ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 9

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
11 gennaio 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione relativa alla data di entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione

2

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli

46

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/35 della Commissione, dell'8 gennaio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale ( 1 )

77

 

*

Regolamento (UE) 2019/36 della Commissione, del 10 gennaio 2019, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sostanza N-(2-metilcicloesil)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzammide ( 1 )

85

 

*

Regolamento (UE) 2019/37 della Commissione, del 10 gennaio 2019, che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ( 1 )

88

 

*

Regolamento (UE) 2019/38 della Commissione, del 10 gennaio 2019, che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di iprodione in o su determinati prodotti ( 1 )

94

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/39 della Commissione, del 10 gennaio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi ( 1 )

106

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/40 della Commissione, del 10 gennaio 2019, recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la trentesima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080

113

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2019/41 del Consiglio, del 3 dicembre 2018, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in merito a una modifica del protocollo n. 3 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa

114

 

*

Decisione n. 1/2018 del comitato di associazione UE-Giordania, del 4 dicembre 2018, che modifica le disposizioni del protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per quanto riguarda la definizione della nozione di prodotti originari e l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati nel territorio del Regno hascemita di Giordania e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario [2019/42]

147

 

*

Decisione (UE) 2019/43 della Banca centrale europea, del 29 novembre 2018, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea e che abroga la decisione BCE/2013/28 (BCE/2018/27)

178

 

*

Decisione (UE) 2019/44 della Banca centrale europea, del 29 novembre 2018, relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, che modifica la decisione BCE/2014/61 e che abroga la decisione BCE/2013/30 (BCE/2018/28)

180

 

*

Decisione (UE) 2019/45 della Banca centrale europea, del 29 novembre 2018, che stabilisce le modalità e le condizioni per i trasferimenti tra le banche centrali nazionali delle quote di capitale della Banca centrale europea e per l'adeguamento del capitale versato e che abroga la decisione BCE/2013/29 (BCE/2018/29)

183

 

*

Decisione (UE) 2019/46 della Banca centrale europea, del 29 novembre 2018, che stabilisce le misure necessarie per il contributo al valore complessivo dei mezzi propri della Banca centrale europea e per l'adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite e che abroga la decisione BCE/2013/26 (BCE/2018/30)

190

 

*

Decisione (UE) 2019/47 della Banca centrale europea, del 29 novembre 2018, che modifica la decisione BCE/2010/29 relativa all'emissione delle banconote in euro (BCE/2018/31)

194

 

*

Decisione (UE) 2019/48 della Banca centrale europea, del 30 novembre 2018, relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non appartenenti all'area dell'euro e che abroga la decisione BCE/2013/31 (BCE/2018/32)

196

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

11.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/1


Informazione relativa alla data di entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico

L'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico (1), firmato a Tokyo il 17 luglio 2018, entrerà in vigore il 1o febbraio 2019.


(1)  GU L 330 del 27.12.2018, pag. 3.


REGOLAMENTI

11.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/2


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/33 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2018

che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 109, l'articolo 114 e l'articolo 122,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2). La parte II, titolo II, capo I, sezioni 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce le norme in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche, menzioni tradizionali, etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione al riguardo. Per garantire il corretto funzionamento del mercato vitivinicolo nell'ambito del nuovo quadro giuridico è opportuno adottare alcune norme mediante tali atti. Questi dovrebbero sostituire le disposizioni del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione (3), che è pertanto opportuno abrogare.

(2)

L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 607/2009 ha dimostrato che le procedure vigenti in materia di registrazione, modifica e cancellazione delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche dell'Unione o di paesi terzi possono essere complicate, onerose e dispendiose in termini di tempo. Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha creato vuoti giuridici, in particolare per quanto riguarda la procedura da seguire per le domande di modifica del disciplinare di produzione. Le norme procedurali relative alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo sono contraddittorie rispetto a quelle applicabili ai regimi di qualità nei settori dei prodotti alimentari, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati, disciplinati dal diritto dell'Unione. Ne derivano incongruenze nelle modalità di attuazione di tale categoria di diritti di proprietà intellettuale. Queste discrepanze dovrebbero essere sanate alla luce del diritto alla tutela della proprietà intellettuale sancito dall'articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il presente regolamento dovrebbe pertanto semplificare, chiarire, completare e armonizzare le pertinenti procedure. Le procedure dovrebbero essere definite basandosi per quanto possibile sulle procedure efficienti e collaudate di protezione dei diritti di proprietà intellettuale concernenti i prodotti agricoli e alimentari stabilite nel regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), nel regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (5) e nel regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (6) e adattandole per tenere conto delle specificità del settore vitivinicolo.

(3)

Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche sono intrinsecamente collegate al territorio degli Stati membri. Le autorità nazionali e locali dispongono delle migliori competenze e conoscenze in materia. Questo elemento dovrebbe trovare riscontro nelle norme procedurali pertinenti, tenuto conto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

(4)

Il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica dovrebbe essere registrato solo in una lingua che ha almeno un legame storico con la zona geografica di produzione. È opportuno stabilire norme specifiche concernenti i caratteri linguistici delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, affinché gli operatori e i consumatori di tutti gli Stati membri siano maggiormente in grado di leggerle e di comprenderle.

(5)

Dovrebbero essere definite le condizioni alle quali un singolo produttore può essere considerato richiedente ammissibile. I produttori singoli non dovrebbero essere penalizzati qualora le circostanze prevalenti impediscano di costituire un gruppo di produttori. Tuttavia, è opportuno chiarire che il nome protetto può essere utilizzato da altri produttori stabiliti nella zona geografica delimitata purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nel disciplinare, anche ove il nome protetto sia costituito dal nome dell'azienda del singolo produttore richiedente o contenga tale nome.

(6)

Qualora il disciplinare di un prodotto vitivinicolo recante una denominazione di origine o una indicazione geografica stabilisca l'obbligo di condizionamento all'interno di una zona geografica delimitata, si configura una restrizione della libera circolazione delle merci e della libera prestazione dei servizi. Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, tali restrizioni possono essere imposte solo se necessarie e proporzionate per salvaguardare la qualità, certificare l'origine del prodotto o assicurare il controllo. È pertanto necessario stabilire che ogni restrizione relativa al condizionamento sia adeguatamente giustificata sotto il profilo della libera circolazione delle merci e della libera prestazione dei servizi.

(7)

Il regolamento (CE) n. 607/2009 ha stabilito una serie di deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata. Tali deroghe dovrebbero essere mantenute per preservare le pratiche tradizionali di produzione e dovrebbero essere chiaramente specificate ai fini della certezza del diritto e della chiarezza.

(8)

Le domande di protezione sono esaminate dalle autorità nazionali dello Stato membro interessato nell'ambito di una procedura nazionale preliminare. Nel caso delle denominazioni di origine protette gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alla descrizione del legame tra la qualità e le caratteristiche del prodotto e il suo particolare ambiente geografico. Nel caso delle indicazioni geografiche protette gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alla descrizione del legame tra una specifica qualità, reputazione o altra caratteristica e l'origine geografica del prodotto, tenendo conto della zona delimitata e delle caratteristiche del prodotto. La zona geografica delimitata dovrebbe essere definita in modo dettagliato, preciso e univoco, in modo da consentire ai produttori, alle autorità competenti e agli organismi di controllo di verificare se le operazioni sono eseguite al suo interno.

(9)

La valutazione effettuata dalle autorità competenti degli Stati membri è una fase essenziale della procedura. Gli Stati membri dispongono delle conoscenze e delle competenze e hanno accesso ai dati e ai fatti che li mettono nella condizione migliore per valutare se una domanda di denominazione di origine o indicazione geografica soddisfa i requisiti per la protezione. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero garantire che il risultato di tale valutazione, fedelmente riportato in un documento unico riepilogativo dei pertinenti elementi del disciplinare, sia affidabile e preciso. Alla luce del principio di sussidiarietà, la Commissione dovrebbe successivamente esaminare le domande per garantire che non vi siano errori palesi e che sia stato tenuto conto del diritto dell'Unione e degli interessi dei soggetti interessati al di fuori dello Stato membro di presentazione della domanda.

(10)

Per agevolare le domande comuni di protezione di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche, dovrebbero essere definite le fasi specifiche della procedura relativa a tali domande.

(11)

Ove lo Stato membro ritenga che il nome oggetto della domanda di protezione può aspirare alla registrazione come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, è opportuno dare a tale Stato membro la facoltà di concedere una protezione transitoria a livello nazionale mentre la Commissione effettua la valutazione della domanda di protezione.

(12)

Per agevolare la gestione delle domande e accelerare la verifica dei fascicoli, è opportuno precisare quali informazioni deve presentare il richiedente affinché le domande di protezione e di modifica e le richieste di opposizione o cancellazione possano essere considerate ammissibili.

(13)

La procedura di opposizione dovrebbe essere abbreviata e migliorata. Ai fini della certezza del diritto, dovrebbero essere fissati i termini per le varie fasi della procedura e dovrebbero essere specificati i motivi dell'opposizione. Dovrebbe essere introdotta una fase di composizione amichevole che consenta alle parti di comunicare al fine di poter raggiungere un accordo.

(14)

È opportuno prevedere deroghe specifiche che permettano di utilizzare per un periodo transitorio un nome protetto per prodotti vitivinicoli che non rispettano il disciplinare di produzione. Al fine di superare difficoltà temporanee e garantire che in prospettiva tutti i produttori rispettino i disciplinari, dovrebbe essere consentito agli Stati membri di concedere in determinati casi deroghe per un periodo fino a 10 anni.

(15)

I produttori di prodotti vitivinicoli recanti un nome protetto come denominazione di origine o indicazione geografica devono affrontare un mercato difficile e in evoluzione. Essi hanno bisogno di procedure che consentano loro di adattarsi rapidamente alla domanda del mercato, ma sono di fatto penalizzati dalla durata e dalla complessità dell'attuale procedura di modifica, che ha l'effetto di ostacolare la loro capacità di reagire rapidamente al mercato. Ai produttori di prodotti vitivinicoli recanti un nome protetto come denominazione di origine o indicazione geografica dovrebbe inoltre essere consentito di tenere conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche nonché dei cambiamenti ambientali. Per ridurre le fasi di tali procedure e applicare il principio della sussidiarietà in questo settore, le decisioni sulle modifiche non riguardanti elementi essenziali del disciplinare dovrebbero essere approvate a livello di Stato membro. Ai produttori dovrebbe essere data la possibilità di applicare tali modifiche appena è conclusa la procedura nazionale. Non dovrebbe essere previsto il riesame della domanda a fini di approvazione a livello dell'Unione.

(16)

Tuttavia, per tutelare gli interessi dei terzi stabiliti in Stati membri diversi da quello di produzione dei prodotti vitivinicoli, la Commissione dovrebbe mantenere la responsabilità dell'approvazione delle modifiche per le quali è richiesta una procedura di opposizione a livello dell'Unione. Di conseguenza, è opportuno classificare le modifiche secondo nuove categorie: modifiche ordinarie, che si applicano immediatamente dopo l'approvazione da parte dello Stato membro poiché non richiedono una procedura di opposizione a livello dell'Unione, e modifiche dell'Unione, che si applicano soltanto dopo l'approvazione da parte della Commissione successiva alla conclusione di una procedura di opposizione a livello dell'Unione.

(17)

Dovrebbero essere previste modifiche temporanee per poter continuare a commercializzare con il nome protetto prodotti vitivinicoli recanti una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta in caso di calamità naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione. Dato il loro carattere emergenziale, le modifiche temporanee dovrebbero applicarsi immediatamente dopo l'approvazione da parte dello Stato membro. L'elenco dei motivi d'urgenza che giustificano le modifiche temporanee è esaustivo dato il carattere eccezionale delle stesse.

(18)

Per essere altrettanto efficaci e dare le stesse garanzie, le modifiche dell'Unione dovrebbero seguire la procedura che disciplina le domande di protezione. Tale procedura dovrebbe essere applicata mutatis mutandis, tranne talune fasi che dovrebbero essere omesse al fine di ridurre l'onere amministrativo. È opportuno definire la procedura di modifica ordinaria e di modifica temporanea, per consentire agli Stati membri di svolgere un'idonea valutazione delle domande e garantire un approccio coerente tra gli Stati membri. L'accuratezza e la completezza della valutazione degli Stati membri dovrebbero essere equivalenti a quelle richieste per il processo di valutazione nell'ambito della procedura che disciplina le domande di protezione.

(19)

Per le modifiche ordinarie e temporanee inerenti alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette di paesi terzi dovrebbe essere seguito l'approccio previsto per gli Stati membri e la decisione di approvazione dovrebbe essere presa conformemente al regime vigente nel paese terzo di cui trattasi.

(20)

La procedura di cancellazione dovrebbe essere più chiara e trasparente. In particolare, dovrebbe essere data la possibilità di opporsi alla richiesta di cancellazione. A tal fine, la procedura di cancellazione dovrebbe seguire la procedura ordinaria che disciplina le domande di protezione, mutatis mutandis, tranne talune fasi che dovrebbero essere omesse al fine di ridurre l'onere amministrativo. Dovrebbe essere possibile cancellare nomi protetti se il nome non è più in uso sul mercato.

(21)

Dovrebbero essere adottate norme in materia di etichettatura temporanea e di presentazione dei prodotti vitivinicoli il cui nome è oggetto di una domanda di protezione come denominazione di origine o indicazione geografica, al fine di garantire la tutela dei legittimi interessi degli operatori e tenere contemporaneamente conto del principio di concorrenza leale e dell'obbligo di garantire un'idonea informazione dei consumatori.

(22)

Talune denominazioni di origine protette beneficiano di deroghe all'obbligo di riportare in etichetta l'espressione «denominazione di origine protetta». Per mantenere tale concessione storica è opportuno confermare la deroga per tali nomi.

(23)

È prassi consolidata dell'Unione utilizzare menzioni tradizionali per descrivere i prodotti vitivinicoli. Tali termini indicano un metodo di produzione o di invecchiamento, la qualità, il colore, il tipo di luogo o un elemento particolare legato alla storia di un prodotto vitivinicolo recante una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta, oppure che si tratta di un prodotto vitivinicolo a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta. Gli articoli 112 e 113 del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabiliscono le norme generali per l'uso e la protezione delle menzioni tradizionali. Per garantire pari condizioni di concorrenza ed evitare che i consumatori siano indotti in errore dovrebbe essere definito un quadro comune per la protezione e la registrazione di tali menzioni tradizionali. Inoltre, le procedure di concessione della protezione alle menzioni tradizionali dovrebbero essere semplificate e, ove possibile, armonizzate con le procedure applicabili alla concessione della protezione alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche.

(24)

Una menzione tradizionale può evocare le caratteristiche particolari del prodotto vitivinicolo che si fregia di tale menzione. Pertanto, per comunicare informazioni chiare, tale menzione dovrebbe essere riportata solo nella lingua abitualmente utilizzata, con la sua ortografia e alfabeto originali.

(25)

Per evitare che i consumatori siano indotti in errore, è opportuno consentire l'impiego di menzioni tradizionali per i prodotti vitivinicoli ottenuti nei paesi terzi purché tali prodotti soddisfino condizioni identiche o equivalenti a quelle imposte agli Stati membri. Pertanto, sia gli Stati membri che i paesi terzi dovrebbero avere la possibilità di chiedere la protezione di una menzione tradizionale a livello dell'Unione. Tenuto conto del fatto che alcuni paesi terzi non hanno lo stesso sistema centralizzato di protezione delle menzioni tradizionali che ha l'Unione, è opportuno stabilire la definizione di «organizzazioni professionali rappresentative» operanti nei paesi terzi, in modo da assicurare che esse offrano garanzie identiche a quelle previste dalle norme dell'Unione.

(26)

Gli Stati membri, i paesi terzi o le organizzazioni professionali rappresentative operanti nei paesi terzi dovrebbero garantire che la domanda di protezione presentata alla Commissione sia completa e contenga tutte le informazioni pertinenti che permettono alla Commissione di accertare che la menzione tradizionale soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 112 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che dimostrano che la menzione tradizionale è già protetta nello Stato membro.

(27)

La protezione dovrebbe essere concessa soltanto alle menzioni tradizionali che hanno ampia notorietà e un considerevole impatto economico sui prodotti vitivinicoli ai quali sono riservate. Di conseguenza, la Commissione dovrebbe approvare le domande di protezione di una menzione tradizionale soltanto ove la domanda fornisca prove esaurienti che la menzione è tradizionalmente usata per descrivere i prodotti vitivinicoli prodotti in un'ampia parte del territorio dell'Unione o che si tratta di un nome notorio tradizionalmente usato nell'intero territorio di uno Stato membro o di un paese terzo, che è garantita la concorrenza leale per i produttori che utilizzavano tale menzione prima che venisse concessa la protezione e che la menzione tradizionale non è generica. A tal fine, il presente regolamento dovrebbe definire il significato di «uso tradizionale» e di «generico/generica».

(28)

La Commissione dovrebbe esaminare la domanda di protezione di una menzione tradizionale per garantire che sia stata debitamente compilata e rispetti le condizioni stabilite dal presente regolamento. Se la domanda non soddisfa i requisiti previsti, la Commissione dovrebbe chiedere al richiedente di apportare le necessarie modifiche o di ritirare la domanda. In mancanza di reazione da parte del richiedente, la domanda dovrebbe essere respinta.

(29)

Per accertare l'assenza di cause ostative alla protezione di una menzione tradizionale, qualsivoglia Stato membro o paese terzo ovvero qualsivoglia persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo dovrebbe avere la possibilità di opporsi alla protezione della menzione tradizionale in questione. Per poter essere considerata ammissibile, l'opposizione dovrebbe essere motivata e dimostrare che la domanda non è conforme alle norme dell'Unione in materia di menzioni tradizionali. Inoltre, qualora l'opposizione sia considerata ammissibile, la Commissione dovrebbe fornire al richiedente copia dell'opposizione pervenuta, per agevolare il raggiungimento di un accordo tra le parti. Se non viene raggiunto un accordo tra le parti, la Commissione dovrebbe pronunciarsi sull'opposizione concedendo la protezione o respingendo la domanda di protezione della menzione tradizionale.

(30)

Per dare garanzie di chiarezza ai consumatori in merito alla natura e all'origine del prodotto e assicurare la concorrenza leale tra i produttori, è necessario stabilire le condizioni di impiego dei marchi commerciali che sono costituiti da una menzione tradizionale o che la contengono e le condizioni d'uso delle menzioni tradizionali omonime.

(31)

Per tenere conto dell'evoluzione dei modelli di consumo e rispondere agli sviluppi nel settore della produzione e della commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, gli Stati membri e i paesi terzi dovrebbero avere la possibilità di chiedere la modifica o la cancellazione di una menzione tradizionale. Per essere considerate ammissibili, le domande di modifica o di cancellazione di una menzione tradizionale dovrebbero essere debitamente motivate.

(32)

Il regime vigente nei paesi terzi per la protezione e l'utilizzo delle menzioni tradizionali può essere diverso da quello attuato all'interno dell'Unione. A fini di coerenza, dovrebbe essere consentito l'utilizzo di menzioni tradizionali per designare prodotti vitivinicoli ottenuti in paesi terzi, purché non confliggano con il diritto dell'Unione.

(33)

Si dovrebbe tenere conto del diritto acquisito alla protezione delle menzioni tradizionali protette ai sensi del regolamento (CE) n. 607/2009. Tali menzioni dovrebbero quindi continuare a essere automaticamente protette in virtù del presente regolamento.

(34)

Gli articoli da 117 a 121 del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabiliscono le norme generali in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli. Tale regolamento armonizza inoltre l'uso di termini diversi da quelli espressamente previsti dalla normativa dell'Unione, a condizione che non siano ingannevoli. Per il corretto funzionamento del mercato interno, dovrebbero essere stabilite le norme dell'Unione sull'uso delle indicazioni che devono figurare obbligatoriamente sull'etichetta dei prodotti vitivinicoli. Inoltre, al fine di non indurre in errore i consumatori, dovrebbero essere definite anche le disposizioni relative all'impiego delle indicazioni facoltative.

(35)

Nell'interesse dei consumatori, è opportuno raggruppare le informazioni obbligatorie in un unico campo visivo sul recipiente. Tuttavia, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), talune indicazioni obbligatorie, ad esempio l'indicazione dell'importatore e l'elencazione degli ingredienti che possono causare allergie o intolleranze, dovrebbero essere esentate da tale obbligo.

(36)

Ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011 le sostanze o i prodotti che possono provocare allergie o intolleranze e i termini da utilizzare per indicarli sull'etichetta dei prodotti alimentari sono quelli figuranti nell'allegato II del medesimo regolamento. Per i prodotti vitivinicoli vengono utilizzati anche altri termini per indicare i prodotti a base di uova, i prodotti lattiero-caseari e i solfiti. Tali termini dovrebbero pertanto essere utilizzati per l'etichettatura dei prodotti vitivinicoli.

(37)

I prodotti vitivinicoli ottenuti all'interno dell'Unione vengono esportati verso paesi terzi. Per garantire che i consumatori di tali paesi comprendano le informazioni relative al prodotto che acquistano, dovrebbe essere prevista la possibilità di far tradurre l'etichetta nelle lingue del paese importatore. Inoltre, per agevolare gli scambi commerciali, è opportuno disporre che sulle etichette possano figurare le indicazioni previste dalla normativa del paese importatore, anche se non conformi al diritto dell'Unione. Per motivi di sicurezza, dovrebbe altresì essere prevista la possibilità di derogare alle prescrizioni dell'Unione in materia di presentazione, ad esempio all'obbligo di utilizzare bottiglie di vetro per i vini spumanti, nel caso di prodotti vitivinicoli destinati a essere consumati a bordo di aeromobili.

(38)

È opportuno continuare a vietare l'impiego di capsule a base di piombo per coprire i dispositivi di chiusura dei recipienti nei quali sono conservati i prodotti disciplinati dal regolamento (UE) n. 1308/2013, per evitare qualsiasi rischio di contaminazione per contatto con tali capsule e l'inquinamento ambientale imputabile ai residui.

(39)

È opportuno tenere in debita considerazione la natura particolare dei prodotti vitivinicoli e il grado di variabilità del loro titolo alcolometrico. Pertanto, dovrebbero essere autorizzate tolleranze positive e negative rispetto all'indicazione in etichetta del titolo alcolometrico volumico effettivo.

(40)

Per garantire la tracciabilità, dovrebbero essere previste norme in materia di «indicazione della provenienza». Tali norme dovrebbero altresì tener conto delle aspettative dei consumatori riguardo all'origine dei prodotti vitivinicoli e a quella delle uve e del mosto utilizzati per ottenere il prodotto finale.

(41)

Per il corretto funzionamento del mercato interno e per evitare che i consumatori siano indotti in errore, dovrebbe essere prevista l'indicazione obbligatoria del nome e dell'indirizzo dell'imbottigliatore, del produttore, del venditore o dell'importatore.

(42)

Spesso i consumatori decidono di effettuare l'acquisto di vini spumanti, vini spumanti gassificati, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico sulla base delle informazioni fornite in merito al tenore di zucchero. L'indicazione del tenore di zucchero dovrebbe pertanto essere obbligatoria per tali categorie di prodotti vitivinicoli mentre dovrebbe rimanere facoltativa per le altre categorie di prodotti vitivinicoli.

(43)

Non sempre i consumatori sono a conoscenza delle caratteristiche e dei metodi di produzione dei vini spumanti gassificati e dei vini frizzanti gassificati, specie per quanto riguarda l'impiego di anidride carbonica. È quindi necessario indicare in etichetta che il vino in questione è stato prodotto mediante aggiunta di anidride carbonica.

(44)

L'indicazione dell'annata e quella del nome di una o più varietà di uve da vino richiedono norme specifiche al fine di evitare che le informazioni comunicate inducano in errore i consumatori. In particolare, dovrebbero essere stabilite limitazioni all'uso di nomi di varietà di uve da vino costituiti da una denominazione di origine protetta o da una indicazione geografica protetta o che la contengono.

(45)

Inoltre, spesso i consumatori decidono di effettuare l'acquisto di un prodotto vitivinicolo sulla base delle varietà di uve da vino utilizzate. Per evitare pratiche ingannevoli in materia di etichettatura, dovrebbero essere stabilite norme relative alle condizioni di impiego dei nomi utilizzati per indicare le varietà di uve da vino. Inoltre, in considerazione dell'importanza economica che i vini varietali rivestono per i produttori, dovrebbe essere prevista la possibilità per i produttori di prodotti vitivinicoli che non recano una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta di riportare sull'etichetta l'informazione «vino varietale», unitamente al nome del paese in cui il prodotto vitivinicolo è stato trasformato.

(46)

Il tenore di zucchero dei prodotti vitivinicoli diversi dai vini spumanti, dai vini spumanti gassificati, dai vini spumanti di qualità e dai vini spumanti di qualità del tipo aromatico non è un elemento d'informazione essenziale per il consumatore. Dovrebbe quindi essere facoltativo per i produttori indicare in etichetta il tenore di zucchero di tali prodotti vitivinicoli. Tuttavia, per non indurre in errore i consumatori, dovrebbe essere disciplinato l'utilizzo volontario dei termini relativi al tenore di zucchero di tali prodotti.

(47)

Al fine di garantire la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate ai consumatori, dovrebbero essere definite condizioni specifiche per l'indicazione in etichetta dei metodi di produzione, in particolare per quanto riguarda i metodi di produzione dei vini spumanti e le pratiche di invecchiamento di tutti i prodotti vitivinicoli. Si tratta di termini che evocano nel consumatore prodotti vitivinicoli di qualità superiore e che quindi dovrebbero essere riservati a prodotti vitivinicoli recanti una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta.

(48)

L'indicazione dell'azienda che coltiva i vigneti da cui provengono i prodotti vitivinicoli e nella quale sono effettuati tutti i processi di vinificazione può costituire un valore aggiunto per i produttori e un'indicazione di qualità superiore per i consumatori. Dovrebbe pertanto essere consentito ai produttori di indicare il nome di un'azienda sulle etichette dei prodotti vitivinicoli recanti una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta.

(49)

Per i prodotti vitivinicoli recanti una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta dovrebbe essere consentita l'indicazione in etichetta del nome di una zona geografica più piccola o più ampia della zona di denominazione di origine protetta o di indicazione geografica, al fine di informare meglio i consumatori sul luogo di produzione del prodotto vitivinicolo, in particolare qualora si tratti di località molto note ai consumatori.

(50)

L'impiego di bottiglie di forma particolare per determinati prodotti vitivinicoli recanti una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta costituisce una prassi consolidata nell'Unione e può evocare nel consumatore talune caratteristiche o la provenienza dei prodotti vitivinicoli in questione. Tali tipi di bottiglie dovrebbero pertanto essere riservati ai vini di cui trattasi.

(51)

I tipi tradizionali di bottiglia di vetro e di dispositivo di chiusura dei vini spumanti rispecchiano le pratiche tradizionali di produzione e imbottigliamento. Dovrebbero pertanto essere riservati ai vini spumanti. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter autorizzare l'uso di questi tipi di bottiglia e di dispositivi di chiusura per altre bevande, purché i consumatori non siano indotti in errore quanto alla vera natura del prodotto.

(52)

Ai fini dell'attuazione della rispettiva politica di qualità, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di stabilire norme supplementari in materia di etichettatura dei prodotti vitivinicoli ottenuti nel territorio nazionale, purché siano compatibili con il diritto dell'Unione.

(53)

I documenti e le informazioni trasmessi alla Commissione riguardanti una domanda di protezione, modifica o cancellazione di una denominazione di origine protetta, di una indicazione geografica protetta ovvero di una menzione tradizionale dovrebbero essere tutti redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione o corredati della traduzione in una di tali lingue, affinché la Commissione possa analizzarli correttamente.

(54)

Per garantire una transizione fluida dalle norme del regolamento (CE) n. 607/2009 alle nuove norme stabilite nel presente regolamento e nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 (8) della Commissione, è opportuno prevedere periodi transitori che consentano agli operatori economici stabiliti nell'Unione e nei paesi terzi di conformarsi ai requisiti in materia di etichettatura. Dovrebbero essere adottate disposizioni che consentano di continuare a commercializzare fino ad esaurimento delle scorte i prodotti vitivinicoli etichettati conformemente alle norme previgenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONE INTRODUTTIVA

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 relativamente alle denominazioni di origine protette, alle indicazioni geografiche protette e alle menzioni tradizionali, nonché all'etichettatura e alla presentazione nel settore vitivinicolo, per quanto riguarda:

a)

le domande di protezione;

b)

la procedura di opposizione;

c)

le restrizioni dell'uso delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette;

d)

le modifiche del disciplinare di produzione e delle menzioni tradizionali;

e)

la cancellazione della protezione;

f)

l'etichettatura e la presentazione.

CAPO II

DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTE E INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE

SEZIONE 1

Domanda di protezione

Articolo 2

Nome da proteggere

1.   Il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica è registrato solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimita.

2.   Il nome di una denominazione di origine o di una indicazione geografica è registrato nel suo alfabeto originale. Quando l'alfabeto originale non è in caratteri latini, insieme al nome nell'alfabeto originale è registrata una trascrizione in caratteri latini.

Articolo 3

Richiedente

Un singolo produttore può essere considerato richiedente ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 se è dimostrato che:

a)

la persona in questione è il solo produttore che desideri presentare una domanda e

b)

la zona geografica delimitata possiede caratteristiche che differiscono notevolmente da quelle delle zone limitrofe ovvero le caratteristiche del prodotto sono differenti da quelle dei prodotti delle zone limitrofe.

Il fatto che una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta sia costituita dal nome dell'azienda del singolo produttore richiedente o che contenga tale nome non impedisce ad altri produttori di utilizzare detto nome, a condizione che si conformino al disciplinare di produzione.

Articolo 4

Requisiti supplementari relativi al disciplinare di produzione

1.   La descrizione dei prodotti vitivinicoli indica la o le categorie pertinenti di prodotti vitivinicoli scegliendole tra le categorie di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.   Ove il disciplinare indichi che il condizionamento, compreso l'imbottigliamento, deve aver luogo nella zona geografica delimitata o all'interno di una zona nelle immediate vicinanze della zona delimitata di cui trattasi, esso comprende altresì le motivazioni per cui, nel caso specifico, il condizionamento deve aver luogo in quella particolare zona geografica per salvaguardare la qualità, garantire l'origine o assicurare il controllo, tenendo conto del diritto dell'Unione, in particolare delle norme in materia di libera circolazione delle merci e di libera prestazione dei servizi.

Articolo 5

Deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata

1.   In deroga all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e purché lo preveda il disciplinare di produzione, un prodotto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta può essere vinificato:

a)

in una zona nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata di cui trattasi, oppure

b)

in una zona situata nella stessa unità amministrativa o in un'unità amministrativa limitrofa, in conformità alle disposizioni nazionali, oppure

c)

se si tratta di denominazioni di origine o di indicazioni geografiche transfrontaliere, o se vige un accordo sulle misure di controllo tra due o più Stati membri o tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi, in una zona situata nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata.

2.   In deroga all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e purché lo preveda il disciplinare di produzione, un prodotto può essere vinificato in vino spumante a denominazione di origine protetta o in vino frizzante a denominazione di origine protetta al di là delle immediate vicinanze della zona geografica delimitata se tale pratica era in uso anteriormente al 1o marzo 1986.

3.   In deroga all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1308/2013, per quanto riguarda i vini liquorosi a denominazione di origine protetta «Málaga» e «Jerez-Xérès-Sherry», il mosto ottenuto da uve appassite cui è stato aggiunto alcole neutro di origine vinica per impedire la fermentazione, ottenuto dalla varietà di vite Pedro Ximénez, può provenire dalla regione «Montilla-Moriles».

Articolo 6

Procedura nazionale

Quando inoltra alla Commissione una domanda di protezione a norma dell'articolo 96, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, lo Stato membro acclude una dichiarazione in cui attesta che la domanda presentata dal richiedente soddisfa le condizioni per la protezione ai sensi della parte II, titolo II, capo I, sezione 2, sottosezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e delle disposizioni adottate a norma del medesimo e certifica che il documento unico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è una sintesi fedele del disciplinare.

Gli Stati membri informano la Commissione delle opposizioni ammissibili pervenute nell'ambito della procedura nazionale. Gli Stati membri tengono informata la Commissione in merito a eventuali procedimenti giudiziari nazionali che potrebbero incidere sulla domanda di protezione.

Articolo 7

Domande comuni

Ove vengano presentate domande comuni di protezione di un nome come denominazione di origine o indicazione geografica ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le relative procedure nazionali preliminari, compresa la fase di opposizione, sono svolte in tutti gli Stati membri interessati.

Articolo 8

Protezione nazionale transitoria

1.   A decorrere dalla data di trasmissione della domanda alla Commissione, uno Stato membro può concedere a un nome, solo in via transitoria, una protezione a livello nazionale.

Tale protezione nazionale transitoria cessa alla data in cui è adottata una decisione di protezione a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 oppure alla data in cui la domanda è ritirata.

2.   Qualora un nome non sia protetto ai sensi del presente regolamento, le conseguenze di tale protezione nazionale sono di responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato. Le misure adottate dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 non incidono in alcun modo sugli scambi intraunionali o internazionali.

Articolo 9

Ammissibilità della domanda

1.   Le domande di protezione sono considerate ammissibili se sono presentate a norma degli articoli 94, 95 e 96 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché dell'articolo 3 e dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 e se sono debitamente compilate.

Una domanda di protezione è considerata debitamente compilata se è conforme all'articolo 94, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 e se il documento unico è debitamente compilato.

Il documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è considerato debitamente compilato quando è conforme alle prescrizioni dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34. Il disciplinare di produzione è considerato debitamente compilato quando è conforme alle prescrizioni dell'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.   Se ritiene inammissibile una domanda, la Commissione comunica alle autorità competenti dello Stato membro o a quelle del paese terzo ovvero al richiedente stabilito in un paese terzo i motivi sui quali si fonda il giudizio di inammissibilità.

3.   Almeno una volta al mese la Commissione pubblica l'elenco dei nomi per i quali ha ricevuto domanda di protezione come denominazione di origine o indicazione geografica, il nome dello Stato membro o del paese terzo richiedente e la data di presentazione della domanda.

Articolo 10

Esame della domanda

La verifica della domanda da parte della Commissione di cui all'articolo 97, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 consiste nel controllare che la domanda non contenga errori palesi. Nel verificare la domanda la Commissione prende in esame in particolare il documento unico. È previsto che la verifica venga completata entro un termine di sei mesi. Se detto termine è superato, la Commissione comunica per iscritto al richiedente i motivi del ritardo.

SEZIONE 2

Procedura di opposizione

Articolo 11

Ammissibilità e motivi dell'opposizione

1.   Ai fini dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 una dichiarazione di opposizione motivata è ammissibile se:

a)

perviene alla Commissione entro il termine stabilito all'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

b)

è conforme alle prescrizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34;

e

c)

dimostra che la domanda di protezione o di modifica del disciplinare ovvero di cancellazione della protezione è incompatibile con le norme in materia di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche perché:

i)

confliggerebbe con gli articoli da 92 a 95, 105 o 106 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e con le disposizioni adottate a norma del medesimo,

ii)

la registrazione del nome proposto confliggerebbe con l'articolo 100 o con l'articolo 101 del regolamento (UE) n. 1308/2013,

iii)

la registrazione del nome proposto comprometterebbe i diritti del titolare di un marchio ovvero di un utente di un nome interamente omonimo o di un nome composto contenente un termine identico al nome da registrare, oppure l'esistenza di nomi parzialmente omonimi o di altri nomi simili al nome da registrare riferiti a prodotti vitivinicoli che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

I motivi dell'opposizione sono valutati con riferimento al territorio dell'Unione.

Se l'opposizione è presentata da una persona fisica o giuridica, la dichiarazione di opposizione debitamente motivata è ammissibile soltanto se dimostra l'interesse legittimo dell'opponente.

2.   Se ritiene inammissibile l'opposizione, la Commissione comunica all'autorità ovvero alla persona fisica o giuridica che si è opposta i motivi sui quali si fonda il giudizio di inammissibilità.

Articolo 12

Procedura di opposizione

1.   Se ritiene che l'opposizione sia ammissibile, la Commissione invita l'autorità o la persona fisica o giuridica che ha presentato l'opposizione e l'autorità o la persona fisica o giuridica che ha presentato la domanda di protezione a procedere a idonee consultazioni per un periodo di tre mesi. L'invito è emanato entro quattro mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della domanda di protezione alla quale si riferisce la dichiarazione di opposizione motivata ed è corredato di copia della dichiarazione di opposizione motivata. In qualsiasi momento durante il periodo di tre mesi, la Commissione può, su richiesta dell'autorità o della persona fisica o giuridica che ha presentato la domanda, prorogare il termine per le consultazioni di un massimo di tre mesi.

2.   L'autorità o la persona che ha presentato l'opposizione e l'autorità o la persona che ha presentato la domanda di protezione avviano tali consultazioni senza indebiti ritardi. Esse si trasmettono reciprocamente le informazioni utili alla valutazione della conformità della domanda di protezione alle condizioni del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 1308/2013.

3.   Se le parti raggiungono un accordo, il richiedente stabilito nel paese terzo oppure le autorità dello Stato membro o del paese terzo da cui è stata presentata la domanda di protezione notificano alla Commissione i risultati delle consultazioni svolte e tutti i fattori che hanno consentito il raggiungimento dell'accordo, compresi i pareri delle parti. Se gli elementi pubblicati a norma dell'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 hanno subito modifiche sostanziali, la Commissione procede nuovamente all'esame di cui all'articolo 97, paragrafo 2, del medesimo regolamento dopo l'espletamento di una procedura nazionale che garantisca l'adeguata pubblicazione di tali elementi modificati. Ove, a seguito dell'accordo, non vengano apportate modifiche al disciplinare di produzione oppure le modifiche non siano sostanziali, la Commissione adotta una decisione a norma dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 che conferisce la protezione alla denominazione di origine o all'indicazione geografica.

4.   Se non viene raggiunto un accordo, il richiedente stabilito nel paese terzo oppure le autorità dello Stato membro o del paese terzo da cui è stata presentata la domanda di protezione notificano alla Commissione i risultati delle consultazioni svolte e tutti i relativi documenti e informazioni. La Commissione adotta una decisione a norma dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 che conferisce la protezione oppure che respinge la domanda.

Articolo 13

Restrizioni dell'uso di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette

1.   Fatto salvo l'articolo 102 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione può adottare atti di esecuzione che concedano un periodo transitorio fino a cinque anni per consentire ai prodotti originari di uno Stato membro o di un paese terzo la cui denominazione è costituita o contiene un nome che viola l'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 di continuare a utilizzare la denominazione con cui sono stati commercializzati.

La concessione di tale periodo transitorio è subordinata alla presentazione di una dichiarazione di opposizione ammissibile a norma dell'articolo 96, paragrafo 3, o dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 da cui risulti che la decisione che conferisce la protezione del nome comprometterebbe l'esistenza:

a)

di un nome del tutto identico o di un nome composto contenente un termine identico al nome da registrare; oppure

b)

di nomi parzialmente omonimi o di altri nomi simili al nome da registrare riferiti a prodotti vitivinicoli che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che prorogano fino a quindici anni il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 in casi debitamente giustificati, ove sia dimostrato che:

a)

la denominazione di cui al paragrafo 1 è stata legalmente utilizzata, in base ad usi leali e costanti, durante almeno i venticinque anni precedenti la presentazione della domanda di protezione presso la Commissione;

b)

l'uso della denominazione di cui al paragrafo 1 non ha inteso sfruttare, in alcun momento, la reputazione del nome registrato ed è altresì dimostrato che tale uso non ha indotto né ha potuto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.

3.   Quando si usa una denominazione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'indicazione del paese di origine figura in modo chiaro e visibile in etichetta.

4.   Al fine di superare difficoltà temporanee e raggiungere l'obiettivo a lungo termine dell'osservanza del disciplinare da parte di tutti i produttori della zona interessata, uno Stato membro può concedere la protezione per un periodo transitorio, a decorrere dalla data di trasmissione della domanda alla Commissione, purché gli operatori interessati abbiano commercializzato legalmente i prodotti vitivinicoli di cui trattasi utilizzando in modo continuativo tali nomi almeno per i cinque anni che precedono la presentazione della domanda alle autorità dello Stato membro e purché tali difficoltà temporanee siano state menzionate nella procedura nazionale di opposizione di cui all'articolo 96, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il periodo transitorio è il più breve possibile e comunque non supera i dieci anni.

Il primo comma si applica mutatis mutandis a una indicazione geografica protetta o a una denominazione di origine protetta relativa a una zona geografica situata in un paese terzo, ad eccezione della procedura di opposizione.

I suddetti periodi transitori sono indicati nel fascicolo di domanda di cui all'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

SEZIONE 3

Modifiche del disciplinare di produzione

Articolo 14

Tipi di modifiche

1.   Ai fini dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013, le modifiche del disciplinare sono classificate in due categorie in base alla loro rilevanza: le modifiche che richiedono una procedura di opposizione a livello di Unione («modifiche dell'Unione») e le modifiche che sono gestite a livello di Stato membro o di paese terzo («modifiche ordinarie»).

Una modifica è considerata modifica dell'Unione qualora:

a)

includa una variazione del nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta;

b)

consista nella variazione, soppressione o aggiunta di una categoria di prodotti vitivinicoli, di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

c)

possa potenzialmente invalidare il legame di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i), o lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 1308/2013;

d)

comporti ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.

Le domande di modifica dell'Unione presentate da paesi terzi o da produttori di paesi terzi contengono la prova che la modifica richiesta è conforme alle disposizioni legislative in materia di protezione delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche vigenti nel paese terzo interessato.

Tutte le altre modifiche sono considerate modifiche ordinarie.

2.   Ai fini dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013, una modifica temporanea è una modifica ordinaria riguardante una variazione temporanea del disciplinare dovuta all'imposizione, da parte delle autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivata da calamità naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti.

Articolo 15

Procedura di modifica dell'Unione del disciplinare di produzione

1.   La domanda di approvazione di una modifica dell'Unione di un disciplinare di cui all'articolo 14 del presente regolamento segue mutatis mutandis la procedura stabilita all'articolo 94 e agli articoli da 96 a 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, al capo II, sezioni 1, 2 e 3, del presente regolamento e al capo II, sezioni 1, 2 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.

2.   Se, in base alla verifica effettuata ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione ritiene soddisfatti i requisiti dell'articolo 97, paragrafo 3, del medesimo regolamento, essa pubblica la domanda di modifica dell'Unione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C. La decisione finale sull'approvazione della modifica è adottata senza applicare la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, salvo qualora sia stata presentata un'opposizione ammissibile oppure la domanda di modifica sia rigettata, nel qual caso si applica l'articolo 99, secondo comma, del medesimo regolamento.

3.   La domanda di approvazione di modifiche dell'Unione contiene esclusivamente modifiche dell'Unione. Se la domanda di modifiche dell'Unione contiene anche modifiche ordinarie o temporanee, la procedura di modifica dell'Unione si applica soltanto alle modifiche dell'Unione. Le modifiche ordinarie o temporanee sono considerate come non presentate.

4.   La verifica delle domande di modifica effettuata dalla Commissione verte sulle modifiche proposte.

Articolo 16

Ammissibilità delle domande di modifica dell'Unione

1.   Le domande di approvazione di una modifica dell'Unione di un disciplinare sono considerate ammissibili se sono presentate, mutatis mutandis, a norma dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché dell'articolo 3 e dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 e se sono debitamente compilate.

La domanda di approvazione di una modifica dell'Unione di un disciplinare è considerata debitamente compilata ove sia completa ed esaustiva e ove sia conforme alle prescrizioni dell'articolo 2 e dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.

L'approvazione da parte della Commissione di una domanda di approvazione di una modifica dell'Unione di un disciplinare riguarda soltanto le modifiche presentate nella domanda stessa.

2.   Se la domanda è giudicata inammissibile, le autorità competenti dello Stato membro o quelle del paese terzo ovvero il richiedente stabilito in un paese terzo sono informati dei motivi dell'inammissibilità.

Articolo 17

Modifiche ordinarie

1.   Le modifiche ordinarie sono approvate e rese pubbliche dagli Stati membri in cui è situata la zona geografica della denominazione di origine o dell'indicazione geografica.

Le domande di approvazione di una modifica ordinaria di un disciplinare sono presentate alle autorità dello Stato membro in cui è situata la zona geografica della denominazione o dell'indicazione. I richiedenti devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 95 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Se la domanda di approvazione di una modifica ordinaria di un disciplinare non proviene dal richiedente che aveva presentato la domanda di protezione del nome o dei nomi cui fa riferimento il disciplinare, lo Stato membro dà a tale richiedente, se esiste ancora, la possibilità di formulare osservazioni sulla domanda.

La domanda di modifica ordinaria presenta una descrizione delle modifiche ordinarie e una sintesi dei motivi che le rendono necessarie e dimostra che le modifiche proposte sono da considerarsi ordinarie a norma dell'articolo 14 del presente regolamento.

2.   Se ritiene che i requisiti del regolamento (UE) n. 1308/2013 e le disposizioni adottate in virtù dello stesso siano soddisfatti, lo Stato membro può approvare e rendere pubblica la modifica ordinaria. La decisione di approvazione comprende il documento unico consolidato modificato, se del caso, e il disciplinare consolidato modificato.

La modifica ordinaria è applicabile nello Stato membro allorché è resa pubblica. Lo Stato membro comunica alla Commissione le modifiche ordinarie entro un mese dalla data in cui è stata resa pubblica la decisione nazionale di approvazione.

3.   Le decisioni di approvazione delle modifiche ordinarie concernenti prodotti vitivinicoli originari di paesi terzi sono adottate in conformità del regime vigente nel paese terzo interessato e sono comunicate alla Commissione da un singolo produttore ai sensi dell'articolo 3 o da un gruppo di produttori avente un interesse legittimo direttamente alla Commissione o tramite le autorità di detto paese terzo, entro un mese dalla data in cui sono rese pubbliche.

4.   La comunicazione delle modifiche ordinarie è considerata debitamente completata quando è conforme all'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.

5.   Nel caso in cui la modifica ordinaria comporti una modifica del documento unico, la Commissione pubblica la descrizione della modifica ordinaria di cui all'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 e il documento unico modificato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, entro tre mesi dalla data in cui perviene la comunicazione dello Stato membro, del paese terzo ovvero del singolo produttore o gruppo di produttori di un paese terzo.

6.   Nel caso in cui la modifica ordinaria non comporti una modifica del documento unico, la Commissione rende pubblica, tramite i sistemi di informazione di cui all'articolo 32 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34, la descrizione della modifica ordinaria entro tre mesi dalla data in cui perviene la comunicazione dello Stato membro, del paese terzo o del richiedente stabilito nel paese terzo.

7.   Le modifiche ordinarie sono applicabili nel territorio dell'Unione allorché sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C o rese pubbliche dalla Commissione nei sistemi di informazione di cui all'articolo 32 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.

8.   Se la zona geografica si estende su più di uno Stato membro, gli Stati membri interessati applicano la procedura di modifica ordinaria separatamente per la parte della zona che rientra nel rispettivo territorio. La modifica ordinaria è applicabile solo dopo l'entrata in applicazione dell'ultima decisione nazionale di approvazione. Lo Stato membro che approva per ultimo la modifica ordinaria invia alla Commissione la comunicazione di cui al paragrafo 4 entro un mese dalla data in cui è resa pubblica la sua decisione di approvazione della modifica ordinaria.

Se uno o più Stati membri interessati non adottano la decisione nazionale di approvazione di cui al primo comma, uno degli altri Stati membri interessati può presentare domanda ai sensi della procedura di modifica dell'Unione. Questa disposizione si applica altresì, mutatis mutandis, quando uno o più dei paesi interessati è un paese terzo.

Articolo 18

Modifiche temporanee

1.   Le modifiche temporanee sono approvate e rese pubbliche dagli Stati membri in cui è situata la zona geografica della denominazione di origine o dell'indicazione geografica. Esse sono comunicate alla Commissione insieme ai motivi a sostegno delle stesse entro un mese dalla data in cui è resa pubblica la decisione nazionale di approvazione. Una modifica temporanea è applicabile nello Stato membro allorché è stata resa pubblica.

2.   Ove la zona geografica si estenda su più di uno Stato membro, la procedura di modifica temporanea si applica separatamente negli Stati membri interessati per la parte della zona che rientra nel rispettivo territorio. Le modifiche temporanee sono applicabili solo allorché entra in applicazione l'ultima decisione nazionale di approvazione. Lo Stato membro che approva per ultimo la modifica temporanea la comunica alla Commissione entro un mese dalla data in cui è resa pubblica la sua decisione di approvazione. Questa disposizione si applica altresì, mutatis mutandis, quando uno o più dei paesi interessati è un paese terzo.

3.   Le modifiche temporanee concernenti prodotti vitivinicoli originari di paesi terzi sono comunicate alla Commissione, insieme ai motivi a sostegno delle stesse, da un singolo produttore ai sensi dell'articolo 3 o da un gruppo di produttori avente un interesse legittimo direttamente o tramite le autorità di detto paese terzo, entro un mese dalla data di approvazione.

4.   La comunicazione delle modifiche temporanee è considerata debitamente completata quando contiene tutti gli elementi di cui all'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.

5.   La Commissione rende pubbliche tali modifiche entro tre mesi dalla data in cui perviene la comunicazione dello Stato membro, del paese terzo ovvero del singolo produttore o gruppo di produttori di un paese terzo. Una modifica temporanea è applicabile nel territorio dell'Unione allorché è resa pubblica dalla Commissione.

SEZIONE 4

Cancellazione di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta

Articolo 19

Procedura di cancellazione

Le richieste di cancellazione di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta di cui all'articolo 106 del regolamento (UE) n. 1308/2013 seguono mutatis mutandis la procedura stabilita all'articolo 94 e agli articoli da 96 a 99 del medesimo regolamento, nonché al capo II, sezioni 1, 2 e 4, del presente regolamento e al capo II, sezioni 1, 2, 4 e 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.

La Commissione pubblica la richiesta di cancellazione di cui all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

Articolo 20

Motivi della cancellazione

Ai fini dell'articolo 106 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il rispetto del disciplinare è considerato non garantito anche ove da almeno sette anni consecutivi non siano stati commercializzati prodotti che si fregiano del nome protetto.

Articolo 21

Ammissibilità delle richieste di cancellazione

1.   Ai fini dell'articolo 106 del regolamento (UE) n. 1308/2013 una richiesta di cancellazione motivata è ammissibile ove:

a)

la richiesta di cancellazione sia conforme alle prescrizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34, e

b)

la richiesta di cancellazione si fondi sui motivi di cui all'articolo 106 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.   Se ritiene che la richiesta di cancellazione non sia ammissibile, la Commissione comunica all'autorità dello Stato membro o del paese terzo ovvero alla persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta i motivi a sostegno del giudizio di inammissibilità.

3.   Le dichiarazioni motivate di opposizione alla cancellazione sono ammissibili solo ove dimostrino un utilizzo commerciale del nome registrato da parte di un terzo interessato.

SEZIONE 5

Utilizzo dei simboli, delle indicazioni e delle abbreviazioni

Articolo 22

Etichettatura temporanea e presentazione

Dopo la trasmissione alla Commissione di una domanda di protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica, i produttori possono indicarla in etichetta e nella presentazione nonché utilizzare loghi e indicazioni nazionali, nel rispetto del diritto dell'Unione e in particolare del regolamento (UE) n. 1169/2011.

I simboli dell'Unione che indicano la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta, le indicazioni dell'Unione «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta» e le abbreviazioni dell'Unione «DOP» o «IGP» possono figurare in etichetta soltanto dopo la pubblicazione della decisione che conferisce la protezione alla denominazione di origine o indicazione geografica in questione.

Ove la domanda sia respinta, i prodotti vitivinicoli etichettati conformemente al primo comma possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.

Articolo 23

Deroghe all'obbligo di riportare l'indicazione «denominazione di origine protetta» sull'etichetta

Conformemente all'articolo 119, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il riferimento all'espressione «denominazione di origine protetta» può essere omesso per i vini che si fregiano delle seguenti denominazioni di origine protette:

a)

Grecia:

Σάμος (Samos);

b)

Spagna:

Cava, Jerez, Xérès o Sherry, Manzanilla;

c)

Francia:

Champagne;

d)

Italia:

Asti, Marsala, Franciacorta;

e)

Cipro:

Κουμανδαρία (Commandaria);

f)

Portogallo:

Madera o Madère, Port o Porto.

CAPO III

MENZIONI TRADIZIONALI

SEZIONE 1

Domande di protezione e procedura di esame

Articolo 24

Lingua e ortografia della menzione tradizionale

1.   Una menzione tradizionale è registrata:

a)

nella lingua ufficiale o regionale dello Stato membro o del paese terzo di cui è originaria, oppure

b)

nella lingua usata in commercio per tale menzione.

2.   Una menzione tradizionale è registrata nell'ortografia e nell'alfabeto originali. Quando l'alfabeto originale non è in caratteri latini, insieme al nome nell'alfabeto originale è registrata una trascrizione in caratteri latini.

Articolo 25

Richiedenti

1.   Le autorità competenti degli Stati membri o dei paesi terzi ovvero le organizzazioni professionali rappresentative stabilite nei paesi terzi possono chiedere la protezione di una menzione tradizionale.

2.   Per «organizzazioni professionali rappresentative» si intendono le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori che hanno adottato le stesse norme e operano nella zona di una o più denominazioni di origine o indicazioni geografiche vinicole, che raggruppano almeno due terzi dei produttori stabiliti nella zona nella quale operano e che coprono almeno due terzi della produzione di tale zona. Un'organizzazione professionale rappresentativa può presentare una domanda di protezione solo per i prodotti vitivinicoli che produce.

Articolo 26

Ammissibilità della domanda

1.   Le domande di protezione sono considerate ammissibili se sono presentate a norma dell'articolo 25 del presente regolamento nonché dell'articolo 21 e dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 e se sono debitamente compilate.

La domanda è considerata debitamente compilata se contiene le seguenti informazioni:

a)

il nome da proteggere come menzione tradizionale;

b)

il tipo di menzione tradizionale, ossia se risponde alla definizione dell'articolo 112, lettera a) o dell'articolo 112, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013;

c)

la lingua in cui è espresso il nome da proteggere come menzione tradizionale;

d)

la categoria o le categorie di prodotti vitivinicoli interessate;

e)

una sintesi della definizione o delle condizioni di impiego;

f)

le denominazioni di origine protette o le indicazioni geografiche protette interessate.

2.   La domanda è corredata di copia della legislazione dello Stato membro interessato o delle norme che si applicano ai produttori di vino del paese o dei paesi terzi interessati per disciplinare l'uso della menzione di cui trattasi, nonché del riferimento di pubblicazione di tale legislazione o di tali norme.

3.   Se non è debitamente compilata o se non è corredata dei documenti di cui al paragrafo 2, la domanda non è ammissibile.

4.   In caso di inammissibilità, le autorità dello Stato membro o quelle del paese terzo ovvero il richiedente stabilito nel paese terzo di cui trattasi sono informati dei motivi di inammissibilità della domanda e viene loro rammentato che hanno la facoltà di presentare una nuova domanda debitamente compilata.

Articolo 27

Condizioni di validità

1.   La domanda di protezione di una menzione tradizionale è considerata valida se il nome per il quale è chiesta la protezione:

a)

soddisfa i requisiti di una menzione tradizionale di cui all'articolo 112 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché i requisiti stabiliti all'articolo 24 del presente regolamento;

b)

è costituito esclusivamente da:

i)

un nome tradizionalmente usato in commercio in un'ampia parte del territorio dell'Unione o del paese terzo di cui trattasi per distinguere le specifiche categorie di prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, oppure

ii)

un nome notorio, tradizionalmente usato in commercio almeno nel territorio dello Stato membro o del paese terzo di cui trattasi per distinguere le specifiche categorie di prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

c)

non è diventato generico; e

d)

è definito e disciplinato dalla normativa dello Stato membro, oppure è soggetto a condizioni di impiego conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite dalle organizzazioni professionali rappresentative.

La lettera b) non si applica alle menzioni tradizionali di cui all'articolo 112, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), per uso tradizionale si intende:

a)

l'uso per un periodo di almeno cinque anni nel caso di menzioni espresse nella lingua ufficiale o regionale dello Stato membro o del paese terzo di cui è originaria;

b)

l'uso per un periodo di almeno 15 anni nel caso di menzioni espresse nella lingua usata in commercio.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), per nome che è diventato «generico» si intende il nome che, pur riferendosi a un metodo di produzione o di invecchiamento specifico, oppure alla qualità, al colore, al tipo di luogo o a un elemento particolare connesso alla storia di un prodotto vitivinicolo, è divenuto il nome comune del prodotto vitivinicolo in questione nell'Unione.

Articolo 28

Esame da parte della Commissione

1.   La data di presentazione di una domanda di protezione di una menzione tradizionale è la data in cui essa perviene alla Commissione.

2.   La Commissione verifica se la domanda di protezione risponde alle condizioni stabilite nel presente capo.

3.   Ove ritenga che le condizioni stabilite agli articoli 26 e 27 sono rispettate, la Commissione adotta un atto di esecuzione concernente la pubblicazione della domanda di protezione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4.   Se una domanda di protezione di una menzione tradizionale non risponde alle condizioni stabilite nel presente capo, la Commissione informa il richiedente dei motivi del rigetto e stabilisce un termine per il ritiro o la modifica della domanda oppure per la presentazione di osservazioni.

5.   Se il richiedente non pone rimedio agli ostacoli entro il termine di cui al paragrafo 4, la Commissione adotta un atto di esecuzione che respinge la domanda a norma dell'articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

SEZIONE 2

Procedura di opposizione

Articolo 29

Presentazione di un'opposizione

La data di presentazione dell'opposizione è la data in cui essa perviene alla Commissione.

Articolo 30

Ammissibilità e motivi dell'opposizione

1.   Un'opposizione motivata è ammissibile se:

a)

è presentata da uno Stato membro o un paese terzo, ovvero da una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo;

b)

perviene alla Commissione entro il termine di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34;

c)

dimostra che la domanda di protezione è incompatibile con le norme sulle menzioni tradizionali perché non conforme all'articolo 27 del presente regolamento o perché la registrazione del nome proposto confliggerebbe con gli articoli 32 o 33 del presente regolamento.

2.   Le opposizioni considerate ammissibili sono comunicate alle autorità dello Stato membro ovvero del paese terzo o all'organizzazione professionale rappresentativa stabilita nel paese terzo di cui trattasi.

Articolo 31

Esame di un'opposizione

1.   Se non respinge l'opposizione a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34, la Commissione comunica l'opposizione al richiedente che ha presentato la domanda e lo invita a presentare osservazioni entro il termine di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34. Le osservazioni ricevute nel termine suddetto sono comunicate all'opponente.

Nel corso dell'esame di un'opposizione la Commissione chiede alle parti di trasmettere commenti, se del caso, entro il termine di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34, in merito alle comunicazioni delle altre parti.

2.   Ove il richiedente o l'opponente non presentino osservazioni, oppure non siano rispettati i termini per la presentazione delle osservazioni o la trasmissione dei commenti di cui all'articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34, la Commissione procede alla decisione in merito all'opposizione.

3.   La Commissione adotta una decisione di rigetto o di riconoscimento della menzione tradizionale di cui trattasi in base alla documentazione di cui dispone. La Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 27, 32 o 33 del presente regolamento. La decisione di rigetto della menzione tradizionale è comunicata all'opponente e al richiedente.

4.   Ove siano state presentate molteplici opposizioni, un esame preliminare di una o più di tali opposizioni può impedire la prosecuzione dell'iter di una domanda di protezione. In tali circostanze la Commissione può sospendere le altre procedure di opposizione. La Commissione informa gli altri opponenti delle decisioni che li riguardano adottate nel corso della procedura.

In caso di rigetto di una domanda le procedure di opposizione che sono state sospese sono considerante archiviate e gli opponenti interessati ne sono debitamente informati.

SEZIONE 3

Protezione

Articolo 32

Relazione con i marchi commerciali

1.   La registrazione di un marchio commerciale che contiene o è costituito da una menzione tradizionale che non rispetta la definizione e le condizioni di impiego di tale menzione tradizionale di cui all'articolo 112 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e riguarda un prodotto rientrante in una delle categorie elencate nell'allegato VII, parte II:

a)

è respinta se la domanda di registrazione del marchio commerciale è presentata dopo la data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della menzione tradizionale e se la menzione tradizionale ottiene a posteriori la protezione, oppure

b)

è annullata.

2.   Un nome non è protetto come menzione tradizionale qualora, a causa della reputazione e della notorietà di un marchio commerciale, la protezione sia suscettibile di indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità, alla natura, alle caratteristiche o alla qualità del prodotto vitivinicolo.

3.   Fatto salvo il paragrafo 2, il marchio di cui al paragrafo 1 che sia stato depositato, registrato o, ove previsto dalla legislazione nazionale, acquisito con l'uso in buona fede nel territorio dell'Unione anteriormente alla data di protezione della menzione tradizionale nel paese di origine può continuare a essere utilizzato e rinnovato nonostante la protezione di una menzione tradizionale, purché non sussistano i motivi di nullità o di decadenza del marchio commerciale previsti dalla direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), dalla direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) o dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

In tal caso è consentito l'impiego della menzione tradizionale insieme a quello del marchio corrispondente.

Articolo 33

Omonimi

1.   La registrazione della menzione per cui è presentata una domanda di protezione, interamente o parzialmente omonima di una menzione tradizionale già protetta ai sensi dell'articolo 113 del regolamento (UE) n. 1308/2013, tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e dei rischi di confusione.

Una menzione omonima che induca in errore il consumatore circa la natura, la qualità o la vera origine dei prodotti vitivinicoli non è registrata, nemmeno se è esatta.

Una menzione omonima registrata può essere utilizzata esclusivamente se il nome omonimo registrato a posteriori è di fatto sufficientemente differenziato dalla menzione registrata in precedenza, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e della necessità di evitare di indurre in errore il consumatore.

2.   Il paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, alle menzioni tradizionali protette anteriormente al 1o agosto 2009, interamente o parzialmente omonime di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta ovvero di un nome di varietà di uve da vino o dei suoi sinonimi elencati nell'allegato IV.

SEZIONE 4

Modifica e cancellazione

Articolo 34

Modifica di una menzione tradizionale

Un richiedente che soddisfa le condizioni dell'articolo 25 può chiedere l'approvazione di una modifica di una menzione tradizionale registrata riguardante gli elementi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) e d).

Gli articoli da 26 a 31 si applicano mutatis mutandis alle domande di modifica.

Articolo 35

Cancellazione di una menzione tradizionale

A norma dell'articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione può, su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo ovvero di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, adottare atti di esecuzione che cancellino la protezione di una menzione tradizionale.

Gli articoli da 26 a 31 si applicano mutatis mutandis alle domande di cancellazione.

Articolo 36

Motivi della cancellazione

La protezione di una menzione tradizionale è cancellata ove:

a)

la menzione tradizionale non risponda più ai requisiti stabiliti agli articoli 27, 32 o 33;

b)

non sia più garantita la conformità alla definizione e alle condizioni di impiego corrispondenti.

Articolo 37

Ammissibilità della richiesta di cancellazione

1.   Una richiesta motivata di cancellazione è ammissibile ove:

a)

sia stata presentata alla Commissione da uno Stato membro, da un paese terzo ovvero da una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo; e

b)

sia fondata su uno dei motivi di cui all'articolo 36.

La richiesta di cancellazione debitamente motivata è ammissibile soltanto se è dimostrato l'interesse legittimo del richiedente.

2.   Se ritiene che la richiesta di cancellazione non sia ammissibile, la Commissione comunica all'autorità o alla persona che l'ha trasmessa i motivi dell'inammissibilità.

3.   La Commissione mette la richiesta di cancellazione a disposizione delle autorità e delle persone interessate, conformemente all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.

4.   Le dichiarazioni motivate di opposizione alle richieste di cancellazione sono ammissibili solo se dimostrano un utilizzo commerciale continuato del nome registrato da parte di un terzo interessato.

Articolo 38

Norme sulle menzioni tradizionali utilizzate nei paesi terzi

1.   La definizione delle menzioni tradizionali stabilita all'articolo 112 del regolamento (UE) n. 1308/2013 si applica, mutatis mutandis, alle menzioni utilizzate tradizionalmente nei paesi terzi per i prodotti vitivinicoli recanti una indicazione geografica o una denominazione di origine in forza della normativa degli stessi paesi terzi.

2.   Le indicazioni tradizionali diverse dalle menzioni tradizionali elencate nella banca dati elettronica «E-Bacchus» di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 che figurano sull'etichetta dei prodotti vitivinicoli originari di paesi terzi possono essere utilizzate in conformità alle norme ivi applicabili, comprese quelle stabilite dalle organizzazioni professionali rappresentative.

SEZIONE 5

Articolo 39

Menzioni tradizionali protette esistenti

Una menzione tradizionale protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 607/2009 è automaticamente protetta in virtù del presente regolamento.

CAPO IV

ETICHETTATURA E PRESENTAZIONE

SEZIONE 1

Indicazioni obbligatorie

Articolo 40

Presentazione delle indicazioni obbligatorie

1.   Le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 119 del regolamento (UE) n. 1308/2013 figurano sul recipiente nello stesso campo visivo in modo da poter essere lette simultaneamente senza dover girare il recipiente, in caratteri indelebili e chiaramente distinguibili dall'insieme delle altre indicazioni scritte e dei disegni.

2.   In deroga al paragrafo 1, le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 41, paragrafo 1, del presente regolamento e il numero di lotto possono figurare fuori del campo visivo di cui al medesimo paragrafo.

3.   I caratteri delle indicazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 41, paragrafo 1, devono avere dimensioni pari o superiori a 1,2 mm, a prescindere dal formato utilizzato.

Articolo 41

Applicazione di determinate regole orizzontali

1.   Ai fini dell'indicazione di talune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1169/2011, i termini riguardanti i solfiti, le uova e i prodotti a base di uova, il latte e i prodotti a base di latte che devono essere utilizzati sono quelli che figurano nell'allegato I, parte A.

2.   I termini di cui al paragrafo 1 possono essere accompagnati dal corrispondente pittogramma riportato nell'allegato I, parte B.

Articolo 42

Commercializzazione ed esportazione

1.   I prodotti vitivinicoli con un'etichetta o una presentazione non conformi alle pertinenti disposizioni stabilite dal presente regolamento non possono essere commercializzati all'interno dell'Unione né esportati.

2.   In deroga alla parte II, titolo II, capo I, sezione 2, sottosezione 3, e sezione 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, per i prodotti vitivinicoli destinati all'esportazione gli Stati membri possono autorizzare indicazioni e presentazioni non conformi alle norme dell'Unione vigenti in materia di etichettatura e presentazione se tali indicazioni o presentazioni sono previste dalla normativa del paese terzo di cui trattasi. Tali indicazioni possono figurare in lingue diverse dalle lingue ufficiali dell'Unione.

3.   In deroga alla parte II, titolo II, capo I, sezione 2, sottosezione 3, e sezione 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, per i prodotti vitivinicoli destinati al consumo a bordo di aeromobili gli Stati membri possono autorizzare presentazioni non conformi alle norme dell'Unione vigenti in materia se tali presentazioni sono necessarie per motivi di sicurezza.

Articolo 43

Divieto di utilizzare capsule o lamine a base di piombo

I dispositivi di chiusura dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punti da (1) a (11), (13), (15) e (16), del regolamento (UE) n. 1308/2013 non possono essere rivestiti con una capsula o una lamina contenenti piombo.

Articolo 44

Titolo alcolometrico effettivo

Il titolo alcolometrico volumico effettivo di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è indicato per unità o mezze unità di percentuale del volume.

Il valore del titolo alcolometrico effettivo è seguito dal simbolo «% vol» e può essere preceduto dai termini «titolo alcolometrico effettivo», «alcole effettivo» o «alc». Per quanto riguarda il mosto di uve parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in fermentazione, l'indicazione del titolo alcolometrico effettivo può essere sostituita o integrata dal valore del titolo alcolometrico totale seguito dal simbolo «% vol» e preceduto dai termini «titolo alcolometrico totale» o «alcole totale».

Fatte salve le tolleranze previste dal metodo di analisi di riferimento utilizzato, il titolo alcolometrico indicato non può essere né superiore né inferiore di oltre 0,5 % vol al titolo determinato dall'analisi. Tuttavia, per i prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta immagazzinati in bottiglie per oltre tre anni, i vini spumanti, i vini spumanti di qualità, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, i vini liquorosi e i vini di uve stramature, fatte salve le tolleranze previste dal metodo di analisi di riferimento utilizzato, il titolo alcolometrico non può essere né superiore né inferiore di oltre 0,8 % vol al titolo determinato dall'analisi.

Articolo 45

Indicazione della provenienza

1.   L'indicazione della provenienza di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è realizzata come segue:

a)

per i prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punti (1), da (3) a (9), (15) e (16), del regolamento (UE) n. 1308/2013, utilizzando i termini «vino di […]», oppure «prodotto in […]», oppure «prodotto di […]» oppure «sekt di […]», o termini equivalenti, completati dal nome dello Stato membro o del paese terzo nel quale le uve sono state vendemmiate e vinificate;

b)

per i vini ottenuti da una miscela di vini originari di diversi Stati membri, utilizzando i termini «vino dell'Unione europea» oppure «miscela di vini di diversi paesi dell'Unione europea», o termini equivalenti;

c)

per i vini vinificati in uno Stato membro con uve vendemmiate in un altro Stato membro, utilizzando i termini «vino dell'Unione europea» oppure «vino ottenuto in […] da uve vendemmiate in […]», riportando il nome degli Stati membri di cui trattasi;

d)

per i vini ottenuti da una miscela di vini originari di più paesi terzi, utilizzando i termini «miscela di […]», o termini equivalenti, completati dal nome dei paesi terzi di cui trattasi;

e)

per i vini vinificati in un paese terzo con uve vendemmiate in un altro paese terzo, utilizzando i termini «vino ottenuto in […] da uve vendemmiate in […]» riportando il nome dei paesi terzi di cui trattasi.

In deroga al primo comma, lettera a), per i prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punti (4), (5) e (6), del regolamento (UE) n. 1308/2013 non recanti una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta, l'indicazione di cui alla medesima lettera a) può essere sostituita dall'indicazione «prodotto in […]», o termini equivalenti, completata dal nome dello Stato membro in cui è avvenuta la seconda fermentazione.

Il primo e secondo comma fanno salvi gli articoli 47 e 56.

2.   Per i prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punti (2), (10), (11) e (13), del regolamento (UE) n. 1308/2013 l'indicazione della provenienza, di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, è realizzata come segue:

a)

«mosto di […]» oppure «mosto prodotto in […]» o termini equivalenti, completati dal nome dello Stato membro;

b)

«miscela di prodotti ottenuti in due o più paesi dell'Unione europea» se si tratta di un taglio di prodotti vitivinicoli ottenuti in due o più Stati membri;

c)

«mosto ottenuto in […] da uve raccolte in […]» per il mosto di uve che non è stato prodotto nello Stato membro in cui sono state vendemmiate le uve.

3.   Per quanto riguarda il Regno Unito e le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), e al paragrafo 2, lettere a) e c), il nome dello Stato membro può essere sostituito dal nome del territorio che fa parte del Regno Unito in cui sono vendemmiate le uve utilizzate per ottenere il prodotto vitivinicolo.

Articolo 46

Indicazione dell'imbottigliatore, del produttore, dell'importatore e del venditore

1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, paragrafo 1, lettere e) ed f), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del presente articolo si intendono per:

a)

«imbottigliatore», la persona fisica o giuridica, o un gruppo di tali persone, stabiliti nell'Unione europea, che effettuano o fanno effettuare l'imbottigliamento per proprio conto;

b)

«imbottigliamento,» il riempimento, con il prodotto interessato, di recipienti aventi una capienza uguale o inferiore a 60 litri, ai fini della successiva vendita;

c)

«produttore», la persona fisica o giuridica, o un gruppo di tali persone, che effettuano o fanno effettuare per proprio conto la trasformazione delle uve o del mosto di uve in vino oppure la trasformazione del mosto di uve o del vino in vino spumante, vino spumante gassificato, vino spumante di qualità o vino spumante di qualità del tipo aromatico;

d)

«importatore», la persona fisica o giuridica, o un gruppo di tali persone, stabiliti nell'Unione, che si assumono la responsabilità dell'immissione in libera pratica di merci non unionali ai sensi dell'articolo 5, punto 24), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12);

e)

«venditore», la persona fisica o giuridica, o un gruppo di tali persone, non rientranti nella definizione di produttore, che acquistano e poi mettono in circolazione vini spumanti, vini spumanti gassificati, vini spumanti di qualità o vini spumanti di qualità del tipo aromatico;

f)

«indirizzo», il nome dell'unità amministrativa locale e dello Stato membro o del paese terzo in cui sono situati i locali o la sede sociale dell'imbottigliatore, del produttore, del venditore o dell'importatore.

2.   Il nome e l'indirizzo dell'imbottigliatore sono completati:

a)

dai termini «imbottigliatore» oppure «imbottigliato da […]», eventualmente completati da riferimenti all'azienda del produttore, oppure

b)

da termini le cui condizioni di impiego sono definite dallo Stato membro se l'imbottigliamento dei prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta avviene:

i)

nell'azienda del produttore, oppure

ii)

nei locali di un gruppo di produttori, oppure

iii)

in un'impresa situata nella zona geografica delimitata o nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata.

In caso di imbottigliamento per conto terzi, l'indicazione dell'imbottigliatore è completata dai termini «imbottigliato per conto di […]» o, nel caso in cui sono indicati anche il nome e l'indirizzo della persona che ha effettuato l'imbottigliamento per conto terzi, dai termini «imbottigliato da […] per conto di […]».

Se l'imbottigliamento è realizzato in luogo diverso dalla sede dell'imbottigliatore, le indicazioni di cui al presente paragrafo sono accompagnate da un riferimento al luogo specifico in cui è effettuato l'imbottigliamento e, se è effettuato in un altro Stato membro, dal nome di tale Stato membro. Queste prescrizioni non si applicano se l'imbottigliamento è realizzato in un luogo situato nelle immediate vicinanze della sede dell'imbottigliatore.

Per i recipienti diversi dalle bottiglie, i termini «confezionatore» e «confezionato da […]» sostituiscono rispettivamente i termini «imbottigliatore» e «imbottigliato da […]», salvo se la lingua usata non permette di operare tale distinzione.

3.   Il nome e l'indirizzo del produttore o del venditore sono completati dai termini «produttore» o «prodotto da» e «venditore» o «venduto da» o da termini equivalenti.

Gli Stati membri possono decidere:

a)

di rendere obbligatoria l'indicazione del produttore;

b)

di autorizzare la sostituzione dei termini «produttore» o «prodotto da» con i termini elencati nell'allegato II.

4.   Il nome e l'indirizzo dell'importatore sono preceduti dai termini «importatore» o «importato da […]». Per i prodotti vitivinicoli importati alla rinfusa e imbottigliati nell'Unione, il nome dell'importatore può essere sostituito o completato con l'indicazione dell'imbottigliatore, a norma del paragrafo 2.

5.   Le indicazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 possono essere raggruppate se riguardano la stessa persona fisica o giuridica.

Una di tali indicazioni può essere sostituita da un codice stabilito dallo Stato membro in cui è situata la sede dell'imbottigliatore, del produttore, dell'importatore o del venditore. Il codice è completato da un riferimento allo Stato membro di cui trattasi. Sull'etichetta del vino figura anche l'indicazione del nome e dell'indirizzo di una persona fisica o giuridica intervenuta nel circuito commerciale del prodotto, diversa dall'imbottigliatore, dal produttore, dall'importatore o dal venditore indicati in codice.

6.   Se il nome o l'indirizzo dell'imbottigliatore, del produttore, dell'importatore o del venditore è costituito da una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta o la contiene, tale nome o indirizzo è indicato sull'etichetta:

a)

in caratteri le cui dimensioni non superano la metà di quelle dei caratteri utilizzati per la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta oppure per la designazione della categoria del prodotto vitivinicolo di cui trattasi, oppure

b)

per mezzo di un codice a norma del paragrafo 5, secondo comma.

Gli Stati membri possono decidere quale opzione si applica ai prodotti vitivinicoli ottenuti sul loro territorio.

Articolo 47

Indicazione del tenore di zucchero per i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini spumanti di qualità e i vini spumanti di qualità del tipo aromatico

1.   I termini che indicano il tenore di zucchero elencati nell'allegato III, parte A, del presente regolamento figurano sull'etichetta dei prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.   Se il tenore di zucchero dei prodotti vitivinicoli, espresso in fruttosio, glucosio e saccarosio, giustifica l'uso di due dei termini elencati nell'allegato III, parte A, è indicato solo uno di questi due termini.

3.   Fatte salve le condizioni di impiego descritte nell'allegato III, parte A, il tenore di zucchero non può differire di oltre 3 g per litro da quello indicato sull'etichetta del prodotto.

Articolo 48

Norme specifiche per i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti gassificati e i vini spumanti di qualità

1.   I termini «vino spumante gassificato» e «vino frizzante gassificato» di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono completati, in caratteri dello stesso tipo e delle stesse dimensioni, dai termini «ottenuto mediante aggiunta di anidride carbonica», anche in caso di applicazione dell'articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.   Il paragrafo 1 non si applica se la lingua utilizzata indica di per sé che è stata aggiunta anidride carbonica.

3.   Per i vini spumanti di qualità, il riferimento alla categoria del prodotto vitivinicolo può essere omesso per i vini sulla cui etichetta figura il termine «Sekt».

SEZIONE 2

Indicazioni facoltative

Articolo 49

Annata

1.   L'annata di cui all'articolo 120, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 può figurare sulle etichette dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punti da (1) a (11), (13), (15) e (16), del regolamento (UE) n. 1308/2013, a condizione che almeno l'85 % delle uve utilizzate per produrli siano state vendemmiate in tale annata. Sono esclusi:

a)

i quantitativi di prodotti vitivinicoli usati nella dolcificazione, nello «sciroppo di dosaggio» o nello «sciroppo zuccherino», o

b)

i quantitativi di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punto (3), lettere e) ed f), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.   Ai fini del paragrafo 1, i prodotti vitivinicoli che non recano una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta ma che recano in etichetta l'indicazione dell'annata sono certificati conformemente all'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione (13).

3.   Per i prodotti vitivinicoli ottenuti tradizionalmente da uve vendemmiate in gennaio o febbraio, l'annata da indicare sull'etichetta dei prodotti vitivinicoli è l'anno civile precedente.

Articolo 50

Nome della varietà di uve da vino

1.   I nomi delle varietà di uve da vino o loro sinonimi di cui all'articolo 120, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, utilizzate per l'ottenimento dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punti da (1) a (11), (13), (15) e (16), del regolamento (UE) n. 1308/2013, possono figurare sull'etichetta di tali prodotti alle condizioni stabilite alle lettere a) e b) se ottenuti nell'Unione, oppure alle condizioni stabilite alle lettere a) e c) se ottenuti in paesi terzi.

a)

I nomi delle varietà di uve da vino o loro sinonimi possono essere indicati alle seguenti condizioni:

i)

qualora sia nominata solo una varietà di uve da vino o suo sinonimo, almeno l'85 % del prodotto deve essere stato ottenuto da uve di tale varietà, esclusi

i quantitativi di prodotti vitivinicoli usati nella dolcificazione, nello «sciroppo di dosaggio» o nello «sciroppo zuccherino», o

i quantitativi di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punto (3), lettere e) ed f), del regolamento (UE) n. 1308/2013;

ii)

qualora siano nominate due o più varietà di uve da vino o loro sinonimi, il 100 % del prodotto deve essere stato ottenuto da uve di tali varietà, esclusi

i quantitativi di prodotti vitivinicoli usati nella dolcificazione, nello «sciroppo di dosaggio» o nello «sciroppo zuccherino», o

i quantitativi di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punto (3), lettere e) ed f), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Le varietà di uve da vino devono figurare sull'etichetta in ordine decrescente di percentuale e in caratteri delle stesse dimensioni.

b)

Per i prodotti vitivinicoli ottenuti nell'Unione, i nomi delle varietà di uve da vino o loro sinonimi sono quelli specificati nella classificazione delle varietà di uve da vino di cui all'articolo 81, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Per gli Stati membri esonerati dall'obbligo di classificazione ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, i nomi delle varietà di uve da vino o loro sinonimi sono quelli specificati nell'Elenco internazionale delle varietà di viti e dei loro sinonimi gestito dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino.

c)

Per i prodotti vitivinicoli originari dei paesi terzi, le condizioni di impiego dei nomi delle varietà di uve da vino o dei loro sinonimi sono conformi alle norme applicabili ai produttori di vino nel paese terzo interessato, comprese quelle stabilite dalle organizzazioni professionali rappresentative, e tali nomi o sinonimi sono quelli specificati nella lista di almeno una delle organizzazioni seguenti:

i)

Organizzazione internazionale della vigna e del vino;

ii)

Unione internazionale per la protezione delle selezioni vegetali;

iii)

Istituto internazionale delle risorse fitogenetiche.

2.   Ai fini del paragrafo 1, un prodotto vitivinicolo che non reca una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta ma che reca in etichetta l'indicazione della varietà di uve da vino è certificato conformemente all'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274.

Per i vini spumanti e i vini spumanti di qualità, i nomi delle varietà di uve da vino utilizzati per completare la designazione del prodotto, ossia «pinot blanc», «pinot noir», «pinot meunier» e «pinot gris» e i nomi equivalenti nelle altre lingue dell'Unione, possono essere sostituiti dal sinonimo «pinot».

3.   I nomi delle varietà di uve da vino e loro sinonimi costituiti da una denominazione di origine protetta o da una indicazione geografica protetta o che la contengono che possono figurare sull'etichetta di un prodotto recante una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta ovvero una indicazione geografica di un paese terzo sono quelli che figurano nell'allegato IV, parte A, del presente regolamento.

L'allegato IV, parte A, può essere modificato dalla Commissione solo per tener conto delle pratiche consolidate in materia di etichettatura di nuovi Stati membri, a seguito dell'adesione.

4.   I nomi delle varietà di uve da vino e loro sinonimi elencati nell'allegato IV, parte B, del presente regolamento che contengono in parte una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta e si riferiscono direttamente all'elemento geografico della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta di cui trattasi possono figurare esclusivamente sull'etichetta di un prodotto recante una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta ovvero una indicazione geografica di un paese terzo.

Articolo 51

Norme specifiche per l'indicazione delle varietà di uve da vino sui prodotti vitivinicoli che non recano una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta

Per i prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punti da (1) a (9) e (16), del regolamento (UE) n. 1308/2013 che non recano una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta e purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 120, paragrafo 2, del medesimo regolamento, gli Stati membri possono decidere di utilizzare l'espressione «vino varietale» completata da uno o da entrambi i seguenti nomi:

a)

il nome dello Stato membro o degli Stati membri interessati;

b)

il nome della o delle varietà di uve da vino.

Per i prodotti vitivinicoli di cui al primo comma non recanti una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta o non aventi una indicazione geografica di un paese terzo che riportano in etichetta il nome di una o più varietà di uve da vino, i paesi terzi possono decidere di utilizzare l'espressione «vino varietale» completata dal nome del paese terzo o dei paesi terzi interessati.

L'articolo 45 del presente regolamento non si applica in relazione all'indicazione del nome degli Stati membri o dei paesi terzi.

Nel caso del Regno Unito, il nome dello Stato membro può essere sostituito dal nome del territorio che fa parte del Regno Unito in cui sono vendemmiate le uve utilizzate per ottenere il prodotto vitivinicolo.

Articolo 52

Indicazione del tenore di zucchero per i prodotti vitivinicoli diversi dai vini spumanti, dai vini spumanti gassificati, dai vini spumanti di qualità e dai vini spumanti di qualità del tipo aromatico

1.   Il tenore di zucchero espresso in fruttosio e glucosio, a norma dell'allegato III, parte B, del presente regolamento, può figurare sull'etichetta dei prodotti vitivinicoli diversi da quelli di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.   Se il tenore di zucchero dei prodotti vitivinicoli giustifica l'uso di due dei termini elencati nell'allegato XII, parte B, del presente regolamento, è indicato solo uno di questi due termini.

3.   Fatte salve le condizioni di impiego descritte nell'allegato III, parte B, del presente regolamento, il tenore di zucchero non può differire di oltre 1 g per litro da quello indicato sull'etichetta del prodotto.

4.   Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punti (3), (8) e (9), del regolamento (UE) n. 1308/2013, purché le condizioni di impiego dell'indicazione del tenore di zucchero siano disciplinate dagli Stati membri o stabilite in norme applicabili nel paese terzo interessato, incluse, nel caso dei paesi terzi, le norme emanate da organizzazioni professionali rappresentative.

Articolo 53

Indicazioni che si riferiscono a determinati metodi di produzione

1.   A norma dell'articolo 120, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013, i prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punti da (1) a (11), (13), (15) e (16), del regolamento (UE) n. 1308/2013 possono recare indicazioni che si riferiscono a determinati metodi di produzione. Tali indicazioni possono comprendere i metodi di produzione di cui al presente articolo.

2.   Per designare un prodotto vitivinicolo, recante una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta ovvero una indicazione geografica di un paese terzo, che sia fermentato, maturato o invecchiato in un contenitore di legno sono utilizzati esclusivamente i termini che indicano determinati metodi di produzione elencati nell'allegato V. Gli Stati membri e i paesi terzi possono tuttavia stabilire altre indicazioni equivalenti a quelle previste nell'allegato V per tali prodotti vitivinicoli.

L'impiego di una delle indicazioni di cui al primo comma è consentito se il prodotto vitivinicolo è stato invecchiato in un contenitore di legno in conformità delle vigenti disposizioni nazionali, anche se l'invecchiamento prosegue in un altro tipo di contenitore.

Le indicazioni di cui al primo comma non possono essere utilizzate per designare un prodotto vitivinicolo ottenuto usando pezzi di legno di quercia, anche in combinazione con l'impiego di contenitori di legno.

3.   L'espressione «fermentato in bottiglia» può essere utilizzata soltanto per designare vini spumanti che recano una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica di un paese terzo oppure vini spumanti di qualità, a condizione che:

a)

il prodotto sia spumantizzato mediante seconda fermentazione alcolica in bottiglia;

b)

la durata del processo di produzione, compreso l'affinamento nell'azienda di produzione, calcolata a decorrere dall'inizio del processo di fermentazione destinato a rendere spumante la partita (cuvée), non sia inferiore a nove mesi;

c)

la durata della fermentazione destinata a rendere spumante la partita e la durata della presenza della partita sulle fecce siano di almeno novanta giorni;

d)

il prodotto sia separato dalle fecce mediante filtraggio secondo il metodo del travaso o mediante sboccatura.

4.   Le espressioni «fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale» o «metodo tradizionale» o «metodo classico» o «metodo classico tradizionale» possono essere utilizzate soltanto per designare vini spumanti che recano una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica di un paese terzo oppure vini spumanti di qualità, a condizione che il prodotto:

a)

sia spumantizzato mediante seconda fermentazione alcolica in bottiglia;

b)

sia rimasto senza interruzione sulle fecce per almeno nove mesi nella stessa azienda a partire dalla costituzione della partita (cuvée);

c)

sia separato dalle fecce mediante sboccatura.

5.   L'espressione «Crémant» può essere utilizzata soltanto per i vini spumanti di qualità bianchi o rosati che recano una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica di un paese terzo, a condizione che:

a)

le uve siano vendemmiate a mano;

b)

il vino sia prodotto con mosto ottenuto dalla pressatura di grappoli interi o diraspati; la quantità di mosto ottenuto non superi 100 litri per 150 chili di uva;

c)

il tenore massimo di anidride solforosa non sia superiore a 150 mg/l;

d)

il tenore di zucchero sia inferiore a 50 g/l;

e)

il vino risponda ai requisiti di cui al paragrafo 4.

Fatto salvo l'articolo 55, il termine «Crémant» è indicato sull'etichetta dei vini spumanti di qualità insieme al nome dell'unità geografica che è alla base della zona delimitata di produzione della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica del paese terzo di cui trattasi.

Il primo comma, lettera a), e il secondo comma non si applicano ai produttori titolari di marchi commerciali che contengono il termine «Crémant» registrati anteriormente al 1o marzo 1986.

6.   I riferimenti alla produzione biologica dell'uva sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (14).

Articolo 54

Indicazione dell'azienda

1.   I termini elencati nell'allegato VI con riferimento all'azienda, diversi dall'indicazione del nome dell'imbottigliatore, del produttore o del venditore, sono riservati ai prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.

Tali termini sono utilizzati soltanto se il prodotto vitivinicolo è ottenuto esclusivamente da uve vendemmiate in vigneti coltivati da tale azienda e la vinificazione è interamente effettuata nell'azienda.

2.   Gli Stati membri disciplinano l'uso dei loro termini rispettivi elencati nell'allegato VI. I paesi terzi adottano le norme applicabili all'uso dei loro termini rispettivi elencati nell'allegato VI, inclusi quelli stabiliti dalle organizzazioni professionali rappresentative.

3.   Gli operatori che partecipano alla commercializzazione del prodotto vitivinicolo ottenuto in tale azienda possono utilizzare il nome dell'azienda per l'etichettatura e la presentazione del prodotto vitivinicolo solo con l'autorizzazione dell'azienda di cui trattasi.

Articolo 55

Riferimento al nome di un'unità geografica più piccola o più ampia della zona che è alla base della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta

1.   A norma dell'articolo 120, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e fermi restando gli articoli 45 e 46, soltanto i prodotti vitivinicoli recanti una denominazione di origine protetta, una indicazione geografica protetta o una indicazione geografica di un paese terzo possono riportare in etichetta il riferimento al nome di un'unità geografica più piccola o più ampia della zona di tale denominazione di origine o indicazione geografica.

2.   Ove sia fatto riferimento al nome di un'unità geografica più piccola della zona che è alla base della denominazione di origine o dell'indicazione geografica, la zona dell'unità geografica in questione è definita con precisione dal richiedente nel disciplinare di produzione e nel documento unico. Gli Stati membri hanno la facoltà di adottare norme sull'uso di queste unità geografiche.

Ai prodotti vitivinicoli ottenuti in un'unità geografica più piccola si applicano le seguenti disposizioni:

a)

almeno l'85 % delle uve da cui è ottenuto il prodotto vitivinicolo proviene dall'unità geografica più piccola. Sono esclusi:

i)

i quantitativi di prodotti vitivinicoli usati nella dolcificazione, nello «sciroppo di dosaggio» o nello «sciroppo zuccherino»,

ii)

i quantitativi di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punto (3), lettere e) ed f), del regolamento (UE) n. 1308/2013;

b)

le rimanenti uve utilizzate nella produzione provengono dalla zona geografica delimitata della denominazione di origine o dell'indicazione geografica corrispondenti.

Per i marchi commerciali registrati o acquisiti con l'uso anteriormente all'11 maggio 2002 che sono costituiti o contengono il nome di un'unità geografica più piccola della zona alla base della denominazione di origine o dell'indicazione geografica e i riferimenti alla zona geografica dello Stato membro interessato, gli Stati membri possono decidere di non applicare le condizioni di cui al secondo comma, lettere a) e b).

3.   Il nome di un'unità geografica più piccola o più ampia della zona alla base della denominazione di origine o dell'indicazione geografica ovvero i riferimenti a una zona geografica sono costituiti dal nome di:

a)

una località o un gruppo di località;

b)

un'unità amministrativa locale o una sua parte;

c)

una sottoregione viticola o una parte di sottoregione viticola;

d)

una zona amministrativa.

SEZIONE 3

Norme in materia di determinati tipi di bottiglia e dispositivi di chiusura

Articolo 56

Condizioni di impiego di determinati tipi di bottiglia

Per figurare nell'elenco dei determinati tipi di bottiglia di cui all'allegato VII, il tipo di bottiglia risponde ai seguenti requisiti:

a)

è stato utilizzato esclusivamente, autenticamente e tradizionalmente negli ultimi 25 anni per un prodotto vitivinicolo recante una particolare denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, e

b)

l'uso evoca nel consumatore un prodotto vitivinicolo recante una particolare denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.

Nell'allegato VII figurano le condizioni che disciplinano l'uso dei determinati tipi di bottiglia riconosciuti.

Articolo 57

Norme sulla presentazione di determinati prodotti vitivinicoli

1.   I vini spumanti, i vini spumanti di qualità e i vini spumanti di qualità del tipo aromatico prodotti all'interno dell'Unione sono commercializzati o esportati in bottiglie di vetro per vino spumante munite di uno dei seguenti dispositivi di chiusura:

a)

per le bottiglie di volume nominale superiore a 0,2 l: un tappo a forma di fungo, in sughero o altri materiali ammessi ad entrare in contatto con gli alimenti, trattenuto da un fermaglio, coperto eventualmente da una capsula e rivestito da una lamina che ricopra tutto il tappo e interamente o parzialmente il collo della bottiglia;

b)

per le bottiglie di volume nominale non superiore a 0,2 l: qualsiasi altro dispositivo di chiusura idoneo.

Non possono essere commercializzate o esportate in bottiglie di vetro per vino spumante né con un dispositivo di chiusura di cui al primo comma, lettera a), altre bevande elaborate nell'Unione.

2.   In deroga al paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri possono decidere che altre bevande possono essere commercializzate o esportate in bottiglie di vetro per vino spumante e/o con un dispositivo di chiusura di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), purché siano tradizionalmente imbottigliate in bottiglie di questo tipo e i consumatori non siano indotti in errore quanto alla vera natura della bevanda.

Articolo 58

Disposizioni supplementari degli Stati membri produttori in materia di etichettatura e presentazione

1.   Gli Stati membri possono rendere obbligatorio l'uso delle indicazioni di cui agli articoli 49, 50, 52, 53 e 55 del presente regolamento e all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34, oppure vietarlo o riservarlo ai prodotti vitivinicoli recanti una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta ottenuti nel loro territorio, mediante l'inserimento di condizioni più rigorose di quelle stabilite dal presente capo nel disciplinare di produzione dei prodotti vitivinicoli di cui trattasi.

2.   Gli Stati membri possono rendere obbligatorio l'uso delle indicazioni di cui agli articoli 52 e 53 del presente regolamento per i prodotti vitivinicoli ottenuti nel loro territorio che non recano una denominazione di origine o una indicazione geografica.

3.   A fini di controllo gli Stati membri possono decidere di definire e disciplinare indicazioni diverse da quelle elencate nell'articolo 119, paragrafo 1, e nell'articolo 120, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i prodotti vitivinicoli ottenuti nel loro territorio.

4.   A fini di controllo gli Stati membri possono decidere di rendere applicabili gli articoli 118, 119 e 120 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i prodotti vitivinicoli imbottigliati nel loro territorio ma non ancora commercializzati o esportati.

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 59

Lingua della procedura

I documenti e le informazioni trasmessi alla Commissione in relazione a una domanda di protezione, a una domanda di modifica del disciplinare di produzione, alla procedura di opposizione e alla procedura di cancellazione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica a norma degli articoli da 94 a 98 e degli articoli 105 e 106 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e di una menzione tradizionale a norma degli articoli da 25 a 31 e degli articoli 34 e 35 del presente regolamento sono tutti redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione o corredati di una traduzione certificata in una di tali lingue.

Articolo 60

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 607/2009 è abrogato.

Articolo 61

Misure transitorie

1.   Gli articoli da 2 a 12 e l'articolo 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 concernenti la domanda di protezione e l'etichettatura temporanea continuano ad applicarsi per tutte le domande di protezione pendenti alla data di applicazione del presente regolamento.

2.   Gli articoli da 13 a 16 del regolamento (CE) n. 607/2009 concernenti la procedura di opposizione continuano ad applicarsi alle domande di protezione i cui relativi documenti unici sono già stati pubblicati a fini di opposizione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea alla data di applicazione del presente regolamento.

3.   Gli articoli 21, 22 e 23 del regolamento (CE) n. 607/2009 concernenti la cancellazione della protezione continuano ad applicarsi alle richieste di cancellazione della protezione pendenti alla data di applicazione del presente regolamento.

4.   Le disposizioni del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 che disciplinano le opposizioni si applicano alle domande pendenti i cui relativi documenti unici sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo la data di applicazione del presente regolamento.

5.   I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano mutatis mutandis alle procedure concernenti le menzioni tradizionali per le quali è pendente una domanda di protezione o una richiesta di cancellazione alla data di applicazione del presente regolamento.

6.   Gli articoli 20 e 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 concernenti le modifiche del disciplinare e l'etichettatura temporanea continuano ad applicarsi sia alle domande di modifica di un disciplinare già pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea alla data di applicazione del presente regolamento sia alle domande di modifica minore o non minore che gli Stati membri dichiarano rispondenti ai requisiti per una modifica dell'Unione.

Per quanto riguarda le domande di modifica pendenti non contemplate dal primo comma, le decisioni degli Stati membri di presentare tali modifiche alla Commissione sono considerate approvazione di una modifica ordinaria ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del presente regolamento.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco delle modifiche pendenti per posta elettronica entro i tre mesi successivi alla data di applicazione del presente regolamento. Nell'elenco le modifiche sono ripartite nelle seguenti due categorie:

a)

modifiche considerate rispondenti ai requisiti di una modifica dell'Unione;

b)

modifiche considerate rispondenti ai requisiti di una modifica ordinaria.

La Commissione pubblica l'elenco delle modifiche ordinarie, ripartite per Stato membro, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, entro tre mesi dal ricevimento dell'elenco completo di ciascuno Stato membro e rende pubblici le domande e i documenti unici riguardanti tali modifiche ordinarie.

7.   Le disposizioni del regolamento (CE) n. 607/2009 continuano ad applicarsi alle domande di modifica di una menzione tradizionale pendenti alla data di applicazione del presente regolamento.

8.   Le modifiche di un disciplinare di produzione presentate alle autorità competenti di uno Stato membro a decorrere dal 1o agosto 2009 e trasmesse da dette autorità alla Commissione anteriormente al 30 giugno 2014, in conformità dell'articolo 73, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 607/2009, sono considerate approvate se la Commissione le ha riconosciute atte ad adeguare il disciplinare all'articolo 118 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Le modifiche che la Commissione non ha riconosciuto atte ad adeguare il disciplinare all'articolo 118 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono considerate domande di modifica ordinaria e ad esse si applicano le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 6 del presente articolo.

9.   I prodotti vitivinicoli immessi sul mercato o etichettati nel rispetto del regolamento (CE) n. 607/2009 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

10.   Per ogni modifica del disciplinare di produzione presentata a uno Stato membro a decorrere dal 1o agosto 2009 e trasmessa dallo Stato membro alla Commissione anteriormente al 31 dicembre 2011 si applica la procedura di cui all'articolo 118 vicies del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 62

Entrata in vigore ed applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60).

(4)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

(5)  Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

(7)  Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli (Cfr. pag. 46 della presente Gazzetta ufficiale).

(9)  Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 25).

(10)  Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (rifusione) (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(13)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1).

(14)  Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).


ALLEGATO I

PARTE A

Termini di cui all'articolo 41, paragrafo 1

Lingua

Termini riguardanti i solfiti

Termini riguardanti le uova e i prodotti a base di uova

Termini riguardanti il latte e i prodotti a base di latte

in bulgaro

«сулфити» o «серен диоксид»

«яйце», «яйчен протеин», «яйчен продукт», «яйчен лизозим» o «яйчен албумин»

«мляко», «млечни продукти», «млечен казеин» o «млечен протеин»

in spagnolo

«sulfitos» o «dióxido de azufre»

«huevo», «proteína de huevo», «ovoproducto», «lisozima de huevo» o «ovoalbúmina»

«leche», «productos lácteos», «caseína de leche» o «proteína de leche»

in ceco

«siřičitany» o «oxid siřičitý»

«vejce», «vaječná bílkovina», «výrobky z vajec», «vaječný lysozym» o «vaječný albumin»

«mléko», «výrobky z mléka», «mléčný kasein» o «mléčná bílkovina»

in danese

«sulfitter»o«svovldioxid»

«æg»,«ægprotein»,«ægprodukt»,«æglysozym», o«ægalbumin»

«mælk»,«mælkeprodukt»,«mælkecasein»o«mælkeprotein»

in tedesco

«Sulfite» o «Schwefeldioxid»

«Ei», «Eiprotein», «Eiprodukt», «Lysozym aus Ei» o «Albumin aus Ei»

«Milch», «Milcherzeugnis», «Kasein aus Milch» o «Milchprotein»

in estone

«sulfitid» o «vääveldioksiid»

«muna», «munaproteiin», «munatooted», «munalüsosüüm» o «munaalbumiin»…

«piim», «piimatooted», «piimakaseiin» o «piimaproteiin»

in greco

«θειώδη», «διοξείδιο του θείου» o «ανυδρίτης του θειώδους οξέος»

«αυγό», «πρωτεΐνη αυγού», «προϊόν αυγού», «λυσοζύμη αυγού» o «αλβουμίνη αυγού»

«γάλα», «προϊόντα γάλακτος», «καζεΐνη γάλακτος» o «πρωτεΐνη γάλακτος»

in inglese

'sulphites', 'sulfites', 'sulphur dioxide' o 'sulfur dioxide'

'egg', 'egg protein', 'egg product', 'egg lysozyme' o 'egg albumin'

'milk', 'milk products', 'milk casein' o 'milk protein'

in francese

«sulfites» o «anhydride sulfureux»

«œuf», «protéine de l'œuf», «produit de l'œuf», «lysozyme de l'œuf» o «albumine de l'œuf»

«lait», «produits du lait», «caséine du lait» o «protéine du lait»

in croato

«sulfiti» o «sumporov dioksid»

«jaje», «bjelančevine iz jaja», «proizvodi od jaja», «lizozim iz jaja» o «albumin iz jaja»

«mlijeko», «mliječni proizvodi», «kazein iz mlijeka» o «mliječne bjelančevine»

in italiano

«solfiti» o «anidride solforosa»

«uovo», «proteina dell'uovo», «derivati dell'uovo», «lisozima da uovo» o «ovoalbumina»

«latte», «derivati del latte», «caseina del latte» o «proteina del latte»

in lettone

«sulfīti» o «sēra dioksīds»

«olas», «olu olbaltumviela», «olu produkts», «olu lizocīms» o «olu albumīns»

«piens», «piena produkts», «piena kazeīns» o «piena olbaltumviela»

in lituano

«sulfitai» o «sieros dioksidas»

«kiaušiniai», «kiaušinių baltymai», «kiaušinių produktai», «kiaušinių lizocimas» o «kiaušinių albuminas»

«pienas», «pieno produktai», «pieno kazeinas» o «pieno baltymai»

in ungherese

«szulfitok» o «kén-dioxid»

«tojás», «tojásból származó fehérje», «tojástermék», «tojásból származó lizozim» o «tojásból származó albumin»

«tej», «tejtermékek», «tejkazein» o «tejfehérje»

in maltese

«sulfiti» o «diossidu tal-kubrit»

«bajd», «proteina tal-bajd», «prodott tal-bajd», «liżożima tal-bajd» o «albumina tal-bajd»

«ħalib», «prodotti tal-ħalib», «kaseina tal-ħalib» o «proteina tal-ħalib»

in neerlandese

«sulfieten» o «zwaveldioxide»

«ei», «eiproteïne», «eiderivaat», «eilysozym» o «eialbumine»

«melk», «melkderivaat», «melkcaseïne» o «melkproteïnen»

in polacco

«siarczyny», «dwutlenek siarki» o «ditlenek siarki»

«jajo», «białko jaja», «produkty z jaj», «lizozym z jaja» o «albuminę z jaja»

«mleko», «produkty mleczne», «kazeinę z mleka» o «białko mleka»

in portoghese

«sulfitos» o «dióxido de enxofre»

«ovo», «proteína de ovo», «produto de ovo», «lisozima de ovo» o «albumina de ovo»

«leite», «produtos de leite», «caseína de leite» o «proteína de leite»

in rumeno

«sulfiți» o «dioxid de sulf»

«ouă», «proteine din ouă», «produse din ouă», «lizozimă din ouă» o «albumină din ouă»

«lapte», «produse din lapte», «cazeină din lapte» o «proteine din lapte»

in slovacco

«siričitany» o «oxid siričitý»

«vajce», «vaječná bielkovina», «výrobok z vajec», «vaječný lyzozým» o «vaječný albumín»

«mlieko», «výrobky z mlieka», «mliečne výrobky», «mliečny kazeín» o «mliečna bielkovina»

in sloveno

«sulfiti» o «žveplov dioksid»

«jajce», «jajčne beljakovine», «proizvod iz jajc», «jajčni lizocim» o «jajčni albumin»

«mleko», «proizvod iz mleka», «mlečni kazein» o «mlečne beljakovine»

in finlandese

«sulfiittia», «sulfiitteja» o «rikkidioksidia»

«kananmunaa», «kananmunaproteiinia», «kananmunatuotetta», «lysotsyymiä (kananmunasta)» o «kananmuna-albumiinia»

«maitoa», «maitotuotteita», «kaseiinia (maidosta)» o «maitoproteiinia»

in svedese

«sulfiter» o «svaveldioxid»

«ägg», «äggprotein», «äggprodukt», «ägglysozym» o «äggalbumin»

«mjölk», «mjölkprodukter», «mjölkkasein» o «mjölkprotein»

PARTE B

Pittogrammi di cui all'articolo 41, paragrafo 2

Image

Image

Image

Image


ALLEGATO II

Termini di cui all'articolo 46, paragrafo 3, secondo comma, lettera b)

Lingua

Termini autorizzati in sostituzione di «produttore»

Termini autorizzati in sostituzione di «prodotto da»

BG

«преработвател»

«преработено от»

ES

«elaborador»

«elaborado por»

CS

«zpracovatel» o «vinař»

«zpracováno v» o «vyrobeno v»

DA

«forarbejdningsvirksomhed»o«vinproducent»

«forarbejdet af»

DE

«Verarbeiter»

«verarbeitet von» o «versektet durch»

«Sektkellerei»

ET

«töötleja»

«töödelnud»

EL

«οινοποιός»

«οινοποιήθηκε από»,

EN

«processor» o «winemaker»

«processed by» o «made by»

FR

«élaborateur»

«élaboré par»

IT

«elaboratore» o «spumantizzatore»

«elaborato da» o «spumantizzato da»

LV

«izgatavotājs»

«vīndaris» o «ražojis»

LT

«perdirbėjas»

«perdirbo»

HU

«feldolgozó:»

«feldolgozta:»

MT

«proċessur»

«ipproċessat minn»

NL

«verwerker» o «bereider»

«verwerkt door» o «bereid door»

PL

«przetwórca» o «wytwórca»

«przetworzone przez» o «wytworzone przez»

PT

«elaborador» o «preparador»

«elaborado por» o «preparado por»

RO

«elaborator»

«elaborat de»

SI

«pridelovalec»

«prideluje»

SK

«spracovateľ»

«spracúva»

FI

«valmistaja»

«valmistanut»

SV

«bearbetningsföretag»

«bearbetat av»


ALLEGATO III

PARTE A

Elenco dei termini di cui all'articolo 47, paragrafo 1, da usare per i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini spumanti di qualità e i vini spumanti di qualità del tipo aromatico

Termini

Condizioni di impiego

brut nature, naturherb, bruto natural, pas dosé, dosage zéro, natūralusis briutas, īsts bruts, přírodně tvrdé, popolnoma suho, dosaggio zero, брют натюр, brut natur

Se il tenore di zucchero è inferiore a 3 g/l; tali termini possono essere usati unicamente per i prodotti che non hanno subito aggiunta di zucchero dopo la fermentazione secondaria.

extra brut, extra herb, ekstra briutas, ekstra brut, ekstra bruts, zvláště tvrdé, extra bruto, izredno suho, ekstra wytrawne, екстра брют

Se il tenore di zucchero è compreso tra 0 e 6 g/l.

brut, herb, briutas, bruts, tvrdé, bruto, zelo suho, bardzo wytrawne, брют

Se il tenore di zucchero è inferiore a 12 g/l.

extra dry, extra trocken, extra seco, labai sausas, ekstra kuiv, ekstra sausais, különlegesen száraz, wytrawne, suho, zvláště suché, extra suché, екстра сухо, extra sec, ekstra tør, vrlo suho

Se il tenore di zucchero è compreso tra 12 e 17 g/l.

sec, trocken, secco, asciutto, dry, tør, ξηρός, seco, torr, kuiva, sausas, kuiv, sausais, száraz, półwytrawne, polsuho, suché, сухо, suho

Se il tenore di zucchero è compreso tra 17 e 32 g/l.

demi-sec, halbtrocken, abboccato, medium dry, halvtør, ημίξηρος, semi seco, meio seco, halvtorr, puolikuiva, pusiau sausas, poolkuiv, pussausais, félszáraz, półsłodkie, polsladko, polosuché, polosladké, полусухо, polusuho

Se il tenore di zucchero è compreso tra 32 e 50 g/l.

doux, mild, dolce, sweet, sød, γλυκός, dulce, doce, söt, makea, saldus, magus, édes, ħelu, słodkie, sladko, sladké, сладко, dulce, saldais, slatko

Se il tenore di zucchero è superiore a 50 g/l.

PARTE B

Elenco dei termini di cui all'articolo 52, paragrafo 1, da usare per i prodotti diversi da quelli elencati nella parte A

Termini

Condizioni di impiego

сухо, seco, suché, tør, trocken, kuiv, ξηρός, dry, sec, secco, asciuttto, sausais, sausas, száraz, droog, wytrawne, seco, sec, suho, kuiva

Se il tenore di zucchero non è superiore:

a 4 g/l oppure

a 9 g/l purché il tenore di acidità totale, espresso in grammi di acido tartarico per litro, non sia inferiore di oltre 2 grammi al tenore di zucchero residuo.

полусухо, semiseco, polosuché, halvtør, halbtrocken, poolkuiv, ημίξηρος, medium dry, demi-sec, abboccato, pussausais, pusiau sausas, félszáraz, halfdroog, półwytrawne, meio seco, adamado, demisec, polsuho, puolikuiva, halvtorrt, polusuho

Se il tenore di zucchero è superiore al limite massimo consentito ma non supera:

12 g/l oppure

18 g/l purché il tenore di acidità totale, espresso in grammi di acido tartarico per litro, non sia inferiore di oltre 10 grammi al tenore di zucchero residuo.

полусладко, semidulce, polosladké, halvsød, lieblich, poolmagus, ημίγλυκος, medium, medium sweet, moelleux, amabile, pussaldais, pusiau saldus, félédes, halfzoet, półsłodkie, meio doce, demidulce, polsladko, puolimakea, halvsött, poluslatko

Se il tenore di zucchero è superiore al limite massimo consentito ma non supera 45 g/l.

сладко, dulce, sladké, sød, süss, magus, γλυκός, sweet, doux, dolce, saldais, saldus, édes, ħelu, zoet, słodkie, doce, dulce, sladko, makea, sött, slatko.

Se il tenore di zucchero è almeno pari a 45 g/l.


ALLEGATO IV

ELENCO DELLE VARIETÀ DI UVE DA VINO E DEI LORO SINONIMI CHE POSSONO FIGURARE SULL'ETICHETTA DEI VINI (1)

PARTE A

Elenco delle varietà di uve da vino e dei loro sinonimi che possono figurare sull'etichetta dei vini in conformità all'articolo 50, paragrafo 3

 

Nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta

Nome della varietà o suoi sinonimi

Paesi che possono utilizzare il nome della varietà o uno dei suoi sinonimi (2)

1

Alba (IT)

Albarossa

Italiao

2

Alicante (ES)

Alicante Bouschet

Greciao, Italiao, Portogalloo, Algeriao, Tunisiao, Stati Unitio, Ciproo , Sud Africa, Croazia

NB: per la designazione del vino non è possibile utilizzare il solo nome «Alicante».

3

Alicante Branco

Portogalloo

4

Alicante Henri Bouschet

Franciao, Serbia e Montenegro (6)

5

Alicante

Italiao

6

Alikant Buse

Serbia e Montenegro (4)

7

Avola (IT)

Nero d'Avola

Italia

8

Bohotin (RO)

Busuioacă de Bohotin

Romania

9

Borba (PT)

Borba

Spagnao

10

Bourgogne (FR)

Blauburgunder

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (13-20-30), Austria (18-20), Canada (20-30), Cile (20-30), Italia (20-30), Svizzera

11

Blauer Burgunder

Austria (10-13), Serbia e Montenegro (17-30)

12

Blauer Frühburgunder

Germania (24)

13

Blauer Spätburgunder

Germania (30), Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (10-20-30), Austria (10-11), Bulgaria (30), Canada (10-30), Cile (10-30), Romania (30), Italia (10-30)

14

Burgund Mare

Romania (35, 27, 39, 41)

14 bis

Borgonja istarska

Croazia

15

Burgundac beli

Serbia e Montenegro (34)

15 bis

Burgundac bijeli

Croazia

17

Burgundac crni

Serbia e Montenegro (11-30), Croazia

18

Burgundac sivi

Croaziao, Serbia e Montenegro o

19

Burgundec bel

Ex Repubblica iugoslava di Macedoniao

20

Burgundec crn

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (10-13-30)

21

Burgundec siv

Ex Repubblica iugoslava di Macedoniao

22

Early Burgundy

Stati Unitio

23

Fehér Burgundi, Burgundi

Ungheria (31)

24

Frühburgunder

Germania (12), Paesi Bassio

25

Grauburgunder

Germania, Bulgaria, Ungheriao, Romania (26)

26

Grauer Burgunder

Canada, Romania (25), Germania, Austria

27

Grossburgunder

Romania (37, 14, 40, 42)

28

Kisburgundi kék

Ungheria (30)

29

Nagyburgundi

Ungheriao

30

Spätburgunder

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (10-13-20), Serbia e Montenegro (11-17), Bulgaria (13), Canada (10-13), Cile, Ungheria (29), Moldovao, Romania (13), Italia (10-13), Regno Unito, Germania (13)

31

 

Weißburgunder

Sud Africa (33), Canada, Cile (32), Ungheria (23), Germania (32, 33), Austria (32), Regno Unitoo, Italia

32

 

Weißer Burgunder

Germania (31, 33), Austria (31), Cile (31), Slovenia, Italia

33

 

Weissburgunder

Sud Africa (31), Germania (31, 32), Regno Unito, Italia, Svizzerao

34

 

Weisser Burgunder

Serbia e Montenegro (15)

35

Calabria (IT)

Calabrese

Italia

36

Cotnari (RO)

Grasă de Cotnari

Romania

37

Franken (DE)

Blaufränkisch

Repubblica ceca (39), Austriao, Germania, Slovenia (Modra frankinja, Frankinja), Ungheria, Romania (14, 27, 39, 41)

38

Frâncușă

Romania

39

Frankovka

Repubblica ceca (37), Slovacchia (40), Romania (14, 27, 38, 41), Croazia

40

Frankovka modrá

Slovacchia (39)

41

Kékfrankos

Ungheria, Romania (37, 14, 27, 39)

42

Friuli (IT)

Friulano

Italia

43

Graciosa (PT)

Graciosa

Portogalloo

44

Мелник (BU)

Melnik

Мелник

Melnik

Bulgaria

45

Montepulciano (IT)

Montepulciano

Italiao

46

Moravské (CZ)

Cabernet Moravia

Repubblica cecao

47

Moravia dulce

Spagnao

48

Moravia agria

Spagnao

49

Muškat moravský

Repubblica cecao, Slovacchia

50

Odobești (RO)

Galbenă de Odobești

Romania

51

Porto (PT)

Portoghese

Italiao

52

Rioja (ES)

Torrontés riojano

Argentinao

53

Sardegna (IT)

Barbera Sarda

Italia

54

Sciacca (IT)

Sciaccarello

Francia

55

Teran (SI)

Teran

Croazia (3)

PARTE B

Elenco delle varietà di uve da vino e dei loro sinonimi che possono figurare sull'etichetta dei vini in conformità all'articolo 50, paragrafo 4

 

Nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta

Nome della varietà o suoi sinonimi

Paesi che possono utilizzare il nome della varietà o uno dei suoi sinonimi (4)

1

Mount Athos — Agioritikos (GR)

Agiorgitiko

Grecia, Ciproo

2

Aglianico del Taburno (IT)

Aglianico

Italiao, Greciao, Maltao, Stati Uniti

2 bis

Aglianico del Taburno

Aglianico crni

Croazia

 

Aglianico del Vulture (IT)

Aglianicone

Italiao

4

Aleatico di Gradoli (IT)

Aleatico di Puglia (IT)

Aleatico

Italia, Australia, Stati Uniti

5

Ansonica Costa dell'Argentario (IT)

Ansonica

Italia, Australia

6

Conca de Barbera (ES)

Barbera Bianca

Italiao

7

Barbera

Sud Africao, Argentinao, Australiao, Croaziao, Messicoo, Sloveniao, Uruguayo, Stati Unitio, Greciao, Italiao, Maltao

8

Barbera Sarda

Italiao

9

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco (IT)

Bosco Eliceo (IT)

Bosco

Italiao

10

Brachetto d'Acqui (IT)

Brachetto

Italia, Australia

11

Etyek-Buda (HU)

Budai

Ungheriao

12

Cesanese del Piglio (IT)

Cesanese di Olevano Romano (IT)

Cesanese di Affile (IT)

Cesanese

Italia, Australia

13

Cortese di Gavi (IT)

Cortese dell'Alto Monferrato (IT)

Cortese

Italia, Australia, Stati Uniti

14

Duna (HU)

Duna gyöngye

Ungheria

15

Dunajskostredský (SK)

Dunaj

Slovacchia

16

Côte de Duras (FR)

Durasa

Italia

17

Korinthos-Korinthiakos (GR)

Corinto Nero

Italiao

18

Korinthiaki

Greciao

19

Fiano di Avellino (IT)

Fiano

Italia, Australia, Stati Uniti

20

Fortana del Taro (IT)

Fortana

Italia, Australia

21

Freisa d'Asti (IT)

Freisa di Chieri (IT)

Freisa

Italia, Australia, Stati Uniti

22

Greco di Bianco (IT)

Greco di Tufo (IT)

Greco

Italia, Australia

23

Grignolino d'Asti (IT)

Grignolino del Monferrato Casalese (IT)

Grignolino

Italia, Australia, Stati Uniti

24

Izsáki Arany Sárfehér (HU)

Izsáki Sárfehér

Ungheria

25

Lacrima di Morro d'Alba (IT)

Lacrima

Italia, Australia

26

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Lambrusco grasparossa

Italia

27

Lambrusco

Italia, Australia  (5), Stati Uniti

28

Lambrusco di Sorbara (IT)

29

Lambrusco Mantovano (IT)

30

Lambrusco Salamino di Santa Croce (IT)

31

Lambrusco Salamino

Italia

32

Colli Maceratesi

Maceratino

Italia, Australia

33

Nebbiolo d'Alba (IT)

Nebbiolo

Italia, Australia, Stati Uniti, Croazia

34

Colli Orientali del Friuli Picolit (IT)

Picolit

Italia

35

Pikolit

Slovenia

36

Colli Bolognesi Classico Pignoletto (IT)

Pignoletto

Italia, Australia

37

Primitivo di Manduria

Primitivo

Italia, Australia, Stati Uniti, Croazia

38

Rheingau (DE)

Rajnai rizling

Ungheria (41)

39

Rheinhessen (DE)

Rajnski rizling

Serbia e Montenegro (40-41-46), Croazia

40

Renski rizling

Serbia e Montenegro (39-43-46), Slovenia o (45)

41

Rheinriesling

Bulgariao, Austria, Germania (43), Ungheria (38), Repubblica ceca (49), Italia (43), Grecia, Portogallo, Slovenia

42

Rhine Riesling

Sud Africao, Australiao, Cile (44), Moldovao, Nuova Zelandao, Cipro, Ungheria o

43

Riesling renano

Germania (41), Serbia e Montenegro (39-40-46), Italia (41)

44

Riesling Renano

Cile (42), Malta o

45

Radgonska ranina

Slovenia, Croazia

46

Rizling rajnski

Serbia e Montenegro (39-40-43)

47

Rizling Rajnski

Ex Repubblica iugoslava di Macedoniao, Croaziao

48

Rizling rýnsky

Slovacchiao

49

Ryzlink rýnský

Repubblica ceca (41)

50

Rossese di Dolceacqua (IT)

Rossese

Italia, Australia

51

Sangiovese di Romagna (IT)

Sangiovese

Italia, Australia, Stati Uniti, Croazia

52

Štajerska Slovenija (SI)

Štajerska belina

Slovenia, Croazia

52 bis

Štajerska Slovenija (SI)

Štajerka

Croazia

53

Teroldego Rotaliano (IT)

Teroldego

Italia, Australia, Stati Uniti

54

Vinho Verde (PT)

Verdea

Italiao

55

Verdeca

Italia

56

Verdese

Italiao

57

Verdicchio dei Castelli di Jesi (IT)

Verdicchio di Matelica (IT)

Verdicchio

Italia, Australia

58

Vermentino di Gallura (IT)

Vermentino di Sardegna (IT)

Vermentino

Italia, Australia, Stati Uniti d'America, Croazia

59

Vernaccia di San Gimignano (IT)

Vernaccia di Oristano (IT)

Vernaccia di Serrapetrona (IT)

Vernaccia

Italia, Australia

60

Zala (HU)

Zalagyöngye

Ungheria


(1)  

LEGENDA:

:

in corsivo

:

riferimento al sinonimo della varietà di uve da vino

:

«o»

:

nessun sinonimo

:

in grassetto

:

colonna 3: nome della varietà di uve da vino

colonna 4: paese nel quale il nome corrisponde a una varietà e riferimento alla varietà in questione

:

caratteri normali

:

colonna 3: nome del sinonimo di una varietà di vite

colonna 4: nome del paese che utilizza il sinonimo di una varietà di vite

(2)  Per gli Stati interessati, le deroghe previste dal presente allegato sono autorizzate esclusivamente per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta prodotti con le varietà indicate.

(3)  Esclusivamente per la DOP «Hrvatska Istra» (PDO-HR-A1652), a condizione che «Hrvatska Istra» e «Teran» appaiano nello stesso campo visivo e che il nome «Teran» sia riportato con un carattere di dimensioni inferiori a quelle utilizzate per «Hrvatska Istra».

(4)  Per gli Stati interessati, le deroghe previste dal presente allegato sono autorizzate esclusivamente per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta prodotti con le varietà indicate.

(5)  Uso autorizzato conformemente alle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 4, dell'accordo tra la Comunità europea e l'Australia sul commercio del vino del 1o dicembre 2008 (GU L 28 del 30.1.2009, pag. 3).


ALLEGATO V

Indicazioni autorizzate nell'etichettatura dei vini a norma dell'articolo 53, paragrafo 2

fermentato in barrique

maturato in barrique

invecchiato in barrique

fermentato in botte di […]

[indicare l'essenza]

maturato in botte di […]

[indicare l'essenza]

invecchiato in botte di […]

[indicare l'essenza]

fermentato in botte

maturato in botte

invecchiato in botte

Il termine «botte» può essere sostituito dal termine «barrique».


ALLEGATO VI

Termini di cui all'articolo 54, paragrafo 1

Stato membro

Termini

Austria

Burg, Domäne, Eigenbau, Familie, Gutswein, Güterverwaltung, Hof, Hofgut, Kloster, Landgut, Schloss, Stadtgut, Stift, Weinbau, Weingut, Weingärtner, Winzer, Winzermeister

Repubblica ceca

Sklep, vinařský dům, vinařství

Germania

Burg, Domäne, Kloster, Schloss, Stift, Weinbau, Weingärtner, Weingut, Winzer

Francia

Abbaye, Bastide, Campagne, Chapelle, Château, Clos, Commanderie, Cru, Domaine, Mas, Manoir, Mont, Monastère, Monopole, Moulin, Prieuré, Tour

Grecia

Αγρέπαυλη (Agrepavlis), Αμπελι (Ampeli), Αμπελώνας(-ες) (Ampelonas-(es)], Αρχοντικό (Archontiko), Κάστρο (Kastro), Κτήμα (Κtima), Μετόχι (Metochi), Μοναστήρι (Monastiri), Ορεινό Κτήμα (Orino Ktima), Πύργος (Pyrgos)

Italia

abbazia, abtei, ansitz, burg, castello, kloster, rocca, schlofl, stift, torre, villa

Cipro

Αμπελώνας (-ες) (Ampelonas (-es), Κτήμα (Ktima), Μοναστήρι (Monastiri), Μονή (Moni)

Portogallo

Casa, Herdade, Paço, Palácio, Quinta, Solar

Slovenia

Klet, Kmetija, Posestvo, Vinska klet

Slovacchia

Kaštieľ, Kúria, Pivnica, Vinárstvo, Usadlosť


ALLEGATO VII

Limitazioni dell'uso di determinati tipi di bottiglia, di cui all'articolo 56

1.

«Flûte d'Alsace»

a)

Tipo: bottiglia di vetro dalla sagoma diritta, di forma cilindrica, con collo di profilo allungato e i cui rapporti sono all'incirca:

altezza totale/diametro di base = 5:1,

altezza della parte cilindrica = altezza totale/3.

b)

Per i vini ottenuti da uve vendemmiate nel territorio francese, questo tipo di bottiglia è riservato ai vini che si fregiano delle seguenti denominazioni di origine protette:

«Alsace» o «vin d'Alsace», «Alsace Grand Cru»,

«Crépy»,

«Château-Grillet»,

«Côtes de Provence», rosso e rosato,

«Cassis»,

«Jurançon», «Jurançon sec»,

«Béarn», «Béarn-Bellocq», rosato,

«Tavel», rosato.

Tuttavia, la limitazione dell'uso di questo tipo di bottiglia si applica esclusivamente ai vini ottenuti da uve vendemmiate nel territorio francese.

2.

«Bocksbeutel» o «Cantil»

a)

Tipo: bottiglia di vetro con collo corto, di forma panciuta e bombata ma appiattita, la cui base nonché la sezione trasversale nel punto di maggiore convessità della sagoma della bottiglia sono ellissoidi.

Rapporto asse maggiore/asse minore della sezione trasversale ellissoide = 2:1.

Rapporto altezza della sagoma bombata/collo cilindrico della bottiglia = 2,5:1.

b)

Vini ai quali sono riservate le bottiglie di questo tipo:

i)

vini tedeschi recanti le seguenti denominazioni di origine protette:

Franken,

Baden

originari del Taubertal e dello Schüpfergrund,

originari delle frazioni seguenti dell'unità amministrativa locale di Baden-Baden: Neuweier, Steinbach, Umweg e Varnhalt;

ii)

vini italiani recanti le seguenti denominazioni di origine protette:

Santa Maddalena (St. Magdalener),

Valle Isarco (Eisacktaler), ottenuti dalle varietà Sylvaner e Müller-Thurgau,

Terlaner, ottenuto dalla varietà Pinot bianco,

Bozner Leiten,

Alto Adige (Südtiroler), ottenuti dalle varietà Riesling, Müller-Thurgau, Pinot nero, Moscato giallo, Sylvaner, Lagrein, Pinot bianco (Weissburgunder) e Moscato rosa (Rosenmuskateller),

Greco di Bianco,

Trentino, ottenuto dalla varietà Moscato;

iii)

vini greci:

Agioritiko,

Rombola Kephalonias,

vini originari dell'isola di Cefalonia,

vini originari dell'isola di Paros,

vini a indicazione geografica protetta del Peloponneso;

iv)

vini portoghesi:

vini rosati e altri vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta per i quali è possibile dimostrare la presentazione in modo leale e tradizionale in bottiglie di tipo «cantil» già prima della loro classificazione come vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.

3.

«Clavelin»

a)

Tipo: bottiglia di vetro con collo corto, di capacità pari a 0,62 l, avente sagoma cilindrica con spalle larghe che le danno un aspetto tozzo e i cui rapporti sono all'incirca:

altezza totale/diametro di base = 2,75,

altezza della parte cilindrica = altezza totale/2.

b)

Vini ai quali sono riservate le bottiglie di questo tipo:

vini francesi recanti le seguenti denominazioni di origine protette:

Côte du Jura,

Arbois,

L'Etoile,

Château Chalon.

4.

«Tokaj»

a)

Tipo: bottiglia di vetro incolore a collo allungato, a sagoma cilindrica e i cui rapporti sono all'incirca:

altezza della parte cilindrica/altezza totale = 1:2,7,

altezza totale/diametro di base = 1:3,6,

capacità: 500 ml; 375 ml, 250 ml, 100 ml o 187,5 ml (per l'esportazione in paesi terzi),

sulla bottiglia può essere apposto un sigillo dello stesso materiale della bottiglia con un riferimento alla zona viticola o al produttore.

b)

Vini ai quali sono riservate le bottiglie di questo tipo:

 

vini ungheresi e slovacchi recanti le seguenti denominazioni di origine protette:

Tokaj,

Vinohradnícka oblasť Tokaj,

 

completate da una delle seguenti menzioni tradizionali protette:

aszú/výber,

aszúeszencia/výberová esencia,

eszencia/esencia,

máslas/mášláš,

fordítás/forditáš,

szamorodni/samorodné.

Tuttavia, la limitazione dell'uso di questo tipo di bottiglia si applica esclusivamente ai vini ottenuti da uve vendemmiate nel territorio ungherese o slovacco.


11.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/46


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/34 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2018

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 110, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), l'articolo 110, paragrafo 2, l'articolo 111, l'articolo 115, paragrafo 1, e l'articolo 123,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 90, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (3). La parte II, titolo II, capo I, sezioni 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce le norme in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche, menzioni tradizionali, etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo. Dette sezioni 2 e 3 conferiscono altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione al riguardo. Per garantire il corretto funzionamento del mercato vitivinicolo nell'ambito del nuovo quadro giuridico è opportuno adottare talune norme mediante tali atti. Questi dovrebbero sostituire le disposizioni del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione (4), che è abrogato dal regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (5).

(2)

L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 607/2009 ha dimostrato che le procedure vigenti in materia di registrazione, modifica e cancellazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche possono essere complicate, onerose e dispendiose in termini di tempo. Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha creato vuoti giuridici, in particolare per quanto riguarda la procedura da seguire per le domande di modifica del disciplinare di produzione. Le norme procedurali relative alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo sono contraddittorie rispetto a quelle applicabili ai regimi di qualità nei settori dei prodotti alimentari, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati, disciplinati dal diritto dell'Unione. Ne derivano incongruenze nelle modalità di attuazione di tale categoria di diritti di proprietà intellettuale. Tali discrepanze dovrebbero essere sanate alla luce del diritto alla tutela della proprietà intellettuale sancito dall'articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il presente regolamento dovrebbe pertanto semplificare, chiarire, completare e armonizzare le pertinenti procedure. Le procedure dovrebbero essere definite basandosi per quanto possibile sulle procedure efficienti e collaudate di protezione dei diritti di proprietà intellettuale concernenti i prodotti agricoli e alimentari stabilite nel regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), nel regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (7) e nel regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (8) e adattandole per tenere conto delle specificità del settore vitivinicolo.

(3)

Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche sono intrinsecamente collegate al territorio degli Stati membri. Le autorità nazionali e locali dispongono delle migliori competenze e conoscenze in materia. Questo elemento dovrebbe trovare riscontro nelle norme procedurali pertinenti, tenuto conto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

(4)

Ai fini della chiarezza, dovrebbero essere precisate talune fasi della procedura che disciplina la domanda di protezione di una denominazione di origine o indicazione geografica nel settore vitivinicolo.

(5)

È opportuno stabilire norme supplementari in materia di domande comuni concernenti più di un territorio nazionale.

(6)

Per disporre di documenti unici uniformi e raffrontabili, è necessario specificare il contenuto minimo di tali documenti. Nel caso delle denominazioni di origine dovrebbe essere messa in particolare rilievo la descrizione del legame tra la qualità e le caratteristiche del prodotto e il suo particolare ambiente geografico. Nel caso delle indicazioni geografiche dovrebbe essere messa in particolare rilievo la definizione del legame tra una specifica qualità, la reputazione o altre caratteristiche e l'origine geografica del prodotto.

(7)

La zona geografica delimitata delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche per le quali è chiesta la protezione dovrebbe essere descritta nel disciplinare di produzione in modo dettagliato, preciso e inequivocabile, tale da consentire ai produttori, alle autorità competenti e agli organismi di controllo di operare sulla base di elementi certi, definitivi e attendibili.

(8)

Per garantire il corretto funzionamento del sistema è necessario stabilire norme uniformi concernenti la fase di rigetto della procedura applicabile alle domande di protezione. Sono altresì necessarie norme uniformi per quanto riguarda il contenuto delle domande di modifica dell'Unione, di modifica ordinaria e di modifica temporanea nonché per quanto riguarda il contenuto delle richieste di cancellazione.

(9)

Ai fini della certezza del diritto, è opportuno fissare i termini applicabili alla procedura di opposizione e stabilire i criteri per individuare le date di decorrenza degli stessi.

(10)

Per garantire la messa in atto di procedure uniformi ed efficienti è opportuno stabilire i moduli per la presentazione delle domande, delle opposizioni, delle modifiche e delle richieste di cancellazione.

(11)

Per garantire la trasparenza e l'uniformità in tutti gli Stati membri è necessario adottare norme in merito al contenuto e alla forma del registro elettronico delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, istituito dall'articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013 (il «registro»). Il registro è una banca dati elettronica conservata all'interno di un sistema di informazione, ed è accessibile al pubblico. Tutti i dati relativi alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette contenuti nel precedente registro creato nella banca dati elettronica «E-Bacchus», di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 607/2009, dovrebbero essere iscritti nel registro alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(12)

Le norme vigenti in materia di riproduzione del simbolo dell'Unione per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e alimentari, stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, dovrebbero essere replicate per permettere ai consumatori di riconoscere i vini recanti una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta.

(13)

Il valore aggiunto di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta si fonda sulle garanzie date ai consumatori riguardo al valore. Il regime è credibile solo se accompagnato da verifiche, controlli e audit efficaci che prevedono un sistema di controlli in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, gestito dalle autorità competenti designate dagli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). In questo ambito è necessario tenere conto delle norme in materia di controlli e audit previste dal regolamento (CE) n. 882/2004 e adattarle alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette del settore vitivinicolo.

(14)

È opportuno stabilire norme concernenti i controlli da svolgere sui vini recanti una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta relativa a una zona geografica situata in un paese terzo.

(15)

L'accreditamento degli organismi di controllo dovrebbe aver luogo in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e nel rispetto delle norme internazionali elaborate dal Comitato europeo di normazione (CEN) e dall'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO). Nei loro interventi, gli organismi di controllo accreditati dovrebbero rispettare tali norme.

(16)

Per dare a Cipro il tempo necessario per adeguare il suo sistema di controllo e allinearlo alle disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008, è opportuno concedere a tale paese una deroga all'obbligo di rispettare le norme ISO per gli organismi di certificazione per un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(17)

Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad addebitare agli operatori una tariffa a copertura delle spese sostenute per l'istituzione e il funzionamento del sistema di controllo.

(18)

Al fine di garantire modalità coerenti in tutti gli Stati membri per quanto riguarda la protezione dall'uso sleale dei nomi iscritti nel registro e la prevenzione di pratiche suscettibili di indurre in errore il consumatore, dovrebbero essere stabilite condizioni uniformi riguardanti le azioni da attuare a livello di Stati membri al riguardo.

(19)

Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione il nome e l'indirizzo delle autorità competenti e degli organismi di controllo. Per facilitare il coordinamento e la cooperazione tra gli Stati membri per quanto riguarda i sistemi di controllo in atto per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, la Commissione dovrebbe rendere pubblici tali nomi e indirizzi. Le autorità competenti dei paesi terzi dovrebbero inviare alla Commissione informazioni in merito ai controlli vigenti nei rispettivi paesi per i nomi che beneficiano della protezione nell'Unione, a fini di verifica dell'uniformità del sistema di controllo.

(20)

Per motivi di chiarezza, trasparenza e allo scopo di garantire l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione, è necessario stabilire disposizioni tecniche specifiche riguardanti la natura e il contenuto dei controlli che devono essere eseguiti annualmente, oltre a norme in materia di cooperazione tra Stati membri a tale riguardo, in particolare con riferimento alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione (11).

(21)

Per garantire che le menzioni tradizionali per le quali è chiesta la protezione rispettino le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013, e ai fini della certezza del diritto, è necessario stabilire norme procedurali dettagliate concernenti le domande di protezione, opposizione, modifica ovvero cancellazione delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli. Tali norme dovrebbero precisare il contenuto della domanda nonché le pertinenti informazioni complementari e i documenti giustificativi richiesti, i termini da rispettare e le comunicazioni tra la Commissione e le parti di ciascuna procedura.

(22)

Per consentire ai consumatori e agli operatori commerciali di sapere quali menzioni tradizionali sono protette nell'Unione, dovrebbero essere stabilite norme specifiche concernenti la registrazione e l'iscrizione delle menzioni tradizionali nel registro dell'Unione. Per garantire che sia accessibile a tutti, il registro dovrebbe essere accessibile per via elettronica.

(23)

In considerazione dell'importanza economica delle menzioni tradizionali e per evitare che i consumatori siano indotti in errore, le autorità nazionali dovrebbero adottare misure contro qualsiasi uso illegale delle menzioni tradizionali e vietare la commercializzazione dei prodotti corrispondenti.

(24)

Ai fini di un'efficace gestione amministrativa e tenuto conto dell'esperienza maturata con l'uso dei sistemi di informazione istituiti dalla Commissione, le comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere semplificate e le informazioni dovrebbero essere scambiate in conformità del regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione (12) e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (13).

(25)

La Commissione ha predisposto il sistema di informazione «e-Ambrosia» per la gestione delle domande di protezione e di modifica del disciplinare di produzione delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette nel settore vitivinicolo. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero continuare a utilizzare questo sistema per le comunicazioni riguardanti le procedure relative alle domande di protezione e all'approvazione delle modifiche. Per contro, dato il rigoroso regime di accreditamento, il sistema non dovrebbe essere utilizzato per le comunicazioni con gli Stati membri riguardanti la procedura di opposizione e le richieste di cancellazione, né per le comunicazioni con i paesi terzi. Per la procedura di opposizione e le richieste di cancellazione, gli Stati membri, le autorità competenti e le organizzazioni professionali rappresentative dei paesi terzi nonché le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo ai sensi del presente regolamento dovrebbero invece comunicare con la Commissione tramite posta elettronica.

(26)

Le domande di registrazione, modifica o cancellazione di menzioni tradizionali non sono ancora gestite tramite un sistema di informazione centralizzato. Tali domande dovrebbero continuare a essere presentate tramite posta elettronica, utilizzando i moduli riportati negli allegati da VIII a XI. Anche tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni concernenti le menzioni tradizionali dovrebbero essere effettuati tramite posta elettronica.

(27)

Dovrebbero essere definite le modalità con cui la Commissione rende accessibili al pubblico le informazioni relative alle denominazioni di origine protette, alle indicazioni geografiche protette e alle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo.

(28)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONE INTRODUTTIVA

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 concernenti le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, per quanto riguarda:

a)

le domande di protezione;

b)

la procedura di opposizione;

c)

le modifiche del disciplinare di produzione e delle menzioni tradizionali;

d)

il registro;

e)

la cancellazione della protezione;

f)

l'utilizzo dei simboli dell'Unione;

g)

i controlli;

h)

le comunicazioni.

CAPO II

DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTE E INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE

SEZIONE 1

Domanda di protezione

Articolo 2

Domande di protezione provenienti dagli Stati membri

Quando inoltra alla Commissione una domanda di protezione a norma dell'articolo 96, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, lo Stato membro acclude il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare di produzione di cui all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e la dichiarazione di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2019/33.

Articolo 3

Domande di protezione provenienti dai paesi terzi

Le domande di protezione riguardanti una zona geografica situata in un paese terzo sono presentate alla Commissione da un singolo produttore ai sensi dell'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/33 o da un gruppo di produttori avente un interesse legittimo, direttamente o tramite le autorità di detto paese terzo, e soddisfano inoltre i requisiti dell'articolo 94, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 4

Domande comuni

1.   La domanda comune di cui all'articolo 95, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è presentata alla Commissione da uno degli Stati membri interessati o da un richiedente ai sensi dell'articolo 3 di uno dei paesi terzi interessati, direttamente o tramite le autorità di detto paese terzo. I requisiti specificati all'articolo 94 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e agli articoli 2 e 3 del presente regolamento sono rispettati in tutti gli Stati membri e paesi terzi interessati.

2.   Lo Stato membro, il paese terzo o il richiedente ai sensi dell'articolo 3 stabilito in un paese terzo che presenta alla Commissione una domanda comune a norma del paragrafo 1 diventa il destinatario di ogni comunicazione o decisione della Commissione.

Articolo 5

Documento unico

1.   Il documento unico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 contiene i seguenti elementi principali del disciplinare di produzione:

a)

il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica;

b)

lo Stato membro o il paese terzo al quale appartiene la zona delimitata;

c)

il tipo di indicazione geografica;

d)

una descrizione del vino o dei vini;

e)

le categorie dei prodotti vitivinicoli;

f)

le rese massime per ettaro;

g)

l'indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti;

h)

una definizione concisa della zona geografica delimitata;

i)

una descrizione del legame di cui dell'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i), o lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 1308/2013;

j)

se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini nonché le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione;

k)

se del caso, le norme specifiche in materia di condizionamento ed etichettatura, e tutti gli altri pertinenti requisiti essenziali.

2.   La descrizione del legame di cui al paragrafo 1, lettera i), comprende:

a)

nel caso di una denominazione di origine, una descrizione del legame causale tra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico, con i fattori naturali ed umani che lo caratterizzano e a cui tali qualità e caratteristiche sono essenzialmente o esclusivamente legate, compresi, se del caso, gli elementi della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustificano tale legame;

b)

nel caso di una indicazione geografica, una descrizione del legame causale tra l'origine geografica e la pertinente qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche attribuibili all'origine geografica del prodotto, corredata di una dichiarazione attestante su quali fattori - qualità specifica, reputazione o altre caratteristiche attribuibili all'origine geografica del prodotto - si basa il legame causale. La descrizione può riguardare anche gli elementi della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustificano il legame causale.

Ove la domanda riguardi categorie diverse di prodotti vitivinicoli, gli elementi che dimostrano il legame sono illustrati per ciascun prodotto vitivinicolo interessato.

3.   Il documento unico è redatto utilizzando il modulo messo a disposizione nei sistemi di informazione di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a). I paesi terzi utilizzano il modello di documento unico riportato nell'allegato I.

Articolo 6

Zona geografica

La zona geografica delimitata è definita in modo preciso e univoco, facendo riferimento nella misura del possibile a confini fisici o amministrativi.

Articolo 7

Procedura di esame

1.   Se una domanda ritenuta ammissibile non rispetta le condizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I, sezione 2, sottosezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione comunica alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo di cui trattasi i motivi del rigetto e fissa un termine per dar loro modo di ritirare o modificare la domanda oppure di presentare osservazioni.

Se, in seguito a tale comunicazione, vengono apportate modifiche sostanziali al disciplinare di produzione, prima di trasmettere alla Commissione la nuova versione del documento unico, tali modifiche formano oggetto di adeguata pubblicazione al fine di permettere a ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente nel territorio dello Stato membro di cui trattasi di presentare opposizione. Il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare è aggiornato e rimanda alla versione consolidata del disciplinare proposto.

2.   Se le autorità dello Stato membro o del paese terzo o il richiedente stabilito nel paese terzo di cui trattasi non pongono rimedio entro il termine indicato agli ostacoli che impediscono di conferire la protezione, la Commissione respinge la domanda in applicazione dell'articolo 97, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

3.   La Commissione adotta una decisione di rigetto della domanda in base ai documenti e alle informazioni di cui dispone. La Commissione comunica la decisione di rigetto della domanda alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo di cui trattasi.

SEZIONE 2

Procedura di opposizione

Articolo 8

Norme relative alla procedura di opposizione

1.   La dichiarazione di opposizione motivata di cui all'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33 contiene:

a)

il riferimento al nome pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L, al quale si riferisce l'opposizione;

b)

il nome e i recapiti dell'autorità o della persona che ha presentato l'opposizione;

c)

una descrizione dell'interesse legittimo della persona fisica o giuridica che ha presentato l'opposizione, ad esclusione delle autorità nazionali dotate di personalità giuridica nell'ordinamento giuridico nazionale;

d)

l'indicazione dei motivi dell'opposizione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33;

e)

informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni presentate a sostegno dell'opposizione.

Se del caso, la dichiarazione di opposizione può essere corredata di documenti giustificativi.

Se si basa sulla reputazione e sulla notorietà di un marchio commerciale preesistente, l'opposizione è corredata:

a)

della prova che il marchio preesistente è stato depositato o registrato o della prova del suo utilizzo; e

b)

della prova della sua reputazione e notorietà.

Le informazioni e le prove da presentare per dimostrare l'uso di un marchio commerciale preesistente comprendono dettagli sul luogo, sulla durata, sulla portata e sulla natura dell'uso del marchio preesistente e sulla sua reputazione e notorietà.

La dichiarazione di opposizione motivata è redatta utilizzando il modulo riportato nell'allegato II.

2.   Il periodo di tre mesi di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33 decorre dalla data in cui le parti interessate ricevono, per via elettronica, l'invito a procedere a consultazioni.

3.   I risultati delle consultazioni di cui all'articolo 12, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2019/33 sono notificati alla Commissione entro un mese dal termine delle consultazioni utilizzando il modulo riportato nell'allegato III del presente regolamento.

SEZIONE 3

Modifiche del disciplinare di produzione

Articolo 9

Domande di modifica dell'Unione

1.   La domanda di modifica dell'Unione di un disciplinare, di cui all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e agli articoli 15 e 16 del regolamento delegato (UE) 2019/33 contiene:

a)

il riferimento al nome protetto cui si riferisce la modifica;

b)

il nome del richiedente e una descrizione del suo interesse legittimo;

c)

la voce del disciplinare interessata dalla modifica;

d)

una descrizione esauriente di ciascuna modifica proposta e le relative motivazioni specifiche;

e)

il documento unico consolidato e debitamente compilato, nella versione modificata;

f)

il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare consolidato e debitamente compilato, nella versione modificata.

2.   La domanda di modifica dell'Unione è redatta utilizzando il modulo messo a disposizione nei sistemi di informazione di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a). I paesi terzi utilizzano il modulo riportato nell'allegato IV.

Il documento unico modificato è redatto conformemente all'articolo 5. Il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare rimanda alla versione consolidata del disciplinare proposto. La domanda proveniente da un paese terzo può includere una copia della versione consolidata del disciplinare anziché il riferimento elettronico alla copia pubblicata del disciplinare.

3.   Le informazioni da pubblicare a norma dell'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 comprendono la domanda debitamente compilata come specificato ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 10

Comunicazione di una modifica ordinaria

1.   La comunicazione delle modifiche ordinarie del disciplinare, di cui all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2019/33 comprende:

a)

il riferimento al nome protetto cui si riferisce la modifica ordinaria;

b)

una descrizione delle modifiche approvate e le relative motivazioni;

c)

la decisione di approvazione della modifica ordinaria di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33;

d)

se del caso, il documento unico consolidato, nella versione modificata;

e)

il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare consolidato, nella versione modificata.

2.   La comunicazione dello Stato membro include una dichiarazione nella quale lo stesso Stato membro attesta che la modifica approvata soddisfa i requisiti del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento delegato (UE) 2019/33.

3.   Per i prodotti originari di paesi terzi, la comunicazione delle autorità del paese terzo o di un richiedente ai sensi dell'articolo 3 avente un interesse legittimo include la prova che la modifica è applicabile nel paese terzo. Tale comunicazione può contenere il disciplinare consolidato nella versione resa pubblica anziché il riferimento alla pubblicazione.

4.   Per le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è utilizzato il modulo messo a disposizione nei sistemi di informazione di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a).

5.   Per le comunicazioni di cui al paragrafo 3 è utilizzato il modulo riportato nell'allegato V.

Articolo 11

Comunicazione di una modifica temporanea

1.   La comunicazione di una modifica temporanea del disciplinare, di cui all'articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2019/33 comprende:

a)

il riferimento al nome protetto cui si riferisce la modifica temporanea;

b)

una descrizione della modifica temporanea approvata corredata dei motivi che la giustificano, di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/33;

c)

il riferimento elettronico alla pubblicazione della decisione nazionale di approvazione della modifica temporanea.

2.   La comunicazione dello Stato membro include una dichiarazione nella quale lo stesso Stato membro attesta che la modifica approvata soddisfa i requisiti del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento delegato (UE) 2019/33.

3.   Per i prodotti originari di paesi terzi, la comunicazione delle autorità del paese terzo o di un richiedente ai sensi dell'articolo 3 avente un interesse legittimo include la prova che la modifica è applicabile nel paese terzo. Tale comunicazione può contenere il disciplinare consolidato nella versione resa pubblica anziché il riferimento alla pubblicazione.

4.   Per le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è utilizzato il modulo messo a disposizione nei sistemi di informazione di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a).

5.   Per le comunicazioni di cui al paragrafo 3 è utilizzato il modulo riportato nell'allegato VI.

SEZIONE 4

Registro

Articolo 12

Registro

1.   Al momento dell'entrata in vigore di una decisione che conferisce protezione al nome di una denominazione di origine o indicazione geografica, la Commissione iscrive le seguenti informazioni nel registro elettronico delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette istituito ai sensi dell'articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013:

a)

il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica;

b)

il numero di fascicolo;

c)

se il nome è protetto come denominazione di origine o come indicazione geografica;

d)

il nome del paese o dei paesi di origine;

e)

la data di registrazione;

f)

il riferimento elettronico all'atto col quale il nome è stato protetto;

g)

il riferimento elettronico al documento unico;

h)

se la zona geografica rientra nel territorio degli Stati membri, il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare.

2.   Quando approva una modifica di un disciplinare o riceve una comunicazione di approvazione di una modifica di un disciplinare che comporta la variazione delle informazioni iscritte nel registro, la Commissione registra i nuovi dati con effetto a decorrere dall'entrata in vigore della decisione che approva la modifica.

3.   Non appena una cancellazione acquista efficacia, la Commissione cancella il nome dal registro conservando traccia della cancellazione.

4.   Tutti i dati contenuti nella banca dati elettronica «E-Bacchus» di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 607/2009 alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono iscritti nel registro elettronico di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

5.   Il pubblico ha accesso al registro.

SEZIONE 5

Cancellazione

Articolo 13

Richieste di cancellazione

1.   La richiesta di cancellazione della protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica di cui all'articolo 106 del regolamento (UE) n. 1308/2013 contiene:

a)

il riferimento al nome protetto cui si riferisce la richiesta di cancellazione;

b)

il nome e i recapiti dell'autorità o della persona fisica o giuridica che chiede la cancellazione della protezione;

c)

una descrizione dell'interesse legittimo della persona fisica o giuridica che chiede la cancellazione della protezione, ad esclusione delle autorità nazionali dotate di personalità giuridica nell'ordinamento giuridico nazionale;

d)

l'indicazione dei motivi della cancellazione;

e)

informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni presentate a sostegno della richiesta di cancellazione.

Se del caso, la richiesta di cancellazione può essere corredata di documenti giustificativi.

La richiesta di cancellazione è redatta utilizzando il modulo riportato nell'allegato VII.

SEZIONE 6

Utilizzo del simbolo dell'Unione

Articolo 14

Il simbolo dell'Unione

Il simbolo dell'Unione che indica la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta, di cui all'articolo 120, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è riprodotto conformemente all'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

SEZIONE 7

Controlli

Articolo 15

Autorità responsabili della verifica del rispetto del disciplinare di produzione

1.   Nell'esecuzione dei controlli di cui alla presente sezione, le autorità competenti e gli organismi di controllo rispettano i requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 882/2004.

2.   Per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette relative a una zona geografica situata in un paese terzo, la verifica annuale del rispetto del disciplinare è effettuata durante la fase di produzione e durante o dopo il condizionamento del vino da:

a)

una o più autorità pubbliche designate dal paese terzo; oppure

b)

uno o più organismi di certificazione.

3.   Gli organismi di controllo di cui all'articolo 90, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e l'organismo o gli organismi di certificazione di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo rispettano la norma internazionale ISO/IEC 17065:2012 e sono accreditati in conformità a essa.

In deroga al paragrafo 1, e per un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, Cipro non è vincolato all'obbligo di rispettare la norma internazionale ISO/IEC 17065:2012 e di essere accreditato in conformità a essa.

4.   Quando l'autorità di cui all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e l'autorità o le autorità di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo verificano il rispetto del disciplinare, esse offrono adeguate garanzie di obiettività e imparzialità e dispongono del personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni.

5.   Gli operatori che intendono partecipare in tutto o in parte alla produzione o, se del caso, al condizionamento di un prodotto recante una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta informano di conseguenza l'autorità competente di cui all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

6.   Gli Stati membri sono autorizzati a imporre una tariffa agli operatori assoggettati ai controlli, a copertura delle spese sostenute per l'istituzione e il funzionamento del sistema di controllo.

Articolo 16

Misure a carico degli Stati membri per impedire l'uso illegale delle denominazione di origine protette e delle indicazioni geografiche protette

Gli Stati membri svolgono controlli in base a un'analisi del rischio per prevenire o far cessare l'uso illegale delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette per prodotti ottenuti o commercializzati nel loro territorio.

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie in caso di inosservanza delle prescrizioni, compresi provvedimenti amministrativi e giudiziari.

Gli Stati membri designano le autorità incaricate di adottare tali misure secondo le procedure definite da ogni singolo Stato membro. Le autorità designate offrono adeguate garanzie di obiettività e imparzialità e dispongono del personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni.

Articolo 17

Comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione gli estremi dell'autorità competente di cui all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, comprese le autorità di cui all'articolo 16 del presente regolamento e, se del caso, gli organismi di controllo di cui all'articolo 90, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013. La Commissione rende pubblici il nome e l'indirizzo della o delle autorità competenti o degli organismi di controllo.

Articolo 18

Comunicazioni tra i paesi terzi e la Commissione

Ove i vini di un paese terzo beneficino di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta, il paese terzo interessato invia alla Commissione, su richiesta di quest'ultima:

a)

le informazioni relative alle autorità designate o agli organismi di certificazione che eseguono la verifica annuale del rispetto del disciplinare durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del vino;

b)

le informazioni che illustrano quali aspetti formano oggetto dei controlli;

c)

la prova che il vino di cui trattasi soddisfa le condizioni previste dalla corrispondente denominazione di origine o indicazione geografica.

Articolo 19

Verifica annuale

1.   La verifica annuale effettuata dall'autorità competente o dagli organismi di controllo di cui all'articolo 90, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 consiste in:

a)

un esame organolettico e analitico dei prodotti recanti una denominazione di origine;

b)

un esame analitico soltanto o un esame sia organolettico che analitico dei prodotti recanti una indicazione geografica;

c)

una verifica del rispetto delle altre condizioni riportate nel disciplinare di produzione.

La verifica annuale è condotta nello Stato membro in cui ha luogo la produzione in conformità al disciplinare, secondo una o più delle seguenti modalità:

a)

mediante controlli casuali in base a un'analisi di rischio;

b)

mediante controlli a campione;

c)

mediante controlli sistematici.

Ove scelgano di procedere ai controlli casuali di cui al secondo comma, lettera a), gli Stati membri selezionano il numero minimo di operatori da sottoporre a tali controlli.

Ove scelgano di procedere ai controlli a campione di cui al secondo comma, lettera b), gli Stati membri si assicurano, mediante il numero, la natura e la frequenza dei controlli, che questi siano rappresentativi dell'intera zona geografica delimitata di cui trattasi e adeguati al volume dei prodotti vitivinicoli commercializzati o detenuti a fini di commercializzazione.

2.   Gli esami di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), sono realizzati su campioni anonimi e dimostrano che il prodotto analizzato risponde alle caratteristiche e alle qualità descritte nel disciplinare della relativa denominazione di origine o indicazione geografica.

Gli esami sono eseguiti in qualsiasi fase del processo di produzione e, se del caso, nella fase del condizionamento. Ogni campione prelevato è rappresentativo dei vini corrispondenti detenuti dall'operatore.

3.   Ai fini del controllo del rispetto del disciplinare di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), l'autorità di controllo:

a)

procede a un controllo in loco presso i locali degli operatori, per verificare che questi ultimi siano effettivamente in grado di soddisfare le condizioni previste dal disciplinare;

b)

procede a un controllo sui prodotti in qualsiasi fase del processo di produzione e, se del caso, nella fase del condizionamento, in base a un piano di ispezione comprensivo di tutte le fasi di produzione del prodotto, redatto in anticipo dall'autorità di controllo e di cui gli operatori sono a conoscenza.

4.   La verifica annuale garantisce che un prodotto non possa fregiarsi della corrispondente denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta se non nei seguenti casi:

a)

i risultati degli esami di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), e al paragrafo 2 dimostrano che il prodotto rispetta le condizioni del disciplinare e possiede tutte le idonee caratteristiche della denominazione di origine o dell'indicazione geografica di cui si tratta;

b)

i controlli eseguiti a norma del paragrafo 3 confermano che le altre condizioni elencate nel disciplinare sono soddisfatte.

5.   Per le denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette transfrontaliere, la verifica può essere effettuata da un'autorità di controllo di uno degli Stati membri interessati.

6.   I prodotti che non rispettano le condizioni previste ai paragrafi da 1 a 5 possono essere commercializzati senza la relativa denominazione di origine o indicazione geografica, purché siano rispettate le altre disposizioni applicabili.

7.   In deroga al paragrafo 1, la verifica annuale può essere effettuata nella fase del condizionamento del prodotto, nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di produzione; in tal caso si applica l'articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2018/273.

Le autorità competenti o gli organismi di controllo dei diversi Stati membri responsabili dello svolgimento dei controlli relativi a una denominazione di origine protetta o a una indicazione geografica protetta collaborano in particolare per garantire che, per quanto riguarda gli obblighi di condizionamento, gli operatori stabiliti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui ha luogo la produzione del vino il cui nome è registrato come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta rispettino gli obblighi di controllo previsti dal disciplinare di cui trattasi.

8.   I paragrafi da 1 a 5 si applicano ai vini che beneficiano della protezione nazionale transitoria ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/33.

Articolo 20

Esame analitico e organolettico

L'esame analitico e organolettico di cui all'articolo 19, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), consiste in:

a)

un'analisi chimica e fisica del vino che misura le seguenti caratteristiche:

i)

il titolo alcolometrico totale ed effettivo;

ii)

gli zuccheri totali espressi in fruttosio e glucosio (incluso il saccarosio nel caso dei vini frizzanti e spumanti);

iii)

l'acidità totale;

iv)

l'acidità volatile;

v)

l'anidride solforosa totale;

b)

un'analisi complementare del vino che misura le seguenti caratteristiche:

i)

l'anidride carbonica (vini frizzanti e spumanti, sovrappressione in bar a 20 °C);

ii)

ogni altra caratteristica prevista dalla legislazione degli Stati membri o dal disciplinare delle denominazioni di origine protette o delle indicazioni geografiche protette di cui trattasi;

c)

un esame organolettico visivo, olfattivo e gustativo.

CAPO III

MENZIONI TRADIZIONALI

SEZIONE 1

Domande di protezione

Articolo 21

Domanda di protezione

1.   La domanda di protezione di una menzione tradizionale è trasmessa alla Commissione dalle autorità competenti degli Stati membri o da quelle dei paesi terzi o dalle organizzazioni professionali rappresentative stabilite nei paesi terzi conformemente all'articolo 30, paragrafo 3.

2.   Se la domanda è presentata da un'organizzazione professionale rappresentativa stabilita in un paese terzo, il richiedente comunica alla Commissione le informazioni relative all'organizzazione professionale rappresentativa e ai suoi membri conformemente all'articolo 30, paragrafo 3. La Commissione rende pubbliche tali informazioni.

SEZIONE 2

Procedura di opposizione

Articolo 22

Presentazione di un'opposizione

1.   Uno Stato membro o un paese terzo, oppure ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, può presentare opposizione alla domanda di protezione di una menzione tradizionale entro due mesi dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33.

2.   L'opposizione è trasmessa alla Commissione conformemente all'articolo 30, paragrafo 3.

Articolo 23

Documenti giustificativi dell'opposizione

1.   L'opposizione debitamente motivata contiene informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni presentate a sostegno dell'opposizione, corredate dei pertinenti documenti giustificativi.

2.   Se si basa sulla reputazione e sulla notorietà di un marchio commerciale preesistente, l'opposizione è corredata:

a)

della prova che il marchio preesistente è stato depositato o registrato o della prova del suo utilizzo; nonché

b)

della prova della sua reputazione e notorietà.

Le informazioni e le prove da presentare per dimostrare l'uso di un marchio commerciale preesistente comprendono dettagli sul luogo, sulla durata, sulla portata e sulla natura dell'uso del marchio preesistente e sulla sua reputazione e notorietà.

3.   Se le informazioni dettagliate sui diritti anteriori addotti, sui motivi, sui fatti, sulle prove o sulle osservazioni, oppure i documenti giustificativi, di cui ai paragrafi 1 e 2, non sono presentati alla data di presentazione dell'opposizione, o mancano informazioni o documenti, la Commissione ne informa l'autorità o la persona che ha presentato l'opposizione e la invita a porre rimedio entro due mesi alle carenze segnalate. Se non è posto rimedio alle carenze entro tale termine, la Commissione respinge l'opposizione in quanto inammissibile. La decisione di respingere l'opposizione in quanto inammissibile è comunicata all'autorità o alla persona che ha presentato l'opposizione e alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o all'organizzazione professionale rappresentativa stabilita nel paese terzo di cui trattasi.

Articolo 24

Osservazioni delle parti

1.   Ove la Commissione comunichi un'opposizione che non è stata respinta a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, al richiedente che ha presentato la domanda di protezione, il richiedente presenta osservazioni entro due mesi dalla data di tale comunicazione.

2.   Ove nel corso dell'esame di un'opposizione la Commissione ne faccia richiesta, le parti trasmettono, se del caso, commenti in merito alle comunicazioni delle altre parti entro due mesi dalla data di tale richiesta.

SEZIONE 3

Protezione delle menzioni tradizionali

Articolo 25

Registrazione

1.   Al momento dell'entrata in vigore di una decisione che conferisce protezione a una menzione tradizionale, la Commissione iscrive i seguenti dati nel registro elettronico delle menzioni tradizionali protette:

a)

il nome da proteggere come menzione tradizionale;

b)

il tipo di menzione tradizionale a norma dell'articolo 112 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

c)

la lingua di cui all'articolo 24 del regolamento delegato (UE) 2019/33;

d)

la categoria o le categorie di prodotti vitivinicoli interessate dalla protezione;

e)

un riferimento alla legislazione nazionale dello Stato membro o del paese terzo in cui è definita e disciplinata la menzione tradizionale o alle norme che si applicano ai produttori di vino nei paesi terzi, incluse quelle stabilite dalle organizzazioni professionali rappresentative in assenza di legislazione nazionale in tali paesi terzi;

f)

una sintesi della definizione o delle condizioni di impiego;

g)

il nome del paese o dei paesi di origine;

h)

la data di inserimento nel registro.

2.   Il registro elettronico delle menzioni tradizionali protette è messo a disposizione del pubblico.

Articolo 26

Rispetto della protezione

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 113 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in caso di uso illegale di menzioni tradizionali protette, le autorità nazionali competenti adottano, di propria iniziativa o su richiesta di una parte interessata, le misure necessarie per impedire ovvero far cessare la commercializzazione, incluse le esportazioni, dei prodotti di cui trattasi.

SEZIONE 4

Modifica e cancellazione

Articolo 27

Richiesta di modifica

1.   Gli articoli da 21 a 24 si applicano mutatis mutandis alla richiesta di modifica di una menzione tradizionale protetta.

2.   Quando approva una modifica di una menzione tradizionale, la Commissione registra il nuovo disciplinare con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione che approva la modifica.

Articolo 28

Richiesta di cancellazione

1.   La richiesta di cancellazione della protezione di una menzione tradizionale contiene:

a)

il riferimento alla menzione tradizionale cui si riferisce la richiesta di cancellazione;

b)

il nome e i recapiti della persona fisica o giuridica che chiede la cancellazione;

c)

una descrizione dell'interesse legittimo della persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta di cancellazione;

d)

l'indicazione dei motivi della cancellazione, di cui all'articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2019/33;

e)

informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni presentate a sostegno della richiesta di cancellazione.

Se del caso, la richiesta di cancellazione può essere corredata di documenti giustificativi.

2.   Se le informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni e i documenti giustificativi di cui al paragrafo 1 non sono presentati contemporaneamente alla richiesta di cancellazione, la Commissione ne informa l'autore e lo invita a porre rimedio entro due mesi alle carenze segnalate.

Se non è posto rimedio alle carenze entro tale termine, la Commissione considera inammissibile la richiesta di cancellazione e la respinge. La decisione di considerare inammissibile la richiesta è comunicata al suo autore.

Articolo 29

Esame della richiesta di cancellazione

1.   La Commissione comunica alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo di cui trattasi la richiesta di cancellazione che non sia stata considerata inammissibile a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, e li invita a presentare osservazioni entro due mesi dalla data di tale invito. Le osservazioni ricevute nel suddetto termine di due mesi sono comunicate all'autore della richiesta.

Nel corso della verifica di una richiesta di cancellazione la Commissione invita le parti a trasmettere commenti in merito alle comunicazioni delle altre parti entro due mesi dalla data di tale richiesta.

2.   Se le autorità dello Stato membro o del paese terzo o il richiedente stabilito nel paese terzo di cui trattasi o l'autore della richiesta di cancellazione non presentano commenti o non rispettano i termini stabiliti, la Commissione si pronuncia sulla richiesta di cancellazione.

3.   La Commissione adotta una decisione di cancellazione della protezione della menzione tradizionale in questione in base alla documentazione di cui dispone. Essa verifica se sussistono i motivi di cui all'articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2019/33.

La decisione di cancellare la protezione della menzione tradizionale è comunicata all'autore della richiesta di cancellazione e alle autorità dello Stato membro o del paese terzo di cui trattasi.

4.   Ove siano state presentate molteplici richieste di cancellazione riferite a una menzione tradizionale e dall'esame preliminare di una o più di tali richieste si possa trarre la conclusione che non è più possibile continuare a proteggere una menzione tradizionale, la Commissione può sospendere le altre procedure di cancellazione. La Commissione comunica alle parti che hanno presentato le altre richieste di cancellazione le decisioni che le riguardano adottate nel corso della procedura.

In caso di adozione di una decisione che cancella una menzione tradizionale, le procedure di cancellazione sospese si considerano archiviate e gli autori delle richieste di cancellazione di cui trattasi ne sono debitamente informati.

5.   Non appena una decisione di cancellazione di una menzione tradizionale acquista efficacia, la Commissione sopprime il nome dal registro, conservando traccia della cancellazione.

CAPO IV

COMUNICAZIONI, PUBBLICAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30

Comunicazioni tra la Commissione, gli Stati membri, i paesi terzi e gli altri operatori

1.   I documenti e le informazioni necessari ai fini dell'applicazione del capo II sono trasmessi alla Commissione nel modo seguente:

a)

per le autorità competenti degli Stati membri, tramite i sistemi di informazione messi a disposizione dalla Commissione a norma del regolamento delegato (UE) 2017/1183 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185;

b)

per le autorità competenti e le organizzazioni professionali rappresentative dei paesi terzi nonché per le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo ai sensi del presente regolamento, tramite posta elettronica, utilizzando i moduli riportati negli allegati da I a VII.

2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti degli Stati membri presentano alla Commissione le dichiarazioni di opposizione motivate, la notificazione dell'esito delle consultazioni svolte allo scopo di raggiungere un accordo nell'ambito della procedura di opposizione e delle richieste di cancellazione, di cui rispettivamente agli articoli 11, 12 e 21 del regolamento delegato (UE) 2019/33 tramite posta elettronica utilizzando i moduli riportati rispettivamente negli allegati II, III e VII del presente regolamento.

3.   I documenti e le informazioni necessari ai fini dell'applicazione del capo III sono trasmessi alla Commissione, tramite posta elettronica, utilizzando i moduli riportati negli allegati da VIII a XI.

4.   La trasmissione e la messa a disposizione delle informazioni da parte della Commissione alle autorità competenti degli Stati membri avvengono tramite i sistemi di informazione istituiti dalla Commissione a norma del paragrafo 1, lettera a). Le informazioni nell'ambito delle procedure di cui al paragrafo 1, lettera b), e ai paragrafi 2 e 3 sono trasmesse dalla Commissione agli Stati membri, alle autorità competenti e alle organizzazioni professionali rappresentative dei paesi terzi nonché alle persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo ai sensi del presente regolamento tramite posta elettronica.

Gli Stati membri, le autorità competenti e le organizzazioni professionali rappresentative dei paesi terzi nonché le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo ai sensi del presente regolamento possono rivolgersi alla Commissione, tramite i due indirizzi di posta elettronica indicati nell'allegato XII, per ottenere informazioni sulle modalità pratiche riguardanti l'accesso ai sistemi di informazione, i metodi di comunicazione e le modalità di messa a disposizione delle informazioni necessarie ai fini dell'applicazione dei capi II e III.

Articolo 31

Presentazione e ricevimento delle comunicazioni

1.   Le comunicazioni e la documentazione di cui all'articolo 30 si considerano presentate alla data in cui sono ricevute dalla Commissione.

2.   La Commissione conferma il ricevimento di tutte le comunicazioni pervenute e di tutti i fascicoli trasmessi tramite i sistemi di informazione di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), alle autorità competenti degli Stati membri attraverso i sistemi di informazione.

La Commissione attribuisce un numero di fascicolo a ciascuna nuova domanda di protezione o di modifica dell'Unione, a ciascuna comunicazione concernente le domande di modifica ordinaria e a ciascuna comunicazione concernente le domande di modifica temporanea.

La ricevuta comprende almeno gli elementi seguenti:

a)

il numero di fascicolo;

b)

il nome interessato;

c)

la data di ricevimento.

La Commissione comunica e mette a disposizione le informazioni e osservazioni relative a tali comunicazioni e documentazione tramite i sistemi di informazione di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a).

3.   Per le comunicazioni e i fascicoli presentati tramite posta elettronica, la Commissione conferma il ricevimento tramite posta elettronica.

La Commissione attribuisce un numero di fascicolo a ciascuna nuova domanda di protezione o di modifica dell'Unione, a ciascuna comunicazione concernente le domande di modifica ordinaria e a ciascuna comunicazione concernente le domande di modifica temporanea.

La ricevuta comprende almeno gli elementi seguenti:

a)

il numero di fascicolo;

b)

il nome interessato;

c)

la data di ricevimento.

La Commissione comunica e mette a disposizione le informazioni e osservazioni relative a tali comunicazioni e documentazione tramite posta elettronica.

4.   L'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/1183 e gli articoli da 1 a 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 si applicano mutatis mutandis alla comunicazione e messa a disposizione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 32

Informazioni da rendere pubbliche

Le informazioni che la Commissione è tenuta a rendere pubbliche a norma della parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, del regolamento delegato (UE) 2019/33 e del presente regolamento sono rese pubbliche tramite i sistemi di informazione messi a disposizione dalla Commissione a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.

Articolo 33

Pubblicazione della decisione

Le decisioni di conferimento o di rigetto della protezione, le decisioni di approvazione o di rigetto delle modifiche dell'Unione, di cui al capo II, nonché le decisioni di rigetto di opposizioni in quanto inammissibili, di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) n. 1308/2013, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L.

Le decisioni di conferimento o di rigetto della protezione e le decisioni di approvazione o di rigetto delle modifiche, di cui al capo III, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L.

Articolo 34

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(3)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione (Cfr. pag. 2 della presente Gazzetta ufficiale).

(6)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

(7)  Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

(9)  Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

(11)  Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1).

(12)  Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 100).

(13)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).


ALLEGATO I

DOCUMENTO UNICO

«NOME»

DOP/IGP-XX-XXXX

Data della domanda: XX-XX-XXXX

1.   Nome o nomi da registrare:

2.   Paese terzo cui appartiene la zona delimitata:

3.   Tipo di indicazione geografica:

4.   Categorie di prodotti vitivinicoli:

5.   Descrizione del vino o dei vini:

5.1.   Caratteristiche organolettiche:

Aspetto visivo

Odore

Sapore

5.2.   Caratteristiche analitiche:

 

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

6.   Pratiche di vinificazione:

6.1.   Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione:

6.2.   Rese massime per ettaro:

7.   Varietà di viti da cui il vino o i vini sono ottenuti:

8.   Definizione della zona delimitata:

9.   Descrizione del legame o dei legami:

10.   Ulteriori requisiti applicabili:

10.1.   Requisiti specifici in materia di condizionamento:

10.2.   Requisiti specifici in materia di etichettatura:

10.3.   Requisiti supplementari:

11.   Controlli

11.1.   Autorità competenti o organismi di certificazione responsabili dei controlli:

11.2.   Compiti specifici delle autorità competenti o degli organismi di certificazione responsabili dei controlli:


ALLEGATO II

DICHIARAZIONE DI OPPOSIZIONE MOTIVATA

[barrare con una «X» la casella pertinente:] ☐ DOP ☐ IGP

1.   Nome del prodotto

[quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale]

2.   Riferimento ufficiale

[quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale]

Numero di riferimento: …

Data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale: …

3.   Nome dell'opponente (persona, organismo, Stato membro o paese terzo)

4.   Recapiti

Persona di contatto: Titolo (sig., sig.ra ecc.): … Nome: …

Gruppo/organizzazione/persona singola: …

o autorità nazionale:

Servizio: …

Indirizzo: …

Telefono + …

Indirizzo di posta elettronica: …

5.   Interesse legittimo (il requisito non si applica alle autorità nazionali)

[Fornire una dichiarazione che illustri l'interesse legittimo dell'opponente. Le autorità nazionali sono esentate da questo obbligo.]

6.   Motivi dell'opposizione:

☐ La domanda di protezione, modifica o cancellazione è incompatibile con le norme in materia di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche perché confliggerebbe con gli articoli da 92 a 95, 105 o 106 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e con le disposizioni adottate a norma dei medesimi articoli.

☐ La domanda di protezione o di modifica è incompatibile con le norme in materia di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche perché la registrazione del nome proposto confliggerebbe con l'articolo 100 o con l'articolo 101 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

☐ La domanda di protezione o di modifica è incompatibile con le norme in materia di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche perché la registrazione del nome proposto lederebbe i diritti del titolare di un marchio commerciale ovvero di un utente di un nome interamente omonimo o di un nome composto contenente un termine identico al nome da registrare, oppure l'esistenza di nomi parzialmente omonimi o di altri nomi simili al nome da registrare riferiti a prodotti vitivinicoli che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

7.   Elementi dell'opposizione

[Fornire ragioni debitamente motivate e la giustificazione dell'opposizione, nonché informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni a sostegno di quest'ultima. In caso di opposizione basata sulla reputazione e notorietà di un marchio commerciale preesistente (articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34) fornire i documenti necessari.]

8.   Elenco dei documenti giustificativi

[Fornire l'elenco dei documenti inviati a sostegno dell'opposizione.]

9.   Data e firma

[nome]

[servizio/organizzazione]

[indirizzo]

[telefono: +]

[indirizzo di posta elettronica: ]


ALLEGATO III

NOTIFICA DELLA CONCLUSIONE DELLE CONSULTAZIONI NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE

[barrare con una «X» la casella pertinente:] ☐ DOP ☐ IGP

1.   Nome del prodotto

[quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale]

2.   Riferimento ufficiale

[quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale]

Numero di riferimento:

Data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale:

3.   Nome dell'opponente (persona, organismo, Stato membro o paese terzo)

4.   Esito delle consultazioni

4.1   È stato raggiunto un accordo con i seguenti opponenti:

[allegare copia delle lettere che comprovano l'accordo e comunicare tutti i fattori che hanno consentito il raggiungimento dell'accordo (articolo 12, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33)]

4.2   Non è stato raggiunto un accordo con i seguenti opponenti:

[allegare le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2019/33]

5.   Disciplinare e documento unico

5.1   Il disciplinare è stato modificato:

… Sì* … No

*

In caso affermativo, allegare una descrizione delle modifiche e il disciplinare modificato.

5.2   Il documento unico è stato modificato:

… Sì** … No

**

In caso affermativo, allegare copia del documento aggiornato.

6.   Data e firma

[nome]

[servizio/organizzazione]

[indirizzo]

[telefono: +]

[indirizzo di posta elettronica: ]


ALLEGATO IV

DOMANDA DI MODIFICA DELL'UNIONE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

[nome registrato] «…»…

n. UE: [esclusivamente per uso UE]

[barrare con una «X» la casella pertinente:] ☐ DOP ☐ IGP

1.   Richiedente e interesse legittimo

[Specificare il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail del richiedente che propone la modifica. Fornire inoltre una dichiarazione che illustra l'interesse legittimo del richiedente.]

2.   Paese terzo cui appartiene la zona delimitata

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

☐ Nome del prodotto

☐ Categoria di prodotto vitivinicolo

☐ Legame

☐ Restrizioni in materia di commercializzazione

4.   Tipo di modifica

[Fornire una dichiarazione che illustri perché la o le modifiche rientrano nella definizione di «modifica dell'Unione» ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33.]

5.   Modifica (modifiche)

[Fornire una descrizione esauriente e le ragioni specifiche di ciascuna modifica. La domanda di modifica deve essere completa e comprensibile. Le informazioni fornite in questa sezione devono essere esaurienti ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33.]

6.   Allegati

6.1.   Il documento unico consolidato e debitamente compilato, nella versione modificata

6.2.   La versione consolidata del disciplinare pubblicato, oppure il riferimento alla pubblicazione del disciplinare


ALLEGATO V

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

[nome registrato] «…»…

n. UE: [esclusivamente per uso UE]

[barrare con una «X» la casella pertinente:] ☐ DOP ☐ IGP

1.   Mittente

Singolo produttore o gruppo di produttori avente un interesse legittimo o autorità del paese terzo cui appartiene la zona delimitata (cfr. articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34).

2.   Descrizione della o delle modifiche approvate

[Fornire una descrizione della o delle modifiche ordinarie e le relative motivazioni nonché una dichiarazione che illustri perché la o le modifiche rientrano nella definizione di modifica ordinaria ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33.]

3.   Paese terzo cui appartiene la zona delimitata

4.   Allegati

4.1.   La domanda di modifica ordinaria approvata

4.2.   La decisione di approvazione della modifica ordinaria

4.3.   La prova che la modifica è applicabile nel paese terzo

4.4.   Se del caso, il documento unico consolidato, nella versione modificata

4.5.   Copia della versione consolidata del disciplinare pubblicato, oppure il riferimento alla pubblicazione del disciplinare


ALLEGATO VI

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA TEMPORANEA

[nome registrato] «…»

n. UE: [esclusivamente per uso UE]

[barrare con una «X» la casella pertinente:] ☐ DOP ☐ IGP

1.   Mittente

Singolo produttore o gruppo di produttori avente un interesse legittimo o autorità del paese terzo cui appartiene la zona delimitata (cfr. articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34).

2.   Descrizione della o delle modifiche approvate

[Fornire una descrizione e le ragioni specifiche della o delle modifiche temporanee compreso il riferimento del riconoscimento ufficiale da parte delle autorità competenti dello stato di calamità naturale o delle condizioni meteorologiche sfavorevoli o dell'imposizione di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie. Fornire inoltre una dichiarazione che illustri perché la o le modifiche rientrano nella definizione di «modifica temporanea» ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/33.]

3.   Paese terzo cui appartiene la zona delimitata

4.   Allegati

4.1.   La domanda di modifica temporanea approvata

4.2.   La decisione di approvazione della modifica temporanea

4.3.   La prova che la modifica è applicabile nel paese terzo


ALLEGATO VII

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE

[nome registrato] «…»

n. UE: [esclusivamente per uso UE]

[barrare con una «X» la casella pertinente:] ☐ IGP ☐ DOP

1.   Nome registrato di cui si propone la cancellazione

2.   Stato membro o paese terzo cui appartiene la zona delimitata

3.   Persona, organismo, Stato membro o paese terzo che presenta la richiesta di cancellazione

[Specificare il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail della persona fisica o giuridica o dei produttori che richiedono la cancellazione (per le richieste concernenti nomi di prodotti di paesi terzi fornire anche il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi di certificazione che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare). Fornire inoltre una dichiarazione che illustri l'interesse legittimo della persona fisica o giuridica che richiede la cancellazione (questo obbligo non si applica alle autorità nazionali dotate di personalità giuridica).]

4.   Motivi della cancellazione

☐ Non è più garantita la conformità al relativo disciplinare (articolo 106 del regolamento (UE) n. 1308/2013).

☐ Non è più garantita la conformità al relativo disciplinare per il motivo specifico che negli ultimi sette anni consecutivi non sono stati commercializzati prodotti che si fregiano del nome protetto (articolo 106 del regolamento (UE) n. 1308/2013 in combinato disposto con l'articolo 20 del regolamento delegato (UE) 2019/33.

5.   Elementi della richiesta di cancellazione

[Fornire ragioni debitamente motivate e giustificare la richiesta di cancellazione, nonché informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni a sostegno della cancellazione. Se del caso, fornire i documenti giustificativi.]

6.   Elenco dei documenti giustificativi

[Fornire l'elenco dei documenti inviati a sostegno della richiesta di cancellazione.]

7.   Data e firma

[nome]

[servizio/organizzazione]

[indirizzo]

[telefono: +]

[indirizzo di posta elettronica: ]


ALLEGATO VIII

DOMANDA DI PROTEZIONE DI UNA MENZIONE TRADIZIONALE

Data di ricezione (GG/MM/AAAA) …

[da completare a cura della Commissione]

Numero di pagine (compresa la presente) …

Lingua della domanda …

Numero di fascicolo …

[da completare a cura della Commissione]

Richiedente

Autorità competente dello Stato membro (*)

Autorità competente del paese terzo (*)

Organizzazione professionale rappresentativa (*)

[(*) cancellare le diciture inutili]

Indirizzo (via e numero civico, città e codice postale, Stato)

Persona giuridica (compilare per le organizzazioni professionali rappresentative)

Nazionalità …

Telefono, fax, e-mail …

Menzione tradizionale di cui è chiesta la protezione

Menzione tradizionale ai sensi dell'articolo 112, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 (*)

Menzione tradizionale ai sensi dell'articolo 112, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 (*)

[(*) cancellare la dicitura inutile]

Lingua

Elenco delle denominazioni di origine protette o delle indicazioni geografiche protette interessate

Categorie di prodotti vitivinicoli

Definizione

Copia delle norme

[da accludere]

Nome del firmatario …

Firma …


ALLEGATO IX

OPPOSIZIONE A UNA DOMANDA DI PROTEZIONE DI UNA MENZIONE TRADIZIONALE

Data di ricezione (GG/MM/AAAA) …

[da completare a cura della Commissione]

Numero di pagine (compresa la presente) …

Lingua dell'opposizione …

Numero di fascicolo …

[da completare a cura della Commissione]

Menzione tradizionale oggetto dell'opposizione

Opponente

Nome dell'opponente (Stato membro o paese terzo, oppure qualsivoglia persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo)

Indirizzo completo (via e numero civico, città e codice postale, Stato)

Nazionalità …

Telefono, fax, e-mail …

Intermediario

Stato membro/Stati membri (*)

Autorità del paese terzo (facoltativo) (*)

[(*) cancellare la dicitura inutile]

Nome dell'intermediario o degli intermediari …

Indirizzo o indirizzi completi (via e numero civico, città e codice postale, Stato)

Diritti anteriori

Denominazione di origine protetta (*)

Indicazione geografica protetta (*)

Indicazione geografica nazionale (*)

[(*) cancellare le diciture inutili]

Nome …

Numero di registrazione …

Data di registrazione (GG/MM/AAAA) …

Marchio commerciale

Simbolo …

Elenco dei prodotti e dei servizi …

Numero di registrazione …

Data di registrazione …

Paese di origine …

Reputazione/notorietà (*) …

[(*) cancellare le diciture inutili]

Motivi dell'opposizione

articolo 27 del regolamento delegato (*)

articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (*)

articolo 33, paragrafo 1, del regolamento delegato (*)

articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (*)

[(*) cancellare le diciture inutili]

Spiegazione dei motivi …

[Fornire ragioni debitamente motivate e la giustificazione dell'opposizione, nonché informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni a sostegno di quest'ultima. Se l'opposizione si basa sulla reputazione e notorietà di un marchio commerciale preesistente, fornire i documenti necessari.]

Nome del firmatario …

Firma …


ALLEGATO X

RICHIESTA DI MODIFICA RIGUARDANTE UNA MENZIONE TRADIZIONALE

Data di ricezione (GG/MM/AAAA) …

[da completare a cura della Commissione]

Numero di pagine (compresa la presente) …

Lingua della richiesta di modifica …

Numero di fascicolo …

[da completare a cura della Commissione]

Menzione tradizionale di cui è richiesta la modifica …

Nome della persona fisica o giuridica che richiede la modifica …

Indirizzo completo (via e numero civico, città e codice postale, Stato)

Nazionalità …

Telefono, fax, e-mail …

Descrizione della modifica …

Spiegazione dei motivi della modifica

[Fornire ragioni debitamente motivate e la giustificazione della modifica, nonché informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni a sostegno di quest'ultima.]

Nome del firmatario …

Firma …


ALLEGATO XI

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE RIGUARDANTE UNA MENZIONE TRADIZIONALE

Data di ricezione (GG/MM/AAAA) …

[da completare a cura della Commissione]

Numero di pagine (compresa la presente) …

Lingua della richiesta di cancellazione …

Numero di fascicolo …

[da completare a cura della Commissione]

Menzione tradizionale di cui è richiesta la cancellazione …

Autore della richiesta di cancellazione

Nome della persona fisica o giuridica che richiede la cancellazione …

Indirizzo completo (via e numero civico, città e codice postale, Stato)

Nazionalità …

Telefono, fax, e-mail …

Interesse legittimo dell'autore della richiesta

Motivi della cancellazione

articolo 27 del regolamento delegato (*)

articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (*)

articolo 33, paragrafo 1, del regolamento delegato (*)

articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (*)

articolo 36, lettera b), del regolamento delegato (*)

[(*) cancellare le diciture inutili]

Spiegazione dei motivi della cancellazione …

[Fornire ragioni debitamente motivate e la giustificazione della cancellazione, nonché informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni a sostegno di quest'ultima. Se la cancellazione si basa sulla reputazione e notorietà di un marchio commerciale preesistente, fornire i documenti necessari.]

Nome del firmatario …

Firma …


ALLEGATO XII

PARTE A

MODALITÀ PRATICHE DI COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL CAPO II, DI CUI ALL'ARTICOLO 30, PARAGRAFO 4, SECONDO COMMA

Per ottenere informazioni sulle modalità pratiche riguardanti l'accesso ai sistemi di informazione, i metodi di comunicazione e le modalità di messa a disposizione delle informazioni necessarie ai fini dell'applicazione del capo II, di cui all'articolo 30, paragrafo 4, secondo comma, le autorità e le persone cui si applica il presente regolamento si rivolgono alla Commissione tramite il seguente indirizzo di posta elettronica:

Casella funzionale di posta elettronica: AGRI-CONTACT-E-Ambrosia@ec.europa.eu

PARTE B

MODALITÀ PRATICHE DI COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL CAPO III, DI CUI ALL'ARTICOLO 30, PARAGRAFO 4, SECONDO COMMA

Per ottenere informazioni sulle modalità pratiche riguardanti l'accesso ai sistemi di informazione, i metodi di comunicazione e le modalità di messa a disposizione delle informazioni necessarie ai fini dell'applicazione del capo III, di cui all'articolo 30, paragrafo 4, secondo comma, le autorità e le persone cui si applica il presente regolamento si rivolgono alla Commissione tramite il seguente indirizzo di posta elettronica:

Casella funzionale di posta elettronica: AGRI-CONTACT-EBACCHUS@ec.europa.eu


11.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/77


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/35 DELLA COMMISSIONE

dell'8 gennaio 2019

che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5, e l'articolo 63, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (2) stabilisce le norme relative al livello accresciuto di controlli ufficiali da effettuarsi sulle importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale elencati nel suo allegato I («l'elenco») ai punti di entrata designati («PED») nei territori di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004.

(2)

A norma del regolamento (CE) n. 669/2009 gli Stati membri sono tenuti a presentare alla Commissione ogni sei mesi una relazione sulle partite di mangimi e alimenti elencati nel suo allegato I, comprendente i dettagli di ogni partita, il numero di partite soggette al campionamento ai fini dell'analisi e i risultati dei controlli ufficiali effettuati in conformità del regolamento (CE) n. 669/2009. Alcuni Stati membri, su base volontaria, registrano i documenti comuni di entrata rilasciati dalle rispettive autorità competenti in conformità del regolamento (CE) n. 669/2009 nel sistema esperto per il controllo degli scambi TRACES (Trade Control and Expert System), istituito dalle decisioni della Commissione 2003/24/CE (3) e 2004/292/CE (4), e forniscono così a quest'ultima i dettagli di ogni partita, il numero di partite soggette al campionamento ai fini dell'analisi e i risultati dei controlli prescritti dal regolamento (CE) n. 669/2009. L'obbligo di presentazione di una relazione dovrebbe quindi essere ritenuto soddisfatto nei casi in cui gli Stati membri registrano in TRACES i documenti comuni di entrata rilasciati in conformità del regolamento (CE) n. 669/2009 durante il periodo stabilito in tale regolamento.

(3)

L'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 669/2009 stabilisce un periodo transitorio durante il quale i requisiti minimi per i PED possono essere soddisfatti progressivamente e i controlli di identità e fisici possono essere effettuati in punti di controllo diversi dai PED. Il suddetto periodo transitorio è stato prorogato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 718/2014 della Commissione (5) fino al 14 agosto 2019, in attesa dell'esito del riesame delle disposizioni applicabili ai PED e ai controlli alle frontiere in generale. Tale riesame ha portato all'adozione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), che si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019. Detto regolamento prescrive l'adozione di atti delegati recanti norme che stabiliscono in quali casi e a quali condizioni i controlli di identità e fisici sulle partite di merci soggette temporaneamente a controlli ufficiali accresciuti possono essere effettuati dalle autorità competenti in punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri. Poiché tali norme si applicano a decorrere dal 14 dicembre 2019, è opportuno estendere il periodo transitorio fino al giorno che precede tale data.

(4)

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone che l'elenco di cui all'allegato I di detto regolamento sia sottoposto a riesame periodico, almeno semestralmente, prendendo in considerazione le fonti di informazioni indicate in tale articolo.

(5)

La comparsa e la gravità dei recenti incidenti alimentari notificati tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, come stabilito dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), le informazioni sui controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri sugli alimenti e sui mangimi di origine non animale nonché le relazioni semestrali sulle partite di mangimi e alimenti di origine non animale presentate alla Commissione dagli Stati membri in conformità all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009 evidenziano la necessità di modificare tale elenco.

(6)

Le pertinenti fonti di informazione segnalano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana che richiedono l'introduzione di un livello accresciuto di controlli ufficiali, in particolare in relazione alle partite di melanzane originarie della Repubblica dominicana, fagioli del Kenya e peperoni (diversi dai peperoni dolci) dell'Uganda, a causa della possibile contaminazione da residui di antiparassitari. Le pertinenti fonti di informazione segnalano inoltre la comparsa di nuovi rischi per la salute umana che richiedono l'introduzione di un livello accresciuto di controlli ufficiali in relazione alle partite di pepe nero originario del Brasile, peperoni dolci della Cina e semi di sesamo dell'Etiopia, a causa della possibile contaminazione da Salmonella. È pertanto opportuno inserire nell'elenco le voci relative a tali partite.

(7)

Dovrebbero inoltre essere soppresse le voci relative ai prodotti per i quali le informazioni disponibili indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente ai pertinenti requisiti di sicurezza stabiliti dalla normativa dell'Unione e per i quali, di conseguenza, non è più giustificato un livello accresciuto di controlli ufficiali. La voce dell'elenco relativa agli ananassi originari del Benin dovrebbe pertanto essere soppressa.

(8)

È inoltre opportuno aumentare la frequenza dei controlli di identità e fisici sui prodotti per i quali le fonti di informazione pertinenti indicano un grado di non conformità ai pertinenti requisiti della normativa dell'Unione, che giustifica un livello accresciuto di controlli ufficiali. Le voci dell'elenco relative ai peperoni dolci e ai peperoni (diversi dai peperoni dolci) originari dell'Egitto, ai peperoni (diversi dai peperoni dolci) dell'India e del Pakistan, ai peperoni (dolci o diversi dai peperoni dolci) dello Sri Lanka e alle nocciole della Georgia dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.

(9)

La definizione della voce relativa alle nocciole della Georgia dovrebbe essere modificata per includere forme del prodotto diverse da quelle attualmente elencate, qualora tali altre forme presentino lo stesso rischio. È pertanto opportuno modificare la voce esistente relativa alle nocciole della Georgia per includervi farine, semolini e polveri di nocciole e nocciole, altrimenti preparate o conservate.

(10)

Per motivi di coerenza e chiarezza è opportuno sostituire l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 con il testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 669/2009

Il regolamento (CE) n. 669/2009 è così modificato:

1)

all'articolo 15 è inserito il seguente paragrafo 4:

«4.   Gli obblighi relativi alla presentazione di una relazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono ritenuti soddisfatti nei casi in cui gli Stati membri hanno registrato nel sistema TRACES i documenti comuni di entrata rilasciati dalle rispettive autorità competenti in conformità del presente regolamento durante il periodo di riferimento di cui al paragrafo 1.»;

2)

all'articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Fino al 13 dicembre 2019, qualora un punto di entrata designato non disponga delle strutture richieste per procedere ai controlli fisici e di identità di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), tali controlli possono essere effettuati in un altro punto di controllo nello stesso Stato membro, autorizzato a tale scopo dall'autorità competente, prima che le merci siano dichiarate per l'immissione in libera pratica, a condizione che tale punto di controllo soddisfi i requisiti minimi stabiliti all'articolo 4.»;

3)

l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).

(3)  Decisione 2003/24/CE della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 44).

(4)  Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES e recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 718/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 55).

(6)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Mangimi e alimenti di origine non animale soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata designato

Mangimi e alimenti

(uso previsto)

Codice NC (1)

Suddivisione TARIC

Paese di origine

Rischio

Frequenza dei controlli fisici e d'identità (%)

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Bolivia (BO)

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

(Mangimi e alimenti)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Pepe nero (Piper)

(Alimenti — non tritati né polverizzati)

ex 0904 11 00

10

Brasile (BR)

Salmonella (2)

20

Bacche di Goji/wolfberry (Lycium barbarum L.)

(Alimenti — freschi, refrigerati o essiccati)

ex 0813 40 95 ;

ex 0810 90 75

10

10

Cina (CN)

Residui di antiparassitari (3)  (4)

10

Peperoni dolci (Capsicum annuum)

(Alimenti - tritati o polverizzati)

ex 0904 22 00

11

Cina (CN)

Salmonella (2)

20

Tè, anche aromatizzato

(Alimenti)

0902

 

Cina (CN)

Residui di antiparassitari (3)  (5)

10

Melanzane

(Solanum melongena)

(Alimenti — freschi o refrigerati)

0709 30 00

 

Repubblica dominicana (DO)

Residui di antiparassitari (3)

20

Peperoni dolci (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Repubblica dominicana (DO)

Residui di antiparassitari (3)  (6)

20

Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Fagioli asparago

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Peperoni dolci (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Egitto (EG)

Residui di antiparassitari (3)  (7)

20

Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Semi di sesamo

(Alimenti - freschi o refrigerati)

1207 40 90

 

Etiopia (ET)

Salmonella (2)

50

Nocciole con guscio

0802 21 00

 

Georgia (GE)

Aflatossine

50

Nocciole sgusciate

0802 22 00

Farine, semolini e polveri di nocciole

ex 1106 30 90

40

Nocciole, altrimenti preparate o conservate

(Alimenti)

ex 2008 19 19 ;

ex 2008 19 95 ;

ex 2008 19 99

30

20

30

Olio di palma

(Alimenti)

1511 10 90 ;

1511 90 11 ;

 

Ghana (GH)

Coloranti Sudan (8)

50

ex 1511 90 19 ;

1511 90 99

90

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Gambia (GM)

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

(Mangimi e alimenti)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Gombi (Okra)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 99 90 ;

ex 0710 80 95

20

30

India (IN)

Residui di antiparassitari (3)  (9)

10

Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

India (IN)

Residui di antiparassitari (3)  (10)

20

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(Alimenti — freschi o refrigerati)

0708 20

 

Kenya (KE)

Residui di antiparassitari (3)

5

Sedano da taglio (Apium graveolens)

(Alimenti — erbe fresche o refrigerate)

ex 0709 40 00

20

Cambogia (KH)

Residui di antiparassitari (3)  (11)

50

Fagioli asparago

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Cambogia (KH)

Residui di antiparassitari (3)  (12)

50

Rape (Brassica rapa spp. Rapa)

(Alimenti — preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico)

ex 2001 90 97

11 ; 19

Libano (LB)

Rodammina B

50

Peperoni (dolci e altri) (Capsicum spp.)

(Alimenti - essiccati, grigliati, tritati o polverizzati)

ex 2008 99 99 ;

79

Sri Lanka (LK)

Aflatossine

50

0904 21 10 ;

 

ex 0904 21 90 ;

ex 0904 22 00

20

11 ; 19

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Madagascar (MG)

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

(Mangimi e alimenti)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Semi di sesamo

(Alimenti — freschi o refrigerati)

1207 40 90

 

Nigeria (NG)

Salmonella (2)

50

Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Pakistan (PK)

Residui di antiparassitari (3)

20

Lamponi

(Alimenti - congelati)

0811 20 31 ;

 

Serbia (RS)

Norovirus

10

ex 0811 20 11 ;

ex 0811 20 19

10

10

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Sudan (SD)

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

(Mangimi e alimenti)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Semi di sesamo

(Alimenti — freschi o refrigerati)

1207 40 90

 

Sudan (SD)

Salmonella (2)

50

Semi di cocomero (Egusi, Citrullus spp.) e prodotti derivati

(Alimenti)

ex 1207 70 00 ;

ex 1106 30 90 ;

ex 2008 99 99

10

30

50

Sierra Leone (SL)

Aflatossine

50

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Senegal (SN)

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

(Mangimi e alimenti)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Rape (Brassica rapa spp. Rapa)

(Alimenti — preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico)

ex 2001 90 97

11 ; 19

Siria (SY)

Rodammina B

50

Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Thailandia (TH)

Residui di antiparassitari (3)  (13)

10

Albicocche secche

0813 10 00

 

Turchia (TR)

Solfiti (15)

20

Albicocche, altrimenti preparate o conservate (14)

(Alimenti)

2008 50 61

Uve secche (comprese le uve secche tagliate o schiacciate sotto forma di pasta, senza ulteriore trattamento)

(Alimenti)

0806 20

 

Turchia (TR)

Ocratossina A

5

Limoni (Citrus limon, Citrus limonum)

(Alimenti — freschi, refrigerati o essiccati)

0805 50 10

 

Turchia (TR)

Residui di antiparassitari (3)

10

Melagrane

(Alimenti — freschi o refrigerati)

ex 0810 90 75

30

Turchia (TR)

Residui di antiparassitari (3)  (16)

10

Peperoni dolci (Capsicum annuum)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Turchia (TR)

Residui di antiparassitari (3)  (17)

10

Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

Uganda (UG)

Residui di antiparassitari (3)

20

Semi di sesamo

(Alimenti - freschi o refrigerati)

1207 40 90

 

Uganda (UG)

Salmonella (2)

50

Pistacchi con guscio

0802 51 00

 

Stati Uniti (US)

Aflatossine

10

Pistacchi sgusciati

0802 52 00

Pistacchi tostati

(Alimenti)

ex 2008 19 13 ;

ex 2008 19 93

20

20

Albicocche secche

0813 10 00

 

Uzbekistan(UZ)

Solfiti (15)

50

Albicocche, altrimenti preparate o conservate (14)

(Alimenti)

2008 50 61

Foglie di coriandolo

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Residui di antiparassitari (3)  (18)

50

Basilico (sacro, comune)

ex 1211 90 86

20

Menta

ex 1211 90 86

30

Prezzemolo

(Alimenti — erbe fresche o refrigerate)

ex 0709 99 90

40

Gombi (Okra)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 99 90

ex 0710 80 95

20

30

Vietnam (VN)

Residui di antiparassitari (3)  (18)

50

Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Vietnam (VN)

Residui di antiparassitari (3)  (18)

50

»

(1)  Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con “ex”.

(2)  Metodo di riferimento EN/ISO 6579-1 o un metodo convalidato in base al metodo di riferimento in conformità alla versione più recente della norma EN/ISO 16140 o altri protocolli analoghi accettati a livello internazionale.

(3)  Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).

(4)  Residui di amitraz.

(5)  Residui di tolfenpyrad.

(6)  Residui di acefato, aldicarb (somma di aldicarb e dei relativi solfossido e solfone, espressi in aldicarb), amitraz (amitraz e i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressi in amitraz), diafentiuron, dicofol (somma degli isomeri p, p′ e o,p′), ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metiocarb (somma del metiocarb e dei relativi solfossido e solfone, espressa in metiocarb).

(7)  Residui di dicofol (somma degli isomeri p, p′ e o, p′), dinotefuran, folpet, procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressa in procloraz), tiofanato-metile e triforina.

(8)  Ai fini del presente allegato i “coloranti Sudan” comprendono le seguenti sostanze chimiche: i) Sudan I (numero CAS 842-07-9); ii) Sudan II (numero CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (numero CAS 85-86-9); iv) Scarlet Red; o Sudan IV (numero CAS 85-83-6).

(9)  Residui di diafentiuron.

(10)  Residui di carbofuran.

(11)  Residui di fentoato.

(12)  Residui di clorbufam.

(13)  Residui di formetanato [somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato], protiofos e triforina.

(14)  Controlli fisici e di identità possono essere effettuati dall'autorità competente del luogo di destinazione indicato nel documento comune di entrata, in conformità all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento.

(15)  Metodi di riferimento: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 o ISO 5522:1981.

(16)  Residui di procloraz.

(17)  Residui di diafentiuron, formetanato [somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato] e metiltiofanato.

(18)  Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.


11.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/85


REGOLAMENTO (UE) 2019/36 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 2019

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sostanza N-(2-metilcicloesil)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzammide

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 contiene un elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base di cui è autorizzato l'uso negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione (3) ha adottato l'elenco di sostanze aromatizzanti e lo ha inserito nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.

(3)

Tale elenco può essere aggiornato, in conformità alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.

(4)

La parte A dell'elenco dell'Unione contiene sia le sostanze aromatizzanti valutate, non contrassegnate da note, sia le sostanze aromatizzanti in corso di valutazione, identificate da rimandi alle note numerate da 1 a 4.

(5)

La sostanza N-(2-metilcicloesil)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzammide n. FL 16.119 è stata inserita nell'elenco contrassegnata con la nota 4 in conformità all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012; ciò significa che, per il completamento della valutazione, dovevano essere presentati ulteriori dati scientifici entro il 31 dicembre 2013.

(6)

Il 18 novembre 2013 il richiedente ha fornito dati sulla sostanza N-(2-metilcicloesil)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzammide n. FL 16.119.

(7)

Il 1o febbraio 2017 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha completato la valutazione della sicurezza della sostanza [n. FL: 16.119] utilizzata come sostanza aromatizzante (4) e ha concluso che, ai livelli di assunzione alimentare stimati, il suo uso non desta preoccupazioni in materia di sicurezza. L'Autorità ha inoltre osservato che tale sostanza è destinata ad essere utilizzata come sostanza che presenta proprietà modificative degli aromi. Tale fatto dovrebbe quindi essere indicato nelle condizioni d'uso della sostanza summenzionata. È pertanto opportuno che, in base a quanto sopra esposto, siano introdotte restrizioni per l'uso relative ad alcuni alimenti in determinate categorie di alimenti.

(8)

L'elenco dell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 1334/2008 è finalizzato esclusivamente a regolamentare l'uso delle sostanze aromatizzanti aggiunte agli alimenti al fine di conferire o modificare un aroma e/o sapore. La sostanza n. FL 16.119 potrebbe essere aggiunta agli alimenti anche a fini non aromatizzanti: tali usi restano soggetti ad altre norme dell'Unione. Il presente regolamento stabilisce le condizioni d'uso riferite esclusivamente all'impiego della sostanza n. FL 16.119 come aromatizzante.

(9)

Nel suo parere l'Autorità ha inoltre formulato osservazioni concernenti le caratteristiche della sostanza, indicando che mancavano informazioni supplementari sul rapporto di enantiomeri. Il richiedente ha fornito alla Commissione informazioni in merito a tali aspetti. È pertanto opportuno modificare di conseguenza dette caratteristiche.

(10)

Tale sostanza aromatizzante dovrebbe quindi figurare nell'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti come sostanza valutata, senza il rimando alla nota attualmente contenuto nella rispettiva voce dell'elenco dell'Unione.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).

(4)  The EFSA Journal 2017;15(3):4726.


ALLEGATO

Nella parte A, sezione 2, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 la voce relativa a «N-(2-metilcicloesil)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzammide» è sostituita dalla seguente:

«16.119

N-(2-metilcicloesil)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzammide

1003050-32-5

2081

 

Miscela di cis-/trans-diastereoisomeri:

60-80 % trans-, costituiti da 50 % (1S, 2S) e 50 % (1R, 2R), e

20-40 % cis-, costituiti da 50 % (1R, 2S) e 50 % (1S, 2R)

Restrizioni per l'uso come sostanza aromatizzante:

 

Categoria 1: — non oltre 1 mg/kg.

 

Categoria 12: — non oltre 6 mg/kg.

 

Categoria 14.1.4: — non oltre 3 mg/kg.

 

EFSA».


11.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/88


REGOLAMENTO (UE) 2019/37 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 2019

che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), d), e), h) e i), l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 12, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione (2) stabilisce un elenco dell'Unione delle sostanze autorizzate che possono essere utilizzate nella fabbricazione dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. L'allegato III di tale regolamento assegna i simulanti alimentari da utilizzare nelle prove volte a dimostrare la conformità dei materiali e degli oggetti di materia plastica non ancora a contatto con prodotti alimentari ai limiti di migrazione di cui agli articoli 11 e 12 del medesimo regolamento.

(2)

Successivamente all'ultima modifica del regolamento (UE) n. 10/2011 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha pubblicato ulteriori pareri scientifici su determinate sostanze che possono essere utilizzate nei materiali a contatto con i prodotti alimentari («MCA»), nonché sull'utilizzo consentito delle sostanze precedentemente autorizzate. Sono stati inoltre individuati alcuni errori di redazione e ambiguità nel testo. Al fine di garantire che il regolamento (UE) n. 10/2011 rispecchi le più recenti conclusioni dell'Autorità e dissipare ogni dubbio sulla sua corretta applicazione, il regolamento dovrebbe essere modificato e rettificato.

(3)

Il nome della sostanza 1,2,3,4-tetraidronaftalene-2,6-dicarbossilato di dimetile (n. sostanza MCA 1066, n. CAS 23985-75-3), autorizzata con regolamento (UE) 2018/831 della Commissione (3), figurante nell'allegato I, punto 1, tabella 1, del regolamento (UE) n. 10/2011, contiene un errore tipografico nella versione in lingua inglese del documento. È pertanto opportuno rettificare tale voce nell'allegato I, punto 1, tabella 1, del regolamento (UE) n. 10/2011.

(4)

Sulla base del parere scientifico favorevole dell'Autorità (4) sull'uso della sostanza [3-(2,3-epossipropossi)propil]trimetossisilano (n. sostanza MCA 1068, n. CAS 2530-83-8) come componente di agenti plastificanti per l'apprettatura di fibre di vetro incorporate in materie plastiche a bassa diffusività come il polietilene tereftalato (PET), il policarbonato (PC), il tereftalato di polibutilene (PBT), i poliesteri termoindurenti e la resina vinilestere epossidica di tipo bisfenolo destinata all'uso singolo o ripetuto con stoccaggio prolungato a temperatura ambiente, contatto ripetuto sul breve termine a temperatura aumentata o elevata e per tutti gli alimenti, tale sostanza è stata autorizzata con regolamento (UE) 2018/831 quale additivo o coadiuvante del processo di polimerizzazione nell'allegato I, punto 1, tabella 1, colonna 5, del regolamento (UE) n. 10/2011. Essendo destinata a reagire con lo scheletro polimerico della materia plastica e potendo diventarne parte, tale sostanza dovrebbe essere considerata un materiale di partenza o monomero nella fabbricazione di agenti plastificanti per l'apprettatura di fibre di vetro incorporate in materie plastiche a bassa diffusività come il polietilene tereftalato (PET), il policarbonato (PC), il tereftalato di polibutilene (PBT), i poliesteri termoindurenti e la resina vinilestere epossidica di tipo bisfenolo. È pertanto opportuno modificare la voce corrispondente nell'allegato I, punto 1, tabella 1, del regolamento (UE) n. 10/2011 al fine di includere tale sostanza nell'allegato I, colonna 6, del medesimo regolamento per chiarirne gli usi previsti.

(5)

L'Autorità ha adottato due pareri scientifici favorevoli (5) (6) sull'uso della sostanza poli[(R)-3-idrossibutirrato-co-(R)-3-idrossiesanoato) (n. sostanza MCA 1059, n. CAS 147398-31-0), un (co)polimero biodegradabile ottenuto per fermentazione microbica e utilizzato nella fabbricazione di articoli per l'imballaggio destinati a venire a contatto con prodotti ortofrutticoli interi. Nei due pareri l'Autorità ha concluso che tale sostanza non desta preoccupazioni per la sicurezza dei consumatori se utilizzata da sola o mescolata con altri polimeri a contatto con prodotti alimentari (secchi/solidi) ai quali la tabella 2 dell'allegato III del regolamento (UE) n. 10/2011 assegna il simulante alimentare E in condizioni di contatto fino a sei mesi o più a temperatura ambiente o inferiore, comprese fasi di riempimento a caldo o di breve riscaldamento. L'Autorità ha inoltre concluso che la migrazione specifica del prodotto di degradazione acido crotonico non dovrebbe superare gli 0,05 mg/kg di prodotto alimentare. Tale sostanza dovrebbe quindi essere aggiunta all'elenco dell'Unione delle sostanze autorizzate con la restrizione che siano rispettate tali specifiche.

(6)

L'acido crotonico (n. sostanza MCA 467, n. CAS 3724-65-0) è autorizzato come additivo o monomero nella fabbricazione di materie plastiche destinate a venire a contatto con i prodotti alimentari. Il regolamento (UE) 2017/752 della Commissione (7) ha introdotto un limite di migrazione specifica di 0,05 mg/kg di prodotto alimentare nella voce relativa a tale sostanza di cui all'allegato I, punto 1, tabella 1, del regolamento (UE) n. 10/2011, in sostituzione della precedente verifica di conformità sulla base del contenuto residuo per superficie a contatto con il prodotto alimentare (QMA). La verifica della conformità dell'acido crotonico sulla base del QMA con un limite di 0,05 mg/6 dm2 è altresì inclusa nella voce relativa alla sostanza copolimero fra acido 3-idrossibutanoico e acido 3-idrossi-pentanoico (n. sostanza MCA 744, n. CAS 80181-31-3) di cui all'allegato I, tabella 4, del regolamento (UE) n. 10/2011 e dovrebbe essere sostituita dal limite di migrazione specifica assegnato alla sostanza MCA n. 467. Alla luce del fatto che lo stesso limite di migrazione specifica per l'acido crotonico deve essere applicabile alle sostanze MCA n. 467, 744 e 1059, è opportuno introdurre una restrizione di gruppo per l'acido crotonico per le sostanze MCA n. 467, 744 e 1059 nell'allegato I, tabella 2, del regolamento (UE) n. 10/2011 e modificare le corrispondenti singole voci nelle tabelle 1 e 4 del medesimo allegato.

(7)

L'Autorità ha adottato un parere scientifico favorevole (8) sull'uso della sostanza dimetilcarbonato (n. sostanza MCA 1067, n. CAS 616-38-6) come monomero nella fabbricazione di materie plastiche destinate a venire a contatto con i prodotti alimentari. L'Autorità ha concluso che la sostanza non desta preoccupazioni per la sicurezza dei consumatori se utilizzata come comonomero assieme all'1,6-esanediolo per creare un prepolimero del policarbonato e successivamente fatta reagire con diisocianato di 4,4′-metilendifenile e dioli quali il polipropilenglicole e l'1,4-butandiolo per formare poliuretano termoplastico. L'uso di tale materiale dovrebbe essere oggetto di un'ulteriore restrizione affinché non contenga più del 30 % del prepolimero del policarbonato e venga impiegato esclusivamente in oggetti di uso ripetuto a contatto breve (≤ 30 minuti) a temperatura ambiente con prodotti alimentari ai quali la tabella 2 dell'allegato III del regolamento (UE) n. 10/2011 assegna i simulanti A e B. È quindi opportuno inserire la sostanza nell'elenco dell'Unione di sostanze autorizzate a condizione che tali restrizioni siano rispettate.

(8)

L'Autorità ha inoltre osservato che la sostanza MCA n. 1067 può anche essere utilizzata per la fabbricazione di altri policarbonati o in altre condizioni. In tali casi l'Autorità ha concluso che l'uso della sostanza non desta preoccupazioni per la salute dei consumatori se la migrazione del dimetilcarbonato non supera gli 0,05 mg/kg di prodotto alimentare e la migrazione totale degli oligomeri del policarbonato con un peso molecolare inferiore a 1 000 Da non supera gli 0,05 mg/kg di prodotto alimentare. È quindi opportuno autorizzare tali usi della sostanza a condizione che tali restrizioni siano rispettate.

(9)

L'autorizzazione della sostanza MCA n. 1067 rilasciata dal presente regolamento per la fabbricazione di altri policarbonati o in altre condizioni richiede che la migrazione totale degli oligomeri del policarbonato con un peso molecolare inferiore a 1 000 Da non superi gli 0,05 mg/kg di prodotto alimentare. I metodi analitici per determinare la migrazione di tali oligomeri sono complessi. La descrizione di tali metodi non è necessariamente a disposizione delle autorità competenti. Senza una descrizione l'autorità competente non può verificare che la migrazione di oligomeri dal materiale o dall'oggetto rispetti il limite di migrazione per tali oligomeri. Gli operatori commerciali che immettono sul mercato il materiale o l'oggetto finito contenente tale sostanza dovrebbero pertanto essere tenuti a fornire una descrizione del metodo e un campione di calibrazione, se richiesto dal metodo.

(10)

L'Autorità ha adottato un parere scientifico favorevole (9) sull'uso della sostanza isobutano (n. sostanza MCA 1069, n. CAS 75-28-5) come agente schiumogeno per materie plastiche destinate a venire a contatto con i prodotti alimentari. Nel parere l'Autorità ha concluso che tale sostanza non desta preoccupazioni per la sicurezza dei consumatori se utilizzata come agente schiumogeno nelle materie plastiche destinate a venire a contatto con i prodotti alimentari. È pertanto opportuno autorizzare tale uso della sostanza. La classe di composti collettivamente denominati «agenti schiumogeni» comprende anche i tensioattivi e spesso si ritiene che sia costituita unicamente da questi ultimi. Al fine di evitare la possibile confusione, e in linea con la funzione di tale sostanza valutata dall'Autorità, alla voce corrispondente di cui all'allegato I, tabella 1, del regolamento (UE) n. 10/2011, è opportuno utilizzare il sinonimo «agente espandente».

(11)

La tabella 3 dell'allegato III del regolamento (UE) n. 10/2011 assegna i simulanti alimentari da utilizzare nelle prove volte a dimostrare la conformità dei materiali e degli oggetti di materia plastica non ancora a contatto con prodotti alimentari al limite di migrazione globale di cui all'articolo 12 del medesimo regolamento. Nella terza e quarta riga i riferimenti ai simulanti alimentari da utilizzare nelle prove di migrazione globale dei prodotti elencati, in particolare dei prodotti lattiero-caseari, contengono delle ambiguità. La terza riga fa riferimento a prodotti alimentari acquosi e alcolici e a prodotti lattiero-caseari in generale, e prevede l'uso del simulante alimentare D1 (etanolo 50 %). La quarta riga fa riferimento a prodotti alimentari acquosi, acidi e alcolici e a prodotti lattiero-caseari e prevede l'uso dei simulanti alimentari D1 e B (acido acetico 3 %). Il simulante alimentare B deve essere utilizzato per i prodotti acidi il cui pH è inferiore a 4,5, come indicato nell'allegato III, punto 2, del regolamento (UE) n. 10/2011. I prodotti lattiero-caseari sono indicati in entrambe le righe perché sebbene il latte abbia un pH relativamente neutro (6,5-6,8), alcuni prodotti lattiero-caseari trasformati (fermentati o acidificati) hanno pH acidi che variano tra il 4,0 e il 4,5. L'interpretazione di tale doppio riferimento potrebbe indurre erroneamente a credere che i prodotti lattiero-caseari acidi sono altresì inclusi nella terza riga e possono quindi essere sottoposti a prova solo con il simulante alimentare D1 anziché con il simulante alimentare B come indicato nella quarta riga. È pertanto opportuno chiarire la terza e la quarta riga della tabella 3 specificando il pH dei prodotti lattiero-caseari elencati, utilizzando il valore di pH 4,5 quale valore soglia.

(12)

È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza gli allegati I e III del regolamento (UE) n. 10/2011.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e III del regolamento (UE) n. 10/2011 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I materiali e gli oggetti di materia plastica conformi al regolamento (UE) n. 10/2011 nella versione applicabile prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere immessi sul mercato fino al 31 gennaio 2020 e rimanere sul mercato fino a esaurimento delle scorte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

(2)  Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2018/831 della Commissione, del 5 giugno 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari (GU L 140 del 6.6.2018, pag. 35).

(4)  EFSA Journal 2017;15(10):5014.

(5)  EFSA Journal 2016;14(5):4464.

(6)  EFSA Journal 2018;16(7):5326.

(7)  Regolamento (UE) 2017/752 della Commissione, del 28 aprile 2017, che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari (GU L 113 del 29.4.2017, pag. 18).

(8)  EFSA Journal 2017;15(7):4901.

(9)  EFSA Journal 2018;16(1):5116.


ALLEGATO

Gli allegati I e III del regolamento (UE) n. 10/2011 sono così modificati:

(1)

all'allegato I, la tabella 1 è così modificata:

a)

le voci relative alle sostanze MCA n. 467, 744, 1066 e 1068 sono sostituite dalle seguenti:

«467

14800

3724-65-0

Acido crotonico

no

 

(35)»

 

 

45600

«744

18888

080181-31-3

Copolimero fra acido 3-idrossibutanoico e acido 3-idrossi-pentanoico

no

no

 

(35)

La sostanza è utilizzata come prodotto ottenuto mediante fermentazione batterica. In conformità alle specifiche indicate nell'allegato I, tabella 4.»

 

«1066

 

23985-75-3

1,2,3,4-tetraidronaftalene-2,6-dicarbossilato di dimetile

no

no

0,05

 

Da utilizzarsi unicamente come comonomero per la fabbricazione di uno strato di poliestere non destinato al contatto con i prodotti alimentari in un materiale plastico multistrato destinato al contatto unicamente con gli alimenti ai quali la tabella 2 dell'allegato III assegna i simulanti alimentari A, B, C e/o D1. Il limite di migrazione specifica riportato nella colonna 8 si riferisce alla migrazione totale della sostanza e dei suoi dimeri (ciclici e aciclici).»

 

«1068

 

2530-83-8

[3-(2,3-epossipropossi)propil]trimetossisilano

no

no

 

 

Da utilizzarsi unicamente come componente di agenti plastificanti per l'apprettatura di fibre di vetro da incorporare in materie plastiche a bassa diffusività rinforzate con fibra di vetro [polietilene tereftalato (PET), policarbonato (PC), tereftalato di polibutilene (PBT), poliesteri termoindurenti e resina vinilestere epossidica di tipo bisfenolo] a contatto con i prodotti alimentari. Nelle fibre di vetro trattate non devono essere rilevabili residui della sostanza in quantità superiore a 0,01 mg/kg e a 0,06 mg/kg per ciascuno dei prodotti di reazione (monomeri idrolizzati e dimeri, trimeri e tetrameri ciclici contenenti epossidi).»

 

b)

sono inserite le seguenti voci secondo l'ordine dei numeri di sostanza MCA:

«1059

 

147398-31-0

Poli[(R)-3-idrossibutirrato-co-(R)-3-idrossiesanoato)

no

no

 

(35)

Da utilizzarsi unicamente da solo o mescolato con altri polimeri a contatto con prodotti alimentari ai quali la tabella 2 dell'allegato III assegna il simulante alimentare E.»

 

«1067

 

616-38-6

Dimetilcarbonato

no

no

 

 

Da utilizzarsi unicamente:

a)

con 1,6-esanediolo per la fabbricazione di prepolimeri del policarbonato utilizzati ad una concentrazione fino al 30 % per la fabbricazione di poliuretani termoplastici con diisocianato di 4,4′-metilendifenile e dioli, quali il polipropilenglicole e l'1,4-butandiolo. Il materiale risultante è utilizzato unicamente in oggetti a uso ripetuto destinati a venire a contatto breve (≤ 30 minuti a temperatura ambiente) con prodotti alimentari ai quali la tabella 2 dell'allegato III assegna i simulanti A e/o B; o

b)

per la produzione di altri policarbonati e/o in altre condizioni purché la migrazione di dimetilcarbonato non superi gli 0,05 mg/kg di prodotto alimentare e che la migrazione totale degli oligomeri del policarbonato con un peso molecolare inferiore a 1 000 Da non superi gli 0,05 mg/kg di prodotto alimentare.

(27)»

«1069

 

75-28-5

Isobutano

no

no

 

 

Da utilizzarsi unicamente come agente espandente.»

 

(2)

all'allegato I, tabella 2, è aggiunta la seguente voce:

«35

467

744

1059

0,05

espresso come acido crotonico»

(3)

all'allegato I, tabella 3, è aggiunta la seguente voce:

«(27)

In caso di immissione sul mercato di un materiale o di un oggetto finale contenente tale sostanza e prodotto in condizioni diverse da quelle di cui alla tabella 1, colonna 10, lettera a), deve essere accluso ai documenti di supporto di cui all'articolo 16 un metodo ben definito atto a determinare se la migrazione oligomerica rispetta le restrizioni specificate nella tabella 1, colonna 10, lettera b). Tale metodo deve essere adatto all'utilizzo da parte di un'autorità competente per verificare la conformità. Se un metodo idoneo è disponibile al pubblico, si deve fare riferimento a tale metodo. Se il metodo richiede un campione di calibrazione, va fornito all'autorità competente, su richiesta, un numero sufficiente di campioni.»

(4)

all'allegato I, tabella 4, la riga concernente le restrizioni per la voce relativa alla sostanza MCA n. 744 è sostituita dalla seguente:

«Restrizioni

Il limite di migrazione specifica per l'acido crotonico è 0,05 mg/kg di prodotto alimentare»

(5)

all'allegato III, punto 4, tabella 3, la terza e la quarta riga sono sostituite dalle seguenti:

«Tutti i tipi di prodotti alimentari acquosi e alcolici e prodotti lattiero-caseari con pH ≥ 4,5

Simulante alimentare D1.

Tutti i tipi di prodotti alimentari acquosi e alcolici e prodotti lattiero-caseari con pH < 4,5

Simulante alimentare D1 e simulante alimentare B.»


11.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/94


REGOLAMENTO (UE) 2019/38 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 2019

che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di iprodione in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

I livelli massimi di residui (LMR) per l'iprodione sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2)

A seguito di una domanda di rinnovo dell'approvazione in conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), l'approvazione della sostanza attiva non è stata rinnovata dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2091 della Commissione (3), il quale sancisce che tutte le autorizzazioni esistenti relative ai prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva devono essere revocate a decorrere dal 5 giugno 2018. È pertanto opportuno sopprimere gli LMR fissati per tale sostanza nell'allegato II in conformità all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a).

(3)

In considerazione della mancata approvazione della sostanza attiva iprodione, gli LMR per tale sostanza dovrebbero essere fissati al limite di determinazione in conformità all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze attive i cui LMR dovrebbero essere ridotti al pertinente limite di determinazione è opportuno elencare nell'allegato V valori di base, in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(4)

La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, gli sviluppi della tecnica permettono di fissare limiti di determinazione inferiori.

(5)

I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 31 luglio 2019

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2091 della Commissione, del 14 novembre 2017, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva iprodione in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 297 del 15.11.2017, pag. 25).


ALLEGATO

Gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1)

nell'allegato II, la colonna relativa all'iprodione è soppressa;

2)

nell'allegato V, è aggiunta la seguente colonna relativa all'iprodione:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (1)

Iprodione (R)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

0,01  (*1)

0110000

Agrumi

 

0110010

Pompelmi

 

0110020

Arance dolci

 

0110030

Limoni

 

0110040

Limette/lime

 

0110050

Mandarini

 

0110990

Altri (2)

 

0120000

Frutta a guscio

 

0120010

Mandorle dolci

 

0120020

Noci del Brasile

 

0120030

Noci di anacardi

 

0120040

Castagne e marroni

 

0120050

Noci di cocco

 

0120060

Nocciole

 

0120070

Noci del Queensland

 

0120080

Noci di pecàn

 

0120090

Pinoli

 

0120100

Pistacchi

 

0120110

Noci comuni

 

0120990

Altri (2)

 

0130000

Pomacee

 

0130010

Mele

 

0130020

Pere

 

0130030

Cotogne

 

0130040

Nespole

 

0130050

Nespole del Giappone

 

0130990

Altri (2)

 

0140000

Drupacee

 

0140010

Albicocche

 

0140020

Ciliege (dolci)

 

0140030

Pesche

 

0140040

Prugne

 

0140990

Altri (2)

 

0150000

Bacche e piccola frutta

 

0151000

a)

Uve

 

0151010

Uve da tavola

 

0151020

Uve da vino

 

0152000

b)

Fragole

 

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

 

0153010

More di rovo

 

0153020

More selvatiche

 

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

 

0153990

Altri (2)

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

 

0154010

Mirtilli

 

0154020

Mirtilli giganti americani

 

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

 

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

 

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

 

0154060

More di gelso (nero e bianco)

 

0154070

Azzeruoli

 

0154080

Bacche di sambuco

 

0154990

Altri (2)

 

0160000

Frutta varia con

 

0161000

a)

Frutta con buccia commestibile

 

0161010

Datteri

 

0161020

Fichi

 

0161030

Olive da tavola

 

0161040

Kumquat

 

0161050

Carambole

 

0161060

Cachi

 

0161070

Jambul/jambolan

 

0161990

Altri (2)

 

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

 

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

 

0162020

Litci

 

0162030

Frutti della passione/maracuja

 

0162040

Fichi d'India/fichi di cactus

 

0162050

Melastelle/cainette

 

0162060

Cachi di Virginia

 

0162990

Altri (2)

 

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

0163010

Avocado

 

0163020

Banane

 

0163030

Manghi

 

0163040

Papaie

 

0163050

Melograni

 

0163060

Cerimolia/cherimolia

 

0163070

Guaiave/guave

 

0163080

Ananas

 

0163090

Frutti dell'albero del pane

 

0163100

Durian

 

0163110

Anona/graviola/guanabana

 

0163990

Altri (2)

 

0200000

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

0210000

Ortaggi a radice e tubero

0,01  (*1)

0211000

a)

Patate

 

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

 

0212010

Radici di cassava/manioca

 

0212020

Patate dolci

 

0212030

Ignami

 

0212040

Maranta/arrow root

 

0212990

Altri (2)

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero

 

0213010

Bietole

 

0213020

Carote

 

0213030

Sedano rapa

 

0213040

Barbaforte/rafano/cren

 

0213050

Topinambur

 

0213060

Pastinaca

 

0213070

Prezzemolo a grossa radice/ prezzemolo di Amburgo

 

0213080

Ravanelli

 

0213090

Salsefrica

 

0213100

Rutabaga

 

0213110

Rape

 

0213990

Altri (2)

 

0220000

Ortaggi a bulbo

0,01  (*1)

0220010

Aglio

 

0220020

Cipolle

 

0220030

Scalogni

 

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

 

0220990

Altri (2)

 

0230000

Ortaggi a frutto

0,01  (*1)

0231000

a)

Solanacee e malvacee

 

0231010

Pomodori

 

0231020

Peperoni

 

0231030

Melanzane

 

0231040

Gombi

 

0231990

Altri (2)

 

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

 

0232010

Cetrioli

 

0232020

Cetriolini

 

0232030

Zucchine

 

0232990

Altri (2)

 

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

 

0233010

Meloni

 

0233020

Zucche

 

0233030

Cocomeri/angurie

 

0233990

Altri (2)

 

0234000

d)

Mais dolce

 

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

 

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

0,01  (*1)

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

0241010

Cavoli broccoli

 

0241020

Cavolfiori

 

0241990

Altri (2)

 

0242000

b)

Cavoli a testa

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

0242020

Cavoli cappucci

 

0242990

Altri (2)

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

 

0243020

Cavoli ricci

 

0243990

Altri (2)

 

0244000

d)

Cavoli rapa

 

0250000

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

 

0251000

a)

Lattughe e insalate

0,01  (*1)

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

 

0251020

Lattughe

 

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

 

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

 

0251050

Barbarea

 

0251060

Rucola

 

0251070

Senape juncea

 

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

 

0251990

Altri (2)

 

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

0,01  (*1)

0252010

Spinaci

 

0252020

Portulaca/porcellana

 

0252030

Bietole da foglia e da costa

 

0252990

Altri (2)

 

0253000

c)

Foglie di vite e foglie di specie simili

0,01 (*1)

0254000

d)

Crescione acquatico

0,01 (*1)

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

0,01  (*1)

0256000

f)

Erbe fresche e fiori commestibili

0,02  (*1)

0256010

Cerfoglio

 

0256020

Erba cipollina

 

0256030

Foglie di sedano

 

0256040

Prezzemolo

 

0256050

Salvia

 

0256060

Rosmarino

 

0256070

Timo

 

0256080

Basilico e fiori commestibili

 

0256090

Foglie di alloro/lauro

 

0256100

Dragoncello

 

0256990

Altri (2)

 

0260000

Legumi

0,01  (*1)

0260010

Fagioli (con baccello)

 

0260020

Fagioli (senza baccello)

 

0260030

Piselli (con baccello)

 

0260040

Piselli (senza baccello)

 

0260050

Lenticchie

 

0260990

Altri (2)

 

0270000

Ortaggi a stelo

0,01  (*1)

0270010

Asparagi

 

0270020

Cardi

 

0270030

Sedani

 

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

 

0270050

Carciofi

 

0270060

Porri

 

0270070

Rabarbaro

 

0270080

Germogli di bambù

 

0270090

Cuori di palma

 

0270990

Altri (2)

 

0280000

Funghi, muschi e licheni

0,01 (*1)

0280010

Funghi coltivati

 

0280020

Funghi selvatici

 

0280990

Muschi e licheni

 

0290000

Alghe e organismi procarioti

0,01 (*1)

0300000

LEGUMI SECCHI

0,01  (*1)

0300010

Fagioli

 

0300020

Lenticchie

 

0300030

Piselli

 

0300040

Lupini/semi di lupini

 

0300990

Altri (2)

 

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

0,01  (*1)

0401000

Semi oleaginosi

 

0401010

Semi di lino

 

0401020

Semi di arachide

 

0401030

Semi di papavero

 

0401040

Semi di sesamo

 

0401050

Semi di girasole

 

0401060

Semi di colza

 

0401070

Semi di soia

 

0401080

Semi di senape

 

0401090

Semi di cotone

 

0401100

Semi di zucca

 

0401110

Semi di cartamo

 

0401120

Semi di borragine

 

0401130

Semi di camelina/dorella

 

0401140

Semi di canapa

 

0401150

Semi di ricino

 

0401990

Altri (2)

 

0402000

Frutti oleaginosi

 

0402010

Olive da olio

 

0402020

Semi di palma

 

0402030

Frutti di palma

 

0402040

Capoc

 

0402990

Altri (2)

 

0500000

CEREALI

0,01  (*1)

0500010

Orzo

 

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

 

0500030

Mais/granturco

 

0500040

Miglio

 

0500050

Avena

 

0500060

Riso

 

0500070

Segale

 

0500080

Sorgo

 

0500090

Frumento

 

0500990

Altri (2)

 

0600000

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE

0,05  (*1)

0610000

 

0620000

Chicchi di caffè

 

0630000

Infusioni di erbe da

 

0631000

a)

Fiori

 

0631010

Camomilla

 

0631020

Ibisco/rosella

 

0631030

Rosa

 

0631040

Gelsomino

 

0631050

Tiglio

 

0631990

Altri (2)

 

0632000

b)

Foglie ed erbe

 

0632010

Fragola

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Mate

 

0632990

Altri (2)

 

0633000

c)

Radici

 

0633010

Valeriana

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Altri (2)

 

0639000

d)

Altre parti della pianta

 

0640000

Semi di cacao

 

0650000

Carrube/pane di san Giovanni

 

0700000

LUPPOLO

0,05 (*1)

0800000

SPEZIE

0,05  (*1)

0810000

Semi

 

0810010

Anice verde

 

0810020

Grano nero/cumino nero

 

0810030

Sedano

 

0810040

Coriandolo

 

0810050

Cumino

 

0810060

Aneto

 

0810070

Finocchio

 

0810080

Fieno greco

 

0810090

Noce moscata

 

0810990

Altri (2)

 

0820000

Frutta

 

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

0820030

Carvi

 

0820040

Cardamomo

 

0820050

Bacche di ginepro

 

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

 

0820070

Vaniglia

 

0820080

Tamarindo

 

0820990

Altri (2)

 

0830000

Spezie da corteccia

 

0830010

Cannella

 

0830990

Altri (2)

 

0840000

Spezie da radici e rizomi

 

0840010

Liquirizia

 

0840020

Zenzero (10)

 

0840030

Curcuma

 

0840040

Barbaforte/rafano/cren (11)

 

0840990

Altri (2)

 

0850000

Spezie da boccioli

 

0850010

Chiodi di garofano

 

0850020

Capperi

 

0850990

Altri (2)

 

0860000

Spezie da pistilli di fiori

 

0860010

Zafferano

 

0860990

Altri (2)

 

0870000

Spezie da arilli

 

0870010

Macis

 

0870990

Altri (2)

 

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

0,01  (*1)

0900010

Barbabietole da zucchero

 

0900020

Canne da zucchero

 

0900030

Radici di cicoria

 

0900990

Altri (2)

 

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI

 

1010000

Prodotti ottenuti da

0,01  (*1)

1011000

a)

Suini

 

1011010

Muscolo

 

1011020

Grasso

 

1011030

Fegato

 

1011040

Rene

 

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1011990

Altri (2)

 

1012000

b)

Bovini

 

1012010

Muscolo

 

1012020

Grasso

 

1012030

Fegato

 

1012040

Rene

 

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1012990

Altri (2)

 

1013000

c)

Ovini

 

1013010

Muscolo

 

1013020

Grasso

 

1013030

Fegato

 

1013040

Rene

 

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1013990

Altri (2)

 

1014000

d)

Caprini

 

1014010

Muscolo

 

1014020

Grasso

 

1014030

Fegato

 

1014040

Rene

 

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1014990

Altri (2)

 

1015000

e)

Equidi

 

1015010

Muscolo

 

1015020

Grasso

 

1015030

Fegato

 

1015040

Rene

 

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1015990

Altri (2)

 

1016000

f)

Pollame

 

1016010

Muscolo

 

1016020

Grasso

 

1016030

Fegato

 

1016040

Rene

 

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1016990

Altri (2)

 

1017000

g)

Altri animali terrestri d'allevamento

 

1017010

Muscolo

 

1017020

Grasso

 

1017030

Fegato

 

1017040

Rene

 

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1017990

Altri (2)

 

1020000

Latte

0,01  (*1)

1020010

Bovini

 

1020020

Ovini

 

1020030

Caprini

 

1020040

Equini

 

1020990

Altri (2)

 

1030000

Uova di volatili

0,01  (*1)

1030010

Galline

 

1030020

Anatre

 

1030030

Oche

 

1030040

Quaglie

 

1030990

Altri (2)

 

1040000

Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)

0,05 (*1)

1050000

Anfibi e rettili

0,01 (*1)

1060000

Animali invertebrati terrestri

0,01 (*1)

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

0,01 (*1)

1100000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)

 

1200000

PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)

 

1300000

PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)

 

Iprodione (R)

R

=

La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e numero di codice:

Iprodione - codice 1000000 eccetto 1040000 : somma di iprodione e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 3,5-dicloroanilina, espressa in iprodione.»


(*1)  Limite di determinazione analitica

(1)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR fare riferimento all'allegato I.


11.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/106


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/39 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 2019

che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (2) reca l'elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007.

(2)

In base alle informazioni fornite dall'Australia, il nome e l'indirizzo Internet dell'autorità competente di tale paese sono cambiati.

(3)

In base alle informazioni fornite dal Canada, l'indirizzo Internet degli organismi di controllo «Oregon Tilth Incorporated» e «TransCanada Organic Certification Services» sono cambiati. Inoltre il riconoscimento dell'organismo di controllo «Organic Certifiers» è stato revocato.

(4)

In base alle informazioni fornite dall'India, il nome dell'autorità competente di tale paese è cambiato.

(5)

In base alle informazioni fornite dal Giappone, il riconoscimento degli organismi di controllo «Japan Eco-system Farming Association» e «The Mushroom Research Institute of Japan» è stato revocato.

(6)

In base alle informazioni fornite dalla Nuova Zelanda, il nome dell'organismo di controllo «BioGro New Zealand» e gli indirizzi Internet di tutti gli organismi di controllo sono cambiati.

(7)

In base alle informazioni fornite dalla Repubblica di Corea, gli indirizzi Internet degli organismi di controllo «Jeonnam bioindustry foundation» e «Green Environmentally-Friendly certification center» sono cambiati. Inoltre il riconoscimento dell'organismo di controllo «Controlunion» è stato revocato.

(8)

In base alle informazioni fornite dalla Svizzera, il nome e l'indirizzo Internet dell'organismo di controllo «IMOswiss AG» sono cambiati.

(9)

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l'elenco delle autorità e degli organismi di controllo incaricati dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza.

(10)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Agricert — Certificação de Produtos Alimentares lda» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D a Egitto, Guinea e Mozambico.

(11)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Albinspekt» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A, B e D ad Armenia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Serbia, e per la categoria di prodotti B a Iran, Kazakhstan, Moldova, Turchia e Ucraina.

(12)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Bioagricert — S.r.l» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A, D ed E al Kazakhstan, per la categoria di prodotti B alla Polinesia francese e per le categorie di prodotti A e D alle Filippine.

(13)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Bio.inspecta AG» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D ad Algeria, Cambogia, Ciad e Tunisia.

(14)

Il 6 settembre 2018 IOAS, un organismo di accreditamento nel campo dell'agricoltura biologica, ha informato la Commissione della sua decisione di revocare l'accreditamento di «Bolicert Ltd» a causa dell'incapacità di tale organismo di controllo di risolvere le non conformità entro il numero massimo di periodi di presentazione consentito dalla procedura di valutazione di IOAS. Inoltre l'audit effettuato dalla Commissione presso «Bolicert Ltd» in Bolivia nel mese di maggio 2017 ha rivelato carenze per quanto riguarda le norme di produzione biologica e le misure di controllo. Alla luce di tale situazione, la Commissione ha richiesto a «Bolicert Ltd» di presentare un certificato di accreditamento valido e di adottare provvedimenti adeguati per colmare le carenze riscontrate. Tenendo conto del fatto che «Bolicert Ltd» ha omesso di adottare provvedimenti correttivi appropriati e tempestivi per risolvere le carenze riscontrate e di fornire alla Commissione un certificato di accreditamento valido, la Commissione ha deciso, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, lettere d), e) ed f), del regolamento (CE) n. 1235/2008, di sopprimere «Bolicert Ltd» dall'elenco degli organismi e delle autorità di controllo ai fini dell'equivalenza

(15)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Ecocert SA» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D al Libano, per la categoria di prodotti B a Haiti, Moldova e Tanzania, per la categoria di prodotti E allo Sri Lanka e per la categoria di prodotti F al Kenya. Sembra inoltre che il riconoscimento della Commissione per la categoria di prodotti C debba essere revocato a Brunei, Cile, Cina, Ecuador, Hong Kong, Honduras, India, Giappone, Repubblica di Corea, Marocco, Monaco, Madagascar, Mozambico, Perù, Thailandia, Tunisia, Turchia, Stati Uniti e Vietnam.

(16)

La Commissione ha chiesto a «Ekoagros» di fornire informazioni aggiuntive sulle attività contenute nella relazione annuale a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1235/2008. In particolare «Ekoagros» è stata invitata a fornire informazioni sulle modalità con cui le non conformità degli operatori acquisiti da altri organismi di controllo in Ucraina siano state risolte a norma dell'articolo 92 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione (3). «Ekoagros» è inoltre stata invitata a spiegare le modalità con cui sono stati attuati i controlli aggiuntivi per alcuni prodotti originari di Ucraina, Kazakhstan e Russia. «Ekoagros» non ha fornito risposte soddisfacenti alla Commissione. L'inclusione di «Ekoagros» per l'Ucraina nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 dovrebbe pertanto essere sospesa fino a quando non siano fornite informazioni soddisfacenti.

(17)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «IBD Certificações Ltda» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A, D ed E alla Russia e di revocare il suo riconoscimento per la categoria di prodotti C al Brasile.

(18)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Letis S.A» di cambiare il proprio indirizzo e di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per la categoria di prodotti A all'Uzbekistan, per le categorie di prodotti A e D ad Azerbaigian, Bielorussia, Egitto, Costa d'Avorio, Kirghizistan, Marocco, Turkmenistan ed Emirati arabi uniti, per le categorie di prodotti B e C alla Costa Rica e per le categorie di prodotti A, B, C e D a Belize, Brasile, Colombia, Repubblica dominicana, Guatemala, Honduras, Panama e El Salvador.

(19)

La Commissione ha ricevuto la domanda presentata da «Oregon Tilth» di revocare il suo riconoscimento per la Cina.

(20)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Organic Control System» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A, D ed E alla ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

(21)

La Commissione ha ricevuto la domanda presentata da «ORSER» di revocare il suo riconoscimento per il Nepal.

(22)

«Soil Association Certification Limited» ha informato la Commissione di aver modificato il proprio indirizzo.

(23)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.

(24)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

1)

l'allegato III è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

2)

l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).

(3)  Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).


ALLEGATO I

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

1)

nel testo relativo all'Australia, il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Autorità competente: Department of Agriculture and Water Resources,

http://www.agriculture.gov.au/export/controlled-goods/organic-bio-dynamic»;

2)

nel testo relativo al Canada, il punto 5 è così modificato:

a)

le righe corrispondenti ai numeri di codice CA-ORG-011 e CA-ORG-021 sono sostituite dalle seguenti:

«CA-ORG-011

Oregon Tilth Incorporated (OTCO)

http://www.tilth.org

CA-ORG-021

TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)

http://www.tcocert.ca/contacts/»

b)

la riga corrispondente al numero di codice CA-ORG-012 è soppressa;

3)

nel testo relativo all'India, il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Autorità competente: Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority APEDA, http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp»;

4)

nel testo relativo al Giappone, le righe corrispondenti a JP-BIO-019 e JP-BIO-33 sono soppresse;

5)

nel testo relativo alla Nuova Zelanda, il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5.

Organismi di controllo:

NZ-BIO-001

Ministero per le industrie primarie (MPI)

http://www.mpi.govt.nz/exporting/food/organics/

NZ-BIO-002

AsureQuality Limited

https://www.asurequality.com

NZ-BIO-003

BioGro New Zealand Limited

https://www.biogro.co.nz»

6)

nel testo relativo alla Repubblica di Corea, il punto 5 è così modificato:

a)

le righe corrispondenti ai numeri di codice KR-ORG-017 e KR-ORG-020 sono sostituite dalle seguenti:

«KR-ORG-017

Jeonnam bioindustry foundation

www.jbf.kr

KR-ORG-020

Green Environmentally-Friendly certification center

http://cafe.naver.com/greenorganic6279»

b)

la riga corrispondente al numero di codice KR-ORG-018 è soppressa;

7)

nel testo relativo alla Svizzera, al punto 5, la riga corrispondente al numero di codice CH-BIO-004 è sostituita dalla seguente:

«CH-BIO-004

Ecocert IMOswiss AG

http://www.ecocert-imo.ch»


ALLEGATO II

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

1)

nel testo relativo a «Agricert - Certificação de Produtos Alimentares lda», al punto 3, le righe seguenti sono inserite nell'ordine dei numeri di codice:

«G-BIO-172

Egitto

x

x

GN-BIO-172

Guinea

x

x

MZ-BIO-172

Mozambico

x

x

—»

2)

nel testo relativo a «Albinspekt», al punto 3, le righe seguenti sono inserite nell'ordine dei numeri di codice:

«AM-BIO-139

Armenia

x

x

x

BA-BIO-139

Bosnia-Erzegovina

x

x

x

IR-BIO-139

Iran

x

KZ-BIO-139

Kazakhstan

x

MD-BIO-139

Moldova

x

ME-BIO-139

Montenegro

x

x

x

MK-BIO-139

ex Repubblica iugoslava di Macedonia

x

x

x

RS-BIO-139

Serbia

x

x

x

TR-BIO-139

Turchia

x

UA-BIO-139

Ucraina

x

—»

3)

nel testo relativo a «Bioagricert S.r.l.», il punto 3 è così modificato:

a)

le seguenti righe sono inserite nell'ordine dei numeri di codice:

«KZ-BIO-132

Kazakhstan

x

x

x

PH-BIO-132

Filippine

x

x

—»

b)

nella riga riguardante la Polinesia francese è aggiunta una croce nella colonna B;

4)

nel testo relativo a «Bio.inspecta AG», al punto 3, le righe seguenti sono inserite nell'ordine dei numeri di codice:

«DZ-BIO-161

Algeria

x

x

KH-BIO-161

Cambogia

x

x

TD-BIO-161

Ciad

x

x

TN-BIO-161

Tunisia

x

x

—»

5)

il testo relativo a «Bolicert Ltd» è soppresso;

6)

nel testo relativo a «Ecocert SA» il punto 3 è così modificato:

a)

la seguente riga è inserita nell'ordine dei numeri di codice:

«LB-BIO-154

Libano

x

x

—»

b)

nelle righe riguardanti Haiti, Moldova e Tanzania, è aggiunta una croce nella colonna B;

c)

nelle righe riguardanti Cile, Cina, Ecuador, Hong Kong, Honduras, India, Giappone, Repubblica di Corea, Marocco, Monaco, Madagascar, Mozambico, Perù, Thailandia, Tunisia, Turchia e Vietnam la croce nella colonna C è soppressa;

d)

nella riga riguardante lo Sri Lanka è aggiunta una croce nella colonna E;

e)

nella riga riguardante il Kenya è aggiunta una croce nella colonna F;

f)

le righe riguardanti il Brunei e gli Stati Uniti sono soppresse;

7)

nel testo relativo a «Ekoagros», al punto 3, la riga riguardante l'Ucraina è soppressa;

8)

nel testo relativo a «IBD Certificações Ltda», il punto 3 è così modificato:

a)

la seguente riga è inserita nell'ordine dei numeri di codice:

«RU-BIO-122

Russia

x

x

x

—»

b)

nella riga riguardante il Brasile, la croce nella colonna C è soppressa;

9)

il testo relativo a «Letis S.A.» è modificato come segue:

a)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Indirizzo: Urquiza 1285 planta alta, Rosario, Santa Fe, Argentina»;

b)

al punto 3, le seguenti righe sono inserite nell'ordine dei numeri di codice:

«AZ-BIO-135

Azerbaigian

x

x

BY-BIO-135

Bielorussia

x

x

BZ-BIO-135

Belize

x

x

x

x

BR-BIO-135

Brasile

x

x

x

x

CI-BIO-135

Costa d'Avorio

x

x

CO-BIO-135

Colombia

x

x

x

x

CR-BIO-135

Costa Rica

x

x

DO-BIO-135

Repubblica dominicana

x

x

x

x

EG-BIO-135

Egitto

x

x

GT-BIO-135

Guatemala

x

x

x

x

HN-BIO-135

Honduras

x

x

x

x

KG-BIO-135

Kirghizistan

x

x

MA-BIO-135

Marocco

x

x

PA-BIO-135

Panama

x

x

x

x

SV-BIO-135

El Salvador

x

x

x

x

TM-BIO-135

Turkmenistan

x

x

AE-BIO-135

Emirati arabi uniti

x

x

VN-BIO-135

Uzbekistan

x

—»

10)

nel testo relativo a «Oregon Tilth», al punto 3, la riga riguardante la Cina è soppressa;

11)

nel testo relativo a «Organic Control System», al punto 3, la riga seguente è inserita nell'ordine dei numeri di codice:

«MK-BIO-162

ex Repubblica iugoslava di Macedonia

x

x

x

—»

12)

nel testo relativo a «ORSER», la riga riguardante il Nepal è soppressa;

13)

nel testo relativo a «Soil Association Certification Limited», il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Indirizzo: Spear House 51 Victoria Street, Bristol BS1 6AD, United Kingdom».

11.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/113


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/40 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 2019

recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la trentesima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (2), in particolare l'articolo 32,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione (3) ha aperto la gara per la vendita di latte scremato in polvere.

(2)

Sulla base delle offerte ricevute per la trentesima gara parziale, dovrebbe essere fissato un prezzo minimo di vendita.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la trentesima gara parziale per la vendita di latte scremato in polvere nell'ambito della procedura di gara aperta dal regolamento (UE) 2016/2080, per la quale il termine entro cui le offerte dovevano essere presentate è scaduto l'8 gennaio 2019, il prezzo minimo di vendita è fissato a 155,40 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2019

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GU L 321 del 29.11.2016, pag. 45).


DECISIONI

11.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/114


DECISIONE (UE) 2019/41 DEL CONSIGLIO

del 3 dicembre 2018

relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in merito a una modifica del protocollo n. 3 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra (1) («accordo») è entrato in vigore il 1o maggio 2002. A norma dell'articolo 89 dell'accordo, è stato istituito un consiglio di associazione incaricato di esaminare qualsiasi questione importante inerente all'accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

(2)

A norma dell'articolo 92 dell'accordo, è stato istituito un comitato di associazione incaricato dell'attuazione dell'accordo e al quale il consiglio di associazione può delegare la totalità o una parte delle proprie competenze.

(3)

A norma dell'articolo 94, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato di associazione è competente ad adottare decisioni per la gestione dell'accordo, nonché in settori per i quali il consiglio di associazione gli ha delegato le proprie competenze.

(4)

A norma dell'articolo 2 della decisione 2002/357/CE, CECA (2) del Consiglio e della Commissione, la posizione che deve essere adottata dall'Unione in sede di comitato di associazione è stabilita dal Consiglio su proposta della Commissione.

(5)

È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione nel comitato di associazione UE-Giordania, poiché la decisione del comitato di associazione che modifica le disposizioni del protocollo n. 3 dell'accordo per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati nel territorio del Regno hascemita di Giordania («Giordania») e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario, vincolerà l'Unione.

(6)

A norma dell'articolo 39 del protocollo n. 3 dell'accordo, quale modificato dalla decisione n. 1/2006 del consiglio di associazione UE-Giordania (3), il comitato di associazione può decidere di modificare le disposizioni di tale protocollo.

(7)

A norma del protocollo n. 3 dell'accordo, quale modificato dalla decisione n. 1/2016, per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati nel territorio della Giordania e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario, la Giordania ha presentato proposte per un ulteriore allentamento del regime introdotto dalla decisione n. 1/2016.

(8)

A seguito dell'esame della richiesta della Giordania, il Consiglio, a nome dell'Unione, ritiene giustificato approvare elementi di flessibilità aggiuntivi per quanto riguarda il regime delle norme di origine, in particolare per quanto riguarda l'abbandono del requisito relativo alle zone, la fissazione di una percentuale obbligatoria per la forza lavoro siriana equivalente al 15 % della forza lavoro complessiva per tutta la durata del regime per ciascun impianto di produzione e la proroga della validità del regime fino al 31 dicembre 2030.

(9)

L'allegato della decisione del comitato di associazione accluso alla presente decisione («decisione del comitato di associazione») dovrebbe applicarsi fino al 31 dicembre 2030.

(10)

Il conseguimento, da parte della Giordania, del suo obiettivo di creare, per i rifugiati siriani, almeno 60 000 opportunità di impiego legali e attive, in particolare sotto forma di permessi di lavoro attivi o di altri mezzi misurabili corrispondenti a posti di lavoro legali e attivi determinati dal comitato di associazione, rappresenterebbe ugualmente una tappa significativa per l'attuazione della decisione del comitato di associazione. Di conseguenza, una volta raggiunto tale obiettivo, l'Unione e la Giordania dovrebbero, tenendo anche conto della modernizzazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, ampliare l'ambito di applicazione della decisione del comitato di associazione per ricomprendervi l'intera produzione realizzata in Giordania dei prodotti contemplati da tale decisione, senza il requisito di soddisfare le condizioni specifiche di cui all'allegato, articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della decisione del comitato di associazione.

(11)

Se l'obiettivo di creare, per i rifugiati siriani, almeno 60 000 opportunità di impiego legali ed attive, in particolare sotto forma di permessi di lavoro attivi o di altri mezzi misurabili corrispondenti a posti di lavoro legali e attivi determinati dal comitato di associazione non è raggiunto, le condizioni specifiche di cui all'allegato, articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della decisione del comitato di associazione dovrebbero essere di applicazione.

(12)

L'applicazione dell'allegato della decisione del comitato di associazione dovrebbe essere accompagnata da un adeguato monitoraggio e da obblighi di relazione e può essere sospesa se le condizioni per la sua applicazione non sono più soddisfatte o qualora siano soddisfatte le condizioni per l'istituzione di misure di salvaguardia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a norme dell'Unione in sede di comitato di associazione UE-Giordania istituito dall'articolo 92 dell'accordo, in merito alla modifica del protocollo n. 3 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, deve basarsi sulla decisione di detto comitato di associazione accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Dopo l'adozione, la decisione del comitato di associazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2018

Per il Consiglio

Il presidente

N. HOFER


(1)  GU L 129 del 15.5.2002, pag. 3.

(2)  Decisione 2002/357/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 26 marzo 2002, relativa alla conclusione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall'altra (GU L 129 del 15.5.2002, pag. 1).

(3)  Decisione n. 1/2006 del Consiglio di associazione UE-Giordania, del 15 giugno 2006, che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 30).


PROGETTO

DECISIONE N. …/… DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA

del …

che modifica le disposizioni del protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati nel territorio del Regno hascemita di Giordania e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra («accordo»), in particolare l'articolo 94 dell'accordo e l'articolo 39 del protocollo n. 3 dell'accordo,

considerando quanto segue:

(1)

Dall'entrata in vigore della decisione n. 1/2016 del comitato di associazione UE-Giordania (1) fino a marzo 2018, 11 società si sono registrate al fine di beneficiare dell'allentamento del regime delle norme di origine.

(2)

Tra il gennaio 2016 e l'ottobre 2018 il Regno hascemita di Giordania («Giordania») ha rilasciato oltre 120 000 permessi di lavoro a rifugiati siriani, di cui circa 42 000 erano permessi di lavoro attivi durante il terzo trimestre del 2018.

(3)

Nel dicembre 2017 la Giordania ha presentato la prima relazione annuale sull'attuazione della decisione n. 1/2016 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati nel territorio della Giordania e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario.

(4)

Sulla base dei risultati della relazione la Giordania ha formulato una richiesta di revisione della decisione n. 1/2016 e di introduzione di elementi di flessibilità aggiuntivi. L'Unione ha ritenuto che determinati miglioramenti del regime contribuiranno ulteriormente ad aumentare l'impiego tra i rifugiati siriani nonché tra la popolazione giordana.

(5)

L'ulteriore revisione dei requisiti applicabili agli operatori economici che intendono beneficiare del regime delle norme di origine sarebbe soggetta a determinate condizioni al fine di garantire che i benefici vadano di pari passo con gli sforzi compiuti dalla Giordania per dare impiego ai rifugiati siriani.

(6)

L'allegato della presente decisione si applica alle merci prodotte in stabilimenti di produzione situati in Giordania e intende contribuire alla creazione di opportunità di impiego per i rifugiati siriani e la popolazione giordana.

(7)

L'obiettivo della presente modifica è perfezionare l'iniziativa originaria al fine di migliorare gli effetti del regime sull'economia giordana e contribuire ad aumentare l'occupazione legale in Giordania tra i rifugiati siriani e la popolazione giordana.

(8)

Dovrebbe esistere la possibilità di sospendere temporaneamente l'applicazione dell'allegato della presente decisione, se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'allegato, articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3, della presente decisione.

(9)

Dovrebbe altresì esistere la possibilità di sospendere temporaneamente l'applicazione dell'allegato della presente decisione relativamente a ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 2 dell'allegato della presente decisione che siano importati in quantità maggiorate tali e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare pregiudizio grave ai produttori dell'Unione di prodotti analoghi o direttamente concorrenti nella totalità o in parte del territorio dell'Unione, o gravi problemi in qualsiasi settore dell'economia dell'Unione, a norma degli articoli 24 e 26 dell'accordo.

(10)

La presente decisione dovrebbe essere valida per un limitato periodo di tempo sufficiente a incentivare gli investimenti e la creazione di posti di lavoro aggiuntivi, e dovrebbe pertanto scadere il 31 dicembre 2030.

(11)

Il conseguimento, da parte della Giordania, del suo obiettivo di creare almeno 60 000 opportunità di impiego legali e attive per i rifugiati siriani, in particolare sotto forma di permessi di lavoro attivi o di altri mezzi misurabili corrispondenti a posti di lavoro legali e attivi determinati dal comitato di associazione, rappresenterebbe ugualmente una tappa significativa. Di conseguenza, una volta raggiunto tale obiettivo, l'Unione e la Giordania dovrebbero, tenendo anche conto della modernizzazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, ampliare l'ambito di applicazione della presente decisione per ricomprendervi l'intera produzione realizzata in Giordania dei prodotti contemplati dalla presente decisione senza la necessità di soddisfare le condizioni specifiche di cui all'allegato, articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della presente decisione.

(12)

Se l'obiettivo di creare almeno 60 000 opportunità di impiego legali e attive per i rifugiati siriani, in particolare sotto forma di permessi di lavoro attivi o di altri mezzi misurabili corrispondenti a posti di lavoro legali e attivi determinati dal comitato di associazione non è raggiunto, le condizioni specifiche di cui all'allegato, articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della presente decisione dovrebbero essere di applicazione.

(13)

La Giordania elaborerà un quadro giuridico chiaro e stabile per l'impiego dignitoso dei rifugiati siriani. Nello specifico, la Giordania continuerà ad ampliare i settori e gli impieghi aperti ai rifugiati, principalmente a livello tecnico, concentrandosi in particolare sulla partecipazione delle donne. Nell'attuare il programma nazionale per l'emancipazione e l'impiego (National Empowerment and Employment Programme - NEEP) e nel calcolare la partecipazione di lavoratori non giordani a diversi settori economici, la Giordania escluderà i rifugiati da eventuali riduzioni della percentuale della popolazione non giordana. La Giordania garantirà inoltre ai rifugiati siriani l'esenzione permanente dal pagamento dei costi relativi all'ottenimento del diritto di lavorare.

(14)

La Giordania, con l'assistenza se del caso dell'Unione europea, istituirà un quadro chiaro per la creazione di joint venture tra giordani e cittadini di paesi terzi, compresi rifugiati siriani, concentrandosi in particolare sulle donne e garantendo che i diritti di entrambe le parti siano sostenuti, le questioni inerenti alla proprietà chiarite e l'accesso ai finanziamenti agevolato.

(15)

La Giordania adotterà le misure necessarie al fine di facilitare gli investimenti e migliorare il clima imprenditoriale generale. A tal fine la Giordania adotterà ed attuerà un piano d'azione in stretta consultazione con l'Unione europea. In particolare, la Giordania creerà sinergie più forti tra gli organismi del settore pubblico, il settore privato e i donatori, allo scopo di migliorare il contesto imprenditoriale e attrarre investimenti. A complemento di tale azione la comunità internazionale offrirà assistenza e programmi a livello di impresa, onde aumentare la capacità di esportazione delle imprese giordane nei settori in cui il paese ha un vantaggio competitivo sul mercato mondiale.

(16)

La Giordania garantirà la prevedibilità normativa al fine di ridurre la burocrazia e i costi per gli investitori. Ciò comprende lo sviluppo di incentivi per la formalizzazione delle imprese, semplificando il processo per la registrazione delle società, adottando un'infrastruttura giuridica stabile per l'insolvenza, la tassazione delle società, i prestiti bancari, nonché lo sviluppo di istituti finanziari non bancari e la riduzione degli oneri amministrativi per le società che necessitano di una licenza di esportazione.

(17)

La Giordania organizzerà a tempo debito una conferenza degli investitori e delle imprese in Giordania per presentare il regime riformato che è stato inizialmente previsto per l'autunno 2017 in Giordania.

(18)

La Giordania sostiene la modernizzazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, ai fini del miglioramento delle condizioni di accesso al mercato per le esportazioni giordane nell'Unione europea e dell'ampliamento del commercio regionale e dell'integrazione economica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L'allegato II bis del protocollo n. 3 dell'accordo, contenente le condizioni di applicazione e l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto fabbricato in Giordania connesso all'ulteriore impiego di rifugiati siriani possa ottenere il carattere di prodotto originario, è sostituito da una nuova versione dell'allegato II bis del protocollo n. 3 dell'accordo, contenuto nell'allegato della presente decisione.

2.   L'allegato II bis del protocollo n. 3 dell'accordo si applica fino a dicembre 2030.

Articolo 2

L'allegato costituisce parte integrante della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione da parte del comitato di associazione.

Fatto a [Amman][Bruxelles], il [x/x/]2018

Per il comitato di associazione UE-Giordania

Il presidente


(1)  Decisione n. 1/2016 del comitato di associazione UE-Giordania, del 19 luglio 2016, che modifica le disposizioni del protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati in zone di sviluppo e aree industriali dedicate e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario [2016/1436] (GU L 233 del 30.8.2016, pag. 6).


ALLEGATO

«ALLEGATO II bis

ADDENDUM DELL'ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA OTTENERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Articolo 1

Disposizioni comuni

A.   Definizione di origine

1.

Per i prodotti di cui all'articolo 2 è possibile applicare le norme seguenti anziché quelle che figurano nell'allegato II del protocollo n. 3 se tali prodotti rispettano le seguenti condizioni:

a)

le necessarie lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché i prodotti possano ottenere il carattere di prodotto originario avvengono in impianti di produzione situati nel territorio della Giordania; e

b)

la forza lavoro complessiva di ciascun impianto di produzione situato nel territorio della Giordania in cui i prodotti sono lavorati o trasformati è composta da una percentuale di rifugiati siriani di almeno il 15 % (calcolata singolarmente per ciascun impianto di produzione).

2.

La pertinente percentuale a norma del paragrafo 1, lettera b), è calcolata in qualsiasi momento successivo all'entrata in vigore del presente allegato e in seguito su base annua, tenendo conto del numero di rifugiati siriani che sono occupati su base equivalente a tempo pieno e in impieghi dignitosi e formali e che hanno ottenuto un permesso di lavoro valido per un periodo minimo di 12 mesi, ai sensi della legislazione applicabile in Giordania.

3.

Le autorità giordane competenti provvedono a monitorare che gli impianti di produzione ammissibili rispettino le condizioni di cui al paragrafo 1, concedono agli impianti di produzione che soddisfano tali condizioni un numero di autorizzazione e revocano immediatamente tale numero di autorizzazione se gli impianti di produzione non soddisfano più dette condizioni.

B.   Prova dell'origine

4.

Una prova dell'origine compilata conformemente al presente allegato contiene la seguente menzione in lingua inglese: “Derogation – Annex II(a) of Protocol 3 – authorisation number granted by the competent authorities of Jordan”.

C.   Cooperazione amministrativa

5.

Quando, a norma dell'articolo 33, paragrafo 5, del presente protocollo, come modificato dalla decisione n. 1/2006 del consiglio di associazione UE-Giordania (1), le autorità doganali della Giordania informano la Commissione europea o le autorità doganali richiedenti degli Stati membri dell'Unione europea (“Stati membri”) in merito ai risultati del controllo, esse precisano che i prodotti di cui all'articolo 2 soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.

6.

Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi che le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, la Giordania effettua, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione europea o delle autorità doganali degli Stati membri, le indagini necessarie o dispone affinché tali indagini siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. A tale scopo, la Commissione europea o le autorità doganali degli Stati membri possono partecipare alle indagini.

D.   Relazione, monitoraggio e revisione

7.

Ogni anno, dopo l'entrata in vigore del presente allegato, la Giordania presenta alla Commissione europea una relazione sul funzionamento e sugli effetti del presente allegato, che include statistiche su produzione ed esportazione al livello di 8 cifre o con il massimo livello di dettaglio disponibile per i prodotti coperti dal regime. La Giordania presenta inoltre un elenco che identifica gli impianti di produzione in Giordania e precisa la percentuale di rifugiati siriani impiegati in ciascun singolo impianto di produzione su base annua. La Giordania fornisce inoltre relazioni con cadenza trimestrale sul numero complessivo di permessi di lavoro attivi o di altri mezzi misurabili corrispondenti a posti di lavoro legali e attivi determinati dal comitato di associazione. Le parti riesaminano congiuntamente tali relazioni e tutte le questioni relative all'attuazione e al monitoraggio del presente allegato nell'ambito degli organismi istituiti dall'accordo di associazione, in particolare del sottocomitato industria, commercio e servizi. Le parti assicurano inoltre il coinvolgimento nel processo di monitoraggio delle pertinenti organizzazioni internazionali, quali l'Organizzazione internazionale del lavoro e la Banca mondiale.

8.

Una volta che la Giordania abbia raggiunto il suo obiettivo di promuovere una maggiore partecipazione dei rifugiati siriani al mercato del lavoro formale mediante il rilascio di almeno 60 000 permessi di lavoro attivi, o altri mezzi misurabili corrispondenti a occupazione legale e attiva determinata dal comitato di associazione, ai rifugiati siriani, le parti applicano le disposizioni del presente allegato a tutti i prodotti coperti dal presente allegato senza il requisito di soddisfare le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1, lettera b).

9.

Se l'Unione ritiene che non vi siano prove sufficienti del rispetto da parte della Giordania delle condizioni di cui al paragrafo 8, l'Unione può deferire la questione al comitato di associazione. Se il comitato di associazione non dichiara entro 90 giorni dal deferimento della questione che le condizioni di cui al paragrafo 8 sono rispettate o non modifica il presente allegato, l'Unione può decidere che si applicano le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1, lettera b).

E.   Sospensione temporanea

10.

a)

Fatti salvi i paragrafi 8 e 9, l'Unione può deferire la questione al comitato di associazione se ritiene che non vi siano prove sufficienti che la Giordania o uno specifico impianto di produzione rispettino le condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Tale deferimento determina se il mancato rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1 è attribuibile alla Giordania o a uno specifico impianto di produzione.

b)

Se il comitato di associazione non dichiara entro 90 giorni dal deferimento della questione che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono rispettate o non modifica il presente allegato, l'applicazione del presente allegato è sospesa. La portata della sospensione è quella contenuta nel deferimento effettuato dall'Unione al comitato di associazione.

c)

Il comitato di associazione può anche decidere di prorogare il termine di 90 giorni. In tal caso la sospensione ha effetto qualora il consiglio di associazione non abbia adottato alcuna delle azioni indicate nella lettera b) entro il termine prorogato.

d)

L'applicazione del presente allegato può riprendere se il comitato di associazione decide in tal senso.

e)

In caso di sospensione, il presente allegato continua ad avere applicazione per un periodo di quattro mesi con riferimento ai prodotti che, alla data di sospensione temporanea dell'allegato, si trovano in transito o in regime di deposito provvisorio in magazzini doganali o zone franche nell'Unione, e per i quali è stata compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del presente allegato prima della data di sospensione temporanea.

F.   Meccanismo di salvaguardia

11.

Qualora un prodotto di cui all'articolo 2, che beneficia dell'applicazione del presente allegato, sia importato in quantità maggiorate tali e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare pregiudizio grave ai produttori dell'Unione di prodotti analoghi o direttamente concorrenti nella totalità o in parte del territorio dell'Unione, o gravi problemi in qualsiasi settore dell'economia dell'Unione, a norma degli articoli 24 e 26 dell'accordo, l'Unione può deferire la questione al comitato di associazione affinché la esamini. Se entro 90 giorni dalla data del deferimento il comitato di associazione non adotta una decisione che ponga fine a tale pregiudizio grave o minaccia di pregiudizio grave o a tali gravi problemi, o nel caso in cui non sia stata raggiunta alcuna soluzione soddisfacente, l'applicazione del presente allegato è sospesa per quanto riguarda tale prodotto finché il comitato di associazione non adotti una decisione che dichiari la fine di tale pregiudizio o minaccia di pregiudizio o di tali problemi, o finché non sia raggiunta dalle parti una soluzione soddisfacente che sia comunicata al comitato d'associazione.

G.   Entrata in vigore e applicazione

12.

Il presente allegato si applica dalla data di entrata in vigore della decisione del comitato di associazione, alla quale esso è accluso, e si applica fino al 31 dicembre 2030.

Articolo 2

Elenco dei prodotti e delle necessarie lavorazioni e trasformazioni

L'elenco dei prodotti cui il presente allegato si applica e le norme di lavorazione e trasformazione che possono essere applicate in alternativa a quelle elencate nell'allegato II sono riportati qui di seguito.

L'allegato I del protocollo n. 3 dell'accordo, contenente le note introduttive dell'elenco dell'allegato II del protocollo n. 3 dell'accordo si applica mutatis mutandis al seguente elenco, con gli emendamenti riportati qui di seguito:

Alla nota 5.2, secondo paragrafo, sono aggiunti i seguenti materiali di base:

fibre di vetro;

fibre di metallo.

Il testo della nota 7.3 è sostituito dal seguente:

Ai sensi delle voci ex 2707 e 2713, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la dissalazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

ex capitolo 25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2519

Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici, e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata).

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato

ex capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2707

Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura, distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili.

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2)

o

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli.

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (3)

o

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

2711

Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi.

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici

o

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, “slack wax”, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati.

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (3)

o

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi.

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2)

o

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex capitolo 28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2811

Triossido di zolfo e

Fabbricazione a partire da diossido di zolfo

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2840

Perborato di sodio

Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

2843

Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 2843 .

ex 2852

Composti di mercurio di eteri interni e di loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi.

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

 

Composti di mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici.

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852 , 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex capitolo 29

Prodotti chimici organici, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex 2905

Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 2905 . Si possono tuttavia utilizzare gli alcolati metallici di questa voce purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

2905 43 ;

2905 44 ;

2905 45

Mannitolo; D-glucitolo (sorbitolo); Glicerolo (glicerina)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto. Tuttavia materiali della stessa sottovoce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2932

Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2933

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2934

Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 31

Concimi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta, preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3301

Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti “concreti” o “assoluti”; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per “enfleurage” o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un “gruppo” (4) diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; “cere per l'odontoiatria” e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3404

Cere artificiali e cere preparate:

a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

capitolo 35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3803

Tallol raffinato

Raffinazione di tallol greggio

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3805

Essenza di trementina al solfato, depurata

Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3806 30

“Gomme-esteri”

Fabbricazione a partire da acidi resinici

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3807

Pece nera (pece di catrame vegetale)

Distillazione del catrame di legno

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3809 10

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: a base di sostanze amidacee

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 3823

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3824 60

Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto e quelli della sottovoce 2905 44 . Tuttavia materiali della stessa sottovoce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 39

Materie plastiche e lavori di plastica, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3907

Copolimeri, derivati da policarbonati e da acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Poliestere

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3920

Fogli e pellicole di ionomeri

Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero di etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3921

Fogli di plastica, metallizzati

Fabbricazione a partire da fogli di poliestere ad alta trasparenza di spessore inferiore a 23 micron (6)

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 40

Gomma e lavori di gomma, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

4012

Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori (“flaps”), di gomma:

 

 

pneumatici rigenerati, gomme piene e semipiene, di gomma

Rigenerazione di pneumatici usati

 

altro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 41

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 4101 a 4103

Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati; pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) del capitolo 41; altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) o 1 c) del capitolo 41

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

da 4104 a 4106

Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati

Riconciatura di cuoio e pelli conciati o preconciati delle sottovoci 4104 11 , 4104 19 , 4105 10 , 4106 21 , 4106 31 o 4106 91

o

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

4107 , 4112 , 4113

Cuoi preparati dopo la concia o l'essiccazione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati materiali delle sottovoci 4104 41 , 4104 49 , 4105 30 , 4106 22 , 4106 32 e 4106 92 solo se ha luogo una riconciatura dei cuoi o delle pelli allo stato secco

capitolo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 43

Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

4301

Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101 , 4102 o 4103

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex 4302

Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:

 

 

tavole, croci e manufatti simili

Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate

 

altro

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite

4303

Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelli da pellicceria

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302

ex capitolo 44

Legno; carbone di legna e lavori di legno, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

ex 4408

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa

Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

da ex 4410 a ex 4413

Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili

Fabbricazione di liste o modanature

ex 4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno

Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato

ex 4418

Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura (“shingles” e “shakes”) di legno

 

Liste e modanature

Fabbricazione di liste o modanature

ex 4421

Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature

Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, eccetto il legno in fuscelli della voce 4409

ex capitolo 51

Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5106 a 5110

Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine

Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura (7)

da 5111 a 5113

Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine:

Tessitura (7)

o

stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 52

Cotone, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5204 a 5207

Filati di cotone

Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura (7)

da 5208 a 5212

Tessuti di cotone:

Tessitura (7)

o

stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5306 a 5308

Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta

Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura (7)

da 5309 a 5311

Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:

Tessitura (7)

Stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 5401 a 5406

Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali

Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali (7)

5407 e 5408

Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:

Tessitura (7)

o

stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 5501 a 5507

Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali

da 5508 a 5511

Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura (7)

da 5512 a 5516

Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:

Tessitura (7)

o

stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi:

Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali

o

Floccaggio accompagnato da tintura o stampa (7)

5602

Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:

 

 

feltri all'ago

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto

Tuttavia:

i filati di polipropilene della voce 5402 ,

le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506 , o

i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501 ,

nei quali la denominazione di un singolo filato o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex,

possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

unicamente la fabbricazione di tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali (7)

 

altro

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto,

o

unicamente la fabbricazione di tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali (7)

5603

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate

Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

 

 

fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili

Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili

 

altro

Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali (7)

5605

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco (7)

5606

Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti “a catenella”

Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco

o

filatura accompagnata da floccaggio

o

floccaggio accompagnato da tintura (7)

capitolo 57

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili:

Filatura di fibre naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura

o

fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta

o

floccaggio accompagnato da tintura o da stampa

o

fabbricazione di tessuti “tufted” accompagnata da tintura o da stampa

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica (7)

Tuttavia:

i filati di polipropilene della voce 5402 ,

le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506 , o

i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501 ,

nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

ex capitolo 58

Tessuti speciali; superfici tessili “tufted”; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi:

Tessitura (7)

o

stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5805

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto croce), anche confezionati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

5810

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5901

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura

o

floccaggio accompagnato da tintura o stampa

5902

Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:

 

 

contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili

Tessitura

 

altro

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura

5903

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

o

stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5904

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura (7)

5905

Rivestimenti murali di materie tessili:

 

 

impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

 

altro

Filatura di fibre naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura

o

tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

o

stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7):

5906

Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902 :

 

 

tessuti a maglia

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia

o

lavorazione a maglia accompagnata da tintura o da spalmatura

o

tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (7)

 

altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura

 

altro

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

o

tintura di filati di fibre naturali accompagnata da tessitura

5907

Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura

o

floccaggio accompagnato da tintura o da stampa

o

stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5908

Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:

 

 

reticelle ad incandescenza, impregnate

Fabbricazione a partire da tessuti tubolari a maglia

 

altro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5909 a 5911

Manufatti tessili per usi industriali:

 

 

dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911

Tessitura

 

tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911

Tessitura (7)

 

altro

Estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali o filatura di fibre naturali o sintetiche o artificiali in fiocco (7)

o

tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

capitolo 60

Tessuti a maglia

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia

o

lavorazione a maglia accompagnata da tintura, da floccaggio o da spalmatura

o

floccaggio accompagnato da tintura o da stampa

o

tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia

o

torsione o testurizzazione accompagnate da lavorazione a maglia a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 61

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:

 

 

ottenuti riunendo mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

Fabbricazione a partire da tessuti

 

altro

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta)

o

tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) (7)

ex capitolo 62

Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi:

Fabbricazione a partire da tessuti

6213 e 6214

Fazzoletti da naso e da taschino, scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:

 

 

ricamati

Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)

o

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (8)

o

confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7)  (8)

 

altro

Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)

o

confezione seguita da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7)  (8)

6217

Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 :

 

 

ricamati

Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)

o

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (8)

 

equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)

o

spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) (8)

 

tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 6301 a 6304

Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:

 

 

in feltro, non tessuti

Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l'agugliatura meccanica, accompagnato dalla confezione (compreso il taglio)

 

altro:

 

 

ricamati

Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)

o

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (8)  (9)

 

altro

Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)

6305

Sacchi e sacchetti da imballaggio

Tessitura o lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio) (7)

6306

Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:

 

 

non tessuti

Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l'agugliatura meccanica, accompagnato dalla confezione (compreso il taglio)

 

altro

Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) (7)  (8)

o

spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)

6307

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

6308

Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

Ogni articolo dell'assortimento deve rispettare la norma applicabile qualora non fosse incluso nell'assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

ex capitolo 64

Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

6406

Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

capitolo 65

Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 6803

Lavori di ardesia naturale o agglomerata

Fabbricazione a partire da ardesia lavorata

ex 6812

Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex 6814

Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su supporto di carta, di cartone o di altre materie

Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)

capitolo 69

Prodotti ceramici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 70

Vetro e lavori di vetro, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7006

Vetro delle voci 7003 , 7004 o 7005 , curvato, smussato, inciso, forato,

 

 

lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII (10)

Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006

 

altro

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7013

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 7019

Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati

Fabbricazione a partire da:

stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), o

lana di vetro

ex capitolo 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7106 , 7108 e 7110

Metalli preziosi:

 

 

greggi

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 7106 , 7108 e 7110

o

separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110

o

fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni

 

semilavorati o in polvere

Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi

ex 7107 , ex 7109 ed ex 7111

Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi

7115

Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7117

Minuterie di fantasia

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 73

Lavori ferro o acciaio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex 7301

Palancole

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7207

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

7304 , 7305 e 7306

Tubi e profilati cavi di ferro o di acciaio

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206 , 7207 , 7208 , 7209 , 7210 , 7211 , 7212 , 7218 , 7219 , 7220 o 7224

ex 7307

Accessori per tubi di acciai inossidabili

Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati

ex 7315

Catene antisdrucciolevoli

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 74

Rame e lavori di rame, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7403

Rame raffinato e leghe di rame, greggio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex capitolo 76

Alluminio e lavori di alluminio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7601

Alluminio greggio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

7607

Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 7606

ex capitolo 78

Piombo e lavori di piombo, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7801

Piombo greggio:

 

 

piombo raffinato

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

altro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami e gli avanzi della voce 7802 non possono essere utilizzati

capitolo 80

Stagno e lavori di stagno

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8206

Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205 , condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205 . Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

8211

Coltelli (diversi da quelli della voce 8208 ) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

8214

Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

8215

Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

ex capitolo 83

Lavori diversi di metalli comuni, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8302

Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8306

Statuette e altri oggetti ornamentali, di metalli comuni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8401

Reattori nucleari; elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8427

Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8482

Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 85

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8501 , 8502

Motori e generatori elettrici; gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8503

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8513

Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8519

Apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8521

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8523

Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8527

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8528

Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8535 a 8537

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche; quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti per il comando o la distribuzione elettrica

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8538

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8540 11 e 8540 12

Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da ex 8542 31 a ex 8542 33 e ex 8542 39

Circuiti integrati monolitici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l'introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non parte

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali) ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8546

Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8547

Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546 ; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8548

Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione.

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali (“sidecar”)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 90

Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9002

Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9033

Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 91

Orologeria

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 94

Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9506

Mazze da golf e parti delle mazze

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf

ex capitolo 96

Lavori diversi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9601 e 9602

Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura)

Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

9603

Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere, raschini di gomma o di simili materie flessibili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9605

Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti

Ogni articolo dell'assortimento deve rispettare la norma applicabile qualora non fosse incluso nell'assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

9606

Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9608

Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce

9612

Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9613 20

Accendini tascabili, a gas, ricaricabili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9614

Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

»

(1)  Decisione n. 1/2006 del Consiglio di associazione UE-Giordania, del 15 giugno 2006, che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo, relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 30).

(2)  Le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” sono esposte nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

(3)  Le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” sono esposte nella nota introduttiva 7.2.

(4)  Per “gruppo” si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

(5)  Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall’altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

(6)  Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l’ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore al 2 %.

(7)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(8)  Cfr. la nota introduttiva 6.

(9)  Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

(10)  SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.


11.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/147


DECISIONE N. 1/2018 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA

del 4 dicembre 2018

che modifica le disposizioni del protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati nel territorio del Regno hascemita di Giordania e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario [2019/42]

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra («accordo»), in particolare l'articolo 94 dell'accordo e l'articolo 39 del protocollo n. 3 dell'accordo,

considerando quanto segue:

(1)

Dall'entrata in vigore della decisione n. 1/2016 del comitato di associazione UE-Giordania (1) fino a marzo 2018, 11 società si sono registrate al fine di beneficiare dell'allentamento del regime delle norme di origine.

(2)

Tra il gennaio 2016 e l'ottobre 2018 il Regno hascemita di Giordania («Giordania») ha rilasciato oltre 120 000 permessi di lavoro a rifugiati siriani, di cui circa 42 000 erano permessi di lavoro attivi durante il terzo trimestre del 2018.

(3)

Nel dicembre 2017 la Giordania ha presentato la prima relazione annuale sull'attuazione della decisione n. 1/2016 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati nel territorio della Giordania e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario.

(4)

Sulla base dei risultati della relazione la Giordania ha formulato una richiesta di revisione della decisione n. 1/2016 e di introduzione di elementi di flessibilità aggiuntivi. L'Unione ha ritenuto che determinati miglioramenti del regime contribuiranno ulteriormente ad aumentare l'impiego tra i rifugiati siriani nonché tra la popolazione giordana.

(5)

L'ulteriore revisione dei requisiti applicabili agli operatori economici che intendono beneficiare del regime delle norme di origine sarebbe soggetta a determinate condizioni al fine di garantire che i benefici vadano di pari passo con gli sforzi compiuti dalla Giordania per dare impiego ai rifugiati siriani.

(6)

L'allegato della presente decisione si applica alle merci prodotte in stabilimenti di produzione situati in Giordania e intende contribuire alla creazione di opportunità di impiego per i rifugiati siriani e la popolazione giordana.

(7)

L'obiettivo della presente modifica è perfezionare l'iniziativa originaria al fine di migliorare gli effetti del regime sull'economia giordana e contribuire ad aumentare l'occupazione legale in Giordania tra i rifugiati siriani e la popolazione giordana.

(8)

Dovrebbe esistere la possibilità di sospendere temporaneamente l'applicazione dell'allegato della presente decisione, se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'allegato, articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3, della presente decisione.

(9)

Dovrebbe altresì esistere la possibilità di sospendere temporaneamente l'applicazione dell'allegato della presente decisione relativamente a ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 2 dell'allegato della presente decisione che siano importati in quantità maggiorate tali e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare pregiudizio grave ai produttori dell'Unione di prodotti analoghi o direttamente concorrenti nella totalità o in parte del territorio dell'Unione, o gravi problemi in qualsiasi settore dell'economia dell'Unione, a norma degli articoli 24 e 26 dell'accordo.

(10)

La presente decisione dovrebbe essere valida per un limitato periodo di tempo sufficiente a incentivare gli investimenti e la creazione di posti di lavoro aggiuntivi, e dovrebbe pertanto scadere il 31 dicembre 2030.

(11)

Il conseguimento, da parte della Giordania, del suo obiettivo di creare almeno 60 000 opportunità di impiego legali e attive per i rifugiati siriani, in particolare sotto forma di permessi di lavoro attivi o di altri mezzi misurabili corrispondenti a posti di lavoro legali e attivi determinati dal comitato di associazione, rappresenterebbe ugualmente una tappa significativa. Di conseguenza, una volta raggiunto tale obiettivo, l'Unione e la Giordania dovrebbero, tenendo anche conto della modernizzazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, ampliare l'ambito di applicazione della presente decisione per ricomprendervi l'intera produzione realizzata in Giordania dei prodotti contemplati dalla presente decisione senza la necessità di soddisfare le condizioni specifiche di cui all'allegato, articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della presente decisione.

(12)

Se l'obiettivo di creare almeno 60 000 opportunità di impiego legali e attive per i rifugiati siriani, in particolare sotto forma di permessi di lavoro attivi o di altri mezzi misurabili corrispondenti a posti di lavoro legali e attivi determinati dal comitato di associazione non è raggiunto, le condizioni specifiche di cui all'allegato, articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della presente decisione dovrebbero essere di applicazione.

(13)

La Giordania elaborerà un quadro giuridico chiaro e stabile per l'impiego dignitoso dei rifugiati siriani. Nello specifico, la Giordania continuerà ad ampliare i settori e gli impieghi aperti ai rifugiati, principalmente a livello tecnico, concentrandosi in particolare sulla partecipazione delle donne. Nell'attuare il programma nazionale per l'emancipazione e l'impiego (National Empowerment and Employment Programme - NEEP) e nel calcolare la partecipazione di lavoratori non giordani a diversi settori economici, la Giordania escluderà i rifugiati da eventuali riduzioni della percentuale della popolazione non giordana. La Giordania garantirà inoltre ai rifugiati siriani l'esenzione permanente dal pagamento dei costi relativi all'ottenimento del diritto di lavorare.

(14)

La Giordania, con l'assistenza se del caso dell'Unione europea, istituirà un quadro chiaro per la creazione di joint venture tra giordani e cittadini di paesi terzi, compresi rifugiati siriani, concentrandosi in particolare sulle donne e garantendo che i diritti di entrambe le parti siano sostenuti, le questioni inerenti alla proprietà chiarite e l'accesso ai finanziamenti agevolato.

(15)

La Giordania adotterà le misure necessarie al fine di facilitare gli investimenti e migliorare il clima imprenditoriale generale. A tal fine la Giordania adotterà ed attuerà un piano d'azione in stretta consultazione con l'Unione europea. In particolare, la Giordania creerà sinergie più forti tra gli organismi del settore pubblico, il settore privato e i donatori, allo scopo di migliorare il contesto imprenditoriale e attrarre investimenti. A complemento di tale azione la comunità internazionale offrirà assistenza e programmi a livello di impresa, onde aumentare la capacità di esportazione delle imprese giordane nei settori in cui il paese ha un vantaggio competitivo sul mercato mondiale.

(16)

La Giordania garantirà la prevedibilità normativa al fine di ridurre la burocrazia e i costi per gli investitori. Ciò comprende lo sviluppo di incentivi per la formalizzazione delle imprese, semplificando il processo per la registrazione delle società, adottando un'infrastruttura giuridica stabile per l'insolvenza, la tassazione delle società, i prestiti bancari, nonché lo sviluppo di istituti finanziari non bancari e la riduzione degli oneri amministrativi per le società che necessitano di una licenza di esportazione.

(17)

La Giordania organizzerà a tempo debito una conferenza degli investitori e delle imprese in Giordania per presentare il regime riformato che è stato inizialmente previsto per l'autunno 2017 in Giordania.

(18)

La Giordania sostiene la modernizzazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, ai fini del miglioramento delle condizioni di accesso al mercato per le esportazioni giordane nell'Unione europea e dell'ampliamento del commercio regionale e dell'integrazione economica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L'allegato II bis del protocollo n. 3 dell'accordo, contenente le condizioni di applicazione e l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto fabbricato in Giordania connesso all'ulteriore impiego di rifugiati siriani possa ottenere il carattere di prodotto originario, è sostituito da una nuova versione dell'allegato II bis del protocollo n. 3 dell'accordo, contenuto nell'allegato della presente decisione.

2.   L'allegato II bis del protocollo n. 3 dell'accordo si applica fino al 31 dicembre 2030.

Articolo 2

L'allegato costituisce parte integrante della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione da parte del comitato di associazione.

Fatto a Amman, il 4 dicembre 2018

Per il comitato di associazione UE-Giordania

Il presidente

Yousef AL SHAMALI


(1)  Decisione n. 1/2016 del comitato di associazione UE – Giordania, del 19 luglio 2016, che modifica le disposizioni del protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati in zone di sviluppo e aree industriali dedicate e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario [2016/1436] (GU L 233 del 30.8.2016, pag. 6).


ALLEGATO

«ALLEGATO II bis

ADDENDUM DELL'ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA OTTENERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Articolo 1

Disposizioni comuni

A.   Definizione di origine

1.

Per i prodotti di cui all'articolo 2 è possibile applicare le norme seguenti anziché quelle che figurano nell'allegato II del protocollo n. 3 se tali prodotti rispettano le seguenti condizioni:

a)

le necessarie lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché i prodotti possano ottenere il carattere di prodotto originario avvengono in impianti di produzione situati nel territorio della Giordania; e

b)

la forza lavoro complessiva di ciascun impianto di produzione situato nel territorio della Giordania in cui i prodotti sono lavorati o trasformati è composta da una percentuale di rifugiati siriani di almeno il 15 % (calcolata singolarmente per ciascun impianto di produzione).

2.

La pertinente percentuale a norma del paragrafo 1, lettera b), è calcolata in qualsiasi momento successivo all'entrata in vigore del presente allegato e in seguito su base annua, tenendo conto del numero di rifugiati siriani che sono occupati su base equivalente a tempo pieno e in impieghi dignitosi e formali e che hanno ottenuto un permesso di lavoro valido per un periodo minimo di 12 mesi, ai sensi della legislazione applicabile in Giordania.

3.

Le autorità giordane competenti provvedono a monitorare che gli impianti di produzione ammissibili rispettino le condizioni di cui al paragrafo 1, concedono agli impianti di produzione che soddisfano tali condizioni un numero di autorizzazione e revocano immediatamente tale numero di autorizzazione se gli impianti di produzione non soddisfano più dette condizioni.

B.   Prova dell'origine

4.

Una prova dell'origine compilata conformemente al presente allegato contiene la seguente menzione in lingua inglese: «Derogation – Annex II(a) of Protocol 3 – authorisation number granted by the competent authorities of Jordan».

C.   Cooperazione amministrativa

5.

Quando, a norma dell'articolo 33, paragrafo 5, del presente protocollo, come modificato dalla decisione n. 1/2006 del consiglio di associazione UE-Giordania (1), le autorità doganali della Giordania informano la Commissione europea o le autorità doganali richiedenti degli Stati membri dell'Unione europea («Stati membri») in merito ai risultati del controllo, esse precisano che i prodotti di cui all'articolo 2 soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.

6.

Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi che le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, la Giordania effettua, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione europea o delle autorità doganali degli Stati membri, le indagini necessarie o dispone affinché tali indagini siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. A tale scopo, la Commissione europea o le autorità doganali degli Stati membri possono partecipare alle indagini.

D.   Relazione, monitoraggio e revisione

7.

Ogni anno, dopo l'entrata in vigore del presente allegato, la Giordania presenta alla Commissione europea una relazione sul funzionamento e sugli effetti del presente allegato, che include statistiche su produzione ed esportazione al livello di 8 cifre o con il massimo livello di dettaglio disponibile per i prodotti coperti dal regime. La Giordania presenta inoltre un elenco che identifica gli impianti di produzione in Giordania e precisa la percentuale di rifugiati siriani impiegati in ciascun singolo impianto di produzione su base annua. La Giordania fornisce inoltre relazioni con cadenza trimestrale sul numero complessivo di permessi di lavoro attivi o di altri mezzi misurabili corrispondenti a posti di lavoro legali e attivi determinati dal comitato di associazione. Le parti riesaminano congiuntamente tali relazioni e tutte le questioni relative all'attuazione e al monitoraggio del presente allegato nell'ambito degli organismi istituiti dall'accordo di associazione, in particolare del sottocomitato industria, commercio e servizi. Le parti assicurano inoltre il coinvolgimento nel processo di monitoraggio delle pertinenti organizzazioni internazionali, quali l'Organizzazione internazionale del lavoro e la Banca mondiale.

8.

Una volta che la Giordania abbia raggiunto il suo obiettivo di promuovere una maggiore partecipazione dei rifugiati siriani al mercato del lavoro formale mediante il rilascio di almeno 60 000 permessi di lavoro attivi, o altri mezzi misurabili corrispondenti a occupazione legale e attiva determinata dal comitato di associazione, ai rifugiati siriani, le parti applicano le disposizioni del presente allegato a tutti i prodotti coperti dal presente allegato senza il requisito di soddisfare le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1, lettera b).

9.

Se l'Unione ritiene che non vi siano prove sufficienti del rispetto da parte della Giordania delle condizioni di cui al paragrafo 8, l'Unione può deferire la questione al comitato di associazione. Se il comitato di associazione non dichiara entro 90 giorni dal deferimento della questione che le condizioni di cui al paragrafo 8 sono rispettate o non modifica il presente allegato, l'Unione può decidere che si applicano le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1, lettera b).

E.   Sospensione temporanea

10.

a)

Fatti salvi i paragrafi 8 e 9, l'Unione può deferire la questione al comitato di associazione se ritiene che non vi siano prove sufficienti che la Giordania o uno specifico impianto di produzione rispettino le condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Tale deferimento determina se il mancato rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1 è attribuibile alla Giordania o a uno specifico impianto di produzione.

b)

Se il comitato di associazione non dichiara entro 90 giorni dal deferimento della questione che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono rispettate o non modifica il presente allegato, l'applicazione del presente allegato è sospesa. La portata della sospensione è quella contenuta nel deferimento effettuato dall'Unione al comitato di associazione.

c)

Il comitato di associazione può anche decidere di prorogare il termine di 90 giorni. In tal caso la sospensione ha effetto qualora il consiglio di associazione non abbia adottato alcuna delle azioni indicate nella lettera b) entro il termine prorogato.

d)

L'applicazione del presente allegato può riprendere se il comitato di associazione decide in tal senso.

e)

In caso di sospensione, il presente allegato continua ad avere applicazione per un periodo di quattro mesi con riferimento ai prodotti che, alla data di sospensione temporanea dell'allegato, si trovano in transito o in regime di deposito provvisorio in magazzini doganali o zone franche nell'Unione, e per i quali è stata compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del presente allegato prima della data di sospensione temporanea.

F.   Meccanismo di salvaguardia

11.

Qualora un prodotto di cui all'articolo 2, che beneficia dell'applicazione del presente allegato, sia importato in quantità maggiorate tali e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare pregiudizio grave ai produttori dell'Unione di prodotti analoghi o direttamente concorrenti nella totalità o in parte del territorio dell'Unione, o gravi problemi in qualsiasi settore dell'economia dell'Unione, a norma degli articoli 24 e 26 dell'accordo, l'Unione può deferire la questione al comitato di associazione affinché la esamini. Se entro 90 giorni dalla data del deferimento il comitato di associazione non adotta una decisione che ponga fine a tale pregiudizio grave o minaccia di pregiudizio grave o a tali gravi problemi, o nel caso in cui non sia stata raggiunta alcuna soluzione soddisfacente, l'applicazione del presente allegato è sospesa per quanto riguarda tale prodotto finché il comitato di associazione non adotti una decisione che dichiari la fine di tale pregiudizio o minaccia di pregiudizio o di tali problemi, o finché non sia raggiunta dalle parti una soluzione soddisfacente che sia comunicata al comitato d'associazione.

G.   Entrata in vigore e applicazione

12.

Il presente allegato si applica dalla data di entrata in vigore della decisione del comitato di associazione, alla quale esso è accluso, e si applica fino al 31 dicembre 2030.

Articolo 2

Elenco dei prodotti e delle necessarie lavorazioni e trasformazioni

L'elenco dei prodotti cui il presente allegato si applica e le norme di lavorazione e trasformazione che possono essere applicate in alternativa a quelle elencate nell'allegato II sono riportati qui di seguito.

L'allegato I del protocollo n. 3 dell'accordo, contenente le note introduttive dell'elenco dell'allegato II del protocollo n. 3 dell'accordo si applica mutatis mutandis al seguente elenco, con gli emendamenti riportati qui di seguito:

Alla nota 5.2, secondo paragrafo, sono aggiunti i seguenti materiali di base:

fibre di vetro;

fibre di metallo.

Il testo della nota 7.3 è sostituito dal seguente:

Ai sensi delle voci ex 2707 e 2713, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la dissalazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

ex capitolo 25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2519

Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici, e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata).

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato

ex capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2707

Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura, distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili.

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2)

o

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli.

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (3)

o

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

2711

Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi.

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici

o

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati.

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (3)

o

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi.

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2)

o

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex capitolo 28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2811

Triossido di zolfo e

Fabbricazione a partire da diossido di zolfo

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2840

Perborato di sodio

Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

2843

Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 2843 .

ex 2852

Composti di mercurio di eteri interni e di loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi.

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

 

Composti di mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici.

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852 , 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex capitolo 29

Prodotti chimici organici, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex 2905

Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 2905 . Si possono tuttavia utilizzare gli alcolati metallici di questa voce purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

2905 43 ;

2905 44 ;

2905 45

Mannitolo; D-glucitolo (sorbitolo); Glicerolo (glicerina)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto. Tuttavia materiali della stessa sottovoce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2932

Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

cetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2933

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2934

Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 31

Concimi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta, preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3301

Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un «gruppo» (4) diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3404

Cere artificiali e cere preparate:

a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

capitolo 35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3803

Tallol raffinato

Raffinazione di tallol greggio

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3805

Essenza di trementina al solfato, depurata

Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3806 30

«Gomme-esteri»

Fabbricazione a partire da acidi resinici

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3807

Pece nera (pece di catrame vegetale)

Distillazione del catrame di legno

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3809 10

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: a base di sostanze amidacee

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 3823

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3824 60

Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto e quelli della sottovoce 2905 44 . Tuttavia materiali della stessa sottovoce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 39

Materie plastiche e lavori di plastica, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3907

Copolimeri, derivati da policarbonati e da acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Poliestere

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3920

Fogli e pellicole di ionomeri

Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero di etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3921

Fogli di plastica, metallizzati

Fabbricazione a partire da fogli di poliestere ad alta trasparenza di spessore inferiore a 23 micron (6)

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 40

Gomma e lavori di gomma, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

4012

Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma:

 

 

pneumatici rigenerati, gomme piene e semipiene, di gomma

Rigenerazione di pneumatici usati

 

altro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 41

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 4101 a 4103

Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati; pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) del capitolo 41; altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) o 1 c) del capitolo 41

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

da 4104 a 4106

Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati

Riconciatura di cuoio e pelli conciati o preconciati delle sottovoci 4104 11 , 4104 19 , 4105 10 , 4106 21 , 4106 31 o 4106 91

o

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

4107 , 4112 , 4113

Cuoi preparati dopo la concia o l'essiccazione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati materiali delle sottovoci 4104 41 , 4104 49 , 4105 30 , 4106 22 , 4106 32 e 4106 92 solo se ha luogo una riconciatura dei cuoi o delle pelli allo stato secco

capitolo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 43

Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

4301

Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101 , 4102 o 4103

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex 4302

Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:

 

 

tavole, croci e manufatti simili

Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate

 

altro

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite

4303

Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelli da pellicceria

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302

ex capitolo 44

Legno; carbone di legna e lavori di legno, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

ex 4408

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa

Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

da ex 4410 a ex 4413

Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili

Fabbricazione di liste o modanature

ex 4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno

Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato

ex 4418

Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno

 

Liste e modanature

Fabbricazione di liste o modanature

ex 4421

Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature

Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, eccetto il legno in fuscelli della voce 4409

ex capitolo 51

Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5106 a 5110

Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine

Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura (7)

da 5111 a 5113

Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine:

Tessitura (7)

o

stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 52

Cotone, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5204 a 5207

Filati di cotone

Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura (7)

da 5208 a 5212

Tessuti di cotone:

Tessitura (7)

o

stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5306 a 5308

Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta

Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura (7)

da 5309 a 5311

Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:

Tessitura (7)

Stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 5401 a 5406

Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali

Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali (7)

5407 e 5408

Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:

Tessitura (7)

o

stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 5501 a 5507

Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali

da 5508 a 5511

Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura (7)

da 5512 a 5516

Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:

Tessitura (7)

o

stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi:

Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali

o

Floccaggio accompagnato da tintura o stampa (7)

5602

Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:

 

 

feltri all'ago

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto

Tuttavia:

i filati di polipropilene della voce 5402 ,

le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506 , o

i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501 ,

nei quali la denominazione di un singolo filato o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex,

possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

unicamente la fabbricazione di tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali (7)

 

altro

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto,

o

unicamente la fabbricazione di tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali (7)

5603

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate

Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

 

 

fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili

Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili

 

altro

Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali (7)

5605

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco (7)

5606

Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»

Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco

o

filatura accompagnata da floccaggio

o

floccaggio accompagnato da tintura (7)

capitolo 57

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili:

Filatura di fibre naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura

o

fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta

o

floccaggio accompagnato da tintura o da stampa

o

fabbricazione di tessuti «tufted» accompagnata da tintura o da stampa

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica (7)

Tuttavia:

i filati di polipropilene della voce 5402 ,

le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506 , o

i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501 ,

nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

ex capitolo 58

Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi:

Tessitura (7)

o

stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5805

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto croce), anche confezionati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

5810

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5901

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura

o

floccaggio accompagnato da tintura o stampa

5902

Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:

 

 

contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili

Tessitura

 

altro

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura

5903

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

o

stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5904

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura (7)

5905

Rivestimenti murali di materie tessili:

 

 

impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

 

altro

Filatura di fibre naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura

o

tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

o

stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7):

5906

Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902 :

 

 

tessuti a maglia

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia

o

lavorazione a maglia accompagnata da tintura o da spalmatura

o

tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (7)

 

altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura

 

altro

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

o

tintura di filati di fibre naturali accompagnata da tessitura

5907

Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura

o

floccaggio accompagnato da tintura o da stampa

o

stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5908

Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:

 

 

reticelle ad incandescenza, impregnate

Fabbricazione a partire da tessuti tubolari a maglia

 

altro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5909 a 5911

Manufatti tessili per usi industriali:

 

 

dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911

Tessitura

 

tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911

Tessitura (7)

 

altro

Estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali o filatura di fibre naturali o sintetiche o artificiali in fiocco (7)

o

tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

capitolo 60

Tessuti a maglia

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia

o

lavorazione a maglia accompagnata da tintura, da floccaggio o da spalmatura

o

floccaggio accompagnato da tintura o da stampa

o

tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia

o

torsione o testurizzazione accompagnate da lavorazione a maglia a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 61

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:

 

 

ottenuti riunendo mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

Fabbricazione a partire da tessuti

 

altro

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta)

o

tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) (7)

ex capitolo 62

Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi:

Fabbricazione a partire da tessuti

6213 e 6214

Fazzoletti da naso e da taschino, scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:

 

 

ricamati

Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)

o

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (8)

o

confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7)  (8)

 

altro

Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)

o

confezione seguita da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7)  (8)

6217

Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 :

 

 

ricamati

Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)

o

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (8)

 

equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)

o

spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) (8)

 

tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 6301 a 6304

Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine ecc.; altri manufatti per l'arredamento:

 

 

in feltro, non tessuti

Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l'agugliatura meccanica, accompagnato dalla confezione (compreso il taglio)

 

altro:

 

 

ricamati

Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)

o

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (8)  (9)

 

altro

Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)

6305

Sacchi e sacchetti da imballaggio

Tessitura o lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio) (7)

6306

Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:

 

 

non tessuti

Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l'agugliatura meccanica, accompagnato dalla confezione (compreso il taglio)

 

altro

Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) (7)  (8)

o

spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)

6307

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

6308

Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

Ogni articolo dell'assortimento deve rispettare la norma applicabile qualora non fosse incluso nell'assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

ex capitolo 64

Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

6406

Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

capitolo 65

Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 6803

Lavori di ardesia naturale o agglomerata

Fabbricazione a partire da ardesia lavorata

ex 6812

Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex 6814

Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su supporto di carta, di cartone o di altre materie

Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)

capitolo 69

Prodotti ceramici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 70

Vetro e lavori di vetro, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7006

Vetro delle voci 7003 , 7004 o 7005 , curvato, smussato, inciso, forato,

 

 

lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII (10)

Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006

 

altro

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7013

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 7019

Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati

Fabbricazione a partire da:

stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), o

lana di vetro

ex capitolo 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7106 , 7108 e 7110

Metalli preziosi:

 

 

greggi

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 7106 , 7108 e 7110

o

separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110

o

fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni

 

semilavorati o in polvere

Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi

ex 7107 , ex 7109 ed ex 7111

Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi

7115

Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7117

Minuterie di fantasia

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 73

Lavori ferro o acciaio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex 7301

Palancole

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7207

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

7304 , 7305 e 7306

Tubi e profilati cavi di ferro o di acciaio

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206 , 7207 , 7208 , 7209 , 7210 , 7211 , 7212 , 7218 , 7219 , 7220 o 7224

ex 7307

Accessori per tubi di acciai inossidabili

Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati

ex 7315

Catene antisdrucciolevoli

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 74

Rame e lavori di rame, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7403

Rame raffinato e leghe di rame, greggio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex capitolo 76

Alluminio e lavori di alluminio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7601

Alluminio greggio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

7607

Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 7606

ex capitolo 78

Piombo e lavori di piombo, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7801

Piombo greggio:

 

 

piombo raffinato

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

altro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami e gli avanzi della voce 7802 non possono essere utilizzati

capitolo 80

Stagno e lavori di stagno

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8206

Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205 , condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205 . Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

8211

Coltelli (diversi da quelli della voce 8208 ) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

8214

Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

8215

Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

ex capitolo 83

Lavori diversi di metalli comuni, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8302

Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8306

Statuette e altri oggetti ornamentali, di metalli comuni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8401

Reattori nucleari; elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8427

Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8482

Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 85

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8501 , 8502

Motori e generatori elettrici; gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8503

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8513

Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8519

Apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8521

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8523

Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8527

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8528

Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8535 a 8537

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche; quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti per il comando o la distribuzione elettrica

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8538

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8540 11 e 8540 12

Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da ex 8542 31 a ex 8542 33 e ex 8542 39

Circuiti integrati monolitici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l'introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non parte

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali) ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8546

Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8547

Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546 ; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8548

Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione.

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («sidecar»)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 90

Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9002

Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9033

Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 91

Orologeria

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 94

Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9506

Mazze da golf e parti delle mazze

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf

ex capitolo 96

Lavori diversi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9601 e 9602

Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura)

Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

9603

Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere, raschini di gomma o di simili materie flessibili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9605

Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti

Ogni articolo dell'assortimento deve rispettare la norma applicabile qualora non fosse incluso nell'assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

9606

Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9608

Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce

9612

Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9613 20

Accendini tascabili, a gas, ricaricabili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9614

Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

»

(1)  Decisione n. 1/2006 del Consiglio di associazione UE-Giordania, del 15 giugno 2006, che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 30).

(2)  Le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» sono esposte nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

(3)  Le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» sono esposte nella nota introduttiva 7.2.

(4)  Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

(5)  Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

(6)  Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore al 2 %.

(7)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(8)  Cfr. la nota introduttiva 6.

(9)  Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

(10)  SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.


11.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/178


DECISIONE (UE) 2019/43 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 29 novembre 2018

relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea e che abroga la decisione BCE/2013/28 (BCE/2018/27)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 29.3 e 29.4,

visto il contributo del Consiglio generale della Banca centrale europea in conformità al quarto trattino dell'articolo 46.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 29.3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «statuto del SEBC») prevede che le ponderazioni siano adeguate ogni cinque anni dopo l'istituzione del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) in analogia con le disposizioni di cui all'articolo 29.1 dello statuto del SEBC. Lo schema di capitale adeguato si applica a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo all'anno in cui l'adeguamento ha luogo.

(2)

L'ultimo adeguamento delle ponderazioni conformemente all'articolo 29.3 dello statuto SEBC è stato effettuato nel 2013 con effetto a partire dal 1o gennaio 2014 (1).

(3)

In conformità alla decisione 2003/517/CE del Consiglio (2), la Commissione europea ha fornito alla Banca centrale europea (BCE) i dati statistici da utilizzare per determinare lo schema di capitale adeguato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Arrotondamento

Nel caso in cui la Commissione europea fornisca dati statistici rivisti da utilizzare per l'adeguamento dello schema di capitale e il totale delle cifre non raggiunga il 100 %, la differenza dovrà essere compensata come segue: (i) se il totale è inferiore al 100 %, aggiungendo 0,0001 punti percentuali alla/e quota/e più piccola/e, in ordine ascendente, fino a raggiungere esattamente il 100 % o (ii) se il totale è superiore al 100 %, sottraendo 0,0001 punti percentuali dalla/e quota/e più grande/i, in ordine discendente, fino a raggiungere esattamente il 100 %.

Articolo 2

Ponderazioni

Le ponderazioni assegnate a ciascuna BCN nello schema di capitale, descritto all'articolo 29 dello statuto del SEBC, sono indicate qui di seguito e sono applicabili con effetto dal 1o gennaio 2019:

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

2,5280 %

Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria)

0,8511 %

Česká národní banka

1,6172 %

Danmarks Nationalbank

1,4986 %

Deutsche Bundesbank

18,3670 %

Eesti Pank

0,1968 %

Central Bank of Ireland

1,1754 %

Bank of Greece

1,7292 %

Banco de España

8,3391 %

Banque de France

14,2061 %

Hrvatska narodna banka

0,5673 %

Banca d'Italia

11,8023 %

Central Bank of Cyprus

0,1503 %

Latvijas Banka

0,2731 %

Lietuvos bankas

0,4059 %

Banque centrale du Luxembourg

0,2270 %

Magyar Nemzeti Bank

1,3348 %

Central Bank of Malta

0,0732 %

De Nederlandsche Bank

4,0677 %

Oesterreichische Nationalbank

2,0325 %

Narodowy Bank Polski

5,2068 %

Banco de Portugal

1,6367 %

Banca Naţională a României

2,4470 %

Banka Slovenije

0,3361 %

Národná banka Slovenska

0,8004 %

Suomen Pankki

1,2708 %

Sveriges Riksbank

2,5222 %

Bank of England

14,3374 %

Articolo 3

Entrata in vigore e abrogazione

1.   La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2019.

2.   La decisione BCE/2013/28 è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2019.

3.   Qualsiasi rinvio alla decisione BCE/2013/28 deve essere inteso come rinvio alla presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 29 novembre 2018.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Decisione BCE/2013/28, del 29 agosto 2013, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (GU L 16 del 21.1.2014, pag. 53).

(2)  Decisione 2003/517/CE del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativa ai dati statistici da usare per la determinazione dello schema di sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (GU L 181 del 19.7.2003, pag. 43).


11.1.2019   

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L 9/180


DECISIONE (UE) 2019/44 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 29 novembre 2018

relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, che modifica la decisione BCE/2014/61 e che abroga la decisione BCE/2013/30 (BCE/2018/28)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 28.3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione BCE/2013/30 (1) ha stabilito la forma e la misura in cui le banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, le «BCN dell'area dell'euro») erano tenute a versare il capitale della Banca centrale europea (BCE) dal 1o gennaio 2014.

(2)

L'articolo 2 della decisione (UE) 2015/287 della Banca centrale europea (BCE/2014/61) (2), in combinato disposto con la decisione BCE/2013/31 (3), ha stabilito la forma e la misura in cui la Lietuvos bankas avrebbe dovuto versare il capitale della BCE dal 1o gennaio 2015 in vista dell'adozione dell'euro da parte della Lituania.

(3)

La decisione (UE) 2019/43 della Banca centrale europea (BCE/2018/27) (4) dispone l'adeguamento dello schema per la sottoscrizione del capitale della BCE (di seguito, lo «schema di capitale») in conformità all'articolo 29.3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e stabilisce le nuove ponderazioni assegnate a ciascuna BCN nello schema di capitale adeguato (di seguito, le «ponderazioni») con effetto dal 1o gennaio 2019.

(4)

L'adeguamento quinquennale dello schema di capitale della BCE richiede l'adozione di una nuova decisione della BCE che abroghi la decisione BCE/2013/30 con effetto dal 1o gennaio 2019 e che determini la forma e la misura secondo cui le BCN dell'area dell'euro sono tenute a versare il capitale della BCE con effetto dal 1o gennaio 2019,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Misura e forma del capitale sottoscritto e versato

Ciascuna BCN dell'area dell'euro versa per intero la propria quota di capitale sottoscritto della BCE con effetto dal 1o gennaio 2019.

Tenuto conto delle ponderazioni stabilite nell'articolo 2 della decisione (UE) 2019/43 (BCE/2018/27), ciascuna BCN dell'area dell'euro deve avere un capitale sottoscritto e versato complessivo pari all'ammontare indicato accanto al proprio nome nella tabella seguente:

BCN dell'area dell'euro

EUR

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

273 656 178,72

Deutsche Bundesbank

1 988 229 048,48

Eesti Pank

21 303 613,91

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

127 237 133,10

Bank of Greece

187 186 022,25

Banco de España

902 708 164,54

Banque de France

1 537 811 329,32

Banca d'Italia

1 277 599 809,38

Central Bank of Cyprus

16 269 985,63

Latvijas Banka

29 563 094,31

Lietuvos bankas

43 938 703,70

Banque centrale du Luxembourg

24 572 766,05

Bank Ċentrali tà Malta/Central Bank of Malta

7 923 905,17

De Nederlandsche Bank

440 328 812,57

Oesterreichische Nationalbank

220 018 268,69

Banco de Portugal

177 172 890,71

Banka Slovenije

36 382 848,76

Národná banka Slovenska

86 643 356,59

Suomen Pankki

137 564 189,84

Articolo 2

Adeguamento del capitale versato

1.   Dato che ogni BCN dell'area dell'euro ha già versato per intero la propria quota di capitale sottoscritto della BCE, in linea con la decisione BCE/2013/30, secondo lo schema valido fino al 31 dicembre 2018, ciascuna di esse è tenuta, alternativamente, a trasferire alla BCE un importo aggiuntivo o a ricevere dalla BCE un determinato importo, a seconda del caso, in modo tale da ottenere gli importi indicati nella tabella di cui all'articolo 1.

2.   Tutti i trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati in conformità alla decisione (UE) 2019/45 della Banca centrale europea (BCE/2018/29) (5).

Articolo 3

Modifica

L'articolo 2 decisione (UE) 2015/287 (BCE/2014/61) è soppresso.

Articolo 4

Abrogazione

1.   La decisione BCE/2013/30 è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2019.

2.   Qualsiasi rinvio alla decisione BCE/2013/30 deve essere inteso come rinvio alla presente decisione.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2019.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 29 novembre 2018

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Decisione BCE/2013/30, del 29 agosto 2013, relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (GU L 16 del 21.1.2014, pag. 61).

(2)  Decisione (UE) 2015/287 della Banca centrale europea, del 31 dicembre 2014, relativa al versamento del capitale, al trasferimento di attività di riserva in valuta e al contributo alle riserve e agli accantonamenti della Banca centrale europea da parte della Lietuvos bankas (BCE/2014/61) (GU L 50 del 21.2.2015, pag. 44).

(3)  Decisione BCE/2013/31, del 30 agosto 2013, relativa al versamento del capitale della BCE da parte delle banche centrali nazionali non appartenenti all'area dell'euro (GU L 16 del 21.1.2014, pag. 63).

(4)  Decisione (UE) 2019/43 della Banca centrale europea, del 29 novembre 2018, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea e che abroga la decisione BCE/2013/28 (BCE/2018/27) (Cfr. pag. 178 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  Decisione (UE) 2019/45 della Banca centrale europea, del 29 novembre 2018, che stabilisce le modalità e le condizioni per i trasferimenti tra le banche centrali nazionali delle quote di capitale della Banca centrale europea e per l'adeguamento del capitale versato e che abroga la decisione BCE/2013/29 (BCE/2018/29) (Cfr. pag. 183 della presente Gazzetta ufficiale).


11.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/183


DECISIONE (UE) 2019/45 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 29 novembre 2018

che stabilisce le modalità e le condizioni per i trasferimenti tra le banche centrali nazionali delle quote di capitale della Banca centrale europea e per l'adeguamento del capitale versato e che abroga la decisione BCE/2013/29 (BCE/2018/29)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 28.5,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione (UE) 2019/43 della Banca centrale europea (BCE/2018/27) (1) dispone l'adeguamento delle ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali (BCN) nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE) (di seguito, rispettivamente, le «ponderazioni» e lo «schema di capitale»). Tale adeguamento richiede che il Consiglio direttivo determini le modalità e le condizioni per i trasferimenti di quote di capitale tra le BCN che sono membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) al 31 dicembre 2018 al fine di assicurare che la distribuzione di tali quote corrisponda all'adeguamento effettuato. Di conseguenza, si rende necessaria l'adozione di una nuova decisione della BCE che abroghi la decisione BCE/2013/29 (2), con effetto dal 1o gennaio 2019.

(2)

La decisione (UE) 2019/44 della Banca centrale europea (BCE/2018/28) (3) stabilisce la forma e la misura in cui le BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, le «BCN dell'area dell'euro») sono tenute a versare il capitale della BCE alla luce dello schema di capitale adeguato. La decisione (UE) 2019/48 della Banca centrale europea (BCE/2018/32) (4) determina la percentuale di sottoscrizione che le BCN degli Stati membri la cui moneta non è l'euro (di seguito, le «BCN non appartenenti all'area dell'euro») sono tenute a versare, con effetto dal 1o gennaio 2019, alla luce dello schema di capitale adeguato.

(3)

Dato che ogni BCN dell'area dell'euro ha già versato per intero la propria quota del capitale della BCE sottoscritto, in linea con la decisione BCE/2013/30 della Banca centrale europea (5) secondo lo schema valido fino al 31 dicembre 2018, e, per quanto concerne la Lietuvos bankas, in linea con l'articolo 2 della decisione (UE) 2015/287 della Banca centrale europea (BCE/2014/61) (6), in combinato disposto con la decisione BCE/2013/31 (7), ciascuna BCN dell'area dell'euro dovrebbe, alternativamente, trasferire alla BCE un importo aggiuntivo o ricevere dalla BCE un determinato importo, a seconda del caso, così da ottenere gli importi indicati nella tabella di cui all'articolo 1 della decisione (UE) 2019/44 (BCE/2018/28).

(4)

Analogamente, dato che ogni BCN non appartenente all'area dell'euro ha già versato una percentuale della propria quota di capitale della BCE sottoscritto, in linea con la decisione BCE/2013/31, secondo lo schema valido fino al 31 dicembre 2018, ciascuna di esse dovrebbe, alternativamente, trasferire alla BCE un importo aggiuntivo o ricevere dalla BCE un determinato importo, a seconda del caso, così da ottenere gli importi indicati nella terza colonna della tabella contenuta nell'articolo 1 della decisione (UE) 2019/48 (BCE/2018/32),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Trasferimento di quote di capitale

Tenuto conto della quota di capitale della BCE che ciascuna BCN avrà sottoscritto al 31 dicembre 2018 e della quota di capitale della BCE che ciascuna BCN sottoscriverà con effetto dal 1o gennaio 2019 in conseguenza dell'adeguamento delle ponderazioni di cui all'articolo 2 della decisione (UE) 2019/43 (BCE/2018/27), le BCN trasferiscono fra di loro quote di capitale tramite trasferimenti alla BCE e dalla BCE, al fine di assicurare che la distribuzione delle quote con effetto dal 1o gennaio 2019 corrisponda alle ponderazioni adeguate. A tal effetto, ciascuna BCN, in virtù del presente articolo e senza necessità alcuna di ulteriori formalità o atti, si considera aver trasferito o ricevuto con effetto dal 1o gennaio 2019 la quota del capitale sottoscritto della BCE indicata a fianco del proprio nome nella quarta colonna della tabella contenuta nell'allegato I della presente decisione, laddove il segno positivo «+» fa riferimento alla quota di capitale che la BCE trasferisce alla BCN e il segno negativo «-» fa riferimento alla quota di capitale che la BCN trasferisce alla BCE.

Articolo 2

Adeguamento del capitale versato

1.   Tenuto conto della quota di capitale della BCE che ciascuna BCN ha versato e della quota che è tenuta a versare con effetto dal 1o gennaio 2019, come previsto, rispettivamente, dall'articolo 1 della decisione (UE) 2019/44 (BCE/2018/28) per quanto attiene alle BCN dell'area dell'euro, e dall'articolo 1 della decisione (UE) 2019/48 (BCE/2018/32) per quanto attiene alle BCN non appartenenti all'area dell'euro, il primo giorno di operatività del sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) successivo al 1o gennaio 2019, ogni BCN è tenuta, alternativamente, a trasferire o a ricevere l'importo netto indicato a fianco del proprio nome nella quarta colonna della tabella contenuta nell'allegato II della presente decisione, laddove il segno positivo «+» fa riferimento all'importo che la BCN trasferisce alla BCE e il segno negativo «-» fa riferimento all'importo che la BCE trasferisce alla BCN stessa.

2.   Il primo giorno di operatività di TARGET2 successivo al 1o gennaio 2019, la BCE e le BCN soggette all'obbligo di trasferire un importo ai sensi del paragrafo 1, trasferiscono altresì separatamente gli interessi maturati sui rispettivi importi nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e la data di trasferimento. I trasferenti e riceventi di tali interessi sono i medesimi trasferenti e riceventi degli importi sui quali tali interessi sono maturati.

Articolo 3

Disposizioni generali

1.   I trasferimenti descritti nell'articolo 2 avvengono attraverso TARGET2.

2.   Qualora una BCN non abbia accesso a TARGET2, gli importi indicati all'articolo 2 sono trasferiti tramite accredito su un conto designato a tempo debito dalla BCE o dalla BCN.

3.   Gli interessi maturati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari al tasso d'interesse marginale più recente utilizzato dall'Eurosistema nelle sue aste per le operazioni di rifinanziamento principali.

4.   La BCE e le BCN soggette all'obbligo di effettuare un trasferimento in virtù dell'articolo 2 sono tenute a fornire a tempo debito le necessarie istruzioni per effettuare tali trasferimenti in maniera appropriata entro i termini previsti.

Articolo 4

Entrata in vigore e abrogazione

1.   La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2019.

2.   La decisione BCE/2013/29 è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2019.

3.   Qualsiasi rinvio alla decisione BCE/2013/29 deve essere inteso come rinvio alla presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 29 novembre 2018.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Decisione (UE) 2019/43 della Banca centrale europea, del 29 novembre 2018, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea e che abroga la decisione BCE/2013/28 (BCE/2018/27) (cfr. pag. 178 della presente Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione BCE/2013/29, del 29 agosto 2013, che stabilisce le modalità e le condizioni per i trasferimenti tra le banche centrali nazionali delle quote di capitale della Banca centrale europea e per l'adeguamento del capitale versato (GU L 16 del 21.1.2014, pag. 55).

(3)  Decisione (UE) 2019/44 della Banca centrale europea, del 29 novembre 2018, relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, che modifica la decisione BCE/2014/61 e che abroga la decisione BCE/2013/30 (BCE/2018/28) (cfr. pag. 180 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Decisione (UE) 2019/48 della Banca centrale europea, del 30 novembre 2018, relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non appartenenti all'area dell'euro e che abroga la decisione BCE/2013/31 (BCE/2018/32) (cfr. pag. 196 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  Decisione BCE/2013/30, del 29 agosto 2013, relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (GU L 16 del 21.1.2014, pag. 61).

(6)  Decisione (UE) 2015/287 della Banca centrale europea, del 31 dicembre 2014, relativa al versamento del capitale, al trasferimento di attività di riserva in valuta e al contributo alle riserve e agli accantonamenti della Banca centrale europea da parte della Lietuvos bankas (BCE/2014/61) (GU L 50 del 21.2.2015, pag. 44).

(7)  Decisione BCE/2013/31, del 30 agosto 2013, relativa al versamento del capitale della BCE da parte delle banche centrali nazionali non appartenenti all'area dell'euro (GU L 16 del 21.1.2014, pag. 63).


ALLEGATO I

CAPITALE SOTTOSCRITTO DALLE BCN

 

Quota sottoscritta al 31 dicembre 2018

(EUR)

Quota sottoscritta dal 1o gennaio 2019

(EUR)

Quota da destinare al trasferimento

(EUR)

BCN dell'area dell'euro

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

268 222 025,17

273 656 178,72

5 434 153,55

Deutsche Bundesbank

1 948 208 997,34

1 988 229 048,48

40 020 051,14

Eesti Pank

20 870 613,63

21 303 613,91

433 000,28

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

125 645 857,06

127 237 133,10

1 591 276,04

Bank of Greece

220 094 043,74

187 186 022,25

– 32 908 021,49

Banco de España

957 028 050,02

902 708 164,54

– 54 319 885,48

Banque de France

1 534 899 402,41

1 537 811 329,32

2 911 926,91

Banca d'Italia

1 332 644 970,33

1 277 599 809,38

– 55 045 160,95

Central Bank of Cyprus

16 378 235,70

16 269 985,63

– 108 250,07

Latvijas Banka

30 537 344,94

29 563 094,31

– 974 250,63

Lietuvos bankas

44 728 929,21

43 938 703,70

– 790 225,51

Banque centrale du Luxembourg

21 974 764,35

24 572 766,05

2 598 001,70

Bank Ċentrali tà Malta/Central Bank of Malta

7 014 604,58

7 923 905,17

909 300,59

De Nederlandsche Bank

433 379 158,03

440 328 812,57

6 949 654,54

Oesterreichische Nationalbank

212 505 713,78

220 018 268,69

7 512 554,91

Banco de Portugal

188 723 173,25

177 172 890,71

– 11 550 282,54

Banka Slovenije

37 400 399,43

36 382 848,76

– 1 017 550,67

Národná banka Slovenska

83 623 179,61

86 643 356,59

3 020 176,98

Suomen Pankki

136 005 388,82

137 564 189,84

1 558 801,02

BCN non appartenenti all'area dell'euro

Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria)

92 986 810,73

92 131 635,17

– 855 175,56

Česká národní banka

174 011 988,64

175 062 014,33

1 050 025,69

Danmarks Nationalbank

161 000 330,15

162 223 555,95

1 223 225,80

Hrvatska narodna banka

65 199 017,58

61 410 265,11

– 3 788 752,47

Magyar Nemzeti Bank

149 363 447,55

144 492 194,37

– 4 871 253,18

Narodowy Bank Polski

554 565 112,18

563 636 468,10

9 071 355,92

Banca Naţională a României

281 709 983,98

264 887 922,99

– 16 822 060,99

Sveriges riksbank

246 041 585,69

273 028 328,31

26 986 742,62

Bank of England

1 480 243 941,72

1 552 024 563,60

71 780 621,88

Totale  (1)

10 825 007 069,61

10 825 007 069,61

0,00


(1)  L'eventuale discrepanza fra il totale e la somma delle cifre indicate è dovuta agli arrotondamenti.


ALLEGATO II

CAPITALE VERSATO DALLE BCN

 

Quota versata al 31 dicembre 2018

(EUR)

Quota versata dal 1o gennaio 2019

(EUR)

Importo del trasferimento

(EUR)

BCN dell'area dell'euro

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

268 222 025,17

273 656 178,72

5 434 153,55

Deutsche Bundesbank

1 948 208 997,34

1 988 229 048,48

40 020 051,14

Eesti Pank

20 870 613,63

21 303 613,91

433 000,28

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

125 645 857,06

127 237 133,10

1 591 276,04

Bank of Greece

220 094 043,74

187 186 022,25

– 32 908 021,49

Banco de España

957 028 050,02

902 708 164,54

– 54 319 885,48

Banque de France

1 534 899 402,41

1 537 811 329,32

2 911 926,91

Banca d'Italia

1 332 644 970,33

1 277 599 809,38

– 55 045 160,95

Central Bank of Cyprus

16 378 235,70

16 269 985,63

– 108 250,07

Latvijas Banka

30 537 344,94

29 563 094,31

– 974 250,63

Lietuvos bankas

44 728 929,21

43 938 703,70

– 790 225,51

Banque centrale du Luxembourg

21 974 764,35

24 572 766,05

2 598 001,70

Bank Ċentrali tà Malta/Central Bank of Malta

7 014 604,58

7 923 905,17

909 300,59

De Nederlandsche Bank

433 379 158,03

440 328 812,57

6 949 654,54

Oesterreichische Nationalbank

212 505 713,78

220 018 268,69

7 512 554,91

Banco de Portugal

188 723 173,25

177 172 890,71

– 11 550 282,54

Banka Slovenije

37 400 399,43

36 382 848,76

– 1 017 550,67

Národná banka Slovenska

83 623 179,61

86 643 356,59

3 020 176,98

Suomen Pankki

136 005 388,82

137 564 189,84

1 558 801,02

BCN non appartenenti all'area dell'euro

Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria)

3 487 005,40

3 454 936,32

– 32 069,08

Česká národní banka

6 525 449,57

6 564 825,54

39 375,97

Danmarks Nationalbank

6 037 512,38

6 083 383,35

45 870,97

Hrvatska narodna banka

2 444 963,16

2 302 884,94

– 142 078,22

Magyar Nemzeti Bank

5 601 129,28

5 418 457,29

– 182 671,99

Narodowy Bank Polski

20 796 191,71

21 136 367,55

340 175,84

Banca Naţională a României

10 564 124,40

9 933 297,11

– 630 827,29

Sveriges riksbank

9 226 559,46

10 238 562,31

1 012 002,85

Bank of England

55 509 147,81

58 200 921,14

2 691 773,33

Totale  (1)

7 740 076 934,57

7 659 443 757,27

– 80 633 177,30


(1)  L'eventuale discrepanza fra il totale e la somma delle cifre indicate è dovuta agli arrotondamenti.


11.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/190


DECISIONE (UE) 2019/46 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 29 novembre 2018

che stabilisce le misure necessarie per il contributo al valore complessivo dei mezzi propri della Banca centrale europea e per l'adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite e che abroga la decisione BCE/2013/26 (BCE/2018/30)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 30,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione (UE) 2019/43 della Banca centrale europea (BCE/2018/27) (1) dispone l'adeguamento dello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE) (di seguito, lo «schema di capitale») in conformità all'articolo 29.3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «statuto del SEBC») e stabilisce, con effetto dal 1o gennaio 2019, le nuove ponderazioni assegnate a ciascuna banca centrale nazionale (BCN) nello schema di capitale adeguato (di seguito, le «ponderazioni»).

(2)

L'adeguamento delle ponderazioni e le conseguenti modifiche delle quote delle BCN nel capitale della BCE sottoscritto rendono necessario un adeguamento dei crediti sorti in virtù dell'articolo 30.3 dello statuto del SEBC in capo alle BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, le «BCN dell'area dell'euro») nei confronti della BCE, che sono pari ai conferimenti di attività di riserva in valuta alla BCE da esse stesse effettuati (di seguito, i «crediti»). Le BCN dell'area dell'euro i cui crediti aumentano a causa dell'incremento delle loro ponderazioni dal 1o gennaio 2019 dovrebbero, di conseguenza, effettuare un trasferimento di natura compensativa alla BCE, mentre la BCE dovrebbe effettuare un trasferimento di natura compensativa alle BCN dell'area dell'euro i cui crediti si riducono a causa della diminuzione delle loro ponderazioni.

(3)

In linea con i principi generali di correttezza, parità di trattamento e protezione delle legittime aspettative che si trovano alla base dello statuto del SEBC, le BCN dell'area dell'euro la cui quota relativa nel valore complessivo dei mezzi propri della BCE aumenti a causa dei summenzionati adeguamenti, dovrebbero altresì effettuare un trasferimento di natura compensativa a quelle BCN dell'area dell'euro le cui quote relative si riducano.

(4)

Le ponderazioni di ciascuna BCN dell'area dell'euro valide fino al 31 dicembre 2018 e con effetto dal 1o gennaio 2019 dovrebbero essere espresse in percentuali del capitale complessivo della BCE, sottoscritto da tutte le BCN dell'area dell'euro, al fine di calcolare l'adeguamento del valore della quota di ciascuna BCN dell'area dell'euro nel valore complessivo dei mezzi propri.

(5)

Di conseguenza si rende necessaria l'adozione di una nuova decisione della BCE che abroghi la decisione BCE/2013/26 (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

a)

per «valore complessivo dei mezzi propri» si intende l'insieme delle riserve della BCE, i conti di rivalutazione e gli accantonamenti equiparabili alle riserve, come calcolato dalla BCE al 31 dicembre 2018. Le riserve della BCE e gli accantonamenti equiparabili alle riserve includono, oltre al valore complessivo dei mezzi propri, il fondo di riserva generale e gli accantonamenti per i rischi di cambio, di tasso di interesse, di credito e di prezzo dell'oro;

b)

per «data di trasferimento» si intende la seconda giornata lavorativa successiva all'approvazione da parte del Consiglio direttivo dei conti finanziari della BCE per l'esercizio finanziario 2018.

Articolo 2

Contributo alle riserve e agli accantonamenti della BCE

1.   Se la quota del valore complessivo dei mezzi propri di una BCN dell'area dell'euro aumenta a causa di un aumento della sua ponderazione con effetto dal 1o gennaio 2019, tale BCN dell'area dell'euro trasferisce alla BCE, alla data di trasferimento, l'importo determinato ai sensi del paragrafo 3.

2.   Se la quota del valore complessivo dei mezzi propri di una BCN dell'area dell'euro si riduce a causa di una diminuzione nella sua ponderazione con effetto dal 1o gennaio 2019, tale BCN dell'area dell'euro riceve dalla BCE, alla data di trasferimento, l'importo determinato ai sensi del paragrafo 3.

3.   Alla data in cui il Consiglio direttivo approva i conti finanziari della BCE per l'esercizio finanziario 2018 o prima di tale data, la BCE effettua il calcolo e conferma a ciascuna BCN dell'area dell'euro l'importo che la BCN considerata trasferisce alla BCE, laddove si applichi il paragrafo 1, o l'importo che tale BCN riceve da parte della BCE, laddove sia applicabile il paragrafo 2. Fatti salvi eventuali arrotondamenti, ciascun importo da trasferirsi o riceversi è calcolato moltiplicando il valore complessivo dei mezzi propri per la differenza assoluta tra la ponderazione di ciascuna BCN dell'area dell'euro al 31 dicembre 2018 e la ponderazione della stessa con effetto dal 1o gennaio 2019, e dividendo il risultato per 100.

4.   Ciascun importo descritto nel paragrafo 3 è dovuto in euro al 1o gennaio 2019, ma è effettivamente trasferito alla data di trasferimento.

5.   Alla data di trasferimento, la BCN dell'area dell'euro o la BCE soggette all'obbligo di trasferire un importo in virtù dei paragrafi 1 o 2, trasferiscono altresì separatamente gli interessi maturati nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e la data di trasferimento su ciascuno dei rispettivi importi dovuti da tale BCN dell'area dell'euro e dalla BCE. I trasferenti e riceventi di tali interessi sono i medesimi trasferenti e riceventi degli importi sui quali tali interessi sono maturati.

6.   Se il valore complessivo dei mezzi propri è inferiore a zero, gli importi da trasferirsi o riceversi in virtù dei paragrafi 3 e 5 sono regolati in direzioni opposte rispetto a quelle specificate nei paragrafi 3 e 5.

Articolo 3

Adeguamento dei crediti pari alle attività di riserva in valuta conferite

1.   I crediti delle BCN dell'area dell'euro sono adeguati con effetto dal 1o gennaio 2019 conformemente all'adeguamento delle rispettive ponderazioni. Il valore dei crediti delle BCN dell'area dell'euro con effetto dal 1o gennaio 2019 è indicato nella terza colonna della tabella contenuta nell'allegato della presente decisione.

2.   Ciascuna BCN dell'area dell'euro, in virtù della presente disposizione e senza necessità alcuna di ulteriori formalità o atti, si considera aver trasferito o ricevuto il 1o gennaio 2019 il valore assoluto del credito in euro indicato a fianco del proprio nome nella quarta colonna della tabella contenuta nell'allegato della presente decisione, laddove il segno negativo «–» fa riferimento al credito che la BCN dell'area dell'euro trasferisce alla BCE e il segno «+» al credito che la BCE trasferisce alla BCN dell'area dell'euro.

3.   Il primo giorno di operatività del sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) successivo al 1o gennaio 2019, ogni BCN dell'area dell'euro trasferisce o riceve il valore assoluto dell'importo in euro indicato a fianco del proprio nome nella quarta colonna della tabella contenuta nell'allegato della presente decisione, laddove il segno positivo «+» fa riferimento all'importo che la BCN dell'area dell'euro trasferisce alla BCE e il segno negativo «–» fa riferimento all'importo che la BCE trasferisce alla BCN dell'area dell'euro.

4.   Il primo giorno di operatività di TARGET2 successivo al 1o gennaio 2019, la BCN dell'area dell'euro o la BCE soggette all'obbligo di trasferire un importo in virtù del paragrafo 3, trasferiscono altresì separatamente gli interessi maturati nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e la data di trasferimento su ciascuno dei rispettivi importi dovuti da tale BCN dell'area dell'euro e dalla BCE. I trasferenti e riceventi di tali interessi sono i medesimi trasferenti e riceventi degli importi sui quali tali interessi sono maturati.

Articolo 4

Disposizioni generali

1.   Gli interessi maturati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, e dell'articolo 3, paragrafo 4, sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari al tasso d'interesse marginale più recente utilizzato dall'Eurosistema nelle sue aste per le operazioni di rifinanziamento principali.

2.   I trasferimenti di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 5, e dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4, hanno luogo separatamente attraverso TARGET2.

3.   La BCE e le BCN dell'area dell'euro soggette all'obbligo di effettuare un trasferimento di cui al paragrafo 2 sono tenute a dare, a tempo debito, le necessarie istruzioni per effettuare in maniera adeguata tali trasferimenti entro i termini previsti.

Articolo 5

Entrata in vigore e abrogazione

1.   La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2019.

2.   La decisione BCE/2013/26 è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2019.

3.   Qualsiasi rinvio alla decisione BCE/2013/26 deve essere inteso come rinvio alla presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 29 novembre 2018.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Decisione (UE) 2019/43 della Banca centrale europea, del 29 novembre 2018, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea e che abroga la decisione BCE/2013/28 (BCE/2018/27) (cfr. pag. 178 della presente Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione BCE/2013/26, del 29 agosto 2013, che stabilisce le misure necessarie per il contributo al valore complessivo dei mezzi propri della Banca centrale europea e per l'adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite (GU L 16 del 21.1.2014, pag. 47).


ALLEGATO

CREDITI PARI ALLE ATTIVITÀ DI RISERVA IN VALUTA CONFERITE ALLA BCE

BCN dell'area dell'euro

Credito pari alle attività di riserva in valuta conferite alla BCE al 31 dicembre 2018

(EUR)

Credito pari alle attività di riserva in valuta conferite alla BCE con effetto dal 1o gennaio 2019

(EUR)

Importo del trasferimento

(EUR)

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

1 435 910 942,87

1 465 002 366,44

29 091 423,57

Deutsche Bundesbank

10 429 623 057,57

10 643 868 063,45

214 245 005,88

Eesti Pank

111 729 610,86

114 047 652,58

2 318 041,72

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

672 637 755,83

681 156 559,14

8 518 803,31

Bank of Greece

1 178 260 605,79

1 002 089 435,15

– 176 171 170,64

Banco de España

5 123 393 758,49

4 832 595 424,83

– 290 798 333,66

Banque de France

8 216 994 285,69

8 232 583 116,25

15 588 830,56

Banca d'Italia

7 134 236 998,72

6 839 555 945,19

– 294 681 053,53

Central Bank of Cyprus

87 679 928,02

87 100 417,59

– 579 510,43

Latvijas Banka

163 479 892,24

158 264 298,37

– 5 215 593,87

Lietuvos bankas

239 453 709,58

235 223 283,44

– 4 230 426,14

Banque centrale du Luxembourg

117 640 617,24

131 548 867,56

13 908 250,32

Bank Ċentrali tà Malta/Central Bank of Malta

37 552 275,85

42 420 163,46

4 867 887,61

De Nederlandsche Bank

2 320 070 005,55

2 357 274 575,15

37 204 569,60

Oesterreichische Nationalbank

1 137 636 924,67

1 177 854 948,49

40 218 023,82

Banco de Portugal

1 010 318 483,25

948 484 720,39

– 61 833 762,86

Banka Slovenije

200 220 853,48

194 773 455,44

– 5 447 398,04

Národná banka Slovenska

447 671 806,99

463 840 147,98

16 168 340,99

Suomen Pankki

728 096 903,95

736 441 854,14

8 344 950,19

Totale  (1)

40 792 608 416,64

40 344 125 295,04

– 448 483 121,60


(1)  L'eventuale discrepanza fra il totale e la somma delle cifre indicate è dovuta agli arrotondamenti.


11.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/194


DECISIONE (UE) 2019/47 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 29 novembre 2018

che modifica la decisione BCE/2010/29 relativa all'emissione delle banconote in euro (BCE/2018/31)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 128, paragrafo 1,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione (UE) 2019/43 della Banca centrale europea (BCE/2018/27) (1) dispone l'adeguamento dello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE) (di seguito, lo «schema di capitale») in conformità all'articolo 29.3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «statuto del SEBC») e stabilisce, con effetto dal 1o gennaio 2019, le nuove ponderazioni assegnate a ciascuna banca centrale nazionale (BCN) nello schema di capitale adeguato (di seguito, le «ponderazioni»).

(2)

L'articolo 1, lettera d), della decisione BCE/2010/29 (2) definisce lo «schema di distribuzione delle banconote» e fa riferimento all'allegato I di tale decisione che specifica lo schema di distribuzione delle banconote applicabile a partire dal 1o gennaio 2015. Dato che le nuove ponderazioni troveranno applicazione dal 1o gennaio 2019, è necessario modificare la decisione BCE/2010/29 per stabilire lo schema di distribuzione delle banconote applicabile dal 1o gennaio 2019.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica

1.   Il periodo finale dell'articolo 1, lettera d), della decisione BCE/2010/29 è sostituito dal seguente:

«L'allegato I della presente decisione specifica lo schema di distribuzione delle banconote che si applica dal 1o gennaio 2019.»

2.   L'allegato I della decisione BCE/2010/29 è sostituito dal testo contenuto nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2019.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 29 novembre 2018.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Decisione (UE) 2019/43 della Banca centrale europea, del 29 novembre 2018, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea e che abroga la decisione BCE/2013/28 (BCE/2018/27) (cfr. pag. 178 della presente Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione BCE/2010/29, del 13 dicembre 2010, relativa all'emissione delle banconote in euro (GU L 35 del 9.2.2011, pag. 26).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

SCHEMA DI DISTRIBUZIONE DELLE BANCONOTE DAL 1o GENNAIO 2019

%

Banca centrale europea

8,0000

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

3,3410

Deutsche Bundesbank

24,2720

Eesti Pank

0,2600

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1,5535

Bank of Greece

2,2850

Banco de España

11,0200

Banque de France

18,7735

Banca d'Italia

15,5970

Central Bank of Cyprus

0,1985

Latvijas Banka

0,3610

Lietuvos bankas

0,5365

Banque centrale du Luxembourg

0,3000

Bank Ċentrali tà Malta/Central Bank of Malta

0,0965

De Nederlandsche Bank

5,3755

Oesterreichische Nationalbank

2,6860

Banco de Portugal

2,1630

Banka Slovenije

0,4440

Národná banka Slovenska

1,0575

Suomen Pankki

1,6795

TOTALE

100,0000

»

11.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/196


DECISIONE (UE) 2019/48 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 30 novembre 2018

relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non appartenenti all'area dell'euro e che abroga la decisione BCE/2013/31 (BCE/2018/32)

IL CONSIGLIO GENERALE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 47,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 47 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «Statuto del SEBC») dispone che le banche centrali degli Stati membri con deroga (di seguito, le «BCN non appartenenti all'area dell'euro») non versino il capitale da loro sottoscritto a meno che il Consiglio generale della Banca centrale europea (BCE) decida, con una maggioranza che rappresenti almeno due terzi del capitale sottoscritto della BCE e almeno la metà dei partecipanti al capitale, che una percentuale minima debba essere versata come contributo ai costi operativi della BCE.

(2)

L'articolo 1 della decisione BCE/2013/31 (1) dispone che ogni BCN non appartenente all'area dell'euro versi il 3,75 % della propria quota di capitale sottoscritto della BCE con effetto dal 1o gennaio 2014.

(3)

La decisione (UE) 2019/43 della Banca centrale europea (BCE/2018/27) (2) dispone l'adeguamento dello schema per la sottoscrizione del capitale della BCE (di seguito, lo «schema di capitale») in conformità all'articolo 29.3 dello statuto del SEBC e stabilisce, con effetto dal 1o gennaio 2019, le nuove ponderazioni assegnate a ciascuna BCN nello schema di capitale adeguato (di seguito, le «ponderazioni»).

(4)

L'adeguamento quinquennale dello schema di capitale della BCE richiede l'adozione di una nuova decisione della BCE che abroghi la decisione BCE/2013/31 con effetto dal 1o gennaio 2019 e che determini la percentuale del capitale sottoscritto della BCE che le BCN non appartenenti all'area dell'euro sono tenute a versare con effetto dal 1o gennaio 2019.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Misura e forma del capitale sottoscritto e versato

Ciascuna BCN non appartenente all'area dell'euro versa il 3,75 % della propria quota di capitale sottoscritto della BCE con effetto dal 1o gennaio 2019. Tenuto conto delle nuove ponderazioni stabilite all'articolo 2 della decisione (UE) 2019/43 (BCE/2018/27), ciascuna BCN non appartenente all'area dell'euro deve avere un capitale sottoscritto e versato complessivo pari all'ammontare indicato accanto al proprio nome nella tabella seguente:

BCN non appartenenti all'area dell'euro

Capitale sottoscritto al 1o gennaio 2019

(in EUR)

Capitale versato al 1o gennaio 2019

(in EUR)

Българска народна банка

(Banca nazionale di Bulgaria)

92 131 635,17

3 454 936,32

Česká národní banka

175 062 014,33

6 564 825,54

Danmarks Nationalbank

162 223 555,95

6 083 383,35

Hrvatska narodna banka

61 410 265,11

2 302 884,94

Magyar Nemzeti Bank

144 492 194,37

5 418 457,29

Narodowy Bank Polski

563 636 468,10

21 136 367,55

Banca Naţională a României

264 887 922,99

9 933 297,11

Sveriges riksbank

273 028 328,31

10 238 562,31

Bank of England

1 552 024 563,60

58 200 921,14

Articolo 2

Adeguamento del capitale versato

1.   Dato che ogni BCN non appartenente all'area dell'euro ha già versato il 3,75 % della propria quota di capitale sottoscritto della BCE, in linea con la decisione BCE/2013/31, secondo lo schema valido fino al 31 dicembre 2018, ciascuna di esse è tenuta, alternativamente, a trasferire alla BCE un importo aggiuntivo o a ricevere dalla BCE un determinato importo, a seconda del caso, in modo tale da ottenere gli importi indicati nella terza colonna della tabella di cui all'articolo 1.

2.   Tutti i trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati in conformità alla decisione (UE) 2019/45 (BCE/2018/29) della Banca centrale europea (3).

Articolo 3

Entrata in vigore e abrogazione

1.   La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2019.

2.   La decisione BCE/2013/31 è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2019.

3.   Qualsiasi rinvio alla decisione BCE/2013/31 deve essere inteso come rinvio alla presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 30 novembre 2018.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Decisione BCE/2013/31 della Banca centrale europea, del 30 agosto 2013, relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non appartenenti all'area dell'euro (BCE/2013/31) (GU L 16 del 21.1.2014, pag. 63).

(2)  Decisione (UE) 2019/43 della Banca centrale europea, del 29 novembre 2018, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea e che abroga la decisione BCE/2013/28 (BCE/2018/27) (cfr. pag. 178 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  Decisione (UE) 2019/45 della Banca centrale europea, del 29 novembre 2018, che stabilisce le modalità e le condizioni per i trasferimenti tra le banche centrali nazionali delle quote di capitale della Banca centrale europea e per l'adeguamento del capitale versato e che abroga la decisione BCE/2013/29 (BCE/2018/29) (cfr. pag. 183 della presente Gazzetta ufficiale).