ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 34

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
6 febbraio 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2019/217 del Consiglio, del 28 gennaio 2019, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra

1

 

 

Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra

4

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/218 della Commissione, del 1o febbraio 2019, relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta [Vinos de Madrid (DOP)]

8

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1622 della Commissione, del 29 ottobre 2018, concernente la non approvazione di alcuni principi attivi nei biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 271 del 30.10.2018 )

10

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

6.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/1


DECISIONE (UE) 2019/217 DEL CONSIGLIO

del 28 gennaio 2019

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto i),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (2) («accordo di associazione») è entrato in vigore il 1o marzo 2000.

(2)

A partire dall'entrata in vigore dell'accordo di associazione, l'Unione ha continuato a consolidare le sue relazioni bilaterali con il Regno del Marocco e gli ha concesso lo status avanzato.

(3)

L'Unione non pregiudica l'esito del processo politico sullo status definitivo del Sahara occidentale che ha luogo sotto l'egida delle Nazioni Unite ed ha costantemente ribadito l'importanza che annette alla risoluzione della controversia relativa al Sahara occidentale, attualmente iscritto dalle Nazioni Unite nell'elenco dei territori non autonomi, oggi in gran parte amministrato dal Regno del Marocco. Essa sostiene pienamente gli sforzi compiuti dal segretario generale delle Nazioni Unite e del suo inviato personale per aiutare le parti a giungere a una soluzione politica equa, duratura e reciprocamente accettabile che consenta l'autodeterminazione del popolo del Sahara occidentale nell'ambito di accordi conformi ai fini e ai principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite così come sono stati espressi nelle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare nelle sue risoluzioni 2152 (2014), 2218 (2015), 2385 (2016), 2351 (2017) e 2414 (2018).

(4)

Dall'entrata in vigore dell'accordo di associazione, alcuni prodotti provenienti dal Sahara occidentale e certificati di origine marocchina sono stati importati nell'Unione beneficiando delle preferenze tariffarie previste dalle pertinenti disposizioni di detto accordo.

(5)

Nella sentenza relativa alla causa C — 104/16 P (3), la Corte di giustizia ha tuttavia precisato che l'accordo di associazione riguardava unicamente il territorio del Regno del Marocco e non il Sahara occidentale, un territorio non-autonomo.

(6)

È importante garantire che i flussi commerciali che si sono sviluppati nel corso degli anni non siano perturbati, creando nel contempo adeguate salvaguardie del diritto internazionale, compresi i diritti umani, e dello sviluppo sostenibile dei territori interessati. Il 29 maggio 2017, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire i negoziati con il Regno del Marocco al fine di istituire, in conformità della sentenza della Corte di giustizia, una base giuridica per la concessione ai prodotti originari del Sahara occidentale delle preferenze tariffarie previste dall'accordo di associazione. Un accordo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco rappresenta la sola possibilità di garantire che l'importazione di prodotti originari del Sahara occidentale possa beneficiare di un'origine preferenziale, considerato che le autorità marocchine sono le uniche in grado di garantire il rispetto delle norme necessarie per la concessione di tali preferenze.

(7)

La Commissione ha valutato le potenziali ripercussioni di tale accordo sullo sviluppo sostenibile, in particolare per quanto riguarda i vantaggi e gli svantaggi derivanti dalle preferenze tariffarie concesse ai prodotti del Sahara occidentale per gli interessati e gli effetti sullo sfruttamento delle risorse naturali dei territori interessati. Gli effetti dei vantaggi tariffari sull'occupazione, sui diritti dell'uomo e sullo sfruttamento delle risorse naturali sono difficilmente misurabili, essendo indiretti. Non è inoltre facile ottenere informazioni obiettive al riguardo.

(8)

Dalla valutazione emerge tuttavia che, nel complesso, per l'economia del Sahara occidentale, i benefici derivanti dalla concessione delle preferenze tariffarie previste dall'accordo di associazione ai prodotti originari del Sahara occidentale e, in particolare, il potente effetto di leva economica e, quindi, di sviluppo sociale che la concessione rappresenta, superano gli svantaggi menzionati nel corso delle consultazioni, tra cui l'uso estensivo delle risorse naturali, in particolare delle risorse idriche sotterranee, per porre rimedio al quale sono state adottate misure.

(9)

Si è valutato che l'estensione delle preferenze tariffarie ai prodotti originari del Sahara occidentale avrà un impatto complessivamente positivo per gli interessati. È probabile che tale impatto permanga o che addirittura possa aumentare in futuro. La valutazione indica che l'estensione del beneficio delle preferenze tariffarie ai prodotti del Sahara occidentale consente di promuovere le condizioni di investimento e di favorire una crescita rapida e significativa a vantaggio dell'occupazione locale. L'esistenza nel Sahara occidentale di attività economiche e produttive che avrebbero ogni interesse a beneficiare delle medesime preferenze tariffarie previste dall'accordo di associazione mostra che la mancata concessione di preferenze tariffarie comprometterebbe in maniera significativa le esportazioni dal Sahara occidentale, in particolare quelle relative ai prodotti della pesca e ai prodotti agricoli. Si valuta che la concessione delle preferenze tariffarie dovrebbe avere un impatto positivo anche sullo sviluppo dell'economia del Sahara occidentale, stimolando gli investimenti.

(10)

Viste le considerazioni sul consenso nella sentenza della Corte di giustizia, la Commissione, in collaborazione con il Servizio europeo per l'azione esterna, ha adottato tutte le misure ragionevoli e possibili nel contesto attuale atte a consultare adeguatamente gli interessati al fine di acquisire il loro consenso all'accordo. Sono state svolte vaste consultazioni e la maggioranza degli operatori socioeconomici e politici che hanno partecipato alle consultazioni si é espressa a favore dell'estensione delle preferenze tariffarie dell'accordo di associazione al Sahara occidentale. Quelli che hanno respinto la proposta di estensione hanno ritenuto in sostanza che detto accordo perpetuerebbe l'attuale posizione del Marocco sul territorio del Sahara occidentale. Nessun elemento dello stesso accordo induce a ritenere che esso riconosca la sovranità del Marocco sul Sahara occidentale. L'Unione continuerà del resto, impegnandosi a tale scopo in misura ancora maggiore, a sostenere il processo di risoluzione pacifica della controversia avviato e proseguito sotto l'egida delle Nazioni Unite.

(11)

Conformemente alla decisione(UE) 2018/1893 del Consiglio (4), l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra («accordo»), è stato firmato il 25 ottobre 2018, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

(12)

L'accordo contribuisce alla realizzazione degli obiettivi perseguiti dall'Unione nell'ambito dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea.

(13)

È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra («accordo»), è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista nell'accordo (5).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2019

Per il Consiglio

Il presidente

P. DAEA


(1)  Approvazione del 16 gennaio 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2.

(3)  Sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2016, Consiglio/Front Polisario, C — 104/16 P, ECLI:EU:C:2016:973.

(4)  Decisione (UE) 2018/1893 del Consiglio, del 16 luglio 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (GU L 310 del 6.12.2018, pag. 1).

(5)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà publicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


6.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/4


ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra

A.   Lettera dell'Unione

Egregio Signore,

mi pregio fare riferimento ai negoziati condotti nell'ambito dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra («accordo di associazione»), relativi alla modifica di alcuni protocolli di tale accordo.

In esito a tali negoziati l'Unione europea e il Regno del Marocco hanno convenuto quanto segue:

Il presente accordo è concluso senza pregiudizio delle rispettive posizioni dell'Unione europea sullo status del Sahara occidentale e del Regno del Marocco su tale regione.

Le due parti riaffermano il loro sostegno al processo delle Nazioni Unite e appoggiano gli sforzi del segretario generale volti a pervenire a una soluzione politica definitiva, conformemente ai principi e agli obiettivi della Carta delle Nazioni Unite e sulla base delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza.

L'Unione europea e il Regno del Marocco hanno convenuto di inserire la seguente dichiarazione congiunta dopo il protocollo n. 4 dell'accordo di associazione.

«Dichiarazione comune concernente l'applicazione dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (“accordo di associazione”)

1.

I prodotti originari del Sahara occidentale che sono soggetti al controllo delle autorità doganali del Regno del Marocco beneficiano delle stesse preferenze commerciali concesse dall'Unione europea ai prodotti contemplati dall'accordo di associazione.

2.

Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui al paragrafo 1, anche per quanto riguarda le prove dell'origine (1).

3.

Le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea e del Regno del Marocco sono responsabili dell'applicazione del protocollo n. 4 a tali prodotti.»

L'Unione europea e il Regno del Marocco riaffermano il proprio impegno ad applicare i protocolli in conformità delle disposizioni dell'accordo di associazione riguardanti il rispetto delle libertà fondamentali e dei diritti umani.

L'inserimento della presente dichiarazione comune si basa sul partenariato privilegiato che lega da lunga data l'Unione europea e il Regno del Marocco, sancito in particolare dallo status avanzato concesso a quest'ultimo, e sull'ambizione condivisa delle parti di approfondire e ampliare il partenariato.

In questo spirito di partenariato e per consentire alle parti di valutare l'impatto del presente accordo, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile, in particolare per quanto concerne i vantaggi per gli interessati e lo sfruttamento delle risorse naturali dei territori interessati, l'Unione europea e il Regno del Marocco hanno convenuto di scambiarsi reciprocamente informazioni nell'ambito del comitato di associazione almeno una volta all'anno.

Le modalità specifiche di tale esercizio saranno determinate in una fase successiva, in vista della loro adozione da parte del consiglio di associazione, al più tardi due mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

Il presente accordo può essere applicato a titolo provvisorio di comune accordo e notificato mediante scambio di notifiche tra le parti, a decorrere dalla data della firma autorizzata dal Consiglio dell'Unione europea.

Il presente accordo entra in vigore l'indomani del giorno in cui le due parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne per la sua adozione.

Le sarei grato se volesse confermarci che il Suo governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia gradire, Egregio Signore, i sensi della mia più alta considerazione.

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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B.   Lettera del Regno del Marocco

Egregio Signore,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«Egregio Signore,

mi pregio fare riferimento ai negoziati condotti nell'ambito dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (“accordo di associazione”), relativi alla modifica di alcuni protocolli di tale accordo.

In esito a tali negoziati l'Unione europea e il Regno del Marocco hanno convenuto quanto segue:

Il presente accordo è concluso senza pregiudizio delle rispettive posizioni dell'Unione europea sullo status del Sahara occidentale e del Regno del Marocco su tale regione.

Le due parti riaffermano il loro sostegno al processo delle Nazioni Unite e appoggiano gli sforzi del segretario generale volti a pervenire a una soluzione politica definitiva, conformemente ai principi e agli obiettivi della Carta delle Nazioni Unite e sulla base delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza.

L'Unione europea e il Regno del Marocco hanno convenuto di inserire la seguente dichiarazione congiunta dopo il protocollo n. 4 dell'accordo di associazione.

Dichiarazione comune concernente l'applicazione dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (‘accordo di associazione’)

1.

I prodotti originari del Sahara occidentale che sono soggetti al controllo delle autorità doganali del Regno del Marocco beneficiano delle stesse preferenze commerciali concesse dall'Unione europea ai prodotti contemplati dall'accordo di associazione.

2.

Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui al paragrafo 1, anche per quanto riguarda le prove dell'origine (2).

3.

Le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea e del Regno del Marocco sono responsabili dell'applicazione del protocollo n. 4 a tali prodotti.”

L'Unione europea e il Regno del Marocco riaffermano il proprio impegno ad applicare i protocolli in conformità delle disposizioni dell'accordo di associazione riguardanti il rispetto delle libertà fondamentali e dei diritti umani.

L'inserimento della presente dichiarazione comune si basa sul partenariato privilegiato che lega da lunga data l'Unione europea e il Regno del Marocco, sancito in particolare dallo status avanzato concesso a quest'ultimo, e sull'ambizione condivisa delle parti di approfondire e ampliare il partenariato.

In questo spirito di partenariato e per consentire alle parti di valutare l'impatto del presente accordo, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile, in particolare per quanto concerne i vantaggi per gli interessati e lo sfruttamento delle risorse naturali dei territori interessati, l'Unione europea e il Regno del Marocco hanno convenuto di scambiarsi reciprocamente informazioni nell'ambito del comitato di associazione almeno una volta all'anno.

Le modalità specifiche di tale esercizio saranno determinate in una fase successiva, in vista della loro adozione da parte del consiglio di associazione, al più tardi due mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

Il presente accordo può essere applicato a titolo provvisorio di comune accordo e notificato mediante scambio di notifiche tra le parti, a decorrere dalla data della firma autorizzata dal Consiglio dell'Unione europea.

Il presente accordo entra in vigore l'indomani del giorno le due parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne per la sua adozione.

Le sarei grato se volesse confermarci che il Suo governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia gradire, Egregio Signore, i sensi della mia più alta considerazione.»

Mi pregio confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto di tale lettera.

Voglia gradire, Egregio Signore, i sensi della mia più alta considerazione.

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Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

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За Кралство Мароко

Por el Reino de Marruecos

Za Marocké království

For Kongeriget Marokko

Für das Königreich Marokko

Maroko Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο του Μαρόκου

For the Kingdom of Morocco

Pour le Royaume du Maroc

Za Kraljevinu Maroko

Per il Regno del Marocco

Marokas Karalistes vārdā –

Maroko Karalystės vardu

A Marokkói Királyság részéről

Għar-Renju tal-Marokk

Voor het Koninkrijk Marokko

W imieniu Królestwa Marokańskiego

Pelo Reino de Marrocos

Pentru Regatul Maroc

Za Marocké kráľovstvo

Za Kraljevino Maroko

Marokon kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Marocko

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(1)  Le autorità doganali del Regno del Marocco sono responsabili dell'applicazione delle disposizioni del protocollo n. 4 per quanto riguarda i prodotti di cui al paragrafo 1.

(2)  Le autorità doganali del Regno del Marocco sono responsabili dell'applicazione delle disposizioni del protocollo n. 4 per quanto riguarda i prodotti di cui al paragrafo 1.


REGOLAMENTI

6.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/218 DELLA COMMISSIONE

del 1o febbraio 2019

relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta [«Vinos de Madrid» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha esaminato la domanda relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Vinos de Madrid», presentata dalla Spagna in conformità dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(2)

La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione di una modifica del disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, conformemente all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (2).

(3)

Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(4)

La modifica del disciplinare dovrebbe pertanto essere approvata a norma dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Vinos de Madrid» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2019

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU C 398 del 5.11.2018, pag. 8.


Rettifiche

6.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/10


Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1622 della Commissione, del 29 ottobre 2018, concernente la non approvazione di alcuni principi attivi nei biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 271 del 30 ottobre 2018 )

A pagina 29, nella tabella dell'allegato:

anziché:

«939

Cloro attivo prodotto della reazione in situ di acido ipoclorico e di ipoclorito di sodio

SK

Miscela

Non disponibile

2, 3, 4, 5, 11, 12»,

leggasi:

«939

Cloro attivo prodotto della reazione in situ di acido ipoclorico e di ipoclorito di sodio

SK

Miscela

Non disponibile

2, 3, 4, 5».