nelle STI strutturali relative a sottosistemi diversi dall'esercizio e gestione del traffico. Essi devono essere valutati secondo le procedure definite in tali STI.

Nessuna disposizione del presente regolamento può essere utilizzata per giustificare una norma nazionale nell'ambito di una STI strutturale.

3.   REQUISITI ESSENZIALI

3.1.   Conformità ai requisiti essenziali

A norma dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2016/797, il sistema ferroviario dell'Unione, i suoi sottosistemi e i loro componenti di interoperabilità devono soddisfare i requisiti essenziali indicati in termini generali nell'allegato III della medesima direttiva.

3.2.   Requisiti essenziali – quadro d'insieme

I requisiti essenziali riguardano i seguenti aspetti:

la sicurezza,

l'affidabilità e la disponibilità,

la salute,

la protezione dell'ambiente,

la compatibilità tecnica,

l'accessibilità.

A norma della direttiva (UE) 2016/797, i requisiti essenziali possono applicarsi in generale all'intero sistema ferroviario dell'Unione, oppure in modo specifico ai singoli sottosistemi e ai relativi componenti.

La tabella seguente illustra sinteticamente la corrispondenza tra i requisiti essenziali stabiliti nell'allegato III della direttiva (UE) 2016/797 e il presente regolamento.

Paragrafo

Titolo del paragrafo

Sicurezza

Affidabilità e disponibilità

Salute

Protezione dell'ambiente

Compatibilità tecnica

Accessibilità

Requisiti essenziali specifici per esercizio e gestione del traffico

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.2

1.3.1

1.3.2

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

1.5

1.6.1

1.6.2

2.6.1

2.6.2

2.6.3

2.6.4

4.2.1.2

Documentazione per i macchinisti

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

4.2.1.2.1

Manuale del macchinista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

X

 

4.2.1.2.2

Fascicolo percorso treno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

4.2.1.2.2.1

Compilazione del Fascicolo percorso treno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

4.2.1.2.2.2

Modifiche delle informazioni contenute nel Fascicolo percorso treno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

4.2.1.2.2.3

Comunicazioni al macchinista in tempo reale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

4.2.1.2.3

Orari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

4.2.1.2.4

Materiale rotabile

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

4.2.1.3

Documentazione per il personale dell'impresa ferroviaria diverso dai macchinisti

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

4.2.1.4

Documentazione per il personale del gestore dell'infrastruttura addetto all'autorizzazione al movimento del treno

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

4.2.1.5

Comunicazioni relative alla sicurezza tra il personale del treno, l'altro personale dell'impresa ferroviaria e il personale addetto all'autorizzazione al movimento del treno

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

4.2.2.1

Visibilità del treno

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

4.2.2.1.1

Requisiti generali

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

4.2.2.1.2

Testa del treno

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

4.2.2.1.3

Coda del treno

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

4.2.2.2

Udibilità del treno

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

X

 

4.2.2.2.1

Requisiti generali

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

4.2.2.2.2

Controllo

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

4.2.2.3

Identificazione dei veicoli

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

4.2.2.4

Sicurezza dei passeggeri e del carico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

4.2.2.5

Compatibilità con la tratta e composizione del treno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

4.2.2.5.1

Compatibilità con la tratta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

4.2.2.5.2

Composizione del treno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

4.2.2.6

Frenatura del treno

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

4.2.2.6.1

Requisiti minimi del sistema di frenatura

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

4.2.2.6.2

Prestazioni di frenatura

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

4.2.2.7

Accertamento dell'idoneità a circolare del treno

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

4.2.2.7.1

Requisiti generali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

4.2.2.7.2

Dati disponibili prima della partenza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

4.2.2.8

Requisiti di visibilità dei segnali lungo linea e della segnaletica fissa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

4.2.2.9

Vigilanza del macchinista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

4.2.3.1

Programmazione del treno

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

4.2.3.2

Identificazione dei treni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

4.2.3.3

Partenza del treno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

4.2.3.3.1

Controlli e prove preliminari alla partenza

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

4.2.3.3.2

Comunicazione dello stato operativo del treno al gestore dell'infrastruttura

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

4.2.3.4

Gestione del traffico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

4.2.3.4.1

Requisiti generali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

4.2.3.4.2

Segnalazione della posizione del treno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

4.2.3.4.2.1

Dati necessari per la segnalazione della posizione del treno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

4.2.3.4.2.2

Orario di trasferimento previsto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

4.2.3.4.3

Merci pericolose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

4.2.3.4.4

Qualità dell'esercizio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

4.2.3.5

Registrazione dei dati

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

4.2.3.5.1

Registrazione dei dati di supervisione all'esterno del treno

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

4.2.3.5.2

Registrazione dei dati di supervisione a bordo treno

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

4.2.3.6

Esercizio in condizioni degradate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

4.2.3.6.1

Avviso agli altri utenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

4.2.3.6.2

Avviso ai macchinisti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

4.2.3.6.3

Disposizioni contingenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

4.2.3.7

Gestione di una situazione di emergenza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

4.2.3.8

Assistenza al personale del treno in caso di inconveniente o di serio malfunzionamento del materiale rotabile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

4.4

Norme di esercizio dell'ERTMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

4.6

Qualifiche professionali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

4.7

Condizioni di salute e sicurezza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

4.8

Ulteriori informazioni sull'infrastruttura e sui veicoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

4.8.1

Infrastruttura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

4.8.2

Veicoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

4.   CARATTERISTICHE DEL SOTTOSISTEMA

4.1.   Introduzione

A norma della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), spetta al gestore dell'infrastruttura definire tutti gli opportuni requisiti che i treni autorizzati a circolare sulla rete del gestore stesso devono rispettare, tenendo conto delle peculiarità geografiche delle singole linee e delle specifiche funzionali o tecniche precisate nel presente capitolo.

4.2.   Specifiche funzionali e tecniche del sottosistema

Le specifiche funzionali e tecniche del sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» si articolano nel modo seguente:

specifiche relative al personale,

specifiche relative ai treni,

specifiche relative alla circolazione dei treni.

4.2.1.   Specifiche relative al personale

4.2.1.1.   Requisiti generali

Questo punto riguarda il personale che partecipa all'esercizio del sottosistema svolgendo mansioni di sicurezza essenziali che comportano un'interfaccia diretta tra un'impresa ferroviaria e un gestore dell'infrastruttura.

1)

Personale dell'impresa ferroviaria che:

a)

è addetto alla condotta dei treni («macchinista») e fa parte del «personale del treno»;

b)

svolge mansioni a bordo (diverse dalla condotta) e fa parte del «personale del treno»;

c)

è addetto alla preparazione dei treni.

2)

Personale del gestore dell'infrastruttura che è addetto all'autorizzazione al movimento dei treni

Gli ambiti interessati sono:

la documentazione,

la comunicazione.

Per il personale di cui al punto 2.1, il presente regolamento stabilisce inoltre requisiti in materia di:

qualifiche (cfr. punto 4.6 e appendice G),

condizioni di salute e sicurezza (cfr. punto 4.7).

4.2.1.2.   Documentazione per i macchinisti

L'impresa ferroviaria che fa circolare il treno deve fornire al macchinista tutte le informazioni e la documentazione che occorrono per lo svolgimento delle sue mansioni; tali informazioni possono essere in formato cartaceo o elettronico.

Tali informazioni devono tenere conto degli elementi necessari per l'esercizio in situazioni normali, degradate e di emergenza in relazione alle tratte da percorrere e al materiale rotabile utilizzato su tali tratte.

4.2.1.2.1.    Manuale del macchinista

Tutte le procedure di cui deve essere a conoscenza il macchinista devono essere riportate in un documento cartaceo o un supporto elettronico denominato «Manuale del macchinista».

Il Manuale del macchinista deve indicare i requisiti per tutte le tratte percorse e per il materiale rotabile usato su tali tratte, a seconda che il macchinista si trovi in situazioni di esercizio in condizioni normali, degradate e di emergenza.

Il Manuale del macchinista deve riguardare due aspetti distinti:

la descrizione dell'insieme di norme e procedure comuni (tenendo conto del contenuto delle appendici A, B e C),

l'enunciazione di tutte le necessarie norme e procedure che riguardano specificamente ciascun gestore dell'infrastruttura.

Le procedure in esso contenute devono riguardare almeno gli aspetti seguenti:

la sicurezza e l'incolumità del personale,

il segnalamento e il controllo-comando,

la circolazione del treno, anche in condizioni degradate,

i mezzi di trazione e il materiale rotabile,

gli inconvenienti e gli incidenti.

L'impresa ferroviaria è responsabile del Manuale del macchinista e lo compila in modo che sia esaustivo ed esatto e consenta al macchinista di applicare tutte le norme di esercizio.

L'impresa ferroviaria deve presentare il manuale del macchinista in un formato chiaro per tutta l'infrastruttura su cui operano i propri macchinisti.

Il manuale deve comprendere due appendici:

Appendice 1: Manuale delle procedure di comunicazione,

Appendice 2: Repertorio dei moduli.

I messaggi e i moduli predefiniti devono essere disponibili almeno nella lingua «operativa» del gestore o dei gestori dell'infrastruttura.

Il processo di compilazione e aggiornamento del Manuale del macchinista da parte dell'impresa ferroviaria si articola nelle seguenti fasi:

il gestore dell'infrastruttura (o l'organizzazione incaricata della preparazione delle norme di esercizio) deve fornire all'impresa ferroviaria le informazioni necessarie nella lingua operativa del gestore dell'infrastruttura,

l'impresa ferroviaria deve redigere il documento iniziale o aggiornarlo,

se la lingua scelta dall'impresa ferroviaria per la compilazione del Manuale del macchinista è diversa da quella in cui sono state fornite in origine le informazioni, l'impresa ferroviaria provvede a farle tradurre in funzione delle esigenze e/o fornisce note esplicative in un'altra lingua.

Il gestore dell'infrastruttura deve garantire che il contenuto della documentazione fornita all'impresa o alle imprese ferroviarie sia esaustivo ed esatto.

4.2.1.2.2.    Descrizione della linea e dei rilevanti impianti lungo linea associati alle linee utilizzate

Ai macchinisti deve essere fornita una descrizione delle linee su cui operano e degli impianti lungo linea ad esse associati, pertinenti al compito di condotta dei treni. Tali informazioni devono essere riportate in un unico documento, denominato «Fascicolo percorso treno».

Devono essere fornite come minimo le informazioni di seguito elencate:

le caratteristiche generali di esercizio,

l'indicazione delle rampe e delle pendenze,

lo schema dettagliato della linea.

4.2.1.2.2.1.   Compilazione del Fascicolo percorso treno

Il formato del Fascicolo percorso treno deve essere lo stesso per tutte le infrastrutture utilizzate dai treni di una determinata impresa ferroviaria.

La compilazione esaustiva e corretta del Fascicolo percorso treno compete all'impresa ferroviaria, che utilizza le informazioni fornite dal gestore o dai gestori dell'infrastruttura. L'impresa ferroviaria deve garantire che il contenuto del Fascicolo percorso treno sia esaustivo ed esatto, anche nel raggruppare le modifiche delle informazioni contenute nel Fascicolo percorso treno. L'impresa ferroviaria deve provvedere affinché il Fascicolo percorso treno descriva adeguatamente le condizioni operative associate alle caratteristiche della linea e alle caratteristiche dei veicoli.

Il gestore dell'infrastruttura deve fornire all'impresa ferroviaria almeno le informazioni per il Fascicolo percorso treno indicate nell'appendice D2 tramite il RINF. Tali informazioni devono contenere le informazioni pertinenti di cui tenere conto per adeguare la circolazione del treno alle caratteristiche della linea e alle caratteristiche dei veicoli. Fino a quando il RINF non fornirà i parametri pertinenti a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/777 della Commissione (3), il gestore dell'infrastruttura deve mettere a disposizione tali informazioni attraverso altri mezzi, gratuitamente e non appena ciò sia ragionevolmente possibile, e comunque entro 15 giorni in caso di prima trasmissione, salvo qualora l'impresa ferroviaria accetti un termine più lungo.

Il gestore dell'infrastruttura deve comunicare all'impresa ferroviaria le modifiche apportate alle informazioni del Fascicolo percorso treno tramite il RINF ogniqualvolta tali informazioni si rendano disponibili, o attraverso altri mezzi fino a quando il RINF non consentirà tale funzionalità.

Il gestore dell'infrastruttura deve garantire che le informazioni fornite all'impresa o alle imprese ferroviarie siano esaustive ed esatte. In situazioni di emergenza o per le comunicazioni in tempo reale, adeguati mezzi di comunicazione alternativi predisposti dal gestore dell'infrastruttura devono garantire la trasmissione immediata delle informazioni di cui all'appendice D2 all'impresa ferroviaria.

4.2.1.2.2.2.   Modifiche delle informazioni contenute nel Fascicolo percorso treno

Il gestore dell'infrastruttura deve avvertire l'impresa ferroviaria delle eventuali modifiche temporanee o permanenti delle informazioni fornite a norma del punto 4.2.1.2.2.1.

Tali modifiche devono essere raggruppate dall'impresa ferroviaria in un apposito documento cartaceo o supporto informatico il cui formato deve essere identico per tutte le infrastrutture utilizzate dai treni di una determinata impresa ferroviaria.

4.2.1.2.2.3.   Comunicazioni al macchinista in tempo reale

Il gestore dell'infrastruttura deve informare i macchinisti di eventuali modifiche della linea o dei rilevanti impianti lungo linea che non sono state segnalate come modifiche delle informazioni per il Fascicolo percorso treno come indicato al punto 4.2.1.2.2.2.

4.2.1.2.3.    Orari

La messa a disposizione di informazioni sugli orari dei treni favorisce la puntualità degli stessi e l'efficienza del servizio.

L'impresa ferroviaria deve fornire ai macchinisti le informazioni necessarie per la normale circolazione del treno; tali informazioni devono comprendere almeno:

i dati di identificazione del treno,

i giorni di circolazione del treno (se necessario),

le fermate e le rispettive attività associate,

altri punti orario,

gli orari di arrivo/partenza/transito per ciascuno di tali punti.

Le informazioni sulla circolazione dei treni, basate sulle informazioni fornite dal gestore dell'infrastruttura, possono essere messe a disposizione in formato elettronico o cartaceo.

Le informazioni devono essere presentate al macchinista in modo coerente per tutte le linee su cui opera l'impresa ferroviaria.

4.2.1.2.4.    Materiale rotabile

L'impresa ferroviaria deve fornire al macchinista tutte le informazioni inerenti al funzionamento del materiale rotabile in situazioni degradate (ad esempio treni per i quali sono necessari interventi di assistenza). La documentazione fornita deve riguardare anche l'interfaccia specifica con il personale del gestore dell'infrastruttura per tali situazioni.

4.2.1.3.   Documentazione per il personale dell'impresa ferroviaria diverso dai macchinisti

L'impresa ferroviaria deve fornire a tutto il proprio personale (dei treni o altro) addetto a mansioni di sicurezza essenziali che comportano un'interfaccia diretta con il personale, le apparecchiature o i sistemi del gestore dell'infrastruttura le norme, le procedure, le informazioni specifiche sul materiale rotabile e sulla tratta che l'impresa ferroviaria ritiene utili per l'espletamento di dette mansioni. Tali informazioni devono essere applicabili sia all'esercizio in condizioni normali sia all'esercizio in condizioni degradate.

Per il personale viaggiante, la struttura, il formato, il contenuto e il processo di compilazione e aggiornamento di tali informazioni devono basarsi sulle prescrizioni di cui al paragrafo 4.2.1.2.

4.2.1.4.   Documentazione per il personale del gestore dell'infrastruttura addetto all'autorizzazione al movimento del treno

Tutte le informazioni necessarie per assicurare le comunicazioni relative alla sicurezza tra il personale addetto all'autorizzazione al movimento del treno e il personale del treno devono essere contenute:

nei documenti che descrivono i Principi di comunicazione (appendice C),

nel documento intitolato «Repertorio dei moduli».

Tali documenti devono essere redatti dal gestore dell'infrastruttura in tutte le lingue operative che utilizza.

4.2.1.5.   Comunicazioni relative alla sicurezza tra il personale del treno, l'altro personale dell'impresa ferroviaria e il personale addetto all'autorizzazione al movimento del treno

Per le comunicazioni relative alla sicurezza tra il personale del treno, l'altro personale dell'impresa ferroviaria (come definito nell'appendice G) e il personale addetto all'autorizzazione al movimento del treno si utilizzano la lingua o le lingue operative (come definite nell'appendice J) utilizzate dal gestore dell'infrastruttura per la tratta in questione.

I principi da rispettare nelle comunicazioni relative alla sicurezza tra il personale del treno e il personale addetto all'autorizzazione al movimento dei treni sono indicati nell'appendice C.

A norma della direttiva 2012/34/UE, il gestore dell'infrastruttura è tenuto a pubblicare la lingua o le lingue «operative» utilizzate dal suo personale nelle attività quotidiane.

Tuttavia, se le consuetudini locali prevedono l'uso di una seconda lingua, è responsabilità del gestore dell'infrastruttura stabilire i confini geografici entro cui utilizzarla.

4.2.2.   Specifiche relative ai treni

4.2.2.1.   Visibilità del treno

4.2.2.1.1.    Requisiti generali

L'impresa ferroviaria deve provvedere affinché i treni siano muniti di mezzi di segnalamento per indicare la testa e la coda del treno.

4.2.2.1.2.    Testa del treno

L'impresa ferroviaria deve provvedere affinché un treno in avvicinamento sia chiaramente visibile e riconoscibile come tale attraverso la presenza e la disposizione di propri fanali di testa accesi a luce bianca.

Il lato rivolto in avanti del veicolo di testa di un treno deve essere munito di tre fanali disposti in modo da formare un triangolo isoscele (cfr. figura seguente). Tali fanali devono sempre essere accesi quando il treno viene guidato da tale lato.

Image 1

I fanali di testa devono ottimizzare la riconoscibilità del treno (luci ausiliarie di indicazione), assicurare al macchinista una visibilità sufficiente (luci di testa) nelle ore notturne e in condizioni di luce scarsa e non devono abbagliare i macchinisti dei treni che sopraggiungono in senso opposto.

La distanza tra i fanali, l'altezza sul piano del ferro, il diametro, l'intensità delle luci, le dimensioni e la forma del fascio di luce emesso sia nelle ore diurne sia in quelle notturne sono definite nella STI «Materiale rotabile - Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» («STI LOC&PAS»).

Entro le date indicate di seguito ai fini dell'armonizzazione del segnale di coda di cui alla sezione 4.2.2.1.3.2, l'intensità luminosa dei fanali anteriori dei veicoli deve essere conforme alla sezione 4.2.7.1.1, punto 5, dell'allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione (STI LOC&PAS) (4) al fine di avere accesso alle linee identificate nel RINF sulle quali è utilizzato il blocco permissivo.

4.2.2.1.3.    Coda del treno

L'impresa ferroviaria deve fornire i mezzi necessari per indicare la coda di un treno. Il segnale di coda deve essere affisso solo sulla parte posteriore dell'ultimo veicolo del treno, come indicato qui di seguito.

Image 2

4.2.2.1.3.1.   Treni passeggeri

Il segnale di coda di un treno passeggeri deve consistere di 2 luci rosse fisse poste alla stessa altezza sopra i respingenti sull'asse trasversale.

4.2.2.1.3.2.   Treni merci

Il segnale di coda di un treno merci deve consistere di 2 targhe riflettenti poste alla stessa altezza sopra i respingenti sull'asse trasversale. Tutti i treni dotati di 2 luci rosse fisse devono essere anch'essi considerati conformi a tale prescrizione.

Le targhe riflettenti devono essere conformi all'appendice E della STI WAG e avere la forma seguente con triangoli laterali bianchi e triangoli rossi nella parte superiore e inferiore:

Image 3

Le targhe devono essere posizionate alla stessa altezza sopra i respingenti sull'asse trasversale.

Casi specifici

Il Belgio, la Francia, l'Italia, il Portogallo, la Spagna e il Regno Unito possono continuare ad applicare le norme nazionali notificate, le quali prevedono che i treni merci siano dotati di 2 luci rosse fisse per poter circolare sulle sezioni della loro rete, laddove tale dotazione sia giustificata da pratiche di esercizio già in uso e/o norme nazionali notificate prima della fine di gennaio 2019.

Relazioni

Entro il 30 settembre 2020 gli Stati membri interessati devono trasmettere alla Commissione relazioni sul proprio utilizzo delle targhe riflettenti, individuando eventuali gravi ostacoli alla prevista soppressione delle norme nazionali.

Cooperazione con i paesi limitrofi

Nel frattempo gli Stati membri interessati, in particolare su richiesta delle imprese ferroviarie, devono effettuare una valutazione al fine di ammettere l'uso di 2 targhe riflettenti in una o più sezioni della loro rete, se l'esito di tale valutazione è positivo, e definire condizioni adeguate basate su una valutazione dei rischi e dei requisiti operativi. La valutazione deve essere completata entro un periodo massimo di 6 mesi dalla ricezione della richiesta dell'impresa ferroviaria. L'uso delle targhe riflettenti deve essere accettato, salvo qualora lo Stato membro possa debitamente giustificare il rifiuto sulla base dell'esito negativo della valutazione.

Gli Stati membri devono adoperarsi in particolare per consentire l'uso delle targhe riflettenti lungo i corridoi ferroviari merci, al fine di dare priorità alle attuali strozzature. Tali sezioni e le informazioni dettagliate relative alle eventuali condizioni pertinenti devono essere registrate nel RINF. Fino a quando le informazioni non saranno codificate nel RINF, il gestore dell'infrastruttura deve garantire che le informazioni siano trasmesse alle imprese ferroviarie attraverso altri mezzi idonei. Il gestore dell'infrastruttura deve individuare nel RINF le sezioni di linea sulle quali sono prescritte 2 luci rosse fisse.

Eliminazione graduale

Entro il 31 marzo 2021 la Commissione, sulla base di una raccomandazione dell'Agenzia e tenendo conto delle risultanze contenute nelle relazioni presentate dagli Stati membri, è tenuta a riesaminare le date e le specifiche al fine di armonizzare il segnale di coda e far sì che le targhe riflettenti siano ammesse in tutta l'Unione, tenendo presenti le preoccupazioni in materia di sicurezza e di capacità nonché l'incidenza in termini di costi durante la transizione.

Salvo altrimenti disposto in tale revisione, ai fini dell'ammissione dei treni merci dotati di 2 targhe riflettenti si applicano le seguenti scadenze:

1)

dal 1o gennaio 2022 lungo i corridoi ferroviari merci specificati conformemente al regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

2)

dal 1o gennaio 2026 nell'intera rete ferroviaria dell'Unione europea.

La Commissione è tenuta a riferire al comitato di cui all'articolo 51 della direttiva (UE) 2016/797 in merito ai progressi compiuti nell'attuazione della sezione 4.2.2.1.

4.2.2.2.   Udibilità del treno

4.2.2.2.1.    Requisiti generali

L'impresa ferroviaria deve provvedere affinché i treni siano muniti di un avvisatore acustico per segnalare l'avvicinamento del treno.

4.2.2.2.2.    Controllo

L'avvisatore acustico deve essere attivabile in tutte le posizioni di guida.

4.2.2.3.   Identificazione dei veicoli

Ciascun veicolo deve essere contraddistinto da un numero che permette di identificarlo in maniera univoca distinguendolo da ogni altro veicolo ferroviario. Tale numero deve essere riportato in modo evidente almeno sulle due fiancate laterali del veicolo stesso.

Deve inoltre essere possibile identificare le restrizioni operative cui è soggetto il veicolo.

Ulteriori requisiti pertinenti sono specificati nell'appendice H.

4.2.2.4.   Sicurezza dei passeggeri e del carico

4.2.2.4.1.    Sicurezza del carico

L'impresa ferroviaria deve accertarsi che i veicoli merci siano caricati in modo sicuro e che la sicurezza del carico sia garantita per tutto il viaggio.

4.2.2.4.2.    Sicurezza dei passeggeri

L'impresa ferroviaria deve garantire che il trasporto passeggeri sia effettuato in condizioni di sicurezza alla partenza del treno e nel corso del viaggio.

4.2.2.5.   Compatibilità con la tratta e composizione del treno

4.2.2.5.1.    Compatibilità con la tratta

A)

L'impresa ferroviaria è tenuta a garantire che tutti i veicoli che compongono il treno siano compatibili con la tratta o le tratte previste.

Nell'ambito del proprio SMS, l'impresa ferroviaria deve definire un processo atto a garantire che tutti i veicoli che utilizza siano autorizzati, registrati e compatibili con la tratta o le tratte previste, compresi i requisiti che il proprio personale deve rispettare.

Il processo di controllo della compatibilità con la tratta non deve duplicare processi svolti nell'ambito dell'autorizzazione del veicolo a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione (6) per garantire la compatibilità tecnica tra il veicolo e la rete o le reti. I parametri di cui all'appendice D1 già verificati e controllati durante l'autorizzazione del veicolo o altri processi analoghi non devono essere sottoposti a nuova valutazione nel quadro del controllo della compatibilità con la tratta.

Per quanto riguarda i veicoli autorizzati a norma della direttiva (UE) 2016/797, i pertinenti dati sul veicolo relativi ai parametri elencati nell'appendice D1, già verificati durante il processo di autorizzazione e facenti parte:

del fascicolo di cui all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/797 e

dell'autorizzazione del veicolo di cui all'articolo 21, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2016/797,

devono essere forniti all'impresa ferroviaria dal richiedente di cui all'articolo 2, punto 22, della direttiva (UE) 2016/797 o dal detentore, su richiesta, qualora tali informazioni non siano disponibili nell'ERATV o in altri registri dei veicoli ferroviari.

Per quanto riguarda i veicoli autorizzati prima della direttiva (UE) 2016/797, i pertinenti dati sul veicolo relativi ai parametri elencati nell'appendice D1 devono essere forniti all'impresa ferroviaria dal titolare della documentazione di autorizzazione del veicolo o dal detentore, su richiesta, qualora tali informazioni non siano disponibili nell'ERATV o in altri registri dei veicoli ferroviari.

I processi di cui l'impresa ferroviaria deve disporre nell'ambito dell'SMS ai fini della compatibilità con la tratta devono comprendere i seguenti controlli, che possono essere effettuati contemporaneamente in qualunque momento opportuno o in qualunque sequenza appropriata:

ciascun veicolo deve essere autorizzato e registrato,

ciascun veicolo del treno deve essere compatibile con la tratta,

la composizione del treno deve essere compatibile con la tratta e la traccia oraria,

la preparazione del treno deve garantire che il treno sia completo e composto correttamente.

B)

Il gestore dell'infrastruttura deve fornire le informazioni sulla compatibilità con la tratta indicate nell'appendice D1 tramite il RINF.

L'appendice D1 stabilisce tutti i parametri da utilizzare nel processo dell'impresa ferroviaria prima del primo utilizzo di un veicolo o di una configurazione del treno al fine di garantire che tutti i veicoli che compongono un treno siano compatibili con la tratta o le tratte che il treno dovrà percorrere comprese, se del caso, le tratte di deviazione e le tratte verso le officine. Devono essere prese in considerazione le modifiche della tratta e le variazioni delle caratteristiche dell'infrastruttura. Se un parametro riportato nell'appendice D1 è armonizzato a livello della rete o delle reti per un'area d'uso, si può supporre che qualsiasi veicolo autorizzato per quella data area d'uso sia conforme a tale parametro. Le norme nazionali o i requisiti nazionali aggiuntivi di accesso alla rete per quanto riguarda la compatibilità con la tratta sono considerati in linea di principio incompatibili con l'appendice D1. Ai fini della compatibilità con la tratta il gestore dell'infrastruttura non può richiedere controlli tecnici supplementari oltre a quelli previsti nell'elenco di cui all'appendice D1.

Come prescritto dall'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2016/797, fino a quando il RINF non riporterà tutte le informazioni necessarie sui parametri pertinenti, il gestore dell'infrastruttura deve fornire tali informazioni attraverso altri mezzi, gratuitamente, non appena possibile e in formato elettronico, alle imprese ferroviarie, ai richiedenti delle tracce orarie autorizzati e, se del caso, al richiedente di cui all'articolo 2, punto 22, della direttiva (UE) 2016/797.

La prima trasmissione delle informazioni relative alla compatibilità con la tratta da parte del gestore dell'infrastruttura, attraverso mezzi diversi dal RINF, deve essere effettuata su richiesta dell'impresa ferroviaria non appena ciò sia ragionevolmente possibile, e comunque entro 15 giorni, salvo qualora il gestore dell'infrastruttura e l'impresa ferroviaria concordino un termine più lungo. Il gestore dell'infrastruttura deve garantire che le informazioni fornite all'impresa o alle imprese ferroviarie siano esaustive ed esatte.

Il gestore dell'infrastruttura deve comunicare all'impresa ferroviaria le modifiche apportate alle caratteristiche della tratta tramite il RINF ogniqualvolta tali informazioni si rendano disponibili, o attraverso altri mezzi fino a quando il RINF non consentirà tale funzionalità.

In situazioni di emergenza o per le comunicazioni in tempo reale, il gestore dell'infrastruttura deve garantire la trasmissione immediata delle informazioni all'impresa ferroviaria attraverso mezzi di comunicazione idonei.

C)

Ulteriori elementi da controllare per la compatibilità con la tratta, se pertinenti:

trasporto di merci pericolose di cui al punto 4.2.3.4.3,

tratta meno rumorosa di cui alla STI «Rumore»,

trasporti eccezionali di cui all'appendice I,

condizioni di accesso alle stazioni sotterranee per i sistemi diesel e gli altri sistemi di trazione termica di cui al punto 4.2.8.3 della STI LOC&PAS.

4.2.2.5.2.    Composizione del treno

I requisiti relativi alla composizione del treno devono tenere conto dei seguenti elementi in base alla traccia oraria assegnata:

a)

tutti i veicoli che compongono un treno, compresi i loro carichi:

devono essere conformi a tutti i requisiti applicabili alle tratte che il treno deve percorrere,

devono essere idonei a circolare alla velocità massima prevista per il treno;

b)

tutti i veicoli che compongono il treno devono rimanere entro la scadenza del proprio specifico intervallo di manutenzione per tutta la durata del viaggio prevista (intesa in termini di tempo e distanza);

c)

il treno composto da veicoli, compresi i loro carichi, deve essere conforme ai vincoli tecnici e operativi della tratta da percorrere e non deve superare la lunghezza massima consentita per i terminali di partenza e di destinazione;

d)

l'impresa ferroviaria è tenuta ad accertarsi che tutti i veicoli che compongono il treno, compreso il loro carico, siano tecnicamente idonei al viaggio da effettuare e rimangano tali per tutto il viaggio.

L'impresa ferroviaria potrebbe dover prendere in considerazione ulteriori vincoli imposti dal tipo di regime di frenatura o dal tipo di trazione di un particolare treno (cfr. punto 4.2.2.6).

4.2.2.6.   Frenatura del treno

4.2.2.6.1.    Requisiti minimi del sistema di frenatura

In un treno, tutti i veicoli devono essere collegati al sistema di frenatura continua automatica, definito nella STI LOC&PAS e nella STI WAG.

Nel primo e nell'ultimo veicolo di un treno (comprese le unità di trazione) deve essere garantita l'operatività del freno automatico.

Nel caso in cui un treno si divida accidentalmente in due parti, entrambe le parti devono arrestarsi automaticamente in seguito all'applicazione del massimo serraggio del freno.

4.2.2.6.2.    Prestazioni di frenatura e velocità massima consentita

1)

Il gestore dell'infrastruttura deve fornire all'impresa ferroviaria tutte le pertinenti caratteristiche di linea per ciascun percorso tramite il RINF:

le distanze di segnalamento (avvertimento, arresto) comprensive dei loro margini di sicurezza inerenti,

le pendenze,

le velocità massime consentite e

le condizioni di utilizzo dei sistemi di frenatura che possono incidere sull'infrastruttura, come i freni magnetici, i freni a recupero e i freni a correnti parassite.

Fino a quando il RINF non fornirà i parametri pertinenti, il gestore dell'infrastruttura deve mettere a disposizione tali informazioni attraverso altri mezzi, gratuitamente e non appena ciò sia ragionevolmente possibile, e comunque entro 15 giorni in caso di prima trasmissione, salvo qualora l'impresa ferroviaria accetti un termine più lungo.

Il gestore dell'infrastruttura deve comunicare all'impresa ferroviaria le modifiche apportate alle caratteristiche della linea tramite il RINF ogniqualvolta tali informazioni si rendano disponibili, o attraverso altri mezzi fino a quando il RINF non consentirà tale funzionalità.

Il gestore dell'infrastruttura deve garantire che le informazioni fornite all'impresa o alle imprese ferroviarie siano esaustive ed esatte.

2)

Il gestore dell'infrastruttura può fornire le informazioni seguenti:

i)

per i treni in grado di circolare a una velocità massima superiore ai 200 km/h, il profilo di decelerazione e il tempo di risposta equivalente su binario in piano;

ii)

per i complessi automotore e i treni a composizione bloccata, non in grado di circolare a una velocità massima superiore ai 200 km/h, la decelerazione [come per il precedente punto i)] o la percentuale di peso frenato;

iii)

per gli altri treni (a composizione variabile o non in grado di circolare a una velocità massima superiore ai 200 km/h): la percentuale di peso frenato.

Se fornisce le informazioni di cui sopra, il gestore dell'infrastruttura deve metterle a disposizione in modo non discriminatorio a tutte le imprese ferroviarie che intendono far circolare i treni sulla sua rete.

Devono essere rese disponibili anche le tabelle di frenatura già in uso e ammesse per le linee esistenti non conformi alla STI alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3)

Nella fase di pianificazione, l'impresa ferroviaria deve determinare la capacità di frenatura del treno e la velocità massima corrispondente tenendo conto:

delle caratteristiche della linea in questione, come indicato al precedente punto 1 e, se disponibili, delle informazioni fornite dal gestore dell'infrastruttura conformemente al precedente punto 2, e

dei margini relativi al materiale rotabile derivanti dall'affidabilità e dalla disponibilità del sistema di frenatura.

L'impresa ferroviaria deve inoltre garantire che durante l'esercizio ogni treno raggiunga almeno le prestazioni di frenatura necessarie. L'impresa ferroviaria deve definire e attuare norme corrispondenti e assicurarne la gestione nell'ambito del proprio sistema di gestione della sicurezza.

In particolare, l'impresa ferroviaria deve definire norme applicabili qualora un treno non raggiunga le prestazioni di frenatura necessarie durante l'esercizio. In tal caso, l'impresa ferroviaria deve informare immediatamente il gestore dell'infrastruttura. Il gestore dell'infrastruttura può adottare misure appropriate per ridurre l'impatto sull'insieme del traffico della propria rete.

4.2.2.7.   Accertamento dell'idoneità a circolare del treno

4.2.2.7.1.    Requisiti generali

L'impresa ferroviaria deve definire il processo volto a garantire che tutte le apparecchiature del treno relative alla sicurezza siano perfettamente funzionanti e che il treno sia in grado di circolare in condizioni di sicurezza.

L'impresa ferroviaria deve comunicare al gestore dell'infrastruttura ogni modifica apportata alle caratteristiche del treno tale da influire sulle sue prestazioni, nonché ogni modifica tale da influire sulla possibilità di far circolare il treno nella traccia oraria assegnata.

Il gestore dell'infrastruttura e l'impresa ferroviaria devono definire e aggiornare le condizioni e le procedure per la circolazione temporanea del treno in condizioni degradate.

4.2.2.7.2.    Dati disponibili prima della partenza

L'impresa ferroviaria deve garantire che i seguenti dati, necessari per un esercizio sicuro ed efficiente, siano messi a disposizione del gestore o dei gestori dell'infrastruttura prima della partenza del treno:

i dati di identificazione del treno,

l'identità dell'impresa ferroviaria responsabile del treno,

la lunghezza effettiva del treno,

l'eventuale presenza di passeggeri o animali su un treno sul quale non è previsto il loro trasporto,

eventuali restrizioni operative con l'indicazione del veicolo o dei veicoli interessati (sagoma, limitazioni di velocità ecc.),

informazioni che devono essere trasmesse al gestore dell'infrastruttura per il trasporto di merci pericolose.

L'impresa ferroviaria deve comunicare al gestore o ai gestori dell'infrastruttura la mancata effettuazione di una traccia oraria assegnata o la soppressione di un treno.

4.2.2.8.   Requisiti di visibilità dei segnali lungo linea e della segnaletica fissa

Il macchinista deve essere in grado di osservare i segnali lungo linea e la segnaletica fissa e questi devono poter essere osservati dal macchinista in tutte le situazioni che lo richiedono. Lo stesso vale per altri tipi di segnali lungo linea aventi funzioni di sicurezza.

La segnaletica fissa, i segnali lungo linea e i pannelli di informazione devono essere realizzati e posizionati in maniera coerente per facilitarne l'osservabilità. A questo proposito occorre tenere conto di vari aspetti, tra cui:

la collocazione, che deve essere tale da consentire al macchinista di leggere le informazioni grazie alle luci di testa del treno,

l'idoneità e l'intensità dell'illuminazione, nei casi in cui questa è necessaria per illuminare le informazioni,

le proprietà riflettenti del materiale utilizzato per i segnali retroriflettenti, che devono essere conformi alle specifiche applicabili; i segnali devono essere realizzati in modo tale da consentire al macchinista di leggere agevolmente le informazioni grazie alle luci di testa.

Le cabine di guida devono essere progettate in modo coerente così che il macchinista possa vedere facilmente le informazioni a lui destinate.

4.2.2.9.   Vigilanza del macchinista

È necessaria la presenza a bordo di un mezzo di monitoraggio della vigilanza del macchinista. Questo dispositivo interviene per arrestare il treno qualora il macchinista non reagisca entro un intervallo di tempo determinato, che è precisato nelle STI «Materiale rotabile».

4.2.3.   Specifiche relative alla circolazione dei treni

4.2.3.1.   Programmazione del treno

Conformemente alla direttiva 2012/34/UE, il gestore dell'infrastruttura deve indicare quali sono i dati necessari per presentare una richiesta di traccia ferroviaria.

4.2.3.2.   Identificazione dei treni

Ogni treno deve essere contraddistinto da un numero di identificazione del treno. Questo numero è assegnato dal gestore dell'infrastruttura quando attribuisce una traccia oraria e deve essere reso noto all'impresa ferroviaria e a tutti i gestori dell'infrastruttura addetti alla circolazione del treno. Il numero di identificazione del treno deve essere unico per la rete. È opportuno evitare di modificare questo numero nel corso di un viaggio.

4.2.3.2.1.    Formato del numero di identificazione del treno

Il formato del numero di identificazione del treno è definito nella STI «Controllo-comando e segnalamento» [in appresso «STI CCS», regolamento (UE) 2016/919 della Commissione (7)].

4.2.3.3.   Partenza del treno

4.2.3.3.1.    Controlli e prove preliminari alla partenza

L'impresa ferroviaria deve definire i controlli e le prove da effettuare al fine di garantire che le partenze avvengano in condizioni di sicurezza (ad esempio porte, carico, freni).

4.2.3.3.2.    Comunicazione dello stato operativo del treno al gestore dell'infrastruttura

L'impresa ferroviaria deve informare il gestore dell'infrastruttura quando un treno è pronto per l'accesso alla rete.

L'impresa ferroviaria deve comunicare al gestore dell'infrastruttura, prima della partenza del treno e nel corso del viaggio, eventuali anomalie riguardanti il treno o il suo esercizio che potrebbero avere ripercussioni sulla circolazione del treno stesso.

4.2.3.4.   Gestione del traffico

4.2.3.4.1.    Requisiti generali

La gestione del traffico deve garantire un esercizio ferroviario sicuro, efficiente e puntuale e un recupero efficace in seguito a interruzioni del servizio.

Il gestore dell'infrastruttura deve definire le procedure e i sistemi per:

la gestione dei treni in tempo reale,

le misure operative atte a mantenere l'infrastruttura in condizioni quanto più possibile efficienti in caso di ritardi o inconvenienti, sia effettivi che previsti, e

la comunicazione all'impresa o alle imprese ferroviarie delle informazioni necessarie in questi casi.

Previo accordo con il gestore dell'infrastruttura, possono essere introdotti ulteriori processi richiesti dall'impresa ferroviaria che hanno ripercussioni sull'interfaccia con il gestore o i gestori dell'infrastruttura.

4.2.3.4.2.    Segnalazione della posizione del treno

4.2.3.4.2.1.   Dati necessari per la segnalazione della posizione del treno e orario di trasferimento previsto

Il gestore dell'infrastruttura deve:

a)

predisporre un sistema per registrare in tempo reale l'orario di partenza, arrivo o transito dei treni in opportuni punti predefiniti di segnalazione sulla propria rete e il valore di anticipo o ritardo;

b)

utilizzare un processo che permette di indicare il numero stimato di minuti di scostamento rispetto all'orario previsto di trasferimento di un treno da un gestore dell'infrastruttura al successivo; tale processo deve comprendere informazioni sulle interruzioni del servizio (descrizione e ubicazione del problema);

c)

fornire i dati specifici necessari per la segnalazione della posizione del treno a norma dei regolamenti (UE) n. 1305/2014 (8) (STI TAF - Applicazioni telematiche per il trasporto merci) e (UE) n. 454/2011 (9) (STI TAP - Applicazioni telematiche per i passeggeri) della Commissione. Tali informazioni devono comprendere:

1)

dati di identificazione del treno;

2)

identità del punto di segnalazione;

3)

linea su cui circola il treno;

4)

orario programmato nel punto di segnalazione;

5)

orario effettivo nel punto di segnalazione (e indicazione dello stato del treno: in partenza, in arrivo o in transito; per i punti di segnalazione intermedi di transito del treno devono essere indicati separatamente l'orario di arrivo e quello di partenza);

6)

numero di minuti di anticipo o ritardo nel punto di segnalazione;

7)

spiegazione iniziale di ogni singolo ritardo superiore a 10 minuti o in funzione di quanto previsto dal regime di monitoraggio delle prestazioni;

8)

indicazione di superamento del termine per la segnalazione del ritardo del treno e numero di minuti di superamento di tale termine;

9)

eventuali dati precedenti di identificazione del treno;

10)

treno soppresso per tutta la corsa o per parte di essa.

4.2.3.4.3.    Merci pericolose

L'impresa ferroviaria deve definire le procedure per il trasporto di merci pericolose.

Tali procedure devono comprendere:

le disposizioni di cui alle direttive 2008/68/CE (10) e 2010/35/UE (11) del Parlamento europeo e del Consiglio, a seconda dei casi,

la comunicazione al macchinista della presenza e della posizione di merci pericolose sul treno,

le informazioni di cui necessita il gestore dell'infrastruttura per il trasporto di merci pericolose,

la definizione, effettuata di concerto con il gestore dell'infrastruttura, delle linee di comunicazione e la pianificazione di misure specifiche da adottare qualora si verifichino situazioni di emergenza in cui risultino coinvolte merci pericolose.

4.2.3.4.4.    Qualità dell'esercizio

Il gestore dell'infrastruttura e l'impresa ferroviaria devono disporre di opportuni processi di monitoraggio dell'efficienza di tutti i servizi pertinenti.

I processi di monitoraggio devono servire ad analizzare i dati e a individuare le tendenze in atto, sia per gli errori umani che per gli errori di sistema. I risultati dell'analisi devono essere utilizzati per definire opportuni interventi migliorativi con l'obiettivo di eliminare o attenuare le conseguenze di eventi che potrebbero compromettere l'esercizio efficiente della rete.

Qualora detti interventi migliorativi siano tali da comportare benefici per tutta la rete nonché per altri gestori dell'infrastruttura e altre imprese ferroviarie, deve esserne data opportuna comunicazione, ferma restando la tutela della riservatezza commerciale.

Il gestore dell'infrastruttura deve analizzare al più presto gli eventi che hanno causato una significativa interruzione del servizio. Se opportuno, il gestore dell'infrastruttura deve invitare l'impresa o le imprese ferroviarie implicate nell'evento a prendere parte all'analisi, in particolare nel caso in cui sia coinvolto un loro dipendente. Se in seguito all'analisi vengono elaborate raccomandazioni intese a migliorare la rete attraverso l'eliminazione o la riduzione delle cause all'origine di incidenti/inconvenienti, queste devono essere comunicate a tutte le imprese ferroviarie e a tutti i gestori dell'infrastruttura interessati.

Tali processi devono essere documentati e soggetti ad audit interni.

4.2.3.5.   Registrazione dei dati

I dati inerenti alla marcia di un treno devono essere registrati e conservati allo scopo di:

supportare il monitoraggio sistematico della sicurezza ai fini della prevenzione di inconvenienti e incidenti,

accertare le prestazioni del macchinista, del treno e dell'infrastruttura nel periodo precedente e, se del caso, immediatamente successivo a un inconveniente o incidente, per consentire l'individuazione delle cause e per contribuire a stabilire se sia opportuno introdurre nuove misure o modificare quelle esistenti per evitare il ripetersi dell'inconveniente o incidente,

registrare le informazioni relative alle prestazioni della locomotiva/unità di trazione e della persona che sta guidando.

I dati registrati possono essere associati:

alla data e all'ora di registrazione,

all'ubicazione geografica precisa dell'evento registrato,

ai dati di identificazione del treno,

all'identità del macchinista.

I dati da registrare per l'ETCS/GSM-R sono quelli definiti nella STI CCS che sono pertinenti alla luce dei requisiti del presente punto 4.2.3.5.

I dati devono essere sigillati e conservati in modo sicuro e devono essere accessibili agli organi autorizzati, compresi gli organismi investigativi nell'esercizio delle loro funzioni a norma dell'articolo 22 della direttiva (UE) 2016/798.

4.2.3.5.1.    Registrazione dei dati di supervisione all'esterno del treno

Il gestore dell'infrastruttura deve registrare almeno i dati seguenti:

l'avaria degli impianti lungo linea associati alla circolazione dei treni (segnalamento, deviatoi ecc.),

il rilevamento di un surriscaldamento delle boccole, se tale dispositivo è presente,

le comunicazioni relative alla sicurezza tra il macchinista e il regolatore della circolazione.

4.2.3.5.2.    Registrazione dei dati di supervisione a bordo treno

L'impresa ferroviaria deve registrare almeno i dati seguenti:

rilevamento del superamento di segnali disposti a via impedita o di «fine dell'autorizzazione al movimento»,

azionamento del freno di emergenza,

velocità di marcia del treno,

eventuale isolamento o disabilitazione dei sistemi di controllo (segnalamento) a bordo treno,

azionamento dell'avvisatore acustico,

azionamento dei comandi porte (sblocco, chiusura), se presenti,

rilevamento di sistemi di allarme di bordo connessi alla sicurezza di esercizio del treno, se presenti,

identificazione della cabina cui si riferiscono i dati registrati per un successivo controllo.

Ulteriori specifiche tecniche relative al dispositivo di registrazione sono definite nella STI LOC&PAS.

4.2.3.6.   Esercizio in condizioni degradate

4.2.3.6.1.    Avviso agli altri utenti

Il gestore dell'infrastruttura, di concerto con l'impresa o le imprese ferroviarie, deve definire un processo che consente di informare immediatamente le altre parti di ogni situazione che possa incidere sulla sicurezza, sulle prestazioni e/o sulla disponibilità della rete ferroviaria o del materiale rotabile.

4.2.3.6.2.    Avviso ai macchinisti

In tutti i casi in cui l'esercizio in condizioni degradate rientri nell'ambito di competenza del gestore dell'infrastruttura, questi trasmette ai macchinisti istruzioni formali sulle misure da attuare per superare la condizione degradata in condizioni di sicurezza.

4.2.3.6.3.    Disposizioni contingenti

Il gestore dell'infrastruttura, di concerto con tutte le imprese ferroviarie che operano sulla sua infrastruttura e, se del caso, con i gestori dell'infrastruttura adiacenti, deve definire, pubblicare e rendere disponibili opportune misure contingenti e procede all'assegnazione di responsabilità basate sui requisiti per ridurre gli eventuali effetti negativi derivanti dall'esercizio in condizioni degradate.

I requisiti di programmazione e la risposta a tali eventi devono essere proporzionali alla natura e alla potenziale gravità della situazione degradata.

Tali misure, che devono comprendere quanto meno piani per il ripristino delle condizioni «normali» nella rete, possono riferirsi anche a:

avarie del materiale rotabile (ad esempio, avarie che potrebbero causare una rilevante interruzione del traffico, procedure di soccorso per i treni in avaria),

avarie delle infrastrutture (ad esempio, avarie della rete elettrica o inconvenienti che potrebbero obbligare a istradare i treni su un percorso diverso da quello programmato),

condizioni meteorologiche avverse.

Il gestore dell'infrastruttura deve raccogliere e aggiornare le informazioni di contatto del personale chiave da contattare al proprio interno e presso l'impresa ferroviaria in caso di interruzione del servizio con conseguente esercizio in condizioni degradate. Tali informazioni devono comprendere i dati delle persone da contattare sia in orario di ufficio che fuori orario.

L'impresa ferroviaria deve fornire queste informazioni al gestore dell'infrastruttura e comunicargli eventuali modifiche a tali dati.

Il gestore dell'infrastruttura deve comunicare a tutte le imprese ferroviarie eventuali modifiche degli estremi delle persone da contattare al proprio interno.

4.2.3.7.   Gestione di una situazione di emergenza

Il gestore dell'infrastruttura, previa consultazione:

di tutte le imprese ferroviarie che operano sulla sua infrastruttura, oppure, se del caso, degli organi rappresentativi delle imprese ferroviarie che operano sulla sua infrastruttura,

dei gestori dell'infrastruttura adiacenti, se del caso,

delle autorità locali, degli organi rappresentativi a livello locale o nazionale, a seconda dei casi, dei servizi di emergenza (tra cui i vigili del fuoco e i servizi di soccorso),

deve definire, pubblicare e rendere disponibili opportune misure per la gestione delle situazioni di emergenza e per il ripristino delle normali condizioni di esercizio sulla linea.

Tali misure riguardano di regola:

collisioni,

incendi sui treni,

evacuazione di treni,

incidenti in galleria,

inconvenienti in cui sono coinvolte merci pericolose,

deragliamenti.

L'impresa ferroviaria deve fornire al gestore dell'infrastruttura ogni informazione specifica inerente a queste situazioni, e in particolare ogni informazione riguardante il recupero o la rimessa in binario dei propri treni.

L'impresa ferroviaria deve inoltre disporre di processi per informare i passeggeri in merito alle procedure di emergenza e di sicurezza a bordo.

4.2.3.8.   Assistenza al personale del treno in caso di inconveniente o di serio malfunzionamento del materiale rotabile

L'impresa ferroviaria deve definire opportune procedure per assistere il personale del treno in situazioni degradate allo scopo di evitare o ridurre i ritardi causati da avarie tecniche o altre avarie del materiale rotabile (ad esempio linee di comunicazione, misure da attuare in caso di evacuazione di un treno).

4.3.   Specifiche funzionali e tecniche delle interfacce

Alla luce dei requisiti essenziali indicati nel capitolo 3 del presente regolamento, le specifiche funzionali e tecniche delle interfacce sono le seguenti:

4.3.1.   Interfacce con la STI «Infrastruttura» (STI INF)

Riferimento nel presente regolamento

 

Riferimento STI INF

 

Parametro

Punto

Parametro

Punto

Prestazioni di frenatura e velocità massima consentita

4.2.2.6.2

Resistenza longitudinale del binario

4.2.6.2

Modifiche delle informazioni contenute nel Fascicolo percorso treno

4.2.1.2.2.2

Norme di esercizio

4.4

Esercizio in condizioni degradate

4.2.3.6

Parametri per la compatibilità del veicolo e del treno sul percorso previsto

Appendice D1

Verifica della compatibilità delle infrastrutture e del materiale rotabile dopo l'autorizzazione del materiale rotabile

7.6

4.3.2.   Interfacce con la STI «Controllo-comando e segnalamento» (STI CCS)

Riferimento nel presente regolamento

 

Riferimento STI CCS

 

Parametro

Punto

Parametro

Punto

Manuale del macchinista

4.2.1.2.1

Regole di esercizio (condizioni normali e degradate)

4.4

Norme di esercizio

4.4

Requisiti di visibilità dei segnali lungo linea e della segnaletica fissa

4.2.2.8

Visibilità di oggetti del sottosistema «controllo-comando e segnalamento a terra»

4.2.15

Frenatura del treno

4.2.2.6

Prestazioni e caratteristiche di frenatura del treno

4.2.2

Manuale del macchinista

4.2.1.2.1

Uso della sabbiera

Lubrificazione di bordo della flangia (bordino)

Uso di ceppi dei freni in materiale composito

4.2.10

Formato del numero di identificazione del treno

4.2.3.2.1

DMI ETCS

4.2.12

DMI GSM-R

4.2.13

Registrazione dei dati

4.2.3.5

Interfaccia con la registrazione dei dati a scopo normativo

4.2.14

Accertamento dell'idoneità a circolare del treno

4.2.2.7

Gestione delle chiavi

4.2.8

Parametri per la compatibilità del veicolo e del treno sul percorso previsto

Appendice D.1

Controlli della compatibilità con la tratta prima dell'utilizzo dei veicoli autorizzati

4.9

4.3.3.   Interfacce con le STI «Materiale rotabile»

4.3.3.1.   Interfacce con la STI «Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» (STI LOC&PAS)

Riferimento nel presente regolamento

 

Riferimento STI LOC&PAS

 

Parametro

Punto

Parametro

Punto

Disposizioni contingenti

4.2.3.6.3

Accoppiatore di soccorso

4.2.2.2.4

Accoppiatore di estremità

4.2.2.2.3

Compatibilità con la tratta e composizione del treno

4.2.2.5

Parametro del carico per asse

4.2.3.2.1

Frenatura del treno

4.2.2.6

Prestazioni di frenatura

4.2.4.5.

Visibilità del treno

4.2.2.1

Luci esterne

4.2.7.1

Udibilità del treno

4.2.2.2

Trombe (avvisatori acustici)

4.2.7.2

Requisiti di visibilità dei segnali lungo linea e della segnaletica fissa

4.2.2.8

Visibilità esterna

4.2.9.1.3

Caratteristiche ottiche del vetro frontale

4.2.9.2.2

Illuminazione interna

4.2.9.1.8

Vigilanza del macchinista

4.2.2.9

Funzione di controllo dell'attività del macchinista

4.2.9.3.1

Registrazione dei dati di supervisione a bordo treno

4.2.3.5.2

Dispositivo di registrazione

4.2.9.6

Gestione di una situazione di emergenza

4.2.3.7

Diagramma di sollevamento e istruzioni

4.2.12.5

Descrizioni relative alle operazioni di soccorso

4.2.12.6

Compatibilità con la tratta e composizione del treno

4.2.2.5

Documentazione relativa all'esercizio

4.2.12.4

Elementi minimi di qualifica professionale connessi alla mansione di «accompagnamento dei treni»

Appendice F

Sabbiatura

Appendice B

Caratteristiche del materiale rotabile per la compatibilità con i sistemi di rilevamento dei treni basati sui circuiti di binario - Emissioni di isolanti

4.2.3.3.1.1

Parametri per la compatibilità del veicolo e del treno sul percorso previsto

Appendice D1

Controlli della compatibilità con la tratta prima dell'utilizzo dei veicoli autorizzati

4.9

4.3.3.2.   Interfacce con la STI «Carri merci» (STI WAG)

Riferimento nel presente regolamento

 

Riferimento STI WAG

 

Parametro

Punto

Parametro

Punto

Coda del treno

4.2.2.1.3

Dispositivi di attacco per il segnale di coda

4.2.6.3

Treni merci

4.2.2.1.3.2

Segnale di coda

Appendice E

Compatibilità con la tratta e composizione del treno

4.2.2.5

Sagoma

4.2.3.1

Compatibilità con la tratta e composizione del treno

4.2.2.5

Compatibilità con la capacità di carico delle linee

4.2.3. 2

Disposizioni contingenti

4.2.3.6.3

Resistenza dell'unità - Sollevamento

4.2.2.2

Frenatura del treno

4.2.2.6

Freno

4.2.4

Parametri per la compatibilità del veicolo e del treno sul percorso previsto

Appendice D1

Controlli della compatibilità con la tratta prima dell'utilizzo dei veicoli autorizzati

4.9

4.3.4.   Interfacce con la STI «Energia» (STI ENE)

Riferimento nel presente regolamento

 

Riferimento STI ENE

 

Parametro

Punto

Parametro

Punto

Compatibilità con la tratta e composizione del treno

4.2.2.5

Corrente massima del treno

4.2.4.1

Compilazione del Fascicolo percorso treno

4.2.1.2.2.1

Compatibilità con la tratta e composizione del treno

4.2.2.5

Tratti a separazione:

 

Compilazione del Fascicolo percorso treno

4.2.1.2.2.1

di fase

4.2.15

di sistema

4.2.16

Parametri per la compatibilità del veicolo e del treno sul percorso previsto

Appendice D1

Controlli della compatibilità con la tratta prima dell'utilizzo dei veicoli autorizzati

7.3.5

4.3.5.   Interfacce con la STI «Sicurezza nelle gallerie ferroviarie» (STI SRT)

Riferimento nel presente regolamento

 

Riferimento STI SRT

 

Parametro

Punto

Parametro

Punto

Accertamento dell'idoneità a circolare del treno

4.2.2.7

Norme di emergenza

4.4.1

Partenza del treno

4.2.3.3

Esercizio in condizioni degradate

4.2.3.6

Gestione di una situazione di emergenza

4.2.3.7

Piano di emergenza in galleria

4.4.2

Esercitazioni

4.4.3

Informazioni da fornire ai passeggeri in materia di sicurezza sul treno e di comportamento da tenere in caso di emergenza

4.4.5

Competenza professionale

4.6.1

Competenza specifica in galleria del personale viaggiante e a terra

4.6.1

4.3.6.   Interfacce con la STI «Rumore» (STI NOI)

Riferimento nel presente regolamento

 

Riferimento STI NOI

 

Parametro

Punto

Parametro

Punto

Compatibilità con la tratta e composizione del treno

4.2.2.5

Disposizioni supplementari per l'applicazione della presente STI ai carri esistenti

7.2.2

Programmazione del treno

4.2.3.1

Tratte meno rumorose

Appendice D

Disposizioni contingenti

4.2.3.6.3

Norme specifiche per l'esercizio di carri sulle tratte meno rumorose in caso di esercizio in condizioni degradate

4.4.1

4.3.7.   Interfacce con il regolamento (UE) n. 1300/2014 (12), STI «Persone a mobilità ridotta» (STI PRM)

Riferimento nel presente regolamento

 

Riferimento STI PRM

 

Parametro

Punto

Parametro

Punto

Competenza professionale

4.6.1

Sottosistema «Infrastruttura»

4.4.1

Elementi minimi di qualifica professionale connessi alla mansione di «accompagnamento dei treni»

Appendice F

Competenza professionale

4.6.1

Sottosistema «Materiale rotabile»

4.4.2

Elementi minimi di qualifica professionale connessi alla mansione di «accompagnamento dei treni»

Appendice F

Compatibilità con la tratta e composizione del treno

4.2.2.5

Sottosistema «Materiale rotabile»

4.4.2

4.4.   Norme di esercizio

4.4.1.   Principi e norme di esercizio del sistema ferroviario dell'Unione europea

I principi e le norme di esercizio applicabili a tutto il sistema ferroviario dell'Unione europea sono specificati nelle appendici A (Principi e norme di esercizio per l'ERTMS) e B (Principi e norme di esercizio comuni).

4.4.2.   Norme nazionali

Le norme nazionali non sono compatibili con la presente STI, fatta eccezione per l'appendice I, che elenca gli ambiti in cui non esistono principi e norme di esercizio comuni e che possono continuare a essere assoggettati a norme nazionali. Conformemente alla decisione (UE) 2017/1474 l'Agenzia, in cooperazione con lo Stato membro o gli Stati membri interessati, deve esaminare l'elenco dei punti in sospeso al fine di:

a)

armonizzare ulteriormente i requisiti del presente regolamento mediante disposizioni dettagliate o strumenti di conformità accettabili,

b)

facilitare l'integrazione di tali norme nazionali nei sistemi di gestione della sicurezza delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura, oppure

c)

confermare la necessità di norme nazionali.

4.4.3.   Strumenti di conformità accettabili

L'Agenzia può, mediante un parere tecnico, definire strumenti di conformità accettabili, che si presume garantiscano la conformità ai requisiti specifici del presente regolamento e la sicurezza conformemente alla direttiva (UE) 2016/798.

La Commissione, gli Stati membri o le parti coinvolte possono chiedere all'Agenzia di definire strumenti di conformità accettabili conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). L'Agenzia deve consultare gli Stati membri e le parti coinvolte e presentare il parere tecnico al comitato di cui all'articolo 51 della direttiva (UE) 2016/797 prima dell'adozione.

Entro il 16 giugno 2021 l'Agenzia deve formulare pareri tecnici che definiscono strumenti di conformità accettabili riguardanti almeno ciascuno dei seguenti ambiti:

sicurezza del carico (cfr. 4.2.2.4.1),

sicurezza dei passeggeri (cfr. 4.2.2.4.2),

controlli e prove preliminari alla partenza, anche sui freni, e controlli durante l'esercizio (cfr. 4.2.3.3.1);

partenza del treno (cfr. 4.2.3.3);

esercizio in condizioni degradate (cfr. 4.2.3.6).

Prima del 15 ottobre 2019, qualora ritengano che debba essere presa in considerazione una norma nazionale specifica nel contesto della definizione di uno strumento di conformità accettabile negli ambiti di cui sopra, gli Stati membri e le parti coinvolte devono comunicarne i rispettivi dettagli all'Agenzia, che è tenuta ad attenersi alle procedure di cui al punto 4.4.3.

4.4.4.   Transizione dall'applicazione delle norme nazionali all'attuazione del presente regolamento

Durante la transizione dall'applicazione delle norme nazionali all'attuazione del presente regolamento, le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura devono riesaminare i propri sistemi di gestione della sicurezza per garantire il mantenimento della sicurezza di esercizio. Se necessario, essi devono aggiornare i propri sistemi di gestione della sicurezza.

In caso di carenze si applica la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/797.

4.5.   Norme relative alla manutenzione

Non pertinente.

4.6.   Competenze professionali

4.6.1.   Competenza professionale

Il personale dell'impresa ferroviaria e del gestore dell'infrastruttura deve aver acquisito una competenza professionale adeguata in vista dello svolgimento di tutte le mansioni di sicurezza essenziali necessarie nell'esercizio in situazioni normali, degradate e di emergenza. Tale competenza deve comprendere sia le conoscenze professionali sia la capacità di metterle in pratica.

Gli elementi minimi di qualifica professionale necessaria per le singole mansioni previste sono indicati nelle appendici F e G.

4.6.2.   Competenza linguistica

4.6.2.1.   Principi

Il gestore dell'infrastruttura e l'impresa ferroviaria devono assicurarsi che il proprio personale interessato abbia la competenza necessaria per l'applicazione dei protocolli e dei principi di comunicazione indicati nell'appendice C.

Qualora la lingua operativa usata dal gestore dell'infrastruttura sia diversa da quella abitualmente utilizzata dal personale dell'impresa ferroviaria, la formazione linguistica e inerente alla comunicazione deve rappresentare una componente essenziale del sistema generale di gestione delle competenze dell'impresa ferroviaria.

Il personale dell'impresa ferroviaria che nell'ambito delle proprie mansioni deve comunicare con il personale del gestore dell'infrastruttura riguardo a questioni di sicurezza essenziali, sia in situazioni normali sia in situazioni degradate o di emergenza, deve possedere un livello sufficiente di conoscenza nella lingua operativa del gestore dell'infrastruttura.

4.6.2.2.   Livello di conoscenza

Il livello di conoscenza della lingua operativa del gestore dell'infrastruttura deve essere sufficiente ai fini della sicurezza.

a)

Il macchinista deve essere in grado almeno di:

inviare e comprendere tutti i messaggi specificati nell'appendice C,

comunicare efficacemente in situazioni normali, degradate e di emergenza,

compilare i moduli previsti dal Repertorio dei moduli.

b)

Gli altri membri del personale del treno che nell'ambito delle proprie mansioni devono comunicare con il gestore dell'infrastruttura riguardo a questioni di sicurezza essenziali devono essere almeno in grado di trasmettere e comprendere informazioni descrittive del treno e del suo stato operativo.

Il personale di accompagnamento del treno diverso dai macchinisti deve possedere almeno il livello 2 di cui all'appendice E.

4.6.3.   Valutazione iniziale e continua del personale

4.6.3.1.   Elementi fondamentali

Le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura sono tenuti a definire il processo di valutazione del loro personale al fine di soddisfare i requisiti specificati nel regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione (14) o nei regolamenti (UE) n. 1158/2010 (15) e (UE) n. 1169/2010 (16) della Commissione.

4.6.3.2.   Analisi e aggiornamento dei bisogni formativi

Le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura devono effettuare un'analisi dei bisogni formativi del proprio personale interessato e definire un processo per la revisione e l'aggiornamento dei rispettivi bisogni formativi individuali al fine di soddisfare i requisiti di cui al regolamento delegato (UE) 2018/762 o ai regolamenti (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010.

Detta analisi deve definire l'ambito di applicazione e la complessità e tenere conto dei rischi associati alla circolazione dei treni, del materiale rotabile e di trazione. L'impresa ferroviaria deve definire il processo di acquisizione e mantenimento della conoscenza, per il personale di bordo, delle tratte percorse. Tale processo:

deve basarsi sulle informazioni sulle tratte fornite dal gestore dell'infrastruttura, e

deve essere conforme al processo di cui al punto 4.2.1.

Per le mansioni di «accompagnamento dei treni» e «preparazione dei treni», gli elementi da prendere in considerazione sono riportati, rispettivamente, nelle appendici F e G. Tali elementi devono essere opportunamente inseriti nella formazione del personale.

È possibile che alla luce del tipo di esercizio previsto da un'impresa ferroviaria o delle caratteristiche della rete di un gestore dell'infrastruttura, alcuni elementi indicati nelle appendici F e G non siano adatti alla situazione specifica. L'analisi dei bisogni formativi deve indicare quali sono gli elementi considerati non applicabili, e i motivi di tale valutazione.

4.6.4.   Personale ausiliario

L'impresa ferroviaria deve provvedere affinché il personale ausiliario (ad esempio gli addetti al catering e alle pulizie) non facente parte del personale del treno, oltre a possedere l'istruzione di base, sia addestrato a rispondere alle istruzioni del personale del treno in possesso di una formazione completa.

4.7.   Condizioni di salute e sicurezza

4.7.1.   Introduzione

Il personale di cui al punto 4.2.1, che svolge mansioni di sicurezza essenziali a norma del punto 2.1, deve essere idoneo ad assicurare il rispetto generale delle norme di esercizio e di sicurezza.

Le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura devono definire e documentare il processo che mettono in atto per soddisfare i requisiti medici, psicologici e di salute relativi al proprio personale nell'ambito del loro sistema di gestione della sicurezza.

Gli accertamenti sanitari precisati nel punto 4.7.2 e le eventuali conseguenti decisioni in merito all'idoneità individuale del personale devono essere affidati a un medico.

Il personale non deve svolgere mansioni di sicurezza essenziali sotto l'effetto di alcool, farmaci o sostanze psicotrope che potrebbero alterarne lo stato di vigilanza. L'impresa ferroviaria e il gestore dell'infrastruttura devono pertanto disporre di apposite procedure per controllare il rischio che il personale svolga le proprie mansioni sotto l'effetto di tali sostanze o ne faccia uso sul posto di lavoro.

Per la determinazione dei limiti relativi alle varie sostanze si applicano le norme nazionali dello Stato membro in cui viene svolto il servizio ferroviario.

4.7.2.   Accertamenti sanitari e valutazioni psicologiche

4.7.2.1.   Prima dell'entrata in servizio

4.7.2.1.1.    Contenuto minimo degli accertamenti sanitari

Gli accertamenti sanitari comprendono:

visita medica generale,

esame delle funzioni sensoriali (vista, udito, percezione dei colori),

analisi del sangue o delle urine per il rilevamento del diabete mellito e di altre condizioni, come prescritto in seguito all'esame clinico,

controlli per rilevare l'eventuale abuso di droghe.

4.7.2.1.2.    Valutazione psicologica

La valutazione psicologica è finalizzata ad aiutare l'impresa ferroviaria nella nomina e nella gestione di personale idoneo dal punto di vista cognitivo, psicomotorio, comportamentale e della personalità a svolgere i compiti previsti in modo sicuro.

Per determinare il contenuto della valutazione psicologica devono essere presi in considerazione almeno i criteri che seguono, in relazione alle esigenze di ogni funzione di sicurezza:

a)

cognitivi:

attenzione e concentrazione,

memoria,

capacità di percezione,

ragionamento,

comunicazione;

b)

psicomotori:

velocità di reazione,

coordinazione gestuale;

c)

comportamentali e legati alla personalità:

autocontrollo emotivo,

affidabilità comportamentale,

autonomia,

coscienziosità.

Se uno qualsiasi di questi elementi viene omesso, la rispettiva decisione deve essere motivata e documentata da uno psicologo.

I candidati devono dimostrare la propria idoneità psicologica superando un esame effettuato da uno psicologo o da un medico o svolto sotto la supervisione dello stesso, secondo la decisione dello Stato membro.

4.7.2.2.   Dopo l'entrata in servizio

4.7.2.2.1.    Frequenza degli accertamenti sanitari periodici

Deve essere effettuato almeno un accertamento sanitario sistematico:

ogni 5 anni per il personale di età fino a 40 anni,

ogni 3 anni per il personale di età compresa fra 41 e 62 anni,

ogni anno per il personale di età superiore a 62 anni.

Il medico prescrive accertamenti più frequenti ove lo richieda lo stato di salute del membro del personale.

4.7.2.2.2.    Contenuto minimo della visita medica periodica

Se, in occasione dell'accertamento effettuato prima dell'entrata in servizio, il lavoratore soddisfa i criteri prescritti, le visite specialistiche periodiche devono comprendere, come minimo:

visita medica generale,

controllo delle funzioni sensoriali (vista, udito, percezione dei colori),

analisi del sangue o delle urine per il rilevamento del diabete mellito e di altre condizioni, come prescritto in seguito all'esame clinico,

controlli per rilevare l'eventuale abuso di droghe, se il quadro clinico lo richiede.

4.7.2.2.3.    Ulteriori accertamenti sanitari e/o valutazioni psicologiche

Oltre alle visite mediche periodiche, deve essere effettuata un'ulteriore visita medica e/o valutazione psicologica se vi sono motivi ragionevoli per dubitare dell'idoneità fisica o psicologica di un membro del personale o per sospettare il consumo di droghe o il consumo di alcolici in eccesso rispetto ai limiti consentiti. Questa disposizione si applica in particolare dopo un inconveniente o un incidente causato da un errore umano compiuto dalla persona in questione.

L'impresa ferroviaria e il gestore dell'infrastruttura devono predisporre opportuni sistemi per garantire che le visite e le valutazioni supplementari vengano eseguite in funzione delle esigenze.

4.7.3.   Requisiti medici

4.7.3.1.   Requisiti generali

Il personale non deve soffrire di disturbi clinici, né assumere medicinali in grado di provocare:

un'improvvisa perdita di conoscenza,

una riduzione della coscienza o della concentrazione,

un'improvvisa inabilità,

una riduzione di equilibrio o di coordinazione,

una limitazione significativa della mobilità.

Per la vista e l'udito devono essere rispettati i requisiti che seguono.

4.7.3.2.   Requisiti per la vista

Acuità visiva a distanza, con o senza lenti: 0,8 (occhio destro + occhio sinistro, misurati separatamente); minimo 0,3 per l'occhio più debole,

lenti correttive massime: ipermetropia +5/miopia - 8. Il medico può ammettere valori al di fuori di questo intervallo in casi eccezionali e previo parere di un oculista,

vista da vicino e intermedia: sufficiente, con o senza lenti,

le lenti a contatto sono ammesse,

percezione dei colori normale: utilizzo di un test riconosciuto, come l'Ishihara, integrato da un altro test riconosciuto, se necessario,

campo visivo: normale (assenza di anomalie tali da poter incidere sulla mansione da svolgere),

vista di entrambi gli occhi: efficace,

visione binoculare: efficace,

sensibilità al contrasto: buona,

assenza di malattie progressive dell'occhio,

gli impianti oculari, le cheratotomie e le cheratectomie sono ammesse esclusivamente a condizione che siano eseguiti controlli annuali o con frequenza stabilita dal medico.

4.7.3.3.   Requisiti per l'udito

Udito sufficiente confermato da un audiogramma tonale, vale a dire:

udito sufficiente per tenere una conversazione telefonica ed essere in grado di udire i segnali di avviso e i messaggi radio.

L'utilizzo di apparecchi acustici è ammesso.

4.8.   Ulteriori informazioni sull'infrastruttura e sui veicoli

4.8.1.   Infrastruttura

I requisiti stabiliti per i dati riguardanti l'infrastruttura ferroviaria che devono essere messi a disposizione delle imprese ferroviarie tramite il RINF con riferimento al sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» sono precisati nell'appendice D.

Fino a quando il RINF non sarà completo, il gestore dell'infrastruttura deve mettere a disposizione tali informazioni attraverso altri mezzi, gratuitamente e non appena ciò sia ragionevolmente possibile, e comunque entro 15 giorni in caso di prima trasmissione, salvo qualora l'impresa ferroviaria accetti un termine più lungo.

Il gestore dell'infrastruttura deve comunicare all'impresa ferroviaria le modifiche apportate ai dati relativi all'infrastruttura tramite il RINF ogniqualvolta tali informazioni si rendano disponibili, o attraverso altri mezzi fino a quando il RINF non consentirà tale funzionalità. Il gestore dell'infrastruttura è responsabile della correttezza dei dati.

In situazioni di emergenza o per le comunicazioni in tempo reale, adeguati mezzi di comunicazione alternativi predisposti dal gestore dell'infrastruttura devono garantire la trasmissione immediata delle informazioni all'impresa ferroviaria.

4.8.2.   Materiale rotabile

I seguenti dati riguardanti il materiale rotabile devono essere messi a disposizione dei gestori dell'infrastruttura:

eventuale utilizzo di materiali di costruzione potenzialmente pericolosi in caso di incidente o di incendio (ad esempio l'amianto); il detentore è responsabile della correttezza dei dati,

lunghezza totale del veicolo, compresi i respingenti, se presenti; l'impresa ferroviaria è responsabile della correttezza dei dati.

5.   COMPONENTI DI INTEROPERABILITÀ

5.1.   Definizione

L'articolo 2, punto 7, della direttiva (EU) 2016/797 definisce i «componenti di interoperabilità».

5.2.   Elenco dei componenti

Per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» non è definito alcun componente di interoperabilità.

6.   VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ E/O DELL'IDONEITÀ ALL'IMPIEGO DEI COMPONENTI E VERIFICA DEL SOTTOSISTEMA

6.1.   Componenti di interoperabilità

Dato che per il momento nel presente regolamento non è precisato alcun componente di interoperabilità, non è prevista la trattazione della procedura di valutazione.

6.2.   Sottosistema «Esercizio e gestione del traffico»

6.2.1.   Principi

Il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» è un sottosistema funzionale a norma dell'allegato II della direttiva (UE) 2016/797.

A norma degli articoli 9 e 10 della direttiva (UE) 2016/798, le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura devono dimostrare di soddisfare i requisiti del presente regolamento nell'ambito del loro sistema di gestione della sicurezza quando fanno richiesta di un certificato o di un'autorizzazione di sicurezza nuovi o modificati.

I metodi comuni di sicurezza relativi alla valutazione di conformità e al sistema di gestione della sicurezza impongono alle autorità di sicurezza nazionali di istituire un regime di ispezione per controllare e monitorare la conformità al sistema di gestione della sicurezza che comprende tutte le STI. È opportuno rilevare che nessuno degli elementi contenuti nel presente regolamento richiede una valutazione separata da parte di un organismo notificato.

I requisiti del presente regolamento che si riferiscono ai sottosistemi strutturali e sono elencati nelle interfacce (punto 4.3) sono valutati nell'ambito della STI strutturale pertinente.

7.   ATTUAZIONE

7.1.   Principi

Conformemente all'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/798, le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura garantiscono il rispetto del presente regolamento nell'ambito del loro sistema di gestione della sicurezza.

7.2.   Casi specifici

7.2.1.   Introduzione

Le seguenti disposizioni particolari sono ammesse nei casi specifici indicati di seguito.

I casi specifici sono classificati in due categorie:

a)

disposizioni che trovano applicazione permanente (caso «P») o temporanea (caso «T»);

b)

per quanto riguarda i casi temporanei, gli Stati membri devono conformarsi al sottosistema corrispondente entro il 2024 (caso «T1»).

7.2.2.   Elenco di casi specifici

7.2.2.1.   Caso specifico permanente (P) per Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria e Slovacchia

Ai fini dell'attuazione del punto 4.2.2.1.3.2, i treni che circolano unicamente sulla rete con scartamento di 1 520 mm di Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria e Slovacchia possono utilizzare il seguente segnale di coda del treno.

Image 4

Il disco riflettente deve avere un diametro di 185 mm con un cerchio rosso del diametro di 140 mm.

7.2.2.2.   Caso specifico permanente per Irlanda e Regno Unito per l'Irlanda del Nord

Ai fini dell'attuazione del punto 4.2.2.1.3.2, i treni che circolano unicamente sulla rete con scartamento di 1 600 mm di Irlanda e Irlanda del Nord devono utilizzare 2 luci rosse fisse come segnale di coda del treno.

7.2.2.3.   Caso specifico temporaneo (T1) per Irlanda e Regno Unito

Ai fini dell'attuazione del punto 4.2.3.2.1, l'Irlanda e il Regno Unito utilizzano codici alfanumerici nei sistemi vigenti. Gli Stati membri fissano i requisiti e il calendario per il passaggio dai codici di identificazione alfanumerici ai codici di identificazione numerici dei treni nel nuovo sistema.

7.2.2.4.   Caso specifico permanente (P) per la Finlandia

Ai fini dell'attuazione del punto 4.2.2.1.3.2 e l'attuazione della norma di esercizio comune 5 dell'appendice B, la Finlandia non utilizza il dispositivo segnaletico di coda per treni merci. I mezzi per indicare il segnale di coda del treno nei treni merci conformemente al punto 4.2.2.1.3.2 sono ammessi anche in Finlandia.


(1)  Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51).

(2)  Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/777, della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alle specifiche comuni per il registro dell'infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione 2014/880/UE (Cfr. pagina 312 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 228).

(5)  Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione, del 4 aprile 2018, che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 66).

(7)  Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell'Unione europea (GU L 158 del 15.6.2016, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione, dell'11 dicembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 62/2006 (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 438).

(9)  Regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11).

(10)  Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

(11)  Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110).

(13)  Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).

(14)  Regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione, dell'8 marzo 2018, che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti della Commissione (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010 (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 26).

(15)  Regolamento (UE) n. 1158/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, relativo a un metodo di sicurezza comune per valutare la conformità ai requisiti di ottenimento di certificati di sicurezza della rete ferroviaria (GU L 326 del 10.12.2010, pag. 11).

(16)  Regolamento (UE) n. 1169/2010 della Commissione, del 10 dicembre 2010, concernente un metodo di sicurezza comune per la valutazione della conformità ai requisiti per ottenere un'autorizzazione di sicurezza per l'infrastruttura ferroviaria (GU L 327 dell'11.12.2010, pag. 13).

Appendice A

Principi e norme di esercizio per l'ERTMS

Le norme di esercizio per i sistemi ERTMS/ETCS ed ERTMS/GSM-R sono specificate nel documento tecnico «ERTMS operational principles and rules - version 5» (Principi e norme di esercizio per l'ERTMS - versione 5), pubblicato il 9.4.2019 (1).


(1)  Pubblicato sul sito Internet dell'ERA (www.era.europa.eu).

Appendice B

Principi e norme di esercizio comuni

B1.   Principi di esercizio fondamentali

1.   Il metodo di autorizzazione al movimento del treno deve consentire di mantenere un intervallo di sicurezza tra i treni.

2.   Un treno può circolare su un tratto di linea solo se la composizione di tale treno è compatibile con l'infrastruttura.

3.   Prima che un treno inizi o prosegua la corsa, occorre assicurarsi che i passeggeri, il personale e le merci siano trasportati in condizioni di sicurezza.

4.   Prima che possa iniziare o proseguire il proprio movimento, un treno deve disporre di un'autorizzazione al movimento e di tutte le informazioni necessarie per definire le condizioni di tale autorizzazione.

5.   Se è noto o si sospetta che il transito non sarebbe sicuro, è necessario impedire che un treno prosegua su un tratto di linea fino a quando non siano state adottate misure per consentire a tale treno di proseguire in condizioni di sicurezza.

6.   Un treno che non sia ritenuto sicuro sotto qualunque profilo non può continuare a circolare fino a quando non siano state adottate misure per consentire a tale treno di proseguire in condizioni di sicurezza.

B2.   Norme di esercizio comuni

In caso di esercizio in condizioni degradate, devono essere prese in considerazione anche le disposizioni contingenti di cui al punto 4.2.3.6.3.

1.   SABBIATURA

Se il treno dispone di una sabbiera attivata manualmente, il macchinista deve sempre avere la possibilità di spargere sabbia sui binari, ma deve evitare di effettuare tale operazione, se possibile:

nell'area dei deviatoi e degli attraversamenti,

durante la frenatura a velocità inferiori a 20 km/h,

a treno fermo.

Le eccezioni sono le seguenti:

se il treno rischia di superare un segnale disposto a via impedita (Signal Passed At Danger - SPAD) o in presenza di altri inconvenienti seri e lo spargimento di sabbia favorirebbe l'aderenza,

in fase di avviamento,

quando l'operazione è necessaria per la prova della sabbiera sull'unità di trazione.

2.   PARTENZA DEL TRENO

Nella stazione di origine o dopo una fermata prevista in orario, il macchinista è autorizzato a effettuare la partenza quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

dopo che il macchinista ha ricevuto un'autorizzazione al movimento del treno,

dopo che le condizioni relative al servizio ferroviario sono soddisfatte,

al sopraggiungere dell'orario di partenza, salvo autorizzazione a partire in anticipo sull'orario.

3.   MANCANZA DELL'AUTORIZZAZIONE AL MOVIMENTO DI UN TRENO ALL'ORARIO PREVISTO

Se il macchinista non ha ricevuto l'autorizzazione al movimento di un treno all'orario previsto e non dispone di informazioni in merito al motivo, deve informarne il regolatore della circolazione.

4.   AVARIA TOTALE DEI FANALI ANTERIORI

Se il macchinista non è in grado di attivare alcun fanale anteriore:

4.1.   Condizioni di buona visibilità

Il macchinista deve comunicare l'avaria al regolatore della circolazione. Il treno deve proseguire alla velocità massima consentita fino alla località più vicina in cui sia possibile riparare o sostituire il fanale anteriore o sostituire il veicolo interessato. Nel proseguire, il macchinista deve utilizzare l'avvisatore acustico secondo necessità o secondo le istruzioni del regolatore della circolazione.

4.2.   Condizioni di oscurità o di visibilità insufficiente

Il macchinista deve comunicare l'avaria al regolatore della circolazione. Purché un fanale anteriore portatile a luce bianca sia montato sulla testa del treno, quest'ultimo può proseguire alla velocità massima consentita per tale situazione fino alla località più vicina in cui sia possibile riparare o sostituire il fanale anteriore o sostituire il veicolo interessato.

In mancanza di fanale anteriore portatile, il treno deve rimanere fermo, salvo qualora il regolatore della circolazione dia istruzioni formali per proseguire fino alla località più vicina in cui sia possibile liberare la linea.

Nel proseguire, il macchinista deve utilizzare l'avvisatore acustico secondo necessità o secondo le istruzioni del regolatore della circolazione.

5.   AVARIA TOTALE DEL SEGNALE DI CODA

1)

Se viene a conoscenza dell'avaria totale del segnale di coda del treno, il regolatore della circolazione deve adottare le disposizioni necessarie per arrestare il treno in un luogo appropriato e informare il macchinista.

2)

Quest'ultimo deve quindi controllare che il treno sia completo e, se necessario, riparare o sostituire il segnale di coda del treno.

3)

Il macchinista deve comunicare al regolatore della circolazione che il treno è pronto a proseguire. Altrimenti, qualora la riparazione non sia possibile, il treno non può proseguire, salvo accordi particolari tra il regolatore della circolazione e il macchinista.

6.   AVARIA DELL'AVVISATORE ACUSTICO DI UN TRENO

In caso di avaria dell'avvisatore acustico, il macchinista deve informarne il regolatore della circolazione. Il treno non deve superare la velocità consentita in caso di avaria dell'avvisatore acustico e deve proseguire fino alla località più vicina in cui sia possibile riparare l'avvisatore acustico o sostituire il veicolo interessato. Il macchinista deve essere pronto ad arrestare il treno prima di attraversare qualsiasi passaggio a livello per cui vige l'obbligo di azionare l'avvisatore acustico, per poi riprendere la marcia solo quando ciò sia possibile in condizioni di sicurezza. Se un avvisatore acustico pluritonale è guasto ma conserva l'uso di almeno un tono, il treno può proseguire normalmente.

7.   AVARIA AL PASSAGGIO A LIVELLO

7.1.   Arresto dei treni che attraversano un passaggio a livello in avaria

Quando sia stata rilevata un'avaria tecnica che compromette la sicurezza dei treni nell'attraversamento di un passaggio a livello e fino al ripristino della sicurezza di esercizio, il passaggio normale di treni sul passaggio a livello interessato essere deve evitato.

7.2.   Inoltro di treni su un passaggio a livello in avaria (se autorizzato)

1)

Se le caratteristiche dell'avaria non impongono di sospendere il movimento del treno, il macchinista di ogni treno deve essere autorizzato a proseguire e ad attraversare il passaggio a livello.

2)

Dopo aver ricevuto istruzioni per attraversare il passaggio a livello in avaria, il macchinista procede all'attraversamento rispettando le istruzioni ricevute. Se il passaggio a livello è ostruito, il macchinista deve prendere tutte le misure necessarie per arrestare il treno.

3)

In avvicinamento al passaggio a livello, il macchinista deve utilizzare l'avvisatore acustico quando necessario o in obbedienza a istruzioni formali ricevute dal regolatore della circolazione. Se il passaggio a livello è libero, il macchinista deve proseguire e successivamente accelerare il treno non appena la testa del treno abbia terminato l'attraversamento del passaggio a livello.

8.   AVARIA DEI DISPOSITIVI DI BORDO DI COMUNICAZIONE TERRA-TRENO

8.1.   Avaria dei dispositivi di bordo di comunicazione terra-treno rilevata durante la preparazione del treno

In caso di avaria dei dispositivi di bordo di comunicazione terra-treno, il treno non deve essere autorizzato al servizio sulle linee per le quali è obbligatoria la comunicazione radio.

8.2.   Avaria dei dispositivi di bordo di comunicazione terra-treno dopo l'entrata in servizio

Tutti i tipi di avaria

Se rileva l'avaria dei dispositivi principali di bordo di comunicazione terra-treno, il macchinista ne informa il regolatore della circolazione appena possibile con tutti i mezzi disponibili.

Il macchinista deve quindi applicare le istruzioni impartite dal regolatore della circolazione riguardo al proseguimento del treno.

Avaria a bordo

Un treno con i dispositivi di bordo di comunicazione terra-treno in avaria può:

proseguire il servizio se viene attivato un altro mezzo di comunicazione tra il macchinista e il regolatore della circolazione, oppure

proseguire fino alla località più vicina in cui sia possibile riparare i dispositivi di bordo di comunicazione terra-treno o sostituire il veicolo interessato, se non è attivato un altro mezzo di comunicazione vocale tra il macchinista e il regolatore della circolazione.

9.   MARCIA A VISTA

Il macchinista che deve procedere in marcia a vista:

deve avanzare con cautela, controllando la velocità tenendo conto della visibilità del tratto di linea davanti a sé, così da potersi arrestare entro la parte che vede libera prima di qualsiasi veicolo, segnale disposto a via impedita od ostacolo sull'infrastruttura, e

non deve superare la velocità massima prevista per la marcia a vista.

Questa disposizione non si applica agli ostacoli imprevisti che sopraggiungono nella zona del binario entro la distanza di arresto.

10.   SOCCORSO A UN TRENO IN AVARIA

1)

Se un treno è fermo per avaria, il macchinista deve immediatamente informare il regolatore della circolazione circa l'avaria e le circostanze della stessa.

2)

Qualora sia necessario inviare un treno di soccorso, il macchinista e il regolatore della circolazione devono concordare almeno su tutti i seguenti punti:

il tipo di treno di soccorso necessario,

se è necessario un senso di marcia specifico (testa o coda del treno),

l'ubicazione del treno in avaria.

Dopo che il macchinista ha richiesto soccorso, il treno non deve essere spostato, neanche in caso di cessazione dell'avaria, fino:

all'arrivo del treno di soccorso, o

all'accordo fra il macchinista e il regolatore della circolazione su modalità alternative.

3)

Il regolatore della circolazione non può autorizzare il treno di soccorso a entrare nel tratto occupato dal treno in avaria se non ha ricevuto conferma che il treno in avaria non si metterà in marcia.

Quando il treno di soccorso è pronto a entrare nel tratto occupato dal treno in avaria, il regolatore della circolazione comunica al macchinista del treno di soccorso almeno i seguenti elementi:

l'ubicazione del treno in avaria,

la destinazione verso cui occorre rimorchiare il treno in avaria.

4)

Il macchinista del treno congiunto deve assicurarsi che:

il treno di soccorso sia agganciato al treno in avaria, e

le prestazioni di frenatura del treno siano state controllate, il freno automatico, se compatibile, sia stato collegato e una prova del freno sia stata effettuata.

5)

Quando il treno congiunto è pronto a proseguire, il macchinista che ne ha il controllo deve entrare in contatto con il regolatore della circolazione per comunicargli ogni eventuale restrizione e guidare il treno conformemente alle istruzioni impartite dal regolatore stesso.

11.   AUTORIZZAZIONE A SUPERARE UN SEGNALE DISPOSTO A VIA IMPEDITA/INDICAZIONE DI ARRESTO

Il macchinista del treno interessato deve essere autorizzato a superare un segnale disposto a via impedita o recante un'indicazione di arresto.

Al momento di concedere l'autorizzazione, il regolatore della circolazione deve fornire al macchinista le istruzioni per il movimento.

Il macchinista deve applicare le istruzioni e non deve superare le eventuali limitazioni di velocità, se esistenti, fino al raggiungimento della località in cui è possibile ripristinare l'esercizio normale.

12.   ANOMALIE DEL SEGNALAMENTO LUNGO LA LINEA

In caso di rilevamento di una qualsiasi delle seguenti anomalie:

il segnale non presenta nessun aspetto pur dovendone presentare uno,

il segnale presenta un aspetto irregolare,

il segnale presenta una sequenza irregolare di aspetti durante l'avvicinamento,

l'aspetto del segnale non è chiaramente visibile,

il macchinista deve agire secondo l'aspetto più restrittivo fra tutti quelli possibili per il segnale interessato.

In ogni caso il macchinista deve riferire tempestivamente al regolatore della circolazione l'eventuale aspetto anomalo delsegnalamento.

13.   CHIAMATA DI EMERGENZA

Quando riceve una chiamata di emergenza, il macchinista deve presumere che esista una situazione di pericolo e mettere in atto tutti gli interventi necessari per evitare o ridurre gli effetti di tale situazione.

Inoltre il macchinista deve:

diminuire immediatamente la velocità del treno fino a raggiungere la velocità prescritta per la marcia a vista,

procedere in marcia a vista salvo diversa indicazione del regolatore della circolazione, e

seguire le istruzioni impartite dal regolatore della circolazione.

Se ha ricevuto un ordine di arresto, il macchinista non deve proseguire senza l'autorizzazione del regolatore della circolazione. Gli altri macchinisti devono proseguire in marcia a vista finché il regolatore della circolazione non comunica che la marcia a vista non è più necessaria.

14.   AZIONI IMMEDIATE PER PREVENIRE PERICOLI AI TRENI

1)

Qualsiasi membro del personale dell'impresa ferroviaria o del gestore dell'infrastruttura che venga a conoscenza di un pericolo per i treni deve prendere provvedimenti immediati per arrestare tutti i treni che possano esserne interessati e adottare tutte le altre misure necessarie per evitare danni o perdite.

2)

Qualsiasi macchinista a cui sia comunicato un pericolo per il proprio treno deve procedere all'arresto dello stesso e avvertire immediatamente il regolatore della circolazione del pericolo.

15.   AVARIA DELLE APPARECCHIATURE DI BORDO

L'impresa ferroviaria deve stabilire i casi in cui un'avaria di un'apparecchiatura di bordo incide sulla marcia del treno.

L'impresa ferroviaria deve fornire al macchinista e/o al personale del treno le informazioni necessarie a stabilire quali azioni intraprendere in caso di avarie a bordo che incidano sulla marcia del treno.

Se viene a conoscenza di un'avaria in una qualsiasi apparecchiatura di bordo che incida sulla marcia del treno, il macchinista:

deve comunicare al regolatore della circolazione la situazione esistente e le restrizioni imposte al treno nel caso in cui tale treno possa proseguire il servizio,

non deve iniziare né riprendere il servizio fino a quando il regolatore della circolazione non gli conceda apposita autorizzazione,

deve procedere secondo le restrizioni imposte al treno, se il regolatore della circolazione autorizza il treno a partire o a proseguire il servizio,

deve seguire le istruzioni impartite dal regolatore, se quest'ultimo non autorizza il treno a iniziare o a riprendere il servizio.

16.   SUPERAMENTO SENZA PERMESSO DELLA FINE DELL'AUTORIZZAZIONE AL MOVIMENTO (END OF AUTHORITY)

Se si rende conto che il treno ha superato la fine dell'autorizzazione al movimento senza permesso, il macchinista deve arrestare immediatamente il treno.

Se il treno viene arrestato tramite ATP/TPS, il macchinista deve intervenire a supporto del freno di emergenza.

Il macchinista deve informarne il regolatore della circolazione.

Se si rende conto che il treno ha superato la fine dell'autorizzazione al movimento senza permesso, il regolatore della circolazione deve adottare tutte le misure necessarie per arrestare immediatamente il treno.

Il macchinista e il regolatore della circolazione devono adottare tutte le misure necessarie per proteggere tutti i movimenti del treno.

Quando il treno è in grado di proseguire, il macchinista deve informare il regolatore della circolazione. Il regolatore della circolazione deve stabilire o controllare la tratta affinché il treno possa proseguire la corsa e impartire tutte le istruzioni necessarie.

17.   AVARIA DELLE APPARECCHIATURE A TERRA, COMPRESA LA CATENARIA

Il gestore dell'infrastruttura deve stabilire se l'avaria delle apparecchiature a terra (compresa la catenaria) incide sulla sicurezza e/o sull'efficienza di esercizio dei treni.

Il gestore dell'infrastruttura deve fornire al macchinista le istruzioni necessarie a stabilire quali azioni intraprendere in caso di tale avaria, come specificato al punto 4.2.1.2.2.3 del presente regolamento.

Se viene a conoscenza di un'avaria di una qualsiasi apparecchiatura a terra (compresa la catenaria) che incida sulla sicurezza e/o sull'efficienza di esercizio dei treni, il macchinista deve informare della situazione il regolatore della circolazione non appena possibile e seguire le istruzioni impartite da quest'ultimo.

Appendice C

Metodologia per le comunicazioni relative alla sicurezza

C1.   Comunicazione verbale

1.   Ambito di applicazione e finalità

La presente appendice riporta le norme per le comunicazioni relative alla sicurezza tra il personale del treno, principalmente il macchinista, e il regolatore della circolazione, in particolare al fine di definire la struttura, la metodologia e il contenuto di tali comunicazioni. Le comunicazioni relative alla sicurezza sono prioritarie rispetto a ogni altra comunicazione.

2.   Comunicazioni relative alla sicurezza

2.1.   Struttura delle comunicazioni

La trasmissione dei messaggi relativi alla sicurezza deve essere breve e chiara e, per quanto possibile, senza abbreviazioni. Ai fini della comprensibilità del messaggio e per consentire l'adozione dei provvedimenti necessari, chi invia il messaggio deve considerare almeno i seguenti aspetti:

indicare la propria ubicazione esatta,

specificare la mansione che svolge e dare informazioni sul provvedimento da adottare.

I macchinisti devono identificarsi mediante il numero di identificazione e la località del treno.

I regolatori della circolazione devono identificarsi mediante la zona di controllo o l'ubicazione della cabina di manovra.

2.2.   Metodologia di comunicazione

Chiunque invii il messaggio deve:

controllare che il messaggio sia stato ricevuto e ripetuto dal ricevente come richiesto. Dato che i messaggi di emergenza sono utilizzati per fornire istruzioni operative urgenti direttamente connesse alla sicurezza della ferrovia, la ripetizione di tali messaggi può essere omessa,

se necessario, correggere un errore nel messaggio inviato,

se necessario, comunicare all'interlocutore come si può essere contattati.

Nella comunicazione tra regolatori della circolazione e macchinisti, spetta al regolatore assicurarsi di essere in comunicazione con il macchinista situato nella propria zona di controllo. Questo aspetto risulta cruciale quando la comunicazione avviene in aree in cui vi è una sovrapposizione delle zone di competenza per la comunicazione. Lo stesso principio si applica anche dopo un'interruzione durante la trasmissione.

2.3.   Contenuto della comunicazione

Per l'identificazione, le parti devono utilizzare i seguenti messaggi:

da parte del regolatore della circolazione:

treno … [numero di identificazione]

qui … [zona di controllo/ubicazione della cabina di manovra]

da parte del macchinista:

questo è il treno … [numero di identificazione] a … [ubicazione]

Nelle procedure di comunicazione tutte le parti devono utilizzare la terminologia seguente:

Situazione

Terminologia

Termine usato per trasferire all'altra parte la possibilità di intervenire

«Passo»

Termine che conferma la ricezione del messaggio inviato

«Ricevuto»

Termine usato per chiedere la ripetizione del messaggio in caso di ricezione scadente o incomprensione

«Ripeti»

Termine usato per stabilire se un messaggio riletto corrisponde esattamente al messaggio inviato

«Corretto»

Termine usato per indicare che un messaggio riletto non corrisponde esattamente al messaggio inviato

«Errore (+ ripeto)»

Termine usato per tenere l'altra parte in attesa quando si verifica un'interruzione temporanea della comunicazione e la connessione non è interrotta

«Attendi»

Termine usato per informare l'altra parte che la comunicazione potrebbe essere interrotta, ma dovrebbe essere ripresa successivamente

«Richiamo»

Termine usato per indicare che il messaggio è terminato

«Chiudo»

Nella procedura di comunicazione tutte le parti devono utilizzare la terminologia uniforme, senza traduzione:

Situazione

Terminologia uniforme

Termine usato per indicare che esiste una situazione di emergenza

«Mayday, mayday, mayday»

Questo termine non deve essere tradotto e non deve essere utilizzato nel caso in cui sul treno sia disponibile la funzionalità di chiamata di emergenza (ad esempio GSM-R).

3.   Norme per la comunicazione

Ai fini della comprensione corretta delle comunicazioni relative alla sicurezza, indipendentemente dal mezzo di comunicazione utilizzato, devono essere applicate le seguenti norme:

3.1.   Alfabeto fonetico internazionale

Deve essere utilizzato l'alfabeto fonetico internazionale:

per identificare le lettere dell'alfabeto,

per compitare lettera per lettera parole e toponimi difficili da pronunciare o che potrebbero essere fraintesi,

nell'identificare segnali o deviatoi.

A

Alpha

B

Bravo

C

Charlie

D

Delta

E

ECHO

F

Foxtrot

G

Golf

H

Hotel

I

India

J

Juliet

K

Kilo

L

Lima

M

Mike

N

November

O

Oscar

P

Papa

Q

Quebec

R

Romeo

S

Sierra

T

Tango

U

Uniform

V

Victor

W

Whisky

X

X-ray

Y

Yankee

Z

Zulu

3.2.   Numeri

I numeri devono essere compitati cifra per cifra:

 

0 = zero

 

1 = uno

 

2 = due

 

3 = tre

 

4 = quattro

 

5 = cinque

 

6 = sei

 

7 = sette

 

8 = otto

 

9 = nove

C2.   Istruzioni operative

1.   Introduzione

Le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura devono seguire le istruzioni europee nella procedura di comunicazione nei seguenti casi:

1)

permesso di superare la fine dell'autorizzazione al movimento - segnale disposto a via impedita/indicazione di arresto;

2)

autorizzazione a procedere dopo train trip (ETCS);

3)

obbligo di mantenere il treno fermo, obbligo di eseguire una procedura di fine missione (end of mission) (ETCS);

4)

revoca di un'istruzione operativa;

5)

obbligo di marcia con restrizioni;

6)

obbligo di marcia a vista;

7)

permesso di iniziare la missione in modalità «Staff Responsible» (corsa con responsabilità del personale - SR) (ETCS) dopo la preparazione di un movimento;

8)

permesso di attraversare un passaggio a livello in avaria;

9)

obbligo di marcia con restrizioni di alimentazione elettrica;

10-20)

RISERVATO

I numeri da 1 a 20 sono riservati alle istruzioni europee, i numeri da 1 a 5 e il numero 7 sono obbligatori per l'ETCS. Se un'istruzione operativa relativa al sistema di classe B richiede maggiori informazioni rispetto alle istruzioni europee, al suo posto è possibile utilizzare l'istruzione nazionale. In tal caso, il gestore dell'infrastruttura può definire tali requisiti nelle istruzioni nazionali. Se numerate, le istruzioni nazionali definite dai singoli gestori dell'infrastruttura devono iniziare a partire dal numero 21. Le istruzioni nazionali devono avere almeno lo stesso contenuto di un'istruzione europea.

2.   Contenuto

Un'istruzione operativa deve contenere almeno i seguenti elementi:

provenienza dell'istruzione (ubicazione del regolatore della circolazione),

data in cui è stata impartita (non applicabile alle istruzioni verbali),

treno/movimento di manovra cui si riferisce,

istruzioni chiare, precise e univoche,

identificazione unica fornita dal regolatore della circolazione.

Inoltre, a seconda delle circostanze, un'istruzione operativa potrebbe anche riportare quanto segue:

ora in cui è stata impartita,

ubicazione del treno/movimento di manovra, ubicazione in cui si applica,

identificazione (ID) del macchinista;

identificazione (ID) di chi impartisce l'istruzione;

verifica (firma o conferma elettronica) che l'istruzione è stata ricevuta.

Un'istruzione operativa impartita per essere messa per iscritto può essere revocata solo da un'istruzione europea 4 che faccia espresso riferimento all'identificazione unica dell'istruzione da revocare.

3.   Fornitura dell'istruzione operativa

Un'istruzione europea comprende informazioni fornite per via elettronica, verbalmente, fisicamente su carta o come istruzioni verbali da mettere per iscritto a cura del macchinista o attraverso altri metodi di comunicazione sicuri con lo stesso livello di informazioni.

In linea di principio, quando un macchinista deve mettere per iscritto un'istruzione operativa, il treno deve essere fermo. L'impresa ferroviaria e il gestore dell'infrastruttura interessato possono effettuare una valutazione congiunta dei rischi, che potrebbe portare alla definizione delle condizioni alle quali è possibile discostarsi da tale principio in sicurezza.

Un'istruzione operativa deve essere fornita il più vicino possibile alla zona interessata.

Un'istruzione operativa prevale sulle indicazioni corrispondenti fornite dai segnali di terra e/o dalla DMI. Laddove si applichi una velocità permessa o una velocità di rilascio inferiore alla velocità massima prescritta nell'istruzione operativa, si applica la velocità inferiore.

Il regolatore della circolazione può impartire un'istruzione operativa solo dopo avere accertato il numero di identificazione del treno e, se necessario, l'ubicazione del treno/del movimento di manovra. Prima di applicare l'istruzione operativa, il macchinista deve verificare che questa si riferisca al proprio treno/movimento di manovra e alla relativa ubicazione corrente o identificata.

4.   Conoscenza dell'istruzione operativa

L'impresa ferroviaria deve definire una procedura atta a garantire che il macchinista sia a conoscenza di un'istruzione operativa finché il treno non abbia raggiunto l'ubicazione in cui tale istruzione deve essere elaborata.

Quando l'istruzione operativa non deve essere eseguita subito dopo essere stata fornita, il macchinista deve poterla recuperare.

5.   Monitoraggio dell'istruzione operativa elaborata

Nel quadro della conformità al regolamento (UE) 2018/762 e alla direttiva (UE) 2016/798, il gestore dell'infrastruttura e l'impresa ferroviaria monitorano i processi di fornitura e utilizzo delle istruzioni operative.

6.   Istruzioni europee

Ad ogni campo di informazione contenuto in un'istruzione europea deve essere attribuito un proprio identificatore.

Pur dovendo utilizzare tali identificatori e un determinato contenuto, il formato è puramente indicativo.

Se un campo specifico non deve essere utilizzato in uno Stato membro o sulla rete di un gestore dell'infrastruttura, non vi è alcun obbligo di visualizzare tale campo nell'istruzione europea e non devono essere aggiunti campi.

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7.   Comunicazione di un'istruzione operativa

Nelle procedure di comunicazione tutte le parti devono utilizzare la terminologia seguente:

Situazione

Terminologia

Annullamento di un'istruzione operativa

«Annulla procedura»

Qualora si debba successivamente riprendere il messaggio, la procedura va ripetuta dall'inizio

«Errore durante la trasmissione»

Se un errore di trasmissione è rilevato dal mittente, quest'ultimo deve chiederne l'annullamento

«Errore (+ preparare nuovo modulo)»

Oppure

«Errore (+ ripeto)»

Errore durante la rilettura

«Errore (+ ripeto)»

Mancata comprensione: in caso di comprensione incompleta di un messaggio, il messaggio deve essere ripetuto

«Ripeti (+ lentamente)»

8.   Repertorio dei moduli

È responsabilità del gestore dell'infrastruttura redigere il Repertorio dei moduli e i moduli stessi nella propria lingua operativa.

L'insieme dei moduli da utilizzare deve essere raccolto in un documento o supporto informatico denominato «Repertorio dei moduli».

Il Repertorio dei moduli deve essere utilizzato sia dal macchinista sia dal personale addetto all'autorizzazione al movimento dei treni. Il Repertorio utilizzato dal macchinista e quello utilizzato dal personale addetto all'autorizzazione al movimento dei treni devono essere strutturati e numerati in modo identico.

Il Repertorio dei moduli si articola in due parti.

La prima parte comprende almeno i seguenti elementi:

un indice dei moduli relativi alle istruzioni operative,

un elenco dei casi cui si applica ciascun modulo,

la tabella contenente l'alfabeto fonetico internazionale.

La seconda parte contiene i moduli stessi, che devono essere raccolti dall'impresa ferroviaria e consegnati al macchinista.

9.   Glossario di terminologia ferroviaria

L'impresa ferroviaria deve predisporre un glossario di terminologia ferroviaria per ognuna delle reti su cui operano i suoi treni. In esso sono contenuti i termini di uso comune nella lingua scelta dall'impresa ferroviaria e nella lingua «operativa» del gestore o dei gestori dell'infrastruttura utilizzata dall'impresa ferroviaria.

Appendice D

Compatibilità con la tratta e Fascicolo percorso treno

D1 –   Parametri per la compatibilità del veicolo e del treno sul percorso previsto

Nota.

1.

A norma dei requisiti di cui al punto 4.2.2.5.1, l'impresa ferroviaria può controllare la compatibilità con la tratta di determinati parametri nelle fasi precedenti.

2.

Tutti i parametri devono essere controllati a livello del veicolo: ciò è indicato da una «X» nella colonna «A livello del veicolo». Alcuni parametri devono essere controllati quando cambia la composizione del treno, quale definita nella sezione 4.2.2.5; tali parametri sono indicati da una «X» nella colonna «A livello del treno».

3.

Al fine di evitare la duplicazione delle prove, in relazione ai parametri «Carichi di traffico e capacità di carico dell'infrastruttura» e «Sistemi di rilevamento dei treni», i gestori dell'infrastruttura devono fornire, tramite RINF, l'elenco dei tipi di veicoli o dei veicoli compatibili con la tratta per i quali hanno già verificato la compatibilità con la tratta, ove tali informazioni siano disponibili.

Interfaccia di controllo della compatibilità con la tratta

Informazioni sul veicolo (ricavate dall'ERATV, dalla documentazione tecnica o da qualsiasi altro mezzo di informazione idoneo)

Informazioni sulle tratte disponibili nel Registro dell'infrastruttura (RINF) o fornite dal gestore dell'infrastruttura fino al completamento del RINF

A livello del veicolo

A livello del treno

Procedura per il controllo della compatibilità del veicolo e del treno sul percorso previsto

Carichi di traffico e capacità di carico dell'infrastruttur

Carichi statici per asse, massa di progetto e massa operativa nelle seguenti ipotesi di carico:

massa di progetto quale definita dal regolamento (UE) n. 1302/2014

in ordine di marcia,

in condizioni di carico utile normale,

in condizioni di carico utile eccezionale.

Ove pertinente, massa operativa conformemente alla norma EN 15663: 2017- A1 2018:

in ordine di marcia,

in condizioni di carico utile normale.

Velocità massima di progetto;

lunghezza del veicolo;

posizione degli assi lungo l'unità motrice (distanza tra gli assi).

Controllo di compatibilità statica dei carri:

carico utile permesso per diverse categorie di linea a norma della STI WAG.

1.1.1.1.2.4

Capacità di carico

1.1.1.1.2.4.1

Classificazione nazionale della capacità di carico

1.1.1.1.2.4.2

Conformità delle strutture al modello di carico ad alta velocità (High Speed Load Model - HSLM)

1.1.1.1.2.4.3

Ubicazione ferroviaria di strutture che richiedono controlli specifici

1.1.1.1.2.4.4

Documenti riportanti le procedure per il controllo della compatibilità statica e dinamica con la tratta

x

x

Il controllo della compatibilità statica dei veicoli e, se necessario, conformemente alle informazioni fornite dal gestore dell'infrastruttura, il controllo di compatibilità dinamica dei treni devono essere eseguiti secondo le procedure o le informazioni pertinenti fornite dal gestore dell'infrastruttura attraverso il RINF a norma del parametro 1.1.1.1.2.4.4.

Per i carri merci:

il controllo della compatibilità statica viene eseguito in base alle seguenti sezioni della norma EN 15528:2015: da 4 a 7, allegato A, allegato D oppure, per le reti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, le norme nazionali pertinenti conformemente al punto 4.2.7.4 (4) del regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione (1).

Sagoma

Sagoma del veicolo:

profili di riferimento per cui il veicolo è stato autorizzato;

altre sagome valutate.

1.1.1.1.3.1.1

Sagoma

1.2.1.0.3.4

Sagoma

1.1.1.1.3.1.2

Ubicazione ferroviaria di punti particolari che richiedono controlli specifici

1.1.1.1.3.1.3

Documento riportante la sezione trasversale di punti particolari che richiedono controlli specifici

1.2.1.0.3.5

Ubicazione ferroviaria di punti particolari che richiedono controlli specifici

1.2.1.0.3.6

Documento riportante la sezione trasversale di punti particolari che richiedono controlli specifici

X

X

Confronto dei profili di riferimento dichiarati tra il veicolo/treno e il percorso previsto.

Nei casi specifici previsti alla sezione 7.3.2.2 della STI di cui al regolamento (UE) n. 1302/2014 e alle sezioni 7.7.17.2 e 7.7.17.9 della STI di cui al regolamento (UE) n. 1299/2014, è possibile applicare una procedura specifica per il controllo della compatibilità con la tratta. A tal fine, il gestore dell'infrastruttura deve fornire le informazioni pertinenti.

Il gestore dell'infrastruttura deve individuare i punti particolari che si discostano dal profilo di riferimento dichiarato nei parametri RINF: 1.1.1.1.3.1.1 e 1.2.1.0.3.4. In questi casi, il RINF deve essere aggiornato di conseguenza (parametri: 1.1.1.1.3.1.2, 1.1.1.1.3.1.3).

Nota.

Al fine di controllare questi punti specifici potrebbero rendersi necessari ulteriori consultazioni tra il gestore dell'infrastruttura e l'impresa ferroviaria.

Raggio verticale

Minimo verticale:

capacità di raggio di curvatura convesso

capacità di raggio di curvatura concavo

1.2.2.0.3.3

Raggio minimo di curvatura verticale (binario di raccordo)

X

 

Confronto del raggio minimo di curvatura verticale dichiarato tra il veicolo e il percorso previsto.

Sistemi di rilevamento dei treni

Tipo di sistema di rilevamento dei treni per il quale il veicolo è stato progettato e valutato

1.1.1.3.7.1.1

Tipo di sistema di rilevamento dei treni

1.1.1.3.7.1.2

Tipo di circuiti di binario o conta assi per i quali sono richiesti controlli specifici

1.1.1.3.7.1.3

Documento riportante le procedure relative ai tipi di sistemi di rilevamento dei treni di cui al punto 1.1.1.3.7.1.2

Specifico per la rete francese:

1.1.1.3.7.1.4

Sezione con limitazione del rilevamento dei treni

X

 

Confronto del tipo dichiarato di sistema o sistemi di rilevamento dei treni tra il veicolo e il percorso previsto.

Nota.

Al momento dell'autorizzazione del veicolo, in base alle STI e alle norme nazionali, è controllata la compatibilità tecnica fra il veicolo e tutti i sistemi di rilevamento dei treni della rete o delle reti nell'area d'uso.

In casi debitamente giustificati (ad esempio problemi di mancato rilevamento del veicolo verificatisi durante l'esercizio), dopo l'autorizzazione del veicolo potrebbero essere effettuate prove e/o controlli a cura dell'impresa ferroviaria e del gestore dell'infrastruttura.

Rilevamento di anomalo riscaldamento boccole

Monitoraggio delle condizioni delle boccole (rilevamento di anomalo riscaldamento boccole)

1.1.1.1.7.4

Esistenza di un sistema di rilevamento di anomalo riscaldamento boccole a terra

Specifico per le reti francese, italiana e svedese.

1.1.1.1.7.5

Sistema di rilevamento di anomalo riscaldamento boccole a terra: (S/N), in caso negativo:

1.1.1.1.7.6

Identificazione del sistema di rilevamento di anomalo riscaldamento boccole a terra;

1.1.1.1.7.7

Generazione di sistema di rilevamento di anomalo riscaldamento boccole a terra;

1.1.1.1.7.8

Ubicazione ferroviaria di sistema di rilevamento di anomalo riscaldamento boccole a terra;

1.1.1.1.7.9

Direzione della misurazione di sistema di rilevamento di anomalo riscaldamento boccole a terra

X

 

Per i veicoli esistenti non conformi alla STI:

Confronto della conformità dichiarata all'RTB di terra tra il veicolo e il percorso previsto, quando la rete o le reti dell'area d'uso sono composte da più «tipi» di RTB di terra. Se la rete o le reti dell'area d'uso sono composte da un solo tipo di sistema di rilevamento di anomalo riscaldamento boccole a terra, non è necessario effettuare alcun controllo della compatibilità con la tratta.

Nota.

Per i veicoli conformi alla STI: la compatibilità con le installazioni fisse per la rete o le reti di un'area d'uso è controllata in fase di autorizzazione. Qualsiasi peculiarità della rete deve essere contemplata da un caso specifico.

Caratteristiche di marcia

Combinazione tra velocità massima e insufficienza massima di sopraelevazione per cui il veicolo è stato autorizzato (sagoma limite di esercizio per la quale il veicolo è stato autorizzato);

Inclinazione della rotaia.

1.1.1.1.4.2

Insufficienza di sopraelevazione

1.1.1.1.2.5

Velocità massima consentita

1.1.1.1.4.3

Inclinazione della rotaia

X

 

Confronto tra la combinazione di velocità massima, insufficienza massima di sopraelevazione e inclinazione o inclinazioni della rotaia in base a cui viene valutato il veicolo e l'insufficienza di sopraelevazione, la velocità e l'inclinazione o le inclinazioni della rotaia dichiarate nel RINF o nelle informazioni fornite dal gestore dell'infrastruttura.

Nel caso in cui le caratteristiche del veicolo non corrispondano alle caratteristiche dell'infrastruttura e la compatibilità tra il veicolo e la tratta possa risultare compromessa, il gestore dell'infrastruttura deve comunicare entro un mese, gratuitamente e in formato elettronico, la combinazione esatta tra velocità e insufficienza di sopraelevazione per i punti specifici in cui la compatibilità potrebbe risultare compromessa.

Nota.

L'impresa ferroviaria dovrebbe tener conto del risultato del controllo per la predisposizione del Fascicolo percorso treno. A seguito di tale controllo potrebbero essere imposte condizioni operative (ad esempio restrizioni per una sezione di linea).

Sala montata

Scartamento di sala montata

1.1.1.1.4.1

Scartamento nominale

1.2.1.0.4.1

Scartamento nominale

X

 

Confronto tra lo scartamento di sala montata e lo scartamento del percorso previsto.

Sala montata

Diametro minimo della ruota in servizio

1.1.1.1.5.2

Diametro minimo delle ruote per il deviatoio fisso ad angolo ottuso

X

 

Confronto del diametro minimo della ruota tra il veicolo e il percorso previsto.

Sala montata

Tipi di dispositivi di cambio per cui il veicolo è progettato

1.2.0.0.0.5

Ubicazione geografica del punto operativo

1.2.0.0.0.4.1

Tipo o tipi di dispositivo o dispositivi di cambio degli scartamenti di binario

X

 

Confronto tra il tipo o i tipi di dispositivi di cambio per cui il veicolo è progettato e il tipo o i tipi di dispositivi di cambio degli scartamenti di binario sul percorso previsto.

Curvatura minima

Capacità di raggio minimo di curvatura orizzontale

1.1.1.1.3.7

Raggio minimo di curvatura orizzontale

1.2.2.0.3.2

Raggio minimo di curvatura orizzontale

X

X

Confronto del raggio minimo di curvatura orizzontale tra il veicolo e il percorso previsto.

Frenatura

Frenatura di emergenza e frenatura massima di servizio: distanza di arresto, decelerazione massima, per la condizione di carico «massa di progetto in condizioni di carico utile normale» alla velocità massima di progetto.

Per l'esercizio generale (*1), oltre ai dati sopra riportati: la percentuale di peso frenato (lambda)

1.1.1.3.11.1

Distanza massima di frenatura richiesta

1.1.1.1.3.6

Profilo del gradiente

1.1.1.1.2.5

Velocità massima consentita

1.1.1.1.6.1

Decelerazione massima del treno

1.1.1.3.11.2

Disponibilità presso il gestore dell'infrastruttura delle informazioni aggiuntive menzionate nella sezione 4.2.2.6.2, punto 2: disponibili o non disponibili (S/N)

Se disponibili:

1.1.1.3.11.3

Riferimento al documento o ai documenti da indicare nel RINF.

X

X

Per una composizione predefinita [come da sezione 2.2.1 della STI di cui al regolamento (UE) n. 1302/2014]:

Confronto della distanza di arresto dichiarata e della decelerazione massima del treno tra il materiale rotabile e il percorso previsto per ciascuna condizione di carico a ogni velocità massima di progetto.

Per l'esercizio generale  (*1) :

nessuna procedura specifica suggerita, da contemplare nel sistema di gestione della sicurezza dell'impresa ferroviaria.

Frenatura

Capacità termica:

caso di riferimento della STI;

se non viene indicato alcun caso di riferimento, la capacità termica è espressa in:

velocità;

gradiente;

distanza;

tempo (se la distanza non è indicata)

1.1.1.1.3.6

Profilo del gradiente

1.1.1.1.2.5

Velocità massima consentita

X

 

Confronto tra il caso di riferimento del veicolo e le caratteristiche del percorso previsto.

Nota.

Il RINF o le informazioni fornite dal gestore dell'infrastruttura indicano l'ubicazione del cambio in km; la lunghezza della pendenza può essere calcolata estraendo i dati.

Frenatura

Pendenza massima sulla quale l'unità motrice è mantenuta ferma dal solo freno di stazionamento (se il veicolo ne è provvisto)

1.1.1.1.3.6

Profilo del gradiente

1.2.2.0.3.1

Pendenza per i binari di deposito

X

X

Confronto del profilo del gradiente massimo dichiarato tra il veicolo e il percorso previsto.

Nota.

Il risultato del confronto dovrebbe essere preso in considerazione nel sistema di gestione della sicurezza dell'impresa ferroviaria (ad esempio utilizzo di mezzi aggiuntivi)

Freno magnetico a pattino

Possibilità di impedire l'uso del freno magnetico (solo se provvisto di freno magnetico)

1.1.1.1.6.3

Utilizzo di freni magnetici

1.1.1.1.6.5

Documento riportante le condizioni di utilizzo del freno magnetico a pattino.

X

 

Verifica se l'uso del freno magnetico a pattino è ammesso nel percorso previsto.

Note.

Se è consentito utilizzare il freno magnetico, il gestore dell'infrastruttura deve fornirne le condizioni di utilizzo.

Il risultato del controllo dovrebbe essere preso in considerazione nel sistema di gestione della sicurezza dell'impresa ferroviaria (ad esempio impedendo l'uso del freno magnetico a pattino in una sezione di linea).

Freno a correnti parassite sul binario

Possibilità di impedire l'uso del freno a correnti parassite (solo se provvisto di freno a correnti parassite)

1.1.1.1.6.2

Utilizzo di freni a correnti parassite

1.1.1.1.6.4

Documento riportante le condizioni di utilizzo del freno a correnti parassite.

X

 

Verifica se l'uso del freno a correnti parassite sul binario è ammesso nel percorso previsto.

Note.

Se è consentito utilizzare il freno a correnti parassite sul binario, il gestore dell'infrastruttura deve fornirne le condizioni di utilizzo.

Il risultato della controllo dovrebbe essere preso in considerazione nel sistema di gestione della sicurezza dell'impresa ferroviaria (ad esempio impedendo l'uso del freno a correnti parassite sul binario in una sezione di linea).

Condizioni meteorologiche

Intervallo di temperatura

1.1.1.1.2.6

Intervallo di temperatura

X

 

Confronto dell'intervallo di temperatura dichiarato tra il veicolo e il percorso previsto.

Nota.

Il sistema di gestione della sicurezza dell'impresa ferroviaria deve prendere in considerazione eventuali restrizioni in caso di scostamento dell'intervallo di temperatura confrontato.

Condizioni meteorologiche

Condizioni di neve, ghiaccio e grandine

1.1.1.1.2.8

Presenza di condizioni climatiche severe

X

 

Confronto tra le «Condizioni di neve, ghiaccio e grandine» dichiarate del veicolo (ad esempio S1) e la «Presenza di condizioni climatiche severe» nel percorso previsto.

Nota.

Il sistema di gestione della sicurezza dell'impresa ferroviaria deve prendere in considerazione eventuali restrizioni. Consultazione tra impresa ferroviaria e gestore dell'infrastruttura per individuare eventuali restrizioni.

Tensioni e frequenze

Sistema di alimentazione elettrica:

tensione e frequenza nominali;

Tipo di sistema della catenaria

Per i veicoli esistenti non conformi alla STI e destinati a circolare nelle specifiche linee indicate nella STI ENE di cui al regolamento (UE) n. 1301/2014, sezione 7.4.2.2.1: Umax2.

1.1.1.2.2.1.1

Tipo di sistema della catenaria

1.1.1.2.2.1.2

Sistema di alimentazione elettrica (tensione e frequenza)

1.1.1.2.2.1.2.1

Sistema di alimentazione elettrica conforme alla STI

Casi specifici definiti nella STI ENE di cui al regolamento (UE) n. 1301/2014, sezione 7.4.2.2.1:

1.1.1.2.2.1.3

Umax2 per le linee di cui alle sezioni 7.4.2.2.1 e 7.4.2.11.1 del regolamento (UE) n. 1301/2014 (2).

X

 

Confronto della tensione dichiarata tra il veicolo e il percorso previsto del sistema di alimentazione della trazione (tensione e frequenza nominali) e il tipo di sistema della catenaria.

Freno a recupero

Possibilità di impedire l'uso del freno a recupero (solo se provvisto di freno a recupero)

1.1.1.2.2.4

Autorizzazione alla frenatura a recupero

X

 

Verifica se l'uso del freno a recupero è ammesso nel percorso previsto o in condizioni specifiche.

Nota.

Il risultato del controllo dovrebbe essere preso in considerazione nel sistema di gestione della sicurezza dell'impresa ferroviaria (ad esempio impedendo l'uso del freno a recupero in una sezione di linea).

Limitazione di corrente

Unità elettriche dotate di funzione di limitazione della potenza o della corrente.

1.1.1.2.5.1

Limitazione di corrente o di potenza a bordo

X

 

Verifica se il percorso previsto richiede che il veicolo sia dotato di una limitazione della corrente o della potenza.

Nota.

Il materiale rotabile conforme alla STI con una potenza massima superiore a 2 MW è dotato di limitazione della corrente o della potenza.

Pantografo

Corrente massima a treno fermo per pantografo per ogni sistema CC per il quale il veicolo è attrezzato

1.1.1.2.2.3

Corrente massima a treno fermo per pantografo

1.2.2.0.6.1

Corrente massima a treno fermo per pantografo

X

 

Confronto della corrente massima dichiarata a treno fermo per pantografo per ogni sistema CC, tra il veicolo e il percorso previsto.

Pantografo

Altezza di interazione del pantografo con i fili di contatto (sopra il piano del ferro) per ogni sistema di alimentazione elettrica per il quale il veicolo è attrezzato

1.1.1.2.2.5

Altezza massima del filo di contatto

1.1.1.2.2.6

Altezza minima del filo di contatto

X

 

Confronto dell'altezza dell'interazione del pantografo con i fili di contatto, per ogni sistema di alimentazione elettrica, tra il veicolo e il percorso previsto.

Pantografo

Archetto del pantografo per ogni sistema di alimentazione elettrica per il quale il veicolo è attrezzato

1.1.1.2.3.1

Archetti del pantografo accettati conformi alla STI

1.1.1.2.3.2

Altri archetti del pantografo accettati

X

 

Confronto dell'archetto del pantografo (compresi i corni isolati o non isolati di 1 950 mm), per ogni sistema di alimentazione elettrica, tra il veicolo e il percorso previsto.

Pantografo

Materiale dello strisciante del pantografo con il quale il veicolo può essere attrezzato per ogni sistema di alimentazione elettrica per il quale il veicolo è attrezzato

1.1.1.2.3.4

Materiale degli striscianti autorizzato

X

 

Confronto del materiale dello strisciante del pantografo, per ogni sistema di alimentazione elettrica, tra il veicolo e il percorso previsto.

Pantografo

Curva della forza media di contatto

1.1.1.2.5.2

Forza di contatto autorizzata

X

 

Confronto della forza media di contatto tra il veicolo e il percorso previsto:

 

Per i veicoli conformi alla STI destinati a circolare su linee non conformi alla STI: confronto della forza media di contatto tra il veicolo e il percorso previsto, per ciascuna tensione.

 

Per i veicoli esistenti non conformi alla STI: confronto della forza media di contatto tra il veicolo e il percorso previsto, per ciascuna tensione.

Nota.

Sono autorizzati i veicoli conformi alla STI con una forza media di contatto entro i valori limite definiti nella tabella 6 della norma EN 50367: 2012.

Pantografo

Numero di pantografi a contatto con la catenaria (per ogni sistema di alimentazione elettrica per il quale il veicolo è attrezzato);

Distanza minima tra due pantografi a contatto con la catenaria (per ogni sistema di alimentazione elettrica per il quale il veicolo è attrezzato; per comando singolo e, se applicabile, multiplo) (solo se il numero di pantografi alzati è superiore a 1);

Tipo di catenaria utilizzato per la prova di prestazione della captazione di corrente (per ogni sistema di alimentazione elettrica per il quale il veicolo è attrezzato) (solo se il numero di pantografi alzati è superiore a 1).

1.1.1.2.3.3

Requisiti in materia di numero di pantografi alzati e distanza fra di essi, a una data velocità

X

X

Per una composizione predefinita [come da sezione 2.2.1 della STI di cui al regolamento (UE) n. 1302/2014]:

Per ogni sistema di alimentazione elettrica:

confronto tra il numero di pantografi del veicolo a contatto con la catenaria e il percorso previsto;

confronto tra la distanza minima del veicolo tra due pantografi a contatto con la catenaria e il percorso previsto.

Per l'esercizio generale  (*1) :

contemplato nel sistema di gestione della sicurezza dell'impresa ferroviaria, tenendo conto delle condizioni imposte dal gestore dell'infrastruttura, quali indicate nel RINF o nelle informazioni fornite dal gestore dell'infrastruttura.

Nota.

Il risultato del confronto relativo alla distanza minima tra due pantografi alzati potrebbe comportare un vincolo operativo per il veicolo di cui deve tener conto il sistema di gestione della sicurezza dell'impresa ferroviaria (ad esempio unità multiple elettriche con due pantografi alzati indotte ad abbassare un pantografo).

Pantografo

Dispositivo di abbassamento automatico (ADD) installato (per ogni sistema di alimentazione elettrica per il quale il veicolo è attrezzato)

1.1.1.2.5.3

Dispositivo di abbassamento automatico richiesto

X

 

Verifica se il percorso previsto richiede che il veicolo sia dotato di un dispositivo di abbassamento automatico.

Specifico per la rete francese: separazione di fase

Distanza tra la cabina e il pantografo per le unità reversibili o multiple

1.1.1.2.4.3

Distanza tra il pannello e la fine della separazione di fase

 

x

Verifica se il posizionamento dei pannelli che identificano il luogo in cui il macchinista è autorizzato ad alzare i pantografi o a chiudere nuovamente gli interruttori di protezione del circuito di alimentazione sul percorso previsto è compatibile con la distanza tra cabina e pantografo per le unità reversibili o multiple.

In caso di incompatibilità il pannello deve essere spostato e collocato a una distanza tale da garantire che i macchinisti non alzino i pantografi con troppo anticipo.

Galleria

Categoria di sicurezza antincendio

1.1.1.1.8.10

Categoria di sicurezza antincendio richiesta per il materiale rotabile

1.1.1.1.8.11

Categoria di sicurezza antincendio nazionale richiesta per il materiale rotabile

1.2.1.0.5.7

Categoria di sicurezza antincendio richiesta per il materiale rotabile

1.2.1.0.5.8

Categoria di sicurezza antincendio nazionale richiesta per il materiale rotabile

1.2.2.0.5.7

Categoria di sicurezza antincendio richiesta per il materiale rotabile

1.2.2.0.5.8

Categoria di sicurezza antincendio nazionale richiesta per il materiale rotabile

X

 

Confronto tra la categoria di sicurezza antincendio del veicolo e il percorso previsto.

Lunghezza del treno

Lunghezza del treno

1.2.2.0.2.1

Lunghezza utile del binario di raccordo

1.2.1.0.6.4

Lunghezza utile del marciapiede

X

X

Per una composizione bloccata e predefinita [come da sezione 2.2.1 della STI di cui al regolamento (UE) n. 1302/2014]:

Confronto tra la lunghezza dell'unità o delle unità (comando singolo o multiplo) e la lunghezza del binario di raccordo e del marciapiede del percorso previsto.

Per l'esercizio generale  (*1) :

verifica della lunghezza del treno composto rispetto alla lunghezza del binario di raccordo e del marciapiede del percorso previsto.

Nota.

Il risultato del controllo dovrebbe essere preso in considerazione nel sistema di gestione della sicurezza dell'impresa ferroviaria. A seguito di tale controllo potrebbero essere imposte condizioni operative.

Altezza dei marciapiedi e accesso e uscita

Altezza dei marciapiedi per cui il veicolo è progettato

1.2.1.0.6.5

Altezza dei marciapiedi

X

 

Confronto dell'altezza dei marciapiedi tra il veicolo e il percorso previsto.

Nota.

Il risultato del controllo dovrebbe essere preso in considerazione nel sistema di gestione della sicurezza dell'impresa ferroviaria. A seguito di tale controllo potrebbero essere imposte condizioni operative.

ETCS

Compatibilità del sistema ETCS

1.1.1.3.2.9

Compatibilità del sistema ETCS

X

 

Confronto per determinare se il valore della compatibilità del sistema ETCS riportato nel RINF è incluso nell'autorizzazione del veicolo.

ETCS

Integrità del treno

1.1.1.3.2.8

Conferma dell'integrità del treno a bordo necessaria per accedere alla linea

X

X

Confronto per determinare se il veicolo/treno è in grado di confermare la propria integrità, se richiesto da terra.

GSM-R

Compatibilità del sistema radio - voce

1.1.1.3.3.9

Compatibilità del sistema radio - voce

X

 

Confronto per determinare se il valore della compatibilità del sistema radio - voce riportato nel RINF è incluso nell'autorizzazione del veicolo.

GSM-R

Compatibilità del sistema radio - dati

1.1.1.3.3.10

Compatibilità del sistema radio - dati

X

 

Confronto per determinare se il valore della compatibilità del sistema radio - dati riportato nel RINF è incluso nell'autorizzazione del veicolo.

GSM-R

Rete di partenza della scheda SIM GSM-R

1.1.1.3.3.5

Reti GSM-R coperte da accordo di roaming

X

 

Confronto per determinare se la rete di partenza della scheda SIM GSM-R è inclusa nell'elenco delle reti GSM-R coperte da accordo di roaming per tutte le sezioni del percorso. Tale confronto deve essere effettuato per tutte le schede SIM nel veicolo (voce e dati).

GSM-R

Idoneità della scheda SIM all'ID gruppo 555

1.1.1.3.3.4

Utilizzo del gruppo 555

X

 

Controllo che l'ID gruppo 555 venga utilizzato a terra. Se non è configurato a bordo, devono essere preventivamente stabilite procedure operative alternative con il gestore dell'infrastruttura.

Classe B

Sistema preesistente di protezione del treno di classe B

1.1.1.3.5.3

Sistemi preesistenti di protezione del treno

X

 

Confronto del nome e della versione del sistema preesistente di protezione del treno di classe B.

Classe B

Sistema radio preesistente di classe B

1.1.1.3.6.1

Sistema radio preesistente

X

 

Confronto del nome e della versione del sistema radio preesistente di classe B.

D2   Elementi che il gestore dell'infrastruttura deve fornire all'impresa ferroviaria per il Fascicolo percorso treno

Numero

Fascicolo percorso treno

1

Informazioni generali relative al gestore dell'infrastruttura

1.1

Nome del gestore dell'infrastruttura

2

Cartografia e schemi

2.1

Cartografia: schema generale con

2.1.1

Sezioni di linea

2.1.2

Ubicazioni principali (stazioni, piazzali, raccordi, terminali merci)

2.2

Schema della linea

2.2.1

Indicazione dei binari di corsa e di cintura, dei deviatoi/tronchini di sicurezza e dell'accesso ai binari di raccordo

2.2.2

Ubicazioni principali (stazioni, piazzali, raccordi, terminali merci) e loro posizione rispetto alla linea

2.2.3

Ubicazione, tipo e denominazione di tutti i segnali fissi pertinenti per i treni

2.3

Schemi di stazioni/piazzali/depositi

2.3.1

Nome dell'ubicazione

2.3.2

Tipo di ubicazione (terminale passeggeri, terminale merci, piazzale, deposito)

2.3.3

Ubicazione, tipo e identificazione di segnali fissi a protezione di punti pericolosi

2.3.4

Identificazione e schema dei binari, compresi i deviatoi

2.3.5

Identificazione dei marciapiedi

2.3.6

Lunghezza dei marciapiedi

2.3.7

Altezza dei marciapiedi

2.3.8

Curvatura dei marciapiedi

2.3.9

Identificazione dei binari di cintura

2.3.10

Altri impianti

3

Informazioni sul tratto di linea specifico

3.1

Caratteristiche generali

3.1.1

Estremità 1 del tratto di linea

3.1.2

Estremità 2 del tratto di linea

3.1.3

Indicazioni di distanza lungo la linea (frequenza, aspetto e collocazione)

3.1.4

Velocità massima ammessa per ciascun binario, comprese, se necessario, le differenti velocità consentite per determinati tipi di treni

3.1.5

Ogni altra informazione di cui il macchinista deve essere a conoscenza

3.1.6

Informazioni geografiche specifiche necessarie sulle infrastrutture locali

3.1.7

Mezzi di comunicazione con il centro di gestione/controllo del traffico in situazioni normali, degradate e di emergenza

3.2

Caratteristiche tecniche specifiche

3.2.1

Percentuale di pendenza

3.2.2

Ubicazione della pendenza

3.2.3

Gallerie: ubicazione, denominazione, lunghezza, informazioni specifiche quali l'esistenza di banchine pedonabili e uscite di sicurezza e l'ubicazione di zone sicure per l'evacuazione dei passeggeri; categorie di sicurezza antincendio

3.2.4

Zone di divieto di arresto: identificazione, ubicazione, tipo

3.2.5

Rischi industriali – luogo in cui è pericoloso per il macchinista uscire dalla cabina

3.2.6

Ubicazione delle aree designate per la prova della sabbiera (se esistente)

3.2.7

Tipo di sistema di segnalamento e corrispondente regime di esercizio (doppio binario, linee banalizzate, circolazione sul binario di sinistra o di destra ecc.)

3.2.8

Tipo di apparecchiatura radio terra-treno

3.3

Sottosistema «Energia»

3.3.1

Sistema di alimentazione elettrica (tensione e frequenza)

3.3.2

Corrente massima del treno

3.3.3

Restrizioni legate al consumo di energia di unità di trazione elettriche specifiche

3.3.4

Restrizioni legate alla posizione delle unità di trazione multiple per rispettare la separazione dalla linea di contatto (posizione dei pantografi)

3.3.5

Ubicazione dei tratti neutri

3.3.6

Ubicazione delle zone da superare con i pantografi abbassati

3.3.7

Condizioni relative alla frenatura a recupero

3.3.8

Corrente massima a treno fermo per pantografo

3.4

Sottosistema «Controllo-comando e segnalamento»

3.4.1

Necessità di avere più sistemi attivi contemporaneamente

3.4.2

Condizioni speciali per la commutazione tra i diversi tipi di sistemi di allarme, controllo e protezione dei treni di classe B

3.4.3

Condizioni tecniche speciali richieste per la commutazione tra l'ERTMS/ETCS e i sistemi di classe B

3.4.4

Istruzioni speciali (ubicazione) per la commutazione tra sistemi radio diversi

3.4.5

Autorizzazione all'uso del freno a correnti parassite

3.4.6

Autorizzazione all'uso del freno magnetico

3.5

Sottosistema «Esercizio e gestione del traffico»

3.5.1

Lingua operativa


(*1)  Esercizio generale: un'unità motrice è progettata per l'esercizio generale quando è destinata a essere agganciata a una o più unità motrici nella composizione di un treno non definita in fase di progettazione

(1)  Regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «infrastruttura» del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 1301/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «Energia» del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 179).

Appendice E

Livello linguistico e di comunicazione

La capacità di esprimersi oralmente in una lingua può essere suddivisa in cinque livelli:

Livello

Descrizione

5

è in grado di adattare il modo di parlare in funzione dell'interlocutore

è in grado di esprimere un parere

è in grado di negoziare

è in grado di convincere

è in grado di consigliare

4

è in grado di far fronte a situazioni del tutto impreviste

è in grado di formulare ipotesi

è in grado di esprimere un parere motivato

3

è in grado di far fronte a situazioni pratiche in cui si presenta un elemento imprevisto

è in grado di descrivere

è in grado di partecipare a una conversazione semplice

2

è in grado di far fronte a situazioni pratiche semplici

è in grado di porre domande

è in grado di rispondere a domande

1

è in grado di parlare usando frasi memorizzate

Appendice F

Elementi minimi di qualifica professionale connessi alla mansione di «accompagnamento dei treni»

1.   Requisiti generali

a)

Questa appendice, che si ricollega ai punti 4.6 e 4.7, è un elenco degli elementi ritenuti connessi alle mansioni relative all'accompagnamento dei treni sulla rete.

b)

Nel contesto del presente regolamento, l'espressione «qualifica professionale» si riferisce agli elementi che sono importanti affinché il personale addetto all'esercizio abbia una formazione adeguata e sia in grado di comprendere e assolvere le mansioni.

c)

Le norme e le procedure si applicano alle mansioni che vengono svolte e alla persona che le svolge. Le mansioni possono essere svolte da qualunque persona in possesso della necessaria qualificazione e abilitazione, indipendentemente dalla denominazione, dal titolo o dal grado indicati nelle norme o procedure o dalla singola impresa.

2.   Conoscenze professionali

Il rilascio dell'abilitazione è subordinato al superamento di un esame iniziale e a una valutazione e formazione continue, così come descritto nel punto 4.6.

2.1.   Conoscenze professionali generali

a)

Principi del sistema di gestione della sicurezza dell'organizzazione, aventi attinenza con le mansioni.

b)

Ruoli e responsabilità dei principali soggetti coinvolti nell'esercizio.

c)

Condizioni generali connesse alla sicurezza dei passeggeri o delle merci e delle persone che si trovano sul binario ferroviario o nelle sue vicinanze.

d)

Condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

e)

Principi generali di sicurezza del sistema ferroviario.

f)

Sicurezza personale, anche in caso di abbandono del treno situato sul binario di corsa.

2.2.   Conoscenza delle procedure operative e dei sistemi di sicurezza pertinenti alle mansioni svolte

a)

Procedure operative e norme di sicurezza.

b)

Aspetti pertinenti del sistema di controllo-comando e segnalamento

c)

Procedura di messaggistica formalizzata, compreso l'uso delle apparecchiature di comunicazione.

2.3.   Conoscenza del materiale rotabile

a)

Equipaggiamento interno dei veicoli passeggeri.

b)

Conoscenza adeguata delle mansioni di sicurezza essenziali relativamente alle procedure e alle interfacce per il materiale rotabile.

2.4.   Conoscenza del percorso

a)

Pertinenti disposizioni relative all'esercizio (ad esempio metodo di autorizzazione alla partenza) applicabili in ubicazioni specifiche (apparati di stazione e segnalamento ecc.).

b)

Stazioni in cui i passeggeri possono salire o scendere dal treno

c)

Disposizioni locali specifiche per l'esercizio e per le emergenze sulla tratta o sulle tratte considerate

2.5.   Conoscenza della sicurezza dei passeggeri

La formazione sulla sicurezza dei passeggeri deve comprendere almeno gli elementi che seguono.

a)

Principi per garantire la sicurezza dei passeggeri:

supporto ai passeggeri a mobilità ridotta,

individuazione dei pericoli,

procedure in caso di incidenti nei quali sono coinvolte persone,

casi di incendio e/o fumo,

evacuazione dei passeggeri.

b)

Principi di comunicazione:

individuazione delle persone da contattare e comprensione dei metodi di comunicazione, in particolare con il regolatore della circolazione nel caso di inconveniente che richieda un'evacuazione,

individuazione di cause/situazioni e richieste di comunicazione,

metodi di comunicazione per le informazioni ai passeggeri,

metodi di comunicazione in condizioni di esercizio degradate/situazioni di emergenza.

c)

Competenze comportamentali:

consapevolezza della situazione,

coscienziosità,

comunicazione,

processo decisionale e capacità di azione.

3.   Capacità di mettere in pratica le conoscenze

La capacità di mettere in pratica queste conoscenze in situazioni normali, degradate e di emergenza presuppone da parte del personale una piena dimestichezza con gli aspetti seguenti:

metodi e principi per l'applicazione di norme e procedure,

processo di utilizzo degli impianti lungo linea e del materiale rotabile, nonché di ogni specifico impianto relativo alla sicurezza,

in particolare nelle situazioni seguenti:

a)

controlli preliminari alla partenza, comprese le prove freno, se necessarie, e controllo della corretta chiusura delle porte;

b)

procedura di partenza;

c)

esercizio in condizioni degradate;

d)

valutazione del potenziale di un difetto nelle aree destinate ai passeggeri e misure da prendere in funzione delle norme e delle procedure vigenti;

e)

misure di protezione e di avvertimento richieste dalle normative e dai regolamenti o in assistenza al macchinista;

f)

comunicazione con il personale del gestore dell'infrastruttura nel quadro dell'assistenza al macchinista;

g)

segnalazione di ogni eventuale circostanza inusuale connessa all'esercizio del treno, alle condizioni del materiale rotabile e alla sicurezza dei passeggeri. Se necessario, queste segnalazioni devono essere effettuate per iscritto nella lingua scelta dall'impresa ferroviaria.

Appendice G

Elementi minimi di qualifica professionale connessi alla mansione di «preparazione dei treni»

1.   Requisiti generali

a)

Questa appendice, che si ricollega al punto 4.6, contiene un elenco degli elementi ritenuti connessi alla mansione di preparazione dei treni sulla rete.

b)

Nel contesto del presente regolamento, l'espressione «qualifica professionale» si riferisce agli elementi che sono importanti affinché il personale addetto all'esercizio abbia una formazione adeguata e sia in grado di comprendere e assolvere i vari compiti in cui si articola la mansione.

c)

Le norme e le procedure si applicano alle mansioni che vengono svolte e alla persona che le svolge. Le mansioni possono essere svolte da qualunque persona in possesso della necessaria qualificazione e abilitazione, indipendentemente dalla denominazione, dal titolo o dal grado indicati nelle norme o procedure o dalla singola impresa.

2.   Conoscenze professionali

Il rilascio dell'abilitazione è subordinato al superamento di un esame iniziale e a una valutazione e formazione continue, così come descritto nel punto 4.6.

2.1.   Conoscenze professionali generali

a)

Principi del sistema di gestione della sicurezza dell'organizzazione, aventi attinenza con la mansione.

b)

Ruoli e responsabilità dei principali soggetti coinvolti nell'esercizio.

c)

Condizioni generali connesse alla sicurezza dei passeggeri e/o delle merci, compreso il trasporto di merci pericolose e carichi eccezionali.

d)

Comprensione dei pericoli, in particolare in relazione ai rischi legati all'esercizio ferroviario e all'alimentazione elettrica di trazione.

e)

Condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

f)

Principi generali di sicurezza del sistema ferroviario.

g)

Sicurezza personale sulle linee ferroviarie o nelle loro vicinanze.

h)

Principi di comunicazione e procedura di messaggistica formalizzata, compreso l'uso delle apparecchiature di comunicazione.

2.2.   Conoscenza delle procedure operative e dei sistemi di sicurezza pertinenti alle mansioni svolte

a)

Funzionamento dei treni in condizioni normali, degradate e di emergenza.

b)

Procedure operative in ubicazioni specifiche (segnalamento, apparati di stazione/deposito/piazzale) e norme di sicurezza.

c)

Disposizioni locali riguardanti l'esercizio.

2.3.   Conoscenza delle apparecchiature del treno

a)

Funzione e uso delle apparecchiature di carri e veicoli.

b)

Identificazione e disposizioni per le ispezioni tecniche.

c)

Conoscenza adeguata delle mansioni di sicurezza essenziali relativamente alle procedure e alle interfacce per il materiale rotabile.

3.   Capacità di mettere in pratica le conoscenze

La capacità di mettere in pratica queste conoscenze in situazioni normali, degradate e di emergenza presuppone da parte del personale una piena dimestichezza con gli aspetti seguenti:

metodi e principi per l'applicazione di norme e procedure,

processo di utilizzo degli impianti lungo linea e del materiale rotabile, nonché di ogni specifico impianto relativo alla sicurezza,

in particolare nelle situazioni seguenti:

a)

applicazione delle norme in materia di composizione del treno, frenatura, carico ecc., per garantire l'idoneità a circolare del treno;

b)

comprensione delle marcature e delle etichette apposte sui veicoli;

c)

processo per la determinazione e la messa a disposizione dei dati del treno;

d)

comunicazione con il personale del treno;

e)

comunicazione con il personale a cui è demandato il controllo del movimento dei treni;

f)

esercizio in condizioni degradate, specialmente se incide sulla preparazione dei treni;

g)

misure di protezione e di avvertimento richieste dalle normative e dai regolamenti o da disposizioni locali nell'ubicazione in questione;

h)

interventi da attuare per gli inconvenienti connessi al trasporto di merci pericolose (se applicabile).

Appendice H

Numero europeo del veicolo e relativa marcatura alfabetica sulla cassa o fiancata del veicolo

1.   DISPOSIZIONI GENERALI SUL NUMERO EUROPEO DEL VEICOLO

Il numero europeo del veicolo (EVN) è assegnato conformemente all'allegato II, appendice 6, della decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione (1).

L'EVN deve essere modificato conformemente all'allegato II, punto 3.2.2.8, della decisione (UE) 2018/1614.

L'EVN può essere modificato su richiesta del detentore conformemente all'allegato II, punto 3.2.2.9, della decisione di esecuzione (UE) 2018/1614.

2.   DISPOSIZIONI GENERALI INERENTI ALLE MARCATURE ESTERNE

Le lettere maiuscole e le cifre che compongono le scritte previste dalla marcatura devono avere un'altezza minima di 80 mm, in un tipo di carattere «sans serif» di qualità corrispondente. Un'altezza inferiore è consentita solo se non esiste altra possibilità che apporre le scritte sui longheroni.

La marcatura è collocata a un'altezza non superiore a 2 metri dal piano del ferro.

Il detentore può aggiungere, in caratteri di dimensioni superiori a quelle del numero europeo del veicolo, un proprio numero (composto generalmente dalle cifre del numero di serie più un codice alfabetico) utile per l'esercizio. La collocazione di tale numero è lasciata alla scelta del detentore; tuttavia, il numero europeo del veicolo deve essere sempre facilmente distinguibile dalla numerazione propria del detentore.

3.   CARRI

La marcatura deve essere stampigliata sulla cassa del carro nel modo seguente:

23.

TEN

80

D-RFC

7369 553-4

Zcs

31.

TEN

80

D-DB

0691 235-2

Tanoos

33.

TEN

84

NL-ACTS

4796 100-8

Slpss

Laddove

 

D e NL rappresentano lo Stato membro di immatricolazione di cui all'appendice 6, parte 4, della decisione (UE) 2018/1614.

 

RFC, DB e ACTS rappresentano la marcatura del detentore di cui all'appendice 6, parte 1, della decisione (UE) 2018/1614.

Se le casse dei carri non offrono una superficie sufficiente per questo tipo di disposizione, in particolare nel caso dei carri pianale, la marcatura deve essere disposta nel modo seguente:

01.87

3320 644-7

 

TEN

F-SNCF

Ks

Qualora su un carro siano iscritte una o più lettere indice a valore nazionale, questa marcatura nazionale deve essere apposta dopo la marcatura letterale internazionale, e separata da esse mediante un trattino, come segue:

01.87

3320 644-7

 

TEN

F-SNCF

Ks-xy

4.   CARROZZE E VEICOLI VIAGGIATORI RIMORCHIATI

Il numero deve essere apposto sulle due fiancate del veicolo nel modo seguente:

F-SNCF

61 87 20 - 72 021 – 7

 

B10 tu

La marcatura del paese di immatricolazione del veicolo e quella delle caratteristiche tecniche devono essere apposte subito prima, subito dopo o subito sotto le dodici cifre del numero del veicolo.

Nel caso di carrozze con cabina di guida, il numero europeo del veicolo è riportato anche all'interno della cabina.

5.   LOCOMOTIVE, VEICOLI AUTOMOTORI E VEICOLI SPECIALI

Il numero europeo del veicolo deve essere riportato sulle due fiancate del mezzo di trazione nel modo seguente:

92 10 1108 062-6

Il numero europeo del veicolo è riportato anche all'interno di ciascuna cabina del materiale rotabile di trazione.

6.   MARCATURA ALFABETICA DELL'IDONEITÀ ALL'INTEROPERABILITÀ

«TEN»: veicolo provvisto di un'autorizzazione valida in tutti gli Stati membri per un'area d'uso.

«PPV/PPW»: veicolo che risulta conforme all'accordo PPV/PPW o PGW (negli Stati aderenti all'Organismo per la Collaborazione delle Ferrovie) (originale: PPV/PPW: ППВ (Правила пользования вагонами в международном сообщении); PGW: Правила Пользования Грузовыми Вагонами)

I veicoli provvisti di un'autorizzazione valida per un'area d'uso che non riguarda tutti gli Stati membri devono recare una marcatura che specifichi gli Stati membri facenti parte dell'area d'uso del veicolo. Tale marcatura deve essere conforme a uno dei disegni riportati di seguito, in cui la D rappresenta lo Stato membro che ha rilasciato la prima autorizzazione (la Germania nell'esempio) e la F rappresenta lo Stato membro che ha rilasciato la seconda autorizzazione (la Francia nell'esempio). Gli Stati membri sono codificati conformemente all'appendice 6, parte 4, della decisione (UE) 2018/1614.

Image 14


(1)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione, del 25 ottobre 2018, che stabilisce le specifiche per i registri dei veicoli di cui all'articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica e abroga la decisione 2007/756/CE della Commissione (GU L 268 del 26.10.2018, pag. 53).

Appendice I

Elenco degli ambiti nei quali possono continuare ad applicarsi norme nazionali a norma dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2016/798

1.   AMBITI IN CUI SI APPLICANO NORME NAZIONALI

 

Manovra

 

Norme in materia di segnalamento

Norme relative all'esercizio del sistema di segnalamento nazionale

 

Velocità massime in condizioni degradate, compresa la marcia a vista

 

Marcia con cautela

 

Norma di esercizio locale

In relazione a specifiche condizioni locali in cui potrebbero essere necessarie ulteriori informazioni, limitatamente ai requisiti non contemplati dal presente regolamento

 

Esercizio con lavori in corso

 

Esercizio del treno prova in condizioni di sicurezza

 

Visibilità del treno – Testa del treno (cfr. 4.2.2.1.2)

Veicoli esistenti non conformi alla STI

 

Gestione delle situazioni e delle risposte di emergenza (cfr. punto 4.2.3.7)

Ruolo delle autorità locali/nazionali e dei servizi di emergenza

Notifica degli incidenti e degli inconvenienti: istruzioni nazionali sulle modalità di notifica alle autorità

 

Terminologia per le comunicazioni relative alla sicurezza (cfr. appendice C)

Istruzioni operative nazionali

 

Requisiti in materia di conoscenze degli itinerari a norma delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2007/59/CE (direttiva relativa ai macchinisti)

2.   ELENCO DEI PUNTI IN SOSPESO

 

Trasporti eccezionali

 

Orario (cfr. 4.2.1.2.3)

Informazioni aggiuntive

 

Registrazione dei dati di supervisione all'esterno del treno (cfr. 4.2.3.5.1)

Informazioni aggiuntive

 

Registrazione dei dati di supervisione a bordo treno (cfr. 4.2.3.5.2)

Informazioni aggiuntive

 

Competenze professionali (cfr. punto 4.6)

Personale con mansioni di sicurezza essenziali diverso dai macchinisti;

informazioni aggiuntive per il personale addetto alle mansioni di sicurezza essenziali relative all'accompagnamento dei treni diverso dal macchinista;

informazioni aggiuntive per il personale addetto alle mansioni di sicurezza essenziali relative all'ultima preparazione del treno prima del previsto attraversamento di un confine e alla sua circolazione oltre la località designata come «di frontiera» nel prospetto informativo della rete di un gestore dell'infrastruttura e inclusa nell'autorizzazione di sicurezza dello stesso.

 

Condizioni di salute e sicurezza (cfr. punto 4.7)

Personale con mansioni di sicurezza essenziali diverso dai macchinisti;

informazioni aggiuntive per il personale addetto alle mansioni di sicurezza essenziali relative all'accompagnamento dei treni diverso dal macchinista;

tassi massimi di alcolemia (cfr. 4.7.1).

 

Principi e norme di esercizio comuni (cfr. 4.4 e appendice B)

Sabbiatura - sabbiera automatica e segnalazione in caso di utilizzo della sabbiera automatica;

avaria al passaggio a livello – informazioni aggiuntive.

 

Terminologia per le comunicazioni relative alla sicurezza (cfr. appendice C)

Termini aggiuntivi

 

Esercizio nelle gallerie lunghe (cfr. 4.3.5)

Informazioni aggiuntive

Appendice J

Glossario

Le definizioni riportate in questo glossario si riferiscono all'utilizzo nell'ambito del presente regolamento.

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva (UE) 2016/797 e al punto 2.2 della STI «Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri».

Termine

Definizione

Incidente

La definizione coincide con quella indicata nell'articolo 3 della direttiva (UE) 2016/798.

Autorizzazione al movimento del treno

Azionamento delle apparecchiature situate nei centri di segnalamento, nelle sale di controllo dell'alimentazione elettrica di trazione e nei centri di controllo del traffico che permettono il movimento del treno. Non sono comprese le attività svolte dai dipendenti di un'impresa ferroviaria responsabili della gestione delle risorse, ad esempio del personale del treno o del materiale rotabile.

Competenza

Qualifica ed esperienze necessarie per svolgere in modo sicuro e affidabile la mansione esercitata. L'esperienza può essere acquisita attraverso il processo di formazione.

Merci pericolose

La definizione coincide con quella contenuta nella direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose (1).

Esercizio in condizioni degradate

Esercizio derivante da un evento non programmato che impedisce il normale funzionamento dei treni.

Partenza

Cfr. autorizzazione alla partenza

Macchinista

La definizione coincide con quella indicata nell'articolo 3 della direttiva 2007/59/CE.

Chiamata di emergenza

Chiamata effettuata in alcune situazioni pericolose per avvertire tutti i treni/movimenti di manovra in una zona delimitata.

Superamento senza permesso della fine dell'autorizzazione al movimento (End of authority)

Per «superamento senza permesso della fine dell'autorizzazione al movimento» si intende qualsiasi situazione in cui un treno procede oltre la fine di tale autorizzazione nei seguenti casi:

presenza di un segnale a terra disposto a via impedita oppure ordine di arrestarsi, quando non è in funzione una protezione automatica del treno (ATP),

fine di un'autorizzazione al movimento prevista in un ATP,

punto comunicato mediante autorizzazione orale o scritta previsto nei regolamenti,

pannelli di arresto,

segnali manuali.

Il concetto comprende l'autorizzazione al movimento descritta nell'ETCS e quella contemplata da istruzioni/segnalamento.

È escluso il caso della partenza di un veicolo senza unità di trazione agganciata o di un treno senza macchinista.

Istruzione europea

Un'istruzione operativa armonizzata di contenuto simile per i macchinisti di tutta l'Unione europea affinché reagiscano in modo analogo a situazioni simili.

Evacuazione

L'evacuazione di un treno avviene quando tutti i passeggeri vengono invitati ad abbandonare il treno e a dirigersi verso l'infrastruttura sotto la supervisione del personale di bordo. Il personale di bordo deve aver concordato con il regolatore della circolazione o altro personale responsabile del gestore dell'infrastruttura che l'evacuazione è sicura.

Trasporti eccezionali

Un veicolo e/o il carico trasportato che, per via della costruzione/progettazione, delle dimensioni o del peso, non rispetta i parametri del percorso, richiede un'autorizzazione speciale al movimento e può essere soggetto a condizioni particolari per parte o per l'intera corsa.

Condizioni di salute e sicurezza

Nel contesto del presente regolamento, l'espressione si riferisce solo ai requisiti medici e psicologici che una persona deve soddisfare per l'esercizio dei vari elementi del sottosistema.

Anomalo riscaldamento boccole

Boccola e cuscinetto la cui temperatura ha superato la temperatura massima di esercizio prevista.

Inconveniente

La definizione coincide con quella indicata nell'articolo 3 della direttiva (UE) 2016/798.

Lunghezza del treno

Lunghezza totale di tutti i veicoli fra i respingenti, locomotive comprese

Binario di cintura

Binario, collegato ai binari principali, usato per transito, attraversamento e stazionamento.

Istruzione nazionale

Un'istruzione definita a livello nazionale o da un gestore dell'infrastruttura relativamente a situazioni specifiche di un sistema di classe B o al passaggio tra sistemi di classe A e di classe B.

Lingua operativa

Lingua o lingue utilizzate dal gestore dell'infrastruttura nelle attività quotidiane e pubblicate nel prospetto informativo della rete dello stesso, impiegate per lo scambio dei messaggi riguardanti l'esercizio e la sicurezza tra il personale del gestore dell'infrastruttura e l'impresa ferroviaria.

Istruzione operativa

Informazione formale scambiata tra il regolatore della circolazione e il macchinista per assicurare/proseguire l'esercizio ferroviario in situazioni specifiche. Le istruzioni operative esistono sia a livello nazionale sia a livello europeo.

Passeggero

Persona (ad esclusione dei dipendenti cui sono assegnate mansioni specifiche da svolgere sul treno) che viaggia in treno o su proprietà ferroviarie prima o dopo un viaggio in treno.

Monitoraggio delle prestazioni

Osservazione e registrazione sistematiche delle prestazioni del servizio ferroviario e dell'infrastruttura, effettuate nell'obiettivo di migliorare le prestazioni dell'uno e dell'altra.

Qualifica

Idoneità fisica e psicologica a svolgere un determinato compito, e possesso delle conoscenze richieste.

Tempo reale

Capacità di scambiare o elaborare dati su eventi specifici (ad esempio arrivo in una stazione, transito in una stazione o partenza da una stazione) relativi al viaggio di un treno nel momento in cui tali eventi hanno luogo.

Punto di segnalazione

Punto della tabella di marcia di un treno in cui è richiesta la segnalazione dell'ora di arrivo, partenza o transito.

Percorso/tratta

Specifica sezione o sezioni di linea

Mansione di sicurezza essenziale

Mansione eseguita dal personale nell'ambito di attività connesse al controllo o al movimento di un treno, che potrebbero incidere sulla sicurezza ferroviaria.

Fermata prevista

Fermata prevista per ragioni commerciali o di esercizio.

Binario di raccordo

qualsiasi binario all'interno di un punto operativo che non è utilizzato per gli itinerari operativi di un treno.

Regolatore della circolazione

Agente incaricato di determinare i percorsi dei treni/dei movimenti di manovra e di impartire istruzioni ai macchinisti.

Personale

Persone che lavorano per un'impresa ferroviaria o un gestore dell'infrastruttura, o per imprese appaltatrici di tali soggetti, che svolgono le mansioni precisate nel presente regolamento.

Segnale disposto a via impedita

Ogni aspetto del segnale che non consente al macchinista di oltrepassare il segnale.

Punto di fermata

Ubicazione identificata nella tabella di marcia di un treno in cui è previsto che il treno sosti, in genere per effettuare un'attività specifica, ad esempio l'incarrozzamento e la discesa dei passeggeri.

Orario

Documento o sistema che riporta i dettagli della tabella di marcia di un treno per un percorso particolare

Punto orario

Ubicazione, identificata nella tabella di marcia di un treno, per la quale è indicata un'ora specifica, che può essere l'ora di arrivo, l'ora di partenza oppure, nel caso di un treno per il quale non è prevista la fermata, l'ora di transito.

Unità di trazione

Veicolo dotato di apparato motore capace di assicurare il movimento proprio e di altri eventuali veicoli ad esso accoppiati.

Treno

Unità di trazione con eventuali veicoli ferroviari rimorchiati, per la quale sono disponibili dati treno e che opera tra due o più punti specifici.

Autorizzazione alla partenza

Indicazione per la persona che guida il treno che sono state completate tutte le attività in stazione o in deposito e che, per quanto riguarda il personale responsabile, il movimento del treno è autorizzato.

Personale del treno

Membri del personale di bordo di un treno aventi competenze certificate e incaricati dall'impresa ferroviaria di eseguire sul treno mansioni di sicurezza specifiche e prestabilite; ne fanno parte, ad esempio, il macchinista o il capotreno.

Preparazione del treno

Attività svolte per garantire l'idoneità di un treno all'entrata in servizio, la corretta installazione delle apparecchiature del treno e la corretta composizione del treno in funzione del percorso o dei percorsi previsti. La preparazione comprende anche i controlli tecnici eseguiti prima dell'entrata in servizio del treno.


Abbreviazione

Spiegazione

CA

Corrente alternata

ATP

protezione automatica del treno (Automatic Train Protection)

CCS

Controllo-comando e segnalamento

CEN

Comitato europeo di normalizzazione (Comité Européen de Normalisation)

COTIF

Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (Convention relative aux Transports Internationaux Ferroviaires)

dB

Decibel

CC

Corrente continua

DMI

interfaccia macchinista/macchina (Driver Machine Interface)

CE

Comunità europea

ECG

Elettrocardiogramma

EIRENE

rete europea avanzata e integrata per le ferrovie (European Integrated Railway Radio Enhanced Network)

EN

Norma europea (euro-Norm)

ENE

Energia

ERA

Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie

ERATV

Registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati

ERTMS

sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (European Rail Traffic Management System)

ETCS

sistema europeo di controllo dei treni (European Train Control System)

UE

Unione europea

SRF

Specifiche dei requisiti funzionali

GSM-R

sistema globale di comunicazione mobile - ferrovie (Global System for Mobile Communications – Rail)

GI

Gestore dell'infrastruttura

INF

Infrastruttura

OPE

esercizio e gestione del traffico (Operation and Traffic Management)

OSJD

Organizzazione per la collaborazione delle ferrovie

PPV/PPW

Norme per l'uso di veicoli ferroviari nel traffico internazionale (abbreviazione russa di Prawila Polzowaniia Wagonami w mejdunarodnom soobqenii)

RINF

Registro dell'infrastruttura

MT

Materiale rotabile

IF

Impresa ferroviaria

SMS

Sistema di gestione della sicurezza

SPAD

Superamento di segnale disposto a via impedita (Signal Passed at Danger)

SRS

Specifiche dei requisiti di sistema

TAF

Applicazioni telematiche per il trasporto merci (Telematic Applications for Freight)

TEN

Rete transeuropea

TPS

sistema di protezione del treno (Train protection system)

STI

Specifica tecnica di interoperabilità

UIC

Unione Internazionale delle Ferrovie (Union Internationale des Chemins de fer)

STI «Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» (LOC & PAS)

Regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell'Unione europea

STI «Controllo-comando e segnalamento» (CCS)

Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell'Unione europea

STI «Rumore» (NOI)

Regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — rumore», che modifica la decisione 2008/232/CE e abroga la decisione 2011/229/UE

STI «Carri merci» (WAG)

Regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile — carri merci» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2006/861/CE della Commissione

STI «Persone a mobilità ridotta» (PMR)

Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta

STI «Energia» (ENE)

Regolamento (UE) n. 1301/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «Energia» del sistema ferroviario dell'Unione europea

STI «Infrastruttura» (INF)

Regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «infrastruttura» del sistema ferroviario dell'Unione europea

STI «Sicurezza nelle gallerie ferroviarie» (SRT)

Regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente la «sicurezza nelle gallerie ferroviarie» del sistema ferroviario dell'Unione europea


(1)  Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).


27.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

LI 139/89


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/774 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2014 per quanto riguarda l'applicazione della specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — Rumore» ai carri merci esistenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (direttiva sulla gestione del rumore ambientale) stabilisce una base per lo sviluppo e il completamento dell'attuale serie di misure comunitarie relative al rumore ambientale prodotto, tra l'altro, dai veicoli ferroviari.

(2)

Come risulta dalla valutazione della direttiva sul rumore ambientale (3) e dalla relazione sull'attuazione della medesima direttiva (4), il rumore ambientale, in particolare il rumore ferroviario, resta una grave minaccia per la salute umana.

(3)

Sebbene la direttiva sul rumore ambientale si applichi in generale alle tratte su cui transitano più di 30 000 treni, sia merci che passeggeri, nella messa a punto del concetto di «tratte meno rumorose» è stato necessario tenere conto di quelle tratte interessate da un significativo traffico merci nelle ore notturne.

(4)

Esiste il rischio che livelli eccessivi di rumore ferroviario possano determinare azioni unilaterali, non coordinate, di alcuni Stati membri. Tali misure potrebbero avere ricadute negative sulle economie europee e determinare un trasferimento (shift) modale inverso tra ferro e gomma. Inoltre tali azioni potrebbero compromettere l'interoperabilità ferroviaria dell'Unione. Dato il carattere internazionale della maggior parte del trasporto ferroviario di merci nell'Unione, è necessario risolvere il problema a livello europeo.

(5)

L'applicazione della specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — Rumore» del sistema ferroviario dell'Unione europea («STI NOI») di cui al regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione (5) ai carri esistenti dovrebbe pertanto ridurre in modo significativo i livelli massimi di emissione di rumore. Uno dei modi più efficaci per attenuare il rumore ferroviario è l'adeguamento dei carri merci esistenti mediante l'installazione di ceppi dei freni in materiale composito. Tale soluzione tecnica riduce il rumore ferroviario fino a un massimo di 10 dB, che rappresenta una riduzione del 50 % del rumore udibile dagli esseri umani.

(6)

Il 22 settembre 2017 la Commissione ha chiesto all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie («l'Agenzia»), di formulare, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797, una raccomandazione relativa alla revisione della STI NOI, con l'obiettivo di specificare l'applicazione della STI NOI ai carri merci esistenti nel quadro della strategia «tratte meno rumorose» e di allineare la STI NOI alla direttiva (UE) 2016/797.

(7)

Il problema del rumore nel trasporto ferroviario di merci dovrebbe essere affrontato quando rappresenta un grave disturbo e una minaccia per la salute. Per questo motivo e considerato che i treni merci che circolano nelle ore notturne recano un disturbo particolare, la definizione di una tratta meno rumorosa dovrebbe essere formulata con riferimento all'intensità del traffico ferroviario di merci nelle ore notturne.

(8)

La data di applicazione dell'introduzione delle tratte meno rumorose dovrebbe essere stabilita tenendo conto di diversi parametri, tra cui i passi avanti compiuti in termini di adeguamento in diversi Stati membri, il tasso di rinnovo del parco di carri merci, il ciclo di manutenzione dei carri merci, la capacità di produzione dei fabbricanti di ceppi dei freni in materiale composito e la disponibilità delle officine. La data dovrebbe inoltre essere in linea con le modifiche ricorrenti dell'orario di servizio conformemente all'allegato VII della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(9)

Poiché l'intensità del traffico può essere soggetta a fluttuazioni, l'elenco delle tratte meno rumorose dovrebbe essere aggiornato a intervalli regolari per tener conto di tali modifiche e nel contempo garantire un quadro stabile sull'arco di diversi anni. È pertanto opportuno che gli Stati membri aggiornino l'elenco delle tratte meno rumorose almeno ogni cinque anni dopo l'8 dicembre 2024. Prima del primo aggiornamento la Commissione dovrebbe inoltre valutare i passi avanti compiuti in termini di adeguamento e l'impatto dell'introduzione delle tratte meno rumorose sull'industria del trasporto ferroviario di merci.

(10)

Date le preoccupazioni espresse da alcuni portatori di interessi in merito all'esercizio di carri muniti di ceppi dei freni in materiale composito nelle condizioni dell'inverno nordico, la Commissione, assistita dall'Agenzia, dovrebbe continuare ad analizzare i problemi e le possibili soluzioni. Essa dovrebbe valutare, entro giugno 2020, se sia necessaria una modifica di tale STI, eventualmente mediante un'esenzione che consenta di far proseguire l'esercizio di un numero limitato di carri muniti di ceppi dei freni in ghisa sulle tratte meno rumorose, al fine di salvaguardare il traffico ferroviario transfrontaliero di merci da e verso le regioni nordiche interessate. Secondo le stime delle autorità svedesi, il numero di carri utilizzati in tale traffico non supera complessivamente le 17 500 unità.

(11)

L'introduzione di tratte meno rumorose dovrebbe integrare altre azioni a livello dell'Unione volte a ridurre la rumorosità del trasporto ferroviario di merci, compresi il finanziamento dell'adeguamento nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa (7), i fondi SIE (8), i regimi di canoni differenziati per l'accesso alle linee ferroviarie sulla base del rumore prodotto (9) e lo sviluppo di nuove soluzioni tecniche nel quadro dell'iniziativa Shift2Rail (10).

(12)

Al fine di garantire un'attuazione efficiente delle tratte meno rumorose è opportuna una stretta cooperazione tra le rispettive autorità nazionali competenti.

(13)

Poiché le modifiche hanno un impatto diretto sul contesto sociale dei lavoratori nel settore e sui clienti del trasporto ferroviario di merci, le parti sociali e i clienti del trasporto ferroviario di merci sono stati consultati conformemente agli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(14)

Una valutazione d'impatto a norma dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/797 è stata effettuata dall'Agenzia nel corso della revisione della presente STI.

(15)

Il 29 maggio 2018 l'Agenzia ha formulato una raccomandazione relativa alle modifiche della STI NOI per quanto riguarda l'applicazione delle sue disposizioni ai carri esistenti.

(16)

Il 29 novembre 2018 l'Agenzia ha altresì formulato una raccomandazione relativa alla modifica della STI NOI per allineare il presente regolamento alla direttiva (UE) 2016/797.

(17)

A norma della decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione (12), la STI dovrebbe indicare se gli organismi di valutazione della conformità che erano già stati notificati sulla base di una precedente versione della STI debbano essere nuovamente notificati e se debba essere applicato un processo di notifica semplificato. Il presente regolamento introduce modifiche limitate e non dovrebbe essere necessaria una nuova notifica degli organismi già notificati sulla base di una precedente versione della STI.

(18)

Il presente regolamento modifica la STI NOI per realizzare una maggiore interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione, migliorare e sviluppare il trasporto ferroviario internazionale, contribuire alla graduale realizzazione del mercato interno e integrare la STI NOI per soddisfare i requisiti essenziali. Esso consente di raggiungere gli obiettivi e di soddisfare i requisiti essenziali delle direttive 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e (UE) 2016/797. Il presente regolamento dovrebbe pertanto essere direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, compresi gli Stati membri che hanno notificato all'Agenzia e alla Commissione, a norma dell'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797, di aver prorogato il termine di recepimento e che quindi continuano ad applicare la direttiva 2008/57/CE al massimo fino al 15 giugno 2020. Gli organismi notificati operanti a norma della direttiva 2008/57/CE negli Stati membri che hanno prorogato il periodo di recepimento dovrebbero poter rilasciare un certificato «CE» di verifica a norma del presente regolamento, fintantoché la direttiva 2008/57/CE si applichi nello Stato membro in cui sono stabiliti.

(19)

È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione in modo da allinearlo alla direttiva (UE) 2016/797 e applicarlo ai carri merci esistenti nel quadro della strategia per tratte meno rumorose e prevedere una procedura di valutazione delle prestazioni acustiche dei ceppi dei freni in materiale composito. Tale procedura dovrebbe, secondo quanto stabilito dalla presente modifica, essere individuata come «punto in sospeso» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/797.

(20)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1304/2014 è così modificato:

1)

L'articolo 5 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per quanto riguarda i casi specifici riportati al punto 7.3.2 dell'allegato, le condizioni da soddisfare per la verifica dei requisiti essenziali di cui all'allegato III della direttiva (UE) 2016/797 sono quelle stabilite dal punto 7.3.2 dell'allegato o dalle norme nazionali in vigore nello Stato membro che fa parte del settore d'impiego dei veicoli disciplinati dal presente regolamento.»;

b)

al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

gli organismi designati per l'espletamento delle procedure di valutazione e di verifica della conformità alle norme nazionali relative ai casi specifici di cui al punto 7.3.2 dell'allegato.»;

2)

l'articolo 7 è così modificato:

a)

al paragrafo 4, il riferimento all'«articolo 6 della direttiva 2008/57/CE» è sostituito dal riferimento all'«articolo 5 della direttiva (UE) 2016/797»;

b)

al paragrafo 5, il riferimento alla «direttiva 2008/57/CE» è sostituito dal riferimento alla «direttiva (UE) 2016/797»;

3)

sono inseriti i seguenti articoli 5 bis, 5 ter, 5 quater, 5 quinquies e 5 sexies:

«Articolo 5 bis

A decorrere dall'8 dicembre 2024 i carri che rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento (UE) n. 321/2013 e che non sono contemplati al punto 7.2.2.2 dell'allegato del presente regolamento non circolano sulle tratte meno rumorose.

Articolo 5 ter

Con “tratta meno rumorosa” si intende una parte dell'infrastruttura ferroviaria, di una lunghezza minima di 20 km, su cui il numero medio di treni merci che circolano quotidianamente durante le ore notturne quali definite nella legislazione nazionale che recepisce la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) sia superiore a 12. Il traffico merci negli anni 2015, 2016 e 2017 costituisce la base per il calcolo di tale numero medio. Nel caso in cui il volume del traffico merci, per circostanze eccezionali, si discosti in un dato anno di oltre il 25 % da tale numero medio, lo Stato membro in questione può calcolare il numero medio sulla base degli altri due anni.

Articolo 5 quater

1.   Gli Stati membri designano le tratte meno rumorose conformemente all'articolo 5 ter e alla procedura di cui all'appendice D.1 dell'allegato. Essi comunicano all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (“l'Agenzia”) un elenco di tratte meno rumorose entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento. L'Agenzia pubblica tali elenchi sul suo sito Internet.

2.   Gli Stati membri aggiornano l'elenco delle tratte meno rumorose almeno ogni cinque anni dopo l'8 dicembre 2024, conformemente alla procedura di cui all'appendice D.2 dell'allegato.

Articolo 5 quinquies

Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione valuta l'attuazione delle tratte meno rumorose, in particolare per quanto riguarda i passi avanti compiuti in termini di adeguamento dei carri e l'impatto dell'introduzione delle tratte meno rumorose sull'esposizione totale al rumore della popolazione e sulla competitività del settore del trasporto ferroviario di merci.

Articolo 5 sexies

Entro il 30 giugno 2020 la Commissione pubblica una relazione sull'esercizio di carri muniti di ceppi dei freni in materiale composito nelle condizioni dell'inverno nordico, in base agli elementi di prova raccolti dall'Agenzia, dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza e dalle imprese ferroviarie. La relazione contiene, in particolare, una valutazione della sicurezza e dell'efficienza di frenatura di tali carri e delle misure operative e tecniche, esistenti o potenziali, applicabili nelle condizioni dell'inverno nordico. Tale relazione è resa pubblica.

Se la relazione contiene elementi di prova del fatto che l'uso di tali carri nelle condizioni dell'inverno nordico pone problemi di sicurezza che non possono essere affrontati mediante misure operative e tecniche senza gravi effetti negativi sulle attività di trasporto ferroviario di merci, la Commissione propone modifiche della presente STI per far fronte a tali problemi salvaguardando nel contempo il traffico merci transfrontaliero da e verso le regioni nordiche interessate. In particolare, la proposta può contemplare, se necessario, un'esenzione che consenta il proseguimento dell'esercizio, sulle tratte meno rumorose in tutta l'Unione, di un numero limitato di carri utilizzati frequentemente in tale traffico merci transfrontaliero, e prevedere ogni restrizione operativa, idonea a limitare l'impatto dell'uso di tali carri sulle tratte meno rumorose, che sia compatibile con l'obiettivo di salvaguardare il suddetto traffico merci transfrontaliero.

In caso di introduzione della revisione di cui al paragrafo precedente, la Commissione riferisce annualmente in merito all'evoluzione delle soluzioni tecniche e operative per l'esercizio di carri merci in condizioni invernali. La relazione fornisce una stima del numero di carri muniti di freni a ceppi in ghisa necessari a garantire la continuità del traffico transfrontaliero da e verso tali regioni nordiche con l'obiettivo di porre fine all'esenzione entro e non oltre il 2028.

(*1)  Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12).»"

4)

L'allegato del regolamento (UE) n. 1304/2014 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento di esecuzione.

Articolo 2

1.   Le notifiche degli organismi di valutazione della conformità ai fini del regolamento (UE) n. 1304/2014 restano valide sulla base di tale regolamento, come modificato dal presente regolamento.

2.   Gli organismi di valutazione della conformità notificati a norma della direttiva 2008/57/CE possono rilasciare un certificato «CE» di verifica a norma del presente regolamento, fintantoché la direttiva 2008/57/CE si applichi nello Stato membro in cui sono stabiliti a norma dell'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 e al massimo fino al 15 giugno 2020.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).

(2)  Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12).

(3)  Commission Staff Working Document Refit Evaluation of the Directive 2002/49/EC relating to the assessment and management of environmental noise (Documento di lavoro dei servizi della Commissione — Valutazione REFIT della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale) [SWD (2016) 454 final].

(4)  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva sul rumore ambientale ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2002/49/CE [COM(2017) 151 final].

(5)  Regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — rumore», che modifica la decisione 2008/232/CE e abroga la decisione 2011/229/UE (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 421).

(6)  Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).

(7)  Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

(8)  Regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 281) e regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/429 della Commissione, del 13 marzo 2015, recante le modalità di applicazione dell'imposizione di canoni per il costo degli effetti acustici (GU L 70 del 14.3.2015, pag. 36).

(10)  Regolamento (UE) n. 642/2014 del Consiglio, del 16 giugno 2014, che istituisce l'impresa comune Shift2Rail (GU L 177 del 17.6.2014, pag. 9).

(11)  Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).

(12)  Decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obiettivi specifici per l'elaborazione, l'adozione e la revisione delle specifiche tecniche di interoperabilità (GU L 210 del 15.8.2017, pag. 5).

(13)  Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1).


ALLEGATO

L'allegato del regolamento (UE) n. 1304/2014 è così modificato:

1.

nella sezione 1, il riferimento «direttiva 2008/57/CE» è sostituito da «direttiva (UE) 2016/797»;

2.

nella sezione 1, il punto 1.1 è sostituito dal seguente:

«1.1.   Ambito di applicazione tecnico

1.1.1   Ambito di applicazione riguardante il materiale rotabile

La presente STI si applica a tutto il materiale rotabile che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1302/2014 (STI LOC&PAS) e del regolamento (UE) n. 321/2013 (STI WAG).

1.1.2.   Ambito di applicazione riguardante gli aspetti operativi

La presente STI si applica, insieme alla decisione 2012/757/UE della Commissione (*1) (STI OPE), all'esercizio di carri merci utilizzati nell'infrastruttura ferroviaria designata come “tratte meno rumorose”.

(*1)  Decisione 2012/757/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema “Esercizio e gestione del traffico” del sistema ferroviario nell'Unione europea e che modifica la decisione 2007/756/CE (GU L 345 del 15.12.2012, pag. 1).»"

3.

la sezione 2 è sostituita dalla seguente:

«2.   DEFINIZIONE DEL SOTTOSISTEMA

Un'“unità” indica il materiale rotabile soggetto all'applicazione della presente STI e, di conseguenza, soggetto alla procedura di verifica “CE”. La sezione 2 dell'allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014 e la sezione 2 dell'allegato del regolamento (UE) n. 321/2013 descrivono in cosa può consistere un'unità.

I requisiti della presente STI si applicano alle seguenti categorie di materiale rotabile di cui all'allegato I, punto 2, della direttiva (UE) 2016/797:

a)

locomotive e materiale rotabile per passeggeri, comprese le unità di trazione termiche o elettriche, i treni passeggeri automotori termici o elettrici e le carrozze passeggeri. Questa categoria è ulteriormente definita nella sezione 2 dell'allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014 e viene richiamata nella presente STI come locomotive, unità multiple elettriche (EMU), unità multiple diesel (DMU) e carrozze;

b)

carri merci, compresi i veicoli a piano ribassato progettati per l'intera rete e i veicoli progettati per il trasporto di autocarri. Questa categoria è ulteriormente definita nella sezione 2 dell'allegato del regolamento (UE) n. 321/2013 e viene richiamata nella presente STI come carri;

c)

veicoli speciali, quali i mezzi d'opera. Questa categoria è ulteriormente definita nella sezione 2 dell'allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014 ed è costituita da mezzi d'opera (richiamati nella presente STI come OTM) e da veicoli per l'ispezione delle infrastrutture, che rientrano nelle categorie di cui alle lettere a) o b), a seconda della loro configurazione.»;

4.

la sezione 3 è sostituita dalla seguente:

«3.   REQUISITI ESSENZIALI

Tutti i parametri di base stabiliti nella presente STI sono collegati ad almeno uno dei requisiti essenziali di cui all'allegato III della direttiva (UE) 2016/797. La tabella 1 ne indica l'assegnazione.

Tabella 1

Parametri di base e loro corrispondenza ai requisiti essenziali

Punto

Parametro di base

Requisiti essenziali

Sicurezza

Affidabilità e disponibilità

Salute

Tutela dell'ambiente

Compatibilità tecnica

Accessibilità

4.2.1.

Limiti relativi al rumore in stazionamento

 

 

 

1.4.4

 

 

4.2.2.

Limiti relativi al rumore all'avviamento

 

 

 

1.4.4

 

 

4.2.3.

Limiti relativi al rumore in transito

 

 

 

1.4.4

 

 

4.2.4.

Limiti relativi al rumore all'interno della cabina di guida

 

 

 

1.4.4»

 

 

5.

la sezione 4 è così modificata:

a)

al punto 4.2, il riferimento «Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, e dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE» è sostituito da «Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, e dell'articolo 2, paragrafo 13, della direttiva (UE) 2016/797»;

b)

il punto 4.3. è sostituito dal seguente:

«4.3.   Specifiche funzionali e tecniche delle interfacce

La presente STI ha le seguenti interfacce con il sottosistema materiale rotabile:

 

interfaccia con i sottosistemi delle lettere a), b), c) ed e) della sezione 2 [di cui al regolamento (UE) n. 1302/2014] per quanto riguarda:

il rumore in stazionamento,

il rumore all'avviamento (non applicabile alle carrozze),

il rumore in transito,

il rumore all'interno della cabina di guida, se pertinente;

 

interfaccia con i sottosistemi della lettera d) della sezione 2 [di cui al regolamento (UE) n. 321/2013] per quanto riguarda:

il rumore in transito,

il rumore in stazionamento.

 

La presente STI ha le seguenti interfacce con il sottosistema “Esercizio e gestione del traffico” (di cui alla decisione 2012/757/UE) per quanto riguarda:

il rumore in transito.»;

c)

il punto 4.4. è sostituito dal seguente:

«4.4.   Norme di esercizio

I requisiti concernenti le norme di esercizio per il sottosistema materiale rotabile sono definiti al punto 4.4 dell'allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014 e al punto 4.4 dell'allegato del regolamento (UE) n. 321/2013.

4.4.1   Norme specifiche per l'esercizio di carri sulle tratte meno rumorose in caso di esercizio in condizioni degradate

Le disposizioni contingenti di cui al punto 4.2.3.6.3 dell'allegato della decisione 2012/757/UE comprendono l'esercizio di carri non conformi al punto 7.2.2.2 sulle tratte meno rumorose.

Questa misura può essere applicata per affrontare restrizioni di capacità o vincoli operativi causati da avarie del materiale rotabile, condizioni meteorologiche estreme, incidenti o inconvenienti e avarie delle infrastrutture.

4.4.2   Norme specifiche per l'esercizio di carri sulle tratte meno rumorose in caso di lavori sull'infrastruttura e manutenzione dei carri

L'esercizio di carri non conformi al punto 7.2.2.2 sulle tratte meno rumorose è possibile in relazione ad attività di manutenzione dei carri nel caso in cui sia disponibile solo una tratta meno rumorosa per accedere all'officina di manutenzione.

Le disposizioni contingenti di cui al punto 4.4.1 sono applicabili in relazione a lavori sull'infrastruttura nel caso in cui una tratta meno rumorosa sia l'unica alternativa adeguata.»;

d)

il punto 4.5. è sostituito dal seguente:

«4.5.   Norme relative alla manutenzione

I requisiti concernenti le norme relative alla manutenzione per il sottosistema materiale rotabile sono definiti al punto 4.5 dell'allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014 e al punto 4.5 dell'allegato del regolamento (UE) n. 321/2013.»;

6.

alla sezione 6 «Valutazione della conformità e verifica CE», al punto 6.2.2.3.2.1 «EMU, DMU, locomotive e carrozze» e al punto 6.2.2.3.2.2 «Carri», «Vtest» è sostituito da «vtest» (quattro sostituzioni);

7.

la sezione 7 è così modificata:

a)

il punto 7.2. è sostituito dal seguente:

«7.2   Applicazione della presente STI ai sottosistemi esistenti

I principi che devono essere applicati dai richiedenti e dagli enti autorizzatori in caso di modifiche del materiale rotabile esistente o di un tipo di materiale rotabile esistente sono definiti al punto 7.1.2 dell'allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014 e al punto 7.2 dell'allegato del regolamento (UE) n. 321/2013.

7.2.1   Disposizioni in caso di modifiche del materiale rotabile esistente o del tipo di materiale rotabile esistente

Il richiedente deve assicurare che i livelli di rumore del materiale rotabile sottoposto a modifiche rimangono al di sotto dei limiti di cui alla STI applicabile quando il materiale rotabile in questione è stato autorizzato per la prima volta. Se non esisteva una STI all'epoca della prima autorizzazione, il richiedente deve dimostrare che i livelli di rumore del materiale rotabile sottoposto a modifiche non sono aumentati o rimangono al di sotto dei limiti stabiliti nella decisione 2006/66/CE o nella decisione 2002/735/CE.

Se prescritta, la valutazione deve limitarsi ai parametri di base interessati dalle modifiche.

Se si applica la valutazione semplificata, l'unità originaria può rappresentare l'unità di riferimento in conformità alle disposizioni del punto 6.2.3.

La sostituzione di un'intera unità o di uno o più veicoli all'interno di una unità (per esempio, una sostituzione dopo un danno grave) non richiede una valutazione di conformità alla presente STI, purché l'unità o il veicolo/i veicoli siano identici a quelli sostituiti.

7.2.2   Disposizioni supplementari per l'applicazione della presente STI ai carri esistenti

La restrizione di esercizio di cui all'articolo 5 bis del presente regolamento non si applica ai carri che circolano principalmente su linee con una pendenza superiore al 40 ‰, ai carri con una velocità massima di esercizio superiore a 120 km/h, ai carri con un carico per asse superiore a 22,5 t, ai carri utilizzati esclusivamente per lavori sull'infrastruttura e ai carri utilizzati in treni di soccorso.

Se il carro viene munito di ceppi dei freni più silenziosi, quali definiti al punto 7.2.2.1, e non sono aggiunte al carro in questione fonti di rumore, si presume che i requisiti di cui al punto 4.2.3 siano soddisfatti senza ulteriori prove.

7.2.2.1   Ceppi dei freni più silenziosi

I ceppi dei freni più silenziosi sono quelli che appartengono a una delle seguenti categorie:

ceppi dei freni elencati nell'appendice G del regolamento (UE) n. 321/2013;

ceppi dei freni valutati conformemente alla procedura di cui all'appendice F della presente STI.

7.2.2.2   Carri utilizzati sulle tratte meno rumorose

I carri appartenenti a una delle seguenti categorie possono essere utilizzati sulle tratte meno rumorose all'interno della loro area d'uso:

carri provvisti di una dichiarazione CE di verifica sulla base della decisione 2006/66/CE della Commissione relativa alla specifica tecnica di interoperabilità riguardante il sottosistema “Materiale rotabile — rumore” del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;

carri provvisti di una dichiarazione CE di verifica sulla base della decisione 2011/229/UE della Commissione relativa alla specifica tecnica di interoperabilità riguardante il sottosistema “Materiale rotabile — rumore” del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;

carri provvisti di una dichiarazione CE di verifica sulla base della presente STI;

carri muniti di ceppi dei freni più silenziosi, come definiti al punto 7.2.2.1, o di dischi dei freni per la funzione di frenatura di servizio;

carri muniti di ceppi dei freni in materiale composito elencati nell'appendice E per la funzione di frenatura di servizio. L'esercizio di questi carri sulle tratte meno rumorose è limitato conformemente alle condizioni descritte nella presente appendice.»;

b)

il punto 7.3.2.1 è sostituito dal seguente:

«7.3.2.1.   Casi specifici

a)

Caso specifico Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Polonia e Slovacchia

(“P”) Nel caso delle unità in uso condiviso con paesi terzi il cui scartamento sia differente da quello utilizzato sulla rete ferroviaria principale dell'Unione, è consentita l'applicazione di norme tecniche nazionali in luogo dei requisiti della presente STI.

b)

Caso specifico Finlandia

(“T”) Può continuare ad applicarsi la decisione 2011/229/UE ai carri merci da utilizzarsi solo sul territorio finlandese e fino a quando verrà trovata la soluzione tecnica pertinente per le condizioni invernali avverse, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2032. Questo non impedisce ai carri merci di altri Stati membri di operare sulla rete finlandese.»;

c)

al punto 7.3.2.2, lettera a), il secondo capoverso è soppresso;

d)

il punto 7.3.2.4 è sostituito dal seguente:

«7.3.2.4.   Limiti del rumore in transito (punto 4.2.3)

a)

Caso specifico tunnel della Manica

(“P”) Per il tunnel sotto la Manica i limiti del rumore in transito non si applicano ai carri destinati al trasporto di veicoli commerciali pesanti fra Coquelles (Francia) e Folkestone (Regno Unito).

b)

Caso specifico Svezia

(“T”) Per locomotive con potenza di trazione totale superiore a 6 000 kW e un carico massimo per asse superiore a 25 t i valori limite del rumore in transito LpAeq,Tp (80 km/h) nella tabella 4 possono essere innalzati fino a 85 dB.»;

e)

è aggiunto il seguente punto 7.4:

«7.4   Norme di attuazione particolari

7.4.1.   Norme di attuazione particolari per l'applicazione della presente STI ai carri esistenti (punto 7.2.2)

a)

Norme di attuazione particolari per l'applicazione della presente STI ai carri esistenti nel tunnel della Manica

(“P”) Per il calcolo della media annua dei treni merci circolanti quotidianamente nelle ore notturne, non sono presi in considerazione i treni merci composti da carri destinati al trasporto di veicoli commerciali pesanti limitatamente alla linea Coquelles (Francia) – Folkestone (Regno Unito).

b)

Norme di attuazione particolari per l'applicazione della presente STI ai carri esistenti in Finlandia e Svezia

(“T”) Fino al 31 dicembre 2032 la nozione di tratte meno rumorose non si applica sulle reti finlandese e svedese a causa delle incertezze connesse alla circolazione con ceppi dei freni in materiale composito in condizioni invernali avverse. Questo non impedisce ai carri merci di altri Stati membri di operare sulla rete finlandese e svedese;

7.4.2.   Norme di attuazione particolari per i carri utilizzati sulle tratte meno rumorose (punto 7.2.2.2)

a)

Norme di attuazione particolari per i carri utilizzati sulle tratte meno rumorose in Belgio

(“T”) Oltre ai carri elencati al punto 7.2.2.2, i seguenti carri esistenti possono essere utilizzati sulle tratte meno rumorose nel territorio del Belgio:

carri con ruote cerchiate, fino al 31 dicembre 2026;

carri che richiedono l'installazione di una valvola limitatrice a caratteristica variabile (kink valve) per sostituire i ceppi dei freni in ghisa con ceppi dei freni in materiale composito, fino al 31 dicembre 2026;

carri muniti di ceppi dei freni in ghisa che richiedono la sostituzione delle ruote con ruote conformi ai requisiti di cui alla norma EN 13979-1:2003+A2:2011 per essere adeguati con ceppi dei freni in materiale composito, fino al 31 dicembre 2026.

b)

Norme di attuazione particolari per i carri utilizzati sulle tratte meno rumorose del tunnel della Manica

(“P”) Oltre ai carri elencati al punto 7.2.2.2, i seguenti carri esistenti possono essere utilizzati sulle tratte meno rumorose nel tunnel della Manica:

carri destinati al trasporto di veicoli commerciali pesanti fra Coquelles (Francia) e Folkestone (Regno Unito).

c)

Norme di attuazione particolari per i carri utilizzati sulle tratte meno rumorose in Cechia

(“T”) Oltre ai carri elencati al punto 7.2.2.2, i seguenti carri esistenti possono essere utilizzati sulle tratte meno rumorose nel territorio della Cechia:

carri con ruote cerchiate, fino al 31 dicembre 2026;

carri con cuscinetti del tipo 59V, fino al 31 dicembre 2034;

carri che richiedono l'installazione di una valvola limitatrice a caratteristica variabile (kink valve) per sostituire i ceppi dei freni in ghisa con ceppi dei freni in materiale composito, fino al 31 dicembre 2034;

carri con una configurazione dei freni 1Bg o 1Bgu, muniti di ceppi dei freni in ghisa, fino al 31 dicembre 2036;

carri muniti di ceppi dei freni in ghisa che richiedono la sostituzione delle ruote con ruote conformi ai requisiti di cui alla norma EN 13979-1:2003+A2:2011 per essere adeguati con ceppi dei freni in materiale composito, fino al 31 dicembre 2029.

Inoltre non è obbligatorio l'uso di ceppi dei freni in materiale composito nelle tratte meno rumorose per i carri esistenti non inclusi nei cinque trattini precedenti e per i quali non esiste una soluzione “uno a uno” per la sostituzione dei ceppi dei freni in ghisa, fino al 31 dicembre 2030.

d)

Norme di attuazione particolari per i carri utilizzati sulle tratte meno rumorose in Francia

(“T”) Oltre ai carri elencati al punto 7.2.2.2, i seguenti carri esistenti possono essere utilizzati sulle tratte meno rumorose nel territorio della Francia:

carri con una configurazione dei freni 1Bg o 1Bgu, muniti di ceppi dei freni in ghisa, fino al 31 dicembre 2030;

carri muniti di ruote di piccole dimensioni (diametro inferiore a 920 mm), fino al 31 dicembre 2030.

e)

Norme di attuazione particolari per i carri utilizzati sulle tratte meno rumorose in Italia

(“T”) Oltre ai carri elencati al punto 7.2.2.2, i seguenti carri esistenti possono essere utilizzati sulle tratte meno rumorose nel territorio dell'Italia:

carri con ruote cerchiate, fino al 31 dicembre 2026;

carri che richiedono l'installazione di una valvola limitatrice a caratteristica variabile (kink valve) per sostituire i ceppi dei freni in ghisa con ceppi dei freni in materiale composito, fino al 31 dicembre 2026;

carri muniti di ceppi dei freni in ghisa che richiedono la sostituzione delle ruote con ruote conformi ai requisiti di cui alla norma EN 13979-1:2003+A2:2011 per essere adeguati con ceppi dei freni in materiale composito, fino al 31 dicembre 2026.

Inoltre non è obbligatorio l'uso di ceppi dei freni in materiale composito nelle tratte meno rumorose per i carri esistenti non inclusi nei tre trattini precedenti e per i quali non esiste una soluzione “uno a uno” per la sostituzione dei ceppi dei freni in ghisa, fino al 31 dicembre 2030.

f)

Norme di attuazione particolari per i carri utilizzati sulle tratte meno rumorose in Polonia

(“T”) Oltre ai carri elencati al punto 7.2.2.2, i seguenti carri esistenti possono essere utilizzati sulle tratte meno rumorose nel territorio della Polonia fino al 31 dicembre 2036:

carri con ruote cerchiate;

carri con una configurazione dei freni 1Bg o 1Bgu, muniti di ceppi dei freni in ghisa;

carri progettati per il traffico “S” muniti di freni “SS”, con ceppi dei freni in ghisa;

carri muniti di ceppi dei freni in ghisa e progettati per il traffico “SS” per i quali l'adeguamento con ceppi dei freni “LL” richiederebbe l'installazione di ruote conformi alla norma EN 13979-1:2003+A2:2011 e di una valvola limitatrice a caratteristica variabile (kink valve).

g)

Norme di attuazione particolari per i carri utilizzati sulle tratte meno rumorose in Slovacchia

(“T”) Oltre ai carri elencati al punto 7.2.2.2, i seguenti carri esistenti possono essere utilizzati sulle tratte meno rumorose nel territorio della Slovacchia:

carri con ruote cerchiate, fino al 31 dicembre 2026;

carri con carrelli del tipo 26-2.8, muniti di ceppi dei freni in ghisa P10, fino al 31 dicembre 2036;

carri che richiedono l'installazione di una valvola limitatrice a caratteristica variabile (kink valve) per sostituire i ceppi dei freni in ghisa con ceppi dei freni in materiale composito, fino al 31 dicembre 2036.

(“P”) Carri con carrelli 2TS destinati alla circolazione tra la Slovacchia e paesi terzi mediante lo scambio di carrelli alla stazione di confine

h)

Norme di attuazione particolari per i carri utilizzati sulle tratte meno rumorose del Regno Unito in Gran Bretagna

(“P”) Nel caso delle unità destinate a operare esclusivamente sulla rete britannica, ai carri esistenti muniti di ceppi dei freni in materiale composito di cui al GMGN 2688 è consentito operare sulle tratte meno rumorose.

T) Ai seguenti tipi di carri esistenti muniti di ceppi dei freni in ghisa destinati a circolare sulla rete britannica è consentito operare sulle tratte meno rumorose:

carri muniti di un sistema di frenatura non-UIC per i quali non sono disponibili ceppi dei freni silenziosi compatibili per l'adeguamento, fino al 31 dicembre 2030;

carri con uno spazio di frenatura di progetto di 810 m o meno da una velocità di 60 mph in modalità di frenatura G (per il trasporto merci)/75 mph in modalità di frenatura P (per il trasporto passeggeri), nel caso in cui tali carri siano utilizzati in treni con altri carri i cui spazi di arresto sono conformi alle norme tecniche nazionali del Regno Unito (Gran Bretagna), fino al 31 dicembre 2030;

carri utilizzati esclusivamente per il trasporto di prodotti nucleari, fino al 31 dicembre 2050.»;

8.

Nell'appendice A «Punti in sospeso», il testo «La presente STI non contiene punti in sospeso», è sostituita dalla seguente tabella:

«Elemento del sottosistema “materiale rotabile”

Punto della presente STI

Aspetto tecnico non disciplinato dalla presente STI

Osservazioni

Ceppi dei freni più silenziosi

7.2.2.1 e appendice F

Valutazione delle proprietà acustiche dei ceppi dei freni

Soluzioni tecniche alternative disponibili (cfr. punto 7.2.2)»

9.

Sono aggiunte le seguenti appendici D, E e F:

«Appendice D

Tratte meno rumorose

D.1   Individuazione delle tratte meno rumorose

A norma dell'articolo 5 quater, paragrafo 1, del presente regolamento, gli Stati membri forniscono all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (“l'Agenzia”) un elenco delle tratte meno rumorose in un formato che consenta l'ulteriore trattamento da parte degli utenti con strumenti informatici. L'elenco contiene almeno le seguenti informazioni:

i punti di inizio e di fine delle tratte meno rumorose e le sezioni corrispondenti, utilizzando il codice di localizzazione geografica definita nel registro di cui alla decisione 2014/880/UE di esecuzione della Commissione (RINF) (*2). Si deve indicare se uno di questi punti si trova al confine dello Stato membro;

individuazione delle sezioni che compongono la tratta meno rumorosa.

L'elenco va fornito utilizzando il modello riportato di seguito:

Tratta meno rumorosa

Sezioni della tratta

ID univoco della sezione

La tratta meno rumorosa inizia/termina al confine dello Stato membro

Punto A – Punto E

Punto A – Punto B

201

Punto E (Paese Y)

Punto B – Punto C

202

Punto C – Punto D

203

Punto D – Punto E

204

Punto F – Punto I

Punto F – Punto G

501

No

Punto G – Punto H

502

Punto H – Punto I

503

Inoltre, su base volontaria, gli Stati membri possono fornire mappe che illustrano le tratte meno rumorose. Tutti gli elenchi e le mappe sono pubblicate sul sito web dell'Agenzia (http://www.era.europa.eu) entro 9 mesi dal 27.5.2019.

Entro la stessa data l'Agenzia comunica alla Commissione gli elenchi e le mappe delle tratte meno rumorose. La Commissione informa gli Stati membri tramite il comitato di cui all'articolo 51 della direttiva (UE) 2016/797.

D.2   Aggiornamento delle tratte meno rumorose

I dati relativi al traffico merci utilizzati per l'aggiornamento delle tratte meno rumorose conformemente all'articolo 5 quater, paragrafo 2, del presente regolamento si riferiscono agli ultimi tre anni precedenti all'aggiornamento per il quale esistono dati disponibili. Nel caso in cui il volume del traffico merci, per circostanze eccezionali, si discosti in un dato anno di oltre il 25 % da tale numero medio, lo Stato membro in questione può calcolare il numero medio sulla base degli altri due anni. Gli Stati membri forniscono all'Agenzia la versione aggiornata delle tratte meno rumorose.

Le tratte designate come tratte meno rumorose rimangono tali anche successivamente all'aggiornamento, a meno che nel periodo in esame il volume del traffico non sia diminuito di oltre il 50 % e il numero medio dei treni merci circolanti quotidianamente nelle ore notturne non sia inferiore a 12.

Nel caso di linee nuove e ristrutturate il volume di traffico previsto è utilizzato per la designazione di tali linee come tratte meno rumorose.

L'Agenzia pubblica l'aggiornamento delle tratte meno rumorose sul suo sito web (http://www.era.europa.eu) entro 3 mesi dal ricevimento ed esso è applicabile dopo un anno dalla pubblicazione, in occasione della prima modifica di dicembre dell'orario.

L'Agenzia comunica alla Commissione ogni modifica delle tratte meno rumorose. La Commissione informa gli Stati membri di tali modifiche tramite il comitato di cui all'articolo 51 della direttiva (UE) 2016/797.

Appendice E

Ceppi dei freni tradizionali in materiale composito

E.1   Ceppi dei freni tradizionali in materiale composito per uso internazionale

I carri esistenti muniti dei ceppi dei freni elencati qui di seguito possono essere utilizzati sulle tratte meno rumorose nella loro area d'uso, fino alla data pertinente di cui all'appendice N del documento UIC 541-4.

Fabbricante/nome del prodotto

Denominazione/tipo di ceppo

Tipo di coefficiente di attrito

Valeo/Hersot

Wabco/Cobra

693

W554

K

Ferodo

I/B 436

K

Abex

229

K

(Fe – sinterizzato)

Jurid

738

K

(Fe – sinterizzato)

I carri muniti dei ceppi dei freni tradizionali in materiale composito non elencati nella tabella, ma già autorizzati per il traffico internazionale in conformità alla decisione 2004/446/CE o alla decisione 2006/861/CE, possono ancora essere utilizzati senza alcuna scadenza nell'area d'uso prevista nell'autorizzazione.

E.2   Ceppi dei freni tradizionali in materiale composito per uso nazionale

I carri esistenti muniti dei ceppi dei freni elencati in appresso possono essere utilizzati solo sulle reti ferroviarie, comprese le tratte meno rumorose, dei relativi Stati membri nei limiti della loro area d'uso.

Fabbricante/nome del prodotto

Denominazione/tipo di ceppo

Stato membro

Osservazioni

Cobra/Wabco

V133

Italia

 

Cofren

S153

Svezia

 

Cofren

128

Svezia

 

Cofren

229

Italia

 

ICER

904

Spagna, Portogallo

 

ICER

905

Spagna, Portogallo

 

Jurid

838

Spagna, Portogallo

 

Appendice F

Valutazione delle prestazioni acustiche dei ceppi dei freni

Lo scopo di questa procedura è dimostrare le prestazioni acustiche dei ceppi dei freni in materiale composito a livello di componente di interoperabilità.

Tale procedura è un punto in sospeso conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/797.

(*2)  Decisione di esecuzione 2014/880/UE della Commissione, del 26 novembre 2014, concernente le specifiche comuni del registro dell'infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione di esecuzione 2011/633/UE (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 489)."


(*1)  Decisione 2012/757/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema “Esercizio e gestione del traffico” del sistema ferroviario nell'Unione europea e che modifica la decisione 2007/756/CE (GU L 345 del 15.12.2012, pag. 1).»

(*2)  Decisione di esecuzione 2014/880/UE della Commissione, del 26 novembre 2014, concernente le specifiche comuni del registro dell'infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione di esecuzione 2011/633/UE (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 489).»


27.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

LI 139/103


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/775 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 454/2011 per quanto riguarda la gestione del controllo delle modifiche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) prescrive che l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (di seguito «l'Agenzia») formuli raccomandazioni all'attenzione della Commissione in merito alle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) e alla loro revisione, in conformità all'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/797, e provveda all'adeguamento delle STI al progresso tecnico, all'evoluzione del mercato e alle esigenze a livello sociale.

(2)

L'articolo 14 della decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione (3) prevede la revisione della sezione 7.5 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione (4) al fine di specificare la procedura modificata di controllo delle modifiche della STI TAP.

(3)

A norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/796 è stato istituito un gruppo di lavoro per l'elaborazione di una proposta di raccomandazione relativa alla modifica della sezione 7.5 della STI TAP.

(4)

Il 20 aprile 2018 l'Agenzia ha formulato una raccomandazione all'attenzione della Commissione sulla revisione della sezione 7.5 del regolamento (UE) n. 454/2011 (STI TAP).

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la sezione 7.5 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 454/2011 relativa alla STI TAP.

(6)

L'elenco dei documenti cui si fa riferimento nella STI TAP dovrebbe essere aggiornato.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sezione 7.5 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 454/2011 è sostituita dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato III del regolamento (UE) n. 454/2011 è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44.

(2)  Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).

(3)  Decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obiettivi specifici per l'elaborazione, l'adozione e la revisione delle specifiche tecniche di interoperabilità (GU L 210 del 15.8.2017, pag. 5).

(4)  Regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11).


ALLEGATO I

La sezione 7.5 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 454/2011 è sostituita dalla seguente:

«7.5.   Gestione delle modifiche

7.5.1.   Procedura di gestione delle modifiche

Le procedure di gestione delle modifiche sono definite in modo da assicurare un'analisi adeguata dei costi e dei benefici e permettere di attuare le modifiche in condizioni controllate. Tali procedure, definite, adottate, sostenute e gestite dall'Agenzia, includono i seguenti aspetti:

l'individuazione dei vincoli tecnici sottesi alla modifica,

l'indicazione del soggetto su cui ricade la responsabilità delle procedure di attuazione delle modifiche,

la procedura di convalida delle modifiche da attuare,

la politica per la gestione delle modifiche, il rilascio, la migrazione e l'abbandono della soluzione precedente,

la definizione delle responsabilità relative alla gestione delle specifiche dettagliate sia sotto il profilo dell'assicurazione di qualità che per quanto riguarda la gestione della configurazione.

Il comitato per il controllo delle modifiche è composto dall'Agenzia, dagli organismi rappresentativi del settore ferroviario, da un organismo rappresentativo dei venditori di biglietti, da un organismo rappresentativo dei passeggeri e dagli Stati membri. La partecipazione delle parti deve assicurare una visione generale delle modifiche da introdurre e una valutazione globale delle loro implicazioni. In futuro il comitato di controllo farà capo all'Agenzia.

7.5.2.   Procedura specifica di gestione delle modifiche per i documenti di cui all'allegato III del presente regolamento

La gestione del controllo delle modifiche dei documenti di cui all'allegato III del presente regolamento è stabilita dall'Agenzia conformemente ai criteri riportati di seguito.

1.

Le richieste di modifica riguardanti i documenti sono trasmesse attraverso gli Stati membri oppure attraverso gli organismi rappresentativi del settore ferroviario che agiscono a livello europeo, definiti nell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), o l'organismo rappresentativo dei venditori di biglietti, oppure attraverso l'Unione internazionale delle ferrovie (UIC) per le correzioni di errori in relazione a specifiche originariamente sviluppate dall'UIC, oppure attraverso il comitato direttivo della STI TAP.

2.

L'Agenzia deve raccogliere e archiviare le richieste di modifica.

3.

L'Agenzia deve presentare le richieste di modifica al gruppo di lavoro dedicato dell'Agenzia, che le esamina e prepara una proposta accompagnata da una valutazione economica, ove opportuno.

4.

In seguito, l'Agenzia deve presentare la richiesta di modifica e la proposta associata al comitato per il controllo delle modifiche che convalida, non convalida o posticipa la richiesta.

5.

Se la richiesta di modifica non è convalidata, l'Agenzia deve comunicare al richiedente il motivo del rifiuto o sollecitare informazioni aggiuntive in merito alla bozza di richiesta.

6.

Se la richiesta di modifica è convalidata, il documento tecnico viene modificato.

7.

In mancanza di consenso circa la convalida di una richiesta di modifica, l'Agenzia deve presentare alla Commissione una raccomandazione relativa all'aggiornamento dei documenti di cui all'allegato III, insieme alla bozza della nuova versione del documento, delle richieste di modifica e della relativa valutazione economica e deve mettere tali documenti a disposizione sul proprio sito web.

8.

La nuova versione del documento tecnico con le richieste di modifica convalidate deve essere messa a disposizione sul sito dell'Agenzia. L'Agenzia deve informare gli Stati membri tramite il comitato istituito ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE.

9.

Qualora la richiesta di modifica comporti una modifica del testo giuridico della STI TAP, l'Agenzia deve trasmettere una richiesta alla Commissione europea relativa alla revisione della STI TAP e/o una domanda di parere tecnico dell'Agenzia.

Se la gestione del controllo delle modifiche influisce sugli elementi utilizzati in comune nell'ambito della STI TAF, le modifiche devono essere apportate in modo da rimanere conforme alla STI TAF attuata per ottenere sinergie ottimali.


(*1)  Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).».»


ALLEGATO II

L'allegato III del regolamento (UE) n. 454/2011 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Elenco dei documenti tecnici

N.

Riferimento

Titolo

1

B.1

Generazione tramite calcolatore e scambio di dati sulle tariffe per vendite internazionali o effettuate all'estero — biglietti NRT

2

B.2

Generazione tramite calcolatore e scambio di dati sulle tariffe per vendite internazionali o effettuate all'estero — biglietti con prenotazione integrata (IRT– Integrated Reservation Tickets)

3

B.3

Generazione tramite calcolatore e scambio di dati per vendite internazionali o effettuate all'estero — offerte speciali

4

B.4

Guida di applicazione per i messaggi EDIFACT riguardante lo scambio di dati sull'orario

5

B.5

Prenotazione elettronica di posti a sedere, cuccette, letti e produzione elettronica di documenti di viaggio — scambio di messaggi

6

B.6

Prenotazione elettronica di posti a sedere, cuccette, letti e produzione elettronica di documenti di trasporto (standard RCT2)

7

B.7

IRTHP (International Rail Ticket for Home Printing)

8

B.8

Cifratura numerica standard per imprese ferroviarie, gestori dell'infrastruttura e altre società coinvolte nel settore del trasporto ferroviario

9

B.9

Cifratura numerica standard delle ubicazioni

10

B.10

Prenotazione elettronica di assistenza per le persone con mobilità ridotta — scambio di messaggi

12

B.30

Schema — catalogo di messaggi/insiemi di dati necessario per la comunicazione IF/GI delle STI TAP

»

27.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

LI 139/108


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/776 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2019

che modifica i regolamenti (UE) n. 321/2013, (UE) n. 1299/2014, (UE) n. 1301/2014, (UE) n. 1302/2014, (UE) n. 1303/2014 e (UE) 2016/919 della Commissione e la decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione per quanto riguarda l'allineamento alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'attuazione di obiettivi specifici stabiliti nella decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 11, e l'articolo 48, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie («l'Agenzia») è tenuta a inviare raccomandazioni all'attenzione della Commissione in materia di specifiche tecniche di interoperabilità (STI) e loro revisione e a provvedere all'adeguamento delle STI al progresso tecnico, all'evoluzione del mercato e alle esigenze a livello sociale.

(2)

Le STI dovrebbero essere modificate per indicare le disposizioni applicabili ai sottosistemi e ai veicoli in uso, in particolare in caso di rinnovo o di ristrutturazione, nonché per indicare i parametri dei veicoli e dei sottosistemi fissi che l'impresa ferroviaria deve verificare onde garantire la compatibilità tra i veicoli e le tratte su cui tali veicoli devono circolare e le procedure da applicare per verificare detti parametri in seguito all'autorizzazione di immissione sul mercato del veicolo e prima del primo utilizzo del veicolo.

(3)

La decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione (3) stabilisce gli obiettivi specifici per l'elaborazione, l'adozione e la revisione delle STI. Il 22 settembre 2017 la Commissione ha chiesto all'Agenzia di elaborare delle raccomandazioni per l'attuazione di alcuni di tali obiettivi.

(4)

A norma della decisione (UE) 2017/1474, sarebbe opportuno rivedere le STI al fine di tenere conto degli sviluppi del sistema ferroviario dell'Unione relativi alle attività di ricerca e di innovazione e aggiornare i riferimenti alle norme.

(5)

Le STI dovrebbero inoltre essere riviste al fine di chiudere i punti in sospeso. In particolare, i punti in sospeso relativi alle specifiche in materia di progettazione di binari compatibili con l'utilizzo del freno a correnti parassite e al valore minimo del fattore per i codici di traffico dovrebbero essere chiusi nel regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione (4). I punti in sospeso relativi alle specifiche in materia di effetti aerodinamici, alla sicurezza passiva, ai sistemi a scartamento variabile e ai sistemi di frenatura dovrebbero essere chiusi nel regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione (5). I punti in sospeso relativi alle specifiche in materia di condizioni di prova per le prove su binario e ai sistemi a scartamento variabile dovrebbero essere chiusi nel regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione (6).

(6)

La decisione (UE) 2017/1474 fissa altresì obiettivi specifici applicabili alla STI relativa al sottosistema «Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» e alla STI relativa al sottosistema «Materiale rotabile — Carri merci». Sarebbe in particolare opportuno rivedere le disposizioni relative ai sistemi a scartamento variabile automatico, mentre dovrebbero essere facilitati l'accesso dei passeggeri alle carrozze, l'autorizzazione di veicoli in aree d'uso vaste e la composizione dei treni passeggeri.

(7)

Taluni componenti, per i quali un singolo guasto è potenzialmente idoneo a provocare direttamente un incidente grave, sono critici per la sicurezza del sistema ferroviario e dovrebbero essere definiti, a seguito di una valutazione caso per caso, «critici per la sicurezza». Il fabbricante dovrebbe indicare i componenti critici per la sicurezza nel fascicolo di manutenzione del veicolo.

(8)

Gli investimenti a terra e a bordo dovrebbero essere tutelati garantendo la compatibilità e la stabilità delle specifiche del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS), nonché la certezza giuridica e tecnica del fatto che un'unità di bordo ERTMS Baseline 3 conforme possa funzionare in maniera sicura e con un livello di prestazioni accettabile su una linea ERTMS conforme. La loro attuazione dovrebbe essere consentita, a determinate condizioni, al fine di tenere il passo con il progresso tecnologico e incoraggiare la modernizzazione, ad esempio tramite fattori di cambiamento dell'ERTMS, come specificato nella relazione dell'Agenzia sulle prospettive a più lungo termine dell'ERTMS (ERTMS longer-term perspective — ERA-REP-150). Qualora l'Agenzia pubblicasse un progetto di versione delle specifiche dei fattori di cambiamento dell'ERTMS prima della versione legale prevista nel 2022, i fornitori e i primi esecutori dovrebbero utilizzare tali specifiche nella fase pilota, a condizione che le unità di bordo Baseline 3 possano funzionare in maniera sicura sulle infrastrutture sulle quali è stato attuato un fattore di cambiamento.

(9)

Il lavoro svolto dall'Agenzia sul fattore di cambiamento relativo all'evoluzione del sistema di comunicazione radio, basato sulle attività di ricerca e innovazione dell'architettura del sistema condotte nell'ambito dell'impresa comune Shift2Rail, mira a proporre soluzioni che renderebbero possibile una gestione indipendente del ciclo di vita per il sistema di comunicazione radio e il sistema di protezione del treno, agevolando nel contempo l'integrazione del nuovo sistema di comunicazione radio con il sistema europeo di controllo dei treni (ETCS) di bordo conforme al gruppo di specifiche # 3 di cui alla tabella 2.3 dell'allegato A del regolamento (UE) 2016/919 della Commissione (7).

(10)

Neppure la migliore delle procedure di certificazione potrà mai escludere che, quando un sottosistema di CCS di bordo interagisce con un sottosistema CCS a terra, uno dei due cessi ripetutamente di funzionare o di garantire le prestazioni previste a determinate condizioni. Ciò può essere dovuto a differenze nelle apparecchiature di controllo-comando e segnalamento nazionali (ad esempio gli apparati centrali), regole di ingegnerizzazione e norme operative, carenze delle specifiche, interpretazioni differenti nonché errori di progettazione o di installazione delle apparecchiature. Potrebbe pertanto essere necessario effettuare controlli al fine di dimostrare la compatibilità tecnica dei sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» nell'area d'uso di un veicolo. La necessità di tali controlli dovrebbe essere considerata una misura provvisoria intesa a incrementare la fiducia nella compatibilità tecnica tra i sottosistemi. Il regolamento (UE) 2016/919 dovrebbe altresì specificare la procedura da seguire per i suddetti controlli. I principi applicabili a tali controlli dovrebbero, in particolare, essere trasparenti e preparare il terreno per un'ulteriore armonizzazione. La possibilità di eseguire tali controlli in un laboratorio che replichi la configurazione a terra e che sarà messo a disposizione dal gestore dell'infrastruttura dovrebbe essere considerata prioritaria.

(11)

Ogni Stato membro dovrebbe promuovere l'armonizzazione all'interno della propria infrastruttura al fine di limitare al minimo i controlli. In base a tale principio dovrebbe essere richiesta, se necessario, un'unica serie di controlli di compatibilità per radio (una per la trasmissione vocale e un'altra per la trasmissione dei dati) per Stato membro.

(12)

Sarebbe opportuno prendere in considerazione le misure necessarie nel minor tempo possibile al fine di incrementare la fiducia nella compatibilità tecnica e ridurre ed eliminare le prove o i controlli tesi a dimostrare la compatibilità tecnica delle unità di bordo con le diverse implementazioni a terra del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario. L'Agenzia dovrebbe pertanto valutare le differenze tecniche di base e definire le misure necessarie per eliminare le prove o i controlli tesi a dimostrare la compatibilità tecnica delle unità di bordo con le differenti implementazioni a terra.

(13)

Talune STI possono stabilire misure transitorie al fine di mantenere la competitività del settore ferroviario ed evitare costi indebiti derivanti da modifiche troppo frequenti del quadro giuridico. Tali misure transitorie si applicano ai contratti in corso di esecuzione e ai progetti che si trovano in una fase avanzata di sviluppo alla data di applicazione della STI pertinente. Non dovrebbe essere necessario richiedere l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2016/797 finché sono applicate tali misure transitorie. Una volta scadute queste ultime, la richiesta di non applicazione delle STI o di parte di esse dovrebbe essere presentata a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797. Tali richieste dovrebbero tuttavia solo in casi debitamente giustificati essere basate sull'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2016/797.

(14)

La direttiva (UE) 2016/797 e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione (8) fissano il ruolo dell'Agenzia quale ente autorizzatore. Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 stabilisce inoltre la procedura applicabile in caso di modifiche ai tipi di veicoli esistenti, in particolare per la creazione di versioni di un tipo di veicolo e di versioni di una variante di un tipo di veicolo. Il ruolo dell'Agenzia per quanto attiene alla registrazione dei dati nel registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati (ERATV) e i compiti degli enti autorizzatori per quanto riguarda le versioni di un tipo di veicolo e le versioni della variante di un tipo di veicolo dovrebbero essere adattati di conseguenza.

(15)

I regolamenti (UE) n. 321/2013, (UE) n. 1302/2014 e (UE) 2016/919 dovrebbero tenere conto delle modifiche apportate alla procedura d'immissione sul mercato di sottosistemi mobili di cui agli articoli da 20 a 26 della direttiva (UE) 2016/797. Tali STI dovrebbero pertanto elencare le caratteristiche essenziali di progettazione utilizzate per identificare il tipo di veicolo e stabilire requisiti per quanto riguarda le modifiche che le interessano. L'elenco dei parametri ERATV dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(16)

A norma della decisione (UE) 2017/1474, le STI dovrebbero indicare l'eventuale necessità di notificare nuovamente gli organismi di valutazione della conformità che erano stati notificati sulla base di una precedente versione delle STI e l'eventuale applicabilità di un processo di notifica semplificato. Il presente regolamento introduce modifiche limitate e non dovrebbe essere necessario notificare nuovamente gli organismi notificati sulla base di una precedente versione delle STI.

(17)

Il presente regolamento modifica le STI al fine di accrescere l'interoperabilità all'interno del sistema ferroviario dell'Unione, migliorare e sviluppare il trasporto ferroviario internazionale, contribuire alla graduale realizzazione del mercato interno e integrare le STI con l'obiettivo di soddisfare i requisiti essenziali. Esso consente di conseguire gli obiettivi e soddisfare i requisiti essenziali sia della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) sia della direttiva (UE) 2016/797. Il presente regolamento dovrebbe pertanto essere direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, compresi gli Stati membri che hanno comunicato all'Agenzia e alla Commissione, a norma dell'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797, di aver prorogato il termine di recepimento e di continuare di conseguenza ad applicare la direttiva 2008/57/CE fino al più tardi al 15 giugno 2020. Gli organismi notificati che operano ai sensi della direttiva 2008/57/CE negli Stati membri che hanno prorogato il termine di recepimento dovrebbero essere autorizzati a rilasciare il certificato «CE» in conformità del presente regolamento fino a quando la direttiva 2008/57/CE si applica nello Stato membro in cui sono stabiliti.

(18)

L'Agenzia ha pubblicato, rispettivamente il 17 dicembre 2015, il 6 gennaio 2016 e il 14 novembre 2017, tre raccomandazioni per la modifica del regolamento (UE) n. 1302/2014 riguardanti le condizioni per ottenere un'autorizzazione di immissione sul mercato non limitata a determinate reti nazionali, la chiusura dei punti in sospeso, i requisiti in materia di componenti critici per la sicurezza e la revisione delle disposizioni relative ai sistemi a scartamento variabile automatico.

(19)

L'11 aprile 2016 l'Agenzia ha pubblicato una raccomandazione sulla modifica del regolamento (UE) n. 321/2013 riguardante la chiusura dei punti in sospeso.

(20)

Il 4 ottobre 2017 l'Agenzia ha pubblicato una raccomandazione sulla modifica del regolamento (UE) n. 1299/2014 riguardante la chiusura dei punti in sospeso.

(21)

Il 19 luglio 2018 l'Agenzia ha pubblicato una raccomandazione sulla modifica del regolamento (UE) n. 321/2013, del regolamento (UE) n. 1302/2014 e della decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione (10) riguardante le modifiche nell'ambito della procedura d'immissione sul mercato dei sottosistemi mobili, compreso il controllo della compatibilità veicolo-tratta dopo l'autorizzazione del veicolo e prima del primo utilizzo dei veicoli autorizzati e le disposizioni applicabili ai sottosistemi e ai veicoli esistenti, in particolare nel caso della loro ristrutturazione o del loro rinnovo.

(22)

Il 19 ottobre 2018 l'Agenzia ha pubblicato una raccomandazione sulla modifica del regolamento (UE) 2016/919 riguardante le modifiche nell'ambito della procedura d'immissione sul mercato dei sottosistemi mobili, compreso il controllo della compatibilità veicolo-tratta dopo il primo utilizzo dei veicoli autorizzati e le disposizioni applicabili ai sottosistemi e ai veicoli esistenti, in particolare nel caso della loro ristrutturazione o del loro rinnovo.

(23)

Il 15 novembre 2018 l'Agenzia ha pubblicato una raccomandazione sulla modifica del regolamento (UE) n. 1303/2014 riguardante le modifiche intese ad allineare tale regolamento alla direttiva (UE) 2016/797.

(24)

Il 29 novembre 2018 l'Agenzia ha pubblicato una raccomandazione sulla modifica dei regolamenti (UE) n. 1299/2014 e n. 1301/2014 riguardante le modifiche intese ad allineare tali regolamenti alla direttiva (UE) 2016/797.

(25)

Il regolamento (UE) n. 321/2013, il regolamento (UE) n. 1299/2014, il regolamento (UE) n. 1301/2014, il regolamento (UE) n. 1302/2014, il regolamento (UE) n. 1303/2014, il regolamento (UE) 2016/919 e la decisione di esecuzione 2011/665/UE dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.

(26)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 321/2013 è così modificato:

1)

all'articolo 2, paragrafo 1, il riferimento al «punto 2.7 dell'allegato II della direttiva 2008/57/CE» è sostituito da un riferimento al «punto 2.7 dell'allegato II della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (*)

(*)

Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44)»;

2)

all'articolo 3, il secondo comma è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

quando è ristrutturato e rinnovato in conformità del punto 7.2.2 dell'allegato del presente regolamento»;

b)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

per quanto riguarda la marcatura 'GE' illustrata al punto 5 dell'appendice C dell'allegato, i carri della flotta esistente che sono stati autorizzati a norma della decisione 2006/861/CE della Commissione, modificata dalla decisione 2009/107/CE, o della decisione 2006/861/CE, modificata dalle decisioni 2009/107/CE e 2012/464/UE e che soddisfano le condizioni di cui al punto 7.6.4 della decisione 2009/107/CE, possono ottenere la marcatura 'GE' senza alcuna ulteriore valutazione da parte di terzi o nuova autorizzazione di immissione sul mercato. Le imprese ferroviarie rimangono responsabili dell'utilizzo di tale marcatura sui carri in funzione.»;

3)

l'articolo 4 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per quanto riguarda i “punti in sospeso” di cui all'appendice A, le condizioni da rispettare per la verifica dei requisiti essenziali della direttiva (UE) 2016/797 sono quelle stabilite dalle norme nazionali vigenti nello Stato membro che fa parte dell'area d'uso dei veicoli oggetto del presente regolamento.»;

b)

al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

gli organismi designati incaricati di espletare le procedure di valutazione e verifica della conformità per quanto concerne i punti in sospeso.»;

4)

l'articolo 5 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per quanto riguarda i casi specifici elencati nella sezione 7.3 dell'allegato, le condizioni da rispettare per la verifica dei requisiti essenziali della direttiva (UE) 2016/797 sono quelle stabilite nella sezione 7.3 dell'allegato o dalle norme nazionali vigenti nello Stato membro che fa parte dell'area d'uso dei veicoli oggetto del presente regolamento.»;

b)

al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

gli organismi designati incaricati di espletare le procedure di valutazione e di verifica della conformità per quanto concerne le norme nazionali relative ai casi specifici di cui al punto 7.3 dell'allegato.»;

5)

l'articolo 8 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Durante un periodo transitorio che termina il 1o gennaio 2024, è possibile rilasciare un certificato 'CE' di verifica di un sottosistema che contiene componenti di interoperabilità sprovvisti di dichiarazione 'CE' di conformità o di idoneità all'impiego, a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui alla sezione 6.3 dell'allegato.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La produzione o la ristrutturazione/rinnovo del sottosistema utilizzando componenti di interoperabilità non certificati devono essere completati entro il periodo transitorio, di cui al paragrafo 1, compresa l'immissione sul mercato.»;

c)

al paragrafo 3, lettera b), il riferimento all'«articolo 18 della direttiva 2004/49/CE» è sostituito da un riferimento all'«articolo 19 della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio (*)

(*)

Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102)»;

d)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Dopo un periodo transitorio che termina il 1o gennaio 2015, i componenti di interoperabilità “segnali di coda” di nuova produzione sono soggetti alla prevista dichiarazione 'CE' di conformità.»;

6)

l'articolo 8 bis è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In deroga alle disposizioni della sezione 6.3 dell'allegato, può essere rilasciato un certificato “CE” di verifica per un sottosistema contenente componenti corrispondenti al componente di interoperabilità “elemento di attrito per i sistemi di frenatura che agiscono sulla superficie di rotolamento della ruota” che non dispongono di una dichiarazione “CE” di conformità durante un periodo transitorio che termina il 1o gennaio 2024, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

il componente è stato costruito prima della data di applicazione del presente regolamento; e

b)

il componente di interoperabilità è stato usato in un sottosistema già approvato e immesso sul mercato in almeno uno Stato membro prima della data di applicazione del presente regolamento.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La produzione, la ristrutturazione o il rinnovo di un sottosistema che utilizza componenti di interoperabilità non certificati devono essere completati, compresa la concessione di autorizzazione di immissione sul mercato, prima della scadenza del periodo transitorio di cui al paragrafo 1.»;

c)

al paragrafo 3, lettera b), il riferimento all'«articolo 18 della direttiva 2004/49/CE» è sostituito da un riferimento all'«articolo 19 della direttiva (UE) 2016/798»;

7)

l'articolo 8 quater è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

il componente di interoperabilità è stato utilizzato in un sottosistema già approvato e immesso sul mercato in almeno uno Stato membro prima della scadenza del suo periodo di autorizzazione.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La produzione, la ristrutturazione o il rinnovo di un sottosistema che utilizza componenti di interoperabilità non certificati devono essere completati, compresa la concessione di autorizzazione di immissione sul mercato, prima della scadenza del periodo transitorio di cui al paragrafo 1.»;

c)

al paragrafo 3, lettera b), il riferimento all'«articolo 18 della direttiva 2004/49/CE» è sostituito da un riferimento all'«articolo 19 della direttiva (UE) 2016/798»;

8)

l'articolo 9 è così modificato:

«La dichiarazione di verifica e/o conformità al tipo di un nuovo veicolo redatta in conformità alla decisione 2006/861/CE è considerata valida fino al termine di un periodo transitorio che scade il 1o gennaio 2017.»;

9)

l'articolo 10 bis è così modificato:

a)

al paragrafo 4, il riferimento all'«articolo 6 della direttiva 2008/57/CE» è sostituito da un riferimento all'«articolo 5 della direttiva (UE) 2016/797»;

b)

al paragrafo 5, il riferimento alla «direttiva 2008/57/CE» è sostituito da un riferimento alla «direttiva (UE) 2016/797»;

10)

l'allegato è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (UE) n. 1299/2014 è così modificato:

1)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il riferimento al «punto 2.1 dell'allegato I della direttiva 2008/57/CE» è sostituito da un riferimento al «punto 2.1 dell'allegato II della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (*)

(*)

Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).»;

b)

al paragrafo 3, il riferimento all'«articolo 20 della direttiva 2008/57/CE» è sostituito da un riferimento all'«articolo 18 della direttiva (UE) 2016/797»;

c)

il paragrafo 4 ė sostituito dal seguente:

«4.   La STI si applica alla rete del sistema ferroviario dell'Unione di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2016/797, ad esclusione dei casi di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2016/797.»;

2)

l'articolo 3 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per quanto riguarda gli aspetti elencati come 'punti in sospeso' nell'appendice R dell'allegato del presente regolamento, le condizioni da rispettare per la verifica dei requisiti essenziali stabiliti nell'allegato III della direttiva (UE) 2016/797 sono quelle previste dalle norme nazionali vigenti nello Stato membro che autorizza la messa in servizio del sottosistema oggetto del presente regolamento.»;

b)

al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

gli organismi designati incaricati di espletare le procedure di valutazione e verifica della conformità per quanto concerne i punti in sospeso.»;

3)

l'articolo 4 è così modificato:

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per quanto riguarda i casi specifici elencati al punto 7.7 dell'allegato, le condizioni da rispettare per la verifica dei requisiti essenziali di cui all'allegato III della direttiva (UE) 2016/797 sono quelle stabilite al punto 7.7 dell'allegato o dalle norme nazionali vigenti nello Stato membro che autorizza la messa in servizio del sottosistema oggetto del presente regolamento.»;

4)

all'articolo 4, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

gli organismi designati incaricati di espletare le procedure di valutazione e di verifica della conformità per quanto concerne le norme nazionali relative ai casi specifici di cui al punto 7.7 dell'allegato.»;

5)

all'articolo 7, il paragrafo 3 è così modificato:

a)

alla lettera a), il riferimento all'«articolo 18 della direttiva 2008/57/CE» è sostituito da un riferimento all'«articolo 15 della direttiva (UE) 2016/797»;

b)

alla lettera b), i riferimenti all'«articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2004/49/CE» e all'«articolo 18 della direttiva 2004/49/CE» sono sostituiti rispettivamente da riferimenti all'«articolo 16, paragrafo 2, lettera d), della direttiva (UE) 2016/798» del Parlamento europeo e del Consiglio (*)

(*)

Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102»

e all'«articolo 19 della direttiva (UE) 2016/798»;

6)

all'articolo 9, il paragrafo 2 è soppresso;

7)

l'articolo 10 è così modificato:

a)

al paragrafo 4, il riferimento all'«articolo 6 della direttiva 2008/57/CE» è sostituito da un riferimento all'«articolo 5 della direttiva (UE) 2016/797»;

b)

al paragrafo 5, il riferimento alla «direttiva 2008/57/CE» è sostituito da un riferimento alla «direttiva (UE) 2016/797»;

8)

l'allegato è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il regolamento (UE) n. 1301/2014 è così modificato:

1)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il riferimento al «punto 2.2 dell'allegato II della direttiva 2008/57/CE» è sostituito da un riferimento al «punto 2.2 dell'allegato II della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (*)

(*)

Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44)»;

b)

al paragrafo 3, il riferimento all'«articolo 20 della direttiva 2008/57/CE» è sostituito da un riferimento all'«articolo 18 della direttiva (UE) 2016/797»;

c)

il paragrafo 4 ė sostituito dal seguente:

«4.   La STI si applica alla rete del sistema ferroviario dell'Unione di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2016/797, ad esclusione dei casi di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2016/797.»;

2)

l'articolo 4 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per quanto riguarda i casi specifici elencati al punto 7.4.2 dell'allegato, le condizioni da rispettare per la verifica della conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato III della direttiva (UE) 2016/797 sono quelle stabilite al punto 7.4.2 dell'allegato o dalle norme nazionali vigenti nello Stato membro che autorizza la messa in servizio del sottosistema oggetto del presente regolamento.»;

b)

al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

gli organismi designati incaricati di espletare le procedure di valutazione e verifica della conformità per quanto concerne le norme nazionali relative ai casi specifici di cui al punto 7.4.2 dell'allegato.»;

3)

all'articolo 7, il paragrafo 3 è così modificato:

a)

alla lettera a), il riferimento all'«articolo 18 della direttiva 2008/57/CE» è sostituito da un riferimento all'«articolo 15 della direttiva (UE) 2016/797»;

b)

alla lettera b), i riferimenti all'«articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2004/49/CE» e all'«articolo 18 della direttiva 2004/49/CE» sono sostituiti rispettivamente da riferimenti all'«articolo 16, paragrafo 2, lettera d), della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio (*)

(*)

Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).»

e all'«articolo 19 della direttiva (UE) 2016/798»;

4)

all'articolo 9, il paragrafo 2 è soppresso;

5)

l'articolo 10 è così modificato:

a)

al paragrafo 4, il riferimento all'«articolo 6 della direttiva 2008/57/CE» è sostituito da un riferimento all'«articolo 5 della direttiva (UE) 2016/797»;

b)

al paragrafo 5, il riferimento alla «direttiva 2008/57/CE» è sostituito da un riferimento alla «direttiva (UE) 2016/797»;

6)

l'allegato è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Il regolamento (UE) n. 1302/2014 è così modificato:

1)

all'articolo 2, paragrafo 1, il riferimento al «punto 2.7 dell'allegato II della direttiva 2008/57/CE» è sostituito da un riferimento al «punto 2.7 dell'allegato II della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (*)

(*)

Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).»;

2)

all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La STI non si applica al materiale rotabile in uso nel sistema ferroviario dell'Unione e che è già messo in servizio in tutta la rete ferroviaria (o parte della stessa) di qualsiasi Stato membro anteriormente al 1o gennaio 2015, tranne quando sia soggetto a rinnovo o ristrutturazione conformemente al punto 7.1.2 dell'allegato.»;

3)

l'articolo 4 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per quanto riguarda gli aspetti elencati come 'punti in sospeso' nell'appendice I dell'allegato, le condizioni da rispettare per la verifica dei requisiti essenziali di cui all'allegato III della direttiva (UE) 2016/797 sono quelle stabilite dalle norme nazionali vigenti negli Stati membri che fanno parte dell'area d'uso dei veicoli oggetto del presente regolamento.»;

b)

al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

gli organismi designati incaricati di espletare le procedure di valutazione e verifica della conformità per quanto concerne i punti in sospeso.»;

4)

l'articolo 5 è così modificato:

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per quanto riguarda i casi specifici elencati al punto 7.3 dell'allegato, le condizioni da rispettare per la verifica dei requisiti essenziali di cui all'allegato III della direttiva (UE) 2016/797 sono quelle stabilite al punto 7.3 dell'allegato o dalle norme nazionali vigenti negli Stati membri che fanno parte dell'area d'uso dei veicoli oggetto del presente regolamento.»;

5)

all'articolo 5, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

gli organismi designati incaricati di espletare le procedure di valutazione e di verifica della conformità per quanto concerne le norme nazionali relative ai casi specifici di cui al punto 7.3 dell'allegato.»;

6)

all'articolo 8, il paragrafo 3 è così modificato:

a)

alla lettera a), i riferimenti all'«articolo 18 della direttiva 2008/57/CE» e all'«articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2004/49/CE» sono sostituiti da un riferimento all'«articolo 15 della direttiva (UE) 2016/797»;

b)

alla lettera b), i riferimenti all'«articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2004/49/CE» e all'«articolo 18 della direttiva 2004/49/CE» sono sostituiti rispettivamente da riferimenti all'«articolo 16, paragrafo 2, lettera d), della direttiva (UE) 2016/798 del Parlemento europeo e del Consiglio (*)

(*)

Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102

e all'«articolo 19 della direttiva (UE) 2016/798»;

7)

all'articolo 9, i riferimenti agli «articoli da 16 a 18 della direttiva 2008/57/CE» e all'«articolo 26 della direttiva 2008/57/CE» sono sostituiti rispettivamente da riferimenti agli «articoli da 13 a 15 della direttiva (UE) 2016/797» e all'«articolo 24 della direttiva (UE) 2016/797»;

8)

l'articolo 10 è così modificato:

a)

al paragrafo 4, il riferimento all'«articolo 6 della direttiva 2008/57/CE» è sostituito da un riferimento all'«articolo 5 della direttiva (UE) 2016/797»;

b)

al paragrafo 5, il riferimento alla «direttiva 2008/57/CE» è sostituito da un riferimento alla «direttiva (UE) 2016/797»;

9)

all'articolo 11, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Il punto 7.1.3.1 dell'allegato del presente regolamento non si applica ai veicoli immessi sul mercato dopo il 31 dicembre 2028. I veicoli immessi sul mercato dopo tale data sono conformi ai capitoli 4, 5 e 6 dell'allegato del presente regolamento.»;

10)

all'articolo 11, è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   Gli Stati membri possono autorizzare il richiedente, solo in casi debitamente giustificati, a non applicare il presente regolamento o parti di esso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2016/797 per qualsiasi progetto per cui è in vigore o è scaduta la possibilità di applicare i punti 7.1.1.2 o 7.1.3.1 dell'allegato. L'applicazione dei punti 7.1.1.2 o 7.1.3.1 dell'allegato non richiede l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2016/797.»;

11)

l'allegato è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 5

Il regolamento (UE) n. 1303/2014 è così modificato:

1)

all'articolo 2, il riferimento all'«allegato II della direttiva 2008/57/CE» è sostituito da un riferimento all'«allegato II della direttiva (UE) 2016/797 (*)

(*)

Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'.11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).»;

2)

l'articolo 4 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per quanto riguarda i casi specifici elencati al punto 7.3 dell'allegato, le condizioni da rispettare per la verifica dei requisiti essenziali di cui all'allegato III della direttiva (UE) 2016/797 sono quelle stabilite al punto 7.3 dell'allegato o dalle norme nazionali vigenti nello Stato membro che autorizza la messa in servizio dei sottosistemi fissi o che fa parte dell'area d'uso dei veicoli oggetto del presente regolamento.»;

b)

al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

gli organismi designati incaricati di espletare le procedure di valutazione e di verifica della conformità per quanto concerne le norme nazionali relative ai casi specifici di cui al punto 7.3 dell'allegato.»;

3)

l'articolo 8 è così modificato:

a)

al paragrafo 4, il riferimento all'«articolo 6 della direttiva 2008/57/CE» è sostituito da un riferimento all'«articolo 5 della direttiva (UE) 2016/797»;

b)

al paragrafo 5, il riferimento alla «direttiva 2008/57/CE» è sostituito da un riferimento alla «direttiva (UE) 2016/797»;

4)

l'allegato è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento.

Articolo 6

Il regolamento (UE) 2016/919 è così modificato:

1)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«La STI si applica a tutti i sottosistemi nuovi, rinnovati o ristrutturati di “controllo-comando e segnalamento” a terrà e “controllo-comando e segnalamento di bordo” del sistema ferroviario quali definiti ai punti 2.3 e 2.4 dell'allegato II della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). La sezione 7.2.1 bis dell'allegato si applica a tutte le modifiche di un sottosistema di bordo esistente.

(*1)  Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).»;"

b)

al paragrafo 2, l'espressione «dell'articolo 20 della direttiva 2008/57/CE e» è soppressa;

c)

il paragrafo 3 è soppresso;

2)

all'articolo 3, paragrafo 1, il riferimento all'«articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE» è sostituito da un riferimento all'«articolo 14 della direttiva (UE) 2016/797»;

3)

l'articolo 5 è soppresso;

4)

l'articolo 6 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, il riferimento agli «articoli 13 e 18 della direttiva 2008/57/CE» è sostituito da un riferimento agli «articoli 10 e 15 della direttiva (UE) 2016/797»;

b)

al paragrafo 3, il riferimento all'«articolo 16 della direttiva 2004/49/CE» è sostituito da un riferimento all'«articolo 16 della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);

(*)

Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).»;

5)

l'articolo 9 è così modificato:

a)

al paragrafo 4, il riferimento all'«articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE» è sostituito da un riferimento all'«articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797»;

b)

al paragrafo 5, i termini «dei punti 7.3.2.1, 7.3.2.2 e 7.3.2.3 della decisione 2012/88/UE» sono sostituiti dai termini «dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/6 della Commissione (*) e del punto 7.4.1.1 dell'allegato del presente regolamento.

(*)

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/6 della Commissione, del 5 gennaio 2017, concernente il piano europeo di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (GU L 3 del 6.1.2017, pag. 6).»;

6)

gli articoli 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 10

Rettifica degli errori

Se vengono individuati errori che non consentono al sistema di fornire un servizio regolare, l'Agenzia, di sua iniziativa o su richiesta della Commissione, individua le possibili soluzioni per la loro correzione e effettua la valutazione del loro impatto sulla compatibilità e la stabilità dell'ERTMS applicato. In casi simili, l'Agenzia trasmette alla Commissione un parere su tali soluzioni e la valutazione. La Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797, esamina il parere dell'Agenzia e può raccomandare che le soluzioni indicate nel parere dell'Agenzia siano applicate fino alla successiva revisione della STI.

Articolo 11

Fattori di cambiamento dell'ERTMS

1.   La Commissione pubblica entro giugno 2021 una relazione sulla definizione del sistema di comunicazione di prossima generazione, tenendo in considerazione il contributo fornito da Shift2Rail e dall'Agenzia. La relazione comprende le condizioni e le possibili strategie per la migrazione verso tale sistema e tiene in debita considerazione la coesistenza dei requisiti del sistema e dello spettro radio.

2.   Se l'Agenzia ha pubblicato un parere contenente un progetto di versione delle specifiche relative a un fattore di cambiamento dell'ERTMS individuato nell'ambito dell'ERA-REP-150, i fornitori e i primi utilizzatori utilizzano tali specifiche nei loro test e ne informano l'Agenzia.»;

7)

è inserito il seguente articolo 11 bis:

«Articolo 11 bis

Compatibilità e futura revisione dell'ERTMS

1.   L'Agenzia trasmette alla Commissione entro il 1o giugno 2020 una relazione sull'attuazione della compatibilità del sistema ETCS (ESC) e della compatibilità del sistema radio (RSC). La relazione include una valutazione dei diversi tipi di ESC e RSC e delle possibilità disponibili per ridurre le divergenze tecniche di base dei tipi di ESC e RSC. Gli Stati membri trasmettono all'Agenzia le informazioni necessarie per completare l'analisi.

2.   La Commissione definisce entro il 1o dicembre 2021, sulla base del contributo fornito dall'Agenzia, le misure necessarie a eliminare le prove o i controlli tesi a dimostrare la compatibilità tecnica delle unità di bordo con le differenti implementazioni a terra dell'ERTMS, per conseguire in particolare l'armonizzazione delle regole di ingegnerizzazione e delle norme operative a livello di Stati membri e tra gli Stati membri. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione e all'Agenzia le informazioni necessarie per completare l'analisi.

3.   L'Agenzia trasmette alla Commissione entro il 1o dicembre 2020 una relazione sulle possibilità di includere ulteriori elementi di architettura dei sistemi di controllo-comando e segnalamento a terra e di bordo, per conseguire in particolare una progettazione adeguata alle esigenze future, agevolare l'uso di tecnologie all'avanguardia e garantire la retrocompatibilità.»;

8)

all'articolo 13, sono aggiunti i paragrafi 2 e 3 seguenti:

«2.   Gli Stati membri possono autorizzare il richiedente, solo in casi debitamente giustificati, a non applicare il punto 7.4.2.1 dell'allegato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2016/797 per qualsiasi progetto per cui è in vigore o è scaduta la possibilità di applicare il punto 7.4.2.3 dell'allegato. L'applicazione del punto 7.4.2.3 dell'allegato non richiede l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2016/797.

3.   Fatti salvi i punti 6.1.2.4 e 6.1.2.5 dell'allegato, i richiedenti possono continuare ad applicare le disposizioni della versione originale del regolamento (UE) 2016/919 (e i pertinenti pareri dell'Agenzia) in caso di richiesta di autorizzazione per

a)

progetti a terra che si trovano in una fase avanzata di sviluppo alla data di entrata in vigore del presente regolamento e

b)

progetti a bordo sviluppati conformemente agli elenchi di specifiche ERTMS # 2 o # 3 di cui alla tabella A.2 dell'allegato A che si trovano in fase avanzata di sviluppo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.»;

9)

l'allegato è modificato conformemente all'allegato VII del presente regolamento.»;

Articolo 7

La decisione di esecuzione 2011/665/UE è così modificata:

1)

è inserito il seguente articolo 2 bis:

«Articolo 2 bis

Informazioni da inserire a cura dell'Agenzia

L'Agenzia inserisce nel registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati informazioni sulle autorizzazioni del tipo di veicolo o sulle varianti del tipo di veicolo da essa rilasciate e sulle nuove versioni di un tipo di veicolo o di una variante del tipo di veicolo in conformità dell'articolo 50 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione (*2), come stabilito all'allegato II della presente decisione.

(*2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione, del 4 aprile 2018, che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 66).»;"

2)

all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di sicurezza trasmettano le informazioni sulle autorizzazioni del tipo di veicolo o sulle varianti del tipo di veicolo da essi rilasciate e sulla nuova versione di un tipo di veicolo o di una variante del tipo di veicolo in conformità dell'articolo 50 del regolamento (UE) 2018/545, come stabilito all'allegato II della presente decisione.»;

3)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Codici delle restrizioni

I codici armonizzati delle restrizioni sono applicabili in tutti gli Stati membri.

L'elenco dei codici armonizzati delle restrizioni è l'elenco di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione (*3)

(*3)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione, del 25 ottobre 2018, che stabilisce le specifiche per i registri dei veicoli di cui all'articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica e abroga la decisione 2007/756/CE della Commissione (GU L 268 del 26.10.2018, pag. 53).»;"

4)

l'allegato I è modificato conformemente all'allegato VIII del presente regolamento;

5)

l'allegato II è sostituito dall'allegato IX del presente regolamento.

Articolo 8

Conformemente ai regolamenti (UE) n. 1299/2014 e (UE) n. 1303/2014, ciascuno Stato membro aggiorna il proprio piano nazionale di attuazione per la STI INF e la STI SRT. Ciascuno Stato membro trasmette il proprio piano di attuazione aggiornato agli altri Stati membri e alla Commissione entro il 1o gennaio 2020.

Articolo 9

1.   Le notifiche agli organismi di valutazione della conformità ai fini dell'applicazione dei regolamenti (UE) n. 321/2013, (UE) n. 1299/2014, (UE) n. 1301/2014, (UE) n. 1302/2014, (UE) n. 1303/2014 e (UE) 2016/919 restano valide sulla base di tali regolamenti modificati dal presente regolamento.

2.   Gli organismi di valutazione della conformità notificati a norma della direttiva 2008/57/CE possono rilasciare certificati 'CE' di verifica e certificati 'CE' di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità in conformità del presente regolamento fino a quando la direttiva 2008/57/CE si applica nello Stato membro in cui sono stabiliti, in conformità dell'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797, e fino al 15 giugno 2020 al più tardi.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44.

(2)  Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).

(3)  Decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obiettivi specifici per l'elaborazione, l'adozione e la revisione delle specifiche tecniche di interoperabilità (GU L 210 del 15.8.2017, pag. 5).

(4)  Regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «infrastruttura» del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile – Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 228).

(6)  Regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile — carri merci» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2006/861/CE della Commissione (GU L 104 del 12.4.2013, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell'Unione europea (GU L 158 del 15.6.2016, pag. 1).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione, del 4 aprile 2018, che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 66).

(9)  Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1).

(10)  Decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione, del 4 ottobre 2011, relativa al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati (GU L 264 dell'8.10.2011, pag. 32).


ALLEGATO I

L'allegato del regolamento (UE) n. 321/2013 è così modificato:

1)

ai punti 1, 1.3, 3, 4.1, 4.2.1, 4.7, 5.1, 6.1.2.3, i riferimenti alla «direttiva 2008/57/CE» sono sostituiti dai riferimenti alla «direttiva (UE) 2016/797»;

2)

il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

«1.2.   Ambito di applicazione geografico

L'ambito di applicazione geografico della presente STI è l'intero sistema ferroviario dell'Unione europea di cui all'allegato I, punto 1, della direttiva (UE) 2016/797, tenendo conto delle limitazioni relative allo scartamento di cui all'articolo 2.»;

3)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.   AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONE DEL SOTTOSISTEMA

2.1.   Ambito di applicazione

La presente STI è applicabile ai “carri merci, compresi i veicoli progettati per il trasporto di autocarri”, di cui all'allegato I, punto 2, della direttiva (UE) 2016/797, tenendo conto delle limitazioni di cui all'articolo 2. Nel prosieguo questa parte del sottosistema materiale rotabile è denominata “carri merci” e rientra nel sottosistema “materiale rotabile” di cui all'allegato II della direttiva (UE) 2016/797.

Gli altri veicoli di cui all'allegato I, punto 2, della direttiva (UE) 2016/797 sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente STI; ciò riguarda in particolare:

a)

i mezzi mobili per la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture ferroviarie;

b)

i veicoli progettati per il trasporto di:

veicoli a motore con i loro passeggeri a bordo, oppure

veicoli a motore senza passeggeri a bordo ma destinati a essere integrati nei treni passeggeri (carri per il trasporto auto);

c)

i veicoli:

che aumentano la loro lunghezza nella condizione “a pieno carico”, e

il cui carico utile stesso è parte della struttura del veicolo.

Nota: cfr. anche punto 7.1 per i casi particolari.

2.2.   Definizioni

Nella presente STI sono utilizzate le seguenti definizioni:

a)

“Unità” è il termine generico utilizzato per indicare il materiale rotabile. Essa è soggetta all'applicazione della presente STI e, di conseguenza, alla procedura “CE” di verifica.

Un'unità può consistere di:

un “carro” che può essere impiegato separatamente, dotato di un telaio montato su ruote proprie, oppure

una composizione di “elementi” permanentemente connessi e che non possono funzionare separatamente, oppure

“carrelli ferroviari separati connessi con uno o più veicoli stradali compatibili”, la combinazione dei quali forma una composizione di un sistema compatibile con quello ferroviario.

b)

Un “treno” è una composizione operativa costituita da una o più unità.

c)

Lo “stato di funzionamento di progetto” riguarda tutte le condizioni nelle quali l'unità è destinata a funzionare e i suoi limiti tecnici. Lo stato di funzionamento di progetto in parola può andare oltre le specifiche della presente STI per consentire alle unità di essere utilizzate insieme in un treno sulla rete nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza dell'impresa ferroviaria.»;

4)

Al punto 3, tabella 1, la riga 4.2.3.6.6 è sostituita dalla seguente:

«4.2.3.6.6

Sistemi a scartamento variabile automatico

1.1.1,

1.1.2,

1.1.3

1.2

 

 

1.5»;

5)

il punto 4.2.2.2 è sostituito dal seguente:

«4.2.2.2

La struttura di un'unità, gli eventuali collegamenti di attrezzature e i punti di sollevamento devono essere progettati in modo tale che non possano verificarsi cricche, deformazioni permanenti significative o rotture nelle condizioni di carico definite nel capitolo 5 della norma EN 12663-2:2010.

Nel caso di una composizione di un sistema compatibile con quello ferroviario costituito da carrelli ferroviari separati connessi con veicoli stradali compatibili, le condizioni di carico possono essere differenti da quelle summenzionate, a causa delle loro specifiche bimodali; in tal caso, le condizioni di carico considerate devono essere descritte dal richiedente sulla base di un insieme coerente di specifiche tenendo conto delle particolari condizioni d'uso relative a composizione del treno, manovra ed esercizio.

La dimostrazione di conformità è illustrata al punto 6.2.2.1.

Le posizioni di sollevamento sono marcate sull'unità. La marcatura deve essere conforme al punto 4.5.14 della norma EN 15877-1:2012.

Nota: anche le tecniche di giunzione sono considerate soggette alla dimostrazione di conformità conformemente al punto 6.2.2.1.»;

6)

al punto 4.2.3.1, secondo e terzo paragrafo, la norma «EN 15273-2:2009» è sostituita dalla norma «EN 15273-2:2013+A1: 2016»;

7)

al punto 4.2.3.1, l'espressione «GIC1 e GIC2» è sostituita dall'espressione «GI1 e GI2»;

8)

al punto 4.2.3.2, la norma «EN 15528:2008» è sostituita dalla norma «EN 15528:2015»;

9)

al punto 4.2.3.3, l'espressione «della direttiva 2012/88/CE (1)» è sostituita dall'espressione «ERA/ERTMS/033281 Rev. 4.0»;

10)

al punto 4.2.3.3, la nota a piè di pagina « (1) GU L 51 del 23.2.2012, pag. 1.» è soppressa;

11)

al punto 4.2.3.4, la frase «Le specifiche di progetto e la valutazione di conformità dell'apparecchiatura di bordo costituiscono un punto in sospeso della presente STI.» è sostituita dalle seguenti frasi:

«Se l'unità è destinata ad essere monitorata mediante apparecchiature di bordo, si applicano le seguenti disposizioni:

Tali apparecchiature devono essere in grado di rilevare il deterioramento di uno qualsiasi dei cuscinetti delle boccole dell'unità.

La condizione dei cuscinetti viene valutata mediante il monitoraggio della loro temperatura o delle loro frequenze dinamiche o di qualsiasi altra caratteristica che ne riveli la condizione.

L'impianto di rilevamento deve essere interamente installato a bordo dell'unità ed i messaggi di diagnostica devono essere disponibili a bordo dell'unità.

I messaggi di diagnostica emessi e le modalità con cui sono resi disponibili devono essere descritti nella documentazione relativa all'esercizio di cui al punto 4.4 della presente STI e nelle norme relative alla manutenzione di cui al punto 4.5 della presente STI.»;

12)

al punto 4.2.3.5.2, l'espressione «al capitolo 5 della norma EN 14363:2005» è sostituita dall'espressione «ai capitoli 4, 5 e 7 della norma EN 14363:2016»;

13)

il punto 4.2.3.6.6 è sostituito dal seguente:

«4.2.3.6.6   Sistemi a scartamento variabile automatico

Il presente requisito si applica alle unità munite di un sistema a scartamento variabile automatico con meccanismo di cambio della posizione assiale delle ruote che permette all'unità di essere compatibile con lo scartamento di 1 435 mm e altri scartamenti compresi nell'ambito di applicazione della presente STI tramite il passaggio su un dispositivo di cambio degli scartamenti di binario.

Il meccanismo di cambio deve assicurare il blocco nella corretta e prevista posizione assiale della ruota.

Dopo il passaggio sul dispositivo di cambio degli scartamenti di binario, la verifica dello stato del sistema di blocco (bloccato o sbloccato) e della posizione delle ruote deve essere effettuata tramite una o più delle seguenti modalità: controllo visivo, sistema di controllo di bordo o sistema di controllo da parte del meccanismo/infrastruttura. In caso di sistema di controllo di bordo, deve essere possibile un monitoraggio continuo.

Se un organo di rotolamento è dotato di un dispositivo di frenatura soggetto a un cambiamento di posizione nel corso della variazione dello scartamento, il sistema a scartamento variabile automatico deve garantire la posizione e il blocco sicuro nella posizione corretta di tale dispositivo contemporaneamente a quelli delle ruote.

Il mancato blocco della posizione delle ruote e del dispositivo di frenatura (se pertinente) durante l'esercizio è di norma potenzialmente idoneo a provocare direttamente un incidente catastrofico (con numerose vittime); considerata la gravità delle conseguenze del mancato blocco è necessario dimostrare che il rischio è tenuto sotto controllo ad un livello accettabile.

Il sistema a scartamento variabile automatico è definito come un componente di interoperabilità (punto 5.3.4 ter), e rientra nel componente di interoperabilità “sale montate” (punto 5.3.2). La procedura di valutazione della conformità è specificata al punto 6.1.2.6 (a livello di componente di interoperabilità), al punto 6.1.2.2 (requisiti di sicurezza) e al punto 6.2.2.4 bis (a livello di sottosistema) della presente STI.

Gli scartamenti con cui l'unità è compatibile devono essere registrati nella documentazione tecnica.

Una descrizione dell'operazione di cambio in modalità normale, compresi il tipo o i tipi di dispositivo o dispositivi di cambio degli scartamenti di binario con cui l'unità è compatibile, deve figurare nella documentazione tecnica (cfr. anche punto 4.4 della presente STI).

I requisiti e le valutazioni della conformità richieste in altre parti della presente STI si applicano indipendentemente per ciascuna posizione della ruota corrispondente a uno scartamento e devono essere adeguatamente documentati.»;

14)

al punto 4.2.4.2, l'espressione «regolamento (CE) n. 352/2009 della Commissione (1)» è sostituita dall'espressione «regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione (1)»;

15)

al punto 4.2.4.2, la nota a piè di pagina «(1) GU L 108 del 29.4.2009, pag. 4.» è sostituita dalla nota a piè di pagina «(1) GU L 121 del 3.5.2013, pag. 8.»;

16)

al punto 4.2.4.3.2.1, la norma «UIC 544-1:2013» è sostituita in entrambi i casi dalla norma «UIC 544-1:2014»;

17)

al punto 4.2.4.3.2.2, l'espressione «le prestazioni minime di frenatura di stazionamento» è sostituita dall'espressione «la forza frenante di stazionamento minima»;

18)

al punto 4.2.4.3.2.2, le frasi «le prestazioni minime di frenatura di stazionamento sono marcate sull'unità. La marcatura deve essere conforme al punto 4.5.25 della norma EN 158771:2012.» sono soppresse;

19)

al punto 4.2.5, la norma «EN 50125-1:1999» è sostituita dalla norma «EN 50125-1:2014»;

20)

al punto 4.2.6.2.1, la norma «EN 50153:2002» è sostituita dalla norma «EN 50153:2014»;

21)

al punto 6.2.2.8.4, la norma «TS 45545-7:2009» è sostituita dalla norma «EN 45545-7:2013»;

22)

al punto 4.2.6.2.2, la norma «EN 50153:2002» è sostituita dalla norma «EN 50153:2014»;

23)

al punto 4.2.6.3, l'espressione «nel capitolo 1 del documento tecnico dell'ERA — ERA/TD/2012-04/INT, versione 1.2, del 18.1.2013, pubblicato sul sito web dell'Agenzia (http://www.era.europa.eu)» è sostituita dall'espressione «nella figura 11 della norma EN 16116-2:2013»;

24)

al punto 4.3.3, tabella 7, il titolo «Riferimento decisione 2012/88/UE della Commissione allegato A, tabella A2, indice 77» è sostituito dal titolo «Riferimento ERA/ERTMS/033281 Rev. 4.0»;

25)

il punto 4.4 è sostituito dal seguente:

«4.4.   Norme operative

Le norme operative sono elaborate nell'ambito delle procedure descritte nel sistema di gestione della sicurezza delle imprese ferroviarie. Dette norme tengono conto della documentazione relativa all'esercizio, che forma parte integrante della documentazione tecnica, come previsto dall'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 e come indicato nell'allegato IV della stessa.

Per i componenti critici per la sicurezza (cfr. anche punto 4.5), gli specifici requisiti di esercizio e di tracciabilità operativa sono sviluppati dai progettisti/fabbricanti nella fase di progettazione e grazie alla collaborazione tra progettisti/fabbricanti e le imprese ferroviarie interessate o il detentore di un carro in questione dopo che i veicoli sono entrati in esercizio.

La documentazione relativa all'esercizio descrive le caratteristiche dell'unità in relazione allo stato di funzionamento di progetto da prendere in considerazione al fine di definire le norme operative in situazioni normali e in varie situazioni di degrado ragionevolmente prevedibili.

La documentazione relativa all'esercizio si articola in:

una descrizione del funzionamento in modalità normale, tra cui le caratteristiche di esercizio e i limiti dell'unità (per esempio, sagoma del veicolo, velocità massima di progetto, carichi per asse, prestazioni di frenatura, compatibilità con i sistemi di rilevamento dei treni, condizioni ambientali ammissibili, tipo o tipi e esercizio del dispositivo o dei dispositivi per consentire il passaggio fra scartamenti di binario nominali diversi con cui l'unità è compatibile),

una descrizione dell'esercizio in condizioni degradate (quando attrezzature o funzioni descritte nella presente STI subiscono avarie con implicazioni per la sicurezza) nella misura in cui ciò sia ragionevolmente prevedibile, unitamente ai relativi limiti e condizioni di esercizio accettabili dell'unità che potrebbero verificarsi,

un elenco dei componenti critici per la sicurezza, che contiene gli specifici requisiti di esercizio e di tracciabilità operativa.

Il richiedente deve fornire la versione iniziale della documentazione relativa alle norme operative. Tale documentazione potrebbe essere successivamente modificata in conformità alla corrispondente legislazione dell'Unione, tenendo conto delle effettive condizioni di esercizio e manutenzione dell'unità. L'organismo notificato si limita a verificare che sia trasmessa la documentazione relativa all'esercizio.»;

26)

Il punto 4.5 è sostituito dal seguente:

«4.5.   Norme relative alla manutenzione

Per manutenzione si intende un insieme di attività volte a mantenere un'unità funzionale in uno stato in cui può svolgere la sua funzione precipua, o a ripristinare tale stato.

Per effettuare operazioni di manutenzione sulle unità, sono necessari i documenti indicati di seguito che formano parte integrante della documentazione tecnica, come previsto dall'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 e come indicato nell'allegato IV della stessa:

la documentazione generale (punto 4.5.1),

il piano di giustificazione del progetto di manutenzione (punto 4.5.2), e

il fascicolo con la descrizione degli interventi di manutenzione (punto 4.5.3).

Il richiedente è tenuto a fornire i tre documenti di cui ai punti 4.5.1, 4.5.2 e 4.5.3. Tale documentazione potrebbe essere successivamente modificata in conformità alla corrispondente legislazione UE, tenendo conto delle effettive condizioni di esercizio e manutenzione dell'unità. L'organismo notificato si limita a verificare che sia trasmessa la documentazione relativa alla manutenzione.

Il richiedente o qualsiasi soggetto autorizzato dal richiedente (ad esempio un detentore di veicoli) deve fornire tale documentazione al soggetto responsabile della manutenzione non appena questo è incaricato della manutenzione dell'unità.

Sulla base di questi tre documenti, il soggetto responsabile della manutenzione deve definire a livello di esercizio della manutenzione sotto la sua esclusiva responsabilità un piano di manutenzione e adeguati requisiti di manutenzione (non nell'ambito della valutazione in relazione alla presente STI).

La documentazione comprende un elenco dei componenti critici per la sicurezza. I componenti critici per la sicurezza sono i componenti per i quali un singolo guasto è potenzialmente in grado di provocare direttamente un incidente grave ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 12, della direttiva (UE) 2016/798.

I componenti critici per la sicurezza e gli specifici requisiti di riparazione, di manutenzione e di tracciabilità della manutenzione sono individuati dai progettisti/fabbricanti nella fase di progettazione e grazie alla collaborazione tra progettisti/fabbricanti e i soggetti responsabili della manutenzione dopo che i veicoli sono entrati in esercizio.

4.5.1.   Documentazione generale

La documentazione generale si compone di:

disegni e descrizione dell'unità e dei suoi componenti,

eventuali requisiti di legge relativi alla manutenzione dell'unità,

schemi dei sistemi (elettrico, pneumatico, idraulico e dei circuiti di comando),

ulteriori sistemi di bordo (descrizione dei sistemi comprendente una descrizione della funzionalità, le specifiche delle interfacce ed elaborazione dati e i protocolli),

fascicoli di configurazione per ciascun veicolo (elenco delle parti e distinta dei materiali) per garantire (in particolare ma non solo) la tracciabilità durante le attività di manutenzione.

4.5.2.   Piano di giustificazione del progetto di manutenzione

Il piano di giustificazione del progetto di manutenzione spiega come sono definite e progettate le attività di manutenzione per garantire che le caratteristiche del materiale rotabile saranno mantenute entro limiti di impiego ammissibili per l'intera durata di vita del materiale rotabile. Il fascicolo deve contenere i dati di ingresso necessari per determinare i criteri di ispezione e la periodicità degli interventi di manutenzione. Il piano di giustificazione del progetto di manutenzione comprende:

i precedenti, i principi e i metodi utilizzati per progettare la manutenzione dell'unità;

i precedenti, i principi e i metodi utilizzati per individuare i componenti critici per la sicurezza e gli specifici requisiti di esercizio, di riparazione, di manutenzione e di tracciabilità;

i limiti dell'utilizzo normale dell'unità (per esempio, km/mese, limiti climatici, tipologie di carico previste ecc.);

i dati pertinenti usati per progettare la manutenzione e la loro origine (ritorno di esperienza);

le prove, le indagini e i calcoli eseguiti per progettare la manutenzione.

4.5.3.   Fascicolo con la descrizione degli interventi di manutenzione

Il fascicolo con la descrizione degli interventi di manutenzione spiega in che modo possono essere eseguiti gli interventi di manutenzione. Gli interventi di manutenzione comprendono, tra l'altro, ispezioni, controlli, prove, misurazioni, sostituzioni, adattamenti, riparazioni.

Gli interventi di manutenzione si suddividono in:

manutenzione preventiva (progettata e controllata), e

manutenzione correttiva.

La documentazione con la descrizione degli interventi di manutenzione comporta i seguenti elementi:

la gerarchia dei componenti e la descrizione funzionale che stabilisce i confini del materiale rotabile mediante una distinta di tutti gli elementi che appartengono alla struttura di prodotto del materiale rotabile specifico e l'uso di un numero adeguato di livelli discreti; l'ultimo elemento della gerarchia deve essere un elemento sostituibile;

un elenco delle parti contenente le descrizioni tecniche e funzionali dei pezzi di ricambio (elementi sostituibili); l'elenco menziona tutti i pezzi di ricambio da sostituire sulla base della loro condizione che possono necessitare di una sostituzione in caso di guasto elettrico o meccanico o che prevedibilmente dovranno essere sostituiti dopo un guasto accidentale; i componenti di interoperabilità sono indicati specificando la relativa dichiarazione di conformità;

un elenco dei componenti critici per la sicurezza, che contiene gli specifici requisiti di riparazione, di manutenzione e di tracciabilità della riparazione/manutenzione;

i valori limite per i componenti che non devono essere superati durante l'esercizio; è consentito specificare le restrizioni operative associate a situazioni di degrado (valore limite raggiunto);

un elenco con i riferimenti agli obblighi giuridici europei a cui i componenti o i sottosistemi sono soggetti;

il piano di manutenzione (*1), ovvero l'insieme strutturato di interventi di manutenzione tra cui le attività, le procedure e i mezzi; la descrizione di tale insieme di interventi comprende:

a)

istruzioni per lo smontaggio/il montaggio; schemi necessari per un corretto montaggio/smontaggio dei pezzi di ricambio;

b)

criteri di manutenzione;

c)

verifiche e prove, in particolare per quanto attiene a parti in relazione alla sicurezza; tra queste rientrano le ispezioni visive e le prove non distruttive (laddove appropriato, ad esempio, per individuare anomalie che possono compromettere la sicurezza);

d)

attrezzi e materiali necessari per eseguire l'intervento;

e)

materiali di consumo necessari per eseguire l'intervento;

f)

attrezzature e disposizioni relative alla protezione individuale;

prove e procedure da eseguire dopo ogni intervento di manutenzione e prima della rimessa in servizio del materiale rotabile.

(*1)  Ai fini del piano di manutenzione si tiene conto dei risultati della task force dell'ERA in materia di manutenzione dei carri merci (cfr. “Final report on the activities of the Task Force Freight Wagon Maintenance” pubblicato sul sito web dell'ERA http://www.era.europa.eu).»;"

27)

al punto 4.8, l'espressione «GIC1 e GIC2» è sostituita dall'espressione «GI1 e GI2»;

28)

è aggiunto il seguente nuovo punto 4.9:

«4.9.   Controllo di compatibilità con la tratta prima dell'utilizzo dei veicoli autorizzati

I parametri del sottosistema “Materiale rotabile — Carri merci” che devono essere utilizzati dall'impresa ferroviaria ai fini del controllo di compatibilità con la tratta sono descritti all'appendice D1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione (*2)

(*2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente il sottosistema “Esercizio e gestione del traffico” del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE della Commissione (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 5)»;"

29)

al punto 5.3.1, la frase «L'organo di rotolamento deve essere progettato per la gamma di applicazioni e l'ambito di utilizzo definiti dai seguenti parametri:» è sostituita dalla seguente frase:

«L'organo di rotolamento deve essere progettato per tutte le gamme di applicazioni e le aree d'uso definite dai seguenti parametri:

scartamento,»;

30)

al punto 5.3.2, la frase «Le sale montate sono progettate e valutate per l'ambito di utilizzo definito da» è sostituita dalle seguenti frasi:

«Ai fini della presente STI, le sale montate includono le parti principali che assicurano l'interfaccia meccanica con il binario (ruote ed elementi connessi: ad esempio, asse trasversale, asse delle ruote indipendenti). Le parti accessorie (cuscinetti, boccole e dischi dei freni) sono valutate a livello di sottosistema.

Le sale montate sono progettate e valutate per l'area d'uso definita da:

scartamento,»;

31)

al punto 5.3.3, il trattino «— velocità massima e durata di esercizio, e» è sostituito dai seguenti trattini:

«—

velocità massima,

limiti in servizio, e»;

32)

un nuovo punto 5.3.4 ter è aggiunto dopo il punto 5.3.4 bis:

«5.3.4 ter.   Sistema a scartamento variabile automatico

Un componente di interoperabilità “sistema a scartamento variabile automatico” deve essere progettato e valutato per un'area d'uso definita:

dagli scartamenti per cui il sistema è progettato,

dalla gamma di carichi statici massimi per asse,

dalla gamma di diametri nominali della superficie di rotolamento della ruota,

dalla velocità massima di progetto dell'unità, e

dai tipi del dispositivo o dei dispositivi di cambio degli scartamenti di binario per i quali il sistema è progettato, tra cui la velocità nominale su tale dispositivo o su tali dispositivi e le forze assiali massime durante il processo di cambio automatico degli scartamenti.

Un sistema a scartamento variabile automatico deve essere conforme ai requisiti di cui al punto 4.2.3.6.6; tali requisiti devono essere valutati a livello di componente di interoperabilità come stabilito al punto 6.1.2.6.»;

33)

al punto 6.1.2, tabella 9, una nuova riga 4.2.3.6.6 è aggiunta dopo la riga «4.2.3.6.4 Asse»:

«4.2.3.6.6

Sistema a scartamento variabile automatico

X (*)

X

X

X (*)

X

X (**)»

34)

al punto 6.1.2, le seguenti frasi sono aggiunte dopo l'ultima frase:

«In caso di “caso specifico” applicabile a un componente definito come componente di interoperabilità al punto 5.3 della presente STI, il corrispondente requisito può essere parte della verifica a livello di componente di interoperabilità solo nel caso in cui il componente resti conforme ai capitoli 4 e 5 della presente STI e il caso specifico non si riferisca a una norma nazionale (requisito supplementare compatibile con la STI principale e pienamente specificato nella STI).

In altri casi, la verifica deve essere effettuata a livello di sottosistema; quando una norma nazionale si applica a un componente, lo Stato membro interessato può definire le pertinenti procedure di valutazione della conformità applicabili.»;

35)

il punto 6.1.2.1 è sostituito dal seguente:

«6.1.2.1.   Organo di rotolamento

La dimostrazione di conformità relativa al comportamento dinamico in movimento è illustrata nella norma EN 16235:2013.

Le unità munite di un organo di rotolamento comprovato quale descritto nel capitolo 6 della norma EN 16235:2013 sono considerate conformi ai pertinenti requisiti, a condizione che gli organi di rotolamento siano utilizzati nella loro area d'uso stabilita.

La valutazione della resistenza del telaio dei carrelli si basa sul punto 6.2 della norma EN 13749:2011.»;

36)

al punto 6.1.2.2, l'ultimo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Deve essere definita una procedura di verifica per garantire, già nella fase di assemblaggio, che non siano presenti anomalie che possono incidere negativamente sulla sicurezza a causa di qualsiasi cambiamento delle caratteristiche meccaniche delle parti montate sull'asse. Tale procedura deve comprendere la determinazione dei valori di interferenza e, in caso di sale montate calettate, il corrispondente diagramma di calettamento.»;

37)

al punto 6.1.2.5, in quattro casi l'espressione «ERA/TD/2013-02/INT versione 2.0 del XX.XX.2014» è sostituita dall'espressione «ERA/TD/2013-02/INT versione 3.0 del 27.11.2015»;

38)

un nuovo punto 6.1.2.6 è aggiunto dopo il punto 6.1.2.5:

«6.1.2.6.   Sistema a scartamento variabile automatico

La procedura di valutazione deve fondarsi su un piano di convalida che considera tutti gli aspetti menzionati ai punti 4.2.3.6.6 e 5.3.4 ter.

Il piano di convalida deve essere coerente con l'analisi di sicurezza di cui al punto 4.2.3.6.6 e definire la valutazione necessaria in tutte le seguenti fasi:

revisione del progetto,

prove statiche (prove al banco e prove di integrazione nelle sale montate/unità),

prova sul dispositivo o sui dispositivi di cambio degli scartamenti di binario, rappresentativa delle condizioni in servizio,

prove in linea, rappresentative delle condizioni in servizio.

Per quanto riguarda la dimostrazione della conformità al livello di sicurezza richiesto al punto 4.2.3.6.6, devono essere chiaramente documentate le ipotesi considerate per l'analisi di sicurezza relativa all'unità in cui il sistema è destinato a essere integrato e relativa al profilo della missione di detta unità.

Il sistema a scartamento variabile automatico può essere sottoposto a una valutazione dell'idoneità all'impiego (modulo CV). Prima di iniziare le prove in esercizio, occorre utilizzare un modulo adatto (CB o CH1) per certificare il progetto del componente di interoperabilità. Le prove in esercizio sono organizzate su richiesta dal fabbricante, il quale deve ottenere l'accordo di un'impresa ferroviaria per contribuire a tale valutazione.

Il certificato rilasciato dall'organismo notificato incaricato della valutazione della conformità deve comprendere sia le condizioni di impiego di cui al punto 5.3.4 ter, sia il tipo o i tipi e le condizioni di esercizio del dispositivo o dei dispositivi di cambio degli scartamenti di binario per i quali il sistema a scartamento variabile automatico è stato valutato.»;

39)

al punto 6.2.2.1, la frase «La dimostrazione di conformità deve avvenire sulla base dei capitoli 6 e 7 della norma EN 12663-2: 2010.» è sostituita dalla frase «La dimostrazione di conformità deve avvenire sulla base dei capitoli 6 e 7 della norma EN 12663-2:2010 o, in alternativa, del capitolo 9.2 della norma EN 12663-1:2010+A1:2014.»;

40)

il punto 6.2.2.2 è sostituito dal seguente:

«6.2.2.2.   Sicurezza contro il deragliamento durante la circolazione su sghembi di binario

La dimostrazione di conformità deve avvenire sulla base dei capitoli 4, 5 e 6.1 della norma EN 14363:2016.»;

41)

il punto 6.2.2.3 è sostituito dal seguente:

«6.2.2.3.   Comportamento dinamico in movimento

Prove in linea

La dimostrazione di conformità deve avvenire sulla base dei capitoli 4, 5 e 7 della norma EN 14363:2016.

Per le unità in esercizio sulla rete con scartamento di 1 668 mm, la valutazione del valore stimato per la forza di guida normalizzata al raggio Rm = 350 m secondo la norma EN 14363:2016, punto 7.6.3.2.6, punto (2), è calcolata secondo la seguente formula:

Ya,nf,qst = Ya,f,qst – (11 550 m/Rm – 33) kN.

Il valore limite della forza di guida quasi statica Yj,a,qst è di 66 kN.

I valori dell'insufficienza di sopraelevazione possono essere adattati allo scartamento di 1 668 mm moltiplicando i corrispondenti valori del parametro 1 435 mm per il seguente fattore di conversione: 1 733/1 500.

Nella relazione è registrata la combinazione della conicità equivalente e della velocità più elevate per le quali l'unità soddisfa il criterio di stabilità di cui ai capitoli 4, 5 e 7 della norma EN 14363:2016.»;

42)

al punto 6.2.2.4, il seguente nuovo paragrafo è aggiunto alla fine del paragrafo esistente:

«È consentito l'uso di altre norme per la dimostrazione di conformità di cui sopra nei casi in cui le norme EN non contemplino la soluzione tecnica proposta; in tal caso l'organismo notificato deve verificare che le norme alternative formino parte integrante di una serie di norme tecnicamente coerente applicabile alla progettazione, alla fabbricazione e alla prova dei cuscinetti.

Nella dimostrazione sopra richiesta è possibile fare riferimento esclusivamente alle norme pubblicamente disponibili.

Nel caso di cuscinetti fabbricati sulla base di un progetto sviluppato e già utilizzato per immettere prodotti sul mercato prima dell'entrata in vigore delle pertinenti STI applicabili a tali prodotti, il richiedente è autorizzato a non attenersi alla dimostrazione di conformità di cui sopra bensì a fare riferimento alla revisione del progetto e all'esame del tipo eseguiti per precedenti richieste in condizioni analoghe; tale dimostrazione deve essere documentata e si considera che assicuri lo stesso livello di prova dell'esame del tipo conformemente al modulo SB o dell'esame del progetto conformemente al modulo SH1.»;

43)

un nuovo punto 6.2.2.4 bis è aggiunto dopo il punto 6.2.2.4:

«6.2.2.4 bis.   Sistemi a scartamento variabile automatico

L'analisi di sicurezza di cui al punto 4.2.3.6.6 ed effettuata a livello di componente di interoperabilità deve essere consolidata a livello di unità; in particolare, le ipotesi formulate conformemente al punto 6.1.2.6 possono dover essere rivedute per tener conto dell'unità e del relativo profilo della missione.»;

44)

al punto 6.2.2.5, il trattino «per le unità a carrelli: la figura 18 dell'allegato H della fiche UIC 430-1:2012.» è sostituito dal trattino «per le unità a carrelli: la figura 18 dell'allegato H e le figure 19 e 20 dell'allegato I della fiche UIC 430-1:2012.»;

45)

al punto 6.2.2.8.1, la norma «EN 1363-1:1999» è sostituita dalla norma «EN 1363-1:2012»;

46)

al punto 6.2.2.8.2, le frasi: «Le prove relative all'infiammabilità e alle caratteristiche di propagazione della fiamma sono effettuate in conformità della norma ISO 5658-2:2006/Am1:2011 per la quale i valori limite sono CFE ≥ 18 kW/m2. Per i materiali e i componenti indicati di seguito i requisiti per la sicurezza antincendio sono considerati conformi alle prescritte proprietà di infiammabilità e propagazione della fiamma:» sono sostituite dalle frasi «Le prove relative all'infiammabilità e alle caratteristiche di propagazione della fiamma sono effettuate in conformità alla norma ISO 5658-2:2006/Am1:2011 per la quale i valori limite sono CFE ≥ 18 kW/m2.

Per le parti in gomma dei carrelli, le prove sono effettuate in conformità alla norma ISO 5660-1:2015 per la quale i valori limite sono MARHE ≤ 90 kW/m2, nelle condizioni di prova specificate nel riferimento T03.02 della tabella 6 della norma EN 45545-2:2013+A1: 2015.

Per i materiali e i componenti indicati di seguito i requisiti per la sicurezza antincendio sono considerati conformi alle prescritte proprietà di infiammabilità e propagazione della fiamma:

sale montate, rivestite o non rivestite,»;

47)

al punto 6.2.2.8.3, la norma «EN 50355:2003» è sostituita dalla norma «EN 50355:2013»;

48)

al punto 6.2.2.8.3, la norma «EN 50343:2003» è sostituita dalla norma «EN 50343:2014»;

49)

il punto 7.1 è sostituito dal seguente:

«7.1.   Autorizzazione d'immissione sul mercato

La presente STI è applicabile al sottosistema “Materiale rotabile — Carri merci” nell'ambito di applicazione di cui alle sezioni 1.1, 1.2 e 2.1 in caso di immissione sul mercato successiva alla data di applicazione della presente STI.

La presente STI è altresì applicabile su base volontaria:

alle unità di cui al punto 2.1, lettera a), in configurazione di trasporto (circolazione), nel caso in cui esse corrispondano a una “unità” quale definita nella presente STI, e

alle unità quali definite al punto 2.1, lettera c), nel caso in cui esse siano nella condizione “a vuoto”.

Qualora il richiedente scelga di applicare la presente STI, la corrispondente dichiarazione “CE” di verifica deve essere riconosciuta come tale dagli Stati membri.»;

50)

il punto 7.1.2 è sostituito dal seguente:

«7.1.2.   Riconoscimento reciproco della prima autorizzazione d'immissione sul mercato

A norma dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), della direttiva (UE) 2016/797, l'autorizzazione d'immissione sul mercato di un veicolo (quale definito nella presente STI) è rilasciata:

a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera a), sulla base della dichiarazione “CE” di verifica di cui all'articolo 15 della stessa direttiva, e

a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera d), sulla base di prove della compatibilità tecnica dell'unità con la rete nell'area d'uso che copre la rete dell'UE.

Le lettere b) e c) dell'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/797 non rappresentano alcun requisito supplementare. Poiché la compatibilità tecnica del veicolo con la rete è oggetto di norme (STI o norme nazionali), anche tale aspetto è considerato a livello della verifica “CE”

Le condizioni per disporre di un'area d'uso non limitata a determinate reti nazionali sono pertanto specificate di seguito come requisiti aggiuntivi che devono essere contemplati nella verifica “CE” del sottosistema “materiale rotabile”. Tali condizioni devono essere considerate complementari ai requisiti di cui al punto 4.2 e devono essere interamente soddisfatte:

a)

l'unità deve essere munita di ruote forgiate e laminate valutate sulla base del punto 6.1.2.3, lettera a);

b)

la conformità/non conformità ai requisiti relativi al monitoraggio delle condizioni dei cuscinetti degli assi mediante un'attrezzatura di rilevamento di terra, come indicato al punto 7.3.2.2, lettera a), deve essere registrata nella documentazione tecnica;

c)

il profilo di riferimento stabilito per l'unità a norma del punto 4.2.3.1 deve essere assegnato a uno dei profili di riferimento obiettivo G1, GA, GB e GC, compresi GI1 e GI2 utilizzati per la parte inferiore;

d)

l'unità deve essere compatibile con i sistemi di rilevamento dei treni basati su circuiti di binario, contatori assi e attrezzatura loop, come specificato al punto 4.2.3.3, lettere a), b) e c);

e)

l'unità deve essere munita di sistemi di accoppiamento manuale in conformità alle disposizioni dell'appendice C, sezione 1, nonché della sezione 8, o di ogni altro sistema di accoppiamento semiautomatico o automatico standardizzato;

f)

il sistema di frenatura deve essere conforme alle condizioni dell'appendice C, punti 9, 14 e 15, quando viene applicato il caso di riferimento di cui al punto 4.2.4.2;

g)

l'unità deve essere provvista di tutte le marcature applicabili in conformità alla norma EN 15877-1:2012, esclusa la marcatura di cui al suo punto 4.5.25, lettera b);

h)

la forza frenante di stazionamento deve essere oggetto di marcatura come indicato nella figura 1, 30 mm sotto la marcatura definita al punto 4.5.3 della norma EN 15877-1:

Figura 1

Marcatura della forza frenante di stazionamento

Image 15

Quando un accordo internazionale di cui l'Unione europea è parte prevede disposizioni giuridiche reciproche, le unità che sono state autorizzate a essere impiegate conformemente a detto accordo internazionale e che soddisfano tutti i requisiti di cui alla sezione 4.2 e al presente punto 7.1.2 si considerano autorizzate a essere immesse sul mercato negli Stati membri dell'Unione europea.»;

51)

il punto 7.2 è sostituito dal seguente:

«7.2.   Regole generali per l'attuazione

7.2.1.   Sostituzione di componenti

La presente sezione è relativa alle sostituzioni di componenti, come specificato all'articolo 2 della direttiva (UE) 2016/797.

Devono essere prese in considerazione le seguenti categorie:

 

componenti di interoperabilità certificati: componenti che corrispondono a un componente di interoperabilità di cui al capitolo 5 e che dispongono di un certificato di conformità;

 

altri componenti: qualsiasi componente che non corrisponde a un componente di interoperabilità di cui al capitolo 5;

 

componenti di interoperabilità non certificati: componenti che corrispondono a un componente di interoperabilità di cui al capitolo 5 ma che non dispongono di un certificato di conformità e che sono prodotti prima della scadenza del periodo transitorio di cui al punto 6.3.

La tabella 11 indica le possibili permutazioni.

Tabella 11

Tabella permutazioni ai fini delle sostituzioni

 

... sostituiti da …

... componenti di interoperabilità certificati

... altri componenti

... componenti di interoperabilità non certificati

Componenti di interoperabilità certificati …

verifica

impossibile

verifica

Altri componenti ...

impossibile

verifica

impossibile

Componenti di interoperabilità non certificati ...

verifica

impossibile

verifica

Il termine “verifica” nella tabella 11 significa che il soggetto responsabile della manutenzione può, sotto la propria responsabilità, sostituire un componente con un altro che utilizza la stessa funzione e presenta come minimo la stessa prestazione in conformità alla STI pertinente, considerando che i componenti di cui trattasi sono:

adeguati, ovvero conformi alla o alle STI pertinenti,

impiegati nella loro area d'uso,

in grado di consentire l'interoperabilità,

conformi ai requisiti essenziali, e

in linea con le restrizioni eventualmente indicate nel fascicolo tecnico.

7.2.2.   Modifiche di un'unità esistente o di un tipo di unità esistente

7.2.2.1.   Introduzione

Il presente punto 7.2.2 stabilisce i principi che devono essere applicati dalle entità che gestiscono le modifiche e dagli enti autorizzatori in linea con la procedura “CE” di verifica di cui all'articolo 15, paragrafo 9, all'articolo 21, paragrafo 12, e all'allegato IV della direttiva (UE) 2016/797. Tale procedura è sviluppata ulteriormente nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione (*3), articoli 13, 15 e 16, e nella decisione 2010/713/CE della Commissione (*4).

Il presente punto 7.2.2 si applica in caso di modifiche di un'unità esistente o di un tipo di unità esistente, compreso il rinnovo o la ristrutturazione. Non si applica in caso di modifiche:

che non si discostano dai fascicoli tecnici che corredano le dichiarazioni “CE” di verifica dei sottosistemi, se del caso, e

che non hanno un'incidenza sui parametri di base non oggetto della dichiarazione “CE”, se del caso.

Il titolare dell'autorizzazione del tipo di veicolo deve fornire all'entità che gestisce le modifiche, a condizioni ragionevoli, le informazioni necessarie per valutare le modifiche.

7.2.2.2.   Norme per la gestione delle modifiche di un'unità o di un tipo di unità

Le parti e i parametri di base dell'unità che non sono interessati dalla modifica o dalle modifiche sono esentati dalla valutazione della conformità ai sensi delle disposizioni della presente STI.

Fatto salvo il punto 7.2.2.3, la conformità ai requisiti della presente STI o della STI “Rumore” [regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione (*5), cfr. punto 7.2 di detta STI] è necessaria solo per i parametri di base della presente STI che possono essere interessati dalla modifica o dalle modifiche.

A norma degli articoli 15 e 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione e della decisione 2010/713/UE della Commissione e mediante applicazione dei moduli SB, SD/SF o SH1 per la verifica «CE» e, se del caso, a norma dell'articolo 15, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797, l'entità che gestisce le modifiche deve informare l'organismo notificato di tutte le modifiche che incidono sulla conformità del sottosistema ai requisiti della o delle STI pertinenti che richiedono nuove verifiche da parte di un organismo notificato. Queste informazioni devono essere fornite dall'entità che gestisce le modifiche con i corrispondenti riferimenti alla documentazione tecnica relativa all'esistente certificato di esame «CE» del tipo o del progetto.

Fatto salvo il giudizio sulla sicurezza globale prescritto all'articolo 21, paragrafo 12, lettera b), della direttiva (UE) 2016/797, in caso di modifiche che richiedono una nuova valutazione dei requisiti di sicurezza di cui al punto 4.2.4.2 per il sistema di frenatura, è necessaria una nuova autorizzazione di messa in servizio a meno che non sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

dopo la modifica, il sistema di frenatura soddisfa le condizioni di cui ai punti C.9 e C.14 dell'appendice C, o

i sistemi di frenatura sia originali sia modificati soddisfano i requisiti di sicurezza di cui al punto 4.2.4.2.

Le strategie di migrazione nazionali relative all'attuazione di altre STI (ad esempio le STI relative agli impianti fissi) devono essere prese in considerazione all'atto della definizione del grado in cui devono essere applicate le STI relative al materiale rotabile.

Le caratteristiche essenziali di progettazione del materiale rotabile sono definite nella tabella 11 bis. Sulla base di tale tabella e del giudizio sulla sicurezza prescritto all'articolo 21, paragrafo 12, lettera b), della direttiva (UE) 2016/797, le modifiche sono classificate come segue:

modifiche di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione se sono superiori alle soglie indicate nella colonna 3 e inferiori alle soglie di cui alla colonna 4, a meno che il giudizio sulla sicurezza prescritto all'articolo 21, paragrafo 12, lettera b), della direttiva (UE) 2016/797 non imponga la loro classificazione come modifiche di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), oppure

modifiche di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione se sono superiori alle soglie indicate nella colonna 4 o se il giudizio sulla sicurezza prescritto all'articolo 21, paragrafo 12, lettera b), della direttiva (UE) 2016/797 impone la loro classificazione come modifiche di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d).

Il superamento o no delle soglie di cui sopra da parte delle modifiche è determinato con riferimento ai valori dei parametri al momento dell'ultima autorizzazione del materiale rotabile o del tipo di materiale rotabile.

Si considera che le modifiche non indicate nel precedente paragrafo non abbiano alcuna incidenza sulle caratteristiche essenziali di progettazione: esse saranno classificate come modifiche di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere a) o b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione, a meno che il giudizio sulla sicurezza prescritto all'articolo 21, paragrafo 12, lettera b), della direttiva (UE) 2016/797 non imponga la loro classificazione come modifiche di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d).

Il giudizio sulla sicurezza prescritto all'articolo 21, paragrafo 12, lettera b), della direttiva (UE) 2016/797 deve riguardare tutte le modifiche dei parametri di base della tabella 1 in relazione a tutti i requisiti essenziali, in particolare i requisiti «Sicurezza» e «Compatibilità tecnica».

Fatto salvo il punto 7.2.2.3, tutte le modifiche devono rimanere conformi alle STI applicabili indipendentemente dalla loro classificazione.

La sostituzione di un intero elemento all'interno di una composizione di elementi permanentemente connessi dopo un grave danno non rende necessaria una valutazione della conformità in relazione alla presente STI purché l'elemento sia identico a quello da esso sostituito. Tale elemento deve essere tracciabile e certificato in conformità a qualsiasi norma nazionale o internazionale, o a qualsiasi codice di buona pratica ampiamente riconosciuto nel settore ferroviario.

Tabella 11 bis

Caratteristiche essenziali di progettazione relative ai parametri di base di cui alla STI WAG

1.

Punto della STI

2.

Caratteristica o caratteristiche essenziali di progettazione correlate

3.

Modifiche che incidono sulle caratteristiche essenziali di progettazione, non classificate come modifiche di cui all'articolo 21, paragrafo 12, lettera a), della direttiva (UE) 2016/797

4.

Modifiche che incidono sulle caratteristiche essenziali di progettazione, classificate come modifiche di cui all'articolo 21, paragrafo 12, lettera a), della direttiva (UE) 2016/797

4.2.2.1.1

Accoppiatore finale

Tipo di accoppiatore finale

Modifica del tipo di accoppiatore finale

N/D

4.2.3.1

Sagoma

Profilo di riferimento

N/D

Modifica del profilo di riferimento cui il veicolo è conforme

 

Capacità di raggio minimo di curvatura convesso verticale

Modifica della capacità di raggio minimo di curvatura convesso verticale con cui l'unità è compatibile superiore al 10 %

N/D

 

Capacità di raggio minimo di curvatura concavo verticale

Modifica della capacità di raggio minimo di curvatura concavo verticale con cui l'unità è compatibile superiore al 10 %

N/D

4.2.3.2

Compatibilità con la capacità di carico delle linee

Carico utile permesso per diverse categorie di linea

Modifica (1) di qualsiasi caratteristica di carico verticale, con conseguente modifica della categoria o delle categorie di linea con cui il carro è compatibile

N/D

4.2.3.3

Compatibilità con i sistemi di localizzazione dei treni

Compatibilità con i sistemi di rilevamento dei treni

N/D

Modifica della compatibilità dichiarata con uno o più dei tre seguenti sistemi di rilevamento dei treni:

 

circuiti di binario

 

contatori assi

 

attrezzatura loop

4.2.3.4

Monitoraggio delle condizioni dei cuscinetti

Sistema di rilevamento di bordo

N/D

Installazione/rimozione del sistema di rilevamento di bordo

4.2.3.5

Sicurezza durante la circolazione

Combinazione di velocità massima e di insufficienza massima di sopraelevazione per cui l'unità è stata valutata

N/D

Aumento della velocità massima superiore a 15 km/h o modifica superiore a ± 10 % della insufficienza massima di sopraelevazione ammissibile

 

Inclinazione della rotaia

N/D

Modifica dell'inclinazione della rotaia cui il veicolo è conforme (2)

4.2.3.6.2

Caratteristiche delle sale montate

Scartamento di sala montata

N/D

Modifica dello scartamento con cui la sala montata è compatibile

4.2.3.6.3

Caratteristiche delle ruote

Diametro minimo della ruota richiesto in servizio

Modifica del diametro minimo richiesto in servizio superiore a 10 mm

N/D

4.2.3.6.6

Sistemi a scartamento variabile automatico

Dispositivo di cambio dello scartamento di sala montata

Modifica dell'unità che comporta una modifica del dispositivo o dei dispositivi di cambio degli scartamenti di binario con cui la sala montata è compatibile

Modifica dello scartamento o degli scartamenti con cui la sala montata è compatibile

4.2.4.3.2.1

Freno di servizio

Distanza di arresto

Modifica della distanza di arresto superiore a ± 10 %

Nota - Si possono utilizzare anche la percentuale di peso frenato (denominata anche «lambda» o «percentuale di massa frenata») o la massa frenata; questi dati possono essere calcolati (direttamente o tramite la distanza di arresto) sulla base dei profili di decelerazione.

La modifica autorizzata è identica (± 10 %)

N/D

Decelerazione massima per la condizione di carico «velocità massima in condizioni di carico utile normale» alla velocità massima di progetto

Modifica superiore a ± 10 % della decelerazione media massima del freno

N/D

4.2.4.3.2.2

Freno di stazionamento

Freno di stazionamento

Funzione di freno di stazionamento installata/rimossa

N/D

4.2.4.3.3

Capacità termica

Capacità termica espressa in termini di

 

velocità

 

pendenza

 

distanza di frenatura

N/D

Nuovo caso di riferimento dichiarato

4.2.4.3.4

Protezione contro il pattinamento delle ruote (dispositivo WSP)

Protezione contro il pattinamento delle ruote

N/D

Installazione/rimozione della funzione del dispositivo WSP

4.2.5

Condizioni ambientali

Intervalli di temperatura

Modifica degli intervalli di temperatura (T1, T2, T3)

N/D

 

Condizioni di neve, ghiaccio e grandine

Modifica dell'intervallo scelto per «neve, ghiaccio e grandine» (nominale o più rigido)

N/D

Per stabilire il certificato di esame «CE» del tipo o del progetto, l'organismo notificato scelto dall'entità che gestisce le modifiche può fare riferimento:

 

al certificato originale di esame «CE» del tipo o del progetto per le parti del progetto che sono rimaste invariate o quelle parti che sono state modificate ma senza ripercussioni sulla conformità del sottosistema, sempre che il certificato sia ancora valido (nel corso del periodo di 10 anni della fase B);

 

a un certificato aggiuntivo di esame «CE» del tipo o del progetto (che modifica il certificato originale) per le parti modificate del progetto che incidono sulla conformità del sottosistema alla revisione più recente della presente STI in vigore in quel momento.

In ogni caso, l'entità che gestisce le modifiche deve accertarsi che la documentazione tecnica relativa al certificato di esame «CE» del tipo o del progetto sia aggiornata di conseguenza.

Alla documentazione tecnica aggiornata, correlata al certificato di esame «CE» del tipo o del progetto, è fatto riferimento nel fascicolo tecnico che accompagna la dichiarazione «CE» di verifica rilasciata dall'entità che gestisce le modifiche per il materiale rotabile dichiarato conforme al tipo modificato.

7.2.2.3.   Norme particolari per le unità esistenti non oggetto di una dichiarazione «CE» di verifica che hanno ottenuto la prima autorizzazione di messa in servizio anteriormente al 1o gennaio 2015

Le seguenti norme si applicano, in aggiunta al punto 7.1.2.2, alle unità esistenti che hanno ottenuto la prima autorizzazione di messa in servizio anteriormente al 1o gennaio 2015, se l'ambito della modifica ha un'incidenza sui parametri di base non oggetto della dichiarazione «CE».

La conformità ai requisiti tecnici della presente STI si considera stabilita nel momento in cui un parametro di base è migliorato nella direzione della prestazione definita dalla STI e l'entità che gestisce le modifiche dimostra che i requisiti essenziali corrispondenti sono soddisfatti e il livello di sicurezza è mantenuto e, ove ragionevolmente fattibile, è migliorato. L'entità che gestisce le modifiche deve giustificare in questo caso le ragioni per cui la prestazione definita dalla STI non era soddisfatta, tenendo conto delle strategie di migrazione di altre STI, come stabilito al punto 7.2.2.2. La giustificazione deve essere inclusa nell'eventuale fascicolo tecnico o nella documentazione tecnica originale dell'unità.

La norma specifica di cui al paragrafo precedente non si applica alle modifiche che incidono sulle caratteristiche essenziali di progettazione, classificate come modifiche di cui all'articolo 21, paragrafo 12, lettera a), ed elencate nella tabella 11 ter. Per tali modifiche, la conformità ai requisiti della STI è obbligatoria.

Tabella 11 ter

Modifiche dei parametri di base per i quali la conformità ai requisiti della STI è obbligatoria per il materiale rotabile non munito di un certificato di esame 'CE' del tipo o del progetto

Punto della STI

Caratteristica o caratteristiche essenziali di progettazione correlate

Modifiche che incidono sulle caratteristiche essenziali di progettazione, classificate come modifiche di cui all'articolo 21, paragrafo 12, lettera a), della direttiva (UE) 2016/797

4.2.3.1

Sagoma

Profilo di riferimento

Modifica del profilo di riferimento cui l'unità è conforme

4.2.3.3

Compatibilità con i sistemi di localizzazione dei treni

Compatibilità con i sistemi di rilevamento dei treni

Modifica della compatibilità dichiarata con uno o più dei tre seguenti sistemi di rilevamento dei treni:

 

circuiti di binario

 

contatori assi

 

attrezzatura loop

4.2.3.4

Monitoraggio delle condizioni dei cuscinetti

Sistema di rilevamento di bordo

Installazione/rimozione del sistema di rilevamento di bordo

4.2.3.6.2

Caratteristiche delle sale montate

Scartamento di sala montata

Modifica dello scartamento con cui la sala montata è compatibile

4.2.3.6.6

Sistemi a scartamento variabile automatico

Dispositivo di cambio dello scartamento di sala montata

Modifica dello scartamento o degli scartamenti con cui la sala montata è compatibile

7.2.3.   Norme relative ai certificati di esame «CE» del tipo o del progetto

7.2.3.1   Sottosistema «materiale rotabile»

Questo punto riguarda un tipo di materiale rotabile (tipo di unità nel contesto della presente STI), quale definito dall'articolo 2, paragrafo 26, della direttiva (UE) 2016/797, che è oggetto di una procedura di verifica «CE» del tipo o del progetto, conformemente al punto 6.2 della presente STI. Esso si applica anche alla procedura di verifica «CE» del tipo o del progetto conformemente alla STI «Rumore», la quale fa riferimento alla presente STI per il proprio ambito di applicazione relativo alle unità di trasporto merci.

La base per la valutazione ai sensi della STI per un esame «CE» del tipo o del progetto è definita nelle colonne «Revisione del progetto» e «Prova sul tipo» dell'appendice F della presente STI e dell'appendice C della STI «Rumore».

7.2.3.1.1.    Fase A

La fase A inizia con la nomina da parte del richiedente di un organismo notificato, responsabile della verifica «CE», e termina con il rilascio del certificato di esame «CE» del tipo o del progetto.

La base per la valutazione di un tipo ai sensi della STI è definita per un periodo di fase A che dura al massimo quattro anni. Durante il periodo di fase A, la base per la valutazione della verifica «CE» da parte dell'organismo notificato non cambierà.

Se durante la fase A entra in vigore una revisione della presente STI o della STI «Rumore», l'uso della versione o delle versioni rivedute è consentito (ma non obbligatorio), sia in toto sia per particolari sezioni, salva esplicita indicazione contraria nella revisione di tali STI. In caso di un'applicazione circoscritta a particolari sezioni, il richiedente deve giustificare e documentare che i requisiti applicabili rimangono coerenti e ciò deve essere approvato dall'organismo notificato.

7.2.3.1.2.    Fase B

Il periodo della fase B è il periodo di validità del certificato di esame «CE» del tipo o del progetto dopo che è stato rilasciato dall'organismo notificato. Durante questo periodo le unità possono ottenere il certificato «CE» sulla base della conformità al tipo.

Il certificato di esame «CE» del tipo o del progetto della verifica «CE» per il sottosistema è valido per dieci anni (durata della fase B) dalla data del rilascio, anche nel caso in cui entri in vigore una revisione della presente STI o della STI «Rumore», salva esplicita indicazione contraria nella revisione di tali STI. Durante questo periodo di validità è consentita l'immissione sul mercato di nuovo materiale rotabile dello stesso tipo, sulla base di una dichiarazione «CE» di verifica che fa riferimento al certificato di verifica del tipo.

Alla documentazione tecnica aggiornata, correlata al certificato di esame «CE» del tipo o del progetto, è fatto riferimento nel fascicolo tecnico che accompagna la dichiarazione «CE» di verifica rilasciata dal richiedente per il materiale rotabile dichiarato conforme al tipo modificato.

7.2.3.2.   Componenti di interoperabilità

Questo punto riguarda i componenti di interoperabilità che sono soggetti a esame «CE» del tipo (modulo CB), esame «CE» del progetto (modulo CH1) o dell'idoneità all'impiego (modulo CV) conformemente al punto 6.1 della presente STI.

Il certificato di esame «CE» del tipo o del progetto o di idoneità all'impiego è valido per un periodo di dieci anni. In questo lasso di tempo è consentita la messa in servizio di nuovi componenti dello stesso tipo, senza l'obbligo di effettuare una nuova valutazione del tipo, salva esplicita indicazione contraria nella revisione della presente STI. Entro la fine del periodo decennale, il componente deve essere valutato rispetto alla più recente versione della presente STI in vigore in quel momento, in relazione ai requisiti che sono stati modificati o che sono stati introdotti ex novo rispetto al certificato originale.

(*3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione, del 4 aprile 2018, che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 66)."

(*4)  Decisione 2010/713/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, concernente i moduli per le procedure di valutazione della conformità, dell'idoneità all'impiego e della verifica CE da utilizzare per le specifiche tecniche di interoperabilità adottate nell'ambito della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 319 del 4.12.2010, pag. 1)."

(*5)  Regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema “Materiale rotabile — rumore”, che modifica la decisione 2008/232/CE e abroga la decisione 2011/229/UE (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 421).»;"

52)

al punto 7.2.2.2, una nuova nota a piè di pagina «(1) GU L 356 del 12.12.2014, pag. 421.» è aggiunta nella stessa pagina in cui compare il testo «regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione (1)»;

53)

il punto 7.3.1 è sostituito dal seguente:

«I casi specifici, quali elencati al punto 7.3.2, sono classificati come

casi “P”: casi “permanente”,

casi “T”: casi “temporanei”, qualora il sistema target debba essere conseguito entro il 31 dicembre 2025.

Tutti i casi specifici e le relative date devono essere riesaminati nel corso delle future revisioni della STI al fine di limitarne l'ambito di applicazione tecnico e geografico sulla base di una valutazione del loro impatto su sicurezza, interoperabilità, servizi transfrontalieri e corridoi TEN-T, nonché dell'impatto a livello pratico ed economico del loro mantenimento o della loro eliminazione. Sarà tenuta in particolare considerazione la disponibilità di finanziamenti dell'UE.

I casi specifici devono essere limitati alla tratta o alla rete in cui sono strettamente necessari e sono presi in considerazione attraverso le procedure di compatibilità con la tratta.

Nell'ipotesi di un caso specifico applicabile a un componente definito come componente di interoperabilità al punto 5.3 della presente STI, la valutazione della conformità deve essere effettuata conformemente al punto 6.1.2.»;

54)

un nuovo punto 7.3.2.1 bis è aggiunto dopo il punto 7.3.2.1:

«7.3.2.1 bis   Sagoma (punto 4.2.3.1)

Caso specifico Irlanda e Regno Unito per l'Irlanda del Nord

(“P”) Il profilo di riferimento per la parte superiore e inferiore dell'unità può essere stabilito in conformità alle norme tecniche nazionali notificate a tale scopo.

Questo caso specifico non impedisce l'accesso al materiale rotabile conforme alla STI a condizione che esso sia compatibile anche con una sagoma IRL (sistema con scartamento di 1 600 mm).»;

55)

al punto 7.3.2.2, è soppresso il testo seguente:

«b)    Caso specifico Portogallo

(“P”) Le unità destinate a operare sulla rete ferroviaria portoghese devono essere conformi con le zone target e proibite di cui alla tabella 13.

Tabella 13

Zone obiettivo e proibite per le unità destinate a operare in Portogallo

 

YTA [mm]

WTA [mm]

LTA [mm]

YPZ [mm]

WPZ [mm]

LPZ [mm]

Portogallo

1 000

≥ 65

≥ 100

1 000

≥ 115

≥ 500»;

56)

al punto 7.3.2.3, l'espressione «al punto 4.1.3.4.1 della norma EN 14363:2005» è sostituita dall'espressione «al punto 6.1.5.3.1 della norma EN 14363:2016»;

57)

al punto 7.3.2.3, alla fine del paragrafo è aggiunta la frase seguente:

«Questo caso specifico non impedisce l'accesso alla rete nazionale del materiale rotabile conforme alla STI.»;

58)

il punto 7.3.2.4 «Comportamento dinamico in movimento (punto 4.2.3.5.2)» è sostituito dal seguente:

« Caso specifico Regno Unito per la Gran Bretagna

(“P”) La condizione di base per l'impiego del metodo di misurazione semplificato di cui al punto 7.2.2 della norma EN 14363:2016 dovrebbe essere estesa alle forze statiche verticali nominali delle sale montate (PF0) fino a 250 kN. Per motivi di compatibilità tecnica con la rete esistente, è consentito l'utilizzo delle norme tecniche nazionali che modificano la norma EN 14363:2016 e che sono state notificate ai fini del comportamento dinamico in movimento.

Questo caso specifico non impedisce l'accesso alla rete nazionale del materiale rotabile conforme alla STI.

Caso specifico Irlanda e Regno Unito per l'Irlanda del Nord

(“P”) Per motivi di compatibilità tecnica con la rete con scartamento di 1 600 mm esistente, è consentito l'utilizzo delle norme tecniche nazionali notificate ai fini della valutazione del comportamento dinamico in movimento.

Questo caso specifico non impedisce l'accesso alla rete nazionale del materiale rotabile conforme alla STI.»;

59)

il punto 7.3.2.5 «Caratteristiche delle sale montate (punto 4.2.3.6.2)» è sostituito dal seguente:

«7.3.2.5.   Caratteristiche delle sale montate, delle ruote e degli assi (punti 4.2.3.6.2 e 4.3.2.6.3)

Caso specifico Regno Unito per la Gran Bretagna

(“P”) Nel caso delle unità destinate a operare esclusivamente sulla rete ferroviaria della Gran Bretagna, le caratteristiche delle sale montate, delle ruote e degli assi possono essere conformi alle norme tecniche nazionali notificate a tale scopo.

Questo caso specifico non impedisce l'accesso alla rete nazionale del materiale rotabile conforme alla STI.»;

60)

il punto 7.3.2.6 «Caratteristiche delle ruote (punto 4.2.3.6.3)» è soppresso;

61)

il numero del punto 7.3.2.7 è modificato in 7.3.2.6; il testo del punto è sostituito dal seguente:

«Dispositivi di attacco per il segnale di coda (punto 4.2.6.3)

Caso specifico Irlanda e Regno Unito per l'Irlanda del Nord

(“P”) I dispositivi di attacco per i segnali di coda su unità destinate a operare esclusivamente in operazioni di traffico su reti con scartamento di 1 600 mm sono conformi alle norme nazionali notificate a tal fine.

Questo caso specifico non impedisce l'accesso alla rete nazionale del materiale rotabile conforme alla STI.»;

62)

è aggiunto il punto 7.3.2.7:

«7.3.2.7.   Norme per la gestione delle modifiche del materiale rotabile e del tipo di materiale rotabile (7.2.2.2)

Caso specifico Regno Unito (Gran Bretagna)

(“P”) Qualsiasi modifica di un ingombro del veicolo quale definito nelle norme tecniche nazionali notificate per il processo di definizione della sagoma (per esempio, come descritto nella norma RIS-2773-RST) sarà classificata come modifica di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione e non sarà classificata come modifica di cui all'articolo 21, paragrafo 12, lettera a), della direttiva (UE) 2016/797.»;

63)

è aggiunto il seguente nuovo punto 7.6:

«7.6.   Aspetti che devono essere considerati nel processo di revisione o in altre attività dell'Agenzia

Grazie all'analisi eseguita durante il processo di elaborazione della presente STI sono stati individuati aspetti particolari che possono interessare il futuro sviluppo del sistema ferroviario dell'UE.

Tali aspetti sono descritti qui di seguito.

7.6.1.   Norme per l'estensione dell'area d'uso per il materiale rotabile in uso non oggetto di una dichiarazione “CE” di verifica

A norma dell'articolo 54, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2016/797, per poter essere utilizzati su una o più reti che non sono ancora contemplate dall'autorizzazione esistente i veicoli la cui messa in servizio è stata autorizzata anteriormente al 15 giugno 2016 devono ottenere un'autorizzazione d'immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 21 della direttiva (UE) 2016/797. Tali veicoli devono pertanto essere conformi alla presente STI o beneficiare di una non applicazione della presente STI a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797.

Al fine di agevolare la libera circolazione dei veicoli, devono essere elaborate disposizioni per stabilire quale livello di flessibilità potrebbe essere concesso a tali veicoli nonché ai veicoli che non sono stati sottoposti ad autorizzazione per quanto riguarda la conformità ai requisiti della STI pur rispettando i requisiti essenziali, mantenendo il livello di sicurezza appropriato e, se ragionevolmente fattibile, migliorando tale livello di sicurezza.»;

64)

nell'appendice A, l'intero testo è sostituito dall'espressione «Non utilizzata»;

65)

nell'appendice C, punto C.1. «Sistema di accoppiamento manuale», il trattino «Lo spazio libero per il gancio di trazione deve essere conforme alle disposizioni del capitolo 2 del documento tecnico dell'ERA — ERA/TD/2012-04/INT, versione 1.2, del 18.1.2013, pubblicato sul sito web dell'Agenzia (http://www.era.europa.eu).» è sostituito dal trattino «Lo spazio libero per il gancio di trazione deve essere conforme alle disposizioni del punto 6.3.2 della norma EN 16116-2:2013.»;

66)

nell'appendice C, punto C.1. «Sistema di accoppiamento manuale», il trattino «Lo spazio per le operazioni del personale di manovra deve essere conforme alle disposizioni del capitolo 3 del documento tecnico dell'ERA — ERA/TD/2012-04/INT, versione 1.2, del 18 gennaio 2013, pubblicato sul sito web dell'Agenzia (http://www.era.europa.eu).» è sostituito dal trattino «Lo spazio per le operazioni del personale di manovra deve essere conforme alle disposizioni del punto 6.2.1 della norma EN 16116-2:2013. Per i sistemi di accoppiamento manuale dotati di respingenti da 550 mm il calcolo dello spazio libero può essere effettuato considerando che i componenti degli organi di accoppiamento sono posizionati centralmente di lato (D = 0 mm, come definito nell'allegato A della norma EN 16116-2:2013).»;

67)

nell'appendice C, il punto C.2 «Montatoi, maniglie e mancorrenti UIC» è sostituito dal seguente:

«2.   Montatoi, maniglie e mancorrenti UIC

L'unità deve essere munita di montatoi, maniglie e mancorrenti conformi alle disposizioni dei capitoli 4 e 5 della norma EN 16116-2:2013, con zone libere conformemente al punto 6.2.2 della norma EN 16116-2:2013.»;

68)

nell'appendice C, al punto C.5 «Marcatura delle unità», il testo seguente è soppresso:

«Laddove applicabile devono essere presenti le marcature di cui alla norma EN 15877-1:2012. Le marcature elencate di seguito sono sempre applicabili:

4.5.2 Marcatura delle sagome,

4.5.3 Tara del carro,

4.5.4 Tabella di carico del veicolo,

4.5.5 Segnale della lunghezza fra i respingenti,

4.5.12 Tabella delle date di manutenzione,

4.5.14 Le indicazioni relative al sollevamento e al posizionamento su rotaia,

4.5.23 Le distanze tra assi esterni e centri dei carrelli,

4.5.29 Il peso frenato.»;

69)

nell'appendice C, punto C.6 «Sagoma G1», il termine «GIC1» è sostituito dal termine «GI1»;

70)

nell'appendice C, punto C.8 «Prove relative agli sforzi longitudinali di compressione», la norma «EN 15839:2012» è sostituita dalla norma «EN 15839:2012+A1:2015»;

71)

nell'appendice C, punto C.9 «Freno UIC», lettere c) ed e), la norma «UIC 540:2006» è sostituita dalla norma «UIC 540:2014»;

72)

nell'appendice C, punto C.9 «Freno UIC», la lettera «i) il semiaccoppiamento pneumatico:» è sostituita dalla lettera «i) il semiaccoppiamento pneumatico e il relativo tubo:»;

73)

nell'appendice C, punto C.9 «Freno UIC», la lettera «k) i portaceppi devono essere conformi al documento UIC 542:2010;» è sostituita dalla lettera «k) i portaceppi devono essere conformi alla norma UIC 542:2015;»;

74)

nell'appendice C, punto C.9 «Freno UIC», la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m)

i regolatori della timoneria devono essere conformi alle disposizioni dei capitoli 4 e 5 della norma EN 16241:2014; la valutazione di conformità deve essere effettuata conformemente ai punti da 6.3.2 a 6.3.5 della norma EN 16241:2014; deve essere effettuata inoltre una prova di durata per dimostrare che il regolatore della timoneria è adeguato alle funzioni assegnategli sull'unità e verificare i requisiti di manutenzione per la vita operativa prevista; ciò avverrà in condizioni di carico nominale massimo percorrendo ciclicamente tutta la gamma dei valori di regolazione;»;

75)

nell'appendice C, punto C.9 «Freno UIC», tabella C.3, alla riga «modalità di frenatura «G», la norma «UIC 544-1:2013» è sostituita dalla norma «UIC 544-1:2014»;

76)

nell'appendice C, punto C.9 «Freno UIC», tabella C.3, nella nota a piè di pagina (1), l'espressione «EN 14531-1:2005 sezione 5.11» è sostituita dall'espressione «EN 14531-1:2015, sezione 4»;

77)

nell'appendice C, il punto C.11 «Intervalli di temperatura per serbatoi dell'aria, tubi e lubrificanti» è sostituito dal seguente:

«11.   Intervalli di temperatura per serbatoi dell'aria, tubi e lubrificanti

I requisiti elencati di seguito sono considerati conformi a qualsiasi intervallo di temperatura di cui al punto 4.2.5:

i serbatoi dell'aria devono essere progettati per un intervallo di temperature compreso tra – 40 °C e + 70 °C,

i cilindri e gli accoppiatori dei freni devono essere progettati per un intervallo di temperature compreso tra – 40 °C e + 70 °C,

i tubi per i freni pneumatici e l'alimentazione di aria devono essere indicati per un intervallo di temperature compreso tra – 40 °C e + 70 °C.

Il requisito elencato di seguito è considerato conforme all'intervallo T1 di cui al punto 4.2.5:

il grasso per la lubrificazione dei cuscinetti degli assi deve essere indicato per temperature ambiente fino a – 20 °C.»;

78)

nell'appendice C, il punto C.12 «Saldatura» è sostituito dal seguente:

«Le saldature devono essere effettuate conformemente alle norme EN 15085-1:2007+A1:2013, EN 15085-2:2007, EN 15085-3:2007, EN 15085-4:2007 e EN 15085-5:2007.»;

79)

nell'appendice C, punto C.16 «Ganci di traino», alla fine del primo paragrafo è aggiunto il seguente paragrafo:

«Sono consentite soluzioni tecniche alternative purché siano rispettate le condizioni da 1.4.2 a 1.4.9 della norma UIC 535-2:2006. Se la soluzione alternativa è un guida cavo, esso deve inoltre avere un diametro minimo di 85 mm.»;

80)

nell'appendice C, è aggiunto il seguente nuovo punto C.19:

«19.   Monitoraggio delle condizioni dei cuscinetti

Deve essere possibile monitorare le condizioni dei cuscinetti dell'unità mediante un'attrezzatura di rilevamento di terra.»;

81)

l'appendice D è così modificata:

«Appendice D

Norme o documenti normativi obbligatori menzionati nella presente STI

STI

Norma/documento

Caratteristiche da valutare

Riferimenti alla norma o al documento

Punti

Struttura e parti meccaniche

4.2.2

 

Resistenza dell'unità

4.2.2.2

EN 12663-2:2010

5

EN 15877-1:2012

4.5.14

6.2.2.1

EN 12663-1:2010+A1:2014

9.2

EN 12663-2:2010

6, 7

Sagoma e interazioni ruota-rotaia

4.2.3

 

Sagoma

4.2.3.1

EN 15273-2:2013

tutti

Compatibilità con la capacità di carico delle linee

4.2.3.2

EN 15528:2015

6.1, 6.2

Compatibilità con i sistemi di localizzazione dei treni

4.2.3.3

ERA/ERTMS/033281 rev. 4.0

Cfr. tabella 7 della presente STI

Monitoraggio delle condizioni dei cuscinetti

4.2.3.4

EN 15437-1:2009

5.1, 5.2

Sicurezza contro il deragliamento durante la circolazione su sghembi di binario

4.2.3.5.1

6.2.2.2

EN 14363:2016

4, 5, 6.1

Comportamento dinamico in movimento

4.2.3.5.2.

EN 14363:2016

4, 5, 7

6.1.2.1

EN 14363:2016

4, 5, 7

6.2.2.3

EN 16235:2013

tutti

6.1.2.1

EN 13749:2011

6.2

Progetto strutturale del telaio dei carrelli

4.2.3.6.1

EN 13749:2011

6.2

6.1.2.1

EN 13749:2011

6.2

Caratteristiche delle sale montate

4.2.3.6.2

6.1.2.2

EN 13260:2009+A1:2010

3.2.1

Caratteristiche delle ruote

4.2.3.6.3

6.1.2.3

EN 13979-1:2003+A1:2009

+ A2:2011

7, 6.2

Caratteristiche degli assi

4.2.3.6.4

6.1.2.4

EN 13103:2009 + A2:2012

4, 5, 6, 7

Boccole/cuscinetti degli assi

4.2.3.6.5

 

6.2.2.4

EN 12082:2007+A1:2010

6

Organi di rotolamento per il cambio manuale delle sale montate

4.2.3.6.7

6.2.2.5

Documento UIC 430-1:2012

Allegati B, H, I

UIC 430-3:1995

Allegato 7

Freno

4.2.4

 

Freno di servizio

4.2.4.3.2.1

EN 14531-6:2009

tutti

UIC 544-1:2014

tutti

Freno di stazionamento

4.2.4.3.2.2

EN 14531-6:2009

6

Elementi di attrito per sistemi di frenatura che agiscono sulla superficie di rotolamento della ruota

4.2.4.3.5

6.1.2.5

Documento tecnico dell'ERA ERA/TD/2013-02/INT

Versione 3.0 del 27.11.2015.

tutti

Condizioni ambientali

4.2.5

 

Condizioni ambientali

4.2.5

EN 50125-1:2014

4.7

6.2.2.7

Protezione del sistema

4.2.6

 

Barriere

4.2.6.1.2.1

6.2.2.8.1

EN 1363-1:2012

tutti

Materiali

4.2.6.1.2.2

6.2.2.8.2

ISO 5658- 2:2006/Am1:2011

tutti

EN 13501-1:2007+A1:2009

tutti

EN 45545-2:2013+A1:2015

Tabella 6

ISO 5660-1:2015

tutti

Cavi

6.2.2.8.3

EN 50355:2013

tutti

EN 50343:2014

tutti

Sostanze liquide infiammabili

6.2.2.8.4

EN 45545-7:2013

tutti

Misure di protezione contro i contatti indiretti (connessioni di terra)

4.2.6.2 1

EN 50153:2014

6.4

Misure protettive contro il contatto diretto

4.2.6.2 2

EN 50153:2014

5

Dispositivi di attacco per il segnale di coda

4.2.6.3

EN 16116-2:2013

Figura 11

Norme o documenti di cui alle condizioni supplementari facoltative dell'appendice C:

Condizioni supplementari facoltative per le unità

App. C

Norma/Documento UIC

Sistema di accoppiamento manuale

C.1

EN 15566:2009+A1:2010

tutti (tranne 4.4)

EN 15551:2009+A1:2010

tutti

EN 16116-2:2013

6.2.1, 6.3.2

EN 15877-1:2012

Figura 75

Montatoi, maniglie e mancorrenti UIC

C.2

EN 16116-2:2013

4, 5, 6.2.2

Abilità alle operazioni di manovra

C.3

EN 12663-2:2010

5, 8

Prove relative agli sforzi longitudinali di compressione

C.8

EN 15839:2012+A1:2015

tutti

Freno UIC

C.9

EN 15355:2008+A1:2010

tutti

EN 15611:2008+A1:2010

tutti

UIC 540:2014

tutti

EN 14531-1:2015

4

EN 15624:2008+A1:2010

tutti

EN 15625:2008+A1:2010

tutti

EN 286-3:1994

tutti

EN 286-4:1994

tutti

EN 15807:2011

tutti

EN 14601:2005+A1:2010

tutti

UIC 544-1:2014

tutti

UIC 542:2015

tutti

UIC 541-4:2010

tutti

 

 

EN 16241:2014

4, 5, da 6.3.2 a 6.3.5

EN 15595:2009+A1:2011

tutti

Saldatura

C.12

EN 15085-1:2007+A1:2013 EN 15085-2:2007

EN 15085-3:2007

EN 15085-4:2007

EN 15085-5:2007

tutti

Proprietà specifiche di prodotto relative alle ruote

C.15

EN 13262:2004

+ A1:2008+A2:2011

tutti

EN 13979-1:2003

+ A1:2009+A2:2011

tutti

Ganci di traino

C.16

UIC 535-2:2006

1.4

Dispositivi di protezione sulle parti sporgenti

C.17

UIC 535-2:2006

1.3

Portaetichette e dispositivi di fissazione per il segnale di coda

C.18

UIC 575:1995

1

;

82)

nell'appendice E, il paragrafo «Le lampade devono generare una superficie luminosa di almeno 170 mm di diametro. Il sistema riflettore deve essere progettato per fornire un'intensità luminosa di almeno 15 candele di luce rossa lungo l'asse della superficie di illuminazione per un angolo di apertura di 15° in orizzontale e 5° in verticale. L'intensità deve essere almeno pari a 7,5 candele di luce rossa.» è sostituito dal paragrafo «Il fanale di coda deve essere progettato per fornire un'intensità luminosa conforme alla tabella 8 della norma EN 15153-1:2013+A1:2016.»;

83)

nell'appendice E, la norma «EN 15153-1:2013» è sostituita dalla norma «EN 15153-1:2013+A1:2016»;

84)

nell'appendice F, tabella F.1, la riga «Sale montate a scartamento variabile» è sostituita dalla seguente:

«Sistemi a scartamento variabile automatico

4.2.3.6.6

X

X

X

6.1.2.6/6.2.2.4 bis»


(*1)  Ai fini del piano di manutenzione si tiene conto dei risultati della task force dell'ERA in materia di manutenzione dei carri merci (cfr. “Final report on the activities of the Task Force Freight Wagon Maintenance” pubblicato sul sito web dell'ERA http://www.era.europa.eu).»;

(*2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente il sottosistema “Esercizio e gestione del traffico” del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE della Commissione (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 5)»;

(*3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione, del 4 aprile 2018, che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 66).

(*4)  Decisione 2010/713/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, concernente i moduli per le procedure di valutazione della conformità, dell'idoneità all'impiego e della verifica CE da utilizzare per le specifiche tecniche di interoperabilità adottate nell'ambito della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 319 del 4.12.2010, pag. 1).

(*5)  Regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema “Materiale rotabile — rumore”, che modifica la decisione 2008/232/CE e abroga la decisione 2011/229/UE (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 421).»;»


(1)  La modifica delle caratteristiche di carico non deve essere riesaminata in esercizio (carico/scarico del carro).

(2)  Il materiale rotabile che soddisfa una delle condizioni seguenti è considerato compatibile con tutte le inclinazioni della rotaia:

materiale rotabile valutato in base alla norma EN 14363:2016;

materiale rotabile valutato in base alla norma EN 14363:2005 (modificata o non modificata dall'ERA/TD/2012-17/INT) o alla norma UIC 518:2009, con la conseguenza che non vi è alcuna limitazione a una sola inclinazione della rotaia;

veicoli valutati in base alla norma EN 14363:2005 (modificata o non modificata dall'ERA/TD/2012-17/INT) o alla norma UIC 518:2009, con la conseguenza che vi è una limitazione a una sola inclinazione della rotaia e una nuova valutazione delle condizioni di prova del contatto ruota-rotaia basate su profili reali di ruota e rotaia e sullo scartamento misurato dimostra la conformità ai requisiti sulle condizioni del contatto ruota-rotaia della norma EN 14363:2016.


ALLEGATO II

L'allegato del regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione è così modificato:

1)

il punto 1.1 è sostituito dal seguente:

«1.1.   Ambito di applicazione tecnico

La presente specifica tecnica di interoperabilità (STI) riguarda il sottosistema “infrastruttura” e parte del sottosistema “manutenzione” del sistema ferroviario dell'Unione conformemente all'articolo 1 della direttiva (UE) 2016/797.

I sottosistemi “infrastruttura” e “manutenzione” sono definiti rispettivamente ai punti 2.1 e 2.8 dell'allegato II della direttiva (UE) 2016/797.

L'ambito di applicazione tecnico della presente STI è ulteriormente definito all'articolo 2, paragrafi 1, 5 e 6, del presente regolamento.»;

2)

al punto 1.3, il punto (1) è sostituito dal seguente:

«(1)

In applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2016/797, la presente STI:

a)

definisce l'ambito di applicazione previsto (sezione 2);

b)

precisa i requisiti essenziali per il sottosistema “infrastruttura” e per parte del sottosistema “manutenzione” (sezione 3);

c)

definisce le specifiche funzionali e tecniche che il sottosistema “infrastruttura” e parte del sottosistema “manutenzione” e le loro interfacce devono rispettare in relazione agli altri sottosistemi (sezione 4);

d)

determina i componenti di interoperabilità e le interfacce che devono essere oggetto di specifiche europee, tra cui le norme europee, necessarie per realizzare l'interoperabilità all'interno del sistema ferroviario dell'Unione (sezione 5);

e)

indica, in ogni caso previsto, le procedure da usare per valutare la conformità o l'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità, da un lato, o per la verifica “CE” dei sottosistemi, dall'altro (sezione 6);

f)

indica la strategia di applicazione della presente STI (sezione 7);

g)

indica, per il personale interessato, i requisiti di qualifica professionale e d'igiene e sicurezza sul luogo di lavoro richiesti per il funzionamento e la manutenzione del sottosistema “infrastruttura”, nonché per l'attuazione della presente STI (sezione 4);

h)

indica le disposizioni applicabili al sottosistema “infrastruttura” esistente, in particolare in caso di rinnovo o di ristrutturazione e in tali casi, i lavori di modifica che necessitano della domanda per una nuova autorizzazione;

i)

indica i parametri del sottosistema “infrastruttura” che l'impresa ferroviaria deve verificare e le procedure da applicare per verificare detti parametri in seguito al rilascio dell'autorizzazione d'immissione sul mercato del veicolo e prima del primo utilizzo del veicolo, onde garantire la compatibilità tra i veicoli e le tratte su cui tali veicoli devono circolare.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797, alla sezione 7 sono indicate le disposizioni per i casi specifici.»;

3)

il punto 2.1 è sostituito dal seguente:

«2.1.   Definizione del sottosistema “infrastruttura”

La presente STI riguarda:

a)

il sottosistema strutturale “infrastruttura”;

b)

la parte del sottosistema funzionale “manutenzione” relativa al sottosistema “infrastruttura” (impianti di lavaggio per la pulizia esterna dei treni, impianti di rifornimento d'acqua, impianti di rifornimento di carburante, impianti fissi per lo scarico dei servizi igienici e l'alimentazione elettrica di terra).

Gli elementi del sottosistema “infrastruttura” sono descritti al punto 2.1. dell'allegato II della direttiva (UE) 2016/797.

Gli elementi del sottosistema “manutenzione” sono descritti al punto 2.8 dell'allegato II della direttiva (UE) 2016/797.

Il campo di applicazione della presente STI include pertanto i seguenti aspetti del sottosistema “infrastruttura”:

a)

tracciato delle linee;

b)

parametri dei binari;

c)

dispositivi di armamento;

d)

resistenza del binario ai carichi applicati;

e)

resistenza delle strutture ai carichi da traffico;

f)

limite di azione immediata su difetti della geometria del binario;

g)

marciapiedi;

h)

salute, sicurezza e ambiente;

i)

disposizioni in materia di esercizio;

j)

impianti fissi per la manutenzione dei treni.

Ulteriori informazioni sono elencate al punto 4.2.2 della presente STI.»;

4)

al punto 2.5, il riferimento alla «direttiva 2004/49/CE» è sostituito dal riferimento alla «direttiva (UE) 2016/798»;

5)

nella sezione 3, il riferimento alla «direttiva 2008/57/CE» è sostituito dal riferimento alla «direttiva (UE) 2016/797»;

6)

nella sezione 3, la tabella 1 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 1

Parametri fondamentali del sottosistema “infrastruttura” corrispondenti ai requisiti essenziali

Punto della STI

Titolo del punto della STI

Sicurezza

Affidabilità, Disponibilità

Salute

Protezione dell'ambiente

Compatibilità tecnica

Accessibilità

4.2.3.1

Sagoma limite

1.1.1, 2.1.1

 

 

 

1.5

 

4.2.3.2

Interasse dei binari

1.1.1, 2.1.1

 

 

 

1.5

 

4.2.3.3

Pendenze massime

1.1.1

 

 

 

1.5

 

4.2.3.4

Raggio minimo di curvatura orizzontale

1.1.3

 

 

 

1.5

 

4.2.3.5

Raggio minimo di curvatura verticale

1.1.3

 

 

 

1.5

 

4.2.4.1

Scartamento nominale

 

 

 

 

1.5

 

4.2.4.2

Sopraelevazione

1.1.1, 2.1.1

 

 

 

1.5

1.6.1

4.2.4.3

Insufficienza di sopraelevazione

1.1.1

 

 

 

1.5

 

4.2.4.4

Cambio brusco dell'insufficienza di sopraelevazione

2.1.1

 

 

 

 

 

4.2.4.5

Conicità equivalente

1.1.1, 1.1.2

 

 

 

1.5

 

4.2.4.6

Profilo del fungo della rotaia per il binario di corsa

1.1.1, 1.1.2

 

 

 

1.5

 

4.2.4.7

Inclinazione della rotaia

1.1.1, 1.1.2

 

 

 

1.5

 

4.2.5.1

Geometria di progettazione dei dispositivi di armamento

1.1.1, 1.1.2 1.1.3

 

 

 

1.5

 

4.2.5.2

Utilizzo di deviatoi con cuore a punta mobile

1.1.2, 1.1.3

 

 

 

 

 

4.2.5.3

Lunghezza massima dello spazio non guidato dei cuori doppi delle intersezioni

1.1.1, 1.1.2

 

 

 

1.5

 

4.2.6.1

Resistenza del binario ai carichi verticali

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3

 

 

 

1.5

 

4.2.6.2

Resistenza longitudinale del binario

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3

 

 

 

1.5

 

4.2.6.3

Resistenza laterale del binario

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3

 

 

 

1.5

 

4.2.7.1

Resistenza dei ponti nuovi ai carichi da traffico

1.1.1, 1.1.3

 

 

 

1.5

 

4.2.7.2

Carico verticale equivalente per opere in terra nuove ed effetti di pressione della terra sulle strutture nuove

1.1.1, 1.1.3

 

 

 

1.5

 

4.2.7.3

Resistenza di strutture nuove sovrastanti i binari o adiacenti ai binari

1.1.1, 1.1.3

 

 

 

1.5

 

4.2.7.4

Resistenza dei ponti e delle opere in terra esistenti ai carichi da traffico

1.1.1, 1.1.3

 

 

 

1.5

 

4.2.8.1

Limite di azione immediata per allineamento

1.1.1, 1.1.2

1.2

 

 

 

 

4.2.8.2

Limite di azione immediata per livellamento longitudinale

1.1.1, 1.1.2

1.2

 

 

 

 

4.2.8.3

Limite di azione immediata per lo sghembo del binario

1.1.1, 1.1.2

1.2

 

 

 

 

4.2.8.4

Limite di azione immediata per lo scartamento in quanto difetto isolato

1.1.1, 1.1.2

1.2

 

 

 

 

4.2.8.5

Limite di azione immediata per la sopraelevazione

1.1.1, 1.1.2

1.2

 

 

 

 

4.2.8.6

Limite di azione immediata per dispositivi di armamento

1.1.1, 1.1.2

1.2

 

 

1.5

 

4.2.9.1

Lunghezza utile dei marciapiedi

1.1.1, 2.1.1

 

 

 

1.5

 

4.2.9.2

Altezza dei marciapiedi

1.1.1, 2.1.1

 

 

 

1.5

1.6.1

4.2.9.3

Distanza dei marciapiedi

1.1.1, 2.1.1

 

 

 

1.5

1.6.1

4.2.9.4

Tracciato di posa dei binari lungo i marciapiedi

1.1.1, 2.1.1

 

 

 

1.5

1.6.1

4.2.10.1

Variazione massima della pressione nelle gallerie

1.1.1, 2.1.1

 

 

 

1.5

 

4.2.10.2

Effetto dei venti trasversali

1.1.1, 2.1.1

1.2

 

 

1.5

 

4.2.10.3

Effetto aerodinamico su binari con ballast

1.1.1

1.2

 

 

1.5

 

4.2.11.1

Indicatori di ubicazione

1.1.1

1.2

 

 

 

 

4.2.11.2

Conicità equivalente in servizio

1.1.1, 1.1.2

 

 

 

1.5

 

4.2.12.2

Scarico delle toilette

1.1.5

1.2

1.3.1

 

1.5

 

4.2.12.3

Impianti di pulizia esterna dei treni

 

1.2

 

 

1.5

 

4.2.12.4

Rifornimento di acqua

1.1.5

1.2

1.3.1

 

1.5

 

4.2.12.5

Rifornimento di carburante

1.1.5

1.2

1.3.1

 

1.5

 

4.2.12.6

Alimentazione elettrica di terra

1.1.5

1.2

 

 

1.5

 

4.4

Norme di esercizio

 

1.2

 

 

 

 

4.5

Norme relative alla manutenzione

 

1.2

 

 

 

 

4.6

Qualifiche professionali

1.1.5

1.2

 

 

 

 

4.7

Condizioni di salute e di sicurezza

1.1.5

1.2

1.3

1.4.1»

 

 

7)

al punto 4.1, punto 1), il riferimento alla «direttiva 2008/57/CE» è sostituito dal riferimento alla «direttiva (UE) 2016/797»;

8)

al punto 4.1, il punto 3) è sostituito dal seguente:

«3)

Le specifiche funzionali e tecniche del sottosistema “infrastruttura” e di parte del sottosistema “manutenzione” e delle loro interfacce, di cui ai punti 4.2 e 4.3, non impongono l'uso di tecnologie o soluzioni tecniche specifiche, tranne quando strettamente necessario per l'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione.»;

9)

il titolo del punto 4.2 è sostituito dal seguente:

«4.2.    Specifiche funzionali e tecniche del sottosistemainfrastruttura”»;

10)

al punto 4.2.1, i punti da 1) a 3) sono sostituiti dai seguenti:

«1)

Gli elementi della rete ferroviaria dell'Unione sono stabiliti al punto 1 dell'allegato I della direttiva (UE) 2016/797. Per realizzare l'interoperabilità nel rispetto del criterio costi-efficacia, a ciascun elemento della rete ferroviaria dell'Unione è attribuita una 'categoria di linea STÌ.

2)

La categoria di linea della STI è una combinazione di codici di traffico. Per le linee sulle quali transita una sola tipologia di traffico (ad esempio una linea riservata al solo traffico merci) è possibile utilizzare un codice unico per descrivere le prestazioni; nei casi di traffico misto la categoria viene descritta da uno o più codici per i passeggeri e le merci. I codici di traffico combinati descrivono l'insieme in cui può circolare l'auspicato mix di traffico.

3)

Le categorie di linee della STI sono utilizzate per classificare le linee esistenti al fine di definire un sistema target affinché siano rispettati i pertinenti parametri di prestazioni.»;

11)

al punto 4.2.1, punto 7), la nota (*) della tabella 3 è sostituita dalla seguente:

«(*)

Il carico per asse è basato sulla massa di progetto in ordine di marcia per motrici e locomotive, conformemente al punto 2.1 della norma EN 15663:2009+AC:2010, e sulla massa di progetto in condizioni di carico utile normali per gli altri veicoli conformemente al punto 6.3 della norma EN 15663:2009+AC:2010.»;

12)

al punto 4.2.1, il punto 10) è sostituito dal seguente:

«10)

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/797 che stabilisce che le STI non impediscono agli Stati membri di decidere in merito all'utilizzo delle infrastrutture per la circolazione dei veicoli non contemplati dalle STI, è consentito progettare linee nuove o ristrutturate in grado di accogliere:

sagome maggiori,

carichi per asse superiori,

velocità più elevate,

lunghezze utili dei marciapiedi maggiori,

treni più lunghi

rispetto a quelli specificati nelle tabelle 2 e 3.»;

13)

al punto 4.2.2.1, lettera H, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

Effetto aerodinamico su binari con ballast (4.2.10.3)»;

14)

al punto 4.2.2.1, alla lettera K si aggiunge la lettera seguente:

«b)

Piano di manutenzione (4.5.2).»;

15)

al punto 4.2.4.2, il punto 5) è sostituito dal seguente:

«5)

Diversamente da quanto stabilito al punto 1), per il sistema con scartamento da 1 668 mm la sopraelevazione di progetto non deve superare 185 mm.»;

16)

al punto 4.2.4.4, il punto 4) è sostituito dal seguente:

«4)

Diversamente da quanto stabilito al punto 1), per il sistema con scartamento da 1 668 mm i valori massimi di progetto del cambio brusco dell'insufficienza di sopraelevazione sono:

a)

150 mm per V ≤ 45 km/h,

b)

115 mm per 45 km/h < V ≤ 100 km/h,

c)

(399-V)/2,6 [mm] per 100 km/h < V ≤ 220 km/h,

d)

70 mm per 220 km/h < V ≤ 230 km/h,

e)

un cambio brusco dell'insufficienza di sopraelevazione non è consentito per velocità superiori a 230 km/h.»;

17)

al punto 4.2.4.5, il punto 3) è sostituito dal seguente:

«3)

Lo scartamento di progetto, il profilo del fungo della rotaia e l'inclinazione della rotaia per i binari di corsa devono essere scelti in modo da garantire che non siano superati i limiti della conicità equivalente riportati nella tabella 10.»;

18)

al punto 4.2.4.6, la figura 1 è sostituita dalla seguente:

«Figura 1

Profilo del fungo della rotaia

Image 16

1:∞ to 1:16

1 spigolo superiore della rotaia

2 punto di tangenza

3 inclinazione laterale

4 asse verticale del fungo della rotaia

5 interno del fungo della rotaia

»

19)

al punto 4.2.4.7.1, il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2)

Per i binari destinati alla circolazione a velocità superiori a 60 km/h, l'inclinazione della rotaia per un determinato percorso deve essere scelta nell'intervallo compreso tra 1/20 e 1/40.»;

20)

al punto 4.2.6.2.2, il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2)

Le disposizioni per l'uso di sistemi di frenatura a correnti parassite sui binari sono definite a livello operativo dal gestore dell'infrastruttura sulla base delle caratteristiche specifiche dei binari, compresi i dispositivi di armamento. Le condizioni di utilizzo di tale sistema di frenatura sono registrate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/777 della Commissione (*1) (RINF).

(*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/777 della Commissione, del 16 maggio 2019, concernente le specifiche comuni del registro dell'infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione 2014/880/UE (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 312).»;"

21)

al punto 4.2.7.1.1, la tabella 11 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 11

Fattore alfa (α) per la progettazione di strutture nuove

Tipo di traffico

Valore minimo del fattore alfa (α)

P1, P2, P3, P4

1,0

P5

0,91

P6

0,83

P1520

1

P1600

1,1

F1, F2, F3

1,0

F4

0,91

F1520

1,46

F1600

1,1»

22)

il punto 4.2.10.3 è sostituito dal seguente:

«4.2.10.3   Effetto aerodinamico su binari con ballast

1)

L'interazione aerodinamica tra il materiale rotabile e l'infrastruttura può causare il sollevamento ed il successivo volare via di ballast dalla massicciata dai binari di corsa e dai dispositivi di armamento (sollevamento del ballast). Occorre limitare tale rischio.

2)

I requisiti del sottosistema “infrastruttura” finalizzati a limitare il rischio di 'sollevamento del ballast' si applicano esclusivamente alle linee destinate alla circolazione a velocità superiore a 250 km/h.

3)

I requisiti del precedente punto 2) costituiscono un punto in sospeso.»;

23)

il punto 4.2.12.2 è sostituito dal seguente:

«4.2.12.2   Scarico dei servizi igienici

Gli impianti fissi per lo scarico dei servizi igienici devono essere compatibili con le caratteristiche del sistema di servizi igienici a ritenuta di cui alla STI LOC & PAS.»;

24)

al punto 4.2.12.4, il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1)

Gli impianti fissi per il rifornimento di acqua devono essere compatibili con le caratteristiche del sistema idrico di cui alla STI LOC & PAS.»;

25)

il punto 4.2.12.5 è sostituito dal seguente:

«4.2.12.5   Rifornimento di carburante

Gli impianti per il rifornimento di carburante devono essere compatibili con le caratteristiche del circuito del carburante di cui alla STI LOC & PAS.»;

26)

il punto 4.2.12.6 è sostituito dal seguente:

«4.2.12.6   Alimentazione elettrica di terra

Ove presente, l'alimentazione elettrica di terra deve essere effettuata utilizzando uno o più dei sistemi di alimentazione elettrica specificati nella STI LOC & PAS.»;

27)

al punto 4.3.1, la tabella 15 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 15

Interfacce con il sottosistema 'Materiale rotabile', STI 'Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri

Interfaccia

Riferimento STI “infrastruttura”

Riferimento STI “Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri”

Scartamento

4.2.4.1

Scartamento nominale

4.2.5.1

Geometria di progetto dei dispositivi di armamento

4.2.8.6

Limite di azione immediata per dispositivi di armamento

4.2.3.5.2.1

Caratteristiche meccaniche e geometriche della sala montata

4.2.3.5.2.3

Sale montate a scartamento variabile

Sagoma

4.2.3.1.

Sagoma limite

4.2.3.2

Interasse dei binari

4.2.3.5

Raggio minimo di curvatura verticale

4.2.9.3

Distanza dei marciapiedi

4.2.3.1

Scartamento

Carico per asse e interasse del carrello

4.2.6.1

Resistenza del binario ai carichi verticali

4.2.6.3

Resistenza laterale del binario

4.2.7.1

Resistenza dei ponti nuovi ai carichi da traffico

4.2.7.2

Carico verticale equivalente per opere in terra nuove ed effetti di pressione della terra sulle strutture nuove

4.2.7.4

Resistenza dei ponti e delle opere in terra esistenti ai carichi da traffico

4.2.2.10

Condizioni di carico e massa ponderata

4.2.3.2.1

Parametro del carico per asse

Caratteristiche di marcia

4.2.6.1

Resistenza del binario ai carichi verticali

4.2.6.3

Resistenza laterale del binario

4.2.7.1.4

Spinte di serpeggio

4.2.3.4.2.1

Valori limite per la sicurezza della circolazione

4.2.3.4.2.2

Valori limite di carico sui binari

Stabilità di marcia

4.2.4.4

Conicità equivalente

4.2.4.6

Profilo del fungo della rotaia per il binario di corsa

4.2.11.2

Conicità equivalente in servizio

4.2.3.4.3

Conicità equivalente

4.2.3.5.2.2

Caratteristiche meccaniche e geometriche delle ruote

Azioni longitudinali

4.2.6.2

Resistenza longitudinale del binario

4.2.7.1.5

Azioni dovute alla trazione e alla frenatura (carichi longitudinali)

4.2.4.5

Prestazioni di frenatura

Raggio minimo di curvatura orizzontale

4.2.3.4

Raggio minimo di curvatura orizzontale

4.2.3.6

Raggio minimo di curvatura

Allegato A, A.1 Respingenti

Comportamento dinamico in movimento

4.2.4.3.

Insufficienza di sopraelevazione

4.2.3.4.2.

Comportamento dinamico in movimento

Decelerazione massima

4.2.6.2

Resistenza longitudinale del binario

4.2.7.1.5

Azioni dovute a trazione e frenatura

4.2.4.5

Prestazioni di frenatura

Effetti aerodinamici

4.2.3.2

Interasse dei binari

4.2.7.3

Resistenza di strutture nuove sovrastanti i binari o adiacenti ai binari

4.2.10.1

Variazione massima della pressione in galleria

4.2.10.3

Effetto aerodinamico su binari con ballast

4.2.6.2.1

Spostamento d'aria sui passeggeri lungo i marciapiedi e sui lavoratori lungo i binari

4.2.6.2.2

Impulso della pressione di testa

4.2.6.2.3

Variazione massima della pressione in galleria

4.2.6.2.5

Effetto aerodinamico su binari con ballast

Venti trasversali

4.2.10.2

Effetto dei venti trasversali

4.2.6.2.4

Vento trasversale

Impianti per la manutenzione dei treni

4.2.12.2

Scarico delle toilette

4.2.12.3

Impianti di pulizia esterna dei treni

4.2.12.4

Rifornimento di acqua

4.2.12.5

Rifornimento di carburante

4.2.12.6

Alimentazione elettrica di terra

4.2.11.3

Sistema di scarico delle toilette

4.2.11.2.2

Pulizia esterna in un impianto di lavaggio

4.2.11.4

Strumenti per il rifornimento idrico

4.2.11.5

Interfaccia per il rifornimento idrico

4.2.11.7

Attrezzature di rifornimento

4.2.11.6

Requisiti particolari per lo stazionamento dei treni»

28)

al punto 4.3.1, la tabella 16 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 16

Interfacce con il sottosistema “Materiale rotabile”, STI “Carri merci”

Interfaccia

Riferimento STI “infrastruttura”

Riferimento STI Carri merci

Scartamento

4.2.4.1

Scartamento nominale

4.2.4.6

Profilo del fungo della rotaia per il binario di corsa

4.2.5.1

Geometria di progetto dei dispositivi di armamento

4.2.8.6

Limite di azione immediata per dispositivi di armamento

4.2.3.6.2

Caratteristiche delle sale montate

4.2.3.6.3

Caratteristiche delle ruote

Sagoma

4.2.3.1.

Sagoma limite

4.2.3.2

Interasse dei binari

4.2.3.5

Raggio minimo di curvatura verticale

4.2.9.3

Distanza dei marciapiedi

4.2.3.1

Scartamento

Carico per asse e interasse del carrello

4.2.6.1

Resistenza del binario ai carichi verticali

4.2.6.3

Resistenza laterale del binario

4.2.7.1

Resistenza di ponti nuovi ai carichi da traffico

4.2.7.2

Carico verticale equivalente per opere in terra nuove ed effetti di pressione della terra sulle strutture nuove

4.2.7.4

Resistenza dei ponti e delle opere in terra esistenti ai carichi da traffico

4.2.3.2

Compatibilità con la capacità di carico delle linee

Comportamento dinamico in movimento

4.2.8

Limite di azione immediata su difetti della geometria del binario

4.2.3.5.2

Comportamento dinamico in movimento

Azioni longitudinali

4.2.6.2

Resistenza longitudinale del binario

4.2.7.1.5

Azioni dovute alla trazione e alla frenatura (carichi longitudinali)

4.2.4.3.2

Efficienza dei freni

Raggio minimo di curvatura

4.2.3.4

Raggio minimo di curvatura orizzontale

4.2.2.1

Interfacce meccaniche

Curvatura verticale

4.2.3.5

Raggio minimo di curvatura verticale

4.2.3.1

Scartamento»

29)

al punto 4.3.4, la tabella 19 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 19

Interfacce con il sottosistema “Esercizio e gestione del traffico”

Interfaccia

Riferimento STI “infrastruttura”

Riferimento STI “Esercizio e gestione del traffico”

Stabilità di marcia

4.2.11.2

Conicità equivalente in servizio

4.2.3.4.4.

Qualità dell'esercizio

Utilizzo di freni a correnti parassite

4.2.6.2

Resistenza longitudinale del binario

4.2.2.6.2

Prestazioni di frenatura

Venti trasversali

4.2.10.2

Effetto dei venti trasversali

4.2.3.6.3

Disposizioni contingenti

Norme di esercizio

4.4.

Norme di esercizio

4.2.1.2.2.2

Modifiche alle informazioni contenute nel Fascicolo percorso treno

4.2.3.6

Esercizio in condizioni degradate

Competenze del personale

4.6

Qualifiche professionali

2.2.1.

Personale e treni»

30)

al punto 4.4, punto 1), l'espressione «articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE e indicato nell'allegato VI (punto I.2.4) della stessa» è sostituita dall'espressione «articolo 15, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 e indicato nell'allegato IV, punto 2.4 della stessa»;

31)

il punto 4.5.2 è sostituito dal seguente:

«4.5.2.   Piano di manutenzione

Il gestore dell'infrastruttura deve disporre di un piano di manutenzione che prevede i punti di cui al punto 4.5.1 così come almeno i seguenti elementi:

a)

una serie di valori per i limiti di intervento e di allerta;

b)

una dichiarazione relativa ai metodi, alle competenze professionali del personale e ai dispositivi di sicurezza per la protezione personale che devono essere utilizzati;

c)

le norme applicabili alla protezione delle persone che lavorano sui o in prossimità dei binari;

d)

gli strumenti utilizzati per controllare il rispetto dei valori in condizioni operative;

e)

le misure adottate, per velocità superiori a 250 km/h, al fine di limitare il rischio di sollevamento del ballast.»;

32)

al punto 4.7, il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1)

Le condizioni di salute e di sicurezza del personale addetto all'esercizio e alla manutenzione del sottosistema “infrastruttura” devono essere conformi alla pertinente legislazione europea e nazionale.»;

33)

al punto 5.3.2, punto 2), la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

l'attacco del binario deve resistere all'applicazione di 3 000 000 cicli del carico tipico applicato in una curva stretta in modo che il cambiamento delle prestazioni dell'attacco non sia:

superiore del 20 % in termini di forza di serraggio,

superiore del 25 % in termini di rigidità verticale,

superiore al 20 % in termini di riduzione del blocco longitudinale.

Il carico tipico deve essere adatto per:

il carico assiale massimo che il sistema di attacco delle rotaie è progettato per sopportare;

la combinazione di rotaia, inclinazione della rotaia, piastre sottorotaia (tavolette) e tipo di traverse con i quali il sistema di attacchi può essere utilizzato.»;

34)

il punto 6.1.4.1 è sostituito dal seguente:

«6.1.4.1.   Componenti di interoperabilità soggetti alle direttive dell'Unione europea.

1)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/797, per i componenti di interoperabilità oggetto di altri atti giuridici dell'Unione concernenti altre materie, la dichiarazione “CE” di conformità o di idoneità all'impiego indica che i componenti di interoperabilità rispondono anche ai requisiti di tali altri atti giuridici;

2)

conformemente all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione (*2), la dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego comprende un elenco di restrizioni o di condizioni di utilizzo.

(*2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione, del 12 febbraio 2019, relativo ai modelli di dichiarazioni e di certificati “CE” per i sottosistemi e i componenti di interoperabilità ferroviari, relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo ferroviario autorizzato e alle procedure “CE” di verifica dei sottosistemi conformemente alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 201/2011 (GU L 42 del 13.2.2019, pag. 9).»;"

35)

al punto 6.2.1, punto 1), il riferimento all'«articolo 18 della direttiva 2008/57/CE» è sostituito dal riferimento all'«articolo 15 della direttiva (UE) 2016/797»;

36)

al punto 6.2.1, il punto 6) è sostituito dal seguente:

«6)

Il richiedente redige la dichiarazione “CE” di verifica per il sottosistema “infrastruttura” conformemente all'articolo 15 della direttiva (UE) 2016/797.»;

37)

al punto 6.2.4, dopo il punto 6.2.4.14, è aggiunto il punto seguente:

«6.2.4.15.   Verifica della compatibilità con i sistemi di frenatura

La valutazione dei requisiti di cui al punto 4.2.6.2.2, punto 2), non è necessaria.»;

38)

al punto 6.4, il punto 3) è sostituito dal seguente:

«3)

L'organismo notificato include nella documentazione tecnica di cui all'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 un riferimento al fascicolo di manutenzione di cui al punto 4.5.1 della presente STI.»;

39)

al punto 6.5.2, punto 2), il riferimento all'«articolo 17 della direttiva 2008/57/CE» è sostituito dal riferimento all'«articolo 14 della direttiva (UE) 2016/797»;

40)

il primo paragrafo del punto 7, precedente il punto 7.1, è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri mettono a punto un piano per l'attuazione della presente STI tenendo conto della coerenza dell'intero sistema ferroviario dell'Unione europea. Tale piano comprende tutti i progetti riguardanti un nuovo sottosistema “infrastruttura”, il suo rinnovo e la sua ristrutturazione, in linea con le disposizioni dei successivi punti da 7.1 a 7.7.»;

41)

il punto 7.3.1 è sostituito dal seguente:

«7.3.1.   Ristrutturazione o rinnovo di una linea

1)

A norma dell'articolo 2, punto 14, della direttiva (UE) 2016/797, per “ristrutturazione” si intendono lavori importanti di modifica di un sottosistema o di una sua parte che comportano una modifica della documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione “CE” di verifica, qualora tale documentazione sia presente, e che migliorano l'insieme delle prestazioni del sottosistema.

2)

Il sottosistema “infrastruttura” di una linea è considerato ristrutturato nel quadro della presente STI quando almeno uno dei parametri di prestazione carico per asse e sagoma, di cui al punto 4.2.1, è stato migliorato al fine di conformarsi ai requisiti di un altro codice di traffico.

3)

Conformemente all'articolo 2, punto 15, della direttiva (UE) 2016/797, per “rinnovo” si intendono lavori importanti di sostituzione di un sottosistema o di una sua parte che non modificano l'insieme delle prestazioni del sottosistema.

4)

A tal fine, per lavoro importante di sostituzione si deve intendere un progetto intrapreso per sostituire sistematicamente gli elementi di una linea o di una sezione di una linea. Il rinnovo differisce dalla sostituzione nell'ambito della manutenzione, di cui al punto 7.3.3, in quanto offre la possibilità di realizzare una linea conforme alla STI. Un rinnovo è comparabile a una ristrutturazione, con la differenza che non comporta una modifica dei parametri di prestazioni.

5)

La portata della ristrutturazione o del rinnovo del sottosistema “infrastruttura” può riguardare l'intero sottosistema su una determinata linea o solo alcune parti di esso. A norma dell'articolo 18, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/797, l'autorità nazionale di sicurezza esamina il progetto e decide se sia necessaria una nuova autorizzazione di messa in servizio.

6)

Nei casi in cui è richiesta una nuova autorizzazione, le parti del sottosistema “infrastruttura” che rientrano nell'ambito di applicazione della ristrutturazione o del rinnovo sono conformi alla presente STI e sono soggette alla procedura di cui all'articolo 15 della direttiva (UE) 2016/797, a meno che non sia rilasciata un'autorizzazione di non applicazione delle STI a norma dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2016/797.

7)

Nei casi in cui non è richiesta una nuova autorizzazione di messa in servizio, è raccomandata la conformità alla presente STI. Quando non è possibile ottenere tale conformità, l'ente appaltante ne comunica le ragioni allo Stato membro.»;

42)

il punto 7.3.2 è soppresso;

43)

al punto 7.3.3, il punto 4) è sostituito dal seguente:

«4)

In questi casi si noti che ciascuno degli elementi di cui sopra, preso separatamente, non può assicurare la conformità dell'intero sottosistema. La conformità del sottosistema può essere dichiarata soltanto quando tutti gli elementi siano stati resi conformi alla STI.»;

44)

il punto 7.6 è sostituito dal seguente:

«7.6.   Controllo della compatibilità con la tratta prima dell'utilizzo dei veicoli autorizzati

La procedura applicata e i parametri del sottosistema “infrastruttura” che devono essere utilizzati dall'impresa ferroviaria ai fini del controllo della compatibilità con la tratta sono descritti al punto 4.2.2.5 e all'appendice D1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) della Commissione 2019/773 (*3).

(*3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente il sottosistema “Esercizio e gestione del traffico” del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE della Commissione (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 5).»;"

45)

al punto 7.7, dopo la lettera b) e prima del punto 7.7.1, è aggiunto il seguente paragrafo:

«Tutti i casi specifici e le relative date devono essere riesaminati nel corso delle future revisioni della STI al fine di limitarne l'ambito di applicazione tecnico e geografico sulla base di una valutazione del loro impatto su sicurezza, interoperabilità, servizi transfrontalieri e corridoi TEN-T nonché dell'impatto a livello pratico ed economico del loro mantenimento o della loro eliminazione. Sarà tenuta in particolare considerazione la disponibilità di finanziamenti dell'UE.

I casi specifici devono essere limitati alla tratta o alla rete in cui sono strettamente necessari e sono presi in considerazione attraverso le procedure di compatibilità con la tratta.»;

46)

al punto 7.7.2.1, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Per altezze dei marciapiedi di 550 mm e 760 mm il valore convenzionale bq0 della distanza del marciapiede è calcolato applicando le seguenti formule:»;

47)

(non riguarda la versione italiana)»;

48)

al punto 7.7.11.1, il punto 2) è soppresso;

49)

il punto 7.7.13.5 è sostituito dal seguente:

«7.7.13.5.   Altezza dei marciapiedi (4.2.9.2)

Casi P

Per lo scartamento nominale da 1 668 mm, in caso di marciapiedi nuovi o ristrutturati, è ammessa un'altezza nominale del marciapiede di 685 mm (uso generale) e 900 mm (traffico urbano e suburbano) al di sopra della superficie di rotolamento per raggi superiori rispettivamente a 300 m o a 350 m.»;

50)

nell'appendice A, la tabella 36 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 36

Valutazione dei componenti di interoperabilità ai fini della dichiarazione “CE” di conformità

Caratteristiche da valutare

Valutazione nella fase seguente

Fase di progettazione e sviluppo

Fase di produzione

Processo di fabbricazione + prova del prodotto

Esame del progetto

Revisione del processo di fabbricazione

Esame del tipo

Qualità del prodotto

(serie)

5.3.1

Rotaia

 

 

 

 

5.3.1.1

Profilo del fungo della rotaia

X

n.a.

X

X

5.3.1.2

Acciaio della rotaia

X

X

X

X

5.3.2

Sistemi di attacco delle rotaie

n.a.

n.a.

X

X

5.3.3

Traverse

X

X

n.a.

51)

all'appendice B, nella tabella 37, la riga relativa alla «Resistenza longitudinale del binario» è sostituita dalla seguente:

Caratteristiche da valutare

Esame del progetto

Assemblaggio prima della messa in servizio

Procedure di valutazione particolari

«Resistenza longitudinale del binario (4.2.6.2)

X

n.a.

6.2.5

6.2.4.15»

52)

nell'appendice C.2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

Traversone»;

53)

L'appendice E è così modificata:

a)

il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«La categoria di linea EN è una funzione del carico per asse e degli aspetti geometrici riguardanti la spaziatura degli assi. Le categorie di linea EN sono riportate nell'allegato A della norma EN 15528:2015.»;

b)

la tabella 38 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 38

Categoria di linea EN — Velocità corrispondente (1)(6) [km/h] — Traffico passeggeri

Codice di traffico

Vetture passeggeri (comprese carrozze, furgoni e carri per il trasporto di automobili) e carri merci leggeri (2) (3)

Locomotive e motrici (2) (4)

Unità multiple, mezzi di trazione ed elettromotrici elettrici o diesel (2) (3)

P1

n.a. (12)

n.a. (12)

Punto in sospeso

P2

n.a. (12)

n.a. (12)

Punto in sospeso

P3a (> 160 km/h)

A – 200

B1 – 160

D2 – 200 (11)

Punto in sospeso

P3b (≤ 160 km/h)

B1 – 160

D2 – 160

C2 (8) – 160

D2 (9) - 120

P4a (> 160 km/h)

A – 200

B1 – 160

D2 – 200 (11)

Punto in sospeso

P4b (≤ 160 km/h)

A – 160

B1 – 140

D2 – 160

B1 (7) – 160

C2 (8) – 140

D2 (9) - 120

P5

B1 – 120

C2 – 120 (5)

B1(7) - 120

P6

a12

P1520

Punto in sospeso

P1600

Punto in sospeso»

c)

la nota (1) è sostituita dalla seguente:

«(1)

Il valore della velocità indicato nella tabella rappresenta il requisito massimo per la linea e può essere inferiore in conformità ai requisiti del punto 4.2.1(12). Nella verifica delle singole strutture sulla linea è ammesso tenere conto del tipo di veicolo e della velocità consentita a livello locale.»;

d)

la nota (2) è sostituita dalla seguente:

«(2)

Le vetture passeggeri (inclusi carrozze, furgoni e carri per il trasporto di automobili), gli altri veicoli, le locomotive, le motrici e le unità multiple, i mezzi di trazione e le elettromotrici elettrici o diesel sono definiti nella STI LOC & PAS. I carri merci leggeri sono definiti come furgoni con l'eccezione che sono autorizzati a essere trasportati in composizioni non destinate a trasportare passeggeri.»;

e)

la nota (10) è soppressa;

f)

è aggiunta la seguente nota (12):

«(12)

Tenendo conto dello stato dell'arte dell'esercizio, non è necessario definire requisiti armonizzati al fine di realizzare un livello adeguato di interoperabilità per questo tipo di veicoli per i codici di traffico P1 e P2.»;

54)

l'appendice F è così modificata:

a)

la tabella 40 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 40

Numero RA — Velocità associata (1) (5) [miglia all'ora] — Traffico passeggeri

Codice di traffico

Vetture passeggeri (comprese carrozze, furgoni e carri per il trasporto di automobili) e carri merci leggeri (2) (3) (6)

Locomotive e motrici (2) (4)

Unità multiple, mezzi di trazione ed elettromotrici elettrici o diesel (2) (3) (6)

P1

n.a. (11)

n.a. (11)

Punto in sospeso

P2

n.a. (11)

n.a. (11)

Punto in sospeso

P3a (> 160 km/h)

RA1 – 125

RA2 – 90

RA7 – 125 (7)

RA8 – 110 (7)

RA8 – 100 (8)

RA5 – 125 (9)

Punto in sospeso

P3b (≤ 160 km/h)

RA1 – 100

RA2 – 90

RA8 – 100 (8)

RA5 – 100 (9)

RA3 – 100

P4a (> 160 km/h)

RA1 – 125

RA2 – 90

RA7 – 125 (7)

RA7 – 100 (8)

RA4 – 125 (9)

Punto in sospeso

P4b (≤ 160 km/h)

RA1 – 100

RA2 – 90

RA7 – 100 (8)

RA4 – 100 (9)

RA3 – 100

P5

RA1 – 75

RA5 – 75 (8) (10)

RA4 – 75 (9) (10)

RA3 – 75

P6

RA1

P1600

Punto in sospeso»

b)

la nota (1) è sostituita dalla seguente:

«(1)

Il valore della velocità indicato nella tabella rappresenta il requisito massimo per la linea e può essere inferiore in conformità ai requisiti del punto 4.2.1(12). Nella verifica delle singole strutture sulla linea è ammesso tenere conto del tipo di veicolo e della velocità consentita a livello locale.»;

c)

la nota (2) è sostituita dalla seguente:

«(2)

Le vetture passeggeri (inclusi carrozze, furgoni e carri per il trasporto di automobili), gli altri veicoli, le locomotive, le motrici e le unità multiple, i mezzi di trazione e le elettromotrici elettrici o diesel sono definiti nella STI LOC & PAS. I carri merci leggeri sono definiti come furgoni con l'eccezione che sono autorizzati a essere trasportati in composizioni non destinate a trasportare passeggeri.»;

d)

è aggiunta la seguente nota (11):

«(11)

Tenendo conto dello stato dell'arte dell'esercizio, non è necessario definire requisiti armonizzati al fine di realizzare un livello adeguato di interoperabilità per questo tipo di veicoli per i codici di traffico P1 e P2.»;

55)

all'appendice K, il quarto paragrafo, immediatamente precedente la tabella 45, è soppresso;

56)

l'appendice L è soppressa;

57)

all'appendice P, punto P.3, il secondo paragrafo è modificato dal seguente (caratteri normali):

«Il raggio di curvatura verticale Rv è limitato a 500 m. Le altezze non superiori a 80 mm sono considerate pari a zero in presenza di un raggio Rv compreso tra 500 m e 625 m.»;

58)

nell'appendice Q, la tabella 47 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 47

Norme tecniche nazionali notificate relative ai casi specifici UK-GB

Caso specifico

Punto della STI

Requisito

Rif. NTN (Norma tecnica nazionale)

Titolo NTN

7.7.17.1

4.2.1: tabella 2 e tabella 3

Categorie di linea: sagoma

GI/RT7073

Requisiti per la posizione dell'infrastruttura e per la definizione e il mantenimento degli spazi liberi

GE/RT8073

Requisiti per l'applicazione delle sagome standard dei veicoli

GI/RT7020

GB Requisiti per l'altezza dei marciapiedi, la distanza dei marciapiedi e la larghezza dei marciapiedi

7.7.17.2 e 7.7.17.9

4.2.3.1 e 6.2.4.1

Sagoma limite

GI/RT7073

Requisiti per la posizione dell'infrastruttura e per la definizione e il mantenimento degli spazi liberi

GE/RT8073

Requisiti per l'applicazione delle sagome standard dei veicoli

GI/RT7020

GB Requisiti per l'altezza dei marciapiedi, la distanza dei marciapiedi e la larghezza dei marciapiedi

7.7.17.3 e 7.7.17.10

4.2.3.2: tabella 4 e 6.2.4.2

Interasse dei binari

GI/RT7073

Requisiti per la posizione dell'infrastruttura e per la definizione e il mantenimento degli spazi liberi

7.7.17.4

4.2.5.3 e appendice J

Lunghezza massima dello spazio non guidato dei cuori doppi delle intersezioni

GC/RT5021

Requisiti del sistema dei binari

GM/RT2466

Sale montate

7.7. 17.6

4.2.9.2

Altezza dei marciapiedi

GI/RT7020

GB Requisiti per l'altezza dei marciapiedi, la distanza dei marciapiedi e la larghezza dei marciapiedi

7.7. 17.7. e 7.7. 17.11

4.2.9.3 e 6.2.4.11

Distanza dei marciapiedi

GI/RT7020

GB Requisiti per l'altezza dei marciapiedi, la distanza dei marciapiedi e la larghezza dei marciapiedi

GI/RT7073

Requisiti per la posizione dell'infrastruttura e per la definizione e il mantenimento degli spazi liberi»;

59)

l'appendice R è sostituita dalla seguente:

«Appendice R

Elenco dei punti in sospeso

1)

Limiti di azione immediata per difetti isolati di allineamento nel caso di velocità superiori a 300 km/h (4.2.8.1).

2)

Limiti di azione immediata per difetti isolati di livellamento longitudinale nel caso di velocità superiori a 300 km/h (4.2.8.2).

3)

Il valore minimo ammesso dell'interasse dei binari per il profilo limite uniforme IRL3 costituisce un punto in sospeso (7.7.18.2).

4)

Categoria di linea EN — Velocità associata [km/h] per i codici di traffico P1 (unità multiple), P2 (unità multiple), P3a (unità multiple), P4a (unità multiple), P1520 (tutti i veicoli), P1600 (tutti i veicoli), F1520 (tutti i veicoli) e F1600 (tutti i veicoli) nell'appendice E, tabelle 38 e 39.

5)

Numero RA — Velocità associata [miglia all'ora] per i codici di traffico P1 (unità multiple), P2 (unità multiple), P3a (unità multiple), P4a (unità multiple), P1600 (tutti i veicoli) e F1600 (tutti i veicoli) nell'appendice F, tabelle 40 e 41.

6)

Le norme e gli schemi relativi alle sagome IRL1, IRL2 e IRL3 costituiscono un punto in sospeso (appendice O).

7)

I requisiti finalizzati a limitare il rischio per il sollevamento del ballast per velocità superiori a 250 km/h.

60)

nell'appendice S, la tabella 48 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 48

Termini

Definizione dei termini

Punto della STI

Definizione

Punta effettiva (RP)/Actual point (RP)/

Praktischer Herzpunkt/

Pointe de coeur

4.2.8.6

Estremità fisica del cuore di un deviatoio. Cfr. la figura 2, che mostra il rapporto fra la punta effettiva (RP) e il punto di intersezione (IP).

Limite di allerta/Alert limit/

Auslösewert/

Limite d'alerte

4.5.2

Si riferisce al valore che, se superato, richiede che la condizione della geometria del binario sia analizzata e presa in considerazione nelle operazioni di manutenzione regolarmente programmate.

Carico per asse/Axle load/

Achsfahrmasse/

Charge à l'essieu

4.2.1, 4.2.6.1

Somma delle forze statiche verticali esercitate dalle ruote sul binario mediante una sala montata o una coppia di ruote indipendenti divisa per l'accelerazione di gravità.

Sistema di frenatura indipendente dalle condizioni di aderenza ruota-rotaia

4.2.6.2.2

'Sistema di frenatura indipendente dalle condizioni di aderenza ruota rotaià si riferisce a tutti i sistemi di frenatura del materiale rotabile in grado di sviluppare una forza frenante applicata alla rotaia indipendentemente dalle condizioni di aderenza ruota-rotaia (ad esempio sistemi di frenatura magnetica e sistemi di frenatura a correnti parassite).

Sopraelevazione/Cant/

Überhöhung/

Dévers de la voie

4.2.4.2

4.2.8.5

Differenza di altezza, rispetto al piano orizzontale, delle due rotaie di un binario in un punto specifico, misurata in asse ai funghi delle rotaie.

Insufficienza di sovraelevazione/Cant deficiency/Überhöhungsfehlbetrag/Insuffisance de devers

4.2.4.3

Differenza fra la sopraelevazione applicata e una sopraelevazione di equilibrio più elevata.

Cuore d'incrocio/Common crossing/

Starres Herzstück/

Coeur de croisement

4.2.8.6

Dispositivo che permette l'intersezione di due bordi di rotolamento opposti di incroci o intersezioni e che ha un deviatoio e due zampe di lepre.

Vento trasversale/Crosswind/

Seitenwind/

Vents traversiers

4.2.10.2

Vento forte che soffia lateralmente rispetto a una linea e che può incidere sulla sicurezza della circolazione dei treni.

Valore di progetto/Design value/

Planungswert/

Valeur de conception

4.2.3.4, 4.2.4.2, 4.2.4.5, 4.2.5.1, 4.2.5.3

Valore teorico senza tolleranze di fabbricazione, costruzione o manutenzione.

Scartamento di progetto/Design track gauge/

Konstruktionsspurweite/

Ecartement de conception de la voie

5.3.3

Un valore unico ottenuto quando tutti i componenti del binario sono esattamente conformi alle rispettive dimensioni di progetto o alle loro dimensioni medie di progetto quando è indicato un intervallo di valori.

Interasse dei binari/Distance between track centres/

Gleisabstand/

Entraxe de voies

4.2.3.2

La distanza fra i punti degli assi dei due binari presi in considerazione, misurata in parallelo alla superficie di rotolamento del binario di riferimento, vale a dire, il binario con la sopraelevazione minore.

Sforzo dinamico trasversale/Dynamic lateral force/Dynamische Querkraft/

Effort dynamique transversal

4.2.6.3

La somma degli sforzi dinamici esercitati da un asse sul binario in direzione laterale.

Opere in terra/Earthworks/

Erdbauwerke/

Ouvrages en terre

4.2.7.2, 4.2.7.4

Strutture in terra o strutture per il contenimento della terra che sono sottoposte a carichi del traffico ferroviario.

Categoria di linea EN/EN Line Category/

EN Streckenklasse/

EN Catégorie de ligne

4.2.7.4, Appendice E

Il risultato del processo di classificazione di cui alla norma EN 15528:2015, allegato A, indicato nella norma in oggetto come 'Categoria di lineà. Rappresenta la capacità dell'infrastruttura di sopportare i carichi verticali imposti dai veicoli sulla linea o sulla sezione di linea nell'ambito di un servizio regolare ('normale').

Conicità equivalente/Equivalent conicity/

Äquivalente Konizität/

Conicité équivalente

4.2.4.5, 4.2.11.2

La tangente dell'angolo conico di un asse dotato di ruote a profilo conico il cui spostamento trasversale presenta la stessa lunghezza d'onda cinematica dell'asse in questione sui rettilinei e sulle curve ad ampio raggio.

Protezione della punta fissa/Fixed nose protection/

Leitweite/

Cote de protection de pointe

4.2.5.3, Appendice J

Dimensione fra il cuore dell'incrocio e la controrotaia (cfr. la dimensione 2 nella figura 10).

Profondità della gola/Flangeway depth/

Rillentiefe/

Profondeur d'ornière

4.2.8.6

Dimensione fra la superficie di rotolamento e la parte inferiore della gola (cfr. la dimensione 6 nella figura 10).

Larghezza della gola/Flangeway width/

Rillenweite/

Profondeur d'ornière

4.2.8.6

Dimensione fra una rotaia di scorrimento e una controrotaia o una zampa di lepre adiacente (cfr. la dimensione 5 nella figura 10).

Libero passaggio all'ingresso della controrotaia/zampa di lepre/Free wheel passage at check rail/wing rail entry/

Freier Raddurchlauf im Radlenker-Einlauf/Flügelschienen-Einlauf/Côte d'équilibrage du contre-rail

4.2.8.6

Dimensione fra la faccia attiva della controrotaia o della zampa di lepre e la faccia interna della rotaia di rotolamento opposta, misurata rispettivamente all'ingresso della controrotaia o della zampa di lepre

(cfr. la dimensione 4 nella figura 10). L'ingresso della controrotaia o della zampa di lepre è il punto in cui è ammesso che la ruota entri in contatto con la controrotaia o con la zampa di lepre.

Libero passaggio nella zona del cuore d'incrocio/Free wheel passage at crossing nose/

Freier Raddurchlauf im Bereich der Herzspitze/

Cote de libre passage dans le croisement

4.2.8.6

Dimensione fra la faccia attiva della zampa di lepre e della controrotaia opposta attraverso lo scartamento (cfr. la dimensione 3 nella figura 10).

Spazio di libero passaggio nei deviatoi/Free wheel passage in switches/Freier Raddurchlauf im Bereich der Zungen-vorrichtung/Côte de libre passage de l'aiguillage

4.2.8.6

Dimensione fra la faccia interna di una rotaia del deviatoio e il bordo posteriore della rotaia opposta (cfr. la dimensione 1 nella figura 10).

Sagoma/Gauge/

Begrenzungslinie/

Gabarit

4.2.1,

4.2.3.1

Insieme di norme, comprendenti un profilo di riferimento e le relative regole di calcolo associate che consentono di definire le dimensioni esterne del veicolo e lo spazio che deve essere lasciato libero dall'infrastruttura.

HBW/HBW/HBW/HBW

5.3.1.2

L'unità non SI per la durezza dell'acciaio definita nella norma EN ISO 6506-1:2005 Materiali metallici — prova di durezza Brinell. Metodo di prova.

Altezza della controrotaia/Height of check rail/

Radlenkerüberhöhung/

Surélévation du contre rail

4.2.8.6,

Appendice J

Altezza della controrotaia al di sopra della superficie di rotolamento (cfr. la dimensione 7 della figura 14).

Limite di azione immediata/Immediate Action Limit/Soforteingriffsschwelle/

Limite d'intervention immédiate

4.2.8, 4.5

Il valore che, se superato, impone di adottare misure per ridurre il rischio di deragliamento a un livello accettabile.

Gestore dell'infrastruttura/Infrastructure Manager/

Betreiber der Infrastruktur/

Gestionnaire de l'Infrastructure

4.2.5.1, 4.2.8.3, 4.2.8.6, 4.2.11.2 4.4, 4.5.2, 4.6, 4.7, 6.2.2.1, 6.2.4, 6.4

Conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, lettera h), della direttiva 2001/14/CE, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75 del 15.3.2001, pag. 29).

Valore in condizioni di esercizio/In service value/

Wert im Betriebszustand/

Valeur en exploitation

4.2.8.5, 4.2.11.2

Valore misurato in qualsiasi istante dopo la messa in servizio dell'infrastruttura.

Punto di intersezione (IP)/Intersection point (IP)/

Theoretischer Herzpunkt/

Point d'intersection théorique

4.2.8.6

Punto di intersezione teorico dei bordi di rotolamento al centro dell'incrocio (cfr. la figura 2).

Limite di intervento/Intervention Limit/Eingriffsschwelle/

Valeur d'intervention

4.5.2

Il valore che, se superato, rende necessaria una manutenzione correttiva affinché il limite di azione immediata non sia raggiunto prima dell'ispezione successiva.

Difetto isolato/Isolated defect/

Einzelfehler/

Défaut isolé

4.2.8

Un difetto isolato nella geometria del binario.

Velocità della linea/Line speed/

Streckengeschwindigkeit/

Vitesse de la ligne

4.2.1

Velocità massima per cui una linea è stata progettata.

Fascicolo di manutenzione/Maintenance file/

Instandhaltungsdossier/

Dossier de maintenance

4.5.1

Elementi della documentazione tecnica riguardanti condizioni e limiti di uso e istruzioni di manutenzione.

Piano di manutenzione/Maintenance plan/

Instandhaltungsplan/

Plan de maintenance

4.5.2

Una serie di documenti che stabiliscono le procedure di manutenzione dell'infrastruttura adottati dal gestore dell'infrastruttura.

Binario a rotaie multiple/Multi-rail track/

Mehrschienengleis/

Voie à multi écartement

4.2.2.2

Binario con più di due rotaie in cui almeno due coppie di rotaie sono progettate per essere utilizzate come binari singoli separati, con o senza scartamenti diversi.

Scartamento nominale/Nominal track gauge/Nennspurweite/

Ecartement nominal de la voie

4.2.4.1

Un valore singolo che identifica lo scartamento del binario ma che può essere diverso dal valore dello scartamento di progetto.

Servizio normale/Normal service/

Regelbetrieb/

Service régulier

4.2.2.2

4.2.9

Il funzionamento del sistema ferroviario secondo l'orario pianificato.

Disposizione passiva/Passive provision/

Vorsorge für künftige Erweiterungen/Réservation pour extension future

4.2.9

Disposizione per la futura costruzione di un'estensione fisica di una struttura (per esempio: incremento della lunghezza dei marciapiedi)

Parametro di prestazione/Performance Parameter/

Leistungskennwert/

Paramètre de performance

4.2.1

Parametro che descrive una categoria di linea STI utilizzato come base per la progettazione di elementi del sottosistema 'Infrastrutturà e come indicazione del livello di prestazioni di una linea.

Binario di corsa/Plain line

Freie Strecke/

Voie courante

4.2.4.5

4.2.4.6

4.2.4.7

Sezione di un binario priva di dispositivi di armamento.

Ritrazione della punta/Point retraction

Spitzenbeihobelung/

Dénivelation de la pointe de cœur

4.2.8.6

La linea di riferimento nel cuore di un incrocio fisso può deviare dalla linea teorica di riferimento. A partire da una determinata distanza dal punto di incrocio, la linea di riferimento del deviatoio può, a seconda del progetto, essere ritratta dalla linea teorica allontanandosi dal bordino della ruota al fine di evitare il contatto fra entrambi gli elementi. Questa situazione è descritta nella figura 2.

Inclinazione della rotaia/Rail inclination/Schienenneigung/

Inclinaison du rail

4.2.4.5

4.2.4.7

Un angolo che definisce l'inclinazione del fungo della rotaia posato nel binario rispetto al piano delle rotaie (superficie di rotolamento), uguale all'angolo fra l'asse della simmetria della rotaia (o di una rotaia simmetrica equivalente con lo stesso profilo del fungo della rotaia) e la perpendicolare al piano delle rotaie.

Piastra sotto rotaia (tavoletta)/Rail pad

Schienenzwischenlage/

Semelle sous rail

5.3.2

Uno strato resiliente posato fra una rotaia e la traversa di sostegno o il supporto.

Curve contrapposte/Reverse curve

Gegenbogen/

Courbes et contre-courbes

4.2.3.4

Due curve contigue di curvatura opposta.

Sagoma limite/Structure gauge

Lichtraum/

Gabarit des obstacles

4.2.3.1

Definisce lo spazio in relazione al binario di riferimento che deve essere libero da oggetti o strutture e dal traffico sui binari adiacenti in modo da consentire la circolazione sul binario di riferimento in condizioni di sicurezza. È definito sulla base del profilo di riferimento mediante applicazione delle regole associate.

Cuore a punta mobile

4.2.5.2

Nell'ambito del 'cuore d'incrocio a punta mobile', il termine 'cuore a punta mobile' indica la parte del deviatoio che ne costituisce il cuore e che viene spostata per creare un bordo di rotolamento continuo per la linea principale o per quella deviata.

Scambio (deviatoio)/Switch/

Zungenvorrichtung/

Aiguillage

4.2.8.6

Un'unità di binario comprendente due rotaie fisse (contraghi) e due rotaie mobili (aghi dei deviatoi) usata per dirigere i veicoli da un binario all'altro.

Dispositivi di armamento/Switches and crossings/

Weichen und Kreuzungen/

Appareil de voie

4.2.4.5, 4.2.4.7, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.8.6, 5.2, 6.2.4.4, 6.2.4.8, 6.2.5.2, 7.3.3, Appendici C and D

Binario costituito da serie di deviatoi e incroci individuali e dalle rotaie che li collegano.

Percorso diretto/Through route

Stammgleis/

Voie directe

Appendice D

Nel contesto dei dispositivi di armamento, un percorso che mantiene l'allineamento generale del binario.

Progetto del binario

4.2.6, 6.2.5,

Appendici C e D

Il progetto di binario consiste di sezioni trasversali che definiscono le dimensioni fondamentali e i componenti del binario (ad esempio, rotaia, sistemi di attacco della rotaia, traverse, ballast) utilizzati in combinazione con condizioni di esercizio che hanno un impatto sulle forze di cui al punto 4.2.6, quali carico per asse, velocità e raggio di curvatura orizzontale.

Scartamento/Track gauge/

Spurweite/

Ecartement de la voie

4.2.4.1, 4.2.4.5, 4.2.8.4, 5.3.3, 6.1.5.2, 6.2.4.3, Appendice H

La distanza minore fra le linee perpendicolari alla superficie di rotolamento che interseca ogni profilo del fungo della rotaia in una gamma da 0 a 14 mm al di sotto della superficie di rotolamento.

Sghembo di binario/Track twist/

Gleisverwindung/

Gauche

4.2.7.1.6

4.2.8.3, 6.2.4.9,

Lo sghembo del binario è definito come la differenza algebrica tra due livelli trasversali misurati ad una distanza definita, generalmente espressa come gradiente tra i due punti in cui sono misurati i livelli trasversali.

Lunghezza del treno/Train length/

Zuglänge/

Longueur du train

4.2.1

La lunghezza di un treno che può circolare su una determinata linea in normali condizioni di esercizio.

Spazio non guidato dei cuori doppi delle intersezioni/Unguided length of an obtuse crossing/

Führungslose Stelle/

Lacune dans la traversée

4.2.5.3, Appendice J

Parte dei cuori doppi delle intersezioni in cui la ruota non è guidata, descritta come “distanza non guidata” nella norma EN 13232-3:2003.

Lunghezza utile del marciapiede/Usable length of a platform/Bahnsteignutzlänge

Longueur utile de quai

4.2.1, 4.2.9.1

La lunghezza massima continua della parte del marciapiede di fronte alla quale il treno deve restare in sosta in normali condizioni di esercizio per consentire ai passeggeri di salire e scendere, prevedendo le opportune tolleranze per la sosta.

Per normali condizioni di esercizio si intende il funzionamento del sistema ferroviario in condizioni non degradate (per esempio aderenza ruota-rotaia normale, segnali funzionanti, tutto funziona come previsto).»

61)

nella tabella 49 dell'appendice T, il Numero indice 4 è sostituito dal seguente:

«4

EN 13848-1

Qualità della geometria del binario — parte 1: Caratterizzazione della geometria del binario

(con emendamento A1:2008)

2003

A1:2008

Limite di azione immediata per lo sghembo del binario (4.2.8.3)»

62)

nella tabella 49 dell'appendice T, il Numero indice 9 è sostituito dal seguente:

«9

EN 15528

Applicazioni ferroviarie — Categorie delle linee per la gestione delle interfacce fra limiti di carico dei veicoli e infrastruttura

2015

Requisiti di capacità applicabili alle strutture in funzione del codice di traffico (appendice E)»


(*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/777 della Commissione, del 16 maggio 2019, concernente le specifiche comuni del registro dell'infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione 2014/880/UE (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 312).»;

(*2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione, del 12 febbraio 2019, relativo ai modelli di dichiarazioni e di certificati “CE” per i sottosistemi e i componenti di interoperabilità ferroviari, relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo ferroviario autorizzato e alle procedure “CE” di verifica dei sottosistemi conformemente alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 201/2011 (GU L 42 del 13.2.2019, pag. 9).»;

(*3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente il sottosistema “Esercizio e gestione del traffico” del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE della Commissione (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 5).»;”


ALLEGATO III

L'allegato del regolamento (UE) n. 1301/2014 è così modificato:

1)

il punto 1.1 è sostituito dal seguente:

«1.1.   Ambito di applicazione tecnico

La presente STI riguarda il sottosistema “Energia” e parte del sottosistema “Manutenzione” del sistema ferroviario dell'Unione a norma dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2016/797.

I sottosistemi “Energia” e “Manutenzione” sono definiti rispettivamente ai punti 2.2 e 2.8 dell'allegato II della direttiva (UE) 2016/797.

L'ambito di applicazione tecnico della presente STI è definito ulteriormente all'articolo 2 del presente regolamento.»;

2)

al punto 1.3, i punti 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

«1)

In applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2016/797, la presente STI:

a)

definisce l'ambito di applicazione previsto (sezione 2);

b)

precisa i requisiti essenziali per il sottosistema “Energia” e per parte del sottosistema “Manutenzione” (sezione 3);

c)

definisce le specifiche funzionali e tecniche che il sottosistema “Energia” e parte del sottosistema “Manutenzione” e le loro interfacce devono rispettare in relazione agli altri sottosistemi (sezione 4);

d)

determina i componenti di interoperabilità e le interfacce che devono essere oggetto di specifiche europee, tra cui le norme europee, necessarie per realizzare l'interoperabilità all'interno del sistema ferroviario dell'Unione (sezione 5);

e)

indica, in ogni caso previsto, le procedure da usare per valutare la conformità o l'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità, da un lato, o per la verifica “CE” dei sottosistemi, dall'altro (sezione 6);

f)

indica la strategia di applicazione della presente STI (sezione 7);

g)

indica, per il personale interessato, i requisiti di qualifica professionale e d'igiene e di sicurezza sul luogo di lavoro richiesti per l'esercizio e la manutenzione del sottosistema “Energia”, nonché per l'attuazione della presente STI (sezione 4);

h)

indica le disposizioni applicabili al sottosistema “Energia” esistente, in particolare in caso di rinnovo o di ristrutturazione e, in tali casi, i lavori di modifica che necessitano della domanda per una nuova autorizzazione;

i)

indica i parametri del sottosistema “Energia” che l'impresa ferroviaria deve verificare e le procedure da applicare per verificare detti parametri in seguito al rilascio dell'autorizzazione d'immissione sul mercato del veicolo e prima del primo utilizzo del veicolo, onde garantire la compatibilità tra i veicoli e le tratte su cui tali veicoli devono circolare.

(2)

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797, alla sezione 7 sono indicate le disposizioni per i casi specifici.»;

3)

al punto 2.1, punto 3), al punto 3 e al punto 4.1, punto 1), i riferimenti alla «direttiva 2008/57/CE» sono sostituiti dai riferimenti alla «direttiva (UE) 2016/797»;

4)

al punto 4.2.11, il punto 4) è sostituito dal seguente:

«(4)

Le curve si applicano per velocità fino a 360 km/h. Per velocità superiori a 360 km/h si applicano le procedure di cui al punto 6.1.3.»;

5)

al punto 4.4, il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1)

Le norme di esercizio sono elaborate nell'ambito delle procedure descritte nel sistema di gestione della sicurezza del gestore dell'infrastruttura. Dette norme tengono conto della documentazione relativa all'esercizio, che forma parte integrante del fascicolo tecnico, come previsto dall'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 e come indicato nell'allegato IV della stessa.»;

6)

al punto 5.1, punto 1), il riferimento alla «direttiva 2008/57/CE» è sostituito dal riferimento alla «direttiva (UE) 2016/797»;

7)

il punto 6.2.1 è così modificato:

a)

il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1)

Su domanda del richiedente, l'organismo notificato svolge la verifica “CE” a norma dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2016/797 e nel rispetto di quanto previsto dai moduli pertinenti.»;

b)

il punto 4) è sostituito dal seguente:

«4)

Il richiedente redige la dichiarazione “CE” di verifica per il sottosistema “Energia” a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, e dell'allegato IV della direttiva (UE) 2016/797.»;

8)

al punto 6.3.2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

per tali componenti di interoperabilità, la ragione o le ragioni per le quali il fabbricante non ha fornito una dichiarazione “CE” di conformità e/o di idoneità all'impiego prima dell'incorporazione nel sottosistema, compresa l'applicazione delle norme nazionali notificate a norma dell'articolo 13 della direttiva (UE) 2016/797.»;

9)

al punto 7, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri redigono un piano per l'attuazione della presente STI tenendo conto della coerenza dell'intero sistema ferroviario dell'Unione europea. Tale piano comprende tutti i progetti riguardanti un nuovo sottosistema “Energia”, il suo rinnovo e la sua ristrutturazione, in linea con le disposizioni dei successivi punti da 7.1 a 7.4.»;

10)

al punto 7.2.1, il punto 3) è soppresso;

11)

al punto 7.3.1, l'introduzione è così modificata:

«7.3.1   Introduzione

Qualora la presente STI si applichi alle linee esistenti, e fatto salvo il punto 7.4 (casi specifici), sono presi in considerazione i seguenti elementi:

a)

La portata della ristrutturazione o rinnovo del sottosistema “Energia” può riguardare l'intero sottosistema su una determinata linea o solo alcune parti di esso. A norma dell'articolo 18, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/797, l'autorità nazionale di sicurezza esamina il progetto e decide se sia necessaria una nuova autorizzazione di messa in servizio.

b)

Nei casi in cui è richiesta una nuova autorizzazione, le parti del sottosistema “Energia” interessate dalla ristrutturazione o dal rinnovo devono essere conformi alla presente STI e soggette alla procedura di cui all'articolo 15 della direttiva (UE) 2016/797, a meno che non sia concesso un permesso di non applicazione della STI a norma dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2016/797.

c)

Nei casi in cui è richiesta una nuova autorizzazione di messa in servizio, l'ente appaltante definisce le disposizioni di ordine pratico e le differenti fasi del progetto necessarie a garantire il livello di prestazioni richiesto. Dette fasi di progetto possono comprendere periodi transitori che prevedono la messa in servizio dell'apparecchiatura con prestazioni ridotte.

d)

Nei casi in cui non è richiesta una nuova autorizzazione di messa in servizio, è raccomandata la conformità alla presente STI. Quando non è possibile ottenere tale conformità, l'ente appaltante ne comunica le ragioni allo Stato membro.»;

12)

al punto 7.3.2, il punto 2) è soppresso;

13)

è aggiunto il nuovo punto 7.3.5:

«7.3.5.   Controllo della compatibilità con la tratta prima dell'utilizzo dei veicoli autorizzati

La procedura applicata e i parametri del sottosistema “Energia” che devono essere utilizzati dall'impresa ferroviaria ai fini del controllo della compatibilità con la tratta sono descritti al punto 4.2.2.5 e all'appendice D1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione (*1).

(*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente il sottosistema “Esercizio e gestione del traffico” del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE della Commissione (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 5).»;"

14)

il punto 7.4.1 è sostituito dal seguente:

«7.4.1.   Indicazioni generali

1)

I casi specifici elencati al punto 7.4.2 descrivono le disposizioni particolari che sono considerate necessarie e che sono state autorizzate su particolari reti in ciascuno Stato membro.

2)

I casi specifici sono classificati come:

casi “P”: casi “permanenti”

casi “T”: casi “temporanei”, nei quali il sistema target deve essere conseguito entro il 31 dicembre 2035.

Tutti i casi specifici e le relative date devono essere riesaminati nel corso delle future revisioni della STI al fine di limitarne l'ambito di applicazione tecnico e geografico sulla base di una valutazione del loro impatto su sicurezza, interoperabilità, servizi transfrontalieri e corridoi TEN-T nonché dell'impatto a livello pratico ed economico del loro mantenimento o della loro eliminazione. Sarà tenuta in particolare considerazione la disponibilità di finanziamenti dell'UE.

I casi specifici devono essere limitati alla tratta o alla rete in cui sono strettamente necessari e sono presi in considerazione attraverso le procedure di compatibilità con la tratta.».


(*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente il sottosistema “Esercizio e gestione del traffico” del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE della Commissione (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 5).»;”


ALLEGATO IV

L'allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014 è così modificato:

1)

il punto 1.1 è così modificato:

a)

il riferimento all'«articolo 1 della direttiva 2008/57/CE» è sostituito dal riferimento all'«articolo 1 della direttiva (UE) 2016/797»;

b)

il riferimento all'«allegato II, sezione 2.7, della direttiva 2008/57/CE» è sostituito dal riferimento all'«allegato II, punto 2.7, della direttiva (UE) 2016/797»;

c)

il riferimento all'«allegato I, sezioni 1.2 e 2.2, della direttiva 2008/57/CE» è sostituito dal riferimento all'«allegato I, punto 2, della direttiva (UE) 2016/797»;

d)

il riferimento all'«articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE» è sostituito dal riferimento all'«articolo 1, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2016/797»;

2)

i punti 1.2 e 1.3 sono sostituiti dai seguenti:

«1.2.   Ambito di applicazione geografico

L'ambito di applicazione geografico della presente STI è il sistema ferroviario dell'Unione di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2016/797, ad esclusione dei casi di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2016/797.»;

«1.3.   Contenuto della presente STI

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2016/797, la presente STI:

a)

ne definisce l'ambito di applicazione previsto (capitolo 2);

b)

precisa i requisiti essenziali per il sottosistema “Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri” e per le relative interfacce in relazione agli altri sottosistemi (capitolo 3);

c)

definisce le specifiche funzionali e tecniche che il sottosistema e le sue interfacce devono rispettare in relazione ad altri sottosistemi (capitolo 4);

d)

determina i componenti di interoperabilità e le interfacce che devono essere oggetto di specifiche europee, tra cui le norme europee, necessarie per realizzare l'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (capitolo 5);

e)

indica, in ogni caso previsto, le procedure da usare per valutare la conformità o l'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità, da un lato, o per la verifica ’CE’ dei sottosistemi, dall'altro (capitolo 6);

f)

indica la strategia di applicazione della presente STI (capitolo 7);

g)

indica, per il personale interessato, i requisiti di qualifica professionale e d'igiene e di sicurezza sul luogo di lavoro richiesti per il funzionamento e la manutenzione del sottosistema, nonché per l'attuazione della presente STI (capitolo 4);

h)

indica le disposizioni applicabili al sottosistema “materiale rotabile” esistente, in particolare in caso di rinnovo o di ristrutturazione, e, in tali casi, i lavori di modifica che necessitano della domanda per una nuova autorizzazione;

i)

indica i parametri del sottosistema “materiale rotabile” che l'impresa ferroviaria deve controllare e le procedure da applicare per controllare detti parametri in seguito al rilascio dell'autorizzazione d'immissione sul mercato del veicolo e antecedentemente al primo utilizzo del veicolo, onde garantire la compatibilità tra i veicoli e le tratte su cui tali veicoli devono circolare.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797, le disposizioni per i casi specifici sono indicate nel capitolo 7.»;

3)

al punto 2.1, il riferimento alla «direttiva 2008/57/CE» è sostituito dal riferimento alla «direttiva (UE) 2016/797»;

4)

al punto 2.2, il riferimento all'«articolo 2, lettera c), della direttiva 2008/57/CE» è sostituito dal riferimento all'«articolo 2, punto 3), della direttiva (UE) 2016/797»;

5)

il punto 2.2.2 è sostituito dal seguente:

«2.2.2.   Materiale rotabile

Le definizioni riportate di seguito sono classificate in tre gruppi, come indicato nell'allegato I, punto 2, della direttiva (UE) 2016/797.

A)

Locomotive e materiale rotabile per passeggeri, comprese le unità di trazione termiche o elettriche, i treni passeggeri automotori termici o elettrici e le carrozze passeggeri

1)   Unità di trazione termiche o elettriche

Una locomotiva è un veicolo di trazione (o una combinazione di più veicoli) non progettato per il trasporto di un carico utile e che nell'esercizio normale può essere sganciato da un treno per circolare autonomamente.

Una locomotiva da manovra è un'unità di trazione progettata per l'impiego esclusivo in scali di manovra, stazioni e depositi.

La trazione di un treno può essere anche assicurata da un veicolo a motore con o senza cabina di guida, che non è destinato ad essere disaccoppiato durante il normale esercizio. Tale veicolo è denominato in genere unità motrice (o motrice) oppure motrice di testa quando si trova a una estremità del complesso automotore ed è dotato di una cabina di guida.

2)   Treni passeggeri automotori termici o elettrici

Un complesso automotore è una composizione bloccata che può circolare come treno; per definizione non è progettato per essere riconfigurato, se non in officina. È costituito solo da veicoli motore oppure da veicoli motore e rimorchiati.

Un'unità multipla elettrica e/o diesel è un complesso automotore in cui tutti i veicoli possono essere adibiti al trasporto di un carico utile (passeggeri oppure bagagli/posta o merci).

Un'automotrice è un veicolo che può circolare autonomamente e può essere adibito al trasporto di un carico utile (passeggeri oppure bagagli/posta o merci).

Un tram-treno è un veicolo progettato per un uso combinato sia su infrastrutture per il trasporto leggero su rotaia che su infrastrutture ferroviarie.

3)   Vetture passeggeri e altre carrozze correlate

Una carrozza è un veicolo privo di trazione in una composizione bloccata o variabile che può essere adibito al trasporto passeggeri (per estensione, i requisiti specificati per le carrozze nella presente STI vanno considerati applicabili anche a carrozze ristorante, carrozze letti, carrozze cuccette ecc.).

Una carrozza bagagliaio è un veicolo privo di trazione che può trasportare un carico utile diverso dai passeggeri, come bagagli e invii postali, progettato per essere inserito in una composizione bloccata o variabile adibita al trasporto passeggeri.

Una rimorchiata pilota è un veicolo privo di trazione dotato di cabina di guida.

Una carrozza può essere munita di cabina di guida e in tal caso è denominata carrozza pilota.

Una carrozza bagagliaio può essere munita di cabina di guida e in tal caso è denominata bagagliaio pilota.

Un carro per trasporto auto è un veicolo privo di trazione in grado di trasportare automobili senza passeggeri a bordo e destinato a essere inserito in un treno passeggeri.

Una composizione bloccata di carrozze è una composizione di più carrozze accoppiate tra loro in forma “semi-permanente” oppure che può essere riconfigurata solo fuori servizio.

B)

Carri merci, compresi i veicoli a piano basso progettati per l'intera rete e i veicoli progettati per il trasporto di autocarri

Tali veicoli non rientrano nell'ambito di applicazione della presente STI. Essi sono disciplinati dal regolamento (UE) n. 321/2013 (STI “Carri merci”).

C)

Veicoli speciali, quali i mezzi d'opera

I mezzi d'opera (On Track Machine — OTM) sono veicoli progettati appositamente per la costruzione e la manutenzione dei binari e delle infrastrutture. Essi sono utilizzati in diverse modalità: di lavoro, di trasporto come veicolo automotore, di trasporto come veicolo trainato.

I veicoli per l'ispezione delle infrastrutture sono impiegati per monitorare le condizioni delle infrastrutture e funzionano con le stesse modalità dei treni merci e passeggeri senza distinzione tra modalità di trasporto e di lavoro.»;

6)

il punto 2.3.1. è sostituito dal seguente:

«2.3.1.   Tipi di materiale rotabile

L'ambito di applicazione della presente STI relativa al materiale rotabile, classificato in tre gruppi come specificato all'allegato I, punto 2, della direttiva (UE) 2016/797, si articola come segue:

A)

Locomotive e materiale rotabile per passeggeri, comprese le unità di trazione termiche o elettriche, i treni passeggeri automotori termici o elettrici e le carrozze passeggeri

1)   Unità di trazione termiche o elettriche

Questo tipo comprende mezzi di trazione che non possono trasportare un carico utile, come le locomotive termiche o elettriche oppure le unità motrici.

I veicoli di trazione interessati sono adibiti al trasporto merci e/o passeggeri.

Esclusione dall'ambito di applicazione:

Le locomotive da manovra (quali definite al punto 2.2) non rientrano nell'ambito di applicazione della presente STI; quando sono destinate a operare sulla rete ferroviaria dell'Unione (movimenti tra scali di manovra, stazioni e depositi), si applica l'articolo 1, paragrafo 4, lettera b), della direttiva (UE) 2016/797.

2)   Treni passeggeri automotori termici o elettrici

Questo tipo comprende qualsiasi treno in composizione bloccata o predefinita composto da veicoli adibiti al trasporto passeggeri e/o da veicoli non adibiti al trasporto passeggeri.

Il dispositivo di trazione termico o elettrico è installato in alcuni veicoli del treno e quest'ultimo è munito di una cabina di guida.

Esclusione dall'ambito di applicazione:

Conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, paragrafo 4, lettera d), e paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797, il seguente materiale rotabile è escluso dall'ambito di applicazione della STI:

il materiale rotabile destinato a circolare su reti locali, urbane o suburbane che sono isolate, dal punto di vista funzionale, dal resto del sistema ferroviario;

il materiale rotabile utilizzato principalmente sulle infrastrutture per il trasporto leggero su rotaia ma attrezzato con alcuni componenti ferroviari pesanti necessari per permettere che il transito avvenga su una sezione confinata e limitata delle infrastrutture ferroviarie soltanto a fini di connettività;

tram-treni.

3)   Vetture passeggeri e altre carrozze correlate

Vetture passeggeri:

In questa tipologia rientrano i veicoli privi di trazione adibiti al trasporto passeggeri (carrozze, quali definite al punto 2.2) e impiegati in composizione variabile con veicoli appartenenti alla categoria “unità di trazione termiche o elettriche” precedentemente definite che assolvono alla funzione di trazione.

Veicoli non adibiti al trasporto passeggeri presenti in un treno passeggeri:

In questo tipo rientrano veicoli privi di trazione che fanno parte di un treno passeggeri (ad esempio, bagagliai o carrozze postali, carri per trasporto auto, veicoli di servizio ecc.); essi rientrano nell'ambito di applicazione della presente STI come veicoli adibiti al trasporto di passeggeri.

B)

Carri merci, compresi i veicoli a piano basso progettati per l'intera rete e i veicoli progettati per il trasporto di autocarri

I carri merci non rientrano nell'ambito di applicazione della presente STI; a essi si applica la STI “Carri merci” anche quando fanno parte di un treno passeggeri (in questo caso la composizione del treno è una questione operativa).

Nell'ambito di applicazione della presente STI non rientrano i veicoli adibiti al trasporto di autovetture stradali (con passeggeri a bordo delle stesse).

C)

Veicoli speciali, quali i mezzi d'opera

Questa tipologia di materiale rotabile rientra nell'ambito di applicazione della presente STI soltanto quando:

1)

circola su ruote proprie ed

2)

è progettata per essere individuata da un sistema di rilevamento dei treni lungo il binario per la gestione del traffico e,

3)

nel caso dei mezzi d'opera, è in configurazione di trasporto (circolazione), come automotore o rimorchio.

Esclusione dall'ambito di applicazione della presente STI:

Nel caso dei mezzi d'opera la configurazione di lavoro non rientra nell'ambito di applicazione della presente STI.»;

7)

nel capitolo 3, il riferimento all'«allegato III della direttiva 2008/57/CE» è sostituito dal riferimento all'«allegato III della direttiva (UE) 2016/797»;

8)

il punto 3.1 è sostituito dal seguente:

«3.1   Elementi del sottosistema “materiale rotabile” corrispondenti ai requisiti essenziali

La tabella che segue riporta i requisiti essenziali, definiti e numerati nell'allegato III della direttiva (UE) 2016/797, che sono presi in conto dalle specifiche di cui al capitolo 4 della presente STI.

Elementi del materiale rotabile corrispondenti ai requisiti essenziali

Nota: sono elencati solo i punti del punto 4.2 che contemplano requisiti.

Punto di rif.

Elemento del sottosistema “materiale rotabile”

Sicurezza

Affidabilità e disponibilità

Salute

Protezione dell'ambiente

Compatibilità tecnica

4.2.2.2.2

Accoppiatore interno

1.1.3

2.4.1

 

 

 

 

4.2.2.2.3

Accoppiatore di estremità

1.1.3

2.4.1

 

 

 

 

4.2.2.2.4

Accoppiatore di soccorso

 

2.4.2

 

 

2.5.3

4.2.2.2.5

Accesso del personale ai dispositivi di accoppiamento/disaccoppiamento

1.1.5

 

2.5.1

 

2.5.3

4.2.2.3

Passerelle

1.1.5

 

 

 

 

4.2.2.4

Resistenza della struttura del veicolo

1.1.3

2.4.1

 

 

 

 

4.2.2.5

Sicurezza passiva

2.4.1

 

 

 

 

4.2.2.6

Sollevamento

 

 

 

 

2.5.3

4.2.2.7

Fissaggio dei dispositivi alla struttura della cassa

1.1.3

 

 

 

 

4.2.2.8

Porte di accesso per personale e merci

1.1.5

2.4.1

 

 

 

 

4.2.2.9

Caratteristiche meccaniche del vetro

2.4.1

 

 

 

 

4.2.2.10

Condizioni di carico e massa ponderata

1.1.3

 

 

 

 

4.2.3.1

Sagoma

 

 

 

 

2.4.3

4.2.3.2.1

Parametro del carico per asse

 

 

 

 

2.4.3

4.2.3.2.2

Carico per ruota

1.1.3

 

 

 

 

4.2.3.3.1

Caratteristiche del materiale rotabile in termini di compatibilità con i sistemi di rilevamento dei treni

1.1.1

 

 

 

2.4.3

2.3.2

4.2.3.3.2

Monitoraggio delle condizioni dei cuscinetti

1.1.1

1.2

 

 

 

4.2.3.4.1

Sicurezza contro il deragliamento durante la circolazione su sghembi di binario

1.1.1

1.1.2

 

 

 

2.4.3

4.2.3.4.2.

Dinamica di marcia

1.1.1

1.1.2

 

 

 

2.4.3

4.2.3.4.2.1

Valori limite per la sicurezza di marcia

1.1.1

1.1.2

 

 

 

2.4.3

4.2.3.4.2.2

Valori limite di carico consentiti dal binario

 

 

 

 

2.4.3

4.2.3.4.3

Conicità equivalente

1.1.1

1.1.2

 

 

 

2.4.3

4.2.3.4.3.1

Valori di progetto per nuovi profili delle ruote

1.1.1

1.1.2

 

 

 

2.4.3

4.2.3.4.3.2

Valori in esercizio della conicità equivalente delle sale montate

1.1.2

1.2

 

 

2.4.3

4.2.3.5.1

Progetto strutturale del telaio dei carrelli

1.1.1

1.1.2

 

 

 

 

4.2.3.5.2.1

Caratteristiche meccaniche e geometriche delle sale montate

1.1.1

1.1.2

 

 

 

2.4.3

4.2.3.5.2.2

Caratteristiche meccaniche e geometriche delle ruote

1.1.1

1.1.2

 

 

 

 

4.2.3.5.3

Sistemi a scartamento variabile automatico

1.1.1

1.1.2, 1.1.3

1.2

 

 

1.5

4.2.3.6

Raggio minimo di curvatura

1.1.1

1.1.2

 

 

 

2.4.3

4.2.3.7

Cacciapietre

1.1.1

 

 

 

 

4.2.4.2.1

Frenatura – requisiti funzionali

1.1.1

2.4.1

2.4.2

 

 

1.5

4.2.4.2.2

Frenatura – requisiti di sicurezza

1.1.1

1.2

2.4.2

 

 

 

4.2.4.3

Tipo di sistema frenante

 

 

 

 

2.4.3

4.2.4.4.1

Comando del freno di emergenza

2.4.1

 

 

 

2.4.3

4.2.4.4.2

Comando del freno di servizio

 

 

 

 

2.4.3

4.2.4.4.3

Comando del freno diretto

 

 

 

 

2.4.3

4.2.4.4.4

Comando del freno dinamico

1.1.3

 

 

 

 

4.2.4.4.5

Comando del freno di stazionamento

 

 

 

 

2.4.3

4.2.4.5.1

Prestazioni di frenatura — requisiti generali

1.1.1

2.4.1

2.4.2

 

 

1.5

4.2.4.5.2

Freno d'emergenza

1.1.2

2.4.1

 

 

 

2.4.3

4.2.4.5.3

Freno di servizio

 

 

 

 

2.4.3

4.2.4.5.4

Calcoli relativi alla capacità termica

2.4.1

 

 

 

2.4.3

4.2.4.5.5

Freno di stazionamento

2.4.1

 

 

 

2.4.3

4.2.4.6.1

Limite del profilo di aderenza ruota-rotaia

2.4.1

1.2

2.4.2

 

 

 

4.2.4.6.2

Sistema di protezione contro il pattinamento delle ruote

2.4.1

1.2

2.4.2

 

 

 

4.2.4.7

Freno dinamico – sistemi frenanti connessi al sistema di trazione

2.4.1

1.2

2.4.2

 

 

 

4.2.4.8.1

Sistema frenante indipendente dalle condizioni di aderenza – indicazioni generali

2.4.1

1.2

2.4.2

 

 

 

4.2.4.8.2

Freno magnetico a pattino

 

 

 

 

2.4.3

4.2.4.8.3

Freno a corrente parassita sul binario

 

 

 

 

2.4.3

4.2.4.9

Indicazione di stato e di guasto del freno

1.1.1

1.2

2.4.2

 

 

 

4.2.4.10

Requisiti relativi ai freni per scopi di soccorso

 

2.4.2

 

 

 

4.2.5.1

Servizi igienici

 

 

 

1.4.1

 

4.2.5.2

Sistema di comunicazione sonora

2.4.1

 

 

 

 

4.2.5.3

Allarme passeggeri

2.4.1

 

 

 

 

4.2.5.4

Dispositivi di comunicazione per i passeggeri

2.4.1

 

 

 

 

4.2.5.5

Porte esterne: accesso e uscita dal materiale rotabile

2.4.1

 

 

 

 

4.2.5.6

Porte esterne: costruzione del sistema

1.1.3

2.4.1

 

 

 

 

4.2.5.7

Porte intercomunicanti tra unità

1.1.5

 

 

 

 

4.2.5.8

Qualità dell'aria interna

 

 

1.3.2

 

 

4.2.5.9

Finestrini laterali

1.1.5

 

 

 

 

4.2.6.1

Condizioni ambientali

 

2.4.2

 

 

 

4.2.6.2.1

Spostamento d'aria sui passeggeri sui marciapiedi e sui lavoratori in linea

1.1.1

 

1.3.1

 

 

4.2.6.2.2

Impulso di pressione in testa

 

 

 

 

2.4.3

4.2.6.2.3

Variazione massima della pressione nelle gallerie

 

 

 

 

2.4.3

4.2.6.2.4

Vento trasversale

1.1.1

 

 

 

 

4.2.6.2.5

Effetto aerodinamico su binari con ballast

1.1.1

 

 

 

2.4.3

4.2.7.1.1

Luci anteriori

 

 

 

 

2.4.3

4.2.7.1.2

Luci di posizione

1.1.1

 

 

 

2.4.3

4.2.7.1.3

Luci di coda

1.1.1

 

 

 

2.4.3

4.2.7.1.4

Comandi dei fanali

 

 

 

 

2.4.3

4.2.7.2.1

Trombe (avvisatori acustici) — indicazioni generali

1.1.1

 

 

 

2.4.3

2.6.3

4.2.7.2.2

Livelli di pressione sonora delle trombe di segnalazione

1.1.1

 

1.3.1

 

 

4.2.7.2.3

Protezione

 

 

 

 

2.4.3

4.2.7.2.4

Comando delle trombe

1.1.1

 

 

 

2.4.3

4.2.8.1

Prestazioni di trazione

 

 

 

 

2.4.3

2.6.3

4.2.8.2

da 4.2.8.2.1 a 4.2.8.2.9

Alimentazione

 

 

 

 

1.5

2.4.3

2.2.3

4.2.8.2.10

Protezione elettrica del treno

2.4.1

 

 

 

 

4.2.8.3

Sistema diesel e altri sistemi di trazione termica

2.4.1

 

 

 

1.4.1

4.2.8.4

Protezione contro i pericoli elettrici

2.4.1

 

 

 

 

4.2.9.1.1

Cabina di guida – indicazioni generali

-

-

-

-

-

4.2.9.1.2

Accesso e uscita

1.1.5

 

 

 

2.4.3

4.2.9.1.3

Visibilità esterna

1.1.1

 

 

 

2.4.3

4.2.9.1.4

Configurazione interna

1.1.5

 

 

 

 

4.2.9.1.5

Sedile del macchinista

 

 

1.3.1

 

 

4.2.9.1.6

Banco di guida - ergonomia

1.1.5

 

1.3.1

 

 

4.2.9.1.7

Climatizzazione e qualità dell'aria

 

 

1.3.1

 

 

4.2.9.1.8

Illuminazione interna

 

 

 

 

2.6.3

4.2.9.2.1

Vetro frontale - caratteristiche meccaniche

2.4.1

 

 

 

 

4.2.9.2.2

Vetro frontale - caratteristiche ottiche

 

 

 

 

2.4.3

4.2.9.2.3

Vetro frontale - attrezzature

 

 

 

 

2.4.3

4.2.9.3.1

Funzione di controllo dell'attività del macchinista

1.1.1

 

 

 

2.6.3

4.2.9.3.2

Indicazione della velocità

1.1.5

 

 

 

 

4.2.9.3.3

Display e schermi del macchinista

1.1.5

 

 

 

 

4.2.9.3.4

Comandi e indicatori

1.1.5

 

 

 

 

4.2.9.3.5

Etichettatura

 

 

 

 

2.6.3

4.2.9.3.6

Funzione di controllo remoto via radio da parte del personale per le operazioni di manovra

1.1.1

 

 

 

 

4.2.9.4

Strumenti di bordo e attrezzature portatili

2.4.1

 

 

 

2.4.3

2.6.3

4.2.9.5

Ripostigli per gli effetti personali del personale del treno

-

-

-

-

-

4.2.9.6

Dispositivo di registrazione

 

 

 

 

2.4.4

4.2.10.2

Sicurezza antincendio - misure per la prevenzione degli incendi

1.1.4

 

1.3.2

1.4.2

 

4.2.10.3

Misure per rilevare/controllare gli incendi

1.1.4

 

 

 

 

4.2.10.4

Requisiti relativi alle situazioni di emergenza

2.4.1

 

 

 

 

4.2.10.5

Requisiti in caso di evacuazione

2.4.1

 

 

 

 

4.2.11.2

Pulizia esterna dei convogli

 

 

 

 

1.5

4.2.11.3

Raccordi per il sistema di scarico delle toilette

 

 

 

 

1.5

4.2.11.4

Dispositivi per il rifornimento idrico

 

 

1.3.1

 

 

4.2.11.5

Interfaccia per il rifornimento idrico

 

 

 

 

1.5

4.2.11.6

Requisiti particolari per lo stazionamento dei treni

 

 

 

 

1.5

4.2.11.7

Dispositivi di rifornimento carburante

 

 

 

 

1.5

4.2.11.8

Pulizia interna del treno - alimentazione

 

 

 

 

2.5.3

4.2.12.2

Documentazione generale

 

 

 

 

1.5

4.2.12.3

Documentazione relativa alla manutenzione

1.1.1

 

 

 

2.5.1

2.5.2

2.6.1

2.6.2

4.2.12.4

Documentazione relativa all'esercizio

1.1.1

 

 

 

2.4.2

2.6.1

2.6.2

4.2.12.5

Diagramma di sollevamento e istruzioni

 

 

 

 

2.5.3

4.2.12.6

Descrizioni relative alle operazioni di soccorso

 

2.4.2

 

 

2.5.3»

9)

al punto 4.1, il riferimento alla «direttiva 2008/57/CE» è sostituito dal riferimento alla «direttiva (UE) 2016/797»;

10)

al punto 4.2.1.1, il riferimento all'«articolo 5, paragrafo 8, della direttiva 2008/57/CE» è sostituito dal riferimento all'«articolo 4, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/797»;

11)

il punto 4.2.1.2 è così modificato:

a)

il riferimento all'«articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/57/CE» è sostituito dal riferimento all'«articolo 4, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/797»;

b)

l'espressione «dell'articolo 5, paragrafo 6, e dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE» è sostituita dall'espressione «dell'articolo 4, paragrafo 6, e dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797»;

12)

al punto 4.2.2.2.3, il punto B-2 è sostituito dal seguente:

«B-2)   Compatibilità tra unità

Alle unità dotate di un sistema di accoppiamento manuale del tipo UIC (quale definito al punto 5.3.2) e di un sistema frenante pneumatico compatibile col tipo UIC (quale definito al punto 4.2.4.3) si applicano i seguenti requisiti.

1)

I respingenti e il tenditore devono essere installati conformemente ai punti 5 e 6 della specifica di cui all'appendice J-1, indice 110.

2)

Le dimensioni e la disposizione delle condotte e dei tubi dei freni, gli accoppiatori e i rubinetti devono soddisfare i requisiti di cui ai punti 7 e 8 della specifica di cui all'appendice J-1, indice 110.»;

13)

al punto 4.2.2.5, i punti da 5) a 9) sono sostituiti dai seguenti:

«5)

La sicurezza passiva si propone di integrare la sicurezza attiva quando tutte le altre misure adottate si sono dimostrate inefficaci. A tale scopo, la struttura meccanica dei veicoli deve offrire protezione agli occupanti in caso di collisione offrendo strumenti per:

limitare la decelerazione;

preservare gli spazi di sopravvivenza e l'integrità strutturale delle aree occupate;

ridurre il rischio di accavallamento;

ridurre il rischio di deragliamento;

limitare le conseguenze di un urto contro un ostacolo sui binari.

Per soddisfare questi requisiti funzionali, le unità devono essere conformi ai requisiti specificati nell'appendice J-1, indice 8, relativi alla categoria C-I di progettazione della resistenza alle collisioni (in base alla specifica di cui all'appendice J-1, indice 8, tabella 1, punto 5), se non altrimenti specificato di seguito.

Vanno considerati i quattro seguenti scenari di riferimento per le collisioni:

scenario 1: impatto frontale tra due unità identiche;

scenario 2: impatto frontale con un carro merci;

scenario 3: impatto dell'unità con un veicolo stradale di grandi dimensioni a un passaggio a livello;

scenario 4: impatto dell'unità con un ostacolo basso (ad esempio un'autovettura a un passaggio a livello, un animale, una roccia ecc.).

6)

Questi scenari sono descritti nella specifica di cui all'appendice J-1, indice 8, tabella 3 del punto 5.

7)

La presente STI specifica i requisiti di resistenza alle collisioni applicabili nel suo ambito di applicazione; pertanto non si applica l'allegato A della specifica di cui all'appendice J-1, indice 8. In relazione agli scenari di collisione di riferimento sopra riportati si applicano i requisiti della specifica di cui all'appendice J-1, indice 8, punto 6.

8)

Per limitare le conseguenze di un urto contro un ostacolo sui binari, le estremità anteriori di locomotive, motrici di testa, carrozze pilota e complessi automotore sono dotate di un cacciaostacoli. I requisiti ai quali devono ottemperare detti cacciaostacoli sono definiti nella specifica di cui all'appendice J-1, indice 8, punto 6.5.»;

14)

al punto 4.2.2.10, punto 1), il riferimento al «punto 2.1» è sostituito dal riferimento al «punto 4.5»;

15)

al punto 4.2.3.3.2.2, un nuovo punto 2 bis) è aggiunto dopo il punto 2):

«2 bis)

Nel caso delle unità progettate per essere impiegate sul sistema con scartamento di 1 668 mm la zona del materiale rotabile visibile dall'attrezzatura di terra è l'area definita nella tabella 1 con riferimento ai parametri della specifica di cui all'appendice J-1, indice 15.

Tabella 1

Aree target e zone proibite per le unità destinate a operare su reti con scartamento di 1 668 mm

Scartamento [mm]

YTA [mm]

WTA [mm]

LTA [mm]

YPZ [mm]

WPZ [mm]

LPZ [mm]

1 668

1 176 ± 10

≥ 55

≥ 100

1 176 ± 10

≥ 110

≥ 500»

16)

al punto 4.2.3.3.2.2, il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2)

Per le unità progettate per operare su scartamenti diversi da 1 435 mm o 1 668 mm, laddove pertinente viene dichiarato un caso specifico (norma armonizzata disponibile per la rete interessata).»;

17)

al punto 4.2.3.4.2, il punto 3) è sostituito dal seguente:

«3)

L'unità deve circolare in sicurezza e produrre un livello accettabile di carico sul binario quando opera entro i limiti definiti dalla combinazione o dalle combinazioni di velocità e insufficienza di sopraelevazione nelle condizioni fissate nella specifica di cui all'appendice J-1, indice 16.

Questo aspetto viene valutato verificando che siano rispettati i valori limite sotto specificati ai punti 4.2.3.4.2.1 e 4.2.3.4.2.2 della presente STI. La procedura di valutazione della conformità è descritta al punto 6.2.3.4 della presente STI.»;

18)

al punto 4.2.3.4.2, il punto 5) è sostituito dal seguente:

«5)

Il verbale di prova concernente la dinamica di marcia (compresi i limiti d'uso e i parametri di carico su binario) figura nella documentazione tecnica di cui al punto 4.2.12 della presente STI.

I parametri di carico su binario (inclusi quelli supplementari Ymax, Bmax e Bqst, se pertinenti) da registrare sono definiti nella specifica di cui all'appendice J-1, indice 16.»;

19)

al punto 4.2.3.4.2.1, il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1)

I valori limite per la sicurezza di marcia che l'unità deve rispettare sono indicati nella specifica di cui all'appendice J-1, indice 17.»;

20)

al punto 4.2.3.4.2.2, il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1)

I valori limite di carico consentiti dal binario che l'unità deve rispettare (nella valutazione secondo il metodo normale) sono indicati nella specifica di cui all'appendice J-1, indice 19.»;

21)

il punto 4.2.3.5.2.3 è soppresso;

22)

un nuovo punto 4.2.3.5.3 è aggiunto dopo il punto 4.2.3.5.2.2:

«4.2.3.5.3.    Sistemi a scartamento variabile automatico

1)

Il presente requisito si applica alle unità munite di un sistema a scartamento variabile automatico con meccanismo di cambio della posizione assiale delle ruote che permette all'unità di essere compatibile con lo scartamento di 1 435 mm e altri scartamenti compresi nell'ambito di applicazione della presente STI tramite il passaggio su un dispositivo di cambio degli scartamenti di binario.

2)

Il meccanismo di cambio deve assicurare il blocco nella corretta e prevista posizione assiale della ruota.

3)

Dopo il passaggio sul dispositivo di cambio degli scartamenti di binario, la verifica dello stato del sistema di blocco (bloccato o sbloccato) e della posizione delle ruote deve essere effettuata tramite una o più delle seguenti modalità: controllo visivo, sistema di controllo di bordo o sistema di controllo da parte del meccanismo/infrastruttura. In caso di sistema di controllo di bordo, deve essere possibile un monitoraggio continuo.

4)

Se un organo di rotolamento è dotato di un dispositivo di frenatura soggetto a un cambiamento di posizione nel corso della variazione dello scartamento, il sistema a scartamento variabile automatico deve garantire la posizione e il blocco sicuro nella posizione corretta di tale dispositivo contemporaneamente a quelli delle ruote.

5)

Il mancato blocco della posizione delle ruote e del dispositivo di frenatura (se pertinente) durante l'esercizio è di norma potenzialmente idoneo a provocare direttamente un incidente catastrofico (con numerose vittime); considerata la gravità delle conseguenze del mancato blocco, è necessario dimostrare che il rischio è tenuto sotto controllo ad un livello accettabile.

6)

Il sistema a scartamento variabile automatico è definito come un componente di interoperabilità (punto 5.3.4 ter). La procedura di valutazione della conformità è specificata al punto 6.1.3.1 bis (a livello di componente di interoperabilità), al punto 6.2.3.5 (requisiti di sicurezza) e al punto 6.2.3.7 ter (a livello di sottosistema) della presente STI.

7)

Gli scartamenti con cui l'unità è compatibile devono essere registrati nella documentazione tecnica. Una descrizione dell'operazione di cambio in modalità normale, compresi il tipo o i tipi di dispositivo o dispositivi di cambio degli scartamenti di binario con cui l'unità è compatibile, deve figurare nella documentazione tecnica [cfr. anche punto 4.2.12.4, punto 1), della presente STI].

8)

I requisiti e le valutazioni della conformità richieste in altre parti della presente STI si applicano indipendentemente per ciascuna posizione della ruota corrispondente a uno scartamento e devono essere adeguatamente documentati.»;

23)

il punto 4.2.4.8.2 è sostituito dal seguente:

«4.2.4.8.2.    Freno magnetico a pattino

1)

I requisiti sui freni magnetici specificati per la compatibilità con i sistemi di rilevamento dei treni basati sui contatori assi sono riportati al punto 4.2.3.3.1.2, punto (10), della presente STI.

2)

È consentito utilizzare un freno magnetico a pattino come freno di emergenza, conformemente al punto 4.2.6.2.2 della STI INF.

3)

Le caratteristiche geometriche degli elementi terminali del magnete in contatto con la rotaia devono essere conformi a quanto specificato per una delle tipologie descritte nella specifica di cui all'appendice J-1, indice 31.

4)

Il freno magnetico a pattino non deve essere utilizzato a velocità superiore a 280 km/h.

5)

Le prestazioni di frenatura dell'unità specificate al punto 4.2.4.5.2 della presente STI devono essere determinate con e senza l'uso di freni magnetici a pattino.»;

24)

il punto 4.2.4.8.3 è sostituito dal seguente:

«4.2.4.8.3.    Freno a corrente parassita sul binario

1)

Il presente punto concerne unicamente il freno a corrente parassita sul binario che sviluppa una forza frenante tra l'unità e la rotaia.

2)

I requisiti sui freni a corrente parassita sul binario specificati per la compatibilità con i sistemi di rilevamento dei treni basati sui contatori assi, circuiti di binario, rivelatori di ruota e rilevatori del veicolo sulla base di sistemi a loop induttivo sono riportati al punto 4.2.3.3.1.2, punto 10), della presente STI.

3)

Se il freno a corrente parassita sul binario richiede uno spostamento dei magneti quando il freno è attivato, il libero spostamento di tali magneti tra le posizioni “freno disinserito” e “freno inserito” deve essere dimostrato mediante calcoli conformemente alla specifica di cui all'appendice J-1, indice 14.

4)

La distanza massima tra il freno a corrente parassita sul binario e il binario corrispondente alla posizione “freno disinserito” sarà registrata nella documentazione tecnica descritta al punto 4.2.12 della presente STI.

5)

Il freno a corrente parassita sul binario non deve attivarsi al di sotto di una soglia di velocità predefinita.

6)

Le condizioni di impiego del freno a corrente parassita sul binario in relazione alla compatibilità tecnica con il binario non sono armonizzate (per quanto concerne in particolare l'effetto sul riscaldamento della rotaia e sulla forza verticale) e costituiscono un punto in sospeso.

7)

Il registro dell'infrastruttura indica per ogni tratto di binario se il suo impiego è autorizzato e, in tal caso, ne specifica le condizioni di impiego.

La distanza massima tra il freno a corrente parassita sul binario e il binario corrispondente alla posizione “freno disinserito” di cui al punto 4).

La soglia di velocità predefinita di cui al punto 5).

La forza verticale in funzione della velocità del treno, in caso di inserimento completo del freno a corrente parassita sul binario (frenatura di emergenza) e di attivazione limitata del freno a corrente parassita sul binario (frenatura di servizio).

La forza di frenatura in funzione della velocità del treno, in caso di inserimento completo del freno a corrente parassita sul binario (frenatura di emergenza) e di attivazione limitata del freno a corrente parassita sul binario (frenatura di servizio).

8)

Le prestazioni di frenatura dell'unità di cui ai punti 4.2.4.5.2 e 4.2.4.5.3 della presente STI devono essere determinate con e senza l'uso di freni a corrente parassita sul binario.»;

25)

al punto 4.2.6.2, il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1)

I requisiti di cui al presente punto si applicano a tutto il materiale rotabile. Per il materiale rotabile utilizzato su sistemi con scartamento di 1 520 mm e di 1 600 mm, in caso di velocità massima superiore ai limiti specificati nei punti da 4.2.6.2.1 a 4.2.6.2.5, si applica la procedura per le soluzioni innovative.»;

26)

il punto 4.2.6.2.1 è sostituito dal seguente:

«4.2.6.2.1.    Spostamento d'aria sui passeggeri sui marciapiedi e sui lavoratori in linea

1)

Le unità aventi una velocità massima di progetto vtr, max > 160 km/h che viaggiano all'aperto alla velocità di riferimento vtr, ref non devono causare, ad ogni punto di misurazione definito al punto 4.2.2.1 e nella tabella 5 della specifica di cui all'appendice J-1, indice 108, una velocità dell'aria superiore al valore u95 %, max, come indicato nella tabella 5 della specifica di cui all'appendice J-1, indice 108.

2)

Per le unità destinate a essere impiegate su reti con scartamento di 1 524 mm e 1 668 mm, si applicano i corrispondenti valori della tabella 4 con riferimento ai parametri della specifica di cui all'appendice J-1, indice 108.

Tabella 4

Criteri limite

Scartamento

(mm)

Velocità massima di progetto vtr,max (km/h)

Punto di misurazione

Velocità massima ammissibile dell'aria sul binario [valori limite per u95 %,max (m/s)]

Velocità di riferimento vtr,ref (km/h)

Misurazione effettuata al di sopra del piano del ferro

Misurazione effettuata a una distanza dal centro del binario di

1 524

160 < vtr,max < 250

0,2 m

3,0 m

22,5

Velocità massima di progetto

1,4 m

3,0 m

18

200 km/h o velocità massima di progetto, a seconda del valore più basso

1 668

160 < vtr,max < 250

0,2 m

3,1 m

20

Velocità massima di progetto

1,4 m

3,1 m

15,5

200 km/h o velocità massima di progetto, a seconda del valore più basso

250 ≤ vtr,max

0,2 m

3,1 m

22

300 km/h o velocità massima di progetto, a seconda del valore più basso

1,4 m

3,1 m

15,5

200 km/h

3)

La composizione del treno da sottoporre a prova è specificata per composizioni bloccate/predefinite e per unità valutate per l'impiego in esercizio generale rispettivamente ai punti 4.2.2.2 e 4.2.2.4 della specifica di cui all'appendice J-1, indice 108. Le singole unità munite di cabina di guida devono essere sottoposte a prova nell'ambito di una composizione conforme ai requisiti di cui al punto 4.2.2.3 della specifica di cui all'appendice J-1, indice 108.

4)

La procedura di valutazione della conformità è descritta al punto 6.2.3.13 della presente STI.»;

27)

il punto 4.2.6.2.2 è così modificato:

a)

il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1)

Il transito di due treni genera un carico aerodinamico su ciascuno di essi. Il requisito sull'impulso di pressione in testa all'aperto consente di definire un carico aerodinamico limite provocato dal materiale rotabile all'aperto ipotizzando una distanza tra le mezzerie dei binari per i binari su cui il treno è destinato a circolare.La distanza tra le mezzerie dei binari dipende dalla velocità e dalla sagoma della linea.

I valori minimi della distanza tra le mezzerie dei binari in funzione della velocità e della sagoma sono definiti nella STI INF.»;

b)

il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2)

Le unità con velocità massima di progetto superiore a 160 km/h che circolano all'aperto alla loro velocità di riferimento vtr, ref sullo scartamento di 1 435 mm non devono determinare una pressione massima picco-picco superiore alla variazione massima di pressione ammessa definita nella tabella 2 della specifica di cui all'appendice J-1, indice 109, valutata nelle posizioni di misurazione definite al punto 4.1.2 della specifica di cui all'appendice J-1, indice 109.»;

c)

il punto 3) è sostituito dal seguente:

«3)

Per le unità destinate a essere impiegate su reti con scartamento di 1 524 mm e 1 668 mm, si applicano i corrispondenti valori della tabella 4 bis con riferimento ai parametri della specifica di cui all'appendice J-1, indice 109.

Tabella 4 bis

Criteri limite

Scartamento

Velocità massima di progetto vtr,max (km/h)

Punto di misurazione

Variazione di pressione ammessa (Δp95 %, max)

Velocità di riferimento vtr,ref (km/h)

Misurazione effettuata al di sopra del piano del ferro

Misurazione effettuata a una distanza dal centro del binario di

1 524 mm

160 < vtr,max < 250

tra 1,5 m e 3,0 m

2,5 m

1 600 Pa

Velocità massima di progetto

1 668 mm

160 < vtr,max < 250

tra 1,5 m e 3,0 m

2,6 m

800 Pa

Velocità massima di progetto

250 ≤ vtr,max

tra 1,5 m e 3,0 m

2,6 m

800 Pa

250 km/h»

28)

il punto 4.2.6.2.5 è sostituito dal seguente:

«4.2.6.2.5   Effetto aerodinamico su binari con ballast

1)

Questo requisito si applica alle unità con velocità massima di progetto superiore a 250 km/h.

2)

Il requisito relativo all'effetto aerodinamico dei treni su binari con ballast, e finalizzato a limitare i rischi indotti dal “sollevamento del ballast” (ballast pick-up), costituisce un punto in sospeso.»;

29)

al punto 4.2.7.1, il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2)

Il presente requisito non si applica a luci di intensità luminosa non superiore a 100 cd inserite nei pulsanti per l'azionamento delle porte passeggeri (non illuminati in modo permanente).»;

30)

al punto 4.2.8.2.9.1.1, un nuovo punto 5) è aggiunto dopo il punto 4):

«5)

3 920 mm e 5 700 mm dal piano del ferro per le unità elettriche progettate per essere impiegate sul sistema 1 500 V CC conformemente alla sagoma IRL (sistema con scartamento di 1 600 mm)»;

31)

al punto 4.2.8.2.9.2, il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1)

Per le unità elettriche destinate a essere utilizzate su sistemi con scartamento diverso da 1 520 mm o 1 600 mm, almeno uno dei pantografi da installare deve avere un tipo di geometria dell'archetto conforme a una delle due specifiche elencate ai successivi punti 4.2.8.2.9.2.1 e 4.2.8.2.9.2.2.»;

32)

al punto 4.2.8.2.9.2, un nuovo punto 2 bis) è aggiunto dopo il punto 2):

«2 bis)

Per le unità elettriche destinate a essere utilizzate esclusivamente sul sistema con scartamento di 1 600 mm, almeno uno dei pantografi da installare deve avere un tipo di geometria dell'archetto conforme alle specifiche elencate al successivo punto 4.2.8.9.2.3 bis.»;

33)

il numero del punto 4.2.8.2.9.3 è modificato in 4.2.8.2.9.3 bis;

34)

un nuovo punto 4.2.8.2.9.3 è aggiunto dopo il punto 4.2.8.2.9.2.3:

«4.2.8.2.9.3   Geometria dell'archetto del pantografo tipo 1 800 mm

1)

Il profilo dell'archetto del pantografo deve corrispondere alle caratteristiche sotto specificate:

Image 17 »;

35)

al punto 4.2.11.6, il punto 4) è sostituito dal seguente:

«4)

linea di alimentazione elettrica a polo unico (CA 1 kV, CA/CC 1,5 kV, CC 3 kV), conformemente alla specifica di cui all'appendice J-1, indice 111.»;

36)

al punto 4.2.12.1, il riferimento al «punto 2.4 dell'allegato VI della direttiva 2008/57/CE» è sostituito dal riferimento al «punto 2.4, lettera a), dell'allegato IV della direttiva (UE) 2016/797»;

37)

al punto 4.2.12.1, i punti 2) e 3) sono sostituiti da:

«2)

Questa documentazione, essendo parte del fascicolo tecnico, deve essere compilata dal richiedente e deve essere allegata alla dichiarazione ’CE’ di verifica. Essa è conservata dal richiedente per tutta la durata di esercizio del sottosistema.»;

38)

al punto 4.2.12.1, un nuovo punto 3) è aggiunto dopo il punto 2):

«3)

Il richiedente o qualsiasi soggetto autorizzato dal richiedente (ad esempio un detentore di veicoli) deve fornire la parte della documentazione necessaria per la gestione della documentazione relativa alla manutenzione, quale definita all'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), al soggetto responsabile della manutenzione non appena questo è incaricato della manutenzione dell'unità.

(*1)  Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).»;"

39)

al punto 4.2.12.1, il punto 4) è sostituito dai seguenti:

«4)

La documentazione comprende anche un elenco dei componenti critici per la sicurezza. I componenti critici per la sicurezza sono i componenti per i quali un singolo guasto è potenzialmente in grado di provocare direttamente un incidente grave ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 12, della direttiva (UE) 2016/798.

5)

I punti seguenti descrivono i contenuti della documentazione.»;

40)

al punto 4.2.12.2, un nuovo punto 3 bis) è aggiunto dopo il punto 3):

«3 bis)

Per le unità progettate e valutate per l'esercizio generale, ciò comprende una descrizione delle interfacce elettriche tra le unità e dei protocolli di comunicazione, con riferimento alle norme o ad altri documenti normativi che sono stati applicati. I protocolli di comunicazione (se utilizzati) devono essere conformi alla specifica di cui all'appendice J-1, indice 112.»;

41)

al punto 4.2.12.2, un nuovo punto 9 bis) è aggiunto dopo il punto 9):

«9 bis)

Distanza massima tra il freno a corrente parassita sul binario e il binario corrispondente alla posizione “freno disinserito”, soglia di velocità predefinita, forza verticale e forza di frenatura in funzione della velocità del treno, in caso di inserimento completo del freno a corrente parassita sul binario (frenatura di emergenza) e di attivazione limitata del freno a corrente parassita sul binario (frenatura di servizio), come previsto al punto 4.2.4.8.3.»;

42)

al punto 4.2.12.3, il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2)

il fascicolo di giustificazione del progetto di manutenzione: spiega come sono definite e progettate le attività di manutenzione per garantire che le caratteristiche del materiale rotabile saranno mantenute entro limiti di impiego accettabili per l'intera durata di vita del materiale rotabile;

il fascicolo di giustificazione del progetto di manutenzione deve contenere i dati di ingresso necessari per determinare i criteri di ispezione e la periodicità degli interventi di manutenzione;»;

43)

al punto 4.2.12.3, il punto 3) è sostituito dal seguente:

«3)

il fascicolo con la descrizione degli interventi di manutenzione: spiega il modo in cui si raccomanda siano eseguiti gli interventi di manutenzione.»;

44)

al punto 4.2.12.3.1, un nuovo punto (1 bis) è aggiunto dopo il punto 1):

«1 bis)

I precedenti, i principi e i metodi utilizzati per individuare i componenti critici per la sicurezza e gli specifici requisiti di esercizio, di riparazione, di manutenzione e di tracciabilità.»;

45)

al punto 4.2.12.3.2, un nuovo punto 6 bis) è aggiunto dopo il punto 6):

«6 bis)

Elenco dei componenti critici per la sicurezza: tale elenco contiene gli specifici requisiti di riparazione, di manutenzione e di tracciabilità della riparazione/manutenzione.»;

46)

al punto 4.2.12.4, il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1)

Una descrizione del funzionamento in modalità normale, tra cui le caratteristiche di esercizio e i limiti dell'unità (per esempio, sagoma del veicolo, velocità massima di progetto, carichi per asse, prestazioni di frenatura, tipo o tipi e esercizio del dispositivo o dei dispositivi di cambio degli scartamenti di binario con cui l'unità è compatibile ecc.).»;

47)

al punto 4.2.12.4, un nuovo punto 3 bis) è aggiunto dopo il punto 3):

«3 bis)

Elenco dei componenti critici per la sicurezza: tale elenco contiene gli specifici requisiti di esercizio e di tracciabilità.»;

48)

al punto 4.3.2, la tabella 7 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 7

Interfaccia con il sottosistema “infrastruttura”

Riferimento STI LOC&PAS

 

Riferimento STI “Infrastruttura”

 

Parametro

Punto

Parametro

Punto

Sagoma cinematica del materiale rotabile

4.2.3.1

Sagoma limite

4.2.3.1

Distanza tra le mezzerie dei binari

4.2.3.2

Raggio minimo di curvatura verticale

4.2.3.5

Parametro del carico per asse

4.2.3.2.1

Resistenza del binario ai carichi verticali

4.2.6.1

Resistenza laterale del binario

Resistenza dei nuovi ponti ai carichi di traffico

4.2.6.3

4.2.7.1

Carico verticale equivalente per opere in terra nuove ed effetti in termini di pressione della terra

4.2.7.2

Resistenza dei ponti e delle opere in terra esistenti ai carichi di traffico

4.2.7.4

Dinamica di marcia

4.2.3.4.2.

Insufficienza di sopraelevazione

4.2.4.3

Valori limite relativi alla dinamica di marcia consentiti dal binario

4.2.3.4.2.2

Resistenza del binario ai carichi verticali

4.2.6.1

Resistenza laterale del binario

4.2.6.3

Conicità equivalente

4.2.3.4.3

Conicità equivalente

4.2.4.5

Caratteristiche geometriche delle sale montate

4.2.3.5.2.1

Scartamento nominale

4.2.4.1

Caratteristiche geometriche delle ruote

4.2.3.5.2.2

Profilo del fungo della rotaia per binari di corsa

4.2.4.6

Sistemi a scartamento variabile automatico

4.2.3.5.3

Geometria in servizio di scambi e incroci

4.2.5.3

Raggio minimo di curvatura

4.2.3.6

Raggio minimo di curvatura orizzontale

4.2.3.4

Decelerazione media massima

4.2.4.5.1

Resistenza longitudinale del binario

Azioni dovute a trazione e frenatura

4.2.6.2

4.2.7.1.5

Spostamento d'aria

4.2.6.2.1

Resistenza di strutture nuove sovrastanti i binari o adiacenti ai binari

4.2.7.3

Impulso di pressione in testa

4.2.6.2.2

Variazione massima della pressione nelle gallerie

4.2.10.1

Variazione massima della pressione nelle gallerie

4.2.6.2.3

Distanza tra le mezzerie dei binari

4.2.3.2

Venti trasversali

4.2.6.2.4

Effetto dei venti trasversali

4.2.10.2

Effetto aerodinamico su binari con ballast

4.2.6.2.5

Sollevamento del ballast

4.2.10.3

Sistema di scarico delle toilette

4.2.11.3

Scarico delle toilette

4.2.12.2

Pulizia esterna con un impianto di lavaggio

4.2.11.2.2

Impianti di pulizia esterna dei treni

4.2.12.3

Dispositivi per il rifornimento idrico

Interfaccia per il rifornimento idrico

4.2.11.4

4.2.11.5

Rifornimento idrico

4.2.12.4

Dispositivi di rifornimento carburante

4.2.11.7

Rifornimento di carburante

4.2.12.5

Requisiti particolari per lo stazionamento dei treni

4.2.11.6

Alimentazione elettrica di terra

4.2.12.6»

49)

al punto 4.4, un nuovo punto 3 bis) è aggiunto dopo il punto 3):

«3 bis)

Per i componenti critici per la sicurezza, gli specifici requisiti di esercizio e di tracciabilità operativa sono sviluppati dai progettisti/fabbricanti nella fase di progettazione e grazie alla collaborazione tra progettisti/fabbricanti e le imprese ferroviarie interessate dopo che i veicoli sono entrati in esercizio.»;

50)

il punto 4.5 è sostituito dal seguente:

«4.5.   Norme relative alla manutenzione

1)

Alla luce dei requisiti essenziali menzionati al punto 3, le disposizioni relative alla manutenzione del materiale rotabile nell'ambito di applicazione della presente STI sono descritte nei seguenti punti:

punto 4.2.11 “Operazioni di servizio”;

punto 4.2.12 “Documentazione per l'esercizio e la manutenzione”.

2)

Altre disposizioni del punto 4.2 (punti 4.2.3.4 e 4.2.3.5) precisano, per talune caratteristiche specifiche, i valori limite che devono essere verificati durante le attività di manutenzione.

bis)

I componenti critici per la sicurezza e gli specifici requisiti di riparazione, di manutenzione e di tracciabilità della manutenzione sono individuati dai progettisti/fabbricanti nella fase di progettazione e grazie alla collaborazione tra progettisti/fabbricanti e i soggetti responsabili della manutenzione dopo che i veicoli sono entrati in esercizio.

3)

Sulla base delle informazioni summenzionate e fornite al punto 4.2, i soggetti responsabili della manutenzione definiscono a livello di esercizio della manutenzione sotto la loro esclusiva responsabilità (non nell'ambito della valutazione in relazione alla presente STI) le tolleranze e gli intervalli adeguati per garantire la conformità ai requisiti essenziali per tutta la durata di vita del materiale rotabile; tale attività comprende:

la definizione dei valori in servizio, se non specificati nella presente STI, o nel caso in cui le condizioni di esercizio consentano l'uso di valori limite in servizio diversi rispetto a quelli indicati nella presente STI;

la giustificazione dei valori in servizio, fornendo informazioni equivalenti a quelle previste dal punto 4.2.12.3.1 “Il fascicolo di giustificazione del progetto di manutenzione”.

4)

Sulla base delle informazioni sopra menzionate in questo punto, i soggetti responsabili della manutenzione definiscono a livello di esercizio della manutenzione sotto la loro esclusiva responsabilità un piano di manutenzione (non nell'ambito della valutazione in relazione alla presente STI) consistente in un insieme strutturato di interventi manutentivi tra cui le attività, le prove e le procedure, i mezzi, i criteri di manutenzione, la frequenza e i tempi di lavoro necessari per eseguire tali interventi.

5)

Per il software di bordo il progettista/fabbricante specifica, per qualsiasi modifica del software di bordo, tutti i requisiti e le procedure di manutenzione (ivi compresi il monitoraggio del corretto funzionamento, la diagnostica, i metodi e gli strumenti di prova nonché le competenze professionali prescritte) necessari per rispettare i requisiti essenziali e i valori indicati nei requisiti obbligatori della presente STI durante l'intero ciclo di vita (installazione, funzionamento normale, malfunzionamenti, interventi di riparazione, controlli e interventi di manutenzione, dismissione ecc.).»;

51)

al punto 4.7, il riferimento alla «direttiva 2008/57/CE» è sostituito dal riferimento alla «direttiva (UE) 2016/797»;

52)

al punto 4.8, il riferimento all'«articolo 34, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/57/CE» è sostituito dal riferimento all'«articolo 48, paragrafo 3, lettera a), della direttiva (UE) 2016/797»;

53)

un nuovo punto 4.9 è aggiunto dopo il punto 4.8, punto 3):

«4.9.   Controllo di compatibilità con la tratta prima dell'utilizzo dei veicoli autorizzati

I parametri del sottosistema “Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri” che devono essere utilizzati dall'impresa ferroviaria ai fini del controllo di compatibilità con la tratta sono descritti nell'appendice D1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione (*2).

(*2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente il sottosistema “Esercizio e gestione del traffico” del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE della Commissione (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 5).»;"

54)

al punto 5.1, il riferimento all'«articolo 2, lettera f), della direttiva 2008/57/CE» è sostituito dal riferimento all'«articolo 2, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/797»;

55)

il seguente nuovo punto 5.3.4 bis è aggiunto dopo il punto 5.3.4:

«5.3.4 bis.   Sistemi a scartamento variabile automatico

1)

Un componente di interoperabilità “sistema a scartamento variabile automatico” deve essere progettato e valutato per un'area d'uso definita:

dagli scartamenti per cui il sistema è progettato,

dalla gamma di carichi statici massimi per asse (corrispondenti alla massa di progetto in condizioni di carico utile normale quale definita al punto 4.2.2.10 della presente STI),

dalla gamma di diametri nominali della superficie di rotolamento della ruota,

dalla velocità massima di progetto dell'unità,

dal tipo o dai tipi del dispositivo o dei dispositivi di cambio degli scartamenti di binario per i quali il sistema è progettato, tra cui la velocità nominale su tale dispositivo o su tali dispositivi e le forze assiali massime durante il processo di cambio automatico degli scartamenti.

2)

Un sistema a scartamento variabile automatico deve essere conforme ai requisiti di cui al punto 4.2.3.5.2.3; tali requisiti devono essere valutati a livello di componente di interoperabilità come stabilito al punto 6.1.3.1 bis.»;

56)

al punto 6.1.1, l'espressione «all'articolo 13, paragrafo 1, e all'allegato IV della direttiva 2008/57/CE» è sostituita dall'espressione «all'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/797»;

57)

al punto 6.1.1, un nuovo punto 3) è aggiunto dopo il punto 2):

«3)

In caso di “caso specifico” applicabile a un componente definito come componente di interoperabilità al punto 5.3 della presente STI, il corrispondente requisito può essere parte della verifica a livello di componente di interoperabilità solo nel caso in cui il componente resti conforme ai capitoli 4 e 5 della presente STI e il caso specifico non si riferisca a una norma nazionale (requisito supplementare compatibile con la STI principale e pienamente specificato nella STI).

In altri casi, la verifica deve essere effettuata a livello di sottosistema; quando una norma nazionale si applica a un componente, lo Stato membro interessato può definire le pertinenti procedure di valutazione della conformità applicabili.»;

58)

al punto 6.1.2, nella seconda tabella, una nuova riga è aggiunta sotto la riga «5.3.4 Ruota»:

«5.3.4 bis

Sistemi a scartamento variabile automatico

 

X(*)

 

X

X

X(*)

59)

un nuovo punto 6.1.3.1 bis è aggiunto dopo il punto 6.1.3.1, punto 8):

«6.1.3.1 bis.   Sistema a scartamento variabile automatico (punto 5.3.4 bis)

1)

La procedura di valutazione deve fondarsi su un piano di convalida che considera tutti gli aspetti menzionati ai punti 4.2.3.5.3 e 5.3.4 bis.

2)

Il piano di convalida deve essere coerente con l'analisi di sicurezza di cui al punto 4.2.3.5.3 e definire la valutazione necessaria in tutte le seguenti fasi:

revisione del progetto,

prove statiche (prove al banco e prove di integrazione negli organi di rotolamento/unità),

prova sul dispositivo o sui dispositivi di cambio degli scartamenti di binario, rappresentativa delle condizioni in servizio,

prove in linea, rappresentative delle condizioni in servizio.

3)

Per quanto riguarda la dimostrazione della conformità al punto 4.2.3.5.3, punto 5), devono essere chiaramente documentate le ipotesi considerate per l'analisi di sicurezza relativa al veicolo in cui il sistema è destinato a essere integrato e relativa al profilo della missione di detto veicolo.

4)

Il sistema a scartamento variabile automatico può essere sottoposto a una valutazione dell'idoneità all'impiego (modulo CV; si veda anche il punto 6.1.6).

5)

Il certificato rilasciato dall'organismo notificato incaricato della valutazione della conformità deve comprendere sia le condizioni di impiego di cui al punto 5.3.4 bis, punto 1), sia il tipo o i tipi e le condizioni di esercizio del dispositivo o dei dispositivi di cambio degli scartamenti di binario per i quali il sistema a scartamento variabile automatico è stato valutato.»;

60)

al punto 6.1.6, il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1)

La valutazione dell'idoneità all'impiego conformemente alla procedura di convalida del tipo tramite sperimentazione in condizioni operative (modulo CV) può rientrare nella procedura di valutazione dei seguenti componenti di interoperabilità:

ruote (cfr. punto 6.1.3.1);

sistema a scartamento variabile automatico (cfr. punto 6.1.3.1 bis);

sistema di protezione contro il pattinamento delle ruote (cfr. punto 6.1.3.2);

striscianti (cfr. punto 6.1.3.8).»;

61)

al punto 6.2.1, l'espressione «all'articolo 18 e nell'allegato VI della direttiva 2008/57/CE» è sostituita dall'espressione «all'articolo 15 e nell'allegato IV della direttiva (UE) 2016/797»;

62)

al punto 6.2.3.3, il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1)

La dimostrazione di conformità viene effettuata sulla base di uno dei metodi indicati nella specifica di cui all'appendice J-1, indice 83.»;

63)

il punto 6.2.3.4 è sostituito dal seguente:

«6.2.3.4.   Dinamica di marcia — requisiti tecnici [punto 4.2.3.4.2, lettera a)]

1)

Per le unità progettate per essere impiegate su sistemi con scartamento di 1 435 mm, 1 524 mm o 1 668 mm, la dimostrazione di conformità viene effettuata sulla base della specifica di cui all'appendice J-1, indice 84, punto 7.

I parametri descritti ai punti 4.2.3.4.2.1 e 4.2.3.4.2.2 sono valutati sulla base dei criteri definiti nella specifica di cui all'appendice J-1, indice 84.»;

64)

al punto 6.2.3.5, il punto 3) è sostituito dal seguente:

«3)

La conformità ai requisiti di sicurezza specificati ai punti 4.2.3.4.2, 4.2.3.5.3, 4.2.4.2.2, 4.2.5.3.5, 4.2.5.5.8 e 4.2.5.5.9, in termini di livelli di gravità/conseguenze associate agli scenari di rischio in caso di avaria, è dimostrata mediante uno dei due metodi seguenti:

1.

Applicazione di un criterio armonizzato di accettazione del rischio associato alla gravità specificata al punto 4.2 (ad esempio “perdita di vite umane” in caso di frenatura di emergenza).

Il richiedente può optare per l'utilizzo di questo metodo se esiste un criterio armonizzato di accettazione del rischio definito nel metodo comune di sicurezza per la valutazione del rischio e relative modifiche [regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione (*3)].

Il richiedente deve dimostrare la conformità al criterio armonizzato applicando le disposizioni dell'allegato I-3 del metodo comune di sicurezza per la valutazione del rischio. Per la dimostrazione possono essere usati i seguenti principi (e relative combinazioni): similarità con altro sistema o sistemi di riferimento; applicazione di codici di buona pratica; applicazione di una stima esplicita del rischio (per esempio, approccio probabilistico).

Il richiedente deve designare l'organismo per la valutazione della dimostrazione che esso effettuerà: l'organismo notificato selezionato per il sottosistema «materiale rotabile» o un organismo di valutazione come definito nel metodo comune di sicurezza per la valutazione del rischio.

La dimostrazione è riconosciuta in tutti gli Stati membri, oppure

2.

Applicazione di una determinazione e valutazione del rischio in conformità al metodo comune di sicurezza per la valutazione del rischio, al fine di definire il criterio di accettazione del rischio da utilizzare e di dimostrare la conformità allo stesso.

Il richiedente può optare per l'utilizzo di tale metodo in ogni caso.

Il richiedente designa l'organismo di valutazione per la valutazione della dimostrazione che esso effettuerà, come indicato nel metodo comune di sicurezza per la valutazione del rischio.

In conformità ai requisiti definiti nel metodo comune di sicurezza per la valutazione del rischio e relative modifiche, deve essere presentato un rapporto di valutazione della sicurezza.

Il rapporto di valutazione della sicurezza deve essere preso in considerazione dall'ente autorizzatore, in conformità al punto 2.5.6 dell'allegato I e all'articolo 15, paragrafo 2, del metodo comune di sicurezza per la valutazione del rischio.

(*3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009 ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 121 del 3.5.2013, pag. 8).»;"

65)

al punto 6.2.3.6, punto 1), il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«La valutazione della conicità equivalente è riportata nel documento tecnico di cui all'appendice J-1, indice 107.»;

66)

un nuovo punto 6.2.3.7 bis è aggiunto dopo il punto 6.2.3.7:

«6.2.3.7 bis.   Sistemi a scartamento variabile automatico

1)

L'analisi di sicurezza di cui al punto 4.2.3.5.3, punto 5), effettuata a livello di componente di interoperabilità deve essere consolidata a livello dell'unità (veicolo); in particolare, le ipotesi formulate conformemente al punto 6.1.3.1 bis, punto 3), possono dover essere rivedute per tener conto del veicolo e del relativo profilo della missione.

2)

La valutazione dell'integrazione del componente di interoperabilità all'interno dell'organo di rotolamento/unità e della compatibilità tecnica con il dispositivo di cambio degli scartamenti di binario deve consistere:

nella verifica della conformità all'area d'uso definita al punto 5.3.4 bis, punto 1),

nella verifica della corretta integrazione del componente di interoperabilità all'interno dell'organo di rotolamento/unità, compreso il corretto funzionamento del suo sistema di sorveglianza/controllo di bordo (se applicabile), e

nelle prove in linea, comprese le prove sul dispositivo o sui dispositivi di cambio degli scartamenti di binario, rappresentative delle condizioni in servizio.»;

67)

il punto 6.2.3.13 è sostituito dal seguente:

«6.2.3.13.   Spostamento d'aria sui passeggeri sui marciapiedi e sui lavoratori in linea (punto 4.2.6.2.1)

1)

La conformità al valore limite della velocità massima ammissibile dell'aria sul binario di cui al punto 4.2.6.2.1 della presente STI deve essere dimostrata sulla base di prove su scala reale su binari in rettilineo effettuate in conformità al punto 6.2.2.1 della specifica di cui all'appendice J-1, indice 94.

2)

Anziché alla valutazione completa di cui sopra, è possibile procedere a una valutazione semplificata per il materiale rotabile di progettazione simile al materiale rotabile per il quale è stata operata la valutazione completa definita nella presente STI. In questi casi, la valutazione semplificata della conformità definita al punto 4.2.4 della specifica di cui all'appendice J-1, indice 94, può essere applicata fintanto che le differenze di progettazione restano entro i limiti della tabella 7 della specifica di cui all'appendice J-1, indice 94.»;

68)

il punto 6.2.3.14 è sostituito dal seguente:

«6.2.3.14.   Impulso di pressione in testa (punto 4.2.6.2.2)

1)

La conformità è valutata mediante prove su scala reale alle condizioni indicate nella specifica di cui all'appendice J-1, indice 95, punto 6.1.2.1. In alternativa, la conformità può essere valutata tramite simulazioni convalidate di dinamica computazionale dei fluidi (CFD), come descritto nella specifica di cui all'appendice J-1, indice 95, punto 6.1.2.4, o mediante un altro metodo alternativo tramite prove su modelli in movimento, alle condizioni indicate nella specifica di cui all'appendice J-1, indice 95, punto 6.1.2.2.

2)

Anziché alla valutazione completa di cui sopra, è possibile procedere a una valutazione semplificata per il materiale rotabile di progettazione simile al materiale rotabile per il quale è stata operata la valutazione completa definita nella presente STI. In questi casi, la valutazione semplificata della conformità definita al punto 4.1.4 della specifica di cui all'appendice J-1, indice 95, può essere applicata fintanto che le differenze di progettazione restano entro i limiti della tabella 4 della specifica di cui all'appendice J-1, indice 95.»;

69)

al punto 6.2.6, il riferimento all'«articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE» è sostituito dal riferimento all'«articolo 15, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797»;

70)

un nuovo punto 6.2.7 bis è aggiunto dopo il punto 6.2.7:

«6.2.7 bis.   Ulteriori requisiti facoltativi per le unità destinate all'impiego in condizioni di esercizio generali

1)

La conformità alla seguente serie di condizioni da 2) a 9) è facoltativa ed è intesa esclusivamente a facilitare lo scambio di unità progettate per l'esercizio generale. La conformità a tali disposizioni non garantisce la piena interscambiabilità delle unità e non esime l'impresa ferroviaria dalle proprie responsabilità per quanto riguarda l'utilizzo di tali unità in una composizione del treno come definito al punto 6.2.7. Se il richiedente sceglie questa opzione, un organismo notificato è tenuto a verificare la conformità nell'ambito della procedura ’CE’ di verifica. Ciò è indicato nel certificato e nella documentazione tecnica.

2)

L'unità deve essere munita di un sistema di accoppiamento manuale come definito al punto 4.2.2.2.3, lettera b), e al punto 5.3.2.

3)

L'unità deve essere provvista di un sistema frenante di tipo EN-UIC quale definito nella specifica di cui all'appendice J-1, indice 22.

4)

L'unità deve soddisfare i requisiti della presente STI, almeno nell'intervallo di temperatura T1 (da - 25 oC a + 40 oC; valori nominali) quale definito al punto 4.2.6.1 della presente STI e nella specifica di cui all'appendice J-1, indice 34.

5)

Le luci di coda di cui al punto 4.2.7.1 sono costituite da fanali di coda fissi.

6)

Se l'unità è munita di passerella, questa deve rispettare la specifica di cui all'appendice J-1, indice 113.

7)

L'alimentazione elettrica deve essere conforme al punto 4.2.11.6, punto 4).

8)

L'interfaccia fisica tra unità per la trasmissione dei segnali deve garantire la compatibilità del cavo e della spina di almeno una linea con il cavo a 18 conduttori definito nella targa 2 della specifica di cui all'appendice J-1, indice 114.

9)

L'unità deve riportare come minimo le seguenti marcature conformemente alla specifica di cui all'appendice J-1, indice 115:

lunghezza rispetto ai respingenti;

alimentazione elettrica.»;

71)

al punto 6.3.2, il riferimento all'«articolo 17 della direttiva 2008/57/CE» è sostituito dal riferimento all'«articolo 14 della direttiva (UE) 2016/797»;

72)

al punto 7.1.1.1, punto 1), l'espressione «Applicazione ai mezzi d'opera» è sostituita dall'espressione «Applicazione ai veicoli speciali, quali i mezzi d'opera»;

73)

al punto 7.1.1.2.1, punto 1), l'espressione «conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 2008/57/CE» è sostituita dall'espressione «conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, lettera f), della direttiva (UE) 2016/797»;

74)

al punto 7.1.1.2.1, il punto 3) è sostituito dal seguente:

«3)

L'applicazione della presente STI al materiale rotabile che rientra in uno dei tre casi illustrati sopra non è obbligatoria in presenza di una delle seguenti condizioni:

Nel caso del materiale rotabile che rientra nell'ambito di applicazione della STI “Materiale rotabile — Alta velocità” del 2008 (STI HS RST 2008) o della STI “Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri” per il sistema ferroviario convenzionale del 2011 (STI CR LOC&PAS 2011), si applicano la o le pertinenti STI, comprese le norme di attuazione e il periodo di validità del “certificato di esame del tipo o del progetto” (7 anni). La presente disposizione non si applica ai veicoli che non sono conformi alla STI HS RST 2008 o alla STI CR LOC&PAS 2011 e che sono immessi sul mercato dopo il 31 maggio 2017.

Nel caso del materiale rotabile che non rientra nell'ambito di applicazione della STI HS RST 2008, né nell'ambito di applicazione della STI CR LOC&PAS 2011, l'autorizzazione di messa in servizio è rilasciata nel corso di un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2020.»;

75)

al punto 7.1.1.2.1, punto 4), l'espressione «di messa in servizio conformemente agli articoli da 22 a 25 della direttiva 2008/57/CE» è sostituita dall'espressione «d'immissione sul mercato conformemente all'articolo 21 della direttiva (UE) 2016/797»;

76)

al punto 7.1.1.2.2, punto 1), il riferimento all'«articolo 2, lettera t), della direttiva 2008/57/CE» è sostituito dal riferimento all'«articolo 2, punto 23), della direttiva (UE) 2016/797»;

77)

al punto 7.1.1.3, il titolo «Applicazione ai mezzi mobili per la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture ferroviarie» è sostituito dal titolo «Applicazione ai veicoli speciali, quali i mezzi d'opera»;

78)

al punto 7.1.1.3, punto 3), l'espressione «in conformità all'articolo 24 o 25 della direttiva 2008/57/CE» è sostituita dall'espressione «in conformità all'articolo 21 della direttiva (UE) 2016/797 sulla base di norme nazionali per quanto concerne i parametri fondamentali della presente STI»;

79)

al punto 7.1.1.4, punto 3), l'espressione «in conformità all'articolo 24 o 25 della direttiva 2008/57/CE» è sostituita dall'espressione «in conformità all'articolo 21 della direttiva (UE) 2016/797 sulla base di norme nazionali per quanto concerne i parametri fondamentali della presente STI»;

80)

al punto 7.1.1.4 bis, il riferimento al punto «4.2.8.2.8» è sostituito dal riferimento al punto «4.2.8.2.8.4»;

81)

al punto 7.1.1.5, punto 1), l'espressione «tre anni dopo la data di applicazione della presente STI» è sostituita dall'espressione «il 1o gennaio 2018»;

82)

al punto 7.1.1, un nuovo punto 7.1.1.8 è aggiunto dopo il punto 7.1.1.7:

«7.1.1.8.   Misura transitoria per i requisiti in materia di sicurezza passiva

I requisiti di cui al punto 4.2.2.5, punto 6), non sono obbligatori nel corso del periodo transitorio che termina il 1o gennaio 2022 per le locomotive con un'unica “cabina centrale” che, alla data del 27 maggio 2019, sono progetti in fase avanzata di sviluppo, sono oggetto di un contratto in fase di esecuzione o rientrano nel materiale rotabile di un progetto esistente come indicato al punto 7.1.1.2 della presente STI.

Se i requisiti di cui al punto 4.2.2.5, punto 6), non sono applicati, è consentito, come metodo alternativo, dimostrare la conformità ai requisiti dello scenario 3 del punto 4.2.2.5, punto 5), dimostrando la conformità ai seguenti criteri:

il telaio della locomotiva è progettato in conformità alla specifica di cui all'appendice J-1, indice 7, cat L (come già specificato al punto 4.2.2.4 della presente STI);

la distanza tra i respingenti e il vetro frontale della cabina di guida è di almeno 2,5 m.»;

83)

il punto 7.1.2 è sostituito dal seguente:

«7.1.2.   Modifiche del materiale rotabile esistente o del tipo di materiale rotabile esistente

7.1.2.1.   Introduzione

1)

Il presente punto 7.1.2 stabilisce i principi che devono essere applicati dalle entità che gestiscono le modifiche e dagli enti autorizzatori in linea con la procedura ’CE’ di verifica di cui all'articolo 15, paragrafo 9, all'articolo 21, paragrafo 12, e all'allegato IV della direttiva (UE) 2016/797. Tale procedura è sviluppata ulteriormente nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione (*4), articoli 13, 15 e 16, e nella decisione 2010/713/UE della Commissione (*5).

2)

Il presente punto 7.1.2 si applica in caso di modifiche del materiale rotabile esistente o del tipo di materiale rotabile esistente, compreso il rinnovo o la ristrutturazione. Non si applica in caso di modifiche:

che non si discostano dai fascicoli tecnici che corredano le dichiarazioni ’CE’ di verifica dei sottosistemi, se del caso, e

che non hanno un'incidenza sui parametri fondamentali non oggetto della dichiarazione ’CE’, se del caso.

Il titolare dell'autorizzazione del tipo di veicolo deve fornire, a condizioni ragionevoli, all'entità che gestisce le modifiche le informazioni necessarie per valutare le modifiche.

7.1.2.2.   Norme per la gestione delle modifiche del materiale rotabile e del tipo di materiale rotabile

1)

Le parti e i parametri fondamentali del materiale rotabile che non sono interessati dalla modifica o dalle modifiche sono esentati dalla valutazione della conformità ai sensi delle disposizioni della presente STI.

2)

Fatto salvo il punto 7.1.2.2 bis, la conformità ai requisiti della presente STI, della STI “Rumore” [regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione, cfr. punto 7.2 di detta STI] e della STI PRM (persone a mobilità ridotta) [regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione (*6), cfr. punto 7.2.3 di detta STI] è necessaria solo per i parametri fondamentali della presente STI che possono essere interessati dalla modifica o dalle modifiche.

3)

A norma degli articoli 15 e 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione e della decisione 2010/713/UE della Commissione e mediante applicazione dei moduli SB, SD/SF o SH1 per la verifica ’CE’ e, se del caso, a norma dell'articolo 15, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797, l'entità che gestisce le modifiche deve informare l'organismo notificato di tutte le modifiche che incidono sulla conformità del sottosistema ai requisiti della o delle STI pertinenti che richiedono nuove verifiche da parte di un organismo notificato. Queste informazioni devono essere fornite dall'entità che gestisce le modifiche con i corrispondenti riferimenti alla documentazione tecnica relativa all'esistente certificato di esame ’CE’ del tipo o del progetto.

4)

Fatto salvo il giudizio sulla sicurezza globale prescritto all'articolo 21, paragrafo 12, lettera b), della direttiva (UE) 2016/797, in caso di modifiche che richiedono una nuova valutazione dei requisiti di sicurezza di cui ai punti 4.2.3.4.2, 4.2.3.5.3, 4.2.4.2.2, 4.2.5.3.5, 4.2.5.5.8 e 4.2.5.5.9 si applica la procedura di cui al punto 6.2.3.5. La tabella 17 precisa quando si rende necessaria una nuova autorizzazione.

Tabella 17

Veicolo inizialmente valutato in base al...

 

primo metodo del punto 6.2.3.5, punto 3)

secondo metodo del punto 6.2.3.5, punto 3)

Non è applicato alcun metodo comune di sicurezza per la valutazione del rischio

Modifica valutata in base al...

primo metodo del punto 6.2.3.5, punto 3)

Non è necessaria una nuova autorizzazione

Verifica (*7)

Non è necessaria una nuova autorizzazione

secondo metodo del punto 6.2.3.5, punto 3)

Verifica (*7)

Verifica (*7)

Verifica (*7)

Non è applicato alcun metodo comune di sicurezza per la valutazione del rischio

Impossibile

Impossibile

Impossibile

bis)

Fatto salvo il giudizio sulla sicurezza globale prescritto all'articolo 21, paragrafo 12, lettera b), della direttiva (UE) 2016/797, in caso di modifiche che incidono sui requisiti di cui ai punti 4.2.4.9, 4.2.9.3.1 e 4.2.10.3.4 che richiedono un nuovo studio di affidabilità, è necessaria una nuova autorizzazione d'immissione sul mercato a meno che l'organismo notificato non concluda che i requisiti in materia di sicurezza oggetto dello studio di affidabilità sono migliorati o mantenuti. Nella sua valutazione l'organismo notificato prenderà in considerazione, ove necessario, la documentazione riveduta relativa alla manutenzione e all'esercizio.

5)

Le strategie di migrazione nazionali relative all'attuazione di altre STI (ad esempio le STI relative agli impianti fissi) devono essere prese in considerazione all'atto della definizione del grado in cui devono essere applicate le STI relative al materiale rotabile.

6)

Le caratteristiche essenziali di progettazione del materiale rotabile sono definite nella tabella 17 bis e nella tabella 17 ter. Sulla base di tali tabelle e del giudizio sulla sicurezza prescritto all'articolo 21, paragrafo 12, lettera b), della direttiva (UE) 2016/797, le modifiche sono classificate come segue:

a)

articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione se sono superiori alle soglie indicate nella colonna 3 e inferiori alle soglie di cui alla colonna 4, a meno che il giudizio sulla sicurezza prescritto all'articolo 21, paragrafo 12, lettera b), della direttiva (UE) 2016/797 non imponga la loro classificazione come modifiche di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), oppure

b)

articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione se sono superiori alle soglie indicate nella colonna 4 o se il giudizio sulla sicurezza prescritto all'articolo 21, paragrafo 12, lettera b), della direttiva (UE) 2016/797 impone la loro classificazione come modifiche di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d).

Il superamento o no delle soglie di cui sopra da parte delle modifiche è determinato con riferimento ai valori dei parametri al momento dell'ultima autorizzazione del materiale rotabile o del tipo di materiale rotabile.

7)

Si considera che le modifiche non oggetto del punto 7.1.2.2, punto 6), non abbiano alcuna incidenza sulle caratteristiche essenziali di progettazione e possano essere classificate come modifiche di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere a) o b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione, a meno che il giudizio sulla sicurezza prescritto all'articolo 21, paragrafo 12, lettera b), della direttiva (UE) 2016/797 non imponga la loro classificazione come modifiche di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d).

8)

Il giudizio sulla sicurezza prescritto all'articolo 21, paragrafo 12, lettera b), della direttiva (UE) 2016/797 deve riguardare le modifiche dei parametri fondamentali della tabella di cui al punto 3.1 in relazione a tutti i requisiti essenziali, in particolare i requisiti «sicurezza» e «compatibilità tecnica».

9)

Fatto salvo il punto 7.1.2.2 bis, tutte le modifiche devono rimanere conformi alle STI applicabili indipendentemente dalla loro classificazione.

10)

La sostituzione di uno o più veicoli all'interno di una composizione bloccata dopo un grave danno non rende necessaria una valutazione della conformità in relazione alla presente STI purché l'unità o il veicolo o i veicoli non presentino modifiche sotto l'aspetto dei parametri tecnici e della funzione rispetto a quelli da essi sostituiti. Tali unità devono essere tracciabili e certificate in conformità a qualsiasi norma nazionale o internazionale, o a qualsiasi codice di buona pratica ampiamente riconosciuto nel settore ferroviario.

Tabella 17 bis

Caratteristiche essenziali di progettazione relative ai parametri fondamentali di cui alla STI LOC&PAS

1.

Punto della STI

2.

Caratteristica o caratteristiche essenziali di progettazione correlate

3.

Modifiche che incidono sulle caratteristiche essenziali di progettazione, non classificate come modifiche di cui all'articolo 21, paragrafo 12, lettera a), della direttiva (UE) 2016/797

4.

Modifiche che incidono sulle caratteristiche essenziali di progettazione, classificate come modifiche di cui all'articolo 21, paragrafo 12, lettera a), della direttiva (UE) 2016/797

4.2.2.2.3

Accoppiatore di estremità

Tipo di accoppiatore di estremità

Modifica del tipo di accoppiatore di estremità

N/D

4.2.2.10

Condizioni di carico e massa ponderata

4.2.3.2.1

Parametro del carico per asse

Massa di progetto in ordine di marcia

Modifica di qualsiasi corrispondente caratteristica essenziale di progettazione, con conseguente modifica della categoria o delle categorie di linea con cui il veicolo è compatibile

N/D

Massa di progetto in condizioni di carico utile normale

Massa di progetto in condizioni di carico utile eccezionale

Velocità massima di progetto (km/h)

Carico statico per asse in funzione operativa

Carico statico per asse in condizioni di carico utile eccezionale

Lunghezza del veicolo

Carico statico per asse in condizioni di carico utile normale

Posizione degli assi lungo l'unità (distanza tra gli assi)

Massa totale del veicolo (per ciascun veicolo dell'unità)

Modifica di qualsiasi corrispondente caratteristica essenziale di progettazione, con conseguente modifica della categoria o delle categorie di linea con cui il veicolo è compatibile

Modifica superiore a ± 10 %

Massa per ruota

Modifica di qualsiasi corrispondente caratteristica essenziale di progettazione, con conseguente modifica della categoria o delle categorie di linea con cui il veicolo è compatibile, oppure

Modifica superiore a ± 10 %

N/D

4.2.3.1

Sagoma

Profilo di riferimento

N/D

Modifica del profilo di riferimento cui il veicolo è conforme

 

Capacità di raggio minimo di curvatura convesso verticale

Modifica della capacità di raggio minimo di curvatura convesso verticale con cui il veicolo è compatibile superiore al 10 %

N/D

 

Capacità di raggio minimo di curvatura concavo verticale

Modifica della capacità di raggio minimo di curvatura concavo verticale con cui il veicolo è compatibile superiore al 10 %

N/D

4.2.3.3.1

Caratteristiche del materiale rotabile in termini di compatibilità con i sistemi di rilevamento dei treni

Compatibilità con i sistemi di rilevamento dei treni

N/D

Modifica della compatibilità dichiarata con uno o più dei tre seguenti sistemi di rilevamento dei treni:

circuiti di binario

contatori assi

attrezzatura loop

4.2.3.3.2

Monitoraggio delle condizioni dei cuscinetti

Sistema di rilevamento di bordo

Installazione del sistema di rilevamento di bordo

Rimozione del sistema di rilevamento di bordo dichiarato

4.2.3.4

Comportamento dinamico del materiale rotabile

Combinazione di velocità massima e di insufficienza massima di sopraelevazione per cui il veicolo è stato valutato

N/D

Aumento della velocità massima superiore a 15 km/h o modifica superiore a ± 10 % della insufficienza massima di sopraelevazione ammissibile

 

Inclinazione della rotaia

N/D

Modifica dell'inclinazione o delle inclinazioni della rotaia cui il veicolo è conforme (*8)

4.2.3.5.2.1

Caratteristiche meccaniche e geometriche delle sale montate

Scartamento di sala montata

N/D

Modifica dello scartamento con cui la sala montata è compatibile

4.2.3.5.2.2

Caratteristiche delle ruote

Diametro minimo della ruota richiesto in servizio

Modifica del diametro minimo richiesto in servizio superiore a ± 10 mm

N/D

4.2.3.5.2.3

Sistemi a scartamento variabile automatico

Dispositivo di cambio dello scartamento di sala montata

Modifica del veicolo che comporta una modifica del dispositivo o dei dispositivi di cambio degli scartamenti di binario con cui la sala montata è compatibile

Modifica dello scartamento o degli scartamenti con cui la sala montata è compatibile

4.2.3.6

Raggio minimo di curvatura

Capacità di raggio minimo di curvatura orizzontale

Aumento del raggio minimo di curvatura orizzontale superiore a 5 m

N/D

4.2.4.5.1

Prestazioni di frenatura — requisiti generali

Decelerazione media massima

Modifica superiore a ± 10 % della decelerazione media massima del freno

N/D

4.2.4.5.2

Prestazioni di frenatura — freno d'emergenza

Distanza di arresto e profilo di decelerazione per ciascuna condizione di carico per la velocità massima di progetto

Modifica della distanza di arresto superiore a ± 10 %

Nota — Si possono utilizzare anche la percentuale di peso frenato (denominata anche «lambda» o «percentuale di massa frenata») o la massa frenata; questi dati possono essere calcolati (direttamente o tramite la distanza di arresto) sulla base dei profili di decelerazione.

La modifica autorizzata è identica (± 10 %)

N/D

4.2.4.5.3

Prestazioni di frenatura — freno di servizio

Distanza di arresto e decelerazione massima per la condizione di carico «massa di progetto in condizioni di carico utile normale» alla velocità massima di progetto

Modifica della distanza di arresto superiore a ± 10 %

N/D

4.2.4.5.4

Prestazioni di frenatura — capacità termica

Capacità termica di frenatura massima

N/D

Modifica della capacità termica di frenatura massima >= 10 %

oppure

 

capacità termica in termini di pendenza massima della linea, lunghezza associata e velocità di esercizio

Modifica della pendenza massima, della lunghezza associata o della velocità di esercizio per le quali il sistema frenante è progettato in relazione alla capacità termica di frenatura

4.2.4.5.5

Prestazioni di frenatura — freno di stazionamento

Pendenza massima sulla quale l'unità è immobilizzata dal solo freno di stazionamento (se il veicolo ne è provvisto)

Modifica della pendenza massima dichiarata superiore a ± 10 %

N/D

4.2.4.6.2

Sistema di protezione contro il pattinamento delle ruote

Sistema di protezione contro il pattinamento delle ruote

N/D

Installazione/rimozione della funzione del sistema di protezione contro il pattinamento delle ruote

4.2.4.8.2

Freno magnetico a pattino

Freno magnetico a pattino

N/D

Installazione/rimozione della funzione di frenatura con freno magnetico a pattino

Possibilità di impedire l'uso del freno magnetico a pattino

N/D

Installazione/rimozione del comando del freno che consente l'attivazione/la disattivazione del freno magnetico a pattino

4.2.4.8.3

Freno a corrente parassita sul binario

Freno a corrente parassita sul binario

N/D

Installazione/rimozione della funzione di frenatura con freno a corrente parassita sul binario

Possibilità di impedire l'uso del freno a corrente parassita sul binario

N/D

Installazione/rimozione del comando del freno che consente l'attivazione/la disattivazione del freno a corrente parassita sul binario

4.2.6.1.1

Temperatura

Intervalli di temperatura

Modifica degli intervalli di temperatura (T1, T2, T3)

N/D

4.2.6.1.2

Neve, ghiaccio e grandine

Condizioni di neve, ghiaccio e grandine

Modifica dell'intervallo scelto per «neve, ghiaccio e grandine» (nominale o più rigido)

N/D

4.2.8.2.2

Esercizio in un intervallo di tensioni e frequenze

Sistema di alimentazione elettrica (tensione e frequenza)

N/D

Modifica della o delle tensioni/della o delle frequenze del sistema di alimentazione elettrica

(CA 25 kV-50 Hz, CA 15 kV-16,7 Hz, CC 3 kV, CC 1,5kV, CC 750 V, terza rotaia, altri)

4.2.8.2.3

Freno a recupero con invio dell'energia alla linea aerea di contatto

Freno a recupero

N/D

Installazione/rimozione della funzione di frenatura con freno a recupero

 

Possibilità di impedire l'uso del freno a recupero (se previsto)

Installazione/rimozione della possibilità di impedire l'uso del freno a recupero

N/D

4.2.8.2.4

Potenza e corrente massime derivabili dalla linea aerea di contatto

Applicabile solo alle unità elettriche di potenza superiore a 2 MW:

Funzione di limitazione della potenza e della corrente

Funzione di limitazione della potenza e della corrente installata/rimossa

N/D

4.2.8.2.5

Corrente massima a treno fermo per i sistemi CC

Corrente massima a treno fermo per pantografo per ogni sistema a corrente continua per il quale il veicolo è attrezzato

Modifica del valore di corrente massima di 50 A, senza superare il limite fissato nella STI

N/D

4.2.8.2.9.1.1

Altezza di interazione con i fili di contatto (livello del materiale rotabile)

Altezza di interazione del pantografo con i fili di contatto (sopra il piano del ferro)

Modifica dell'altezza di interazione che consente/non consente più un contatto meccanico con uno dei fili di contatto ad altezze dal piano del ferro comprese tra:

 

4 800 mm e 6 500 mm

 

4 500 mm e 6 500 mm

 

5 550 mm e 6 800 mm

 

5 600 mm e 6 600 mm

N/D

4.2.8.2.9.2

Geometria dell'archetto del pantografo (a livello di componente di interoperabilità)

Geometria dell'archetto del pantografo

N/D

Modifica della geometria dell'archetto del pantografo verso o da uno dei tipi di cui ai punti 4.2.8.2.9.2.1, 4.2.8.2.9.2.2 o 4.2.8.2.9.2.3

4.2.8.2.9.4.2

Materiale dello strisciante

Materiale dello strisciante

Nuovo strisciante come al punto 4.2.8.2.9.4.2, punto 3)

N/D

4.2.8.2.9.6

Forza di contatto e comportamento dinamico del pantografo

Curva della forza media di contatto

Modifica che richiede una nuova valutazione del comportamento dinamico del pantografo

N/D

4.2.8.2.9.7

Disposizione dei pantografi (a livello di materiale rotabile)

Numero dei pantografi e distanza più breve tra due pantografi

N/D

Nel caso in cui la distanza fra due pantografi consecutivi in composizione bloccata o predefinita dell'unità oggetto di valutazione è ridotta mediante l'eliminazione di un veicolo

4.2.8.2.9.10

Abbassamento del pantografo (a livello di materiale rotabile)

Dispositivo di abbassamento automatico (ADD)

Funzione di un dispositivo di abbassamento automatico (ADD) installata/rimossa

N/D

4.2.10.1

Indicazioni generali e classificazione

Categoria sicurezza antincendio

N/D

Modifica della categoria sicurezza antincendio

4.2.12.2

Documentazione generale — numero di unità in esercizio multiplo

Numero massimo di complessi o locomotive accoppiati in esercizio multiplo

N/D

Modifica del numero massimo consentito di complessi o locomotive accoppiati in esercizio multiplo

4.2.12.2.

Documentazione generale — numero veicoli in un'unità

Esclusivamente per composizioni bloccate:

veicoli che compongono la composizione bloccata

N/D

Modifica del numero di veicoli che compongono la composizione bloccata

Tabella 17 ter

Caratteristiche essenziali di progettazione relative ai parametri fondamentali di cui alla STI PRM

1.

Punto della STI

2.

Caratteristica o caratteristiche essenziali di progettazione correlate

3.

Modifiche che incidono sulle caratteristiche essenziali di progettazione, non classificate come modifiche di cui all'articolo 21, paragrafo 12, lettera a), della direttiva (UE) 2016/797

4.

Modifiche che incidono sulle caratteristiche essenziali di progettazione, classificate come modifiche di cui all'articolo 21, paragrafo 12, lettera a), della direttiva (UE) 2016/797

4.2.2.11

Posizione dei gradini per l'ingresso e l'uscita dal veicolo

Altezze del marciapiede per il quale il veicolo è progettato

N/D

Modifica dell'altezza del marciapiede con cui il veicolo è compatibile

11)

Per stabilire il certificato di esame ’CE’ del tipo o del progetto, l'organismo notificato scelto dall'entità che gestisce le modifiche può fare riferimento:

al certificato originale di esame ’CE’ del tipo o del progetto per le parti del progetto che sono rimaste invariate o quelle parti che sono state modificate ma senza ripercussioni sulla conformità del sottosistema, sempre che il certificato sia ancora valido (nel corso del periodo di 7 anni della fase B);

a un certificato aggiuntivo di esame ’CE’ del tipo o del progetto (che modifica il certificato originale) per le parti modificate del progetto che incidono sulla conformità del sottosistema alla revisione più recente della presente STI in vigore in quel momento.

12)

In ogni caso, l'entità che gestisce le modifiche deve accertarsi che la documentazione tecnica relativa al certificato di esame ’CE’ del tipo o del progetto sia aggiornata di conseguenza.

13)

Alla documentazione tecnica aggiornata, correlata al certificato di esame ’CE’ del tipo o del progetto, è fatto riferimento nel fascicolo tecnico che accompagna la dichiarazione ’CE’ di verifica rilasciata dall'entità che gestisce le modifiche per il materiale rotabile dichiarato conforme al tipo modificato.

7.1.2.2 bis.   Norme particolari per il materiale rotabile esistente non oggetto di una dichiarazione ’CE’ di verifica che ha ottenuto la prima autorizzazione di messa in servizio anteriormente al 1o gennaio 2015

1)

Le seguenti norme si applicano, in aggiunta al punto 7.1.2.2, al materiale rotabile esistente che ha ottenuto la prima autorizzazione di messa in servizio anteriormente al 1o gennaio 2015, se l'ambito della modifica ha un'incidenza sui parametri fondamentali non oggetto della (eventuale) dichiarazione ’CE’.

2)

La conformità ai requisiti tecnici della presente STI si considera stabilita nel momento in cui un parametro fondamentale è migliorato nella direzione della prestazione definita dalla STI e l'entità che gestisce le modifiche dimostra che i requisiti essenziali corrispondenti sono soddisfatti e il livello di sicurezza è mantenuto e, ove ragionevolmente fattibile, è migliorato. L'entità che gestisce le modifiche deve giustificare in questo caso le ragioni per cui la prestazione definita dalla STI non era soddisfatta, tenendo conto del punto 7.1.2.2, punto 3). La giustificazione deve essere inclusa nell'eventuale fascicolo tecnico o nella documentazione tecnica originale del veicolo.

3)

La norma specifica di cui al punto 2) non si applica alle modifiche dei parametri fondamentali classificate come modifiche di cui all'articolo 21, paragrafo 12, lettera a), nella tabella 17 quater e nella tabella 17 quinquies. Per tali modifiche, la conformità ai requisiti della STI è obbligatoria.

Tabella 17 quater

Modifiche dei parametri fondamentali per i quali la conformità ai requisiti della STI è obbligatoria per il materiale rotabile non munito di un certificato di esame 'CE' del tipo o del progetto

Punto della STI

Caratteristica o caratteristiche essenziali di progettazione correlate

Modifiche che incidono sulle caratteristiche essenziali di progettazione, classificate come modifiche di cui all'articolo 21, paragrafo 12, lettera a), della direttiva (UE) 2016/797

4.2.3.1

Sagoma

Profilo di riferimento

Modifica del profilo di riferimento cui il veicolo è conforme

4.2.3.3.1

Caratteristiche del materiale rotabile in termini di compatibilità con i sistemi di rilevamento dei treni

Compatibilità con i sistemi di rilevamento dei treni

Modifica della compatibilità dichiarata con uno o più dei tre seguenti sistemi di rilevamento dei treni:

circuiti di binario

contatori assi

attrezzatura loop

4.2.3.3.2

Monitoraggio delle condizioni dei cuscinetti

Sistema di rilevamento di bordo

Installazione/rimozione del sistema di rilevamento di bordo dichiarato

4.2.3.5.2.1

Caratteristiche meccaniche e geometriche delle sale montate

Scartamento di sala montata

Modifica dello scartamento con cui la sala montata è compatibile

4.2.3.5.2.3

Sistemi a scartamento variabile automatico

Dispositivo di cambio dello scartamento di sala montata

Modifica dello scartamento o degli scartamenti con cui la sala montata è compatibile

4.2.8.2.3

Freno a recupero con invio dell'energia alla linea aerea di contatto

Freno a recupero

Installazione/rimozione della funzione di frenatura con freno a recupero

Tabella 17 quinquies

Modifiche dei parametri fondamentali della STI PRM per i quali la conformità ai requisiti della STI è obbligatoria per il materiale rotabile non munito di un certificato di esame 'CE' del tipo o del progetto

Punto della STI

Caratteristica o caratteristiche essenziali di progettazione correlate

Modifiche che incidono sulle caratteristiche essenziali di progettazione, classificate come modifiche di cui all'articolo 21, paragrafo 12, lettera a), della direttiva (UE) 2016/797

4.2.2.11

Posizione dei gradini per l'ingresso e l'uscita dal veicolo

Altezze del marciapiede per il quale il veicolo è progettato

Modifica dell'altezza del marciapiede con cui il veicolo è compatibile

7.1.2.2 ter.   Norme particolari per i veicoli modificati per verificare le prestazioni o l'affidabilità delle innovazioni tecnologiche per un periodo di tempo limitato

1)

Le seguenti norme si applicano, in aggiunta al punto 7.1.2.2, in caso di modifiche di singoli veicoli autorizzati al fine di verificare le prestazioni e l'affidabilità delle innovazioni tecnologiche per un periodo di tempo determinato non superiore a un anno. Esse non si applicano se le stesse modifiche sono apportate a più veicoli.

2)

La conformità ai requisiti tecnici della presente STI si considera stabilita nel momento in cui un parametro fondamentale è mantenuto inalterato o è migliorato nella direzione della prestazione definita dalla STI e l'entità che gestisce le modifiche dimostra che i requisiti essenziali corrispondenti sono soddisfatti e il livello di sicurezza è mantenuto e, ove ragionevolmente fattibile, è migliora.

(*4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione, del 4 aprile 2018, che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 66)."

(*5)  2010/713/UE: Decisione della Commissione, del 9 novembre 2010, concernente i moduli per le procedure di valutazione della conformità, dell'idoneità all'impiego e della verifica CE da utilizzare per le specifiche tecniche di interoperabilità adottate nell'ambito della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 319 del 4.12.2010, pag. 1)."

(*6)  Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110);»;"

84)

il titolo del punto 7.1.3 «Norme relative ai certificati di esame del tipo o del progetto» è sostituito dal titolo «Norme relative ai certificati di esame ’CE’ del tipo o del progetto»;

85)

il punto 7.1.3.1 è sostituito dal seguente:

«7.1.3.1.   Sottosistema “materiale rotabile”

1)

Questo punto riguarda un tipo di materiale rotabile (tipo di unità nel contesto della presente STI), quale definito dall'articolo 2, paragrafo 26, della direttiva (UE) 2016/797, che è oggetto di una procedura di verifica ’CE’ del tipo o del progetto, conformemente al punto 6.2 della presente STI. Esso si applica anche alla procedura di verifica ’CE’ del tipo o del progetto, conformemente alla STI “Rumore” [regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione (*9)] e alla STI PRM [regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione] che fa riferimento alla presente STI per il proprio ambito di applicazione relativo alle locomotive e al materiale rotabile per il trasporto di passeggeri.

2)

La base per la valutazione ai sensi della STI per un «esame “CE” del tipo o del progetto» è definita nelle colonne 2 e 3 («Revisione del progetto» e «Prova sul tipo») dell'appendice H della presente STI.

Fase A

3)

La fase A inizia con la nomina da parte del richiedente di un organismo notificato, responsabile della verifica ’CE’, e termina con il rilascio del certificato di esame ’CE’ del tipo o del progetto.

4)

La base per la valutazione di un tipo ai sensi della STI è definita per un periodo di fase A che dura al massimo sette anni. Durante il periodo di fase A, la base per la valutazione della verifica ’CE’ da parte dell'organismo notificato non cambierà.

5)

Se durante la fase A entra in vigore una revisione della presente STI, della STI «Rumore» o della STI PRM, l'uso della versione riveduta è consentito (ma non obbligatorio), sia in toto sia per particolari sezioni, salva esplicita indicazione contraria nella revisione di tali STI. In caso di un'applicazione circoscritta a particolari sezioni, il richiedente deve giustificare e documentare che i requisiti applicabili rimangono coerenti e ciò deve essere approvato dall'organismo notificato.

Fase B

6)

Il periodo della fase B è il periodo di validità del certificato di esame ’CE’ del tipo o del progetto dopo che è stato rilasciato dall'organismo notificato. Durante questo periodo le unità possono ottenere il certificato ’CE’ sulla base della conformità al tipo.

7)

Il certificato di esame ’CE’ del tipo o del progetto della verifica ’CE’ per il sottosistema è valido per sette anni (durata della fase B) dalla data del rilascio, anche nel caso in cui entri in vigore una revisione della presente STI, della STI «Rumore» o della STI PRM, salva esplicita indicazione contraria nella revisione di tali STI. Durante questo periodo di validità è consentita l'immissione sul mercato di nuovo materiale rotabile dello stesso tipo, sulla base di una dichiarazione ’CE’ di verifica che fa riferimento al certificato di verifica del tipo.

(*9)  Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 421).»;"

86)

il punto 7.2 è così modificato:

a)

il riferimento all'«articolo 34 della direttiva 2008/57/CE» è sostituito dal riferimento all'«articolo 48 della direttiva (UE) 2016/797»;

b)

l'espressione «dell'articolo 35 della direttiva 2008/57/CE e della decisione di esecuzione 2011/633/UE della Commissione» è sostituita dall'espressione «dell'articolo 48 della direttiva (UE) 2016/797 e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/777 della Commissione (*).

(*)

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/777, del 16 maggio 2019, concernente le specifiche comuni del registro dell'infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione 2014/880/UE (RINF) (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 312)»;

87)

al punto 7.3.1, il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2)

I casi specifici sono classificati come:

casi “P”: casi “permanenti”;

casi “T0”: casi “temporanei” di durata indeterminata, qualora il sistema target debba essere conseguito entro una data ancora da stabilirsi;

casi “T1”: casi “temporanei”, qualora il sistema target debba essere conseguito entro il 31 dicembre 2025;

casi “T2”: casi “temporanei”, qualora il sistema target debba essere conseguito entro il 31 dicembre 2035.

Tutti i casi specifici e le relative date devono essere riesaminati nel corso delle future revisioni della STI al fine di limitarne l'ambito di applicazione tecnico e geografico sulla base di una valutazione del loro impatto su sicurezza, interoperabilità, servizi transfrontalieri e corridoi TEN-T, nonché dell'impatto a livello pratico ed economico del loro mantenimento o della loro eliminazione. Sarà tenuta in particolare considerazione la disponibilità di finanziamenti dell'UE.

I casi specifici devono essere limitati alla tratta o alla rete in cui sono strettamente necessari e sono presi in considerazione attraverso le procedure di compatibilità della tratta.»;

88)

al punto 7.3.1, un nuovo punto 6) è aggiunto dopo il punto 5):

«6)

Nell'ipotesi di un caso specifico applicabile a un componente definito come componente di interoperabilità al punto 5.3 della presente STI, la valutazione della conformità deve essere effettuata conformemente al punto 6.1.1, punto 3).»;

89)

al punto 7.3.2.3, è soppresso il testo seguente:

«Caso specifico Portogallo (P)

Per le unità destinate a circolare sulla rete portoghese (scartamento di 1 668 mm) e che dipendono da apparecchiature di terra per il monitoraggio delle condizioni dei cuscinetti, l'area target che non viene ostruita per permettere l'osservazione di un materiale rotabile di terra, posizionata in relazione all'asse centrale del veicolo, è la seguente:

YTA = 1 000 mm (posizione laterale del centro dell'area target relativa all'asse centrale del veicolo);

WTA ≥ 65 mm (ampiezza laterale dell'area target);

LTA ≥ 100 mm (lunghezza longitudinale dell'area target);

YPZ = 1 000 mm (posizione laterale del centro della zona proibita relativa all'asse centrale del veicolo);

WPZ ≥ 115 mm (ampiezza laterale della zona proibita);

LPZ ≥ 500 mm (lunghezza longitudinale della zona proibita).

Caso specifico Spagna (“P”)

Per il materiale rotabile destinato a essere utilizzato sulla rete spagnola (scartamento di 1 668 mm) e che dipende da apparecchiature di terra per il monitoraggio delle condizioni dei cuscinetti, l'area visibile sulle apparecchiature di terra presenti sul materiale rotabile è l'area definita ai punti 5.1 e 5.2 della norma EN 15437-1:2009, considerando i seguenti valori anziché quelli dichiarati:

YTA = 1 176 ± 10 mm (posizione laterale del centro dell'area target relativa all'asse centrale del veicolo);

WTA ≥ 55 mm (ampiezza laterale dell'area target);

LTA ≥ 100 mm (lunghezza longitudinale dell'area target);

YPZ = 1 176 ± 10 mm (posizione laterale del centro della zona proibita relativa all'asse centrale del veicolo);

WPZ ≥ 110 mm (ampiezza laterale della zona proibita);

LPZ ≥ 500 mm (lunghezza longitudinale della zona proibita).»;

90)

al punto 7.3.2.3, il titolo «Caso specifico Svezia (T)»è sostituito dal titolo«Caso specifico Svezia (T1)»;

91)

il punto 7.3.2.4 è sostituito dal seguente:

«7.3.2.4.   Sicurezza contro il deragliamento durante la circolazione su sghembi di binario (4.2.3.4.1)

Caso specifico Regno Unito (Gran Bretagna) (“P”)

Per tutte le unità e per tutti i casi è consentito utilizzare il metodo 3 di cui al punto 6.1.5.3.1 della norma EN 14363:2016.

Questo caso specifico non impedisce l'accesso alla rete nazionale del materiale rotabile conforme alla STI.»;

92)

il punto 7.3.2.5 è sostituito dal seguente:

«7.3.2.5.   Dinamica di marcia (4.2.3.4.2, 6.2.3.4)

Caso specifico Finlandia (“P”)

Esclusivamente ai veicoli destinati a circolare sulla rete finlandese con scartamento di 1 524 mm si applicano le seguenti modifiche ai punti della STI relativi alla dinamica di marcia:

la zona di prova 4 non è applicabile alla prova del comportamento dinamico;

ai fini della prova del comportamento dinamico il raggio medio di curvatura di tutte le sezioni di binario per la zona di prova 3 è pari a 550 ± 50 metri;

i parametri di qualità del binario ai fini della prova di comportamento dinamico sono conformi alla norma RATO 13 (ispezione dei binari);

i metodi di misurazione sono conformi alla norma EN 13848:2003+A1.

Caso specifico Irlanda e Regno Unito per l'Irlanda del Nord (“P”)

Per motivi di compatibilità tecnica con la rete esistente, è consentito l'utilizzo delle norme tecniche nazionali notificate ai fini della valutazione della dinamica di marcia.

Caso specifico Spagna (“P”)

Per il materiale rotabile destinato all'impiego su una rete con scartamento di 1 668 mm, il valore limite della forza di guida quasi statica Yqst deve essere valutato per i seguenti raggi di curvatura:

250 m ≤ Rm < 400 m.

Il valore limite è il seguente: (Yqst)lim = 66 kN.

Ai fini della normalizzazione del valore stimato al raggio Rm = 350 m conformemente al punto 7.6.3.2.6, punto 2), della norma EN 14363:2016, la formula “Ya,nf,qst = Ya,f,qst – (10 500 m/Rm – 30) kN” è sostituita dalla formula “Ya,nf,qst = Ya,f,qst – (11 550 m/Rm – 33) kN”.

I valori dell'insufficienza di sopraelevazione possono essere adattati allo scartamento di 1 668 mm moltiplicando i corrispondenti valori del parametro 1 435 mm per il seguente fattore di conversione: 1 733/1 500.

Caso specifico Regno Unito (Gran Bretagna) (“P”)

Per motivi di compatibilità tecnica con la rete esistente, è consentito l'utilizzo delle norme tecniche nazionali che modificano i requisiti della norma EN 14363 e che sono state notificate ai fini della valutazione della dinamica di marcia. Questo caso specifico non impedisce l'accesso alla rete nazionale del materiale rotabile conforme alla STI.»;

93)

al punto 7.3.2.6, la tabella 21 è sostituita dalla seguente:

 

«Designazione

Diametro della ruota D (mm)

Valore minimo (mm)

Valore massimo (mm)

1 600 mm

Larghezza della corona (BR) (con rifollamento massimo di 5 mm)

690 ≤ D ≤ 1 016

137

139

Spessore del bordino (Sd)

690 ≤ D ≤ 1 016

26

33

Altezza del bordino (Sh)

690 ≤ D ≤ 1 016

28

38

Faccia del bordino (qR)

690 ≤ D ≤ 1 016

6,5

—»

94)

al punto 7.3.2.6, la tabella 22 è sostituita dalla seguente:

 

«Designazione

Diametro della ruota D (mm)

Valore minimo (mm)

Valore massimo (mm)

1 600 mm

Scartamento esterno dei bordini (SR)

SR = AR + Sd, sinistra + Sd, destra

690 ≤ D ≤ 1 016

1 573

1 593,3

Scartamento interno dei bordini (AR)

690 ≤ D ≤ 1 016

1 521

1 527,3

Larghezza della corona (BR)

(con rifollamento massimo di 5 mm)

690 ≤ D ≤ 1 016

127

139

Spessore del bordino (Sd)

690 ≤ D ≤ 1 016

24

33

Altezza del bordino (Sh)

690 ≤ D ≤ 1 016

28

38

Faccia del bordino (qR)

690 ≤ D ≤ 1 016

6.5

—»;

95)

al punto 7.3.2.6, sotto la tabella 22, il titolo «Caso specifico Spagna (P)» è sostituito dal titolo «Caso specifico Spagna per lo scartamento di 1 668 mm (P)»;

96)

un nuovo punto 7.3.2.6 bis è aggiunto dopo il punto 7.3.2.6:

«7.3.2.6 bis.   Raggio minimo di curvatura (4.2.3.6)

Caso specifico Irlanda (“P”)

Nel caso di sistemi con scartamento di 1 600 mm, il raggio minimo di curvatura da negoziare deve essere di 105 m per tutte le unità.»;

97)

al punto 7.3.2.10, il riferimento al «punto 7.4.2.8.1» è sostituito dal riferimento al «punto 7.4.2.9.1»;

98)

il punto 7.3.2.11 è così modificato:

il titolo «Caso specifico Estonia (»T«)» è sostituito dal titolo «Caso specifico Estonia (»T1«)»;

il titolo «Caso specifico Francia (»T«)» è sostituito dal titolo «Caso specifico Francia (»T2«)»;

il titolo «Caso specifico Lettonia (»T«)» è sostituito dal titolo «Caso specifico Lettonia (»T1«)»;

99)

al punto 7.3.2.11, il riferimento al «punto 7.4.2.3.1» è sostituito dal riferimento al «punto 7.4.2.4.1»;

100)

al punto 7.3.2.12, la parentesi «(»T«)» è sostituita dalla parentesi «(»T1«)»;

101)

il punto 7.3.2.14 è così modificato:

il titolo «Caso specifico Croazia (»T«)» è sostituito dal titolo «Caso specifico Croazia (»T1«)»;

il titolo «Caso specifico Finlandia (»T«)» è sostituito dal titolo «Caso specifico Finlandia (»T1«)»;

il titolo «Caso specifico Francia (»T«)» è sostituito dal titolo «Caso specifico Francia (»T2«)»;

il titolo «Caso specifico Italia (»T«)» è sostituito dal titolo «Caso specifico Italia (»T0«)»;

il titolo «Caso specifico Portogallo (»T«)» è sostituito dal titolo «Caso specifico Portogallo (»T0«)»;

il titolo «Caso specifico Slovenia (»T«)» è sostituito dal titolo «Caso specifico Slovenia (»T0«)»;

il titolo «Caso specifico Svezia (»T«)» è sostituito dal titolo «Caso specifico Svezia (»T1«)»;

102)

il punto 7.3.2.16 è così modificato:

il titolo «Caso specifico Francia (»T«)» è sostituito dal titolo «Caso specifico Francia (»T2«)»;

il titolo «Caso specifico Svezia (»T«)» è sostituito dal titolo «Caso specifico Svezia (»T1«)»;

103)

al punto 7.3.2.20, il titolo «Caso specifico Italia (»T«)» è sostituito dal titolo «Caso specifico Italia (»T0«)»;

104)

al punto 7.3.2.20, è aggiunto il seguente paragrafo:

«Clausola di riesame

Entro il 31 luglio 2025 lo Stato membro trasmette alla Commissione una relazione sulle possibili alternative alle suddette specifiche supplementari, al fine di eliminare o ridurre in modo significativo i vincoli imposti al materiale rotabile a causa della non conformità delle gallerie alle STI.»;

105)

al punto 7.3.2.21, il titolo «Caso specifico tunnel della Manica (“T”)» è sostituito dal titolo «Caso specifico tunnel della Manica (“P”)»;

106)

un nuovo punto 7.3.2.27 è aggiunto dopo il punto 7.3.2.26:

«7.3.2.27.   Norme per la gestione delle modifiche del materiale rotabile e del tipo di materiale rotabile (7.1.2.2)

Caso specifico Regno Unito (Gran Bretagna) (“P”)

Qualsiasi modifica di un ingombro del veicolo quale definito nelle norme tecniche nazionali notificate per il processo di calibratura (per esempio, come descritto nella norma RIS-2773-RST) sarà classificata come modifica di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione e non sarà classificata come modifica di cui all'articolo 21, paragrafo 12, lettera a), della direttiva (UE) 2016/797.»;

107)

un nuovo punto 7.5.1.3 è aggiunto dopo il punto 7.5.1.2:

«7.5.1.3.   Effetto aerodinamico su binari con ballast (punto 4.2.6.2.5)

I requisiti in materia di “Effetto aerodinamico su binari con ballast” sono stati definiti per unità con velocità massima di progetto superiore a 250 km/h.

Poiché l'attuale stato dell'arte non consente di prevedere un requisito armonizzato né una metodologia di valutazione, la STI permette l'applicazione delle norme nazionali.

Questo aspetto dovrà essere rivisto al fine di tenere conto di quanto segue:

studio delle occorrenze di sollevamento del ballast e del corrispondente (eventuale) impatto sulla sicurezza;

sviluppo di una metodologia armonizzata con un favorevole rapporto costi-benefici applicabile nell'UE.»;

108)

un nuovo punto 7.5.2.2 è aggiunto dopo il punto 7.5.2.1:

«7.5.2.2.   Condizioni per il rilascio di un'autorizzazione d'immissione sul mercato non limitata a determinate reti

Al fine di agevolare la libera circolazione di locomotive e carrozze passeggeri, in sede di preparazione della raccomandazione ERA-REC-111-2015-REC del 17 dicembre 2015 sono state definite le condizioni per il rilascio di un'autorizzazione d'immissione sul mercato non limitata a determinate reti.

Tali disposizioni dovrebbero essere ulteriormente sviluppate per adeguarle alla direttiva (UE) 2016/797 e tenere conto del riordino delle norme tecniche nazionali, con particolare attenzione alle carrozze passeggeri.»;

109)

un nuovo punto 7.5.2.3 è aggiunto dopo il punto 7.5.2.2:

«7.5.2.3.   Norme per l'estensione dell'area d'uso per il materiale rotabile esistente non oggetto di una dichiarazione ’CE’ di verifica

A norma dell'articolo 54, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2016/797, per poter essere utilizzati su una o più reti che non sono ancora contemplate dall'autorizzazione esistente i veicoli la cui messa in servizio è stata autorizzata anteriormente al 15 giugno 2016 devono ottenere un'autorizzazione di immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 21 della direttiva (UE) 2016/797. Tali veicoli devono pertanto essere conformi alla presente STI o beneficiare di una non applicazione della presente STI a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2016/797.

Al fine di agevolare la libera circolazione dei veicoli, devono essere elaborate disposizioni per stabilire quale livello di flessibilità potrebbe essere concesso a tali veicoli nonché ai veicoli che non sono stati sottoposti ad autorizzazione per quanto riguarda la conformità ai requisiti della STI pur rispettando i requisiti essenziali, mantenendo il livello di sicurezza appropriato e, se ragionevolmente fattibile, migliorando tale livello di sicurezza.»;

110)

il punto 7.5.3.1 è così modificato:

a)

il riferimento alla «direttiva 2008/57/CE» è sostituito dal riferimento alla «direttiva (UE) 2016/797»;

b)

l'espressione «ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2008/57/CE o mediante il registro dell'infrastruttura di cui all'articolo 35 della stessa direttiva» è sostituita dall'espressione «ai sensi dell'articolo 14 della direttiva (UE) 2016/797 o mediante il registro dell'infrastruttura di cui all'articolo 49 della stessa direttiva»;

111)

nell'elenco «APPENDICI» che segue il capitolo 7, il titolo «appendice A: Organi di repulsione e trazione» è sostituito dal titolo «appendice A: Deliberatamente eliminata»;

112)

il testo dell'appendice A è sostituito da «Deliberatamente eliminata»;

113)

il punto C.3 dell'appendice C è sostituito dal seguente:

«C.3   Dinamica di marcia

È consentito determinare le caratteristiche di marcia tramite prove di dinamica o facendo riferimento a un tipo simile di macchina autorizzata, come specificato al punto 4.2.3.4.2 della presente STI, o ancora mediante simulazione.

Si applicano i seguenti ulteriori scostamenti dalla specifica di cui all'allegato J-1, indice 16:

le prove devono sempre essere eseguite con il metodo semplificato per questo tipo di macchine;

quando si eseguono prove di dinamica ai sensi della specifica di cui all'allegato J-1, indice 16, con un profilo della ruota a nuovo, tali prove sono valide per una distanza massima di 50 000 km; superata la distanza di 50 000 km è necessario:

riprofilare le ruote,

oppure calcolare la conicità equivalente del profilo usurato e verificare che non differisca più del 50 % dal valore della prova indicata nella specifica di cui all'allegato J-1, indice 16 (con una differenza massima di 0,05),

oppure effettuare una nuova prova conformemente alla specifica di cui all'allegato J-1, indice 16, con il profilo della ruota usurato;

in generale, non sono necessarie prove statiche per determinare i parametri del rodiggio caratteristico in conformità alla specifica di cui all'allegato J-1, indice 16, punto 5.3.1;

se la velocità richiesta per la prova non può essere raggiunta dalla macchina stessa, per eseguire le prove la macchina viene trainata.

Il comportamento dinamico può essere dimostrato per simulazione delle prove descritte nella specifica di cui all'allegato J-1, indice 16 (con le eccezioni descritte in precedenza), se esiste un modello validato di condizioni rappresentative di binario e di esercizio della macchina.

È necessario validare un modello di macchina per la simulazione delle caratteristiche di marcia paragonando i risultati del modello con i risultati delle prove di dinamica quando sono utilizzati gli stessi input per le caratteristiche del binario.

Un modello validato è un modello di simulazione che è stato verificato tramite una prova di dinamica effettiva che sollecita la sospensione in modo sufficiente e nel quale si riscontri una stretta correlazione tra i risultati della prova di dinamica e le previsioni dal modello di simulazione sullo stesso binario di prova.»;

114)

l'appendice H è sostituita dalla seguente:

«Appendice H

Valutazione del sottosistema “materiale rotabile”

H.1   Ambito di applicazione

La presente appendice riguarda la valutazione della conformità del sottosistema “materiale rotabile”.

H.2   Caratteristiche e moduli

Le caratteristiche del sottosistema da valutare nelle varie fasi della progettazione, dello sviluppo e della produzione sono contrassegnate nella tabella H.1 da una X. Una crocetta nella colonna 4 della tabella H.1 indica che le relative caratteristiche devono essere verificate sottoponendo a prova ogni singolo sottosistema.

Tabella H.1

Valutazione del sottosistema “materiale rotabile”

1

2

3

4

5

Caratteristiche da valutare, come specificato al punto 4.2 della presente STI

Fase di progettazione e sviluppo

Fase di produzione

Procedura particolare di valutazione

Revisione del progetto

Prova sul tipo

Prova periodica

Elemento del sottosistema “materiale rotabile”

Punto

 

 

 

Punto

Struttura e parti meccaniche

4.2.2

 

Accoppiatore interno

4.2.2.2.2

X

n.d.

n.d.

Accoppiatore di estremità

4.2.2.2.3

X

n.d.

n.d.

Componente di interoperabilità: accoppiatore automatico con elemento elastico centrale

5.3.1

X

X

X

Componente di interoperabilità: accoppiatore di estremità manuale

5.3.2

X

X

X

Accoppiatore di soccorso

4.2.2.2.4

X

X

n.d.

Componente di interoperabilità: accoppiatore di soccorso

5.3.3

X

X

X

 

Accesso del personale ai dispositivi di accoppiamento/disaccoppiamento

4.2.2.2.5

X

X

n.d.

Passerelle

4.2.2.3

X

X

n.d.

Resistenza della struttura del veicolo

4.2.2.4

X

X

n.d.

Sicurezza passiva

4.2.2.5

X

X

n.d.

Sollevamento

4.2.2.6

X

X

n.d.

Fissaggio dei dispositivi alla struttura della cassa

4.2.2.7

X

n.d.

n.d.

Porte di accesso per personale e merci

4.2.2.8

X

X

n.d.

Caratteristiche meccaniche del vetro

4.2.2.9

X

n.d.

n.d.

Condizioni di carico e massa ponderata

4.2.2.10

X

X

X

6.2.3.1

Interazione ruota-rotaia e sagoma

4.2.3

 

Sagoma

4.2.3.1

X

n.d.

n.d.

Carico per ruota

4.2.3.2.2

X

X

n.d.

6.2.3.2

Caratteristiche del materiale rotabile per quanto riguarda la compatibilità con i sistemi di rilevamento dei treni

4.2.3.3.1

X

X

X

Monitoraggio delle condizioni dei cuscinetti

4.2.3.3.2

X

X

n.d.

Sicurezza contro il deragliamento durante la circolazione su sghembi di binario

4.2.3.4.1

X

X

n.d.

6.2.3.3

Requisiti relativi alla dinamica di marcia

4.2.3.4.2. a)

X

X

n.d.

6.2.3.4

Sistemi attivi — Requisiti di sicurezza

4.2.3.4.2. b)

X

n.d.

n.d.

6.2.3.5

Valori limite per la sicurezza di marcia

4.2.3.4.2.1

X

X

n.d.

6.2.3.4

Valori limite di carico consentiti dal binario

4.2.3.4.2.2

X

X

n.d.

6.2.3.4

Conicità equivalente

4.2.3.4.3

X

n.d.

n.d.

Valori di progetto per nuovi profili delle ruote

4.2.3.4.3.1

X

n.d.

n.d.

6.2.3.6

Valori in esercizio della conicità equivalente delle sale montate

4.2.3.4.3.2

X

 

 

Progetto strutturale del telaio dei carrelli

4.2.3.5.1

X

X

n.d.

Caratteristiche meccaniche e geometriche delle sale montate

4.2.3.5.2.1

X

X

X

6.2.3.7

Caratteristiche meccaniche e geometriche delle ruote

4.2.3.5.2.2

X

X

X

Ruote (componente di interoperabilità)

5.3.2

X

X

X

6.1.3.1

 

 

 

 

 

 

Sistemi a scartamento variabile automatico

4.2.3.5.3

X

X

X

6.2.3.7 bis

Sistemi a scartamento variabile automatico (componente di interoperabilità)

5.3.4 bis

X

X

X

6.1.3.1 bis

Raggio minimo di curvatura

4.2.3.6

X

n.d.

n.d.

Cacciapietre

4.2.3.7

X

n.d.

n.d.

Frenatura

4.2.4

 

Requisiti funzionali

4.2.4.2.1

X

X

n.d.

Requisiti di sicurezza

4.2.4.2.2

X

n.d.

n.d.

6.2.3.5

Tipo di sistema frenante

4.2.4.3

X

X

n.d.

Comando dei freni

4.2.4.4

 

Freno d'emergenza

4.2.4.4.1

X

X

X

Freno di servizio

4.2.4.4.2

X

X

X

Comando del freno diretto

4.2.4.4.3

X

X

X

Comando del freno dinamico

4.2.4.4.4

X

X

n.d.

Comando del freno di stazionamento

4.2.4.4.5

X

X

X

Prestazioni di frenatura

4.2.4.5

 

Requisiti generali

4.2.4.5.1

X

n.d.

n.d.

Freno d'emergenza

4.2.4.5.2

X

X

X

6.2.3.8

Freno di servizio

4.2.4.5.3

X

X

X

6.2.3.9

Calcoli relativi alla capacità termica

4.2.4.5.4

X

n.d.

n.d.

Freno di stazionamento

4.2.4.5.5

X

n.d.

n.d.

Limite del profilo di aderenza ruota-rotaia

4.2.4.6.1

X

n.d.

n.d.

Sistema di protezione contro il pattinamento delle ruote

4.2.4.6.2

X

X

n.d.

6.2.3.10

Sistema di protezione contro il pattinamento delle ruote (componente di interoperabilità)

5.3.5

X

X

X

6.1.3.2

Interfaccia con la trazione – Sistemi frenanti connessi alla trazione (elettrici, idrodinamici)

4.2.4.7

X

X

X

Sistema frenante indipendente dalle condizioni di aderenza

4.2.4.8

 

Indicazioni generali

4.2.4.8.1

X

n.d.

n.d.

Freno magnetico a pattino

4.2.4.8.2

X

X

n.d.

Freno a corrente parassita sul binario

4.2.4.8.3

X

X

n.d.

Indicazione di stato e di guasto del freno

4.2.4.9

X

X

X

Requisiti relativi ai freni per scopi di soccorso

4.2.4.10

X

X

n.d.

Elementi inerenti ai passeggeri

4.2.5

 

Servizi igienici

4.2.5.1

X

n.d.

n.d.

6.2.3.11

Sistema di comunicazione sonora

4.2.5.2

X

X

X

Allarme passeggeri

4.2.5.3

X

X

X

Allarme passeggeri — Requisiti di sicurezza

4.2.5.3

X

n.d.

n.d.

6.2.3.5

Dispositivi di comunicazione per i passeggeri

4.2.5.4

X

X

X

Porte esterne: accesso e uscita dal materiale rotabile

4.2.5.5

X

X

X

Porte esterne — Requisiti di sicurezza

4.2.5.5

X

n.d.

n.d.

6.2.3.5

Costruzione del sistema delle porte esterne

4.2.5.6

X

n.d.

n.d.

Porte intercomunicanti tra unità

4.2.5.7

X

X

n.d.

Qualità dell'aria interna

4.2.5.8

X

n.d.

n.d.

6.2.3.12

Finestrini laterali

4.2.5.9

X

 

 

Condizioni ambientali ed effetti aerodinamici

4.2.6

 

Condizioni ambientali

4.2.6.1

 

Temperatura

4.2.6.1.1

X

n.d. X(1)

n.d.

Neve, ghiaccio e grandine

4.2.6.1.2

X

n.d. X(1)

n.d.

(1)

Prova sul tipo se e secondo quanto definito dal richiedente.

 

 

Effetti aerodinamici

4.2.6.2

 

Spostamento d'aria sui passeggeri sui marciapiedi e sui lavoratori in linea

4.2.6.2.1

X

X

n.d.

6.2.3.13

Impulso di pressione in testa

4.2.6.2.2

X

X

n.d.

6.2.3.14

Variazione massima della pressione nelle gallerie

4.2.6.2.3

X

X

n.d.

6.2.3.15

Vento trasversale

4.2.6.2.4

X

n.d.

n.d.

6.2.3.16

Luci esterne e avvisatori ottici e acustici

4.2.7

 

Luci anteriori e posteriori esterne

4.2.7.1

 

Luci anteriori

Componente di interoperabilità

4.2.7.1.1

5.3.6

X

X

n.d.

-6.1.3.3

Luci di posizione

Componente di interoperabilità

4.2.7.1.2

5.3.7

X

X

n.d.

-6.1. 3.4

Luci di coda

Componente di interoperabilità

4.2.7.1.3

5.3.8

X

X

n.d.

-6.1.3.5

Comandi dei fanali

4.2.7.1.4

X

X

n.d.

Trombe

4.2.7.2

 

Indicazioni generali – Suoni di avvertimento

Componente di interoperabilità

4.2.7.2.1

5.3.9

X

X

n.d.

— 6.1.3.6

Livelli di pressione sonora delle trombe di segnalazione

4.2.7.2.2

5.3.9

X

X

n.d.

6.2.3.17

6.1.3.6

Protezione

4.2.7.2.3

X

n.d.

n.d.

Comando delle trombe

4.2.7.2.4

X

X

n.d.

Equipaggiamento di trazione ed elettrico

4.2.8

 

Prestazioni di trazione

4.2.8.1

 

Indicazioni generali

4.2.8.1.1

 

Requisiti di prestazione

4.2.8.1.2

X

n.d.

n.d.

Alimentazione

4.2.8.2

 

Indicazioni generali

4.2.8.2.1

X

n.d.

n.d.

Esercizio in un intervallo di tensioni e frequenze

4.2.8.2.2

X

X

n.d.

Freno a recupero con invio dell'energia alla linea aerea di contatto

4.2.8.2.3

X

X

n.d.

Potenza e corrente massime derivabili dalla linea aerea di contatto

4.2.8.2.4

X

X

n.d.

6.2.3.18

Corrente massima a treno fermo per i sistemi CC

4.2.8.2.5

X

X

n.d.

Fattore di potenza

4.2.8.2.6

X

X

n.d.

6.2.3.19

Disturbi a carico del sistema energia

4.2.8.2.7

X

X

n.d.

Funzione di misurazione del consumo di energia

4.2.8.2.8

X

X

n.d.

Requisiti relativi al pantografo

4.2.8.2.9

X

X

n.d.

6.2.3.20 & 21

Pantografo (componente di interoperabilità)

5.3.10

X

X

X

6.1.3.7

Striscianti (componente di interoperabilità)

5.3.11

X

X

X

6.1.3.8

Protezione elettrica del treno

Interruttore principale (componente di interoperabilità)

4.2.8.2.10

5.3.12

X

X

n.d.

Sistema diesel e altri sistemi di trazione termica

4.2.8.3

Altra direttiva

Protezione contro i pericoli elettrici

4.2.8.4

X

X

n.d.

Cabina ed esercizio

4.2.9

 

Cabina di guida

4.2.9.1

X

n.d.

n.d.

Indicazioni generali

4.2.9.1.1

X

n.d.

n.d.

Accesso e uscita

4.2.9.1.2

X

n.d.

n.d.

Accesso e uscita in condizioni di esercizio

4.2.9.1.2.1

X

n.d.

n.d.

Uscita di emergenza della cabina di guida

4.2.9.1.2.2

X

n.d.

n.d.

Visibilità esterna

4.2.9.1.3

X

n.d.

n.d.

Visibilità anteriore

4.2.9.1.3.1

X

n.d.

n.d.

Visuale posteriore e laterale

4.2.9.1.3.2

X

n.d.

n.d.

Configurazione interna

4.2.9.1.4

X

n.d.

n.d.

Sedile del macchinista

Componente di interoperabilità

4.2.9.1.5

5.3.13

X

X

n.d.

X

n.d.

X

Banco di guida - ergonomia

4.2.9.1.6

X

n.d.

n.d.

Climatizzazione e qualità dell'aria

4.2.9.1.7

X

X

n.d.

6.2.3.12

Illuminazione interna

4.2.9.1.8

X

X

n.d.

Vetro frontale — Caratteristiche meccaniche

4.2.9.2.1

X

X

n.d.

6.2.3.22

Vetro frontale — Caratteristiche ottiche

4.2.9.2.2

X

X

n.d.

6.2.3.22

Vetro frontale — Attrezzature

4.2.9.2.3

X

X

n.d.

Interfaccia uomo/macchina

4.2.9.3

 

Funzione di controllo dell'attività del macchinista

4.2.9.3.1

X

X

X

Indicazione della velocità

4.2.9.3.2

Display e schermi del macchinista

4.2.9.3.3

X

X

n.d.

Comandi e indicatori

4.2.9.3.4

X

X

n.d.

Etichettatura

4.2.9.3.5

X

n.d.

n.d.

Funzione di controllo remoto via radio da parte del personale per le operazioni di manovra

4.2.9.3.6

X

X

n.d.

Strumenti di bordo e attrezzature portatili

4.2.9.4

X

n.d.

n.d.

Ripostigli per gli effetti personali del personale del treno

4.2.9.5

X

n.d.

n.d.

Dispositivo di registrazione

4.2.9.6

X

X

X

Sicurezza antincendio ed evacuazione

4.2.10

 

Indicazioni generali e classificazione

4.2.10.1

X

n.d.

n.d.

Misure per la prevenzione degli incendi

4.2.10.2

X

X

n.d.

Misure per rilevare/controllare gli incendi

4.2.10.3

X

X

n.d.

Requisiti relativi alle situazioni di emergenza

4.2.10.4

X

X

n.d.

Requisiti in caso di evacuazione

4.2.10.5

X

X

n.d.

Operazioni di servizio

4.2.11

 

Pulizia del vetro frontale della cabina di guida

4.2.11.2

X

X

n.d.

Raccordi per il sistema di scarico delle toilette

Componente di interoperabilità

4.2.11.3

5.3.14

X

n.d.

n.d.

Dispositivi per il rifornimento idrico

4.2.11.4

X

n.d.

n.d.

Interfaccia per il rifornimento idrico

Componente di interoperabilità

4.2.11.5

5.3.15

X

n.d.

n.d.

Requisiti particolari per lo stazionamento dei treni

4.2.11.6

X

X

n.d.

Dispositivi di rifornimento carburante

4.2.11.7

X

n.d.

n.d.

Pulizia interna del treno - alimentazione

4.2.11.8

X

n.d.

n.d.

Documentazione per l'esercizio e la manutenzione

4.2.12

 

Indicazioni generali

4.2.12.1

X

n.d.

n.d.

Documentazione generale

4.2.12.2

X

n.d.

n.d.

Documentazione relativa alla manutenzione

4.2.12.3

X

n.d.

n.d.

Il fascicolo di giustificazione del progetto di manutenzione

4.2.12.3.1

X

n.d.

n.d.

Il fascicolo con la descrizione degli interventi di manutenzione

4.2.12.3.2

X

n.d.

n.d.

Documentazione relativa all'esercizio

4.2.12.4

X

n.d.

n.d.

Diagramma di sollevamento e istruzioni

4.2.12.4

X

n.d.

n.d.

Descrizioni relative alle operazioni di soccorso

4.2.12.5

X

n.d.

n.d.

115)

l'appendice I è sostituita dalla seguente:

«Appendice I

Aspetti per i quali non è disponibile una specifica tecnica

(punti in sospeso)

Punti in sospeso che si riferiscono alla compatibilità tecnica tra il veicolo e la rete:

Elemento del sottosistema “materiale rotabile”

Punto della presente STI

Aspetto tecnico non disciplinato dalla presente STI

Osservazioni

Compatibilità con i sistemi di rilevamento dei treni

4.2.3.3.1

Cfr. specifica di cui all'allegato J-2, indice 1.

Punti in sospeso individuati anche nella STI CCS.

Dinamica di marcia per il sistema con scartamento di 1 520 mm

4.2.3.4.2

4.2.3.4.3

Dinamica di marcia. Conicità equivalente.

I documenti normativi citati nella STI si basano sull'esperienza acquisita sul sistema con scartamento di 1 435 mm.

Sistema frenante indipendente dalle condizioni di aderenza

4.2.4.8.3

Freno a corrente parassita sul binario.

Dispositivi non obbligatori.

Compatibilità elettromagnetica con la rete interessata.

Effetto aerodinamico su binari con ballast per il materiale rotabile con velocità di progetto > 250 km/h

4.2.6.2.5

Valore limite e valutazione della conformità al fine di limitare i rischi indotti dal sollevamento del ballast.

Attività in corso in ambito CEN.

Punto in sospeso anche nella STI INF.

Punti in sospeso che non si riferiscono alla compatibilità tecnica tra il veicolo e la rete:

Elemento del sottosistema “materiale rotabile”

Punto della presente STI

Aspetto tecnico non disciplinato dalla presente STI

Osservazioni

Sistemi di contenimento e controllo degli incendi

4.2.10.3.4

Valutazione di conformità dei sistemi di contenimento e controllo degli incendi diversi dagli elementi di separazione a sezione completa.

Procedura di valutazione dell'efficienza dei controlli di incendi e fumo messa a punto dal CEN sulla base di una richiesta di norma formulata dall'ERA

.

116)

l'appendice J è sostituita dalla seguente:

.

«Appendice J

Specifiche tecniche menzionate nella presente STI

J.1   Norme o documenti normativi

 

STI

Documento normativo

Numero di indice

Caratteristiche da valutare

Punto

Numero del documento

Punti obbligatori

1

Accoppiatore interno per unità articolate

4.2.2.2.2

EN 12663-1:2010+A1:2014

6.5.3, 6.7.5

2

Accoppiatore di estremità — tipo UIC manuale — interfaccia della condotta

4.2.2.2.3

EN 15807:2011

Punto corrispondente (1)

3

Accoppiatore di estremità — tipo UIC manuale — rubinetti di testata

4.2.2.2.3

EN 14601:2005+A1:2010

Punto corrispondente (1)

4

Accoppiatore di estremità — tipo UIC manuale — posizione laterale delle condotte del freno e dei rubinetti

4.2.2.2.3

UIC 648:Sett. 2001

Punto corrispondente (1)

5

Accoppiatore di soccorso — interfaccia dell'unità di recupero

4.2.2.2.4

UIC 648:Sett. 2001

Punto corrispondente (1)

6

Accesso del personale ai dispositivi di accoppiamento/disaccoppiamento — spazio per le operazioni del personale di manovra

4.2.2.2.5

EN 16839:2017

4

7

Resistenza della struttura del veicolo — indicazioni generali

4.2.2.4

EN 12663-1:2010+A1:2014

Punto corrispondente (1)

Resistenza della struttura del veicolo — categorizzazione del materiale rotabile

5.2

Resistenza della struttura del veicolo — metodo di verifica

9.2

Resistenza della struttura del veicolo — requisiti alternativi per i mezzi d'opera

Appendice C

Punto C.1

da 6.1 a 6.5

8

Sicurezza passiva — indicazioni generali

4.2.2.5

FprEN 15227:2017

Punto corrispondente (1)

Eccetto l'allegato A

Sicurezza passiva — categorizzazione

5-tabella 1

Sicurezza passiva — scenari

5-tabella 3, 6

Sicurezza passiva — cacciaostacoli

6.5

9

Sollevamento — geometria dei punti permanenti e rimovibili

4.2.2.6

EN 16404:2016

5.2, 5.3

10

Sollevamento — marcatura

4.2.2.6

EN 15877-2:2013

4.5.17

11

Sollevamento — metodo di verifica della resistenza

4.2.2.6

EN 12663-1:2010+A1:2014

6.3.2, 6.3.3, 9.2

12

Fissaggio dei dispositivi alla struttura della cassa

4.2.2.7

EN 12663-1:2010+A1:2014

6.5.2

13

Condizioni di carico e massa ponderata — condizioni di carico

ipotesi per le condizioni di carico

4.2.2.10

EN 15663:2009

/AC:2010

2.1

Punto corrispondente (1)

14

Sagoma — metodo, contorni di riferimento

4.2.3.1

EN 15273-2:2013+A1:2016

Punto corrispondente (1)

Sagoma — metodo, contorni di riferimento

verifica dei freni a corrente parassita sul binario

verifica della sagoma del pantografo

4.2.4.8.3, punto 3)

A.3.12

Sagoma — metodo, contorni di riferimento

verifica dei freni a corrente parassita sul binario

verifica della sagoma del pantografo

4.2.3.1

Punto corrispondente (1)

15

Monitoraggio delle condizioni dei cuscinetti — zona visibile dall'attrezzatura di terra

4.2.3.3.2.2

EN 15437-1:2009

5.1, 5.2

16

Dinamica di marcia

4.2.3.4.2.

appendice C

EN 14363:2016

Punto corrispondente (1)

17

Dinamica di marcia — valori limite per la sicurezza di marcia

4.2.3.4.2.1

EN 14363:2016

7.5

18

NON UTILIZZATO

19

Dinamica di marcia — valori limite di carico consentiti dal binario

4.2.3.4.2.2

EN 14363: 2016

7.5

20

Progetto strutturale del telaio dei carrelli

4.2.3.5.1

EN 13749:2011

6.2,

Allegato C

21

Progetto strutturale del telaio dei carrelli — collegamento cassa-carrello

4.2.3.5.1

EN 12663-1:2010+A1:2014

Punto corrispondente (1)

22

Frenatura — tipo di sistema frenante, sistema frenante UIC

4.2.4.3

6.2.7 bis

EN 14198:2016

5.4

23

Prestazioni di frenatura — calcoli — indicazioni generali

4.2.4.5.1

EN 14531-1:2005 oppure

EN 14531-6:2009

Punto corrispondente (1)

24

Prestazioni di frenatura — coefficiente di attrito

4.2.4.5.1

EN 14531-1:2005

5.3.1.4

25

Prestazioni del freno di emergenza — tempo di risposta/tempo di ritardo

4.2.4.5.2

EN 14531-1:2005

5.3.3

Prestazioni del freno di emergenza — percentuale di peso frenato

5.12

26

Prestazioni del freno di emergenza — calcoli

4.2.4.5.2

EN 14531-1:2005 oppure

EN 14531-6:2009

Punto corrispondente (1)

27

Prestazioni del freno di emergenza — coefficiente di attrito

4.2.4.5.2

EN 14531-1:2005

5.3.1.4

28

Prestazioni del freno di servizio — calcoli

4.2.4.5.3

EN 14531-1:2005 oppure

EN 14531-6:2009

Punto corrispondente (1)

29

Prestazioni del freno di stazionamento — calcoli

4.2.4.5.5

EN 14531-1:2005 oppure

EN 14531-6:2009

Punto corrispondente (1)

30

Sistema di protezione contro il pattinamento delle ruote — progetto

4.2.4.6.2

EN 15595:2009+A1:2011

4

Sistema di protezione contro il pattinamento delle ruote — metodo di verifica

5, 6

Sistema di protezione contro il pattinamento delle ruote — sistema di controllo della rotazione delle ruote

4.2.4.3

31

Freno magnetico a pattino

4.2.4.8.2

EN 16207:2014

Allegato C

32

Rilevatori di ostacoli delle porte — sensibilità

4.2.5.5.3

EN 14752:2015

5.2.1.4.1

Rilevatori di ostacoli delle porte — forza massima

5.2.1.4.2.2

33

Apertura di emergenza delle porte — forza manuale per l'apertura della porta

4.2.5.5.9

EN 14752:2015

5.5.1.5

34

Condizioni ambientali — temperatura

4.2.6.1.1

EN 50125-1:2014

4.3

35

Condizioni ambientali — condizioni di neve, ghiaccio e grandine

4.2.6.1.2

EN 50125-1:2014

4.7

36

Condizioni ambientali — cacciaostacoli

4.2.6.1.2

EN 15227:2008+A1:2011

Punto corrispondente (1)

37

Effetti aerodinamici — metodo di verifica dei venti trasversali

4.2.6.2.4

EN 14067-6:2010

5

38

Luci anteriori — colore

allineamento dell'intensità luminosa della luce abbagliante

4.2.7.1.1

EN 15153-1:2013+A1:2016

5.3.3

5.3.5

Luci anteriori — intensità luminosa della luce anabbagliante

5.3.4, tabella 2, prima riga

Luci anteriori — intensità luminosa della luce abbagliante

5.3.4, tabella 2, prima riga

Luci anteriori — allineamento

5.3.5

39

Luci di posizione — colore

4.2.7.1.2

EN 15153-1:2013+A1:2016

5.4.3.1, tabella 4

Luci di posizione — distribuzione spettrale della radiazione

5.4.3.2

Luci anteriori — intensità luminosa

5.4.4

tabella 6

40

Luci di coda — colore

4.2.7.1.3

EN 15153-1:2013+A1:2016

5.5.3

tabella 7

Luci di coda — intensità luminosa

5.5.4

tabella 8

41

Livelli di pressione sonora delle trombe di segnalazione

4.2.7.2.2

EN 15153-2:2013

5.2.2

42

Freno a recupero con invio dell'energia alla linea aerea di contatto

4.2.8.2.3

EN 50388:2012 e EN 50388:2012/AC:2013

12.1.1

43

Potenza e corrente massime derivabili dalla linea aerea di contatto — regolazione automatica della corrente

4.2.8.2.4

EN 50388:2012 e EN 50388:2012/AC:2013

7.2

44

Fattore di potenza — metodo di verifica

4.2.8.2.6

EN 50388:2012 e EN 50388:2012/AC:2013

6

45

Disturbi a carico del sistema energia per i sistemi CA — armoniche ed effetti dinamici

4.2.8.2.7

EN 50388:2012 e EN 50388:2012/AC:2013

10.1

Disturbi a carico del sistema energia per i sistemi CA — studio di compatibilità

10.3

Tabella 5

Allegato D

10.4

46

Campo di lavoro in altezza del pantografo (a livello di componente di interoperabilità) — caratteristiche

4.2.8.2.9.1.2

EN 50206-1:2010

4.2, 6.2.3

47

Geometria dell'archetto del pantografo

4.2.8.2.9.2

EN 50367:2012 e EN 50367:2012/AC:2013

5.3.2.2

48

Geometria dell'archetto del pantografo — tipo 1 600 mm

4.2.8.2.9.2.1

EN 50367:2012 e EN 50367:2012/AC:2013

Allegato A.2, figura A.6

49

Geometria dell'archetto del pantografo — tipo 1 950 mm

4.2.8.2.9.2.2

EN 50367:2012 e EN 50367:2012/AC:2013

Allegato A.2, figura A.7

50

Capacità di corrente del pantografo (a livello di componente di interoperabilità)

4.2.8.2.9.3

EN 50206-1:2010

6.13.2

51

Abbassamento del pantografo (a livello di materiale rotabile) — tempo per abbassare il pantografo

4.2.8.2.9.10

EN 50206-1:2010

4.7

Abbassamento del pantografo (a livello di materiale rotabile) — dispositivo di abbassamento automatico (ADD)

4.8

52

Abbassamento del pantografo (a livello di materiale rotabile) — distanza di isolamento dinamico

4.2.8.2.9.10

EN 50119:2009 e EN 50119:2009/A1:2013

Tabella 2

53

Protezione elettrica del treno – coordinamento della protezione

4.2.8.2.10

EN 50388:2012 e EN 50388:2012/AC:2013

11

54

Protezione contro i pericoli elettrici

4.2.8.4

EN 50153:2014

Punto corrispondente (1)

55

Vetro frontale — caratteristiche meccaniche

4.2.9.2.1

EN 15152:2007

4.2.7, 4.2.9

56

Vetro frontale — angolo tra le immagini primarie e secondarie

4.2.9.2.2

EN 15152:2007

4.2.2

Vetro frontale — distorsione ottica

4.2.3

Vetro frontale — attenuazione della visibilità (haze)

4.2.4

Vetro frontale — trasmittanza luminosa

4.2.5

Vetro frontale — cromaticità

4.2.6

57

Dispositivo di registrazione — requisiti funzionali

4.2.9.6

EN/IEC 62625-1:2013

4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

Dispositivo di registrazione — prestazioni di registrazione

4.3.1.2.2

Dispositivo di registrazione — integrità

4.3.1.4

Dispositivo di registrazione — tutela dell'integrità dei dati

4.3.1.5

Dispositivo di registrazione — livello di protezione

4.3.1.7

58

Misure per la prevenzione degli incendi — requisiti per i materiali

4.2.10.2.1

EN 45545-2:2013+A1:2015

Punto corrispondente (1)

59

Misure specifiche per liquidi infiammabili

4.2.10.2.2

EN 45545-2:2013+A1:2015

Tabella 5

60

Misure di prevenzione della propagazione degli incendi per il materiale rotabile passeggeri — prova degli elementi di separazione

4.2.10.3.4

EN 1363-1:2012

Punto corrispondente (1)

61

Misure di prevenzione della propagazione degli incendi per il materiale rotabile passeggeri — prova degli elementi di separazione

4.2.10.3.5

EN 1363-1:2012

Punto corrispondente (1)

62

Illuminazione di emergenza — livello di illuminazione

4.2.10.4.1

EN 13272:2012

5.3

63

Capacità di movimento

4.2.10.4.4

EN 50553:2012 e EN 50553:2012/AC:2013

Punto corrispondente (1)

64

Interfaccia per il rifornimento idrico

4.2.11.5

EN 16362:2013

4.1.2

figura 1

65

Requisiti particolari per lo stazionamento dei treni — alimentazione ausiliaria esterna locale

4.2.11.6

EN/IEC 60309-2:1999 e modifiche EN 60309-2:1999/A11:2004, A1: 2007 e A2:2012

Punto corrispondente (1)

66

Accoppiatore automatico con elemento elastico centrale — tipo 10

5.3.1

EN 16019:2014

Punto corrispondente (1)

67

Accoppiatore di estremità manuale — tipo UIC

5.3.2

EN 15551:2017

Punto corrispondente (1)

68

Accoppiatore di estremità manuale — tipo UIC

5.3.2

EN 15566:2016

Punto corrispondente (1)

69

Accoppiatore di soccorso

5.3.3

EN 15020:2006+A1:2010

Punto corrispondente (1)

70

Interruttore principale — coordinamento della protezione

5.3.12

EN 50388:2012 e EN 50388:2012/AC:2013

11

71

Ruote — metodo di verifica

criteri di decisione

6.1.3.1

EN 13979-1:2003+A2:2011

7.2.1, 7.2.2

7.2.3

Ruote — metodo di verifica

ulteriore metodo di verifica

7.3

Ruote — metodo di verifica

comportamento termomeccanico

6

72

Protezione contro il pattinamento delle ruote — metodo di verifica

6.1.3.2

EN 15595:2009+A1:2011

5

Protezione contro il pattinamento delle ruote — programma di prove

esclusivamente punto 6.2.3 del punto 6.2

73

Fanali anteriori — colore

6.1.3.3

EN 15153-1:2013+A1:2016

6.3

Fanali anteriori — intensità luminosa

6.4

74

Fanali di posizione — colore

6.1.3.4

EN 15153-1:2013+A1:2016

6.3

Fanali di posizione — intensità luminosa

6.4

75

Fanali di coda — colore

6.1.3.5

EN 15153-1:2013+A1:2016

6.3

Fanali di coda — intensità luminosa

6.4

76

Tromba — suono

6.1.3.6

EN 15153-2:2013

6

Tromba — livello di pressione sonora

6

77

Pantografo — forza di contatto statica

6.1.3.7

EN 50367:2012 e EN 50367:2012/AC:2013

7.2

78

Pantografo — valore limite

6.1.3.7

EN 50119:2009 e EN 50119:2009/A1:2013

5.1.2

79

Pantografo — metodo di verifica

6.1.3.7

EN 50206-1:2010

6.3.1

80

Pantografo — comportamento dinamico

6.1.3.7

EN 50318:2002

Punto corrispondente (1)

81

Pantografo — caratteristiche di interazione

6.1.3.7

EN 50317:2012 e EN 50317:2012/AC:2012

Punto corrispondente (1)

82

Striscianti — metodo di verifica

6.1.3.8

EN 50405:2015

7.2, 7.3

7.4, 7.6

7.7

83

Sicurezza contro il deragliamento durante la circolazione su sghembi di binario

6.2.3.3

EN 14363:2016

4, 5, 6.1

84

Dinamica di marcia — metodo di verifica

valutazione dei criteri

condizioni di valutazione

6.2.3.4

EN 14363:2016

4, 5, 7

85

Conicità equivalente — definizioni dei profili di rotaia

6.2.3.6

EN 13674-1:2011

Punto corrispondente (1)

86

Conicità equivalente — definizioni dei profili di ruota

6.2.3.6

EN 13715:2006+A1:2010

Punto corrispondente (1)

87

Sale montate — assemblaggio

6.2.3.7

EN 13260:2009+A1:2010

3.2.1

88

Sale montate — assi, metodo di verifica

6.2.3.7

EN 13103:2009+A1:2010 +A2:2012

4, 5, 6

Sale montate — assi, criteri di decisione

7

89

Sale montate — assi, metodo di verifica

6.2.3.7

EN 13104:2009+A1:2010

4, 5, 6

Sale montate — assi, criteri di decisione

7

90

Boccole/cuscinetti degli assi

6.2.3.7

EN 12082:2007+A1:2010

6

91

Prestazioni del freno di emergenza

6.2.3.8

EN 14531-1:2005

5.11.3

92

Prestazioni del freno di servizio

6.2.3.9

EN 14531-1:2005

5.11.3

93

Protezione contro il pattinamento delle ruote — metodo di verifica delle prestazioni

6.2.3.10

EN 15595:2009+A1:2011

6.4

94

Spostamento d'aria — prove su scala reale

6.2.3.13

EN 14067-4:2013

6.2.2.1

Spostamento d'aria — valutazione semplificata

4.2.4 e tabella 7

95

Impulso di pressione in testa — metodo di verifica

6.2.3.14

EN 14067-4:2013

6.1.2.1

Impulso di pressione in testa — Dinamica computazionale dei fluidi (CFD)

6.1.2.4

Impulso di pressione in testa — modelli in movimento

6.1.2.2

Impulso di pressione in testa — metodo di valutazione semplificata

4.1.4 e tabella 4

96

Variazione massima di pressione — distanza xp tra il portale di entrata e la posizione di misura, definizioni di ΔpFr, ΔpN, ΔpT, lunghezza minima della galleria

6.2.3.15

EN 14067-5:2006+A1:2010

Punto corrispondente (1)

97

Tromba — livello di pressione sonora

6.2.3.17

EN 15153-2:2013+A1:2016

5

98

Potenza e corrente massime derivabili dalla linea aerea di contatto — metodo di verifica

6.2.3.18

EN 50388:2012 e EN 50388:2012/AC:2013

15.3

99

Fattore di potenza — metodo di verifica

6.2.3.19

EN 50388:2012 e EN 50388:2012/AC:2013

15.2

100

Comportamento dinamico in riferimento alla captazione della corrente — prove dinamiche

6.2.3.20

EN 50317:2012 e EN 50317:2012/AC:2012

Punto corrispondente (1)

101

Vetro frontale — caratteristiche

6.2.3.22

EN 15152:2007

da 6.2.1 a 6.2.7

102

Resistenza strutturale

Appendice C

Punto C.1

EN 12663-2:2010

da 5.2.1 a 5.2.4

103

NON UTILIZZATO

104

NON UTILIZZATO

105

NON UTILIZZATO

106

NON UTILIZZATO

107

Valori di progetto per nuovi profili delle ruote — valutazione della conicità equivalente

6.2.3.6

EN 14363:2016

Allegati O e P

108

Spostamento d'aria — requisiti

4.2.6.2.1

EN 14067-4:2013

4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.2.3 e 4.2.2.4

109

Impulso di pressione in testa – requisiti

4.2.6.2.2

EN 14067-4:2013

4.1.2

110

Accoppiatore di estremità — compatibilità tra unità — tipo UIC manuale

4.2.2.2.3

EN 16839:2017

5, 6

7, 8

111

Linea di alimentazione elettrica a polo unico

4.2.11.6

CLC/TS 50534:2010

Allegato A

112

Protocolli di comunicazione

4.2.12.2

IEC 61375-1:2012

Punto corrispondente (1)

113

Connessioni di collegamento passerelle-flange

6.2.7 bis

EN 16286-1:2013

Allegati A e B

114

Interfaccia fisica tra unità per la trasmissione dei segnali

6.2.7 bis

UIC 558, gennaio 1996

Targa 2

115

Marcatura: lunghezza rispetto ai respingenti e alimentazione elettrica

6.2.7 bis

EN 15877-2:2013

4.5.5.1

4.5.6.3

116

Funzione di localizzazione a bordo - requisiti

4.2.8.2.8.1

EN 50463-3:2017

4.4

117

Funzione di misurazione dell'energia — precisione per la misurazione dell'energia attiva

4.2.8.2.8.2

EN 50463-2:2017

4.2.3.1 e 4.2.3.4

Funzione di misurazione dell'energia — designazioni delle classi

4.3.3.4, 4.3.4.3 e 4.4.4.2

Funzione di misurazione dell'energia — valutazione

6.2.3.19 ter

5.4.3.4.1, 5.4.3.4.2, 5.4.4.3.1, tabella 3, 5.4.3.4.3.1 e 5.4.4.3.2.1

118

Funzione di misurazione dell'energia: identificazione del punto di consumo - definizione

4.2.8.2.8.3

EN 50463-1:2017

4.2.5.2

119

Protocolli di interfaccia tra il sistema di misurazione dell'energia a bordo (EMS) e il sistema di raccolta dei dati a terra (DCS) - requisiti

4.2.8.2.8.4

EN 50463-4:2017

4.3.3.1, 4.3.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6 e 4.3.7

120

Funzione di misurazione dell'energia: coefficiente di temperatura media di ciascun dispositivo - metodologia di valutazione

6.2.3.19 ter

EN 50463-2:2017

5.4.3.4.3.2 e 5.4.4.3.2.2

121

Compilazione e trattamento dei dati nel sistema di trattamento dei dati - metodologia di valutazione

6.2.3.19 ter

EN 50463-3:2017

5.4.8.3, 5.4.8.5 e 5.4.8.6

122

Sistema di misurazione dell'energia a bordo - prove

6.2.3.19 ter

EN 50463-5:2017

5.3.3 e 5.5.4

J.2   Documenti tecnici (disponibili sul sito dell'ERA)

 

STI

Documento tecnico dell'ERA

Numero di indice

Caratteristiche da valutare

Punto

Rif. obbligatorio

Numero del documento

Punti

1

Interfaccia tra il sottosistema controllo -comando e segnalamento a terra e altri sottosistemi

4.2.3.3.1

ERA/ERTMS/033281 rev 4.0

3.1 & 3.2

2

Elementi di attrito per sistemi di frenatura che agiscono sulla superficie di rotolamento della ruota per carri merci

7.1.4.2

ERA/TD/2013-02/INT v.3.0

Tutti


(*1)  Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).»;

(*2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente il sottosistema “Esercizio e gestione del traffico” del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE della Commissione (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 5).»;

(*3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009 ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 121 del 3.5.2013, pag. 8).»;

(*4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione, del 4 aprile 2018, che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 66).

(*5)  2010/713/UE: Decisione della Commissione, del 9 novembre 2010, concernente i moduli per le procedure di valutazione della conformità, dell'idoneità all'impiego e della verifica CE da utilizzare per le specifiche tecniche di interoperabilità adottate nell'ambito della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 319 del 4.12.2010, pag. 1).

(*6)  Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110);»;

(*9)  Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 421).»;»


(*7)  Il termine «Verifica» nella tabella 17 significa che il richiedente applicherà l'allegato I del metodo comune di sicurezza per la valutazione del rischio al fine di dimostrare che il veicolo modificato garantisce un livello di sicurezza pari o superiore. Tale dimostrazione deve essere valutata in maniera indipendente da un organismo di valutazione come definito nel metodo comune di sicurezza per la valutazione del rischio. Se l'organismo conclude che la nuova valutazione di sicurezza dimostra un livello di sicurezza più basso o il risultato non è chiaro, il richiedente deve chiedere un'autorizzazione d'immissione sul mercato.

(*8)  Il materiale rotabile che soddisfa una delle condizioni seguenti è considerato compatibile con tutte le inclinazioni della rotaia:

materiale rotabile valutato in base alla norma EN 14363:2016;

materiale rotabile valutato in base alla norma EN 14363:2005 (modificata o non modificata dall'ERA/TD/2012-17/INT) o alla norma UIC 518:2009, con la conseguenza che non vi è alcuna limitazione a una sola inclinazione della rotaia;

materiale rotabile valutato in base alla norma EN 14363:2005 (modificata o non modificata dall'ERA/TD/2012-17/INT) o alla norma UIC 518:2009, con la conseguenza che vi è una limitazione a una sola inclinazione della rotaia e una nuova valutazione delle condizioni di prova del contatto ruota-rotaia basate su profili reali di ruota e rotaia e sullo scartamento misurato dimostra la conformità ai requisiti sulle condizioni del contatto ruota-rotaia della norma EN 14363:2016.

(1)  Punti della norma che sono in relazione diretta con il requisito del punto della STI riportato nella colonna 3.


ALLEGATO V

L'allegato del regolamento (UE) n. 1303/2014 è così modificato:

1)

al punto 1.1, nella sezione 3 e ai punti 4.1, 4.4 e 6.2.5, i riferimenti alla «direttiva 2008/57/CE» sono sostituiti dai riferimenti alla «direttiva (UE) 2016/797»;

2)

al punto 1.1.1, lettera a), i termini «rete ferroviaria dell'Unione europea» sono sostituiti dai termini «rete del sistema ferroviario dell'Unione»;

3)

al punto 1.1.3.1, i termini «del sistema ferroviario dell'Unione europea» sono sostituiti dai termini «della rete del sistema ferroviario dell'Unione»;

4)

il punto 1.1.4 è così modificato:

«1.1.4   Ampiezza del rischio

1.1.4.1.   Rischi coperti dalla presente STI

a)

La presente STI riguarda esclusivamente i rischi specifici per la sicurezza dei passeggeri e del personale viaggiante nelle gallerie in relazione ai sottosistemi di cui sopra.

b)

Qualora da un'analisi del rischio emerga la possibilità che si verifichino altri incidenti in galleria, sono definite misure specifiche per far fronte a tali scenari.

1.1.4.2.   Rischi non coperti dalla presente STI

a)

I rischi non contemplati dalla presente STI sono i seguenti:

1)

i rischi per la salute e la sicurezza del personale addetto alla manutenzione degli impianti fissi nelle gallerie;

2)

le perdite economiche dovute a danni alle strutture e ai treni e, di conseguenza, le perdite derivanti dall'impossibilità di utilizzare la galleria per i lavori di riparazione;

3)

l'ingresso non consentito in galleria attraverso gli imbocchi della galleria;

4)

il terrorismo, inteso come attività intenzionale e premeditata, diretta a provocare cieca distruzione, ferimento e perdita di vite umane;

5)

i rischi per le persone presenti nelle vicinanze di una galleria il cui crollo potrebbe avere conseguenze catastrofiche.»;

5)

il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

«1.2.   Ambito di applicazione geografico

L'ambito di applicazione geografico della presente STI è la rete del sistema ferroviario dell'Unione di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2016/797, ad esclusione dei casi di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2016/797»;

6)

al punto 1.1.1, lettera b), al punto 2.2.1, lettera b), al punto 2.4, lettera c), al punto 4.2.1.7, al punto 4.2.3, al punto 4.4.1, lettera c), al punto 4.4.2, lettera a), e al punto 4.4.6, i termini «punto antincendio» o «punti antincendio» sono sostituiti rispettivamente da «punto di evacuazione e soccorso» o «punti di evacuazione e soccorso»;

7)

al punto 2.2.3, lettera b), l'espressione «dare adito a fenomeni di panico e» è soppressa;

8)

al punto 2.3, lettera c), punto (1), l'espressione «all'interno della galleria» è soppressa;

9)

al punto 2.3, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

Se le previsioni delle squadre di emergenza formulate nei piani di emergenza vanno oltre le ipotesi sopra descritte, può essere presa in considerazione la necessità di ulteriori misure o attrezzaggi della galleria.»;

10)

al punto 2.4, è aggiunta la seguente definizione b1) «Luogo sicuro finale»:

«b1)

Luogo sicuro finale: il luogo sicuro finale è il luogo in cui i passeggeri e il personale saranno al sicuro dalle conseguenze dell'incidente originario (ad esempio, opacità del fumo e tossicità, temperatura). È il punto terminale dell'evacuazione.»;

11)

al punto 2.4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

Punto di evacuazione e soccorso: un punto di evacuazione e soccorso è un'area definita, all'interno o all'esterno della galleria, in cui le squadre di emergenza possono utilizzare le attrezzature antincendio e i passeggeri e il personale possono abbandonare il treno.»;

12)

è aggiunta la seguente definizione g) «Metodo comune di sicurezza per la valutazione del rischio»:

«g)

Metodo comune di sicurezza per la valutazione del rischio: è il termine utilizzato per designare l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009 (GU L 121 del 3.5.2013, pag. 8).»;

13)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.   REQUISITI ESSENZIALI

a)

La tabella riportata di seguito indica i parametri di base specificati nella presente STI e la loro corrispondenza ai requisiti essenziali enunciati e numerati nell'allegato III della direttiva (UE) 2016/797.

b)

Per quanto concerne la conformità ai requisiti essenziali, si applicano i parametri corrispondenti di cui ai punti 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3.

3.1.   Sottosistemi “infrastruttura” e “energia”

a)

Il metodo comune di sicurezza per la valutazione dei rischi può essere applicato quale alternativa ai parametri corrispondenti di cui ai punti 4.2.1 e 4.2.2 al fine di soddisfare il requisito essenziale “sicurezza” applicato ai sottosistemi “infrastruttura”e “energia”

b)

Di conseguenza, per quanto riguarda i rischi indicati al punto 1.1.4 e gli scenari di cui al punto 2.2, i rischi possono essere valutati tramite:

1)

un confronto con un sistema di riferimento,

2)

una stima e una determinazione accurate dei rischi.

c)

Per quanto concerne la conformità ai requisiti essenziali diversi dalla “sicurezza”, si applicano i parametri corrispondenti di cui ai punti 4.2.1 e 4.2.2.

Elemento del sottosistema “infrastruttura”

Punto di riferimento

Sicurezza

Affidabilità Disponibilità

Salute

Protezione dell'ambiente

Compatibilità tecnica

Accessibilità

Divieto di accesso non autorizzato alle uscite di emergenza e ai locali tecnici

4.2.1.1.

2.1.1

 

 

 

 

 

Resistenza al fuoco delle strutture della galleria

4.2.1.2.

1.1.4

2.1.1

 

 

 

 

 

Reazione al fuoco del materiale da costruzione

4.2.1.3.

1.1.4

2.1.1

 

1.3.2

1.4.2

 

 

Rilevamento degli incendi

4.2.1.4.

1.1.4

2.1.1

 

 

 

 

 

Strutture di evacuazione

4.2.1.5.

1.1.5

2.1.1

 

 

 

 

 

Marciapiedi per l'esodo

4.2.1.6.

2.1.1

 

 

 

 

 

Punti di evacuazione e soccorso

4.2.1.7

eccetto la lettera b)

2.1.1

 

 

 

 

 

Punti di evacuazione e soccorso

4.2.1.7, lettera b)

 

 

 

 

1.5

 

Comunicazione nelle emergenze

4.2.1.8.

2.1.1

 

 

 

 

 

Alimentazione di energia elettrica per le squadre di emergenza

4.2.1.9

2.1.1

 

 

 

 

 

Affidabilità dei sistemi elettrici

4.2.1.10

2.1.1

 

 

 

 

 

Sezionamento della linea di contatto

4.2.2.1.

2.2.1

 

 

 

 

 

Messa a terra della linea di contatto

4.2.2.2.

2.2.1

 

 

 

 

 

3.2.   Sottosistema “materiale rotabile”

a)

Per quanto concerne la conformità ai requisiti essenziali, si applicano i parametri corrispondenti di cui al punto 4.2.3.

Elemento del sottosistema “materiale rotabile”

Punto di riferimento

Sicurezza

Affidabilità Disponibilità

Salute

Protezione dell'ambiente

Compatibilità tecnica

Accessibilità

Misure di prevenzione degli incendi

4.2.3.1

1.1.4

2.4.1

 

1.3.2

1.4.2

 

 

Misure per il rilevamento e il controllo degli incendi

4.2.3.2

1.1.4

2.4.1

 

 

 

 

 

Requisiti in caso di emergenza

4.2.3.3

2.4.1

2.4.2

 

 

1.5

2.4.3

 

Requisiti in caso di evacuazione

4.2.3.4

2.4.1»

 

 

 

 

 

14)

al punto 4.1, l'espressione «sistema ferroviario dell'Unione europea» è sostituita dall'espressione «sistema ferroviario dell'Unione»;

15)

al punto 4.2.1.2, la lettera b) è soppressa;

16)

il punto 4.2.1.3 è sostituito dal seguente:

«4.2.1.3   Reazione al fuoco del materiale da costruzione

La presente specifica si applica a tutte le gallerie.

a)

La presente specifica si applica ai prodotti da costruzione e agli elementi edilizi all'interno delle gallerie. I prodotti elencati di seguito soddisfano i requisiti del regolamento (UE) 2016/364 della Commissione (*1):

1)

il materiale di costruzione della galleria deve soddisfare i requisiti di classificazione A2;

2)

i pannelli non strutturali e le altre attrezzature devono soddisfare i requisiti di classificazione B;

3)

i cavi scoperti devono avere caratteristiche di bassa infiammabilità, bassa propagazione di incendio, bassa tossicità e bassa densità di fumo; questi requisiti sono soddisfatti quando i cavi sono conformi almeno ai requisiti della classificazione B2ca, s1a, a1.

Se la classificazione è inferiore a B2ca, s1a, a1, la classe di cavi può essere stabilita dal gestore dell'infrastruttura a seguito di una valutazione dei rischi, tenendo in considerazione le caratteristiche della galleria e il regime di esercizio previsto. Per chiarezza si precisa che diverse classificazioni di cavi possono essere utilizzate per diversi impianti all'interno della stessa galleria, purché siano soddisfatti i requisiti di cui al presente punto.

b)

Devono essere elencati i materiali che non contribuiscono in maniera significativa a un carico di incendio. Tali materiali possono non soddisfare i requisiti di cui sopra.

(*1)  Regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione, del 1o luglio 2015, relativo alla classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 68 del 15.3.2016, pag. 4).»;"

17)

il punto 4.2.1.4 è sostituito dal seguente:

«4.2.1.4.   Rilevamento degli incendi nei locali tecnici

La presente specifica si applica a tutte le gallerie di lunghezza superiore a 1 km.

a)

Deve essere possibile rilevare gli incendi nei locali tecnici per avvertire il gestore dell'infrastruttura.»;

18)

al punto 4.2.1.5.2, lettera b), il punto 3) è soppresso;

19)

al punto 4.2.1.5.4, le espressioni «nelle vie di esodo» e «il più in basso possibile,» sono soppresse e la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

Autonomia e affidabilità: deve essere disponibile un'alimentazione di energia elettrica alternativa per un periodo di tempo adeguato dopo che sia venuta a mancare l'alimentazione principale. Il tempo necessario deve essere coerente con gli scenari di evacuazione e indicato nel piano di emergenza.»;

20)

[la modifica al punto 4.2.1.5.5, lettera f), non riguarda la versione italiana];

21)

al punto 4.2.1.6, lettera a), l'espressione «al piano del ferro» è sostituita dall'espressione «alla base della rotaia»;

22)

il punto 4.2.1.7 è così modificato:

a)

alla lettera a), punto 1), l'espressione «lunghezza massima del treno» è sostituita dall'espressione «lunghezza massima del treno passeggeri»;

b)

alla lettera a), punto 2), l'espressione «lungo uno spazio sicuro» è soppressa e l'espressione «Lo spazio sicuro» è sostituita dall'espressione «Lo spazio all'aperto»;

23)

al punto 4.2.1.7, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:

«Categoria di materiale rotabile in base al punto 4.2.3

Distanza massima dagli imbocchi a un punto di evacuazione e soccorso e tra punti di evacuazione e soccorso

Categoria A

5 km

Categoria B

20 km»

24)

al punto 4.2.1.7, lettera c), il punto 4) è sostituito dal seguente:

«4)

Deve essere possibile disattivare e mettere a terra la linea di contatto, a livello locale o a distanza.»;

25)

è aggiunto il nuovo punto 4.2.1.9 seguente:

«4.2.1.9   Alimentazione di energia elettrica per le squadre di emergenza

La presente specifica si applica a tutte le gallerie di lunghezza superiore a 1 km.

Il sistema di alimentazione di energia elettrica nella galleria deve essere adeguato alle attrezzature delle squadre di emergenza conformemente al piano di emergenza per la galleria. Alcuni gruppi delle squadre di emergenza nazionali possono essere autosufficienti per quanto riguarda l'alimentazione di energia elettrica, nel qual caso può essere opportuno decidere di non prevedere strutture di alimentazione di energia elettrica destinate all'uso di tali gruppi. Questa decisione, tuttavia, deve essere descritta nel piano di emergenza.»;

26)

è aggiunto il nuovo punto 4.2.1.10 seguente:

«4.2.1.10   Affidabilità dei sistemi elettrici

La presente specifica si applica a tutte le gallerie di lunghezza superiore a 1 km.

a)

I sistemi elettrici ritenuti essenziali dal gestore dell'infrastruttura per la sicurezza dei passeggeri in galleria devono essere mantenuti in attività per il tempo necessario in base agli scenari di evacuazione considerati nel piano di emergenza.

b)

Autonomia e affidabilità: deve essere disponibile un'alimentazione di energia elettrica alternativa per un periodo di tempo adeguato dopo che sia venuta a mancare l'alimentazione principale. Il tempo necessario deve essere coerente con gli scenari di evacuazione considerati e indicato nel piano di emergenza.»;

27)

è aggiunto il nuovo punto 4.2.1.11 seguente:

«4.2.1.11.   Comunicazione e illuminazione presso i posti in cui sono presenti deviatoi

La presente specifica si applica a tutte le gallerie di lunghezza superiore a 1 km.

a)

Quando la linea di contatto è suddivisa in sezioni che possono essere commutate a livello locale, un dispositivo di comunicazione e illuminazione deve essere previsto presso il posto in cui sono presenti deviatoi.»;

28)

il punto 4.2.2.1 è sostituito dal seguente:

«4.2.2.1.   Sezionamento della linea di contatto

La presente specifica si applica a tutte le gallerie di lunghezza superiore a 1 km.

a)

Il sistema di alimentazione elettrica della trazione nelle gallerie può essere suddiviso in sezioni.

b)

In tali casi, deve essere possibile disattivare ogni sezione della linea di contatto, a livello locale o a distanza.»;

29)

al punto 4.2.2.2, l'espressione «Messa a terra della linea aerea o della rotaia conduttrice» è sostituita dall'espressione «Messa a terra della linea di contatto»; alla lettera b), l'espressione «per le operazioni di messa a terra» è sostituita dall'espressione «per la messa a terra»; la lettera c) è soppressa;

30)

il punto 4.2.2.3 è soppresso;

31)

il punto 4.2.2.4 è soppresso;

32)

il punto 4.2.2.5 è soppresso;

33)

al punto 4.3.1, nella tabella, il riferimento al punto «4.2.2.4, lettera a)» è sostituito da un riferimento al punto «4.2.1.3»;

34)

al punto 4.3.2, nella tabella, l'espressione «Elementi specifici per il personale del treno e il personale ausiliario» e il riferimento al punto «4.6.3.2.3» sono soppressi;

35)

al punto 4.4, il riferimento all'«articolo 18, paragrafo 3» è sostituito dal riferimento all'«articolo 15, paragrafo 4» e il riferimento all'«allegato VI» è sostituito dal riferimento all'«allegato IV»;

36)

il punto 4.4.2 è sostituito dal seguente:

«4.4.2   Piano di emergenza in galleria

Le presenti norme si applicano a gallerie di lunghezza superiore a 1 km.

a)

Un piano di emergenza deve essere sviluppato sotto la direzione del gestore o dei gestori dell'infrastruttura, in collaborazione con le squadre di emergenza e le autorità competenti per ogni galleria. Qualora una o più stazioni siano utilizzate come area di sicurezza o come punto di evacuazione e soccorso, devono essere coinvolti anche i gestori delle stazioni. Qualora il piano di emergenza sia relativo a una galleria esistente, devono essere consultate le imprese ferroviarie che vi operano. Qualora il piano di emergenza sia relativo a una galleria nuova, possono essere consultate le imprese ferroviarie che intendono operarvi.

b)

Il piano di emergenza deve essere coerente con le strutture disponibili per l'autosoccorso, l'evacuazione, le attività antincendio e il soccorso.

c)

Per il piano di emergenza devono essere sviluppati scenari di incidente dettagliati specifici per le gallerie adeguati alle condizioni locali delle stesse.

d)

Il piano di emergenza, una volta elaborato, è comunicato alle imprese ferroviarie che intendono utilizzare la galleria.»;

37)

il punto 4.4.4 è così modificato:

«4.4.4.   Procedure di disattivazione e messa a terra

Le presenti norme si applicano a tutte le gallerie.

a)

Qualora sia necessario disattivare il sistema di alimentazione elettrica della trazione, il gestore dell'infrastruttura deve assicurarsi che le relative sezioni della linea di contatto siano state disattivate e informare le squadre di emergenza prima del loro ingresso nella galleria o in una sezione della galleria.

b)

Il gestore dell'infrastruttura è responsabile dell'interruzione dell'alimentazione elettrica della trazione.

c)

Le procedure e le responsabilità per la messa a terra della linea di contatto devono essere definite fra il gestore dell'infrastruttura e le squadre di emergenza e indicate nel piano di emergenza. Sono adottate disposizioni affinché sia possibile disattivare la sezione in cui è avvenuto l'incidente.»;

38)

al punto 4.4.6, lettera a), l'espressione «nel registro dell'infrastruttura di cui al punto 4.8.1 nonché» è soppressa;

39)

al punto 4.4.6., lettera c), l'espressione «fenomeni di panico, nonché» è soppressa;

40)

il punto 4.8 è soppresso;

41)

al punto 6.2.5, la lettera a) è così modificata:

a)

il riferimento all'«articolo 18, paragrafo 3» è sostituito da un riferimento all'«articolo 15, paragrafo 4»;

b)

l'espressione «all'organismo notificato» è sostituita dall'espressione «al richiedente»;

42)

il punto 6.2.6 è sostituito dal seguente:

«6.2.6.   Valutazione della conformità ai requisiti di sicurezza che si applicano ai sottosistemi “infrastruttura”e “energia”

a)

Il presente punto si applica quando un confronto con un sistema di riferimento o una stima accurata dei rischi sono utilizzati per soddisfare il requisito essenziale “sicurezza” che si applica ai sottosistemi “infrastruttura”e “energia”.

b)

In tali casi, spetta al richiedente:

1)

determinare il criterio di accettazione del rischio, la metodologia per la valutazione del rischio, i requisiti di sicurezza che il sistema deve soddisfare e le modalità per dimostrare il rispetto di tali requisiti;

2)

determinare i livelli di accettazione del rischio con le competenti autorità nazionali;

3)

designare l'organismo di valutazione indipendente definito nel metodo comune di sicurezza per la valutazione del rischio. Tale organismo può essere l'organismo notificato selezionato per il sottosistema “infrastruttura”o “energia”, se riconosciuto o accreditato ai sensi del punto 7 del metodo comune di sicurezza per la valutazione del rischio.

c)

In conformità ai requisiti definiti nel metodo comune di sicurezza per la valutazione del rischio, deve essere presentato un rapporto di valutazione della sicurezza.

d)

Il criterio di accettazione del rischio utilizzato per soddisfare il requisito “sicurezza” della presente STI è indicato esplicitamente nel certificato “CE” rilasciato dall'organismo notificato, che indica altresì la metodologia applicata per la valutazione del rischio e i livelli di accettazione del rischio.»;

43)

il punto 6.2.7 è così modificato:

 

al punto 6.2.7.1., l'intero testo è sostituito dall'espressione «non utilizzato»;

 

al punto 6.2.7.2, lettera a), il punto 2) è soppresso;

 

al punto 6.2.7.3., il riferimento al punto «4.2.1.3, lettera c)» è sostituito da un riferimento al punto «4.2.1.3, lettera b)»;

 

al punto 6.2.7.4, la lettera b) è soppressa;

 

il punto 6.2.7.5. è sostituito dal seguente:

«6.2.7.5.   Illuminazione di emergenza nelle gallerie ristrutturate o rinnovate

La valutazione nel caso di gallerie ristrutturate o rinnovate ai sensi del punto 7.2.2.1 consiste nella verifica della presenza dell'illuminazione. Non è necessario applicare requisiti dettagliati.»;

al punto 6.2.7.6, l'espressione «delle installazioni elettriche» è sostituita dall'espressione «dei sistemi elettrici» e il riferimento al punto «4.2.2.5» è sostituito da un riferimento al punto «4.2.1.10»;

44)

al punto 7, la lettera b) è così modificata:

l'espressione «idonei all'integrazione in condizioni di sicurezza a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE con tutte le gallerie non conformi alla STI che rientrano nel campo di applicazione geografico della presente STI.» è sostituita dall'espressione «tecnicamente compatibili con tutte le gallerie non conformi alla STI che rientrano nell'ambito di applicazione geografico della presente STI in conformità dell'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/797.»;

45)

al punto 7.1.1, la lettera b) è così modificata:

«Nel qual caso si applicano gli articoli 24 e 25 della direttiva 2008/57/CE» è soppressa.

46)

il punto 7.2.2 è sostituito dal seguente:

«7.2.2.   Misure di ristrutturazione e rinnovo per le gallerie

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 7, e all'allegato IV della direttiva (UE) 2016/797, in caso di ristrutturazione o rinnovo di una galleria l'organismo notificato rilascia certificati di verifica per quelle parti del sottosistema che compongono la galleria e sono interessate dalle misure di ristrutturazione o rinnovo.»;

7.2.2.1.   Ristrutturazione o rinnovo di una galleria

a)

Una galleria è considerata ristrutturata o rinnovata nel contesto della presente STI quando lavori importanti di modifica o di sostituzione sono eseguiti su uno dei sottosistemi (o parte di esso) che compongono la galleria.

b)

La conformità di insiemi e componenti non inclusi in uno specifico programma di ristrutturazione o di rinnovo non è necessaria al momento dell'applicazione di tale programma.

c)

In caso di lavori di ristrutturazione o rinnovo, i seguenti parametri sono applicabili se rientrano nell'ambito di tali lavori:

4.2.1.1.

Divieto di accesso non autorizzato alle uscite di emergenza e ai locali tecnici

4.2.1.3.

Reazione al fuoco del materiale da costruzione

4.2.1.4.

Rilevamento degli incendi nei locali tecnici

4.2.1.5.4

Illuminazione di emergenza: ove disponibile, non è necessario applicare requisiti dettagliati

4.2.1.5.5

Segnaletica di emergenza

4.2.1.8.

Comunicazione nelle emergenze

d)

Il piano di emergenza in galleria deve essere rivisto.

7.2.2.2.   Ampliamento di una galleria

a)

Una galleria è considerata ampliata nel quadro della presente STI quando la sua geometria è modificata (ad esempio: allungamento, connessione a un'altra galleria).

b)

Nell'ambito della realizzazione dell'ampliamento di una galleria, occorre adottare le seguenti misure per gli insiemi e i componenti inclusi nell'ampliamento. Per la loro applicazione, si prende in considerazione la lunghezza totale della galleria dopo l'ampliamento:

4.2.1.1.

Divieto di accesso non autorizzato alle uscite di emergenza e ai locali tecnici

4.2.1.2.

Resistenza al fuoco delle strutture della galleria

4.2.1.3.

Reazione al fuoco del materiale da costruzione

4.2.1.4.

Rilevamento degli incendi nei locali tecnici

4.2.1.5.4

Illuminazione di emergenza

4.2.1.5.5

Segnaletica di emergenza

4.2.1.6.

Marciapiedi per l'esodo

4.2.1.8.

Comunicazione nelle emergenze

4.2.1.9.

Alimentazione di energia elettrica per le squadre di emergenza

4.2.1.10.

Affidabilità dei sistemi elettrici

4.2.1.11

Comunicazione e illuminazione presso i posti in cui sono presenti deviatoi

4.2.2.1.

Sezionamento della linea di contatto

4.2.2.2.

Messa a terra della linea di contatto

c)

Il metodo comune di sicurezza per la valutazione del rischio è attuato ai sensi del punto 6.2.6 per stabilire la pertinenza dell'applicazione di altre misure di cui al punto 4.2.1.5 e delle misure di cui al punto 4.2.1.7 alla galleria completa dopo l'ampliamento.

d)

Se del caso, il piano di emergenza in galleria deve essere rivisto.»;

47)

il punto 7.3.1 è sostituito dal seguente:

«7.3.1.   Indicazioni generali

1)

I casi specifici elencati in questo punto descrivono le disposizioni particolari che sono considerate necessarie e che sono state autorizzate su particolari reti in ciascuno Stato membro.

2)

I casi specifici sono classificati come:

casi “P”: casi “permanenti”.

“T0”: casi “temporanei”. di durata indeterminata, qualora il sistema definitivo debba essere conseguito entro una data da stabilirsi.

casi “T1”: casi “temporanei”., qualora il sistema definitivo debba essere conseguito entro il 31 dicembre 2025.

casi “T2”: casi “temporanei”., qualora il sistema definitivo debba essere conseguito entro il 31 dicembre 2035.

Tutti i casi specifici e le relative date sono riesaminati nel corso delle future revisioni della STI al fine di limitarne l'ambito di applicazione tecnico e geografico sulla base di una valutazione del loro impatto su sicurezza, interoperabilità, servizi transfrontalieri e corridoi TEN-T nonché dell'impatto a livello pratico ed economico del loro mantenimento o della loro eliminazione. Sarà tenuta in particolare considerazione la disponibilità di finanziamenti dell'UE.

I casi specifici sono limitati alla tratta o alla rete in cui sono strettamente necessari e sono presi in considerazione attraverso le procedure di compatibilità della tratta.

3)

Tutti i casi specifici applicabili al materiale rotabile che rientrano nell'ambito di applicazione della presente STI sono descritti nel dettaglio nella STI LOC&PAS.

7.3.2.   Norme di esercizio riguardanti i treni che circolano nelle gallerie (punto 4.4.6)

7.3.2.1   Caso specifico Italia (“T0”)

Prescrizioni aggiuntive per il materiale rotabile destinato a circolare in Italia nelle gallerie non conformi alla STI sono descritte nel dettaglio nella STI LOC&PAS, al punto 7.3.2.20.

7.3.2.2   Caso specifico tunnel sotto la Manica (“P”)

Prescrizioni aggiuntive per il materiale rotabile per il trasporto di passeggeri destinato a circolare nel tunnel sotto la Manica sono descritte nel dettaglio nella STI LOC&PAS, al punto 7.3.2.21.»;

48)

All'appendice B, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:

«Caratteristiche da valutare

Fase di progetto

Procedure di valutazione particolari

Esame del progetto

Assemblaggio prima della messa in servizio

1

2

3

4.2.1.1.

Divieto di accesso non autorizzato alle uscite di emergenza e ai locali tecnici

X

X

 

4.2.1.2.

Resistenza al fuoco delle strutture della galleria

X

 

6.2.7.2

4.2.1.3.

Reazione al fuoco del materiale da costruzione

X

 

6.2.7.3

4.2.1.4.

Rilevamento degli incendi nei locali tecnici

X

X

 

4.2.1.5.

Strutture di evacuazione

X

X

6.2.7.4

6.2.7.5

4.2.1.6.

Marciapiedi per l'esodo

X

X

 

4.2.1.7

Punti di evacuazione e soccorso

X

X

 

4.2.1.8

Comunicazione nelle emergenze

X

 

 

4.2.1.9.

Alimentazione di energia elettrica per le squadre di emergenza

X

 

 

4.2.1.10.

Affidabilità dei sistemi elettrici

X

 

6.2.7.6

4.2.2.1.

Sezionamento della linea di contatto

X

X

 

4.2.2.2.

Messa a terra della linea di contatto

X

 


(*1)  Regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione, del 1o luglio 2015, relativo alla classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 68 del 15.3.2016, pag. 4).»;»


ALLEGATO VI

L'allegato del regolamento (UE) 2016/919 è così modificato:

1)

il punto 1.1 è così modificato:

a)

al secondo paragrafo, l'espressione «all'allegato I, punti 1.2 e 2.2, della direttiva 2008/57/CE» è sostituita dall'espressione «all'allegato I, punto 2, della direttiva (UE) 2016/797»;

b)

i punti da 1) a 4) sono sostituiti dai seguenti:

«1)

locomotive e materiale rotabile per passeggeri, comprese le unità di trazione termiche o elettriche, treni passeggeri automotori termici o elettrici e carrozze passeggeri, se dotate di cabina di guida;

2)

veicoli speciali, quali i mezzi d'opera, se dotati di cabina di guida e destinati ad essere usati «come trasferimento' sulle proprie ruote.

Detto elenco di veicoli include quelli specialmente progettati per circolare sui diversi tipi di linee ad alta velocità di cui al punto 1.2. (Ambito di applicazione geografico).»;

2)

il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

«1.2.   Ambito di applicazione geografico

L'ambito di applicazione geografico della presente STI è la rete dell'intero sistema ferroviario di cui all'allegato I, punto 1, della direttiva (UE) 2016/797, ad esclusione dei casi che riguardano le infrastrutture di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2016/797.

La STI si applica a reti con scartamenti di 1 435 mm, 1 520 mm, 1 524 mm, 1 600 mm e 1 668 mm. Non si applica tuttavia a linee brevi di attraversamento della frontiera con scartamento di 1 520 mm connesse alla rete di paesi terzi.»;

3)

il punto 1.3 è così modificato:

a)

il riferimento all'«articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE» è sostituito da un riferimento all'«articolo 4, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/797»;

b)

i punti 8 e 9 sono aggiunti dopo il punto 7:

«8.

indica le disposizioni applicabili ai sottosistemi esistenti, in particolare in caso di rinnovo o di ristrutturazione e, in tali casi, i lavori di modifica che necessitano della richiesta per una nuova autorizzazione per il veicolo o il sottosistema a terra — (capitolo 7, Attuazione della STI relativa ai sottosistemi “controllo-comando e segnalamento”);

9.

indica i parametri dei sottosistemi che l'impresa ferroviaria deve verificare e le procedure da applicare per verificare detti parametri in seguito al rilascio dell'autorizzazione d'immissione sul mercato del veicolo e antecedentemente al primo utilizzo del veicolo, onde garantire la compatibilità tra i veicoli e le tratte su cui tali veicoli devono circolare — Capitolo 4 (Caratterizzazione dei sottosistemi).»;

c)

il riferimento all'«articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2008/57/CE» è sostituito da un riferimento all'«articolo 4, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797»;

4)

la prima frase del punto 2.1 è sostituita dalla seguente:

«I sottosistemi “controllo-comando e segnalamento” sono definiti nell'allegato II della direttiva (UE) 2016/797.

a)

Il sottosistema “controllo-comando e segnalamento a terra” è così definito: “tutte le apparecchiature a terra necessarie per garantire la sicurezza, il comando e il controllo della circolazione dei treni autorizzati a circolare sulla rete”.

b)

Il sottosistema “controllo-comando e segnalamento di bordo” è così definito: “tutte le apparecchiature di bordo necessarie per garantire la sicurezza, il comando e il controllo della circolazione dei treni autorizzati a circolare sulla rete”.»;

5)

il punto 2.2 è così modificato:

a)

la prima frase è sostituita dalla seguente:

«La STI relativa al sottosistema “controllo-comando e segnalamento” stabilisce unicamente i requisiti necessari ad assicurare l'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione e la conformità ai requisiti essenziali (*1).

(*1)  La STI CCS non indica attualmente requisiti di interoperabilità per gli apparati centrali, i passaggi a livello e taluni altri elementi del CCS.»;"

b)

l'espressione «I sistemi di classe B per la rete del sistema ferroviario trans-europeo consistono in pochi sistemi di protezione del treno preesistenti, usati nella rete ferroviaria trans-europea prima del 20 aprile 2001» è sostituita dall'espressione «I sistemi di classe B per la rete del sistema ferroviario trans-europeo consistono in pochi sistemi preesistenti di radiocomunicazione voce e di protezione del treno che erano già in uso nella rete ferroviaria transeuropea prima del 20 aprile 2001»;

c)

l'espressione «I sistemi di classe B per altre parti della rete del sistema ferroviario nell'Unione europea consistono in un numero limitato di sistemi di protezione del treno preesistenti, usati in tali reti prima del 1o luglio 2015» è sostituita dall'espressione «I sistemi di classe B per altre parti della rete del sistema ferroviario nell'Unione europea consistono in un numero limitato di sistemi preesistenti di radiocomunicazione voce e di protezione del treno che erano già in uso in tali reti prima del 1o luglio 2015»;

d)

l'espressione «L'elenco dei sistemi di classe B si trova nel documento tecnico dell'Agenzia Ferroviaria europea dal titolo “List of CCS Class B systems, ERA/TD/2011-11, version 3.0”» è sostituita dall'espressione «L'elenco dei sistemi di classe B si trova nel documento tecnico dell'Agenzia ferroviaria europea “List of CCS Class B systems, ERA/TD/2011-11, version 4.0”.»;

e)

alla fine del punto 2.2 è aggiunta l'espressione «Tutti i sottosistemi “controllo-comando e segnalamento”, anche nei casi in cui ciò non è indicato nella presente STI, sono valutati sulla base del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione.».;

6)

il punto 2.3 è sostituito dal seguente:

«2.3.   Livelli di applicazione (ETCS) a terra

Le interfacce specificate dalla presente STI definiscono i mezzi di trasmissione dei dati verso i treni ed, eventualmente, dai treni. Le specifiche ETCS cui ci si riferisce con la presente STI forniscono i livelli d'applicazione a partire dai quali un sistema a terra può scegliere i mezzi di trasmissione per soddisfare i propri requisiti.

La presente STI definisce i requisiti di tutti i livelli d'applicazione.

Per la definizione tecnica dei livelli di applicazione ETCS si veda l'allegato A, punto 4.1 c.»;

7)

il punto 3.1 è così modificato:

a)

il riferimento alla «direttiva 2008/57/CE» è sostituito dal riferimento alla «direttiva (UE) 2016/797»;

b)

un nuovo punto 6) è aggiunto dopo il punto 5):

«6)

accessibilità.»;

8)

il punto 3.2.1 è sostituito dal seguente:

«3.2.1.   Sicurezza

Per ogni progetto relativo a sottosistemi “controllo-comando e segnalamento” occorre prendere provvedimenti atti a garantire che il livello di rischio di un incidente che rientri nell'ambito di applicazione dei detti sottosistemi non sia superiore all'obiettivo stabilito per il servizio.

Per evitare che le misure adottate ai fini della sicurezza compromettano l'interoperabilità è necessario rispettare i requisiti del parametro di base di cui al punto 4.2.1 (Caratteristiche di affidabilità, disponibilità e sicurezza dei sottosistemi “controllo-comando e segnalamento” rilevanti ai fini dell'interoperabilità).

Per il sistema ETCS di classe A, l'obiettivo di sicurezza è suddiviso tra i sottosistemi “controllo-comando e segnalamento” di bordo e a terra. I requisiti dettagliati sono stabiliti nel parametro di base di cui al punto 4.2.1 (Caratteristiche di affidabilità, disponibilità e sicurezza dei sottosistemi “controllo-comando e segnalamento” rilevanti ai fini dell'interoperabilità). Questo requisito di sicurezza è soddisfatto insieme ai requisiti di disponibilità di cui al punto 3.2.2 (Affidabilità e disponibilità).

Per il sistema ETCS di classe A:

a)

le modifiche effettuate dalle imprese ferroviarie e dai gestori delle infrastrutture sono gestite in conformità dei processi e delle procedure del loro sistema di gestione della sicurezza;

b)

le modifiche effettuate da altri operatori (ad esempio i fabbricanti o altri fornitori) sono gestite in conformità del procedimento di gestione dei rischi di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione (*2), come indicato all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3).

La corretta applicazione del procedimento di gestione dei rischi di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 402/2013, nonché l'adeguatezza dei risultati di tale applicazione, sono inoltre valutati in maniera indipendente da un organismo di valutazione del CSM in conformità dell'articolo 6 dello stesso regolamento. L'organismo di valutazione del CSM deve essere accreditato o riconosciuto conformemente ai requisiti di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 402/2013 nei settori «Control-command and signalling» e «System safe integration» elencati al punto 5 «classification» della voce dedicata all'organismo di valutazione nella banca dati ERADIS.

L'applicazione delle specifiche di cui all'allegato A, tabella A 3, è idonea ad assicurare la piena conformità al procedimento di gestione dei rischi stabilito all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione per quanto concerne la progettazione, l'attuazione, la produzione, l'installazione e la validazione (compresa l'accettazione della sicurezza) dei componenti di interoperabilità e dei sottosistemi. In caso di applicazione di specifiche diverse da quelle di cui all'allegato A, tabella 3, occorre dimostrare quanto meno l'equivalenza con le specifiche di cui all'allegato A, tabella 3.

Nei casi in cui le specifiche di cui all'allegato A, tabella A 3, sono idonee ad assicurare la piena conformità al procedimento di gestione dei rischi stabilito all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione, le attività relative alla valutazione indipendente della sicurezza previste dalle specifiche di cui all'allegato A, tabella A 3, sono realizzate da un organismo di valutazione accreditato o riconosciuto, come indicato al punto precedente, e non da un valutatore indipendente della sicurezza Cenelec, in modo tale da evitare inutili duplicazioni del lavoro di valutazione indipendente.

(*2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009 (GU L 121 del 3.5.2013, pag. 8)."

(*3)  Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).»;"

9)

al punto 3.2.2, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Il livello del rischio derivante da invecchiamento e usura dei componenti utilizzati nel sottosistema va tenuto sotto controllo. Occorre anche rispettare i requisiti relativi alla manutenzione indicati al punto 4.5.»;

10)

il punto 3.2.5.2 è soppresso;

11)

è aggiunto il nuovo punto 3.2.6 seguente:

«3.2.6   Accessibilità

Nessun requisito obbligatorio è previsto per i sottosistemi CCS in relazione al requisito essenziale “accessibilità”.»;

12)

il punto 4.1.1 è così modificato:

a)

(non riguarda la versione italiana);

b)

è aggiunto il nuovo punto 17) seguente:

«17)

compatibilità dell'ETCS e del sistema radio (punto 4.2.17)»;

13)

al punto 4.1.2, l'espressione «limitare la circolazione dei sottosistemi di bordo conformi alla STI.» è sostituita dall'espressione «limitare la circolazione dei veicoli dotati di sottosistemi di bordo conformi alla STI.»;

14)

al punto 4.1.3, la tabella 4.1 è sostituita dalla tabella seguente:

«Tabella 4.1

Sottosistema

Parte

Parametri di base

Controllo-comando e segnalamento di bordo

Protezione del treno

4.2.1, 4.2.2, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.12, 4.2.14, 4.2.16, 4.2.17

Radiocomunicazione voce

4.2.1.2, 4.2.4.1, 4.2.4.2, 4.2.5.1, 4.2.13, 4.2.16, 4.2.17

Radiocomunicazione dati

4.2.1.2, 4.2.4.1, 4.2.4.3, 4.2.5.1, 4.2.6.2, 4.2.16, 4.2.17

Controllo-comando e segnalamento a terra

Protezione del treno

4.2.1, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17

Radiocomunicazione voce

4.2.1.2, 4.2.4, 4.2.5.1, 4.2.7, 4.2.16, 4.2.17

Radiocomunicazione dati

4.2.1.2, 4.2.4, 4.2.5.1, 4.2.7, 4.2.16, 4.2.17

Rilevamento treno

4.2.10, 4.2.11, 4.2.16»

15)

il titolo del punto 4.2.1 è sostituito da «Caratteristiche di affidabilità, disponibilità e sicurezza dei sottosistemi “controllo-comando e segnalamento” rilevanti ai fini dell'interoperabilità»;

16)

il punto 4.2.2 è sostituito dal seguente:

«4.2.2.   Funzionalità ETCS di bordo

Il parametro di base per la funzionalità ETCS di bordo descrive tutte le funzioni necessarie per far circolare un treno in sicurezza. La funzione principale è garantire una protezione automatica del treno e il segnalamento in cabina mediante:

1)

l'impostazione delle caratteristiche del treno (ad esempio velocità massima del treno, prestazioni di frenatura),

2)

la selezione della modalità di supervisione sulla base delle informazioni ricevute da terra,

3)

l'esecuzione delle funzioni odometriche,

4)

la localizzazione del treno in un sistema di coordinate basato sulla posizione delle Eurobalise,

5)

il calcolo del profilo di velocità dinamico per la missione sulla base delle caratteristiche del treno e delle informazioni ricevute da terra,

6)

la supervisione del profilo di velocità dinamico durante la missione,

7)

l'applicazione della funzione di intervento.

Queste funzioni devono essere realizzate conformemente all'allegato A, punto 4.2.2 b, e le loro prestazioni devono essere conformi all'allegato A, punto 4.2.2 a.

I requisiti relativi alle prove sono stabiliti nell'allegato A, punto 4.2.2 c.

La funzionalità principale è supportata da altre funzioni, cui si applicano anche i punti 4.2.2 a e 4.2.2 b dell'allegato A, nonché dalle specifiche supplementari indicate di seguito:

1)

Comunicazione con il sottosistema “controllo-comando e segnalamento a terra”.

a)

Trasmissione di dati Eurobalise. Cfr. punto 4.2.5.2 (comunicazione Eurobalise con il treno).

b)

Trasmissione di dati Euroloop. Cfr. punto 4.2.5.3 (comunicazione Euroloop con il treno). Questa funzionalità è opzionale a bordo a meno che Euroloop sia installato a terra nell'ETCS di livello 1 e la velocità di rilascio sia impostata a zero per motivi di sicurezza (ad esempio protezione di punti pericolosi).

c)

Trasmissione dati via radio per radio infill. Cfr. allegato A, punto 4.2.2 d, punto 4.2.5.1 (Comunicazioni radio con il treno), punto 4.2.6.2 (Interfaccia tra la comunicazione dati via radio GSM-R ed ETCS) e punto 4.2.8 (Gestione delle chiavi). Questa funzionalità è opzionale a bordo a meno che la trasmissione dati via radio per radio infill sia installata a terra nell'ETCS di livello 1 e la velocità di rilascio sia impostata a zero per motivi di sicurezza (ad esempio protezione di punti pericolosi).

d)

Trasmissione di dati via radio. Cfr. punto 4.2.5.1 (Comunicazioni radio con il treno), punto 4.2.6.2 (Interfaccia tra la comunicazione dati via radio GSM-R ed ETCS) e punto 4.2.8 (Gestione delle chiavi). Questa trasmissione di dati via radio è facoltativa tranne che sulle linee dotate di ETCS di livello 2 o di livello 3.

2)

Comunicazioni con il macchinista. Cfr. allegato A, punto 4.2.2 e e punto 4.2.12 (ETCS DMI).

3)

Comunicazioni con gli STM. Cfr. punto 4.2.6.1 (Interfaccia tra ETCS e STM). Tale funzione comprende:

a)

gestione dell'output degli STM,

b)

fornitura dei dati che vanno utilizzati dagli STM,

c)

gestione delle transizioni STM.

4)

Gestione delle informazioni sulla completezza del treno (integrità del treno) — Trasmissione delle informazioni sull'integrità del treno al sottosistema di bordo (opzionale a meno che non sia richiesto da terra).

5)

Monitoraggio delle condizioni delle apparecchiature e gestione guasti. Tale funzione comprende:

a)

inizializzazione della funzionalità ETCS di bordo,

b)

gestione funzionamento in modalità degradata,

c)

isolamento della funzionalità ETCS di bordo.

6)

Supporto alla registrazione dei dati a scopo normativo. Cfr. punto 4.2.14 (Interfaccia con la registrazione dei dati a scopo normativo).

7)

Trasmissione di informazioni/ordini e ricevimento di informazioni di stato dal materiale rotabile:

a)

all'interfaccia macchinista/macchina (DMI). Cfr. punto 4.2.12 (ETCS DMI),

b)

alla/dalla unità di interfaccia del treno. Cfr. allegato A, punto 4.2.2 f.»;

17)

il punto 4.2.3 è sostituito dal seguente:

«4.2.3.   Funzionalità ETCS a terra

Questo parametro di base descrive le funzionalità a terra dell'ETCS. Include tutti gli elementi della funzionalità ETCS che permettono di far circolare un treno specifico in sicurezza.

Le principali funzionalità sono:

1)

localizzazione di un treno specifico in un sistema di coordinate basato sulla posizione delle Eurobalise (livelli 2 e 3),

2)

conversione delle informazioni provenienti dall'apparecchiatura di segnalamento a terra in un formato standard per il sottosistema “controllo-comando e segnalamento di bordo”,

3)

invio di autorizzazioni al movimento, comprendenti la descrizione del tracciato e gli ordini impartiti a un treno specifico.

Queste funzioni devono essere realizzate conformemente all'allegato A, punto 4.2.3 b, e le loro prestazioni devono essere conformi all'allegato A, punto 4.2.3 a.

La funzionalità principale è supportata da altre funzioni, cui si applicano anche i punti 4.2.3 a e 4.2.3 b dell'allegato A, nonché dalle specifiche supplementari indicate di seguito:

1)

comunicazione con il sottosistema “controllo-comando e segnalamento di bordo”. Ciò comprende:

a)

Trasmissione di dati Eurobalise. Cfr. punto 4.2.5.2 (comunicazione Eurobalise con il treno) e punto 4.2.7.4 (Eurobalise/Unità Elettronica di Linea - Line-side Electronic Unit, LEU);

b)

Trasmissione di dati Euroloop. Cfr. punto 4.2.5.3 (Comunicazione Euroloop con il treno) e punto 4.2.7.5 (Euroloop/LEU). Euroloop è pertinente solo per il livello 1, in cui è opzionale;

c)

Trasmissione dati via radio per radio infill. Cfr. allegato A, punti 4.2.3 d e 4.2.5.1 (Comunicazione radio con il treno), punto 4.2.7.3 (Funzionalità GSM-R/ETCS a terra) e punto 4.2.8 (Gestione delle chiavi). Il radio infill è pertinente solo per il livello 1, in cui è opzionale;

d)

Trasmissione di dati via radio. Cfr. allegato A, punto 4.2.5.1 (Comunicazione radio con il treno), punto 4.2.7.3 (Funzionalità GSM-R/ETCS a terra) e punto 4.2.8 (Gestione delle chiavi). La trasmissione di dati via radio ha rilevanza soltanto per i livelli 2 e 3;

2)

generazione di informazioni/ordini destinati all'ETCS di bordo, (ad esempio informazioni sulla chiusura/apertura delle bocchette di immissione dell'aria, abbassamento/sollevamento del pantografo, apertura/chiusura dell'interruttore principale, passaggio dal sistema di trazione A al sistema di trazione B); la realizzazione di questa funzionalità è opzionale per il sottosistema a terra; può però essere imposta da un'altra STI applicabile, da norme nazionali o dall'applicazione di una valutazione ed analisi dei rischi volta a garantire un'integrazione in condizioni di sicurezza dei sottosistemi;

3)

gestione delle transizioni tra aree sotto la supervisione di RBC diversi (Radio Block Centres, centri di blocco radio) (ha rilevanza soltanto per il livello 2 e il livello 3). Cfr. punto 4.2.7.1 (Interfaccia funzionale tra RBC) e punto 4.2.7.2 (Interfaccia tecnica tra RBC).»;

18)

al punto 4.2.6.3 il riferimento al punto «4.2.6f» è soppresso;

19)

al punto 4.2.11 l'espressione «apparecchiature di controllo-comando e segnalamento» è sostituita dall'espressione «apparecchiature di rilevamento del treno del sottosistema “controllo-comando e segnalamento”»;

20)

al punto 4.2.16, l'espressione «I sottosistemi “controllo-comando e segnalamento di bordo” è sostituita dall'espressione “I componenti di interoperabilità e i sottosistemi “controllo-comando e segnalamento di bordo”»;

21)

è aggiunto il seguente nuovo punto 4.2.17:

«4.2.17.   Compatibilità dell'ETCS e del sistema radio

A causa delle diverse applicazioni possibili e dello stato di avanzamento della migrazione verso sottosistemi CCS pienamente conformi, sono effettuati controlli al fine di dimostrare la compatibilità tecnica tra i sottosistemi CCS di bordo e a terra. La necessità di tali controlli è considerata una misura intesa a incrementare la fiducia nella compatibilità tecnica tra i sottosistemi CCS. Si prevede che tali controlli saranno ridotti fino a quando non sarà soddisfatto il principio di cui al punto 6.1.2.1.

4.2.17.1.   Compatibilità del sistema ETCS

La compatibilità del sistema ETCS (ESC) è la registrazione della compatibilità tecnica tra l'ETCS di bordo e i componenti ETCS a terra dei sottosistemi CCS entro un'area d'uso.

Il tipo di ESC è il valore attribuito per registrare la compatibilità tecnica tra un ETCS di bordo e una sezione all'interno di un'area d'uso. Tutte le sezioni della rete dell'Unione per le quali è richiesta la stessa serie di controlli ai fini della dimostrazione dell'ESC devono disporre dello stesso tipo di ESC.

4.2.17.2.   Compatibilità del sistema radio

La compatibilità del sistema radio (RSC) è la registrazione della compatibilità tecnica tra la radiocomunicazione voce o dati di bordo e i componenti GSM-R a terra dei sottosistemi CCS.

Il tipo di RSC è il valore attribuito per registrare la compatibilità tecnica tra la radiocomunicazione voce o dati e una sezione all'interno di un'area d'uso. Tutte le sezioni della rete dell'Unione per le quali è richiesta la stessa serie di controlli ai fini della dimostrazione della RSC devono disporre dello stesso tipo di RSC.»;

22)

il punto 4.3 è così modificato:

a)

(non riguarda la versione italiana);

b)

il punto 4.3.1 è sostituito dal seguente:

«4.3.1.   Interfaccia con il sottosistema “Esercizio e gestione del traffico”

Interfaccia con la STI “Esercizio e gestione del traffico”

Riferimento alla STI CCS

 

Riferimento alla STI “Esercizio e gestione del traffico (1)

 

Parametro

Punto

Parametro

Punto

Regole di esercizio (condizioni nominali e degradate)

4.4

Manuale

Norme di esercizio

4.2.1.2.1

4.4

Visibilità di oggetti del sottosistema “controllo-comando e segnalamento a terra”

4.2.15

Visibilità dei segnali fissi e dei segnali a mano

4.2.2.8

Prestazioni e caratteristiche di frenatura del treno

4.2.2

Prestazioni di frenatura

4.2.2.6

Uso della sabbiera

Lubrificazione di bordo dei bordini

Uso di ceppi dei freni in materiale composito

4.2.10

Manuale

4.2.1.2.1

Interfaccia con la registrazione dei dati a scopi normativi

4.2.14

Registrazione dati di bordo

4.2.3.5

ETCS DMI

4.2.12

Numero di identificazione del treno

4.2.3.2.1

GSM-R DMI

4.2.13

Numero di identificazione del treno

4.2.3.2.1

Gestione delle chiavi

4.2.8

Accertamento dell'idoneità a circolare del treno

4.2.2.7

Controllo della compatibilità con la tratta prima dell'utilizzo dei veicoli autorizzati

4.9

Parametri per la compatibilità del veicolo e del treno sul percorso previsto

Appendice D1;

c)

il punto 4.3.2 è sostituito dal seguente:

«4.3.2.   Interfaccia con il sottosistema “Materiale rotabile”

Interfaccia con le STI “Materiale rotabile”

Riferimento alla STI CCS

Riferimento alle STI “Materiale rotabile”

Parametro

Punto

Parametro

 

Punto

Compatibilità con i sistemi a terra di rilevamento treno: progetto del veicolo

4.2.10

Caratteristiche del materiale rotabile per la compatibilità con i sistemi di rilevamento dei treni basati sui circuiti di binario

STI HS RS (2)

posizione delle sale

4.2.7.9.2

carico per asse

4.2.3.2

sabbiere

4.2.3.10

resistenza elettrica tra le ruote

4.2.3.3.1

STI CR RS (3)

4.2.3.3.1.1

STI LOC & PAS (4)

4.2.3.3.1.1

STI WAG (5)

4.2.3.2

Caratteristiche del materiale rotabile per la compatibilità con i sistemi di rilevamento dei treni basati su contatori assi

STI HS RS

geometria delle sale

4.2.7.9.2

ruote

4.2.7.9.3

STI CR RS

4.2.3.3.1.2

STI LOC & PAS

4.2.3.3.1.2

STI WAG

4.2.3.3

Caratteristiche del materiale rotabile per la compatibilità con l'attrezzatura loop

STI HS RS

Nessuno

STI CR RS

4.2.3.3.1.3

STI LOC & PAS

4.2.3.3.1.3

STI WAG

4.2.3.3

Compatibilità elettromagnetica tra materiale rotabile e apparecchiature di controllo-comando e segnalamento a terra

4.2.11

Caratteristiche del materiale rotabile per la compatibilità con i sistemi di rilevamento dei treni basati sui circuiti di binario

STI HS RS

4.2.6.6.1

STI CR RS

4.2.3.3.1.1

STI LOC & PAS

4.2.3.3.1.1

STI WAG

4.2.3.3

 

Caratteristiche del materiale rotabile per la compatibilità con i sistemi di rilevamento dei treni basati su contatori assi

STI HS RS

4.2.6.6.1

STI CR RS

4.2.3.3.1.2

STI LOC & PAS

4.2.3.3.1.2

STI WAG

4.2.3.3

Prestazioni e caratteristiche di frenatura del treno

4.2.2

Prestazioni della frenatura d'emergenza

STI HS RS

Frenatura d'emergenza

4.2.4.1

Frenatura di servizio

4.2.4.4

STI CR RS

Frenatura d'emergenza

4.2.4.5.2

Frenatura di servizio

4.2.4.5.3

STI LOC & PAS

Frenatura d'emergenza

4.2.4.5.2

Frenatura di servizio

4.2.4.5.3

STI WAG

4.2.4.1.2

Posizione delle antenne di bordo del sottosistema “controllo-comando e segnalamento”

4.2.2

Sagoma cinematica

STI HS RS

4.2.3.1

STI CR RS

4.2.3.1

STI LOC & PAS

4.2.3.1

STI WAG

Nessuno

Isolamento della funzionalità ETCS di bordo

4.2.2

Regole di esercizio

STI HS RS

4.2.7.9.1

STI CR RS

4.2.12.3

STI LOC & PAS

4.2.12.3

STI WAG

Nessuno

Interfacce dati

4.2.2

Sorveglianza e principi di diagnostica

STI HS RS

4.2.7.10

STI CR RS

4.2.1.1

STI LOC & PAS

4.2.1.1

STI WAG

Nessuno

Visibilità di oggetti del sottosistema “controllo-comando e segnalamento a terra”

4.2.15

Visibilità esterna

Luci anteriori

STI HS RS

4.2.7.4.1.1

STI CR RS

4.2.7.1.1

STI LOC & PAS

4.2.7.1.1

STI WAG

Nessuno

Campo visivo esterno del macchinista

STI HS RS

visuale

4.2.2.6 b

vetro frontale

4.2.2.7

STI CR RS

visuale

4.2.9.1.3.1

vetro frontale

4.2.9.2

STI LOC & PAS

visuale

4.2.9.1.3.1

vetro frontale

4.2.9.2

STI WAG

Nessuno

Interfaccia con la registrazione dati a scopi normativi

4.2.14

Dispositivo di registrazione

STI HS RS

4.2.7.10

STI CR RS

4.2.9.6

STI LOC & PAS

4.2.9.6

STI WAG

Nessuno

Comandi alle apparecchiature del materiale rotabile

4.2.2

4.2.3

Separazione di fase

STI HS RS

4.2.8.3.6.7

STI CR RS

4.2.8.2.9.8

STI LOC & PAS

4.2.8.2.9.8

STI WAG

Nessuno

Comando del freno di emergenza

4.2.2

Comando del freno di emergenza

STI HS RS

Nessuno

STI CR RS

4.2.4.4.1

STI LOC & PAS

4.2.4.4.1

STI WAG

Nessuno

Fabbricazione di apparecchiature

4.2.16

Requisiti dei materiali

STI HS RS

4.2.7.2.2

STI CR RS

4.2.10.2.1

STI LOC & PAS

4.2.10.2.1

STI WAG

Nessuno;

d)

al punto 4.3.4 l'espressione «Tratti a separazione di fase» è sostituita dall'espressione «Sezioni a separazione di fase»;

23)

(la modifica al punto 4.4 non riguarda la versione italiana);

24)

al punto 4.5.1, alla fine del punto 1) è aggiunta l'espressione seguente «per la rettifica di errori nelle apparecchiature si veda il punto 6.5;»;

25)

il punto 4.8 è sostituito dal seguente:

«4.8.   Registri

I dati da fornire per i registri di cui agli articoli 48 e 49 della direttiva (UE) 2016/797 sono quelli indicati nella decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione (*4) e nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/777 della Commissione (*5).

(*4)  Decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione, del 4 ottobre 2011, relativa al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati (GU L 264 dell'8.10.2011, pag. 32)."

(*5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/777 della Commissione, del 16 maggio 2019, concernente le specifiche comuni del registro dell'infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione 2014/880/UE (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 312).»;"

26)

dopo il punto 4.8 è aggiunto il seguente nuovo punto 4.9:

«4.9.   Controllo della compatibilità con la tratta prima dell'utilizzo dei veicoli autorizzati

I parametri del sottosistema CCS di bordo utilizzati dall'impresa ferroviaria ai fini del controllo della compatibilità con la tratta sono descritti all'appendice D1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione (*6).

(*6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente il sottosistema “Esercizio e gestione del traffico” del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE della Commissione (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 5).»;"

27)

il punto 5.1 è sostituito dal seguente:

«5.1.   Definizione

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/797, per componenti di interoperabilità si intende qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiali incorporati o destinati a essere incorporati in un sottosistema da cui dipende direttamente o indirettamente l'interoperabilità del sistema ferroviario, compresi i beni materiali e quelli immateriali.»;

28)

alla fine del punto 5.2.2 è aggiunto il paragrafo seguente:

«La conformità delle interfacce interne al gruppo di componenti di interoperabilità ai parametri di base di cui al capitolo 4 non deve essere verificata. La conformità delle interfacce esterne al gruppo di componenti di interoperabilità deve essere verificata per dimostrare il rispetto dei parametri di base relativi ai requisiti di tali interfacce esterne.»;

29)

il punto 5.3 è così modificato:

a)

la tabella 5.1.a è sostituita dalla seguente:

«Tabella 5.1.a

Componenti di interoperabilità di base del sottosistema “controllo-comando e segnalamento di bordo”

1

2

3

4

N.

Componente di interoperabilità CI

Caratteristiche

Requisiti specifici da valutare in riferimento al capitolo 4

1

ETCS di bordo

Affidabilità, disponibilità, manutenibilità, sicurezza (Reliability, Availability, Maintainability, Safety - RAMS)

4.2.1

4.5.1

Funzionalità ETCS di bordo (odometria esclusa)

4.2.2

Interfacce di air gap ETCS e GSM-R

RBC (Trasmissione di dati via radio opzionale)

Unità radio infill (funzionalità opzionale)

Air gap Eurobalise

Air gap Euroloop (funzionalità opzionale)

4.2.5

4.2.5.1

4.2.5.1

4.2.5.2

4.2.5.3

Interfacce

 

STM (applicazione dell'interfaccia K opzionale)

Radio GSM-R ETCS per trasmissione dati

Odometria

Sistema di gestione delle chiavi

Gestione degli ETCS ID

Interfaccia ETCS macchinista/macchina

Interfaccia col treno

Dispositivo di registrazione di bordo

4.2.6.1

4.2.6.2

4.2.6.3

4.2.8

4.2.9

4.2.12

4.2.2

4.2.14

Fabbricazione di apparecchiature

4.2.16

2

Apparecchiatura odometrica

Affidabilità, disponibilità, manutenibilità, sicurezza (RAMS)

4.2.1

4.5.1

Funzionalità ETCS di bordo: solo odometria

4.2.2

Interfacce

 

ETCS di bordo

4.2.6.3

Fabbricazione di apparecchiature

4.2.16

3

Interfaccia dell'STM esterno

Interfacce

 

ETCS di bordo

4.2.6.1

4

Cab radio GSM-R per comunicazioni vocali

Nota: scheda SIM, antenna, cavi di connessione e filtri non fanno parte di questo componente di interoperabilità

Affidabilità, disponibilità, manutenibilità (RAM)

4.2.1.2

4.5.1

Funzioni di comunicazione di base

4.2.4.1

Applicazioni di comunicazione vocale e operativa

4.2.4.2

Interfacce

 

Air gap GSM-R

Interfaccia GSM-R macchinista-macchina

4.2.5.1

4.2.13

Fabbricazione di apparecchiature

4.2.16

5

Radio GSM-R ETCS per trasmissione dati

Nota: scheda SIM, antenna, cavi di connessione e filtri non fanno parte di questo componente di interoperabilità

Affidabilità, disponibilità, manutenibilità (RAM)

4.2.1.2

4.5.1

Funzioni di comunicazione di base

4.2.4.1

Applicazioni per la comunicazione di dati ETCS

4.2.4.3

Interfacce

 

ETCS di bordo

Air gap GSM-R

4.2.6.2

4.2.5.1

Fabbricazione di apparecchiature

4.2.16

6

Scheda SIM GSM-R

Nota: spetta all'operatore di rete GSM-R fornire alle imprese ferroviarie le schede SIM da inserire nei terminali GSM-R.

Funzioni di comunicazione di base

4.2.4.1

Fabbricazione di apparecchiature

4.2.16»

b)

la tabella 5.1.b è sostituita dalla seguente:

«Tabella 5.1.b

Gruppi di componenti di interoperabilità del sottosistema “controllo-comando e segnalamento di bordo”

(La presente tabella è un esempio destinato a illustrare la struttura. Sono ammessi anche altri gruppi).

1

2

3

4

N.

Gruppo di componenti di interoperabilità

Caratteristiche

Requisiti specifici da valutare in riferimento al capitolo 4

1

ETCS di bordo

Apparecchiatura odometrica

Affidabilità, disponibilità, manutenibilità, sicurezza (RAMS)

4.2.1

4.5.1

Funzionalità ETCS di bordo

4.2.2

Interfacce di air gap ETCS e GSM-R

RBC (Trasmissione di dati via radio opzionale)

Unità radio infill (funzionalità opzionale)

Air gap Eurobalise

Air gap Euroloop (funzionalità opzionale)

4.2.5

4.2.5.1

4.2.5.1

4.2.5.2

4.2.5.3

Interfacce

 

STM (applicazione dell'interfaccia K opzionale)

Radio GSM-R ETCS per trasmissione dati

Sistema di gestione delle chiavi

Gestione dell'ETCS-ID

Interfaccia ETCS macchinista/macchina

Interfaccia col treno

Dispositivo di registrazione di bordo

4.2.6.1

4.2.6.2

4.2.8

4.2.9

4.2.12

4.2.2

4.2.14

Fabbricazione di apparecchiature

4.2.16»

c)

la tabella 5.2.a è sostituita dalla seguente:

«Tabella 5.2.a

Componenti di interoperabilità di base del sottosistema “controllo-comando e segnalamento a terra”

1

2

3

4

N.

Componenti di interoperabilità CI

Caratteristiche

Requisiti specifici da valutare in riferimento al capitolo 4

1

RBC

Affidabilità, disponibilità, manutenibilità, sicurezza (RAMS)

4.2.1

4.5.1

Funzionalità ETCS a terra (comunicazioni via Eurobalise, radio infill ed Euroloop escluse)

4.2.3

Interfacce di air gap ETCS e GSM-R: comunicazione con il treno solo via radio

4.2.5.1

Interfacce

 

RBC adiacenti

Radiocomunicazione dati

Sistema di gestione delle chiavi

Gestione dell'ETCS-ID

4.2.7.1, 4.2.7.2

4.2.7.3

4.2.8

4.2.9

Fabbricazione di apparecchiature

4.2.16

2

Unità radio infill

Affidabilità, disponibilità, manutenibilità, sicurezza (RAMS)

4.2.1

4.5.1

Funzionalità ETCS a terra (comunicazioni via Eurobalise, Euroloop e funzionalità di livello 2 e 3 escluse)

4.2.3

Interfacce di air gap ETCS e GSM-R: comunicazione con il treno solo via radio

4.2.5.1

Interfacce

 

Radiocomunicazione dati

Sistema di gestione delle chiavi

Gestione dell'ETCS-ID

Apparati e LEU

4.2.7.3

4.2.8

4.2.9

4.2.3

Fabbricazione di apparecchiature

4.2.16

3

Eurobalise

Affidabilità, disponibilità, manutenibilità, sicurezza (RAMS)

4.2.1

4.5.1

Interfacce di air gap ETCS e GSM-R: comunicazioni con il treno solo Eurobalise

4.2.5.2

Interfacce

 

LEU - Eurobalise

4.2.7.4

Fabbricazione di apparecchiature

4.2.16

4

Euroloop

Affidabilità, disponibilità, manutenibilità, sicurezza (RAMS)

4.2.1

4.5.1

Interfacce di air gap ETCS e GSM-R: comunicazioni con il treno solo Euroloop

4.2.5.3

Interfacce

 

LEU — Euroloop

4.2.7.5

Fabbricazione di apparecchiature

4.2.16

5

LEU Eurobalise

Affidabilità, disponibilità, manutenibilità, sicurezza (RAMS)

4.2.1

4.5.1

Funzionalità ETCS a terra (comunicazioni via radio infill, Euroloop e funzionalità di livello 2 e 3 escluse)

4.2.3

Interfacce

 

LEU — Eurobalise

4.2.7.4

Fabbricazione di apparecchiature

4.2.16

6

LEU Euroloop

Affidabilità, disponibilità, manutenibilità, sicurezza (RAMS)

4.2.1

4.5.1

Funzionalità ETCS a terra (comunicazioni via radio infill, Eurobalise e funzionalità di livello 2 e 3 escluse)

4.2.3

Interfacce

 

LEU — Euroloop

4.2.7.5

Fabbricazione di apparecchiature

4.2.16

7

Contatori assi

Sistemi a terra di rilevamento treno (solo parametri riguardanti i contatori assi)

4.2.10

Compatibilità elettromagnetica (solo parametri riguardanti i contatori assi)

4.2.11

Fabbricazione di apparecchiature

4.2.16»

30)

il punto 6.1 è sostituito dal seguente:

«6.1.   Introduzione

6.1.1.   Principi generali

6.1.1.1.   Conformità ai parametri di base

Il soddisfacimento dei requisiti essenziali indicati al capitolo 3 della presente STI deve essere garantito attraverso la conformità ai parametri di base specificati al capitolo 4.

Tale conformità è dimostrata mediante:

1)

la valutazione della conformità dei componenti di interoperabilità specificati al capitolo 5 (cfr. punti 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4);

2)

la verifica dei sottosistemi (cfr. punti 6.3 e 6.4).

6.1.1.2.   Requisiti essenziali soddisfatti dalle norme nazionali

In determinati casi alcuni requisiti essenziali possono essere soddisfatti da norme nazionali, a causa:

1)

dell'uso di sistemi di classe B;

2)

di punti in sospeso nella STI;

3)

della non applicazione delle STI (deroghe) a norma dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2016/797;

4)

di casi specifici, descritti al punto 7.6.

In questi casi, la valutazione della conformità a tali norme va effettuata a cura degli Stati membri interessati seguendo le procedure notificate. Cfr. punto 6.4.2.

6.1.1.3.   Conformità parziale ai requisiti della STI

Per quanto riguarda la verifica del rispetto dei requisiti essenziali attraverso la conformità ai parametri di base, e fatti salvi gli obblighi di cui al capitolo 7 della presente STI, i componenti di interoperabilità e i sottosistemi “controllo-comando e segnalamento” che non implementano tutte le funzioni, interfacce e prestazioni, come specificato nel capitolo 4 (incluse le specifiche di cui all'allegato A), possono ottenere i certificati “CE” di conformità o, rispettivamente, i certificati di verifica, alle seguenti condizioni per il rilascio e l'utilizzo dei certificati:

1)

il richiedente di una verifica “CE” di un sottosistema “controllo-comando e segnalamento a terra” è responsabile di decidere quali funzioni, interfacce e prestazioni sia necessario implementare per conseguire gli obiettivi del servizio e per garantire che non vengano esportati ai sottosistemi “controllo-comando e segnalamento di bordo” requisiti che contraddicano o che vadano oltre le STI;

2)

l'esercizio di un sottosistema “controllo-comando e segnalamento di bordo”, che non implementa tutte le funzioni, le prestazioni e le interfacce specificate nella presente STI, può essere soggetto al rispetto di determinate condizioni o limiti d'uso per ragioni di compatibilità e/o di integrazione in condizioni di sicurezza con i sottosistemi “controllo-comando e segnalamento a terra”. Fatti salvi i compiti di un organismo notificato descritti nella pertinente normativa UE e nei documenti correlati, il richiedente della verifica “CE” è responsabile di garantire che la documentazione tecnica contenga tutte le informazioni (*7) necessarie a un operatore per identificare tali condizioni e limiti d'uso;

3)

l'ente autorizzatore può rifiutare, per motivi debitamente giustificati, l'autorizzazione di messa in servizio o di immissione sul mercato o porre condizioni e limiti d'uso in relazione all'esercizio di sottosistemi “controllo-comando e segnalament”o che non implementino tutte le funzioni, le prestazioni e le interfacce specificate nella presente STI.

Se un componente di interoperabilità di un sottosistema “controllo-comando e segnalamento” non implementa tutte le funzioni, prestazioni e interfacce della presente STI, si applicano le disposizioni di cui al punto 6.4.3.

6.1.2.   Principi per effettuare prove sull'ETCS e sul GSM-R

6.1.2.1.   Principio

Un sottosistema “controllo-comando e segnalamento di bordo” per il quale sia stata emessa una dichiarazione “CE” di verifica può funzionare con qualsiasi sottosistema “controllo-comando e segnalamento a terra” per il quale sia stata emessa una dichiarazione “CE” di verifica, alle condizioni specificate nella presente STI, senza ulteriori verifiche.

Il conseguimento di questo principio è agevolato da:

1)

regole per la progettazione e l'installazione dei sottosistemi “controllo-comando e segnalamento” di bordo e a terra,

2)

specifiche di prova per la dimostrazione della conformità dei sottosistemi di “controllo-comando e segnalamento” di bordo e a terra ai requisiti della presente STI e per la dimostrazione della loro reciproca compatibilità.

6.1.2.2.   Scenari di prova di esercizio

Ai fini della presente STI, uno “scenario di prova di esercizio” indica una sequenza di eventi a terra e a bordo legati a o che influenzano i sottosistemi “controllo-comando e segnalamento” (ad esempio, invio/ricezione di messaggi, superamento di limiti di velocità, interventi di operatori) e delle temporizzazioni tra di essi al fine di testare il funzionamento previsto del sistema ferroviario in questione in situazioni rilevanti per l'ETCS e il GSM-R [ad esempio, ingresso di un treno in un'area attrezzata, “risveglio” (awakening) di un treno, superamento di un segnale a via impedita].

Gli scenari di prova di esercizio si basano sulle regole di ingegnerizzazione tecniche e di progettazione adottate per il progetto.

Dovrà essere possibile verificare la conformità di una reale implementazione con uno scenario di prova di esercizio acquisendo informazioni attraverso interfacce facilmente accessibili (preferibilmente le interfacce standard specificate nella presente STI).

6.1.2.3.   Prescrizioni per gli scenari di prova di esercizio

L'insieme delle regole di ingegnerizzazione relative ai componenti a terra dell'ETCS e del GSM-R, nonché i relativi scenari di prova di esercizio del sottosistema “controllo-comando e segnalamento a terra”, devono essere sufficienti a descrivere, in situazioni nominali e in quelle identificate come degradate, tutte le previste attività del sistema in questione rilevanti per il sottosistema “controllo-comando e segnalamento a terra”. Inoltre:

1)

devono essere coerenti con le specifiche descritte nella presente STI;

2)

devono presupporre che le funzioni, le prestazioni e le interfacce del sottosistema “controllo-comando e segnalamento di bordo” che interagiscono con il sottosistema “controllo-comando e segnalamento a terra” soddisfino i requisiti della presente STI;

3)

devono essere quelli impiegati nella verifica “CE” del sottosistema “controllo-comando e segnalamento a terra”, per controllare che le funzioni, le interfacce e le prestazioni implementate siano in grado di garantire il rispetto del funzionamento atteso del sistema in questione in combinazione con i pertinenti modi operativi e transizioni tra livelli e modi operativi dei sottosistemi “controllo-comando e segnalamento di bordo”.

6.1.2.4.   Prescrizioni per la compatibilità del sistema ETCS

L'Agenzia stabilisce e gestisce in un documento tecnico l'insieme dei controlli intesi a dimostrare la compatibilità tecnica di un sottosistema di bordo con il sottosistema a terra.

I gestori dell'infrastruttura, con il supporto dei fornitori ETCS per la loro rete, trasmettono entro il 16 gennaio 2020 all'Agenzia la definizione dei controlli necessari (quali definiti al punto 4.2.17) sulla loro rete.

I gestori dell'infrastruttura classificano le linee ETCS in base ai tipi di ESC previsti nel registro dell'infrastruttura (RINF).

I gestori dell'infrastruttura comunicano all'Agenzia qualsiasi modifica dei suddetti controlli sulla loro rete. L'Agenzia aggiorna il documento tecnico entro 5 giorni lavorativi.

6.1.2.5.   Prescrizioni per la compatibilità del sistema radio

L'Agenzia stabilisce e gestisce in un documento tecnico la serie di controlli intesi a dimostrare la compatibilità tecnica di un sottosistema di bordo con il sottosistema a terra.

I gestori dell'infrastruttura, con il supporto dei fornitori GSM-R per la loro rete, trasmettono entro il 16 gennaio 2020 all'Agenzia la definizione dei controlli necessari (quali definiti al punto 4.2.17) sulla loro rete.

I gestori dell'infrastruttura classificano le proprie linee in base ai tipi di RSC previsti per le comunicazioni voce e, se del caso, per le comunicazioni dati ETCS nel RINF.

I gestori dell'infrastruttura comunicano all'Agenzia qualsiasi modifica dei suddetti controlli sulla loro rete. L'Agenzia aggiorna il documento tecnico entro cinque giorni lavorativi.

(*7)  Il modello da utilizzare per fornire tali informazioni sarà definito nella guida per la compilazione della domanda.»;"

31)

il punto 6.2 è così modificato:

a)

al punto 6.2.1, il riferimento all'«articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE e dell'allegato IV della medesima» è sostituito da un riferimento all'«articolo 9, paragrafo 2, e dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797»;

b)

la tabella 6.1 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 6.1

Requisiti per la valutazione della conformità di un componente di interoperabilità o di un gruppo di componenti di interoperabilità

N.

Aspetto

Oggetto dell'esame

Elementi giustificativi

1

Funzioni, interfacce e prestazioni

Controllo dell'implementazione di tutte le funzioni obbligatorie, delle interfacce e delle prestazioni descritte nei parametri di base cui si riferisce la pertinente tabella del capitolo 5 e del rispetto da parte di quest'ultime dei requisiti della presente STI

Documentazione di progetto ed esecuzione dei casi e delle sequenze di prova, quali descritti nei parametri di base cui si riferisce la pertinente tabella del capitolo 5

Controllo di quali funzioni e interfacce opzionali, descritte nei parametri di base cui si riferisce la pertinente tabella del capitolo 5, siano state implementate e verifica del rispetto dei requisiti della presente STI

Documentazione di progetto ed esecuzione dei casi e delle sequenze di prova, quali descritti nei parametri di base cui si riferisce la pertinente tabella del capitolo 5

Controllo di quali funzioni e interfacce aggiuntive (non specificate nella presente STI) siano state implementate e verifica che non esistano conflitti con funzioni già attuate, specificate dalla presente STI

Analisi d'impatto

2

Fabbricazione di apparecchiature

Controllo della conformità a condizioni obbligatorie, se specificate nei parametri di base cui si fa riferimento nella pertinente tabella del capitolo 5

Documentazione sul materiale usato e su eventuali prove volte ad accertare che sono soddisfatti i requisiti dei parametri di base cui si riferisce la pertinente tabella del capitolo 5

Controllo, inoltre, del corretto funzionamento del componente di interoperabilità nelle condizioni ambientali per le quali è stato progettato

Prove conformi alle specifiche del richiedente

3

Affidabilità, disponibilità, manutenibilità, sicurezza (RAMS)

Controllo della conformità ai requisiti di sicurezza di cui ai parametri di base cui si riferisce la pertinente tabella del capitolo 5; e cioè:

1.

rispetto dei tassi quantitativi tollerabili di situazioni pericolose (Tolerable Hazard Rates — THR) causati da guasti casuali

2.

capacità del processo di sviluppo di rilevare ed eliminare guasti sistematici

1.

Calcoli relativi ai THR causati da guasti casuali, supportati da dati riguardanti l'affidabilità.

2.1.

La gestione della qualità e della sicurezza attuata dal fabbricante nelle fasi di progettazione, fabbricazione e prova è conforme a una norma riconosciuta (cfr. nota)

2.2.

Il ciclo di vita dello sviluppo del software, dello sviluppo dell'hardware e l'integrazione tra hardware e software sono stati gestiti ciascuno in conformità a una norma riconosciuta (cfr. nota)

2.3.

Il processo di verifica e validazione della sicurezza è avvenuto in conformità a una norma riconosciuta (cfr. nota) e rispetta i requisiti di sicurezza descritti nei parametri di base cui si riferisce la pertinente tabella del capitolo 5

2.4.

I requisiti funzionali e tecnici di sicurezza (funzionamento corretto in condizioni di assenza di guasti, effetti di guasti e di influenze esterne) vengono verificati in conformità a una norma riconosciuta (cfr. nota)

Nota: la norma deve soddisfare almeno i requisiti seguenti:

1.

essere conforme ai requisiti per il codice di buona pratica, indicati all'allegato I, punto 2.3.2, del regolamento (UE) n. 402/2013;

2.

essere ampiamente riconosciuta in ambito ferroviario; in caso contrario, la norma deve essere giustificata e accettabile per l'organismo notificato;

3.

essere rilevante ai fini del controllo delle situazioni pericolose considerate nel sistema oggetto di valutazione;

4.

essere pubblicamente disponibile per coloro che vogliano utilizzarla.

4

Controllo del rispetto del target quantitativo di affidabilità (riguardo ai guasti casuali) indicato dal richiedente

Calcoli

5

Eliminazione di guasti sistematici

Prove di apparecchiature (componente completo di interoperabilità o separato per sottoinsiemi singoli) in condizioni operative, con riparazione se si riscontrano difetti

Documentazione che accompagna il certificato e indica i tipi di verifiche che sono state effettuate, le norme che sono state applicate e i criteri che sono stati adottati per considerare complete tali prove (in base alle decisioni del richiedente)

6

Controllo della conformità ai requisiti di manutenzione — punto 4.5.1

Controllo della documentazione»

c)

al punto 6.2.4.1, il punto 2 è sostituito dal punto seguente:

«2.

queste prove siano state effettuate presso un laboratorio accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8) e delle norme di cui all'allegato A, tabella A 4, e autorizzato a eseguire prove con l'ausilio dell'architettura di prova e delle procedure di cui all'allegato A, punto 4.2.2.c.

(*8)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).»;"

d)

i punti 6.2.5 e 6.2.6 sono soppressi;

32)

il punto 6.3 è così modificato:

a)

il punto 6.3.1 è sostituito dal seguente:

«6.3.1.   Procedure di valutazione dei sottosistemi “controllo-comando e segnalamento”

Il presente capitolo riguarda la dichiarazione “CE” di verifica per il sottosistema “controllo-comando e segnalamento di bordo” e la dichiarazione “CE” di verifica per il sottosistema “controllo-comando e segnalamento a terra”.

Su richiesta del richiedente, l'organismo notificato effettua la verifica “CE” del sottosistema “controllo-comando e segnalamento” di bordo o a terra in conformità all'allegato IV della direttiva (UE) 2016/797.

Il richiedente redige la dichiarazione “CE” di verifica del sottosistema “controllo-comando e segnalamento” di bordo o a terra ai sensi dell'articolo 15, paragrafi 1 e 9, della direttiva (UE) 2016/797.

Il contenuto della dichiarazione “CE” di verifica deve essere conforme all'articolo 15, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2016/797.

La procedura di valutazione deve essere effettuata applicando i moduli di cui al punto 6.3.2 (moduli per i sottosistemi “controllo-comando e segnalamento”).

Le dichiarazioni “CE” di verifica rilasciate per un sottosistema “controllo-comando e segnalamento di bordo” e per un sottosistema “controllo-comando e segnalamento a terra”, unitamente ai certificati di conformità, sono considerate sufficienti a garantire la reciproca compatibilità dei sottosistemi nelle condizioni specificate nella presente STI.»;

b)

il punto 6.3.2.3 è sostituito dal seguente:

«6.3.2.3.   Condizioni per l'impiego dei moduli per sottosistemi di bordo e a terra

Con riferimento al punto 4.2 del modulo SB (esame del tipo), è richiesta una revisione del progetto.

Con riferimento al punto 4.2 del modulo SH1 (sistema di gestione della qualità totale con esame del progetto), è richiesta una prova del tipo aggiuntiva.»;

c)

al punto 6.3.3, la tabella 6.2 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 6.2

Requisiti per la valutazione della conformità per un sottosistema di bordo

N.

Aspetto

Oggetto dell'esame

Elementi giustificativi

1

Impiego di componenti di interoperabilità

Controllare se per tutti i componenti di interoperabilità da integrare nel sottosistema è stata emessa una dichiarazione 'CE' di conformità con il relativo certificato.

Il sottosistema va verificato mediante una carta SIM che soddisfi i requisiti della presente STI. Cambiare la carta SIM con un'altra che soddisfi la STI non costituisce una modifica del sottosistema.

Esistenza e contenuto della documentazione

Controllo delle condizioni e dei limiti d'uso per quanto concerne l'impiego di componenti di interoperabilità in funzione delle caratteristiche del sottosistema e dell'ambiente.

Analisi mediante controllo della documentazione

Per i componenti di interoperabilità certificati ai sensi di una versione della STI CCS diversa da quella applicata per la verifica 'CE' del sottosistema e/o in funzione di un gruppo di specifiche diverso da quello applicato per la verifica 'CE' del sottosistema, controllare che il certificato garantisca comunque la conformità del sottosistema ai requisiti della STI attualmente in vigore.

Analisi dell'impatto mediante controllo della documentazione

2

Integrazione di componenti di interoperabilità nel sottosistema

Controllo della corretta installazione e del corretto funzionamento delle interfacce interne del sottosistema — parametro di base 4.2.6.

Controlli indicati nelle specifiche

Controllare che funzioni aggiuntive (non specificate nella presente STI) non abbiano effetti su funzioni obbligatorie.

Analisi d'impatto

Controllare che i valori degli ID ETCS rientrino nella gamma ammessa e, se richiesto dalla presente STI, abbiano un unico valore — parametro di base 4.2.9.

Controllo di specifiche di progettazione

3

Integrazione con il materiale rotabile

Controllo della corretta installazione delle apparecchiature – parametri di base 4.2.2, 4.2.4, 4.2.14 – nonché delle condizioni specificate dal fabbricante per l'installazione di apparecchiature.

Risultati dei controlli (in conformità alle specifiche a cui si riferiscono i parametri di base e le regole di installazione del fabbricante)

Controllare che il sottosistema “controllo-comando e segnalamento di bordo” sia compatibile con l'ambiente del materiale rotabile – parametro di base 4.2.16.

Controllo della documentazione (certificati dei componenti di interoperabilità e possibili metodi di integrazione controllati in funzione delle caratteristiche del materiale rotabile)

Controllare che i parametri (ad esempio i parametri di frenatura) siano configurati correttamente e rientrino nella gamma di valori ammessi.

Controllo della documentazione (valori dei parametri controllati in funzione delle caratteristiche del materiale rotabile)

4

Integrazione con la classe B

Controllare che l'STM esterno sia collegato all'ETCS di bordo con interfacce conformi alla STI.

Nessun elemento da sottoporre a prova: esiste un'interfaccia standard già provata a livello del componente di interoperabilità. Il suo funzionamento è già stato verificato in sede di controllo dell'integrazione dei componenti di interoperabilità nel sottosistema

Controllare che le funzioni di classe B implementate nell'ETCS di bordo (parametro di base 4.2.6.1) non creino requisiti aggiuntivi per il sottosistema “controllo-comando e segnalamento a terra” per effetto delle transizioni.

Nessun elemento da sottoporre a prova: prove già tutte eseguite al livello del componente di interoperabilità

Controllare che le apparecchiature separate di classe B non collegate all'ETCS di bordo (parametro di base 4.2.6.1) non creino requisiti aggiuntivi per il sottosistema “controllo-comando e segnalamento a terra” per effetto delle transizioni.

Nessun elemento da sottoporre a prova: nessuna interfaccia (6)

Controllare che le apparecchiature separate di classe B collegate all'ETCS di bordo che utilizzano interfacce (in parte) non conformi alla STI (parametro di base 4.2.6.1) non creino requisiti aggiuntivi per il sottosistema “controllo-comando e segnalamento a terra” per effetto delle transizioni. Controllare che anche le funzioni ETCS non subiscano ripercussioni.

Analisi d'impatto

5

Integrazione con i sottosistemi “controllo-comando e segnalamento a terra”

Controllare che i telegrammi Eurobalise possano essere letti (questa prova si limita a controllare la corretta installazione dell'antenna. Non occorre ripetere le prove già effettuate a livello di componente di interoperabilità) – parametro di base 4.2.5.

Prova effettuata utilizzando una Eurobalise certificata: la capacità di leggere correttamente il telegramma costituisce l'elemento giustificativo

Controllare che i telegrammi Euroloop possano essere, eventualmente, letti – parametro di base 4.2.5.

Prova effettuata utilizzando un Euroloop certificato: la capacità di leggere correttamente il telegramma costituisce l'elemento giustificativo

Controllare che l'apparecchiatura possa gestire una chiamata GSM-R per trasmissione voce ed eventualmente di dati — parametro di base 4.2.5.

Prova effettuata utilizzando una rete GSM-R certificata: la capacità di stabilire, mantenere e interrompere una connessione costituisce l'elemento giustificativo

6

Affidabilità, disponibilità, manutenibilità, sicurezza (RAMS)

Controllare che le apparecchiature siano conformi ai requisiti di sicurezza – parametro di base 4.2.1.

Applicazione di procedure specificate nel metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi

Controllare che l'obiettivo quantitativo sull'affidabilità sia rispettato – parametro di base 4.2.1.

Calcoli

Controllare che i requisiti relativi alla manutenzione siano soddisfatti – punto 4.5.2.

Controllo della documentazione

7

Integrazione con i sottosistemi “controllo-comando e segnalamento a terra” e altri sottosistemi:

prove in condizioni rappresentative delle condizioni di esercizio previste

Controllare il comportamento del sottosistema in quante più condizioni rappresentative delle condizioni di esercizio previste ragionevolmente possibili (ad esempio pendenza della linea, velocità del treno, vibrazioni, potenza di trazione, condizioni meteorologiche, progettazione della funzionalità di Controllo-comando e segnalamento a terra). La prova deve permettere di verificare:

1.

la corretta esecuzione delle funzioni odometriche – parametro di base 4.2.2;

2.

la compatibilità del sottosistema “controllo-comando e segnalamento di bordo” con l'ambiente del materiale rotabile — parametro di base 4.2.16.

Queste prove devono permettere di aumentare il grado di confidenza nel fatto che non interverranno guasti sistematici.

Da queste prove sono escluse quelle già effettuate in altre fasi: si tiene conto di prove effettuate sui componenti di interoperabilità e di prove effettuate sul sottosistema in ambiente simulato.

Per l'apparecchiatura GSM-R di bordo di trasmissione voce non sono necessarie prove effettuate in condizioni ambientali.

Nota: Indicare nel certificato le condizioni in cui sono state effettuate le prove e quali norme sono state applicate.

Verbali delle prove effettuate

d)

un nuovo punto 6.3.3.1 è aggiunto dopo la tabella 6.2:

«6.3.3.1.   Controlli di compatibilità dell'ETCS e del sistema radio

Particolare attenzione deve essere posta alla valutazione della conformità del sottosistema CCS di bordo per quanto riguarda il parametro di base della compatibilità dell'ETCS e del sistema radio di cui al punto 4.2.17.

Indipendentemente dal modulo selezionato per la precedente procedura di verifica “CE” per il sottosistema di bordo, l'organismo notificato verifica:

a)

la disponibilità dei risultati dei controlli relativi alla compatibilità tecnica per l'area d'uso scelta per il veicolo;

b)

il fatto che i controlli relativi alla compatibilità tecnica siano stati eseguiti nel rispetto del documento tecnico pubblicato dall'Agenzia, di cui ai punti 6.1.2.4 e 6.1.2.5;

c)

il fatto che i risultati dei controlli relativi alla compatibilità tecnica indichino, stando al contenuto della relazione sui controlli, tutte le incompatibilità e gli errori riscontrati durante l'esecuzione degli stessi.

L'organismo notificato non sottopone a un nuovo controllo tutti gli aspetti contemplati nel corso della procedura di verifica “CE” per il sottosistema di bordo svoltasi in precedenza.

L'organismo notificato che esegue tali controlli può essere diverso dall'organismo notificato che esegue la procedura di verifica “CE” per il sottosistema di bordo.

L'esecuzione di tali controlli anche a livello di componente di interoperabilità può portare a una riduzione della quantità di controlli a livello di sottosistema “controllo-comando e segnalamento”.»;

e)

al punto 6.3.4, la tabella 6.3 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 6.3

Requisiti per la valutazione della conformità per un sottosistema a terra

N.

Aspetto

Oggetto dell'esame

Elementi giustificativi

1

Impiego di componenti di interoperabilità

Controllare che tutti i componenti di interoperabilità da integrare nel sottosistema siano muniti di una dichiarazione 'CE' di conformità con il relativo certificato.

Esistenza e contenuto della documentazione

Controllare le condizioni e i limiti d'uso per quanto concerne l'impiego di componenti di interoperabilità in funzione delle caratteristiche del sottosistema e dell'ambiente.

Analisi d'impatto mediante controllo della documentazione

Per i componenti di interoperabilità certificati ai sensi di una versione della STI “controllo-comando e segnalamento” diversa da quella applicata per la verifica 'CE' del sottosistema e/o in funzione di un gruppo di specifiche diverso da quello applicato per la verifica 'CE' del sottosistema, controllare che il certificato garantisca comunque la conformità ai requisiti della STI attualmente in vigore.

Analisi d'impatto comparando le specifiche cui si riferisce la STI ai certificati dei componenti di interoperabilità

2

Integrazione di componenti di interoperabilità nel sottosistema

Controllare che le interfacce interne del sottosistema siano state installate e funzionino correttamente – parametri di base 4.2.5, 4.2.7 e condizioni specificate dal fabbricante.

(N/D per il CI contatore assi).

Controlli indicati nelle specifiche

Controllare che funzioni aggiuntive (non specificate nella presente STI) non abbiano effetti su funzioni obbligatorie.

Analisi d'impatto

Controllare che i valori degli ID ETCS rientrino nella gamma ammessa e, se richiesto dalla presente STI, abbiano un unico valore – parametro di base 4.2.9.

(N/D per il CI contatore assi).

Controllo delle specifiche di progettazione

Per i (soli) CI contatori assi,

occorre verificare l'integrazione del CI nel sottosistema:

controllare il riferimento 77, solo punti 3.1.2.1, 3.1.2.4 e 3.1.2.5 del documento;

controllare la corretta installazione delle apparecchiature e le condizioni specificate dal fabbricante e/o dal gestore dell'infrastruttura.

Controllo della documentazione

3

Visibilità di oggetti del sottosistema “controllo-comando a terra”

Controllare il rispetto dei requisiti per i pannelli indicatori specificati nella presente STI [caratteristiche, compatibilità con i requisiti dell'infrastruttura (sagoma ecc.), compatibilità con il campo visivo del macchinista] – parametro di base 4.2.15.

Documentazione di progetto, risultati di prove o prove effettuate con materiale rotabile conforme alla STI

4

Integrazione con l'infrastruttura

Controllare che le apparecchiature siano state installate correttamente – parametri di base 4.2.3, 4.2.4 e condizioni d'installazione stabilite dal fabbricante.

Risultati dei controlli (in conformità a specifiche cui si riferiscono i parametri di base e norme d'installazione del fabbricante)

Controllare che l'apparecchiatura del sottosistema “controllo-comando e segnalamento a terra” sia compatibile con l'ambiente a terra – parametro di base 4.2.16.

Controllo della documentazione (controllo dei certificati dei componenti di interoperabilità e possibili metodi di integrazione in funzione delle caratteristiche a terra)

5

Integrazione con il segnalamento a terra

Controllare che tutte le funzioni richieste dall'applicazione siano implementate in conformità alle specifiche cui si riferisce la presente STI — parametro di base 4.2.3.

Controllo della documentazione (specifiche di progetto del richiedente e certificati dei componenti di interoperabilità)

Controllare che i parametri siano correttamente configurati (telegrammi Eurobalise, messaggi RBC, posizione dei pannelli indicatori ecc.).

Controllo dei documenti (valori dei parametri in funzione delle caratteristiche a terra e del segnalamento)

Controllare che le interfacce siano installate e funzionino correttamente.

Verifica del progetto e prove in conformità alle informazioni fornite dal richiedente

Controllare che il sottosistema “controllo-comando e segnalamento a terra” funzioni correttamente conformemente alle informazioni alle interfacce con il segnalamento a terra (ad esempio generazione corretta di telegrammi Eurobalise da parte di un LEU o di un messaggio da parte dell'RBC).

Verifica del progetto e prove in conformità alle informazioni fornite dal richiedente

6

Integrazione con i sottosistemi “controllo-comando e segnalamento di bordo” e con il materiale rotabile

Controllare la copertura GSM-R – parametro di base 4.2.4.

Misurazioni in loco

Controllare che tutte le funzioni richieste dall'applicazione siano implementate in conformità alle specifiche cui si riferisce la presente STI – parametri di base 4.2.3, 4.2.4 e 4.2.5.

Verbali degli scenari di prova di esercizio di cui al punto 6.1.2 con almeno due sottosistemi “controllo-comando e segnalamento di bordo” certificati di fornitori diversi. Il verbale deve indicare quali scenari di prova di esercizio siano stati sottoposti a prova, quali apparecchiature di bordo siano state utilizzate e se le prove siano state effettuate in laboratorio, su linee di prova o in situazioni reali

7

Compatibilità con i sistemi di rilevamento dei treni

(contatori assi esclusi)

Controllare che i sistemi di rilevamento treno soddisfino i requisiti della presente STI – parametri di base 4.2.10 e 4.2.11.

Controllare la corretta installazione delle apparecchiature e le condizioni specificate dal fabbricante e/o dal gestore dell'infrastruttura.

Elementi di prova della compatibilità delle apparecchiature ricavati da installazioni esistenti (per sistemi già in uso); effettuare prove secondo le norme per i nuovi tipi

Misurazioni in loco per dimostrare la correttezza dell'installazione

Controllo della documentazione riguardo alla corretta installazione delle apparecchiature

8

Affidabilità, disponibilità, manutenibilità, sicurezza (RAMS)

(rilevamento treno escluso)

Controllo della conformità ai requisiti di sicurezza – parametro di base 4.2.1.1.

Applicazione di procedure specificate nel metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi

Controllare che gli obiettivi quantitativi riguardanti l'affidabilità siano rispettati – parametro di base 4.2.1.2.

Calcoli

Controllare che i requisiti relativi alla manutenzione siano soddisfatti – punto 4.5.2.

Controllo della documentazione

9

Integrazione con i sottosistemi “controllo-comando e segnalamento di bordo” e con il materiale rotabile: prove in condizioni rappresentative delle condizioni di esercizio previste

Controllo del comportamento del sottosistema in tante condizioni operative rappresentative delle condizioni di esercizio previste quante ragionevolmente possibile (ad esempio, velocità del treno, numero di treni sulla linea, condizioni meteorologiche). La prova deve permettere di verificare:

1.

le prestazioni dei sistemi di rilevamento treno – parametri di base 4.2.10, 4.2.11;

2.

la compatibilità del sottosistema “controllo-comando e segnalamento a terra” con l'ambiente a terra - parametro di base 4.2.16.

Queste prove aumenteranno anche il grado di confidenza nel fatto che non emergeranno guasti sistematici.

Da queste prove sono escluse quelle già effettuate in altre fasi: si tiene conto delle prove eseguite a livello dei componenti di interoperabilità e delle prove eseguite sul sottosistema in ambiente simulato.

Nota: Indicare nel certificato le condizioni in cui sono state effettuate le prove e quali norme sono state applicate.

Verbali delle prove effettuate

10

Compatibilità dell'ETCS e del sistema radio

La definizione di controllo ESC e RCS necessaria è messa a disposizione dell'Agenzia – (parametro di base 4.2.17).

I controlli relativi alla compatibilità tecnica per ESC e RSC sono pubblicati e mantenuti dall'Agenzia.»

33)

il punto 6.4 è così modificato:

a)

il punto 6.4.1 è sostituito dal seguente:

«6.4.1.   Valutazione di parti dei sottosistemi “controllo-comando e segnalamento”

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/797, l'organismo notificato può rilasciare certificati di verifica per determinate parti di un sottosistema, se autorizzato a farlo in conformità alla STI pertinente.

Come indicato al punto 2.2 (Ambito di applicazione) della presente STI, i sottosistemi “controllo-comando e segnalamento” a terra e di bordo contengono parti, come specificato al punto 4.1 (Introduzione).

Può essere rilasciato un certificato di verifica per ogni parte o per un insieme di parti tra quelle specificate nella presente STI; l'organismo notificato verifica solo se tale parte soddisfa i requisiti della STI.

Indipendentemente dal modulo scelto, l'organismo notificato deve verificare che:

1)

siano stati rispettati i requisiti della STI per la parte in esame e

2)

i requisiti della STI già valutati per altre parti dello stesso sottosistema continuino ad essere soddisfatti.»;

b)

la modifica non riguarda la versione italiana);

c)

il punto 6.4.3.3 è sostituito dal seguente:

«6.4.3.3.   Contenuto dei certificati

In ogni caso gli organismi notificati, insieme all'Agenzia, devono coordinare il modo in cui le condizioni e le restrizioni d'uso dei componenti di interoperabilità e dei sottosistemi sono gestite nei pertinenti certificati e documentazione tecnica a livello del gruppo di lavoro istituito ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio.»;

d)

il punto 6.4.4 è sostituito dal seguente:

«6.4.4.   Dichiarazione intermedia di verifica

Se la conformità è stata valutata per parti di sottosistemi specificate dal richiedente diverse dalle parti autorizzate alla tabella 4.1 della presente STI, o se sono state eseguite solo determinate fasi della procedura di verifica, è possibile rilasciare solo una dichiarazione intermedia di verifica.»;

34)

il punto 6.5. è sostituito dal seguente:

«6.5.   Gestione degli errori

Qualora durante le prove o durante la vita operativa del sottosistema si rilevassero deviazioni dalle funzioni e/o prestazioni previste, i richiedenti e/o gli operatori devono informare immediatamente l'Agenzia e l'ente autorizzatore che ha rilasciato le autorizzazioni per i sottosistemi a terra o per i veicoli interessati al fine di avviare le procedure di cui all'articolo 16 della direttiva (UE) 2016/797. A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, di tale direttiva:

1)

se la deviazione è dovuta a un'errata applicazione della presente STI o a errori di progettazione o di installazione dell'apparecchiatura, il richiedente dei pertinenti certificati deve adottare le necessarie misure correttive e i certificati interessati e/o la corrispondente documentazione tecnica (per i componenti di interoperabilità e/o i sottosistemi), unitamente alle corrispondenti dichiarazioni “CE”, devono essere aggiornati;

2)

se la deviazione è dovuta a errori della presente STI o delle specifiche indicate cui essa fa riferimento, va avviata la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/797.

L'Agenzia deve organizzare un'efficiente elaborazione di tutte le informazioni ricevute per agevolare la procedura di gestione del controllo delle modifiche destinata a migliorare/sviluppare ulteriormente le specifiche, incluse le specifiche di prova.»;

35)

il punto 7.2 è così modificato:

a)

due nuovi punti 7.2.1 bis e 7.2.1 ter sono aggiunti dopo il punto 7.2.1:

«7.2.1 bis.   Modifiche di un sottosistema di bordo esistente

Il presente punto definisce i principi applicati dalle entità che gestiscono le modifiche e dagli enti autorizzatori in linea con la procedura di verifica “CE” di cui all'articolo 15, paragrafo 9, all'articolo 21, paragrafo 12, e all'allegato IV della direttiva (UE) 2016/797. Tale procedura è sviluppata ulteriormente agli articoli 13, 15 e 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione (1*) e nella decisione 2010/713/UE della Commissione (2*).

Il presente punto si applica per ogni modifica di un sottosistema di bordo o di un tipo di sottosistema di bordo, inclusi i casi di rinnovo o ristrutturazione, e non si applica in caso di modifiche di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione.

7.2.1 bis.1.   Norme per la gestione delle modifiche dei sottosistemi CCS di bordo

1.

Le parti, quali definite nella tabella 4.1 della presente STI, e i parametri di base del sottosistema di bordo che non sono interessati dalla modifica o dalle modifiche sono esonerati dalla valutazione della conformità ai sensi delle disposizioni della presente STI. L'elenco delle parti e dei parametri di base interessati dalla modifica è fornito dall'entità che gestisce la modifica.

2.

Una nuova valutazione in funzione dei requisiti della STI applicabile è necessaria solo per i parametri di base sui quali può incidere la modifica.

3.

L'entità che gestisce la modifica informa l'organismo notificato di tutte le modifiche che hanno ripercussioni sulla conformità del sottosistema ai requisiti della o delle STI pertinenti e che richiedono nuovi controlli, a norma degli articoli 15 e 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione e della decisione 2010/713/UE e in virtù dell'applicazione dei moduli SB, SD/SF o SH1 per la verifica “CE” e, se del caso, dell'articolo 15, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797. Tali informazioni sono fornite dall'entità che gestisce la modifica con pertinenti riferimenti alla documentazione tecnica relativa al certificato “CE” esistente.

4.

L'entità che gestisce la modifica giustifica e documenta la coerenza dei requisiti applicabili anche a livello di sottosistema; tale coerenza è valutata da un organismo notificato.

5.

Le modifiche che hanno ripercussioni sulle caratteristiche essenziali di progettazione dei sottosistemi di bordo sono definite nella tabella 7.1 “Caratteristiche essenziali di progettazione” e classificate come modifiche di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c) o d), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione; conformemente alla suddetta tabella, le modifiche che non hanno ripercussioni sulle caratteristiche essenziali di progettazione, ma che sono ad esse relative, sono classificate dall'entità che gestisce le modifiche come modifiche di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione.

6.

Si considera che le modifiche non contemplate al precedente punto 5 del punto 7.2.1 bis.1 non abbiano alcun impatto sulle caratteristiche essenziali di progettazione. Tali modifiche saranno classificate dall'entità che gestisce la modifica come modifiche di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione.

Nota: la classificazione delle modifiche di cui ai punti 5 e 6 del punto 7.2.1 bis.1 è responsabilità dell'entità che gestisce la modifica, fatto salvo il giudizio sulla sicurezza prescritto all'articolo 21, paragrafo 12, lettera b), della direttiva (UE) 2016/797.

7.

Tutte le modifiche devono rimanere conformi alle STI (3*) applicabili indipendentemente dalla loro classificazione.

Tabella 7.1

Caratteristiche essenziali di progettazione

1.

Punto della STI

2.

Caratteristica o caratteristiche essenziali di progettazione correlate

3.

Modifiche che non hanno ripercussioni sulle caratteristiche essenziali di progettazione a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/545

4.

Modifiche che hanno ripercussioni sulle caratteristiche essenziali di progettazione entro la gamma dei parametri accettabili e che sono pertanto classificate come modifiche di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/545

5.

Modifiche che hanno ripercussioni sulle caratteristiche essenziali di progettazione al di fuori della gamma dei parametri accettabili e che sono pertanto classificate come modifiche di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/545

4.2.2

Funzionalità ETCS di bordo

Gruppo di specifiche di cui all'allegato A

Non applicabile

Non applicabile

Utilizzo di un altro gruppo di specifiche di cui all'allegato A

Implementazione dell'ETCS di bordo

Rispetto di tutte le condizioni di cui al punto 7.2.1. bis.2 (modifica della realizzazione)

Non applicabile

Rispetto parziale delle condizioni di cui al punto 7.2.1. bis.2. (modifica funzionale)

Gestione delle informazioni sulla completezza del treno

Non applicabile

Aggiunta o eliminazione della supervisione dell'integrità del treno

Non applicabile

4.2.17.1

Compatibilità del sistema ETCS

Compatibilità del sistema ETCS

Non applicabile

Aggiunta o eliminazione delle dichiarazioni ESC, dopo la verifica da parte di un organismo notificato

Non applicabile

4.2.4

Funzioni di comunicazione mobile per le ferrovie - GSM-R

4.2.4.2

Applicazioni di comunicazione vocale e operativa

Baseline GSM-R

Utilizzo di un'altra Baseline che rispetti tutte le condizioni di cui al punto 7.2.1 bis.3

Non applicabile

Utilizzo di un'altra Baseline che rispetti parzialmente le condizioni di cui al punto 7.2.1 bis.3

Implementazione della comunicazione vocale e operativa

Rispetto di tutte le condizioni di cui al punto 7.2.1 bis.3 (modifica della realizzazione)

Non applicabile

Mancato rispetto delle condizioni di cui al punto 7.2.1 bis.3 (modifica funzionale)

Idoneità della scheda SIM all'ID gruppo 555

Non applicabile

Modifica dell'idoneità della scheda SIM all'ID gruppo 555

Non applicabile

4.2.17.2

Compatibilità del sistema radio

Compatibilità del sistema radio per trasmissione voce

Non applicabile

Aggiunta o eliminazione delle dichiarazioni RSC, dopo la verifica da parte di un organismo notificato

Non applicabile

4.2.4

Funzioni di comunicazione mobile per le ferrovie GSM-R

4.2.4.3

Applicazioni di comunicazione dati per ETCS

Baseline GSM-R

Utilizzo di un'altra Baseline che rispetti tutte le condizioni di cui al punto 7.2.1 bis.3

Non applicabile

Utilizzo di un'altra Baseline che rispetti parzialmente le condizioni di cui al punto 7.2.1 bis.3

Implementazione della comunicazione dati per ETCS

Rispetto di tutte le condizioni di cui al punto 7.2.1 bis.3 (modifica della realizzazione)

Non applicabile

Mancato rispetto delle condizioni di cui al punto 7.2.1 bis.3 (modifica funzionale)

4.2.17.2

Compatibilità del sistema radio

Compatibilità del sistema radio per trasmissione dati

Non applicabile

Aggiunta o eliminazione delle dichiarazioni RSC, dopo la verifica da parte di un organismo notificato

Non applicabile

4.2.4

Funzioni di comunicazione mobile per le ferrovie - GSM-R

4.2.4.1

Funzione di comunicazione di base

Rete di partenza della scheda SIM GSM-R

Non applicabile

Sostituzione di una scheda SIM GSM-R conforme alla STI con un'altra scheda SIM GSM-R conforme alla STI avente una rete GSM-R di partenza diversa

Non applicabile

4.2.6.1

Protezione del treno ETCS e di classe B

Sistema preesistente di protezione del treno di classe B

I requisiti per il sistema di classe B sono di competenza dello Stato membro interessato.

I requisiti per il sistema di classe B sono di competenza dello Stato membro interessato.

Aggiunta o eliminazione di sistemi di protezione del treno di classe B.

I requisiti per il sistema di classe B sono di competenza dello Stato membro interessato.

4.2.5.1

Comunicazione via radio con il treno

Sistema radio preesistente di classe B

I requisiti per il sistema di classe B sono di competenza dello Stato membro interessato.

I requisiti per il sistema di classe B sono di competenza dello Stato membro interessato.

Aggiunta o eliminazione di sistemi radio preesistenti di classe B.

I requisiti per il sistema di classe B sono di competenza dello Stato membro interessato.

8.

Per redigere il certificato “CE”, l'organismo notificato può fare riferimento:

al certificato “CE” originario, sempre che sia ancora valido, per le parti del progetto che sono rimaste invariate o per quelle parti che sono state modificate ma senza incidere sulla conformità del sottosistema;

alla modifica del certificato “CE” originario per le parti modificate del progetto che incidono sulla conformità del sottosistema alla versione applicabile della STI utilizzata ai fini della verifica “CE”.

9.

In ogni caso, l'entità che gestisce la modifica garantisce il conseguente aggiornamento della documentazione tecnica relativa al certificato “CE”.

10.

Alla documentazione tecnica aggiornata, correlata al certificato “CE”, è fatto riferimento nel fascicolo tecnico che accompagna la dichiarazione “CE” di verifica rilasciata dall'entità che gestisce la modifica per il sottosistema di bordo dichiarato conforme al tipo modificato.

11.

L'“identificatore di sistema” è una sequenza di cifre che permette di identificare la versione di sistema di un sottosistema CCS e distinguere tra un identificatore di funzione e un identificatore di realizzazione. L'“identificatore di funzione” è una parte dell'identificatore di sistema e indica una cifra o una sequenza di cifre definite dalla gestione della configurazione specifica, che rappresentano un riferimento alle caratteristiche essenziali di progettazione per il CCS implementato in un sottosistema CCS. L'“identificatore di realizzazione” è una parte dell'identificatore di sistema e indica una cifra o una sequenza di cifre definite dalla gestione della configurazione specifica di un fornitore, che rappresenta una configurazione specifica (ad esempio HW e SW) di un sottosistema CCS. Ciascun fornitore definisce L'“identificatore di sistema”, L'“identificatore di funzione” e L'“identificatore di realizzazione”.

7.2.1 bis.2.   Condizioni per una modifica della funzionalità ETCS di bordo che non incide sulle caratteristiche essenziali di progettazione

1.

La funzionalità di riferimento (4*) rimane invariata o è impostata secondo quanto già previsto nel corso della procedura di certificazione o autorizzazione originaria.

2.

Le interfacce pertinenti ai fini della sicurezza e della compatibilità tecnica rimangono invariate o sono impostate secondo quanto già previsto nel corso della procedura di certificazione o autorizzazione originaria.

3.

Il risultato del giudizio sulla sicurezza (cfr. il “safety case” secondo la norma EN 50126) rimane invariato.

4.

Non sono stati aggiunti nuovi vincoli di interoperabilità né nuove condizioni applicative relative alla sicurezza a seguito della modifica.

5.

Un organismo di valutazione (CSM RA) quale indicato al punto 3.2.1 ha esaminato in maniera indipendente la valutazione del rischio del richiedente e, in tale ambito, la dimostrazione che la modifica non incide negativamente sulla sicurezza. La dimostrazione del richiedente include la prova che la modifica corregge effettivamente le cause dello scostamento iniziale della funzionalità.

6.

La modifica è effettuata nel quadro di un sistema di gestione della qualità approvato da un organismo notificato (ad esempio, conformemente ai moduli CH1, SH1, CD, SD). Per altri moduli (ad esempio CF, SF) occorre indicare la motivazione per cui la verifica effettuata mantiene la propria validità (5*).

7.

La gestione della configurazione specifica definisce un “identificatore di sistema” (quale definito al punto 7.2.1 bis.1.11) e la parte funzionale non risulta alterata a seguito della modifica.

8.

La modifica è parte della gestione della configurazione richiesta dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2018/545.

7.2.1 bis.3   Condizioni per una modifica delle funzioni di comunicazione mobile di bordo per le ferrovie che non incide sulle caratteristiche essenziali di progettazione

1.

La funzionalità di riferimento (6*) rimane invariata o è impostata secondo quanto già previsto nel corso della procedura di certificazione o autorizzazione originaria.

2.

Le interfacce pertinenti ai fini della compatibilità tecnica rimangono invariate o sono impostate secondo quanto già previsto nel corso della procedura di certificazione o autorizzazione originaria.

3.

La modifica è effettuata nel quadro di un sistema di gestione della qualità approvato da un organismo notificato (ad esempio, conformemente ai moduli CH1, SH1, CD, SD). Per altri moduli (ad esempio CF, SF) occorre indicare la motivazione per cui la verifica effettuata mantiene la propria validità (7*).

4.

La modifica è parte della gestione della configurazione richiesta dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2018/545.

7.2.1 ter.   Modifiche di un sottosistema a terra esistente

Il presente punto definisce i principi applicati dalle entità che gestiscono le modifiche e dagli enti autorizzatori in linea con la procedura di verifica “CE” di cui all'articolo 15, paragrafo 9 e all'articolo 18, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2010/713 e alla decisione 2010/713/UE.

7.2.1 ter.1.   Norme per la gestione delle modifiche dei sottosistemi CCS a terra

In caso di ristrutturazione o rinnovo dei sottosistemi “controllo-comando e segnalamento” corredati di certificato di verifica “CE”, si applicano le seguenti norme:

1.

Le modifiche richiedono una nuova autorizzazione se incidono sui parametri di base definiti nella tabella 7.2.

Tabella 7.2

Modifiche dei parametri di base a terra che richiedono una nuova autorizzazione

Parametro di base

Modifiche che richiedono una nuova autorizzazione

4.2.3

Funzionalità ETCS a terra

Rispetto parziale delle condizioni di cui al punto 7.2.1 ter.2

4.2.4

Funzioni di comunicazione mobile per le ferrovie GSM-R

Rispetto parziale delle condizioni di cui al punto 7.2.1 ter.3

4.2.4.2

Applicazioni di comunicazione vocale e operativa

4.2.4

Funzioni di comunicazione mobile per le ferrovie GSM-R

Rispetto parziale delle condizioni di cui al punto 7.2.1 ter.3

4.2.4.3

Applicazioni di comunicazione dati per ETCS

2.

È possibile gestire le modifiche semplicemente sottoponendo a una nuova valutazione quelle che incidono sulla conformità del sottosistema alla versione delle STI applicabili utilizzata ai fini della verifica “CE”. L'entità che gestisce la modifica giustifica e documenta la coerenza dei requisiti applicabili anche a livello di sottosistema; tale coerenza è valutata da un organismo notificato.

3.

L'entità che gestisce la modifica informa l'organismo notificato di tutte le modifiche che possono incidere sulla conformità del sottosistema ai requisiti della o delle STI pertinenti o alle condizioni di validità del certificato.

Tali informazioni sono fornite dall'entità che gestisce la modifica con pertinenti riferimenti alla documentazione tecnica relativa al certificato “CE” esistente.

4.

Per redigere il certificato “CE”, l'organismo notificato può fare riferimento:

al certificato “CE” originario, sempre che sia ancora valido, per le parti del progetto che sono rimaste invariate o per quelle parti che sono state modificate ma senza incidere sulla conformità del sottosistema;

a un ulteriore certificato “CE” (che modifica il certificato originario) per le parti modificate del progetto che incidono sulla conformità del sottosistema alla versione applicabile della STI utilizzata ai fini della verifica “CE”.

5.

In ogni caso, l'entità che gestisce la modifica garantisce il conseguente aggiornamento della documentazione tecnica relativa al certificato “CE”.

6.

L'“identificatore di sistema” è una sequenza di cifre che permette di identificare la versione di sistema di un sottosistema CCS e distinguere tra un identificatore di funzione e un identificatore di realizzazione. L'“identificatore di funzione” è una parte dell'identificatore di sistema e indica una cifra o una sequenza di cifre definite dalla gestione della configurazione specifica, che rappresentano un riferimento alle caratteristiche essenziali di progettazione per il CCS implementato in un sottosistema CCS. L'“identificatore di realizzazione” è una parte dell'identificatore di sistema e indica una cifra o una sequenza di cifre definite dalla gestione della configurazione specifica di un fornitore, che rappresenta una configurazione specifica (ad esempio HW e SW) di un sottosistema CCS. Ciascun fornitore definisce L'“identificatore di sistema”, L'“identificatore di funzione” e L'“identificatore di realizzazione”.

7.

Per “gestione della configurazione” si intende un processo sistematico di tipo organizzativo, tecnico e amministrativo teso a garantire che la conformità della documentazione e la tracciabilità delle modifiche siano stabilite e mantenute in modo che:

a)

i requisiti previsti dal diritto dell'Unione e dalle norme nazionali pertinenti siano soddisfatti;

b)

le modifiche siano controllate e attestate sia nella documentazione tecnica sia nel fascicolo allegato all'autorizzazione rilasciata;

c)

le informazioni e i dati siano aggiornati e accurati;

d)

le parti interessate siano informate delle modifiche, come richiesto.

7.2.1 ter.2.   Condizioni per una modifica delle funzionalità ETCS a terra il cui mancato rispetto richiede una nuova autorizzazione di messa in servizio

1.

La funzionalità di riferimento (8*) rimane invariata o è impostata secondo quanto già previsto nel corso della procedura di certificazione o autorizzazione originaria.

2.

Le interfacce pertinenti ai fini della sicurezza e della compatibilità tecnica rimangono invariate o sono impostate secondo quanto già previsto nel corso della procedura di certificazione o autorizzazione originaria.

3.

Il risultato del giudizio sulla sicurezza (cfr. il “safety case” secondo la norma EN 50126) rimane invariato.

4.

Non sono stati aggiunti nuovi vincoli di interoperabilità né nuove condizioni applicative relative alla sicurezza a seguito della modifica.

5.

Se prescritto al punto 3.2.1, un organismo di valutazione (CSM RA) ha esaminato in maniera indipendente la valutazione del rischio del richiedente e, in tale ambito, la dimostrazione che la modifica non incide negativamente sulla sicurezza. La dimostrazione del richiedente include la prova che la modifica corregge effettivamente le cause dello scostamento iniziale della funzionalità.

6.

La modifica è effettuata nel quadro di un sistema di gestione della qualità approvato da un organismo notificato (ad esempio, conformemente ai moduli CH1, SH1, CD, SD). Per altri moduli (ad esempio CF, SF, SG) occorre indicare la motivazione per cui la verifica effettuata mantiene la propria validità (9*).

7.

La gestione della configurazione specifica definisce un “identificatore di sistema” (quale definito al punto 7.2.1 ter.1, punto 6) e la parte funzionale non risulta alterata a seguito della modifica.

8.

La modifica deve rientrare nell'ambito della gestione della configurazione definita al punto 7.2.1 ter.1, punto 7.

7.2.1 ter.3.   Condizioni per una modifica delle funzioni di comunicazioni mobili a terra per le ferrovie il cui mancato rispetto richiede una nuova autorizzazione di messa in servizio

1.

La funzionalità di riferimento (10*) rimane invariata o è impostata secondo quanto già previsto nel corso della procedura di certificazione o autorizzazione originaria.

2.

Le interfacce pertinenti ai fini della compatibilità tecnica rimangono invariate o sono impostate secondo quanto già previsto nel corso della procedura di certificazione o autorizzazione originaria.

3.

La modifica è effettuata nel quadro di un sistema di gestione della qualità approvato da un organismo notificato (ad esempio, conformemente ai moduli CH1, SH1, CD, SD). Per altri moduli (ad esempio CF, SF, SG) occorre indicare la motivazione per cui la verifica effettuata mantiene la propria validità (11*).

4.

La modifica deve rientrare nell'ambito della gestione della configurazione definita al punto 7.2.1 ter.1, punto 7.

7.2.1 ter.4.   Impatto sulla compatibilità tecnica tra parti di bordo e a terra dei sottosistemi CCS

I gestori dell'infrastruttura garantiscono che le modifiche di un sottosistema a terra esistente non compromettono la continuità dell'esercizio dei sottosistemi di bordo conformi alla STI (12*) utilizzati sulle linee interessate dalle modifiche.

Il presente requisito non è applicabile quando le modifiche sono dovute all'implementazione di un impianto di nuovo livello a terra, in conformità dei requisiti definiti ai punti 1) e 3) del punto 7.2.6, o all'incompatibilità dell'applicazione di un gruppo di specifiche di cui all'allegato A della presente STI, se la modifica è annunciata con almeno 3 anni di anticipo (13*), a meno che il gestore dell'infrastruttura e l'impresa ferroviaria che gestiscono i servizi sui binari interessati non concordino un termine più breve.

(1*)

  

1*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione, del 4 aprile 2018, che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 66).

"

(2*)

  

2*

2010/713/UE: Decisione della Commissione, del 9 novembre 2010, concernente i moduli per le procedure di valutazione della conformità, dell'idoneità all'impiego e della verifica CE da utilizzare per le specifiche tecniche di interoperabilità adottate nell'ambito della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 319 del 4.12.2010, pag. 1).

"

(3*)

  

3*

Secondo il parere dell'Agenzia 2017/3, se non è necessaria una nuova autorizzazione la STI applicabile corrisponde a quella utilizzata per la certificazione originaria. Nei casi in cui è necessaria una nuova autorizzazione, la STI applicabile corrisponde a quella più recente.

"

(4*)

  

4*

La funzionalità di riferimento indica la funzionalità ETCS oggetto della valutazione nel certificato “CE” del sottosistema. Si ritiene che i pareri tecnici pubblicati dall'Agenzia a correzione di errori nella STI definiscano il livello di funzionalità già previsto nel corso della procedura di certificazione o autorizzazione originaria.

"

(5*)

  

5*

Tutte le attività necessarie alla realizzazione di una modifica eseguite al di fuori di un sistema di gestione della qualità approvato da un organismo notificato potrebbero richiedere esami o prove addizionali da parte dell'organismo notificato.

"

(6*)

  

6*

La funzionalità di riferimento indica la funzionalità di comunicazione mobile oggetto della valutazione nel certificato “CE” del sottosistema. Si ritiene che i pareri tecnici pubblicati dall'Agenzia a correzione di errori nella STI definiscano il livello di funzionalità già previsto nel corso della procedura di certificazione o autorizzazione originaria.

"

(7*)

  

7*

Tutte le attività necessarie alla realizzazione di una modifica eseguite al di fuori di un sistema di gestione della qualità approvato da un organismo notificato potrebbero richiedere esami o prove addizionali da parte dell'organismo notificato.

"

(8*)

  

8*

La funzionalità di riferimento indica la funzionalità ETCS oggetto della valutazione nel certificato “CE” del sottosistema. Si ritiene che i pareri tecnici pubblicati dall'Agenzia a correzione di errori nella STI definiscano il livello di funzionalità già previsto nel corso della procedura di certificazione o autorizzazione originaria.

"

(9*)

  

9*

Tutte le attività necessarie alla realizzazione di una modifica eseguite al di fuori di un sistema di gestione della qualità approvato da un organismo notificato potrebbero richiedere esami o prove addizionali da parte dell'organismo notificato.

"

(10*)

  

10*

La funzionalità di riferimento indica la funzionalità ETCS oggetto della valutazione nel certificato “CE” del sottosistema. Si ritiene che i pareri tecnici pubblicati dall'Agenzia a correzione di errori nella STI definiscano il livello di funzionalità già previsto nel corso della procedura di certificazione o autorizzazione originaria.

"

(11*)

  

11*

Tutte le attività necessarie alla realizzazione di una modifica eseguite al di fuori di un sistema di gestione della qualità approvato da un organismo notificato potrebbero richiedere esami o prove addizionali da parte dell'organismo notificato.

"

(12*)

  

12*

I sottosistemi di bordo che presentano condizioni e restrizioni d'uso o carenze non identificate non sono considerati conformi per quanto riguarda il presente punto.

"

(13*)

  

13*

La ristrutturazione al livello 3 dell'ETCS dei binari destinati al traffico misto è eseguita unicamente se i treni passeggeri e merci sono ammessi a circolarvi.»;

"

b)

al punto 7.2.3, il riferimento all'«articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE del Consiglio» è sostituito da un riferimento all'«articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797»;

c)

il punto 7.2.6 è sostituito dal seguente:

«7.2.6.   Condizioni per funzioni obbligatorie e opzionali

Il richiedente della verifica “CE” di un sottosistema “controllo-comando e segnalamento a terra” deve controllare se le funzioni di controllo-comando e segnalamento a terra definite “opzionali” nella presente STI, siano prescritte da altre STI, da norme nazionali o dall'applicazione di una valutazione dei rischi, in modo da garantire un'integrazione dei sottosistemi in condizioni di sicurezza.

L'implementazione nel sottosistema a terra di funzioni nazionali o opzionali non deve impedire l'uso di tale infrastruttura da parte di un treno che soddisfi solo i requisiti obbligatori del sistema di bordo di classe A, tranne quanto richiesto per le seguenti funzioni opzionali di bordo:

1)

un impianto a terra ETCS livello 3 richiede che il sottosistema di bordo sia in grado di confermare l'integrità del treno;

2)

un impianto a terra ETCS livello 1 con infill richiede che il sottosistema di bordo sia dotato della corrispondente unità infill di trasmissione di dati (Euroloop o radio) se la velocità di rilascio è impostata sul valore zero per motivi di sicurezza (ad esempio, protezione di punti pericolosi);

3)

quando l'ETCS richiede la trasmissione di dati via radio, è richiesto il componente radiocomunicazione dati, specificato nella presente STI.

Un impianto di bordo che incorpora un STM KER può rendere necessaria la presenza dell'interfaccia K.»;

36)

il punto 7.3.2 è così modificato:

a)

l'espressione «un punto equipaggiato» è sostituita dall'espressione «una sezione equipaggiata»;

b)

l'espressione «già in servizio» è sostituita dall'espressione «già sul mercato»;

37)

il punto 7.4.1 è sostituito dal seguente:

«7.4.1.   Impianti a terra

Gli articoli 1 e 2 e l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/6della Commissione (*9), del 5 gennaio 2017, concernente il piano europeo di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario, si applicano a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1315/2013 (*10).

Gli impianti a terra non devono installare ed esercire la trasmissione di dati Euroloop e radio infill, fatta eccezione per gli impianti già esistenti o per i progetti già previsti che utilizzano tale tipo di trasmissione dati. Tali progetti previsti sono notificati alla Commissione europea entro il 30 giugno 2020.

7.4.1.1.   Rete ad alta velocità

È obbligatorio installare l'ETCS a terra nei seguenti casi:

1.

quando si installa per la prima volta la parte «protezione treno» di un sottosistema «controllo-comando e segnalamento a terra» (con o senza sistema di classe B), oppure

2.

quando si ristruttura la parte «protezione treno» di un sottosistema «controllo-comando e segnalamento a terra», qualora ciò modifichi le funzioni, le prestazioni e/o le interfacce rilevanti ai fini dell'interoperabilità (air gap) del sistema preesistente. Quanto sopra non si applica a modifiche ritenute necessarie a mitigare le conseguenze di difetti connessi alla sicurezza nell'impianto preesistente.

(*9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/6 della Commissione, del 5 gennaio 2017, concernente il piano europeo di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (GU L 3 del 6.1.2017, pag. 6)"

(*10)  Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1)»;"

38)

il punto 7.4.2.1 è così modificato:

«7.4.2.1.   Veicoli nuovi

1.

Ai fini dell'immissione sul mercato a norma dell'articolo 21 della direttiva (UE) 2016/797, i veicoli nuovi, compresi i veicoli autorizzati in conformità a un tipo, sono equipaggiati con il sistema ETCS in conformità all'allegato A della presente STI e sono conformi al gruppo di specifiche # 2 o # 3 di cui alla tabella A 2 dell'allegato A (*11).

2.

L'obbligo di essere dotati di sistema ETCS non si applica:

1)

ai mezzi mobili per la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture ferroviarie nuovi,

2)

alle locomotive da manovra nuove,

3)

ad altri veicoli nuovi non destinati a servizi ad alta velocità

a)

se sono destinati esclusivamente al servizio nazionale al di fuori dei corridoi definiti all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/6 della Commissione e al di fuori delle linee che collegano i principali porti europei, gli impianti di smistamento, i terminal merci e le aree per il trasporto merci di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/6 della Commissione, oppure

b)

se sono destinati a servizi trans-frontalieri al di fuori della rete TEN, cioè al servizio fino alla prima stazione nel paese confinante o alla prima stazione in cui esistano ulteriori connessioni nel paese confinante unicamente su linee non comprese nella rete TEN.

3.

Tutte le autorizzazioni del tipo di veicolo rilasciate sulla base della conformità al gruppo di specifiche # 1 di cui alla tabella A 2 dell'allegato A della presente STI non sono valide per l'autorizzazione di veicoli nuovi in conformità a tali tipi di veicoli (fatta salva l'applicazione del punto 7.4.2.3). Ciò non ha incidenza sui veicoli già autorizzati sulla base di tali tipi di veicoli.

(*11)  Oppure della messa in servizio a norma della direttiva 2008/57/CE se la direttiva (UE) 2016/797 non è ancora applicabile.»;"

39)

è aggiunto il seguente nuovo punto 7.4.2.3:

«7.4.2.3   Applicazione dei requisiti della STI per i nuovi veicoli durante una fase di transizione

1.

Alcuni progetti o contratti avviati prima della data di applicazione della presente STI possono comportare la richiesta di un'autorizzazione di immissione sul mercato (*12).di veicoli nuovi equipaggiati con il sistema ETCS conformi al gruppo di specifiche # 1 di cui alla tabella A 2.1 dell'allegato A della presente STI, ma non del tutto conformi al punto 7.4.2.1 della presente STI. Per i veicoli interessati da tali progetti o contratti, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, lettera f), della direttiva (UE) 2016/797, è stabilita una fase di transizione durante la quale l'applicazione del punto 7.4.2.1 della presente STI non è obbligatoria.

2.

Detta fase di transizione si applica fino al 31 dicembre 2020 ai veicoli nuovi autorizzati in conformità ad un tipo di veicolo (*13). autorizzato anteriormente al 1o gennaio 2019 in qualsiasi Stato membro sulla base della conformità al gruppo di specifiche # 1 di cui alla tabella A 2 dell'allegato A della presente STI.

3.

La fase di transizione è così strutturata:

a)

fino al 31 dicembre 2020, ai fini dell'immissione sul mercato (*12) a norma dell'articolo 21 della direttiva (UE) 2016/797, i veicoli nuovi di cui al punto 2 sono equipaggiati con il sistema ETCS in conformità ai gruppi di specifiche # 1, # 2 o # 3 di cui alla tabella A 2 dell'allegato A della presente STI.

b)

Se si utilizza il gruppo di specifiche # 1, è inclusa nell'autorizzazione di immissione sul mercato (*12) una condizione d'uso che prevede la conformità ai gruppi di specifiche # 2 o # 3 entro e non oltre il 1o luglio 2023.

(*12)  Oppure di messa in servizio a norma della direttiva 2008/57/CE se la direttiva (UE) 2016/797 non è ancora applicabile."

(*13)  Si ritiene che le varianti o le versioni di un tipo di veicolo siano autorizzate in conformità di un tipo autorizzato esistente. In caso di applicazione del regime della direttiva 2008/57/CE, le modifiche che darebbero luogo a varianti o versioni di un tipo di veicolo ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 si ritengono altresì basate su un tipo autorizzato esistente.»;"

(*12)  Oppure di messa in servizio a norma della direttiva 2008/57/CE se la direttiva (UE) 2016/797 non è ancora applicabile."

(*12)  Oppure di messa in servizio a norma della direttiva 2008/57/CE se la direttiva (UE) 2016/797 non è ancora applicabile."

40)

al punto 7.4.3 l'espressione «messa in servizio» è sostituita dall'espressione «immissione sul mercato»;

41)

il punto 7.4.4 è così modificato:

a)

al primo paragrafo l'espressione «tali linee con ETCS e la dismissione dei sistemi di classe B» è sostituita dall'espressione «tali linee con ETCS e radio di classe A e dismissione dei sistemi di classe B»;

b)

al punto 1), l'espressione «la descrizione generale e del contesto, inclusi fatti e dati sugli attuali sistemi di protezione del treno come capacità, sicurezza, affidabilità, prestazioni, durata di vita economica residua delle apparecchiature installate ed analisi costi/benefici dell'implementazione dell'ETCS» è sostituita dall'espressione «la descrizione generale e del contesto, inclusi

1)

fatti e dati sugli attuali sistemi di protezione del treno come capacità, sicurezza, affidabilità, prestazioni;

2)

durata di vita economica residua delle apparecchiature installate ed analisi costi/benefici dell'implementazione dell'ETCS e della radio di classe A;

3)

requisiti nazionali pertinenti per le unità di bordo della Baseline 3;

4)

informazioni sui sistemi di comunicazione tra le unità di bordo e gli impianti a terra (ad esempio sistemi radio a commutazione di circuito o commutazione di pacchetto, opzioni infill per l'ETCS; sistemi di comunicazione di classe B);»;

c)

al punto 4), punto i), l'espressione «la data di installazione dell'ECTS» è sostituita dall'espressione «le date di installazione dell'ETCS e della radio di classe A»;

d)

al punto 4, punto iii), l'espressione «o su altre parti della rete» è sostituita dall'espressione «o su altre parti della rete, compresi gli impianti di servizio»;

e)

nel terzo paragrafo, l'espressione «almeno una volta ogni cinque anni.» è sostituita dal testo «almeno una volta ogni cinque anni. L'aggiornamento dei piani nazionali di implementazione deve tener conto dell'introduzione del sistema o dei sistemi di comunicazione di prossima generazione fino alla data di inizio dell'esercizio e oltre nonché, se del caso, fino alla data di dismissione del GSM-R sulla rete o su parti di essa.»;

f)

il riferimento all'«articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE» è sostituito da un riferimento all'«articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797»;

42)

un nuovo punto 7.4 bis è aggiunto dopo il punto 7.4.4:

«7.4 bis.   Regole di implementazione dei controlli di compatibilità dell'ETCS e del sistema radio

I veicoli esistenti devono essere considerati compatibili con i tipi di compatibilità ETCS e di sistema radio delle reti su cui operano entro il 16 gennaio 2020, senza ulteriori controlli e mantenendo le restrizioni o le condizioni d'uso esistenti.

Ogni modifica successiva del veicolo o dell'infrastruttura concernente la compatibilità tecnica o la compatibilità con la tratta è gestita nel rispetto dei requisiti indicati per la compatibilità dell'ETCS e del sistema radio.»;

43)

al punto 7.5, il quarto paragrafo è sostituito dal seguente:

«L'implementazione di un sistema di rilevamento treno conforme ai requisiti della presente STI può avvenire indipendentemente dall'installazione dell'ETCS o del GSM-R.»;

44)

(non riguarda la versione italiana);

45)

alla fine del punto 7.6.1 è aggiunto il paragrafo seguente:

«Tutti i casi specifici e le relative date devono essere riesaminati nel corso delle future revisioni della STI al fine di limitarne l'ambito di applicazione tecnico e geografico sulla base di una valutazione del loro impatto su sicurezza, interoperabilità, servizi transfrontalieri e corridoi TEN-T nonché dell'impatto a livello pratico ed economico del loro mantenimento o della loro eliminazione. Sarà tenuta in particolare considerazione la disponibilità di finanziamenti dell'UE.

I casi specifici devono essere limitati alla tratta o alla rete in cui sono strettamente necessari e sono presi in considerazione attraverso le procedure di compatibilità con la tratta.»;

46)

il punto 7.6.2.1 è così modificato:

a)

l'espressione «il veicolo dovrebbe avere un sistema che garantisca» è sostituita dall'espressione «il veicolo è dotato di un sistema che garantisce»;

b)

il riferimento «77, punto 3.1.2.4» è sostituito dal riferimento «77, punto 3.1.2.3»;

c)

il riferimento «77, punto 3.1.8» è sostituito dal riferimento «77, punto 3.1.7»;

47)

il punto 7.6.2.2 è così modificato:

a)

il riferimento «77, punto 3.1.2.4» è sostituito dal riferimento «77, punto 3.1.2.3»;

48)

nelle ultime due righe della terza colonna della tabella, i termini «l'insieme di specifiche 2» sono sostituiti dai termini «l'insieme di specifiche 2 o 3»;

49)

il punto 7.6.2.3 è così modificato:

a)

il riferimento «77, punto 3.1.2.4» è sostituito dal riferimento «77, punto 3.1.2.3»;

b)

il riferimento «77, punto 3.1.8» è sostituito dal riferimento «77, punto 3.1.7»;

c)

nella prima riga della seconda colonna della tabella, il riferimento «T3» è sostituito dal riferimento «P»;

d)

nella prima riga della terza colonna della tabella, l'espressione «Questo caso specifico è connesso all'uso del sistema TVM» è sostituita dall'espressione «Questo caso specifico è connesso all'uso di circuiti di binario con giunti elettrici»;

e)

nella terza riga della prima colonna della tabella, l'espressione «il veicolo dovrebbe avere un sistema che garantisca» è sostituita dall'espressione «il veicolo è dotato di un sistema che garantisce»;

f)

alla fine della tabella è aggiunta la nuova riga seguente:

«4.2.10   Sistemi a terra di rilevamento treno

Riferimento 77, punto 3.1.4.1:

Oltre ai requisiti della STI, la quantità massima consentita di sabbia per unità e per rotaia entro 30 s è: 750 g

P

Questo caso specifico è connesso all'uso di circuiti di binario con una maggiore sensibilità per quanto riguarda lo strato isolante tra ruote e rotaie a causa della sabbiatura sulla rete francese»;

50)

il punto 7.6.2.6 è sostituito dal seguente:

«7.6.2.6.   Svezia

Caso specifico

Categoria

Note

4.2.4   Funzioni di comunicazione mobile per ferrovie - GSM-R

Riferimento 33, punto 4.2.3:

È consentita l'immissione sul mercato di sottosistemi “controllo-comando e segnalamento di bordo”, comprendenti apparecchi cab radio GSM-R per trasmissione voce da 2 Watt e apparecchi radio ETCS per la sola trasmissione dati. Tali sottosistemi devono poter operare in reti con -82 dBm.

P

Nessun impatto sull'interoperabilità

4.2.10   Sistemi a terra di rilevamento treno

Riferimento 77, punto 3.1.2.1:

Distanza massima tra due assi< 17,5 m (ai nella Fig. 1, punto 3.1.2.1).

P

 

4.2.10   Sistemi a terra di rilevamento treno

Riferimento 77, punto 3.1.2.3:

Distanza minima tra il primo e l'ultimo asse≤ 4,5 m (L-b1-b2 nella Fig. 1, punto 3.1.2.3).

P

 

4.2.10   Sistemi a terra di rilevamento treno

Riferimento 77, punto 3.2.2.5:

Gamma di frequenza: 0,0-2,0 Hz

Limite del disturbo di corrente [valore efficace (rms)]: 25,0 A Metodo di valutazione: filtro passa-basso

Parametri di valutazione: (sottocampionamento a 1 kHz, seguito da) filtro passa-basso Butterworth del quarto ordine a 2,0 Hz, seguito da un raddrizzatore ideale per dare il valore assoluto.

Il disturbo di corrente massimo per un veicolo ferroviario non deve essere superiore a 25,0 A nella gamma di frequenza da 0,0 a 2,0 Hz. Il picco di corrente può essere superiore a 45,0 A per meno di 1,5 secondi e a 25 A per meno di 2,5 secondi.

 

51)

al punto 7.6.2.7, il riferimento «77, punto 3.1.2.4» è sostituito dal riferimento «77, punto 3.1.4.1»;

52)

al punto 7.6.2.8, alla fine della tabella è aggiunta la nuova riga seguente:

«4.2.10   Sistemi a terra di rilevamento treno

Riferimento 77, punto 3.2.2.5:

 

Gamma di frequenza: da 93 a 110 Hz

 

Limite del disturbo di corrente [valore efficace (rms)]:

 

2,8 A (per sorgente di disturbo)

 

2 A (per un'unità di trazione)

 

Metodo di valutazione: filtri passa-banda

 

Parametri di valutazione:

Caratteristiche del filtro PB:

Frequenze centrali: 95, 96, 98, 100, 104, 106 e 108 Hz

Larghezza di banda a 3dB: 4 Hz

Butterworth, sesto ordine

Calcolo RMS:

Tempo di integrazione: 0,5 s

Sovrapposizione temporale: 50 %

T3

Questo caso specifico è necessario perché tali circuiti di binario possono essere modificati spostando la frequenza centrale da 100 Hz a 106,7 Hz. Ciò renderebbe obsoleta una norma tecnica nazionale relativa a un veicolo che prevede un sistema di controllo a 100 Hz.»

53)

un nuovo punto 7.6.2.9 è aggiunto dopo il punto 7.6.2.8:

«7.6.2.9   Italia

Caso specifico

Categoria

Note

4.2.10   Sistemi a terra di rilevamento treno

Riferimento 77, punto 3.2.2.4 e punto 3.2.2.6:

 

Gamma di frequenza: da 82 a 86 Hz

 

Limite del disturbo di corrente [valore efficace (rms)]: 1,125 A

 

Metodo di valutazione: trasformata rapida di Fourier

 

Parametri di valutazione: Finestra temporale di 1 s, finestra di Hanning, sovrapposizione del 50 %, media tra 6 finestre consecutive

 

54)

un nuovo punto 7.6.2.10 è aggiunto dopo il punto 7.6.2.9:

«7.6.2.10   Cechia

Caso specifico

Categoria

Note

4.2.10   Sistemi a terra di rilevamento treno

Riferimento 77, punto 3.2.2.4 e punto 3.2.2.6:

 

Gamma di frequenza: da 70,5 a 79,5 Hz

 

Limite del disturbo di corrente [valore efficace (rms)]: 1 A

 

Metodo di valutazione: filtri passa-banda

 

Parametri di valutazione:

Caratteristiche del filtro PB:

Frequenze centrali: 73,75, 77 Hz (banda continua)

Larghezza di banda a 3dB: 5 Hz

Butterworth, secondo o quarto ordine

Calcolo RMS:

Tempo di integrazione: 0,5 s

Sovrapposizione temporale: min. 75 %

Gamma di frequenza: da 271,5 a 278,5 Hz

Limite del disturbo di corrente [valore efficace (rms)]: 0,5 A

 

Metodo di valutazione: filtri passa-banda

 

Parametri di valutazione:

Caratteristiche del filtro PB:

Frequenze centrali: 274, 276 Hz (banda continua)

Larghezza di banda a 3dB: 5 Hz

Butterworth, secondo o quarto ordine

Calcolo RMS:

Tempo di integrazione: 0,5 s

Sovrapposizione temporale: min. 75 %

T3

Questo caso specifico è necessario finché si usano circuiti di binario di tipo EFCP.»

55)

un nuovo punto 7.6.2.11 è aggiunto dopo il punto 7.6.2.10:

«7.6.2.11   Paesi Bassi

Caso specifico

Categoria

Note

4.2.10   Sistemi a terra di rilevamento treno

Riferimento 77, punto 3.2.2.6:

 

Gamma di frequenza: 65-85 Hz

(Limite ATBEG)

 

Limite del disturbo di corrente [valore efficace (rms)]: 0,5 A

 

Metodo di valutazione: filtri passa-banda

 

Parametri di valutazione:

Caratteristiche del filtro PB:

Frequenza centrale: 75 Hz

Banda passante a 3dB: 20 Hz

Banda passante a 20dB: 40 Hz

Calcolo RMS:

Tempo di integrazione: 5 s

Sovrapposizione temporale: 80 %

Un transitorio inferiore a 1 secondo superiore al solo limite ATBEG e non al limite GRS può essere ignorato.

Gamma di frequenza: 65-85 Hz

(Limite GRS TC)

Limite del disturbo di corrente [valore efficace (rms)]: 1,7 A

 

Metodo di valutazione: filtri passa-banda

 

Parametri di valutazione:

Caratteristiche del filtro PB:

Frequenza centrale: 75 Hz

Banda passante a 3dB: 20 Hz

Banda passante a 20dB: 40 Hz

Calcolo RMS:

Tempo di integrazione: 1,8 s

Sovrapposizione temporale: 80 %

T3

Questi casi specifici sono necessari nel contesto del sistema di classe B ATBEG.»

56)

l'allegato A è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO A

Riferimenti

Per ciascun riferimento contenuto nei parametri di base (capitolo 4 della presente STI), la tabella che segue indica le specifiche obbligatorie corrispondenti, richiamate attraverso i numeri d'ordine della tabella A 2 (tabella A 2.1, tabella A 2.2, tabella A 2.3).

Tabella A 1

Riferimento nel capitolo 4

N. d'ordine (cfr. tabella A 2)

4.1

 

4.1 a

Eliminato deliberatamente

4.1 b

Eliminato deliberatamente

4.1 c

3

 

 

4.2.1

 

4.2.1 a

27, 78

 

 

 

 

4.2.2

 

4.2.2 a

14

4.2.2 b

1, 4, 13, 15, 60

4.2.2 c

31, 37 b, c, d

4.2.2 d

18, 20

4.2.2 e

6

4.2.2 f

7, 81, 82

 

 

4.2.3

 

4.2.3 a

14

4.2.3 b

1, 4, 13, 15, 60

4.2.3 c

Eliminato deliberatamente

4.2.3 d

18, 21

 

 

4.2.4

 

4.2.4 a

64, 65

4.2.4 b

66

4.2.4 c

67

4.2.4 d

68

4.2.4 e

73, 74

4.2.4 f

32, 33

4.2.4 g

48

4.2.4 h

69, 70

4.2.4 j

71, 72

4.2.4 k

75, 76

 

 

4.2.5

 

4.2.5 a

64, 65

4.2.5 b

10, 39, 40

4.2.5 c

19, 20

4.2.5 d

9, 43

4.2.5 e

16, 50

 

 

4.2.6

 

4.2.6 a

8, 25, 26, 36 c, 49, 52

4.2.6 b

29, 45

4.2.6 c

46

4.2.6 d

34

4.2.6 e

20

4.2.6 f

Eliminato deliberatamente

 

 

4.2.7

 

4.2.7 a

12

4.2.7 b

62, 63

4.2.7 c

34

4.2.7 d

9

4.2.7 e

16

 

 

4.2.8

 

4.2.8 a

11, 79, 83

 

 

4.2.9

 

4.2.9 a

23

 

 

4.2.10

 

4.2.10 a

77 (punto 3.1)

 

 

4.2.11

 

4.2.11 a

77 (punto 3.2)

 

 

4.2.12

 

4.2.12 a

6, 51

 

 

4.2.13

 

4.2.13 a

32, 33, 51 e 80

 

 

4.2.14

 

4.2.14 a

5

 

 

4.2.15

 

4.2.15 a

38

Specifiche

Per il sottosistema a terra deve essere applicata una delle tre tabelle di cui alla tabella A 2 (tabella A 2.1, tabella A 2.2, tabella A 2.3) del presente allegato. Per il sottosistema di bordo, dopo il periodo transitorio definito al punto 7.4.2.3, deve essere applicata la tabella A 2.2 o la tabella A 2.3.

Se un documento di cui alla tabella A 2 riporta o richiama uno specifico punto di un altro documento o fa riferimento ad esso, tale punto, e solo quello, dev'essere considerato parte del documento di cui alla tabella A 2.

Ai fini della presente STI, se un documento di cui alla tabella A 2 fa un riferimento “obbligatorio” o “normativo” a un documento non elencato nella tabella A 2, il rispetto del documento cui si fa riferimento deve sempre essere inteso come mezzo accettabile per il raggiungimento della conformità ai parametri di base (può essere usato per certificare i componenti di interoperabilità e i sottosistemi non richiedendo future revisioni della STI) ma non come una specifica obbligatoria.

Nota: le specifiche indicate con la dicitura “riservato” nella tabella A 2 sono anche elencate come punti in sospeso nell'allegato G nei casi in cui la notifica di regole nazionali sia ritenuta necessaria per chiudere i corrispondenti punti in sospeso. I documenti riservati non elencati come punti in sospeso vanno invece intesi come miglioramenti al sistema.

Tabella A 2.1

Elenco delle specifiche obbligatorie

N. d'ordine

Gruppo di specifiche # 1 (soltanto per sottosistemi a terra. Da non applicarsi a sottosistemi di bordo dopo il periodo transitorio di cui al punto 7.4.2.3)

(ETCS baseline 2 e GSM-R baseline 1)

Riferimento

Nome della specifica

Versione

Note

1

ERA/ERTMS/003204

ERTMS/ETCS Functional requirement specification

5.0

 

2

Eliminato deliberatamente

 

 

 

3

SUBSET-023

Glossary of Terms and Abbreviations

2.0.0

 

4

SUBSET-026

System Requirements Specification

2.3.0

 

5

SUBSET-027

FFFIS Juridical recorder-downloading tool

2.3.0

Nota 1

6

SUBSET-033

FIS for man-machine interface

2.0.0

 

7

SUBSET-034

FIS for the train interface

2.0.0

 

8

SUBSET-035

Specific Transmission Module FFFIS

2.1.1

 

9

SUBSET-036

FFFIS for Eurobalise

2.4.1

 

10

SUBSET-037

EuroRadio FIS

2.3.0

 

11

SUBSET-038

Offline key management FIS

2.3.0

 

12

SUBSET-039

FIS for the RBC/RBC handover

2.3.0

 

13

SUBSET-040

Dimensioning and Engineering rules

2.3.0

 

14

SUBSET-041

Performance Requirements for Interoperability

2.1.0

 

15

SUBSET-108

Interoperability related consolidation on TSI Annex A documents

1.2.0

 

16

SUBSET-044

FFFIS for Euroloop

2.3.0

 

17

Eliminato deliberatamente

 

 

 

18

SUBSET-046

Radio infill FFFS

2.0.0

 

19

SUBSET-047

Trackside-Trainborne FIS for Radio infill

2.0.0

 

20

SUBSET-048

Trainborne FFFIS for radio infill

2.0.0

 

21

SUBSET-049

Radio infill FIS with LEU/interlocking

2.0.0

 

22

Eliminato deliberatamente

 

 

 

23

SUBSET-054

Responsibilities and rules for the assignment of values to ETCS variables

2.1.0

 

24

Eliminato deliberatamente

 

 

 

25

SUBSET-056

STM FFFIS Safe time layer

2.2.0

 

26

SUBSET-057

STM FFFIS Safe link layer

2.2.0

 

27

SUBSET-091

Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 and 2

2.5.0

 

28

Eliminato deliberatamente

 

 

 

29

SUBSET-102

Test specification for interface “K”

1.0.0

 

30

Eliminato deliberatamente

 

 

 

31

SUBSET-094

Functional requirements for an onboard reference test facility

2.0.2

 

32

EIRENE FRS

GSM-R Functional requirements specification

8.0.0

Nota 10

33

EIRENE SRS

GSM-R System requirements specification

16.0.0

Nota 10

34

A11T6001

(MORANE) Radio Transmission FFFIS for EuroRadio

13.0.0

 

35

Eliminato deliberatamente

 

 

 

36 a

Eliminato deliberatamente

 

 

 

36 b

Eliminato deliberatamente

 

 

 

36 c

SUBSET-074-2

FFFIS STM Test cases document

1.0.0

 

37 a

Eliminato deliberatamente

 

 

 

37 b

SUBSET-076-5-2

Test cases related to features

2.3.3

 

37 c

SUBSET-076-6-3

Test sequences

2.3.3

 

37 d

SUBSET-076-7

Scope of the test specifications

1.0.2

 

37 e

Eliminato deliberatamente

 

 

 

38

06E068

ETCS Marker-board definition

2.0

 

39

SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadio conformance requirements

2.3.0

 

40

SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadio test cases safety layer

2.3.0

 

41

Eliminato deliberatamente

 

 

 

42

Eliminato deliberatamente

 

 

 

43

SUBSET 085

Test specification for Eurobalise FFFIS

2.2.2

 

44

Eliminato deliberatamente

 

 

 

45

SUBSET-101

Interface “K” Specification

1.0.0

 

46

SUBSET-100

Interface “G” Specification

1.0.1

 

47

Eliminato deliberatamente

 

 

 

48

Riservato

Test specification for mobile equipment GSM-R

 

Nota 4

49

SUBSET-059

Performance requirements for STM

2.1.1

 

50

SUBSET-103

Test specification for Euroloop

1.0.0

 

51

Riservato

Ergonomic aspects of the DMI

 

 

52

SUBSET-058

FFFIS STM Application layer

2.1.1

 

53

Eliminato deliberatamente

 

 

 

54

Eliminato deliberatamente

 

 

 

55

Eliminato deliberatamente

 

 

 

56

Eliminato deliberatamente

 

 

 

57

Eliminato deliberatamente

 

 

 

58

Eliminato deliberatamente

 

 

 

59

Eliminato deliberatamente

 

 

 

60

Eliminato deliberatamente

 

 

 

61

Eliminato deliberatamente

 

 

 

62

Riservato

RBC-RBC Test specification for safe communication interface

 

 

63

SUBSET-098

RBC-RBC Safe communication interface

1.0.0

 

64

EN 301 515

Global System for Mobile Communication (GSM); Requirements for GSM operation on railways

2.3.0

Nota 2

65

TS 102 281

Detailed requirements for GSM operation on railways

3.0.0

Nota 3

66

TS 103 169

ASCI Options for Interoperability

1.1.1

 

67

(MORANE) P 38 T 9001

FFFIS for GSM-R SIM Cards

5.0

Nota 10

68

ETSI TS 102 610

Railway Telecommunication; GSM; Usage of the UUIE for GSM operation on railways

1.3.0

 

69

(MORANE) F 10 T 6002

FFFS for Confirmation of High Priority Calls

5.0

 

70

(MORANE) F 12 T 6002

FIS for Confirmation of High Priority Calls

5.0

 

71

(MORANE) E 10 T 6001

FFFS for Functional Addressing

4.1

 

72

(MORANE) E 12 T 6001

FIS for Functional Addressing

5.1

 

73

(MORANE) F 10 T6001

FFFS for Location Dependent Addressing

4

 

74

(MORANE) F 12 T6001

FIS for Location Dependent Addressing

3

 

75

(MORANE) F 10 T 6003

FFFS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4

 

76

(MORANE) F 12 T 6003

FIS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4

 

77

ERA/ERTMS/033281

Interfaces between CCS track-side and other subsystems

4.0

Nota 7

78

Riservato

Safety requirements for ETCS DMI functions

 

 

79

Non applicabile

Non applicabile

 

 

80

Non applicabile

Non applicabile

 

 

81

Non applicabile

Non applicabile

 

 

82

Non applicabile

Non applicabile

 

 


Tabella A 2.2

Elenco delle specifiche obbligatorie

N. d'ordine

Gruppo di specifiche # 2

(ETCS baseline 3 Maintenance Release 1 e GSM-R baseline 1)

Riferimento

Nome della specifica

Versione

Note

1

Eliminato deliberatamente

 

 

 

2

Eliminato deliberatamente

 

 

 

3

SUBSET-023

Glossary of Terms and Abbreviations

3.1.0

 

4

SUBSET-026

System Requirements Specification

3.4.0

 

5

SUBSET-027

FIS Juridical Recording

3.1.0

 

6

ERA_ERTMS_015560

ETCS Driver Machine interface

3.4.0

 

7

SUBSET-034

Train Interface FIS

3.1.0

 

8

SUBSET-035

Specific Transmission Module FFFIS

3.1.0

 

9

SUBSET-036

FFFIS for Eurobalise

3.0.0

 

10

SUBSET-037

EuroRadio FIS

3.1.0

 

11

SUBSET-038

Offline key management FIS

3.0.0

 

12

SUBSET-039

FIS for the RBC/RBC handover

3.1.0

 

13

SUBSET-040

Dimensioning and Engineering rules

3.3.0

 

14

SUBSET-041

Performance Requirements for Interoperability

3.1.0

 

15

Eliminato deliberatamente

 

 

 

16

SUBSET-044

FFFIS for Euroloop

2.4.0

 

17

Eliminato deliberatamente

 

 

 

18

Eliminato deliberatamente

 

 

 

19

SUBSET-047

Trackside-Trainborne FIS for Radio infill

3.0.0

 

20

SUBSET-048

Trainborne FFFIS for radio infill

3.0.0

 

21

Eliminato deliberatamente

 

 

 

22

Eliminato deliberatamente

 

 

 

23

SUBSET-054

Responsibilities and rules for the assignment of values to ETCS variables

3.0.0

 

24

Eliminato deliberatamente

 

 

 

25

SUBSET-056

STM FFFIS Safe time layer

3.0.0

 

26

SUBSET-057

STM FFFIS Safe link layer

3.0.0

 

27

SUBSET-091

Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 and 2

3.4.0

 

28

Eliminato deliberatamente

 

 

 

29

SUBSET-102

Test specification for interface “K”

2.0.0

 

30

Eliminato deliberatamente

 

 

 

31

SUBSET-094

Functional requirements for an onboard reference test facility

3.0.0

 

32

EIRENE FRS

GSM-R Functional requirements specification

8.0.0

Nota 10

33

EIRENE SRS

GSM-R System requirements specification

16.0.0

Nota 10

34

A11T6001

(MORANE) Radio Transmission FFFIS for EuroRadio

13.0.0

 

35

Eliminato deliberatamente

 

 

 

36 a

Eliminato deliberatamente

 

 

 

36 b

Eliminato deliberatamente

 

 

 

36 c

SUBSET-074-2

FFFIS STM Test cases document

3.0.0

 

37 a

Eliminato deliberatamente

 

 

 

37 b

SUBSET-076-5-2

Test cases related to features

3.2.0

 

37 c

SUBSET-076-6-3

Test sequences

3.1.0

 

37 d

SUBSET-076-7

Scope of the test specifications

3.2.0

 

37 e

Eliminato deliberatamente

 

 

 

38

06E068

ETCS Marker-board definition

2.0

 

39

SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadio conformance requirements

3.0.0

 

40

SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadio test cases safety layer

3.0.0

 

41

Eliminato deliberatamente

 

 

 

42

Eliminato deliberatamente

 

 

 

43

SUBSET 085

Test specification for Eurobalise FFFIS

3.0.0

 

44

Eliminato deliberatamente

 

 

 

45

SUBSET-101

Interface “K” Specification

2.0.0

 

46

SUBSET-100

Interface “G” Specification

2.0.0

 

47

Eliminato deliberatamente

 

 

 

48

Riservato

Test specification for mobile equipment GSM-R

 

Nota 4

49

SUBSET-059

Performance requirements for STM

3.0.0

 

50

SUBSET-103

Test specification for Euroloop

1.1.0

 

51

Eliminato deliberatamente

 

 

 

52

SUBSET-058

FFFIS STM Application layer

3.1.0

 

53

Eliminato deliberatamente

 

 

 

54

Eliminato deliberatamente

 

 

 

55

Eliminato deliberatamente

 

 

 

56

Eliminato deliberatamente

 

 

 

57

Eliminato deliberatamente

 

 

 

58

Eliminato deliberatamente

 

 

 

59

Eliminato deliberatamente

 

 

 

60

SUBSET-104

ETCS System Version Management

3.2.0

 

61

Eliminato deliberatamente

 

 

 

62

Eliminato deliberatamente

 

 

 

63

SUBSET-098

RBC-RBC Safe communication interface

3.0.0

 

64

EN 301 515

Global System for Mobile Communication (GSM); Requirements for GSM operation on railways

2.3.0

Nota 2

65

TS 102 281

Detailed requirements for GSM operation on railways

3.0.0

Nota 3

66

TS 103 169

ASCI Options for Interoperability

1.1.1

 

67

(MORANE) P 38 T 9001

FFFIS for GSM-R SIM Cards

5.0

Nota 10

68

ETSI TS 102 610

Railway Telecommunication; GSM; Usage of the UUIE for GSM operation on railways

1.3.0

 

69

(MORANE) F 10 T 6002

FFFS for Confirmation of High Priority Calls

5.0

 

70

(MORANE) F 12 T 6002

FIS for Confirmation of High Priority Calls

5.0

 

71

(MORANE) E 10 T 6001

FFFS for Functional Addressing

4.1

 

72

(MORANE) E 12 T 6001

FIS for Functional Addressing

5.1

 

73

(MORANE) F 10 T6001

FFFS for Location Dependent Addressing

4

 

74

(MORANE) F 12 T6001

FIS for Location Dependent Addressing

3

 

75

(MORANE) F 10 T 6003

FFFS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4

 

76

(MORANE) F 12 T 6003

FIS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4

 

77

ERA/ERTMS/033281

Interfaces between CCS track-side and other subsystems

4.0

Nota 7

78

Eliminato deliberatamente

 

 

Nota 6

79

SUBSET-114

KMC-ETCS Entity Off-line KM FIS

1.0.0

 

80

Eliminato deliberatamente

 

 

Nota 5

81

Riservato

Train Interface FFFIS

 

 

82

Riservato

FFFIS TI – Safety Analysis

 

 


Tabella A 2.3

Elenco delle specifiche obbligatorie

N. d'ordine

Gruppo di specifiche # 3

(ETCS baseline 3 Release 2 e GSM-R baseline 1)

Riferimento

Nome della specifica

Versione

Note

1

Eliminato deliberatamente

 

 

 

2

Eliminato deliberatamente

 

 

 

3

SUBSET-023

Glossary of Terms and Abbreviations

3.3.0

 

4

SUBSET-026

System Requirements Specification

3.6.0

 

5

SUBSET-027

FIS Juridical Recording

3.3.0

 

6

ERA_ERTMS_015560

ETCS Driver Machine interface

3.6.0

 

7

SUBSET-034

Train Interface FIS

3.2.0

 

8

SUBSET-035

Specific Transmission Module FFFIS

3.2.0

 

9

SUBSET-036

FFFIS for Eurobalise

3.1.0

 

10

SUBSET-037

EuroRadio FIS

3.2.0

 

11

SUBSET-038

Offline key management FIS

3.1.0

 

12

SUBSET-039

FIS for the RBC/RBC handover

3.2.0

 

13

SUBSET-040

Dimensioning and Engineering rules

3.4.0

 

14

SUBSET-041

Performance Requirements for Interoperability

3.2.0

 

15

Eliminato deliberatamente

 

 

 

16

SUBSET-044

FFFIS for Euroloop

2.4.0

 

17

Eliminato deliberatamente

 

 

 

18

Eliminato deliberatamente

 

 

 

19

SUBSET-047

Trackside-Trainborne FIS for Radio infill

3.0.0

 

20

SUBSET-048

Trainborne FFFIS for radio infill

3.0.0

 

21

Eliminato deliberatamente

 

 

 

22

Eliminato deliberatamente

 

 

 

23

SUBSET-054

Responsibilities and rules for the assignment of values to ETCS variables

3.0.0

 

24

Eliminato deliberatamente

 

 

 

25

SUBSET-056

STM FFFIS Safe time layer

3.0.0

 

26

SUBSET-057

STM FFFIS Safe link layer

3.1.0

 

27

SUBSET-091

Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 and 2

3.6.0

 

28

Eliminato deliberatamente

 

 

 

29

SUBSET-102

Test specification for interface “K”

2.0.0

 

30

Eliminato deliberatamente

 

 

 

31

SUBSET-094

Functional requirements for an onboard reference test facility

3.1.0

 

32

EIRENE FRS

GSM-R Functional requirements specification

8.0.0

Nota 10

33

EIRENE SRS

GSM-R System requirements specification

16.0.0

Nota 10

34

A11T6001

(MORANE) Radio Transmission FFFIS for EuroRadio

13.0.0

 

35

Eliminato deliberatamente

 

 

 

36 a

Eliminato deliberatamente

 

 

 

36 b

Eliminato deliberatamente

 

 

 

36 c

SUBSET-074-2

FFFIS STM Test cases document

3.1.0

 

37 a

Eliminato deliberatamente

 

 

 

37 b

SUBSET-076-5-2

Test cases related to features

3.3.0

 

37 c

SUBSET-076-6-3

Test sequences

3.2.0

 

37 d

SUBSET-076-7

Scope of the test specifications

3.3.0

 

37 e

Eliminato deliberatamente

 

 

 

38

06E068

ETCS Marker-board definition

2.0

 

39

SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadio conformance requirements

3.1.0

 

40

SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadio test cases safety layer

3.1.0

 

41

Eliminato deliberatamente

 

 

 

42

Eliminato deliberatamente

 

 

 

43

SUBSET 085

Test specification for Eurobalise FFFIS

3.0.0

 

44

Eliminato deliberatamente

 

 

 

45

SUBSET-101

Interface “K” Specification

2.0.0

 

46

SUBSET-100

Interface “G” Specification

2.0.0

 

47

Eliminato deliberatamente

 

 

 

48

Riservato

Test specification for mobile equipment GSM-R

 

Nota 4

49

SUBSET-059

Performance requirements for STM

3.1.0

 

50

SUBSET-103

Test specification for Euroloop

1.1.0

 

51

Eliminato deliberatamente

 

 

 

52

SUBSET-058

FFFIS STM Application layer

3.2.0

 

53

Eliminato deliberatamente

 

 

 

54

Eliminato deliberatamente

 

 

 

55

Eliminato deliberatamente

 

 

 

56

Eliminato deliberatamente

 

 

 

57

Eliminato deliberatamente

 

 

 

58

Eliminato deliberatamente

 

 

 

59

Eliminato deliberatamente

 

 

 

60

SUBSET-104

ETCS System Version Management

3.3.0

 

61

Eliminato deliberatamente

 

 

 

62

Eliminato deliberatamente

 

 

 

63

SUBSET-098

RBC-RBC Safe communication interface

3.0.0

 

64

EN 301 515

Global System for Mobile Communication (GSM); Requirements for GSM operation on railways

2.3.0

Nota 2

65

TS 102 281

Detailed requirements for GSM operation on railways

3.0.0

Nota 3

66

TS 103 169

ASCI Options for Interoperability

1.1.1

 

67

(MORANE) P 38 T 9001

FFFIS for GSM-R SIM Cards

5.0

Nota 10

68

ETSI TS 102 610

Railway Telecommunication; GSM; Usage of the UUIE for GSM operation on railways

1.3.0

 

69

(MORANE) F 10 T 6002

FFFS for Confirmation of High Priority Calls

5.0

 

70

(MORANE) F 12 T 6002

FIS for Confirmation of High Priority Calls

5.0

 

71

(MORANE) E 10 T 6001

FFFS for Functional Addressing

4.1

 

72

(MORANE) E 12 T 6001

FIS for Functional Addressing

5.1

 

73

(MORANE) F 10 T6001

FFFS for Location Dependent Addressing

4

 

74

(MORANE) F 12 T6001

FIS for Location Dependent Addressing

3

 

75

(MORANE) F 10 T 6003

FFFS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4

 

76

(MORANE) F 12 T 6003

FIS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4

 

77

ERA/ERTMS/033281

Interfaces between CCS track-side and other subsystems

4.0

Nota 7

78

Eliminato deliberatamente

 

 

Nota 6

79

SUBSET-114

KMC-ETCS Entity Off-line KM FIS

1.1.0

 

80

Eliminato deliberatamente

 

 

Nota 5

81

Riservato

Train Interface FFFIS

 

 

82

Riservato

FFFIS TI – Safety Analysis

 

 

83

SUBSET-137

Offline key management FIS

1.0.0

 

Nota 1: è obbligatoria solo la descrizione funzionale delle informazioni da registrare ma non le caratteristiche tecniche dell'interfaccia.

Nota 2: i punti delle specifiche elencate al punto 2.1 della norma EN 301 515, cui si fa riferimento ai nn. d'ordine 32 e 33 come “MI” (“mandatory for interoperability”), sono vincolanti.

Nota 3: le richieste di modifica (Change Requests — CRs) elencate nelle tabelle l e 2 della norma TS 102 281, che riguardano i punti cui si fa riferimento ai nn. d'ordine 32 e 33 come “MI” (“mandatory for interoperability”), sono vincolanti.

Nota 4: il n. d'ordine 48 si riferisce solo ai casi di prova per le apparecchiature mobili GSM-R. Per il momento viene mantenuto “riservato”. Quando sarà concordato nel corso di una revisione futura della STI, sarà inserito in queste tabelle l'elenco di casi di prova armonizzati disponibili ai fini della valutazione delle apparecchiature mobili e delle reti in conformità alle fasi indicate al punto 6.1.2 della presente STI.

Nota 5: i prodotti che si trovano sul mercato sono già adatti alle esigenze delle imprese ferroviarie (railway undertakings — RU) in merito all'interfaccia GSM-R macchinista/macchina e pienamente interoperabili; una norma nella STI CCS non è perciò necessaria.

Nota 6: le informazioni previste per il riferimento 78 sono ora inserite nel riferimento 27 (SUBSET-091).

Nota 7: il presente documento è indipendente dalle baseline ETCS e GSM-R.

Nota 8: Eliminato deliberatamente.

Nota 9: Eliminato deliberatamente.

Nota 10: solo i requisiti “MI” (“mandatory for interoperability”) sono obbligatori per la STI CCS.

Nota 11: Eliminato deliberatamente.

Nota 12: Eliminato deliberatamente.

Nota 13: Eliminato deliberatamente.

Nota 14: Eliminato deliberatamente.

Tabella A 3

Elenco di norme obbligatorie

L'applicazione della versione delle norme elencate nella tabella che segue, e le loro successive modifiche al momento della pubblicazione come norma armonizzata nel processo di certificazione, è idonea ad assicurare la piena conformità al procedimento di gestione dei rischi di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione, fatte salve le disposizioni contenute nel capitolo 4 e nel capitolo 6 della presente STI.


N.

Riferimento

Nome del documento e osservazioni

Versione

Nota

A1

EN 50126-1

Applicazioni ferroviarie – La specificazione e la dimostrazione di affidabilità, disponibilità, manutenibilità e sicurezza (RAMS) – parte 1: Processo generale RAMS

2017

 

1999

1,2

A2

EN 50128

Applicazioni ferroviarie — Sistemi di comunicazione, segnalamento e trattamento - Software per sistemi di controllo e protezione ferroviari

2011

 

A3

EN 50129

Applicazioni ferroviarie — Sistemi di comunicazione, segnalamento e trattamento — Sistemi elettronici riguardanti la sicurezza per il segnalamento

2003

1

A4

EN 50159

Applicazioni ferroviarie — Sistemi di comunicazione, segnalamento e trattamento

2010

1

A5

EN 50126-2

Applicazioni ferroviarie – La specificazione e la dimostrazione di Affidabilità, Disponibilità, Manutenibilità e Sicurezza (RAMS) – parte 2: Approccio di sistema per la sicurezza

2017

3

Nota 1: la presente norma è armonizzata; cfr. «Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione) (GU C 435 del 15.12.2017), che indica anche rettifiche redazionali pubblicate.

Nota 2: la presente versione della norma può essere utilizzata durante il periodo transitorio di cui alla versione aggiornata della norma.

Nota 3: da utilizzare in combinazione con EN 50126-1 (2017).

Tabella A 4

Elenco di norme obbligatorie per i laboratori accreditati

N.

Riferimento

Nome del documento e osservazioni

Versione

Nota

A6

ISO/CEI 17025

Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura

2017»

 

57)

l'allegato G è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO X G

Punti in sospeso

Punto in sospeso

Note

Aspetti relativi alla frenatura

Si applica solo all'ETCS Baseline 2 (cfr. allegato A, tabella A 2, n. d'ordine 15).

Risolto per l'ETCS Baseline 3 (cfr. allegato A, tabella A 2, nn. d'ordine 4 e 13).

Requisiti di affidabilità - disponibilità

Il frequente verificarsi di situazioni degradate causate da guasti delle apparecchiature di “controllo-comando e segnalamento” diminuisce la sicurezza del sistema.

Caratteristiche della sabbia rilasciata sui binari

Cfr. allegato A, tabella A 2, n. d'ordine 77

Per lo scartamento da 1 520 mm non esistono punti in sospeso.

Caratteristiche dei lubrificanti dei bordini

Cfr. allegato A, tabella A 2, n. d'ordine 77

Combinazione di caratteristiche del materiale rotabile che influenzano l'impedenza di cortocircuitazione del binario

Cfr. allegato A, tabella A 2, n. d'ordine 77

Interferenze condotte:

Impedenza del veicolo

Impedenza della sottostazione (solo per rete CC)

Limiti fuori banda

Limiti del disturbo di corrente attribuito alle sottostazioni e attribuiti al materiale rotabile

Specifica di misurazione, prova e valutazione

Cfr. allegato A, tabella A 2, n. d'ordine 77


(*1)  La STI CCS non indica attualmente requisiti di interoperabilità per gli apparati centrali, i passaggi a livello e taluni altri elementi del CCS.»;

(*2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009 (GU L 121 del 3.5.2013, pag. 8).

(*3)  Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).»;

(*4)  Decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione, del 4 ottobre 2011, relativa al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati (GU L 264 dell'8.10.2011, pag. 32).

(*5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/777 della Commissione, del 16 maggio 2019, concernente le specifiche comuni del registro dell'infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione 2014/880/UE (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 312).»;

(*6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente il sottosistema “Esercizio e gestione del traffico” del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE della Commissione (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 5).»;

(*7)  Il modello da utilizzare per fornire tali informazioni sarà definito nella guida per la compilazione della domanda.»;

(*8)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).»;

(1*)  

1*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione, del 4 aprile 2018, che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 66).

(2*)  

2*

2010/713/UE: Decisione della Commissione, del 9 novembre 2010, concernente i moduli per le procedure di valutazione della conformità, dell'idoneità all'impiego e della verifica CE da utilizzare per le specifiche tecniche di interoperabilità adottate nell'ambito della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 319 del 4.12.2010, pag. 1).

(3*)  

3*

Secondo il parere dell'Agenzia 2017/3, se non è necessaria una nuova autorizzazione la STI applicabile corrisponde a quella utilizzata per la certificazione originaria. Nei casi in cui è necessaria una nuova autorizzazione, la STI applicabile corrisponde a quella più recente.

(4*)  

4*

La funzionalità di riferimento indica la funzionalità ETCS oggetto della valutazione nel certificato “CE” del sottosistema. Si ritiene che i pareri tecnici pubblicati dall'Agenzia a correzione di errori nella STI definiscano il livello di funzionalità già previsto nel corso della procedura di certificazione o autorizzazione originaria.

(5*)  

5*

Tutte le attività necessarie alla realizzazione di una modifica eseguite al di fuori di un sistema di gestione della qualità approvato da un organismo notificato potrebbero richiedere esami o prove addizionali da parte dell'organismo notificato.

(6*)  

6*

La funzionalità di riferimento indica la funzionalità di comunicazione mobile oggetto della valutazione nel certificato “CE” del sottosistema. Si ritiene che i pareri tecnici pubblicati dall'Agenzia a correzione di errori nella STI definiscano il livello di funzionalità già previsto nel corso della procedura di certificazione o autorizzazione originaria.

(7*)  

7*

Tutte le attività necessarie alla realizzazione di una modifica eseguite al di fuori di un sistema di gestione della qualità approvato da un organismo notificato potrebbero richiedere esami o prove addizionali da parte dell'organismo notificato.

(8*)  

8*

La funzionalità di riferimento indica la funzionalità ETCS oggetto della valutazione nel certificato “CE” del sottosistema. Si ritiene che i pareri tecnici pubblicati dall'Agenzia a correzione di errori nella STI definiscano il livello di funzionalità già previsto nel corso della procedura di certificazione o autorizzazione originaria.

(9*)  

9*

Tutte le attività necessarie alla realizzazione di una modifica eseguite al di fuori di un sistema di gestione della qualità approvato da un organismo notificato potrebbero richiedere esami o prove addizionali da parte dell'organismo notificato.

(10*)  

10*

La funzionalità di riferimento indica la funzionalità ETCS oggetto della valutazione nel certificato “CE” del sottosistema. Si ritiene che i pareri tecnici pubblicati dall'Agenzia a correzione di errori nella STI definiscano il livello di funzionalità già previsto nel corso della procedura di certificazione o autorizzazione originaria.

(11*)  

11*

Tutte le attività necessarie alla realizzazione di una modifica eseguite al di fuori di un sistema di gestione della qualità approvato da un organismo notificato potrebbero richiedere esami o prove addizionali da parte dell'organismo notificato.

(12*)  

12*

I sottosistemi di bordo che presentano condizioni e restrizioni d'uso o carenze non identificate non sono considerati conformi per quanto riguarda il presente punto.

(13*)  

13*

La ristrutturazione al livello 3 dell'ETCS dei binari destinati al traffico misto è eseguita unicamente se i treni passeggeri e merci sono ammessi a circolarvi.»;

(*9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/6 della Commissione, del 5 gennaio 2017, concernente il piano europeo di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (GU L 3 del 6.1.2017, pag. 6)

(*10)  Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1)»;

(*11)  Oppure della messa in servizio a norma della direttiva 2008/57/CE se la direttiva (UE) 2016/797 non è ancora applicabile.»;

(*12)  Oppure di messa in servizio a norma della direttiva 2008/57/CE se la direttiva (UE) 2016/797 non è ancora applicabile.

(*13)  Si ritiene che le varianti o le versioni di un tipo di veicolo siano autorizzate in conformità di un tipo autorizzato esistente. In caso di applicazione del regime della direttiva 2008/57/CE, le modifiche che darebbero luogo a varianti o versioni di un tipo di veicolo ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 si ritengono altresì basate su un tipo autorizzato esistente.»;»


(1)  Regolamento (UE) 2015/995 della Commissione, dell'8 giugno 2015, recante modifica della decisione 2012/757/UE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità concernente il sottosistema “Esercizio e gestione del traffico” del sistema ferroviario nell'Unione europea (GU L 165 del 30.6.2015, pag. 1)».

(2)  La STI HS RS corrisponde alla decisione 2008/232/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, relativa una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema “materiale rotabile” del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità.

(3)  La STI CR RS corrisponde alla decisione 2011/291/UE della Commissione, del 26 aprile 2011, relativa ad una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema “Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri” del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.

(4)  La STI LOC & PAS corrisponde al regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema “Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile” per il trasporto di passeggerì del sistema ferroviario dell'Unione europea.

(5)  La STI WAG corrisponde al regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile — carri mercì del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2006/861/CE della Commissione.»

(6)  In questo caso, la valutazione della gestione delle transizioni va effettuata in conformità alle specifiche nazionali.»


ALLEGATO VII

L'allegato I della decisione 2011/665/UE è così modificato:

1)

il punto 2.3 è sostituito dal seguente:

«2.3.   Utilizzatori e diritti di accesso dell'utilizzatore

Gli utilizzatori dell'ERATV sono i seguenti:

Tabella 1

Diritti di accesso all'ERATV

Utilizzatore

Diritti di accesso

Login, account degli utilizzatori

Autorità nazionale di sicurezza dello Stato membro

Trasmissione di dati relativi a tale Stato membro che l'Agenzia deve convalidare.

Consultazione senza limitazioni di tutti i dati, inclusi quelli in attesa di convalida.

Accesso con nome dell'utilizzatore e password.

Non vengono messi a disposizione account funzionali o anonimi. Se l'autorità di sicurezza lo richiede vengono creati più account.

Agenzia

Registrazione dei dati relativi all'autorizzazione del tipo di veicolo trattati in qualità di ente autorizzatore.

Convalida concernente la conformità alla presente specifica e pubblicazione dei dati trasmessi da un'autorità nazionale di sicurezza.

Consultazione senza limitazioni di tutti i dati, inclusi quelli in attesa di convalida.

Accesso con nome dell'utilizzatore e password.

Pubblico

Consultazione dei dati convalidati.

Non pertinente».

2)

al punto 2.4, è aggiunto il paragrafo seguente:

«L'ERATV, a seconda dei casi, consente lo scambio di informazioni con altri sistemi d'informazione dell'Agenzia, quali il registro europeo dei veicoli (European Vehicle Register — EVR) di cui alla decisione (UE) 2018/1614, l'interfaccia utenti comune per il registro dell'infrastruttura ferroviaria di cui alla decisione 2014/880/UE della Commissione (*1) e lo sportello unico di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2).

(*1)  2014/880/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 novembre 2014, concernente le specifiche comuni del registro dell'infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione di esecuzione 2011/633/UE (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 489)."

(*2)  Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).»;"

3)

al punto 2.5, sono aggiunti i seguenti trattini:

«EVR: il formato dei dati sul tipo di veicolo nell'EVR deve presentare una corrispondenza univoca con la designazione dei tipi e, se del caso, con le varianti o le versioni di tipo nell'ERATV;

sportello unico (*3): lo sportello unico deve basarsi sull'ERATV per gestire tutte le informazioni relative a tipi/varianti/versioni; l'identificazione del tipo deve essere utilizzata come riferimento durante lo scambio di informazioni tra i sistemi; lo sportello unico consentirà di recuperare dall'ERATV informazioni per tipi/varianti/versioni e determinerà la pubblicazione delle informazioni relative a tipi/varianti/versioni nell'ERATV una volta che sarà rilasciata l'autorizzazione del tipo di veicolo;

banca dati della normativa unica (*4) contenente le norme nazionali: per le norme nazionali in materia di autorizzazione dei veicoli: in tale banca dati, l'elenco dei parametri per i quali è effettuata la valutazione di conformità sulla base delle norme nazionali indicate nell'ERATV deve essere identico; l'ERATV non deve permettere il riferimento a parametri non inclusi in tale banca dati.

Fintanto che la banca dati della normativa unica non sarà operativa e i dati non saranno stati trasferiti dalla banca dati dei documenti di riferimento e dalla Notif-IT, l'elenco dei parametri per i quali è effettuata la valutazione di conformità sulla base delle norme nazionali indicate nell'ERATV deve essere identico a quello della banca dati dei documenti di riferimento. L'ERATV non deve permettere il riferimento a parametri non inclusi in tale banca dati.

(*3)  Come stabilito all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio."

(*4)  Come stabilito all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio.»;"

4)

il punto 5.1 è sostituito dal seguente:

«5.1.   Principi generali

Ogni autorità nazionale di sicurezza trasmette le informazioni relative alle autorizzazioni di un tipo di veicolo o di una variante di un tipo di veicolo da essa rilasciate.

Ogni autorità nazionale di sicurezza trasmette le informazioni relative alle versioni di un tipo di veicolo o alle versioni di una variante del tipo di veicolo che ha ricevuto conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/545.

L'Agenzia registra direttamente le informazioni relative alle autorizzazioni di un tipo di veicolo o di una variante del tipo di veicolo da essa rilasciate e le informazioni relative alle versioni di un tipo di veicolo o alle versioni di una variante del tipo di veicolo da essa ricevute.

L'ERATV comprende uno strumento basato sul web per lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali di sicurezza e l'Agenzia. Questo strumento permette i seguenti scambi di informazioni:

1)

prenotazione di un numero di identificazione del tipo;

2)

trasmissione di dati per il registro da parte di un'autorità nazionale di sicurezza all'Agenzia tra cui:

a)

i dati relativi al rilascio di un'autorizzazione per un nuovo tipo di veicolo o una nuova variante del tipo di veicolo (in questo caso l'autorità nazionale di sicurezza trasmette l'intera serie di dati indicata all'allegato II);

b)

i dati relativi al rilascio di un'autorizzazione per un tipo di veicolo precedentemente registrato nell'ERATV (in questo caso l'autorità nazionale di sicurezza trasmette solo i dati relativi all'autorizzazione, vale a dire i campi del punto 3 dell'elenco di cui all'allegato II);

c)

i dati relativi alla registrazione di una versione di un tipo di veicolo o di una versione di una variante del tipo di veicolo (in questo caso l'autorità nazionale di sicurezza trasmette l'intera serie di dati indicata all'allegato II);

d)

i dati relativi alla modifica di un'autorizzazione esistente (in questo caso l'autorità nazionale di sicurezza trasmette solo i dati relativi ai campi che devono essere modificati; potrebbe non essere inclusa la modifica dei dati relativi alle caratteristiche del veicolo);

e)

i dati relativi alla sospensione di un'autorizzazione esistente (in questo caso l'autorità nazionale di sicurezza trasmette solo la data di sospensione);

f)

i dati relativi alla riattivazione di un'autorizzazione esistente (in questo caso l'autorità nazionale di sicurezza trasmette solo i dati relativi ai campi che devono essere modificati), distinguendo tra:

riattivazione senza modifica di dati,

riattivazione con modifica di dati (questi dati possono non riguardare le caratteristiche del veicolo);

g)

dati relativi alla revoca di un'autorizzazione;

h)

dati relativi alla correzione di un errore;

3)

invio di richieste di chiarimento e/o correzione di dati da parte dell'Agenzia ad un'autorità nazionale di sicurezza;

4)

invio di risposte da parte di un'autorità nazionale di sicurezza alle richieste di chiarimento e/o correzione provenienti dall'Agenzia.

L'autorità nazionale di sicurezza trasmette i dati per l'aggiornamento elettronico del registro attraverso un'applicazione web e utilizzando il formulario elettronico che figura su Internet compilando i campi pertinenti come indicato nell'allegato II.

L'Agenzia controlla i dati trasmessi dall'autorità nazionale di sicurezza sotto il profilo della conformità alla presente specifica e li convalida oppure chiede un chiarimento.

Se l'Agenzia ritiene che i dati trasmessi dall'autorità nazionale di sicurezza non siano conformi alla presente specifica, invia all'autorità nazionale di sicurezza una richiesta di correzione o di chiarimento dei dati trasmessi.

Per ogni aggiornamento di dati concernente un tipo di veicolo il sistema genera un messaggio di conferma, che verrà inviato per posta elettronica agli utilizzatori dell'autorità nazionale di sicurezza che ha trasmesso i dati, all'autorità nazionale di sicurezza di tutti gli altri Stati membri in cui il tipo è autorizzato, al detentore dell'autorizzazione del tipo di veicolo e all'Agenzia.»;

5)

il punto 5.2.1 è sostituito dal seguente:

«5.2.1.   Registrazione di una autorizzazione di un nuovo tipo di veicolo, di una nuova variante del tipo di veicolo o di una nuova versione di un tipo di veicolo

1)

L'autorità nazionale di sicurezza informa l'Agenzia in merito a ogni autorizzazione di un tipo di veicolo entro i 20 giorni lavorativi successivi al rilascio dell'autorizzazione.

2)

L'autorità nazionale di sicurezza informa l'Agenzia in merito a ogni autorizzazione di una variante del tipo di veicolo entro i 20 giorni lavorativi successivi al rilascio dell'autorizzazione.

3)

L'autorità nazionale di sicurezza informa l'Agenzia in merito a ogni versione di un tipo di veicolo o versione di una variante del tipo di veicolo che ha ricevuto conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/545 entro i 20 giorni lavorativi successivi al ricevimento delle informazioni complete.

4)

L'Agenzia controlla le informazioni trasmesse dall'autorità nazionale di sicurezza e, entro i 20 giorni lavorativi successivi al ricevimento di queste informazioni, le convalida e assegna al tipo di veicolo un numero come indicato nell'allegato III oppure chiede una correzione o un chiarimento. In particolare, al fine di impedire duplicazioni involontarie di tipi nell'ERATV, l'Agenzia verifica, nella misura in cui i dati disponibili nell'ERATV lo consentono, che il tipo in questione non sia già stato registrato da un altro Stato membro.

5)

Dopo la convalida delle informazioni trasmesse dall'autorità nazionale di sicurezza, l'Agenzia assegna al nuovo tipo di veicolo il suo numero. Le regole relative all'assegnazione del numero al tipo di veicolo figurano nell'allegato III.»;

6)

il punto 5.3 è sostituito dal seguente:

«5.3.   Inserimento o modifica di dati da parte dell'Agenzia

5.3.1.   L'ente autorizzatore è un'autorità nazionale di sicurezza

Se un'autorità nazionale di sicurezza agisce in qualità di ente autorizzatore, l'Agenzia non modifica i dati trasmessi da un'autorità nazionale di sicurezza. Il ruolo dell'Agenzia consiste solo nella convalida e nella pubblicazione dei dati.

In circostanze eccezionali, come l'impossibilità tecnica di seguire la procedura normale, l'Agenzia può, previa richiesta di un'autorità nazionale di sicurezza, inserire o modificare i dati trasmessi da un'autorità nazionale di sicurezza. In questo caso l'autorità nazionale di sicurezza che ha chiesto l'inserimento o la modifica di dati conferma i dati inseriti o modificati dall'Agenzia e quest'ultima documenta nelle forme dovute la procedura. Si applicano i termini per l'inserimento di dati nell'ERATV indicati al punto 5.2.

5.3.2.   L'ente autorizzatore è l'Agenzia

Nel caso in cui agisca in qualità di ente autorizzatore, l'Agenzia deve:

a)

registrare un'autorizzazione di un tipo di veicolo o di una variante del tipo di veicolo entro i 20 giorni lavorativi successivi al rilascio dell'autorizzazione;

b)

registrare una versione di un tipo di veicolo o una versione di una variante del tipo di veicolo entro i 20 giorni lavorativi successivi al ricevimento delle informazioni complete;

c)

modificare un'autorizzazione esistente per un tipo di veicolo entro i 20 giorni lavorativi successivi al rilascio della modifica dell'autorizzazione;

d)

sospendere un'autorizzazione esistente per un tipo di veicolo entro i cinque giorni lavorativi successivi alla dichiarazione di sospensione dell'autorizzazione;

e)

riattivare un'autorizzazione per un tipo di veicolo precedentemente sospeso entro i 20 giorni lavorativi successivi alla dichiarazione della riattivazione dell'autorizzazione;

f)

revocare un'autorizzazione esistente per un tipo di veicolo entro i cinque giorni lavorativi successivi alla revoca dell'autorizzazione.»;

7)

il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6.   GLOSSARIO

Termine o abbreviazione

Definizione

Numero di identificazione del tipo

Un'identificazione per il tipo composta dal numero del tipo (parametro 0.1, codice numerico di 10 cifre), dalla variante (parametro 0.2, codice alfanumerico di tre caratteri) e dalla versione (parametro 0.4, codice alfanumerico di tre caratteri):

numero di identificazione del tipo = numero del tipo + variante + versione = XX-XXX-XXXX-X-ZZZ-VVV

Restrizione

Condizione o restrizione indicata nell'autorizzazione del tipo di veicolo che si applica all'immissione sul mercato o all'uso di un veicolo in conformità a questo tipo. Le restrizioni non riguardano le caratteristiche tecniche, che sono incluse nell'allegato II, punto 4 (elenco e formato di parametri).

Modifica di autorizzazione

Modifica, su richiesta di un ente autorizzatore, delle informazioni precedentemente pubblicate relative all'autorizzazione del tipo di veicolo registrato, che devono essere modificate.

Sospensione dell'autorizzazione

Decisione presa da un ente autorizzatore in base alla quale un'autorizzazione per un tipo di veicolo viene temporaneamente sospesa e nessun veicolo può essere autorizzato a essere immesso sul mercato sulla base della sua conformità al tipo in questione fino a quando non siano state analizzate le cause che hanno motivato la sospensione. La sospensione dell'autorizzazione per un tipo di veicolo non si applica ai veicoli già in uso.

Riattivazione dell'autorizzazione

Decisione presa da un ente autorizzatore in base alla quale la sospensione di autorizzazione da esso precedentemente dichiarata non è più di applicazione.

Autorizzazione da rinnovare

Decisione adottata da un ente autorizzatore in base alla quale un'autorizzazione per un tipo di veicolo deve essere rinnovata ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/797 e nessun veicolo può essere autorizzato a essere immesso sul mercato sulla base della sua conformità al tipo in questione. Lo status di autorizzazione da rinnovare per un tipo di veicolo non incide sui veicoli già in uso.

Revoca dell'autorizzazione

Decisione adottata ai sensi dell'articolo 26 della direttiva (UE) 2016/797 da un ente autorizzatore in base alla quale un'autorizzazione per un tipo di veicolo non è più valida. Il veicolo già autorizzato ad essere immesso sul mercato sulla base del suo tipo viene ritirato.

Errore

Dati trasmessi o pubblicati che non corrispondono all'autorizzazione in questione per il tipo di veicolo. La modifica dell'autorizzazione non ricade in questa definizione».


(*1)  2014/880/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 novembre 2014, concernente le specifiche comuni del registro dell'infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione di esecuzione 2011/633/UE (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 489).

(*2)  Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).»;

(*3)  Come stabilito all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(*4)  Come stabilito all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio.»;»


ALLEGATO VIII

L'allegato II della decisione 2011/665/UE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

DATI DA REGISTRARE E FORMATO

1)

Per ogni tipo di veicolo autorizzato l'ERATV include i seguenti dati:

a)

identificazione del tipo,

b)

fabbricante,

c)

conformità alle STI,

d)

autorizzazioni, incluse le informazioni generali relative a tali autorizzazioni, il loro status, l'elenco di parametri per i quali è stata verificata la conformità alle norme nazionali,

e)

caratteristiche tecniche.

2)

I dati da registrare nell'ERATV per ogni tipo di veicolo e il loro formato sono indicati nella tabella 2. I dati da registrare dipendono dalla categoria del veicolo come indicato nella tabella 2.

3)

I valori indicati per i parametri correlati alle caratteristiche tecniche sono quelli registrati nel fascicolo che correda la richiesta.

4)

Nei casi in cui i possibili valori di un parametro sono ristretti ad un elenco predefinito, tali elenchi vengono conservati e aggiornati dall'Agenzia.

5)

Per i tipi di veicolo che non sono conformi a tutte le pertinenti STI in vigore, l'autorità nazionale di sicurezza che ha rilasciato l'autorizzazione del tipo può limitare le informazioni da trasmettere sulle caratteristiche tecniche indicate al punto 4 ai parametri che sono stati verificati in conformità alle norme applicabili.

6)

Quando un parametro viene definito nella STI applicabile, il valore indicato per il parametro è quello esaminato nella procedura di verifica.

7)

Gli elenchi predefiniti vengono conservati e aggiornati dall'Agenzia in conformità alle STI in vigore, comprese le STI che possono essere applicate durante un periodo transitorio.

8)

Per i parametri indicati come “punto in sospeso” non vengono inseriti dati fino a quando il “punto in sospeso” non è stato risolto nella STI pertinente.

9)

Per i parametri indicati come “facoltativi”, l'indicazione dei dati è soggetta alla decisione del richiedente l'autorizzazione del tipo.

10)

I campi 0.1-0.4 vengono compilati dall'Agenzia.

Tabella 2

Parametri dell'ERATV

Parametro

Formato dei dati

Categorie di applicabilità al veicolo (Sì, No, F = facoltativo, PS = punto in sospeso)

Parametri per la compatibilità tecnica tra il veicolo e la rete o le reti dell'area d'uso

1.

Veicoli di trazione

2.

Veicoli passeggeri trainati

3.

Carri merci

4.

Veicoli speciali

0

Identificazione del tipo

Rubrica (nessun dato)

 

 

 

 

 

0.1

Numero del tipo (conformemente all'allegato III)

[codice numerico] XX-XXX-XXXX-X

 

0.2

Variante compresa in questo tipo

[ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2018/545]

[codice alfanumerico] ZZZ

 

0.4

Versioni comprese in questo tipo

[ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2018/545]

[codice alfanumerico] VVV

 

0.3

Data della registrazione nell'ERATV

[data] AAAAMMGG

 

1

Informazioni generali

Rubrica (nessun dato)

 

 

 

 

 

1.1

Nome del tipo

[stringa di caratteri] (non più di 256 caratteri)

F

F

F

F

 

1.2

Nome alternativo del tipo

[stringa di caratteri] (non più di 256 caratteri)

F

F

F

F

 

1.3

Nome del fabbricante

Rubrica (nessun dato)

 

 

 

 

 

1.3.1

Dati identificativi del fabbricante

Rubrica (nessun dato)

 

 

 

 

 

1.3.1.1

Nome dell'organizzazione

[stringa di caratteri] (non più di 256 caratteri)

Selezione da un elenco predefinito, possibilità di aggiungere nuove organizzazioni

 

1.3.1.2

Numero del registro delle imprese

Testo

F

F

F

F

 

1.3.1.3

Codice dell'organizzazione

Codice alfanumerico

F

F

F

F

 

1.3.2

Dati di contatto del fabbricante

Rubrica (nessun dato)

 

 

 

 

 

1.3.2.1

Indirizzo dell'organizzazione, via e numero civico

Testo

F

F

F

F

 

1.3.2.2

Città

Testo

F

F

F

F

 

1.3.2.3

Codice paese

Codice del Manuale interistituzionale di convenzioni redazionali dell'UE

F

F

F

F

 

1.3.2.4

Codice postale

Codice alfanumerico

F

F

F

F

 

1.3.2.5

Indirizzo e-mail

E-mail:

F

F

F

F

 

1.4

Categoria

[stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito (in conformità all'allegato III)

 

1.5

Sottocategoria

[stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito (in conformità all'allegato III)

 

2

Conformità alle STI

Rubrica (nessun dato)

 

 

 

 

 

2.1

Conformità alle STI

Per ogni STI:

[stringa di caratteri] Sì/No/P = parziale/NP = non pertinente Selezione da un elenco predefinito di STI collegate ai veicoli (sia quelle in vigore che quelle precedentemente in vigore) (possibile selezione multipla)

 

2.2

Certificato “CE” di verifica

Riferimento a “Certificati di esame ‘CE’ del tipo” (se si applica il modulo SB) e/o a “Certificati di esame ‘CE’ del progetto” (se si applica il modulo SH1)

[stringa di caratteri] (possibilità di indicare diversi certificati, ad esempio certificato per il sottosistema “materiale rotabile”, certificato per CCS ecc.)

 

2.3

Casi specifici applicabili (casi specifici con cui è stata valutata la conformità)

[stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito (possibile selezione multipla) basato su STI (per ogni STI contrassegnata come Sì o P)

 

2.4

Parti di STI non ottemperate

[stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito (possibile selezione multipla) basato su STI (per ogni STI contrassegnata come P)

 

3

Autorizzazioni

Rubrica (nessun dato)

 

 

 

 

 

3.0

Area d'uso

[Stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito (possibile selezione multipla) Rete degli Stati membri

 

3.1

Autorizzazione in

Rubrica (nessun dato)

 

 

 

 

 

3.1.1

Stato membro di autorizzazione

[Stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito (possibile selezione multipla)

 

3.1.2

Status attuale

Rubrica (nessun dato)

 

 

 

 

 

3.1.2.1

Status

[stringa di caratteri] + [data] Possibili opzioni: valida, sospesa AAAAMMGG, revocata AAAAMMGG, da rinnovare AAAAMMGG

 

3.1.2.2

Validità dell'autorizzazione (se definita)

[data] AAAAMMGG

 

3.1.2.3

Condizioni per l'uso codificate e altre restrizioni

[stringa di caratteri] Codice assegnato dall'Agenzia

 

3.1.2.4

Condizioni per l'uso non codificate e altre restrizioni

[stringa di caratteri]

 

3.1.3

Dati precedenti

Rubrica (nessun dato)

 

 

 

 

 

3.1.3.1

Autorizzazione originaria

Rubrica (nessun dato)

 

 

 

 

 

3.1.3.1.1

Data dell'autorizzazione originaria

[data] AAAAMMGG

 

3.1.3.1.2

Titolare dell'autorizzazione

Rubrica (nessun dato)

 

 

 

 

 

3.1.3.1.2.1

Dati di contatto del titolare dell'autorizzazione

Rubrica (nessun dato)

 

 

 

 

 

3.1.3.1.2.1.1

Nome dell'organizzazione

[stringa di caratteri] (non più di 256 caratteri)

Selezione da un elenco predefinito, possibilità di aggiungere nuove organizzazioni

 

3.1.3.1.2.1.2

Numero del registro delle imprese

Testo

 

3.1.3.1.2.1.3

Codice dell'organizzazione

Codice alfanumerico

F

F

F

F

 

3.1.3.1.2.2

Dati di contatto del titolare dell'autorizzazione

Rubrica (nessun dato)

 

 

 

 

 

3.1.3.1.2.2.1

Indirizzo dell'organizzazione, via e numero civico

Testo

 

3.1.3.1.2.2.2

Città

Testo

 

3.1.3.1.2.2.3

Codice paese

Codice del Manuale interistituzionale di convenzioni redazionali dell'UE

 

3.1.3.1.2.2.4

Codice postale

Codice alfanumerico

 

3.1.3.1.2.2.5

Indirizzo e-mail

E-mail:

 

3.1.3.1.3

Riferimento del documento di autorizzazione

[stringa di caratteri] (EIN)

 

3.1.3.1.4

Certificato di verifica

Riferimento all'esame del tipo o all'esame del progetto

[stringa di caratteri]

(Possibilità di indicare più certificati, ad esempio certificato per il sottosistema “materiale rotabile”, certificato per il sottosistema “controllo-comando e segnalamento” ecc.)

 

3.1.3.1.5

Parametri per i quali è stata valutata la conformità alle norme nazionali in vigore

[stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito (possibile selezione multipla) basato sulla decisione (UE) 2015/2299 della Commissione

 

3.1.3.1.6

Osservazioni

[stringa di caratteri] (non più di 1 024 caratteri)

F

F

F

F

 

3.1.3.1.7

Riferimento alla dichiarazione scritta del proponente di cui all'articolo 3, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 402/2013

[stringa di caratteri]

 

3.1.3.X

Modifica di autorizzazione

Rubrica (nessun dato) (X aumentato progressivamente dal 2 in poi tante volte quante sono le modifiche dell'autorizzazione del tipo che sono state rilasciate)

 

3.1.3.X.1

Tipo di modifica

[stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito

 

3.1.3.X.2

Data

[data] AAAAMMGG

 

3.1.3.X.3

Titolare dell'autorizzazione (se del caso)

[stringa di caratteri] (non più di 256 caratteri) Selezione da un elenco predefinito, possibilità di aggiungere nuove organizzazioni

 

3.1.3.X.3.1

Dati di contatto del titolare dell'autorizzazione

Rubrica (nessun dato)

 

 

 

 

 

3.1.3.X.3.1.1

Nome dell'organizzazione

[stringa di caratteri] (non più di 256 caratteri)

Selezione da un elenco predefinito, possibilità di aggiungere nuove organizzazioni

 

3.1.3.X.3.1.2

Numero del registro delle imprese

Testo

 

3.1.3.X.3.1.3

Codice dell'organizzazione

Codice alfanumerico

F

F

F

F

 

3.1.3.X.3.2

Dati di contatto del titolare dell'autorizzazione

Rubrica (nessun dato)

 

 

 

 

 

3.1.3.X.3.2.1

Indirizzo dell'organizzazione, via e numero civico

Testo

 

3.1.3.X.3.2.2

Città

Testo

 

3.1.3.X.3.2.3

Codice paese

Codice del Manuale interistituzionale di convenzioni redazionali dell'UE

 

3.1.3.X.3.2.4

Codice postale

Codice alfanumerico

 

3.1.3.X.3.2.5

Indirizzo e-mail

E-mail:

 

3.1.3.X.4

Riferimento del documento di modifica dell'autorizzazione

[stringa di caratteri]

 

3.1.3.X.5

Certificato di verifica

Riferimento all'esame del tipo o all'esame del progetto

[stringa di caratteri]

(Possibilità di indicare più certificati, ad esempio certificato per il sottosistema “materiale rotabile”, certificato per il sottosistema “controllo-comando e segnalamento” ecc.)

 

3.1.3.X.6

Norme nazionali applicabili (se del caso)

[stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito (possibile selezione multipla) basato sulla decisione (UE) 2015/2299 della Commissione

 

3.1.3.X.7

Osservazioni

[stringa di caratteri] (non più di 1 024 caratteri)

F

F

F

F

 

3.1.3.X.8

Riferimento alla dichiarazione scritta del proponente di cui all'articolo 3, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 402/2013

[stringa di caratteri]

 

3.X

Autorizzazione in

Rubrica (nessun dato) (X aumentato progressivamente di un'unità dal 2 in poi ogni volta che è stata rilasciata un'autorizzazione per questo tipo) Questo punto contiene gli stessi campi del punto 3.1

 

4

Caratteristiche tecniche del veicolo

Rubrica (nessun dato)

 

 

 

 

 

4.1

Caratteristiche tecniche generali

Rubrica (nessun dato)

 

 

 

 

 

4.1.1

Numero di cabine di guida

[numero] 0/1/2

No

4.1.2

Velocità

Rubrica (nessun dato)

 

 

 

 

 

4.1.2.1

Velocità massima di progetto

[numero] km/h

No

4.1.3

Scartamento di sala montata

[stringa di caratteri] Selezione da elenco predefinito

4.1.5

Numero massimo di complessi o locomotive accoppiati in esercizio multiplo

[numero]

No

No

No

No

4.1.11

Dispositivo di cambio dello scartamento di sala montata

[stringa di caratteri] Selezione da elenco predefinito

4.1.12

Numero di veicoli che compongono la composizione bloccata (solo per la composizione bloccata)

[numero]

No

4.2

Sagoma del veicolo

Rubrica (nessun dato)

 

 

 

 

 

4.2.1

Profilo di riferimento

[stringa di caratteri] Selezione da elenco predefinito (sono possibili più opzioni) (l'elenco sarà differente per le diverse categorie a seconda della STI applicabile)

4.3

Condizioni ambientali

Rubrica (nessun dato)

 

 

 

 

 

4.3.1

Intervalli di temperatura

[stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito (sono possibili più opzioni)

No

4.3.3

Condizioni di neve, ghiaccio e grandine

[stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito

No

4.4

Sicurezza antincendio

Rubrica (nessun dato)

 

 

 

 

 

4.4.1

Categoria di sicurezza antincendio

[stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito

No

4.5

Massa di progetto e carichi

Rubrica (nessun dato)

 

 

 

 

 

4.5.1

Carico utile permesso per diverse categorie di linea

[numero] t per categoria di linea [stringa di caratteri]

PS

PS

PS

4.5.2

Massa di progetto

Rubrica (nessun dato)

 

 

 

 

 

4.5.2.1

Massa di progetto in ordine di marcia

[numero] kg

F

4.5.2.2

Massa di progetto in condizioni di carico utile normale

[numero] kg

F

4.5.2.3

Massa di progetto in condizioni di carico utile eccezionale

[numero] kg

No

4.5.3

Carico statico per asse

Rubrica (nessun dato)

 

 

 

 

 

4.5.3.1

Carico statico per asse in ordine di marcia

[numero] kg

F

4.5.3.2

Carico statico per asse in condizioni di carico utile normale

[numero] kg

4.5.3.3

Carico statico per asse in condizioni di carico utile eccezionale

[numero] kg

No

4.5.3.4

Posizione degli assi lungo l'unità (distanza tra gli assi):

 

a) distanza tra gli assi

 

b) distanza tra l'asse finale e la fine del piano di accoppiamento più vicino

 

c) distanza tra due assi interni

a) [numero] m

b) [numero] m

c) [numero] m

4.5.5

Massa totale del veicolo (per ciascun veicolo dell'unità)

[numero] kg

4.5.6

Massa per ruota

[numero] kg

4.6

Comportamento dinamico del materiale rotabile

Rubrica (nessun dato)

 

 

 

 

 

4.6.4

Combinazione di velocità massima e di insufficienza massima di sopraelevazione per cui il veicolo è stato valutato

[numero] km/h - [numero] mm

4.6.5

Inclinazione della rotaia

[stringa di caratteri] da un elenco predefinito

4.7

Frenatura

Rubrica (nessun dato)

 

 

 

 

 

4.7.1

Decelerazione media massima

[numero] m/s2

No

No

No

4.7.2

Capacità termica

Rubrica (nessun dato)

 

 

 

 

 

4.7.2.1

Prestazione dell'impianto frenante su forti pendenze con carico utile normale

Rubrica (nessun dato)

 

 

 

 

 

4.7.2.1.1

Caso di riferimento della STI

[stringa di caratteri] da un elenco predefinito

No

4.7.2.1.2

Velocità (se non è indicato un caso di riferimento)

[numero] km/h

No

4.7.2.1.3

Pendenza (se non è indicato un caso di riferimento)

[numero] ‰ (mm/m)

No

4.7.2.1.4

Distanza (se non è indicato un caso di riferimento)

[numero] km

No

4.7.2.1.5

Tempo (se la distanza non è indicata) (se non è indicato un caso di riferimento)

[numero] min

No

4.7.2.1.6

Capacità termica di frenatura massima

[numero] kW

No

4.7.3

Freno di stazionamento

Rubrica (nessun dato)

 

 

 

 

 

4.7.3.3

Pendenza massima sulla quale l'unità è immobilizzata dal solo freno di stazionamento (se il veicolo ne è provvisto)

[numero] ‰ (mm/m)

No

4.7.3.4

Freno di stazionamento

[operatore booleano] Sì/No

No

No

No

No

4.7.4

Sistemi di frenatura installati sul veicolo

Rubrica (nessun dato)

 

 

 

 

 

4.7.4.1

Freno a corrente parassita

Rubrica (nessun dato)

 

 

 

 

 

4.7.4.1.1

Freno a corrente parassita sul binario installato

[operatore booleano] Sì/No

No

4.7.4.1.2

Possibilità di impedire l'uso del freno a corrente parassita sul binario (solo se il veicolo ne è provvisto)

[operatore booleano] Sì/No

No

4.7.4.2

Freno magnetico

Rubrica (nessun dato)

 

 

 

 

 

4.7.4.2.1

Freno magnetico a pattino installato

[operatore booleano] Sì/No

No

4.7.4.2.2

Possibilità di impedire l'uso del freno magnetico a pattino (solo se il veicolo ne è provvisto)

[operatore booleano] Sì/No

No

4.7.4.3

Freno a recupero (solo per veicoli a trazione elettrica)

Rubrica (nessun dato)

 

 

 

 

 

4.7.4.3.1

Freno a recupero installato

[operatore booleano] Sì/No

No

No

4.7.4.3.2

Possibilità di impedire l'uso del freno a recupero (solo se il veicolo ne è provvisto)

[operatore booleano] Sì/No

No

No

4.7.5

Freno di emergenza: distanza di arresto e profilo di decelerazione per ciascuna condizione di carico per la velocità massima di progetto

[numero] m

[numero] m/s2

No

No

4.7.6

Per l'esercizio generale:

percentuale di peso frenato (lambda) o massa frenata

Lambda (%)

[numero] tonnellate

No

4.7.7

Freno di servizio:

alla frenatura massima di servizio: distanza di arresto, decelerazione massima per la condizione di carico “massa di progetto in condizioni di carico utile normale” alla velocità massima di progetto

[numero] m

[numero] m/s2

No

4.7.8

Sistema di protezione contro il pattinamento delle ruote

[operatore booleano] Sì/No

No

4.8

Caratteristiche geometriche

Rubrica (nessun dato)

 

 

 

 

 

4.8.1

Lunghezza del veicolo

[numero] m

No

4.8.2

Diametro minimo della ruota in servizio

[numero] mm

4.8.4

Capacità di raggio minimo di curvatura orizzontale

[numero] m

No

4.8.5

Capacità di raggio minimo di curvatura convesso verticale

[numero] m

No

4.8.6

Capacità di raggio minimo di curvatura concavo verticale

[numero] m

No

4.9

Attrezzature

Rubrica (nessun dato)

 

 

 

 

 

4.9.1

Tipo di accoppiatore finale

[stringa di caratteri] Da un elenco predefinito (possibile selezione multipla)

No

4.9.2

Monitoraggio delle condizioni dei cuscinetti (rilevamento di riscaldamento anomalo delle boccole)

[stringa di caratteri] Da un elenco predefinito (possibile selezione multipla)

4.10

Alimentazione

Rubrica (nessun dato)

 

 

 

 

 

4.10.1

Sistema di alimentazione elettrica (tensione e frequenza)

[stringa di caratteri] Da un elenco predefinito (possibile selezione multipla)

No

4.10.4

Corrente massima a treno fermo per pantografo (da indicare per ogni sistema a corrente continua per il quale il veicolo è attrezzato)

[Numero] A per [voltaggio automaticamente preinserito]

No

No

4.10.5

Altezza di interazione del pantografo con i fili di contatto (sopra il piano del ferro) (da indicare per ogni sistema di alimentazione elettrica per il quale il veicolo è attrezzato)

[Numero] Da [m] a [m] (con due decimali)

No

4.10.6

Geometria dell'archetto del pantografo (da indicare per ogni sistema di alimentazione elettrica per il quale il veicolo è attrezzato)

[Stringa di caratteri] per [sistema di alimentazione elettrica automaticamente preinserito]

Da un elenco predefinito (possibile selezione multipla)

No

4.10.7

Numero di pantografi a contatto con la catenaria (da indicare per ogni sistema di alimentazione elettrica per il quale il veicolo è attrezzato)

[numero]

No

4.10.8

Distanza minima tra due pantografi a contatto con la catenaria (da indicare per ogni sistema di alimentazione elettrica per il quale il veicolo è attrezzato; da indicare per esercizio singolo e, se del caso, multiplo) (solo se il numero di pantografi alzati è superiore a uno)

[numero] [m]

No

4.10.10

Materiale dello strisciante del pantografo con il quale il veicolo può essere attrezzato (da indicare per ogni sistema di alimentazione elettrica per il quale il veicolo è attrezzato)

[Stringa di caratteri] per [sistema di alimentazione elettrica automaticamente preinserito]

Da un elenco predefinito (possibile selezione multipla)

No

4.10.11

Dispositivo di abbassamento automatico (ADD) installato (da indicare per ogni sistema di alimentazione elettrica per il quale il veicolo è attrezzato)

[operatore booleano] Sì/No

No

4.10.14

Unità elettriche dotate di funzione di limitazione della potenza o di limitazione della corrente

[operatore booleano] Sì/No

No

No

4.10.15

Forza media di contatto

[numero] [N]

No

4.12

Caratteristiche inerenti ai passeggeri

Rubrica (nessun dato)

 

 

 

 

 

4.12.3.1

Altezze del marciapiede per il quale il veicolo è progettato

[numero] da un elenco predefinito (possibile selezione multipla)

No

No

4.13

Attrezzature CCS di bordo (solo per veicoli con cabina di guida)

Rubrica (nessun dato)

 

 

 

 

 

4.13.1

Segnalamento

Rubrica (nessun dato)

 

 

 

 

 

4.13.1.1

Apparecchiatura ETCS di bordo e serie di specifiche della STI CCS, allegato A

[stringa di caratteri] Da un elenco predefinito

No

No

4.13.1.5

Sistemi di indicatori di allerta, controllo e protezione del treno di classe B o altro installati (sistema e, se del caso, versione)

[stringa di caratteri] Da un elenco predefinito (sono possibili più opzioni)

No

No

4.13.1.7

Attuazione del sistema ETCS di bordo

[stringa di caratteri]

No

No

4.13.1.8

Compatibilità del sistema ETCS

[stringa di caratteri] Da un elenco predefinito (sono possibili più opzioni)

No

No

No

4.13.1.9

Gestione delle informazioni sulla completezza del treno

[operatore booleano] Sì/No

No

No

4.13.2

Radio

Rubrica (nessun dato)

 

 

 

 

 

4.13.2.1

Radio di bordo GSM-R per trasmissione voce e relativo valore di partenza

[stringa di caratteri] Da un elenco predefinito

No

No

4.13.2.3

Sistemi radio di classe B o altro installati (sistema e, se del caso, versione)

[stringa di caratteri] Da un elenco predefinito (sono possibili più opzioni)

No

No

4.13.2.5

Compatibilità del sistema radio per trasmissione voce

[stringa di caratteri] Da un elenco predefinito (sono possibili più opzioni)

No

No

No

4.13.2.6

Implementazione della comunicazione vocale e di esercizio

[stringa di caratteri]

No

No

4.13.2.7

Radio di bordo GSM-R per trasmissione dati e relativo valore di partenza

[stringa di caratteri] Da un elenco predefinito

No

No

4.13.2.8

Compatibilità del sistema radio per trasmissione dati

[stringa di caratteri] Da un elenco predefinito (sono possibili più opzioni)

No

No

No

4.13.2.9

Implementazione della comunicazione dati per ETCS

[stringa di caratteri]

No

No

4.13.2.10

Rete di partenza della scheda SIM GSM-R per trasmissione voce

[stringa di caratteri] Da un elenco predefinito

No

No

No

4.13.2.11

Rete di partenza della scheda SIM GSM-R per trasmissione di dati

[stringa di caratteri] Da un elenco predefinito

No

No

No

4.13.2.12

Idoneità della scheda SIM all'ID gruppo 555 per trasmissione voce

[operatore booleano] Sì/No

No

No

No

4.14

Compatibilità con i sistemi di rilevamento dei treni

Rubrica (nessun dato)

 

 

 

 

 

4.14.1

Tipo di sistema di rilevamento dei treni per il quale il veicolo è stato progettato e valutato

[stringa di caratteri] Da un elenco predefinito (sono possibili più opzioni)

»

27.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

LI 139/312


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/777 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2019

relativo alle specifiche comuni per il registro dell'infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione di esecuzione 2014/880/UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 49, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva (UE) 2016/797 chiarisce i ruoli degli attori ferroviari, in particolare delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura, in relazione ai controlli da effettuare prima di utilizzare veicoli autorizzati.

(2)

Il registro dell'infrastruttura ferroviaria (RINF) dovrebbe garantire la trasparenza in materia di caratteristiche della rete ed essere utilizzato come banca dati di riferimento. In particolare, dovrebbe essere utilizzato in combinazione con i valori dei parametri riportati nell'autorizzazione d'immissione sul mercato del veicolo per verificare la compatibilità tecnica fra un veicolo e una tratta.

(3)

L'elenco dei parametri del registro dell'infrastruttura ferroviaria e l'interfaccia utenti comune di cui alla decisione di esecuzione 2014/880/UE della Commissione (2) dovrebbero essere aggiornati al fine di consentire la verifica della compatibilità tra veicolo e tratta. Al contempo, l'applicazione web del registro dell'infrastruttura (applicazione RINF) dovrebbe sostituire l'interfaccia utenti comune.

(4)

L'applicazione RINF dovrebbe essere realizzata e gestita dall'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie («l'Agenzia») e dovrebbe fornire l'accesso ai registri degli Stati membri che indicano i valori dei parametri della rete per ciascun sottosistema o parte di sottosistema interessati. In particolare, gli Stati membri dovrebbero utilizzare tale applicazione per ottemperare all'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 49, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797, per fornire un punto di accesso unico agli utenti.

(5)

I dati relativi ai parametri riportati nella tabella di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/880/UE dovrebbero essere raccolti e inseriti, relativamente all'intero sistema ferroviario dell'Unione, nel registro dell'infrastruttura entro il 16 marzo 2019, ai sensi dell'articolo 5 della suddetta decisione. I dati relativi ai nuovi parametri precisati nel presente regolamento dovrebbero essere raccolti e inseriti nel registro dell'infrastruttura in tempo debito al fine di conseguire gli obiettivi della direttiva (UE) 2016/797, in particolare per consentire la verifica della compatibilità veicolo-tratta sulla base dell'applicazione RINF. L'applicazione RINF dovrebbe essere operativa al più tardi al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento e i dati relativi ai parametri pertinenti per la verifica della compatibilità veicolo-tratta dovrebbero essere raccolti e inseriti non appena possibile e al più tardi entro il 16 gennaio 2020.

(6)

Ciascuno Stato membro dovrebbe designare un organismo di registrazione nazionale responsabile del coordinamento della trasmissione e dell'aggiornamento regolare dei dati nel proprio registro dell'infrastruttura.

(7)

I gestori dell'infrastruttura dovrebbero raccogliere i dati relativi alla propria rete e garantire che agli organismi di registrazione siano trasmessi dati completi, coerenti, esatti e aggiornati.

(8)

Gli ulteriori sviluppi dell'applicazione RINF dovrebbero facilitare la verifica della compatibilità veicolo-tratta e la compilazione del fascicolo percorso treno con informazioni provenienti dall'applicazione RINF. L'Agenzia dovrebbe valutare i costi e i benefici delle integrazioni dell'applicazione RINF e procedere alla loro attuazione, se del caso.

(9)

L'Agenzia dovrebbe realizzare una guida applicativa che descriva e, ove necessario, spieghi i requisiti di cui al presente regolamento. Le linee guida dovrebbero essere aggiornate, pubblicate e messe a disposizione del pubblico gratuitamente.

(10)

Il 27 luglio 2018 l'Agenzia ha pubblicato una raccomandazione sulle specifiche comuni per il registro dell'infrastruttura ferroviaria al fine di aggiornare le funzioni del registro dell'infrastruttura con il disposto della direttiva (UE) 2016/797.

(11)

La decisione di esecuzione 2014/880/UE dovrebbe pertanto essere abrogata.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Specifiche comuni per il registro dell'infrastruttura

1.   Le specifiche comuni per il registro dell'infrastruttura di cui all'articolo 49 della direttiva (UE) 2016/797 sono definite nell'allegato del presente regolamento.

2.   Ciascuno Stato membro provvede affinché i valori dei parametri della propria rete ferroviaria siano informatizzati e salvati in un'applicazione elettronica conforme alle specifiche comuni del presente regolamento.

Articolo 2

Applicazione RINF

1.   L'Agenzia realizza e mantiene un'applicazione web («applicazione RINF») che funga da punto di accesso unico per la pubblicazione delle informazioni relative alle infrastrutture degli Stati membri ai sensi dell'articolo 49 della direttiva (UE) 2016/797.

2.   L'applicazione RINF è realizzata conformemente all'allegato del presente regolamento.

3.   L'Agenzia provvede affinché l'applicazione RINF sia operativa al più tardi entro il 16 giugno 2019.

4.   Ciascuno Stato membro provvede affinché i dati necessari per la propria rete siano raccolti e inseriti nell'applicazione RINF entro i termini previsti dalla tabella 1 dell'allegato.

5.   Ciascuno Stato membro provvede affinché i dati nell'applicazione RINF siano mantenuti aggiornati conformemente all'articolo 5.

6.   L'Agenzia istituisce un gruppo composto di rappresentanti degli organismi di registrazione nazionali incaricato di coordinare, monitorare e sostenere il popolamento dell'applicazione RINF.

Articolo 3

Transizione

1.   Rimangono applicabili i termini per il popolamento del registro dell'infrastruttura previsti dalla decisione di esecuzione 2014/880/UE e indicati nell'allegato del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri e l'Agenzia provvedono affinché i dati raccolti e inseriti nel registro dell'infrastruttura conformemente alla decisione di esecuzione 2014/880/UE restino disponibili e siano accessibili attraverso l'applicazione RINF.

Articolo 4

Organismo di registrazione nazionale

1.   Ciascuno Stato membro designa un organismo di registrazione nazionale che è incaricato di coordinare l'attività di raccolta e inserimento dei dati nell'applicazione RINF per lo Stato membro in questione.

2.   Al più tardi entro il 16 giugno 2019 ciascuno Stato membro notifica all'Agenzia l'organismo di registrazione nazionale designato ai sensi del paragrafo 1 qualora tale organismo non sia il soggetto designato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione di esecuzione 2014/880/UE.

3.   A decorrere dal 1o gennaio 2021, fatto salvo lo sviluppo dell'applicazione RINF di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), i gestori dell'infrastruttura di ciascuno Stato membro sono incaricati della raccolta e dell'inserimento dei dati nell'applicazione RINF.

Articolo 5

Raccolta dati

1.   I gestori dell'infrastruttura garantiscono l'esattezza, la completezza, la coerenza e la tempestività dei dati inseriti nell'applicazione RINF e trasmettono dati aggiornati non appena questi sono disponibili.

2.   Fino al 31 dicembre 2020 i gestori dell'infrastruttura trasmettono i dati agli organismi di registrazione. Gli organismi di registrazione trasmettono i dati all'applicazione RINF con cadenza almeno mensile tranne qualora non sia necessario alcun aggiornamento dei dati. In quest'ultimo caso gli organismi di registrazione informano l'Agenzia che non è necessario alcun aggiornamento. Un aggiornamento coincide con la pubblicazione annuale del prospetto informativo della rete.

3.   A decorrere dal 1o gennaio 2021, fatto salvo lo sviluppo dell'applicazione RINF di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), i gestori dell'infrastruttura trasmettono i dati direttamente all'applicazione RINF non appena questi sono disponibili.

4.   Le informazioni relative alle infrastrutture messe in servizio dopo il 16 giugno 2019 sono trasmesse all'applicazione RINF prima della messa in servizio.

Articolo 6

Sviluppi ulteriori

1.   Sulla base dei risultati di un'analisi costi-benefici, l'Agenzia aggiorna l'applicazione RINF entro il 1o gennaio 2021 al fine di:

a)

razionalizzare il processo di aggiornamento dei dati nell'applicazione RINF per consentire ai gestori dell'infrastruttura di aggiornare le informazioni non appena disponibili;

b)

migliorare la descrizione della rete in modo da mostrarne con precisione la geometria;

c)

fornire informazioni in merito al possibile itinerario sulla rete;

d)

fornire mezzi per segnalare alle imprese ferroviarie eventuali modifiche nell'applicazione RINF che siano per loro pertinenti.

2.   Entro il 16 gennaio 2022 l'Agenzia, tenuto conto dei risultati di un'analisi costi-benefici, aggiorna l'applicazione RINF per consentire la raccolta e l'inserimento delle informazioni necessarie per il fascicolo percorso treno di cui all'appendice D2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione (3). Ciascuno Stato membro provvede affinché il proprio registro dell'infrastruttura fornisca le informazioni necessarie per il fascicolo percorso treno un anno dopo l'aggiornamento dell'applicazione RINF.

3.   Ulteriori sviluppi dell'applicazione RINF possono creare un sistema di dati che alimenta tutti i flussi di informazioni elettroniche relativamente alla rete ferroviaria dell'Unione.

Articolo 7

Guida all'applicazione delle specifiche comuni

Al più tardi entro il 16 giugno 2019 l'Agenzia pubblica una guida all'applicazione delle specifiche comuni per il registro dell'infrastruttura (guida applicativa). L'Agenzia mantiene aggiornata tale guida applicativa. La guida applicativa fornisce un riferimento alle disposizioni pertinenti delle specifiche tecniche di interoperabilità per ciascun parametro.

Articolo 8

Abrogazione

La decisione di esecuzione 2014/880/UE è abrogata.

Articolo 9

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44.

(2)  Decisione di esecuzione 2014/880/UE della Commissione, del 26 novembre 2014, concernente le specifiche comuni del registro dell'infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione di esecuzione 2011/633/UE (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 489).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE (Cfr. pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE TECNICO

Le presenti specifiche riguardano dati relativi ai seguenti sottosistemi strutturali del sistema ferroviario dell'Unione:

a)

sottosistema «infrastruttura»,

b)

sottosistema «energia»,

c)

sottosistema «controllo-comando e segnalamento a terra».

2.   FINALITÀ

Il registro dell'infrastruttura ha come obiettivo principale definire caratteristiche della rete trasparenti e deve essere utilizzato come banca dati di riferimento.

2.1.   Processi sostenuti dal registro dell'infrastruttura

Il registro dell'infrastruttura deve sostenere i seguenti processi:

a)

controllo prima dell'utilizzo di veicoli autorizzati ai sensi dell'articolo 23 della direttiva (UE) 2016/797;

b)

progettazione di sottosistemi mobili;

c)

verifica di fattibilità dei servizi ferroviari;

d)

pubblicazione di norme e restrizioni di natura strettamente locale ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 11, della direttiva (UE) 2016/797;

e)

verifica della compatibilità tecnica fra gli impianti fissi ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera b), della direttiva (UE) 2016/797;

f)

monitoraggio dei progressi in termini di interoperabilità della rete ferroviaria dell'Unione;

g)

elaborazione del prospetto informativo della rete per quanto riguarda la natura dell'infrastruttura;

h)

compilazione del fascicolo percorso treno di cui all'appendice D2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2;

i)

riutilizzo dei dati del registro dell'infrastruttura in altri strumenti informatici.

2.2.   Requisiti specifici per il registro dell'infrastruttura

Il registro dell'infrastruttura deve:

a)

indicare il valore dei parametri da utilizzare per controllare la compatibilità tecnica tra veicolo e tratta;

b)

fornire dati pertinenti per identificare le caratteristiche dell'infrastruttura per l'area d'uso prevista e facilitare la progettazione del materiale rotabile e la verifica di fattibilità dei servizi ferroviari;

c)

consentire agli Stati membri di inserire nel registro dell'infrastruttura norme e restrizioni di natura strettamente locale;

d)

fornire dati pertinenti per facilitare la verifica della compatibilità tecnica tra un sottosistema fisso e la rete in cui è integrato e monitorare i progressi dell'interoperabilità degli impianti fissi ferroviari;

e)

fornire le informazioni necessarie per il fascicolo percorso treno;

f)

consentire l'utilizzo del registro dell'infrastruttura come banca dati di riferimento per il prospetto informativo della rete o per altri strumenti informatici.

3.   CARATTERISTICHE COMUNI

Le caratteristiche di cui al presente allegato sono comuni a tutti i registri dell'infrastruttura degli Stati membri.

3.1.   Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

1)   «sezione di linea» (SoL — Section of Line): la parte di linea situata tra punti operativi adiacenti che può essere composta da più binari;

2)   «punto operativo» (OP — Operational Point): qualsiasi località per l'esercizio di servizi ferroviari, in cui detti servizi possono iniziare e terminare oppure cambiare itinerario, e dove possono essere forniti servizi di trasporto passeggeri o di trasporto merci; comprende qualsiasi località di confine tra Stati membri o tra gestori dell'infrastruttura;

3)   «punto di localizzazione» (LP — Location Point): qualsiasi punto specifico sul binario di una sezione di linea in cui cambia il valore di un parametro;

4)   «binario di circolazione»: qualsiasi binario utilizzabile per l'effettuazione del servizio commerciale; non comprende i binari di incrocio, di precedenza e dei posti di comunicazione, utilizzati solo per la movimentazione dei treni;

5)   «binario di raccordo»: qualsiasi binario all'interno di un punto operativo che non è utilizzato per gli itinerari operativi di un treno.

3.2.   Struttura della rete ferroviaria del registro dell'infrastruttura

3.2.1.   Ai fini del registro dell'infrastruttura ciascun Stato membro deve descrivere la propria rete ferroviaria in sezioni di linea e punti operativi.

3.2.2.   Gli oggetti che devono essere pubblicati per la «sezione di linea», in relazione ai sottosistemi «infrastruttura», «energia» e «controllo-comando e segnalamento a terra», sono attribuiti all'elemento infrastrutturale «binario di circolazione».

3.2.3.   Gli oggetti che devono essere pubblicati per il «punto operativo», in relazione al sottosistema «infrastruttura», sono attribuiti agli elementi infrastrutturali «binario di circolazione» e «binario di raccordo».

3.3.   Oggetti del registro dell'infrastruttura

3.3.1.   Gli oggetti devono essere pubblicati conformemente alla tabella 1.

3.3.2.   La guida applicativa per il registro dell'infrastruttura di cui all'articolo 7 definisce il formato specifico e il processo di gestione dei dati elencati nella tabella 1, presentati in una delle seguenti modalità:

a)

una scelta unica o multipla da un elenco predefinito;

b)

una stringa di caratteri o la stringa di caratteri predefinita;

c)

un numero indicato all'interno di due parentesi quadre.

3.3.3.   Il valore di un parametro deve essere fornito, nel rispetto dei termini di cui alla tabella 1, quando corrisponde a un parametro fondamentale o quando l'oggetto corrispondente esiste sulla rete descritta.

I parametri richiesti per il controllo della compatibilità tra veicolo e tratta sono indicati con la dicitura «Necessario per compatibilità tratta» ai sensi dell'appendice D1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/773.

Tutte le informazioni pertinenti relative ai parametri sono specificate nella tabella 1.

Quando nella tabella 1 si fa riferimento a un documento del gestore dell'infrastruttura, quest'ultimo o l'organismo di registrazione nazionale a norma dell'articolo 5 deve trasmettere tale documento all'Agenzia in formato elettronico. I documenti di cui ai parametri 1.1.1.1.2.4.4, 1.1.1.1.6.4, 1.1.1.1.6.5, 1.1.1.3.7.1.3 e 1.1.1.3.11.3 devono essere presentati in due lingue dell'UE.

Tabella 1

Oggetti del registro dell'infrastruttura

Numero

Titolo

Presentazione dei dati

Definizione

Parametro fondamentale

Necessario per compatibilità tratta

Termine per l'indicazione del parametro

1

STATO MEMBRO

 

 

 

1.1

SEZIONE DI LINEA

 

 

 

1.1.0.0.0

Informazioni generali

 

 

 

1.1.0.0.0.1

Codice del gestore dell'infrastruttura (GI)

[AAAA]

Per gestore dell'infrastruttura (GI) si intende qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della creazione e della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria o di parte della stessa.

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.0.0.0.2

Identificazione nazionale della linea

Stringa di caratteri

Identificazione unica della linea o numero unico attribuito alla linea nello Stato membro.

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.0.0.0.3

Punto operativo all'inizio della sezione di linea

Stringa di caratteri predefinita

Identificazione unica del punto operativo all'inizio della sezione di linea (aumento in chilometri dal punto operativo iniziale al punto operativo finale)

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.0.0.0.4

Punto operativo alla fine della sezione di linea

Stringa di caratteri predefinita

Identificazione unica del punto operativo alla fine della sezione di linea (aumento in chilometri dal punto operativo iniziale al punto operativo finale)

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.0.0.0.5

Lunghezza della sezione di linea

Stringa di caratteri predefinita

Lunghezza tra punti operativi all'inizio e alla fine della sezione di linea

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.0.0.0.6

Carattere della sezione di linea

Scelta unica dall'elenco predefinito:

Sezione di linea normale/collegamento

Tipo di sezione di linea che esprime la dimensione dei dati presentati dipendente dal fatto che connetta oppure no punti operativi generati dalla divisione di un grande nodo in diversi punti operativi.

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1

BINARIO DI CIRCOLAZIONE

 

 

 

1.1.1.0.0

Informazioni generali

 

 

 

1.1.1.0.0.1

Identificazione del binario

Stringa di caratteri

Identificazione unica del binario o numero unico attribuito al binario nella sezione di linea

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.0.0.2

Direzione di marcia normale

Scelta unica dall'elenco predefinito:

N/O/B

La direzione di marcia normale è:

la stessa direzione di quella definita dall'inizio e dalla fine della sezione di linea: (N)

la direzione opposta a quella definita dall'inizio e dalla fine della sezione di linea: (O)

entrambe le direzioni: (B)

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1

Sottosistema «infrastruttura»

 

 

 

1.1.1.1.1

Dichiarazioni di verifica del binario

 

 

 

1.1.1.1.1.1

Dichiarazione CE di verifica del binario relativa alla conformità ai requisiti delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) applicabili al sottosistema «infrastruttura»

Stringa di caratteri predefinita:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Numero unico per le dichiarazioni CE ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione (1).

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.1.2

Dichiarazione di dimostrazione IE (definita dalla raccomandazione 2014/881/UE della Commissione (2)) per il binario relativa alla conformità ai requisiti delle STI applicabili al sottosistema «infrastruttura»

Stringa di caratteri predefinita:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Numero unico per le dichiarazioni IE sulla base degli stessi requisiti di formato specificati per le dichiarazioni CE nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione.

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.2

Parametri di prestazione

 

 

 

1.1.1.1.2.1

Classificazione TEN (rete transeuropea) del binario

Scelta unica da un elenco predefinito

Indicazione della parte di rete transeuropea di cui fa parte la linea

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.2.1.2

Identità del sistema informativo geografico (GIS ID) TEN

Stringa di caratteri

Indicazione della GIS ID della sezione della banca dati TEN-T a cui appartiene il binario

 

 

1 gennaio 2021

1.1.1.1.2.2

Categoria della linea

Scelta unica da un elenco predefinito

Classificazione di una linea sulla base della STI INF – regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione (3)

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.2.3

Parte di un corridoio ferroviario merci (RFC — Rail Freight Corridor)

Scelta unica da un elenco predefinito

Indicazione se la linea sia attribuita a un corridoio ferroviario merci

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.2.4

Capacità di carico

Scelta unica da un elenco predefinito

Una combinazione di categoria di linea e velocità nel punto più debole del binario

X

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.2.4.1

Classificazione nazionale della capacità di carico

Stringa di caratteri

Classificazione nazionale della capacità di carico

 

X

16 gennaio 2020

1.1.1.1.2.4.2

Conformità delle strutture al modello di carico ad alta velocità (HSLM - High Speed Load Model)

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Per sezioni di linea con velocità massima consentita di 200 km/h o superiore.

Informazioni relative alla procedura da seguire per eseguire il controllo di compatibilità dinamica

 

X

16 gennaio 2020

1.1.1.1.2.4.3

Localizzazione ferroviaria di strutture che richiedono verifiche specifiche

Stringa di caratteri predefinita:

[± NNNN.NNN] + [Stringa di caratteri]

Localizzazione di strutture che richiedono verifiche specifiche

 

X

16 gennaio 2020

1.1.1.1.2.4.4

Documento riportante la/le procedura/e per le verifiche di compatibilità statica e dinamica della tratta

Stringa di caratteri

Documento elettronico in due lingue dell'UE messo a disposizione dal GI, conservato dall'Agenzia, riportante:

le procedure esatte per le verifiche di compatibilità statica e dinamica della tratta;

oppure

informazioni pertinenti per lo svolgimento di verifiche su strutture specifiche.

 

X

16 gennaio 2020

1.1.1.1.2.5

Velocità massima consentita

[NNN]

Velocità operativa nominale massima sulla linea risultante dalle caratteristiche dei sottosistemi «infrastruttura», «energia» e «controllo-comando e segnalamento», espressa in km/ora.

X

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.2.6

Campo di temperatura

Scelta unica dall'elenco predefinito:

T1 (da -25 a +40)

T2 (da -40 a +35)

T3 (da -25 a +45)

Tx (da -40 a +50)

Campo di temperatura per un accesso illimitato alla linea sulla base della norma europea

X

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.2.7

Altitudine massima

[+/-][NNNN]

Punto più elevato della sezione di linea al di sopra del livello del mare in riferimento al NAP (Normal Amsterdam's Peil — livello normale di Amsterdam).

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.2.8

Esistenza di condizioni climatiche estreme

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Le condizioni climatiche sulla linea sono estreme sulla base della norma europea.

X

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.3

Tracciato della linea

 

 

 

1.1.1.1.3.1

Sagoma interoperabile

Scelta unica dall'elenco predefinito:

GA/GB/GC/G1/DE3/S/IRL1/nessuna

Sagome GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 come definite nella norma europea

Parametro cancellato. Da indicare per informazione.

1.1.1.1.3.2

Sagome multinazionali

Scelta unica dall'elenco predefinito:

G2/GB1/GB2/nessuna

Sagoma multilaterale o sagoma internazionale diversa da GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 come definite nella norma europea.

Parametro cancellato. Da indicare per informazione.

1.1.1.1.3.3

Sagome nazionali

Scelta unica da un elenco predefinito

Sagoma nazionale come definita nella norma europea o altra sagoma locale

Parametro cancellato. Da indicare per informazione.

1.1.1.1.3.1.1

Sagoma

Scelta unica da un elenco predefinito

Sagome definite dalla norma europea o altre sagome locali, compresa parte inferiore o superiore.

Conformemente al punto 7.3.2.2 del regolamento (UE) n. 1302/2014, le sezioni di linea della rete del Regno Unito (Gran Bretagna) possono non avere un profilo di riferimento per la sagoma.

X

X

16 gennaio 2020

1.1.1.1.3.1.2

Localizzazione ferroviaria di punti particolari che richiedono verifiche specifiche

Stringa di caratteri predefinita:

[± NNNN.NNN] + [Stringa di caratteri]

Localizzazione di punti particolari che richiedono verifiche specifiche a causa di deviazioni dalla sagoma di cui al punto 1.1.1.1.3.1.1.

 

X

16 gennaio 2020

1.1.1.1.3.1.3

Documento che riporta la sezione trasversale di punti particolari che richiedono verifiche specifiche

Stringa di caratteri

Documento elettronico messo a disposizione dal GI, conservato dall'Agenzia, che riporta la sezione trasversale di punti particolari che richiedono verifiche specifiche a causa di deviazioni dalla sagoma di cui al punto 1.1.1.1.3.1.1. Se del caso, al documento che riporta la sezione trasversale possono essere allegate guide per la verifica dei punti particolari.

 

X

16 gennaio 2020

1.1.1.1.3.4

Numero standard del profilo di trasporto combinato per le casse mobili

Scelta unica da un elenco predefinito

Codificazione del trasporto combinato con casse mobili come definito nella fiche UIC (se la linea appartiene alla TEN).

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.3.5

Numero standard del profilo di trasporto combinato per i semi rimorchi

Scelta unica da un elenco predefinito

Codificazione del trasporto combinato per semi rimorchi come definito nella fiche UIC (se la linea appartiene alla TEN).

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.3.5.1

Informazioni specifiche

Stringa di caratteri

Ogni informazione pertinente messa a disposizione dal GI relativa al tracciato della linea

 

 

1 gennaio 2021

1.1.1.1.3.6

Profilo del gradiente

Stringa di caratteri predefinita:

[± NN.N] ([± NNNN.NNN]

ripetuta ogniqualvolta necessario

Sequenza dei valori di gradiente e punti in cui il gradiente cambia

X

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.3.7

Raggio minimo di curvatura orizzontale

[NNNNN]

Raggio della curva orizzontale più piccola del binario espresso in metri

X

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.4

Parametri del binario

 

 

 

1.1.1.1.4.1

Scartamento nominale

Scelta unica dall'elenco predefinito

750/1000/1435/1520/1524/1600/1668/altro

Valore unico espresso in millimetri che individua lo scartamento

X

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.4.2

Insufficienza di sopraelevazione

[+/-] [NNN]

Insufficienza di sopraelevazione massima espressa in millimetri e definita come la differenza fra la sopraelevazione applicata e una sopraelevazione di equilibrio più elevata per la quale la linea è stata progettata

X

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.4.3

Inclinazione della rotaia

[NN]

Un angolo che definisce l'inclinazione del fungo della rotaia rispetto alla superficie di rotolamento

X

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.4.4

Esistenza di ballast

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Specifica se il binario è costruito con traverse posate nella massicciata oppure no

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.5

Dispositivi di armamento

 

 

 

1.1.1.1.5.1

Rispetto da parte dei dispositivi di armamento dei valori di utilizzazione previsti dalla STI

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

I dispositivi di armamento sono mantenuti nei valori limite di esercizio come specificati dalla STI.

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.5.2

Diametro minimo delle ruote per il deviatoio fisso ad angolo ottuso

[NNN]

La massima lunghezza dello spazio non guidato del deviatoio ad angolo ottuso fisso è riferita al diametro minimo delle ruote in esercizio espresso in millimetri

X

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.6

Resistenza del binario ai carichi applicati

 

 

 

1.1.1.1.6.1

Decelerazione massima del treno

[N.N]

Limite di resistenza longitudinale del binario, indicato come massima decelerazione del treno consentita ed espressa in metri al secondo quadrato

X

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.6.2

Utilizzo di freni a correnti parassite

Scelta unica dall'elenco predefinito:

autorizzato/autorizzato con condizioni/autorizzato solo per la frenatura di emergenza/autorizzato con condizioni solo per la frenatura di emergenza/non autorizzato

Indicazione dei limiti relativi all'uso di freni a correnti parassite

X

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.6.3

Utilizzo di freni magnetici

Scelta unica dall'elenco predefinito:

autorizzato/autorizzato con condizioni/autorizzato con condizioni solo per la frenatura di emergenza/autorizzato solo per la frenatura di emergenza/non autorizzato

Indicazione dei limiti relativi all'uso di freni magnetici

X

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.6.4

Documento riportante le condizioni per l'utilizzo di freni a correnti parassite

Stringa di caratteri

Documento elettronico in due lingue dell'UE messo a disposizione dal GI, conservato dall'Agenzia, riportante le condizioni per l'utilizzo di freni a correnti parassite di cui al punto 1.1.1.1.6.2.

 

X

16 gennaio 2020

1.1.1.1.6.5

Documento riportante le condizioni per l'utilizzo di freni magnetici

Stringa di caratteri

Documento elettronico in due lingue dell'UE messo a disposizione dal GI, conservato dall'Agenzia, riportante le condizioni per l'utilizzo di freni magnetici di cui al punto 1.1.1.1.6.3.

 

X

16 gennaio 2020

1.1.1.1.7

Salute, sicurezza e ambiente

 

 

 

1.1.1.1.7.1

Divieto di utilizzo della lubrificazione del bordino

Scelta unica dall'elenco predefinito

S/N

Indicazione se sia vietato l'uso di un dispositivo di bordo per la lubrificazione del bordino

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.7.2

Esistenza di passaggi a livello

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Indicazione dell'esistenza di passaggi a livello (compresi attraversamenti binari per i pedoni) sulla sezione di linea

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.7.3

Accelerazione consentita in prossimità dei passaggi a livello

Stringa di caratteri

Esistenza di un limite all'accelerazione del treno se il treno si ferma o recupera velocità in prossimità di un passaggio a livello, espresso come curva di accelerazione di riferimento specifica.

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.7.4

Esistenza di un sistema di rilevamento di anomalo riscaldamento boccole (RTB) a terra

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Esistenza di sistema RTB a terra

X

X

16 gennaio 2020

1.1.1.1.7.5

Sistema RTB a terra conforme a STI

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Specifico per le reti francese, italiana e svedese.

Sistema di rilevamento di anomalo riscaldamento boccole a terra conforme a STI.

 

X

16 gennaio 2020

1.1.1.1.7.6

Individuazione di sistema RTB a terra

Stringa di caratteri

Specifico per le reti francese, italiana e svedese.

Applicabile se il sistema RTB a terra non è conforme a STI, individuazione di sistema di rilevamento di anomalo riscaldamento boccole a terra.

 

X

16 gennaio 2020

1.1.1.1.7.7

Generazione di sistema RTB a terra

Scelta unica da un elenco predefinito

Specifico per le reti francese, italiana e svedese.

Generazione di sistema di rilevamento di anomalo riscaldamento boccole a terra.

 

X

16 gennaio 2020

1.1.1.1.7.8

Localizzazione ferroviaria di sistema RTB a terra

Stringa di caratteri predefinita:

[± NNNN.NNN] + [Stringa di caratteri]

Specifico per le reti francese, italiana e svedese.

Applicabile se il sistema RTB a terra non è conforme a STI, localizzazione di sistema di rilevamento di anomalo riscaldamento boccole a terra.

 

X

16 gennaio 2020

1.1.1.1.7.9

Direzione della misurazione di sistema RTB a terra

Scelta unica dall'elenco predefinito:

N/O/B

Specifico per le reti francese, italiana e svedese.

Applicabile se il sistema RTB a terra non è conforme a STI, direzione della misurazione di sistema di rilevamento di anomalo riscaldamento boccole a terra.

Se la direzione della misurazione è:

la stessa direzione di quella definita dall'inizio e dalla fine della sezione di linea: (N)

la direzione opposta a quella definita dall'inizio e dalla fine della sezione di linea: (O)

entrambe le direzioni: (B)

 

X

16 gennaio 2020

1.1.1.1.7.10

Richieste luci rosse fisse

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Sezioni in cui sono richieste due luci rosse fisse conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/773

 

 

1 gennaio 2021

1.1.1.1.7.11

Appartenente a una tratta meno rumorosa

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Appartenente a una «tratta meno rumorosa» ai sensi dell'articolo 5 ter del regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione (4).

X

 

1 gennaio 2021

1.1.1.1.8

Galleria

 

 

 

1.1.1.1.8.1

Codice del GI

[AAAA]

Per gestore dell'infrastruttura (GI) si intende qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della creazione e della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria o di parte della stessa.

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.8.2

Identificazione della galleria

Stringa di caratteri

Identificazione unica o numero unico attribuiti alla galleria nello Stato membro

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.8.3

Inizio della galleria

Stringa di caratteri predefinita:

[Latitudine (NN.NNNN) + Longitudine(± NN.NNNN) + km(± N NNN.NNN)]

Coordinate geografiche in gradi decimali e progressiva chilometrica della linea all'inizio della galleria

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.8.4

Fine della galleria

Stringa di caratteri predefinita:

[Latitudine (NN.NNNN) + Longitudine(± NN.NNNN) + km(± N NNN.NNN)]

Coordinate geografiche in gradi decimali e progressiva chilometrica della linea alla fine della galleria

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.8.5

Dichiarazione CE di verifica relativa alla conformità ai requisiti delle STI applicabili alle gallerie ferroviarie

Stringa di caratteri predefinita:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Numero unico per le dichiarazioni CE ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione.

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.8.6

Dichiarazione di dimostrazione IE (definita dalla raccomandazione 2014/881/UE della Commissione) relativa alla conformità ai requisiti delle STI applicabili alle gallerie ferroviarie

Stringa di caratteri predefinita:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Numero unico per le dichiarazioni IE sulla base degli stessi requisiti di formato specificati per le dichiarazioni CE nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione.

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.8.7

Lunghezza della galleria

[NNNNN]

Lunghezza di una galleria in metri dal portale di entrata al portale di uscita

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.8.8

Area della sezione trasversale

[NNN]

Area della sezione trasversale più piccola in metri quadrati della galleria

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.8.8.1

Conformità della galleria alla STI INF

S/N

Conformità della galleria alla STI INF alla velocità massima consentita

X

 

1 gennaio 2021

1.1.1.1.8.8.2

Documento messo a disposizione dal GI contenente la descrizione esatta della galleria

Stringa di caratteri

Documento elettronico messo a disposizione dal GI, conservato dall'Agenzia, contenente la descrizione esatta della sagoma libera e della geometria della galleria

 

 

1 gennaio 2021

1.1.1.1.8.9

Esistenza del piano di emergenza

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Indicazione dell'esistenza del piano di emergenza

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.8.10

Categoria di sicurezza antincendio richiesta per il materiale rotabile

Scelta unica dall'elenco predefinito:

A/B/nessuna

Categorizzazione delle modalità con cui un treno passeggeri con incendio a bordo può proseguire la corsa per un periodo di tempo determinato

X

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.8.11

Categoria di sicurezza antincendio nazionale richiesta per il materiale rotabile

Stringa di caratteri

Categorizzazione delle modalità con cui un treno passeggeri con incendio a bordo può proseguire la corsa per un periodo di tempo determinato

 

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.2

Sottosistema «energia»

 

 

 

1.1.1.2.1

Dichiarazioni di verifica del binario

 

 

 

1.1.1.2.1.1

Dichiarazione CE di verifica del binario relativa alla conformità ai requisiti delle STI applicabili al sottosistema «energia»

Stringa di caratteri predefinita:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Numero unico per le dichiarazioni CE ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione.

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.2.1.2

Dichiarazione di dimostrazione IE (definita dalla raccomandazione 2014/881/UE della Commissione) per il binario relativa alla conformità ai requisiti delle STI applicabili al sottosistema «energia»

Stringa di caratteri predefinita:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Numero unico per le dichiarazioni IE sulla base degli stessi requisiti di formato specificati per le dichiarazioni CE nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione.

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.2.2

Sistema di linea di contatto

 

 

 

1.1.1.2.2.1.1

Tipo di sistema di linea di contatto

Scelta unica dall'elenco predefinito:

Linea di contatto aerea (OCL — Overhead Contact Line)

Terza rotaia

Quarta rotaia

Non elettrificato

Indicazione del tipo di sistema di linea di contatto

X

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.2.2.1.2

Sistema di alimentazione elettrica (tensione e frequenza)

Scelta unica dall'elenco predefinito:

AC 25kV-50 Hz/

AC 15kV-16,7 Hz/

DC 3kV/

DC 1,5kV/

DC (caso specifico FR)

DC 750V/

CC 650V/

DC 600V/

altro

Indicazione del sistema di alimentazione della trazione (tensione nominale e frequenza)

X

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.2.2.1.3

Umax2 per linee di cui al punto 7.4.2.2.1 del regolamento (UE) n. 1301/2014.

[NNNNNN]

Specifico per la rete francese

Tensione massima non permanente ai sensi della norma EN50163 per linee di cui al punto 7.4.2.2.1 del regolamento (UE) n. 1301/2014.

 

X

16 gennaio 2020

1.1.1.2.2.2

Corrente massima del treno

[NNNN]

Indicazione della corrente massima autorizzata per il treno espressa in ampere

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.2.2.3

Corrente massima a treno fermo per pantografo

[NNN]

Indicazione della corrente massima autorizzata per il treno fermo per sistemi in corrente continua (CC), espressa in ampere

 

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.2.2.4

Autorizzazione della frenatura a recupero

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N/Solo se il veicolo è in grado di rilevare l'arresto di emergenza conformemente alla norma EN 50 388

Indicazione se la frenatura a recupero sia autorizzata, non autorizzata o autorizzata a condizioni specifiche.

 

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.2.2.5

Altezza massima del filo di contatto

[N.NN]

Indicazione dell'altezza massima del filo di contatto, espressa in metri

 

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.2.2.6

Altezza minima del filo di contatto

[N.NN]

Indicazione dell'altezza minima del filo di contatto, espressa in metri

 

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.2.3

Pantografo

 

 

 

1.1.1.2.3.1

Archetti del pantografo accettati conformi alla STI

Scelta unica da un elenco predefinito

Indicazione degli archetti del pantografo conformi alla STI il cui uso è autorizzato

 

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.2.3.2

Altri archetti del pantografo accettati

Scelta unica da un elenco predefinito

Indicazione degli archetti del pantografo il cui uso è autorizzato

 

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.2.3.3

Requisiti in materia di numero di pantografi alzati e distanza tra loro, a una data velocità

Stringa di caratteri predefinita:

[N] [NNN] [NNN]

Indicazione del numero massimo di pantografi alzati autorizzato per treno e della distanza minima tra archetti adiacenti, da asse mediano ad asse mediano, espressa in metri, a una data velocità

 

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.2.3.4

Materiali degli striscianti autorizzati

Scelta unica da un elenco predefinito

Indicazione dei materiali degli striscianti il cui uso è autorizzato

 

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.2.4

Tratti a separazione della catenaria

 

 

 

1.1.1.2.4.1.1

Separazione di fase

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Indicazione dell'esistenza di separazione di fase e informazioni necessarie

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.2.4.1.2

Informazioni sulla separazione di fase

Stringa di caratteri predefinita

Indicazione delle diverse informazioni necessarie in materia di separazione di fase

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.2.4.2.1

Separazione di sistema

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Indicazione dell'esistenza di separazione di sistema

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.2.4.2.2

Informazioni sulla separazione di sistema

Stringa di caratteri predefinita

Indicazione delle diverse informazioni necessarie in materia di separazione di sistema

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.2.4.3

Distanza tra il pannello e la fine della separazione di fase

[N]

Specifico per il controllo della compatibilità di tratta sulla rete francese.

Distanza tra il pannello che autorizza l'agente di condotta ad «alzare il pantografo» o «chiudere l'interruttore di protezione del circuito di alimentazione» dopo aver superato la separazione di fase e la fine della sezione a separazione di fase.

 

X

16 gennaio 2020

1.1.1.2.5

Requisiti per il materiale rotabile

 

 

 

1.1.1.2.5.1

Limitazione di corrente o di potenza a bordo richiesta

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Indicazione se sia necessaria una funzione per la limitazione di corrente o di potenza a bordo sui veicoli

 

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.2.5.2

Forza di contatto autorizzata

Stringa di caratteri

Indicazione della forza di contatto autorizzata espressa in newton.

 

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.2.5.3

Dispositivo di abbassamento automatico richiesto

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Indicazione se sia richiesto sul veicolo un dispositivo di abbassamento automatico (ADD — Automatic Dropping Device)

 

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3

Sottosistema «controllo-comando e segnalamento»

 

 

 

1.1.1.3.1

Dichiarazioni di verifica del binario

 

 

 

1.1.1.3.1.1

Dichiarazione CE di verifica del binario relativa alla conformità ai requisiti delle STI applicabili al sottosistema «controllo-comando e segnalamento»

Stringa di caratteri predefinita:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Numero unico per le dichiarazioni CE ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione.

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.2

Sistema di protezione del treno (ETCS) conforme alla STI

 

 

 

1.1.1.3.2.1

Livello del sistema europeo di controllo dei treni (ETCS)

Scelta unica da un elenco predefinito

Livello di applicazione ETCS associato alle apparecchiature di terra

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.2.2

Baseline dell'ETCS

Scelta unica da un elenco predefinito

Baseline dell'ETCS installata a terra

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.2.3

Funzione infill dell'ETCS necessaria per accedere alla linea

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Indicazione se la funzione infill sia richiesta per accedere alla linea per motivi di sicurezza

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.2.4

Funzione infill dell'ETCS installata a terra

Scelta unica dall'elenco predefinito:

Nessuna/Loop/GSM-R infill/Loop & GSM-R infill

Informazioni relative alle apparecchiature di terra in grado di trasmettere informazioni di infill mediante loop o sistema globale di comunicazione mobile - ferrovie (GSM-R - Global System for Mobile communications for Railways) per installazioni di livello 1

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.2.5

Implementazione del pacchetto 44 dell'applicazione nazionale dell'ETCS

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Indicazione se i dati per le applicazioni nazionali siano trasmessi tra terra e treno

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.2.6

Esistenza di restrizioni o condizioni operative

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Indicazione se siano presenti restrizioni o condizioni associate a un rispetto parziale della STI CCS – regolamento (UE) 2016/919 della Commissione (5).

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.2.7

Funzioni facoltative dell'ETCS

Stringa di caratteri

Funzioni facoltative dell'ETCS che potrebbero migliorare l'esercizio sulla linea

Parametro cancellato. Da indicare per informazione.

1.1.1.3.2.8

Conferma dell'integrità del treno a bordo necessaria per accedere alla linea

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Indicazione se sia richiesta la conferma dell'integrità del treno a bordo per accedere alla linea per motivi di sicurezza

 

X

16 gennaio 2020

1.1.1.3.2.9

Compatibilità con il sistema ETCS

Scelta unica da un elenco predefinito

Utilizzo dei requisiti ETCS per la dimostrazione della compatibilità tecnica

 

X

16 gennaio 2020

1.1.1.3.2.10

ETCS M_version

Scelta unica da un elenco predefinito

ETCS M_version in base a SRS 7.5.1.9

 

 

1 gennaio 2021

1.1.1.3.3

Radio (GSM-R) conforme alla STI

 

 

 

1.1.1.3.3.1

Versione GSM-R

Scelta unica da un elenco predefinito

Numero della versione GSM-R della specifica dei requisiti funzionali (FRS - Functional requirements specification) e della specifica dei requisiti di sistema (SRS - System requirements specification) installata a terra.

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.3.2

Numero di dispositivi mobili GSM-R attivi (EDOR) o di sessioni di comunicazione simultanea a bordo per ETCS livello 2 o livello 3 necessario per il trasferimento di RBC (centro di blocco radio) senza interruzioni operative

Scelta unica dall'elenco predefinito:

1/2

Numero di sessioni di comunicazione simultanea a bordo per ETCS livello 2 o livello 3 richiesto per un regolare esercizio del treno. Si riferisce alla gestione delle sessioni di comunicazione da parte degli RBC. Non critico dal punto di vista della sicurezza e nessun problema di interoperabilità

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.3.3

Funzioni GSM-R facoltative

Scelta unica da un elenco predefinito

Utilizzo di funzioni GSM-R facoltative che potrebbe migliorare la circolazione sulla linea. Sono menzionate puramente a titolo informativo e non come criteri per l'accesso alla rete

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.3.3.1

Informazioni supplementari sulle caratteristiche di rete

Stringa di caratteri

Qualsiasi informazione supplementare sulle caratteristiche di rete o documento corrispondente messo a disposizione dal GI e conservato dall'Agenzia, ad esempio: livello di interferenza, con conseguente raccomandazione di una protezione supplementare a bordo

 

 

1 gennaio 2021

1.1.1.3.3.3.2

GPRS per ETCS

Selezione dall'elenco predefinito:

S/N

Indicazione se il GPRS possa essere utilizzato per l'ETCS

 

 

1 gennaio 2021

1.1.1.3.3.3.3

Zona di implementazione del GPRS

Stringa di caratteri

Indicazione della zona in cui il GPRS può essere utilizzato per l'ETCS

 

 

1 gennaio 2021

1.1.1.3.3.4

Utilizzo del gruppo 555

Selezione dall'elenco predefinito:

S/N

Indicazione se sia utilizzato il gruppo 555

 

X

16 gennaio 2020

1.1.1.3.3.5

Reti GSM-R coperte da accordo di roaming

Scelta unica da un elenco predefinito

Elenco reti GSM-R coperte da accordo di roaming

 

X

16 gennaio 2020

1.1.1.3.3.6

Presenza di roaming su reti pubbliche

Selezione dall'elenco predefinito:

S/N

In caso di risposta affermativa, indicare il nome della rete pubblica:

Presenza di roaming su reti pubbliche

 

 

1 gennaio 2021

1.1.1.3.3.7

Dettagli relativi al roaming su reti pubbliche

Stringa di caratteri

In caso di roaming configurato per reti pubbliche, indicare per quali reti, quali utenti e quali zone.

 

 

1 gennaio 2021

1.1.1.3.3.8

Assenza di copertura GSMR

selezione dall'elenco predefinito:

S/N

Indicazione di assenza di copertura GSMR

X

 

1 gennaio 2021

1.1.1.3.3. 9

Compatibilità del sistema radio - voce

Scelta unica da un elenco predefinito

Requisiti del sistema radio per dimostrare la compatibilità tecnica della voce

 

X

16 gennaio 2020

1.1.1.3.3.10

Compatibilità del sistema radio - dati

Scelta unica da un elenco predefinito

Requisiti del sistema radio per dimostrare la compatibilità tecnica dei dati

 

X

16 gennaio 2020

1.1.1.3.4

Sistemi di rilevamento del treno pienamente conformi alla STI

 

 

 

1.1.1.3.4.1

Esistenza di un sistema di rilevamento del treno pienamente conforme alla STI:

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Indicazione dell'eventuale installazione di un sistema di rilevamento del treno pienamente conforme ai requisiti della STI CCS - regolamento (UE) 2016/919.

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.5

Sistemi preesistenti di protezione del treno

 

 

 

1.1.1.3.5.1

Esistenza di altri sistemi installati di protezione, controllo e allerta della marcia del treno

Sistema di protezione del treno

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Indicazione se siano installati a terra in normale esercizio altri sistemi di protezione, controllo e allerta della marcia del treno

Parametro cancellato. Da indicare per informazione.

1.1.1.3.5.2

Necessità di disporre a bordo di più sistemi di protezione, controllo e allerta della marcia del treno

Scelta unica dall'elenco predefinito

Indicazione se siano richiesti a bordo e attivi contemporaneamente più sistemi di protezione, controllo e allerta della marcia del treno

Parametro cancellato. Da indicare per informazione.

1.1.1.3.5.3

Sistema preesistente di protezione del treno

Scelta unica dall'elenco predefinito

Indicazione del sistema classe B installato

X

X

16 gennaio 2020

1.1.1.3.6

Sistemi radio preesistenti

 

 

 

1.1.1.3.6.1

Altri sistemi radio installati (sistemi radio preesistenti)

Scelta unica dall'elenco predefinito

Indicazione dei sistemi radio preesistenti installati.

X

X

16 gennaio 2020

1.1.1.3.7

Sistemi di rilevamento del treno non pienamente conformi alla STI

 

 

 

1.1.1.3.7.1.1

Tipo di sistema di rilevamento del treno

Scelta unica dall'elenco predefinito:

circuito di binario/rilevatore di ruota/loop

Indicazione dei tipi di sistema di rilevamento del treno installati

X

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.7.1.2

Tipo di circuiti di binario o contatori assi per i quali sono richieste verifiche specifiche

Scelta unica dall'elenco predefinito

Indicazione dei tipi di sistema di rilevamento del treno per i quali sono richieste verifiche specifiche.

 

X

16 gennaio 2020

1.1.1.3.7.1.3

Documento riportante la/le procedura/e relativa/e ai tipi di sistema di rilevamento del treno di cui al punto 1.1.1.3.7.1.2

Stringa di caratteri

Documento elettronico in due lingue dell'UE messo a disposizione dal GI, conservato dall'Agenzia, riportante le procedure esatte per le verifiche specifiche da eseguire per i sistemi di rilevamento del treno di cui al punto 1.1.1.3.7.1.2.

 

X

16 gennaio 2020

1.1.1.3.7.1.4

Sezione con limitazione di rilevamento del treno

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Specifico per il controllo della compatibilità di tratta sulla rete francese.

Sezioni con:

Tonnellaggio per binario inferiore a 15 000 tonnellate/giorno/binario

Blocco unidirezionale (non banalizzato)

Ritardo di 45 secondi per blocco unidirezionale (non banalizzato)

Impianto con circuito di binario di annuncio

Assenza di pedale di assistenza ai movimenti di manovra (shunting) in direzione di marcia normale per linee a doppio binario non reversibili

Assenza di pedale di assistenza ai movimenti di manovra (shunting) indipendentemente dalla direzione del traffico per linee a binario unico e binari banalizzati

Assenza di dispositivo di annuncio a pedale

Ritardo di 45 secondi per dispositivi specifici di reinizializzazione annunci

 

X

16 gennaio 2020

1.1.1.3.7.2.1

Conformità alla STI della distanza massima consentita tra due assi consecutivi

Scelta unica dall'elenco predefinito:

Conforme alla STI/non conforme alla STI

Indicazione se la distanza richiesta sia conforme alla STI

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.7.2.2

Distanza massima consentita tra due assi consecutivi in caso di non conformità alla STI

[NNNNN]

Indicazione della distanza massima consentita tra due assi consecutivi in caso di non conformità alla STI, espressa in millimetri

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.7.3

Distanza minima consentita tra due assi consecutivi

[NNNN]

Indicazione della distanza espressa in millimetri

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.7.4

Distanza minima consentita tra il primo e l'ultimo asse

[NNNNN]

Indicazione della distanza espressa in millimetri

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.7.5

Distanza massima tra la fine del treno e il primo asse

[NNNN]

Indicazione della distanza massima tra la fine del treno e il primo asse espressa in millimetri e applicabile a entrambe le parti (anteriore e posteriore) di un veicolo o di un treno

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.7.6

Larghezza minima consentita della corona

[NNN]

Indicazione della larghezza espressa in millimetri

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.7.7

Diametro minimo consentito della ruota

[NNN]

Indicazione del diametro della ruota espresso in millimetri

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.7.8

Spessore minimo consentito del bordino

[NN.N]

Indicazione dello spessore del bordino espresso in millimetri

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.7.9

Altezza minima consentita del bordino

[NN.N]

Indicazione dell'altezza del bordino espressa in millimetri

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.7.10

Altezza massima consentita del bordino

[NN.N]

Indicazione dell'altezza del bordino espressa in millimetri

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.7.11

Carico minimo consentito per asse

[NN.N]

Indicazione del carico espresso in tonnellate

Parametro cancellato. Da indicare per informazione.

1.1.1.3.7.11.1

Carico minimo consentito per asse per categoria di veicoli

Scelta unica da un elenco predefinito

Indicazione del carico espresso in tonnellate in base alla categoria di veicolo.

 

 

1 gennaio 2021

1.1.1.3.7.12

Conformità alla STI delle norme relative a uno spazio privo di metallo attorno alle ruote

Scelta unica dall'elenco predefinito:

Conforme alla STI/non conforme alla STI

Indicazione se le norme siano conformi alla STI

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.7.13

Conformità alla STI delle norme sulla costruzione metallica del veicolo

Scelta unica dall'elenco predefinito:

Conforme alla STI/non conforme alla STI

Indicazione se le norme siano conformi alla STI

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.7.14

Conformità alla STI delle caratteristiche ferromagnetiche richieste per il materiale costitutivo delle ruote

Scelta unica dall'elenco predefinito:

Conforme alla STI/non conforme alla STI

Indicazione se le norme siano conformi alla STI

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.7.15.1

Conformità alla STI della massima impedenza consentita tra ruote opposte di una sala montata

Scelta unica dall'elenco predefinito:

Conforme alla STI/non conforme alla STI

Indicazione se le norme siano conformi alla STI

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.7.15.2

Massima impedenza consentita tra ruote opposte di una sala montata in caso di non conformità alla STI

[N.NNN]

Valore dell'impedenza massima consentita espressa in ohm in caso di non conformità alla STI

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.7.16

Conformità alla STI della sabbiatura

Scelta unica dall'elenco predefinito:

Conforme alla STI/non conforme alla STI

Indicazione se le norme siano conformi alla STI

Parametro cancellato. Da indicare per informazione.

1.1.1.3.7.17

Quantità massima di sabbia

Scelta unica da un elenco predefinito

Quantità massima di sabbia in 30 secondi espressa in grammi ammessa sul binario

 

 

1 gennaio 2021

1.1.1.3.7.18

Necessità di disattivazione del dispositivo di sabbiatura ad opera del macchinista

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Indicazione se sia necessaria o no la possibilità di attivare/disattivare il dispositivo di sabbiatura ad opera del macchinista, sulla base delle istruzioni del gestore dell'infrastruttura

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.7.19

Conformità alla STI delle norme sulle caratteristiche della sabbia

Scelta unica dall'elenco predefinito:

Conforme alla STI/non conforme alla STI

Indicazione se le norme siano conformi alla STI

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.7.20

Esistenza di norme sulla lubrificazione del bordino a bordo

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Indicazione dell'esistenza di norme per l'attivazione o disattivazione della lubrificazione del bordino

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.7.21

Conformità alla STI delle norme sull'uso dei ceppi dei freni in materiale composito

Scelta unica dall'elenco predefinito:

Conforme alla STI/non conforme alla STI

Indicazione se le norme siano conformi alla STI

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.7.22

Conformità alla STI delle norme sui dispositivi di assistenza allo shunt

Scelta unica dall'elenco predefinito:

Conforme alla STI/non conforme alla STI

Indicazione se le norme siano conformi alla STI

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.7.23

Conformità alla STI delle norme sulle combinazioni di caratteristiche del materiale rotabile che influenzano l'impedenza di shunt

Scelta unica dall'elenco predefinito:

Conforme alla STI/non conforme alla STI

Indicazione se le norme siano conformi alla STI

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.8

Transizioni tra sistemi

 

 

 

1.1.1.3.8.1

Esistenza di transizione tra diversi sistemi di protezione, controllo e allerta con treno in movimento

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Indicazione se esista una transizione tra differenti sistemi con treno in movimento

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.8.2

Esistenza di commutazione tra sistemi radio diversi

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Indicazione dell'esistenza di commutazione tra differenti sistemi radio e di assenza di sistema di comunicazione con treno in movimento

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.9

Parametri relativi alle interferenze elettromagnetiche

 

 

 

1.1.1.3.9.1

Esistenza e conformità alla STI di norme relative ai campi magnetici emessi da un veicolo

Scelta unica dall'elenco predefinito:

nessuna/conforme alla STI/non conforme alla STI

Indicazione se le norme esistono e se siano conformi alla STI

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.9.2

Esistenza e conformità alla STI di limiti nelle armoniche nella corrente di trazione dei veicoli

Scelta unica dall'elenco predefinito:

nessuna/conforme alla STI/non conforme alla STI

Indicazione se le norme esistono e se siano conformi alla STI

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.10

Sistema di terra per situazioni degradate

 

 

 

1.1.1.3.10.1

Livello ETCS per situazioni degradate

Scelta unica da un elenco predefinito

Livello di applicazione ERTMS/ETCS per situazioni degradate associato alle apparecchiature di terra

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.10.2

Altri sistemi di protezione, controllo e allerta in caso di situazioni degradate

Scelta unica da un elenco predefinito

Indicazione dell'esistenza di un sistema diverso dall'ETCS per situazioni degradate

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.11

Parametri relativi ai freni

 

 

 

1.1.1.3.11.1

Distanza massima di frenatura richiesta

[NNNN]

Deve essere indicato il valore massimo della distanza di frenatura [in metri] di un treno per la velocità massima della linea

X

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.11.2

Disponibilità di informazioni supplementari da parte del GI

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Disponibilità di informazioni supplementari da parte del GI, come definite al punto 4.2.2.6.2, paragrafo 2, dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/773

X

X

16 gennaio 2020

1.1.1.3.11.3

Documenti sulle prestazioni di frenata messi a disposizione dal GI

Stringa di caratteri

Documento elettronico in due lingue dell'UE messo a disposizione dal GI, conservato dall'Agenzia, contenente informazioni supplementari, come definite al punto 4.2.2.6.2, paragrafo 2, dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/773

 

X

16 gennaio 2020

1.1.1.3.12

Altri parametri associati al CCS

 

 

 

1.1.1.3.12.1

Assetto variabile supportato

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Indicazione se le funzioni di assetto variabile siano supportate dall'ETCS

Parametro cancellato. Da indicare per informazione.

1.1.1.4

Norme e restrizioni

 

 

 

1.1.1.4.1

Esistenza di norme e restrizioni di natura strettamente locale

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Esistenza di norme e restrizioni di natura strettamente locale

 

 

1 gennaio 2021

1.1.1.4.2

Documenti relativi a norme e restrizioni di natura strettamente locale messi a disposizione dal GI

Stringa di caratteri

Documento elettronico messo a disposizione dal GI, conservato dall'Agenzia, contenente informazioni supplementari

 

 

1 gennaio 2021

1.2

PUNTO OPERATIVO

 

 

 

1.2.0.0.0

Informazioni generali

 

 

 

1.2.0.0.0.1

Nome del punto operativo

Stringa di caratteri

Nome di norma legato alla città o paese o utilizzato a fini di controllo del traffico

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.0.0.0.2

Identificazione unica del punto operativo

Stringa di caratteri predefinita:

[AA+AAAAAAAAAA]

Codice composto dal codice del paese e dal codice alfanumerico del punto operativo

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.0.0.0.3

Codice primario TAF/TAP del punto operativo

Stringa di caratteri predefinita:

[AANNNNN]

Codice primario messo a punto per TAF/TAP

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.0.0.0.4

Tipo di punto operativo

Scelta unica da un elenco predefinito

Tipo di struttura in relazione alle funzioni operative predominanti

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.0.0.0.4.1

Tipo di dispositivo per consentire il passaggio fra scartamenti di binario nominali diversi

Stringa di caratteri

Tipo di dispositivo per consentire il passaggio fra scartamenti di binario nominali diversi

 

X

16 gennaio 2020

1.2.0.0.0.5

Localizzazione geografica del punto operativo

Stringa di caratteri predefinita:

[Latitudine (NN.NNNN) + Longitudine(± NN.NNNN)]

Coordinate geografiche in gradi decimali indicate normalmente per il centro del punto operativo

X

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.0.0.0.6

Localizzazione ferroviaria del punto operativo

Stringa di caratteri predefinita:

[NNN.NNN] + [Stringa di caratteri]

Punto chilometrico associato all'identificazione della linea che definisce l'ubicazione del punto operativo. Di norma si situa al centro del punto operativo

X

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1

BINARIO DI CIRCOLAZIONE

 

 

 

1.2.1.0.0

Informazioni generali

 

 

 

1.2.1.0.0.1

Codice del GI

[AAAA]

Per gestore dell'infrastruttura (GI) si intende qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della creazione e della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria o di parte della stessa.

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.0.2

Identificazione del binario

Stringa di caratteri

Identificazione unica del binario o numero unico attribuito al binario nell'ambito del punto operativo

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.1

Dichiarazioni di verifica del binario

 

 

 

1.2.1.0.1.1

Dichiarazione CE di verifica del binario relativa alla conformità ai requisiti delle STI applicabili al sottosistema «infrastruttura»

Stringa di caratteri predefinita:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Numero unico per le dichiarazioni CE ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione.

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.1.2

Dichiarazione di dimostrazione IE (definita dalla raccomandazione 2014/881/UE della Commissione) relativa alla conformità ai requisiti delle STI applicabili al sottosistema «infrastruttura»

Stringa di caratteri predefinita:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Numero unico per le dichiarazioni IE sulla base degli stessi requisiti di formato specificati per le dichiarazioni CE nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione.

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.2

Parametri di prestazione

 

 

 

1.2.1.0.2.1

Classificazione TEN del binario

Scelta unica dall'elenco predefinito:

Parte della rete TEN-T Comprehensive/Parte della rete TEN-T Core per trasporto merci/Parte della rete TEN-T Core per trasporto passeggeri/Off-TEN

Indicazione della parte di rete transeuropea di cui fa parte il binario

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.2.2

Categoria della linea:

Scelta unica da un elenco predefinito

Classificazione di una linea sulla base della STI INF – regolamento (UE) n. 1299/2014.

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.2.3

Parte di un corridoio ferroviario merci (RFC — Rail Freight Corridor)

Scelta unica da un elenco predefinito

Indicazione se la linea sia attribuita a un corridoio ferroviario merci

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.3

Tracciato della linea

 

 

 

1.2.1.0.3.1

Sagoma interoperabile

Scelta unica dall'elenco predefinito:

GA/GB/GC/G1/DE3/S/IRL1/nessuna

Sagome GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 come definite nella norma europea

Parametro cancellato. Da indicare per informazione.

1.2.1.0.3.2

Sagome multinazionali

Scelta unica dall'elenco predefinito:

G2/GB1/GB2/nessuna

Sagoma multilaterale o sagoma internazionale diversa da GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 come definite nella norma europea.

Parametro cancellato. Da indicare per informazione.

1.2.1.0.3.3

Sagome nazionali

Scelta unica da un elenco predefinito

Sagoma nazionale come definita nella norma europea o altra sagoma locale

Parametro cancellato. Da indicare per informazione.

1.2.1.0.3.4

Sagoma

Scelta unica da un elenco predefinito

Sagome definite dalla norma europea o altre sagome locali, compresa parte inferiore o superiore.

X

X

16 gennaio 2020

1.2.1.0.3.5

Localizzazione ferroviaria di punti particolari che richiedono verifiche specifiche

Stringa di caratteri predefinita:

[± NNNN.NNN] + [Stringa di caratteri]

Localizzazione di punti particolari che richiedono verifiche specifiche a causa di deviazioni dalla sagoma di cui al punto 1.2.1.0.3.4.

 

X

16 gennaio 2020

1.2.1.0.3.6

Documento che riporta la sezione trasversale di punti particolari che richiedono verifiche specifiche

Stringa di caratteri

Documento elettronico messo a disposizione dal GI, conservato dall'Agenzia, che riporta la sezione trasversale di punti particolari che richiedono verifiche specifiche a causa di deviazioni dalla sagoma di cui al punto 1.2.1.0.3.4. Se del caso, al documento che riporta la sezione trasversale possono essere allegate guide per la verifica dei punti particolari.

 

X

16 gennaio 2020

1.2.1.0.4

Parametri del binario

 

 

 

1.2.1.0.4.1

Scartamento nominale

Scelta unica dall'elenco predefinito:

750/1000/1435/1520/1524/1600/1668/altro

Valore unico espresso in millimetri che individua lo scartamento

X

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.5

Galleria

 

 

 

1.2.1.0.5.1

Codice del GI

[AAAA]

Per gestore dell'infrastruttura (GI) si intende qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della creazione e della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria o di parte della stessa.

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.5.2

Identificazione della galleria

Stringa di caratteri

Identificazione unica della galleria o numero unico attribuito alla galleria nello Stato membro

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.5.3

Dichiarazione CE di verifica della galleria relativa alla conformità ai requisiti delle STI applicabili alle gallerie ferroviarie

Stringa di caratteri:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Numero unico per le dichiarazioni CE ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione.

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.5.4

Dichiarazione di dimostrazione IE (definita dalla raccomandazione 2014/881/UE della Commissione) per la galleria relativa alla conformità ai requisiti delle STI applicabili alle gallerie ferroviarie

Stringa di caratteri predefinita:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Numero unico per le dichiarazioni IE sulla base degli stessi requisiti di formato specificati per le dichiarazioni CE nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione.

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.5.5

Lunghezza della galleria

[NNNNN]

Lunghezza di una galleria in metri dal portale di entrata al portale di uscita

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.5.6

Esistenza del piano di emergenza

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Indicazione dell'esistenza del piano di emergenza

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.5.7

Categoria di sicurezza antincendio richiesta per il materiale rotabile

Scelta unica dall'elenco predefinito:

A/B/nessuna

Categorizzazione delle modalità con cui un treno passeggeri con incendio a bordo può proseguire la marcia per un periodo di tempo determinato

 

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.5.8

Categoria di sicurezza antincendio nazionale richiesta per il materiale rotabile

Stringa di caratteri

Categorizzazione della modalità con cui un treno passeggeri con incendio a bordo può proseguire la marcia per un periodo di tempo determinato, conformemente alle regole nazionali laddove esistono.

 

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.5.9

Trazione diesel o altri sistemi di trazione termica consentiti

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Indicazione se sia consentito utilizzare la trazione diesel o altri sistemi di trazione termica in galleria

 

 

1 gennaio 2021

1.2.1.0.6

Marciapiede

 

 

 

1.2.1.0.6.1

Codice del GI

[AAAA]

Per gestore dell'infrastruttura (GI) si intende qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della creazione e della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria o di parte della stessa.

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.6.2

Identificazione del marciapiede

Stringa di caratteri

Identificazione unica del marciapiede o numero unico attribuito al marciapiede nell'ambito del punto operativo

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.6.3

Classificazione TEN del marciapiede

Scelta unica dall'elenco predefinito:

Parte della rete TEN-T Comprehensive/Parte della rete TEN-T Core per trasporto merci/Parte della rete TEN-T Core per trasporto passeggeri/Off-TEN

Indicazione della parte della rete transeuropea di cui fa parte il marciapiede

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.6.4

Lunghezza utile del marciapiede

[NNNN]

La lunghezza massima continua (espressa in metri) della parte del marciapiede di fronte alla quale un treno deve restare in sosta in normali condizioni di esercizio per consentire ai passeggeri di salire e scendere dal treno, prevedendo le opportune tolleranze per la sosta.

X

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.6.5

Altezza del marciapiede

Scelta unica dall'elenco predefinito:

250/280/550/760/300-380/200/580/680/685/730/840/900/915/920/960/1100/altro

Distanza tra la superficie superiore del marciapiede e la superficie di rotolamento del binario adiacente. Si tratta del valore nominale, espresso in millimetri.

X

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.6.6

Esistenza di assistenza sul marciapiede per la partenza del treno

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Indicazione dell'esistenza di apparecchiature o personale a sostegno del personale di bordo nella fase di partenza del treno

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.6.7

Campo di utilizzo del dispositivo di ausilio per l'accesso a bordo

[NNNN]

Informazioni sul livello di accesso al treno per il quale può essere utilizzato il dispositivo di ausilio per l'accesso a bordo

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2

BINARIO DI RACCORDO

 

 

 

1.2.2.0.0

Informazioni generali

 

 

 

1.2.2.0.0.1

Codice del GI

[AAAA]

Per gestore dell'infrastruttura (GI) si intende qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della creazione e della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria o di parte della stessa.

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.0.2

Identificazione del binario di raccordo

Stringa di caratteri

Identificazione unica del binario di raccordo o numero unico attribuito al binario di raccordo nell'ambito del punto operativo

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.0.3

Classificazione TEN del binario di raccordo

Scelta unica dall'elenco predefinito:

Parte della rete TEN-T Comprehensive/Parte della rete TEN-T Core per trasporto merci/Parte della rete TEN-T Core per trasporto passeggeri/Off-TEN

Indicazione della parte di rete transeuropea di cui fa parte il binario di raccordo

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.1

Dichiarazione di verifica del binario di raccordo

 

 

 

1.2.2.0.1.1

Dichiarazione CE di verifica del binario di raccordo relativa alla conformità ai requisiti delle STI applicabili al sottosistema «infrastruttura»

Stringa di caratteri predefinita:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Numero unico per le dichiarazioni CE ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione.

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.1.2

Dichiarazione di dimostrazione IE (definita dalla raccomandazione 2014/881/UE della Commissione) per il binario di raccordo relativa alla conformità ai requisiti delle STI applicabili al sottosistema «infrastruttura»

Stringa di caratteri predefinita:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Numero unico per le dichiarazioni IE sulla base degli stessi requisiti di formato specificati per le dichiarazioni CE nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione.

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.2

Parametro di prestazione

 

 

 

1.2.2.0.2.1

Lunghezza utile del binario di raccordo

[NNNN]

Lunghezza totale del binario di raccordo/di deposito, espressa in metri, dove i treni possono essere ricoverati in sicurezza

X

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.3

Tracciato della linea

 

 

 

1.2.2.0.3.1

Pendenza per i binari di ricovero

[NN.N]

Valore massimo della pendenza, espresso in millimetri per metro

 

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.3.2

Raggio minimo di curvatura orizzontale

[NNN]

Raggio della curva orizzontale più piccola, espresso in metri

 

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.3.3

Raggio minimo di curvatura verticale

[NNN+NNN]

Raggio della curva verticale più piccola, espresso in metri

 

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.4

Impianti fissi per la manutenzione dei treni

 

 

 

1.2.2.0.4.1

Esistenza di sistemi di scarico dei servizi igienici

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Indicazione dell'esistenza di un sistema di scarico dei servizi igienici (impianto fisso per la manutenzione dei treni), come definito nella STI INF - regolamento (UE) n. 1299/2014.

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.4.2

Esistenza di impianti di pulizia esterna

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Indicazione dell'esistenza di un impianto per la pulizia esterna (impianto fisso per la manutenzione dei treni), come definito nella STI INF - regolamento (UE) n. 1299/2014.

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.4.3

Esistenza di impianti di rifornimento di acqua

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Indicazione dell'esistenza di un impianto di rifornimento di acqua (impianto fisso per la manutenzione dei treni), come definito nella STI INF - regolamento (UE) n. 1299/2014.

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.4.4

Esistenza di impianti di rifornimento di carburante

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Indicazione dell'esistenza di un impianto di rifornimento di carburante (impianto fisso per la manutenzione dei treni), come definito nella STI INF - regolamento (UE) n. 1299/2014.

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.4.5

Esistenza di impianti di rifornimento di sabbia

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Indicazione dell'esistenza di un impianto di rifornimento di sabbia (impianto fisso per la manutenzione dei treni)

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.4.6

Esistenza di alimentazione elettrica a terra

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Indicazione dell'esistenza di un impianto per l'alimentazione elettrica a terra (impianto fisso per la manutenzione dei treni)

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.5

Galleria

 

 

 

1.2.2.0.5.1

Codice del GI

[AAAA]

Per gestore dell'infrastruttura (GI) si intende qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della creazione e della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria o di parte della stessa.

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.5.2

Identificazione della galleria

Stringa di caratteri

Identificazione unica o numero unico attribuiti alla galleria nello Stato membro

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.5.3

Dichiarazione CE di verifica della galleria relativa alla conformità ai requisiti delle STI applicabili alle gallerie ferroviarie

Stringa di caratteri predefinita:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Numero unico per le dichiarazioni CE ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione.

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.5.4

Dichiarazione di dimostrazione IE (definita dalla raccomandazione 2014/881/UE della Commissione) per la galleria relativa alla conformità ai requisiti delle STI applicabili alle gallerie ferroviarie

Stringa di caratteri predefinita:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Numero unico per le dichiarazioni IE sulla base degli stessi requisiti di formato specificati per le dichiarazioni CE nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione.

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.5.5

Lunghezza della galleria

[NNNNN]

Lunghezza di una galleria in metri dal portale di entrata al portale di uscita

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.5.6

Esistenza del piano di emergenza

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Indicazione dell'esistenza del piano di emergenza

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.5.7

Categoria di sicurezza antincendio richiesta per il materiale rotabile

Scelta unica dall'elenco predefinito:

A/B/nessuna

Categorizzazione delle modalità con cui un treno passeggeri con incendio a bordo può proseguire la marcia per un periodo di tempo determinato

 

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.5.8

Categoria di sicurezza antincendio nazionale richiesta per il materiale rotabile

Stringa di caratteri

Categorizzazione della modalità con cui un treno passeggeri con incendio a bordo può proseguire la marcia per un periodo di tempo determinato, conformemente alle regole nazionali laddove esistono.

 

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.6

Sistema di linea di contatto

 

 

 

1.2.2.0.6.1

Corrente massima a treno fermo per pantografo

[NNN]

Indicazione della corrente massima autorizzata per il treno fermo per sistemi in corrente continua (CC), espressa in ampere

 

X

16 gennaio 2020

1.2.3

Norme e restrizioni

 

 

 

1.2.3.1

Esistenza di norme e restrizioni di natura strettamente locale

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Esistenza di norme e restrizioni di natura strettamente locale

 

 

1 gennaio 2021

1.2.3.2

Documenti relativi a norme e restrizioni di natura strettamente locale messi a disposizione dal GI

Stringa di caratteri

Documento elettronico messo a disposizione dal GI, conservato dall'Agenzia, contenente informazioni supplementari

 

 

1 gennaio 2021

4.   DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI ALTO LIVELLO

4.1.   Sistema del registro dell'infrastruttura

Il sistema del registro dell'infrastruttura presenta la seguente architettura.

Figura1

Sistema RINF

Image 18

4.2.   Amministrazione dell'applicazione RINF

L'applicazione RINF è un'applicazione web creata, gestita, manutenuta e amministrata dall'Agenzia.

L'Agenzia mette a disposizione degli organismi di registrazione nazionali i seguenti file e documenti da utilizzare per la creazione dei registri dell'infrastruttura e per collegarli all'applicazione RINF:

a)

manuale utente;

b)

specifica della struttura dei file per la trasmissione dei dati;

c)

descrizione dei codici per la preparazione dei file - Guida descrittiva del processo di convalida dei file trasmessi.

4.3.   Funzionalità minima richiesta dell'applicazione RINF

L'applicazione RINF deve garantire quantomeno le seguenti funzionalità:

a)

gestione utenti: l'amministratore dell'applicazione RINF deve essere in grado di gestire i diritti di accesso degli utenti;

b)

revisione delle informazioni: l'amministratore dell'applicazione RINF deve poter prendere visione delle registrazioni di tutte le attività effettuate dagli utenti nell'applicazione RINF in forma di elenco delle attività effettuate dagli utenti dell'applicazione RINF in un dato intervallo di tempo;

c)

connettività e autenticazione: gli utenti dell'applicazione RINF registrati devono essere in grado di collegarsi all'applicazione RINF via Internet e di utilizzarne le funzionalità in conformità ai rispettivi diritti;

d)

preparazione di file per gli utenti gestori dell'infrastruttura;

e)

unione di file per gli utenti organismi di registrazione nazionali;

f)

ricerca di dati del registro dell'infrastruttura su punti operativi e/o sezioni di linea, inclusi i dati relativi alle date di validità;

g)

selezione di un punto operativo o di una sezione di linea e visualizzazione dei dettagli: gli utenti dell'applicazione RINF devono essere in grado di definire un'area geografica utilizzando l'interfaccia di tipo «mappa» e l'applicazione RINF deve fornire i dati disponibili richiesti dall'utente per tale area;

h)

visualizzazione di informazioni per uno specifico sottoinsieme di linee e punti operativi in un'area definita tramite un'interfaccia di tipo «mappa»;

i)

rappresentazione visiva degli oggetti del registro dell'infrastruttura su una mappa digitale: gli utenti, attraverso l'applicazione RINF, devono essere in grado di navigare, selezionare un elemento riportato sulla mappa e recuperare eventuali informazioni pertinenti;

j)

rappresentazione visiva dei dati del registro dell'infrastruttura che consentono la pubblicazione di mappe tematiche:

k)

elenco delle sezioni di linea e dei punti operativi che fanno parte di una tratta definita dall'utente ed esportazione delle caratteristiche corrispondenti;

l)

produzione di un certificato ogni volta in cui l'esportazione delle caratteristiche a seguito di una ricerca debba essere utilizzata da un'impresa ferroviaria ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797;

m)

interfaccia per programmi applicativi (API);

n)

convalida, caricamento e ricezione delle serie di dati fornite da un organismo di registrazione nazionale.

4.4.   Modalità operativa

Il sistema del registro dell'infrastruttura presenta due interfacce principali attraverso l'applicazione RINF:

a)

un'interfaccia che deve essere utilizzata dagli Stati membri per trasmettere le loro serie di dati;

b)

un'altra interfaccia che deve essere utilizzata dagli utenti dell'applicazione RINF per collegarsi al sistema e ottenere informazioni.

In attesa dello sviluppo dell'applicazione RINF per consentire ai gestori dell'infrastruttura di aggiornare le informazioni direttamente al suo interno, la banca dati centrale dell'applicazione RINF deve essere alimentata con copie delle serie di dati conservate da ciascuno Stato membro. In particolare, gli organismi di registrazione nazionali devono creare file che contengano la serie completa di dati sulla base delle specifiche della tabella 1 e trasmetterli all'applicazione RINF conformemente all'articolo 5.

Gli organismi di registrazione nazionali caricano i file nell'applicazione RINF mediante un'interfaccia dedicata fornita per tale operazione. Un modulo specifico faciliterà la convalida e il caricamento dei dati forniti dagli organismi di registrazione nazionali.

La banca dati centrale dell'applicazione RINF deve rendere pubblicamente disponibili, senza alcuna modifica, i dati inviati dagli organismi di registrazione nazionali.

La funzionalità di base dell'applicazione RINF deve consentire agli utenti di ricercare e ottenere dati dal registro dell'infrastruttura.

L'applicazione RINF deve mantenere la serie storica completa dei dati messi a disposizione dagli organismi di registrazione nazionali. Tali dati sono conservati per due anni a decorrere dalla data di ritiro dei dati stessi.

L'Agenzia, in quanto amministratore dell'applicazione RINF, garantisce l'accesso agli utenti su richiesta di questi ultimi.

Le risposte alle ricerche avviate dagli utenti dell'applicazione RINF devono essere fornite entro 24 ore dal momento della richiesta.

4.5.   Disponibilità

L'applicazione RINF deve essere disponibile sette giorni a settimana. L'indisponibilità del sistema è ridotta al minimo durante la manutenzione.

In caso di mancato funzionamento al di fuori del normale orario di lavoro dell'Agenzia, gli interventi per ripristinare il servizio hanno luogo il successivo giorno lavorativo dell'Agenzia.

5.   GUIDA ALL'APPLICAZIONE DELLE SPECIFICHE COMUNI

La guida all'applicazione delle specifiche comuni di cui all'articolo 7 è resa disponibile pubblicamente dall'Agenzia sul proprio sito web e aggiornata, se del caso.

Essa fornisce le definizioni complete di tutti gli oggetti e i parametri del registro dell'infrastruttura e una guida sulle situazioni più frequenti e sulle soluzioni per la modellizzazione della rete ferroviaria.

In particolare, contiene:

a)

descrizione delle funzionalità dell'applicazione RINF;

b)

oggetti e descrizioni corrispondenti, quali specificati al punto 3.3 e nella tabella 1. Per ciascun campo si deve specificare almeno il formato, il valore limite, le condizioni in cui il parametro è applicabile e obbligatorio, le norme tecniche ferroviarie per i valori dei parametri, il riferimento alle STI e ad altri documenti tecnici relativi agli oggetti del registro dell'infrastruttura;

c)

definizioni e specifiche dettagliate per i parametri;

d)

presentazione delle disposizioni per la modellizzazione della rete e per la raccolta di dati con esempi e spiegazioni pertinenti;

e)

procedure di convalida e trasmissione dei dati dai registri dell'infrastruttura degli Stati membri all'applicazione RINF.

La guida applicativa fornisce spiegazioni sulle specifiche di cui al presente allegato che sono necessarie per uno sviluppo adeguato del sistema del registro dell'infrastruttura.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/250, del 12 febbraio 2019, della Commissione relativo ai modelli di dichiarazioni e di certificati «CE» per i sottosistemi e i componenti di interoperabilità ferroviari, relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo ferroviario autorizzato e alle procedure «CE» di verifica dei sottosistemi conformemente alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 201/2011 (GU L 42 del 13.2.2019, pag. 9).

(2)  Raccomandazione 2014/881/UE della Commissione, del 18 novembre 2014, relativa alla procedura per dimostrare il livello di conformità delle linee ferroviarie esistenti ai parametri fondamentali delle specifiche tecniche di interoperabilità (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 520).

(3)  Regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «infrastruttura» del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — rumore», che modifica la decisione 2008/232/CE e abroga la decisione 2011/229/UE (GU L 356, 12.12.2014, pag. 421).

(5)  Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell'Unione europea (GU L 158 del 15.6.2016, pag. 1).


27.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

LI 139/356


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/778 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2014 per quanto riguarda la gestione del controllo delle modifiche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) prescrive che l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (di seguito «l'Agenzia») formuli raccomandazioni all'attenzione della Commissione in merito alle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) e alla loro revisione, in conformità all'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/797, e provveda all'adeguamento delle STI al progresso tecnico, all'evoluzione del mercato e alle esigenze a livello sociale.

(2)

L'articolo 13 della decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione (3) prevede la revisione della sezione 7.2 dell'allegato del regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione (4) (STI TAF) al fine di specificare la procedura modificata di controllo delle modifiche della STI TAF.

(3)

A norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/796 è stato istituito un gruppo di lavoro per l'elaborazione di una proposta di raccomandazione relativa alla modifica della sezione 7.2 della STI TAF.

(4)

Il 20 aprile 2018 l'Agenzia ha indirizzato una raccomandazione alla Commissione sulla revisione della sezione 7.2 dell'allegato del regolamento (UE) n. 1305/2014.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la sezione 7.2 dell'allegato del regolamento (UE) n. 1305/2014 relativa alla STI TAF.

(6)

L'elenco dei documenti cui si fa riferimento nella STI TAF dovrebbe essere aggiornato.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sezione 7.2 dell'allegato del regolamento (UE) n. 1305/2014 è sostituita dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'appendice I dell'allegato del regolamento (UE) n. 1305/2014 è sostituita dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44.

(2)  Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).

(3)  Decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione che integra la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obiettivi specifici per l'elaborazione, l'adozione e la revisione delle specifiche tecniche di interoperabilità (GU L 210 del 15.8.2017, pag. 5).

(4)  Regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione, dell'11 dicembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 62/2006 (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 438).


ALLEGATO I

La sezione 7.2 dell'allegato del regolamento (UE) n. 1305/2014 è sostituita dalla seguente:

«7.2.   Gestione delle modifiche

7.2.1.   Procedura di gestione delle modifiche

Le procedure di gestione delle modifiche sono definite in modo da assicurare un'analisi adeguata dei costi e dei benefici e permettere di attuare le modifiche in condizioni controllate. Tali procedure, definite, adottate, sostenute e gestite dall'Agenzia, includono i seguenti aspetti:

l'individuazione dei vincoli tecnici sottesi alla modifica,

l'indicazione del soggetto su cui ricade la responsabilità delle procedure di attuazione delle modifiche,

la procedura di convalida delle modifiche da attuare,

la politica per la gestione delle modifiche, il rilascio, la migrazione e l'abbandono della soluzione precedente,

la definizione delle responsabilità relative alla gestione delle specifiche dettagliate sia sotto il profilo dell'assicurazione di qualità che per quanto riguarda la gestione della configurazione.

Il comitato per il controllo delle modifiche è composto dall'Agenzia, dagli organismi rappresentativi del settore ferroviario e dagli Stati membri. La partecipazione delle parti deve assicurare una visione generale delle modifiche da introdurre e una valutazione globale delle loro implicazioni. In futuro il comitato di controllo farà capo all'Agenzia.

7.2.2.   Procedura specifica di gestione delle modifiche per i documenti di cui all'appendice I del presente regolamento

La gestione del controllo delle modifiche dei documenti di cui all'appendice I del presente regolamento è stabilita dall'Agenzia conformemente ai criteri riportati di seguito.

1.

Le richieste di modifica riguardanti i documenti sono trasmesse attraverso gli Stati membri oppure attraverso gli organismi rappresentativi del settore ferroviario che agiscono a livello europeo, definiti nell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), oppure il comitato direttivo della STI TAF.

2.

L'Agenzia deve raccogliere e archiviare le richieste di modifica.

3.

L'Agenzia deve presentare le richieste di modifica al gruppo di lavoro dedicato dell'Agenzia, che le esamina e prepara una proposta accompagnata da una valutazione economica, ove opportuno.

4.

In seguito, l'Agenzia deve presentare la richiesta di modifica e la proposta associata al comitato per il controllo delle modifiche che convalida, non convalida o posticipa la richiesta.

5.

Se la richiesta di modifica non è convalidata, l'Agenzia deve comunicare al richiedente il motivo del rifiuto o sollecitare informazioni aggiuntive in merito alla bozza di richiesta.

6.

Se la richiesta di modifica è convalidata, il documento tecnico viene modificato.

7.

In mancanza di consenso circa la convalida di una richiesta di modifica, l'Agenzia deve presentare alla Commissione una raccomandazione relativa all'aggiornamento dei documenti di cui all'appendice I, insieme alla bozza della nuova versione del documento, delle richieste di modifica e della relativa valutazione economica e deve mettere tali documenti a disposizione sul proprio sito web.

8.

La nuova versione del documento tecnico con le richieste di modifica convalidate deve essere messa a disposizione sul sito dell'Agenzia. L'Agenzia deve informare gli Stati membri tramite il comitato istituito ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE.

9.

Qualora la richiesta di modifica comporti una modifica del testo giuridico della STI TAF, l'Agenzia deve trasmettere una richiesta alla Commissione europea relativa alla revisione della STI TAF e/o una domanda di parere tecnico dell'Agenzia.

Se la gestione del controllo delle modifiche influisce sugli elementi utilizzati in comune nell'ambito della STI TAP, le modifiche devono essere apportate in modo da rimanere conforme alla STI TAP attuata per ottenere sinergie ottimali.


(*1)  Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).»»


ALLEGATO II

L'appendice I dell'allegato del regolamento (UE) n. 1305/2014 è sostituita dalla seguente:

«Appendice I

Elenco dei documenti tecnici

N.

Riferimento

Titolo

1

ERA-TD-100

STI TAF — ALLEGATO A.5: DATI E DIAGRAMMI DI SEQUENZA DEI MESSAGGI STI TAF

2

ERA-TD-101

Allegato D.2: Appendice A (Piano di viaggio carro/unità di carico intermodali)

3

ERA-TD-102

Allegato D.2: Appendice B — Banca dati operativa dei carri e delle unità intermodali

(WIMO)

4

ERA-TD-103

Allegato D.2: Appendice C — Archivi di riferimento

5

ERA-TD-104

Allegato D.2: Appendice E — Interfaccia comune

6

ERA-TD-105

Allegato D.2: Appendice F — STI TAF Modello dati e messaggio

»

27.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

LI 139/360


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/779 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2019

che stabilisce disposizioni dettagliate su un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (1), in particolare l'articolo 14, paragrafi 6 e 8,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva (UE) 2016/798 è diretta a migliorare l'accesso al mercato dei servizi di trasporto ferroviario mediante la definizione di principi comuni per la gestione, la regolamentazione e la supervisione della sicurezza ferroviaria. La direttiva (UE) 2016/798 prevede inoltre l'istituzione di un quadro normativo in grado di garantire pari condizioni per tutti i soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli attraverso l'applicazione degli stessi requisiti e delle stesse condizioni di certificazione in tutta l'Unione.

(2)

Scopo del sistema di certificazione è fornire un quadro per l'armonizzazione di requisiti e metodi per valutare le capacità dei soggetti responsabili della manutenzione in tutta l'Unione.

(3)

A seguito della valutazione positiva del vigente sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci, trasmessa alla Commissione l'11 marzo 2015 dall'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (l'Agenzia), quest'ultima ha pubblicato il 27 settembre 2018 la raccomandazione 007REC1004 sulla revisione del regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione (2).

(4)

L'allegato III della direttiva (UE) 2016/798 stabilisce i requisiti e i criteri di valutazione per le organizzazioni che chiedono un certificato per i soggetti responsabili della manutenzione («certificato ECM») o un certificato relativo a funzioni di manutenzione esternalizzate da un soggetto responsabile della manutenzione. Ai fini della loro piena applicabilità, tali requisiti devono essere descritti in maggior dettaglio e ulteriormente specificati per le diverse funzioni di manutenzione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettere da a) a d), di tale direttiva.

(5)

Tenuto conto della grande varietà dei metodi di progettazione e manutenzione, tale sistema di manutenzione dovrebbe essere incentrato più sui requisiti di gestione, quale ad esempio l'organizzazione del soggetto responsabile della manutenzione, che non su un requisito tecnico specifico.

(6)

I componenti critici per la sicurezza richiedono un'attenzione particolare e sono prioritari nelle procedure di manutenzione. Gli aspetti relativi alle criticità di ogni componente sono tuttavia connessi alla progettazione specifica del veicolo e alle funzioni specifiche del componente. Non è pertanto possibile stilare un elenco esaustivo dei componenti critici per la sicurezza. Sarebbe opportuno indicare gli elementi essenziali dei componenti critici per la sicurezza.

(7)

Ogni fabbricante, nel progettare un nuovo tipo di veicolo, dovrebbe determinare le criticità delle funzioni e dei componenti dei propri prodotti mediante un'analisi basata sul rischio e registrarle nella documentazione tecnica di cui all'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). La determinazione delle criticità dovrebbe tenere conto delle modalità di utilizzo previste per il componente e dell'ambiente in cui sarà utilizzato. Il soggetto responsabile della manutenzione dovrebbe avere accesso alle parti pertinenti della documentazione tecnica per garantire la propria piena consapevolezza delle criticità dei componenti per ciascun tipo di veicolo di cui è responsabile. Il soggetto responsabile della manutenzione dovrebbe individuare le criticità mediante l'osservazione e l'analisi dei guasti e il tracciamento di tutti i suoi interventi ed essere obbligato a fornire informazioni almeno sui componenti critici per la sicurezza identificati come tali dal fabbricante.

(8)

Qualora il soggetto responsabile della manutenzione ritenesse che nuovi componenti critici per la sicurezza dovrebbero essere inclusi nella documentazione tecnica o che un componente dovrebbe essere riclassificato come non critico per la sicurezza, dovrebbe informarne tempestivamente il fabbricante, il titolare dell'autorizzazione del tipo di veicolo e il titolare dell'autorizzazione del veicolo, al fine di consentire l'adozione delle misure necessarie, compresa, se necessaria, una revisione della documentazione tecnica.

(9)

Un soggetto o un'organizzazione responsabile di una o più delle funzioni di manutenzione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettere da b) a d), della direttiva (UE) 2016/798, o di parte di tali funzioni di manutenzione, può applicare il sistema di certificazione su base volontaria, sulla base dei principi specificati all'articolo 6. Scopo di tale certificazione è garantire che la manutenzione sia effettuata nell'ambito di un processo controllato che soddisfi in tutte le sue fasi gli standard di qualità comuni. È opportuno che l'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/798 sulla validità in tutta l'Unione sia applicato anche a tali certificati rilasciati su base volontaria.

(10)

I gestori dell'infrastruttura possono aver bisogno, nell'ambito delle loro attività, di utilizzare treni, veicoli per l'ispezione delle infrastrutture, mezzi d'opera o altri veicoli speciali per scopi diversi, come il trasporto di materiali o di personale per la costruzione o la manutenzione delle infrastrutture, la manutenzione di elementi delle infrastrutture o la gestione delle situazioni di emergenza. In situazioni simili, si dovrebbe considerare che il gestore dell'infrastruttura opera a titolo di impresa ferroviaria nell'ambito del proprio sistema di gestione della sicurezza. La valutazione della capacità del gestore dell'infrastruttura di utilizzare veicoli a tale scopo dovrebbe essere parte della sua valutazione relativa all'autorizzazione di sicurezza ai sensi dell'articolo 12 della direttiva (UE) 2016/798.

(11)

La valutazione di una domanda di certificato ECM da parte di un organismo di certificazione consiste in una valutazione della capacità del richiedente di gestire le attività di manutenzione ed eseguire le funzioni operative di manutenzione autonomamente o attraverso contratti stipulati con altri soggetti, quali officine di manutenzione responsabili dello svolgimento di tali funzioni o di parti di esse.

(12)

A norma dell'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/798, gli organismi di certificazione sono gli organismi accreditati, gli organismi riconosciuti o le autorità nazionali preposte alla sicurezza. Un sistema di accreditamento dovrebbe costituire uno strumento idoneo a gestire i rischi, garantendo che gli organismi accreditati abbiano la competenza per svolgere il lavoro intrapreso. L'accreditamento è inoltre uno strumento per garantire il riconoscimento a livello nazionale e internazionale dei certificati ECM rilasciati da organismi accreditati.

(13)

La cooperazione tra tutti gli organismi in grado di rilasciare certificati a qualsiasi soggetto responsabile della manutenzione (gli «organismi di certificazione») è importante ai fini dell'istituzione di un sistema che consenta agli organismi di certificazione di effettuare controlli sui soggetti responsabili della manutenzione certificati nell'Unione e di armonizzare le modalità di certificazione. I requisiti specifici per ottenere l'accreditamento e il riconoscimento devono essere elaborati e approvati a norma del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(14)

Le prestazioni, l'organizzazione e le procedure che regolano le decisioni nel settore della sicurezza e dell'interoperabilità ferroviarie variano notevolmente tra i soggetti responsabili della manutenzione, a detrimento del buon funzionamento dello spazio ferroviario europeo unico. Ciò potrebbe avere conseguenze negative, in particolare, per le piccole e medie imprese che desiderano inserirsi nel mercato ferroviario in un altro Stato membro. È quindi essenziale rafforzare il coordinamento allo scopo di favorire una maggiore armonizzazione a livello di Unione europea. Al fine di garantire la coerenza dell'attuazione e dell'applicazione delle diverse disposizioni del presente regolamento da parte dei soggetti responsabili della manutenzione e degli organismi di certificazione, l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie («l'Agenzia») dovrebbe, nell'ambito delle sue competenze di monitoraggio delle prestazioni globali in materia di sicurezza del sistema ferroviario dell'Unione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), monitorare le attività degli organismi di certificazione mediante audit e ispezioni. Per poter svolgere tale funzione, l'Agenzia dovrebbe raccogliere informazioni sulla natura degli organismi di certificazione attivi in tale settore e sul numero di certificati rilasciati a soggetti responsabili della manutenzione. È altresì importante che l'Agenzia agevoli il coordinamento degli organismi di certificazione.

(15)

In attesa della piena applicazione del sistema di certificazione del soggetto responsabile della manutenzione previsto dal presente regolamento, la validità delle prassi esistenti ai fini della certificazione di soggetti responsabili della manutenzione e delle officine di manutenzione di veicoli diversi dai carri merci dovrebbe essere prorogata per un periodo transitorio al fine di garantire la continuità della prestazione dei servizi di gestione ferroviaria, in particolare a livello internazionale.

(16)

Il presente regolamento prevede un sistema di certificazione per tutti i tipi di veicoli, compresi i carri merci. È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione (6).

(17)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/798,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento istituisce un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione («certificato ECM»), comprese le funzioni di manutenzione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/798.

2.   Tale sistema si applica a tutti i veicoli e introduce la possibilità di certificazione delle funzioni di manutenzione esternalizzate.

3.   Il presente regolamento stabilisce i requisiti che i soggetti responsabili della manutenzione devono soddisfare nell'ambito della gestione dei componenti critici per la sicurezza.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

«accreditamento», l'accreditamento definito all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

b)

«organismo di certificazione», un organismo competente ai fini della certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione o della certificazione del soggetto o dell'organizzazione che adempie le funzioni di manutenzione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettere b), c) o d), della direttiva (UE) 2016/798, o parti di tali funzioni;

c)

«reimmissione in servizio», l'assicurazione giustificata e accertata, fornita dal soggetto che esegue la manutenzione al gestore della manutenzione della flotta e corredata, se del caso, della documentazione, del fatto che la manutenzione è stata effettuata in conformità degli ordini di manutenzione;

d)

«ritorno in esercizio», la notifica basata su una reimmissione in servizio trasmessa dal soggetto responsabile della manutenzione all'utente, vale a dire un'impresa ferroviaria o un detentore, a garanzia del completamento di tutte le necessarie operazioni di manutenzione e del fatto che il veicolo, precedentemente rimosso dall'esercizio, può essere utilizzato in condizioni di sicurezza, nel rispetto di eventuali restrizioni d'uso.

È applicata la definizione di «componente critico per la sicurezza» di cui al punto 4.2.12.1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione (7).

Articolo 3

Sistema di certificazione

1.   Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/798, qualsiasi soggetto responsabile della manutenzione è tenuto a soddisfare i requisiti dell'allegato II per quanto riguarda tutti i veicoli di cui alla direttiva (UE) 2016/798.

2.   Un certificato ECM attestante la conformità ai requisiti dell'allegato II è obbligatorio per tutti i soggetti responsabili della manutenzione

a)

incaricati della manutenzione di carri merci, oppure

b)

diversi da un'impresa ferroviaria o da un gestore dell'infrastruttura che effettuano la manutenzione dei veicoli esclusivamente ai fini delle proprie operazioni.

3.   Qualsiasi soggetto responsabile della manutenzione di veicoli diversi da quelli indicati al paragrafo 2 può richiedere il certificato ECM.

4.   La conformità all'allegato II è dimostrata mediante un certificato ECM oppure, fatto salvo il paragrafo 2, mediante il processo di certificazione della sicurezza, nel caso di imprese ferroviarie, o mediante la procedura di autorizzazione di sicurezza, nel caso dei gestori dell'infrastruttura.

5.   Il certificato ECM rilasciato a un'impresa ferroviaria o a un gestore dell'infrastruttura è considerato una prova della conformità ai punti 5.2.4 e 5.2.5 dell'allegato I e dell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione (8) per quanto concerne la manutenzione dei veicoli.

Articolo 4

Componenti critici per la sicurezza

1.   Per la gestione dei componenti critici per la sicurezza, il soggetto responsabile della manutenzione tiene conto dell'identificazione iniziale dei componenti critici per la sicurezza da parte del fabbricante del veicolo e delle istruzioni di manutenzione specifiche registrate nella documentazione tecnica di sottosistemi di cui all'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797.

2.   Il soggetto responsabile della manutenzione fornisce informazioni nel modo più opportuno, direttamente o attraverso il detentore, alle imprese ferroviarie e ai gestori dell'infrastruttura che gestiscono i veicoli, ai detentori, ai fabbricanti, ai titolari delle autorizzazioni dei veicoli e delle autorizzazioni del tipo di veicoli, sottosistemi o componenti, informandoli, in particolare, di elementi straordinari emersi in sede di manutenzione a prescindere dall'usura.

3.   Se, nel corso della manutenzione di un veicolo, un soggetto responsabile della manutenzione viene a conoscenza di elementi che inducono a ritenere che un componente non precedentemente identificato come critico per la sicurezza debba essere considerato tale, ne informa senza ritardo il fabbricante, il titolare dell'autorizzazione del tipo di veicolo e il titolare dell'autorizzazione del veicolo.

4.   Il fabbricante, nei casi in cui è possibile identificarlo, effettua una valutazione del rischio per verificare che il componente sia critico per la sicurezza. Il fabbricante tiene conto dell'uso previsto del componente e dell'ambiente in cui è destinato a essere utilizzato. Il soggetto responsabile della manutenzione adegua di conseguenza le proprie procedure di manutenzione in modo da garantire il monitoraggio e la manutenzione in condizioni di sicurezza del componente.

5.   I componenti critici per la sicurezza, compresi quelli identificati ai sensi del paragrafo 4, sono registrati e gestiti sulla base della pertinente documentazione del veicolo con le modalità seguenti:

a)

i fabbricanti gestiscono le informazioni sui componenti critici per la sicurezza e le opportune istruzioni di manutenzione ad essi relative mediante riferimento nella documentazione tecnica di sottosistemi di cui all'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 e

b)

i soggetti responsabili della manutenzione gestiscono i componenti critici per la sicurezza e le opportune istruzioni di manutenzione nonché le pertinenti attività di manutenzione nel piano di manutenzione o nella documentazione ad essa relativa di cui all'articolo 14 della direttiva (UE) 2016/798.

6.   Il soggetto responsabile della manutenzione informa il settore ferroviario e l'industria delle forniture ferroviarie in merito a risultati nuovi o imprevisti in materia di sicurezza, compresi gli elementi straordinari emersi in sede di manutenzione a prescindere dall'usura, in relazione a veicoli, sottosistemi o altri componenti, quando i rischi connessi sono rilevanti per più di un singolo attore e potrebbero essere oggetto di controlli inadeguati. Il soggetto responsabile della manutenzione utilizza lo strumento informatico di allerta di sicurezza o un altro strumento informatico fornito a tale scopo dall'Agenzia.

7.   I fabbricanti forniscono, su richiesta del soggetto responsabile della manutenzione o del detentore del veicolo, supporto tecnico e ingegneristico per i componenti critici per la sicurezza e per la loro integrazione in condizioni di sicurezza.

Articolo 5

Obblighi delle parti coinvolte nel processo di manutenzione

1.   Il soggetto responsabile della manutenzione del veicolo fornisce su richiesta alle imprese ferroviarie o ai gestori dell'infrastruttura, direttamente o attraverso il detentore, informazioni sulla manutenzione di un veicolo e, se del caso, sugli aspetti pertinenti del suo funzionamento.

2.   L'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura fornisce, su richiesta, informazioni sul funzionamento di un veicolo al soggetto responsabile della manutenzione, direttamente o attraverso il detentore del veicolo.

3.   Tutte le parti coinvolte nel processo di manutenzione, quali imprese ferroviarie, gestori dell'infrastruttura, detentori, soggetti responsabili della manutenzione e fabbricanti di veicoli, sottosistemi o componenti, scambiano tra loro informazioni pertinenti sulla manutenzione in conformità dei criteri elencati all'allegato II, punti I.7 e I.8.

4.   Se una delle parti coinvolte, in particolare un'impresa ferroviaria o un gestore dell'infrastruttura, dispone di elementi tali da provare il mancato rispetto da parte di un soggetto responsabile della manutenzione dell'articolo 14 della direttiva (UE) 2016/798 o dei requisiti del presente regolamento, ne informa senza ritardo l'organismo di certificazione e la pertinente autorità nazionale preposta alla sicurezza. L'organismo di certificazione o, qualora il soggetto responsabile della manutenzione non fosse certificato, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza adotta misure adeguate per verificare la veridicità dell'asserita non conformità.

5.   In caso di cambiamento del soggetto responsabile della manutenzione, il detentore, a norma dell'articolo 47, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/797, informa senza ritardo l'organismo di registrazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione n. 2007/756/CE della Commissione (9) e chiede l'aggiornamento del registro di immatricolazione. In tale situazione:

i)

il soggetto precedentemente responsabile della manutenzione trasmette senza ritardo la documentazione relativa alla manutenzione al detentore;

ii)

il soggetto precedentemente responsabile della manutenzione è liberato dai suoi obblighi a partire dal momento della sua cancellazione dal registro di immatricolazione;

iii)

l'immatricolazione del veicolo, in assenza di un nuovo soggetto responsabile della manutenzione, è sospesa.

Articolo 6

Organismi di certificazione

1.   Gli Stati membri forniscono all'Agenzia le seguenti informazioni relative agli organismi di certificazione:

denominazione;

indirizzo;

recapiti;

natura del conferimento di poteri a tali organismi a norma dell'articolo 14 della direttiva (UE) 2016/798 (accreditamento, riconoscimento o svolgimento del compito in qualità di autorità nazionale preposta alla sicurezza).

2.   Gli Stati membri informano l'Agenzia di eventuali cambiamenti della situazione entro un mese dal momento in cui si verificano.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi di certificazione ottemperino ai criteri e ai principi generali stabiliti all'allegato I e a qualsiasi programma settoriale di accreditamento specifico stabilito dalla pertinente normativa dell'Unione.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni dell'organismo di certificazione siano soggette a sindacato giurisdizionale.

5.   Ai fini dell'armonizzazione delle modalità di valutazione delle domande, gli organismi di certificazione cooperano tra loro sia all'interno degli Stati membri sia a livello di Unione.

6.   L'Agenzia organizza e facilita la cooperazione tra gli organismi di certificazione.

7.   Gli organismi di certificazione trasmettono ogni tre anni all'Agenzia una relazione di attività in formato elettronico. Il contenuto di tale relazione è definito dall'Agenzia (in collaborazione con gli organismi di certificazione) e reso disponibile il 16 dicembre 2020, conformemente a qualsiasi regime settoriale di accreditamento specifico stabilito dalla pertinente normativa dell'Unione. L'Agenzia pubblica tali relazioni sul suo sito Internet.

8.   Un'autorità nazionale preposta alla sicurezza, un organismo investigativo nazionale o l'Agenzia può richiedere a qualsiasi organismo di certificazione informazioni sulla situazione relativa a un singolo certificato ECM. L'organismo di certificazione risponde entro due settimane.

Articolo 7

Certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione

1.   Il soggetto responsabile della manutenzione richiede il certificato ECM a un organismo di certificazione, utilizzando il modulo pertinente di cui all'allegato III e fornendo le prove documentali relative ai requisiti e alle procedure di cui all'allegato II. La domanda include la descrizione della strategia atta a garantire la conformità ininterrotta ai requisiti di cui all'allegato II dopo il rilascio del certificato ECM, compresa la conformità al regolamento (UE) n. 1078/2012 della Commissione (10).

2.   La domanda di certificato ECM può essere limitata a una specifica categoria di veicoli.

3.   Il richiedente presenta informazioni e documentazione supplementari su richiesta dell'organismo di certificazione. Il termine per la trasmissione di informazioni supplementari è ragionevole, proporzionato alla difficoltà legate alla fornitura delle informazioni richieste e concordato, su richiesta, con il richiedente.

4.   L'organismo di certificazione verifica il rispetto dei requisiti di cui all'allegato II e può effettuare, a tal fine, visite in loco presso il soggetto responsabile della manutenzione.

5.   L'organismo di certificazione adotta una decisione positiva o negativa sul rilascio del certificato ECM al più tardi entro 4 mesi dalla ricezione di tutte le informazioni e della documentazione completa.

6.   L'organismo di certificazione motiva le proprie decisioni. L'organismo di certificazione notifica le proprie decisioni al soggetto responsabile della manutenzione, con indicazione della procedura di ricorso, del termine per la presentazione del ricorso e dei recapiti dell'organo competente per i ricorsi.

7.   La decisione di rilasciare il certificato ECM è notificata utilizzando il pertinente modulo di cui all'allegato IV.

8.   Un certificato ECM è valido per un periodo massimo di cinque anni. Il soggetto responsabile della manutenzione certificato informa senza ritardo l'organismo di certificazione di eventuali modifiche che potrebbero incidere sulla validità del proprio certificato.

Articolo 8

Conformità dei soggetti responsabili della manutenzione

1.   L'organismo di certificazione svolge attività di supervisione del soggetto responsabile della manutenzione per verificare la conformità ininterrotta ai requisiti di cui all'allegato II. Esso effettua visite in loco almeno una volta ogni 12 mesi. La scelta circa la natura delle attività di supervisione e i siti da visitare è volta a garantire l'ininterrotta conformità complessiva ed è basata su un equilibrio geografico e funzionale. Tale scelta tiene conto delle precedenti attività di supervisione del soggetto responsabile della manutenzione sottoposto alla supervisione.

2.   L'organismo di certificazione, nei casi in cui rileva che un soggetto responsabile della manutenzione non soddisfa più i requisiti sulla cui base è stato rilasciato il certificato ECM, può intraprendere una delle azioni seguenti:

concordare un piano di miglioramento con il soggetto responsabile della manutenzione;

decidere di limitare l'ambito di applicazione del certificato ECM;

sospendere o revocare il certificato, a seconda del livello di non conformità.

3.   Nei casi in cui il soggetto responsabile della manutenzione non rispetta il piano di miglioramento o continua a non rispettare i requisiti di cui all'allegato II, l'organismo di certificazione decide di limitare l'ambito di applicazione del certificato ECM o di revocarlo, a seconda del livello di non conformità.

4.   In caso di revoca di un certificato ECM, il soggetto responsabile del registro nazionale o europeo dei veicoli provvede affinché l'immatricolazione dei veicoli interessati dalla revoca sia sospesa fino alla registrazione di un nuovo soggetto responsabile della manutenzione per i veicoli interessati.

5.   Ciascun soggetto responsabile della manutenzione presenta una relazione annuale sulle proprie attività al rispettivo organismo di certificazione e la mette a disposizione, su richiesta, dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza e dell'Agenzia. I requisiti per la suddetta relazione sono stabiliti all'allegato V.

Articolo 9

Esternalizzazione delle funzioni di manutenzione

1.   È possibile esternalizzare una o più delle funzioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettere b), c) e d), della direttiva (UE) 2016/798, o parti di esse. È necessario informare in merito l'organismo di certificazione.

2.   Il soggetto responsabile della manutenzione dimostra all'organismo di certificazione la propria conformità a tutti i requisiti e criteri di valutazione di cui all'allegato II per quanto riguarda le funzioni che decide di esternalizzare.

3.   Il soggetto responsabile della manutenzione rimane responsabile dell'esito delle attività di manutenzione esternalizzate e istituisce un sistema per monitorarne l'efficacia.

Articolo 10

Certificazione delle funzioni di manutenzione esternalizzate

1.   Qualsiasi soggetto o organizzazione che adempie una o più funzioni di manutenzione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettere b), c) e d), può richiedere una certificazione. Tale certificazione conferma che la manutenzione effettuata dal soggetto o dall'organizzazione responsabile di una o più di tali funzioni è conforme ai requisiti pertinenti di cui all'allegato II.

2.   Gli organismi di certificazione applicano le procedure di cui agli articoli 6, 7, 8 e all'articolo 13, paragrafo 2, adattate al caso specifico del richiedente.

Gli organismi di certificazione, nel valutare le domande di certificazione per quanto concerne le funzioni di manutenzione esternalizzate o parti di esse, applicano:

a)

i requisiti e i criteri di valutazione di cui al titolo I dell'allegato III, adattati al tipo di organizzazione e alle dimensioni del servizio;

b)

i requisiti e i criteri di valutazione che descrivono la funzione o le funzioni di manutenzione specifiche.

Articolo 11

Ruolo delle autorità nazionali preposte alla sicurezza

Se un'autorità nazionale preposta alla sicurezza è a conoscenza del fatto che un soggetto responsabile della manutenzione non soddisfa i requisiti dell'allegato III della direttiva (UE) 2016/798 o i requisiti di certificazione di cui al presente regolamento, ne informa gli organismi o le autorità nazionali responsabili per l'accreditamento o il riconoscimento, l'Agenzia, l'organismo di certificazione e, se del caso, altre parti interessate.

Articolo 12

Cooperazione con gli organismi di certificazione

L'Agenzia sostiene il sistema armonizzato di certificazione tramite la fornitura di:

a)

assistenza agli organismi nazionali di accreditamento e alle autorità nazionali competenti per il riconoscimento degli organismi di certificazione e

b)

cooperazione in materia di programmi di accreditamento e certificazione adeguati. Tali programmi stabiliscono criteri e procedure per la valutazione della conformità degli organismi di certificazione ai requisiti di cui all'allegato I [attraverso l'infrastruttura europea di accreditamento istituita a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008].

Articolo 13

Comunicazione di informazioni

1.   L'Agenzia raccoglie, registra e pubblica le informazioni di base sugli organismi di certificazione e sui soggetti responsabili della manutenzione certificati. L'Agenzia crea uno strumento informatico per lo svolgimento di questo compito.

2.   Gli organismi di certificazione notificano all'Agenzia tutti i certificati ECM rilasciati, modificati, rinnovati, sospesi o revocati o tutti i certificati per le funzioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettere b), c) e d), della direttiva (UE) 2016/798, entro una settimana dal momento della decisione, utilizzando i moduli di cui all'allegato IV.

Articolo 14

Elaborazione delle relazioni

L'Agenzia trasmette alla Commissione una prima relazione sull'attuazione del presente regolamento cinque anni dopo la sua entrata in vigore. L'Agenzia trasmette le relazioni successive sull'attuazione del presente regolamento ogni tre anni a partire dalla prima relazione.

Articolo 15

Disposizioni transitorie

1.   Gli organismi di certificazione accreditati o riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) n. 445/2011 sono considerati accreditati o riconosciuti a norma del presente regolamento alle condizioni per cui tali organismi di certificazione sono stati accreditati o riconosciuti.

2.   L'attestato di un soggetto responsabile della manutenzione di veicoli diversi dai carri merci, rilasciato dall'organismo di certificazione in base alle leggi nazionali vigenti nel settore disciplinato dal presente regolamento entro il 16 giugno 2020, è riconosciuto come equivalente al certificato ECM per il suo periodo di validità originario o, al più tardi, fino al 16 giugno 2023.

3.   Gli attestati di conformità ai principi e ai criteri equivalenti ai requisiti dell'allegato III del regolamento (UE) n. 445/2011, rilasciati da un organismo di certificazione per i veicoli diversi dai carri merci entro il 16 giugno 2019, sono considerati equivalenti ai certificati ECM rilasciati a norma del presente regolamento per il loro periodo di validità originario o, al più tardi, fino al 16 giugno 2023.

4.   Gli attestati di conformità per le funzioni di manutenzione esternalizzate per veicoli diversi dai carri merci, rilasciati dall'organismo di certificazione entro il 16 giugno 2022 in base alle leggi nazionali vigenti nel settore disciplinato dal presente regolamento prima della sua entrata in vigore, sono considerati equivalenti ai certificati ECM per le funzioni di manutenzione esternalizzate rilasciati a norma del presente regolamento per il loro periodo di validità originario o, al più tardi, fino al 16 giugno 2025.

5.   Tutti i soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), diversi dai carri merci e dei veicoli di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/798, che non sono soggetti ai paragrafi da 2 a 4, assicurano la conformità al presente regolamento entro e non oltre il 16 giugno 2022.

Articolo 16

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 445/2011 è abrogato a decorrere dal 16 giugno 2020.

I certificati rilasciati a norma del regolamento (UE) n. 445/2011 da un organismo di certificazione sono considerati equivalenti ai certificati rilasciati a norma del presente regolamento per il loro periodo di validità originario.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102.

(2)  Regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione, del 10 maggio 2011, relativo ad un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci e che modifica il regolamento (CE) n. 653/2007 (GU L 122 dell'11.5.2011, pag. 22).

(3)  Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).

(4)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

(5)  Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione, del 10 maggio 2011, relativo ad un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci e che modifica il regolamento (CE) n. 653/2007 (GU L 122 dell'11.5.2011, pag. 22).

(7)  Regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 228).

(8)  Regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione, dell'8 marzo 2018, che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti della Commissione (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010 (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 26).

(9)  Decisione 2007/756/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale di cui all'articolo 14, paragrafi 4 e 5, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE (GU L 305 del 23.11.2007, pag. 30).

(10)  Regolamento (UE) n. 1078/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono applicare le imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura che hanno ottenuto un certificato di sicurezza o un'autorizzazione di sicurezza e i soggetti responsabili della manutenzione (GU L 320 del 17.11.2012, pag. 8).


ALLEGATO I

Criteri per l'accreditamento o il riconoscimento di organismi di certificazione che partecipano alla valutazione e al rilascio di certificati ECM

1.   ORGANIZZAZIONE

L'organismo di certificazione deve documentare la propria struttura organizzativa, indicando le mansioni, le responsabilità e le autorità di gestione, nonché il personale di certificazione e gli eventuali comitati. Se l'organismo di certificazione è una parte determinata di un soggetto giuridico, la struttura deve includere la linea gerarchica e i rapporti con le altre parti all'interno dello stesso soggetto giuridico.

2.   INDIPENDENZA

L'organismo di certificazione deve essere indipendente nei propri processi decisionali, sotto il profilo organizzativo e funzionale, da imprese ferroviarie, gestori dell'infrastruttura, detentori, fabbricanti e soggetti responsabili della manutenzione e non deve prestare servizi analoghi.

Deve essere garantita l'indipendenza del personale preposto ai controlli per la certificazione. La retribuzione di ogni agente non deve essere basata né sul numero di controlli effettuati né sui risultati di questi ultimi.

3.   COMPETENZE

L'organismo di certificazione e il personale impiegato devono possedere le necessarie competenze professionali, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione della manutenzione di veicoli e del sistema di manutenzione appropriato. I requisiti specifici riguardanti il personale che partecipa alla gestione e all'esecuzione della valutazione e alla certificazione sono descritti nel sistema di accreditamento.

4.   IMPARZIALITÀ

Le decisioni dell'organismo di certificazione devono essere basate su prove oggettive di conformità o non conformità da esso ottenute e non devono essere influenzate da altri interessi o da altre parti.

5.   RESPONSABILITÀ

All'organismo di certificazione non incombe la responsabilità di garantire la costante conformità ai requisiti relativi alla certificazione.

L'organismo di certificazione è responsabile della valutazione di sufficienti prove oggettive sulle quali basare la decisione relativa alla certificazione.

6.   TRASPARENZA

Un organismo di certificazione deve garantire l'accesso a informazioni appropriate e tempestive in merito al processo di audit e al processo di certificazione o la comunicazione di tali informazioni al pubblico. Esso deve inoltre fornire informazioni in merito alla situazione relativa alla certificazione (tra cui il rilascio, la proroga, il mantenimento, il rinnovo, la sospensione, la limitazione dell'ambito di applicazione o il ritiro della certificazione) di qualsiasi organizzazione, allo scopo di rafforzare la fiducia nell'integrità e nella credibilità della certificazione. La trasparenza è il principio in base al quale è garantito l'accesso a informazioni adeguate o della loro comunicazione.

7.   OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Per poter ottenere un accesso privilegiato alle informazioni necessarie per valutare adeguatamente la conformità ai requisiti per la certificazione, un organismo di certificazione deve mantenere riservate eventuali informazioni commerciali relative ad un cliente.

8.   GESTIONE DELLE DENUNCE

L'organismo di certificazione deve istituire una procedura per gestire le denunce relative a decisioni e ad altre attività attinenti alla certificazione.

9.   RESPONSABILITÀ E FINANZIAMENTO

L'organismo di certificazione deve essere in grado di dimostrare di aver valutato i rischi derivanti dalle proprie attività di certificazione e aver preso disposizioni adeguate (tra cui iniziative assicurative o di accantonamento di riserve) a copertura delle responsabilità derivanti dalle proprie operazioni in ogni campo di attività e nelle aree geografiche nelle quali opera.


ALLEGATO II

Requisiti e criteri di valutazione per le organizzazioni che chiedono un certificato ECM o un certificato relativo a funzioni di manutenzione esternalizzate da un soggetto responsabile della manutenzione

I.   Requisiti e criteri di valutazione per la funzione di gestione

1.   Leadershipimpegno allo sviluppo e all'attuazione del sistema di manutenzione dell'organizzazione e al continuo miglioramento della sua efficienza

L'organizzazione deve predisporre procedure per:

a)

istituire una politica di manutenzione appropriata al tipo di organizzazione e alle dimensioni del servizio e approvata dall'amministratore delegato dell'organizzazione o dal suo rappresentante;

b)

garantire l'istituzione di obiettivi di sicurezza, in linea con il quadro giuridico e coerentemente con il tipo di organizzazione, le sue dimensioni e i rischi pertinenti;

c)

valutare le prestazioni di sicurezza complessive in relazione ai propri obiettivi di sicurezza d'impresa;

d)

sviluppare piani e procedure per raggiungere i propri obiettivi di sicurezza;

e)

assicurare la disponibilità delle risorse necessarie per l'esecuzione di tutti i processi ai fini della conformità ai requisiti del presente allegato;

f)

determinare e gestire l'impatto di altre attività di gestione sul sistema di manutenzione;

g)

assicurare che i dirigenti siano a conoscenza dei risultati del monitoraggio delle prestazioni e degli audit e si assumano la responsabilità complessiva per l'introduzione di modifiche al sistema di manutenzione;

h)

garantire che il personale e i rappresentanti del personale siano adeguatamente rappresentati e consultati in sede di definizione, sviluppo, monitoraggio e riesame degli aspetti di sicurezza di tutti i processi connessi che possono riguardare il personale.

2.   Gestione del rischioimpostazione strutturata intesa a valutare i rischi associati alla manutenzione di veicoli, inclusi quelli derivanti direttamente dai processi operativi e dalle attività di altre organizzazioni o persone, nonché a individuare le misure di controllo del rischio appropriate

2.1.   L'organizzazione deve predisporre procedure e disposizioni per riconoscere la necessità e l'impegno a collaborare con detentori, imprese ferroviarie, gestori di infrastrutture, progettisti e fabbricanti di veicoli e componenti o altre parti interessate.

2.2.   L'organizzazione deve predisporre procedure di gestione del rischio per gestire le modifiche del dossier di manutenzione, compresi i piani di manutenzione, gli impianti, le procedure, l'organizzazione, il personale o le interfacce, e applicare i metodi comuni di sicurezza relativi ai metodi di valutazione del rischio adottati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2016/798.

2.3.   Nella valutazione del rischio, un'organizzazione deve disporre di procedure per tener conto della necessità di definire, fornire e mantenere un ambiente di lavoro adeguato che sia conforme alla legislazione nazionale e dell'Unione, in particolare alla direttiva 89/391/CEE del Consiglio (1).

3.   Monitoraggioimpostazione strutturata intesa a garantire che siano state adottate misure di controllo del rischio, che funzionino correttamente e che consentano di raggiungere gli obiettivi dell'organizzazione

3.1.   L'organizzazione deve disporre di una procedura per la raccolta, il monitoraggio e l'analisi periodici dei dati rilevanti in materia di sicurezza, tra cui:

a)

l'efficacia dei processi pertinenti;

b)

l'esito dei processi (compresi tutti i servizi e prodotti oggetto di appalto);

c)

l'efficacia delle modalità di controllo del rischio;

d)

le informazioni relative ad esperienza, malfunzionamenti, difetti e riparazioni emersi dalle attività quotidiane connesse al funzionamento e alla manutenzione.

3.2.   L'organizzazione deve disporre di procedure per garantire che gli incidenti, gli inconvenienti, i semi incidenti e altri eventi pericolosi siano comunicati, registrati, investigati e analizzati.

3.3.   Per una revisione periodica di tutti i processi, l'organizzazione deve disporre di un sistema interno di audit indipendente, imparziale e che opera in modo trasparente. L'organizzazione deve predisporre procedure per:

a)

elaborare un programma interno di audit che possa essere riveduto a seconda dei risultati delle revisioni precedenti e del monitoraggio delle prestazioni;

b)

analizzare e valutare i risultati degli audit;

c)

proporre e attuare misure o iniziative correttive specifiche;

d)

verificare l'efficacia di precedenti misure o iniziative.

3.4.   Le procedure di cui ai punti 3.1, 3.2 e 3.3 del presente titolo devono essere conformi ai metodi comuni di sicurezza relativi ai metodi di valutazione del rischio adottati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2016/798 come pure ai metodi per valutare i livelli di sicurezza e le prestazioni in materia di sicurezza degli operatori ferroviari a livello nazionale e dell'Unione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della suddetta direttiva.

4.   Miglioramento continuoimpostazione strutturata intesa ad analizzare le informazioni raccolte attraverso periodico monitoraggio, audit o altre fonti pertinenti e ad utilizzare i risultati per acquisire conoscenze e adottare misure preventive o correttive al fine di mantenere o migliorare il livello di sicurezza

L'organizzazione deve disporre di procedure atte a garantire che:

a)

siano corrette le carenze individuate;

b)

siano attuate le nuove misure disponibili in materia di sicurezza;

c)

siano utilizzati i risultati dell'audit interno per apportare miglioramenti al sistema;

d)

siano attuate, se necessario, azioni preventive o correttive per assicurare la conformità del sistema ferroviario agli standard e agli altri requisiti per tutto il ciclo di vita delle attrezzature e delle operazioni;

e)

siano utilizzate le informazioni pertinenti relative alle indagini e alle cause di incidenti, inconvenienti, semi incidenti e altri eventi pericolosi a fini conoscitivi e, se necessario, ai fini dell'adozione di misure atte a migliorare il livello di sicurezza;

f)

siano valutate e, se opportuno, attuate le raccomandazioni pertinenti trasmesse dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza e dall'organismo nazionale di indagine, come pure quelle emerse dalle indagini interne o settoriali;

g)

siano esaminate e tenute in considerazione le pertinenti relazioni o informazioni trasmesse dalle imprese ferroviarie, dai gestori dell'infrastruttura e dai detentori o da altre fonti pertinenti.

5.   Struttura e responsabilitàimpostazione strutturata intesa a definire le responsabilità di individui e gruppi di esperti per garantire la realizzazione degli obiettivi dell'organizzazione in materia di sicurezza

5.1.   L'organizzazione deve disporre di procedure per la ripartizione al suo interno delle responsabilità relative a tutti i processi pertinenti.

5.2.   L'organizzazione deve disporre di procedure per definire chiaramente le aree di responsabilità connesse alla sicurezza e la distribuzione delle responsabilità per funzioni specifiche ad esse associate nonché le loro interfacce. Esse includono le procedure indicate sopra al punto 2.1 che coinvolgono l'organizzazione e i detentori e, se del caso, le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura.

5.3.   L'organizzazione deve disporre di procedure per garantire che il personale cui sono delegate responsabilità al suo interno abbia l'autorità, le competenze e le risorse adeguate per svolgere le proprie funzioni. Le responsabilità e le competenze devono essere coerenti e compatibili con il ruolo attribuito; le deleghe sono stabilite per iscritto.

5.4.   L'organizzazione deve disporre di procedure per garantire il coordinamento delle attività connesse ai processi pertinenti in vigore al suo interno.

5.5.   L'organizzazione deve disporre di procedure che rendano quanti hanno un ruolo nella gestione della sicurezza responsabili delle loro prestazioni.

6.   Gestione delle competenzeimpostazione strutturata intesa a garantire che i dipendenti abbiano le competenze necessarie per conseguire gli obiettivi dell'organizzazione in modo sicuro, efficiente ed efficace in tutte le circostanze

6.1.   L'organizzazione deve istituire un sistema di gestione delle competenze che preveda:

a)

l'individuazione di posti con responsabilità per l'esecuzione, all'interno del sistema, di tutti i processi necessari ai fini della conformità ai requisiti del presente allegato;

b)

l'individuazione di posti che comportano compiti in materia di sicurezza;

c)

l'assegnazione di compiti pertinenti a personale che dispone delle competenze adeguate.

6.2.   Nell'ambito del sistema di gestione delle competenze dell'organizzazione devono essere previste procedure per gestire le competenze del personale che comprendano almeno:

a)

la determinazione delle conoscenze, delle capacità e dell'esperienza necessarie per i compiti connessi alla sicurezza in funzione delle responsabilità;

b)

i principi di selezione, compresi il livello di istruzione di base, l'attitudine mentale e l'idoneità fisica;

c)

la formazione iniziale e le qualifiche o la certificazione di competenze e capacità acquisite;

d)

l'assicurazione che tutto il personale sia consapevole della rilevanza e dell'importanza delle proprie attività e del proprio contributo al conseguimento degli obiettivi in materia di sicurezza;

e)

la formazione continua e l'aggiornamento periodico delle conoscenze e delle capacità acquisite;

f)

i controlli regolari, ove opportuno, delle competenze, dell'attitudine mentale e dell'idoneità fisica;

g)

l'adozione, se necessario, di misure speciali in caso di incidenti o inconvenienti o di assenze prolungate dal lavoro.

7.   Informazioniimpostazione strutturata intesa a garantire che le informazioni importanti siano a disposizione di quanti devono esprimere giudizi e prendere decisioni a tutti i livelli dell'organizzazione

7.1.   L'organizzazione deve disporre di procedure per definire i canali di comunicazione affinché, ove opportuno, all'interno dell'organizzazione stessa e nei suoi contatti con altri attori, tra cui i gestori dell'infrastruttura, le imprese ferroviarie, i detentori e i progettisti o fabbricanti di veicoli e/o componenti, le informazioni su tutti i processi pertinenti siano debitamente scambiate e trasmesse in modo rapido e chiaro alla persona che ricopre il pertinente incarico sia al suo interno sia in altre organizzazioni.

7.2.   Per garantire uno scambio adeguato di informazioni, l'organizzazione deve disporre di procedure per:

a)

ricevere ed elaborare informazioni specifiche;

b)

individuare, produrre e diffondere informazioni specifiche;

c)

mettere a disposizione informazioni affidabili e aggiornate.

7.3.   L'organizzazione deve disporre di procedure per garantire che le informazioni operative essenziali siano:

a)

valide e pertinenti;

b)

accurate;

c)

complete;

d)

opportunamente aggiornate;

e)

verificate;

f)

coerenti e facilmente comprensibili (anche dal punto di vista linguistico);

g)

comunicate al personale, in funzione delle rispettive responsabilità, prima di essere applicate;

h)

facilmente accessibili al personale, al quale, se necessario, sono fornite delle copie.

7.4.   I requisiti di cui ai punti 7.1, 7.2 e 7.3 si applicano in particolare alle seguenti informazioni operative:

a)

controlli dell'accuratezza e della completezza dei registri di immatricolazione nazionali per quanto riguarda l'identificazione (inclusi gli strumenti) e l'immatricolazione dei veicoli dei quali l'organizzazione cura la manutenzione;

b)

documentazione relativa alla manutenzione;

c)

informazioni sul sostegno fornito a detentori e, se opportuno, ad altre parti, tra cui le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura;

d)

informazioni sulle qualifiche del personale e successive verifiche effettuate durante lo sviluppo della manutenzione;

e)

informazioni sull'esercizio (inclusi chilometri percorsi, tipo e dimensioni delle attività, incidenti o inconvenienti) e sulle richieste di imprese ferroviarie, detentori e gestori dell'infrastruttura;

f)

registrazioni delle operazioni di manutenzione effettuate, incluse le informazioni sulle carenze individuate nel corso delle ispezioni e sulle azioni correttive intraprese dalle imprese ferroviarie o dai gestori dell'infrastruttura, quali ispezioni e monitoraggio effettuati prima della partenza del treno o durante il percorso;

g)

reimmissione in servizio e ritorno in esercizio;

h)

ordini di manutenzione;

i)

informazioni tecniche da trasmettere alle imprese ferroviarie o ai gestori dell'infrastruttura e ai detentori in relazione alle istruzioni di manutenzione;

j)

informazioni di emergenza connesse a situazioni nelle quali sono pregiudicate le condizioni di sicurezza di esercizio, che possono consistere in:

i)

imposizione di restrizioni d'uso o di condizioni operative specifiche per i veicoli manutenzionati dall'organizzazione o per altri veicoli della stessa serie anche se manutenzionati da altri soggetti responsabili della manutenzione, nel qual caso tale informazione deve essere condivisa con tutte le parti coinvolte;

ii)

informazioni urgenti su questioni connesse alla sicurezza rilevate durante la manutenzione, quali carenze riscontrate su un componente comune a diverse categorie o serie di veicoli;

k)

tutti i dati e le informazioni pertinenti necessari ai fini della trasmissione della relazione di manutenzione annuale all'organismo di certificazione e ai clienti interessati (inclusi i detentori). Tale relazione deve pertanto essere messa inoltre a disposizione, su richiesta, delle autorità nazionali preposte alla sicurezza.

8.   Documentazioneimpostazione strutturata intesa a garantire la tracciabilità di tutte le informazioni pertinenti

8.1.   L'organizzazione deve disporre di procedure adeguate per garantire che tutti i processi pertinenti siano debitamente documentati.

8.2.   L'organizzazione deve disporre di procedure adeguate per:

a)

monitorare e aggiornare periodicamente tutta la documentazione pertinente;

b)

formattare, produrre, distribuire e verificare le modifiche concernenti tutta la documentazione pertinente;

c)

ricevere, raccogliere e archiviare tutta la documentazione pertinente.

9.   Attività di imprese appaltatriciimpostazione strutturata intesa a garantire che le attività date in subappalto siano gestite in modo appropriato allo scopo di conseguire gli obiettivi dell'organizzazione

9.1.   L'organizzazione deve disporre di procedure per garantire l'individuazione di prodotti e servizi connessi alla sicurezza.

9.2.   Quando ci si avvale di imprese appaltatrici e/o fornitrici per prodotti e servizi connessi alla sicurezza, l'organizzazione deve disporre di procedure per verificare al momento della selezione:

a)

le competenze di imprese appaltatrici, subappaltatrici e fornitrici;

b)

la disponibilità, da parte di imprese appaltatrici, subappaltatrici e fornitrici, di un sistema di manutenzione e gestione adeguato e documentato.

9.3.   L'organizzazione deve disporre di una procedura per definire i requisiti che devono essere soddisfatti dalle imprese appaltatrici e fornitrici.

9.4.   L'organizzazione deve disporre di procedure per verificare che le imprese fornitrici e/o appaltatrici siano consapevoli dei rischi che comportano per il funzionamento dell'organizzazione.

9.5.   Quando il sistema di manutenzione o di gestione di un'impresa appaltatrice o fornitrice è certificato, il processo di monitoraggio descritto al punto 3 può essere limitato all'esito dei processi operativi oggetto di appalto di cui al punto 3.1.b).

9.6.   Occorre definire, conoscere e ripartire con chiarezza nel contratto stipulato tra le parti almeno i principi di base per quanto concerne i seguenti processi:

a)

responsabilità e mansioni relative a questioni di sicurezza ferroviaria;

b)

obblighi connessi alla trasmissione delle pertinenti informazioni tra le parti;

c)

tracciabilità dei documenti connessi alla sicurezza.

II.   Requisiti e criteri di valutazione per la funzione di sviluppo della manutenzione

1.   L'organizzazione deve disporre di una procedura per identificare e gestire:

a)

tutte le attività di manutenzione che incidono sulla sicurezza;

b)

tutti i componenti critici per la sicurezza.

2.   L'organizzazione deve disporre di procedure per assicurare la conformità ai requisiti essenziali per l'interoperabilità, compresi gli aggiornamenti per l'intero ciclo di vita, tramite:

a)

la garanzia della conformità alle specifiche connesse ai parametri di base per l'interoperabilità indicati nelle pertinenti specifiche tecniche di interoperabilità (STI);

b)

la verifica, in qualsiasi circostanza, della coerenza del dossier di manutenzione con l'autorizzazione relativa al veicolo (compresi eventuali requisiti di sicurezza nazionali), compresa la conformità alla documentazione tecnica e al tipo di registrazioni, come nel registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati (ERATV);

c)

la gestione di qualsiasi sostituzione nel quadro della manutenzione;

d)

la determinazione della necessità di valutazione del rischio del potenziale impatto della modifica in questione sulla sicurezza del sistema ferroviario, mediante l'applicazione dei metodi comuni di sicurezza relativi ai metodi di valutazione del rischio adottati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2016/798;

e)

la gestione della configurazione di tutte le modifiche tecniche che incidono sull'integrità del sistema del veicolo.

3.   L'organizzazione deve disporre di una procedura per progettare e sostenere la realizzazione di impianti, attrezzature e strumenti specificamente sviluppati e necessari per eseguire la manutenzione. L'organizzazione deve disporre di una procedura per controllare che tali impianti, attrezzature e strumenti siano utilizzati, immagazzinati e manutenzionati secondo il loro piano di manutenzione e in conformità ai rispettivi requisiti di manutenzione.

4.   Quando i veicoli iniziano a circolare, l'organizzazione deve disporre di procedure per:

a)

avere accesso alle raccomandazioni per la manutenzione contenute nella documentazione iniziale e raccogliere informazioni sufficienti sulle operazioni programmate;

b)

analizzare tali raccomandazioni per la manutenzione contenute nella documentazione iniziale e fornire, applicando i metodi comuni di sicurezza relativi ai metodi di valutazione del rischio adottati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2016/798, il primo dossier di manutenzione, tenendo altresì in considerazione le informazioni contenute in eventuali garanzie associate;

c)

verificare che l'esecuzione prevista dal primo dossier di manutenzione sia effettuata correttamente.

5.   Ai fini dell'aggiornamento del dossier di manutenzione per l'intero ciclo di vita di un veicolo, l'organizzazione deve disporre di procedure per:

a)

raccogliere almeno le informazioni pertinenti relative a

i)

tipo e portata delle operazioni effettivamente eseguite, ivi compresi tra l'altro gli incidenti, gli incidenti gravi e gli inconvenienti, quali definiti nella direttiva (UE) 2016/798,

ii)

guasti rilevati sui componenti,

iii)

tipo e portata delle operazioni programmate,

iv)

attività di manutenzione realmente effettuate;

b)

definire la necessità di aggiornamenti, tenendo conto dei valori limite per l'interoperabilità;

c)

presentare proposte di modifica e approvare le modifiche e la loro attuazione, mediante una decisione che sia basata su criteri chiari e tenga conto dei risultati della valutazione del rischio effettuata applicando i metodi comuni di sicurezza relativi ai metodi di valutazione del rischio adottati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2016/798;

d)

verificare che l'esecuzione delle modifiche sia conforme a quanto enunciato nel paragrafo precedente;

e)

monitorare l'efficacia delle modifiche tramite un processo coerente coi metodi per valutare i livelli di sicurezza e le prestazioni in materia di sicurezza degli operatori ferroviari a livello nazionale e dell'Unione adottati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della suddetta direttiva.

6.   Quando il processo di gestione delle competenze è applicato alla funzione di sviluppo della manutenzione, è necessario tener conto almeno delle seguenti attività che incidono sulla sicurezza:

a)

applicazione dei metodi comuni di sicurezza relativi ai metodi di valutazione del rischio adottati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2016/798 per la valutazione delle modifiche del dossier di manutenzione;

b)

discipline ingegneristiche necessarie per gestire l'istituzione e le modifiche del dossier di manutenzione e lo sviluppo, la valutazione, la convalida e l'approvazione delle sostituzioni nel quadro della manutenzione;

c)

attività di manutenzione dei componenti critici per la sicurezza;

d)

tecniche di giunzione (incluse la saldatura e l'incollatura);

e)

prove non distruttive.

7.   Quando il processo di documentazione è applicato alla funzione di sviluppo della manutenzione deve essere garantita la tracciabilità, quanto meno, dei seguenti elementi:

a)

la documentazione relativa a sviluppo, valutazione, convalida e approvazione di una sostituzione nel quadro della manutenzione;

b)

la configurazione dei veicoli, compresi tra l'altro i componenti critici per la sicurezza e le modifiche del software di bordo;

c)

le registrazioni delle operazioni di manutenzione effettuate;

d)

i risultati degli studi relativi all'esperienza acquisita;

e)

tutte le versioni successive del dossier di manutenzione, inclusa la valutazione del rischio;

f)

le relazioni sulle competenze e sulla supervisione dell'esecuzione della manutenzione e della gestione della manutenzione della flotta;

g)

le informazioni tecniche da trasmettere a supporto dei detentori, delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura.

III.   Requisiti e criteri di valutazione per la funzione di gestione della manutenzione della flotta

1.   L'organizzazione deve disporre di una procedura per controllare le competenze, la disponibilità e la capacità del soggetto responsabile della manutenzione prima di inviare ordini di manutenzione. Le officine di manutenzione devono pertanto essere debitamente qualificate per decidere in merito ai requisiti relativi alle competenze tecniche necessarie ai fini della funzione di esecuzione della manutenzione.

2.   L'organizzazione deve disporre di una procedura per la composizione del pacchetto di lavoro e per l'emissione e il rilascio dell'ordine di manutenzione.

3.   L'organizzazione deve disporre di una procedura per inviare a tempo debito i veicoli in manutenzione.

4.   L'organizzazione deve disporre di una procedura per gestire il ritiro dei veicoli dall'esercizio a fini di manutenzione o quando è pregiudicata la sicurezza dell'esercizio o quando le esigenze di manutenzione incidono sul normale esercizio.

5.   L'organizzazione deve disporre di una procedura per definire le necessarie misure di verifica applicate alla manutenzione eseguita e alla reimmissione in servizio dei veicoli.

6.   L'organizzazione deve disporre di una procedura per pubblicare un avviso di ritorno in esercizio, che comprenda la definizione delle restrizioni d'uso atte a garantire la circolazione in condizioni di sicurezza tenendo conto della documentazione di reimmissione in servizio.

7.   Quando il processo di gestione delle competenze è applicato alla funzione di gestione della manutenzione della flotta, è necessario tener conto almeno del ritorno in esercizio, inclusa la definizione di restrizioni d'uso.

8.   Quando il processo di informazione è applicato alla funzione di gestione della manutenzione della flotta, è necessario trasmettere almeno i seguenti elementi alla funzione di esecuzione della manutenzione:

a)

le norme e le specifiche tecniche applicabili;

b)

il piano di manutenzione per ogni veicolo;

c)

un elenco di parti di ricambio, inclusa una descrizione tecnica sufficientemente dettagliata di ogni parte per permettere una sostituzione con una parte analoga che offra le stesse garanzie;

d)

un elenco di materiali, incluse una descrizione sufficientemente dettagliata del loro uso e le necessarie informazioni in materia di salute e sicurezza;

e)

un fascicolo che definisce le specifiche per le attività che incidono sulla sicurezza e che contiene restrizioni di intervento e di uso per i componenti;

f)

un elenco di componenti o sistemi soggetti a requisiti legali e un elenco di tali requisiti (inclusi serbatoi dei freni e cisterne per il trasporto di merci pericolose);

g)

l'applicazione dei metodi comuni di sicurezza relativi ai metodi di valutazione del rischio adottati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2016/798 per la valutazione delle modifiche che incidono sulla funzione di gestione della manutenzione della flotta.

9.   Quando il processo di informazione è applicato alla funzione di gestione della manutenzione della flotta, alle parti interessate deve essere almeno comunicato il ritorno in esercizio, incluse le restrizioni d'uso pertinenti per gli utenti (imprese ferroviarie e gestori dell'infrastruttura).

10.   Quando il processo di documentazione è applicato alla funzione di gestione della manutenzione della flotta, è necessario registrare almeno i seguenti elementi:

a)

ordini di manutenzione;

b)

ritorno in esercizio, incluse le restrizioni di uso rilevanti per le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura.

IV.   Requisiti e criteri di valutazione per la funzione di esecuzione della manutenzione

1.   L'organizzazione deve predisporre procedure per:

a)

controllare la completezza e l'adeguatezza delle informazioni trasmesse dalla funzione di gestione di manutenzione della flotta in relazione alle attività ordinate;

b)

verificare l'uso dei pertinenti documenti di manutenzione necessari e delle altre norme applicabili all'esecuzione di servizi di manutenzione in conformità agli ordini di manutenzione;

c)

garantire che tutte le pertinenti specifiche di manutenzione, definite nei regolamenti applicabili e nelle norme specifiche contenute negli ordini di manutenzione, siano a disposizione di tutto il personale interessato (ad esempio siano contenute nelle istruzioni operative interne).

2.   L'organizzazione deve disporre di procedure atte a garantire che:

a)

i componenti (incluse le parti di ricambio) e i materiali siano utilizzati come indicato negli ordini di manutenzione e nella documentazione del fornitore;

b)

i componenti e i materiali siano immagazzinati, movimentati e trasportati in maniera tale da impedirne usura e danneggiamento e come indicato negli ordini di manutenzione e nella documentazione del fornitore;

c)

tutti i componenti e materiali, inclusi quelli forniti dal cliente, siano conformi alle pertinenti norme nazionali e internazionali nonché ai requisiti degli ordini di manutenzione pertinenti.

3.   L'organizzazione deve disporre di procedure per determinare, individuare, fornire, registrare e tenere a disposizione impianti, attrezzature e strumenti adeguati e idonei a consentirle di effettuare i servizi di manutenzione in conformità degli ordini di manutenzione e delle altre specifiche applicabili, garantendo:

a)

l'esecuzione in sicurezza della manutenzione, tutelando la salute e la sicurezza del personale addetto alla manutenzione;

b)

l'ergonomia e la protezione della salute, includendo altresì le interfacce tra utenti e sistemi di tecnologia dell'informazione o attrezzature diagnostiche.

4.   Ove necessario per garantire risultati validi, l'organizzazione deve disporre di procedure per garantire che le proprie apparecchiature di misurazione siano:

a)

calibrate o verificate a intervalli specifici, o prima dell'uso, rispetto a norme di misurazione industriali, nazionali o internazionali; qualora tali norme non esistano, occorre registrare la base utilizzata per la calibratura o la verifica;

b)

corrette o ricorrette se necessario;

c)

identificate al fine di determinare la situazione di calibratura;

d)

protette da correzioni che invaliderebbero il risultato della misurazione;

e)

protette da danni e deterioramenti durante la movimentazione, la manutenzione e l'immagazzinamento.

5.   L'organizzazione deve disporre di procedure per garantire che tutti gli impianti, le attrezzature e gli strumenti siano correttamente utilizzati, calibrati, conservati e manutenzionati in conformità alle procedure documentate.

6.   L'organizzazione deve disporre di procedure per controllare che i compiti svolti siano conformi agli ordini di manutenzione e per pubblicare l'avviso di reimmissione in servizio. L'avviso di reimmissione in servizio deve comprendere tutte le informazioni utili per definire le restrizioni d'uso.

7.   Quando il processo di valutazione del rischio (in particolare i punti 2.2 e 2.3 del titolo I) è applicato alla funzione di esecuzione della manutenzione, l'ambiente di lavoro deve includere non solo le officine dove è effettuata la manutenzione ma anche i binari esterni all'edificio dove si trova l'officina e tutti i luoghi dove sono effettuate le attività di manutenzione.

8.   Quando il processo di gestione delle competenze è applicato alla funzione di esecuzione della manutenzione, è necessario, se del caso, tener conto almeno delle seguenti attività che incidono sulla sicurezza:

a)

tecniche di giunzione (incluse la saldatura e l'incollatura);

b)

collaudo non distruttivo;

c)

collaudo finale del veicolo e reimmissione in servizio;

d)

attività di manutenzione su sistemi frenanti, sale montate e dispositivi di trazione, nonché attività di manutenzione su componenti specifici di carri merci per il trasporto di merci pericolose, come, tra l'altro, cisterne e valvole;

e)

attività di manutenzione dei componenti critici per la sicurezza;

f)

attività di manutenzione sui sistemi di controllo-comando e segnalamento;

g)

attività di manutenzione sui sistemi di comando delle porte;

h)

altre aree specialistiche individuate che incidono sulla sicurezza.

9.   Quando il processo di informazione è applicato alla funzione di esecuzione della manutenzione, occorre trasmettere almeno i seguenti elementi alle funzioni di gestione di manutenzione della flotta e di sviluppo della manutenzione:

a)

lavori eseguiti in conformità agli ordini di manutenzione;

b)

eventuali errori o difetti in materia di sicurezza che siano stati individuati dall'organizzazione;

c)

reimmissione in servizio.

10.   Quando il processo di documentazione è applicato alla funzione di esecuzione della manutenzione, occorre registrare almeno i seguenti elementi per le attività di manutenzione che incidono sulla sicurezza, come indicato al punto 1, lettera a), del titolo II:

a)

una chiara identificazione di tutti gli impianti, le attrezzature e gli strumenti;

b)

tutti i lavori di manutenzione eseguiti, includendo personale, strumenti, attrezzature, parti di ricambio e materiali utilizzati e tenendo conto

i)

delle pertinenti norme nazionali vigenti nel paese in cui ha sede l'organizzazione;

ii)

dei requisiti stabiliti negli ordini di manutenzione, inclusi i requisiti relativi alle registrazioni;

iii)

del collaudo finale e della decisione concernente la reimmissione in servizio;

c)

delle misure di controllo previste dagli ordini di manutenzione e della reimmissione in servizio;

d)

dei risultati di calibratura e verifica, il che implica, per quanto riguarda il software utilizzato nel monitoraggio e nella misurazione di requisiti specifici, che la capacità di detto software di eseguire la funzione desiderata debba essere confermata prima dell'uso iniziale e, se necessario, riconfermata;

e)

della validità dei risultati delle misurazioni precedenti quando viene riscontrata la non conformità ai requisiti di uno strumento di misurazione.


(1)  Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).


ALLEGATO III

Moduli di domanda

Image 19 Testo di immagine Image 20 Testo di immagine Image 21 Testo di immagine Image 22 Testo di immagine

ALLEGATO IV

Moduli di certificati

Image 23 Testo di immagine Image 24 Testo di immagine Image 25 Testo di immagine

ALLEGATO V

Relazione del soggetto responsabile della manutenzione

1.   Il soggetto responsabile della manutenzione pubblica una relazione che copre un periodo che inizia due mesi prima dell'ultima attività di supervisione e termina due mesi prima della successiva attività di supervisione prevista.

2.   La relazione contiene almeno i seguenti elementi:

spiegazioni e giustificazioni sulle modalità utilizzate per affrontare e/o correggere le non conformità;

informazioni sull'entità delle attività di manutenzione effettuate nel periodo preso in considerazione;

riscontri sull'esperienza maturata nell'applicazione dei metodi comuni di sicurezza relativi ai metodi di valutazione del rischio adottati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2016/798 come pure ai metodi di monitoraggio che devono essere applicati da imprese ferroviarie, gestori dell'infrastruttura e soggetti responsabili della manutenzione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della suddetta direttiva;

modifiche riguardanti

la proprietà giuridica della società;

l'organizzazione (procedure vigenti);

i veicoli per i quali il soggetto è responsabile della manutenzione;

i siti e gli appaltatori, compresi processi e attrezzature;

l'equilibrio tra attività interne ed esterne relative alle tre funzioni di manutenzione (sviluppo della manutenzione, manutenzione della flotta ed esecuzione della manutenzione);

gli accordi contrattuali con gli utenti (compresi i detentori e lo scambio di dati);

il sistema di manutenzione;

i difetti e i guasti dei componenti relativi alla sicurezza di cui al titolo II dell'allegato II e le pertinenti informazioni sulla manutenzione scambiate a norma dell'articolo 5, paragrafo 3;

le relazioni sull'audit interno;

le misure adottate o le indagini intraprese dall'agenzia, dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza e da altre autorità, comprese le azioni di cui agli articoli 8 e 12 del presente atto giuridico;

la gestione delle competenze.

3.   Il soggetto responsabile della manutenzione inserisce nella relazione tutte le informazioni che ritiene rilevanti per l'organismo di certificazione.

4.   Il soggetto responsabile della manutenzione trasmette la relazione all'organismo di certificazione un mese prima della successiva attività di supervisione prevista.


RACCOMANDAZIONI

27.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

LI 139/390


RACCOMANDAZIONE (UE) 2019/780 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2019

sulle modalità pratiche per il rilascio delle autorizzazioni di sicurezza ai gestori delle infrastrutture

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 12 della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (1), il gestore dell'infrastruttura ottiene un'autorizzazione di sicurezza dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza dello Stato membro in cui è situata l'infrastruttura ferroviaria, per poter gestire e far funzionare un'infrastruttura ferroviaria. Tale autorizzazione di sicurezza dovrebbe attestare l'accettazione del sistema di gestione della sicurezza del gestore dell'infrastruttura e includere le procedure e le disposizioni per soddisfare i requisiti necessari per la progettazione, la manutenzione e il funzionamento, in condizioni di sicurezza, dell'infrastruttura ferroviaria.

Il 9 marzo 2017 l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie («l'Agenzia») ha presentato alla Commissione la raccomandazione ERA-REC-115-REC sulla revisione dei metodi comuni di sicurezza per la valutazione della conformità e dei metodi comuni di sicurezza per la supervisione. Tale raccomandazione includeva disposizioni sulle modalità pratiche per il rilascio delle autorizzazioni di sicurezza ai gestori delle infrastrutture.

(2)

Alla riunione tenutasi il 5 luglio 2017 il gruppo di esperti della Commissione sul pilastro tecnico del quarto pacchetto ferroviario ha proposto alla Commissione di inserire le disposizioni summenzionate in una raccomandazione, visto che non sussiste una base giuridica adeguata per includerle in un regolamento. Tale raccomandazione dovrebbe fornire orientamenti per stabilire modalità pratiche per il rilascio delle autorizzazioni di sicurezza ai gestori delle infrastrutture. Detti orientamenti comuni dovrebbero ridurre la complessità delle procedure di autorizzazione nazionali stabilendo una metodologia comune di cui avvalersi. Potrebbero inoltre garantire che gli obiettivi dell'articolo 12 della direttiva (UE) 2016/798 siano raggiunti in modo più efficace e agevolare i compiti di coordinamento che dovrebbero essere svolti dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza a norma di tale articolo. La Commissione raccomanda pertanto agli Stati membri l'osservanza di tali disposizioni.

(3)

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, le autorità dovrebbero elaborare un documento informativo per la compilazione della domanda, per gestire il rilascio delle autorizzazioni di sicurezza, incluse le procedure da seguire, al fine di ridurre gli oneri e i costi amministrativi derivanti dal processo amministrativo di richiesta a carico del richiedente.

(4)

I termini definiti dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza per la presentazione da parte del richiedente di informazioni supplementari richieste o per lo svolgimento di visite, ispezioni e audit non dovrebbero pregiudicare il termine concesso per la valutazione di una domanda stabilito all'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/798.

(5)

In conformità all'articolo 12, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/798, nel caso di infrastrutture transfrontaliere, le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate coordinano le proprie valutazioni al fine di evitarne, per quanto possibile, duplicazioni e di garantire coerenza nelle decisioni da prendere in merito alle infrastrutture ferroviarie situate nei rispettivi Stati membri.

(6)

Nell'ambito delle loro attività i gestori dell'infrastruttura possono trovarsi a dover utilizzare i treni, i veicoli per l'ispezione delle infrastrutture, le macchine su rotaia o altri veicoli speciali per scopi diversi, come il trasporto di materiali o di personale per la costruzione o la manutenzione delle infrastrutture, la manutenzione degli elementi delle infrastrutture o la gestione delle situazioni di emergenza. In tali casi è opportuno considerare il gestore dell'infrastruttura come operante a titolo di impresa ferroviaria nell'ambito del suo sistema di gestione della sicurezza e della sua autorizzazione di sicurezza senza che vi sia bisogno di richiedere un certificato di sicurezza distinto, indipendentemente dal fatto che sia il proprietario dei veicoli.

(7)

Per i gestori delle infrastrutture è utile armonizzare la classificazione delle criticità che potrebbero essere individuate nel corso della procedura di valutazione della domanda. Tale armonizzazione garantirebbe la comprensione da parte del richiedente della gravità di eventuali criticità sollevate dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza. La categorizzazione delle criticità è particolarmente importante per la cooperazione tra autorità nazionali preposte alla sicurezza nel caso di infrastrutture transfrontaliere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.

La presente raccomandazione stabilisce orientamenti relativi alla valutazione delle domande presentate dai gestori delle infrastrutture alle autorità nazionali preposte alla sicurezza per il rilascio delle autorizzazioni di sicurezza o per il rinnovo o l'aggiornamento delle stesse, come previsto all'articolo 12 della direttiva (UE) 2016/798.

DEFINIZIONI

2.

Ai fini della presente raccomandazione si applicano le seguenti definizioni:

a)

«data di ricezione della domanda», il primo giorno feriale nello Stato membro interessato dopo la conferma di ricezione del fascicolo di domanda;

b)

«pre-valutazione», la fase procedurale che precede la presentazione di una domanda, durante la quale il richiedente può chiedere informazioni supplementari sulle fasi successive del processo di valutazione della sicurezza all'autorità nazionale preposta alla sicurezza;

c)

«problematica residua», una criticità minore individuata durante la valutazione di una domanda di autorizzazione di sicurezza, che non ne impedisce il rilascio e che può essere rinviata e presa in considerazione durante la successiva supervisione.

RESPONSABILITÀ DELL'AUTORITÀ NAZIONALE PREPOSTA ALLA SICUREZZA

3.

L'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe essere responsabile della programmazione, dell'attuazione e del monitoraggio dei lavori di valutazione che svolge in relazione al rilascio di un'autorizzazione di sicurezza.

4.

L'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe accogliere la richiesta di pre-valutazione del richiedente e fornire qualunque chiarimento chiesto dal richiedente in merito alle procedure da seguire.

5.

Allo scopo di rilasciare autorizzazioni di sicurezza, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe raccogliere le seguenti informazioni:

a)

tutte le informazioni pertinenti riguardanti le diverse fasi della procedura di valutazione, inclusi i motivi alla base di qualunque decisione presa nel corso di tale procedura, ad esempio lo svolgimento di ispezioni, oltre a qualunque restrizione o condizione di impiego da includere nell'autorizzazione di sicurezza;

b)

l'esito della procedura di valutazione, compreso un sommario delle conclusioni e, se del caso, un parere sul rilascio dell'autorizzazione di sicurezza.

6.

L'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe monitorare le date di scadenza di tutte le autorizzazioni di sicurezza in corso di validità al fine di agevolare la programmazione delle attività di valutazione della sicurezza.

7.

Al fine di ottemperare all'articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva (UE) 2016/798, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe pubblicare e mantenere aggiornata una guida per la compilazione della domanda, comprensiva di modelli, che spieghi i requisiti delle autorizzazioni di sicurezza e i documenti prescritti. Tali documenti dovrebbero comprendere le norme nazionali che si applicano ai gestori delle infrastrutture e le disposizioni procedurali nazionali. La guida dovrebbe essere gratuita e pubblicata sul sito web dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza interessata. Dovrebbe inoltre indicare le modalità di comunicazione tra l'autorità nazionale preposta alla sicurezza e il richiedente.

Allo scopo di assistere in questo compito l'autorità nazionale preposta alla sicurezza, l'Agenzia in cooperazione con quest'ultima, dovrebbe elaborare, pubblicare e tenere aggiornato un modello di guida per la compilazione della domanda.

8.

L'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe stabilire modalità o procedure interne per gestire il processo di valutazione della sicurezza. Tali modalità o procedure dovrebbero prendere in considerazione la necessità di cooperazione con altre competenti autorità nazionali preposte alla sicurezza ai fini del rilascio delle autorizzazioni di sicurezza nel caso di infrastrutture transfrontaliere, secondo quanto previsto dall'articolo 12, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/798.

9.

Nel valutare le domande, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe accettare altri tipi di autorizzazioni, certificati e qualsiasi altro documento pertinente fornito dai gestori delle infrastrutture o dalle loro imprese appaltatrici rilasciati in conformità alla normativa UE pertinente, come prova della propria capacità di soddisfare i requisiti stabiliti dal regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione (2).

PRESENTAZIONE DI UNA DOMANDA

10.

Fatti salvi i termini stabiliti all'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/798 per l'adozione di una decisione da parte dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza, il richiedente dovrebbe presentare la domanda di autorizzazione di sicurezza, di aggiornamento o di rinnovo di tale autorizzazione prima delle date seguenti, a seconda del caso:

a)

la data di inizio prevista di qualsiasi nuova operazione di rete ferroviaria;

b)

la data di inizio prevista di un'operazione di rete ferroviaria soggetta a condizioni diverse da quelle stabilite nell'autorizzazione di sicurezza in corso di validità, a seguito di modifiche sostanziali dell'infrastruttura, della segnaletica o dei sottosistemi energetici o delle norme riguardanti la loro operazione e la loro manutenzione;

c)

la data di scadenza dell'autorizzazione di sicurezza in corso di validità.

11.

Nel presentare una domanda per una nuova autorizzazione di sicurezza, il richiedente dovrebbe fornire le informazioni elencate nell'allegato I.

12.

Nel presentare una domanda di aggiornamento o di rinnovo di un'autorizzazione di sicurezza, il richiedente dovrebbe fornire le informazioni elencate nell'allegato I e descrivere le modifiche apportate al proprio sistema di gestione della sicurezza dalla data di rilascio dell'autorizzazione in corso di validità.

Nel caso in cui tali modifiche possano incidere sulle prestazioni in termini di sicurezza o creare seri rischi per la sicurezza, o nel caso in cui l'autorità nazionale preposta alla sicurezza individui qualsiasi altra area problematica, nell'ambito delle sue attività di controllo, dovrebbe decidere se l'intero fascicolo di domanda debba essere rivalutato.

13.

Se il richiedente chiede una pre-valutazione, è tenuto a presentare le informazioni elencate nell'allegato I, punti da 1 a 5, all'autorità nazionale preposta alla sicurezza.

14.

Se il fascicolo presentato contiene copie di documenti rilasciati da soggetti diversi dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza, il richiedente dovrebbe conservare gli originali per almeno cinque anni dopo la fine del periodo di validità dell'autorizzazione di sicurezza. In caso di rinnovo o aggiornamento, il richiedente dovrebbe conservare gli originali dei documenti presentati con la domanda e rilasciati da soggetti diversi dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza per almeno cinque anni dopo la fine del periodo di validità dell'autorizzazione di sicurezza aggiornata o rinnovata. Il richiedente presenta tali documenti originali su richiesta dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza.

FASI PROCEDURALI E TERMINI

15.

L'autorità nazionale preposta alla sicurezza applica la procedura stabilita nell'allegato II.

16.

L'autorità nazionale preposta alla sicurezza valuta se la domanda contiene i documenti elencati ai punti 6, 7 e 8 dell'allegato I e informa il richiedente, senza indebito ritardo e comunque non più tardi di un mese dopo la data di ricezione della domanda, circa la completezza o meno della domanda.

17.

Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe richiedere tempestivamente le informazioni supplementari necessarie e indicare un termine ragionevole per la risposta da parte del richiedente. Il termine di presentazione delle informazioni supplementari dovrebbe essere ragionevole, proporzionato alla difficoltà di fornitura delle informazioni richieste e concordato con il richiedente non appena quest'ultimo sia stato informato che il suo fascicolo di domanda non è completo. Se il richiedente non fornisce le informazioni richieste entro il termine convenuto, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza può decidere di prorogare il termine di presentazione della risposta da parte del richiedente o comunicare al richiedente che la sua domanda è respinta.

18.

Anche nel caso in cui il fascicolo di domanda sia completo, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza può richiedere al richiedente qualsiasi informazione aggiuntiva in qualsiasi momento prima di prendere la propria decisione. Detta autorità dovrebbe stabilire una scadenza ragionevole per la presentazione di tali informazioni.

19.

L'autorizzazione di sicurezza dovrebbe contenere le informazioni elencate nell'allegato III.

A ciascuna autorizzazione di sicurezza dovrebbe essere assegnato un numero identificativo unico.

20.

Al fine di adempiere ai propri obblighi a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/798, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe trasmettere all'Agenzia le informazioni elencate nell'allegato III.

GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

21.

L'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe registrare e aggiornare regolarmente, in un sistema di gestione delle informazioni, tutte le informazioni pertinenti per ciascuna fase del processo di valutazione della sicurezza e i relativi risultati.

ACCORDI PER LE VISITE E LE ISPEZIONI DEI SITI DEI GESTORI DELLE INFRASTRUTTURE E GLI AUDIT

22.

Nel caso di visite, ispezioni o audit effettuati dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza, il richiedente dovrebbe indicare la persona che lo rappresenta e le norme e procedure di sicurezza del sito che devono essere rispettate dal personale dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza incaricata di effettuare la visita, l'ispezione o l'audit. Il termine per le visite, le ispezioni e gli audit dovrebbe essere concordato tra l'autorità nazionale preposta alla sicurezza e il richiedente.

23.

Nel caso di visite, ispezioni o audit, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe redigere una relazione sulle criticità riscontrate nel corso della valutazione e specificare se e in quale modo queste sono state risolte mediante prove presentate durante la visita, l'ispezione o l'audit. La relazione può comprendere anche altre criticità che il richiedente deve risolvere entro un termine concordato.

COOPERAZIONE FRA LE AUTORITÀ NAZIONALI PREPOSTE ALLA SICUREZZA NEL CASO DI INFRASTRUTTURE TRANSFRONTALIERE

24.

Il richiedente o i richiedenti dovrebbero presentare le domande relative a infrastrutture transfrontaliere alle autorità nazionali preposte alla sicurezza negli Stati membri interessati. Ogni autorità nazionale preposta alla sicurezza interessata dovrebbe rilasciare l'autorizzazione di sicurezza per l'infrastruttura pertinente situata sul proprio territorio.

25.

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza discutono tutte le questioni relative al processo di valutazione della sicurezza e le richieste di informazioni supplementari che incidono sul calendario della valutazione o possono avere ripercussioni sui lavori delle altre autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate.

26.

L'autorità nazionale preposta alla sicurezza può richiedere ad altre autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate qualsiasi informazione pertinente in merito al richiedente.

27.

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate si scambiano tutte le informazioni pertinenti che possono avere ripercussioni sul processo di valutazione della sicurezza, incluse quelle sull'attuazione delle norme nazionali pertinenti, notificate alla Commissione dai rispettivi Stati membri.

28.

Gli obiettivi e la portata degli audit, delle ispezioni e delle visite, così come il ruolo assegnato a ciascuna autorità nazionale preposta alla sicurezza, dovrebbero essere decisi dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate. Le relazioni di tali ispezioni, visite e audit dovrebbero essere redatte dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza designata nel quadro della cooperazione e dovrebbero essere rese disponibili alle altre autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate.

29.

Prima di decidere il rilascio di un'autorizzazione di sicurezza per l'infrastruttura ferroviaria pertinente situata nei rispettivi Stati membri, le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero attenersi alla seguente procedura:

a)

discutere i risultati delle rispettive valutazioni;

b)

trovare un accordo sulle problematiche residue da rinviare e valutare durante la successiva supervisione;

c)

trovare un accordo sulle restrizioni o condizioni di impiego da includere nell'autorizzazione di sicurezza, a seconda del caso.

30.

Nel caso in cui il richiedente abbia intrapreso azioni per far fronte alle problematiche residue riscontrate, le autorità nazionali preposte alla sicurezza coinvolte dovrebbero verificare se tali problematiche siano state risolte e accordarsi in merito. A tale scopo, le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero cooperare, se del caso, in conformità alle modalità stabilite all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/761 della Commissione (3).

31.

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero subordinare l'autorizzazione rilasciata per l'infrastruttura ferroviaria pertinente situata nel proprio Stato membro al rilascio di tutte le altre autorizzazioni di sicurezza relative all'infrastruttura transfrontaliera interessata.

32.

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero tenere traccia delle rispettive attività e metterle a disposizione delle altre autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate.

CLASSIFICAZIONE DELLE CRITICITÀ

33.

L'autorità nazionale preposta alla sicurezza classifica le criticità individuate nel corso della valutazione del fascicolo di domanda nel modo seguente:

a)

«tipo 1»: criticità che richiedono una risposta da parte del richiedente ai fini della comprensione del fascicolo di domanda;

b)

«tipo 2»: criticità che possono comportare una modifica del fascicolo di domanda o un'azione di minore entità da parte del richiedente; l'azione da intraprendere è lasciata alla discrezione del richiedente e non impedisce il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza;

c)

«tipo 3»: criticità che richiedono un'azione specifica da parte del richiedente, la cui esecuzione può essere rinviata a dopo il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza; il richiedente propone l'azione per risolvere la criticità e la concorda con l'autorità nazionale preposta alla sicurezza che l'ha individuata;

d)

«tipo 4»: criticità che richiedono una modifica del fascicolo di domanda o un'azione specifica da parte del richiedente; l'autorizzazione di sicurezza viene rilasciata solo a condizione che la criticità sia risolta oppure che siano indicate nell'autorizzazione restrizioni o condizioni di impiego che tengano conto della criticità; il richiedente propone qualsiasi azione per risolvere la criticità e la concorda con l'autorità nazionale preposta alla sicurezza che l'ha individuata.

34.

In funzione della risposta o dell'azione intrapresa dal richiedente in base alla criticità, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe riesaminare le criticità individuate, riclassificarle, se del caso, e attribuire a ciascuna di esse uno dei seguenti status:

a)

«criticità in sospeso», se gli elementi di prova forniti dal richiedente non sono soddisfacenti e sono necessarie informazioni supplementari;

b)

«problematica residua da controllare», se sussiste ancora una problematica residua;

c)

«criticità risolta», se la risposta fornita dal richiedente è soddisfacente e non sussiste più alcuna problematica residua.

COMPETENZA DEL PERSONALE COINVOLTO NELLE VALUTAZIONI

35.

L'autorità nazionale preposta alla sicurezza si assicura che il personale coinvolto nelle valutazioni abbia le seguenti competenze:

a)

conoscenza del quadro normativo pertinente;

b)

conoscenza del funzionamento del sistema ferroviario;

c)

livello adeguato di analisi critica;

d)

esperienza nella valutazione di un sistema di gestione della sicurezza o di un sistema analogo del settore ferroviario oppure di un sistema di gestione della sicurezza di un settore che presenta caratteristiche tecniche e operative equivalenti;

e)

capacità di risolvere problemi, comunicare e lavorare in gruppo;

f)

qualunque altra competenza richiesta per una specifica valutazione.

Nel caso di lavori di gruppo, le competenze possono essere condivise tra i membri del gruppo.

Il personale che effettua le ispezioni e gli audit dovrebbe inoltre dimostrare conoscenze ed esperienza nello svolgimento di colloqui.

36.

Al fine di garantire la corretta applicazione del paragrafo 35, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe istituire un sistema di gestione delle competenze comprendente:

a)

l'elaborazione di profili di competenza per ogni lavoro, posizione o ruolo;

b)

l'assunzione del personale in conformità ai profili di competenza stabiliti;

c)

il mantenimento, lo sviluppo e la valutazione delle competenze del personale in conformità ai profili di competenza stabiliti.

RIESAME

37.

Qualunque decisione che rifiuti di rilascio dell'autorizzazione o individui restrizioni o condizioni di impiego diverse da quelle richieste nella domanda dovrebbe essere debitamente giustificata.

38.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che i richiedenti possano richiedere, entro un termine di tempo ragionevole, il riesame della decisione delle autorità nazionali preposte alla sicurezza e che le autorità nazionali preposte alla sicurezza abbiano tempo sufficiente, a partire dalla data di ricezione della richiesta di riesame, per confermare o revocare la propria decisione.

39.

La procedura di riesame dovrebbe essere svolta in modo imparziale.

40.

La procedura di riesame dovrebbe concentrarsi sulle criticità che hanno giustificato lo scostamento della decisione dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza dalla richiesta del richiedente.

41.

Nel caso di un'infrastruttura transfrontaliera, il riesame dovrebbe essere svolto in modo coordinato tra le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'infrastruttura transfrontaliera.

42.

Se la decisione che rifiuta di rilascio dell'autorizzazione o individua restrizioni o condizioni di impiego diverse da quelle richieste nella domanda è confermata, il richiedente può presentare un ricorso dinnanzi alla giurisdizione competente in conformità alla legislazione nazionale.

DISPOSIZIONI FINALI

43.

Gli Stati membri che non hanno effettuato la notifica all'Agenzia e alla Commissione in conformità all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798 sono invitati ad attuare tale raccomandazione a partire dal 16 giugno 2019. Tutti gli Stati membri sono invitati all'attuazione a partire dal 16 giugno 2020.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2019

Per la Commissione

Violeta BULC

Membro della Commissione


(1)  GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione, dell'8 marzo 2018, che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti della Commissione (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010 (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 26).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2018/761 della Commissione, del 16 febbraio 2018, che istituisce metodi comuni di sicurezza per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza in seguito al rilascio di un certificato di sicurezza unico o di un'autorizzazione di sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 16).


ALLEGATO I

Contenuto della domanda di autorizzazione di sicurezza

Nota:

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza sono invitate a richiedere tutte le informazioni elencate nel presente allegato, compresi i documenti da allegare alla domanda, eccetto se contrassegnati da una «F» (facoltativo). Nel caso in cui il gestore dell'infrastruttura debba definire un piano di azione correttivo di cui al punto 8, le relative informazioni sono obbligatorie.

1.   Tipo di domanda:

1.1.   Nuova

1.2.   Rinnovo

1.3.   Aggiornamento

1.4.   Numero identificativo dell'autorizzazione precedente (solo in caso di rinnovo o di aggiornamento)

2.   Dati dettagliati delle infrastrutture: (selezionarne uno o più)

2.1.   Rete transeuropea dei trasporti (TEN-T)

2.1.1.   Rete globale TEN-T

2.1.2.   Rete centrale TEN-T merci

2.1.3.   Rete centrale TEN-T passeggeri

2.1.4.   Al di fuori della rete TEN-T

2.2.   Energia

2.2.1.   Catenaria

2.2.2.   Terza rotaia

2.2.3.   Quarta rotaia

2.2.4.   Non elettrificato

2.3.   Controllo-comando e segnalamento

2.3.1.   Sistema di classe A

2.3.2.   Sistema di classe B

2.4.   Altro (specificare)

3.   Operazioni della rete ferroviaria:

3.1.   Data prevista per l'inizio dei servizi/dell'esercizio (F)

3.2.   Stati membri in cui è situata l'infrastruttura

4.   Informazioni relative al richiedente:

4.1.   Denominazione legale

4.2.   Acronimo (F)

4.3.   Indirizzo postale completo

4.4.   Telefono

4.5.   Fax (F)

4.6.   E-mail:

4.7.   Sito web (F)

4.8.   Numero di registrazione nazionale

4.9.   Partita IVA (F)

4.10.   Altre informazioni pertinenti (F)

5.   Informazioni relative alla persona di contatto:

5.1.   Nome

5.2.   Cognome

5.3.   Titolo o funzione

5.4.   Indirizzo postale completo

5.5.   Telefono

5.6.   Fax (F)

5.7.   E-mail:

5.8.   Lingue parlate

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

6.   Documenti presentati per la parte della valutazione relativa al sistema di gestione della sicurezza:

6.1.   Descrizione del sistema di gestione della sicurezza e altri documenti che dimostrano la conformità ai requisiti fissati nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2018/762.

6.2.   Informazioni che mettono in relazione il sistema di gestione della sicurezza (cfr. punto 6.1) e l'allegato II del regolamento delegato (UE) 2018/762, compresa un'indicazione della parte della documentazione sul sistema di gestione della sicurezza in cui sono soddisfatti i requisiti pertinenti della specifica tecnica d'interoperabilità applicabile relativa al sottosistema «esercizio e gestione del traffico».

7.   Documenti presentati per la parte nazionale della valutazione:

7.1.   Descrizione o altra dimostrazione del modo in cui le modalità di gestione della sicurezza tengono conto delle norme nazionali pertinenti notificate in conformità all'articolo 8 della direttiva (UE) 2016/798.

7.2.   Informazioni che mettono in relazione il sistema di gestione della sicurezza (cfr. punto 6.1) e i requisiti stabiliti nelle norme nazionali pertinenti (di cui al punto 7.1).

8.   Piani di azione correttivi

8.1.   La situazione attuale del piano o dei piani di azione correttivi messi in atto dal gestore dell'infrastruttura per risolvere gravi casi di non conformità e altre questioni problematiche individuate durante le attività di supervisione dopo la valutazione precedente.

8.2.   La situazione attuale del piano o dei piani di azione correttivi messi in atto dal gestore dell'infrastruttura per risolvere le problematiche residue rilevate nella valutazione precedente.


ALLEGATO II

Processo di valutazione della sicurezza

1.   INFORMAZIONI GENERALI

1.1.   L'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe sviluppare un processo strutturato e verificabile per l'intera attività che prenda in considerazione gli elementi stabiliti nel presente allegato. Il processo di valutazione della sicurezza dovrebbe essere iterativo, come illustrato nel seguente diagramma (cfr. figura 1 dell'appendice), vale a dire che l'autorità nazionale preposta alla sicurezza è autorizzata ad avanzare ragionevoli richieste di ulteriori informazioni o di ripresentazione di una domanda in conformità alla presente raccomandazione.

2.   RICEZIONE DELLA DOMANDA

2.1.   Dopo la ricezione di una domanda di autorizzazione di sicurezza, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe formalmente e prontamente confermare la ricezione della domanda e creare il relativo fascicolo registrato al fine di garantire la gestione delle informazioni in ogni fase del processo di valutazione.

2.2.   L'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe assegnare personale competente allo svolgimento del processo di valutazione.

3.   CONTROLLO INIZIALE

3.1.   L'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe procedere tempestivamente, non appena riceve la domanda, a un controllo iniziale per accertare che:

a)

il richiedente abbia fornito le informazioni di base richieste dalla legislazione o necessarie per un trattamento efficace della domanda;

b)

il fascicolo di domanda contenga prove sufficienti e presenti una struttura e riferimenti interni incrociati che consentano di valutare adeguatamente la sua conformità ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza e alle norme nazionali notificate pertinenti. L'autorità nazionale preposta alla sicurezza effettua un riesame iniziale dell'effettivo contenuto degli elementi di prova forniti nella domanda, al fine di dare un primo giudizio sulla qualità, la sufficienza e l'adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza;

c)

se del caso, nel fascicolo è inclusa la situazione attuale del piano (o dei piani) di azione correttivo messo in atto dal gestore dell'infrastruttura per risolvere gravi casi di non conformità e altre questioni problematiche individuate durante le attività di supervisione dopo la valutazione precedente;

d)

se del caso, nel fascicolo è inclusa la situazione attuale del piano (o dei piani) di azione messi in atto dal gestore dell'infrastruttura per risolvere le problematiche residue rilevate nella valutazione precedente.

3.2.   In seguito al controllo iniziale di cui al punto 3.1, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe decidere se vi sono settori in cui, per le rispettive parti, siano necessarie ulteriori informazioni. Se sono necessarie ulteriori informazioni, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza può richiederle al più presto, nella misura in cui lo ritenga ragionevolmente necessario per sostenerne la valutazione.

3.3.   L'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe leggere un campione sufficiente della domanda per verificare che il suo contenuto sia comprensibile. Nel caso in cui risulti evidentemente incomprensibile, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe decidere se rimandarla al richiedente con la richiesta di una versione migliore.

3.4.   Nel valutare la capacità del gestore dell'infrastruttura di assicurare l'esercizio di treni, veicoli per l'ispezione delle infrastrutture o altri veicoli speciali, compreso l'uso di appaltatori se del caso, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe fare riferimento ai requisiti pertinenti definiti nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2018/762, in particolare i punti 1, 5.1, 5.2 e 5.5.

4.   VALUTAZIONE DETTAGLIATA

4.1.   Completata la fase di controllo iniziale, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe procedere a una valutazione dettagliata del fascicolo di domanda (cfr. figura 2 dell'appendice), utilizzando i requisiti del sistema di gestione della sicurezza e le norme nazionali notificate pertinenti.

4.2.   Quando effettua la valutazione dettagliata di cui al punto 4.1, in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/798, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza esprime un giudizio professionale, dimostra imparzialità e proporzionalità e fornisce motivazioni documentate per le conclusioni raggiunte.

4.3.   La valutazione determina se sono rispettati i requisiti del sistema di gestione della sicurezza e le norme nazionali notificate pertinenti o se occorre chiedere ulteriori informazioni. Nel corso della valutazione l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe accertare inoltre, in base ai risultati del processo del sistema di gestione della sicurezza, che siano stati rispettati i requisiti del sistema di gestione della sicurezza e le norme nazionali notificate pertinenti, utilizzando metodi di campionamento, se del caso, per assicurarsi che il richiedente abbia compreso e sia in grado di soddisfare i requisiti a seconda del tipo di operazioni ferroviarie al fine di garantire il funzionamento sicuro del sistema ferroviario.

4.4.   Qualsiasi criticità di tipo 4 dovrebbe essere risolta in modo soddisfacente per l'autorità nazionale preposta alla sicurezza e comportare un aggiornamento del fascicolo di domanda, se opportuno, prima che l'autorizzazione di sicurezza possa essere rilasciata.

4.5.   Le problematiche residue possono essere rinviate e prese in considerazione durante la supervisione o possono essere concordate azioni con il richiedente, in base alla sua proposta di aggiornamento del fascicolo di domanda, o entrambe le cose. In tal caso la risoluzione formale della criticità avviene dopo il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza.

4.6.   L'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe dare prova di trasparenza quando giudica la gravità di ciascuna delle criticità rilevate.

4.7.   Quando rileva una criticità di cui al punto 33, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe essere precisa e aiutare il richiedente a capire il livello di dettaglio richiesto nella risposta. A tale fine, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe procedere nel modo seguente:

a)

fa accuratamente riferimento ai requisiti del sistema di gestione delle sicurezza e alle norme nazionali notificate pertinenti e aiuta il richiedente a capire le criticità rilevate;

b)

indica la parte pertinente dei regolamenti e delle norme applicabili;

c)

indica il motivo per cui non è soddisfatto un dato requisito del sistema di gestione della sicurezza o una norma nazionale notificata, nonché la legislazione correlata;

d)

concorda con il richiedente gli ulteriori impegni, i documenti e le eventuali altre informazioni giustificative da fornire, a seconda del livello di dettaglio richiesto dal requisito del sistema di gestione della sicurezza o dalla norma nazionale notificata;

e)

definisce e concorda con il richiedente un termine per la messa in conformità, che sia ragionevole e proporzionato alle difficoltà incontrate per fornire le informazioni richieste.

4.8.   In applicazione dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/798, se il richiedente fornisce le informazioni richieste con notevole ritardo, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe decidere di prorogare il termine di presentazione della risposta del richiedente o di respingerne la domanda, dandone preavviso.

4.9.   Il termine di adozione della decisione relativa al rilascio dell'autorizzazione di sicurezza può essere prorogato, fino al momento in cui sono presentate le informazioni richieste, su decisione dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza e con l'accordo del richiedente solo in uno dei seguenti casi:

a)

per criticità di tipo 1, che, considerate singolarmente o collettivamente, impediscono la continuazione della valutazione o di una sua parte;

b)

per criticità di tipo 4 o molteplici criticità di tipo 3, che, considerate collettivamente, possono far sì che la categoria diventi una criticità di tipo 4, impedendo il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza.

4.10.   Per essere soddisfacenti, le risposte scritte del richiedente dovrebbero essere sufficienti a dissipare le preoccupazioni espresse e dimostrare che le soluzioni che propone soddisfano i criteri o le norme nazionali notificate pertinenti.

4.11.   Se una risposta è considerata insoddisfacente, i motivi dovrebbero essere spiegati con precisione, indicando le ulteriori informazioni o dimostrazioni che il richiedente deve presentare per renderla soddisfacente.

4.12.   In caso di rischio che la domanda possa essere respinta o che il tempo necessario per adottare una decisione superi il termine previsto per la valutazione, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza può prendere in considerazione misure di emergenza.

4.13.   Se si conclude che la domanda soddisfa tutti i requisiti o che è improbabile che ulteriori progressi portino a risposte soddisfacenti alle criticità in sospeso, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe completare la valutazione, procedendo nel modo seguente:

a)

indica se tutti i criteri sono stati soddisfatti o se vi sono ancora criticità in sospeso;

b)

indica se sussistono problematiche residue;

c)

indica eventuali restrizioni o condizioni di impiego da includere nell'autorizzazione di sicurezza;

d)

descrive il seguito dato a gravi casi di non conformità individuati durante le attività di supervisione, a norma dell'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2018/761, se del caso;

e)

garantisce la corretta applicazione del processo di valutazione della sicurezza;

f)

compila l'esito della valutazione, compreso un sommario delle conclusioni e, se del caso, un parere sul rilascio dell'autorizzazione di sicurezza.

4.14.   L'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe registrare e giustificare per iscritto tutti i risultati e i giudizi al fine di agevolare sia il processo di garanzia sia quello decisionale, oltre a fornire assistenza nel caso di ricorso contro la decisione di rilasciare l'autorizzazione di sicurezza o di respingere la domanda.

5.   PROCESSO DECISIONALE

5.1.   Sulla base delle conclusioni della valutazione completata, si dovrebbe adottare la decisione di rilasciare un'autorizzazione di sicurezza o di respingere la domanda. Nei casi in cui è rilasciata un'autorizzazione di sicurezza, possono sussistere alcune problematiche residue. L'autorizzazione di sicurezza non è rilasciata se una criticità di tipo 4 è rilevata e non risolta nel corso della valutazione.

5.2.   L'autorità nazionale preposta alla sicurezza può decidere di limitare la portata dell'autorizzazione di sicurezza, determinando restrizioni o condizioni di impiego, nel caso in cui tali restrizioni o condizioni di impiego consentono di risolvere una criticità di tipo 4 che impedirebbe il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza. L'autorizzazione di sicurezza è aggiornata su richiesta del richiedente dopo che tutte le problematiche residue del suo fascicolo di domanda sono state risolte.

5.3.   Il richiedente è informato della decisione dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza, compreso il risultato della valutazione, e se del caso viene rilasciata l'autorizzazione di sicurezza.

5.4.   Se la domanda è respinta o se l'autorizzazione di sicurezza contiene restrizioni o condizioni di impiego diverse da quelle definite nella domanda, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe informare il richiedente, motivando la decisione, e notificargli la procedura da seguire per chiedere un riesame o presentare ricorso contro la decisione.

6.   VALUTAZIONE CONCLUSIVA

6.1.   L'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe effettuare la chiusura amministrativa assicurandosi che tutti i documenti e i dati registrati siano esaminati, organizzati e archiviati. Al fine di migliorare costantemente le sue procedure, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe individuare i dati storici e le esperienze maturate da utilizzare nelle valutazioni future.

7.   DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL RINNOVO DI UN'AUTORIZZAZIONE DI SICUREZZA

7.1.   Un'autorizzazione di sicurezza può essere rinnovata, su richiesta del richiedente, prima della scadenza della sua validità, al fine di garantire la continuità dell'autorizzazione.

7.2.   Nel caso di domanda di rinnovo, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe controllare i dettagli delle modifiche apportate agli elementi di prova presentati nella domanda precedente e tenere conto dei risultati delle attività di supervisione precedenti a norma dell'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2018/761 al fine di stabilire le priorità o determinare i requisiti del sistema di gestione della sicurezza e le norme nazionali notificate pertinenti sulla cui base valutare la domanda di rinnovo.

7.3.   L'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe adottare un approccio proporzionato nella nuova valutazione, basato sul livello delle modifiche proposte.

8.   DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'AGGIORNAMENTO DI UN'AUTORIZZAZIONE DI SICUREZZA

8.1.   Un'autorizzazione di sicurezza è aggiornata ogniqualvolta viene proposta una modifica sostanziale dell'infrastruttura, della segnaletica e dell'alimentatore di energia utilizzato in relazione all'infrastruttura o dei principi di esercizio e manutenzione di tale infrastruttura, della segnaletica e dell'alimentatore di energia in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798.

8.2.   Se intende apportare una modifica di cui al punto 8.1, il gestore dell'infrastruttura titolare dell'autorizzazione di sicurezza informa senza indugio l'autorità nazionale preposta alla sicurezza.

8.3.   In seguito alla notifica da parte del gestore dell'infrastruttura, di cui al punto 8.2, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza:

a)

controlla che la modifica relativa a un'eventuale domanda sia descritta chiaramente e che siano valutati i potenziali rischi per la sicurezza;

b)

discute con il gestore dell'infrastruttura la necessità di un aggiornamento dell'autorizzazione di sicurezza.

8.4.   L'autorità nazionale preposta alla sicurezza può può effettuare ulteriori approfondimenti con il richiedente. Se l'autorità nazionale preposta alla sicurezza concorda che la modifica proposta non è sostanziale, informa il richiedente per iscritto che non è richiesto un aggiornamento, registrando la decisione nel fascicolo.

8.5.   Nel caso di una domanda di aggiornamento, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe procedere nel modo seguente:

a)

controllare i dettagli delle modifiche apportate agli elementi di prova presentati nella domanda precedente in base alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione in corso di validità;

b)

tenere conto dei risultati delle attività di supervisione precedenti a norma dell'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2018/761 e, in particolare, le criticità relative alla capacità del richiedente di attuare e monitorare efficacemente il suo processo di gestione delle modifiche;

c)

stabilire le priorità o determina i requisiti del sistema di gestione della sicurezza e le norme nazionali notificate pertinenti al fine di valutare la domanda di aggiornamento.

8.6.   L'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe adottare un approccio proporzionato alla nuova valutazione, basato sul livello delle modifiche proposte.

8.7.   La presentazione all'autorità nazionale preposta alla sicurezza di una domanda di aggiornamento dell'autorizzazione di sicurezza, non dovrebbe comportare la proroga del periodo di validità dell'autorizzazione.

8.8.   L'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe decidere, su richiesta del richiedente, se sia necessario aggiornare l'autorizzazione di sicurezza nel caso in cui le condizioni in base a cui questa era stata rilasciata siano sottoposte a modifica senza alcun impatto sull'infrastruttura, sulla segnaletica e sull'alimentatore di energia utilizzato in relazione all'infrastruttura o sui principi di esercizio e manutenzione di tale infrastruttura, di tale segnaletica o di tale alimentatore di energia.

Appendice

PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA

Figura 1

Processo di valutazione della sicurezza

Image 26

PROCESSO DI VALUTAZIONE DETTAGLIATO

Figura 2

Processo di valutazione dettagliato

Image 27


ALLEGATO III

Contenuto dell'autorizzazione di sicurezza

1.   Numero identificativo dell'autorizzazione di sicurezza

2.   Identificazione del gestore dell'infrastruttura:

2.1.   Denominazione legale

2.2.   Numero di registrazione nazionale

2.3.   Partita IVA

3.   Identificazione dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza:

3.1.   Organizzazione

3.2.   Stato membro

4.   Informazioni sull'autorizzazione:

4.1.   Nuova

4.2.   Rinnovo

4.3.   Aggiornamento

4.4.   Numero identificativo dell'autorizzazione precedente (solo in caso di rinnovo o di aggiornamento)

4.5.   Date di inizio e fine della validità

4.6.   Dati dettagliati delle infrastrutture

5.   Legislazione nazionale applicabile

6.   Restrizioni e condizioni di impiego

7.   Informazioni supplementari

8.   Data di rilascio e firmatario autorizzato/timbro dell'autorità

Appendice

Si raccomanda il seguente modello standard per l'autorizzazione di sicurezza:

Image 28

AUTORIZZAZIONE DI SICUREZZA

Autorizzazione di sicurezza che conferma l'accettazione del sistema di gestione della sicurezza all'interno dell'Unione europea in conformità alla direttiva (UE) 2016/798 e alla legislazione nazionale vigente

NUMERO IDENTIFICATIVO:

 

1.   GESTORE DELL'INFRASTRUTTURA AUTORIZZATO

Denominazione legale:

Nome del gestore dell'infrastruttura:

Acronimo:

Numero di registrazione nazionale:

Partita IVA:

2.   AUTORITÀ CHE RILASCIA L'AUTORIZZAZIONE

Autorità:

Stato membro:

3.   INFORMAZIONI SULL'AUTORIZZAZIONE

Si tratta di

nuova autorizzazione

 

Numero d'identificazione UE dell'autorizzazione precedente:

 

 

 

rinnovo dell'autorizzazione

 

 

 

 

aggiornamento dell'autorizzazione

 

Validità dal:

al:

Dati dettagliati delle infrastrutture:

 

4.   LEGISLAZIONE NAZIONALE APPLICABILE

 

5.   RESTRIZIONI E CONDIZIONI DI IMPIEGO

 

6.   INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

 

Data del rilascio

Firma

 

 

 

 

Numero di riferimento interno

Timbro dell'autorità