ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 36

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
7 febbraio 2019


Sommario

 

III   Altri atti

pagina

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 68/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/180]

1

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 69/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/181]

3

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 70/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/182]

5

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 71/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/183]

7

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 72/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/184]

8

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 73/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/185]

9

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 74/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/186]

11

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 75/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/187]

12

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 76/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/188]

14

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 77/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/189]

17

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 78/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/190]

20

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 79/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/191]

21

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 80/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/192]

22

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 81/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/193]

24

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 82/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/194]

26

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 83/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/195]

27

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 84/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/196]

29

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 85/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/197]

31

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 86/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/198]

33

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 87/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/199]

34

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 88/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/200]

35

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 89/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/201]

36

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 90/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/202]

37

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 91/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/203]

39

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 92/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XVII (Proprietà intellettuale) dell'accordo SEE [2019/204]

41

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 93/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2019/205]

44

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 94/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato VII (Riconoscimento delle qualifiche professionali) e l'allegato X (Servizi d'interesse generale) dell'accordo SEE [2019/206]

52

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 95/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2019/207]

54

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 96/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2019/208]

56

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 97/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2019/209]

57

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 98/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2019/210]

59

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 99/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2019/211]

60

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 100/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2019/212]

61

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 101/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2019/213]

62

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 102/2017, del 5 maggio 2017, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2019/214]

63

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 103/2017, del 5 maggio 2017, che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino [2019/215]

65

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

7.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/1


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 68/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/180]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 della Commissione, del 15 novembre 2016, recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura e ai prodotti animali come ad esempio gli ovuli, gli embrioni e lo sperma. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 151 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 636/2014 della Commissione) della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE, è inserito il seguente punto:

«152.

32016 D 2008: Decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 della Commissione, del 15 novembre 2016, recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri (GU L 310 del 17.11.2016, pag. 51).

Questo atto non si applica all'Islanda.»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 310 del 17.11.2016, pag. 51.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/3


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 69/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/181]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/2002 della Commissione, dell'8 novembre 2016, che modifica l'allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio, l'allegato III della decisione 2010/470/UE della Commissione e l'allegato II della decisione 2010/472/UE della Commissione per quanto riguarda gli scambi e le importazioni nell'Unione di ovini e caprini e di sperma di animali delle specie ovina e caprina in relazione alle norme per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura e ai prodotti animali come ad esempio gli ovuli, gli embrioni e lo sperma. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 2 (Direttiva 91/68/CEE del Consiglio) della parte 4.1 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 D 2002: Decisione di esecuzione (UE) 2016/2002 della Commissione, dell'8 novembre 2016 (GU L 308 del 16.11.2016, pag. 29).»

2.

Al punto 93 (Decisione 2010/470/UE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 D 2002: Decisione di esecuzione (UE) 2016/2002 della Commissione, dell'8 novembre 2016 (GU L 308 del 16.11.2016, pag. 29).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2016/2002 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 308 del 16.11.2016, pag. 29.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/5


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 70/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/182]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/1840 della Commissione, del 14 ottobre 2016, che modifica l'allegato IV della direttiva 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di diagnosi della peste equina (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/9 della Commissione, del 4 gennaio 2017, che autorizza alcuni laboratori in Marocco e Taiwan a effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.

(4)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(5)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 3 (Direttiva 2009/156/CE del Consiglio) della parte 4.1 è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32016 D 1840: Decisione di esecuzione (UE) 2016/1840 della Commissione, del 14 ottobre 2016 (GU L 280 del 18.10.2016, pag. 33).»

2.

Al punto 2 (Direttiva 2009/156/CE del Consiglio) della parte 8.1 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 D 1840: Decisione di esecuzione (UE) 2016/1840 della Commissione, del 14 ottobre 2016 (GU L 280 del 18.10.2016, pag. 33).»

3.

Dopo il punto 102 (Decisione di esecuzione (UE) 2016/1235 della Commissione) della parte 4.2 è inserito il seguente punto:

«103.

32017 D 0009: Decisione di esecuzione (UE) 2017/9 della Commissione, del 4 gennaio 2017, che autorizza alcuni laboratori in Marocco e Taiwan a effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti (GU L 3 del 6.1.2017, pag. 32).

Questo atto non si applica all'Islanda.»

Articolo 2

I testi delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/1840 e (UE) 2017/9 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 280 del 18.10.2016, pag. 33.

(2)  GU L 3 del 6.1.2017, pag. 32.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/7


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 71/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/183]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/110 della Commissione, del 23 gennaio 2017, che modifica gli allegati IV e X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12 [Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE, è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 0110: Regolamento (UE) 2017/110 della Commissione, del 23 gennaio 2017 (GU L 18 del 24.1.2017, pag. 42).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2017/110 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 18 del 24.1.2017, pag. 42.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/8


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 72/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/184]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1396 della Commissione, del 18 agosto 2016, che modifica alcuni allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è così modificato:

1.

al punto 12 [Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 R 1396: Regolamento (UE) 2016/1396 della Commissione, del 18 agosto 2016 (GU L 225 del 19.8.2016, pag. 76).»

2.

Al punto 12 [Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1, il testo dell'adattamento H. è soppresso.

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2016/1396 della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1)

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 225 del 19.8.2016, pag. 76.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/9


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 73/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/185]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/851 della Commissione, del 26 maggio 2016, recante modifica dell'allegato della decisione 2009/719/CE per quanto concerne l'autorizzazione alla Croazia a rivedere il suo programma annuale di controllo della BSE (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Poiché l'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo (2) («l'accordo del 2014 sull'allargamento del SEE») firmato a Bruxelles l'11 aprile 2014 è applicabile a titolo provvisorio ai suoi firmatari dal 12 aprile 2014, la presente decisione si applica a titolo provvisorio in attesa dell'entrata in vigore di detto accordo.

(4)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», il punto 41b (Decisione 2009/719/CE della Commissione) della parte 7.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1.

è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 D 0851: Decisione di esecuzione (UE) 2016/851 della Commissione, del 26 maggio 2016 (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 131).»

2.

Alla fine del testo di adattamento è aggiunto quanto segue:

«—

Islanda».

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2016/851 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore l'accordo del 2014 sull'allargamento del SEE.

In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo del 2014 sull'allargamento del SEE, la presente decisione si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 6 maggio 2017, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 141 del 28.5.2016, pag. 131.

(2)  GU L 170 dell'11.6.2014, pag. 5.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.2.2019   

IT

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L 36/11


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 74/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/186]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2023 della Commissione, del 18 novembre 2016, relativo all'autorizzazione del benzoato di sodio, del sorbato di potassio, dell'acido formico e del formiato di sodio come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 177 [Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1964 della Commissione] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente punto:

«178.

32016 R 2023: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2023 della Commissione, del 18 novembre 2016, relativo all'autorizzazione del benzoato di sodio, del sorbato di potassio, dell'acido formico e del formiato di sodio come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 313 del 19.11.2016, pag. 14).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2023 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 313 del 19.11.2016, pag. 14.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.2.2019   

IT

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L 36/12


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 75/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/187]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2150 della Commissione, del 7 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione dei preparati di Lactobacillus plantarum DSM 29025 e Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 come additivi per mangimi per tutte le specie animali (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2260 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che modifica i regolamenti (CE) n. 226/2007, (CE) n. 1293/2008, (CE) n. 910/2009, (CE) n. 911/2009, (UE) n. 1120/2010, (UE) n. 212/2011 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 95/2013 e (UE) n. 413/2013 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M e Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2261 della Commissione, del 15 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione dell'ossido di rame(I) quale additivo nei mangimi destinati a tutte le specie animali (3).

(4)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(5)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1.

ai punti 1zzzl [Regolamento (CE) n. 226/2007 della Commissione] e 1zzzzzf [Regolamento (CE) n. 1293/2008 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 R 2260: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2260 della Commissione, del 15 dicembre 2016 (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 14)».

2.

Ai punti 1zzzzzp [Regolamento (CE) n. 910/2009 della Commissione], 1zzzzzq [Regolamento (CE) n. 911/2009 della Commissione], 2s [Regolamento (UE) n. 1120/2010 della Commissione], 2w [Regolamento (UE) n. 212/2011 della Commissione], 75 [Regolamento di esecuzione (UE) n. 95/2013 della Commissione] e 83 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2013 della Commissione]:

«, modificato da:

32016 R 2260: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2260 della Commissione, del 15 dicembre 2016 (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 14)».

3.

Dopo il punto 178 [Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2023 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«179.

32016 R 2150: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2150 della Commissione, del 7 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione dei preparati di Lactobacillus plantarum DSM 29025 e Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 come additivi per mangimi per tutte le specie animali (GU L 333 dell'8.12.2016, pag. 44).

180.

32016 R 2261: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2261 della Commissione, del 15 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione dell'ossido di rame(I) quale additivo nei mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 18).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/2150, (UE) 2016/2260 e (UE) 2016/2261 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 333 dell'8.12.2016, pag. 44.

(2)  GU L 342 del 16.12.2016, pag. 14.

(3)  GU L 342 del 16.12.2016, pag. 18.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.2.2019   

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L 36/14


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 76/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/188]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/55 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione delle sostanze ottan-2-olo, isopropanolo, pentan-2-olo, ottan-3-olo, eptan-2-one, pentan-2-one, 6-metil-epta-3,5-dien-2-one, nonan-3-one, decan-2-one e tetradecanoato di isopropile quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/57 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione dell'1,8-cineolo, della 3,4-diidrocumarina e del 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetraidropirano come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/58 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione delle sostanze alfaterpineolo, nerolidolo, 2-(4-metilfenil)propan-2-olo, terpineolo e acetato di linalile quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/59 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione delle sostanze 1,1-dimetossi-2-feniletano, formiato di fenetile, ottanoato di fenetile, isobutirrato di fenetile, etilbutirrato di fenetile e benzoato di fenetile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/60 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione di isoeugenolo come additivo per mangimi per suini, ruminanti e cavalli ad eccezione di quelli che producono latte destinato al consumo umano e degli animali da compagnia (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/61 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione del 4-allil-2,6-dimetossifenolo e dell'acetato di eugenile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione dei pesci e del pollame (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/64 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione dell'acido glicirrizico, ammoniato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (7).

(8)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/65 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione di 1-isopropil-4-metibenzene, pin-2(10)-ene, pin-2(3)- ene, beta-cariofillene, canfene, 1-isopropenil-4-metilbenzene, delta-3-carene e d-limonene quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (8).

(9)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/66 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione dell'acido tannico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (9).

(10)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(11)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 180 [Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2261 della Commissione] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«181.

32017 R 0055: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/55 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione delle sostanze ottan-2-olo, isopropanolo, pentan-2-olo, ottan-3-olo, eptan-2-one, pentan-2-one, 6-metil-epta-3,5-dien-2-one, nonan-3-one, decan-2-one e tetradecanoato di isopropile quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 13 del 17.1.2017, pag. 112).

182.

32017 R 0057: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/57 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione dell'1,8-cineolo, della 3,4-diidrocumarina e del 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetraidropirano come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 13 del 17.1.2017, pag. 153).

183.

32017 R 0058: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/58 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione delle sostanze alfaterpineolo, nerolidolo, 2-(4-metilfenil)propan-2-olo, terpineolo e acetato di linalile quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 13 del 17.1.2017, pag. 159).

184.

32017 R 0059: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/59 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione delle sostanze 1,1-dimetossi-2-feniletano, formiato di fenetile, ottanoato di fenetile, isobutirrato di fenetile, etilbutirrato di fenetile e benzoato di fenetile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 13 del 17.1.2017, pag. 167).

185.

32017 R 0060: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/60 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione di isoeugenolo come additivo per mangimi per suini, ruminanti e cavalli ad eccezione di quelli che producono latte destinato al consumo umano e degli animali da compagnia (GU L 13 del 17.1.2017, pag. 177).

186.

32017 R 0061: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/61 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione del 4-allil-2,6-dimetossifenolo e dell'acetato di eugenile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione dei pesci e del pollame (GU L 13 del 17.1.2017, pag. 181).

187.

32017 R 0064: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/64 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione dell'acido glicirrizico, ammoniato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 13 del 17.1.2017, pag. 242).

188.

32017 R 0065: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/65 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione di 1-isopropil-4-metibenzene, pin-2(10)-ene, pin-2(3)- ene, beta-cariofillene, canfene, 1-isopropenil-4-metilbenzene, delta-3-carene e d-limonene quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 13 del 17.1.2017, pag. 246).

189.

32017 R 0066: Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/66 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione dell'acido tannico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 13 del 17.1.2017, pag. 259).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/55, (UE) 2017/57, (UE) 2017/58, (UE) 2017/59, (UE) 2017/60, (UE) 2017/61, (UE) 2017/64, (UE) 2017/65 e (UE) 2017/66 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 13 del 17.1.2017, pag. 112.

(2)  GU L 13 del 17.1.2017, pag. 153.

(3)  GU L 13 del 17.1.2017, pag. 159.

(4)  GU L 13 del 17.1.2017, pag. 167.

(5)  GU L 13 del 17.1.2017, pag. 177.

(6)  GU L 13 del 17.1.2017, pag. 181.

(7)  GU L 13 del 17.1.2017, pag. 242.

(8)  GU L 13 del 17.1.2017, pag. 246.

(9)  GU L 13 del 17.1.2017, pag. 259.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.2.2019   

IT

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L 36/17


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 77/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/189]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/173 della Commissione, del 1o febbraio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1292/2008 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione di Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 e di Enterococcus faecium CECT 4515 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/187 della Commissione, del 2 febbraio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis (DSM 28343) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Lactosan GmbH & Co. KG) (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/194 della Commissione, del 3 febbraio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di Lactobacillus kefiri DSM 32074 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/210 della Commissione, del 7 febbraio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotte da Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 e da Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 come additivo per mangimi per galline ovaiole (titolare dell'autorizzazione Adisseo France S.A.S) (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/211 della Commissione, del 7 febbraio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotto dal Bacillus subtilis (LMG-S 15136) come additivo in mangimi per volatili, suinetti slattati e suini da ingrasso e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1259/2004, (CE) n. 1206/2005 e (CE) n. 322/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 516/2007 (titolare dell'autorizzazione Beldem, una divisione di Puratos NV) (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/219 della Commissione, dell'8 febbraio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis (DSM 27273) come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e ad animali svezzati delle specie suine minori (titolare dell'autorizzazione Chr. Hansen A/S) (6).

(7)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/211 abroga il regolamento (CE) n. 516/2007 (7), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.

(8)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(9)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1.

ai punti 1zs (Regolamento (CE) n. 1259/2004 della Commissione), 1zzn (Regolamento (CE) n. 1206/2005 della Commissione) e 1zzzzx (Regolamento (CE) n. 322/2009 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 0211: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/211 della Commissione, del 7 febbraio 2017 (GU L 33 dell'8.2.2017, pag. 23).»

2.

Dopo il punto 189 (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/66 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

«190.

32017 R 0173: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/173 della Commissione, del 1o febbraio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1292/2008 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione di Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 e di Enterococcus faecium CECT 4515 (GU L 28 del 2.2.2017, pag. 5).

191.

32017 R 0187: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/187 della Commissione, del 2 febbraio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis (DSM 28343) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Lactosan GmbH & Co. KG) (GU L 29 del 3.2.2017, pag. 35).

192.

32017 R 0194: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/194 della Commissione, del 3 febbraio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di Lactobacillus kefiri DSM 32074 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 31 del 4.2.2017, pag. 18).

193.

32017 R 0210: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/210 della Commissione, del 7 febbraio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotte da Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 e da Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 come additivo per mangimi per galline ovaiole (titolare dell'autorizzazione Adisseo France S.A.S) (GU L 33 dell'8.2.2017, pag. 19).

194.

32017 R 0211: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/211 della Commissione, del 7 febbraio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotto dal Bacillus subtilis (LMG-S 15136) come additivo in mangimi per volatili, suinetti slattati e suini da ingrasso e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1259/2004, (CE) n. 1206/2005 e (CE) n. 322/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 516/2007 (titolare dell'autorizzazione Beldem, una divisione di Puratos NV) (GU L 33 dell'8.2.2017, pag. 23).

195.

32017 R 0219: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/219 della Commissione, dell'8 febbraio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis (DSM 27273) come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e ad animali svezzati delle specie suine minori (titolare dell'autorizzazione Chr. Hansen A/S) (GU L 34 del 9.2.2017, pag. 18).»

3.

Il testo del punto 1zzzq [Regolamento (CE) n. 516/2007 della Commissione] è soppresso.

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/173, (UE) 2017/187, (UE) 2017/194, (UE) 2017/210, (UE) 2017/211 e (UE) 2017/219 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 28 del 2.2.2017, pag. 5.

(2)  GU L 29 del 3.2.2017, pag. 35.

(3)  GU L 31 del 4.2.2017, pag. 18.

(4)  GU L 33 dell'8.2.2017, pag. 19.

(5)  GU L 33 dell'8.2.2017, pag. 23.

(6)  GU L 34 del 9.2.2017, pag. 18.

(7)  GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 22.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.2.2019   

IT

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L 36/20


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 78/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/190]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva di esecuzione (UE) 2016/2109 della Commissione, del 1o dicembre 2016, che modifica la direttiva 66/401/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di nuove specie e la denominazione botanica della specie Lolium x boucheanum Kunth (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni fitosanitarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 2 (Direttiva 66/401/CEE del Consiglio) della parte 1 del capitolo III dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 L 2109: Direttiva di esecuzione (UE) 2016/2109 della Commissione, del 1o dicembre 2016 (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 59).»

Articolo 2

I testi della direttiva di esecuzione (UE) 2016/2109 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 327 del 2.12.2016, pag. 59.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.2.2019   

IT

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L 36/21


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 79/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/191]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva di esecuzione (UE) 2016/1914 della Commissione, del 31 ottobre 2016, recante modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE che stabiliscono modalità di applicazione rispettivamente dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio e dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni fitosanitarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai punti 14 (Direttiva 2003/90/CE della Commissione) e 15 (Direttiva 2003/91/CE della Commissione) della parte 1 del capitolo III dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 L 1914: Direttiva di esecuzione (UE) 2016/1914 della Commissione, del 31 ottobre 2016 (GU L 296 dell'1.11.2016, pag. 7).»

Articolo 2

Il testo della direttiva di esecuzione (UE) 2016/1914 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 296 dell'1.11.2016, pag. 7.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.2.2019   

IT

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L 36/22


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 80/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/192]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/2241 della Commissione, del 9 dicembre 2016, relativa alla commercializzazione temporanea di sementi di determinate varietà della specie Beta vulgaris L. che non soddisfano le condizioni della direttiva 2002/54/CE del Consiglio (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/2242 della Commissione, del 9 dicembre 2016, relativa alla commercializzazione temporanea di sementi di Hordeum vulgare L. varietà Scrabble che non soddisfano le condizioni della direttiva 66/402/CEE del Consiglio (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni fitosanitarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 59 (Decisione di esecuzione 2014/150/UE della Commissione) della parte 2 del capitolo III dell'allegato I dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«60.

32016 D 2241: Decisione di esecuzione (UE) 2016/2241 della Commissione, del 9 dicembre 2016, relativa alla commercializzazione temporanea di sementi di determinate varietà della specie Beta vulgaris L. che non soddisfano le condizioni della direttiva 2002/54/CE del Consiglio (GU L 337 del 13.12.2016, pag. 20).

61.

32016 D 2242: Decisione di esecuzione (UE) 2016/2242 della Commissione, del 9 dicembre 2016, relativa alla commercializzazione temporanea di sementi di Hordeum vulgare L. varietà Scrabble che non soddisfano le condizioni della direttiva 66/402/CEE del Consiglio (GU L 337 del 13.12.2016, pag. 22).»

Articolo 2

I testi delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/2241 e (UE) 2016/2242 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 337 del 13.12.2016, pag. 20.

(2)  GU L 337 del 13.12.2016, pag. 22.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.2.2019   

IT

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L 36/24


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 81/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/193]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/78 della Commissione, del 15 luglio 2016, che fissa le disposizioni amministrative per l'omologazione CE dei veicoli a motore per quanto riguarda i sistemi eCall di bordo basati sul 112 e condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la privacy e la protezione dei dati degli utenti di tali sistemi (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/79 della Commissione, del 12 settembre 2016, che stabilisce in dettaglio prescrizioni tecniche e procedure di prova per l'omologazione CE dei veicoli a motore per quanto riguarda i relativi sistemi eCall di bordo basati sul servizio 112, nonché delle entità tecniche indipendenti e dei componenti eCall di bordo basati sul servizio 112, e che integra e modifica il regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le deroghe e le norme applicabili (2).

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 47 [Regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32017 R 0079: Regolamento delegato (UE) 2017/79 della Commissione, del 12 settembre 2016 (GU L 12 del 17.1.2017, pag. 44).»

2.

Dopo il punto 47 (Regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio) sono inseriti i seguenti punti:

«48.

32017 R 0078: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/78 della Commissione, del 15 luglio 2016, che fissa le disposizioni amministrative per l'omologazione CE dei veicoli a motore per quanto riguarda i sistemi eCall di bordo basati sul 112 e condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la privacy e la protezione dei dati degli utenti di tali sistemi (GU L 12 del 17.1.2017, pag. 26).

49.

32017 R 0079: Regolamento delegato (UE) 2017/79 della Commissione, del 12 settembre 2016, che stabilisce in dettaglio prescrizioni tecniche e procedure di prova per l'omologazione CE dei veicoli a motore per quanto riguarda i relativi sistemi eCall di bordo basati sul servizio 112, nonché delle entità tecniche indipendenti e dei componenti eCall di bordo basati sul servizio 112, e che integra e modifica il regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le deroghe e le norme applicabili (GU L 12 del 17.1.2017, pag. 44).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) 2017/78 e del regolamento delegato (UE) 2017/79 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 12 del 17.1.2017, pag. 26.

(2)  GU L 12 del 17.1.2017, pag. 44.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.2.2019   

IT

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L 36/26


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 82/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/194]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1776 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego di sucralosio (E 955) come esaltatore di sapidità in gomme da masticare (chewing-gum) con zuccheri aggiunti o polioli (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 54zzzzr [Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 R 1776: Regolamento (UE) 2016/1776 della Commissione, del 6 ottobre 2016 (GU L 272 del 7.10.2016, pag. 2).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2016/1776 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 272 del 7.10.2016, pag. 2.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/27


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 83/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/195]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

dopo il punto 86 [Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio] è inserito il seguente punto:

«86a.

32013 R 1337: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili (GU L 335 del 14.12.2013, pag. 19).»

2.

Al punto 54zo (Direttiva 2001/110/CE del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32014 L 0063: Direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (GU L 164 del 3.6.2014, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 e della direttiva 2014/63/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 335 del 14.12.2013, pag. 19.

(2)  GU L 164 del 3.6.2014, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/29


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 84/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/196]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/662 della Commissione, del 1o aprile 2016, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2017, il 2018 e il 2019 destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (1).

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/662 della Commissione abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/595 della Commissione (2), che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

dopo il punto 120 [Regolamento (UE) 2016/1412 della Commissione] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

«121.

32016 R 0662: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/662 della Commissione, del 1o aprile 2016, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2017, il 2018 e il 2019, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 115 del 29.4.2016, pag. 2).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

nella tabella di cui al punto 5) dell'allegato II è aggiunto quanto segue:

IS

12

NO

12»

2.

Il testo del punto 102 [Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/595 della Commissione] è soppresso.

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/662 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 115 del 29.4.2016, pag. 2.

(2)  GU L 99 del 16.4.2015, pag. 7.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/31


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 85/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/197]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio (1).

(2)

La direttiva (UE) 2015/2203 abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio (2), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

dopo il punto 121 (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/662 della Commissione) è inserito il seguente punto:

«122.

32015 L 2203: Direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio (GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 1).»

2.

Il testo del punto 32 (Direttiva 83/417/CEE del Consiglio) è soppresso.

Articolo 2

Il testo della direttiva (UE) 2015/2203 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 1.

(2)  GU L 237 del 26.8.1983, pag. 25.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.2.2019   

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L 36/33


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 86/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/198]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/236 della Commissione, del 10 febbraio 2017, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce alla riduzione del rischio di malattia (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 122 [Direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«123.

32017 R 0236: Regolamento (UE) 2017/236 della Commissione, del 10 febbraio 2017, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce alla riduzione del rischio di malattia (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 9).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2017/236 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 9.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.2.2019   

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L 36/34


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 87/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/199]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2045 della Commissione, del 23 novembre 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «gamitromicina» (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2074 della Commissione, del 25 novembre 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «salicilato basico di alluminio» (2).

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13 [Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32016 R 2045: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2045 della Commissione, del 23 novembre 2016 (GU L 318 del 24.11.2016, pag. 3),

32016 R 2074: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2074 della Commissione, del 25 novembre 2016 (GU L 320 del 26.11.2016, pag. 29).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/2045 e (UE) 2016/2074 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 318 del 24.11.2016, pag. 3.

(2)  GU L 320 del 26.11.2016, pag. 29.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.2.2019   

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L 36/35


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 88/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/200]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/1658 della Commissione, del 13 settembre 2016, recante modifica della decisione 2008/911/CE che fissa un elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e loro combinazioni destinati a essere utilizzati in medicinali tradizionali di origine vegetale (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/1659 della Commissione, del 13 settembre 2016, recante modifica della decisione 2008/911/CE che fissa un elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e loro combinazioni destinati a essere utilizzati in medicinali tradizionali di origine vegetale (2).

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 15zl (Decisione 2008/911/CE della Commissione) del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32016 D 1658: Decisione di esecuzione (UE) 2016/1658 della Commissione, del 13 settembre 2016 (GU L 247 del 15.9.2016, pag. 19),

32016 D 1659: Decisione di esecuzione (UE) 2016/1659 della Commissione, del 13 settembre 2016 (GU L 247 del 15.9.2016, pag. 22).»

Articolo 2

I testi delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/1658 e (UE) 2016/1659 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 247 del 15.9.2016, pag. 19.

(2)  GU L 247 del 15.9.2016, pag. 22.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.2.2019   

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L 36/36


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 89/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/201]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/227 della Commissione, del 9 febbraio 2017, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'ossido di bis (pentabromofenile) (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12zc [Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 0227: Regolamento (UE) 2017/227 della Commissione, del 9 febbraio 2017 (GU L 35 del 10.2.2017, pag. 6).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2017/227 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 35 del 10.2.2017, pag. 6.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.2.2019   

IT

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L 36/37


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 90/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/202]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1726 della Commissione, del 27 settembre 2016, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze carvone, fosfato diammonico, Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS02 e siero di latte (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 R 1726: Regolamento (UE) 2016/1726 della Commissione, del 27 settembre 2016 (GU L 261 del 28.9.2016, pag. 3)».

Articolo 2

Al punto 54zzy [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 R 1726: Regolamento (UE) 2016/1726 della Commissione, del 27 settembre 2016 (GU L 261 del 28.9.2016, pag. 3)».

Articolo 3

Il testo del regolamento (UE) 2016/1726 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 261 del 28.9.2016, pag. 3.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.2.2019   

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L 36/39


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 91/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/203]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1902 della Commissione, del 27 ottobre 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acetamiprid, ametoctradin, azossistrobina, ciflutrin, acido difluoroacetico, dimetomorf, fenpirazamina, flonicamid, fluazinam, fludioxonil, flupyradifurone, flutriafol, fluxapyroxad, metconazolo, proquinazid, protioconazolo, piriproxifen, spirodiclofen e triflossistrobina in o su determinati prodotti (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 R 1902: Regolamento (UE) 2016/1902 della Commissione, del 27 ottobre 2016 (GU L 298 del 4.11.2016, pag. 1).»

Articolo 2

Al punto 54zzy [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 R 1902: Regolamento (UE) 2016/1902 della Commissione, del 27 ottobre 2016 (GU L 298 del 4.11.2016, pag. 1).»

Articolo 3

Il testo del regolamento (UE) 2016/1902 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 298 del 4.11.2016, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.2.2019   

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L 36/41


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 92/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XVII (Proprietà intellettuale) dell'accordo SEE [2019/204]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 1902/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che modifica il regolamento 1901/2006 relativo ai medicinali utilizzati in pediatria (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (Versione codificata) (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 488/2012 della Commissione, dell'8 giugno 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 658/2007 della Commissione relativo alle sanzioni pecuniarie in caso di violazione di determinati obblighi connessi con le autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), rettificato dalla GU L 338 del 12.12.2012, pag. 44.

(5)

Il regolamento (CE) n. 469/2009 abroga il regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio (5), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.

(6)

Il regolamento (CE) n. 658/2007 della Commissione (6) stabilisce regole concernenti l'irrogazione di sanzioni pecuniarie ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate in forza del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Cnsiglio (7). Una volta che la Commissione ha concesso un'autorizzazione all'immissione in commercio, gli Stati EFTA dovrebbero adottare contemporaneamente le decisioni corrispondenti entro 30 giorni dalla concessione. Tenuto conto delle particolari circostanze, soprattutto del fatto che la Commissione concede le autorizzazioni all'immissione in commercio e che le infrazioni colpiscono l'Unione e i suoi interessi, e vista la natura complessa e tecnica delle procedure d'infrazione, l'Autorità di vigilanza EFTA dovrebbe cooperare strettamente con la Commissione e attenderne la valutazione e la proposta d'azione prima di adottare una decisione riguardante le sanzioni pecuniarie irrogabili ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio stabiliti in uno Stato EFTA.

(7)

Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati II e XVII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al tredicesimo comma del testo introduttivo, dopo le parole «del comitato per i medicinali orfani» è inserito il seguente testo:

«, del comitato pediatrico».

2.

Ai punti 15 q (Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 15zb (Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32006 R 1901: Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1).»

3.

Il testo di adattamento del punto 15zb (Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito dal seguente:

«Nei casi in cui il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è stabilito in uno Stato EFTA, i poteri conferiti alla Commissione europea riguardo al procedimento per violazione di cui all'articolo 84, paragrafo 3, compreso il potere di imporre sanzioni pecuniarie ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, vengono esercitati dall'Autorità di vigilanza EFTA in stretta collaborazione con la Commissione. Prima che l'Autorità di vigilanza EFTA adotti una decisione in materia di sanzioni pecuniarie, la Commissione le fornisce la propria valutazione e una proposta sul modo di procedere.»

4.

Il testo del punto 15zj [Regolamento (CE) n. 658/2007 della Commissione] è sostituito dal seguente:

«32007 R 0658: Regolamento (CE) n. 658/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007, relativo alle sanzioni pecuniarie in caso di violazione di determinati obblighi connessi con le autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 10), modificato da:

32012 R 0488: Regolamento (UE) n. 488/2012 della Commissione, dell'8 giugno 2012 (GU L 150 del 9.6.2012, pag. 68), rettificato dalla GU L 338 del 12.12.2012, pag. 44.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Nei casi in cui il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è stabilito in uno Stato EFTA, i poteri conferiti alla Commissione europea riguardo al procedimento per violazione, compreso il potere di imporre sanzioni pecuniarie ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, vengono esercitati dall'Autorità di vigilanza EFTA in stretta collaborazione con la Commissione. Prima che l'Autorità di vigilanza EFTA adotti una decisione in materia di sanzioni pecuniarie, la Commissione le fornisce la propria valutazione e una proposta sul modo di procedere.»

5.

Dopo il punto 15zq [Regolamento di esecuzione (UE) n. 520/2012 della Commissione] è inserito il seguente punto:

«15zr.

32006 R 1901: Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1), modificato da:

32006 R 1902: Regolamento (CE) n. 1902/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 20).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

l'applicazione dell'articolo 36, paragrafo 3, non è subordinata a un'autorizzazione del medicinale in Liechtenstein.

b)

Nei casi in cui il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è stabilito in uno Stato EFTA, i poteri conferiti alla Commissione europea riguardo al procedimento per violazione di cui all'articolo 49, paragrafo 3, compreso il potere di imporre sanzioni pecuniarie ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, vengono esercitati dall'Autorità di vigilanza EFTA in stretta collaborazione con la Commissione. Prima che l'Autorità di vigilanza EFTA adotti una decisione in materia di sanzioni pecuniarie, la Commissione le fornisce la propria valutazione e una proposta sul modo di procedere.»

Articolo 2

Il testo del punto 6 (Regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio) dell'allegato XVII dell'accordo SEE è sostituito dal seguente:

«32009 R 0469: Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (Versione codificata) (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

all'articolo 7 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

“6.   Il paragrafo 5 non si applica agli Stati EFTA.

7.   Fatto salvo il paragrafo 4, per cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1901/2006 nello Stato EFTA interessato, la domanda di proroga di un certificato già concesso viene depositata, al più tardi, sei mesi prima della scadenza del certificato.”

b)

All'articolo 21 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

“3.   Una domanda di proroga di un certificato può essere accolta in uno Stato EFTA unicamente quando il certificato scade meno di sei mesi prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1901/2006 nello Stato EFTA in questione. Nei casi in cui il certificato scade prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1901/2006 nello Stato EFTA interessato, la proroga ha effetto solo per quanto riguarda il periodo successivo tanto all'entrata in vigore nello Stato EFTA interessato quanto alla data di pubblicazione della domanda di proroga. Tuttavia, al calcolo della durata della proroga si applica l'articolo 13, paragrafo 3.

4.   In deroga all'articolo 7, paragrafo 7, nei casi in cui un certificato scade prima dei sette mesi successivi all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1901/2006 nello Stato EFTA interessato, la domanda di proroga del certificato è depositata non più tardi di un mese dopo la data di entrata in vigore del regolamento nello Stato EFTA interessato. In tali casi, la proroga ha effetto solo per quanto riguarda il periodo successivo alla data di pubblicazione della domanda di proroga. Tuttavia, al calcolo della durata della proroga si applica l'articolo 13, paragrafo 3.

5.   Una domanda di proroga di un certificato presentata a norma dei paragrafi 3 e 4 non impedisce ad un terzo che, tra la scadenza del certificato e la pubblicazione della domanda di proroga del certificato, abbia in buona fede utilizzato commercialmente l'invenzione o effettuato seri preparativi a tal fine, di continuare a farlo.”

c)

Considerata l'Unione in materia di brevetti fra il Liechtenstein e la Svizzera, il Liechtenstein non rilascia alcun certificato protettivo complementare per i medicinali, come stabilito dal presente regolamento.»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (CE) n. 1901/2006, (CE) n. 1902/2006, (CE) n. 469/2009 e del regolamento (UE) n. 488/2012, rettificato dalla GU L 338 del 12.12.2012, pag. 44, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 20.

(3)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 1.

(4)  GU L 150 del 9.6.2012, pag. 68.

(5)  GU L 182 del 2.7.1992, pag. 1.

(6)  GU L 155 del 15.6.2007, pag. 10.

(7)  GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.

(*1)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/44


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 93/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2019/205]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (3), rettificato dalla GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 29, e dalla GU L 309 del 24.11.2009, pag. 87.

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, sulla presentazione e pubblicazione dei dati sui mercati dell'energia elettrica e recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2010/685/UE della Commissione, del 10 novembre 2010, che modifica la sezione 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (7).

(8)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2012/490/UE della Commissione, del 24 agosto 2012, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (8).

(9)

Il regolamento (CE) n. 714/2009 abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

(10)

Il regolamento (CE) n. 715/2009 abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

(11)

La direttiva 2009/72/CE abroga la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(12)

La direttiva 2009/73/CE abroga la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(13)

La decisione 2011/280/UE della Commissione (13) abroga la decisione 2003/796/CE della Commissione (14), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(14)

I gestori dei sistemi di trasmissione degli Stati EFTA non dovrebbero essere considerati gestori di paesi terzi ai fini della REGST dell'energia elettrica e della REGST del gas.

(15)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IV dell'accordo SEE è così modificato:

1.

il testo del punto 20 [Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio] è sostituito da quanto segue:

«32009 R 0714: Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15), modificato da:

32013 R 0543: Regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013 (GU L 163 del 15.6.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 15, paragrafo 6, anziché “Commissione” leggasi, per gli Stati EFTA, “Autorità di vigilanza EFTA”;

b)

nei casi che vedono coinvolto uno Stato EFTA, le disposizioni relative alle decisioni vincolanti dell'Agenzia di cui all'articolo 17, paragrafo 5, sono sostituite dalle disposizioni seguenti:

“i)

nei casi che vedono coinvolti uno o più Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA adotta una decisione destinata alle autorità nazionali di regolamentazione dello Stato o degli Stati EFTA interessati;

ii)

l'Agenzia ha il diritto di partecipare a pieno titolo ai lavori dell'Autorità di vigilanza EFTA e dei suoi organi preparatori quando l'Autorità di vigilanza EFTA svolge, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le funzioni dell'Agenzia previste dal presente accordo, ma non ha diritto di voto;

iii)

l'Autorità di vigilanza EFTA ha il diritto di partecipare a pieno titolo ai lavori dell'Agenzia e dei suoi organi preparatori, ma non ha diritto di voto;

iv)

l'Agenzia e l'Autorità di vigilanza EFTA operano in stretta collaborazione quando adottano decisioni, pareri e raccomandazioni.

Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Agenzia, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.

Nel preparare un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA a norma del presente regolamento, l'Agenzia informa l'Autorità di vigilanza EFTA, che fissa un termine entro il quale le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA hanno la possibilità di esprimere il loro parere, tenendo pienamente conto dell'urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione.

Le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA possono chiedere all'Autorità di vigilanza EFTA di riconsiderare la sua decisione. L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette la richiesta all'Agenzia. In tal caso, l'Agenzia valuta l'opportunità di preparare un nuovo progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA e risponde senza indebito ritardo.

Qualora l'Agenzia modifichi, sospenda o ritiri una decisione parallela alla decisione adottata dall'Autorità di vigilanza EFTA, l'Agenzia prepara senza indebito ritardo un progetto dello stesso tenore per l'Autorità di vigilanza EFTA;

v)

in caso di disaccordo fra l'Agenzia e l'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda l'applicazione di queste disposizioni, il direttore dell'Agenzia e il collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA convocano senza indebito ritardo, tenendo conto dell'urgenza della questione, una riunione per raggiungere un consenso. Se non è raggiunto un consenso, il direttore dell'Agenzia o il collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA può chiedere alle parti contraenti di sottoporre la questione al Comitato misto SEE che tratta il caso in conformità dell'articolo 111 dell'accordo, applicabile mutatis mutandis. A norma dell'articolo 2 della decisione del Comitato misto SEE n. 1/94, dell'8 febbraio 1994, relativa all'adozione del regolamento interno del Comitato misto SEE (*1), in caso di urgenza una parte contraente può chiedere la convocazione immediata di riunioni. Fatto salvo il presente paragrafo, una parte contraente può sottoporre in qualsiasi momento, di propria iniziativa, la questione al Comitato misto SEE conformemente all'articolo 5 o all'articolo 111 dell'accordo;

vi)

gli Stati EFTA o qualsiasi persona fisica o giuridica possono promuovere azioni dinanzi alla Corte EFTA, conformemente agli articoli 36 e 37 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, contro l'Autorità di vigilanza EFTA.

(*1)  GU L 85 del 30.3.1994, pag. 60.”;"

c)

all'articolo 20 è aggiunto quanto segue:

“Per quanto riguarda gli Stati EFTA, le richieste della Commissione relative alle informazioni di cui all'articolo 20, paragrafi 2 e 5, sono rivolte all'impresa interessata dall'Autorità di vigilanza EFTA.”;

d)

all'articolo 22, paragrafo 2, è aggiunto quanto segue:

“Per le imprese interessate negli Stati EFTA, i compiti di cui all'articolo 22, paragrafo 2, sono svolti dall'Autorità di vigilanza EFTA.”;

e)

all'articolo 23 è aggiunto quanto segue:

“I rappresentanti degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori del comitato di cui all'articolo 23, ma non hanno diritto di voto.”».

(*1)  GU L 85 del 30.3.1994, pag. 60.”;"

2.

Il testo del punto 22 (Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

«32009 L 0072: Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

a)

i riferimenti alle disposizioni del trattato devono intendersi come riferimenti alle corrispondenti disposizioni dell'accordo;

b)

la direttiva non si applica ai cavi elettrici e alle relative strutture da un punto di connessione onshore a impianti per la produzione di petrolio;

c)

l'articolo 7, paragrafo 2, lettera j), non si applica agli Stati EFTA;

d)

l'articolo 9, paragrafo 1, si applica agli Stati EFTA a decorrere da un anno dopo l'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 93/2017 del 5 maggio 2017;

e)

all'articolo 10, paragrafo 7, anziché “Commissione” leggasi, per gli Stati EFTA, “Autorità di vigilanza EFTA”;

f)

l'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), l'articolo 11, paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 11, paragrafo 7, non si applicano agli Stati EFTA;

g)

all'articolo 37, paragrafo 1, lettera d), i termini “l'Agenzia” sono sostituiti dai termini “l'Autorità di vigilanza EFTA”;

h)

l'articolo 37, paragrafo 1, lettera s), non si applica agli Stati EFTA;

i)

all'articolo 40, paragrafo 1, anziché “Commissione” leggasi, per gli Stati EFTA, “Autorità di vigilanza EFTA”;

j)

all'articolo 44, il paragrafo 2 è sostituito da quanto segue:

“L'articolo 9 non si applica a Cipro, Lussemburgo, Malta, Liechtenstein e/o Islanda. Inoltre, gli articoli 26, 32 e 33 non si applicano a Malta.

Se è in grado di dimostrare, dopo l'entrata in vigore della presente decisione, l'esistenza di seri problemi per la gestione dei suoi sistemi, l'Islanda può chiedere deroghe agli articoli 26, 32 e 33 che possono esserle concesse dall'Autorità di vigilanza EFTA. Prima di adottare una decisione, l'Autorità di vigilanza EFTA informa gli Stati EFTA e la Commissione delle richieste pervenute, tenendo conto del rispetto della riservatezza. La decisione in questione è pubblicata nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.”;

k)

i rappresentanti degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori del comitato istituito dall'articolo 46, ma non hanno diritto di voto.».

3.

Il testo del punto 23 (Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

«32009 L 0073: Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

a)

i riferimenti alle disposizioni del trattato devono intendersi come riferimenti alle corrispondenti disposizioni dell'accordo;

b)

la direttiva non si applica all'Islanda;

c)

all'articolo 2, paragrafo 11, è aggiunto quanto segue:

“l'espressione ‘impianto GNL’ non comprende gli impianti per la liquefazione del gas naturale nell'ambito di un progetto di produzione offshore di petrolio o di gas, come l'impianto di Melkøya.”;

d)

all'articolo 2, paragrafo 12, è aggiunto quanto segue:

“l'espressione ‘gestore del sistema GNL’ non comprende i gestori di impianti per la liquefazione del gas naturale nell'ambito di un progetto di produzione offshore di petrolio o di gas, come l'impianto di Melkøya.”;

e)

l'articolo 6 non si applica agli Stati EFTA;

f)

all'articolo 10, paragrafo 7, anziché “Commissione” leggasi, per gli Stati EFTA, “Autorità di vigilanza EFTA”;

g)

l'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), l'articolo 11, paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 11, paragrafo 7, non si applicano agli Stati EFTA;

h)

nei casi che vedono coinvolto uno Stato EFTA, le disposizioni relative alle decisioni vincolanti dell'Agenzia di cui all'articolo 36, paragrafo 4, terzo comma, sono sostituite dalle disposizioni seguenti:

“i)

nei casi che vedono coinvolti uno o più Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA adotta una decisione destinata alle autorità nazionali di regolamentazione dello Stato o degli Stati EFTA interessati;

ii)

l'Agenzia ha il diritto di partecipare a pieno titolo ai lavori dell'Autorità di vigilanza EFTA e dei suoi organi preparatori quando l'Autorità di vigilanza EFTA svolge, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le funzioni dell'Agenzia previste dal presente accordo, ma non ha diritto di voto;

iii)

l'Autorità di vigilanza EFTA ha il diritto di partecipare a pieno titolo ai lavori dell'Agenzia e dei suoi organi preparatori, ma non ha diritto di voto;

iv)

l'Agenzia e l'Autorità di vigilanza EFTA operano in stretta collaborazione quando adottano decisioni, pareri e raccomandazioni.

Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Agenzia, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.

Nel preparare un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA a norma della presente direttiva, l'Agenzia informa l'Autorità di vigilanza EFTA, che fissa un termine entro il quale le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA hanno la possibilità di esprimere il loro parere, tenendo pienamente conto dell'urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione.

Le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA possono chiedere all'Autorità di vigilanza EFTA di riconsiderare la sua decisione. L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette la richiesta all'Agenzia. In tal caso, l'Agenzia valuta l'opportunità di preparare un nuovo progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA e risponde senza indebito ritardo.

Qualora l'Agenzia modifichi, sospenda o ritiri una decisione parallela alla decisione adottata dall'Autorità di vigilanza EFTA, l'Agenzia prepara senza indebito ritardo un progetto dello stesso tenore per l'Autorità di vigilanza EFTA;

v)

in caso di disaccordo fra l'Agenzia e l'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda l'applicazione di queste disposizioni, il direttore dell'Agenzia e il collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA convocano senza indebito ritardo, tenendo conto dell'urgenza della questione, una riunione per raggiungere un consenso. Se non è raggiunto un consenso, il direttore dell'Agenzia o il collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA può chiedere alle parti contraenti di sottoporre la questione al Comitato misto SEE che tratta il caso in conformità dell'articolo 111 dell'accordo, applicabile mutatis mutandis. A norma dell'articolo 2 della decisione del Comitato misto SEE n. 1/94, dell'8 febbraio 1994, relativa all'adozione del regolamento interno del Comitato misto SEE (*2), in caso di urgenza una parte contraente può chiedere la convocazione immediata di riunioni. Fatto salvo il presente paragrafo, una parte contraente può sottoporre in qualsiasi momento, di propria iniziativa, la questione al Comitato misto SEE conformemente all'articolo 5 o all'articolo 111 dell'accordo;

vi)

gli Stati EFTA o qualsiasi persona fisica o giuridica possono promuovere azioni dinanzi alla Corte EFTA, conformemente agli articoli 36 e 37 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, contro l'Autorità di vigilanza EFTA.

(*2)  GU L 85 del 30.3.1994, pag. 60.”;"

i)

all'articolo 36, paragrafi 8 e 9, anziché “Commissione” leggasi, per gli Stati EFTA, “Autorità di vigilanza EFTA”;

j)

all'articolo 41, paragrafo 1, lettera d), i termini «l'Agenzia» sono sostituiti dai termini “l'Autorità di vigilanza EFTA”;

k)

all'articolo 44, paragrafo 1, e all'articolo 49, paragrafi 4 e 5, anziché “Commissione” leggasi, per gli Stati EFTA, “Autorità di vigilanza EFTA”;

l)

all'articolo 49, paragrafo 5, è aggiunto quanto segue:

“Le seguenti zone geograficamente circoscritte della Norvegia sono esentate dall'applicazione degli articoli 24, 31 e 32 per un massimo di venti anni a decorrere dall'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 93/2017 del 5 maggio 2017:

i)

Jæren e Ryfylke,

ii)

Hordaland.

L'autorità di regolamentazione della Norvegia decide ogni cinque anni, dopo l'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 93/2017 del 5 maggio 2017, se sia necessario mantenere la deroga. L'autorità di regolamentazione della Norvegia notifica al Comitato misto SEE e all'Autorità di vigilanza EFTA la sua decisione e la valutazione su cui si basa. L'Autorità di vigilanza EFTA può adottare, entro due mesi dal giorno in cui riceve la decisione, una decisione in cui chiede all'autorità di regolamentazione della Norvegia di modificare o ritirare la sua decisione. Questo periodo può essere prorogato con l'accordo dell'Autorità di vigilanza EFTA e dell'autorità di regolamentazione della Norvegia. L'autorità di regolamentazione della Norvegia ottempera alla decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA entro un mese e ne informa il Comitato misto SEE e l'Autorità di vigilanza EFTA.”;

m)

all'articolo 49, il paragrafo 6 è sostituito da quanto segue:

“L'articolo 9 non si applica a Cipro, Lussemburgo, Malta e/o Liechtenstein.”;

n)

i rappresentanti degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori del comitato istituito dall'articolo 51, ma non hanno diritto di voto.».

(*2)  GU L 85 del 30.3.1994, pag. 60.”;"

4.

Il testo del punto 27 (Regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

«32009 R 0715: Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36), rettificato dalla GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 29, e dalla GU L 309 del 24.11.2009, pag. 87, modificato da:

32010 D 0685: Decisione 2010/685/UE della Commissione, del 10 novembre 2010 (GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 67),

32012 D 0490: Decisione 2012/490/UE della Commissione, del 24 agosto 2012 (GU L 231 del 28.8.2012, pag. 16).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

il regolamento non si applica all'Islanda;

b)

all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 20, anziché “Commissione” leggasi, per gli Stati EFTA, “Autorità di vigilanza EFTA”;

c)

i rappresentanti degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori del comitato di cui all'articolo 28, ma non hanno diritto di voto.”;

d)

all'articolo 30, anziché “Commissione” leggasi, per gli Stati EFTA, “Autorità di vigilanza EFTA”.»

5.

Dopo il punto 46 (Decisione 2013/114/UE della Commissione) è inserito il seguente punto:

«47.

32009 R 0713: Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (“Agenzia”), di tutti i suoi organi preparatori, compresi i gruppi di lavoro, i comitati e le task force, del consiglio di amministrazione e del comitato dei regolatori, senza diritto di voto;

b)

fatte salve le disposizioni del protocollo 1 dell'accordo, va inteso che i termini “Stato/i membro/i” contenuti nel regolamento comprendono, oltre agli Stati contemplati dal regolamento, gli Stati EFTA;

c)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Agenzia assiste, all'occorrenza, l'Autorità di vigilanza EFTA o il comitato permanente, a seconda dei casi, nello svolgimento dei loro rispettivi compiti;

d)

nei casi che vedono coinvolto uno Stato EFTA, le disposizioni relative alle decisioni vincolanti dell'Agenzia di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono sostituite dalle disposizioni seguenti:

“i)

nei casi che vedono coinvolti uno o più Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA adotta una decisione destinata alle autorità nazionali di regolamentazione dello Stato o degli Stati EFTA interessati;

ii)

l'Agenzia ha il diritto di partecipare a pieno titolo ai lavori dell'Autorità di vigilanza EFTA e dei suoi organi preparatori quando l'Autorità di vigilanza EFTA svolge, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le funzioni dell'Agenzia previste dal presente accordo, ma non ha diritto di voto;

iii)

l'Autorità di vigilanza EFTA ha il diritto di partecipare a pieno titolo ai lavori dell'Agenzia e dei suoi organi preparatori, ma non ha diritto di voto;

iv)

l'Agenzia e l'Autorità di vigilanza EFTA operano in stretta collaborazione quando adottano decisioni, pareri e raccomandazioni.

Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Agenzia, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.

Nel preparare un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA a norma del presente regolamento, l'Agenzia informa l'Autorità di vigilanza EFTA, che fissa un termine entro il quale le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA hanno la possibilità di esprimere il loro parere, tenendo pienamente conto dell'urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione.

Le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA possono chiedere all'Autorità di vigilanza EFTA di riconsiderare la sua decisione. L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette la richiesta all'Agenzia. In tal caso, l'Agenzia valuta l'opportunità di preparare un nuovo progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA e risponde senza indebito ritardo.

Qualora l'Agenzia modifichi, sospenda o ritiri una decisione parallela alla decisione adottata dall'Autorità di vigilanza EFTA, l'Agenzia prepara senza indebito ritardo un progetto dello stesso tenore per l'Autorità di vigilanza EFTA;

v)

in caso di disaccordo fra l'Agenzia e l'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda l'applicazione di queste disposizioni, il direttore dell'Agenzia e il collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA convocano senza indebito ritardo, tenendo conto dell'urgenza della questione, una riunione per raggiungere un consenso. Se non è raggiunto un consenso, il direttore dell'Agenzia o il collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA può chiedere alle parti contraenti di sottoporre la questione al Comitato misto SEE che tratta il caso in conformità dell'articolo 111 dell'accordo, applicabile mutatis mutandis. A norma dell'articolo 2 della decisione del Comitato misto SEE n. 1/94, dell'8 febbraio 1994, relativa all'adozione del regolamento interno del Comitato misto SEE (*3), in caso di urgenza una parte contraente può chiedere la convocazione immediata di riunioni. Fatto salvo il presente paragrafo, una parte contraente può sottoporre in qualsiasi momento, di propria iniziativa, la questione al Comitato misto SEE conformemente all'articolo 5 o all'articolo 111 dell'accordo;

vi)

gli Stati EFTA o qualsiasi persona fisica o giuridica possono promuovere azioni dinanzi alla Corte EFTA, conformemente agli articoli 36 e 37 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, contro l'Autorità di vigilanza EFTA.

(*3)  GU L 85 del 30.3.1994, pag. 60.”;"

e)

all'articolo 12 è aggiunto quanto segue:

“Le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori del consiglio di amministrazione, ma non hanno diritto di voto. Il regolamento interno del consiglio di amministrazione dà pieno effetto alla partecipazione delle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA.”;

f)

all'articolo 14 è aggiunto quanto segue:

“Le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al comitato dei regolatori e a tutti gli organi preparatori dell'Agenzia. Esse non hanno diritto di voto nel comitato dei regolatori. Il regolamento interno del comitato dei regolatori dà pieno effetto alla partecipazione delle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA.”;

g)

le disposizioni dell'articolo 19 sono sostituite da quanto segue:

“Se il ricorso riguarda una decisione dell'Agenzia in un caso in cui siano coinvolte nella controversia anche le autorità nazionali di regolamentazione di uno o più Stati EFTA, la commissione dei ricorsi invita le autorità nazionali di regolamentazione dello Stato o degli Stati EFTA interessati a presentare, entro un termine determinato, osservazioni sulle comunicazioni provenienti dalle parti del procedimento di ricorso. Le autorità nazionali di regolamentazione dello Stato o degli Stati EFTA interessati possono presentare osservazioni orali. Qualora la commissione dei ricorsi modifichi, sospenda o revochi una decisione parallela alla decisione adottata dall'Autorità di vigilanza EFTA, l'Agenzia prepara senza indebito ritardo un progetto di decisione dello stesso tenore per l'Autorità di vigilanza EFTA.”;

h)

le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano nei casi che vedono coinvolti uno o più Stati EFTA;

i)

all'articolo 21 è aggiunto quanto segue:

“Gli Stati EFTA partecipano al finanziamento dell'Agenzia. A tal fine, si applicano le procedure di cui all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo.”;

j)

all'articolo 27 è aggiunto quanto segue:

“Gli Stati EFTA concedono all'Agenzia privilegi e immunità equivalenti a quelli contenuti nel protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.”;

k)

all'articolo 28 è aggiunto quanto segue:

“In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore dell'Agenzia.

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 82, paragrafo 3, lettera e), e all'articolo 85, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti, le lingue di cui all'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE sono considerate dall'Agenzia, in relazione al suo personale, come lingue dell'Unione ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea.”;

l)

all'articolo 30, paragrafo 1, è aggiunto quanto segue:

“Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si applica anche, ai fini dell'attuazione del presente regolamento, a qualsiasi documento dell'Agenzia riguardante gli Stati EFTA.”;

m)

all'articolo 32 è aggiunto quanto segue:

“I rappresentanti degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori del comitato istituito dall'articolo 32, ma non hanno diritto di voto.”».

(*3)  GU L 85 del 30.3.1994, pag. 60.”;"

6.

Dopo il punto 47 (Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il seguente punto:

«48.

32013 R 0543: Regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, sulla presentazione e pubblicazione dei dati sui mercati dell'energia elettrica e recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 163 del 15.6.2013, pag. 1).».

7.

Il testo del punto 21 (Decisione 2003/796/CE della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009, (CE) n. 715/2009, rettificato dalla GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 29, e dalla GU L 309 del 24.11.2009, pag. 87, e (UE) n. 543/2013, delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE e delle decisioni 2010/685/UE e 2012/490/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017 o, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1.

(2)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15.

(3)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36.

(4)  GU L 163 del 15.6.2013, pag. 1.

(5)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55.

(6)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94.

(7)  GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 67.

(8)  GU L 231 del 28.8.2012, pag. 16.

(9)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 1.

(10)  GU L 289 del 3.11.2005, pag. 1.

(11)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37.

(12)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.

(13)  GU L 129 del 17.5.2011, pag. 14.

(14)  GU L 296 del 14.11.2003, pag. 34.

(*4)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.2.2019   

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L 36/52


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 94/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato VII (Riconoscimento delle qualifiche professionali) e l'allegato X (Servizi d'interesse generale) dell'accordo SEE [2019/206]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (1).

(2)

Il regolamento (UE) n. 213/2011 della Commissione (2), che è integrato nell'accordo SEE, ha aggiunto la formazione medica specializzata in oncologia medica e in genetica medica all'elenco delle denominazioni delle formazioni mediche specializzate di cui all'allegato V della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere adattata per tener conto delle denominazioni dei corsi di formazione pertinenti negli Stati EFTA.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati VII e X dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1 (Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato VII dell'accordo SEE:

1.

è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 L 0055: Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 132).»

2.

Il punto C. è soppresso.

3.

I punti A., B., D. ed E. sono rinumerati B., D., E. ed F. rispettivamente.

4.

Sono aggiunti i punti seguenti:

«A.

All'articolo 3, paragrafo 1, lettera m), dopo le parole “Corte di giustizia dell'Unione europea” sono aggiunte le parole “e della Corte EFTA, conformemente all'accordo SEE.”

[…]

C.

All'articolo 21 bis, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:

“Se le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative notificate da uno Stato EFTA a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono conformi alle condizioni stabilite dal presente capo, l'Autorità di vigilanza EFTA formula una raccomandazione al fine di modificare l'allegato VII dell'accordo SEE per aggiornare le denominazioni adottate dagli Stati EFTA per identificare i titoli di formazione e, se del caso, l'organismo che rilascia detti titoli, il certificato che li accompagna e il corrispondente titolo professionale. Il Comitato misto SEE tiene conto delle raccomandazioni formulate dall'Autorità di vigilanza EFTA al momento di modificare l'allegato VII dell'accordo SEE.”»

5.

Al punto E., lettera a), punto iii), è aggiunta la seguente tabella:

«Paese

Oncologia medica

Durata minima della formazione:

5 anni

Genetica medica

Durata minima della formazione:

4 anni

Denominazione

Denominazione

Ísland

 

Erfðalæknisfræði

Liechtenstein

 

 

Norge

 

Medisinsk genetikk»

Articolo 2

Al punto 3 [Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato X dell'accordo SEE è aggiunto il trattino seguente:

«—

32013 L 0055: Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 132).»

Articolo 3

Il testo della direttiva 2013/55/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 132.

(2)  GU L 59 del 4.3.2011, pag. 4.

(3)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

(*1)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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L 36/54


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 95/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2019/207]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/2295 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che modifica le decisioni 2000/518/CE, 2002/2/CE, 2003/490/CE, 2003/821/CE, 2004/411/CE, 2008/393/CE, 2010/146/UE, 2010/625/UE, 2011/61/UE e le decisioni di esecuzione 2012/484/UE, 2013/65/UE riguardanti l'adeguatezza della protezione dei dati personali da parte di taluni paesi, a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/2297 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che modifica la decisione 2001/497/CE relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati a carattere personale verso paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE, e la decisione 2010/87/UE della Commissione relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti in paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

La decisione 2000/519/UE della Commissione (3), che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XI dell'accordo SEE è così modificato:

1.

ai punti 5ea (Decisione 2000/518/CE della Commissione), 5ee (Decisione 2002/2/CE della Commissione), 5eg (Decisione 2003/490/CE della Commissione), 5eh (Decisione 2003/821/CE della Commissione), 5ei (Decisione 2004/411/CE della Commissione), 5ek (Decisione 2008/393/CE della Commissione), 5el (Decisione 2010/146/UE della Commissione), 5em (Decisione 2010/625/UE della Commissione), 5en (Decisione 2011/61/UE della Commissione), 5eo (Decisione di esecuzione 2012/484/UE della Commissione) e 5ep (Decisione di esecuzione 2013/65/UE della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32016 D 2295: Decisione di esecuzione (UE) 2016/2295 della Commissione, del 16 dicembre 2016 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 83).»

2.

Al punto 5ed (Decisione 2001/497/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 D 2297: Decisione di esecuzione (UE) 2016/2297 della Commissione, del 16 dicembre 2016 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 100).»

3.

Al punto 5ef (Decisione 2010/87/UE della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32016 D 2297: Decisione di esecuzione (UE) 2016/2297 della Commissione, del 16 dicembre 2016 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 100).»

4.

Il testo del punto 5eb (Decisione 2000/519/CE della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

I testi delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/2295 e (UE) 2016/2297 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 344 del 17.12.2016, pag. 83.

(2)  GU L 344 del 17.12.2016, pag. 100.

(3)  GU L 215 del 25.8.2000, pag. 4.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 96/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2019/208]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell'Unione europea (1), rettificato dalla GU L 279 del 15.10.2016, pag. 94.

(2)

Il regolamento (UE) 2016/919 abroga la decisione 2012/88/UE della Commissione (2), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 37i (Decisione 2012/88/UE della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:

«32016 R 0919: Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi “controllo-comando e segnalamento” del sistema ferroviario nell'Unione europea (GU L 158 del 15.6.2016, pag. 1), rettificato dalla GU L 279 del 15.10.2016, pag. 94

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2016/919, rettificato dalla GU L 279 del 15.10.2016, pag. 94, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 158 del 15.6.2016, pag. 1.

(2)  GU L 51 del 23.2.2012, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.2.2019   

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L 36/57


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 97/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2019/209]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/2337 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (1).

(2)

Il regolamento (UE) 2016/2337 abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio (2), a eccezione delle norme che si applicano alla normalizzazione dei conti per i casi della Categoria IV, contemplati dall'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1192/69, che continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2017. Il regolamento (CEE) n. 1192/69, che è integrato nell'accordo SEE, deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo a decorrere dal 1 o gennaio 2018.

(3)

Dopo il 31 dicembre 2017 il regolamento (UE) 2016/2337 diverrà obsoleto e deve quindi essere abrogato ai sensi dell'accordo SEE a decorrere dal 1 o gennaio 2018.

(4)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Dopo il punto 39 [Regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio] è inserito il seguente punto:

«39a.

32016 R 2337: Regolamento (UE) 2016/2337 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 20).»

2.

Al punto II degli ADATTAMENTI SETTORIALI, le parole «nell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1192/69,» sono soppresse a decorrere dal 1 o gennaio 2018.

3.

Il testo dei punti 39 [Regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio] e 39a [Regolamento (UE) 2016/2337 del Parlamento europeo e del Consiglio] è soppresso a decorrere dal 1 o gennaio 2018.

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2016/2337 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 354 del 23.12.2016, pag. 20.

(2)  GU L 156 del 28.6.1969, pag. 8.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.2.2019   

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L 36/59


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 98/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2019/210]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2214 della Commissione, dell'8 dicembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 66zab [Regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 R 2214: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2214 della Commissione, dell'8 dicembre 2016 (GU L 334 del 9.12.2016, pag. 6).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2214 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 334 del 9.12.2016, pag. 6.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.2.2019   

IT

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L 36/60


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 99/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2019/211]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 471/2009 relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi per quanto riguarda il conferimento alla Commissione del potere di adottare atti delegati e di competenze di esecuzione per l'adozione di alcune misure (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 8 (Regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XXI dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32016 R 1724: Regolamento (UE) 2016/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016 (GU L 266 del 30.9.2016, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2016/1724 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 266 del 30.9.2016, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.2.2019   

IT

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L 36/61


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 100/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2019/212]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1253 della Commissione, del 29 luglio 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 92/2010 per quanto riguarda lo scambio di dati tra le autorità doganali e le autorità statistiche nazionali e la compilazione delle statistiche (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 8aa (Regolamento (UE) n. 92/2010 della Commissione) dell'allegato XXI dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32016 R 1253: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1253 della Commissione, del 29 luglio 2016 (GU L 205 del 30.7.2016, pag. 12).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1253 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 205 del 30.7.2016, pag. 12.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.2.2019   

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L 36/62


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 101/2017

del 5 maggio 2017

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2019/213]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2304 della Commissione, del 19 dicembre 2016, relativo alle modalità, alla struttura, alla periodicità e agli indicatori di valutazione delle relazioni sulla qualità dei dati trasmessi a norma del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 19zb (Regolamento delegato (UE) 2015/1365 della Commissione) dell'allegato XXI dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«19zc.

32016 R 2304: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2304 della Commissione, del 19 dicembre 2016, relativo alle modalità, alla struttura, alla periodicità e agli indicatori di valutazione delle relazioni sulla qualità dei dati trasmessi a norma del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 345 del 20.12.2016, pag. 27).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2304 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 345 del 20.12.2016, pag. 27.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


7.2.2019   

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L 36/63


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 102/2017

del 5 maggio 2017

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2019/214]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno estendere la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE affinché comprenda la decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (1).

(2)

Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per consentire tale cooperazione estesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 7, del protocollo 31 dell'accordo SEE è aggiunto il punto seguente:

«e)

32013 D 1386: Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta” (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


Dichiarazione degli Stati EFTA sulla decisione del Comitato misto SEE n. 102/2017 che inserisce nel protocollo 31 dell'accordo SEE la decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

Il programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» contiene elementi che non rientrano nel campo di applicazione dell'accordo SEE. Gli Stati EFTA sottolineano che l'inserimento del programma nel protocollo 31 dell'accordo lascia impregiudicato il campo di applicazione dell'accordo SEE.


7.2.2019   

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L 36/65


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 103/2017

del 5 maggio 2017

che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino [2019/215]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2147 della Commissione, del 7 dicembre 2016, che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2016 in alcune regioni vinicole della Germania e in tutte le regioni vinicole dell'Ungheria (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa al vino. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nel settimo paragrafo dell'introduzione al protocollo 47 dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente il protocollo 47 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 14 [Regolamento di esecuzione (UE) n. 1271/2014 della Commissione] dell'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«15.

32016 R 2147: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2147 della Commissione, del 7 dicembre 2016, che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2016 in alcune regioni vinicole della Germania e in tutte le regioni vinicole dell'Ungheria (GU L 333 dell'8.12.2016, pag. 30).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2147 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 333 dell'8.12.2016, pag. 30.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.