ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 83

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
25 marzo 2019


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio

1

 

*

Regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, sull'Agenzia europea di controllo della pesca

18

 

*

Regolamento (UE) 2019/474 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, recante modifica del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione

38

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2019/475 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE per quanto riguarda l'inclusione del comune italiano di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione e nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE

42

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

25.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 83/1


REGOLAMENTO (UE) 2019/472 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 marzo 2019

che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, di cui l'Unione è parte contraente, stabilisce obblighi in materia di conservazione e, in particolare, l'obbligo di mantenere o ricostituire le popolazioni delle specie sfruttate a livelli atti a produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY).

(2)

In occasione del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile svoltosi a New York nel 2015, l'Unione e i suoi Stati membri si sono impegnati, entro il 2020, a regolamentare efficacemente il prelievo delle risorse, a porre fine alla pesca eccessiva, alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e alle pratiche di pesca distruttive, nonché ad attuare piani di gestione basati su dati scientifici, al fine di ricostituire gli stock ittici nel più breve tempo possibile riportandoli almeno a livelli in grado di produrre l'MSY determinato in base alle loro caratteristiche biologiche.

(3)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce le norme della politica comune della pesca (PCP) in linea con gli obblighi internazionali dell'Unione. La PCP deve contribuire alla protezione dell'ambiente marino, alla gestione sostenibile di tutte le specie sfruttate commercialmente e, in particolare, al conseguimento di un buono stato ecologico entro il 2020, come previsto all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(4)

Gli obiettivi della PCP sono, tra l'altro, garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e applicare l'approccio precauzionale e l'approccio ecosistemico alla gestione delle attività di pesca.

(5)

Per realizzare gli obiettivi della PCP occorre adottare una serie di misure di conservazione, eventualmente combinate tra loro, quali piani pluriennali, misure tecniche e disposizioni riguardanti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca.

(6)

A norma degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, i piani pluriennali devono essere basati su pareri scientifici, tecnici ed economici. Secondo tali disposizioni, il plano pluriennale stabilito dal presente regolamento («piano») dovrebbe contenere obiettivi generali, obiettivi specifici quantificabili associati a scadenze ben definite, valori di riferimento per la conservazione, misure di salvaguardia e misure tecniche intese a evitare e ridurre le catture indesiderate nonché ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente marino, in particolare sugli habitat vulnerabili e sulle specie protette.

(7)

Il presente regolamento tiene conto dei vincoli associati alle dimensioni dei pescherecci adibiti alla pesca costiera e artigianale utilizzati nelle regioni ultraperiferiche.

(8)

Per «migliori pareri scientifici disponibili» si dovrebbero intendere i pareri scientifici accessibili al pubblico che, supportati dai dati e dai metodi scientifici più aggiornati, che siano stati formulati o verificati da un organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione europea o internazionale.

(9)

La Commissione dovrebbe disporre dei migliori pareri scientifici per gli stock rientranti nell'ambito del piano. A tal fine essa conclude appositi protocolli d'intesa con il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM). I pareri scientifici formulati in particolare dal CIEM o da un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale dovrebbero basarsi sul piano e dovrebbero indicare, in particolare, gli intervalli FMSY e i valori di riferimento per la biomassa (MSY Btrigger e Blim). Tali valori dovrebbero essere indicati nei pareri scientifici sugli stock interessati e, se del caso, in qualunque altro parere scientifico accessibile al pubblico, per esempio nei pareri in particolare del CIEM o di un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale riguardanti le attività di pesca multispecifica.

(10)

I regolamenti (CE) n. 811/2004 (5), (CE) n. 2166/2005 (6), (CE) n. 388/2006 (7), (CE) n. 509/2007 (8) e (CE) n. 1300/2008 (9) del Consiglio stabiliscono disposizioni per lo sfruttamento, rispettivamente, dello stock di nasello settentrionale, degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e a ovest della penisola iberica, dello stock di sogliola nel Golfo di Biscaglia, dello stock di sogliola nella Manica occidentale, dello stock di aringa nelle acque a ovest della Scozia e degli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, nelle acque della Scozia occidentale e nel Mare d'Irlanda. Tali stock e altri stock demersali vengono catturati nell'ambito di attività di pesca multispecifica. È pertanto opportuno istituire un piano pluriennale unico che tenga conto di tali interazioni tecniche.

(11)

Tale piano pluriennale dovrebbe applicarsi anche agli stock demersali e alle relative attività di pesca nelle acque occidentali, comprese quelle nordoccidentali e quelle sudoccidentali. Tali stock sono specie di pesce tondo, pesce piatto, pesce cartilagineo e scampo (Nephrops norvegicus) che vivono sul fondo della colonna d'acqua o in prossimità di questo.

(12)

Alcuni stock demersali sono sfruttati sia nelle acque occidentali che nelle acque adiacenti. L'ambito di applicazione delle disposizioni del piano riguardanti gli obiettivi specifici e le misure di salvaguardia per gli stock sfruttati prevalentemente nelle acque occidentali dovrebbe quindi essere esteso alle zone situate al di fuori di esse. Per gli stock presenti anche nelle acque occidentali ma sfruttati prevalentemente al di fuori di esse è inoltre necessario stabilire obiettivi specifici e misure di salvaguardia nell'ambito di piani pluriennali relativi alle zone situate al di fuori delle acque occidentali in cui tali stock sono prevalentemente sfruttati, ampliando l'ambito di applicazione di tali piani in modo da includervi anche le acque occidentali.

(13)

L'ambito di applicazione geografico del piano dovrebbe basarsi sulla distribuzione geografica degli stock indicata nel parere scientifico più recente fornito in particolare dal CIEM o da un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale relativamente a tali stock. Future modifiche alla distribuzione geografica degli stock indicata nel piano possono rivelarsi necessarie in futuro qualora si disponga di dati scientifici migliori o in conseguenza di una migrazione degli stock. Alla Commissione dovrebbe essere pertanto conferito il potere di adottare atti delegati allo scopo di adeguare la distribuzione geografica degli stock indicata nel piano nel caso in cui il parere scientifico fornito in particolare dal CIEM, o da un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale, segnali una variazione nella distribuzione geografica degli stock interessati.

(14)

Qualora stock di interesse comune siano sfruttati anche da paesi terzi, l'Unione dovrebbe avviare un dialogo con tali paesi al fine di garantire che tali stock in questione siano gestiti in modo sostenibile conformemente agli obiettivi del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento, nonché in linea con gli obiettivi del presente regolamento. Qualora non si raggiunga un accordo formale, l'Unione dovrebbe compiere ogni sforzo in vista della conclusione di intese comuni per la pesca di tali stock al fine di renderne possibile la gestione sostenibile, promuovendo in tal modo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione.

(15)

L'obiettivo del piano dovrebbe consistere nel contribuire al raggiungimento degli obiettivi della PCP e, in particolare, al conseguimento e al mantenimento dell'MSY per gli stock bersaglio, all'attuazione dell'obbligo di sbarco per gli stock demersali soggetti a limiti di cattura e alla promozione di un equo tenore di vita per coloro che dipendono dalle attività di pesca, tenendo conto della pesca costiera e degli aspetti socioeconomici. Il piano dovrebbe inoltre applicare l'approccio ecosistemico alla gestione della pesca al fine di ridurre al minimo gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino. Dovrebbe essere coerente con la normativa ambientale dell'Unione, in particolare con l'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico entro il 2020 (a norma della direttiva 2008/56/CE) e con gli obiettivi della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (11). Dovrebbe altresì specificare nei dettagli le disposizioni relative all'attuazione dell'obbligo di sbarco nelle acque dell'Unione delle acque occidentali per tutti gli stock delle specie soggette a tale obbligo ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(16)

L'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone che le possibilità di pesca siano assegnate conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e siano conformi agli obiettivi specifici, ai calendari e ai margini stabiliti nei piani pluriennali.

(17)

È opportuno stabilire il tasso-obiettivo di mortalità per pesca (F) corrispondente all'obiettivo di conseguire e mantenere l'MSY sotto forma di intervalli di valori che siano compatibili con il conseguimento dell'MSY(FMSY). Tali intervalli, basati sui migliori pareri scientifici disponibili, sono necessari a consentire una certa flessibilità per tener conto dell'evoluzione dei pareri scientifici, contribuire all'attuazione dell'obbligo di sbarco e tener conto delle caratteristiche delle attività di pesca multispecifica. Gli intervalli FMSY dovrebbero essere calcolati in particolare dal CIEM, segnatamente nei suoi pareri periodici sulle catture, o da un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale. Sulla base del piano gli intervalli dovrebbero essere fissati in modo che il rendimento a lungo termine non subisca una riduzione superiore al 5 % rispetto all'MSY. Al limite superiore dell'intervallo si dovrebbe applicare un tetto massimo, in modo che la probabilità che lo stock scenda al di sotto del Blim non sia superiore al 5 %. Tale limite superiore dovrebbe inoltre essere conforme alla «norma raccomandata» dal CIEM, in base alla quale quando la biomassa riproduttiva o l'abbondanza sono in situazione critica, F deve essere ridotto a un valore che non superi un limite massimo pari al valore FMSY moltiplicato per la biomassa riproduttiva o l'abbondanza nell'anno al quale si riferisce il totale ammissibile di catture (TAC) diviso per MSY Btrigger. Il CIEM si avvale di tali considerazioni e della norma raccomandata nel formulare pareri scientifici sulla mortalità per pesca e sulle opzioni di cattura.

(18)

Ai fini della fissazione delle possibilità di pesca, è opportuno stabilire una soglia superiore per gli intervalli FMSY in condizioni di utilizzo normale e, purché lo stato dello stock interessato sia considerato soddisfacente, in alcuni casi un limite più elevato per detto intervallo. Dovrebbe essere possibile fissare possibilità di pesca in corrispondenza del limite superiore solo se, sulla base di prove o pareri scientifici, ciò sia necessario per raggiungere gli obiettivi di cui al presente regolamento nella pesca multispecifica o per evitare danni a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie tra gli stock, oppure al fine di limitare le fluttuazioni da un anno all'altro delle possibilità di pesca.

(19)

Dovrebbe essere possibile per un pertinente consiglio consultivo raccomandare alla Commissione un approccio gestionale inteso a limitare le fluttuazioni da un anno all'altro delle possibilità di pesca per uno stock particolare di cui al presente regolamento. Dovrebbe essere possibile per il Consiglio tenere conto di tali raccomandazioni nel fissare le possibilità di pesca, a condizione che tali possibilità di pesca rispettino gli obiettivi specifici e le misure di salvaguardia di cui al piano.

(20)

Per gli stock per i quali sono disponibili obiettivi specifici relativi all'MSY, e ai fini dell'applicazione di misure di salvaguardia, è necessario stabilire valori di riferimento per la conservazione espressi come livelli limite di biomassa riproduttiva per gli stock ittici e livelli limite di abbondanza per lo scampo.

(21)

È opportuno prevedere adeguate misure di salvaguardia nel caso in cui le dimensioni dello stock scendano al di sotto di tali livelli. Le misure di salvaguardia dovrebbero comprendere la riduzione delle possibilità di pesca e misure specifiche di conservazione quando i pareri scientifici segnalano la necessità di misure correttive. Tali misure dovrebbero essere integrate da ogni altra misura adeguata, per esempio da misure adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013 o adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 13 di tale regolamento.

(22)

Dovrebbe essere possibile fissare i TAC per lo scampo in quattro specifiche zone di gestione a un valore corrispondente alla somma dei limiti di cattura stabiliti per ciascuna unità funzionale e per i rettangoli statistici al di fuori delle unità funzionali all'interno di ciascuna zona di gestione. Tuttavia, ciò non dovrebbe ostare all'adozione di misure volte a proteggere specifiche unità funzionali.

(23)

Al fine di applicare un approccio regionale alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine, è opportuno prevedere la possibilità di adottare misure tecniche nelle acque occidentali per tutti gli stock.

(24)

Il regime di limitazione dello sforzo di pesca per la sogliola nella Manica occidentale si è dimostrato un efficace strumento di gestione complementare alla fissazione delle possibilità di pesca. È pertanto opportuno mantenere tale limitazione dello sforzo nell'ambito del piano.

(25)

Qualora la mortalità per pesca ricreativa abbia un impatto significativo su uno stock gestito sulla base dell'MSY, il Consiglio dovrebbe poter fissare limiti non discriminatori per i pescatori dediti alla pesca ricreativa. Nel fissare tali limiti, il Consiglio dovrebbe fare riferimento a criteri trasparenti e oggettivi. Se del caso, gli Stati membri dovrebbero adottare le disposizioni necessarie e proporzionate per il controllo e la raccolta dei dati per una stima attendibile dei livelli effettivi delle catture della pesca ricreativa.

(26)

Per garantire la conformità all'obbligo di sbarco previsto all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il piano dovrebbe prevedere misure di gestione supplementari, da specificare ulteriormente a norma dell'articolo 18 di tale regolamento.

(27)

È opportuno stabilire il termine per la presentazione di raccomandazioni comuni da parte degli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto, come disposto dal regolamento (UE) n. 1380/2013.

(28)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno adottare disposizioni per la valutazione periodica, da parte della Commissione, dell'adeguatezza e dell'efficacia dell'applicazione del presente regolamento sulla base di pareri scientifici. Il piano dovrebbe essere valutato entro il 27 marzo 2024 e, successivamente, ogni cinque anni. Tale periodo consente di completare l'attuazione dell'obbligo di sbarco, di adottare e attuare misure regionalizzate e di dimostrarne gli effetti sugli stock e sull'attività di pesca. Si tratta inoltre del periodo minimo richiesto dagli organismi scientifici.

(29)

Al fine di adeguarsi ai progressi tecnici e scientifici in tempo utile e in modo proporzionato, nonché di garantire la flessibilità e permettere l'evoluzione di talune misure, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di modificare o integrare il presente regolamento riguardo agli adeguamenti relativi agli stock disciplinati dal presente regolamento in seguito a cambiamenti nella distribuzione geografica degli stock, alle misure correttive, all'attuazione dell'obbligo di sbarco e ai limiti relativi alla capacità complessiva delle flotte degli Stati membri di riferimento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (12). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(30)

Ai fini della certezza del diritto è opportuno precisare che le misure di arresto temporaneo adottate al fine di realizzare gli obiettivi del piano possono essere ritenute ammissibili al sostegno a titolo del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

(31)

L'applicazione di riferimenti dinamici agli intervalli FMSY e ai valori di riferimento per la conservazione assicura che tali parametri, essenziali per stabilire le possibilità di pesca, non diventino obsoleti e che il Consiglio sia sempre in grado di utilizzare i migliori pareri scientifici disponibili. L'approccio, che consiste nel prevedere l'applicazione di riferimenti dinamici ai migliori pareri scientifici disponibili, dovrebbe inoltre essere seguito per la gestione degli stock nel Mar Baltico. È inoltre opportuno specificare che l'obbligo di sbarco non si applica alla pesca ricreativa nelle zone contemplate dal piano pluriennale per la pesca nel Mar Baltico. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (14).

(32)

Dovrebbe essere riesaminata la taglia minima di riferimento per la conservazione dello scampo nello Skagerrak e nel Kattegat. È inoltre opportuno specificare che l'obbligo di sbarco non si applica alla pesca ricreativa nelle zone contemplate dal piano pluriennale per la pesca nel Mare del Nord. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

(33)

I regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio dovrebbero essere abrogati.

(34)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, prima della redazione definitiva del piano ne è stato debitamente valutato il probabile impatto economico e sociale,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale («piano») per gli stock demersali elencati di seguito, compresi quelli di acque profonde, presenti nelle acque occidentali e, nel caso in cui tali stock siano presenti anche al di là delle acque occidentali, nelle acque a esse adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano tali stock:

1)

pesce sciabola nero (Aphanopus carbo) nelle sottozone CIEM 1, 2, 4, 6-8, 10 e 14 e nelle divisioni 3a, 5a-b, 9a e 12b;

2)

granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) nelle sottozone CIEM 6 e 7 e nella divisione 5b;

3)

spigola (Dicentrarchus labrax) nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7a, 7d-h, 8a e 8b;

4)

spigola (Dicentrarchus labrax) nelle divisioni CIEM 6a, 7b e 7 j;

5)

spigola (Dicentrarchus labrax) nelle divisioni CIEM 8c e 9a;

6)

merluzzo bianco (Gadus morhua) nella divisione CIEM 7a;

7)

merluzzo bianco (Gadus morhua) nelle divisioni CIEM 7e-k;

8)

lepidorombi (Lepidorhombus spp.) nelle divisioni CIEM 4a e 6a;

9)

lepidorombi (Lepidorhombus spp.) nella divisione CIEM 6b;

10)

lepidorombi (Lepidorhombus spp.) nelle divisioni CIEM 7b-k, 8a-b e 8d;

11)

lepidorombi (Lepidorhombus spp.) nelle divisioni CIEM 8c e 9a;

12)

rana pescatrice (Lophiidae) nelle divisioni CIEM 7b-k, 8a-b e 8d;

13)

rana pescatrice (Lophiidae) nelle divisioni CIEM 8c e 9a;

14)

eglefino (Melanogrammus aeglefinus) nella divisione CIEM 6b;

15)

eglefino (Melanogrammus aeglefinus) nella divisione CIEM 7a;

16)

eglefino (Melanogrammus aeglefinus) nelle divisioni CIEM 7b-k;

17)

merlano (Merlangius merlangus) nelle divisioni CIEM 7b, 7c e 7e-k;

18)

merlano (Merlangius merlangus) nella sottozona CIEM 8 e nella divisione 9a;

19)

nasello (Merluccius) nelle sottozone CIEM 4, 6 e 7 e nelle divisioni 3a, 8a-b e 8d;

20)

nasello (Merluccius) nelle divisioni CIEM 8c e 9a;

21)

molva azzurra (Molva dypterygia) nelle sottozone CIEM 6 e 7 e nella divisione 5b;

22)

scampo (Nephrops norvegicus) per unità funzionale (FU) nella sottozona CIEM 6 e nella divisione 5b:

nel North Minch (FU 11);

nel South Minch (FU 12);

nel Firth of Clyde (FU 13);

nella divisione 6a, al di fuori delle unità funzionali (ovest della Scozia);

23)

scampo (Nephrops norvegicus) per unità funzionale nella sottozona CIEM 7:

nel Mare d'Irlanda orientale (FU 14);

nel Mare d'Irlanda occidentale (FU 15);

nelle Porcupine banks (FU 16);

negli Aran Grounds (FU 17);

nel Mare d'Irlanda (FU 19);

nel Mar Celtico (FU 20-21);

nel Canale di Bristol (FU 22);

al di fuori delle unità funzionali (Mar Celtico meridionale, sud-ovest dell'Irlanda);

24)

scampo (Nephrops norvegicus) per unità funzionale nelle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d e 8e:

nella parte settentrionale e centrale del Golfo di Biscaglia (FU 23-24);

25)

scampo (Nephrops norvegicus) per unità funzionale nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nella zona Copace 34.1.1:

nelle acque atlantiche della penisola iberica – a est, nella Galizia occidentale e nel Portogallo settentrionale (FU 26-27);

nelle acque atlantiche della penisola iberica – a est, nel Portogallo sudoccidentale e meridionale (FU 28-29);

nelle acque atlantiche della penisola iberica – a est, nel Portogallo, sudoccidentale e meridionale (FU 30-29);

26)

occhialone (Pagellus bogaraveo) nella sottozona CIEM 9;

27)

passera di mare (Pleuronectes platessa) nella divisione CIEM 7d;

28)

passera di mare (Pleuronectes platessa) nella divisione CIEM 7e;

29)

merluzzo giallo (Pollachius) nelle sottozone CIEM 6 e 7;

30)

sogliola (Solea solea) nelle sottozone CIEM 5, 12 e 14 e nella divisione 6b;

31)

sogliola (Solea solea) nella divisione CIEM 7d;

32)

sogliola (Solea solea) nella divisione CIEM 7e;

33)

sogliola (Solea solea) nelle divisioni CIEM 7f e 7 g;

34)

sogliola (Solea solea) nelle divisioni CIEM 7 h, 7 j e 7k;

35)

sogliola (Solea solea) nelle divisioni CIEM 8a e 8b;

36)

sogliola (Solea solea) nelle divisioni CIEM 8c e 9a.

Qualora i pareri scientifici, in particolare quelli a cura del CIEM o di un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale, indichino una variazione nella distribuzione geografica degli stock elencati al primo comma del presente paragrafo, la Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 per modificare il presente regolamento adeguando le zone specificate nel primo comma del presente paragrafo in modo da tener conto di detta variazione. Tali modifiche non estendono le zone degli stock oltre le acque dell'Unione delle sottozone CIEM da 4 a 10 e delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0.

2.   La Commissione può presentare una proposta di modifica dell'elenco degli stock di cui al paragrafo 1, primo comma, qualora, sulla base di pareri scientifici, ritenga necessaria tale modifica.

3.   Alle acque adiacenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano unicamente gli articoli 4 e 7 e le misure relative alle possibilità di pesca di cui all'articolo 8 del presente regolamento.

4.   Il presente regolamento si applica anche alle catture accessorie effettuate nelle acque occidentali durante le attività di pesca degli stock elencati al paragrafo 1. Tuttavia, qualora per tali stock siano stabiliti intervalli FMSY e misure di salvaguardia collegate alla biomassa nell'ambito di altri atti giuridici dell'Unione che istituiscono piani pluriennali, si applicano detti intervalli e dette misure.

5.   Il presente regolamento specifica inoltre le disposizioni per l'attuazione dell'obbligo di sbarco nelle acque dell'Unione delle acque occidentali per tutti gli stock delle specie soggette a tale obbligo ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

6.   Il presente regolamento stabilisce, all'articolo 9, misure tecniche applicabili nelle acque occidentali relativamente a qualunque stock.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013, all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (16) e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio (17), si applicano le seguenti definizioni:

1)   «acque occidentali»: le acque nordoccidentali [sottozone CIEM 5 (esclusa la divisione 5a e unicamente le acque dell'Unione della divisione 5b), 6 e 7] e le acque sudoccidentali [sottozone CIEM 8, 9 e 10 (acque intorno alle Azzorre) e zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque intorno a Madera e alle isole Canarie)];

2)   «intervallo FMSY»: un intervallo di valori fornito dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare quelli formulati dal CIEM, o un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale, in cui tutti i livelli di mortalità per pesca compresi entro i limiti di tale intervallo danno luogo, a lungo termine, al rendimento massimo sostenibile (MSY), con un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali medie attuali, senza ripercussioni significative sul processo riproduttivo dello stock considerato. L'intervallo è fissato in modo che il rendimento a lungo termine non subisca una riduzione superiore al 5 % rispetto al MSY. A esso si applica un tetto massimo così che la probabilità che lo stock scenda al di sotto del valore limite di riferimento per la biomassa riproduttiva dello stock (Blim) non sia superiore al 5 %;

3)   «MSY Flower»: il valore minimo all'interno dell'intervallo FMSY;

4)   «MSY Fupper»: il valore massimo all'interno dell'intervallo FMSY;

5)   «valore FMSY»: il valore della mortalità per pesca stimata che, in un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali medie esistenti, dà luogo al rendimento massimo a lungo termine;

6)   «intervallo FMSY inferiore»: un intervallo contenente valori compresi tra l'MSY Flower e il valore FMSY;

7)   «intervallo FMSY superiore»: un intervallo contenente valori compresi tra il valore FMSY e l'MSY Fupper;

8)   «Blim»: il valore di riferimento della biomassa riproduttiva dello stock fornito dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare dal CIEM, o un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale, al di sotto del quale la capacità riproduttiva rischia di essere ridotta;

9)   «MSY Btrigger»: il valore di riferimento della biomassa riproduttiva dello stock – o, nel caso dello scampo, dell'abbondanza – fornito dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare dal CIEM, o un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale, al di sotto del quale devono essere adottate misure di gestione specifiche e appropriate per garantire che i tassi di sfruttamento, unitamente alle variazioni naturali, permettano di ricostituire gli stock portandoli al di sopra dei livelli in grado di produrre a lungo termine l'MSY.

CAPO II

OBIETTIVI GENERALI

Articolo 3

Obiettivi

1.   Il piano contribuisce al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare attraverso l'applicazione dell'approccio precauzionale alla gestione della pesca, ed è inteso a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie sfruttate al di sopra di livelli in grado di produrre l'MSY.

2.   Il piano contribuisce a eliminare i rigetti in mare, evitando e riducendo per quanto possibile le catture indesiderate, e concorre all'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie che sono soggette a limiti di cattura e alle quali si applica il presente regolamento.

3.   Il piano applica l'approccio ecosistemico alla gestione della pesca al fine di garantire che gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino siano ridotti al minimo. È coerente con la normativa ambientale dell'Unione, in particolare con l'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico entro il 2020 stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE.

4.   Il piano, in particolare, mira a:

a)

garantire che siano rispettate le condizioni indicate al descrittore 3 di cui all'allegato I della direttiva 2008/56/CE;

b)

contribuire alla realizzazione di altri descrittori pertinenti di cui all'allegato I della direttiva 2008/56/CE in proporzione al ruolo svolto dalle attività di pesca nella loro realizzazione; e

c)

contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 2009/147/CE e agli articoli 6 e 12 della direttiva 92/43/CEE, in particolare per ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sugli habitat vulnerabili e sulle specie protette.

5.   Le misure previste nell'ambito del piano sono adottate conformemente ai migliori pareri scientifici disponibili. Nel caso in cui i dati fossero insufficienti, deve essere conseguito un livello comparabile di conservazione degli stock interessati.

CAPO III

OBIETTIVI SPECIFICI

Articolo 4

Obiettivi specifici

1.   I tassi-obiettivo di mortalità per pesca in linea con gli intervalli FMSY di cui all'articolo 2 sono raggiunti quanto prima e, in modo progressivamente incrementale, entro il 2020 per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e sono successivamente mantenuti all'interno degli intervalli FMSY, conformemente al presente articolo.

2.   Gli intervalli FMSY basati sul piano sono richiesti in particolare al CIEM o a un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale.

3.   A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il Consiglio stabilisce le possibilità di pesca per un dato stock all'interno dell'intervallo FMSY inferiore disponibile in quel momento per tale stock.

4.   In deroga ai paragrafi 1 e 3, le possibilità di pesca per un dato stock possono essere fissate a livelli inferiori agli intervalli FMSY.

5.   In deroga ai paragrafi 3 e 4, le possibilità di pesca per uno stock possono essere fissate conformemente all'intervallo FMSY superiore disponibile in quel momento per tale stock, a condizione che lo stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sia al di sopra di MSY Btrigger:

a)

se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò è necessario per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 3 nel caso della pesca multispecifica;

b)

se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò è necessario per evitare danni gravi a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie tra gli stock; oppure

c)

per limitare a un massimo del 20 % le variazioni delle possibilità di pesca tra due anni consecutivi.

6.   Laddove non sia possibile determinare gli intervalli FMSY per uno stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in ragione dell'assenza di informazioni scientifiche adeguate, tale stock è gestito conformemente all'articolo 5 fintantoché gli intervalli FMSY non saranno disponibili in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.

7.   Le possibilità di pesca sono fissate in ogni caso in modo da garantire che la probabilità che la biomassa riproduttiva dello stock scenda al di sotto del Blim sia inferiore al 5 %.

Articolo 5

Gestione degli stock di catture accessorie

1.   Per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 4, le misure di gestione, incluse se del caso le possibilità di pesca, sono stabilite tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili e sono in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 3.

2.   In assenza di informazioni scientifiche adeguate, gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 4, sono gestiti applicando l'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del presente regolamento.

3.   A norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la gestione della pesca multispecifica per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento tiene conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock contemporaneamente rispettando l'MSY, in particolare quando ciò porta a una chiusura anticipata dell'attività di pesca.

Articolo 6

Limitazione delle fluttuazioni delle possibilità di pesca

Un pertinente consiglio consultivo può raccomandare alla Commissione un approccio gestionale inteso a limitare le fluttuazioni da un anno all'altro delle possibilità di pesca per uno stock particolare di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Il Consiglio può tenere conto di tali raccomandazioni nel fissare le possibilità di pesca, a condizione che dette opportunità di pesca rispettino gli articoli 4 e 8.

CAPO IV

MISURE DI SALVAGUARDIA

Articolo 7

Valori di riferimento per la conservazione

I seguenti valori di riferimento per la conservazione ai fini della salvaguardia della piena capacità riproduttiva degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono richiesti, sulla base del piano, in particolare al CIEM o a un organismo scientifico indipendente simile, riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale:

a)

MSY Btrigger per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1;

b)

Blim per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 8

Misure di salvaguardia

1.   Quando i pareri scientifici indicano che, per un dato anno, la biomassa riproduttiva – nel caso degli stock di scampo, l'abbondanza – di uno degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è inferiore all'MSY Btrigger, si adottano tutte le misure correttive adeguate per assicurare un rapido ritorno dello stock o dell'unità funzionale in questione a livelli superiori a quelli in grado di produrre l'MSY. In particolare, fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 3, le possibilità di pesca sono fissate a livelli compatibili con una riduzione della mortalità per pesca al di sotto dell'intervallo FMSY superiore, tenendo conto del calo della biomassa.

2.   Quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva – nel caso degli stock di scampo, l'abbondanza di uno degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è inferiore al Blim, si adottano ulteriori misure correttive per assicurare un rapido ritorno dello stock o dell'unità funzionale in questione a livelli superiori a quello in grado di produrre l'MSY. In particolare, tali misure correttive possono comprendere, fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 3, la sospensione delle attività di pesca mirate sullo stock o sull'unità funzionale considerati e l'adeguata riduzione delle possibilità di pesca.

3.   Le misure correttive di cui al presente articolo possono includere:

a)

le misure di emergenza di cui agli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)

le misure di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

4.   La scelta tra le misure previste al presente articolo è effettuata in funzione della natura, della gravità, della durata e del ripetersi della situazione in cui la biomassa riproduttiva dello stock,nel caso degli stock di scampo, l'abbondanza è al di sotto dei livelli di cui all'articolo 7.

CAPO V

MISURE TECNICHE

Articolo 9

Misure tecniche

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di integrare il presente regolamento per quanto riguarda le seguenti misure tecniche:

a)

l'indicazione delle caratteristiche degli attrezzi da pesca e delle norme che ne disciplinano l'uso, al fine di garantire o migliorare la selettività, ridurre le catture indesiderate o ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema;

b)

l'indicazione delle modifiche o dei dispositivi supplementari per gli attrezzi da pesca, al fine di garantire o migliorare la selettività, ridurre le catture indesiderate o ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema;

c)

le limitazioni o i divieti concernenti l'utilizzo di determinati attrezzi da pesca e le attività di pesca in zone o periodi specifici, al fine di proteggere i pesci in riproduzione, i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o i pesci di una specie diversa da quella bersaglio, o di ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema; e

d)

la fissazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione degli stock ai quali si applica il presente regolamento, al fine di garantire la protezione del novellame.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo contribuiscono al conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 3.

CAPO VI

POSSIBILITÀ DI PESCA

Articolo 10

Possibilità di pesca

1.   Al momento dell'assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri tengono conto della composizione probabile delle catture effettuate dai pescherecci che partecipano alle attività di pesca multispecifica.

2.   Previa notifica alla Commissione, gli Stati membri possono procedere allo scambio di una parte o della totalità delle possibilità di pesca loro assegnate a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

3.   Fatto salvo l'articolo 8, il TAC per gli stock di scampo nelle acque occidentali può essere stabilito per le zone di gestione corrispondenti a ciascuna delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, punti da 22 a 25. In tali casi, il TAC per una zona di gestione può corrispondere alla somma dei limiti di cattura di tali unità funzionali e dei rettangoli statistici al di fuori delle unità funzionali.

Articolo 11

Pesca ricreativa

1.   Qualora dai pareri scientifici emerga un impatto significativo della pesca ricreativa sulla mortalità per pesca di un determinato stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, il Consiglio può stabilire limiti applicabili in modo non discriminatorio ai pescatori ricreativi.

2.   Al momento della fissazione dei limiti di cui al paragrafo 1, il Consiglio si basa su criteri trasparenti e obiettivi, inclusi criteri di tipo ambientale, sociale ed economico,. I criteri da utilizzare possono riguardare, in particolare, l'impatto della pesca ricreativa sull'ambiente, l'importanza sociale di dette attività e il loro contributo all'economia nei territori costieri.

3.   Se del caso, gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie e proporzionate per il controllo e la raccolta dei dati per una stima attendibile dei livelli effettivi della pesca ricreativa.

Articolo 12

Limitazione dello sforzo di pesca per la sogliola nella Manica occidentale

1.   I totali ammissibili di catture (TAC) per la sogliola nella Manica occidentale (divisione CIEM 7e) nell'ambito del piano sono accompagnati da una limitazione dello sforzo di pesca.

2.   Nel fissare le possibilità di pesca, il Consiglio decide su base annua circa il numero massimo di giorni in mare per le navi presenti nella Manica occidentale, che utilizzano sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm e per le navi della Manica occidentale che utilizzano reti fisse aventi maglie di dimensione pari o inferiore a 220 mm.

3.   Il numero massimo di giorni in mare di cui al paragrafo 2 è adattato proporzionalmente all'adattamento della mortalità per pesca corrispondente alla variazione dei TAC.

CAPO VII

DISPOSIZIONI CONNESSE ALL'OBBLIGO DI SBARCO

Articolo 13

Disposizioni connesse all'obbligo di sbarco nelle acque dell'Unione delle acque occidentali

1.   Per tutti gli stock delle specie presenti nelle acque occidentali alle quali si applica l'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, al fine di integrare il presente regolamento, specificando i dettagli di detto obbligo come previsto all'articolo 15, paragrafo 5, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 1380/2013.

2.   L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non si applica alla pesca ricreativa, anche nel caso in cui il Consiglio fissi limiti ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento.

CAPO VII

ACCESSO ALLE ACQUE E ALLE RISORSE

Articolo 14

Autorizzazioni di pesca e limiti massimi di capacità

1.   Per ciascuna delle zone CIEM di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento, ogni Stato membro rilascia autorizzazioni di pesca in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009 per i pescherecci battenti la propria bandiera e che praticano attività di pesca nella zona considerata. In tali autorizzazioni, gli Stati membri possono limitare anche la capacità totale dei pescherecci in questione che utilizzano un attrezzo specifico.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 18 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 integrando il presente regolamento, al fine di fissare limiti della capacità totale delle flotte degli Stati membri interessati, per facilitare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

3.   Ogni Stato membro predispone e mantiene aggiornato un elenco dei pescherecci titolari dell'autorizzazione di pesca di cui al paragrafo 1 e lo rende accessibile, nel proprio sito Internet, alla Commissione e agli altri Stati membri.

CAPO IX

GESTIONE DI STOCK DI INTERESSE COMUNE

Articolo 15

Principi e obiettivi della gestione di stock di interesse comune per l'Unione e i paesi terzi

1.   Qualora stock di interesse comune siano sfruttati anche da paesi terzi, l'Unione avvia un dialogo con tali paesi terzi al fine di garantire che gli stock in questione siano gestiti in modo sostenibile conformemente agli obiettivi del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare a quello indicato all'articolo 2, paragrafo 2, e del presente regolamento. Qualora non si raggiunga un accordo formale, l'Unione compie ogni sforzo in vista della conclusione di intese comuni per la pesca di tali stock al fine di renderne possibile la gestione sostenibile, promuovendo in tal modo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione.

2.   Nell'ambito della gestione congiunta degli stock con paesi terzi, l'Unione può procedere a scambi di possibilità di pesca con tali paesi a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

CAPO X

REGIONALIZZAZIONE

Articolo 16

Cooperazione regionale

1.   L'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle misure di cui agli articoli 9 e 13 e all'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento.

2.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle acque nordoccidentali possono presentare raccomandazioni comuni per le acque nordoccidentali e gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle acque sudoccidentali possono presentare raccomandazioni comuni per le acque sudoccidentali. Tali Stati membri possono anche presentare insieme raccomandazioni comuni per l'insieme di tali acque. Tali raccomandazioni sono presentate conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per la prima volta entro il 27 marzo 2020 e, successivamente, 12 mesi dopo ciascuna presentazione della valutazione del piano di cui all'articolo 17 del presente regolamento. Gli Stati membri interessati possono altresì presentare tali raccomandazioni ove necessario, in particolare in caso di un cambiamento della situazione di uno degli stock ai quali si applica il presente regolamento, o per far fronte a situazioni di emergenza identificate dal parere scientifico più recente. Le raccomandazioni comuni riguardanti misure relative a un dato anno civile sono presentate entro il 1o luglio dell'anno precedente.

3.   La delega di potere di cui agli articoli 9 e 13 e all'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento non pregiudica i poteri conferiti alla Commissione ai sensi di altre disposizioni del diritto dell'Unione, ivi compreso il regolamento (UE) n. 1380/2013.

CAPITOLO XI

VALUTAZIONE E DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 17

Valutazione del piano

Entro il 27 marzo 2024 e, successivamente, ogni cinque anni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati e all'impatto del piano per gli stock ai quali si applica il presente regolamento e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, in particolare per quanto concerne il conseguimento degli obiettivi definiti all'articolo 3.

Articolo 18

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, agli articoli 9 e 13, nonché all'articolo 14, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 marzo 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 1, agli articoli 9 e 13, nonché all'articolo 14, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, degli articoli 9 e 13, nonché all'articolo 14, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

CAPO XII

SOSTEGNO EROGATO DAL FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA

Articolo 19

Sostegno erogato dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

Le misure di arresto temporaneo adottate al fine di realizzare gli obiettivi del piano sono considerate un arresto temporaneo delle attività di pesca ai fini dell'articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 508/2014.

CAPO XIII

MODIFICHE DEI REGOLAMENTI (UE) 2016/1139 E (UE) 2018/973

Articolo 20

Modifiche del regolamento (UE) 2016/1139

Il regolamento (UE) 2016/1139 è così modificato:

1)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni che figurano all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013, all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2187/2005. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1)   «stock pelagici»: gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da c) ad h), del presente regolamento o qualsiasi combinazione di tali stock;

2)   «intervallo FMSY»: un intervallo di valori fornito dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare quelli formulati dal CIEM, o un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale, in cui tutti i livelli di mortalità per pesca compresi entro i limiti di tale intervallo danno luogo, a lungo termine, al rendimento massimo sostenibile (MSY), in un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali medie attuali, senza ripercussioni significative sul processo riproduttivo dello stock considerato. L'intervallo è fissato in modo che il rendimento a lungo termine non subisca una riduzione superiore al 5 % rispetto al MSY. A esso si applica un tetto massimo così che la probabilità che lo stock scenda al di sotto del valore limite di riferimento per la biomassa riproduttiva dello stock (Blim) non sia superiore al 5 %;

3)   «MSY Flower»: il valore minimo all'interno dell'intervallo FMSY;

4)   «MSY Fupper»: il valore massimo all'interno dell'intervallo FMSY;

5)   «valore FMSY»: il valore della mortalità per pesca stimata che, in un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali attuali, dà luogo al rendimento massimo a lungo termine;

6)   «intervallo FMSY inferiore»: un intervallo contenente valori compresi tra l'MSY Flower e il valore FMSY;

7)   «intervallo FMSY superiore»: un intervallo contenente valori compresi tra il valore FMSY e l'MSY Fupper;

8)   «Blim»: il valore di riferimento per la biomassa riproduttiva dello stock fornito dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare dal CIEM, o un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale, al di sotto del quale la capacità riproduttiva rischia di essere ridotta;

9)   «MSY Btrigger»: il valore di riferimento della biomassa riproduttiva dello stock fornito dai migliori pareri scientifici, in particolare dal CIEM, o un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale, al di sotto del quale devono essere adottate misure di gestione specifiche e appropriate per garantire che i tassi di sfruttamento, unitamente alle variazioni naturali, permettano di ricostituire gli stock portandoli al di sopra dei livelli in grado di produrre a lungo termine l'MSY;

10)   «Stati membri interessati»: gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto, in particolare Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia.»;

2)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Obiettivi specifici

1.   I tassi-obiettivo di mortalità per pesca in linea con gli intervalli FMSY di cui all'articolo 2 sono raggiunti quanto prima e, in modo progressivamente incrementale, entro il 2020 per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e sono successivamente mantenuti all'interno degli intervalli FMSY, conformemente al presente articolo.

2.   Tali intervalli FMSY basati sul piano sono richiesti in particolare al CIEM o un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale.

3.   A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il Consiglio stabilisce le possibilità di pesca per un dato stock all'interno dell'intervallo FMSY inferiore disponibile in quel momento per tale stock.

4.   In deroga ai paragrafi 1 e 3, le possibilità di pesca possono essere fissate a livelli inferiori agli intervalli FMSY.

5.   In deroga ai paragrafi 3 e 4, le possibilità di pesca per uno stock possono essere fissate conformemente all'intervallo FMSY superiore disponibile in quel momento per tale stock, a condizione che lo stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sia al di sopra di MSY Btrigger:

a)

se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò è necessario per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 3 nel caso della pesca multispecifica;

b)

se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò è necessario per evitare danni gravi a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie tra gli stock; oppure

c)

per limitare a un massimo del 20 % le variazioni delle possibilità di pesca tra due anni consecutivi.

6.   Le possibilità di pesca sono fissate in ogni caso in modo da garantire che la probabilità che la biomassa riproduttiva dello stock scenda al di sotto del Blim sia inferiore al 5 %.»;

3)

al capo III, dopo l'articolo 4, è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 4 bis

Valori di riferimento per la conservazione

I seguenti valori di riferimento per la conservazione ai fini della salvaguardia della piena capacità riproduttiva degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono richiesti, sulla base del piano, in particolare al CIEM o a un organismo scientifico indipendente simile, riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale:

a)

MSY Btrigger per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1;

b)

Blim per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1.»;

4)

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Misure di salvaguardia

1.   Quando i pareri scientifici indicano che, per un dato anno, la biomassa riproduttiva di uno degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è inferiore all'MSY Btrigger, si adottano tutte le misure correttive adeguate per assicurare un rapido ritorno dello stock in questione a livelli superiori a quelli in grado di produrre l'MSY. In particolare, fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 3, le possibilità di pesca sono fissate a livelli compatibili con una riduzione della mortalità per pesca al di sotto dell'intervallo FMSY superiore, tenendo conto del calo della biomassa.

2.   Quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è inferiore al Blim, si adottano ulteriori misure correttive per assicurare un rapido ritorno dello stock in questione a livelli superiori a quello in grado di produrre l'MSY. In particolare, tali misure correttive possono comprendere, fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 3, la sospensione delle attività di pesca mirate sullo stock considerato e l'adeguata riduzione delle possibilità di pesca.

3.   Le misure correttive di cui al presente articolo possono includere:

a)

le misure di emergenza di cui agli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)

le misure di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento.

4.   La scelta tra le misure previste al presente articolo è effettuata in funzione della natura, della gravità, della durata e del ripetersi della situazione in cui la biomassa riproduttiva dello stock è al di sotto dei livelli di cui all'articolo 4 bis.»;

5)

all'articolo 7, è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non si applica alla pesca ricreativa, anche nel caso in cui il Consiglio fissi limiti per i pescatori ricreativi.»;

6)

gli allegati I e II sono soppressi.

Articolo 21

Modifiche del regolamento (UE) 2018/973

Il regolamento (UE) 2018/973 è così modificato:

1)

All'articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   In deroga all'allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98, le taglie minime di riferimento per la conservazione dello scampo (Nephrops norvegicus) nella divisione CIEM 3a sono fissate a 105 mm.

Il presente paragrafo si applica fino alla data in cui l'allegato XII al regolamento (CE) n. 850/98 cessa di applicarsi.»;

2)

l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Disposizioni connesse all'obbligo di sbarco nelle acque unionali del Mare del nord

1.   Per tutti gli stock di specie del Mare del Nord a cui si applica l'obbligo di sbarco ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di integrare il presente regolamento specificando i dettagli di tale obbligo come previsto all'articolo 15, paragrafo 5, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 1380/2013.

2.   L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non si applica alla pesca ricreativa, anche nel caso in cui il Consiglio fissi limiti alla pesca ricreativa ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del presente regolamento.».

CAPO XIV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

Abrogazioni

1.   Sono abrogati i seguenti regolamenti:

a)

il regolamento (CE) n. 811/2004;

b)

il regolamento (CE) n. 2166/2005;

c)

il regolamento (CE) n. 388/2006;

d)

il regolamento (CE) n. 509/2007;

e)

il regolamento (CE) n. 1300/2008.

2.   I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 23

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 440 del 6.12.2018, pag. 171.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 marzo 2019.

(3)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(4)  Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

(5)  Regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale (GU L 150 del 30.4.2004, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e a ovest della penisola iberica e modifica il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5).

(7)  Regolamento (CE) n. 388/2006 del Consiglio, del 23 febbraio 2006, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nel golfo di Biscaglia (GU L 65 del 7.3.2006, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale (GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 7).

(9)  Regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente a ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 6).

(10)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(11)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(12)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(13)  Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

(14)  Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).

(15)  Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1).

(16)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo dell'Unione per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pagg. 1-50).

(17)  Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio del 30 marzo 1998 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).


Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio

Il Parlamento europeo e il Consiglio intendono abrogare il conferimento di poteri per adottare misure tecniche mediante atti delegati a norma dell'articolo 8 del presente regolamento, quando adotteranno un nuovo regolamento su misure tecniche, che include un conferimento di poteri che copre le stesse misure.


25.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 83/18


REGOLAMENTO (UE) 2019/473 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 marzo 2019

sull'Agenzia europea di controllo della pesca

(codificazione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio (3) ha subito varie e sostanziali modifiche (4). A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla sua codificazione.

(2)

In virtù del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), gli Stati membri sono tenuti a garantire l'efficacia dei controlli e delle ispezioni nonché l'esecuzione delle norme della politica comune della pesca e, a tal fine, a cooperare tra di loro e con i paesi terzi.

(3)

Per adempiere a tali obblighi, è necessario che gli Stati membri coordinino le operazioni di controllo e di ispezione svolte nel territorio terrestre, nelle acque dellUnione e internazionali, conformemente al diritto internazionale e, in particolare, agli obblighi assunti dall'Unione nell'ambito di organizzazioni di pesca regionali e di accordi stipulati con i paesi terzi.

(4)

Nessun regime di ispezione può essere valido sotto il profilo dei costi se non prevede ispezioni a terra. Pertanto occorrerebbe che i piani di impiego congiunto coprano il territorio terrestre.

(5)

Tale cooperazione, attraverso il coordinamento operativo delle attività di controllo e di ispezione, dovrebbe contribuire allo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi e garantire parità di condizioni agli operatori del settore alieutico che sfruttano tali risorse, riducendo in questo modo le distorsioni di concorrenza.

(6)

Le attività di controllo e di ispezione efficaci sono considerate essenziali per combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

(7)

Fatte salve le responsabilità che incombono agli Stati membri in virtù del regolamento (UE) n. 1380/2013, è necessario un organo tecnico e amministrativo a livello di Unione che organizzi la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda il controllo e l'ispezione delle attività di pesca.

(8)

L'Agenzia europea di controllo della pesca («Agenzia») dovrebbe essere in grado di contribuire all'attuazione uniforme del sistema di controllo della politica comune della pesca, garantire l'organizzazione della cooperazione operativa, fornire assistenza agli Stati membri e predisporre unità di crisi qualora sia identificato un rischio grave per la politica comune della pesca. Essa dovrebbe inoltre essere in grado di dotarsi delle attrezzature necessarie per l'esecuzione dei piani congiunti di impiego e di cooperare ai fini dell'attuazione della politica integrata marittima dell'Unione.

(9)

È necessario che l'Agenzia, su richiesta della Commissione, sia in grado di assistere l'Unione e gli Stati membri nelle loro relazioni con i paesi terzi, con le organizzazioni di pesca regionali internazionali o con entrambi e di cooperare con le loro autorità nel quadro degli obblighi internazionali dell'Unione.

(10)

Inoltre, occorre adoperarsi per l'effettiva applicazione delle procedure di ispezione dell'Unione. In futuro l'Agenzia potrebbe divenire un punto di riferimento nell'assistenza scientifica e tecnica alle operazioni di controllo e di ispezione delle attività di pesca.

(11)

Per conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca, consistenti nello sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi nel contesto dello sviluppo sostenibile, l'Unione adotta le misure riguardanti la conservazione, la gestione e lo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi.

(12)

Per garantire la corretta esecuzione di tali misure, occorre che gli Stati membri impieghino mezzi di controllo e di esecuzione adeguati. Al fine di rendere il controllo e l'esecuzione più efficaci, è opportuno che la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e, di concerto con gli Stati membri interessati, adotti programmi specifici di controllo e di ispezione.

(13)

È opportuno che l'Agenzia coordini la cooperazione operativa tra gli Stati membri sulla base di piani di impiego congiunto che organizzino l'uso dei mezzi di controllo e di ispezione messi a disposizione dagli Stati membri in modo da attuare i programmi di controllo e di ispezione. È opportuno che le attività di controllo e di ispezione degli Stati membri siano realizzate sulla base di tali programmi nel rispetto di criteri, priorità, parametri e procedure comuni in materia di controllo e di ispezione.

(14)

L'adozione di un programma di controllo e di ispezione obbliga gli Stati membri a fornire effettivamente le risorse necessarie all'esecuzione del programma. Occorre che gli Stati membri notifichino tempestivamente all'Agenzia i mezzi di controllo e di ispezione di cui intendono avvalersi per l'esecuzione di siffatto programma. I piani di impiego congiunto non dovrebbero prevedere obblighi aggiuntivi in termini di controllo, ispezione ed esecuzione o in relazione alla predisposizione di risorse necessarie in questo contesto.

(15)

L'Agenzia dovrebbe predisporre un piano di impiego congiunto soltanto se è previsto nel programma di lavoro.

(16)

È opportuno che il programma di lavoro sia adottato dal consiglio di amministrazione, che assicura il raggiungimento di un sufficiente consenso, tra l'altro, sull'adeguatezza dei compiti previsti per l'Agenzia nel programma di lavoro e sulle risorse a disposizione della stessa, in base alle informazioni che devono fornire gli Stati membri.

(17)

Il compito principale del direttore esecutivo dovrebbe essere quello di assicurare, nelle consultazioni con i membri del consiglio di amministrazione e con gli Stati membri, che alle aspirazioni del programma di lavoro per ciascun anno corrispondano sufficienti risorse messe a disposizione dell'Agenzia dagli Stati membri per la realizzazione del programma di lavoro.

(18)

Il direttore esecutivo, in particolare, dovrebbe elaborare precisi piani di impiego utilizzando le risorse notificate dagli Stati membri, per la realizzazione di ciascun programma di controllo e di ispezione e rispettando le norme e gli obiettivi fissati nel programma specifico di controllo e di ispezione su cui è basato il piano di impiego congiunto, nonché altre pertinenti norme, come quelle relative agli ispettori dell'Unione.

(19)

In questo contesto, è necessario che il direttore esecutivo gestisca il calendario in modo tale da dare agli Stati membri tempo sufficiente per presentare i loro commenti, in base alle rispettive competenze operative, pur mantenendosi entro il piano di lavoro dell'Agenzia e i limiti temporali previsti nel presente regolamento. È necessario che il direttore esecutivo tenga conto dell'interesse degli Stati membri implicati nel settore di pesca compreso in ciascun piano. Per assicurare un coordinamento efficace e tempestivo delle attività di controllo e di ispezione congiunte, è necessario prevedere una procedura che consenta di decidere circa l'adozione dei piani quando non può essere raggiunto un accordo tra gli Stati membri interessati.

(20)

La procedura di elaborazione e adozione di piani di impiego congiunto al di fuori delle acque dell'Unione dovrebbe essere analoga a quella riguardante le acque dell'Unione. La base di siffatti piani di impiego congiunto dovrebbe essere un programma internazionale di controllo e ispezione che dia attuazione agli obblighi internazionali relativi al controllo e all'ispezione che gravano sull'Unione.

(21)

Ai fini della realizzazione dei piani di impiego congiunto è opportuno che gli Stati membri interessati mettano in comune e impieghino i mezzi di controllo e di ispezione che hanno destinato a siffatti piani. È opportuno che l'Agenzia valuti se i mezzi di controllo e di ispezione disponibili siano sufficienti per realizzare i compiti previsti nell'ambito del programma di controllo e di ispezione e, in caso contrario, ne informi gli Stati membri interessati e la Commissione.

(22)

Mentre gli Stati membri dovrebbero rispettare i loro obblighi relativi all'ispezione e al controllo, in particolare nell'ambito del programma specifico di controllo e di ispezione adottato a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'Agenzia non dovrebbe avere la facoltà di imporre obblighi supplementari attraverso piani di impiego congiunto né di sanzionare gli Stati membri.

(23)

L'Agenzia dovrebbe esaminare periodicamente l'efficacia dei piani di impiego congiunto.

(24)

È opportuno prevedere la possibilità di adottare specifiche norme d'attuazione per l'adozione e l'approvazione dei piani di impiego congiunto. Può essere utile ricorrere a questa possibilità una volta che l'Agenzia sia diventata operativa e se il direttore esecutivo considera che siffatte norme debbano essere specificate nel diritto dell'Unione.

(25)

Ove le venga richiesto, l'Agenzia dovrebbe avere la facoltà di fornire servizi contrattuali per quanto riguarda i mezzi di controllo e di ispezione da utilizzare per l'impiego congiunto ad opera degli Stati membri interessati.

(26)

Ai fini dell'espletamento dei compiti dell'Agenzia è opportuno che la Commissione, gli Stati membri e l'Agenzia procedano allo scambio delle informazioni pertinenti in materia di controllo e di ispezione attraverso una rete di informazione.

(27)

È opportuno che lo stato giuridico e la struttura dell'Agenzia corrispondano ai risultati concreti che si intendono raggiungere e consentano all'Agenzia stessa di espletare le proprie funzioni in stretta cooperazione con gli Stati membri e con la Commissione. È opportuno pertanto che l'Agenzia sia dotata di autonomia giuridica, finanziaria e amministrativa e mantenga nel contempo stretti legami con le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri. A questo scopo è necessario e opportuno che l'Agenzia sia un organo dell'Unione dotato di personalità giuridica e che eserciti i poteri che le sono conferiti dal presente regolamento.

(28)

In materia di responsabilità contrattuale dell'Agenzia, che è disciplinata dal diritto applicabile ai contratti da essa conclusi, è opportuno che la Corte di giustizia dell'Unione europea sia competente in virtù delle clausole compromissorie contenute nel contratto. La Corte di giustizia dovrebbe anche essere competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla responsabilità extracontrattuale dell'Agenzia, conformemente ai principi generali comuni alle legislazioni degli Stati membri.

(29)

È opportuno che la Commissione e gli Stati membri siano rappresentati in un consiglio di amministrazione incaricato di assicurare il corretto ed efficace funzionamento dell'Agenzia.

(30)

Poiché l'Agenzia è tenuta ad adempiere gli obblighi dell'Unione e, su richiesta della Commissione, a cooperare con i paesi terzi e le organizzazioni di pesca regionali nell'ambito degli obblighi internazionali dell'Unione, è opportuno che il presidente del consiglio di amministrazione sia eletto tra i rappresentanti della Commissione.

(31)

Le modalità di voto nel consiglio di amministrazione dovrebbero rispondere all'interesse che riveste, per gli Stati membri e la Commissione, il corretto funzionamento dell'Agenzia.

(32)

Dovrebbe essere istituito un comitato consultivo al fine di fornire consulenza al direttore esecutivo e assicurare una stretta cooperazione con le parti interessate.

(33)

È opportuno disporre che alle deliberazioni del consiglio di amministrazione partecipi un rappresentante del comitato consultivo privo di diritto di voto.

(34)

È necessario prevedere la nomina e la revoca del direttore esecutivo dell'Agenzia e stabilire le norme che disciplinano l'esercizio delle sue funzioni.

(35)

Al fine di promuovere il funzionamento trasparente dell'Agenzia, è opportuno applicare alla medesima, senza restrizioni, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(36)

Ai fini della tutela della vita privata, è opportuno che al presente regolamento si applichi il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(37)

Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza operative dell'Agenzia, è opportuno dotarla di un bilancio autonomo le cui entrate siano costituite dai contributi dell'Unione e dai corrispettivi dei servizi contrattuali forniti dall'Agenzia. Alla partecipazione finanziaria dell'Unione e a qualsiasi sovvenzione a carico del bilancio generale dell'Unione europea si dovrebbe applicarela procedura di bilancio dell'Unione. È opportuno che la revisione contabile sia svolta dalla Corte dei conti.

(38)

Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illegali, è opportuno che le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), si applichino senza limitazioni all'Agenzia e che questa aderisca all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (9).

(39)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

OBIETTIVO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Obiettivo

Il presente regolamento disciplina l'Agenzia europea di controllo della pesca («Agenzia»), il cui obiettivo è organizzare il coordinamento operativo delle attività di controllo e di ispezione della pesca praticate dagli Stati membri e assistere i medesimi affinché cooperino per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, al fine di assicurarne l'applicazione effettiva e uniforme.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)   «controllo e ispezione»: le misure adottate dagli Stati membri, in particolare ai sensi degli articoli 5, 11, 71, 91 e 117 e del titolo VII del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (11), per controllare e ispezionare le attività di pesca che rientrano nell'ambito di applicazione della politica comune della pesca, comprese le attività di sorveglianza e di monitoraggio, quali i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite e i piani di osservazione;

b)   «mezzi di controllo e di ispezione»: navi, aeromobili, veicoli ed altre risorse materiali di sorveglianza, nonché ispettori, osservatori ed altre risorse umane utilizzate dagli Stati membri a fini di controllo e di ispezione;

c)   «piano di impiego congiunto»: un piano che definisce le modalità operative per l'impiego dei mezzi di controllo e di ispezione disponibili;

d)   «programma internazionale di controllo e di ispezione»: un programma che stabilisce obiettivi, priorità e procedure comuni per le attività di controllo e di ispezione ai fini dell'adempimento degli obblighi internazionali dell'Unione in materia di controllo e di ispezione;

e)   «programma specifico di controllo e di ispezione»: un programma che stabilisce obiettivi, priorità e procedure comuni per le attività di controllo e di ispezione istituite a norma dell'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

f)   «attività di pesca»: l'attività di pesca definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 28), del regolamento (CE) n. 1380/2013;

g)   «ispettori dell'Unione»: gli ispettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

CAPITOLO II

MANDATO E COMPITI DELL'AGENZIA

Articolo 3

Mandato

L'Agenzia ha il seguente mandato:

a)

coordinare le attività di controllo e di ispezione degli Stati membri connesse agli obblighi dell'Unione in materia di controllo e di ispezione;

b)

coordinare l'impiego dei mezzi nazionali di controllo e di ispezione messi in comune dagli Stati membri interessati a norma del presente regolamento;

c)

assistere gli Stati membri nella trasmissione delle informazioni sulle attività di pesca e sulle attività di controllo e di ispezione alla Commissione e a terzi;

d)

assistere gli Stati membri, nell'ambito delle sue competenze, nell'adempimento dei doveri e degli obblighi derivanti dalle norme della politica comune della pesca;

e)

assistere gli Stati membri e la Commissione nell'armonizzazione dell'applicazione della politica comune della pesca in tutta l'Unione;

f)

contribuire alle attività di ricerca e di sviluppo in materia di tecniche di controllo e di ispezione svolte dagli Stati membri e dalla Commissione;

g)

contribuire al coordinamento della formazione degli ispettori e dello scambio di esperienze tra Stati membri;

h)

coordinare le operazioni per la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («INN»), conformemente alle norme dell'Unione.

i)

contribuire all'attuazione uniforme del sistema di controllo della politica comune della pesca, segnatamente per quanto riguarda:

l'organizzazione del coordinamento operativo delle attività di controllo esercitate dagli Stati membri per l'attuazione di programmi di controllo e di ispezione specifici, di programmi di controllo relativi alla pesca INN e di programmi di controllo e di ispezione internazionali,

le ispezioni necessarie per l'assolvimento delle mansioni dell'Agenzia in conformità dell'articolo 19;

j)

cooperare con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, istituita dal regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), e con l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), nell'ambito dei rispettivi mandati, per aiutare le autorità nazionali svolgenti funzioni di guardia costiera, come stabilito all'articolo 8 del presente regolamento, fornendo servizi, informazioni, attrezzatura e formazione, nonché coordinando le operazioni multifunzionali.

Articolo 4

Compiti connessi agli obblighi internazionali dell'Unione in materia di controllo e di ispezione

1.   Su richiesta della Commissione, l'Agenzia:

a)

assiste l'Unione e gli Stati membri nelle loro relazioni con i paesi terzi e con le organizzazioni di pesca regionali internazionali di cui fa parte l'Unione;

b)

coopera con le autorità competenti delle organizzazioni di pesca regionali internazionali ai fini dell'espletamento degli obblighi che incombono all'Unione in materia di controllo e di ispezione in virtù di accordi di lavoro conclusi con tali organismi.

2.   Su richiesta della Commissione l'Agenzia può cooperare, in materia di controllo e di ispezione, con le competenti autorità di paesi terzi nell'ambito di accordi conclusi tra l'Unione e tali paesi.

3.   Nell'ambito delle sue competenze l'Agenzia può svolgere, per conto degli Stati membri, determinati compiti nell'ambito di accordi internazionali di pesca di cui fa parte l'Unione.

Articolo 5

Compiti connessi al coordinamento operativo

1.   Il coordinamento operativo dell'Agenzia verte sul controllo di tutte le attività che rientrano nell'ambito di applicazione della politica comune della pesca.

2.   Ai fini del coordinamento operativo l'Agenzia stabilisce piani di impiego congiunto e organizza il coordinamento operativo delle attività di controllo e di ispezione degli Stati membri a norma del capitolo III.

3.   Al fine di migliorare il coordinamento operativo tra gli Stati membri, l'Agenzia può stabilire piani operativi con gli Stati membri interessati e coordinarne l'attuazione.

Articolo 6

Prestazione di servizi contrattuali agli Stati membri

L'Agenzia può prestare servizi contrattuali agli Stati membri, su richiesta dei medesimi, per l'espletamento delle attività di controllo e di ispezione che questi sono tenuti a svolgere nelle acque dell'Unione e/o internazionali, compresi il noleggio e l'impiego di piattaforme di controllo e di ispezione, nonché la dotazione del personale necessario e la messa a disposizione di osservatori per operazioni congiunte degli Stati membri interessati.

Articolo 7

Assistenza alla Commissione e agli Stati membri

L'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri affinché possano adempiere in modo ottimale, uniforme ed efficace agli obblighi ad essi imposti dalle norme della politica comune della pesca, anche con riguardo alla lotta contro la pesca INN, e assisterli nelle loro relazioni con i paesi terzi. In particolare, l'Agenzia:

a)

stabilisce ed elabora un programma comune di formazione destinato agli istruttori degli ispettorati della pesca degli Stati membri e predispone ulteriori corsi di formazione e seminari per tali funzionari ed altri membri del personale che partecipano alle attività di controllo e ispezione;

b)

stabilisce ed elabora un programma comune di formazione destinato agli ispettori dell'Unione anteriormente al loro primo incarico e predispone su base regolare ulteriori nuovi corsi di formazione e seminari aggiornati per tali funzionari;

c)

su richiesta degli Stati membri, provvede all'approvvigionamento comune di beni e servizi in relazione alle attività di controllo e di ispezione effettuate dagli Stati membri e prepara e coordina l'attuazione di progetti pilota congiunti ad opera degli Stati membri;

d)

elabora procedure operative comuni applicabili alle attività di controllo e di ispezione attuate congiuntamente da due o più Stati membri;

e)

definisce i criteri applicabili allo scambio di mezzi di controllo e di ispezione tra gli Stati membri, nonché tra questi e i paesi terzi, e alla messa a disposizione di tali mezzi da parte degli Stati membri;

f)

realizza un'analisi del rischio sulla base dei dati di pesca relativi alle catture, agli sbarchi e allo sforzo di pesca, nonché un'analisi del rischio in relazione agli sbarchi non dichiarati, procedendo in particolare raffrontando i dati relativi alle catture e alle importazioni e quelli relativi alle esportazione e al consumo nazionale;

g)

su richiesta della Commissione o degli Stati membri, elabora metodi e procedure comuni di ispezione;

h)

assiste gli Stati membri, su loro richiesta, nell'adempimento di loro obblighi dell'Unione e internazionali, anche in relazione alla lotta contro la pesca INN, nonché degli obblighi assunti nell'ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca;

i)

promuove e coordina la definizione di metodi uniformi di gestione del rischio nel settore di sua competenza;

j)

coordina e promuove la cooperazione tra gli Stati membri e norme comuni per l'elaborazione dei piani di campionamento previsti dal regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 8

Cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera

1.   L'Agenzia, in collaborazione con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, sostiene le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera a livello nazionale e dell'Unione e, ove opportuno, a livello internazionale:

a)

condividendo, integrando e analizzando le informazioni disponibili nei sistemi di segnalazione delle navi e altri sistemi di informazione ospitati da tali agenzie o accessibili alle stesse, in conformità delle rispettive basi giuridiche e fatta salva la titolarità dei dati da parte degli Stati membri;

b)

fornendo servizi di sorveglianza e di comunicazione mediante tecnologie avanzate, comprese infrastrutture terrestri e spaziali e sensori montati su qualsiasi tipo di piattaforma;

c)

potenziando le capacità mediante l'elaborazione di orientamenti e raccomandazioni e instaurando migliori prassi, nonché fornendo formazione e scambio di personale;

d)

migliorando lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera, anche analizzando le sfide operative e i rischi emergenti nel settore marittimo;

e)

condividendo le capacità mediante la pianificazione e realizzando operazioni multifunzionali mediante la condivisione di risorse e altre capacità, nella misura in cui tali attività siano coordinate da dette agenzie e siano approvate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati.

2.   Le modalità dettagliate della cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera tra l'Agenzia, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima sono stabilite in un accordo di lavoro, conformemente ai loro rispettivi mandati e alle regole finanziarie applicabili a tali agenzie. Tale accordo è approvato dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia, dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima.

3.   La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, con l'Agenzia, con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e con l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, mette a disposizione un manuale pratico sulla cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera. Tale manuale contiene orientamenti, raccomandazioni e migliori prassi per lo scambio di informazioni. La Commissione adotta il manuale sotto forma di raccomandazione.

CAPITOLO III

COORDINAMENTO OPERATIVO

Articolo 9

Attuazione degli obblighi dell'Unione in materia di controllo e di ispezione

1.   Su richiesta della Commissione, l'Agenzia coordina le attività di controllo e di ispezione svolte dagli Stati membri sulla base di programmi internazionali di controllo e di ispezione mediante piani di impiego congiunto.

2.   L'Agenzia può acquistare, affittare o noleggiare le attrezzature necessarie per l'attuazione dei piani congiunti di impiego di cui al paragrafo 1.

Articolo 10

Attuazione dei programmi specifici di controllo e di ispezione

1.   L'Agenzia coordina l'attuazione dei programmi specifici di controllo e di ispezione stabiliti a norma dell'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009 mediante piani di impiego congiunto.

2.   L'Agenzia può acquistare, affittare o noleggiare le attrezzature necessarie per l'attuazione dei piani congiunti di impiego di cui al paragrafo 1.

Articolo 11

Contenuto dei piani di impiego congiunto

I piani di impiego congiunto:

a)

soddisfano i requisiti del pertinente programma di controllo e di ispezione;

b)

applicano i criteri, i parametri, le priorità e le procedure comuni di ispezione definiti dalla Commissione nei programmi di controllo e di ispezione;

c)

cercano di armonizzare i mezzi nazionali di controllo e di ispezione esistenti, notificati a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, con le esigenze identificate e ne organizzano l'impiego;

d)

organizzano l'impiego di risorse umane e materiali, anche per quanto riguarda il funzionamento delle squadre di ispettori dell'Unione provenienti da più di uno Stato membro, e definiscono i periodi e le zone in cui essedevono essere impiegate;

e)

tengono conto degli obblighi esistenti degli Stati membri interessati nell'ambito di altri piani di impiego congiunto, nonché dei vincoli regionali o locali specifici;

f)

definiscono le condizioni alle quali i mezzi di controllo e di ispezione di uno Stato membro possono entrare nelle acque soggette alla sovranità e alla giurisdizione di un altro Stato membro.

Articolo 12

Notifica dei mezzi di controllo e di ispezione

1.   Anteriormente al 15 ottobre di ogni anno gli Stati membri notificano all'Agenzia i mezzi di controllo e di ispezione di cui dispongono per le attività di controllo e di ispezione dell'anno successivo.

2.   Ciascuno Stato membro notifica all'Agenzia i mezzi con i quali intende eseguire il pertinente programma internazionale di controllo e di ispezione o il programma di controllo e di ispezione specifico entro un mese dalla notifica agli Stati membri della decisione che istituisce siffatto programma.

Articolo 13

Procedura per l'adozione dei piani di impiego congiunto

1.   Sulla base delle notifiche di cui all'articolo 12, paragrafo 2, ed entro tre mesi dal ricevimento delle stesse, il direttore esecutivo dell'Agenzia elabora un piano preliminare di impiego congiunto in consultazione con gli Stati membri interessati.

2.   Il piano preliminare di impiego congiunto identifica i mezzi di controllo e di spezione che possono essere messi in comune per attuare il programma di controllo e di ispezione a cui il piano si riferisce, a seconda dell'interesse degli Stati membri interessati nella pertinente attività di pesca.

L'interesse di uno Stato membro per una determinata attività di pesca è valutato in funzione dei seguenti criteri, la cui ponderazione relativa dipende dalle caratteristiche specifiche di ciascun piano:

a)

l'estensione relativa delle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di tale Stato membro, se del caso, nelle quali si applica il piano di impiego congiunto;

b)

il quantitativo di pesce sbarcato nel territorio di tale Stato membro in un determinato periodo di riferimento rispetto agli sbarchi totali connessi all'attività di pesca che forma oggetto di un piano di impiego congiunto;

c)

il numero relativo di pescherecci dell'Unione battenti bandiera di tale Stato membro (potenza motrice e stazza lorda) impegnati nell'attività di pesca che forma oggetto di un piano di impiego congiunto, rispetto al numero totale di navi impegnate in tale attività;

d)

il volume relativo del contingente assegnato a tale Stato membro o, qualora non sia stato assegnato alcun contingente, le catture da esso effettuate in un determinato periodo di riferimento nell'ambito dell'attività di pesca considerata.

3.   Se, nell'elaborare il piano preliminare di impiego congiunto, si constata che i mezzi di controllo e di ispezione disponibili non sono sufficienti per soddisfare le condizioni del corrispondente programma di controllo e di ispezione, il direttore esecutivo ne informa senza indugio gli Stati membri interessati e la Commissione.

4.   Il direttore esecutivo notifica il piano preliminare di impiego congiunto agli Stati membri interessati e alla Commissione. Se, entro quindici giorni lavorativi da tale notifica, gli Stati membri interessati o la Commissione non sollevano obiezioni, il direttore esecutivo adotta il piano.

5.   Qualora uno o più Stati membri interessati o la Commissione sollevino un'obiezione, il direttore esecutivo deferisce la questione alla Commissione. La Commissione può operare gli adeguamenti necessari al piano e adottarlo secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

6.   L'Agenzia, in consultazione con gli Stati membri interessati, riesamina ogni anno i piani di impiego congiunto affinché possano essere adeguati, ove necessario, ai nuovi programmi di controllo e di ispezione eventualmente applicabili agli Stati membri interessati e alle priorità eventualmente definite dalla Commissione nei programmi di controllo e di ispezione.

Articolo 14

Esecuzione dei piani di impiego congiunto

1.   Le attività comuni di controllo e di ispezione sono eseguite sulla base dei piani di impiego congiunto.

2.   Gli Stati membri interessati da un piano di impiego congiunto:

a)

mettono a disposizione i mezzi di controllo e di ispezione impegnati per il piano di impiego congiunto;

b)

designano un punto di contatto/coordinatore nazionale, il quale disporrà dell'autorità necessaria per poter rispondere tempestivamente alle richieste dell'Agenzia concernenti l'esecuzione del piano di impiego congiunto, e ne danno notifica all'Agenzia;

c)

utilizzano i mezzi di controllo e di ispezione messi in comune secondo il piano di impiego congiunto e i requisiti di cui al paragrafo 4;

d)

forniscono all'Agenzia l'accesso in linea alle informazioni necessarie per l'esecuzione del piano di impiego congiunto;

e)

cooperano con l'Agenzia ai fini dell'attuazione del piano di impiego congiunto;

f)

garantiscono che i mezzi di controllo e di ispezione assegnati al piano di impiego congiunto dell'Unione svolgano le loro attività nel rispetto delle norme della politica comune della pesca.

3.   Fatti salvi gli obblighi assunti dagli Stati membri nell'ambito di un piano di impiego congiunto istituito ai sensi dell'articolo 13, il comando e il controllo dei mezzi di controllo e di ispezione impegnati per siffatto piano sono responsabilità delle autorità nazionali competenti conformemente al diritto nazionale.

4.   Il direttore esecutivo può stabilire requisiti per l'attuazione di un piano di impiego congiunto adottato ai sensi dell'articolo 13. Tali requisiti sono circoscritti al piano in questione.

Articolo 15

Valutazione dei piani di impiego congiunto

L'Agenzia effettua una valutazione annuale dell'efficacia di ciascun piano di impiego congiunto nonché un'analisi, sulla base degli elementi disponibili, intesa a determinare il rischio di non conformità delle attività di pesca alle vigenti misure di controllo. Tali valutazioni sono trasmesse senza indugio al Parlamento europeo, alla Commissione e agli Stati membri.

Articolo 16

Attività di pesca non soggette a programmi di controllo e di ispezione

Due o più Stati membri possono chiedere all'Agenzia che coordini l'impiego dei rispettivi mezzi di controllo e di ispezione per un'attività di pesca o una zona non soggetta ad un programma di controllo e di ispezione. Tale coordinamento va realizzato nel rispetto dei criteri e delle priorità concordate in materia di controllo e di ispezione dagli Stati membri interessati.

Articolo 17

Rete di informazione

1.   La Commissione, l'Agenzia e le autorità competenti degli Stati membri si scambiano le informazioni pertinenti di cui dispongono sulle attività comuni di controllo e di ispezione nelle acque dell'Unione e internazionali.

2.   Le autorità nazionali competenti adottano, nel rispetto della pertinente normativa dell'Unione, le misure necessarie per garantire l'opportuna riservatezza delle informazioni da esse ricevute ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, a norma degli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 18

Modalità di applicazione

Ai fini dell'applicazione del presente capitolo possono essere adottate modalità dettagliate secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Tali modalità possono riguardare in particolare le procedure per l'elaborazione e l'adozione dei piani preliminari di impiego congiunto.

CAPITOLO IV

COMPETENZE DELL'AGENZIA

Articolo 19

Funzionari dell'Agenzia assegnati al ruolo di ispettori dell'Unione

Funzionari dell'Agenzia possono essere assegnati in acque internazionali al ruolo di ispettore dell'Unione a norma dell'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 20

Misure adottate dall'Agenzia

L'Agenzia, ove necessario:

a)

pubblica manuali che stabiliscono procedure di ispezione armonizzate;

b)

elabora materiale orientativo sulle migliori prassi in relazione al controllo della politica comune della pesca, anche per quanto riguarda la formazione dei funzionari addetti al controllo, e mantiene regolarmente aggiornato tale materiale;

c)

fornisce alla Commissione il sostegno tecnico e amministrativo necessario per l'espletamento dei suoi compiti.

Articolo 21

Cooperazione

1.   Gli Stati membri e la Commissione cooperano con l'Agenzia e le forniscono l'assistenza necessaria per l'espletamento delle sue funzioni.

2.   L'Agenzia, tenendo nel debito conto le differenze tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, agevola la cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione ai fini dell'elaborazione di norme armonizzate in materia di controllo in conformità della normativa dell'Unione, in considerazione delle migliori prassi esistenti negli Stati membri e di norme concordate a livello internazionale.

Articolo 22

Unità di crisi

1.   Se la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due Stati membri, individua una situazione che comporta un rischio grave diretto, indiretto o potenziale per la politica comune della pesca e se non è possibile prevenire, eliminare o ridurre tale rischio con gli strumenti esistenti o gestirlo adeguatamente, l'Agenzia ne è immediatamente informata.

2.   A seguito di notifica della Commissione o di propria iniziativa, l'Agenzia istituisce senza indugio un'unità di crisi e ne informa la Commissione.

Articolo 23

Compiti dell'unità di crisi

1.   L'unità di crisi istituita dall'Agenzia provvede alla raccolta e alla valutazione di tutte le informazioni pertinenti e all'individuazione delle possibili opzioni per prevenire, eliminare o ridurre il rischio per la politica comune della pesca nella maniera più rapida ed efficace possibile.

2.   L'unità di crisi può chiedere l'assistenza di qualsiasi autorità pubblica o soggetto privato le cui competenze giudichi necessarie per rispondere in modo efficace all'emergenza.

3.   L'Agenzia assicura il coordinamento necessario per reagire in modo adeguato e tempestivo all'emergenza.

4.   Se opportuno, l'unità di crisi tiene informato il pubblico dei rischi esistenti e delle misure adottate.

Articolo 24

Programma di lavoro pluriennale

1.   Il programma di lavoro pluriennale dell'Agenzia definisce gli obiettivi generali, il mandato, i compiti, gli indicatori di efficacia e le priorità di ogni azione dell'Agenzia per un periodo di cinque anni. Esso comprende una presentazione del piano per la politica del personale e una stima degli stanziamenti di bilancio necessari per il conseguimento degli obiettivi fissati per tale periodo di cinque anni.

2.   Il programma di lavoro pluriennale è presentato in conformità del metodo e del sistema di gestione per attività elaborati dalla Commissione. Esso è adottato dal consiglio di amministrazione.

3.   Il programma di lavoro di cui all'articolo 32, paragrafo 2, lettera c), fa riferimento al programma di lavoro pluriennale. Esso specifica chiaramente le aggiunte, le modifiche o le soppressioni rispetto al programma di lavoro dell'anno precedente, nonché i progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi e delle priorità generali del programma di lavoro pluriennale.

Articolo 25

Cooperazione nel settore degli affari marittimi

L'Agenzia contribuisce all'attuazione della politica integrata marittima dell'Unione e, in particolare, conclude accordi amministrativi con altri organismi in relazione a materie contemplate dal presente regolamento, previa approvazione del consiglio di amministrazione. Il direttore esecutivo ne informa la Commissione e gli Stati membri in una fase precoce dei negoziati.

Articolo 26

Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione del presente capitolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Tali modalità possono riguardare, in particolare, l'elaborazione di piani di risposta alle emergenze, la costituzione dell'unità di crisi e le procedure pratiche da applicare.

CAPITOLO V

STRUTTURA INTERNA E FUNZIONAMENTO

Articolo 27

Personalità giuridica e sede principale

1.   L'Agenzia è un organo dell'Unione ed è dotata di personalità giuridica.

2.   In ciascuno degli Stati membri, l'Agenzia ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni nazionali. In particolare, essa può acquisire o alienare beni immobili e mobili e può stare in giudizio.

3.   L'Agenzia è rappresentata dal suo direttore esecutivo.

4.   La sede dell'Agenzia è stabilita a Vigo, Spagna.

Articolo 28

Personale

1.   Al personale dell'Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (14) nonché le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione europea per l'applicazione di detti statuto e regime. Il consiglio di amministrazione, previo accordo della Commissione, ne stabilisce le necessarie modalità di applicazione.

2.   Fatto salvo l'articolo 39, l'Agenzia esercita nei confronti del proprio personale i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità che ha il potere di nomina.

3.   Il personale dell'Agenzia è composto da funzionari, effettivi o distaccati dalla Commissione a titolo temporaneo, e da altri agenti assunti dall'Agenzia per quanto necessario all'adempimento dei suoi compiti.

L'Agenzia può altresì impiegare funzionari distaccati a titolo temporaneo dagli Stati membri.

Articolo 29

Privilegi e immunità

All'Agenzia si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

Articolo 30

Responsabilità

1.   La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è disciplinata dalla legge applicabile al contratto di cui trattasi.

2.   La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di eventuali clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dall'Agenzia.

3.   In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Agenzia è obbligata, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, al risarcimento dei danni cagionati da essa o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni.

4.   La responsabilità personale degli agenti verso l'Agenzia è disciplinata dalle disposizioni dello statuto del personale o dal regime ad essi applicabile.

Articolo 31

Regime linguistico

1.   All'Agenzia si applicano le disposizioni previste dal regolamento n. 1 del Consiglio (15).

2.   I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organi dell'Unione europea.

Articolo 32

Istituzione e poteri del consiglio di amministrazione

1.   L'Agenzia è dotata di un consiglio di amministrazione.

2.   Il consiglio di amministrazione:

a)

nomina il direttore esecutivo e ne revoca la nomina a norma dell'articolo 39;

b)

adotta, entro il 30 aprile di ogni anno, la relazione generale dell'Agenzia per l'anno precedente e la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e agli Stati membri. La relazione è oggetto di pubblicazione;

c)

adotta entro il 31 ottobre di ogni anno, tenuto conto del parere della Commissione e degli Stati membri, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno seguente e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.

Il programma di lavoro contiene le priorità dell'Agenzia. Esso dà la priorità ai compiti dell'Agenzia connessi con i programmi di controllo e di sorveglianza, è adottato nel rispetto della procedura annuale di bilancio dell'Unione. Qualora, entro 30 giorni dalla data di adozione del programma di lavoro, la Commissione si pronunci a sfavore del medesimo, il consiglio di amministrazione lo riesamina e lo adotta in seconda lettura, eventualmente in versione modificata, entro due mesi;

d)

adotta il bilancio definitivo dell'Agenzia prima dell'inizio dell'esercizio finanziario e, se del caso, vi opera i necessari aggiustamenti in funzione del contributo dell'Unione e di qualsiasi altra entrata dell'Agenzia;

e)

esercita le proprie funzioni in materia di bilancio dell'Agenzia a norma degli articoli 44, 45 e 47;

f)

esercita l'autorità disciplinare sul direttore esecutivo;

g)

adotta il proprio regolamento interno, che può prevedere la costituzione dei sottocomitati del consiglio di amministrazione eventualmente necessari;

h)

adotta le procedure necessarie per l'espletamento, da parte dell'Agenzia, dei suoi compiti.

Articolo 33

Composizione del consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione è composto da rappresentanti degli Stati membri e da sei rappresentanti della Commissione. Ciascuno Stato membro può nominare un membro. Gli Stati membri e la Commissione nominano per ciascun membro un supplente incaricato di rappresentarlo in caso di assenza.

2.   I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base al grado di esperienza maturata nel settore e alla loro competenza in materia di controllo ed ispezione delle attività di pesca.

3.   La durata del mandato di ciascun membro è di cinque anni a decorrere dalla data della nomina. Il mandato può essere rinnovato.

Articolo 34

Presidenza del consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione elegge un presidente tra i rappresentanti della Commissione. Il consiglio di amministrazione elegge un vicepresidente fra i suoi membri. Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.

2.   Il mandato del presidente e del vicepresidente ha durata triennale e termina quando essi cessano di far parte del consiglio di amministrazione. Tale mandato è rinnovabile una sola volta.

Articolo 35

Riunioni

1.   Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente. L'ordine del giorno è fissato dal presidente, che tiene conto delle proposte dei membri del consiglio di amministrazione e del direttore esecutivo dell'Agenzia.

2.   Il direttore esecutivo e il rappresentante nominato dal comitato consultivo partecipano alle deliberazioni senza diritto di voto.

3.   Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria almeno una volta all'anno. Esso si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta della Commissione o di un terzo degli Stati membri rappresentati nel consiglio di amministrazione.

4.   Qualora si ponga una questione di riservatezza o di conflitto di interessi, il consiglio di amministrazione può decidere di esaminare punti specifici dell'ordine del giorno in assenza del rappresentante nominato dal comitato consultivo. Le modalità di applicazione della presente disposizione possono essere fissate nel regolamento interno.

5.   Il consiglio di amministrazione può invitare ad assistere alle proprie riunioni, in veste di osservatore, qualsiasi persona il cui parere possa presentare interesse.

6.   I membri del consiglio di amministrazione possono essere assistiti da consiglieri o esperti, nel rispetto delle disposizioni del regolamento interno.

7.   Il segretariato del consiglio di amministrazione è messo a disposizione dall'Agenzia.

Articolo 36

Voto

1.   Il consiglio di amministrazione adotta le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei voti.

2.   Ogni membro nominato dispone di un voto. In assenza di un membro, il suo supplente è legittimato ad esercitare il diritto di voto.

3.   Il regolamento interno stabilisce disposizioni più dettagliate in materia di voto, in particolare le condizioni in cui un membro può agire per conto di un altro nonché, se del caso, le regole in materia di quorum.

Articolo 37

Dichiarazione di interesse

I membri del consiglio di amministrazione rilasciano una dichiarazione di interesse che indica l'assenza di interessi che potrebbero pregiudicarne l'indipendenza o specifica eventuali interessi diretti o indiretti che potrebbero essere ritenuti pregiudizievoli per la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono rese annualmente per iscritto oppure ogniqualvolta possa insorgere un conflitto di interessi relativamente ai punti all'ordine del giorno. In quest'ultimo caso, il membro in questione non ha il diritto di votare su alcuno di tali punti.

Articolo 38

Funzioni e poteri del direttore esecutivo

1.   L'Agenzia è gestita dal direttore esecutivo. Fatte salve le rispettive competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo non sollecita né prende istruzioni da alcun governo o altro organismo.

2.   Nell'espletare le proprie funzioni il direttore esecutivo applica i principi della politica comune della pesca.

3.   Il direttore esecutivo ha le funzioni e i poteri seguenti:

a)

elabora il programma di lavoro preliminare e lo presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione e degli Stati membri. Adotta le misure necessarie ai fini dell'attuazione del programma di lavoro entro i limiti specificati dal presente regolamento, dalle relative modalità di applicazione e da qualsiasi altra normativa applicabile;

b)

adotta tutte le misure necessarie, in particolare l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di comunicazioni, per assicurare l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia a norma del presente regolamento;

c)

adotta le misure necessarie, inclusa l'adozione di decisioni riguardanti le competenze dell'Agenzia in virtù dei capitoli II e III, compreso il noleggio e l'impiego di mezzi di controllo e di ispezione e il funzionamento di una rete di informazione;

d)

risponde alle richieste della Commissione e alle richieste di assistenza degli Stati membri a norma degli articoli 6, 7 e 16;

e)

predispone un efficace sistema di monitoraggio per valutare i risultati dell'Agenzia rispetto agli obiettivi operativi. Su tale base, elabora ogni anno un progetto di relazione generale che sottopone al consiglio di amministrazione. Stabilisce procedure di valutazione che rispondano a criteri professionali riconosciuti;

f)

esercita nei confronti del personale i poteri previsti dall'articolo 28, paragrafo 2;

g)

elabora una stima delle entrate e delle spese dell'Agenzia a norma dell'articolo 44 ed esegue il bilancio a norma dell'articolo 45.

4.   Il direttore esecutivo risponde delle proprie attività davanti al consiglio di amministrazione.

Articolo 39

Nomina e revoca della nomina del direttore esecutivo

1.   Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e all'esperienza, debitamente comprovata, in materia di politica comune della pesca e di controllo ed ispezione delle attività di pesca, tra una lista di almeno due candidati proposti dalla Commissione al termine di una procedura di selezione, previa pubblicazione del posto vacante nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e di un invito a manifestare interesse su altri organi di informazione.

2.   Il potere di revoca della nomina del direttore esecutivo spetta al consiglio di amministrazione. Quest'ultimo delibera in merito a tale questione, su richiesta della Commissione o di un terzo dei suoi membri.

3.   Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 a maggioranza di due terzi dei suoi membri.

4.   Il mandato del direttore esecutivo ha durata quinquennale e può essere rinnovato una sola volta per un ulteriore quinquennio, su proposta della Commissione con l'approvazione a maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione.

Articolo 40

Comitato consultivo

1.   Il comitato consultivo è composto di rappresentanti dei consigli consultivi di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in ragione di un rappresentante designato da ciascun consiglio consultivo. I rappresentanti possono farsi sostituire da supplenti, nominati contestualmente.

2.   I membri del comitato consultivo non possono essere membri del consiglio di amministrazione.

Il comitato consultivo designa uno dei suoi membri per partecipare alle deliberazioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

3.   Il comitato consultivo, su richiesta del direttore esecutivo, presta consulenza al medesimo nell'espletamento delle sue funzioni ai sensi del presente regolamento.

4.   Il comitato consultivo è presieduto dal direttore esecutivo. Esso si riunisce, su invito della presidenza, almeno una volta all'anno.

5.   L'Agenzia fornisce il supporto logistico necessario al comitato consultivo e assicura la segreteria delle sue riunioni.

6.   I membri del consiglio di amministrazione possono partecipare alle riunioni del comitato consultivo.

Articolo 41

Trasparenza e comunicazione

1.   Ai documenti detenuti dall'Agenzia si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001.

2.   Entro sei mesi dalla data della prima riunione il consiglio di amministrazione adotta le modalità pratiche di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

3.   L'Agenzia può effettuare comunicazioni di propria iniziativa nell'ambito dei settori contemplati dal suo mandato. In particolare, essa provvede a che il pubblico e qualsiasi altra parte interessata possano disporre rapidamente di informazioni obiettive, affidabili e facilmente comprensibili riguardanti la sua attività.

4.   Il consiglio di amministrazione stabilisce le disposizioni interne necessarie per l'applicazione del paragrafo 3.

5.   Le decisioni adottate a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore europeo o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia, ai sensi dell'articolo 228 e dell'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

6.   Le informazioni raccolte dalla Commissione e dall'Agenzia a norma del presente regolamento sono soggette alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/1725.

Articolo 42

Riservatezza

1.   I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo e i membri del personale dell'Agenzia sono soggetti, anche dopo la cessazione delle proprie funzioni, agli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 339 TFUE.

2.   Il consiglio di amministrazione inserisce nel proprio regolamento interno le disposizioni pratiche per l'attuazione delle regole di riservatezza di cui al paragrafo 1.

Articolo 43

Accesso alle informazioni

1.   La Commissione ha pieno accesso a tutte le informazioni raccolte dall'Agenzia. L'Agenzia trasmette alla Commissione, su richiesta della medesima e nella forma da essa specificata, tutte le informazioni richieste nonché una valutazione delle medesime.

2.   Gli Stati membri interessati da una particolare operazione dell'Agenzia hanno accesso alle informazioni raccolte dall'Agenzia in relazione a tale operazione, fatte salve le condizioni che possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 44

Bilancio

1.   Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:

a)

un contributo dell'Unione iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione «Commissione»);

b)

corrispettivi di servizi forniti dall'Agenzia agli Stati membri a norma dell'articolo 6;

c)

corrispettivi di pubblicazioni, corsi di formazione ed altri servizi forniti dall'Agenzia.

2.   Le spese dell'Agenzia comprendono spese di personale, amministrative, di infrastruttura e di esercizio.

3.   Il direttore esecutivo elabora un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio finanziario successivo e lo trasmette al consiglio di amministrazione insieme ad un progetto di tabella dell'organico.

4.   Le entrate e le uscite devono essere in pareggio.

5.   Ogni anno il consiglio di amministrazione presenta, sulla base di un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo.

6.   Entro e non oltre il 31 marzo, il consiglio di amministrazione trasmette alla Commissione lo stato di previsione di cui al paragrafo 5, che comprende un progetto di tabella dell'organico e un programma di lavoro provvisorio.

7.   La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio («autorità di bilancio») insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.

8.   Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea le stime che ritiene necessarie, per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale, e lo trasmette all'autorità di bilancio a norma dell'articolo 314 TFUE.

9.   L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'Agenzia. L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Agenzia.

10.   Il bilancio è adottato dal consiglio di amministrazione. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario, esso è adeguato di conseguenza.

11.   Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali la locazione o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

12.   Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, lo trasmette al consiglio di amministrazione entro sei settimane dalla notifica del progetto.

Articolo 45

Esecuzione e controllo del bilancio

1.   Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione del bilancio dell'Agenzia.

2.   Entro il 1o marzo successivo alla chiusura dell'esercizio il contabile dell'Agenzia trasmette al contabile della Commissione i conti provvisori insieme a una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio. Il contabile della Commissione procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organi decentrati ai sensi dell'articolo 245del regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) («il regolamento finanziario»).

3.   Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Agenzia, unitamente ad una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio è trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4.   Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 246 del regolamento finanziario, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell'Agenzia, sotto la propria responsabilità, e li trasmette al consiglio di amministrazione affinché formuli un parere.

5.   Il consiglio di amministrazione esprime un parere sui conti definitivi dell'Agenzia.

6.   Entro il 1o luglio dell'esercizio successivo il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, unitamente al parere del consiglio di amministrazione.

7.   I conti definitivi sono pubblicati.

8.   L'Agenzia istituisce una funzione di revisione contabile interna che è esercitata nel rispetto delle pertinenti norme internazionali.

9.   Entro il 30 settembre il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Esso trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

10.   Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in questione, come previsto dall'articolo 261, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

11.   Entro il 30 aprile del secondo anno successivo all'esercizio considerato, il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, concede il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio in questione.

Articolo 46

Lotta antifrode

1.   Nella lotta contro la frode, la corruzione ed altre attività illegali si applicano all'Agenzia, senza limitazioni, le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

2.   L'Agenzia aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini interne dell'OLAF e adotta immediatamente le appropriate disposizioni applicabili a tutto il suo personale.

3.   Le decisioni in materia di finanziamento, nonché i relativi accordi e strumenti di esecuzione, prevedono espressamente la possibilità che la Corte dei conti e l'OLAF effettuino, se del caso, controlli sul posto sui beneficiari delle risorse dell'Agenzia, nonché sugli agenti responsabili della loro assegnazione.

Articolo 47

Disposizioni finanziarie

Il consiglio di amministrazione, previo accordo della Commissione e parere della Corte dei conti, adotta il regolamento finanziario dell'Agenzia. Tale regolamento si discosta dal regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione (17) solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Agenzia e previo consenso della Commissione.

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 48

Valutazione

1.   Entro cinque anni dalla data in cui l'Agenzia ha assunto le proprie funzioni, e successivamente ogni cinque anni, il consiglio di amministrazione commissiona una valutazione esterna indipendente sull'attuazione del presente regolamento. La Commissione mette a disposizione dell'Agenzia ogni informazione che quest'ultima reputi pertinente per tale valutazione.

2.   Ogni valutazione analizza l'impatto del presente regolamento, l'utilità, la pertinenza e l'efficacia dell'Agenzia e dei suoi metodi di lavoro e determina in quale misura essa contribuisce al pieno rispetto delle norme stabilite nell'ambito della politica comune della pesca. Il consiglio di amministrazione stabilisce, di concerto con la Commissione, precisi termini di riferimento, previa consultazione delle parti interessate.

3.   La valutazione è comunicata al consiglio di amministrazione, che presenta alla Commissione raccomandazioni in merito alle modifiche da apportare al presente regolamento, all'Agenzia ed ai suoi metodi di lavoro. Sia i risultati della valutazione sia le raccomandazioni sono trasmessi dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio e sono pubblicati.

Articolo 49

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 768/2005 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cuiall'allegato II.

Articolo 50

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, 19 marzo 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 marzo 2019.

(3)  Regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio del 26 aprile 2005 che istituisce un'Agenzia europea di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(4)  Cfr. allegato I.

(5)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(6)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(7)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(8)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(9)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(10)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(11)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

(13)  Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).

(14)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(15)  Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).

(16)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(17)  Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).


ALLEGATO I

Regolamento abrogato ed elenco delle modifichei successive

Regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio

(GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

 

Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio

(GU L 343 del 22.11.2009, pag. 1).

unicamente per quanto riguarda i riferimenti all'articolo 120

Regolamento (UE) 2016/1626 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 251 del 16.9.2016, pag. 80).

 


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 768/2005

Presente regolamento

Articoli da 1 a 7

Articoli da 1 a 7

Articolo 7 bis

Article 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 17 bis

Articolo 19

Articolo 17 ter

Articolo 20

Articolo 17 quater

Articolo 21

Articolo 17 quinquies

Articolo 22

Articolo 17 sexies

Articolo 23

Articolo 17 septies

Articolo 24

Articolo 17 octies

Articolo 25

Articolo 17 nonies

Articolo 26

Articolo 18

Articolo 27

Articolo 19

Articolo 28

Articolo 20

Articolo 29

Articolo 21

Articolo 30

Articolo 22

Articolo 31

Articolo 23

Articolo 32

Articolo 24

Articolo 33

Articolo 25

Articolo 34

Articolo 26

Articolo 35

Articolo 27

Articolo 36

Articolo 28

Articolo 37

Articolo 29

Articolo 38

Articolo 30

Articolo 39

Articolo 31

Articolo 40

Articolo 32

Articolo 41

Articolo 33

Articolo 42

Articolo 34

Articolo 43

Articolo 35

Articolo 44

Articolo 36

Articolo 45

Articolo 37

Articolo 46

Articolo 38

Articolo 47

Articolo 39

Articolo 48

Articolo 40

Articolo 41

Articolo 49

Articolo 42

Articolo 50

Allegato I

Allegato II


25.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 83/38


REGOLAMENTO (UE) 2019/474 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 marzo 2019

recante modifica del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 33, 114 e 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) istituisce il codice doganale dell'Unione («codice») e stabilisce le norme e le procedure di carattere generale applicabili alle merci che sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione o ne escono.

(2)

Il comune italiano di Campione d'Italia, un'exclave italiana in territorio elvetico, e le acque nazionali del Lago di Lugano dovrebbero essere inclusi nel territorio doganale dell'Unione in quanto le motivazioni storiche che ne giustificano l'esclusione, quali l'isolamento e gli svantaggi economici, non sono più pertinenti. Per gli stessi motivi, tali territori dovrebbero essere inclusi nel regime generale delle accise pur continuando a essere esclusi dal sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. Al fine di garantire l'applicazione coerente e contemporanea di tali modifiche, l'inclusione di detti territori nel territorio doganale dell'Unione dovrebbe applicarsi dal 1o gennaio 2020.

(3)

Il codice dovrebbe essere modificato al fine di chiarire che il titolare di una decisione relativa a un'informazione tariffaria vincolante (ITV) può fruire di tale decisione per un massimo di sei mesi dalla revoca della stessa, se la revoca deriva dal fatto che la decisione non è conforme alla legislazione doganale o che le condizioni stabilite per adottare tali decisioni non sono state, o non sono più, soddisfatte.

(4)

La custodia temporanea dovrebbe essere aggiunta all'elenco delle formalità doganali disciplinate dalla disposizione del codice che stabilisce l'estinzione di un'obbligazione doganale sorta in seguito ad inadempienza, ove l'inadempienza non abbia avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime in questione, non abbia costituito un tentativo di frode, e la situazione sia stata successivamente regolarizzata. Ai fini dell'estinzione dell'obbligazione doganale in tali casi, la custodia temporanea non dovrebbe essere trattata diversamente da un regime doganale. È opportuno modificare anche la delega di potere alla Commissione volta a integrare la disposizione del codice al fine di includervi la custodia temporanea.

(5)

Qualora le autorità doganali debbano invalidare una dichiarazione sommaria di entrata per il fatto che le merci oggetto della dichiarazione non sono state introdotte nel territorio doganale dell'Unione, la dichiarazione sommaria di entrata dovrebbe essere invalidata senza indugio trascorsi 200 giorni dalla presentazione della dichiarazione anziché entro 200 giorni, in quanto si tratta del periodo entro il quale le merci devono essere introdotte nel territorio doganale dell'Unione.

(6)

Al fine di consentire alle autorità doganali di effettuare una corretta analisi del rischio e gli opportuni controlli basati sul rischio, è necessario garantire che gli operatori economici forniscano loro i dati pre-arrivo e le informazioni relative alle merci non provenienti dall'Unione in forma di dichiarazione sommaria di entrata. Laddove non sia stata presentata una dichiarazione sommaria di entrata prima che le merci siano introdotte nel territorio doganale dell'Unione e non vi sia stato un esonero dall'obbligo di presentarla, gli operatori economici dovrebbero presentare i dati e le informazioni di norma inclusi nelle dichiarazioni sommarie di entrata nelle loro dichiarazioni in dogana o nelle dichiarazioni di custodia temporanea. A tali fini, la possibilità di presentare una dichiarazione in dogana o una dichiarazione di custodia temporanea anziché una dichiarazione sommaria di entrata, dovrebbe essere disponibile solo se consentito dalle autorità doganali cui sono presentate le merci. Qualora le autorità doganali debbano invalidare una dichiarazione di custodia temporanea per il fatto che le merci oggetto della dichiarazione non sono state presentate in dogana, tale dichiarazione dovrebbe essere invalidata senza indugio trascorsi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione anziché entro 30 giorni, in quanto si tratta del periodo entro il quale le merci devono essere presentate in dogana.

(7)

Dovrebbe essere contemplata l'esenzione totale dai dazi all'importazione per le merci riparate o modificate nell'ambito del regime di perfezionamento passivo in un paese o in un territorio con il quale l'Unione ha concluso un accordo internazionale che contempla tale esenzione, al fine di garantire che l'Unione rispetti gli accordi internazionali in questo senso. Visto che l'ambito di applicazione di tale esenzione è limitato all'importazione dei prodotti che sono stati effettivamente riparati o modificati nel paese o nel territorio interessato, essa non dovrebbe essere estesa all'importazione di prodotti riparati o modificati ottenuti da merci equivalenti, o di prodotti sostitutivi nell'ambito del sistema degli scambi standard. L'esenzione dai dazi all'importazione non dovrebbe pertanto essere applicata a tali merci e prodotti.

(8)

Qualora le autorità doganali debbano invalidare una dichiarazione sommaria di uscita o una notifica di riesportazione per il fatto che le merci in questione non sono state fatte uscire dal territorio doganale dell'Unione, la dichiarazione o la notifica dovrebbe essere invalidata senza indugio trascorsi 150 giorni dalla presentazione della dichiarazione o della notifica anziché entro 150 giorni, in quanto si tratta del periodo entro il quale le merci devono essere fatte uscire nel territorio doganale dell'Unione.

(9)

In ottemperanza al principio di proporzionalità, per realizzare l'obiettivo fondamentale di consentire all'unione doganale di funzionare efficacemente e di attuare la politica commerciale comune, è necessario e opportuno porre rimedio a numerose questioni tecniche individuate nell'attuazione del codice dalla sua entrata in vigore, inserire due territori di uno Stato membro nell'ambito di applicazione del territorio doganale dell'Unione e allineare il codice con accordi internazionali non in vigore al momento della sua adozione. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 952/2013,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 952/2013 è così modificato:

1)

all'articolo 4, paragrafo 1, il dodicesimo trattino è sostituito dal seguente:

«—

il territorio della Repubblica italiana, a eccezione del comune di Livigno,»;

2)

all'articolo 34, paragrafo 9, il primo comma è sostituito dal seguente:

«9.   Laddove una decisione ITV o IVO cessa di essere valida a norma del paragrafo 1, lettera b), o del paragrafo 2, oppure è revocata a norma dei paragrafi 5, 7 oppure 8, la decisione ITV o IVO può ancora essere utilizzata con riguardo a contratti vincolanti che erano basati sulla decisione ed erano conclusi prima della sua revoca o della scadenza della sua validità. Tale uso esteso non si applica laddove una decisione IVO sia adottata per merci da esportare.»;

3)

all'articolo 124, paragrafo 1, lettera h), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

l'inadempienza che ha dato luogo all'obbligazione doganale non ha avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale in questione e non costituiva un tentativo di frode;»;

4)

l'articolo 126 è sostituito dal seguente:

«Articolo 126

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 284, al fine di stabilire l'elenco delle inadempienze che non hanno avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale in questione, e di integrare l'articolo 124, paragrafo 1, lettera h), punto i).»;

5)

all'articolo 129, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Se le merci per le quali è stata presentata una dichiarazione sommaria di entrata non sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione, le autorità doganali invalidano senza indugio tale dichiarazione in uno dei casi seguenti:

a)

su richiesta del dichiarante; o

b)

dopo che siano trascorsi 200 giorni dalla presentazione della dichiarazione.»;

6)

all'articolo 139, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Quando le merci non unionali presentate in dogana non sono coperte da una dichiarazione sommaria di entrata, una delle persone di cui all'articolo 127, paragrafo 4, presenta immediatamente, fatto salvo l'articolo 127, paragrafo 6, tale dichiarazione oppure, se consentito dalle autorità doganali, presenta una dichiarazione in dogana o una dichiarazione di custodia temporanea che la sostituisca, tranne qualora l'obbligo di presentazione di tale dichiarazione sia oggetto di esonero. Qualora in tali circostanze sia presentata una dichiarazione in dogana o una dichiarazione di custodia temporanea, la dichiarazione deve contenere almeno le indicazioni necessarie alla dichiarazione sommaria di entrata.»;

7)

all'articolo 146, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Se le merci per le quali è stata presentata una dichiarazione di custodia temporanea non sono presentate in dogana, le autorità doganali invalidano senza indugio tale dichiarazione in uno dei casi seguenti:

a)

su richiesta del dichiarante; o

b)

dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione.»;

8)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 260 bis

Merci riparate o alterate nell'ambito di accordi internazionali

1.   L'esenzione totale dai dazi all'importazione è concessa ai prodotti trasformati risultanti dalle merci vincolate al regime di perfezionamento passivo, quando è comprovato, con soddisfazione delle autorità doganali, che:

a)

tali merci sono state riparate o modificate in un paese o in un territorio non facente parte del territorio doganale dell'Unione con il quale l'Unione ha concluso un accordo internazionale che contempla tale esenzione, e

b)

le condizioni per l'esenzione dai dazi all'importazione stabilite nell'accordo di cui alla lettera a) sono soddisfatte.

2.   Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti trasformati risultanti dalle merci equivalenti di cui all'articolo 223 e ai prodotti di sostituzione di cui agli articoli 261 e 262.»;

9)

all'articolo 272, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Se le merci per le quali è stata presentata una dichiarazione sommaria di uscita non escono dal territorio doganale dell'Unione, le autorità doganali invalidano senza indugio tale dichiarazione in uno dei casi seguenti:

a)

su richiesta del dichiarante; o

b)

dopo che siano trascorsi 150 giorni dalla presentazione della dichiarazione.»;

10)

all'articolo 275, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Se le merci per le quali è stata presentata una notifica di riesportazione non escono dal territorio doganale dell'Unione, le autorità doganali invalidano senza indugio tale notifica in uno dei casi seguenti:

a)

su richiesta del dichiarante; o

b)

dopo che siano trascorsi 150 giorni dalla presentazione della notifica.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 367 del 10.10.2018, pag. 39.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 febbraio 2019.

(3)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).


DIRETTIVE

25.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 83/42


DIRETTIVA (UE) 2019/475 DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2019

recante modifica delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE per quanto riguarda l'inclusione del comune italiano di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione e nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera del 18 luglio 2017, l'Italia ha chiesto che il comune italiano di Campione d'Italia e le acque italiane del Lago di Lugano siano inclusi nel territorio doganale dell'Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) nonché nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE del Consiglio (4) ai fini dell'accisa, lasciando nel contempo tali territori al di fuori dell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (5) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

(2)

Il comune italiano di Campione d'Italia, un'exclave italiana nel territorio della Svizzera, e le acque italiane del Lago di Lugano dovrebbero essere inclusi nel territorio doganale dell'Unione in quanto le motivazioni storiche che ne giustificano l'esclusione, quali l'isolamento e gli svantaggi economici, non sono più pertinenti. Per gli stessi motivi, detti territori dovrebbero essere inclusi nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE.

(3)

L'Italia desidera tuttavia mantenere l'esclusione di tali territori dall'applicazione territoriale della direttiva 2006/112/CE, in quanto ciò è essenziale per garantire condizioni di parità fra gli operatori economici stabiliti in Svizzera e nel comune italiano di Campione d'Italia attraverso l'applicazione di un regime di imposizione indiretta locale, in linea con l'imposta sul valore aggiunto svizzera.

(4)

La presente direttiva dovrebbe essere strettamente connessa al regolamento (UE) 2019/474 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Di conseguenza, le misure nazionali di recepimento necessarie per conformarsi alla presente direttiva dovrebbero applicarsi dalla data di applicazione di tale regolamento.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nella direttiva 2006/112/CE l'articolo 6 è così modificato:

1)

al paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere:

«f)

Campione d'Italia;

g)

le acque italiane del Lago di Lugano.»;

2)

al paragrafo 2, le lettere f) e g) sono soppresse.

Articolo 2

All'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 2008/118/CE le lettere f) e g) sono soppresse.

Articolo 3

1.   Entro il 31 dicembre 2019, gli Stati membri adottano e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali misure a decorrere dal 1o gennaio 2020.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle misure fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2019

Per il Consiglio

Il presidente

N. BĂDĂLĂU


(1)  Parere del 2 ottobre 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere dell'11 luglio 2018 (GU C 367 del 10.10.2018, pag. 117).

(3)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(4)  Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

(5)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2019/474 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione. (cfr. pagina 38 della presente Gazzetta ufficiale)