ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 99

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
10 aprile 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2019/563 del Consiglio, dell'8 aprile 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, della modifica 1 del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/564 della Commissione, del 28 marzo 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/2251 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data fino alla quale le controparti possono continuare ad applicare le rispettive procedure di gestione del rischio per taluni contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale ( 1 )

3

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/565 della Commissione, del 28 marzo 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2205, il regolamento delegato (UE) 2016/592 e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 che integrano il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per taluni tipi di contratti ( 1 )

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/566 della Commissione, del 9 aprile 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Federazione russa, della Repubblica di Corea e della Malaysia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude l'inchiesta relativa alle importazioni dello stesso prodotto originario della Repubblica di Turchia

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/567 della Commissione, del 9 aprile 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

36

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/568 del Consiglio, dell'8 aprile 2019, relativa alla nomina di un membro del Comitato di risoluzione unico

38

 

*

Decisione (UE) 2019/569 della Commissione, del 3 aprile 2019, sulla proposta di iniziativa dei cittadini intitolata Rispetto dello Stato di diritto all'interno dell'Unione europea [notificata con il numero C(2019) 2314]

39

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/570 della Commissione, dell'8 aprile 2019, recante modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i mezzi di rescEU e che modifica la decisione di esecuzione 2014/762/UE della Commissione [notificata con il numero C(2019) 2644]  ( 1 )

41

 

*

Decisione (UE) 2019/571 del Comitato di risoluzione unico, del 28 marzo 2019, concernente lo scarico della responsabilità sull'esecuzione del bilancio e la chiusura dei conti del Comitato di risoluzione unico per l'esercizio finanziario 2017 (SRB/PS/2019/02)

46

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale UE-ALC ( GU L 288 del 22.10.2016 )

47

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

10.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 99/1


DECISIONE (UE) 2019/563 DEL CONSIGLIO

dell'8 aprile 2019

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, della modifica 1 del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione (UE) 2018/538 del Consiglio (2), la modifica 1 del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea («memorandum di cooperazione NAT-I-9406») è stata firmata il 13 dicembre 2017, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

(2)

La modifica 1 del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 amplia l'ambito di applicazione della cooperazione tra le parti a tutte le fasi della modernizzazione della gestione del traffico aereo, comprese le attività di messa in opera, con l'obiettivo di garantirne l'interoperabilità globale. Essa modifica altresì la struttura e la gestione del memorandum di cooperazioen NAT-I-9406 al fine di ottimizzare l'attuazione e la gestione delle attività di cooperazione previste nell'ambito dello stesso.

(3)

È necessario stabilire le procedure per la partecipazione dell'Unione alla gestione esecutiva del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea in materia di modernizzazione della gestione del traffico aereo, di ricerca e sviluppo nell'aviazione civile e di interoperabilità su scala mondiale («memorandum di cooperazione NAT-I-9406 A»), che figura nell'addendum della modifica 1 e sostituisce il memorandum di cooperazione NAT-I-9406.

(4)

È opportuno pertanto approvare a nome dell'Unione la modifica 1 del memorandum di cooperazione NAT-I-9406,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La modifica 1 del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea è approvata a nome dell'Unione (3).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui articolo II.B della modifica 1 del memorandum di cooperazione NAT-I-9406, per esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dalla modifica 1 del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 (4).

Articolo 3

La Commissione, previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio, determina la posizione che deve essere adottata dall'Unione nella gestione esecutiva del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 A e dei relativi allegati di cui all'articolo III del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 A, in riferimento:

a)

all'adozione di nuovi allegati del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 A e delle relative appendici degli allegati del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 A; e

b)

all'adozione di modifiche degli allegati del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 A e delle relative appendici di tali allegati.

Articolo 4

Fatto salvo l'articolo 3 della presente decisione, la Commissione può adottare ogni provvedimento opportuno a norma degli articoli III, IV, V, VII e VIII del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 A.

Articolo 5

La Commissione rappresenta l'Unione nelle consultazioni condotte a norma dell'articolo XI del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 A.

Articolo 6

La Commissione informa periodicamente il Consiglio sull'attuazione del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 A, se necessario e almeno una volta l'anno.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Lussemburgo, l'8 aprile 2019

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)  Approvazione del 12 settembre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione (UE) 2018/538 del Consiglio, del 7 dicembre 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria della modifica 1 del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 1).

(3)  Il testo della modifica 1 del memoradum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea è stato pubblicato nella GU L 90 del 6.4.2018, pag. 3, unitamente alla decisione relativa alla firma.

(4)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


REGOLAMENTI

10.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 99/3


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/564 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2019

che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/2251 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data fino alla quale le controparti possono continuare ad applicare le rispettive procedure di gestione del rischio per taluni contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sul recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, a meno che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2019/397 della Commissione (2) modifica il regolamento delegato (UE) 2016/2251 (3) per quanto riguarda la data fino alla quale le controparti possono continuare ad applicare le rispettive procedure di gestione del rischio per taluni contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale. A norma dell'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2019/397, tale regolamento si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, a meno che entro tale data sia entrato in vigore un accordo di recesso o sia stato prorogato il termine di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

(3)

Con lettera del 20 marzo 2019 il Regno Unito ha presentato una richiesta di proroga del termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea fino al 30 giugno 2019, al fine di completare la ratifica dell'accordo di recesso (4). Il 21 marzo 2019 il Consiglio europeo ha approvato una proroga fino al 22 maggio 2019, a condizione che l'accordo di recesso fosse approvato dalla Camera dei comuni nella settimana successiva. In caso contrario, il Consiglio europeo ha approvato una proroga fino al 12 aprile 2019. Di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/397 non si applicherà.

(4)

Restano tuttavia valide le motivazioni alla base del regolamento delegato (UE) 2019/397, indipendentemente dalla proroga del termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. In particolare, i rischi per il corretto funzionamento del mercato e la parità di condizioni tra le controparti stabilite nell'Unione persisteranno in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione senza un accordo dopo il periodo di proroga. Si prevede che tali rischi rimarranno nel prossimo futuro.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/2251.

(6)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione presentato alla Commissione dall'Autorità bancaria europea, dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

(7)

È necessario agevolare l'attuazione di soluzioni efficienti da parte dei partecipanti al mercato il più rapidamente possibile. Pertanto l'Autorità bancaria europea, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati hanno analizzato i potenziali costi e benefici connessi, ma non hanno effettuato una consultazione pubblica aperta in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), e dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Per la medesima ragione è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 35 del regolamento delegato (UE) 2016/2251 è sostituito dal seguente:

«Articolo 35

Disposizioni transitorie

1.   Le controparti di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 possono continuare ad applicare le procedure di gestione del rischio in essere alla data di applicazione del presente regolamento per i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale stipulati o novati tra il 16 agosto 2012 e le pertinenti date di applicazione del presente regolamento.

2.   Le controparti di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 possono altresì continuare ad applicare le procedure di gestione del rischio in vigore al 14 marzo 2019 per i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a)

i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale sono stati stipulati o novati prima delle pertinenti date di applicazione del presente regolamento indicate agli articoli 36, 37 e 38 del presente regolamento o del 11 aprile 2019, se anteriore;

b)

i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale sono novati al solo scopo di sostituire la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro;

c)

i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale sono novati tra il giorno successivo a quello in cui il diritto dell'Unione cessa di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno, a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, e una delle seguenti date, a seconda di quale sia posteriore:

i)

le pertinenti date di applicazione indicate agli articoli 36, 37 e 38 del presente regolamento; o

ii)

12 mesi dopo il giorno successivo a quello in cui il diritto dell'Unione cessa di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

Tuttavia il presente regolamento non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:

a)

un accordo di recesso concluso con il Regno Unito conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea è entrato in vigore entro la data di cui al secondo comma del presente articolo;

b)

è stata presa la decisione di prorogare il termine di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea oltre il 31 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2019/397 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/2251 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data fino alla quale le controparti possono continuare ad applicare le rispettive procedure di gestione del rischio per taluni contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 71 del 13.3.2019, pag. 15).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione, del 4 ottobre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 340 del 15.12.2016, pag. 9).

(4)  Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU C 66 I del 19.2.2019, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(6)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

(7)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


10.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 99/6


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/565 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2019

che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2205, il regolamento delegato (UE) 2016/592 e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 che integrano il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per taluni tipi di contratti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sul recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, a meno che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2019/396 della Commissione (2) modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione (3), il regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione (4) e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione (5) per quanto riguarda la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per taluni tipi di contratti. A norma dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/396, il medesimo regolamento si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, a meno che entro tale data sia entrato in vigore un accordo di recesso o sia stato prorogato il termine di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

(3)

Con lettera del 20 marzo 2019 il Regno Unito ha presentato una richiesta di proroga del termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea fino al 30 giugno 2019, al fine di completare la ratifica dell'accordo di recesso (6). Il 21 marzo 2019 il Consiglio europeo ha approvato una proroga fino al 22 maggio 2019, a condizione che l'accordo di recesso fosse approvato dalla Camera dei comuni nella settimana successiva. In caso contrario, il Consiglio europeo ha approvato una proroga fino al 12 aprile 2019. Di conseguenza, il regolamento delegato (UE) 2019/396 non si applicherà.

(4)

Restano tuttavia valide le motivazioni alla base del regolamento delegato (UE) 2019/396, indipendentemente dalla proroga del termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. In particolare, i rischi per il corretto funzionamento del mercato e la parità di condizioni tra le controparti stabilite nell'Unione persisteranno in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione senza un accordo dopo il periodo di proroga. Si prevede che tali rischi rimarranno nel prossimo futuro.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178.

(6)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione presentato alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

(7)

È necessario agevolare l'attuazione di soluzioni efficienti da parte dei partecipanti al mercato il più rapidamente possibile. Pertanto, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati, ma non ha effettuato una consultazione pubblica aperta, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Per la medesima ragione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2205

Il regolamento delegato (UE) 2015/2205 è così modificato:

1)

all'articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, per i contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC indicata nell'allegato, l'obbligo di compensazione decorre 12 mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

l'obbligo di compensazione non si è attivato entro il 11 aprile 2019;

b)

i contratti sono novati al solo scopo di sostituire la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro.»;

2)

all'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Per le controparti finanziarie appartenenti alla categoria 3 e per le operazioni di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento concluse tra controparti finanziarie, la durata residua minima di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 648/2012, alla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione, è di:

a)

50 anni per i contratti che appartengono alle categorie della tabella 1 o della tabella 2 di cui all'allegato;

b)

tre anni per i contratti che appartengono alle categorie della tabella 3 o della tabella 4 di cui all'allegato.»

Articolo 2

Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/592

Il regolamento delegato (UE) 2016/592 è così modificato:

1)

all'articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, per i contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC indicata nell'allegato, l'obbligo di compensazione decorre 12 mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

l'obbligo di compensazione non si è attivato entro il 11 aprile 2019;

b)

i contratti sono novati al solo scopo di sostituire la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro.»;

2)

all'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Per le controparti finanziarie appartenenti alla categoria 3 e per le operazioni di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento concluse tra controparti finanziarie, la durata residua minima di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 648/2012, alla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione, è di cinque anni e tre mesi.»

Articolo 3

Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1178

Il regolamento delegato (UE) 2016/1178 è così modificato:

1)

all'articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, per i contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC indicata nell'allegato, l'obbligo di compensazione decorre 12 mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

l'obbligo di compensazione non si è attivato entro il 11 aprile 2019;

b)

i contratti sono novati al solo scopo di sostituire la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro.»;

2)

all'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Per le controparti finanziarie appartenenti alla categoria 3 e per le operazioni di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento concluse tra controparti finanziarie, la durata residua minima di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 648/2012, alla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione, è di:

a)

15 anni per i contratti che appartengono alle categorie della tabella 1 di cui all'allegato I;

b)

3 anni per i contratti che appartengono alle categorie della tabella 2 di cui all'allegato I.»

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

Tuttavia, il presente regolamento non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:

a)

un accordo di recesso concluso con il Regno Unito conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea è entrato in vigore entro la data di cui al secondo comma del presente articolo;

b)

è stata presa la decisione di prorogare il termine di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea oltre il 31 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2019/396 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2205, il regolamento delegato (UE) 2016/592 e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 che integrano il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per taluni tipi di contratti (GU L 71 del 13.3.2019, pag. 11).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 13).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione, del 1o marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 103 del 19.4.2016, pag. 5).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione, del 10 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 195 del 20.7.2016, pag. 3).

(6)  Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU C 66 I del 19.2.2019, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


10.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 99/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/566 DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 2019

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Federazione russa, della Repubblica di Corea e della Malaysia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude l'inchiesta relativa alle importazioni dello stesso prodotto originario della Repubblica di Turchia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore

a)    Repubblica di Corea e Malaysia

(1)

A seguito di un'inchiesta antidumping, il Consiglio ha istituito, mediante il regolamento (CE) n. 778/2003 (2), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Repubblica di Corea («Corea») e della Malaysia («l'inchiesta iniziale»). In seguito a un primo riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il Consiglio ha reistituito le misure antidumping mediante il regolamento di esecuzione (CE) n. 1001/2008 (3). In seguito a un secondo riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha reistituito le misure antidumping mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 1283/2014 (4). In seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato alla verifica delle pratiche di dumping per quanto concerne la TK Corporation, un produttore esportatore coreano, la Commissione ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1283/2014 mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2016/306 (5).

(2)

Le misure antidumping attualmente in vigore sulle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Repubblica di Corea hanno assunto la forma di un dazio ad valorem, fissato al livello del margine di dumping del 32,4 % per le importazioni effettuate da un esportatore inserito nell'elenco (TK Corporation), con un'aliquota di dazio residuo del 44,0 % fissato al livello del margine di pregiudizio.

(3)

Le misure antidumping attualmente in vigore sulle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Malaysia hanno assunto la forma di un dazio ad valorem, fissato al livello del margine di dumping del 49,9 % e del 59,2 % per le importazioni effettuate da esportatori inseriti nell'elenco, con un'aliquota di dazio residuo del 75,0 %.

b)    Repubblica di Turchia e Federazione russa

(4)

In seguito a un'inchiesta antidumping, il Consiglio ha istituito, mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 78/2013 (6), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Repubblica di Turchia («Turchia») e della Federazione russa («Russia»).

(5)

Le misure antidumping attualmente in vigore per quanto riguarda la Russia hanno assunto la forma di un dazio residuo ad valorem fissato al livello del margine di dumping del 23,8 %. Per quanto concerne la Turchia, le aliquote dei dazi ad valorem sono state fissate al livello dei margini di dumping del 2,9 %, del 9,6 % e del 12,1 % per le importazioni effettuate da esportatori inseriti nell'elenco, con un'aliquota di dazio residuo del 16,7 %.

c)    Altri paesi terzi non soggetti al presente riesame

(6)

Sono attualmente in vigore misure antidumping sulle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Repubblica popolare cinese («Cina»), misure estese poi a Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine (7).

1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(7)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (8) in vigore sulle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Turchia, della Russia, della Corea e della Malaysia («i paesi interessati»), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(8)

La domanda è stata presentata dal Defence Committee of the Steel Butt-Welding Fittings Industry (comitato di difesa dell'industria degli accessori da saldare testa a testa) («il richiedente») per conto di produttori dell'Unione che rappresentano approssimativamente il 51 % della produzione totale dell'Unione di alcuni accessori per tubi.

(9)

La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio di persistenza e/o reiterazione del dumping e di persistenza e/o reiterazione del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.

1.3.   Apertura

(10)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 27 gennaio 2018, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (9) («l'avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

1.4.   Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

(11)

L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il 2017 («il periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

1.5.   Parti interessate

(12)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato specificamente il richiedente, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori, gli importatori e gli utenti dell'Unione notoriamente interessati nonché le autorità di Turchia, Russia, Corea e Malaysia in merito all'apertura del riesame in previsione della scadenza, invitandoli a partecipare.

(13)

Tutte le parti interessate sono state invitate a comunicare le loro osservazioni, presentare informazioni e fornire elementi di prova entro i termini fissati nell'avviso di apertura. Alle parti interessate è stata altresì concessa la possibilità di chiedere per iscritto un'audizione con i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.5.1.   Campionamento

(14)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

1.5.2.   Campionamento dei produttori dell'Unione

(15)

Nel suo avviso di apertura la Commissione ha affermato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato il campione sulla base del massimo volume rappresentativo di produzione che poteva essere ragionevolmente esaminato nel periodo di tempo disponibile, anche in considerazione dell'ubicazione geografica. Il campione era composto da quattro produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano circa il 54 % della produzione totale dell'Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni in merito al campione provvisorio. Non essendo pervenuta alcuna osservazione entro il termine fissato, il campione è stato quindi confermato. Il campione è stato considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione.

1.5.3.   Campionamento degli importatori indipendenti

(16)

Per consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori/utenti indipendenti sono stati invitati a partecipare all'inchiesta. Tali parti sono state invitate a manifestarsi fornendo alla Commissione le informazioni relative alle loro società richieste nell'allegato II dell'avviso di apertura. Si sono manifestati due importatori, che sono stati invitati a collaborare compilando il questionario. Nessuno dei due ha tuttavia risposto.

1.5.4.   Campionamento dei produttori esportatori

(17)

Considerato il numero presumibilmente elevato di produttori esportatori nei quattro paesi interessati dal presente riesame in previsione della scadenza, nell'avviso di apertura è stata prevista la possibilità di ricorrere al campionamento.

(18)

Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori esportatori noti nei paesi interessati di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Tra le informazioni richieste figuravano il volume e il valore delle vendite, il volume di produzione e la capacità produttiva. La Commissione ha inoltre invitato la missione dei paesi interessati presso l'Unione europea a individuare e/o contattare altri produttori esportatori eventualmente interessati a partecipare all'inchiesta.

(19)

I questionari per il campionamento sono stati inviati a quaranta produttori esportatori potenziali noti: undici in Turchia, cinque in Malaysia, dieci in Corea del Sud e quattordici in Russia. Tre società turche hanno risposto al questionario per il campionamento, una delle quali ha successivamente ritirato la propria offerta di collaborazione. Una società con sede in Russia ha risposto al questionario per il campionamento, ma poi ha ritirato la propria offerta di collaborazione. Nessuno dei produttori malesi o coreani contattati né alcun altro produttore malese/coreano si sono manifestati fornendo le informazioni richieste.

1.5.5.   Questionari e visite di verifica

(20)

La Commissione ha inviato questionari ai quattro produttori dell'Unione inclusi nel campione, a quattro produttori esportatori come indicato al considerando 18 e a due importatori che si sono manifestati in seguito all'apertura dell'inchiesta.

(21)

Hanno risposto al questionario i quattro produttori dell'Unione inclusi nel campione e due produttori esportatori in Turchia. Non sono pervenute risposte da parte degli importatori.

(22)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio nonché l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:

a)

produttori dell'Unione:

Erne Fittings GmbH Group, Austria

Lindemann, Germania;

Vallourec Fittings SA, Francia;

Virgilio CENA & Figli SpA, Italia;

b)

produttori esportatori:

Sardogan Industry and Trade – Mehmet Sardogan, Turchia;

RSA Tesisat Malzemeleri San. Tic. A.S., Turchia.

2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto oggetto del riesame

(23)

Il prodotto oggetto del riesame è il medesimo dell'inchiesta iniziale, ossia accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, attualmente classificati con i codici NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 ed ex 7307 99 80 (codici TARIC 7307931191, 7307931193, 7307931194, 7307931195, 7307931199, 7307931991, 7307931993, 7307931994, 7307931995, 7307931999, 7307998092, 7307998093, 7307998094, 7307998095 e 7307998098) («accessori per tubi» o «il prodotto oggetto del riesame»).

2.2.   Prodotto simile

(24)

Il prodotto oggetto del riesame fabbricato nei quattro paesi interessati ed esportato nell'Unione e il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione sono stati considerati prodotti aventi le medesime caratteristiche fisiche e chimiche di base e i medesimi impieghi di base. Tali prodotti sono stati pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

(25)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato la possibilità che la scadenza delle misure in vigore potesse implicare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping da parte dei paesi interessati.

3.1.   Osservazioni preliminari

(26)

Nessuno dei produttori in Russia, Malaysia e Corea ha collaborato all'inchiesta. Inoltre i due produttori esportatori turchi che hanno collaborato rappresentavano circa il 50 % del totale delle esportazioni turche di accessori per tubi nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Essi rappresentavano circa il 40 % della produzione totale accertata per la Turchia durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Il livello di collaborazione della Turchia è stato pertanto considerato basso.

(27)

La Commissione ha informato le autorità di tutti e quattro i paesi interessati che, a causa della mancanza di collaborazione, essa avrebbe potuto applicare l'articolo 18 del regolamento di base in relazione alle conclusioni concernenti Turchia, Russia, Malaysia e Corea. A tale riguardo la Commissione non ha ricevuto dalle autorità dei quattro paesi alcuna osservazione o richiesta di intervento del consigliere auditore.

(28)

Di conseguenza, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di persistenza o reiterazione del dumping sono state basate sui dati disponibili, in particolare su informazioni accessibili al pubblico quali siti web ufficiali delle società, informazioni contenute nella domanda di riesame e informazioni ottenute dalle parti che hanno collaborato nel corso dell'inchiesta di riesame (ossia il richiedente, i produttori dell'Unione inclusi nel campione e i due produttori esportatori che hanno collaborato). La Commissione ha inoltre utilizzato varie statistiche sulle importazioni, comprese quelle raccolte a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base («banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6»). La Commissione ha utilizzato anche il Global Trade Atlas («GTA») (10) e la banca dati sulle importazioni degli Stati Uniti d'America («Stati Uniti»).

3.2.   Turchia

3.2.1.   Dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame

(29)

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato innanzitutto se le importazioni di accessori per tubi dalla Turchia nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame fossero oggetto di dumping, sulla base dei dati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato. Per completezza è stato esaminato anche il dumping praticato durante il periodo dell'inchiesta di riesame dai produttori esportatori che non hanno collaborato, sulla base dei dati disponibili, in particolare di quelli ottenuti dalla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, adeguati in maniera da tenere conto del trasporto e dell'assicurazione, sulla base delle risposte dei produttori esportatori che hanno collaborato.

3.2.1.1.   Dumping mirato

(30)

Nell'inchiesta iniziale la Commissione ha riscontrato che alcuni dei produttori esportatori che hanno collaborato a tale inchiesta attuavano pratiche di dumping mirato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base. Nell'ambito della presente inchiesta di riesame la Commissione ha analizzato le vendite all'esportazione nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame al fine di determinare se le pratiche di dumping mirato fossero proseguite durante tale periodo, ossia se vi fossero sensibili differenze nell'andamento dei prezzi all'esportazione tra acquirenti, regioni o periodi diversi. Nel contesto del presente riesame in previsione della scadenza non è stata rilevata alcuna indicazione di tali pratiche.

3.2.1.2.   Produttori esportatori che hanno collaborato

Valore normale

(31)

La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale di vendite sul mercato interno per ciascun produttore esportatore che ha collaborato fosse rappresentativo in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno ad acquirenti indipendenti rappresenta per ciascun produttore esportatore almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all'esportazione nell'Unione del prodotto oggetto del riesame durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(32)

In seguito la Commissione ha individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno che erano identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti all'esportazione nell'Unione ed ha esaminato se le vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta per ciascun tipo di prodotto fossero rappresentative, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di questo tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti durante il periodo dell'inchiesta di riesame rappresenta almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione nell'Unione del tipo di prodotto identico o comparabile.

(33)

La Commissione ha definito, per ogni tipo di prodotto, la percentuale di vendite remunerative effettuate ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame allo scopo di decidere se utilizzare i prezzi di vendita reali praticati sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

(34)

Il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo reale praticato sul mercato interno per ciascun tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite fossero o no remunerative, se:

a)

il volume delle vendite del tipo di prodotto, effettuate a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato, ha rappresentato più dell'80 % del volume totale delle vendite di questo tipo di prodotto; e

b)

la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto è risultata pari o superiore al costo unitario di produzione.

(35)

In tali casi il valore normale è stato stabilito al livello della media ponderata dei prezzi di tutte le vendite di tale tipo di prodotto sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(36)

Il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo reale praticato sul mercato interno per ciascun tipo di prodotto unicamente in relazione alle vendite remunerative dei tipi di prodotto sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame se:

a)

il volume delle vendite remunerative del tipo di prodotto ha rappresentato l'80 % o meno del volume totale delle vendite di questo tipo; oppure

b)

la media ponderata del prezzo di questo tipo di prodotto è risultata inferiore al costo unitario di produzione.

(37)

Quando, nel corso di normali operazioni commerciali, non sono state realizzate vendite di un tipo di prodotto simile o tali vendite sono state insufficienti, oppure quando un tipo di prodotto non è stato venduto in quantitativi rappresentativi sul mercato interno, la Commissione ha costruito il valore normale in conformità all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.

(38)

Il valore normale è stato costruito sommando al costo medio di produzione del prodotto simile di ciascun produttore esportatore che ha collaborato durante il periodo dell'inchiesta di riesame i seguenti elementi:

a)

la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») sostenute da ciascun produttore esportatore che ha collaborato in relazione alle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il periodo dell'inchiesta di riesame; e

b)

la media ponderata del margine di profitto ottenuto da ciascun produttore esportatore che ha collaborato sulle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

Prezzo all'esportazione

(39)

In tutti i casi il prodotto oggetto del riesame è stato esportato ad acquirenti indipendenti nell'Unione e il prezzo all'esportazione è stato pertanto stabilito conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ossia utilizzando i prezzi all'esportazione realmente pagati o pagabili.

Confronto

(40)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori stabiliti secondo le modalità di cui sopra a livello franco fabbrica.

(41)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Il valore normale è stato adeguato per tenere conto dei costi di trasporto e del credito, mentre il prezzo all'esportazione è stato adeguato per tenere conto dei costi di trasporto, assicurazione e credito.

Dumping praticato durante il periodo dell'inchiesta di riesame dai produttori esportatori che hanno collaborato

(42)

Per i produttori esportatori che hanno collaborato la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto oggetto del riesame, in conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(43)

Per i due produttori esportatori che hanno collaborato, il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione non ha evidenziato alcuna pratica di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

3.2.1.3.   Produttori esportatori che non hanno collaborato

(44)

La Commissione ha esaminato il dumping praticato dai produttori esportatori che non hanno collaborato utilizzando i dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base.

Valore normale

(45)

La Commissione non ha potuto utilizzare la media ponderata del valore normale stabilito per i produttori esportatori che hanno collaborato in quanto calcolato in base alle unità, mentre il prezzo all'esportazione ottenuto dalla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, si riferiva alle tonnellate. La Commissione ha pertanto utilizzato il valore normale fornito dal richiedente considerandolo più rappresentativo per il paese nel suo complesso. In ogni caso, come indicato in appresso, l'uso della media ponderata del valore normale dei produttori esportatori che hanno collaborato non avrebbe modificato le risultanze della Commissione relative all'assenza di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

Prezzo all'esportazione

(46)

Per determinare il prezzo medio all'esportazione per i produttori esportatori della Turchia che non hanno collaborato, la Commissione ha utilizzato i dati ottenuti dalla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, escludendo quelli relativi alle importazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato.

Confronto

(47)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori stabiliti secondo le modalità di cui sopra a livello franco fabbrica.

(48)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati adeguati per tenere conto dei costi di trasporto, assicurazione e credito, calcolati in base ai dati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato.

Dumping praticato durante il periodo dell'inchiesta di riesame dai produttori esportatori che non hanno collaborato

(49)

La Commissione non ha constatato l'esistenza di pratiche di dumping in quanto il prezzo all'esportazione è risultato notevolmente superiore al valore normale. Inoltre il prezzo medio all'esportazione dei produttori esportatori che non hanno collaborato è risultato superiore al prezzo medio all'esportazione dei produttori esportatori che hanno collaborato. Di conseguenza, anche qualora fosse stata utilizzata la media ponderata del valore normale dei produttori esportatori che hanno collaborato, non vi sarebbe stata alcuna pratica di dumping.

3.2.2.   Rischio di reiterazione del dumping

(50)

Poiché durante il periodo dell'inchiesta di riesame non sono state accertate pratiche di dumping, la Commissione ha esaminato se vi fosse il rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure sulle importazioni di accessori per tubi dalla Turchia. La Commissione ha analizzato i seguenti elementi: il prezzo all'esportazione verso altri paesi, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Turchia, nonché l'attrattiva del mercato dell'Unione.

3.2.2.1.   Esportazioni verso altri paesi terzi

(51)

La Commissione ha esaminato la politica dei prezzi degli esportatori turchi in altri paesi terzi basandosi sulle statistiche relative alle esportazioni turche, che utilizzano codici a 8 cifre (11). La Commissione ha consultato tali statistiche poiché entrambi i produttori esportatori che hanno collaborato non hanno esportato in paesi terzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(52)

Sulla base delle statistiche sulle esportazioni del GTA, sebbene l'Unione rappresenti il mercato di esportazione più importante per i produttori turchi, tali esportazioni hanno rappresentato soltanto il 13 % circa della produzione stimata di accessori per tubi in Turchia, come descritto nel considerando 53. Il mercato interno turco rimane pertanto l'obiettivo principale dei produttori turchi di accessori per tubi. Dall'analisi della Commissione relativa alle statistiche sulle esportazioni turche è emerso altresì che le esportazioni nei paesi terzi erano trascurabili (12) e che le variazioni di prezzo per tipo di prodotto erano significative nella misura in cui rendevano non rappresentativi e privi di significato sia il prezzo medio unitario in tali paesi terzi sia qualunque confronto con il prezzo medio unitario sul mercato dell'Unione.

3.2.2.2.   Capacità produttiva turca

(53)

Sulla base della domanda di riesame, delle risposte al questionario fornite dalle società che hanno collaborato e delle osservazioni presentate dall'associazione turca degli esportatori d'acciaio (Turkish Steel Exporters' Association), la Commissione ha stabilito che la capacità produttiva turca era pari a circa 35 000 tonnellate. Sulla base del medesimo insieme di dati, la Commissione ha stabilito che la capacità inutilizzata di produzione di accessori per tubi in Turchia ammontava a circa 23 000 tonnellate. Sebbene tale dato sia comunque prossimo alla metà del consumo dell'Unione di accessori per tubi durante il periodo dell'inchiesta di riesame (53 000 tonnellate), come stabilito ai considerando da 54 a 55 è improbabile che tali capacità inutilizzate siano indirizzate verso il mercato dell'Unione in grandi quantitativi in caso di scadenza delle misure. Si osserva inoltre che le capacità inutilizzate in Turchia sono decisamente inferiori ai livelli riscontrati negli altri paesi interessati, la cui stima ammonta a 50 000 tonnellate per la Russia, a 112 000 tonnellate per la Corea e a 44 000 tonnellate per la Malaysia.

3.2.2.3.   Attrattiva del mercato dell'Unione

(54)

Nonostante il dazio imposto loro sia stato di gran lunga inferiore rispetto ai dazi antidumping sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame provenienti da altri paesi soggetti alle misure (13), i produttori turchi di accessori per tubi non hanno sfruttato questo vantaggio relativo, come confermato dai volumi relativamente bassi esportati nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Di conseguenza, sebbene i produttori turchi di accessori per tubi rimangano presenti sul mercato dell'Unione di questi prodotti, l'attrattiva di tale mercato per i suddetti produttori è stata limitata.

(55)

Le considerazioni di cui sopra sembrano essere confermate dal comportamento di uno dei maggiori produttori di accessori per tubi in Turchia, la cui situazione è stata considerata un buon indicatore di ciò che potrebbe accadere se le misure per la Turchia venissero eliminate. A tale società è stato imposto il dazio antidumping più basso (2,9 %). Nonostante questo dazio relativamente basso, in particolare rispetto ai suoi concorrenti, tale società non ha aumentato le sue vendite all'esportazione nell'Unione, che nel periodo dell'inchiesta di riesame sono risultate persino inferiori rispetto alle vendite registrate nel periodo dell'inchiesta iniziale. Nel contempo le sue vendite sul mercato interno sono rimaste all'incirca allo stesso livello rispetto al periodo precedente l'istituzione delle misure definitive.

3.2.2.4.   Conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping

(56)

Sebbene la Turchia disponga di capacità produttive inutilizzate in relazione agli accessori per tubi, la Commissione non ha riscontrato alcuna indicazione tale da suggerire che tali capacità inutilizzate verrebbero sfruttate per effettuare esportazioni nell'Unione in quantità significative, anche in considerazione della mancanza di interesse dimostrata dai produttori turchi nei confronti del mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame, nonostante il loro vantaggio relativo in termini di accesso al mercato dell'Unione. Questa risultanza è ulteriormente corroborata dal fatto che i produttori turchi, pur beneficiando di dazi antidumping bassi nell'Unione e quindi di un vantaggio comparato relativo rispetto ad altri produttori esportatori, non hanno colto questa opportunità per aumentare la loro quota di mercato. Infine, è improbabile che vengano effettuate esportazioni nell'Unione a livelli di dumping, poiché le esportazioni durante il periodo dell'inchiesta di riesame non sono state effettuate a tali condizioni. La Commissione non ha riscontrato alcuna indicazione atta a dimostrare che le esportazioni future sarebbero effettuate a prezzi di dumping. In base a quanto esposto si prevede che, anche qualora le esportazioni turche aumentassero in caso di scadenza delle misure, tale aumento non riguarderebbe quantitativi rilevanti e, in ogni caso, non avverrebbe a prezzi di dumping.

(57)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che non vi è alcun rischio di reiterazione del dumping da parte della Turchia in caso di scadenza delle misure.

3.3.   Russia

(58)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se vi fosse il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure in vigore.

3.3.1.   Dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame

3.3.1.1.   Osservazioni preliminari

(59)

Nessuno dei produttori esportatori russi ha collaborato all'inchiesta. In conformità all'articolo 18 del regolamento di base, la Commissione ha pertanto utilizzato i dati disponibili al fine di stabilire la persistenza o reiterazione del dumping. A tale proposito la Commissione ha utilizzato dati statistici (ossia la banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6 e le statistiche sulle esportazioni del GTA) nonché le informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame.

(60)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il governo russo ha sostenuto che le informazioni utilizzate dalla Commissione per calcolare il margine di dumping si basavano esclusivamente sulla domanda di riesame, non erano state verificate adeguatamente e non rispecchiavano la situazione effettiva del mercato russo. Come indicato al considerando 59, nessuno dei produttori esportatori russi ha collaborato all'inchiesta di riesame pur essendo stati invitati a farlo. Inoltre, contrariamente a quanto sostiene il governo russo, nell'utilizzare i dati disponibili la Commissione non ha utilizzato soltanto le informazioni fornite dal richiedente, ma si è basata anche su altri dati statistici ottenuti da fonti indipendenti. L'argomentazione è pertanto respinta.

3.3.1.2.   Persistenza del dumping nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame

Valore normale

(61)

In assenza di altre informazioni disponibili, il valore normale è stato determinato sulla base dei dati forniti dal richiedente nella domanda di riesame, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base.

Prezzo all'esportazione

(62)

In ragione dell'omessa collaborazione, il prezzo medio all'esportazione nell'Unione è stato stabilito utilizzando la banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6. In tale banca dati non erano disponibili informazioni che consentissero di distinguere i tipi di prodotto. Di conseguenza è stato utilizzato il prezzo medio all'esportazione di tutti i tipi di prodotto.

(63)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il governo russo ha sostenuto che il prezzo all'esportazione è stato calcolato in maniera selettiva utilizzando unicamente i dati sulle esportazioni russe nella Repubblica ceca. Tale affermazione non è corretta. Nel determinare il prezzo all'esportazione, la Commissione ha utilizzato le esportazioni del prodotto oggetto del riesame in tutti gli Stati membri durante il periodo dell'inchiesta di riesame, quali registrate nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, e non soltanto quelle effettuate nella Repubblica ceca. L'argomentazione è pertanto respinta.

Confronto

(64)

La media ponderata del valore normale è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base.

(65)

Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto conto delle differenze tra i fattori che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. A tale riguardo i costi di trasporto e assicurazione, stabiliti sulla base delle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame, sono stati detratti dal prezzo all'esportazione.

Margine di dumping

(66)

Dal confronto tra il valore normale medio e il prezzo medio all'esportazione debitamente adeguato a livello franco fabbrica come descritto in precedenza, espresso in percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell'Unione, è emerso un margine di dumping pari al 41,8 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame. La Commissione ha pertanto constatato che le pratiche di dumping sono proseguite durante tale periodo. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il livello delle importazioni è stato tuttavia relativamente limitato, in quanto ha rappresentato lo 0,9 % del consumo totale dell'Unione durante detto periodo, secondo le informazioni ottenute dalla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6. La Commissione ha tuttavia ritenuto che tali informazioni rappresentassero i migliori dati disponibili per concludere che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

3.3.1.3.   Rischio di persistenza o reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure sulle importazioni dalla Russia

(67)

Come stabilito in precedenza, le importazioni di accessori per tubi dalla Russia sono risultate oggetto di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame. La Commissione ha altresì esaminato il rischio di persistenza del dumping accertato durante il periodo dell'inchiesta di riesame in caso di scadenza delle misure antidumping attualmente in essere sulle importazioni di accessori per tubi dalla Russia. Per ragioni di completezza, la Commissione ha valutato altresì il rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure antidumping attualmente in essere sulle importazioni di accessori per tubi dalla Russia. La Commissione ha analizzato i seguenti elementi: il prezzo all'esportazione verso altri paesi, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Russia, nonché l'attrattiva del mercato dell'Unione.

3.3.1.4.   Esportazioni verso paesi terzi

(68)

Secondo le statistiche sulle esportazioni del GTA, soltanto due mercati di esportazione sono rilevanti per i produttori russi di accessori per tubi oltre a quello dell'Unione (che rappresenta circa il 12 % delle loro esportazioni). Si tratta del Kazakhstan (circa il 46 % delle esportazioni totali) e della Bielorussia (circa il 26 % delle esportazioni totali). Tuttavia le informazioni sulle vendite all'esportazione in questi paesi sono disponibili soltanto a livello di codici a 6 cifre e includono pertanto prodotti diversi da quello oggetto del riesame. Di conseguenza le conclusioni sui volumi delle esportazioni verso altri paesi terzi raggiunte in base alle statistiche sulle esportazioni del GTA possono avere soltanto valore indicativo. Analogamente, i prezzi medi stabiliti su questa base includerebbero anche prodotti diversi da quello oggetto del riesame, che possono avere valori unitari diversi; qualsiasi conclusione basata su di essi dovrebbe anch'essa essere considerata meramente indicativa.

(69)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il governo russo ha affermato che non sarebbe risultata alcuna pratica di dumping se la Commissione avesse utilizzato le vendite dei produttori russi di accessori per tubi in paesi terzi, anziché le esportazioni russe nell'Unione registrate nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione non ha potuto esaminare i dati effettivi relativi alle esportazioni verso paesi terzi. Inoltre i dati sui quali il governo russo ha fondato questa argomentazione si basano su un codice a 6 cifre (che comprende prodotti diversi rispetto al prodotto oggetto del riesame, come già spiegato al considerando 68). L'analisi effettuata dalla Commissione al considerando 66 si basa sulle informazioni disponibili nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, la quale, pur non distinguendo tra tipi di prodotto, fornisce dati precisi sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame. L'argomentazione è pertanto respinta.

3.3.1.5.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata

(70)

Secondo i dati disponibili inclusi nella domanda di riesame, la Russia possiede una capacità produttiva stimata di 90 000 tonnellate e una capacità inutilizzata stimata di 50 000 tonnellate. La capacità inutilizzata della Russia è pertanto prossima al consumo complessivo dell'Unione di accessori per tubi.

3.3.1.6.   Attrattiva del mercato dell'Unione

(71)

Gli accessori per tubi sono utilizzati principalmente nell'industria petrolifera e del gas, nell'edilizia, nella produzione di energia, nella costruzione navale e negli impianti industriali. Nessuno dei dati disponibili indica una crescita o un declino sostanziale di questi settori in Russia; si ritiene pertanto che il mercato interno russo per il prodotto oggetto del riesame rimarrà piuttosto stabile per gli anni a venire ed è improbabile che offra possibilità di ampliamento sostanziale per tali accessori per tubi di produzione russa. Oltre alla Russia, i principali mercati di esportazione per queste industrie sono l'Unione, il Kazakhstan e la Bielorussia. Non sono disponibili informazioni tali da far ritenere che nei prossimi anni la domanda su tali mercati sia destinata ad aumentare o diminuire in misura significativa. Secondo le informazioni fornite dal richiedente, a livello mondiale esiste una sovraccapacità di produzione di accessori per tubi; il mercato dell'Unione è uno dei maggiori al mondo e rappresenta pertanto una destinazione attraente per gli esportatori.

(72)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il governo russo ha sostenuto che il consumo interno russo e la domanda prevista di accessori per tubi hanno mostrato un moderato andamento al rialzo (rispettivamente del 2 % e del 2,4-2,8 %). Si osserva che il governo russo non ha corroborato tali cifre mediante un insieme di dati verificabili. In ogni caso, anche considerando tali cifre al valore nominale, esse mostrano, coerentemente con le risultanze della Commissione, che la situazione sul mercato russo del prodotto oggetto del riesame è piuttosto stabile ed è improbabile che offra possibilità di ampliamento sostanziale per gli accessori per tubi di produzione russa. L'argomentazione è pertanto respinta.

(73)

I produttori esportatori russi di accessori per tubi non hanno collaborato alla presente inchiesta. Non vi sono inoltre informazioni statistiche valide sui prezzi di vendita degli accessori per tubi di produzione russa in altri mercati di paesi terzi o sul mercato interno russo. Durante l'inchiesta non è stato pertanto possibile stabilire i livelli dei prezzi in questi mercati.

(74)

Dato il livello dei dazi antidumping in vigore, i produttori russi hanno pressoché cessato le loro esportazioni nell'Unione. L'inchiesta ha dimostrato la quasi totale assenza di importazioni russe dal mercato dell'Unione nel 2014 e nel 2015. La Russia ha ripreso le esportazioni nell'Unione (che sono state inoltre oggetto di dumping nonostante gli alti dazi in vigore) soltanto nel 2016 e le ha aumentate ulteriormente nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(75)

In caso di scadenza dei dazi in vigore, le esportazioni russe potranno accedere al mercato dell'Unione senza ostacoli. Considerando le ingenti capacità inutilizzate della Russia, associate alla sovraccapacità globale, secondo la Commissione non è stato possibile escludere che ciò determini un aumento significativo delle esportazioni dalla Russia nell'Unione, anche a causa della vicinanza della Russia a un mercato potenziale di esportazione importante per tale paese. Con ogni probabilità le esportazioni russe nell'Unione avverrebbero inoltre a prezzi di dumping, come stabilito al considerando 66.

3.3.1.7.   Conclusione sul rischio di persistenza o, in ogni caso, di reiterazione del dumping

(76)

In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che esiste il rischio di persistenza del dumping in futuro in caso di scadenza delle misure. La Commissione ha inoltre concluso che esiste il rischio di reiterazione del dumping. Data la mancanza di collaborazione, la Commissione ha potuto analizzare soltanto i dati sulle esportazioni verso paesi terzi a livello di codici a 6 cifre. Tale analisi non ha potuto essere considerata conclusiva per i motivi illustrati al considerando 68. Ciò nonostante, in considerazione dell'ampia capacità inutilizzata esistente in Russia, dei livelli dei prezzi di dumping praticati nell'Unione per gli accessori per tubi durante il periodo dell'inchiesta di riesame, nonché dell'attrattiva che presenta per i produttori russi di accessori per tubi il mercato dell'Unione, il quale costituisce uno dei principali mercati potenziali di esportazione per la Russia, la Commissione ha altresì concluso che, in caso di scadenza delle misure, con ogni probabilità entrerebbero nel mercato dell'Unione quantitativi ingenti di accessori per tubi provenienti dalla Russia a prezzi di dumping.

(77)

Alla luce di quanto precede, sulla base dei dati disponibili, la Commissione ha concluso che la scadenza delle misure antidumping sugli accessori per tubi originari della Russia comporterebbe probabilmente la persistenza e, in ogni caso, la reiterazione del dumping.

3.4.   Corea

(78)

Nessun produttore coreano ha collaborato durante l'inchiesta. Di conseguenza l'analisi del rischio di persistenza o reiterazione del dumping è stata effettuata in base ai dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. A tale proposito la Commissione ha utilizzato la domanda, le statistiche sulle esportazioni del GTA e le statistiche sulle importazioni degli Stati Uniti.

3.4.1.   Persistenza del dumping nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame

(79)

Le esportazioni provenienti dalla Corea sono state trascurabili (meno di 40 tonnellate) durante il periodo dell'inchiesta di riesame e non sono state quindi considerate rappresentative. L'analisi si è concentrata sulla reiterazione del dumping da parte della Corea sulla base dei dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base.

3.4.2.   Elementi di prova relativi al rischio di reiterazione del dumping

(80)

La Commissione ha esaminato se vi fosse un rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure. La Commissione ha analizzato i seguenti elementi: i prezzi coreani all'esportazione verso altri paesi, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Corea, nonché l'attrattiva del mercato dell'Unione.

3.4.2.1.   Esportazioni verso paesi terzi

(81)

Al fine di esaminare il comportamento probabile dei produttori di accessori per tubi in Corea nei confronti del mercato dell'Unione in caso di scadenza delle misure, la Commissione ha esaminato l'andamento delle esportazioni coreane sul mercato statunitense. La Commissione ha scelto gli Stati Uniti poiché, a differenza di qualsiasi altra destinazione delle esportazioni coreane, tale mercato è di dimensioni analoghe a quelle del mercato dell'Unione, con molti produttori interni ma anche una quota notevole di importazioni e bassi dazi all'importazione, il che lo rende un mercato molto competitivo. Gli Stati Uniti costituiscono inoltre la prima destinazione per le esportazioni dalla Corea in quanto hanno assorbito circa il 27 % delle esportazioni coreane di accessori per tubi nel periodo dell'inchiesta di riesame (14), per le quali vi sono statistiche relativamente dettagliate (15). Infine, questo approccio è identico a quello applicato nel precedente riesame in previsione della scadenza per la Corea di cui al considerando 1.

Valore normale

(82)

In assenza di altre informazioni disponibili, il valore normale è stato determinato sulla base dei dati forniti dal richiedente nella domanda di riesame, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base.

(83)

Per ragioni di completezza, la Commissione ha utilizzato altresì il listino dei prezzi praticati sul mercato interno fornito dal richiedente nella domanda di riesame come metodo alternativo per determinare il valore normale. Tuttavia, indipendentemente dal fatto di utilizzare l'uno o l'altro valore normale, le risultanze della Commissione in merito al dumping indicavano comunque l'esistenza di pratiche di dumping. In effetti, utilizzando il listino dei prezzi praticati sul mercato interno sono stati riscontrati margini di dumping più elevati.

Prezzo all'esportazione

(84)

I prezzi all'esportazione durante il periodo dell'inchiesta di riesame sono stati stabiliti sulla base di dati accessibili al pubblico, ossia le statistiche doganali statunitensi. Sulla base della metodologia sviluppata dal richiedente nella domanda di riesame, la Commissione ha adeguato le statistiche per escludere i tipi di prodotto non inclusi nel valore normale costruito come descritto in precedenza al fine di garantire una migliore comparabilità.

Confronto

(85)

La media ponderata del valore normale è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione stabilita secondo le modalità di cui sopra, conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, entrambi a livello franco fabbrica.

(86)

Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto conto delle differenze tra i fattori che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Il prezzo all'esportazione è stato adeguato di conseguenza per tenere conto dei costi di trasporto, assicurazione e imballaggio stimati dal richiedente nella domanda di riesame al fine di ricondurre i valori ottenuti dalle statistiche sulle importazioni statunitensi su base cif al livello franco fabbrica.

Margine di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame

(87)

Dal confronto tra il valore normale medio e il prezzo medio all'esportazione debitamente adeguato a livello franco fabbrica come descritto in precedenza, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera statunitense, è emerso un margine di dumping pari al 7,2 % per il valore normale costruito e al 9,1 % per i casi in cui è stato utilizzato il listino dei prezzi praticati sul mercato interno. Inoltre, come spiegato più dettagliatamente nel considerando 90, è stato constatato di recente che i produttori coreani di alcuni accessori per tubi (accessori per la saldatura testa a testa, realizzati in acciaio al carbonio) praticavano il dumping dei loro prodotti in Giappone.

3.4.2.2.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata

(88)

Secondo i dati disponibili nella domanda di riesame, la Corea possiede una capacità produttiva di 160 000 tonnellate e una capacità produttiva inutilizzata di 112 000 tonnellate. Tale capacità inutilizzata equivale al doppio del consumo totale dell'Unione. Secondo la domanda di riesame, dal momento dell'introduzione dei dazi definitivi nel 2002 la capacità produttiva coreana di accessori per tubi è stata notevolmente ampliata, passando da un volume stimato di 10 000 tonnellate a una stima di 160 000 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

3.4.2.3.   Attrattiva del mercato dell'Unione

(89)

Nessuno dei dati disponibili indica una crescita o un declino sostanziale dei settori che utilizzano gli accessori per tubi in Corea; si ritiene pertanto che il mercato interno coreano per il prodotto oggetto di riesame rimarrà piuttosto stabile per gli anni a venire e non offrirà possibilità di ampliamento sostanziale per i produttori coreani di accessori per tubi. Oltre agli Stati Uniti, gli altri principali mercati di esportazione per i produttori coreani di accessori per tubi sono il Medio Oriente e il Sud-Est asiatico. Nessuna delle informazioni disponibili durante l'inchiesta fa ritenere che nei prossimi anni la domanda su tali mercati sia destinata ad aumentare in misura significativa.

(90)

Il 31 marzo 2018 il Giappone ha inoltre istituito dazi antidumping definitivi, compresi tra il 41,8 % e il 63,2 % sulle importazioni di accessori per la saldatura testa a testa in acciaio al carbonio originari della Corea. Un mercato aperto dell'Unione rappresenterebbe la destinazione perfetta per tali esportazioni.

(91)

L'inchiesta ha dimostrato che il mercato dell'Unione per gli accessori per tubi è attraente per le esportazioni coreane, in quanto non ancora pienamente sfruttato dagli esportatori coreani a causa degli elevati dazi in vigore (che vanno dal 32,4 %, per un produttore al 44 % per gli altri). Sebbene tali esportazioni si siano interrotte a seguito dell'introduzione delle misure nel 2002, l'industria coreana degli accessori per tubi è ancora fortemente dipendente dalle esportazioni. In considerazione delle sovraccapacità nel Sud-Est asiatico, dei dazi antidumping in Giappone e delle esportazioni già significative negli Stati Uniti, in caso di scadenza delle misure il mercato dell'Unione rappresenterebbe un altro importante mercato potenziale di esportazione per la sovraccapacità coreana.

3.4.2.4.   Conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping

(92)

Considerando la capacità produttiva e la capacità inutilizzata, le pratiche di fissazione dei prezzi dei produttori coreani sul mercato statunitense e l'attrattiva del mercato dell'Unione per i produttori coreani di accessori per tubi, è molto probabile che, in caso di scadenza delle misure, i produttori coreani di accessori per tubi esportino quantitativi ingenti di tali accessori nell'Unione a prezzi di dumping. Considerando l'aumento della capacità produttiva e della capacità inutilizzata dal momento dell'introduzione iniziale delle misure, il livello delle importazioni oggetto di dumping potrebbe essere molto più elevato rispetto a quanto accadeva prima dell'istituzione delle misure definitive. La Commissione ha pertanto concluso che esiste il rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure.

3.5.   Malaysia

(93)

Nessun produttore malese ha collaborato durante l'inchiesta. Di conseguenza l'analisi del rischio di persistenza o reiterazione del dumping è stata effettuata in base ai dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. A tale proposito la Commissione ha utilizzato la domanda, le statistiche sulle esportazioni del GTA e le statistiche sulle importazioni degli Stati Uniti.

3.5.1.   Persistenza del dumping nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame

(94)

Secondo le informazioni disponibili nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, le importazioni provenienti dalla Malaysia sono state trascurabili (meno di 10 tonnellate) durante il periodo dell'inchiesta di riesame e non sono state quindi considerate rappresentative. L'analisi si è concentrata sulla reiterazione del dumping da parte della Malaysia sulla base dei dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base.

3.5.2.   Elementi di prova relativi al rischio di reiterazione del dumping

(95)

La Commissione ha esaminato se vi fosse un rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure. La Commissione ha analizzato i seguenti elementi: i prezzi malesi all'esportazione verso altri paesi, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Malaysia, nonché l'attrattiva del mercato dell'Unione.

3.5.2.1.   Esportazioni verso paesi terzi

(96)

Al fine di esaminare il comportamento probabile dei produttori di accessori per tubi in Malaysia, la Commissione ha esaminato le esportazioni malesi negli Stati Uniti. Questo approccio è identico a quello applicato nel precedente riesame in previsione della scadenza per la Malaysia di cui al considerando 1. La Commissione ha scelto gli Stati Uniti poiché tale mercato è di dimensioni analoghe a quelle del mercato dell'Unione, con molti produttori interni ma anche una quota notevole di importazioni e bassi dazi all'importazione, il che lo rende un mercato molto competitivo. Inoltre il mercato statunitense è di gran lunga il più importante mercato di esportazione per la Malaysia. Secondo le statistiche sulle esportazioni del GTA, nel periodo dell'inchiesta di riesame il volume delle esportazioni negli Stati Uniti è stato di quasi 19 000 tonnellate, corrispondenti a circa il 90 % delle esportazioni totali malesi di accessori per tubi durante tale periodo. Il volume delle esportazioni negli Stati Uniti è inoltre superiore alla produzione totale malese stimata (16). Gli altri principali mercati di esportazione per i produttori malesi di accessori per tubi sono il Messico, la Turchia e il Canada, che rappresentano rispettivamente il 4 %, il 3 % e l'1 % delle loro esportazioni di tali accessori.

Valore normale

(97)

In assenza di altre informazioni disponibili, il valore normale è stato determinato sulla base dei dati forniti dal richiedente nella domanda di riesame, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base.

Prezzo all'esportazione

(98)

I prezzi all'esportazione durante il periodo dell'inchiesta di riesame sono stati stabiliti sulla base di dati accessibili al pubblico, ossia le statistiche doganali statunitensi. Sulla base della metodologia sviluppata dal richiedente nella domanda di riesame, la Commissione ha adeguato le statistiche per escludere i tipi di prodotto non inclusi nel valore normale costruito come descritto in precedenza al fine di garantire una migliore comparabilità.

Confronto

(99)

La media ponderata del valore normale è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione degli accessori per tubi, conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, entrambi a livello franco fabbrica.

(100)

Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto conto delle differenze tra i fattori che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Il prezzo all'esportazione è stato adeguato di conseguenza per tenere conto dei costi di trasporto, assicurazione e imballaggio stimati dal richiedente nella domanda di riesame al fine di ricondurre i valori ottenuti dalle statistiche sulle importazioni statunitensi su base cif al livello franco fabbrica.

Margine di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame

(101)

Dal confronto tra il valore normale medio e il prezzo medio all'esportazione debitamente adeguato a livello franco fabbrica come descritto in precedenza, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera statunitense, è emerso in tutti i casi un margine di dumping superiore all'86,7 %. In effetti, come spiegato al considerando 105, le autorità statunitensi hanno riscontrato che la Malaysia veniva utilizzata per eludere i dazi antidumping istituiti nei confronti dei produttori cinesi di accessori per tubi. I dazi sono stati quindi estesi agli esportatori malesi di accessori per tubi.

3.5.2.2.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata

(102)

Secondo la domanda di riesame, la Malaysia dispone di una capacità produttiva di 59 000 tonnellate e di una capacità inutilizzata di 44 000 tonnellate, un valore prossimo al consumo totale dell'Unione di accessori per tubi. Nella domanda di riesame si aggiunge che, dal momento dell'introduzione delle misure definitive nel 2002, la capacità produttiva malese di accessori per tubi è stata notevolmente ampliata, passando da un volume stimato di 10 000 tonnellate a una stima di 59 000 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

3.5.2.3.   Attrattiva del mercato dell'Unione

(103)

Nessuno dei dati disponibili indica una crescita o un declino sostanziale dei settori che utilizzano gli accessori per tubi in Malaysia; si ritiene pertanto che il mercato interno malese per il prodotto oggetto del riesame rimarrà piuttosto stabile per gli anni a venire e non offrirà possibilità di ampliamento sostanziale per tali accessori di produzione malese.

(104)

Dall'inchiesta è emerso che il mercato dell'Unione per gli accessori per tubi è attraente per le esportazioni malesi. Ciò è dovuto principalmente al potenziale che tale mercato offre ai produttori malesi di accessori per tubi e che essi non stanno sfruttando in ragione del livello dei dazi antidumping. Sebbene le loro esportazioni siano praticamente cessate in seguito all'introduzione delle misure definitive nel 2002, l'industria malese degli accessori per tubi dipende fortemente dalle esportazioni, per le quali gli Stati Uniti rappresentano il mercato principale.

(105)

Il 25 luglio 2018 le autorità statunitensi hanno esteso in via provvisoria il dazio antidumping del 182,9 % istituito sulle importazioni di accessori per tubi per la saldatura testa a testa in acciaio al carbonio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di tale prodotto dalla Malaysia dopo aver constatato che la Malaysia veniva utilizzata per eludere tali misure. Sebbene i produttori autentici di accessori per tubi in Malaysia possano essere esonerati da tale dazio, l'obbligo di certificazione renderebbe loro più oneroso e quindi meno interessante vendere i loro prodotti negli Stati Uniti.

(106)

Le constatazioni di cui sopra, associate alle sovraccapacità presenti nel Sud-Est asiatico di cui al considerando 91, farebbero dell'Unione un mercato di riferimento per la sovraccapacità della Malaysia e per i prodotti malesi precedentemente venduti negli Stati Uniti qualora le misure in vigore fossero lasciate scadere.

3.5.2.4.   Conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping

(107)

Considerando la capacità inutilizzata, le pratiche di fissazione dei prezzi negli Stati Uniti e i dazi antidumping estesi alla Malaysia in tale mercato, associati all'attrattiva del mercato dell'Unione per i produttori malesi di accessori per tubi, è molto probabile che, in caso di scadenza delle misure, i produttori malesi di accessori per tubi esportino quantitativi ingenti di tali accessori a prezzi di dumping nell'Unione. Considerando l'aumento della capacità produttiva e della capacità inutilizzata dal momento dell'introduzione delle misure definitive nel 2002, il livello delle importazioni oggetto di dumping potrebbe essere molto più elevato rispetto a quanto accadeva prima dell'istituzione di tali misure. La Commissione ha pertanto concluso che esiste il rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure.

3.6.   Conclusione

3.6.1.   Turchia

(108)

Come concluso ai considerando 43 e 49, l'inchiesta non ha riscontrato pratiche di dumping per nessuno dei produttori esportatori turchi durante il periodo dell'inchiesta di riesame e non ha constatato alcun rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure.

(109)

L'inchiesta riguardante la Turchia dovrebbe pertanto essere chiusa e le misure relative alla Turchia dovrebbero essere abrogate.

3.6.2.   Russia, Corea e Malaysia

(110)

Per quanto riguarda la Russia, la Commissione ha concluso che, sulla base delle informazioni disponibili durante il periodo dell'inchiesta di riesame, il dumping messo in atto dalla Russia è proseguito. Inoltre, in considerazione dell'ampia capacità inutilizzata esistente in Russia, dei prezzi all'esportazione verso paesi terzi, dei livelli dei prezzi di dumping praticati nell'Unione per gli accessori per tubi durante il periodo dell'inchiesta di riesame, nonché dell'attrattiva che presenta per i produttori russi di accessori per tubi il mercato dell'Unione, il quale costituisce uno dei principali mercati potenziali di esportazione per la Russia, la Commissione ha altresì concluso che, in caso di scadenza delle misure, con ogni probabilità entrerebbero nel mercato dell'Unione quantitativi ingenti di accessori per tubi provenienti dalla Russia a prezzi di dumping. Per tali motivi la Commissione ha concluso altresì che esistono elementi di prova della reiterazione del dumping.

(111)

Per quanto riguarda Malaysia e Corea, in ragione delle notevoli sovraccapacità esistenti in tali paesi, del limitato potenziale di crescita sui loro mercati interni e dell'attrattiva del mercato dell'Unione per i produttori di accessori per tubi in questi paesi, la Commissione ha concluso che, in caso di scadenza delle misure, aumenterebbero in misura significativa le importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame da tali paesi. La Commissione ha rilevato inoltre che tali importazioni verrebbero probabilmente effettuate a prezzi di dumping. La Commissione ha pertanto concluso che la scadenza delle misure relative agli accessori per tubi comporterebbe probabilmente la reiterazione del dumping in relazione alla Corea e alla Malaysia.

4.   RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell'Unione e produzione dell'Unione

(112)

Durante il periodo dell'inchiesta di riesame, il prodotto simile è stato fabbricato da ventuno produttori dell'Unione. Tre di tali produttori sono rappresentati dal richiedente. I ventuno produttori sopra menzionati costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. I quattro produttori dell'Unione sono stati inclusi nel campione, come indicato ai considerando da 14 a 15. Il campione rappresenta più del 54 % del totale della produzione e del volume delle vendite dell'Unione, come descritto al considerando 15.

4.2.   Consumo dell'Unione

(113)

La Commissione ha determinato il consumo dell'Unione sommando:

i)

le vendite dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, ottenute in seguito alla verifica delle risposte al questionario;

ii)

le vendite dei produttori dell'Unione che hanno collaborato non inclusi nel campione, ricavate dalla domanda di riesame e dalle successive informazioni fornite dal richiedente;

iii)

le importazioni provenienti dai paesi interessati e da tutti gli altri paesi terzi, ottenute da Eurostat (livello TARIC).

(114)

Su tale base, il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell'Unione

 

2014

2015

2016

PIR

Consumo dell'Unione (in tonnellate)

59 864

51 151

56 722

52 535

Indice (2014 = 100)

100

85

95

88

Fonte: risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, domanda di riesame, informazioni fornite dal richiedente, Eurostat (livello TARIC).

(115)

Nel periodo in esame il consumo dell'Unione è diminuito del 12 %. Più specificamente, mentre nel 2015 il consumo dell'Unione è diminuito del 15 %, tra il 2015 e il 2016 esso si è ripreso prima di diminuire nuovamente dal 2016 fino al periodo dell'inchiesta di riesame.

4.3.   Importazioni dai paesi interessati

4.3.1.   Osservazione preliminare

(116)

Come indicato ai considerando 43, 49 e 57, durante il periodo dell'inchiesta di riesame (PIR) non sono state riscontrate pratiche di dumping né è stato constatato il rischio di reiterazione del dumping per quanto riguarda le importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della Turchia. Le misure relative alla Turchia dovrebbero pertanto essere abrogate. Di conseguenza, ai fini dell'esame della persistenza o reiterazione del pregiudizio, la Commissione esaminerà le importazioni dalla Turchia unitamente alle importazioni da paesi terzi. Per ragioni di completezza, i dati riguardanti la Turchia saranno riportati anche separatamente nella sezione 4.3.5.

4.3.2.   Importazioni dalla Malaysia

(117)

I volumi delle importazioni dalla Malaysia sono stati determinati sulla base di statistiche di Eurostat (livello TARIC). La Commissione ha determinato la quota di mercato delle importazioni sulla base del consumo dell'Unione, come indicato al considerando 113.

a)    Volume e quota di mercato

Tabella 2

Volume delle importazioni e quota di mercato

 

 

2014

2015

2016

PIR

Malaysia

Volume delle importazioni (in tonnellate)

0,1

0,6

0,4

1,3

Indice (2014 = 100)

100

600

400

1 300

Quota di mercato %

0,0

0,0

0,0

0,0

Fonte: Eurostat (livello TARIC).

(118)

I volumi delle importazioni dalla Malaysia sono stati prossimi allo zero durante l'intero periodo in esame e ad un livello analogo dall'imposizione delle misure definitive nel 2002. Le quote di mercato sono state trascurabili durante l'intero periodo in esame.

b)    Prezzi e sottoquotazione dei prezzi

(119)

In considerazione dei volumi estremamente esigui delle importazioni dalla Malaysia e della vasta gamma di tipi di prodotto [caratterizzata da una varietà di parametri quali norme di specificazione, grado del materiale, materia prima di base, tipo (raccordo a gomito, raccordo a T o riduttore), diametro esterno e spessore della parete] del prodotto oggetto del riesame, non è stato possibile realizzare un'analisi significativa dei prezzi di tali importazioni.

4.3.3.   Importazioni dalla Corea

(120)

I volumi delle importazioni dalla Corea sono stati determinati sulla base di statistiche di Eurostat (livello TARIC). La Commissione ha determinato la quota di mercato delle importazioni sulla base del consumo dell'Unione, come indicato al considerando 113.

a)    Volume e quota di mercato

Tabella 3

Volume delle importazioni e quota di mercato

 

 

2014

2015

2016

PIR

Corea

Volume delle importazioni (in tonnellate)

405

89

346

36

Indice (2014 = 100)

100

22

85

9

Quota di mercato %

0,7

0,2

0,6

0,1

Indice (2014 = 100)

100

26

90

10

Fonte: Eurostat (livello TARIC).

(121)

I volumi delle importazioni dalla Corea sono stati trascurabili durante l'intero periodo in esame e si sono ridotti allo 0,1 % della quota di mercato durante il PIR. Sono rimasti ad un livello analogo dall'imposizione delle misure definitive nel 2002. Le quote di mercato si sono ridotte passando dallo 0,7 % nel 2014 allo 0,1 % nel PIR.

b)    Prezzi e sottoquotazione dei prezzi

(122)

Tenuto conto dei volumi estremamente esigui delle importazioni dalla Corea e della vasta gamma di tipi di prodotto esistenti per il prodotto oggetto del riesame, non è stato possibile realizzare un'analisi significativa dei prezzi di tali importazioni.

4.3.4.   Importazioni dalla Russia

(123)

Il volume delle importazioni e il prezzo medio all'importazione per la Russia sono stati determinati sulla base di statistiche Eurostat (livello TARIC). La Commissione ha determinato la quota di mercato delle importazioni sulla base del consumo dell'Unione, come indicato al considerando 113.

a)    Volume e quota di mercato

Tabella 4

Volume delle importazioni e quota di mercato

 

 

2014

2015

2016

PIR

Russia

Volume delle importazioni (in tonnellate)

18

21

431

468

Indice (2014 = 100)

100

119

2 448

2 657

Quota di mercato %

0,0

0,0

0,8

0,9

Indice (2014 = 100)

100

139

2 584

3 027

Fonte: Eurostat (livello TARIC).

(124)

I volumi delle importazioni dalla Russia sono stati bassi durante l'intero periodo in esame. Sono aumentati passando da 18 tonnellate nel 2014 e nel 2015 a 431 tonnellate nel 2016 e a 468 tonnellate durante il PIR, registrando un aumento della quota di mercato dallo 0 % nel 2014/2015 allo 0,9 % nel PIR.

b)    Prezzi e sottoquotazione dei prezzi

(125)

Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dalla Russia ha registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Prezzo all'importazione

 

 

2014

2015

2016

PIR

Russia

Prezzi all'importazione (EUR/tonnellata)

9 706

7 088

1 126

980

Indice (2014 = 100)

100

73

12

10

Fonte: Eurostat (livello TARIC).

(126)

Il prezzo medio delle importazioni dalla Russia ha raggiunto livelli estremamente elevati durante il 2014 e il 2015, tuttavia tra il 2015 e il 2016 è calato dell'84 % e durante il PIR si è ridotto di un ulteriore 13 %. Durante il periodo in esame i prezzi all'importazione sono diminuiti complessivamente del 90 %.

(127)

Come indicato al considerando 124, sebbene i volumi delle importazioni siano stati troppo esigui per essere considerati rappresentativi, si è ritenuto che i prezzi di tali importazioni potessero comunque essere considerati un'indicazione ragionevole del futuro andamento dei prezzi in caso di scadenza delle misure.

(128)

In assenza di cooperazione da parte degli esportatori/produttori russi, come illustrato al considerando 58, la Commissione ha dovuto ricorrere ai dati disponibili per determinare il livello di sottoquotazione dei prezzi, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. In questo caso la Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi per le importazioni originarie della Russia durante il periodo dell'inchiesta di riesame confrontando: i) la media ponderata dei prezzi di vendita praticati ad acquirenti indipendenti nell'Unione dai produttori dell'Unione inclusi nel campione, adeguati a livello franco fabbrica; con ii) il prezzo medio delle importazioni dalla Russia praticato al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabilito su base cif come riferito da Eurostat, adeguato in maniera da tener conto dei costi successivi all'importazione. In assenza di altre informazioni, tali costi sono stati stimati equivalenti all'1 % del valore cif.

(129)

A causa dell'omessa collaborazione non è stato possibile determinare i tipi di prodotto esportati dalla Russia. Non è stato pertanto possibile effettuare un confronto per tipo di prodotto. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(130)

Il confronto ha mostrato un margine di sottoquotazione medio ponderato del 49,8 % per la Russia nel mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

4.3.5.   Importazioni da altri paesi terzi

(131)

Il volume delle importazioni e il prezzo medio all'importazione per tutti gli altri paesi terzi sono stati determinati sulla base di statistiche Eurostat (livello TARIC). La Commissione ha determinato la quota di mercato delle importazioni sulla base del consumo dell'Unione, come indicato al considerando 113.

Tabella 6

Volume delle importazioni e quota di mercato

Paese

 

2014

2015

2016

PIR

Tutti gli altri paesi terzi

Importazioni (in tonnellate)

21 906

17 812

23 062

20 865

Indice (2014 = 100)

100

81

105

95

Quota di mercato %

36,6

34,8

40,7

39,7

Prezzo (EUR/tonnellata)

1 879

2 202

1 907

1 686

Indice (2014 = 100)

100

117

102

90

Cina

Importazioni (in tonnellate)

8 915

7 239

10 054

8 086

Indice (2014 = 100)

100

81

113

91

Quota di mercato %

14,9

14,2

17,7

15,4

Prezzo (EUR/tonnellata)

1 232

1 474

1 285

1 233

Indice (2014 = 100)

100

120

104

100

Cambogia

Importazioni (in tonnellate)

1 151

1 137

2 899

3 403

Indice (2014 = 100)

100

99

252

296

Quota di mercato %

1,9

2,2

5,1

6,5

Prezzo (EUR/tonnellata)

1 301

1 486

1 280

1 322

Indice (2014 = 100)

100

114

98

102

Vietnam

Importazioni (in tonnellate)

2 954

2 377

2 348

2 803

Indice (2014 = 100)

100

80

79

95

Quota di mercato %

4,9

4,6

4,1

5,3

Prezzo (EUR/tonnellata)

1 696

1 883

1 473

1 501

Indice (2014 = 100)

100

111

87

88

Turchia

Volume delle importazioni (in tonnellate)

1 147

1 316

1 745

1 509

Indice (2014 = 100)

100

115

152

132

Quota di mercato %

1,9

2,6

3,1

2,9

Indice (2014 = 100)

100

134

161

150

Prezzi all'importazione (EUR/tonnellata)

1 924

1 915

1 824

1 782

Indice (2014 = 100)

100

100

95

93

Altri paesi terzi

Importazioni (in tonnellate)

7 739

5 743

6 016

5 065

Indice (2014 = 100)

100

74

78

65

Quota di mercato %

12,9

11,2

10,6

9,6

Prezzo (EUR/tonnellata)

2 773

3 460

3 443

2 729

Indice (2014 = 100)

100

125

124

98

Fonte: Eurostat (livello TARIC).

(132)

In linea con la diminuzione del consumo, il volume delle importazioni da tutti gli altri paesi terzi è diminuito del 5 % tra il 2014 e il PIR. La quota di mercato delle importazioni da tutti gli altri paesi terzi è rimasta entro l'intervallo compreso tra il 34,8 % e il 40,7 % durante il periodo in esame. La maggior parte delle importazioni è provenuta da Cina, Cambogia e Vietnam, ossia gli unici paesi con quote di mercato individuali superiori al 5 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(133)

Come indicato al considerando 6, sono attualmente in vigore misure antidumping sulle importazioni di accessori per tubi originari della Cina. Nonostante il calo dei volumi delle importazioni (9 % durante il periodo in esame), data la diminuzione del consumo dell'Unione, la quota di mercato delle importazioni cinesi è leggermente aumentata durante il medesimo periodo (0,5 %). Nel corso del periodo in esame, la quota di mercato ha oscillato tra il 14,2 % e il 17,7 %. I prezzi delle importazioni dalla Cina sono rimasti stabili durante il periodo in esame. In media sono risultati inferiori ai prezzi dei produttori dell'Unione e anche ai prezzi delle importazioni provenienti da altri paesi terzi.

(134)

I volumi delle importazioni dalla Cambogia sono aumentati in termini assoluti durante il periodo in esame e la quota di mercato è cresciuta di 4,6 punti percentuali, passando dall'1,9 % nel 2014 al 6,5 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. I volumi delle importazioni dal Vietnam sono diminuiti (del 5 %); tale calo si è tuttavia tradotto, come per la Cina, in un aumento della quota di mercato (di 0,4 punti percentuali) in ragione della diminuzione del consumo dell'Unione. La quota di mercato del Vietnam è quindi cresciuta passando dal 4,9 % nel 2014 al 5,3 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. I prezzi delle importazioni dal Vietnam e dalla Cambogia sono risultati in media inferiori ai prezzi dei produttori dell'Unione e anche ai prezzi delle importazioni provenienti da altri paesi terzi.

(135)

Infine i volumi delle importazioni dei restanti paesi terzi non menzionati sopra sono diminuiti notevolmente registrando un calo del 35 % tra il 2014 e il PIR. La loro quota di mercato è diminuita di 3,3 punti percentuali nel periodo in esame, passando dal 12,9 % nel 2014 al 9,6 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. I prezzi delle importazioni da tali paesi sono risultati in media molto più elevati rispetto ai prezzi dei produttori dell'Unione e anche rispetto ai prezzi delle importazioni provenienti da Cina, Cambogia e Vietnam.

4.4.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.4.1.   Osservazioni generali

(136)

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

(137)

Come indicato al considerando 15, per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione si è fatto ricorso al campionamento.

(138)

Per determinare il pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici relativi all'intera industria dell'Unione sulla base dei dati ottenuti dal richiedente, sottoposti a controlli incrociati con le informazioni fornite da una serie di produttori dell'Unione nella fase di preapertura dell'inchiesta e con le risposte verificate al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione e successivamente verificate. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.

(139)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

(140)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costi del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.4.2.   Indicatori macroeconomici

a)    Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(141)

Nel periodo in esame la produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'Unione hanno registrato in totale il seguente andamento:

Tabella 7

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti dei produttori dell'Unione

 

2014

2015

2016

PIR

Volume di produzione (in tonnellate)

48 385

44 428

40 008

41 350

Indice (2014 = 100)

100

92

83

85

Capacità produttiva (in tonnellate)

165 181

165 181

164 003

150 202

Indice (2014 = 100)

100

100

99

91

Utilizzo degli impianti %

29,3

26,9

24,4

27,5

Fonte: domanda di riesame, informazioni fornite dal richiedente, risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(142)

Il volume della produzione è diminuito del 15 % durante il periodo in esame. Più specificamente, nel 2015 ha iniziato a diminuire e si è ulteriormente ridotto nel 2016 per poi aumentare leggermente nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(143)

La capacità produttiva è diminuita del 9 % durante il periodo in esame. Si osserva che il sito di produzione di un produttore dell'Unione ha cessato le attività ed è stato smantellato nell'agosto del 2017, ossia durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(144)

Poiché il volume di produzione è diminuito più della capacità, l'utilizzo degli impianti è diminuito di 1,8 punti percentuali durante il periodo in esame.

b)    Volume delle vendite e quota di mercato

(145)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Volume delle vendite e quota di mercato dei produttori dell'Unione

 

2014

2015

2016

PIR

Volume delle vendite nell'Unione (in tonnellate)

37 535

33 228

32 882

31 165

Indice (2012 = 100)

100

89

88

83

Quota di mercato %

62,7

65,0

58,0

59,3

Fonte: domanda di riesame, informazioni fornite dal richiedente, risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(146)

Le vendite complessive dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione sono diminuite del 17 % durante il periodo in esame, con un ritmo leggermente più accentuato rispetto al consumo durante il medesimo periodo (– 12 %). La quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita di 3,4 punti percentuali nel periodo in esame. Su base annua, il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è diminuito principalmente tra il 2014 e il 2015 (dell'11 %), è rimasto relativamente stabile nel 2016 ed è diminuito di un ulteriore 6 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. Ciò ha comportato una fluttuazione della quota di mercato durante il periodo in esame, che è aumentata di 2,3 punti percentuali nel 2015, per poi diminuire di 7 punti percentuali nel 2016 e aumentare nuovamente di 1,3 punti percentuali nel periodo dell'inchiesta di riesame.

c)    Crescita

(147)

Tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta di riesame, il consumo dell'Unione è diminuito del 12 %. Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è diminuito del 17 %, il che si è tradotto in una perdita di quota di mercato di 3,4 punti percentuali.

d)    Occupazione e produttività

(148)

Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Occupazione e produttività dei produttori dell'Unione

 

2014

2015

2016

PIR

Numero di dipendenti

1 312

1 314

1 250

924

Indice (2014 = 100)

100

100

95

70

Produttività (tonnellate/dipendente)

37

34

32

45

Indice (2014 = 100)

100

92

87

121

Fonte: domanda di riesame, informazioni fornite dal richiedente, risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(149)

L'occupazione dell'industria dell'Unione è diminuita del 30 % durante il periodo in esame. La diminuzione più marcata si è verificata nel 2017, in parte a causa della chiusura del sito di produzione di un produttore dell'Unione.

(150)

In ragione del calo della produzione e della riduzione ancora maggiore dell'occupazione (diminuite rispettivamente del 14 % e del 30 % nel periodo in esame), la produttività è aumentata del 21 % nel medesimo periodo.

e)    Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(151)

Il margine di dumping stabilito per le importazioni di accessori per tubi nell'Unione dalla Russia durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stato significativamente superiore al livello minimo. Allo stesso tempo, il livello delle importazioni dalla Russia durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stato molto limitato in quanto ha rappresentato soltanto lo 0,9 % del consumo dell'Unione. Di conseguenza l'impatto dell'entità dei margini di dumping reali praticati dalla Russia sull'industria dell'Unione è stato piuttosto limitato.

(152)

Come spiegato ai considerando 118 e 121, le importazioni dalla Malaysia e dalla Corea sono state trascurabili durante il periodo in esame. Non è stato pertanto possibile accertare l'esistenza del dumping in relazione a questi due paesi. L'inchiesta si è pertanto concentrata sul rischio di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure antidumping.

4.4.3.   Indicatori microeconomici

a)    Prezzi e fattori che influiscono sui prezzi

(153)

Nel periodo in esame i prezzi di vendita medi praticati dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Prezzi di vendita medi nell'Unione e costo unitario

 

2014

2015

2016

PIR

Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione (EUR/tonnellata)

2 784

2 865

2 628

2 552

Indice (2014 = 100)

100

103

94

92

Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata)

3 175

3 303

3 185

2 999

Indice (2014 = 100)

100

104

100

94

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(154)

Il prezzo medio unitario di vendita praticato dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione è diminuito dell'8 % e ha raggiunto l'importo di 2 553 EUR/tonnellata nel periodo dell'inchiesta di riesame. L'industria dell'Unione ha dovuto adeguare i propri prezzi al ribasso per tener conto del calo generale dei prezzi di vendita nel mercato degli accessori per tubi, dovuto alla contrazione della domanda.

(155)

Il costo medio di produzione dell'industria dell'Unione è diminuito in misura minore, pari al 6 % nel periodo in esame. Il fattore che ha influito maggiormente sulla diminuzione del costo di produzione unitario è stato il calo del prezzo delle materie prime.

b)    Costo del lavoro

(156)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro ha registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2014

2015

2016

PIR

Costo medio del lavoro per dipendente (EUR/dipendente)

55 163

54 443

53 850

54 988

Indice (2014 = 100)

100

99

98

100

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(157)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro per dipendente è rimasto stabile.

c)    Scorte

(158)

Nel periodo in esame i livelli delle scorte hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Scorte

 

2014

2015

2016

PIR

Scorte finali

5 857

6 213

7 495

7 098

Indice (2014 = 100)

100

106

128

121

Scorte finali in percentuale della produzione %

23

28

38

32

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(159)

Il livello delle scorte finali dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è aumentato del 21 % durante il periodo in esame. Nel periodo dell'inchiesta di riesame, il livello delle scorte ha rappresentato circa il 32 % della produzione.

d)    Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(160)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 13

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2014

2015

2016

Periodo dell'inchiesta di riesame

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

– 12,3

– 13,3

– 17,5

– 14,9

Flusso di cassa (EUR)

– 3 572 396

– 3 040 537

– 2 134 815

1 100 439

Indice (2014 = 100)

– 100

– 85

– 60

31

Investimenti (EUR)

2 606 076

1 644 753

1 691 602

3 550 772

Indice (2012 = 100)

100

63

65

136

Utile sul capitale investito %

– 20,0

– 20,3

– 25,7

– 18,5

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(161)

La Commissione ha determinato la redditività dell'industria dell'Unione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in percentuale sul fatturato delle stesse vendite. Le perdite dell'industria dell'Unione sono aumentate da – 12,3 % nel 2014 a – 14,9 % nel periodo dell'inchiesta di riesame, registrando un aumento di 2,6 punti percentuali.

(162)

Il flusso di cassa netto è la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le loro attività. Il flusso di cassa netto è aumentato ed è diventato positivo durante il periodo in esame. È stato influenzato principalmente dall'utile generato dalle vendite all'esportazione. Tali vendite all'esportazione hanno rappresentato il 32 % di tutte le vendite ad acquirenti indipendenti realizzate dai produttori inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta di riesame e hanno permesso ai produttori dell'Unione inclusi nel campione di avvicinarsi a una situazione di pareggio nel periodo in esame.

(163)

Durante il periodo in esame, il flusso annuale degli investimenti realizzati dall'industria dell'Unione nel prodotto oggetto del riesame è aumentato, passando da 2,6 milioni di EUR nel 2014 a 3,6 milioni di EUR nel periodo dell'inchiesta di riesame. I produttori dell'Unione hanno dovuto effettuare tali investimenti per sostenere la produzione dell'Unione, principalmente in relazione alla manutenzione e alla sostituzione di vecchi macchinari. Detti investimenti dovrebbero essere considerati parte del processo di ristrutturazione in corso dell'industria dell'Unione.

(164)

L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. L'utile sul capitale investito derivante dalla produzione e dalla vendita del prodotto simile è stato soggetto a fluttuazioni e ha raggiunto il valore di -18,5 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

4.4.4.   Conclusioni in merito alla situazione dell'industria dell'Unione

(165)

L'inchiesta ha dimostrato che, nonostante le misure in vigore, la maggior parte degli indicatori di pregiudizio ha registrato un andamento negativo e la situazione economica e finanziaria dell'industria dell'Unione si è deteriorata durante il periodo in esame.

(166)

Tenendo conto degli sviluppi di cui sopra, si può concludere che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(167)

Le ragioni dell'evoluzione negativa dell'industria dell'Unione sono da ricercarsi principalmente nella diminuzione del consumo, che ha registrato un calo del 12 % durante il periodo in esame, e nella presenza di importazioni da altri paesi terzi, principalmente da Cina, Cambogia e Vietnam, che hanno rappresentato il 67 % di tutte le importazioni nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Data la mancanza di collaborazione da parte di importatori/utenti e considerando che i dati disponibili in Eurostat non distinguono tra tipi diversi di prodotto, non è stato possibile effettuare un confronto significativo tra i prezzi per tipo di prodotto né stabilire con chiarezza l'impatto delle importazioni provenienti da questi paesi terzi.

4.4.5.   Conclusione

(168)

La Commissione ha concluso al considerando 166 che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell'inchiesta di riesame. La Commissione ha inoltre concluso al considerando 167 che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame non può essere stato causato dalle importazioni dalla Malaysia, dalla Corea e dalla Russia, in ragione del loro volume molto limitato.

(169)

A tale riguardo la Commissione ha ulteriormente esaminato il rischio di reiterazione del pregiudizio originariamente causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Malaysia, dalla Corea e dalla Russia in caso di abrogazione delle misure.

4.5.   Rischio di reiterazione del pregiudizio

4.5.1.   Osservazione preliminare

(170)

Per determinare il rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di abrogazione delle misure sono stati analizzati i seguenti elementi: a) la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Malaysia, Corea e Russia; b) i possibili livelli dei prezzi delle importazioni da tali paesi in caso di scadenza delle misure e il loro impatto sulla situazione dell'industria dell'Unione; c) l'esistenza di misure restrittive degli scambi in altri paesi terzi sulle esportazioni di accessori per tubi dalla Malaysia, dalla Corea e dalla Russia.

(171)

Data la completa mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, le conclusioni tratte sono state basate sui dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. A tale riguardo sono state utilizzate le informazioni ricavate dalla domanda di riesame, dalle statistiche Eurostat (livello TARIC) e dalle statistiche commerciali statunitensi.

a)    Capacità produttiva e capacità inutilizzata disponibili in Malaysia, Corea e Russia

(172)

Come stabilito ai considerando 70, 88 e 102, la capacità inutilizzata in Russia, Malaysia e Corea è stata stimata intorno a 251 000 tonnellate nel PIR, ossia un valore superiore al quadruplo del consumo dell'Unione durante il medesimo periodo.

(173)

Non sono inoltre emersi elementi atti ad indicare un significativo aumento della domanda interna di accessori per tubi in Malaysia, Corea o Russia o nel mercato di qualunque altro paese terzo nel prossimo futuro. Considerando il calo del consumo di accessori per tubi da parte dell'Unione durante il periodo in esame, la Commissione ha concluso che la domanda interna in Malaysia, Corea o Russia o nei mercati di altri paesi terzi non sarebbe in grado di assorbire la capacità inutilizzata disponibile.

b)    Possibili livelli dei prezzi delle importazioni provenienti da Malaysia, Corea e Russia

(174)

Non vi è stata alcuna collaborazione da parte dei produttori esportatori malesi, coreani e russi. Inoltre, tenuto conto dei quantitativi molto esigui importati nell'Unione dalla Malaysia e dalla Corea, durante il periodo dell'inchiesta di riesame non è stato possibile stabilire prezzi all'importazione affidabili per detti paesi.

(175)

In tali circostanze, in linea con la metodologia utilizzata nell'ultimo riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping sulle importazioni originarie della Malaysia e della Corea, sono stati utilizzati i prezzi delle esportazioni dalla Corea e dalla Malaysia negli Stati Uniti come elemento indicativo per determinare il probabile livello dei prezzi delle importazioni dalla Malaysia e dalla Corea in caso di abrogazione delle misure. A tale proposito occorre osservare che durante il periodo dell'inchiesta di riesame i volumi delle importazioni dalla Corea e dalla Malaysia negli Stati Uniti hanno rappresentato il 63 % del consumo dell'Unione. Inoltre, come stabilito al considerando 96, gli Stati Uniti sono stati considerati un mercato comparabile a quello dell'Unione. Su tale base la Commissione ha calcolato i margini di sottoquotazione escludendo i dazi antidumping applicati a tali importazioni negli Stati Uniti. Il calcolo ha dimostrato che i prezzi delle importazioni provenienti dalla Malaysia e dalla Corea sarebbero probabilmente inferiori (rispettivamente del 53 % e del 20 %) ai prezzi di vendita dell'Unione.

(176)

Per quanto riguarda la Russia, il volume delle importazioni nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame, pur se esiguo, è stato considerato sufficiente a fornire un'indicazione ragionevole del futuro andamento dei prezzi in caso di scadenza delle misure. Su questa base, il calcolo effettuato senza considerare i dazi antidumping ha dimostrato che i prezzi delle importazioni provenienti dalla Russia sarebbero probabilmente inferiori ai prezzi di vendita dell'Unione del 59 %.

(177)

In caso di abrogazione delle misure l'industria dell'Unione subirebbe pertanto una pressione notevole sui prezzi da parte di Malaysia, Corea e Russia, da cui deriverebbe un ulteriore peggioramento della situazione economica.

c)    Misure restrittive degli scambi sulle esportazioni dalla Malaysia, dalla Corea e dalla Russia e attrattiva del mercato dell'Unione

(178)

Come indicato al considerando 90, nel marzo 2018 il Giappone ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di accessori per tubi dalla Corea. Inoltre, come indicato al considerando 98, le misure antidumping sulle importazioni di accessori per tubi negli Stati Uniti sono state estese alla Malaysia a partire dal mese di luglio del 2018. Ciò limita l'accesso dei produttori esportatori coreani e malesi al loro terzo mercato di esportazione più importante e, considerando l'attrattiva del mercato dell'Unione per gli esportatori coreani e malesi descritta nelle sezioni 3.4.2.3 e 3.5.2.3, nonché la prossimità del mercato dell'Unione per gli esportatori russi illustrata nella sezione 3.3.2.3, vi è un forte rischio che tali produttori esportatori dirigano (nuovamente) le loro importazioni del prodotto oggetto del riesame verso il mercato dell'Unione.

4.5.2.   Impatto sull'industria dell'Unione

(179)

Considerando l'attrattiva del mercato dell'Unione descritta alle sezioni 3.3.2.3, 3.4.2.3 e 3.5.2.3, ci si può ragionevolmente attendere che, in caso di abrogazione delle misure, almeno una parte della capacità inutilizzata venga con ogni probabilità indirizzata (nuovamente) verso il mercato dell'Unione.

(180)

Ai considerando 76, 92 e 107 si è concluso che esiste la probabilità che, in caso di scadenza delle misure, i produttori esportatori malesi, coreani e russi esportino quantitativi ingenti del prodotto oggetto del riesame nell'Unione e che tali esportazioni siano effettuate a prezzi di dumping.

(181)

Per quanto riguarda i volumi, considerando l'ingente capacità inutilizzata, è molto probabile che i produttori esportatori malesi, coreani e russi riprendano le loro importazioni nell'Unione e guadagnino quote di mercato nel mercato dell'Unione. Poiché l'andamento attuale mostra un calo dei consumi, si prevede che l'aumento delle quote di mercato sia ancora più significativo. In uno scenario simile l'industria dell'Unione subirebbe un calo immediato dei volumi di vendita e delle quote di mercato. Ciò comporterebbe altresì un'ulteriore riduzione del tasso di utilizzo degli impianti, già a livelli molto bassi, e un ulteriore aumento delle perdite.

(182)

Inoltre, considerando i margini di profitto già negativi dell'industria dell'Unione, quest'ultima non sarebbe in grado di ridurre ulteriormente i propri prezzi nel tentativo di allinearli ai prezzi all'importazione per mantenere i volumi delle vendite nell'Unione. Qualora dovesse abbassare i propri livelli di prezzi, l'industria dell'Unione, che durante il periodo dell'inchiesta di riesame ha già subito un pregiudizio notevole, subirebbe immediatamente un ulteriore deterioramento della propria situazione; tale circostanza metterebbe molto probabilmente a rischio l'industria dell'Unione nel suo complesso, determinando una diminuzione della produzione o persino la chiusura di siti produttivi.

(183)

In base a quanto precede la Commissione ha concluso che esiste un forte rischio di reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni provenienti dalla Malaysia, dalla Corea e dalla Russia in caso di abrogazione delle misure.

(184)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni il governo russo ha affermato che non vi era alcun nesso di causalità tra le importazioni russe e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione. Tale argomentazione non tiene conto dell'analisi degli elementi e delle conclusioni di cui ai considerando da 170 a 183, che suggeriscono l'esistenza di un forte rischio di reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni provenienti dalla Malaysia, dalla Corea e dalla Russia in caso di abrogazione delle misure, ed ha pertanto dovuto essere respinta. Le conclusioni di cui al considerando 183 sono pertanto confermate.

5.   INTERESSE DELL'UNIONE

(185)

A norma dell'articolo 21 del regolamento di base la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore nei confronti della Malaysia, della Corea e della Russia fosse contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utenti.

(186)

Si ricorda che nelle inchieste iniziali l'istituzione delle misure non è stata ritenuta contraria all'interesse dell'Unione.

(187)

Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

(188)

La Commissione ha pertanto valutato se, nonostante le conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio, vi fossero fondati motivi per concludere che il mantenimento delle misure in vigore fosse contrario all'interesse dell'Unione.

5.1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(189)

Come concluso al considerando 166, durante il periodo dell'inchiesta di riesame l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole, confermato dall'andamento negativo della maggior parte degli indicatori di pregiudizio. Allo stesso tempo, al considerando 183 si è altresì concluso che l'industria dell'Unione potrebbe subire un ulteriore deterioramento della propria situazione in caso di scadenza delle misure antidumping nei confronti di Malaysia, Corea e Russia.

(190)

Nel complesso, nonostante la situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione, secondo la Commissione tale industria continua ad essere redditizia. Tale constatazione si basa sul fatto che, come indicato al considerando 162, le vendite all'esportazione dell'industria dell'Unione rappresentano una quota significativa del volume delle vendite e hanno consentito all'industria dell'Unione di avvicinarsi a una situazione di pareggio nel periodo in esame. Tuttavia l'industria dell'Unione mostra ancora livelli molto bassi di utilizzo degli impianti e si sforza di migliorare la propria situazione economica attraverso gli investimenti in corso volti a consentire il suo processo di ristrutturazione.

(191)

Ogni ulteriore deterioramento inciderebbe sulla sua situazione generale e comporterebbe il rischio di una diminuzione della produzione o addirittura di una chiusura definitiva di siti produttivi nell'Unione. Si può pertanto concludere che la proroga delle misure nei confronti di Malaysia, Corea e Russia sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

5.2.   Interesse degli importatori, degli operatori commerciali e degli utenti

(192)

All'apertura della presente inchiesta sessantuno importatori e utenti sono stati contattati e invitati a collaborare. Nessuno di essi ha tuttavia collaborato alla presente inchiesta. Si ricorda che nelle inchieste precedenti riguardanti gli accessori per tubi era stato accertato che l'istituzione di misure non avrebbe prodotto gravi effetti negativi sulla situazione degli importatori e degli utenti dell'Unione.

(193)

Gli utenti non hanno fornito informazioni che dimostrassero l'esistenza di difficoltà a reperire altre fonti; nemmeno l'inchiesta ha rivelato tali informazioni.

(194)

Nelle precedenti inchieste l'analisi dell'interesse dell'Unione non ha mostrato alcun impatto negativo delle misure su importatori e utenti, che sono stati in grado di trasferire l'aumento dei prezzi. Dal presente riesame in previsione della scadenza non è emerso alcun elemento che contraddica tale conclusione. Gli utenti di accessori per tubi operano principalmente nelle industrie petrolchimiche e nelle industrie attive nel settore dell'edilizia. Il prodotto oggetto del riesame viene utilizzato per raccordare i tubi tra loro. Sebbene i tubi rappresentino una quota più significativa del costo complessivo dei progetti, in genere gli accessori per tubi rappresentano soltanto una minima parte del costo complessivo.

(195)

Inoltre, considerando la cessazione delle misure nei confronti della Turchia, circa il 60 % delle importazioni di accessori per tubi potrebbe essere effettuato senza dazi antidumping nell'Unione, il che permetterebbe di garantire una possibilità ragionevole di scelta dei fornitori.

(196)

In base a quanto esposto e in linea con le conclusioni tratte nelle precedenti inchieste, si prevede che il mantenimento delle misure non incida in modo particolarmente negativo sugli utenti e che non vi siano dunque motivi validi per concludere che la proroga delle misure in vigore per la Malaysia, la Corea e la Russia sia contraria all'interesse dell'Unione.

5.3.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(197)

In considerazione di quanto sopra, la Commissione ha concluso che non vi sono motivi validi di interesse dell'Unione contrari alla proroga delle misure antidumping attualmente in vigore sulle importazioni dalla Malaysia, dalla Corea e dalla Russia.

6.   MISURE ANTIDUMPING

(198)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva mantenere le misure antidumping in vigore per la Malaysia, la Corea e la Russia e abrogare le misure in vigore sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla Turchia. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti avrebbero potuto presentare le proprie osservazioni successivamente a tale divulgazione delle informazioni. Le comunicazioni e le osservazioni sono state debitamente prese in considerazione.

(199)

Dalle considerazioni di cui sopra risulta che, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di accessori per tubi originari della Malaysia, della Corea e della Russia istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 78/2013 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1283/2014, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/306, dovrebbero essere mantenute, e che le misure antidumping applicabili alle importazioni di accessori per tubi originari della Turchia dovrebbero essere lasciate scadere.

(200)

Le aliquote del dazio antidumping applicabili alle società a titolo individuale e specificate nel presente regolamento sono applicabili esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da tali società e, pertanto, dai soggetti giuridici specifici menzionati. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricate da altre società il cui nome e indirizzo non siano specificamente menzionati nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti giuridici collegati a quelli specificamente menzionati, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(201)

Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in caso di modifica della ragione o della denominazione sociale del soggetto giuridico o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) dovrebbero essere inoltrate senza indugio alla Commissione (17) e corredate di tutte le informazioni pertinenti, indicando in particolare eventuali modifiche delle attività della società legate alla produzione, alle vendite sul mercato interno e all'esportazione, connesse, a titolo di esempio, alla modifica della ragione o denominazione sociale o a cambiamenti a livello delle entità produttive e di vendita. Se opportuno, il regolamento sarà modificato di conseguenza, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote del dazio individuali.

(202)

A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso degli interessi da pagare è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(203)

Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, attualmente classificati con i codici NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 ed ex 7307 99 80 (codici TARIC 7307931191, 7307931193, 7307931194, 7307931195, 7307931199, 7307931991, 7307931993, 7307931994, 7307931995, 7307931999, 7307998092, 7307998093, 7307998094, 7307998095 e 7307998098) e originari della Malaysia, della Federazione russa e della Repubblica di Corea.

2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate è la seguente:

Paese

Società

Aliquota del dazio

Codice addizionale TARIC

Malaysia

Anggerik Laksana Sdn Bhd, Selangor Darul Ehsan

59,2 %

A324

Pantech Steel Industries Sdn Bhd

49,9 %

A961

Tutte le altre società

75,0 %

A999

Federazione russa

Tutte le società

23,8 %

Repubblica di Corea

TK Corporation, 1499-1, Songjeong- Dong, Gangseo-Gu, Busan

32,4 %

C066

Tutte le altre società

44,0 %

C999

3.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

I dazi antidumping definitivi sulle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, attualmente classificati con i codici NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 ed ex 7307 99 80 (codici TARIC 7307931191, 7307931193, 7307931194, 7307931195, 7307931199, 7307931991, 7307931993, 7307931994, 7307931995, 7307931999, 7307998092, 7307998093, 7307998094, 7307998095 e 7307998098) e originari della Repubblica di Turchia sono abrogati e il procedimento relativo a tali importazioni è chiuso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento (CE) n. 778/2003 del Consiglio, del 6 maggio 2003, che modifica la decisione n. 283/2000/CECA della Commissione e i regolamenti del Consiglio (CE) n. 584/96, (CE) n. 763/2000 e (CE) n. 1514/2002 relativamente alle misure antidumping applicabili ad alcuni arrotolati laminati a caldo e ad alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio (GU L 114 dell'8.5.2003, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1001/2008 del Consiglio, del 13 ottobre 2008, che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica di Corea e della Malaysia (GU L 275 del 16.10.2008, pag. 18).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1283/2014 della Commissione, del 2 dicembre 2014, che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica di Corea e della Malaysia (GU L 347 del 3.12.2014, pag. 17).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/306 della Commissione, del 3 marzo 2016, che, in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1283/2014 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica di Corea e della Malaysia (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 38).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 78/2013 del Consiglio, del 17 gennaio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio originari della Russia e della Turchia (GU L 27 del 29.1.2013, pag. 1).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1934 della Commissione, del 27 ottobre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 282 del 28.10.2015, pag. 14).

(8)  GU C 214 del 4.7.2017, pag. 8 e GU C 146 dell'11.5.2017, pag. 9.

(9)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Turchia, della Russia, della Corea e della Malaysia (GU C 31 del 27.1.2018, pag. 16).

(10)  https://www.gtis.com/gta/.

(11)  I codici a 8 cifre consentono di filtrare in maniera più accurata le statistiche commerciali in relazione al prodotto oggetto del riesame rispetto ai codici a 6 cifre. I dati basati sui codici a 8 cifre si avvicinano pertanto maggiormente al valore e al volume degli scambi del prodotto oggetto del riesame.

(12)  I tre paesi terzi di dimensioni maggiori sono il Turkmenistan, la Georgia e l'Azerbaigian, che rappresentano rispettivamente circa lo 0,7 %, lo 0,5 % e lo 0,3 % di tutta la produzione turca stimata di accessori per tubi nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(13)  Sulle importazioni di accessori per tubi originari della Cina sono stati istituiti dazi antidumping pari al 58,6 % (estesi a Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine), mentre i dazi antidumping istituiti sulle importazioni di accessori per tubi originari della Corea del Sud, della Malaysia e della Russia oscillano tra il 23,8 % e il 75 %. In confronto, i dazi antidumping istituiti sulle importazioni di accessori per tubi originari della Turchia oscillano tra il 2,9 % e il 16,7 %.

(14)  Le altre destinazioni principali durante il periodo dell'inchiesta di riesame sono state l'Arabia Saudita, gli Emirati arabi uniti e la Cina, che rappresentano rispettivamente il 16 %, il 5 % e il 4 % delle esportazioni coreane di accessori per tubi.

(15)  Le statistiche sulle importazioni statunitensi si basano su codici a 8 cifre, che consentono di filtrare in maniera più accurata le statistiche commerciali in relazione al prodotto oggetto del riesame rispetto ai codici a 6 cifre. I dati basati sui codici a 8 cifre si avvicinano pertanto maggiormente al valore e al volume degli scambi del prodotto oggetto del riesame.

(16)  Con decisione del 25 luglio 2018, le autorità statunitensi hanno esteso provvisoriamente i dazi pari al 182,9 % istituiti sugli accessori per tubi per la saldatura testa a testa in acciaio al carbonio originari della Repubblica popolare cinese alla Malaysia per ragioni di elusione (83 FR 35205 – 35208)..

(17)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, B-1049 Bruxelles, Belgio.

(18)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


10.4.2019   

IT

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L 99/36


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/567 DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 2019

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 (1), in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche, le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell'ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003.

(2)

Il 4 aprile 2019 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare nove voci dall'elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

(3)

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2019

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6.


ALLEGATO

Le voci seguenti dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio sono soppresse:

«48.

GENERAL ESTABLISHMENT FOR THARTHAR PROJECT. Indirizzo: P.O. Box 21, Fallouja, Iraq.»

«58.

IRAQI BROADCASTING AND TELEVISION ESTABLISHMENT. Indirizzo: Broadcasting & TV Building, Salihiya, Karkh, Baghdad, Iraq.»

«64.

IRAQI NEWS AGENCY. Indirizzo: 28 Nissan Complex, Al Salihiya, Baghdad, Iraq.»

«81.

MINISTRY OF YOUTH, DIRECTORATE GENERAL OF PLANNING AND FOLLOW UP, IMPORT SECTION. Indirizzo: P.O. Box 19055, Palestine Street, near Al-Shaab Stadium, Baghdad, Iraq.»

«140.

STATE ENTERPRISE FOR IRRIGATION PROJECTS. Indirizzo: Karantina, near Sarafiya Bridge, Baghdad, Iraq.»

«164.

STATE ESTABLISHMENT OF HADITHA DAM. Indirizzo: Haklanya, Haditha, Iraq.»

«165.

STATE ESTABLISHMENT OF HEMREEN DAM. Indirizzo: 6 Mukdadiya, Mukdadiya, Iraq.»

«169.

STATE ESTABLISHMENT OF MOSUL DAM. Indirizzo: Ninewa Governorate, Mosul, Iraq.»

«170.

STATE ESTABLISHMENT OF SMALL DAMS AND REGULATORS. Indirizzo: Sinak, Baghdad, Iraq.»


DECISIONI

10.4.2019   

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L 99/38


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/568 DEL CONSIGLIO

dell'8 aprile 2019

relativa alla nomina di un membro del Comitato di risoluzione unico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (1), in particolare l'articolo 56, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 dicembre 2018 la Commissione, dopo aver consultato il Comitato di risoluzione unico («comitato») in sessione plenaria, ha adottato l'elenco dei candidati selezionati per la nomina di membro del comitato e l'ha trasmesso al Parlamento europeo.

(2)

Il Consiglio è stato informato dell'elenco lo stesso giorno.

(3)

A norma dell'articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 806/2014, il mandato dei membri a tempo pieno del comitato ha una durata di cinque anni.

(4)

Il 30 gennaio 2019 la Commissione ha adottato una proposta relativa alla nomina di Sebastiano LAVIOLA a membro del comitato e l'ha sottoposta al Parlamento europeo per approvazione.

(5)

Il Parlamento europeo ha approvato la proposta il 14 marzo 2019,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Sebastiano LAVIOLA è nominato membro a tempo pieno del Comitato di risoluzione unico per un mandato di cinque anni a decorrere dal 1o maggio 2019.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, l'8 aprile 2019

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1.


10.4.2019   

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L 99/39


DECISIONE (UE) 2019/569 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2019

sulla proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Rispetto dello Stato di diritto all'interno dell'Unione europea»

[notificata con il numero C(2019) 2314]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (1), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Oggetto della proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Rispetto dello Stato di diritto all'interno dell'Unione europea» è la «creazione di un meccanismo di valutazione oggettiva e imparziale mirante a verificare l'applicazione dei valori dell'Unione europea da parte di tutti gli Stati membri».

(2)

Gli obiettivi di questa proposta di iniziativa dei cittadini sono i seguenti: «a) dotare l'Unione europea di una legislazione di carattere generale che permetta di verificare in maniera oggettiva l'applicazione concreta delle disposizioni nazionali riguardanti lo Stato di diritto, allo scopo di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri e di facilitare l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 7 del TUE relative ad eventuali violazioni dei valori dell'Unione; b) agevolare l'applicazione delle norme europee relative alla cooperazione giudiziaria in materia penale (ad esempio, quelle concernenti il mandato d'arresto europeo)».

(3)

L'allegato della proposta di iniziativa dei cittadini menziona il rafforzamento del ruolo dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, che potrebbe essere consultata al fine di garantire la massima oggettività nelle decisioni adottate dalle istituzioni dell'Unione, in particolare nel settore della cooperazione in materia di polizia e di sicurezza.

(4)

Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione affermando, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei.

(5)

A tal fine, le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiarne la partecipazione e rendere l'Unione più accessibile.

(6)

Ai fini dell'applicazione dei trattati possono essere adottati atti legislativi dell'Unione per:

misure che definiscono le modalità secondo le quali gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, procedono a una valutazione oggettiva e imparziale dell'attuazione, da parte delle autorità degli Stati membri, delle politiche dell'Unione riguardanti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in particolare al fine di favorire la piena applicazione del principio di riconoscimento reciproco, sulla base dell'articolo 70 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

modifiche del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio (2), sulla base dell'articolo 352 del TFUE.

(7)

Per contro, non possono essere adottati, ai fini dell'applicazione dei trattati, atti legislativi dell'Unione miranti a modificare la procedura di cui all'articolo 7 del TUE.

(8)

Mirando all'adozione, da parte della Commissione, di proposte di atti legislativi dell'Unione che definiscono le modalità di realizzazione di una valutazione oggettiva e imparziale dell'attuazione, da parte delle autorità nazionali, delle politiche dell'Unione riguardanti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e che modificano il regolamento del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, la proposta di iniziativa dei cittadini non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento.

(9)

Inoltre, la costituzione del comitato di cittadini e la designazione dei referenti sono avvenute a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e la proposta di iniziativa dei cittadini non è né manifestamente ingiuriosa, futile o vessatoria, né manifestamente contraria ai valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 del TUE.

(10)

È pertanto opportuno registrare la proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Rispetto dello Stato di diritto all'interno dell'Unione europea»,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   È registrata la proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Rispetto dello Stato di diritto all'interno dell'Unione europea».

2.   Per tale proposta di iniziativa dei cittadini è possibile raccogliere dichiarazioni di sostegno, sulla base del presupposto che essa mira alla presentazione, da parte della Commissione, di proposte di atti legislativi miranti a:

definire le modalità di realizzazione di una valutazione oggettiva e imparziale dell'attuazione, da parte delle autorità nazionali, delle politiche dell'Unione riguardanti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

modificare il regolamento del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore l'8 aprile 2019.

Articolo 3

Destinatari della presente decisione sono gli organizzatori (membri del comitato di cittadini) della proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Rispetto dello Stato di diritto all'interno dell'Unione europea», rappresentati da Pier Virgilio DASTOLI e Marco CAPPATO, in veste di referenti.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2019

Per la Commissione

Frans TIMMERMANS

Il vicepresidente


(1)  GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1).


10.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 99/41


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/570 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2019

recante modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i mezzi di rescEU e che modifica la decisione di esecuzione 2014/762/UE della Commissione

[notificata con il numero C(2019) 2644]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, lettera g),

considerando quanto segue:

(1)

Il meccanismo unionale di protezione civile («meccanismo unionale») istituito dalla decisione n. 1313/2013/UE rafforza la cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri e facilita il coordinamento nel settore della protezione civile al fine di migliorare la risposta dell'Unione alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo.

(2)

La decisione n. 1313/2013/UE definisce il quadro giuridico di rescEU. rescEU intende fornire assistenza in situazioni particolarmente pressanti in cui l'insieme dei mezzi esistenti a livello nazionale nonché i mezzi impegnati dagli Stati membri nel pool europeo di protezione civile non sono in grado di garantire una risposta efficace.

(3)

Negli ultimi anni si è registrato in Europa un forte aumento del numero di incendi boschivi estremi, con gravi conseguenze economiche, ambientali e sociali. Le stagioni degli incendi boschivi del 2017 e del 2018 hanno evidenziato, in particolare, l'esigenza di essere preparati a rispondere a catastrofi che colpiscono gravemente e simultaneamente diversi Stati membri.

(4)

La natura mutevole dei rischi di incendi boschivi ha dimostrato l'esistenza di carenze in termini di mezzi di risposta a livello dell'Unione, risultate particolarmente evidenti durante la stagione degli incendi boschivi del 2017, quando i mezzi messi a disposizione attraverso il meccanismo unionale non sono bastati a soddisfare le necessità dei paesi che chiedevano assistenza.

(5)

La composizione iniziale di rescEU dovrebbe quindi essere definita con la massima urgenza conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, della decisione n. 1313/2013/UE e comprendere, nell'ambito della prima decisione di esecuzione, mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi di origine naturale. Vista la flessibilità necessaria durante il periodo di transizione di cui all'articolo 35 della decisione n. 1313/2013/UE, il numero dei mezzi di rescEU dovrebbe essere fissato indicativamente nelle decisioni di esecuzione successive.

(6)

A norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della decisione n. 1313/2013/UE, dovrebbero essere stabiliti, previa consultazione degli Stati membri, requisiti di qualità per i mezzi aerei di rescEU per combattere gli incendi boschivi in base a criteri internazionali riconosciuti, laddove tali criteri esistano già. Vista la mancanza di criteri internazionali riconosciuti riguardanti i mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi, i requisiti di qualità per tali mezzi dovrebbero basarsi sui requisiti generali esistenti per i moduli del pool europeo di protezione civile e sulle migliori pratiche nell'ambito del meccanismo unionale. Detti requisiti di qualità dovrebbero essere stabiliti in un allegato della presente decisione.

(7)

Per motivi di disciplina di bilancio, è necessario stabilire, nella presente decisione, i costi associati al sostegno finanziario fornito dall'Unione nell'ambito di rescEU durante il periodo transitorio.

(8)

Ai fini di una sana gestione finanziaria, le sovvenzioni dirette per i mezzi di rescEU durante il periodo transitorio dovrebbero essere concesse in base a un programma di lavoro annuale.

(9)

Con l'entrata in vigore della decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il 21 marzo 2019, le disposizioni della decisione di esecuzione 2014/762/UE della Commissione (3) volte a colmare carenze temporanee in caso di catastrofi eccezionali sono diventate obsolete. Per motivi di coerenza, il capitolo 7 della decisione di esecuzione 2014/762/UE dovrebbe essere soppresso.

(10)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 33, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce le modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE per quanto riguarda:

(a)

la composizione iniziale di rescEU in termini di mezzi e i suoi requisiti di qualità;

(b)

il finanziamento dei mezzi durante il periodo di transizione di cui all'articolo 35 della decisione n. 1313/2013/UE.

Articolo 2

Composizione iniziale di rescEU

1.   rescEU è composto da mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi.

2.   I mezzi aerei di cui al paragrafo 1 comprendono:

(a)

aeromobili per combattere gli incendi boschivi;

(b)

elicotteri per combattere gli incendi boschivi.

3.   I requisiti di qualità per i mezzi di cui al paragrafo 2 sono specificati nell'allegato.

Articolo 3

Disposizioni finanziarie per i mezzi di rescEU di cui all'articolo 35 della decisione n. 1313/2013/UE

1.   La Commissione definisce nel suo programma di lavoro annuale i criteri per la concessione di sovvenzioni dirette a copertura dei costi di cui all'articolo 35 della decisione n. 1313/2013/UE necessari per garantire un rapido accesso a mezzi corrispondenti a quelli di cui all'articolo 2.

2.   I costi di cui all'articolo 35 della decisione n. 1313/2013/UE includono i costi di messa a disposizione tra cui, ove pertinente, i costi connessi alla manutenzione, al personale, alla formazione, compresa quella dell'equipaggio e del personale tecnico, allo stoccaggio e all'assicurazione e gli altri costi necessari per garantire l'effettiva disponibilità di questi mezzi.

Articolo 4

Modifica della decisione di esecuzione 2014/762/UE

Il capitolo 7 della decisione di esecuzione 2014/762/UE è soppresso.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2019

Per la Commissione

Christos STYLIANIDES

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924.

(2)  Decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2019, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 77 I del 20.3.2019, pag. 1).

(3)  Decisione di esecuzione 2014/762/UE della Commissione, del 16 ottobre 2014, recante modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile e che abroga le decisioni 2004/277/CE, Euratom e 2007/606/CE, Euratom (GU L 320 del 6.11.2014, pag. 1).


ALLEGATO

REQUISITI DI QUALITÀ PER I MEZZI DI RESCEU

1.   Mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi (aeromobili)

Compiti

Contribuire a spegnere vasti incendi di boschi e vegetazione mediante interventi con mezzi aerei.

Mezzi

2 aeromobili con una portata minima di 3 000 litri ciascuno o 1 aeromobile con una portata minima di 8 000 litri (1).

Capacità di effettuare interventi continuativi.

Componenti principali

Aeromobile.

Almeno due membri di equipaggio.

Personale tecnico.

Set per manutenzione sul campo.

Apparecchiature di comunicazione aria-aria e aria-terra.

Autosufficienza

Aree di stoccaggio e manutenzione delle apparecchiature del modulo.

Apparecchiature per la comunicazione con gli altri partner coinvolti, in particolare i responsabili del coordinamento sul posto.

Mobilitazione

Disponibilità alla partenza entro massimo 3 ore dall'accettazione dell'offerta in caso di intervento di risposta rapida (2).

Capacità di mobilitazione in un raggio di 2 000 km entro massimo 24 ore.

2.   Mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi (elicotteri)

Compiti

Contribuire a spegnere vasti incendi di boschi e vegetazione con mezzi aerei.

Mezzi

1 elicottero con una portata minima di 3 000 litri (3).

Capacità di effettuare interventi continuativi.

Componenti principali

Elicottero con almeno due membri di equipaggio.

Personale tecnico.

Secchio per l'acqua o kit di sgancio.

1 set per la manutenzione.

1 set di pezzi di ricambio.

Verricelli.

Apparecchiature di comunicazione aria-aria e aria-terra.

Autosufficienza

Aree di stoccaggio e manutenzione delle apparecchiature del modulo.

Apparecchiature per la comunicazione con gli altri partner coinvolti, in particolare i responsabili del coordinamento sul posto.

Mobilitazione

Disponibilità alla partenza entro massimo 3 ore dall'accettazione dell'offerta in caso di intervento di risposta rapida (4).

Capacità di mobilitazione in un raggio di 2 000 km entro massimo 24 ore.


(1)  Questi requisiti potranno essere riesaminati in funzione di eventuali sviluppi sul mercato dei mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi, anche in relazione alla disponibilità di pezzi di ricambio.

(2)  Un intervento di risposta rapida è un'operazione di risposta con una durata massima di un giorno, compreso il volo da o verso il sito in cui è posizionato il mezzo di rescEU.

(3)  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 della decisione n. 1313/2013/UE, e ove giustificato in base alla valutazione della vulnerabilità regionale, i mezzi per combattere gli incendi boschivi che utilizzano elicotteri possono comprendere al massimo 3 elicotteri con una portata minima complessiva di 3 000 litri.

(4)  Un intervento di risposta rapida è un'operazione di risposta con una durata massima di un giorno, compreso il volo da o verso il sito in cui è posizionato il mezzo di rescEU.


10.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 99/46


DECISIONE (UE) 2019/571 DEL COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO

del 28 marzo 2019

concernente lo scarico della responsabilità sull'esecuzione del bilancio e la chiusura dei conti del Comitato di risoluzione unico per l'esercizio finanziario 2017 (SRB/PS/2019/02)

IL COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO RIUNITO IN SESSIONE PLENARIA,

visti l'articolo 50, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 63, paragrafo 8 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (1) («regolamento SRM»),

visti gli articoli 103, 104 e 105 del regolamento finanziario del Comitato di risoluzione unico (SRB),

visti i conti annuali definitivi dell'SRB per l'esercizio finanziario 2017, approvati nel corso della seduta del 21-22 giugno 2018,

vista la relazione annuale di attività dell'SRB per l'esercizio finanziario 2017, adottata nel corso della seduta del 21-22 giugno 2018,

vista la relazione annuale della Corte dei conti che reca la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti e la sana gestione finanziaria per l'esercizio 2017, corredata delle risposte dell'SRB,

vista la relazione speciale n. 23/2017 della Corte dei conti dal titolo «Il Comitato di risoluzione unico: si è iniziato a lavorare al difficile compito di realizzare l'unione bancaria, ma resta ancora molta strada da fare»,

vista la relazione della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014 in merito a eventuali passività potenziali (per il Comitato, il Consiglio, la Commissione o altro) derivanti dallo svolgimento da parte del Comitato, del Consiglio e della Commissione dei compiti loro attribuiti da detto regolamento per l'esercizio finanziario 2017, corredata delle risposte del Comitato, del Consiglio e della Commissione,

HA DECISO DI:

1.   

sollevare il presidente del Comitato di risoluzione unico dalla responsabilità sull'esecuzione del bilancio del Comitato per l'esercizio finanziario 2017;

2.   

approvare la chiusura dei conti del Comitato per l'esercizio finanziario 2017;

3.   

presentare le proprie osservazioni nella mozione sottostante;

4.   

chiedere al presidente del Comitato di notificare la presente decisione al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, provvedendo altresì alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L) e sul sito web del Comitato.

Fatto a Madrid, il 28 marzo 2019

Per il Comitato di risoluzione unico

Klaus KUMPFMÜLLER

Membro della sessione plenaria


(1)  GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1.


Rettifiche

10.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 99/47


Rettifica dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale UE-ALC

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 288 del 22 ottobre 2016 )

La pubblicazione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale UE-ALC va considerata nulla e non avvenuta.