ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 138

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
24 maggio 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2019/835 del Consiglio, dell'8 aprile 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

1

 

*

Decisione (UE) 2019/836 del Consiglio, del 13 maggio 2019, relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a Eurodac per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino per quanto riguarda l'accesso a Eurodac a fini di contrasto

3

 

 

Protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a Eurodac per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino, per quanto riguarda l'accesso a Eurodac a fini di contrasto

5

 

*

Decisione (UE) 2019/837 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, sulla partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia

9

 

 

Accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, sulla partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia

11

 

*

Informazione riguardante l'entrata in vigore del protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a Eurodac per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino, per quanto riguarda l'accesso a Eurodac a fini di contrasto

30

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/838 della Commissione, del 20 febbraio 2019, relativo alle specifiche tecniche per i sistemi di localizzazione e monitoraggio dei natanti e che abroga il regolamento (CE) n. 415/2007

31

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/839 della Commissione, del 7 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione ( 1 )

70

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/840 della Commissione, del 12 marzo 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda l'importazione di vini originari del Canada e che esenta i rivenditori al minuto dall'obbligo di tenere un registro delle entrate e delle uscite

74

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/841 della Commissione, del 14 marzo 2019, che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2015/2446 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione

76

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/842 della Commissione, del 22 maggio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina

79

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/843 della Commissione, del 23 maggio 2019, recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la trentaseiesima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080

81

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2019/844 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa all'esercizio di poteri da parte del segretario generale del Consiglio per quanto riguarda i reclami presentati al Consiglio dai candidati al posto di procuratore capo europeo

82

 

*

Decisione (UE) 2019/845 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di gruppo di lavoro Indicazioni geografiche istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno

84

 

*

Decisione (UE, Euratom) 2019/846 del Consiglio, del 21 maggio 2019, relativa alla nomina di due membri della Corte dei conti

89

 

*

Decisione (UE) 2019/847 della Commissione, del 15 maggio 2019, sulla proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo Salviamo le api! Protezione della biodiversità e miglioramento degli habitat degli insetti in Europa [notificata con il numero C(2019) 3800]

90

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

24.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 138/1


DECISIONE (UE) 2019/835 DEL CONSIGLIO

dell'8 aprile 2019

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra (2) («accordo»), è stato firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2001 ed è entrato in vigore il 1o giugno 2004.

(2)

La Repubblica di Croazia è diventata uno Stato membro dell'Unione europea il 1o luglio 2013.

(3)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Repubblica di Croazia, l'adesione della Repubblica di Croazia all'accordo deve essere approvata mediante la conclusione di un protocollo dell'accordo stesso concluso dal Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e della Repubblica araba d'Egitto.

(4)

Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con la Repubblica araba d'Egitto. I negoziati si sono conclusi positivamente.

(5)

Conformemente alla decisione (UE) 2017/768 del Consiglio (3), il protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è stato firmato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri a Bruxelles il 10 aprile 2017.

(6)

È opportuno approvare il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è approvato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri (4).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio. a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri procede alla notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del protocollo, al fine di esprimere il consenso dell'Unione e dei suoi Stati membri a essere vincolati dall'accordo. (5)

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, l'8 aprile 2019

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)  Approvazione del 12 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)   GU L 304 del 30.9.2004, pag. 39.

(3)   GU L 115 del 4.5.2017, pag. 1.

(4)  Il testo del protocollo è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale l 115 del 4.5.2017 unitamente alla decisione relativa alla firma.

(5)  La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblica dal segretariato generale del Consiglio nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


24.5.2019   

IT

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L 138/3


DECISIONE (UE) 2019/836 DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 2019

relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino per quanto riguarda l'accesso a Eurodac a fini di contrasto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione (UE) 2019/395 del Consiglio (2), il protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino per quanto riguarda l'accesso a Eurodac a fini di contrasto («protocollo») è stato firmato il 27 marzo 2019, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

(2)

Al fine di sostenere e rafforzare la cooperazione di polizia tra le autorità competenti degli Stati membri e quelle della Danimarca ai fini della prevenzione, dell'accertamento e dell'indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi, il coinvolgimento dell'Unione è necessario per consentire alla Danimarca di partecipare alle componenti di Eurodac riguardanti le attività di contrasto.

(3)

È opportuno approvare il protocollo.

(4)

Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e pertanto partecipano all'adozione della presente decisione.

(5)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione europea, il protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino per quanto riguarda l'accesso all'Eurodac a fini di contrasto.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del protocollo, al fine di esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dal protocollo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2019

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)  Approvazione del 17 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione (UE) 2019/395 del Consiglio del 7 marzo 2019 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino, che estende tale accordo alle attività di contrasto (GU L 71 del 13.3.2019, pag. 9).

(3)  Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).


24.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 138/5


PROTOCOLLO DELL'ACCORDO

tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino, per quanto riguarda l'accesso a Eurodac a fini di contrasto

L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata «Unione»,

e

IL REGNO DI DANIMARCA, di seguito denominato «Danimarca»,

di seguito denominati congiuntamente «parti»,

CONSIDERANDO che il 10 marzo 2005 è stato firmato l'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (1) (di seguito denominato «accordo del 10 marzo 2005 »);

RAMMENTANDO che il 26 giugno 2013 l'Unione ha adottato il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2);

RICHIAMANDOSI al protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in virtù del quale la Danimarca non ha partecipato all'adozione del regolamento (UE) n. 603/2013, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione;

RAMMENTANDO che le procedure per il confronto e la trasmissione dei dati a fini di contrasto di cui al regolamento (UE) n. 603/2013 non costituiscono una modifica dell'acquis di Eurodac ai sensi dell'accordo del 10 marzo 2005 e, pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo del 10 marzo 2005;

CONSIDERANDO che è opportuno concludere un protocollo tra l'Unione e la Danimarca per consentire alla Danimarca di partecipare alle componenti di Eurodac relative alle attività di contrasto e, pertanto, consentire alle autorità di contrasto designate della Danimarca di chiedere il confronto con i dati relativi alle impronte digitali trasmessi dagli altri Stati partecipanti al sistema centrale di Eurodac;

CONSIDERANDO che l'applicazione alla Danimarca del regolamento (UE) n. 603/2013 a fini di contrasto dovrebbe altresì consentire alle autorità di contrasto designate degli altri Stati partecipanti e a Europol di chiedere il confronto con i dati relativi alle impronte digitali trasmessi dalla Danimarca al sistema centrale di Eurodac;

CONSIDERANDO che il trattamento dei dati personali da parte delle autorità di contrasto designate degli Stati partecipanti a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi ai sensi del presente protocollo dovrebbe essere soggetto ad un livello di protezione dei dati personali, a norma del rispettivo diritto nazionale, che sia conforme alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

CONSIDERANDO che la direttiva (UE) 2016/680 costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi della parte terza, titolo V, del TFUE, e che il 26 ottobre 2016 la Danimarca, conformemente all'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, ha notificato alla Commissione che intende recepire la suddetta direttiva nel proprio diritto interno. È pertanto opportuno che la Danimarca applichi detta direttiva e le altre condizioni di cui al regolamento (UE) n. 603/2013 per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte delle autorità da essa designate a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;

CONSIDERANDO che è altresì opportuno applicare le altre condizioni di cui al regolamento (UE) n. 603/2013 per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte delle autorità designate degli Stati partecipanti e di Europol a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;

CONSIDERANDO che l'accesso per le aurtorità designate della Danimarca dovrebbe essere consentito soltanto a condizione che i confronti con le banche dati nazionali di impronte digitali dello Stato richiedente e con i sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica di tutti gli altri Stati partecipanti ai sensi della decisione 2008/615/GAI del Consiglio (4) non abbiano permesso di stabilire l'identità dell'interessato. Tale condizione impone allo Stato richiedente di eseguire confronti con i sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica di tutti gli altri Stati partecipanti ai sensi di tale decisione che sono tecnicamente disponibili, a meno che detto Stato richiedente non possa dimostrare che esistono fondati motivi per ritenere che ciò non permetterebbe di stabilire l'identità dell'interessato. I fondati motivi sussistono, in particolare, quando il caso specifico non presenta alcun legame operativo o investigativo con un dato Stato partecipante. Tale condizione richiede la preventiva attuazione giuridica e tecnica di tale decisione da parte dello Stato richiedente per quanto riguarda i dati dattiloscopici, poiché non dovrebbe essere consentito svolgere un controllo nell'ambito di Eurodac a fini di contrasto senza aver prima compiuto i passi di cui sopra;

CONSIDERANDO che, prima di cercare in Eurodac, le autorità designate dovrebbero inoltre consultare il sistema di informazione visti ai sensi della decisione 2008/633/GAI del Consiglio (5). purché siano soddisfatte le condizioni per un confronto;

CONSIDERANDO che è opportuno applicare i meccanismi riguardanti le modifiche previsti nell'accordo del 10 marzo 2005 a tutte le modifiche riguardanti l'accesso a Eurodac a fini di contrasto;

CONSIDERANDO che il presente protocollo è parte integrante dell'accordo del 10 marzo 2005,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1.   Il regolamento (UE) n. 603/2013 è attuato dalla Danimarca per quanto riguarda il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con quelli conservati nel sistema centrale di Eurodac a fini di contrasto e si applica, ai sensi del diritto internazionale, alle relazioni della Danimarca con gli altri Stati partecipanti.

2.   Gli Stati membri dell'Unione, ad eccezione della Danimarca, sono considerati Stati partecipanti ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Essi applicano alla Danimarca le disposizioni del regolamento (UE) n. 603/2013 riguardanti l'accesso a fini di contrasto.

3.   L'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera sono considerati Stati partecipanti ai sensi del paragrafo 1, nella misura in cui fra tali Stati e l'Unione vige un accordo analogo al presente protocollo che riconosce la Danimarca quale Stato partecipante.

Articolo 2

1.   La direttiva (UE) 2016/680 si applica per quanto riguarda il trattamento dei dati personali effettuato dalla Danimarca in virtù dell'applicazione del presente protocollo.

2.   In aggiunta al paragrafo 1, alla Danimarca si applicano le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 603/2013 riguardanti il trattamento dei dati personali in relazione al trattamento dei dati personali dalle sue da parte delle sue autorità designate a fini stabiliti dall'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento.

Articolo 3

Le disposizioni dell'accordo del 10 marzo 2005 relative alle modifiche si applicano a tutte le modifiche riguardanti l'accesso a Eurodac a fini di contrasto.

Articolo 4

1.   Il presente protocollo è ratificato o approvato dalle parti secondo le rispettive procedure.

2.   Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla notifica effettuata dalle parti del completamento delle rispettive procedure richieste a tale scopo.

3.   Il presente protocollo non si applica prima che la Danimarca abbia applicato il capo 6 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio e abbia completato, relativamente ai suoi dati dattiloscopici, le procedure di valutazione di cui al capo 4 dell'allegato della decisione 2008/616/GAI del Consiglio (6).

Articolo 5

1.   Ciascuna parte può recedere dal presente protocollo dandone notifica all'altra parte. La notifica ha effetto sei mesi dopo la sua effettuazione.

2.   Il presente protocollo cessa di essere applicabile in caso di recesso dell'Unione o della Danimarca.

3.   Il presente protocollo cessa di essere applicabile se l'accordo del 10 marzo 2005 cessa di essere applicabile.

4.   Il recesso o la denuncia del presente protocollo non pregiudicano il proseguimento dell'applicazione dell'accordo del 10 marzo 2005.

Articolo 6

Il presente protocollo è redatto in due originali nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми март две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve.

V Bruselu dne dvacátého sedmého března dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende marts to tusind og nitten.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten März zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta märtsikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Brussels on the twenty-seventh day of March in the year two thousand and nineteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog ožujka godine dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette marzo duemiladiciannove.

Briselē, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada divdesmit septītajā martā.

Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų kovo dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkilencedik év március havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Marzu fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Brussel, zevenentwintig maart tweeduizend negentien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego marca roku dwa tysiące dziewiętnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de março de dois mil e dezanove.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte martie două mii nouăsprezece.

V Bruseli dvadsiateho siedmeho marca dvetisícdevätnásť.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega marca leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde mars år tjugohundranitton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

ЗаКралство Дания

Por el Reino de Dinamarca

Za Dánské království

For Kongeriget Danmark

Für das Königreich Dänemark

Taani Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Δανίας

For the Kingdom of Denmark

Pour le Royaume de Danemark

Za Kraljevinu Dansku

Per il Regno di Danimarca

Dānijas Karalistes vārdā –

Danijos Karalystės vardu

A Dán Királyság részéről

Għar-Renju tad-Danimarka

Voor het Koninkrijk Denemarken

W imieniu Królestwa Danii

Pelo Reino da Dinamarca

Pentru Regatul Danemarcei

Za Dánske kráľovstvo

Za Kraljevino Dansko

Tanskan kuningaskunnan puolesta

På Konungariket Danmark


(1)   GU L 66 dell'8.3.2006, pag. 38.

(2)  Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

(3)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

(4)  Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).

(5)  Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129).

(6)  Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).


24.5.2019   

IT

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L 138/9


DECISIONE (UE) 2019/837 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2019

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, sulla partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 74, l'articolo 77, paragrafo 2, lettere a) e b), l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 85, paragrafo 1, l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), l'articolo 88, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha istituito un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia («agenzia»).

(2)

Il regolamento (UE) n. 1077/2011 ha disposto che, conformemente alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione, siano presi accordi per specificare in particolare la natura, la portata e le modalità di partecipazione alle attività dell'agenzia dei paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e alle misure Eurodac, comprese disposizioni sui contributi finanziari, sul personale e sul diritto di voto.

(3)

La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, sulla partecipazione di tali Stati all'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia («accordo»). A norma della decisione (UE) 2018/1549 del Consiglio (3), l'accordo è stato firmato l'8 novembre 2018 con riserva della sua conclusione.

(4)

Il 14 novembre 2018 è stato adottato il regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Il regolamento (UE) 2018/1726 ha abrogato il regolamento (UE) n. 1077/2011. Come specificato nel considerando 47 del suddetto regolamento (UE) 2018/1726, l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia istituita con tale regolamento sostituisce e succede all'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, istituita con il regolamento (UE) n. 1077/2011. Ai sensi dell'articolo 57 del regolamento (UE) 2018/1726, i riferimenti al regolamento abrogato (UE) n. 1077/2011 si intendono fatti al regolamento (UE) 2018/1726 e sono da leggere secondo la tavola di concordanza riportata nell'allegato di detto regolamento.

(5)

Come specificato nel considerando 52 del regolamento (UE) 2018/1726, il Regno Unito partecipa al regolamento ed è da esso vincolato. L'Irlanda ha chiesto di partecipare al predetto regolamento (UE) 2018/1726 in conformità del protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nel quadro dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e ha notificato la sua intenzione di accettare il regolamento (UE) 2018/1726 in conformità dell'articolo 4 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE. Il Regno Unito e l'Irlanda dovrebbero pertanto dare attuazione all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1726 prendendo parte alla presente decisione. Il Regno Unito e l'Irlanda partecipano di conseguenza alla presente decisione.

(6)

Come specificato nel considerando 51 del regolamento (UE) 2018/1726, la Danimarca non partecipa al regolamento stesso né è da esso vincolata. La Danimarca non partecipa pertanto alla presente decisione. Dato che la presente decisione, nella misura in cui si riferisce al sistema di informazione Schengen (SIS II), istituito dal regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e dalla decisione 2007/533/GAI del Consiglio (6), al sistema di informazione visti (VIS), istituito con decisione n. 2004/512/CE del Consiglio (7), al sistema di ingressi/uscite (EES), istituito dal regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), e al sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) istituito dal regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), si basa sull'acquis di Schengen, ai sensi dell'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca decide entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione se intende recepirla nell'ordinamento interno.

A norma dell'articolo 3 dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (10), la Danimarca deve notificare alla Commissione se intende o no attuare il contenuto della presente decisione per quanto concerne Eurodac e DubliNet.

(7)

È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, sulla partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia è approvato a nome dell'Unione (11).

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2019

Per il Consiglio

Il presidente

P. DAEA


(1)  Approvazione del 13 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell'1.11.2011, pag. 1).

(3)  Decisione (UE) 2018/1549 del Consiglio, dell'11 ottobre 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, sulla partecipazione di tali Stati all'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 260 del 17.10.2018, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).

(5)  Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

(6)  Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63).

(7)  Decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5).

(8)  Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

(9)  Regolamento (EU) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (EU) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

(10)   GU L 66 dell'8.3.2006, pag. 38.

(11)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


24.5.2019   

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L 138/11


ACCORDO

tra l'Unione europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, sulla partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

IL REGNO DI NORVEGIA, di seguito denominato «Norvegia»,

LA REPUBBLICA D'ISLANDA, di seguito denominata «Islanda»,

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, di seguito denominata «Svizzera», e

IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN, di seguito denominato «Liechtenstein»,

dall'altra,

visto l'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (1), di seguito denominato «accordo di associazione a Schengen dell'Islanda e della Norvegia»,

visto l'accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia (2), di seguito denominato «accordo di associazione a Dublino/Eurodac dell'Islanda e della Norvegia»,

visto l'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (3), di seguito denominato «accordo di associazione a Schengen della Svizzera»,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (4), di seguito denominato «accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera»,

visto il protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (5), di seguito denominato «protocollo di associazione a Schengen del Liechtenstein»,

visto il protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (6), di seguito denominato «protocollo di associazione a Dublino/Eurodac del Liechtenstein»,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), l'Unione europea ha istituito l'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di seguito denominata «agenzia».

(2)

Per l'Islanda e la Norvegia, il regolamento (UE) n. 1077/2011 costituisce, per quanto riguarda il sistema d'informazione Schengen (SIS II), il sistema di informazione visti (VIS) e il sistema di ingressi/uscite (EES), uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo di associazione a Schengen dell'Islanda e della Norvegia. Per quanto riguarda Eurodac e DubliNet, il regolamento (UE) n. 1077/2011 costituisce una nuova misura ai sensi dell'accordo di associazione a Dublino/Eurodac dell'Islanda e della Norvegia.

(3)

Per la Svizzera, il regolamento (UE) n. 1077/2011 costituisce, per quanto riguarda il SIS II, il VIS e l'EES, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo di associazione a Schengen della Svizzera. Per quanto riguarda Eurodac e DubliNet, il regolamento (UE) n. 1077/2011 costituisce una nuova misura ai sensi dell'accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera.

(4)

Per il Liechtenstein, il regolamento costituisce, per quanto riguarda il SIS II, il VIS e l'EES, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo di associazione a Schengen del Liechtenstein. Per quanto riguarda Eurodac e DubliNet, il regolamento costituisce una nuova misura ai sensi del protocollo di associazione a Dublino/Eurodac del Liechtenstein.

(5)

Il regolamento (UE) n. 1077/2011 dispone che, conformemente alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione, devono essere presi accordi per specificare in particolare la natura, la portata e le modalità di partecipazione ai lavori dell'agenzia dei paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e alle misure relative a Dublino e a Eurodac, comprese disposizioni sui contributi finanziari, sul personale e sul diritto di voto.

(6)

Gli accordi di associazione non precisano le modalità dell'associazione della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein alle attività di nuovi organismi istituiti dall'Unione europea nel quadro dell'ulteriore sviluppo delle misure relative all'acquis di Schengen e a Eurodac, e taluni aspetti dell'associazione con l'agenzia dovrebbero essere stabiliti in un accordo supplementare fra le parti contraenti degli accordi di associazione.

(7)

La Commissione (Eurostat) non raccoglie più i dati sul prodotto nazionale lordo (PNL) e, pertanto, i contributi finanziari della Norvegia e dell'Islanda dovrebbero essere calcolati sulla base dei dati sul prodotto interno lordo (PIL), come avviene per i contributi della Svizzera e del Liechtenstein, nonostante i riferimenti al PNL nell'accordo di associazione a Schengen dell'Islanda e della Norvegia e nell'accordo di associazione a Dublino/Eurodac dell'Islanda e della Norvegia,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Portata della partecipazione

La Norvegia, l'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein partecipano a pieno titolo alle attività dell'Agenzia descritte nel regolamento (UE) n. 1077/2011 e conformemente alle condizioni stabilite dal presente accordo.

Articolo 2

Consiglio di amministrazione

1.   La Norvegia, l'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein sono rappresentati nel consiglio di amministrazione dell'Agenzia come previsto all'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1077/2011.

2.   Limitatamente ai sistemi di informazione ai quali la Norvegia, l'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein partecipano, essi hanno diritto di voto:

a)

sulle decisioni riguardanti i test e le specifiche tecniche per lo sviluppo e la gestione operativa dei sistemi e dell'infrastruttura di comunicazione;

b)

sulle decisioni riguardanti i compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico del SIS II, del VIS, di Eurodac e dell'EES a norma, rispettivamente, degli articoli 3, 4, 5 e 5 bis del regolamento (UE) n. 1077/2011, ad eccezione della definizione della formazione di base comune;

c)

sulle decisioni riguardanti i compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico di altri sistemi IT su larga scala, a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1077/2011, ad eccezione della definizione della formazione di base comune;

d)

sulle decisioni di adozione delle relazioni sul funzionamento tecnico del SIS II, del VIS e dell'EES, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera t), del regolamento (UE) n. 1077/2011;

e)

sulle decisioni di adozione della relazione annuale sulle attività del sistema centrale di Eurodac, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera u), del regolamento (UE) n. 1077/2011;

f)

sulle decisioni di adozione delle relazioni sullo sviluppo dell'EES, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera s bis), del regolamento (UE) n. 1077/2011;

g)

sulle decisioni di pubblicare le statistiche relative al SIS II a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera w), del regolamento (UE) n. 1077/2011;

h)

sulle decisioni di elaborare statistiche sulle attività del sistema centrale di Eurodac, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera x), del regolamento (UE) n. 1077/2011;

i)

sulle decisioni di pubblicare le statistiche relative all'EES a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera x bis), del regolamento (UE) n. 1077/2011;

j)

sulle decisioni sulla pubblicazione annuale dell'elenco delle autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS II, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera y), del regolamento (UE) n. 1077/2011;

k)

sulle decisioni sulla pubblicazione annuale dell'elenco delle unità conformemente all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera z), del regolamento (UE) n. 1077/2011;

l)

sulle decisioni sull'elenco delle autorità competenti conformemente all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226 e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera z bis), del regolamento (UE) n. 1077/2011;

m)

sulle decisioni riguardanti le relazioni sul funzionamento tecnico di altri sistemi IT su larga scala affidati all'agenzia da nuovi atti legislativi o nuove misure che costituiscono uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo di associazione a Schengen dell'Islanda e della Norvegia, dell'accordo di associazione a Schengen della Svizzera e del protocollo di associazione a Schengen del Liechtenstein o da nuovi atti legislativi o nuove misure ai sensi dell'accordo di associazione a Dublino/Eurodac dell'Islanda e della Norvegia, dell'accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera e del protocollo di associazione a Dublino/Eurodac del Liechtenstein;

n)

sulle decisioni di pubblicare le statistiche relative ad altri sistemi IT su larga scala affidati all'agenzia da nuovi atti legislativi o nuove misure che costituiscono uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo di associazione a Schengen dell'Islanda e della Norvegia, dell'accordo di associazione a Schengen della Svizzera e del protocollo di associazione a Schengen del Liechtenstein o da nuovi atti legislativi o nuove misure ai sensi dell'accordo di associazione a Dublino/Eurodac dell'Islanda e della Norvegia, dell'accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera e del protocollo di associazione a Dublino/Eurodac del Liechtenstein;

o)

sulle decisioni sulla pubblicazione annuale dell'elenco di autorità competenti che hanno accesso ai dati registrati in altri sistemi IT su larga scala affidati all'Agenzia da nuovi atti legislativi o nuove misure che costituiscono uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo di associazione a Schengen dell'Islanda e della Norvegia, dell'accordo di associazione a Schengen della Svizzera e del protocollo di associazione a Schengen del Liechtenstein o da nuovi atti legislativi o nuove misure ai sensi dell'accordo di associazione a Dublino/Eurodac dell'Islanda e della Norvegia, dell'accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera e del protocollo di associazione a Dublino/Eurodac del Liechtenstein.

Se le decisioni di cui alle lettere da a) a o) sono adottate nel quadro del programma di lavoro pluriennale o annuale, la procedura di voto in consiglio di amministrazione assicura che la Norvegia, l'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein siano autorizzati a votare.

3.   La Norvegia, l'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein possono esprimere pareri su tutte le questioni sulle quali non hanno diritto di voto.

Articolo 3

Gruppi consultivi

1.   La Norvegia, l'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein sono rappresentati nei gruppi consultivi dell'agenzia come previsto all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1077/2011.

2.   Essi hanno diritto di voto nei pareri dei gruppi consultivi sulle decisioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

3.   Essi possono esprimere pareri su tutte le questioni sulle quali non hanno diritto di voto.

Articolo 4

Contributi finanziari

1.   I singoli contributi di Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein alle entrate dell'agenzia sono limitati ai sistemi di informazione in cui ciascuno Stato partecipa.

2.   La Norvegia, l'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein contribuiscono alle entrate dell'agenzia, per quanto riguarda il SIS II e il VIS, con un importo annuo calcolato in riferimento alla percentuale del PIL del paese in rapporto al PIL di tutti gli Stati partecipanti, secondo la formula di cui all'allegato I, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'accordo di associazione a Schengen della Svizzera e dell'articolo 3 del protocollo di associazione a Schengen del Liechtenstein, il quale rinvia al metodo di contribuzione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, dell'accordo di associazione a Schengen della Svizzera, e in deroga all'articolo 12, paragrafo 1, dell'accordo di associazione a Schengen dell'Islanda e della Norvegia, che fa riferimento al PNL.

3.   La Norvegia, l'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein contribuiscono alle entrate dell'agenzia, per quanto riguarda l'EES, con un importo annuo calcolato in riferimento alla percentuale del PIL del paese in rapporto al PIL di tutti gli Stati partecipanti, secondo la formula di cui all'allegato I, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'accordo di associazione a Schengen della Svizzera e dell'articolo 3 del protocollo di associazione a Schengen del Liechtenstein, il quale rinvia al metodo di contribuzione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, dell'accordo di associazione a Schengen della Svizzera, e in deroga all'articolo 12, paragrafo 1, dell'accordo di associazione a Schengen dell'Islanda e della Norvegia, che fa riferimento al PNL.

4.   La Norvegia, l'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein contribuiscono alle entrate dell'agenzia, per quanto riguarda Eurodac, con un importo annuo, calcolato secondo la formula di cui all'allegato I, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, dell'accordo di associazione a Dublino/Eurodac dell'Islanda e della Norvegia, dell'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, dell'accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera e dell'articolo 6 del protocollo di associazione a Dublino/Eurodac del Liechtenstein.

5.   La Norvegia, l'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein contribuiscono alle entrate dell'Agenzia, per quanto riguarda DubliNet, con un importo annuo calcolato in riferimento alla percentuale del PIL del paese in rapporto al PIL di tutti gli Stati partecipanti, secondo la formula di cui all'allegato I, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, dell'accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera, dell'articolo 3 del protocollo di associazione a Dublino/Eurodac del Liechtenstein, il quale rinvia al metodo di contribuzione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, dell'accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera, e in deroga all'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo di associazione a Dublino/Eurodac dell'Islanda e della Norvegia, che fa riferimento al PNL.

6.   Per quanto riguarda i titoli 1 e 2 del bilancio dell'agenzia, il contributo finanziario di cui ai paragrafi 2 e 4 è dovuto a decorrere dal 1o dicembre 2012, data in cui l'agenzia è entrata in funzione. Il contributo finanziario di cui al paragrafo 5 è dovuto a decorrere dal 31 luglio 2014, data in cui il supporto tecnico per la gestione operativa di DubliNet è stato trasferito all'agenzia. Il contributo finanziario di cui al paragrafo 3 è dovuto a decorrere dal 29 dicembre 2017, data in cui l'agenzia ha assunto la responsabilità dello sviluppo e della gestione operativa dell'EES. I contributi finanziari devono essere versati a partire dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, inclusi gli importi dovuti per il periodo compreso tra il 1o dicembre 2012 e la data dell'entrata in vigore.

Per quanto riguarda il titolo 3 del bilancio dell'agenzia, il contributo finanziario di cui ai paragrafi 2 e 4 è dovuto e deve essere pagato a decorrere dal 1o dicembre 2012, il contributo finanziario di cui al paragrafo 5 a decorrere dal 31 luglio 2014 e il contributo finanziario di cui al paragrafo 3 a decorrere dal 29 dicembre 2017 sulla base dei rispettivi accordi di associazione e del protocollo di associazione.

7.   Quando nuovi atti legislativi o nuove misure che costituiscono uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo di associazione a Schengen dell'Islanda e della Norvegia, dell'accordo di associazione a Schengen della Svizzera e del protocollo di associazione a Schengen del Liechtenstein estendono il mandato dell'agenzia affidandole lo sviluppo e/o la gestione operativa di altri sistemi IT su larga scala, la Norvegia, l'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein contribuiscono alle entrate dell'agenzia con un importo annuo calcolato in riferimento alla percentuale del PIL del paese rispetto al PIL di tutti gli Stati partecipanti secondo la formula di cui all'allegato I, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'accordo di associazione a Schengen della Svizzera e dell'articolo 3 del protocollo di associazione a Schengen del Liechtenstein, il quale rinvia al metodo di contribuzione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, dell'accordo di associazione a Schengen della Svizzera, e in deroga all'articolo 12, paragrafo 1, dell'accordo di associazione a Schengen dell'Islanda e della Norvegia, che fa riferimento al PNL.

8.   Quando nuovi atti legislativi o nuove misure ai sensi dell'accordo di associazione a Dublino/Eurodac dell'Islanda e della Norvegia, dell'accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera e del protocollo di associazione a Dublino/Eurodac del Liechtenstein estendono il mandato dell'agenzia affidandole lo sviluppo e/o la gestione operativa di altri sistemi IT su larga scala, la Norvegia, l'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein contribuiscono alle entrate dell'agenzia con un importo annuo calcolato in riferimento alla percentuale del PIL del paese rispetto al PIL di tutti gli Stati partecipanti secondo la formula di cui all'allegato I, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, dell'accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera e dell'articolo 3 del protocollo di associazione a Dublino/Eurodac del Liechtenstein, il quale rinvia al metodo di calcolo del contributo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, dell'accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera, e in deroga all'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo di associazione a Dublino/Eurodac dell'Islanda e della Norvegia, che fa riferimento al PNL.

9.   Se la Norvegia, l'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein hanno già contribuito allo sviluppo o alla gestione operativa di sistemi IT su larga scala attraverso altri strumenti di finanziamento dell'Unione, o se lo sviluppo e/o la gestione operativa di un sistema IT su larga scala sono finanziati da commissioni o altre entrate con destinazione specifica, i contributi della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein all'agenzia sono adeguati conformemente.

Articolo 5

Status giuridico

L'agenzia è dotata di personalità giuridica ai sensi del diritto della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein e ha in tali Stati membri la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dall'ordinamento di detti Stati. In particolare, essa può acquisire o alienare beni mobili e immobili e può stare in giudizio.

Articolo 6

Responsabilità

La responsabilità dell'Agenzia è disciplinata dall'articolo 24, paragrafi 1, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1077/2011.

Articolo 7

Corte di giustizia dell'Unione europea

La Norvegia, l'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein riconoscono la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sull'agenzia, a norma dell'articolo 24, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 1077/2011.

Articolo 8

Privilegi e immunità

La Norvegia, l'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein applicano all'agenzia e al suo personale le norme di disciplina dei privilegi e delle immunità di cui all'allegato II, che derivano dal protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, nonché tutte le disposizioni adottate ai sensi di detto protocollo che fanno riferimento a questioni relative al personale dell'agenzia.

Articolo 9

Personale dell'Agenzia

1.   A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, e dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1077/2011, lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione europea per l'applicazione di detto statuto e le disposizioni di esecuzione adottate dall'agenzia in conformità dell'articolo 20, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1077/2011 si applicano ai cittadini norvegesi, islandesi, svizzeri e del Liechtenstein assunti come membri del personale dell'Agenzia.

2.   In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, i cittadini norvegesi, islandesi, svizzeri e del Liechtenstein che godono di pieni diritti di cittadinanza possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo dell'agenzia in conformità delle vigenti regole di selezione e assunzione del personale adottate dall'agenzia.

3.   L'articolo 20, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1077/2011, si applica, mutatis mutandis, ai cittadini norvegesi, islandesi, svizzeri e del Liechtenstein.

4.   I cittadini norvegesi, islandesi, svizzeri e del Liechtenstein non possono, tuttavia, rivestire l'incarico di direttore esecutivo dell'agenzia.

Articolo 10

Funzionari ed esperti distaccati

Per quanto riguarda i funzionari e gli esperti distaccati, si applicano le disposizioni seguenti:

a)

gli emolumenti, le indennità e gli altri pagamenti versati dall'agenzia sono esenti dalle imposte nazionali;

b)

fintanto che sono coperti dal sistema di sicurezza sociale del paese da cui sono distaccati presso l'agenzia, sono esenti da tutti i contributi obbligatori agli enti di previdenza sociale del paese che ospita l'agenzia. Pertanto, durante detto periodo non sono coperti dalla regolamentazione in materia di sicurezza sociale del paese che ospita l'agenzia in cui lavorano, a meno che aderiscano volontariamente al sistema di sicurezza sociale di detto paese.

Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, mutatis mutandis, ai familiari appartenenti al nucleo familiare degli esperti distaccati, a meno che siano alle dipendenze di un datore di lavoro diverso dall'agenzia o ricevano prestazioni sociali nel paese che ospita l'agenzia.

Articolo 11

Lotta antifrode

1.   Per quanto riguarda la Norvegia, si applicano le disposizioni dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1077/2011, e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti possono esercitare i poteri loro conferiti.

L'OLAF e la Corte dei conti comunicano al Riksrevisjonen in tempo utile la loro intenzione di svolgere controlli o audit in loco, che, se le autorità norvegesi lo desiderano, possono essere svolte congiuntamente con il Riksrevisjonen.

2.   Per quanto riguarda l'Islanda, si applicano le disposizioni dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1077/2011, e l'OLAF e la Corte dei conti possono esercitare i poteri loro conferiti.

L'OLAF e la Corte dei conti comunicano al Ríkisendurskoðun in tempo utile la loro intenzione di svolgere controlli o audit in loco, che, se le autorità islandesi lo desiderano, possono essere svolte congiuntamente con il Ríkisendurskoðun.

3.   Per quanto riguarda la Svizzera, le disposizioni, riferite all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1077/2011, concernenti il controllo finanziario esercitato dall'Unione europea in Svizzera in relazione ai partecipanti svizzeri alle attività dell'agenzia sono stabilite nell'allegato III.

4.   Per quanto riguarda il Liechtenstein, le disposizioni, riferite all'articolo 35 del regolamento, concernenti il controllo finanziario esercitato dall'Unione Europea nel Liechtenstein in relazione ai partecipanti del Liechtenstein alle attività dell'agenzia sono stabilite nell'allegato IV.

Articolo 12

Risoluzione delle controversie

1.   In caso di controversia sull'applicazione del presente accordo la questione è ufficialmente iscritta come punto controverso all'ordine del giorno del comitato misto a livello ministeriale.

2.   Il comitato misto ha un termine di 90 giorni per dirimere la controversia a decorrere dalla data di adozione dell'ordine del giorno in cui essa è stata iscritta.

3.   In caso di controversia su materie relative a Schengen, se il comitato misto non riesce a dirimere la controversia entro i 90 giorni previsti al paragrafo 2, è fissato un ulteriore termine di 30 giorni per la ricerca di una composizione definitiva. Se una composizione definitiva non è possibile, il presente accordo si estingue nei confronti dello Stato interessato dalla controversia sei mesi dopo la scadenza del periodo di 30 giorni.

4.   In caso di controversia su materie relative a Eurodac, se il comitato congiunto/misto non riesce a dirimere la controversia entro i 90 giorni previsti al paragrafo 2, è fissato un ulteriore termine di 90 giorni per la ricerca di una composizione definitiva. Se il comitato congiunto/misto non adotta una decisione entro la fine di detto periodo, il presente accordo è considerato estinto nei confronti dello Stato interessato dalla controversia alla fine dell'ultimo giorno del suddetto periodo.

Articolo 13

Allegati

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 14

Entrata in vigore

1.   Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente accordo.

2.   L'Unione europea, la Norvegia, l'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein approvano il presente accordo conformemente alle rispettive procedure.

3.   L'entrata in vigore del presente accordo è subordinata all'approvazione dell'Unione europea e di almeno un'altra delle parti del presente accordo.

4.   Il presente accordo entra in vigore, per ciascuna delle parti dell'accordo, il primo giorno del primo mese successivo al deposito dello strumento di approvazione presso il depositario.

Articolo 15

Validità ed estinzione

1.   Il presente accordo è concluso per una durata indeterminata.

2.   Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la denuncia da parte dell'Islanda o della Norvegia dell'accordo di associazione a Schengen dell'Islanda e della Norvegia, o per decisione del Consiglio dell'Unione europea, o qualora si estingua altrimenti conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, o all'articolo 11, paragrafo 3, o all'articolo 16 del predetto accordo. Il presente accordo cessa altresì di applicarsi sei mesi dopo l'estinzione o la denuncia dell'accordo di associazione a Dublino/Eurodac dell'Islanda e della Norvegia conformemente alla procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 7, o all'articolo 8, paragrafo 3, o all'articolo 15 del predetto accordo.

L'accordo di cui all'articolo 17 dell'accordo di associazione a Schengen dell'Islanda e della Norvegia disciplina anche le conseguenze dell'estinzione del presente accordo.

3.   Per quanto riguarda la Svizzera, il presente accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la denuncia da parte della Svizzera dell'accordo di associazione a Schengen della Svizzera, o per decisione del Consiglio dell'Unione europea, o qualora si estingua altrimenti conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4, o all'articolo 10, paragrafo 3, o all'articolo 17 del predetto accordo. Esso cessa altresì di applicarsi sei mesi dopo la denuncia o l'estinzione dell'accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera conformemente alla procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 7, o all'articolo 7, paragrafo 3, o all'articolo 16 di detto accordo.

4.   Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la denuncia da parte del Liechtenstein del protocollo di associazione a Schengen del Liechtenstein, o per decisione del Consiglio dell'Unione europea, o qualora si estingua altrimenti conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, o all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 11, paragrafo 1 o 3, del predetto protocollo. Esso cessa altresì di applicarsi sei mesi dopo l'estinzione o la denuncia del protocollo di associazione a Dublino/Eurodac del Liechtenstein conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, o all'articolo 5, paragrafo 7, all'articolo 11, paragrafo 1 o 3, di detto protocollo.

5.   Il presente accordo è redatto in un unico originale in lingua bulgara, croata, ceca, danese, neerlandese, inglese, estone, finlandese, francese, tedesca, greca, ungherese, italiana, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, islandese e norvegese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на осми ноември две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el ocho de noviembre de dos mil dieciocho.

V Bruselu dne osmého listopadu dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den ottende november to tusind og atten.

Geschehen zu Brüssel am achten November zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta novembrikuu kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Brussels on the eighth day of November in the year two thousand and eighteen.

Fait à Bruxelles, le huit novembre deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Bruxellesu osmog studenoga godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì otto novembre duemiladiciotto.

Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada astotajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų lapkričio aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év november havának nyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmien jum ta' Novembru fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Brussel, acht november tweeduizend achttien.

Sporządzono w Brukseli dnia ósmego listopada roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Bruxelas, em oito de novembro de dois mil e dezoito.

Întocmit la Bruxelles la opt noiembrie două mii optsprezece.

V Bruseli ôsmeho novembra dvetisícosemnásť.

V Bruslju, dne osmega novembra leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Bryssel den åttonde november år tjugohundraarton.

Utferdiget i Brussel, den åttende november totusenogatten.

Gjört í Brussel hinn áttunda dag nóvembermánaðar árið tvö þúsund og átján.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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For Kongeriket Norge

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Fyrir Ísland

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Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione Svizzera

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Für das Fürstentum Liechtenstein

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(1)   GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(2)   GU L 93 del 3.4.2001, pag. 40.

(3)   GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(4)   GU L 53 del 27.2.2008, pag. 5.

(5)   GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(6)   GU L 160 del 18.6.2011, pag. 39.

(7)  Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell'1.11.2011, pag. 1), come da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

(8)  Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).


ALLEGATO I

FORMULA PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO

1.

Il contributo finanziario della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein alle entrate dell'agenzia di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1077/2011 è calcolato come segue:

Titolo 3

1.1.

Per quanto riguarda il SIS II, il VIS e l'EES e gli altri sistemi IT su larga scala affidati all'agenzia con atti legislativi o misure che costituiscono uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo di associazione a Schengen dell'Islanda e della Norvegia, dell'accordo di associazione a Schengen della Svizzera e del protocollo di associazione a Schengen del Liechtenstein, il dato definitivo più aggiornato del PIL di ciascun paese associato disponibile al momento in cui è effettuata la fatturazione nell'anno n + 1 per l'anno n è diviso per la somma dei dati del PIL di tutti gli Stati che partecipano all'agenzia disponibili per l'anno n. La percentuale così ottenuta è moltiplicata per il totale dei pagamenti per il titolo 3 del bilancio dell'agenzia per i predetti sistemi eseguiti nell'anno n, così da ottenere il contributo di ciascun paese associato.

1.2.

Per quanto riguarda Eurodac, il contributo di ciascun paese associato è costituito da un importo annuo in percentuale fissa (per il Liechtenstein 0,071 %, per la Norvegia 4,995 %, per l'Islanda 0,1 % e per la Svizzera 7,286 %) dei pertinenti stanziamenti di bilancio per l'esercizio finanziario. Il contributo di ciascun paese associato è calcolato nell'anno n + 1 ed è ottenuto moltiplicando la percentuale fissa per il totale dei pagamenti per il titolo 3 del bilancio dell'agenzia per Eurodac effettuati nell'anno n.

1.3.

Per quanto riguarda DubliNet e gli altri sistemi IT su larga scala affidati all'agenzia con atti legislativi o misure ai sensi dell'accordo di associazione a Dublino/Eurodac dell'Islanda e della Norvegia, dell'accordo di associazione a Dublino/Eurodac della Svizzera e del protocollo di associazione a Dublino/Eurodac del Liechtenstein, il dato definitivo più aggiornato del PIL di ciascun paese associato disponibile al momento in cui è effettuata la fatturazione nell'anno n + 1 per l'anno n è diviso per la somma dei dati del PIL di tutti gli Stati che partecipano all'agenzia disponibili per l'anno n. La percentuale così ottenuta è moltiplicata per il totale dei pagamenti per il titolo 3 del bilancio dell'agenzia per i predetti sistemi eseguiti nell'anno n, così da ottenere il contributo di ciascun paese associato.

Titoli 1 e 2

1.4.

Il contributo di ciascun paese associato ai titoli 1 e 2 del bilancio dell'agenzia per i sistemi di cui ai paragrafi 1.1, 1.2 e 1.3 è ottenuto dividendo il dato definitivo più aggiornato del PIL di ciascun paese associato disponibile al momento in cui è effettuata la fatturazione nell'anno n+1 per l'anno n per la somma dei dati del PIL di tutti gli Stati che partecipano all'Agenzia disponibili per l'anno n. La percentuale così ottenuta è moltiplicata per il totale dei pagamenti per i titoli 1 e 2 del bilancio dell'agenzia per i sistemi di cui ai paragrafi 1.1, 1.2 e 1.3 effettuati nel corso dell'anno n.

1.5.

Qualora vi fossero altri sistemi IT su larga scala affidati all'agenzia a cui i paesi associati non partecipano, il calcolo per quanto riguarda il contributo dei paesi associati ai titoli 1 e 2 è rivisto di conseguenza.

2.

Il contributo finanziario è pagato in euro.

3.

Ciascun paese associato versa il contributo finanziario entro 45 giorni dal ricevimento della nota di addebito. Ogni ritardo nel pagamento del contributo dà luogo all'applicazione di interessi di mora sull'importo arretrato a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso di interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno del mese in cui scade il termine, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

4.

Il contributo finanziario di ogni paese associato è adattato conformemente al presente allegato in caso di modifica del contributo finanziario dell'Unione europea iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea a norma dell'articolo 44 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(1)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


ALLEGATO II

PRIVILEGI E IMMUNITÀ

1.

I locali e gli edifici dell'Agenzia sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi dell'agenzia non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia.

2.

Gli archivi dell'agenzia sono inviolabili.

3.

L'agenzia, i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

I beni e i servizi destinati a un uso ufficiale dell'agenzia esportati dalla Norvegia, dall'Islanda, dalla Svizzera e dal Liechtenstein non sono soggetti a dazi o imposte indirette.

In caso di beni e servizi destinati all'uso ufficiale dell'agenzia forniti in Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein, l'esenzione dall'IVA è concessa mediante rimborso o abbuono.

In caso di beni destinati all'uso ufficiale dell'agenzia forniti in Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein, l'esenzione dalle accise è concessa mediante rimborso o abbuono.

Tutte le altre imposte indirette pagabili dall'agenzia in Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein sono oggetto di rimborso o abbuono.

Di norma, le domande di rimborso sono evase entro tre mesi.

Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda imposte, tasse e diritti che costituiscono mera remunerazione di servizi di utilità generale.

Le modalità di esenzione dall'IVA, dalle accise e da altre imposte indirette in Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein sono definite nelle appendici del presente allegato. La Norvegia, l'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein notificano alla Commissione europea e all'agenzia eventuali modifiche della rispettiva appendice. La notifica, se possibile, è trasmessa due mesi prima dell'entrata in vigore delle modifiche. La Commissione europea informa delle modifiche gli Stati membri dell'Unione.

4.

L'agenzia è esente da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al suo uso ufficiale: gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale sono stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al governo di tale paese.

L'agenzia è del pari esente da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione in ordine alle proprie pubblicazioni.

5.

L'agenzia beneficia, nel territorio di ogni paese associato, per le sue comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i suoi documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali dell'agenzia non possono essere censurate.

6.

I rappresentanti degli Stati membri dell'Unione, della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein che partecipano ai lavori dell'agenzia, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d'uso.

7.

Sul territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein e qualunque sia la loro cittadinanza, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio (1), i membri del personale dell'agenzia:

a)

godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell'applicazione delle disposizioni dei trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti dell'Unione e, dall'altro, alla competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea per deliberare in merito ai litigi tra l'agenzia e il proprio personale. Continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;

b)

godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali.

8.

Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio, il personale dell'agenzia sarà soggetto, a profitto dell'Unione, a un'imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall'agenzia.

Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69, il personale dell'agenzia è esente dalle imposte nazionali, federali, cantonali, regionali, municipali e comunali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall'agenzia. Per quanto riguarda la Svizzera, la presente esenzione è concessa conformemente ai principi del suo diritto nazionale.

I membri del personale dell'agenzia non sono obbligati ad associarsi al sistema di previdenza sociale islandese, norvegese, svizzero o del Liechtenstein, purché siano già coperti dal regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione. I familiari facenti parte del nucleo famigliare dei membri del personale dell'agenzia sono coperti dal regime comune di assicurazione malattia dell'Unione europea, purché non siano alle dipendenze di un datore di lavoro diverso dall'agenzia e purché non beneficino di prestazioni di previdenza sociale da parte di uno Stato membro dell'Unione o della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera o del Liechtenstein.

9.

Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra la Norvegia, l'Islanda, la Svizzera o il Liechtenstein e gli Stati membri dell'Unione al fine di evitare le doppie imposizioni, i membri del personale dell'agenzia ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio dell'agenzia, stabiliscono la loro residenza nel territorio di uno Stato membro dell'Unione diverso dal paese in cui avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso l'agenzia, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tutt'ora domiciliati in quest'ultimo paese qualora esso sia membro dell'Unione o sia la Norvegia, l'Islanda, la Svizzera o il Liechtenstein. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nella presente disposizione e in loro custodia.

I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio di uno Stato membro dell'Unione sono esenti dall'imposta di successione in tale Stato; ai fini dell'applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l'eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei due commi precedenti non si prendono in considerazione il domicilio acquisito soltanto a motivo dell'esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.

10.

I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse al personale dell'agenzia esclusivamente nell'interesse di quest'ultima.

Il direttore esecutivo dell'agenzia è tenuto a revocare l'immunità concessa ai membri del personale in tutti i casi in cui tale immunità possa ostacolare il corso della giustizia e quando ritenga che la revoca dell'immunità non sia in contrasto con gli interessi dell'agenzia o dell'Unione.

11.

Ai fini dell'applicazione del presente allegato, l'agenzia coopera con le autorità competenti dei paesi associati o degli Stati membri dell'Unione interessati.

(1)  Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità (GU L 74 del 27.3.1969, pag. 1), come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 371/2009 del Consiglio, del 27 novembre 2008 (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 1).

Appendice 1 dell'allegato II

Norvegia

L'esenzione dall'IVA è concessa mediante rimborso.

Il rimborso dell'IVA è concesso su presentazione alla divisione principale dell'amministrazione norvegese delle contribuzioni (Skatt Øst) degli appositi moduli predisposti dall'amministrazione norvegese. Le domande di rimborso, accompagnate dai documenti giustificativi necessari, sono di norma evase entro tre mesi dalla data della presentazione.

L'esenzione dalle accise e da altre imposte indirette è concessa mediante rimborso. Si applica la stessa procedura prevista per i rimborsi dell'IVA.

Appendice 2 dell'allegato II

Islanda

L'esenzione dall'IVA è concessa mediante rimborso.

L'esenzione è concessa se il prezzo di acquisto effettivo dei beni e delle prestazioni di servizi indicato nella fattura o nel documento equivalente ammonta complessivamente ad almeno 36 400 corone islandesi (imposta inclusa).

Il rimborso dell'IVA è concesso su presentazione alla direzione islandese delle entrate interne (Ríkisskattstjóri) degli appositi moduli predisposti dall'amministrazione islandese. Le domande di rimborso, accompagnate dai documenti giustificativi necessari, sono di norma evase entro tre mesi dalla data della presentazione.

L'esenzione dalle accise e da altre imposte indirette è concessa mediante rimborso. Si applica la stessa procedura prevista per i rimborsi dell'IVA.

Appendice 3 dell'allegato II

Svizzera

L'esenzione dall'IVA, dalle accise e da altre imposte indirette è concessa mediante abbuono su presentazione al fornitore dei beni o dei servizi degli appositi moduli predisposti dall'amministrazione svizzera.

L'esenzione dall'IVA è concessa se il prezzo di acquisto effettivo dei beni e delle prestazioni di servizi indicato nella fattura o nel documento equivalente ammonta complessivamente ad almeno 100 franchi svizzeri (imposta inclusa).

Appendice 4 dell'allegato II

Liechtenstein

L'esenzione dall'IVA, dalle accise e da altre imposte indirette è concessa mediante abbuono su presentazione al fornitore dei beni o dei servizi degli appositi moduli predisposti dall'amministrazione del Liechtenstein.

L'esenzione dall'IVA è concessa se il prezzo di acquisto effettivo dei beni e delle prestazioni di servizi indicato nella fattura o nel documento equivalente ammonta complessivamente ad almeno 100 franchi svizzeri (imposta inclusa).


ALLEGATO III

CONTROLLO FINANZIARIO RELATIVO AI PARTECIPANTI SVIZZERI ALLE ATTIVITÀ DELL'AGENZIA

Articolo 1

Comunicazione diretta

L'agenzia e la Commissione europea comunicano direttamente con tutte le persone o gli enti stabiliti in Svizzera che partecipano alle attività dell'Agenzia in qualità di contraenti, partecipanti a un programma dell'agenzia, beneficiari di un pagamento a carico del bilancio dell'agenzia o dell'Unione o subfornitori. Tali soggetti possono trasmettere direttamente alla Commissione europea e all'agenzia qualsiasi informazione o documentazione pertinente per la quale sussista un obbligo di comunicazione in base agli strumenti cui è fatto riferimento nel presente accordo, ai contratti o alle convenzioni conclusi e alle decisioni adottate sulla loro base.

Articolo 2

Audit

1.   A norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione (1) nonché degli altri strumenti menzionati nel presente accordo, i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari stabiliti in Svizzera e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l'esecuzione in qualsiasi momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitori, ad opera di funzionari dell'agenzia e della Commissione europea o di altre persone da queste incaricate.

2.   I funzionari dell'agenzia e della Commissione europea e le altre persone da queste incaricate hanno accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per effettuare tali audit. Il diritto di accesso è esplicitamente sancito nei contratti o negli accordi conclusi in applicazione degli strumenti menzionati nel presente accordo.

3.   La Corte dei conti europea gode degli stessi diritti della Commissione europea.

4.   Gli audit possono aver luogo fino a cinque anni dalla scadenza del presente accordo o nell'osservanza delle disposizioni dei contratti o degli accordi conclusi o delle decisioni prese.

5.   Il Controllo federale delle finanze della Svizzera è preventivamente informato degli audit da effettuare sul territorio svizzero. Tale informazione non costituisce condizione giuridica per lo svolgimento degli audit.

Articolo 3

Controlli sul posto

1.   Nel quadro del presente accordo, la Commissione europea (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, nel territorio svizzero, secondo le modalità e alle condizioni di cui al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (2) e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea.

2.   I controlli e le verifiche sul posto sono preparati e svolti dall'OLAF in stretta cooperazione con il Controllo federale delle finanze della Svizzera o con altre competenti autorità svizzere da questo designate, che sono informate in tempo utile dell'oggetto, dello scopo e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche, in modo che possano fornire tutto l'aiuto necessario. A tal fine, i funzionari delle competenti autorità svizzere possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.

3.   Se lo desiderano, le autorità svizzere interessate possono effettuare i controlli e le verifiche sul posto congiuntamente all'OLAF.

4.   Se i partecipanti al programma si oppongono al controllo o alla verifica sul posto, le autorità svizzere prestano agli investigatori dell'OLAF, a norma del diritto nazionale, l'assistenza necessaria per consentire loro di effettuare il controllo e la verifica sul posto.

5.   L'OLAF comunica il prima possibile al Controllo federale delle finanze della Svizzera o alle altre competenti autorità svizzere designate dal Controllo federale delle finanze della Svizzera qualsiasi fatto o sospetto relativo a un'irregolarità di cui sia venuto a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto. In ogni caso, l'OLAF informa le summenzionate autorità dei risultati dei controlli e delle verifiche.

Articolo 4

Informazione e consultazione

1.   Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità svizzere e dell'Unione procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su domanda di una delle parti contraenti, svolgono consultazioni.

2.   Le competenti autorità svizzere informano tempestivamente l'agenzia e la Commissione di qualsiasi fatto o sospetto di cui siano venute a conoscenza relativo a un'irregolarità inerente alla conclusione e all'esecuzione dei contratti o delle convenzioni stipulati in applicazione degli strumenti menzionati nel presente accordo.

Articolo 5

Riservatezza

Le informazioni comunicate o acquisite in qualsiasi forma a norma del presente allegato sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della protezione concessa a informazioni analoghe dalla legislazione svizzera e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni dell'Unione.

Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nelle istituzioni dell'Unione, negli Stati membri o in Svizzera, vi abbiano accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall'efficace tutela degli interessi finanziari delle parti contraenti.

Articolo 6

Misure e sanzioni amministrative

Fatta salva l'applicazione del diritto penale svizzero, l'agenzia o la Commissione europea possono irrogare misure e sanzioni amministrative a norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione e del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (4).

Articolo 7

Riscossione ed esecuzione

Le decisioni adottate dall'agenzia o dalla Commissione europea in applicazione del presente accordo che impongano un'obbligazione pecuniaria a carico di soggetti diversi dagli Stati costituiscono titolo esecutivo in Svizzera. La formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione dell'autenticità del titolo, dall'autorità designata dal governo svizzero, che ne informa l'agenzia o la Commissione europea. L'esecuzione ha luogo in osservanza delle norme di procedura svizzere. La legalità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate in virtù di una clausola compromissoria hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.


(1)  Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).

(2)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).


ALLEGATO IV

CONTROLLO FINANZIARIO RELATIVO AI PARTECIPANTI DEL LIECHTENSTEIN ALLE ATTIVITÀ DELL'AGENZIA

Articolo 1

Comunicazione diretta

L'agenzia e la Commissione europea comunicano direttamente con tutte le persone o gli enti stabiliti nel Liechtenstein che partecipano alle attività dell'agenzia in qualità di contraenti, partecipanti a un programma dell'Agenzia, beneficiari di un pagamento a carico del bilancio dell'agenzia o dell'Unione o subfornitori. Tali soggetti possono trasmettere direttamente alla Commissione europea e all'agenzia qualsiasi informazione o documentazione pertinente per la quale sussista un obbligo di comunicazione in base agli strumenti menzionati nel presente accordo, ai contratti o alle convenzioni conclusi e alle decisioni adottate sulla loro base.

Articolo 2

Audit

1.   A norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione nonché degli altri strumenti menzionati nel presente accordo, i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari stabiliti nel Liechtenstein e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l'esecuzione in qualsiasi momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitori, ad opera di funzionari dell'agenzia e della Commissione europea o di altre persone da queste incaricate.

2.   I funzionari dell'Agenzia e della Commissione europea e le altre persone da queste incaricate hanno accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per effettuare tali audit. Il diritto di accesso è esplicitamente sancito nei contratti o negli accordi conclusi in applicazione degli strumenti menzionati nel presente accordo.

3.   La Corte dei conti europea gode degli stessi diritti della Commissione europea.

4.   Gli audit possono aver luogo fino a cinque anni dalla scadenza del presente accordo o nell'osservanza delle disposizioni dei contratti o degli accordi conclusi o delle decisioni prese.

5.   L'Ufficio nazionale di audit del Liechtenstein è informato degli audit svolti nel territorio del Liechtenstein. Tale informazione non costituisce condizione giuridica per lo svolgimento degli audit.

Articolo 3

Controlli sul posto

1.   Nel quadro del presente accordo, la Commissione europea (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, nel territorio del Liechtenstein, secondo le modalità e alle condizioni di cui ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea.

2.   I controlli e le verifiche sul posto sono preparati e svolti dall'OLAF in stretta cooperazione con l'Ufficio nazionale di audit del Liechtenstein o con altre competenti autorità del Liechtenstein designate dall'Ufficio, che saranno informate in tempo utile dell'oggetto, dello scopo e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche, in modo che possano fornire tutto l'aiuto necessario. A tal fine, i funzionari delle competenti autorità del Liechtenstein possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.

3.   Se lo desiderano, le autorità interessate del Liechtenstein possono effettuare i controlli e le verifiche sul posto congiuntamente all'OLAF.

4.   Se i partecipanti al programma si oppongono al controllo o alla verifica sul posto, le autorità del Liechtenstein prestano agli investigatori dell'OLAF, a norma del diritto nazionale, l'assistenza necessaria per consentire loro di effettuare il controllo e la verifica sul posto.

5.   L'OLAF comunica il prima possibile all'Ufficio nazionale di audit del Liechtenstein o alle altre competenti autorità del Liechtenstein designate dall'Ufficio qualsiasi fatto o sospetto relativo a un'irregolarità di cui sia venuto a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto. In ogni caso, l'OLAF informa le summenzionate autorità dei risultati dei controlli e delle verifiche.

Articolo 4

Informazione e consultazione

1.   Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità del Liechtenstein e l'Unione procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su domanda di una delle parti contraenti, svolgono consultazioni.

2.   Le autorità competenti del Liechtenstein informano tempestivamente l'agenzia e la Commissione europea di qualsiasi fatto o sospetto di cui siano venute a conoscenza relativo a un'irregolarità inerente alla conclusione e all'esecuzione dei contratti o delle convenzioni stipulati in applicazione degli strumenti menzionati nel presente accordo.

Articolo 5

Riservatezza

Le informazioni comunicate o acquisite in qualsiasi forma a norma del presente allegato sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della protezione concessa a informazioni analoghe dalla legislazione del Liechtenstein e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni dell'Unione. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nelle istituzioni dell'Unione, negli Stati membri o nel Liechtenstein, vi abbiano accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall'efficace tutela degli interessi finanziari delle parti contraenti.

Articolo 6

Misure e sanzioni amministrative

Fatta salva l'applicazione del diritto penale del Liechtenstein, l'agenzia o la Commissione europea possono irrogare misure e sanzioni amministrative a norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 e del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.

Articolo 7

Riscossione ed esecuzione

Le decisioni adottate dall'agenzia o dalla Commissione europea in applicazione del presente accordo che impongano un'obbligazione pecuniaria a carico di soggetti diversi dagli Stati costituiscono titolo esecutivo nel Liechtenstein. La formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione dell'autenticità del titolo, dall'autorità designata dal governo del Liechtenstein, che ne informa l'Agenzia o la Commissione europea. L'esecuzione ha luogo secondo le norme di procedura del Liechtenstein. La legalità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate in virtù di una clausola compromissoria hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.


24.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 138/30


Informazione riguardante l'entrata in vigore del protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino, per quanto riguarda l'accesso a Eurodac a fini di contrasto

Poiché le procedure necessarie all'entrata in vigore del summenzionato protocollo (1) sono state espletate il 13 maggio 2019, tale protocollo entra in vigore il 1o giugno 2019, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del medesimo.


(1)  Protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino, per quanto riguarda l'accesso a Eurodac a fini di contrasto (Cfr. pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale).


REGOLAMENTI

24.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 138/31


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/838 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2019

relativo alle specifiche tecniche per i sistemi di localizzazione e monitoraggio dei natanti e che abroga il regolamento (CE) n. 415/2007

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

Le specifiche tecniche per i sistemi di localizzazione e monitoraggio dei natanti, fissate nel regolamento (CE) n. 415/2007 della Commissione (2), dovrebbero essere aggiornate e chiarite, tenendo conto dell'esperienza acquisita dalla loro applicazione, nonché del progresso tecnologico e degli aggiornamenti delle norme internazionali sottostanti.

(2)

Le specifiche tecniche relative ai sistemi di localizzazione e monitoraggio dei natanti dovrebbero essere basate sui principi tecnici stabiliti nell'allegato II della direttiva 2005/44/CE.

(3)

Conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2005/44/CE, le specifiche tecniche devono tenere debito conto del lavoro svolto dalle organizzazioni internazionali. Inoltre, occorre garantire la continuità con i servizi di gestione del traffico degli altri modi di trasporto, in particolare i servizi di gestione del traffico e i sistemi d'informazione marittimi.

(4)

Al fine di migliorare l'efficienza dei trasporti per vie navigabili interne, le specifiche tecniche dovrebbero essere estese al fine di includere disposizioni relative ai messaggi funzionali specifici per i sistemi di localizzazione e monitoraggio dei natanti.

(5)

Al fine di migliorare la sicurezza della navigazione, le specifiche tecniche per i sistemi di localizzazione e monitoraggio dei natanti dovrebbero essere estese in modo da includere disposizioni relative agli ausili alla navigazione per la navigazione interna.

(6)

Il presente regolamento dovrebbe far salve le disposizioni di cui alla direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) recante le misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione.

(7)

A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2005/44/CE, le specifiche tecniche dovrebbero entrare in vigore immediatamente dopo la loro pubblicazione e gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad applicare dette specifiche entro 12 mesi dalla loro entrata in vigore.

(8)

È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 415/2007.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 11 della direttiva 2005/44/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le specifiche tecniche relative ai sistemi di localizzazione e monitoraggio dei natanti nel contesto del trasporto per vie navigabili interne sono stabilite nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 415/2007 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 13 giugno 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 255 del 30.9.2005, pag. 152.

(2)  Regolamento (CE) n. 415/2007 della Commissione, del 13 marzo 2007, relativo alle specifiche tecniche per i sistemi di localizzazione e monitoraggio dei natanti di cui all'articolo 5 della direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (GU L 105 del 23.4.2007, pag. 35).

(3)  Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).


ALLEGATO

Localizzazione e monitoraggio standard dei natanti per la navigazione interna

INDICE

1.

Disposizioni generali 37

1.1.

Introduzione 37

1.2.

Riferimenti 37

1.3.

Definizioni 38

1.4.

Servizi VTT e requisiti minimi di tali sistemi 40

2.

Funzioni di localizzazione e monitoraggio dei natanti nella navigazione interna 41

2.1.

Introduzione 41

2.2.

Navigazione 41

2.2.1.

Navigazione, a medio termine avanti 41

2.2.2.

Navigazione, a breve termine avanti 41

2.2.3.

Navigazione, a brevissimo termine avanti 42

2.3.

Gestione del traffico navale 42

2.3.1.

Servizi di controllo del traffico navale 42

2.3.1.1.

Servizio d'informazione 42

2.3.1.2.

Servizio di assistenza alla navigazione 42

2.3.1.3.

Servizio di gestione del traffico 42

2.3.2.

Programmazione e operatività delle conche 43

2.3.2.1.

Programmazione delle conche, a lungo termine 43

2.3.2.2.

Programmazione delle conche, a medio termine 43

2.3.2.3.

Operatività delle conche 43

2.3.3.

Programmazione e operatività dei ponti 43

2.3.3.1.

Programmazione dei ponti a medio termine 43

2.3.3.2.

Programmazione dei ponti a breve termine 44

2.3.3.3.

Operatività dei ponti 44

2.4.

Contenimento delle catastrofi 44

2.5.

Gestione del trasporto 44

2.5.1.

Programmazione del viaggio 44

2.5.2.

Logistica dei trasporti 44

2.5.3.

Gestione intermodale di porti e terminali 44

2.5.4.

Gestione del carico e della flotta 45

2.6.

Applicazione della normativa 45

2.7.

Diritti portuali e tasse fluviali 45

2.8.

Esigenze di informazione 45

3.

Specifiche tecniche dell'AIS interno 46

3.1.

Introduzione 46

3.2.

Campo di applicazione 47

3.3.

Requisiti 48

3.3.1.

Requisiti generali 48

3.3.2.

Contenuto delle informazioni 48

3.3.2.1.

Informazioni statiche relative ai natanti 49

3.3.2.2.

Informazioni dinamiche relative ai natanti 49

3.3.2.3.

Informazioni sul natante rilevanti per il viaggio 50

3.3.2.4.

Numero di persone a bordo 50

3.3.2.5.

Messaggi riguardanti la sicurezza 50

3.3.3.

Frequenza di trasmissione delle informazioni 50

3.3.4.

Piattaforma tecnologica 52

3.3.5.

Compatibilità con le stazioni mobili AIS di classe A 52

3.3.6.

Identificativo univoco 52

3.3.7.

Esigenze dell'applicazione 52

3.3.8.

Omologazione 52

3.4.

Modifiche del protocollo per la stazione mobile dell'AIS interno 52

3.4.1.

Tabella 3.2 Segnalazione della posizione 52

3.4.2.

Dati statici del natante e dati relativi al viaggio (messaggio 5) 54

3.4.3.

Comando per assegnazioni di gruppo (messaggio 23) 57

3.5.

Messaggi dell'AIS interno 57

3.5.1.

Ulteriori messaggi dell'AIS interno 57

3.5.2.

Identificatore dell'applicazione per i messaggi specifici dell'applicazione per l'AIS interno 57

3.5.3.

Contenuto delle informazioni tramite i messaggi funzionali specifici 57

3.5.3.1.

Dati statici del natante adibito alla navigazione interna e dati relativi al viaggio (Messaggio FI 10 specifico per la navigazione interna) 57

3.5.3.2.

Numero di persone a bordo (Messaggio FI 55 specifico per la navigazione interna) 58

4.

Altre stazioni mobili dell'AIS sulle vie navigabili interne 59

4.1.

Introduzione 59

4.2.

Requisiti generali per le stazioni mobili AIS di classe B sulle vie navigabili interne 60

5.

Ausili alla navigazione dell'AIS nella navigazione interna 60

5.1.

Introduzione 60

5.2.

Uso del messaggio 21: segnalazione degli ausili alla navigazione 60

5.3.

Estensione del messaggio 21 con il tipo di ausilio alla navigazione specifico per la navigazione interna 64

1.   DISPOSIZIONI GENERALI

1.1.   Introduzione

Le specifiche tecniche per i sistemi di localizzazione e monitoraggio dei natanti (VTT) si basano sul lavoro svolto in questo settore da organizzazioni internazionali competenti, che si esplicita in norme e specifiche tecniche già esistenti in materia di navigazione interna, marittima o in altri settori pertinenti.

In ragione dell'applicazione dei sistemi VTT in zone soggette a traffico misto, compresi ambienti di navigazione interna e marittima, quali porti marittimi e zone costiere, tali sistemi devono essere compatibili con le stazioni mobili AIS di classe A di cui al capitolo V della convenzione SOLAS.

Quando i sistemi VTT forniscono servizi essenziali così come definiti nella direttiva (UE) 2016/1148 (1) recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione, si applicano le disposizioni di tale direttiva.

1.2.   Riferimenti

Nel presente allegato si fa riferimento agli accordi, alle raccomandazioni, alle norme e agli orientamenti internazionali riportati in appresso.

Titolo del documento

Organizzazione

Data di pubblicazione

Associazione internazionale di navigazione (PIANC), Guidelines and Recommendations for River Information Services [Orientamenti e raccomandazioni per i servizi d'informazione fluviale]

PIANC

2011

Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) preparata dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), capitolo V — Sicurezza della navigazione, 1974, come modificata

IMO

1974

Organizzazione marittima internazionale (IMO)

MSC.74(69), allegato 3, «Recommendation on Performance Standards for a Ship-borne Automatic Identification System (AIS)» [Raccomandazioni relative ai requisiti di funzionamento dei sistemi di bordo di identificazione automatica (AIS)], 1998

IMO

1998

Risoluzione IMO A.915(22), «Revised Maritime Policy and Requirements for a future Global Navigation Satellite System (GNSS)» [Politica e requisiti marittimi aggiornati relativi al futuro sistema globale di navigazione satellitare (GNSS)], 2002

IMO

2002

Risoluzione IMO A.1106 (29), «Revised Guidelines for the Onboard Operational Use of Shipborne Automatic Identification System (AIS)» [Linee guida rivedute per l'uso operativo a bordo di un sistema di identificazione automatica (AIS) di bordo], 2015

IMO

2015

Raccomandazione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni ITU—R M.585 «Assignment and use of identities in the maritime mobile service» [Assegnazione e uso di identificatori nel servizio mobile marittimo], 2015

ITU

2015

Raccomandazione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni ITU—R M.1371, «Technical characteristics for a universal shipborne automatic identification system using time division multiple access in the VHF maritime mobile band» [Caratteristiche tecniche di un sistema universale di bordo per l'identificazione automatica mediante accesso multiplo a divisione di tempo (TDMA) operanti nella banda mobile marittima VHF]

ITU

2014

Norma internazionale della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC)

61993—2, «Maritime navigation and radio communication equipment and systems – Automatic Identification System, Part 2, Class A shipborne equipment of the universal automatic identification system (AIS)» [Apparecchiature e sistemi per la navigazione e le comunicazioni marittime – Sistema di identificazione automatica,

parte 2, Apparecchiature di bordo di classe A del sistema per l'identificazione universale automatica (AIS)]

IEC

2018

Norma internazionale IEC serie 61162, «Maritime navigation and radio communication equipment and systems — Digital interfaces» [Apparecchiature e sistemi per la navigazione e le comunicazioni marittime via radio — Interfacce numeriche]:

«Part 1: Single talker and multiple listeners» [Parte 1: sorgente unica e più ricevitori]; «Part 2: Single talker and multiple listeners, high speed transmission» [Parte 2: sorgente unica e più ricevitori, trasmissione ad alta velocità]

IEC

Parte 1: 2016

Parte 2: 1998

Norma internazionale della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC):

serie 62287, Maritime navigation and radio communication equipment and systems — Class B shipborne equipment of the automatic identification system (AIS) [Apparecchiature e sistemi per la navigazione e le comunicazioni marittime — Apparecchiature di bordo di classe B del sistema di identificazione automatica (AIS)]

«Part 1: Carrier—sense time division multiple access (CSTDMA) techniques» [Parte 1: tecnologie di accesso multiplo a divisione di tempo mediante rilevamento della portante (CSTDMA)];

«Part 2: Self—organising time division multiple access (SOTDMA) techniques» [Parte 2: tecnologie di accesso multiplo a divisione di tempo auto organizzante (SOTDMA)]

IEC

2017

Radio Technical Commission for Maritime Services (RTCM, Commissione radiotecnica per i servi marittimi), Recommended Standards for Differential GNSS (Global Navigation Satellite Systems) Service [Norme raccomandate per il servizio del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) con correzione differenziale]

RTCM

2010

Raccomandazione UNECE n. 28 «Codes for Types of Means of Transport» [Codici per tipi di mezzi di trasporto]

UNECE

2010

1.3.   Definizioni

Nel presente allegato si utilizzano le definizioni riportate in appresso.

a)

Sistema di identificazione automatica

Sistema di identificazione automatica (Automatic Identification System, AIS)

«Sistema di identificazione automatica (AIS)»: un sistema automatico di comunicazione e identificazione destinato a migliorare la sicurezza della navigazione contribuendo al funzionamento efficiente dei servizi di controllo del traffico navale (VTS), di segnalazione navale, delle operazioni da nave a nave e da nave a terra.

AIS interno

«AIS interno»: AIS per l'uso nella navigazione interna e interoperabile con AIS (marittimo), tecnicamente abilitato mediante modifiche ed estensioni dell'AIS (marittimo).

Localizzazione e monitoraggio

«Localizzazione e monitoraggio»: il processo di monitoraggio e registrazione delle posizioni passate e di quella presente di una spedizione via nave, mentre passa attraverso diversi gestori nel suo percorso verso la sua destinazione, attraverso una rete. La localizzazione fa riferimento alle posizioni passate del prodotto, mentre il monitoraggio fa riferimento alla sua destinazione successiva.

Tracciato

«Tracciato»: il percorso seguito o che deve essere seguito tra una posizione e l'altra.

b)

Servizi

Servizi d'informazione fluviale (RIS)

«Servizi d'informazione fluviale (RIS)»: servizi forniti conformemente all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

Gestione del traffico navale (VTM)

«Gestione del traffico navale (VTM)»: il quadro funzionale di misure e servizi armonizzati destinati a migliorare la sicurezza e l'efficienza della navigazione, nonché la protezione dell'ambiente marino nel contesto di tutte le acque navigabili.

Servizi di controllo del traffico navale (VTS) nella navigazione interna

«Servizi di controllo del traffico navale (VTS) nella navigazione interna»: servizi ai sensi del punto 2.5 dell'allegato del regolamento (CE) n. 414/2007 della Commissione (3).

Informazioni relative alla navigazione

«Informazioni relative alla navigazione»: le informazioni fornite al comandante, per agevolarlo nelle decisioni.

Informazioni tattiche sul traffico (TTI)

«Informazioni tattiche sul traffico»: le informazioni aventi un'incidenza immediata sulle decisioni di navigazione tenuto conto della situazione attuale del traffico e del circondario geografico immediato; Le informazioni tattiche sul traffico sono utilizzate per generare un'immagine tattica del traffico.

Informazioni strategiche sul traffico (STI)

«Informazioni strategiche sul traffico»: le informazioni aventi un'incidenza sulle decisioni a medio e lungo termine degli utenti RIS; Le informazioni strategiche sul traffico sono utilizzate per generare un'immagine strategica del traffico.

Localizzazione e monitoraggio dei natanti

«Localizzazione e monitoraggio dei natanti»: una funzione ai sensi del punto 2.12 dell'allegato al regolamento (CE) n. 414/2007.

Codice identificativo del servizio mobile marittimo (MMSI)

«Codice identificativo del servizio mobile marittimo (MMSI)»: una serie di nove cifre che vengono trasmesse sul percorso radio al fine di identificare in maniera univoca la nave, le stazioni, le stazioni costiere e le chiamate di gruppo.

Electronic Reporting International (ERI)

«Electronic Reporting International (ERI)»: linee guida e specifiche tecniche stabilite conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2005/44/CE.

Sistema di visualizzazione delle carte nautiche elettroniche e di informazione per la navigazione interna (ECDIS interno)

«Sistema di visualizzazione delle carte nautiche elettroniche e di informazione per la navigazione interna (ECDIS interno)»: linee guida e specifiche tecniche stabilite conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/44/CE.

Soggetti coinvolti

Comandante

«Comandante»: la persona in comando a bordo della nave avente l'autorità per prendere tutte le decisioni relative alla navigazione e alla gestione della nave. I termini «comandante», «capitano» e «conduttore di nave» sono considerati equivalenti.

Ufficiale in plancia

«Ufficiale in plancia (ufficiale addetto alla navigazione)»: la persona che conduce il natante in base alle istruzioni del piano di viaggio elaborato dal comandante.

Autorità competente per i RIS

«Autorità competente per i RIS»: l'autorità designata dallo Stato membro conformemente all'articolo 8 della direttiva 2005/44/CE.

Operatore RIS

«Operatore RIS»: una persona che svolge uno o più compiti collegati alla fornitura di servizi RIS.

Utenti RIS

«Utenti RIS»: tutti i diversi gruppi di utenti ai sensi dell'articolo 3, lettera g), della direttiva 2005/44/CE.

1.4.   Servizi VTT e requisiti minimi di tali sistemi

I sistemi VTT devono essere in grado di sostenere i seguenti servizi:

navigazione;

informazioni sul traffico;

gestione del traffico;

contenimento delle catastrofi;

gestione del trasporto;

applicazione della normativa;

diritti portuali e tasse fluviali;

servizi d'informazione sui canali navigabili;

statistiche.

Ciò non pregiudica le disposizioni del regolamento (CE) n. 414/2007 applicabile a tali servizi.

Le informazioni più importanti in termini VTT riguardano l'identità del natante e la sua posizione. Il sistema VTT deve essere in grado di fornire ad altri natanti e alle stazioni costiere almeno le seguenti informazioni in maniera automatica e periodica, purché tali natanti o stazioni costiere siano adeguatamente attrezzati:

ID unico delle navi: codice identificativo europeo univoco dei natanti(ENI)/numero dell'Organizzazione marittima internazionale (numero IMO);

nome del natante;

identificativo di chiamata del natante;

fase di navigazione;

tipo di natante o convoglio;

dimensioni del natante o del convoglio;

pescaggio;

indicazione di carico pericoloso (numero di coni blu conformemente ad ADN);

stato di caricamento (caricato/scaricato);

destinazione;

data e ora stimata di arrivo (Estimated Time of Arrival, ETA) a destinazione;

numero di persone a bordo;

posizione (+ indicazione della qualità);

velocità (+ indicazione della qualità);

rotta vera effettiva (COG) (+ indicazione della qualità);

prora vera (HDG) (+ indicazione della qualità);

velocità di accostata (ROT);

informazioni sul segnalamento blu;

data e ora registrate della determinazione della posizione.

Questi requisiti minimi indicano le esigenze dell'utente e i dati necessari per i sistemi VTT nella navigazione interna.

Un sistema VTT è progettato per offrire una flessibilità sufficiente a soddisfare futuri requisiti aggiuntivi.

2.   FUNZIONI DI LOCALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DEI NATANTI NELLA NAVIGAZIONE INTERNA

2.1.   Introduzione

Questa sezione definisce i requisiti relativi alle informazioni VTT per le diverse categorie di servizi RIS. I requisiti per ciascuna categoria di servizi sono elencati descrivendo i gruppi di utenti e l'utilizzo delle informazioni VTT.

Una panoramica delle esigenze di informazione in termini VTT è fornita nella tabella 2.1 al termine della presente sezione.

2.2.   Navigazione

La localizzazione e il monitoraggio del natante possono servire a coadiuvare la navigazione attiva a bordo. Il gruppo principale di utenti è costituito dagli ufficiali in plancia.

Il processo della navigazione può essere suddiviso in tre fasi:

a)

navigazione, a medio termine avanti;

b)

navigazione, a breve termine avanti;

c)

navigazione, a brevissimo termine avanti.

Le esigenze degli utenti variano in ogni fase.

2.2.1.   Navigazione, a medio termine avanti

Per navigazione a medio termine avanti si intende la fase di navigazione in cui il comandante osserva e analizza la situazione del traffico ai fini delle manovre in una prospettiva di alcuni minuti, fino ad un'ora, per determinare in quale punto incontrare, passare o superare altri natanti.

L'immagine del traffico di cui egli ha bisogno è quella tipica della funzione «guardare dietro l'angolo» ed è il più sovente al di fuori della portata del radar di bordo.

La frequenza di aggiornamento dipende dalla funzione e varia dalla situazione in cui si trova il natante.

2.2.2.   Navigazione, a breve termine avanti

Per navigazione a breve termine avanti si intende la fase in cui si prendono le decisioni circa la navigazione. In questa fase le informazioni sul traffico servono per il processo di navigazione, nonché per le misure volte ad evitare eventuali collisioni. Questa fase s'incentra sull'osservazione degli altri natanti situati nelle immediate vicinanze del proprio natante.

Le informazioni sul traffico effettivo devono essere scambiate continuamente almeno ogni 10 secondi. Per taluni percorsi le autorità possono imporre a priori una frequenza prestabilita di aggiornamento (massimo 2 secondi).

2.2.3.   Navigazione, a brevissimo termine avanti

Per navigazione a brevissimo termine avanti si intende la fase operativa del processo di navigazione, ovvero l'esecuzione immediata delle decisioni prese preliminarmente e l'osservazione dei loro effetti. Le informazioni relative al traffico richieste da altri natanti riguardano, particolarmente in questa fase, i dati relativi al proprio natante, quali ad esempio la sua posizione relativa e la velocità relativa. In questa fase occorre seguire informazioni estremamente precise.

Di conseguenza le informazioni di localizzazione e monitoraggio non possono essere utilizzate per la navigazione a brevissimo termine.

2.3.   Gestione del traffico navale

La gestione del traffico navale consta come minimo dei seguenti elementi:

a)

servizi di controllo del traffico navale;

b)

programmazione e operatività delle conche;

c)

programmazione e operatività dei ponti (mobili).

2.3.1.   Servizi di controllo del traffico navale

I servizi di controllo del traffico navale comprendono quanto segue:

a)

il servizio d'informazione;

b)

il servizio di assistenza alla navigazione;

c)

il servizio di regolazione del traffico.

I gruppi di utenti di servizi di controllo del traffico navale (VTS) sono operatori del VTS e ufficiali in plancia.

Le esigenze degli utenti in relazione alle informazioni sul traffico sono specificate ai punti da 2.3.1.1 a 2.3.1.3.

2.3.1.1.   Servizio d'informazione

Il servizio d'informazione consiste nella diffusione via etere, da parte del Servizio di controllo del traffico navale (in appresso «VTS») di informazioni, ad orari e intervalli prestabiliti o in funzione della necessità stabilita da detto Servizio oppure su richiesta di un natante. Tali informazioni possono comprendere segnalazioni su posizione, identità e intenzioni di altri natanti, condizioni dell'idrovia, condizioni meteorologiche, situazioni di pericolo o qualsiasi altro fattore suscettibile di influenzare il transito del natante.

La prestazione di servizi d'informazione richiede una visione globale del traffico sul sistema idroviario o su un tratto del canale navigabile.

L'autorità competente può fissare una frequenza di aggiornamento predefinita se necessario, al fine di garantire un passaggio sicuro e affidabile attraverso la zona.

2.3.1.2.   Servizio di assistenza alla navigazione

Il servizio di assistenza alla navigazione informa l'ufficiale in plancia di eventuali difficili condizioni meteorologiche o di navigazione, o lo assiste nell'eventualità di avarie o malfunzionamenti. Questo servizio è solitamente prestato su richiesta del natante o del VTS, se ritenuto necessario.

Per fornire le informazioni individuali all'ufficiale in plancia, l'operatore del VTS deve disporre di un'immagine dettagliata e reale del traffico.

Le informazioni sul traffico effettivo devono essere scambiate costantemente (ogni tre secondi, quasi in tempo reale o con un'altra frequenza di aggiornamento prestabilita dall'autorità competente).

Tutte le altre informazioni devono essere trasmesse all'operatore del VTS qualora le richieda o in situazioni speciali.

2.3.1.3.   Servizio di gestione del traffico

Per servizio di gestione del traffico si intende la gestione operativa del traffico e la programmazione degli spostamenti dei natanti, finalizzate alla prevenzione della congestione del traffico e di situazioni pericolose; questo servizio è particolarmente importante nei periodi di traffico molto intenso o quando la circolazione di trasporti speciali può incidere sul flusso degli altri natanti. Il servizio può inoltre comprendere la predisposizione e l'esercizio di un sistema di permessi di transito o di piani di navigazione VTS, o entrambi, per stabilire le priorità di manovra, l'attribuzione di spazio (come ormeggi, spazio di conca, rotte di navigazione), la comunicazione obbligatoria degli spostamenti entro l'area di competenza del VTS, le traiettorie da seguire, i limiti di velocità da rispettare o altre misure appropriate giudicate necessarie dall'autorità VTS.

2.3.2.   Programmazione e operatività delle conche

I processi di programmazione delle conche, a lungo e a medio termine, e il processo di funzionamento delle conche sono descritti nei punti da 2.3.2.1 a 2.3.2.3. I gruppi principali di utenti sono manovratori delle conche, ufficiali in plancia, comandanti e gestori di flotte.

2.3.2.1.   Programmazione delle conche, a lungo termine

Per programmazione delle conche a lungo termine si intende la programmazione dell'operatività di una conca, con un anticipo di alcune ore fino ad un giorno.

In questo caso le informazioni sul traffico servono a migliorare la conoscenza dei tempi di attesa e passaggio delle conche, originariamente basata su dati statistici.

La data e l'ora stimate di arrivo (Estimated Time of Arrival, ETA) devono essere disponibili su richiesta o essere scambiate se lo scostamento rispetto ai dati ETA originali supera lo scostamento consentito dall'autorità competente. La data e l'ora richieste di arrivo (Requested Time of Arrival, RTA) rappresentano la risposta a una trasmissione dati ETA o possono essere inviate da una conca per proporre una data e un'ora di operatività delle conche.

2.3.2.2.   Programmazione delle conche, a medio termine

Per programmazione delle conche a medio termine si intende la programmazione della conca con un anticipo di due o quattro cicli operativi.

In questo caso le informazioni sul traffico sono utilizzate per ripartire i natanti in arrivo tra i cicli operativi disponibili della conca e per comunicare, sulla base della programmazione, l'RTA all'ufficiali in plancia.

I dati ETA devono essere disponibili su richiesta o essere scambiati nel caso in cui lo scostamento rispetto ai dati ETA originali superi lo scostamento consentito dall'autorità competente. Tutte le altre informazioni sono fornite al primo contatto o su richiesta. I dati RTA rappresentano la risposta a una trasmissione dati ETA o possono essere inviati da una conca per proporre una data e un'ora di operatività delle conche.

2.3.2.3.   Operatività delle conche

Durante la fase di operatività delle conche ha luogo l'azionamento concreto delle conche.

Le informazioni sul traffico effettivo devono essere scambiate costantemente o con un'altra frequenza di aggiornamento prestabilita dall'autorità competente.

L'accuratezza delle informazioni VTT non consente applicazioni di alta precisione come la chiusura delle porte di conche.

2.3.3.   Programmazione e operatività dei ponti

I processi di programmazione dei ponti, a medio e a breve termine, e il processo di operatività dei ponti sono descritti nei punti da 2.3.3.1 a 2.3.3.3. I gruppi principali di utenti sono manovratori di ponti, ufficiali in plancia, capitani e gestori di flotte.

2.3.3.1.   Programmazione dei ponti a medio termine

Per processo di programmazione dei ponti a medio termine s'intende l'ottimizzazione del flusso di traffico, affinché i ponti siano aperti quando transitano i natanti (onda verde). L'orizzonte di programmazione varia tra 15 minuti e due ore, in funzione della situazione locale.

I dati ETA e le informazioni sulla posizione devono essere disponibili su richiesta oppure tali informazioni devono essere scambiate non appena lo scostamento tra i dati ETA aggiornati e quelli originali supera un valore predefinito stabilito dall'autorità competente. Tutte le altre informazioni sono fornite al primo contatto o su richiesta. I dati RTA rappresentano la risposta a una trasmissione dati ETA o possono essere inviati da un ponte per proporre una data e un'ora di passaggio.

2.3.3.2.   Programmazione dei ponti a breve termine

Per programmazione dei ponti a breve termine si intendono le decisioni adottate sulla base della strategia per l'apertura del ponte.

Le informazioni relative al traffico effettivo in termini di posizione, velocità e direzione, sono fornite su richiesta o scambiate secondo la frequenza di aggiornamento prestabilita, fissata dall'autorità competente, ad esempio ogni cinque minuti. I dati ETA e le informazioni sulla posizione devono essere disponibili su richiesta oppure tali informazioni devono essere scambiate non appena lo scostamento tra i dati ETA aggiornati e quelli originali supera un valore predefinito stabilito dall'autorità competente. Tutte le altre informazioni sono fornite al primo contatto o su richiesta. I dati RTA rappresentano la risposta a una trasmissione dati ETA o possono essere inviati da un ponte per proporre una data e un'ora di passaggio.

2.3.3.3.   Operatività dei ponti

Nella fase di operatività dei ponti hanno luogo la concreta apertura del ponte e l'effettivo passaggio del natante.

Le informazioni sul traffico effettivo devono essere scambiate costantemente o secondo un'altra frequenza di aggiornamento prestabilita dall'autorità competente.

L'accuratezza delle informazioni VTT non consente applicazioni di alta precisione come l'apertura o la chiusura di un ponte.

2.4.   Contenimento delle catastrofi

In questo contesto, si intendono principalmente le misure repressive: l'intervento in caso di reali incidenti e l'assistenza per le emergenze. I gruppi principali di utenti sono operatori dei centri di gestione delle catastrofi, operatori del VTS, ufficiali in plancia, comandanti e autorità competenti.

In caso di incidente le informazioni sul traffico possono essere fornite automaticamente oppure le informazioni corrispondenti saranno richieste dall'organizzazione competente.

2.5.   Gestione del trasporto

La gestione del trasporto è suddivisa nelle seguenti quattro attività:

a)

programmazione del viaggio;

b)

logistica dei trasporti;

c)

gestione di porti e terminali;

d)

gestione del carico e della flotta.

I gruppi principali di utenti sono comandanti, agenti marittimi, gestori di flotte, speditori, destinatari, spedizionieri, autorità portuali, operatori di terminali, manovratori di conche e manovratori di ponti.

2.5.1.   Programmazione del viaggio

In questo contesto, per programmazione del viaggio s'intendono le attività di programmazione nel corso del viaggio. Durante il viaggio, il comandante deve controllare il piano di viaggio originariamente elaborato.

2.5.2.   Logistica dei trasporti

Per logistica dei trasporti s'intende l'organizzazione, la programmazione, la realizzazione e il controllo del trasporto.

Tutte le informazioni inerenti al traffico devono essere fornite su richiesta dell'armatore o delle parti interessate coinvolte nel processo logistico.

2.5.3.   Gestione intermodale di porti e terminali

La gestione intermodale di porti e terminali ha per oggetto la programmazione delle risorse portuali e terminalistiche.

I dirigenti del terminale e del porto devono chiedere le informazioni sul traffico o disporre che queste siano trasmesse automaticamente in circostanze prestabilite.

2.5.4.   Gestione del carico e della flotta

Per gestione del carico e della flotta si intende la programmazione e l'ottimizzazione dell'uso dei natanti, l'organizzazione del carico e del trasporto.

Le informazioni relative al traffico devono essere richieste dallo spedizioniere o dall'armatore oppure queste sono inviate in situazioni prestabilite.

2.6.   Applicazione della normativa

In questo contesto, quest'attività si limita ai servizi relativi alle sostanze pericolose, al controllo dell'immigrazione e al controllo doganale. I gruppi principali di utenti sono autorità doganali, autorità competenti e comandanti.

Le informazioni relative al traffico devono essere comunicate alle autorità interessate, su richiesta o in punti prestabiliti o in situazioni particolari specificate dall'autorità competente.

2.7.   Diritti portuali e tasse fluviali

In varie località dell'Unione, l'uso delle vie di navigazione e dei porti è soggetto al pagamento di diritti. I gruppi principali di utenti sono autorità competenti, comandanti, gestori di flotte, autorità fluviali e autorità portuali.

Le informazioni relative al traffico sono comunicate alle autorità interessate, su richiesta o in punti prestabiliti, indicati dall'autorità fluviale o portuale competente.

2.8.   Esigenze di informazione

La tabella 2.1 fornisce una panoramica delle esigenze di informazione dei diversi servizi.

Tabella 2.1

Panoramica delle esigenze di informazione

 

Identificazione

Nome

Identificativo di chiamata

Fase di navigazione

Tipo

Dimensioni

Pescaggio

Carico pericoloso

Stato di caricamento

Destinazione

ETA a destinazione

Numero di persone

Posizione, data e ora

Velocità

Rotta/direzione

Prora vera (Heading)

Velocità di accostata

Segnalamento blu

Altre informazioni

Navigazione — a medio termine

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

X

X

 

 

X

 

Navigazione — a breve termine

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

X

X

X

 

X

 

Navigazione — a brevissimo termine

Le esigenze non sono attualmente soddisfatte dai sistemi VTT

Gestione del traffico navale — servizi di controllo del traffico navale

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

 

 

X

 

Gestione del traffico navale — operatività delle conche

X

X

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

Tirante d'aria

Gestione del traffico navale — programmazione delle conche

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

Numero di rimorchiatori di assistenza, tirante d'aria, ETA/RTA

Gestione del traffico navale — operatività dei ponti

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

Tirante d'aria

Gestione del traffico navale — programmazione dei ponti

X

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

Tirante d'aria, ETA/RTA

Contenimento delle catastrofi

X

X

 

 

X

 

 

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

 

Gestione del trasporto — programmazione del viaggio

X

X

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

Tirante d'aria, ETA/RTA

Gestione del trasporto — logistica dei trasporti

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

Gestione del trasporto – gestione di porti e terminali

X

X

 

X

X

X

 

X

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

ETA/RTA

Gestione del trasporto — gestione del carico e della flotta

X

X

 

X

 

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

 

 

 

ETA/RTA

Applicazione della normativa

X

X

 

X

X

 

 

X

 

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

Diritti portuali e tasse fluviali

X

X

 

 

X

X

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.   SPECIFICHE TECNICHE DELL'AIS INTERNO

3.1.   Introduzione

Nella navigazione marittima, l'IMO ha introdotto il trasporto a bordo del sistema di identificazione automatica (AIS). Dalla fine del 2004 tutti i natanti marittimi a cui si applicano le disposizioni del capitolo 5 della convenzione SOLAS sono tenuti a dotarsi di stazioni mobili AIS di classe A qualora effettuino dei viaggi internazionali.

La direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) istituisce un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione per tutte le navi che trasportano prodotti pericolosi ed inquinanti tramite l'AIS con l'obiettivo di consentirne l'identificazione e il monitoraggio.

L'AIS è considerato una soluzione idonea per l'identificazione automatica, la localizzazione e il monitoraggio dei natanti impegnati nella navigazione interna. Le prestazioni in tempo reale dell'AIS e l'esistenza di norme e linee guida mondiali appaiono particolarmente favorevoli ad applicazioni finalizzate alla sicurezza.

Al fine di soddisfare le esigenze specifiche della navigazione interna, l'AIS è stato ulteriormente perfezionato, sfociando nell'elaborazione delle cosiddette specifiche tecniche dell'AIS per la navigazione interna, che mantengono tuttavia la piena compatibilità con l'AIS marittimo e con le norme e le specifiche tecniche esistenti in materia di navigazione interna.

Grazie alla compatibilità dell'AIS interno con l'AIS marittimo è possibile scambiare direttamente dati tra le navi impegnate nella navigazione marittima e i natanti adibiti alla navigazione interna che navigano in zone di traffico misto.

L'AIS è:

un sistema introdotto dall'IMO a sostegno della sicurezza di navigazione marittima; il cui trasporto a bordo è obbligatorio per tutti i natanti conformemente al capitolo V della convenzione SOLAS;

in grado di funzionare in modalità «nave a nave», «nave a terra» nonché «terra a nave»;

un sistema di sicurezza rispondente ad elevati criteri di disponibilità, continuità e affidabilità;

un sistema operante in tempo reale grazie allo scambio diretto di dati da nave a nave;

un sistema funzionante in modo autonomo e autogestito, che non richiede una stazione centrale. Non vi è alcun bisogno di un elaboratore centrale di controllo;

basato su norme e procedure internazionali conformemente al capitolo V della convenzione SOLAS;

un sistema omologato, sulla base di procedure di certificazione, concepito per aumentare la sicurezza della navigazione;

globalmente interoperabile.

La presente sezione intende definire tutti i requisiti tecnici necessari, nonché le modifiche e le integrazioni che si devono apportare alle sezioni mobili AIS di classe A esistenti, ai fini della creazione di una stazione mobile dell'AIS interno da impiegare nella navigazione interna.

3.2.   Campo di applicazione

Il sistema di identificazione automatica (AIS) è un sistema di bordo per la trasmissione radiomobile di dati, atto allo scambio di dati statici, dati dinamici e dati relativi al viaggio riguardanti un natante tra unità natanti dotate di tale sistema e tra queste e le stazioni a terra. La stazione AIS di bordo trasmette l'identità del natante, la sua posizione ed altri dati a intervalli regolari. Le stazioni AIS a bordo di altri natanti e a terra situate entro la portata di tale sistema possono, captando queste trasmissioni, determinare automaticamente la posizione e l'identità dei natanti dotati di AIS e seguirne i movimenti su un opportuno dispositivo di visualizzazione, quali un radar o un sistema di visualizzazione delle carte nautiche elettroniche e di informazione per la navigazione interna (ECDIS interno) come definito nel regolamento di esecuzione (UE) n. 909/2013 della Commissione (5). L'AIS mira a migliorare la sicurezza della navigazione attraverso il loro impiego nelle comunicazioni da nave a nave, per la sorveglianza (VTS), per la localizzazione e il monitoraggio dei natanti, nonché ai fini del contenimento delle catastrofi.

Le stazioni mobili AIS sono suddivise nei seguenti tipi:

a)

stazioni mobili di classe A il cui uso è obbligatorio per tutti i natanti soggetti all'obbligo di trasporto a bordo a norma del capitolo V della convenzione SOLAS;

b)

stazioni mobili dell'AIS interno, aventi tutte le funzionalità di una stazione di classe A a livello di collegamento dati VHF, dalla quale si discostano per funzioni supplementari concepite per l'uso da parte di natanti adibiti alla navigazione interna;

c)

stazioni mobili di classe B SO/CS con funzionalità limitate che possono essere utilizzate da natanti non soggetti all'obbligo di trasporto a bordo per le stazioni mobili AIS di classe A o stazioni mobili dell'AIS interno;

d)

stazioni a terra dell'AIS, incluse stazioni di base e stazioni ripetitrici dell'AIS.

Si distinguono le seguenti modalità di funzionamento:

a)

funzionamento da nave a nave (ship-to-ship): tutti i natanti dotati di AIS possono ricevere informazioni statiche e dinamiche da tutte le altre unità nautiche dotate di AIS situate entro la portata della radio;

b)

funzionamento da nave a terra (ship-to-shore): i dati dei natanti dotati di AIS possono inoltre essere ricevuti dalle stazioni di base AIS collegate al centro RIS, il quale può generare un'immagine del traffico (immagine tattica del traffico e/o immagine strategica del traffico);

c)

funzionamento da terra a nave (shore-to-ship): per la trasmissione da terra al natante di dati pertinenti al viaggio e alla sicurezza.

Una caratteristica dell'AIS è la possibilità di funzionare in modo autonomo, utilizzando il protocollo SOTDMA (accesso multiplo a divisione di tempo auto organizzante), senza la necessità di una stazione centrale per la sincronizzazione degli accessi. Il protocollo radio è concepito in modo da consentire il funzionamento autonomo delle stazioni a bordo dei natanti, che si sincronizzano reciprocamente attraverso lo scambio dei parametri relativi all'accesso al canale di comunicazione radio. Il tempo viene suddiviso in trame di un minuto con 2 250 intervalli temporali («slot temporali») per canale radio, sincronizzati sulla base di un'indicazione di tempo UTC (tempo universale) fornita da un sistema globale di navigazione satellitare (GNSS). Ogni partecipante organizza il proprio accesso al canale radio scegliendo gli slot temporali liberi (all'interno della trama AIS) basandosi sulla conoscenza delle azioni future delle altre stazioni. Non occorre quindi un elaboratore centrale per regolare l'attribuzione degli slot.

Le stazioni mobili dell'AIS interno hanno solitamente i seguenti componenti:

a)

ricetrasmettitore VHF (un trasmettitore/due ricevitori);

b)

ricevitore GNSS;

c)

processore dati.

Il sistema AIS di bordo per l'identificazione automatica universale, quale quello indicato da IMO, ITU e IEC, il cui uso è raccomandato per la navigazione interna, utilizza il protocollo SOTDMA su frequenze VHF della banda mobile marittima. L'AIS funziona sulle frequenze VHF designate internazionalmente AIS 1 (161,975 MHz) e AIS 2 (162,025 MHz) e può essere sintonizzato sulle altre frequenze della banda mobile marittima VHF.

Per soddisfare le esigenze specifiche della navigazione interna, occorre sviluppare ulteriormente l'AIS, per realizzare il cosiddetto AIS interno, assicurandone la compatibilità con l'AIS marittimo.

I sistemi VTT utilizzati per la navigazione interna devono essere compatibili con le stazioni mobili AIS di classe A prescritte dall'IMO. Di conseguenza i messaggi dell'AIS interno devono essere in grado di fornire i seguenti tipi di informazioni:

a)

informazioni statiche quali: numero ufficiale del natante, identificativo di chiamata del natante, nome del natante, tipo di natante;

b)

informazioni dinamiche, quali: posizione del natante con specificazione del grado di precisione del dato e dell'integrità del dato;

c)

informazioni rilevanti per il viaggio, quali lunghezza e larghezza del convoglio, eventuale presenza a bordo di un carico di sostanze pericolose;

d)

informazioni specifiche relative alla navigazione interna, ad esempio il numero di coni/fanali blu, conformemente all'ADN, o la data e l'ora stimate di arrivo (ETA) alla conca/al ponte/al terminale/al confine.

Per i natanti in movimento la frequenza di aggiornamento dei dati dinamici di livello tattico deve essere compresa tra 2 e 10 secondi. Per i natanti all'ancora si raccomanda una frequenza di aggiornamento di diversi minuti; in alternativa viene effettuato un aggiornamento ogni qualvolta i dati cambiano.

Una stazione mobile dell'AIS interno non sostituisce, ma coadiuva, i servizi navigazione, quali la localizzazione radar dei target e i servizi VTS. Una stazione mobile dell'AIS interno fornisce un dato aggiuntivo in ingresso per le informazioni relative alla navigazione: il suo valore aggiunto consiste nel fornire mezzi di sorveglianza e monitoraggio dei natanti dotati di AIS interno. La precisione della posizione ottenuta dalla stazione mobile dell'AIS interno che utilizza il GNSS interno (non corretto) è in genere superiore a 10 metri. Quando la posizione viene corretta utilizzando un DGNSS messo a disposizione dal servizio di correzione differenziale dei radiofari marittimi, messaggio AIS 17, o del sistema EGNOS (SBAS), in genere l'accuratezza è inferiore a 5 metri. Avendo caratteristiche diverse, una stazione mobile dell'AIS interno e un radar sono complementari tra loro.

3.3.   Requisiti

3.3.1.   Requisiti generali

La stazione mobile dell'AIS interno si basa sulla stazione mobile AIS di classe A conformemente alla convenzione SOLAS.

La stazione mobile dell'AIS interno deve possedere la principale funzionalità delle stazioni mobili AIS di classe A, tenendo conto tuttavia delle esigenze specifiche della navigazione interna.

L'AIS interno deve essere compatibile con l'AIS marittimo e consentire lo scambio diretto di dati tra unità marittime e unità della navigazione interna naviganti in zone di traffico misto.

I requisiti di cui ai punti da 3.3 a 3.5 sono requisiti complementari o aggiuntivi per l'AIS interno, che differisce dalle stazioni mobili AIS di classe A.

La progettazione delle stazioni mobili dell'AIS interno deve tenere conto dei «chiarimenti tecnici sulla norma relativa alla localizzazione e al monitoraggio dei natanti».

Come impostazione predefinita la potenza di trasmissione è impostata su potenza elevata e deve essere impostata su bassa potenza soltanto se l'autorità competente fornisce istruzioni a procedere in tal senso.

3.3.2.   Contenuto delle informazioni

La stazione mobile dell'AIS interno deve essere utilizzata per trasmettere unicamente informazioni pertinenti alla localizzazione, al monitoraggio e alla sicurezza.

Il contenuto informativo di cui ai punti da 3.3.2.1 a 3.3.2.5 deve essere attuato in maniera tale da poter essere inviato da una stazione mobile dell'AIS interno senza la necessità di un'applicazione esterna.

I messaggi dell'AIS interno devono contenere le seguenti informazioni (le voci contrassegnate da «*» devono essere trattate in maniera diversa rispetto a quanto avviene per i natanti marittimi).

3.3.2.1.   Informazioni statiche relative ai natanti

Le informazioni statiche relative ai natanti adibiti alla navigazione interna presentano, per quanto possibile, gli stessi parametri e la stessa struttura di quelle previste per le stazioni mobili AIS di classe A. Eventuali conversioni dei parametri dalla navigazione interna a quella marittima devono essere effettuate automaticamente laddove possibile. I campi dei parametri non utilizzati sono impostati con il valore «non disponibile».

Sono da aggiungere anche le informazioni statiche relative al natante specifiche della navigazione interna.

Le informazioni statiche relative al natante sono trasmesse autonomamente dal natante o su richiesta.

Identificativo dell'utilizzatore (MMSI)

in tutti i messaggi

Nome della nave

Messaggio AIS 5

Identificativo di chiamata del natante

Messaggio AIS 5

Numero IMO

Messaggio AIS 5 (non disponibile per i natanti adibiti alla navigazione interna)

Tipo di natante/convoglio e carico *

Messaggio AIS 5 + FI 10 navigazione interna

Lunghezza complessiva (precisione al decimetro) *

Messaggio AIS 5 + FI 10 navigazione interna

Larghezza complessiva (precisione al decimetro) *

Messaggio AIS 5 + FI 10 navigazione interna

Codice identificativo europeo univoco dei natanti (ENI)

FI 10 navigazione interna

Punto di riferimento della posizione segnalata sul natante (ubicazione dell'antenna) *

Messaggio AIS 5

3.3.2.2.   Informazioni dinamiche relative ai natanti

Le informazioni dinamiche relative ai natanti adibiti alla navigazione interna presentano, per quanto possibile, gli stessi parametri e la stessa struttura di quelle previste per le stazioni mobili AIS di classe A. I campi dei parametri non utilizzati sono impostati con il valore «non disponibile».

Sono da aggiungere anche le informazioni dinamiche relative al natante specifiche della navigazione interna.

Le informazioni dinamiche relative al natante sono trasmesse autonomamente dal natante o su richiesta.

Posizione secondo il sistema geodetico mondiale del 1984 (WGS 84)

Messaggio AIS 1, 2 e 3

Velocità effettiva

Messaggio AIS 1, 2 e 3

Rotta COG

Messaggio AIS 1, 2 e 3

Prora vera HDG

Messaggio AIS 1, 2 e 3

Velocità di accostata ROT

Messaggio AIS 1, 2 e 3

Grado di precisione della posizione (GNSS/DGNSS)

Messaggio AIS 1, 2 e 3

Orario del dispositivo per la determinazione della posizione

Messaggio AIS 1, 2 e 3

Fase di navigazione

Messaggio AIS 1, 2 e 3

Stato di segnalamento blu *

Messaggio AIS 1, 2 e 3

Qualità dei dati relativi alla velocità

FI 10 navigazione interna

Qualità dei dati relativi alla rotta

FI 10 navigazione interna

Qualità dei dati relativi alla prora vera

FI 10 navigazione interna

3.3.2.3.   Informazioni sul natante rilevanti per il viaggio

Le informazioni sul natante rilevanti per il viaggio presentano, per quanto possibile, gli stessi parametri e la stessa struttura di quelle previste per le stazioni mobili AIS di classe A. I campi dei parametri non utilizzati sono impostati con il valore «non disponibile».

Sono da aggiungere anche le informazioni sul natante rilevanti per il viaggio specifiche della navigazione interna.

Informazioni sul natante rilevanti per il viaggio sono trasmesse autonomamente dal natante o su richiesta.

Destinazione (codice geografico ISRS)

Messaggio AIS 5

Tipo di sostanze pericolose trasportate

Messaggio AIS 5

ETA

Messaggio AIS 5

Pescaggio statico massimo attuale *

Messaggio AIS 5 + FI 10 navigazione interna

Indicazione di carico pericoloso

FI 10 navigazione interna

Natante carico/scarico

FI 10 navigazione interna

3.3.2.4.   Numero di persone a bordo

Il numero di persone a bordo è trasmesso di preferenza sotto forma di un messaggio collettivo diffuso via etere o di un messaggio indirizzato (ad una stazione specifica) dal natante a terra su richiesta o qualora le circostanze lo richiedano.

Numero membri equipaggio a bordo

FI 55 navigazione interna

Numero di passeggeri a bordo

FI 55 navigazione interna

Numero delle persone di servizio a bordo

FI 55 navigazione interna

3.3.2.5.   Messaggi riguardanti la sicurezza

In funzione della necessità, i messaggi riguardanti la sicurezza (ossia messaggi di testo) sono trasmessi come messaggi collettivi diffusi via etere o come messaggi indirizzati (ad una stazione specifica).

Messaggi riguardanti la sicurezza indirizzati (ad una stazione specifica)

Messaggio AIS 12

Messaggi riguardanti la sicurezza diffusi via etere

Messaggio AIS 14

3.3.3.   Frequenza di trasmissione delle informazioni

I vari tipi di informazioni dei messaggi dell'AIS interno sono trasmessi con periodicità differente.

La frequenza di trasmissione per le informazioni dinamiche può essere commutata tra la modalità autonoma e quella assegnata per i natanti in movimenti nelle zone delle vie navigabili interne. La frequenza di trasmissione può essere aumentata fino a 2 secondi in modalità assegnata. Il comportamento di trasmissione deve essere commutabile da una stazione base AIS (tramite messaggio AIS 23 per l'assegnazione di gruppo o messaggio 16 per l'assegnazione individuale) e mediante comandi da sistemi esterni di bordo, tramite l'interfaccia IEC 61162 come definito nell'appendice B.

Per quanto concerne la frequenza di trasmissione delle informazioni di tipo statico o relative al viaggio occorre impostare una periodicità di trasmissione di sei minuti o in risposta ad una richiesta o in caso di cambiamento dei dati.

La frequenza di trasmissione da utilizzare è la seguente:

Informazioni statiche relative al natante:

Ogni 6 minuti, in risposta a una richiesta o in caso di cambiamento dei dati

Informazioni dinamiche relative al natante:

Dipende dalla fase di navigazione e dalla modalità operativa del natante, che può essere autonoma (predefinita) o assegnata, cfr. tabella 3.1

Informazioni sul natante rilevanti per il viaggio:

Ogni 6 minuti, in risposta a una richiesta o in caso di cambiamento dei dati

Numero di persone a bordo:

Come da prescrizioni o su richiesta

Messaggi riguardanti la sicurezza:

in funzione della necessità.

Messaggi funzionali specifici:

in funzione della necessità (secondo le disposizioni dell'autorità competente)


Tabella 3.1

Frequenza di aggiornamento delle informazioni dinamiche relative al natante

Condizioni dinamiche del natante

Intervallo nominale di segnalazione

Natante in fase «all'ancora» e con velocità di spostamento pari o inferiore a 3 nodi

3 minuti (6)

Natante in fase «all'ancora» e con velocità di spostamento superiore 3 nodi

10 secondi (6)

Natante operante in modalità autonoma, con velocità di spostamento compresa tra 0 e 14 nodi

10 secondi (6)

Natante operante in modalità autonoma, con velocità di spostamento compresa tra 0 e 14 nodi e in fase di cambiamento di rotta

3 1/3 secondi (6)

Natante operante in modalità autonoma, con velocità di spostamento compresa tra 14 e 23 nodi

6 secondi (6)

Natante operante in modalità autonoma, con velocità di spostamento compresa tra 14 e 23 nodi e in fase di cambiamento di rotta

2 secondi

Natante operante in modalità autonoma, con velocità di spostamento superiore a 23 nodi

2 secondi

Natante operante in modalità autonoma, con velocità di spostamento superiore a 23 nodi e in fase di cambiamento di rotta

2 secondi

Natante operante in modalità assegnata (7)

assegnata entro 2 e 10 secondi

3.3.4.   Piattaforma tecnologica

La piattaforma per la stazione mobile dell'AIS interno è la stazione mobile AIS di classe A.

La soluzione tecnica della stazione mobile dell'AIS interno è basata sulle medesime norme tecniche adottate per le stazioni mobili AIS di classe A (raccomandazione ITU—R M.1371 e norma internazionale IEC 61993-2).

3.3.5.   Compatibilità con le stazioni mobili AIS di classe A

Le stazioni mobili dell'AIS interno devono essere conformi alle stazioni mobili AIS di classe A e devono essere in grado di ricevere ed elaborare tutti i messaggi AIS (conformemente alla raccomandazione ITU—R M.1371 e ai chiarimenti tecnici sulla raccomandazione ITU—R M.1371 forniti dell'Associazione internazionale degli aiuti per la navigazione e delle autorità di segnalazione marittima, IALA), nonché i messaggi definiti al punto 3.4.

3.3.6.   Identificativo univoco

Per garantire la compatibilità con le unità marittime, il numero MMSI (Sistema di numerazione d'identificazione nel servizio mobile marittimo) funge da codice identificativo univoco della stazione radio per le stazioni mobili dell'AIS interno.

3.3.7.   Esigenze dell'applicazione

Le informazioni di cui al punto 3.3.2 devono essere inserite, salvate e visualizzate direttamente all'interno della stazione mobile dell'AIS interno.

La stazione mobile dell'AIS interno deve inoltre essere in grado di conservare nella memoria interna anche i dati statici specifici richiesti per la navigazione interna, affinché queste informazioni siano conservate anche in caso di mancanza di alimentazione elettrica.

Le conversioni di dati necessarie per l'interfaccia in/out minima (Minimum Keyboard Display, MKD) del contenuto informativo dell'AIS interno (ad esempio da nodi in km/h) o l'ingresso MKD e la visualizzazione delle informazioni relative ai tipi di natanti adibiti alla navigazione interna devono essere gestite all'interno della stazione mobile dell'AIS interno.

I messaggi funzionali specifici (ASM) devono essere inseriti/visualizzati tramite un'applicazione esterna con l'esenzione dell'ASM dell'AIS interno DAC = 200 FI = 10 (dati statici del natante adibito alla navigazione interna e dati relativi al viaggio) e DAC = 200 FI = 55 (numero delle persone a bordo specifico dell'AIS interno) che vengono attuati direttamente nella stazione mobile dell'AIS interno.

Le frasi dell'interfaccia digitale da utilizzare ai fini della programmazione dei dati specifici nel trasponditore AIS sono definite nell'appendice B.

La stazione mobile dell'AIS interno deve mettere a disposizione, quanto meno, un'interfaccia esterna per l'inserimento della correzione DGNSS e delle informazioni sull'integrità in base alle disposizioni della Radio Technical Commission for Maritime Services, Commissione tecnica 104 sul DGNSS.

3.3.8.   Omologazione

La stazione mobile dell'AIS interno deve essere omologata ai sensi delle presenti specifiche tecniche.

3.4.   Modifiche del protocollo per la stazione mobile dell'AIS interno

A causa dell'evoluzione della raccomandazione ITU—R M.1371, diversi parametri consentono l'uso di nuovi codici di stato. Ciò non pregiudica il funzionamento dell'AIS tuttavia può comportare la visualizzazione di codici di stato non riconosciuti nelle apparecchiature in base alle precedenti revisioni della norma.

3.4.1.   Tabella 3.2 Segnalazione della posizione

Tabella 3.2

Segnalazione della posizione

Parametro

Numero di bit

Descrizione

Codice identificativo del messaggio

6

Identificativo per questo messaggio: 1, 2 o 3

Indicatore di ripetizione

2

Usato dal ripetitore per indicare quante volte il messaggio è ripetuto

0-3; Valore preimpostato = 0; 3 = non ripetere più

Identificativo dell'utilizzatore (MMSI)

30

Numero MMSI

Fase di navigazione

4

0 = in navigazione utilizzando i motori; 1 = all'ancora; 2 = che non governa; 3 = capacità di manovra limitata; 4 = limitato dal proprio pescaggio; 5 = ormeggiato; 6 = in secca;

7 = intento nella pesca; 8 = in navigazione a vela;

9 = riservato per futura modifica della fase di navigazione per le unità veloci (HSC);

10 = riservato per futura modifica della fase di navigazione per gli ekranoplani (WIG);

11 = natante a motore che traina a marcia indietro (uso regionale) (8)

12 = natante a motore che spinge in marcia avanti o rimorchia fianco a fianco (uso regionale) (8);

13 = riservato per usi futuri; 14 = AIS—SART (attivo);

15 = non definito = valore preimpostato (utilizzato anche dall'AIS)

Velocità di accostata ROT AIS

8

Da 0 a +126 = rotazione a destra con una velocità di fino a 708 gradi al minuto o superiore

Da 0 a –126 = rotazione a sinistra con una velocità di fino a 708 gradi al minuto o superiore

Valori compresi tra 0 e 708o al minuto codificati da ROTAIS = 4,733 SQRT (ROTsensor) gradi al minuto dove ROTsensor è la velocità di accostata fornito come dato di ingresso da un indicatore esterno della velocità di accostata. ROTAIS viene arrotondato al valore intero più vicino

+ 127 = rotazione a destra con una velocità superiore a 5 gradi ogni 30 secondi (nessun indicatore di accostata disponibile)

– 127 = rotazione a sinistra con una velocità superiore a 5 gradi ogni 30 secondi (nessun indicatore di accostata disponibile)

– 128 (80 esadecimale) indica che non sono disponibili informazioni sull'accostata (valore preimpostato).

I dati ROT non dovrebbero essere desunti da informazioni COG

Velocità effettiva

10

Velocità effettiva espressa in progressioni di un decimo di nodo (0-102,2 nodi)

1 023 = non disponibile; 1 022 = 102,2 nodi o superiore (9)

Grado di precisione della posizione

1

Il flag del grado di precisione della posizione (PA) deve essere determinato in conformità con ITU—R M. 1371

1 = elevato (= < 10 m)

0 = basso (> 10 m)

0 = valore preimpostato

Longitudine

28

Longitudine in 1/10 000 min [± 180 gradi, est = positivo (come da integrazione 2'), ovest = negativo (come da integrazione 2'),

181= (6791AC0 esadecimale) = non disponibile = valore preimpostato]

Latitudine

27

Latitudine in 1/10 000 min [± 90 gradi, nord = positivo (come da integrazione 2'), sud = negativo (come da integrazione 2'), 91= (3412140 esadecimale) = non disponibile = valore preimpostato]

Rotta vera effettiva

12

Rotta vera effettiva in 1/10o (0-3599). 3 600 (E10 esadecimale)

= non disponibile = valore preimpostato;

3 601 — 4 095 non sono usati

Prora vera

9

Gradi (0-359) (511 significa non disponibile = valore preimpostato).

Data e ora registrate

6

Secondo UTC in cui è stata generata la segnalazione dal sistema di [0-59, oppure 60 qualora questo dato manchi e valore preimpostato; oppure 61, se il sistema di posizionamento funziona in modalità manuale; oppure 62, qualora il sistema di posizionamento funzioni in modalità stimata (navigazione stimata); oppure 63, se il sistema di posizionamento non è attivato]

Indicatore di manovra speciale: segnalamento blu

2

Indicazione dell'eventuale impostazione del segnalamento blu (10)

0 = non disponibile = valore preimpostato;

1 = non impegnato in una manovra speciale = segnalamento blu non impostato;

2 = impegnato in una manovra speciale = segnalamento blu impostato

sì;

3 non usato.

Riserva

3

Non usato. Si deve indicare «zero». Riservato per usi futuri.

Flag RAIM

1

Flag relativo al controllo autonomo dell'integrità del dato (RAIM) del dispositivo per la determinazione elettronica della posizione; 0 = RAIM non impiegato = valore preimpostato; 1 = RAIM attivo. Il flag RAIM deve essere determinato conformemente a ITU—R M. 1371

Stato della comunicazione

19

Lo stato della comunicazione deve essere determinato conformemente a ITU—R M. 1371

Totale

168

Occupa 1 slot

3.4.2.   Dati statici del natante e dati relativi al viaggio (messaggio 5)

Tabella 3.3

Trasmissione di dati statici e dinamici relativi al natante

Parametro

Numero di bit

Descrizione

Codice identificativo del messaggio

6

Codice identificativo di questo tipo di messaggio: 5

Indicatore di ripetizione

2

Inviato dal ripetitore per indicare quante volte il messaggio è ripetuto 0-3; Valore preimpostato = 0; 3 = non ripetere più

Identificativo dell'utilizzatore (MMSI)

30

Numero MMSI

Indicativo della versione AIS

2

0 = Stazione conforme alla raccomandazione ITU—R M. 1371-1;

1 = Stazione conforme alla raccomandazione ITU—R M. 1371-3 (o successiva);

2 = Stazione conforme alla raccomandazione ITU—R M. 1371-5 (o successiva);

3 = Stazione conforme alle edizioni future

Numero IMO

30

0 = non disponibile = valore preimpostato – non applicabile agli aeromobili di ricerca e soccorso

0000000001-0000999999 non usato

0001000000-0009999999 = numero IMO valido;

0010000000-1073741823 = numero ufficiale dello Stato di bandiera. (11)

Identificativo di chiamata

42

7 caratteri ASCII di 6 bit, «@@@@@@@» = non disponibile = valore preimpostato

Un'imbarcazione associata a una nave madre deve usare «A» seguita dalle ultime 6 cifre dell'MMSI della nave madre. Esempi di queste imbarcazioni comprendono navi rimorchiate, battelli di emergenza, navi ausiliarie, lance di salvataggio e zattere di salvataggio

Nome

120

Massimo 20 caratteri ASCII di 6 bit, cfr. ITU—R M. 1371;

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ = non disponibile = valore preimpostato. Per gli aeromobili di ricerca e soccorso (SAR), dovrebbe essere impostato su «SAR AIRCRAFT NNNNNNN» dove NNNNNNN corrisponde al numero di immatricolazione dell'aeromobile

Tipo di natante e carico

8

0 = non disponibile o nessun natante = valore preimpostato;

1 — 99 = come definito in ITU—R M. 1371; (12)

100 — 199 = tenuti in riserva, per utilizzo regionale;

200 — 255 = tenuti in riserva, per usi futuri

Non applicabile agli aeromobili SAR

Dimensioni generali del natante/convoglio e riferimento per la posizione

30

Punto di riferimento della posizione segnalata; indica inoltre le dimensioni del natante in metri (cfr. ITU—R M. 1371).

Per gli aeromobili SAR, l'uso di questo campo può essere deciso dall'amministrazione competente. Se usato dovrebbe indicare le dimensioni massime dell'aeromobile. Come valore preimpostato A = B = C = D dovrebbero essere impostati su «0» (13)  (14)  (15)

Tipo di dispositivo per la determinazione della posizione

4

0 = indeterminato (valore preimpostato)

1 = GPS

2 = GLONASS

3 = GPS/GLONASS combinati

4 = Loran—C

5 = Chayka

6 = sistema integrato di navigazione

7 = calcolato

8 = Galileo

9 - 14 = non usato

15 = GNSS interno

ETA

20

ETA; MMGGHHMM UTC

Bit 19 — 16: mese; 1 — 12; 0 = non disponibile = valore preimpostato;

Bit 15 — 11: giorno; 1 — 31; 0 = non disponibile = valore preimpostato;

Bit 10 — 6: ora; 0 — 23; 24 = non disponibile = valore preimpostato;

Bit 5 — 0: minuti; 0 — 59; 60 = non disponibile = valore preimpostato

Per gli aeromobili SAR, l'uso di questo campo può essere deciso dall'amministrazione competente.

Pescaggio statico massimo attuale

8

Espresso in decimetri; 255 = pescaggio 25,5 m o più, 0 = non disponibile = valore preimpostato (16)

Destinazione

120

Massimo 20 caratteri ASCII di 6 bit; @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ = non disponibile. (17)

Apparecchiatura terminale dati (DTE, Data Terminal Equipment)

1

Terminale dati pronto (0 = disponibile; 1 = non disponibile = valore preimpostato)

Riserva

1

Riserva. Non usato. si deve inserire «zero»; Riservato per usi futuri

Totale

424

Occupa 2 slot

Figura 3.1

Punto di riferimento per la posizione segnalata e la dimensione generale del natante/convoglio

Image 6

 

Numero di bit

Campi bit

Distanza (m)

 

A

9

Bit 21 – Bit 29

0 – 511

511 = 511 m o superiore

Punto di riferimento della posizione segnalata

B

9

Bit 12 – Bit 20

0 – 511

511 = 511 m o superiore

C

6

Bit 6 – Bit 11

0 – 63

63 = 63 m o superiore

D

6

Bit 0 – Bit 5

0 – 63

63 = 63 m o superiore

L = A + B

Valori definiti nel campo FI 10 per la navigazione interna

Dimensione complessiva utilizzata nella stazione mobile dell'AIS interno

W = C + D

La dimensione deve essere nella direzione delle informazioni di rotta trasmesse (prua).

Punto di riferimento della posizione segnalata non disponibile, tuttavia sono disponibili le dimensioni del natante/convoglio: A = C = 0 e B ≠ 0 e D ≠ 0.

Né il punto di riferimento della posizione segnalata né le dimensioni del natante/convoglio sono disponibili: A = B = C = D = 0 (= valore preimpostato).

Per l'uso della tabella dei messaggi, A = campo più significativo. D = campo meno significativo.

3.4.3.   Comando per assegnazioni di gruppo (messaggio 23)

Per l'assegnazione di gruppo occorre indirizzare il messaggio 23 utilizzando il tipo di stazione «6 = vie navigabili interne» alle stazioni mobili dell'AIS interno.

3.5.   Messaggi dell'AIS interno

3.5.1.   Ulteriori messaggi dell'AIS interno

Al fine di soddisfare le esigenze di informazione, vengono definiti messaggi specifici dell'AIS interno. Oltre al contenuto delle informazioni che deve essere attuato direttamente nella stazione dell'AIS interno, la stazione mobile dell'AIS interno può trasmettere informazioni aggiuntive tramite messaggi funzionali specifici (ASM). Tale contenuto informativo è normalmente gestito da un'applicazione esterna, come l'ECDIS interno.

L'uso di messaggi funzionali specifici dell'AIS interno è una competenza spettante alla commissione fluviale o alle autorità competenti.

3.5.2.   Identificatore dell'applicazione per i messaggi specifici dell'applicazione per l'AIS interno

Detti messaggi funzionali specifici sono costituiti dalla trama delle stazioni mobili AIS di classe A conformemente alla raccomandazione ITU—R M.1371 (identificativo del messaggio, indicatore di ripetizione, identificativo della fonte, identificativo della destinazione), dall'identificatore dell'applicazione (AI = DAC + FI) e dal contenuto effettivo (di lunghezza variabile fino ad un massimo stabilito).

L'identificatore dell'applicazione (AI = DAC + FI) a 16 bit è composto dai seguenti elementi:

a)

un codice geografico (DAC) lungo 10 bit: internazionale (DAC = 1) o regionale (DAC > 1);

b)

un identificativo di funzione (FI) lungo 6 bit, che permette di comporre 64 tipi di messaggi specifici dell'applicazione univoci.

Nei messaggi funzionali specifici armonizzati europei per l'AIS interno si usa il codice geografico DAC «200».

Inoltre, il DAC nazionale (regionale) può essere utilizzato nel messaggio funzionale specifico locale, ad esempio piloti di prova. Tuttavia, si raccomanda vivamente di evitare l'uso del messaggio funzionale speciale regionale.

3.5.3.   Contenuto delle informazioni tramite i messaggi funzionali specifici

I messaggi funzionali specifici dell'AIS interno DAC = 200 FI = 10 (dati statici del natante adibito alla navigazione interna e dati relativi al viaggio) e DAC = 200 FI = 55 (numero delle persone a bordo specifico AIS interno) sono attuati direttamente nella stazione mobile dell'AIS interno (cfr. punti 3.5.3.1 e 3.5.3.2).

3.5.3.1.   Dati statici del natante adibito alla navigazione interna e dati relativi al viaggio (Messaggio FI 10 specifico per la navigazione interna)

Questo messaggio è usato unicamente dai natanti adibiti alla navigazione interna per trasmettere via etere dati statici del natante e dati relativi al viaggio, a integrazione del messaggio 5. Il messaggio deve essere inviato non appena possibile (nell'ottica AIS) assieme al messaggio binario 8, dopo l'invio del messaggio 5.

Tabella 3.4

Trasmissione delle informazioni relative al natante per la navigazione interna

 

Parametro

Numero di bit

Descrizione

Codice identificativo del messaggio

6

Codice identificativo del messaggio: 8; sempre 8

Indicatore di ripetizione

2

Usato dal ripetitore per indicare quante volte il messaggio è ripetuto

0-3; Valore preimpostato = 0; 3 = non ripetere più

Identificativo della fonte

30

Numero MMSI

Riserva

2

Non usato, si deve inserire «zero». Riservato per usi futuri

Dati binari

Identificatore dell'applicazione

16

DAC = 200, FI = 10

Codice identificativo europeo univoco dei natanti (ENI)

48

8 caratteri ASCII da 6 bit

00000000 = ENI non assegnato = valore preimpostato

Lunghezza del natante/convoglio

13

1-8 000 (resto da non utilizzare) lunghezza natante/convoglio in decimetri 0 = valore preimpostato

Larghezza del natante/convoglio

10

1-1 000 (resto da non utilizzare) larghezza del natante/convoglio in decimetri; 0 = valore preimpostato

Tipo di natante/convoglio

14

Classificazione numerica del tipo di nave e convoglio come indicato all'Appendice C

0 = non disponibile = valore preimpostato

Indicazione di carico pericoloso

3

Numero di coni/fanali blu 0 — 3; 4 = bandiera B, 5 = valore preimpostato = non determinato

Pescaggio statico massimo attuale

11

1-2 000 (resto non usato) pescaggio in centimetri, 0 = valore preimpostato = non determinato

Carico/scarico

2

1 = carico; 2 = scarico; 0 = non disponibile/valore preimpostato; 3 non si deve usare

Qualità dei dati relativi alla velocità

1

1 = elevata; 0 = bassa/GNSS = valore preimpostato (*1)

Qualità dei dati relativi alla rotta

1

1 = elevata; 0 = bassa/GNSS = valore preimpostato (*1)

Qualità dei dati relativi alla prora vera

1

1 = elevata; 0 = bassa = valore preimpostato (*1)

Riserva

8

Non usato, si deve inserire «zero». Riservato per usi futuri

 

Totale

168

Occupa 1 slot

3.5.3.2.   Numero di persone a bordo (Messaggio FI 55 specifico per la navigazione interna)

Questo messaggio deve essere inviato unicamente dai natanti adibiti alla navigazione interna per comunicare il numero di persone a bordo (passeggeri, equipaggio, personale di servizio). Il messaggio deve essere inviato assieme al messaggio binario 6 di preferenza allorché si verifica una determinata circostanza o su richiesta utilizzando il messaggio binario funzionale con codice identificativo internazionale dell'applicazione 2.

Tabella 3.5

Segnalazione del numero di persone a bordo

 

Parametro

Bit

Descrizione

Codice identificativo del messaggio

6

Codice identificativo del messaggio: 6; sempre 6

Indicatore di ripetizione

2

Usato dal ripetitore per indicare quante volte il messaggio è ripetuto

0-3; Valore preimpostato = 0; 3 = non ripetere più

Identificativo della fonte

30

Numero MMSI della stazione d'invio

Numero sequenziale

2

0 — 3

Identificativo della destinazione

30

Numero MMSI della stazione destinataria

Flag ritrasmissione

1

Il flag di ritrasmissione deve essere attivato in caso di ritrasmissione: 0 = nessuna ritrasmissione = valore preimpostato;

1 = ritrasmesso.

Riserva

1

Non usato, si deve inserire «zero». Riservato per usi futuri

Dati binari

Identificatore dell'applicazione

16

DAC = 200, FI = 55

Numero membri equipaggio a bordo

8

0 — 254 membri dell'equipaggio; 255 = indeterminato = valore preimpostato

Numero di passeggeri a bordo

13

0 — 8 190 passeggeri; 8 191 = non determinato = valore preimpostato

Numero delle persone di servizio a bordo

8

0 — 254 personale di servizio; 255 = indeterminato = valore preimpostato

Riserva

51

Non usato, si deve inserire «zero». Riservato per usi futuri.

 

Totale

168

Occupa 1 slot

4.   ALTRE STAZIONI MOBILI DELL'AIS SULLE VIE NAVIGABILI INTERNE

4.1.   Introduzione

I natanti non tenuti ad attivare stazioni mobili dell'AIS interno possono utilizzare altre stazioni mobili dell'AIS. È possibile utilizzare le seguenti stazioni mobili:

a)

stazione mobile AIS di classe A conformemente all'articolo 35, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/90/UE della Commissione (18);

b)

stazioni mobili AIS di classe B conformemente al punto 4.2.

L'uso di tali stazioni nelle vie navigabili interne dipende dalla decisione dell'autorità competente responsabile della navigazione in tale zona.

Se tali stazioni sono utilizzate su base volontaria, il comandante deve tenere costantemente aggiornati i dati AIS inseriti manualmente. Nessun dato errato deve essere trasmesso tramite l'AIS.

4.2.   Requisiti generali per le stazioni mobili AIS di classe B sulle vie navigabili interne

Le stazioni AIS di classe B hanno funzionalità limitate rispetto alle stazioni mobili dell'AIS interno. I messaggi inviati da una stazione mobile AIS di classe B vengono trasmessi con una priorità inferiore rispetto a quelli delle stazioni mobili dell'AIS interno.

Oltre ai requisiti derivanti da altri atti giuridici dell'Unione, in particolare dalla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19) e dalla decisione 2005/53/CE della Commissione (20), le stazioni mobili AIS di classe B installate a bordo di natanti che operano sulle vie navigabili interne dell'Unione devono soddisfare i requisiti di cui ai seguenti documenti:

a)

raccomandazione ITU—R M. 1371;

b)

norma internazionale IEC 62287 (inclusa la gestione dei canali DSC).

Nota:

spetta all'autorità competente responsabile della navigazione in tale zona accertare la conformità delle stazioni mobili AIS di classe B alle norme e ai requisiti di cui al secondo comma, prima di rilasciare una licenza di stazione navale e di assegnare un codice identificativo del servizio mobile marittimo (MMSI), ad esempio mediante l'omologazione delle stazioni mobili AIS di classe B pertinenti.

5.   AUSILI ALLA NAVIGAZIONE DELL'AIS NELLA NAVIGAZIONE INTERNA

5.1.   Introduzione

Un ausilio alla navigazione (noto anche come AtoN, abbreviazione dell'inglese: Aids to Navigation) è un marcatore che fornisce sostegno durante la navigazione. Tali ausili includono marcature per fari, boe, segnali da nebbia e radiofari diurni. Un elenco dei tipi di ausili alla navigazione è incluso nella tabella 5.2.

La tecnologia AIS offre la possibilità di trasferire dinamicamente informazioni in merito agli ausili alla navigazione.

Per l'uso nella navigazione interna, occorre espandere la segnalazione degli ausili alla navigazione dell'AIS marittimo (messaggio 21) al fine di riflettere le specificità del sistema di segnalamento della navigazione interna.

La segnalazione degli ausili alla navigazione dell'AIS marittimo si basa sul sistema di segnalamento dell'IALA. Per la navigazione interna, la segnalazione degli ausili alla navigazione dell'AIS deve riflettere il sistema europeo degli ausili alla navigazione interna descritto nella sezione 5.

La segnalazione degli ausili alla navigazione dell'AIS trasferisce la posizione e il significato di tali ausili, nonché informazioni in merito al fatto che una boa si trovi (in posizione) o meno (fuori posizione) nella posizione richiesta.

5.2.   Uso del messaggio 21: segnalazione degli ausili alla navigazione

Per l'uso sulle vie navigabili interne si impiega la segnalazione degli ausili alla navigazione dell'AIS (messaggio 21) così come definita nella raccomandazione ITU—R M.1371. I tipi di ausili alla navigazione europei aggiuntivi per la navigazione interna sono codificati utilizzando i bit di «Stato AtoN».

Tabella 5.1

Segnalazione degli ausili alla navigazione dell'AIS

Parametro

Numero di bit

Descrizione

Codice identificativo del messaggio

6

Codice identificativo di questo tipo di messaggio: 21

Indicatore di ripetizione

2

Usato dal ripetitore per indicare quante volte il messaggio è ripetuto

0-3; Valore preimpostato = 0; 3 = non ripetere più

ID

30

Numero MMSI (cfr. articolo 19 dell'RR e raccomandazione ITU—R M.585)

Tipo di ausili alla navigazione

5

0 = non disponibile = valore preimpostato; fare riferimento alla definizione appropriata istituita dall'IALA; cfr. Figure 5-1 (21)

Nome di ausili alla navigazione

120

Massimo 20 caratteri ASCII di 6 bit, come definito nella tabella 47 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ = non disponibile = valore preimpostato.

Il nome dell'ausilio alla navigazione può essere esteso con il parametro «Nome dell'estensione per l'ausilio alla navigazione» riportato in appresso.

Grado di precisione della posizione (PA)

1

1 = elevato (≤ 10 m) 0 = basso (> 10 m) 0 = valore preimpostato. Il flag PA deve essere determinato conformemente alla tabella «Determinazione delle informazioni sulla precisione della posizione» della raccomandazione ITU—R M.1371

Longitudine

28

Longitudine in 1/10 000 min della posizione di un ausilio alla navigazione [± 180 gradi, est = positivo, ovest = negativo; 181 = (6791AC0 h) = non disponibile = valore preimpostato]

Latitudine

27

Latitudine in 1/10 000 di min di un ausilio alla navigazione [± 90 gradi, nord = positivo, sud = negativo; 91 = (3412140 h) = non disponibile = valore preimpostato]

Dimensione/riferimento per la posizione

30

Punto di riferimento della posizione segnalata; indica anche la dimensione di un ausilio alla navigazione (m) (cfr. figura 5-1), se pertinente (22)

Tipo di dispositivo per la determinazione della posizione

4

0 = indeterminato (valore preimpostato)

1 = GPS

2 = GLONASS

3 = GPS/GLONASS combinati

4 = Loran—C

5 = Chayka

6 = sistema integrato di navigazione

7 = calcolato Per un ausilio alla navigazione fisso e un ausilio alla navigazione virtuale, occorre utilizzare la posizione tracciata sulle carte nautiche. La posizione precisa migliora la sua funzione in qualità di bersaglio di riferimento radar

8 = Galileo

9-14 = non usato

15 = GNSS interno

Data e ora registrate

6

Secondo UTC in cui è stata generata la segnalazione dall'EPFS [0-59, oppure 60 qualora questo dato manchi e valore preimpostato; oppure 61, se il sistema di posizionamento funziona in modalità manuale; oppure 62, qualora il sistema di posizionamento funzioni in modalità stimata (navigazione stimata); oppure 63, se il sistema di posizionamento non è attivato]

Indicatore di fuori posizione

1

Per ausili alla navigazione galleggianti, solo: 0 = in posizione; 1 = fuori posizione.

NOTA 1 – Questo flag dovrebbe essere considerato valido dalla stazione ricevente soltanto se l'ausilio alla navigazione è galleggiante e se la data e l'ora registrate sono uguali o inferiori a 59. Per un ausilio alla navigazione galleggiante occorre impostare i parametri della zona di guardia al momento dell'installazione

Stato AtoN

8

Riservato per l'indicazione dello stato dell'ausilio alla navigazione

00000000 = valore preimpostato (23)

Flag RAIM

1

Flag relativo al controllo autonomo dell'integrità del dato (RAIM) del dispositivo per la determinazione elettronica della posizione; 0 = RAIM non impiegato = valore preimpostato; 1 = RAIM attivo; cfr. la tabella «Determinazione delle informazioni sulla precisione della posizione» della raccomandazione ITU—R M.1371

Flag AtoN virtuale

1

0 = valore preimpostato = AtoN reale alla posizione indicata; 1 = l'AtoN virtuale non esiste fisicamente (24)

Flag di modalità assegnata

1

0 = Stazione funzionante in modalità autonoma e continua = valore preimpostato 1 = Stazione funzionante in modalità assegnata

Riserva

1

Riserva. Non usato. Si deve indicare «zero». Riservato per usi futuri

Nome dell'estensione per l'ausilio alla navigazione

0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, ... 84

Questo parametro che contiene fino a 14 caratteri ASCII a 6 bit aggiuntivi per un messaggio a 2 slot può essere combinato con il parametro «Nome degli ausili alla navigazione» alla fine di tale parametro, quando sono necessari più di 20 caratteri per il nome dell'ausilio in questione. Questo parametro andrebbe omesso quando non sono necessari più di 20 caratteri complessivi per il nome dell'ausilio in questione. Dovrebbe essere trasmesso soltanto il numero richiesto di caratteri, ossia non si dovrebbe utilizzare il carattere @

Riserva

0, 2, 4 o 6

Riserva. Utilizzato soltanto quando viene impiegato il parametro «Nome dell'estensione per l'ausilio alla navigazione». Si deve indicare «zero». Il numero di bit di riserva deve essere adeguato in maniera da rispettare i limiti in termini di byte

Totale

272-360

Occupa 2 slot

Figura 5-1

Punto di riferimento per la posizione segnalata di un ausilio alla navigazione marittima o la dimensione di un tale ausilio

Image 7

 

Numero di bit

Campi bit

Distanza (m)

A

9

Bit 21 – Bit 29

0-511

511 – 511 m o superiore

B

9

Bit 12 – Bit 20

0-511

511 – 511 m o superiore

C

6

Bit 6 – Bit 11

0-63

63 – 63 m o superiore

D

6

Bit 0 – Bit 5

0-63

63 – 63 m o superiore

Se il tipo di ausilio alla navigazione da trasmettere rientra nei tipi IALA esistenti di ausili alla navigazione (secondo la tabella 5.2) non occorre apportare alcuna modifica.

Tabella 5.2

Tipi di ausili alla navigazione

Codice

Definizione marittima

 

0

Valore preimpostato, tipo di ausilio alla navigazione non specificato

 

1

Punto di riferimento

 

2

RACON

 

3

Strutture fisse in mare aperto, quali piattaforme petrolifere, parchi eolici.

(NOTA 1 – Questo codice dovrebbe identificare un ostacolo dotato di una stazione AIS per l'ausilio alla navigazione)

 

4

Boa di relitto d'emergenza

Ausilio alla navigazione fisso

5

Fanale, senza settori

6

Fanale, con settori

7

Fanale di direzione a prua

8

Fanale di direzione a poppa

9

Radiofaro, cardinale N

10

Radiofaro, cardinale E

11

Radiofaro, cardinale S

12

Radiofaro, cardinale O

13

Radiofaro, lato a tribordo

14

Radiofaro, lato a babordo

15

Radiofaro, canale preferito lato a tribordo

16

Radiofaro, canale preferito lato a babordo

17

Radiofaro, pericolo isolato

18

Radiofaro, acque sicure

19

Radiofaro, segnale speciale

Ausilio alla navigazione galleggiante

20

Segno cardinale N

21

Segno cardinale E

22

Segno cardinale S

23

Segno cardinale O

24

Segno lato a tribordo

25

Segno lato a babordo

26

Canale preferito lato a tribordo

27

Canale preferito lato a babordo

28

Pericolo isolato

29

Acque sicure

30

Segnale speciale

31

Nave-faro/ampia boa di navigazione automatica/piattaforme

NOTA 1 – I tipi di ausili alla navigazione di cui sopra si basano sul sistema di segnalamento marittimo IALA, ove applicabile.

NOTA 2 – Esiste un rischio di confusione quando si decide se un ausilio è dotato o meno di dispositivi di illuminazione. Le autorità competenti potrebbero voler utilizzare la sezione regionale/locale del messaggio per indicare questo aspetto.

5.3.   Estensione del messaggio 21 con il tipo di ausilio alla navigazione specifico per la navigazione interna

Il campo parametro «Stato AtoN» è utilizzato per l'estensione del messaggio 21 con il tipo di ausilio alla navigazione specifico per la navigazione interna.

Il campo parametro «Stato AtoN» è organizzato in otto pagine, di cui l'ID pagina 0 è 0 = valore preimpostato, l'ID pagina da 1 a 3 è per uso regionale e l'ID pagina da 4 a 7 è per uso internazionale. I primi tre bit del campo «Stato AtoN» archiviato definiscono l'identificativo della pagina, i restanti 5 bit contengono le informazioni della pagina.

La regione nella quale è applicabile l'identificativo di pagina da 1 a 3 è definita dagli identificativi di nazionalità all'interno dell'MMSI della stazione trasmittente dell'ausilio alla navigazione dell'AIS. Di conseguenza la codifica bit dei 5 bit di informazione nel campo «Stato AtoN» è applicabile soltanto in tale regione specifica.

Per quanto concerne le vie navigabili interne dell'Unione, l'identificativo di pagina 1 del campo «Stato AtoN» contiene l'elenco del tipo di ausilio alla navigazione specifico per la navigazione interna utilizzato.

Per impostare un tipo di ausilio alla navigazione specifico della navigazione interna nel messaggio 21, occorre completare due passaggi. Innanzitutto il parametro «Tipo di ausili alla navigazione» nel messaggio 21 deve essere impostato su «0 = valore preimpostato, tipo di ausilio alla navigazione non specificato». In secondo luogo, il parametro «Stato AIS» deve essere impostato sull'identificativo di pagina 1 e sul codice appropriato del tipo di ausilio alla navigazione specifico per la navigazione interna, come segue:

Messaggio 21 — Stato AtoN:

Bit:

Image 8

Image 9

LSB

Codifica:

Identificativo pagina

Tipo di ausilio alla navigazione (0-31)

 


(1)  Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).

(2)  Direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 152).

(3)  Regolamento (CE) n. 414/2007 della Commissione, del 13 marzo 2007, riguardante gli orientamenti tecnici per la programmazione, l'introduzione e l'uso operativo dei servizi d'informazione fluviale (RIS) di cui all'articolo 5 della direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (GU L 105 del 23.4.2007, pag. 1).

(4)  Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10)

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 909/2013 della Commissione, del 10 settembre 2013, relativo alle specifiche tecniche per il sistema di visualizzazione delle carte nautiche elettroniche e di informazione per la navigazione interna (sistema ECDIS interno) di cui alla direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 258 del 28.9.2013, pag. 1).

(6)  Allorché una stazione mobile esercita la funzione di semaforo (cfr. raccomandazione ITU—R M.1371, allegato 2, punto 3.1.1.4), la frequenza di trasmissione viene portata a due secondi (cfr. raccomandazione ITU—R M.1371, allegato 2, punto 3.1.3.3.2).

(7)  Deve essere commutata dall'autorità competente, quando necessario.

(8)  Non applicabile all'interno dell'Unione ai fini del presente regolamento.

(9)  I nodi sono convertiti in km/h dalle apparecchiature esterne di bordo.

(10)  Viene considerato solo qualora la segnalazione provenga da una stazione mobile dell'AIS interno e qualora le informazioni siano generate automaticamente (attivazione diretta).

(11)  Per i natanti adibiti alla navigazione interna si indica 0.

(12)  Per la navigazione interna si indica il tipo di natante le cui caratteristiche meglio corrispondono a quelle al del natante considerato (cfr. APPENDICE C).

(13)  Le dimensioni devono corrispondere a quelle del rettangolo formato dal convoglio.

(14)  Per la navigazione interna, il dato espresso in decimetri deve essere arrotondato all'unità superiore.

(15)  Le informazioni relative al punto di riferimento devono essere estratte dalla frase dell'interfaccia SSD, sulla base del campo «identificativo della fonte»; le informazioni relative al punto di riferimento della posizione aventi AI come identificativo di fonte devono essere memorizzate come informazioni relative a un punto di riferimento interno; qualora compaiano altri identificativi di fonte, le informazioni relative al punto di riferimento sono considerate indicative di un punto di riferimento esterno.

(16)  Per la navigazione interna, il dato espresso in centimetri deve essere arrotondato all'unità superiore.

(17)  Si devono utilizzare i codici geografici ISRS facenti parte dell'indice RIS desunti dal sistema europeo di gestione dei dati di riferimento (ERDMS) tenuto dalla Commissione europea.

(*1)  Si indica 0 qualora il sensore (ad esempio girobussola) collegato al trasponditore non sia omologato.

(18)  Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146).

(19)  Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10).

(20)  Decisione 2005/53/CE della Commissione, del 25 gennaio 2005, riguardante l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio alle apparecchiature radio destinate a far parte del sistema d'identificazione automatica (AIS) (GU L 22 del 26.1.2005, pag. 14).

(21)  Nel caso in cui venga trasmesso un codice di tipo AtoN della navigazione interna, occorre impostare questo campo (tipo di ausilio alla navigazione) su 0 = non definito.

(22)  Quando si utilizza la Figure 5-1 per gli ausili alla navigazione occorre osservare quanto segue:

per gli ausili alla navigazione fissi, per quelli virtuali e per strutture in mare aperto, l'orientamento stabilito dalla dimensione A deve indicare il nord vero;

per gli ausili galleggianti di dimensione superiore a 2 m * 2 m, si devono sempre fornire le misure dell'ausilio alla navigazione approssimandole a un cerchio, ossia le dimensioni devono essere sempre come segue A = B = C = D ≠ 0. (Ciò è dovuto al fatto che l'orientamento di un ausilio alla navigazione galleggiante non viene trasmesso. Il punto di riferimento per la posizione segnalata è al centro del cerchio.);

A = B = C = D = 1 indica oggetti (fissi o galleggianti) di dimensioni inferiori o uguali a 2 m * 2 m. (Il punto di riferimento per la posizione segnalata si trova al centro del cerchio.);

le strutture galleggianti in mare aperto che non sono fisse, come le piattaforme, devono essere considerate appartenere al tipo con codice 31 di cui alla tabella 5.2. Tali strutture devono avere il loro parametro «Dimensione/riferimento per la posizione» come stabilito sopra alla nota 1).

Le strutture fisse in mare aperto, appartenenti al tipo con codice 3 di cui alla tabella 5.2, devono avere il parametro «Dimensione/riferimento per la posizione» come stabilito sopra alla nota (1). Di conseguenza le dimensioni di tutte le strutture e di tutti gli ausili alla navigazione in mare aperto sono determinate nello stesso modo e le dimensioni effettive sono contenute nel messaggio 21.

(23)  Per la segnalazione degli ausili alla navigazione dell'AIS interno questo campo deve essere utilizzato per indicare il tipo di ausilio alla navigazione interna utilizzando la pagina 001.

(24)  Quando si trasmettono informazioni relative ad ausili alla navigazione virtuali, ovvero il flag obiettivo degli ausili alla navigazione virtuali/pseudo è impostato su uno (1), le dimensioni devono essere impostate su A = B=C = D = 0 (valore preimpostato). Ciò vale anche quando si trasmettono informazioni sul «punto di riferimento».

Appendice A

ABBREVIAZIONI

AI

Identificatore dell'applicazione

AIS

Sistema di identificazione automatica

ADN

Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne

ASCII

Codice standard americano per lo scambio di informazioni (American Standard Code for Information Interchange)

ASM

Messaggio funzionale specifico

AtoN

Ausili alla navigazione (Aids to Navigation)

DAC

Codice geografico (Designated Area Code)

DGNSS

Sistema globale di navigazione satellitare con correzione differenziale (Differential GNSS)

FI

Identificativo della tipologia (funzione) del messaggio (Functional Identifier)

GLONASS

Sistema globale di navigazione satellitare russo (GLObal NAvigation Satellite System)

GNSS

Sistema globale di navigazione satellitare europeo (Global Navigation Satellite System)

GPS

Sistema di posizionamento globale (Global Positioning System)

HDG

Prora vera (Heading)

IAI

Codice identificativo internazionale dell'applicazione (International Application Identifier)

ID

Codice identificativo (Identifier)

ITU

Unione internazionale delle telecomunicazioni (International Telecommunication Union)

MMSI

Codice identificativo del servizio mobile marittimo di cui alla raccomandazione ITU—R M585

ROT

Velocità di accostata (Rate Of Turn)

Classe B SO/CS

Stazioni mobili di classe B che utilizzano la tecnologia di accesso multiplo a divisione di tempo mediante rilevamento della portante (CSTDMA, carrier-sense time division multiple access«) («CS») o la tecnologia di accesso multiplo a divisione di tempo auto organizzante (SOTDMA, self-organizing time division multiple access) («SO»)

SOLAS

Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare (Safety Of LIFE At Sea)

SQRT

Radice quadrata (Square Root)

UTC

Tempo universale (Universal Time Coordinated)

VHF

Onde metriche (Very High Frequency)

VTS

Servizi di controllo del traffico navale (Vessel Traffic Service)

Appendice B

FRASI PER L'INTERFACCIA NUMERICA DELL'AIS INTERNO

B.1   Frasi da inserire

L'interfaccia seriale digitale dell'AIS si serve di frasi IEC 61162 già esistenti. Le descrizioni dettagliate delle frasi per l'interfaccia digitale sono riportate nella norma IEC 61162.

Inoltre, per la stazione mobile dell'AIS interno sono definite le seguenti frasi per l'interfaccia digitale.

B.2   Dati statici dei natanti nell'ambito della navigazione interna

Questa frase è utilizzata per modificare le impostazioni non coperte da SSD e VSD.

$PIWWSSD,cccccccc,xxxx,x.x,x.x,x,x,x,x.x,x.x,x.x,x.x*hh<CR><LF>

Campo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Campo

Formato

Descrizione

1

cccccccc

Numero ENI

2

xxxx

Tipo di natante adibito alla navigazione interna conformemente all'APPENDICE C

3

x.x

Lunghezza del natante da 0 a 800,0 metri

4

x.x

Larghezza del natante da 0 a 100,0 metri

5

x

Qualità dei dati relativi alla velocità (1 = elevata o 0 = bassa).

6

x

Qualità dei dati relativi alla rotta (1 = elevata o 0 = bassa).

7

x

Qualità dei dati relativi alla prora vera (1 = elevata o 0 = bassa).

8

x.x

Valore B per la posizione di riferimento interna (distanza del punto di riferimento rispetto alla poppa)

9

x.x

Valore C per la posizione di riferimento interna (distanza del punto di riferimento rispetto al lato a babordo)

10

x.x

Valore B per la posizione di riferimento esterna (distanza del punto di riferimento rispetto alla poppa)

11

x.x

Valore C per la posizione di riferimento esterna (distanza del punto di riferimento rispetto al lato a babordo)

B.3   Dati relativi al viaggio sulle vie navigabili interne

La frase qui riportata è utilizzata per introdurre dati relativi al viaggio di natanti adibiti alla navigazione interna in una stazione mobile dell'AIS interno. Per l'impostazione dei dati relativi al viaggio sulle vie navigabili interne si utilizza la frase $PIWWIVD con il seguente contenuto:

$PIWWIVD,x,x,x,x.x,x.x,x,xxx,xxxx,xxx,x.x,x.x,x.x,x.x*hh<CR><LF>

campo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Campo

Formato

Descrizione

1

x

Cfr. la raccomandazione ITU—R M.1371. Impostazioni dell'intervallo di segnalazione del messaggio 23, impostazione preimpostata: 0

2

x

numero di coni blu: 0-3; 4 = bandiera B, 5 = valore preimpostato = non determinato

3

x

0 = non disponibile = valore preimpostato, 1 = carico, 2 = scarico, resto non usato

4

x.x

Dati statici del pescaggio del natante da 0 a 20,00 metri, 0 = indeterminato = valore preimpostato, resto non usato

5

x.x

Altezza del natante dal pelo dell'acqua da 0 a 40,00 metri, 0 = indeterminato = valore preimpostato, resto non usato

6

x

Numero di rimorchiatori impegnati da 0 a 6, 7 = valore preimpostato = indeterminato, resto non usato

7

xxx

Numero membri equipaggio a bordo da 0 a 254, 255 = indeterminato = valore preimpostato, resto non usato

8

xxxx

Numero di passeggeri a bordo da 0 a 8 190 , 8 191 = indeterminato = valore preimpostato, resto non usato

9

xxx

Numero di persone di servizio a bordo da 0 a 254, 255 = indeterminato = valore preimpostato, resto non usato

10

x.x

Estensione del convoglio a prua in (metri.decimetri = risoluzione in dm)

11

x.x

Estensione del convoglio a poppa in (metri.decimetri = risoluzione in dm)

12

x.x

Estensione del convoglio a babordo in (metri.decimetri = risoluzione in dm)

13

x.x

Estensione del convoglio a tribordo in (metri.decimetri = risoluzione in dm)

In caso di campi vuoti (« null »), le impostazioni di configurazione corrispondenti non devono essere modificate.

Appendice C

TIPI DI NATANTE/CONVOGLIO ADIBITO ALLA NAVIGAZIONE INTERNA

La presente tabella di concordanza si basa su un estratto dei «Codici dei tipi di mezzi di trasporto» di cui alla raccomandazione 28 dell'UNECE e dei tipi di navi marittime definiti nella raccomandazione ITU—R M.1371 « Technical characteristics for a universal shipborne automatic identification system using time division multiple access in the VHF maritime mobile band ».

Tipo di natante/convoglio

Tipo di nave marittima

Codice

Designazione del natante

1a cifra

2a cifra

8000

Natante, tipo sconosciuto

9

9

8010

Motonave da carico

7

9

8020

Motonave cisterna

8

9

8021

Motonave cisterna, carichi liquidi, tipo N

8

0

8022

Motonave cisterna, carichi liquidi, tipo C

8

0

8023

Motonave cisterna, carichi solidi come se fossero liquidi (ad esempio cemento)

8

9

8030

Nave portacontainer

7

9

8040

Nave gasiera

8

0

8050

Motonave da carico, rimorchiatore

7

9

8060

Motonave cisterna, rimorchiatore

8

9

8070

Motonave da carico con una o più navi affiancate

7

9

8080

Motonave da carico con nave cisterna

8

9

8090

Motonave da carico che spinge una o più navi da carico

7

9

8100

Motonave da carico che spinge almeno una nave cisterna

8

9

8110

Rimorchiatore, nave da carico

7

9

8120

Rimorchiatore, nave cisterna

8

9

8130

Rimorchiatore, nave da carico, accoppiati

3

1

8140

Rimorchiatore, nave da carico/nave cisterna, accoppiati

3

1

8150

Chiatta da carico

9

9

8160

Chiatta cisterna

9

9

8161

Chiatta cisterna, carichi liquidi, tipo N

9

0

8162

Chiatta cisterna, carichi liquidi, tipo C

9

0

8163

Chiatta cisterna, carichi solidi come se fossero liquidi (ad esempio cemento)

9

9

8170

Chiatta da carico con container

8

9

8180

Chiatta cisterna, gas

9

0

8210

Spintore, una chiatta da carico

7

9

8220

Spintore, due chiatte da carico

7

9

8230

Spintore, tre chiatte da carico

7

9

8240

Spintore, quattro chiatte da carico

7

9

8250

Spintore, cinque chiatte da carico

7

9

8260

Spintore, sei chiatte da carico

7

9

8270

Spintore, sette chiatte da carico

7

9

8280

Spintore, otto chiatte da carico

7

9

8290

Spintore, nove o più chiatte da carico

7

9

8310

Spintore, una chiatta gasiera/cisterna

8

0

8320

Spintore, due chiatte di cui almeno una chiatta cisterna o gasiera

8

0

8330

Spintore, tre chiatte di cui almeno una chiatta cisterna o gasiera

8

0

8340

Spintore, quattro chiatte di cui almeno una chiatta cisterna o gasiera

8

0

8350

Spintore, cinque chiatte di cui almeno una chiatta cisterna o gasiera

8

0

8360

Spintore, sei chiatte di cui almeno una chiatta cisterna o gasiera

8

0

8370

Spintore, sette chiatte di cui almeno una chiatta cisterna o gasiera

8

0

8380

Spintore, otto chiatte di cui almeno una chiatta cisterna o gasiera

8

0

8390

Spintore, nove o più chiatte di cui almeno una chiatta cisterna o gasiera

8

0

8400

Rimorchiatore, singolo

5

2

8410

Rimorchiatore, una o più operazioni di rimorchio

3

1

8420

Rimorchiatore, assistenza a un natante o combinazione collegata

3

1

8430

Spintore, singolo

9

9

8440

Nave passeggeri, traghetto, nave della Croce Rossa, nave da crociera

6

9

8441

Traghetto

6

9

8442

Nave della Croce Rossa

5

8

8443

Nave da crociera

6

9

8444

Nave passeggeri senza alloggi

6

9

8445

Unità veloce per escursioni giornaliere

6

9

8446

Battello aliscafo per escursioni giornaliere

6

9

8447

Nave da crociera a vela

6

9

8448

Nave passeggeri a vela senza alloggi

6

9

8450

Natante di servizio, per pattugliamento di polizia, per servizi portuali

9

9

8451

Natante di servizio

9

9

8452

Natante per pattugliamento di polizia

5

5

8453

Nave per servizi portuali

9

9

8454

Nave di sorveglianza della navigazione

9

9

8460

Natante, imbarcazione per lavori di manutenzione, biga galleggiante, nave posacavi, nave per l'ancoraggio delle boe, draga

3

3

8470

Oggetto, rimorchiato, non altrimenti specificato

9

9

8480

Peschereccio

3

0

8490

Nave da rifornimento

9

9

8500

Chiatta, nave cisterna, prodotti chimici

8

0

8510

Oggetto, non altrimenti specificato

9

9

1500

Nave marittima per carichi generali

7

9

1510

Nave da trasporto marittima

7

9

1520

Nave per il trasporto marittimo di merci alla rinfusa

7

9

1530

Nave cisterna

8

0

1540

Nave cisterna per il trasporto di gas liquefatti

8

0

1850

Imbarcazione da diporto di lunghezza superiore a 20 metri

3

7

1900

Nave veloce

4

9

1910

Aliscafo

4

9

1920

Catamarano veloce

4

9


24.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 138/70


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/839 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e abroga la direttiva 70/157/CEE (1), in particolare l'articolo 8, secondo comma, e l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 540/2014 stabilisce le prescrizioni relative all'omologazione UE di tutti i veicoli nuovi delle categorie M (veicoli usati per il trasporto di passeggeri) e N (veicoli usati per il trasporto di merci) per quanto riguarda il loro livello sonoro. Tale regolamento reca inoltre disposizioni riguardanti i sistemi di allarme acustico (AVAS) per i veicoli ibridi elettrici ed esclusivamente elettrici, affinché gli utenti della strada vulnerabili siano avvertiti della presenza di tali veicoli.

(2)

La scheda informativa a norma dell'allegato I della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) riguardante l'omologazione UE dei veicoli relativamente al livello sonoro ammissibile dovrebbe essere rivista in modo da rispecchiare le prescrizioni dettagliate in materia di AVAS.

(3)

A seguito dell'adozione, in occasione della 171a sessione del Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE), della serie di modifiche 01 del regolamento UN n. 138 relativo all'omologazione dei veicoli silenziosi adibiti al trasporto su strada, l'allegato VIII del regolamento (UE) n. 540/2014 andrebbe rivisto al fine di introdurre il divieto della funzione pausa degli AVAS.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 540/2014.

(5)

Dal momento che il presente regolamento contiene un adeguamento volto a riflettere le prescrizioni relative alla funzione pausa degli AVAS già applicabili a norma dell'accordo UNECE del 1958 e introduce le disposizioni transitorie necessarie per l'applicazione nel 2019, è opportuno che esso entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e VIII del regolamento (UE) n. 540/2014 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 158 del 27.5.2014, pag. 131.

(2)  Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro») (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).


ALLEGATO

Il regolamento (UE) n. 540/2014 è così modificato:

1)

all'allegato I, l'appendice 1 è così modificata:

a)

il punto 12.8 è soppresso;

b)

è aggiunto il seguente punto 12.9:

«12.9.   AVAS

12.9.1.   Numero di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda le sue emissioni sonore ai sensi del regolamento UNECE n. 138 (1)

o

12.9.2.   Riferimento completo ai risultati delle prove dei livelli di emissione sonora dell'AVAS, misurati in conformità al regolamento (UE) n. 540/2014 (1)»;

2)

l'allegato VIII è così modificato:

a)

la sezione I è sostituita dalla seguente:

«Sezione I

Il presente allegato contiene disposizioni riguardanti gli AVAS per i veicoli ibridi elettrici ed esclusivamente elettrici.

I.1.   In deroga al punto I.2, lettere a) e b), e al punto I.3, lettere a) e b), le disposizioni della sezione II si applicano agli AVAS installati:

a)

su qualsiasi tipo di veicolo omologato prima del 1o luglio 2019;

b)

su qualsiasi veicolo nuovo basato sul tipo di cui alla lettera a) immatricolato prima del 1o luglio 2021.

I.2.   In deroga al punto I.3, lettere a) e b), le disposizioni della sezione III si applicano agli AVAS installati:

a)

su qualsiasi tipo di veicolo omologato prima del 1o luglio 2019, se il costruttore opta per questa possibilità;

b)

su qualsiasi veicolo nuovo basato sul tipo di cui alla lettera a);

c)

su qualsiasi tipo di veicolo omologato tra il 1o luglio 2019 e il 1o settembre 2021;

d)

su qualsiasi veicolo nuovo basato sul tipo di cui alla lettera c) immatricolato prima del 1o settembre 2023.

I.3.   Le disposizioni della sezione IV si applicano agli AVAS installati:

a)

su qualsiasi tipo di veicolo omologato prima del 1o settembre 2021, se il costruttore opta per questa possibilità;

b)

su qualsiasi veicolo nuovo basato sul tipo di cui alla lettera a);

c)

su qualsiasi tipo di veicolo omologato il 1o settembre 2021 o successivamente a tale data;

d)

su qualsiasi veicolo nuovo basato sul tipo di cui alla lettera c);

e)

su tutti i veicoli nuovi immatricolati il 1o settembre 2023 o successivamente a tale data.»;

b)

è aggiunta la seguente sezione IV:

«Sezione IV

Si applicano le disposizioni di cui alla sezione III, ad eccezione del punto III.2, lettera b). Inoltre, si applicano le disposizioni seguenti:

Interruttore

Qualsiasi meccanismo che consente al conducente di interrompere il funzionamento di un AVAS (“funzione pausa”) deve essere conforme alle prescrizioni di cui al paragrafo 6.2.6 del regolamento UNECE n. 138, supplemento 1 alla versione originale del regolamento, serie di modifiche 01 (GU L 204 del 5.8.2017, pag. 112).».


24.5.2019   

IT

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L 138/74


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/840 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2019

che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda l'importazione di vini originari del Canada e che esenta i rivenditori al minuto dall'obbligo di tenere un registro delle entrate e delle uscite

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 89, lettera a) e l'articolo 147, paragrafo 3, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione (2) stabilisce le norme di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i documenti di accompagnamento per l'immissione in libera pratica dei prodotti vitivinicoli importati nell'Unione.

(2)

L'articolo 23 dell'accordo concluso tra l'Unione europea e il Canada relativo al commercio di vini e bevande spiritose (3) («l'accordo») stabilisce che i vini originari del Canada, prodotti sotto la supervisione e il controllo di uno degli organismi competenti elencati nell'allegato VI dell'accordo, possono essere importati secondo le disposizioni di certificazione semplificate previste dalla normativa dell'Unione. A norma dell'articolo 26 del regolamento delegato (UE) 2018/273, i produttori di vino nei paesi terzi possono redigere e firmare il documento di certificazione se sono stati autorizzati individualmente dagli organismi competenti di tali paesi terzi e sono soggetti al controllo di tali organismi. Al fine di attuare l'articolo 23 dell'accordo, il regolamento delegato (UE) 2018/273 dovrebbe essere modificato per includere una disposizione che consenta l'uso della procedura semplificata di cui all'articolo 26 di tale regolamento per l'importazione nell'Unione di vini originari del Canada.

(3)

A norma dell'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le persone fisiche o giuridiche che, nell'esercizio della loro professione, detengono prodotti del settore vitivinicolo, tengono registri nei quali sono indicate le entrate e le uscite di tali prodotti. Il regolamento delegato (UE) 2018/273 stabilisce le esenzioni da tale obbligo per alcune categorie di operatori. Lo scopo di tali esenzioni è sollevare gli operatori che vendono o detengono giacenze di piccole quantità di prodotti vitivinicoli da oneri amministrativi sproporzionati. Tuttavia i rivenditori al minuto, la cui attività commerciale include per definizione la vendita di vino e mosto in piccole quantità, non sono oggetto di esenzione.

(4)

Il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione (4), abrogato dal regolamento delegato (UE) 2018/273. esentava i rivenditori al minuto dall'obbligo di tenere un registro delle entrate e delle uscite. L'obbligo di tenere un registro delle entrate e delle uscite costituisce un onere amministrativo significativo per i rivenditori al minuto e il ripristino dell'esenzione per i rivenditori al minuto non impedisce un livello soddisfacente di tracciabilità dei prodotti vitivinicoli. È pertanto opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2018/273 per esentare i rivenditori al minuto dall'obbligo di tenere un registro delle entrate e delle uscite.

(5)

Dato che il presente regolamento ripristina l'esenzione precedentemente concessa a norma del regolamento (CE) n. 436/2009, è opportuno evitare che i rivenditori al minuto siano soggetti all'obbligo di tenere un registro delle entrate e delle uscite per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2018/273 e l'entrata in vigore del presente regolamento. Per questi motivi e ai fini della certezza del diritto, l'esenzione dovrebbe essere applicata retroattivamente, a partire dall'entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2018/273,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2018/273 è così modificato:

(1)

all'articolo 28, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera c):

«c)

i rivenditori al minuto.»;

(2)

all'allegato VII, parte IV, la sezione B è sostituita dalla seguente:

«B.

Elenco dei paesi terzi di cui all'articolo 26:

Australia

Canada

Cile

Stati Uniti d'America».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 3 marzo 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(2)  Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1).

(3)  Accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e bevande spiritose del 16 settembre 2003 («l'accordo sul commercio di vini e bevande spiritose del 2003») quale modificato e integrato nell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 23).

(4)  Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15).


24.5.2019   

IT

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L 138/76


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/841 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2019

che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2015/2446 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare gli articoli 7, 62, 156, 160, 212 e 253,

considerando quanto segue:

(1)

La versione in lingua tedesca del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (2) contiene un errore nella definizione di cui all'articolo 1, punto 21, per quanto riguarda le merci riservate all'uso personale, modificando così il campo di applicazione della definizione.

(2)

La versione in lingua slovacca del regolamento delegato (UE) 2015/2446 contiene un errore all'articolo 128, paragrafo 2, che era stato introdotto dal regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione (3), per quanto riguarda il valore delle merci aventi posizione doganale di merci unionali, dando così alla disposizione il significato opposto a quello voluto.

(3)

La versione in lingua italiana del regolamento delegato (UE) 2015/2446 contiene un errore all'articolo 226, paragrafo 1, lettera b), per quanto riguarda i dipendenti ivi menzionati.

(4)

La versione in lingua estone del regolamento delegato (UE) 2015/2446 contiene un errore nella frase introduttiva dell'articolo 226, paragrafo 3, dando così alla disposizione il significato opposto a quello voluto.

(5)

Le versioni in lingua danese, finlandese, francese, greca, neerlandese, spagnola e tedesca del regolamento delegato (UE) 2015/2446 contengono un errore nell'allegato 22-01 per quanto riguarda le merci elencate nello stesso.

(6)

È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua danese, estone, finlandese, francese, greca, italiana, neerlandese, slovacca, spagnola e tedesca del regolamento delegato (UE) 2015/2446. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così rettificato:

(1)

(non riguarda la versione italiana);

(2)

(non riguarda la versione italiana);

(3)

l'articolo 226, paragrafo 1, lettera b), è sostituito dal seguente:

«b)

sono importati da una persona stabilita fuori del territorio doganale dell'Unione o da dipendenti del proprietario stabiliti nel territorio doganale dell'Unione;»;

(4)

(non riguarda la versione italiana);

(5)

(non riguarda la versione italiana);

(6)

(non riguarda la versione italiana);

(7)

(non riguarda la versione italiana);

(8)

(non riguarda la versione italiana);

(9)

(non riguarda la versione italiana);

(10)

(non riguarda la versione italiana);

(11)

(non riguarda la versione italiana).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1).


24.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 138/79


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/842 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2019

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera b),

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.

(3)

È pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.

(4)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2019

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 90

Carcasse di pollame della specie Gallus domesticus, presentazione 65 %, congelate

120,2

0

AR

0207 14 10

Pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati

255,6

13

AR

207,8

28

BR

219,7

24

TH

1602 32 11

Preparazioni non cotte di pollame della specie Gallus domesticus

276,2

3

BR

»

(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).


24.5.2019   

IT

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L 138/81


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/843 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2019

recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la trentaseiesima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (2), in particolare l'articolo 32,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione (3) ha aperto la gara per la vendita di latte scremato in polvere.

(2)

Sulla base delle offerte ricevute per la trentaseiesima gara parziale, dovrebbe essere fissato un prezzo minimo di vendita.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la trentaseiesima gara parziale per la vendita di latte scremato in polvere nell'ambito della procedura di gara aperta dal regolamento (UE) 2016/2080, per la quale il termine entro cui le offerte dovevano essere presentate è scaduto il 21 maggio 2019, il prezzo minimo di vendita è fissato a 167,50 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2019

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GU L 321 del 29.11.2016, pag. 45).


DECISIONI

24.5.2019   

IT

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L 138/82


DECISIONE (UE) 2019/844 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2019

relativa all'esercizio di poteri da parte del segretario generale del Consiglio per quanto riguarda i reclami presentati al Consiglio dai candidati al posto di procuratore capo europeo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 del Consiglio, del 13 luglio 2018, concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (1), in particolare le regole VI.1 e VII.1 dell'allegato,

visti lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (2) («statuto»), in particolare l'articolo 2 e l'articolo 90, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della regola VI.1 dell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 («regole di funzionamento del comitato di selezione»), i candidati che sono esclusi dalla procedura di selezione per la nomina del procuratore capo europeo possono presentare al Consiglio un reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto.

(2)

A norma della regola VII.1 delle regole di funzionamento del comitato di selezione, i candidati che non sono inclusi nell'elenco ristretto dei candidati qualificati stabilito dal comitato di selezione per la nomina del procuratore capo europeo possono presentare un reclamo al Consiglio ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto.

(3)

L'articolo 2 dello statuto impone a ogni istituzione di determinare le autorità che devono esercitare nel suo ambito i poteri demandati dallo statuto, tra cui i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina di cui all'articolo 90, paragrafo 2.

(4)

A norma dell'articolo 240, paragrafo 2, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio deve essere assistito dal segretariato generale, sotto la responsabilità di un segretario generale.

(5)

È opportuno che il segretario generale del Consiglio eserciti i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina per quanto riguarda i reclami di cui all'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto presentati dai candidati della procedura di selezione per la nomina del procuratore capo europeo a norma delle regole VI.1 e VII.1 delle regole di funzionamento del comitato di selezione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I poteri conferiti dall'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto all'autorità che ha il potere di nomina per quanto riguarda i reclami presentati al Consiglio, a norma delle regole VI.1 e VII.1 delle regole di funzionamento del comitato di selezione, dai candidati che sono esclusi dalla procedura di selezione o che non sono inclusi nell'elenco ristretto dei candidati qualificati stabilito dal comitato di selezione per la nomina del procuratore capo europeo sono esercitati dal segretario generale del Consiglio per conto del Consiglio e sotto la sua responsabilità.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2019

Per il Consiglio

Il presidente

P. DAEA


(1)   GU L 282 del 12.11.2018, pag. 8.

(2)   GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.


24.5.2019   

IT

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L 138/84


DECISIONE (UE) 2019/845 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2019

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di gruppo di lavoro «Indicazioni geografiche» istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (1) («accordo») è stato concluso dall'Unione con la decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio. (2) L'accordo è entrato in vigore il 13 dicembre 2015.

(2)

L'articolo 15.3, paragrafo 1, dell'accordo istituisce il gruppo di lavoro «Indicazioni geografiche» sotto gli auspici del Comitato per il commercio istituito dall'articolo 15.1, paragrafo 1, dell'accordo.

(3)

A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento interno del Comitato per il commercio, adottato con la decisione n. 1 del Comitato per il commercio UE-Corea (3), ciascun gruppo di lavoro può definire il proprio regolamento interno, che è comunicato al Comitato per il commercio.

(4)

È opportuno stabilire il regolamento interno del gruppo di lavoro «Indicazioni geografiche».

(5)

È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere adottata a nome dell'Unione nel gruppo di lavoro «Indicazioni geografiche» in relazione al suo regolamento interno, poiché tale regolamento vincolerà l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottatare a nome dell'Unione nel gruppo di lavoro «Indicazioni geografiche» in relazione all'adozione del suo regolamento interno si basa sul progetto di decisione di tale gruppo di lavoro accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2019

Per il Consiglio

Il presidente

E.O. TEODOROVICI


(1)   GU L 127 del 14.5.2011, pag. 6.

(2)  Decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio, del 1o ottobre 2015, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (GU L 307 del 25.11.2015, pag. 2).

(3)  Decisione n. 1 del Comitato per il commercio UE-Corea, del 23 dicembre 2011, sull'adozione del regolamento interno del Comitato per il commercio [2013/110/UE] (GU L 58 dell'1.3.2013, pag. 9).


DECISIONE N. 1/2019 DEL GRUPPO DI LAVORO «INDICAZIONI GEOGRAFICHE» UE-COREA

del ...

recante adozione del suo regolamento interno

IL GRUPPO DI LAVORO «INDICAZIONI GEOGRAFICHE» UE-COREA,

visto l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (1) («accordo»),

vista la decisione n. 1 del Comitato per il commercio UE-Corea, del 23 dicembre 2011, sull'adozione del regolamento interno del Comitato per il commercio [2013/110/EU] (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4, dell'allegato,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento interno del Comitato per il commercio, adottato con la decisione n. 1 del Comitato per il commercio UE-Corea, ciascun Comitato specializzato e gruppo di lavoro può definire il proprio regolamento interno, che è comunicato al Comitato per il commercio.

(2)

È opportuno stabilire il regolamento interno del gruppo di lavoro «Indicazioni geografiche»,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato il regolamento interno del gruppo di lavoro «Indicazioni geografiche», che figura nell'allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

Per il gruppo di lavoro «Indicazioni geografiche»

Capo dell'equipe

Capo unità

Ministero del Commercio, dell'industria e dell'energia della Repubblica di Corea

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea

Copresidente del gruppo di lavoro «Indicazioni geografiche»

Copresidente del gruppo di lavoro «Indicazioni geografiche»


(1)   GU L 127 del 14.5.2011, pag. 6.

(2)   GU L 58 dell'1.3.2013, pag. 9.

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO «INDICAZIONI GEOGRAFICHE»

Articolo 1

Composizione e presidenza

1.   Il gruppo di lavoro «Indicazioni geografiche» («gruppo di lavoro IG») istituito ai sensi dell'articolo 15.3, paragrafo 1, lettera g), dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra («accordo») svolge le proprie funzioni come previsto all'articolo 10.25 dell'accordo.

2.   Il gruppo di lavoro IG è costituito da rappresentanti della Repubblica di Corea («Corea»), da una parte, e da rappresentanti dell'Unione europea, dall'altra.

3.   A norma dell'articolo 15.3, paragrafo 3, dell'accordo, il gruppo di lavoro IG è copresieduto da rappresentanti della Corea e dell'Unione europea.

4.   Ciascun copresidente può delegare le funzioni di copresidente, in tutto o in parte, a un supplente designato; in questo caso ogni riferimento fatto qui di seguito al copresidente vale anche per il supplente designato.

5.   Ciascun copresidente designa un punto di contatto per tutte le questioni relative al gruppo di lavoro IG. Tali punti di contatto sono congiuntamente responsabili delle mansioni di segreteria del gruppo di lavoro IG.

Articolo 2

Riunioni

A norma dell'articolo 10.25, paragrafo 2, dell'accordo, le riunioni del gruppo di lavoro si svolgono alternativamente in ciascuna delle parti. Il gruppo di lavoro IG si riunisce alla data, nel luogo e nei modi, che possono comprendere la videoconferenza, stabiliti di comune accordo dalle parti, ma entro 90 giorni dalla richiesta.

Articolo 3

Corrispondenza

1.   La corrispondenza indirizzata ai presidenti del gruppo di lavoro IG è inoltrata ai punti di contatto, che la trasmettono per conoscenza ai membri del gruppo di lavoro IG.

2.   La corrispondenza può essere trasmessa in qualunque forma scritta, compresa la posta elettronica.

3.   A norma dell'articolo 15 del suo regolamento interno, il Comitato per il commercio è informato in merito ai punti di contatto designati dal gruppo di lavoro IG. Tutta la corrispondenza, tutti i documenti e le comunicazioni riguardanti l'attuazione dell'accordo, inclusi gli scambi di e-mail tra i punti di contatto del gruppo di lavoro IG, sono inoltrati contestualmente al segretariato del Comitato per il commercio, alla delegazione dell'Unione europea presso la Repubblica di Corea e alla missione della Repubblica di Corea presso l'Unione europea.

Articolo 4

Ordine del giorno delle riunioni

1.   I punti di contatto redigono un ordine del giorno provvisorio prima di ciascuna riunione. Tale ordine del giorno è trasmesso, insieme ai documenti pertinenti, ai membri del gruppo di lavoro IG, compresi i copresidenti del gruppo di lavoro IG, almeno 15 giorni prima della riunione. Esso può includere tutti i punti contemplati all'articolo 10.25 dell'accordo.

2.   Ciascuna delle parti può chiedere che siano inseriti nell'ordine del giorno i punti contemplati all'articolo 10.25 dell'accordo almeno 21 giorni prima della riunione. Tali punti sono inseriti nell'ordine del giorno provvisorio.

3.   L'ultima versione dell'ordine del giorno provvisorio è trasmessa ai copresidenti almeno cinque giorni prima della riunione.

4.   I copresidenti adottano l'ordine del giorno all'unanimità all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto diverso da quelli figuranti nell'ordine del giorno provvisorio può aver luogo con il consenso di entrambi i copresidenti.

Articolo 5

Domande di modifica degli allegati 10-A o 10-B dell'accordo

1.   Ciascuna delle parti può chiedere di aggiungere o eliminare singole indicazioni geografiche dall'allegato 10-A o 10-B dell'accordo con una lettera firmata dal copresidente della parte interessata.

2.   A norma degli articoli 10.25, paragrafo 1, e 10.25, paragrafo 3, dell'accordo, il gruppo di lavoro IG può decidere per consenso di modificare gli allegati 10-A e 10-B per aggiungere indicazioni geografiche dell'Unione europea o della Corea una volta completata la procedura pertinente prevista nell'accordo. Il gruppo di lavoro IG, inoltre, può decidere per consenso di raccomandare l'aggiunta o l'eliminazione di indicazioni geografiche a norma dell'articolo 10.21, paragrafo 4, e degli articoli 10.24 e 10.25.

3.   A norma dell'articolo 15.3, paragrafo 5, il Comitato per il commercio può assumere il compito assegnato al gruppo di lavoro IG e decidere di modificare gli allegati 10-A e 10-B. Inoltre, a norma dell'articolo 15.5, paragrafo 2, il Comitato per il commercio può decidere di modificare gli allegati 10-A e 10-B e le parti possono adottare la decisione, fatta salva l'osservanza dei rispettivi obblighi e adempimenti di legge.

4.   Le parti, nel decidere di modificare gli allegati 10-A e 10-B, si adoperano per tenere in debito conto gli interessi di entrambe le parti in materia di indicazioni geografiche.

Articolo 6

Decisioni e raccomandazioni

1.   Il gruppo di lavoro IG adotta raccomandazioni e decisioni per consenso come previsto all'articolo 10.25 dell'accordo.

2.   Le raccomandazioni del gruppo di lavoro IG ai sensi dell'articolo 10.25 dell'accordo sono destinate alle parti e recano la firma dei copresidenti.

3.   Le decisioni del gruppo di lavoro IG ai sensi dell'articolo 10.25 dell'accordo recano la firma dei copresidenti. Ciascuna decisione indica la data della sua entrata in vigore.

4.   Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal gruppo di lavoro IG recano un numero di serie, la data di adozione e una descrizione dell'oggetto.

Articolo 7

Procedura scritta

1.   Una raccomandazione o decisione del gruppo di lavoro IG può essere adottata mediante procedura scritta con l'accordo di entrambe le parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i copresidenti del gruppo di lavoro IG.

2.   Il copresidente della parte che propone l'uso della procedura scritta trasmette il progetto di raccomandazione o di decisione al copresidente dell'altra parte, che risponde indicando se accetta o no il progetto di raccomandazione o decisione. Il copresidente dell'altra parte può inoltre proporre modifiche o chiedere un tempo di riflessione supplementare. Se è approvato, il progetto è adottato a norma dell'articolo 6.

Articolo 8

Verbale

1.   I punti di contatto redigono il progetto di verbale di ciascuna riunione entro 21 giorni dalla riunione stessa. Il progetto di verbale riporta le raccomandazioni e le decisioni adottate e prende atto di tutte le altre conclusioni raggiunte.

2.   Le parti approvano il verbale per iscritto entro 28 giorni dalla data della riunione o entro qualunque altra data concordata dalle parti. Approvato il verbale, i copresidenti ne firmano due esemplari originali. Ciascun copresidente custodisce uno degli esemplari originali.

Articolo 9

Relazioni

Il gruppo di lavoro IG riferisce sulle sue attività al Comitato per il commercio in ciascuna riunione ordinaria di tale comitato, come previsto dall'articolo 15.3, paragrafo 4, dell'accordo.

Articolo 10

Spese

1.   Le spese di partecipazione alle riunioni del gruppo di lavoro IG sono a carico di ciascuna parte.

2.   Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.

Articolo 11

Pubblicità e riservatezza

1.   Salvo decisione contraria dei copresidenti, le riunioni del gruppo di lavoro IG non sono pubbliche.

2.   Se una parte comunica al gruppo di lavoro IG informazioni considerate riservate dalle sue leggi e dai suoi regolamenti, l'altra parte tratta tali informazioni come riservate, a norma dell'articolo 15.1, paragrafo 7, dell'accordo.

3.   Ciascuna delle parti può decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del gruppo di lavoro IG nella rispettiva pubblicazione ufficiale.


24.5.2019   

IT

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L 138/89


DECISIONE (UE, Euratom) 2019/846 DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 2019

relativa alla nomina di due membri della Corte dei conti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 286, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

viste le proposte della Romania e della Repubblica di Croazia,

visti i pareri del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il mandato del sig. George PUFAN scade il 30 giugno 2019.

(2)

Il mandato del sig. Neven MATES scade il 14 luglio 2019.

(3)

È opportuno pertanto nominare due nuovi membri della Corte dei conti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati membri della Corte dei conti:

a)

il sig. Viorel ȘTEFAN per il periodo compreso tra il 1o luglio 2019 e il 30 giugno 2025;

b)

la sig.ra Ivana MALETIĆ per il periodo compreso tra il 15 luglio 2019 e il 14 luglio 2025.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2019

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  Pareri del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicati nella Gazzetta ufficiale).


24.5.2019   

IT

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L 138/90


DECISIONE (UE) 2019/847 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2019

sulla proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Salviamo le api! Protezione della biodiversità e miglioramento degli habitat degli insetti in Europa»

[notificata con il numero C(2019) 3800]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (1), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'oggetto della proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «Salviamo le api! Protezione della biodiversità e miglioramento degli habitat degli insetti in Europa» è così illustrato: «Abbiamo bisogno degli insetti per i nostri ecosistemi e per garantire la sicurezza alimentare. La Commissione deve adottare una legislazione per preservare e migliorare gli habitat degli insetti in quanto indicatori di un ambiente incontaminato.»

(2)

Gli obiettivi della proposta d'iniziativa dei cittadini sono i seguenti: «Per migliorare in modo evidente la base naturale della vita chiediamo obiettivi vincolanti per fare della promozione della biodiversità un obiettivo di fondo della PAC; ridurre drasticamente l'uso di pesticidi, vietare senza eccezioni i pesticidi dannosi e riformare i criteri di ammissibilità; promuovere la diversità strutturale dei paesaggi agricoli; ridurre efficacemente i fertilizzanti (per esempio Natura 2000); istituire efficacemente zone di conservazione (per esempio direttiva quadro sulle acque); intensificare la ricerca e il monitoraggio e migliorare l'educazione.»

(3)

Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione affermando, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei.

(4)

A tal fine le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiarne la partecipazione e rendere l'Unione più accessibile.

(5)

Ai fini dell'applicazione dei trattati possono essere adottati atti legislativi dell'Unione per:

l'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e delle altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura, sulla base dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, sulla base all'articolo 114 del TFUE;

l'adozione di misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità pubblica, sulla base dell'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), del TFUE;

l'adozione di un programma quadro pluriennale che comprende l'insieme delle azioni dell'Unione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico, sulla base dell'articolo 182, paragrafo 1, del TFUE;

la definizione delle azioni che devono essere intraprese per realizzare gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, sulla base dell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 191, paragrafo 1, primo e terzo trattino, del TFUE.

(6)

Per questi motivi, in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del richiamato regolamento, la proposta d'iniziativa dei cittadini non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati.

(7)

Inoltre l'istituzione del comitato di cittadini e la designazione delle persone di contatto sono avvenute a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e la proposta d'iniziativa dei cittadini non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, non ha un contenuto futile o vessatorio, né è manifestamente contraria ai valori dell'Unione quali stabiliti nell'articolo 2 del TUE.

(8)

È pertanto opportuno registrare la proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «Salviamo le api! Protezione della biodiversità e miglioramento degli habitat degli insetti in Europa»,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Salviamo le api! Protezione della biodiversità e miglioramento degli habitat degli insetti in Europa» è registrata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 27 maggio 2019.

Articolo 3

Gli organizzatori (membri del comitato dei cittadini) della proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «Salviamo le api! Protezione della biodiversità e miglioramento degli habitat degli insetti in Europa», rappresentati dalla signora Manuela RIPA e dalla signora Clara BORASIO in veste di persone di contatto, sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2019

Per la Commissione

Frans TIMMERMANS

Primo vicepresidente


(1)   GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1.