ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 71

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
13 marzo 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2019/392 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti

1

 

*

Decisione (UE) 2019/393 del Consiglio, del 7 marzo 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto

5

 

*

Decisione (UE) 2019/394 del Consiglio, del 7 marzo 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, l'Islanda e il Regno di Norvegia dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia, riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto

7

 

*

Decisione (UE) 2019/395 del Consiglio, del 7 marzo 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a Eurodac per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino per quanto riguarda l'accesso a Eurodac a fini di contrasto

9

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/396 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2205, il regolamento delegato (UE) 2016/592 e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 che integrano il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per taluni tipi di contratti ( 1 )

11

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/397 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/2251 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data fino alla quale le controparti possono continuare ad applicare le rispettive procedure di gestione del rischio per taluni contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale ( 1 )

15

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/398 della Commissione, dell'8 marzo 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 616/2007 per quanto riguarda alcuni contingenti tariffari supplementari nel settore del pollame e che deroga a tale regolamento per l'anno contingentale 2018/2019

18

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2019/399 del Consiglio, del 7 marzo 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nei comitati pertinenti della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UN nn. 0, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 19, 23, 27, 38, 41, 48, 50, 51, 53, 55, 58, 62, 67, 69, 70, 73, 74, 77, 86, 87, 91, 92, 98, 104, 106, 107, 110, 112, 113, 116, 119, 122, 123 e 128, le proposte di modifica della risoluzione consolidata R.E.5., le proposte di quattro nuovi regolamenti UN e la proposta di modifica dell'allegato 4 dell'accordo del 1958 riveduto

24

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1565 della Commissione, del 17 ottobre 2018, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-mannanasi prodotta da Paenibacillus lentus (DSM 28088) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori escluse le specie volatili ovaiole, tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, suinetti svezzati, suini da ingrasso e specie suine minori (titolare dell'autorizzazione Elanco GmbH) ( GU L 262 del 19.10.2018 )

30

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

13.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 71/1


DECISIONE (UE) 2019/392 DEL CONSIGLIO

del 4 marzo 2019

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91 e l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e con l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un trattato che istituisce la Comunità dei trasporti («trattato relativo alla Comunità dei trasporti») tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania, la Bosnia-Erzegovina, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Kosovo (*1), il Montenegro e la Repubblica di Serbia.

(2)

Il trattato relativo alla Comunità dei trasporti è stato firmato, a nome dell'Unione, il 9 ottobre 2017, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, in conformità della decisione (UE) 2017/1937 del Consiglio (2), ed è stato applicato a titolo provvisorio conformemente all'articolo 41, paragrafo 3, del trattato relativo alla Comunità dei trasporti.

(3)

Il trattato relativo alla Comunità dei trasporti promuove lo sviluppo dei trasporti tra l'Unione e le parti dell'Europa sudorientale in base alle disposizioni dell'acquis dell'Unione.

(4)

Le riunioni del consiglio ministeriale o del comitato direttivo regionale istituiti, rispettivamente, conformemente agli articoli 21 e 24 del trattato relativo alla Comunità dei trasporti dovrebbero essere adeguatamente preparate nell'ambito del Consiglio, sulla base delle proposte e degli altri documenti della Commissione in conformità delle pertinenti disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di approvare, a nome dell'Unione, previa adeguata consultazione, le modifiche degli elenchi degli atti dell'Unione di cui all'allegato I del trattato relativo alla Comunità dei trasporti, a norma del suo articolo 20, paragrafo 3, lettera a).

(5)

È opportuno approvare il trattato relativo alla Comunità dei trasporti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti è approvato a nome dell'Unione europea (3) (4).

Articolo 2

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, non appena possibile prima delle riunioni del consiglio ministeriale o del comitato direttivo regionale, la Commissione trasmette al Consiglio o ai suoi organi preparatori, nel formato appropriato, per adozione o consultazione a seconda del caso, conformemente al TFUE e al trattato sull'Unione europea e, in particolare, nel rispetto del principio di leale cooperazione, i progetti di posizioni e dichiarazioni dell'Unione sulle questioni che saranno discusse nella rispettiva riunione.

2.   La posizione che deve essere adottata dall'Unione in riferimento alle decisioni del comitato direttivo regionale a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, lettera a), del trattato relativo alla Comunità dei trasporti, che riguardano semplicemente l'aggiornamento degli atti dell'Unione di cui all'allegato I del trattato relativo alla Comunità dei trasporti è adottata dalla Commissione. Prima di adottare tale decisione, la Commissione consulta il Consiglio sulla posizione prevista, con sufficiente anticipo e per mezzo di un documento preparatorio scritto.

Qualsiasi adeguamento degli atti dell'Unione da integrare nell'allegato I del trattato relativo alla Comunità dei trasporti è limitato agli adeguamenti tecnici necessari ai fini di tale integrazione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2019

Per il Consiglio

Il presidente

A. ANTON


(1)  Parere del 13 febbraio 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(*1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(2)  Decisione (UE) 2017/1937 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (GU L 278 del 27.10.2017, pag. 1).

(3)  Il testo del trattato relativo alla Comunità dei trasporti è stato pubblicato nella GU L 278 del 27.10.2017, pag. 3, unitamente alla decisione relativa alla firma e all'applicazione provvisoria.

(4)  La data di entrata in vigore del trattato relativo alla Comunità dei trasporti sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale a cura del segretariato generale del Consiglio.


DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

1.   

La Commissione ribadisce che l'intenzione del trattato sulla Comunità dei trasporti è quella di istituire progressivamente una comunità dei trasporti tra l'Unione europea e le parti dell'Europa sudorientale sulla base del pertinente acquis dell'UE, creando quindi una rete dei trasporti efficace con i paesi vicini dell'UE.

2.   

La Commissione osserva che il trattato sulla Comunità dei trasporti non contiene disposizioni sull'accesso al mercato nel settore dei trasporti di merci su strada, né nel testo del trattato né nei suoi allegati; di conseguenza, in questa fase continua ad essere applicabile l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009 nei confronti delle parti dell'Europa sudorientale. Finché tale situazione non viene modificata, gli accordi bilaterali tra Stati membri e parti dell'Europa sudorientale, comprese le autorizzazioni contenute in tali accordi, possono essere mantenuti, nel rispetto di tali disposizioni e del diritto dell'UE.

3.   

Qualora l'Unione europea e le parti dell'Europa sudorientale prevedano di rafforzare la loro cooperazione mediante la creazione a livello UE di opportunità di accesso al mercato nel settore dei trasporti di merci su strada, i relativi accordi sarebbero negoziati, firmati e conclusi conformemente all'articolo 218 del TFUE.

4.   

Inizialmente potranno essere mantenuti gli eventuali accordi bilaterali degli Stati membri con le parti dell'Europa sudorientale riguardanti altre modalità di trasporto contemplate dal trattato, purché siano conformi al diritto dell'Unione, fatta salva la suddivisione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri.


DICHIARAZIONE COMUNE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DELLA FRANCIA, DELL'ITALIA E DELL'AUSTRIA

Germania, Francia, Italia e Austria sostengono l'obiettivo del trattato con i Balcani occidentali in materia di trasporti di creare progressivamente una Comunità dei trasporti e una rete di trasporti tra l'Unione europea e le parti dell'Europa sudorientale sulla base del pertinente acquis dell'UE. Sottolineano che la graduale apertura del mercato nei settori del trasporto contemplati dal trattato sulla base del principio della nazione più favorita implica necessariamente che non può esservi un trattamento più favorevole dei paesi terzi, compresi i cittadini dei paesi terzi, rispetto ai cittadini dell'UE.

Per la Germania, la Francia, l'Italia e l'Austria è importante che gli attuali accordi bilaterali tra gli Stati membri e le parti dell'Europa sudorientale possano continuare ad essere applicati e possano, se necessario, essere adattati; al riguardo accolgono con favore gli impegni assunti dall'Unione europea nel quadro dei negoziati sul trattato in materia di trasporti con i Balcani occidentali, che figurano in una dichiarazione a verbale.

Tenuto conto della ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri dell'UE, Germania, Francia, Italia e Austria rilevano inoltre che il trattato in materia di trasporti sottoscritto con i Balcani occidentali non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e non crea un precedente per gli accordi con paesi terzi in materia di trasporti.


13.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 71/5


DECISIONE (UE) 2019/393 DEL CONSIGLIO

del 7 marzo 2019

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), l'articolo 88, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 14 dicembre 2015 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Svizzera e il Liechtenstein riguardanti le modalità di partecipazione della Svizzera e del Liechtenstein alla procedura per il confronto e la trasmissione dei dati a fini di contrasto prevista dal capo VI del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

I negoziati si sono conclusi e il protocollo dell'accordo del 26 ottobre 2004 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera con riguardo all'accesso a Eurodac per fini di contrasto («protocollo») è stato siglato il 22 novembre 2017.

(3)

È opportuno firmare il protocollo.

(4)

Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (UE) n. 603/2013 e pertanto partecipano all'adozione della presente decisione.

(5)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma del protocollo tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto, con riserva della conclusione di tale protocollo (2).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2019

Per il Consiglio

La presidente

C.D. DAN


(1)  Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180, del 29.6.2013, pag. 1).

(2)  Il testo del protocollo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.


13.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 71/7


DECISIONE (UE) 2019/394 DEL CONSIGLIO

del 7 marzo 2019

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, l'Islanda e il Regno di Norvegia dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia, riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 14 dicembre 2015 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con l'Islanda e la Norvegia riguardanti le modalità di partecipazione dell'Islanda e della Norvegia alle procedure per il confronto e la trasmissione dei dati a fini di contrasto previsti al capo VI del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

I negoziati si sono conclusi e il protocollo dell'accordo del 19 gennaio 2001 tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia riguardo l'accesso a Eurodac a fini di contrasto («protocollo») è stato siglato il 21 dicembre 2017.

(3)

È opportuno firmare il protocollo.

(4)

Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (UE) n. 603/2013 e pertanto partecipano all'adozione della presente decisione.

(5)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma del protocollo tra l'Unione europea, l'Islanda e il Regno di Norvegia dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia, riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto, con riserva della conclusione di tale protocollo (2).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2019

Per il Consiglio

La presidente

C.D. DAN


(1)  Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

(2)  Il testo del protocollo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.


13.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 71/9


DECISIONE (UE) 2019/395 DEL CONSIGLIO

del 7 marzo 2019

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino per quanto riguarda l'accesso a Eurodac a fini di contrasto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 14 dicembre 2015 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Danimarca riguardanti le modalità di partecipazione della Danimarca alla procedura per il confronto e la trasmissione dei dati a fini di contrasto prevista al capo VI del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

I negoziati si sono conclusi e il protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino per quanto riguarda l'accesso a Eurodac a fini di contrasto è stato siglato l'11 dicembre 2017.

(3)

È opportuno firmare il protocollo.

(4)

Il Regno Unito e dell'Irlanda sono vincolati dal regoalmento (UE) n. 602/2013 e partecipano pertanto all'adozione della presente decisione.

(5)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma del protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublinoper quanto riguarda l'accesso a Eurodac a fini di contrasto con riserva della conclusione di tale protocollo (2).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2019

Per il Consiglio

La presidente

C.D. DAN


(1)  Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180, del 29.6.2013, pag. 1).

(2)  Il testo del protocollo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.


REGOLAMENTI

13.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 71/11


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/396 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2018

che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2205, il regolamento delegato (UE) 2016/592 e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 che integrano il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per taluni tipi di contratti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, ossia dal 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.

(2)

L'obbligo di compensazione stabilito dal regolamento (UE) n. 648/2012 non tiene conto dell'eventualità che uno Stato membro receda dall'Unione. I problemi cui devono far fronte le parti di un contratto derivato OTC le cui controparti sono stabilite nel Regno Unito sono una conseguenza diretta di un evento che è al di fuori del loro controllo e potrebbero porre tali controparti in una posizione di svantaggio rispetto ad altre controparti dell'Unione.

(3)

Il regolamento delegato (UE) 2015/2205 delle Commissioni (2), (UE) 2016/592 (3) e (UE) 2016/1178 (4) precisano le date di decorrenza dell'obbligo di compensazione per i contratti relativi a talune categorie di derivati OTC. Tali regolamenti prevedono inoltre date diverse a seconda della categoria cui appartiene la controparte di tali contratti.

(4)

Le controparti non possono prevedere quale potrebbe essere lo status di una controparte stabilita nel Regno Unito o in quale misura tale controparte sarebbe in grado di continuare a fornire determinati servizi alle controparti stabilite nell'Unione. Per far fronte a tale situazione, le controparti potrebbero decidere di novare il contratto sostituendo la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro.

(5)

Se, a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione, le parti decidono di sostituire una controparte stabilita nel Regno Unito con una nuova controparte stabilita nell'Unione, la novazione dei contratti farà scattare l'obbligo di compensazione se tale novazione ha luogo alla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per tale tipo di contratto o successivamente a tale data. Di conseguenza, le parti dovranno compensare tale contratto presso una CCP autorizzata o riconosciuta.

(6)

I contratti compensati a livello centrale sono soggetti a un altro regime di garanzia rispetto ai contratti non compensati a livello centrale. L'attivazione dell'obbligo di compensazione può quindi costringere determinate controparti a cessare le operazioni, lasciando alcuni rischi non coperti.

(7)

Per garantire il corretto funzionamento del mercato e la parità di condizioni tra le controparti stabilite nell'Unione, è opportuno che le controparti possano sostituire le controparti stabilite nel Regno Unito con controparti stabilite in uno Stato membro senza far scattare l'obbligo di compensazione. Al fine di concedere un periodo di tempo sufficiente per sostituire tali controparti, la data a partire dalla quale decorre l'obbligo di compensazione per la novazione di tali contratti dovrebbe essere successiva di 12 mesi alla data di applicazione del presente regolamento.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178.

(9)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione presentato alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

(10)

È necessario agevolare l'attuazione di soluzioni efficienti da parte dei partecipanti al mercato il più rapidamente possibile. Pertanto, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati, ma non ha effettuato una consultazione pubblica aperta, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(11)

È opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi solo a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno, a meno che entro tale data sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito o sia stato prorogato il periodo di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2205

Il regolamento delegato (UE) 2015/2205 è così modificato:

1)

all'articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, per i contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC indicata nell'allegato, l'obbligo di compensazione decorre 12 mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

l'obbligo di compensazione non si è attivato entro il al 14 marzo 2019;

b)

i contratti sono novati al solo scopo di sostituire la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro.»;

2)

all'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Per le controparti finanziarie appartenenti alla categoria 3 e per le operazioni di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento concluse tra controparti finanziarie, la durata residua minima di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 648/2012, alla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione, è di:

a)

50 anni per i contratti che appartengono alle categorie della tabella 1 o della tabella 2 di cui all'allegato;

b)

3 anni per i contratti che appartengono alle categorie della tabella 3 o della tabella 4 di cui all'allegato.».

Articolo 2

Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/592

Il regolamento delegato (UE) 2016/592 è così modificato:

1)

all'articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, per i contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC indicata nell'allegato, l'obbligo di compensazione decorre 12 mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

l'obbligo di compensazione non si è attivato entro il al 14 marzo 2019;

b)

i contratti sono novati al solo scopo di sostituire la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro.»;

2)

all'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Per le controparti finanziarie appartenenti alla categoria 3 e per le operazioni di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento concluse tra controparti finanziarie, la durata residua minima di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 648/2012, alla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione, è di 5 anni e 3 mesi.».

Articolo 3

Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1178

Il regolamento delegato (UE) 2016/1178 è così modificato:

1)

all'articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, per i contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC indicata nell'allegato, l'obbligo di compensazione decorre 12 mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

l'obbligo di compensazione non si è attivato entro il al 14 marzo 2019;

b)

i contratti sono novati al solo scopo di sostituire la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro.»;

2)

all'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Per le controparti finanziarie appartenenti alla categoria 3 e per le operazioni di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento concluse tra controparti finanziarie, la durata residua minima di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 648/2012, alla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione, è di:

a)

15 anni per i contratti che appartengono alle categorie della tabella 1 di cui all'allegato I;

b)

3 anni per i contratti che appartengono alle categorie della tabella 2 di cui all'allegato I.».

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

Tuttavia, il presente regolamento non si applica nei seguenti casi:

a)

entro tale data è entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea;

b)

è stata presa la decisione di prorogare il periodo di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 13).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione, del 1o marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 103 del 19.4.2016, pag. 5).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione, del 10 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 195 del 20.7.2016, pag. 3).

(5)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


13.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 71/15


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/397 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2018

che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/2251 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data fino alla quale le controparti possono continuare ad applicare le rispettive procedure di gestione del rischio per taluni contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, ossia dal 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.

(2)

L'obbligo di scambio di garanzie di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda i contratti derivati over-the-counter («OTC») non compensati mediante controparte centrale («CCP») non tiene conto dell'eventualità che uno Stato membro receda dall'Unione. I problemi cui devono far fronte le parti di un contratto derivato OTC le cui controparti sono stabilite nel Regno Unito sono una conseguenza diretta di un evento che è al di fuori del loro controllo e potrebbero porre tali controparti in una posizione di svantaggio rispetto ad altre controparti dell'Unione.

(3)

Il regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione (2) fissa diverse date di applicazione delle procedure per lo scambio di garanzie reali per i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale, a seconda della categoria di controparte di tali contratti.

(4)

Le controparti non possono prevedere quale potrebbe essere lo status di una controparte stabilita nel Regno Unito o in quale misura tale controparte sarebbe in grado di continuare a fornire determinati servizi alle controparti stabilite nell'Unione. Per far fronte a tale situazione, le controparti potrebbero decidere di novare il contratto sostituendo la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro.

(5)

Prima dell'applicazione del regolamento (UE) n. 648/2012 e del regolamento delegato (UE) 2016/2251, le controparti di contratti derivati OTC non compensati a livello centrale non erano tenute a effettuare lo scambio di garanzie reali e pertanto le negoziazioni bilaterali non erano coperte da garanzia reale oppure lo erano su base volontaria. Se le controparti fossero tenute a effettuare lo scambio di garanzie reali a seguito della novazione dei loro contratti per far fronte al recesso del Regno Unito dall'Unione, la restante controparte potrebbe non essere in grado di accettare la novazione.

(6)

Per garantire il corretto funzionamento del mercato e la parità di condizioni tra le controparti stabilite nell'Unione, è opportuno che le controparti possano sostituire le controparti stabilite nel Regno Unito con controparti stabilite in uno Stato membro senza essere tenute a effettuare lo scambio di garanzie reali per i contratti novati. Esse dovrebbero essere tenute a effettuare lo scambio di garanzie reali per la novazione dei contratti 12 mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento modificativo.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/2251.

(8)

Il presente regolamento è basato sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dall'Autorità bancaria europea, dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

(9)

È necessario agevolare l'attuazione di soluzioni efficienti da parte dei partecipanti al mercato il più rapidamente possibile. Pertanto, l'Autorità bancaria europea, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati hanno analizzato i potenziali costi e benefici, ma non hanno condotto una consultazione pubblica aperta in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Per la medesima ragione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

(10)

È opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi solo a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno, a meno che entro tale data sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito o sia stato prorogato il periodo di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2016/2251

L'articolo 35 del regolamento delegato (UE) n. 2016/2251 della Commissione è sostituito dal seguente:

«Articolo 35

Disposizioni transitorie

Le controparti di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 possono continuare ad applicare le procedure di gestione del rischio in essere alla data di applicazione del presente regolamento per i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale stipulati o novati tra il 16 agosto 2012 e le pertinenti date di applicazione del presente regolamento.

Le controparti di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 possono altresì continuare ad applicare le procedure di gestione del rischio in vigore al 14 marzo 2019 per i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a)

i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale sono stati stipulati o novati prima delle pertinenti date di applicazione del presente regolamento indicate agli articoli 36, 37 e 38 del presente regolamento o 14 marzo 2019, se anteriore;

b)

i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale sono novati al solo scopo di sostituire la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro;

c)

i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale sono novati tra il giorno successivo a quello in cui il diritto dell'Unione cessa di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno, a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, e una delle seguenti date, a seconda di quale sia posteriore:

i)

le pertinenti date di applicazione indicate agli articoli 36, 37 e 38 del presente regolamento; o

ii)

12 mesi dopo il giorno successivo a quello in cui il diritto dell'Unione cessa di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.»

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

Tuttavia, il presente regolamento non si applica nei seguenti casi:

a)

entro tale data è entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea;

b)

è stata presa la decisione di prorogare il periodo di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione, del 4 ottobre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, GU L 340 del 15.12.2016, pag. 9.

(3)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(4)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

(5)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


13.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 71/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/398 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2019

che modifica il regolamento (CE) n. 616/2007 per quanto riguarda alcuni contingenti tariffari supplementari nel settore del pollame e che deroga a tale regolamento per l'anno contingentale 2018/2019

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 settembre 2018 l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese («Cina») hanno firmato un accordo in forma di scambio di lettere («l'accordo») nel quadro del procedimento DS492 Unione europea — Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame. La firma dell'accordo a nome dell'Unione europea è stata autorizzata con decisione del Consiglio (UE) 2018/1252 (2) e la sua conclusione con decisione del Consiglio (UE) 2019/143 (3).

(2)

A norma dell'accordo, l'Unione europea aprirà alcuni contingenti tariffari per taluni prodotti a base di carni di pollame.

(3)

Il regolamento (CE) n. 616/2007 (4) della Commissione prevede l'apertura e le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari dell'Unione nel settore del pollame originario del Brasile, della Tailandia e di altri paesi terzi.

(4)

È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 616/2007 per tener conto dei contingenti tariffari aperti a norma dell'accordo.

(5)

L'accordo prevede l'entrata in vigore il 1o aprile 2019. Pertanto, per l'anno contingentale 2018/2019 i quantitativi di prodotti a base di carni di pollame per i contingenti tariffari da mettere a disposizione a norma dell'accordo dovrebbero essere calcolati su base proporzionale, tenendo conto della data di entrata in vigore dell'accordo. A decorrere dal periodo contingentale che ha inizio il 1o luglio 2019 dovrebbe essere messa a disposizione la totalità dei quantitativi annui di carni di pollame previsti dall'accordo.

(6)

Considerato che alcuni contingenti per i prodotti a base di carne di pollame assegnati alla Cina devono essere gestiti su base trimestrale e che il periodo di presentazione delle domande per il trimestre che ha inizio il 1o aprile 2019 sarà scaduto al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, i quantitativi di cui all'accordo per il periodo compreso tra il 1o aprile e il 30 giugno 2019 dovrebbero essere resi disponibili a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, che dovrebbe essere quella dell'entrata in vigore dell'accordo.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 616/2007

Il regolamento (CE) n. 616/2007 è così modificato:

(1)

all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito da quanto segue:

«1.   Sono aperti i contingenti tariffari di cui all'allegato I del presente regolamento per l'importazione dei prodotti oggetto degli accordi tra l'Unione e il Brasile, tra l'Unione e la Thailandia e tra l'Unione e la Cina, approvati con decisione 2007/360/CE, con decisione 2012/792/UE (*1) e con decisione 2019/143/UE (*2) del Consiglio.

I contingenti tariffari sono aperti su base annua per il periodo dal 1o luglio al 30 giugno.

(*1)  Decisione del Consiglio 2012/792/UE, del 6 dicembre 2012, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Brasile, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell'elenco dell'UE allegato al GATT 1994, e dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Thailandia, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell'elenco dell'UE allegato al GATT 1994 (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 47)."

(*2)  Decisione (UE) 2019/143 del Consiglio, del 28 gennaio 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese nel quadro del procedimento DS492 Unione europea — Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame (GU L 27 del 31.1.2019, pag. 2).»"

(2)

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1.   Eccezion fatta per i gruppi 3, 4B, 5B, 6B, 6C e 10, il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuo è ripartito in quattro sottoperiodi nella maniera seguente:

a)

30 % nel sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre;

b)

30 % nel sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre;

c)

20 % nel sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo;

d)

20 % nel sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno.

2.   Il quantitativo annuo fissato per i contingenti dei gruppi 3, 4B, 5B, 6B, 6C e 10 non è suddiviso in sottoperiodi.

3.   I quantitativi annui stabiliti per i contingenti dei gruppi 5 A e 5B sono gestiti in una prima fase assegnando diritti di importazione e, in una seconda fase, rilasciando titoli di importazione.»

(3)

L'articolo 4 è così modificato:

a)

Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, per i gruppi 3, 6 A, 6B, 6C, 6D e 8, ciascun richiedente può presentare più domande di titoli di importazione per prodotti di un solo gruppo se detti prodotti sono originari di paesi diversi. Le domande, relative ciascuna a un solo paese di origine, devono essere presentate contemporaneamente all'autorità competente di uno Stato membro. Ai fini del massimale di cui al paragrafo 5 del presente articolo esse sono considerate come un'unica domanda.»

b)

Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   I titoli comportano l'obbligo di importare dal paese indicato, eccezion fatta per i gruppi 3, 6 A, 6B, 6C, 6D e 8. Per i gruppi soggetti a tale obbligo, nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo stesso è indicato il paese di origine e la dicitura “sì” è contrassegnata con una crocetta.»

(4)

all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito da quanto segue:

«2.   Una cauzione pari a 50 EUR/100 kg è depositata all'atto della presentazione di una domanda di titolo per i gruppi 2, 3, 6 A, 6B, 6C, 6D, 8, 9 e 10. La cauzione è fissata a 10 EUR/100 kg per i gruppi 1, 4 A, 4B e 7 e a 35 EUR/100 kg per le domande di diritti di importazione relative ai gruppi 5 A e 5B.»

(5)

All'articolo 6, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per i gruppi 3, 4B, 5B, 6B, 6C e 10, la comunicazione di cui al primo comma, lettera a), non si applica.».

(6)

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

1.   L'immissione in libera pratica nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1 del presente regolamento è subordinata alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle competenti autorità della Cina (per i gruppi 9 e 10), il Brasile (per i gruppi 1, 4 A, 4B e 7) o la Thailandia (per i gruppi 2, 5 A e 5B) a norma degli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (*3).

2.   Il paragrafo 1 non si applica ai gruppi 3, 6 A, 6B, 6C, 6D e 8.

(*3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).»"

(7)

L'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Deroghe al regolamento (CE) n. 616/2007 per l'anno contingentale 2018/2019

1.   In deroga al regolamento (CE) n. 616/2007, per quanto riguarda i contingenti corrispondenti ai gruppi 6C, 6D, 9 e 10 di cui all'allegato I di tale regolamento, modificato dall'articolo 1, punto 7, i seguenti quantitativi proporzionali sono messi a disposizione per l'anno contingentale 2018/2019:

a)

per il numero d'ordine 09.4266: 15 tonnellate;

b)

per il numero d'ordine 09.4267: 15 tonnellate;

c)

per il numero d'ordine 09.4268: 1 250 tonnellate;

d)

per il numero d'ordine 09.4269: 1 500 tonnellate;

e)

per il numero d'ordine 09.4283: 150 tonnellate.

2.   In deroga al regolamento (CE) n. 616/2007, per quanto riguarda i contingenti corrispondenti ai gruppi 6C, 6D, 9 e 10 di cui all'allegato I di tale regolamento, modificato dall'articolo 1, punto 7, per l'anno contingentale 2018/2019 si applicano le seguenti norme:

a)

le domande di titoli d'importazione per i gruppi 6C e 10 sono presentate tra l'8o e il 15o giorno di calendario successivo alla data di applicazione del presente regolamento, entro le ore 13.00 (ora di Bruxelles);

b)

le domande di titoli d'importazione in relazione al sottoperiodo 1o aprile - 30 giugno per i gruppi 6D e 9 sono presentate tra l'8o e il 15o giorno di calendario successivo alla data di applicazione del presente regolamento, entro le ore 13.00 (ora di Bruxelles);

c)

gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali richiesti e la rispettiva ripartizione per numero d'ordine e origine entro il settimo giorno lavorativo successivo alla fine del periodo per la presentazione delle domande di cui ai punti a) e b);

d)

i titoli di importazione vengono rilasciati a partire dal settimo e non oltre il dodicesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo per le notifiche di cui al punto c);

e)

gli Stati membri notificano alla Commissione tra il 16 e il 31 maggio 2019 i quantitativi previsti dai titoli di importazione che hanno rilasciato.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Decisione (UE) 2018/1252 del Consiglio, del 18 settembre 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese nel quadro del procedimento DS492 Unione europea — Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame (GU L 237 del 20.9.2018, pag. 2).

(3)  Decisione (UE) 2019/143 del Consiglio, del 28 gennaio 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese nel quadro del procedimento DS492 Unione europea — Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame (GU L 27 del 31.1.2019, pag. 2).

(4)  Regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione, del 4 giugno 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi (GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Carni di pollame salate o in salamoia  (1)

Paese

Numero del gruppo

Periodicità della gestione

Numero d'ordine

Codice NC

Dazio doganale

Quantitativi annui

(tonnellate)

Quantitativo minimo per domanda

Quantitativo massimo per domanda

Brasile

1

Trimestrale

09.4211

ex 0210 99 39

15,4 %

170 807

100 t

10 %

Thailandia

2

Trimestrale

09.4212

ex 0210 99 39

15,4 %

92 610

100 t

5 %

Altri

3

Annuale

09.4213

ex 0210 99 39

15,4 %

828

10 t

10 %


Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino

Paese

Numero del gruppo

Periodicità della gestione

Numero d'ordine

Codice NC

Dazio doganale

Quantitativi annui

(tonnellate)

Quantitativo minimo per domanda

Quantitativo massimo per domanda

Brasile

4 A

Trimestrale

09.4214

1602 32 19

8 %

79 477

100 t

10 %

09.4251

1602 32 11

630 EUR/t

15 800

100 t

10 %

09.4252

1602 32 30

10,9 %

62 905

100 t

10 %

4B

Annuale

09.4253

1602 32 90

10,9 %

295

10 t

100 %

Thailandia

5 A

Trimestrale

09.4215

1602 32 19

8 %

160 033

100 t

10 %

09.4254

1602 32 30

10,9 %

14 000

100 t

10 %

09.4255

1602 32 90

10,9 %

2 100

10 t

10 %

09.4256

1602 39 29

10,9 %

13 500

100 t

10 %

5B

Annuale

09.4257

1602 39 21

630 EUR/t

10

10 t

100 %

09.4258

ex 1602 39 85  (2)

10,9 %

600

10 t

100 %

09.4259

ex 1602 39 85  (3)

10,9 %

600

10 t

100 %

Altri

6 A

Trimestrale

09.4216

1602 32 19

8 %

11 443

10 t

10 %

09.4260

1602 32 30

10,9 %

2 800

10 t

10 %

6B

Annuale

09.4261 (4)

1602 32 11

630 EUR/t

340

10 t

100 %

09.4262

1602 32 90

10,9 %

470

10 t

100 %

09.4263 (5)

1602 39 29

10,9 %

220

10 t

100 %

09.4264 (5)

ex 1602 39 85  (2)

10,9 %

148

10 t

100 %

09.4265 (5)

ex 1602 39 85  (3)

10,9 %

125

10 t

100 %

6C

Annuale

09.4266 (6)

1602 39 29

10,9 %

60

10 t

100 %

09.4267 (6)

1602 39 85

10,9 %

60

10 t

100 %

Erga omnes

6D

Trimestrale

09.4268

1602 32 19

8 %

5 000

10 t

10 %

Cina

9

Trimestrale

09.4269

1602 39 29

10,9 %

6 000

10 t

10 %

Cina

10

Annuale

09.4283

1602 39 85

10,9 %

600

10 t

100 %


Preparazioni di carne di tacchino

Paese

Numero del gruppo

Periodicità della gestione

Numero d'ordine

Codice NC

Dazio doganale

Quantitativi annui

(tonnellate)

Quantitativo minimo per domanda

Quantitativo massimo per domanda

Brasile

7

Trimestrale

09.4217

1602 31

8,5 %

92 300

100 t

10 %

Altri

8

Trimestrale

09.4218

1602 31

8,5 %

11 596

10 t

10 %

»

(1)  L'applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC, a condizione che la carne salata o in salamoia di cui trattasi sia carne di pollame di cui al codice NC 0207.

(2)  Carni di oca, anatra e faraona trasformate, contenenti, in peso, una percentuale di carne o di frattaglie di pollame pari o superiore al 25 % ma inferiore al 57 %.

(3)  Carni di oca, anatra e faraona trasformate, contenenti, in peso, una percentuale di carne o di frattaglie di pollame inferiore al 25 %.

(4)  Altri, escluso il Brasile e inclusa la Thailandia.

(5)  Altri, esclusa la Thailandia e incluso il Brasile.

(6)  Altri, esclusa la Cina.


DECISIONI

13.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 71/24


DECISIONE (UE) 2019/399 DEL CONSIGLIO

del 7 marzo 2019

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nei comitati pertinenti della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UN nn. 0, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 19, 23, 27, 38, 41, 48, 50, 51, 53, 55, 58, 62, 67, 69, 70, 73, 74, 77, 86, 87, 91, 92, 98, 104, 106, 107, 110, 112, 113, 116, 119, 122, 123 e 128, le proposte di modifica della risoluzione consolidata R.E.5., le proposte di quattro nuovi regolamenti UN e la proposta di modifica dell'allegato 4 dell'accordo del 1958 riveduto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 97/836/CE del Consiglio (1) l'Unione ha aderito all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto»). L'accordo del 1958 riveduto è entrato in vigore il 24 marzo 1998.

(2)

Con la decisione 2000/125/CE del Consiglio (2) l'Unione ha aderito all'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»). L'accordo parallelo è entrato in vigore il 15 febbraio 2000.

(3)

Conformemente all'articolo 1 dell'accordo del 1958 riveduto e all'articolo 6 dell'accordo parallelo, il comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e il comitato esecutivo dell'accordo parallelo («comitati UNECE pertinenti») possono adottare le proposte di modifica dei regolamenti UN nn. 0, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 19, 23, 27, 38, 41, 48, 50, 51, 53, 55, 58, 62, 67, 69, 70, 73, 74, 77, 86, 87, 91, 92, 98, 104, 106, 107, 110, 112, 113, 116, 119, 122, 123 e 128, la proposta di modifica della risoluzione consolidata R.E.5; le proposte di quattro nuovi regolamenti UN e la proposta di modifica dell'allegato 4 dell'accordo del 1958 riveduto («megadecisione»).

(4)

I comitati UNECE pertinenti, in occasione della 177a sessione del Forum mondiale che si svolgerà dall'11 al 15 marzo 2019, sono chiamati ad adottare una megadecisione relativa alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche uniformi per l'omologazione dei veicoli a motore, degli accessori e delle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore, nonché ai regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale a tali veicoli, accessori e parti.

(5)

È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione nei comitati UNECE pertinenti per quanto riguarda l'adozione di tali modifiche dell'allegato 4 dell'accordo del 1958 riveduto, dei regolamenti UN, della risoluzione consolidata e dei nuovi regolamenti UN, poiché i regolamenti, insieme alla risoluzione consolidata, vincoleranno l'Unione e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione nel settore dell'omologazione dei veicoli.

(6)

La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha sostituito i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell'Unione e ha istituito un quadro armonizzato contenente disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche generali per tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Tale direttiva ha integrato i regolamenti adottati a norma dell'accordo del 1958 riveduto («regolamenti UN») nel sistema di omologazione UE, come prescrizioni per l'omologazione oppure come alternative alla legislazione dell'Unione. Dall'adozione della direttiva 2007/46/CE i regolamenti UN sono progressivamente incorporati nella legislazione dell'Unione.

(7)

Alla luce dell'esperienza e degli sviluppi tecnici è necessario modificare o integrare le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche contemplati dai regolamenti UN nn. 0, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 19, 23, 27, 38, 41, 48, 50, 51, 53, 62, 67, 69, 70, 73, 74, 77, 86, 87, 91, 92, 98, 104, 106, 107, 110, 112, 113, 116, 119, 122, 123 e 128, nonché dalla risoluzione consolidata R.E.5. Occorre inoltre rettificare alcune disposizioni dei regolamenti UN nn. 55, 58 e 107.

(8)

Al fine di chiarire e consolidare le prescrizioni concernenti i componenti attualmente contenute in vari regolamenti UN, è necessario adottare tre nuovi regolamenti UN relativi ai dispositivi di segnalazione luminosa, ai dispositivi di illuminazione della strada e ai catadiottri. Questi nuovi regolamenti UN sostituiranno, senza modificare alcuna prescrizione tecnica dettagliata già in vigore, 20 regolamenti UN (nn. 3, 4, 6, 7, 19, 23, 27, 38, 50, 69, 70, 77, 87, 91, 98, 104, 112, 113, 119 e 123) che non saranno più utilizzati per le nuove omologazioni dei veicoli. Il 6 novembre 2018 il Consiglio ha adottato una decisione relativa alla posizione da adottare per quanto riguarda tutti i suddetti 23 regolamenti UN nella sessione del novembre 2018 dei comitati UNECE pertinenti (176a sessione del Forum mondiale). In tale sessione i comitati pertinenti non hanno tuttavia proceduto al voto su detti regolamenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e nel comitato esecutivo dell'accordo parallelo, in occasione della 177a sessione del Forum mondiale che si svolgerà dall'11 al 15 marzo 2019, è quella di votare a favore delle proposte elencate nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2019

Per il Consiglio

La presidente

C.D. DAN


(1)  Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto») (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

(2)  Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo») (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12).

(3)  Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).


ALLEGATO

Regolamento n.

Titolo del punto dell'ordine del giorno

Documento di riferimento (1)

0

Proposta della serie di modifiche 01 del regolamento UN n. 0 relativo a disposizioni uniformi sull'omologazione internazionale globale di tipi di veicoli

ECE/TRANS/WP.29/2018/82

3

Proposta della serie di modifiche 03 del regolamento UN n. 3 (Catadiottri)

ECE/TRANS/WP.29/2018/91/Rev.1

4

Proposta della serie di modifiche 01 del regolamento UN n. 4 (Illuminazione delle targhe posteriori)

ECE/TRANS/WP.29/2018/92/Rev.1

6

Proposta della serie di modifiche 02 del regolamento UN n. 6 (Indicatori di direzione)

ECE/TRANS/WP.29/2018/93/Rev.1

7

Proposta della serie di modifiche 03 del regolamento UN n. 7 (Luci di posizione, di arresto e di ingombro)

ECE/TRANS/WP.29/2018/94/Rev.1

9

Proposta della serie di modifiche 08 del regolamento UN n. 9 (Rumorosità dei veicoli a tre ruote)

ECE/TRANS/WP.29/2019/6

10

Proposta di una nuova serie di modifiche 06 del regolamento UN n. 10 (Compatibilità elettromagnetica)

ECE/TRANS/WP.29/2019/20

19

Proposta della serie di modifiche 05 del regolamento UN n. 19 (Proiettori fendinebbia anteriori)

ECE/TRANS/WP.29/2018/95/Rev.1

23

Proposta della serie di modifiche 01 del regolamento UN n. 23 (Proiettori di retromarcia)

ECE/TRANS/WP.29/2018/96/Rev.1

27

Proposta della serie di modifiche 05 del regolamento UN n. 27 (Triangoli di segnalazione)

ECE/TRANS/WP.29/2018/97/Rev.1

38

Proposta della serie di modifiche 01 del regolamento UN n. 38 (Proiettori fendinebbia posteriori)

ECE/TRANS/WP.29/2018/98/Rev.1

41

Proposta di supplemento 7 della serie di modifiche 04 del regolamento UN n. 41 (Emissioni acustiche dei ciclomotori)

ECE/TRANS/WP.29/2019/3

48

Proposta di supplemento 12 della serie di modifiche 06 del regolamento UN n. 48 (Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa)

ECE/TRANS/WP.29/2018/99/Rev.2

48

Proposta di supplemento 13 della serie di modifiche 05 del regolamento UN n. 48 (Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa)

ECE/TRANS/WP.29/2018/100/Rev.1

48

Proposta di supplemento 18 della serie di modifiche 04 del regolamento UN n. 48 (Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa)

ECE/TRANS/WP.29/2018/101

48

Proposta di supplemento 6 della serie di modifiche 03 del regolamento UN n. 48 (Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa)

ECE/TRANS/WP.29/2018/102

50

Proposta della serie di modifiche 01 del regolamento UN n. 50 (Luci di posizione, luci di arresto e indicatori di direzione per ciclomotori e motocicli)

ECE/TRANS/WP.29/2018/103/Rev.1

51

Proposta di supplemento 5 della serie di modifiche 03 del regolamento UN n. 51 (Rumorosità dei veicoli di categoria M e N)

ECE/TRANS/WP.29/2019/4/Rev.1

53

Proposta di supplemento 2 della serie di modifiche 02 del regolamento UN n. 53 (Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa per veicoli di categoria L3)

ECE/TRANS/WP.29/2018/86/Rev.1

53

Proposta di supplemento 20 della serie di modifiche 01 del regolamento UN n. 53 (Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa per veicoli di categoria L3)

ECE/TRANS/WP.29/2018/87/Rev.2

53

Proposta di supplemento 2 della serie di modifiche 02 del regolamento UN n. 53 (Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa per veicoli di categoria L3)

ECE/TRANS/WP.29/2018/104/Rev.1

53

Proposta di supplemento 20 della serie di modifiche 01 del regolamento UN n. 53 (Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa per veicoli di categoria L3)

ECE/TRANS/WP.29/2018/105

53

Proposta di supplemento 3 della serie di modifiche 02 del regolamento UN n. 53 (Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa per veicoli di categoria L3)

ECE/TRANS/WP.29/2019/17

53

Proposta di supplemento 21 della serie di modifiche 01 del regolamento UN n. 53 (Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa per veicoli di categoria L3)

ECE/TRANS/WP.29/2019/18

55

Proposta di rettifica 1 della revisione 2 del regolamento UN n. 55 (Componenti di attacco meccanico)

ECE/TRANS/WP.29/2019/21

58

Proposta di rettifica 1 della revisione 3 del regolamento UN n. 58 (Protezione antincastro posteriore)

ECE/TRANS/WP.29/2019/22

62

Proposta di supplemento 3 del regolamento UN n. 62 (Protezione dall'uso non autorizzato di ciclomotori/motocicli)

ECE/TRANS/WP.29/2019/8

67

Proposta di supplemento 16 della serie di modifiche 01 del regolamento UN n. 67 (Veicoli che utilizzano GPL)

ECE/TRANS/WP.29/2019/9

67

Proposta di supplemento 1 della serie di modifiche 02 del regolamento UN n. 67 (Veicoli che utilizzano GPL)

ECE/TRANS/WP.29/2019/10

69

Proposta della serie di modifiche 02 del regolamento UN n. 69 (Targhe di segnalazione posteriori destinate ai veicoli lenti)

ECE/TRANS/WP.29/2018/106/Rev.1

70

Proposta della serie di modifiche 02 del regolamento UN n. 70 (Targhe di segnalazione posteriori destinate ai veicoli pesanti e lunghi)

ECE/TRANS/WP.29/2018/107/Rev.1

73

Proposta di supplemento 2 della serie di modifiche 01 del regolamento UN n. 73 (Dispositivi di protezione laterale)

ECE/TRANS/WP.29/2019/11

74

Proposta di supplemento 11 della serie di modifiche 01 del regolamento UN n. 74 (Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa per ciclomotori)

ECE/TRANS/WP.29/2018/108/Rev.2

77

Proposta della serie di modifiche 01 del regolamento UN n. 77 (Luci di stazionamento)

ECE/TRANS/WP.29/2018/109/Rev.1

86

Proposta di supplemento 1 della serie di modifiche 01 del regolamento UN n. 86 (Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa per veicoli agricoli)

ECE/TRANS/WP.29/2018/110/Rev.1

86

Proposta di supplemento 7 della versione originale del regolamento UN n. 86 (Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa per veicoli agricoli)

ECE/TRANS/WP.29/2018/111

87

Proposta della serie di modifiche 01 del regolamento UN n. 87 (Luci di marcia diurne)

ECE/TRANS/WP.29/2018/112/Rev.1

91

Proposta della serie di modifiche 01 del regolamento UN n. 91 (Luci di posizione laterali)

ECE/TRANS/WP.29/2018/113/Rev.1

92

Proposta della serie di modifiche 02 del regolamento UN n. 92 (Sistemi di silenziatori dello scarico di ricambio per motocicli)

ECE/TRANS/WP.29/2019/7

98

Proposta della serie di modifiche 02 del regolamento UN n. 98 (Proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica di gas)

ECE/TRANS/WP.29/2018/114/Rev.1

104

Proposta della serie di modifiche 01 del regolamento UN n. 104 (Contrassegni retroriflettenti)

ECE/TRANS/WP.29/2018/115/Rev.1

106

Proposta di supplemento 17 della serie originale di modifiche del regolamento UN n. 106 (Pneumatici destinati ai veicoli agricoli e ai loro rimorchi)

ECE/TRANS/WP.29/2019/5

107

Proposta di supplemento 1 della serie di modifiche 08 del regolamento UN n. 107 (Veicoli di categoria M2 e M3)

ECE/TRANS/WP.29/2019/12

107

Proposta di rettifica 2 della revisione 4 del regolamento UN n. 107 (Veicoli di categoria M2 e M3)

ECE/TRANS/WP.29/2019/23

107

Proposta di rettifica 2 della revisione 5 del regolamento UN n. 107 (Veicoli di categoria M2 e M3)

ECE/TRANS/WP.29/2019/24

107

Proposta di rettifica 3 della revisione 6 del regolamento UN n. 107 (Veicoli di categoria M2 e M3)

ECE/TRANS/WP.29/2019/25

107

Proposta di rettifica 2 della revisione 7 del regolamento UN n. 107 (Veicoli di categoria M2 e M3)

ECE/TRANS/WP.29/2019/26

107

Proposta di rettifica 1 della revisione 8 del regolamento UN n. 107 (Veicoli di categoria M2 e M3)

ECE/TRANS/WP.29/2019/27

110

Proposta di supplemento 2 della serie di modifiche 03 del regolamento UN n. 110 (Veicoli che utilizzano GNC e GNL)

ECE/TRANS/WP.29/2019/13

110

Proposta della serie di modifiche 04 del regolamento UN n. 110 (Veicoli che utilizzano GNC e GNL)

ECE/TRANS/WP.29/2019/16

112

Proposta della serie di modifiche 02 del regolamento UN n. 112 (Proiettori che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico)

ECE/TRANS/WP.29/2018/116/Rev.1

113

Proposta della serie di modifiche 03 del regolamento UN n. 113 (Proiettori che emettono un fascio anabbagliante simmetrico)

ECE/TRANS/WP.29/2018/117/Rev.1

116

Proposta di supplemento 6 del regolamento UN n. 116 (Sistemi di allarme e antifurto)

ECE/TRANS/WP.29/2019/14

119

Proposta della serie di modifiche 02 del regolamento UN n. 119 (Luci di svolta)

ECE/TRANS/WP.29/2018/118/Rev.1

122

Proposta di supplemento 5 del regolamento UN n. 122 (Impianti di riscaldamento)

ECE/TRANS/WP.29/2019/15

123

Proposta della serie di modifiche 02 del regolamento UN n. 123 [Sistemi d'illuminazione anteriori auto-orientanti (fari adattativi — AFS)]

ECE/TRANS/WP.29/2018/119/Rev.1

128

Proposta di supplemento 9 della versione originale del regolamento n. 128 [Sorgenti luminose a diodi fotoemettitori (LED)]

ECE/TRANS/WP.29/2019/19

Nuovo regolamento UN

Proposta di un nuovo regolamento UN relativo a disposizioni uniformi sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda il sistema di informazione sugli angoli morti (Blind Spot Information System) per il rilevamento di biciclette

ECE/TRANS/WP.29/2019/28

Nuovo regolamento UN

Proposta di un nuovo regolamento UN relativo ai dispositivi di segnalazione luminosa

ECE/TRANS/WP.29/2018/157

Nuovo regolamento UN

Proposta di un nuovo regolamento UN relativo ai dispositivi di illuminazione della strada

ECE/TRANS/WP.29/2018/158/Rev.1

Nuovo regolamento UN

Proposta di un nuovo regolamento UN relativo ai catadiottri

ECE/TRANS/WP.29/2018/159/Rev.1


Risoluzione consolidata n.

Titolo del punto dell'ordine del giorno

Documento di riferimento

R.E.5

Proposta di modifica 3 della risoluzione consolidata sulla specifica comune delle categorie di sorgenti luminose (R.E.5)

ECE/TRANS/WP.29/2019/29


Accordo del 1958 riveduto

Titolo del punto dell'ordine del giorno

Documento di riferimento

Allegato 4

Proposta di modifica dell'allegato 4 dell'accordo del 1958 riveduto

ECE/TRANS/WP.29/2018/165


(1)  Tutti i documenti indicati nella tabella sono disponibili al seguente indirizzo: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/gen2018.html.


Rettifiche

13.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 71/30


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1565 della Commissione, del 17 ottobre 2018, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-mannanasi prodotta da Paenibacillus lentus (DSM 28088) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori escluse le specie volatili ovaiole, tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, suinetti svezzati, suini da ingrasso e specie suine minori (titolare dell'autorizzazione Elanco GmbH)

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 262 del 19 ottobre 2018 )

Pagina 26, allegato, quarta colonna «Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi», sezione «Composizione dell'additivo»:

anziché:

«—

1,6 × 108 U (1)/g in forma solida;

5,9 × 108 U/g in forma liquida.»,

leggasi:

«—

1,6 × 108 U (1)/kg in forma solida;

5,9 × 108 U/L in forma liquida.».