ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 40

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
12 febbraio 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 della Commissione, dell'11 febbraio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina

1

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/245 della Commissione, dell'11 febbraio 2019, che accetta offerte di impegno in seguito all'istituzione di dazi compensativi definitivi sulle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina

71

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/246 della Commissione, dell'11 febbraio 2019, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2019) 1107]  ( 1 )

78

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuropea ( GU L 167 del 30.4.2004 )

109

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

12.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 40/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/244 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 2019

che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (1), («il regolamento di base») in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Apertura

(1)

Il 31 gennaio 2018, la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni nell'Unione europea di biodiesel originario dell'Argentina («il paese interessato») in base all'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/1037, pubblicando un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) («l'avviso di apertura»).

(2)

La Commissione ha aperto l'inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 18 dicembre 2017 dallo European Biodiesel Board («EBB» o «il denunciante») per conto di produttori. Il denunciante rappresenta circa il 70 % della produzione totale dell'Unione di biodiesel. La denuncia conteneva elementi di prova della sovvenzione e della conseguente minaccia di pregiudizio sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.

(3)

Prima dell'apertura dell'inchiesta antisovvenzioni, la Commissione ha informato il governo dell'Argentina (3) di avere ricevuto una denuncia adeguatamente documentata, invitandolo a procedere a consultazioni in conformità all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base. Il governo dell'Argentina ha accettato l'offerta di consultazioni, che si sono tenute il 24 gennaio 2018. Nel corso delle consultazioni e dei successivi scambi di informazioni con il governo dell'Argentina è stata presa debita nota delle osservazioni presentate da quest'ultimo. Tuttavia, non è stato possibile pervenire a una soluzione concordata.

(4)

Successivamente alla pubblicazione dell'avviso di apertura, la Commissione ha ricevuto osservazioni in proposito dal governo dell'Argentina e dalla Camera argentina dei biocombustibili (Cámara Argentina de Biocombustibles, «CARBIO»). CARBIO sosteneva nelle proprie osservazioni che l'industria argentina del biodiesel non è sovvenzionata e che le importazioni di biodiesel dall'Argentina non configurano una minaccia di pregiudizio notevole a danno dell'industria dell'Unione.

(5)

Per quanto riguarda le prove dell'esistenza di sovvenzioni nella fase dell'apertura dell'inchiesta, la Commissione ha messo a disposizione la versione consultabile della denuncia e ha fornito l'analisi degli elementi di prova disponibili in tale fase nella nota relativa alla sufficienza degli elementi di prova sulla cui base era stata aperta l'inchiesta.

(6)

Per quanto riguarda le prove della minaccia di pregiudizio notevole, CARBIO ha affermato che il denunciante non ha fornito prove sufficienti in relazione ai criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda il sensibile incremento delle importazioni, la disponibilità di capacità in Argentina e l'effetto dei prezzi delle importazioni dall'Argentina. L'argomentazione di CARBIO era però fondata in larga misura su stime eccessivamente pessimistiche dell'andamento delle esportazioni argentine nel 2018, che CARBIO aveva stimato a 480 000 tonnellate per l'intero anno 2018 in tutti i paesi del mondo, senza però comprovare tale cifra modesta, inferiore nella misura del 70 % ai dati corrispondenti per il 2016 e il 2017 (4). Ad un livello così modesto le importazioni argentine, a quanto asserito, non avrebbero costituito una minaccia di pregiudizio per l'industria dell'Unione. La Commissione ha esaminato gli elementi di prova presentati nella denuncia (basata sulle importazioni effettive fino all'agosto 2017 e su stime per il 2018 in base ai dati sulla produzione nella relazione GAIN (5)) che indicavano importazioni stimate molto più elevate. Per quanto riguarda la capacità produttiva CARBIO ha confermato che la capacità produttiva in Argentina in effetti supera ampiamente il consumo domestico, con un'eccedenza superiore a 3 milioni di tonnellate.

(7)

Tali contestazioni sono state pertanto respinte.

1.2.   Registrazione delle importazioni

(8)

Il 21 febbraio 2018 il denunciante ha presentato una domanda di registrazione delle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base. Il 24 maggio 2018 la Commissione ha pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/756 («il regolamento di registrazione») (6) che disponeva la registrazione delle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina a decorrere dal 25 maggio 2018.

(9)

Nel rispondere alla domanda di registrazione, le parti interessate hanno presentato osservazioni di cui la Commissione ha tenuto conto nel regolamento di registrazione. La Commissione disponeva di elementi di prova sufficienti che giustificavano la necessità di registrare le importazioni.

(10)

In conformità all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in esame sono sottoposte a registrazione al fine di garantire che, qualora l'inchiesta dovesse evidenziare la necessità di istituire dazi compensativi, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili, purché siano rispettate le condizioni necessarie.

(11)

Dopo la pubblicazione del regolamento di registrazione la Commissione ha ricevuto osservazioni in proposito dal governo dell'Argentina e da CARBIO.

(12)

Nelle sue osservazioni, il governo dell'Argentina ha asserito che la Commissione non avrebbe dimostrato di disporre di elementi di prova sufficienti dell'esistenza di sovvenzioni, né avrebbe dimostrato che il pregiudizio all'industria dell'Unione era stato causato da importazioni massicce di biodiesel argentino in un periodo di tempo relativamente breve.

(13)

Come spiegato nei considerando da 5 a 7, al momento dell'apertura dell'inchiesta la Commissione ha ritenuto di disporre di sufficienti elementi di prova dell'esistenza delle sovvenzioni e della minaccia di pregiudizio. Nel considerando 14 del regolamento di registrazione, inoltre, la Commissione ha presentato prove di un forte aumento delle importazioni di biodiesel dall'Argentina in termini assoluti e in termini di quota di mercato nel periodo tra agosto del 2017 e marzo del 2018, il che poteva dimostrare l'esistenza del pregiudizio notevole verso la fine del periodo dell'inchiesta. Tali contestazioni sono state pertanto respinte.

1.3.   Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

(14)

L'inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 («il periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

1.4.   Parti interessate

(15)

Nell'avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all'inchiesta. Inoltre, la Commissione ha espressamente informato il denunciante, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti e il governo dell'Argentina, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori noti, gli operatori commerciali noti, nonché le associazioni notoriamente interessate all'apertura dell'inchiesta, invitandoli a partecipare.

(16)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.5.   Campionamento

(17)

Nell'avviso di apertura, la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità all'articolo 27 del regolamento di base.

1.5.1.   Campionamento dei produttori dell'Unione

(18)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di avere selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume rappresentativo della produzione che poteva ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile.

(19)

Il campione provvisorio era costituito da tre produttori dell'Unione e garantiva un'ampia distribuzione geografica. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano il 19 % del volume totale di produzione dell'industria dell'Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio.

(20)

La Commissione ha ricevuto osservazioni documentate sul campione provvisorio da CARBIO, Greenergy Fuels Limited e dal denunciante. Un'analisi più dettagliata di tali osservazioni è contenuta nei considerando da 310 a 313.

(21)

Di conseguenza, la Commissione ha sostituito uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione provvisorio. Il campione finale era costituito da tre produttori dell'Unione ubicati in tre diversi Stati membri. Il campione rappresentava oltre il 23 % della produzione dell'Unione.

1.5.2.   Campionamento degli importatori

(22)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.

(23)

Due importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Visto il numero esiguo di importatori indipendenti, la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario.

1.5.3.   Campionamento dei produttori esportatori dell'Argentina

(24)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori esportatori dell'Argentina di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alle autorità dell'Argentina di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori che potevano essere interessati a partecipare all'inchiesta.

(25)

Nove produttori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. La Commissione ha escluso dal campione una società che non ha esportato biodiesel nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Le società o i gruppi di società restanti, otto in totale, rappresentavano il 100 % delle esportazioni nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. In conformità all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha selezionato il seguente campione di tre gruppi di produttori esportatori sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni verso l'Unione che poteva ragionevolmente essere esaminato entro il periodo di tempo disponibile:

Group Renova (Molinos Agro SA, Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFIyA, Vicentin SAIC), Argentina;

Group T6 (Aceitera General Deheza SA, Bunge Argentina SA), Argentina;

Louis Dreyfus Commodities («LDC») Argentina SA, Argentina.

(26)

I gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione rappresentavano l'84 % delle esportazioni totali nell'Unione del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta.

(27)

In conformità all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha consultato tutti i produttori esportatori noti interessati e il governo dell'Argentina in merito alla selezione del campione. La Commissione non ha ricevuto osservazioni sul campione proposto.

1.5.4.   Esame individuale

(28)

Nessun produttore esportatore non incluso nel campione ha chiesto un esame individuale a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base.

1.6.   Risposte al questionario e visite di verifica

(29)

La Commissione ha inviato questionari al governo dell'Argentina, ai tre gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione, ai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione e ai due importatori indipendenti che si erano manifestati.

(30)

La Commissione ha ricevuto le risposte al questionario dal governo dell'Argentina, da tutti i gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione, da tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione ma da uno solo dei due importatori indipendenti inclusi nel campione che hanno collaborato.

(31)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare l'esistenza di sovvenzioni, la conseguente minaccia di pregiudizio e l'interesse dell'Unione. Presso le sedi dei ministeri argentini dell'Agroindustria, degli Affari esteri e della Produzione e tassazione si è svolta una visita di verifica alla quale hanno partecipato anche funzionari di altri ministeri pertinenti. Visite di verifica sono state effettuate anche presso le sedi di Banco de Córdoba, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco Central de la República Argentina e Banco de la Nación Argentina.

(32)

Visite di verifica a norma dell'articolo 26 del regolamento di base sono state condotte presso le sedi dell'EBB e delle seguenti società:

 

produttori dell'Unione:

Masol Iberia Biofuel, S.L.U., El Grao (Castellón) e Barcellona, Spagna,

Saipol, Grand-Couronne, Francia,

Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Lipsia, Germania;

 

produttori esportatori dell'Argentina inclusi nel campione:

gruppo Renova:

Molinos Agro SA, Buenos Aires,

Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFIyA, Buenos Aires,

Vicentin SAIC, Buenos Aires;

gruppo T6:

Aceitera General Deheza SA, Buenos Aires,

Bunge Argentina SA, Buenos Aires;

LDC Argentina SA, Buenos Aires.

1.7.   Mancata istituzione di misure provvisorie e procedura successiva

(33)

Avendo ritenuto necessario raccogliere ulteriori informazioni sugli sviluppi successivi al periodo dell'inchiesta, che avrebbero potuto confermare ulteriormente i risultati preliminari ottenuti e fornire maggiori chiarimenti sull'interesse dell'Unione, la Commissione aveva deciso di non istituire misure provvisorie nel caso in esame.

(34)

Il 21 settembre 2018 la Commissione, mediante un documento informativo che descriveva i risultati provvisori, ha informato tutte le parti interessate che non sarebbero stati istituiti dazi compensativi provvisori sulle importazioni nell'Unione di biodiesel originario dell'Argentina. L'8 ottobre 2018 sei Stati membri (Francia, Spagna, Bulgaria, Polonia, Portogallo e Romania) hanno chiesto alla Commissione di istituire misure compensative provvisorie nel caso in esame. Con una lettera del 10 ottobre 2018 la Commissione ha confermato che l'inchiesta era in corso e che sarebbero stati presi in esame ulteriori fatti (in particolare gli sviluppi immediatamente successivi al periodo dell'inchiesta).

(35)

Un certo numero di parti interessate ha presentato comunicazioni scritte riguardanti il documento informativo. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere ascoltate, anche sotto forma di audizione con il consigliere auditore.

(36)

Dopo la divulgazione del documento informativo sono pervenute osservazioni dal governo dell'Argentina, da CARBIO, da tutti i gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione e dall'EBB.

(37)

La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie per giungere a risultati definitivi. In particolare, esse comprendevano tra l'altro le risposte ai questionari aggiuntivi ricevute dall'EBB e dai produttori dell'Unione inclusi nel campione e riguardanti gli sviluppi successivi al periodo dell'inchiesta, dati sulle importazioni di biodiesel nell'Unione successivamente al periodo dell'inchiesta e informazioni fornite dalle parti interessate dopo la divulgazione del documento informativo.

(38)

Il 3 dicembre 2018 la Commissione ha divulgato a tutte le parti i fatti e le considerazioni principali in base ai quali essa intendeva istituire un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell'Unione del prodotto in esame. A tutte le parti è stato concesso un lasso di tempo per presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni.

(39)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni, l'EBB, il Copa (Comitato delle organizzazioni professionali agricole), la Cogeca (Confederazione generale delle cooperative agricole dell'Unione europea) e l'Associazione europea dei produttori di semi oleosi hanno reagito positivamente all'intenzione della Commissione di istituire un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell'Unione del prodotto in esame.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(40)

Il prodotto in esame è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o da gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o incorporati in una miscela, originari dell'Argentina («il prodotto in esame»).

(41)

Dall'inchiesta è emerso che il biodiesel prodotto in Argentina è esclusivamente un estere metilico di soia («SME») derivato da olio di soia, mentre il biodiesel prodotto nell'Unione è principalmente un estere metilico di colza («RME») costituito anche da altre materie prime, tra cui oli usati e vergini.

(42)

SME e RME appartengono entrambi alla categoria degli esteri metilici di acidi grassi (FAME). Il termine «estere» si riferisce alla transesterificazione di oli vegetali, ossia la miscelazione dell'olio con alcol, che produce biodiesel e, come sottoprodotto, glicerina. Il termine «metilico» si riferisce al metanolo, l'alcol più comunemente utilizzato nel processo.

(43)

Il biodiesel SME potrebbe essere utilizzato in forma pura, ma solitamente viene miscelato prima di essere utilizzato nell'Unione europea. La miscelazione è necessaria perché l'SME in forma pura non è conforme alla norma europea EN 14214 per quanto concerne i numeri di iodio e cetano. Il motivo della miscelazione di SME e RME è che l'SME possiede un punto di intasamento a freddo dei filtri («Cold Filter Plugging Point – CFPP») superiore a quello dell'RME e quindi non è idoneo ad essere utilizzato in forma pura nei mesi invernali nelle regioni fredde dell'Unione europea.

(44)

Le miscele di biodiesel e diesel minerale sono utilizzate fondamentalmente nel settore dei trasporti, come carburante per i motori alimentati a gasolio di veicoli stradali come automobili, autocarri e autobus, e anche per i treni. Il biodiesel in forma pura o miscelato con diesel minerale può essere utilizzato anche come combustibile da riscaldamento per caldaie domestiche, commerciali o industriali e come combustibile per generatori di elettricità. È in corso di sperimentazione l'introduzione di biodiesel per il trasporto aereo, al fine di ridurre le emissioni di CO2 prodotte dal settore aeronautico.

(45)

Il prodotto in esame è attualmente classificato con i codici NC ex 1516 20 98 (codici TARIC 1516209821, 1516209829 e 1516209830), ex 1518 00 91 (codici TARIC 1518009121, 1518009129 e 1518009130), ex 1518 00 95 (codice TARIC 1518009510), ex 1518 00 99 (codici TARIC 1518009921, 1518009929 e 1518009930), ex 2710 19 43 (codici TARIC 2710194321, 2710194329 e 2710194330), ex 2710 19 46 (codici TARIC 2710194621, 2710194629 e 2710194630), ex 2710 19 47 (codici TARIC 2710194721, 2710194729 e 2710194730), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 99 92 (codici TARIC 3824999210, 3824999212 e 3824999220), 3826 00 10 ed ex 3826 00 90 (codici TARIC 3826009011, 3826009019 e 3826009030).

2.2.   Prodotto simile

(46)

Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi impieghi di base:

a)

il prodotto in esame;

b)

il prodotto fabbricato e venduto sul mercato nazionale dell'Argentina;

c)

il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

(47)

La Commissione ha deciso che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

2.3.   Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto

(48)

La Commissione non ha ricevuto contestazioni riguardanti la definizione del prodotto.

3.   SOVVENZIONI

3.1.   Sovvenzioni e programmi di sovvenzioni nell'ambito della presente inchiesta

(49)

Sulla base delle informazioni disponibili, ivi comprese le informazioni contenute nella denuncia, nell'avviso di apertura e nelle risposte al questionario della Commissione, quest'ultima ha aperto un'inchiesta sulle presunte sovvenzioni concesse dal governo dell'Argentina mediante i seguenti programmi di sovvenzioni:

1)

sostegno del governo all'industria del biodiesel, anche attraverso la fornitura di soia per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato;

2)

acquisto di biodiesel disposto dalla pubblica amministrazione per un corrispettivo superiore all'importo che sarebbe adeguato («convenzione per la fornitura di biodiesel»);

3)

concessione di crediti e finanziamenti all'esportazione a condizioni preferenziali, nonché prestiti agevolati della Banca nazionale dell'Argentina (Banco de la Nación Argentina, «BNA»);

4)

rinuncia, da parte della pubblica amministrazione, a entrate altrimenti dovute o mancata riscossione delle stesse, come l'ammortamento accelerato concesso ai produttori di biodiesel a norma della legge sui biocarburanti del 2006 e l'esenzione dall'imposta sul reddito minimo presunto e il differimento della medesima per i produttori di biodiesel a norma della legge sui biocarburanti del 2006; e

5)

esenzioni da imposte provinciali e comunali:

a)

esenzioni dalle imposte provinciali concesse dalla provincia di Cordoba;

b)

esenzioni dalle imposte provinciali concesse dalla provincia di Buenos Aires;

c)

sistema di promozione e sviluppo industriale della provincia di Santiago del Estero («PSPID») – legge provinciale n. 6.750;

d)

accordo sulle imposte municipali tra Louis Dreyfus Argentina e il comune di General Lagos;

e)

riduzione percentuale dell'aliquota d'imposta a norma del «Pacto Fiscal» (decreto 14/1994);

f)

esenzione dalla tassa per beni immobili a norma della legge industriale di Santa Fe: esenzione dal pagamento dell'imposta sui beni immobili a norma della legge provinciale n. 8.478/1979 (articolo 4) di promozione industriale;

g)

esenzioni dalle imposte provinciali concesse dalla provincia di Santa Fe:

h)

articolo 183.29, esenzione dall'imposta di bollo di Santa Fe;

i)

articolo 127, esenzione dall'imposta sul volume d'affari di Santa Fe per le vendite all'esportazione.

3.2.   Sostegno del governo all'industria del biodiesel, anche attraverso la fornitura di soia per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato

3.2.1.   Applicazione delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base

(50)

La Commissione ha informato il governo dell'Argentina che avrebbe potuto dover ricorrere ai dati disponibili a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, nell'esaminare l'esistenza e la portata del presunto sostegno fornito all'industria del biodiesel, anche mediante fornitura di soia per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato.

(51)

Al momento dell'apertura, la Commissione ha chiesto al governo dell'Argentina di indicare i recapiti (nomi, indirizzi e posta elettronica) di tutte le società fornitrici del principale fattore produttivo (soia) per la fabbricazione del prodotto in esame. Il governo dell'Argentina non ha fornito i dati richiesti.

(52)

In seguito alla mancata risposta a tale domanda, il 17 aprile 2018 è stata inviata al governo dell'Argentina una richiesta di informazioni aggiuntive concernenti i maggiori produttori/fornitori di soia che hanno fornito fattori produttivi ai produttori argentini di biodiesel.

(53)

Dato il numero considerevole di società fornitrici del principale fattore produttivo per il prodotto in esame, in uno spirito di buona collaborazione e nell'intento di raccogliere almeno alcuni dati rilevanti per l'inchiesta, la Commissione ha limitato la propria richiesta ai soli dati relativi ai dieci principali produttori/fornitori di soia.

(54)

La Commissione non ha ricevuto informazioni complete per la maggior parte di questi produttori/fornitori di fattori produttivi per la fabbricazione del prodotto in esame. Di fatto, la Commissione ha ricevuto informazioni solo da produttori di biodiesel che producevano essi stessi olio di soia, non soia. Non sono pervenute informazioni dai dieci maggiori produttori di soia, come richiesto. In mancanza di tali informazioni, la Commissione ha ritenuto di non aver ricevuto informazioni fondamentali pertinenti per questo aspetto dell'inchiesta.

(55)

Inoltre, la Commissione ha chiesto tutte le informazioni disponibili di cui al considerando precedente relative ai fornitori di soia nei quali il governo dell'Argentina non detiene partecipazioni o non è il maggiore azionista per gli anni 2014, 2015, 2016 e il periodo dell'inchiesta. Le informazioni erano state richieste per valutare se il fornitore di soia e il produttore di biodiesel fossero indipendenti, collegati o parte della stessa entità. La Commissione ha chiesto una prova del tentativo del governo dell'Argentina di contattare questi fornitori o un'indicazione di come si potessero ottenere tali informazioni (ad esempio tramite associazioni pertinenti). Il governo dell'Argentina non ha trasmesso le informazioni richieste, né una prova almeno dei suoi tentativi di contattare tali fornitori.

(56)

Nella sua risposta del 15 febbraio 2018, il governo dell'Argentina ha suggerito che i dati richiesti dalla Commissione sui coltivatori di soia potevano essere forniti da quattro enti, tra cui ACSOJA (Asociación de la Cadena de la Soja Argentina) e CARBIO. I servizi della Commissione hanno incontrato questi due enti durante la visita di verifica in Argentina, senza tuttavia ricevere dati su fornitori di soia. Gli altri due enti (7) non sono stati sottoposti a verifica a causa del tempo limitato a disposizione. ACSOJA e CARBIO erano stati selezionati per le visite in quanto considerati le fonti più probabili di aiuto nel corso dell'inchiesta.

(57)

Nell'incontro con ACSOJA, i rappresentanti della Commissione hanno posto una serie di domande sulla situazione del mercato della soia in Argentina, sui rapporti di fornitura con i produttori di biodiesel e sull'impatto della tassa all'esportazione sull'attività delle imprese associate. Il rappresentante di ACSOJA non ha fornito risposte significative a queste domande, né ha fornito dati specifici ed elementi di prova utili ai fini dell'inchiesta. È risultato evidente che ACSOJA si limitava a rappresentare altri enti rappresentativi nella catena del valore della soia e non era in grado di rispondere a domande dettagliate, né di fornire ai servizi della Commissione le informazioni richieste nel questionario in merito alla produzione di soia.

(58)

Inoltre, durante la visita di verifica ACSOJA si era impegnata a inviare comunicati stampa concernenti la tassa all'esportazione sulla soia e sulla sua produzione a valle. La Commissione non ha mai ricevuto tali comunicati stampa.

(59)

Essendo un'associazione di produttori di biodiesel, CARBIO non è stata in grado di fornire alla Commissione i dettagli richiesti sui produttori di soia.

(60)

Di conseguenza, per quanto concerne la presunta fornitura di soia da parte della pubblica amministrazione per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato, il governo dell'Argentina non ha fornito le informazioni né gli elementi di prova necessari richiesti dalla Commissione nel suo questionario, nella lettera del 17 aprile 2018 e durante la visita di verifica.

(61)

In mancanza di sufficiente collaborazione, la Commissione non ha potuto raccogliere tutte le informazioni che considera rilevanti per i risultati della presente inchiesta. Più precisamente, la Commissione non ha potuto ottenere informazioni e dati concernenti il mercato dei produttori di soia e l'impatto delle misure governative (come la tassa all'esportazione sulla soia) sul loro comportamento e sulla fornitura di soia ai produttori di biodiesel.

(62)

Tali informazioni comprendevano il comportamento e le decisioni dei produttori di soia prima e dopo l'introduzione e le varie modifiche delle tasse all'esportazione e di altre misure restrittive analoghe, le loro strategie di produzione e la possibilità di passare a colture alternative, la disponibilità di terreni coltivabili e il relativo accesso, le caratteristiche e le dinamiche del mercato per quanto concerne la differenziazione tra grandi società e PMI, i canali e le strategie di marketing e vendita per i mercati nazionali e di esportazione, i prezzi e le politiche di prezzo nei mercati interni e di esportazione, l'impatto dei prezzi internazionali sulle politiche di prezzo, la situazione della concorrenza a livello nazionale e nei mercati di esportazione, la loro redditività nel corso degli anni, l'impatto di una possibile sovraccapacità e le strategie di accumulo, le importazioni ed esportazioni dei principali clienti a livello nazionale e nei mercati di esportazione, compreso il ruolo delle imprese di frantumazione della soia e il relativo valore aggiunto, così come la situazione della concorrenza nel settore della frantumazione in Argentina e nei mercati internazionali.

(63)

Inoltre, contrariamente a quanto asserito dal governo dell'Argentina nella risposta al questionario, nel corso della visita di verifica i servizi della Commissione hanno accertato che un fornitore di soia all'industria del biodiesel, YPF (8), era di sua proprietà. Tuttavia, poiché YPF è soltanto uno delle centinaia di fornitori di soia all'industria del biodiesel, le informazioni presentate da questo fornitore non erano sufficienti per accertare il comportamento dei restanti fornitori di soia all'industria del biodiesel. In particolare, YPF non coltiva soia, bensì la accetta a titolo di pagamento per i propri concimi e carburanti, per poi rivenderla sul mercato nazionale argentino. Di conseguenza, non è rappresentativo dei produttori di soia che riforniscono l'industria del biodiesel.

(64)

In mancanza di informazioni contrarie da parte del governo dell'Argentina, la Commissione si è basata in parte sui dati disponibili per le conclusioni concernenti questi aspetti dell'inchiesta, in conformità all'articolo 28 del regolamento di base.

(65)

Dopo la divulgazione del documento informativo il governo dell'Argentina ha nuovamente contestato l'asserzione secondo cui esso non avrebbe collaborato pienamente per quanto riguarda le informazioni richieste ai coltivatori di soia, e ha fatto riferimento alla sua lettera datata 20 luglio 2018. Anche CARBIO ha sostenuto che è scorretta l'affermazione della Commissione che il governo dell'Argentina non avrebbe collaborato.

(66)

La Commissione ha ribadito che il governo dell'Argentina non ha fornito i recapiti dei coltivatori di soia e ha presentato solo informazioni parziali riguardanti i produttori di olio di soia. ACSOJA e CARBIO non hanno fornito le informazioni richieste dalla Commissione, né nel questionario né durante le riunioni. Durante tali riunioni inoltre era risultato evidente che il rappresentante di ACSOJA non era in grado di rispondere a domande dettagliate di carattere tecnico e che CARBIO era un'associazione di produttori di biodiesel, anziché di soia.

(67)

La Commissione ha concluso che, per quanto concerne l'asserito sostegno del governo dell'Argentina all'industria del biodiesel, in particolare attraverso diverse misure tra cui la fornitura di soia per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato, il governo dell'Argentina non ha fornito le informazioni né gli elementi di prova necessari richiesti dalla Commissione nel suo questionario, nella lettera del 17 aprile 2018 e durante la visita di verifica. Di conseguenza la Commissione ha dovuto basarsi sui dati disponibili in relazione a tale aspetto dell'inchiesta.

(68)

In assenza di dati forniti dal governo dell'Argentina sulle vendite dei coltivatori di soia in Argentina, la Commissione ha dovuto basarsi sui dati forniti dai produttori esportatori inclusi nel campione per quanto riguarda il prezzo nazionale della soia. La Commissione si è inoltre basata sulle informazioni di pubblico dominio per quanto riguarda l'esistenza di un incarico o di un ordine dal governo dell'Argentina ai coltivatori di soia di vendere la soia sul mercato interno per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato, e per quanto riguarda l'intenzione del governo dell'Argentina di sostenere l'industria del biodiesel tramite questa misura e altre misure correlate.

(69)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni, il governo dell'Argentina e CARBIO hanno manifestato nuovamente il proprio dissenso rispetto all'impiego dei dati disponibili da parte della Commissione, in conformità all'articolo 28 del regolamento di base, sostenendo che il ricorso ai dati disponibili si giustifica solo se una parte interessata omette di comunicare le «informazioni necessarie» indispensabili per giungere a una specifica determinazione. Secondo il governo dell'Argentina e CARBIO, la Commissione non ha dimostrato che le informazioni richieste erano indispensabili per giungere a una specifica determinazione nel presente caso e ha ignorato il fatto che le informazioni specifiche non erano in possesso del governo dell'Argentina oppure costituivano dati rigorosamente tutelati dalle leggi sul segreto fiscale.

(70)

La Commissione ha spiegato ampiamente nelle comunicazioni indirizzate al governo dell'Argentina i motivi per i quali erano necessarie informazioni più particolareggiate sui coltivatori di soia e sui produttori di olio di soia. L'asserzione del governo dell'Argentina e di CARBIO che il governo dell'Argentina non fosse in grado di fornire tali informazioni non era sostanziata da nessuna prova, così come non è stato dimostrato che la Commissione disponesse di altri mezzi ragionevoli per ottenere le stesse informazioni. Le informazioni richieste erano di natura tale che la Commissione poteva ben ipotizzare che esse fossero in possesso del governo dell'Argentina o di CARBIO, o almeno che il governo dell'Argentina avesse l'autorità di richiedere tali informazioni ai coltivatori di soia e ai produttori di olio di soia. La Commissione si aspettava inoltre un maggior grado di collaborazione dai coltivatori di soia e dai produttori di olio di soia, qualora fossero stati contattati direttamente dal governo dell'Argentina e/o in stretta collaborazione con la Commissione.

3.2.2.   Analisi

(71)

Il denunciante ha asserito l'esistenza di un sostegno del governo dell'Argentina a favore dell'industria del biodiesel sotto forma di diverse misure. In particolare, il denunciante ha affermato che il governo dell'Argentina aveva attuato una politica di elevate tasse all'esportazione e di altre disposizioni concernenti la soia e l'olio di soia, che rappresenta la principale materia prima utilizzata per la produzione di biodiesel in Argentina. Così facendo, secondo il denunciante, il governo dell'Argentina garantiva che il prezzo delle materie prime per la produzione di biodiesel si mantenesse molto inferiore ai prezzi praticati sul mercato mondiale.

(72)

Come affermato nella sua nota relativa alla sufficienza degli elementi di prova (9), la Commissione ha ritenuto che le tasse all'esportazione fossero uno degli strumenti elaborati dal governo dell'Argentina per indurre i coltivatori di soia e i produttori di olio di soia ad agevolare l'industria argentina del biodiesel. Nella presente inchiesta, la Commissione ha esaminato la serie di misure adottate dal governo dell'Argentina nell'intento di sostenere artificialmente l'industria del biodiesel.

(73)

Al fine di stabilire l'esistenza di una sovvenzione compensabile devono sussistere tre elementi: a) un contributo finanziario o un sostegno al reddito/ai prezzi; b) un vantaggio e c) la specificità (articolo 3 del regolamento di base) (10).

(74)

Per giungere a una conclusione sul primo elemento, la Commissione ha esaminato se la serie di misure adottate dal governo dell'Argentina comporti un contributo finanziario costituito dalla fornitura di soia da parte della pubblica amministrazione ai produttori esportatori di biodiesel argentini per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato, secondo l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, e/o se la serie di misure adottate dal governo dell'Argentina rientri nella categoria del sostegno al reddito o ai prezzi dell'industria del biodiesel, secondo l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base.

3.2.2.1.   Contributo finanziario

(75)

Per prima cosa, la Commissione ha osservato che tutte le società incluse nel campione acquistavano soia sul mercato nazionale da società collegate o indipendenti per trasformarla in olio di soia e successivamente in biodiesel. I produttori esportatori inclusi nel campione non acquistavano olio di soia per trasformarlo in biodiesel, poiché procedevano autonomamente alla frantumazione della soia per estrarne olio, come fase intermedia della produzione di biodiesel. Di conseguenza, nelle sottosezioni che seguono l'analisi è incentrata sulla domanda se il governo dell'Argentina fornisse soia (invece di olio di soia) per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe stato adeguato.

(76)

L'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), secondo trattino, del regolamento di base, stabilisce che esiste un contributo finanziario se una pubblica amministrazione: «incarica o dà ordine a un ente privato di svolgere una o più delle funzioni illustrate nei punti i), ii) e iii), che di norma spettano alla pubblica amministrazione, e l'attività svolta non differisca in sostanza dalla prassi della pubblica amministrazione». Il tipo di funzioni descritte all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento di base si realizza laddove «la pubblica amministrazione fornisce beni o servizi diversi dalle infrastrutture generali ovvero acquista beni […]». Queste disposizioni rispecchiano l'articolo 1.1, lettera a), 1), punti iii) e iv), dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e andrebbero interpretate e applicate alla luce della pertinente giurisprudenza dell'OMC.

(77)

Nel procedimento sulle restrizioni USA all'esportazione, il panel dell'OMC ha stabilito che il significato ordinario dei due termini «incaricare» e «dare ordine», di cui all'articolo 1.1, lettera a), 1), punto iv), dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, richiede che l'intervento del governo integri un concetto di delega (nel caso dell'incarico) o di imposizione (nel caso dell'ordine) (11). Il panel ha respinto l'argomentazione di «causa ed effetto» formulata dagli Stati Uniti e ha chiesto un intervento esplicito e positivo di delega o di imposizione (12).

(78)

In un procedimento successivo l'organo di appello ha tuttavia sostenuto che la sostituzione dei termini «incarichi» e «dia ordine» con i termini «deleghi» e «imponga» è una norma troppo rigida (13). Secondo l'organo di appello, quando un governo conferisce una responsabilità a un organismo privato si esplica un «incarico», mentre un «ordine» si riferisce a situazioni in cui il governo esercita la propria autorità su un organismo privato (14).

(79)

In entrambi i casi, il governo ricorre a un ente privato quale sostituto che eroga il contributo finanziario e nella maggior parte dei casi, ci si aspetterebbe che un incarico o un ordine dati a un organismo privato comportino una qualche forma di minaccia o di incentivo (15). Nel contempo, l'articolo 1.1, lettera a), 1), punto iv), dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative non consente ai membri di istituire misure compensative sui prodotti quando il governo si limita a esercitare i suoi poteri normativi generali (16) o quando l'intervento del governo può avere o non avere un risultato particolare, semplicemente in funzione di determinate circostanze fattuali e dell'esercizio della libera scelta da parte degli attori operanti in tale mercato (17). L'incarico e l'ordine implicano invece un ruolo del governo più attivo rispetto a semplici atti di incentivazione (18).

(80)

Inoltre, l'OMC non ha ritenuto che il fatto di lasciare una certa discrezionalità a un ente privato sia necessariamente in contrasto con il fatto di incaricare o dare ordine al medesimo ente privato […] Anche se possono sussistere casi in cui l'ampiezza della discrezionalità lasciata all'ente privato è tale da rendere impossibile stabilire con certezza che tale ente privato è stato incaricato o ha ricevuto un ordine (di svolgere un particolare compito), si tratta di una questione fattuale/probatoria da affrontare caso per caso (19).

(81)

In linea con tali decisioni dell'OMC, non tutte le misure di governo in grado di conferire vantaggi equivalgono a contributi finanziari a norma dell'articolo 3 del regolamento di base e dell'articolo 1.1, lettera a), dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Va provata l'esistenza di una politica o di un programma di governo intesi a promuovere il settore oggetto dell'inchiesta (in questo caso particolare l'industria del biodiesel/biocarburante), esercitando la propria autorità su enti pubblici o privati (nel caso specifico i coltivatori di soia) o conferendo loro la responsabilità di fornire soia all'industria del biodiesel per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato.

(82)

In sintesi, le pertinenti decisioni dell'OMC prevedono quanto segue:

i)

per accertare l'esistenza di un «contributo finanziario» a norma dell'articolo 1.1, lettera a), 1), dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative occorre concentrarsi sulla natura dell'intervento del governo, piuttosto che sugli effetti o sui risultati di tale intervento (20). In altri termini, è ampiamente riconosciuto che i governi intervengono nel mercato come autorità di regolamentazione e, così facendo, provocano effetti sul mercato e sui relativi operatori. In questo senso, ad esempio, un governo può istituire legittimamente tasse all'esportazione intese a generare entrate nel caso di un prodotto di base molto competitivo sui mercati internazionali. Per contro, non è legittima l'imposizione di restrizioni all'esportazione quando appare evidente che l'uso di tale strumento, in combinazione con altri meccanismi intesi a mantenere le materie prime sul mercato nazionale e a costringere i fornitori a vendere a prezzi inferiori a quelli di mercato, rientra in un sistema più ampio elaborato dal governo per sostenere un particolare settore o una serie di settori e rafforzarne la competitività. Quindi, la natura dell'intervento del governo, tenendo conto del relativo contesto, oggetto e scopo, è pertinente nel valutare l'elemento del «contributo finanziario»;

ii)

«l'incarico» o «l'ordine» comporterebbero un intervento esplicito e positivo destinato a una parte particolare in relazione a un'attività o un compito particolare, diversamente dalla situazione in cui un governo interviene nel mercato in una qualche forma e l'intervento può avere o non avere un particolare risultato in funzione delle circostanze fattuali e dell'esercizio della libera scelta da parte degli attori operanti in tale mercato. In ultima analisi, la questione fondamentale all'origine dei concetti di incarico o ordine è se la condotta in esame, ossia il contributo finanziario sotto forma di fornitura di merci per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato, si possa attribuire al governo o rientri comunque nell'esercizio della libera scelta degli operatori privati alla luce di considerazioni di mercato, come ad esempio restrizioni normative (21);

iii)

l'articolo 1.1, lettera a), 1), punto iv), dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative è, in sostanza, una disposizione antielusione e pertanto la constatazione di un incarico o di un ordine implica che la pubblica amministrazione conferisca una responsabilità a un ente privato o eserciti la propria autorità su di esso affinché esso eroghi un contributo finanziario. Nella maggior parte dei casi, ci si aspetterebbe che un incarico o un ordine dati a un ente privato comportino una qualche forma di minaccia o incentivo, che a sua volta potrebbe fungere da prova di un incarico o di un ordine (22). Tuttavia, è probabile che i governi dispongano di altri mezzi per esercitare la propria autorità su un ente privato, che in alcuni casi possono essere «più sottili» di un'imposizione o non comportare lo stesso grado di costrizione (23);

iv)

deve esistere un «nesso dimostrabile» tra l'intervento del governo e la condotta dell'ente privato (24). Non esiste motivo per cui l'analisi di un incarico o un ordine di una pubblica amministrazione non si debba fondare su prove circostanziali (quali atti impliciti e informali di delega o imposizione), purché siano probanti e valide (25). A tale proposito, la prova dell'intenzione del governo di sostenere l'industria a valle (ad esempio, mediante politiche o decisioni dichiarate pubblicamente, o altri interventi governativi), o l'esistenza di altre misure governative che garantiscono un particolare risultato sul mercato (ad esempio, una restrizione alle esportazioni associata a una misura che impedisce agli operatori soggetti a tale restrizione di mantenere scorte dei propri prodotti), possono essere pertinenti per determinare l'esistenza di un «contributo finanziario» a norma dell'articolo 1.1, lettera a), 1), punto iv), dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, in particolare come maniera indiretta di fornire merci, come previsto al punto iii). In alcune circostanze, un «orientamento» emanato da una pubblica amministrazione può costituire un ordine (26). La presenza di particolari effetti sul mercato (quali la riduzione dei prezzi) può essere anch'essa un fattore da tenere in considerazione unitamente a tutti gli altri elementi di prova disponibili, ivi compresa la possibilità di prevedere tali effetti in un particolare contesto. Infine, a seconda delle circostanze, un ente privato può decidere di non adempiere una funzione di cui è stato incaricato o che gli è stata ordinata, malgrado le possibili conseguenze negative. Questo comunque non dimostra di per sé che l'organismo privato non abbia ricevuto l'incarico o l'ordine (27).

(83)

In linea con tale giurisprudenza, la Commissione ha riesaminato molto attentamente la natura dell'intervento del governo dell'Argentina (se l'intervento del governo dell'Argentina configuri un incarico o un ordine dato ai coltivatori di soia), la natura degli enti incaricati (se i coltivatori di soia siano enti privati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base) e l'intervento degli enti cui è stato dato l'incarico o l'ordine (se i coltivatori di soia cui è stato dato l'incarico o l'ordine forniscano soia all'industria del biodiesel per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato e fungano pertanto da sostituti del governo dell'Argentina). La Commissione ha inoltre verificato se la funzione svolta spetti di norma alla pubblica amministrazione (se la fornitura di soia alle società di produzione di olio di soia in Argentina per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato costituisca una normale attività di governo) e se tale funzione non differisca in sostanza dalla normale prassi della pubblica amministrazione (se l'effettiva fornitura di soia da parte dei coltivatori differisca in sostanza da quello che avrebbe fatto il governo stesso).

3.2.2.2.   Incarico o ordine dato ai coltivatori di soia dal governo dell'Argentina

(84)

In considerazione della giurisprudenza dell'OMC di cui ai considerando da 77 a 82, la Commissione ha esaminato in primo luogo se il sostegno del governo dell'Argentina all'industria argentina del biodiesel sia effettivamente l'obiettivo di una politica di governo e non un semplice «effetto secondario» dell'esercizio di poteri normativi generali. L'inchiesta ha esaminato in particolare se le distorsioni di prezzo constatate rientrassero tra gli obiettivi di governo o se i prezzi più bassi della soia fossero invece un sottoprodotto «involontario» dell'esercizio dei poteri generali di un governo. In linea con le conclusioni raggiunte al considerando 64, la Commissione ha deciso di ricorrere in parte ai dati disponibili per stabilire se il governo dell'Argentina abbia dato un incarico o un ordine ai coltivatori di soia.

(85)

Una serie di documenti dimostra che il governo dell'Argentina ha esplicitamente perseguito il sostegno e lo sviluppo dell'industria del biodiesel come obiettivo politico, in particolare cercando di ridurre il prezzo dei fattori produttivi (soia) praticato sul mercato interno e fornendo così un contributo finanziario alla produzione di biodiesel.

(86)

Questo sostegno si realizza attraverso diverse misure attribuibili al governo dell'Argentina (comprese tasse all'esportazione sulla soia, sovvenzioni ai produttori di soia affinché continuino a produrre e vendere sul mercato nazionale ai produttori di biodiesel, contromisure riguardanti produzione di altri semi oleosi e cereali, come ad esempio l'imposizione di contingenti all'esportazione, e dichiarazioni pubbliche per incoraggiare i produttori di soia a non interrompere la produzione, bensì a continuare a vendere sul mercato nazionale) (28). Queste misure, benché siano state modificate in diverse occasioni dalla loro introduzione nel 1994 (29), sono state costantemente applicate nell'intento, dichiarato dallo stesso governo dell'Argentina nella legislazione (cfr. considerando da 89 a 100), di ridurre il prezzo della soia sul mercato interno nel contesto dell'aumento dei prezzi a livello mondiale e a vantaggio dello sviluppo della catena del valore aggiunto in Argentina, che comprende tra l'altro l'industria del biodiesel.

(87)

Le tasse all'esportazione imposte sulla soia rappresentano un importante strumento utilizzato dal governo dell'Argentina per sostenere l'industria del biodiesel. Secondo l'OCSE il governo dell'Argentina istituisce, in particolare mediante il regime di tasse all'esportazione, aliquote più elevate per le materie prime o i fattori produttivi, mentre sui prodotti finiti si applicano aliquote inferiori. […] Il vantaggio in termini di prezzo fornito alle industrie a valle nazionali può falsare e ridurre la concorrenza nel mercato nazionale ed estero (30). L'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA) ha inoltre dichiarato in una relazione dedicata all'Argentina che le aliquote differenziate delle tasse all'esportazione per i biocarburanti rispetto ad altri prodotti derivati dalla stessa materia prima hanno promosso l'esportazione di biocarburanti, in particolare biodiesel (31). La Banca mondiale ha dichiarato che il governo dell'Argentina applica tasse all'esportazione con aliquote elevate, che hanno l'effetto di abbassare il costo della materia prima a livello nazionale e incoraggiare le esportazioni di biodiesel (32).

(88)

Il governo dell'Argentina ha affermato che nessuna delle pubblicazioni dell'OCSE, dell'IRENA e della Banca mondiale menzionava un esplicito obiettivo del governo argentino di sostenere l'industria argentina del biodiesel; tuttavia esso non ha negato la correttezza delle citazioni individuate dalla Commissione. A differenza del governo dell'Argentina, la Commissione ha ritenuto che le analisi svolte in tali pubblicazioni confermassero quanto inferito dalla Commissione, ossia che il governo dell'Argentina sostiene esplicitamente l'industria argentina del biodiesel.

(89)

In Argentina è in vigore dal 1994 una tassa all'esportazione sulla soia, con l'aliquota del 3,5 %. Come sarà illustrato attingendo a tutte le modifiche della legislazione descritte ai considerando da 91 a 100, le misure di adeguamento della tassa all'esportazione dopo l'imposizione dell'aliquota iniziale dimostrano l'obiettivo esplicito del governo dell'Argentina di ridurre i prezzi praticati sul mercato interno nel contesto dell'aumento dei prezzi sul mercato mondiale. Nel corso dell'inchiesta, il governo dell'Argentina ha affermato che la tassa all'esportazione sulla soia e sull'olio di soia era stata istituita per aumentare le entrate. Malgrado le molteplici richieste della Commissione di fornire documenti a sostegno di questa affermazione, il governo dell'Argentina non ne ha presentati.

(90)

Inoltre, nessuno degli atti legislativi emanati dal 2002 e riferiti ad adeguamenti della tassa all'esportazione sulla soia, sull'olio di soia o sul biodiesel indicano l'aumento delle entrate come motivo principale del livello dell'aliquota. Piuttosto, come spiegato ai considerando da 91 a 100, tali atti legislativi affermano che la tassa all'esportazione ha lo scopo di indurre i fornitori di soia a continuare a vendere sul mercato interno a prezzi inferiori a quelli dei mercati internazionali. La tassa all'esportazione sulla soia serve quindi al governo dell'Argentina non tanto come misura di gettito fiscale, quanto come strumento per sostenere lo sviluppo dell'industria nazionale del biodiesel.

(91)

In seguito a una dichiarazione di emergenza pubblica (33), nel 2002 la tassa all'esportazione è aumentata dal 3,5 % al 13,5 % con la risoluzione 11/2002 (34). La risoluzione conteneva la seguente dichiarazione: si terrà conto anche degli effetti di potenziali cambiamenti sostanziali nei prezzi internazionali delle produzioni agricole (enfasi aggiunta), a dimostrazione del fatto che la misura era adottata per influenzare il prezzo della soia praticato sul mercato interno rispetto al prezzo sul mercato mondiale.

(92)

Nello stesso anno, l'aliquota è stata ulteriormente aumentata dal 13,5 % al 23,5 % con la risoluzione 35/2002 (35), secondo la quale la legge n. 22415 consente di tassare le importazioni di beni destinati al consumo al fine di stabilizzare i prezzi sul mercato interno fino al raggiungimento di livelli adeguati e di mantenere un'offerta rispondente alle esigenze del mercato nazionale. Secondo il testo legislativo, queste misure erano di natura transitoria e di applicazione temporanea, fintanto che persistevano le condizioni economiche generali del momento. Tuttavia, le tasse all'esportazione sono ancora in vigore, a un livello analogo a quello stabilito al momento dell'emergenza pubblica, mentre per altri semi oleosi e cereali la tassa all'esportazione è stata fissata allo 0 % (36).

(93)

Nel 2007 hanno cominciato ad operare in Argentina i primi produttori di biodiesel su vasta scala. Nello stesso anno, il governo dell'Argentina ha pubblicato due risoluzioni che hanno aumentato la tassa all'esportazione sulla soia dal 23,5 % al 27,5 % (37) e successivamente al 35 % (38). Entrambe le risoluzioni adducevano come motivo dell'aumento della tassa all'esportazione, oltre alla crescita della domanda interna e internazionale di questi prodotti, il fatto che i prodotti oggetto delle risoluzioni (prevalentemente derivati dalla soia) trovano applicazione in nuovi usi produttivi, fornendo esplicitamente l'esempio dei biocarburanti.

(94)

Inoltre, la risoluzione 10/2007 (39) affermava espressamente che i prezzi internazionali dei semi oleosi e cereali sono aumentati in misura sostanziale […] la creazione di ulteriori dazi all'esportazione su un certo numero dei suddetti prodotti è ritenuta opportuna (enfasi aggiunta).

(95)

La risoluzione 369/2007 (40) rilevava inoltre espressamente che l'aumento della tassa all'esportazione è necessario al fine di ridurre i prezzi praticati sul mercato interno, consolidare i miglioramenti nella distribuzione del reddito e stimolare il valore aggiunto (enfasi aggiunta).

(96)

Nel 2008, con la risoluzione 125/2008 (41) il governo dell'Argentina ha stabilito una formula con cui calcolare l'importo fisso della tassa all'esportazione, a seconda del livello del prezzo fob ufficiale fissato dal governo (ministero dell'Agroindustria) su base giornaliera.

(97)

La risoluzione 125/2008 conteneva la seguente dichiarazione strategica: i prezzi internazionali di cereali e semi oleosi sono aumentati in misura significativa negli ultimi anni, con un'elevata volatilità dei rispettivi tassi di variazione interannuale. La persistenza di un simile scenario potrebbe avere effetti negativi sull'economia nel suo complesso , quali prezzi interni più elevati, minore equità nella distribuzione della ricchezza e crescente incertezza in merito alle decisioni di investimento nel settore agricolo e zootecnico. La modifica proposta al regime di dazi all'esportazione applicabili a un sottogruppo fondamentale di cereali e semi oleosi è uno strumento appropriato per risolvere i suddetti problemi (enfasi aggiunta).

(98)

Sempre nel 2008, con la risoluzione 64/2008 (42) il governo dell'Argentina ha modificato la formula per il calcolo della tassa all'esportazione e ribadito esplicitamente il proprio obiettivo politico: il regime di dazi all'esportazione variabili ha lo scopo di mitigare l'impatto esercitato sui prezzi interni dall'aumento dei prezzi internazionali di cereali e semi oleosi e relativi sottoprodotti, contribuendo a migliorare la distribuzione del reddito (enfasi aggiunta).

(99)

Nel 2012, il governo dell'Argentina ha pubblicato una risoluzione congiunta ove si dichiarava che l'Argentina ha adottato una serie di politiche pubbliche intese a rafforzare l'industria nazionale del biodiesel, in particolare dopo l'entrata in vigore della legge n. 26.093. La risoluzione congiunta rilevava inoltre che i dazi all'esportazione su biodiesel e relative miscele erano coerenti con i dazi all'esportazione applicati su altri sottoprodotti nel settore dei semi oleosi, considerando le differenze nei costi di produzione e mantenendo un differenziale affinché l'aliquota effettiva per il biodiesel fosse inferiore a quella prevista per il suo principale fattore produttivo, promuovendo in tal modo l'aggiunta di valore in Argentina e contribuendo quindi a rafforzare lo sviluppo dell'industria del biodiesel (43).

(100)

Benché alla fine del 2015 il neoeletto governo dell'Argentina abbia eliminato la tassa all'esportazione su colture cerealicole, quella sulla soia è rimasta elevata. Il decreto n. 133/2015 (44) che ha stabilito l'abolizione della tassa all'esportazione sul frumento e adeguato l'aliquota di quella sulla soia al 30 % dichiarava il seguente obiettivo politico: nel caso della soia e dei relativi sottoprodotti, l'aumento della superficie coltivata e il raccolto record della scorsa stagione non hanno impedito il calo di competitività e redditività dell'intera catena del valore ad essi associata (enfasi aggiunta). In questo caso la catena del valore si riferisce tra l'altro all'industria del biodiesel.

(101)

Dopo la divulgazione del documento informativo, il governo dell'Argentina e CARBIO hanno ribadito la propria asserzione che qualsiasi eventuale effetto sulla produzione di biodiesel delle tasse all'esportazione sulla soia costituisce chiaramente nel migliore dei casi un effetto collaterale di una misura di gettito fiscale.

(102)

La Commissione non ha accettato tale affermazione. I decreti citati nei considerando da 91 a 100 non possono essere considerati «mere dichiarazioni politiche». La legislazione citata riflette ripetutamente l'intenzione del governo dell'Argentina di sostenere l'industria del biodiesel, mentre, contrariamente a quanto affermato dal governo, i decreti non indicano il gettito fiscale come obiettivo della tassa all'esportazione sulla soia. Nella legislazione citata dal governo dell'Argentina nelle osservazioni non si fa alcuna menzione di una funzione di gettito fiscale in relazione alla tassa all'esportazione sulla soia.

(103)

Con l'istituzione di tasse all'esportazione sulla soia il governo dell'Argentina mette i coltivatori di soia argentini in una situazione economicamente irrazionale, che li spinge a vendere i loro prodotti sul mercato nazionale a un prezzo inferiore a quello che avrebbero potuto ottenere in assenza di tali tasse. I coltivatori sono pertanto privati della possibilità di una scelta razionale e indotti a conformarsi all'obiettivo politico all'origine della tassa all'esportazione.

(104)

Questa situazione irrazionale è stata amplificata da altre restrizioni all'esportazione, come i contingenti all'esportazione imposti su prodotti agricoli diversi dalla soia dal 2006 al 2015, che hanno scoraggiato l'esportazione di altre colture e spinto i coltivatori a seguire l'ordine di continuare a produrre soia (invece di cereali) e ad abbassare ulteriormente il prezzo praticato sul mercato interno. I coltivatori di soia hanno continuato inoltre a coltivare e a vendere i loro prodotti localmente, poiché lo stoccaggio non è opportuno in relazione a questo prodotto agricolo, che non si può conservare a medio-lungo termine.

(105)

Dopo la divulgazione del documento informativo il governo dell'Argentina ha affermato che da 10 anni non venivano imposti contingenti all'esportazione del mais e del frumento. La Commissione ha però concluso che tale dichiarazione era di fatto errata. La risoluzione 543/2008 (45) regolamentava espressamente la determinazione dei contingenti massimi all'esportazione, tra l'altro, per il frumento e il mais. Tale misura è rimasta in vigore fino alla fine del 2015 (46).

(106)

Inoltre, nel 2009 il governo dell'Argentina ha stabilito un divieto temporaneo di importazione della soia, affermando che si dovesse privilegiare l'utilizzo di materie prime nazionali rispetto a quelle importate in modo da valorizzare il prodotto argentino sul mercato internazionale, e che l'importazione temporanea di fattori produttivi per i quali esiste una produzione locale falserebbe tale obiettivo (47). Nel 2012 il governo dell'Argentina ha istituito il «registro degli operatori autorizzati della filiera della soia», eliminando il divieto di importazione (48). Tuttavia, importare soia in Argentina è rimasto molto complicato fino a quando nel 2016 sono state apportate ulteriori modifiche al registro (49). Il divieto di importazione, unitamente alla tassa all'esportazione sulla soia, conferma l'obiettivo politico del governo dell'Argentina di promuovere lo sviluppo di un'industria del biodiesel pienamente nazionale, anche con contenuto locale nella catena di approvvigionamento. Viene creata artificialmente e su iniziativa del governo una produzione di soia argentina per il consumo nazionale in modo da garantire che la domanda locale di soia sia soddisfatta dall'offerta locale, orientata al raggiungimento degli obiettivi politici dichiarati.

(107)

Oltretutto, il lungo periodo di restrizioni all'esportazione su altre colture ha comportato un consistente aumento della produzione di soia, la cosiddetta «sojización» (50) dell'agricoltura argentina. Anche dopo l'abolizione dei contingenti all'esportazione nel 2015 (51) la produzione di soia non è calata in misura significativa rispetto alle altre colture e si è mantenuta piuttosto stabile (cfr. il grafico 1).

Grafico 1

Produzione argentina di soia, mais e frumento per campagna di raccolta

Image

Soia

Mais

Frumento

Produzione, milioni di TM

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

Fonte: http://datosestimaciones.magyp.gob.ar/

(108)

Inoltre, il governo dell'Argentina ha pubblicato nel 2017 una risoluzione che prevede un regime di incentivazione per i coltivatori di soia (52) nell'ambito del Plan Belgrano (53). Il Plan Belgrano è stato istituito nel 2016 come piano di sviluppo infrastrutturale e industriale in dieci province settentrionali dell'Argentina, da sempre meno sviluppate rispetto al resto del paese. La risoluzione prevedeva incentivi finanziari per i coltivatori di soia nelle dieci province meno sviluppate dell'Argentina (54) nel periodo dal 1o marzo al 31 agosto 2017, contribuendo così ulteriormente a spingere i coltivatori a seguire l'ordine di produrre soia e ad aumentare l'offerta interna di soia a favore dello sviluppo dell'industria del biodiesel.

(109)

La Commissione ha ritenuto, alla luce degli elementi di prova disponibili, che il governo dell'Argentina abbia svolto un ruolo più attivo rispetto a semplici atti di incentivazione, come richiesto dall'organo di appello (55). Le misure adottate dal governo dell'Argentina riducono la libertà d'azione dei coltivatori di soia, limitando in pratica le loro decisioni commerciali in merito a dove vendere il loro prodotto e a quale prezzo.

(110)

Ai produttori viene impedito di massimizzare il reddito che potrebbero ottenere in assenza della tassa all'esportazione sulla soia (ad esempio esportando la propria produzione per beneficiare dei prezzi più elevati o grazie all'aumento dei prezzi praticati sul mercato interno) e di altre misure restrittive analoghe.

(111)

Questa politica è ulteriormente sostenuta dal decreto 133/2015 e dal decreto 640/2016, nei quali il governo dell'Argentina prende misure specifiche per aiutare l'industria della soia e la relativa catena del valore, nell'intento di invertire il calo di competitività e redditività che si è verificato lungo l'intera catena del valore. I coltivatori di soia ricevono pertanto dal governo dell'Argentina l'incentivo o l'ordine di mantenere la produzione per rifornire il mercato interno, laddove, in una situazione in cui le esportazioni sono state disincentivate, un fornitore razionale adeguerebbe la produzione e i prezzi.

(112)

Con tali misure il governo dell'Argentina induce pertanto i coltivatori di soia a tenere la soia in Argentina in quanto essi non possono vendere ai prezzi più elevati che sarebbero praticati in Argentina in assenza delle misure.

(113)

In questo senso, i produttori di un fattore produttivo ricevono dal governo dell'Argentina l'«incarico» o l'«ordine» di fornire beni agli utilizzatori nazionali di soia, ossia i produttori di biodiesel, per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato. Ai coltivatori di soia è conferita la responsabilità di creare in Argentina un mercato artificiale, frammentato e caratterizzato da prezzi bassi.

(114)

In altri termini, nell'applicare la serie di misure descritte, il governo dell'Argentina sa come i coltivatori di soia risponderanno alle misure e quali saranno le conseguenze. Anche se i coltivatori di soia possono ridurre leggermente la produzione nazionale in risposta alle tasse all'esportazione e alle altre misure restrittive, gli elementi di prova indicano che la produzione non si è fermata né è diminuita in misura notevole (cfr. la tabella 1 e le ulteriori spiegazioni al considerando 139). La Commissione ha concluso che in ciò si manifesta il risultato dell'incarico e dell'ordine del governo dell'Argentina ai coltivatori di soia di continuare a produrre e ad esportare.

(115)

Come spiegato, nel settore della coltivazione della soia l'adeguamento della produzione si manterrà moderato, con la conseguente riduzione dei prezzi praticati sul mercato interno. A tale riguardo, gli effetti sono stabiliti ex ante e non ex post e pertanto non sono «involontari». Esiste un chiaro «nesso dimostrabile» tra la politica e la condotta degli enti privati coinvolti, che fungono da sostituti del governo dell'Argentina nel realizzarne la politica intesa a fornire soia all'industria del biodiesel per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato.

(116)

Lo stesso governo dell'Argentina ha riconosciuto il successo di questa serie di misure nel conseguire l'obiettivo politico dichiarato del sostegno all'industria del biodiesel. Nella risoluzione congiunta citata oltre, che il governo dell'Argentina ha pubblicato nel 2012, esso affermava che le politiche pubbliche adottate comprendevano una serie di meccanismi intesi a promuovere l'industria del biodiesel, dichiarando inoltre che così si spiegano i risultati positivi evidenziati da questo settore produttivo, i cui margini lordi per il principale fattore produttivo nella fase di lavorazione superano il 25 % (56). Questi margini sembrano derivare in larga misura dai differenziali tra il biodiesel e i dazi all'esportazione sulla soia.

(117)

In conclusione, la Commissione ha constatato che il governo dell'Argentina aveva incaricato o dato ordine ai coltivatori di soia di eseguire la sua politica intesa a creare un mercato interno compartimentato e di fornire soia all'industria nazionale del biodiesel per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe stato adeguato.

(118)

Dopo la divulgazione del documento informativo il governo dell'Argentina ha dichiarato che la Commissione aveva ampliato la portata dell'incarico o dell'ordine, enfatizzando i termini «incentivo» e «orientamento», laddove le indicazioni dell'OMC implicano che l'attribuzione della responsabilità deve costituire un intervento esplicito e positivo, destinato a una parte specifica in relazione a un compito o dovere specifico. Le mere dichiarazioni politiche di un governo non possono costituire un ordine e l'asserito ordine o incarico non può essere involontario o costituire un semplice sottoprodotto dell'esercizio dei poteri di un governo.

(119)

La Commissione ha espresso disaccordo. Come indicato nel considerando 117, alla luce della giurisprudenza dell'OMC citata nel considerando 93, la Commissione ha riscontrato prove sostanziali in base alle quali ha concluso che il governo dell'Argentina ha effettuato interventi espliciti e positivi intesi a dare incarico o ordine ai coltivatori di soia di vendere il proprio prodotto all'industria del biodiesel per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe stato adeguato. Esiste un «nesso dimostrabile» tra le azioni del governo e la condotta dei coltivatori di soia, in base al quale la responsabilità dei loro atti può essere attribuita al governo dell'Argentina. Il governo dell'Argentina non ha comprovato la propria affermazione che le prove riscontrate dalla Commissione dovessero considerarsi mere dichiarazioni politiche del governo dell'Argentina. In particolare, il governo dell'Argentina non ha contestato l'esistenza degli obiettivi politici che si rilevano da tali dichiarazioni, né ha ricusato le dichiarazioni in cui celebrava il successo delle misure restrittive nel conseguire gli obiettivi politici di sostegno all'industria del biodiesel. La contestazione è stata pertanto respinta.

(120)

Il governo dell'Argentina ha inoltre obiettato che la conclusione della Commissione secondo cui l'esistenza di meccanismi diversi nell'ambito di un sistema di più ampio respiro organizzato dal governo a sostegno di un'industria particolare è pertinente per determinare la natura del suo intervento è manifestamente erronea, in quanto le tasse all'esportazione non figurano nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iii), del regolamento di base (né nell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative) e non rientrano nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base.

(121)

Il semplice fatto che le tasse all'esportazione non figurino esplicitamente nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base non esclude che esse rivestano la natura potenziale di un contributo finanziario e che in quanto tali ricadrebbero nella definizione di sovvenzione a norma del regolamento di base e dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. La Commissione ha fornito ampie prove del fatto che la tassa all'esportazione sulla soia veniva utilizzata come strumento, congiuntamente ad altri, per indurre i coltivatori di soia a conformarsi agli obiettivi politici dichiarati in una maniera che configura una sovvenzione compensabile, come specificato all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base. Poiché il governo dell'Argentina non ha corroborato la propria asserzione indicando per quale motivo la tassa all'esportazione sulla soia non poteva considerarsi una sovvenzione compensabile, la Commissione ha respinto l'obiezione.

(122)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni, il governo dell'Argentina ha contestato quanto sostenuto dalla Commissione al considerando 121, vale a dire che il governo non avrebbe dimostrato la propria asserzione che la tassa all'esportazione sulla soia non poteva considerarsi una sovvenzione compensabile.

(123)

Sebbene durante l'intera inchiesta il governo dell'Argentina abbia asserito che l'istituzione di tasse all'esportazione persegue l'obiettivo di generare entrate, lo stesso governo ha omesso di comprovare tale affermazione in relazione agli atti legislativi che hanno imposto o modificato il livello della tassa all'esportazione sulla soia. Infatti, sulla scorta dei dati disponibili, la Commissione ha ritenuto che le tasse all'esportazione siano uno dei vari strumenti adottati dal governo dell'Argentina per sostenere lo sviluppo dell'industria del biodiesel. La Commissione è giunta pertanto a una conclusione diversa, spiegata nei considerando 89 e 90, e ha respinto l'asserzione del governo dell'Argentina.

(124)

CARBIO ha sostenuto che la Commissione ha ignorato la soglia probatoria richiesta per provare l'affidamento di un incarico o l'emanazione di un ordine. I coltivatori di soia rimangono liberi di decidere se produrre, vendere ed esportare la propria soia. Nessun elemento della tassa all'esportazione sulla soia costituisce un incarico o un ordine ai coltivatori di soia da tener presente nell'assunzione di tali decisioni.

(125)

La Commissione non condivide l'argomentazione che nel caso in esame sia insufficiente la prova dell'incarico o dell'ordine come esposti nel considerando 82. Inoltre non è corretta l'asserzione di CARBIO che i coltivatori di soia siano liberi di decidere il prezzo della soia. Durante la visita di verifica il governo dell'Argentina ha spiegato in qual modo il prezzo fob della soia da esportazione sia stabilito dalla pubblica amministrazione. Poiché sia il prezzo all'esportazione sia il prezzo praticato sul mercato interno sono molto inferiori al prezzo praticato sul mercato mondiale, la libertà dei coltivatori di soia di stabilire il prezzo è limitata. In ultimo luogo CARBIO trascura il fatto che la tassa all'esportazione non è l'unico strumento elaborato dal governo dell'Argentina per dare ordini ai coltivatori di soia. Tale contestazione è stata pertanto respinta.

(126)

CARBIO ha anche contestato il risultato cui è giunta la Commissione nel considerando 112 (vale a dire che i coltivatori di soia non possono vendere ai prezzi migliori che sarebbero praticati in Argentina in assenza di tali misure), citando uno studio della commissione statunitense per il commercio interno nel quale si afferma che l'eliminazione della tassa all'esportazione sulla soia avrebbe per conseguenza un aumento dei prezzi sul mercato interno della soia pari a solo l'1,2 % (57).

(127)

La Commissione ha però osservato che, secondo uno studio pubblicato nella rivista American Journal of Agricultural Economics (58), il prezzo sul mercato interno della soia in assenza di tasse all'esportazione potrebbe essere molto maggiore, anche del 26,0 %. Inoltre lo studio citato da CARBIO indicava anche che l'eliminazione della tassa all'esportazione sulla soia avrebbe prodotto un calo del 18 % del prezzo della soia sul mercato mondiale. Ciò significa che l'abolizione teorica di una tassa all'esportazione del 23,5 % eliminerebbe quasi completamente la differenza tra il prezzo sul mercato argentino e il prezzo sul mercato mondiale.

(128)

La Commissione ha pertanto ribadito la conclusione che i coltivatori di soia sono indotti a continuare a coltivare e vendere soia in Argentina, senza che sia loro concesso di venderla ai prezzi migliori che sarebbero praticati in Argentina in assenza di tali misure.

(129)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni, il governo dell'Argentina e CARBIO hanno ribadito le proprie asserzioni:

che non esiste alcuna serie di misure volte a indurre i coltivatori di soia nazionali a vendere la soia sul mercato locale per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato;

che i coltivatori di soia sono liberi di decidere il prezzo dei loro prodotti;

che attraverso le tasse all'esportazione sulla soia non si verifica alcun contributo finanziario; che qualsiasi effetto sulla produzione di biodiesel delle tasse all'esportazione sulla soia costituisce nel migliore dei casi un effetto collaterale di una misura di gettito fiscale;

che la natura e l'obiettivo di gettito fiscale delle tasse all'esportazione sulla soia non hanno nulla a che fare con i casi asseriti di affidamento di un incarico o emanazione di un ordine; con

che in tal modo non viene conferito alcun vantaggio.

(130)

Il governo dell'Argentina e CARBIO hanno inoltre espresso disaccordo con l'interpretazione giuridica data dalla Commissione dei termini «incarico» e «ordine». Il governo dell'Argentina ha sostenuto che la valutazione espressa dalla Commissione del contributo finanziario presenta forti analogie con il cosiddetto «criterio degli effetti» che è stato esplicitamente e categoricamente respinto dalla giurisprudenza dell'OMC.

(131)

CARBIO ha inoltre sostenuto che l'attuale prezzo della soia sul mercato mondiale non riflette quello che sarebbe il prezzo sul mercato interno della soia in Argentina in assenza della tassa all'esportazione.

(132)

Poiché il governo dell'Argentina o CARBIO si sono limitati a ripetere argomentazioni già avanzate senza corredarle di prove, la Commissione le ha respinte.

3.2.2.3.   Incarico o ordine a enti privati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base

(133)

La Commissione ha quindi valutato se i coltivatori argentini di soia siano enti privati che hanno ricevuto un incarico o un ordine dal governo dell'Argentina ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base.

(134)

I produttori esportatori argentini inclusi nel campione acquistavano tutta la soia utilizzata per la produzione di biodiesel da fonti interne. La soia proveniva da aziende agricole private, ad eccezione di quantitativi poco rilevanti forniti dalla società di Stato YPF.

(135)

La Commissione ha pertanto concluso, in base ai dati disponibili, che tutti i coltivatori di soia sono enti privati incaricati dal governo dell'Argentina, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base, di fornire soia per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato.

3.2.2.4.   Fornitura di soia da parte dei coltivatori per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato

(136)

Nella fase successiva, la Commissione ha verificato se i coltivatori di soia eseguissero effettivamente la politica del governo argentino intesa a fornire soia per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato. Questa verifica ha richiesto un'analisi dettagliata dell'evoluzione del mercato in Argentina a fronte di un opportuno parametro di riferimento. In linea con le conclusioni raggiunte al considerando 64, la Commissione ha deciso di ricorrere in parte ai dati disponibili per stabilire se i coltivatori di soia abbiano fornito soia per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe stato adeguato.

(137)

Mediante la serie di misure descritte ai considerando da 84 a 116, il governo dell'Argentina ha indotto i coltivatori di soia a vendere sul mercato interno a prezzi inferiori rispetto a quelli che sarebbero stati praticati in condizioni diverse (vale a dire che, in assenza di tali misure, i coltivatori di soia avrebbero esportato la soia al prezzo praticato sul mercato mondiale, molto più elevato, o avrebbero semplicemente adeguato l'offerta alle restrizioni esistenti sul mercato). I coltivatori di soia invece hanno agito diversamente a causa della politica del governo dell'Argentina intesa a promuovere lo sviluppo dell'industria del biodiesel a valle.

(138)

Come illustrato nella tabella 1, praticamente tutto il consumo interno di soia è destinato alla trasformazione in olio di soia tramite frantumazione. I dati riguardanti produzione, esportazioni, importazioni e frantumazione della soia sul mercato interno nel corso degli anni sono i seguenti:

Tabella 1

Soia, olio di soia e produzione di biodiesel in Argentina

 

Produzione di soia (tm)

Esportazioni di soia (tm)

Importazioni di soia (tm)

Frantumazione di soia (tm)

Produzione di olio di soia (tm)

Consumo interno di olio di soia (tm)

Produzione di biodiesel (tm)

2007

47 482 787

11 843 248

2 245 391

36 268 044

6 962 206

474 078

 

2008

46 238 890

11 733 588

2 891 771

31 709 219

6 024 101

1 078 022

711 864

2009

30 989 474

4 292 321

823 924

30 285 623

5 772 026

1 348 922

1 179 103

2010

52 676 218

13 616 012

189

36 824 921

7 000 075

2 118 336

1 820 385

2011

48 878 774

10 420 216

12 862

37 339 854

7 113 681

2 996 512

2 429 964

2012

40 100 197

6 158 407

1 428

33 333 313

6 353 359

2 841 121

2 456 578

2013

49 306 202

7 784 236

1 615

34 040 869

6 432 942

2 448 560

1 997 809

2014

53 397 720

7 360 901

2 227

37 936 186

7 096 392

3 184 146

2 584 290

2015

61 446 556

11 509 272

566

40 940 319

7 895 905

2 407 954

1 810 659

2016

58 799 258

8 910 323

853 849

44 482 510

8 670 493

3 137 953

2 659 275

2017

54 971 626

7 369 126

1 897 833

41 824 091

8 065 602

3 264 784

2 871 435

Fonte: comunicazione del governo dell'Argentina, basata su varie banche dati argentine pubblicamente accessibili.

(139)

Come mostrato dalla tabella 1, la produzione di soia è aumentata da 26,7 milioni di tm nel 2001 a 40,5 milioni di tm nel 2006 (59). L'aumento della tassa all'esportazione sulla soia non ha comportato la riduzione della produzione di soia, bensì un incremento irrazionale da un punto di vista economico. Infatti, in assenza degli incentivi costituiti dalle diverse misure del governo dell'Argentina i coltivatori soggetti alle restrizioni all'esportazione si sarebbero adeguati alle condizioni di mercato. Tuttavia, nel presente caso, invece di ridurre la produzione i coltivatori di soia contribuiscono all'obiettivo politico di rafforzare e sviluppare un'industria del biodiesel competitiva, che a sua volta imponeva di rendere disponibili ai produttori di biodiesel determinati quantitativi di soia a prezzi inferiori a quelli internazionali.

(140)

La tendenza è illustrata nel grafico 2 (in tm):

Grafico 2

Operazioni riguardanti la soia in Argentina

Image

Frantumazione di soia

Soia importata

Soia esportata

Produzione di soia

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Fonte: dati forniti nella tabella di cui al considerando 138.

(141)

La tabella 1 e il grafico 2 dimostrano che praticamente tutta la produzione di soia consumata internamente è stata destinata alla frantumazione e che il consumo interno dell'olio di soia ricavato si è rivolto principalmente alla produzione di biodiesel.

(142)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni, CARBIO ha sostenuto che la Commissione pare affermare che tutta la soia venduta sul mercato interno fosse usata esclusivamente per la produzione di biodiesel. La Commissione ha precisato che ciò non è esatto. Come indicato al considerando 141, la soia venduta sul mercato interno è destinata alla frantumazione per produrre olio di soia e farina di soia. L'olio di soia così ottenuto è utilizzato per produrre biodiesel, in quanto non è presente in Argentina un mercato interno significativo per l'olio di soia. L'olio di soia e la farina di soia sono in parte esportati.

(143)

Inoltre, le esportazioni di soia avvengono soltanto dopo aver soddisfatto completamente il consumo interno espresso dalla frantumazione di soia e dalla produzione di biodiesel. La tabella 1 e il grafico 2 evidenziano anche le importazioni inesistenti o molto limitate di soia nel periodo di applicazione delle restrizioni all'esportazione. Questo è confermato anche dal modello commerciale osservato nei produttori esportatori inclusi nel campione. In realtà nessuno di loro importava soia per la produzione di biodiesel: piuttosto, importavano soia esclusivamente per utilizzarla nei rispettivi impianti di frantumazione e in seguito esportavano interamente l'olio e la farina di soia ricavati.

(144)

Di conseguenza, l'obiettivo primario delle misure del governo dell'Argentina è stato realizzato: la soia prodotta nel paese ha soddisfatto completamente la domanda interna di un fattore produttivo per la fabbricazione nazionale di biodiesel, a scapito dei produttori di soia che avrebbero preferito ottimizzare i profitti ed esportare tutta la loro produzione o venderla sul mercato nazionale a prezzi più elevati, cosa che non hanno potuto fare in presenza di restrizioni all'esportazione.

(145)

Secondo la giurisprudenza pertinente dell'OMC, come illustrato in particolare al considerando 78, nella maggior parte dei casi dovrebbe sussistere una qualche forma di minaccia o di incentivo del governo ai fornitori dei fattori produttivi che dimostri l'esistenza di un incarico o di un ordine. Il fatto di lasciare un certo margine di discrezionalità non esclude automaticamente tale conclusione. È richiesta un'analisi caso per caso, basata su elementi di prova. In questo caso, si impone all'attenzione il fatto che le esportazioni di uno dei maggiori produttori di soia a livello mondiale, quale è l'Argentina, sono piuttosto limitate sul mercato di un prodotto di base di natura altamente internazionale, in particolare considerando che il prezzo sui mercati internazionali è notevolmente superiore al prezzo praticato sul mercato interno in Argentina (cfr. grafico 3 al considerando 158).

(146)

Dagli elementi di prova contenuti nella legislazione argentina (cfr. considerando da 91 a 99) emerge che l'obiettivo politico del governo dell'Argentina è quello di sviluppare e favorire le industrie a valle a più alto valore aggiunto, compresa l'industria del biodiesel. Inoltre, il governo dell'Argentina ha dichiarato chiaramente il proprio obiettivo di proteggere le industrie a valle dall'aumento dei prezzi a livello internazionale.

(147)

Dopo la divulgazione del documento informativo, CARBIO ha sostenuto che la Commissione non ha fornito prove della propria asserzione che i produttori di soia avrebbero preferito ottimizzare i profitti.

(148)

Poiché la Commissione non ha ricevuto informazioni direttamente dai coltivatori di soia, come spiegato nei considerando da 61 a 64, essa ha postulato che i coltivatori di soia siano operatori economici razionali in un'economia di mercato, che vorrebbero ottimizzare i propri profitti ogni qualvolta possibile. Di conseguenza è stata considerata irrazionale la decisione di aumentare la produzione di soia quando i prezzi sono depressi a causa di una tassa all'esportazione maggiorata. Il fatto che i coltivatori di soia abbiano continuato a fornire soia nonostante le diverse misure restrittive adottate dal governo dell'Argentina è il risultato di interventi dello stesso governo per indurre i coltivatori di soia, in quanto enti che realizzano gli obiettivi politici dichiarati, a sostenere l'industria del biodiesel. La contestazione è stata pertanto respinta.

(149)

Il governo dell'Argentina ha sostenuto che non sono state apportate prove del fatto che la trasformazione della soia in Argentina ha risentito in qualsiasi modo dell'esistenza delle tasse all'esportazione sulla soia.

(150)

La Commissione ha espresso disaccordo. Essa ricorda in primo luogo che il governo dell'Argentina non ha aiutato la Commissione a ottenere le informazioni necessarie dai coltivatori di soia al fine di valutarne meglio il comportamento. La Commissione ha pertanto ritenuto, sulla base dei dati disponibili, che le misure del governo dell'Argentina (compresa la tassa all'esportazione) hanno modificato il comportamento dei coltivatori di soia al fine di ottenere gli effetti desiderati dallo stesso governo. Come mostrato dalla tabella 1, nonostante un aumento della tassa all'esportazione sulla soia nel 2007, ossia all'inizio della produzione su vasta scala del biodiesel, la produzione di soia è aumentata notevolmente. Per di più, l'esportazione di olio di soia è stata sostituita in gran parte dall'esportazione di biodiesel durante lo stesso periodo, il che mostra che le misure del governo dell'Argentina hanno incentivato una trasformazione strutturale al fine di migliorare la competitività dell'industria del biodiesel. La contestazione è stata di conseguenza respinta.

(151)

È anche evidente che i numerosi piccoli coltivatori di soia (circa 64 000), anche in assenza di un divieto formale del governo dell'Argentina di esportare i loro prodotti, sono indotti da queste politiche a vendere sul mercato interno quasi tutta la loro produzione a prezzi inferiori a quelli che avrebbero altrimenti ottenuto sui mercati internazionali. Non risultano elementi di prova del fatto che il governo dell'Argentina cerchi in qualche modo di incoraggiare e/o sostenere attivamente, in via diretta o indiretta, un aumento delle esportazioni e quindi una massimizzazione dei profitti per i coltivatori di soia, malgrado le note difficoltà dei piccoli agricoltori a trovare clienti all'estero, comunicare in una lingua straniera e provvedere a tutte le onerose formalità amministrative per l'esportazione.

(152)

In assenza di prove del contrario, e data la mancanza di sufficiente collaborazione da parte del governo dell'Argentina nel fornire prove e informazioni pertinenti in proposito, la Commissione ha concluso che gli elementi di prova disponibili dimostrano che i coltivatori di soia sono stati indotti a vendere i loro prodotti sul mercato interno a vantaggio delle industrie a valle, ivi compresi i produttori di biodiesel, invece di massimizzare i loro profitti anche mediante soluzioni alternative, ad esempio adeguando i volumi di produzione o addirittura passando a un altro tipo di produzione (ad esempio cereali o altri semi oleosi).

(153)

Il fatto che i coltivatori di soia godano comunque, almeno formalmente, di un certo grado di discrezionalità nel decidere se vendere all'estero e che siano state effettuate esportazioni in quantità molto limitate non pregiudica la conclusione principale sull'esistenza di un incarico o di un ordine, in linea con la giurisprudenza dell'OMC nell'inchiesta DRAMS (60).

(154)

La Commissione ha inoltre analizzato l'eventuale effetto dell'offerta di soia dovuta alle misure istituite dal governo dell'Argentina sul prezzo della soia praticato sul mercato interno argentino.

(155)

La Commissione ha utilizzato il prezzo medio della soia praticato sul mercato interno in Argentina, basato sui dati mensili della Borsa dei cereali di Buenos Aires per Rosario, Bahia Blanca e Quequen forniti dal ministero dell'Agroindustria a livello nazionale.

(156)

I produttori esportatori inclusi nel campione hanno importato un certo quantitativo di soia. Benché le società non abbiano utilizzato queste importazioni per la produzione di biodiesel (utilizzandole invece per produrre olio di soia successivamente esportato), il loro prezzo si poteva considerare rappresentativo, in quanto la soia è stata importata per essere sottoposta a frantumazione e riesportata come olio di soia e il prezzo rispecchiava il prezzo della soia sul mercato mondiale.

(157)

Il prezzo praticato sul mercato interno è stato confrontato con il prezzo medio fob all'importazione della soia pagato dai produttori esportatori inclusi nel campione su base mensile.

(158)

Il grafico 3 mostra le fluttuazioni di prezzo nel periodo in esame e la differenza di prezzo in percentuale tra il prezzo praticato sul mercato interno argentino e il prezzo sul mercato mondiale.

Grafico 3

Prezzo sul mercato interno argentino e prezzo sul mercato mondiale

Image

Differenza di prezzo (%)

Prezzo mercato mondiale (ARS/MT)

Prezzo interno Argentina (ARS/MT)

2017M11

2017M09

2017M07

2017M05

2017M03

2017M01

2016M11

2016M09

2016M07

2016M05

2016M03

2016M01

2015M11

2015M09

2015M07

2015M05

2015M03

2015M01

Fonte: bloomberg e comunicazione del governo dell'Argentina basata su dati pubblicamente accessibili.

(159)

Il grafico 3 mostra una differenza tra il prezzo praticato sul mercato interno argentino e il prezzo sul mercato mondiale, che si può spiegare principalmente con la tassa all'esportazione sulla soia. La politica del governo dell'Argentina intesa a a dare un ordine impedisce ai coltivatori di soia di realizzare profitti basati sui prezzi del mercato mondiale. I coltivatori di soia sono effettivamente privati della possibilità di operare la scelta razionale di vendere sui mercati internazionali a prezzi molto più elevati.

(160)

Al contrario, ottengono profitti comparabili su entrambi i mercati, interno e internazionale, al costo di una riduzione dei prezzi praticati sul mercato interno corrispondente all'importo della tassa all'esportazione. In tal modo, il governo dell'Argentina deprime i prezzi sul mercato interno a vantaggio dell'industria di trasformazione nazionale.

(161)

L'ordine imposto dal governo dell'Argentina priva i coltivatori di soia della possibilità di operare una scelta razionale. Inoltre, come si può osservare dal grafico, la differenza tra i prezzi interni e internazionali non solo è rimasta consistente, ma ha anche protetto l'industria del biodiesel e tutte le altre industrie a valle (come gli impianti di frantumazione, per lo più integrati con i produttori di biodiesel) dagli aumenti di prezzo più elevati sul mercato internazionale.

(162)

Di conseguenza, la serie di misure istituite dal governo dell'Argentina ha conseguito l'obiettivo prestabilito, vale a dire ridurre i prezzi praticati sul mercato interno nel contesto dell'aumento dei prezzi internazionali, a vantaggio dell'industria nazionale a valore aggiunto, compresa l'industria del biodiesel.

(163)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che ai coltivatori di soia in Argentina è stato dato l'incarico o l'ordine di fornire soia all'industria nazionale del biodiesel per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe stato adeguato.

3.2.2.5.   Funzioni che di norma spettano alla pubblica amministrazione e attività che non differisce in sostanza dalla prassi della pubblica amministrazione

(164)

Per quanto riguarda il criterio relativo alle funzioni che «di norma spettano» alla pubblica amministrazione, non ancora ulteriormente chiarito dal panel (61), la Commissione ha ritenuto che la fornitura alle società nazionali di materie prime presenti in un dato paese sia una funzione che di norma spetta alla pubblica amministrazione. A norma del diritto internazionale generale, gli Stati hanno sovranità sulle proprie risorse naturali. Benché godano di un'ampia discrezionalità nell'organizzazione dello sfruttamento delle risorse naturali, la loro sovranità si traduce di norma in uno specifico potere normativo della pubblica amministrazione. A tale proposito, è irrilevante se una pubblica amministrazione svolga o meno abitualmente questa funzione (62). La Commissione ha quindi constatato che la fornitura di soia prodotta nel territorio argentino all'industria argentina del biodiesel è una funzione che di norma spetta alla pubblica amministrazione.

(165)

Dopo la divulgazione del documento informativo, CARBIO ha contestato la decisione della Commissione che uno Stato debba essere considerato responsabile delle decisioni assunte da fornitori privati di soia coltivata in tale Stato. Al fine di soddisfare il criterio delle funzioni che «di norma spettano» alla pubblica amministrazione, ha affermato CARBIO, tutte le decisioni riguardanti la soia dovrebbero essere prese per finalità di interesse pubblico. Tuttavia, come affermato da CARBIO nella sua obiezione, «uno Stato può decidere di agire in relazione alle proprie risorse naturali». Tale asserzione conferma la posizione della Commissione che tale sovranità si traduce normalmente nel potere normativo di una pubblica amministrazione di organizzare lo sfruttamento delle risorse naturali dello Stato. Non è quindi indispensabile, al fine di soddisfare il criterio delle funzioni che «di norma spettano» alla pubblica amministrazione, che tutte le decisioni riguardanti la soia siano prese per finalità di interesse pubblico. Diversamente, gli enti in questione potrebbero essere considerati «enti pubblici» e attribuire le loro azioni allo Stato, cosa che non si verifica nel caso dell'affidamento di un incarico o emanazione di un ordine. In tali circostanze non è indispensabile che tutte le azioni degli enti privati possano essere attribuite allo Stato, bastando l'azione specifica in esame (cioè la fornitura di fattori produttivi per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato). Di conseguenza la Commissione ha respinto l'obiezione e concluso che la fornitura di materie prime, quali la soia, per finalità di interesse pubblico (quali lo sviluppo dell'industria del biodiesel) è una funzione che di norma spetta alla pubblica amministrazione.

(166)

Per quanto riguarda il criterio che l'attività svolta «non differisca in sostanza», la Commissione ha osservato che la formulazione è nata nella relazione del 1960 del panel sul riesame a norma dell'articolo XVI:5, in cui è stata utilizzata una formulazione analoga in relazione a prelievi finanziati dai produttori, che si è ritenuto non differissero, in sostanza, dalle prassi di tassazione e di sovvenzionamento della pubblica amministrazione (63). Alla luce di quanto esposto, questo criterio è soddisfatto qualora sia constatato che la fornitura di beni da parte degli enti privati incaricati non differisce in sostanza dall'ipotesi in cui tali beni siano stati forniti dalla stessa pubblica amministrazione. La Commissione ritiene che sia questo il caso. Il governo dell'Argentina, invece di fornire i fattori produttivi direttamente all'industria del biodiesel per realizzare i propri obiettivi politici pubblici di promuovere lo sviluppo dell'industria del biodiesel, compreso il suo potenziale di esportazione, incentiva tramite una serie di misure enti privati a farlo per suo conto.

(167)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni, il governo dell'Argentina e CARBIO hanno sostenuto che la Commissione non ha fornito prove del fatto che le decisioni prese da fornitori privati in merito alla produzione e alla vendita di soia coltivata su terreni privati in Argentina riflettano una funzione che di norma spetta al governo dell'Argentina.

(168)

Come già esposto dalla Commissione nel considerando 164, essa ha ritenuto che la fornitura a società nazionali di materie prime presenti in un dato paese sia una funzione che di norma spetta alla pubblica amministrazione. Né il governo dell'Argentina né CARBIO hanno fornito argomentazioni di merito o prove a confutazione di tale conclusione, con la conseguenza che l'argomentazione è respinta. Il governo dell'Argentina utilizza i coltivatori di soia per conseguire uno specifico obiettivo politico e in tal senso la situazione non è dissimile dal caso in cui il governo stesso si occupasse in prima persona della coltivazione della soia.

3.2.2.6.   Conclusione

(169)

Tramite una serie di misure, tra cui tasse all'esportazione, restrizioni quantitative, sovvenzioni a produttori nazionali e dichiarazioni politiche pubbliche, il governo dell'Argentina ha incentivato i coltivatori nazionali di soia a vendere la soia sul mercato interno, dando loro «l'incarico» o «l'ordine» di fornire questa materia prima in Argentina per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato. Le misure in questione hanno ottenuto l'effetto auspicato di distorcere il mercato della soia in Argentina e di portare il prezzo a un livello artificialmente basso, a vantaggio dell'industria del biodiesel a valle. Fornire soia per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato è una funzione che di norma spetta al governo, alla luce dell'obiettivo pubblico di sostenere l'industria del biodiesel, e la prassi seguita a tale proposito dalle società produttrici, ossia dai coltivatori di soia, non differisce in sostanza dalla prassi della pubbliche amministrazioni che perseguono obiettivi politici analoghi mediante altre forme di sostegno (quali sovvenzioni o rinuncia a entrate).

(170)

La Commissione ha pertanto concluso che il governo dell'Argentina ha fornito un contributo finanziario indiretto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti iii) e iv), del regolamento di base, interpretato e applicato in conformità delle pertinenti norme dell'OMC, di cui all'articolo 1.1, lettera a), punti iv) e iii), dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

3.2.2.7.   Sostegno al reddito o ai prezzi

(171)

La Commissione ritiene che le categorie «contributo finanziario» e «sostegno al reddito o ai prezzi» non si escludano a vicenda. In effetti, l'organo di appello ha confermato che la gamma di misure governative in grado di fornire sovvenzioni [a titolo di «contributo finanziario»] è ulteriormente ampliata dal concetto di «sostegno al reddito o ai prezzi» di cui all'articolo 1.1, lettera a), 2) (64). Questa interpretazione è coerente anche con l'oggetto e lo scopo dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, vale a dire aumentare e migliorare il complesso di norme del GATT relative all'utilizzo di sovvenzioni e misure compensative (65).

(172)

L'articolo XVI del GATT 1994 riguarda qualsivoglia sovvenzione, compresa qualsivoglia forma di sostegno al reddito o ai prezzi, che contribuisce direttamente o indirettamente ad aumentare le esportazioni di qualsiasi prodotto dal suo territorio o a ridurne le importazioni.

(173)

Il termine «qualsiasi forma» indica l'ampia portata di questa categoria, nel senso che include tutte le forme di sostegno diretto o indiretto al reddito o ai prezzi. In questo senso, secondo la definizione del dizionario il termine «form» (forma) si riferisce a «one of the different modes in which a thing exists or manifests itself; a species, kind, or variety» (uno dei diversi modi in cui una cosa esiste o si manifesta; una specie, un genere o una varietà) o anche «manner, method, way» (maniera, metodo, modo) (66). Quindi, l'espressione «qualsiasi forma» comprende qualsiasi modo o maniera in cui il governo fornisce sostegno al reddito o ai prezzi a favore di qualcuno.

(174)

«Support» (sostegno) denota «the action of contributing to the success or maintaining the value of something» (l'azione di contribuire al successo o al mantenimento del valore di qualcosa) (67). Il termine «sostegno» è utilizzato spesso nel contesto dell'agricoltura, con riferimento a programmi di sostegno governativi (68). In questo caso, il significato di «sostegno» nell'articolo 1.1, lettera a), 2), dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative si riferisce all'azione del governo che contribuisce al successo o al mantenimento del valore dei prezzi o del reddito percepito da qualcuno.

(175)

Infine, il riferimento «ai sensi dell'articolo XVI del GATT 1994» riguarda tutte le forme di sostegno al reddito che contribuiscono, direttamente o indirettamente, ad aumentare le esportazioni di «qualsiasi prodotto» dal territorio di un membro dell'OMC o a ridurre le importazioni di tale prodotto nel suo territorio. Questo effetto, potenziale o effettivo, è contemplato esplicitamente nell'articolo XVI:1 del GATT 1994: […] compresa qualsivoglia forma di sostegno al reddito o ai prezzi, la quale direttamente o indirettamente produca l'effetto di aumentare le esportazioni di qualsiasi prodotto dal suo territorio o di ridurne le importazioni.

(176)

In sintesi, l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base copre qualsiasi forma di misura governativa che fornisca un sostegno diretto o indiretto al reddito o ai prezzi e abbia l'effetto, potenziale o reale (69), di aumentare le esportazioni di qualsiasi prodotto dal territorio di un membro dell'OMC o di ridurre le importazioni di tale prodotto nel suo territorio. Questa interpretazione è coerente anche con l'oggetto e lo scopo dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, ossia aumentare e migliorare il complesso di norme del GATT relative all'utilizzo di sovvenzioni e misure compensative (70).

(177)

In linea con questa interpretazione, oltre a esaminare se la serie di misure adottate dal governo dell'Argentina si possa caratterizzare come «contributo finanziario» sotto forma di fornitura di merci per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato, la Commissione ha analizzato se la serie di misure del governo dell'Argentina si possa caratterizzare anche come sostegno al reddito o ai prezzi a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base. A tale proposito, la Commissione ha esaminato in primo luogo se il governo dell'Argentina intende sostenere la creazione e lo sviluppo dell'industria del biodiesel; in secondo luogo, che genere di misure sono state adottate dal governo dell'Argentina per sostenere l'industria del biodiesel; e in terzo luogo, se tali misure erano qualificabili come qualsivoglia forma di sostegno al reddito o ai prezzi ai sensi dell'articolo XVI del GATT 1994.

(178)

Dopo la divulgazione del documento informativo il governo dell'Argentina e CARBIO hanno sostenuto che la Commissione si è basata su un'interpretazione inammissibilmente ampia dell'espressione «una qualsivoglia forma di sostegno al reddito o ai prezzi» utilizzata nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base, facendovi rientrare «tutte le forme di sostegno diretto o indiretto al reddito o ai prezzi» e «qualsiasi modo o maniera in cui il governo fornisce sostegno al reddito o ai prezzi a favore di qualcuno».

(179)

La Commissione ha respinto tale obiezione. Essa è giunta alla sua determinazione in conformità con la giurisprudenza e l'interpretazione date dall'OMC all'espressione «sostegno al reddito o ai prezzi». Come specificato nei considerando da 186 a 195, la Commissione non ha solo esaminato l'effetto delle misure adottate dal governo dell'Argentina ma ha anche analizzato attentamente gli obiettivi politici delle misure prese dallo stesso governo, unitamente alla loro natura e al loro intento, per concludere che il prezzo del biodiesel e della soia sul mercato interno dell'Argentina comprende l'intervento diretto del governo nel mercato con l'intento di stabilire il prezzo di un bene ad un livello particolare (71). Come risultato degli obiettivi politici perseguiti dal governo dell'Argentina, i prezzi del biodiesel praticati sul mercato interno sono stabiliti a un livello artificialmente elevato rispetto al prezzo del biodiesel esportato, in modo da sostenere l'industria nazionale del biodiesel (cfr. considerando 189 e 195). Allo stesso tempo il prezzo della soia è stabilito a un livello artificialmente basso mediante una tassa all'esportazione sulla soia che sostiene anch'essa l'industria nazionale del biodiesel.

(180)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni, il governo dell'Argentina ha espresso disaccordo con l'interpretazione della Commissione secondo cui le categorie «contributo finanziario» e «sostegno al reddito o ai prezzi» non si escludono a vicenda, in considerazione della congiunzione «o» nell'articolo 1.1, lettera a), punto 2), dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

(181)

Al considerando 171 la Commissione ha spiegato perché essa non ritiene che tali categorie si escludano a vicenda. La semplice spiegazione linguistica del termine «o» nel testo dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative non ha modificato il ragionamento della Commissione e pertanto la contestazione è stata respinta.

(182)

Il governo dell'Argentina ha ribadito la propria obiezione che i risultati cui è giunta la Commissione si basano su un'interpretazione inammissibilmente ampia dell'espressione «una qualsivoglia forma di sostegno al reddito o ai prezzi» utilizzata nell'articolo 1.1, lettera a), punto 2), dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e che il regime di tasse all'esportazione può ricadere nell'ambito disciplinato dall'articolo 1.1, lettera a), punto 2), solo se la Commissione applica un «criterio degli effetti», che non è coerente con la giurisprudenza dell'OMC.

(183)

Poiché il governo dell'Argentina non ha presentato nuove prove a confutazione delle conclusioni della Commissione, quest'ultima ha respinto le obiezioni.

(184)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni, CARBIO ha contestato anche i risultati cui è giunta la Commissione in materia di sostegno al reddito o ai prezzi, citando a proprio favore una parte diversa della relazione dell'organo di appello nella causa «China – GOES» (72). Secondo CARBIO il sostegno al reddito o ai prezzi non comprende le situazioni in cui una variazione dei prezzi è un effetto indiretto di un'altra forma di intervento governativo (73).

(185)

La Commissione ritiene che il rimando di CARBIO alla giurisprudenza sulla causa «China – GOES» non sia pertinente all'oggetto in esame, in quanto le conclusioni relative al sostegno al reddito o ai prezzi non sono basate su effetti indiretti sui prezzi ma su interventi attribuibili al governo dell'Argentina che sono elaborati, e che hanno come obiettivo, esercitare effetti sui prezzi in modo da sostenere l'industria del biodiesel. Tale contestazione è pertanto respinta.

3.2.2.8.   Intenzione del governo dell'Argentina di sostenere l'industria nazionale del biodiesel

(186)

Dagli atti legislativi indicati nei considerando da 89 a 100 emerge che il governo dell'Argentina persegue una esplicita politica di sostegno alla creazione e allo sviluppo dell'industria nazionale del biodiesel. In particolare, mediante la legge 26.093 del 12 maggio 2006 (74) il governo dell'Argentina ha varato un regime per promuovere la produzione e l'utilizzo di biocarburanti nel paese, compreso il biodiesel. Tale legge istituisce un'autorità incaricata di promuovere e controllare la produzione e l'utilizzo di biocarburanti sostenibili (75). Inoltre, la legge prevede che il dipartimento dell'Agricoltura, dell'allevamento, della pesca e dell'alimentazione promuova le colture destinate alla produzione di biocarburanti, incoraggiando la diversificazione produttiva del settore agricolo, che il dipartimento delle Piccole e medie imprese promuova l'acquisizione di beni di investimento destinati alla produzione di biocarburanti da parte di tali imprese e che il dipartimento della Scienza, della tecnologia e dell'innovazione produttiva promuova la ricerca, la collaborazione e il trasferimento di tecnologia tra piccole e medie imprese e istituzioni pertinenti del sistema pubblico nazionale di scienza, tecnologia e innovazione (76).

(187)

Il governo dell'Argentina fornisce un sostegno esplicito dal 2001, con l'entrata in vigore del decreto 1396 (77). Il decreto ha istituito il piano di competitività per il biodiesel, che esenta dalle imposte i produttori nell'intento di promuovere lo sviluppo del biodiesel e afferma che la componente fiscale dei combustibili liquidi e del gas naturale è uno strumento fondamentale per mandare segnali economici (enfasi aggiunta). Nel 2001 il piano ha ricevuto il sostegno del sottosegretario per i combustibili, il quale ha garantito ai promotori di progetti per la produzione di biodiesel che il biodiesel sarebbe rimasto esente dalla tassa sui carburanti e ha confermato il ruolo del governo dell'Argentina, promettendo l'istituzione di un quadro normativo stabile e annunciando che i progetti in materia di biodiesel avrebbero goduto del regime per la promozione industriale e dei relativi crediti. Il sottosegretario ha inoltre dichiarato che i protagonisti dello sviluppo del biodiesel devono essere i produttori agricoli (78).

(188)

La promozione del biodiesel nazionale è stata consolidata con la risoluzione 1156 del 2004, che ha istituito il programma nazionale per i biocombustibili (79) con il quale il ministero dell'Economia e della produzione ha promosso lo sviluppo tecnologico dell'industria nazionale del biodiesel (80). Il governo dell'Argentina riteneva esplicitamente che la promozione dell'industria nazionale del biodiesel facesse parte del modello macroeconomico argentino (81).

(189)

Il Centro de Economía Internacional ha dichiarato nel 2011 (82) che lo sviluppo del biodiesel nazionale era inteso a massimizzare il valore aggiunto della soia, piuttosto che a ridurre l'impiego di combustibili fossili. I motivi dello sviluppo dell'industria del biodiesel indicati da questo istituto di ricerca erano, tra gli altri, la crescente opportunità di soddisfare le esigenze dei mercati esteri e i differenziali in termini di dazi all'esportazione, che favorivano una produzione a maggior valore aggiunto rispetto a quella di prodotti di base come la soia (83).

(190)

Uno studio condotto nel 2011 da un ente governativo, l'Istituto nazionale di tecnologia agricola (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA) (84), ha inoltre concluso che accade comunemente che il mercato del biodiesel sia stimolato dallo Stato per vari motivi mediante diverse politiche, [i]n altri termini, è probabile che il mercato sia stimolato artificialmente e che, senza la presenza dello Stato, perda rilevanza economica, e che la conclusione ovvia è che sembra che non sia il biodiesel a incentivare la produzione di soia, ma che il nesso di causalità vada nella direzione opposta.

(191)

Il sostegno è proseguito anche dopo il periodo dell'inchiesta, poiché nel febbraio 2018 il ministro dell'Energia, il governatore di Santa Fe e CARBIO hanno concordato di istituire un gruppo di lavoro congiunto per strutturare meglio e rafforzare la strategia nazionale per il biodiesel (85).

(192)

Nel 2010, il governo dell'Argentina ha istituito un obbligo di miscelazione per il mercato interno che impone alle società di carburanti in Argentina di acquistare biodiesel e miscelarlo con diesel minerale prima della vendita (86). Questo obbligo di miscelazione è stato istituito unitamente alle convenzioni per la fornitura di biodiesel tra il governo dell'Argentina e i produttori di biodiesel dal 2010 al 2015. Tali convenzioni sono state istituite in considerazione dell'importanza dell'integrazione dei biocombustibili nel sistema energetico del paese, per cui si è reso necessario definire orientamenti chiari che garantiscano in modo efficiente ed efficace il conseguimento degli obiettivi proposti dal potere esecutivo nazionale (87) e inoltre tengano conto degli obiettivi dello Stato ai fini della promozione dell'attività agroindustriale che genera valore aggiunto per le materie prime prodotte sul territorio nazionale (88).

(193)

Come illustrato ai considerando da 265 a 267, il governo dell'Argentina non ha firmato convenzioni per la fornitura di biodiesel dopo il 2015, ma ha continuato ad assegnare contingenti e a fissare il prezzo al quale le società devono acquistare biodiesel per la miscelazione. Il contingente si basava sulla quantità prevista richiesta dal mercato interno per rispettare l'obbligo di miscelazione. Il resto della produzione argentina poteva solo essere esportato.

(194)

Durante il periodo dell'inchiesta, il prezzo del biodiesel sul mercato nazionale era fissato su base mensile, con una differenziazione tra grandi imprese, grandi imprese non integrate e piccole e medie imprese. Il prezzo del biodiesel praticato sul mercato interno si basava sulla seguente formula:

costo dell'olio di soia (pubblicato dal ministero dell'Agricoltura) + costo del metanolo + costo del lavoro + altri costi + redditività del capitale (fissata al 3 %) (89).

(195)

Nessuno dei gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione ha ricevuto un contingente, né ha rifornito il mercato interno durante il periodo dell'inchiesta. Tuttavia, i prezzi medi fissati sul mercato interno sembrano più elevati del prezzo medio all'esportazione, in particolare per i produttori di biodiesel di piccole e medie dimensioni e le grandi imprese non integrate. Quindi, fissando il prezzo del biodiesel nazionale a un livello artificialmente elevato, il governo dell'Argentina ha perseguito una politica di sostegno dei prezzi a favore dei produttori di biodiesel di piccole e medie dimensioni che vendono sul mercato interno.

(196)

Dopo la divulgazione del documento informativo il governo dell'Argentina ha contestato il risultato secondo cui il prezzo del biodiesel praticato sul mercato interno è stabilito a un livello artificialmente elevato.

(197)

La Commissione ha espresso disaccordo. Per valutare il prezzo del biodiesel praticato sul mercato interno la Commissione si è avvalsa di dati pubblici forniti dal governo dell'Argentina, dai quali si evince che il prezzo praticato sul mercato interno è stabilito dal governo e non dipende dalle forze di mercato. Il governo dell'Argentina non ha contestato l'affermazione che i prezzi interni del biodiesel siano stabiliti dal governo stesso. I dati pubblici hanno inoltre mostrato che i prezzi praticati sul mercato interno per le imprese che avevano accesso a tale mercato (vale a dire le piccole e medie imprese) erano in realtà superiori al prezzo all'esportazione. Il governo dell'Argentina non ha contestato neanche tale differenza di prezzo. La Commissione ha pertanto concluso che il prezzo del biodiesel praticato sul mercato interno è stabilito a un livello artificialmente elevato. La contestazione è stata di conseguenza respinta.

(198)

Dopo la divulgazione del documento informativo il governo dell'Argentina ha affermato che non è accertato incontestabilmente il nesso di causalità tra l'asserito sostegno al reddito o ai prezzi e un effetto successivo di incremento delle esportazioni o riduzione delle importazioni, né che i produttori più grandi siano ostacolati nel vendere sul mercato interno.

(199)

La Commissione ha respinto tale obiezione. Regolamentando il mercato interno del biodiesel e assegnando un contingente solo ai produttori di biodiesel più piccoli, il governo dell'Argentina ha creato un'industria nella quale i produttori più grandi sono ostacolati nella vendita sul mercato interno e quindi sono completamente orientati all'esportazione, incoraggiando così la competitività delle esportazioni dell'industria del biodiesel. Inoltre la tabella 2 al considerando 209 fornisce dati sulla produzione argentina di biodiesel a partire dal 2008 (anno in cui l'Argentina ha iniziato la produzione su larga scala) e sull'esportazione di biodiesel. La tabella 2 mostra che il sostegno al reddito dell'industria del biodiesel ha avuto effetti positivi sulle esportazioni, in quanto tale settore è stato creato con un orientamento all'esportazione e conserva tale orientamento anche oggi.

(200)

Come spiegato nei considerando da 186 a 191 il governo dell'Argentina intendeva palesemente sostenere l'intera industria del biodiesel, che fosse orientata all'esportazione o al mercato interno. Tuttavia nessuno dei produttori esportatori inclusi nel campione ha registrato importanti vendite sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta. Tutti i produttori esportatori inclusi nel campione hanno spiegato che la domanda sul mercato interno era soddisfatta dall'offerta delle piccole e medie imprese che ricevevano contingenti dal governo dell'Argentina. Il fatto che per le grandi società fosse stabilito un prezzo speciale non cambia il fatto che nessuna delle società grandi abbia venduto sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta. Di conseguenza, ostacolando le vendite sul mercato interno dell'industria del biodiesel, il governo dell'Argentina ha dato slancio alle esportazioni dell'industria argentina del biodiesel.

(201)

La Commissione ha pertanto concluso che l'intenzione del governo dell'Argentina di sostenere la creazione e lo sviluppo dell'industria del biodiesel è palese.

3.2.2.9.   Misure di sostegno all'industria del biodiesel

(202)

Come discusso ai considerando da 186 a 201, il governo dell'Argentina ha cercato di sostenere l'industria del biodiesel adottando una serie di misure, comprese le tasse all'esportazione sulla soia, i contingenti all'esportazione su altri semi oleosi e cereali, un divieto di importazione della soia nel periodo precedente il periodo dell'inchiesta e la concessione di sovvenzioni ai coltivatori di soia nelle province meno sviluppate dell'Argentina. Queste misure hanno creato in Argentina un mercato interno della soia che è artificiale, frammentato e caratterizzato da prezzi bassi, a vantaggio dell'industria nazionale del biodiesel. Inoltre, con la legge sui biocarburanti del 2006 (90) il governo dell'Argentina ha istituito un regime di promozione della produzione di biodiesel. Come già accennato al considerando 191, questo sostegno è continuato anche dopo il periodo dell'inchiesta, quando il governo dell'Argentina, insieme ad altre autorità e operatori, ha istituito un gruppo di lavoro congiunto per strutturare meglio e rafforzare la strategia nazionale per il biodiesel. La Commissione conclude pertanto, sulla base dei dati disponibili, che nell'ultimo decennio il governo dell'Argentina ha posto in essere una serie di misure nell'intento di creare, sviluppare e sostenere l'industria del biodiesel.

3.2.2.10.   La serie di misure adottate dal governo dell'Argentina costituisce una «forma di sostegno al reddito o ai prezzi» ai sensi dell'articolo XVI del GATT 1994

(203)

Con la serie di misure descritte ai considerando da 186 a 201, il governo dell'Argentina fornisce sostegno al reddito a favore dell'industria del biodiesel. Quand'anche si potesse sostenere che le misure messe in atto dal governo dell'Argentina in relazione ai produttori di soia non equivalgono a un incarico o a un ordine, argomento che appunto qui si contesta, la Commissione ritiene che esse costituirebbero come minimo condizioni di regolamentazione che consentono artificialmente ai produttori di biodiesel di ottenere soia a prezzi inferiori a quelli applicati sul mercato internazionale. In una risoluzione del 2012 (91) il governo dell'Argentina ha riconosciuto che l'industria del biodiesel ha realizzato profitti fino al 25 % nel 2012 grazie alla serie di misure adottate dallo stesso governo.

(204)

Inoltre, il governo dell'Argentina ha istituito obblighi di miscelazione che impongono alle società di carburanti in Argentina di acquistare biodiesel a prezzi artificialmente elevati stabiliti dal governo. Come spiegato nella sezione 3.3, la Commissione non prevede misure per compensare le convenzioni per la fornitura di biodiesel, poiché i produttori esportatori non ne hanno beneficiato durante il periodo dell'inchiesta. Tuttavia, il fatto che il sistema sia in vigore indica che il governo dell'Argentina fornisce anche un sostegno ai prezzi a favore dell'industria del biodiesel.

(205)

La Commissione osserva inoltre che in virtù della legge sui biocarburanti del 2006 (92) il governo dell'Argentina ha istituito un regime di promozione della produzione di biodiesel, che comprende la concessione di incentivi a sostegno dello sviluppo di questa industria.

(206)

Tutte le misure dimostrano che l'industria argentina del biodiesel è sostenuta e stimolata artificialmente. Questa situazione è riconosciuta persino dal governo dell'Argentina in una pubblicazione dell'Istituto nazionale della tecnologia agricola, nella quale si afferma che è probabile che il mercato sia stimolato artificialmente e che senza la presenza dello Stato perda rilevanza economica (93) e che la tassa all'esportazione differenziata è un chiaro incentivo a produrre biodiesel e, in assenza di assistenza statale, la vendita del biodiesel come unico prodotto non sarebbe sostenibile per le società che dipendono dall'acquisto di olio sul mercato (94).

(207)

La Commissione ha concluso pertanto che tramite la serie di misure citate il governo dell'Argentina fornisce, direttamente o indirettamente, sostegno al reddito o ai prezzi a favore dell'industria del biodiesel, contribuendo in questo modo alla sua competitività.

(208)

Inoltre, come indicato ai considerando 199 e 200, l'industria argentina del biodiesel è nata come settore orientato all'esportazione, nel quale vigono i prezzi del mercato mondiale.

(209)

Come illustrato nella tabella 2, inizialmente l'industria argentina del biodiesel è stata creata come settore orientato all'esportazione, nel quale, soprattutto nei primi anni, quasi tutta la produzione di biodiesel era esportata e accedeva ai maggiori mercati di esportazione in esenzione da dazi in virtù del sistema di preferenze generalizzate (95).

Tabella 2

Produzione ed esportazione argentina di biodiesel (in tm)

Anno

Produzione

Esportazioni totali

Esportazioni verso l'Unione

Esportazioni (% della produzione)

2008

711 864

680 219

n.d.

96 %

2009

1 179 103

1 142 283

n.d.

97 %

2010

1 820 385

1 342 318

n.d.

74 %

2011

2 429 964

1 649 352

n.d.

68 %

2012

2 456 578

1 543 094

1 387 667

63 %

2013

1 997 809

1 149 259

478 750

58 %

2014

2 584 290

1 602 695

802 415

62 %

2015

1 810 659

788 226

6 250

44 %

2016

2 659 275

1 626 264

0

61 %

2017

2 871 435 (*)

1 650 119 (*)

638 091

57 %

Fonte: Ministero dell'Energia, governo dell'Argentina e INDEC, governo dell'Argentina; * = stima.

(210)

Il sostegno all'industria nazionale del biodiesel ha dunque favorito le esportazioni di biodiesel, in quanto i produttori di biodiesel erano in grado di competere slealmente con i produttori di biodiesel di altri paesi, che non beneficiavano dei prezzi inferiori dei fattori produttivi. I costi inferiori consentivano redditi più elevati, che potevano essere trasformati in ulteriori profitti o utilizzati per ridurre il prezzo, o entrambe le cose. L'industria argentina del biodiesel rimane orientata principalmente ai mercati di esportazione, in particolare il mercato dell'Unione.

(211)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni, il governo dell'Argentina ha contestato il risultato cui era giunta la Commissione, vale a dire che «una serie di misure» adottate dallo stesso governo costituisca una «forma di sostegno al reddito o ai prezzi» ai sensi dell'articolo XVI del GATT 1994 e dell'articolo 1.1, lettera a), punto 2), dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, causando un aumento delle esportazioni di biodiesel.

(212)

Poiché il governo dell'Argentina non ha presentato ulteriori deduzioni a sostegno di tale affermazione, la Commissione ha respinto tale obiezione.

3.2.2.11.   Conclusione

(213)

La Commissione ha pertanto concluso che tramite una serie di misure il governo dell'Argentina ha fornito sostegno, direttamente o indirettamente, al reddito o ai prezzi dell'industria del biodiesel, con il risultato di un aumento delle esportazioni di biodiesel, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base.

3.2.2.12.   Vantaggio

(214)

Avendo stabilito che la serie di misure costituisce un contributo finanziario del governo dell'Argentina sotto forma di incarico o di ordine a enti privati e/o di sostegno al reddito o ai prezzi, la Commissione ha calcolato l'importo delle sovvenzioni in base al vantaggio conferito al beneficiario ed effettivamente riscontrato durante il periodo dell'inchiesta, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 5 del regolamento di base.

(215)

Poiché la maggior parte delle misure del governo dell'Argentina mirava ad abbassare artificialmente il prezzo della soia praticato sul mercato interno, con il risultato di un reddito superiore per i produttori di biodiesel, la Commissione ha esaminato se il sostegno del governo dell'Argentina all'industria del biodiesel conferisse un vantaggio ricorrendo alla differenza tra i prezzi pagati dai produttori nazionali di biodiesel e un parametro di riferimento basato sulle condizioni di mercato prevalenti in Argentina per la soia.

(216)

La Commissione ha ipotizzato che tale differenza determinasse maggiori profitti per i produttori di biodiesel e pertanto equivalesse come minimo ai vantaggi ottenuti mediante il sostegno al reddito/ai prezzi da parte del governo dell'Argentina. Questo metodo comparativo ha inoltre garantito l'assenza di un doppio conteggio con altre sovvenzioni soggette a compensazione nella presente inchiesta, che forniscono anch'esse sostegno al reddito o ai prezzi a favore dei produttori di biodiesel.

(217)

La Commissione ha innanzitutto calcolato la media ponderata del prezzo di acquisto della soia pagato dai produttori argentini inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta. La media ponderata è stata calcolata su base mensile e alla consegna da parte dei coltivatori di soia allo stabilimento di biodiesel in Argentina.

(218)

Il prezzo medio di acquisto è stato basato sui prezzi al netto dell'IVA e sulle quantità indicate per singola operazione negli elenchi delle fatture presentate dalle società e verificate durante le visite di verifica.

(219)

Questo prezzo medio ha dovuto essere confrontato con un opportuno parametro di riferimento. A norma dell'articolo 6, lettera d), del regolamento di base, l'adeguatezza del corrispettivo si determina in relazione alle condizioni di mercato vigenti relativamente alla merce in questione nel paese in cui ha luogo la fornitura, ossia l'Argentina, compresi prezzo, qualità, disponibilità, commerciabilità, trasporto e altre condizioni di acquisto (96). Questa disposizione rispecchia l'articolo 14, lettera d), dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e andrebbe interpretata e applicata alla luce dello stesso.

(220)

La soia è un prodotto di base e il prodotto importato in Argentina è analogo a quello coltivato nel paese. I produttori esportatori inclusi nel campione hanno importato tutta la soia a condizioni cif, in media allo stesso livello di prezzo indipendentemente dall'origine. I prezzi effettivi all'importazione con consegna a condizioni cif agli stabilimenti di frantumazione erano allo stesso livello dei prezzi del mercato mondiale, quotati a condizioni fob Golfo del Messico. È risultato che gli acquisti di soia coltivata internamente sono stati effettuati a diverse condizioni Incoterms. Tuttavia, anche la netta maggioranza degli acquisti di soia coltivata internamente è stata consegnata a impianti di frantumazione nazionali. Le importazioni di soia rappresentavano una quota significativa degli acquisti dei produttori esportatori inclusi nel campione, ossia il 4,6 %. Tali acquisti erano distribuiti in centinaia di transazioni. Benché i produttori esportatori inclusi nel campione avessero diversi fornitori in vari paesi vicini, il prezzo all'importazione è risultato in media sullo stesso livello, come indicato al considerando 223.

(221)

La Commissione ha pertanto ritenuto che i prezzi effettivi pagati per la soia importata dai produttori esportatori inclusi nel campione indichino quali sarebbero le condizioni di mercato non falsate in Argentina, comprese le spese di spedizione generalmente applicabili incluse nel prezzo finale (97).

(222)

La conclusione non cambia anche considerando il fatto che le importazioni dei produttori esportatori inclusi nel campione non erano destinate alla produzione di biodiesel, bensì alla produzione di olio di soia, in quanto durante il periodo dell'inchiesta la domanda di soia per la produzione di biodiesel in Argentina era soddisfatta completamente dall'offerta interna di soia. Nel contempo, tra i diversi tipi di soia disponibili non esistono differenze di qualità tali per cui la soia importata non sarebbe stata utilizzabile per la produzione di biodiesel. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che tali acquisti costituiscano un parametro di riferimento adeguato.

(223)

Su tale base, la Commissione ha utilizzato il prezzo effettivo al quale i produttori esportatori inclusi nel campione hanno importato soia in Argentina, tutta proveniente da paesi vicini, come indicatore indiretto più preciso possibile di un prezzo non distorto praticato sul mercato interno argentino per questi prodotti. In effetti, il livello di tali prezzi era lo stesso dei prezzi praticati sul mercato mondiale, ossia un prezzo medio di 6 043 ARS/tm durante il periodo dell'inchiesta.

(224)

La Commissione ha poi confrontato il prezzo pagato per la soia coltivata internamente dai produttori argentini con la media ponderata dei prezzi effettivi all'importazione della soia su base mensile. Queste importazioni erano tutte effettuate nell'ambito di un regime di importazione temporaneo e pertanto non erano soggette a dazi all'importazione e il prezzo effettivo pagato dai produttori esportatori inclusi nel campione è ritenuto corrispondente alle condizioni di mercato vigenti in Argentina.

(225)

L'importo complessivo della differenza rappresenta il «risparmio» ottenuto dai produttori argentini di biodiesel acquistando soia sul mercato argentino, distorto, rispetto al prezzo che avrebbero pagato in assenza di distorsioni. Questo importo complessivo rappresenta in ultima analisi il vantaggio conferito ai produttori argentini dal governo dell'Argentina durante il periodo dell'inchiesta.

(226)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha ripartito gli importi della sovvenzione sul fatturato complessivo della produzione di prodotti a base di soia realizzato dai produttori esportatori inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta in quanto denominatore appropriato, poiché la sovvenzione ha conferito un vantaggio all'intera produzione di prodotti a base di soia e non solo al prodotto in esame o alla produzione destinata all'esportazione.

(227)

Per il periodo successivo al periodo dell'inchiesta, il governo dell'Argentina ha adottato il decreto 1343/2016 (98) che stabilisce l'aliquota della tassa all'esportazione sulla soia e sull'olio di soia. Dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 l'aliquota sarà ridotta ogni mese dello 0,5 %. Di conseguenza, la tassa all'esportazione sulla soia scenderà al 18 % alla fine del 2019.

(228)

Il 3 settembre 2018 il governo dell'Argentina ha adottato il decreto 793/2018 (99), che ha fissato l'aliquota della tassa all'esportazione sulla soia al 18 % a partire da tale data, prevedendo tuttavia un'ulteriore tassa all'esportazione di 4 ARS per USD esportato, calcolata sul valore fob della soia esportata espresso in USD. Questo dimostra che il governo dell'Argentina può decidere in qualsiasi momento di modificare il livello della tassa all'esportazione.

(229)

Eventi verificatisi dopo la decisione della Commissione di non istituire misure provvisorie a settembre 2018 hanno confermato nuovamente che il governo dell'Argentina può modificare regolarmente il sistema delle tasse all'esportazione. In particolare, il limite del 12 % sulla tassa all'esportazione complessiva, introdotto per decreto a settembre, è già stato portato al 33 % nella legge di bilancio per il 2019 e tale limite può rimanere in vigore fino alla fine del 2020 (100).

(230)

La Commissione conclude pertanto che continuerà il conferimento di un vantaggio dopo il periodo dell'inchiesta in conformità all'articolo 15, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento di base.

(231)

Dopo la divulgazione del documento informativo, il governo dell'Argentina e CARBIO hanno affermato che il parametro basato sulla soia importata non riflette le condizioni di mercato in Argentina.

(232)

L'affermazione del governo dell'Argentina che il prezzo all'importazione rifletta il parametro di riferimento di un mercato alternativo indica un'interpretazione non corretta dei fatti. In realtà la Commissione ha utilizzato come parametro di riferimento il prezzo all'importazione della soia effettivamente pagato dai produttori esportatori inclusi nel campione. La Commissione ha ritenuto che tale prezzo costituisse un parametro di riferimento adeguato precisamente per il motivo che tale prezzo rifletteva le condizioni di mercato in Argentina in assenza delle misure del governo dell'Argentina (come verificato mediante il confronto tra i prezzi all'importazione e i prezzi internazionali). La Commissione ha ritenuto che il prezzo all'importazione cif costituisse un riferimento adeguato in quanto esso rifletteva il prezzo presso l'impianto di frantumazione sito nel porto.

(233)

La Commissione ha riconosciuto che il parametro di riferimento dovrebbe tenere conto del vantaggio competitivo di cui eventualmente gode il paese. Tuttavia né il governo dell'Argentina né CARBIO hanno addotto argomenti o fornito prove a sostegno dell'affermazione che il parametro di riferimento interno adottato non riflette le condizioni di mercato vigenti in Argentina. Tali contestazioni sono state pertanto respinte.

(234)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni, il governo dell'Argentina e CARBIO hanno contestato che il prezzo pagato per la soia importata costituisse un parametro di riferimento adeguato in quanto esso non rispecchiava le condizioni di mercato in Argentina.

(235)

La Commissione ha spiegato ai considerando 220, 232 e 233 perché essa considera la soia importata rappresentativa e acquistata a condizioni di mercato quali quelle vigenti in Argentina. Poiché né il governo dell'Argentina né CARBIO hanno fornito prove a convalida della loro contestazione della conclusione in esame, la Commissione ha respinto tale obiezione.

(236)

Dopo la divulgazione del documento informativo, i produttori esportatori inclusi nel campione hanno sostenuto che un prezzo di riferimento basato sul prezzo dello stesso prodotto di base in una regione completamente diversa è inaffidabile. La Commissione ha osservato che i produttori esportatori inclusi nel campione hanno importato soia solo da paesi vicini. Tale dato era pertanto l'indicatore indiretto più preciso possibile del prezzo non distorto che sarebbe esistito in Argentina in assenza del sostegno del governo, come anche il più affidabile. La contestazione è stata di conseguenza respinta.

(237)

Dopo la divulgazione del documento informativo, CARBIO ha sostenuto inoltre che il vantaggio conferito è cessato, in quanto la tassa all'esportazione sulla soia è stata ridotta dal 30 % al 18 %.

(238)

La Commissione ha osservato che l'interpretazione data da CARBIO al livello detta tassa all'esportazione non è corretta. Il decreto 793/2018 ha fissato il livello della tassa all'esportazione al 18 %, ma ha anche istituito una tassa all'esportazione aggiuntiva del 12 %, con un limite di 4 ARS per USD di valore esportato. Di fatto, ciò significa che la tassa all'esportazione è stata fissata a circa il 28 %, rispetto al 30 % durante il periodo dell'inchiesta.

(239)

La Commissione ha osservato che tale modifica si è verificata dopo la fine del periodo dell'inchiesta sulle sovvenzioni. In base all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di base, le informazioni relative a un periodo successivo al periodo d'inchiesta non sono di norma prese in considerazione. CARBIO non ha fornito alcuna ragione incontrovertibile per la quale tale informazione debba essere presa in considerazione.

(240)

Inoltre CARBIO non ha fornito alcuna prova della propria affermazione che non è più possibile parlare di sovvenzione o vantaggio dovuto all'esistenza della tassa all'esportazione sulla soia. La Commissione ha concluso che una modesta riduzione della tassa all'esportazione sulla soia, di circa il 2 %, non dimostrava che la misura non conferisce più alcun vantaggio agli esportatori in questione. La Commissione ha ritenuto che qualsiasi effetto di un'ulteriore riduzione della tassa all'esportazione sulla soia, o della sua soppressione, andrebbe esaminato nel contesto di un riesame, non dell'inchiesta in corso.

(241)

CARBIO ha inoltre affermato che qualsiasi asserito vantaggio conferito ai produttori argentini dall'aumento della tassa sulla soia sarebbe compensato dall'aumento della tassa diretta all'esportazione sul biodiesel e dovrebbe quindi, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base, essere dedotto dalla totalità della sovvenzione calcolata.

(242)

CARBIO non ha fornito alcuna prova che la tassa all'esportazione sul biodiesel esportato nell'Unione fosse specificamente destinata a compensare la sovvenzione, come indicato all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base. CARBIO non ha inoltre dimostrato in qual modo l'attuale tassa all'esportazione sul biodiesel compensi il supporto conferito, anche attraverso la tassa all'esportazione sulla soia, dalle misure del governo dell'Argentina. La Commissione ha pertanto respinto tale osservazione.

(243)

CARBIO ha espresso ulteriori osservazioni specifiche in merito alle modifiche del sistema della tassa all'esportazione dopo la fine del periodo dell'inchiesta, compreso l'aumento della tassa all'esportazione sul biodiesel, e alle modifiche della tassa all'esportazione sulla soia. La Commissione ha respinto l'asserzione che tali modifiche potessero alterare le conclusioni della Commissione.

(244)

In primo luogo, la tassa all'esportazione sul biodiesel istituita dopo la fine del periodo dell'inchiesta non ha avuto alcun effetto evidente sull'importo del vantaggio conferito ai produttori di biodiesel mediante la fornitura di soia per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe stato adeguato.

(245)

In secondo luogo esiste ancora una tassa all'esportazione sulla soia e non sono state fornite prove che il prezzo della soia in Argentina sia aumentato dopo la fine del periodo dell'inchiesta, riducendo in tal modo in linea teorica l'importo del vantaggio.

(246)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni, il governo dell'Argentina ha evidenziato che l'articolo 81 della legge di bilancio non aumenta al 33 % il «limite sulla tassa all'esportazione complessiva introdotto dal decreto 783/2018 a settembre», in quanto l'articolo 83 stabilisce un limite del 30 % per la tassa all'esportazione, calcolata sul valore imponibile o sul prezzo ufficiale a condizioni fob.

(247)

Anche se la tassa all'esportazione è stata limitata al 30 %, resta valida la conclusione della Commissione secondo cui permarrà il conferimento di un vantaggio dopo il periodo dell'inchiesta, come indicato all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di base.

(248)

Dopo la divulgazione del documento informativo, i produttori esportatori inclusi nel campione hanno presentato osservazioni che riguardavano il calcolo del vantaggio conferito dalla fornitura di soia per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe stato adeguato. Tali osservazioni riguardavano specifiche società e si riferivano principalmente a errori materiali o ad ulteriori richieste di adeguamento.

(249)

Quando sono stati rinvenuti errori materiali si è provveduto a correggerli, ad esempio l'inclusione delle operazioni a quantità zero per garantire che il prezzo per kg acquistato fosse quello corretto. Quando però una società ha chiesto che dati che erano stati verificati fossero modificati successivamente alle relative verifiche in loco, a tale richiesta è stato opposto un rifiuto, poiché la Commissione non aveva modo di verificare l'accuratezza dei nuovi dati non verificati.

(250)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni, i due produttori esportatori che avevano chiesto di modificare dati già verificati hanno ripresentato la stessa richiesta, che è stata nuovamente respinta per le considerazioni prima esposte.

(251)

Durante un'audizione successiva alla divulgazione del documento informativo CARBIO ha sostenuto che, in sede di calcolo del vantaggio conferito, la Commissione avrebbe dovuto escludere dal calcolo del prezzo di acquisto in Argentina gli acquisti di soia provenienti da società collegate. La Commissione ha osservato che la soia acquistata in Argentina dai produttori esportatori durante il periodo dell'inchiesta proveniva sia da fornitori collegati sia da fornitori indipendenti, e che i prezzi erano uguali: ciò fornisce una chiara indicazione del fatto che gli acquisti da fornitori collegati erano effettuati a condizioni di mercato. La Commissione non ha pertanto ravvisato alcun motivo per non utilizzare tali transazioni nel calcolo del vantaggio arrecato ai produttori di biodiesel, che è stato calcolato in base a medie mensili per ogni kg di soia acquistata. La contestazione è stata di conseguenza respinta.

3.2.2.13.   Specificità

(252)

La serie di misure adottate dal governo dell'Argentina era intesa ad avvantaggiare determinate industrie, tra cui l'industria nazionale del biodiesel. Benché le distorsioni relative alla soia conferiscano vantaggi anche ad altri prodotti a valle diversi dal biodiesel, il vantaggio è accessibile solo a determinate industrie argentine, quelle appartenenti alla catena del valore della soia. Inoltre, anche se il sostegno concesso dal governo dell'Argentina al biodiesel attraverso una serie di misure è concesso anche ad altri biocarburanti, le misure sono limitate a un gruppo di imprese o industrie. Esse sono pertanto specifiche a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base.

(253)

Dopo la divulgazione del documento informativo, CARBIO ha sostenuto che le misure non sono limitate all'industria del biodiesel e quindi non sono specifiche. CARBIO ha ribadito tale asserzione dopo la divulgazione finale delle informazioni senza fornire nuove prove. La Commissione ha ritenuto che le caratteristiche intrinseche del prodotto fornito (soia) limitino la possibile applicazione unicamente a determinate imprese (101). La Commissione ha pertanto respinto l'affermazione di CARBIO che la sovvenzione non sia specifica all'industria del biodiesel.

3.2.3.   Conclusione

(254)

La Commissione ha constatato che tramite una serie di misure il governo dell'Argentina ha fornito sostegno all'industria del biodiesel, anche attraverso la fornitura di soia per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe stato adeguato. Il vantaggio conferito ai beneficiari dal governo dell'Argentina è specifico e pertanto configura una sovvenzione compensabile.

(255)

Dopo la divulgazione del documento informativo, CARBIO ha sostenuto che la Commissione prendeva in considerazione unicamente la tassa all'esportazione sulla soia per giungere alla conclusione che esistesse un contributo finanziario e/o un sostegno al reddito e ai prezzi.

(256)

La Commissione ha espresso disaccordo. Dall'apertura dell'inchiesta la Commissione ha accertato che esistevano altri strumenti di cui si è avvalso il governo dell'Argentina (oltre alla tassa all'esportazione sulla soia) che dovrebbero rientrare nell'inchiesta sul sostegno del governo dell'Argentina all'industria del biodiesel (102). Come spiegato in precedenza, la Commissione considera la tassa all'esportazione solo uno tra gli strumenti destinati a fornire soia per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe stato adeguato sul mercato nazionale dell'Argentina, che configurano una sovvenzione compensabile. Le altre misure prese dal governo dell'Argentina mostrano che tale governo ha dato ordine ai coltivatori di soia di vendere il proprio prodotto a un prezzo artificialmente basso all'industria del biodiesel e che pertanto il governo intendeva palesemente sostenere l'industria nazionale del biodiesel.

(257)

Sebbene la Commissione abbia accertato che alcune altre sovvenzioni indicate nella denuncia non hanno costituito sovvenzioni compensabili durante il periodo dell'inchiesta (in particolare le convenzioni per la fornitura di biodiesel o determinate esenzioni fiscali), esse sono state parte integrante dell'insieme di misure destinate a sostenere l'industria del biodiesel e hanno evidenziato l'esistenza di sostegno al reddito o ai prezzi per l'industria del biodiesel. In altre parole, il fatto che alcune sovvenzioni, come è stato accertato, non siano state utilizzate dai produttori esportatori inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta non contraddice l'esistenza di una serie di misure del governo dell'Argentina a sostegno dell'industria nazionale del biodiesel.

(258)

La Commissione ha esaminato la totalità delle prove disponibili in questa inchiesta alla ricerca di conferme dei risultati. Come riconosciuto dall'organo di appello nella causa US - Countervailing Duty Investigation on DRAMS, singoli elementi di prove indiziarie difficilmente accertano l'affidamento di un incarico o l'emanazione di un ordine; il significato dei singoli elementi di prova può emergere solo quando essi sono esaminati nel complesso unitamente alle altre prove (103).

(259)

Pertanto la Commissione ha valutato non solo la tassa all'esportazione sulla soia ma una serie di misure del governo dell'Argentina a sostegno dell'industria del biodiesel, e in tale processo la Commissione ha riunito tutte le prove dirette e indiziarie per giungere a dedurre che, in base alla totalità delle prove, ha avuto luogo l'affidamento di un incarico o l'emanazione di un ordine a enti privati e/o sostegno al reddito o ai prezzi.

3.2.4.   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(260)

L'aliquota della sovvenzione accertata per quanto concerne questa serie di misure durante il periodo dell'inchiesta per i produttori esportatori inclusi nel campione ammonta a quanto segue:

Tabella 3

Sostegno del governo dell'Argentina all'industria del biodiesel

Società/gruppo

Aliquota della sovvenzione

LDC Argentina SA

26,14 %

Gruppo Renova

25,05 %

Gruppo T6

33,15 %

3.3.   Acquisto di biodiesel nazionale disposto dalla pubblica amministrazione per un corrispettivo superiore all'importo che sarebbe adeguato e/o sostegno al reddito o ai prezzi (convenzione per la fornitura di biodiesel)

3.3.1.   Introduzione

(261)

Il denunciante afferma che il governo dell'Argentina ha concluso convenzioni per la fornitura di biodiesel («convenzioni») con i produttori di biodiesel in Argentina, a norma del capo II della legge sui biocarburanti del 2006 (legge 26.093 del 2006) (104). Queste convenzioni erano intese a fornire biodiesel al mercato nazionale in forza dell'obbligo di miscelazione in vigore a partire dal 2010. Tale disposizione impone alle società di miscelazione di acquistare biodiesel e miscelarlo con diesel minerale prima della vendita.

(262)

Il governo dell'Argentina ha stabilito contingenti individuali e collettivi per la fornitura di biodiesel sul mercato interno e il denunciante afferma che le parti firmatarie delle convenzioni comprendono produttori esportatori inclusi nel campione come LDC, Vicentin e Renova.

(263)

In base alle convenzioni, i produttori titolari di contingenti hanno l'obbligo di fornire biodiesel alle società di miscelazione al prezzo stabilito dal governo dell'Argentina, a un livello che garantisce intenzionalmente la copertura del costo di produzione dei produttori, maggiorato di un profitto.

(264)

Poiché viene stabilito un prezzo artificialmente elevato, insieme ad una quantità che i produttori devono fornire alle società di miscelazione, il denunciante sostiene che ciò configura una sovvenzione compensabile.

3.3.2.   Risultati dell'inchiesta

(265)

Nel corso dell'inchiesta, la Commissione ha riscontrato che dall'anno civile 2015 non erano state firmate convenzioni per la fornitura di biodiesel. La convenzione del 2015 non era stata prorogata e non era più in vigore.

(266)

Tuttavia, a norma della legge 26.093 del 2006, il ministero dell'Energia e dell'attività estrattiva, in quanto autorità incaricata dell'applicazione dell'obbligo di miscelazione in vigore, ha continuato ad assegnare contingenti e a fissare il prezzo al quale le società di miscelazione devono acquistare biodiesel. L'assegnazione di contingenti e la fissazione del prezzo sono state effettuate de facto in assenza di una convenzione per la fornitura di biodiesel.

(267)

Durante il periodo dell'inchiesta, il ministero dell'Energia e dell'attività estrattiva ha assegnato contingenti, sulla base della domanda stimata, a società argentine con una capacità fino a 50 000 tonnellate metriche di biodiesel l'anno.

(268)

Nessuno dei produttori esportatori inclusi nel campione ha ricevuto un contingente durante il periodo dell'inchiesta.

3.3.3.   Conclusione

(269)

Poiché a nessuno dei produttori esportatori inclusi nel campione è stato assegnato un contingente durante il periodo dell'inchiesta, nessuna di queste società ha venduto biodiesel sul mercato interno in virtù del contingentamento in vigore durante il periodo dell'inchiesta. Inoltre, durante il periodo dell'inchiesta non erano in vigore convenzioni per la fornitura di biodiesel con i produttori esportatori. Non risulta pertanto nessun vantaggio grazie ai contingenti assegnati ai produttori esportatori inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta.

3.4.   Concessione di crediti e finanziamenti all'esportazione a condizioni preferenziali e prestiti agevolati

3.4.1.   Introduzione

(270)

Il denunciante ha asserito che il Banco de la Nación Argentina («BNA») è una delle maggiori banche del paese, interamente di proprietà statale. A suo parere, il governo dell'Argentina si occupa a tutti gli effetti della gestione ordinaria del BNA in virtù del suo potere di nominare tutti i membri del consiglio.

(271)

Il denunciante ha affermato che il BNA concede crediti a favore di microimprese, piccole e medie imprese per investimenti e capitale operativo e che tali crediti prevedevano tassi agevolati.

3.4.2.   Risultati dell'inchiesta

(272)

Durante la visita di verifica presso il governo dell'Argentina, la Commissione ha chiesto i dettagli di tutti i crediti concessi dal BNA e altre banche di proprietà pubblica, unitamente alle relative condizioni e al tasso di interesse applicato.

(273)

I crediti concessi alle società incluse nel campione sono stati esaminati e confrontati con i crediti concessi da banche di proprietà di privati, per verificare se eventuali crediti fossero stati concessi a condizioni agevolate. L'esame ha riguardato i tassi di interesse e anche le condizioni di prestito.

(274)

Non sono emerse prove di crediti agevolati a favore dei produttori esportatori inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta.

3.4.3.   Conclusione

(275)

La Commissione ha concluso che i produttori esportatori inclusi nel campione non hanno beneficiato di crediti agevolati durante il periodo dell'inchiesta.

3.5.   Rinuncia da parte della pubblica amministrazione a entrate altrimenti dovute o mancata riscossione delle stesse a norma della legge sui biocarburanti del 2006

3.5.1.   Introduzione

(276)

Il denunciante ha asserito che l'articolo 15 della legge sui biocarburanti del 2006 (105) prevede la possibilità per i produttori di biocarburanti di ridurre la base imponibile sulla quale è calcolata l'imposta sul reddito minimo presunto. Il denunciante ha inoltre affermato che l'articolo 15.1 della medesima legge autorizza l'ammortamento accelerato dei beni strumentali.

3.5.2.   Risultati dell'inchiesta

(277)

Dall'inchiesta è emerso che nessuno dei produttori esportatori inclusi nel campione ha beneficiato dei vantaggi di cui all'articolo 15 della legge sui biocarburanti durante il periodo dell'inchiesta.

3.5.3.   Conclusione

(278)

Tale misura non è stata utilizzata durante il periodo dell'inchiesta dai produttori esportatori inclusi nel campione, pertanto la Commissione ha concluso che non vi era necessità di compensazione.

3.6.   Esenzioni dalle imposte provinciali previste dalla provincia di Cordoba

3.6.1.   Base giuridica

(279)

Il denunciante ha affermato che la provincia di Cordoba ha concesso esenzioni dalle imposte provinciali per l'industria del biodiesel mediante la legge provinciale 9.397 (106), approvata nel 2007. La legge dispone che i progetti approvati dall'autorità incaricata dell'esecuzione relativi a produzione, sviluppo e uso sostenibile dei biocarburanti sono esentati per 15 anni dal pagamento di imposte.

3.6.2.   Risultati dell'inchiesta

(280)

Dall'inchiesta è emerso che erano disponibili esenzioni fiscali per i produttori di biocarburanti ubicati nella provincia di Cordoba. Le legge provinciale 9.397 prevede, nelle sezioni 5 e 6, l'esenzione dalle imposte provinciali per i progetti relativi a produzione, sviluppo e uso sostenibile di biocarburanti. La Commissione non ha riscontrato prove del fatto che le agevolazioni fiscali previste specificamente per l'industria del biodiesel dalla legge provinciale 9.397 rientrino in un più ampio regime di agevolazioni fiscali disponibile nella provincia di Cordoba, né ciò è stato asserito dalle parti interessate.

3.6.3.   Conclusione

(281)

Le società di produzione di biodiesel ubicate nella provincia di Cordoba beneficiano per 15 anni di esenzioni fiscali relative a imposta sul reddito, imposta di bollo, imposta sugli immobili, fondo di finanziamento del sistema di istruzione e fondo di finanziamento di opere infrastrutturali. Tali esenzioni fiscali sono destinate alle società nazionali produttrici di biodiesel, come indicato nella legge provinciale 9.397. Sebbene un produttore esportatore incluso nel campione fosse ubicato nella provincia di Cordoba, non produceva biodiesel in quella stessa provincia. Gli altri produttori esportatori inclusi nel campione non erano ubicati in tale provincia. La Commissione ha pertanto concluso che i produttori esportatori inclusi nel campione non hanno utilizzato le esenzioni fiscali durante il periodo dell'inchiesta.

3.7.   Esenzioni dalle imposte provinciali concesse dalla provincia di Buenos Aires

3.7.1.   Base giuridica

(282)

Il denunciante ha affermato che la provincia di Buenos Aires ha adottato la legge provinciale 13.719, basata sulla legge sui biocarburanti del 2006, per esentare i beneficiari dal pagamento delle imposte se sono qualificati e registrati come produttori di biocarburanti a norma della legge del 2006.

3.7.2.   Risultati dell'inchiesta

(283)

Dall'inchiesta è emerso che erano disponibili esenzioni fiscali per i produttori di biocarburanti ubicati nella provincia di Buenos Aires. Tuttavia, nessuno dei produttori esportatori di biodiesel inclusi nel campione era ubicato in tale provincia.

3.7.3.   Conclusione

(284)

La Commissione ha riscontrato che nessuno dei produttori esportatori inclusi nel campione ha beneficiato delle esenzioni fiscali previste dalla legge provinciale 13.719 durante il periodo dell'inchiesta.

3.8.   Sistema di promozione e sviluppo industriale della provincia di Santiago del Estero (PSPID) – legge provinciale n. 6.750

3.8.1.   Base giuridica

(285)

Il denunciante ha affermato che le industrie ubicate nella provincia di Santiago del Estero potevano beneficiare di diversi vantaggi ed esenzioni fiscali nel quadro della legge provinciale 6.750, approvata nel 2005.

3.8.2.   Risultati dell'inchiesta

(286)

Nessuno dei produttori esportatori inclusi nel campione era ubicato in tale provincia.

3.8.3.   Conclusione

(287)

La Commissione ha riscontrato che nessuno dei produttori esportatori inclusi nel campione ha beneficiato delle misure stabilite dalla legge provinciale n. 6.750 durante il periodo dell'inchiesta.

3.9.   Accordo sulle imposte comunali tra Louis Dreyfus Argentina e il comune di General Lagos

3.9.1.   Introduzione

(288)

Il denunciante ha affermato che esiste un accordo sulle imposte comunali tra il produttore esportatore Louis Dreyfus Argentina e il comune di General Lagos. L'accordo è stato pubblicato come ordinanza comunale 26/2016 (107). In base all'accordo, Louis Dreyfus Argentina versa al comune di General Lagos una somma forfettaria mensile, invece di pagare una percentuale (0,5 %) del reddito lordo.

3.9.2.   Risultati dell'inchiesta

(289)

Dall'inchiesta è emerso che l'accordo era ancora in vigore durante il periodo dell'inchiesta (108). Nei colloqui con i rappresentanti del comune di General Lagos, la Commissione ha riscontrato che l'accordo sarà valido fino al 2020.

(290)

Nel corso della verifica presso LDC a Buenos Aires, la Commissione ha controllato i pagamenti delle imposte comunali effettuati da LDC e la stima dell'imposta che sarebbe stata dovuta se l'accordo non fosse stato in vigore. La Commissione ha riscontrato che l'importo versato da LDC al comune per il 2017 è risultato più elevato di quello che avrebbe pagato in base alla normale legislazione fiscale.

3.9.3.   Conclusione

(291)

La Commissione ha pertanto concluso che LDC non ha tratto vantaggio dalla misura durante il periodo dell'inchiesta.

3.10.   Riduzione percentuale dell'aliquota d'imposta a norma del «Pacto Fiscal» (decreto 14/1994)

3.10.1.   Introduzione

(292)

Il denunciante asserisce che il Pacto Fiscal, pubblicato con decreto 14/1994, prevede esenzioni fiscali. Il Pacto Fiscal, o «patto federale per l'occupazione, la produzione e la crescita stipulato tra lo Stato federale e le amministrazioni provinciali» era un accordo tra le province e il governo nazionale che stabiliva determinati principi di politica fiscale provinciale.

3.10.2.   Risultati dell'inchiesta

(293)

Il Pacto Fiscal è un accordo quadro che richiede una legge provinciale per l'attuazione dei suoi principi. La Commissione ha quindi constatato che lo stesso Pacto Fiscal era stato messo in pratica dai regimi fiscali provinciali già discussi.

3.10.3.   Conclusione

(294)

La Commissione non ha riscontrato vantaggi distinti a titolo di tale misura. Tuttavia, al pari di altre misure che istituiscono agevolazioni fiscali a favore dell'industria nazionale del biodiesel, tale misura è pertinente in quanto rientra tra le misure del governo dell'Argentina destinate a sostenere tale industria.

3.11.   Esenzione dalla tassa per beni immobili a norma della legge industriale di Santa Fe: esenzione dal pagamento dell'imposta sui beni immobili a norma della legge provinciale n. 8.478/1979 per la promozione industriale (articolo 4); esenzioni dalle imposte provinciali concesse dalla provincia di Santa Fe: articolo 183.29, esenzione dall'imposta di bollo e articolo 127, esenzione dall'imposta sul volume d'affari per le vendite all'esportazione

3.11.1.   Introduzione

(295)

Il denunciante ha affermato che la provincia di Santa Fe ha concesso varie esenzioni fiscali all'industria del biodiesel, in virtù della legge provinciale 8.478, articoli 183.29 e 127, e della legge provinciale di Santa Fe 12.692 (109).

3.11.2.   Risultati dell'inchiesta

(296)

Dall'inchiesta è emerso che la legge 8478 e gli articoli 183.29 e 127 erano stati superati o comunque sostituiti dalla legge provinciale 12.692. La legge provinciale 12.692 prevede esenzioni dalle imposte provinciali per le società nazionali che svolgono attività di ricerca, sviluppo, generazione, produzione e utilizzo di prodotti collegati alle energie rinnovabili e in particolare la produzione di biodiesel. La produzione di biocarburante è citata specificamente nella legge provinciale 12.692 all'articolo 5, lettera d). La Commissione non ha riscontrato prove del fatto che le agevolazioni fiscali fornite da questa misura a una categoria specifica di industrie, compresa l'industria del biodiesel, rientrino in un più ampio regime di agevolazioni fiscali disponibile nella provincia di Santa Fe, né ciò è stato asserito dalle parti interessate.

3.11.3.   Conclusione

(297)

Le società produttrici di biodiesel ubicate nella provincia di Santa Fe beneficiano per 15 anni di esenzioni fiscali relative a imposta sul reddito, imposta di bollo, imposta sugli immobili e tasse sui veicoli. Tali esenzioni fiscali riguardano le società nazionali produttrici di biodiesel, come indicato nella legge provinciale 12.692. Si configura pertanto una sovvenzione, sotto forma di rinuncia a entrate da parte del governo dell'Argentina, che è in punto di diritto specifica per determinate industrie, tra cui l'industria del biodiesel. Si tratta quindi di un vantaggio derivante da una sovvenzione compensabile.

3.11.4.   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(298)

L'importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio conferito ai beneficiari nel corso del periodo dell'inchiesta. Questo vantaggio è stato calcolato come la differenza tra l'imposta totale dovuta secondo la normale aliquota e l'imposta totale effettivamente pagata durante il periodo dell'inchiesta dai produttori esportatori inclusi nel campione.

(299)

Dopo la divulgazione del documento informativo e dei pertinenti calcoli ai produttori esportatori inclusi nel campione, e dopo la divulgazione finale delle informazioni, due società hanno affermato che sarebbe stato necessario usare una base diversa per la ripartizione (utilizzando il fatturato totale di tutti i prodotti a base di soia o il fatturato di tutte le attività industriali nella provincia di Santa Fe). Poiché le società sono state esentate dalle imposta esclusivamente a causa della loro produzione di biodiesel, la Commissione ha ritenuto l'esenzione specifica per la produzione di biodiesel e ha pertanto concluso che l'esenzione dovesse essere ripartita solo sul fatturato del biodiesel e non sul fatturato totale di una società. La contestazione è stata di conseguenza respinta.

Tabella 4

Rinuncia a entrate provinciali a norma delle leggi provinciali di Santa Fe

Società/gruppo

Aliquota della sovvenzione

LDC Argentina SA

0,06 %

Gruppo Renova

2,15 %

Gruppo T6

0,28 %

3.12.   Conclusioni relative alla sovvenzione

(300)

La Commissione ha calcolato l'importo delle sovvenzioni compensabili in conformità alle disposizioni del regolamento di base per i produttori esportatori inclusi nel campione, prendendo in esame ogni sovvenzione o programma di sovvenzione e sommando le relative cifre per calcolare un importo totale di sovvenzione per ciascun produttore esportatore nel periodo dell'inchiesta. Per determinare la sovvenzione complessiva, la Commissione ha innanzitutto calcolato la percentuale di sovvenzionamento, ossia l'importo della sovvenzione come percentuale del fatturato totale della società. In seguito, questa percentuale è stata utilizzata per calcolare la sovvenzione destinata alle esportazioni del prodotto in esame verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Successivamente è stato calcolato l'importo della sovvenzione per tonnellata di prodotto in esame esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta, e i relativi margini sono stati calcolati come percentuale del valore costo, assicurazione e nolo («cif») delle stesse esportazioni per tonnellata.

(301)

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base, l'importo totale della sovvenzione per le società che hanno collaborato non incluse nel campione è stato calcolato sulla base della media ponderata degli importi totali delle sovvenzioni compensabili stabiliti per i produttori esportatori inclusi nel campione che hanno collaborato, ad esclusione degli importi trascurabili e degli importi di sovvenzioni calcolati ai sensi delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base.

(302)

La Commissione ha comunque tenuto conto dei risultati dell'inchiesta che riguardano il sostegno del governo dell'Argentina all'industria del biodiesel, anche se ha dovuto basarsi in parte sui dati disponibili per determinare l'esistenza della sovvenzione.

(303)

In effetti, la Commissione ha ritenuto che i dati disponibili e utilizzati in tali casi non abbiano inciso in misura sostanziale sulle informazioni necessarie per determinare l'importo della sovvenzione in maniera equa, poiché la Commissione ha utilizzato i dati sulle importazioni forniti dai produttori esportatori inclusi nel campione. L'adozione di questo approccio non arrecherà pregiudizio agli esportatori che non sono stati invitati a collaborare all'inchiesta (110).

(304)

Alla luce dell'elevato tasso di collaborazione dei produttori esportatori argentini, l'importo per «tutte le altre società» è stato fissato al livello dell'importo massimo stabilito per le società incluse nel campione. L'importo relativo a «tutte le altre società» si applicherà alle società che non hanno collaborato nell'inchiesta.

(305)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni, tutti i produttori esportatori hanno osservato che la Commissione dovrebbe calcolare gli importi delle sovvenzioni tenendo conto della tassa all'esportazione sul biodiesel, che controbilancia il vantaggio conferito dalla tassa all'esportazione sulla soia. La Commissione ha respinto l'osservazione in quanto non vi erano prove del fatto che il governo dell'Argentina abbia istituito una tassa all'esportazione sul biodiesel al fine di «controbilanciare» il vantaggio conferito dalla fornitura di soia per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe stato adeguato.

(306)

Tali società esportatrici hanno anche chiesto che fossero adeguati i dazi antidumping. La Commissione ha ritenuto che non vi fosse una base giuridica per acconsentire all'adeguamento, poiché mancano prove del fatto che i dazi antidumping possano controbilanciare le sovvenzioni concesse ai produttori esportatori. La richiesta è stata comunque respinta in quanto i produttori esportatori in realtà non hanno pagato alcun dazio antidumping durante il periodo dell'inchiesta.

Tabella 5

Importo delle sovvenzioni compensabili

Società/gruppo

Importo delle sovvenzioni compensabili

LDC Argentina SA

26,2 %

Gruppo Renova

27,2 %

Gruppo T6

33,4 %

Altre società che hanno collaborato

28,2 %

Tutte le altre società

33,4 %

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell'Unione e di produzione di biodiesel dell'Unione

(307)

Durante il periodo dell'inchiesta, il prodotto simile era fabbricato da 54 produttori dell'Unione membri dell'EBB e da altri 196 produttori noti non membri. Tutti questi produttori costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base.

(308)

Come indicato al considerando 19, la Commissione aveva selezionato provvisoriamente un campione di tre produttori dell'Unione che rappresentavano il 19 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile.

(309)

Come indicato al considerando 20, la Commissione ha ricevuto una serie di osservazioni sul campione provvisorio. Il campione provvisorio era costituito da tre produttori dell'Unione: Bioagra-Oil SA (Polonia), Masol Iberia Biofuel, S.L.U. (Spagna) e Saipol (Francia).

(310)

CARBIO ha osservato che i tre produttori dell'Unione proposti non erano idonei ad essere inclusi nel campione. CARBIO ha spiegato, tra l'altro, che Saipol utilizza quasi esclusivamente colza francese, mentre ai fini della massima efficienza dovrebbe miscelare vari tipi di materie prime.

(311)

CARBIO ha inoltre precisato che Masol utilizza principalmente olio di palma ottenuto a prezzi di trasferimento dalla sua controllante indonesiana.

(312)

Per quanto riguarda Bioagra-Oil, CARBIO ha fatto riferimento alla scelta limitata di materie prime a disposizione di questa società, a causa delle specifiche disposizioni di attuazione nazionale della direttiva sulle energie rinnovabili della Polonia.

(313)

CARBIO ha anche suggerito ADM Hamburg AG o Verbio come società rappresentative per il campione di produttori dell'Unione. Riguardo a Verbio, CARBIO ha osservato altresì che questa società è un produttore di biodiesel puro (privo di un'attività di frantumazione integrata verticalmente), che è situata al confine tra Germania e Polonia e serve il più ampio mercato dell'Europa orientale, compresa la parte del mercato polacco non soggetta alla legislazione sopra citata.

(314)

Il denunciante ha spiegato che né Saipol, né Masol utilizzano esclusivamente un solo tipo di materia prima. L'inchiesta ha confermato che di fatto entrambe le società, Saipol e Masol, utilizzano più di una materia prima nella loro produzione.

(315)

Sulla base delle osservazioni ricevute, la Commissione ha deciso di mantenere Saipol e Masol Iberia Biofuel nel campione. Non avendo ricevuto smentite all'asserzione di cui al considerando 312, secondo cui Bioagra-Oil dispone di una scelta limitata di materie prime, la Commissione ha deciso di sostituirla nel campione di produttori dell'Unione con Verbio Vereinigte BioEnergie AG (Germania).

(316)

Secondo quanto stabilito dalla Commissione, la produzione totale di biodiesel dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta ammonta all'incirca a 13 milioni di tonnellate.

Tabella 6

Consumo di biodiesel dell'Unione (in tonnellate)

 

2014

2015

2016

Periodo dell'inchiesta

Produzione totale dell'Unione

11 353 223

11 789 896

11 958 862

13 071 053

Indice

100

104

105

115

Fonte: EBB.

(317)

Le cifre relative alla produzione totale di biodiesel dell'Unione indicate nella tabella 6 si basano su dati trasmessi dall'EBB. L'EBB compila i dati relativi alla produzione che essa riceve dai propri membri, i quali rappresentano circa il 70 % della produzione di biodiesel dell'Unione. Per quanto riguarda i produttori non membri, che costituiscono circa il 30 % della produzione di biodiesel dell'Unione, l'EBB raccoglie le informazioni concernenti la produzione dalle pertinenti associazioni nazionali e da altre fonti pubblicamente accessibili. La metodologia e la correttezza dei dati raccolti dall'EBB sono stati controllati mediante una visita di verifica a norma dell'articolo 26 del regolamento di base, condotta presso la sede dell'EBB. La Commissione non ha ricevuto commenti dalle parti interessate in relazione a tali dati.

(318)

La produzione totale di biodiesel dell'Unione è aumentata gradualmente del 5 % tra il 2014 e il 2016. Un aumento più significativo si può notare durante il periodo dell'inchiesta, quando la produzione è aumentata di altri 10 punti percentuali. Nel periodo dell'inchiesta la produzione dell'Unione non è aumentata alla stessa velocità del consumo dell'Unione a causa delle importazioni sovvenzionate dall'Argentina, che hanno iniziato a penetrare nel mercato dell'Unione alla fine del periodo dell'inchiesta.

4.2.   Consumo di biodiesel dell'Unione

(319)

La Commissione ha stabilito il consumo di biodiesel dell'Unione sulla base delle informazioni presentate dall'EBB e di statistiche su importazioni ed esportazioni.

(320)

Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Consumo di biodiesel dell'Unione (in tonnellate)

 

2014

2015

2016

Periodo dell'inchiesta

Consumo totale dell'Unione

11 907 151

11 791 953

11 435 468

14 202 127

Indice

100

99

96

119

Fonte: EBB, statistiche sulle importazioni dell'UE.

(321)

Per stabilire il consumo dell'Unione, la Commissione ha sommato le importazioni di biodiesel nell'Unione alle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione. Il consumo di biodiesel dell'Unione è diminuito leggermente (del 4 %) fino al 2016. Nel periodo dell'inchiesta è aumentato del 19 % rispetto al 2014. Il consumo di biodiesel dipende da due fattori principali: il consumo di combustibile diesel e il tenore di biodiesel in tale miscela.

(322)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni, CARBIO ha osservato che era stata riveduta la metodologia per il calcolo del consumo di biodiesel dell'Unione e ha suggerito a tale riguardo che il motivo della modifica consistesse nella non affidabilità dei dati sulla produzione dell'industria dell'Unione.

(323)

La Commissione ha modificato la metodologia di calcolo del consumo al fine di ridurre la complessità del calcolo e di eliminare la necessità di comprendere nel calcolo il livello delle esportazioni dall'Unione. Il livello indicato dai dati sulla produzione dell'industria dell'Unione è rimasto immutato. Come spiegato al considerando 358 la Commissione ha verificato la metodologia applicata dall'EBB per la raccolta dei dati, inclusi i dati sulla produzione, e l'ha giudicata affidabile.

(324)

Rispetto ai combustibili fossili, il biodiesel produce meno inquinanti atmosferici, come particolati, monossido di carbonio, anidride solforosa, idrocarburi e tossine atmosferiche, ma può generare una maggiore quantità di ossido di azoto. Inoltre, le piante utilizzate come materia prima per la produzione di biodiesel (soia, palme da olio, colza ecc.) compensano le future emissioni di CO2 grazie alla loro capacità di assorbire CO2 durante la crescita.

(325)

Il costante aumento della domanda e la produzione dell'Unione dipendono dalla politica energetica dell'Unione. La direttiva 2009/28/CE sulle energie rinnovabili (111) dispone che «ogni Stato membro assicura che la propria quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2020 sia almeno pari al 10 % del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nello Stato membro».

(326)

Una simile politica implica che gli Stati membri dell'Unione devono porsi come obiettivo che i biocarburanti rappresentino il 10 % delle vendite totali di combustibili per il trasporto entro il 2020. L'attuazione, i livelli attuali e la metodologia di calcolo del contenuto di biocarburante non sono uniformi negli Stati membri dell'Unione, ma grazie all'aumento progressivo dell'obbligo già ora il tenore di biodiesel miscelato a combustibile diesel fossile convenzionale raggiunge il 5 % - 7 %.

(327)

Il fatto che una quantità maggiore di biodiesel sia miscelata al combustibile diesel fossile convenzionale è un elemento importante nell'analisi delle tendenze del mercato del biodiesel nell'Unione. Il costo di produzione e i prezzi del biodiesel in generale sono più elevati del costo di produzione e dei prezzi del diesel fossile. Quindi, è solo grazie alla direttiva 2009/28/CE sulle energie rinnovabili che i produttori di combustibili (raffinerie) acquistano biodiesel da miscelare al combustibile fossile.

(328)

Il consumo di biodiesel è direttamente collegato agli obblighi imposti negli Stati membri di miscelare determinati livelli di biodiesel ai combustibili fossili. Il consumo di biodiesel è destinato ad aumentare a mano a mano che più Stati membri raggiungono gli obiettivi stabiliti dalla direttiva 2009/28/CE sulle energie rinnovabili da attuare entro il 2020. Anche altri fattori, come l'aumento dell'uso di mezzi di trasporto che impiegano motori diesel, incidono sul consumo di biodiesel.

4.3.   Importazioni dal paese interessato

4.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

(329)

La Commissione ha calcolato il volume delle importazioni di biodiesel sulla base delle statistiche sulle importazioni nell'UE ricavate dalla banca dati Surveillance 2 (112). La Commissione ha determinato la quota di mercato delle importazioni sulla base del consumo stabilito di biodiesel nell'Unione di cui alla tabella 7.

(330)

Le importazioni di biodiesel nell'Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato

 

2014

2015

2016

Periodo dell'inchiesta

Volume delle importazioni dall'Argentina (in tonnellate)

0

31 340

0

394 005

Quota di mercato

0 %

0,3 %

0 %

2,8 %

Fonte: statistiche sulle importazioni nell'UE basate sulla banca dati Surveillance 2, EBB.

(331)

A causa dei dazi antidumping riguardanti importazioni provenienti anche dall'Argentina, istituiti il 26 novembre 2013 con il regolamento (UE) n. 1194/2013 (113), tra il 2014 e l'agosto 2017 le importazioni dall'Argentina nell'Unione sono state nulle o trascurabili. Nel 2015, le importazioni trascurabili dall'Argentina erano costituite da quattro distinte operazioni di importazione registrate in Spagna, per cui la Commissione non le considera rappresentative.

(332)

Nel settembre 2017 i dazi antidumping applicabili alle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina sono stati notevolmente ridotti con il regolamento (UE) 2017/1578 (114) del 18 settembre 2017 e di conseguenza le importazioni dall'Argentina hanno cominciato a registrare un aumento rapido e consistente, fino a raggiungere una quota di mercato del 2,8 % durante il periodo dell'inchiesta.

(333)

Le importazioni mensili di biodiesel dall'Argentina nell'Unione nel secondo semestre del 2017 hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Volume mensile delle importazioni (in tonnellate)

 

7/2017

8/2017

9/2017

10/2017

11/2017

12/2017

Volume delle importazioni dall'Argentina (in tonnellate)

0

0

29 975

57 526

188 986

117 518

Fonte: statistiche sulle importazioni nell'UE basate sulla banca dati Surveillance 2.

(334)

Tra gennaio e agosto 2017 non sono state effettuate importazioni dall'Argentina. I dati sulle importazioni mensili nella tabella 9 mostrano l'aumento rapido e consistente delle importazioni di biodiesel in seguito alla riduzione dei dazi antidumping applicabili alle importazioni di biodiesel dall'Argentina.

(335)

Le importazioni mensili di biodiesel nell'Unione dall'Argentina durante il periodo successivo al periodo dell'inchiesta, nei primi otto mesi del 2018, hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Volume mensile delle importazioni (in migliaia di tonnellate)

2018

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Volume delle importazioni dall'Argentina (in migliaia di tonnellate)

173

161

131

30

119

161

141

177

Fonte: statistiche sulle importazioni nell'UE basate sulla banca dati Surveillance 2.

(336)

Le importazioni di biodiesel dall'Argentina sono continuate nel 2018. Il biodiesel esportato raggiunge il mercato dell'Unione in singole partite ingenti, generalmente a navi intere. Risulta pertanto meno istruttivo analizzare le esportazioni mese per mese.

(337)

Il livello delle importazioni non è diminuito nei primi 8 mesi del 2018. Al contrario, la quota di mercato stimata delle importazioni dall'Argentina nell'Unione, postulando immutato il consumo dell'Unione, rappresenta l'11,5 % nei primi 8 mesi del 2018. Tale dato indica che sono aumentati sia la quota di mercato stimata sia i livelli mensili medi delle importazioni.

(338)

È importante anche osservare che i livelli delle importazioni dall'Argentina non sono diminuiti in seguito alla registrazione delle importazioni a partire dal 25 maggio 2018. Di fatto l'agosto 2018 è stato il mese che ha registrato il secondo livello più elevato di importazioni dall'Argentina per l'intero periodo in esame.

4.3.2.   Prezzi delle importazioni dal paese interessato e minori prezzi praticati

(339)

Come indicato al considerando 334, le importazioni dall'Argentina nell'Unione sono cominciate solo verso la fine del periodo dell'inchiesta, mentre nel periodo 2014-2016 erano nulle o trascurabili. L'evoluzione dei prezzi nel periodo in esame, per il 2015 e nel periodo dell'inchiesta, è indicata nella tabella 11:

Tabella 11

Prezzo all'importazione

 

2014

2015

2016

Periodo dell'inchiesta

gennaio - agosto 2018

Prezzi all'importazione dall'Argentina (EUR/tonnellata)

633

636

613

Fonte: statistiche sulle importazioni nell'UE basate sulla banca dati Surveillance 2.

(340)

Durante il periodo successivo al periodo dell'inchiesta, il prezzo medio ponderato del biodiesel importato dall'Argentina, per i volumi importati come descritto al considerando 335, è diminuito fino a raggiungere 613 EUR per tonnellata. Pertanto dopo il periodo dell'inchiesta il prezzo medio all'importazione è diminuito del 3,6 % rispetto al prezzo all'importazione durante il periodo dell'inchiesta.

(341)

La Commissione ha determinato che sono stati praticati prezzi inferiori durante il periodo dell'inchiesta confrontando:

la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, praticati sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati a un livello franco fabbrica, con

la corrispondente media ponderata dei prezzi per tipo di prodotto delle importazioni provenienti dai produttori argentini inclusi nel campione, praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, a condizioni cif, con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei costi di importazione.

(342)

Dopo la divulgazione del documento informativo, un errore materiale nella conversione valutaria dei valori cif in EUR è stato corretto per il gruppo T6, e di conseguenza il valore cif per il gruppo T6 in EUR risulta inferiore.

(343)

Dopo la divulgazione del documento informativo, la Commissione ha ricevuto osservazioni dal governo dell'Argentina, da CARBIO e dall'importatore indipendente Gunvor in merito agli adeguamenti apportati al prezzo cif delle importazioni provenienti dai produttori argentini inclusi nel campione praticato al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione.

(344)

Il governo dell'Argentina, CARBIO e l'importatore indipendente Gunvor sostenevano che al prezzo all'esportazione del biodiesel dall'Argentina si dovrebbero aggiungere dazi doganali convenzionali del 6,5 %. Inoltre CARBIO e l'importatore indipendente Gunvor hanno affermato che al prezzo all'esportazione del biodiesel dall'Argentina si dovrebbero aggiungere anche le misure antidumping, comprese tra il 6,5 % e l'8,1 %, imposte nel periodo da settembre 2017 a dicembre 2017, vale a dire per i quattro mesi del periodo dell'inchiesta in cui sono iniziate le importazioni dall'Argentina.

(345)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni, il governo dell'Argentina ha commentato che il calcolo del differenziale negativo dei prezzi inferiori praticati eseguito dalla Commissione dovrebbe comprendere i dazi antidumping. CARBIO ha presentato identica osservazione riguardo all'inserimento dei dazi antidumping nella fase iniziale del procedimento e l'ha ribadita dopo la divulgazione finale delle informazioni. Osservazioni in merito sono pervenute anche da parte dei produttori esportatori, sempre con la richiesta di includere i dazi antidumping.

(346)

La Commissione ha accettato l'obiezione per quanto riguarda i dazi doganali convenzionali da aggiungere al prezzo cif e ha modificato di conseguenza i propri calcoli.

(347)

La Commissione ha respinto l'obiezione per quanto riguarda i dazi antidumping da aggiungere al prezzo cif, ritenendo ingiustificata tale richiesta. Nel caso in esame la Commissione ha ritenuto più opportuno analizzare il comportamento dei produttori esportatori prescindendo dai dazi antidumping in quanto, nel contesto dell'analisi di una minaccia di pregiudizio, è necessario analizzare gli effetti futuri dei prezzi all'importazione sull'industria dell'Unione, a norma dell'articolo 8, paragrafo 8, lettera d), del regolamento di base. Inoltre le misure che istituivano i dazi antidumping sono state abrogate il 18 ottobre 2018 (115). Di conseguenza i dazi antidumping non avranno più effetti sui prezzi all'importazione in futuro e i dazi antidumping già riscossi saranno oggetto di rimborso o sgravio con effetto retroattivo.

(348)

Dopo la divulgazione del documento informativo CARBIO ha osservato che secondo la Commissione, poiché un solo importatore indipendente ha collaborato nell'inchiesta attuale, si dovrebbero utilizzare anche in questo caso i costi di importazione utilizzati nell'inchiesta antidumping del 2013. CARBIO ha inoltre sostenuto che la Commissione non ha specificato perché ha respinto i costi di importazione presentati dall'importatore indipendente in questione. Anche Gunvor ha sostenuto che dovrebbe essere utilizzato il costo di importazione effettivo, comunicato da questo importatore. CARBIO ha ribadito tale richiesta nelle osservazioni dopo la divulgazione finale delle informazioni.

(349)

La Commissione ha confermato che per la metodologia spiegata nel considerando 341 il riferimento utilizzato per aggiungere i costi di importazione era costituito dai costi di importazione utilizzati nell'inchiesta che aveva portato ai dazi antidumping istituiti con regolamento (UE) 1194/2013 (116). Il motivo dell'utilizzo di tali costi era che l'unico importatore indipendente che ha collaborato all'inchiesta attuale aveva chiesto che i suoi dati rimanessero riservati. Inoltre i costi di importazione utilizzati nell'inchiesta precedente contenevano categorie specifiche differenziate di costi di importazione e la relativa quantificazione. Tali informazioni non erano state comunicate dall'importatore indipendente che ha collaborato nell'inchiesta attuale. Nessuna parte interessata ha fornito prove dell'esistenza di differenze rilevanti tra i costi di importazione del prodotto in esame utilizzati nel 2013 e i costi di importazione sostenuti durante il periodo dell'inchiesta. Inoltre nel 2013 i costi di importazione erano stati espressi in EUR. Poiché il tasso di cambio dell'ARS è diminuito di circa 8 volte dal 2012, mentre l'inflazione nella zona euro dal 2013 è stata molto bassa (circa il 5 % in totale negli ultimi 6 anni), la Commissione ha ritenuto opportuno utilizzare i costi di importazione comunicati nell'inchiesta precedente.

(350)

Dopo la divulgazione del documento informativo, la Commissione ha rettificato un errore materiale che riguardava il calcolo del valore cif dei produttori esportatori inclusi nel campione.

(351)

La Commissione ha quindi confrontato i prezzi in base ai singoli tipi di prodotto per transazioni allo stesso stadio commerciale, con i dovuti adeguamenti ove necessario e dopo aver detratto sconti e riduzioni.

(352)

Il confronto in base al tipo di prodotto si è incentrato sul confronto del CFPP, a prescindere dalla materia prima utilizzata. Un'altra caratteristica di cui la Commissione ha tenuto conto era se un prodotto fosse soggetto o meno al «doppio conteggio» nella maggior parte degli Stati membri. Il «doppio conteggio» consente a una raffineria di calcolare due volte il tenore di un tipo specifico di biodiesel in un combustibile diesel da essa prodotto (ad esempio, un tenore del 3 % di biodiesel «a doppio conteggio» sarebbe considerato equivalente a un tenore del 6 %). Nel caso della Germania, che prevede un metodo diverso per il calcolo dell'efficienza della riduzione di emissioni di CO2, la Commissione ha tenuto conto anche di questa specificità del mercato tedesco.

(353)

La Commissione ha stabilito che nella maggioranza dei casi il cliente finale che acquista biodiesel non è al corrente della materia prima utilizzata per la produzione, né vi è interessato, ma chiede un prodotto che presenti un determinato livello massimo di CFPP. Tale livello varia a seconda della stagione e delle condizioni climatiche. Durante i mesi estivi e nelle regioni più calde, i clienti accettano livelli di CFPP superiori, mentre richiedono biodiesel con CFPP inferiore nei mesi invernali e nelle regioni più fredde.

(354)

La Commissione ha espresso il risultato del confronto come percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta. La media ponderata dei margini di prezzi inferiori praticati per le importazioni da esportatori inclusi nel campione, dal paese interessato nel mercato dell'Unione, è risultata tra il 9,5 % e il 15,2 %.

4.4.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.4.1.   Osservazioni generali

(355)

In conformità all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame degli effetti delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti alla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

(356)

Come precisato al considerando 19, è stato usato il campionamento per determinare la minaccia di pregiudizio e le ripercussioni negative sul livello dei prezzi di vendita praticati, sulle quantità vendute, sulla quota di mercato e sui profitti dell'industria dell'Unione.

(357)

Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione e delle informazioni fornite dall'EBB.

(358)

La Commissione ha verificato la metodologia di raccolta dei dati presentati dall'EBB e che le informazioni fossero sostenute da adeguate procedure di documentazione e ricerca.

(359)

Le due serie di dati sono state considerate entrambe rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.

(360)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità dell'importo delle sovvenzioni e ripresa dagli effetti di precedenti sovvenzioni o dumping.

(361)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

(362)

Dopo la divulgazione del documento informativo, la Commissione ha diffuso altre due serie di domande, che riguardavano il periodo successivo al periodo dell'inchiesta. Una serie di domande è stata mandata alle tre società incluse nel campione e un'altra serie all'EBB. La Commissione ha analizzato le risposte fornite da tutte le parti interessate. La Commissione ha utilizzato le informazioni ricevute per elaborare i propri risultati riguardanti il periodo successivo al periodo dell'inchiesta.

4.4.2.   Indicatori macroeconomici

4.4.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(363)

Nel periodo in esame la produzione totale dell'Unione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2014

2015

2016

Periodo dell'inchiesta

Capacità produttiva (in tonnellate)

15 074 688

16 009 878

16 561 814

16 594 853

Indice

100

106

110

110

Utilizzo degli impianti

75 %

74 %

72 %

79 %

Indice

100

98

96

105

Fonte: EBB.

(364)

Nel periodo in esame, la capacità produttiva ha registrato un aumento del 10 % per rispondere alla crescente domanda.

(365)

Come nel caso delle informazioni sulla produzione, l'EBB compila i dati relativi alla capacità produttiva in base a quanto comunicato dai propri membri, comprese le associazioni nazionali, e per quanto riguarda i produttori non membri raccoglie le informazioni concernenti la capacità da altre fonti pubblicamente accessibili.

(366)

Le cifre relative alla capacità produttiva non comprendono una parte significativa della capacità, considerata inutilizzata. L'EBB ha spiegato che un certo numero di impianti di biodiesel installati non sono operativi da diversi anni e dovrebbero essere considerati fuori servizio a lungo termine. Questi impianti, benché nominalmente installati, sarebbero in grado di riprendere la produzione solo dopo investimenti in adeguamenti tecnici e dopo un considerevole lasso di tempo.

(367)

Nel periodo in esame, l'utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione è aumentato del 5 % (o di 4 punti percentuali), dal 75 % al 79 %. L'industria ha raggiunto il massimo livello di utilizzo degli impianti durante il periodo dell'inchiesta.

4.4.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(368)

Nel periodo in esame, il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 13

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2014

2015

2016

Periodo dell'inchiesta

Volume delle vendite sul mercato dell'Unione (in tonnellate)

11 363 729

11 305 117

10 920 665

13 004 462

Indice

100

99

96

114

Quota di mercato

95,4 %

95,9 %

95,5 %

91,6 %

Fonte: EBB, statistiche su importazioni ed esportazioni.

(369)

Tra il 2014 e il 2016 le vendite dell'industria dell'Unione sono calate del 4 %, per poi aumentare di 18 punti percentuali nel periodo dell'inchiesta, segnando un incremento del 14 % rispetto al 2014.

(370)

I fattori all'origine delle vendite sono gli stessi che stimolano il consumo, descritti ai considerando da 324 a 328. Le importazioni non hanno inciso in misura significativa sul livello delle vendite nel periodo 2014-2016; tale elemento ha contribuito a mantenere stabili i livelli delle vendite e della quota di mercato.

(371)

Il quadro del mercato è cambiato con la riduzione dei dazi sulle importazioni dall'Argentina, nel 2017. Sebbene le importazioni siano cominciate solo verso la fine dell'anno, l'industria dell'Unione ha perso 3,8 punti percentuali di quota di mercato rispetto al 2014. Come illustrato al considerando 333, questo calo consistente della quota di mercato coincide con l'ingresso delle importazioni del prodotto in esame nel mercato dell'Unione nell'ultimo quadrimestre del periodo dell'inchiesta.

(372)

Dopo la divulgazione del documento informativo CARBIO ha presentato un'osservazione in relazione alla quota di mercato dell'industria dell'Unione accertata per gli anni da 2015 a 2016, affermando che, anche in assenza di importazioni dall'Argentina, l'industria dell'Unione aveva perso quote di mercato nel periodo indicato.

(373)

La Commissione ha verificato i dati in questione e individuato un errore nel calcolo del consumo dell'Unione nel documento informativo, a causa del quale le quote di mercato dell'industria dell'Unione riportate non erano corrette. Tale errore è stato corretto e le tabelle 7 e 13 contengono le cifre corrette.

(374)

In seguito a tale correzione risulta che la quota di mercato dell'industria dell'Unione negli anni da 2015 a 2016 è rimasta stabile, diminuendo solo durante il periodo dell'inchiesta in seguito ai maggiori volumi di importazioni dall'Argentina.

4.4.2.3.   Crescita

(375)

Nel periodo in esame, mentre il consumo dell'Unione è cresciuto del 19 %, le vendite e la produzione dell'industria dell'Unione sono aumentate rispettivamente solo del 14 % e del 15 %. L'industria dell'Unione, quindi, non è riuscita a beneficiare pienamente della crescita del mercato durante il periodo in esame, poiché una parte significativa di tale crescita è stata assorbita dall'aumento delle importazioni sovvenzionate provenienti dall'Argentina durante il periodo dell'inchiesta.

4.4.2.4.   Occupazione e produttività

(376)

L'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame:

Tabella 14

Occupazione e produttività

 

2014

2015

2016

Periodo dell'inchiesta

Numero di dipendenti

2 406

2 763

2 762

2 733

Indice

100

115

115

114

Produttività (t/dipendente)

4 718

4 267

4 329

4 782

Indice

100

90

92

101

Fonte: EBB.

(377)

L'occupazione nell'Unione ha evidenziato un andamento diverso rispetto a produzione, vendite e consumo. Una crescita relativamente elevata dell'occupazione si è registrata nel 2015, con un aumento del 15 % rispetto all'anno precedente. Da allora si è mantenuta stabile, anche durante il periodo dell'inchiesta.

(378)

L'aumento del 2015 dovrebbe essere considerato come una reazione dell'industria dell'Unione al miglioramento delle condizioni del mercato del biodiesel e alle aspettative positive per il futuro. Nel contempo, il lieve calo dell'occupazione durante il periodo dell'inchiesta non rappresenta ancora una reazione all'aumento delle importazioni dall'Argentina. Durante il periodo dell'inchiesta, l'industria dell'Unione non ha ancora ridotto la capacità produttiva e pertanto l'occupazione si è mantenuta stabile.

4.4.2.5.   Entità dell'importo delle sovvenzioni compensabili e ripresa dagli effetti di precedenti sovvenzioni o dumping

(379)

Le importazioni sovvenzionate provenienti dal paese interessato hanno inciso in modo significativo sull'industria dell'Unione, considerati i loro volumi consistenti e bassi prezzi.

(380)

Il 26 novembre 2013 l'Unione ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di biodiesel provenienti, tra l'altro, dall'Argentina. I dazi erano basati su un livello di eliminazione del pregiudizio compreso tra il 22 % e il 25,7 %.

(381)

Come affermato al considerando 332, tali dazi antidumping sono stati ridotti in misura significativa nel settembre 2017, con una conseguente netta ripresa dell'aumento delle importazioni di biodiesel dall'Argentina. Come osservato al considerando 330, la quota di mercato stimata delle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina nell'Unione ha raggiunto il 2,8 % nel periodo dell'inchiesta. La quota di mercato stimata delle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina nell'Unione per l'ultimo trimestre del 2017 è superiore al 10 %. Le importazioni di biodiesel originario dell'Argentina nell'Unione hanno continuato ad aumentare dopo il periodo dell'inchiesta e, malgrado la registrazione delle importazioni, la quota di mercato stimata delle importazioni dall'Argentina nell'Unione per il primo semestre del 2018 è rimasta sopra il 10 %.

(382)

Le statistiche sulle importazioni per il periodo successivo al periodo dell'inchiesta, richiamate in dettaglio al considerando 335, mostrano che il livello delle importazioni fino ad agosto 2018 è persistito, e anzi è addirittura aumentato ulteriormente, malgrado la registrazione delle importazioni a partire dal 18 maggio 2018.

(383)

L'aumento notevole e rapido delle importazioni di biodiesel dall'Argentina nell'Unione è iniziato a settembre 2017 e le importazioni sono continuate malgrado l'obbligo di registrazione. Poiché i prezzi di tali importazioni erano notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, quest'ultima ha perso quote di mercato e non è stata in grado di beneficiare pienamente della crescita del mercato.

4.4.3.   Indicatori microeconomici

4.4.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(384)

Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 15

Prezzi di vendita nell'Unione

 

2014

2015

2016

Periodo dell'inchiesta

Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione sul mercato complessivo (EUR/tonnellata)

817

715

765

832

Indice

100

87

94

102

Costo di produzione unitario (EUR/tonnellata)

797

728

767

827

Indice

100

91

96

104

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(385)

Nel 2015 la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti ha registrato un significativo calo del 13 %. Successivamente, i prezzi sono aumentati nel 2016 e nel periodo dell'inchiesta, fino a superare del 2 % il livello del 2014.

(386)

Il costo di produzione unitario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha seguito la stessa tendenza dei prezzi, diminuendo del 9 % nel 2015. Il costo unitario è aumentato nel 2016 e nel periodo dell'inchiesta, fino a superare del 4 % il livello del 2014. In ciò essi hanno seguito l'evoluzione dei prezzi della materia prima principale, la colza, aumentata dell'8 % tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta (117).

(387)

Il prezzo medio unitario di vendita e il costo unitario riguardano i produttori dell'Unione inclusi nel campione, ma non sono direttamente confrontabili. Questo perché i prezzi si riferiscono soltanto alle vendite ad acquirenti indipendenti nell'Unione, mentre i costi riguardano la produzione totale.

(388)

L'andamento del prezzo del biodiesel è collegato all'andamento del prezzo di mercato della materia prima, costituita dal prodotto agricolo o dall'olio. Il costo della materia prima rappresenta il principale fattore di costo e determina ampiamente il costo di produzione totale e, di conseguenza, il prezzo di vendita sul mercato.

(389)

Dopo la divulgazione del documento informativo, la Commissione ha ricevuto osservazioni dal governo dell'Argentina per quanto riguarda la media ponderata dei prezzi unitari di vendita dei produttori dell'Unione inclusi nel campione praticati ad acquirenti indipendenti. Il governo dell'Argentina ha affermato che tale prezzo medio è diminuito notevolmente nel 2015, del 13 %, e che la Commissione non ha effettuato un'analisi per distinguere le altre possibili cause di pregiudizio, anche se era incontestabile che le importazioni dall'Argentina durante il 2015 avevano una quota di mercato di appena lo 0,5 %.

(390)

La Commissione ha osservato che, come spiegato al considerando 388, l'evoluzione del prezzo del biodiesel è collegata all'evoluzione del prezzo di mercato della materia prima. Il prezzo internazionale dell'olio di colza è effettivamente diminuito del 14,5 % tra il 2014 e il 2015 (118). Ciò corrisponde al calo del 13 % della media ponderata dei prezzi unitari di vendita dei produttori dell'Unione inclusi nel campione cui si riferiva il governo dell'Argentina, e conferma allo stesso tempo l'affermazione che il costo della materia prima determina i prezzi di vendita sul mercato.

4.4.3.2.   Costo del lavoro

(391)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 16

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2014

2015

2016

Periodo dell'inchiesta

Costo medio del lavoro per dipendente (EUR)

66 530

71 573

65 237

65 874

Indice

100

108

98

99

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(392)

Il costo medio del lavoro si è mantenuto stabile, con l'eccezione del 2015 quando è stato superiore rispetto agli altri anni. In quell'anno, il livello di occupazione dell'industria dell'Unione ha cominciato ad aumentare in misura significativa. Come si può osservare, nei periodi successivi, ossia il 2016 e il periodo dell'inchiesta, a fronte di un aumento costante dell'occupazione lungo tutto l'arco dell'anno, il costo medio del lavoro si è mantenuto stabile, a un livello molto simile.

4.4.3.3.   Scorte

(393)

Nel periodo in esame, il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 17

Scorte

 

2014

2015

2016

Periodo dell'inchiesta

Scorte finali (in tonnellate)

117 074

85 725

92 291

87 864

Indice

100

73

79

75

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(394)

Il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha raggiunto il massimo nel 2014. È diminuito del 27 % tra il 2014 e il 2015 e da allora si è mantenuto a un livello paragonabile. Il livello delle scorte non ha seguito l'aumento della produzione e delle vendite nel periodo dell'inchiesta. Dato che il prodotto in esame è venduto in quantità ingenti, una singola consegna può avere un volume consistente, superiore a 10 000 tonnellate. Di conseguenza, una singola consegna può esercitare un'incidenza significativa sul livello delle scorte, a seconda della data esatta della transazione. Il livello delle scorte è pertanto un indicatore meno significativo per l'industria dell'Unione.

4.4.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(395)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 18

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2014

2015

2016

Periodo dell'inchiesta

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (% del fatturato delle vendite)

5,0 %

–0,1 %

0,9 %

0,8 %

Indice

100

–3

18

16

Flusso di cassa (in EUR)

95 181 923

23 004 159

26 458 832

35 102 719

Indice

100

24

28

37

Investimenti (in EUR)

8 970 184

19 697 707

8 039 845

38 946 892

Indice

100

220

90

434

Utile sul capitale investito

78 %

–3 %

18 %

16 %

Indice

100

–4

23

21

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(396)

La Commissione ha stabilito la redditività dei tre produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell'Unione, come percentuale del fatturato di tali vendite. La redditività si basa sul costo del venduto.

(397)

Durante tutto il periodo in esame, la redditività si è mantenuta bassa. Solo nel 2014 ha raggiunto il 5 %, mentre nel 2015 non si sono registrati profitti e nel 2016 e durante il periodo dell'inchiesta la redditività non ha superato l'1 %. La redditività più alta nel 2014 era dovuta principalmente ai ricavi finanziari straordinari di uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. Senza tale elemento la redditività dell'industria dell'Unione nel 2014 sarebbe stata paragonabile a quella degli altri anni del periodo in esame.

(398)

La redditività dell'industria dell'Unione è diminuita ulteriormente nel periodo successivo al periodo dell'inchiesta e nei primi sei mesi del 2018 si è trasformata in una perdita dell'1,7 %.

(399)

Malgrado i bassi livelli di profitto, durante tutto il periodo in esame l'industria dell'Unione ha generato con le proprie operazioni un flusso di cassa positivo. È stata in grado di autofinanziare le sue attività. Tuttavia, anche nel caso del flusso di cassa, l'industria dell'Unione ha raggiunto il massimo livello nel 2014, mentre negli anni successivi non ha mai superato il 37 % di quel risultato.

(400)

L'industria dell'Unione ha continuato a investire nell'intero periodo in esame, raggiungendo il livello massimo di investimenti durante il periodo dell'inchiesta. Di conseguenza, l'arrivo improvviso di importazioni sovvenzionate provenienti dall'Argentina verso la fine del periodo dell'inchiesta non ha ancora influito negativamente sul livello degli investimenti effettuati dall'industria dell'Unione.

(401)

L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Nel periodo in esame, l'utile sul capitale investito ha subito un notevole calo, pari al 79 %, che rispecchia ampiamente la tendenza della redditività.

(402)

I risultati finanziari dell'industria dell'Unione in termini di profitti nel periodo dell'inchiesta hanno limitato la sua capacità di ottenere capitale.

(403)

Dopo la divulgazione del documento informativo il governo dell'Argentina ha affermato che la bassa redditività dell'industria dell'Unione durante l'intero periodo tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta non può essere dovuta alle importazioni dall'Argentina, che sono riprese solo nel settembre 2017. In questo contesto anche l'importatore indipendente Gunvor ha osservato, dopo la divulgazione del documento informativo, che l'industria dell'Unione non sta subendo un pregiudizio notevole.

(404)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni il governo dell'Argentina e CARBIO hanno ribadito le proprie osservazioni sui risultati dell'industria dell'Unione e hanno richiamato diversi indicatori di risultato che hanno avuto un'evoluzione positiva. Il governo dell'Argentina ha anche ribadito la propria conclusione, secondo la quale in assenza di importazioni dall'Argentina la situazione economica dell'industria dell'Unione non ha risentito degli effetti delle importazioni argentine.

(405)

La Commissione ha osservato che le tendenze, comprese quelle relative alla redditività, mostrano che l'industria dell'Unione non sembra essersi ripresa completamente dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. Ciò si riferisce al periodo tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta, citato nelle osservazioni del governo dell'Argentina. Inoltre, sebbene le importazioni dall'Argentina siano ricominciate solo nel settembre 2017, il fatto che esse abbiano raggiunto una quota di mercato stimata superiore al 10 % nell'ultimo trimestre del 2017 non può non essere correlato al fatto che l'industria dell'Unione ha raggiunto una redditività di appena lo 0,8 % durante il periodo dell'inchiesta (registrando successivamente perdite). La contestazione è stata di conseguenza respinta.

4.5.   Indicatori economici successivamente al periodo dell'inchiesta

(406)

La Commissione ha chiesto e ricevuto risposte a domande aggiuntive poste ai produttori dell'Unione inclusi nel campione. I dati successivi al periodo dell'inchiesta, come gli indicatori microeconomici per il periodo dell'inchiesta, sono presentati come media ponderata dei tre produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(407)

Per il periodo successivo all'inchiesta per alcuni indicatori macroeconomici come la capacità produttiva, l'utilizzo degli impianti, la produzione e le vendite, è stato possibile analizzare le informazioni solo per i produttori dell'Unione inclusi nel campione, dati i limiti temporali dell'inchiesta. Pertanto le cifre riguardanti il periodo dell'inchiesta non sono direttamente confrontabili con le cifre fornite al punto 4.4.2. Esse permettono comunque di analizzare l'evoluzione della situazione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione dopo il periodo dell'inchiesta.

(408)

La produzione, le vendite e i costi unitari e i prezzi unitari di vendita dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato l'andamento seguente:

Tabella 19

Industria dell'Unione dopo il periodo dell'inchiesta

 

Periodo dell'inchiesta

gennaio-marzo 2018

aprile-giugno 2018

Produzione totale (tonnellate)

2 614 770

602 303

585 734

Indice (annualizzato)

100

92

90

Volume delle vendite sul mercato dell'Unione (in tonnellate)

2 657 665

591 108

648 698

Indice (annualizzato)

100

89

98

Costo di produzione unitario (EUR/tonnellata)

827

793

787

Indice

100

96

95

Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione sul mercato complessivo (EUR/tonnellata)

832

765

773

Indice

100

92

93

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(409)

L'andamento del periodo successivo al periodo dell'inchiesta è presentato al confronto con il periodo dell'inchiesta per il primo e il secondo trimestre del 2018, mediante valori indicizzati al periodo dell'inchiesta.

(410)

La capacità produttiva dei produttori dell'Unione inclusi nel campione nella prima metà del 2018 è rimasta stabile, mentre l'utilizzo degli impianti è diminuito dall'85 % al 76 %.

(411)

Sia la produzione sia le vendite sono diminuite nel primo e nel secondo trimestre successivi al periodo dell'inchiesta.

(412)

Sia i costi unitari sia i prezzi unitari di vendita sono diminuiti in entrambi i trimestri successivi al periodo dell'inchiesta. Il costo di produzione unitario è diminuito del 5 %, mentre il prezzo medio di vendita è diminuito del 7 %, causando la riduzione della redditività descritta al considerando 398.

4.6.   Conclusioni relative al pregiudizio

(413)

Prima di settembre 2017 non sono state effettuate importazioni di biodiesel originario dell'Argentina nel mercato dell'Unione, a parte una quantità trascurabile nel 2015. Pur essendo cominciate soltanto verso la fine del periodo dell'inchiesta, le importazioni hanno raggiunto un livello tale da toccare una quota di mercato del 2,8 % nel periodo dell'inchiesta, conseguendo una quota di mercato stimata superiore al 10 % nell'ultimo trimestre del 2017, che appare confermata nel primo semestre del 2018 malgrado la registrazione delle importazioni.

(414)

Durante il periodo in esame, gli indicatori di pregiudizio evidenziavano un quadro eterogeneo. La produzione e le vendite dell'industria dell'Unione hanno seguito in larga misura la domanda del mercato, si sono mantenute stabili tra il 2014 e il 2016 e sono aumentate nel periodo dell'inchiesta, senza beneficiare pienamente verso la fine del periodo in esame della crescita del mercato, che è stata parzialmente assorbita dalle importazioni oggetto dell'inchiesta. Nel periodo in esame gli investimenti sono aumentati in misura significativa. Si è trattato di uno sviluppo positivo, a dimostrazione del fatto che l'industria iniziava a riprendersi. Anche la crescita dell'occupazione avviata nel 2015 può essere considerata un'indicazione del fatto che la situazione dell'industria dell'Unione cominciava a migliorare in assenza di importazioni sovvenzionate originarie dell'Argentina.

(415)

Nel periodo successivo al periodo dell'inchiesta la maggior parte degli indicatori economici mostrava un evidente ulteriore peggioramento della situazione economica dell'industria dell'Unione, che riguardava l'utilizzo degli impianti, la produzione, le vendite e i prezzi unitari di vendita, come già descritto.

(416)

Tuttavia, la redditività dell'industria dell'Unione è rimasta bassa per la maggior parte del periodo in esame e l'industria dell'Unione non è riuscita a migliorare ulteriormente la produttività per dipendente. Questo indica che l'industria dell'Unione non è riuscita a raggiungere un livello di attività regolare e redditizio in questo breve arco di tempo. La situazione è peggiorata ancora nei primi dei mesi del 2018 quando l'industria dell'Unione ha registrato perdite.

(417)

La Commissione ha riscontrato che il periodo dell'inchiesta aveva già risentito negativamente delle importazioni dall'Argentina e il periodo successivo al periodo dell'inchiesta ha segnato un ulteriore peggioramento della situazione dell'industria dell'Unione. Malgrado l'aumento delle vendite e della produzione, provocato dall'aumento dei consumi durante il periodo dell'inchiesta, l'industria dell'Unione non ha mostrato segnali di miglioramento della situazione economica. Di fatto, durante il periodo dell'inchiesta l'industria dell'Unione non ha quasi realizzato profitti a causa della pressione esercitata dai prezzi bassi delle importazioni in esame. Il basso livello dei profitti durante il periodo dell'inchiesta si è trasformato in perdite nei primi sei mesi del 2018. Le tendenze analizzate sopra dimostrano che l'industria dell'Unione non sembra essersi ripresa completamente dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. Pur non essendo giunta ad una conclusione definitiva sull'esistenza di un pregiudizio notevole durante il periodo dell'inchiesta, la Commissione intende esaminare se esiste una minaccia di pregiudizio notevole.

5.   MINACCIA DI PREGIUDIZIO

5.1.   Introduzione

(418)

In conformità all'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni sovvenzionate dal paese interessato configurano una minaccia di pregiudizio notevole a danno dell'industria dell'Unione.

(419)

Nell'analisi della minaccia di pregiudizio notevole all'industria dell'Unione, a norma dell'articolo 8, paragrafo 8, secondo comma, del regolamento di base, si prendono in considerazione fattori quali:

la natura della sovvenzione o delle sovvenzioni in questione e le probabili conseguenze sugli scambi;

un sensibile tasso di incremento delle importazioni sovvenzionate sul mercato dell'Unione, tale da far prevedere un sostanziale aumento delle importazioni;

l'esistenza di una sufficiente disponibilità di capacità da parte del produttore esportatore, ovvero l'imminente e sensibile aumento della medesima, che denotino un probabile e sostanziale incremento delle esportazioni sovvenzionate nell'Unione, tenendo conto della disponibilità di altri mercati d'esportazione con capacità residua di assorbimento;

il fatto che le importazioni siano effettuate a prezzi tali da provocare una significativa diminuzione dei prezzi oppure impedirne gli aumenti che altrimenti si verificherebbero e tali da stimolare la domanda di altre importazioni; e

il livello delle scorte.

5.2.   La natura della sovvenzione o delle sovvenzioni in questione e le probabili conseguenze sugli scambi

(420)

Al considerando 304, la Commissione ha concluso che sono presenti sovvenzioni compensabili in conformità al regolamento di base. Le sovvenzioni riscontrate mostrano che le importazioni del prodotto in esame beneficiano potenzialmente di sostegno governativo. La pratica di prezzi notevolmente inferiori durante e dopo il periodo dell'inchiesta avrà probabilmente conseguenze ancora più negative sulla delicata situazione economica dell'industria dell'Unione già osservata durante il periodo dell'inchiesta. Inoltre, come spiegato nel considerando 158, le misure del governo dell'Argentina a sostegno dell'industria nazionale del biodiesel continuano a garantire una forte competitività alle esportazioni di biodiesel, grazie al costo inferiore delle forniture di soia (rispetto ai produttori dell'Unione che risentono di fluttuazioni superiori dei prezzi per quanto riguarda il costo della colza). È pertanto prevedibile che le importazioni sovvenzionate del prodotto in esame, data la natura delle misure di sostegno del governo dell'Argentina, possano continuare a esercitare effetti negativi sulla situazione economica dell'industria dell'Unione.

5.3.   Sensibile tasso di incremento delle importazioni sovvenzionate sul mercato dell'Unione, tale da far prevedere un sostanziale aumento delle importazioni

(421)

Esiste un nesso evidente tra l'improvviso e sostanziale aumento delle importazioni nel mercato dell'Unione di biodiesel originario dell'Argentina dal settembre 2017 e la riduzione dei dazi antidumping a partire dallo stesso mese, come illustrato nella tabella 9. Questo indica la capacità dei produttori esportatori argentini di reagire rapidamente all'evolversi delle condizioni del mercato. Inoltre, i dati sulle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina successivamente al periodo dell'inchiesta confermano che, malgrado la registrazione delle importazioni, i produttori esportatori argentini continuano a esportare nel mercato dell'Unione quantitativi analoghi a quelli esportati durante il periodo dell'inchiesta appena si verifica la riduzione o la soppressione dei dazi antidumping.

(422)

Quindi, in considerazione dell'attrattiva del mercato dell'Unione per le esportazioni argentine, la Commissione ritiene che, poiché dopo la riduzione dei dazi antidumping nel settembre 2017 il volume delle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina è aumentato in misura significativa, è probabile che tali importazioni continueranno ad aumentare. L'analisi delle importazioni durante il periodo da gennaio ad agosto 2018, esposta al considerando 463, conferma l'effettivo aumento ulteriore delle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina.

5.4.   Sufficiente disponibilità di capacità e capacità di assorbimento di paesi terzi

(423)

Secondo le statistiche agricole dell'OCSE (119) sul consumo mondiale di biodiesel, nel 2017 l'Argentina rappresentava solo il 3,5 % circa del consumo mondiale. Come indicato al considerando 202, durante il periodo dell'inchiesta l'Argentina esportava il 57 % della sua produzione.

(424)

Rispetto al consumo mondiale (di cui circa il 40 % è assorbito dall'Unione e circa il 25 % dagli USA), il basso livello del consumo dell'Argentina indica chiaramente che il settore del biodiesel in Argentina è orientato all'esportazione e dipende dai mercati citati (cfr. anche il considerando 209).

(425)

La capacità inutilizzata dei produttori argentini di biodiesel nel periodo dell'inchiesta è stimata a più di 1,2 milioni di tonnellate. La stima si basa su informazioni trasmesse dai produttori esportatori inclusi nel campione, che rappresentano l'84 % del totale delle esportazioni verso l'Unione, estrapolate all'industria argentina nel suo complesso.

(426)

La capacità inutilizzata dei produttori argentini di biodiesel si è mantenuta praticamente allo stesso livello nel periodo successivo al periodo dell'inchiesta, secondo le informazioni fornite alla Commissione dall'EBB.

(427)

Il 27 agosto 2017, gli USA hanno istituito dazi compensativi provvisori nei confronti delle importazioni di biodiesel dall'Argentina, con aliquote comprese tra il 50 % e il 60 % e successivamente, il 9 novembre 2017, dazi definitivi con aliquote comprese tra il 71,45 % e il 72,28 %. Nell'ottobre 2017 gli USA hanno istituito dazi antidumping provvisori con aliquote comprese tra il 54,36 % e il 70,05 %. Il 3 gennaio 2018 gli USA hanno confermato tali dazi nella decisione definitiva (120), modificandone leggermente le aliquote per portarle a un livello compreso tra il 60,44 % e l'86,41 %.

(428)

Il livello elevato dei dazi istituiti negli USA, che prima di tale misura costituivano il principale mercato di esportazione dell'Argentina, suggerisce insistentemente che tali esportazioni di biodiesel sono state immediatamente reindirizzate verso il mercato dell'Unione. Questo reindirizzamento è rafforzato dal calo quasi contemporaneo dei dazi antidumping sul biodiesel argentino nell'Unione. Tale andamento è illustrato nella tabella 20:

Tabella 20

Volume mensile delle esportazioni (in tonnellate)

Volume delle esportazioni dall'Argentina (in tonnellate)

7/2017

8/2017

9/2017

10/2017

11/2017

12/2017

Verso gli USA

220 360

14 483

0

0

0

0

Verso l'Unione

0

60 000

30 000

200 000

185 000

163 091

Fonte: statistiche sulle esportazioni dell'Argentina.

(429)

Il livello delle esportazioni dall'Argentina nell'Unione indicato nella tabella 20 non è identico al livello delle importazioni nell'Unione dall'Argentina indicato nella tabella 9 del considerando 333. La differenza dipende non solo dalla diversa fonte dei dati, ma principalmente dal fatto che le operazioni di esportazione e importazione sono registrate in date diverse nelle rispettive statistiche.

(430)

Come indicato al considerando 425, in Argentina esiste una sufficiente disponibilità di capacità che, a causa del cambiamento di configurazione delle vendite (esclusione del mercato USA), è addirittura in aumento. Ciò indica la probabilità di un sostanziale aumento dei quantitativi di esportazioni sovvenzionate verso l'Unione. Non esistono altri mercati di esportazione noti che potrebbero assorbire tali esportazioni aggiuntive, poiché gli USA e l'Unione considerati congiuntamente rappresentano circa i 2/3 del consumo mondiale di biodiesel.

(431)

Dopo la divulgazione del documento informativo, in merito alla capacità di assorbimento dei mercati di esportazione dei produttori esportatori argentini, il 10 luglio 2018 le autorità del Perù hanno confermato l'istituzione di dazi antidumping e compensativi la cui incidenza totale va da 137,4 a 399,8 USD per tonnellata.

(432)

La Commissione ha constatato che la minaccia di un persistente reindirizzamento delle importazioni dall'Argentina può arrecare un pregiudizio all'industria dell'Unione.

5.5.   Livello dei prezzi delle importazioni sovvenzionate

(433)

Le importazioni di biodiesel originario dell'Argentina pervenute nel mercato dell'Unione negli ultimi quattro mesi del periodo dell'inchiesta sono state effettuate a prezzi sostanzialmente inferiori a quelli praticati dall'industria dell'Unione. Come spiegato al considerando 354, la Commissione ha stabilito per il periodo dell'inchiesta margini di prezzi inferiori medi ponderati compresi tra il 9,5 % e il 15,2 %. Il confronto tra i prezzi rilevati nelle statistiche sulle importazioni e i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione conferma questa differenza. I prezzi del biodiesel importato dall'Argentina sono diminuiti ulteriormente durante il periodo successivo al periodo dell'inchiesta.

5.6.   Livello delle scorte

(434)

L'andamento del livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è descritto nel dettaglio al considerando 394. Come spiegato sopra, poiché il prodotto in esame è venduto in quantità ingenti, il livello delle scorte è un indicatore meno significativo per la minaccia di pregiudizio.

5.7.   Conclusione

(435)

Alla luce dell'analisi dei fattori concernenti la minaccia di pregiudizio elencati al considerando 419, la Commissione ha concluso che la fragile situazione economica dell'industria dell'Unione sarebbe probabilmente aggravata dall'ingresso imminente e costante di quantitativi ingenti di importazioni sovvenzionate di biodiesel originario dell'Argentina. Al termine del periodo dell'inchiesta era quindi presente almeno una minaccia di pregiudizio chiaramente prevedibile e imminente all'industria dell'Unione, elemento che corrobora l'accertamento dell'esistenza di una minaccia di pregiudizio a norma dell'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento di base.

(436)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni il governo dell'Argentina ha espresso disaccordo con la conclusione della Commissione e dichiarato che l'aumento delle importazioni era dovuto al fatto che alle importazioni dall'Argentina era stato illegalmente precluso il mercato dell'Unione nel periodo dal 2012 al 2017. Il governo dell'Argentina ha anche aggiunto che la Commissione non ha valutato gli elementi di prova per confermare che l'aumento delle importazioni di biodiesel dall'Argentina continuerà in futuro.

(437)

La Commissione ha fornito informazioni dettagliate al considerando 428 sull'evoluzione delle importazioni mensili di biodiesel dall'Argentina durante il periodo dell'inchiesta. Nel considerando 463 la Commissione ha fornito informazioni sul livello delle importazioni di biodiesel dall'Argentina nel periodo da gennaio ad agosto 2018 dalle quali risulta che le importazioni iniziate nel settembre 2017 sono continuate, malgrado siano soggette a registrazione, successivamente al periodo dell'inchiesta.

(438)

Le importazioni, che la Commissione ha giudicato sovvenzionate, e le quantità costantemente ingenti che le contraddistinguono, costituivano una minaccia di pregiudizio prevedibile e imminente all'industria dell'Unione alla fine del periodo dell'inchiesta. Di conseguenza la Commissione ha confermato il risultato cui era giunta, vale a dire che esiste una minaccia di pregiudizio a norma dell'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento di base.

(439)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni, CARBIO ha osservato, in relazione all'analisi degli indicatori economici successivamente al periodo dell'inchiesta, che i prezzi dell'RME sono stagionali, che nel periodo da agosto ad ottobre 2018 i prezzi dell'RME avevano raggiunto livelli estremamente elevati e che le vendite dell'industria dell'Unione nel periodo successivo al periodo dell'inchiesta sono superiori ai livelli registrati nel 2016.

(440)

La Commissione ha preso nota di tali osservazioni, che però non contraddicono né modificano la conclusione cui è giunta la Commissione, in particolare a proposito del pregiudizio durante il periodo dell'inchiesta, di cui al considerando 417.

6.   CAUSALITÀ

(441)

In conformità all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni sovvenzionate provenienti dal paese interessato abbiano causato una minaccia di pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. In conformità all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre verificato se altri fattori noti avessero contemporaneamente costituito una minaccia di pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione si è assicurata di non attribuire alle importazioni sovvenzionate originarie dell'Argentina eventuali minacce di pregiudizio dovute a fattori diversi, quali le importazioni da paesi terzi e l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione.

6.1.   Effetti delle importazioni sovvenzionate

(442)

Come affermato al considerando 334, le importazioni nell'Unione provenienti dall'Argentina sono state nulle o trascurabili nel periodo 2014-2016, come anche nei primi mesi del periodo dell'inchiesta. Tuttavia, tali importazioni sono aumentate in misura significativa negli ultimi mesi del periodo dell'inchiesta. Come indicato al considerando 381, la quota di mercato stimata delle importazioni dall'Argentina nell'ultimo trimestre del 2017 è superiore al 10 % e si è mantenuta al di sopra del 10 % nel primo trimestre del 2018, vale a dire dopo il periodo dell'inchiesta e malgrado la registrazione delle importazioni. Come illustrato al considerando 354, durante il periodo dell'inchiesta i prezzi delle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina erano inferiori a quelli dell'industria dell'Unione in una misura compresa tra il 9,5 % e il 15,2 %.

(443)

Alla luce della coincidenza temporale tra, da un lato, l'aumento consistente e improvviso delle importazioni sovvenzionate di biodiesel originario dell'Argentina a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, e, dall'altro, la perdita stimata di quota di mercato dell'industria dell'Unione nell'ultimo trimestre del 2017 e nel primo trimestre del 2018, unitamente all'incapacità di detta industria di realizzare profitti, la Commissione ha concluso che tali importazioni sovvenzionate hanno esercitato ripercussioni negative sulla situazione dell'industria dell'Unione. Inoltre, l'entità trascurabile del consumo interno in Argentina, la consistente capacità inutilizzata dei produttori argentini di biodiesel e l'esclusione dal mercato USA, che è il secondo maggior mercato di esportazione, hanno indirizzato la produzione in eccesso dell'Argentina verso l'Unione, che rappresenta il 40 % del consumo mondiale. Di conseguenza, l'Unione è divenuta una delle destinazioni più attraenti per le importazioni sovvenzionate di biodiesel originario dell'Argentina, a danno dell'industria dell'Unione.

(444)

Dopo la divulgazione del documento informativo, il governo dell'Argentina ha dichiarato che le importazioni dall'Argentina non presentano un aumento sostanziale in quantità o quota di mercato. L'importatore indipendente Gunvor ha osservato a tale riguardo che le importazioni ritornano ai valori medi storici.

(445)

A tale riguardo, la Commissione ha ritenuto che raggiungere una quota di mercato stimata superiore al 10 % nell'ultimo trimestre del 2017, rispetto a una quota di mercato dello 0 % durante i primi otto mesi del 2017, costituisca un aumento sostanziale.

(446)

Inoltre, dopo la divulgazione del documento informativo, CARBIO ha dichiarato che in sede di analisi della minaccia di pregiudizio la Commissione deve indicare la probabilità di un aumento sostanziale delle importazioni, e che un aumento delle importazioni dovuto unicamente al ripristino di condizioni asseritamente normali del commercio e della concorrenza, grazie all'abrogazione di dazi antidumping ingiustificati, non suggerisce la probabilità che le importazioni continueranno ad aumentare sostanzialmente.

(447)

Come spiegato ai considerando da 335 a 338, le importazioni di biodiesel dall'Argentina sono continuate nel 2018 e hanno raggiunto il livello stimato dell'11,5 %. Inoltre i livelli delle importazioni dall'Argentina non sono diminuiti in seguito alla loro registrazione a partire dal 25 maggio 2018. Tale elemento, associato alla capacità inutilizzata dei produttori argentini di biodiesel descritta al considerando 425 e all'attrattiva del mercato dell'Unione, indica la probabilità che le importazioni continueranno ad aumentare sostanzialmente nel futuro. A parere della Commissione tale aumento delle importazioni originarie dell'Argentina rispecchia condizioni commerciali sleali (in contrapposizione alle condizioni commerciali normali in assenza delle misure antidumping precedenti) in quanto è stata riscontrata l'esistenza delle sovvenzioni.

(448)

La Commissione ha pertanto ritenuto che le importazioni sovvenzionate di biodiesel originario dell'Argentina provochino una minaccia di pregiudizio notevole per l'industria dell'Unione.

6.2.   Altri fattori noti

(449)

La Commissione ha esaminato inoltre se altri fattori noti, considerati singolarmente o collettivamente, siano in grado di attenuare il nesso di causalità stabilito tra le importazioni sovvenzionate e la minaccia di pregiudizio riscontrata.

(450)

Dopo la divulgazione del documento informativo, CARBIO ha sostenuto che l'industria dell'Unione non era riuscita a riprendersi gradualmente durante il periodo in esame, che è esattamente il periodo durante il quale non vi erano state importazioni dall'Argentina. CARBIO ha sostenuto inoltre che tale elemento prova l'esistenza di altri fattori che incidono sui risultati dell'industria dell'Unione.

(451)

La Commissione ha concluso al considerando 416 che la redditività dell'industria dell'Unione è effettivamente rimasta modesta per la maggior parte del periodo in esame e che l'industria dell'Unione non è riuscita a raggiungere un livello operativo regolare e redditizio. Come però spiegato nel considerando 405, la Commissione ha osservato che l'industria dell'Unione non pare essersi ripresa dagli effetti di passate pratiche di dumping riscontrate nell'inchiesta precedente. Inoltre, il fatto che i produttori dell'Unione usino come fattore produttivo la colza (mentre invece i produttori esportatori argentini usano la soia) non spiega i differenziali di prezzo tra il biodiesel dell'Unione e il biodiesel originario dell'Argentina. Se i produttori esportatori comprassero la soia a prezzi esenti da distorsioni, i loro prezzi all'esportazione sarebbero molto simili ai prezzi dell'Unione. Quindi, come esposto meglio nel seguito, l'inchiesta non ha riscontrato fattori tali da attenuare il nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate e la minaccia di pregiudizio riscontrata. La contestazione è stata di conseguenza respinta.

6.3.   Importazioni da paesi terzi

(452)

Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento:

Tabella 21

Importazioni da paesi terzi

Paese

 

2014

2015

2016

Periodo dell'inchiesta

Repubblica popolare cinese

Volume (in tonnellate)

5 395

1 160

38 497

217 313

Indice

100

22

714

4 028

Quota di mercato

0,0 %

0,0 %

0,3 %

1,6 %

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

941

826

763

812

Malaysia

Volume (in tonnellate)

340 240

349 571

273 427

378 395

Indice

100

103

80

111

Quota di mercato

2,9 %

2,9 %

2,3 %

2,7 %

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

883

880

975

1 007

Tutti i paesi tranne Argentina, Cina e Malaysia

Volume (in tonnellate)

197 787

104 765

202 879

207 953

Indice

100

53

103

105

Quota di mercato

1,7 %

0,9 %

1,7 %

1,5 %

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

820

791

762

891

Fonte: statistiche sulle importazioni nell'UE basate sulla banca dati Surveillance 2.

(453)

Oltre alle importazioni dall'Argentina, solo le importazioni da altri due paesi, ossia la Repubblica popolare cinese («la RPC») e la Malaysia, hanno superato la quota di mercato dell'1 % in un dato anno.

(454)

Le uniche importazioni consistenti dalla RPC si sono verificate nel periodo dell'inchiesta e hanno raggiunto la quota di mercato dell'1,6 %.

(455)

Le importazioni dalla Malaysia si sono mantenute a un livello stabile durante tutto il periodo in esame, con una quota di mercato compresa tra 2,3 % e 2,9 %.

(456)

Le importazioni da paesi terzi diversi da Argentina, RPC o Malaysia non hanno mai superato una quota di mercato complessiva dell'1,7 %. Nessuno di questi paesi avrebbe quindi potuto esercitare un'influenza significativa sulla quota di mercato dell'industria dell'Unione, in particolare in considerazione dei quantitativi stabili di tali importazioni.

(457)

Il prezzo medio del biodiesel importato dalla RPC durante il periodo dell'inchiesta era di 812 EUR per tonnellata. Si è trattato dell'unico periodo in cui tali importazioni hanno raggiunto volumi significativi. Per quanto concerne la Malaysia, il prezzo medio delle importazioni ha oscillato da 883 EUR per tonnellata nel 2014 fino a oltre 1 000 EUR per tonnellata nel periodo dell'inchiesta. Allo stesso tempo, i volumi sono aumentati solo dell'11 % durante il periodo in esame, cioè meno dell'aumento della domanda, con una riduzione della quota di mercato.

(458)

A tale riguardo, nel periodo dell'inchiesta il prezzo medio delle importazioni dall'Argentina era di 636 EUR per tonnellata, che è notevolmente inferiore a quello di tutti gli altri operatori del mercato. Le informazioni statistiche non indicano con precisione le differenze nelle caratteristiche del biodiesel importato nell'Unione. Le differenze di prezzo derivano dai diversi livelli di CFPP e dal fatto che il biodiesel importato possa essere oggetto di «doppio conteggio» o no.

(459)

Dopo la divulgazione del documento informativo, il governo dell'Argentina ha sostenuto che non esiste alcun nesso di causalità tra le importazioni dall'Argentina e il pregiudizio all'industria dell'Unione, che deriverebbe da altri fattori, cioè le importazioni da altri paesi.

(460)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni, il governo dell'Argentina ha ribadito la propria contestazione che la Commissione ha omesso di esaminare gli effetti di tutti i possibili fattori, diversi dalle importazioni di biodiesel dall'Argentina, che potrebbero arrecare pregiudizio all'industria dell'Unione.

(461)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni, CARBIO ha ribadito la propria obiezione che la minaccia di pregiudizio non era causata dalle importazioni dall'Argentina.

(462)

In relazione alle importazioni da altri paesi la Commissione ha già presentato informazioni particolareggiate. Gli altri due paesi da cui sono provenute importazioni significative durante il periodo dell'inchiesta sono stati la Malaysia e la RPC, con quote del mercato dell'Unione pari rispettivamente al 2,7 % e all'1,6 %. Tali quote di mercato sono notevolmente inferiori a quella accertata per l'ultimo trimestre del 2017 in relazione alle importazioni dall'Argentina, superiore al 10 %. Inoltre il prezzo medio delle importazioni dalla Malaysia e dalla RPC è stato rispettivamente di 1 007 e 812 EUR per tonnellata. Tali prezzi, al confronto con quello di 636 EUR per tonnellata di biodiesel importato dall'Argentina durante il periodo dell'inchiesta, mostrano che le importazioni dalla Malaysia e dalla RPC, in termini sia di volumi sia di valore, non hanno attenuato il nesso di causalità accertato tra le importazioni sovvenzionate e la minaccia di pregiudizio riscontrata.

(463)

Dopo la divulgazione del documento informativo CARBIO ha presentato osservazioni sulle crescenti importazioni dall'Indonesia. Le importazioni da altri paesi terzi durante i primi otto mesi del 2018, rispetto alle importazioni dall'Argentina durante lo stesso periodo descritte nel considerando 335, hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 22

Importazioni da paesi terzi tra gennaio e agosto 2018

 

Volume delle importazioni (tonnellate)

Quota di mercato stimata

Prezzo medio (EUR)

Argentina

1 092 024

11,5 %

613

Repubblica popolare cinese

173 693

1,9 %

686

Indonesia

467 769

5,0 %

667

Malaysia

303 421

3,2 %

732

Tutti i paesi tranne Argentina, RPC e Malaysia

150 159

1,6 %

542

Fonte: statistiche sulle importazioni nell'UE basate sulla banca dati Surveillance 2.

(464)

Come esaminato più particolareggiatamente nei considerando da 336 a 338, le importazioni dall'Argentina sono proseguite successivamente al periodo dell'inchiesta nonostante la registrazione delle importazioni. La loro quota di mercato stimata, ipotizzando immutato il livello dei consumi, annualizzata a fini di confrontabilità, è pari all'11,5 % Le importazioni dalla RPC sono rimaste a un livello molto simile, raggiungendo una quota di mercato dell'1,9 % rispetto all'1,6 % durante il periodo dell'inchiesta. È significativo che le importazioni di biodiesel dall'Indonesia nell'Unione siano riapparse e abbiano raggiunto una quota di mercato stimata del 5 % durante il periodo compreso tra gennaio e agosto 2018. D'altro lato però tali importazioni costituivano meno della metà delle importazioni dall'Argentina. Le importazioni dalla Malaysia sono aumentate leggermente, raggiungendo una quota di mercato stimata del 3,2 %, rispetto al 2,7 % durante il periodo dell'inchiesta.

(465)

Per quanto riguarda il prezzo medio per tonnellata delle importazioni da paesi terzi, il prezzo per tonnellata del biodiesel importato dall'Argentina rimane quello minore in assoluto tra i quattro paesi che registrano importazioni significative. Inoltre i prezzi medi delle importazioni dalla RPC e dalla Malaysia sono diminuiti durante i primi otto mesi del 2018.

(466)

In base a ciò la Commissione è giunta alla conclusione che le esportazioni da paesi terzi, per quanto possano aver contribuito alla mancata ripresa dell'industria dell'Unione, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate e la minaccia di pregiudizio riscontrata. La Commissione ha concluso che è improbabile che le esportazioni da paesi terzi costituiscano la causa principale di pregiudizio nel prossimo futuro.

6.4.   Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

(467)

Nessuno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha esportato biodiesel durante il periodo in esame. Le statistiche sulle esportazioni nella tabella 23 si basano pertanto su una fonte pubblicamente accessibile e forniscono informazioni per l'industria dell'Unione nel suo complesso.

Tabella 23

Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

 

2014

2015

2016

Periodo dell'inchiesta

Volume delle esportazioni (in tonnellate)

98 552

111 884

190 633

217 146

Indice

100

114

193

220

Fonte: statistiche sulle esportazioni di Eurostat.

(468)

Le esportazioni di biodiesel dell'industria dell'Unione erano modeste. Di fatto, non hanno mai superato il 3,5 % delle vendite totali sul mercato dell'Unione in qualsiasi anno del periodo in esame. L'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione non può essere stato la causa della mancata ripresa dell'industria interna, né della sua delicata situazione economica nel periodo dell'inchiesta.

(469)

Nella sua comunicazione, CARBIO ha osservato che il livello ridotto delle importazioni non poteva essere la causa del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e ha ribadito tale argomentazione dopo la divulgazione del documento informativo. A tale riguardo, la Commissione osserva che anche importazioni meno consistenti del prodotto in esame possono avere l'effetto di deprimere i prezzi sul mercato dell'Unione. Le importazioni dall'Argentina hanno superato ampiamente la soglia di trascurabilità del pregiudizio di cui all'articolo 10, paragrafo 9, e all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base e nell'ultimo trimestre del periodo dell'inchiesta hanno addirittura superato il 10 %.

(470)

CARBIO ha inoltre asserito che le importazioni non producono un effetto pregiudizievole, poiché dipendono da variazioni stagionali, dal prezzo del diesel e dall'offerta di materia prima. Le informazioni pervenute alla Commissione da produttori esportatori che hanno collaborato, produttori dell'Unione e fonti pubbliche comprendevano anche le variazioni stagionali, il prezzo del diesel e l'offerta di materia prima. La Commissione ha quindi potuto tenere conto anche di questi fattori nella sua analisi.

(471)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni, CARBIO ha ribadito la propria osservazione secondo cui non vi è nessuna minaccia di pregiudizio notevole per l'industria dell'Unione e la presunta minaccia di pregiudizio notevole non dipende dalle importazioni dall'Argentina. CARBIO richiama inoltre quanto esposto nel regolamento (UE) 2018/1570 della Commissione, del 18 ottobre 2018 (121), citato nel considerando 347, in cui la Commissione concludeva che non è possibile stabilire un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dall'Argentina e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

(472)

Per quanto riguarda il riferimento al regolamento (UE) 2018/1570 della Commissione, del 18 ottobre 2018, la Commissione osserva che i risultati di tale regolamento riguardavano il pregiudizio notevole e non la minaccia di pregiudizio, e che il periodo dell'inchiesta oggetto del riesame della Commissione era compreso tra il 1o luglio 2011 e il 30 giugno 2012, in contrapposizione al periodo dell'inchiesta del presente regolamento che va da gennaio a dicembre 2017. Considerati il diverso periodo di tempo e le diverse norme giuridiche, le conclusioni del regolamento citato non hanno attinenza con i risultati riscontrati dalla Commissione nella presente inchiesta.

6.5.   Riduzione della produzione dell'industria dell'Unione

(473)

Nel corso dell'analisi ai fini della registrazione delle importazioni, la Commissione ha anche preso nota di due società che hanno annunciato riduzioni della produzione di biodiesel nel marzo 2018, ossia Saipol, il maggior produttore europeo di biodiesel, e ADM (122).

(474)

Dopo la divulgazione del documento informativo, l'EBB ha fornito informazioni aggiuntive in merito alle ripercussioni negative delle crescenti importazioni dall'Argentina su sei società appartenenti all'industria dell'Unione. Le informazioni in relazione a cinque delle società indicavano ripercussioni negative sulla loro redditività. Una delle sei società ridurrà notevolmente la produzione a causa delle importazioni dall'Argentina. Una delle sei società ha inoltre riferito che le importazioni dall'Argentina hanno esercitato ripercussioni fortemente negative sul suo reddito. Si tratta di società che rappresentano complessivamente oltre il 10 % della produzione e della capacità produttiva dell'Unione.

6.6.   Conclusione

(475)

La Commissione ha stabilito l'esistenza di un nesso di causalità tra la minaccia di pregiudizio all'industria dell'Unione e le importazioni sovvenzionate di biodiesel dall'Argentina. Esiste una coincidenza temporale tra il forte aumento, in particolare, del livello delle importazioni sovvenzionate a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione e il peggioramento dei risultati dell'industria dell'Unione, segnatamente a partire dall'ultimo trimestre del 2017. L'industria dell'Unione non ha potuto trarre vantaggio dal maggiore consumo dell'Unione e ha invece dovuto limitare l'aumento della propria produzione, ha perso quota di mercato e non è riuscita a realizzare profitti. Tale andamento negativo è proseguito durante il periodo successivo al periodo dell'inchiesta. Per evitare la contrazione ulteriore della propria quota di mercato, l'industria dell'Unione non ha avuto altra scelta che adeguarsi al livello di prezzo determinato dalle importazioni sovvenzionate. Ne è derivata una situazione contrassegnata da perdite, verosimilmente destinata a peggiorare.

(476)

La Commissione ha provveduto a distinguere e separare gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di sovvenzioni.

(477)

Gli altri fattori individuati, quali le importazioni da altri paesi terzi, l'andamento delle vendite all'esportazione dell'industria dell'Unione e la riduzione della capacità produttiva dell'industria dell'Unione, non hanno attenuato il nesso di causalità.

7.   INTERESSE DELL'UNIONE

(478)

In conformità all'articolo 31 del regolamento di base, la Commissione ha verificato se si potesse concludere manifestamente che nella fattispecie l'adozione di misure non è nell'interesse dell'Unione, nonostante l'accertamento di pratiche di sovvenzionamento pregiudizievoli. Per accertare l'interesse dell'Unione la Commissione effettua una valutazione di tutti i diversi interessi in gioco, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e dei consumatori.

7.1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(479)

Il biodiesel è un elemento importante dell'impegno per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e migliorare l'approvvigionamento energetico nell'Unione.

(480)

L'industria dell'Unione usa prevalentemente materia prima prodotta dall'agricoltura dell'Unione. Il settore agricolo dell'olio a monte dipende largamente dall'industria del biodiesel. Le importazioni di biodiesel dall'Argentina quindi non avrebbero ripercussioni soltanto sull'industria del biodiesel, ma anche sul settore agricolo dell'Unione.

(481)

Dopo la divulgazione del documento informativo, l'EBB ha presentato ulteriori prove del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, quali le ripercussioni negative sulla sua redditività e la riduzione significativa della produzione (cfr. considerando 362 e 474).

(482)

La Commissione ha constatato la fragilità della situazione dell'industria dell'Unione, che non si è ripresa completamente dalle pratiche di dumping subite in precedenza. La Commissione ha pertanto concluso che l'istituzione di dazi compensativi sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

7.2.   Interesse degli importatori indipendenti

(483)

Come indicato al considerando 30, un solo importatore indipendente, Gunvor International BV, ha risposto al questionario inviato dalla Commissione. Nella sua risposta, l'importatore afferma di essere contrario all'istituzione di misure e che la situazione dell'industria dell'Unione risente di un sistema di produzione e di una gestione inefficienti.

(484)

La Commissione osserva che gli importatori di biodiesel molto spesso sono operatori commerciali sul mercato dell'Unione che non si limitano all'attività di importazione, ma commerciano anche biodiesel acquistato da produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione, soprattutto quelli più grandi, si basano comunque in misura significativa sui propri canali di distribuzione. La Commissione non si aspetta pertanto che gli importatori siano in grado di sostituire completamente le importazioni interessate dalle misure con biodiesel acquistato da produttori dell'Unione. Il possibile effetto negativo sugli importatori tuttavia può essere controbilanciato in parte dall'aumento del volume di biodiesel acquistato dall'industria dell'Unione.

7.3.   Interesse degli utilizzatori e dei consumatori

(485)

I produttori di combustibile diesel, ossia le raffinerie, acquistano biodiesel importato o prodotto dall'industria dell'Unione. Per un obbligo di legge le raffinerie sono tenute ad addizionare biodiesel al combustibile fossile venduto sul mercato.

(486)

In tale contesto sarebbe il consumatore finale a risentire dell'aumento di prezzo dovuto all'istituzione di misure. Con rare eccezioni, il prezzo dei combustibili fossili è inferiore al prezzo del biodiesel, ma poiché il tenore di biodiesel di norma non supera il 10 %, l'effetto negativo dell'aumento di prezzo del biodiesel si trasferisce solo in parte sul consumatore.

7.4.   Conclusione

(487)

La Commissione ha riscontrato che l'istituzione di dazi avrebbe l'effetto negativo di aumentare i prezzi al consumo. In considerazione però del tenore limitato di biodiesel (solitamente inferiore al 10 %) nel prodotto finale acquistato dai consumatori, tale effetto negativo sul prezzo del combustibile diesel sarebbe molto modesto rispetto alla variazione diretta del prezzo del biodiesel sul mercato dell'Unione.

(488)

Dopo la divulgazione del documento informativo, l'EBB ha affermato che la Commissione non aveva rispettato il proprio mandato quando ha ritenuto di non poter giungere a una conclusione in merito all'interesse dell'Unione, nonostante l'assenza di motivi validi per decidere che l'istituzione di misure sarebbe stata contraria all'interesse dell'Unione.

(489)

Nel documento informativo la Commissione ha ritenuto imperativo esaminare gli effetti dei cambiamenti avvenuti poco prima della divulgazione del documento ma dopo la fine del periodo dell'inchiesta.

(490)

L'EBB ha osservato inoltre che la Commissione non ha indicato chiaramente i motivi alla base dell'affermazione che non fosse chiaro se l'istituzione di misure sarebbe stata nell'interesse dell'Unione.

(491)

La Commissione, come spiegato nel considerando 489, ha ritenuto imperativo esaminare ulteriormente le informazioni supplementari in relazione all'interesse dell'Unione, e per tale motivo aveva deciso di non istituire misure provvisorie.

(492)

La Commissione ha esaminato tutte le informazioni supplementari ricevute dopo la divulgazione del documento informativo, tra cui in particolare, ma non esclusivamente, le risposte ai questionari aggiuntivi ricevute dall'EBB e dai produttori dell'Unione inclusi nel campione, le statistiche sulle importazioni di biodiesel nell'Unione successivamente al periodo dell'inchiesta e altri dati forniti dalle parti interessate dopo la divulgazione del documento informativo. In base all'esame di tali informazioni supplementari e di ulteriori prove del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, quali le ripercussioni negative sulla redditività e la riduzione significativa della produzione di cui ai considerando 363, 366 e 473, la Commissione ha concluso che non vi sono motivi validi, a norma dell'articolo 31 del regolamento di base, per ritenere che l'istituzione di misure non sarebbe nell'interesse dell'Unione.

8.   MISURE COMPENSATIVE DEFINITIVE

(493)

In base alle conclusioni raggiunte dalla Commissione riguardo alle sovvenzioni, alla minaccia di pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire un dazio compensativo definitivo per impedire che si concretizzi l'imminente minaccia di pregiudizio notevole all'industria dell'Unione dalle importazioni sovvenzionate.

8.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(494)

Per determinare il livello delle misure la Commissione ha in primo luogo stabilito l'importo del dazio necessario per eliminare la minaccia di pregiudizio a danno dell'industria dell'Unione.

(495)

Nel calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio la Commissione ha considerato che tale livello dovrebbe consentire all'industria dell'Unione di coprire i propri costi di produzione e di realizzare un utile ante imposte pari a quello che un'industria dello stesso tipo potrebbe ragionevolmente conseguire in tale settore in condizioni di concorrenza normali, cioè in assenza di importazioni sovvenzionate, sulle vendite del prodotto simile nell'Unione.

(496)

Il livello di eliminazione del pregiudizio è stato calcolato mettendo a confronto la media ponderata dei prezzi delle importazioni sovvenzionate, utilizzata al considerando 354 per calcolare di quanto fossero inferiori i prezzi praticati, e il prezzo non pregiudizievole dell'industria dell'Unione per il prodotto simile. Il prezzo non pregiudizievole è stato calcolato sommando al costo di produzione un profitto ragionevole. Il margine di profitto di riferimento è stato fissato in via provvisoria all'11 %, ossia al livello utilizzato dalla Commissione nella precedente inchiesta che ha portato all'istituzione di misure il 26 novembre 2013.

(497)

Dopo la divulgazione del documento informativo CARBIO ha sostenuto che il profitto di riferimento dovrebbe essere il profitto conseguito nel periodo tra il 2015 e il settembre 2017 invece del profitto di riferimento dell'11 % utilizzato nell'inchiesta precedente. CARBIO ha ribadito tale posizione dopo la divulgazione finale delle informazioni.

(498)

La Commissione ha utilizzato il profitto di riferimento dell'inchiesta precedente perché, indipendentemente dall'accertamento del pregiudizio, la Commissione ha osservato che l'industria dell'Unione sembra non essersi ripresa pienamente dagli effetti di precedenti pratiche di dumping e pertanto i livelli di profitto conseguiti durante il periodo in esame non sono rappresentativi. A tale riguardo la Commissione considera il profitto utilizzato nell'inchiesta precedente tuttora adeguato e verosimile in una situazione di bassi volumi di importazioni sovvenzionate.

(499)

Il livello di eliminazione del pregiudizio per le «altre società che hanno collaborato» e per «tutte le altre società» è stato definito allo stesso modo delle aliquote della sovvenzione per tali società al considerando 304.

8.2.   Istituzione retroattiva di dazi compensativi

(500)

Come indicato al considerando 10, la Commissione ha disposto mediante il regolamento di registrazione l'obbligo di registrazione delle importazioni del prodotto in esame originario dell'Argentina, ai fini della possibile applicazione retroattiva di misure compensative a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base.

(501)

A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base, possono essere riscossi dazi retroattivamente «sui prodotti immessi in consumo nei novanta giorni precedenti la data di applicazione delle misure provvisorie». La Commissione osserva che nel caso in esame non erano state istituite misure provvisorie.

(502)

Per tale motivo la Commissione ritiene che non sia soddisfatta una delle condizioni giuridiche stabilite dall'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base e che pertanto non sia opportuno riscuotere dazi retroattivamente sulle importazioni registrate.

(503)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni, l'EBB ha dichiarato che si dovrebbero istituire dazi retroattivi sulle importazioni registrate, in quanto sono soddisfatte le quattro condizioni che consentono la riscossione retroattiva di dazi a norma dell'articolo 16, paragrafo 4. In particolare, l'EBB ha dichiarato che la seconda parte dell'articolo 16, paragrafo 4, che riporta «non prima dell'apertura dell'inchiesta», dovrebbe applicarsi nel caso in esame, in quanto andrebbe letta separatamente dal testo che riporta «nei novanta giorni precedenti la data di applicazione delle misure provvisorie».

(504)

L'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base, dispone che possono essere riscossi dazi retroattivamente solo «sui prodotti immessi in consumo nei novanta giorni precedenti la data di applicazione delle misure provvisorie e comunque non prima dell'apertura dell'inchiesta». La seconda parte dell'articolo 16, paragrafo 4, recante «non prima dell'apertura dell'inchiesta», non può essere letta separatamente dal restante testo dell'articolo, in quanto l'articolo non consente tale procedimento.

(505)

Di conseguenza, in assenza di dazi provvisori, che, qualora esistenti, costituirebbero un'applicazione retroattiva dei dazi definitivi, come indicato al considerando 502, la Commissione ritiene che le condizioni giuridiche a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base non siano soddisfatte e che pertanto non debbano essere riscossi retroattivamente dazi sulle importazioni registrate.

8.3.   Misure definitive

(506)

Alla luce di quanto precede e a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, è opportuno istituire un dazio compensativo definitivo a un livello sufficiente per eliminare la minaccia di pregiudizio dovuta alle importazioni sovvenzionate, senza superare l'importo delle sovvenzioni riscontrate.

(507)

In considerazione dell'elevato tasso di collaborazione dei produttori esportatori argentini, l'aliquota per «tutte le altre società» è stata stabilita al livello dell'aliquota massima di dazio istituita per le società incluse nel campione. L'aliquota relativa a «tutte le altre società» si applicherà alle società che non hanno collaborato nell'inchiesta.

(508)

Per gli altri produttori esportatori dell'Argentina che hanno collaborato non inclusi nel campione, elencati nella tabella 24, l'aliquota del dazio definitivo è fissata alla media ponderata delle aliquote stabilite per i produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione.

(509)

Su tale base le aliquote del dazio definitivo da istituire sono fissate come segue:

Tabella 24

Dazio compensativo definitivo

Società/gruppo

Livello di eliminazione del pregiudizio

Importo della sovvenzione

Aliquota del dazio compensativo

LDC Argentina SA

31,7 %

26,2 %

26,2 %

Gruppo Renova

25,0 %

27,2 %

25,0 %

Gruppo T6

33,9 %

33,4 %

33,4 %

Altre società che hanno collaborato - COFCO Argentina SA e Cargill SACI

29,6 %

28,2 %

28,2 %

Tutte le altre società

33,9 %

33,4 %

33,4 %

(510)

Le aliquote individuali per ogni società del dazio compensativo, specificate nel presente regolamento, sono state istituite in base ai risultati della presente inchiesta. Pertanto le aliquote individuali del dazio compensativo rispecchiano la situazione riscontrata nel corso della presente inchiesta in relazione alle società interessate. Tali aliquote individuali del dazio (a differenza dell'aliquota del dazio valida per l'intero paese applicabile a «tutte le altre società») si applicano quindi esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società in questione. I prodotti importati fabbricati da altre società non specificamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(511)

Una società può chiedere che continui ad applicarsi un'aliquota individuale del dazio anche qualora essa cambi successivamente nome o cambi il nome di una delle persone giuridiche ad essa correlate. La relativa domanda va presentata alla Commissione. La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che il cambiamento non inficia il diritto della società di beneficiare della relativa aliquota individuale del dazio. Se il cambiamento di nome della società non inficia il suo diritto a beneficiare della relativa aliquota del dazio, un avviso che informa del cambiamento di nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(512)

Qualora gli sviluppi successivi al periodo dell'inchiesta modifichino in modo permanente la situazione, si potranno adottare le azioni opportune a norma dell'articolo 19 del regolamento di base.

(513)

In considerazione della giurisprudenza della Corte di giustizia (123), è opportuno prevedere il tasso dell'interesse di mora da versare nell'eventualità della restituzione dei dazi definitivi, in quanto le disposizioni vigenti in merito ai dazi doganali non stabiliscono tale tasso di interesse e l'applicazione di norme nazionali comporterebbe indebite disparità tra gli operatori economici a seconda dello Stato membro che ha in carico lo sdoganamento.

9.   DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

(514)

Le parti interessate sono state informate in merito ai fatti e alle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina.

(515)

Alle parti interessate è stato inoltre concesso un lasso di tempo per presentare osservazioni successivamente alla divulgazione delle informazioni. Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state debitamente tenute presenti e ove opportuno i risultati sono stati modificati di conseguenza.

10.   FORMA DELLE MISURE

(516)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni, otto produttori esportatori che hanno collaborato, comprese le società collegate in Uruguay e Svizzera, insieme a CARBIO, hanno offerto impegni sui prezzi a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.

(517)

La Commissione ha accettato tali impegni con la decisione di esecuzione (UE) 2019/245 (124), in quanto ritiene che essi eliminino gli effetti pregiudizievoli delle importazioni sovvenzionate e limitino in misura sufficiente il rischio di elusione.

(518)

Qualora, a norma dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento di base, la Commissione revochi l'accettazione di un impegno in seguito a una violazione, indicando il riferimento a specifiche operazioni e dichiarando non conformi le fatture corrispondenti all'impegno, sorge un'obbligazione doganale al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica per tali operazioni.

(519)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (125),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o incorporati in miscela, attualmente classificati con i codici NC ex 1516 20 98 (codici TARIC 1516209821, 1516209829 e 1516209830), ex 1518 00 91 (codici TARIC 1518009121, 1518009129 e 1518009130), ex 1518 00 95 (codice TARIC 1518009510), ex 1518 00 99 (codici TARIC 1518009921, 1518009929 e 1518009930), ex 2710 19 43 (codici TARIC 2710194321, 2710194329 e 2710194330), ex 2710 19 46 (codici TARIC 2710194621, 2710194629 e 2710194630), ex 2710 19 47 (codici TARIC 2710194721, 2710194729 e 2710194730), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 99 92 (codici TARIC 3824999210, 3824999212 e 3824999220), 3826 00 10 e ex 3826 00 90 (codici TARIC 3826009011, 3826009019 e 3826009030) e originari dell'Argentina.

2.   Le aliquote del dazio compensativo definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito sono le seguenti:

Società

Dazio compensativo definitivo

Codice TARIC aggiuntivo

Aceitera General Deheza SA.

33,4 %

C493

Bunge Argentina SA.

33,4 %

C494

LDC Argentina SA.

26,2 %

C495

Molinos Agro SA.

25,0 %

C496

Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F. y A

25,0 %

C497

Vicentin S.A.I.C.

25,0 %

C498

COFCO International Argentina SA.

28,2 %

C490

Cargill S.A.C.I.

28,2 %

C491

Tutte le altre società

33,4 %

C999

3.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. Il tasso dell'interesse di mora da versare, in caso di restituzione che comporti il diritto al percepimento di interessi di mora, è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di un punto percentuale.

Articolo 2

1.   Le importazioni dichiarate per l'immissione in libera pratica sono esenti dal dazio compensativo istituito dall'articolo 1, purché siano state fabbricate, spedite e fatturate dalle società i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione, elencate nella decisione di esecuzione (UE) 2019/245 e successive modifiche, e siano state importate in conformità alle disposizioni della stessa decisione di esecuzione della Commissione.

2.   Le importazioni di cui al paragrafo 1 sono esenti dal dazio compensativo a condizione che:

a)

tali importazioni siano accompagnate da una fattura corrispondente all'impegno, che è una fattura commerciale contenente almeno gli elementi e la dichiarazione di cui all'allegato 1 del presente regolamento; e

b)

tali importazioni siano corredate di un certificato d'impegno per l'esportazione a norma dell'allegato 2 del presente regolamento; e

c)

le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione della fattura corrispondente all'impegno.

3.   All'atto dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica sorge un'obbligazione doganale:

a)

qualora sia accertato, in relazione alle importazioni di cui al paragrafo 1, che non sono soddisfatte una o più delle condizioni figuranti in tale paragrafo e nel paragrafo 2; oppure

b)

qualora la Commissione revochi l'accettazione dell'impegno a norma dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1037 mediante regolamento o decisione che indica il riferimento a specifiche operazioni e dichiara non conformi le relative fatture corrispondenti all'impegno.

Articolo 3

Le società i cui impegni sono accettati dalla Commissione, elencate nella decisione di esecuzione (UE) 2019/245 e successive modifiche, fatte salve determinate condizioni ivi specificate, emettono altresì fatture per le operazioni che non sono esenti da dazio compensativo. Tali fatture sono fatture commerciali contenenti almeno gli elementi di cui all'allegato 3 del presente regolamento.

Articolo 4

Termina la registrazione delle importazioni a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/756 che sottopone a registrazione le importazioni di biodiesel originario dell'Argentina. Non sono riscossi retroattivamente dazi compensativi definitivi sulle importazioni registrate.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(2)  GU C 34 del 31.1.2018, pag. 37.

(3)  Nel presente regolamento, il termine «governo dell'Argentina» è utilizzato in senso lato e comprende tutti i ministeri, i dipartimenti, gli enti e le amministrazioni a livello centrale, regionale o locale.

(4)  1 664 145 tonnellate per il 2016 e 1 650 312 per il 2017.

(5)  Relazione della rete di informazione globale agricola del dipartimento dell'Agricoltura statunitense (GAIN).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/756 della Commissione, del 23 maggio 2018, che sottopone a registrazione le importazioni di biodiesel originario dell'Argentina (GU L 128 del 24.5.2018, pag. 9).

(7)  Si tratta di AAPRESID (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa) e CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina).

(8)  YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) è una società argentina integrata verticalmente del settore energetico, nazionalizzata nel 2012 https://www.ypf.com/LaCompania/Paginas/Todo-sobre-YPF.aspx

(9)  Cfr. la nota relativa alla sufficienza degli elementi di prova del 30 gennaio 2018, pag. 6.

(10)  Per un'analisi simile, cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2016/387 della Commissione, del 17 marzo 2016, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India (GU L 73 del 18.3.2016, pag. 1).

(11)  Relazione del panel del 29 giugno 2001, DS194 United States — Measures treating export restraints as subsidies, punto 8.29.

(12)  Relazione del panel, DS 194, punto 8.44.

(13)  Relazione dell'organo di appello del 21 febbraio 2005, DS296 United States – Countervailing duty investigation on Dynamic Random Access Memory Semiconductors (DRAMS) from Korea, punti 110-111.

(14)  Relazione dell'organo di appello, DS 296, punto 116.

(15)  Relazione dell'organo di appello, DS 296, punto 116.

(16)  Relazione dell'organo di appello, DS 296, punto 115.

(17)  Relazione dell'organo di appello, DS 296, punto 114, che concorda in merito con la relazione del panel, DS 194, punto 8.31.

(18)  Relazione dell'organo di appello, DS 296, punto 115.

(19)  Relazione del panel, DS 296, punto 7.38. Questa conclusione non è stata oggetto di ricorso.

(20)  Relazione del panel, US – Export Restraints (WT/DS194/R), diffusa il 29 giugno 2001, punti 8.33-8.34.

(21)  Relazione del panel, US – Export Restraints, punti 8.29-8.31.

(22)  Relazione dell'organo di appello, US – DRAMS (WT/DS296/AB/R), diffusa il 27 giugno 2005, punto 116.

(23)  Relazione dell'organo di appello US – DRAMS, punto 115.

(24)  Relazione dell'organo di appello, US – DRAMS, punto 112.

(25)  Cfr. relazione del panel, Korea – Commercial Vessels (WT/DS273/R), diffusa il 7 maggio 2005, punto 7.373.

(26)  Relazione dell'organo di appello, US – DRAMS (WT/DS296/A/R), punto 114.

(27)  Relazione dell'organo di appello, US – DRAMS (WT/DS296/A/R), punto 124.

(28)  Dichiarazioni dell'ex ministro dell'Economia, Axel Kicillof, ad esempio http://www.telam.com.ar/notas/201410/82669-kicillof-productores-venta-de-granos.php, http://www.lavoz.com.ar/politica/nueva-advertencia-de-kicillof-productores-que-retienen-granos, https://www.minutouno.com/notas/341839-kicillof-advirtio-los-sojeros-que-se-apuren-porque-el-precio-va-caer, consultati il 3 settembre 2018.

(29)  Nomenclatura Comun Del Mercosur, Decreto Nacional 2275/1994, articolo 7 e allegato VI.

(30)  The Economic Impact of Export Restrictions on Raw Materials, pubblicato nel 2010, pag. 18, disponibile all'indirizzo: http://www.oecd.org/publications/the-economic-impact-of-export-restrictions-on-raw-materials-9789264096448-en.htm, consultato il 13 luglio 2018.

(31)  Renewable Energy Policy Brief Argentina, giugno 2015, disponibile all'indirizzo: http://www.iberglobal.com/files/2016/argentina_renewable_energy.pdf, consultato il 13 luglio 2018, pag. 4.

(32)  Liquid Biofuels: Background Brief for the World Bank Group Energy Sector Strategy, documento di riferimento per la strategia nel settore dell'energia del gruppo della Banca mondiale, marzo 2010, disponibile all'indirizzo http://siteresources.worldbank.org/EXTESC/Resources/Biofuel_brief_Web_version.pdf, consultato il 13 luglio 2018, pag. 9.

(33)  Ley 25.561 Declárase la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria. Régimen cambiario. Modificaciones a la Ley de Convertibilidad. Reestructuración de las obligaciones afectadas por el régimen de la presente ley. Obligaciones vinculadas al sistema financiero.

(34)  Ministerio de Economía y Infraestructura, Comercio Exterior, Resolucion 11/2002 Fíjanse derechos a la exportación para consumo de diversas mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del Mercosur. Alcances e Ministerio de Economía, Comercio Exterior.

(35)  Ministerio de Economía y Infraestructura, Comercio Exterior, Resolución 35/2002 Fíjase un derecho a la exportación para consumo de determinadas mercaderías comprendidas en posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur.

(36)  Ministerio de Agroindustria, Decreto 133/2015 Derecho de exportación. Alícuota.

(37)  Ministerio de Economía y Producción, Nomenclatura Común del Mercosur, Resolución 10/2007 Fíjase un derecho de exportación adicional para mercaderías comprendidas en determinadas posiciones arancelarias.

(38)  Ministerio de Economía y Producción, Comercio Exterior, Resolución 369/2007 Nomenclatura Común del Mercosur (NCM). Sustitúyese en el Anexo XIV del Decreto No 509/2007 y sus modificaciones, el derecho de exportación para determinados productos.

(39)  Ministerio de Economía y Producción, Nomenclatura comun del Mercosur, Resolución 10/2007, Fíjase un derecho de exportación adicional para mercaderías comprendidas en determinadas posiciones arancelarias, 11.1.2007.

(40)  Ministerio de Economía y Producción, Comercio exterior, Resolución 369/2007, Nomenclatura Común del Mercosur (NCM). Sustitúyese en el Anexo XIV del Decreto No 509/2007 y sus modificaciones, el derecho de exportación para determinados productos, 7.11.2007.

(41)  Ministerio de Economía y Producción, Nomenclatura Comun del Mercosur, Resolución Resolución 125/2008, 10.3.2008, Cereales y Oleaginosas. Fórmula de determinación aplicable a determinadas posiciones arancelarias correspondientes a cereales y oleaginosas (Dazi all'esportazione. Formula per il calcolo dei dazi all'esportazione applicabili a determinati codici tariffari per cereali e semi oleosi).

(42)  Ministerio de Economía y Producción, Nomenclatura Comun del Mercosur, Resolución Resolución 64/2008, 30/5/2008, Cereales y Oleaginosas. Fíjanse para diversas variedades de trigo, maíz, soja y girasol, comprendidas en determinadas posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.), derechos de exportación para distintos precios fob [Cereali e semi oleosi. Creazione di dazi all'esportazione su diverse varietà di frumento, mais, soia e girasole inclusi nei codici tariffari della nomenclatura comune del Mercosur (NCM) per prezzi fob].

(43)  Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Ministerio de Industria y Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Comercio Exterior, Resolución Conjunta (Joint Resolution) No. 438/2012, 269/2012, 1001/2012 créanse el Registro de Operadores de Soja Autorizados (ROSA) y la «Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo». Derógase la Resolución No 109/09.

(44)  Ministerio de Agroindustria, Decreto 133/2015 Derecho de exportación. Alícuota.

(45)  Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, Comercio Exterior, Resolución 543/2008, Establécense los requisitos a que deberán sujetarse los exportadores de granos y/o sus derivados, que soliciten su inscripción en el «Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior», denominado «R.O.E. Verde», al que se refiere la Ley No 21.453.

(46)  Ministerio de Agroindustria, Ministerio de Hacienda y finanzas publicas y Ministerio de produccion, Resolución Conjunta 4/2015, 7/2015 y 7/2015, 28.12.2015.

(47)  Ministerio de Producción, Resolución 109/2009, Exclúyese del Régimen de Importación Temporaria para Perfeccionamiento Industrial a ciertas mercaderías que se clasifican en la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del Mercosur.

(48)  Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Ministerio de Industria y Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Comercio Exterior, Resolución Conjunta (Joint Resolution) No. 438/2012, 269/2012, 1001/2012 créanse el Registro de Operadores de Soja Autorizados (ROSA) y la «Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo». Derógase la Resolución No 109/09.

(49)  Ministerio de Producción y Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, Resolución Conjunta 5/2016 y 7/2016, modificación Resolución Conjunta No 438/2012, No 269/2012 y No 1001/2012.

(50)  https://www.lanacion.com.ar/1492219-sojizacion-de-nuestra-agricultura

(51)  Con le risoluzioni riunite 4/2015 e 7/2015.

(52)  Ministerio de Agroindustria y Administración Federal de Ingresos Públicos, Estimulo Agricola Plan Belgrano, Resolución General Conjunta 3993-E/2017, 15.2.2017.

(53)  Jefatura de Gabinete de Ministros, Modifícase la distribución del Presupuesto General de la Administración Nacional - Recursos Humanos - Ejercicio 2016, Decreta 435/2016, 1.3.2016.

(54)  Le province di Salta, Jujuy, Formosa, Santiago del Estero, Tucuman, Corrientes, Misiones, Catamarca, La Rioja e Chaco.

(55)  Relazione dell'organo di appello, DS 296, punto 115.

(56)  Risoluzioni congiunte 438/2012, 269/2012 e 1001/2012 del ministero dell'Economia e della finanza pubblica, del ministero dell'Industria e del ministero della Pianificazione federale, degli investimenti pubblici e dei servizi.

(57)  W. Deese e J. Reeder, Export Taxes on Agricultural Products: Recent History and Economic Modeling of Soybean Export Taxes in Argentina (Tasse all'esportazione sui prodotti agricoli: storia recente e modelli econometrici delle tasse all'esportazione sulla soia), USITC Journal of International Commerce and Economics, 2007.

(58)  A. Bouet, C. Estrades, e D. Laborde, Differential Export Taxes along the Oilseeds Value Chain: A Partial Equilibrium Analysis (Tasse all'esportazione differenziate nella catena del valore dei semi oleosi: analisi dell'equilibrio economico parziale), American Journal of Agricultural Economics, 2014, pagina 924, https://academic.oup.com/ajae/article/96/3/924/2737494

(59)  http://datosestimaciones.magyp.gob.ar/reportes.php?reporte=Estimaciones

(60)  Relazione del panel, DS 296, punto 7.38. Per quanto sia stato presentato ricorso contro la relazione del panel, questa conclusione particolare non è stata oggetto di ricorso.

(61)  Panel, DS 194, punto 8.59.

(62)  Panel, DS 194, punto 8.59 che respinge l'argomentazione avanzata a tal fine dal Canada al punto 8.56.

(63)  Panel, riesame a norma dell'articolo XVI:5, L/1160, adottato il 24 maggio 1960 (BISD 9S/188), punto 12.

(64)  WT/DS257/AB/R, punto 52.

(65)  Relazione dell'organo di appello, US – Carbon Steel (DS213), punto 73, nota 65.

(66)  Oxford English Dictionary online, voci I.5.b e I.10.

(67)  Oxford English Dictionary online, voce I.3.b.

(68)  Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, articolo 15.4 («[…] un possibile aumento dell'onere sui programmi di sostegno governativi»); cfr. anche l'accordo sull'agricoltura, articolo 6 e allegati 2 e 3 («sostegno interno»).

(69)  Per effetti «potenziali» si intendono gli effetti che discendono naturalmente dall'architettura, dal progetto e dalla struttura generale della misura, senza che siano necessari effetti «osservati» o reali sul mercato.

(70)  Relazione dell'organo di appello, US – Carbon Steel (DS213), punto 73, nota 65.

(71)  Relazione dell'organo di appello, US – GOES (WT/DS414/A/R), punto 7.85.

(72)  Relazione dell'organo di appello, causa «China – GOES», punti da 7.85 a 7.87.

(73)  Ibidem.

(74)  Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles. Autoridad de aplicación. Funciones. Comisión Nacional Asesora. Habilitación de plantas productoras. Mezclado de Biocombustibles con Combustibles Fósiles. Sujetos beneficiarios del Régimen Promocional. Infracciones y sanciones.

(75)  Articolo 4, lettera a), della legge 26.093 del 12.5.2006.

(76)  Articolo 15, paragrafi 5, 6 e 7, della legge 26.093.

(77)  Decreto 1396/2001, 4.11.2001, Plan de Competitividad para el Combustible Biodiesel. Modificaciones al Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural. Normas Complementarias.

(78)  Dichiarazioni dell'ex sottosegretario per i combustibili, Cristian Folgar, cfr. https://www.lanacion.com.ar/326725-el-gobierno-apoyo-los-proyectos-de-biodiesel, consultato il 4.9.2018.

(79)  Risoluzione 1156/2004, 10.11.2004, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, BIOCOMBUSTIBLES, Créase el Programa Nacional de Biocombustibles. Principales objetivos. Misiones y funciones.

(80)  Cfr. per approfondimento: Georges Gérard Flexor, Karina Yoshie Martins Kato e Marina Yesica Recalde, El mercado del biodiésel y las políticas públicas: Comparación de los casos argentino y brasileño, rivista CEPAL, 2012 (disponibile all'indirizzo https://www.researchgate.net/publication/262960724_El_mercado_del_biodiesel_y_las_politicas_publicas_Comparacion_de_los_casos_Argentino_y_Brasileno_The_biodiesel_market_and_public_policy_Comparison_of_Argentine_and_Brazilian_cases consultato il 4.9.2018) e Dr. Cesar Petrusansky, El Desarrollo del Mercado de Biocombustibles en Argentina, Ejecutivos de Finanzas, 2008 (disponibile all'indirizzo http://www.iaef.org.ar/files/revista/212/desarrollo.pdf, consultato il 4.9.2018).

(81)  Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Instrumentos para el Desarrollo Productivo en la Argentina, 2011 (disponibile all'indirizzo https://www.economia.gob.ar/peconomica/basehome/instrumentos_desarrollo_prod_argentina.pdf, consultato il 4.9.2018).

(82)  Centro de Economía Internacional (CEI) – ministero degli Affari esteri dell'Argentina, Los biocombustibles ya forman parte de las agendas global y hemisférica, 2011 (disponibile all'indirizzo http://www.cei.gob.ar/userfiles/cei%20NOTA%2012.pdf, consultato il 4.9.2018).

(83)  Tale affermazione è ribadita in Marcelo Regunaga e Agustin Tejeda Rodriguez, La politica de Comercio Agricola de Argentina y el Desarrollo Sustentable, International Centre for Trade and Sustainable Development – ICTSD, 2015, (disponibile all'indirizzo https://www.ictsd.org/sites/default/files/research/La%20Politica%20de%20Comercio%20Agricola%20de%20Argentina%20y%20el%20Desarrollo%20Sustentable.pdf, accessed on 04.09.2018.), Maria Marta Di Paola, La producción de biocombustibles en Argentina, Informe ambiental anual – FARN (Fundation ambiente y recursos naturales), 2013, (disponibile all'indirizzo http://www.farn.org.ar/wp-content/uploads/2014/07/informe2013-1.186-209.pdf, accessed on 04.09.2018.), Evelina Goldstein e Graciela Gutman, Biocombustibles y biotecnologia. Contexto internacional, situation en Argentina, CEUR (Centro di studi urbani e regionali), 2010 (disponibile all'indirizzo http://www.ceur-conicet.gov.ar/archivos/publicaciones/biocombustibles2.pdf, consultato il 4.9.2018), e Ricardo Rozemberg e Martina Chidiak, Biocombustibles en la Argentina, Integration y Comercio (Banca interamericana di sviluppo), 2015 (disponibile all'indirizzo http://www19.iadb.org/intal/icom/data/Biocombustibles%20en%20la%20Argentina.pdf, consultato il 4.9.2018).

(84)  Jorge A. Hilbert, Rodrigo Sbarra, Martin Lopez Amoros, Producción de biodiesel a partir de aceite de soja. Contexto y Evolución Reciente, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2011, pag. 124 (disponibile all'indirizzo https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta_biodiesel_de_aceite_de_soja_en_argentina.pdf, consultato il 4.9.2018).

(85)  Articolo di stampa del Clarin del 2.2.2018, Acuerdan crear una mesa de trabajo para potenciar la cadena del biodiésel (disponibile all'indirizzo https://www.clarin.com/rural/acuerdan-crear-mesa-trabajo-potenciar-cadena-biodiesel_0_BJ3nrSfIf.html, consultato il 4.9.2018).

(86)  Secretaria de Energia, Ratifícase el Acuerdo de Abastecimiento de Biodiesel para su Mezcla con Combustibles Fósiles en el Territorio Nacional del 20 de enero de 2010. Pautas a cumplir para el abastecimiento de Biodiesel al mercado de combustibles fósiles, Resolucion 7/2010 from 4.2.2010.

(87)  Secretaría de Energía, Ratifícase el Acuerdo de Abastecimiento de Biodiesel para su Mezcla con Combustibles Fósiles en el Territorio Nacional del 20 de enero de 2010. Pautas a cumplir para el abastecimiento de Biodiesel al mercado de combustibles fósiles, Resolucion 7/2010 from 4.2.2010.

(88)  Secretaría de Energía, Ratifícase la Addenda al Acuerdo de Abastecimiento de Biodiesel para su mezcla con combustibles fósiles en el Territorio Nacional, suscripta el 5 de julio de 2010. Modifícase la Resolución No 7/2010, Resolución 554/2010 del 6.7.2010, ripetuto in Secretaría de Energía, Resolución 450/2013 del 6.8.2013 e Secretaría de Energía, Acuerdo de Abastecimiento de Biodiesel para su Mezcla con Combustibles Fósiles en el Territorio Nacional. Ratificación, Resolución 660/2015 del 20.8.2015.

(89)  http://www.energia.gob.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3818, consultato il 4.9.2018.

(90)  Legge 26.093 del 2006.

(91)  Risoluzioni congiunte nn. 438/2012, 269/2012 e 1001/2012 del ministero dell'Economia e della finanza pubblica, del ministero dell'Industria e del ministero della Pianificazione federale, degli investimenti pubblici e dei servizi.

(92)  Cfr. capo II della legge 26.093 del 2006, disponibile all'indirizzo http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/115000-119999/116299/norma.htm.

(93)  Jorge A. Hilbert, Rodrigo Sbarra, Martin Lopez Amoros, Producción de biodiesel a partir de aceite de soja – Contexto y Evolución Reciente, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, agosto 2011, pag. 124 (disponibile all'indirizzo https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta_biodiesel_de_aceite_de_soja_en_argentina.pdf, consultato il 4.9.2018).

(94)  Jorge A. Hilbert, Rodrigo Sbarra, Martin Lopez Amoros, Producción de biodiesel a partir de aceite de soja – Contexto y Evolución Reciente, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, agosto 2011, pag. 131 (disponibile all'indirizzo https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta_biodiesel_de_aceite_de_soja_en_argentina.pdf, consultato il 4.9.2018).

(95)  Centro de Economía Internacional (CEI) – ministero degli Affari esteri dell'Argentina, Los biocombustibles ya forman parte de las agendas global y hemisférica, 2.2011 (disponibile all'indirizzo http://www.cei.gob.ar/userfiles/cei%20NOTA%2012.pdf, consultato il 4.9.2018).

(96)  Cfr. WT/DS436/AB/R United States – Countervailing Measures on Certain Hot-Rolled Carbon Steel Flat Products From India, 8 dicembre 2014, punto 4.244.

(97)  Cfr. in proposito conclusioni dell'organo di appello in WT/DS436/AB/R United States – Countervailing Measures on Certain Hot-Rolled Carbon Steel Flat Products From India, 8 dicembre 2014, punti 4.292-4.322.

(98)  Decreto 1343/2016 del ministero dell'Agroindustria, Derecho de exportación. Alícuota - Modificación, 2.1.2017.

(99)  Decreto 793/2018, Poder Ejecutivo Nacional, Derechos de exportación – Modificación, 3.9.2018.

(100)  https://www.minhacienda.gob.ar/onp/presupuestos/2019, Proyecto de Ley, Articulo 83

(101)  Relazione del panel, United States — Final Countervailing Duty Determination with Respect to Certain Softwood Lumber from Canada, WT/DS257/R e Corr.1, adottata il 17 febbraio 2004, come modificata dalla relazione dell'organo di appello WT/DS257/AB/R, punto 7.116. Cfr. anche la relazione dell'organo di appello WT/DS436/AB/R United States – Countervailing Measures on Certain Hot-Rolled Carbon Steel Flat Products From India, 8 dicembre 2014, punto 4398.

(102)  Cfr. nota relativa alla sufficienza degli elementi di prova del 30 gennaio 2018, pag. 6 («Tali elementi saranno esaminati durante l'inchiesta. Tuttavia in questa fase la Commissione ritiene che esistano sufficienti prove dell'esistenza di una sovvenzione compensabile. In particolare, le tasse all'esportazione sembrano essere uno degli strumenti elaborati dal governo dell'Argentina per dare ordine ai coltivatori di soia e ai produttori di olio di soia di fornire i loro fattori produttivi ai produttori di biodiesel. Il governo dell'Argentina sembra anche fornire incentivi ai fornitori di fattori produttivi per indurli a mantenere un livello di produzione artificialmente alto, a vantaggio dei produttori di biodiesel») e pag. 14 («Se la denuncia non fornisce sufficienti elementi di prova di una specifica sovvenzione o di uno specifico programma di sovvenzione, la Commissione si riserva il diritto di indagare in merito nel corso del presente procedimento a norma dell'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base»).

(103)  Relazione dell'organo di appello, US – DRAMS, punto 154.

(104)  Legge 26.093 del 12 maggio 2006. Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles. Autoridad de aplicación. Funciones. Comisión Nacional Asesora. Habilitación de plantas productoras. Mezclado de Biocombustibles con Combustibles Fósiles. Sujetos beneficiarios del Régimen Promocional. Infracciones y sanciones.

(105)  BIOCOMBUSTIBLES Ley 26.093 Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles. Autoridad de aplicación. Funciones. Comisión Nacional Asesora. Habilitación de plantas productoras. Mezclado de Biocombustibles con Combustibles Fósiles. Sujetos beneficiarios del Régimen Promocional. Infracciones y sanciones.

(106)  Ley No 9397 Adhesión de la provincia a ley nacional No 26.093, y declaración de interés public de la promoción de la producción, procesamiento y uso sustentable de biocombustibles.

(107)  Ordenanza 26/2016, General Lagos, 16 giugno 2016.

(108)  Articolo 2 dell'ordinanza 26/2016, General Lagos, 16 giugno 2016. Durante la visita di verifica presso la sede della società, i servizi della Commissione hanno verificato la validità dell'accordo confermando i pagamenti dovuti.

(109)  Ley No 8478 Santa Fe, Registrada bajo el No 12.692 la Legislatura de la Provincia de Santa Fe.

(110)  Cfr. anche, mutatis mutandis, WT/DS294/AB/RW, US–Zeroing (articolo 21.5 DSU), relazione dell'organo di appello del 14 maggio 2009, punto 453.

(111)  Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

(112)  Banca dati di prodotti specifici soggetti a «sorveglianza» o controllo importati nel territorio doganale dell'Unione attualmente e in passato, mantenuta dalla direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale.

(113)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU L 315 del 26.11.2013, pag. 2).

(114)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1578 della Commissione, del 18 settembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU L 239 del 19.9.2017, pag. 9).

(115)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1570 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che chiude i procedimenti relativi alle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 (GU L 262 del 19.10.2018, pag. 40).

(116)  I costi di importazioni erano indicati in EUR. Dato il livello molto modesto dell'inflazione (l'indice armonizzato dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat è aumentato complessivamente del 4 % dal 2012 al periodo dell'inchiesta) non è stato necessario aggiornare i costi di importazione.

(117)  Commissione europea, direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale, osservatorio del mercato delle colture: https://ec.europa.eu/agriculture/market-observatory/crops_en consultato il 27 novembre 2018, colza — UE, Rouen (EUR/t).

(118)  Fonte: Banca mondiale, Prezzi internazionali delle materie prime importate: olio di colza.

(119)  OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025 - © OECD 2016, https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/data/oecd-agriculture-statistics_agr-data-en, consultato il 10 settembre 2018.

(120)  Amministrazione per il commercio internazionale degli USA, Biodiesel From Argentina: Final Determination of Sales at Less Than Fair Value and Final Affirmative Determination of Critical Circumstances (Biodiesel dall'Argentina: accertamento definitivo di vendite per un corrispettivo inferiore a quello che sarebbe equo e decisione definitiva di intervento in relazione a circostanze critiche), documento numero 2018-04137.

(121)  GU L 262 del 19.10.2018, pag. 40.

(122)  Le informazioni circa le riduzioni della produzione di biodiesel di Saipol e ADM sono a disposizione delle parti interessate nel fascicolo.

(123)  Sentenza nella causa Wortmann, C-365/15, EU:C:2017:19, punti da 35 a 39.

(124)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/245 della Commissione, dell'11 febbraio 2019, che accetta offerte di impegno in seguito all'istituzione di dazi compensativi definitivi sulle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina (Cfr. pag. 71 della presente Gazzetta ufficiale).

(125)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).


ALLEGATO 1

Nella fattura commerciale relativa alle vendite della società nell'Unione europea di merci assoggettate all'impegno vanno indicate le seguenti informazioni.

1)

L'intestazione: «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI ASSOGGETTATE A UN IMPEGNO»

2)

Il nome della società che emette la fattura commerciale e il nome della società che fabbrica le merci.

3)

Il numero della fattura commerciale.

4)

La data di emissione della fattura commerciale.

5)

Il codice TARIC aggiuntivo con il quale le merci indicate in fattura saranno sdoganate alla frontiera dell'Unione europea.

6)

La descrizione precisa e semplice delle merci e:

le specifiche tecniche del numero di codice del prodotto della società (CPS),

il numero di codice del prodotto della società (CPS),

il codice NC,

la quantità (da indicare in unità espresse in tonnellate metriche).

7)

La descrizione delle condizioni di vendita, comprendente:

il prezzo unitario (per tonnellata metrica),

le condizioni di pagamento applicabili,

i termini di consegna applicabili,

sconti e riduzioni complessivi.

8)

Il nome della società operante come importatore alla quale la società ha rilasciato direttamente la fattura.

9)

Il nome del responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

«Il sottoscritto certifica che le merci vendute per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura sono state fabbricate da (nome e indirizzo della società) (codice TARIC aggiuntivo) in Argentina, entro la portata e alle condizioni dell'impegno accettato dalla Commissione europea con la decisione di esecuzione (UE) 2019/245. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»


ALLEGATO 2

Certificato d'impegno per l'esportazione

Nel certificato d'impegno per l'esportazione emesso da CARBIO per ciascuna fattura commerciale relativa alle vendite nell'Unione europea di merci assoggettate all'impegno vanno indicate le seguenti informazioni.

1)

Nome, indirizzo e numero di telefono di Cámara Argentina de Biocombustibles («CARBIO»).

2)

Il nome della società, menzionata nella decisione di esecuzione (UE) 2019/245, che rilascia la fattura commerciale e nome della società che fabbrica le merci.

3)

Il numero della fattura commerciale.

4)

La data di emissione della fattura commerciale.

5)

Il codice TARIC aggiuntivo con il quale le merci indicate in fattura saranno sdoganate alla frontiera dell'Unione europea.

6)

La descrizione precisa delle merci, comprendente:

le specifiche tecniche delle merci, il numero di codice del prodotto della società (CPS) (ove applicabile),

il codice NC.

7)

L'esatta quantità in unità esportate espressa in tonnellate metriche.

8)

Il numero e la data di scadenza (tre mesi a decorrere dalla data del rilascio) del certificato.

9)

Il nome del funzionario responsabile di CARBIO che ha emesso il certificato, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

«Il sottoscritto certifica che il presente certificato viene rilasciato per l'esportazione diretta nell'Unione europea delle merci di cui alla fattura commerciale relativa alle vendite assoggettate all'impegno e che il certificato è rilasciato entro la portata e alle condizioni dell'impegno offerto da [società] e accettato dalla Commissione europea con la decisione di esecuzione (UE) 2019/245. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nel presente certificato sono esatte e che le quantità di cui al presente certificato non superano il massimale dell'impegno.»

10)

Data.

11)

Firma e timbro di CARBIO.


ALLEGATO 3

Nella fattura commerciale relativa alle vendite nell'Unione europea di merci assoggettate ai dazi compensativi vanno indicate le seguenti informazioni:

1)

L'intestazione: «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI ASSOGGETTATE AI DAZI COMPENSATIVI»

2)

Il nome della società che emette la fattura commerciale e il nome della società che fabbrica le merci.

3)

Il numero della fattura commerciale.

4)

La data di emissione della fattura commerciale.

5)

Il codice TARIC aggiuntivo con il quale le merci indicate in fattura saranno sdoganate alla frontiera dell'Unione europea.

6)

La descrizione precisa e semplice delle merci e:

le specifiche tecniche del numero di codice del prodotto della società (CPS),

il numero di codice del prodotto della società (CPS),

il codice NC,

la quantità (da indicare in unità espresse in tonnellate metriche).

7)

La descrizione delle condizioni di vendita, comprendente:

il prezzo unitario (per tonnellata metrica),

le condizioni di pagamento applicabili,

i termini di consegna applicabili,

sconti e riduzioni complessivi.

8)

Il nome e la firma del responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale.


DECISIONI

12.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 40/71


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/245 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 2019

che accetta offerte di impegno in seguito all'istituzione di dazi compensativi definitivi sulle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare gli articoli 13 e 15,

previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (2),

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

(1)

Il 31 gennaio 2018 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni nell'Unione di biodiesel originario dell'Argentina a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/1037. Essa ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3) («l'avviso di apertura»).

(2)

Il 21 settembre 2018, per mezzo di un documento informativo, la Commissione ha fornito a tutte le parti interessate i risultati preliminari cui è pervenuta, indicando che non sarebbe stato istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni nell'Unione di biodiesel originario dell'Argentina («il prodotto in esame») e confermando che l'inchiesta sarebbe proseguita.

(3)

Il 3 dicembre 2018 la Commissione ha informato tutte le parti dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio compensativo definitivo sulle importazioni del prodotto in esame nell'Unione. A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni.

B.   OFFERTE DI IMPEGNO

1.   Offerte di impegno

(4)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni, tutti i produttori esportatori che hanno collaborato, comprese le loro società collegate, insieme alla Camera argentina dei biocombustibili (Cámara Argentina de Biocombustibles, «CARBIO») hanno offerto impegni sui prezzi in conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1037.

2.   Valutazione delle offerte di impegno

(5)

Per garantire la praticabilità degli impegni, gli esportatori argentini hanno presentato offerte di impegno con un unico prezzo minimo all'importazione («PMI») per il prodotto in esame.

(6)

Inoltre, per garantire l'eliminazione delle sovvenzioni arrecanti pregiudizio e per ragioni di fattibilità e praticità del monitoraggio dei produttori esportatori che offrono gli impegni, tali esportatori argentini si sono offerti di garantire che il volume delle importazioni effettuate nell'ambito degli impegni fosse fissato a un livello annuale che corrisponde approssimativamente al loro andamento complessivo di mercato, garantendo al tempo stesso condizioni di parità.

(7)

Per valutare se tali impegni sui prezzi eliminino l'effetto pregiudizievole delle sovvenzioni, la Commissione ha analizzato tra l'altro i prezzi all'esportazione attuali del prodotto in esame e il livello del dazio compensativo definitivo, oltre ad altri risultati cui è pervenuta nell'ambito dell'inchiesta.

(8)

La Commissione ha concluso che le sovvenzioni arrecanti pregiudizio potrebbero essere eliminate da impegni sui prezzi che coprano le importazioni entro il livello annuale proposto, assieme a un dazio definitivo ad valorem riscosso sulle importazioni che superano il livello annuale di cui al considerando 6.

(9)

CARBIO si è inoltre impegnata a trasmettere alla Commissione informazioni periodiche e dettagliate sulle vendite nell'Unione dei produttori esportatori argentini, permettendo così alla Commissione di monitorare efficacemente gli impegni. Tenuto conto del ruolo attivo di CARBIO e della rete di sicurezza rappresentata dal livello annuale di cui al considerando 6, la Commissione ha ritenuto che il rischio di elusione delle offerte di impegno sia limitato.

C.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI E ACCETTAZIONE DELLE OFFERTE DI IMPEGNO

(10)

Le offerte di impegno sono state messe a disposizione delle parti interessate.

(11)

L'industria dell'Unione ha sostenuto che le offerte di impegno non potevano essere accettate, in quanto sono scollegate dai risultati dell'inchiesta e di conseguenza gli impegni non elimineranno gli effetti pregiudizievoli delle sovvenzioni.

(12)

In particolare lo European Biodiesel Board («l'EBB») si è espresso a favore di un PMI equivalente al prezzo (o ai prezzi) all'esportazione nel periodo dell'inchiesta, più l'importo dei margini di sovvenzione/pregiudizio, possibilmente indicizzato per tenere conto dell'evoluzione dei prezzi della materia prima principale. L'EBB ha affermato che solo tale livello di prezzo garantirebbe che i prezzi argentini non siano inferiori a quelli dell'Unione. Anche l'associazione tedesca dell'industria dei biocarburanti («VDB») ha affermato che il PMI dovrebbe essere calcolato utilizzando il prezzo all'importazione più il dazio compensativo. L'Unione per la promozione delle piante oleose e proteiche («UFOP») ha appoggiato la richiesta della VDB. Il Comitato delle organizzazioni professionali agricole dell'Unione europea e la Confederazione generale delle cooperative agricole dell'Unione europea («COPA-Cogeca») hanno preso atto del forte aumento delle importazioni nell'Unione di biodiesel argentino da quando sono state attenuate le misure antidumping e, insieme all'Associazione europea dei produttori di semi oleosi («EOA»), hanno ricordato che la direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) limita la produzione di biocarburante europeo.

(13)

La Commissione ha ricordato che il livello annuale proposto delle importazioni (circa il 10 % del consumo medio annuo dell'Unione tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta) è direttamente collegato ai risultati dell'inchiesta. In base al livello delle importazioni esaminato nella presente inchiesta, la Commissione ha accertato una minaccia di pregiudizio notevole per l'industria dell'Unione. La Commissione ha pertanto ritenuto che, in linea di principio, il livello annuale proposto non dovrebbe compromettere l'andamento complessivo dell'industria dell'Unione.

(14)

Per quanto riguarda il calcolo del PMI, questo è collegato alle quotazioni medie mensili dei prezzi dell'olio di soia pubblicate dal ministero dell'Agricoltura del governo dell'Argentina, che tengono conto dell'applicazione della tassa all'esportazione (le quotazioni sono franco a bordo — FOB). Al di là del livello annuale si applica il dazio ad valorem. Di conseguenza, in linea di principio, la Commissione ha ritenuto che tale PMI riduce l'impatto sui prezzi dei fattori produttivi soggetti alla politica di sostegno del governo dell'Argentina.

(15)

La Commissione ha pertanto ritenuto che la combinazione del PMI con il livello annuale proposto, più il dazio ad valorem applicabile alle importazioni del prodotto in esame che superano tale livello annuale, elimina gli effetti delle sovvenzioni arrecanti pregiudizio. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(16)

L'EBB ha inoltre sostenuto che il PMI può essere facilmente manipolato, in quanto i profitti che potrebbero essere accumulati quando i produttori esportatori argentini vendono prodotto in esame entro il livello annuale consentirebbero a tali produttori di assorbire molto più facilmente il dazio compensativo dovuto al di là del livello annuale.

(17)

La Commissione ha osservato che questa argomentazione contraddice l'argomentazione dell'EBB secondo cui il PMI è stato fissato a un livello troppo basso. Se così fosse non si potrebbero utilizzare impropriamente ulteriori profitti come viene asserito. CARBIO ha inoltre osservato che i produttori esportatori argentini non possono scegliere di effettuare alcune vendite al PMI e altre al prezzo con il pagamento del dazio: possono vendere al prezzo con il pagamento del dazio solo a completo esaurimento del livello annuale. Il presunto rischio sarà pertanto ridotto.

(18)

In ogni caso, la Commissione ha osservato che sia CARBIO che i produttori esportatori che offrono gli impegni sono consapevoli (essendo scritto negli impegni) del fatto che la decisione della Commissione di accettare le offerte di impegno si basa sulla fiducia. Qualsiasi violazione di tale fiducia porterà alla revoca dell'accettazione dell'impegno e alla piena applicazione dei dazi compensativi.

(19)

I produttori esportatori che offrono gli impegni hanno inoltre accettato di non comprometterne gli effetti anche per quanto riguarda le vendite al di là del livello annuale. Se gli impegni venissero violati essi sarebbero revocati. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(20)

L'EBB ha anche sostenuto che il PMI proposto era troppo basso e non rifletteva il premio di sostenibilità.

(21)

CARBIO ha risposto affermando che l'importo fisso riflette un aumento di prezzo sufficiente. La Commissione ha osservato, come indicato al considerando 11, che la combinazione del PMI con il livello annuale proposto, assieme al dazio ad valorem applicabile alle importazioni del prodotto in esame che superano tale livello annuale dovrebbe, in linea di principio, eliminare gli effetti delle sovvenzioni arrecanti pregiudizio. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(22)

L'EBB ha sostenuto poi che la fonte delle quotazioni dei prezzi dell'olio di soia non dovrebbe essere basata in Argentina, ma dovrebbe essere una fonte indipendente rispettabile.

(23)

Nelle offerte di impegno è spiegato che le quotazioni sono sì pubblicate dal ministero dell'Agricoltura del governo dell'Argentina, ma si basano sui prezzi di chiusura del Chicago Board of Trade, cui si aggiungono premi sulla base di contratti giornalieri e premi di acquisto-vendita della Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Esse sono quindi collegate alle quotazioni internazionali dei prodotti di base ed è possibile monitorarne l'attendibilità, anche per quanto riguarda le tendenze storiche. Ciò è stato ulteriormente confermato da CARBIO e dal governo dell'Argentina. Quest'ultimo ha inoltre garantito la trasparenza e la prevedibilità della fonte proposta.

(24)

Il vantaggio della fonte proposta nelle offerte di impegno consiste nel fatto che è pubblicamente accessibile e può pertanto essere monitorata. La Commissione intende monitorare attentamente l'attendibilità delle quotazioni per garantire che non si verifichino circostanze e azioni che compromettano gli effetti degli impegni. Qualsiasi violazione di fiducia giustificherà la revoca immediata dell'accettazione degli impegni da parte della Commissione e l'imposizione dei dazi compensativi.

(25)

Gli impegni prevedono inoltre che qualsiasi cambiamento delle circostanze che potrebbe verificarsi durante l'attuazione e l'applicazione degli impegni rispetto a quelle prevalenti al momento della loro accettazione e che sarebbero state pertinenti per la decisione di accettare le offerte di impegno può comportare la revoca dell'accettazione degli impegni. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(26)

L'EBB ha ulteriormente sostenuto che il governo dell'Argentina potrebbe abbassare la tassa all'esportazione e di conseguenza il PMI sarebbe ridotto. Questo potrebbe a sua volta determinare una situazione in cui gli esportatori argentini potrebbero massimizzare la loro quota di mercato.

(27)

La Commissione ha ritenuto che la fluttuazione del PMI in linea con le variazioni dei prezzi delle materie prime è un metodo di indicizzazione ragionevole che rispecchia le condizioni di mercato. Inoltre, qualsiasi cambiamento delle circostanze che potrebbe verificarsi durante l'attuazione e l'applicazione degli impegni rispetto a quelle prevalenti al momento della loro accettazione e che sarebbero state pertinenti per la decisione di accettare gli impegni può comportare la revoca dell'accettazione degli impegni. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(28)

L'EBB ha anche affermato che gli importi fissi aggiunti ai prezzi medi trimestrali dell'olio di soia non dovrebbero essere definiti prima di ogni spedizione. L'EBB non interpreta correttamente l'importo fisso. L'importo fisso non è definito prima di ogni spedizione. In risposta alle osservazioni dell'EBB, CARBIO ha spiegato che l'importo fisso è predeterminato a un livello fisso e non dipende dal comportamento dei produttori esportatori argentini (né può essere adeguato in conseguenza di tale comportamento). L'osservazione è stata pertanto respinta.

(29)

L'EBB si è espressa a favore di un riferimento europeo dei prezzi dell'olio vegetale basato sui prezzi a pronti (giornaliero) e non trimestrale, che comprenda una combinazione di olio di soia europeo e di oli vegetali utilizzati in Europa. Al di là di una descrizione generale, l'EBB non ha tuttavia fornito una fonte alternativa concreta di riferimento dei prezzi. La gestione del sistema di riferimento dei prezzi deve essere pratica, e un tasso di riferimento giornaliero non sarebbe gestibile dal punto di vista pratico per il monitoraggio degli impegni. In ogni caso la Commissione ha ritenuto che la quotazione dei prezzi proposta nelle offerte di impegno sia ragionevole, come precisato nei precedenti considerando. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(30)

L'EBB ha proposto che la Commissione gestisse il livello annuale per Stato membro e su base mensile o trimestrale. La Commissione non ha potuto accogliere tale richiesta. Innanzitutto, come ha affermato anche CARBIO, le misure compensative, in qualsiasi forma, si applicano a tutto il territorio doganale dell'Unione. In ogni caso un sistema di monitoraggio simile sarebbe troppo complesso e quindi non attuabile nella pratica da parte della Commissione. La proposta dell'EBB di ripartire il livello annuale su base mensile o trimestrale è in contraddizione con l'argomentazione secondo cui i produttori argentini potrebbero effettuare compensazioni incrociate per le vendite entro il livello annuale con le vendite oltre tale livello. Una ripartizione mensile o trimestrale aggraverebbe tale rischio in modo significativo. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(31)

L'EBB ha inoltre proposto che il livello annuale delle vendite effettuate nell'ambito del PMI inizi a un livello più basso e aumenti gradualmente fino a raggiungere il livello annuale proposto nelle offerte di impegno. In risposta a tale argomentazione CARBIO ha sostenuto che le norme commerciali attuali non prevedono tale progressività dell'imposizione delle misure (a prescindere dalla loro forma) per «testarne» l'efficacia. Di fatto l'EBB non ha presentato alcuna giustificazione sostanziale a favore dell'introduzione progressiva del livello annuale. In ogni caso la Commissione ha valutato le offerte di impegno presentate dai produttori esportatori. La Commissione ha ritenuto che la combinazione del PMI con il livello annuale proposto, assieme al dazio ad valorem applicabile alle importazioni del prodotto in esame che superano tale livello annuale dovrebbe, in linea di principio, eliminare gli effetti delle sovvenzioni arrecanti pregiudizio. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(32)

L'EBB ha chiesto chiarimenti per quanto riguarda il PMI per le vendite a parti collegate nell'Unione. La Commissione ha confermato che le vendite alle parti collegate nell'Unione saranno effettuate a un PMI maggiorato di un importo per tenere conto delle spese SG&A e del profitto.

(33)

L'EBB ha affermato infine che gli impegni dovrebbero prevedere clausole che consentano un riesame o una revoca in caso di cambiamenti delle circostanze o di violazioni. La Commissione ha confermato che tali clausole sono già incluse nelle offerte di impegno. Le offerte di impegno prevedono che qualsiasi cambiamento delle circostanze che potrebbe verificarsi durante l'attuazione e l'applicazione degli impegni rispetto a quelle prevalenti al momento della loro accettazione e che sarebbero state pertinenti per la decisione di accettare l'impegno può comportare la revoca dell'accettazione degli impegni. Le misure definitive e l'adeguatezza degli impegni vengono inoltre sottoposte ad un riesame intermedio in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1037.

(34)

La Commissione ha pertanto ritenuto che le offerte di impegno dei produttori esportatori argentini sono accettabili. I produttori esportatori che offrono gli impegni e CARBIO, oltre che tutte le parti interessate, sono stati informati dei fatti, delle considerazioni e degli obblighi principali su cui si basa l'accettazione delle offerte di impegno.

3.   Osservazioni successive all'informazione che la Commissione avrebbe accettato offerte di impegno

(35)

Dopo la divulgazione dell'informazione che la Commissione avrebbe accettato le offerte di impegno, sono pervenute osservazioni da parte dell'EBB, della VDB, dell'UFOP, della COPA-Cogeca, dell'EOA, della Federazione dell'industria olearia dell'Unione europea («FEDIOL»), dei produttori esportatori argentini e di CARBIO.

(36)

L'EBB, la VDB e l'UFOP hanno chiesto di ridurre l'impegno proposto dagli esportatori argentini e da CARBIO di non emettere più del 45 % dei certificati per l'esportazione al trimestre a una percentuale di 25 %-30 % al trimestre. Secondo loro, ciò consentirebbe di distribuire le esportazioni nel corso dell'anno senza concentrare le importazioni sul mercato dell'Unione in alcuni trimestri.

(37)

La Commissione ha osservato che, in base ai dati del 2018, le importazioni dall'Argentina erano distribuite nel corso dell'anno civile senza alcuna concentrazione in un determinato trimestre, sebbene si registrasse un certo aumento in determinati mesi. Pertanto, la concentrazione teorica delle importazioni in un dato trimestre non riflette l'andamento degli scambi prima dell'istituzione delle misure. La Commissione ha inoltre osservato che qualsiasi modificazione significativa della configurazione degli scambi degli esportatori argentini che pregiudicherebbe l'effetto degli impegni può portare alla revoca dell'accettazione degli impegni da parte della Commissione e alla piena applicazione del dazio compensativo. In ogni caso, a seguito delle osservazioni dell'industria dell'Unione, in una lettera di accompagnamento gli esportatori argentini e CARBIO hanno assunto il nuovo impegno di non rilasciare certificati per l'esportazione nell'ambito di un trimestre per più del 37 % del livello del volume annuale.

(38)

L'EBB ha affermato che la validità dei certificati per l'esportazione relativi all'impegno dovrebbe essere ridotta e limitata al trimestre in cui sono rilasciati tali certificati. I produttori esportatori hanno riveduto le loro offerte di impegno di conseguenza e hanno ridotto da 4 a 3 mesi la validità dei certificati per l'esportazione. Si sono impegnati a rilasciare i certificati per l'esportazione in linea di massima il prima possibile dopo l'emissione della relativa fattura commerciale e in ogni caso entro 3 mesi dalla data della fattura. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(39)

La Commissione ha ritenuto che l'impegno di CARBIO e dei produttori esportatori di non rilasciare certificati per l'esportazione per più del 37 % del livello annuale nell'ambito di un trimestre riduce il rischio di concentrazione delle esportazioni argentine di biodiesel in uno specifico periodo. L'argomentazione relativa alla possibile concentrazione delle importazioni è pertanto trattata.

(40)

L'EBB ha proposto di inserire nelle offerte di impegno una nuova clausola che chiarisca l'impegno assunto da CARBIO e dagli esportatori di non compromettere gli obiettivi delle offerte di impegno. La Commissione ha confermato che rispettare le condizioni degli impegni e non comprometterne gli effetti è un obbligo generale degli esportatori e di CARBIO.

(41)

L'EBB, la VDB e l'UFOP in particolare hanno richiesto un PMI stabilito a cadenza settimanale o mensile anziché trimestrale, come proposto nell'offerta di impegno. A loro avviso, tale PMI settimanale o mensile limiterebbe le possibilità di arbitraggio per gli esportatori argentini in una situazione di forte volatilità e fluttuazione del mercato.

(42)

La Commissione ha esaminato attentamente la richiesta e ha concluso che un PMI fissato su base trimestrale assicura un'applicazione e un'attuazione migliori e corrette delle offerte di impegno senza compromettere l'efficacia della misura correttiva per l'industria dell'Unione.

(43)

L'EBB ha sostenuto che il livello del PMI entro il livello annuale dovrebbe essere fissato ad un livello adeguato, in quanto un PMI entro il 10 % (o anche il 5 %) della quota di mercato fissa i prezzi in un mercato delle materie prime. La Commissione ha osservato che l'EBB non ha dimostrato tale affermazione, ma ha in generale affermato che questo avverrebbe per qualsiasi mercato delle materie prime. L'EBB ha inoltre affermato che CARBIO ha espressamente riconosciuto che il PMI non sarebbe mai stato a un livello non pregiudizievole quando ha affermato che il dazio è fissato a un livello così elevato che non è realistico pensare che gli esportatori argentini possano effettuare esportazioni con il pagamento del dazio per tutta la durata delle offerte di impegno.

(44)

La Commissione ha indicato che aveva valutato le offerte di impegno nel loro insieme e ritiene che la combinazione del PMI con il livello annuale proposto, più il dazio ad valorem applicabile alle importazioni del prodotto in esame che superano tale livello annuale, elimina gli effetti delle sovvenzioni arrecanti pregiudizio.

(45)

L'EBB ha asserito che il prezzo dell'olio di soia da utilizzare per il calcolo del PMI è stato distorto dall'intervento del governo dell'Argentina, come sarebbe riconosciuto dalla Commissione nel regolamento che ha istituito misure definitive sul biodiesel nel 2013.

(46)

Il considerando 36 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio (5) indicava chiaramente che il prezzo di riferimento pubblicato dal governo dell'Argentina riflette il livello dei prezzi internazionali. Il considerando 38 dello stesso regolamento afferma che i prezzi sul mercato interno della principale materia prima utilizzata dai produttori di biodiesel in Argentina sono risultati artificialmente più bassi dei prezzi internazionali a causa della distorsione dovuta al sistema argentino di tasse all'esportazione.

(47)

L'EBB ha richiamato i motivi addotti dalla Commissione per respingere le offerte di impegno presentate nel 2013 dai produttori esportatori indonesiani di biodiesel e ha chiesto alla Commissione di spiegare perché tali motivi non sono più validi.

(48)

La Commissione ha osservato che ogni offerta di impegno è valutata individualmente nel merito nel momento in cui viene ricevuta alla luce delle circostanze del caso. La Commissione ha ricevuto le offerte di impegno da tutti i produttori esportatori argentini e le ha valutate in base ai loro meriti, tenendo conto di tutti gli elementi ivi presentati e dei risultati cui è pervenuta nell'ambito della presente inchiesta.

(49)

Sulla base di tale valutazione e tenendo conto di tutti gli elementi delle offerte, la Commissione ha proposto di accettare le offerte di impegno proposte dai produttori esportatori argentini e da CARBIO.

(50)

L'EBB ha sostenuto che a causa dei rischi di compensazione incrociata i produttori esportatori argentini non dovrebbero essere autorizzati a vendere il 5 % di altri prodotti originari dell'Argentina. La Commissione ha osservato di aver individuato e valutato i rischi di compensazione incrociata alla luce delle circostanze del presente caso e dell'insieme degli impegni. Tale argomentazione è pertanto respinta.

(51)

L'EBB ha affermato che le offerte di impegno dovrebbero includere la possibilità di un riesame, anche su iniziativa della Commissione. La Commissione ha osservato che l'impatto dei cambiamenti delle circostanze sugli impegni potrebbe essere valutato in futuro alla luce di possibili cambiamenti delle circostanze. La possibilità di un riesame, menzionato nelle offerte di impegno, è conforme alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2016/1037. Tale argomentazione è respinta.

(52)

L'EBB, la VDB e la COPA-Cogeca hanno espresso il timore che i produttori esportatori argentini potrebbero non gestire gli impegni in modo equo e trasparente a causa dei precedenti del caso. La Commissione ha osservato che le offerte di impegno prevedono che l'accettazione degli impegni da parte della Commissione si basi sulla fiducia; qualsiasi atto che danneggi il rapporto di fiducia instaurato con la Commissione giustifica la revoca degli impegni. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(53)

La VDB ha affermato che a causa della struttura degli impegni proposti potrebbe configurarsi una violazione del diritto dell'UE in materia di concorrenza. La Commissione ha osservato che gli impegni come forma di misure sono specificamente previsti dal regolamento (UE) 2016/1037. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla VDB, le offerte di impegno non fissano prezzi di vendita tra le società che offrono gli impegni al livello del PMI, ma introducono un livello di prezzo di base al di sotto del quale non possono essere effettuate importazioni entro il livello annuale coperto dagli impegni. Tale argomentazione è pertanto respinta.

(54)

La VDB ha sostenuto che, data l'esperienza negativa che la Commissione aveva avuto con un impegno strutturato in maniera analoga per quanto riguarda i pannelli solari, sembra probabile che le offerte di impegno proposte siano inefficaci. La Commissione ha osservato che ogni offerta di impegno è valutata individualmente nel merito nel momento in cui viene ricevuta alla luce delle circostanze del caso. La Commissione ha valutato attentamente gli impegni offerti e ha concluso che potevano essere accettati. La Commissione ha tenuto conto degli impegni assunti nel loro insieme, tra cui ad esempio il ruolo attivo di CARBIO, e della rete di protezione rappresentata dal livello annuale. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

4.   Attuazione e revoca

(55)

Qualora, a norma dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1037, la Commissione revochi la propria accettazione di un impegno a seguito di una violazione dello stesso in relazione a operazioni specifiche e dichiari non conformi le fatture corrispondenti, al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica sorge un'obbligazione doganale.

(56)

Al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, gli importatori dovrebbero essere consapevoli, quale normale rischio commerciale, che un'obbligazione doganale potrebbe divenire esigibile, anche se è stato accettato dalla Commissione un impegno offerto dal fabbricante dal quale acquistano direttamente o indirettamente.

(57)

A norma dell'articolo 24, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1037, le autorità doganali devono informare immediatamente la Commissione ogniqualvolta siano rilevate indicazioni di una violazione dell'impegno.

(58)

Tutte le parti interessate, compresa l'industria dell'Unione, sono invitate a fornire alla Commissione tutte le informazioni necessarie che possano essere utili ai fini del monitoraggio. Tali informazioni possono comprendere, in particolare, i dati pertinenti e rappresentativi per il prezzo dell'olio di soia e il PMI che possono facilitare il controllo degli impegni da parte della Commissione.

(59)

In caso di violazione o di revoca degli impegni o in caso di revoca dell'accettazione degli impegni da parte della Commissione, si applica automaticamente il dazio compensativo definitivo istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1037, come disposto dall'articolo 13, paragrafo 9, di tale regolamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli impegni offerti dai produttori esportatori di seguito indicati insieme alla Camera argentina dei biocombustibili (Cámara Argentina de Biocombustibles, «CARBIO») in relazione al procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni di biodiesel originario dell'Argentina sono accettati.

Paese

Società

Canale di vendita

Codice TARIC aggiuntivo

Argentina

Aceitera General Deheza SA

Prodotto e venduto da Aceitera General Deheza SA, al primo acquirente indipendente nell'Unione che funge da importatore.

C493

Bunge Argentina SA.

Prodotto e venduto da Bunge Argentina SA o

prodotto da Bunge Argentina SA e venduto da Bunge Agritrade SA, Uruguay, al primo acquirente indipendente nell'Unione che funge da importatore.

C494

LDC Argentina SA.

Prodotto e venduto da LDC Argentina SA o

prodotto da LDC Argentina SA e venduto da Louis Dreyfus Company Suisse SA, Svizzera, al primo acquirente indipendente nell'Unione che funge da importatore.

C495

Molinos Agro SA.

Prodotto e venduto da Molinos Agro SA o

prodotto da Molinos Agro SA e venduto da Molinos Overseas Commodities SA, Uruguay, al primo acquirente indipendente nell'Unione che funge da importatore.

C496

Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F. y A

Prodotto e venduto da Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F. y A al primo acquirente indipendente nell'Unione che funge da importatore.

C497

Vicentin S.A.I.C.

Prodotto e venduto da Vicentin S.A.I.C. o

prodotto da Vicentin S.A.I.C. e venduto da Vicentin S.A.I.C. Sucursal, Uruguay, al primo acquirente indipendente nell'Unione che funge da importatore.

C498

Cargill S.A.C.I.

Prodotto e venduto da Cargill S.A.C.I o

prodotto da Cargill S.A.C.I e venduto da Cargill International SA, Svizzera, al primo acquirente indipendente nell'Unione che funge da importatore.

C491

COFCO International Argentina SA.

Prodotto e venduto da COFCO International Argentina SA o

prodotto da COFCO International Argentina SA e venduto da Cofco Resources SA, Svizzera, al primo acquirente indipendente nell'Unione che funge da importatore.

C490

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(2)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(3)  GU C 34 del 31.1.2018, pag. 37.

(4)  Direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU L 315 del 26.11.2013, pag. 2).


12.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 40/78


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/246 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 2019

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri

[notificata con il numero C(2019) 1107]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri in cui sono stati confermati casi di tale malattia nei suini domestici o selvatici («gli Stati membri interessati»). L'allegato di tale decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato ripetutamente per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/161 della Commissione (5), a seguito dei recenti casi di peste suina africana in Romania.

(2)

Il rischio di diffusione della peste suina africana nella fauna selvatica è connesso alla lenta diffusione naturale della malattia tra le popolazioni di suini selvatici ed anche all'attività umana, come dimostrato dalla recente evoluzione epidemiologica della malattia nell'Unione e come documentato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute e sul benessere degli animali, pubblicato il 14 luglio 2015, nella relazione scientifica dell'EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana nei paesi baltici e in Polonia, pubblicata il 23 marzo 2017, nella relazione scientifica dell'EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana negli Stati baltici e in Polonia, pubblicata l'8 novembre 2017, e nella relazione scientifica dell'EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana nell'Unione europea, pubblicata il 29 novembre 2018 (6).

(3)

Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2019/161 si sono verificati nuovi casi di peste suina africana nei suini selvatici e domestici in Polonia e nei suini domestici in Romania, dei quali è necessario tenere conto nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(4)

Nel gennaio 2019 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana nei suini domestici nel distretto di Gołdap in Polonia, in una zona che attualmente figura nella parte II dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo focolaio di peste suina africana nei suini domestici rappresenta un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Di conseguenza tale zona della Polonia colpita dalla peste suina africana dovrebbe essere elencata ora nella parte III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(5)

Nel gennaio 2019 è stato rilevato un caso di peste suina africana nei suini selvatici nel distretto di Elbląg in Polonia, in una zona che attualmente figura nella parte I dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo caso di peste suina africana nei suini selvatici rappresenta un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Di conseguenza tale zona della Polonia colpita dalla peste suina africana dovrebbe essere elencata ora nella parte II, anziché nella parte I, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(6)

Nel febbraio 2019 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana nei suini domestici nel distretto di Covasna in Romania, in una zona che attualmente figura nella parte I dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo focolaio di peste suina africana nei suini domestici rappresenta un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Di conseguenza tale zona della Romania colpita dalla peste suina africana dovrebbe essere elencata ora nella parte III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(7)

Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti per la Romania e la Polonia e inserirle debitamente negli elenchi delle parti I, II e III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. In particolare, dato che nella parte III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE sono elencate le zone in cui la situazione epidemiologica è tuttora in evoluzione ed è molto dinamica, quando vengono apportate modifiche alle zone elencate in tale parte deve sempre essere prestata particolare attenzione agli effetti sulle zone circostanti. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(4)  Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/161 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 77).

(6)  EFSA Journal 2015;13(7):4163; EFSA Journal 2017;15(3):4732; EFSA Journal 2017;15(11):5068; EFSA Journal 2018;16(11):5494.


ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

PARTE I

1.   Belgio

Le seguenti zone del Belgio:

in Luxembourg province:

the area is delimited clockwise by:

the border with France,

Rue Mersinhat,

N818,

N83: Le Buisson des Cailles,

Rue des Sources,

Rue Antoine,

Rue de la Cure,

Rue du Breux,

Rue Blondiau,

Nouvelle Chiyue,

Rue de Martué,

Rue du Chêne,

Rue des Aubépines,

N85: Rue des Iles,

N894: Rue de Chiny, Rue de la Fontenelle, Rue du Millénaire, Rue de la Goulette, Pont saint Nicolas, Rue des Combattants, Rue du Pré au bois,

N801: Rue Notre-Dame,

N894: Rue des Combattants, Rue des Tilleuls, Naleumont, Rue de Rindchay, Rue de la Distillerie,

N40: Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

Rue du Tombois,

Rue Du Pierroy,

Rue Saint-Orban,

Rue Saint-Aubain,

Rue des Cottages,

Rue de Relune,

Rue de Rulune,

Route de l'Ermitage,

N87: Route de Habay,

Chemin des Ecoliers,

Le Routy,

Rue Burgknapp,

Rue de la Halte,

Rue du Centre,

Rue de l'Eglise,

Rue du Marquisat,

Rue de la Carrière,

Rue de la Lorraine,

Rue du Beynert,

Millewée,

Rue du Tram,

Millewée,

N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,

the border with the Grand Duchy of Luxembourg,

the border with France,

La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,

La N871 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d'Aubange,

La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N897,

La N897 jusque son intersection avec la N879,

La N879 jusque son intersection avec la N891,

La N891 jusque son intersection avec la N83,

La N83 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France,

the border with France.

2.   Bulgaria

Le seguenti zone della Bulgaria:

in Silistra region:

whole municipality of Glavinitza,

whole municipality of Tutrakan,

whole municipality of Dulovo,

within municipality of Sitovo:

Bosna,

Garvan,

Irnik,

Iskra,

Nova Popina,

Polyana,

Popina,

Sitovo,

Yastrebna;

in Dobrich region:

whole municipality of Baltchik,

whole municipality of General Toshevo,

whole municipality of Dobrich,

whole municipality of Dobrich-selska (Dobrichka),

within municipality of Krushari:

Severnyak,

Abrit,

Dobrin,

Alexandria,

Polkovnik Dyakovo,

Poruchik Kardzhievo,

Zagortzi,

Zementsi,

Koriten,

Krushari,

Bistretz,

Efreytor Bakalovo,

Telerig,

Lozenetz,

Krushari,

Severnyak,

Severtsi;

within municipality of Kavarna:

Krupen,

Belgun,

Bilo,

Septemvriytsi,

Travnik,

whole municipality of Tervel, except Brestnitsa and Kolartzi;

in Ruse region:

within municipality of Slivo pole:

Babovo,

Brashlen,

Golyamo vranovo,

Malko vranovo,

Ryahovo,

Slivo pole,

Borisovo,

within municipality of Ruse:

Sandrovo,

Prosena,

Nikolovo,

Marten,

Dolno Ablanovo,

Ruse,

Chervena voda,

Basarbovo,

within municipality of Ivanovo:

Krasen,

Bozhichen,

Pirgovo,

Mechka,

Trastenik,

within municipality of Borovo:

Batin,

Gorno Ablanovo,

Ekzarh Yosif,

Obretenik,

Batin,

within municipality of Tsenovo:

Krivina,

Belyanovo,

Novgrad,

Dzhulyunitza,

Beltzov,

Tsenovo,

Piperkovo,

Karamanovo;

in Veliko Tarnovo region:

within municipality of Svishtov:

Sovata,

Vardim,

Svishtov,

Tzarevets,

Bulgarsko Slivovo,

Oresh;

in Pleven region:

within municipality of Belene:

Dekov,

Belene,

Kulina voda,

Byala voda,

within municipality of Nikopol:

Lozitza,

Dragash voyvoda,

Lyubenovo,

Nikopol,

Debovo,

Evlogievo,

Muselievo,

Zhernov,

Cherkovitza,

within municipality of Gulyantzi:

Somovit,

Dolni vit,

Milkovitsa,

Shiyakovo,

Lenkovo,

Kreta,

Gulyantzi,

Brest,

Dabovan,

Zagrazhdan,

Gigen,

Iskar,

within municipality of Dolna Mitropoliya:

Komarevo,

Baykal,

Slavovitsa,

Bregare,

Orehovitsa,

Krushovene,

Stavertzi,

Gostilya;

in Vratza region:

within municipality of Oryahovo:

Dolni vadin,

Gorni vadin,

Ostrov,

Galovo,

Leskovets,

Selanovtsi,

Oryahovo,

within municipality of Miziya:

Saraevo,

Miziya,

Voyvodovo,

Sofronievo,

within municipality of Kozloduy:

Harlets,

Glozhene,

Butan,

Kozloduy;

in Montana region:

within municipality of Valtchedram:

Dolni Tzibar,

Gorni Tzibar,

Ignatovo,

Zlatiya,

Razgrad,

Botevo,

Valtchedram,

Mokresh,

within municipality Lom:

Kovatchitza,

Stanevo,

Lom,

Zemphyr,

Dolno Linevo,

Traykovo,

Staliyska mahala,

Orsoya,

Slivata,

Dobri dol,

within municipality of Brusartsi:

Vasilyiovtzi,

Dondukovo;

in Vidin region:

within municipality of Ruzhintsi:

Dinkovo,

Topolovets,

Drenovets,

within municipality of Dimovo:

Artchar,

Septemvriytzi,

Yarlovitza,

Vodnyantzi,

Shipot,

Izvor,

Mali Drenovetz,

Lagoshevtzi,

Darzhanitza,

within municipality of Vidin:

Vartop,

Botevo,

Gaytantsi,

Tzar Simeonovo,

Ivanovtsi,

Zheglitza,

Sinagovtsi,

Dunavtsi,

Bukovets,

Bela Rada,

Slana bara,

Novoseltsi,

Ruptzi,

Akatsievo,

Vidin,

Inovo,

Kapitanovtsi,

Pokrayna,

Antimovo,

Kutovo,

Slanotran,

Koshava,

Gomotartsi.

3.   Cechia

The following areas in the Czech Republic:

okres Uherské Hradiště,

okres Kroměříž,

okres Vsetín,

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bělov,

Biskupice u Luhačovic,

Bohuslavice nad Vláří,

Brumov,

Bylnice,

Divnice,

Dobrkovice,

Dolní Lhota u Luhačovic,

Drnovice u Valašských Klobouk,

Halenkovice,

Haluzice,

Hrádek na Vlárské dráze,

Hřivínův Újezd,

Jestřabí nad Vláří,

Kaňovice u Luhačovic,

Kelníky,

Kladná-Žilín,

Kochavec,

Komárov u Napajedel,

Křekov,

Lipina,

Lipová u Slavičína,

Ludkovice,

Luhačovice,

Machová,

Mirošov u Valašských Klobouk,

Mysločovice,

Napajedla,

Návojná,

Nedašov,

Nedašova Lhota,

Nevšová,

Otrokovice,

Petrůvka u Slavičína,

Pohořelice u Napajedel,

Polichno,

Popov nad Vláří,

Poteč,

Pozlovice,

Rokytnice u Slavičína,

Rudimov,

Řetechov,

Sazovice,

Sidonie,

Slavičín,

Smolina,

Spytihněv,

Svatý Štěpán,

Šanov,

Šarovy,

Štítná nad Vláří,

Tichov,

Tlumačov na Moravě,

Valašské Klobouky,

Velký Ořechov,

Vlachova Lhota,

Vlachovice,

Vrbětice,

Žlutava.

4.   Estonia

Le seguenti zone dell'Estonia:

Hiiu maakond.

5.   Ungheria

Le seguenti zone dell'Ungheria:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 651100, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900, 653000, 653100, 653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658403, 659220, 659300, 659400, 659500, és 659602 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900750, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901250, 901260, 901270, 901350, 901450, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902450, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903250, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550, 904650, 904750, 904760, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950, 751150, 752150 és 755550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550710, 550810, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910 és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856260, 857050, 857150, 857350 és 857450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

6.   Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

Aizputes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Kazdangas pagasts un Aizputes pilsēta,

Alsungas novads,

Durbes novada Dunalkas un Tadaiķu pagasts,

Kuldīgas novada Gudenieku pagasts,

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,

Grobiņas novada Bārtas un Gaviezes pagasts,

Rucavas novada Dunikas pagasts.

7.   Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

Jurbarko rajono savivaldybė: Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio seniūnijos, Tytyvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvos seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,

Rietavo savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybė: Barstyčių ir Ylakių seniūnijos,

Šilalės rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos,

Tauragės rajono savivaldybė: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, Tauragės miesto ir Žygaičių seniūnijos.

8.   Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Ruciane – Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 oraz miasto Pisz w powiecie piskim,

gmina Miłki, część gminy Ryn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn, część gminy wiejskiej Giżycko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Giżycko, na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowej granicy gminy do granicy miasta Giżycko i na południe od granicy miasta Giżycko w powiecie giżyckim,

gminy Mikołajki, Piecki, część gminy Sorkwity położona na południe od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim,

gminy Dźwierzuty i Świętajno w powiecie szczycieńskim,

gminy Gronowo Elbląskie, Markusy, Rychliki, część gminy Elbląg położona na wschód i na południe od granicy powiatu miejskiego Elbląg i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 biegnącą od granicy powiatu miejskigo Elbląg do wschodniej granicy gminy Elbląg i część gminy Tolkmicko niewymieniona w części II załącznika w powiecie elbląskim oraz strefa wód przybrzeżnych Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej,

gminy Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Dywity, Jeziorany, Jonkowo i Świątki w powiecie olsztyńskim,

gminy Łukta, Miłakowo, Małdyty, Miłomłyn i Morąg w powiecie ostródzkim,

gmina Zalewo w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

gminy Rudka, Wyszki, część gminy Brańsk położona na północ od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk i miasto Brańsk w powiecie bielskim,

gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

gmina Poświętne w powiecie białostockim,

gminy Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, część gminy Zambrów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 i miasto Zambrów w powiecie zambrowskim,

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród i Zbójna w powiecie łomżyńskim;

w województwie mazowieckim:

gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,

gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

powiat miejski Ostrołęka,

powiat ostrowski,

gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,

gmina Krasne w powiecie przasnyskim,

gminy Mała Wieś i Wyszogród w powiecie płockim,

gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Glinojeck, Gołymin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim,

gminy Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin i Załuski w powiecie płońskim,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów, część gminy Cegłów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Wiciejów, Mienia, Cegłów i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Cegłów, Skwarne i Podskwarne biegnącą do wschodniej granicy gminy i część gminy Mińsk Mazowiecki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mińsk Mazowiecki i na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy miasta Mińsk Mazowiecki łączącą miejscowości Targówka, Budy Barcząckie do wschodniej granicy gminy w powiecie mińskim,

gmina Żelechów w powiecie garwolińskim,

gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów w powiecie kozienickim,

gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,

powiat żyrardowski,

gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,

gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i część gminy Stromiec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,

gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,

gminy Iłów, Nowa Sucha, Rybno, Teresin, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Sochaczew oraz na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 50 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Sochaczew i część miasta Sochaczew położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92 w powiecie sochaczewskim,

gmina Policzna w powiecie zwoleńskim,

gmina Solec nad Wisłą w powiecie lipskim;

w województwie lubelskim:

gminy Bełżyce, Borzechów, Niedrzwica Duża, Jabłonna, Krzczonów, Jastków, Konopnica, Głusk, Strzyżewice i Wojciechów w powiecie lubelskim,

gminy Miączyn, Nielisz, Sitno, Stary Zamość, Komarów-Osada i część gminy wiejskiej Zamość położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie zamojskim,

powiat miejski Zamość,

gminy Jeziorzany i Kock w powiecie lubartowskim,

gminy Adamów i Serokomla w powiecie łukowskim,

gminy Kłoczew, Nowodwór, Ryki, Ułęż i miasto Dęblin w powiecie ryckim,

gminy Janowiec, i część gminy wiejskiej Puławy położona na zachód od rzeki Wisły w powiecie puławskim,

gminy Chodel, Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa i Wilków w powiecie opolskim,

gmina Rybczewice, miasto Świdnik i część gminy Piaski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;

gminy Gorzków, Rudnik i Żółkiewka w powiecie krasnostawskim,

gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Rachanie, Susiec, Ulhówek i część gminy Łaszczów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 852 w powiecie tomaszowskim,

gminy Łukowa i Obsza w powiecie biłgorajskim,

powiat miejski Lublin,

gminy Kraśnik z miastem Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz i Zakrzówek w powiecie kraśnickim,

gminy Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim;

w województwie podkarpackim:

gminy Horyniec-Zdrój, Narol, Stary Dzików, Wielkie Oczy i część gminy Oleszyce położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy przez miejscowość Borchów do skrzyżowania z drogą nr 865 w miejscowości Oleszyce, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 865 biegnącą w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą biegnąca w kierunku północno-zachodnim przez miejscowość Lubomierz – na południe od linii wyznaczonej przez tę drogę do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Uszkowce i Nowy Dzików – na zachód od tej drogi w powiecie lubaczowskim,

gminy Laszki i Wiązownica w powiecie jarosławskim,

gminy Pysznica, Zaleszany i miasto Stalowa Wola w powiecie stalowowolskim,

gmina Gorzyce w powiecie tarnobrzeskim;

w województwie świętokrzyskim:

gminy Tarłów i Ożarów w powiecie opatowskim,

gminy Dwikozy, Zawichost i miasto Sandomierz w powiecie sandomierskim.

9.   Romania

Le seguenti zone della Romania:

Județul Alba,

Restul județului Argeș care nu a fost inclus în partea III,

Județul Cluj,

Județul Harghita,

Județul Hunedoara,

Județul Iași,

Județul Neamț,

Județul Vâlcea,

Restul județului Mehedinți care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:

Comuna Garla Mare,

Hinova,

Burila Mare,

Gruia,

Pristol,

Dubova,

Municipiul Drobeta Turnu Severin,

Eselnița,

Salcia,

Devesel,

Svinița,

Gogoșu,

Simian,

Orșova,

Obârșia Closani,

Baia de Aramă,

Bala,

Florești,

Broșteni,

Corcova,

Isverna,

Balta,

Podeni,

Cireșu,

Ilovița,

Ponoarele,

Ilovăț,

Patulele,

Jiana,

Iyvoru Bârzii,

Malovat,

Bălvănești,

Breznița Ocol,

Godeanu,

Padina Mare,

Corlățel,

Vânju Mare,

Vânjuleț,

Obârșia de Câmp,

Vânători,

Vladaia,

Punghina,

Cujmir,

Oprișor,

Dârvari,

Căzănești,

Husnicioara,

Poroina Mare,

Prunișor,

Tămna,

Livezile,

Rogova,

Voloiac,

Sisești,

Sovarna,

Bălăcița,

Județul Gorj,

Județul Suceava,

Județul Mureș,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin.

PARTE II

1.   Belgio

Le seguenti zone del Belgio:

in Luxembourg province:

the area is delimited clockwise by:

The border with France,

La N85 jusque son intersection avec la N83 au niveau de Florenville,

La N83 jusque son intersection avec la N891,

La N891 jusque son intersection avec la N879 au niveau de Marbehan,

La N879 jusque son intersection avec la N897 au niveau de Marbehan,

La N897 jusque son intersection avec la E25 - E411,

La E25 - E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,

La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d'Aubange,

La N88 jusque son intersection avec la N871,

La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy,

La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France,

The border with France.

2.   Bulgaria

Le seguenti zone della Bulgaria:

in Silistra region:

within municipality of Kaynardzha:

Voynovo,

Kaynardzha,

Kranovo,

Zarnik,

Dobrudzhanka,

Golesh,

Svetoslav,

Polkovnik Cholakovo,

Kamentzi,

Gospodinovo,

Davidovo,

Sredishte,

Strelkovo,

Poprusanovo,

Posev,

within municipality of Alfatar:

Alfatar,

Alekovo,

Bistra,

Kutlovitza,

Tzar Asen,

Chukovetz,

Vasil Levski,

within municipality of Silistra:

Glavan,

Silistra,

Aydemir,

Babuk,

Popkralevo,

Bogorovo,

Bradvari,

Sratzimir,

Bulgarka,

Tsenovich,

Sarpovo,

Srebarna,

Smiletz,

Profesor Ishirkovo,

Polkovnik Lambrinovo,

Kalipetrovo,

Kazimir,

Yordanovo,

within municipality of Sitovo:

Dobrotitza,

Lyuben,

Slatina;

in Dobrich region:

within municipality of Krushari:

Kapitan Dimitrovo,

Ognyanovo,

Zimnitza,

Gaber,

within municipality of Tervel:

Brestnitza,

Kolartzi,

within municipality Shabla:

Shabla,

Tyulenovo,

Bozhanovo,

Gorun,

Gorichane,

Prolez,

Ezeretz,

Zahari Stoyanovo,

Vaklino,

Granichar,

Durankulak,

Krapetz,

Smin,

Staevtsi,

Tvarditsa,

Chernomortzi,

within municipality of Kavarna:

Balgarevo,

Bozhurets,

Vranino,

Vidno,

Irechek,

Kavarna,

Kamen briag,

Mogilishte,

Neykovo,

Poruchik Chunchevo,

Rakovski,

Sveti Nikola,

Seltse,

Topola,

Travnik,

Hadzhi Dimitar,

Chelopechene.

3.   Cechia

Le seguenti zone della Cechia:

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bohuslavice u Zlína,

Bratřejov u Vizovic,

Březnice u Zlína,

Březová u Zlína,

Březůvky,

Dešná u Zlína,

Dolní Ves,

Doubravy,

Držková,

Fryšták,

Horní Lhota u Luhačovic,

Horní Ves u Fryštáku,

Hostišová,

Hrobice na Moravě,

Hvozdná,

Chrastěšov,

Jaroslavice u Zlína,

Jasenná na Moravě,

Karlovice u Zlína,

Kašava,

Klečůvka,

Kostelec u Zlína,

Kudlov,

Kvítkovice u Otrokovic,

Lhota u Zlína,

Lhotka u Zlína,

Lhotsko,

Lípa nad Dřevnicí,

Loučka I,

Loučka II,

Louky nad Dřevnicí,

Lukov u Zlína,

Lukoveček,

Lutonina,

Lužkovice,

Malenovice u Zlína,

Mladcová,

Neubuz,

Oldřichovice u Napajedel,

Ostrata,

Podhradí u Luhačovic,

Podkopná Lhota,

Provodov na Moravě,

Prštné,

Příluky u Zlína,

Racková,

Raková,

Salaš u Zlína,

Sehradice,

Slopné,

Slušovice,

Štípa,

Tečovice,

Trnava u Zlína,

Ublo,

Újezd u Valašských Klobouk,

Velíková,

Veselá u Zlína,

Vítová,

Vizovice,

Vlčková,

Všemina,

Vysoké Pole,

Zádveřice,

Zlín,

Želechovice nad Dřevnicí.

4.   Estonia

Le seguenti zone dell'Estonia:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

5.   Ungheria

Le seguenti zone dell'Ungheria:

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150, 705450 és 705510 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856250, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250 és 857550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551810 és 551821 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651200, 652100, 655400, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 658310, 658401, 658402, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659601, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670 és 901850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

6.   Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

Ādažu novads,

Aizputes novada Kalvenes pagasts,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novada Blīdenes pagasts, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Durbes novada Durbes un Vecpils pagasts,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novads,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekules novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Pampāļu, Šķēdes, Nīgrandes, Zaņas, Ezeres, Rubas, Jaunauces un Vadakstes pagasts,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novads,

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Vaiņodes novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

7.   Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

Alytaus rajono savivaldybė: Alovės, Butrimonių, Daugų, Krokialaukio, Miroslavo, Nemunaičio, Pivašiūnų Simno ir Raitininkų seniūnijos,

Anykščių rajono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė: Kepalių, Kriukų, Saugėlaukio ir Satkūnų seniūnijos,

Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Jurbarko miesto ir Jurbarkų seniūnijos,

Kaišiadorių miesto savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė: Tytuvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio ir Šaukėnų seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė: Būdveičių, Kapčiamiesčio, Krosnos, Kūčiūnų ir Noragėlių seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė: Igliaukos, Gudelių, Liudvinavo, Sasnavos, Šunskų seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė: Šerkšnėnų, Židikų ir Sedos seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų seniūnija, Baisogalos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 144, Radviliškio, Radviliškio miesto seniūnija, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A9 ir į vakarus nuo kelio Nr. 3417, Tyrulių, Pakalniškių, Sidabravo, Skėmių, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. A9 ir į rytus nuo kelio Nr. 3417, ir Šiaulėnų seniūnijos,

Prienų miesto savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Šilavoto ir Veiverių seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų, Šiluvos, Kalnųjų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija,

Širvintų rajono savivaldybės, Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė: Batakių ir Gaurės seniūnijos,

Telšių rajono savivaldybė: Degaičių, Gadūnavo, Luokės, Nevarėnų, Ryškėnų, Telšių miesto, Upynos, Varnių, Viešvėnų ir Žarėnų seniūnijos,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

8.   Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

Gminy Kalinowo, Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gminy Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłęk, część gminy Elbląg położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 biegnącą od granicy powiatu miejskigo Elbląg do wschodniej granicy gminy Elbląg, i część obszaru lądowego gminy Tolkmicko położona na południe od linii brzegowej Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej do granicy z gminą wiejską Elbląg w powiecie elbląskim,

powiat miejski Elbląg,

gminy Kruklanki, Wydminy, część gminy Ryn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn i część gminy wiejskiej Giżycko położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Giżycko, na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowej granicy gminy do granicy miasta Giżycko i na północ od granicy miasta Giżycka i miasto Giżycko w powiecie giżyckim,

gmina Dubeninki, część gminy Gołdap położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 65 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 1815N i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 1815N biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 65 w powiecie gołdapskim,

gmina Pozezdrze i część gminy Węgorzewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przystań i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim,

gminy Olecko, Świętajno, Wieliczki i część gminy Kowale Oleckie położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 65 i na południowy wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Kowale Oleckie, Guzy, Wężewo, Sokółki biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie oleckim,

gminy Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 w powiecie piskim,

gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie, Bisztynek, część gminy wiejskiej Bartoszyce położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 51 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 57 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 51 do południowej granicy gminy i miasto Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,

gmina Kolno w powiecie olsztyńskim,

powiat braniewski,

gminy Kętrzyn z miastem Kętrzyn, Reszel i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

powiat lidzbarski,

część gminy Sorkwity położona na północ od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim;

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Śniadowo, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy Mielnik, Nurzec – Stacja, Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, Milejczyce i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

powiat hajnowski,

gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

część gminy Zambrów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

gminy Boćki, Orla, Bielsk Podlaski z miastem Bielsk Podlaski i część gminy Brańsk położona na południe od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk w powiecie bielskim,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok;

w województwie mazowieckim:

gminy Korczew, Kotuń, Paprotnia, Przesmyki, Wodynie, Skórzec, Mokobody, Mordy, Siedlce, Suchożebry i Zbuczyn i część gminy Kotuń położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Nowa Dąbrówka, Pieróg, Kotuń wzdłuż ulicy Gorzkowskiego i Kolejowej do przejazdu kolejowego łączącego się z ulicą Siedlecką, Broszków, Żuków w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

powiat łosicki,

gminy Brochów, Młodzieszyn, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Sochaczew oraz na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 50 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Sochaczew i część miasta Sochaczew położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92 w powiecie sochaczewskim,

powiat nowodworski,

gminy Joniec i Nowe Miasto w powiecie płońskim,

gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mrozy, Siennica, Sulejówek, część gminy Cegłów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Wiciejów, Mienia, Cegłów i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Cegłów, Skwarne i Podskwarne biegnącą do wschodniej granicy gminy, część gminy Mińsk Mazowiecki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mińsk Mazowiecki i na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy miasta Mińsk Mazowiecki łączącą miejscowości Targówka, Budy Barcząckie do wschodniej granicy gminy i miasto Mińsk Mazowiecki w powiecie mińskim,

gminy Borowie, Wilga, Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Parysów, Pilawa, Miastków Kościelny, Sobolew i Trojanów w powiecie garwolińskim,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

gminy Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,

gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,

gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,

część gminy Stromiec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,

powiat miejski Warszawa;

w województwie lubelskim:

gminy Borki, Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Wohyń i Radzyń Podlaski z miastem Radzyń Podlaski w powiecie radzyńskim,

gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Krzywda, Stanin, część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Janów Podlaski, Kodeń, Tuczna, Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska,

gmina Łęczna i część gminy Spiczyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim,

część gminy Siemień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Niedźwiada, Ostrówek, Abramów, Firlej, Kamionka, Michów i Lubartów z miastem Lubartów, w powiecie lubartowskim,

gminy Niemce, Garbów i Wólka w powiecie lubelskim,

gmina Mełgiew i część gminy Piaski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim,

gmina Fajsławice, Izbica, Kraśniczyn, część gminy Krasnystaw położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw, miasto Krasnystaw i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

gminy Dołhobyczów, Mircze, Trzeszczany, Werbkowice i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

gmina Telatyn, Tyszowce i część gminy Łaszczów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 852 w powiecie tomaszowskim,

część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

gmina Grabowiec i Skierbieszów w powiecie zamojskim,

gminy Markuszów, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Żyrzyn, Baranów, część gminy wiejskiej Puławy położona na wschód od rzeki Wisły i miasto Puławy w powiecie puławskim,

gminy Annopol, Dzierzkowice i Gościeradów w powiecie kraśnickim,

gmina Józefów nad Wisłą w powiecie opolskim,

gmina Stężyca w powiecie ryckim;

w województwie podkarpackim:

gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim.

9.   Romania

Le seguenti zone della Romania:

Restul județului Maramureș care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:

Comuna Vișeu de Sus,

Comuna Moisei,

Comuna Borșa,

Comuna Oarța de Jos,

Comuna Suciu de Sus,

Comuna Coroieni,

Comuna Târgu Lăpuș,

Comuna Vima Mică,

Comuna Boiu Mare,

Comuna Valea Chioarului,

Comuna Ulmeni,

Comuna Băsești,

Comuna Baia Mare,

Comuna Tăuții Magherăuș,

Comuna Cicărlău,

Comuna Seini,

Comuna Ardusat,

Comuna Farcasa,

Comuna Salsig,

Comuna Asuaju de Sus,

Comuna Băița de sub Codru,

Comuna Bicaz,

Comuna Grosi,

Comuna Recea,

Comuna Baia Sprie,

Comuna Sisesti,

Comuna Cernesti,

Copalnic Mănăstur,

Comuna Dumbrăvița,

Comuna Cupseni,

Comuna Șomcuța Mare,

Comuna Sacaleșeni,

Comuna Remetea Chioarului,

Comuna Mireșu Mare,

Comuna Ariniș,

Județul Bistrița-Năsăud.

Județul Botoșani.

PARTE III

1.   Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta,

Saldus novada Saldus, Zirņu, Lutriņu un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta.

2.   Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

Akmenės rajono savivaldybė,

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Punios seniūnijos,

Birštono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus,Skirsnemunės, Šimkaičiųir Veliuonos seniūnijos,

Joniškio rajono savivaldybė: Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Rudiškių, Skaistgirio, Žagarės seniūnijos,

Lazdijų rajono savivaldybė: Lazdijų miesto, Lazdijų, Seirijų, Šeštokų, Šventežerio, Teizių ir Veisiejų seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė: Degučių, Mokolų, Narto, Marijampolės seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

Prienų rajono savivaldybė: Jiezno ir Stakliškių seniūnijos,

Radviliškio rajono savivaldybė: Baisogalos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 144, Grinkiškio ir Šaukoto seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Kalnųjų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė: Tryškių seniūnija.

3.   Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Sępopol i część gminy wiejskiej Bartoszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 51 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 57 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 51 do południowej granicy gminy w powiecie bartoszyckim,

gminy Srokowo, Barciany i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gmina Budry i część gminy Węgorzewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przystań i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim,

gmina Banie Mazurskie i część gminy Gołdap położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 65 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 1815N i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 1815N biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 65 w powiecie gołdapskim,

część gminy Kowale Oleckie położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od południowej granicy gminy łączącą miejscowości Sokółki, Wężewo, Guzy, Kowale Oleckie do skrzyżowania z drogą nr 65 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 65 biegnacą od tego skrzyżowania do północnej granicy gminy w powiecie oleckim;

w województwie mazowieckim:

gminy Domanice i Wiśniew w powiecie siedleckim,

w województwie lubelskim:

gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

gmina Siennica Różana część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 i część gminy Krasnystaw położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw w powiecie krasnostawskim,

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

gminy Cyców, Ludwin, Puchaczów, Milejów i część gminy Spiczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim,

gmina Trawniki w powiecie świdnickim,

gminy Jabłoń, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Parczew, Sosnowica, część gminy Siemień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Sławatycze, Sosnówka, i Wisznice w powiecie bialskim,

gmina Ulan Majorat w powiecie radzyńskim,

gminy Ostrów Lubelski, Serniki i Uścimów w powiecie lubartowskim,

gmina Wojcieszków i część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków, a następnie na północ, zachód, południe i wschód od linii stanowiącej północną, zachodnią, południową i wschodnią granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Horodło, Uchanie i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 biegnącą od zachodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów do granicy miasta Hrubieszów oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy miasta Hrubieszów do wschodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim;

w województwie podkarpackim:

gminy Cieszanów, Lubaczów z miastem Lubaczów i część gminy Oleszyce położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy przez miejscowość Borchów do skrzyżowania z drogą nr 865 w miejscowości Oleszyce, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 865 biegnącą w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą biegnąca w kierunku północno-zachodnim przez miejscowość Lubomierz – na północ od linii wyznaczonej przez tę drogę do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Uszkowce i Nowy Dzików – na wschód od tej drogi w powiecie lubaczowskim.

4.   Romania

Le seguenti zone della Romania:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Partea din județul Maramureș cu următoarele delimitări:

Comuna Petrova,

Comuna Bistra,

Comuna Repedea,

Comuna Poienile de sub Munte,

Comuna Vișeu e Jos,

Comuna Ruscova,

Comuna Leordina,

Comuna Rozavlea,

Comuna Strâmtura,

Comuna Bârsana,

Comuna Rona de Sus,

Comuna Rona de Jos,

Comuna Bocoiu Mare,

Comuna Sighetu Marmației,

Comuna Sarasau,

Comuna Câmpulung la Tisa,

Comuna Săpânța,

Comuna Remeti,

Comuna Giulești,

Comuna Ocna Șugatag,

Comuna Desești,

Comuna Budești,

Comuna Băiuț,

Comuna Cavnic,

Comuna Lăpuș,

Comuna Dragomirești,

Comuna Ieud,

Comuna Saliștea de Sus,

Comuna Săcel,

Comuna Călinești,

Comuna Vadu Izei,

Comuna Botiza,

Comuna Bogdan Vodă,

Localitatea Groșii Țibileșului, comuna Suciu de Sus,

Localitatea Vișeu de Mijloc, comuna Vișeu de Sus,

Localitatea Vișeu de Sus, comuna Vișeu de Sus;

Partea din județul Mehedinți cu următoarele comune:

Comuna Strehaia,

Comuna Greci,

Comuna Brejnita Motru,

Comuna Butoiești,

Comuna Stângăceaua,

Comuna Grozesti,

Comuna Dumbrava de Jos,

Comuna Băcles,

Comuna Bălăcița;

Partea din județu Arges cu următoarele comune:

Comuna Bârla,

Comuna Miroși,

Comuna Popești,

Comuna Ștefan cel Mare,

Comuna Slobozia,

Comuna Mozăceni,

Comuna Negrași,

Comuna Izvoru,

Comuna Recea,

Comuna Căldăraru,

Comuna Ungheni,

Comuna Hârsești,

Comuna Stolnici,

Comuna Vulpești,

Comuna Rociu,

Comuna Lunca Corbului,

Comuna Costești,

Comuna Mărăsești,

Comuna Poiana Lacului,

Comuna Vedea,

Comuna Uda,

Comuna Cuca,

Comuna Morărești,

Comuna Cotmeanaâ,

Comuna Răchițele de Jos,

Comuna Drăganu-Olteni,

Comuna Băbana,

Comuna Bascov,

Comuna Moșoaia,

Municipiul Pitești,

Comuna Albota,

Comuna Oarja,

Comuna Bradu,

Comuna Suseni,

Comuna Căteasca,

Comuna Rătești,

Comuna Teiu;

Județul Olt,

Județul Dolj,

Județul Arad,

Județul Timiș,

Județul Covasna,

Județul Brașov.

PARTE IV

Italia

Le seguenti zone dell'Italia:

tutto il territorio della Sardegna.

»

Rettifiche

12.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 40/109


Rettifica della direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuropea

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 167 del 30 aprile 2004 )

Pagina 65, Allegato I, punto 2.4.1.:

anziché:

«2.4.1.

Nelle gallerie a doppio fornice, se i fornici si trovano allo stesso livello, o quasi, devono essere previste almeno ogni 1500 m delle gallerie trasversali adatte ai veicoli dei servizi di pronto intervento.»

leggasi:

«2.4.1.

Nelle gallerie a doppio fornice, se i fornici si trovano allo stesso livello, o quasi, devono essere previste almeno ogni 1500 m delle gallerie trasversali adatte ai servizi di pronto intervento.»