ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 80

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
22 marzo 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/459 del Consiglio, del 21 marzo 2019, che attua il regolamento (UE) n. 270/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/460 della Commissione, del 30 gennaio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei soggetti esonerati ( 1 )

8

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/461 della Commissione, del 30 gennaio 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/522 per quanto riguarda l'esenzione della Banca d'Inghilterra e dell'Ufficio per la gestione del debito del Regno Unito dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

10

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/462 della Commissione, del 30 gennaio 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/1799 per quanto riguarda l'esenzione della Banca d'Inghilterra dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione di cui al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

13

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/463 della Commissione, del 30 gennaio 2019, che modifica il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei soggetti esonerati ( 1 )

16

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/464 della Commissione, del 21 marzo 2019, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese e che dispone la registrazione di tali importazioni

18

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/465 della Commissione, del 21 marzo 2019, recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la trentaquattresima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080

25

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2019/466 del Consiglio, del 18 marzo 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, riguardo alla modifica dell'allegato XXVII di tale accordo

26

 

*

Decisione (PESC) 2019/467 del Consiglio, del 21 marzo 2019, che modifica la decisione 2011/173/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina

39

 

*

Decisione (PESC) 2019/468 del Consiglio, del 21 marzo 2019, che modifica la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto

40

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/469 della Commissione, del 20 marzo 2019, che modifica la decisione di esecuzione 2014/909/UE per quanto riguarda il periodo di applicazione delle misure di protezione relative al piccolo coleottero dell'alveare in Italia [notificata con il numero C(2019) 2044]  ( 1 )

47

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/470 della Commissione, del 20 marzo 2019, che abroga la decisione 2005/779/CE relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia [notificata con il numero C(2019) 2045]  ( 1 )

49

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/471 della Commissione, del 20 marzo 2019, che approva il piano di eradicazione della peste suina africana nei suini selvatici in alcune zone dell'Ungheria [notificata con il numero C(2019) 2073]  ( 1 )

50

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

22.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 80/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/459 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 2019

che attua il regolamento (UE) n. 270/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 marzo 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 270/2011.

(2)

L'allegato I dovrebbe essere integrato con informazioni relative ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 270/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 270/2011 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2019

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU L 76 del 22.3.2011, pag. 4.


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (UE) n. 270/2011 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

A.   Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 2, paragrafo 1

 

Nome

(ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità

Motivi

1.

Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Ex Presidente della Repubblica araba d'Egitto

Data di nascita: 4.5.1928

Maschio

Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario o a un processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva concernente l'appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

2.

Suzanne Saleh Thabet

Moglie di Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, ex presidente della Repubblica araba d'Egitto.

Data di nascita: 28.2.1941

Femmina

Associata a Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, che è persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario o a un processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva concernente l'appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

3.

Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Figlio di Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, ex Presidente della Repubblica araba d'Egitto

Data di nascita: 26.11.1960

Maschio

Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario o a un processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva concernente l'appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

4.

Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

Moglie di Alaa Mohamed Elsayed Mubarak, figlio dell'ex presidente della Repubblica araba d'Egitto

Data di nascita: 5.10.1971

Femmina

Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario o a un processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva concernente l'appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e associata a Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak.

5.

Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Figlio di Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, ex Presidente della Repubblica araba d'Egitto

Data di nascita: 28.12.1963

Maschio

Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario o a un processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva concernente l'appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

6.

Khadiga Mahmoud El Gammal

Moglie di Gamal Mahamed Hosni Elsayed Mubarak, figlio dell'ex presidente della Repubblica araba d'Egitto

Data di nascita: 13.10.1982

Femmina

Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario o a un processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva concernente l'appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e associata a Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak.

15.

Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Ex ministro del turismo

Data di nascita: 20.2.1959

Maschio

Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario per appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

18.

Habib Ibrahim Habib Eladli

Ex ministro dell'interno

Data di nascita: 1.3.1938

Maschio

Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario per appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

19.

Elham Sayed Salem Sharshar

Moglie di Habib Ibrahim Eladli

Data di nascita: 23.1.1963

Femmina

Persona sottoposta a procedimento giudiziario concernente l'appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e associata a Habib Ibrahim Eladli.

B.   Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi del diritto egiziano:

I diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva

Discende dagli articoli 54, 97 e 98 della costituzione egiziana, dagli articoli 77, 78, 124, 199, 214, 271, 272 e 277 del codice di procedura penale egiziano e dagli articoli 93 e 94 della legge egiziana sull'avvocatura (legge n. 17 del 1983) che i seguenti diritti sono garantiti dalla legislazione egiziana:

a ogni persona sospettata o accusata di un reato:

1.

il diritto al controllo giurisdizionale di qualsiasi atto o decisione amministrativa;

2.

il diritto di difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistita gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;

a ogni persona accusata di un reato:

1.

il diritto di essere informata, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lei comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;

2.

il diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;

3.

il diritto di esaminare, o fare esaminare, i testimoni a carico e di ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico alle stesse condizioni di quelli a carico;

4.

il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.

Applicazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva

1.   Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Mubarak sono stati rispettati nei procedimenti penali su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare da quanto segue:

Primo procedimento

Il 27 giugno 2013 il sig. Mubarak è stato accusato, insieme ad altre due persone, di appropriazione indebita di fondi pubblici e il 17 novembre 2013 è stato avviato un procedimento dinanzi al tribunale penale del Cairo. Il 21 maggio 2014 tale tribunale ha condannato i tre imputati. Gli imputati hanno impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di cassazione. Il 13 gennaio 2015 la Corte di cassazione ha annullato il verdetto e ha disposto un nuovo processo. Nel quadro del nuovo processo, in data 4 e 29 aprile 2015, sono state presentate memorie e difese orali delle parti. Il 9 maggio 2015 il tribunale penale del Cairo ha condannato gli imputati e ha disposto la restituzione dei fondi oggetto di appropriazione indebita nonché il pagamento di una pena pecuniaria. Il 24 maggio 2015 è stato presentato ricorso alla Corte di cassazione. Il 9 gennaio 2016 la Corte di cassazione ha confermato le condanne. L'8 marzo 2016 gli imputati hanno raggiunto un accordo transattivo in seno al comitato di esperti istituito con il decreto del primo ministro n. 2873 del 2015. Tale accordo è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 9 marzo 2016. Il procuratore generale non ha sottoposto l'accordo all'approvazione definitiva della Corte di cassazione in quanto il comitato di esperti non era il comitato competente. Gli imputati hanno la possibilità di presentare una richiesta di accordo transattivo al comitato competente, ossia il Comitato nazionale per il recupero dei beni situati all'estero (NCRAA).

Secondo procedimento

L'indagine relativa a fatti di appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è tuttora in corso. Il Consiglio non ha riscontrato alcuna violazione dei diritti della difesa o del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Mubarak.

3.   Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Alaa Mubarak sono stati rispettati nei procedimenti penali su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare da quanto segue:

Provvedimento di congelamento

Il 28 febbraio 2011 il procuratore generale ha emesso un provvedimento che vieta al sig. Alaa Mubarak e ad altre persone di disporre dei loro beni e fondi conformemente all'articolo 208 bis/a del codice di procedura penale egiziano, che autorizza il procuratore generale a vietare all'imputato, a sua moglie e ai suoi figli di disporre dei loro beni qualora si sospetti che siano proventi illeciti dei reati commessi dall'imputato. L'8 marzo 2011 il tribunale penale competente ha confermato il provvedimento di divieto. Ai sensi della legislazione della Repubblica araba d'Egitto, gli imputati hanno il diritto di impugnare la decisione giudiziaria sul provvedimento di divieto dinanzi allo stesso giudice. Il sig. Alaa Mubarak non ha impugnato la decisione dell'8 marzo 2011.

Primo procedimento

L'imputato, insieme a un'altra persona, è stato rinviato a giudizio (tribunale penale del Cairo) il 30 maggio 2012. Il 6 giugno 2013 il tribunale ha rinviato il caso al pubblico ministero per ulteriori indagini. Al termine delle indagini, il caso è stato nuovamente rimesso al tribunale. Il 15 settembre 2018, il tribunale penale del Cairo ha emesso una sentenza con la quale: i) ha chiesto al comitato di esperti da esso nominato di integrare la perizia che aveva presentato al tribunale nel luglio 2018; ii) ha disposto l'arresto degli imputati; e iii) ha chiesto di rinviare gli imputati al Comitato nazionale per il recupero dei beni situati all'estero (NCRAA) con l'obiettivo di un'eventuale conciliazione. Gli imputati hanno impugnato con successo l'ordine di arresto e, a seguito di un'istanza di ricusazione del collegio giudicante, il caso è stato deferito a un altro circuito del tribunale penale ai fini di un riesame di merito.

Secondo procedimento

Il 27 giugno 2013 il sig. Alaa Mubarak è stato accusato, insieme ad altre due persone, di appropriazione indebita di fondi pubblici e il 17 novembre 2013 è stato avviato un procedimento dinanzi al tribunale penale del Cairo. Il 21 maggio 2014 tale tribunale ha condannato i tre imputati. Gli imputati hanno impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di cassazione. Il 13 gennaio 2015 la Corte di cassazione ha annullato il verdetto e ha disposto un nuovo processo. Nel quadro del nuovo processo, in data 4 e 29 aprile 2015, sono state presentate memorie e difese orali delle parti.

Il 9 maggio 2015 il tribunale penale del Cairo ha condannato gli imputati e ha disposto la restituzione dei fondi oggetto di appropriazione indebita nonché il pagamento di una pena pecuniaria. Il 24 maggio 2015 è stato presentato ricorso alla Corte di cassazione. Il 9 gennaio 2016 la Corte di cassazione ha confermato le condanne. L'8 marzo 2016 gli imputati hanno raggiunto un accordo transattivo in seno al comitato di esperti istituito con il decreto del primo ministro n. 2873 del 2015. Tale accordo è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 9 marzo 2016. Il procuratore generale non ha sottoposto l'accordo all'approvazione definitiva della Corte di cassazione in quanto il comitato di esperti non era il comitato competente. Gli imputati hanno la possibilità di presentare una richiesta di accordo transattivo al comitato competente, ossia il Comitato nazionale per il recupero dei beni situati all'estero (NCRAA).

Terzo procedimento

L'indagine relativa a fatti di appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è tuttora in corso. Il Consiglio non ha riscontrato alcuna violazione dei diritti della difesa o del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Alaa Mubarak.

4.   Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva della sig.ra Rasekh sono stati rispettati nei procedimenti penali su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare da quanto segue:

Provvedimento di congelamento

Il 28 febbraio 2011 il procuratore generale ha emesso un provvedimento che vieta alla sig.ra Rasekh e ad altre persone di disporre dei loro beni e fondi conformemente all'articolo 208 bis/a del codice di procedura penale egiziano, che autorizza il procuratore generale a vietare all'imputato, a sua moglie e ai suoi figli di disporre dei loro beni qualora si sospetti che siano proventi illeciti dei reati commessi dall'imputato. L'8 marzo 2011 il tribunale penale competente ha confermato il provvedimento di divieto. Ai sensi della legislazione della Repubblica araba d'Egitto, gli imputati hanno il diritto di impugnare la decisione giudiziaria sul provvedimento di divieto dinanzi allo stesso giudice. La sig.ra Rasekh non ha impugnato la decisione dell'8 marzo 2011.

Procedimento

L'indagine relativa a fatti di appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è tuttora in corso. Il Consiglio non ha riscontrato alcuna violazione dei diritti della difesa o del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva della sig.ra Rasekh.

5.   Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Gamal Mubarak sono stati rispettati nei procedimenti penali su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare da quanto segue:

Provvedimento di congelamento

Il 28 febbraio 2011 il procuratore generale ha emesso un provvedimento che vieta al sig. Gamal Mubarak e ad altre persone di disporre dei loro beni e fondi conformemente all'articolo 208 bis/a del codice di procedura penale egiziano, che autorizza il procuratore generale a vietare all'imputato, a sua moglie e ai suoi figli di disporre dei loro beni qualora si sospetti che siano proventi illeciti dei reati commessi dall'imputato. L'8 marzo 2011 il tribunale penale competente ha confermato il provvedimento di divieto. Ai sensi della legislazione della Repubblica araba d'Egitto, gli imputati hanno il diritto di impugnare la decisione giudiziaria sul provvedimento di divieto dinanzi allo stesso giudice. Il sig. Gamal Mubarak non ha impugnato la decisione dell'8 marzo 2011.

Primo procedimento

Il sig. Gamal Mubarak e un'altra persona sono stati rinviati a giudizio (tribunale penale del Cairo) il 30 maggio 2012. Il 6 giugno 2013 il tribunale ha rinviato il caso al pubblico ministero per ulteriori indagini. Al termine delle indagini, il caso è stato nuovamente rimesso al tribunale. Il 15 settembre 2018, il tribunale penale del Cairo ha emesso una sentenza con la quale: i) ha chiesto al comitato di esperti da esso nominato di integrare la perizia che aveva presentato al tribunale nel luglio 2018; ii) ha disposto l'arresto degli imputati; e iii) ha chiesto di rinviare gli imputati al Comitato nazionale per il recupero dei beni situati all'estero (NCRAA) con l'obiettivo di un'eventuale conciliazione. Gli imputati hanno impugnato con successo l'ordine di arresto e, a seguito di un'istanza di ricusazione del collegio giudicante, il caso è stato deferito a un altro circuito del tribunale penale ai fini di un riesame di merito.

Secondo procedimento

Il 27 giugno 2013 il sig. Gamal Mubarak è stato accusato, insieme ad altre due persone, di appropriazione indebita di fondi pubblici e il 17 novembre 2013 è stato avviato un procedimento dinanzi al tribunale penale del Cairo. Il 21 maggio 2014 tale tribunale ha condannato i tre imputati. Gli imputati hanno impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di cassazione. Il 13 gennaio 2015 la Corte di cassazione ha annullato il verdetto e ha disposto un nuovo processo. Nel quadro del nuovo processo, in data 4 e 29 aprile 2015, sono state presentate memorie e difese orali delle parti. Il 9 maggio 2015 il tribunale penale del Cairo ha condannato gli imputati e ha disposto la restituzione dei fondi oggetto di appropriazione indebita nonché il pagamento di una pena pecuniaria. Il 24 maggio 2015 è stato presentato ricorso alla Corte di cassazione. Il 9 gennaio 2016 la Corte di cassazione ha confermato le condanne. L'8 marzo 2016 gli imputati hanno raggiunto un accordo transattivo in seno al comitato di esperti istituito con il decreto del primo ministro n. 2873 del 2015. Tale accordo è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 9 marzo 2016. Il procuratore generale non ha sottoposto l'accordo all'approvazione definitiva della Corte di cassazione in quanto il comitato di esperti non era il comitato competente. Gli imputati hanno la possibilità di presentare una richiesta di accordo transattivo al comitato competente, ossia il Comitato nazionale per il recupero dei beni situati all'estero (NCRAA).

Terzo procedimento

L'indagine relativa a fatti di appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è tuttora in corso. Nel corso dell'indagine il sig. Gamal Mubarak è stato interrogato. Il Consiglio non ha riscontrato alcuna violazione dei diritti della difesa o del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Gamal Mubarak.

6.   Khadiga Mahmoud El Gammal

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva della sig.ra El Gammal sono stati rispettati nei procedimenti penali su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare da quanto segue:

Provvedimento di congelamento

Il 28 febbraio 2011 il procuratore generale ha emesso un provvedimento che vieta alla sig.ra Khadiga El Gammal e ad altre persone di disporre dei loro beni e fondi conformemente all'articolo 208 bis/a del codice di procedura penale egiziano, che autorizza il procuratore generale a vietare all'imputato, a sua moglie e ai suoi figli di disporre dei loro beni qualora si sospetti che siano proventi illeciti dei reati commessi dall'imputato. L'8 marzo 2011 il tribunale penale competente ha confermato il provvedimento di divieto. Ai sensi della legislazione della Repubblica araba d'Egitto, gli imputati hanno il diritto di impugnare la decisione giudiziaria sul provvedimento di divieto dinanzi allo stesso giudice. La sig.ra El Gammal non ha impugnato la decisione dell'8 marzo 2011.

Procedimento

L'indagine relativa a fatti di appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è tuttora in corso. Il Consiglio non ha riscontrato alcuna violazione dei diritti della difesa o del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva della sig.ra El Gammal.

15.   Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Garrana sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare da quanto segue:

Procedimento

L'indagine relativa a fatti di appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è tuttora in corso. Il Consiglio non ha riscontrato alcuna violazione dei diritti della difesa o del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Garrana.

18.   Habib Ibrahim Habib Eladli

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Eladli sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare da quanto segue:

Procedimento

Il giudice inquirente ha rinviato il sig. Eladli al giudizio del tribunale competente con l'accusa di appropriazione indebita di fondi pubblici. Il 7 febbraio 2016 detto tribunale ha deciso il congelamento dei beni del sig. Eladli, di sua moglie e del suo figlio minore. Sulla scorta di tale decisione del tribunale, il 10 febbraio 2016 il procuratore generale ha emesso un provvedimento di congelamento conformemente all'articolo 208 bis/a del codice di procedura penale egiziano, che autorizza il procuratore generale a vietare all'imputato, a sua moglie e ai suoi figli di disporre dei loro beni qualora si sospetti che siano proventi illeciti dei reati commessi dall'imputato. Ai sensi della legislazione della Repubblica araba d'Egitto, gli imputati hanno il diritto di impugnare la decisione giudiziaria sul provvedimento di divieto dinanzi allo stesso giudice. Il 15 aprile 2017 il tribunale ha condannato l'imputato. Quest'ultimo ha impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte di cassazione, che ha annullato il verdetto l'11 gennaio 2018 e ha disposto un nuovo processo. Il nuovo processo è tuttora in corso.

19.   Elham Sayed Salem Sharshar

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva della sig.ra Sharshar sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare da quanto segue:

Provvedimento di congelamento

Il giudice inquirente ha rinviato il marito della sig.ra Sharshar al giudizio del tribunale competente con l'accusa di appropriazione indebita di fondi pubblici. Il 7 febbraio 2016 detto tribunale ha deciso il congelamento dei beni di suo marito, dei suoi propri beni e di quelli del loro figlio minore. Sulla scorta di tale decisione del tribunale, il 10 febbraio 2016 il procuratore generale ha emesso un provvedimento di congelamento conformemente all'articolo 208 bis/a del codice di procedura penale egiziano, che autorizza il procuratore generale a vietare all'imputato, a sua moglie e ai suoi figli di disporre dei loro beni qualora si sospetti che siano proventi illeciti dei reati commessi dall'imputato. Ai sensi della legislazione della Repubblica araba d'Egitto, gli imputati hanno il diritto di impugnare la decisione giudiziaria sul provvedimento di divieto dinanzi allo stesso giudice. La sig.ra Sharshar non ha impugnato la decisione del tribunale.

».

22.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 80/8


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/460 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei soggetti esonerati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di applicarsi al e nel Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sul recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, a meno che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, non decida all'unanimità di prorogare tale periodo.

(2)

L'accordo sul recesso, quale convenuto tra i negoziatori, contiene le modalità di applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione al e nel Regno Unito oltre la data in cui i trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito. Se l'accordo entra in vigore, il regolamento (UE) n. 648/2012, in particolare l'esenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), di detto regolamento, si applicherà al e nel Regno Unito durante il periodo di transizione conformemente a tale accordo e cesserà di applicarsi alla fine di tale periodo.

(3)

In assenza di disposizioni speciali, il recesso del Regno Unito dall'Unione avrebbe come conseguenza che l'esenzione dei membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e di altri enti pubblici degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe nonché degli altri enti pubblici dell'Unione incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012 non sarà più applicabile alla banca centrale del Regno Unito o ad altri enti pubblici britannici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima.

(4)

La Commissione ha effettuato una valutazione del trattamento internazionale riservato alle banche centrali e agli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima dalle leggi che sarebbero applicabili nel Regno Unito dopo il suo recesso dall'Unione e ha presentato le sue conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione ha effettuato in particolare un'analisi comparata di tale trattamento nonché degli standard di gestione del rischio applicabili alle operazioni su derivati concluse da detti enti e dalle banche centrali nel Regno Unito.

(5)

Nella valutazione la Commissione ha concluso che la banca centrale del Regno Unito e gli enti pubblici britannici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima dovrebbero essere esonerati dagli obblighi di compensazione e di segnalazione e dall'obbligo di applicare tecniche di attenuazione del rischio alle operazioni non compensate di cui al regolamento (UE) n. 648/2012.

(6)

Le autorità del Regno Unito hanno fornito rassicurazioni sullo status, i diritti e gli obblighi dei membri del SEBC, in particolare sull'intenzione di concedere ai membri del SEBC e agli altri enti degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe nonché agli altri enti pubblici dell'Unione incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima un'esenzione analoga a quella di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012.

(7)

Di conseguenza, la banca centrale del Regno Unito e gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima nel Regno Unito dovrebbero essere inclusi nell'elenco dei soggetti esonerati di cui al regolamento (UE) n. 648/2012.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 648/2012.

(9)

La Commissione continua a monitorare regolarmente il trattamento delle banche centrali e degli enti pubblici esonerati dagli obblighi di compensazione e di segnalazione inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012. L'elenco può essere aggiornato alla luce dello sviluppo della regolamentazione in tali paesi terzi e tenendo conto di eventuali nuove fonti di informazione. Il riesame potrebbe comportare l'esclusione di taluni paesi terzi dall'elenco dei soggetti esonerati.

(10)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e dovrebbe applicarsi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (UE) n. 648/2012 cessa di applicarsi al e nel Regno Unito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012 è aggiunto il seguente punto ix):

«ix)

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (UE) n. 648/2012 cessa di applicarsi al e nel Regno Unito.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.


22.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 80/10


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/461 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2019

che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/522 per quanto riguarda l'esenzione della Banca d'Inghilterra e dell'Ufficio per la gestione del debito del Regno Unito dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Le operazioni, gli ordini o le condotte nella conduzione della politica monetaria, dei cambi o della gestione del debito pubblico da parte di uno Stato membro, dei membri del SEBC, di un ministero, di un'agenzia o di una società veicolo di uno o più Stati membri o di un soggetto che agisce per suo conto o, nel caso di uno Stato membro a struttura federale, di un membro che ne fa parte, sono esenti dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

(2)

L'esenzione dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 può essere estesa, a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, del medesimo regolamento, a taluni organismi pubblici e banche centrali dei paesi terzi.

(3)

È opportuno aggiornare l'elenco delle banche centrali dei paesi terzi esentate di cui al regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione (2), anche al fine di estendere, ove necessario, l'ambito di applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 ad altre banche centrali e a taluni organismi pubblici dei paesi terzi. La Commissione controlla e valuta gli sviluppi legislativi e regolamentari pertinenti nei paesi terzi e può procedere in qualsiasi momento a un riesame delle esenzioni.

(4)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo sul recesso o, in mancanza di accordo, due anni dopo la notifica, a meno che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, non decida all'unanimità di prorogare tale periodo.

(5)

L'accordo sul recesso, quale convenuto tra i negoziatori, contiene le modalità di applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione al e nel Regno Unito oltre la data in cui i trattati cesseranno di applicarsi al e nel Regno Unito. Se l'accordo entrerà in vigore, il regolamento (UE) n. 596/2014, inclusa l'esenzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dello stesso regolamento, si applicherà al e nel Regno Unito nel periodo transitorio, a norma dell'accordo, e cesserà di applicarsi alla fine di tale periodo.

(6)

In assenza di disposizioni speciali, il recesso del Regno Unito dall'Unione avrebbe come conseguenza che la Banca d'Inghilterra e l'Ufficio per la gestione del debito del Regno Unito non beneficerebbero più della vigente esenzione, a meno che siano inclusi nell'elenco delle banche centrali e degli uffici per la gestione del debito che beneficiano dell'esenzione.

(7)

Sulla base delle informazioni trasmesse dal Regno Unito, la Commissione ha preparato e presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione del trattamento internazionale riservato alla Banca d'Inghilterra e all'Ufficio per gestione del debito del Regno Unito. La relazione (3) ha concluso che è opportuno concedere alla banca centrale e all'ufficio per la gestione del debito del Regno Unito l'esenzione dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 non appena il Regno Unito diventerà un paese terzo. Di conseguenza, la Banca d'Inghilterra e l'Ufficio per la gestione del debito del Regno Unito dovrebbero essere inclusi nell'elenco degli organismi pubblici esentati di cui al regolamento delegato (UE) 2016/522.

(8)

Le autorità del Regno Unito hanno fornito rassicurazioni sullo status, i diritti e gli obblighi dei membri del SEBC, compresa la loro intenzione di concedere ai membri del SEBC e ad altri organismi dell'Unione e organismi degli Stati membri incaricati dell'esecuzione della politica monetaria, dei cambi o della gestione del debito, un'esenzione paragonabile a quella prevista dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/522.

(10)

La Commissione continua a monitorare regolarmente il trattamento delle banche centrali e degli organismi pubblici esentati dai requisiti in materia di abusi di mercato di cui all'elenco dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2016/522. L'elenco può essere aggiornato alla luce dello sviluppo della regolamentazione nei rispettivi paesi terzi e tenendo conto di eventuali nuove fonti di informazione. Il riesame potrebbe comportare l'esclusione di taluni paesi terzi dall'elenco dei soggetti esentati.

(11)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (UE) n. 596/2014 cesserà di applicarsi al e nel Regno Unito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento delegato (UE) 2016/522 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (UE) n. 596/2014 cesserà di applicarsi al e nel Regno Unito.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (GU L 88 del 5.4.2016, pag. 1).

(3)  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esenzione della Banca d'Inghilterra e dell'Ufficio per la gestione del debito del Regno Unito a norma del regolamento relativo agli abusi di mercato (MAR) [COM(2019) 68].


ALLEGATO

«ALLEGATO I

1.

Australia:

Banca centrale dell'Australia (Reserve Bank of Australia);

Ufficio australiano per la gestione finanziaria (Australian Office of Financial Management);

2.

Brasile:

Banca centrale del Brasile (Central Bank of Brazil);

Tesoro nazionale del Brasile (National Treasury of Brazil);

3.

Canada:

Banca centrale del Canada (Bank of Canada);

Dipartimento delle Finanze del Canada (Department of Finance Canada);

4.

Cina:

Banca centrale della Repubblica popolare cinese (People's Bank of China);

5.

Regione amministrativa speciale di Hong Kong:

Autorità monetaria di Hong Kong (Hong Kong Monetary Authority);

Ufficio dei Servizi finanziari e del Tesoro di Hong Kong (Financial Services and the Treasury Bureau of Hong Kong);

6.

India:

Banca centrale dell'India (Reserve Bank of India);

7.

Giappone:

Banca centrale del Giappone (Bank of Japan);

Ministero delle Finanze del Giappone (Ministry of Finance of Japan);

8.

Messico:

Banca centrale del Messico (Bank of Mexico);

Ministero delle Finanze e del Credito pubblico del Messico (Ministry of Finance and Public Credit of Mexico);

9.

Singapore:

Autorità monetaria di Singapore (Monetary Authority of Singapore);

10.

Corea del Sud:

Banca centrale della Corea (Bank of Corea);

Ministero della Strategia e delle Finanze della Corea (Ministry of Strategy and Finance of Korea);

11.

Svizzera:

Banca nazionale svizzera (Swiss National Bank);

Amministrazione federale delle Finanze della Svizzera (Federal Finance Administration of Switzerland);

12.

Turchia:

Banca centrale della Repubblica di Turchia (Central Bank of the Republic of Turkey);

Sottosegretariato del Tesoro della Repubblica di Turchia (Undersecretariat of Treasury of the Republic of Turkey);

13.

Regno Unito:

Banca centrale del Regno Unito (Bank of England);

Ufficio per la gestione del debito del Regno Unito (United Kingdom Debt Management Office);

14.

Stati Uniti d'America:

Banca centrale federale (Federal Reserve System);

Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (U.S. Department of the Treasury).

»

22.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 80/13


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/462 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2019

che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/1799 per quanto riguarda l'esenzione della Banca d'Inghilterra dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione di cui al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1)

Le operazioni in cui le controparti sono membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) sono esenti dai requisiti di trasparenza delle negoziazioni a norma dell'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014, nella misura in cui tali operazioni sono effettuate in esecuzione della politica monetaria, dei cambi o di stabilità finanziaria.

(2)

Tale esenzione dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 può essere estesa, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 9, del medesimo regolamento, alle banche centrali di paesi terzi nonché alla Banca dei regolamenti internazionali.

(3)

L'elenco delle banche centrali di paesi terzi esentate di cui al regolamento delegato (UE) 2017/1799 della Commissione (2) dovrebbe essere aggiornato, anche al fine di estendere, se del caso, l'ambito di applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014 ad altre banche centrali di paesi terzi.

(4)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sul recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, a meno che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, non decida all'unanimità di prorogare tale periodo.

(5)

L'accordo sul recesso, quale convenuto tra i negoziatori, contiene le modalità di applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione al e nel Regno Unito oltre la data in cui i trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito. Se l'accordo entra in vigore, il regolamento (UE) n. 600/2014, in particolare l'esenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 6, di detto regolamento, si applicherà al e nel Regno Unito durante il periodo di transizione conformemente a tale accordo e cesserà di applicarsi alla fine di tale periodo.

(6)

In assenza di disposizioni speciali, il recesso del Regno Unito dall'Unione avrebbe come conseguenza che la Banca d'Inghilterra non beneficerà più dell'esenzione esistente, a meno che sia inclusa nell'elenco delle banche centrali di paesi terzi esentate.

(7)

Alla luce delle informazioni ottenute dal Regno Unito, la Commissione ha preparato una relazione, che ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio, in cui valuta il trattamento internazionale della Banca d'Inghilterra. La relazione (3) è giunta alla conclusione che è opportuno concedere alla Banca centrale del Regno Unito l'esenzione dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione di cui al regolamento (UE) n. 600/2014. Di conseguenza, la Banca d'Inghilterra dovrebbe essere inclusa nell'elenco delle banche centrali esentate di cui al regolamento delegato (UE) 2017/1799.

(8)

Le autorità del Regno Unito hanno fornito rassicurazioni sullo status, i diritti e gli obblighi dei membri del SEBC, in particolare sull'intenzione di concedere ai membri del SEBC incaricati dell'esecuzione della politica monetaria, dei cambi e di stabilità finanziaria un'esenzione analoga a quella di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014.

(9)

Il regolamento delegato (UE) 2017/1799 della Commissione dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(10)

La Commissione continua a monitorare regolarmente il trattamento riservato alle banche centrali e agli enti pubblici esonerati dall'osservanza dei requisiti di trasparenza delle negoziazioni inclusi nell'elenco di cui all'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/1799 della Commissione. L'elenco può essere aggiornato alla luce dello sviluppo della regolamentazione in tali paesi terzi e tenendo conto di eventuali nuove fonti di informazione. Il riesame potrebbe comportare l'esclusione di taluni paesi terzi dall'elenco dei soggetti esonerati.

(11)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (UE) n. 600/2014 cesserà di applicarsi al e nel Regno Unito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/1799 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (UE) n. 600/2014 cessa di applicarsi al e nel Regno Unito.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2017/1799 della Commissione, del 12 giugno 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di talune banche centrali di paesi terzi dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione nel quadro dell'esecuzione della politica monetaria, dei cambi e di stabilità finanziaria (GU L 259 del 7.10.2017, pag. 11).

(3)  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esenzione della Banca centrale del Regno Unito («Banca d'Inghilterra») a norma del regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR) [COM(2019) 69].


ALLEGATO

«ALLEGATO 1

1.

Australia:

Banca centrale dell'Australia (Reserve Bank of Australia);

2.

Brasile:

Banca centrale del Brasile (Central Bank of Brazil);

3.

Canada:

Banca centrale del Canada (Bank of Canada);

4.

Regione amministrativa speciale di Hong Kong:

Autorità monetaria di Hong Kong (Hong Kong Monetary Authority);

5.

India:

Banca centrale dell'India (Reserve Bank of India);

6.

Giappone:

Banca centrale del Giappone (Bank of Japan);

7.

Messico:

Banca centrale del Messico (Bank of Mexico);

8.

Repubblica di Corea:

Banca centrale della Corea (Bank of Corea);

9.

Singapore:

Autorità monetaria di Singapore (Monetary Authority of Singapore);

10.

Svizzera:

Banca nazionale svizzera (Swiss National Bank);

11.

Turchia:

Banca centrale della Repubblica di Turchia (Central Bank of the Republic of Turkey);

12.

Regno Unito:

Banca d'Inghilterra (Bank of England);

13.

Stati Uniti d'America:

Banca centrale federale (Federal Reserve System);

Banca dei regolamenti internazionali.

»

22.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 80/16


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/463 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2019

che modifica il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei soggetti esonerati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sul recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, a meno che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, non decida all'unanimità di prorogare tale periodo.

(2)

L'accordo sul recesso, quale convenuto tra i negoziatori, contiene le modalità di applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione al e nel Regno Unito oltre la data in cui i trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito. Se l'accordo entra in vigore, il regolamento (UE) 2015/2365, in particolare l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento, si applicherà al e nel Regno Unito durante il periodo di transizione conformemente a tale accordo e cesserà di applicarsi alla fine di tale periodo.

(3)

In assenza di disposizioni speciali, il recesso del Regno Unito dall'Unione avrebbe come conseguenza che l'esenzione dei membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e di altri enti pubblici degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe nonché degli altri enti pubblici dell'Unione incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2015/2365 non sarà più applicabile alla banca centrale del Regno Unito e agli altri enti britannici che svolgono funzioni analoghe nonché ad altri enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima nel Regno Unito.

(4)

La Commissione ha effettuato una valutazione del trattamento internazionale riservato alle banche centrali e agli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima dalle norme applicabili nel Regno Unito in ordine alle operazioni di finanziamento tramite titoli dopo il recesso dall'Unione e ha presentato le sue conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio.

(5)

Nella valutazione la Commissione ha concluso che la banca centrale del Regno Unito e gli enti pubblici britannici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima dovrebbero essere esonerati dall'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 4 e dai requisiti di trasparenza relativi al riutilizzo di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2015/2365.

(6)

Le autorità del Regno Unito hanno fornito rassicurazioni sullo status, i diritti e gli obblighi dei membri del SEBC, in particolare sull'intenzione di concedere ai membri del SEBC e agli altri enti degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe nonché agli altri enti pubblici dell'Unione incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima un'esenzione analoga a quella di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365.

(7)

Di conseguenza, la banca centrale del Regno Unito e gli altri enti che svolgono funzioni analoghe nonché gli altri enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima nel Regno Unito dovrebbero essere inclusi nell'elenco dei soggetti esonerati di cui al regolamento (UE) 2015/2365.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2015/2365.

(9)

La Commissione continua a monitorare regolarmente il trattamento riservato alle banche centrali e agli enti pubblici esonerati dall'obbligo di segnalazione e dai requisiti di trasparenza relativi al riutilizzo inclusi nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365. L'elenco può essere aggiornato alla luce dello sviluppo della regolamentazione in tali paesi terzi e tenendo conto di eventuali nuove fonti di informazione. Il riesame potrebbe comportare l'esclusione di taluni paesi terzi dall'elenco dei soggetti esonerati.

(10)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e dovrebbe applicarsi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (UE) 2015/2365 cessa di applicarsi al e nel Regno Unito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 è aggiunta la seguente lettera c):

«c)

la banca centrale e gli altri enti che svolgono funzioni analoghe nonché gli altri enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (UE) 2015/2365 cessa di applicarsi al e nel Regno Unito.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1.


22.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 80/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/464 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2019

che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 5,

dopo aver informato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A.   INCHIESTA D'UFFICIO

(1)

La Commissione europea («la Commissione») ha deciso di propria iniziativa e conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 («il regolamento di base»), di aprire un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese e di disporre la registrazione di tali importazioni.

B.   PRODOTTO

(2)

Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, esclusi i macinini per condimenti o spezie in ceramica e le loro parti in ceramica che effettuano la macinazione, i macinini per caffè in ceramica, gli affilacoltelli in ceramica, le affilatrici in ceramica, gli utensili da cucina in ceramica utilizzati per tagliare, macinare, grattugiare, affettare, raschiare e pelare e le pietre per la cottura della pizza in ceramica di cordierite del tipo utilizzato per cuocere in forno pizze e pane, attualmente classificati con i codici NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 ed ex 6912 00 29 (codici TARIC 6911100090, 6912002111, 6912002191, 6912002310, 6912002510 e 6912002910) e originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»).

(3)

Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso descritto al considerando precedente, attualmente classificato con gli stessi codici del prodotto in esame, importato con i codici TARIC aggiuntivi elencati nell'allegato («il prodotto oggetto dell'inchiesta»).

C.   MISURE IN VIGORE

(4)

Le misure attualmente in vigore e potenzialmente oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio (2), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1932 della Commissione (3) («le misure in vigore»).

D.   MOTIVAZIONE

(5)

La Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che è in atto una riorganizzazione delle strutture e dei canali di vendita del prodotto in esame.

(6)

Indicatori di una tale riorganizzazione sono un netto aumento o calo nelle statistiche relative alle esportazioni di alcune società, quando si confrontano i dati e gli andamenti tra il 2014 e il 2018. In alcuni casi, inoltre, le effettive esportazioni di alcune società superano la produzione dichiarata. La Commissione è stata informata anche riguardo a indagini in corso effettuate da autorità doganali sull'uso improprio di codici TARIC specifici delle società.

(7)

Da tali indicatori risulta che alcune società attualmente soggette all'aliquota del dazio residuo del 36,1 % (codice TARIC aggiuntivo B999) o società soggette a un'aliquota individuale del dazio vendono i loro prodotti tramite altre società soggette a un dazio inferiore. Un elenco delle società possibilmente coinvolte in tali pratiche figura nell'allegato.

(8)

Successivamente all'istituzione delle misure sul prodotto in esame, il cambiamento dei canali di vendita ha portato a una modificazione della configurazione degli scambi riguardante le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese, senza che vi fosse una sufficiente motivazione o giustificazione diversa dall'istituzione del dazio.

(9)

Gli elementi di prova indicano inoltre che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sul prodotto in esame risultano indeboliti in termini sia di quantitativi sia di prezzi. I volumi delle importazioni del prodotto in esame sono aumentati in modo significativo. Vi sono anche sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame avvengano a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore.

(10)

La Commissione dispone infine di elementi di prova sufficienti che dimostrano che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in esame.

(11)

Qualora nel corso dell'inchiesta siano individuate pratiche di elusione di cui all'articolo 13 del regolamento di base diverse da quelle menzionate sopra, l'inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche.

E.   PROCEDURA

(12)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base e per disporre la registrazione delle importazioni del prodotto in esame in conformità dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

a)   Questionari

(13)

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori cinesi elencati nell'allegato.

(14)

Tutte le parti interessate sono in ogni caso invitate a contattare immediatamente la Commissione entro i termini indicati all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento. Il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.

(15)

Le autorità della Repubblica popolare cinese saranno informate in merito all'apertura dell'inchiesta.

b)   Raccolta di informazioni e audizioni

(16)

Tutte le parti interessate, compresa l'industria dell'Unione, gli importatori e altre associazioni pertinenti, sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova a sostegno, a condizione che tali comunicazioni avvengano entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che esse ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

F.   REGISTRAZIONE

(17)

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in esame sono sottoposte a registrazione al fine di garantire, qualora i risultati dell'inchiesta confermino l'elusione, che dazi antidumping per un importo adeguato possano essere riscossi a decorrere dalla data in cui è stata disposta la registrazione di tali importazioni.

(18)

L'eventuale pagamento di futuri dazi dipenderà dai risultati dell'inchiesta. Con le informazioni disponibili in questa fase, in particolare gli indicatori secondo cui alcune società attualmente soggette all'aliquota del dazio residuo del 36,1 % (codice TARIC aggiuntivo B999) o soggette a un'aliquota individuale del dazio vendono i loro prodotti tramite altre società soggette a un dazio inferiore, l'importo dei dazi che potrebbero essere riscossi in futuro è fissato al livello del dazio residuo, vale a dire il 36,1 % ad valorem sul valore CIF all'importazione del prodotto oggetto dell'inchiesta, importato con i codici TARIC aggiuntivi elencati nell'allegato del presente regolamento.

G.   TERMINI

(19)

Ai fini di una buona amministrazione è opportuno precisare i termini entro i quali:

le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, presentare osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni di cui occorre tener conto nel corso dell'inchiesta;

le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

(20)

Si ricorda che l'esercizio dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base è subordinato al fatto che la parte si manifesti entro i termini indicati all'articolo 3 del presente regolamento.

H.   OMESSA COLLABORAZIONE

(21)

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base.

(22)

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, esse saranno ignorate e potranno essere utilizzati i dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base.

(23)

Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

I.   CALENDARIO DELL'INCHIESTA

(24)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

J.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(25)

Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati (4).

K.   CONSIGLIERE AUDITORE

(26)

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere auditore. Quest'ultimo esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa presentata dalle parti interessate e da terzi nel corso del procedimento.

(27)

Il consigliere auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

(28)

Le richieste di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere auditore esamina i motivi delle richieste. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

(29)

Le richieste devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento dei procedimenti. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l'intervento del consigliere auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell'evento che giustifichi tale intervento. In linea di principio i calendari indicati all'articolo 3 per le richieste di audizione con i servizi della Commissione si applicano mutatis mutandis alle richieste di audizione con il consigliere auditore. Se le richieste di audizione non vengono presentate entro i calendari pertinenti, il consigliere auditore esamina anche i motivi di tali richieste tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l'interesse a una buona amministrazione e la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

(30)

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 è aperta un'inchiesta al fine di determinare se le importazioni nell'Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, esclusi i macinini per condimenti o spezie in ceramica e le loro parti in ceramica che effettuano la macinazione, i macinini per caffè in ceramica, gli affilacoltelli in ceramica, le affilatrici in ceramica, gli utensili da cucina in ceramica utilizzati per tagliare, macinare, grattugiare, affettare, raschiare e pelare e le pietre per la cottura della pizza in ceramica di cordierite del tipo utilizzato per cuocere in forno pizze e pane, attualmente classificati con i codici NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 ed ex 6912 00 29 (codici TARIC 6911100090, 6912002111, 6912002191, 6912002310, 6912002510 e 6912002910) e originari della Repubblica popolare cinese, importati con i codici TARIC aggiuntivi elencati nell'allegato, eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio.

Articolo 2

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le autorità doganali adottano le misure opportune per registrare le importazioni nell'Unione dichiarate con i codici TARIC aggiuntivi elencati nell'allegato del presente regolamento.

L'obbligo di registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

1.   Le parti interessate devono manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell'inchiesta, le parti interessate devono, salvo diversa disposizione, presentare le loro osservazioni per iscritto e trasmettere le risposte al questionario o qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3.   Entro tale termine di 37 giorni le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.

4.   Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare dei diritti d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

5.   Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, i questionari compilati e la corrispondenza, per cui venga chiesto un trattamento riservato recano la dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (5). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la propria richiesta di trattamento riservato.

6.   Le parti che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.

7.   Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

8.   Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-R o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il proprio accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIO

E-mail: TRADE-R700@ec.europa.eu

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (GU L 131 del 15.5.2013, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1932 della Commissione, del 23 ottobre 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (GU L 273 del 24.10.2017, pag. 4).

(4)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(5)  Un documento «Limited» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).


ALLEGATO

Codice TARIC aggiuntivo

Nome della società

Attuale aliquota del dazio (%)

B351

CHL Porcelain Industries Ltd.

23,4

B353

Guangxi Province Beiliu City Laotian Ceramics Co., Ltd.

22,9

B359

Beiliu Changlong Ceramics Co., Ltd.

17,9

B360

Beiliu Chengda Ceramic Co., Ltd.

17,9

B362

Beiliu Jiasheng Porcelain Co., Ltd.

17,9

B383

Chaozhou Chengxi Jijie Art & Craft Painted Porcelain Fty.

17,9

B437

Guangdong Jinqiangyi Ceramics Co., Ltd.

17,9

B446

Chaozhou Lianjun Ceramics Co., Ltd.

17,9

B454

Chaozhou New Power Co., Ltd.

17,9

B484

Chaozhou Xinde Ceramics Craft Factory

17,9

B492

Chaozhou Yaran Ceramics Craft Making Co., Ltd.

17,9

B508

Dehua Kaiyuan Porcelain Industry Co., Ltd.

17,9

B511

Dongguan Kennex Ceramic Ltd.

17,9

B514

Evershine Fine China Co., Ltd.

17,9

B517

Far East (Boluo) Ceramics Factory Co., Ltd.

17,9

B519

Fengfeng Mining District Yuhang Ceramic Co. Ltd. («Yuhang»)

17,9

B543

Fujian Dehua Rongxin Ceramic Co., Ltd.

17,9

B548

Fujian Dehua Xingye Ceramic Co., Ltd.

17,9

B549

Fujian Dehua Yonghuang Ceramic Co., Ltd.

17,9

B554

Fujian Jackson Arts and Crafts Co., Ltd.

17,9

B556

Profit Cultural & Creative Group Corporation

17,9

B560

Fujian Quanzhou Shunmei Group Co., Ltd.

17,9

B579

Guangxi Beiliu Guixin Porcelain Co., Ltd.

17,9

B583

Guangxi Beiliu Rili Porcelain Co., Ltd.

17,9

B592

Hebei Dersun Ceramic Co., Ltd.

17,9

B599

Hunan Fungdeli Ceramics Co., Ltd.

17,9

B602

Hunan Huawei China Industry Co., Ltd.

17,9

B610

Hunan Wing Star Ceramic Co., Ltd.

17,9

B619

Joyye Arts & Crafts Co., Ltd.

17,9

B627

Liling GuanQian Ceramic Manufacture Co., Ltd.

17,9

B635

Liling Liuxingtan Ceramics Co., Ltd.

17,9

B639

Liling Rongxiang Ceramic Co., Ltd.

17,9

B641

Liling Santang Ceramics Manufacturing Co., Ltd.

17,9

B645

Liling Top Collection Industrial Co., Ltd.

17,9

B656

Meizhou Gaoyu Ceramics Co., Ltd.

17,9

B678

Ronghui Ceramic Co., Ltd Liling Hunan China

17,9

B682

Shandong Zhaoding Porcelain Co., Ltd.

17,9

B687

Shenzhen Donglin Industry Co., Ltd.

17,9

B692

Shenzhen Fuxingjiayun Ceramics Co., Ltd.

17,9

B693

Shenzhen Good-Always Imp. & Exp. Co., Ltd.

17,9

B712

Tangshan Daxin Ceramics Co., Ltd.

17,9

B724

Tangshan Redrose Porcelain Products Co., Ltd.

17,9

B742

Xuchang Jianxing Porcelain Products Co., Ltd.

17,9

B751

Yuzhou Huixiang Ceramics Co., Ltd.

17,9

B752

Yuzhou Ruilong Ceramics Co., Ltd.

17,9

B756

Zibo Boshan Shantou Ceramic Factory

17,9

B759

Zibo Fuxin Porcelain Co., Ltd.

17,9

B762

Zibo Jinxin Light Industrial Products Co., Ltd.

17,9

B956

Liling Taiyu Porcelain Industries Co., Ltd.

17,9

B957

Liling Xinyi Ceramics Industry Ltd.

17,9


22.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 80/25


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/465 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2019

recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la trentaquattresima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (2), in particolare l'articolo 32,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione (3) ha aperto la gara per la vendita di latte scremato in polvere.

(2)

Sulla base delle offerte ricevute per la trentaquattresima gara parziale, dovrebbe essere fissato un prezzo minimo di vendita.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la trentaquattresima gara parziale per la vendita di latte scremato in polvere nell'ambito della procedura di gara aperta dal regolamento (UE) 2016/2080, per la quale il termine entro cui le offerte dovevano essere presentate è scaduto il 19 marzo 2019, il prezzo minimo di vendita è fissato a 164,10 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2019

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GU L 321 del 29.11.2016, pag. 45).


DECISIONI

22.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 80/26


DECISIONE (UE) 2019/466 DEL CONSIGLIO

del 18 marzo 2019

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, riguardo alla modifica dell'allegato XXVII di tale accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 194 e 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (1) («accordo di associazione»), è stato concluso mediante decisioni (UE) 2017/1247 (2) e (UE) 2017/1248 (3) del Consiglio ed è entrato in vigore il 1o settembre 2017.

(2)

A norma dell'articolo 273 dell'accordo, le parti adeguano la loro legislazione richiamata nell'allegato XXVII dell'accordo al fine di garantire che tutte le condizioni per il trasporto di elettricità e gas siano obiettive, ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie, in modo da rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica nella regione.

(3)

Inoltre, al fine di compiere progressi verso l'integrazione di mercato, compreso lo sviluppo di interconnessioni l'articolo 337 dell'accordo prevede che le parti proseguano e intensifichino la loro cooperazione nel campo dell'energia, anche attraverso il graduale ravvicinamento nel settore dell'energia.

(4)

A norma dell'articolo 341 dell'accordo, il graduale ravvicinamento nel settore dell'energia avviene secondo il calendario di cui all'allegato XXVII dell'accordo.

(5)

L'articolo 474 dell'accordo prevede l'obbligo per l'Ucraina di procedere al graduale ravvicinamento della sua legislazione al diritto dell'Unione, anche nel settore dell'energia.

(6)

L'acquis dell'Unione nel settore dell'energia ha avuto una notevole evoluzione dopo la conclusione dei negoziati sull'accordo.

(7)

Ai sensi dell'articolo 463, paragrafi 1 e 3, dell'accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo stesso. In particolare, può aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo, tenendo conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione e delle norme applicabili contenute negli strumenti internazionali che le parti ritengano pertinenti.

(8)

Il Consiglio di associazione deve pertanto modificare l'allegato XXVII dell'accordo al fine di rispecchiare l'evoluzione dell'acquis dell'Unione.

(9)

L'articolo 475 dell'accordo definisce in termini generali il monitoraggio dei progressi nel ravvicinamento del diritto ucraino al diritto dell'Unione, compresi gli aspetti relativi all'attuazione e all'applicazione delle norme. Stabilisce che il processo di comunicazione e valutazione deve tener conto delle modalità specifiche definite nell'accordo o nelle decisioni degli organi istituzionali creati a norma dell'accordo.

(10)

Al fine di garantire un'attuazione più efficace delle riforme, è necessario rafforzare il meccanismo di monitoraggio per la riforma del settore dell'energia.

(11)

Il Consiglio di associazione deve pertanto modificare l'allegato XXVII dell'accordo al fine di introdurre norme più dettagliate per il monitoraggio del processo di ravvicinamento del diritto ucraino al diritto dell'Unione nel settore dell'energia.

(12)

Occorre stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio di associazione, per quanto riguarda la modifica dell'allegato XXVII dell'accordo.

(13)

La posizione dell'Unione in sede di Consiglio di associazione dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, riguardo alla modifica dell'allegato XXVII di tale accordo, si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2019

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.

(2)  Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte (GU L 181 del 12.7.2017, pag. 1).

(3)  Decisione (UE) 2017/1248 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte (GU L 181 del 12.7.2017, pag. 4).


PROGETTO DI

DECISIONE N. …/2019 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA

del … 2019

riguardo alla modifica dell'allegato XXVII dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in particolare l'articolo 463,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («accordo»), è stato firmato il 21 marzo e il 27 giugno 2014 ed è entrato in vigore il 1o settembre 2017.

(2)

Il preambolo dell'accordo riconosce il desiderio delle parti di far progredire il processo di riforma e ravvicinamento dell'Ucraina e di contribuire così alla graduale integrazione economica, all'approfondimento dell'associazione politica e alla realizzazione dell'integrazione economica mediante un ampio ravvicinamento normativo. Il preambolo fa anche riferimento all'impegno delle parti di rafforzare la sicurezza energetica anche mediante il miglioramento dell'integrazione dei mercati e il ravvicinamento normativo su elementi chiave dell'acquis dell'UE.

(3)

Inoltre, il memorandum di intesa su un partenariato strategico nel settore dell'energia tra l'Unione europea e l'Ucraina del 24 novembre 2016 riconosce che l'obiettivo dell'intensificazione della cooperazione e della riforma del settore dell'energia è la piena integrazione dei mercati dell'energia dell'Unione e dell'Ucraina.

(4)

L'articolo 1 dell'accordo fa riferimento all'obiettivo di sostenere gli sforzi dell'Ucraina finalizzati a portare a termine il passaggio a un'economia di mercato funzionante mediante, tra l'altro, il progressivo ravvicinamento della sua legislazione a quella dell'Unione.

(5)

A norma dell'articolo 273 dell'accordo, le parti devono adeguare la loro legislazione richiamata nell'allegato XXVII dell'accordo, al fine di garantire che tutte le condizioni per il trasporto di elettricità e gas siano obiettive, ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie.

(6)

Inoltre, al fine di compiere progressi verso l'integrazione dei mercati, l'articolo 337 dell'accordo prevede che le parti proseguano e intensifichino la loro cooperazione nel campo dell'energia, anche attraverso il graduale ravvicinamento nel settore dell'energia.

(7)

L'articolo 341 dell'accordo stabilisce che il graduale ravvicinamento nel settore dell'energia deve avvenire secondo il calendario stabilito di cui all'allegato XXVII dell'accordo.

(8)

L'articolo 474 dell'accordo ribadisce l'impegno generale dell'Ucraina di procedere al graduale ravvicinamento della sua legislazione al diritto dell'Unione, anche nel settore dell'energia.

(9)

L'acquis dell'UE nel settore dell'energia ha avuto una notevole evoluzione dopo la conclusione dei negoziati sull'accordo, come anche gli obblighi dell'Ucraina derivanti dall'attuazione dell'accordo e dalla sua adesione al trattato che istituisce la Comunità dell'energia. Al fine di tener conto di tale evoluzione, occorre pertanto aggiornare l'allegato XXVII dell'accordo.

(10)

L'articolo 475 dell'accordo definisce in termini generali il monitoraggio dei progressi compiuti nel ravvicinamento del diritto ucraino al diritto dell'Unione, anche per quanto riguarda gli aspetti relativi all'attuazione e all'applicazione delle norme. Stabilisce che il processo di comunicazione e di valutazione terrà conto delle modalità specifiche definite nell'accordo o nelle decisioni degli organi istituzionali creati a norma dell'accordo.

(11)

Al fine di garantire un'attuazione più efficace delle riforme da parte dell'Ucraina, è necessario rafforzare il meccanismo di monitoraggio per la riforma del settore dell'energia, in modo che le riforme intraprese siano di natura irreversibile e contribuiscano in modo duraturo alla modernizzazione del settore energetico.

(12)

Ai sensi dell'articolo 463, paragrafi 1 e 3, dell'accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo. In particolare, può aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo, tenendo conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione e delle norme applicabili contenute negli strumenti internazionali che le parti ritengono pertinenti.

(13)

Il Consiglio di associazione deve pertanto modificare l'allegato XXVII dell'accordo, al fine di stabilire norme più dettagliate sul monitoraggio del processo di ravvicinamento della legislazione ucraina alla legislazione dell'Unione nel settore dell'energia. A tal fine occorre includere nell'allegato XXVII dell'accordo disposizioni adeguate per rafforzare tale processo di monitoraggio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XXVII dell'accordo è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nella Gazzetta ufficiale dell'Ucraina.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a …,

Per il Consiglio di associazione

Il presidente

ALLEGATO

«ALLEGATO XXVII DEL CAPO 1

COOPERAZIONE IN MATERIA DI ENERGIA, INCLUSE LE QUESTIONI NUCLEARI

ALLEGATO XXVII-A

MONITORAGGIO DEL RAVVICINAMENTO NEL SETTORE DELL'ENERGIA

Con l'obiettivo di rafforzare il monitoraggio del ravvicinamento del diritto interno dell'Ucraina all'acquis dell'UE in materia di energia e di modernizzare in maniera duratura il settore dell'energia del paese, le parti applicano le seguenti misure supplementari, in conformità dell'articolo 475, paragrafo 2, dell'accordo. Tali misure non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dalla loro adesione al trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

Efficace attuazione dell'acquis dell'UE

1.

La Commissione europea informa immediatamente l'Ucraina in merito a qualsiasi proposta della Commissione europea relativa all'adozione o alla modifica di qualsiasi atto dell'Unione che modifichi l'acquis dell'UE di cui al presente allegato.

2.

L'Ucraina provvede a un'efficace attuazione degli atti interni oggetto del ravvicinamento legislativo e adotta le misure necessarie per tener conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione nel diritto nazionale nel settore dell'energia, come elencato nell'allegato XXVII-B. In particolare, qualsiasi atto corrispondente a:

a)

un regolamento o una decisione dell'Unione europea diventa parte dell'ordinamento giuridico interno dell'Ucraina;

b)

una direttiva dell'Unione europea lascia agli organi ucraini la possibilità di scegliere la forma e le modalità di attuazione;

c)

un regolamento della Commissione europea riguardante un codice di rete nel settore dell'energia elettrica o del gas diventa parte dell'ordinamento giuridico interno dell'Ucraina senza alcuna modifica della struttura e del testo del regolamento, ad eccezione della traduzione, a meno che tali modifiche non siano indicate come necessarie dalla Commissione europea.

3.

L'Ucraina si astiene da qualsiasi azione che possa compromettere gli obiettivi o i risultati del ravvicinamento della sua legislazione nazionale all'acquis dell'UE nel settore dell'energia, come elencato nell'allegato XXVII-B.

4.

L'Ucraina abroga le disposizioni della sua legislazione nazionale o pone fine alle pratiche interne incompatibili con il diritto dell'Unione o con sua legislazione nazionale ravvicinata al diritto dell'Unione nel settore dell'energia, come elencato nell'allegato XXVII-B.

Consultazioni

5.

L'Ucraina consulta la Commissione europea per quanto riguarda la compatibilità con l'acquis dell'UE di qualsiasi proposta legislativa nei settori oggetto del ravvicinamento agli atti giuridici dell'Unione elencati nell'allegato XXVII-B, prima della sua entrata in vigore. L'obbligo di consultazione include le proposte di modifica dell'atto legislativo interno che è già stato oggetto di ravvicinamento, indipendentemente dalla forma giuridica della proposta.

6.

Il governo dell'Ucraina può consultare la Commissione europea per quanto riguarda la compatibilità con l'acquis dell'UE di qualsiasi proposta di un atto di attuazione della legislazione nel settore dell'energia, che sia stato o che debba essere oggetto di ravvicinamento all'acquis dell'UE di cui all'elenco contenuto nell'allegato XXVII-B. Se il governo dell'Ucraina decide di consultare la Commissione europea su un atto di questo tipo, si applica il punto 7.

7.

L'Ucraina si astiene dal dare attuazione ad atti oggetto della consultazione di cui ai punti 5 e 6 prima che la Commissione europea abbia valutato la compatibilità dell'atto proposto con l'acquis pertinente dell'UE e qualora la Commissione europea sia giunta alla conclusione che l'atto proposto è incompatibile con l'acquis dell'UE.

8.

La valutazione di compatibilità da parte della Commissione europea può contenere raccomandazioni riguardo all'atto proposto, o a una parte di esso, che la Commissione ritiene incompatibile con l'acquis dell'UE. Ai fini della valutazione, la Commissione può consultare il segretariato della Comunità dell'energia o organizzare missioni di esperti, qualora lo ritenga opportuno. La valutazione della compatibilità deve essere conclusa entro tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della versione inglese dell'atto proposto o entro un periodo più lungo concordato tra la Commissione europea e l'Ucraina. In assenza di una risposta da parte della Commissione europea entro tale termine, l'Ucraina può dare attuazione all'atto proposto. La mancanza di risposta entro tale termine non implica che la Commissione europea ritenga che l'atto proposto sia compatibile con l'acquis dell'UE.

9.

L'Ucraina comunica alla Commissione europea la versione finale di ogni atto che riguardi i settori che devono essere oggetto di ravvicinamento all'acquis dell'UE elencato nell'allegato XXVII-B o che modifichi una legge nazionale ravvicinata in tali settori.

10.

Il governo dell'Ucraina può sottoporre all'attenzione della Commissione europea qualunque altro atto o proposta relativi ai settori dell'energia contemplati dal presente accordo al fine di richiedere un parere non vincolante sulla compatibilità dell'atto con l'acquis dell'UE di cui all'allegato XXVII-B.

11.

Le parti si scambiano informazioni come previsto nel presente allegato tramite i segretari del comitato di associazione.

Comunicazione con il Consiglio di associazione

12.

La Commissione europea informa il Consiglio di associazione, prima della sua riunione annuale, di tutti i pareri richiesti dall'Ucraina e rilasciati all'Ucraina a norma del presente allegato per quanto riguarda la conformità degli atti nazionali dell'Ucraina con l'acquis dell'UE.

13.

L'Ucraina comunica per iscritto al Consiglio di associazione, tre mesi prima della sua riunione annuale, i progressi compiuti nell'attuazione della riforma del settore dell'energia, sulla base dell'acquis dell'UE di cui all'allegato XXVII-B. Tale relazione esamina in dettaglio il modo in cui l'Ucraina ha tenuto conto, negli atti adottati, dei pareri e delle raccomandazioni formulati dalla Commissione europea e fornisce informazioni sull'applicazione effettiva delle leggi adottate.

14.

I risultati delle attività di monitoraggio sono presentati per essere discussi in tutti gli organi competenti istituiti a norma del presente accordo, anche al fine delle raccomandazioni di cui all'articolo 475, paragrafo 4, dell'accordo.

ALLEGATO XXVII-B

OBBLIGHI IN MATERIA DI RAVVICINAMENTO NORMATIVO DELL'UCRAINA NEL SETTORE DELL'ENERGIA

L'Ucraina provvede nei termini convenuti ad avvicinare progressivamente la propria legislazione alla seguente normativa dell'Unione.

1.

Acquis dell'UE che l'Ucraina si è impegnata ad attuare nell'ambito del trattato che istituisce la Comunità dell'energia. I termini ivi concordati si applicano al presente allegato:

Energia elettrica

Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE

Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003

Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso

Direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture

Regolamento (UE) n. 838/2010 della Commissione, del 23 settembre 2010, che adotta orientamenti relativi ai meccanismi di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione e ad un'impostazione di regolamentazione comune dei corrispettivi di trasmissione

Regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, sulla presentazione e pubblicazione dei dati sui mercati dell'energia elettrica e recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

Regolamento (UE) 2016/1388 della Commissione, del 17 agosto 2016, che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori alla rete

Regolamento (UE) 2016/631 della Commissione, del 14 aprile 2016, che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori alla rete

Regolamento (UE) 2016/1447 della Commissione del 26 agosto 2016 che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione alla rete dei sistemi in corrente continua ad alta tensione e dei parchi di generazione connessi in corrente continua

Regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE

Gas

Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE

Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005

Direttiva 2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale

Regolamento (UE) 2015/703 della Commissione, del 30 aprile 2015, che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto

Regolamento (UE) 2017/459 della Commissione, del 16 marzo 2017 che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di assegnazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che integra il regolamento (UE) n. 984/2013

Regolamento (UE) 2017/460 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas

Fonti energetiche rinnovabili

Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE

Petrolio

Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi

Infrastruttura energetica

Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009

Efficienza energetica

Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia

Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE

Regolamenti di esecuzione:

Regolamento delegato (UE) n. 518/2014 della Commissione, del 5 marzo 2014, recante modifica dei regolamenti delegati (UE) della Commissione n. 1059/2010, n. 1060/2010, n. 1061/2010, n. 1062/2010, n. 626/2011, n. 392/2012, n. 874/2012, n. 665/2013, n. 811/2013 e n. 812/2013 per quanto attiene all'etichettatura dei prodotti connessi all'energia su Internet;

Regolamento delegato (UE) 2017/254 della Commissione, del 30 novembre 2016, recante modifica dei regolamenti delegati (UE) n. 1059/2010, (UE) n. 1060/2010, (UE) n. 1061/2010, (UE) n. 1062/2010, (UE) n. 626/2011, (UE) n. 392/2012, (UE) n. 874/2012, (UE) n. 665/2013, (UE) n. 811/2013, (UE) n. 812/2013, (UE) n. 65/2014, (UE) n. 1254/2014, (UE) 2015/1094, (UE) 2015/1186 e (UE) 2015/1187 per quanto riguarda l'uso delle tolleranze nelle procedure di verifica;

Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico;

Regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione, del 1o ottobre 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico;

Regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria;

Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d'illuminazione;

Regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavastoviglie per uso domestico;

Direttiva 96/60/CE della Commissione, del 19 settembre 1996, recante modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche;

Regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione, del 1o marzo 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle asciugabiancheria per uso domestico;

Regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavatrici per uso domestico;

Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli aspirapolvere;

Regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l'acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari;

Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari;

Regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei televisori;

Regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 della Commissione, dell'11 luglio 2014, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli aspirapolvere;

Regolamento delegato (UE) 2015/1094 della Commissione, del 5 maggio 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito all'etichettatura energetica degli armadi frigoriferi/congelatori professionali;

Regolamento delegato (UE) 2015/1186 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito all'etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale;

Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione, del 27 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari.

2.

Acquis dell'UE che l'Ucraina deve attuare, oltre agli obblighi dell'Ucraina nell'ambito del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

Gas

Regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro il 31 dicembre 2019.

Prospezione e ricerca di idrocarburi

Direttiva 94/22/CE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tenendo presenti gli articoli (279 e 280) sulle disposizioni riguardanti gli aspetti commerciali dell'energia di cui al capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali).

Efficienza energetica e prestazione energetica nell'edilizia

Regolamento delegato (UE) n. 244/2012 della Commissione, del 16 gennaio 2012, che integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia istituendo un quadro metodologico comparativo per calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro il 30 giugno 2019.

Efficienza energetica – progettazione ecocompatibile

Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia

Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/125/CE sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamenti di esecuzione:

Regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione, del 30 novembre 2016, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1275/2008, (CE) n. 107/2009, (CE) n. 278/2009, (CE) n. 640/2009, (CE) n. 641/2009, (CE) n. 642/2009, (CE) n. 643/2009, (UE) n. 1015/2010, (UE) n. 1016/2010, (UE) n. 327/2011, (UE) n. 206/2012, (UE) n. 547/2012, (UE) n. 932/2012, (UE) n. 617/2013, (UE) n. 666/2013, (UE) n. 813/2013, (UE) n. 814/2013, (UE) n. 66/2014, (UE) n. 548/2014, (UE) n. 1253/2014, (UE) 2015/1095, (UE) 2015/1185, (UE) 2015/1188, (UE). 2015/1189 e (UE) 2016/2281, relativamente all'uso delle tolleranze nelle procedure di verifica.

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

Regolamento (UE) 2016/2281 della Commissione, del 30 novembre 2016, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffreddamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

Regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

Regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

Regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

Regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione, del 5 maggio 2015, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo

Regolamento (UE) n. 1253/2014 della Commissione, del 7 luglio 2014, recante attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle unità di ventilazione

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

Regolamento (UE) n. 548/2014 della Commissione, del 21 maggio 2014, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

Regolamento (UE) n. 66/2014 della Commissione, del 14 gennaio 2014, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di forni, piastre di cottura e cappe da cucina per uso domestico

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

Regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

Regolamento (UE) n. 814/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli scaldacqua e dei serbatoi per l'acqua calda

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

Regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione, dell'8 luglio 2013, recante attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle unità di ventilazione

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

Regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione, del 26 giugno 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di computer e server informatici

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

Regolamento (UE) n. 932/2012 della Commissione, del 3 ottobre 2012, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

Regolamento (UE) n. 622/2012 della Commissione, dell'11 luglio 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 641/2009 in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

Regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

Regolamento (UE) n. 547/2012 della Commissione, del 25 giugno 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie a uso domestico

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

Regolamento (UE) n. 206/2012 della Commissione, del 6 marzo 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

Regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione, del 30 marzo 2011, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

Regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie a uso domestico

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

Regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

Regolamento (UE) 2015/1428 della Commissione, del 25 agosto 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico e il regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

Regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

Regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico e successive modifiche

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 859/2009 della Commissione, del 18 settembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 244/2009 in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile per la radiazione ultravioletta delle lampade non direzionali per uso domestico

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

Regolamento (UE) n. 347/2010 della Commissione, del 21 aprile 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

Regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

Regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

Regolamento (UE) n. 4/2014 della Commissione, del 6 gennaio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 640/2009 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

Regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici e Corrigendum (GU L 46 del 19.2.2011)

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

Regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione, del 6 aprile 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica a vuoto e al rendimento medio in modo attivo per gli alimentatori esterni e successive modifiche

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 107/2009 della Commissione, del 4 febbraio 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei ricevitori digitali semplici e successive modifiche

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio e successive modifiche;

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi e successive modifiche

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico e successive modifiche

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

Energia nucleare

Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che stabilisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

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22.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 80/39


DECISIONE (PESC) 2019/467 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 2019

che modifica la decisione 2011/173/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 marzo 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/173/PESC (1) concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina.

(2)

Sulla scorta di un riesame della decisione 2011/173/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 31 marzo 2020.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/173/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 6 della decisione 2011/173/PESC il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2020.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2019

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  Decisione 2011/173/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina (GU L 76 del 22.3.2011, pag. 68).


22.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 80/40


DECISIONE (PESC) 2019/468 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 2019

che modifica la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 marzo 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/172/PESC (1) concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto.

(2)

Sulla base del riesame della decisione 2011/172/PESC, tali misure restrittive dovrebbero essere rinnovate fino al 22 marzo 2020 e l'allegato dovrebbe essere integrato con informazioni relative ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/172/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/172/PESC è così modificata:

1)

all'articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La presente decisione si applica fino al 22 marzo 2020.»;

2)

l'allegato è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2019

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  Decisione 2011/172/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 76 del 22.3.2011, pag. 63).


ALLEGATO

L'allegato della decisione 2011/172/PESC è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO

A.   Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 1.

 

Nome

(ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità

Motivi

1.

Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Ex Presidente della Repubblica araba d'Egitto

Data di nascita: 4.5.1928

Maschio

Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario o a un processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva concernente l'appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

2.

Suzanne Saleh Thabet

Moglie di Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, ex presidente della Repubblica araba d'Egitto.

Data di nascita: 28.2.1941

Femmina

Associata a Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, che è persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario o a un processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva concernente l'appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

3.

Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Figlio di Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, ex Presidente della Repubblica araba d'Egitto

Data di nascita: 26.11.1960

Maschio

Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario o a un processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva concernente l'appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

4.

Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

Moglie di Alaa Mohamed Elsayed Mubarak, figlio dell'ex presidente della Repubblica araba d'Egitto

Data di nascita: 5.10.1971

Femmina

Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario o a un processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva concernente l'appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e associata a Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak.

5.

Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Figlio di Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, ex Presidente della Repubblica araba d'Egitto

Data di nascita: 28.12.1963

Maschio

Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario o a un processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva concernente l'appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

6.

Khadiga Mahmoud El Gammal

Moglie di Gamal Mahamed Hosni Elsayed Mubarak, figlio dell'ex presidente della Repubblica araba d'Egitto

Data di nascita: 13.10.1982

Femmina

Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario o a un processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva concernente l'appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e associata a Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak.

15.

Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Ex ministro del turismo

Data di nascita: 20.2.1959

Maschio

Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario per appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

18.

Habib Ibrahim Habib Eladli

Ex ministro dell'interno

Data di nascita: 1.3.1938

Maschio

Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario per appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

19.

Elham Sayed Salem Sharshar

Moglie di Habib Ibrahim Eladli

Data di nascita: 23.1.1963

Femmina

Persona sottoposta a procedimento giudiziario concernente l'appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e associata a Habib Ibrahim Eladli.

B.   Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi del diritto egiziano:

I diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva

Discende dagli articoli 54, 97 e 98 della costituzione egiziana, dagli articoli 77, 78, 124, 199, 214, 271, 272 e 277 del codice di procedura penale egiziano e dagli articoli 93 e 94 della legge egiziana sull'avvocatura (legge n. 17 del 1983) che i seguenti diritti sono garantiti dalla legislazione egiziana:

a ogni persona sospettata o accusata di un reato:

1.

il diritto al controllo giurisdizionale di qualsiasi atto o decisione amministrativa;

2.

il diritto di difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistita gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;

a ogni persona accusata di un reato:

1.

il diritto di essere informata, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lei comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;

2.

il diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;

3.

il diritto di esaminare, o fare esaminare, i testimoni a carico e di ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico alle stesse condizioni di quelli a carico;

4.

il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.

Applicazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva

1.   Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Mubarak sono stati rispettati nei procedimenti penali su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare da quanto segue:

Primo procedimento

Il 27 giugno 2013 il sig. Mubarak è stato accusato, insieme ad altre due persone, di appropriazione indebita di fondi pubblici e il 17 novembre 2013 è stato avviato un procedimento dinanzi al tribunale penale del Cairo. Il 21 maggio 2014 tale tribunale ha condannato i tre imputati. Gli imputati hanno impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di cassazione. Il 13 gennaio 2015 la Corte di cassazione ha annullato il verdetto e ha disposto un nuovo processo. Nel quadro del nuovo processo, in data 4 e 29 aprile 2015, sono state presentate memorie e difese orali delle parti. Il 9 maggio 2015 il tribunale penale del Cairo ha condannato gli imputati e ha disposto la restituzione dei fondi oggetto di appropriazione indebita nonché il pagamento di una pena pecuniaria. Il 24 maggio 2015 è stato presentato ricorso alla Corte di cassazione. Il 9 gennaio 2016 la Corte di cassazione ha confermato le condanne. L'8 marzo 2016 gli imputati hanno raggiunto un accordo transattivo in seno al comitato di esperti istituito con il decreto del primo ministro n. 2873 del 2015. Tale accordo è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 9 marzo 2016. Il procuratore generale non ha sottoposto l'accordo all'approvazione definitiva della Corte di cassazione in quanto il comitato di esperti non era il comitato competente. Gli imputati hanno la possibilità di presentare una richiesta di accordo transattivo al comitato competente, ossia il Comitato nazionale per il recupero dei beni situati all'estero (NCRAA).

Secondo procedimento

L'indagine relativa a fatti di appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è tuttora in corso. Il Consiglio non ha riscontrato alcuna violazione dei diritti della difesa o del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Mubarak.

3.   Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Alaa Mubarak sono stati rispettati nei procedimenti penali su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare da quanto segue:

Provvedimento di congelamento

Il 28 febbraio 2011 il procuratore generale ha emesso un provvedimento che vieta al sig. Alaa Mubarak e ad altre persone di disporre dei loro beni e fondi conformemente all'articolo 208 bis/a del codice di procedura penale egiziano, che autorizza il procuratore generale a vietare all'imputato, a sua moglie e ai suoi figli di disporre dei loro beni qualora si sospetti che siano proventi illeciti dei reati commessi dall'imputato. L'8 marzo 2011 il tribunale penale competente ha confermato il provvedimento di divieto. Ai sensi della legislazione della Repubblica araba d'Egitto, gli imputati hanno il diritto di impugnare la decisione giudiziaria sul provvedimento di divieto dinanzi allo stesso giudice. Il sig. Alaa Mubarak non ha impugnato la decisione dell'8 marzo 2011.

Primo procedimento

L'imputato, insieme a un'altra persona, è stato rinviato a giudizio (tribunale penale del Cairo) il 30 maggio 2012. Il 6 giugno 2013 il tribunale ha rinviato il caso al pubblico ministero per ulteriori indagini. Al termine delle indagini, il caso è stato nuovamente rimesso al tribunale. Il 15 settembre 2018, il tribunale penale del Cairo ha emesso una sentenza con la quale: i) ha chiesto al comitato di esperti da esso nominato di integrare la perizia che aveva presentato al tribunale nel luglio 2018; ii) ha disposto l'arresto degli imputati; e iii) ha chiesto di rinviare gli imputati al Comitato nazionale per il recupero dei beni situati all'estero (NCRAA) con l'obiettivo di un'eventuale conciliazione. Gli imputati hanno impugnato con successo l'ordine di arresto e, a seguito di un'istanza di ricusazione del collegio giudicante, il caso è stato deferito a un altro circuito del tribunale penale ai fini di un riesame di merito.

Secondo procedimento

Il 27 giugno 2013 il sig. Alaa Mubarak è stato accusato, insieme ad altre due persone, di appropriazione indebita di fondi pubblici e il 17 novembre 2013 è stato avviato un procedimento dinanzi al tribunale penale del Cairo. Il 21 maggio 2014 tale tribunale ha condannato i tre imputati. Gli imputati hanno impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di cassazione. Il 13 gennaio 2015 la Corte di cassazione ha annullato il verdetto e ha disposto un nuovo processo. Nel quadro del nuovo processo, in data 4 e 29 aprile 2015, sono state presentate memorie e difese orali delle parti.

Il 9 maggio 2015 il tribunale penale del Cairo ha condannato gli imputati e ha disposto la restituzione dei fondi oggetto di appropriazione indebita nonché il pagamento di una pena pecuniaria. Il 24 maggio 2015 è stato presentato ricorso alla Corte di cassazione. Il 9 gennaio 2016 la Corte di cassazione ha confermato le condanne. L'8 marzo 2016 gli imputati hanno raggiunto un accordo transattivo in seno al comitato di esperti istituito con il decreto del primo ministro n. 2873 del 2015. Tale accordo è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 9 marzo 2016. Il procuratore generale non ha sottoposto l'accordo all'approvazione definitiva della Corte di cassazione in quanto il comitato di esperti non era il comitato competente. Gli imputati hanno la possibilità di presentare una richiesta di accordo transattivo al comitato competente, ossia il Comitato nazionale per il recupero dei beni situati all'estero (NCRAA).

Terzo procedimento

L'indagine relativa a fatti di appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è tuttora in corso. Il Consiglio non ha riscontrato alcuna violazione dei diritti della difesa o del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Alaa Mubarak.

4.   Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva della sig.ra Rasekh sono stati rispettati nei procedimenti penali su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare da quanto segue:

Provvedimento di congelamento

Il 28 febbraio 2011 il procuratore generale ha emesso un provvedimento che vieta alla sig.ra Rasekh e ad altre persone di disporre dei loro beni e fondi conformemente all'articolo 208 bis/a del codice di procedura penale egiziano, che autorizza il procuratore generale a vietare all'imputato, a sua moglie e ai suoi figli di disporre dei loro beni qualora si sospetti che siano proventi illeciti dei reati commessi dall'imputato. L'8 marzo 2011 il tribunale penale competente ha confermato il provvedimento di divieto. Ai sensi della legislazione della Repubblica araba d'Egitto, gli imputati hanno il diritto di impugnare la decisione giudiziaria sul provvedimento di divieto dinanzi allo stesso giudice. La sig.ra Rasekh non ha impugnato la decisione dell'8 marzo 2011.

Procedimento

L'indagine relativa a fatti di appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è tuttora in corso. Il Consiglio non ha riscontrato alcuna violazione dei diritti della difesa o del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva della sig.ra Rasekh.

5.   Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Gamal Mubarak sono stati rispettati nei procedimenti penali su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare da quanto segue:

Provvedimento di congelamento

Il 28 febbraio 2011 il procuratore generale ha emesso un provvedimento che vieta al sig. Gamal Mubarak e ad altre persone di disporre dei loro beni e fondi conformemente all'articolo 208 bis/a del codice di procedura penale egiziano, che autorizza il procuratore generale a vietare all'imputato, a sua moglie e ai suoi figli di disporre dei loro beni qualora si sospetti che siano proventi illeciti dei reati commessi dall'imputato. L'8 marzo 2011 il tribunale penale competente ha confermato il provvedimento di divieto. Ai sensi della legislazione della Repubblica araba d'Egitto, gli imputati hanno il diritto di impugnare la decisione giudiziaria sul provvedimento di divieto dinanzi allo stesso giudice. Il sig. Gamal Mubarak non ha impugnato la decisione dell'8 marzo 2011.

Primo procedimento

Il sig. Gamal Mubarak e un'altra persona sono stati rinviati a giudizio (tribunale penale del Cairo) il 30 maggio 2012. Il 6 giugno 2013 il tribunale ha rinviato il caso al pubblico ministero per ulteriori indagini. Al termine delle indagini, il caso è stato nuovamente rimesso al tribunale. Il 15 settembre 2018, il tribunale penale del Cairo ha emesso una sentenza con la quale: i) ha chiesto al comitato di esperti da esso nominato di integrare la perizia che aveva presentato al tribunale nel luglio 2018; ii) ha disposto l'arresto degli imputati; e iii) ha chiesto di rinviare gli imputati al Comitato nazionale per il recupero dei beni situati all'estero (NCRAA) con l'obiettivo di un'eventuale conciliazione. Gli imputati hanno impugnato con successo l'ordine di arresto e, a seguito di un'istanza di ricusazione del collegio giudicante, il caso è stato deferito a un altro circuito del tribunale penale ai fini di un riesame di merito.

Secondo procedimento

Il 27 giugno 2013 il sig. Gamal Mubarak è stato accusato, insieme ad altre due persone, di appropriazione indebita di fondi pubblici e il 17 novembre 2013 è stato avviato un procedimento dinanzi al tribunale penale del Cairo. Il 21 maggio 2014 tale tribunale ha condannato i tre imputati. Gli imputati hanno impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di cassazione. Il 13 gennaio 2015 la Corte di cassazione ha annullato il verdetto e ha disposto un nuovo processo. Nel quadro del nuovo processo, in data 4 e 29 aprile 2015, sono state presentate memorie e difese orali delle parti. Il 9 maggio 2015 il tribunale penale del Cairo ha condannato gli imputati e ha disposto la restituzione dei fondi oggetto di appropriazione indebita nonché il pagamento di una pena pecuniaria. Il 24 maggio 2015 è stato presentato ricorso alla Corte di cassazione. Il 9 gennaio 2016 la Corte di cassazione ha confermato le condanne. L'8 marzo 2016 gli imputati hanno raggiunto un accordo transattivo in seno al comitato di esperti istituito con il decreto del primo ministro n. 2873 del 2015. Tale accordo è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 9 marzo 2016. Il procuratore generale non ha sottoposto l'accordo all'approvazione definitiva della Corte di cassazione in quanto il comitato di esperti non era il comitato competente. Gli imputati hanno la possibilità di presentare una richiesta di accordo transattivo al comitato competente, ossia il Comitato nazionale per il recupero dei beni situati all'estero (NCRAA).

Terzo procedimento

L'indagine relativa a fatti di appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è tuttora in corso. Nel corso dell'indagine il sig. Gamal Mubarak è stato interrogato. Il Consiglio non ha riscontrato alcuna violazione dei diritti della difesa o del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Gamal Mubarak.

6.   Khadiga Mahmoud El Gammal

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva della sig.ra El Gammal sono stati rispettati nei procedimenti penali su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare da quanto segue:

Provvedimento di congelamento

Il 28 febbraio 2011 il procuratore generale ha emesso un provvedimento che vieta alla sig.ra Khadiga El Gammal e ad altre persone di disporre dei loro beni e fondi conformemente all'articolo 208 bis/a del codice di procedura penale egiziano, che autorizza il procuratore generale a vietare all'imputato, a sua moglie e ai suoi figli di disporre dei loro beni qualora si sospetti che siano proventi illeciti dei reati commessi dall'imputato. L'8 marzo 2011 il tribunale penale competente ha confermato il provvedimento di divieto. Ai sensi della legislazione della Repubblica araba d'Egitto, gli imputati hanno il diritto di impugnare la decisione giudiziaria sul provvedimento di divieto dinanzi allo stesso giudice. La sig.ra El Gammal non ha impugnato la decisione dell'8 marzo 2011.

Procedimento

L'indagine relativa a fatti di appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è tuttora in corso. Il Consiglio non ha riscontrato alcuna violazione dei diritti della difesa o del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva della sig.ra El Gammal.

15.   Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Garrana sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare da quanto segue:

Procedimento

L'indagine relativa a fatti di appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è tuttora in corso. Il Consiglio non ha riscontrato alcuna violazione dei diritti della difesa o del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Garrana.

18.   Habib Ibrahim Habib Eladli

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Eladli sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare da quanto segue:

Procedimento

Il giudice inquirente ha rinviato il sig. Eladli al giudizio del tribunale competente con l'accusa di appropriazione indebita di fondi pubblici. Il 7 febbraio 2016 detto tribunale ha deciso il congelamento dei beni del sig. Eladli, di sua moglie e del suo figlio minore. Sulla scorta di tale decisione del tribunale, il 10 febbraio 2016 il procuratore generale ha emesso un provvedimento di congelamento conformemente all'articolo 208 bis/a del codice di procedura penale egiziano, che autorizza il procuratore generale a vietare all'imputato, a sua moglie e ai suoi figli di disporre dei loro beni qualora si sospetti che siano proventi illeciti dei reati commessi dall'imputato. Ai sensi della legislazione della Repubblica araba d'Egitto, gli imputati hanno il diritto di impugnare la decisione giudiziaria sul provvedimento di divieto dinanzi allo stesso giudice. Il 15 aprile 2017 il tribunale ha condannato l'imputato. Quest'ultimo ha impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte di cassazione, che ha annullato il verdetto l'11 gennaio 2018 e ha disposto un nuovo processo. Il nuovo processo è tuttora in corso.

19.   Elham Sayed Salem Sharshar

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva della sig.ra Sharshar sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare da quanto segue:

Provvedimento di congelamento

Il giudice inquirente ha rinviato il marito della sig.ra Sharshar al giudizio del tribunale competente con l'accusa di appropriazione indebita di fondi pubblici. Il 7 febbraio 2016 detto tribunale ha deciso il congelamento dei beni di suo marito, dei suoi propri beni e di quelli del loro figlio minore. Sulla scorta di tale decisione del tribunale, il 10 febbraio 2016 il procuratore generale ha emesso un provvedimento di congelamento conformemente all'articolo 208 bis/a del codice di procedura penale egiziano, che autorizza il procuratore generale a vietare all'imputato, a sua moglie e ai suoi figli di disporre dei loro beni qualora si sospetti che siano proventi illeciti dei reati commessi dall'imputato. Ai sensi della legislazione della Repubblica araba d'Egitto, gli imputati hanno il diritto di impugnare la decisione giudiziaria sul provvedimento di divieto dinanzi allo stesso giudice. La sig.ra Sharshar non ha impugnato la decisione del tribunale.

».

22.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 80/47


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/469 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2019

che modifica la decisione di esecuzione 2014/909/UE per quanto riguarda il periodo di applicazione delle misure di protezione relative al piccolo coleottero dell'alveare in Italia

[notificata con il numero C(2019) 2044]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione 2014/909/UE (3) della Commissione ha stabilito alcune misure di protezione che l'Italia deve adottare a seguito della presenza del piccolo coleottero dell'alveare (Aethina tumida) in alcune zone, inizialmente nelle regioni Calabria e Sicilia. In seguito agli sviluppi epidemiologici, tali misure sono attualmente limitate alla regione Calabria e la decisione di esecuzione 2014/909/UE è applicabile fino al 31 marzo 2019.

(2)

L'Italia ha notificato alla Commissione diverse nuove segnalazioni della presenza del piccolo coleottero dell'alveare in Calabria nella seconda metà del 2018 e ha inoltre comunicato nel febbraio 2019 che la situazione epidemiologica dimostrava il persistere di infestazioni da piccolo coleottero dell'alveare in Calabria.

(3)

L'applicazione delle misure di protezione di cui alla decisione di esecuzione 2014/909/UE dovrebbe pertanto essere prorogata fino al 21 aprile 2021, tenendo conto del fatto che il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che prevede misure di salvaguardia in caso di malattie animali, si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2014/909/UE.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 4 della decisione di esecuzione 2014/909/UE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

La presente decisione si applica fino al 21 aprile 2021.»

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Decisione di esecuzione 2014/909/UE della Commissione, del 12 dicembre 2014, relativa ad alcune misure di protezione a seguito della presenza confermata del piccolo coleottero dell'alveare in Italia (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 161).

(4)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).


22.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 80/49


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/470 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2019

che abroga la decisione 2005/779/CE relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia

[notificata con il numero C(2019) 2045]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2005/779/CE della Commissione (2) è stata adottata a seguito dell'insorgere di focolai della malattia vescicolare dei suini in Italia. Stabilisce le norme sanitarie relative alla malattia vescicolare dei suini per le regioni italiane riconosciute indenni da tale malattia e per quelle non riconosciute indenni.

(2)

Un programma di eradicazione e di sorveglianza della malattia vescicolare dei suini è attuato in Italia da diversi anni affinché tutte le regioni italiane siano riconosciute indenni da tale malattia.

(3)

L'Italia ha fornito alla Commissione nuove informazioni concernenti la qualifica di regione indenne dalla malattia vescicolare dei suini attribuita alla Calabria dimostrando che in questa regione la malattia è stata eradicata.

(4)

Dopo aver esaminato le informazioni presentate dall'Italia e considerati i risultati favorevoli ottenuti con l'attuazione del programma di eradicazione e sorveglianza in Italia, la regione Calabria dovrebbe essere riconosciuta indenne dalla malattia vescicolare dei suini.

(5)

Dal momento che la malattia vescicolare dei suini è stata ora eradicata in tutte le regioni italiane, la decisione 2005/779/CE è divenuta obsoleta e dovrebbe essere abrogata.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2005/779/CE è abrogata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2)  Decisione 2005/779/CE della Commissione, dell'8 novembre 2005, relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia (GU L 293 del 9.11.2005, pag. 28).


22.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 80/50


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/471 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2019

che approva il piano di eradicazione della peste suina africana nei suini selvatici in alcune zone dell'Ungheria

[notificata con il numero C(2019) 2073]

(Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/60/CE stabilisce le misure minime da adottare nell'Unione per la lotta contro la peste suina africana, comprese quelle da applicare qualora sia confermato un caso di peste suina africana in popolazioni di suini selvatici.

(2)

La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (2) stabilisce inoltre misure di protezione contro la peste suina africana negli Stati membri o nelle zone di cui all'allegato (gli Stati membri interessati), e in tutti gli Stati membri per quanto riguarda gli spostamenti di suini selvatici e gli obblighi di informazione. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE delimita ed elenca alcune zone degli Stati membri interessati differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica in relazione a tale malattia, compreso un elenco delle zone a rischio elevato. Tale allegato è stato ripetutamente modificato per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica nell'Unione riguardo alla peste suina africana, cambiamenti che dovevano appunto riflettersi in tale allegato.

(3)

Nel 2018 l'Ungheria ha informato la Commissione di alcuni casi di peste suina africana in popolazioni di suini selvatici e ha debitamente adottato le misure di lotta contro la malattia previste dalla direttiva 2002/60/CE.

(4)

Alla luce della situazione epidemiologica attuale e in conformità dell'articolo 16 della direttiva 2002/60/CE, l'Ungheria ha presentato alla Commissione un piano di eradicazione della peste suina africana («il piano di eradicazione»).

(5)

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1856 della Commissione (3) per tenere conto, tra l'altro, dei casi di peste suina africana in popolazioni di suini selvatici in Ungheria, e le parti I e II di tale allegato comprendono ora le zone infette di tale paese.

(6)

Il piano di eradicazione presentato dall'Ungheria è stato esaminato dalla Commissione e giudicato conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 16 della direttiva 2002/60/CE. È pertanto opportuno approvarlo di conseguenza.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il piano presentato dall'Ungheria il 4 ottobre 2018 in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/60/CE, relativo all'eradicazione della peste suina africana in popolazioni di suini selvatici nelle zone indicate nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è approvato.

Articolo 2

L'Ungheria mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l'attuazione del piano di eradicazione entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 3

L'Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27.

(2)  Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/1856 della Commissione, del 27 novembre 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 302 del 28.11.2018, pag. 78).