ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 130

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
17 maggio 2019


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008

1

 

*

Regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei ( 1 )

55

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio ( 1 )

82

 

*

Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE ( 1 )

92

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

17.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 130/1


REGOLAMENTO (UE) 2019/787 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 2019

relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 114, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) si è dimostrato uno strumento efficace nel disciplinare il settore delle bevande spiritose. Tuttavia, alla luce dell'esperienza recente e dell'innovazione tecnologica, degli sviluppi di mercato e dell'evoluzione delle aspettative dei consumatori, è necessario aggiornare le norme relative alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose e rivedere le modalità di registrazione e protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.

(2)

Le norme applicabili alle bevande spiritose dovrebbero contribuire al raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, all'eliminazione dell'asimmetria informativa, alla prevenzione delle pratiche ingannevoli e alla realizzazione della trasparenza del mercato e di eque condizioni di concorrenza. Esse dovrebbero salvaguardare la reputazione conquistata dalle bevande spiritose dell'Unione sul mercato dell'Unione e mondiale continuando a tenere conto dei metodi seguiti tradizionalmente per la produzione delle bevande spiritose e della domanda crescente di protezione e informazione dei consumatori. È opportuno tenere conto anche dell'innovazione tecnologica nel settore delle bevande spiritose nella misura in cui serva a migliorare la qualità senza pregiudicare il carattere tradizionale delle bevande spiritose.

(3)

Le bevande spiritose rappresentano uno sbocco importante per il settore agricolo dell'Unione e la loro produzione è strettamente connessa a tale settore. Tale legame determina la qualità, la sicurezza e la reputazione delle bevande spiritose prodotte nell'Unione. Tale stretto legame con il settore agroalimentare dovrebbe essere pertanto evidenziato dal quadro normativo.

(4)

Le norme applicabili alle bevande spiritose rappresentano un caso particolare rispetto alle norme generali stabilite per il settore agroalimentare e dovrebbero tener altresì conto dei metodi di produzione tradizionali utilizzati nei vari Stati membri.

(5)

È opportuno che il presente regolamento stabilisca criteri chiari per la definizione, la designazione, la presentazione e l'etichettatura delle bevande spiritose nonché per la protezione delle indicazioni geografiche, e che non pregiudichi la diversità delle lingue ufficiali e degli alfabeti dell'Unione. Esso dovrebbe inoltre disciplinare l'impiego di alcole etilico e di distillati di origine agricola nella produzione di bevande alcoliche e l'uso delle denominazioni legali delle bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura dei prodotti alimentari.

(6)

Per rispondere alle aspettative dei consumatori e rispettare i metodi tradizionali, l'alcole etilico e i distillati impiegati per la produzione di bevande spiritose dovrebbero essere esclusivamente di origine agricola.

(7)

Nell'interesse dei consumatori, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutte le bevande spiritose immesse sul mercato dell'Unione, siano esse prodotte negli Stati membri o in paesi terzi. Al fine di preservare e accrescere la reputazione, sul mercato mondiale, delle bevande spiritose prodotte nell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche alle bevande spiritose prodotte nell'Unione a fini di esportazione.

(8)

Le definizioni e i requisiti tecnici delle bevande spiritose così come la categorizzazione delle bevande spiritose dovrebbero continuare a tener conto delle pratiche tradizionali. È inoltre opportuno stabilire norme specifiche per determinate bevande spiritose che non sono incluse nell'elenco delle categorie.

(9)

I regolamenti (CE) n. 1333/2008 (4) e (CE) n. 1334/2008 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio si applicano anche alle bevande spiritose. È tuttavia necessario stabilire norme supplementari in relazione ai coloranti e agli aromi, che dovrebbero applicabili esclusivamente alle bevande spiritose. Occorre altresì stabilire norme supplementari, che dovrebbero applicarsi esclusivamente alla produzione di bevande spiritose, riguardo alla diluizione e dissoluzione di aromi, coloranti e altri ingredienti autorizzati.

(10)

È opportuno stabilire norme relativamente alle denominazioni legali da utilizzare per le bevande spiritose immesse sul mercato dell'Unione, al fine di garantire che tali denominazioni legali siano utilizzate in modo armonizzato in tutta l'Unione e di salvaguardare la trasparenza delle informazioni ai consumatori.

(11)

Date l'importanza e la complessità del settore delle bevande spiritose, è opportuno stabilire misure specifiche in materia di designazione, presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose, in particolare per quanto riguarda l'uso delle denominazioni legali, delle indicazioni geografiche, dei termini composti e delle allusioni nella designazione, presentazione ed etichettatura.

(12)

È opportuno che il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) si applichi alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, salvo disposizione contraria del presente regolamento. A tale riguardo, date l'importanza e la complessità del settore delle bevande spiritose, è opportuno stabilire nel presente regolamento norme specifiche in materia di designazione, presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose che vadano oltre quanto previsto dal regolamento (UE) 1169/2011. Tali norme specifiche dovrebbero altresì impedire l'usurpazione del termine «bevanda spiritosa» e delle denominazioni legali delle bevande spiritose per quanto concerne prodotti che non soddisfano le definizioni e i requisiti stabiliti nel presente regolamento.

(13)

Per garantire l'uso uniforme dei termini composti e delle allusioni negli Stati membri e per fornire ai consumatori informazioni adeguate, impedendo dunque che siano indotti in errore, è necessario stabilire disposizioni relative all'uso di tali termini e allusioni nella presentazione delle bevande spiritose e di altri prodotti alimentari. L'obiettivo di dette disposizioni è altresì quello di tutelare la reputazione delle bevande spiritose utilizzate in questo contesto.

(14)

Per fornire ai consumatori informazioni adeguate, è opportuno stabilire disposizioni sulla designazione, sulla presentazione e sull'etichettatura delle bevande spiritose che soddisfano i requisiti per essere considerate miscelate o assemblate.

(15)

Per quanto sia importante assicurare che, di norma, il periodo di invecchiamento o l'età dichiarati nella designazione, presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose si riferiscano soltanto al più giovane dei componenti alcolici, per tener conto dei processi tradizionali di invecchiamento in uso negli Stati membri dovrebbe essere possibile prevedere deroghe da tale regola generale e adeguati meccanismi di controllo, mediante un atto delegato, per i brandy prodotti secondo il sistema tradizionale di invecchiamento dinamico noto come «sistema criaderas y solera» o «sistema solera y criaderas».

(16)

Per ragioni di certezza del diritto e al fine di assicurare che un'adeguata informazione sia fornita consumatori, è opportuno che l'utilizzo dei nomi delle materie prime o di aggettivi come denominazioni legali di talune bevande spiritose non osti all'utilizzo dei nomi di tali materie prime o di tali aggettivi nella presentazione e nell'etichettatura degli alimenti. Per le stesse ragioni, è opportuno che l'uso del termine tedesco «geist» come denominazione legale di una categoria di bevande spiritose non osti all'utilizzo di tale termine come denominazione di fantasia che completi la denominazione legale di altre bevande spiritose o la denominazione di altre bevande alcoliche, purché tale uso non induca in errore il consumatore.

(17)

Al fine di garantire che un'informazione adeguata sia fornita ai consumatori e di promuovere metodi di produzione di qualità, dovrebbe essere possibile che la denominazione legale di qualsiasi bevanda spiritosa sia completata dal termine «secco» o «dry», che include sia tale termine tradotto nella lingua o nelle lingue dello Stato membro di riferimento o non tradotto come indicato in corsivo nel presente regolamento, se tale bevanda spiritosa non è stata edulcorata. Tuttavia, in linea con il principio secondo cui le informazioni sugli alimenti non devono indurre in errore, in particolare suggerendo che l'alimento possiede caratteristiche speciali nonostante in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono tali caratteristiche, la norma in questione non si dovrebbe applicare alle bevande spiritose che ai sensi del presente regolamento non possono essere edulcorate, neppure per arrotondarne il sapore, in particolare il whisky o whiskey. Tale norma non dovrebbe applicarsi neppure al gin, al gin distillato e al London gin, ai quali dovrebbero continuare ad applicarsi norme specifiche in materia di edulcorazione ed etichettatura. Inoltre dovrebbe essere possibile etichettare come «secchi» o «dry» i liquori contraddistinti in particolare da un gusto aspro, amaro, piccante, acerbo, acido o agrumato, a prescindere dal loro grado di edulcorazione. Dal momento che i liquori devono avere un tenore minimo di zuccheri, non è verosimile che una siffatta etichettatura induca in errore il consumatore. Di conseguenza, nel caso dei liquori, il termine «secco» or «dry» non dovrebbe essere inteso nel senso che la bevanda spiritosa non è stata edulcorata.

(18)

Per tener conto delle aspettative dei consumatori per quanto riguarda le materie prime utilizzate per la produzione della vodka, specialmente negli Stati membri produttori tradizionali di vodka, è opportuno che siano fornite informazioni adeguate sulle materie prime utilizzate, qualora la vodka sia fabbricata a partire da materie prime di origine agricola diverse dai cereali o dalle patate, o da entrambi.

(19)

Per dare attuazione alla legislazione in materia di invecchiamento e di etichettatura, controllarne l'applicazione e combattere le frodi, l'indicazione nei documenti amministrativi elettronici della denominazione legale e del periodo di maturazione di qualsiasi bevanda spiritosa dovrebbe essere resa obbligatoria.

(20)

In alcuni casi, gli operatori del settore alimentare potrebbero voler indicare il luogo di provenienza di una bevanda spiritosa, che non siano indicazioni geografiche e marchi commerciali, per richiamare l'attenzione dei consumatori sulle qualità del loro prodotto. Pertanto è opportuno stabilire disposizioni specifiche sull'indicazione del luogo di provenienza nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura delle bevande spiritose. Inoltre, nel caso delle bevande spiritose non dovrebbe applicarsi l'obbligo di indicare il paese d'origine o il luogo di provenienza di un ingrediente primario, sancito dal regolamento (UE) n. 1169/2011, anche se il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario di una bevanda spiritosa non coincide con il luogo di provenienza indicato nella designazione, presentazione o etichettatura della bevanda spiritosa in questione.

(21)

Per proteggere la reputazione di determinate bevande spiritose, è opportuno prevedere disposizioni che disciplinino la traduzione, trascrizione e traslitterazione delle denominazioni legali a fini di esportazione.

(22)

Per garantire che tale regolamento sia applicato in maniera coerente, è opportuno stabilire metodi di riferimento dell'Unione per l'analisi delle bevande spiritose e dell'alcole etilico utilizzato per la produzione di bevande spiritose.

(23)

È necessario continuare a vietare l'impiego di capsule a base di piombo e di involucri a base di piombo per rivestire i dispositivi di chiusura dei recipienti che contengono bevande spiritose per evitare ogni rischio di contaminazione, in particolare per contatto accidentale con tali capsule o involucri, e qualsiasi rischio di inquinamento ambientale imputabile ai residui che contengono piombo proveniente da tali capsule o involucri.

(24)

Per quanto riguarda la protezione delle indicazioni geografiche, è importante tenere in debita considerazione l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio («accordo TRIPS»), in particolare gli articoli 22 e 23, e l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio («accordo GATT»), incluso l'articolo V sulla libertà di transito, approvati con decisione 94/800/CE del Consiglio (7). All'interno di tale quadro giuridico, per rafforzare la protezione delle indicazioni geografiche e per contrastare più efficacemente la contraffazione, detta protezione dovrebbe riguardare anche le merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione senza essere immesse in libera pratica e che sono soggette a regimi doganali speciali quali quelli relativi al transito, al deposito, all'uso specifico o alla trasformazione.

(25)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) non si applica alle bevande spiritose. È quindi opportuno prevedere norme sulla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. È opportuno che la Commissione provveda alla registrazione delle indicazioni geografiche.

(26)

Il presente regolamento dovrebbe prevedere procedure in materia di registrazione, modifica ed eventuale cancellazione delle indicazioni geografiche dell'Unione o dei paesi terzi, conformemente all'accordo TRIPS, riconoscendo automaticamente lo status delle indicazioni geografiche esistenti che sono protette nell'Unione. Ai fini della coerenza delle norme procedurali in materia di indicazioni geografiche in tutti i settori interessati, le procedure relative alle bevande spiritose dovrebbero ispirarsi al modello delle procedure più esaustive e ben collaudate applicabili ai prodotti agricoli e alimentari stabilite nel regolamento (UE) n. 1151/2012, tenendo conto nel contempo delle specificità delle bevande spiritose. Onde semplificare la procedura di registrazione e garantire agli operatori del settore alimentare e ai consumatori la disponibilità in forma elettronica delle informazioni, occorre creare un registro elettronico delle indicazioni geografiche. Le indicazioni geografiche protette in virtù del regolamento (CE) n. 110/2008 dovrebbero essere automaticamente protette in virtù del presente regolamento ed essere elencate nel registro elettronico. È opportuno che la Commissione completi la verifica delle indicazioni geografiche di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008, conformemente all'articolo 20 di tale regolamento.

(27)

Per motivi di coerenza con le norme applicabili alle indicazioni geografiche dei prodotti alimentari, del vino e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, è opportuno modificare la denominazione della scheda tecnica che stabilisce le norme di produzione della bevanda spiritosa registrata come indicazione da «scheda tecnica» a «disciplinare». Le schede tecniche presentate nel quadro di domande a norma del regolamento (CE) n. 110/2008 dovrebbero essere considerate disciplinari.

(28)

È opportuno chiarire la relazione tra marchi commerciali e indicazioni geografiche delle bevande spiritose in relazione ai criteri di rigetto, dichiarazione di nullità e coesistenza. Tale chiarimento non dovrebbe pregiudicare i diritti acquisiti dai titolari di indicazioni geografiche, a livello nazionale o che sussistono in virtù di accordi internazionali conclusi dagli Stati membri precedentemente all'istituzione del sistema di protezione dell'Unione a norma del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (9).

(29)

La salvaguardia di un livello qualitativo elevato è essenziale per preservare la reputazione e il valore del settore delle bevande spiritose. È opportuno che la responsabilità di garantire la salvaguardia di detto livello qualitativo attraverso l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento incomba alle autorità degli Stati membri. La Commissione dovrebbe essere in grado di monitorare e verificare tale osservanza per accertarsi che l'applicazione del presente regolamento sia uniforme. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero pertanto essere tenuti a scambiarsi le pertinenti informazioni.

(30)

Nell'applicare una politica per la qualità e in particolare per salvaguardare un livello qualitativo elevato e la diversità nel settore delle bevande spiritose, occorre consentire agli Stati membri di adottare norme più severe di quelle stabilite dal presente regolamento sulla produzione, sulla designazione, sulla presentazione e sull'etichettatura delle bevande spiritose prodotte sul loro territorio.

(31)

Per tener conto dell'evoluzione della domanda dei consumatori, del progresso tecnologico, degli sviluppi delle norme internazionali in materia, della necessità di migliorare le condizioni economiche di produzione e commercializzazione, dei tradizionali processi di invecchiamento e della normativa dei paesi terzi importatori, nonché per salvaguardare gli interessi legittimi dei produttori e degli operatori del settore alimentare relativamente alla protezione delle indicazioni geografiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («trattato») per quanto riguarda: le modifiche delle definizioni e dei requisiti tecnici per le bevande spiritose o le deroghe al riguardo; l'autorizzazione di nuovi prodotti edulcoranti; le deroghe relative all'indicazione del periodo di invecchiamento o dell'età per il brandy e l'istituzione di un registro pubblico degli organismi deputati al controllo del processo di invecchiamento; l'istituzione di un registro elettronico delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, e le norme dettagliate in merito alla forma e al contenuto di detto registro; le ulteriori condizioni in relazione alle domande di protezione di un'indicazione geografica e alle procedure nazionali preliminari, l'esame da parte della Commissione, la procedura di opposizione e la cancellazione di indicazioni geografiche; le condizioni e i requisiti della procedura relativa alle modifiche dei disciplinari; e le modifiche e le deroghe a talune definizioni e le norme in materia di designazione, presentazione ed etichettatura. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte in conformità ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (10). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(32)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alla pubblicazione del documento unico nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e riguardo alle decisioni sulla registrazione dei nomi quali indicazioni geografiche qualora non siano pervenute notifiche di opposizione né dichiarazioni di opposizione motivata ricevibili, ovvero qualora vi sia una dichiarazione di opposizione motivata ricevibili e sia stato raggiunto un accordo.

(33)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alle norme sull'uso di nuovi prodotti edulcoranti; alle informazioni che gli Stati membri devono fornire in merito agli organismi deputati al controllo dei processi di invecchiamento; all'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza nella designazione, presentazione o etichettatura delle bevande spiritose; all'uso del simbolo dell'Unione per le indicazioni geografiche protette; alle norme tecniche dettagliate sui metodi di riferimento dell'Unione per l'analisi dell'alcole etilico, dei distillati di origine agricola e delle bevande spiritose; alla concessione di periodi transitori per l'uso delle indicazioni geografiche e alla loro estensione; al rigetto delle domande se le condizioni per la registrazione non sono soddisfatte già prima della pubblicazione a fini di opposizione; alla registrazione o al rigetto delle indicazioni geografiche pubblicate a fini di opposizione qualora sia stata presentata opposizione e non sia stato raggiunto un accordo; all'approvazione o al rigetto di modifiche dell'Unione a un disciplinare; all'approvazione o al rigetto delle richieste di cancellazione della registrazione di un'indicazione geografica; allo schema del disciplinare del prodotto e alle misure relative alle informazioni da fornire nel disciplinare circa il legame tra zona geografica e prodotto finale; alle procedure, allo schema e alla presentazione delle domande, delle opposizioni, delle domande di modifica e alle comunicazioni riguardanti le modifiche, così come alla procedura di cancellazione relativa alle indicazioni geografiche; ai controlli e alle verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare; nonché in relazione allo scambio di informazioni necessario per l'applicazione del presente regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(34)

Per garantire l'attuazione dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico (12), è stato necessario prevedere una deroga rispetto alle quantità nominali fissate nell'allegato della direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13) per le bevande spiritose, affinché lo shochu prodotto mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliato in Giappone potesse essere immesso sul mercato dell'Unione in bottiglie le cui dimensioni corrispondono alla tradizione giapponese. Tale deroga è stata introdotta dal regolamento (UE) 2018/1670 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e dovrebbe continuare ad applicarsi.

(35)

Data la natura e la portata delle modifiche da apportare al regolamento (CE) n. 110/2008, è necessario un nuovo quadro giuridico in tale ambito per rafforzare la certezza del diritto, la chiarezza e la trasparenza. Il regolamento (CE) n. 110/2008 dovrebbe pertanto essere abrogato.

(36)

Al fine di tutelare gli interessi legittimi dei produttori o dei soggetti interessati a beneficiare della pubblicità data ai documenti unici nell'ambito del nuovo quadro giuridico, è opportuno prevedere che i documenti unici riguardanti le indicazioni geografiche registrate conformemente al regolamento (CE) n. 110/2008 possano essere pubblicati su richiesta degli Stati membri interessati.

(37)

Dal momento che le norme sulle indicazioni geografiche rafforzano la protezione degli operatori, esse dovrebbero essere applicabili due settimane dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Tuttavia, è opportuno prevedere modalità adeguate per agevolare una transizione armoniosa dalla disciplina prevista dal regolamento (CE) n. 110/2008 a quella prevista dal presente regolamento.

(38)

Per quanto riguarda le norme non concernenti le indicazioni geografiche, è opportuno prevedere tempo sufficiente per agevolare una transizione armoniosa dalla disciplina prevista dal regolamento (CE) n. 110/2008 a quella prevista dal presente regolamento.

(39)

Successivamente alla data di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere consentita la continuazione della commercializzazione delle scorte di bevande spiritose esistenti, fino al loro esaurimento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E CATEGORIE DELLE BEVANDE SPIRITOSE

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce disposizioni relative a:

la definizione, la designazione, la presentazione e l'etichettatura delle bevande spiritose nonché alla protezione delle loro indicazioni geografiche;

l'alcole etilico e i distillati di origine agricola utilizzati nella produzione di bevande alcoliche; e

l'uso delle denominazioni legali di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di prodotti alimentari che non siano bevande spiritose.

2.   Il presente regolamento si applica a tutti i prodotti di cui al paragrafo 1 che sono immessi sul mercato dell'Unione, siano essi prodotti al suo interno o in paesi terzi, nonché a quelli prodotti nell'Unione a fini di esportazione.

3.   Per quanto riguarda la protezione delle indicazioni geografiche, il capo III del presente regolamento si applica altresì ai prodotti che entrano nel territorio doganale dell'Unione senza esservi immessi in libera pratica.

Articolo 2

Definizione e requisiti delle bevande spiritose

Ai fini del presente regolamento una bevanda spiritosa è una bevanda alcolica che soddisfa i requisiti seguenti:

a)

è destinata al consumo umano;

b)

possiede caratteristiche organolettiche particolari;

c)

possiede un titolo alcolometrico volumico minimo di 15 % vol., salvo nel caso delle bevande spiritose che soddisfa i requisiti dell'allegato I, categoria 39;

d)

è stata prodotta:

i)

direttamente mediante l'uso di uno dei metodi seguenti, utilizzati singolarmente o in combinazione:

distillazione di prodotti fermentati, con l'aggiunta o meno di aromi o di alimenti aromatizzanti,

macerazione o trattamento simile di materie vegetali in alcole etilico di origine agricola, distillati di origine agricola o bevande spiritose o una loro combinazione,

aggiunta, singolarmente o in combinazione, all'alcole etilico di origine agricola, di distillati di origine agricola o di bevande spiritose di uno qualsiasi dei seguenti:

aromi utilizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1334/2008,

coloranti utilizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1333/2008,

altri ingredienti autorizzati utilizzati conformemente ai regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (CE) n. 1334/2008,

prodotti edulcoranti,

altri prodotti agricoli,

prodotti alimentari, oppure

ii)

mediante aggiunta, singolarmente o in combinazione, di uno qualsiasi dei seguenti:

altre bevande spiritose,

alcole etilico di origine agricola,

distillati di origine agricola,

altri prodotti alimentari;

e)

non rientra tra le bevande dei codici NC 2203, 2204, 2205, 2206 e 2207;

f)

qualora nella sua produzione sia stata aggiunta acqua, che può essere distillata, demineralizzata, permeata o addolcita:

i)

la qualità dell'acqua è conforme alla direttiva 98/83/CE del Consiglio (15) e alla direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16), e

ii)

il titolo alcolometrico della bevanda spiritosa, dopo l'aggiunta dell'acqua, resta conforme al titolo alcolometrico volumico minimo previsto al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, o al titolo alcolometrico previsto per la pertinente categoria di bevande spiritose come stabilito all'allegato I.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«denominazione legale», il nome, nell'accezione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera n), del regolamento (UE) n. 1169/2011, con il quale una bevanda spiritosa è immessa sul mercato;

2)

«termine composto», con riferimento alla designazione, presentazione e all'etichettatura di una bevanda alcolica, la combinazione di una denominazione legale prevista in una delle categorie di bevande spiritose stabilite nell'allegato I, o dell'indicazione geografica di una bevanda spiritosa da cui proviene tutto l'alcole del prodotto finale, con uno o più dei seguenti:

a)

il nome di uno o più prodotti alimentari diversi dalla bevanda alcolica e dai prodotti alimentari utilizzati per la produzione di tale bevanda spiritosa, conformemente all'allegato I, o aggettivi derivanti da tali nomi;

b)

il termine «liquore» o «crema»;

3)

«allusione», il riferimento diretto o indiretto a una o più denominazioni legali previste nelle categorie di bevande spiritose che figurano nell'allegato I, o a una o più indicazioni geografiche di bevande spiritose, diverso dal riferimento nell'ambito di un termine composto o di un 'elenco di ingredienti di cui all'articolo 13, paragrafi 2, 3 e 4, nella designazione, presentazione o etichettatura di quanto segue:

a)

un prodotto alimentare diverso da una bevanda spiritosa, o

b)

una bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti delle categorie da 33 a 40 dell'allegato I;

4)

«indicazione geografica», un'indicazione che permette di identificare una bevanda spiritosa come originaria del territorio di un paese, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche della bevanda spiritosa siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica;

5)

«disciplinare», il fascicolo allegato alla domanda di protezione di un'indicazione geografica in cui sono illustrati i requisiti che la bevanda spiritosa deve soddisfare e che era definito «scheda tecnica» a norma del regolamento (CE) n. 110/2008;

6)

«gruppo», qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita principalmente da produttori o trasformatori che trattano le bevande spiritose in questione;

7)

«denominazione generica», il nome di una bevanda spiritosa che è divenuto un nome generico e che, pur essendo collegato al luogo o alla regione in cui la bevanda spiritosa era originariamente prodotta o commercializzata, è divenuto la denominazione comune di tale bevanda spiritosa nell'Unione;

8)

«campo visivo», il campo visivo quale definito all'articolo 2, paragrafo 2, lettera k), del regolamento (CE) n. 1169/2011;

9)

«miscelare», l'operazione consistente nel combinare una bevanda spiritosa che appartiene a una delle categorie che figurano nell'allegato I o a un'indicazione geografica con uno o più dei seguenti:

a)

altre bevande spiritose che non appartengono alla stessa categoria di bevande spiritose che figura nell'allegato I,

b)

distillati di origine agricola,

c)

alcole etilico di origine agricola;

10)

«miscela», la bevanda spiritosa che è stata sottoposta a miscelazione;

11)

«assemblare», l'operazione che consiste nel combinare due o più bevande spiritose della stessa categoria, che sono distinguibili tra loro solo per differenze di composizione dovute a uno o più dei seguenti fattori:

a)

metodo di produzione,

b)

apparecchiature di distillazione impiegate,

c)

periodo di maturazione o di invecchiamento,

d)

zona geografica di produzione,

la bevanda spiritosa così ottenuta appartiene alla stessa categoria delle bevande spiritose iniziali prima dell'assemblaggio;

12)

«bevanda assemblata», la bevanda spiritosa che è stata sottoposta ad assemblaggio.

Articolo 4

Definizioni e requisiti tecnici

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni e i requisiti tecnici seguenti:

1)

«designazione», i termini utilizzati nell'etichettatura, nella presentazione e sull'imballaggio di una bevanda spiritosa, sui documenti che accompagnano il trasporto di una bevanda spiritosa, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bolle di consegna, e nella pubblicità di una bevanda spiritosa;

2)

«presentazione», i termini utilizzati nell'etichettatura e sull'imballaggio così come nella pubblicità e nella promozione delle vendite di un prodotto, in immagini o simili, nonché sui recipienti, compresi la bottiglia o il dispositivo di chiusura;

3)

«etichettatura», le menzioni, le indicazioni, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli riferentisi a un prodotto e figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, anello o fascetta che accompagni il prodotto o che ad esso si riferisca;

4)

«etichetta», qualunque marchio d'impresa o commerciale, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull'imballaggio o sul contenitore di un alimento o che accompagna detto imballaggio o contenitore di alimento;

5)

«imballaggio», gli involucri protettivi, i cartoni, le casse, i contenitori e le bottiglie utilizzati per il trasporto o la vendita di bevande spiritose;

6)

«distillazione», il processo di separazione termica che comporta una o più fasi di separazione al fine di ottenere determinate proprietà organolettiche o una maggiore concentrazione alcolica o entrambi, indipendentemente dal fatto che tali fasi abbiano luogo a pressione normale o sotto vuoto, a seconda del dispositivo di distillazione usato; e può trattarsi di distillazione semplice o multipla o di ridistillazione;

7)

«distillato di origine agricola», un liquido alcolico ottenuto mediante distillazione, previa fermentazione alcolica, dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato che non presenta le caratteristiche dell'alcole etilico e che conserva l'aroma e il gusto delle materie prime utilizzate;

8)

«edulcorare», l'operazione consistente nell'utilizzare uno o più prodotti edulcoranti nella produzione delle bevande spiritose;

9)

«prodotto edulcorante»,

a)

zucchero di fabbrica, zucchero bianco, zucchero bianco raffinato, destrosio, fruttosio, sciroppo di glucosio, zucchero liquido, zucchero liquido invertito e sciroppo di zucchero invertito, quali definiti nella parte A dell'allegato della direttiva 2001/111/CE (17),

b)

mosto di uve concentrato rettificato, mosto di uve concentrato e mosto di uve fresche,

c)

zucchero bruciato, vale a dire il prodotto ottenuto esclusivamente mediante riscaldamento controllato del saccarosio, senza aggiunta di basi, di acidi minerali o di altri additivi chimici,

d)

miele, quale definito nell'allegato I, punto 1, della direttiva 2001/110/CE del Consiglio (18),

e)

sciroppo di carruba,

f)

qualsiasi altra sostanza glucidica naturale avente effetto analogo a quello dei prodotti di cui alle lettere da a) a e);

10)

«aggiunta di alcole», l'aggiunta di alcole etilico di origine agricola o di distillati di origine agricola o di entrambi a una bevanda spiritosa; non vi rientra l'alcole utilizzato per diluire o sciogliere i coloranti, gli aromi o gli altri ingredienti autorizzati impiegati nella produzione delle bevande spiritose;

11)

«maturazione» o «invecchiamento», lo stoccaggio di una bevanda spiritosa in recipienti adatti, per un certo periodo di tempo, per consentire alla bevanda spiritosa di sviluppare reazioni naturali che le conferiscono caratteristiche specifiche;

12)

«aromatizzare», l'operazione consistente nell'aggiungere aromi o alimenti aromatizzanti nella produzione di una bevanda spiritosa, mediante uno o più dei procedimenti seguenti: aggiunta, infusione, macerazione, fermentazione alcolica o distillazione dell'alcole in presenza di aromi o di alimenti aromatizzanti;

13)

«aromi», gli aromi quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1334/2008;

14)

«sostanza aromatizzante», una sostanza aromatizzante quale definita all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1334/2008;

15)

«sostanza aromatizzante naturale», una sostanza aromatizzante naturale quale definita all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1334/2008;

16)

«preparazione aromatica», una preparazione aromatica quale definita all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1334/2008;

17)

«altro aroma», un altro aroma quale definito all'articolo 3, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 1334/2008;

18)

«alimenti aromatizzanti», gli alimenti quali definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) e che sono utilizzati nella produzione di bevande spiritose con lo scopo principale di aromatizzarle;

19)

«colorare», l'operazione consistente nell'utilizzare uno o più coloranti nella produzione di una bevanda spiritosa;

20)

«coloranti», i coloranti quali definiti all'allegato I, punto 2, del regolamento (CE) n. 1333/2008;

21)

«caramello», un additivo alimentare corrispondente ai numeri E: E 150a, E 150b, E 150c o E 150d e relativo a prodotti di colore bruno più o meno accentuato destinati alla colorazione, di cui all'allegato II, parte B, del regolamento (CE) n. 1333/2008; non corrisponde al prodotto zuccherato aromatico ottenuto riscaldando lo zucchero e utilizzato per aromatizzare;

22)

«altri ingredienti autorizzati», gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1334/2008 e gli additivi alimentari diversi dai coloranti autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1333/2008;

23)

«titolo alcolometrico volumico», il rapporto tra il volume di alcole allo stato puro contenuto nel prodotto, alla temperatura di 20 oC, e il volume totale del prodotto alla stessa temperatura;

24)

«tenore di sostanze volatili», la quantità di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dal metanolo contenute in una bevanda spiritosa prodotta esclusivamente mediante distillazione.

Articolo 5

Definizione e requisiti dell'alcole etilico di origine agricola

Ai fini del presente regolamento, l'alcole etilico di origine agricola è un liquido che soddisfa i requisiti seguenti:

a)

è ottenuto esclusivamente dai prodotti elencati nell'allegato I del trattato;

b)

è privo di gusti rintracciabili estranei alle materie prime utilizzate nella sua produzione;

c)

ha un titolo alcolometrico volumico minimo pari al 96,0 % vol.;

d)

i valori massimi di impurezza non superano i valori seguenti:

i)

acidità totale (espressa in acido acetico): 1,5 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol.,

ii)

esteri (espressi in acetato di etile): 1,3 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol.,

iii)

aldeidi (espresse in acetaldeide): 0,5 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol.,

iv)

alcoli superiori (espressi in 2-metil-1-propanolo): 0,5 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol.,

v)

metanolo: 30 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol.,

vi)

estratto secco 1,5 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol.,

vii)

basi azotate volatili (espresse in azoto): 0,1 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol.,

viii)

furfurolo: non rintracciabile.

Articolo 6

Alcole etilico e distillati utilizzati nelle bevande alcoliche

1.   L'alcole etilico e i distillati utilizzati nella produzione di bevande spiritose sono esclusivamente di origine agricola ai sensi dell'allegato I del trattato.

2.   Per diluire o sciogliere i coloranti, gli aromi o qualsiasi altro ingrediente autorizzato impiegato per la produzione delle bevande alcoliche non è utilizzato alcole diverso da alcole etilico di origine agricola, distillati di origine agricola o bevande spiritose rientranti nelle categorie da 1 a 14 dell'allegato I. L'alcole impiegato per diluire o sciogliere coloranti, aromi o qualsiasi altro ingrediente autorizzato è utilizzato solo nelle quantità strettamente necessarie a tal fine.

3.   Le bevande alcoliche non contengono alcole di origine sintetica, né altro alcole di origine non agricola ai sensi dell'allegato I del trattato.

Articolo 7

Categorie di bevande spiritose

1.   Le bevande spiritose sono classificate in categorie conformemente alle disposizioni generali di cui al presente articolo e alle disposizioni specifiche di cui all'allegato I.

2.   Fatte salve le disposizioni specifiche per ciascuna delle categorie di bevande spiritose da 1 a 14 di cui all'allegato I, le bevande spiritose di tali categorie:

a)

sono prodotte mediante fermentazione alcolica e distillazione esclusivamente di materie prime previste dalla categoria di bevanda spiritosa corrispondente di cui all'allegato I;

b)

non comportano aggiunta di alcole, diluito o non diluito;

c)

non sono aromatizzate;

d)

non contengono altro colorante che il caramello, utilizzato esclusivamente per adeguare il colore di tali bevande spiritose;

e)

non sono edulcorate, tranne che per arrotondare il sapore finale del prodotto; il contenuto massimo di edulcoranti espresso in zucchero invertito non supera le soglie stabilite per ciascuna categoria all'allegato I;

f)

non contengono elementi aggiunti diversi dalle unità intere non trasformate della materia prima da cui è ottenuto l'alcole, e che sono utilizzati principalmente a fini di decorazione.

3.   Fatte salve le disposizioni specifiche per ciascuna delle categorie di bevande spiritose da 15 a 44 di cui all'allegato I, le bevande spiritose di tali categorie possono:

a)

essere prodotte da qualsiasi materia prima agricola elencata nell'allegato I del trattato;

b)

comportare aggiunta di alcole;

c)

contenere sostanze aromatizzanti, sostanze aromatizzanti naturali, preparazioni aromatiche e alimenti aromatizzanti;

d)

essere colorate;

e)

essere edulcorate.

4.   Fatte salve le disposizioni specifiche di cui all'allegato II, le bevande spiritose che non soddisfano i requisiti specifici previsti per ciascuna delle categorie definite nell'allegato I possono:

a)

essere prodotte da qualsiasi materia prima agricola elencata nell'allegato I del trattato o da qualsiasi alimento o da entrambi;

b)

comportare aggiunta di alcole;

c)

essere aromatizzate;

d)

essere colorate;

e)

essere edulcorate.

Articolo 8

Atti delegati e competenze di esecuzione

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 46 al fine di modificare il presente regolamento introducendo modifiche alle definizioni tecniche e i requisiti tecnici stabiliti all'articolo 2, lettera f), e agli articoli 4 e 5.

Gli atti delegati di cui al primo comma si limitano rigorosamente a rispondere a esigenze comprovate determinate dall'andamento della domanda dei consumatori, dal progresso tecnologico o dalla necessità di innovazione della produzione.

La Commissione adotta un atto delegato distinto in relazione a ciascuna definizione tecnica o a ciascun requisito tecnico di cui al primo comma.

2.   In casi eccezionali, ove lo richieda la legislazione del paese terzo importatore, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 46 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo deroghe ai requisiti di cui all'articolo 2, lettera f), e agli articoli 4 e 5, ai requisiti delle categorie di bevande spiritose definite nell'allegato I e alle norme specifiche relative a talune bevande spiritose definite nell'allegato II.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 46 al fine di integrare il presente regolamento specificando quali altre sostanze naturali o materie prime agricole aventi un effetto analogo ai prodotti di cui articolo 4, paragrafo 9, lettere da a) a e), sono autorizzate in tutta l'Unione come prodotti edulcoranti nella produzione di bevande spiritose.

4.   La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme uniformi per l'utilizzo di altre sostanze naturali o materie prime agricole autorizzate mediante atti delegati come prodotti edulcoranti nella produzione delle bevande spiritose di cui al paragrafo 3, determinando in particolare i rispettivi fattori di conversione per l'edulcorazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

CAPO II

DESIGNAZIONE, PRESENTAZIONE ED ETICHETTATURA DELLE BEVANDE SPIRITOSE E USO DELLE DENOMINAZIONI DI BEVANDE SPIRITOSE NELLA PRESENTAZIONE E NELL'ETICHETTATURA DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI

Articolo 9

Presentazione ed etichettatura

Le bevande spiritose immesse sul mercato dell'Unione soddisfano i requisiti di presentazione ed etichettatura stabiliti dal regolamento (UE) n. 1169/2011, salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento.

Articolo 10

Denominazioni legali delle bevande spiritose

1.   La denominazione di una bevanda spiritosa è la sua denominazione legale.

La denominazione legale figura nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura delle bevande spiritose.

Tale denominazione legale è riportata sull'etichetta della bevanda spiritosa in modo chiaro e visibile e non può essere sostituita né modificata.

2.   Le bevande spiritose che soddisfano i requisiti della una categoria di bevande spiritose definite nell'allegato I utilizzano la denominazione di tale categoria come denominazione legale, a meno che tale categoria non consenta l'utilizzo di un'altra denominazione legale.

3.   Una bevanda spiritosa che non soddisfa i requisiti stabiliti per le categorie di bevande spiritose definite nell'allegato I utilizza la denominazione legale «bevanda spiritosa».

4.   Una bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti di più di una categoria di bevande spiritose definite nell'allegato I può essere immessa sul mercato con una o più delle denominazioni legali definite per dette categorie nell'allegato I.

5.   Fatto salvo i paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la denominazione legale di una bevanda spiritosa può essere:

a)

completata o sostituita da una delle indicazioni geografiche di cui al capo III. In tal caso l'indicazione geografica può essere inoltre completata da qualsiasi termine consentito dal pertinente disciplinare, purché ciò non induca in errore i consumatori; e

b)

sostituita da un termine composto che includa il termine «liquore» o «crema», a condizione che il prodotto finale soddisfi i requisiti dell'allegato I per la categoria 33.

6.   Fatti salvi il regolamento (UE) n. 1169/2011 e le norme specifiche stabilite per le categorie di bevande spiritose nell'allegato I del presente regolamento, la denominazione legale di una bevanda spiritosa può essere completata da:

a)

una denominazione o un riferimento geografico previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nello Stato membro nel quale la bevanda spiritosa è immessa sul mercato, purché ciò non induca in errore il consumatore;

b)

una denominazione usuale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera o), del regolamento (UE) n. 1169/2011, purché ciò non induca in errore il consumatore;

c)

un termine composto o un'allusione in conformità degli articoli 11 e 12;

d)

i termini «bevanda assemblata», «assemblaggio» o «assemblato», purché la bevanda spiritosa sia stata sottoposta ad assemblaggio;

e)

i termini «miscela», «miscelato» o «bevanda spiritosa miscelata», purché la bevanda spiritosa sia stata sottoposta a miscelazione; oppure

f)

i termini «secco» o «dry», salvo nel caso delle bevande spiritose che soddisfano i requisiti della categoria 2 dell'allegato I, senza pregiudizio per i requisiti specifici stabiliti nelle categorie da 20 a 22 dell'allegato I, e a condizione che la bevanda spiritosa non sia stata edulcorata, nemmeno per arrotondarne il sapore. In deroga alla prima parte del presente punto, il termine «secco» o «dry» può integrare la denominazione legale delle bevande spiritose che soddisfano i requisiti della categoria 33 e che sono state pertanto edulcorate.

7.   Fatti salvi gli articoli 11 e 12 e l'articolo 13, paragrafi 2, 3 e 4, è vietato utilizzare le denominazioni legali di cui al paragrafo 2 del presente articolo o le indicazioni geografiche nella designazione, presentazione o nell'etichettatura di qualsiasi bevanda che non soddisfa i requisiti della pertinente categoria definita nell'allegato I o della pertinente indicazione geografica. Tale divieto si applica altresì nei casi in cui le denominazioni legali o le indicazioni geografiche sono utilizzate insieme a espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «fatto», «gusto» o altri termini simili.

Fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 1, gli aromi che imitano una bevanda spiritosa o il loro impiego nella produzione di un prodotto alimentare diverso da una bevanda possono recare, nella loro presentazione ed etichettatura, riferimenti alle denominazioni legali di cui al paragrafo 2 del presente articolo, purché tali denominazioni legali siano completate dal termine «aroma», o da qualsiasi altro termine simile. Le indicazioni geografiche non possono essere utilizzate per designare tali aromi.

Articolo 11

Termini composti

1.   Nella designazione, presentazione e nell'etichettatura di una bevanda alcolica è ammesso l'uso in un termine composto di una denominazione legale prevista per le categorie di bevande spiritose di cui all'allegato I o di un'indicazione geografica per bevande spiritose esclusivamente alle condizioni seguenti:

a)

l'alcole utilizzato nella preparazione della bevanda alcolica in questione proviene esclusivamente dalla bevanda spiritosa cui fa riferimento il termine composto, ad eccezione dell'alcole che può essere contenuto in aromi, coloranti o altri ingredienti autorizzati utilizzati per la produzione di tale bevanda alcolica; e

b)

la bevanda spiritosa non è stata diluita solo con l'aggiunta di acqua di modo che il suo titolo alcolometrico sia al di sotto del valore minimo previsto dalla categoria pertinente di bevande spiritose elencate nell'allegato I.

2.   Fatte salve le denominazioni legali di cui all'articolo 10, i termini «alcole», «spiritoso», «bevanda», «bevanda spiritosa» e «acqua» non fanno parte di un termine composto che designa una bevanda alcolica.

3.   I termini composti che designano una bevanda alcolica:

a)

figurano in caratteri uniformi dello stesso tipo, dimensione e colore;

b)

non sono interrotto da alcun elemento di testo o immagine che non faccia parte di essi; e

c)

non appaiono in caratteri di dimensioni maggiori rispetto a quelli utilizzati per la denominazione della bevanda alcolica.

Articolo 12

Allusioni

1.   Nella presentazione e nell'etichettatura di un prodotto alimentare diverso da una bevanda alcolica è ammessa l'allusione alle denominazioni legali previste da una o più delle categorie di bevande spiritose elencate nell'allegato I o a una o più indicazioni geografiche per le bevande spiritose a condizione che l'alcole utilizzato nella preparazione del prodotto alimentare in questione provenga esclusivamente dalla bevanda spiritosa o dalle bevande spiritose cui fa riferimento l'allusione, fatta eccezione per quanto riguarda l'alcole che può essere contenuto in aromi, coloranti o altri ingredienti autorizzati utilizzati per la produzione di tale prodotto alimentare.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo e fatti salvi i regolamenti (UE) n. 1308/2013 (20) e (UE) n. 251/2014 (21) del Parlamento europeo e del Consiglio, nella presentazione e nell'etichettatura di una bevanda alcolica diversa da una bevanda spiritosa è ammessa un'allusione alle denominazioni legali previste da una o più delle categorie di bevande spiritose elencate nell'allegato I del presente regolamento o a una o più indicazioni geografiche per le bevande spiritose a condizione che:

a)

l'alcole aggiunto provenga esclusivamente dalla bevanda spiritosa o dalle bevande spiritose cui fa riferimento l'allusione; e

b)

la proporzione di ciascun ingrediente alcolico sia indicata almeno una volta nello stesso campo visivo dell'allusione, secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati. Tale proporzione è pari alla percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente nel volume totale di alcole puro del prodotto finale.

3.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 13, paragrafo 4, nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura di una bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti delle categorie da 33 a 40 dell'allegato I è ammessa l'allusione alle denominazioni legali previste da una o più delle categorie di bevande spiritose elencate in tale allegato o a una o più indicazioni geografiche per le bevande spiritose a condizione che:

a)

l'alcole aggiunto provenga esclusivamente dalla bevanda spiritosa o dalle bevande spiritose cui fa riferimento l'allusione;

b)

la proporzione di ciascun ingrediente alcolico sia indicata almeno una volta nello stesso campo visivo dell'allusione, secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati. Tale proporzione è pari alla percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente nel volume totale di alcole puro del prodotto finale; e

c)

il termine «cream» non compaia nella denominazione legale di una bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti delle categorie da 33 a 40 dell'allegato I o nella denominazione legale della bevanda spiritosa o delle bevande spiritose cui fa riferimento l'allusione.

4.   L'allusione di cui ai paragrafi 2 e 3:

a)

non figura sulla stessa riga della denominazione della bevanda alcolica; e

b)

figura in caratteri di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione della bevanda alcolica e, qualora siano utilizzati termini composti, in caratteri di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per tali termini composti a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera c).

Articolo 13

Disposizioni supplementari in materia di designazione, presentazione ed etichettatura

1.   La designazione, la presentazione o l'etichettatura di una bevanda spiritosa possono fare riferimento alle materie prime impiegate per produrre l'alcole etilico di origine agricola o i distillati di origine agricola utilizzati per la produzione della bevanda spiritosa in questione solo se l'alcole etilico o tali distillati sono ottenuti esclusivamente a partire da tale materia prima. In tal caso, ciascun tipo di alcole etilico di origine agricola o distillato di origine agricola utilizzato è menzionato secondo l'ordine decrescente dei quantitativi in volume dell'alcole puro.

2.   Le denominazioni legali di cui all'articolo 10 possono essere inserite in un elenco di ingredienti per prodotti alimentari, purché tale elenco sia conforme agli articoli da 18 a 22 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

3.   In caso di miscela o assemblaggio, è possibile indicare le denominazioni legali previste per le categorie di bevande spiritose elencate nell'allegato I o le indicazioni geografiche per le bevande spiritose solo ove figurino in un elenco degli ingredienti alcolici nello stesso campo visivo della denominazione legale della bevanda spiritosa.

Nel caso di cui al primo comma, l'elenco degli ingredienti alcolici è accompagnato almeno da uno dei termini di cui all'articolo 10, paragrafo 6, lettere d) ed e). Sia l'elenco degli ingredienti alcolici sia il termine che lo accompagna figurano nello stesso campo visivo della denominazione legale della bevanda spiritosa, in caratteri uniformi dello stesso tipo e colore e di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione legale.

Inoltre, la proporzione di ciascun ingrediente alcolico figurante nell'elenco degli ingredienti alcolici è espressa almeno una volta in percentuale, secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati. Tale proporzione è pari alla percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente nel volume totale di alcole puro della miscela.

Il presente paragrafo non si applica agli assemblaggi di bevande spiritose appartenenti alla stessa indicazione geografica o agli assemblaggi in cui nessuna delle bevande spiritosa appartiene a una indicazione geografica.

4.   In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, se una miscela e soddisfa i requisiti previsti per una delle categorie di bevande spiritose stabilite all'allegato I, tale miscela reca la denominazione legale prevista dalla pertinente categoria.

Nel caso di cui al primo comma, la designazione, la presentazione o l'etichettatura della miscela può recare le denominazioni legali figuranti all'allegato I o le indicazioni geografiche corrispondenti alle bevande spiritose che sono state miscelate, purché tali denominazioni figurino:

a)

esclusivamente in un elenco di tutti gli ingredienti alcolici contenuti nella miscela, in caratteri uniformi dello stesso tipo e colore e di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione legale; e

b)

almeno una volta nello stesso campo visivo della denominazione legale della miscela.

Inoltre, la proporzione di ciascun ingrediente alcolico figurante nell'elenco degli ingredienti alcolici è espressa almeno una volta in percentuale, secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati. Tale proporzione è pari alla percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente nel volume totale di alcole puro della miscela.

5.   L'uso dei nomi delle materie prime vegetali utilizzati come denominazioni legali di alcune bevande spiritose avviene fatto salvo l'uso dei nomi di tali materie prime vegetali nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari. I nomi di tali materie prime possono essere utilizzati nella designazione, nella presentazione o nell'etichettatura di altre bevande spiritose a condizione che ciò non induca in errore il consumatore.

6.   Il periodo di invecchiamento o l'età possono essere menzionati nella designazione, nella presentazione o nell'etichettatura di una bevanda spiritosa solo se si riferiscono al più giovane dei componenti alcolici di detta bevanda, e a condizione che tutte le operazioni di invecchiamento della bevanda spiritosa siano avvenute sotto il controllo fiscale di uno Stato membro o un controllo che offra garanzie equivalenti. La Commissione istituisce un registro pubblico contenente l'elenco degli organismi deputati in ogni Stato membro al controllo dei processi di invecchiamento.

7.   La denominazione legale di una bevanda spiritosa è indicata nel documento amministrativo elettronico di cui al regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione (22). Quando il periodo di invecchiamento o l'età sono indicati nella designazione, nella presentazione o nell'etichettatura di una bevanda spiritosa, essi devono essere indicati anche nel documento amministrativo elettronico.

Articolo 14

Indicazione del luogo di provenienza

1.   Qualora il luogo di provenienza di una bevanda spiritosa, che non sia un'indicazione geografica o un marchio d'impresa, sia indicato nella designazione, nella presentazione o nell'etichettatura della bevanda spiritosa, esso corrisponde al luogo o alla regione in cui è avvenuta la fase del processo di produzione che ha conferito alla bevanda spiritosa finita il suo carattere e le sue qualità distintive essenziali.

2.   L'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 non è obbligatoria per le bevande spiritose.

Articolo 15

Lingua utilizzata per le denominazioni delle bevande spiritose

1.   I termini in corsivo degli allegati I e II e le indicazioni geografiche non sono tradotti né sull'etichetta né nella designazione e presentazione della bevanda spiritosa.

2.   In deroga al paragrafo 1, nel caso delle bevande spiritose prodotte nell'Unione e destinate all'esportazione, i termini di cui al paragrafo 1 e le indicazioni geografiche possono essere accompagnati da una traduzione, trascrizione o traslitterazione, a condizione che i termini e le indicazioni geografiche nella lingua originale non siano nascosti.

Articolo 16

Utilizzo di un simbolo dell'Unione per le indicazioni geografiche

Il simbolo dell'Unione per le indicazioni geografiche protette istituito a norma dell'articolo 12, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1151/2012 può essere utilizzato nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura delle bevande spiritose la cui denominazione corrisponde a un'indicazione geografica.

Articolo 17

Divieto di utilizzare capsule a base di piombo e involucri a base di piombo

Le bevande spiritose non possono essere detenute per la vendita o immesse in commercio in recipienti con dispositivi di chiusura rivestiti di capsule a base di piombo o involucri a base di piombo.

Articolo 18

Metodi di analisi di riferimento dell'Unione

1.   Se è necessario analizzare l'alcole etilico di origine agricola, i distillati di origine agricola o le bevande spiritose per verificarne la conformità al presente regolamento, tale analisi è condotta sulla base dei metodi di analisi di riferimento dell'Unione per la determinazione della composizione chimica e fisica e delle proprietà organolettiche.

Sono consentiti altri metodi di analisi, sotto la responsabilità del direttore del laboratorio, a condizione che la loro accuratezza, ripetibilità e riproducibilità siano almeno equivalenti a quelle dei pertinenti metodi di analisi di riferimento dell'Unione.

2.   Qualora non siano previsti metodi di analisi di riferimento dell'Unione ai fini della rilevazione e della quantificazione delle sostanze contenute in una bevanda spiritosa, sono applicabili uno o più dei metodi seguenti:

a)

metodi di analisi convalidati secondo procedure riconosciute a livello internazionale e che soddisfano, in particolare, i criteri di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (23);

b)

metodi di analisi conformi alle norme raccomandate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO);

c)

metodi di analisi riconosciuti dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) e da essa pubblicati;

d)

qualora non siano disponibili i metodi di cui alle lettere a), b) o c), e in base alla sua accuratezza, alla sua ripetibilità e alla sua riproducibilità:

un metodo di analisi approvato dallo Stato membro interessato;

se necessario, qualsiasi altro metodo di analisi appropriato.

Articolo 19

Poteri delegati

1.   Al fine di tener conto dell'utilizzo negli Stati membri del processo di invecchiamento dinamico tradizionale del brandy noto come sistema «criaderas y solera» o sistema «solera y criaderas», di cui all'allegato III, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 46, che integrino il presente regolamento mediante:

a)

la previsione di deroghe all'articolo 13, paragrafo 6, per quanto riguarda l'indicazione del periodo di invecchiamento o l'età nella designazione, nella presentazione o nell'etichettatura di questo tipo di brandy; e

b)

l'introduzione di opportuni meccanismi di controllo per tale tipo di brandy.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 46 riguardo all'istituzione di un registro pubblico contenente l'elenco degli organismi deputati in ogni Stato membro al controllo dei processi di invecchiamento a norma dell'articolo 13, paragrafo 6.

Articolo 20

Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare mediante atti di esecuzione:

a)

le norme necessarie per le comunicazioni degli Stati membri riguardanti gli organismi deputati al controllo dei processi di invecchiamento conformemente all'articolo 13, paragrafo 6;

b)

norme uniformi per l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza sulla designazione, nella presentazione o nell'etichettatura delle bevande spiritose prevista all'articolo 14;

c)

norme sull'utilizzo del simbolo dell'Unione previsto all'articolo 16 nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura delle bevande spiritose;

d)

norme tecniche dettagliate sui metodi di analisi di riferimento dell'Unione previsti all'articolo 18.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

CAPO III

INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Articolo 21

Protezione delle indicazioni geografiche

1.   Le indicazioni geografiche protette a norma del presente regolamento possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi una bevanda spiritosa prodotta conformemente al corrispondente disciplinare.

2.   Le indicazioni geografiche protette a norma del presente regolamento sono tutelate contro:

a)

qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale denominazione o l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare la notorietà della denominazione protetta, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;

b)

qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o dei servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;

c)

qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata nella designazione, nella presentazione o nell'etichettatura dello stesso che possa indurre in errore sulla sua origine;

d)

qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

3.   Le indicazioni geografiche protette a norma del presente regolamento non diventano generiche nell'Unione.

4.   La tutela di cui al paragrafo 2 si applica altresì ai prodotti che entrano nel territorio doganale dell'Unione senza esservi immessi in libera pratica.

Articolo 22

Disciplinare

1.   Un'indicazione geografica protetta a norma del presente regolamento rispetta un disciplinare che comprende almeno gli elementi seguenti:

a)

il nome da proteggere come indicazione geografica, quale utilizzata nel commercio o nel linguaggio comune, solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata, nella grafia originale e, se essa non è in caratteri latini, in una trascrizione in caratteri latini;

b)

la categoria della bevanda spiritosa o i termini «bevanda spiritosa» se essa non soddisfa i requisiti definiti per le categorie di bevande spiritose di cui all'allegato I;

c)

una descrizione delle caratteristiche della bevanda spiritosa, comprese se del caso le materie prime a partire dalle quali è prodotta, nonché le principali caratteristiche fisiche, chimiche o organolettiche del prodotto e le caratteristiche specifiche del prodotto rispetto alle bevande spiritose della stessa categoria;

d)

la definizione della zona geografica delimitata riguardo al legame di cui alla lettera f);

e)

la descrizione del metodo di produzione della bevanda spiritosa e, se del caso, dei metodi di produzione locali, autentici e costanti;

f)

informazioni che stabiliscono il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica della bevanda spiritosa e la sua origine geografica;

g)

i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti o, se disponibili, i nomi e gli indirizzi degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare a norma dell'articolo 38, e i relativi compiti specifici;

h)

qualsiasi regola specifica per l'indicazione geografica in questione.

Ove applicabile, il disciplinare comprende i requisiti in materia di confezionamento, corredati di una motivazione che illustra le ragioni per cui il confezionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata al fine di salvaguardare la qualità, garantire l'origine o assicurare il controllo, tenendo conto del diritto dell'Unione, in particolare in materia di libera circolazione delle merci e libera prestazione di servizi.

2.   Le schede tecniche presentate entro l'8 giugno 2019 nel quadro di domande a norma del regolamento (CE) n. 110/2008 sono considerate disciplinari ai sensi del presente articolo.

Articolo 23

Contenuto della domanda di registrazione di un'indicazione geografica

1.   Una domanda di registrazione di un'indicazione geografica a norma dell'articolo 24, paragrafo 5 o 8, comprende almeno:

a)

il nome e l'indirizzo del gruppo richiedente e delle autorità competenti o, se disponibili, degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare;

b)

il disciplinare di cui all'articolo 22;

c)

un documento unico contenente quanto segue:

i)

gli elementi principali del disciplinare, tra cui il nome da proteggere, la categoria alla quale la bevanda spiritosa appartiene o il termine «bevanda spiritosa», il metodo di produzione, una descrizione delle caratteristiche della bevanda spiritosa, una definizione concisa della zona geografica e, se del caso, le norme specifiche applicabili al confezionamento e all'etichettatura,

ii)

la descrizione del legame della bevanda spiritosa con la sua origine geografica di cui all'articolo 3, punto 4, inclusi, se del caso, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustificano il legame.

La domanda di cui all'articolo 24, paragrafo 8, contiene inoltre il riferimento della pubblicazione del disciplinare e la prova che la denominazione del prodotto è protetta nel suo paese di origine.

2.   Un fascicolo di domanda di cui all'articolo 24, paragrafo 7, comprende:

a)

il nome e l'indirizzo del gruppo richiedente;

b)

il documento unico di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo;

c)

una dichiarazione dello Stato membro in cui quest'ultimo afferma che la domanda soddisfa le prescrizioni del presente regolamento e le disposizioni adottate a norma del medesimo;

d)

il riferimento della pubblicazione del disciplinare.

Articolo 24

Domanda di registrazione di un'indicazione geografica

1.   Le domande di registrazione di un'indicazione geografica nell'ambito del presente capo possono essere presentate solo da gruppi che operano con i prodotti il cui nome è proposto per la registrazione.

2.   Un'autorità designata da uno Stato membro può essere considerata come un gruppo ai fini del presente capo se i produttori interessati non hanno la possibilità di formare un gruppo a causa del loro numero, della loro posizione geografica o delle loro caratteristiche organizzative. In tali casi, il fascicolo di domanda di cui all'articolo 23, paragrafo 2, indica tali motivi.

3.   Una singola persona fisica o giuridica può essere equiparata a un gruppo ai fini del presente capo qualora siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a)

la persona in questione è l'unico produttore che desidera presentare una domanda; e

b)

la zona geografica delimitata possiede caratteristiche che differiscono notevolmente da quelle delle zone limitrofe, le caratteristiche della bevanda spiritosa sono differenti da quelle delle bevande spiritose delle zone limitrofe ovvero la bevanda spiritosa presenta una speciale qualità, notorietà o altre caratteristiche che sono chiaramente attribuibili alla sua origine geografica.

4.   Nel caso di una indicazione geografica che designa una zona geografica transfrontaliera, più gruppi di diversi Stati membri o paesi terzi possono presentare una domanda di registrazione comune.

Qualora sia presentata una domanda comune, essa è presentata alla Commissione dallo Stato membro interessato o da un gruppo richiedente di un paese terzo interessato, direttamente o per il tramite delle autorità del paese terzo, previa consultazione di tutte la autorità e dei gruppi richiedenti interessati. La domanda comune include la dichiarazione di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera c), di tutti gli Stati membri interessati. I requisiti di cui all'articolo 23 sono rispettati in tutti gli Stati membri e i paesi terzi interessati.

Nel caso di domande comuni, le relative procedure di opposizione nazionali sono effettuate in tutti gli Stati membri interessati.

5.   Se la domanda di registrazione riguarda una zona geografica di uno Stato membro, essa è inviata alle autorità di tale Stato membro.

Lo Stato membro esamina la domanda con i mezzi appropriati per stabilire se sia motivata e soddisfi le prescrizioni del presente capo.

6.   Nel corso dell'esame di cui al paragrafo 5, secondo comma, lo Stato membro avvia una procedura nazionale di opposizione che garantisce l'adeguata pubblicazione della domanda di cui al paragrafo 5 e prevede un periodo ragionevole nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente o stabilita sul suo territorio possa presentare un'opposizione alla domanda.

Lo Stato membro esamina la ricevibilità di qualsiasi opposizione ricevuta in conformità dei criteri di cui all'articolo 28.

7.   Lo Stato membro che, dopo aver esaminato le opposizioni ricevute, ritenga rispettate le prescrizioni del presente capo, può adottare una decisione favorevole e presentare alla Commissione un fascicolo di domanda. In tal caso, esso informa la Commissione delle opposizioni ricevibili presentate da una persona fisica o giuridica che abbia commercializzato legalmente i prodotti di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo tali nomi almeno per i cinque anni che precedono la data della pubblicazione di cui al paragrafo 6. Gli Stati membri tengono inoltre informata la Commissione in merito agli eventuali procedimenti giudiziari nazionali che possono incidere sulla procedura di registrazione.

Lo Stato membro provvede affinché ove adotti una decisione favorevole a norma del primo comma, essa sia resa pubblica e che ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo abbia la possibilità di presentare ricorso.

Lo Stato membro provvede affinché la versione del disciplinare oggetto della decisione favorevole sia pubblicata e fornisce l'accesso per via elettronica al disciplinare.

Lo Stato membro provvede inoltre all'adeguata pubblicazione della versione del disciplinare oggetto della decisione adottata dalla Commissione a norma dell'articolo 26, paragrafo 2.

8.   Se la domanda riguarda una zona geografica situata in un paese terzo, essa è presentata alla Commissione direttamente o tramite le autorità del paese terzo di cui trattasi.

9.   I documenti di cui al presente articolo che sono trasmessi alla Commissione sono redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione.

Articolo 25

Protezione nazionale provvisoria

1.   Solo in via provvisoria, a decorrere dalla data di presentazione della domanda alla Commissione, uno Stato membro può concedere a un nome una protezione ai sensi del presente capo a livello nazionale.

2.   Tale protezione nazionale cessa alla data in cui è adottata una decisione di registrazione a norma del presente capo oppure alla data in cui la domanda è ritirata.

3.   Qualora un nome non sia registrato ai sensi del presente capo, le conseguenze di tale protezione nazionale sono responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato.

4.   Le misure adottate dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 hanno efficacia solo a livello nazionale e non incidono in alcun modo sugli scambi all'interno dell'Unione o internazionali.

Articolo 26

Esame da parte della Commissione e pubblicazione a fini di opposizione

1.   La Commissione esamina con i mezzi appropriati ogni domanda che riceve a norma dell'articolo 24 per stabilire se sia motivata, se soddisfi le prescrizioni del presente capo, e se gli interessi dei soggetti interessati al di fuori dello Stato membro di presentazione della domanda siano stati presi in considerazione. Detto esame si basa sul documento unico di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), e consiste nel verificare che non vi siano errori manifesti nella domanda e, di norma, è effettuato entro un termine di sei mesi. Tuttavia, se detto termine è superato, la Commissione indica immediatamente per iscritto al richiedente i motivi del ritardo.

La Commissione rende pubblici, almeno ogni mese, l'elenco dei nomi oggetto di una domanda di registrazione e la data di presentazione. L'elenco contiene inoltre il nome dello Stato membro o del paese terzo dal quale proviene la domanda.

2.   Se, in base all'esame effettuato ai sensi del paragrafo 1, primo comma, ritiene rispettate le prescrizioni previste dal presente capo, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il documento unico di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), e il riferimento di pubblicazione del disciplinare.

Articolo 27

Procedura di opposizione

1.   Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo residente o stabilita in un paese terzo possa presentare alla Commissione una notifica di opposizione.

Ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente o stabilita in uno Stato membro diverso da quello di presentazione della domanda può presentare una notifica di opposizione allo Stato membro in cui è residente o stabilita entro un termine che consenta di presentare un'opposizione a norma del primo comma.

La notifica di opposizione contiene una dichiarazione secondo la quale la domanda potrebbe non essere conforme alle prescrizioni del presente capo.

Una notifica di opposizione che non contenga una tale dichiarazione è nulla.

La Commissione trasmette senza ritardo la notifica di opposizione all'autorità o all'organismo che ha presentato la domanda.

2.   Qualora alla Commissione sia presentata una notifica di opposizione, seguita entro due mesi da una dichiarazione di opposizione motivata, la Commissione esamina la ricevibilità di tale dichiarazione di opposizione motivata.

3.   Entro due mesi dal ricevimento di una dichiarazione di opposizione motivata ricevibile, la Commissione invita l'autorità o la persona che ha presentato opposizione e l'autorità o l'organismo che ha presentato la domanda ad avviare idonee consultazioni per un periodo di tempo non superiore a tre mesi. Tale termine decorre dalla data in cui l'invito è trasmesso alle parti interessate per via elettronica.

L'autorità o la persona che ha presentato opposizione e l'autorità o l'organismo che ha presentato la domanda avviano tali idonee consultazioni senza indebiti ritardi. Essi si trasmettono reciprocamente le informazioni utili alla valutazione della conformità della domanda di registrazione alle prescrizioni del presente capo. Se non è raggiunto un accordo, tali informazioni sono trasmesse anche alla Commissione.

Quando le parti interessate raggiungono un accordo, le autorità dello Stato membro o del paese terzo dal quale proviene la domanda notificano alla Commissione tutti gli elementi che hanno permesso di raggiungere tale accordo, compreso il parere del richiedente e delle autorità di uno Stato membro o di un paese terzo, o di altre persone fisiche e giuridiche che hanno presentato opposizione.

Indipendentemente dal fatto che sia stato raggiunto un accordo, la notifica alla Commissione è effettuata entro un mese dal termine delle consultazioni.

In qualsiasi momento durante detti tre mesi, la Commissione può, su richiesta del richiedente, prorogare il termine per le consultazioni di un massimo di tre mesi.

4.   Se, in seguito alle consultazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, gli elementi pubblicati a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, hanno subito modifiche sostanziali, la Commissione procede nuovamente all'esame di cui all'articolo 26.

5.   La notifica di opposizione, la dichiarazione di opposizione motivata e i documenti connessi trasmessi alla Commissione conformemente ai paragrafi da 1 a 4 sono redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione.

Articolo 28

Motivi di opposizione

1.   Una dichiarazione di opposizione motivata a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, è ricevibile solo se perviene alla Commissione entro il termine stabilito in tale articolo e se dimostra:

a)

che l'indicazione geografica proposta non è conforme alla definizione di cui all'articolo 3, punto 4, o alle prescrizioni di cui all'articolo 22;

b)

che la registrazione dell'indicazione geografica proposta sarebbe contraria all'articolo 34 o all'articolo 35;

c)

che la registrazione dell'indicazione geografica proposta danneggerebbe l'esistenza di una denominazione totalmente o parzialmente omonima o di un marchio d'impresa oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 26, paragrafo 2; o

d)

le prescrizioni di cui agli articoli 31 e 32 non sono rispettate.

2.   I motivi di opposizione sono valutati con riferimento al territorio dell'Unione.

Articolo 29

Periodi transitori per l'uso di indicazioni geografiche

1.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che concedano un periodo transitorio fino a cinque anni per consentire alle bevande spiritose originarie di uno Stato membro o di un paese terzo e la cui denominazione viola l'articolo 21, paragrafo 2, di continuare a utilizzare la denominazione con cui sono stati commercializzati purché una dichiarazione di opposizione ricevibile, a norma dell'articolo 24, paragrafo 6, o dell'articolo 27 dimostri che la registrazione del nome danneggerebbe l'esistenza:

a)

di una denominazione totalmente omonima o di un nome composto uno dei cui termini è identico al nome da registrare; o

b)

di altri nomi simili al nome da registrare riferiti a bevande spiritose che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

2.   Fatto salvo l'articolo 36, la Commissione può adottare atti di esecuzione che proroghino il periodo transitorio concesso a norma del paragrafo 1 di un massimo di 15 anni, o consentano di continuare a usarlo fino a un massimo di 15 anni in casi debitamente giustificati, sempre che sia dimostrato che:

a)

la denominazione di cui al paragrafo 1 sia stata legalmente utilizzata, in base ad usi leali e costanti, durante almeno i venticinque anni precedenti la presentazione della domanda di protezione presso la Commissione;

b)

l'uso della denominazione di cui al paragrafo 1 non ha inteso sfruttare, in alcun momento, la reputazione dell'indicazione geografica registrata; e

c)

tale uso non ha indotto né ha potuto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

3.   Quando si usa una denominazione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'indicazione del paese di origine figura in modo chiaro e visibile nell'etichettatura.

Articolo 30

Decisione sulla registrazione

1.   Se, in base alle informazioni di cui dispone grazie all'esame effettuato ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, primo comma, ritiene che non siano soddisfatte le condizioni per la registrazione di un'indicazione geografica proposta, la Commissione informa lo Stato membro o il paese terzo richiedente interessato dei motivi del rigetto e gli accorda due mesi di tempo per presentare le proprie osservazioni. Se la Commissione non riceve osservazioni o se, nonostante le osservazioni ricevute, continua a ritenere che le condizioni per la registrazione non siano soddisfatte, respinge la domanda mediante atti di esecuzione, a meno che quest'ultima sia ritirata. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

2.   Se non le pervengono notifiche di opposizione né dichiarazioni di opposizione motivate ricevibili a norma dell'articolo 27, la Commissione adotta atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2, per registrare il nome.

3.   Se le perviene una dichiarazione di opposizione motivata ricevibile, dopo lo svolgimento delle idonee consultazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 3, e tenendo conto dei risultati delle medesime, la Commissione:

a)

se è stato raggiunto un accordo, procede alla registrazione del nome mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2, e, se necessario, modifica le informazioni pubblicate a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, purché le modifiche non siano sostanziali; o

b)

se non è stato raggiunto un accordo, adotta atti di esecuzione che decidono in merito alla registrazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

4.   Gli atti di registrazione e le decisioni di rigetto sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'atto di registrazione concede all'indicazione geografica la protezione di cui all'articolo 21.

Articolo 31

Modifica di un disciplinare

1.   Qualsiasi gruppo avente un interesse legittimo può chiedere l'approvazione di una modifica di un disciplinare.

La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l'oggetto e le relative motivazioni.

2.   Le modifiche a un disciplinare sono classificate in due categorie in base alla loro rilevanza:

a)

modifiche dell'Unione che richiedono una procedura di opposizione a livello dell'Unione stessa;

b)

modifiche standard da trattare a livello di Stato membro o di paese terzo.

3.   Una modifica è una modifica dell'Unione se:

a)

implica un cambiamento nel nome o in una parte del nome dell'indicazione geografica registrata ai sensi del presente regolamento;

b)

consiste in una modifica della denominazione legale o della categoria della bevanda spiritosa;

c)

rischia di nuocere alla qualità, alla reputazione o ad altre caratteristiche di tale bevanda spiritosa che sono essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica; o

d)

comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.

Qualsiasi altra modifica è considerata una modifica standard.

Una modifica standard è altresì considerata una modifica temporanea quando riguarda un cambiamento temporaneo del disciplinare risultante dall'imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario da parte delle autorità pubbliche o motivato da calamità naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti.

4.   Le modifiche dell'Unione sono approvate dalla Commissione. La procedura di approvazione segue, mutatis mutandis, la procedura stabilita all'articolo 24 e agli articoli da 26 a 30. Le domande di modifica dell'Unione presentate da un paese terzo o da produttori di un paese terzo contengono la prova che la modifica richiesta è conforme alla legislazione applicabile in tale paese terzo alla protezione delle indicazioni geografiche.

5.   Le modifiche standard sono approvate dallo Stato membro nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto di cui trattasi. Per quanto riguarda i paesi terzi, le modifiche sono approvate in conformità del diritto applicabile nel paese terzo in questione.

6.   L'esame della domanda di modifica verte unicamente sulla domanda di modifica proposta.

Articolo 32

Cancellazione

1.   Di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per cancellare la registrazione di un'indicazione geografica in uno dei casi seguenti:

a)

qualora non possa più essere garantito il rispetto delle prescrizioni stabilite dal disciplinare;

b)

qualora non sia stato immesso in commercio per almeno sette anni consecutivi alcun prodotto che benefici di tale indicazione geografica.

Gli articoli 24, 26, 27, 28 e 30 si applicano, mutatis mutandis, alla procedura di cancellazione.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, su richiesta dei produttori della bevanda spiritosa commercializzata sotto l'indicazione geografica registrata, la Commissione può adottare atti di esecuzione che cancellino la relativa registrazione.

3.   In entrambi i casi di cui ai paragrafi 1 e 2, prima di adottare l'atto di esecuzione, la Commissione consulta le autorità dello Stato membro, le autorità del paese terzo o, laddove possibile, il produttore del paese terzo che aveva originariamente presentato domanda di registrazione dell'indicazione geografica in questione, a meno che la cancellazione non sia direttamente richiesta dai richiedenti originali.

4.   Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

Articolo 33

Registro delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

1.   La Commissione adotta, entro l'8 giugno 2021, atti delegati, conformemente all'articolo 46, che integrano il presente regolamento, creando un registro elettronico accessibile al pubblico e tenuto aggiornato, delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose riconosciute nell'ambito del presente regime («registro»).

2.   Il nome di un'indicazione geografica è registrato nella sua grafia originale. Quando la grafia originale non è in caratteri latini, insieme alla denominazione nella grafia originale è registrata una trascrizione o traslitterazione in caratteri latini.

Per le indicazioni geografiche registrate ai sensi del presente capo, il registro fornisce accesso diretto ai singoli documenti e contiene altresì il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Per le indicazioni geografiche registrate prima dell'8 giugno 2019, il registro fornisce accesso diretto ai principali requisiti della scheda tecnica di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 110/2008.

La Commissione adotta, ai sensi dell'articolo 46, atti delegati a integrazione del presente paragrafo, che stabiliscono le modalità più dettagliate relative alla forma e al contenuto del registro.

3.   Le indicazioni geografiche di bevande spiritose prodotte in paesi terzi che sono protette nell'Unione in virtù di un accordo internazionale di cui l'Unione è parte contraente possono essere iscritte nel registro come indicazioni geografiche.

Articolo 34

Indicazioni geografiche omonime

1.   Se il nome per cui è presentata una domanda è omonimo o parzialmente omonimo di un nome già registrato in conformità al presente regolamento, la registrazione tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e di eventuali rischi di confusione.

2.   Un nome omonimo che induca erroneamente il consumatore a credere che i prodotti siano originari di un altro territorio non è registrato, benché sia esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti.

3.   L'impiego di un'indicazione geografica registrata omonima è autorizzato esclusivamente in presenza di condizioni pratiche tali da garantire che il nome omonimo registrato successivamente sia sufficientemente differenziato da quello registrato in precedenza, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori.

4.   La protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose di cui all'articolo 21 del presente regolamento lascia impregiudicate le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine protette applicabili ai prodotti ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 251/2014.

Articolo 35

Motivi specifici di rigetto della protezione

1.   Le denominazioni generiche non sono protette in quanto indicazione geografica.

Per stabilire se una denominazione sia divenuta una denominazione generica si tiene conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare:

a)

della situazione esistente nell'Unione, in particolare nelle zone di consumo;

b)

della pertinente legislazione dell'Unione o nazionale.

2.   Una denominazione non è protetta in quanto indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio d'impresa, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità della bevanda spiritosa.

3.   Una denominazione è protetta soltanto in quanto indicazione geografica se le fasi che conferiscono alla bevanda spiritosa la qualità, la reputazione o altra caratteristica essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica avvengono nella zona geografica interessata.

Articolo 36

Relazione tra marchi d'impresa e indicazioni geografiche

1.   La registrazione di un marchio d'impresa, il cui utilizzo corrisponde o corrisponderebbe a una o più delle situazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2, è respinta o invalidata.

2.   Un marchio d'impresa il cui uso corrisponde ad una o più delle situazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2, depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso in buona fede sul territorio dell'Unione, anteriormente alla data in cui la domanda di protezione dell'indicazione geografica è stata presentata alla Commissione, può continuare ad essere usato e rinnovato, nonostante la registrazione di un'indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio previsti dalla direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio (24) o dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio (25).

Articolo 37

Indicazioni geografiche esistenti registrate

Le indicazioni geografiche delle bevande spiritose registrate nell'allegato III al regolamento (CE) n. 110/2008 e quindi protette da tale regolamento sono automaticamente protette in quanto indicazioni geografiche in virtù del presente regolamento. La Commissione le iscrive nel registro di cui all'articolo 33 del presente regolamento.

Articolo 38

Verifica del rispetto del disciplinare

1.   Gli Stati membri stilano e aggiornano un elenco di operatori che producono bevande spiritose con un'indicazione geografica registrata a norma del presente regolamento.

2.   Per quanto riguarda le indicazioni geografiche che designano bevande spiritose che hanno origine all'interno dell'Unione registrate in virtù del presente regolamento, la verifica del rispetto del disciplinare di cui all'articolo 22 è effettuata, anteriormente all'immissione del prodotto sul mercato, da:

a)

una o più autorità competenti di cui all'articolo 43, paragrafo 1; o

b)

gli organismi di controllo di cui all'articolo 2, secondo comma, punto 5), del regolamento (CE) n. 882/2004, in qualità di organismo di certificazione dei prodotti.

Se uno Stato membro applica l'articolo 24, paragrafo 2, la verifica del rispetto del disciplinare è assicurata da un'autorità diversa da quella considerata un gruppo ai sensi di detto paragrafo.

In deroga al diritto nazionale degli Stati membri, i costi di tale verifica del rispetto del disciplinare possono essere a carico degli operatori soggetti a tale controllo.

3.   Per quanto riguarda le indicazioni geografiche che designano bevande spiritose che originano all'interno di un paese terzo registrate in virtù del presente regolamento, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata anteriormente all'immissione del prodotto sul mercato, da:

a)

un'autorità pubblica competente designata dal paese terzo; o

b)

un organismo di certificazione del prodotto.

4.   Gli Stati membri pubblicano i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti e degli organismi di cui al paragrafo 2 e aggiornano periodicamente tali informazioni.

La Commissione pubblica il nome e l'indirizzo delle autorità competenti e degli organismi di cui al paragrafo 3 e aggiorna periodicamente tali informazioni.

5.   Gli organismi di controllo di cui al paragrafo 2, lettera b), e gli organismi di certificazione dei prodotti di cui al paragrafo 3, lettera b), sono conformi alla norma europea ISO/IEC 17065:2012 e sono accreditati in conformità della stessa o di qualsiasi sua futura versione rivista o modificata applicabile.

6.   Le autorità competenti di cui ai paragrafi 2 e 3 che verificano il rispetto dell'indicazione geografica protetta in virtù del presente regolamento con il disciplinare devono essere obiettive e imparziali. Esse dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per adempiere i loro compiti.

Articolo 39

Sorveglianza sull'uso dei nomi sul mercato

1.   Gli Stati membri procedono a controlli in base a un'analisi del rischio con riguardo all'uso, sul mercato, delle indicazioni geografiche registrate in virtù del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie in caso di violazione delle prescrizioni del presente capo.

2.   Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso illecito delle denominazioni di prodotti o servizi che sono prodotti o immessi sul mercato nel loro territorio e che sono coperti da indicazioni geografiche registrate in virtù del presente regolamento.

A tal fine, gli Stati membri designano le autorità incaricate di adottare tali misure, secondo le procedure definite da ogni singolo Stato membro.

Tali autorità offrono adeguate garanzie di oggettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per adempiere ai loro compiti.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti responsabili dei controlli sull'uso dei nomi sul mercato e designate a norma dell'articolo 43. La Commissione pubblica il nome e l'indirizzo di tali autorità.

Articolo 40

Procedura e requisiti, e pianificazione e comunicazione delle attività di controllo

1.   Le procedure e i requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 882/2004 si applicano mutatis mutandis ai controlli di cui agli articoli 38 e 39 del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le attività di controllo degli obblighi previsti al presente capo siano specificamente comprese in una sezione distinta dei piani di controllo nazionali pluriennali conformemente agli articoli da 41 a 43 del regolamento (CE) n. 882/2004.

3.   Le relazioni annuali di cui all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004 comprendono in una sezione distinta le informazioni di cui alla medesima disposizione relative al controllo degli obblighi stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 41

Poteri delegati

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 46, a integrazione del presente regolamento, che stabiliscono le condizioni ulteriori da rispettare, anche nei casi in cui l'area geografica contempla più di un paese, riguardo a:

a)

una domanda di registrazione di una indicazione geografica di cui agli articoli 23 e 24; e

b)

le procedure nazionali preliminari di cui all'articolo 24, l'esame da parte della Commissione, la procedura di opposizione e la cancellazione di indicazioni geografiche.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 46, a integrazione del presente regolamento, che stabiliscono le condizioni e i requisiti per la procedura relativa alle modifiche dell'Unione e le modifiche standard, incluse modifiche temporanee, per i disciplinari di cui all'articolo 31.

Articolo 42

Competenze di esecuzione

1.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme dettagliate riguardanti:

a)

la forma del disciplinare del prodotto di cui all'articolo 22 e le misure relative alle informazioni da fornire nel disciplinare riguardo al legame tra zona geografica e prodotto finale di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera f);

b)

le procedure, la forma e la presentazione delle opposizioni di cui agli articoli 27 e 28;

c)

la forma e la presentazione delle domande di modifica dell'Unione e delle comunicazioni riguardanti modifiche standard e temporanee di cui all'articolo 31, rispettivamente paragrafi 4 e 5;

d)

le procedure e la forma della procedura di cancellazione di cui all'articolo 32, nonché la presentazione delle richieste di cancellazione; e

e)

i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare, compresi gli esami, di cui all'articolo 38.

2.   La Commissione adotta, entro l'8 giugno 2021, atti di esecuzione che stabiliscono norme dettagliate concernenti le procedure, la forma e la presentazione delle domande di cui agli articoli 23 e 24, incluse le domande concernenti più di un territorio nazionale.

3.   Gli atti di esecuzione di cui a paragrafi 1 e 2 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

CAPO IV

CONTROLLI, SCAMBIO DI INFORMAZIONI, LEGISLAZIONE DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 43

Controlli sulle bevande spiritose

1.   Gli Stati membri provvedono a effettuare i controlli sulle bevande spiritose. Essi adottano le misure necessarie per garantire l'osservanza del presente regolamento e designano le autorità competenti responsabili di assicurare che il presente regolamento sia rispettato.

2.   La Commissione assicura l'applicazione uniforme del presente regolamento; mediante atti di esecuzione adotta, se necessario, le disposizioni riguardanti i controlli amministrativi e fisici che gli Stati membri devono effettuare per accertare il rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

Articolo 44

Scambio di informazioni

1.   Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento.

2.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per quanto riguarda la natura e il tipo di informazioni da scambiare e le modalità di scambio di tali informazioni.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

Articolo 45

Legislazione degli Stati membri

1.   Nell'applicare una politica in materia di qualità per le bevande spiritose prodotte nel proprio territorio e in particolare per le indicazioni geografiche iscritte nel registro o per la protezione di nuove indicazioni geografiche, gli Stati membri possono stabilire norme più severe di quelle previste negli allegati I e II in materia di produzione, descrizione, presentazione ed etichettatura, purché compatibili con la legislazione dell'Unione.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri non vietano e non adottano restrizioni all'importazione, alla vendita o al consumo di bevande spiritose prodotte in altri Stati membri o paesi terzi, che sono conformi al presente regolamento.

CAPO V

DELEGA DI POTERI, DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

SEZIONE 1

Delega di poteri e disposizioni di esecuzione

Articolo 46

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 8 e 19 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 24 maggio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 33 e 41 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 24 maggio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

4.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 50 è conferito alla Commissione per un periodo di sei anni a decorrere dal 24 maggio 2019.

5.   La delega di potere di cui agli articoli 8, 19, 33, 41 e 50 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

6.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

7.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

8.   L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 8, 19, 33, 41 e 50 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 47

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per le bevande spiritose istituito dal regolamento (CEE) n. 1576/89. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

SEZIONE 2

Deroga, disposizioni transitorie e finali

Articolo 48

Deroga ai requisiti sulle quantità nominali stabiliti dalla direttiva 2007/45/CE

In deroga all'articolo 3 della direttiva 2007/45/CE, e al punto 1, sesta riga, dell'allegato della stessa direttiva, lo shochu (26) prodotto mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliato in Giappone può essere immesso sul mercato dell'Unione in quantità nominali di 720 ml e 1 800 ml.

Articolo 49

Abrogazione

1.   Fatto salvo l'articolo 50, il regolamento (CEE) n. 110/2008 è abrogato. L'abrogazione ha effetto a decorrere dal 25 maggio 2021. Tuttavia, il capo III è abrogato a decorrere dall'8 giugno 2019.

2.   In deroga al paragrafo 1:

a)

l'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 110/2008 continua ad applicarsi fino al 25 maggio 2021.

b)

l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 110/2008 e, fatta salva la validità di eventuali altre disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione (27), l'articolo 9 di tale regolamento continuano ad applicarsi fino all'espletamento delle procedure di cui all'articolo 9 di tale regolamento di esecuzione, ma, in ogni caso, non oltre il 25 maggio 2021, e

c)

l'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 continua ad applicarsi fino alla creazione del registro di cui all'articolo 33 del presente regolamento.

3.   I riferimenti al regolamento (CE) n. 110/2008 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata nell'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 50

Misure transitorie

1.   Le bevande spiritose che non soddisfano i requisiti del presente regolamento, ma che soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 110/2008 e sono state prodotte prima del 25 maggio 2021 possono continuare a essere commercializzate fino a esaurimento delle scorte.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le bevande spiritose la cui descrizione, presentazione o etichettatura non è conforme con gli articoli 21 e 36 del presente regolamento, ma è conforme con gli articoli 16 e 23 del regolamento (CE) n. 110/2008 e che sono state etichettate prima dell'8 giugno 2019 possono continuare a essere commercializzate fino a esaurimento delle scorte.

3.   Fino al 25 maggio 2025. alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 46 per modificare l'articolo 3, paragrafi 2, 3, 9, 10, 11 e 12, l'articolo 10, paragrafi 6 e 7, e gli articoli 11, 12 e 13 o per integrare il presente regolamento prevedendo deroghe a tali disposizioni.

Gli atti delegati di cui al primo comma si limitano rigorosamente a rispondere a esigenze comprovate determinate dalla situazione del mercato.

La Commissione adotta un atto delegato distinto in relazione a ciascuna definizione, a ciascuna definizione tecnica o a ciascun requisito di cui al primo comma.

4.   Gli articoli da 22 a 26, 31 e 32 del presente regolamento non si applicano alle domande di registrazione o di modifica né alle richieste di cancellazione pendenti alla data dell'8 giugno 2019. L'articolo 17, paragrafi 4, 5 e 6, e gli articoli 18 e 21 del regolamento (CE) n. 110/2008 continuano ad applicarsi a tali domande e richieste di cancellazione.

Le disposizioni riguardanti la procedura di opposizione di cui agli articoli 27, 28 e 29 del presente regolamento non si applicano alle domande di registrazione o alle domande di modifica per le quali i principali requisiti della scheda tecnica o una domanda di modifica sono rispettivamente già stati pubblicati per opposizione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'8 giugno 2019. L'articolo 17, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 110/2008 continua ad applicarsi a tali domande.

Le disposizioni riguardanti la procedura di opposizione di cui agli articoli 27, 28 e 29 del presente regolamento non si applicano alle richieste di cancellazione pendenti alla data dell'8 giugno 2019. L'articolo 18 del regolamento (CE) n. 110/2008 continua ad applicarsi a tali richieste di cancellazione.

5.   Per le indicazioni geografiche registrate a norma del capo III del presente regolamento, la cui domanda di registrazione era pendente alla data di applicazione degli atti di esecuzione che stabiliscono norme dettagliate concernenti le procedure, la forma e la presentazione delle domande di cui all'articolo 23 previste all'articolo 42, paragrafo 2, del presente regolamento il registro può fornire accesso diretto ai principali requisiti della scheda tecnica ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 110/2008.

6.   Per quanto riguarda le indicazioni geografiche registrate conformemente al regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro, pubblica un documento unico presentato dal suddetto Stato membro nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La pubblicazione è accompagnata dal riferimento di pubblicazione del disciplinare e non è seguita da una procedura di opposizione.

Articolo 51

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 25 maggio 2021.

2.   In deroga al paragrafo 1, l'articolo 16, l'articolo 20, lettera c), gli articoli 21, 22 e 23, l'articolo 24, paragrafi 1, 2 e 3, l'articolo 24, paragrafo 4, primo e secondo comma, l'articolo 24, paragrafi 8 e 9, gli articoli da 25 a 42, gli articoli 46 e 47, l'articolo 50, paragrafi 1, 4 e 6, punti 39, lettera d) e 40, lettera d) dell'allegato I e le definizioni di cui all'articolo 3 concernenti tali disposizioni si applicano a decorrere dall'8 giugno 2019.

3.   Gli atti delegati di cui agli articoli 8, 19 e 50, adottati in conformità dell'articolo 46 e gli atti di esecuzione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, e agli articoli 20, 43 e 44 adottati ai sensi dell'articolo 47 si applicano dal 25 maggio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 17 aprile 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. GAMBA


(1)  GU C 209 del 30.6.2017, pag. 54.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 aprile 2019.

(3)  Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

(4)  Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

(5)  Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).

(6)  Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

(7)  Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

(9)  Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1).

(10)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(11)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(12)  GU L 330 del 27.12.2018, pag. 3.

(13)  Direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive del Consiglio 75/106/CEE e 80/232/CEE e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17).

(14)  Regolamento (UE) 2018/1670 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, recante modifica del regolamento (CE) n. 110/2008 per quanto riguarda le quantità nominali per l'immissione sul mercato dell'Unione di shochu prodotto mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliato in Giappone (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 1).

(15)  Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).

(16)  Direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45).

(17)  Direttiva 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 53).

(18)  Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47).

(19)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

(20)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(21)  Regolamento (CE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14).

(22)  Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 24).

(23)  Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(24)  Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 1).

(25)  Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1).

(26)  Secondo quanto stabilito nell'allegato 2-D dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico.

(27)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (GU L 201 del 26.7.2013, pag. 21).


ALLEGATO I

CATEGORIE DI BEVANDE SPIRITOSE

1.   Rum

a)

Il rum è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante distillazione del prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica di melasse o sciroppi provenienti dalla fabbricazione dello zucchero di canna, oppure di succo della canna da zucchero, distillata a meno di 96 % vol., cosicché il prodotto della distillazione presenti in modo percettibile le caratteristiche organolettiche specifiche del rum.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo del rum è di 37,5 % vol.

c)

Non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito.

d)

Il rum non è aromatizzato.

e)

Il rum può contenere caramello aggiunto solo per adeguare il colore.

f)

Il rum può essere edulcorato per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 20 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.

g)

In caso di indicazioni geografiche registrate a norma del presente regolamento, la denominazione legale del rum può essere completata dagli elementi seguenti:

i)

il termine «traditionnel» o «tradicional», a condizione che il rum in questione:

sia stato ottenuto mediante distillazione a meno di 90 % vol., previa fermentazione alcolica di prodotti alcoligeni originari esclusivamente dal luogo di produzione considerato, e

abbia un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 225 g/hl di alcole a 100 % vol., e

non sia edulcorato;

ii)

il termine «agricolo», a condizione che il rum conforme ai requisiti di cui al punto i) sia stato ottenuto esclusivamente mediante distillazione, previa fermentazione alcolica di succo di canna da zucchero. Il termine «agricolo» può essere utilizzato solo nel caso di un'indicazione geografica di un dipartimento francese d'oltremare o della regione autonoma di Madera.

La presente lettera g) lascia impregiudicato l'impiego dei termini «agricolo», «traditionnel» o «tradicional» utilizzati in relazione a qualsiasi prodotto non contemplato da questa categoria, in conformità dei criteri specifici che li disciplinano.

2.    Whisky o whiskey

a)

Il whisky o whiskey è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente al termine di tutte le operazioni seguenti:

i)

distillazione di un mosto di cereali maltati, con o senza chicchi interi di cereali non sottoposti a maltaggio, che è stato:

saccarificato dalla diastasi del malto ivi contenuto, con o senza aggiunta di altri enzimi naturali,

fermentato per azione di lieviti;

ii)

ogni singola distillazione è effettuata a meno di 94,8 % vol., cosicché il prodotto della distillazione abbia un aroma e un gusto provenienti dalle materie prime utilizzate;

iii)

invecchiamento del distillato finale per almeno tre anni in fusti di legno di capacità pari o inferiore a 700 l.

Il distillato finale, al quale possono essere aggiunti soltanto acqua e caramello semplice (per la colorazione), conserva il colore, l'aroma e il gusto derivanti dal processo di elaborazione di cui ai punti i), ii) e iii).

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo del whisky o whiskey è di 40 % vol.;

c)

Non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito.

d)

Il whisky o whiskey non può essere edulcorato, neppure per arrotondarne il sapore, né aromatizzato e non può contenere additivi diversi dal caramello semplice (E 150a) usato per adeguare il colore.

e)

La denominazione legale di «whisky» o «whiskey» può essere completata con il termine «single malt» solo se la bevanda è stata distillata esclusivamente da orzo trasformato in malto in un'unica distilleria.

3.   Acquavite di cereali

a)

L'acquavite di cereali è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante distillazione di mosto fermentato di cereali a chicchi interi e presenta caratteristiche organolettiche derivanti dalle materie prime utilizzate.

b)

Ad eccezione del «Korn», il titolo alcolometrico volumico minimo dell'acquavite di cereali è di 35 % vol.

c)

Non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito.

d)

L'acquavite di cereali non è aromatizzata.

e)

L'acquavite di cereali può contenere caramello aggiunto solo per adeguare il colore.

f)

L'acquavite di cereali può essere edulcorata per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 10 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.

g)

Per poter recare la denominazione legale «brandy di cereali» l'acquavite di cereali deve essere prodotta mediante distillazione a meno di 95 % vol. di un mosto fermentato di cereali a chicchi interi che presenti caratteristiche organolettiche derivanti dalle materie prime utilizzate.

h)

Per la denominazione legale «acquavite di cereali» o «brandy di cereali», il termine «cereali» può essere sostituito con la denominazione del cereale utilizzato esclusivamente nella produzione della bevanda spiritosa.

4.   Acquavite di vino

a)

L'acquavite di vino è la bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti seguenti:

i)

è ottenuta esclusivamente dalla distillazione di vino, di vino alcolizzato o di un distillato di vino distillato a meno di 86 % vol.;

ii)

presenta un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 125 g/hl di alcole a 100 % vol;

iii)

presenta un tenore massimo di metanolo di 200 g/hl di alcole a 100 % vol.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo dell'acquavite di vino è di 37,5 % vol.

c)

Non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito.

d)

L'acquavite di vino non è aromatizzata. Ciò non preclude i metodi di produzione tradizionali.

e)

L'acquavite di vino può contenere caramello aggiunto solo per adeguare il colore.

f)

L'acquavite di vino può essere edulcorata per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 20 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.

g)

Se sottoposta a invecchiamento, l'acquavite di vino può continuare ad essere commercializzata come «acquavite di vino» purché il periodo di invecchiamento sia uguale o superiore a quello stabilito per la bevanda spiritosa della categoria 5.

h)

Il presente regolamento non pregiudica l'uso del termine «Branntwein» in combinazione con il termine «essig» nella presentazione e nell'etichettatura dell'aceto.

5.    Brandy o Weinbrand

a)

Il brandy o Weinbrand è la bevanda spiritosa che soddisfa i seguenti requisiti:

i)

è ottenuta da acquaviti di vino con possibile aggiunta di distillato di vino a condizione che tale distillato sia stato distillato a meno di 94,8 % vol. e non superi il limite massimo di 50 % del tenore alcolico del prodotto finito;

ii)

è invecchiata per almeno:

un anno in recipienti di quercia con una capacità pari ad almeno 1 000 l ciascuno; o

sei mesi in recipienti di quercia con una capacità inferiore a 1 000 l ciascuno;

iii)

presenta un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 125 g/hl di alcole a 100 % vol., provenienti esclusivamente dalla distillazione delle materie prime utilizzate;

iv)

presenta un tenore massimo di metanolo di 200 g/hl di alcole a 100 % vol.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo del brandy o Weinbrand è di 36 % vol.

c)

Non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito.

d)

Il brandy o Weinbrand non è aromatizzato. Ciò non preclude i metodi di produzione tradizionali.

e)

Il brandy o Weinbrand può contenere caramello aggiunto solo per adeguare il colore.

f)

Il brandy o Weinbrand può essere edulcorato per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 35 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.

6.   Acquavite di vinaccia o marc

a)

L'acquavite di vinaccia o marc è la bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti seguenti:

i)

è ottenuta esclusivamente da vinacce fermentate e distillate direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l'aggiunta di acqua e sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

ogni singola distillazione è effettuata a meno di 86 % vol.,

la prima distillazione è effettuata in presenza delle vinacce;

ii)

alle vinacce può essere aggiunta una quantità di fecce non superiore a 25 kg per 100 kg di vinacce utilizzate;

iii)

la quantità di alcole proveniente dalle fecce non può superare il 35 % della quantità totale di alcole nel prodotto finito;

iv)

ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 140 g/hl di alcole a 100 % vol. e un tenore massimo di metanolo di 1 000 g/hl di alcole a 100 % vol.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo dell'acquavite di vinaccia o marc è di 37,5 % vol.

c)

Non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito.

d)

L'acquavite di vinaccia o marc non è aromatizzata. Ciò non preclude i metodi di produzione tradizionali.

e)

L'acquavite di vinaccia o marc può contenere caramello aggiunto solo per adeguare il colore.

f)

L'acquavite di vinaccia o marc può essere edulcorata per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 20 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.

7.   Acquavite di residui di frutta

a)

L'acquavite di residui di frutta è la bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti seguenti:

i)

è prodotta esclusivamente mediante fermentazione e distillazione di residui di frutta diversi dalla vinaccia e sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

ogni singola distillazione è effettuata a meno di 86 % vol.,

la prima distillazione è effettuata in presenza di residui di frutta;

ii)

ha un tenore minimo di sostanze volatili di 200 g/hl di alcole a 100 % vol.;

iii)

ha un tenore massimo di metanolo di 1 500 g/hl di alcole a 100 % vol.;

iv)

ha un tenore massimo di acido cianidrico di 7 g/hl di alcole a 100 % vol. nel caso dell'acquavite di residui di frutta con nocciolo.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo dell'acquavite di residui di frutta è di 37,5 % vol.

c)

Non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito.

d)

L'acquavite di residui di frutta non è aromatizzata.

e)

L'acquavite di residui di frutta può contenere caramello aggiunto solo per adeguare il colore.

f)

L'acquavite di residui di frutta può essere edulcorata per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 20 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.

g)

La denominazione legale è «acquavite di residui di» seguita dal nome del frutto utilizzato. In caso di utilizzazione di residui di vari tipi di frutta, la denominazione legale è «acquavite di residui di frutta» e può essere completata dal nome di ciascun tipo di frutto, secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati.

8.   Acquavite di uve secche o raisin brandy

a)

L'acquavite di uve secche o raisin brandy è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante distillazione del prodotto risultante dalla fermentazione alcolica dell'estratto di uve secche dei vitigni «nero di Corinto» o «moscato di Alessandria», distillato a meno di 94,5 % vol., cosicché il distillato abbia un aroma e un gusto provenienti dalla materia prima utilizzata.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo dell'acquavite di uve secche o raisin brandy è di 37,5 % vol.

c)

Non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito.

d)

L'acquavite di uve secche o raisin brandy non è aromatizzata.

e)

L'acquavite di uve secche o raisin brandy può contenere caramello aggiunto solo per adeguare il colore.

f)

L'acquavite di uve secche o raisin brandy può essere edulcorata per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 20 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.

9.   Acquavite di frutta

a)

L'acquavite di frutta è la bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti seguenti:

i)

è ottenuta esclusivamente mediante fermentazione alcolica e distillazione, con o senza nocciolo, di un frutto polposo e fresco, ivi comprese le banane, o di un mosto di tale frutto, bacche o ortaggi;

ii)

ogni singola distillazione è effettuata a meno di 86 % vol. cosicché il prodotto della distillazione abbia un aroma e un gusto provenienti da materie prime distillate;

iii)

presenta un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 200 g/hl di alcole a 100 % vol.;

iv)

ha un tenore massimo di acido cianidrico di 7 g/hl di alcole a 100 % vol. nel caso delle acquaviti di frutta con nocciolo.

b)

L'acquavite di frutta ha un tenore massimo di metanolo di 1 000 g/hl di alcole a 100 % vol., salvo:

i)

nel caso di acquavite di frutta prodotta dai frutti e dalle bacche elencate di seguito, e in cui il tenore massimo di metanolo è di 1 200 g/hl di alcole a 100 % vol.:

mele (Malus domestica Borkh.),

albicocche (Prunus armeniaca L.),

prugne (Prunus domestica L.),

prugne (quetsche) (Prunus domestica L.),

prugne mirabelle [Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.],

pesche (Prunus persica L. Batsch),

pere (Pyrus communis L.), eccetto le pere Williams (Pyrus communis L. cv «Williams»),

more (Rubus sect. Rubus),

lamponi (Rubus idaeus L.).

ii)

Nel caso di acquavite di frutta prodotta dai frutti e dalle bacche elencate di seguito, e in cui il tenore massimo di metanolo è di 1 350 g/hl di alcole a 100 % vol.:

mele cotogne (Cydonia oblonga Mill.),

bacche di ginepro (Juniperus communis L. o Juniperus oxicedrus L.),

pere Williams (Pyrus communis L. cv «Williams»),

ribes neri (Ribes nigrum L.),

ribes (Ribes rubrum L.),

rosa canina (Rosa canina L.),

bacche di sambuco (Sambucus nigra L.),

frutti del sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia L.),

sorbole (Sorbus domestica L.),

frutti del sorbo ciavardello (Sorbus torminalis (L.) Crantz).

c)

Il titolo alcolometrico volumico minimo dell'acquavite di frutta è di 37,5 % vol.

d)

L'acquavite di frutta non è colorata.

e)

Ferma restando la lettera d) della presente categoria e in deroga all'allegato II, parte E, categoria alimentare 14.2.6 del regolamento (CE) n. 1333/2008, è consentita l'aggiunta di caramello per adeguare il colore delle acquaviti di frutta sottoposte a invecchiamento per almeno un anno a contatto con il legno.

f)

Non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito.

g)

L'acquavite di frutta non è aromatizzata.

h)

L'acquavite di frutta può essere edulcorata per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 18 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.

i)

La denominazione legale dell'acquavite di frutta è «acquavite di» completata dal nome del frutto, della bacca o dell'ortaggio. Nel caso delle lingue bulgara, ceca, greca, croata, polacca, rumena, slovacca e slovena tale denominazione legale può essere espressa con il nome del frutto, della bacca o dell'ortaggio completato da un suffisso.

In alternativa:

i)

la denominazione legale di cui al primo comma può essere «wasser», utilizzata congiuntamente al nome del frutto; o

ii)

nei casi di seguito è possibile utilizzare le denominazioni legali seguenti:

«kirsch» per l'acquavite di ciliegie (Prunus avium (L.) L.),

«prugne», «quetsche» o «slivovitz» per l'acquavite di prugne (Prunus domestica L.),

«mirabelle» per l'acquavite di mirabelle (Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.),

«corbezzole» per l'acquavite di corbezzole (Arbutus unedo L.),

«Golden Delicious» per l'acquavite di mele (Malus domestica var. «Golden Delicious»),

«Obstler» per un'acquavite di frutta prodotta da frutta, con o senza bacche, a condizione che almeno l'85 % del mosto sia ottenuto da diverse varietà di mele, pere o entrambe.

La denominazione «Williams» o «williams» può essere utilizzata solo ai fini dell'immissione in commercio dell'acquavite di pere ottenuta unicamente da pere della varietà Williams.

Se vi fosse il rischio per il consumatore finale di non capire facilmente una di tali denominazioni legali che non contengono la dicitura «acquavite di» di cui alla presente lettera h), la designazione, la presentazione e l'etichettatura recano il termine «acquavite di», eventualmente completato da una spiegazione.

j)

Qualora siano distillati insieme due o più tipi di frutti, bacche o ortaggi, il prodotto è immesso in commercio con la denominazione legale:

«acquavite di frutta» per le bevande spiritose prodotte esclusivamente mediante distillazione di frutta o bacche o entrambe; o

«acquavite di ortaggi» per le bevande spiritose prodotte esclusivamente mediante distillazione di ortaggi; o

«acquavite di frutta e di ortaggi» per le bevande spiritose prodotte mediante distillazione di una combinazione di frutti, bacche e ortaggi.

Detta denominazione legale può essere completata dal nome di ciascun tipo di frutto, bacca o ortaggio secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati.

10.   Acquavite di sidro di mele, acquavite di sidro di pere e acquavite di sidro di mele e di sidro di pere

a)

L'acquavite di sidro di mele, l'acquavite di sidro di pere e l'acquavite di sidro di mele e di sidro di pere sono bevande spiritose che soddisfano i requisiti seguenti:

i)

sono ottenute esclusivamente mediante distillazione a meno di 86 % vol., di sidro di mele e di sidro di pere, cosicché il prodotto della distillazione abbia un aroma e un gusto provenienti dai frutti;

ii)

presentano un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 200 g/hl di alcole a 100 % vol.;

iii)

presentano un tenore massimo di metanolo di 1 000 g/hl di alcole a 100 % vol.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo dell'acquavite di sidro di mele, dell'acquavite di sidro di pere e dell'acquavite di sidro di mele e di sidro di pere è di 37,5 % vol.

c)

Non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito.

d)

L'acquavite di sidro di mele, l'acquavite di sidro di pere o l'acquavite di sidro di mele e di sidro di pere non è aromatizzata. Ciò non preclude i metodi di produzione tradizionali.

e)

L'acquavite di sidro di mele, l'acquavite di sidro di pere o l'acquavite di sidro di mele e di sidro di pere può contenere caramello aggiunto solo per adeguare il colore.

f)

L'acquavite di sidro di mele, l'acquavite di sidro di pere o l'acquavite di sidro di mele e di sidro di pere può essere edulcorata per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 15 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.

g)

La denominazione legale è:

«acquavite di sidro di mele» per le bevande spiritose prodotte esclusivamente mediante distillazione di sidro di mele;

«acquavite di sidro di pere» per le bevande spiritose prodotte esclusivamente mediante distillazione di sidro di pere; o

«acquavite di sidro di mele e di sidro di pere» per le bevande spiritose prodotte mediante distillazione di sidro di mele e di sidro di pere.

11.   Acquavite di miele

a)

L'acquavite di miele è la bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti seguenti:

i)

è ottenuta esclusivamente mediante fermentazione e distillazione della soluzione di miele;

ii)

è distillata a meno di 86 % vol. cosicché il prodotto della distillazione presenti le caratteristiche organolettiche provenienti dalla materia prima utilizzata.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo dell'acquavite di miele è di 35 % vol.

c)

Non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito.

d)

L'acquavite di miele non è aromatizzata.

e)

L'acquavite di miele può contenere caramello aggiunto solo per adeguare il colore.

f)

L'acquavite di miele può essere edulcorata soltanto con miele per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 20 grammi di miele per litro, espressi in zucchero invertito.

12.    Hefebrand o acquavite di fecce

a)

L'Hefebrand o acquavite di fecce è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante distillazione a meno di 86 % vol. di fecce di vino, di fecce di birra o di fecce di frutti fermentati.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo dell'Hefebrand o acquavite di fecce è di 38 % vol.

c)

Non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito.

d)

L'Hefebrand o acquavite di fecce non è aromatizzata.

e)

L'Hefebrand o acquavite di fecce può contenere caramello aggiunto solo per adeguare il colore.

f)

L'Hefebrand o acquavite di fecce può essere edulcorata per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 20 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.

g)

La denominazione legale «Hefebrand» o «acquavite di fecce» è completata dal nome della materia prima utilizzata.

13.   Acquavite di birra

a)

L'acquavite di birra è la bevanda spiritosa prodotta esclusivamente mediante distillazione diretta a pressione normale di birra fresca e ha un titolo alcolometrico volumico inferiore a 86 % vol., cosicché il distillato ottenuto presenti caratteristiche organolettiche derivanti dalla birra.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo dell'acquavite di birra è di 38 % vol.

c)

Non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito.

d)

L'acquavite di birra non è aromatizzata.

e)

L'acquavite di birra può contenere caramello aggiunto solo per adattare il colore.

f)

L'acquavite di birra può essere edulcorata per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 20 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.

14.    Topinambur o acquavite di elianto

a)

Il topinambur o acquavite di elianto è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante fermentazione e distillazione a meno di 86 % vol. di tuberi di topinambur (Helianthus tuberosus L.).

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo del topinambur o acquavite di elianto è di 38 % vol.

c)

Non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito.

d)

Il topinambur o acquavite di elianto non è aromatizzato.

e)

Il topinambur o acquavite di elianto può contenere caramello aggiunto solo per adeguare il colore.

f)

Il topinambur o acquavite di elianto può essere edulcorato per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 20 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.

15.   Vodka

a)

La vodka è la bevanda spiritosa ottenuta da alcole etilico di origine agricola, ricavato per fermentazione, in presenza di lieviti, di:

patate, cereali o entrambi, o

altre materie prime agricole,

per distillazione onde attenuare selettivamente le caratteristiche organolettiche delle materie prime impiegate e dei sottoprodotti della fermentazione.

Ciò può essere seguito da una distillazione aggiuntiva o da un trattamento con coadiuvanti tecnologici adatti, come il carbone attivo, o da entrambi i procedimenti, onde conferire al prodotto caratteristiche organolettiche particolari.

I valori massimi dell'impurezza per l'alcole etilico di origine agricola utilizzato per produrre la vodka sono conformi a quelli stabiliti all'articolo 5, lettera d), ad eccezione del contenuto di metanolo che non supera 10 g/hl di alcole a 100 % vol.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo della vodka è di 37,5 % vol.

c)

Gli unici aromi che possono essere aggiunti sono le sostanze aromatizzanti naturali o le preparazioni aromatiche presenti nel distillato ottenuto dalle materie prime fermentate. Possono essere inoltre conferite al prodotto caratteristiche organolettiche particolari, ma non un gusto predominante.

d)

La vodka non è colorata.

e)

La vodka può essere edulcorata per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 8 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.

f)

La designazione, la presentazione o l'etichettatura della vodka non prodotta esclusivamente da patate o cereali, o da entrambi, recano in maniera visibile la menzione «distillata da …», accompagnata dal nome delle materie prime utilizzate per produrre l'alcole etilico di origine agricola. Tale menzione figura nello stesso campo visivo della denominazione legale.

g)

La denominazione legale «vodka» può essere utilizzata in tutti gli Stati membri.

16.   Acquavite di (accompagnata dal nome del frutto, della bacca o del frutto a guscio) ottenuta dalla macerazione e distillazione

a)

L'acquavite (accompagnata dal nome del frutto, della bacca o del frutto a guscio) ottenuta dalla macerazione e dalla distillazione è la bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti seguenti:

i)

è stata prodotta mediante:

macerazione di frutti, bacche o frutta a guscio elencati al punto ii), parzialmente fermentati o non fermentati, addizionata eventualmente di un massimo di 20 litri di alcole etilico di origine agricola o acquavite o distillato proveniente dallo stesso frutto, bacca o frutto a guscio, o una combinazione di tali prodotti per 100 kg di frutta, bacche o frutta a guscio fermentate,

seguita da distillazione; ogni singola distillazione è effettuata a meno di 86 % vol.;

ii)

è prodotta dai frutti, dalle bacche o dalla frutta a guscio seguenti:

aronia (Aronia Medik. nom cons.),

aronia nera [Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott],

castagne (Castanea sativa Mill.),

agrumi (Citrus spp.),

nocciole (Corylus avellana L.),

bacche di empetro nero (Empetrum nigrum L.),

fragole (Fragaria spp.),

bacche di olivello spinoso (Hippophae rhamnoides L.),

bacche di agrifoglio (Ilex aquifolium e Ilex cassine L.),

corniole (Cornus mas),

noci (Juglans regia L.),

banane (Musa spp.),

mirto (Myrtus communis L.),

fichi d'india [Opuntia ficus-indica (L.) Mill.],

frutti della passione (Passiflora edulis Sims),

frutti del ciliegio pado (Prunus padus L.).

prugnole (Prunus spinosa L.),

ribes neri (Ribes nigrum L.),

ribes bianchi (Ribes niveum Lindl.),

ribes (Ribes rubrum L.),

uva spina (Ribes uva-crispa L. syn. Ribes grossularia),

rosa canina (Rosa canina L.),

more artiche (Rubus arcticus L.),

frutti del rovo camemoro (Rubus chamaemorus L.),

more (Rubus sect. Rubus),

lamponi (Rubus idaeus L.),

bacche di sambuco (Sambucus nigra L.),

frutti del sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia L.),

sorbole (Sorbus domestica L.),

frutti del sorbo ciavardello [Sorbus torminalis (L.) Crantz],

frutti della spondias dorata (Spondias dulcis Parkinson),

frutti della spondias rossa (Spondias mombin L.),

mirtilli giganti (Vaccinium corymbosum L.),

mortelle di palude selvatiche (Vaccinium oxycoccos L.),

mirtilli (Vaccinium myrtillus L.),

mirtilli rossi (Vaccinium vitis-idaea L.).

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo dell'acquavite di (accompagnata dal nome del frutto, della bacca o del frutto a guscio) ottenuta dalla macerazione e distillazione è di 37,5 % vol.

c)

L'acquavite di (accompagnata dal nome del frutto, della bacca o del frutto a guscio), ottenuta dalla macerazione e distillazione, non è aromatizzata.

d)

L'acquavite di (accompagnata dal nome del frutto, della bacca o del frutto a guscio), ottenuta dalla macerazione e distillazione, non è colorata.

e)

Ferma restando la lettera d) e in deroga all'allegato II, tabella II, parte E, categoria alimentare 14.2.6, del regolamento (CE) n. 1333/2008, è consentita l'aggiunta di caramello per adeguare il colore dell'acquavite di (accompagnata dal nome del frutto, della bacca o del frutto a guscio), ottenuta dalla macerazione e distillazione, sottoposta a invecchiamento per almeno un anno a contatto con il legno.

f)

L'acquavite di (accompagnata dal nome del frutto, della bacca o del frutto a guscio), ottenuta dalla macerazione e distillazione, può essere edulcorata per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 18 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.

g)

Per quanto riguarda la designazione, la presentazione e l'etichettatura dell'acquavite (accompagnata dal nome del frutto, della bacca o del frutto a guscio) ottenuta dalla macerazione e distillazione, la dicitura «ottenuta dalla macerazione e distillazione» deve figurare nella descrizione, nella presentazione o nell'etichettatura a caratteri di tipo, dimensione e colore identici a quelli utilizzati per la dicitura «acquavite di (accompagnata dal nome del frutto, della bacca o del frutto a guscio)» e presenti nello stesso campo visivo e sulle bottiglie essa deve essere indicata sull'etichetta frontale.

17.    Geist (accompagnato dal nome del frutto o della materia prima impiegata)

a)

Il Geist (accompagnato dal nome del frutto o della materia prima impiegata) è la bevanda spiritosa prodotta mediante macerazione di frutti e di bacche non fermentati di cui alla categoria 16, lettera a), punto ii), o di ortaggi, frutta a guscio, altre materie vegetali, quali erbe o petali di rosa, o funghi, in alcole etilico di origine agricola, seguita da una distillazione a meno di 86 % vol.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo del Geist (accompagnato dal nome del frutto o della materia prima utilizzata) è di 37,5 % vol.

c)

Il Geist (accompagnato dal nome del frutto o della materia prima utilizzata) non è aromatizzato.

d)

Il Geist (accompagnato dal nome del frutto o della materia prima utilizzata) non è colorato.

e)

Il Geist (accompagnato dal nome del frutto o della materia prima utilizzata) può essere edulcorato per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 10 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.

f)

Il termine «-geist», preceduto da un termine che non sia il nome di un frutto, di una pianta o di altra materia prima, può integrare la denominazione legale di altre bevande spiritose e bevande alcoliche, a condizione che tale uso non induca in errore il consumatore.

18.   Genziana

a)

La genziana è la bevanda spiritosa proveniente da un distillato di genziana ottenuto da radici di genziana fermentate, con o senza aggiunta di alcole etilico di origine agricola.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo della genziana è di 37,5 % vol.

c)

La genziana non è aromatizzata.

19.   Bevanda spiritosa al ginepro

a)

La bevanda spiritosa al ginepro è una bevanda spiritosa ottenuta mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola o acquavite di cereali o distillato di cereali o una combinazione di tali prodotti con bacche di ginepro (Juniperus communis L. o Juniperus oxicedris L.).

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo delle bevande spiritose al ginepro è di 30 % vol.

c)

Possono essere impiegate come complemento alle bacche di ginepro altre sostanze aromatizzanti, preparazioni aromatiche, piante con proprietà aromatizzanti o parti di esse o una combinazione di questi elementi, ma le caratteristiche organolettiche del ginepro devono essere percettibili, sebbene talvolta attenuate.

d)

La bevanda spiritosa al ginepro può recare la denominazione legale «Wacholder» o «genebra».

20.    Gin

a)

Il gin è la bevanda spiritosa al ginepro ottenuta mediante aromatizzazione con bacche di ginepro (Juniperus communis L.) di alcole etilico di origine agricola.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo del gin è di 37,5 % vol.

c)

Nella produzione del gin possono essere impiegate soltanto sostanze aromatizzanti o preparazioni aromatiche, in modo che il gusto di ginepro sia predominante.

d)

Il termine «gin» può essere completato dal termine «dry» se la bevanda spiritosa non contiene edulcoranti in quantità superiore a 0,1 grammi di prodotto finale per litro, espressi in zucchero invertito.

21.    Gin distillato

a)

Il gin distillato è:

i)

la bevanda spiritosa al ginepro ottenuta esclusivamente mediante distillazione di alcole etilico di origine agricola con un titolo alcolometrico iniziale di almeno 96 % vol., in presenza di bacche di ginepro (Juniperus communis L.) e di altri prodotti vegetali naturali, a condizione che il gusto di ginepro sia predominante; oppure

ii)

la combinazione del prodotto di tale distillazione con alcole etilico di origine agricola di uguale composizione, purezza e titolo alcolometrico. Per l'aromatizzazione del gin distillato possono essere impiegate anche sostanze aromatizzanti o preparazioni aromatiche come indicato alla categoria 20, lettera c).

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo del gin distillato è di 37,5 % vol.

c)

Il gin prodotto unicamente aggiungendo essenze o aromi all'alcole etilico di origine agricola non è gin distillato.

d)

Il termine «gin distillato» può includere o essere completato dal termine «dry» se la bevanda spiritosa non contiene edulcoranti in quantità superiore a 0,1 grammi di prodotto finale per litro, espressi in zucchero invertito.

22.    London gin

a)

Il London gin è un gin distillato che soddisfa i seguenti requisiti:

i)

è prodotto esclusivamente da alcole etilico di origine agricola, con un tenore massimo di metanolo di 5 g/hl di alcole al 100 % vol., il cui aroma è dovuto esclusivamente alla distillazione di alcole etilico di origine agricola, in presenza di tutti i materiali vegetali naturali impiegati;

ii)

ha un titolo alcolometrico pari o superiore a 70 % vol.;

iii)

qualsiasi altro alcole etilico di origine agricola aggiunto soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5, ma con un tenore massimo di metanolo non superiore a 5 g/hl di alcole al 100 % vol.;

iv)

non contiene coloranti;

v)

non contiene edulcoranti in quantità superiore a 0,1 grammi di prodotto finale per litro, espressi in zucchero invertito;

vi)

non contiene alcun altro ingrediente oltre a quelli di cui ai punti i), iii) e v) e acqua.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo del London gin è di 37,5 % vol.

c)

Il termine London gin può includere o essere completato dal termine «dry».

23.   Bevanda spiritosa al carvi o Kümmel

a)

La bevanda spiritosa al carvi o Kümmel è una bevanda spiritosa ottenuta mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola con carvi (Carum carvi L.).

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo della bevanda spiritosa al carvi o Kümmel è di 30 % vol.

c)

Possono essere impiegate come complemento altre sostanze aromatizzanti o preparazioni aromatiche o entrambe, ma il gusto del carvi deve essere predominante.

24.    Akvavit o aquavit

a)

L'akvavit o aquavit è la bevanda spiritosa aromatizzata con carvi o semi di aneto o entrambi, prodotta utilizzando alcole etilico di origine agricola, aromatizzata con un distillato di erbe o di spezie.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo dell'akvavit o aquavit è di 37,5 % vol.

c)

Possono essere impiegate come complemento altre sostanze aromatizzanti o preparazioni aromatiche naturali o entrambe, ma il gusto di queste bevande è attribuibile in gran parte a distillati di semi di carvi (Carum carvi L.) o di semi di aneto (Anethum graveolens L.), mentre è vietato l'impiego di oli essenziali.

d)

Le sostanze amare non dominano nettamente il gusto; il tenore di estratto secco non può superare 1,5 g/100 ml.

25.   Bevanda spiritosa all'anice

a)

La bevanda spiritosa all'anice è una bevanda spiritosa ottenuta mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola con estratti naturali di anice stellato (Illicium verum Hook f.), di anice verde (Pimpinella anisum L.), di finocchio (Foeniculum vulgare Mill.) o di qualsiasi altra pianta che contenga lo stesso costituente aromatico principale, usando uno dei seguenti procedimenti o una loro combinazione:

i)

macerazione, distillazione o entrambe;

ii)

distillazione dell'alcole in presenza dei semi o di altre parti delle piante suddette;

iii)

aggiunta di estratti naturali distillati di piante aromatizzate all'anice.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo della bevanda spiritose all'anice è di 15 % vol.

c)

Una bevanda spiritosa all'anice può essere aromatizzata solo con preparazioni aromatiche e sostanze aromatizzanti naturali.

d)

Possono essere impiegati come complemento altri estratti vegetali naturali o semi aromatici, ma il gusto di anice deve essere predominante.

26.    Pastis

a)

Il pastis è la bevanda spiritosa aromatizzata all'anice che contiene anche estratti naturali della radice di liquirizia (Glycyrrhiza spp.), il che comporta la presenza di sostanze coloranti dette «calconi», nonché la presenza di acido glicirrizico, i cui tenori minimo e massimo devono essere rispettivamente di 0,05 e 0,5 grammi per litro.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo del pastis è di 40 % vol.

c)

Il pastis può essere aromatizzato solo con preparazioni aromatiche e sostanze aromatizzanti naturali.

d)

Il pastis deve presentare un tenore di edulcoranti inferiore a 100 grammi per litro, espresso in zucchero invertito, e avere un tenore minimo e massimo di anetolo pari rispettivamente a 1,5 e 2 grammi per litro.

27.    Pastis de Marseille

a)

Il pastis de Marseille è un pastis con un gusto pronunciato di anice e un tenore di anetolo compreso tra 1,9 e 2,1 grammi per litro.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo del pastis de Marseille è di 45 % vol.

c)

Il pastis de Marseille può essere aromatizzato solo con preparazioni aromatiche e sostanze aromatizzanti naturali.

28.    Anis o janeževec

a)

L'anis o janeževec è la bevanda spiritosa aromatizzata all'anice il cui aroma caratteristico proviene esclusivamente dall'anice verde (Pimpinella anisum L.), dall'anice stellato (Illicium verum Hook f.) o dal finocchio (Foeniculum vulgare Mill.) o da una loro combinazione.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo dell'anis o janeževec è di 35 % vol.

c)

L'anis o janeževec può essere aromatizzato solo con preparazioni aromatiche e sostanze aromatizzanti naturali.

29.    Anis distillato

a)

L'anis distillato è un anis che contiene alcole distillato in presenza dei semi di cui alla categoria 28, lettera a) e, in caso di indicazione geografica, semi di lentisco e altri semi, piante e frutti aromatici, sempreché la proporzione minima dell'alcole distillato sia pari al 20 % del titolo alcolometrico dell'anis distillato.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo dell'anis distillato è di 35 % vol.

c)

L'anis distillato può essere aromatizzato solo con preparazioni aromatiche e sostanze aromatizzanti naturali.

30.   Bevanda spiritosa di gusto amaro o bitter

a)

La bevanda spiritosa di gusto amaro o bitter è una bevanda spiritosa dal gusto prevalentemente amaro, ottenute mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola, distillato di origine agricola o entrambi, con sostanze aromatizzanti, preparazioni aromatiche o entrambe.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo di una bevanda spiritosa di gusto amaro o bitter è di 15 % vol.

c)

Fatto salvo l'utilizzo di tali termini nella presentazione e nell'etichettatura di prodotti alimentari diversi dalle bevande spiritose, una bevanda spiritosa di gusto amaro o bitter può essere immesse sul mercato anche con la dicitura «amaro» o «bitter» associata o meno a un altro termine.

d)

In deroga alla lettera c), il termine «amaro» o «bitter» può essere utilizzato nella descrizione, nella presentazione e nell'etichettatura di liquori di gusto amaro.

31.   Vodka aromatizzata

a)

La vodka aromatizzata è vodka cui è stato conferito un gusto predominante diverso da quello delle materie prime utilizzate per produrre la vodka.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo della vodka aromatizzata è di 37,5 % vol.

c)

La vodka aromatizzata può essere edulcorata, assemblata, aromatizzata, invecchiata o colorata.

d)

Se la vodka aromatizzata è edulcorata, il prodotto finale presenta un tenore di edulcoranti inferiore a 100 grammi per litro, espresso in zucchero invertito.

e)

La denominazione legale della vodka aromatizzata può essere anche la denominazione formata da qualsiasi aroma predominante combinata con il termine «vodka». In tutte le lingue ufficiali dell'Unione il termine «vodka» può essere sostituito da «vodka».

32.   Bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugnole o pacharán

a)

La bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugnole o pacharán è una bevanda spiritosa avente un gusto predominante di prugnole e prodotta mediante macerazione di prugnole (Prunus spinosa) nell'alcole etilico di origine agricola, con l'aggiunta di estratti naturali di anice o distillati di anice o entrambi;

b)

il titolo alcolometrico minimo di una bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugnole o pacharán è di 25 % vol.;

c)

per la produzione di una bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugnole o pacharán è utilizzato un quantitativo minimo di 125 grammi di prugnole per litro di prodotto finale;

d)

una bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugnole o pacharán ha un tenore di edulcoranti, espresso in zucchero invertito, pari a 80-250 grammi per litro di prodotto finale;

e)

le caratteristiche organolettiche e il colore e gusto di una bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugnole o pacharán sono conferiti esclusivamente dal frutto impiegato e dall'anice.

f)

Il termine «pacharán» può essere utilizzato quale denominazione legale solo quando la bevanda è prodotta in Spagna. Quando la bevanda è prodotta al di fuori della Spagna, il termine «pacharán» può essere utilizzato esclusivamente a complemento della denominazione legale «Bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugnole», a condizione di essere accompagnato dalla menzione: «prodotta in…», seguita dal nome dello Stato membro o paese terzo di produzione.

33.   Liquore

a)

Il liquore è la bevanda spiritosa:

i)

avente un tenore minimo di edulcoranti, espresso in zucchero invertito, di:

70 grammi per litro per i liquori di ciliegia o di ciliegia acida il cui alcole etilico è costituito esclusivamente da acquavite di ciliegie o di ciliegie acide,

80 grammi per litro per i liquori aromatizzati esclusivamente alla genziana o a piante simili o all'assenzio,

100 grammi per litro in tutti gli altri casi;

ii)

ottenuta con alcole etilico di origine agricola o un distillato di origine agricola o una o più bevande spiritose o una combinazione di tali prodotti, edulcorata ed addizionata di uno o più aromi, prodotti di origine agricola o prodotti alimentari.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo del liquore è di 15 % vol.

c)

Nella produzione del liquore possono essere utilizzate sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche.

Tuttavia, i seguenti liquori possono essere aromatizzati solo con alimenti aromatizzanti, preparazioni aromatiche e sostanze aromatizzanti naturali:

i)

liquori di frutta:

ananas (Ananas),

agrumi (Citrus L.),

bacche di olivello spinoso (Hippophae rhamnoides L.),

gelsi (Morus alba, Morus rubra),

ciliege acide (Prunus cerasus),

ciliege (Prunus avium),

ribes neri (Ribes nigrum L.),

more artiche (Rubus arcticus L.),

frutti del rovo camemoro (Rubus chamaemorus L.),

lamponi (Rubus idaeus L.),

mortelle di palude selvatiche (Vaccinium oxycoccos L.),

mirtilli (Vaccinium myrtillus L.),

mirtilli rossi (Vaccinium vitis-idaea L.);

ii)

liquori di piante:

genepì (Artemisia genepi),

genziana (Gentiana L.),

menta (Mentha L.),

anice (Pimpinella anisum L.).

d)

La denominazione legale «liquore» può essere utilizzata in tutti gli Stati membri e:

per i liquori prodotti dalla macerazione di ciliegie acide o ciliegie (Prunus cerasus o Prunus avium) in alcole etilico di origine agricola, può essere utilizzata la denominazione legale «Guignolet» o «češnjevec», con o senza il termine «liquore»;

per i liquori prodotti dalla macerazione di ciliegie acide (Prunus cerasus) in alcole etilico di origine agricola, può essere utilizzata la denominazione legale «Ginja» o «Ginjinha» o «višnjevec», con o senza il termine «liquore»;

per i liquori il cui tenore alcolico proviene esclusivamente dall'impiego di rum, può essere utilizzata la denominazione legale «Punch au rhum», con o senza il termine «liquore»;

fatti salvi l'articolo 3, punto 2, l'articolo 10, paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 11, per i liquori contenenti latte o prodotti lattiero-caseari, la denominazione legale «crema» può essere completata con il nome della materia prima impiegata per conferire al liquore il suo gusto predominante, con o senza il termine «liquore».

e)

Per tenere conto di metodi di produzione stabiliti, nella descrizione, nella presentazione e nell'etichettatura dei liquori prodotti nell'Unione, per i quali sia impiegato alcole etilico di origine agricola o distillato di origine agricola possono essere utilizzati i seguenti termini composti:

prune brandy,

orange brandy,

apricot brandy,

cherry brandy,

solbaerrom o rum di ribes neri.

Per quanto riguarda la descrizione, la presentazione e l'etichettatura dei liquori di cui alla presente lettera, il termine composto è indicato sulla stessa riga, in caratteri di tipo, dimensione e colore uniformi e il termine «liquore» figura immediatamente accanto in caratteri di dimensioni non inferiori a quelle del termine composto. Inoltre, se l'alcole di questi liquori non proviene dalla bevanda spiritosa indicata, sull'etichetta figura l'origine dell'alcole utilizzato, nello stesso campo visivo del termine composto e del termine «liquore». Tale riferimento è espresso con l'indicazione del tipo di alcole agricolo utilizzato oppure con l'indicazione «alcole agricolo» preceduta dai termini «fabbricato a partire da …» o «elaborato con …» o «a base di …».

f)

Fatti salvi gli articoli 11 e 12 e l'articolo 13, paragrafo 4, la denominazione legale «liquore» può essere completata dal nome di un aroma o di un prodotto alimentare che conferisce il gusto predominante alla bevanda spiritosa, a condizione che il gusto sia conferito alla bevanda spiritosa da alimenti aromatizzanti, preparazioni aromatiche e sostanza aromatizzanti naturali ottenute dalla materia prima indicata nel nome dell'aroma o del prodotto alimentare, completato ove necessario da sostanze aromatizzanti al fine di rafforzare il gusto di detta materia prima.

34.   Crema di (completata dal nome del frutto o di altra materia prima utilizzata)

a)

La Crema di (completata dal nome di un frutto o di altra materia prima utilizzata) è un liquore avente un tenore minimo di edulcoranti di 250 grammi per litro espresso in zucchero invertito.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo della crema di (completata dal nome del frutto o dell'altra materia prima utilizzata) è di 15 % vol.

c)

A questa bevanda spiritosa si applicano le norme enunciate alla categoria 33 per i liquori in relazione alle sostanze aromatizzanti e alle preparazioni aromatiche.

d)

Le materie prime utilizzate non comprendono i prodotti del latte.

e)

Il frutto o ogni altre materia prima utilizzato nella denominazione legale deve essere il frutto o la materia prima che conferisce a tale bevanda spiritosa il suo gusto predominante.

f)

La denominazione legale può essere completata con il termine «liquore».

g)

La denominazione legale «crème de cassis» può essere utilizzata solo per i liquori prodotti con ribes neri e aventi un tenore di edulcoranti superiore a 400 grammi per litro espresso in zucchero invertito.

35.    Sloe Gin

a)

Lo sloe gin è il liquore ottenuto dalla macerazione di prugnole nel gin, con eventuale aggiunta di succo di prugnole.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo dello sloe gin è di 25 % vol.

c)

Nella produzione dello sloe gin possono essere utilizzate solo sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche naturali.

d)

La denominazione legale può essere completata con il termine «liquore».

36.    Sambuca

a)

La sambuca è un liquore incolore aromatizzato all'anice che soddisfa i requisiti seguenti:

i)

contiene distillati di anice verde (Pimpinella anisum L.), di anice stellato (Illicium verum L.) o di altre erbe aromatiche;

ii)

ha un tenore di edulcoranti non inferiore a 350 grammi per litro, espresso in zucchero invertito;

iii)

presenta un tenore di anetolo naturale non inferiore a 1 grammo per litro e non superiore a 2 grammi per litro.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo della sambuca è di 38 % vol.

c)

Alla sambuca si applicano le norme enunciate alla categoria 33 per i liquori in relazione alle sostanze aromatizzanti e alle preparazioni aromatiche.

d)

La sambuca non è colorata.

e)

La denominazione legale può essere completata con il termine «liquore».

37.    Maraschino, marrasquino o maraskino

a)

Il maraschino, marrasquino o maraskino è il liquore incolore che viene aromatizzato principalmente da un distillato di marasche o del prodotto della macerazione di ciliegie o di parte di tale frutto in alcole etilico di origine agricola o in un distillato di marasche, avente un tenore di edulcoranti non inferiore a 250 grammi per litro, espresso in zucchero invertito.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo del maraschino, marrasquino o maraskino è di 24 % vol.

c)

Al maraschino, marrasquino o maraskino si applicano le norme enunciate alla categoria 33 per i liquori in relazione alle sostanze aromatizzanti e alle preparazioni aromatiche.

d)

Il maraschino, marrasquino o maraskino non è colorato.

e)

La denominazione legale può essere completata con il termine «liquore».

38.    Nocino od orehovec

a)

Il nocino od orehovec è il liquore che viene aromatizzato principalmente mediante la macerazione, o la macerazione e la distillazione, di noci verdi intere (Juglans regia L.), avente un tenore di edulcoranti non inferiore a 100 grammi per litro, espresso in zucchero invertito.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo del nocino od orehovec è di 30 % vol.

c)

Al nocino od orehovec si applicano le norme enunciate alla categoria 33 per i liquori in relazione alle sostanze aromatizzanti e alle preparazioni aromatiche.

d)

La denominazione legale può essere completata con il termine «liquore».

39.   Liquore a base di uova o advocaat o avocat o advokat

a)

Il liquore a base di uova o advocaat o avocat o advokat è il liquore, aromatizzato o no, prodotto a partire da alcole etilico di origine agricola, distillato di origine agricola o bevanda spiritosa, o una combinazione di tali prodotti, i cui elementi caratteristici sono tuorlo d'uovo di qualità, albume e zucchero o miele, o entrambi. Il tenore minimo di zucchero o miele deve essere di 150 grammi per litro espresso in zucchero invertito. Il tenore minimo di tuorlo d'uovo puro deve essere di 140 grammi per litro di prodotto finale. Qualora siano utilizzate uova diverse dalle uova di gallina della specie Gallus gallus, ciò dovrebbe essere indicato sull'etichetta.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo del liquore a base di uova o advocaat o avocat o advokat è di 14 % vol.

c)

Nella produzione del liquore a base di uova o advocaat o avocat o advokat possono essere utilizzati solo alimenti aromatizzanti, sostanze aromatizzanti o preparazioni aromatiche.

d)

Nella produzione del liquore a base di uova o advocaat o avocat o advokat possono essere utilizzati prodotti lattiero-caseari.

40.   Liquore all'uovo

a)

Il liquore all'uovo è il liquore, aromatizzato o no, prodotto a partire da alcole etilico di origine agricola, distillato di origine agricola o bevanda spiritosa, o una combinazione di tali prodotti, i cui elementi caratteristici sono tuorlo d'uovo di qualità, albume e zucchero o miele, o entrambi. Il tenore minimo di zucchero o miele deve essere di 150 grammi per litro espresso in zucchero invertito. Il tenore minimo di tuorlo d'uovo deve essere di 70 grammi per litro di prodotto finale.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo del liquore all'uovo è di 15 % vol.

c)

Nella produzione del liquore all'uovo possono essere utilizzati solo alimenti aromatizzanti, sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche naturali.

d)

Nella produzione del liquore all'uovo possono essere utilizzati prodotti lattiero-caseari.

41.    Mistrà

a)

Il mistrà è la bevanda spiritosa incolore aromatizzata con anice o con anetolo naturale che soddisfa i requisiti seguenti:

i)

presenta un tenore di anetolo non inferiore a 1 grammo per litro e non superiore a 2 grammi per litro;

ii)

può essere eventualmente addizionata di un distillato di erbe aromatiche;

iii)

non è edulcorata.

b)

Il titolo alcolometrico volumico del mistrà è compreso tra un minimo di 40 % e un massimo di 47 % vol.

c)

Il mistrà può essere aromatizzato solo con preparazioni aromatiche e sostanze aromatizzanti naturali.

d)

Il mistrà non è colorato.

42.    Väkevä glögi o spritglögg

a)

Il Väkevä glögi o spritglögg è la bevanda spiritosa ottenuta mediante aromatizzazione di vino o prodotti vitivinicoli e di alcole etilico di origine agricola con aromi naturali di chiodi di garofano o di cannella o di entrambi, usando uno dei procedimenti seguenti o una combinazione dei medesimi:

i)

macerazione o distillazione,

ii)

distillazione dell'alcole in presenza di parti delle piante suddette,

iii)

aggiunta di sostanze aromatizzanti di chiodi di garofano o di cannella.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo del Väkevä glögi o spritglögg è di 15 %.

c)

Il Väkevä glögi o spritglögg può essere aromatizzato solo con sostanze aromatizzanti, preparazioni aromatiche o altri aromi ma l'aroma delle spezie menzionate alla lettera a) è predominante.

d)

Il contenuto di vino o di prodotti vitivinicoli non può superare il 50 % di prodotto finale.

43.    Berenburg o Beerenburg

a)

Il Berenburg o Beerenburg è la bevanda spiritosa che soddisfa i seguenti requisiti:

i)

è ottenuta da alcole etilico di origine agricola;

ii)

è ottenuta mediante macerazione di frutti o di piante o di parti di frutti o di piante;

iii)

contiene come aroma specifico un distillato di radici di genziana (Gentiana lutea L.), di bacche di ginepro (Juniperus communis L.) e di foglie di alloro (Laurus nobilis L.);

iv)

il suo colore può variare dal marrone chiaro al marrone scuro;

v)

può essere edulcorata fino al un massimo di 20 grammi per litro di prodotti edulcoranti, espresso in zucchero invertito.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo del Berenburg o Beerenburg è di 30 % vol.

c)

Il Berenburgo o Beerenburg può essere aromatizzato solo con preparazioni aromatiche e sostanze aromatizzanti naturali.

44.   Nettare di miele o di idromele

a)

Il nettare di miele o di idromele è la bevanda spiritosa ottenuta mediante aromatizzazione di una miscela di soluzione di miele fermentata e distillato di miele o alcole etilico di origine agricola, che contiene almeno il 30 % vol. di soluzione di miele fermentata.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo del nettare di miele o di idromele è di 22 %.

c)

Il nettare di miele o di idromele può essere aromatizzato solo con preparazioni aromatiche e sostanze aromatizzanti naturali, purché il gusto di miele sia predominante.

d)

Il nettare di miele o di idromele può essere edulcorato solo con miele.


ALLEGATO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE A TALUNE BEVANDE SPIRITOSE

1.   Il Rum-Verschnitt è prodotto in Germania ed è ottenuto miscelando rum e alcole etilico di origine agricola, in modo tale che una proporzione minima del 5 % dell'alcole contenuto nel prodotto finale provenga dal rum. Il titolo alcolometrico volumico minimo del Rum-Verschnitt è di 37,5 %. Il termine Verschnitt figura nella descrizione, nella presentazione e nell'etichettatura a caratteri di tipo, dimensione e colore identici a quelli utilizzati per il termine «Rum», sulla stessa riga di tale termine, e sulle bottiglie figura sull'etichetta frontale. La denominazione legale di questo prodotto è «bevanda spiritosa». In caso di immissione sul mercato Rum-Verschnitt al di fuori della Germania, la sua composizione alcolica è indicata sull'etichetta.

2.   La slivovice è prodotta in Cechia ed è ottenuta aggiungendo al distillato di prugne, prima dell'ultima distillazione, alcole etilico di origine agricola in modo tale che il 70 % almeno dell'alcole contenuto nel prodotto finale provenga dal distillato di prugne. La denominazione legale di questo prodotto è «bevanda spiritosa». Il termine «slivovice» può essere aggiunto purché figuri nello stesso campo visivo sull'etichetta frontale. In caso di immissione sul mercato al di fuori della Cechia, la composizione alcolica del prodotto è indicata sull'etichetta. Questa disposizione non pregiudica l'uso delle denominazioni legali per le acquaviti di frutta di cui alla categoria 9 dell'allegato I.

3.   Il Guignolet Kirsch è prodotto in Francia ed è ottenuto miscelando guignolet e kirsch, in modo tale che una proporzione minima del 3 % dell'alcole puro totale contenuto nel prodotto finale provenga dal Kirsch. Il termine «guignolet» figura nella descrizione, nella presentazione e nell'etichettatura a caratteri di tipo, dimensione e colore identici a quelli utilizzati per il termine «kirsch», sulla stessa riga di tale termine, e sulle bottiglie figura sull'etichetta frontale. La denominazione legale di questo prodotto è «liquore». La sua composizione alcolica indica la percentuale in volume dell'alcole puro che guignolet e kirsch rappresentano nel volume totale di alcole puro del guignolet kirsch.


ALLEGATO III

SISTEMA DI INVECCHIAMENTO DINAMICO O «CRIADERAS Y SOLERA» O «SOLERA E CRIADERAS»

Il sistema di invecchiamento dinamico o «criaderas y solera» o «solera e criaderas» consiste nell'esecuzione di estrazioni periodiche di una porzione del brandy contenuto in ciascuno dei fusti e dei recipienti di rovere che costituiscono un livello di invecchiamento e nel corrispondente reinserimento del brandy estratto dal livello di invecchiamento precedente.

Definizioni

«Livelli di invecchiamento»: ciascun gruppo di fusti e recipienti di rovere con lo stesso livello di invecchiamento, attraverso cui passa il brandy nel processo di invecchiamento. Ciascun livello è denominato «criadera», ad eccezione dell'ultimo, che precede la spedizione del brandy, noto come «solera».

«Estrazione»: volume parziale del brandy contenuto in ciascuno dei fusti e dei recipienti di rovere di un livello di invecchiamento, che viene estratto per essere incorporato nei fusti e nei recipienti di rovere del livello di invecchiamento successivo o, nel caso della solera, per essere spedito.

«Reinserimento»: volume del brandy estratto dai fusti e recipienti di rovere di un determinato livello di invecchiamento, che viene incorporato e assemblato con il contenuto dei fusti e dei recipienti di rovere del livello di invecchiamento successivo.

«Invecchiamento medio»: periodo di tempo che corrisponde alla rotazione della quantità totale di brandy sottoposta al processo di invecchiamento, calcolato dividendo il volume totale del brandy contenuto in tutti i livelli di invecchiamento per il volume delle estrazioni effettuate dall'ultimo livello (solera) nel corso di un anno.

L'invecchiamento medio del brandy estratto dalla solera può essere calcolato applicando la seguente formula: t = Vt/Ve, in cui:

t è l'invecchiamento medio, espresso in anni;

Vt è il volume totale presente nel sistema di invecchiamento, espresso in litri di alcole puro;

Ve è il volume totale di prodotto estratto per essere spedito nel corso di un anno, espresso in litri di alcole puro.

In caso di fusti e recipienti di rovere con capacità inferiore a 1 000 litri, il numero di estrazioni e reinserimenti annui è uguale o inferiore a due volte il numero di livelli del sistema, in modo da garantire che il componente più giovane sia invecchiato per almeno sei mesi.

In caso di fusti e recipienti di rovere con capacità uguale o superiore a 1 000 litri, il numero di estrazioni e reinserimenti annui è uguale o inferiore al numero di livelli del sistema, in modo da garantire che il componente più giovane sia invecchiato per almeno un anno.


ALLEGATO IV

Tavola di concordanza

Il presente regolamento

Regolamento (CE) n. 110/2008

Articolo 1, paragrafi 1 e 2

Articolo 1, paragrafi 1 e 2

Articolo 2, lettere da a) a d)

Articolo 2, paragrafi 1 e 3

Articolo 2, lettera e)

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, lettera f)

Allegato I, punto 6

Articolo 3, punto 1

Articolo 8

Articolo 3, punti 2 e 3

Articolo 10

Articolo 3, punto 4

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 3, punto 5

Articolo 3, punto 6

Articolo 3, punto 7

Articolo 15, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 3, punto 8

Articolo 3, punti 9 e 10

Articolo 11, paragrafo 2, e allegato I, punto 4

Articolo 3, punti 11 e 12

Allegato I, punto 7

Articolo 4, punto 1

Articolo 7 e allegato I, punto 14

Articolo 4, punto 2

Articolo 7 e allegato I, punto 15

Articolo 4, punto 3

Articolo 7 e allegato I, punto 16

Articolo 4, punto 4

Articolo 4, punto 5

Allegato I, punto 17

Articolo 4, punto 6

Articolo 4, punto 7

Allegato I, punto 2

Articolo 4, punto 8

Allegato I, punto 3

Articolo 4, punto 9

Allegato I, punto 3

Articolo 4, punto 10

Allegato I, punto 5

Articolo 4, punto 11

Allegato I, punto 8

Articolo 4, punto 12

Allegato I, punto 9

Articolo 4, punto 13

Articolo 4, punto 14

Articolo 4, punto 15

Articolo 4, punto 16

Articolo 4, punto 17

Articolo 4, punto 18

Articolo 4, punti 19 e 20

Allegato I, punto 10

Articolo 4, punto 21

Articolo 4, punto 22

Articolo 4, punto 23

Allegato I, punto 11

Articolo 4, punto 24

Allegato I, punto 12

Articolo 5

Allegato I, punto 1

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 4

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 26

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 9

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 5

Articolo 9, paragrafi 5 e 6

Articolo 10, paragrafo 6, lettere da a) a c), e) ed f)

Articolo 10, paragrafo 6, lettera d)

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 7, primo comma

Articolo 9, paragrafi 4 e 7

Articolo 10, paragrafo 7, secondo comma

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafi 1 e 2

Articolo 11, paragrafi 2 e 3

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 9

Articolo 13, paragrafo 3, primo e secondo comma

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 13, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 11, paragrafo 5

Articolo 13, paragrafo 3, quarto comma

Articolo 13, paragrafo 4, primo comma

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 13, paragrafo 4, terzo comma

Articolo 11, paragrafo 5

Articolo 13, paragrafo 5

Articolo 13, paragrafo 6

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 7

Articolo 14, paragrafo 1

Allegato I, punto 13)

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 13

Articolo 18

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 20, lettera a)

Articolo 20, lettera b)

Articolo 28, paragrafo 2

Articolo 20, lettera c)

Articolo 20, lettera d)

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 16

Articolo 21, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 3, primo comma

Articolo 21, paragrafo 4

Articolo 22, paragrafo 1, primo comma

Articolo 17, paragrafo 4

Articolo 22, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 1, parte introduttiva e lettere a), b) e c)

Articolo 23, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 1, seconda frase

Articolo 24, paragrafi da 1 a 4

Articolo 24, paragrafi 5, 6 e 7

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 24, paragrafo 8

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 24, paragrafo 9

Articolo 17, paragrafo 1, prima frase

Articolo 25

Articolo 26, paragrafo 1, primo comma

Articolo 17, paragrafo 5

Articolo 26, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 26, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 6

Articolo 27, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 7, prima frase

Articolo 27, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 27, paragrafo 5

Articolo 17, paragrafo 7, seconda frase

Articolo 28

Articolo 29

Articolo 30, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 17, paragrafo 8, prima frase

Articolo 30, paragrafo 4, primo comma

Articolo 17, paragrafo 8, seconda frase

Articolo 30, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 31

Articolo 21

Articolo 32

Articolo 18

Articolo 33, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 33, paragrafi 2 e 3

Articolo 34, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 19

Articolo 34, paragrafo 4

Articolo 35, paragrafo 1, primo comma

Articolo 15, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 35, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 35, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 3

Articolo 35, paragrafo 3

Articolo 36, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 36, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 37

Articolo 38, paragrafo 1

Articolo 38, paragrafo 2

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 38, paragrafo 3

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 38, paragrafo 4

Articolo 38, paragrafo 5

Articolo 22, paragrafo 3

Articolo 38, paragrafo 6

Articolo 22, paragrafo 4

Articolo 39, paragrafo 1

Articolo 39, paragrafi 2 e 3

Articolo 40

Articolo 41

Articolo 42

Articolo 43, paragrafo 1

Articolo 24, paragrafo 1

Articolo 43, paragrafo 2

Articolo 24, paragrafo 3

Articolo 44, paragrafo 1

Articolo 24, paragrafo 2

Articolo 44, paragrafo 2

Articolo 45

Articolo 6

Articolo 46

Articolo 47

Articolo 25

Articolo 48

Articolo 49

Articolo 29

Articolo 50

Articolo 28

Articolo 51

Articolo 30

Allegato I, categorie 1 to 31

Allegato II, categorie 1 to 31

Allegato I, categoria 32

Allegato II, categoria 37 bis

Allegato I, categoria 33

Allegato II, categoria 32

Allegato I, categoria 34

Allegato II, categoria 33

Allegato I, categoria 35

Allegato II, categoria 37

Allegato I, categoria 36

Allegato II, categoria 38

Allegato I, categoria 37

Allegato II, categoria 39

Allegato I, categoria 38

Allegato II, categoria 40

Allegato I, categoria 39

Allegato II, categoria 41

Allegato I, categoria 40

Allegato II, categoria 42

Allegato I, categoria 41

Allegato II, categoria 43

Allegato I, categoria 42

Allegato II, categoria 44

Allegato I, categoria 43

Allegato II, categoria 45

Allegato I, categoria 44

Allegato II, categoria 46

Allegato II

Allegato II, parte relativa al titolo «Altre bevande spiritose»

Allegato III

Allegato IV


17.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 130/55


REGOLAMENTO (UE) 2019/788 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 2019

riguardante l'iniziativa dei cittadini europei

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 24,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il trattato sull'Unione europea (TUE) istituisce la cittadinanza dell'Unione. Ai cittadini dell'Unione («cittadini») è riconosciuto il diritto di rivolgersi direttamente alla Commissione sottoponendole una richiesta in cui la si invita a presentare una proposta di un atto legislativo dell'Unione, ai fini dell'applicazione dei trattati, analogo al diritto conferito al Parlamento europeo a norma dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e al Consiglio a norma dell'articolo 241 TFUE. L'iniziativa dei cittadini europei contribuisce pertanto a rafforzare il funzionamento democratico dell'Unione consentendo ai cittadini di partecipare alla vita democratica e politica dell'Unione stessa. Come emerge dalla struttura dell'articolo 11 TUE e dell'articolo 24 TFUE, l'iniziativa dei cittadini europei dovrebbe essere presa in considerazione nel contesto di altri mezzi mediante i quali i cittadini possono sottoporre determinate questioni all'attenzione delle istituzioni dell'Unione; tali mezzi consistono, in particolare, nel mantenere un dialogo con le associazioni rappresentative e la società civile, nel ricorso a consultazioni delle parti interessate, nel diritto di petizione e nel ricorso al Mediatore.

(2)

Il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha stabilito le norme e le procedure per l'iniziativa dei cittadini europei ed è stato integrato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1179/2011 della Commissione (5).

(3)

Nella sua relazione sull'applicazione del regolamento (UE) n. 211/2011 del 31 marzo 2015, la Commissione ha elencato una serie di sfide derivanti dall'applicazione di tale regolamento e si è impegnata ad analizzare ulteriormente il loro impatto sull'efficacia dello strumento dell'iniziativa dei cittadini europei e a migliorare il funzionamento di quest'ultimo.

(4)

Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 28 ottobre 2015 sull'iniziativa dei cittadini europei (6) e nel suo progetto di relazione di iniziativa di carattere legislativo del 26 giugno 2017 (7), ha invitato la Commissione a procedere a un riesame del regolamento (UE) n. 211/2011 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1179/2011.

(5)

Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa, di più facile utilizzo per gli organizzatori e i sostenitori e a rafforzarne il monitoraggio, al fine di realizzarne appieno il potenziale come strumento per promuovere il dibattito. Esso dovrebbe inoltre agevolare la partecipazione del maggior numero possibile di cittadini al processo decisionale democratico dell'Unione.

(6)

Per conseguire tali obiettivi, le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini europei dovrebbero essere efficaci, trasparenti, chiare, semplici, di facile applicazione, accessibili alle persone con disabilità e proporzionate alla natura di tale strumento. Esse dovrebbero stabilire un giusto equilibrio tra diritti e obblighi e garantire che la Commissione esamini adeguatamente le iniziative valide e vi dia opportunamente seguito.

(7)

È opportuno fissare un'età minima per sostenere un'iniziativa. Tale età minima dovrebbe corrispondere all'età alla quale i cittadini acquisiscono il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo. Per rafforzare la partecipazione dei giovani cittadini europei alla vita democratica dell'Unione e quindi realizzare appieno il potenziale dell'iniziativa dei cittadini europei come strumento di democrazia partecipativa, gli Stati membri che lo ritengono opportuno dovrebbero poter fissare l'età minima a 16 anni per sostenere un'iniziativa e dovrebbero informarne la Commissione. La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente il funzionamento dell'iniziativa dei cittadini europei, anche per quanto riguarda l'età minima per sostenere le iniziative. Gli Stati membri sono incoraggiati a valutare la possibilità di fissare l'età minima a 16 anni, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali.

(8)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, TUE, un'iniziativa che inviti la Commissione, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali i cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati deve essere presa da almeno un milione di cittadini dell'Unione che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri.

(9)

Per garantire che un'iniziativa sia rappresentativa di un interesse dell'Unione, garantendo al tempo stesso il facile utilizzo dello strumento, è opportuno stabilire che il numero minimo di Stati membri dai quali provengono i cittadini sia pari a un quarto degli Stati membri.

(10)

Per garantire che un'iniziativa sia rappresentativa e che i cittadini siano soggetti a condizioni analoghe nel sostenere un'iniziativa, è inoltre opportuno stabilire il numero minimo di firmatari appartenenti a ciascuno di tali Stati membri. Tale numero minimo di firmatari richiesti in ciascuno Stato membro dovrebbe essere degressivamente proporzionale ed essere pari al numero di deputati al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro, moltiplicato per il numero totale dei deputati al Parlamento europeo.

(11)

Per rendere le iniziative dei cittadini europei più inclusive e visibili, gli organizzatori possono utilizzare, per le proprie attività di promozione e comunicazione, lingue diverse da quelle ufficiali delle istituzioni dell'Unione che, in base all'ordinamento costituzionale degli Stati membri, sono ufficialmente riconosciute in tutto il loro territorio o in parte di esso.

(12)

Nella misura in cui i dati personali trattati in applicazione del presente regolamento dovessero includere dati sensibili, data la natura dell'iniziativa dei cittadini europei quale strumento di democrazia partecipativa, è giustificato esigere la comunicazione di dati personali per sostenere un'iniziativa e trattare tali dati nella misura in cui ciò è necessario per consentire la verifica delle dichiarazioni di sostegno conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali.

(13)

Al fine di rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, la Commissione dovrebbe offrire informazioni, assistenza e sostegno pratico ai cittadini e ai gruppi di organizzatori, in particolare sugli aspetti del presente regolamento che rientrano nella propria sfera di competenza. Al fine di potenziare tali informazioni e assistenza, la Commissione dovrebbe inoltre mettere a disposizione una piattaforma collaborativa online che offra uno spazio di discussione specifico e un sostegno indipendente, informazioni e consulenza giuridica riguardo all'iniziativa dei cittadini europei. La piattaforma dovrebbe essere aperta ai cittadini, ai gruppi di organizzatori, alle organizzazioni e agli esperti esterni con esperienza nell'organizzazione di iniziative dei cittadini europei. La piattaforma dovrebbe essere accessibile alle persone con disabilità.

(14)

Onde consentire ai gruppi di organizzatori di gestire la loro iniziativa durante l'intera procedura, la Commissione dovrebbe mettere a disposizione un registro elettronico per l'iniziativa dei cittadini europei («registro»). Per sensibilizzare in merito a tutte le iniziative e garantirne la trasparenza, il registro dovrebbe comprendere un sito web pubblico che fornisca informazioni complete sull'iniziativa dei cittadini europei in generale, nonché informazioni aggiornate sulle singole iniziative, sul loro status e sulle fonti di sostegno e finanziamento dichiarate in base alle informazioni presentate dal gruppo di organizzatori.

(15)

Al fine di garantire la prossimità ai cittadini e sensibilizzare in merito all'iniziativa dei cittadini europei, è auspicabile che gli Stati membri istituiscano uno o più punti di contatto nei rispettivi territori per offrire ai cittadini informazioni e assistenza per quanto riguarda l'iniziativa dei cittadini europei. In particolare, tali informazioni e assistenza dovrebbero riguardare gli aspetti del presente regolamento la cui attuazione è di competenza delle autorità nazionali degli Stati membri o che riguardano il diritto nazionale applicabile e per cui tali autorità sono le più idonee a fornire informazioni e assistenza ai cittadini e ai gruppi di organizzatori. Ove opportuno, gli Stati membri dovrebbero ricercare sinergie con i servizi che forniscono sostegno per l'utilizzo di strumenti nazionali analoghi. La Commissione, comprese le sue rappresentanze negli Stati membri, dovrebbe garantire una stretta cooperazione con i punti di contatto nazionali su tali attività di informazione e assistenza, comprese, se del caso, attività di comunicazione a livello dell'Unione.

(16)

Per avviare e gestire iniziative dei cittadini che abbiano buon esito, occorre predisporre una struttura organizzativa minima. Tale struttura dovrebbe assumere la forma di un gruppo di organizzatori composto di persone residenti in almeno sette Stati membri diversi, onde incoraggiare la scelta di questioni di dimensione UE e promuovere una riflessione in merito. Ai fini della trasparenza e di una comunicazione fluida ed efficace, il gruppo di organizzatori dovrebbe designare un rappresentante che lo metta in collegamento con le istituzioni dell'Unione durante l'intera procedura. Il gruppo di organizzatori dovrebbe avere la possibilità di istituire, in conformità del diritto nazionale, un'entità giuridica per gestire un'iniziativa. Ai fini del presente regolamento tale entità dovrebbe essere considerata il gruppo di organizzatori.

(17)

Mentre la responsabilità e le sanzioni per quanto riguarda il trattamento dei dati personali continuano a essere disciplinate dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), il gruppo di organizzatori dovrebbe essere responsabile in solido, conformemente al diritto nazionale applicabile, degli eventuali danni arrecati dai suoi membri nell'organizzazione di un'iniziativa, mediante atti illeciti posti in essere intenzionalmente o per grave negligenza. Gli Stati membri dovrebbero inoltre assicurare che il gruppo di organizzatori incorra nelle appropriate sanzioni in caso di violazioni del presente regolamento.

(18)

Per assicurare la coerenza e la trasparenza delle iniziative ed evitare che si raccolgano firme per un'iniziativa che non soddisfa le condizioni di cui ai trattati e al presente regolamento, è opportuno che la Commissione registri le iniziative che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento prima di iniziare a raccogliere le dichiarazioni di sostegno dei cittadini. Nell'ambito della registrazione, la Commissione dovrebbe rispettare pienamente l'obbligo di motivazione di cui all'articolo 296, secondo comma, TFUE nonché il principio generale della buona amministrazione di cui all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(19)

Al fine di rendere l'iniziativa dei cittadini europei efficace e più accessibile, tenendo conto della necessità di istituire procedure e condizioni per l'iniziativa dei cittadini europei che siano chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate, e al fine di assicurare la registrazione del maggior numero possibile di iniziative, è opportuno prevedere la possibilità di effettuare una registrazione parziale di un'iniziativa qualora solo una parte o parti della stessa rispettino i requisiti previsti per la registrazione a norma del presente regolamento. È opportuno procedere a una parziale registrazione dell'iniziativa sempre che una parte dell'iniziativa, compresi i suoi obiettivi principali, non esuli manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati e qualora siano soddisfatti tutti gli altri obblighi di registrazione. È auspicabile assicurare chiarezza e trasparenza riguardo all'ambito di applicazione della registrazione parziale e informare i potenziali firmatari in merito a tale ambito di applicazione e al fatto che le dichiarazioni di sostegno sono raccolte solo in relazione a esso. La Commissione dovrebbe informare il gruppo di organizzatori in modo sufficientemente dettagliato circa i motivi alla base della sua decisione di non registrare o registrare solo parzialmente un'iniziativa, nonché circa tutti i possibili ricorsi giudiziari ed extragiudiziari a sua disposizione.

(20)

È opportuno assicurare che le dichiarazioni di sostegno per un'iniziativa dei cittadini siano raccolte entro un determinato termine. Perché un'iniziativa resti pertinente e tenendo conto al tempo stesso della complessità dell'operazione di raccolta delle dichiarazioni di sostegno in tutta l'Unione, il suddetto termine non dovrebbe essere superiore a 12 mesi con decorrenza dalla data di inizio del periodo di raccolta fissata dal gruppo di organizzatori. Quest'ultimo dovrebbe avere la possibilità di scegliere la data di inizio del periodo di raccolta, che dovrebbe cadere entro sei mesi dalla registrazione dell'iniziativa, e dovrebbe informare la Commissione della data scelta entro dieci giorni lavorativi prima di tale data. Al fine di garantire il coordinamento con le autorità nazionali, la Commissione dovrebbe informare gli Stati membri della data comunicata dal gruppo di organizzatori.

(21)

Al fine di rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più facile utilizzo per gli organizzatori e i cittadini, la Commissione dovrebbe creare e gestire un sistema centrale per la raccolta elettronica delle dichiarazioni di sostegno. Tale sistema dovrebbe essere messo gratuitamente a disposizione dei gruppi di organizzatori e dovrebbe comprendere le necessarie caratteristiche tecniche che rendano possibile la raccolta elettronica, compresi servizi di hosting e il software, nonché caratteristiche di accessibilità per garantire che i cittadini con disabilità possano fornire sostegno alle iniziative. La creazione e la manutenzione di tale sistema dovrebbero soddisfare le disposizioni della decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione (9).

(22)

I cittadini dovrebbero avere la possibilità di sostenere iniziative per via elettronica o su carta fornendo soltanto i dati personali di cui all'allegato III del presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione se intendono essere inclusi rispettivamente nella parte A o nella parte B dell'allegato III. È opportuno che i cittadini che utilizzano il sistema centrale di raccolta elettronica per l'iniziativa dei cittadini europei possano sostenere un'iniziativa online attraverso strumenti di identificazione elettronica e di firma elettronica notificati ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). A tal fine la Commissione e gli Stati membri dovrebbero predisporre le pertinenti caratteristiche tecniche nel quadro di tale regolamento. È auspicabile che i cittadini firmino una dichiarazione di sostegno soltanto una volta.

(23)

Nell'ottica di agevolare il passaggio a un nuovo sistema centrale di raccolta elettronica, un gruppo di organizzatori dovrebbe continuare ad avere la possibilità di sviluppare i propri sistemi per la raccolta elettronica e di raccogliere le dichiarazioni di sostegno attraverso tale sistema per le iniziative registrate in conformità del presente regolamento entro il 31 dicembre 2022. Il gruppo di organizzatori dovrebbe usare un unico sistema individuale di raccolta elettronica per ciascuna iniziativa. I sistemi individuali di raccolta elettronica creati e gestiti da un gruppo di organizzatori dovrebbero presentare caratteristiche tecniche e di sicurezza sufficienti per garantire che i dati siano raccolti, archiviati e trasferiti in modo sicuro durante l'intera procedura. A tale scopo, la Commissione dovrebbe stabilire, in cooperazione con gli Stati membri, specifiche tecniche particolareggiate per i sistemi individuali di raccolta elettronica. La Commissione dovrebbe poter chiedere la consulenza dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA), che assiste le istituzioni dell'Unione nell'elaborazione e attuazione di politiche in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi di informazione.

(24)

È opportuno che gli Stati membri accertino la conformità dei sistemi individuali di raccolta elettronica sviluppati dai gruppi di organizzatori alle norme del presente regolamento e rilascino un documento di attestazione della conformità prima della raccolta delle dichiarazioni di sostegno. La certificazione dei sistemi individuali di raccolta elettronica dovrebbe essere effettuata dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui sono archiviati i dati raccolti attraverso il sistema individuale di raccolta elettronica. Fatti salvi i poteri delle autorità nazionali di controllo a norma del regolamento(UE) 2016/679, gli Stati membri dovrebbero designare l'autorità nazionale competente per la certificazione dei sistemi. Gli Stati membri dovrebbero riconoscere reciprocamente i certificati rilasciati dalle rispettive autorità competenti.

(25)

Se un'iniziativa ha ottenuto le necessarie dichiarazioni di sostegno da parte dei firmatari, per determinare se è stato raggiunto il numero minimo richiesto di firmatari aventi il diritto di sostenere un'iniziativa dei cittadini europei, ogni Stato membro dovrebbe essere responsabile della verifica e della certificazione delle dichiarazioni di sostegno firmate dai suoi cittadini. Data l'esigenza di limitare l'onere amministrativo per gli Stati membri, tali verifiche devono essere effettuate sulla base di controlli adeguati, eventualmente mediante campionamento casuale. Gli Stati membri dovrebbero rilasciare un documento attestante il numero di dichiarazioni di sostegno valide che sono state ricevute.

(26)

Al fine di promuovere la partecipazione e il dibattito pubblico sulle questioni sollevate dalle iniziative, quando alla Commissione viene presentata un'iniziativa sostenuta dal numero di firmatari necessario e che soddisfa gli altri requisiti del presente regolamento, il gruppo di organizzatori dovrebbe avere il diritto di presentare tale iniziativa in un'audizione pubblica a livello dell'Unione. Il Parlamento europeo dovrebbe organizzare l'audizione pubblica entro tre mesi dalla presentazione dell'iniziativa alla Commissione. Il Parlamento europeo dovrebbe garantire una rappresentanza equilibrata degli interessi dei portatori di interesse, compresi la società civile, le parti sociali e gli esperti. La Commissione dovrebbe essere rappresentata a un livello appropriato. Il Consiglio, le altre istituzioni, gli organi consultivi dell'Unione nonché i portatori di interesse dovrebbero avere la possibilità di partecipare all'audizione, di modo che ne venga assicurato il carattere inclusivo e ne venga promosso l'interesse pubblico.

(27)

Il Parlamento europeo, in quanto istituzione che rappresenta direttamente i cittadini a livello dell'Unione, dovrebbe essere autorizzato a valutare il sostegno a favore di un'iniziativa valida dopo la sua presentazione e un'audizione pubblica al riguardo. Il Parlamento europeo dovrebbe inoltre poter valutare le azioni intraprese dalla Commissione in risposta all'iniziativa e descritte in una comunicazione.

(28)

Al fine di garantire l'effettiva partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell'Unione, Commissione dovrebbe esaminare le iniziative valide e darvi seguito. La Commissione dovrebbe quindi presentare le proprie conclusioni giuridiche e politiche, nonché le azioni che intende intraprendere, entro un termine di sei mesi dal ricevimento dell'iniziativa. La Commissione dovrebbe spiegare in modo chiaro, comprensibile e dettagliato le ragioni per cui intende agire, in particolare se intende presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione in risposta all'iniziativa o, analogamente, i motivi per cui non intende intraprendere alcuna azione. La Commissione dovrebbe esaminare le iniziative conformemente ai principi generali della buona amministrazione di cui all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(29)

Al fine di garantire la trasparenza del suo finanziamento e sostegno, il gruppo di organizzatori dovrebbe offrire periodicamente informazioni aggiornate e dettagliate sulle fonti di finanziamento e di sostegno delle sue iniziative tra la data di registrazione e la data in cui l'iniziativa è presentata alla Commissione. Dette informazioni dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico sul registro e sul sito web pubblico dell'iniziativa dei cittadini europei. La dichiarazione relativa alle fonti di finanziamento e di sostegno del gruppo di organizzatori dovrebbe includere informazioni su eventuali sostegni finanziari superiori a 500 EUR per promotore, nonché sulle organizzazioni che assistono su base volontaria il gruppo di organizzatori, qualora tale sostegno non sia quantificabile sul piano economico. Le entità, in particolare le organizzazioni che, conformemente ai trattati, contribuiscono a formare una coscienza politica europea e a esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione, dovrebbero essere in grado di promuovere, finanziare e sostenere un'iniziativa, purché lo facciano secondo le procedure e conformemente alle condizioni specificate nel presente regolamento.

(30)

Ai fini della piena trasparenza, la Commissione dovrebbe rendere disponibile, nel registro e sul sito web pubblico sull'iniziativa dei cittadini europei, un formulario di contatto che consenta ai cittadini di presentare un reclamo per quanto riguarda la completezza e la correttezza delle informazioni sulle fonti di finanziamento e sostegno dichiarate dal gruppo di organizzatori. La Commissione dovrebbe poter chiedere al gruppo di organizzatori qualsiasi informazione supplementare in relazione ai reclami e, se del caso, aggiornare le informazioni nel registro relative alle fonti di finanziamento e sostegno dichiarate.

(31)

Il regolamento (UE) 2016/679 si applica al trattamento dei dati personali effettuato a norma del presente regolamento. A tale riguardo, per ragioni di certezza del diritto, è opportuno chiarire che il rappresentante del gruppo di organizzatori o, se del caso, l'entità giuridica creata al fine di gestire l'iniziativa e le autorità competenti degli Stati membri sono i titolari del trattamento dati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679. In relazione al trattamento dei dati personali nell'operazione di raccolta delle dichiarazioni di sostegno, degli indirizzi di posta elettronica e dei dati sui promotori delle iniziative, a scopo di verifica e certificazione delle dichiarazioni di sostegno, occorre inoltre precisare il periodo massimo di conservazione dei dati personali raccolti ai fini di un'iniziativa dei cittadini. Nella loro qualità di titolari del trattamento dei dati, il rappresentante del gruppo di organizzatori o, se del caso, l'entità giuridica creata ai fini della gestione dell'iniziativa, e le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero adottare tutti gli opportuni provvedimenti per rispettare gli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2016/679, in particolare quelli riguardanti la legittimità del trattamento, la sicurezza delle attività di trattamento, la comunicazione di informazioni e i diritti dell'interessato.

(32)

Al trattamento dei dati personali effettuato dalla Commissione a norma del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). È opportuno chiarire che la Commissione deve essere considerata il titolare del trattamento dati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione al trattamento dei dati personali nel registro, nella piattaforma collaborativa online, nel sistema centrale di raccolta elettronica e nella raccolta di indirizzi di posta elettronica. Il sistema centrale di raccolta elettronica che consente ai gruppi di organizzatori di raccogliere dichiarazioni di sostegno per le loro iniziative online dovrebbe essere creato e gestito dalla Commissione in conformità del presente regolamento. La Commissione e il rappresentante del gruppo di organizzatori o, se del caso, l'entità giuridica creata al fine di gestire l'iniziativa dovrebbero essere responsabili in solido ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati personali nel sistema centrale di raccolta elettronica.

(33)

Al fine di contribuire a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica dell'Unione, la Commissione dovrebbe sensibilizzare il pubblico in merito all'iniziativa dei cittadini europei, avvalendosi in particolare delle tecnologie digitali e dei media sociali, e nel quadro di azioni volte a promuovere la cittadinanza dell'Unione e i diritti dei cittadini. Il Parlamento europeo dovrebbe contribuire alle attività di comunicazione della Commissione.

(34)

Al fine di agevolare la comunicazione con i firmatari e informarli sulle azioni intraprese in risposta a un'iniziativa, la Commissione e il gruppo di organizzatori dovrebbero avere la possibilità di raccogliere, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati, gli indirizzi di posta elettronica dei firmatari. La raccolta degli indirizzi di posta elettronica dovrebbe essere facoltativa e soggetta al consenso esplicito dei firmatari. Gli indirizzi di posta elettronica non dovrebbero essere raccolti nell'ambito dei moduli di dichiarazione di sostegno e i potenziali firmatari dovrebbero essere informati del fatto che il loro diritto di sostenere un'iniziativa non è subordinato al consenso dato alla raccolta del loro indirizzo di posta elettronica.

(35)

Al fine di adeguare il presente regolamento alle future necessità, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica degli allegati del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (12). In particolare, al fine di garantire la partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

(36)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione, in particolare per stabilire le specifiche tecniche per i sistemi di raccolta elettronica in conformità del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

(37)

In ottemperanza al principio di proporzionalità, per realizzare l'obiettivo fondamentale di rafforzare la partecipazione dei cittadini alla vita democratica e politica dell'Unione è necessario e opportuno stabilire norme sull'iniziativa dei cittadini europei. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, TUE.

(38)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(39)

Per ragioni di certezza del diritto e di chiarezza, è opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 211/2011.

(40)

Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e ha formulato osservazioni formali in data 19 dicembre 2017,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa di invitare la Commissione a presentare, nell'ambito delle sue attribuzioni, una proposta appropriata su materie in merito alle quali i cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati («iniziativa dei cittadini europei» o «iniziativa»).

Articolo 2

Diritto di sostenere un'iniziativa dei cittadini europei

1.   Ogni cittadino dell'Unione che ha raggiunto almeno l'età alla quale si acquisisce il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo ha il diritto di sostenere un'iniziativa firmando una dichiarazione di sostegno, conformemente al presente regolamento.

Gli Stati membri possono fissare l'età minima a 16 anni per sostenere un'iniziativa, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, e, in tal caso, ne informano la Commissione.

2.   Conformemente al diritto applicabile, gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché le persone con disabilità possano esercitare il loro diritto a sostenere iniziative e possano accedere, su un piano di parità con gli altri cittadini, a tutte le fonti d'informazione pertinenti sulle iniziative.

Articolo 3

Numero richiesto di firmatari

1.   Un'iniziativa è valida se:

a)

ha ricevuto il sostegno di almeno un milione di cittadini dell'Unione a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 («firmatari»), appartenenti ad almeno un quarto degli Stati membri; e

b)

in almeno un quarto degli Stati membri, il numero dei firmatari è almeno pari al numero minimo di cui all'allegato I, corrispondente al numero di membri al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro, moltiplicato per il numero complessivo dei membri al Parlamento europeo, al momento della registrazione dell'iniziativa.

2.   Ai fini del paragrafo 1, il firmatario è conteggiato nello Stato membro di cui è cittadino, indipendentemente dal luogo in cui ha firmato la dichiarazione di sostegno.

Articolo 4

Informazione e assistenza da parte della Commissione e degli Stati membri

1.   La Commissione offre ai cittadini e ai gruppi di organizzatori informazioni facilmente accessibili e complete e assistenza in merito all'iniziativa dei cittadini europei, in particolare indirizzandoli verso le fonti di informazione e assistenza pertinenti.

La Commissione pubblica per via elettronica e su carta una guida sull'iniziativa dei cittadini europei in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione.

2.   La Commissione mette gratuitamente a disposizione una piattaforma collaborativa online per l'iniziativa dei cittadini europei.

La piattaforma offre consulenza pratica e legale nonché uno spazio di discussione riguardo all'iniziativa dei cittadini europei per lo scambio di informazioni e delle migliori pratiche tra cittadini, gruppi di organizzatori, portatori di interesse, organizzazioni non governative, esperti e altre istituzioni e organi dell'Unione che intendano parteciparvi.

La piattaforma è accessibile alle persone con disabilità.

I costi di gestione e manutenzione della piattaforma collaborativa online sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea.

3.   La Commissione mette a disposizione un registro elettronico (di seguito: il «registro»), che consente ai gruppi di organizzatori di gestire la loro iniziativa durante l'intera procedura.

Il registro comprende un sito web pubblico contenente informazioni sull'iniziativa dei cittadini europei in generale e su iniziative specifiche e sul loro rispettivo andamento.

La Commissione aggiorna il registro su base regolare rendendo disponibili le informazioni fornite dal gruppo di organizzatori.

4.   Dopo aver registrato un'iniziativa conformemente all'articolo 6, la Commissione assicura la traduzione del contenuto di tale iniziativa, incluso il suo allegato, in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione entro i limiti di cui all'allegato II, affinché sia pubblicata nel registro e sia utilizzata ai fini della raccolta delle dichiarazioni di sostegno in conformità del presente regolamento.

Il gruppo di organizzatori può, inoltre, fornire la traduzione in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione delle informazioni aggiuntive sull'iniziativa e, se del caso, della bozza di atto giuridico di cui all'allegato II, presentata conformemente all'articolo 6, paragrafo 2. Tali traduzioni sono di responsabilità del gruppo di organizzatori. Il contenuto delle traduzioni fornite dal gruppo di organizzatori corrisponde al contenuto dell'iniziativa presentata conformemente all'articolo 6, paragrafo 2.

La Commissione provvede a che le informazioni presentate conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, e le traduzioni presentate a norma del presente paragrafo siano pubblicate nel registro e sul sito web sull'iniziativa dei cittadini europei.

5.   La Commissione sviluppa un servizio di scambio di file per il trasferimento delle dichiarazioni di sostegno alle autorità competenti degli Stati membri, in conformità dell'articolo 12, e mette tale servizio gratuitamente a disposizione dei gruppi degli organizzatori.

6.   Ogni Stato membro crea uno o più punti di contatto per fornire gratuitamente informazioni e assistenza ai gruppi di organizzatori, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale applicabile.

CAPO II

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 5

Gruppo di organizzatori

1.   Un'iniziativa è elaborata e gestita da un gruppo di almeno sette persone fisiche (di seguito: il «gruppo di organizzatori»). I deputati al Parlamento europeo non sono conteggiati ai fini del raggiungimento di questo numero minimo.

2.   I membri del gruppo di organizzatori sono cittadini dell'Unione, che hanno raggiunto l'età alla quale si acquisisce il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo e il gruppo comprende residenti di almeno sette diversi Stati membri, al momento della registrazione dell'iniziativa.

Per ogni iniziativa la Commissione pubblica nel registro i nomi di tutti i membri del gruppo degli organizzatori conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.

3.   Il gruppo di organizzatori designa due dei propri membri, rispettivamente quale rappresentante e supplente, che garantiscono durante l'intera procedura il collegamento tra il gruppo di organizzatori e le istituzioni dell'Unione e che sono incaricati di agire a nome del gruppo di organizzatori («persone di contatto»).

Il gruppo di organizzatori può anche designare un massimo di altre due persone fisiche, scelte tra i suoi membri o in altro modo, le quali sono incaricate di agire a nome delle persone di contatto per garantire il collegamento con le istituzioni dell'Unione durante l'intera procedura.

4.   Il gruppo di organizzatori informa la Commissione di eventuali modifiche della sua composizione durante l'intera procedura e fornisce prove adeguate del rispetto dei requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2. Le modifiche nella composizione del gruppo di organizzatori sono riportate nel modulo di dichiarazione di sostegno e i nomi dei membri attuali e passati del gruppo di organizzatori restano disponibili nel registro durante l'intera procedura.

5.   Fatta salva la responsabilità del rappresentante del gruppo di organizzatori quale titolare del trattamento dati ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, i membri del gruppo di organizzatori sono responsabili in solido degli eventuali danni da essi arrecati nell'organizzazione di un'iniziativa mediante atti illeciti posti in essere intenzionalmente o per grave negligenza, a norma del diritto nazionale applicabile.

6.   Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 84 del regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri assicurano che i membri di un gruppo di organizzatori siano soggetti, conformemente al diritto nazionale, a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in relazione alle violazioni del presente regolamento, in particolare in caso di:

a)

false dichiarazioni;

b)

utilizzo fraudolento dei dati.

7.   Se a norma del diritto nazionale di uno Stato membro è stata appositamente creata un'entità giuridica ai fini della gestione di una determinata iniziativa, tale entità è considerata come un gruppo di organizzatori o, se del caso, come i suoi membri ai fini dell'applicazione dei paragrafi 5 e 6 del presente articolo, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 6, paragrafi da 4 a 7, degli articoli da 7 a 19 e degli allegati da II a VII, a condizione che il membro del gruppo di organizzatori designato come suo rappresentante abbia il mandato per agire a nome dell'entità giuridica.

Articolo 6

Registrazione

1.   Le dichiarazioni di sostegno per un'iniziativa possono essere raccolte solo dopo che l'iniziativa è stata registrata dalla Commissione.

2.   Il gruppo di organizzatori presenta la richiesta di registrazione alla Commissione tramite il registro.

Nel presentare la richiesta il gruppo di organizzatori provvede inoltre a:

a)

trasmettere le informazioni di cui all'allegato II in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione;

b)

indicare i sette membri da prendere in considerazione ai fini dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, qualora il gruppo di organizzatori sia composto da più di sette membri;

c)

se del caso, indicare che è stata costituita un'entità giuridica ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7.

Fatti salvi i paragrafi 5 e 6, la Commissione decide in merito alla richiesta di registrazione entro due mesi dalla sua presentazione.

3.   La Commissione registra l'iniziativa se:

a)

il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del fatto che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e ha designato le persone di contatto in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, primo comma;

b)

nella situazione di cui all'articolo 5, paragrafo 7, l'entità giuridica è stata appositamente creata ai fini della gestione dell'iniziativa e il membro del gruppo di organizzatori designato come suo rappresentante ha il mandato di agire a nome dell'entità giuridica;

c)

nessuna parte dell'iniziativa esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati;

d)

l'iniziativa non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, o non ha un contenuto futile o vessatorio;

e)

l'iniziativa non è manifestamente contraria ai valori dell'Unione quali stabiliti nell'articolo 2 del TUE e ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Al fine di determinare il soddisfacimento dei requisiti di cui al primo comma, lettere da a) a e), del presente paragrafo, la Commissione valuta le informazioni fornite dal gruppo di organizzatori conformemente al paragrafo 2.

Se uno o più requisiti di cui al primo comma, lettere da a) a e), del presente paragrafo non sono soddisfatti, la Commissione rifiuta la registrazione dell'iniziativa, fatti salvi i paragrafi 4 e 5.

4.   Se ritiene che le condizioni di cui al paragrafo 3, primo comma, lettere a), b), d) ed e), sono soddisfatte, ma che invece non è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera c), la Commissione, entro un mese dalla presentazione della richiesta, informa il gruppo di organizzatori della sua valutazione e dei relativi motivi.

In tal caso, il gruppo di organizzatori può tener conto della valutazione della Commissione e modificare l'iniziativa rendendola conforme al requisito di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera c), o può mantenere o ritirare l'iniziativa originaria. Il gruppo di organizzatori informa la Commissione della propria scelta entro due mesi dal ricevimento della valutazione della Commissione che ne precisa i motivi e trasmette le eventuali modifiche all'iniziativa originaria.

Qualora il gruppo di organizzatori modifichi o mantenga la sua iniziativa iniziale in conformità del secondo comma del presente paragrafo, la Commissione:

a)

registra l'iniziativa, se essa soddisfa il requisito di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera c), oppure

b)

registra parzialmente l'iniziativa se una sua parte, compresi i suoi obiettivi principali, non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati, oppure

c)

si rifiuta di registrare l'iniziativa.

La Commissione decide in merito alla richiesta entro un mese dal ricevimento delle informazioni di cui al secondo comma del presente paragrafo da parte del gruppo di organizzatori.

5.   Una volta che è stata registrata, l'iniziativa è pubblicata nel registro.

Nel caso in cui la Commissione registri parzialmente un'iniziativa, essa pubblica nel registro le informazioni sull'ambito di applicazione della registrazione dell'iniziativa.

In tal caso, il gruppo di organizzatori assicura che i firmatari potenziali siano informati dell'ambito di applicazione della registrazione dell'iniziativa e del fatto che le dichiarazioni di sostegno sono raccolte solo in relazione a tale ambito.

6.   La Commissione registra un'iniziativa sotto un unico numero di registrazione e ne informa il gruppo di organizzatori.

7.   Qualora rifiuti di registrare un'iniziativa, integralmente o parzialmente, conformemente al paragrafo 4, la Commissione indica i motivi della sua decisione e informa il gruppo di organizzatori. La Commissione informa inoltre il gruppo di organizzatori di tutti i possibili ricorsi giudiziari ed extragiudiziari a sua disposizione.

La Commissione rende pubblicamente disponibili nel registro e sul sito web pubblico sull'iniziativa dei cittadini europei tutte le decisioni adottate conformemente al presente articolo relative alle richieste di registrazione delle proposte di iniziative dei cittadini.

8.   La Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni della registrazione di un'iniziativa.

Articolo 7

Ritiro di un'iniziativa

In qualsiasi momento prima della presentazione di un'iniziativa alla Commissione a norma dell'articolo 13, il gruppo di organizzatori può ritirare un'iniziativa registrata in conformità dell'articolo 6. Tale ritiro è pubblicato nel registro.

Articolo 8

Periodo di raccolta

1.   Tutte le dichiarazioni di sostegno sono raccolte entro un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere da una data scelta dal gruppo di organizzatori («periodo di raccolta»), fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 6. Tale data non può superare i sei mesi dalla registrazione dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 6.

Il gruppo di organizzatori informa la Commissione della data scelta entro 10 giorni lavorativi prima di tale data.

Se durante il periodo di raccolta desidera porre fine alla raccolta di dichiarazioni di sostegno prima del termine del periodo di raccolta, il gruppo di organizzatori comunica tale intenzione alla Commissione almeno 10 giorni lavorativi prima della nuova data prescelta per la conclusione del periodo di raccolta si conclude.

La Commissione informa gli Stati membri della data di cui al primo comma.

2.   La Commissione indica le date di inizio e fine del periodo di raccolta nel registro.

3.   La Commissione chiude il sistema centrale di raccolta elettronica di cui all'articolo 10 e il gruppo di organizzatori chiude il sistema individuale di raccolta elettronica di cui all'articolo 11 alla data in cui termina il periodo di raccolta.

Articolo 9

Procedura per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno

1.   Le dichiarazioni di sostegno possono essere firmate per via elettronica o su carta.

2.   Per raccogliere le dichiarazioni di sostegno possono essere utilizzati soltanto i moduli conformi ai modelli figuranti nell'allegato III.

Prima di iniziare la raccolta delle dichiarazioni di sostegno, il gruppo di organizzatori compila i moduli di cui all'allegato III. Le informazioni indicate nei moduli devono corrispondere a quelle immesse nel registro.

Se il gruppo di organizzatori sceglie di raccogliere le dichiarazioni di sostegno per via elettronica attraverso il sistema centrale di raccolta elettronica di cui all'articolo 10, la Commissione fornisce gli appositi moduli, conformemente all'allegato III.

Se un'iniziativa è stata registrata parzialmente a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, l'ambito di applicazione della registrazione dell'iniziativa è indicato nei moduli che figurano nell'allegato III, nonché nel sistema centrale di raccolta elettronica e nel sistema individuale di raccolta elettronica, a seconda del caso. I moduli della dichiarazione di sostegno possono essere adattati ai fini della raccolta per via elettronica o su carta.

Nel caso in cui i cittadini sostengano un'iniziativa online attraverso il sistema centrale di raccolta elettronica di cui all'articolo 10, utilizzando i mezzi di identificazione elettronica notificati ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del presente regolamento, l'allegato III non si applica. I cittadini indicano la loro nazionalità e gli Stati membri accettano l'insieme minimo di dati per una persona fisica in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501 della Commissione (15).

3.   Chi firma una dichiarazione di sostegno è tenuto a fornire solo i dati personali di cui all'allegato III.

4.   Entro 30 giugno 2019 gli Stati membri comunicano alla Commissione se intendono essere inclusi nella parte A o B, rispettivamente, dell'allegato III. Gli Stati membri che desiderano essere inclusi nella parte B dell'allegato III indicano il tipo di numero (di documento) di identificazione personale ivi menzionato.

Entro il 1o gennaio 2020 la Commissione pubblica nel registro i moduli di cui all'allegato III.

Gli Stati membri inclusi in una parte dell'allegato III possono chiedere alla Commissione di essere trasferiti nell'altra parte dell'allegato III. Essi effettuano la richiesta alla Commissione almeno sei mesi prima della data a partire dalla quale i nuovi moduli diverranno applicabili.

5.   Il gruppo di organizzatori è responsabile della raccolta delle dichiarazioni di sostegno dei firmatari su carta.

6.   È consentito firmare la dichiarazione di sostegno per un'iniziativa una volta sola.

7.   Il gruppo di organizzatori comunica alla Commissione il numero di dichiarazioni di sostegno raccolte in ciascuno Stato membro almeno ogni due mesi durante il periodo di raccolta e il numero finale entro tre mesi dalla fine del periodo di raccolta per la pubblicazione nel registro.

Se il numero richiesto di dichiarazioni di sostegno non è stato raggiunto o se manca la risposta del gruppo di organizzatori entro tre mesi dalla fine del periodo di raccolta, la Commissione chiude l'iniziativa e pubblica un avviso in tal senso nel registro.

Articolo 10

Sistema centrale di raccolta elettronica

1.   Ai fini della raccolta elettronica delle dichiarazioni di sostegno, la Commissione crea, entro il 1o gennaio 2020, e attiva a decorrere da tale data un sistema centrale di raccolta elettronica conformemente alla decisione (UE, Euratom) 2017/46.

I costi di creazione e gestione del sistema centrale di raccolta elettronica sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea. L'uso del sistema è gratuito.

Il sistema centrale di raccolta elettronica è accessibile alle persone con disabilità.

I dati ottenuti mediante tale sistema sono archiviati nei server messi a disposizione a tal fine dalla Commissione.

Il sistema centrale di raccolta elettronica deve consentire il caricamento delle dichiarazioni di sostegno raccolte su carta.

2.   Per ciascuna iniziativa, la Commissione garantisce che le dichiarazioni di sostegno possano essere raccolte tramite il sistema centrale di raccolta elettronica durante il periodo di raccolta fissato in conformità dell'articolo 8.

3.   Il gruppo di organizzatori comunica alla Commissione se intende utilizzare il sistema centrale di raccolta elettronica e se desidera caricare le dichiarazioni di sostegno raccolte su carta al più tardi 10 giorni lavorativi prima dell'inizio del periodo di raccolta.

Se un gruppo di organizzatori desidera caricare le dichiarazioni di sostegno raccolte su carta, esso procede al caricamento di tutte le dichiarazioni di sostegno così raccolte entro due mesi dalla fine del periodo di raccolta, e ne informa la Commissione.

4.   Gli Stati membri garantiscono che:

a)

i cittadini possano sostenere iniziative online attraverso dichiarazioni di sostegno utilizzando i mezzi di identificazione elettronica notificati o firmando la dichiarazione di sostegno con una firma elettronica ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014;

b)

sia riconosciuto il nodo e-IDAS della Commissione, sviluppato nel quadro del regolamento (UE) n. 910/2014 e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501.

5.   La Commissione consulta i portatori di interesse per quanto concerne ulteriori sviluppi e miglioramenti del sistema centrale di raccolta elettronica al fine di tenere conto dei loro suggerimenti e delle loro preoccupazioni.

Articolo 11

Sistemi individuali di raccolta elettronica

1.   Nel caso in cui non utilizzi il sistema centrale di raccolta elettronica, un gruppo di organizzatori può raccogliere le dichiarazioni di sostegno per via elettronica in tutti gli Stati membri o in alcuni di essi attraverso un altro sistema di raccolta elettronica («sistema individuale di raccolta elettronica»).

I dati raccolti mediante tale sistema sono archiviati nel territorio di uno Stato membro.

2.   Il gruppo di organizzatori garantisce che il sistema individuale di raccolta elettronica soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 4 del presente articolo e all'articolo 18, paragrafo 3, per la durata del periodo di raccolta.

3.   Dopo la registrazione dell'iniziativa e prima dell'inizio del periodo di raccolta, e fatti salvi i poteri delle autorità nazionali di controllo in conformità del capo VI del regolamento (UE) 2016/679, il gruppo di organizzatori chiede all'autorità competente dello Stato membro nel quale sono archiviati i dati raccolti attraverso il sistema individuale di raccolta elettronica di certificare che tale sistema sia conforme ai requisiti di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

Se il sistema individuale di raccolta elettronica soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l'autorità competente rilascia un certificato in tal senso conformemente al modello di cui all'allegato IV entro un mese dalla richiesta. Il gruppo di organizzatori pubblica copia di tale certificato nel sito web utilizzato per il sistema individuale di raccolta elettronica.

Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati dalle autorità competenti degli altri Stati membri.

4.   I sistemi individuali di raccolta elettronica presentano adeguati dispositivi tecnici e di sicurezza atti ad assicurare che per tutto il periodo di raccolta:

a)

solo le persone fisiche possano firmare una dichiarazione di sostegno;

b)

le informazioni fornite riguardo all'iniziativa corrispondano alle informazioni pubblicate nel registro;

c)

i dati che i firmatari sono invitati a fornire siano conformi all'allegato III;

d)

i dati forniti dai firmatari siano raccolti e archiviati in modo sicuro.

5.   Entro il 1o gennaio 2020 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le specifiche tecniche per l'attuazione del paragrafo 4 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 22.

Per sviluppare le specifiche tecniche di cui al primo comma, la Commissione può chiedere la consulenza dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA).

6.   Se le dichiarazioni di sostegno sono raccolte tramite un sistema individuale di raccolta elettronica, il periodo di raccolta può iniziare soltanto quando per tale sistema è stato rilasciato il certificato di cui al paragrafo 3.

7.   Il presente articolo si applica soltanto alle iniziative registrate in conformità dell'articolo 6 entro il 31 dicembre 2022.

Articolo 12

Verifica e certificazione delle dichiarazioni di sostegno da parte degli Stati membri

1.   Ogni Stato membro verifica e certifica che le dichiarazioni di sostegno firmate dai propri cittadini siano conformi alle disposizioni del presente regolamento («Stato membro competente»).

2.   Entro tre mesi dalla fine del periodo di raccolta e fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, il gruppo di organizzatori presenta le dichiarazioni di sostegno raccolte per via elettronica o su carta alle autorità competenti di cui all'articolo 20, paragrafo 2, dello Stato membro competente.

Il gruppo di organizzatori presenta le dichiarazioni di sostegno alle autorità competenti solo se l'iniziativa ha raggiunto il numero minimo di firmatari indicato all'articolo 3.

Le dichiarazioni di sostegno sono presentate alle autorità competenti dello Stato membro competente in un'unica volta, utilizzando il modulo di cui all'allegato V.

Le dichiarazioni di sostegno raccolte per via elettronica sono presentate in conformità del formato elettronico messo a disposizione del pubblico dalla Commissione.

Le dichiarazioni di sostegno raccolte su carta e quelle raccolte per via elettronica mediante un sistema individuale di raccolta elettronica sono presentate separatamente.

3.   La Commissione presenta le dichiarazioni di sostegno raccolte per via elettronica attraverso il sistema centrale di raccolta elettronica nonché quelle raccolte su carta e caricate in base al secondo comma dell'articolo 10, paragrafo 3, all'autorità competente dello Stato membro responsabile non appena il gruppo di organizzatori ha presentato il modulo di cui all'allegato V all'autorità competente dello Stato membro competente a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

Se un gruppo di organizzatori ha raccolto le dichiarazioni di sostegno mediante un sistema di raccolta elettronica, può chiedere alla Commissione di presentare tali dichiarazioni all'autorità competente dello Stato membro responsabile.

La Commissione presenta le dichiarazioni di sostegno in conformità del paragrafo 2, commi da 2 a 4, del presente articolo, utilizzando il servizio di scambio di file di cui all'articolo 4, paragrafo 5.

4.   Entro tre mesi dal ricevimento delle dichiarazioni di sostegno, le autorità competenti le verificano mediante adeguati controlli, che possono essere basati su campionamento casuale, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali.

Se le dichiarazioni di sostegno raccolte per via elettronica e su carta sono presentate separatamente, tale periodo inizia a decorrere dalla data in cui l'autorità competente ha ricevuto tutte le dichiarazioni di sostegno.

Ai fini della verifica delle dichiarazioni di sostegno raccolte su carta, non è richiesta l'autenticazione delle firme.

5.   Sulla base delle verifiche svolte, l'autorità competente certifica il numero di dichiarazioni di sostegno valide per lo Stato membro interessato. Tale certificato è rilasciato gratuitamente al gruppo di organizzatori, utilizzando il modello di cui all'allegato VI.

Il certificato indica il numero di dichiarazioni di sostegno valide raccolte su carta e per via elettronica, compreso quelle raccolte su carta e caricate a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma.

Articolo 13

Presentazione alla Commissione

Entro tre mesi dalla data di rilascio dell'ultimo certificato di cui all'articolo 12, paragrafo 5, il gruppo di organizzatori presenta l'iniziativa alla Commissione.

Il gruppo di organizzatori presenta il modulo compilato di cui all'allegato VII insieme alle copie, su carta o in formato elettronico, dei certificati di cui all'articolo 12, paragrafo 5.

Il modulo di cui all'allegato VII è pubblicato dalla Commissione nel registro.

Articolo 14

Pubblicazione e audizione pubblica

1.   Quando riceve un'iniziativa valida riguardo alla quale sono state raccolte e certificate dichiarazioni di sostegno in conformità degli articoli da 8 a 12, la Commissione pubblica senza indugio un avviso in tal senso nel registro e trasmette l'iniziativa al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e ai parlamenti nazionali.

2.   Entro tre mesi dalla presentazione dell'iniziativa, il gruppo di organizzatori ha l'opportunità di presentare l'iniziativa in un'audizione pubblica organizzata dal Parlamento europeo.

Il Parlamento europeo organizza l'audizione pubblica presso i suoi locali.

La Commissione è rappresentata all'audizione a un livello appropriato.

Il Consiglio, altre istituzioni e organi consultivi dell'Unione, i parlamenti nazionali e la società civile hanno la possibilità di partecipare all'audizione.

Il Parlamento europeo garantisce una rappresentanza equilibrata dei pertinenti interessi pubblici e privati.

3.   In seguito all'audizione pubblica, il Parlamento europeo valuta il sostegno politico dell'iniziativa.

Articolo 15

Esame da parte della Commissione

1.   Entro un mese dalla presentazione dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 13, la Commissione riceve il gruppo di organizzatori a un livello appropriato per consentirgli di esporre in dettaglio gli obiettivi dell'iniziativa.

2.   Entro sei mesi dalla pubblicazione dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, e dopo l'audizione pubblica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, la Commissione definisce in una comunicazione le sue conclusioni giuridiche e politiche relative all'iniziativa, l'azione che intende eventualmente intraprendere e i suoi motivi per intervenire o meno.

Qualora la Commissione intenda intervenire in risposta all'iniziativa, anche, se del caso, adottando una o più proposte relative a un atto giuridico dell'Unione, la comunicazione illustra altresì il calendario previsto per tali azioni.

La comunicazione è notificata al gruppo di organizzatori nonché al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni ed è pubblicata.

3.   La Commissione e il gruppo di organizzatori informano i firmatari in merito al seguito dato all'iniziativa in conformità dell'articolo 18, paragrafi 2 e 3.

La Commissione fornisce, nel registro e sul sito web pubblico sull'iniziativa dei cittadini europei, informazioni aggiornate sull'attuazione delle azioni illustrate nella comunicazione adottata in risposta all'iniziativa.

Articolo 16

Seguito dato dal Parlamento europeo alle iniziative dei cittadini andate a buon fine

Il Parlamento europeo valuta le misure adottate dalla Commissione a seguito della comunicazione di quest'ultima di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

CAPO III

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 17

Trasparenza

1.   Il gruppo di organizzatori inserisce, ai fini della pubblicazione nel registro e, a seconda dei casi, sul suo sito web della campagna, informazioni chiare, esatte ed esaurienti riguardanti le fonti di finanziamento dell'iniziativa che superano 500 EUR per promotore.

Le fonti dichiarate di finanziamento e di sostegno, inclusi i promotori, e gli importi corrispondenti sono chiaramente identificabili.

Il gruppo di organizzatori fornisce inoltre informazioni sulle organizzazioni che lo assistono su base volontaria, qualora tale sostegno non sia quantificabile sul piano economico.

Tali informazioni sono aggiornate almeno ogni due mesi durante il periodo compreso tra la data di registrazione e la data in cui l'iniziativa è presentata alla Commissione in conformità dell'articolo 13. Sono rese disponibili al pubblico da parte della Commissione in modo chiaro e accessibile nel registro e sul sito web pubblico sull'iniziativa dei cittadini europei.

2.   La Commissione ha il diritto di chiedere al gruppo di organizzatori di fornire qualsiasi informazione e chiarimento supplementari sulle fonti di finanziamento e sostegno dichiarate ai sensi del presente regolamento.

3.   La Commissione autorizza i cittadini a presentare un reclamo per quanto riguarda la completezza e la correttezza delle informazioni sulle fonti di finanziamento e sostegno dichiarate dal gruppo di organizzatori e rende a tal fine disponibile un formulario di contatto nel registro e sul sito web pubblico sull'iniziativa dei cittadini europei.

La Commissione può chiedere al gruppo di organizzatori qualsiasi informazione supplementare in relazione ai reclami ricevuti ai sensi del presente paragrafo e, se del caso, aggiornare le informazioni relative alle fonti di finanziamento e sostegno nel registro.

Articolo 18

Comunicazione

1.   La Commissione sensibilizza il pubblico in merito all'esistenza, agli obiettivi e al funzionamento di detta iniziativa dei cittadini europei attraverso le attività di comunicazione e le campagne di informazione, contribuendo in tal modo a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica dell'Unione.

Il Parlamento europeo contribuisce alle attività di comunicazione della Commissione.

2.   Ai fini delle attività di comunicazione e di informazione relative all'iniziativa in questione e fatto salvo il consenso esplicito di un firmatario, il suo indirizzo di posta elettronica può essere raccolto da un gruppo di organizzatori o dalla Commissione.

I potenziali firmatari vengono informati del fatto che il loro diritto di sostenere un'iniziativa non è subordinato al loro consenso per la raccolta del loro indirizzo di posta elettronica.

3.   Gli indirizzi di posta elettronica non possono essere raccolti nell'ambito dei moduli di dichiarazione di sostegno. Possono tuttavia essere raccolti contemporaneamente alle dichiarazioni di sostegno purché siano trattati separatamente.

Articolo 19

Protezione dei dati personali

1.   Il rappresentante del gruppo di organizzatori è il titolare del trattamento dati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati personali nell'operazione di raccolta delle dichiarazioni di sostegno, degli indirizzi di posta elettronica e dei dati sui promotori delle iniziative. Qualora venga creata, l'entità di cui all'articolo 5, paragrafo 7, del presente regolamento, è il titolare del trattamento dati.

2.   Le autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del presente regolamento, sono i titolari del trattamento dati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati personali a scopo di verifica e certificazione delle dichiarazioni di sostegno.

3.   La Commissione è il titolare del trattamento dati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione al trattamento dei dati personali nel registro, nella piattaforma collaborativa online, nel sistema centrale di raccolta elettronica di cui all'articolo 10 del presente regolamento e nella raccolta di indirizzi di posta elettronica.

4.   I dati personali forniti nei moduli di dichiarazione di sostegno sono raccolti ai fini delle operazioni di raccolta e conservazione a norma degli articoli da 9 a 11, a fini di presentazione agli Stati membri, verifica e certificazione a norma dell'articolo 12, nonché ai fini dei necessari controlli di qualità e di analisi statistica.

5.   Il gruppo di organizzatori e, se del caso, la Commissione distruggono tutte le dichiarazioni sottoscritte a sostegno dell'iniziativa e le eventuali copie entro un mese dalla presentazione dell'iniziativa alla Commissione in conformità dell'articolo 13 oppure non più tardi di ventun mesi dopo l'inizio del periodo di raccolta, se questo termine è anteriore. Tuttavia, se l'iniziativa è ritirata dopo l'inizio del periodo di raccolta, le dichiarazioni di sostegno e le eventuali copie sono distrutte entro un mese dopo il ritiro di cui all'articolo 7.

6.   L'autorità competente distrugge tutte le dichiarazioni di sostegno e le relative copie entro tre mesi dal rilascio del certificato di cui all'articolo 12, paragrafo 5.

7.   Le dichiarazioni di sostegno per una determinata iniziativa e le relative copie possono essere conservate oltre i termini di cui ai paragrafi 5 e 6 se necessario a fini di procedimenti amministrativi o giudiziari relativi all'iniziativa. Esse sono distrutte entro un mese dalla data di adozione della decisione definitiva a conclusione dei suddetti procedimenti.

8.   La Commissione e il gruppo di organizzatori distrugge l'archivio degli indirizzi di posta elettronica raccolti in conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, entro, rispettivamente, un mese dopo il ritiro dell'iniziativa oppure dodici mesi dopo la fine del periodo di raccolta o la presentazione dell'iniziativa alla Commissione. Tuttavia, se la Commissione stabilisce, mediante una comunicazione, le azioni che intende intraprendere in conformità dell'articolo 15, paragrafo 2, l'archivio degli indirizzi di posta elettronica è distrutto entro tre anni dalla pubblicazione della comunicazione.

9.   Fatti salvi i diritti conferiti dal regolamento (UE) 2018/1725, i membri del gruppo di organizzatori hanno il diritto di chiedere la cancellazione dei propri dati personali dal registro dopo due anni dalla data di registrazione dell'iniziativa.

Articolo 20

Autorità competenti negli Stati membri

1.   Ai fini dell'articolo 11, gli Stati membri designano una o più autorità competenti al rilascio del certificato di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

2.   Ai fini dell'articolo 12, gli Stati membri designano un'autorità competente al coordinamento del processo di verifica delle dichiarazioni di sostegno e al rilascio dei certificati di cui all'articolo 12, paragrafo 5.

3.   Entro il 1o gennaio 2020 gli Stati membri trasmettono alla Commissione le denominazioni e gli indirizzi delle autorità designate in conformità dei paragrafi 1 e 2. Essi comunicano alla Commissione le eventuali modifiche delle suddette informazioni.

La Commissione pubblica nel registro le denominazioni e gli indirizzi delle autorità designate in conformità dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 21

Comunicazione delle misure nazionali

1.   Entro il 1o gennaio 2020, gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni specifiche adottate ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

2.   La Commissione pubblica nel registro le suddette disposizioni nella lingua di comunicazione utilizzata dallo Stato membro in conformità del paragrafo 1.

CAPO IV

ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE

Articolo 22

Procedura di comitato

1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 5, del presente regolamento la Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 23

Poteri delegati

La Commissione può adottare atti delegati in conformità dell'articolo 24 al fine di modificare gli allegati del presente regolamento entro i limiti delle disposizioni dello stesso pertinenti a tali allegati.

Articolo 24

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   La delega di potere di cui all'articolo 23 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 6 giugno 2019.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 23 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 23 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Riesame

La Commissione riesamina periodicamente il funzionamento dell'iniziativa dei cittadini europei e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento entro il 1o gennaio 2024 e successivamente ogni quattro anni. Tali relazioni indicano altresì l'età minima richiesta per sostenere le iniziative dei cittadini europei negli Stati membri. Le relazioni sono pubblicate.

Articolo 26

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 211/2011 è abrogato con effetto dall'1 gennaio 2020.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 27

Disposizione transitoria

Gli articoli da 5 a 9 del regolamento (UE) n. 211/2011 continuano ad applicarsi dopo il 1o gennaio 2020 alle iniziative dei cittadini europei registrate anteriormente al 1o gennaio 2020.

Articolo 28

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall'1 gennaio 2020.

Tuttavia l'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 10, l'articolo 11, paragrafo 5, e gli articoli da 20 a 24 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 17 aprile 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 237 del 6.7.2018, pag. 74.

(2)  GU C 247 del 13.7.2018, pag. 62.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 aprile 2019.

(4)  Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1179/2011 della Commissione, del 17 novembre 2011, che fissa le specifiche tecniche per i sistemi di raccolta elettronica a norma del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini (GU L 301 del 18.11.2011, pag. 3).

(6)  GU C 355 del 20.10.2017, pag. 17.

(7)  2017/2024(INL).

(8)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(9)  Decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea (GU L 6 dell'11.1.2017, pag. 40).

(10)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

(11)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(12)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(13)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(14)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(15)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501 della Commissione, dell'8 settembre 2015, relativo al quadro di interoperabilità di cui all'articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (GU L 235 del 9.9.2015, pag. 1).


ALLEGATO I

NUMERO MINIMO DI FIRMATARI PER STATO MEMBRO

Belgio

15 771

Bulgaria

12 767

Cechia

15 771

Danimarca

9 763

Germania

72 096

Estonia

4 506

Irlanda

8 261

Grecia

15 771

Spagna

40 554

Francia

55 574

Croazia

8 261

Italia

54 823

Cipro

4 506

Lettonia

6 008

Lituania

8 261

Lussemburgo

4 506

Ungheria

15 771

Malta

4 506

Paesi Bassi

19 526

Austria

13 518

Polonia

38 301

Portogallo

15 771

Romania

24 032

Slovenia

6 008

Slovacchia

9 763

Finlandia

9 763

Svezia

15 020

Regno Unito

54 823


ALLEGATO II

INFORMAZIONI NECESSARIE PER REGISTRARE UN'INIZIATIVA

1.

Titolo dell'iniziativa, in non oltre 100 battute; (*1)

2.

Obiettivi dell'iniziativa nella quale si chiede alla Commissione di agire, in non oltre 1 100 battute, spazi esclusi [media adeguata in base alla lingua (*1)];

Il gruppo di organizzatori può fornire un allegato sull'oggetto, gli obiettivi e il contesto dell'iniziativa, in non oltre 5 000 battute, spazi esclusi [media adeguata in base alla lingua (*1)].

Il gruppo di organizzatori può fornire informazioni aggiuntive sull'oggetto, gli obiettivi e il contesto dell'iniziativa. Se lo desidera, può anche trasmettere una bozza di testo legislativo.

3.

Le disposizioni dei trattati che il gruppo di organizzatori ritiene pertinenti all'azione proposta.

4.

Nomi e cognomi, indirizzi postali, cittadinanza e date di nascita dei sette membri del gruppo di organizzatori residenti in sette diversi Stati membri, indicando in modo specifico il rappresentante e il supplente nonché i loro indirizzi di posta elettronica e numeri di telefono (1);

Se il rappresentante e/o il supplente non rientrano tra i sette membri di cui al primo comma, indicare il loro nome e cognome, indirizzo postale, nazionalità, data di nascita, indirizzo di posta elettronica e numeri di telefono.

5.

Documenti che comprovino nome e cognome, indirizzo postale, cittadinanza e data di nascita di ciascuno dei sette membri di cui al punto 4 e del rappresentante e del supplente, se questi non rientrano tra i sette membri;

6.

I nomi degli altri membri del gruppo di organizzatori;

7.

Nella situazione di cui all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/788, se del caso, i documenti che comprovino, a norma del diritto nazionale di uno Stato membro, l'apposita creazione di un'entità giuridica ai fini della gestione di una determinata iniziativa e che attestino che il membro del gruppo di organizzatori designato come suo rappresentante ha il mandato di agire a nome dell'entità giuridica;

8.

Tutte le fonti di sostegno e di finanziamento dell'iniziativa al momento della registrazione.

(*1)  La Commissione fornisce la traduzione di tali elementi in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione, per tutte le iniziative registrate.

(1)  Solo i nomi e cognomi dei membri del gruppo di organizzatori, il paese di residenza del rappresentante o, a seconda dei casi, il nome dell'entità giuridica e il paese dove si trova la sua sede, gli indirizzi di posta elettronica delle persone di contatto e le informazioni relative alle fonti di sostegno e di finanziamento saranno messi a disposizione del pubblico nel registro online della Commissione. Gli interessati hanno il diritto di opporsi alla pubblicazione dei loro dati personali per motivi preminenti e legittimi connessi alla loro situazione particolare.


ALLEGATO III

MODULO DI DICHIARAZIONE DI SOSTEGNO — parte A (1)

(Per gli Stati membri che non richiedono l'indicazione di un numero d'identificazione personale/numero di documento d'identificazione personale)

Tutti i campi del modulo sono obbligatori.

DA PRECOMPILARE A CURA DEL GRUPPO DI ORGANIZZATORI:

1.

Tutti i firmatari indicati nel presente modulo sono cittadini di:

Si prega di selezionare solo uno Stato membro per elenco.

2.

Numero di registrazione attribuito dalla Commissione europea:

3.

Date di inizio e di fine del periodo di raccolta:

4.

Indirizzo web dell'iniziativa nel registro della Commissione europea:

5.

Titolo dell'iniziativa:

6.

Obiettivi dell'iniziativa:

7.

Nomi e indirizzi di posta elettronica delle persone di contatto registrate:

[Nella situazione di cui all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/788, se del caso, indicare anche: il nome dell'entità giuridica e il paese dove si trova la sede]:

8.

Eventuale sito web dell'iniziativa:

DA COMPILARE DA PARTE DEI FIRMATARI IN LETTERE MAIUSCOLE:

«Certifico che le informazioni da me fornite nel presente modulo sono esatte e che non ho dichiarato in precedenza il mio sostegno alla presente iniziativa».

Nome completo

Cognome

RESIDENZA (2)

(via, numero civico, codice postale, località, paese)

Data di nascita

Data

Firma (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichiarazione di riservatezza (4) per le dichiarazioni di sostegno raccolte su carta o mediante sistemi individuali di raccolta elettronica:

 

In conformità del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), i dati personali forniti nel presente modulo saranno usati solo a sostegno dell'iniziativa e messi a disposizione delle autorità nazionali competenti a scopo di verifica e certificazione. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al gruppo di organizzatori dell'iniziativa l'accesso ai propri dati personali nonché la rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento degli stessi.

 

I dati sono conservati dal gruppo di organizzatori per un periodo massimo di conservazione di un mese a partire dalla presentazione dell'iniziativa alla Commissione europea o per 21 mesi dopo l'inizio del periodo di conservazione, se questo termine è anteriore. Possono essere conservati oltre questi termini in caso di procedimenti amministrativi o giudiziari, per un mese al massimo dopo la data della conclusione di tali procedimenti.

 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziario, se ritiene che i suoi dati sono trattati in modo illecito l'interessato ha diritto in qualsiasi momento di proporre reclamo presso un'autorità di protezione dei dati, in particolare nel suo Stato membro di residenza abituale, nel luogo di lavoro oppure nel luogo della presunta violazione.

 

Il rappresentante del gruppo di organizzatori dell'iniziativa o, se del caso, l'entità giuridica da esso creata, è il titolare del trattamento ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati e può essere contattato utilizzando le informazioni fornite sul presente modulo.

 

I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (se presente) sono disponibili al sito web dell'iniziativa nel registro della Commissione europea, quali forniti nel punto 4 di tale modulo.

 

I dati di contatto dell'autorità nazionale che riceve e tratta i dati personali e i dati di contatto delle autorità nazionali di protezione dei dati possono essere consultati all'indirizzo: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection.

Dichiarazione di riservatezza per le dichiarazioni di sostegno raccolte mediante il sistema centrale di raccolta elettronica:

 

In conformità del regolamento (UE) 2018/1725 e del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), i dati personali forniti nel presente modulo saranno usati solo a sostegno dell'iniziativa e messi a disposizione delle autorità nazionali competenti a scopo di verifica e certificazione. Gli interessati hanno il diritto di chiedere ala Commissione europea e al rappresentante del gruppo di organizzatori dell'iniziativa o, se del caso, all'entità giuridica da esso creata, l'accesso ai propri dati personali nonché la rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento degli stessi.

 

I dati sono conservati dalla Commissione europea per un periodo massimo di conservazione di un mese a partire dalla presentazione dell'iniziativa alla Commissione europea o per 21 mesi dopo l'inizio del periodo di conservazione, se questo termine è anteriore. Possono essere conservati oltre questi termini in caso di procedimenti amministrativi o giudiziari, per un mese al massimo dopo la data della conclusione di tali procedimenti.

 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziario, se ritiene che i suoi dati sono trattati in modo illecito l'interessato ha diritto in qualsiasi momento di proporre reclamo presso il garante europeo della protezione dei dati o presso un'autorità di protezione dei dati, in particolare nel suo Stato membro di residenza abituale, nel luogo di lavoro oppure nel luogo della presunta violazione.

 

La Commissione europea e il rappresentante del gruppo di organizzatori dell'iniziativa o, se del caso, l'entità giuridica da esso creata sono responsabili in solido ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 e del regolamento sulla protezione dei dati e possono essere contattati utilizzando le informazioni fornite in tale modulo.

 

I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati del gruppo di organizzatori (se presente) sono disponibili al sito web di detta iniziativa nel registro della Commissione europea, quali forniti nel punto 4 di tale modulo.

 

I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati della Commissione europea, dell'autorità nazionale che riceve e tratta i dati personali, del garante europeo della protezione dei dati e delle autorità nazionali di protezione dei dati possono essere consultati all'indirizzo: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection.

MODULO DI DICHIARAZIONE DI SOSTEGNO — parte B (5)

(Per gli Stati membri che richiedono l'indicazione di un numero d'identificazione personale/numero di documento d'identificazione personale)

Tutti i campi del modulo sono obbligatori.

DA PRECOMPILARE A CURA DEL GRUPPO DI ORGANIZZATORI:

1.

Tutti i firmatari indicati nel presente modulo sono cittadini di:

Si prega di selezionare solo uno Stato membro per elenco.

Cfr. il sito web della Commissione europea sull'iniziativa dei cittadini europei per i numeri d'identificazione personale/numeri dei documenti d'identificazione personale da fornire.

2.

Numero di registrazione attribuito dalla Commissione europea:

3.

Date di inizio e di fine del periodo di raccolta:

4.

Indirizzo web dell'iniziativa nel registro della Commissione europea:

5.

Titolo dell'iniziativa:

6.

Obiettivi dell'iniziativa:

7.

Nomi e indirizzi di posta elettronica delle persone di contatto registrate:

[Nella situazione di cui all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/788, se del caso, indicare anche: il nome dell'entità giuridica e il paese dove si trova la sede]:

8.

Eventuale sito web dell'iniziativa:

DA COMPILARE DA PARTE DEI FIRMATARI IN LETTERE MAIUSCOLE:

«Certifico che le informazioni da me fornite nel presente modulo sono esatte e che non ho dichiarato in precedenza il mio sostegno alla presente iniziativa».

Nome completo

Cognome

NUMERO d'identificazione PERSONALE/NUMERO DEL DOCUMENTO d'identificazione PERSONALE

Tipo di numero d'identificazione personale o di documento d'identificazione personale

Data

Firma (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichiarazione di riservatezza (7) per le dichiarazioni di sostegno raccolte su carta o mediante sistemi individuali di raccolta elettronica:

 

In conformità del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), i dati personali forniti nel presente modulo saranno usati solo a sostegno dell'iniziativa e messi a disposizione delle autorità nazionali competenti a scopo di verifica e certificazione. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al gruppo di organizzatori dell'iniziativa l'accesso ai propri dati personali nonché la rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento degli stessi.

 

I dati sono conservati dal gruppo di organizzatori per un periodo massimo di conservazione di un mese a partire dalla presentazione dell'iniziativa alla Commissione europea o per 21 mesi dopo l'inizio del periodo di conservazione, se questo termine è anteriore. Possono essere conservati oltre questi termini in caso di procedimenti amministrativi o giudiziari, per un mese al massimo dopo la data della conclusione di tali procedimenti.

 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziario, se ritiene che i suoi dati sono trattati in modo illecito l'interessato ha diritto in qualsiasi momento di proporre reclamo presso un'autorità di protezione dei dati, in particolare nel suo Stato membro di residenza abituale, nel luogo di lavoro oppure nel luogo della presunta violazione.

 

Il rappresentante del gruppo di organizzatori dell'iniziativa o, se del caso, l'entità giuridica da esso creata, sono i titolari del trattamento ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati e possono essere contattati utilizzando le informazioni fornite sul presente modulo.

 

I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (se presente) sono disponibili al sito web dell'iniziativa nel registro della Commissione europea, quali forniti nel punto 4 di tale modulo.

 

I dati di contatto dell'autorità nazionale che riceve e tratta i dati personali e i dati di contatto delle autorità nazionali di protezione dei dati possono essere consultati all'indirizzo: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection.

Dichiarazione di riservatezza per le dichiarazioni di sostegno raccolte mediante il sistema centrale di raccolta elettronica:

 

In conformità del regolamento (UE) 2018/1725 e del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), i dati personali forniti nel presente modulo saranno usati solo a sostegno dell'iniziativa e messi a disposizione delle autorità nazionali competenti a scopo di verifica e certificazione. Gli interessati hanno il diritto di chiedere alla Commissione europea e al rappresentante del gruppo di organizzatori dell'iniziativa o, se del caso, all'entità giuridica da esso creata, l'accesso ai propri dati personali nonché la rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento degli stessi.

 

I dati sono conservati dalla Commissione europea per un periodo massimo di conservazione di un mese a partire dalla presentazione dell'iniziativa alla Commissione europea o per 21 mesi dopo l'inizio del periodo di conservazione, se questo termine è anteriore. Possono essere conservati oltre questi termini in caso di procedimenti amministrativi o giudiziari, per un mese al massimo dopo la data della conclusione di tali procedimenti.

 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziario, se ritiene che i suoi dati sono trattati in modo illecito l'interessato ha diritto in qualsiasi momento di proporre reclamo presso il garante europeo della protezione dei dati o presso un'autorità di protezione dei dati, in particolare nel suo Stato membro di residenza abituale, nel luogo di lavoro oppure nel luogo della presunta violazione.

 

La Commissione europea e il rappresentante del gruppo di organizzatori dell'iniziativa o, se del caso, l'entità giuridica da esso creata sono responsabili in solido ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 e del regolamento sulla protezione dei dati e possono essere contattati utilizzando le informazioni fornite in tale modulo.

 

I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati del gruppo di organizzatori (se presente) sono disponibili al sito web di detta iniziativa nel registro della Commissione europea: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data- protection, quali forniti nel punto 4 di tale modulo.

 

I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati della Commissione europea, dell'autorità nazionale che riceve e tratta i dati personali, del garante europeo della protezione dei dati e delle autorità nazionali di protezione dei dati possono essere consultati all'indirizzo: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection.


(1)  Il modulo dev'essere stampato su un unico foglio. Il gruppo di organizzatori può usare un foglio stampato fronte/retro. Per il caricamento delle dichiarazioni di sostegno raccolte su carta nel sistema centrale di raccolta elettronica verrà utilizzato un codice messo a disposizione dalla Commissione europea.

(2)  I cittadini tedeschi residenti al di fuori del paese solo se hanno registrato la loro residenza permanente attuale presso la rappresentanza diplomatica tedesca competente all'estero.

(3)  La firma non è obbligatoria se il modulo è inviato mediante il sistema centrale di raccolta elettronica di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/788 o mediante il sistema individuale di raccolta elettronica di cui all'articolo 11 di detto regolamento.

(4)  Deve essere utilizzata soltanto una delle due possibilità proposte per le dichiarazioni di riservatezza, in funzione delle modalità di raccolta.

(5)  Il modulo dev'essere stampato su un unico foglio. Il gruppo di organizzatori può usare un foglio stampato fronte/retro. Per il caricamento delle dichiarazioni di sostegno raccolte su carta nel sistema centrale di raccolta elettronica verrà utilizzato un codice messo a disposizione dalla Commissione europea.

(6)  La firma non è obbligatoria se il modulo è inviato mediante il sistema centrale di raccolta elettronica di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/788 o mediante il sistema individuale di raccolta elettronica di cui all'articolo 11 di detto regolamento.

(7)  Deve essere utilizzata soltanto una delle due possibilità proposte per le dichiarazioni di riservatezza, in funzione delle modalità di raccolta.


ALLEGATO IV

CERTIFICATO DI CONFERMA DELLA CONFORMITÀ DEL SISTEMA DI RACCOLTA ELETTRONICA AL REGOLAMENTO (UE) 2019/788 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 17 APRILE 2019, RIGUARDANTE L'INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI

… (denominazione dell'autorità competente) di … (indicare lo Stato membro) certifica che il sistema individuale di raccolta elettronica …. (indirizzo del sito web) utilizzato per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno per … (titolo dell'iniziativa) registrata con il numero … (numero di registrazione dell'iniziativa) è rispondente alle pertinenti prescrizioni del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei.

Data, firma e timbro ufficiale dell'autorità competente:


ALLEGATO V

MODULO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI SOSTEGNO ALLE AUTORITÀ COMPETENTI DEGLI STATI MEMBRI

1.

Nomi e cognomi, indirizzi postali ed elettronici delle persone di contatto (rappresentante e supplente del gruppo di organizzatori) o dell'entità giuridica che gestisce l'iniziativa e il suo rappresentante:

2.

Titolo dell'iniziativa:

3.

Numero di registrazione attribuito dalla Commissione:

4.

Data di registrazione:

5.

Numero di firmatari che sono cittadini di (indicazione dello Stato membro):

6.

Numero totale di dichiarazioni di sostegno raccolte:

7.

Numero di Stati membri nei quali è stata raggiunta la soglia minima:

8.

Allegati:

(Accludere tutte le dichiarazioni di sostegno dei firmatari che sono cittadini dello Stato membro competente.

Se pertinente, accludere il certificato di conformità del sistema individuale di raccolta elettronica al regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sull'iniziativa dei cittadini).

9.

Dichiaro che le informazioni fornite nel presente modulo sono esatte e che le dichiarazioni di sostegno sono state raccolte conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei.

10.

Data e firma di una delle persone di contatto (rappresentante/supplente (1)) o del rappresentante dell'entità giuridica:

(1)  Cancellare la dicitura inutile.


ALLEGATO VI

CERTIFICATO DI CONFERMA DEL NUMERO DI DICHIARAZIONI DI SOSTEGNO VALIDE RACCOLTE PER … (INDICARE LO STATO MEMBRO)

… (denominazione dell'autorità competente) di … (indicare lo Stato membro), dopo aver proceduto alle necessarie verifiche richieste dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei certifica che … (numero delle dichiarazioni di sostegno valide) dichiarazioni di sostegno per l'iniziativa registrata con il numero … (numero di registrazione dell'iniziativa) sono valide a norma del disposto di tale regolamento.

Data, firma e timbro ufficiale


ALLEGATO VII

MODULO DI PRESENTAZIONE DI UN'INIZIATIVA ALLA COMMISSIONE EUROPEA

1.

Titolo dell'iniziativa:

2.

Numero di registrazione attribuito dalla Commissione:

3.

Data di registrazione:

4.

Numero di dichiarazioni di sostegno valide ricevute (deve essere almeno pari a 1 milione):

5.

Numero di firmatari certificati dagli Stati membri:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

HR

IT

CY

LV

LT

LU

Numero di firmatari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

TOTALE

Numero di firmatari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Nomi e cognomi, indirizzi postali ed elettronici delle persone di contatto (rappresentante e supplente del gruppo di organizzatori) (1) o dell'entità giuridica che gestisce l'iniziativa e il suo rappresentante:

7.

Indicazione di tutte le fonti di sostegno e di finanziamento dell'iniziativa, compreso l'importo del sostegno finanziario al momento della presentazione:

8.

Dichiaro che le informazioni fornite nel presente modulo sono esatte e che sono state seguite tutte le pertinenti procedure e rispettate tutte le condizioni stabilite nel regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei.

Data e firma di una delle persone di contatto (rappresentante/supplente (2)) o del rappresentante dell'entità giuridica:

9.

Allegati: (accludere tutti i certificati).

(1)  Solo i nomi e cognomi dei membri del gruppo di organizzatori, il paese di residenza del rappresentante o, a seconda dei casi, il nome dell'entità giuridica e il paese dove si trova la sua sede, gli indirizzi di posta elettronica delle persone di contatto e le informazioni relative alle fonti di sostegno e di finanziamento saranno messi a disposizione del pubblico nel registro online della Commissione. Gli interessati hanno il diritto di opporsi alla pubblicazione dei loro dati personali per motivi preminenti e legittimi connessi alla loro situazione particolare.

(2)  Cancellare la dicitura inutile.


DIRETTIVE

17.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 130/82


DIRETTIVA (UE) 2019/789 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 2019

che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, è necessario fornire una più ampia diffusione negli Stati membri dei programmi televisivi e radiofonici che hanno origine in altri Stati membri, a vantaggio degli utenti di tutta l'Unione, facilitando la concessione di licenze di diritto d'autore e di diritti connessi per opere e altro materiale protetto contenuti nelle trasmissioni di determinati tipi di programmi televisivi e radiofonici. I programmi televisivi e radiofonici sono strumenti importanti di promozione della diversità culturale e linguistica, della coesione sociale e di un maggiore accesso alle informazioni.

(2)

Lo sviluppo delle tecnologie digitali e di Internet ha trasformato la distribuzione dei programmi televisivi e radiofonici e l'accesso agli stessi. Gli utenti si aspettano sempre più frequentemente di accedere ai programmi televisivi e radiofonici, tanto in diretta quanto su richiesta, attraverso i canali tradizionali come la trasmissione via satellite o via cavo e anche mediante servizi online. Gli organismi di diffusione radiotelevisiva offrono pertanto sempre più spesso, oltre alle proprie trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi, servizi online accessori a tali trasmissioni, come i servizi in simulcast e catch-up. Gli operatori di servizi di ritrasmissione, che aggregano le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in pacchetti e li forniscono agli utenti contemporaneamente alla diffusione iniziale di quelle trasmissioni, in una versione inalterata e integrale, utilizzano varie tecniche di ritrasmissione, quali il cavo, il satellite, il digitale terrestre, le reti mobili o IP a circuito chiuso, nonché l'Internet aperta. Inoltre, gli operatori che distribuiscono programmi televisivi e radiofonici agli utenti dispongono di diversi mezzi per ottenere segnali che trasportano i programmi degli organismi di diffusione radiotelevisiva, anche tramite l'immissione diretta. Da parte degli utenti vi è una crescente richiesta di accesso alle trasmissioni televisive e ai programmi radiofonici non solo provenienti dal proprio Stato membro ma anche di altri Stati membri. Tali utenti includono le persone appartenenti a minoranze linguistiche nell'Unione e le persone che vivono in uno Stato membro diverso da quello di origine.

(3)

Gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono quotidianamente molte ore di programmi televisivi e radiofonici. Tali programmi contengono vari contenuti, ad esempio opere audiovisive, musicali, letterarie o grafiche protette dal diritto d'autore o da diritti connessi, o entrambe, a norma del diritto dell'Unione. Ciò si traduce in un processo complesso di acquisizione dell'insieme dei diritti da un gran numero di titolari di diritti e per varie categorie di opere e di altro materiale protetto. Spesso i diritti devono essere acquisiti in tempi brevi, in particolare quando si preparano programmi quali notiziari e rubriche di attualità. Al fine di rendere disponibili i propri servizi online al di là delle frontiere, gli organismi di diffusione radiotelevisiva devono disporre dei diritti necessari per le opere e altro materiale protetto per tutti i pertinenti territori, il che rende ancora più complessa l'acquisizione di tali insieme diritti.

(4)

Gli operatori di servizi di ritrasmissione tipicamente offrono molteplici programmi che comprendono un gran numero di opere e altro materiale protetto e dispongono di un brevissimo lasso di tempo per l'ottenimento delle licenze necessarie e, di conseguenza, sono gravati da oneri considerevoli per quanto riguarda l'acquisizione dei diritti. Gli autori, i produttori e gli altri titolari dei diritti rischiano inoltre che le loro opere e altro materiale protetto siano sfruttati senza l'autorizzazione o il pagamento di una congrua remunerazione. Tale remunerazione per la ritrasmissione delle loro opere e di altro materiale protetto è importante per garantire che vi sia un'offerta di contenuti diversificata, che è anche nell'interesse dei consumatori.

(5)

I diritti sulle opere e su altro materiale protetto sono armonizzati tra l'altro dalla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e dalla direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che garantiscono un livello di protezione elevato ai titolari dei diritti.

(6)

La direttiva 93/83/CEE del Consiglio (5) facilita la trasmissione transfrontaliera via satellite e la ritrasmissione via cavo di programmi televisivi e radiofonici da altri Stati membri. Tuttavia, le disposizioni di tale direttiva sulle trasmissioni di organismi di diffusione radiotelevisiva si applicano unicamente alle trasmissioni via satellite e, pertanto, non si applicano ai servizi online accessori alle trasmissioni. Inoltre, le disposizioni relative alle ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici da altri Stati membri si applicano unicamente alle ritrasmissioni simultanee, invariate ed integrali, via cavo o con sistemi a microonde e non comprendono le ritrasmissioni per mezzo di altre tecnologie.

(7)

Coerentemente, la fornitura transfrontaliera dei servizi online accessori alla diffusione radiotelevisiva e alla ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici originari di altri Stati membri dovrebbe essere agevolata adeguando il quadro giuridico sull'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per tali attività. Tale adeguamento dovrebbe tener conto del finanziamento e della produzione dei contenuti creativi e, in particolare, delle opere audiovisive.

(8)

La presente direttiva dovrebbe disciplinare i servizi online accessori offerti da un organismo di diffusione radiotelevisiva che ha una relazione chiaramente subordinata rispetto alle trasmissioni degli organismi di diffusione radiotelevisiva. Tali servizi comprendono i servizi che danno accesso a programmi televisivi e radiofonici in maniera rigorosamente lineare, contemporaneamente alla trasmissione, e i servizi che danno accesso, entro un determinato periodo di tempo dopo la trasmissione, a programmi televisivi e radiofonici che sono stati precedentemente trasmessi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva, i cosiddetti servizi di catch-up. Inoltre, i servizi online accessori che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva comprendono servizi che danno accesso a materiale che arricchisce o amplia in altro modo programmi radiofonici e televisivi trasmessi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva, anche mediante la visione anticipata, l'ampliamento, l'integrazione o la valutazione dei contenuti del programma in questione. La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai servizi online accessori forniti agli utenti dagli organismi di diffusione radiotelevisiva insieme al servizio di diffusione radiotelevisiva. La presente direttiva dovrebbe essere applicata anche ai servizi online accessori che, pur avendo una relazione chiaramente subordinata rispetto alla trasmissione, sono accessibili agli utenti separatamente dal servizio di diffusione radiotelevisiva, senza che gli utenti debbano ottenere in via preliminare l'accesso al servizio di diffusione radiotelevisiva, ad esempio sottoscrivendo un abbonamento. Ciò non pregiudica la libertà degli organismi di diffusione radiotelevisiva di offrire tali servizi online accessori gratuitamente o a pagamento. La fornitura dell'accesso a opere individuali o ad altro materiale protetto che sono stati integrati in un programma televisivo o radiofonico, o a opere o ad altro materiale protetto che non hanno una relazione con un programma trasmesso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva, come i servizi che danno accesso a singole opere musicali o audiovisive, album musicali o video, ad esempio i servizi di video su richiesta, non dovrebbero rientrare tra i servizi contemplati dalla presente direttiva.

(9)

Al fine di facilitare l'acquisizione dei diritti per la fornitura di servizi online accessori a livello transfrontaliero, è necessario prevedere l'istituzione del principio del paese d'origine per quanto riguarda l'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi relativamente alle azioni che hanno luogo nel corso della fornitura, dell'accesso o dell'uso di un servizio online accessorio. Tale principio dovrebbe comprendere l'acquisizione di tutti i diritti necessari per consentire agli organismi di diffusione radiotelevisiva di comunicare al pubblico o mettere a disposizione del pubblico i propri programmi quando forniscono servizi online accessori, compresa l'acquisizione dei diritti d'autore e dei diritti connessi alle opere o ad altro materiale protetto utilizzati nei programmi, ad esempio i diritti sui fonogrammi o i diritti di esecuzione. Il principio del paese d'origine dovrebbe applicarsi esclusivamente al rapporto tra i titolari dei diritti (o le entità che rappresentano i titolari dei diritti, come gli organismi di gestione collettiva) e gli organismi di diffusione radiotelevisiva e unicamente ai fini della fornitura, dell'accesso o dell'uso di un servizio online accessorio. Il principio del paese d'origine non dovrebbe applicarsi né ad alcuna successiva comunicazione al pubblico né alla messa a disposizione del pubblico di opere o ad altro materiale protetto, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa accedervi dal luogo e nel momento da esso scelti, né alla successiva riproduzione di opere o ad altro materiale protetto contenuta nel servizio online accessorio.

(10)

Date le specificità dei meccanismi di finanziamento e di concessione di licenze per talune opere audiovisive, che sono spesso basati su licenze territoriali esclusive, è opportuno, per quanto riguarda i programmi televisivi, limitare il campo di applicazione del principio del paese d'origine stabilito nella presente direttiva a determinate tipologie di programmi. Tali tipologie di programmi dovrebbero includere i programmi d'informazione e di attualità come pure i programmi di produzione propria di un organismo di diffusione radiotelevisiva, che sono finanziati esclusivamente da quest'ultimo, anche laddove i finanziamenti utilizzati dall'organismo di diffusione radiotelevisiva per i programmi di produzione propria provengano da fondi pubblici. Ai fini della presente direttiva, per programmi di produzione propria degli organismi di diffusione radiotelevisiva si intendono le produzioni realizzate da un organismo di diffusione radiotelevisiva con l'impiego di risorse proprie, ma ad eccezione delle produzioni commissionate dall'organismo di diffusione radiotelevisiva a produttori che sono indipendenti da esso e delle coproduzioni. Per gli stessi motivi, il principio del paese d'origine non dovrebbe applicarsi alla trasmissione televisiva di eventi sportivi in conformità della presente direttiva. Il principio del paese d'origine dovrebbe applicarsi solamente quando i programmi sono utilizzati dall'organismo di diffusione radiotelevisiva nei propri servizi online accessori. Esso non dovrebbe applicarsi alla concessione da parte di un organismo di diffusione radiotelevisiva di licenze per i programmi di produzione propria a terzi, inclusi altri organismi di diffusione radiotelevisiva. Il principio del paese d'origine non dovrebbe pregiudicare la libertà dei titolari dei diritti e degli organismi di diffusione radiotelevisiva di concordare, in conformità del diritto dell'Unione, limitazioni, anche territoriali, allo sfruttamento dei loro diritti.

(11)

Il principio del paese d'origine stabilito dalla presente direttiva non dovrebbe imporre agli organismi di diffusione radiotelevisiva l'obbligo di comunicare o mettere a disposizione del pubblico programmi nell'ambito dei loro servizi online accessori, o di fornire tali servizi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui hanno la loro sede principale.

(12)

Poiché la fornitura, l'accesso o l'uso di un servizio online accessorio sono considerati, ai sensi della presente direttiva, come avvenuti esclusivamente nello Stato membro in cui l'organismo di diffusione radiotelevisiva ha la sua sede principale, mentre, di fatto, il servizio online accessorio può essere fornito a livello transfrontaliero ad altri Stati membri, è necessario garantire che, nel fissare l'importo del pagamento da versare per i diritti in questione, le parti tengano conto di tutti gli aspetti del servizio online accessorio, quali le caratteristiche del servizio, inclusa la durata della disponibilità online dei programmi compresi nel servizio, il pubblico - incluso il pubblico dello Stato membro in cui l'organismo di diffusione radiotelevisiva ha la sua sede principale e il pubblico di altri Stati membri in cui il servizio online accessorio è impiegato e utilizzato - e le versioni linguistiche fornite. Tuttavia, dovrebbe continuare a essere possibile utilizzare metodi specifici per calcolare l'importo del pagamento per i diritti soggetti al principio del paese d'origine, come il metodo basato sugli introiti dell'organismo di diffusione radiotelevisiva generati dal servizio online, che sono utilizzati in particolare dagli organismi di diffusione radiotelevisiva.

(13)

Nel rispetto del principio della libertà contrattuale resta possibile limitare lo sfruttamento dei diritti interessati dal principio del paese d'origine stabilito dalla presente direttiva, purché tale limitazione sia conforme al diritto dell'Unione.

(14)

Gli operatori di servizi di ritrasmissione possono utilizzare varie tecnologie quando ritrasmettono simultaneamente, in maniera invariata e integrale, a destinazione del pubblico di uno Stato membro, una trasmissione iniziale di un altro Stato membro di programmi televisivi o radiofonici. I segnali che trasportano di programmi possono essere ottenuti dagli operatori di servizi di ritrasmissione dagli gli organismi di diffusione radiotelevisiva che, a loro volta trasmettono tali segnali al pubblico, con modalità diverse, ad esempio captando i segnali trasmessi dagli organismi di diffusione radiotelevisiva o ricevendo i segnali direttamente da essi attraverso il processo tecnico di immissione diretta. Tali servizi degli operatori possono essere offerti via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP a circuito chiuso o mobile, e reti analoghe o attraverso servizi di accesso a Internet quali definiti nel regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Gli operatori di servizi di ritrasmissione che utilizzano tali tecnologie per la ritrasmissione dovrebbero pertanto rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva e beneficiare del meccanismo che introduce la gestione collettiva obbligatoria dei diritti. Al fine di prevedere sufficienti garanzie contro l'uso non autorizzato di opere e di altro materiale protetto, che è particolarmente importante nel caso di servizi a pagamento, i servizi di ritrasmissione offerti attraverso i servizi di accesso a Internet dovrebbero essere inclusi nell'ambito di applicazione della presente direttiva solamente quando tali servizi di ritrasmissione sono forniti in un ambiente in cui solamente gli utenti autorizzati possono accedere alla ritrasmissione e il livello di sicurezza del contenuto garantito è comparabile al livello di sicurezza per il contenuto trasmesso attraverso le reti gestite, quali le reti via cavo o le reti IP a circuito chiuso, in cui il contenuto ritrasmesso è criptato. Tali requisiti dovrebbero essere praticabili e adeguati.

(15)

Per ritrasmettere le trasmissioni iniziali di programmi televisivi e radiofonici, gli operatori dei servizi di ritrasmissione devono ottenere l'autorizzazione dai titolari del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico di opere o ad altro materiale protetto. Al fine di fornire certezza giuridica agli operatori di servizi di ritrasmissione e al fine di superare le disparità delle normative nazionali per quanto riguarda tali servizi di ritrasmissione, dovrebbero essere applicate norme simili a quelle che si applicano alla ritrasmissione via cavo come definite nella direttiva 93/83/CEE. Le norme previste dalla presente direttiva prevedono l'obbligo di esercitare il diritto di concedere o negare l'autorizzazione a un operatore di un servizio di ritrasmissione tramite un organismo di gestione collettiva. Tali norme lasciano impregiudicato il diritto di concedere o negare l'autorizzazione e ne regolano esclusivamente l'esercizio. I titolari dei diritti dovrebbero ricevere una congrua remunerazione per la ritrasmissione delle loro opere e di altro materiale protetto. Nel determinare condizioni ragionevoli per la concessione della licenza, compresi i diritti di licenza, per una ritrasmissione in conformità della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), si dovrebbe, tra l'altro, tener conto del valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati, compreso il valore attribuito ai mezzi di ritrasmissione. Ciò non dovrebbe pregiudicare l'esercizio collettivo del diritto al pagamento di un'adeguata e unica remunerazione per gli artisti e i produttori di fonogrammi per la comunicazione al pubblico di fonogrammi commerciali, come previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE e dalla direttiva 2014/26/UE e, in particolare, le disposizioni di tale direttiva relative ai diritti dei titolari dei diritti per quanto riguarda la scelta di un organismo di gestione collettiva.

(16)

La presente direttiva dovrebbe consentire la conclusione di accordi tra un organismo di gestione collettiva e gli operatori di servizi di ritrasmissione, per i diritti che sono soggetti alla gestione collettiva obbligatoria in conformità della presente direttiva, da estendere ai diritti dei titolari che non sono rappresentati da tale organismo di gestione collettiva, senza che tali titolari dei diritti possano escludere le loro opere o altro materiale protetto dall'applicazione di tale meccanismo. Nel caso in cui vi sia più di un organismo di gestione collettiva che gestisce i diritti della categoria interessata per il suo territorio, dovrebbe spettare allo Stato membro, per il cui territorio l'operatore di un servizio di ritrasmissione cerca di acquisire i diritti di ritrasmissione, determinare quale organismo o quali organismi di gestione collettiva hanno il diritto di concedere o negare l'autorizzazione alla ritrasmissione.

(17)

I diritti detenuti dagli stessi organismi di diffusione radiotelevisiva in relazione alle loro trasmissioni, compresi i diritti sul contenuto dei programmi, dovrebbero non dovrebbero essere soggetti dalla gestione collettiva obbligatoria dei diritti applicabile alle ritrasmissioni. Gli operatori di servizi di ritrasmissione e gli organismi di diffusione radiotelevisiva in genere intrattengono relazioni commerciali; di conseguenza, l'identità degli organismi di diffusione radiotelevisiva è nota agli operatori di servizi di ritrasmissione. Pertanto l'acquisizione dei diritti presso gli organismi di diffusione radiotelevisiva è relativamente semplice per tali operatori. Di conseguenza, al fine di ottenere le licenze necessarie dagli organismi di diffusione radiotelevisiva, gli operatori di servizi di ritrasmissione non devono far fronte agli stessi oneri cui sono soggetti per ottenere le licenze dai titolari dei diritti di opere e di altro materiale protetto inclusi nei programmi televisivi e radiofonici che ritrasmettono. Non sussiste dunque la necessità di semplificare il processo di concessione delle licenze per quanto riguarda i diritti detenuti dagli organismi di diffusione radiotelevisiva. È tuttavia necessario garantire che, quando gli organismi di diffusione radiotelevisiva e gli operatori di servizi di ritrasmissione avviano trattative, tali trattative siano condotte in buona fede per quanto riguarda la concessione di licenze per i diritti per le ritrasmissioni contemplate dalla presente direttiva. La direttiva 2014/26/UE prevede norme simili che si applicano agli organismi di gestione collettiva.

(18)

Le norme previste dalla presente direttiva relative ai diritti di ritrasmissione esercitati dagli organismi di diffusione radiotelevisiva in relazione alle proprie trasmissioni non dovrebbero limitare la scelta dei titolari dei diritti di trasferire i loro diritti a un organismo di diffusione radiotelevisiva o a un organismo di gestione collettiva e quindi consentire loro di avere una partecipazione diretta alla remunerazione versata dall'operatore di un servizio di ritrasmissione.

(19)

Gli Stati membri dovrebbero poter applicare le norme sulla ritrasmissione stabilite dalla presente direttiva e dalla direttiva 93/83/CEE alle situazioni in cui sia la trasmissione iniziale che la ritrasmissione hanno luogo nel loro territorio.

(20)

Al fine di garantire la certezza giuridica e di mantenere un elevato livello di tutela dei titolari dei diritti, è opportuno prevedere che, quando gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono i loro segnali portatori di programmi per immissione diretta esclusivamente ai distributori di segnali, senza trasmettere direttamente i loro programmi al pubblico, e i distributori di segnali inviano tali segnali portatori di programmi ai loro utenti per consentire loro di guardare o ascoltare i programmi, si considera che vi sia un unico atto di comunicazione al pubblico a cui partecipano sia gli organismi di diffusione radiotelevisiva che i distributori di segnali con i rispettivi contributi. Gli organismi di diffusione radiotelevisiva e i distributori di segnali dovrebbero pertanto ottenere l'autorizzazione dei titolari dei diritti per il loro contributo specifico all'unico atto di comunicazione al pubblico. La partecipazione di un organismo di diffusione radiotelevisiva e di un distributore di segnale a tale unico atto di comunicazione al pubblico non dovrebbe comportare la responsabilità solidale dell'organismo di diffusione radiotelevisiva e del distributore di segnali per tale atto di comunicazione al pubblico. Gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di stabilire a livello nazionale i meccanismi per ottenere l'autorizzazione per tale unico atto di comunicazione al pubblico, compresi i relativi pagamenti da effettuare ai titolari dei diritti interessati, tenendo conto del rispettivo sfruttamento delle opere e di altro materiale protetto da parte degli organismi di diffusione radiotelevisiva e dei distributori di segnali relativi all'unico atto di comunicazione al pubblico. I distributori di segnali devono farsi carico, analogamente agli operatori di servizi di ritrasmissione, di un onere significativo per l'acquisizione dei diritti, ad eccezione dei diritti detenuti dagli organismi di diffusione radiotelevisiva. Gli Stati membri dovrebbero essere pertanto autorizzati a prevedere che anche i distributori di segnali beneficino di un meccanismo di gestione collettiva obbligatoria dei diritti per le loro trasmissioni allo stesso modo e nella stessa misura degli operatori di servizi di ritrasmissione per le ritrasmissioni disciplinate dalla direttiva 93/83/CEE e dalla presente direttiva. Ove i distributori di segnali si limitino a fornire agli organismi di diffusione radiotelevisiva i mezzi tecnici, ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, per garantire la ricezione della trasmissione o migliorarne e la ricezione, i distributori di segnali non dovrebbero essere considerati come partecipanti a un atto di comunicazione al pubblico.

(21)

Quando gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono direttamente al pubblico i loro segnali portatori di programmi, compiendo così un atto di trasmissione iniziale, e contemporaneamente trasmettono tali segnali ad altri organismi attraverso il processo tecnico di immissione diretta, ad esempio per garantire la qualità dei segnali a fini di ritrasmissione, le trasmissioni da parte di tali altri organismi costituiscono un atto di comunicazione al pubblico distinto da quello effettuato dall'organismo di diffusione radiotelevisiva. In tali situazioni dovrebbero applicarsi le norme sulle ritrasmissioni previste dalla presente direttiva e dalla direttiva 93/83/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

(22)

Per garantire un'efficiente gestione collettiva dei diritti e un'accurata distribuzione dei proventi raccolti nell'ambito del meccanismo obbligatorio di gestione collettiva introdotto dalla presente direttiva, è importante che gli organismi di gestione collettiva tengano un adeguato registro dei membri, delle licenze e dell'uso delle opere e di altro materiale protetto, conformemente agli obblighi di trasparenza di cui alla direttiva 2014/26/UE.

(23)

Al fine di impedire l'elusione dell'applicazione del principio del paese di origine mediante la proroga degli accordi esistenti relativamente all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi rilevanti per la fornitura di un servizio online accessorio nonché per l'accesso o l'uso di tale servizio, è necessario applicare il principio del paese di origine anche agli accordi esistenti, ma prevedendo un periodo di transizione. Durante tale periodo di transizione il principio non dovrebbe applicarsi a tali accordi esistenti, così fornendo il tempo necessario per adeguarli, se necessario, conformemente alla presente direttiva. È altresì necessario prevedere un periodo transitorio per consentire agli organismi di diffusione radiotelevisiva, ai distributori di segnali e ai titolari dei diritti di adeguarsi alle nuove norme sullo sfruttamento delle opere e di altro materiale protetto mediante l'immissione diretta stabilite dalle disposizioni della presente direttiva in materia di trasmissione di programmi mediante immissione diretta.

(24)

In linea con i principi di una migliore regolamentazione, sarebbe opportuno effettuare un riesame della presente direttiva, incluse le sue disposizioni sull'immissione diretta, dopo un certo periodo dall'entrata in vigore della direttiva al fine di valutare, tra l'altro, i suoi benefici per i consumatori dell'Unione, il suo impatto sull'industria creativa nell'Unione e sul livello degli investimenti in nuovi contenuti, e quindi anche a vantaggio di una maggiore diversità culturale nell'Unione.

(25)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Anche ove la presente direttiva possa interferire con l'esercizio dei diritti da parte dei titolari, nella misura in cui la gestione collettiva obbligatoria è attuata per l'esercizio del diritto di comunicazione al pubblico per quanto riguarda i servizi di ritrasmissione, è necessario imporre l'applicazione della gestione collettiva obbligatoria in modo mirato e limitarla a servizi specifici.

(26)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire la promozione della fornitura transfrontaliera di servizi online accessori per determinati tipi di programmi e l'agevolazione della ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici provenienti da altri Stati membri, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono invece, a motivo della loro portata e dei loro effetti, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Per quanto concerne la fornitura transfrontaliera di servizi online accessori, la presente direttiva non obbliga gli organismi di diffusione radiotelevisiva a fornire tali servizi a livello transfrontaliero. Essa non obbliga gli operatori di servizi di ritrasmissione a includere nei propri servizi programmi televisivi o radiofonici provenienti da altri Stati membri. La presente direttiva riguarda solo l'esercizio di taluni diritti di ritrasmissione nella misura necessaria a semplificare la concessione di licenze di diritto d'autore e diritti connessi per tali servizi e per quanto riguarda i programmi televisivi e radiofonici provenienti da altri Stati membri.

(27)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (8), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme intese a migliorare l'accesso transfrontaliero a un maggior numero di programmi televisivi e radiofonici, facilitando l'acquisizione dei diritti per la fornitura di servizi online che sono accessori alle trasmissioni di alcuni tipi di programmi televisivi e radiofonici, e per la ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici. Essa stabilisce inoltre norme per la trasmissione di programmi televisivi e radiofonici attraverso il processo di immissione diretta.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

«servizio online accessorio», un servizio online che consiste nella fornitura al pubblico, da parte di un organismo di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo controllo e la sua responsabilità, di programmi televisivi o radiofonici contemporaneamente alla loro trasmissione o per un determinato periodo di tempo dopo la loro trasmissione da parte dell'organismo di diffusione radiotelevisiva, nonché di qualsiasi materiale che riveste carattere accessorio rispetto a tale trasmissione;

2)

«ritrasmissione», qualsiasi ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, diversa dalla ritrasmissione via cavo quale definita nella direttiva 93/83/CEE, destinata al pubblico di una emissione primaria di un altro Stato membro, di programmi televisivi o radiofonici destinati al pubblico, purché tale trasmissione iniziale sia effettuata su filo o via etere, inclusa la trasmissione via satellite ma non online, a condizione che:

a)

la ritrasmissione sia effettuata da un soggetto diverso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva che ha effettuato la trasmissione iniziale o sotto il cui controllo e responsabilità tale trasmissione iniziale è stata effettuata, indipendentemente dal modo in cui il soggetto che effettua la ritrasmissione ottiene i segnali che trasportano i programmi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva ai fini della ritrasmissione, e

b)

se la ritrasmissione sia effettuata su un servizio di accesso a Internet, quale definito all'articolo 2, secondo comma, punto 2) del regolamento (UE) 2015/2120, essa sia effettuata in un ambiente gestito;

3)

«ambiente gestito», un ambiente in cui un operatore di servizi di ritrasmissione fornisce un servizio di ritrasmissione sicura agli utenti autorizzati;

4)

«immissione diretta», un processo tecnico mediante il quale un organismo di diffusione radiotelevisiva trasmette i propri segnali che trasportano i programmi a un organismo diverso dagli organismi di diffusione radiotelevisiva, in modo tale che i segnali che trasportano i programmi non siano accessibili al pubblico durante la trasmissione.

CAPO II

Servizi online accessori degli organismi di diffusione radiotelevisiva

Articolo 3

Applicazione del principio del «paese d'origine» ai servizi online accessori

1.   Le azioni di comunicazione al pubblico di opere o ad altri materiali protetti, su filo o senza filo e di messa a disposizione del pubblico di opere o ad altri materiali protetti, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa accedere ad esse dal luogo e nel momento da esso scelti, che hanno luogo quando vengono forniti al pubblico:

a)

programmi radiofonici, e

b)

programmi televisivi che sono:

i)

programmi d'informazione e di attualità, oppure

ii)

programmi di produzione propria che sono finanziati interamente dall'organismo di diffusione radiotelevisiva,

nell'ambito di un servizio online accessorio che è fornito da un organismo di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo controllo e la sua responsabilità, nonché gli atti di riproduzione di opere o ad altri materiali protetti necessarie per la fornitura, l'accesso o l'utilizzo di tale servizio online per gli stessi programmi sono, nell'ambito dell'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per tali azioni, considerate come aventi luogo esclusivamente nello Stato membro in cui si trova la sede principale dell'organismo di diffusione radiotelevisiva.

La lettera b) del primo comma non si applica alle trasmissioni di eventi sportivi e alle opere e altro materiale protetto in esse inclusi.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché, nel fissare l'importo del pagamento da effettuare per i diritti soggetti al principio del paese d'origine quale stabilito al paragrafo 1, le parti contraenti tengano conto di tutti gli aspetti del servizio online accessorio quali le caratteristiche del servizio, inclusa la durata della disponibilità online dei programmi forniti nell'ambito di tale servizio, il pubblico e le versioni linguistiche fornite.

Il primo comma non impedisce di calcolare l'importo del pagamento da effettuare sulla base dei ricavi dell'organismo di diffusione radiotelevisiva.

3.   Il principio del paese d'origine di cui al paragrafo 1 fa salva la libertà contrattuale dei titolari del diritto e degli organismi di diffusione radiotelevisiva di concordare, in conformità del diritto dell'Unione, di limitare lo sfruttamento di tali diritti, compresi quelli previsti dalla direttiva 2001/29/CE.

CAPO III

Ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici

Articolo 4

Esercizio, da parte di titolari dei diritti diversi dagli organismi di diffusione radiotelevisiva, dei diritti sulla ritrasmissione

1.   Gli atti di ritrasmissione dei programmi sono autorizzati dai titolari del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico.

Gli Stati membri provvedono affinché i titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi diversi dagli organismi di diffusione radiotelevisiva possano esercitare il proprio diritto di concedere o rifiutare l'autorizzazione per una ritrasmissione esclusivamente attraverso un organismo di gestione collettiva.

2.   Qualora il titolare del diritto non abbia trasferito la gestione del diritto di cui al paragrafo 1, secondo comma, a un organismo di gestione collettiva, si considera che il diritto di concedere o di rifiutare l'autorizzazione per una ritrasmissione a nome del titolare del diritto spetti all'organismo di gestione collettiva che gestisce i diritti della stessa categoria per il territorio dello Stato membro per il quale l'operatore di un servizio di ritrasmissione intende acquisire i diritti di ritrasmissione.

Tuttavia, nel caso in cui più organismi di gestione collettiva gestiscano i diritti della categoria suddetta per il territorio dello Stato membro in questione, spetta allo Stato membro per il cui territorio l'operatore di un servizio di ritrasmissione cerca di acquisire i diritti per una ritrasmissione decidere quale o quali tra gli organismi di gestione collettiva abbiano il diritto di concedere o rifiutare l'autorizzazione per una ritrasmissione.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché il titolare di un diritto abbia gli stessi diritti e obblighi, derivanti da un accordo tra un operatore di un servizio di ritrasmissione e l'organismo o gli organismi di gestione collettiva che agiscono in conformità del paragrafo 2, dei titolari dei diritti che hanno conferito l'incarico a detto organismo o a detti organismi di gestione collettiva. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché tale titolare di un diritto sia in grado di far valere tali diritti entro un termine, fissato dallo Stato membro interessato, non inferiore a tre anni dalla data della ritrasmissione che comprende la sua opera o altro materiale protetto.

Articolo 5

Esercizio, da parte degli organismi di diffusione radiotelevisiva, dei diritti sulla ritrasmissione

1.   Gli Stati membri provvedono affinché l'articolo 4 non si applichi ai diritti sulla ritrasmissione esercitati dagli organismi di diffusione radiotelevisiva nei confronti delle loro trasmissioni, indipendentemente dal fatto che tali diritti appartengano direttamente o siano stati trasferiti a tali organismi da altri titolari di diritti d'autore.

2.   Gli Stati membri dispongono che, qualora gli organismi di diffusione radiotelevisiva e gli operatori dei servizi di ritrasmissione avviino trattative per l'autorizzazione alla ritrasmissione in conformità della presente direttiva, tali trattative siano condotte in buona fede.

Articolo 6

Mediazione

Gli Stati membri provvedono affinché sia possibile far ricorso all'assistenza di uno o più mediatori come previsto all'articolo 11 della direttiva 93/83/CEE qualora non sia stato concluso alcun accordo tra l'organismo di gestione collettiva e l'operatore di un servizio di ritrasmissione o tra l'operatore di un servizio di ritrasmissione e l'organismo di diffusione radiotelevisiva in merito all'autorizzazione per la ritrasmissione di programmi.

Articolo 7

Ritrasmissione di una trasmissione iniziale proveniente dallo stesso Stato membro

Gli Stati membri possono prevedere che le disposizioni del presente capo e del capo III della direttiva 93/83/CEE si applichino alle situazioni in cui sia la trasmissione iniziale che la ritrasmissione hanno luogo nel loro territorio.

CAPO IV

Trasmissione di programmi attraverso immissione diretta

Articolo 8

Trasmissione di programmi mediante immissione diretta

1.   Quando un organismo di diffusione radiotelevisiva trasmette mediante immissione diretta i propri segnali che trasportano i programmi a un distributore di segnali senza che l'organismo di radiodiffusione stesso trasmetta simultaneamente tali segnali che trasportano i programmi direttamente al pubblico, e il distributore di segnali trasmette tali segnali che trasportano i programmi al pubblico, si considera che l'organismo di diffusione radiotelevisiva e il distributore di segnali partecipino a un unico atto di comunicazione al pubblico rispetto al quale essi ottengono l'autorizzazione dei titolari dei diritti. Gli Stati membri possono stabilire le modalità per ottenere l'autorizzazione dai titolari dei diritti.

2.   Gli Stati membri possono provvedere affinché gli articoli 4, 5 e 6 della presente direttiva si applichino mutatis mutandis all'esercizio, da parte dei titolari del diritto, del diritto di concedere o negare l'autorizzazione ai distributori di segnali per una trasmissione di cui al paragrafo 1, effettuata con uno dei metodi tecnici di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 93/83/CEE o all'articolo 2, punto 2), della presente direttiva.

CAPO V

Disposizioni finali

Articolo 9

Modifiche della direttiva 93/83/CEE

All'articolo 1 della direttiva 93/83/EEC, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Ai fini della presente direttiva, «ritrasmissione via cavo» è la ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, tramite un sistema di ridistribuzione via cavo o a frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di un'emissione primaria senza filo o su filo proveniente da un altro Stato membro, su onde hertziane o via satellite, di programmi radiofonici o televisivi destinati ad essere captati dal pubblico, indipendentemente dal modo in cui l'operatore di un servizio di ritrasmissione via cavo ottiene dall'organismo di diffusione radiotelevisiva i segnali portatori di programmi a fini di ritrasmissione.».

Articolo 10

Riesame

1.   Entro il 7 giugno 2025 la Commissione effettua un riesame della direttiva e presenta una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione è pubblicata ed è messa a disposizione del pubblico sul sito web della Commissione.

2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione tempestivamente le informazioni pertinenti e necessarie per preparare la relazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 11

Disposizioni transitorie

Gli accordi sull'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi relativi agli atti di comunicazione al pubblico di opere o d altro materiale protetto, su filo o senza filo, e la messa a disposizione del pubblico di opere o d altro materiale protetto, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa accedere ad esse dal luogo e nel momento da esso scelti, che hanno luogo nel corso della fornitura di un servizio online accessorio nonché per le azioni di riproduzione necessarie per la fornitura, l'accesso o l'uso di tale servizio online, che sono in vigore il 7 giugno 2021, sono soggetti all'articolo 3 a decorrere dal 7 giugno 2023 se scadono dopo tale data.

Le autorizzazioni ottenute per gli atti di comunicazione al pubblico di cui all'articolo 8 che sono in vigore al 7 giugno 2021 sono soggette all'articolo 8 a decorrere dal 7 giugno 2025 se scadono dopo tale data.

Articolo 12

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 7 giugno 2021. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 14

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 17 aprile 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 125 del 21.4.2017, pag. 27.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 aprile 2019.

(3)  Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

(4)  Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28).

(5)  Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248 del 6.10.1993, pag. 15).

(6)  Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).

(7)  Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72).

(8)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.


17.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 130/92


DIRETTIVA (UE) 2019/790 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 2019

sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, e gli articoli 62 e 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il trattato sull'Unione europea (TUE) prevede l'instaurazione di un mercato interno e la creazione di un sistema che garantisca l'assenza di distorsioni della concorrenza in tale mercato. L'ulteriore armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative al diritto d'autore e ai diritti connessi dovrebbe contribuire al raggiungimento di tali obiettivi.

(2)

Le direttive finora adottate nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi contribuiscono al funzionamento del mercato interno, garantiscono un livello di protezione elevato ai titolari dei diritti, facilitano l'ottenimento delle autorizzazioni concernenti i diritti d'autore, e creano un quadro che disciplina lo sfruttamento delle opere e altri materiali protetti. Tale quadro giuridico armonizzato contribuisce al buon funzionamento del mercato interno e stimola l'innovazione, la creatività, gli investimenti e la produzione di contenuti nuovi, anche in ambiente digitale, mirando a evitare la frammentazione del mercato interno. La protezione così garantita contribuisce inoltre all'obiettivo dell'Unione di rispettare e promuovere la diversità culturale, mettendo allo stesso tempo in primo piano il patrimonio culturale comune europeo. A norma dell'articolo 167, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Unione deve tener conto degli aspetti culturali nell'azione da essa svolta.

(3)

I rapidi sviluppi tecnologici continuano a trasformare il modo in cui le opere e altri materiali sono creati, prodotti, distribuiti e sfruttati, mentre emergono costantemente nuovi modelli di business e nuovi attori. È necessario che la legislazione in materia sia adeguata alle esigenze future, in modo da non limitare l'evoluzione tecnologica. Gli obiettivi e i principi stabiliti dal quadro giuridico dell'Unione sul diritto d'autore rimangono validi. Tuttavia, vi è ancora incertezza giuridica quanto a taluni utilizzi, anche transfrontalieri, delle opere e altri materiali in ambiente digitale, sia per i titolari dei diritti che per gli utilizzatori. In alcuni settori, come indicato nella comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2015, dal titolo «Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d'autore», è necessario adeguare e completare l'attuale quadro dell'Unione sul diritto d'autore salvaguardando un elevato livello di protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi. La presente direttiva prevede norme miranti ad adeguare talune eccezioni e limitazioni al diritto d'autore e diritti connessi all'ambiente digitale e al contesto transfrontaliero, nonché misure volte a facilitare determinate procedure di concessione delle licenze, in particolare, ma non solo, per la divulgazione di opere fuori commercio e di altri materiali e la disponibilità online di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta, al fine di garantire un più ampio accesso ai contenuti. Essa contiene anche disposizioni volte a rendere più agevole l'utilizzo dei contenuti di pubblico dominio. Per garantire il buon funzionamento e l'equità del mercato per il diritto d'autore sono altresì opportune norme relative ai diritti sulle pubblicazioni, all'uso di opere o altri materiali da parte dei prestatori di servizi online che memorizzano contenuti caricati dagli utenti e vi danno accesso, alla trasparenza dei contratti per autori e artisti (interpreti o esecutori), alla remunerazione di autori e artisti (interpreti o esecutori), nonché a un meccanismo per la revoca dei diritti che autori e artisti (interpreti o esecutori) hanno trasferito in esclusiva.

(4)

La presente direttiva si basa, integrandole, sulle norme stabilite dalle direttive attualmente in vigore in questo settore, in particolare le direttive 96/9/CE (4), 2000/31/CE (5), 2001/29/CE (6), 2006/115/CE (7), 2009/24/CE (8), 2012/28/UE (9) e 2014/26/UE (10) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(5)

Nei settori della ricerca, dell'innovazione, dell'istruzione e della conservazione del patrimonio culturale, le tecnologie digitali consentono nuovi tipi di utilizzi non chiaramente contemplati dalle vigenti norme dell'Unione sulle eccezioni e sulle limitazioni. Inoltre, la natura facoltativa delle eccezioni e delle limitazioni di cui alle direttive 96/9/CE, 2001/29/CE e 2009/24/CE in questi settori può avere un impatto negativo sul funzionamento del mercato interno. Ciò riguarda in particolare gli utilizzi transfrontalieri, sempre più importanti nell'ambiente digitale. Pertanto, le eccezioni e le limitazioni attualmente previste dalla normativa dell'Unione applicabili alla ricerca scientifica, all'innovazione, all'insegnamento e alla conservazione del patrimonio culturale andrebbero riesaminate alla luce di tali nuovi utilizzi. Andrebbero introdotte limitazioni o eccezioni obbligatorie per l'uso di tecnologie di estrazione di testo e di dati (text and data mining), per finalità illustrative ad uso didattico in ambiente digitale e per la conservazione del patrimonio culturale. Le eccezioni e le limitazioni attualmente vigenti nel diritto dell'Unione dovrebbero continuare ad applicarsi, anche per quanto riguarda l'estrazione di testo e di dati e le attività nel settore dell'istruzione e della conservazione, a condizione che non restringano l'ambito d'applicazione delle eccezioni o limitazioni obbligatorie previste dalla presente direttiva, cui gli Stati membri devono dare attuazione nel diritto nazionale. Le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE dovrebbero, pertanto, essere modificate.

(6)

Le eccezioni e le limitazioni previste dalla presente direttiva tendono al raggiungimento di un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi degli autori e degli altri titolari di diritti, da un lato, e degli utilizzatori, dall'altro. Sono applicabili solo in taluni casi specifici che non siano in contrasto con il normale sfruttamento delle opere o altri materiali e non arrechino indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti.

(7)

La protezione delle misure tecnologiche di cui alla direttiva 2001/29/CE rimane essenziale per garantire la tutela e l'esercizio effettivo dei diritti riconosciuti agli autori e agli altri titolari di diritti nel quadro del diritto dell'Unione. È opportuno mantenere tale protezione assicurando, nel contempo, che l'uso di dette misure non impedisca di beneficiare delle eccezioni e delle limitazioni previste dalla presente direttiva. I titolari dei diritti dovrebbero avere la possibilità di provvedere in questo senso mediante l'adozione di misure volontarie, rimanendo liberi di scegliere mezzi appropriati per consentire ai beneficiari delle eccezioni e delle limitazioni previste dalla presente direttiva di poterne fruire. In mancanza di misure volontarie, gli Stati membri dovrebbero adottare provvedimenti adeguati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2001/29/CE, anche quando le opere o altri materiali sono resi disponibili al pubblico tramite servizi su richiesta.

(8)

Le nuove tecnologie consentono un'analisi computazionale automatizzata delle informazioni in formato digitale, quali testi, suoni, immagini o dati, generalmente nota come «estrazione di testo e di dati». L'estrazione di testo e di dati permette l'elaborazione di un gran numero di informazioni ai fini dell'acquisizione di nuove conoscenze e della rilevazione di nuove tendenze. È tuttavia ampiamente riconosciuto che le tecnologie di estrazione di testo e di dati, peraltro assai diffuse in tutta l'economia digitale, possono arrecare beneficio in particolare alla comunità di ricerca e, in tal modo, sostenere l'innovazione. A beneficiare di dette tecnologie sono le università e altri organismi di ricerca, nonché gli istituti di tutela del patrimonio culturale, poiché potrebbero svolgere ricerca nel contesto della loro attività principale. Nell'Unione, tuttavia, tali organismi e istituti si trovano di fronte a incertezza giuridica quanto alla misura in cui possono estrarre testo e dati da un determinato contenuto. In alcuni casi, l'estrazione di testo e di dati può riguardare atti protetti dal diritto d'autore dal diritto sui generis sulle banche dati, o entrambi, in particolare la riproduzione di opere o altro materiale, l'estrazione di contenuti da una banca dati o entrambi, come avviene ad esempio quando i dati vengono normalizzati nel processo di estrazione di testo e di dati. Se non sussistono eccezioni né limitazioni è richiesta un'apposita autorizzazione ai titolari dei diritti.

(9)

L'estrazione di testo e di dati può essere effettuata anche in relazione a semplici fatti o dati non tutelati dal diritto d'autore, nel qual caso non è richiesta alcuna autorizzazione in base alla legislazione sul diritto d'autore. Vi possono essere anche casi di estrazione di testo e di dati che non comportano atti di riproduzione o in cui le riproduzioni effettuate rientrano nell'eccezione obbligatoria per gli atti di riproduzione temporanea di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, che dovrebbe continuare ad applicarsi alle tecniche di estrazione di testo e di dati che non comportino la realizzazione di copie al di là dell'ambito di applicazione dell'eccezione stessa.

(10)

Il diritto dell'Unione prevede talune eccezioni e limitazioni per usi a fini di ricerca scientifica eventualmente applicabili ad atti di estrazione di testo e di dati. Tali eccezioni e limitazioni sono però facoltative e non pienamente adeguate all'utilizzo delle tecnologie nel settore della ricerca scientifica. Inoltre, qualora i ricercatori abbiano legalmente accesso ai contenuti, ad esempio mediante abbonamenti o licenze ad accesso aperto, le condizioni delle licenze potrebbero escludere l'estrazione di testo e di dati. Poiché le attività di ricerca sono sempre più svolte con l'ausilio della tecnologia digitale, vi è il rischio che la posizione concorrenziale dell'Unione come ambiente di ricerca ne sia penalizzata, a meno che non si adottino misure volte ad affrontare il problema dell'incertezza giuridica relativamente all'estrazione di testo e di dati.

(11)

È opportuno risolvere la situazione di incertezza giuridica relativamente all'estrazione di testo e di dati disponendo un'eccezione obbligatoria per le università e gli altri organismi di ricerca, così come per gli istituti di tutela del patrimonio culturale, al diritto esclusivo di riproduzione, nonché al diritto di vietare l'estrazione da una banca dati. In linea con l'attuale politica di ricerca dell'Unione, che incoraggia le università e gli istituti di ricerca a collaborare con il settore privato, gli organismi di ricerca dovrebbero beneficiare di una tale eccezione anche nel caso in cui le loro attività di ricerca siano svolte nel quadro di partenariati pubblico-privato. Gli organismi di ricerca e gli istituti di tutela del patrimonio culturale dovrebbero continuare a essere i beneficiari dell'eccezione, ma dovrebbero anche poter fare affidamento sui loro partner privati per effettuare l'estrazione di testo e di dati, anche utilizzando i loro strumenti tecnologici.

(12)

In tutta l'Unione gli organismi di ricerca comprendono un'ampia gamma di soggetti il cui obiettivo principale è fare ricerca scientifica, con o senza l'offerta di servizi d'insegnamento. L'espressione «ricerca scientifica» ai sensi della presente direttiva dovrebbe comprendere sia le scienze naturali che le scienze umane. Vista la varietà dei soggetti in causa è importante che vi sia un'interpretazione unanime del concetto di organismi di ricerca. Vi dovrebbero ad esempio rientrare, oltre alle università o agli altri istituti di istruzione superiore e alle loro biblioteche, anche entità come gli istituti di ricerca e gli ospedali che svolgono attività di ricerca. In genere, a prescindere dalle diverse forme e strutture giuridiche, in tutti gli Stati membri gli organismi di ricerca hanno in comune il fatto di agire senza scopi di lucro ovvero nell'ambito di una finalità di interesse pubblico riconosciuta dallo Stato. Tale finalità potrebbe tradursi, ad esempio, in un finanziamento pubblico oppure in disposizioni di leggi nazionali o in appalti pubblici. Viceversa, non si dovrebbero considerare organismi di ricerca ai fini della presente direttiva quelli su cui imprese commerciali abbiano, per ragioni strutturali quali la loro veste di azionisti o soci, un'influenza tanto determinante da consentire loro di esercitare un controllo da cui potrebbe derivare un accesso preferenziale ai risultati della ricerca.

(13)

Per istituti di tutela del patrimonio culturale si dovrebbero intendere le biblioteche accessibili al pubblico e i musei, indipendentemente dal tipo di opere o altri materiali che detengono nelle loro collezioni permanenti, nonché gli archivi e gli istituti per la tutela del patrimonio cinematografico o sonoro. Vi dovrebbero rientrare anche le biblioteche nazionali e gli archivi nazionali e, per quanto concerne i loro archivi e le loro biblioteche accessibili al pubblico, vi dovrebbero altresì far parte gli istituti di istruzione, gli organismi di ricerca e gli organismi di radiodiffusione pubblici.

(14)

Gli organismi di ricerca e gli istituti di tutela del patrimonio culturale, incluse le persone ad essi collegate, dovrebbero beneficiare dell'eccezione relativa all'estrazione di testo e di dati per quanto riguarda i contenuti cui hanno accesso legale. La nozione di accesso legale dovrebbe essere intesa nel senso che comprende l'accesso ai contenuti sulla base di una politica di accesso aperto o di accordi contrattuali, quali abbonamenti, tra i titolari dei diritti e gli organismi di ricerca o gli istituti di tutela del patrimonio culturale, o mediante altri mezzi legali. Ad esempio, nel caso degli abbonamenti sottoscritti da organismi di ricerca o istituti di tutela del patrimonio culturale, dovrebbe ritenersi che le persone a essi collegate e oggetto di tali abbonamenti abbiano accesso legale. L'accesso legale dovrebbe comprendere anche l'accesso a contenuti gratuitamente disponibili online.

(15)

In alcuni casi, ad esempio per la successiva verifica dei risultati della ricerca scientifica, può accadere che gli organismi di ricerca e gli istituti di tutela del patrimonio culturale abbiano necessità di conservare le copie realizzate in virtù dell'eccezione a fini di estrazione di testo e di dati. In tali casi le copie dovrebbero essere memorizzate in un ambiente sicuro. Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire a livello nazionale, previa discussione con i pertinenti portatori di interessi, ulteriori modalità specifiche per la conservazione delle copie, tra cui la possibilità di designare organismi di fiducia preposti allo scopo. Per non limitare indebitamente l'applicazione dell'eccezione, tali modalità dovrebbero essere proporzionate e limitate a quanto necessario per conservare le copie in modo sicuro e prevenire utilizzi non autorizzati. Gli utilizzi per scopi di ricerca scientifica diversi dall'estrazione di testo e di dati, come le valutazioni scientifiche inter pares e la ricerca comune, dovrebbero continuare a rientrare, ove applicabile nelle eccezioni o limitazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2001/29/CE.

(16)

In considerazione del numero potenzialmente elevato di richieste di accesso e di scaricamento online delle loro opere o altri materiali, i titolari dei diritti dovrebbero avere la facoltà di applicare misure quando vi è il rischio che la sicurezza e l'integrità dei loro sistemi o delle loro banche dati possano venir compromesse. Tali misure potrebbero ad esempio essere utilizzate per garantire che solo le persone che hanno legalmente accesso ai propri dati possano accedervi, segnatamente mediante la convalida dell'indirizzo IP o l'autenticazione di utente. Siffatte misure dovrebbero rimanere proporzionate ai rischi e non dovrebbero andare oltre quanto necessario per perseguire l'obiettivo di garantire la sicurezza e l'integrità del sistema né dovrebbero compromettere l'efficace applicazione dell'eccezione.

(17)

Date la natura e la finalità dell'eccezione, che è limitata alle entità che effettuano ricerca scientifica, il pregiudizio potenzialmente arrecato ai titolari dei diritti da detta eccezione dovrebbe essere minimo. Pertanto, gli Stati membri non dovrebbero prevedere un compenso per i titolari dei diritti per quanto concerne gli utilizzi contemplati dalle eccezioni relative all'estrazione di testo e di dati introdotte dalla presente direttiva.

(18)

Oltre a essere rilevanti nel contesto della ricerca scientifica, le tecniche di estrazione di testo e di dati sono ampiamente utilizzate da soggetti sia pubblici che privati per analizzare grandi quantità di dati in diversi settori della vita e per vari scopi, tra cui i servizi della pubblica amministrazione, decisioni commerciali complesse e lo sviluppo di nuove applicazioni o tecnologie. I titolari dei diritti dovrebbero mantenere la possibilità di concedere licenze per gli utilizzi delle proprie opere o altri materiali esulanti dall'ambito di applicazione dell'eccezione obbligatoria prevista dalla presente direttiva relativa all'estrazione di testo e di dati a fini di ricerca scientifica e delle eccezioni e limitazioni vigenti di cui alla direttiva 2001/29/CE. Allo stesso tempo, occorre tener conto del fatto che gli utilizzatori, nell'estrazione di testo e di dati, potrebbero trovarsi in una situazione di incertezza giuridica quanto alla possibilità di effettuare o meno, su opere o altri materiali cui hanno avuto legalmente accesso, riproduzioni ed estrazioni finalizzate all'estrazione di testo e di dati, in particolare quando le riproduzioni o estrazioni effettuate ai fini del procedimento tecnico potrebbero non soddisfare tutte le condizioni previste dall'attuale eccezione per gli atti di riproduzione temporanea di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE. Per accrescere in tali casi la certezza del diritto, e per incoraggiare l'innovazione anche nel settore privato, è opportuno che la presente direttiva disponga, a determinate condizioni, un'eccezione o una limitazione per le riproduzioni e le estrazioni di opere o altri materiali, a scopo di estrazione di testo e di dati, e consenta di conservare le copie realizzate per il tempo necessario ai fini dell'estrazione di testo e di dati.

Tale eccezione o limitazione dovrebbe applicarsi solo in caso di accesso legale all'opera o altri materiali da parte del beneficiario, anche quando l'opera o altri materiali sono stati messi a disposizione del pubblico online, e nella misura in cui i titolari dei diritti non abbiano riservato in maniera appropriata i diritti di effettuare riproduzioni ed estrazioni ai fini dell'estrazione di testo e di dati. Nel caso dei contenuti resi disponibili al pubblico online, dovrebbe essere ritenuto appropriato riservare tali diritti solo attraverso l'uso di strumenti che consentano una lettura automatizzata, inclusi i metadati e i termini e le condizioni di un sito web o di un servizio. La riserva di diritti ai fini dell'estrazione di testo e di dati non dovrebbe pregiudicare altri usi. In altri casi può essere appropriato riservare i diritti con altri mezzi, quali accordi contrattuali o una dichiarazione unilaterale. I titolari dei diritti dovrebbero poter applicare misure per garantire il rispetto delle loro riserve in proposito. Tale eccezione o limitazione dovrebbe lasciare inalterata l'eccezione obbligatoria relativa all'estrazione di testo e di dati a fini di ricerca scientifica di cui alla presente direttiva, nonché l'attuale eccezione per gli atti di riproduzione temporanea di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE.

(19)

L'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2001/29/CE consente agli Stati membri di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di riproduzione, comunicazione al pubblico e messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente esclusivamente per finalità illustrative ad uso didattico. L'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, lettera b), della direttiva 96/9/CE consentono inoltre l'uso di una banca dati e l'estrazione di una parte considerevole del contenuto della stessa per finalità illustrative ad uso didattico. L'ambito di applicazione di tali eccezioni o limitazioni agli utilizzi digitali non è chiaro. Vi è mancanza di chiarezza anche sull'applicabilità di tali eccezioni o limitazioni all'insegnamento online e a distanza. L'attuale quadro giuridico, peraltro, non prevede l'effetto transfrontaliero. Questa situazione potrebbe ostacolare lo sviluppo delle attività di insegnamento su supporto digitale e dell'apprendimento a distanza. Di conseguenza, l'introduzione di una nuova eccezione o limitazione obbligatoria è necessaria per garantire che gli istituti di istruzione godano di piena certezza giuridica nel momento in cui utilizzano opere o altri materiali in attività didattiche digitali, incluse quelle online e transfrontaliere.

(20)

Se l'apprendimento a distanza e i programmi di istruzione transfrontalieri si stanno sviluppando prevalentemente a livello di istruzione superiore, gli strumenti e le risorse digitali sono sempre più utilizzati a tutti i livelli di istruzione, in particolare per migliorare e arricchire l'esperienza di apprendimento. L'eccezione o la limitazione di cui alla presente direttiva dovrebbero quindi applicarsi a tutti gli istituti di istruzione primaria, secondaria, professionale e superiore riconosciuti da uno Stato membro. Essa dovrebbe applicarsi solo nella misura in cui gli utilizzi siano giustificati dai fini non commerciali della particolare attività didattica. La struttura organizzativa e i mezzi di finanziamento di un istituto di istruzione non dovrebbero essere fattori decisivi per stabilire la natura non commerciale dell'attività svolta.

(21)

L'eccezione o limitazione di cui alla presente direttiva esclusivamente per finalità illustrative ad uso didattico dovrebbe essere intesa nel senso che copre gli utilizzi digitali di opere o altri materiali al fine di sostenere, arricchire o integrare l'insegnamento, incluse le attività di apprendimento. La distribuzione di software consentita nell'ambito dell'eccezione o limitazione dovrebbe essere limitata alla trasmissione digitale del software. Nella maggior parte dei casi, la nozione di finalità illustrativa implicherebbe pertanto il solo uso di parti o brani di opere, che non dovrebbe sostituirsi all'acquisto di materiale destinato primariamente al mercato dell'istruzione. Nell'applicare l'eccezione o la limitazione, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di specificare in modo equilibrato, per le diverse tipologie di opere o altri materiali, la proporzione di un'opera o di altri materiali che può essere utilizzata con finalità esclusivamente illustrative ad uso didattico. Gli utilizzi consentiti nell'ambito di tale eccezione o limitazione andrebbero intesi in modo da coprire le esigenze specifiche di accessibilità delle persone con disabilità nel contesto della finalità illustrativa a uso didattico.

(22)

L'utilizzo di opere o altri materiali nell'ambito di questa eccezione o limitazione esclusivamente per finalità illustrative ad uso didattico di cui alla presente direttiva dovrebbe aver luogo solo nel contesto di attività di insegnamento e apprendimento svolte sotto la responsabilità di istituti di istruzione, anche nel corso di esami o di attività di insegnamento che avvengano al di fuori dei locali degli istituti di istruzione, ad esempio in un museo, una biblioteca o un istituto di tutela del patrimonio culturale, e dovrebbe essere limitato a quanto necessario ai fini di tali attività. L'eccezione o limitazione dovrebbe riguardare sia l'utilizzo di opere o altri materiali in classe o in altre sedi mediante strumenti digitali, ad esempio lavagne elettroniche o dispositivi digitali collegabili alla rete, sia l'utilizzo a distanza all'interno di un ambiente informatico sicuro, come nel contesto di corsi online o dell'accesso a materiale didattico complementare a un determinato corso. Per ambienti informatici sicuri si dovrebbero intendere gli ambienti digitali di insegnamento e di apprendimento, ai quali possono accedere unicamente il personale docente dell'istituto di istruzione e gli alunni o gli studenti iscritti a un programma di studi, in particolare mediante un'apposita procedura di autenticazione che comprenda un'autenticazione mediante password.

(23)

Disposizioni diverse basate sull'attuazione dell'eccezione o della limitazione di cui alla direttiva 2001/29/CE o su accordi di licenza per altri usi sono attualmente in vigore in un certo numero di Stati membri per agevolare l'uso didattico di opere e altri materiali. In genere si tratta di disposizioni elaborate tenendo conto delle esigenze degli istituti scolastici e dei diversi livelli di istruzione. Se da un lato è essenziale armonizzare l'ambito di applicazione della nuova eccezione o limitazione obbligatoria in relazione agli utilizzi digitali e alle attività didattiche transfrontaliere, dall'altro le modalità di attuazione possono differire da uno Stato membro all'altro, purché non ostacolino l'efficace applicazione dell'eccezione o limitazione o degli utilizzi transfrontalieri. Gli Stati membri dovrebbero ad esempio mantenere la facoltà di disporre che l'utilizzo di opere o altri materiali rispetti i diritti morali degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori). Ciò dovrebbe consentire agli Stati membri di basarsi sulle disposizioni già in vigore a livello nazionale. Gli Stati membri potrebbero in particolare decidere di subordinare l'applicazione dell'eccezione, in tutto o in parte, alla disponibilità di licenze adeguate riguardanti almeno usi identici a quelli autorizzati nell'ambito dell'eccezione o della limitazione. Gli Stati membri dovrebbero garantire che, ove le licenze coprano solo in parte gli utilizzi consentiti nell'ambito dell'eccezione o della limitazione, tutti gli altri utilizzi continuino a essere subordinati all'eccezione o alla limitazione.

Gli Stati membri potrebbero, ad esempio, utilizzare tale meccanismo per dare priorità alle licenze per i materiali destinati principalmente al mercato dell'istruzione o alle licenze per gli spartiti musicali. Per evitare che la possibilità di subordinare l'applicazione dell'eccezione alla disponibilità di licenze si traduca in incertezza giuridica o determini un onere amministrativo per gli istituti di istruzione, è opportuno che gli Stati membri che adottano questo metodo introducano misure concrete atte a garantire che i regimi di concessione delle licenze che autorizzano gli utilizzi digitali di opere o altri materiali per illustrazione a fini didattici siano di facile accesso e che gli istituti interessati ne conoscano l'esistenza. Siffatti regimi di concessione delle licenze dovrebbero rispondere alle esigenze degli istituti di istruzione. Potrebbero essere inoltre sviluppati strumenti di informazione volti ad assicurare la visibilità dei vigenti regimi di concessione delle licenze. Tali regimi potrebbero essere ad esempio basati su licenze collettive o su licenze collettive estese, al fine di evitare che gli istituti di istruzione debbano negoziare individualmente con i titolari dei diritti. Per garantire la certezza del diritto, gli Stati membri dovrebbero specificare le condizioni in base alle quali un istituto di istruzione può utilizzare opere o altri materiali protetti nell'ambito dell'eccezione e, di converso, quando dovrebbe operare nell'ambito di un regime di licenze.

(24)

Gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di stabilire che i titolari dei diritti percepiscano un equo compenso per gli utilizzi digitali delle loro opere o altri materiali nell'ambito dell'eccezione o limitazione di cui alla presente direttiva relativa alle finalità illustrative a uso didattico. Nel determinare il livello di equo compenso, dovrebbe essere anche tenuto debitamente conto degli obiettivi didattici degli Stati membri e del pregiudizio per i titolari dei diritti. Gli Stati membri che decidono di prevedere un equo compenso dovrebbero incoraggiare l'uso di sistemi che non creano oneri amministrativi per gli istituti di insegnamento.

(25)

Gli istituti di tutela del patrimonio culturale sono impegnati nella conservazione delle loro raccolte per le generazioni future. Un atto di conservazione di un'opera o altri materiali presente nella raccolta di un istituto di tutela del patrimonio culturale potrebbe richiedere una riproduzione e, di conseguenza, rendere necessaria l'autorizzazione dei titolari dei relativi diritti. Le tecnologie digitali offrono nuovi modi per preservare il patrimonio culturale contenuto in tali raccolte, ma creano nel contempo nuove sfide. Per poterle affrontare è necessario adeguare l'attuale quadro giuridico con l'introduzione di un'eccezione obbligatoria al diritto di riproduzione che renda possibili tali atti conservativi da parte dei suddetti istituti.

(26)

L'esistenza di diversi approcci negli Stati membri riguardo agli atti di riproduzione a fini di conservazione da parte degli istituti di tutela del patrimonio culturale ostacola la cooperazione transfrontaliera, la condivisione dei mezzi di conservazione e la creazione di reti transfrontaliere per la conservazione di tale patrimonio nel mercato interno da parte dei suddetti istituti, e si traduce in un uso inefficiente delle risorse. Ciò può avere un impatto negativo sulla conservazione del patrimonio culturale.

(27)

Gli Stati membri, pertanto, dovrebbero essere tenuti a prevedere un'eccezione che autorizzi gli istituti di tutela del patrimonio culturale a riprodurre a fini conservativi le opere e altri materiali presenti in modo permanente nelle loro raccolte per far fronte, ad esempio, all'obsolescenza tecnologica o al degrado dei supporti originari o per assicurare tali opere o altri materiali. Tale eccezione dovrebbe consentire la realizzazione di copie con lo strumento, il mezzo o la tecnologia conservativa adeguata, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, nel numero richiesto e in qualsiasi momento della vita di un'opera o altri materiali e nella misura necessaria a fini di conservazione. Gli atti di riproduzione compiuti dagli istituti di tutela del patrimonio culturale a fini diversi dalla conservazione delle opere o altri materiali presenti nelle loro collezioni permanenti dovrebbero continuare a essere soggetti all'autorizzazione dei titolari dei diritti, a meno che non siano consentiti da altre eccezioni o limitazioni previste dal diritto dell'Unione.

(28)

Gli istituti di tutela del patrimonio culturale non dispongono necessariamente dei mezzi tecnici o della competenza per procedere direttamente agli atti necessari per la conservazione delle loro collezioni, in particolare nell'ambiente digitale, ed è pertanto possibile che, a tale scopo, ricorrano all'assistenza di altri istituti culturali e di terzi. Nel quadro dell'eccezione a fini di conservazione di cui alla presente direttiva, gli istituti di tutela del patrimonio culturale dovrebbero essere autorizzati ad affidarsi a terzi che agiscono per loro conto e sotto la loro responsabilità, inclusi terzi basati in altri Stati membri, per la realizzazione delle copie.

(29)

Ai fini della presente direttiva è opportuno ritenere che un'opera e altri materiali siano presenti in modo permanente nella raccolta di un istituto di tutela del patrimonio culturale allorché gli esemplari dell'opera o degli altri materiali siano di proprietà di tale istituto o stabilmente in suo possesso, ad esempio a seguito di un trasferimento di proprietà, di accordo di licenza, di obblighi di deposito legale o di accordi di custodia permanente.

(30)

Gli istituti di tutela del patrimonio culturale dovrebbero beneficiare di un quadro giuridico chiaro per la digitalizzazione e la diffusione, anche transfrontaliera, di opere o altri materiali considerati fuori commercio ai fini della presente direttiva. Ottenere l'autorizzazione preventiva dai singoli titolari dei diritti può però risultare molto difficile a causa delle particolari caratteristiche delle raccolte di tale tipo di opere o di altri materiali, unitamente al numero di opere e altri materiali oggetto di progetti di digitalizzazione su larga scala. Ciò può essere dovuto, ad esempio, all'età delle opere o altri materiali, al loro scarso valore commerciale o al fatto che non siano mai stati destinati ad un uso commerciale o non siano mai stati sfruttati commercialmente. È pertanto necessario prevedere misure che agevolino determinati utilizzi delle opere o altri materiali fuori commercio presenti in modo permanente nelle raccolte di tali istituti.

(31)

Tutti gli Stati membri dovrebbero disporre di meccanismi giuridici atti a consentire che le licenze che gli organismi di gestione collettiva pertinenti e sufficientemente rappresentativi rilasciano agli istituti di tutela del patrimonio culturale, per determinati utilizzi di opere o altri materiali fuori commercio, si applichino anche ai diritti dei titolari che non hanno conferito un mandato al riguardo a un organismo di gestione collettiva rappresentativo. La presente direttiva dovrebbe rendere possibile che tali licenze coprano tutti gli Stati membri.

(32)

Le disposizioni sulle licenze collettive di opere o altri materiali fuori commercio introdotte dalla presente direttiva potrebbero non costituire una soluzione per tutti i casi in cui gli istituti di tutela del patrimonio culturale incontrano difficoltà nell'ottenere tutte le autorizzazioni necessarie da parte dei titolari dei diritti per l'utilizzo di opere o altri materiali fuori commercio, ad esempio ove non esistano prassi di gestione collettiva dei diritti per un dato tipo di opera o altri materiali, o ove il pertinente organismo di gestione collettiva non sia sufficientemente rappresentativo per la categoria di titolari e di diritti in questione. In questi particolari casi, è opportuno che gli istituti di tutela del patrimonio culturale possano rendere disponibili online in tutti gli Stati membri, in virtù di un'eccezione o una limitazione armonizzata al diritto d'autore e ai diritti connessi, le opere o altri materiali fuori commercio presenti in modo permanente nelle loro raccolte. È importante che gli utilizzi in virtù di detta eccezione o limitazione abbiano luogo solo a condizione che siano rispettate determinate condizioni, segnatamente per quanto riguarda la disponibilità di soluzioni basate sulla concessione di licenze. La mancanza di un accordo sulle condizioni della licenza non dovrebbe essere interpretato come una mancata disponibilità di soluzioni basate sulla concessione di licenze.

(33)

Nei limiti stabiliti dal quadro giuridico istituito dalla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero godere di una certa flessibilità nella scelta del tipo specifico di meccanismo di concessione delle licenze, quale la concessione collettiva di licenze o la presunzione di rappresentanza, che essi pongono in essere per l'utilizzo di opere o altri materiali fuori commercio da parte degli istituti di tutela del patrimonio culturale, conformemente alle rispettive tradizioni, prassi o situazioni giuridiche. Gli Stati membri dovrebbero inoltre disporre di flessibilità nel determinare i requisiti che gli organismi di gestione collettiva devono soddisfare affinché siano sufficientemente rappresentativi, purché si preveda che un numero significativo di titolari di diritti sul tipo di opere o altri materiali in questione abbia conferito un mandato che consente la concessione di licenze per il tipo di utilizzo in questione. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di stabilire le norme specifiche applicabili ai casi in cui più organismi di gestione collettiva siano rappresentativi delle opere o altri materiali in questione, imponendo, ad esempio, licenze comuni o un accordo tra gli organismi interessati.

(34)

Ai fini dei suddetti meccanismi di concessione delle licenze è importante istituire un sistema di gestione collettiva rigoroso ed efficace. La direttiva 2014/26/UE disciplina tale sistema e detto sistema comprende, in particolare, norme di buona governance, trasparenza e comunicazione, nonché la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai singoli titolari dei diritti in modo regolare, diligente e accurato.

(35)

Dovrebbero essere disponibili misure di salvaguardia per tutti i titolari di diritti, ai quali dovrebbe essere data la possibilità di esimersi dall'applicare i meccanismi di concessione delle licenze e l'eccezione o la limitazione introdotte dalla presente direttiva per l'utilizzo delle opere fuori commercio o altri materiali in relazione a tutte le loro opere o altri materiali in relazione a tutte le licenze o a tutti gli utilizzi in virtù dell'eccezione o limitazione, o in relazione a opere o altri materiali particolari o in relazione a licenze o utilizzi particolari in virtù dell'eccezione o limitazione, in qualsiasi momento, prima o durante il periodo della licenza o della licenza o prima o durante gli utilizzi in virtù dell'eccezione o limitazione. Le condizioni che regolano tali meccanismi di concessione delle licenze non dovrebbero pregiudicarne la rilevanza pratica per gli istituti di tutela del patrimonio culturale. È importante che quando un titolare di diritti esclude l'applicazione di tali meccanismi o di tale eccezione o limitazione a una o più delle opere o altri materiali, gli utilizzi in corso si concludano entro un termine ragionevole e che, qualora avvengano nel quadro di una licenza collettiva, l'organismo di gestione collettiva, una volta informato, cessi di rilasciare licenze per gli utilizzi in questione. L'esclusione ad opera dei titolari dei diritti non dovrebbe incidere sui loro diritti a una remunerazione per l'utilizzo effettivo dell'opera o altri materiali in virtù della licenza.

(36)

La presente direttiva non pregiudica la libertà per gli Stati membri di determinare l'attribuzione della responsabilità per quanto riguarda la conformità delle licenze delle opere o altri materiali fuori commercio, e del loro utilizzo, alle condizioni stabilite nella presente direttiva e per quanto riguarda la conformità delle parti interessate ai termini di tali licenze.

(37)

Considerando la varietà delle opere e altri materiali presenti nelle raccolte degli istituti di tutela del patrimonio culturale è importante che i meccanismi di concessione delle licenze e l'eccezione o limitazione previsti dalla presente direttiva siano disponibili e possano essere utilizzati, all'atto pratico, per diversi tipi di opere e altri materiali, tra cui fotografie, software, fonogrammi, opere audiovisive e opere d'arte uniche, incluso ove non siano mai state disponibili in commercio. Le opere che non sono mai state in commercio possono comprendere manifesti, volantini, giornali di trincea o opere audiovisive amatoriali, ma anche opere o altri materiali mai pubblicati, senza pregiudizio degli altri vincoli giuridici applicabili, come le disposizioni nazionali in materia di diritti morali. Quando un'opera o altri materiali è disponibile in una delle sue diverse versioni, quali edizioni successive di opere letterarie e tagli alternativi di opere cinematografiche, o in una delle sue diverse manifestazioni, quali il formato digitale e il formato stampato di una stessa opera, tale opera o altri materiali non dovrebbero essere considerati fuori commercio. Viceversa, la disponibilità commerciale di adattamenti, tra cui altre versioni linguistiche o adattamenti audiovisivi di un'opera letteraria, non dovrebbe precludere la possibilità di ritenere fuori commercio un'opera o altri materiali in una data lingua. Per tener conto delle specificità dei diversi tipi di opere e altri materiali relativamente alle modalità di pubblicazione e distribuzione e per favorire la fruibilità dei meccanismi, potrebbe esser necessario introdurre disposizioni e procedure specifiche miranti all'applicazione pratica dei meccanismi di concessione delle licenze, ad esempio stabilendo un periodo di tempo che deve essere trascorso dalla prima disponibilità commerciale dell'opera o altri materiali. È opportuno che in questo contesto gli Stati membri consultino i titolari dei diritti, gli istituti di tutela del patrimonio culturale e gli organismi di gestione collettiva quando si stabiliscono tali disposizioni e procedure.

(38)

Nel determinare se un'opera o altri materiali siano fuori commercio, dovrebbe essere richiesto uno sforzo ragionevole per valutare la loro disponibilità al pubblico nei canali commerciali abituali, tenuto conto delle caratteristiche di quell'opera o altri materiali o di quell'insieme di opere o altri materiali particolare. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di determinare l'attribuzione delle responsabilità per quanto riguarda tale sforzo ragionevole. Lo sforzo ragionevole non dovrebbe essere ripetuto nel tempo, ma dovrebbe tener conto anche di eventuali dati facilmente accessibili circa la futura disponibilità delle opere o di altri materiali nei canali commerciali abituali. Dovrebbe essere richiesta una valutazione puntuale di ciascuna opera solo ove tale modo di procedere sia ritenuto ragionevole in considerazione della disponibilità di informazioni pertinenti, della probabile disponibilità a fini commerciali e del costo previsto della transazione. La verifica della disponibilità di un'opera o altri materiali dovrebbe normalmente avere luogo nello Stato membro in cui è stabilito l'istituto di tutela del patrimonio culturale, a meno che non si consideri ragionevole una verifica transfrontaliera, ad esempio in presenza di informazioni facilmente accessibili quanto al fatto che un'opera letteraria è stata pubblicata per la prima volta in una determinata versione linguistica in un altro Stato membro. In molti casi, lo status fuori commercio di un insieme di opere o altri materiali potrebbe essere determinato attraverso un meccanismo proporzionato, come il campionamento. La limitata disponibilità di un'opera o altri materiali, quale la sua disponibilità nei negozi di seconda mano, o la possibilità teorica di ottenere una licenza per un'opera o altri materiali non dovrebbero essere considerate come disponibilità al pubblico nei canali commerciali abituali.

(39)

Per ragioni di cortesia internazionale, i meccanismi di concessione delle licenze e l'eccezione o limitazione di cui alla presente direttiva per la digitalizzazione e la diffusione di opere o altri materiali fuori commercio non dovrebbero applicarsi a insiemi di opere o altri materiali fuori commercio in presenza di prove che inducono a presumere che si tratti prevalentemente di opere o altri materiali di paesi terzi, a meno che l'organismo di gestione collettiva in questione sia sufficientemente rappresentativo per quel paese terzo, ad esempio attraverso un accordo di rappresentanza. Tale valutazione potrebbe essere basata sulle prove disponibili a seguito di uno sforzo ragionevole per determinare lo status fuori commercio delle opere o altri materiali, senza che sia necessario ricercare ulteriori prove. Una valutazione puntuale dell'origine delle opere o altri materiali fuori commercio dovrebbe essere richiesta solamente se è necessaria anche per compiere lo sforzo ragionevole al fine di determinare la loro disponibilità commerciale.

(40)

Gli istituti di tutela del patrimonio culturale e gli organismi di gestione collettiva parti di un contratto dovrebbero rimanere liberi di concordare l'ambito di applicazione territoriale delle licenze, inclusa la possibilità di coprire tutti gli Stati membri, il canone della licenza e gli utilizzi consentiti. Gli utilizzi oggetto di tali licenze non dovrebbero essere a fini di lucro, anche ove le copie siano distribuite da istituti di tutela del patrimonio culturale, come nel caso del materiale promozionale relativo a un'esposizione. Al tempo stesso, poiché la digitalizzazione delle raccolte degli istituti di tutela del patrimonio culturale possono comportare notevoli investimenti, nessuna licenza concessa nell'ambito del meccanismo previsto dalla presente direttiva dovrebbe impedire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di coprire i costi sia della licenza che della digitalizzazione e della diffusione delle opere o altri materiali oggetto della stessa.

(41)

Alle informazioni riguardanti l'utilizzo in corso e futuro di opere e altri materiali fuori commercio fatto dagli istituti di tutela del patrimonio culturale sulla base della presente direttiva e delle disposizioni che consentono a tutti i titolari di diritti di non sottoporre a licenza o all'eccezione o limitazione le loro opere o altri materiali dovrebbe essere data adeguata pubblicità sia prima che durante l'utilizzo in base a una licenza o a un'eccezione o limitazione, a seconda dei casi. Tale pubblicità è particolarmente importante quando l'utilizzo avviene oltre frontiera nel mercato interno. È pertanto opportuno prevedere la creazione di un portale unico online accessibile al pubblico che permetta all'Unione di mettere tali informazioni a disposizione del pubblico per un periodo di tempo ragionevole prima che l'utilizzo abbia luogo Tale portale dovrebbe agevolare la possibilità per i titolari dei diritti di non sottoporre a licenza o ad eccezione o limitazione le loro opere o altri materiali. A norma del regolamento (UE) n. 386/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale svolge taluni compiti e attività, finanziati ricorrendo a fondi propri e miranti a facilitare e sostenere le attività delle autorità nazionali, del settore privato e delle istituzioni dell'Unione nella lotta alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, compresa la loro prevenzione. È quindi opportuno affidare a tale ufficio il compito di creare e gestire il portale che renderà disponibili le suddette informazioni.

Oltre a rendere disponibili le informazioni attraverso il portale, potrebbe essere necessario adottare ulteriori misure di pubblicità adeguate, caso per caso, al fine di accrescere la consapevolezza dei titolari di diritti interessati, ad esempio attraverso l'uso di canali di comunicazione supplementari per raggiungere un pubblico più ampio. La necessità, la natura e l'ambito di applicazione geografico delle misure di pubblicità addizionali dovrebbero dipendere dalle caratteristiche delle opere e altri materiali fuori commercio interessati, dalle condizioni delle licenze o dal tipo di utilizzo sulla base dell'eccezione o limitazione e dalle prassi esistenti negli Stati membri. Le misure di pubblicità dovrebbero essere efficaci senza che sia necessario informare individualmente ciascun titolare di diritti.

(42)

Al fine di assicurare che i meccanismi di concessione delle licenze stabiliti dalla presente direttiva per le opere o altri materiali fuori commercio siano pertinenti e funzionino correttamente, che i titolari di diritti godano di una protezione adeguata, che sia data corretta pubblicità alle licenze e che sia garantita la certezza giuridica riguardo alla rappresentatività degli organismi di gestione collettiva e alla classificazione delle opere, gli Stati membri dovrebbero promuovere uno specifico dialogo settoriale tra le parti interessate.

(43)

Le misure previste dalla presente direttiva per agevolare la concessione di licenze collettive per i diritti su opere o altri materiali fuori commercio che sono presenti in modo permanente nelle raccolte degli istituti di tutela del patrimonio culturale dovrebbero lasciare impregiudicato l'utilizzo di tali opere o altri materiali sulla base delle eccezioni o limitazioni previste dal diritto dell'Unione o sulla base di altre licenze con effetto esteso, qualora la concessione di tali licenze non sia basata sullo status fuori commercio delle opere o altri materiali interessati. Tali misure dovrebbero altresì lasciare impregiudicati i meccanismi nazionali per l'utilizzo di opere o altri materiali fuori commercio basati su licenze tra organismi di gestione collettiva e utilizzatori diversi dagli istituti di tutela del patrimonio culturale.

(44)

I meccanismi di concessione di licenze collettive con effetto esteso consentono a un organismo di gestione collettiva di offrire licenze in qualità di organismo preposto alla concessione di licenze collettive per conto dei titolari di diritti, indipendentemente dal fatto che questi ultimi abbiano autorizzato o meno l'organismo ad agire in tal senso. I sistemi basati su tali meccanismi, quali la concessione di licenze collettive estese, i mandati legali o le presunzioni di rappresentanza, sono una prassi consolidata in vari Stati membri e possono essere utilizzati in diversi settori. Un quadro giuridico sul diritto d'autore efficiente che funzioni per tutte le parti implica la disponibilità di meccanismi giuridici proporzionati per la concessione di licenze per opere o altri materiali. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter disporre di soluzioni che consentano agli organismi di gestione collettiva di offrire licenze che coprono potenzialmente grandi volumi di opere o altri materiali per determinati tipi di utilizzo e di distribuire i proventi derivanti da tali licenze ai titolari dei diritti, conformemente alla direttiva 2014/26/UE.

(45)

Data la natura di alcuni utilizzi, insieme al numero solitamente elevato di opere o altri materiali interessati, il costo dell'operazione per l'acquisizione di diritti individuali presso ciascun titolare dei diritti interessato è proibitivo. Di conseguenza, è improbabile che, in assenza di meccanismi di concessione di licenze collettive efficaci, siano svolte tutte le operazioni necessarie in questi settori per consentire l'utilizzo di tali opere o altri materiali. La concessione di licenze collettive estese da parte degli organismi di gestione collettiva e meccanismi analoghi possono consentire la conclusione di accordi in questi settori, in cui la concessione di licenze collettive basate su un'autorizzazione dei titolari dei diritti non fornisce una soluzione esaustiva per coprire tutte le opere o altri materiali da utilizzare. Detti meccanismi integrano la gestione collettiva dei diritti basata sull'autorizzazione individuale dei titolari dei diritti, garantendo in alcuni casi la piena certezza giuridica agli utilizzatori. Allo stesso tempo, essi offrono ai titolari dei diritti la possibilità di beneficiare dell'utilizzo legittimo delle loro opere.

(46)

In considerazione della crescente importanza della capacità di offrire schemi flessibili per la concessione di licenze nell'era digitale e del crescente ricorso a tali regimi, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere meccanismi di concessione di licenze che consentano agli organismi di gestione collettiva di concludere licenze, su base volontaria, indipendentemente dal fatto che tutti i titolari dei diritti abbiano autorizzato o meno l'organismo interessato ad agire in tal senso. Gli Stati membri dovrebbero poter mantenere e introdurre tali regimi conformemente alle loro tradizioni, prassi o circostanze nazionali, fatte salve le garanzie previste dalla presente direttiva e nel pieno rispetto del diritto dell'Unione e degli obblighi internazionali dell'Unione. Tali meccanismi dovrebbero avere effetto solamente nel territorio dello Stato membro interessato, salvo disposizioni contrarie del diritto dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero godere di una certa flessibilità nella scelta del tipo specifico di meccanismo che consente di estendere le licenze per le opere o altri materiali ai diritti dei titolari dei diritti che non hanno autorizzato l'organismo che conclude l'accordo, purché tale meccanismo sia conforme al diritto dell'Unione, comprese le norme sulla gestione collettiva dei diritti di cui alla direttiva 2014/26/UE. In particolare, tali meccanismi dovrebbero anche garantire che l'articolo 7 della direttiva 2014/26/UE si applichi ai titolari di diritti che non sono membri dell'organismo che conclude l'accordo. Tali meccanismi potrebbero includere la concessione di licenze collettive estese, il mandato legale e le presunzioni di rappresentanza. Le disposizioni della presente direttiva relative alla concessione di licenze collettive non dovrebbero pregiudicare l'attuale capacità degli Stati membri di applicare la gestione collettiva dei diritti obbligatoria o altri meccanismi di concessione di licenze collettive con effetto esteso, come quello di cui all'articolo 3 della direttiva 93/83/CEE del Consiglio (12).

(47)

È importante che i meccanismi di concessione di licenze collettive con effetto esteso siano applicati solamente in ambiti di utilizzo ben definiti, in cui l'ottenimento dell'autorizzazione dei titolari dei diritti su base individuale è generalmente oneroso e poco pratico tanto da rendere improbabile lo svolgimento della necessaria operazione di concessione della licenza, vale a dire uno comportante una licenza che copre tutti i titolari dei diritti interessati a causa della natura dell'utilizzo o dei tipi di opere o altri materiali in questione. Tali meccanismi dovrebbero basarsi su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori per quanto riguarda il trattamento dei titolari dei diritti, compresi i titolari dei diritti che non sono membri dell'organismo di gestione collettiva. In particolare, il semplice fatto che i titolari dei diritti interessati non siano cittadini o residenti o stabiliti nello Stato membro dell'utilizzatore che richiede una licenza, non dovrebbe essere di per sé un motivo per considerare l'acquisizione dei diritti così onerosa e impraticabile da giustificare l'uso di tali meccanismi. È altrettanto importante che l'utilizzo consentito dalla licenza non incida negativamente sul valore economico dei diritti in questione e non privi i titolari di diritti di vantaggi commerciali significativi.

(48)

Gli Stati membri dovrebbero garantire l'esistenza di misure di salvaguardia adeguate per tutelare i legittimi interessi dei titolari dei diritti che non hanno conferito mandato all'organismo che offre la licenza e che tali misure di salvaguardia si applichino in modo non discriminatorio. In modo specifico, per giustificare l'effetto esteso dei meccanismi, l'organismo dovrebbe essere sufficientemente rappresentativo, sulla base delle autorizzazioni dei titolari dei diritti, dei tipi di opere o altri materiali oggetto della licenza. Gli Stati membri dovrebbero stabilire i requisiti da soddisfare affinché tali organismi siano considerati sufficientemente rappresentativi, tenendo conto della categoria di diritti gestiti dall'organismo, della capacità dell'organismo di gestire efficacemente i diritti, del settore creativo in cui opera, e del fatto che l'organismo copra un numero significativo di titolari di diritti per il tipo di opere o altri materiali in questione, che hanno conferito un mandato che consente la concessione di licenze per il tipo di utilizzo pertinente conformemente alla direttiva 2014/26/UE. Al fine di garantire la certezza giuridica e assicurare che sia fatto affidamento sui meccanismi, gli Stati membri dovrebbero poter determinare l'attribuzione della responsabilità per quanto riguarda gli utilizzi autorizzati dall'accordo di licenza. La parità di trattamento dovrebbe essere garantita a tutti i titolari di diritti le cui opere sono sfruttate sulla base della licenza, in particolare per quanto riguarda l'accesso alle informazioni sulla concessione delle licenze e sulla distribuzione del compenso. Le misure di pubblicità dovrebbero essere efficaci per l'intera durata della licenza e non dovrebbero imporre un onere amministrativo sproporzionato agli utilizzatori, agli organismi di gestione collettiva o ai titolari di diritti e senza che sia necessario informare individualmente ciascun titolare di diritti.

Al fine di garantire che i titolari dei diritti possano facilmente riprendere il controllo sulle loro opere e impedire qualsiasi utilizzo delle loro opere che possa ledere i loro interessi, è essenziale che i titolari dei diritti abbiano l'effettiva possibilità di escludere l'applicazione di tali meccanismi alle loro opere o altri materiali per tutti gli utilizzi e alle opere o altri materiali, o per utilizzi specifici e alle opere o altri materiali, anche prima della conclusione di una licenza e durante il periodo di validità della licenza. In tali casi, gli eventuali utilizzi in corso dovrebbero essere interrotti entro un periodo di tempo ragionevole. Tale esclusione da parte dei titolari dei diritti non dovrebbe incidere sui loro diritti a ricevere una remunerazione per l'utilizzo effettivo dell'opera o altri materiali in base alla licenza. Gli Stati membri dovrebbero altresì poter decidere che sono opportune misure supplementari per proteggere i titolari di diritti. Tali misure supplementari potrebbero includere, ad esempio, l'incoraggiamento dello scambio di informazioni tra gli organismi di gestione collettiva e altre parti interessate in tutta l'Unione per sensibilizzare su tali meccanismi e sulla possibilità per i titolari dei diritti di escludere le loro opere o altri materiali dall'applicazione di detti meccanismi.

(49)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che lo scopo e la portata di qualsiasi licenza concessa nell'ambito dei meccanismi di concessione di licenze collettive con effetto esteso, nonché i possibili utilizzi, siano sempre accuratamente e chiaramente definiti nella normativa o, se la norma di base è una disposizione generale, nelle procedure di concessione delle licenze applicate a seguito di tali disposizioni generali o nelle licenze rilasciate. La capacità di gestire una licenza nell'ambito di tali meccanismi dovrebbe essere limitata anche agli organismi di gestione collettiva che sono soggetti alla legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2014/26/UE.

(50)

In considerazione delle diverse tradizioni ed esperienze in relazione ai meccanismi di concessione di licenze collettive con effetto esteso negli Stati membri e della loro applicabilità ai titolari di diritti indipendentemente dalla loro nazionalità o dal loro Stato membro di residenza, è importante garantire che vi sia trasparenza e dialogo a livello di Unione sul funzionamento pratico di tali meccanismi, anche per quanto riguarda l'efficacia delle misure di salvaguardia per i titolari di diritti, l'utilizzabilità di tali meccanismi, il loro effetto sui titolari di diritti che non sono membri degli organismi di gestione collettiva o sui titolari di diritti che sono membri o che sono cittadini di un altro Stato membro o che vi risiedono, e l'impatto sulla prestazione transfrontaliera di servizi, compresa la potenziale necessità di stabilire norme per conferire a tali meccanismi effetti transfrontalieri nel mercato interno. Per garantire la trasparenza, la Commissione dovrebbe pubblicare regolarmente informazioni sull'uso di tali meccanismi in conformità della presente direttiva. Gli Stati membri che hanno introdotto tali meccanismi dovrebbero pertanto informare la Commissione in merito alle disposizioni nazionali pertinenti e alla loro applicazione pratica, compresi l'ambito di applicazione e i tipi di concessione delle licenze introdotti sulla base della legislazione generale, l'entità della concessione delle licenze e gli organismi di gestione collettiva interessati. Tali informazioni dovrebbero essere discusse con gli Stati membri in seno al comitato di contatto stabilito all'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE. La Commissione dovrebbe pubblicare una relazione sull'uso di tali meccanismi nell'Unione e il loro impatto sulla concessione delle licenze e sui titolari di diritti, sulla diffusione dei contenuti culturali e sulla prestazione di servizi a livello transfrontaliero nel settore della gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concorrenza.

(51)

I servizi di video su richiesta sono potenzialmente in grado di svolgere un ruolo decisivo nella diffusione delle opere audiovisive in tutta l'Unione. Tuttavia, la disponibilità di tali opere, in particolare di opere europee, nei servizi di video su richiesta rimane limitata. La conclusione di accordi sullo sfruttamento online di queste opere può presentare delle difficoltà connesse a problemi relativi alla concessione delle licenze. Ad esempio potrebbero sorgere problemi se il titolare dei diritti per un dato territorio abbia un basso incentivo economico a sfruttare un'opera online e non conceda una licenza o trattiene i diritti online, il che può rendere indisponibili opere audiovisive nei servizi di video su richiesta. Altri problemi potrebbero essere connessi alle finestre di distribuzione.

(52)

Per agevolare la concessione di licenze ai servizi di video su richiesta relativamente ai diritti su opere audiovisive, agli Stati membri dovrebbe essere imposto di istituire un meccanismo negoziale che permetta alle parti disposte a concludere un accordo di avvalersi dell'assistenza di un organo imparziale o di uno o più mediatori. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero poter istituire un nuovo organo o ricorrere a un organo esistente che soddisfi le condizioni stabilite dalla presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero poter designare uno o più organi competenti o mediatori. L'organo o i mediatori dovrebbero riunirsi con le parti e contribuire ai negoziati fornendo consulenza professionale esterna imparziale. Qualora un negoziato coinvolga parti provenienti da Stati membri diversi, esse dovrebbero concordare preventivamente lo Stato membro competente nel caso in cui decidessero di ricorrere al meccanismo negoziale. L'organo o i mediatori potrebbero incontrarsi con le parti per agevolare l'avvio dei negoziati o nel corso dei negoziati per facilitare la conclusione di un accordo. La partecipazione al meccanismo negoziale e la successiva conclusione di accordi dovrebbero essere volontarie e non dovrebbero pregiudicare la libertà contrattuale delle parti. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di definire lo specifico funzionamento del meccanismo di negoziazione, compresi i tempi e la durata dell'assistenza per i negoziati e la ripartizione dei costi, e dovrebbero provvedere a che gli oneri amministrativi e finanziari restino proporzionati per garantire l'efficienza del meccanismo negoziale. Senza che ciò costituisca un obbligo per gli Stati membri, essi dovrebbero incoraggiare il dialogo tra gli organismi rappresentativi.

(53)

La scadenza della durata di protezione di un'opera comporta l'entrata di tale opera nel dominio pubblico e la scadenza dei diritti che il diritto d'autore dell'Unione conferisce a tale opera. Nel settore delle arti visive, la circolazione di riproduzioni fedeli di opere di dominio pubblico favorisce l'accesso alla cultura e la sua promozione e l'accesso al patrimonio culturale). Nell'ambiente digitale, la protezione di tali riproduzioni attraverso il diritto d'autore o diritti connessi è incompatibile con la scadenza della protezione del diritto d'autore delle opere. Inoltre, le differenze tra le legislazioni nazionali in materia di diritto d'autore che disciplinano la protezione di tali riproduzioni causano incertezza giuridica e incidono sulla diffusione transfrontaliera delle opere delle arti visive di dominio pubblico. Alcune riproduzioni di opere delle arti visive di dominio pubblico non dovrebbero pertanto essere protette dal diritto d'autore o da diritti connessi. Tutto ciò non dovrebbe impedire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di vendere riproduzioni, come ad esempio le cartoline.

(54)

Una stampa libera e pluralista è essenziale per garantire un giornalismo di qualità e l'accesso dei cittadini all'informazione e dà un contributo fondamentale al dibattito pubblico e al corretto funzionamento di una società democratica. L'ampia disponibilità di pubblicazioni di carattere giornalistico online ha comportato la nascita di nuovi servizi online, come gli aggregatori di notizie o i servizi di monitoraggio dei media, per i quali il riutilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico costituisce una parte importante dei loro modelli di business e una fonte di introiti. Gli editori di giornali incontrano una serie di problemi nel concedere licenze di utilizzo online delle loro pubblicazioni ai prestatori di questo tipo di servizi, redendo ancora più difficile per loro recuperare gli investimenti effettuati. In assenza del riconoscimento degli editori di giornali quali titolari di diritti, la concessione delle licenze e il rispetto dei diritti nelle pubblicazioni di carattere giornalistico riguardo agli utilizzi online da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione nell'ambiente digitale sono spesso complessi e inefficaci.

(55)

Il contributo organizzativo e finanziario degli editori nel produrre pubblicazioni di carattere giornalistico va riconosciuto e ulteriormente incoraggiato per garantire la sostenibilità dell'editoria e favorire in tal modo la disponibilità di informazioni affidabili. È quindi necessario prevedere a livello di Unione una tutela giuridica armonizzata per gli utilizzi online delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione, che lasci impregiudicate le vigenti norme sul diritto d'autore nell'ordinamento dell'Unione applicabili agli utilizzi privati o non commerciali delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utenti, anche ove tali utenti condividano pubblicazioni di carattere giornalistico online. Tale protezione dovrebbe essere garantita in maniera efficace mediante l'introduzione nell'ordinamento dell'Unione di diritti connessi a quello d'autore per la riproduzione e la messa a disposizione del pubblico di pubblicazioni di carattere giornalistico da editori stabiliti in uno Stato membro nell'ambito di utilizzi digitali da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). La tutela giuridica per le pubblicazioni di carattere giornalistico prevista dalla presente direttiva dovrebbe andare a beneficio degli editori stabiliti in uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione.

Il concetto di editore di pubblicazioni di carattere giornalistico dovrebbe essere inteso nel senso che comprende i prestatori di servizi, quali gli editori di testate giornalistiche o le agenzie di stampa, quando pubblicano pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della presente direttiva.

(56)

Ai fini della presente direttiva è necessario definire il concetto di pubblicazione di carattere giornalistico così che esso copra pubblicazioni di tipo giornalistico pubblicate su qualunque mezzo di comunicazione, anche su supporto cartaceo, nel contesto di un'attività economica che costituisce una prestazione di servizi a norma del diritto dell'Unione. Tra le pubblicazioni di carattere giornalistico che dovrebbero rientrare nel concetto figurano, ad esempio, i quotidiani, le riviste settimanali o mensili di interesse generale o specifico, incluse le riviste acquistate in abbonamento, e i siti web d'informazione. Le pubblicazioni di carattere giornalistico contengono principalmente opere letterarie ma includono sempre più spesso altri tipi di opere e altri materiali, in particolare fotografie e video. Le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici, quali le riviste scientifiche, non dovrebbero rientrare nella tutela garantita alle pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della presente direttiva. Questa tutela non dovrebbe applicarsi nemmeno ai siti web, come i blog, che forniscono informazioni nell'ambito di un'attività che non viene svolta sull'iniziativa, la responsabilità editoriale e il controllo di un prestatore di servizi, come ad esempio un editore di testate giornalistiche.

(57)

I diritti concessi agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva dovrebbero avere lo stesso ambito di applicazione dei diritti di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico di cui alla direttiva 2001/29/CE relativamente agli utilizzi online da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione. I diritti concessi agli editori di giornali non dovrebbero essere estesi ai collegamenti ipertestuali, né ai semplici fatti riportati nei giornali. I diritti concessi agli editori di giornali a norma della presente direttiva dovrebbero essere soggetti anche alle stesse disposizioni in materia di eccezioni e limitazioni applicabili ai diritti stabiliti dalla direttiva 2001/29/CE, tra cui l'eccezione in caso di citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), di tale direttiva.

(58)

L'utilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione può consistere nell'utilizzo di intere pubblicazioni o di interi articoli, ma anche di parti di pubblicazioni di carattere giornalistico. Anche l'utilizzo di parti di pubblicazioni di carattere giornalistico ha acquisito una rilevanza economica. Al tempo stesso, l'utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione non compromette necessariamente gli investimenti effettuati dagli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico nella produzione di contenuti. È pertanto opportuno prevedere che l'utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico non rientri nell'ambito dei diritti previsti dalla presente direttiva. Tenuto conto della forte aggregazione e dell'utilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione, è importante che l'esclusione degli estratti molto brevi sia interpretata in modo da non pregiudicare l'efficacia dei diritti previsti dalla presente direttiva.

(59)

La protezione accordata agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva non dovrebbe pregiudicare i diritti degli autori e di altri titolari sulle loro opere e altri materiali inclusi in tali pubblicazioni, anche per quanto concerne la misura in cui essi possono sfruttare le loro opere o altri materiali in maniera indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inglobati. Pertanto, gli editori di giornali non dovrebbero avere la possibilità di invocare la protezione loro concessa contro gli autori e gli altri titolari di diritti o contro altri utilizzatori autorizzati delle stesse opere o di altri materiali. Ciò non dovrebbe pregiudicare gli accordi contrattuali conclusi tra gli editori di giornali, da un lato, e gli autori e gli altri titolari di diritti, dall'altro. Gli autori le cui opere siano incorporate in una pubblicazione di carattere giornalistico hanno diritto a una quota adeguata dei proventi che gli editori di giornali ricevono per gli utilizzi delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicata la normativa nazionale in materia di proprietà o di esercizio dei diritti nell'ambito dei contratti di lavoro, a condizione che tale normativa sia conforme al diritto dell'Unione.

(60)

Gli editori — di giornali, libri o pubblicazioni scientifiche e pubblicazioni musicali — operano spesso sulla base del trasferimento dei diritti dell'autore mediante accordi contrattuali o norme di legge. In quest'ottica realizzano un investimento ai fini dello sfruttamento delle opere contenute nelle loro pubblicazioni e, in alcuni casi, possono registrare minori ricavi laddove tali opere siano utilizzate in virtù di eccezioni o limitazioni, ad esempio per copia privata e reprografia, inclusi i corrispondenti sistemi nazionali per la reprografia negli Stati membri, o nell'ambito di sistemi di prestito da parte di istituzioni pubbliche. In vari Stati membri il compenso per gli utilizzi nell'ambito di tali eccezioni o limitazioni è ripartito tra gli autori e gli editori. Per tener conto di questa situazione e migliorare la certezza giuridica per tutte le parti interessate, la presente direttiva consente agli Stati membri che dispongono di regimi per la ripartizione dei compensi tra gli autori e gli editori di mantenerli. Ciò è particolarmente importante per gli Stati membri che disponevano di tali meccanismi per la ripartizione dei compensi prima del 12 novembre 2015, sebbene in altri Stati membri i compensi non siano ripartiti e spettino unicamente agli autori in conformità delle politiche culturali nazionali. La presente direttiva dovrebbe applicarsi in modo non discriminatorio a tutti gli Stati membri, ma dovrebbe rispettare le tradizioni in questo settore e non obbligare gli Stati membri che attualmente non dispongono di tali regimi di ripartizione dei compensi a introdurli. La direttiva non dovrebbe incidere sugli accordi esistenti o futuri negli Stati membri in materia di remunerazione nel contesto del prestito pubblico.

Essa dovrebbe inoltre lasciare salve le disposizioni nazionali relative alla gestione dei diritti e ai diritti alla remunerazione, a condizione che siano conformi al diritto dell'Unione. Tutti gli Stati membri dovrebbero poter stabilire, ma non essere obbligati a farlo, che, quando un autore trasferisce i suoi diritti o li concede in licenza a un editore ovvero contribuisce altrimenti con le sue opere a una data pubblicazione ed è previsto un sistema di compenso per il pregiudizio causato loro da un'eccezione o limitazione, anche attraverso organismi di gestione collettiva che rappresentano congiuntamente autori ed editori, l'editore ha diritto a una quota di tale compenso. Gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di determinare come gli editori debbano giustificare la loro richiesta di compenso o remunerazione e di stabilire le condizioni relative alla ripartizione di tale compenso o remunerazione tra gli autori e gli editori conformemente ai rispettivi sistemi nazionali.

(61)

Negli ultimi anni il funzionamento del mercato dei contenuti online si è fatto sempre più complesso. I servizi di condivisione di contenuti online che danno accesso a una grande quantità di contenuti protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti sono diventati una delle principali fonti di accesso ai contenuti online. I servizi online permettono un accesso più ampio alle opere culturali e creative e offrono al settore culturale e creativo grandi opportunità di sviluppare nuovi modelli di business. Tuttavia, pur consentendo la varietà e l'accessibilità dei contenuti, essi creano anche problemi quando vengono caricati contenuti protetti dal diritto d'autore senza il previo consenso dei titolari dei diritti. Sussiste incertezza giuridica circa il fatto che i fornitori di tali servizi effettuino atti rilevanti per il diritto d'autore e debbano ottenere l'autorizzazione dei titolari dei diritti per il contenuto caricato dai loro utenti che non detengono i pertinenti diritti per il contenuto caricato, fatta salva l'applicazione delle eccezioni e delle limitazioni previste dal diritto dell'Unione. Tale incertezza incide sulla capacità dei titolari dei diritti di stabilire se, e a quali condizioni, le loro opere e altri materiali siano utilizzati, nonché sulla loro capacità di ottenere un'adeguata remunerazione per detto utilizzo. È quindi importante promuovere lo sviluppo del mercato della concessione delle licenze tra i titolari di diritti e i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online. Tali accordi di licenza dovrebbero essere equi e mantenere un equilibrio ragionevole tra entrambe le parti. I titolari dei diritti dovrebbero ricevere un compenso adeguato per l'utilizzo delle loro opere o di altri materiali. Tuttavia, poiché tali disposizioni non dovrebbero incidere sulla libertà contrattuale, i titolari dei diritti non dovrebbero essere obbligati a rilasciare un'autorizzazione o a concludere accordi di licenza.

(62)

Alcuni servizi della società dell'informazione, nel quadro del loro normale utilizzo, sono concepiti in modo da dare al pubblico l'accesso a contenuti o altri materiali protetti dal diritto d'autore caricati dai loro utenti. La definizione di «prestatore di servizi di condivisione di contenuti online» ai sensi della presente direttiva dovrebbe comprendere unicamente i servizi online che svolgono un ruolo importante sul mercato dei contenuti online, in concorrenza con altri servizi di contenuti online, come i servizi di streaming audio e video online, per gli stessi destinatari. La presente direttiva riguarda i servizi che hanno come scopo principale o come uno degli scopi principali quello di memorizzare e consentire agli utenti di caricare e condividere un gran numero di contenuti, al fine di trarne profitto, direttamente o indirettamente, organizzandoli e promuovendoli per attirare un pubblico più vasto, anche classificandoli e ricorrendo a promozioni mirate al loro interno. Tali servizi non dovrebbero comprendere i servizi che hanno uno scopo principale diverso da quello di consentire agli utenti di caricare e condividere una grande quantità di contenuti protetti dal diritto d'autore allo scopo di trarre profitto da questa attività. Si tratta, ad esempio, dei servizi di comunicazione elettronica ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), nonché dei prestatori di servizi cloud da impresa a impresa e di servizi cloud, che consentono agli utenti di caricare contenuti per uso personale, come i cyberlocker, o di mercati online la cui attività principale è la vendita al dettaglio online, e che non danno accesso a contenuti protetti dal diritto d'autore.

Dovrebbero altresì essere esclusi dalla definizione di prestatore di servizi di condivisione di contenuti online i prestatori di servizi quali le piattaforme di sviluppo e di condivisione di software open source, i repertori scientifici o didattici senza scopo di lucro e le enciclopedie online senza scopo di lucro. Infine, per garantire un elevato livello di protezione del diritto d'autore, il meccanismo di esenzione di responsabilità di cui alla presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai prestatori di servizi il cui scopo principale è quello di attuare o facilitare la pirateria in materia di diritto d'autore.

(63)

L'accertamento relativo al fatto che un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online memorizzi e dia accesso a una grande quantità di contenuti protetti dal diritto d'autore dovrebbe essere effettuata caso per caso e dovrebbe tener conto di una combinazione di elementi, come l'utenza del servizio e il numero di file di contenuti protetti dal diritto d'autore caricati dagli utilizzatori del servizio.

(64)

È opportuno chiarire nella presente direttiva che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online effettuano un atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico quando danno l'accesso al pubblico a opere protette dal diritto d'autore o altri materiali protetti caricati dai loro utenti. Di conseguenza, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online dovrebbero ottenere l'autorizzazione, anche attraverso un accordo di licenza, dai relativi titolari di diritti. Ciò non pregiudica il concetto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico in altri ambiti del diritto dell'Unione, né l'eventuale applicazione dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/29/CE ad altri prestatori di servizi che utilizzano contenuti protetti dal diritto d'autore.

(65)

Quando i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online sono responsabili di atti di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico alle condizioni stabilite dalla presente direttiva, l'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE non dovrebbe applicarsi alla responsabilità derivante dalle disposizioni della presente direttiva sull'utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online. Ciò non dovrebbe pregiudicare l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE a tali prestatori di servizi per scopi che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

(66)

Tenuto conto del fatto che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online danno accesso a contenuti che non sono caricati da loro stessi bensì dai loro utenti, è opportuno prevedere un meccanismo specifico di responsabilità ai fini della presente direttiva per i casi in cui non sia stata concessa alcuna autorizzazione. Ciò non dovrebbe pregiudicare i mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale per i casi diversi dalla responsabilità per violazioni del diritto d'autore e la possibilità per i tribunali o le autorità amministrative nazionali di emettere ingiunzioni conformemente al diritto dell'Unione. In particolare, il regime specifico applicabile ai nuovi prestatori di servizi di condivisione di contenuti online con un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di EUR, il cui numero medio di visitatori unici al mese nell'Unione non supera i 5 milioni, non dovrebbe incidere sulla disponibilità di mezzi di ricorso a norma del diritto dell'Unione e nazionale. Qualora non sia stata concessa alcuna autorizzazione ai prestatori di servizi, questi ultimi dovrebbero compiere i massimi sforzi, nel rispetto di elevati standard di diligenza professionale di settore, per evitare che nei loro servizi siano disponibili opere e altri materiali non autorizzati, come indicato dai titolari dei diritti interessati. A tal fine i titolari dei diritti dovrebbero fornire ai prestatori di servizi le informazioni pertinenti e necessarie tenendo conto, tra l'altro, delle dimensioni dei titolari dei diritti e della tipologia di opera e degli altri materiali. Le misure adottate dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online in cooperazione con i titolari dei diritti non dovrebbero impedire la disponibilità di contenuti che non violano il diritto d'autore, comprese opere o altri materiali il cui utilizzo è oggetto di un accordo di licenza, o da un'eccezione o limitazione al diritto d'autore e ai diritti connessi. Le misure adottate da tali prestatori di servizi non dovrebbero pertanto pregiudicare gli utenti che utilizzano i servizi di condivisione di contenuti online al fine di caricare e accedere legalmente alle informazioni su tali servizi.

Inoltre, gli obblighi di cui alla presente direttiva non dovrebbero indurre gli Stati membri a imporre un obbligo generale di sorveglianza. Nel valutare se un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online ha compiuto i massimi sforzi nel rispetto di elevati standard di diligenza professionale di settore, occorre considerare se il prestatore di servizi abbia adottato tutte le misure che un operatore diligente adotterebbe per ottenere il risultato di impedire la disponibilità di opere o altri materiali non autorizzati sul suo sito web, tenendo conto delle migliori pratiche del settore e dell'efficacia delle misure adottate alla luce di tutti i fattori e sviluppi pertinenti, nonché del principio di proporzionalità. Ai fini di tale valutazione, occorre prendere in considerazione una serie di elementi, quali le dimensioni del servizio, l'evoluzione dello stato dell'arte dei mezzi esistenti, compresi i potenziali sviluppi futuri, per evitare la disponibilità di diversi tipi di contenuti e il costo di tali mezzi per i servizi. Mezzi diversi per evitare la disponibilità di contenuti non autorizzati protetti dal diritto d'autore potrebbero essere appropriati e proporzionati a seconda del tipo di contenuto e non è pertanto da escludersi che in alcuni casi la disponibilità dei contenuti non autorizzati possano essere evitati solo previa notifica dei titolari dei diritti. Qualsiasi misura adottata dai prestatori di servizi dovrebbe essere efficace rispetto agli obiettivi perseguiti, ma non dovrebbero andare oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di evitare e interrompere la disponibilità di opere e altri materiali non autorizzati.

Se opere e altri materiali non autorizzati diventano disponibili sebbene siano stati compiuti i massimi sforzi in cooperazione con i titolari dei diritti, come richiesto dalla presente direttiva, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online dovrebbero essere responsabili in relazione alle opere e ad altri materiali specifici per i quali hanno ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti, a meno che tali prestatori non dimostrino di aver compiuto i massimi sforzi nel rispetto di elevati standard di diligenza professionale di settore.

Inoltre, qualora siano stati resi disponibili nei servizi di condivisione di contenuti online opere o altri materiali specifici non autorizzati, anche a prescindere dal fatto che siano stati compiuti i massimi sforzi e dal fatto che i titolari dei diritti abbiano messo a disposizione in anticipo le informazioni pertinenti e necessarie, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online dovrebbero essere responsabili per atti di comunicazione al pubblico non autorizzati di opere o altri materiali, quando, dopo aver ricevuto una segnalazione sufficientemente motivata, non agiscono tempestivamente per disabilitare l'accesso o rimuovere dai loro siti web le opere e o altri materiali oggetto di segnalazione. Inoltre, tali prestatori di servizi di condivisione di contenuti online dovrebbero essere responsabili anche se non riescono a dimostrare di aver compiuto i massimi sforzi per impedire in futuro il caricamento di specifiche opere non autorizzate, sulla base delle informazioni pertinenti e necessarie fornite a tal fine dai titolari dei diritti.

Quando i titolari dei diritti non forniscono ai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online le informazioni pertinenti e necessarie sulle loro opere specifiche o altri materiali o quando i titolari dei diritti non hanno fornito alcuna notifica relativa alla disabilitazione dell'accesso o alla rimozione di specifiche opere o altri materiali non autorizzati e, di conseguenza, tali prestatori di servizi non possono compiere i massimi sforzi per evitare che sui loro servizi siano disponibili contenuti non autorizzati nel rispetto di elevati standard di diligenza professionale di settore, tali prestatori di servizi non dovrebbero essere responsabili di atti di comunicazione al pubblico non autorizzati o di messa a disposizione del pubblico di tali opere o altri materiali non identificati.

(67)

Analogamente a quanto previsto dall'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/26/UE, la presente direttiva stabilisce disposizioni relativamente a nuovi servizi online. Le disposizioni di cui alla presente direttiva sono intese a tener conto del caso specifico delle imprese start-up che operano tramite il caricamento degli utenti per sviluppare nuovi modelli di business. Il regime derogatorio applicabile ai nuovi prestatori di servizi con un fatturato e un pubblico ridotti dovrebbe andare a vantaggio delle imprese effettivamente nuove e dovrebbe pertanto cessare di applicarsi tre anni dopo la prima disponibilità online dei loro servizi nell'Unione. Questo regime non dovrebbe essere abusato tramite accordi finalizzati ad estenderne i benefici oltre i primi tre anni. In particolare, esso non dovrebbe applicarsi ai servizi nuovamente creati o ai servizi forniti sotto una nuova denominazione, ma che svolgono l'attività di un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online già esistente che non potrebbe beneficiare o non potrebbe più beneficiare di questo regime.

(68)

I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online dovrebbero assicurare la trasparenza nei confronti dei titolari dei diritti in relazione alle misure adottate nel contesto della cooperazione. Dal momento che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online potrebbero intraprendere varie azioni, essi dovrebbero fornire ai titolari dei diritti, su loro richiesta, informazioni adeguate sul tipo di azioni intraprese e sulla modalità di attuazione. Tali informazioni dovrebbero essere sufficientemente precise da assicurare un adeguato grado di trasparenza ai titolari dei diritti, senza pregiudicare i segreti commerciali dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online. I prestatori di servizi non dovrebbero tuttavia essere tenuti a fornire ai titolari dei diritti informazioni dettagliate e individualizzate in relazione a ciascuna opera o altri materiali identificato. Ciò non dovrebbe ostare ad accordi contrattuali, che potrebbero contenere disposizioni più specifiche sulle informazioni che devono essere fornite nell'ipotesi in cui siano conclusi accordi tra i prestatori di servizi e i titolari dei diritti.

(69)

Se i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online ottengono autorizzazioni, anche mediante accordi di licenza, per l'utilizzo nel loro servizio di contenuti caricati dagli utenti del servizio, tali autorizzazioni dovrebbero altresì includere gli atti rilevanti per il diritto d'autore relativi ai contenuti caricati dagli utenti nell'ambito dell'autorizzazione concessa ai prestatori di servizi, ma solo nei casi in cui tali utenti agiscono con finalità non commerciali, quali la condivisione dei loro contenuti senza scopo di lucro, o quando i proventi generati dai contenuti caricati non sono significativi in relazione agli atti rilevanti per il diritto d'autore degli utenti oggetto di tali autorizzazioni. Se i titolari dei diritti hanno espressamente autorizzato gli utenti a caricare e mettere a disposizione opere o altri materiali su un servizio di condivisione di contenuti online, l'atto di comunicazione al pubblico del prestatore di servizi è autorizzato nell'ambito dell'autorizzazione concessa dal titolare dei diritti. Tuttavia i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online non dovrebbero poter beneficiare della presunzione che i loro utenti possano lecitamente disporre di tutti i diritti rilevanti.

(70)

Le misure adottate dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online in cooperazione con i titolari dei diritti non dovrebbero pregiudicare l'applicazione di eccezioni o limitazioni al diritto d'autore, in particolare quelle intese a garantire la libertà di espressione degli utenti. Gli utenti dovrebbero avere la possibilità di caricare e mettere a disposizione contenuti creati dagli utenti per le specifiche finalità di citazione, critica, rassegna, caricatura, parodia o pastiche. Ciò è particolarmente importante al fine di raggiungere un equilibrio tra i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), in particolare la libertà di espressione e la libertà delle arti, e il diritto di proprietà, inclusa la proprietà intellettuale. Le suddette eccezioni e limitazioni dovrebbero pertanto essere obbligatorie onde garantire che gli utenti beneficino di una tutela uniforme nell'Unione. È importante assicurare che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online offrano un efficace meccanismo di reclamo e ricorso per sostenere l'utilizzo per tali specifiche finalità.

I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online dovrebbero anche istituire meccanismi di reclamo e ricorso celeri ed efficaci che consentano agli utenti di contestare le misure adottate in relazione ai contenuti da essi caricati, in particolare nei casi in cui potrebbero beneficiare di un'eccezione o di una limitazione al diritto d'autore in relazione a contenuti caricati per i quali è stato disabilitato l'accesso o che sono stati rimossi. Tutti i reclami presentati nell'ambito di tali meccanismi dovrebbero essere trattati senza indebito ritardo ed essere soggetti a verifica umana. Qualora i titolari dei diritti chiedano ai fornitori di servizi di prendere provvedimenti nei confronti di contenuti caricati dagli utenti, ad esempio disabilitando l'accesso o rimuovendo i contenuti caricati, tali titolari dei diritti dovrebbero giustificare debitamente la loro richiesta. Inoltre, la cooperazione non dovrebbe comportare l'identificazione dei singoli utenti né il trattamento dei loro dati personali, salvo conformemente alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15) e al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (16). Gli Stati membri dovrebbero altresì garantire che gli utenti abbiano accesso a meccanismi di ricorso extragiudiziale per la risoluzione delle controversie. Tali meccanismi dovrebbero consentire la risoluzione imparziale delle controversie. Gli utenti dovrebbero inoltre avere accesso a un giudice o un'altra autorità giudiziaria competente per far valere l'applicazione di un'eccezione o di una limitazione al diritto d'autore e ai diritti connessi.

(71)

Appena possibile dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe organizzare dialoghi tra i portatori di interessi nell'ottica di assicurare un'applicazione uniforme dell'obbligo di cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti e stabilire le migliori prassi rispetto agli standard di diligenza professionale di settore. A tal fine la Commissione dovrebbe consultare i rispettivi portatori di interessi, tra cui le organizzazioni di utenti e i fornitori di tecnologie, e tenere conto dell'evoluzione del mercato. Le organizzazioni di utenti dovrebbero altresì avere accesso alle informazioni sulle azioni intraprese dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online ai fini della gestione dei contenuti online.

(72)

Gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) si trovano tendenzialmente in una posizione contrattuale più debole quando concedono una licenza o trasferiscono i loro diritti, anche attraverso le proprie società, ai fini dello sfruttamento in cambio di una remunerazione, e tali persone fisiche necessitano della protezione prevista dalla presente direttiva per poter beneficiare appieno dei diritti, armonizzati a norma del diritto dell'Unione. Tale necessità di protezione non sussiste nei casi in cui la controparte contrattuale agisce in qualità di utente finale e non sfrutta l'opera o l'esecuzione in sé, il che potrebbe, ad esempio, verificarsi nel caso di alcuni contratti di lavoro.

(73)

La remunerazione degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) dovrebbe essere adeguata e proporzionata al valore economico effettivo o potenziale dei diritti concessi in licenza o trasferiti, tenendo conto del contributo dell'autore o dell'artista (interprete o esecutore) all'opera o altri materiali nel suo complesso come pure di tutte le altre circostanze del caso, tra cui le pratiche di mercato o lo sfruttamento effettivo dell'opera. Un pagamento forfettario può costituire una remunerazione proporzionata, ma non dovrebbe rappresentare la norma. Gli Stati membri dovrebbero avere la libertà, tenendo conto delle specificità di ciascun settore, di definire casi specifici per il ricorso ai pagamenti forfettari. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di applicare il principio della remunerazione adeguata e proporzionata attraverso diversi meccanismi esistenti o di nuova introduzione, che potrebbero includere la contrattazione collettiva e altri meccanismi, a condizione che siano in linea con il diritto dell'Unione applicabile.

(74)

Gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) hanno bisogno di informazioni per poter quantificare il valore economico dei loro diritti che sono armonizzati a norma del diritto dell'Unione. È il caso, in particolare, delle persone fisiche che concedono una licenza o attuano un trasferimento di diritti ai fini dello sfruttamento in cambio di una remunerazione. Tale necessità non sussiste se lo sfruttamento è cessato o se l'autore o l'artista (interprete o esecutore) ha concesso una licenza al pubblico senza ottenere in cambio una remunerazione.

(75)

Essendo tendenzialmente in una posizione contrattuale più debole nel concedere licenze o trasferire diritti, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) necessitano di informazioni per poter valutare il perdurante valore economico dei loro diritti rispetto alla remunerazione percepita all'atto della concessione o del trasferimento, ma spesso si imbattono in una mancanza di trasparenza. La condivisione di informazioni adeguate e accurate da parte delle controparti contrattuali o degli aventi causa è quindi importante ai fini della trasparenza e dell'equilibrio del sistema che disciplina la loro remunerazione. Tali informazioni dovrebbero essere: aggiornate, nell'ottica di consentire l'accesso a dati recenti; pertinenti per lo sfruttamento dell'opera o dell'esecuzione; complete, in modo da includere tutte le pertinenti fonti di proventi, inclusi se del caso i proventi derivanti dal merchandising. Per l'intera durata dello sfruttamento, le controparti contrattuali degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) dovrebbero fornire le informazioni a loro disposizione su tutte le modalità di sfruttamento e su tutti i proventi a livello mondiale, con una cadenza adeguata al settore pertinente non inferiore a una volta all'anno. Le informazioni dovrebbero essere fornite in modo comprensibile agli autori e agli artisti (interpreti o esecutori) e dovrebbero consentire l'effettiva quantificazione del valore economico dei diritti in questione. L'obbligo di trasparenza dovrebbe tuttavia applicarsi soltanto nel caso dei diritti di pertinenza del diritto d'autore. Il trattamento dei dati personali, tra cui le informazioni di contatto e le informazioni sulla remunerazione, che sono necessari per tenere informati gli autori e gli artisti in merito allo sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni, dovrebbe essere effettuato in virtù dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679.

(76)

Nell'ottica di garantire che le informazioni relative allo sfruttamento siano debitamente fornite agli autori e agli artisti (interpreti o esecutori) anche nei casi in cui i loro diritti siano stati concessi in sublicenza ad altre parti ai fini dello sfruttamento, la presente direttiva prevede che, nei casi in cui la prima controparte contrattuale abbia fornito le informazioni di cui dispone ma tali informazioni non sono sufficienti per quantificare il valore economico dei loro diritti, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) possono chiedere ulteriori informazioni pertinenti in relazione allo sfruttamento dei loro diritti. Tale richiesta dovrebbe essere fatta direttamente ai sublicenziatari o attraverso le controparti contrattuali degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori). Gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) e le loro controparti contrattuali dovrebbero poter decidere di mantenere riservate le informazioni condivise, ma gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) dovrebbero sempre poter utilizzare tali informazioni al fine di esercitare i propri diritti a norma della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità, conformemente al diritto dell'Unione, di stabilire misure ulteriori tramite disposizioni nazionali per garantire la trasparenza agli autori e agli artisti (interpreti o esecutori).

(77)

Nel dare attuazione agli obblighi di trasparenza previsti dalla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero tener conto delle specificità dei vari settori di contenuti, ad esempio del settore della musica, del settore audiovisivo e del settore dell'editoria, e tutti i portatori di interessi dovrebbero partecipare alle decisioni relative a tali obblighi settoriali specifici. Ove pertinente, si dovrebbe altresì tenere conto dell'importanza del contributo degli autori o degli artisti (interpreti o esecutori) rispetto al complesso dell'opera o esecuzione. Si dovrebbe prendere in considerazione l'eventualità di ricorrere alla contrattazione collettiva affinché i portatori di interessi raggiungano un accordo sulla trasparenza. Tali accordi dovrebbero assicurare agli autori e agli artisti (interpreti o esecutori) un livello di trasparenza uguale o più elevato rispetto ai requisiti minimi previsti dalla presente direttiva. Si dovrebbe prevedere un periodo transitorio che consenta di adeguare le prassi informative vigenti all'obbligo di trasparenza. Non dovrebbe essere necessario applicare l'obbligo di trasparenza agli accordi conclusi tra i titolari dei diritti e gli organismi di gestione collettiva, le entità di gestione indipendenti o altre entità soggette alle norme nazionali recanti attuazione della direttiva 2014/26/UE, in quanto tali organismi o entità vi sono già soggetti in virtù dell'articolo 18 della direttiva 2014/26/UE. L'articolo 18 della direttiva 2014/26/UE si applica agli organismi che gestiscono i diritti d'autore o i diritti connessi per conto di più di un titolare dei diritti, a vantaggio collettivo di tali titolari. Tuttavia gli accordi negoziati singolarmente conclusi tra i titolari dei diritti e quelli delle loro controparti contrattuali che agiscono nel proprio interesse dovrebbero essere soggetti all'obbligo di trasparenza di cui alla presente direttiva.

(78)

Alcuni contratti per lo sfruttamento dei diritti armonizzati a livello dell'Unione sono di lunga durata, il che offre agli autori e agli artisti (interpreti o esecutori) poche opportunità di rinegoziarli con le controparti contrattuali o con gli aventi causa nel caso in cui il valore economico dei diritti risulti essere notevolmente superiore a quanto inizialmente stimato. Di conseguenza, fatta salva la legislazione applicabile ai contratti negli Stati membri, andrebbe previsto un apposito meccanismo di adeguamento nei casi in cui la remunerazione inizialmente concordata nell'ambito di una licenza o di un trasferimento di diritti diventi chiaramente sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi generati dal successivo sfruttamento dell'opera o dalla fissazione dell'esecuzione da parte della controparte contrattuale dell'autore o dell'artista (interprete o esecutore). Per accertare se la remunerazione sia sproporzionatamente bassa, dovrebbero essere presi in considerazione tutti i pertinenti proventi del caso, inclusi ove opportuno quelli derivanti dal merchandising. Nel valutare la situazione si dovrebbe tener conto delle circostanze specifiche di ciascun caso, incluso il contributo dell'autore o dell'artista (interprete o esecutore), delle specificità e delle prassi in materia di remunerazione dei diversi settori di contenuti come pure del fatto che il contratto si basi o meno su un contratto collettivo. I rappresentanti degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) debitamente autorizzati in conformità del diritto nazionale, in linea con il diritto dell'Unione, dovrebbero poter fornire assistenza a uno o più autori o artisti (interpreti o esecutori) in relazione alle richieste di adeguamento dei contratti, tenendo altresì conto degli interessi di altri autori o artisti (interpreti o esecutori), se del caso.

Tali rappresentanti dovrebbero proteggere l'identità degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) rappresentati quanto più a lungo possibile. Qualora le parti non concordino sull'adeguamento della remunerazione, l'autore o l'artista (interprete o esecutore) dovrebbe avere il diritto di adire il giudice o altra autorità competente. Tale meccanismo non dovrebbe applicarsi ai contratti conclusi dalle entità di cui all'articolo 3, lettere a) e b), della direttiva 2014/26/UE o da altre entità soggette alle norme nazionali recanti attuazione della direttiva 2014/26/UE.

(79)

Gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) sono spesso restii a far valere i propri diritti nei confronti della controparte contrattuale dinanzi a un organo giurisdizionale. Gli Stati membri dovrebbero quindi prevedere una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie per le rivendicazioni degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) o dei loro rappresentanti relative agli obblighi di trasparenza e al meccanismo di adeguamento contrattuale. A tal fine gli Stati membri dovrebbero poter istituire un nuovo organo o meccanismo oppure ricorrere a un organo o meccanismo esistente che soddisfi le condizioni stabilite dalla presente direttiva, a prescindere dal fatto che tali organi o meccanismi facciano capo al settore interessato o siano pubblici, anche quale parte del sistema giudiziario nazionale. Gli Stati membri dovrebbero disporre di flessibilità nel decidere le modalità di ripartizione dei costi della procedura di risoluzione delle controversie. Tale procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie non dovrebbe pregiudicare il diritto delle parti di affermare e difendere i loro diritti presentando ricorso dinanzi a un tribunale.

(80)

Quando concedono in licenza o trasferiscono i loro diritti, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) si aspettano che le loro opere o esecuzioni vengano sfruttate. Tuttavia, potrebbe accadere che le opere o esecuzioni concesse in licenza o trasferite non vengano affatto sfruttate. Se tali diritti sono stati trasferiti su base esclusiva, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) non possono rivolgersi a un altro partner affinché le loro opere o esecuzioni vengano sfruttate. In tal caso, e dopo un lasso di tempo ragionevole, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) dovrebbero potersi avvalere di un meccanismo di revoca dei diritti che consenta loro di trasferire o concedere in licenza ad un'altra persona i loro diritti. Dato che lo sfruttamento di opere o esecuzioni altri materiali può variare a seconda dei settori, si potrebbero stabilire disposizioni specifiche a livello nazionale al fine di tenere conto delle specificità dei diversi settori, ad esempio il settore audiovisivo, o delle opere o esecuzioni, in particolare fissando i termini temporali per l'esercizio del diritto di revoca. Al fine di tutelare i legittimi interessi dei licenziatari e dei cessionari dei diritti e di evitare abusi, e tenendo presente che è necessario un determinato periodo di tempo prima che un'opera o un'esecuzione venga effettivamente sfruttata, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) dovrebbero poter esercitare il diritto di revoca in conformità di taluni requisiti procedurali e solo dopo un certo periodo di tempo dalla conclusione dell'accordo di licenza o dell'accordo di trasferimento. Agli Stati membri dovrebbe essere consentito disciplinare l'esercizio del diritto di revoca nel caso di opere o esecuzioni che interessano più di un di autore o artista (interprete o esecutore), tenendo conto dell'importanza dei singoli contributi.

(81)

Le disposizioni relative alla trasparenza, ai meccanismi di adeguamento contrattuale e alla procedure di risoluzione alternativa delle controversie stabilite nella presente direttiva dovrebbero essere vincolanti e le parti non dovrebbero avere la possibilità di derogare alle stesse, siano esse incluse nei contratti tra gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) e le loro controparti contrattuali o negli accordi conclusi da tali controparti con terzi, ad esempio accordi di non divulgazione. Dovrebbe pertanto applicarsi l'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) in virtù del quale, qualora tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si opera la scelta della legge applicabile, in uno o più Stati membri, la scelta di una legge applicabile diversa da quella di uno Stato membro ad opera delle parti fa salva l'applicazione delle disposizioni relative alla trasparenza, ai meccanismi di adeguamento contrattuale e alla procedure di risoluzione alternativa delle controversie stabilite nella presente direttiva, come applicate nello Stato membro del foro.

(82)

Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe essere interpretata in modo da impedire ai titolari di diritti esclusivi ai sensi del diritto dell'Unione in materia di diritto d'autore di autorizzare l'uso a titolo gratuito delle loro opere o altri materiali, tra l'altro per mezzo di licenze non esclusive gratuite a vantaggio di tutti gli utilizzatori.

(83)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, segnatamente l'aggiornamento di alcuni aspetti del quadro giuridico dell'Unione relativo al diritto d'autore per tener conto degli sviluppi tecnologici e dei nuovi canali di distribuzione dei contenuti protetti nel mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata, degli effetti e della dimensione transfrontaliera, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(84)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta. Di conseguenza essa andrebbe interpretata e applicata conformemente a tali diritti e principi.

(85)

Qualsiasi trattamento dei dati personali a norma della presente direttiva dovrebbe rispettare i diritti fondamentali, compresi il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui agli articoli 7 e 8 della Carta e deve essere conforme alla direttiva 2002/58/CE e al regolamento (UE) 2016/679.

(86)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (18), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente direttiva stabilisce norme volte ad armonizzare ulteriormente il quadro giuridico dell'Unione applicabile al diritto d'autore e ai diritti connessi nell'ambito del mercato interno, tenendo conto in particolare degli utilizzi digitali e transfrontalieri dei contenuti protetti. Stabilisce inoltre norme riguardanti le eccezioni e le limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi, l'agevolazione nell'ottenimento delle licenze, nonché norme miranti a garantire il buon funzionamento del mercato per lo sfruttamento delle opere e altri materiali.

2.   Salvo i casi di cui all'articolo 24, la presente direttiva non modifica e non pregiudica le norme stabilite dalle direttive attualmente in vigore nel settore, in particolare le direttive 96/9/CE, 2000/31/CE, 2001/29/CE, 2006/115/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE e 2014/26/UE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)   «organismo di ricerca»: un'università, comprese le relative biblioteche, un istituto di ricerca o qualsiasi altra entità il cui obiettivo primario sia condurre attività di ricerca scientifica oppure condurre attività didattiche che includano altresì attività di ricerca scientifica:

a)

senza scopo di lucro o reinvestendo tutti gli utili nella propria attività di ricerca scientifica, o

b)

con una finalità di interesse pubblico riconosciuta da uno Stato membro,

in modo che non sia possibile l'accesso su base preferenziale ai risultati generati da detta ricerca scientifica da parte di un'impresa che esercita un'influenza determinante su tale organismo;

2)   «estrazione di testo e di dati» (text and data mining): qualsiasi tecnica di analisi automatizzata volta ad analizzare testi e dati in formato digitale avente lo scopo di generare informazioni inclusi, a titolo non esaustivo, modelli, tendenze e correlazioni;

3)   «istituto di tutela del patrimonio culturale»: una biblioteca accessibile al pubblico, un museo, un archivio o un istituto per il patrimonio cinematografico o sonoro;

4)   «pubblicazione di carattere giornalistico»: un insieme composto principalmente da opere letterarie di carattere giornalistico ma che può includere anche altre opere o altri materiali, e che:

a)

costituisce un singolo elemento all'interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata recante un unico titolo, quale un quotidiano o una rivista di interesse generale o specifico;

b)

ha lo scopo di fornire al pubblico informazioni su notizie o altri argomenti; e

c)

è pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione ad iniziativa e sotto la responsabilità editoriale e il controllo di un prestatore di servizi.

Le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici, quali le riviste scientifiche, non sono pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della presente direttiva;

5)   «servizio della società dell'informazione»: un servizio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535;

6)   «prestatore di servizi di condivisione di contenuti online»: un prestatore di servizi della società dell'informazione il cui scopo principale o uno dei principali scopi è quello di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere protette dal diritto d'autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti, che il servizio organizza e promuove a scopo di lucro.

I prestatori di servizi quali le enciclopedie online senza scopo di lucro, i repertori didattici o scientifici senza scopo di lucro, le piattaforme di sviluppo di e condivisione di software open source, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972, i mercati online, i servizi cloud da impresa a impresa e i servizi cloud che consentono agli utenti di caricare contenuti per uso personale non sono prestatori di servizi di condivisione di contenuti online ai sensi della presente direttiva.

TITOLO II

MISURE MIRANTI AD ADEGUARE LE ECCEZIONI E LE LIMITAZIONI ALL'AMBIENTE DIGITALE E AL CONTESTO TRANSFRONTALIERO

Articolo 3

Estrazione di testo e di dati per scopi di ricerca scientifica

1.   Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 5, lettera a), e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, e all'articolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da organismi di ricerca e istituti di tutela del patrimonio culturale ai fini dell'estrazione, per scopi di ricerca scientifica, di testo e di dati da opere o altri materiali cui essi hanno legalmente accesso.

2.   Le copie di opere o altri materiali realizzate in conformità del paragrafo 1 sono memorizzate con un adeguato livello di sicurezza e possono essere conservate per scopi di ricerca scientifica, inclusa la verifica dei risultati della ricerca.

3.   I titolari dei diritti sono autorizzati ad applicare misure atte a garantire la sicurezza e l'integrità delle reti e delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altri materiali. Tali misure non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento di detto obiettivo.

4.   Gli Stati membri incoraggiano i titolari dei diritti, gli organismi di ricerca e gli istituti di tutela del patrimonio culturale a definire concordemente le migliori prassi per l'applicazione dell'obbligo e delle misure di cui rispettivamente ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 4

Eccezioni o limitazioni ai fini dell'estrazione di testo e di dati

1.   Gli Stati membri dispongono un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui all'articolo 5, lettera a), e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da opere o altri materiali cui si abbia legalmente accesso ai fini dell'estrazione di testo e di dati.

2.   Le riproduzioni e le estrazioni effettuate a norma del paragrafo 1 possono essere conservate per il tempo necessario ai fini dell'estrazione di testo e di dati.

3.   L'eccezione o la limitazione di cui al paragrafo 1 si applica a condizione che l'utilizzo delle opere e di altri materiali di cui a tale paragrafo non sia stato espressamente riservato dai titolari dei diritti in modo appropriato, ad esempio attraverso strumenti che consentano lettura automatizzata in caso di contenuti resi pubblicamente disponibili online.

4.   Il presente articolo non pregiudica l'applicazione dell'articolo 3 della presente direttiva.

Articolo 5

Utilizzo di opere e altri materiali in attività didattiche digitali e transfrontaliere

1.   Gli Stati membri dispongono un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui all'articolo 5, lettere a), b), d) ed e), e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire l'utilizzo digitale di opere e altri materiali esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, purché tale utilizzo:

a)

avvenga sotto la responsabilità di un istituto di istruzione, nei suoi locali o in altro luogo o tramite un ambiente elettronico sicuro accessibile solo agli alunni o studenti e al personale docente di tale istituto; e

b)

sia accompagnato dall'indicazione della fonte, compreso il nome dell'autore, tranne quando ciò risulti impossibile.

2.   Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere che l'eccezione o limitazione adottata a norma del paragrafo 1 non si applichi o non si applichi per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali, tra cui il materiale destinato principalmente al mercato dell'istruzione o gli spartiti musicali, ove siano facilmente reperibili sul mercato opportune licenze che autorizzino gli atti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e rispondano alle necessità e specificità degli istituti di istruzione.

Gli Stati membri che decidono di avvalersi del primo comma del presente paragrafo adottano le misure necessarie a garantire che le licenze che autorizzano gli atti di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano adeguatamente disponibili e visibili per gli istituti di istruzione.

3.   L'utilizzo di opere e altri materiali per la sola finalità illustrativa ad uso didattico tramite ambienti elettronici sicuri effettuato in conformità delle disposizioni di diritto nazionale, adottate a norma del presente articolo, è considerato avente luogo esclusivamente nello Stato membro in cui ha sede l'istituto di istruzione.

4.   Gli Stati membri possono prevedere un equo compenso per i titolari dei diritti per l'utilizzo delle loro opere o altri materiali a norma del paragrafo 1.

Articolo 6

Conservazione del patrimonio culturale

Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 5, lettera a), e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di realizzare copie di qualunque opera o altri materiali presente permanentemente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, ai fini di conservazione di detta opera o altri materiali e nella misura necessaria a tale conservazione.

Articolo 7

Disposizioni comuni

1.   Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con le eccezioni di cui agli articoli 3, 5 e 6 è inapplicabile.

2.   L'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29/CE si applica alle eccezioni e alle limitazioni di cui al presente titolo. L'articolo 6, paragrafo 4, primo, terzo e quinto comma, della direttiva 2001/29/CE si applica agli articoli da 3 a 6 della presente direttiva.

TITOLO III

MISURE VOLTE A MIGLIORARE LE PROCEDURE DI CONCESSIONE DELLE LICENZE E A GARANTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO AI CONTENUTI

CAPO 1

Opere fuori commercio e altri materiali

Articolo 8

Utilizzo di opere fuori commercio e di altri materiali da parte di istituti di tutela del patrimonio culturale

1.   Gli Stati membri dispongono che un organismo di gestione collettiva, conformemente ai mandati ad esso conferiti dai titolari di diritti, possa concludere un contratto di licenza non esclusiva a fini non commerciali con un istituto di tutela del patrimonio culturale per la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali fuori commercio presenti in modo permanente nella raccolta di detto istituto, indipendentemente dal fatto che tutti i titolari dei diritti oggetto della licenza abbiano o meno conferito un mandato all'organismo di gestione collettiva, a condizione che:

a)

l'organismo di gestione collettiva, sulla base dei suoi mandati, sia sufficientemente rappresentativo dei titolari di diritti nel pertinente tipo di opere o altri materiali e nella tipologia di diritti oggetto della licenza; e

b)

sia garantita parità di trattamento a tutti i titolari di diritti per quanto concerne le condizioni della licenza.

2.   Gli Stati membri dispongono un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui all'articolo 5, lettere a), b), d) ed e), e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di mettere a disposizione, a fini non commerciali, opere o altri materiali fuori commercio presenti in modo permanente nella loro raccolta, a condizione che:

a)

sia indicato il nome dell'autore o di qualsiasi altro titolare di diritti individuabile, salvo in caso di impossibilità; e

b)

tali opere o altri materiali siano messi a disposizione su siti web non commerciali.

3.   Gli Stati membri dispongono che l'eccezione o la limitazione di cui al paragrafo 2 si applichino solo ai tipi di opere o altri materiali per i quali non esistono organismi di gestione collettiva che soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a).

4.   Gli Stati membri dispongono che tutti i titolari dei diritti possano, in qualunque momento e in modo semplice ed efficace, escludere le loro opere o altri materiali dal meccanismo di concessione delle licenze di cui al paragrafo 1 o dall'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 2, in casi generali o specifici, ivi compreso dopo la conclusione di una licenza o l'inizio dell'utilizzo interessato.

5.   Un'opera o altri materiali è da considerarsi fuori commercio quando si può supporre in buona fede che l'intera opera o altri materiali non sia disponibile al pubblico attraverso i consueti canali commerciali dopo aver effettuato uno sforzo ragionevole per determinare se sia disponibile al pubblico.

Gli Stati membri possono stabilire requisiti specifici, quali una data limite, per determinare se un'opera e altri materiali possono essere concessi in licenza in conformità del paragrafo 1 o utilizzati in virtù dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 2. Tali requisiti non vanno al di là di quanto necessario e ragionevole e non precludono la possibilità di ritenere fuori commercio un insieme di opere o altri materiali nel suo complesso allorché è lecito presumere che lo siano tutte le opere o altri materiali.

6.   Gli Stati membri provvedono a che le licenze di cui al paragrafo 1 siano richieste da un organismo di gestione collettiva rappresentativo per lo Stato membro in cui ha sede l'istituto di tutela del patrimonio culturale.

7.   Il presente articolo non si applica agli insiemi di opere o altri materiali fuori commercio se, sulla base dello sforzo ragionevole di cui al paragrafo 5, vi sono prove del fatto che tali insiemi sono prevalentemente composti da:

a)

opere o altri materiali diversi dalle opere cinematografiche o audiovisive, pubblicati per la prima volta o, nel caso in cui non si tratti di pubblicazione, trasmessi per la prima volta in un paese terzo;

b)

opere cinematografiche o audiovisive i cui produttori hanno sede o residenza abituale in un paese terzo; ovvero

c)

opere o altri materiali di cittadini di paesi terzi, qualora, dopo uno sforzo ragionevole, non sia possibile indicare uno Stato membro o un paese terzo conformemente alle lettere a) e b).

In deroga al primo comma, il presente articolo si applica qualora l'organismo di gestione collettiva sia sufficientemente rappresentativo, ai sensi del paragrafo 1, lettera a), dei titolari dei diritti di tale paese terzo.

Articolo 9

Utilizzi transfrontalieri

1.   Gli Stati membri assicurano che una licenza concessa a norma dell'articolo 8 può consentire l'utilizzo di opere o altri materiali fuori commercio da parte dell'istituto di tutela del patrimonio culturale in qualsiasi Stato membro.

2.   Gli utilizzi di opere o altri materiali in virtù dell'eccezione o della limitazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, si considerano aventi luogo esclusivamente nello Stato membro in cui ha sede l'istituto di tutela del patrimonio culturale.

Articolo 10

Misure di pubblicità

1.   Gli Stati membri provvedono a che le informazioni degli istituti di tutela del patrimonio culturale, degli organismi di gestione collettiva o delle autorità pubbliche pertinenti ai fini dell'identificazione delle opere o altri materiali fuori commercio oggetto di una licenza concessa a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, o utilizzati in virtù dell'eccezione o della limitazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, come pure le informazioni circa le possibilità a disposizione dei titolari dei diritti a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, e, non appena sono disponibili e ove opportuno, le informazioni sulle parti della licenza, i territori interessati e gli utilizzi siano rese accessibili in modo permanente, semplice ed efficace in un portale unico online pubblico almeno sei mesi prima che le opere o altri materiali siano distribuiti, comunicati al pubblico o messi a disposizione del pubblico in conformità della licenza o in virtù dell'eccezione o della limitazione.

Il portale è allestito e gestito dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale conformemente al regolamento (UE) n. 386/2012.

2.   Gli Stati membri provvedono a che, se necessario per accrescere la consapevolezza generale dei titolari dei diritti, siano adottate ulteriori misure di pubblicità adeguate per quanto concerne la possibilità degli organismi di gestione collettiva di concedere in licenza opere o altri materiali in conformità dell'articolo 8, le licenze concesse, gli utilizzi in virtù dell'eccezione o della limitazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e le possibilità a disposizione dei titolari dei diritti a norma dell'articolo 8, paragrafo 4.

Le misure di pubblicità adeguate di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottate nello Stato membro in cui viene richiesta la licenza in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, o, per gli utilizzi in virtù dell'eccezione o della limitazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, nello Stato membro in cui ha sede l'istituto di tutela del patrimonio culturale. Se vi sono elementi, quali l'origine delle opere o altri materiali, che suggeriscano che la consapevolezza dei titolari dei diritti potrebbe essere accresciuta più efficacemente in altri Stati membri o paesi terzi, tali misure di pubblicità riguardano anche gli Stati membri e i paesi terzi in questione.

Articolo 11

Dialogo fra i portatori di interessi

Gli Stati membri consultano i titolari dei diritti, gli organismi di gestione collettiva e gli istituti di tutela del patrimonio culturale in ogni settore prima di stabilire i requisiti specifici di cui all'articolo 8, paragrafo 5, e incoraggiano un regolare dialogo tra gli organismi rappresentativi degli utilizzatori e dei titolari di diritti, inclusi gli organismi di gestione collettiva, e qualunque altra organizzazione pertinente dei portatori di interessi, a livello di singoli settori, al fine di promuovere la pertinenza e l'applicabilità dei meccanismi di concessione delle licenze di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e di garantire che le misure di salvaguardia per i titolari di diritti di cui al presente capo siano efficaci.

CAPO 2

Misure per agevolare la concessione di licenze collettive

Articolo 12

Concessione di licenze collettive con effetto esteso

1.   Gli Stati membri possono disporre, per quanto riguarda l'utilizzo sul loro territorio e in base alle garanzie previste dal presente articolo, che qualora un organismo di gestione collettiva, che sia soggetto alle norme nazionali recanti attuazione della direttiva 2014/26/UE, stipula, in conformità dei suoi mandati conferiti dai titolari dei diritti, un accordo di licenza per lo sfruttamento di opere o altri materiali:

a)

tale accordo possa essere esteso ai diritti dei titolari dei diritti che non hanno autorizzato l'organismo di gestione collettiva a rappresentarli in base a una cessione dei diritti, una licenza o qualsiasi altro accordo contrattuale; oppure

b)

in relazione a tale accordo, che l'organismo disponga di un mandato legale o si supponga rappresenti i titolari di diritti che non hanno autorizzato l'organismo in tal senso.

2.   Gli Stati membri provvedono a che il meccanismo di cui al paragrafo 1 sia applicato solamente in settori di utilizzo ben definiti, quando l'ottenimento delle autorizzazioni dai titolari dei diritti su base individuale è generalmente oneroso e poco pratico tanto da rendere improbabile lo svolgimento della necessaria operazione di concessione della licenza a causa della natura dell'utilizzo o delle tipologie di opere o altri materiali interessati, e provvedono a che tale meccanismo di concessione delle licenze tuteli i legittimi interessi dei titolari dei diritti.

3.   Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono le misure di salvaguardia seguenti:

a)

l'organismo di gestione collettiva dei diritti, sulla base dei suoi mandati, sia sufficientemente rappresentativo dei titolari di diritti nel pertinente tipo di opere o altri materiali e nella tipologia di diritti oggetto della licenza per lo Stato membro interessato;

b)

sia garantita parità di trattamento a tutti i titolari di diritti, anche per quanto concerne le condizioni della licenza;

c)

i titolari dei diritti che non hanno autorizzato l'organismo che concede la licenza possano, in qualunque momento e in modo semplice ed efficace, escludere le loro opere o altri materiali dal meccanismo di concessione delle licenze istituito conformemente al presente articolo; e

d)

siano adottate misure di pubblicità adeguate, a decorrere da un lasso tempo ragionevole prima che le opere o gli altri materiali siano utilizzati in virtù della licenza per informare i titolari dei diritti in merito alla possibilità dell'organismo di gestione collettiva di concedere in licenza opere o altri materiali, al fatto che la concessione di licenza ha luogo in conformità del presente articolo, e alle possibilità a disposizione dei titolari dei diritti a norma della lettera c). Le misure di pubblicità devono essere efficaci senza che sia necessario informare individualmente ciascun titolare di diritti.

4.   Il presente articolo non pregiudica l'applicazione dei meccanismi di concessione di licenze collettive con effetto esteso in conformità di altre disposizioni del diritto dell'Unione, comprese le disposizioni che consentono eccezioni o limitazioni.

Il presente articolo non si applica alla gestione collettiva obbligatoria dei diritti.

L'articolo 7 della direttiva 2014/26/UE si applica al meccanismo di concessione delle licenze di cui al presente articolo.

5.   Qualora uno Stato membro preveda nel diritto nazionale un meccanismo di concessione delle licenze a norma del presente articolo, tale Stato membro informa la Commissione in merito all'ambito di applicazione delle disposizioni nazionali corrispondenti, alle finalità e alle tipologie di licenze che possono essere introdotte a norma di tali disposizioni, nonché alle informazioni di contatto degli organismi che rilasciano le licenze in conformità di tale meccanismo di concessione delle licenze, e alle modalità con cui possono essere ottenute le informazioni sulle licenze e sulle possibilità a disposizione dei titolari dei diritti di cui al paragrafo 3, lettera c). La Commissione procede alla pubblicazione di tali informazioni.

6.   In base alle informazioni ricevute a norma del paragrafo 5 del presente articolo e alle consultazioni in sede di comitato di contatto istituito dall'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 10 aprile 2021, una relazione sull'uso nell'Unione dei meccanismi di concessione di licenze di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sul loro impatto sulle licenze e sui titolari dei diritti, compresi i titolari dei diritti che non sono membri dell'organismo che concede le licenze o che sono cittadini di un altro Stato membro o che risiedono in un altro Stato membro, sulla loro efficacia nell'agevolare la diffusione dei contenuti culturali e sull'impatto sul mercato interno, compresa la prestazione transfrontaliera di servizi e la concorrenza. Tale relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa, anche per quanto riguarda l'effetto transfrontaliero di tali meccanismi nazionali.

CAPO 3

Accesso e disponibilità di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta

Articolo 13

Meccanismo di negoziazione

Gli Stati membri provvedono affinché le parti che incontrano difficoltà nella conclusione di una licenza sui diritti nel perseguire un accordo per poter mettere a disposizione opere audiovisive su servizi di video su richiesta possano avvalersi dell'assistenza di un organismo imparziale o di mediatori. L'organismo imparziale istituito o designato dallo Stato membro ai fini del presente articolo e i mediatori prestano assistenza alle parti nei negoziati e le sostengono nella conclusione degli accordi, anche, ove opportuno, presentando proposte alle parti.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome dell'organismo o dei mediatori di cui al primo comma entro il 7 giugno 2021. Nei casi in cui gli Stati membri abbiano scelto di ricorrere alla mediazione, la notifica alla Commissione include almeno, se disponibile, la fonte in cui sono reperibili le informazioni pertinenti sui mediatori incaricati.

CAPO 4

Opere delle arti visive di dominio pubblico

Articolo 14

Opere delle arti visive di dominio pubblico

Gli Stati membri provvedono a che, alla scadenza della durata di protezione di un'opera delle arte visive, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non sia soggetto al diritto d'autore o a diritti connessi, a meno che il materiale risultante da tale atto di riproduzione sia originale nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria dell'autore.

TITOLO IV

MISURE MIRANTI A GARANTIRE IL BUON FUNZIONAMENTO DEL MERCATO PER IL DIRITTO D'AUTORE

CAPO 1

Diritti sulle pubblicazioni

Articolo 15

Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online

1.   Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali stabilito in uno Stato membro i diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo online delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione.

I diritti di cui al primo comma non si applicano agli utilizzi privati o non commerciali delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utilizzatori.

La protezione accordata a norma del primo comma non si applica ai collegamenti ipertestuali.

I diritti di cui al primo comma non si applicano all'utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico.

2.   I diritti di cui al paragrafo 1 non modificano e non pregiudicano in alcun modo quelli previsti dal diritto dell'Unione per gli autori e gli altri titolari di diritti relativamente ad opere e altri materiali inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico. I diritti di cui al paragrafo 1 non possono essere invocati contro tali autori e altri titolari di diritti e, in particolare, non possono privarli del diritto di sfruttare le loro opere e altri materiali in modo indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inclusi.

Quando un'opera o altri materiali è inclusa in una pubblicazione di carattere giornalistico sulla base di una licenza non esclusiva, i diritti di cui al paragrafo 1 non possono essere invocati per impedire l'utilizzo da parte di altri utilizzatori autorizzati. I diritti di cui al paragrafo 1 non possono essere invocati per impedire l'utilizzo di opere o altri materiali la cui protezione sia scaduta.

3.   Gli articoli da 5 a 8 della direttiva 2001/29/CE, la direttiva 2012/28/UE e la direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) si applicano, mutatis mutandis, ai diritti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4.   I diritti di cui al paragrafo 1 si estinguono due anni dopo la pubblicazione della pubblicazione di carattere giornalistico. Tale termine è calcolato a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione di tale pubblicazione di carattere giornalistico.

Il paragrafo 1 non si applica alle pubblicazioni di carattere giornalistico pubblicata per la prima volta prima del 6 giugno 2019.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché gli autori delle opere incluse in una pubblicazione di carattere giornalistico ricevano una quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per l'utilizzo delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione.

Articolo 16

Richieste di equo compenso

Gli Stati membri possono prevedere che, nel caso in cui un autore abbia trasferito o concesso un diritto mediante licenza a un editore, tale trasferimento o licenza costituisca una base giuridica sufficiente affinché l'editore abbia diritto a una quota del compenso previsto per gli utilizzi dell'opera in virtù di un'eccezione o di una limitazione al diritto trasferito o concesso mediante licenza.

Il primo comma non pregiudica le disposizioni vigenti e future negli Stati membri relativamente ai diritti di prestito pubblico.

CAPO 2

Utilizzi specifici di contenuti protetti da parte di servizi online

Articolo 17

Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online

1.   Gli Stati membri dispongono che il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online effettua un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico ai fini della presente direttiva quando concede l'accesso al pubblico a opere protette dal diritto d'autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti.

Un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online deve pertanto ottenere un'autorizzazione dai titolari dei diritti di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/29/CE, ad esempio mediante la conclusione di un accordo di licenza, al fine di comunicare al pubblico o rendere disponibili al pubblico opere o altri materiali.

2.   Gli Stati membri dispongono che qualora un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online ottenga un'autorizzazione, ad esempio mediante un accordo di licenza, tale autorizzazione includa anche gli atti compiuti dagli utenti dei servizi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della direttiva 2001/29/CE qualora non agiscano su base commerciale o qualora la loro attività non generi ricavi significativi.

3.   Quando il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online effettui un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico alle condizioni stabilite dalla presente direttiva, la limitazione di responsabilità di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE non si applica alle fattispecie contemplate dal presente articolo.

Il primo comma del presente paragrafo non pregiudica la possibile applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE a tali prestatori di servizi per finalità che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

4.   Qualora non sia concessa alcuna autorizzazione, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online sono responsabili per atti non autorizzati di comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione del pubblico, di opere e altri materiali protetti dal diritto d'autore, a meno che non dimostrino di:

a)

aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione, e

b)

aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti; e in ogni caso,

c)

aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, per disabilitare l'accesso o rimuovere dai loro siti web le opere o altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro conformemente alla lettera b).

5.   Per stabilire se il prestatore di servizi si è conformato agli obblighi di cui al paragrafo 4 e alla luce del principio di proporzionalità, sono presi in considerazione, tra gli altri, gli elementi seguenti:

a)

la tipologia, il pubblico e la dimensione del servizio e la tipologia di opere o altri materiali caricati dagli utenti del servizio; e

b)

la disponibilità di strumenti adeguati ed efficaci e il relativo costo per i prestatori di servizi.

6.   Gli Stati membri dispongono che, con riferimento ai nuovi prestatori di servizi di condivisione di contenuti online i cui servizi sono disponibili al pubblico nell'Unione da meno di tre anni e che hanno un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di EUR calcolati in conformità della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (20), le condizioni in virtù del regime di responsabilità di cui al paragrafo 4 siano limitate alla conformità alla lettera a) del paragrafo 4 e alla circostanza di aver agito tempestivamente, in seguito alla ricezione di una segnalazione sufficientemente motivata, per disabilitare l'accesso alle opere o ad altri materiali notificati o rimuovere dai loro siti web tali opere o altri materiali.

Se il numero medio di visitatori unici mensili di tali prestatori di servizi supera i 5 milioni, calcolati sulla base del precedente anno civile, essi devono dimostrare altresì di aver compiuto i massimi sforzi per impedire l'ulteriore caricamento di opere o di altri materiali oggetto della segnalazione per i quali i titolari dei diritti abbiano fornito informazioni pertinenti e necessarie.

7.   La cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti deve impedire la disponibilità delle opere o di altri materiali caricati dagli utenti, che non violino il diritto d'autore o i diritti connessi, anche nei casi in cui tali opere o altri materiali siano oggetto di un'eccezione o limitazione.

Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti in ogni Stato membro possano avvalersi delle seguenti eccezioni o limitazioni esistenti quando caricano e mettono a disposizione contenuti generati dagli utenti tramite i servizi di condivisione di contenuti online:

a)

citazione, critica, rassegna;

b)

utilizzi a scopo di caricatura, parodia o pastiche.

8.   L'applicazione del presente articolo non comporta alcun obbligo generale di sorveglianza.

Gli Stati membri dispongono che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online forniscano ai titolari dei diritti, su richiesta di questi ultimi, informazioni adeguate sul funzionamento delle loro prassi per quanto riguarda la cooperazione di cui al paragrafo 4 e, qualora siano stati conclusi accordi di licenza tra i prestatori di servizi e i titolari dei diritti, informazioni sull'utilizzo dei contenuti oggetto degli accordi.

9.   Gli Stati membri dispongono che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online istituiscano un meccanismo di reclamo e ricorso celere ed efficace che sia disponibile agli utenti dei loro servizi in caso di controversie in merito alla disabilitazione dell'accesso a, o alla rimozione di, specifiche opere o altri materiali da essi caricati.

Ove i titolari dei diritti chiedano che sia disabilitato l'accesso a loro specifiche opere o altri materiali, o che tali opere o altri materiali siano rimossi, essi devono indicare debitamente i motivi della richiesta. I reclami presentati nell'ambito del meccanismo di cui al primo comma sono trattati senza indebito ritardo e le decisioni volte a disabilitare l'accesso o a rimuovere i contenuti caricati sono soggette a verifica umana. Gli Stati membri garantiscono altresì che meccanismi di ricorso stragiudiziale siano disponibili per la risoluzione delle controversie. Tali meccanismi consentono una risoluzione imparziale delle controversie e non privano l'utente della protezione giuridica offerta dal diritto nazionale, fatto salvo il diritto degli utenti di avvalersi di mezzi di ricorso giurisdizionali efficaci. In particolare, gli Stati membri provvedono a che gli utenti abbiano accesso a un giudice o un'altra autorità giudiziaria competente per far valere l'applicazione di un'eccezione o di una limitazione al diritto d'autore e ai diritti connessi.

La presente direttiva non incide in alcun modo sugli utilizzi legittimi, quali quelli oggetto delle eccezioni o limitazioni previste dal diritto dell'Unione, e non comporta l'identificazione dei singoli utenti né il trattamento dei dati personali, salvo conformemente alla direttiva 2002/58/CE e al regolamento (UE) 2016/679.

I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online informano i loro utenti, nei loro termini e condizioni, della possibilità di utilizzare opere e altri materiali conformemente alle eccezioni o limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi previste dal diritto dell'Unione.

10.   A decorrere dal 6 giugno 2019, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, organizza dialoghi tra le parti interessate per discutere le migliori prassi per la cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti. La Commissione, di concerto con i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, i titolari dei diritti, le organizzazioni di utenti e altre parti interessate pertinenti e tenendo conto dei risultati dei dialoghi con le parti interessate, emette orientamenti sull'applicazione del presente articolo, in particolare per quanto concerne la cooperazione di cui al paragrafo 4. Nel discutere le migliori prassi, si tiene specialmente conto, tra l'altro, della necessità di pervenire a un equilibrio tra i diritti fondamentali e il ricorso a eccezioni e limitazioni. Ai fini del dialogo con le parti interessate, le organizzazioni di utenti hanno accesso a informazioni adeguate fornite dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online sul funzionamento delle loro prassi in relazione al paragrafo 4.

CAPO 3

Equa remunerazione di autori e artisti (interpreti o esecutori) nei contratti di sfruttamento

Articolo 18

Principio di una remunerazione adeguata e proporzionata

1.   Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori), se concedono in licenza o trasferiscono i loro diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o altri materiali, abbiano il diritto di ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata.

2.   Nel recepire il principio stabilito al paragrafo 1 nel diritto interno, gli Stati membri sono liberi di utilizzare meccanismi di vario tipo e tengono conto del principio della libertà contrattuale e di un giusto equilibrio tra diritti e interessi.

Articoli 19

Obbligo di trasparenza

1.   Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) ricevano, almeno una volta all'anno e tenendo conto delle specificità di ciascun settore, informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni da parte di coloro ai quali hanno concesso in licenza o trasferito i diritti oppure da parte degli aventi causa, in particolare per quanto riguarda le modalità di sfruttamento, tutti i proventi generati e la remunerazione dovuta.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora i diritti di cui al paragrafo 1 siano stati successivamente concessi in licenza, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) o i loro rappresentanti ricevano, su loro richiesta, informazioni supplementari da parte dei sublicenziatari qualora la loro prima controparte contrattuale non detenga tutte le informazioni necessarie ai fini del paragrafo 1.

Qualora tali informazioni supplementari siano richieste, la prima parte contrattuale degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) fornisce informazioni sull'identità di tali sublicenziatari.

Gli Stati membri possono disporre che una richiesta di sublicenza a norma del primo comma sia effettuata direttamente o indirettamente tramite la controparte contrattuale dell'autore o artista (interprete o esecutore).

3.   L'obbligo stabilito al paragrafo 1 è proporzionato ed effettivo per garantire un livello elevato di trasparenza in ogni settore. Gli Stati membri possono prevedere che nei casi debitamente giustificati in cui l'onere amministrativo di cui al paragrafo 1 diventasse sproporzionato rispetto ai proventi generati dallo sfruttamento dell'opera o esecuzione, l'obbligo è limitato alle tipologie e al livello di informazioni ragionevolmente prevedibili in tali casi.

4.   Gli Stati membri possono decidere che l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sussiste quando il contributo dell'autore o dell'artista (interprete o esecutore) non è significativo rispetto al complesso dell'opera o esecuzione, fatto salvo il caso in cui l'autore o artista (interprete o esecutore) dimostri di necessitare delle informazioni per l'esercizio dei suoi diritti ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, e chieda le informazioni a tal fine.

5.   Gli Stati membri possono disporre che, per gli accordi soggetti ad accordi di contrattazione collettiva o basati su questi ultimi, siano applicabili le regole di trasparenza del relativo contratto collettivo, a condizione che tali regole soddisfino i criteri di cui ai paragrafi da 1 a 4.

6.   Qualora sia applicabile l'articolo 18 della direttiva 2014/26/UE, l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai contratti conclusi dalle entità di cui all'articolo 3, lettere a) e b), di tale direttiva o da altre entità soggette alle norme nazionali recanti attuazione di detta direttiva.

Articolo 20

Meccanismo di adeguamento contrattuale

1.   Gli Stati membri garantiscono che, in mancanza di un accordo di contrattazione collettiva applicabile che preveda un meccanismo comparabile a quello stabilito nel presente articolo, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) o i loro rappresentanti abbiano il diritto di rivendicare una remunerazione ulteriore adeguata ed equa dalla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti o gli aventi causa, se la remunerazione inizialmente concordata si rivela sproporzionatamente bassa rispetto a tutti i proventi originati in un secondo tempo dallo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni.

2.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai contratti conclusi dalle entità di cui all'articolo 3, lettere a) e b), della direttiva 2014/26/UE o da altre entità già soggette alle norme nazionali recanti attuazione di tale direttiva.

Articolo 21

Procedura alternativa di risoluzione delle controversie

Gli Stati membri dispongono che le controversie relative all'obbligo di trasparenza di cui all'articolo 19 e al meccanismo di adeguamento contrattuale di cui all'articolo 20 possano essere oggetto di una procedura alternativa di risoluzione delle controversie, su base volontaria. Gli Stati membri provvedono a che gli organismi rappresentativi degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) possano avviare tali procedure su richiesta specifica di uno o più autori o artisti (interpreti o esecutori).

Articolo 22

Diritto di revoca

1.   Gli Stati membri provvedono a che un autore o artista (interprete o esecutore) che abbia concesso in licenza o trasferito in esclusiva i propri diritti per un'opera o altri materiali protetti possa revocare, in toto o in parte, la licenza o il trasferimento dei diritti in caso di mancato sfruttamento di tale opera o altri materiali protetti.

2.   Il diritto nazionale può prevedere disposizioni specifiche per il meccanismo di revoca di cui al paragrafo 1, tenendo conto:

a)

delle specificità dei diversi settori e delle diverse tipologie di opere e esecuzioni; e

b)

dell'importanza relativa dei contributi individuali e degli interessi legittimi di tutti gli autori o artisti (interpreti o esecutori) interessati dall'applicazione del meccanismo di revoca da parte di un autore o artista (interprete o esecutore) che agisce a titolo individuale, laddove un'opera o altri materiali contengano il contributo di una pluralità di autori o artisti (interpreti o esecutori).

Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione del meccanismo di revoca opere o altri materiali che contengono generalmente contributi di una pluralità di autori o artisti (interpreti o esecutori).

Gli Stati membri possono prevedere che il meccanismo di revoca possa applicarsi solo entro un determinato periodo di tempo, qualora tale restrizione sia debitamente giustificata dalle specificità del settore o dalla tipologia di opere o altri materiali protetti in questione.

Gli Stati membri possono disporre che gli autori o artisti (interpreti o esecutori) possano scegliere di porre fine all'esclusività di un contratto anziché revocare la licenza o il trasferimento dei diritti.

3.   Gli Stati membri dispongono che la revoca di cui al paragrafo 1 possa essere esercitata solo dopo un lasso di tempo ragionevole in seguito alla conclusione dell'accordo di licenza o al trasferimento dei diritti. L'autore o artista (interprete o esecutore) informa la persona cui i diritti sono stati concessi in licenza o trasferiti e stabilisce un termine appropriato entro il quale deve avvenire lo sfruttamento dei diritti concessi in licenza o trasferiti. Allo scadere di tale termine, l'autore o l'artista (interprete o esecutore) può scegliere di porre fine all'esclusività del contratto anziché revocare la licenza o il trasferimento dei diritti.

4.   Il paragrafo 1 non si applica se il mancato sfruttamento è principalmente dovuto a circostanze cui è ragionevolmente lecito attendersi che l'autore o l'artista (interprete o esecutore) possa rimediare.

5.   Gli Stati membri possono disporre che qualsiasi disposizione contrattuale che deroga al meccanismo di revoca di cui al paragrafo 1 sia esecutiva solo se basata su un accordo collettivo.

Articolo 23

Disposizioni comuni

1.   Gli Stati membri provvedono a che qualsiasi disposizione contrattuale che impedisca il rispetto degli articoli 19, 20 e 21 sia inapplicabile in relazione ad autori e artisti (interpreti o esecutori).

2.   Gli Stati membri dispongono che gli articoli da 18 a 22 della presente direttiva non si applichino agli autori di un programma per elaboratore ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2009/24/CE.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Modifiche delle direttive 96/9/CE e 2001/29/CE

1.   La direttiva 96/9/CE è così modificata:

a)

all'articolo 6, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

allorché l'impiego ha esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, sempreché si indichi la fonte, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, fatte salve le eccezioni e le limitazioni previste dalla direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);

(*1)  Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).»;"

b)

all'articolo 9, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

qualora si tratti di un'estrazione per finalità didattiche o di ricerca scientifica, purché l'utente legittimo ne citi la fonte e in quanto ciò sia giustificato dagli scopi non commerciali perseguiti, fatte salve le eccezioni e le limitazioni previste dalla direttiva presente direttiva (UE) 2019/790;».

2.   La direttiva 2001/29/CE è così modificata:

a)

all'articolo 5, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto, fatte salve le eccezioni e le limitazioni previste dalla direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2);

(*2)  Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).»;"

b)

all'articolo 5, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

allorché l'utilizzo ha esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, sempreché, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell'autore, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, fatte salve le eccezioni e le limitazioni previste dalla direttiva (UE) 2019/790;»;

c)

all'articolo 12, paragrafo 4, sono aggiunte le lettere seguenti:

«e)

esaminare l'impatto del recepimento della direttiva (UE) 2019/790 funzionamento del mercato interno e segnalare le eventuali difficoltà inerenti a tale recepimento;

f)

facilitare lo scambio di informazioni sui pertinenti sviluppi della legislazione e della giurisprudenza, nonché sull'applicazione pratica delle misure adottate dagli Stati membri per attuare la direttiva (UE) 2019/790;

g)

discutere di qualunque altro problema conseguente all'applicazione della direttiva (UE) 2019/790.».

Articolo 25

Relazione con eccezioni e limitazioni previste da altre direttive

Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni più ampie, compatibili con le eccezioni e limitazioni di cui alle direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, per gli utilizzi o gli ambiti oggetto delle eccezioni o delle limitazioni di cui alla presente direttiva.

Articolo 26

Applicazione nel tempo

1.   La presente direttiva si applica a tutte le opere e altri materiali protetti dal diritto nazionale nel settore del diritto d'autore al 7 giugno 2021 o in data successiva.

2.   La presente direttiva si applica fatti salvi gli atti conclusi e i diritti acquisiti prima del 7 giugno 2021.

Articolo 27

Disposizione transitoria

Gli accordi di licenza o di trasferimento dei diritti di autori ed artisti (interpreti o esecutori) sono soggetti all'obbligo di trasparenza di cui all'articolo 19 a decorrere dal 7 giugno 2022.

Articolo 28

Protezione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali nel quadro della presente direttiva è effettuato in conformità della direttiva 2002/58/CE e del regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 29

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 7 giugno 2021. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 30

Riesame

1.   Non prima del 7 giugno 2026 la Commissione procede a un riesame della presente direttiva e trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle sue principali conclusioni.

Entro il 7 giugno 2024, la Commissione valuta l'impatto del regime di responsabilità specifico di cui all'articolo 17 applicabile ai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online che hanno un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di EUR e i cui servizi sono a disposizione del pubblico nell'Unione da meno di tre anni a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, e, se del caso, agisce conformemente alle conclusioni della sua valutazione.

2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per elaborare la relazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 31

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 32

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 17 aprile 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 125 del 21.4.2017, pag. 27.

(2)  GU C 207 del 30.6.2017, pag. 80.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 aprile 2019.

(4)  Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).

(5)  Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

(6)  Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

(7)  Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28).

(8)  Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 111 del 5.5.2009, pag. 16).

(9)  Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 5).

(10)  Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72).

(11)  Regolamento (UE) n. 386/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che attribuisce all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) compiti inerenti al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui la convocazione di rappresentanti del settore pubblico e privato in un Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 129 del 16.5.2012, pag. 1).

(12)  Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248 del 6.10.1993, pag. 15).

(13)  Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

(14)  Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

(15)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(16)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(17)  Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

(18)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

(19)  Direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 242 del 20.9.2017, pag. 6).

(20)  Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).