ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 103

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
12 aprile 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2019/593 del Consiglio, dell'8 aprile 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo che istituisce la Fondazione internazionale UE-ALC

1

 

*

Accordo che istituisce la Fondazione internazionale UE-ALC

3

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/594 della Commissione, dell'8 aprile 2019, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale (IGP)

21

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/595 della Commissione, dell'11 aprile 2019, recante modifica del regolamento (CE) n. 1635/2006 che determina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, a motivo del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione ( 1 )

22

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/596 della Commissione, dell'11 aprile 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

24

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2019/597 del Consiglio, del 9 aprile 2019, relativa all'istituzione di un gruppo di saggi ad alto livello sull'architettura finanziaria europea per lo sviluppo

26

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/598 del Consiglio, del 9 aprile 2019, relativa alle disposizioni transitorie per la nomina dei procuratori europei per e durante il primo mandato di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1939

29

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/599 della Commissione, dell’11 aprile 2019, che modifica l'allegato della decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e delle dipendenze della Corona [notificata con il numero C(2019) 2830]  ( 1 )

31

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/600 della Commissione, dell’11 aprile 2019, che modifica la decisione 2011/163/UE per quanto riguarda l'approvazione dei piani presentati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalle dipendenze della Corona a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2019) 2831]  ( 1 )

35

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/601 della Commissione, dell'11 aprile 2019, che modifica l'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco di paesi terzi o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione sperma di animali della specie bovina [notificata con il numero C(2019) 2832]  ( 1 )

38

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/602 della Commissione, dell’11 aprile 2019, che modifica l'allegato I della decisione 2006/168/CE per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco di paesi terzi autorizzati a introdurre nell'Unione europea embrioni di bovini [notificata con il numero C(2019) 2833]  ( 1 )

41

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/603 della Commissione, dell’11 aprile 2019, che modifica gli allegati della decisione 2006/766/CE per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona negli elenchi dei paesi terzi e territori autorizzati a introdurre nell'Unione molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca destinati al consumo umano [notificata con il numero C(2019) 2834]  ( 1 )

44

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/604 della Commissione, dell'11 aprile 2019, che modifica gli allegati I e III della decisione 2010/472/UE per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona negli elenchi dei paesi terzi, o di parti di essi, autorizzati a introdurre nell'Unione sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina [notificata con il numero C(2019) 2838]  ( 1 )

47

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/605 della Commissione, dell’11 aprile 2019, che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco dei paesi terzi o parti dei paesi terzi autorizzati a introdurre nell'Unione partite di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano [notificata con il numero C(2019) 2840]  ( 1 )

50

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/606 della Commissione, dell'11 aprile 2019, che modifica l'allegato I della decisione 2012/137/UE per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona negli elenchi di paesi terzi, o parti di essi, autorizzati a introdurre nell'Unione sperma di animali domestici della specie suina [notificata con il numero C(2019) 2841]  ( 1 )

53

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/607 della Commissione, dell'11 aprile 2019, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES [notificata con il numero C(2019) 2900]  ( 1 )

56

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2018/1922 della Commissione, del 10 ottobre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso ( GU L 319 del 14.12.2018 )

60

 

*

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/461 della Commissione, del 30 gennaio 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/522 per quanto riguarda l'esenzione della Banca d'Inghilterra e dell'Ufficio per la gestione del debito del Regno Unito dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 80 del 22.3.2019 )

61

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

12.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 103/1


DECISIONE (UE) 2019/593 DEL CONSIGLIO

dell'8 aprile 2019

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo che istituisce la Fondazione internazionale UE-ALC

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 209, paragrafo 2, e 212, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

A norma della decisione (UE) 2016/1873 del Consiglio (2) l'accordo che istituisce la Fondazione internazionale UE-ALC (l'«accordo») è stato firmato il 25 ottobre 2016, …, con riserva della sua conclusione in data successiva.

(2)

L'accordo istituirà la Fondazione UE-ALC come organizzazione internazionale dotata di personalità giuridica a norma del diritto internazionale pubblico.

(3)

Quando agiscono nel quadro della Fondazione UE-ALC, l'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero coordinare le proprie posizioni in conformità dei trattati e del principio di leale cooperazione.

(4)

È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo che istituisce la Fondazione internazionale UE-ALC è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, al deposito dello strumento di ratifica di cui all'articolo 24 dell'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Luxembourg, l'8 aprile 2019

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)  Approvazione del 4 ottobre 2017, (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione (UE) 2016/1873 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo che istituisce la Fondazione internazionale UE-ALC (GU L 288 del 22.10.2016, pag. 1).


12.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 103/3


ACCORDO CHE ISTITUISCE LA FONDAZIONE INTERNAZIONALE UE-ALC

Le parti del presente accordo,

RICORDANDO il partenariato strategico istituito tra l'America latina e i Caraibi (ALC) e l'Unione europea (UE) nel giugno 1999 nel quadro del primo vertice UE-ALC di Rio de Janeiro;

TENENDO PRESENTE l'iniziativa adottata dai capi di Stato e di governo dell'ALC e dell'UE nel corso del quinto vertice UE-ALC svoltosi a Lima, Perù, il 16 maggio 2008;

RICORDANDO la decisione adottata dai capi di Stato e di governo dell'UE e dell'ALC, dal presidente del Consiglio europeo e dal presidente della Commissione in merito alla creazione della Fondazione UE-ALC nel corso del sesto vertice UE-ALC tenutosi a Madrid, Spagna, il 18 maggio 2010;

RICORDANDO l'istituzione, nel 2011, di una fondazione transitoria nella Repubblica federale di Germania, che terminerà le sue attività e verrà sciolta all'entrata in vigore dell'accordo internazionale costitutivo della Fondazione UE-ALC;

RIBADENDO la necessità di creare un'organizzazione internazionale di natura intergovernativa soggetta al diritto pubblico internazionale mediante un «accordo internazionale costitutivo della Fondazione UE-ALC basato sul mandato adottato nel corso di una riunione ministeriale a margine del sesto vertice UE-ALC di Madrid», che contribuisca al consolidamento dei legami esistenti tra gli Stati dell'America latina e dei Caraibi, l'UE e i suoi Stati membri,

HANNO CONVENUTO quanto segue:

Articolo 1

Oggetto

1.   È istituita col presente accordo la Fondazione internazionale UE-ALC (la «Fondazione» o la «Fondazione UE-ALC»).

2.   Il presente accordo fissa gli obiettivi della Fondazione e stabilisce le norme e gli orientamenti generali che ne disciplinano le attività, la struttura e il funzionamento.

Articolo 2

Natura e sede

1.   La Fondazione UE-ALC è un'organizzazione internazionale di natura intergovernativa istituita a norma del diritto internazionale pubblico. Essa mira a rafforzare il partenariato biregionale tra l'UE e i suoi Stati membri e la Comunità degli Stati latino-americani e caraibici (CELAC).

2.   La Fondazione UE-ALC ha sede nella libera città anseatica di Amburgo, Repubblica federale di Germania.

Articolo 3

Membri della Fondazione

1.   Gli Stati dell'America latina e dei Caraibi, gli Stati membri dell'UE e l'UE, che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolati dal presente accordo, in base alle rispettive procedure giuridiche interne, diventano gli unici membri della Fondazione UE-ALC.

2.   La Fondazione UE-ALC è aperta anche alla partecipazione della Comunità degli Stati latino-americani e caraibici (CELAC).

Articolo 4

Personalità giuridica

1.   La Fondazione UE-ALC gode di personalità giuridica internazionale e ha la capacità giuridica necessaria per la realizzazione dei suoi obiettivi e delle sue attività, nel territorio di ciascuno dei suoi membri, conformemente al loro diritto interno.

2.   La Fondazione può inoltre stipulare contratti, acquistare e cedere beni mobili e immobili e comparire in giudizio.

Articolo 5

Obiettivi della Fondazione

1.   La Fondazione UE-ALC:

a)

contribuisce a potenziare il processo di partenariato biregionale CELAC-UE coinvolgendo la società civile e altri soggetti sociali e avvalendosi del loro contributo;

b)

favorisce ulteriormente la conoscenza e la comprensione reciproche tra entrambe le regioni;

c)

dà maggiore visibilità a entrambe le regioni e al partenariato biregionale stesso.

2.   In particolare, la Fondazione UE-ALC:

a)

promuove e coordina attività orientate ai risultati a sostegno delle relazioni biregionali e imperniate sulla realizzazione delle priorità stabilite ai vertici CELAC-UE;

b)

promuove il dibattito su strategie comuni volte all'esecuzione delle suddette priorità, stimolando la ricerca e gli studi;

c)

promuove uno scambio fruttuoso e nuove opportunità di costituire reti tra i rappresentanti della società civile e altri soggetti sociali.

Articolo 6

Criteri per le attività

1.   Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 5 del presente accordo, le attività della Fondazione UE-ALC:

a)

si basano sulle priorità e sulle tematiche affrontate a livello dei capi di Stato e di governo in occasione dei vertici, concentrandosi sulle esigenze individuate per promuovere le relazioni biregionali;

b)

coinvolgono, per quanto possibile e nel quadro delle attività della Fondazione, la società civile e altri soggetti sociali quali le istituzioni accademiche e tengono conto del loro contributo in modo non vincolante. A tal fine, ciascun membro potrebbe individuare istituzioni ed organizzazioni idonee che si adoperano per migliorare il dialogo biregionale a livello nazionale;

c)

conferiscono valore aggiunto alle iniziative esistenti;

d)

danno visibilità al partenariato, concentrandosi in particolare su azioni aventi un effetto moltiplicatore.

2.   Al momento dell'avvio delle attività o della partecipazione alle stesse, la Fondazione UE-ALC è orientata alle azioni e ai risultati e dinamica.

Articolo 7

Attività della Fondazione

1.   Onde conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 5, la Fondazione UE-ALC svolge, tra l'altro, le seguenti attività:

a)

stimolare il dibattito attraverso seminari, conferenze, gruppi di lavoro, gruppi di riflessione, corsi, mostre, pubblicazioni, presentazioni, formazione professionale, scambio delle migliori pratiche e delle conoscenze specifiche;

b)

promuovere e sostenere eventi attinenti alle tematiche trattate nel corso dei vertici CELAC-UE e connesse con le priorità stabilite durante le riunioni CELAC-UE a livello di alti funzionari;

c)

avviare programmi e iniziative biregionali di sensibilizzazione, ivi compresi gli scambi nei settori prioritari individuati;

d)

incoraggiare studi sulle questioni individuate da entrambe le regioni;

e)

conseguire e offrire nuove opportunità di contatto, tenendo conto in particolare dei singoli o delle istituzioni che non conoscono il partenariato biregionale CELAC-UE;

f)

creare una piattaforma basata su internet e/o realizzare una pubblicazione elettronica.

2.   La Fondazione UE-ALC può varare iniziative in associazione con istituzioni pubbliche e private, con le istituzioni dell'UE, con organizzazioni internazionali e regionali e con gli Stati latino-americani e caraibici e gli Stati membri dell'UE.

Articolo 8

Struttura della Fondazione

La Fondazione UE-ALC comprende:

a)

il consiglio dei governatori;

b)

il presidente e

c)

il direttore esecutivo.

Articolo 9

Consiglio dei governatori

1.   Il consiglio dei governatori è composto da rappresentanti dei membri della Fondazione UE-ALC. Esso si riunisce a livello di alti funzionari nonché, se del caso, a livello di ministri degli Affari esteri in occasione dei vertici CELAC-UE.

2.   La Comunità degli Stati latino-americani e caraibici (CELAC) è rappresentata nel consiglio dei governatori della presidenza di turno, fatta salva la partecipazione del paese interessato in base alle prerogative nazionali.

3.   L'ufficio di presidenza dell'Assemblea parlamentare euro-latino-americana (EuroLat) è invitato a nominare un rappresentante di ciascuna regione in veste di osservatore presso il consiglio dei governatori.

4.   L'Assemblea parlamentare paritetica ACP (Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico) - UE è invitata a nominare un rappresentante dell'UE e uno dei Caraibi in veste di osservatori presso il consiglio dei governatori.

Articolo 10

Presidenza del consiglio dei governatori

Il consiglio dei governatori ha due presidenti, uno che rappresenta l'UE e l'altro che rappresenta i paesi dell'America latina e dei Caraibi.

Articolo 11

Funzioni del consiglio dei governatori

Il consiglio dei governatori della Fondazione UE-ALC esercita le seguenti funzioni:

a)

nomina il presidente e il direttore esecutivo della Fondazione;

b)

adotta gli orientamenti generali per le attività della Fondazione e ne stabilisce le priorità operative e il regolamento interno, nonché le misure necessarie per garantire la trasparenza e la rendicontabilità per quanto riguarda, in particolare, il finanziamento esterno;

c)

approva la conclusione dell'accordo relativo alla sede, nonché di altri accordi o intese che la Fondazione può concludere con Stati dell'America latina e dei Caraibi e Stati membri dell'UE in materia di privilegi e immunità;

d)

adotta il bilancio e lo statuto del personale sulla base di una proposta del direttore esecutivo;

e)

approva le modifiche della struttura organizzativa della Fondazione sulla base di una proposta del direttore esecutivo;

f)

adotta un programma di lavoro pluriennale, compresa una stima di bilancio pluriennale, in linea di principio in una prospettiva quadriennale, sulla base del progetto presentato dal direttore esecutivo;

g)

adotta il programma di lavoro annuale, compresi i progetti e le attività per l'anno successivo, sulla base di un progetto presentato dal direttore esecutivo e nel quadro del programma pluriennale;

h)

adotta il bilancio annuale per l'anno successivo;

i)

approva i criteri per il controllo e l'audit dei progetti della Fondazione, nonché per la presentazione di relazioni su detti progetti;

j)

adotta la relazione annuale e i rendiconti finanziari della Fondazione per l'anno precedente;

k)

fornisce orientamento e consulenza al presidente e al direttore esecutivo;

l)

propone alle parti modifiche del presente accordo;

m)

valuta lo sviluppo delle attività della Fondazione e adotta misure sulla base delle relazioni presentate dal direttore esecutivo;

n)

risolve le controversie che potrebbero sorgere tra le parti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e delle relative modifiche;

o)

revoca la nomina del presidente e/o del direttore esecutivo;

p)

approva l'instaurazione del partenariato strategico;

q)

approva la conclusione di qualsiasi accordo o strumento giuridico negoziato in conformità dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera i).

Articolo 12

Riunioni del consiglio dei governatori

1.   Il consiglio dei governatori tiene due riunioni ordinarie all'anno, che coincidono con le riunioni CELAC-UE a livello di alti funzionari.

2.   Il consiglio dei governatori tiene riunioni straordinarie su iniziativa di un presidente, del direttore esecutivo o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

3.   Le funzioni di segretariato del consiglio dei governatori sono espletate sotto l'autorità del direttore esecutivo della Fondazione.

Articolo 13

Processo decisionale in sede di consiglio dei governatori

Il consiglio dei governatori opera in presenza di oltre la metà dei suoi membri di ciascuna regione. Le decisioni sono adottate per consenso dei membri presenti.

Articolo 14

Presidente della Fondazione

1.   Il consiglio dei governatori designa il presidente tra i candidati presentati dai membri della Fondazione UE-ALC. Il presidente è nominato per un mandato quadriennale, rinnovabile una sola volta.

2.   Il presidente è una personalità nota e autorevole sia in America latina e nei Caraibi che nell'UE. Il presidente esercita le proprie funzioni su base volontaria ma ha diritto al rimborso di tutte le spese necessarie e debitamente giustificate.

3.   La presidenza viene esercitata a turno da un cittadino di uno Stato membro dell'UE e da un cittadino di uno Stato dell'America latina o dei Caraibi. Se il presidente designato proviene da uno Stato membro dell'UE, il direttore esecutivo nominato proverrà da uno Stato dell'America latina o dei Caraibi, e viceversa.

4.   Il presidente:

a)

rappresenta la Fondazione nelle sue relazioni esterne, garantendo una rappresentanza visibile attraverso contatti ad alto livello con le autorità degli Stati dell'America latina e dei Caraibi, dell'UE e degli Stati membri dell'UE, nonché con altri partner;

b)

riferisce alle riunioni dei ministri degli Esteri, ad altre riunioni ministeriali, al consiglio dei governatori e ad altre importanti riunioni, se del caso;

c)

fornisce consulenza al direttore esecutivo nell'elaborazione del progetto di programma di lavoro pluriennale e annuale e del progetto di bilancio da presentare al consiglio dei governatori per approvazione;

d)

svolge altre mansioni convenute dal consiglio dei governatori.

Articolo 15

Direttore esecutivo della Fondazione

1.   La Fondazione è gestita da un direttore esecutivo, nominato dal consiglio dei governatori per un mandato quadriennale, rinnovabile una sola volta, e designato in seguito alla presentazione di candidature da parte dei membri della Fondazione UE-ALC.

2.   Fatte salve le competenze del consiglio dei governatori, il direttore esecutivo non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.

3.   La carica di direttore esecutivo è retribuita e viene esercitata a turno da un cittadino di uno Stato membro dell'UE e da un cittadino di uno Stato dell'America latina o dei Caraibi. Se il direttore esecutivo designato proviene da uno Stato membro dell'UE, il presidente nominato proverrà da uno Stato dell'America latina o dei Caraibi, e viceversa.

4.   Il direttore esecutivo è il rappresentante giuridico della Fondazione ed esercita le seguenti funzioni:

a)

elabora il programma di lavoro pluriennale e annuale della Fondazione e il suo bilancio in consultazione con il presidente;

b)

nomina e dirige il personale della Fondazione, garantendo che rispetti gli obiettivi della Fondazione;

c)

esegue il bilancio;

d)

presenta al consiglio dei governatori relazioni d'attività periodiche e annuali, nonché i conti finanziari, per adozione, assicurando procedure trasparenti e la corretta circolazione delle informazioni riguardanti tutte le attività realizzate o sostenute dalla Fondazione, compreso un elenco aggiornato delle istituzioni e delle organizzazioni identificate a livello nazionale, nonché di quelle che partecipano alle attività della Fondazione;

e)

presenta la relazione di cui all'articolo 18;

f)

prepara le riunioni e assiste il consiglio dei governatori;

g)

consulta, se necessario, i rappresentanti competenti della società civile e altri soggetti sociali, in particolare le istituzioni eventualmente individuate dai membri della Fondazione UE-ALC, a seconda della questione sollevata e delle esigenze concrete, informando il consiglio dei governatori dei risultati di tali contatti ai fini di un ulteriore esame;

h)

conduce consultazioni e negoziati con il paese che ospita la Fondazione e con le altre parti del presente accordo per quanto riguarda i particolari delle agevolazioni di cui gode la Fondazione in tali Stati;

i)

conduce negoziati riguardo a qualsiasi accordo o strumento giuridico avente ripercussioni internazionali, con organizzazioni internazionali, Stati ed enti pubblici o privati su questioni che vanno oltre il funzionamento amministrativo quotidiano della Fondazione, previa debita consultazione e notifica al consiglio dei governatori circa l'inizio e la conclusione prevista di tali negoziati e previe consultazioni periodiche sul loro contenuto, campo di applicazione e probabile esito;

j)

riferisce al consiglio dei governatori in merito a eventuali azioni giudiziarie che coinvolgano la Fondazione.

Articolo 16

Finanziamento della Fondazione

1.   I contributi sono versati su base volontaria, fatta salva la partecipazione al consiglio dei governatori.

2.   La Fondazione è finanziata principalmente dai suoi membri. Il consiglio dei governatori, nel rispetto dell'equilibrio biregionale, può valutare altre modalità di finanziamento delle attività della Fondazione.

3.   In casi specifici, previe notifica e consultazione del consiglio dei governatori per approvazione, la Fondazione è autorizzata a generare risorse supplementari tramite finanziamenti esterni di enti pubblici e privati, anche attraverso l'elaborazione di relazioni e analisi su richiesta. Tali risorse sono utilizzate esclusivamente per le attività della Fondazione.

4.   La Repubblica federale di Germania fornisce, a proprie spese e nell'ambito del suo contributo finanziario alla Fondazione, locali opportunamente ammobiliati idonei all'utilizzazione da parte della Fondazione e ne assicura la manutenzione, i servizi e le misure di sicurezza.

Articolo 17

Audit e pubblicazione dei conti

1.   Il consiglio dei governatori nomina revisori indipendenti incaricati di verificare i conti della Fondazione.

2.   Il bilancio delle attività e delle passività, delle spese e delle entrate della Fondazione, certificato da revisori indipendenti, viene messo a disposizione dei membri quanto prima dopo la fine di ciascun esercizio finanziario, e comunque entro sei mesi da tale data, e sottoposto all'approvazione del consiglio dei governatori nella prima riunione successiva.

3.   Viene pubblicata una sintesi dei conti e del bilancio verificati.

Articolo 18

Valutazione della Fondazione

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il direttore esecutivo presenta ogni quattro anni al consiglio dei governatori una relazione sulle attività della Fondazione. Il consiglio dei governatori valuta complessivamente tali attività e adotta qualsiasi decisione riguardante le attività future della Fondazione.

Articolo 19

Partenariati strategici

1.   La Fondazione ha quattro partner strategici iniziali: da parte dell'UE, l'Institut des Amériques in Francia e la Regione Lombardia in Italia e, da parte dell'America latina e dei Caraibi, la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) nella Repubblica dominicana e la Commissione economica per l'America latina e i Caraibi (ECLAC) delle Nazioni Unite.

2.   Per conseguire i propri obiettivi, la Fondazione UE-ALC può istituire in futuro partenariati strategici con organizzazioni intergovernative, Stati ed enti pubblici o privati di entrambe le regioni, sempre nel rispetto del principio di equilibrio biregionale.

Articolo 20

Privilegi e immunità

1.   La natura e la personalità giuridica della Fondazione sono definite agli articoli 2 e 4.

2.   Lo status, i privilegi e le immunità della Fondazione, del consiglio dei governatori, del presidente, del direttore esecutivo, dei membri del personale e dei rappresentanti dei membri nel territorio della Repubblica federale di Germania ai fini dell'esercizio delle loro funzioni sono disciplinati da un accordo relativo alla sede stipulato fra il governo della Repubblica federale di Germania e la Fondazione.

3.   L'accordo relativo alla sede di cui al paragrafo 2 del presente articolo è indipendente dal presente accordo.

4.   La Fondazione può concludere con uno o più Stati dell'America latina e dei Caraibi e con gli Stati membri dell'UE altri accordi relativi a tali privilegi e immunità eventualmente necessari per il corretto funzionamento della Fondazione nei rispettivi territori, che dovranno essere approvati dal consiglio dei governatori.

5.   Nell'ambito delle sue attività ufficiali, la Fondazione, i suoi attivi, le sue entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta. La Fondazione non è esonerata dalla remunerazione di servizi resi.

6.   Il direttore esecutivo e il personale della Fondazione sono esenti dalle imposte nazionali sugli stipendi ed emolumenti versati dalla Fondazione.

7.   Per membri del personale della Fondazione si intendono tutti i membri del personale nominati dal direttore esecutivo, ad eccezione di quelli assunti in loco e retribuiti in base a tariffe orarie.

Articolo 21

Lingue della Fondazione

Le lingue di lavoro della Fondazione sono quelle utilizzate dal partenariato strategico tra l'America latina e i Caraibi e l'Unione europea dalla sua istituzione nel giugno 1999.

Articolo 22

Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia che possa sorgere tra le parti riguardo all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo e delle sue modifiche è oggetto di negoziati diretti tra loro ai fini di una rapida soluzione. Se non viene risolta in tal modo, la controversia è presentata per decisione al consiglio dei governatori.

Articolo 23

Modifiche

1.   Il presente accordo può essere modificato su iniziativa del consiglio dei governatori della Fondazione UE-ALC o su richiesta di una delle parti. Le proposte di modifica sono trasmesse al depositario, che provvede a notificarle a tutte le parti a fini di valutazione e di negoziazione.

2.   Le modifiche sono adottate per consenso ed entrano in vigore trenta giorni dopo la data di ricevimento, da parte del depositario, dell'ultima notifica dell'avvenuto espletamento di tutte le formalità necessarie a tal fine.

3.   Il depositario notifica a tutte le parti l'entrata in vigore delle modifiche.

Articolo 24

Ratifica e adesione

1.   Il presente accordo è aperto alla firma di tutti gli Stati dell'America latina e dei Caraibi, degli Stati membri dell'UE e dell'UE, dal 25 ottobre 2016 alla data della sua entrata in vigore ed è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il depositario.

2.   Il presente accordo resta aperto all'adesione da parte dell'UE, degli Stati dell'America latina e dei Caraibi e degli Stati membri dell'UE che non l'hanno firmato. I relativi strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.

Articolo 25

Entrata in vigore

1.   Il presente accordo entra in vigore trenta giorni dopo che otto parti di ciascuna regione, compresa la Repubblica federale di Germania e l'UE, hanno depositato i rispettivi strumenti di ratifica o di adesione presso il depositario. Per gli altri Stati dell'America latina e dei Caraibi e per gli Stati membri dell'UE, che depositano i loro strumenti di ratifica o di adesione dopo la data di entrata in vigore, il presente accordo entra in vigore trenta giorni dopo che tali Stati dell'America latina e dei Caraibi, nonché gli Stati membri dell'UE hanno depositato il proprio strumento di ratifica o di adesione.

2.   Il depositario notifica a tutte le parti il ricevimento degli strumenti di ratifica o di adesione e la data di entrata in vigore del presente accordo, in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 26

Durata e denuncia

1.   Il presente accordo ha durata indeterminata.

2.   Ciascuna delle parti può denunciare il presente accordo mediante notifica scritta indirizzata al depositario per via diplomatica. La denuncia ha effetto dodici mesi dopo che è pervenuta la notifica.

Articolo 27

Scioglimento e liquidazione

1.   La Fondazione è sciolta:

a)

se tutti i suoi membri, o tutti tranne uno, hanno denunciato l'accordo oppure

b)

se i suoi membri decidono di denunciarlo.

2.   In caso di denuncia dell'accordo, la Fondazione continua a esistere soltanto ai fini della sua liquidazione. Le sue attività sono liquidate da curatori che procedono alla vendita delle attività della Fondazione e all'estinzione delle passività. Il saldo è ripartito tra i membri proporzionalmente ai rispettivi contributi.

Articolo 28

Depositario

Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente accordo.

Articolo 29

Riserve

1.   Al momento della firma o della ratifica del presente accordo, o dell'adesione al medesimo, le parti possono formulare riserve e/o dichiarazioni in merito al suo testo a condizione che esse non siano incompatibili con l'oggetto e con le finalità dell'accordo stesso.

2.   Le riserve e le dichiarazioni formulate sono comunicate al depositario, il quale le notifica alle altre parti dell'accordo.

Articolo 30

Disposizioni transitorie

A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la fondazione transitoria istituita nel 2011 secondo il diritto della Repubblica federale di Germania conclude le proprie attività e viene sciolta. Le attività e le passività, le risorse, i fondi e altri obblighi contrattuali di tale fondazione sono trasferiti alla Fondazione UE-ALC istituita dal presente accordo. A tal fine, la fondazione UE-ALC e la fondazione transitoria concludono i necessari strumenti giuridici con la Repubblica federale di Germania e rispettano le pertinenti disposizioni giuridiche.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua bulgara, croata, ceca, danese, neerlandese, inglese, estone, finlandese, francese, tedesca, greca, ungherese, italiana, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola e svedese, ciascun testo facente ugualmente fede, che sarà depositato negli archivi del Consiglio dell'Unione europea, il quale ne trasmetterà una copia certificata conforme a tutte le parti.

Настоящото споразумение е открито за подписване в Santo Domingo на 25 октомври 2016 г. и след това, от 1 ноември 2016 г. до датата на влизането му в сила, в Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз в Брюксел.

El presente Acuerdo quedará abierto a la firma en Santo Domingo el 25 de octubre de 2016 y, a continuación, desde el 1 de noviembre de 2016 hasta la fecha de su entrada en vigor en la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea, en Bruselas.

Tato dohoda je otevřena k podpisu dne 25. října 2016 v Santo Domingu a poté od 1. listopadu 2016 do dne vstupu v platnost v Generálním sekretariátu Rady Evropské unie v Bruselu.

Denne aftale er åben for undertegnelse den 25. oktober 2016 i Santo Domingo og derefter fra den 1. november 2016 til datoen for dens ikrafttrædelse i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union i Bruxelles.

Dieses Übereinkommen liegt am 25. Oktober 2016 in Santo Domingo und danach vom 1. November 2016 bis zum Tag seines Inkrafttretens beim Generalsekretariat des Rates der Europäischen Union in Brüssel zur Unterzeichnung auf.

Käesolev leping on allakirjutamiseks avatud 25. oktoobril 2016 ning seejärel 1. novembrist 2016 kuni selle jõustumise kuupäevani Euroopa Liidu nõukogu peasekretariaadis Brüsselis.

Η συμφωνία θα παραμείνει ανοικτή προς υπογραφή στο Σάντο Ντομίνγκο στις 25 Οκτωβρίου 2016 και εν συνεχεία, από την 1η Νοεμβρίου 2016 έως την ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ, στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

This Agreement shall be open for signature in Santo Domingo on 25 October 2016 and thereafter from 1 November 2016 to the date of its entry into force at the General Secretariat of the Council of the European Union in Brussels.

Le présent accord est ouvert à la signature à Saint-Domingue le 25 octobre 2016 et, ensuite, du 1er novembre 2016 à la date de son entrée en vigueur, au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, à Bruxelles.

Il presente accordo sarà aperto alla firma il 25 ottobre 2016 a Santo Domingo e successivamente, dal 1o novembre 2016 alla data di entrata in vigore, presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea a Bruxelles.

Ovaj Sporazum bit će otvoren za potpisivanje u Santo Domingu 25. listopada 2016., a nakon toga, od 1. studenoga 2016. do datuma njegova stupanja na snagu, u Glavnom tajništvu Vijeća Europske unije u Bruxellesu.

Šo nolīgumu dara pieejamu parakstīšanai 2016. gada 25. oktobrī Santodomingo (Santo Domingo) un pēc tam no 2016. gada 1. novembra līdz tā spēkā stāšanās dienai Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātā Briselē.

Šis susitarimas pateiktas pasirašyti 2016 m. spalio 25 d. Santo Dominge, o paskui, nuo 2016 m. lapkričio 1 d. iki jo įsigaliojimo dienos, Europos Sąjungos Tarybos generaliniame sekretoriate Briuselyje.

Ez a megállapodás 2016. október 25-én Santo Domingóban, majd 2016. november 1-jétől a hatálybalépésének időpontjáig Brüsszelben, az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságán aláírásra nyitva áll.

Dan il-Ftehim għandu jkun miftuħ għall-iffirmar f'Santo Domingo fil-25 ta' Ottubru 2016 u wara dan mill-1 ta' Novembru 2016 sad-data tad-dħul fis-seħħ tiegħu fis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fi Brussell.

Deze overeenkomst staat open voor ondertekening op 25 oktober 2016 te Santo Domingo en vervolgens met ingang van 1 november 2016 tot de datum van inwerkingtreding ervan bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie te Brussel.

Niniejsza Umowa będzie otwarta do podpisu w Santo Domingo w dniu 25 października 2016 r., a następnie od 1 listopada 2016 r. do dnia wejścia w życie w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej w Brukseli.

O presente Acordo está aberto para assinatura em Santo Domingo, em 25 de outubro de 2016 e, posteriormente, de 1 de novembro de 2016 até à data da sua entrada em vigor, no Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia, em Bruxelas.

Acest acord va fi deschis pentru semnare la Santo Domingo, la 25 octombrie 2016, iar ulterior, începând cu 1 noiembrie 2016 până la data intrării sale în vigoare, la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene de la Bruxelles.

Táto dohoda bude otvorená na podpis 25. októbra 2016 v Santo Domingu a potom od 1. novembra 2016 do nadobudnutia platnosti na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie v Bruseli.

Ta sporazum bo na voljo za podpis 25. oktobra 2016 v Santu Domingu in nato od 1. novembra 2016 do začetka njegove veljavnosti v generalnem sekretariatu Sveta Evropske unije v Bruslju.

Tämä sopimus on avoinna allekirjoittamista varten Santo Domingossa 25 päivänä lokakuuta 2016 ja sen jälkeen 1 päivästä marraskuuta 2016 sen voimaantulopäivään asti Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristössä Brysselissä.

Detta avtal är öppet för undertecknande i Santo Domingo den 25 oktober 2016 och därefter vid generalsekretariatet för Europeiska unionens råd i Bryssel från och med den 1 november 2016 till och med dagen för dess ikraftträdande.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

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Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

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Za Českou republiku

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For Kongeriget Danmark

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Eesti Vabariigi nimel

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Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Za Republiku Hrvatsku

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Per la Repubblica italiana

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Για την Κυπριακή Δημοκρατία

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Latvijas Republikas vārdā –

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Lietuvos Respublikos vardu

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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Magyarország részéről

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Għar-Repubblika ta' Malta

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

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Pela República Portuguesa

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Pentru România

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Za Republiko Slovenijo

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Za Slovenskú republiku

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Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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For Antigua and Barbuda

Por la República Argentina

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For the Commonwealth of the Bahamas

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For Barbados

For Belize

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Por el Estado Plurinacional de Bolivia

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Pela República Federativa do Brasil

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Por la República de Chile

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Por la República de Colombia

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Por la República de Costa Rica

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Por la República de Cuba

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For the Commonwealth of Dominica

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Por la República de Dominicana

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Por la República de Ecuador

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Por la República de El Salvador

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For Grenada

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Por la República de Guatemala

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For the Cooperative Republic of Guyana

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Pour la République d'Haïti

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Por la República de Honduras

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For Jamaica

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Por los Estados Unidos Mexicanos

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Por la República de Nicaragua

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Por la República de Panamá

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Por la República de Paraguay

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Por la República del Perú

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For the Federation of Saint Kitts and Nevis

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For Saint Lucia

For Saint Vincent and the Grenadines

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Voor de Republiek Suriname

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For the Republic of Trinidad and Tobago

Por la República Oriental del Uruguay

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Por la República Bolivariana de Venezuela

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REGOLAMENTI

12.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 103/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/594 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2019

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale» (IGP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale» (IGP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2019

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1).

(3)  GU C 441 del 7.12.2018, pag. 20.


12.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 103/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/595 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2019

recante modifica del regolamento (CE) n. 1635/2006 che determina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, a motivo del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 733/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl (1), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («il Regno Unito») ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sul recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, a meno che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, non decida all'unanimità di prorogare tale periodo. Il Regno Unito diventerà allora un paese terzo.

(2)

A norma del regolamento (CE) n. 1635/2006 (2) della Commissione, gli Stati membri sono tenuti a provvedere a che le autorità competenti dei paesi terzi interessati dall'incidente di Chernobyl rilascino certificati d'esportazione attestanti che i relativi prodotti rispettano le tolleranze massime stabilite nel regolamento (CE) n. 733/2008. I paesi terzi interessati sono elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1635/2006.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/370 (3) ha modificato il regolamento (CE) n. 1635/2006 al fine di aggiungere il Regno Unito nell'allegato II di detto regolamento. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/370 si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il diritto dell'Unione cessa di essere applicabile nei confronti del Regno Unito e al suo interno, a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, a meno che entro tale data sia entrato in vigore un accordo di recesso o sia stato prorogato il termine di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

(4)

Su richiesta del Regno Unito, il 22 marzo 2019 il Consiglio europeo ha deciso di prorogare il periodo di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. Di conseguenza, non possono più essere soddisfatte le condizioni per l'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/370, come specificato all'articolo 2 dello stesso.

(5)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1635/2006 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza e dovrebbero essere stabilite le condizioni per l'applicazione di tale modifica.

(6)

È opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1635/2006 è aggiunta la voce seguente:

«Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il diritto dell'Unione cessa di essere applicabile nei confronti del Regno Unito e al suo interno.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 201 del 30.7.2008, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1635/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006, che determina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale di Chernobyl (GU L 306 del 7.11.2006, pag. 3).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/370 della Commissione, del 7 marzo 2019, recante modifica del regolamento (CE) n. 1635/2006 che determina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, a motivo del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (GU L 68 dell'8.3.2019, pag. 1.)


12.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 103/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/596 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2019

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 (1), in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche, le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell'ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003.

(2)

L'8 aprile 2019 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare tredici voci dall'elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

(3)

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2019

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6.


ALLEGATO

Le voci seguenti dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 sono soppresse:

«9.

AL HASSAKA SPINNING PROJECT. Indirizzo: P.O. Box 46, Al Hassaka Al Azizeh, Iraq.»

«34.

DIWANIYA STATE COTTON TEXTILE COMPANY (alias DIWANIYA COTTON STATE COMPANY). Indirizzi: a) P.O. Box 79, Diwaniya, Qadisiya, Iraq; b) P.O. Box 15, Diwaniyah, Iraq.»

«37.

FINE TEXTILE STATE COMPANY. Indirizzo: P.O. Box 2, Hilla, Iraq.»

«51.

GENERAL ESTABLISHMENT FOR WOOLLEN TEXTILE (alias WOOLLEN TEXTILE STATE COMPANY). Indirizzo: P.O. Box 9114, Khadhumiya, Baghdad, Iraq»

«70.

IRAQI TEXTILE STATE ESTABLISHMENT (alias IRAQI STATE TEXTILE COMPANY). Indirizzo: Al Nawab Street, Khadhumiya, P.O. Box 9106, Baghdad, Iraq.»

«73.

KUT COTTON TEXTILE STATE COMPANY [alias a) TRAINING CENTRE FOR TEXTILE INDUSTRIES/KUT; b) KUT INDUSTRIAL COMPANY]. Indirizzi: a) P.O. Box 25, Kut, Iraq; Kut Opp, Al-Zahra Town, Iraq; b) P.O. Box 5613, South Gate, Kut, Iraq.»

«86.

MOSUL STATE COMPANY FOR TEXTILE. Indirizzo: P.O. Box 18, Mosul, Iraq.»

«97.

NATIONAL STATE COMPANY FOR TEXTILE. Indirizzo: P.O. Box 5664, Kadhumia, Baghdad, Iraq.»

«138.

STATE ENTERPRISE FOR HANDWOVEN CARPETS (alias HANDWOVEN CARPETS STATE COMPANY). Indirizzo: Al Nasir Square, Arbil, Iraq.»

«141.

STATE ENTERPRISE FOR LEATHER INDUSTRIES (alias STATE LEATHER INDUSTRIES COMPANY). Indirizzo: Karrada Al Sharkiya, Hurriya Square, P.O. Box 3079, Baghdad, Iraq.»

«191.

STATE SEWING COMPANY. Indirizzo: P.O. Box 14007, Waziriya, Baghdad, Iraq.»

«203.

WOOLLEN INDUSTRIES FACTORY OF ARBIL (alias WOOLLEN TEXTILE STATE COMPANY IN ARBIL). Indirizzo: P.O. Box 101, Arbil, Iraq.

204.

WOOLLEN TEXTILE STATE EST IN NASSIRIYAH (alias WOOLLEN TEXTILE STATE COMPANY IN NASIRYA). Indirizzo: P.O. Box 108, Nassiriyah, Iraq.»


DECISIONI

12.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 103/26


DECISIONE (UE) 2019/597 DEL CONSIGLIO

del 9 aprile 2019

relativa all'istituzione di un gruppo di saggi ad alto livello sull'architettura finanziaria europea per lo sviluppo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 240, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

È necessario riflettere sull'architettura finanziaria europea per lo sviluppo. A tal fine, dovrebbe essere istituito un gruppo di saggi ad alto livello sull'architettura finanziaria europea per lo sviluppo («gruppo di saggi»).

(2)

Il gruppo di saggi dovrebbe presentare al Consiglio una relazione indipendente che fornisca un quadro delle sfide e possibilità relative al miglioramento e alla razionalizzazione dell'architettura finanziaria europea per lo sviluppo, come pure scenari per la sua evoluzione in linea con gli obiettivi strategici europei, al fine di informare la riflessione del Consiglio al riguardo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione e compito

1.   Nell'ambito del segretariato generale del Consiglio è istituito un gruppo di saggi ad alto livello sull'architettura finanziaria europea per lo sviluppo («gruppo di saggi»).

2.   Il gruppo di saggi ha il compito di presentare al Consiglio una relazione indipendente conformemente al mandato figurante nell'allegato della presente decisione. Il gruppo di saggi è istituito per il tempo necessario all'espletamento del suo compito come definito nel mandato e nel rispetto del termine fissato in quest'ultimo.

Articolo 2

Membri

1.   Il signor Thomas WIESER è nominato presidente del gruppo di saggi.

2.   Il signor José Antonio ALONSO, la signora Monique BARBUT, il signor Erik BERGLÖF, il signor Jacek DOMINIK, il signor Nanno D. KLEITERP, il signor Norbert KLOPPENBURG, il signor Franco PASSACANTANDO e la signora Susan ULBÆK sono nominati membri del gruppo di saggi.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 9 aprile 2019

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


ALLEGATO

GRUPPO DI SAGGI AD ALTO LIVELLO SULL'ARCHITETTURA FINANZIARIA EUROPEA PER LO SVILUPPO

MANDATO

1.   Il gruppo di saggi

1.1.   Composizione

Il gruppo di saggi è composto da un numero di esperti indipendenti e imparziali compreso tra sei e otto. La loro nomina si basa sull'esperienza e sulle competenze professionali e tecniche nell'ambito della finanza, dello sviluppo e del pertinente contesto istituzionale. La composizione del gruppo di saggi tiene conto dell'equilibrio geografico e di genere. Essa rispecchia un ampio spettro di tali criteri e tiene conto della diversità istituzionale tra gli Stati membri. Al momento della nomina, il presidente e i membri del gruppo di saggi dichiarano di non avere conflitti di interessi e di essere indipendenti e imparziali.

1.2.   Selezione

Il Consiglio nomina il presidente e i membri del gruppo di saggi previo esame dei candidati proposti da parte del Coreper. Il presidente è incaricato di proporre un gruppo limitato di esperti che rispecchi i principi di cui al punto 1.1. Prima dell'esame da parte del Coreper vengono forniti agli Stati membri i curricula vitae completi di tutti i candidati proposti.

1.3.   Disposizioni finanziarie

I membri del gruppo di saggi che devono spostarsi dal luogo di residenza per svolgere le loro funzioni a Bruxelles hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute e a un'indennità conformemente alla decisione n. 21/2009 del segretario generale aggiunto del Consiglio dell'Unione europea concernente il rimborso delle spese di missione delle persone che non sono funzionari del Consiglio dell'Unione europea. Le relative spese sono a carico del Consiglio.

2.   Tempistica

Poco dopo la nomina il gruppo di saggi presenta al Coreper il suo programma di lavoro. Entro tre mesi dalla sua istituzione, il gruppo di saggi informa il Coreper dello stato dei suoi lavori. Il gruppo di saggi aggiorna periodicamente, su richiesta, i competenti organi del Consiglio, compresi il Gruppo dei Consiglieri finanziari, il Gruppo «Cooperazione allo sviluppo» e il Gruppo ad hoc «Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale».

Il gruppo di saggi presenta al Consiglio la relazione finale sei mesi dopo la sua nomina. La relazione e le eventuali raccomandazioni formulate nell'adempimento della sua missione hanno l'obiettivo di informare e assistere il Consiglio nelle discussioni e nell'eventuale processo decisionale. La relazione o le eventuali raccomandazioni non possono in alcun caso essere intese come la posizione del Consiglio, anche riguardo a procedure legislative in corso. Il Consiglio decide in merito al seguito da dare alla relazione. Sono garantiti il coinvolgimento e la cooperazione del Consiglio «Economia e finanza» e del Consiglio «Affari esteri» (Sviluppo).

3.   Missione

Ai fini del presente mandato, l'architettura finanziaria europea per lo sviluppo comprende la Banca europea per gli investimenti (BEI), la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e gli strumenti finanziari gestiti dalla Commissione. Nell'analizzare l'architettura finanziaria europea per lo sviluppo, il gruppo di saggi adotta una prospettiva di sistema.

Al fine di evitare la duplicazione delle attività esistenti e di promuovere le possibilità di ulteriore cooperazione con altri attori chiave dello sviluppo, il gruppo di saggi valuta in particolare il modo in cui massimizzare il valore aggiunto dell'architettura finanziaria europea per lo sviluppo nell'attuale panorama eterogeneo dei competenti organismi nazionali degli Stati membri, come ad esempio le istituzioni e agenzie nazionali di finanziamento allo sviluppo, e degli organi istituzionali internazionali e multilaterali, come la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa e la Banca mondiale. Il gruppo di saggi tiene inoltre conto degli sviluppi e delle esigenze generali che hanno plasmato l'architettura finanziaria mondiale per lo sviluppo nel corso del tempo e di come quest'ultima sia stata adattata a tali sviluppi ed esigenze.

Il gruppo di saggi illustra le sfide e le possibilità relative alla razionalizzazione dell'architettura finanziaria europea per lo sviluppo, con particolare riferimento ai rispettivi ruoli della BEI e della BERS. Consiglia scenari per l'evoluzione dell'architettura finanziaria europea per lo sviluppo, comprese raccomandazioni su una definizione delle priorità e una programmazione chiare, prendendo in considerazione i potenziali costi connessi, sulla base di quanto segue:

una valutazione della capacità dell'attuale architettura finanziaria europea per lo sviluppo di realizzare le priorità strategiche dell'Unione nell'ambito dell'azione esterna e dello sviluppo, soprattutto in termini di impatto sullo sviluppo, efficacia, addizionalità, sovrapposizioni e rapporto costi-benefici;

un'analisi dei rispettivi punti di forza e dei punti deboli dei mandati e degli strumenti di tutti gli attori coinvolti, ivi comprese la gestione dei rischi, la governance, la partecipazione azionaria e le strutture di incentivi della BEI e della BERS;

un esame delle strategie proposte dalla BEI, dalla BERS e dalla Commissione per sviluppare ulteriormente i loro mandati al fine di rafforzare lo sviluppo del settore privato e i prestiti sovrani, anche, se del caso, nei paesi fragili e meno sviluppati.

4.   Consultazione

Il gruppo di saggi può consultare le istituzioni e gli organi competenti dell'Unione, compresi il Parlamento europeo, la Commissione e la BEI, e i competenti organi istituzionali nazionali degli Stati membri, quali le istituzioni e agenzie nazionali di finanziamento allo sviluppo, come pure la BERS. Se necessario, il gruppo di saggi può invitare altri organismi, anche dei paesi beneficiari, a fornire contributi per iscritto o durante le sue riunioni.

Il gruppo di saggi assicura la trasparenza del processo di consultazione elencando tutte le consultazioni nell'appendice della sua relazione.

5.   Segretariato

Il Segretariato generale del Consiglio assicura il segretariato del gruppo di saggi. Esso fornisce il sostegno amministrativo necessario a garantire il funzionamento del gruppo di saggi, anche per quanto concerne la pubblicazione di documenti. I costi corrispondenti, compresi quelli collegati all'organizzazione e alle riunioni, sono a carico del Consiglio.


12.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 103/29


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/598 DEL CONSIGLIO

del 9 aprile 2019

relativa alle disposizioni transitorie per la nomina dei procuratori europei per e durante il primo mandato di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1939

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939, il Consiglio nomina i procuratori europei per un mandato non rinnovabile di sei anni, che può essere prorogato per un massimo di tre anni alla fine di detto periodo di sei anni.

(2)

A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1939, ogni tre anni si deve procedere a un rinnovo parziale di un terzo dei procuratori europei. Il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, deve adottare disposizioni transitorie relative alla nomina dei procuratori europei per e durante il primo mandato.

(3)

Tali disposizioni transitorie dovrebbero garantire la corretta applicazione del principio di sostituzione periodica dei procuratori europei nominati per la prima volta alla EPPO, al fine di garantire la continuità dei lavori del collegio dei procuratori europei. Esse dovrebbero allo stesso tempo tener conto delle particolari esigenze della EPPO nei primi anni successivi alla sua istituzione e all'inizio delle attività.

(4)

A tal fine, è opportuno stabilire disposizioni specifiche sulla durata del mandato dei procuratori europei nominati per la prima volta in seguito all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/1939.

(5)

Al fine di assicurare, per il primo mandato, piena trasparenza e imparzialità nella designazione di tali procuratori europei il cui mandato sarà di tre anziché di sei anni, è opportuno applicare un sistema di estrazione a sorte. Tale sistema garantirà altresì che la selezione dei procuratori europei il cui mandato sarà più breve sia neutra sotto il profilo geografico.

(6)

Il 15 gennaio 2019 la Commissione ha presentato una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa alle disposizioni transitorie per la nomina dei procuratori europei per e durante il primo mandato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione stabilisce disposizioni transitorie relative alla nomina dei procuratori europei per e durante il primo mandato successivo all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/1939.

Articolo 2

1.   Prima della nomina dei procuratori europei viene designato, mediante estrazione a sorte, un gruppo che rappresenta un terzo del numero di Stati membri partecipanti al momento dell'applicazione di tali disposizioni transitorie.

2.   Se il numero di Stati membri partecipanti al momento dell'applicazione di dette disposizioni transitorie non è divisibile per tre, il numero di Stati membri da includere nel gruppo è arrotondato per eccesso al numero intero più vicino.

3.   Il segretariato generale del Consiglio adotta le misure necessarie per attuare questa procedura di estrazione a sorte, in stretta cooperazione con la Commissione.

Articolo 3

La durata del mandato dei procuratori europei provenienti dagli Stati membri inclusi nel gruppo determinato conformemente all'articolo 2 è di tre anni. Tale mandato non è rinnovabile.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 9 aprile 2019

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.


12.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 103/31


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/599 DELLA COMMISSIONE

dell’11 aprile 2019

che modifica l'allegato della decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e delle dipendenze della Corona

[notificata con il numero C(2019) 2830]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il 22 marzo 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/476 (2), che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione, qualora l'accordo di recesso non sia approvato dalla Camera dei Comuni entro il 29 marzo 2019, il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è prorogato fino al 12 aprile 2019. Dato che l'accordo di recesso non è stato approvato entro il 29 marzo 2019, il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito e al suo interno a decorrere dal 13 aprile 2019 («la data del recesso»).

(2)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 dispone che gli Stati membri, i paesi terzi o le loro regioni siano classificati in base alla loro qualifica sanitaria con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in una delle tre categorie seguenti: rischio trascurabile di BSE, rischio controllato di BSE e rischio indeterminato di BSE.

(3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha presentato alla Commissione una domanda volta ad ottenere la determinazione della sua qualifica sanitaria con riguardo alla BSE, indicando che tale domanda riguarda anche le dipendenze della Corona. La domanda era corredata, per tale paese e per le dipendenze della Corona, delle pertinenti informazioni relative ai criteri e ai potenziali fattori di rischio di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 999/2001.

(4)

La Scozia è attualmente classificata nella categoria di rischio trascurabile, ma il 18 ottobre 2018 in tale regione del Regno Unito è stato confermato un nuovo caso di BSE. Di conseguenza la Scozia non soddisfa più i requisiti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 999/2001 per quanto riguarda la categoria di rischio trascurabile. La Scozia dovrebbe quindi essere classificata nella categoria di rischio controllato.

(5)

In ragione della sua qualifica sanitaria con riguardo alla BSE l'Irlanda del Nord può essere considerata con rischio trascurabile, mentre il resto del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e le dipendenze della Corona possono essere considerati a rischio controllato di BSE.

(6)

Di conseguenza, tenendo conto delle informazioni specifiche di cui sopra e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, l'Irlanda del Nord dovrebbe figurare nell'elenco di regioni di paesi terzi di cui all'allegato, lettera A, della decisione 2007/453/CE della Commissione (3), mentre il resto del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e le dipendenze della Corona dovrebbero figurare alla lettera B di tale allegato relativo alla classificazione di paesi o regioni sulla base della loro qualifica sanitaria con riguardo alla BSE. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato di tale decisione.

(7)

La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 13 aprile 2019. Tuttavia essa non dovrebbe applicarsi se in tale data il diritto dell'Unione continuasse ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2007/453/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 13 aprile 2019.

Tuttavia essa non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’11 aprile 2019.

Per la Commissione

Jyrki KATAINEN

Vicepresidente


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(2)  Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 80 I del 22.3.2019, pag. 1).

(3)  Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).


ALLEGATO

L'allegato della decisione 2007/453/CE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

ELENCO DI PAESI O REGIONI

A.   Paesi o regioni con un rischio trascurabile di BSE

Stati membri

Belgio

Bulgaria

Repubblica ceca

Danimarca

Germania

Estonia

Croazia

Italia

Cipro

Lettonia

Lituania

Lussemburgo

Ungheria

Malta

Paesi Bassi

Austria

Polonia

Portogallo

Romania

Slovenia

Slovacchia

Spagna

Finlandia

Svezia

Paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA)

Islanda

Liechtenstein

Norvegia

Svizzera

Paesi terzi

Argentina

Australia

Brasile

Cile

Colombia

Costa Rica

India

Israele

Giappone

Namibia

Nuova Zelanda

Panama

Paraguay

Perù

Singapore

Stati Uniti

Uruguay

Regioni di paesi terzi

Irlanda del Nord

B.   Paesi o regioni con un rischio controllato di BSE

Stati membri

Irlanda

Grecia

Francia

Paesi terzi

Canada

Guernsey

Isola di Man

Jersey

Messico

Nicaragua

Corea del Sud

Taiwan

Regno Unito, ad eccezione della regione Irlanda del Nord

C.   Paesi o regioni con un rischio indeterminato di BSE

Paesi o regioni non elencati alle lettere A o B.

»

12.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 103/35


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/600 DELLA COMMISSIONE

dell’11 aprile 2019

che modifica la decisione 2011/163/UE per quanto riguarda l'approvazione dei piani presentati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalle dipendenze della Corona a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2019) 2831]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il 22 marzo 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/476 (2), che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione, qualora l'accordo di recesso non sia approvato dalla Camera dei Comuni entro il 29 marzo 2019, il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è prorogato fino al 12 aprile 2019. Dato che l'accordo di recesso non è stato approvato entro il 29 marzo 2019, il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito e al suo interno a decorrere dal 13 aprile 2019 («la data del recesso»).

(2)

A norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE, i paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare gli animali e i prodotti di origine animale contemplati dalla medesima direttiva sono tenuti a presentare piani di sorveglianza dei residui che offrano le garanzie richieste («i piani»). I piani dovrebbero comprendere almeno le categorie di residui e sostanze elencate nell'allegato I di tale direttiva.

(3)

La decisione 2011/163/UE della Commissione (3) approva i piani presentati da alcuni paesi terzi per determinati animali e prodotti di origine animale figuranti nell'elenco di cui all'allegato di tale decisione.

(4)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha presentato alla Commissione i piani per tale paese e le dipendenze della Corona in merito a bovini, ovini/caprini, suini, equini, pollame, acquacoltura, latte, uova, conigli, selvaggina selvatica, selvaggina d'allevamento e miele. Tali piani offrono garanzie sufficienti ed è opportuno che siano approvati.

(5)

Pertanto, al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e le dipendenze della Corona dovrebbero figurare nell'elenco dei paesi terzi stabilito dalla decisione 2011/163/UE per i quali i piani sono approvati. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2011/163/UE.

(6)

La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 13 aprile 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2011/163/UE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 13 aprile 2019.

Tuttavia essa non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’11 aprile 2019.

Per la Commissione

Jyrki KATAINEN

Vicepresidente


(1)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

(2)  Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 80I del 22.3.2019, pag. 1).

(3)  Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).


ALLEGATO

L'allegato della decisione 2011/163/UE è così modificato:

1)

tra le voci relative alle Isole Fær Øer e alla Georgia, è inserita la voce seguente:

«GB

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2)

tra le voci relative alla Georgia e al Ghana, è inserita la voce seguente:

«GG

Guernsey

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3)

tra le voci relative a Israele e all'India, è inserita la voce seguente:

«IM

Isola di Man

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4)

tra le voci relative all'Iran e alla Giamaica, è inserita la voce seguente:

«JE

Jersey

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


12.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 103/38


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/601 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2019

che modifica l'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco di paesi terzi o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione sperma di animali della specie bovina

[notificata con il numero C(2019) 2832]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, l'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, e l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il 22 marzo 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/476 (2), che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione, qualora l'accordo di recesso non sia approvato dalla Camera dei Comuni entro il 29 marzo 2019, il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è prorogato fino al 12 aprile 2019. Dato che l'accordo di recesso non è stato approvato entro il 29 marzo 2019, il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito e al suo interno a decorrere dal 13 aprile 2019 («la data del recesso»).

(2)

La decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione (3) reca, nel suo allegato I, un elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma di animali della specie bovina.

(3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, tale paese e alcune dipendenze della Corona rispetteranno le condizioni di cui alla decisione di esecuzione 2011/630/UE per l'introduzione nell'Unione di partite di sperma di animali della specie bovina continuando a conformarsi alla normativa dell'Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.

(4)

Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e alcune dipendenze della Corona dovrebbero figurare nell'elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi di cui all'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE autorizzati a introdurre nell'Unione partite di sperma di animali della specie bovina.

(5)

È dunque opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE.

(6)

La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 13 aprile 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 13 aprile 2019.

Tuttavia essa non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2019.

Per la Commissione

Jyrki KATAINEN

Vicepresidente


(1)  GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10.

(2)  Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 80 I del 22.3.2019, pag. 1).

(3)  Decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione, del 20 settembre 2011, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma di animali della specie bovina (GU L 247 del 24.9.2011, pag. 32).


ALLEGATO

La tabella di cui all'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE è così modificata:

a)

dopo la voce relativa al Cile, sono inserite le righe seguenti:

«GB

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

 

 

GG

Guernsey»

 

 

b)

dopo la voce relativa all'Islanda, è inserita la riga seguente:

«JE

Jersey»

 

 


12.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 103/41


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/602 DELLA COMMISSIONE

dell’11 aprile 2019

che modifica l'allegato I della decisione 2006/168/CE per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco di paesi terzi autorizzati a introdurre nell'Unione europea embrioni di bovini

[notificata con il numero C(2019) 2833]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il 22 marzo 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/476 (2), che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione, qualora l'accordo di recesso non sia approvato dalla Camera dei Comuni entro il 29 marzo 2019, il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è prorogato fino al 12 aprile 2019. Dato che l'accordo di recesso non è stato approvato entro il 29 marzo 2019, il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito e al suo interno a decorrere dal 13 aprile 2019 («la data del recesso»).

(2)

La decisione 2006/168/CE della Commissione (3) reca, nel suo allegato I, un elenco di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di embrioni di bovini.

(3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, tale paese e alcune dipendenze della Corona rispetteranno le condizioni di cui alla decisione 2006/168/CE per l'introduzione nell'Unione di partite di embrioni di bovini continuando a conformarsi alla normativa dell'Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.

(4)

Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e alcune dipendenze della Corona dovrebbero figurare nell'elenco di paesi terzi di cui all'allegato I della decisione 2006/168/CE autorizzati a introdurre nell'Unione partite di embrioni di bovini.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2006/168/CE.

(6)

La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 13 aprile 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2006/168/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 13 aprile 2019.

Tuttavia essa non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’11 aprile 2019.

Per la Commissione

Jyrki KATAINEN

Vicepresidente


(1)  GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1.

(2)  Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 80 I del 22.3.2019, pag. 1).

(3)  Decisione 2006/168/CE della Commissione, del 4 gennaio 2006, che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all'importazione di embrioni di bovini nella Comunità e che abroga la decisione 2005/217/CE (GU L 57 del 28.2.2006, pag. 19).


ALLEGATO

La tabella di cui all'allegato I della decisione 2006/168/CE è così modificata:

a)

dopo la voce relativa alla Svizzera, sono inserite le righe seguenti:

«GB

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

ALLEGATO II

ALLEGATO III

ALLEGATO IV

GG

Guernsey

ALLEGATO II

ALLEGATO III

ALLEGATO IV»

b)

dopo la voce relativa a Israele, sono inserite le righe seguenti:

«JE

Jersey

ALLEGATO II

ALLEGATO III

ALLEGATO IV»


12.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 103/44


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/603 DELLA COMMISSIONE

dell’11 aprile 2019

che modifica gli allegati della decisione 2006/766/CE per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona negli elenchi dei paesi terzi e territori autorizzati a introdurre nell'Unione molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca destinati al consumo umano

[notificata con il numero C(2019) 2834]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il 22 marzo 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/476 (2), che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione, qualora l'accordo di recesso non sia approvato dalla Camera dei Comuni entro il 29 marzo 2019, il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è prorogato fino al 12 aprile 2019. Dato che l'accordo di recesso non è stato approvato entro il 29 marzo 2019, il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito e al suo interno a decorrere dal 13 aprile 2019 («la data del recesso»).

(2)

A norma del regolamento (CE) n. 854/2004 i prodotti di origine animale possono essere importati unicamente da un paese terzo, o da una parte di un paese terzo, che figura in un elenco compilato conformemente al suddetto regolamento.

(3)

La decisione 2006/766/CE della Commissione (3) elenca i paesi terzi che soddisfano i criteri di cui al regolamento (CE) n. 854/2004 e sono quindi in grado di garantire che le esportazioni di tali prodotti nell'Unione rispettano le condizioni sanitarie stabilite dalla normativa dell'Unione per tutelare la salute dei consumatori.

(4)

In particolare, l'allegato I della suddetta decisione elenca i paesi terzi autorizzati a introdurre molluschi bivalvi, tunicati, echinodermi e gasteropodi marini, mentre l'allegato II della medesima decisione elenca i paesi terzi e i territori autorizzati a introdurre prodotti della pesca destinati al consumo umano. Negli elenchi sono indicate anche le restrizioni relative a dette importazioni da taluni paesi terzi.

(5)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, tale paese e alcune dipendenze della Corona rispetteranno le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 854/2004 per l'introduzione nell'Unione di partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca destinati al consumo umano continuando a conformarsi alla normativa dell'Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.

(6)

Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e alcune dipendenze della Corona dovrebbero figurare negli elenchi dei paesi terzi e dei territori di cui alla decisione 2006/766/CE autorizzati a introdurre molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca destinati al consumo umano.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II della decisione 2006/766/CE.

(8)

La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 13 aprile 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2006/766/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 13 aprile 2019.

Tuttavia essa non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’11 aprile 2019.

Per la Commissione

Jyrki KATAINEN

Vicepresidente


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(2)  Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 80 I del 22.3.2019, pag. 1).

(3)  Decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53).


ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2006/766/CE sono così modificati:

1)

la tabella di cui all'allegato I della decisione 2006/766/CE è così modificata:

a)

dopo la voce relativa al Cile sono inserite le seguenti righe:

«GB

REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

 

GG

GUERNSEY»

 

b)

dopo la voce relativa alla Groenlandia, è inserita la riga seguente:

«JE

JERSEY»

 

2)

la tabella di cui all'allegato II della decisione 2006/766/CE è così modificata:

a)

dopo la voce relativa al Gabon è inserita la seguente riga:

«GB

REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD»

 

b)

dopo la voce relativa alla Georgia è inserita la seguente riga:

«GG

GUERNSEY»

 

c)

dopo la voce relativa all'Iran è inserita la seguente riga:

«JE

JERSEY»

 


12.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 103/47


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/604 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2019

che modifica gli allegati I e III della decisione 2010/472/UE per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona negli elenchi dei paesi terzi, o di parti di essi, autorizzati a introdurre nell'Unione sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina

[notificata con il numero C(2019) 2838]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 17, paragrafo 3, l'articolo 18, paragrafo 1, primo trattino, e l'articolo 19, frase introduttiva e lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il 22 marzo 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/476 (2), che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione, qualora l'accordo di recesso non sia approvato dalla Camera dei Comuni entro il 29 marzo 2019, il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è prorogato fino al 12 aprile 2019. Dato che l'accordo di recesso non è stato approvato entro il 29 marzo 2019, il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito e al suo interno a decorrere dal 13 aprile 2019 («la data del recesso»).

(2)

La decisione 2010/472/UE della Commissione (3) reca, nel suo allegato I, un elenco dei paesi terzi, o di parti di essi, dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina e, nel suo allegato III, un elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina.

(3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, tale paese e alcune dipendenze della Corona rispetteranno le condizioni di cui alla decisione 2010/472/UE per l'introduzione nell'Unione di partite di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina continuando a conformarsi alla normativa dell'Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.

(4)

Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e alcune dipendenze della Corona dovrebbero figurare negli elenchi dei paesi terzi, o di parti di essi, di cui agli allegati I e III della decisione 2010/472/UE autorizzati a introdurre nell'Unione partite di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina.

(5)

È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e III della decisione 2010/472/UE.

(6)

La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 13 aprile 2019 a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e III della decisione 2010/472/UE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 13 aprile 2019.

Tuttavia essa non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2019

Per la Commissione

Jyrki KATAINEN

Vicepresidente


(1)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(2)  Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 80 I del 22.3.2019, pag. 1).

(3)  Decisione 2010/472/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa all'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina nell'Unione (GU L 228 del 31.8.2010, pag. 74).


ALLEGATO

Gli allegati I e III della decisione 2010/472/UE sono così modificati:

1)

la tabella di cui all'allegato I della decisione 2010/472/UE è così modificata:

a)

dopo la voce relativa al Cile, sono inserite le righe seguenti:

«GB

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

 

 

GG

Guernsey»

 

 

b)

dopo la voce relativa all'Islanda, è inserita la riga seguente:

«JE

Jersey»

 

 

2)

la tabella di cui all'allegato III della decisione 2010/472/UE è così modificata:

a)

dopo la voce relativa al Cile, sono inserite le righe seguenti:

«GB

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

 

 

GG

Guernsey»

 

 

b)

dopo la voce relativa all'Islanda, è inserita la riga seguente:

«JE

Jersey»

 

 


12.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 103/50


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/605 DELLA COMMISSIONE

dell’11 aprile 2019

che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco dei paesi terzi o parti dei paesi terzi autorizzati a introdurre nell'Unione partite di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano

[notificata con il numero C(2019) 2840]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, l'articolo 8, punto 4, e l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il 22 marzo 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/476 (2), che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione, qualora l'accordo di recesso non sia approvato dalla Camera dei Comuni entro il 29 marzo 2019, il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è prorogato fino al 12 aprile 2019. Dato che l'accordo di recesso non è stato approvato entro il 29 marzo 2019, il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito e al suo interno a decorrere dal 13 aprile 2019 («la data del recesso»).

(2)

La decisione 2007/777/CE della Commissione (3) stabilisce, tra l'altro, le condizioni per l'introduzione nell'Unione di partite di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati che sono stati sottoposti ad uno dei trattamenti di cui all'allegato II, parte 4, di tale decisione («i prodotti in questione»), e comprende un elenco dei paesi terzi o parti dei paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione dei prodotti in questione.

(3)

L'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE reca un elenco dei paesi terzi o parti dei paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione dei prodotti in questione, purché siano stati sottoposti al trattamento pertinente indicato in tale parte dell'allegato II. Tali trattamenti mirano a eliminare determinati rischi per la salute degli animali legati ai prodotti in questione specifici. La parte 4 di detto allegato stabilisce un trattamento generico «A» e trattamenti specifici da «B» a «F», enumerati in ordine decrescente di rigorosità rispetto al rischio per la salute degli animali legato al prodotto specifico.

(4)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, tale paese e alcune dipendenze della Corona rispetteranno le condizioni di cui alla decisione 2007/777/CE per l'introduzione nell'Unione di partite di prodotti destinati al consumo umano sottoposti al trattamento «A» continuando a conformarsi alla normativa dell'Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.

(5)

Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e alcune dipendenze della Corona dovrebbero figurare nell'elenco dei paesi terzi o parti dei paesi terzi di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE autorizzati a introdurre nell'Unione partite dei prodotti in questione.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II della decisione 2007/777/CE.

(7)

La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 13 aprile 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 13 aprile 2019.

Tuttavia essa non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’11 aprile 2019.

Per la Commissione

Jyrki KATAINEN

Vicepresidente


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 80 I del 22.3.2019, pag. 1).

(3)  Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).


ALLEGATO

La tabella di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE è così modificata:

a)

dopo la voce relativa all'Etiopia, sono inserite le righe seguenti:

«GB

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

GG

Guernsey

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

b)

dopo la voce relativa all'Islanda, è inserita la riga seguente:

«JE

Jersey

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A


12.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 103/53


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/606 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2019

che modifica l'allegato I della decisione 2012/137/UE per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona negli elenchi di paesi terzi, o parti di essi, autorizzati a introdurre nell'Unione sperma di animali domestici della specie suina

[notificata con il numero C(2019) 2841]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 9, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il 22 marzo 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/476 (2), che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione, qualora l'accordo di recesso non sia approvato dalla Camera dei Comuni entro il 29 marzo 2019, il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è prorogato fino al 12 aprile 2019. Dato che l'accordo di recesso non è stato approvato entro il 29 marzo 2019, il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito e al suo interno a decorrere dal 13 aprile 2019 («la data del recesso»).

(2)

La decisione di esecuzione 2012/137/UE della Commissione (3) reca, nel suo allegato I, un elenco dei paesi terzi, o parti di essi, dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma di animali domestici della specie suina.

(3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, tale paese e alcune dipendenze della Corona rispetteranno le condizioni di cui alla decisione di esecuzione 2012/137/UE per l'introduzione nell'Unione di partite di sperma di animali domestici della specie suina continuando a conformarsi alla normativa dell'Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.

(4)

Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e alcune dipendenze della Corona dovrebbero figurare negli elenchi di paesi terzi, territori e loro parti di cui all'allegato I della decisione di esecuzione 2012/137/UE autorizzati a introdurre nell'Unione partite di sperma di animali domestici della specie suina.

(5)

È dunque opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione di esecuzione 2012/137/UE.

(6)

La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 13 aprile 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione di esecuzione 2012/137/UE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 13 aprile 2019.

Tuttavia essa non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2019.

Per la Commissione

Jyrki KATAINEN

Vicepresidente


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62.

(2)  Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 80 I del 22.3.2019, pag. 1).

(3)  Decisione di esecuzione 2012/137/UE della Commissione, del 1o marzo 2012, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma di animali domestici della specie suina (GU L 64 del 3.3.2012, pag. 29).


ALLEGATO

Nella tabella di cui all'allegato I della decisione di esecuzione 2012/137/UE, dopo la voce relativa alla Svizzera sono inserite le seguenti righe:

«GB

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

 

GG

Guernsey

 

JE

Jersey»

 


12.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 103/56


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/607 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2019

che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES

[notificata con il numero C(2019) 2900]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 3,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 6, paragrafo 5,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il 22 marzo 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/476 (4), che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione, qualora l'accordo di recesso non sia approvato dalla Camera dei Comuni entro il 29 marzo 2019, il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è prorogato fino al 12 aprile 2019. Dato che l'accordo di recesso non è stato approvato entro il 29 marzo 2019, il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito e al suo interno a decorrere dal 13 aprile 2019 («la data del recesso»).

(2)

La decisione 2009/821/CE della Commissione (5) stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti conformemente alle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE e l'elenco delle unità centrali, regionali e locali nel sistema informatico veterinario integrato (TRACES). Tali elenchi figurano, rispettivamente, negli allegati I e II della summenzionata decisione.

(3)

A seguito della proposta presentata dal Belgio, il riconoscimento dei posti d'ispezione frontalieri nei porti di Anversa e di Zeebrugge dovrebbe essere esteso ai prodotti non imballati destinati al consumo umano. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(4)

A seguito della proposta presentata dalla Danimarca, un nuovo centro d'ispezione dovrebbe figurare nell'elenco del posto d'ispezione frontaliero nel porto di Esbjerg per l'ispezione dei prodotti imballati. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(5)

A seguito della proposta presentata dall'Irlanda, il riconoscimento del posto d'ispezione frontaliero nel porto di Dublino dovrebbe essere esteso agli animali e ai prodotti non imballati destinati al consumo umano e dovrebbe essere riconosciuto un nuovo posto d'ispezione frontaliero nel porto di Rosslare per gli animali e i prodotti. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(6)

A seguito della proposta presentata dalla Spagna, nel porto di Ferrol dovrebbe essere riconosciuto un nuovo posto d'ispezione frontaliero per i prodotti imballati. Dovrebbe inoltre essere revocata la sospensione relativa al posto d'ispezione frontaliero nel porto di Santander e ad uno dei centri d'ispezione del posto d'ispezione frontaliero nel porto di Vigo. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(7)

A seguito della proposta presentata dalla Francia, nel porto di Caen-Ouistreham, nel porto e sulla ferrovia di Calais, nel porto di Cherbourg, nel porto di Dieppe, nel porto di Roscoff e nel porto di Saint-Malo dovrebbero essere riconosciuti nuovi posti d'ispezione frontalieri per alcune categorie di prodotti o alcune categorie di animali. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(8)

A seguito della proposta presentata dai Paesi Bassi, un nuovo centro d'ispezione dovrebbe figurare nell'elenco del posto d'ispezione frontaliero nel porto di Rotterdam per l'ispezione dei prodotti imballati destinati al consumo umano. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE.

(10)

La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 13 aprile 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 13 aprile 2019.

Tuttavia essa non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2019

Per la Commissione

Jyrki KATAINEN

Vicepresidente


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(3)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(4)  Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 80 I del 22.3.2019, pag. 1).

(5)  Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono così modificati:

1)

l'allegato I è così modificato:

a)

alle note particolari sono aggiunte le note seguenti:

«(16)

=

Escluse le carcasse di ungulati.

(17)

=

Soltanto per le partite trasportate da veicoli stradali mediante il servizio ferroviario Eurotunnel Le Shuttle»;

b)

la parte relativa al Belgio è così modificata:

i)

la voce relativa al porto di Anversa è sostituita dalla seguente:

«Antwerpen

Anvers

BE ANR 1

P

GIP LO

HC(16), NHC

 

Afrulog

HC(2), NHC»

 

ii)

la voce relativa al porto di Zeebrugge è sostituita dalla seguente:

«Zeebrugge

BE ZEE 1

P

 

HC, NHC(2)»

 

c)

nella parte riguardante la Danimarca, la voce relativa al porto di Esbjerg è sostituita dalla seguente:

«Esbjerg

DK EBJ 1

P

E D & F Man Terminals

Denmark ApS

HC-NT(6), NHC-NT(4)(6)(11)

 

Bluewater Shipping

HC(2), NHC(2)»

 

d)

la parte relativa all'Irlanda è così modificata:

i)

la voce relativa al porto di Dublino è sostituita dalla seguente:

«Dublin Port

IE DUB 1

P

 

HC, NHC

U(14), E, O»

ii)

dopo la voce relativa al porto di Dublino è inserita la voce seguente relativa al porto di Rosslare:

«Rosslare Europort

IE ROS 1

P

 

HC, NHC

U, E, O»

e)

la parte relativa alla Spagna è così modificata:

i)

dopo la voce relativa a Ciudad Real è inserita la voce seguente relativa al porto di Ferrol:

«Ferrol

ES FRO 1

P

 

HC(2)»

 

ii)

la voce relativa al porto di Santander è sostituita dalla seguente:

«Santander

ES SDR 1

P

 

HC, NHC-NT»

 

iii)

la voce relativa al porto di Vigo è sostituita dalla seguente:

«Vigo

ES VGO 1

P

T.C. Guixar

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Frioya

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frigalsa

HC-T(FR)(3)

 

Pescanova

HC-T(FR)(2)(3)

 

Fandicosta

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frig. Morrazo

HC-T(FR)(3)»

 

f)

la parte relativa alla Francia è così modificata:

i)

dopo la voce relativa a Brest sono inserite le voci seguenti relative al porto di Caen-Ouistreham nonché al porto e alla ferrovia di Calais:

«Caen-Ouistreham

FR CFR 1

P

 

HC(1), NHC

U(8), E, O


Calais

FR CQF 1

P

 

HC(1)(2), NHC(2)

U(8), E, O(14)


Calais

FR CQF 2

F(17)

Eurotunnel

HC(1), NHC

U(8), E

STEF

HC(1)(3)»

 

ii)

dopo la voce relativa a Châteauroux-Déols è inserita la voce seguente relativa al porto di Cherbourg:

«Cherbourg

FR CER 1

P

 

HC(1), NHC

E, U(8), O(14)»

iii)

dopo la voce relativa a Deauville è inserita la voce seguente relativa al porto di Dieppe:

«Dieppe

FR DPE 1

P

 

HC(1), NHC

E, U(8)»

iv)

dopo la voce relativa a Roissy Charles-de-Gaulle è inserita la voce seguente relativa al porto di Roscoff:

«Roscoff

FR ROS 1

P

 

HC(1), NHC»

 

v)

dopo la voce relativa a Rouen è inserita la voce seguente relativa al porto di Saint-Malo:

«Saint-Malo

FR SML 1

P

 

HC(1), NHC

E, O»

g)

nella parte relativa ai Paesi Bassi, la voce relativa al porto di Rotterdam è sostituita dalla seguente:

«Rotterdam

NL RTM 1

P

Eurofrigo Karimatastraat

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Eurofrigo, Abel Tasmanstraat

HC

 

Frigocare Rotterdam B.V.

HC(2)

 

Agro Merchants Maasvlakte B.V.

HC(2), NHC(2)

 

Kloosterboer Delta Terminal

HC(2)

 

Maastank B.V.

NHC-NT(6)

 

Agro Merchants Westland

HC(2)»

 

h)

la parte relativa al Regno Unito è soppressa;

2)

nell'allegato II, la parte relativa al Regno Unito è soppressa.


Rettifiche

12.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 103/60


Rettifica del regolamento delegato (UE) 2018/1922 della Commissione, del 10 ottobre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 319 del 14 dicembre 2018 )

Alla pagina 129, al sotto punto 3B001. f., l'allineamento dei punti 3 e 4 è rettificato come segue:

anziché:

«3.

apparecchiature appositamente progettate per la produzione di maschere aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.

un fascio elettronico focalizzato deflesso, un fascio ionico o un fascio “laser”; e

b.

aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

dimensione del punto FWHM (larghezza a mezza altezza) inferiore a 65 nm e valore di posizionamento dell'immagine inferiore a 17 nm (media + 3 sigma); o

2.

non utilizzato;

3.

errore di sovrapposizione del secondo strato inferiore a 23 nm (media + 3 sigma) sulla maschera;

4.

apparecchiature progettate per il trattamento di dispositivi con metodi di scrittura diretta, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.

fascio elettronico focalizzato deflesso; e

b.

aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

dimensione minima del fascio uguale o inferiore a 15 nm; o

2.

errore di sovrapposizione inferiore a 27 nm (media + 3 sigma);»

leggasi:

«3.

apparecchiature appositamente progettate per la produzione di maschere aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.

un fascio elettronico focalizzato deflesso, un fascio ionico o un fascio “laser”; e

b.

aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

dimensione del punto FWHM (larghezza a mezza altezza) inferiore a 65 nm e valore di posizionamento dell'immagine inferiore a 17 nm (media + 3 sigma); o

2.

non utilizzato;

3.

errore di sovrapposizione del secondo strato inferiore a 23 nm (media + 3 sigma) sulla maschera;

4.

apparecchiature progettate per il trattamento di dispositivi con metodi di scrittura diretta, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.

fascio elettronico focalizzato deflesso; e

b.

aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

dimensione minima del fascio uguale o inferiore a 15 nm; o

2.

errore di sovrapposizione inferiore a 27 nm (media + 3 sigma);»


12.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 103/61


Rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/461 della Commissione, del 30 gennaio 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/522 per quanto riguarda l'esenzione della Banca d'Inghilterra e dell'Ufficio per la gestione del debito del Regno Unito dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 80 del 22 marzo 2019 )

Alla pagina 10, nel titolo,

anziché:

«REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/461 DELLA COMMISSIONE, del 30 gennaio 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/522 per quanto riguarda l'esenzione della Banca d'Inghilterra e dell'Ufficio per la gestione del debito del Regno Unito dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio»

leggasi:

«REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/461 DELLA COMMISSIONE, del 30 gennaio 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/522 per quanto riguarda l'esenzione della Banca d'Inghilterra e del ministero delle Finanze britannico dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio».

Alla pagina 10, considerando 6,

anziché:

«(6)

In assenza di disposizioni speciali, il recesso del Regno Unito dall'Unione avrebbe come conseguenza che la Banca d'Inghilterra e l'Ufficio per la gestione del debito del Regno Unito non beneficerebbero più della vigente esenzione, a meno che siano inclusi nell'elenco delle banche centrali e degli uffici per la gestione del debito che beneficiano dell'esenzione.»

leggasi:

«(6)

In assenza di disposizioni speciali il recesso del Regno Unito dall'Unione avrebbe come conseguenza che la Banca d'Inghilterra e il ministero delle Finanze britannico non beneficerebbero più della vigente esenzione, a meno che siano inclusi nell'elenco delle banche centrali e degli uffici per la gestione del debito che beneficiano dell'esenzione.».

Alla pagina 10, considerando 7, terza frase,

anziché:

«Di conseguenza, la Banca d'Inghilterra e l'Ufficio per la gestione del debito del Regno Unito dovrebbero essere inclusi nell'elenco degli organismi pubblici esentati di cui al regolamento delegato (UE) 2016/522.»

leggasi:

«Di conseguenza la Banca d'Inghilterra e il ministero delle Finanze britannico dovrebbero essere inclusi nell'elenco degli organismi pubblici esentati di cui al regolamento delegato (UE) 2016/522.».

Alla pagina 12, allegato che modifica il punto 13 dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2016/522,

anziché:

«13.

Regno Unito:

Banca centrale del Regno Unito (Bank of England);

Ufficio per la gestione del debito del Regno Unito (United Kingdom Debt Management Office);»

leggasi:

«13.

Regno Unito:

Banca centrale del Regno Unito (Bank of England);

ministero delle Finanze britannico (Her Majesty's Treasury);».