ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 59

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
27 febbraio 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/330 della Commissione, dell'11 dicembre 2018, che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose ( 1 )

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

8

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/332 della Commissione, del 20 febbraio 2019, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Istra(DOP)]

70

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

27.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 59/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/330 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2018

che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 649/2012 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato («procedura PIC») per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale («convenzione di Rotterdam»), firmata l'11 settembre 1998 e approvata, a nome dell'Unione, con decisione 2003/106/CE del Consiglio (2).

(2)

La Commissione ha adottato regolamenti di esecuzione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) relativi alla non approvazione - o al non rinnovo dell'approvazione - delle sostanze amitrolo, beta-cipermetrina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), iprodione, linuron, orthosulfamuron, picoxystrobin e triasulfuron. Di conseguenza tali sostanze sono vietate nell'Unione ai fini del loro impiego nella categoria d'uso «pesticidi» e occorre pertanto iscriverle nell'elenco delle sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

(3)

La Commissione ha adottato un regolamento di esecuzione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di non rinnovare l'approvazione della sostanza attiva isoproturon. Di conseguenza, benché l'isoproturon sia stato identificato e notificato ai fini della valutazione, a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), per i tipi di prodotto 7 e 10, e possa pertanto continuare a essere autorizzato dagli Stati membri fino a quando non sia adottata una decisione a norma di tale regolamento, resta il fatto che praticamente tutti i suoi usi come pesticida sono vietati. Ne consegue che il suo impiego nella categoria d'uso «pesticidi» è soggetto a rigorose restrizioni nell'Unione e occorre pertanto iscrivere tale sostanza nell'elenco delle sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

(4)

La sostanza attiva maneb era stata precedentemente approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Successivamente è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione senza che tuttavia venisse presentato un fascicolo supplementare a sostegno del rinnovo. Di conseguenza l'approvazione è scaduta. Ne consegue che l'uso del maneb nella categoria d'uso «pesticidi» è vietato nell'Unione e occorre pertanto aggiungere tale sostanza all'elenco delle sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

(5)

La sostanza attiva fipronil era stata precedentemente approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Successivamente è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione senza che tuttavia venisse presentato un fascicolo supplementare a sostegno del rinnovo. Di conseguenza l'approvazione è scaduta. Di conseguenza, benché il fipronil sia stato approvato a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 per il tipo di prodotto 18, resta il fatto che praticamente tutti i suoi usi come pesticida sono vietati. Pertanto l'impiego del fipronil nella categoria d'uso «pesticidi» è soggetto a rigorose restrizioni nell'Unione e occorre pertanto aggiungere tale sostanza all'elenco delle sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

(6)

In occasione della sua ottava riunione, tenutasi dal 24 aprile al 5 maggio 2017, la conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di iscrivere il carbofurano, il triclorfon e le paraffine clorurate a catena corta nell'allegato III di tale convenzione; tali sostanze sono ora pertanto soggette alla procedura PIC prevista da detta convenzione. Pertanto è opportuno che tali modifiche siano rispecchiate negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1, 2, e 3 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012, aggiungendo il carbofurano, il triclorfon e le paraffine clorurate a catena corta all'elenco di cui alla parte 3, eliminando il carbofurano e il triclorfon dall'elenco di cui alla parte 2 e apportando le modifiche necessarie alla parte 1.

(7)

I composti di tributilstagno erano stati inclusi nell'allegato III della convenzione di Rotterdam nella categoria d'uso «pesticidi» a seguito di una decisione adottata in occasione della quarta conferenza delle parti nel 2008. In occasione della sua ottava riunione, tenutasi dal 24 aprile al 5 maggio 2017, la conferenza delle parti ha deciso di iscrivere i composti di tributilstagno nell'allegato III nella categoria d'uso «industriale»; tali composti sono ora pertanto soggetti, anche nella categoria d'uso «industriale», alla procedura PIC prevista da detta convenzione. Questa modifica, e le modifiche allo status normativo dei composti di tributilstagno, a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), apportate dopo l'inserimento dei composti di tributilstagno nell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012, dovrebbero figurare nell'elenco di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 3 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

(8)

In occasione della sua ottava riunione, svoltasi dal 24 aprile al 5 maggio 2017, la conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione di Stoccolma»), approvata con decisione 2006/507/CE del Consiglio (6), ha deciso di includere le paraffine clorurate a catena corta nell'allegato A della convenzione. Al fine di attuare la convenzione di Stoccolma, e considerando che tali sostanze sono già elencate nella parte B dell'allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), esse dovrebbero essere aggiunte alla parte 1 dell'allegato V del regolamento (UE) n. 649/2012.

(9)

Il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) ha modificato le norme relative all'esportazione di miscele di mercurio metallico con altre sostanze, con una concentrazione di mercurio inferiore al 95 %, e di alcuni composti del mercurio. Tali modifiche dovrebbero essere inserite nelle voci di cui alla parte 2 dell'allegato V del regolamento (UE) n. 649/2012 per quanto riguarda le miscele di mercurio metallico con altre sostanze, con una concentrazione di mercurio inferiore al 95 %.

(10)

Occorre pertanto modificare il regolamento (UE) n. 649/2012 di conseguenza.

(11)

È opportuno concedere un lasso di tempo sufficiente a tutte le parti in causa per adottare le misure necessarie a conformarsi al presente regolamento e agli Stati membri per adottare le misure necessarie ad attuarlo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 649/2012 è così modificato:

a)

l'allegato I è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento;

b)

L'allegato V è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile dal 1omaggio 2019 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60.

(2)  Decisione 2003/106/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27).

(3)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(6)  Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).

(8)  Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1).


ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 è modificato come segue:

(1)

l'elenco delle sostanze chimiche di cui alla parte 1 è modificato come segue:

a)

la voce «carbofuran» è sostituita dalla seguente:

Sostanza chimica

Numero CAS

N. Einecs

Codice NC (***)

Sottocategoria (*)

Limitazione d'impiego (**)

Paesi che non richiedono notifica

«Carbofurano (#)

1563-66-2

216-353-0

ex 2932 99 00

p(1)

b)»;

 

b)

la voce «composti di tributilstagno» è sostituita dalla seguente:

Sostanza chimica

Numero CAS

N. Einecs

Codice NC (***)

Sottocategoria (*)

Limitazione d'impiego (**)

Paesi che non richiedono notifica

«Tutti i composti di tributilstagno, comprendenti:

 

 

ex 2931 20 00

p(1)-p(2)

i(1)-i(2)

b-b

sr-sr»;

 

Ossido di tributilstagno

56-35-9

200-268-0

ex 2931 20 00

Fluoruro di tributilstagno

1983-10-4

217-847-9

ex 2931 20 00

Metacrilato di tributilstagno

2155-70-6

218-452-4

ex 2931 20 00

Benzoato di tributilstagno

4342-36-3

224-399-8

ex 2931 20 00

Cloruro di tributilstagno

1461-22-9

215-958-7

ex 2931 20 00

Linoleato di tributilstagno

24124-25-2

246-024-7

ex 2931 20 00

Naftenato di tributilstagno (#)

85409-17-2

287-083-9

ex 2931 20 00

c)

la voce «triclorfon» è sostituita dalla seguente:

Sostanza chimica

Numero CAS

N. Einecs

Codice NC (***)

Sottocategoria (*)

Limitazione d'impiego (**)

Paesi che non richiedono notifica

«Triclorfon (#)

52-68-6

200-149-3

ex 2931 39 90

p(1)-p(2)

b-b»;

 

d)

sono aggiunte le voci seguenti:

Sostanza chimica

Numero CAS

N. Einecs

Codice NC (***)

Sottocategoria (*)

Limitazione d'impiego (**)

Paesi che non richiedono notifica

«Amitrolo (+)

61-82-5

200-521-5

ex 2933 99 80

p(1)

b

 

Beta-cipermetrina (+)

65731-84-2

265-898-0

ex 2926 90 70

p(1)

b

 

DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) (+)

150315-10-9

144740-54-5

n.p.

ex 2935 90 90

p(1)

b

 

Fipronil (+)

120068-37-3

n.p.

ex 2933 19 90

p(1)

b

 

Iprodione (+)

36734-19-7

253-178-9

ex 2933 21 00

p(1)

b

 

Isoproturon (+)

34123-59-6

251-835-4

ex 2924 21 00

p(1)

b

 

Linuron (+)

330-55-2

206-356-5

ex 2928 00 90

p(1)

b

 

Maneb (+)

12427-38-2

235-654-8

ex 3824 99 93

p(1)-p(2)

b-b

 

Orthosulfamuron (+)

213464-77-8

n.p.

ex 2933 59 95

p(1)

b

 

Picoxystrobin (+)

117428-22-5

n.p.

ex 2933 39 99

p(1)

b

 

Triasulfuron (+)

82097-50-5

n.p.

ex 2935 90 90

p(1)

b)»;

 

(2)

l'elenco delle sostanze chimiche di cui alla parte 2 è modificato come segue:

a)

la voce «carbofuran» è soppressa;

b)

la voce «triclorfon» è soppressa;

c)

sono aggiunte le voci seguenti:

Sostanza chimica

Numero CAS

N. Einecs

Codice NC (***)

Categoria (*)

Limitazione d'impiego (**)

«Amitrolo

61-82-5

200-521-5

ex 2933 99 80

p

b

Beta-cipermetrina

65731-84-2

265-898-0

ex 2926 90 70

p

b

DPX KE 459 (flupirsulfuron metile)

150315-10-9

144740-54-5

n.p.

ex 2935 90 90

p

b

Fipronil

120068-37-3

n.p.

ex 2933 19 90

p

sr

Iprodione

36734-19-7

253-178-9

ex 2933 21 00

p

b

Isoproturon

34123-59-6

251-835-4

ex 2924 21 00

p

sr

Linuron

330-55-2

206-356-5

ex 2928 00 90

p

b

Maneb

12427-38-2

235-654-8

ex 3824 99 93

p

b

Orthosulfamuron

213464-77-8

n.p.

ex 2933 59 95

p

b

Picoxistrobin

117428-22-5

n.p.

ex 2933 39 99

p

b

Triasulfuron

82097-50-5

n.p.

ex 2935 90 90

p

b)»;

(3)

l'elenco delle sostanze chimiche di cui alla parte 3 è modificato come segue:

a)

la voce «composti di tributilstagno» è sostituita dalla seguente:

Sostanza chimica

Numero CAS

Codice SA

Sostanza pura (**)

Codice SA

Miscele contenenti la sostanza (**)

Categoria

«Tutti i composti di tributilstagno, comprendenti:

 

ex ex 2931.20

3808.59

Pesticida

Industriale»:

Ossido di tributilstagno

56-35-9

ex ex 2931.20

Fluoruro di tributilstagno

1983-10-4

ex ex 2931.20

Metacrilato di tributilstagno

2155-70-6

ex ex 2931.20

Benzoato di tributilstagno

4342-36-3

ex ex 2931.20

Cloruro di tributilstagno

1461-22-9

ex ex 2931.20

Linoleato di tributilstagno

24124-25-2

ex ex 2931.20

Naftenato di tributilstagno (#)

85409-17-2

ex ex 2931.20

b)

sono aggiunte le voci seguenti:

Sostanza chimica

Numero/i CAS pertinente/i

Codice SA

Sostanza pura (**)

Codice SA

Miscele contenenti la sostanza (**)

Categoria

«Carbofurano

1563-66-2

ex ex 2932.99

3808.91

3808.59

Pesticida

Triclorfon

52-68-6

ex ex 2931.39

3808.91

Pesticida

Paraffine clorurate a catena corta

85535-84-8

ex ex 3824.99

 

Industriale».


ALLEGATO II

L'allegato V del regolamento (CEE) n. 649/2012 è così modificato:

(1)

nell'elenco della parte 1 è aggiunta la seguente voce:

Descrizione delle sostanze chimiche/articoli soggetti a divieto di esportazione

Altre eventuali informazioni, ove del caso (ad esempio: denominazione sostanza, N. CE, N. CAS ecc.)

 

«Paraffine clorurate a catena corta

N. CE 287-476-5

N. CAS: 85535-84-8

Codice NC 3824 99 92 ».

(2)

La parte 2 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 2

Sostanze chimiche diverse dagli inquinanti organici persistenti elencati negli allegati A e B della convenzione di Stoccolma in materia, ai sensi delle disposizioni ivi contenute.

N.

Descrizione delle sostanze chimiche/articoli soggetti a divieto di esportazione

Altre eventuali informazioni, ove del caso (ad esempio: denominazione sostanza, N. CE, N. CAS ecc.)

1

Saponi cosmetici contenenti mercurio

Codici NC 3401 11 00 , 3401 19 00 , 3401 20 10 , 3401 20 90 , 3401 30 00

2

Mercurio metallico e miscele di mercurio metallico con altre sostanze, incluse le leghe di mercurio, con un tenore di mercurio pari almeno al 95 % in peso

CAS RN: 7439-97-6

N. CE 231-106-7

Codice NC 2805 40

3

I seguenti composti del mercurio eccetto quando sono esportati per attività di ricerca di laboratorio o analisi di laboratorio:

Cinabro

Cloruro di mercurio (I) (Cl2Hg2);

Ossido di mercurio (II) (HgO);

Solfuro di mercurio (HgS).

CAS RN 10112-91-1, 21908-53-2, 1344-48-5

Numeri CE 233-307-5, 244-654-7, 215-696-3

Codici NC ex 2852 10 00 , ex 2852 90 00

4

Tutte le miscele di mercurio metallico con altre sostanze, incluse le leghe di mercurio, non contemplate alla voce 2 e tutti i composti del mercurio non contemplati alla voce 3, se l'esportazione di tale miscela o composto ha per obiettivo il recupero del mercurio metallico.

Sono compresi:

Solfato di mercurio (I) (Hg2SO4, CAS RN 7783-36-0), tiocianato di mercurio (II), (Hg(SCN)2, CAS RN 592-85-8), ioduro di mercurio (I) (Hg2I2, CAS RN 15385-57-6)

Codici NC ex 2852 10 00 , ex 2852 90 00 »


27.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 59/8


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/331 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2018

che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE (1), in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2003/87/CE stabilisce norme sul modo in cui l'assegnazione gratuita di quote di emissioni per un periodo transitorio deve avvenire tra il 2021 e il 2030.

(2)

Con la decisione n. 2011/278/UE (2) la Commissione ha stabilito norme transitorie per l'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE. La direttiva 2003/87/CE è stata sostanzialmente modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e per motivi di chiarezza per quanto riguarda il regime applicabile tra il 2021 e il 2030, la decisione n. 2011/278/UE dovrebbe essere abrogata e sostituita.

(3)

A norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, misure transitorie per l'insieme dell'Unione e interamente armonizzate per l'assegnazione gratuita di quote di emissioni devono, per quanto possibile, definire parametri di riferimento ex ante per garantire che l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni avvenga in modo da incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico, tenendo conto delle tecniche più efficienti, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi, della cogenerazione ad alto rendimento, del recupero energetico efficiente dei gas di scarico, dell'utilizzo della biomassa e della cattura e dello stoccaggio del biossido di carbonio, ove tali tecniche siano disponibili. Al tempo stesso tali misure non devono incentivare l'incremento delle emissioni. Al fine di ridurre gli incentivi alla combustione in torcia dei gas di scarico per ragioni diverse dalla sicurezza, il numero di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ai sottoimpianti interessati dovrebbe essere ridotto delle emissioni storiche prodotte dalla combustione in torcia di gas di scarico, ad eccezione della combustione in torcia per ragioni di sicurezza, e non utilizzate per produrre calore misurabile, calore non misurabile o energia elettrica. Tuttavia, tenuto conto del trattamento speciale accordato dall'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, e allo scopo di prevedere un periodo di transizione, tale riduzione dovrebbe applicarsi solo a decorrere dal 2026.

(4)

Ai fini del rilevamento dei dati che devono costituire la base per l'adozione dei valori dei 54 parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote tra il 2021 e il 2030 mediante atti di esecuzione da adottare a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, è necessario continuare a prevedere definizioni dei parametri di riferimento, compresi i prodotti e i processi correlati, identiche a quelle attualmente figuranti nell'allegato I della decisione n. 2011/278/UE, a parte alcuni miglioramenti in termini di chiarezza giuridica e linguistici. L'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE stabilisce che gli atti di esecuzione per i valori dei 54 parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote tra il 2021 e il 2030 devono essere determinati usando i punti di partenza per la determinazione del tasso di riduzione annuale per il valore del parametro di riferimento aggiornato contenuti nella decisione n. 2011/278/UE della Commissione, adottata il 27 aprile 2011. Per motivi di chiarezza, questi punti di partenza dovrebbero anche essere contenuti in un allegato del presente regolamento.

(5)

Il rilevamento dei dati effettuato prima dei periodi di assegnazione serve per stabilire il livello delle quote assegnate a titolo gratuito a livello di impianto e fornire dati che saranno utilizzati ai fini degli atti di esecuzione che determineranno i valori dei 54 parametri di riferimento applicabili tra il 2021 e il 2030. Devono essere raccolti dati dettagliati a livello di sottoimpianto come previsto all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE.

(6)

Data la rilevanza economica dell'assegnazione gratuita transitoria e la necessità di assicurare la parità di trattamento dei gestori, è importante che i dati raccolti presso gli operatori e utilizzati per prendere decisioni in merito all'assegnazione e che saranno utilizzati per gli atti di esecuzione che determineranno i valori dei 54 parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote tra il 2021 e il 2030 siano completi e coerenti e presentino il massimo livello di precisione possibile. La verifica da parte di verificatori indipendenti è una misura importante a tal fine.

(7)

L'obbligo di garantire il rilevamento di dati di elevata qualità e coerenza con il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE incombe congiuntamente agli operatori e agli Stati membri. A tal fine, devono essere previste norme specifiche per il monitoraggio e la comunicazione dei livelli di attività, dei flussi di energia e delle emissioni a livello di sottoimpianto, tenendo debitamente conto delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (4). I dati forniti dall'industria e raccolti in conformità di tali norme dovrebbero essere il più possibile accurati e di elevata qualità e riflettere l'effettivo funzionamento degli impianti; di essi si deve tenere debito conto per l'assegnazione gratuita.

(8)

Il gestore di un impianto deve iniziare a monitorare i dati richiesti conformemente all'allegato IV non appena il presente regolamento entra in vigore per garantire che i dati per l'anno 2019 possano essere raccolti in linea con le disposizioni del presente regolamento.

(9)

Per limitare la complessità delle norme per il monitoraggio e la comunicazione dei livelli di attività, dei flussi di energia e delle emissioni a livello di sottoimpianto, è opportuno non applicare un approccio graduale.

(10)

Al fine di garantire dati comparabili per gli atti di esecuzione che determineranno i valori dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita applicabili tra il 2021 e il 2030, è necessario stabilire norme dettagliate per assegnare i livelli di attività, i flussi di energia e le emissioni ai sottoimpianti, in modo coerente con i documenti di orientamento elaborati ai fini del rilevamento dei dati per i parametri di riferimento per il periodo 2013-2020.

(11)

Il piano relativo alla metodologia di monitoraggio dovrebbe fornire istruzioni al gestore in maniera logica e semplice, evitando la duplicazione degli sforzi e tenendo conto dei sistemi già in funzione nell'impianto. Il piano relativo alla metodologia di monitoraggio dovrebbe riguardare il monitoraggio dei livelli di attività, dei flussi di energia e delle emissioni a livello di sottoimpianto e fungere da base per le relazioni sui dati di riferimento e la comunicazione dei livelli di attività annuali necessarie per adeguare l'assegnazione gratuita transitoria di quote ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 20, della direttiva 2003/87/CE. Ove possibile, il gestore dovrebbe avvalersi di sinergie con il piano di monitoraggio approvato in conformità del regolamento (UE) n. 601/2012.

(12)

Il piano relativo alla metodologia di monitoraggio dovrebbe essere soggetto ad approvazione da parte dell'autorità competente al fine di garantire la coerenza con le norme sul monitoraggio. Dati i limiti di tempo, l'approvazione da parte dell'autorità competente non dovrebbe essere richiesta per la relazione sui dati di riferimento da presentare nel 2019. In questo caso, i verificatori devono valutare la conformità del piano relativo alla metodologia di monitoraggio con i requisiti di cui al presente regolamento. Al fine di limitare gli oneri amministrativi, l'approvazione da parte dell'autorità competente dovrebbe essere richiesta solo per modifiche significative del piano relativo alla metodologia di monitoraggio.

(13)

Per garantire la coerenza tra la verifica delle comunicazioni delle emissioni annuali previste dalla direttiva 2003/87/CE e la verifica delle relazioni presentate per richiedere l'assegnazione gratuita e per sfruttare le sinergie, è opportuno utilizzare il quadro giuridico stabilito dalle misure adottate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE.

(14)

Per agevolare la rilevazione di dati da parte dei gestori e il calcolo delle quote di emissioni che gli Stati membri devono assegnare, è opportuno attribuire i materiali in ingresso, i materiali in uscita e le emissioni di ogni impianto ai sottoimpianti. I gestori devono assicurare che i livelli di attività, i flussi di energia e le quote di emissioni siano correttamente attribuiti ai sottoimpianti interessati, rispettando la gerarchia e la reciproca esclusività dei sottoimpianti, e che non vi siano sovrapposizioni tra sottoimpianti. Se del caso, questa ripartizione dovrebbe tener conto della produzione di prodotti in settori ritenuti esposti ad un rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in conformità all'articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE.

(15)

Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le misure nazionali di attuazione entro il 30 settembre 2019. Al fine di promuovere la parità di trattamento degli impianti e di evitare distorsioni della concorrenza, tali comunicazioni devono comprendere tutti gli impianti che saranno inclusi nell'ambito del sistema europeo di scambio di quote di emissione (EU ETS) ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 2003/87/CE, in particolare qualora siano già state effettuate assegnazioni a tali impianti in relazione al calore durante il periodo tra il 2013 e il 2020.

(16)

Per evitare distorsioni della concorrenza e garantire l'adeguato funzionamento del mercato del carbonio, è opportuno che i gestori garantiscano, nella determinazione dell'assegnazione dei singoli impianti, l'assenza di doppie assegnazioni o doppi conteggi dei materiali o dei flussi di energia. In questo contesto, i gestori devono prestare particolare attenzione ai casi in cui un prodotto per il quale è stato definito un parametro di riferimento è prodotto in più impianti, a quelli in cui più prodotti per i quali sono stati definiti parametri di riferimento sono prodotti nello stesso impianto e a quelli in cui prodotti intermedi sono scambiati tra impianti diversi. Gli Stati membri devono controllare le domande a tal fine.

(17)

L'articolo 10 bis, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE prevede l'assegnazione gratuita per il teleriscaldamento e la cogenerazione ad alto rendimento. Conformemente all'articolo 10 ter, paragrafo 4, di tale direttiva, il fattore relativo alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio applicato ai sottoimpianti non interessati dalla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio diminuirà in modo lineare dal 30 % nel 2026 allo 0 % nel 2030, fatta eccezione per il teleriscaldamento, previo riesame a norma dell'articolo 30 della direttiva. A causa di tale distinzione introdotta tra il teleriscaldamento e tutti le altre forme di calore ammissibili nell'ambito di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento relativo al calore, occorre introdurre un sottoimpianto separato per la produzione di calore per il teleriscaldamento allo scopo di fornire un chiaro approccio in termini di prescrizioni relative alle formule e al modello dei dati di riferimento. Il teleriscaldamento dovrebbe includere il calore misurabile utilizzato per il riscaldamento di ambienti e il raffreddamento di edifici o siti che non rientrano nell'EU ETS o per la produzione di acqua calda per uso domestico.

(18)

È opportuno che i parametri di riferimento per i prodotti tengano conto del recupero energetico efficiente dei gas di scarico e delle emissioni legate al loro utilizzo. A tal fine, per la determinazione dei valori del parametro di riferimento per i prodotti la cui produzione genera gas di scarico, si dovrebbe tenere conto in larga misura del tenore di carbonio di questi gas. Quando i gas di scarico sono esportati dal processo di produzione al di fuori dei limiti del sistema del pertinente parametro di riferimento di prodotto e bruciati per la produzione di calore al di fuori dei limiti del sistema di un processo per il quale è stato definito un parametro di riferimento, si dovrebbe tenere conto delle emissioni connesse assegnando quote di emissioni aggiuntive sulla base del parametro di riferimento relativo al calore o ai combustibili. Alla luce del principio generale secondo il quale nessuna quota di emissioni deve essere assegnata a titolo gratuito per la produzione di energia elettrica al fine di evitare indebite distorsioni della concorrenza sui mercati dell'energia elettrica fornita agli impianti industriali e tenuto conto del prezzo del carbonio insito nell'energia elettrica, è opportuno che, quando i gas di scarico sono esportati dal processo di produzione al fuori dei limiti del sistema del pertinente parametro di riferimento di prodotto e bruciati per la produzione di energia elettrica, nessuna quota supplementare sia assegnata al di là della quota di tenore di carbonio dei gas di scarico di cui si è tenuto conto nel parametro di riferimento pertinente.

(19)

Per evitare distorsioni della concorrenza e incentivare l'uso dei gas di scarico, in assenza di informazioni sulla composizione dei flussi di gas interessati, le emissioni di CO2 che si verificano al di fuori dei limiti del sistema di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto risultanti dalla riduzione di ossidi metallici o processi simili dovrebbero essere solo in parte attribuite ai sottoimpianti con emissioni di processo, se non sono emesse come risultato dell'uso a scopo energetico dei gas di scarico.

(20)

Le emissioni indirette legate alla produzione di energia elettrica sono state prese in considerazione per la determinazione di alcuni valori dei parametri di riferimento nella decisione 2011/278/UE, sulla base del fatto che le emissioni dirette e le emissioni indirette derivanti dalla produzione di energia elettrica sono in una certa misura intercambiabili. Nei casi in cui si applicano tali parametri di riferimento, le emissioni indirette di un impianto devono continuare a essere dedotte applicando il fattore di emissione standard che è utilizzato anche per valutare l'esposizione dei settori alla potenziale rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, in conformità all'articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE. Le disposizioni pertinenti dovrebbero essere riesaminate periodicamente, inter alia al fine di migliorare la parità di trattamento delle attività che producono lo stesso prodotto e di aggiornare l'anno di riferimento 2015 per le quote assegnate a titolo gratuito per un periodo transitorio tra il 2026 e il 2030.

(21)

Quando due o più impianti si scambiano calore misurabile, è opportuno che l'assegnazione gratuita di quote di emissioni si basi sul consumo di calore di un impianto e tenga conto, ove opportuno, del rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Pertanto per garantire che il numero di quote di emissioni gratuite da assegnare sia indipendente dalla struttura di approvvigionamento di calore, le quote di emissioni devono essere assegnate al consumatore di calore.

(22)

Il numero di quote da assegnare a titolo gratuito agli impianti esistenti deve basarsi su dati storici sull'attività. I livelli di attività storici devono essere basati sulla media aritmetica dell'attività durante i periodi di riferimento. I periodi di riferimento sono sufficientemente lunghi per garantire che possano essere considerati rappresentativi anche per i periodi di assegnazione relativi a cinque anni civili. Per i nuovi entranti, quali definiti all'articolo 3, lettera h), della direttiva 2003/87/CE, i livelli di attività dovrebbero essere determinati sulla base del livello di attività del primo anno civile di esercizio, dopo l'anno dell'avvio del funzionamento normale, in quanto il livello di attività comunicato per un anno intero è considerato più rappresentativo del valore relativo al primo anno di funzionamento che potrebbe coprire solo un breve periodo di tempo. Rispetto al periodo di assegnazione 2013-2020, a causa dell'introduzione di adeguamenti delle assegnazioni in conformità all'articolo 10 bis, paragrafo 20, della direttiva 2003/87/CE, non è necessario mantenere il concetto di modifica sostanziale della capacità.

(23)

Per garantire che l'EU ETS determini alla lunga delle riduzioni, la direttiva 2003/87/CE stabilisce che il numero di quote per l'insieme dell'Unione diminuisca in maniera lineare. Per quanto riguarda i produttori di energia elettrica, ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 4, di tale direttiva, si applica un fattore di riduzione lineare utilizzando il 2013 come anno di riferimento, a meno che non si applichi il fattore di correzione transettoriale uniforme. Il valore del fattore di riduzione lineare è aumentato al 2,2 % l'anno a partire dal 2021.

(24)

Per i nuovi entranti il fattore di riduzione lineare si applica prendendo come riferimento il primo anno del periodo di assegnazione pertinente.

(25)

Il fattore di correzione transettoriale uniforme applicabile ogni anno nel periodo dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030 agli impianti non classificati come impianti di produzione di energia elettrica e che non sono nuovi entranti, ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, dovrebbe essere determinato sulla base del numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito in ogni periodo di assegnazione, calcolato per questi impianti conformemente al presente regolamento, esclusi gli impianti che sono stati esclusi dall'EU ETS dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 27 o dell'articolo 27 bis della suddetta direttiva. È opportuno confrontare il numero risultante di quote di emissioni gratuite assegnate ogni anno dei due periodi con il numero annuo di quote calcolato a norma dell'articolo 10 bis, paragrafi 5 e 5 bis, della direttiva 2003/87/CE per gli impianti tenendo conto della rispettiva quota del numero annuo totale per l'insieme dell'Unione, stabilita ai sensi dell'articolo 9 di tale direttiva e il numero pertinente di emissioni che saranno inserite nell'EU ETS solo dal 2021 al 2025 o dal 2026 al 2030, a seconda dei casi.

(26)

Dal momento che i gestori presentano una domanda di assegnazione di quote di emissioni gratuite, essi dovrebbero essere liberi di rinunciare alla loro assegnazione, del tutto o in parte, presentando una domanda all'autorità competente in qualsiasi momento durante il periodo di assegnazione in questione. Per mantenere la certezza del diritto e la prevedibilità, i gestori non dovrebbero avere il diritto di revocare tale domanda per lo stesso periodo di assegnazione. I gestori che hanno rinunciato alla loro assegnazione devono continuare a monitorare e comunicare i dati necessari per poter presentare domanda di assegnazione gratuita nel successivo periodo di assegnazione. Essi devono inoltre continuare a monitorare e comunicare le emissioni ogni anno e a restituire il numero corrispondente di quote.

(27)

Per garantire la parità di trattamento degli impianti, è opportuno stabilire norme sulle fusioni e scissioni di impianti.

(28)

Per agevolare la rilevazione dei dati da parte dei gestori e il calcolo delle quote di emissioni che gli Stati membri devono assegnare relativamente ai nuovi entranti, è opportuno stabilire norme per l'applicazione a tali impianti.

(29)

Per garantire che non siano assegnate quote gratuite di emissioni a un impianto che ha cessato l'attività, è necessario specificare le condizioni in base alle quali si ritiene che un impianto abbia cessato l'attività.

(30)

L'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiede che la politica dell'Unione in materia di ambiente sia fondata sul principio «chi inquina paga» e, su questa base, la direttiva 2003/87/CE prevede una transizione verso la messa all'asta integrale. L'esigenza di evitare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio giustifica temporaneamente il rinvio della vendita all'asta integrale delle quote, mentre l'assegnazione gratuita e mirata all'industria è giustificata dalla necessità di affrontare i rischi reali di un aumento delle emissioni di gas a effetto serra nei paesi terzi in cui l'industria non è soggetta a vincoli analoghi di emissioni di carbonio finché altre importanti economie non adottino misure di politica climatica paragonabili. Inoltre, le norme relative all'assegnazione gratuita dovrebbero incentivare le riduzioni delle emissioni coerentemente con l'impegno dell'Unione di ridurre le emissioni complessive di gas a effetto serra di almeno il 40 % al di sotto dei livelli del 1990 entro il 2030. Gli incentivi per ridurre le emissioni per le attività che producono lo stesso prodotto dovrebbero essere rafforzati.

(31)

In linea con la prassi della Commissione di consultare esperti durante la preparazione di atti delegati, il gruppo di esperti della Commissione in materia di cambiamenti climatici, composto da esperti degli Stati membri, dell'industria e di altre organizzazioni pertinenti, compresa la società civile, è stato consultato sui documenti, ha formulato osservazioni e suggerimenti in merito a vari elementi della proposta, e si è riunito tre volte tra maggio e luglio 2018.

(32)

È opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza, in quanto i gestori sono tenuti a conformarsi alle sue norme in merito alla relazione sui dati di riferimento entro aprile o maggio 2019, come previsto dall'articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica all'assegnazione gratuita di quote di emissioni a norma del capo III (impianti fissi) della direttiva 2003/87/CE nei periodi di assegnazione a partire dal 2021, ad eccezione dell'assegnazione gratuita di quote di emissioni per un periodo transitorio ai fini della modernizzazione della produzione di energia elettrica ai sensi dell'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)   «impianto esistente»: qualsiasi impianto che svolge una o più attività tra quelle elencate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE o un'attività inclusa per la prima volta nel sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea (EU ETS) conformemente all'articolo 24 di tale direttiva che abbia ottenuto un'autorizzazione a emettere gas a effetto serra entro il:

a)

30 giugno 2019 per il periodo 2021-2025,

b)

30 giugno 2024 per il periodo 2026-2030;

2)   «sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto»: i materiali in ingresso (input), i materiali in uscita (output) e le emissioni corrispondenti relativi alla produzione di un prodotto per il quale all'allegato I è stato stabilito un parametro di riferimento;

3)   «sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore»: i materiali in ingresso, i materiali in uscita e le emissioni corrispondenti non coperti da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto relativi alla produzione da fonte diversa dall'energia elettrica, all'importazione da un impianto incluso nell'EU ETS o d entrambe, di calore misurabile:

a)

consumato nei limiti dell'impianto per la produzione di prodotti o la produzione di energia meccanica diversa da quella utilizzata per la produzione di energia elettrica, per il riscaldamento o il raffreddamento, ad eccezione del consumo per la produzione di energia elettrica, o

b)

esportato verso un impianto o un'altra entità non inclusi nell'EU ETS per fini diversi dal teleriscaldamento, ad eccezione dell'esportazione per la produzione di energia elettrica;

4)   «teleriscaldamento»: la distribuzione di calore misurabile per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi o per la produzione di acqua calda per uso domestico, attraverso una rete, a edifici o siti non interessati dall'EU ETS, ad eccezione del calore misurabile utilizzato per la produzione di prodotti e attività connesse o per la produzione di energia elettrica;

5)   «sottoimpianto di teleriscaldamento»: gli input, gli output e le emissioni corrispondenti, non coperti da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, relativi alla produzione, all'importazione da un impianto incluso nell'EU ETS o a entrambe, di calore misurabile esportato per il teleriscaldamento;

6)   «sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili»: gli input, gli output e le emissioni corrispondenti, non coperti da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, relativi alla produzione, mediante combustione di combustibili, di calore non misurabile consumato per la produzione di prodotti o la produzione di energia meccanica diversa da quella utilizzata per la produzione di energia elettrica, per il riscaldamento o il raffreddamento, ad eccezione del consumo per la produzione di energia elettrica, ivi compresa la combustione in torcia per ragioni di sicurezza;

7)   «calore misurabile»: flusso termico netto trasportato lungo tubature o condotte individuabili utilizzando un mezzo di scambio termico quale vapore, aria calda, acqua, olio, metalli liquidi e sali, per i quali un contatore di calore è stato o può essere installato;

8)   «contatore di calore»: un contatore di energia termica (MI-004) ai sensi dell'allegato VI della direttiva 2014/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) o qualsiasi altro dispositivo atto a misurare e registrare la quantità di energia termica prodotta sulla base dei volumi e delle temperature dei flussi;

9)   «calore non misurabile»: tutto il calore diverso dal calore misurabile;

10)   «sottoimpianto con emissioni di processo»: le emissioni di gas a effetto serra, di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE diversi dal biossido di carbonio, prodotte fuori dai limiti di sistema di un parametro di riferimento di prodotto di cui all'allegato I del presente regolamento, o le emissioni di biossido di carbonio prodotte fuori dai limiti di sistema di un parametro di riferimento di prodotto, di cui all'allegato I del presente regolamento, come risultato diretto e immediato a seguito di uno dei processi elencati qui di seguito e le emissioni derivanti dalla combustione di gas di scarico ai fini della produzione di calore misurabile, calore non misurabile o energia elettrica, a condizione di sottrarre le emissioni che sarebbero state generate dalla combustione di una quantità di gas naturale equivalente al tenore di energia tecnicamente utilizzabile del carbonio parzialmente ossidato oggetto della combustione:

a)

la riduzione chimica, elettrolitica o pirometallurgica di composti metallici presenti nei minerali, concentrati e materiali secondari per una finalità primaria diversa dalla generazione di calore;

b)

l'eliminazione di impurità da metalli e composti metallici per una finalità primaria diversa dalla generazione di calore;

c)

la decomposizione di carbonati, ad esclusione di quelli legati alla depurazione di gas di combustione per una finalità primaria diversa dalla generazione di calore;

d)

le sintesi chimiche di prodotti e prodotti intermedi nelle quali il materiale contenente carbonio partecipa alla reazione, per una finalità primaria diversa dalla generazione di calore;

e)

l'impiego di additivi o materie prime contenenti carbonio per una finalità primaria diversa dalla generazione di calore;

f)

la riduzione chimica o elettrolitica di ossidi metallici o ossidi non metallici come gli ossidi di silicio e i fosfati per una finalità primaria diversa dalla generazione di calore;

11)   «gas di scarico»: gas contenenti carbonio non completamente ossidato allo stato gassoso alle condizioni standard a seguito di uno dei processi di cui al punto 10), dove per «condizioni standard» si intendono temperatura di 273,15 K e pressione di 101 325 Pa che definisce i metri cubi normali (Nm3) ai sensi dell'articolo 3, punto 50), del regolamento (UE) n. 601/2012;

12)   «avvio del funzionamento normale»: il primo giorno di funzionamento;

13)   «combustione in torcia per ragioni di sicurezza»: la combustione di combustibili pilota e di quantità estremamente fluttuanti di gas di processo o di gas residui in un'unità esposta a perturbazioni atmosferiche, richiesta espressamente per ragioni di sicurezza dalle autorizzazioni pertinenti dell'impianto;

14)   «periodo di riferimento»: i cinque anni civili precedenti il termine per la trasmissione dei dati alla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE;

15)   «periodo di assegnazione»: il periodo di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2021 e ogni periodo successivo di cinque anni;

16)   «incertezza»: parametro associato al risultato della determinazione di una quantità che caratterizza la dispersione dei valori ragionevolmente attribuibili a quella particolare quantità, compresi gli effetti dei fattori sistematici e casuali, espresso in percentuale, e che descrive un intervallo di confidenza attorno al valore medio comprendente il 95 % dei valori desunti, tenuto conto di eventuali asimmetrie nella distribuzione dei valori;

17)   «fusione»: la fusione di due o più impianti già in possesso di autorizzazione all'emissione di gas a effetto serra, a condizione che siano tecnicamente connessi, operino sullo stesso sito e l'impianto che ne deriva sia coperto da un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra;

18)   «scissione»: la divisione di un impianto in due o più impianti che sono disciplinati da distinte autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra e sono gestite da gestori differenti.

Articolo 3

Disposizioni amministrative nazionali

Oltre a designare una o più autorità competenti a norma dell'articolo 18 della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri adottano opportune disposizioni amministrative allo scopo di attuare le disposizioni del presente regolamento.

CAPO II

Norme relative alla presentazione della domanda, alla comunicazione dei dati e al monitoraggio

Articolo 4

Domanda di assegnazione gratuita presentata da gestori di impianti esistenti

1.   Il gestore di un impianto ammesso a beneficiare di quote gratuite ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE può presentare all'autorità competente domanda di assegnazione gratuita per un periodo di assegnazione. La domanda va presentata prima del 30 maggio 2019 per il primo periodo di assegnazione e, successivamente, ogni cinque anni.

Gli Stati membri possono fissare un termine alternativo per la presentazione delle domande, che, tuttavia, non può essere precedente o successivo di oltre un mese rispetto al termine di cui al primo comma.

2.   La domanda di assegnazione gratuita presentata conformemente al paragrafo 1 deve essere corredata delle seguenti informazioni:

a)

la relazione sui dati di riferimento, riconosciuta conforme alle misure adottate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE, contenente i dati relativi all'impianto e ai suoi sottoimpianti come specificato all'articolo 10 e negli allegati I e II del presente regolamento, prendendo in considerazione, per il calcolo dei livelli di attività storica per i parametri di riferimento per prodotti specifici, l'allegato III del presente regolamento, contenente ogni parametro di cui all'allegato IV del presente regolamento e riguardante il periodo di riferimento relativo al periodo di assegnazione a cui si riferisce la domanda;

b)

il piano della metodologia di monitoraggio che ha costituito la base della relazione sui dati di riferimento e la relazione di verifica, in conformità con l'allegato VI;

c)

la relazione di verifica, elaborata in conformità alle misure adottate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE, sulla relazione sui dati di riferimento e, a meno che non sia già stato approvato dall'autorità competente, sul piano della metodologia di monitoraggio.

Articolo 5

Domanda di assegnazione gratuita presentata da nuovi entranti

1.   Quando la domanda di assegnazione è presentata da un nuovo entrante, gli Stati membri interessati stabiliscono, sulla base del presente regolamento, la quantità di quote da assegnare a titolo gratuito all'impianto in questione una volta che ha iniziato a funzionare normalmente.

2.   Il gestore suddivide l'impianto interessato in sottoimpianti conformemente all'articolo 10. Il gestore presenta all'autorità competente, a corredo della domanda di cui al paragrafo 1, tutte le informazioni utili e una relazione sui dati del nuovo entrante contenente ognuno dei parametri di cui alle sezioni 1 e 2 dell'allegato IV per ogni sottoimpianto separatamente, per il primo anno civile dopo l'avvio del funzionamento normale, insieme al piano della metodologia di monitoraggio di cui all'articolo 8 e alla relazione di verifica elaborata in conformità alle misure adottate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE, e indica all'autorità competente la data di avvio del funzionamento normale.

3.   Se la domanda di un nuovo entrante soddisfa tutte le condizioni di cui al paragrafo 2 e segue le norme di assegnazione di cui agli articoli da 17 a 22, l'autorità competente l'approva, insieme alla data di avvio del funzionamento normale.

4.   Le autorità competenti accettano unicamente i dati trasmessi ai sensi del presente articolo che siano stati ritenuti conformi da un responsabile della verifica, conformemente alle prescrizioni delle misure adottate ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE.

Articolo 6

Obbligo generale di monitoraggio

Il gestore di un impianto che richiede o riceve l'assegnazione gratuita ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE effettua un monitoraggio dei dati da presentare, di cui all'elenco dell'allegato IV del presente regolamento, sulla base di un piano della metodologia di monitoraggio approvato dall'autorità competente entro il 31 dicembre 2020.

Articolo 7

Principi di monitoraggio

1.   I gestori determinano dati completi e coerenti e garantiscono che non vi siano sovrapposizioni tra sottoimpianti diversi né doppi conteggi. I gestori applicano i metodi di determinazione definiti nell'allegato VII, esercitano la dovuta diligenza e utilizzano fonti di dati che rappresentano la massima accuratezza possibile a norma dell'allegato VII, sezione 4.

2.   In deroga al paragrafo 1, il gestore può utilizzare altre fonti di dati conformemente all'allegato VII, sezioni da 4.4 a 4.6, se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)

l'uso di fonti di dati della massima accuratezza a norma dell'allegato VII, sezione 4, non è tecnicamente fattibile;

b)

l'uso di fonti di dati della massima accuratezza a norma dell'allegato VII, sezione 4, comporta costi irragionevoli;

c)

in base a una valutazione dell'incertezza semplificata che identifica le principali fonti di incertezza e stima i livelli di incertezza a queste associati, il gestore dimostra, in modo soddisfacente per l'autorità competente, che il corrispondente livello di accuratezza della fonti di dati da lui proposta è pari o superiore al livello di accuratezza delle fonti di dati della massima accuratezza a norma dell'allegato VII, sezione 4.

3.   I gestori conservano la documentazione completa e trasparente di tutti i dati di cui all'allegato IV e i documenti giustificativi per un periodo di almeno 10 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di assegnazione gratuita. Il gestore, su richiesta, mette tali dati e documenti a disposizione dell'autorità competente e del responsabile della verifica.

Articolo 8

Contenuto e trasmissione del piano della metodologia di monitoraggio

1.   Il gestore di un impianto che chiede l'assegnazione gratuita a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 5, paragrafo 2, redige un piano della metodologia di monitoraggio che contiene, in particolare, la descrizione dell'impianto, dei suoi sottoimpianti e dei processi di produzione e la descrizione dettagliata delle metodologie di monitoraggio e delle fonti di dati. Il piano della metodologia di monitoraggio comprende la documentazione dettagliata, completa e trasparente di tutte le pertinenti fasi di rilevamento dei dati, e contiene almeno gli elementi di cui all'allegato VI.

2.   Per ogni parametro di cui all'allegato IV, il gestore seleziona un metodo di monitoraggio in base ai principi di cui all'articolo 7 e ai requisiti metodologici di cui all'allegato VII. Sulla base della valutazione dei rischi conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, e delle procedure di controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 2, nella scelta dei metodi di monitoraggio il gestore deve dare la preferenza ai metodi di monitoraggio che danno risultati più affidabili, riducono al minimo il rischio di lacune nei dati, e sono meno esposti a rischi intrinseci, compresi i rischi di controllo. Il metodo scelto deve essere documentato nel piano della metodologia di monitoraggio.

3.   Quando nell'allegato VI si fa riferimento a una procedura, e ai fini dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 601/2012, il gestore deve istituire, documentare, attuare e mantenere tale procedura separatamente dal piano della metodologia di monitoraggio. Su richiesta, il gestore mette a disposizione dell'autorità competente ogni eventuale documentazione scritta delle procedure.

4.   Il gestore presenta il piano della metodologia di monitoraggio all'autorità competente, per approvazione, entro la data fissata all'articolo 4, paragrafo 1. Gli Stati membri possono fissare un termine anteriore per la presentazione del piano della metodologia di monitoraggio e possono richiederne l'approvazione da parte dell'autorità competente prima della presentazione della domanda di assegnazione gratuita.

5.   Il gestore, se presenta domanda di assegnazione gratuita, ma vi ha rinunciato per un precedente periodo di assegnazione, presenta il piano della metodologia di monitoraggio per approvazione non oltre sei mesi prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1.

Articolo 9

Modifiche del piano della metodologia di monitoraggio

1.   Il gestore verifica periodicamente se il piano della metodologia di monitoraggio riflette la natura e il funzionamento dell'impianto e se possa essere migliorato. A tal fine, il gestore tiene conto delle eventuali raccomandazioni sui miglioramenti contenute nella pertinente relazione di verifica.

2.   Il gestore modifica il piano della metodologia di monitoraggio nel caso in cui si presenti una qualsiasi delle seguenti situazioni:

a)

si verificano nuove emissioni o nuovi livelli di attività, dovuti a nuove attività svolte o all'uso di nuovi combustibili o materiali non ancora contemplati dal piano della metodologia di monitoraggio;

b)

l'uso di nuovi tipi di strumenti di misurazione, nuovi metodi di campionamento o analisi, nuove fonti di dati, o altri fattori, comportano una maggiore accuratezza nella determinazione dei dati comunicati;

c)

i dati ottenuti dall'impiego della metodologia di monitoraggio applicata in precedenza si sono rivelati errati;

d)

il piano della metodologia di monitoraggio non è, o non è più, conforme alle prescrizioni del presente regolamento;

e)

è necessario mettere in atto le raccomandazioni per il miglioramento del piano della metodologia di monitoraggio formulate nella relazione di verifica.

3.   Il gestore notifica tempestivamente all'autorità competente ogni modifica prevista del piano della metodologia di monitoraggio. Tuttavia, uno Stato membro può autorizzare il gestore a notificare, entro il 31 dicembre dello stesso anno o entro un'altra data stabilita dallo Stato membro, modifiche previste del piano di monitoraggio che non siano significative ai sensi del paragrafo 5.

4.   Ogni significativa modifica del piano della metodologia di monitoraggio ai sensi del paragrafo 5 è soggetta all'approvazione dell'autorità competente. Se l'autorità competente ritiene che una modifica notificata dal gestore come significativa non sia tale, ne informa il gestore.

5.   Le seguenti modifiche del piano della metodologia di monitoraggio di un impianto sono considerate significative:

a)

modifiche derivanti da modifiche dell'impianto, in particolare nuovi sottoimpianti, modifiche dei limiti dei sottoimpianti esistenti o chiusure di sottoimpianti;

b)

il passaggio da una metodologia di monitoraggio indicata nelle sezioni da 4.4 a 4.6 dell'allegato VII a un'altra metodologia indicata in tali sezioni;

c)

la modifica di un valore standard o di un metodo di stima indicato nel piano della metodologia di monitoraggio;

d)

modifiche richieste dall'autorità competente al fine di garantire la conformità del piano della metodologia di monitoraggio con i requisiti del presente regolamento.

6.   Il gestore registra tutte le modifiche apportate al piano della metodologia di monitoraggio. In ciascuna registrazione deve essere riportato quanto segue:

a)

una descrizione chiara della modifica apportata;

b)

le ragioni dell'introduzione della modifica;

c)

la data in cui la modifica prevista è stata comunicata all'autorità competente;

d)

la data in cui l'autorità competente ha confermato di aver ricevuto la notifica di cui al paragrafo 3, se disponibile, e la data dell'approvazione o della trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 4;

e)

la data di inizio dell'applicazione del piano della metodologia di monitoraggio modificato.

Articolo 10

Divisione in sottoimpianti

1.   Ai fini della comunicazione dei dati e del monitoraggio, il gestore divide in sottoimpianti ciascun impianto che soddisfa le condizioni per l'assegnazione gratuita di quote di emissioni, conformemente all'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE. A tale scopo, i materiali in ingresso, i materiali in uscita e le emissioni dell'impianto sono attribuiti a uno o più sottoimpianti stabilendo, se del caso, un metodo per quantificare specifiche frazioni di materiali in ingresso, di materiali in uscita e di emissioni da attribuire ai singoli sottoimpianti.

2.   Per l'attribuzione ai sottoimpianti dei materiali in ingresso, dei materiali in uscita e delle emissioni dell'impianto, il gestore deve eseguire le seguenti fasi in ordine successivo:

a)

se uno qualsiasi dei prodotti specificati per i parametri di riferimento di prodotto di cui all'allegato I viene prodotto nell'impianto, il gestore deve attribuire i materiali in ingresso, i materiali in uscita e le emissioni relativi ai sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, se del caso, applicando le norme di cui all'allegato VII;

b)

se i materiali in ingresso, i materiali in uscita e le emissioni riferibili a sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore o a sottoimpianti di teleriscaldamento sono pertinenti all'impianto e non sono riferibili a nessuno dei sottoimpianti di cui alla lettera a), il gestore li attribuisce ai sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore o ai sottoimpianti di teleriscaldamento, se del caso, applicando le norme di cui all'allegato VII;

c)

se i materiali in ingresso, i materiali in uscita e le emissioni riferibili a sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili sono pertinenti all'impianto e non sono riferibili a nessuno dei sottoimpianti di cui alle lettere a) o b), il gestore deve attribuirli ai sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili, se del caso, applicando le norme di cui all'allegato VII;

d)

se i materiali in ingresso, i materiali in uscita e le emissioni riferibili a sottoimpianti con emissioni di processo sono pertinenti all'impianto e non sono riferibili a nessuno dei sottoimpianti di cui alle lettere a), b) o c), il gestore deve attribuirli ai sottoimpianti con emissioni di processo, se del caso, applicando le norme di cui all'allegato VII.

3.   Per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore, i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili e i sottoimpianti con emissioni di processo, il gestore distingue chiaramente, sulla base dei codici NACE e PRODCOM, se il processo in questione è utilizzato o meno in un settore o sottosettore ritenuto esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in conformità all'articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE. Inoltre, l'operatore deve distinguere la quantità di calore misurabile esportata ai fini del teleriscaldamento dal calore misurabile non utilizzato in un settore o sottosettore ritenuto esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in conformità all'articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE.

Nel caso in cui almeno il 95 % del livello di attività dei sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore, dei sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili o dei sottoimpianti con emissioni di processo venga utilizzato in settori o sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in conformità all'articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, o nel caso in cui almeno il 95 % del livello di attività dei sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore, dei sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili o dei sottoimpianti con emissioni di processo venga utilizzato in settori o sottosettori non ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, il gestore è esentato dall'obbligo di comunicare dati che consentano di effettuare la distinzione in termini di esposizione al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Nel caso in cui almeno il 95 % del livello di attività dei sottoimpianti di teleriscaldamento o di sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore è attribuibile ad uno di tali sottoimpianti, il gestore può attribuire il livello totale di attività di questi sottoimpianti a quello con il più alto livello di attività.

4.   Quando un impianto incluso nell'EU ETS ha prodotto ed esportato calore misurabile verso un impianto o un'altra entità non inclusi nel sistema, il gestore considera che il processo pertinente del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore per questo calore non è utilizzato in un settore o sottosettore ritenuto esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in conformità all'articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, a meno che non dimostri in modo soddisfacente per l'autorità competente che il consumatore del calore misurabile appartiene ad un settore o un sottosettore ritenuto esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in conformità all'articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE.

Per distinguere il calore misurabile attribuibile al sottoimpianto di teleriscaldamento, il gestore deve dimostrare in modo soddisfacente per l'autorità competente che il calore misurabile è esportato per il teleriscaldamento.

5.   Effettuando la ripartizione in conformità ai paragrafi 1 e 2, il gestore garantisce il rispetto di tutti i seguenti aspetti:

a)

ognuno dei prodotti fisici dell'impianto è attribuito a un sottoimpianto senza omissioni o doppi conteggi;

b)

il 100 % del numero di tutti i flussi di fonti e delle emissioni dell'impianto elencati nel piano di monitoraggio dell'impianto approvato in conformità del regolamento (UE) n. 601/2012 è attribuito ai sottoimpianti senza omissioni o doppi conteggi, a meno che essi non si riferiscano a processi non ammissibili per l'assegnazione gratuita, quali la produzione di energia elettrica nell'impianto, la combustione in torcia per ragioni diverse dalla sicurezza non coperta da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, o la produzione di calore misurabile esportato verso altri impianti inclusi nell'EU ETS;

c)

il 100 % del quantitativo di calore misurabile netto ammissibile per l'assegnazione gratuita prodotto all'interno dell'impianto, o importato o esportato dall'impianto, nonché i quantitativi trasferiti tra sottoimpianti, sono attribuiti ai sottoimpianti senza omissioni o doppi conteggi;

d)

per tutto il calore misurabile prodotto, importato o esportato da sottoimpianti, è documentato se il calore misurabile è stato prodotto in un processo di combustione all'interno di un impianto incluso nell'EU ETS, importato da altri processi che producono calore o importato da entità non incluse nell'EU ETS;

e)

quando l'energia elettrica è prodotta all'interno dell'impianto, i quantitativi prodotti nei sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto sono attribuiti a tali sottoimpianti senza omissioni o doppi conteggi;

f)

per ogni sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto nei casi in cui intercambiabilità combustibile/energia elettrica è pertinente in conformità all'allegato I, sezione 2, la quantità pertinente di energia elettrica consumata è identificata e attribuita separatamente;

g)

se i materiali in uscita di un sottoimpianto contengono carbonio sotto forma di combustibili, prodotti, sottoprodotti o materie prime esportati per altri sottoimpianti o impianti, o gas di scarico, tali materiali in uscita sono attribuiti ai sottoimpianti senza omissioni o doppi conteggi, se non contemplati dalla lettera b);

h)

le emissioni di CO2 che si verificano al di fuori dei limiti del sistema di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto risultanti dai processi di cui all'articolo 2, paragrafo 10, lettere da a) a f), sono attribuite ad un sottoimpianto con emissioni di processo nella misura in cui è possibile dimostrare, in modo soddisfacente per l'autorità competente, che tali emissioni sono il risultato diretto e immediato di uno dei processi di cui all'articolo 2, paragrafo 10, e che non derivano dalla successiva ossidazione del carbonio non completamente ossidato allo stato gassoso in condizioni standard;

i)

se le emissioni di CO2 derivanti dalla combustione di gas di scarico non utilizzati per la produzione di calore misurabile, di calore non misurabile o di energia elettrica si verificano al di fuori dei limiti del sistema di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto a seguito dei processi di cui all'articolo 2, paragrafo 10, lettere da a) a f), il 75 % della quantità del tenore di carbonio dei gas di scarico è considerato come convertito in CO2 e assegnato ad un sottoimpianto con emissioni di processo;

j)

per evitare doppi conteggi, i prodotti di un processo di produzione reintrodotti nello stesso processo di produzione sono dedotti dai livelli di attività annuali, se del caso in linea con le definizioni dei prodotti di cui all'allegato I;

k)

se il calore misurabile è recuperato da processi coperti da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili, per evitare il doppio conteggio, la relativa quantità di calore misurabile netto divisa per il rendimento di riferimento del 90 % è dedotta dal combustibile di alimentazione. Il recupero di calore proveniente dai processi coperti da un sottoimpianto con emissioni di processo è trattato allo stesso modo.

Articolo 11

Sistema di controllo

1.   Il gestore individua le fonti di rischio di errori nel flusso di dati, dai dati primari ai dati definitivi nella relazione sui dati di riferimento e definisce, documenta, applica e mantiene un sistema efficace di controllo per garantire che le relazioni risultanti dalle attività riguardanti il flusso dei dati non contengano inesattezze e siano conformi al piano della metodologia di monitoraggio e rispettino il presente regolamento.

Su richiesta, il gestore mette a disposizione dell'autorità competente la valutazione del rischio di cui al primo comma. Il gestore la rende inoltre disponibile ai fini della verifica.

2.   Ai sensi del paragrafo 1, primo comma, il gestore stabilisce, documenta, applica e mantiene procedure scritte per le attività riguardanti il flusso dei dati e per le attività di controllo, e include riferimenti a tali procedure nel piano della metodologia di monitoraggio in conformità all'articolo 8, paragrafo 3.

3.   Le attività di controllo di cui al paragrafo 2, comprendono, se del caso:

a)

l'assicurazione della qualità degli strumenti di misura pertinenti;

b)

l'assicurazione della qualità dei sistemi informatici che garantisca che i sistemi siano progettati, documentati, testati, messi in atto, controllati e sottoposti a manutenzione in modo da garantire un'elaborazione affidabile, accurata e tempestiva dei dati, tenendo conto dei rischi individuati ai sensi del paragrafo 1;

c)

la separazione delle funzioni nelle attività riguardanti il flusso di dati e nelle attività di controllo, oltre che la gestione delle necessarie competenze;

d)

le revisioni interne e la convalida dei dati;

e)

le rettifiche e le azioni correttive;

f)

il controllo dei processi esternalizzati;

g)

la tenuta dei registri e della documentazione, compresa la gestione delle versioni dei documenti.

4.   Ai sensi del paragrafo 3, lettera a), il gestore provvede affinché tutti gli apparecchi di misura siano tarati, regolati e controllati a intervalli regolari e prima dell'uso e affinché ne sia verificata la conformità a norme sulla misura riconducibili a eventuali norme internazionali esistenti in materia, e che siano proporzionati ai rischi individuati.

Qualora taluni componenti dei sistemi di misurazione non possano essere tarati, il gestore menziona tali componenti nel piano della metodologia di monitoraggio e propone attività di controllo alternative.

Qualora gli apparecchi risultino non conformi ai requisiti di prestazione, il gestore provvede ad attuare prontamente i correttivi necessari.

5.   Ai fini del paragrafo 3, lettera d), il gestore rivede e convalida i dati ottenuti dalle attività riguardanti il flusso dei dati di cui al paragrafo 2.

La revisione e la convalida dei dati devono comprendere:

a)

la verifica della completezza dei dati;

b)

il confronto tra i dati che il gestore ha determinato nel precedente periodo di riferimento e, in particolare, i controlli di coerenza basati su serie temporali dell'efficienza rispetto ai gas a effetto serra di ciascun sottoimpianto;

c)

il confronto dei dati e dei valori ricavati da sistemi diversi di rilevamento dei dati operativi, in particolare per i protocolli di produzione, i dati sulle vendite e i dati sulle scorte dei prodotti ai quali si riferiscono i parametri di riferimento di prodotto;

d)

confronti e controlli di completezza dei dati a livello di impianto e sottoimpianto per garantire che i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 5, siano soddisfatti.

6.   Ai fini del paragrafo 3, lettera e), il gestore garantisce che, qualora le attività riguardanti il flusso dei dati o le attività di controllo risultino non funzionare efficacemente o non rispettare le norme stabilite nella documentazione delle procedure per tali attività, siano adottate misure correttive e i dati interessati siano rettificati senza indugio.

7.   Ai fini del paragrafo 3, lettera f), se esternalizza una o più attività riguardanti il flusso dei dati o le attività di controllo di cui al paragrafo 1, il gestore svolge tutte le seguenti operazioni:

a)

verifica la qualità delle attività riguardanti il flusso di dati e delle attività di controllo esternalizzate conformemente al presente regolamento;

b)

definisce parametri appropriati per i risultati dei processi esternalizzati nonché per i metodi utilizzati in tali processi;

c)

verifica la qualità dei risultati e dei metodi di cui alla lettera b);

d)

provvede affinché le attività esternalizzate siano svolte in maniera tale da far fronte ai rischi intrinseci e ai rischi di controllo individuati nella valutazione dei rischi di cui al paragrafo 1.

8.   Il gestore monitora l'efficacia del sistema di controllo, anche mediante revisioni interne e tenendo conto delle conclusioni del responsabile della verifica nel corso della verifica delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2.

Qualora ritenga il sistema di controllo inefficace o non commisurato ai rischi individuati, il gestore si adopera per migliorare il sistema di controllo e aggiornare il piano della metodologia di monitoraggio o le procedure scritte a esso sottese per le attività riguardanti il flusso dei dati, le valutazioni dei rischi e le attività di controllo, se del caso.

Articolo 12

Lacune nei dati

1.   Qualora per motivi tecnici risulti temporaneamente impossibile applicare il piano della metodologia di monitoraggio approvato dall'autorità competente, il gestore applica un metodo basato sulle fonti alternative di dati elencate nel piano della metodologia di monitoraggio allo scopo di effettuare controlli di conferma a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, oppure, se tale alternativa non è contenuta nel piano della metodologia di monitoraggio, un metodo alternativo che offra la massima accuratezza possibile in base alle fonti generiche di dati e alla loro gerarchia indicate al punto 4 dell'allegato VII, o una stima prudente, finché le condizioni di applicazione del piano della metodologia di monitoraggio approvato non siano state ripristinate.

Il gestore adotta tutte le misure necessarie per giungere a una rapida applicazione del piano della metodologia di monitoraggio approvato.

2.   Qualora i dati pertinenti per la relazione sui dati di riferimento siano mancanti, per i quali il piano della metodologia di monitoraggio non indica metodi di monitoraggio alternativi o fonti alternative dei dati per confermare i dati o per colmare le lacune nei dati, il gestore si avvale di un metodo di stima adeguato per determinare dati sostitutivi prudenti per il relativo periodo di tempo e per il parametro mancante, in particolare, basati sulle migliori pratiche dell'industria e sulle conoscenze scientifiche e tecnologiche recenti, e fornisce debita giustificazione delle lacune nei dati e dell'uso di tali metodi in un allegato alla relazione sui dati di riferimento.

3.   Qualora una deviazione temporanea dal piano della metodologia di monitoraggio approvato avvenga in conformità del paragrafo 1, o nei casi in cui i dati per la relazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), o all'articolo 5, paragrafo 2, sono assenti, il gestore deve, senza indebito ritardo, elaborare una procedura scritta per evitare questo tipo di lacuna nei dati in futuro e modificare il piano della metodologia di monitoraggio conformemente all'articolo 9, paragrafo 3. Inoltre, il gestore valuta se e come si debbano aggiornare le attività di controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3, e modifica tali attività di controllo e le relative procedure scritte, ove opportuno.

Articolo 13

Utilizzo di modelli elettronici

Gli Stati membri possono imporre ai gestori e ai responsabili delle verifiche di impiegare modelli elettronici o specifici formati dei file per la presentazione delle relazioni sui dati di riferimento, dei piani della metodologia di monitoraggio e delle relazioni di verifica di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e delle relazioni sui dati relativi ai nuovi entranti, dei piani della metodologia di monitoraggio e delle relazioni di verifica di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

CAPO III

Norme di assegnazione

Articolo 14

Misure nazionali di attuazione

1.   L'elenco di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE è presentato alla Commissione mediante un modello elettronico fornito dalla Commissione e individua tutti gli impianti di produzione di energia elettrica, gli impianti di dimensioni ridotte che possono essere esclusi dall'EU ETS a norma degli articoli 27 e 27 bis della direttiva 2003/87/CE e gli impianti che saranno inclusi nell'EU ETS a norma dell'articolo 24 di tale direttiva.

2.   L'elenco di cui al paragrafo 1 contiene le seguenti informazioni per ciascun impianto esistente che richiede l'assegnazione gratuita di quote:

a)

l'identificativo dell'impianto e dei suoi limiti, utilizzando il codice identificativo dell'impianto del catalogo delle operazioni dell'Unione europea (EUTL);

b)

informazioni sulle attività e informazioni sull'ammissibilità per l'assegnazione gratuita;

c)

l'identificativo di ogni sottoimpianto dell'impianto;

d)

per ogni sottoimpianto, il livello annuale di attività e le emissioni annue in ogni anno del periodo di riferimento pertinente;

e)

per ogni sottoimpianto, informazioni che consentano di stabilire se appartiene ad un settore o sottosettore ritenuto esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in conformità all'articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, compresi i codici PRODCOM dei prodotti che vi vengono prodotti, se del caso;

f)

per ogni sottoimpianto, i dati comunicati in conformità dell'allegato IV.

3.   Non appena ricevuto l'elenco di cui al paragrafo 1, la Commissione esamina l'inclusione di ogni impianto nell'elenco e i relativi dati comunicati in conformità del paragrafo 2.

4.   Qualora la Commissione non rifiuti l'inclusione dell'impianto nell'elenco, i dati sono usati per il calcolo dei valori riveduti dei parametri di riferimento di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE.

5.   Gli Stati membri stabiliscono e notificano per ciascun impianto i quantitativi annui preliminari di quote a titolo gratuito, utilizzando i valori riveduti dei parametri di riferimento per il periodo di assegnazione in questione, determinati in conformità dell'articolo 16, paragrafi da 2 a 7, e degli articoli da 19 a 22.

6.   Una volta che i quantitativi annui preliminari di quote assegnate a titolo gratuito per il pertinente periodo di assegnazione sono stati notificati, la Commissione determina ogni fattore fissato a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, confrontando la somma dei quantitativi annui preliminari di quote assegnate a titolo gratuito agli impianti in ogni anno del rilevante periodo di assegnazione con l'applicazione dei fattori di cui all'allegato V del presente regolamento, con il numero annuo di quote calcolato a norma dell'articolo 10 bis, paragrafi 5 e 5 bis, della direttiva 2003/87/CE per gli impianti, tenendo conto della pertinente quota del numero annuo totale a livello dell'Unione determinata ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE. La determinazione tiene conto delle inclusioni a norma dell'articolo 24 e delle esclusioni a norma degli articoli 27 e 27 bis della direttiva 2003/87/CE, a seconda dei casi.

7.   Una volta determinato il fattore stabilito ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri determinano e comunicano alla Commissione il numero annuo finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per ogni anno nel corso del pertinente periodo di assegnazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 8.

8.   Su richiesta, ogni Stato membro mette a disposizione della Commissione le relazioni ricevute a norma dell'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 15

Livello di attività storica per gli impianti esistenti

1.   Gli Stati membri valutano le relazioni sui dati di riferimento e le relazioni di verifica presentate a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, per garantire la conformità ai requisiti del presente regolamento. Se del caso, l'autorità competente richiede ai gestori di rettificare eventuali dati non conformi o errori che incidono sulla determinazione dei livelli di attività storica. L'autorità competente può chiedere ai gestori di fornire ulteriori dati in aggiunta alle informazioni e ai documenti da fornire a norma dell'articolo 4, paragrafo 2.

2.   Sulla base della valutazione delle relazioni sui dati di riferimento e delle relazioni di verifica, gli Stati membri determinano i livelli di attività storica di ciascun impianto e sottoimpianto per il pertinente periodo di riferimento. Gli Stati membri possono decidere di determinare i livelli di attività storica solo qualora i dati relativi a un impianto siano stati verificati e ritenuti conformi o se ritengono che le lacune nei dati alla base del parere del responsabile della verifica sono dovute a circostanze eccezionali e imprevedibili che non avrebbero potuto essere evitate neanche con tutta la dovuta attenzione.

3.   Per ogni prodotto per il quale è stato definito un parametro di riferimento di prodotto ai sensi dell'allegato I, il livello di attività storica relativo al prodotto corrisponde alla media aritmetica della produzione annua storica di tale prodotto nell'impianto interessato nel periodo di riferimento.

4.   Il livello di attività storica relativo al calore corrisponde alla media aritmetica dell'importazione annua storica da un impianto incluso nell'EU ETS, della produzione o di entrambe, durante il periodo di riferimento, di calore misurabile netto consumato entro i limiti dell'impianto per la produzione di prodotti, per la produzione di energia meccanica diversa da quella utilizzata per la produzione di energia elettrica, per il riscaldamento o il raffreddamento, ad eccezione del consumo ai fini della produzione di energia elettrica, o esportato verso un impianto o un'altra entità non inclusi nell'EU ETS, ad eccezione dell'esportazione ai fini della produzione di energia elettrica, espresso in terajoule l'anno.

Il livello di attività storica relativo al teleriscaldamento corrisponde alla media aritmetica dell'importazione storica annua da un impianto incluso nell'EU ETS, della produzione o di entrambe, durante il periodo di riferimento, di calore misurabile esportato ai fini del teleriscaldamento, espresso in terajoule l'anno.

5.   Il livello di attività storica relativo ai combustibili corrisponde alla media aritmetica del consumo annuo storico di combustibili utilizzati per la produzione di calore non misurabile consumato per la produzione di prodotti o di energia meccanica diversa da quella utilizzata per la produzione di energia elettrica, per il riscaldamento o il raffreddamento ad eccezione del consumo per la produzione di energia elettrica, ivi compresa la combustione in torcia per ragioni di sicurezza, durante il periodo di riferimento, espresso in terajoule l'anno.

6.   Per le emissioni di processo legate alla produzione di prodotti nell'impianto interessato durante il periodo di riferimento, il livello di attività storica relativo al processo corrisponde alla media aritmetica delle emissioni di processo annuali storiche, espressa in tonnellate equivalenti di biossido di carbonio.

7.   Ai fini della determinazione dei valori della media aritmetica di cui ai paragrafi da 3 a 6, si tiene conto solo degli anni civili nel corso dei quali l'impianto è stato in funzione per almeno un giorno.

Se un sottoimpianto è stato in funzione per meno di due anni civili durante il periodo di riferimento pertinente, i livelli di attività storica sono i livelli di attività del primo anno civile di esercizio dopo l'avvio del funzionamento normale del sottoimpianto.

Se un sottoimpianto non è stato in funzione per un anno civile dopo l'avvio del funzionamento normale durante il periodo di riferimento, il livello di attività storica viene determinato quando viene presentata la relazione sul livello di attività dopo il primo anno civile di funzionamento.

8.   In deroga al paragrafo 3, gli Stati membri determinano il livello di attività storica relativo al prodotto per i prodotti oggetto dei parametri di riferimento di prodotto di cui all'allegato III sulla base della media aritmetica delle produzione annua storica secondo le formule riportate nel suddetto allegato.

Articolo 16

Assegnazione a livello di impianto per gli impianti esistenti

1.   Se il gestore di un impianto esistente ha presentato una domanda valida per l'assegnazione gratuita a norma dell'articolo 4, lo Stato membro interessato, sulla base di dati raccolti in conformità dell'articolo 14, calcola, per ogni anno, il numero di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a tale impianto a partire dal 2021.

2.   Ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri determinano in primo luogo il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per ogni sottoimpianto separatamente, secondo le modalità seguenti:

a)

per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al valore di tale parametro di riferimento di prodotto per il periodo di assegnazione pertinente, adottato in conformità dell'articolo 10 bis, paragrafo 2), della direttiva 2003/87/CE, moltiplicato per il livello di attività storica relativo al prodotto in questione;

b)

per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al valore del parametro di riferimento di calore per il calore misurabile per il periodo di assegnazione pertinente, adottato in conformità dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, moltiplicato per il livello di attività storica relativo al calore per il consumo o l'esportazione verso impianti o altre entità non inclusi nell'EU ETS di calore misurabile per fini diversi dal teleriscaldamento;

c)

per i sottoimpianti di teleriscaldamento, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al valore del parametro di riferimento di calore per il calore misurabile per il periodo di assegnazione pertinente, adottato in conformità dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, moltiplicato per il livello di attività storica relativo al teleriscaldamento;

d)

per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibile, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al valore del parametro di riferimento di combustibile per il periodo di cinque anni pertinente, adottato in conformità dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, moltiplicato per il livello di attività storica relativo al combustibile;

e)

per i sottoimpianti con emissioni di processo, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al livello di attività storica relativo al processo moltiplicato per 0,97.

Se un sottoimpianto è stato in funzione per meno di un anno civile dopo l'avvio del funzionamento normale durante il periodo di riferimento, l'assegnazione preliminare per il pertinente periodo di assegnazione è determinata dopo che il livello di attività storica è stato comunicato.

3.   Ai fini dell'articolo 10 ter, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, i fattori determinati nell'allegato V del presente regolamento si applicano al numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito, determinato per ogni sottoimpianto per l'anno in questione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, quando i processi svolti in tali sottoimpianti sono utilizzati in settori o sottosettori considerati non esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in conformità all'articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE.

In deroga al primo comma, per i sottoimpianti di teleriscaldamento il fattore da applicare è 0,3.

4.   Quando i processi messi in atto nei sottoimpianti di cui al paragrafo 2 sono utilizzati in settori o sottosettori considerati esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in conformità all'articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, il fattore da applicare è 1.

5.   Il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ai sottoimpianti che hanno ricevuto calore misurabile da sottoimpianti che producono prodotti oggetto del parametro di riferimento dell'acido nitrico è ridotto del consumo storico annuo di tale calore durante il periodo di riferimento pertinente, moltiplicato per il valore del parametro di riferimento di calore applicabile a questo calore misurabile per il pertinente periodo di assegnazione adottato a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE.

A partire dal 2026 il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ai sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto per il pertinente periodo di assegnazione è ridotto delle emissioni storiche derivanti dalla combustione di gas di scarico, ad eccezione della combustione in torcia per ragioni di sicurezza, e non utilizzate per produrre calore misurabile, calore non misurabile o energia elettrica.

6.   Il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto corrisponde alla somma di tutti i numeri annui preliminari di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a tutti i sottoimpianti, calcolati conformemente ai paragrafi da 2 a 5.

Qualora un impianto comprenda sottoimpianti che producono pasta per carta (pasta kraft a fibre corte, pasta kraft a fibre lunghe, pasta termomeccanica e pasta meccanica, pasta al bisolfito o altre paste che non sono oggetto di un parametro di riferimento di prodotto) esportando calore misurabile verso altri sottoimpianti tecnicamente collegati, nel numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito sarà considerato, fatto salvo il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad altri sottoimpianti dell'impianto considerato, solo il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito nella misura in cui le paste per carta prodotte da questo sottoimpianto sono immesse sul mercato e non trasformate in carta nello stesso impianto o in altri impianti tecnicamente collegati a tale impianto.

7.   Quando determinano il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a ciascun impianto, gli Stati membri e i gestori provvedono affinché le emissioni e i livelli di attività non siano oggetto di un doppio conteggio e non si configuri un'assegnazione negativa. In particolare qualora un impianto importa un prodotto intermedio oggetto di un parametro di riferimento di prodotto conformemente alla definizione dei rispettivi limiti di sistema di cui all'allegato I, le emissioni non devono essere oggetto di un doppio conteggio al momento della determinazione del numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ai due impianti in questione.

8.   Il numero annuo totale finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto esistente, ad eccezione degli impianti di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, corrisponde al numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto determinato conformemente al paragrafo 6 del presente articolo, moltiplicato per il fattore determinato in conformità dell'articolo 14, paragrafo 6, del presente regolamento.

Per gli impianti di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE che soddisfano le condizioni per l'assegnazione gratuita di quote, il numero annuo finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito corrisponde al numero annuo preliminare di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto determinato conformemente al paragrafo 6 del presente articolo, adeguato ogni anno secondo il fattore lineare di cui all'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, utilizzando come riferimento il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per il 2013, ad eccezione di ogni anno in cui tali assegnazioni sono adeguate in modo uniforme ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE.

In deroga al secondo comma, per ogni anno per il quale il fattore determinato conformemente all'articolo 14, paragrafo 6, è inferiore al 100 %, per gli impianti di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e che possono beneficiare dell'assegnazione gratuita di quote di emissioni, il numero annuo finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito corrisponde al numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto determinato conformemente al paragrafo 6 del presente articolo, rettificato ogni anno per il fattore determinato conformemente all'articolo 14, paragrafo 6, del presente regolamento.

9.   Ai fini dei calcoli di cui ai paragrafi da 1 a 8, il numero di quote assegnate agli impianti e sottoimpianti è espresso come il numero intero più vicino.

Articolo 17

Livello di attività storica per i nuovi entranti

Gli Stati membri determinano i livelli di attività storica di ciascun nuovo entrante e dei suoi sottoimpianti secondo le seguenti modalità:

a)

il livello di attività storica relativo al prodotto è, per ogni prodotto per il quale è stato determinato un parametro di riferimento di prodotto di cui all'allegato I del presente regolamento o a norma dell'articolo 24 della direttiva 2003/87/CE, il livello di attività del primo anno civile successivo all'avvio del funzionamento normale per la produzione di tale prodotto del sottoimpianto in questione;

b)

Il livello di attività storica relativo al calore è il livello di attività del primo anno civile successivo all'avvio del funzionamento normale per l'importazione da un impianto incluso nell'EU ETS, la produzione o entrambe, durante il periodo di riferimento, di calore misurabile consumato entro i limiti dell'impianto per la produzione di prodotti, per la produzione di energia meccanica diversa da quella utilizzata per la produzione di energia elettrica, per il riscaldamento o il raffreddamento, ad eccezione del consumo ai fini della produzione di energia elettrica, o esportato verso un impianto o un'altra entità non inclusi nell'EU ETS, ad eccezione dell'esportazione ai fini della produzione di energia elettrica;

c)

il livello di attività storica relativo al teleriscaldamento è il livello di attività del primo anno civile successivo all'avvio del funzionamento normale per l'importazione da un impianto incluso nell'EU ETS, la produzione o entrambe, di calore misurabile esportato ai fini del teleriscaldamento;

d)

il livello di attività storica relativo al combustibile è il livello di attività del primo anno civile successivo all'avvio del funzionamento normale per il consumo di combustibili utilizzati per la produzione di calore non misurabile consumato per la produzione di prodotti, per la produzione di energia meccanica diversa da quella utilizzata per la produzione di energia elettrica, per il riscaldamento o il raffreddamento ad eccezione del consumo per la produzione di energia elettrica, compresa la combustione in torcia per ragioni di sicurezza, dell'impianto interessato;

e)

il livello di attività relativo alle emissioni di processo è il livello di attività del primo anno civile successivo all'avvio del funzionamento normale per la produzione di emissioni di processo dell'unità di processo;

f)

In deroga alla lettera a), il livello di attività storica relativo al prodotto per i prodotti cui si applicano i parametri di riferimento di prodotto di cui all'allegato III è il livello di attività del primo anno civile successivo all'avvio del funzionamento normale per la produzione di tale prodotto del sottoimpianto interessato, determinato secondo le formule riportate in tale allegato.

Articolo 18

Assegnazione ai nuovi entranti

1.   Ai fini dell'assegnazione di quote di emissioni ai nuovi entranti, gli Stati membri calcolano separatamente per ogni sottoimpianto il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a partire dall'avvio del funzionamento normale dell'impianto, nel modo seguente:

a)

per ogni sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, di un parametro di riferimento di calore e di un parametro di riferimento di combustibile, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al valore del parametro per il periodo pertinente moltiplicato per il pertinente livello di attività storica;

b)

per ogni sottoimpianto con emissioni di processo, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al livello di attività storica relativo al processo moltiplicato per 0,97.

Ai fini del calcolo del numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito, si applica mutatis mutandis l'articolo 16, paragrafi 3, 4, 5 e 7.

2.   Il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per l'anno civile in cui ha luogo l'avvio del funzionamento normale corrisponde al valore del parametro di riferimento applicabile per ciascun sottoimpianto moltiplicato per il livello di attività di tale anno.

3.   Il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto corrisponde alla somma di tutti i numeri annui preliminari di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a tutti i sottoimpianti, calcolati conformemente ai paragrafi 1 e 2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 6, secondo comma.

4.   Gli Stati membri notificano tempestivamente alla Commissione il numero annuo di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a ciascun impianto.

Le quote di emissioni della riserva per i nuovi entranti, istituita a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE, sono assegnate dalla Commissione secondo il principio «primo arrivato, primo servito», al ricevimento della notifica.

La Commissione può respingere il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un impianto specifico.

5.   Il numero annuo finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito corrisponde al numero annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto, determinato conformemente ai paragrafi da 1 a 4 e adeguato ogni anno secondo il fattore lineare di cui all'articolo 9, della direttiva 2003/87/CE utilizzando come riferimento il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito all'impianto in questione per il primo anno del pertinente periodo di assegnazione.

6.   Ai fini dei calcoli di cui ai paragrafi da 1 a 5, il numero di quote assegnate agli impianti e sottoimpianti è espresso come il numero intero più vicino.

Articolo 19

Assegnazione per il cracking con vapore

In deroga all'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto relativo alla produzione di sostanze chimiche di elevato valore (in appresso «HVC») corrisponde al valore del parametro di riferimento di prodotto relativo al cracking con vapore per il pertinente periodo di assegnazione, moltiplicato per il livello di attività storica determinato a norma dell'allegato III e moltiplicato per il quoziente delle emissioni dirette totali, comprese le emissioni derivanti dal calore netto importato nel periodo di riferimento di cui all'articolo 15, paragrafo 2, o del primo anno civile successivo all'avvio del funzionamento normale di cui all'articolo 17, lettera a), a seconda dei casi, calcolato a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, espresso in tonnellate di biossido di carbonio equivalenti e della somma di queste emissioni dirette totali e delle emissioni indirette pertinenti nel periodo di riferimento di cui all'articolo 15, paragrafo 2, o del primo anno civile successivo all'avvio del funzionamento normale di cui all'articolo 17, lettera a), a seconda dei casi, calcolate conformemente all'articolo 22, paragrafo 3. Al risultato di questo calcolo vanno aggiunte 1,78 tonnellate di biossido di carbonio per tonnellata di idrogeno moltiplicate per la produzione media storica dell'idrogeno a partire da carica supplementare espressa in tonnellate di idrogeno, 0,24 tonnellate di biossido di carbonio per tonnellata di etilene moltiplicate per la produzione media storica di etilene a partire da carica supplementare espressa in tonnellate di etilene e 0,16 tonnellate di biossido di carbonio per tonnellata di HVC moltiplicate per la produzione media storica di HVC diverse dall'idrogeno e dall'etilene a partire da carica supplementare espressa in tonnellate di HVC.

Articolo 20

Assegnazione per il cloruro di vinile monomero

In deroga all'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad un sottoimpianto relativo alla produzione di cloruro di vinile monomero (in appresso «CVM») corrisponde al valore del parametro di riferimento del CVM per il periodo di assegnazione pertinente moltiplicato per il livello di attività storica della produzione di CVM espresso in tonnellate e moltiplicato per il quoziente delle emissioni dirette legate alla produzione di CVM, comprese le emissioni derivanti dal calore netto importato nel periodo di riferimento di cui all'articolo 15, paragrafo 2, o del primo anno civile successivo all'avvio del funzionamento normale di cui all'articolo 17, lettera a), a seconda de casi, calcolate conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, espresse in tonnellate di biossido di carbonio equivalenti, e della somma di queste emissioni dirette e delle emissioni legate all'idrogeno per la produzione di CVM nel periodo di riferimento di cui all'articolo 15, paragrafo 2, o del primo anno civile successivo all'avvio del funzionamento normale di cui all'articolo 17, lettera a), a seconda dei casi, espresse in tonnellate di biossido di carbonio equivalenti, calcolate in base al consumo storico di calore derivante dalla combustione di idrogeno espresso in terajoule moltiplicato per il valore del parametro di riferimento del calore per il pertinente periodo di assegnazione.

Articolo 21

Flussi termici tra impianti

Quando un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto comprende calore misurabile importato da un impianto o da un'altra entità non inclusi nell'EU ETS, dal numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per il sottoimpianto oggetto del parametro di riferimento di prodotto in questione, determinato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), a seconda dei casi, viene sottratto il quantitativo relativo all'importazione storica di calore da un impianto o da un'altra entità non inclusi nell'EU ETS nell'anno corrispondente, moltiplicato per il valore del parametro di riferimento di calore per il calore misurabile per il pertinente periodo di assegnazione.

Articolo 22

Intercambiabilità combustibile/energia elettrica

1.   Per ciascun sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto corrispondente a un parametro di riferimento di prodotto definito nell'allegato I, sezione 2, per il quale si è tenuto conto dell'intercambiabilità tra combustibile ed energia elettrica, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito corrisponde al valore del pertinente parametro di riferimento di prodotto per il pertinente periodo di assegnazione, moltiplicato per il livello di attività storica relativo al prodotto e moltiplicato per il quoziente delle emissioni dirette totali, comprese le emissioni derivanti dal calore netto importato nel periodo di riferimento di cui all'articolo 15, paragrafo 2, o del primo anno civile successivo all'avvio del funzionamento normale di cui all'articolo 17, lettera a), a seconda dei casi, calcolate a norma del paragrafo 2, espresso in tonnellate di biossido di carbonio equivalenti e della somma di queste emissioni dirette totali e delle emissioni indirette pertinenti del periodo di riferimento di cui all'articolo 15, paragrafo 2, o del primo anno civile successivo all'avvio del funzionamento normale di cui all'articolo 17, lettera a), a seconda dei casi, calcolate conformemente all'articolo 22, paragrafo 3.

2.   Ai fini del calcolo delle emissioni derivanti dal calore netto importato, il quantitativo di calore misurabile per la produzione del prodotto interessato importato da impianti inclusi nell'EU ETS durante il periodo di riferimento di cui all'articolo 15, paragrafo 2, o il primo anno civile successivo all'avvio del funzionamento normale di cui all'articolo 17, lettera a), a seconda dei casi, è moltiplicato per il valore del parametro di riferimento del calore per il pertinente periodo di assegnazione.

3.   Ai fini del calcolo delle emissioni indirette, le emissioni indirette corrispondenti si riferiscono al consumo di energia elettrica pertinente, come specificato nella definizione di processi ed emissioni di cui all'allegato I, nel periodo di riferimento di cui all'articolo 15, paragrafo 2, o nel primo anno civile successivo all'avvio del funzionamento normale di cui all'articolo 17, lettera a), a seconda dei casi, espresso in megawatt-ora per la produzione del prodotto in questione moltiplicato per 0,376 tonnellate di biossido di carbonio per megawatt-ora ed espresso in tonnellate di biossido di carbonio.

Articolo 23

Modifiche del funzionamento di un impianto

1.   I gestori informano la pertinente autorità competente di eventuali modifiche relative al funzionamento di un impianto che hanno un impatto sull'assegnazione all'impianto. Gli Stati membri possono fissare un termine per tale notifica e possono richiedere l'uso di modelli elettronici o specifici formati dei file.

2.   Dopo aver valutato le informazioni pertinenti, l'autorità competente trasmette alla Commissione tutte le informazioni pertinenti, compreso il numero annuo finale rivisto di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito all'impianto in questione.

L'autorità competente trasmette le informazioni pertinenti a norma del primo comma utilizzando il sistema elettronico gestito dalla Commissione.

3.   La Commissione può respingere il numero annuo totale preliminare rivisto di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito all'impianto interessato.

4.   La Commissione adotta una decisione sulla base della notifica ricevuta, informa l'autorità competente pertinente e inserisce le modifiche, se del caso, nel registro dell'Unione istituito ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/87/CE e nell'EUTL, di cui all'articolo 20 di tale direttiva.

Articolo 24

Rinuncia all'assegnazione gratuita di quote

1.   Il gestore a cui è stata concessa l'assegnazione gratuita di quote può rinunciarvi per quanto riguarda tutti i sottoimpianti o alcuni di essi in qualsiasi momento durante il pertinente periodo di assegnazione mediante la presentazione di una domanda all'autorità competente.

2.   Dopo aver valutato le informazioni pertinenti, l'autorità competente comunica alla Commissione il numero annuo finale rivisto di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito all'impianto in questione come descritto all'articolo 23, paragrafo 2.

L'assegnazione rivista riguarda gli anni civili successivi all'anno della domanda di cui al paragrafo 1.

3.   La Commissione adotta una decisione in merito alla rinuncia e segue la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 4.

4.   Il gestore non ha il diritto di ritirare la domanda di cui al paragrafo 1 nello stesso periodo di assegnazione.

Articolo 25

Fusioni e scissioni

1.   I gestori di nuovi impianti derivanti da una fusione o da una scissione forniscono, a seconda dei casi, la seguente documentazione all'autorità competente:

a)

nome, indirizzo e dati di contatto dei gestori degli impianti singoli o precedentemente separati;

b)

nome, indirizzo e dati di contatto dei gestori degli impianti di nuova formazione;

c)

la descrizione dettagliata dei limiti delle parti dell'impianto interessate, se applicabile;

d)

il codice identificativo dell'autorizzazione e il codice di identificazione dell'impianto di nuova formazione nel registro dell'Unione.

2.   Gli impianti derivanti da fusioni o scissioni presentano all'autorità competente le relazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2. Se gli impianti prima della fusione o scissione erano nuovi entranti, i gestori comunicano all'autorità competente i dati dall'avvio del funzionamento normale.

3.   Le fusioni o scissioni di impianti, comprese le scissioni all'interno del medesimo gruppo societario sono valutate dall'autorità competente. L'autorità competente notifica alla Commissione il cambiamento dei gestori.

Sulla base dei dati ricevuti a norma del paragrafo 2, l'autorità competente determina i livelli di attività storica nel periodo di riferimento per ogni sottoimpianto di ogni impianto di nuova formazione a seguito della fusione o scissione. Nel caso in cui un sottoimpianto venga scisso in due o più sottoimpianti, il livello di attività storica e l'assegnazione ai sottoimpianti dopo la scissione si basa sui livelli di attività storica nel periodo di riferimento delle rispettive unità tecniche dell'impianto prima della scissione.

4.   Sulla base dei livelli di attività storica dopo le fusioni o di scissioni, l'assegnazione gratuita di quote di emissioni degli impianti dopo le fusioni o scissioni corrisponde al numero finale di assegnazioni gratuite di quote prima delle fusioni o scissioni.

5.   La Commissione riesamina ciascuna assegnazione di quote agli impianti dopo le fusioni o scissioni e comunica i risultati di tale valutazione all'autorità competente.

Articolo 26

Cessazione delle attività di un impianto

1.   Si ritiene che un impianto abbia cessato le proprie attività quando si verifica una delle situazioni seguenti:

a)

la pertinente autorizzazione ad emettere gas a effetto serra è stata revocata, compreso il caso in cui l'impianto non rispetta più le soglie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;

b)

l'impianto non è più in funzione e per ragioni tecniche la ripresa dell'attività è impossibile.

2.   Quando un impianto ha cessato le sue attività, lo Stato membro interessato non rilascia più ad esso quote di emissioni a decorrere dall'anno successivo alla cessazione delle attività.

3.   Gli Stati membri possono sospendere il rilascio di quote di emissioni agli impianti che hanno sospeso l'attività fino a quando non si stabilisce che l'impianto riprenderà le attività.

CAPO IV

Disposizioni finali

Articolo 27

Abrogazione della decisione 2011/278/UE

La decisione 2011/278/UE è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2021. Tuttavia, continua ad applicarsi alle assegnazioni relative al periodo precedente il 1o gennaio 2021.

Articolo 28

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 275, del 25.10.2003, pag. 32.

(2)  Decisione della Commissione 2011/278/UE, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 130 del 17.5.2011, pag. 1).

(3)  Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, e decisione (UE) 2015/1814 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3).

(4)  Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012, pag. 30).

(5)  Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 149).


ALLEGATO I

Parametri di riferimento

1.   Definizione dei parametri di riferimento di prodotto e dei limiti del sistema senza tenere conto dell'intercambiabilità combustibile/energia elettrica

Parametro di riferimento di prodotto

Definizione dei prodotti inclusi

Definizione dei processi e delle emissioni inclusi (limiti del sistema)

Punto di partenza per la determinazione del tasso annuo di riduzione per l'aggiornamento del valore del parametro di riferimento

(quote/t)

Coke

Coke di cokeria (ottenuto dalla carbonizzazione ad alta temperatura di carbone da coke) o coke di gas (sottoprodotto delle officine del gas), espresso in tonnellate di coke secco, determinato allo scarico della cokeria o dell'officina del gas. Il coke di lignite non rientra in questo parametro di riferimento. La cokefazione nelle raffinerie non è inclusa, ma è contemplata dalla metodologia CWT per le raffinerie.

Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alle unità di processo: cokerie, incenerimento di H2S/NH3, pre-riscaldamento del carbone (scongelamento), estrattori di gas di cokeria, unità di desolforazione, unità di distillazione, impianti di generazione di vapore, regolazione della pressione nelle batterie, trattamento biologico delle acque, diverse modalità di riscaldamento dei sottoprodotti e separatore di idrogeno. È inclusa la depurazione di gas di cokeria.

0,286

Minerale sinterizzato

Prodotto ferroso agglomerato contenente fini di minerale di ferro, fondenti e materiali riciclati ferrosi che presentano le caratteristiche chimiche e fisiche necessarie per fornire il ferro e i fondenti necessari ai processi di riduzione dei minerali di ferro, come grado di basicità, resistenza meccanica e permeabilità. Espresso in tonnellate di minerale sinterizzato in uscita dall'impianto di sinterizzazione.

Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alle unità di processo: impianto di agglomerazione, accensione, unità per la preparazione delle materie prime (cariche), unità di vagliatura a caldo, unità di raffreddamento dell'agglomerato, unità di vagliatura a freddo e unità di generazione di vapore.

0,171

Ghisa allo stato fuso (hot metal)

Ferro liquido saturato di carbonio destinato a trattamenti ulteriori, considerato come prodotto di altoforno, espresso in tonnellate di ferro liquido, al punto di uscita dell'altoforno. Prodotti analoghi quali le ferroleghe non rientrano in questo parametro di riferimento. Il materiale residuo e i sottoprodotti non sono considerati parte del prodotto.

Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alle unità di processo: altoforno, unità per il trattamento di ghisa allo stato fuso, soffianti per altoforno, torri di Cowper, forni a ossigeno basici (BOF), unità di metallurgia secondaria, siviere sottovuoto, unità di fusione (incluso taglio), unità di trattamento delle scorie, preparazione della carica, unità di trattamento dei gas di altoforno, unità di depolverazione, preriscaldamento di rottami, essiccamento del fossile per iniezione di polvere di carbone, supporti per il preriscaldamento dei recipienti, supporti per il preriscaldamento delle lingottiere di colaggio, produzione di aria compressa, unità per il trattamento delle polveri (bricchettatura), unità per il trattamento dei fanghi (bricchettatura), unità per l'iniezione di vapore nell'altoforno, impianto per la generazione di vapore, raffreddamento dei gas del convertitore BOF e altro.

1,328

Anodo precotto (prebake anode)

Anodi utilizzati nell'elettrolisi dell'alluminio, costituiti da coke di petrolio, pece e, in genere, da anodi riciclati, messi in forma per un forno di fusione specifico e cotti in appositi forni a una temperatura di circa 1 150 °C. Gli anodi Söderberg non rientrano in questo parametro di riferimento.

Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alla produzione di anodi precotti.

0,324

Alluminio

Alluminio liquido greggio non legato da elettrolisi. Espresso in tonnellate misurate tra il punto di elettrolisi e il forno di attesa del campo di colata prima dell'aggiunta di leghe e di alluminio secondario.

Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alla fase di produzione: elettrolisi. Le emissioni provenienti dai forni di attesa, e le emissioni relative alla produzione di anodi sono escluse.

1,514

Clinker di cemento grigio

Clinker di cemento grigio come quantità totale di clinker prodotto.

Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alla produzione di clinker di cemento grigio.

0,766

Clinker di cemento bianco

Clinker di cemento bianco utilizzato come legante principale nella formulazione di materiali come mastici di giuntura, adesivi per piastrelle di ceramica, materiali isolanti, malte di ancoraggio, malte per pavimenti industriali, preparati per cemento pronto all'uso, malte di riparazione e rivestimenti impermeabili con un contenuto medio massimo dello 0,4 % in massa di Fe2O3, 0,003 % in massa di Cr2O3 e 0,03 % in massa di Mn2O3. Espresso in tonnellate di clinker di cemento bianco (100 % clinker).

Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alla produzione di clinker di cemento bianco.

0,987

Calce

Calce viva: ossido di calcio (CaO) prodotto dalla decarbonatazione del calcare (CaCO3). Espresso in tonnellate di calce «di purezza standard», ossia di calce con un tenore di CaO libero del 94,5 %. La calce prodotta e consumata nello stesso impianto e utilizzata nei processi di depurazione non rientra in questo parametro di riferimento. La produzione interna di calce del settore della pasta da carta è già coperta dai rispettivi parametri di riferimento per la pasta e non può pertanto beneficiare di assegnazioni aggiuntive sulla base del parametro di riferimento per la calce.

Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alla produzione della calce.

0,954

Calce dolomitica

Calce dolomitica o dolomite calcinata come miscela di ossidi di calcio e di magnesio, ottenuta dalla decarbonatazione della calce dolomitica (CaCO3 · MgCO3) con un tenore residuo di CO2 superiore allo 0,25 %, un tenore di MgO libero compreso tra il 25 e il 40 % e con una densità apparente del prodotto commerciale inferiore a 3,05 g/cm3.

La calce dolomitica è espressa come qualità «calce dolomitica di purezza standard» con un tenore di CaO libero del 57,4 % e un contenuto di MgO libero del 38 %.

Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alla produzione di calce dolomitica, in particolare preparazione di combustibile, calcinazione/sinterizzazione e trattamento dei gas effluenti.

1,072

Calce dolomitica sinterizzata

Miscela di ossidi di calcio e di magnesio utilizzati esclusivamente per la produzione di mattoni refrattari e altri prodotti refrattari con una densità minima apparente di 3,05 g/cm3. Espressa in tonnellate di calce dolomitica sinterizzata commerciabile.

Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alla produzione di calce dolomitica sinterizzata.

1,449

Cristallo flottato

Cristallo flottato/molato/lucidato. (in tonnellate di cristallo all'uscita dal forno di ricottura).

Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alle fasi di produzione che riguardano: forno, raffinatore, avanforno, vasca e forno di ricottura. Sono escluse le operazioni di finitura che possono essere fisicamente separate dal processo a monte, come verniciatura offline, laminazione e tempera.

0,453

Bottiglie e flaconi di vetro incolore

Bottiglie di vetro incolore, di capacità nominale < 2,5 litri, prodotte in un forno dove non vi è alcuna aggiunta intenzionale di colore, destinate a bevande e alimenti (escluse le bottiglie rivestite in pelle o pelle ricostituita e i biberon), ad eccezione dei prodotti in vetro flint extra-bianco con un tenore di ossido di ferro espresso come percentuale di Fe2O3 rispetto al peso inferiore a 0,03 % e coordinate colorimetriche di L, a e b comprese rispettivamente tra 100 e 87, tra 0 e –5 e tra 0 e 3 (secondo la scala CIELAB promossa dalla Commission Internationale d'Éclairage), espresse in tonnellate di prodotto confezionato.

Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alle fasi di produzione: trattamento dei materiali, fusione, messa in forma, trattamento a valle, confezionamento e processi accessori.

0,382

Bottiglie e flaconi di vetro colorato

Bottiglie di vetro colorato con capacità nominale < 2,5 litri, destinate a bevande e alimenti (escluse le bottiglie rivestite in pelle o pelle ricostituita e i biberon), non conformi alla definizione del parametro di riferimento di prodotto per bottiglie e flaconi in vetro incolore, espresse come tonnellate di prodotto confezionato.

Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alle fasi di produzione: trattamento dei materiali, fusione, messa in forma, trattamento a valle, confezionamento e processi accessori.

0,306

Prodotti in fibra di vetro a filamento continuo

Vetro fuso per la produzione di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo, in particolare filati tagliati (chopped strands), filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), filati (yarns), fibre in fiocco (staple) e feltri in fibre di vetro (mats), espresso in tonnellate di vetro fuso che esce dall'avancrogiolo calcolato dalla quantità di materie prime nel forno dopo la sottrazione delle emissioni gassose volatili.

Non sono inclusi in questo parametro di riferimento i prodotti in lana minerale per isolamento termico, acustico e antincendio.

Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, ai processi di produzione: fusione del vetro nelle fornaci e affinaggio del vetro nell'avancrogiolo, in particolare le emissioni dirette di CO2 associate a tali processi e le emissioni di CO2 derivanti dalla decarbonatazione delle materie prime minerali del vetro nel processo di fusione. Non sono inclusi in questo parametro di riferimento i processi a valle impiegati per convertire le fibre in prodotti commerciabili. I processi di sostegno come la movimentazione dei materiali sono considerati come servizi e sono al di fuori dei limiti del sistema.

0,406

Mattoni da rivestimento

Mattoni da rivestimento con densità > 1 000 kg/m3 utilizzati per opere in muratura, in base alla norma EN 771-1, esclusi mattoni per pavimentazione, mattoni di clinker e mattoni da paramento cotti in atmosfera riducente (blue braised).

Sono incluse tutte le lavorazioni legate, direttamente o indirettamente, ai processi di produzione: preparazione delle materie prime e dell'impasto ceramico, formatura, essiccazione, cottura e finitura dei prodotti e trattamento dei gas effluenti.

0,139

Mattoni per pavimentazione

Laterizi per pavimentazione di qualsiasi colore, conformi alla norma EN 1344. Espressi in tonnellate di mattoni come prodotto netto commerciabile.

Sono incluse tutte le lavorazioni legate, direttamente o indirettamente, ai processi di produzione: preparazione delle materie prime e dell'impasto ceramico, formatura, essiccazione, cottura e finitura dei prodotti e trattamento dei gas effluenti.

0,192

Tegole

Coperture in laterizio conformi alla norma EN 1304:2005, esclusi gli elementi cotti in atmosfera riducente (blue braised) ed i pezzi speciali per le coperture. Espresse in tonnellate di tegole commerciabili.

Sono incluse tutte le lavorazioni legate, direttamente o indirettamente, ai processi di produzione: preparazione delle materie prime e dell'impasto ceramico, formatura, essiccazione, cottura e finitura dei prodotti e trattamento dei gas effluenti.

0,144

Polvere atomizzata

Polvere atomizzata destinata alla produzione di piastrelle di ceramica per pavimento o rivestimento pressate a secco. Espressa in tonnellate di polvere prodotta.

Sono inclusi tutti i processi correlati, direttamente o indirettamente, alla produzione di polvere atomizzata.

0,076

Gesso

Gessi costituiti da gesso calcinato o solfato di calcio (compresi quelli per edilizia, per l'apprettatura di tessuti o carta, utilizzati in odontoiatria e per la bonifica di terreni), in tonnellate di stucco (produzione commerciabile).

Il gesso alfa, gesso ulteriormente lavorato in cartongesso, e la produzione del prodotto intermedio gesso secondario essiccato non rientrano in questo parametro di riferimento.

Sono inclusi tutti i processi correlati, direttamente o indirettamente, alle fasi di produzione: macinazione, essiccazione e calcinazione.

0,048

Gesso secondario essiccato

Il gesso secondario essiccato (gesso sintetico prodotto come sottoprodotto riciclato dell'industria elettrica, o materiale riciclato proveniente da rifiuti edilizi e di demolizione) espresso in tonnellate di prodotto.

Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, all'essiccazione di gesso secondario.

0,017

Pasta kraft a fibre corte

La pasta kraft a fibre corte è una pasta di legno ottenuta tramite processo chimico al solfato in acqua di cottura (cooking liquor), caratterizzata da fibre di lunghezza compresa tra 1 e 1,5 mm e utilizzata principalmente per i prodotti che devono possedere morbidezza e volume specifici, come la carta-tissue e la carta da stampa, espressa come produzione commerciabile netta in tonnellate secche, misurata alla fine del processo di produzione. Tonnellata metrica secca di pasta con un contenuto solido secco del 90 %.

Sono incluse tutte le procedure che rientrano nel processo di produzione della pasta per carta (in particolare: stabilimento per la produzione di pasta di legno, caldaia a recupero, sezione di essiccamento della pasta e forno per calce, così come le unità di conversione dell'energia collegate (caldaia/impianto di cogenerazione di energia elettrica e termica)]. Sono escluse altre attività svolte in loco che non fanno parte di tale processo, come ad esempio attività di segheria, lavorazione del legno, produzione di sostanze chimiche destinate alla vendita, trattamento dei rifiuti (essiccazione, agglomerazione, incenerimento, messa in discarica) svolto in loco anziché presso un sito esterno, produzione di carbonato di calcio precipitato (PCC), trattamento dei gas maleodoranti e teleriscaldamento.

0,12

Pasta kraft a fibre lunghe

La pasta kraft a fibre lunghe è una pasta di legno ottenuta tramite processo chimico al solfato in acqua di cottura (cooking liquor), caratterizzata da fibre di lunghezza di 3-3,5 mm, compresa la pasta sbiancata o non sbiancata, espressa come produzione netta commerciabile in tonnellate secche, misurata al termine del processo di produzione. Tonnellata metrica secca di pasta con un contenuto solido secco del 90 %.

Sono incluse tutte le procedure che rientrano nel processo di produzione della pasta per carta (in particolare: stabilimento per la produzione di pasta di legno, caldaia a recupero, sezione di essiccamento della pasta e forno per calce, così come le unità di conversione dell'energia collegate (caldaia/impianto di cogenerazione di energia elettrica e termica)]. Sono escluse altre attività svolte in loco che non fanno parte di tale processo, come ad esempio attività di segheria, lavorazione del legno, produzione di sostanze chimiche destinate alla vendita, trattamento dei rifiuti (essiccazione, agglomerazione, incenerimento, messa in discarica) svolto in loco anziché presso un sito esterno, produzione di carbonato di calcio precipitato (PCC), trattamento dei gas maleodoranti e teleriscaldamento.

0,06

Pasta al bisolfito, pasta termomeccanica e meccanica

Pasta al bisolfito prodotta per mezzo di una procedura specifica, ad esempio pasta prodotta tramite cottura di trucioli in un recipiente sotto pressione in presenza di acqua al bisolfito (bisulphite liquor), espressa come produzione commerciabile netta in tonnellate metriche secche misurata al termine del processo di produzione. Tonnellata metrica secca di pasta con un contenuto solido secco del 90 %. La pasta al bisolfito può essere sbiancata o non sbiancata.

Tipi di pasta meccanica: TMP (pasta termomeccanica) e pastalegno, espressi come produzione in tonnellate metriche secche misurate al termine del processo di produzione. Tonnellata metrica secca di pasta con un contenuto solido secco del 90 %. La pasta meccanica può essere sbiancata o non sbiancata.

Non rientrano in questa categoria i sottogruppi minori di pasta semimeccanica e pasta chemitermomeccanica (CTMP) e dissolving pulp.

Sono incluse tutte le procedure che rientrano nel processo di produzione della pasta per carta (in particolare: stabilimento per la produzione di pasta di legno, caldaia a recupero, sezione di essiccamento della pasta e forno per calce, così come le unità di conversione dell'energia collegate (caldaia/impianto di cogenerazione di energia elettrica e termica)]. Sono escluse altre attività svolte in loco che non fanno parte di tale processo, come ad esempio attività di segheria, lavorazione del legno, produzione di sostanze chimiche destinate alla vendita, trattamento dei rifiuti (essiccazione, agglomerazione, incenerimento, messa in discarica) svolto in loco anziché presso un sito esterno, produzione di carbonato di calcio precipitato (PCC), trattamento dei gas maleodoranti e teleriscaldamento.

0,02

Pasta di carta recuperata

Paste di fibre ottenute a partire da carta o cartone recuperati (da rifiuti e scarti) o da altri materiali fibrosi di cellulosa, espresse come produzione commerciabile in tonnellate metriche secche misurate al termine del processo di produzione. Tonnellata metrica secca di pasta con un contenuto solido secco del 90 %.

Nel caso della pasta, la produzione è definita come la pasta totale prodotta, compresa la pasta destinata alla cessione interna a una cartiera e la pasta commerciale.

Sono incluse tutte le procedure che rientrano nel processo di produzione della pasta da carta recuperata (comunemente detta «carta da macero»), così come le unità di conversione dell'energia collegate (caldaia/impianto di cogenerazione di energia elettrica e termica). Sono escluse altre attività svolte in loco che non fanno parte di tale processo, come ad esempio attività di segheria, lavorazione del legno, produzione di sostanze chimiche destinate alla vendita, trattamento dei rifiuti (essiccazione, agglomerazione, incenerimento, messa in discarica) svolto in loco anziché presso un sito esterno, produzione di carbonato di calcio precipitato (PCC), trattamento dei gas maleodoranti e teleriscaldamento.

0,039

Carta da giornale

Tipo specifico di carta (in rotoli o fogli), espresso come produzione commerciabile netta in tonnellate secche, definito come carta con tenore di umidità del 6 %.

Sono incluse tutte le procedure che rientrano nel processo di produzione della carta (in particolare, le macchine per carta o cartone e le unità di conversione dell'energia collegate (caldaia/impianto di cogenerazione di energia elettrica e termica) e l'uso diretto di combustibile nei processi). Sono escluse altre attività svolte in loco che non fanno parte di tale processo, come ad esempio attività di segheria, lavorazione del legno, produzione di sostanze chimiche destinate alla vendita, trattamento dei rifiuti (essiccazione, agglomerazione, incenerimento, messa in discarica) svolto in loco anziché presso un sito esterno, produzione di carbonato di calcio precipitato (PCC), trattamento dei gas maleodoranti e teleriscaldamento.

0,298

Carta fine non patinata

Carta di qualità fine non patinata, comprendente sia carte di pasta meccanica non patinate che carte non patinate senza legno, espressa come produzione commerciabile netta in tonnellate secche, definita come carta con tenore di umidità del 6 %.

1.

Le carte non patinate senza legno comprendono carte adatte alla stampa o ad altre applicazioni grafiche, realizzate con una varietà di paste di fibre in prevalenza vergini, con livelli variabili di materiale di riempimento e sottoposte a una serie di trattamenti di finitura.

2.

Le carte di pasta meccanica non patinate comprendono tipi di carta specifici realizzati con pasta meccanica utilizzati per l'imballaggio o per applicazioni grafiche/stampa di riviste.

Sono incluse tutte le procedure che rientrano nel processo di produzione della carta (in particolare, le macchine per carta o cartone e le unità di conversione dell'energia collegate (caldaia/impianto di cogenerazione di energia elettrica e termica) e l'uso diretto di combustibile nei processi). Sono escluse altre attività svolte in loco che non fanno parte di tale processo, come ad esempio attività di segheria, lavorazione del legno, produzione di sostanze chimiche destinate alla vendita, trattamento dei rifiuti (essiccazione, agglomerazione, incenerimento, messa in discarica) svolto in loco anziché presso un sito esterno, produzione di carbonato di calcio precipitato (PCC), trattamento dei gas maleodoranti e teleriscaldamento.

0,318

Carta fine patinata

Carta di qualità fine patinata, comprendente sia carte di pasta meccanica non patinate che carte non patinate senza legno, espressa come produzione commerciabile netta in tonnellate secche, definita come carta con tenore di umidità del 6 %.

Sono incluse tutte le procedure che rientrano nel processo di produzione della carta (in particolare, le macchine per carta o cartone e le unità di conversione dell'energia collegate (caldaia/impianto di cogenerazione di energia elettrica e termica) e l'uso diretto di combustibile nei processi). Sono escluse altre attività svolte in loco che non fanno parte di tale processo, come ad esempio attività di segheria, lavorazione del legno, produzione di sostanze chimiche destinate alla vendita, trattamento dei rifiuti (essiccazione, agglomerazione, incenerimento, messa in discarica) svolto in loco anziché presso un sito esterno, produzione di carbonato di calcio precipitato (PCC), trattamento dei gas maleodoranti e teleriscaldamento.

0,318

Carta tissue

Carta tissue, che comprende una vasta gamma di tessuto-carta e di altri tipi di carta ad uso domestico o in locali commerciali e industriali, come carta igienica, fazzolettini per il viso, tovaglioli, fazzoletti e salviette industriali, carta impiegata in pannolini e assorbenti igienici ecc. Non rientra in questo gruppo il tessuto-carta sottoposto a essiccamento per soffio (TAD, Through Air Dried) Espressa come produzione commerciabile netta in tonnellate della bobina madre in tonnellate secche, definita come carta con tenore di umidità del 6 %.

Sono incluse tutte le procedure che rientrano nel processo di produzione della carta (in particolare, le macchine per carta o cartone e le unità di conversione dell'energia collegate (caldaia/impianto di cogenerazione di energia elettrica e termica) e l'uso diretto di combustibile nei processi). Sono escluse altre attività svolte in loco che non fanno parte di tale processo, come ad esempio attività di segheria, lavorazione del legno, produzione di sostanze chimiche destinate alla vendita, trattamento dei rifiuti (essiccazione, agglomerazione, incenerimento, messa in discarica) svolto in loco anziché presso un sito esterno, produzione di carbonato di calcio precipitato (PCC), trattamento dei gas maleodoranti e teleriscaldamento. La trasformazione del prodotto sulla bobina madre in prodotto finito non rientra in questo parametro di riferimento.

0,334

Testliner e fluting

Testliner e fluting, espressi come produzione commerciabile netta in tonnellate secche definita come carta con tenore di umidità del 6 %.

1.

Il testliner comprende i tipi di cartone che superano prove specifiche in uso nell'industria degli imballaggi e risultano idonei all'uso come strato esterno del cartone ondulato con cui sono fabbricati gli imballaggi di trasporto.

2.

Il fluting è la sezione centrale degli imballaggi di trasporto ondulati, rivestiti di linerboard (testliner/kraftliner) su entrambi i lati. Il fluting è costituito principalmente da carta ottenuta da fibre riciclate, ma questa categoria comprende anche il cartone fabbricato con pasta chimica e semichimica. Il kraftliner non rientra in questo parametro di riferimento.

Sono incluse tutte le procedure che rientrano nel processo di produzione della carta (in particolare, le macchine per carta o cartone e le unità di conversione dell'energia collegate (caldaia/impianto di cogenerazione di energia elettrica e termica) e l'uso diretto di combustibile nei processi). Sono escluse altre attività svolte in loco che non fanno parte di tale processo, come ad esempio attività di segheria, lavorazione del legno, produzione di sostanze chimiche destinate alla vendita, trattamento dei rifiuti (essiccazione, agglomerazione, incenerimento, messa in discarica) svolto in loco anziché presso un sito esterno, produzione di carbonato di calcio precipitato (PCC), trattamento dei gas maleodoranti e teleriscaldamento.

0,248

Cartone non patinato

Vari prodotti non patinati (espressi come produzione commerciabile netta in tonnellate secche definita come carta con tenore di umidità del 6 %) composti da uno strato singolo o multistrato. Il cartone non patinato è utilizzato principalmente per gli imballaggi i cui requisiti principali sono robustezza e rigidità, e nei quali gli aspetti commerciali (come la funzione di supporto di informazioni) sono di importanza secondaria. Il cartone è realizzato con fibre vergini e/o recuperate, ha buone proprietà di piegatura, rigidità e rigatura. È utilizzato principalmente per produrre scatole per prodotti di consumo, come alimenti surgelati, cosmetici e recipienti che contengono liquidi; conosciuto anche come cartone solido, cartone per scatole o scatole pieghevoli, carrier board o cartone per anime.

Sono incluse tutte le procedure che rientrano nel processo di produzione della carta (in particolare, le macchine per carta o cartone e le unità di conversione dell'energia collegate (caldaia/impianto di cogenerazione di energia elettrica e termica) e l'uso diretto di combustibile nei processi). Sono escluse altre attività svolte in loco che non fanno parte di tale processo, come ad esempio attività di segheria, lavorazione del legno, produzione di sostanze chimiche destinate alla vendita, trattamento dei rifiuti (essiccazione, agglomerazione, incenerimento, messa in discarica) svolto in loco anziché presso un sito esterno, produzione di carbonato di calcio precipitato (PCC), trattamento dei gas maleodoranti e teleriscaldamento.

0,237

Cartone patinato

Questo parametro di riferimento comprende un'ampia serie di prodotti patinati (espressi come produzione commerciabile netta in tonnellate secche definita come carta con tenore di umidità del 6 %) composti da uno strato singolo o multistrato. Il cartone patinato è utilizzato principalmente per applicazioni commerciali, quando è necessario convogliare informazioni commerciali fino ai punti vendita stampandole sull'imballaggio, ad esempio per alimenti, farmaci, cosmetici eccetera. Il cartone è realizzato con fibre vergini e/o recuperate e ha buone proprietà di piegatura, rigidità e rigatura. È utilizzato principalmente per produrre scatole per prodotti di consumo, come alimenti surgelati, cosmetici e recipienti che contengono liquidi; conosciuto anche come cartone solido, cartone per scatole o scatole pieghevoli, carrier board o cartone per anime.

Sono incluse tutte le procedure che rientrano nel processo di produzione della carta (in particolare, le macchine per carta o cartone e le unità di conversione dell'energia collegate (caldaia/impianto di cogenerazione di energia elettrica e termica) e l'uso diretto di combustibile nei processi). Sono escluse altre attività svolte in loco che non fanno parte di tale processo, come ad esempio attività di segheria, lavorazione del legno, produzione di sostanze chimiche destinate alla vendita, trattamento dei rifiuti (essiccazione, agglomerazione, incenerimento, messa in discarica) svolto in loco anziché presso un sito esterno, produzione di carbonato di calcio precipitato (PCC), trattamento dei gas maleodoranti e teleriscaldamento.

0,273

Acido nitrico

Acido nitrico (HNO3), da registrare in tonnellate di HNO3 (purezza 100 %).

Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alla produzione del prodotto al quale si riferisce il parametro, così come i processi di eliminazione di N2O, fatta eccezione per la produzione di ammoniaca.

0,302

Acido adipico

Acido adipico, da registrare in tonnellate di acido adipico purificato secco, immagazzinato in silos o confezionato in sacchi di grandi dimensioni («big bag»). Sali ed esteri dell'acido adipico non rientrano in questo parametro di riferimento.

Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alla produzione del prodotto al quale si riferisce il parametro, così come i processi di eliminazione di N2O.

2,79

Cloruro di vinile monomero (VCM)

Cloruro di vinile (cloroetilene). Espresso in tonnellate di cloruro di vinile (prodotto commerciabile, purezza 100 %).

Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alle fasi di produzione: clorurazione diretta, ossiclorurazione e cracking di dicloruro di etilene (EDC) in cloruro di vinile monomero (VCM).

La clorazione diretta si riferisce alla clorazione dell'etilene. L'ossiclorurazione si riferisce alla clorazione dell'etilene con cloruro di idrogeno (HCl) e ossigeno.

L'incenerimento di idrocarburi clorurati contenuti nei gas di sfiato della produzione di EDC/CVM è compreso nel parametro di riferimento. La produzione di ossigeno e aria compressa utilizzati come materie prime per la produzione di VCM è esclusa dal parametro di riferimento.

0,204

Fenolo/acetone

Somma di fenolo, acetone e del sottoprodotto alfa-metilstirene come produzione totale, espressa in tonnellate di prodotto commerciabile con il 100 % di purezza.

Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alla produzione di fenolo e di acetone, in particolare: compressione d'aria, idroperossidazione, recupero di cumene da aria esaurita, concentrazione e dissociazione, frazionamento e purificazione del prodotto, cracking del catrame, recupero e purificazione dell'acetofenone, recupero dell'alfa-metilstirene (AMS) per l'esportazione, idrogenazione dell'alfa-metilstirene per riciclaggio all'interno dei limiti del sistema, depurazione delle acque reflue iniziali (primo rettificatore — stripper — delle acque reflue), produzione di acqua di raffreddamento (ad esempio colonne di raffreddamento), utilizzo dell'acqua di raffreddamento (pompe di circolazione), torce e inceneritori (anche se fisicamente situati al di fuori dei limiti del sistema), così come qualsiasi consumo di combustibile ausiliario.

0,266

S-PVC

Policloruro di vinile; non miscelato con altre sostanze, costituito da particelle di PVC con diametro medio compreso tra 50 e 200 μm. Espresso in tonnellate di cloruro di vinile (prodotto commerciabile, purezza 100 %).

Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alla produzione di S-PVC, ad eccezione della produzione di VCM.

0,085

E-PVC

Policloruro di vinile; non miscelato con altre sostanze, costituito da particelle di PVC con diametro medio compreso tra 0,1 e 3 μm. Espresso in tonnellate di E-PVC (prodotto commerciabile, purezza 100 %).

Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alla produzione di E-PVC, ad eccezione della produzione di VCM.

0,238

Soda

Carbonato di disodio, espresso in tonnellate di soda come produzione totale lorda, ad esclusione della soda densa ottenuta come sottoprodotto della produzione di caprolattame.

Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alle unità di processo: depurazione della salamoia, calcinazione del calcare e produzione di latte di calce, assorbimento di ammoniaca, precipitazione di NaHCO3, filtrazione o separazione di cristalli di NaHCO3 dall'acqua madre (mother liquor), decomposizione di NaHCO3 in Na2CO3, recupero di ammoniaca e densificazione o produzione di soda densa.

0,843

In assenza di ulteriori indicazioni, tutti i parametri di riferimento di prodotto si intendono riferiti a 1 tonnellata di prodotto fabbricato, espresso in produzione (netta) commerciabile e con un indice di purezza della sostanza interessata del 100 %.

Tutte le definizioni dei processi e delle emissioni inclusi (limiti del sistema) comprendono le torce quando presenti.

2.   Definizione di parametri di riferimento di prodotto e dei limiti del sistema, tenendo conto dell'intercambiabilità combustibile/energia elettrica

Parametro di riferimento di prodotto

Definizione dei prodotti inclusi

Definizione dei processi e delle emissioni inclusi (limiti del sistema)

Punto di partenza per la determinazione del tasso annuo di riduzione per l'aggiornamento del valore del parametro di riferimento

(quote/t)

Prodotti di raffineria

Miscela di prodotti di raffineria contenente oltre il 40 % di prodotti leggeri (benzina per motori, compresa la benzina avio, jet fuel del tipo benzina e altri oli di petrolio leggeri/preparati leggeri e cherosene, incluso il jet fuel di tipo cherosene e i gasoli), espressa in tonnellate ponderate di CO2 (CWT). Le raffinerie con altre miscele di prodotti non rientrano in questo parametro di riferimento.

Sono inclusi tutti i processi di una raffineria che corrispondono alla definizione di una delle unità di processo CWT, così come le strutture ausiliarie non di processo in funzione all'interno del perimetro della raffineria, come riempimento dei serbatoi, miscelazione, trattamento degli effluenti ecc. Le unità di lavorazione di oli lubrificanti e bitume ubicate nelle raffinerie convenzionali sono altresì incluse nel pacchetto delle CWT e delle emissioni della raffineria.

Unità di lavorazione appartenenti ad altri settori, come i prodotti petrolchimici, sono talvolta fisicamente integrate con la raffineria. Tali unità di lavorazione e le loro emissioni sono esclusi dall'approccio CWT.

Ai fini della determinazione delle emissioni indirette viene preso in considerazione il consumo totale di energia elettrica all'interno dei limiti del sistema.

0,0295

Acciaio al carbonio da forni elettrici ad arco (EAF)

Acciaio contenente meno dell'8 % di elementi metallici di lega e impurità a livelli tali da limitare l'uso ad applicazioni per le quali non è richiesta un'elevata qualità di superficie e lavorabilità se non è soddisfatto nessuno dei criteri relativi al tenore di elementi metallici di lega e alla qualità dell'acciaio per l'acciaio alto legato. Espresso in tonnellate di acciaio grezzo di fusione secondaria da colata.

Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alle unità di processo: forno elettrico ad arco, metallurgia secondaria, fusione e taglio, unità di post-combustione, unità di depolverazione, supporti per il preriscaldamento dei recipienti, supporti per il preriscaldamento delle lingottiere, essiccazione dei rottami e preriscaldamento dei rottami.

I processi a valle della fusione non sono inclusi.

Ai fini della determinazione delle emissioni indirette viene preso in considerazione il consumo totale di energia elettrica all'interno dei limiti del sistema.

0,283

Acciaio alto legato da EAF

Acciaio contenente 8 % o più di elementi metallici di lega o dove è richiesta un'elevata qualità di superficie e lavorabilità. Espresso in tonnellate di acciaio grezzo di fusione secondaria da colata.

Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alle unità di processo: forno elettrico ad arco, metallurgia secondaria, fusione e taglio, unità di post-combustione, unità di depolverazione, supporti per il preriscaldamento dei recipienti, supporti per il preriscaldamento delle lingottiere, bacino di raffreddamento lento, essiccazione dei rottami e preriscaldamento dei rottami. Non sono incluse le unità di processo: convertitore FeCr e stoccaggio criogenico dei gas industriali.

I processi a valle della fusione non sono inclusi.

Ai fini della determinazione delle emissioni indirette viene preso in considerazione il consumo totale di energia elettrica all'interno dei limiti del sistema.

0,352

Getto di ghisa

Ghisa allo stato fuso, espressa in tonnellate di ghisa liquida, legata, priva di scorie e pronta per la colata.

Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alle fasi di processo che riguardano: area fusoria, area di colata, area realizzazione anime e finitura.

La fase del processo «finitura» si riferisce a operazioni simili alla sbavatura, ma non in generale alla finitura, al trattamento termico o alla verniciatura che non rientrano nei limiti del sistema di questo parametro di riferimento di prodotto.

Ai fini della determinazione delle emissioni indirette viene preso in considerazione solo il consumo di energia elettrica dovuti ai processi di fusione all'interno dei limiti del sistema.

0,325

Lana minerale

Prodotti isolanti a base di lana minerale per applicazioni di isolamento termico, acustico e antincendio, realizzati con vetro, pietra e scorie. Espressi in tonnellate di lana minerale (prodotto commerciabile).

Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alle fasi di produzione: fusione, fibraggio e iniezione di leganti, indurimento, essiccamento e formatura.

Ai fini della determinazione delle emissioni indirette viene preso in considerazione il consumo totale di energia elettrica all'interno dei limiti del sistema.

0,682

Cartongesso

Il parametro riguarda tavole, lastre, pannelli, piastrelle e articoli simili di gesso o di composizioni a base di gesso, (non) rivestiti o rinforzati unicamente con carta o cartone, ad esclusione degli articoli agglomerati con gesso, ornate (in tonnellate di stucco, prodotto commerciabile).

Le lastre di gesso con fibre ad alta densità non rientrano in questo parametro di riferimento di prodotto.

Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alle fasi di produzione: macinazione, essiccazione, calcinazione e essiccazione delle tavole.

Ai fini della determinazione delle emissioni indirette, viene preso in considerazione unicamente il consumo di energia elettrica delle pompe di calore utilizzate in fase di essiccazione.

La produzione del prodotto intermedio gesso secondario essiccato non rientra in questo parametro di riferimento.

0,131

Nerofumo

Nerofumo di fornace, espresso in tonnellate di nerofumo di fornace, prodotto commerciabile, purezza superiore al 96 %. I prodotti gas black e lamp black non sono inclusi in questo parametro di riferimento.

Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alla produzione di nerofumo di fornace, così come le fasi di finitura, imballaggio e combustione in torcia.

Ai fini della determinazione delle emissioni indirette viene preso in considerazione il consumo totale di energia elettrica all'interno dei limiti del sistema.

Il fattore di intercambiabilità deve essere calcolato prendendo in considerazione gli apparecchi ad alimentazione elettrica quali pompe e compressori con una potenza nominale pari o superiore a 2 MW.

1,954

Ammoniaca

Ammoniaca (NH3), espressa in tonnellate prodotte, purezza del 100 %.

Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alla produzione di ammoniaca e di idrogeno in quanto prodotto intermedio.

La produzione di ammoniaca da altri prodotti intermedi non è inclusa.

Ai fini della determinazione delle emissioni indirette viene preso in considerazione il consumo totale di energia elettrica all'interno dei limiti del sistema.

1,619

Cracking con vapore

Miscela di sostanze chimiche di elevato valore (HVC), espressa in tonnellate come massa totale di acetilene, etilene, propilene, butadiene, benzene e idrogeno esportata fuori del perimetro del cracker, esclusi gli HVC derivanti da cariche supplementari (idrogeno, etilene, altri HVC) con un tenore di etilene nella miscela totale di prodotti di almeno il 30 % della massa e un tenore di HVC, gas combustibile, buteni e idrocarburi liquidi pari almeno al 50 % della massa della miscela.

Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alla produzione di sostanze chimiche di elevato valore come prodotto purificato o prodotto intermedio, il cui tenore concentrato del rispettivo HVC è quello della sua forma commerciabile di qualità più bassa (idrocarburi C4 grezzi, gas di pirolisi non idrogenati), ad eccezione dell'estrazione di idrocarburi C4 (unità di produzione di butadiene), idrogenazione di idrocarburi C4, idrotrattamento dei gas di pirolisi ed estrazione di idrocarburi aromatici, così come la logistica/lo stoccaggio ai fini del funzionamento quotidiano. Ai fini della determinazione delle emissioni indirette viene preso in considerazione il consumo totale di energia elettrica all'interno dei limiti del sistema.

0,702

Idrocarburi aromatici

Miscela di idrocarburi aromatici espressa in tonnellate ponderate di CO2 (CWT).

Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alle sottounità aromatiche: idrotrattamento dei gas di pirolisi, estrazione di benzene/toluene/xilene (BTX), TDP, HDA, isomerizzazione dello xilene, unità di produzione di P-xilene, produzione di cumene e produzione di cicloesano.

Ai fini della determinazione delle emissioni indirette viene preso in considerazione il consumo totale di energia elettrica all'interno dei limiti del sistema.

0,0295

Stirene

Stirene monomero (vinilbenzene, numero CAS: 100-42-5). Espresso in tonnellate di stirene (prodotto commerciabile).

Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alla produzione di stirene e di etilbenzene come prodotto intermedio (con la quantità utilizzata come carica per la produzione di stirene).

Per gli impianti che producono sia ossido di propilene che stirene monomero, le infrastrutture esclusivamente destinate alle operazioni unitarie relative al propilene e all'ossido di propilene sono escluse da tale parametro di riferimento, e le infrastrutture condivise sono incluse in proporzione alla produzione in tonnellate di stirene monomero.

Ai fini della determinazione delle emissioni indirette viene preso in considerazione il consumo totale di energia elettrica all'interno dei limiti del sistema.

0,527

Idrogeno

Idrogeno puro e miscele di idrogeno e monossido di carbonio aventi un tenore di idrogeno >=60 % della frazione volumetrica del contenuto totale di idrogeno più il monossido di carbonio, sulla base dell'aggregazione di tutti i flussi di prodotti esportati dal sottoimpianto contenenti idrogeno e monossido di carbonio espresso come tonnellate di idrogeno puro al 100 %, come prodotto netto commerciabile.

Sono inclusi tutti gli elementi di processo legati, direttamente o indirettamente, alla produzione di idrogeno e monossido di carbonio. Tali elementi sono situati tra:

a)

il punto o i punti di ingresso delle cariche di idrocarburi e di combustibili, se separati;

b)

i punti di uscita di tutti i flussi di prodotto contenenti idrogeno e/o monossido di carbonio;

c)

il punto o i punti di ingresso o di uscita del calore importato o esportato.

Ai fini della determinazione delle emissioni indirette viene preso in considerazione il consumo totale di energia elettrica all'interno dei limiti del sistema.

8,85

Gas di sintesi (syngas)

Miscele di idrogeno e monossido di carbonio aventi un tenore di idrogeno < 60 % della frazione volumetrica del contenuto totale di idrogeno più il monossido di carbonio, sulla base dell'aggregazione di tutti i flussi di prodotti esportati dal sottoimpianto interessato contenenti idrogeno e monossido di carbonio. Espressi in tonnellate di gas di sintesi riferito al 47 % del volume di idrogeno, come prodotto netto commerciabile.

Sono inclusi tutti gli elementi di processo legati, direttamente o indirettamente, alla produzione di gas di sintesi e alla separazione di idrogeno e monossido di carbonio. Tali elementi sono situati tra:

a)

il punto o i punti di ingresso delle cariche di idrocarburi e di combustibili, se separati;

b)

i punti di uscita di tutti i flussi di prodotto contenenti idrogeno e/o monossido di carbonio;

c)

il punto o i punti di ingresso o di uscita del calore importato o esportato.

Ai fini della determinazione delle emissioni indirette viene preso in considerazione il consumo totale di energia elettrica all'interno dei limiti del sistema.

0,242

Ossido di etilene/glicoli etilenici

Il parametro di riferimento relativo all'ossido di etilene/glicole etilenico comprende i prodotti: ossido di etilene (OE, di elevata purezza), glicole monoetilenico [MEG, qualità standard + qualità fibre (di elevata purezza)], dietilenglicole (DEG), trietilenglicole (TEG).

La quantità totale di prodotti è espressa in tonnellate di equivalente-OE (EOE), definito come la quantità di OE (in massa) incorporata in un'unità di massa dello specifico glicole.

Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alle unità di processo: produzione di OE, purificazione di OE e sezione di produzione di glicole.

Rientra nel presente parametro di riferimento il consumo totale di energia elettrica (e le relative emissioni indirette) entro i limiti del sistema.

0,512

In assenza di ulteriori indicazioni, tutti i parametri di riferimento di prodotto si intendono riferiti a 1 tonnellata di prodotto fabbricato, espresso in produzione (netta) commerciabile e con un indice di purezza della sostanza interessata del 100 %.

Tutte le definizioni dei processi e delle emissioni inclusi (limiti del sistema) comprendono le torce quando presenti.

3.   Parametri di riferimento di calore e di combustibili

Parametro di riferimento

Punto di partenza per la determinazione del tasso annuo di riduzione per l'aggiornamento del valore del parametro di riferimento

(quote/TJ)

Parametro di riferimento di calore

62,3

Parametro di riferimento di combustibili

56,1


ALLEGATO II

Parametri di riferimento per prodotti specifici

1.   Parametro di riferimento per le raffinerie: Funzioni delle tonnellate ponderate di CO2 (CWT)

Funzione CWT

Descrizione

Base (kt/a) (*1)

Fattore CWT

Distillazione atmosferica del greggio

Unità di distillazione Mild Crude Unit, unità di distillazione Standard Crude Unit

F

1,00

Distillazione sotto vuoto

Mild Vacuum Fractionation, colonna sotto vuoto standard, colonna di frazionamento sotto vuoto

Il fattore di distillazione sotto vuoto comprende anche l'energia media e le emissioni medie relative all'unità HFV (Heavy Feed Vacuum). Poiché questa è sempre in serie con la Mild Vacuum Unit (MVU), la capacità dell'HFV non viene conteggiata separatamente.

F

0,85

Deasfaltazione di solventi

Solvente convenzionale, solvente supercritico

F

2,45

Riduzione della viscosità (visbreaking)

Residuo atmosferico (senza camera di maturazione), residuo atmosferico (con camera di maturazione), carica di residui di fondi di trattamento sotto vuoto (Vacuum Bottoms Feed) (senza camera di maturazione), carica di residui di fondi di trattamento sotto vuoto (con camera di maturazione)

Il fattore di riduzione della viscosità comprende anche l'energia media e le emissioni medie per la colonna di flash sotto vuoto (VAC VFL) ma la capacità non è conteggiata separatamente.

F

1,40

Cracking termico

Il fattore di cracking termico comprende anche l'energia media e le emissioni medie per la colonna di flash sotto vuoto (VAC VFL) ma la capacità non è conteggiata separatamente.

F

2,70

Cokefazione ritardata

Cokefazione ritardata

F

2,20

Cokefazione fluida

Cokefazione fluida

F

7,60

Cokefazione flessibile

Cokefazione flessibile

F

16,60

Calcinazione di coke

Crogiolo ad asse verticale, forno rotativo ad asse orizzontale

P

12,75

Cracking catalitico fluido

Cracking catalitico a letto fluido, cracking catalitico leggero del residuo, cracking catalitico del residuo

F

5,50

Altro cracking catalitico

Cracking catalitico Houdry, cracking catalitico Thermofor

F

4,10

Idrocracking di distillato/gasolio

Mild hydrocracking, severe hydrocracking, idrocracking di nafta

F

2,85

Idrocracking di residui

H-Oil, LC-Fining™ e Hycon

F

3,75

Idrotrattamento di nafta/benzina

Saturazione del benzene, desolforazione della carica di C4-C6, idrotrattamento di nafta convenzionale, saturazione di diolefine in olefine, saturazione di diolefine in olefine della carica di alchilazione, idrotrattamento di benzina FCC con perdita minima di ottano, alchilazione olefinica di zolfo tiofenico, processo S-Zorb™, idrotrattamento selettivo di gas di pirolisi/nafta, desolforazione di gas di pirolisi/nafta, idrotrattamento selettivo di gas di pirolisi/nafta

Il fattore di idrotrattamento della nafta comprende l'energia e le emissioni del reattore di idrotrattamento selettivo (NHYT/RXST) ma la capacità non è conteggiata separatamente.

F

1,10

Idrotrattamento di cherosene/diesel

Saturazione di idrocarburi aromatici, idrotrattamento convenzionale, idrogenazione di idrocarburi aromatici destinati ad essere utilizzati come solventi, idrotrattamento convenzionale di distillati, High Severity Distillate Hydrotreatment, Ultra-High Severity Hydrotreatment, deparaffinazione media di distillati, processo S-Zorb™, idrotrattamento selettivo di distillati.

F

0,90

Idrotrattamento di residui

Desolforazione di residui atmosferici, desolforazione di residui sotto vuoto

F

1,55

Idrotrattamento di gasolio sottovuoto (VGO)

Idrodesolforazione/denitrificazione, idrodesolforazione

F

0,90

Produzione di idrogeno

Reforming con vapore di metano, reforming con vapore di nafta, unità di ossidazione parziale di cariche leggere

Il fattore di produzione dell'idrogeno comprende l'energia e le emissioni della purificazione (H2PURE), ma la capacità non è conteggiata separatamente.

P (riferito all'idrogeno al 100 %)

300,00

Reforming catalitico

Rigenerazione continua, ciclica, semi-rigenerativa, AROMAX

F

4,95

Alchilazione

Alchilazione con acido HF, alchilazione con acido solforico, polimerizzazione di cariche olefiniche di C3, polimerizzazione di cariche di C3/C4, Dimersol.

Il fattore relativo ad alcolizzazione/polimerizzazione comprende l'energia e le emissioni della rigenerazione acida (ACID), ma la capacità non è conteggiata separatamente.

P

7,25

Isomerizzazione di C4

Isomerizzazione di C4

Questo fattore comprende anche l'energia e le emissioni relative alla media UE27 dei frazionamenti speciali (DIB) complementari dell'isomerizzazione di C4.

R

3,25

Isomerizzazione di C5/C6

Isomerizzazione di C5/C6

Questo fattore comprende anche l'energia e le emissioni relative alla media UE27 dei frazionamenti speciali (DIB) complementari dell'isomerizzazione di C5.

R

2,85

Produzione di ossigenati

Unità di distillazione MBTE, unità di estrazione MTBE, ETBE, TAME, produzione di isoottano

P

5,60

Produzione di propilene

Grado chimico, grado di polimerizzazione

F

3,45

Fabbricazione di asfalto

Fabbricazione di asfalto e bitume

La cifra di produzione deve comprendere anche l'asfalto modificato con polimeri. Il fattore CWT comprende il soffiaggio (blowing)

P

2,10

Miscelazione di asfalto modificato con polimeri

Miscelazione di asfalto modificato con polimeri

P

0,55

Recupero di zolfo

Recupero di zolfo

Il fattore relativo al recupero di zolfo comprende l'energia e le emissioni relative al recupero dei gas di coda (TRU) e l'unità Springer per H2S (U32), ma la capacità non è conteggiata separatamente.

P

18,60

Estrazione di aromatici con solventi (Aromatic solvent extraction, ASE)

ASE: estrazione con distillazione, ASE: estrazione liquido-liquido, ASE: estrazione liquido-liquido con distillazione. Distillazione

Il fattore CWT comprende tutte le cariche, incluso il gas di pirolisi dopo idrotrattamento. L'idrotrattamento di gas di pirolisi deve essere conteggiato nell'ambito dell'idrotrattamento della nafta.

F

5,25

Idrodealchilazione

Idrodealchilazione

F

2,45

TDP/TDA

Disproporzionamento/dealchilazione del toluene

F

1,85

Produzione di cicloesano

Produzione di cicloesano

P

3,00

Isomerizzazione di xilene

Isomerizzazione di xilene

F

1,85

Produzione di paraxilene

Assorbimento di paraxilene, cristallizzazione di paraxilene

Questo fattore comprende anche l'energia e le emissioni relative al frazionatore di xilene e alla colonna di rifrazionamento dell'ortoxilene.

P

6,40

Produzione di metaxilene

Produzione di metaxilene

P

11,10

Produzione di anidride ftalica

Produzione di anidride ftalica

P

14,40

Produzione di anidride maleica

Produzione di anidride maleica

P

20,80

Produzione di etilbenzene

Produzione di etilbenzene

Questo fattore comprende anche l'energia e le emissioni relative alla distillazione di etilbenzene.

P

1,55

Produzione di cumene

Produzione di cumene

P

5,00

Produzione di fenolo

Produzione di fenolo

P

1,15

Estrazione di lubrificanti con solvente

Estrazione di lubrificanti con solvente: il solvente è furfurolo, il solvente è NMP, il solvente è fenolo, il solvente è SO2

F

2,10

Deparaffinazione di lubrificanti con solvente

Deparaffinazione di lubrificanti con solvente: il solvente è clorocarburo, il solvente è MEK/toluene, il solvente è MEK/MIBK, il solvente è propano

F

4,55

Isomerizzazione catalitica di paraffine

Isomerizzazione catalitica di paraffine e deparaffinazione, cracking selettivo di paraffine

F

1,60

Idrocracker di lubrificanti

Idrocracker di lubrificanti con distillazione multifrazionata, idrocracker di lubrificanti con stripper sottovuoto

F

2,50

Deoliazione di paraffine

Deoliazione di paraffine: il solvente è clorocarburo, il solvente è MEK/toluene, il solvente è MEK/MIBK, il solvente è propano

P

12,00

Idrotrattamento di lubrificanti/paraffine

Hydrofinishing di lubrificanti con stripper sottovuoto, idrotrattamento di lubrificanti con distillazione multifrazionata, idrotrattamento di lubrificanti con stripper sottovuoto, hydrofinishing di paraffine con stripper sottovuoto, idrotrattamento di paraffine con distillazione multifrazionata, idrotrattamento di paraffine con stripper sottovuoto

F

1,15

Idrotrattamento di solventi

Idrotrattamento di solventi

F

1,25

Frazionamento di solventi

Frazionamento di solventi

F

0,90

Setaccio molecolare per paraffine C10+

Setaccio molecolare per paraffine C10+

P

1,85

Ossidazione parziale (POX) di cariche di residui per la produzione di combustibile

POX syngas per combustibile

SG (riferito all'idrogeno al 47 %)

8,20

Ossidazione parziale (POX) di cariche di residui per la produzione di idrogeno o metanolo

POX syngas per idrogeno o metanolo, POX syngas per metanolo

Questo fattore comprende l'energia e le emissioni relative alla separazione di CO (CO shift) e alla purificazione dell'idrogeno (U71), ma la capacità non è conteggiata separatamente.

SG (riferito all'idrogeno al 47 %)

44,00

Metanolo da syngas

Metanolo

P

– 36,20

Separazione dell'aria

Separazione dell'aria

P (MNm3 O2)

8,80

Frazionamento di GNL acquistato

Frazionamento di GNL acquistato

F

1,00

Trattamento dei gas effluenti

DeSOx e DeNOx

F (MNm3)

0,10

Trattamento e compressione dei fumi per la vendita

Trattamento e compressione dei fumi per la vendita

kW

0,15

Desalinizzazione dell'acqua di mare

Desalinizzazione dell'acqua di mare

P

1,15

2.   Parametri di riferimento relativi agli idrocarburi aromatici: funzioni CWT

Funzione CWT

Descrizione

Base (kt/a) (*2)

Fattore CWT

Idrotrattamento di nafta/benzina

Saturazione del benzene, desolforazione della carica di C4-C6, idrotrattamento di nafta convenzionale, saturazione di diolefine in olefine, saturazione di diolefine in olefine della carica di alchilazione, idrotrattamento di benzina FCC con perdita minima di ottano, alchilazione olefinica di zolfo tiofenico, processo S-Zorb™, idrotrattamento selettivo di gas di pirolisi/nafta, desolforazione di gas di pirolisi/nafta, idrotrattamento selettivo di gas di pirolisi/nafta,

Il fattore di idrotrattamento della nafta comprende l'energia e le emissioni del reattore di idrotrattamento selettivo (NHYT/RXST) ma la capacità non è conteggiata separatamente.

F

1,10

Estrazione di aromatici con solventi (Aromatic solvent extraction, ASE)

ASE: estrazione con distillazione, ASE: estrazione liquido-liquido, ASE: estrazione liquido-liquido con distillazione. Distillazione

Il fattore CWT comprende tutte le cariche, incluso il gas di pirolisi dopo idrotrattamento. L'idrotrattamento di gas di pirolisi deve essere conteggiato nell'ambito dell'idrotrattamento della nafta.

F

5,25

TDP/TDA

Disproporzionamento/dealchilazione del toluene

F

1,85

Idrodealchilazione

Idrodealchilazione

F

2,45

Isomerizzazione di xilene

Isomerizzazione di xilene

F

1,85

Produzione di paraxilene

Assorbimento di paraxilene, cristallizzazione di paraxilene

Questo fattore comprende anche l'energia e le emissioni relative al frazionatore di xilene e alla colonna di rifrazionamento dell'ortoxilene.

P

6,40

Produzione di cicloesano

Produzione di cicloesano

P

3,00

Produzione di cumene

Produzione di cumene

P

5,00


(*1)  carica fresca netta (F), carica del reattore, compreso il riciclaggio (R), carica di prodotto (P), produzione di gas di sintesi per unità POX (SG).

(*2)  carica fresca netta (F), carica di prodotto (P).


ALLEGATO III

Livello di attività storica per i parametri di riferimento specifici di cui all'articolo 15, paragrafo 8, e all'articolo 17, lettera f)

1.

Per i prodotti ai quali si applica il parametro di riferimento di prodotto relativo ai prodotti di raffineria di cui all'allegato I, il livello di attività storica relativo al prodotto per il periodo di riferimento viene determinato sulla base delle diverse funzioni CWT, delle loro definizioni, della base per il rendimento così come dei fattori CWT elencati nell'allegato II, applicando la formula seguente:

Formula

dove:

HALCWT

:

livello di attività storica espresso come CWT

TPi,k

:

rendimento della funzione CWT i durante l'anno k del periodo di riferimento

CWTi

:

fattore CWT della funzione CWT i

TPAD,k

:

rendimento della funzione «distillazione atmosferica del greggio» durante l'anno k del periodo di riferimento

2.

Per i prodotti ai quali si applica il parametro di riferimento di prodotto relativo alla calce di cui all'allegato I, il livello di attività storica relativo al prodotto nel periodo di riferimento viene determinato applicando la formula seguente:

Formula

dove:

HALlime,standard

:

livello di attività storica per la produzione di calce, espresso in tonnellate di calce di purezza standard

mCaO,k

:

contenuto di CaO libero nella calce prodotta durante l'anno k del periodo di riferimento, espressa in % massica.

Qualora non siano disponibili dati relativi al contenuto di CaO libero, si applica una stima conservativa non superiore all'85 %

mMgO,k

:

contenuto di MgO libero nella calce prodotta durante l'anno k del periodo di riferimento, espresso in % massica.

Qualora non siano disponibili dati relativi al contenuto di MgO libero, si applica una stima conservativa non superiore al 0,5 %

HALlime,uncorrected,k

:

livello di attività storica non corretto per la produzione di calce durante l'anno k del periodo di riferimento, espresso in tonnellate di calce

3.

Per i prodotti ai quali si applica il parametro di riferimento di prodotto relativo alla calce dolomitica di cui all'allegato I, il livello di attività storica relativo al prodotto nel periodo di riferimento viene determinato applicando la formula seguente:

Formula

dove:

HALdolime,standard

:

livello di attività storica per la produzione di calce dolomitica, espresso in tonnellate di calce dolomitica di purezza standard

mCaO,k

:

contenuto di CaO libero nella calce dolomitica prodotta durante l'anno k del periodo di riferimento, espresso in % massica.

Qualora non siano disponibili dati relativi al contenuto di CaO libero, si applica una stima conservativa non superiore all'52 %

mMgO,k

:

contenuto di MgO libero nella calce dolomitica prodotta durante l'anno k del periodo di riferimento, espresso in % massica.

Qualora non siano disponibili dati relativi al contenuto di MgO libero, si applica una stima conservativa non superiore al 33 %

HALdolime,uncorrected,k

:

livello di attività storica non corretto per la produzione di calce dolomitica durante l'anno k del periodo di riferimento, espresso in tonnellate di calce

4.

Per i prodotti ai quali si applica il parametro di riferimento di prodotto relativo al cracking con vapore di cui all'allegato I, il livello di attività storica relativo al prodotto nel periodo di riferimento viene determinato applicando la formula seguente:

Formula

dove:

HALHVC,NET

:

livello di attività storica per sostanze chimiche di elevato valore (HVC) dopo la deduzione delle HVC prodotte a partire dalla carica ausiliaria, espresso in tonnellate di HVC

HALHVC,total,k

:

livello di attività storica per la produzione totale di sostanze chimiche di elevato valore (HVC) durante l'anno k del periodo di riferimento, espresso in tonnellate di HVC

HSFH,k

:

carica supplementare storica di idrogeno nell'anno k del periodo di riferimento, espressa in tonnellate di idrogeno

HSFE,k

:

carica supplementare storica di etilene nell'anno k del periodo di riferimento, espressa in tonnellate di etilene

HSFO,k

:

carica supplementare storica di altre sostanze chimiche ad elevato valore aggiunto, diverse dall'idrogeno e dall'etilene, durante l'anno k del periodo di riferimento, espressa in tonnellate di HVC

5.

Per i prodotti ai quali si applica il parametro di riferimento di prodotto relativo agli idrocarburi aromatici di cui all'allegato I, il livello di attività storica relativo al prodotto per il periodo di riferimento viene determinato sulla base delle diverse funzioni CWT, delle loro definizioni, della base per il rendimento così come dei fattori CWT elencati nell'allegato II, applicando la formula seguente:

Formula

dove:

HALCWT

:

livello di attività storica espresso come CWT

TPi,k

:

rendimento della funzione CWT i durante l'anno k del periodo di riferimento

CWTi

:

fattore CWT della funzione CWT i

6.

Per i prodotti ai quali si applica il parametro di riferimento di prodotto relativo all'idrogeno di cui all'allegato I, il livello di attività storica relativo al prodotto nel periodo di riferimento viene determinato applicando la formula seguente:

Formula

dove:

HALH2

:

livello di attività storica per la produzione di idrogeno relativo al 100 % di idrogeno

VFH2,k

:

frazione volumetrica di idrogeno puro della produzione storica sul volume totale di idrogeno e monossido di carbonio nell'anno k del periodo di riferimento

HALH2+CO,k

:

livello di attività storica della produzione di idrogeno relativo al contenuto storico di idrogeno, espresso in metri cubi normalizzati/anno, a 0 °C e 101,325 kPa durante l'anno k del periodo di riferimento

7.

Per i prodotti ai quali si applica il parametro di riferimento di prodotto relativo ai gas di sintesi (syngas) di cui all'allegato I, il livello di attività storica relativo al prodotto nel periodo di riferimento viene determinato applicando la formula seguente:

Formula

dove:

HALsyngas

:

livello di attività storica per la produzione di gas di sintesi relativa al 47 % di idrogeno

VFH2,k

:

frazione volumetrica di idrogeno puro della produzione storica sul volume totale di idrogeno e monossido di carbonio nell'anno k del periodo di riferimento

HALH2+CO,k

:

livello di attività storica per la produzione di gas di sintesi relativo al contenuto storico di idrogeno, espresso in metri cubi normalizzati/anno, a 0 °C e 101,325 kPa durante l'anno k del periodo di riferimento

8.

Per i prodotti ai quali si applica il parametro di riferimento di prodotto relativo all'ossido di etilene/glicoli etilenici di cui all'allegato I, il livello di attività storica relativo al prodotto nel periodo di riferimento viene determinato applicando la formula seguente:

Formula

dove:

HALEO/EG:

livello di attività storica della produzione di ossido di etilene/glicoli etilenici espresso in tonnellate di equivalenti di ossido di etilene

HALi,k:

livello di attività storica della produzione di ossido di etilene o glicole i nell'anno k del periodo di riferimento espresso in tonnellate

CFEOE,i

fattore di conversione per l'ossido di etilene o glicole i relativo all'ossido di etilene

Si applicano i seguenti fattori di conversione:

 

Ossido di etilene: 1,000

 

Monoetilenglicole: 0,710

 

Glicole dietilenico: 0,830

 

Trietilenglicole: 0,880


ALLEGATO IV

Parametri per la raccolta di dati di riferimento

Fatto salvo il potere dell'autorità competente di chiedere informazioni supplementari conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, ai fini della relazione sui dati di riferimento i gestori presentano i dati indicati di seguito a livello di impianto e sottoimpianto per tutti gli anni civili del periodo di riferimento pertinente. Per i nuovi entranti, la relazione comprende i dati di cui alle sezioni 1 e 2 a livello di impianto e sottoimpianto.

1.   DATI GENERALI SULL'IMPIANTO

1.1.   Identificazione dell'impianto e del gestore

Questa voce comprende almeno le seguenti informazioni:

a)

nome e indirizzo dell'impianto;

b)

identificativo dell'impianto utilizzato nel registro dell'Unione;

c)

identificativo dell'autorizzazione e data di rilascio della prima autorizzazione all'emissione di gas a effetto serra ricevuta a norma dell'articolo 6 della direttiva 2003/87/CE;

d)

identificativo dell'autorizzazione e data dell'ultima autorizzazione all'emissione di gas a effetto serra, se applicabile;

e)

nome e indirizzo del gestore, informazioni di contatto del rappresentante autorizzato e della persona di contatto principale, se diversa.

1.2.   Informazioni sul verificatore

Questa voce comprende almeno le seguenti informazioni:

a)

nome e indirizzo del verificatore, informazioni di contatto del rappresentante autorizzato e della persona di contatto principale, se diversa;

b)

nome dell'organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore;

c)

numero di registrazione rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento.

1.3.   Informazioni sull'attività

Questa voce comprende almeno le seguenti informazioni:

a)

elenco delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE svolte nell'impianto;

b)

codice NACE (revisione 2) dell'impianto di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

c)

se l'impianto rientra in una o più categorie che possono essere escluse dall'EU ETS a norma dell'articolo 27 o dell'articolo 27 bis della direttiva 2003/87/CE:

emissioni inferiori alle 25 000 tonnellate di CO2(e) l'anno e, se del caso, potenza termica nominale inferiore a 35 MW;

ospedale;

emissioni inferiori alle 2 500 tonnellate di CO2(e) all'anno;

in funzione meno di 300 ore l'anno.

1.4.   Ammissibilità all'assegnazione gratuita

Questa voce comprende almeno le seguenti informazioni:

a)

se l'impianto è un impianto di produzione di energia elettrica ai sensi dell'articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87/UE;

b)

se l'impianto è utilizzato per la cattura di CO2, trasporto mediante condotte di CO2 o è un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva n. 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2);

c)

se l'impianto produce calore non utilizzato per la produzione di energia elettrica.

1.5.   Elenco dei sottoimpianti

Questa voce contiene un elenco di tutti i sottoimpianti dell'impianto.

1.6.   Elenco dei collegamenti ad altri impianti EU ETS o entità che non rientrano nell'EU ETS per il trasferimento di calore misurabile, prodotti intermedi, gas di scarico o CO2 da utilizzare in tale impianto o per lo stoccaggio geologico permanente

Questa voce contiene almeno le seguenti informazioni per ciascun impianto o entità collegati:

a)

nome dell'impianto o dell'entità collegata;

b)

tipo di connessione (importazione o esportazione: calore misurabile, gas di scarico, CO2);

c)

l'impianto o l'entità rientra nell'ambito di applicazione dell'EU ETS?

In caso affermativo, identificativo dell'impianto/dell'entità nel registro, identificativo dell'autorizzazione, persona da contattare;

In caso negativo, nome e indirizzo dell'entità, persona di contatto.

2.   DATI ANNUI DETTAGLIATI PER OGNI ANNO DEL PERIODO DI RIFERIMENTO

2.1.   Dati annui dettagliati sulle emissioni verificate a livello di impianto

Questa voce comprende almeno le seguenti informazioni:

a)

per ciascun flusso di fonti: i dati relativi all'attività, i fattori di calcolo utilizzati, emissioni da combustibili fossili, le emissioni da biomassa, in caso di combustibili (anche se utilizzati come input di processo) l'energia in ingresso calcolata a partire dal potere calorifico netto (NCV);

b)

per ogni fonte di emissione per la quale sono stati utilizzati i sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni: emissioni da combustibili fossili, emissioni da biomassa, media oraria annua della concentrazione di gas a effetto serra e flusso di gas effluenti; in caso di CO2: dati sostitutivi per l'energia in ingresso associata alle emissioni;

c)

se si utilizza un approccio alternativo a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 601/2012, le emissioni da combustibili fossili e da biomassa determinate, i dati sostitutivi relativi all'energia in ingresso associata alle emissioni, se del caso;

d)

il quantitativo di CO2 trasferito importato e/o esportato.

Gli Stati membri possono decidere di consentire ai gestori di comunicare solo i dati aggregati delle emissioni.

2.2.   Emissioni annue per sottoimpianto

Questa voce comprende un bilancio completo delle emissioni, indicando le quantità di emissioni attribuibili a ogni sottoimpianto.

2.3.   Bilancio annuo per l'intero impianto dell'importazione, della produzione, del consumo e dell'esportazione di calore

Questa voce comprende almeno le seguenti informazioni:

a)

l'importo totale dell'energia in ingresso consumata nell'impianto contenuta nei combustibili;

b)

se del caso, il contenuto energetico dei gas di scarico importati;

c)

se del caso, la quantità di energia contenuta nei combustibili esportati verso altri impianti inclusi nell'EU ETS o entità non incluse nell'EU ETS direttamente collegati tecnicamente;

d)

se del caso, il contenuto energetico dei gas di scarico esportati verso altri impianti inclusi nell'EU ETS o entità non incluse nell'EU ETS;

e)

la quantità di energia in ingresso da combustibili utilizzati per la produzione di energia elettrica;

f)

la quantità di energia in ingresso da combustibili attribuita a sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili (indicata separatamente per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili soggetti a rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e per quelli non soggetti a rilocalizzazione);

g)

la quantità di combustibile utilizzata per la produzione di calore misurabile;

h)

la quantità totale di calore prodotta nell'impianto;

i)

la quantità netta di calore misurabile importata da impianti inclusi nell'EU ETS;

j)

la quantità netta di calore misurabile importata da impianti ed entità non inclusi nell'EU ETS;

k)

la quantità netta di calore misurabile consumata per la produzione di energia elettrica nell'impianto;

l)

la quantità netta di calore misurabile consumata dai sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto all'interno dell'impianto;

m)

la quantità netta di calore misurabile esportata verso impianti inclusi nell'EU ETS;

n)

la quantità netta di calore misurabile esportata verso impianti o entità non inclusi nell'EU ETS;

o)

la quantità netta di calore misurabile esportata ai fini del teleriscaldamento;

p)

la quantità netta di calore misurabile attribuibile a sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore (indicata separatamente per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore e i sottoimpianti per il teleriscaldamento soggetti a rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e non soggetti a rilocalizzazione);

q)

la quantità delle perdite di calore, se non già inclusa nei dati di cui alle lettere da a) a p).

2.4.   Attribuzione annua di energia ai sottoimpianti

Questa voce comprende almeno le seguenti informazioni:

a)

la quantità di energia in ingresso da combustibili, compreso il rispettivo fattore di emissione, per:

ogni sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto;

ogni sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore e per il teleriscaldamento;

ogni sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili;

b)

la quantità di calore misurabile importata:

da ogni sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto;

da sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto relativo all'acido nitrico;

da sottoimpianti che producono pasta per carta;

c)

la quantità di calore misurabile esportata da:

ogni sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto.

2.5.   Bilancio annuo per l'intero impianto dell'importazione, della produzione, del consumo e dell'esportazione di energia elettrica

Questa voce comprende almeno le seguenti informazioni:

a)

la quantità totale di energia elettrica prodotta da combustibili;

b)

la quantità totale di altra energia elettrica prodotta;

c)

la quantità totale di energia elettrica importata dalla rete o da altri impianti;

d)

la quantità totale di energia elettrica esportata verso la rete o altri impianti;

e)

la quantità totale di calore prodotto nell'impianto;

f)

per il consumo di energia elettrica all'interno dei sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, elencati nella parte 2 dell'allegato I, la quantità di energia elettrica consumata considerata interscambiabile.

Le informazioni di cui alle lettere da a) a e) devono essere comunicate solo dagli impianti che producono energia elettrica.

2.6.   Ulteriori dati annui per i sottoimpianti

Questa voce comprende almeno le seguenti informazioni:

a)

La quantità di calore misurabile attribuita al sottoimpianto importata da entità o processi non inclusi nell'EU ETS;

b)

se del caso, per ogni sottoimpianto un elenco dei prodotti realizzati entro i limiti del sottoimpianto, compresi i loro codici dell'elenco PRODCOM di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio (3), basati sui codici NACE-4 di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) (NACE rev. 2) e la quantità prodotta. L'elenco PRODCOM è disaggregato almeno al livello di individuazione del relativo sottosettore negli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE;

c)

in deroga alla lettera b), per il sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore soggetto a rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, nel caso di esportazione di calore misurabile verso impianti o entità non inclusi nell'EU ETS, i codici NACE-4 (NACE rev.2) di tali impianti o entità;

d)

se del caso e se è a disposizione del gestore, per ogni sottoimpianto, il fattore di emissione del mix di combustibili relativo al calore misurabile importato o esportato;

e)

se del caso, per ogni sottoimpianto, la quantità e il fattore di emissione dei gas di scarico importati ed esportati;

f)

se del caso, per ogni sottoimpianto, il contenuto energetico (potere calorifico netto) dei gas di scarico importati ed esportati.

2.7.   Dati annui relativi all'attività dei sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto

Questa voce comprende almeno le seguenti informazioni:

a)

i dati relativi alla produzione annua del prodotto, come specificato nell'allegato I, nell'unità elencata in tale allegato;

b)

un elenco di prodotti fabbricati all'interno dei limiti del sottoimpianto, compresi i loro codici PRODCOM (in base alla classificazione NACE rev. 2). L'elenco PRODCOM è disaggregato almeno al livello di individuazione del relativo sottosettore negli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE;

c)

la quantità di CO2 importato da o esportato verso altri sottoimpianti, impianti o altre entità;

d)

la quantità esportata o importata di prodotti intermedi che rientrano in sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto;

e)

se del caso, per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto relativo alle raffinerie o agli idrocarburi aromatici, il rendimento annuo per ogni funzione CWT, come specificato nell'allegato II;

f)

se del caso, per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto relativo alla calce o alla calce dolomitica, la quantità di produzione annua non corretta e i valori medi annui per mCaO e mMgO conformemente all'allegato III;

g)

se del caso, per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto relativo al cracking con vapore la produzione totale annua di HVC e la quantità di carica supplementare, espressa in quantità di idrogeno, etilene e altri HVC;

h)

se del caso, per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto relativo all'idrogeno o al gas di sintesi, la quantità annua prodotta di idrogeno o di gas di sintesi espressa in metri cubi normalizzati/anno a 0 °C e 101,325 kPa e la frazione volumetrica di idrogeno puro della produzione annua nella miscela di idrogeno e monossido di carbonio;

i)

se del caso, per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto relativo a ossido di etilene/glicoli etilenici, i livelli annui di produzione di ossido di etilene, etilenglicole, dietilenglicole e trietilenglicole;

j)

se del caso, per un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto relativo al cloruro di vinile monomero, il calore consumato derivante dal consumo di idrogeno;

k)

se del caso, per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto relativo a pasta kraft a fibre corte, pasta kraft a fibre lunghe, pasta termomeccanica e pasta meccanica, pasta al bisolfito o altre paste che non sono oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, il livello di produzione annua della rispettiva pasta e la quantità annua di pasta immessa sul mercato e non trasformata in carta nello stesso impianto o in altri impianti connessi tecnicamente a tale impianto;

l)

se del caso, la quantità, il contenuto energetico e il fattore di emissione dei gas di scarico prodotti entro i limiti del sistema del rispettivo sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto e bruciati in torcia all'interno o al di fuori dei limiti del sistema di tale sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, ad eccezione della combustione in torcia per ragioni di sicurezza, e non utilizzati ai fini della produzione di calore misurabile, calore non misurabile o energia elettrica.

3.   DATI PER L'AGGIORNAMENTO DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

3.1.   Dati annui relativi ai sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto

Questa voce contiene almeno le seguenti informazioni per ogni anno del periodo di riferimento:

a)

un elenco di prodotti fabbricati all'interno dei limiti del sottoimpianto, compresi i loro codici PRODCOM (NACE rev. 2);

b)

il livello di attività;

c)

le emissioni attribuite, a eccezione delle emissioni legate all'importazione di calore misurabile da altri sottoimpianti, impianti o altre entità;

d)

la quantità di calore misurabile importato da altri sottoimpianti, impianti o altre entità, compreso il fattore di emissione, se noto;

e)

la quantità di calore misurabile esportato verso altri sottoimpianti, impianti o altre entità;

f)

la quantità, il contenuto energetico e il fattore di emissione dei gas di scarico provenienti da altri sottoimpianti, impianti o altre entità;

g)

la quantità, il contenuto energetico e il fattore di emissione dei gas di scarico prodotti;

h)

la quantità, il contenuto energetico e il fattore di emissione dei gas di scarico esportati verso altri sottoimpianti, impianti o altre entità;

i)

la quantità di energia elettrica consumata, classificata come interscambiabile, nel caso dei parametri di riferimento elencati nell'allegato I, parte 2;

j)

la quantità di energia elettrica prodotta;

k)

la quantità di CO2 trasferita importata da altri sottoimpianti, impianti o altre entità;

l)

la quantità di CO2 trasferita esportata da altri sottoimpianti, impianti o altre entità;

m)

l'esportazione o l'importazione di prodotti intermedi coperti da un parametro di riferimento di prodotto (sì/no) e la descrizione del tipo di prodotto intermedio, se del caso;

n)

la quantità di carica supplementare espressa come quantità di idrogeno, etilene e altri HVC, nel caso di un parametro di riferimento di prodotto relativo al cracking con vapore;

o)

il calore consumato derivante dal consumo di idrogeno, nel caso di un parametro di riferimento di prodotto relativo al cloruro di vinile monomero.

3.2.   Dati annui per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore e i sottoimpianti per il teleriscaldamento

Questa voce contiene almeno le seguenti informazioni per ogni anno del periodo di riferimento:

a)

la quantità di calore misurabile netto prodotto in ogni sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore o sottoimpianto di teleriscaldamento;

b)

le emissioni attribuite alla produzione di calore misurabile;

c)

il livello di attività del sottoimpianto;

d)

la quantità di calore misurabile prodotto, importato da o esportato verso altri sottoimpianti, impianti o altre entità;

e)

la quantità di energia elettrica prodotta.

3.3.   Dati annui relativi ai sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili

Questa voce contiene almeno le seguenti informazioni per ogni anno del periodo di riferimento:

a)

il livello di attività;

b)

le emissioni attribuite.


(1)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

(2)  Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).

(3)  Regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio del 19 dicembre 1991, relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO V

Fattori applicabili per ridurre l'assegnazione gratuita ai sensi dell'articolo 10 ter, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE

Anno

Valore del fattore

2021

0,300

2022

0,300

2023

0,300

2024

0,300

2025

0,300

2026

0,300

2027

0,225

2028

0,150

2029

0,075

2030

0,000


ALLEGATO VI

Contenuti minimi del piano della metodologia di monitoraggio

Il piano della metodologia di monitoraggio contiene almeno le informazioni che si indicano di seguito.

1.

Informazioni generali sull'impianto:

a)

informazioni che identificano l'impianto e il gestore, compreso l'identificativo dell'impianto utilizzato nel registro dell'Unione;

b)

informazioni che identificano la versione del piano della metodologia di monitoraggio, la data di approvazione da parte dell'autorità competente e la data a decorrere dalla quale esso è applicabile;

c)

una descrizione dell'impianto, compresa in particolare una descrizione dei principali processi effettuati, un elenco delle fonti di emissioni, un diagramma di flusso e un piano dell'impianto che consentano la comprensione dei principali flussi di materiale e di energia;

d)

un diagramma che comprende almeno le seguenti informazioni:

gli elementi tecnici dell'impianto, con indicazione delle fonti delle emissioni e delle unità che consumano e producono calore;

tutti i flussi di energia e materiali, in particolare i flussi delle fonti, il calore misurabile e non misurabile, l'energia elettrica, se del caso, e i gas di scarico;

i punti di misurazione e gli strumenti di misurazione;

i limiti dei sottoimpianti, compresa la suddivisione tra sottoimpianti che servono settori considerati esposti a un rischio significativo di rilocalizzazione del carbonio e sottoimpianti che servono altri settori, in base alla classificazione NACE rev.2 o al PRODCOM;

e)

un elenco e una descrizione dei collegamenti ad altri impianti EU ETS o a entità non incluse nell'EU ETS per il trasferimento di calore misurabile, prodotti intermedi, gas di scarico o CO2 per l'uso nell'impianto in questione o lo stoccaggio geologico permanente, compreso il nome, l'indirizzo e una persona di contatto dell'impianto o entità collegati e il suo identificativo unico nel registro dell'Unione, se del caso;

f)

un riferimento alla procedura applicata per gestire l'attribuzione delle responsabilità di monitoraggio e comunicazione nell'impianto e per gestire le competenze del personale responsabile;

g)

un riferimento alla procedura applicata per la valutazione periodica dell'adeguatezza del piano della metodologia di monitoraggio a norma dell'articolo 9, paragrafo 1; tale procedura garantisce in particolare che metodi di monitoraggio siano in vigore per tutti i dati di cui all'allegato IV pertinenti per l'impianto, e che siano utilizzate le fonti di dati della massima accuratezza disponibili a norma dell'allegato VII, sezione 4;

h)

un riferimento alle procedure scritte da applicare per le attività riguardanti il flusso dei dati e il controllo ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, compresi, ove necessario, dei diagrammi esplicativi.

2.

Informazioni sui sottoimpianti:

a)

per ogni sottoimpianto, un riferimento alla procedura applicata per tenere traccia dei prodotti fabbricati e i loro codici PRODCOM;

b)

i limiti del sistema di ciascun sottoimpianto, indicando chiaramente quali unità tecniche sono incluse, una descrizione dei processi effettuati e dei materiali e carburanti in entrata, quali prodotti e materiali in uscita siano attribuiti a quale sottoimpianto; nel caso di un complesso di sottoimpianti, è compreso un diagramma di flusso dettagliato distinto per tali sottoimpianti;

c)

una descrizione delle parti degli impianti che servono più di un sottoimpianto, compresi i sistemi di approvvigionamento di calore, le caldaie e le unità CHP utilizzate in comune;

d)

per ogni sottoimpianto, se del caso, la descrizione dei metodi per assegnare parti di impianti che servono più di un sottoimpianto e le loro emissioni ai rispettivi sottoimpianti.

3.

Metodi di monitoraggio a livello di impianto:

a)

una descrizione dei metodi utilizzati per quantificare il bilancio della produzione, del consumo, dell'importazione e dell'esportazione di calore a livello dell'intero impianto;

b)

il metodo utilizzato per assicurare che le lacune nei dati e i doppi conteggi siano evitati.

4.

Metodi di monitoraggio a livello di sottoimpianto:

a)

una descrizione dei metodi utilizzati per quantificare le emissioni dirette e, se del caso, il metodo per quantificare la quantità in valore assoluto o in percentuale dei flussi di fonti o le emissioni monitorate mediante metodologie fondate su misure in conformità del regolamento (UE) n. 601/2012 attribuite al sottoimpianto, se del caso;

b)

una descrizione dei metodi utilizzati per attribuire e quantificare le quantità e i fattori di emissione dell'energia in ingresso da combustibili e dell'energia esportata contenuta nei combustibili, se del caso;

c)

una descrizione dei metodi utilizzati per attribuire e quantificare le quantità e, se disponibili, i fattori di emissione dell'importazione, dell'esportazione, della produzione e del consumo di calore misurabile, se del caso;

d)

una descrizione dei metodi utilizzati per quantificare le quantità di energia elettrica consumata e prodotta e la parte interscambiabile del consumo, se del caso;

e)

una descrizione dei metodi utilizzati per attribuire e quantificare le quantità, il contenuto energetico e i fattori di emissione dei gas di scarico importati, esportati, consumati e prodotti, se del caso;

f)

una descrizione dei metodi utilizzati per attribuire e quantificare i quantitativi di CO2 trasferito importati o esportati, se del caso;

g)

per ogni sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, una descrizione dei metodi utilizzati per quantificare la produzione annua del prodotto, come specificato nell'allegato I, compresi, se del caso, i parametri supplementari di cui agli articoli 19 e 20 e agli allegati II e III;

le descrizioni dei metodi utilizzati per quantificare i parametri da monitorare e comunicare comprendono, ove opportuno, le fasi di calcolo, le fonti di dati, le formule di calcolo, i fattori di calcolo pertinenti comprese le unità di misura, i controlli orizzontali e verticali per i dati utilizzati per comprovare i calcoli, le procedure su cui si fondano i piani di campionamento, le apparecchiature di misurazione utilizzate con riferimento al pertinente diagramma e una descrizione del modo in cui sono installate e sottoposti a manutenzione e l'elenco dei laboratori impegnati nell'espletamento delle relative procedure di analisi. Ove necessario, la descrizione include i risultati della valutazione dell'incertezza semplificata di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c). Per ogni pertinente formula di calcolo, il piano contiene un esempio che utilizza dati reali.


ALLEGATO VII

Metodi di monitoraggio dei dati

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato definisce i metodi per determinare i dati necessari per comunicare i dati di cui all'allegato IV a livello di impianto, nonché le norme di attribuzione di tali dati ai sottoimpianti, ad eccezione dei dati monitorati conformemente ad un piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente, ai sensi del regolamento (UE) n. 601/2012. I dati determinati a norma del regolamento (UE) n. 601/2012 sono utilizzati ai sensi del presente regolamento, se del caso.

2.   DEFINIZIONI

Per «set di dati», ai sensi del presente allegato, si intende uno qualsiasi dei tipi di dati, a livello di impianto o di sottoimpianto a seconda del caso, tra i seguenti:

a)

quantità di combustibili o materiali consumati o prodotti da un processo a seconda della loro pertinenza per la metodologia di monitoraggio basata su calcoli, espressa in terajoule, in massa in tonnellate o, per i gas, in volume in metri cubi normali, a seconda dei casi, compresi i gas di scarico;

b)

un fattore di calcolo come quello utilizzato dal regolamento (UE) n. 601/2012 (ad esempio la composizione di un materiale, di un combustibile o di un gas di scarico);

c)

la quantità netta di calore misurabile, e i parametri necessari per determinarla, in particolare:

il flusso di massa del mezzo di scambio termico, e

l'entalpia del mezzo di scambio termico trasmesso e reintrodotto, come specificato dalla composizione, temperatura, pressione e saturazione;

d)

le quantità di calore non misurabile, specificata dalle pertinenti quantità di combustibili utilizzati per la produzione di calore e il potere calorifico netto (NCV) del mix di combustibili;

e)

le quantità di energia elettrica;

f)

le quantità di CO2 trasferite tra gli impianti.

Per «metodologia di determinazione» si intende una delle seguenti:

a)

una metodologia per individuare, raccogliere ed elaborare i dati già disponibili presso l'impianto per i set di dati storici; o

b)

una metodologia di monitoraggio per un set di dati specifico sulla base di piano della metodologia di monitoraggio approvato.

Inoltre, si applicano le definizioni di «flusso di fonti», «fonte di emissione», «rischio intrinseco», «rischio di controllo» e «fattore di emissione» di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 601/2012.

3.   METODI GENERALI

3.1.   Metodi applicabili

Il gestore determina i dati per redigere la relazione sui dati di riferimento conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), utilizzando i metodi che figurano nel presente allegato. Se il presente allegato non descrive metodi applicabili per la determinazione di un set di dati specifico, il gestore applica un metodo appropriato, previa approvazione da parte dell'autorità competente del piano della metodologia di monitoraggio conformemente all'articolo 6. Un metodo è considerato appropriato se l'operatore garantisce che qualsiasi misurazione, analisi, campionamento, taratura e convalida per la determinazione dei dati specifici sono svolti applicando metodi fondati sulle corrispondenti norme EN. In mancanza di tali norme, i metodi utilizzati rispecchiano norme ISO o nazionali adeguate. In assenza di norme pubblicate applicabili, si ricorre a progetti di norme adeguati, agli orientamenti dell'industria sulle migliori pratiche o ad altre metodologie scientificamente dimostrate, limitando gli errori sistematici di campionamento e misura.

3.2.   Approccio alla attribuzione di dati ai sottoimpianti

1.

Se i dati per una determinata serie non sono disponibili per ogni sottoimpianto, il gestore propone un metodo adeguato per determinare i dati richiesti per ogni singolo sottoimpianto, tranne per i casi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, secondo e terzo comma. A tal fine, si applica uno dei seguenti principi a seconda di quale fornisca risultati più precisi:

a)

quando prodotti diversi sono prodotti uno dopo l'altro nella stessa linea di produzione, i materiali in ingresso e quelli in uscita e le emissioni corrispondenti sono assegnati in sequenza sulla base del tempo di utilizzo annuale per ogni sottoimpianto;

b)

i materiali in entrata o in uscita e le emissioni corrispondenti sono attribuiti in base alla massa o al volume dei singoli prodotti fabbricati o in base alle stime basate sul coefficiente di entalpia libera di reazione delle reazioni chimiche implicate o sulla base di un'altra chiave di distribuzione adeguata corroborata da una metodologia scientifica valida.

2.

Se più strumenti di misurazione di diversa qualità contribuiscono ai risultati delle misurazioni, si utilizza uno dei due metodi seguenti per ripartire i dati a livello di impianto su quantità di materiali, combustibili, calore misurabile o energia elettrica tra i sottoimpianti:

a)

determinazione della ripartizione in base a un metodo di determinazione, come contatori individuali, stima e correlazione, utilizzato ugualmente per ogni sottoimpianto; se la somma dei dati del sottoimpianto è diversa dai dati determinati separatamente per l'impianto, si applica un «fattore di riconciliazione» uniforme ai fini di una correzione uniforme in modo da raggiungere la cifra totale dell'impianto come segue:

RecF = DInst /Σ DSI

(Equazione 1)

dove RecF è il fattore di riconciliazione, DInst è il valore determinato per il complesso dell'impianto, e DSI sono i valori per i diversi sottoimpianti. I dati per ogni sottoimpianto sono poi corretti come segue:

DSI,corr = DSI × RecF

(Equazione 2)

b)

Qualora soltanto i dati di un sottoimpianto siano sconosciuti o di qualità inferiore rispetto a quelli di altri sottoimpianti, i dati noti dei sottoimpianti possono essere sottratti dal totale dei dati dell'impianto. Questo metodo è preferibile solo per sottoimpianti che contribuiscono con quantità minori all'assegnazione dell'impianto.

3.3.   Strumenti di misurazione o procedure che non sono sotto il controllo del gestore

Il gestore può utilizzare sistemi di misurazione o procedure di analisi che esulano dal suo controllo:

a)

se non dispone di un proprio strumento di misurazione o di una procedura di analisi disponibile per la determinazione di un set di dati specifico;

b)

se la determinazione di un insieme di dati mediante strumenti di misurazione o procedure di analisi del gestore stesso non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati;

c)

se il gestore può dimostrare, con soddisfazione dell'autorità competente, che il sistema di misurazione o la procedura di analisi al di fuori del suo controllo forniscono risultati più affidabili e sono meno soggetti a rischi di controllo.

A tal fine, il gestore può ricorrere a una delle seguenti fonti di dati:

a)

quantitativi dedotti dalle fatture rilasciate da un partner commerciale, purché vi sia un'operazione commerciale tra due partner commerciali indipendenti;

b)

letture dirette dai sistemi di misurazione;

c)

utilizzo di correlazioni empiriche fornite da un organismo competente e indipendente, come fornitori di attrezzature, fornitori di servizi ingegneristici o laboratori accreditati.

3.4.   Metodi di determinazione indiretti

Qualora una misurazione diretta o un approccio analitico non siano disponibili per la serie di dati richiesta, in particolare in casi in cui il calore misurabile netto è destinato a diversi processi di produzione, il gestore propone l'uso di un metodo di determinazione indiretto, come ad esempio:

a)

il calcolo basato su un procedimento chimico o fisico noto, utilizzando valori accettati nella letteratura per le proprietà chimiche e fisiche delle sostanze in questione, opportuni fattori stechiometrici e proprietà termodinamiche come entalpie di reazione, se del caso;

b)

il calcolo basato sui dati di progettazione dell'impianto, quali l'efficienza energetica di unità tecniche o il consumo di energia calcolato per unità di prodotto;

c)

correlazioni basate su prove empiriche per la determinazione dei valori di stima per la serie di dati richiesta mediante apparecchiature non tarate o dati documentati in protocolli di produzione. A tal fine, il gestore garantisce che la correlazione soddisfi i requisiti di buona pratica ingegneristica e che venga applicata solo per determinare valori che rientrano nell'ambito per il quale è stata stabilita. L'operatore valuta la validità di tali correlazioni almeno una volta all'anno.

4.   SELEZIONE DEI METODI DI DETERMINAZIONE E DELLE FONTI DI DATI CHE RAPPRESENTANO LA MASSIMA ACCURATEZZA POSSIBILE

4.1.   Fattibilità tecnica

Se un gestore dichiara che l'applicazione di una specifica metodologia di determinazione non è tecnicamente realizzabile, l'autorità competente valuta la fattibilità tecnica tenendo conto della giustificazione del gestore. Tale giustificazione è fondata sulla disponibilità da parte del gestore delle risorse tecniche necessarie per rispondere alle esigenze di un sistema o di un requisito proposto, che possa essere attuato entro i limiti temporali prescritti ai fini del presente regolamento. Tali risorse tecniche comprendono la disponibilità delle tecniche e delle tecnologie previste.

4.2.   Costi sproporzionatamente elevati

Se un gestore dichiara di incorrere in costi sproporzionatamente elevati applicando una specifica metodologia di determinazione, l'autorità competente valuta la natura sproporzionatamente elevata dei costi tenendo conto della giustificazione del gestore.

L'autorità competente considera i costi sproporzionatamente elevati se la stima dei costi del gestore è superiore al beneficio di una specifica metodologia di determinazione. A tal fine il beneficio si calcola moltiplicando un fattore di miglioramento per un prezzo di riferimento di 20 EUR per quota di emissione; inoltre, si tiene conto di un periodo di ammortamento adeguato in base alla durata della vita economica delle apparecchiature, se del caso.

Il fattore di miglioramento è pari all'1 % annuo dell'assegnazione gratuita determinata più di recente per il sottoimpianto. In deroga a tale metodo di calcolo, l'autorità competente può consentire ai gestori di determinare il fattore di miglioramento come l'1 % del CO2 equivalente interessato. Il CO2 equivalente interessato è uno dei seguenti, a seconda del parametro per cui il miglioramento della metodologia è considerato:

a)

nel caso di un combustibile o di materiale contenente carbonio, compresi i gas di scarico, le emissioni che risulterebbero se il carbonio contenuto nel quantitativo annuo del combustibile o del materiale venisse convertito in CO2;

b)

nel caso di emissioni monitorate con una metodologia fondata su misure, le emissioni annue della rispettiva fonte di emissioni;

c)

nel caso di calore misurabile, la rispettiva quantità annua di calore misurabile moltiplicata per il parametro di riferimento di calore;

d)

nel caso del calore non misurabile, la rispettiva quantità annua di calore non misurabile moltiplicata per il parametro di riferimento di combustibili;

e)

nel caso dell'energia elettrica, la rispettiva quantità annua di energia elettrica moltiplicata per il fattore di cui all'articolo 22, paragrafo 3;

f)

nel caso della quantità di un prodotto per il quale si applica un parametro di riferimento di prodotto, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito al sottoimpianto, determinato a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, per il primo anno del rispettivo periodo di assegnazione. Se il parametro di riferimento pertinente non è ancora stato determinato in conformità all'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, si utilizza il rispettivo parametro di riferimento specificato nell'allegato I del presente regolamento.

Il costo delle misure correlate al miglioramento della metodologia di monitoraggio di un impianto non è considerato sproporzionatamente elevato fino a un importo cumulato di 2 000 EUR all'anno. Per gli impianti a basse emissioni, conformemente all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 601/2012, tale soglia è pari a 500 EUR all'anno.

4.3.   Processo

Al fine di determinare le fonti di dati più precise disponibili, il gestore sceglie le fonti di dati della massima accuratezza tecnicamente fattibili, che non comportano costi sproporzionatamente elevati e che garantiscono un flusso di dati chiari che presentano il minor rischio intrinseco e rischio di controllo (di seguito le «fonti di dati primari»). Il gestore utilizza le fonti di dati primari per redigere la relazione sui dati di riferimento.

Nella misura del possibile e senza dover sostenere costi sproporzionatamente elevati, ai fini del sistema di controllo in conformità all'articolo 11, il gestore si adopera per individuare e utilizzare ulteriori fonti di dati o metodi per determinare i dati che consentono di convalidare le fonti di dati primari (di seguito «fonti di dati di convalida»). Le fonti di dati di convalida selezionate, se ve ne sono, devono essere documentate nelle procedure scritte di cui all'articolo 11, paragrafo 2, e nel piano della metodologia di monitoraggio.

Per selezionare le fonti di dati primari, il gestore confronta tutte le fonti di dati disponibili per lo stesso insieme di dati utilizzando le fonti di dati generici elencate nelle sezioni da 4.4 a 4.6, e utilizza una delle fonti di dati meglio classificate tra quelle ritenute della massima accuratezza. Solo nel caso in cui si applichi una delle deroghe idi cui all'articolo 7, paragrafo 2, possono essere utilizzate fonti di dati diverse. In tal caso, si applica la seconda fonte di dati meglio classificata, a meno che sia tecnicamente impossibile, comporti costi sproporzionatamente elevati o un'altra fonte di dati presenti un livello di incertezza equivalente o inferiore. Ove necessario, possono essere prese in considerazione ulteriori fonti di dati.

Per selezionare le fonti di dati di convalida, il gestore confronta tutte le fonti di dati disponibili per lo stesso insieme di dati utilizzando le fonti di dati generici elencate nelle sezioni da 4.4 a 4.6, e utilizza una fonte di dati disponibile diversa da quella della massima accuratezza.

Per selezionare le fonti di dati al fine di determinare tutti i dati richiesti in conformità dell'allegato IV, per i seguenti principali tipi di serie di dati il gestore procede come segue:

a)

per la determinazione delle quantità di prodotti, combustibili ed altri materiali il gestore tiene conto delle fonti di dati generici e della loro gerarchia indicate nella sezione 4.4 del presente allegato;

b)

per la determinazione delle quantità dei flussi energetici (calore misurabile o non misurabile, energia elettrica) il gestore tiene conto delle fonti di dati generici e della loro gerarchia indicate nella sezione 4.5 del presente allegato;

c)

per la determinazione delle caratteristiche di prodotti, combustibili ed altri materiali il gestore tiene conto delle fonti di dati generici e della loro gerarchia indicate nella sezione 4.6 del presente allegato;

al fine di migliorare il piano della metodologia di monitoraggio, il gestore verifica periodicamente, e almeno una volta all'anno, se si sono rese disponibili nuove fonti di dati. Nel caso in cui siano ritenute più accurate in base alla classifica di cui alle sezioni da 4.4 a 4.6, tali nuove fonti di dati vanno applicate e il piano della metodologia di monitoraggio è modificato conformemente all'articolo 9.

4.4.   Selezione di fonti di dati per la quantificazione di materiali e combustibili

Nella selezione delle fonti di dati della massima accuratezza disponibili per quantificare le quantità (espresse in tonnellate o Nm3) di materiali, combustibili, gas di scarico o prodotti in entrata o in uscita dall'impianto o da qualsiasi sottoimpianto si utilizzano le seguenti fonti di dati generici:

a)

metodi in conformità con il piano di monitoraggio approvato ai sensi del regolamento (UE) n. 601/2012;

b)

letture di strumenti di misurazione sottoposti a controlli metrologici legali nazionali o di strumenti di misurazione conformi ai requisiti della direttiva n. 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) o della direttiva n. 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) per la determinazione diretta di una serie di dati;

c)

letture di strumenti di misurazione sotto il controllo del gestore per la determinazione diretta di una serie di dati che non rientra nella lettera b);

d)

letture di strumenti di misurazione che non sono sotto il controllo del gestore per la determinazione diretta di una serie di dati che non rientra nella lettera b);

e)

letture di strumenti di misurazione per la determinazione indiretta di una serie di dati, a condizione che, conformemente alla sezione 3.4, sia stabilita un'adeguata correlazione tra la misurazione e la serie di dati in questione;

f)

altri metodi, in particolare per i dati storici o se il gestore non può individuare come disponibile nessun'altra fonte di dati.

Per la selezione delle fonti di dati ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, solo le fonti di dati di cui alle lettere a) e b) del primo paragrafo sono considerate fonti di dati della massima accuratezza, mentre la fonte di dati di cui alla lettera a) dello stesso paragrafo è utilizzata nella misura in cui riguarda la rispettive serie di dati. Le fonti di dati di cui alle lettere da c) a f) del primo paragrafo sono considerate meno accurate in ordine di accuratezza decrescente dalla lettera c) alla lettera f).

4.5.   Selezione di fonti di dati per la quantificazione di flussi energetici

Nella selezione delle fonti di dati della massima accuratezza disponibili che quantificano le quantità, espresse in TJ o GWh, di calore misurabile o energia elettrica in entrata o in uscita dall'impianto o da qualsiasi sottoimpianto si utilizzano le seguenti fonti di dati generici:

a)

letture di strumenti di misurazione sottoposti a controlli metrologici legali nazionali o di strumenti di misurazione conformi ai requisiti della direttiva n. 2014/31/UE o della direttiva n. 2014/32/UE per la determinazione diretta di una serie di dati;

b)

letture di strumenti di misurazione sotto il controllo del gestore per la determinazione diretta di una serie di dati che non rientra nella lettera a);

c)

letture di strumenti di misurazione che non sono sotto il controllo del gestore per la determinazione diretta di una serie di dati che non rientra nella lettera a);

d)

letture di strumenti di misurazione per la determinazione indiretta di una serie di dati, a condizione che, conformemente alla sezione 3.4 del presente allegato, sia stabilita un'adeguata correlazione tra la misurazione e la serie di dati in questione;

e)

calcolo di un valore approssimativo per determinare le quantità nette di calore misurabile secondo il metodo 3 di cui alla sezione 7.2;

f)

altri metodi, in particolare per i dati storici o se il gestore non può individuare come disponibile nessun'altra fonte di dati.

Per la selezione delle fonti di dati ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, solo la fonte dei dati di cui alla lettera a) del primo paragrafo è considerata una fonte di dati della massima accuratezza. Le fonti di dati di cui alle lettere da b) a f) del primo paragrafo sono considerate meno accurate in ordine di accuratezza decrescente dalla lettera b) alla lettera f).

Nei casi in cui non siano disponibili informazioni per alcuni parametri (come la temperatura e la quantità di condensato di ritorno) necessari per determinare i flussi netti di calore misurabile, si applicano le disposizioni della sezione 7. In conformità della sezione 7, vari parametri devono essere determinati per pervenire alle quantità nette annue di calore misurabile. Pertanto, quando ci si discosta dalla selezione delle fonti di dati della massima accuratezza. occorre considerare il risultato complessivo della quantità netta annua di calore ai fini della valutazione dell'incertezza semplificata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), per la selezione dei metodi di cui alle lettere da b) a f) del primo paragrafo.

4.6.   Selezione di fonti di dati per le caratteristiche dei materiali

Per selezionare le fonti di dati della massima accuratezza disponibili allo scopo di determinare caratteristiche quali l'umidità o la purezza della sostanza, il tenore di carbonio, il potere calorifico netto, il contenuto di biomassa ecc., di prodotti, materiali combustibili o gas di scarico in ingresso o in uscita dall'impianto o dal sottoimpianto, si utilizzano le seguenti fonti di dati generici:

a)

metodi per la determinazione dei fattori di calcolo in conformità con il piano di monitoraggio approvato ai sensi del regolamento (UE) n. 601/2012;

b)

analisi di laboratorio conformemente alla sezione 6.1 del presente allegato;

c)

analisi di laboratorio semplificate conformemente alla sezione 6.2 del presente allegato;

d)

valori costanti sulla base di una delle seguenti fonti di dati:

fattori standard usati dallo Stato membro per il documento sull'inventario nazionale trasmesso al segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

valori indicati nella letteratura concordati con l'autorità competente, compresi i fattori standard pubblicati dall'autorità competente, che siano compatibili con i fattori di cui alla precedente sottovoce, ma rappresentativi di fonti più disaggregate di flussi di combustibili;

valori specificati e garantiti dal fornitore di un combustibile o di un materiale se il gestore può dimostrare, con soddisfazione dell'autorità competente, che il tenore di carbonio presenta un intervallo di confidenza del 95 % non superiore all'1 %;

e)

valori costanti sulla base di una delle seguenti fonti di dati:

fattori standard e fattori stechiometrici elencati all'allegato VI del regolamento (UE) n. 601/2012 o nelle linee guida del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC);

valori basati su analisi svolte in passato, se il gestore può dimostrare, con soddisfazione dell'autorità competente, che tali valori sono rappresentativi di futuri lotti del medesimo combustibile o materiale;

altri valori basati su prove scientifiche.

Per la selezione delle fonti di dati ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, solo le fonti di dati di cui alle lettere a) e b) del primo paragrafo sono considerate fonti di dati della massima accuratezza, mentre la fonte di dati di cui alla lettera a) dello stesso paragrafo è utilizzata nella misura in cui riguarda la rispettive serie di dati. Le fonti dei dati di cui alle lettere da c) a e) del primo paragrafo sono considerate meno accurate in ordine di accuratezza decrescente dalla lettera c) alla lettera e).

5.   METODI PER DETERMINARE LE QUANTITÀ ANNUE DI MATERIALI E COMBUSTIBILI

Quando deve determinare le quantità annue di combustibili o materiali, compresi i prodotti relativi ai sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, il gestore determina tali quantità a livello di impianto o per ogni sottoimpianto pertinente, a seconda dei casi, in uno dei seguenti modi:

a)

attraverso conteggi continui effettuati per il processo quando il materiale è consumato o prodotto;

b)

in base all'aggregazione dei conteggi dei quantitativi forniti separatamente o prodotti tenendo conto delle variazioni delle rispettive scorte.

Ai fini del paragrafo 1, lettera b), la quantità di combustibile o materiale consumato durante l'anno civile nell'impianto o sottoimpianto è calcolata come la quantità di combustibile o materiale importato nell'anno civile meno la quantità di combustibile o materiale esportato, più la quantità di combustibile o materiale in condizioni in stock all'inizio dell'anno civile meno la quantità di combustibile o materiale in stock alla fine dell'anno civile.

Ai fini del paragrafo 1, lettera b), la quantità di prodotto o altro materiale esportato durante l'anno civile è calcolata come la quantità di prodotto o altro materiale esportato durante il periodo di comunicazione meno la quantità importata o riciclata nel processo, meno la quantità di prodotto o materiale in stock all'inizio dell'anno civile, più la quantità di combustibile o materiale in stock alla fine dell'anno civile.

Se non fosse tecnicamente realizzabile determinare i quantitativi in stock tramite una misurazione diretta o se ciò comportasse costi sproporzionatamente elevati, il gestore può calcolare tali quantitativi in base a:

a)

dati degli anni precedenti, correlandoli agli opportuni livelli di attività per il periodo di comunicazione;

b)

procedure documentate e i rispettivi dati contenuti nel bilancio sottoposto a revisione per il periodo di comunicazione.

Nei casi in cui la determinazione delle quantità di prodotti, materiali o combustibili dell'intero anno civile non sia tecnicamente realizzabile o comporti costi sproporzionatamente elevati, il gestore può scegliere il primo giorno lavorativo utile successivo per separare un anno di comunicazione dall'altro, e riconciliare di conseguenza l'anno civile interessato. Le deviazioni riguardanti uno o più prodotti, materiali o combustibili devono essere registrate chiaramente, devono costituire la base di un valore rappresentativo per l'anno civile interessato ed essere considerate in maniera coerente rispetto all'anno successivo.

6.   REQUISITI PER LE ANALISI DI LABORATORIO E IL RELATIVO CAMPIONAMENTO

6.1.   Requisiti per le analisi di laboratorio

Se il gestore deve effettuare analisi di laboratorio per determinare le caratteristiche (compresa l'umidità, la purezza, la concentrazione, il tenore di carbonio, la frazione di biomassa, il potere calorifico netto, la densità) di prodotti, materiali, combustibili o gas di scarico, o per stabilire correlazioni tra parametri ai fini della determinazione indiretta dei dati richiesti, le analisi sono effettuate in conformità degli articoli da 32 a 35 del regolamento (UE) n. 601/2012, utilizzando un piano di campionamento approvato per assicurare che i campioni siano rappresentativi del lotto a cui si riferiscono. Se l'allegato VII del regolamento (UE) n. 601/2012 non indica un'adeguata frequenza minima delle analisi per un particolare prodotto, materiale o combustibile, il gestore propone una frequenza di analisi adeguata e la sottopone all'approvazione della competente autorità sulla base di informazioni sull'eterogeneità del prodotto, materiale o combustibile.

6.2.   Requisiti semplificati per alcune analisi di laboratorio

Se dimostra, con soddisfazione dell'autorità competente, che le analisi di cui alla sezione 6.1 non sono tecnicamente realizzabili o comportano costi sproporzionatamente elevati, il gestore effettua le analisi richieste sulla base delle migliori pratiche del settore, o utilizza valori approssimativi riconosciuti, unitamente a una correlazione empirica a un parametro più accessibile, determinati almeno una volta all'anno conformemente alla sezione 6.1.

7.   NORME PER LA DETERMINAZIONE DEL CALORE MISURABILE NETTO

7.1.   Principi

Tutte le quantità specificate di calore misurabile fanno sempre riferimento alla quantità netta di calore misurabile, determinata come il contenuto di calore (entalpia) del flusso termico trasmesso al processo di consumo o a utenti esterni, meno il contenuto di calore del flusso di ritorno.

I processi che consumano calore necessari per la produzione e la distribuzione di calore, come disaeratori, la preparazione dell'acqua di compensazione e le evaporazioni periodiche, sono prese in considerazione nell'efficienza del sistema termico e non possono pertanto essere considerati processi di consumo del calore ammissibili all'assegnazione.

Se lo stesso mezzo termico viene utilizzato da diversi processi consecutivi e il suo calore è consumato a partire da diversi livelli di temperatura, la quantità di calore consumato da ciascun processo di consumo di calore è determinata separatamente, a meno che i processi non rientrino nello stesso sottoimpianto. Il riscaldo del mezzo di scambio termico tra processi consecutivi di consumo del calore sono trattati come produzione di calore supplementare.

Qualora il calore sia utilizzato per la refrigerazione attraverso processi di raffreddamento ad assorbimento, tale processo di refrigerazione è considerato come il processo di consumo del calore.

7.2.   Metodologie per la determinazione delle quantità nette di calore misurabile

Ai fini della selezione di fonti di dati per la quantificazione dei flussi di energia in conformità della sezione 4.5, per determinare le quantità nette di calore misurabile si prendono in considerazione le seguenti metodologie:

Metodo 1: utilizzazione delle misurazioni

Secondo questo metodo, il gestore misura tutti i parametri pertinenti, in particolare la temperatura, la pressione e lo stato del mezzo termico trasmesso e reintrodotto. Lo stato del mezzo nel caso del vapore si riferisce alla sua saturazione o al grado di surriscaldamento. Il gestore inoltre misura la portata (volumetrica) del mezzo di scambio termico. Sulla base dei valori misurati, il gestore determina l'entalpia e il volume specifico del mezzo di scambio termico utilizzando tabelle relative al vapore o software ingegneristici adeguati.

La portata massica del mezzo è calcolata come:

Image 1

(Equazione 3)

dove ṁ è la portata massica in kg/s, V è la portata volumetrica in m3/s e υ e il volume specifico in m3/kg.

Dato che la portata massica è considerata la stessa per il mezzo trasmesso e quello reintrodotto, la portata termica è calcolata utilizzando la differenza di entalpia tra il flusso trasmesso e quello reintrodotto, nel modo seguente:

Image 2

=(hflow hreturn) ·

(Equazione 4)

dove Q è la portata termica in kJ/s, hflow è l'entalpia del flusso trasmesso in kJ/kg, hreturn è l'entalpia del flusso reintrodotto in kJ/kg, e ṁ è la portata massica, in kg/s.

Nel caso in cui vengano utilizzati vapore o acqua calda come mezzo di scambio termico, qualora il condensato non sia reintrodotto o non sia possibile stimare l'entalpia del condensato di ritorno, il gestore determina hreturn sulla base di una temperatura di 90 °C.

Se notoriamente le portate massiche non sono identiche, si applicano le seguenti disposizioni:

se il gestore dimostra, con soddisfazione dell'autorità competente, che il condensato rimane nel prodotto (ad esempio nei processi di «iniezione di vapore vivo»), la quantità rispettiva di entalpia del condensato non è detratta;

se notoriamente il mezzo di scambio termico va perso (ad esempio a causa di fuoriuscite o drenaggio nella rete fognaria), una stima del rispettivo flusso di massa è detratta dal flusso di massa del mezzo di scambio termico trasmesso.

Per la determinazione del flusso termico netto annuo a partire dai dati sopra indicati, il gestore, a seconda delle apparecchiature di misurazione e del trattamento dei dati disponibili, utilizza uno dei seguenti metodi:

determina i valori medi annui per i parametri che determinano l'entalpia media annua del mezzo di scambio termico trasmesso e reintrodotto, e moltiplica per il flusso di massa annuo totale usando l'equazione 4;

determina i valori orari del flusso termico e somma tali valori per il tempo di funzionamento totale annuo del sistema termico. A seconda del sistema di trattamento dei dati, i valori orari possono essere sostituiti da altri intervalli di tempo ove opportuno.

Metodo 2: utilizzazione della documentazione

Il gestore determina le quantità nette di calore misurabile sulla base di documenti conformemente alla sezione 4.6 del presente allegato, a condizione che le quantità di calore indicate in tali documenti siano basate su misurazioni o su metodi di stima ragionevoli conformemente alla sezione 3.4 del presente allegato.

Metodo 3: calcolo di un valore approssimativo basato sulla misurazione dell'efficienza

Il gestore determina le quantità nette di calore misurabile in base al combustibile utilizzato e all'efficienza misurata relativi alla produzione di calore:

Q = ηH · EIN

(Equazione 5)

EIN = Σ ADi · NCVi

(Equazione 6)

dove Q è la quantità di calore espressa in TJ, ηH è l'efficienza misurata della produzione di calore, EIN è l'energia in ingresso da combustibili, ADi sono i dati sull'attività annua (ad esempio le quantità consumate) relativi ai combustibili i, e NCVi il potere calorifico netto dei combustibili i.

Il valore di ηH è misurato dal gestore per un periodo ragionevolmente lungo, che tenga sufficientemente conto dei diversi stati di carico dell'impianto o preso dalla documentazione del fabbricante. A tale riguardo è presa in considerazione la curva specifica della parte di carico usando un fattore di carico annuale:

LF = EIN/EMax

(Equazione 7)

dove LF è il fattore di carico, EIN l'energia in ingresso determinata in base all'equazione 6 per l'anno civile, e EMax il consumo massimo di combustibile nel caso che l'unità di produzione del calore abbia funzionato al 100 % del carico nominale per l'intero anno civile.

L'efficienza si basata su una situazione in cui tutto il condensato è reintrodotto. Per il condensato reintrodotto si presume una temperatura di 90 °C.

Metodo 4: calcolo di un valore approssimativo basato sull'efficienza di riferimento

Questo metodo è identico al metodo 3, si utilizza però un'efficienza di riferimento del 70 % (ηRef,H  = 0,7) nell'equazione 5.

7.3.   Distinguere il calore per il teleriscaldamento, quello degli impianti inclusi nell'EU ETS e quello degli impianti esclusi dall'EU ETS

Se un impianto importa calore misurabile, il gestore determina separatamente la quantità di calore proveniente da impianti inclusi nell'EU ETS e la quantità di calore importato da entità non incluse nell'EU ETS. Se un impianto consuma calore misurabile esportato da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto relativo all'acido nitrico, il gestore determina tale quantità di calore consumato separatamente da altro calore misurabile.

Se un impianto esporta calore misurabile, il gestore determina separatamente la quantità di calore esportato verso impianti inclusi nell'EU ETS e la quantità di calore esportato verso entità non incluse nell'EU ETS. Inoltre, il gestore determina separatamente le quantità di calore attribuibili al teleriscaldamento.

8.   NORME PER L'ASSEGNAZIONE DI COMBUSTIBILI ED EMISSIONI DELLA PRODUZIONE COMBINATA DI CALORE ED ENERGIA ELETTRICA (CHP) AL FINE DI AGGIORNARE I VALORI DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO

La presente sezione si applica ai casi in cui il gestore, allo scopo di aggiornare i valori dei parametri di riferimento, deve attribuire, i materiali in ingresso, i materiali in uscita e le emissioni di unità di cogenerazione ai sottoimpianti.

Ai fini della presente sezione, si usa il termine «cogenerazione» così come definito all'articolo 2, punto 30), della direttiva n. 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

Le emissioni di un'unità di cogenerazione sono determinate come:

EmCHP= Σ ADi · NCVi · EFi + EmFGC

(Equazione 8)

dove EmCHP sono le emissioni annue dell'unità di cogenerazione espresse come t CO2, ADi sono i dati sull'attività annua (ad esempio quantità consumate) relativi ai combustibili i usati per l'unità CHP espresse in tonnellate o Nm3, NCVi è il potere calorifico netto dei combustibili i espresso come TJ/t o TJ/Nm3, ed EFi sono i fattori di emissione dei combustibile i espressi in t CO2/TJ. EmFGC sono le emissioni di processo derivanti dalla depurazione dei gas effluenti espresse in t CO2.

L'energia in ingresso nell'unità CHP è calcolata in base all'equazione 6. La rispettive efficienze medie annue della produzione di calore e della produzione di energia elettrica (o meccanica, se del caso) sono calcolate come segue:

ηheat = Qnet /EIN

(Equazione 9)

ηel =Eel /EIN

(Equazione 10)

dove ηheat (adimensionale) è l'efficienza media annua della produzione di calore, Qnet è la quantità netta annua del calore prodotto dall'unità di cogenerazione espressa come TJ determinata in conformità alla sezione 7.2, EIN è l'energia in ingresso determinata in base all'equazione 6 espressa come TJ, ηel (adimensionale) è l'efficienza media annua della produzione di energia elettrica e Eel è la produzione netta annua di energia elettrica dell'unità di cogenerazione espressa come TJ.

Se il gestore dimostra, con soddisfazione dell'autorità competente, che la determinazione delle efficienze ηheat e ηel non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati, si utilizzano valori basati sulla documentazione tecnica (valori di progettazione) dell'impianto. Se tali valori non sono disponibili, si utilizzano i valori standard conservativi ηheat  = 0,55 e ηel  = 0,25.

I fattori di attribuzione per la produzione di calore ed energia elettrica da cogenerazione sono calcolati come segue:

Formula

(Equazione 11)

Formula

(Equazione 12)

dove FCHP,Heat è il fattore di attribuzione per il calore e FCHP,El è il fattore di attribuzione per l'energia elettrica (o l'energia meccanica, se del caso), entrambi espressi in modo adimensionale, ηref, heat è l'efficienza di riferimento per la produzione di calore in una caldaia unica, e ηref,el è l'efficienza di riferimento della produzione di energia elettrica senza cogenerazione. Per le efficienze di riferimento il gestore applica gli opportuni valori specifici per il combustibile di cui al regolamento delegato della Commissione (UE) 2015/2402 (4) senza l'applicazione dei fattori di correzione per le perdite evitate sulla rete di cui all'allegato IV di tale regolamento.

Per attribuire l'energia in ingresso o le emissioni dell'unità di cogenerazione alla produzione di calore ed energia elettrica (o di energia meccanica, se del caso), il gestore moltiplica l'energia in ingresso totale o le emissioni per il rispettivo fattore di attribuzione del calore o dell'energia elettrica.

Il fattore di emissione specifico del calore misurabile relativo alla CHP da utilizzare per l'attribuzione delle emissioni relative al calore ai sottoimpianti conformemente alla sezione 10.1.2 è calcolato come segue:

EFCHP,Heat = EmCHP · FCHP,Heat /Qnet

(Equazione 13)

dove EFCHP, heat è il fattore di emissione per la produzione di calore misurabile nell'unità di cogenerazione, espresso in t CO2/TJ.

9.   PROCEDURA PER TENERE TRACCIA DEI CODICI PRODCOM DEI PRODOTTI

Ai fini della corretta attribuzione dei dati ai sottoimpianti, il gestore tiene un elenco di tutti i prodotti fabbricati presso l'impianto e dei codici PRODCOM ad essi applicabili basato sulla classificazione NACE rev.2. Sulla base di tale elenco, l'operatore deve:

attribuire i prodotti e i rispettivi dati delle produzioni annue al sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto conformemente alle definizioni dei prodotti di cui all'allegato I, se del caso;

tenere conto di tali informazioni per attribuire separatamente i materiali in ingresso, i materiali in uscita e le emissioni ai sottoimpianti relativi ai settori esposti a un rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e a quelli non esposti a tale rischio, in conformità dell'articolo 10.

A tal fine il gestore definisce, documenta, applica e mantiene una procedura per verificare periodicamente se i prodotti fabbricati nell'impianto coincidono con i codici PRODCOM applicati quando è stato redatto il piano della metodologia di monitoraggio. Tale procedura prevede inoltre disposizioni per stabilire se l'impianto produce un nuovo prodotto per la prima volta e garantire che il gestore determini il codice PRODCOM applicabile al nuovo prodotto, lo aggiunga all'elenco di prodotti e attribuisca i relativi materiali in ingresso, materiali in uscita ed emissioni al sottoimpianto interessato.

10.   NORME PER DETERMINARE LE EMISSIONI A LIVELLO DI SOTTOIMPIANTO AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO DEI VALORI DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO

10.1.   Emissioni a livello di sottoimpianto

Ai fini dell'articolo 10, il gestore attribuisce il totale delle emissioni dell'impianto ai sottoimpianti applicando, se del caso, le disposizioni di cui alla sezione 3.2 e alle sezioni da 10.1.1 a 10.1.5 del presente allegato.

10.1.1.   Attribuzione diretta di flussi di fonti o di fonti di emissione

1.

Le emissioni di flussi di fonti o le fonti di emissione che servono solo un sottoimpianto sono attribuite interamente a tale sottoimpianto. Se il gestore utilizza un bilancio di massa, i flussi di fonti in uscita sono detratti in conformità all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 601/2012. Per evitare un doppio conteggio, i flussi di fonti convertiti in gas di scarico, ad eccezione dei gas di scarico prodotti e consumati interamente all'interno dello stesso sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, non vengono attribuiti utilizzando tale approccio.

2.

Solo nel caso in cui i flussi di fonti o le fonti di emissione sono utilizzati in più di un sottoimpianto, si applicano i seguenti metodi di attribuzione delle emissioni:

le emissioni prodotte da flussi di fonti o fonti di emissione utilizzati per la produzione di calore misurabile sono attribuite ai sottoimpianti conformemente alla sezione 10.1.2;

se i gas di scarico non vengono utilizzati all'interno del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto in cui sono prodotti, le emissioni derivanti dai gas di scarico sono attribuite in conformità alla sezione 10.1.5;

se le quantità di flussi di fonti attribuibili ai sottoimpianti sono determinate mediante misurazione prima dell'uso nel sottoimpianto, il gestore applica la metodologia appropriata conformemente alla sezione 3.2.

Se le emissioni prodotte da flussi di fonti o fonti di emissione non possono essere attribuite in base ad altri approcci, sono attribuite utilizzando parametri correlati che sono già stati attribuiti ai sottoimpianti conformemente alla sezione 3.2. A tal fine, il gestore attribuisce le quantità del flusso di fonti e le rispettive emissioni in proporzione al rapporto in cui tali parametri sono attribuiti ai sottoimpianti. I parametri pertinenti comprendono la massa di prodotti fabbricati, la massa o il volume di combustibile o materiale consumati, la quantità di calore non misurabile prodotto, le ore di funzionamento o le efficienze note delle attrezzature.

10.1.2.   Emissioni attribuibili al calore misurabile

Se il sottoimpianto consuma calore misurabile prodotto nell'impianto, il gestore determina, se del caso, le emissioni relative al calore sulla base di uno dei seguenti metodi.

1.

Per il calore misurabile prodotto dalla combustione di combustibili presso l'impianto, eccetto il calore prodotto dalla cogenerazione, il gestore determina il fattore di emissione del pertinente mix di combustibili e calcola le emissioni attribuibili al sottoimpianto nel modo seguente:

EmQ,sub-inst = EFmix · Qconsumed,sub-inst /η

(Equazione 14)

dove EmQ,sub-inst sono le emissioni relative al calore del sottoimpianto in t CO2, EFmix è il fattore di emissione del rispettivo mix di combustibili espresso come t CO2/TJ, comprese le emissioni derivanti dalla depurazione dei gas effluenti, se del caso, Qconsumed,sub-inst è la quantità di calore misurabile consumato nel sottoimpianto espressa in TJ e η è l'efficienza del processo di produzione del calore.

EFmix è calcolato nel modo seguente:

EFmix = (Σ ADi · NCVi · EFi + EmFGC )/(Σ ADi · NCVi )

(Equazione 15)

dove ADi sono i dati sull'attività annua (ad esempio quantità consumate) relativi ai combustibili i usati per la produzione di calore misurabile espressa in tonnellate o Nm3, NCVi è il potere calorifico netto dei combustibili i espresso come TJ/t o TJ/Nm3, ed EFi sono i fattori di emissione dei combustibile i espressi in t CO2/TJ. EmFGC sono le emissioni di processo derivanti dalla depurazione dei gas effluenti espresse in t CO2.

Se un gas di scarico è parte del mix di combustibili utilizzato, il fattore di emissione del gas di scarico viene adeguato prima di calcolare EFmix conformemente alla sezione 10.1.5, lettera b), del presente allegato.

2.

Per il calore misurabile prodotto in unità di cogenerazione in cui i combustibili sono bruciati all'interno dell'impianto, il gestore determina il fattore di emissione del pertinente mix di combustibili e calcola le emissioni attribuibili al sottoimpianto nel modo seguente:

EmQ,CHP,sub-inst = EFCHP,Heat · Qcons,CHP,sub-inst

(Equazione 16)

dove EmQ,CHP,sub-inst sono le emissioni relative al calore derivante dalla CHP del sottoimpianto in t CO2, EFCHP,Heat è il fattore di emissione della parte di calore dell'unità di cogenerazione determinato in conformità alla sezione 8 espresso in t CO2/TJ, comprese le emissioni derivanti dalla depurazione dei gas effluenti, se del caso, e Qcons,CHP,sub-inst è la quantità di calore prodotto dalla cogenerazione all'interno dell'impianto e consumato nel sottoimpianto espressa in TJ.

Se un gas di scarico è parte del mix di combustibili utilizzato nell'unità di cogenerazione, il fattore di emissione del gas di scarico viene adeguato prima di calcolare EFCHP,Heat conformemente alla sezione 10.1.5, lettera b).

3.

Se il calore misurabile è recuperato da processi che rientrano in un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, in un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili o in un sottoimpianto con emissioni di processo, il gestore comunica tali quantità di calore come trasferite tra i sottoimpianti in questione nella relazione sui dati di riferimento conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

4.

Se il calore misurabile è importato da altri impianti inclusi nell'UE ETS o da impianti o entità non inclusi nell'EU ETS, il fattore di emissione relativo alla produzione di tale calore deve essere indicato, se disponibile.

5.

Il gestore attribuisce zero emissioni al calore misurabile prodotto a partire da energia elettrica, ma comunica le relative quantità di calore misurabile nella relazione sui dati di riferimento conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

10.1.3.   Attribuzione delle emissioni legate a perdite di calore

Se le perdite di calore misurabile vengono determinate separatamente dalle quantità utilizzate nei sottoimpianti, al fine di soddisfare il criterio di cui all'articolo 10, paragrafo 5, lettera c), il gestore aggiunge le emissioni in relazione a un quantità proporzionale di perdite di calore alle emissioni di tutti i sottoimpianti in cui viene usato calore misurabile prodotto nell'impianto, utilizzando fattori di emissione determinati conformemente alla sezione 10.1.2 del presente allegato.

10.1.4.   Attribuzione delle emissioni legate al calore non misurabile

Al fine di attribuire le emissioni relative all'uso di calore non misurabile che non è incluso in un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, il gestore attribuisce i flussi di fonti o le fonti di emissione ai sottoimpianti conformemente alla sezione 10.1.1, utilizzando i fattori di emissione pertinenti. Il gestore attribuisce ad usi del calore non misurabile soltanto i carburanti e i flussi di fonti relativi alle emissioni di processo della depurazione dei gas effluenti.

Se un gas di scarico è parte del mix di combustibili utilizzato, il fattore di emissione del gas di scarico viene adeguato prima di attribuirne le emissioni a un uso di calore non misurabile conformemente alla sezione 10.1.5, lettera b), del presente allegato.

10.1.5.   Attribuzione delle emissioni derivanti dalla produzione e dall'uso dei gas di scarico

Le emissioni derivanti da gas di scarico sono divise in due parti, tranne quando sono utilizzate nello stesso sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto in cui sono prodotte, nel modo seguente:

a)

una quantità di emissioni assegnata alla produzione del gas di scarico è attribuita nell'ambito del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto in cui il gas di scarico viene prodotto.

Tale quantità è calcolata nel modo seguente:

EmWG = VWG · NCVWG · (EFWG EFNG · Corrn )

(Equazione 17)

dove EmWG è la quantità di emissioni assegnata alla produzione del gas di scarico, VWG è il volume del gas di scarico prodotto espresso come Nm3 o t, NCVWG è il potere calorifico netto del gas di scarico espresso come TJ/Nm3 o TJ/t, EFWG è il fattore di emissione del gas di scarico espresso come t CO2/TJ, EFNG è il fattore di emissione del gas naturale (56,1 t CO2/TJ), e Corrη è un fattore che riflette la differenza di efficienza tra l'uso del gas di scarico e l'uso del gas naturale come combustibile di riferimento. Il valore standard di tale fattore di conversione è pari a 0,667.

b)

Una quantità di emissioni assegnata al consumo dei gas di scarico è attribuita al sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, al sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, al sottoimpianto per il teleriscaldamento o al sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili dove viene consumata. Tale quantità è determinata moltiplicando la quantità e il potere calorifico del gas di scarico per il valore del parametro di riferimento di calore o di combustibili, se del caso.

10.2.   Emissioni attribuite a sottoimpianti

Il gestore determina le emissioni attribuite a ciascun sottoimpianto come la somma di:

a)

emissioni relative ai flussi di fonti pertinenti per il sottoimpianto determinate conformemente alla sezione 10.1.1, se del caso;

b)

emissioni attribuibili a calore misurabile consumato nel sottoimpianto determinate conformemente alle sezioni 10.1.2 e 10.1.3, se del caso;

c)

emissioni attribuibili a calore non misurabile consumato nel sottoimpianto determinate conformemente alla sezione 10.1.4, se del caso;

d)

emissioni attribuibili alla produzione o all'uso di gas di scarico nel sottoimpianto determinate conformemente alla sezione 10.1.5, se del caso.

In questo calcolo, l'operatore assicura che non si verifichino omissioni né doppi conteggi di flussi di fonti.

Il gestore determina anche la differenza tra il totale delle emissioni dell'impianto e la somma delle emissioni attribuite a tutti i sottoimpianti pertinenti all'impianto. Se del caso, il gestore individua tutti i processi che contribuiscono a tale differenza e conferma la plausibilità dell'attribuzione stimando le emissioni associate a tali processi, in particolare con flussi di fonti utilizzati per la produzione di energia elettrica e per la combustione in torcia diversa dalla combustione per ragioni di sicurezza.


(1)  Direttiva 2014/31/EU del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 107).

(2)  Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 149).

(3)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2015/2402 della Commissione, del 12 ottobre 2015, che rivede i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica e di calore in applicazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione 2011/877/UE della Commissione (OJ L 333, 19.12.2015, pag. 54).


27.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 59/70


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/332 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2019

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Istra»(DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Istarsko ekstra djevičansko maslinovo ulje» come denominazione di origine protetta, presentata dalla Croazia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)

Con la notifica di opposizione del 22 giugno 2016 e la dichiarazione di opposizione motivata del 22 agosto 2016, la Slovenia si è opposta alla registrazione in virtù dell'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(3)

Secondo la Slovenia, la registrazione di «Istarsko ekstra djevičansko maslinovo ulje» non rispettava le condizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 per i seguenti motivi: la denominazione oggetto della domanda di registrazione è in parte omonima del nome sloveno del prodotto «Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre», che è iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dal 2007, e non sono state fornite prove che la denominazione «Istarsko ekstra djevičansko maslinovo ulje» sia utilizzata negli scambi commerciali o nel linguaggio comune quale denominazione commerciale o storica abituale per designare l'olio di oliva prodotto nell'Istria croata.

(4)

L'opposizione è stata dichiarata ricevibile. Con lettere datate 18 ottobre 2016 la Commissione ha invitato le parti interessate ad avviare idonee consultazioni al fine di addivenire a un accordo fra di loro conformemente alle rispettive procedure interne. Una proroga di tre mesi del termine per la consultazione è stata inoltre accordata, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(5)

Dopo le consultazioni, è stato raggiunto un accordo tra la Croazia e la Slovenia. L'accordo è stato comunicato alla Commissione con lettera dell'8 maggio 2017, cui sono seguiti ulteriori scambi tra la Croazia e la Commissione.

(6)

Varie modifiche sono state apportate al disciplinare di produzione a seguito dell'accordo. La denominazione del prodotto «Istarsko ekstra djevičansko maslinovo ulje» è stata modificata in «Istra». La zona di produzione è stata ampliata per comprendere la parte slovena della penisola istriana e la domanda della Croazia è diventata multinazionale (Croazia e Slovenia). Piccoli adeguamenti sono stati inoltre introdotti nel documento unico e nel disciplinare di produzione.

(7)

Poiché il documento unico è stato radicalmente modificato, in conformità dell'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha ripetuto l'esame della domanda ed ha concluso che sono state soddisfatte le condizioni previste per la registrazione.

(8)

L'ampliamento della zona geografica all'Istria slovena è giustificato, poiché l'Istria slovena produce olio di oliva che condivide storia, legame e qualità con l'olio di oliva prodotto nell'Istria croata oggetto della domanda. L'uso della denominazione «Istra» è stata esaurientemente dimostrato, sia in Slovenia che in Croazia. Le procedure nazionali di opposizione sono state correttamente aggiornate. Alla luce di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1151/2012 siano soddisfatte.

(9)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Istra» presentata dalla Croazia e dalla Slovenia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3).

(10)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Istra» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Istra» (DOP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (4).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2019

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 108 del 23.3.2016, pag. 18.

(3)  GU C 327 del 17.9.2018, pag. 4.

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).