ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 103I

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
12 aprile 2019


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2019/592 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 2019, recante modifica del regolamento (UE) 2018/1806 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione

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IT

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I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

12.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

LI 103/1


REGOLAMENTO (UE) 2019/592 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 10 aprile 2019

recante modifica del regolamento (UE) 2018/1806 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il 21 marzo 2019 il Consiglio europeo ha deciso di prorogare il periodo di cui all'articolo 50, paragrafo 3, TUE fino al 22 maggio 2019, a condizione che la Camera dei comuni del Regno Unito approvi l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (2) («accordo di recesso»). Nel caso in cui la Camera dei comuni del Regno Unito non approvi l'accordo di recesso, il Consiglio europeo ha deciso una proroga fino al 12 aprile 2019.

(2)

A norma dell'articolo 21 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e conformemente alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), i cittadini dell'Unione hanno il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, compreso il diritto di entrare nel territorio degli Stati membri senza visto né formalità equivalenti.

(3)

In conseguenza del recesso del Regno Unito dall'Unione, i trattati e la direttiva 2004/38/CE, unitamente al diritto di entrare nel territorio degli Stati membri senza visto né formalità equivalenti, cesseranno di applicarsi ai cittadini del Regno Unito che sono cittadini («citizens») britannici. È pertanto necessario includere il Regno Unito in uno degli allegati del regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). L'allegato I contiene l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e l'allegato II quello dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.

(4)

Gibilterra non fa parte del Regno Unito. L'applicazione del diritto dell'Unione a Gibilterra nella misura prevista dall'atto di adesione del 1972 è avvenuta esclusivamente in virtù dell'articolo 355, paragrafo 3, TFUE. L'inserimento del Regno Unito nell'elenco di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) 2018/1806 non riguarderà i cittadini dei territori britannici d'oltremare («British overseas territories citizens») che hanno acquisito la cittadinanza in virtù di un legame con Gibilterra. È pertanto opportuno che Gibilterra figuri nell'elenco di cui all'allegato II, parte 3, del regolamento (UE) 2018/1806, insieme agli altri territori britannici d'oltremare.

(5)

I criteri da prendere in considerazione per determinare, sulla base di una valutazione caso per caso, quali sono i paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo di visto e quali i paesi terzi i cui cittadini ne sono esenti sono definiti all'articolo 1 del regolamento (UE) 2018/1806. Tali criteri attengono in particolare all'immigrazione illegale, all'ordine pubblico e alla sicurezza, ai vantaggi economici, segnatamente in termini di turismo e commercio estero, e alle relazioni esterne dell'Unione con i paesi terzi in questione, includendo, in special modo, considerazioni relative ai diritti umani e alle libertà fondamentali nonché tenendo conto delle implicazioni di coerenza regionale e reciprocità.

(6)

Tenuto conto di tutti i criteri elencati all'articolo 1 del regolamento (UE) 2018/1806, è opportuno esentare i cittadini del Regno Unito che sono «citizens» britannici dall'obbligo di visto per entrare nel territorio degli Stati membri. Considerati la prossimità geografica, il collegamento tra le economie, lo stadio commerciale e il volume degli spostamenti di persone a breve termine tra il Regno Unito e l'Unione per affari, svago o altri scopi, l'esenzione dall'obbligo di visto dovrebbe facilitare il turismo e le attività economiche, apportando così benefici all'Unione.

(7)

Il Regno Unito dovrebbe pertanto essere incluso nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806 per quanto riguarda i «citizens» britannici.

(8)

Il presente regolamento si basa sull'aspettativa che, ai fini del mantenimento di strette relazioni, il Regno Unito conceda la piena reciprocità in materia di visti ai cittadini di tutti gli Stati membri. Nell'eventualità che in futuro il Regno Unito introduca l'obbligo di visto per i cittadini di almeno uno Stato membro, sarà opportuno applicare il meccanismo di reciprocità di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/1806. Nell'applicare il meccanismo di reciprocità il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero agire senza ritardo. La Commissione dovrebbe monitorare costantemente il rispetto del principio di reciprocità e informare immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio degli eventuali sviluppi che potrebbero mettere a repentaglio il rispetto di tale principio.

(9)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (5) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6).

(10)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (7) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8).

(11)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (9) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (10).

(12)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (11); Il Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(13)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (12); l'Irlanda non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(14)

Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2011.

(15)

È opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo a quello in cui il diritto dell'Unione cessa di applicarsi al Regno Unito.

(16)

È opportuno pertanto modificare il regolamento (UE) 2018/1806,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2018/1806 è così modificato:

1)

all'articolo 6, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

fatti salvi gli obblighi derivanti dall'accordo europeo relativo alla soppressione dei visti dei rifugiati, del Consiglio d'Europa, firmato a Strasburgo il 20 aprile 1959, i rifugiati statutari, gli apolidi e altre persone che non possiedono la cittadinanza di nessun paese, che risiedono in Irlanda e sono titolari di un documento di viaggio rilasciato dall'Irlanda che è riconosciuto dallo Stato membro interessato.»;

2)

all'allegato II, parte 1, è inserito quanto segue:

«Regno Unito (esclusi i cittadini britannici di cui alla parte 3)»;

3)

il titolo dell'allegato II, parte 3, è sostituito dal seguente:

«CITTADINI BRITANNICI CHE NON SONO “CITIZENS” BRITANNICI»;

4)

nell'allegato II, parte 3, dopo «British overseas territories citizens (BOTC)» è aggiunto quanto segue:

«Tali territori comprendono: Anguilla, Bermuda, Gibilterra (*1), Isole Cayman, Isole Falkland, Isole Georgia del sud e Sandwich australi, Isole Pitcairn, Sant'Elena, Ascension e Tristan da Cunha, Isole Turks e Caicos e Isole Vergini britanniche, Territorio Antartico britannico e Territorio britannico dell'Oceano Indiano.

(*1)  Gibilterra è una colonia della Corona britannica. La sovranità su Gibilterra è oggetto di una controversia tra la Spagna e il Regno Unito; è necessario trovare una soluzione in merito a questo territorio alla luce delle pertinenti risoluzioni e decisioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.»."

Articolo 2

Qualora il Regno Unito introduca l'obbligo di visto per i cittadini di almeno uno Stato membro, si applica il meccanismo di reciprocità di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/1806. Nell'applicare il meccanismo di reciprocità il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri agiscono senza ritardo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui il diritto dell'Unione cessa di applicarsi al Regno Unito.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 aprile 2019.

(2)  GU C 66 I del 19.2.2019, pag. 1.

(3)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

(4)  Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39).

(5)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(6)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(7)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(8)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(9)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(10)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

(11)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(12)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).