ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 8

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
10 gennaio 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/27 della Commissione, del 19 dicembre 2018, recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

1

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2019/28 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in merito alla proroga di due anni delle priorità del partenariato UE-Giordania

27

 

*

Decisione di esecuzione (PESC) 2019/29 del Consiglio, del 9 gennaio 2019, che attua la decisione (PESC) 2017/1775 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali

30

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 1/2018 del Consiglio di associazione UE-Giordania, del 12 dicembre 2018, che approva la proroga di due anni delle priorità del partenariato UE-Giordania [2019/30]

34

 

*

Decisione n. 4/2018 del comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 17 dicembre 2018, che concede il discarico al direttore del Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) per l'esecuzione dei bilanci del Centro per gli esercizi 2013-2016 [2019/31]

35

 

*

Decisione n. 5/2018 del comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 17 dicembre 2018, recante nomina dei membri del consiglio di amministrazione del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale (CTA) [2019/32]

36

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1605 del Consiglio, del 25 ottobre 2018, che attua il regolamento (UE) 2015/1755 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi ( GU L 268 del 26.10.2018 )

38

 

*

Rettifica della decisione (PESC) 2018/1612 del Consiglio, del 25 ottobre 2018, che modifica la decisione (PESC) 2015/1763 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi ( GU L 268 del 26.10.2018 )

38

 

*

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1921 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/191/UE che autorizza la Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ( GU L 311 del 7.12.2018 )

38

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

10.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 8/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/27 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2018

recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 27, paragrafo 1, l'articolo 62, paragrafi 14 e 15, l'articolo 72, paragrafo 5, e l'articolo 74, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (2) stabilisce norme dettagliate relative a determinate licenze di piloti e alla conversione delle licenze nazionali di piloti e di ingegneri di volo in licenze di piloti, nonché le condizioni per il riconoscimento di licenze dei paesi terzi. Esso stabilisce inoltre norme per i certificati medici dei piloti e le condizioni per la conversione dei certificati medici nazionali e la certificazione di esaminatori aeromedici, oltre a recare disposizioni sull'idoneità medica dell'equipaggio di cabina.

(2)

L'attuazione del regolamento (UE) n. 1178/2011 ha evidenziato che alcune sue disposizioni contengono errori di natura redazionale o sono ambigue. Ciò comporta problemi a livello di attuazione e difficoltà in relazione al mantenimento di un livello uniforme di sicurezza dell'aviazione civile in tutti gli Stati membri. È pertanto opportuno chiarire e rettificare tali disposizioni.

(3)

Nell'ambito delle visite di standardizzazione condotte dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia») e delle riunioni del gruppo di esperti medici organizzate dall'Agenzia, nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 1178/2011 sono state individuate diverse lacune che potrebbero avere ripercussioni sulla sicurezza e alle quali si dovrebbe pertanto porre rimedio.

(4)

In seguito all'incidente del volo Germanwings 9525 la task force sulla Germanwings, diretta dall'Agenzia, ha individuato diversi rischi per la sicurezza e ha formulato sei raccomandazioni volte ad attenuarli (3). Quattro di tali raccomandazioni, segnatamente la raccomandazione 2 sulla «Valutazione della salute mentale dell'equipaggio di condotta», la raccomandazione 3 sulla «Prevenzione dell'abuso di alcool e di altre sostanze psicoattive da parte dell'equipaggio di condotta», la raccomandazione 4 sulla «Formazione, sorveglianza e rete degli AME» e la raccomandazione 5 sulla «Creazione di un archivio europeo di dati aeromedici», riguardano modifiche delle norme in materia di certificazione medica del personale di bordo di cui al regolamento (UE) n. 1178/2011. È giunto il momento di intervenire in base alle suddette quattro raccomandazioni.

(5)

Le disposizioni del regolamento (UE) n. 1178/2011 in materia di requisiti medici ed esami aeromedici dovrebbero essere allineate con le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2015/340 della Commissione (4).

(6)

L'Agenzia ha presentato alla Commissione europea un progetto di norme di attuazione unitamente al suo parere n. 9/2016.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:

1)

all'articolo 2 sono inseriti i seguenti punti 22 bis), 22 ter) e 22 quater):

«22 bis)

“ARO.RAMP”, il capitolo RAMP nell'allegato II del regolamento sulle operazioni aeree;

22 ter)

“convalidata automaticamente”, l'accettazione, senza formalità, da parte di uno Stato contraente dell'ICAO elencato nell'allegato ICAO, di una licenza d'equipaggio di condotta rilasciata da uno Stato in conformità dell'allegato 1 della convenzione di Chicago;

22 quater)

“allegato ICAO”, un allegato di una licenza d'equipaggio di condotta convalidata automaticamente, rilasciata in conformità dell'allegato 1 della convenzione di Chicago, menzionato alla voce XIII della licenza d'equipaggio di condotta.»;

2)

l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

3)

l'allegato VI è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).

(3)  http://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/modes/air/news/doc/2015-07-17-germanwings-report/germanwings-task-force-final-report.pdf

(4)  Regolamento (UE) 2015/340 della Commissione, del 20 febbraio 2015, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione (GU L 63 del 6.3.2015, pag. 1).


ALLEGATO I

L'allegato IV del regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:

1)

le sottoparti A e B sono sostituite dalle seguenti:

«SOTTOPARTE A

REQUISITI GENERALI

SEZIONE 1

Disposizioni generali

MED.A.001   Autorità competente

Ai fini del presente allegato (Parte medica), l'autorità competente è:

a)

per i centri aeromedici (AeMC):

1)

l'autorità designata dallo Stato membro che ospita la sede principale dell'AeMC;

2)

l'Agenzia, se l'AeMC ha sede in un paese terzo;

b)

per gli esaminatori aeromedici (AME):

1)

l'autorità designata dallo Stato membro che ospita la sede principale dell'AME;

2)

se la sede principale di un AME si trova in un paese terzo, l'autorità designata dallo Stato membro al quale l'AME si rivolge per il rilascio del relativo certificato;

c)

per i medici generici (GMP), l'autorità designata dallo Stato membro al quale il medico generico dichiara la sua attività;

d)

per gli specialisti di medicina del lavoro (OHMP) che valutano l'idoneità medica dell'equipaggio di cabina, l'autorità designata dallo Stato membro al quale lo specialista di medicina del lavoro dichiara la sua attività.

MED.A.005   Ambito di applicazione

Il presente allegato (Parte medica) stabilisce i requisiti per:

a)

il rilascio, la validità, il rinnovo e il ripristino del certificato medico richiesto per esercitare i privilegi di una licenza di pilota o di allievo pilota;

b)

l'idoneità medica dell'equipaggio di cabina;

c)

la certificazione degli AME;

d)

la qualifica di medico generico e di specialista di medicina del lavoro.

MED.A.010   Definizioni

Ai fini del presente allegato (Parte medica) valgono le seguenti definizioni:

«limitazione», una condizione indicata sul certificato medico o sul rapporto medico sull'equipaggio di cabina, che deve essere rispettata nell'esercizio dei privilegi della licenza o della certificazione del personale di cabina;

«esame aeromedico», ispezione visiva, palpazione, percussione, auscultazione o altre metodologie di esame intese a determinare l'idoneità medica per esercitare i privilegi della licenza o svolgere i compiti di sicurezza assegnati all'equipaggio di cabina;

«valutazione aeromedica», le conclusioni relative all'idoneità medica di un richiedente sulla base della valutazione dello stesso secondo quanto richiesto nel presente allegato (Parte medica) e ulteriori esami e analisi mediche, se il quadro clinico lo richiede;

«significativo», il grado di una condizione medica il cui effetto impedirebbe l'esercizio sicuro dei privilegi della licenza o dei compiti di sicurezza dell'equipaggio di cabina;

«richiedente», una persona che presenta domanda di certificato medico o che ne è titolare, e che viene sottoposta a una valutazione aeromedica di idoneità per esercitare i privilegi della licenza o svolgere i compiti di sicurezza assegnati all'equipaggio di cabina;

«storia clinica», resoconto o registrazione di malattie, lesioni, terapie o altri dati medici verificatisi nel passato, comprese le valutazioni di non idoneità o le limitazioni di un certificato medico, che sono o possono essere pertinenti per l'attuale stato di salute e l'idoneità aeromedica di un richiedente;

«autorità competente per il rilascio delle licenze», l'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato la licenza o alla quale una persona presenta domanda di rilascio di una licenza, oppure, quando la persona non ha ancora presentato domanda di licenza, l'autorità competente determinata conformemente all'allegato I, FCL.001 (Parte FCL);

«sicurezza cromatica», la capacità di un richiedente di distinguere prontamente i colori utilizzati nella navigazione aerea e di individuare correttamente i colori delle luci di navigazione;

«indagine», l'accertamento di una sospetta condizione patologica di un richiedente mediante esami e test al fine di verificare la presenza o l'assenza di una condizione medica;

«conclusioni mediche accreditate», le conclusioni formulate da uno o più esperti medici, ritenute accettabili dall'autorità competente per il rilascio delle licenze, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, ai fini del caso interessato, consultando ove necessario esperti in operazioni di volo e altri esperti, per cui può essere opportuno effettuare una valutazione del rischio operativo;

«abuso di sostanze», uso di una o più sostanze psicoattive da parte del personale di bordo che comporti una o più delle seguenti conseguenze:

a)

costituisca un pericolo diretto per chi le usa o metta in pericolo la vita, la salute o il benessere altrui;

b)

provochi o peggiori un problema o disturbo professionale, sociale, mentale o fisico;

«sostanze psicoattive», l'alcool, gli oppiacei, i derivati della cannabis, i sedativi e gli ipnotici, la cocaina, altri psicostimolanti, allucinogeni e solventi volatili, ad eccezione della caffeina e del tabacco;

«errore refrattivo», la deviazione dall'emmetropia misurata in diottrie nel meridiano più ametrope, utilizzando metodi standard.

MED.A.015   Riservatezza medica

Tutte le persone che intervengono in sede di esame, valutazione e certificazione di tipo aeromedico devono garantire che venga sempre rispettata la riservatezza medica.

MED.A.020   Diminuzione dell'idoneità medica

a)

I titolari di licenza non possono esercitare in alcun momento i privilegi della stessa e delle relative abilitazioni o certificazioni, né gli allievi piloti possono pilotare un velivolo da soli, qualora:

1)

siano consapevoli di una diminuzione della loro idoneità medica che li potrebbe rendere incapaci di esercitare in sicurezza tali privilegi;

2)

assumano o utilizzino un farmaco, prescritto o non prescritto, che potrebbe interferire con l'esercizio sicuro dei privilegi della pertinente licenza;

3)

ricevano un trattamento medico, chirurgico o di altro tipo che potrebbe interferire con l'esercizio sicuro dei privilegi della pertinente licenza.

b)

I titolari di un certificato medico devono inoltre richiedere, senza indugio e prima di esercitare i privilegi della loro licenza, la consulenza aeromedica di un AeMC, un AME o un medico generico, a seconda dei casi, qualora:

1)

abbiano subito un intervento chirurgico o una procedura invasiva;

2)

abbiano cominciato ad assumere regolarmente un farmaco;

3)

abbiano subito una lesione personale significativa che comporti l'incapacità di operare come membro dell'equipaggio di condotta;

4)

abbiano sofferto di una patologia significativa che comporti l'incapacità di operare come membro dell'equipaggio di condotta;

5)

siano in stato di gravidanza;

6)

siano stati ricoverati in ospedale o in una clinica medica;

7)

debbano cominciare a usare lenti correttive.

c)

Nei casi di cui alla lettera b):

1)

i titolari di certificati medici di classe 1 e classe 2 devono richiedere la consulenza aeromedica di un AeMC o AME. In tal caso l'AeMC o l'AME ne valuta l'idoneità medica e decide se sono idonei a riprendere l'esercizio dei loro privilegi;

2)

i titolari di certificati medici per la licenza di pilota di aeromobili leggeri devono richiedere la consulenza aeromedica di un AeMC, di un AME o del medico generico che ha firmato il certificato medico. In tal caso l'AeMC, l'AME o il medico generico ne valuta l'idoneità medica e decide se sono idonei a riprendere l'esercizio dei loro privilegi.

d)

I membri dell'equipaggio di cabina non devono operare su un aeromobile e, se del caso, non devono esercitare i privilegi del certificato di equipaggio di cabina, ove siano consapevoli di una diminuzione della loro idoneità medica, nella misura in cui tale condizione medica possa renderli incapaci di assolvere i propri compiti e responsabilità.

e)

Inoltre, qualora si trovino in una delle condizioni mediche specificate alla lettera b), punti da 1 a 5, i membri dell'equipaggio di cabina sono tenuti a richiedere senza indugio la consulenza di un AME, di un AeMC o di uno specialista di medicina del lavoro, a seconda dei casi. In tal caso l'AeMC, l'AME o lo specialista di medicina del lavoro ne valuta l'idoneità medica e decide se sono idonei a riprendere l'esercizio dei loro privilegi.

MED.A.025   Obblighi di AeMC, AME, medici generici e specialisti di medicina del lavoro

a)

Nell'effettuare le valutazioni e gli esami aeromedici di cui al presente allegato (Parte medica), l'AeMC, l'AME, i medici generici e gli specialisti di medicina del lavoro sono tenuti:

1)

a garantire che sia possibile comunicare con il richiedente senza barriere linguistiche;

2)

a informare il richiedente in merito alle conseguenze derivanti dal rilascio di dichiarazioni incomplete, imprecise o false sulla propria storia clinica;

3)

a informare l'autorità competente per il rilascio delle licenze o, nel caso di titolari di attestati di equipaggio di cabina, l'autorità competente per il rilascio di tali attestati, se il richiedente fornisce dichiarazioni incomplete, imprecise o false sulla propria storia clinica;

4)

a informare l'autorità competente per il rilascio delle licenze se il richiedente ritira la domanda di certificato medico in qualsiasi fase della procedura.

b)

Dopo aver completato le valutazioni e gli esami aeromedici, AeMC, AME, medici generici e specialisti di medicina del lavoro sono tenuti:

1)

a comunicare al richiedente se è idoneo, non idoneo o rinviato, a seconda dei casi, all'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze, all'AeMC o all'AME;

2)

a informare il richiedente in merito a eventuali limitazioni dell'addestramento al volo o dei privilegi della licenza o del certificato di equipaggio di cabina, a seconda dei casi;

3)

se il richiedente è stato giudicato non idoneo, a informarlo del suo diritto di ottenere un riesame della decisione conformemente alle procedure dell'autorità competente;

4)

nel caso di richiedenti un certificato medico, a presentare immediatamente all'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze un rapporto completo, firmato o autenticato elettronicamente, che includa i risultati dettagliati delle valutazione aeromediche quali richieste per la classe del certificato medico in questione e una copia del modulo di domanda, del modulo di esame e del certificato medico;

5)

a informare il richiedente delle sue responsabilità in caso di diminuzione dell'idoneità medica, secondo quanto indicato al punto MED.A.020.

c)

Qualora la consulenza dell'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze sia richiesta conformemente al presente allegato (Parte medica), l'AeMC e l'AME devono seguire la procedura stabilita dall'autorità competente.

d)

AeMC, AME, medici generici e specialisti di medicina del lavoro sono tenuti a conservare i documenti contenenti informazioni dettagliate sulle valutazioni e sugli esami aeromedici effettuati conformemente al presente allegato (Parte medica), nonché i relativi risultati per un periodo di almeno 10 anni, o per un periodo più lungo se richiesto dalla legislazione nazionale.

e)

AeMC, AME, medici generici e specialisti di medicina del lavoro sono tenuti a presentare all'ispettore medico dell'autorità competente, su richiesta, tutti i documenti e i rapporti aeromedici ed eventuali altre informazioni pertinenti, ove necessario a fini di:

1)

certificazione medica;

2)

attività di sorveglianza.

f)

AeMC e AME inseriscono o aggiornano i dati presenti nell'archivio europeo di dati aeromedici conformemente al punto ARA.MED.160, lettera d).

SEZIONE 2

Requisiti per i certificati medici

MED.A.030   Certificati medici

a)

Un allievo pilota non può pilotare un velivolo da solo se non è in possesso di un certificato medico, come richiesto per la relativa licenza.

b)

Il richiedente una licenza, conformemente all'allegato I (Parte FCL), deve detenere un certificato medico rilasciato conformemente al presente allegato (Parte medica) e adeguato ai privilegi della licenza per cui viene presentata domanda.

c)

Per l'esercizio dei privilegi di:

1)

un licenza di pilota di aeromobili leggeri (LAPL), il pilota deve detenere almeno un certificato medico LAPL valido;

2)

una licenza di pilota privato (PPL), una licenza di pilota di aliante (SPL) o una licenza di pilota di mongolfiera (BPL), il pilota deve detenere almeno un certificato medico di classe 2 valido;

3)

una SPL o una BPL per effettuare voli commerciali in aliante o mongolfiera, il pilota deve detenere almeno un certificato medico di classe 2 valido;

4)

una licenza di pilota commerciale (CPL), una licenza di pilota a equipaggio plurimo (MPL) o una licenza di pilota di linea (ATPL), il pilota deve detenere un certificato medico di classe 1 valido.

d)

Se a una PPL o LAPL si aggiunge un'abilitazione notturna, il titolare della licenza deve essere cromaticamente sicuro.

e)

Se a una PPL si aggiunge un'abilitazione al volo strumentale o al volo strumentale in rotta, il titolare della licenza deve sottoporsi all'audiometria tonale pura secondo la periodicità e gli standard richiesti per i titolari di certificato medico di classe 1.

f)

Il titolare di una licenza non può, in alcun momento, detenere più di un certificato medico rilasciato conformemente al presente allegato (Parte medica).

MED.A.035   Domanda di certificato medico

a)

Le domande di certificato medico devono essere presentate nella forma e secondo le modalità stabilite dall'autorità competente.

b)

I richiedenti un certificato medico devono fornire all'AeMC, all'AME o al medico generico, a seconda dei casi:

1)

una prova della loro identità;

2)

una dichiarazione firmata:

i)

contenente i dati medici relativi alla loro storia clinica;

ii)

indicante se in precedenza hanno presentato domanda di certificato medico o se si sono sottoposti a un esame aeromedico per ottenere un certificato medico e, in tal caso, specificando da chi è stato effettuato tale esame e con quale esito;

iii)

indicante se sono stati giudicati non idonei o se il loro certificato medico è stato revocato o sospeso.

c)

Per il rinnovo o il ripristino del certificato medico, i richiedenti devono presentare il certificato medico più recente all'AeMC, all'AME o al medico generico, a seconda dei casi, prima di sottoporsi ai relativi esami aeromedici.

MED.A.040   Rilascio, rinnovo e ripristino dei certificati medici

a)

Un certificato medico può essere rilasciato, rinnovato o ripristinato soltanto dopo che siano stati completati gli esami e le valutazioni aeromedici richiesti, a seconda dei casi, e il richiedente sia stato giudicato idoneo.

b)

Rilascio iniziale

1)

I certificati medici di classe 1 devono essere rilasciati da un AeMC.

2)

I certificati medici di classe 2 devono essere rilasciati da un AeMC o da un AME.

3)

I certificati medici LAPL devono essere rilasciati da un AeMC o da un AME. Possono altresì essere rilasciati da un medico generico qualora ciò sia consentito dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'autorità competente per il rilascio delle licenze cui è stata presentata la domanda di certificato medico.

c)

Rinnovo e ripristino

1)

I certificati medici di classe 1 e classe 2 devono essere rinnovati e ripristinati da un AeMC o da un AME.

2)

I certificati medici LAPL devono essere rinnovati e ripristinati da un AeMC o da un AME. Possono altresì essere rinnovati o ripristinati da un medico generico qualora ciò sia consentito dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'autorità competente per il rilascio delle licenze cui è stata presentata la domanda di certificato medico.

d)

L'AeMC, l'AME o il medico generico può rilasciare, rinnovare o ripristinare un certificato solo se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

1)

il richiedente ha fornito una storia clinica completa e, su richiesta dell'AeMC, dell'AME o del medico generico, i risultati di esami e test medici effettuati dal medico del richiedente o da medici specialisti;

2)

l'AeMC, l'AME o il medico generico ha effettuato una valutazione aeromedica basata sugli esami e sui test medici richiesti per tale certificato medico, al fine di verificare se il richiedente possiede tutti i requisiti pertinenti di cui al presente allegato (Parte medica).

e)

L'AME, l'AeMC o, in caso di rinvio, l'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze, prima di rilasciare, rinnovare o ripristinare un certificato medico, può invitare il richiedente a sottoporsi a ulteriori indagini ed esami medici, qualora vi siano indicazioni cliniche o epidemiologiche in tal senso.

f)

L'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze può rilasciare o riemettere un certificato medico.

MED.A.045   Validità, rinnovo e ripristino dei certificati medici

a)

Validità

1)

I certificati medici di classe 1 sono validi per un periodo di 12 mesi.

2)

In deroga al punto 1, il periodo di validità dei certificati medici di classe 1 è di sei mesi per i titolari di licenza che:

i)

operano in attività di trasporto aereo commerciale con un solo pilota per il trasporto di passeggeri e hanno compiuto 40 anni;

ii)

hanno compiuto 60 anni.

3)

I certificati medici di classe 2 sono validi per un periodo di:

i)

60 mesi finché il titolare della licenza non compie 40 anni. Un certificato medico rilasciato al titolare della licenza prima dei 40 anni cessa di essere valido dopo che il titolare della licenza ha compiuto 42 anni;

ii)

24 mesi per i titolari di licenza di età compresa tra 40 e 50 anni. Un certificato medico rilasciato al titolare della licenza prima dei 50 anni cessa di essere valido dopo che il titolare della licenza ha compiuto 51 anni;

iii)

12 mesi per i titolari di licenza di età superiore a 50 anni.

4)

I certificati medici LAPL sono validi per un periodo di:

i)

60 mesi finché il titolare della licenza non compie 40 anni. Un certificato medico rilasciato al titolare della licenza prima dei 40 anni cessa di essere valido dopo che il titolare della licenza ha compiuto 42 anni;

ii)

24 mesi per i titolari di licenza di età superiore a 40 anni.

5)

Il periodo di validità di un certificato medico, compresi gli eventuali esami o indagini speciali ad esso collegati, deve essere calcolato a partire dalla data dell'esame aeromedico in caso di rilascio iniziale e ripristino, e a partire dalla data di scadenza del precedente certificato medico in caso di rinnovo.

b)

Rinnovo

Le valutazioni e gli esami aeromedici, a seconda dei casi, per il rinnovo di un certificato medico possono essere effettuati fino a 45 giorni prima della data di scadenza dello stesso.

c)

Ripristino

1)

Se il titolare di un certificato medico non soddisfa le disposizioni di cui alla lettera b), deve sottoporsi, a seconda dei casi, a un esame e a una valutazione ai fini del ripristino.

2)

Nel caso dei certificati medici di classe 1 e classe 2:

i)

se il certificato medico è scaduto da meno di due anni, va effettuato un esame aeromedico di routine ai fini del rinnovo;

ii)

se il certificato medico è scaduto da oltre due anni ma da meno di cinque anni, l'AeMC o l'AME deve effettuare la visita aeromedica per il ripristino solo dopo la valutazione dei documenti aeromedici del richiedente;

iii)

se il certificato medico è scaduto da oltre cinque anni, si devono applicare le prescrizioni in materia di esame aeromedico valide per il rilascio iniziale e la valutazione deve basarsi sulle prescrizioni riguardanti il rinnovo.

3)

Nel caso dei certificati medici LAPL, l'AeMC, l'AME o il medico generico deve valutare la storia clinica del richiedente ed effettuare le valutazioni e gli esami aeromedici, a seconda dei casi, conformemente ai punti MED.B.005 e MED.B.095.

MED.A.046   Sospensione o revoca dei certificati medici

a)

Un certificato medico può essere sospeso o revocato dall'autorità competente per il rilascio delle licenze.

b)

Dopo la sospensione del certificato medico, il titolare deve restituire il certificato medico all'autorità competente per il rilascio delle licenze su richiesta di quest'ultima.

c)

Dopo la revoca del certificato medico, il titolare deve immediatamente restituire il certificato medico all'autorità competente per il rilascio delle licenze.

MED.A.050   Rinvio

a)

Se il richiedente un certificato medico di classe 1 o 2 viene rinviato all'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze conformemente al punto MED.B.001, l'AeMC o l'AME deve trasmettere la relativa documentazione medica alla suddetta autorità.

b)

Se il richiedente un certificato medico LAPL viene rinviato a un AME o un AeMC conformemente al punto MED.B.001, il medico generico deve trasmettere la relativa documentazione medica all'AeMC o all'AME.

SOTTOPARTE B

REQUISITI PER I CERTIFICATI MEDICI DEI PILOTI

SEZIONE 1

Disposizioni generali

MED.B.001   Limitazioni ai certificati medici

a)

Limitazioni ai certificati medici di classe 1 e classe 2

1)

Se il richiedente non possiede tutti i requisiti per la classe di certificato medico pertinente, ma non si ritiene che ciò possa compromettere l'esercizio sicuro dei privilegi della pertinente licenza, l'AeMC o l'AME provvede:

i)

nel caso di richiedenti un certificato medico di classe 1, a rinviare la decisione sull'idoneità del richiedente all'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze, come indicato nella presente sottoparte;

ii)

nei casi in cui nella presente sottoparte non sia indicato il rinvio all'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze, a valutare se il richiedente è in grado di svolgere in sicurezza i propri compiti, rispettando una o più limitazioni annotate sul certificato medico, e a rilasciare il certificato medico corredato di limitazioni, se necessario;

iii)

nel caso di richiedenti un certificato di classe 2, a valutare, d'intesa con l'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze quale indicato nella presente sottoparte, se il richiedente è in grado di svolgere in sicurezza i propri compiti, rispettando una o più limitazioni annotate sul certificato medico, e a rilasciare il certificato medico corredato di limitazioni, se necessario.

2)

L'AeMC o l'AME può rinnovare o ripristinare un certificato medico con le medesime limitazioni senza rinviare il richiedente all'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze o senza consultarlo.

b)

Limitazioni ai certificati medici LAPL

1)

Se, dopo aver debitamente esaminato la storia clinica del richiedente un certificato medico LAPL, conclude che questi non possiede tutti i requisiti per l'idoneità medica, il medico generico deve rinviare tale richiedente all'AeMC o all'AME, salvo quando il richiedente necessiti esclusivamente di limitazioni relative all'uso di lenti correttive o al periodo di validità del certificato medico.

2)

In caso di rinvio del richiedente un certificato medico LAPL conformemente al punto 1, l'AeMC o l'AME deve tenere in debito conto i punti MED.B.005 e MED.B.095, valutare se il richiedente è in grado di svolgere i propri compiti in sicurezza rispettando una o più limitazioni indicate sul certificato medico e rilasciare il certificato medico corredato di limitazioni, se necessario. L'AeMC o l'AME deve sempre prendere in considerazione la necessità di vietare al richiedente di trasportare passeggeri («Operational Passenger Limitation» — limitazione operativa al trasporto di passeggeri, OPL).

3)

Il medico generico può rinnovare o ripristinare un certificato medico LAPL con la medesima limitazione senza rinviare il richiedente a un AeMC o a un AME.

c)

Nel valutare la necessità di una limitazione, occorre considerare in particolare:

1)

se da una valutazione medica accreditata risulta che in particolari circostanze l'incapacità del richiedente di soddisfare un requisito, numerico o di altro tipo, è tale per cui è improbabile che l'esercizio dei privilegi della licenza per cui ha presentato domanda comprometta la sicurezza del volo;

2)

la capacità, la competenza e l'esperienza del richiedente in merito alle operazioni da compiere.

d)

Codici delle limitazioni operative

1)

Limitazione operativa a equipaggio plurimo (OML – Soltanto classe 1)

i)

Quando il titolare di una licenza CPL, ATPL o MPL non possiede tutti i requisiti del certificato medico di classe 1 ed è stato rinviato all'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze, l'ispettore medico valuta se il certificato medico può essere rilasciato con una OML «valida solo per le funzioni di copilota o con un copilota qualificato».

ii)

Il titolare di un certificato medico con una OML può pilotare un aeromobile solo in caso di operazione a equipaggio plurimo, quando l'altro pilota è pienamente qualificato per tale classe e tipo di aeromobile, non è soggetto a una OML e non ha compiuto 60 anni.

iii)

L'OML per i certificati medici di classe 1 deve essere imposta inizialmente dall'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze e può essere revocata solo da questi.

2)

Limitazione operativa pilota di sicurezza (OSL – Classe 2 e privilegi LAPL)

i)

Il titolare di un certificato medico con una OSL può pilotare un aeromobile solo se è presente a bordo un altro pilota pienamente qualificato per esercitare la funzione di comandante su tale classe e tipo di aeromobile, se l'aeromobile è dotato di doppi comandi e l'altro pilota siede ai comandi.

ii)

La OSL per i certificati medici di classe 2 può essere imposta e revocata dall'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio di licenze, oppure da un AeMC o da un AME d'intesa con l'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze.

iii)

La OSL per i certificati medici LAPL può essere imposta e revocata dall'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze, da un AeMC o da un AME.

3)

Limitazione operativa al trasporto di passeggeri (OPL – Classe 2 e privilegi LAPL)

i)

Il titolare di un certificato medico con una OPL può pilotare un aeromobile soltanto se non sono presenti passeggeri a bordo.

ii)

La OPL per i certificati medici di classe 2 può essere imposta e revocata dall'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze, oppure da un AeMC o da un AME d'intesa con l'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze.

iii)

La OPL per i certificati medici LAPL può essere imposta e revocata dall'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze, da un AeMC o da un AME.

4)

Limitazione operativa con restrizione pilota (ORL – Classe 2 e privilegi LAPL)

i)

Il titolare di un certificato medico con una ORL può pilotare un aeromobile solo se è soddisfatta una delle due seguenti condizioni;

A)

è presente a bordo un altro pilota pienamente qualificato per esercitare la funzione di comandante su tale classe e tipo di aeromobile, se l'aeromobile è dotato di doppi comandi e l'altro pilota siede ai comandi;

B)

non sono presenti passeggeri a bordo dell'aeromobile.

ii)

La ORL per i certificati medici di classe 2 può essere imposta e revocata dall'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze, oppure da un AeMC o da un AME d'intesa con l'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze.

iii)

La ORL per i certificati medici LAPL può essere imposta e revocata dall'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze, da un AeMC o da un AME.

5)

Restrizione particolare da precisare (SSL)

La SSL annotata su un certificato medico deve essere seguita da una descrizione della stessa.

e)

L'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze, l'AeMC, l'AME o il medico generico, a seconda dei casi, può imporre al titolare di un certificato medico altre limitazioni se ciò è necessario per garantire la sicurezza del volo.

f)

Eventuali limitazioni imposte al titolare di un certificato medico devono essere riportate sul certificato.

MED.B.005   Requisiti medici generali

I richiedenti un certificato medico devono essere valutati conformemente ai requisiti medici dettagliati di cui alle sezioni 2 e 3.

Essi devono essere inoltre giudicati non idonei qualora si trovino in una delle seguenti condizioni mediche che determini un grado di incapacità funzionale tale da interferire con l'esercizio sicuro dei privilegi della licenza per cui è stata presentata domanda, o che potrebbe rendere il richiedente improvvisamente incapace di esercitare tali privilegi:

a)

anomalie, congenite o acquisite;

b)

malattie o disabilità attive, latenti, acute o croniche;

c)

ferite, danni o conseguenze negative di interventi chirurgici;

d)

conseguenze o effetti collaterali dovuti all'assunzione di farmaci, prescritti o non prescritti, per motivi terapeutici, diagnostici o preventivi.

SEZIONE 2

Requisiti medici per i certificati medici di classe 1 e 2

MED.B.010   Apparato cardiovascolare

a)

Esame

1)

È prevista l'esecuzione di un normale elettrocardiogramma (ECG) a riposo a 12 derivazioni con relativo referto, se il quadro clinico lo richiede e nei seguenti momenti:

i)

per un certificato medico di classe 1, in occasione dell'esame iniziale, quindi ogni cinque anni fino ai 30 anni di età, ogni due anni fino ai 40 anni di età, annualmente fino ai 50 anni di età e successivamente in occasione di tutti gli esami per il rinnovo o il ripristino;

ii)

per un certificato medico di classe 2, in occasione dell'esame iniziale, in occasione del primo esame dopo i 40 anni di età, quindi in occasione del primo esame dopo i 50 anni di età e successivamente ogni due anni.

2)

È richiesta una valutazione cardiovascolare più approfondita se il quadro clinico lo richiede.

3)

Per un certificato medico di classe 1, è prevista una valutazione cardiovascolare più approfondita in occasione del primo esame per il rinnovo o il ripristino dopo i 65 anni di età e successivamente ogni quattro anni.

4)

Per un certificato medico di classe 1, è richiesta una valutazione dei lipidi sierici, ivi compreso il colesterolo, in occasione dell'esame iniziale e del primo esame dopo i 40 anni di età.

b)

Apparato cardiovascolare – Aspetti generali

1)

I richiedenti un certificato medico di classe 1 che si trovino in una delle seguenti condizioni mediche devono essere giudicati non idonei:

i)

aneurisma dell'aorta toracica o addominale soprarenale, prima di un intervento chirurgico;

ii)

significativa anomalia funzionale o sintomatica di una delle valvole cardiache;

iii)

trapianto di cuore o cuore/polmone;

iv)

cardiomiopatia ipertrofica sintomatica.

2)

Prima che si possa procedere a un'ulteriore valutazione della loro domanda, i richiedenti un certificato medico di classe 1 con una storia clinica documentata o la diagnosi di una delle seguenti condizioni mediche devono essere rinviati all'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze:

i)

malattie vascolari periferiche, prima o dopo un intervento chirurgico;

ii)

aneurisma dell'aorta toracica o addominale soprarenale, dopo un intervento chirurgico;

iii)

aneurisma dell'aorta addominale infrarenale, prima o dopo un intervento chirurgico;

iv)

anomalie delle valvole cardiache poco significative in termini funzionali;

v)

chirurgia delle valvole cardiache;

vi)

anomalie di pericardio, miocardio o endocardio;

vii)

anomalia congenita del cuore, prima o dopo un intervento chirurgico correttivo;

viii)

sincope vasovagale di causa incerta;

ix)

trombosi arteriosa o venosa;

x)

embolia polmonare;

xi)

disturbo cardiovascolare che richiede una terapia anticoagulante sistemica.

3)

Prima di poter essere giudicati idonei, i richiedenti un certificato medico di classe 2 con una diagnosi conclamata di uno dei disturbi specificati ai precedenti punti 1 e 2 devono essere valutati da un cardiologo d'intesa con l'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze.

4)

I richiedenti con disturbi cardiaci diversi da quelli specificati ai punti 1 e 2 possono essere giudicati idonei a seguito di una valutazione cardiologica soddisfacente.

c)

Pressione sanguigna

1)

La pressione sanguigna dei richiedenti deve essere misurata in occasione di ogni esame.

2)

I richiedenti la cui pressione sanguigna non rientra nella norma devono sottoporsi a un'ulteriore valutazione della loro condizione cardiovascolare e a una terapia farmacologica per determinare se debbano essere giudicati non idonei conformemente ai punti 3 e 4.

3)

I richiedenti un certificato medico di classe 1 che si trovino in una delle seguenti condizioni mediche devono essere giudicati non idonei:

i)

ipotensione sintomatica;

ii)

durante l'esame, pressione arteriosa sistolica significativamente superiore a 160 mmHg o pressione arteriosa diastolica significativamente superiore a 95 mmHg, con o senza trattamento.

4)

I richiedenti che abbiano iniziato una terapia farmacologica per il controllo della pressione sanguigna devono essere giudicati non idonei finché non sia stata verificata l'assenza di effetti collaterali significativi.

d)

Coronaropatie

1)

Prima che si possa procedere a un'ulteriore valutazione della loro domanda, i richiedenti un certificato medico di classe 1 che si trovino in una delle seguenti condizioni mediche devono essere rinviati all'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze e sottoporsi a una valutazione cardiologica per escludere un'ischemia miocardica:

i)

sospetta ischemia miocardica;

ii)

coronaropatia asintomatica minore che non richiede una terapia anti-angina.

2)

Prima che si possa procedere a un'ulteriore valutazione della loro domanda, i richiedenti un certificato medico di classe 2 che si trovino in una delle condizioni mediche di cui al punto 1 devono sottoporsi a una valutazione cardiologica soddisfacente.

3)

I richiedenti che si trovino in una delle seguenti condizioni mediche devono essere giudicati non idonei:

i)

ischemia miocardica;

ii)

coronaropatia sintomatica;

iii)

sintomi di coronaropatia controllati farmacologicamente.

4)

I richiedenti il rilascio iniziale di un certificato medico di classe 1, la cui storia clinica o diagnosi comprenda una delle seguenti condizioni mediche, devono essere giudicati non idonei:

i)

ischemia miocardica;

ii)

infarto del miocardio;

iii)

rivascolarizzazione e impianto di stent a seguito di coronaropatia.

5)

Prima che si possa procedere a un'ulteriore valutazione della loro domanda, i richiedenti un certificato medico di classe 2 che risultano asintomatici a seguito di infarto miocardico o intervento chirurgico per coronaropatia devono sottoporsi a una valutazione cardiologica soddisfacente, d'intesa con l'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze. I richiedenti il rinnovo di un certificato medico di classe 1 devono essere rinviati all'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze.

e)

Disturbi del ritmo/della conduzione

1)

I richiedenti che si trovino in una delle seguenti condizioni mediche devono essere giudicati non idonei:

i)

malattia seno-atriale sintomatica;

ii)

blocco atrioventricolare completo;

iii)

QT prolungato sintomatico;

iv)

sistema di defibrillazione automatico impiantabile;

v)

pacemaker ventricolare antitachicardia.

2)

Prima che si possa procedere a un'ulteriore valutazione della loro domanda, i richiedenti un certificato medico di classe 1 affetti da disturbi significativi della conduzione cardiaca o del ritmo, ivi compresi i seguenti, devono essere rinviati all'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze:

i)

disturbi del ritmo sopraventricolare, tra cui disfunzione seno-atriale parossistica o stabilizzata, fibrillazione atriale e/o flutter (aritmia) e pause sinusali asintomatiche;

ii)

blocco di branca sinistro completo;

iii)

blocco atrioventricolare Mobitz tipo 2;

iv)

tachicardia complessa larga e/o stretta;

v)

pre-eccitazione ventricolare;

vi)

QT prolungato asintomatico;

vii)

modello di Brugada nell'elettrocardiogramma.

3)

Prima che si possa procedere a un'ulteriore valutazione della loro domanda, i richiedenti un certificato medico di classe 2 che si trovino in una delle condizioni mediche di cui al punto 2 devono sottoporsi a una valutazione cardiologica soddisfacente, d'intesa con l'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze.

4)

I richiedenti che si trovino in una delle seguenti condizioni mediche possono essere giudicati idonei in assenza di altre anomalie e a seguito di una valutazione cardiologica soddisfacente:

i)

blocco di branca incompleto;

ii)

blocco di branca destro completo;

iii)

deviazione stabile dell'asse sinistro;

iv)

bradicardia sinusale asintomatica;

v)

tachicardia sinusale asintomatica;

vi)

complessi ventricolari o sopraventricolari ectopici uniformi, isolati e asintomatici;

vii)

blocco atrioventricolare di primo grado;

viii)

blocco atrioventricolare Mobitz tipo 1.

5)

Prima di poter essere giudicati idonei, i richiedenti la cui storia clinica comprenda una delle seguenti condizioni mediche devono sottoporsi a una valutazione cardiovascolare soddisfacente:

i)

terapia di ablazione;

ii)

impianto di pacemaker.

I richiedenti un certificato medico di classe 1 che si trovino in tale condizione devono essere rinviati all'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze. I richiedenti un certificato medico di classe 2 che si trovino in tale condizione devono essere valutati d'intesa con l'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze.

MED.B.015   Apparato respiratorio

a)

I richiedenti con una compromissione significativa della funzionalità polmonare devono essere giudicati non idonei. Essi possono tuttavia essere giudicati idonei una volta che la funzionalità polmonare sia stata ripristinata e sia soddisfacente.

b)

I richiedenti un certificato medico di classe 1 devono sottoporsi a test della funzionalità e della morfologia polmonare in occasione dell'esame iniziale e quando il quadro clinico lo richiede.

c)

I richiedenti un certificato medico di classe 2 devono sottoporsi a test della funzionalità e della morfologia polmonare quando il quadro clinico lo richiede.

d)

Prima di poter essere giudicati idonei, i richiedenti la cui storia clinica o diagnosi comprenda una delle seguenti condizioni mediche devono sottoporsi a una valutazione della funzionalità respiratoria con esito soddisfacente:

1)

asma che necessita di terapia farmacologica;

2)

malattie infiammatorie attive dell'apparato respiratorio;

3)

sarcoidosi attiva;

4)

pneumotorace;

5)

sindrome da apnea notturna;

6)

intervento di chirurgia toracica di grande portata;

7)

pneumonectomia;

8)

malattia polmonare ostruttiva cronica.

Prima che si possa procedere a un'ulteriore valutazione della loro domanda, i richiedenti con una diagnosi conclamata di una delle condizioni mediche di cui ai punti 3 e 5 devono sottoporsi a una valutazione cardiologica soddisfacente.

e)

Valutazione aeromedica

1)

I richiedenti un certificato medico di classe 1 che si trovino in una delle condizioni mediche di cui alla lettera d) devono essere rinviati all'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze.

2)

I richiedenti un certificato medico di classe 2 che si trovino in una delle condizioni mediche di cui alla lettera d) devono essere valutati d'intesa con l'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze.

f)

I richiedenti un certificato medico di classe 1 che sono stati sottoposti a pneumonectomia devono essere giudicati non idonei.

MED.B.020   Apparato digerente

a)

I richiedenti con postumi di malattie o interventi chirurgici in qualsiasi parte del tubo digerente o dei suoi annessi in grado di causare inabilitazione al volo, in particolare ostruzioni dovute a stenosi o compressione, devono essere giudicati non idonei.

b)

I richiedenti affetti da ernie in grado di provocare sintomi inabilitanti devono essere giudicati non idonei.

c)

I richiedenti affetti da uno dei seguenti disturbi del sistema gastrointestinale possono essere giudicati idonei dopo l'esito positivo di una terapia o il completo recupero dopo un intervento chirurgico e previa valutazione gastroenterologica soddisfacente:

1)

disturbi dispeptici ricorrenti che richiedono cure mediche;

2)

pancreatiti;

3)

calcoli biliari sintomatici;

4)

una diagnosi clinica o una storia clinica documentata di malattie intestinali infiammatorie croniche;

5)

postumi di interventi chirurgici del tubo digerente o dei suoi annessi, ivi compresi interventi che comportino l'escissione totale o parziale o la deviazione di uno di questi organi.

d)

Valutazione aeromedica

1)

I richiedenti un certificato medico di classe 1 cui sia stata diagnosticata una delle condizioni mediche di cui alla lettera c), punti 2, 4 e 5, devono essere rinviati all'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze.

2)

L'idoneità dei richiedenti un certificato medico di classe 2 cui sia stata diagnosticata la condizione medica di cui alla lettera c), punto 2, deve essere valutata d'intesa con l'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze.

MED.B.025   Sistemi metabolico ed endocrino

a)

I richiedenti con disfunzioni metaboliche nutrizionali o endocrine possono essere giudicati idonei ove sia dimostrata la stabilità della condizione medica e a seguito di una valutazione aeromedica soddisfacente.

b)

Diabete mellito

1)

I richiedenti affetti da diabete mellito che richiede la somministrazione di insulina devono essere giudicati non idonei.

2)

I richiedenti affetti da diabete mellito che non richiede la somministrazione di insulina devono essere giudicati non idonei, salvo quando sia possibile dimostrare che il livello di zucchero nel sangue è sotto controllo e stabile.

c)

Valutazione aeromedica

1)

I richiedenti un certificato medico di classe 1 che necessitano di terapie diverse dall'insulina per il controllo del livello di zucchero nel sangue sono rinviati all'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze.

2)

L'idoneità dei richiedenti un certificato medico di classe 2 che necessitano di terapie diverse dall'insulina per il controllo del livello di zucchero nel sangue deve essere valutata d'intesa con l'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze.

MED.B.030   Ematologia

a)

I richiedenti un certificato medico di classe 1 devono sottoporsi a un test dell'emoglobina in occasione di ogni esame aeromedico.

b)

I richiedenti affetti da disturbi ematologici possono essere giudicati idonei previa valutazione aeromedica soddisfacente.

c)

I richiedenti un certificato medico di classe 1 affetti da uno dei seguenti disturbi ematologici devono essere rinviati all'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze.

1)

emoglobina anomala, comprese (elenco non esaustivo), anemia, eritrocitosi o emoglobinopatia;

2)

ingrandimento significativo delle ghiandole linfatiche;

3)

ingrandimento della milza;

4)

disturbi della coagulazione, emorragici o trombotici;

5)

leucemia.

d)

L'idoneità dei richiedenti un certificato medico di classe 2 affetti da uno dei disturbi ematologici di cui alla lettera c), punti 4 e 5, deve essere valutata d'intesa con l'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze.

MED.B.035   Apparato genito-urinario

a)

Ogni esame aeromedico deve prevedere l'esame delle urine. I richiedenti devono essere giudicati non idonei qualora la loro urina contenga elementi anomali considerati patologici che potrebbero determinare un grado di incapacità funzionale tale da compromettere l'esercizio sicuro dei privilegi della licenza, o che potrebbero rendere il richiedente improvvisamente incapace di esercitare tali privilegi.

b)

I richiedenti con postumi di malattie o interventi chirurgici all'apparato genito-urinario o ai suoi annessi in grado di provocare inabilitazione, in particolare ostruzioni dovute a stenosi o compressione, devono essere giudicati non idonei.

c)

I richiedenti la cui diagnosi o storia clinica comprenda uno dei seguenti disturbi medici possono essere giudicati idonei previa valutazione genito-urinaria soddisfacente, a seconda dei casi:

1)

malattie renali;

2)

uno o più calcoli urinari o storia clinica di coliche renali.

d)

I richiedenti che abbiano subito un intervento chirurgico importante all'apparato urinario o ai suoi annessi che abbia comportato una totale o parziale escissione o una deviazione dei relativi organi devono essere giudicati non idonei. Dopo il completo recupero essi possono tuttavia essere giudicati idonei.

e)

I richiedenti un certificato medico di classe 1 di cui alle lettere c) e d) devono essere rinviati all'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze.

MED.B.040   Malattie infettive

a)

I richiedenti devono essere giudicati non idonei qualora abbiano una diagnosi o storia clinica di malattie infettive che possano compromettere l'esercizio sicuro dei privilegi della licenza.

b)

I richiedenti HIV positivi possono essere giudicati idonei previa valutazione aeromedica soddisfacente. I richiedenti un certificato medico di classe 1 che si trovino in tale condizione devono essere rinviati all'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze.

MED.B.045   Ostetricia e ginecologia

a)

Le richiedenti che hanno subito un intervento ginecologico di rilievo devono essere giudicate non idonee. Dopo il completo recupero esse possono tuttavia essere giudicate idonee.

b)

Gravidanza

1)

In caso di gravidanza, la richiedente può continuare a esercitare i suoi privilegi fino alla fine della ventiseiesima settimana di gestazione solo se ritenuta idonea dall'AeMC o dall'AME.

2)

Alle titolari di un certificato medico di classe 1 in stato di gravidanza deve essere applicata una OML. Fatto salvo il punto MED.B.001, in tale caso la OML può essere imposta e revocata dall'AeMC o dall'AME.

3)

La richiedente può riprendere l'esercizio dei suoi privilegi dopo il completo recupero al termine della gravidanza.

MED.B.050   Apparato muscolo-scheletrico

a)

I richiedenti che non hanno un'altezza sufficiente in posizione seduta, una lunghezza sufficiente delle braccia e delle gambe e un'adeguata forza muscolare per l'esercizio sicuro dei privilegi della licenza devono essere giudicati non idonei. Tuttavia, qualora l'altezza in posizione seduta, la lunghezza delle braccia e delle gambe e la forza muscolare del richiedente siano sufficienti per l'esercizio sicuro dei privilegi per alcuni tipi di aeromobili, e ciò sia dimostrabile, ove necessario, tramite un test medico di volo o un test di volo simulato, tale richiedente può essere giudicato idoneo e i suoi privilegi devono essere limitati di conseguenza.

b)

I richiedenti che non presentano un uso funzionale soddisfacente dell'apparato muscolo-scheletrico che consenta loro di esercitare in sicurezza i privilegi della licenza devono essere considerati non idonei. Tuttavia, qualora l'uso funzionale dell'apparato muscolo-scheletrico del richiedente sia soddisfacente per l'esercizio sicuro dei privilegi per alcuni tipi di aeromobili, e ciò sia dimostrabile, ove necessario, tramite un test medico di volo o un test di volo simulato, tale richiedente può essere giudicato idoneo e i suoi privilegi devono essere limitati di conseguenza.

c)

In caso di dubbi sorti nel quadro delle valutazioni di cui alle lettere a) e b), i richiedenti un certificato medico di classe 1 devono essere rinviati all'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze, mentre i richiedenti un certificato medico di classe 2 devono essere valutati d'intesa con l'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze.

MED.B.055   Salute mentale

a)

L'esame aeromedico iniziale per la classe 1 deve prevedere una valutazione esaustiva della salute mentale.

b)

L'esame aeromedico iniziale per la classe 1 deve prevedere un test per la presenza di droghe e alcol.

c)

I richiedenti affetti da disturbi mentali o comportamentali dovuti all'uso o all'abuso di alcool o di altre sostanze psicoattive devono essere giudicati non idonei, in attesa del recupero e dell'eliminazione della dipendenza dall'uso o dall'abuso di sostanze psicoattive, a seguito di una valutazione psichiatrica soddisfacente dopo un trattamento con esito positivo.

d)

Prima di poter essere giudicati idonei, i richiedenti la cui diagnosi clinica o storia clinica documentata comprenda uno dei seguenti disturbi psichiatrici devono sottoporsi a una valutazione psichiatrica soddisfacente:

1)

disturbi dell'umore;

2)

disturbi nevrotici;

3)

disturbi della personalità;

4)

disturbi mentali o comportamentali;

5)

abuso di sostanze psicoattive.

e)

I richiedenti con una storia clinica documentata di atti autolesionistici deliberati, singoli o ripetuti, o di tentato suicidio, devono essere giudicati non idonei. Dopo una valutazione psichiatrica soddisfacente essi possono tuttavia essere giudicati idonei.

f)

Valutazione aeromedica

1)

I richiedenti un certificato medico di classe 1 affetti da uno dei disturbi di cui alle lettere c), d) o e) devono essere rinviati all'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze.

2)

L'idoneità dei richiedenti un certificato medico di classe 2 affetti da uno dei disturbi di cui alle lettere c), d) o e) deve essere valutata d'intesa con l'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze.

g)

I richiedenti con una storia clinica documentata o una diagnosi clinica di schizofrenia, schizotimia o disturbi deliranti devono essere giudicati non idonei.

MED.B.065   Neurologia

a)

I richiedenti la cui diagnosi clinica o storia clinica documentata comprenda una delle seguenti condizioni mediche devono essere giudicati non idonei:

1)

epilessia, eccetto nei casi di cui alla lettera b), punti 1 e 2;

2)

episodi ricorrenti di disturbi della coscienza di causa incerta.

b)

Prima di poter essere giudicati idonei, i richiedenti la cui diagnosi clinica o storia clinica documentata comprenda una delle seguenti condizioni mediche devono sottoporsi a un'ulteriore valutazione:

1)

epilessia senza episodi ricorrenti dopo l'età di cinque anni;

2)

epilessia senza episodi ricorrenti e senza necessità di cure per più di 10 anni;

3)

anomalie epilettiformi nell'EEG e onde lente focali;

4)

malattia progressiva o non progressiva del sistema nervoso;

5)

malattie infiammatorie del sistema nervoso centrale o periferico;

6)

emicrania;

7)

un singolo episodio di disturbo della coscienza di causa incerta;

8)

perdita di coscienza dopo una ferita alla testa;

9)

lesione cerebrale penetrante;

10)

lesione spinale o dei nervi periferici;

11)

disturbi del sistema nervoso a causa di carenze vascolari, inclusi eventi emorragici e ischemici.

I richiedenti un certificato medico di classe 1 devono essere rinviati all'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze. L'idoneità dei richiedenti un certificato medico di classe 2 deve essere valutata d'intesa con l'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze.

MED.B.070   Apparato visivo

a)

Esame

1)

Per un certificato medico di classe 1:

i)

la visita iniziale deve prevedere un esame oculistico completo, che in seguito deve essere effettuato periodicamente e quando il quadro clinico lo richiede, a seconda della rifrazione e delle prestazioni funzionali dell'occhio;

ii)

tutti gli esami di rinnovo e ripristino devono prevedere un esame oculistico di routine.

2)

Per un certificato medico di classe 2:

i)

l'esame iniziale e tutti gli esami di rinnovo e ripristino devono prevedere un esame oculistico di routine;

ii)

quando il quadro clinico lo richiede deve essere effettuato un esame oculistico completo.

b)

Acutezza visiva

1)

Per un certificato medico di classe 1:

i)

l'acutezza visiva da lontano, con o senza correzione, deve essere 6/9 (0,7) o superiore in ciascun occhio separatamente, con acutezza visiva binoculare di 6/6 (1,0) o superiore.

ii)

Nell'esame iniziale, i richiedenti con una visione inferiore alla norma in un occhio devono essere giudicati non idonei.

iii)

Fatta salva la lettera b), punto 1, punto i), durante gli esami per il rinnovo o il ripristino i richiedenti con una visione acquisita inferiore alla norma in un occhio o con visione monoculare acquisita devono essere rinviati all'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze e possono essere giudicati idonei a condizione che la valutazione oftalmologica sia soddisfacente.

2)

Per un certificato medico di classe 2:

i)

l'acutezza visiva da lontano, con o senza correzione, deve essere 6/12 (0,5) o superiore in ciascun occhio separatamente, con acutezza visiva binoculare di 6/9 (0,7) o superiore.

ii)

Fatta salva la lettera b), punto 2, punto i), i richiedenti con una visione inferiore alla norma in un occhio possono essere giudicati idonei d'intesa con l'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze a condizione che la valutazione oftalmologica sia soddisfacente.

3)

I richiedenti devono essere in grado di leggere una tavola N5 (o equivalente) a 30-50 cm e una tavola N14 (o equivalente) a 100 cm, se necessario con correzione.

c)

Errore refrattivo e anisometropia

1)

I richiedenti con errori refrattivi o anisometropia possono essere giudicati idonei a condizione che la valutazione oftalmica sia soddisfacente.

2)

Fatta salva la lettera c), punto 1, i richiedenti un certificato medico di classe 1 che si trovino in una delle seguenti condizioni mediche devono essere rinviati all'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze e possono essere giudicati idonei a condizione che la valutazione oftalmologica sia soddisfacente:

i)

miopia superiore a 6.0 diottrie;

ii)

astigmatismo superiore a 2.0 diottrie;

iii)

anisometropia superiore a 2.0 diottrie.

3)

Fatta salva la lettera c), punto 1, i richiedenti un certificato medico di classe 1 con ipermetropia superiore a + 5,0 diottrie devono essere rinviati all'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze e possono essere giudicati idonei previa valutazione oftalmologica soddisfacente, purché vi siano riserve fusionali adeguate, pressione intraoculare e angoli anteriori nella norma e non sia stata dimostrata la presenza di alcuna patologia significativa. Fatta salva la lettera b), punto 1, punto i), l'acutezza visiva corretta in ciascuno occhio deve essere 6/6 o superiore.

4)

I richiedenti con una diagnosi clinica di cheratocono possono essere giudicati idonei a seguito di una visita di un oftalmologo con esito soddisfacente. I richiedenti un certificato medico di classe 1 che si trovino in tale condizione devono essere rinviati all'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze.

d)

Funzione binoculare

1)

Qualora non abbiano una funzione binoculare normale e nel caso in cui tale condizione medica possa compromettere l'esercizio sicuro dei privilegi della licenza, i richiedenti un certificato medico di classe 1 devono essere giudicati non idonei tenendo conto, ove pertinente, delle eventuali opportune misure correttive.

2)

I richiedenti affetti da diplopia devono essere giudicati non idonei.

e)

Campi visivi

Qualora non abbiano campi visivi normali e nel caso in cui tale condizione medica possa compromettere l'esercizio sicuro dei privilegi della licenza, i richiedenti un certificato medico di classe 1 devono essere giudicati non idonei tenendo conto, ove pertinente, delle eventuali opportune misure correttive.

f)

Interventi oculistici

I richiedenti che hanno subito un intervento oculistico devono essere giudicati non idonei. Dopo il pieno recupero della funzione visiva essi possono essere tuttavia giudicati idonei, a condizione che la valutazione oftalmologica sia soddisfacente.

g)

Occhiali e lenti a contatto

1)

Se una funzione visiva soddisfacente si ottiene solo con l'utilizzo di correzioni, gli occhiali o le lenti a contatto devono permettere una funzione visiva ottimale, essere ben tollerati e adatti per scopi aeronautici.

2)

Nell'esercizio dei privilegi della pertinente licenza, per soddisfare i requisiti visivi non deve essere utilizzato più di un paio di occhiali.

3)

Per la visione da lontano, nell'esercizio dei privilegi della pertinente licenza si devono portare occhiali o lenti a contatto.

4)

Per la visione da vicino, nell'esercizio dei privilegi della pertinente licenza deve essere disponibile un paio di occhiali.

5)

Un paio di occhiali correttivi di riserva deve essere prontamente disponibile, a seconda dei casi, per la visione da lontano o da vicino, per l'uso immediato nell'esercizio dei privilegi della pertinente licenza.

6)

Le lenti a contatto eventualmente utilizzate nell'esercizio dei privilegi della pertinente licenza devono essere per la visione da lontano, monofocali, non colorate e ben tollerate.

7)

I richiedenti con un elevato errore refrattivo devono utilizzare lenti a contatto od occhiali con lenti a indice elevato.

8)

L'utilizzo di lenti ortocheratologiche non è consentito.

MED.B.075   Percezione dei colori

a)

Se non possono dimostrare di essere in grado di percepire prontamente i colori necessari per l'esercizio sicuro dei privilegi della licenza, i richiedenti devono essere giudicati non idonei.

b)

Esame e valutazione

1)

Per il rilascio iniziale di un certificato medico i richiedenti devono sottoporsi al test di Ishihara. I richiedenti che superano tale test possono essere giudicati idonei.

2)

Per un certificato medico di classe 1:

i)

i richiedenti che non superano il test di Ishihara devono essere rinviati all'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze e sottoporsi a ulteriori test di percezione dei colori per stabilire se sono cromaticamente sicuri;

ii)

i richiedenti devono essere normali tricromatici o cromaticamente sicuri;

iii)

i richiedenti che non superano gli ulteriori test di percezione dei colori devono essere giudicati non idonei.

3)

Per un certificato medico di classe 2:

i)

i richiedenti che non superano il test di Ishihara devono sottoporsi a ulteriori test di percezione dei colori per stabilire se sono cromaticamente sicuri;

ii)

ai richiedenti che non abbiano una percezione soddisfacente dei colori deve essere consentito di esercitare i privilegi della pertinente licenza solo nelle ore diurne.

MED.B.080   Otorinolaringoiatria (ORL)

a)

Esame

1)

L'udito dei richiedenti deve essere controllato in occasione di tutti gli esami.

i)

Nel caso dei certificati medici di classe 1 e dei certificati medici di classe 2, quando alla licenza deve essere aggiunta un'abilitazione al volo strumentale o al volo strumentale in rotta, l'udito deve essere verificato con l'audiometria tonale pura in occasione del primo esame, quindi ogni cinque anni fino ai 40 anni di età e in seguito ogni due anni.

ii)

In occasione dell'esame iniziale, i richiedenti sottoposti a controllo con audiometria tonale pura non devono presentare una perdita di udito superiore a 35 dB alle frequenze 500, 1 000 o 2 000 Hz, o superiore a 50 dB a 3 000 Hz in ciascun orecchio. Alla visita di rinnovo o di ripristino, i richiedenti con una perdita di udito superiore devono dimostrare una capacità uditiva funzionale soddisfacente.

2)

Un esame completo orecchio - naso - gola deve essere effettuato per il rilascio iniziale di un certificato medico di classe 1 e in seguito periodicamente, se il quadro clinico lo richiede.

b)

I richiedenti che si trovino in una delle seguenti condizioni mediche devono sottoporsi a ulteriori esami per accertare che il disturbo medico non interferisca con l'esercizio sicuro dei privilegi della pertinente licenza:

1)

ipoacusia;

2)

processi patologici attivi dell'orecchio medio o interno;

3)

perforazione non guarita o disfunzione della membrana timpanica;

4)

disfunzione delle trombe di Eustachio;

5)

disturbi della funzione vestibolare;

6)

restrizione significativa dei passaggi nasali;

7)

disfunzioni dei seni paranasali;

8)

malformazione o infezione significative della cavità orale o delle vie respiratorie superiori;

9)

disturbi significativi della parola o della voce;

10)

postumi di interventi chirurgici all'orecchio medio o interno.

c)

Valutazione aeromedica

1)

I richiedenti un certificato medico di classe 1 che si trovino in una delle condizioni mediche di cui alla lettera b), punti 1, 4 e 5, devono essere rinviati all'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze.

2)

L'idoneità dei richiedenti un certificato medico di classe 2 che si trovino in una delle condizioni mediche di cui alla lettera b), punti 4 e 5, deve essere valutata d'intesa con l'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze.

3)

Qualora alla licenza debba essere aggiunta un'abilitazione al volo strumentale o al volo strumentale in rotta, l'idoneità dei richiedenti un certificato medico di classe 2 che si trovino nella condizione medica di cui alla lettera b), punto 1, deve essere valutata d'intesa con l'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze.

MED.B.085   Dermatologia

I richiedenti devono essere giudicati non idonei qualora siano affetti da malattie dermatologiche conclamate che possano compromettere l'esercizio sicuro dei privilegi della licenza.

MED.B.090   Oncologia

a)

Prima che si possa procedere a un'ulteriore valutazione della loro domanda, i richiedenti affetti da patologie maligne di tipo primario o secondario devono sottoporsi a una valutazione oncologica soddisfacente. I richiedenti un certificato medico di classe 1 che si trovino in tale condizione devono essere rinviati all'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze. I richiedenti un certificato medico di classe 2 che si trovino in tale condizione devono essere valutati d'intesa con l'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze.

b)

I richiedenti con una storia clinica documentata o una diagnosi clinica di tumore maligno intracerebrale devono essere giudicati non idonei.

SEZIONE 3

Requisiti specifici per i certificati medici LAPL

MED.B.095   Valutazioni ed esami medici dei richiedenti certificati medici LAPL

a)

I richiedenti certificati medici LAPL devono essere valutati sulla base delle migliori pratiche di medicina aeronautica.

b)

Occorre prestare un'attenzione particolare alla storia clinica completa del richiedente.

c)

La valutazione iniziale, tutte le successive valutazioni dopo che il titolare della licenza ha compiuto 50 anni e le valutazioni nel caso in cui l'esaminatore non sia in possesso della storia clinica del richiedente devono comprendere quantomeno tutti i seguenti esami:

1)

esami clinici;

2)

pressione sanguigna;

3)

esame delle urine;

4)

capacità visiva;

5)

capacità uditiva.

d)

Dopo la valutazione iniziale, tutte le successive valutazioni finché il titolare della licenza non compie 50 anni devono comprendere quantomeno i due seguenti esami:

1)

una valutazione della storia clinica del titolare di certificato medico LAPL;

2)

i punti di cui alla lettera c), se ritenuto necessario dall'AeMC, dall'AME o dal medico generico, conformemente alle migliori pratiche della medicina aeronautica.»;

2)

la sottoparte D è sostituita dalla seguente:

«SOTTOPARTE D

ESAMINATORI AEROMEDICI, MEDICI GENERICI, SPECIALISTI DI MEDICINA DEL LAVORO

SEZIONE 1

Esaminatori aeromedici

MED.D.001   Privilegi

a)

I privilegi dei titolari di un certificato di esaminatore aeromedico (AME) consistono nella facoltà di rilasciare, rinnovare e ripristinare certificati medici di classe 2 e certificati medici LAPL, nonché di effettuare le relative valutazioni e i relativi esami medici.

b)

Se possiedono i requisiti di cui al punto MED.D.015, i titolari di un certificato di AME possono richiedere l'estensione dei loro privilegi agli esami medici per il rinnovo e il ripristino dei certificati medici di classe 1.

c)

I privilegi di un titolare di un certificato di AME di cui alle lettere a) e b) devono comprendere la facoltà di effettuare valutazioni ed esami aeromedici dei membri dell'equipaggio di cabina e di fornire i relativi rapporti medici, a seconda dei casi, conformemente al presente allegato (Parte medica).

d)

La portata dei privilegi del titolare di un certificato di AME, e le eventuali condizioni inerenti, devono essere specificate in tale certificato.

e)

Il titolare di un certificato di AME non può, in alcun momento, detenere più di un certificato di AME rilasciato conformemente al presente regolamento.

f)

I titolari di un certificato di AME non possono effettuare valutazioni ed esami aeromedici in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato il certificato di AME, a meno che non abbiano espletato quanto segue:

1)

siano stati autorizzati dall'altro Stato membro in questione ad esercitare l'attività professionale in quanto medici specializzati;

2)

abbiano comunicato all'autorità competente dell'altro Stato membro l'intenzione di effettuare valutazioni ed esami aeromedici e di rilasciare certificati medici nell'ambito dei loro privilegi in quanto AME;

3)

abbiano ricevuto istruzioni dall'autorità competente dell'altro Stato membro.

MED.D.005   Domanda

a)

La domanda di certificato di AME o di estensione dei privilegi di un certificato di AME deve essere presentata nella forma e secondo le modalità specificate dall'autorità competente.

b)

Per richiedere un certificato di AME occorre fornire all'autorità competente le seguenti informazioni:

1)

dati personali e indirizzo professionale;

2)

documentazione che dimostri l'osservanza dei requisiti stabiliti al punto MED.D.010, comprensiva di prove attestanti il proficuo completamento del corso di formazione in medicina aeronautica adeguato ai privilegi oggetto della domanda;

3)

una dichiarazione scritta che, una volta ricevuto il certificato di AME, l'AME rilascerà certificati medici in ottemperanza alle prescrizioni del presente regolamento.

c)

Quando effettuano esami aeromedici in più sedi, gli AME sono tenuti a fornire all'autorità competente le informazioni pertinenti in merito a tutte le sedi e le strutture in cui esercitano.

MED.D.010   Requisiti per il rilascio di un certificato di AME

Affinché possa essere rilasciato loro un certificato di AME, i richiedenti devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

a)

essere pienamente qualificati e abilitati all'esercizio della medicina e poter dimostrare di aver completato una formazione medica specialistica;

b)

avere completato proficuamente un corso di formazione di base in medicina aeronautica, comprensivo di una formazione pratica relativa ai metodi di esame e alle valutazioni aeromediche;

c)

avere dimostrato all'autorità competente:

1)

di disporre di strutture adeguate, nonché di procedure, documentazione e attrezzature operative idonee per gli esami aeromedici;

2)

di disporre delle procedure e delle condizioni necessarie per garantire la riservatezza medica.

MED.D.011   Privilegi dei titolari del certificato di AME

Attraverso il rilascio di un certificato di AME, al titolare sono riconosciuti i privilegi relativi al rilascio iniziale, al rinnovo e al ripristino di tutti i seguenti certificati:

a)

certificati medici di classe 2;

b)

certificati medici LAPL;

c)

rapporti medici sull'equipaggio di cabina.

MED.D.015   Requisiti per l'estensione dei privilegi

Qualora soddisfino tutte le condizioni che seguono, ai richiedenti deve essere rilasciato un certificato di AME che estenda i relativi privilegi al rinnovo e al ripristino di certificati medici di classe 1:

a)

detenere un certificato di AME valido;

b)

aver effettuato almeno 30 esami per il rilascio, il rinnovo o il ripristino di certificati medici di classe 2 o equivalenti in un periodo non superiore ai tre anni precedenti la domanda;

c)

avere completato proficuamente un corso di formazione avanzato in medicina aeronautica, comprensivo di una formazione pratica relativa ai metodi di esame e alle valutazioni aeromediche;

d)

avere completato proficuamente un corso di formazione pratica della durata di almeno due giorni presso un AeMC o sotto la supervisione dell'autorità competente.

MED.D.020   Corsi di formazione in medicina aeronautica

a)

I corsi di formazione in medicina aeronautica di cui ai punti MED.D.010, lettera b), e MED.D.015, lettera c), devono essere erogati solo previa approvazione da parte dall'autorità competente dello Stato membro dove l'organizzazione che li impartisce ha la propria sede principale. Onde ottenere tale approvazione, l'organizzazione che impartisce i corsi deve dimostrare che il programma di studio contiene gli obiettivi di apprendimento per acquisire le competenze necessarie e che le persone incaricate della formazione possiedono conoscenze ed esperienza adeguate.

b)

Salvo che nel caso dei corsi di aggiornamento, i corsi devono prevedere al termine una prova scritta sugli argomenti trattati.

c)

L'organizzazione che impartisce il corso deve rilasciare un certificato di proficuo completamento ai partecipanti che hanno superato l'esame.

MED.D.025   Modifiche al certificato di AME

a)

I titolari di un certificato di AME sono tenuti a comunicare senza indugio all'autorità competente le seguenti circostanze che potrebbero avere rilevanza per il loro certificato di AME:

1)

l'AME è oggetto di un procedimento disciplinare o di un'indagine da parte di un organismo medico di regolamentazione;

2)

sono intervenute variazioni rispetto alle condizioni alle quali è stato concesso il certificato, eventualmente riguardanti il contenuto delle dichiarazioni presentate con la domanda;

3)

non sono più soddisfatti i requisiti per il rilascio del certificato di AME;

4)

sono cambiati la sede o l'indirizzo postale dell'esaminatore aeromedico.

b)

La mancata comunicazione di tali informazioni all'autorità competente, secondo quanto previsto alla lettera a), comporta la sospensione o la revoca del certificato di AME conformemente all'allegato II, punto ARA.MED.250 (Parte ARA).

MED.D.030   Validità dei certificati di AME

Un certificato di AME è valido per un periodo di tre anni, a meno che l'autorità competente non decida di ridurre tale periodo per motivi debitamente giustificati connessi al singolo caso.

Su domanda del titolare, il certificato deve essere:

a)

rinnovato, purché il titolare:

1)

continui a soddisfare le condizioni generali richieste per l'esercizio dell'attività medica e mantenga l'abilitazione all'esercizio della medicina;

2)

nel corso degli ultimi tre anni abbia frequentato corsi di aggiornamento in medicina aeronautica;

3)

abbia effettuato almeno 10 esami aeromedici, o esami equivalenti, ogni anno;

4)

continui a rispettare i termini del certificato;

5)

eserciti i privilegi conformemente alle prescrizioni di cui al presente allegato (Parte medica);

6)

abbia dimostrato di mantenere la propria competenza aeromedica conformemente alla procedura stabilita dall'autorità competente;

b)

ripristinato, purché il titolare soddisfi i requisiti per il rinnovo di cui alla lettera a) o tutti i seguenti requisiti:

1)

continui a soddisfare le condizioni generali richieste per l'esercizio dell'attività medica e mantenga l'abilitazione all'esercizio della medicina;

2)

nel corso dell'anno precedente abbia frequentato corsi di aggiornamento in medicina aeronautica;

3)

abbia completato proficuamente un corso di formazione pratica nel corso dell'anno precedente presso un AeMC o sotto la supervisione dell'autorità competente;

4)

continui a possedere i requisiti di cui al punto MED.D.010;

5)

abbia dimostrato di mantenere la propria competenza aeromedica conformemente alla procedura stabilita dall'autorità competente.

SEZIONE 2

Medici generici

MED.D.035   Requisiti per i medici generici

I medici generici (GMP) possono svolgere la funzione di AME per il rilascio di certificati medici LAPL qualora soddisfino tutte le seguenti condizioni:

a)

esercitano la propria attività in uno Stato membro in cui i medici generici hanno accesso alla documentazione medica completa dei richiedenti;

b)

esercitano la propria attività conformemente agli eventuali requisiti aggiuntivi stabiliti dal diritto nazionale dello Stato membro della rispettiva autorità competente;

c)

sono pienamente qualificati e abilitati all'esercizio della medicina conformemente al diritto nazionale dello Stato membro della rispettiva autorità competente.

d)

prima di iniziare tale attività hanno informato l'autorità competente.

SEZIONE 3

Specialisti di medicina del lavoro

MED.D.040   Requisiti per gli specialisti di medicina del lavoro

Negli Stati membri in cui l'autorità competente è certa che le prescrizioni del sistema sanitario nazionale applicabili agli specialisti di medicina del lavoro (OHMP) sono tali da garantire il rispetto delle prescrizioni del presente allegato (Parte medica) applicabili agli specialisti di medicina del lavoro, questi ultimi possono effettuare valutazioni aeromediche dell'equipaggio di cabina, purché:

a)

siano pienamente qualificati e abilitati all'esercizio della medicina e qualificati in medicina del lavoro;

b)

l'ambiente di lavoro durante il volo e i compiti di sicurezza dell'equipaggio di cabina siano stati tra gli argomenti trattati nel programma di studio per la qualifica in medicina del lavoro o in altre esperienze formative o operative;

c)

prima di iniziare tale attività abbiano informato l'autorità competente.».


ALLEGATO II

Nell'allegato VI, capitolo MED, sezione I, del regolamento (UE) n. 1178/2011, è aggiunto il seguente punto:

«ARA.MED.160   Scambio di informazioni in merito ai certificati medici attraverso un archivio centrale.

a)

L'Agenzia istituisce e gestisce un archivio centrale, l'archivio europeo di dati aeromedici («European Aero-Medical Repository» - EAMR).

b)

Ai fini della certificazione e sorveglianza medica dei richiedenti certificati medici di classe 1 e dei titolari di tali certificati, nonché ai fini della sorveglianza degli AME e degli AeMC, le persone di cui alla lettera c) devono scambiarsi le seguenti informazioni attraverso l'EAMR:

1)

i dati di base del richiedente un certificato medico di classe 1 o del titolare di tale certificato: autorità competente per il rilascio delle licenze; cognome e nome; data di nascita; nazionalità; indirizzo di posta elettronica e numero di uno o più documenti di identità (carta d'identità nazionale o passaporto) quali forniti dal richiedente;

2)

i dati relativi ai certificati medici di classe 1: data dell'esame medico o, qualora l'esame medico non sia stato ultimato, data di inizio dell'esame medico; data di rilascio e di scadenza del certificato medico di classe 1; luogo dell'esame; stato delle limitazioni; stato del certificato (nuovo, rilasciato, sospeso o revocato); numero di riferimento unico dell'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze; AME o AeMC che rilascia tale certificato e relativa autorità competente.

c)

Ai fini della lettera b), le seguenti persone devono avere accesso all'EAMR e alle informazioni ivi contenute:

1)

ispettori medici dell'autorità competente per il rilascio delle licenze relativa al richiedente un certificato medico di classe 1 o a un titolare di tale certificato, nonché ogni altro membro debitamente autorizzato del personale di tale autorità incaricato di istruire o gestire la pratica riguardante tale richiedente o titolare, secondo quando previsto dal presente regolamento;

2)

gli AME e ogni membro debitamente autorizzato del personale degli AeMC cui tale richiedente o titolare ha presentato una dichiarazione conformemente al punto 2, lettera b), del punto MED.A.035;

3)

il personale debitamente autorizzato dell'autorità competente responsabile della sorveglianza degli AME o degli AeMC che effettuano valutazioni aeromediche di tali richiedenti o titolari.

L'Agenzia e le autorità nazionali competenti possono inoltre consentire l'accesso all'EAMR e alle informazioni ivi contenute ad altre persone, ove necessario al fine di garantire il corretto funzionamento dell'EAMR, in particolare la sua manutenzione tecnica. In tal caso l'Agenzia o l'autorità nazionale competente interessata deve provvedere affinché dette persone siano debitamente autorizzate e qualificate, il loro accesso rimanga limitato a quanto necessario per le finalità per cui l'accesso è stato consentito e abbiano preventivamente ricevuto una formazione sulla legislazione pertinente in materia di protezione dei dati personali e sulle relative garanzie. Ogniqualvolta un'autorità competente consenta tale accesso a una persona, ne deve informare preventivamente l'Agenzia.

d)

Subito dopo aver esaminato un richiedente un certificato di classe 1 o un titolare di tale certificato le autorità competenti per il rilascio delle licenze, gli AME e gli AeMC di cui alla lettera c) devono sempre inserire i dati di cui alla lettera b) nell'EAMR o, se necessario, aggiornare tali dati.

e)

Qualora i dati costituiscano dati personali quali definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 45/2001 (1) i suddetti soggetti devono informare preventivamente il richiedente il certificato di classe 1 o il titolare di tale certificato di ogni inserimento o aggiornamento dei dati.

f)

L'Agenzia deve garantire l'integrità e la sicurezza dell'EAMR e delle informazioni ivi contenute attraverso un'adeguata infrastruttura informatica. Essa deve stabilire e applicare, d'intesa con le autorità nazionali competenti, i protocolli e le misure tecnologiche necessarie a garantire che ogni accesso all'EAMR e alle informazioni ivi contenute sia legale e sicuro.

g)

L'Agenzia deve garantire che ogni informazione contenuta nell'EAMR sia cancellata dopo dieci anni. Tale periodo deve essere calcolato a partire dalla data di scadenza dell'ultimo certificato di classe 1 rilasciato al richiedente o al titolare interessato oppure, se posteriore, a partire dalla data dell'ultimo inserimento o aggiornamento di dati relativi a tale richiedente o titolare.

h)

L'Agenzia deve garantire che i richiedenti certificati medici di classe 1 o i titolari di tali certificati abbiano accesso alle informazioni che li riguardano contenute nell'EAMR e che siano a conoscenza di poter ottenere la rettifica o la cancellazione di tali informazioni. Le autorità competenti per il rilascio delle licenze devono valutare tali richieste e, ove ritengano che le informazioni in questione siano erronee o non necessarie per le finalità di cui alla lettera b), devono garantirne la rettifica o la cancellazione.»


(1)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).


DECISIONI

10.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 8/27


DECISIONE (UE) 2019/28 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2018

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in merito alla proroga di due anni delle priorità del partenariato UE-Giordania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra («accordo») è stato firmato il 24 novembre 1997 ed è entrato in vigore il 1 o maggio 2002 (1).

(2)

In base a un riesame delle priorità del partenariato UE-Giordania adottate dal consiglio di associazione il 19 dicembre 2016, le parti ne hanno ribadito la validità quale documento di riferimento per consolidare ulteriormente il partenariato.

(3)

A norma dell'articolo 91 dell'accordo, il consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni per conseguire gli obiettivi dell'accordo.

(4)

Il consiglio di associazione deve adottare la decisione relativa alla proroga di due anni delle priorità del partenariato UE-Giordania fino alla fine del 2020 mediante procedura scritta.

(5)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel consiglio di associazione, poiché la decisione prevista vincolerà l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in merito alla proroga di due anni delle priorità del partenariato UE-Giordania si basa sul progetto di decisione del consiglio di associazione UE-Giordania accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2018

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)  Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra (GU L 129 del 15.5.2002, pag. 3).


ALLEGATO

DECISIONE N. 1/2018 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA

del …

che approva la proroga di due anni delle priorità del partenariato UE-Giordania

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra («accordo»),

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, è stato firmato il 24 novembre 1997 ed è entrato in vigore il 1o maggio 2002.

(2)

L'articolo 91 dell'accordo conferisce al Consiglio di associazione il potere di adottare adeguate decisioni per conseguire gli obiettivi dell'accordo.

(3)

A norma dell'articolo 101 dell'accordo, le parti devono adottare qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro a norma dell'accordo e adoperarsi per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'accordo.

(4)

Con la decisione n. 1/2016 del 19 dicembre 2016, il consiglio di associazione ha concordato le priorità del partenariato UE-Giordania per il periodo 2016-2018 nell'intento di consolidare il partenariato per sostenere e rafforzare la resilienza e la stabilità della Giordania cercando nel contempo di affrontare anche l'impatto del protrarsi del conflitto in Siria.

(5)

In base a un riesame delle priorità del partenariato UE-Giordania, le parti hanno convenuto che le priorità del partenariato concordate nel 2016 dovrebbero essere prorogate fino alla fine del 2020, e che le priorità del partenariato e il patto UE-Giordania ad esse allegato potranno essere ulteriormente riveduti, se del caso, nel periodo 2019-2020.

(6)

L'articolo 10 del regolamento interno del consiglio di associazione prevede che tra una riunione e l'altra possano essere adottate decisioni mediante procedura scritta, con l'accordo di entrambe le parti,

DECIDE:

Articolo 1

Il consiglio di associazione, agendo mediante procedura scritta, decide che le priorità del partenariato UE-Giordania allegate alla sua decisione n. 1/2016 del 19 dicembre 2016 sono prorogate fino al 31 dicembre 2020.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a …, il ….

Per il consiglio di associazione

Il presidente


10.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 8/30


DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2019/29 DEL CONSIGLIO

del 9 gennaio 2019

che attua la decisione (PESC) 2017/1775 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2017/1775 del Consiglio, del 28 settembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali (1), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 28 settembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1775.

(2)

Il 20 dicembre 2018 il comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma del punto 9 della risoluzione 2374 (2017) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha aggiunto tre persone all'elenco delle persone soggette al divieto di viaggio di cui alla risoluzione 2374 (2017), punti da 1 a 3.

(3)

È opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione (PESC) 2017/1775,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione (PESC) 2017/1775 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2019

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU L 251 del 29.9.2017, pag. 23.


ALLEGATO

A.   Elenco delle persone di cui all'articolo 1, paragrafo 1

1.   Ahmoudou AG ASRIW (alias: a) Amadou Ag Isriw; b) Ahmedou; c) Ahmadou; d) Isrew; e) Isereoui; f) Isriou)

Data di nascita: 1o gennaio 1982

Cittadinanza: maliana

Indirizzo: a) Mali; b) Amassine, Mali (ubicazione precedente)

Data della designazione ONU: 20 dicembre 2018

Altre informazioni: Sesso: maschile. Presumibilmente arrestato in Niger nell'ottobre 2016. Pagina Web: https://www.youtube.com/channel/UCu2efaIUosqEu1HEBs2zJIw

Informazioni supplementari

Ahmoudou Ag Asriw è stato inserito nell'elenco il 20 dicembre 2018 a norma dei punti 1 e 3 della risoluzione 2374 (2017) per aver partecipato alle ostilità in violazione dell'accordo e per aver agito per conto di, a nome di o sotto la direzione di persone ed entità di cui al punto 8, lettere a) e b), della risoluzione 2374 (2017), oppure per aver sostenuto o finanziato dette persone ed entità, anche mediante i proventi della criminalità organizzata, compresi la produzione e il traffico di stupefacenti e loro precursori provenienti dal Mali o transitanti nel suo territorio, la tratta di persone e il traffico di migranti, il contrabbando e il traffico di armi, come pure il traffico di beni culturali.

Ahmoudou Ag Asriw è un alto comandante del Groupe autodéfense touareg Imghad et alliés (GATIA) e in tale veste è stato coinvolto, almeno dall'ottobre 2016, nella conduzione di convogli di droga nel Mali settentrionale nonché nelle violazioni del cessate il fuoco avvenute nella regione di Kidal nel luglio 2017 e nell'aprile 2018.

Nell'aprile 2018 Asriw, insieme a un membro della piattaforma Mouvement arabe de l'Azawad (MAA), ha guidato un convoglio che trasportava 4 tonnellate di resina di cannabis da Tabankort, attraverso Ammasine, nella regione di Kidal, verso il Niger. Il convoglio è stato attaccato da membri della Coordination des Mouvements de l'Azawad e da assalitori non identificati provenienti dal Niger. Tre combattenti sono stati uccisi nel corso degli scontri che ne sono seguiti.

In tale contesto, motivato dalla concorrenza per la conduzione dei convogli di droga, Asriw ha partecipato alle ostilità in violazione dell'accordo di pace e riconciliazione in Mali del 2015. Inoltre, è altamente probabile che il coinvolgimento di Asriw nel traffico di droga finanzi le sue operazioni militari, comprese le violazioni del cessate il fuoco.

2.   Mahamadou AG RHISSA (alias: Mohamed Talhandak)

Data di nascita: 1o gennaio 1983

Cittadinanza: maliana

Indirizzo: Kidal, Mali

Data della designazione ONU: 20 dicembre 2018

Altre informazioni: Sesso: maschile. Il 1o ottobre 2017 le forze francesi hanno fatto irruzione nella sua abitazione arrestando Ag Rhissa e sei familiari.

Informazioni supplementari

Mahamadou Ag Rhissa è stato inserito nell'elenco il 20 dicembre 2018 a norma dei punti 1 e 3 della risoluzione 2374 (2017) per aver compiuto azioni che ostacolano, anche mediante un ritardo prolungato, o che compromettono l'attuazione dell'accordo, per aver agito per conto di, a nome di o sotto la direzione di persone ed entità di cui al punto 8, lettere a) e b), della risoluzione 2374 (2017), oppure per aver sostenuto o finanziato dette persone ed attività, anche mediante i proventi della criminalità organizzata, compresi la produzione e il traffico di stupefacenti e loro precursori provenienti dal Mali o transitanti nel suo territorio, la tratta di persone e il traffico di migranti, il contrabbando e il traffico di armi, come pure il traffico di beni culturali, nonché per aver pianificato, diretto o eseguito in Mali atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, inclusi quelli che prevedono attacchi contro civili, tra cui donne e bambini, mediante atti di violenza (inclusi uccisioni, mutilazioni, tortura, stupri e altre forme di violenza sessuale), rapimenti, sparizioni forzate, trasferimenti forzati o attacchi contro scuole, ospedali, luoghi di culto o luoghi in cui i civili cercano rifugio.

Mahamadou Ag Rhissa, alias Mohamed Talhandak, è un uomo d'affari influente nella regione di Kidal, nonché membro dell'Haut conseil pour l'unicité de l'Azawad (HCUA). Nel 2016 ha rappresentato la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA) in occasione delle riunioni tenutesi a Bamako concernenti l'attuazione dell'accordo di pace e riconciliazione del 2015.

Ag Rhissa ha partecipato al traffico di petrolio tra Algeria e Kidal ed è giunto a controllare il traffico di migranti attraverso la città di frontiera di Talhandak. Dalle testimonianze dei migranti sono emersi gli abusi praticati da Ag Rhissa, tra cui lavori forzati, punizioni corporali e prigionia. Ag Rhissa si è reso responsabile di favoreggiamento dello sfruttamento sessuale di almeno due donne fatte prigioniere, che sono state liberate solo a seguito del pagamento di 150 000-175 000 CFA (300-350 USD).

Il 1o ottobre 2017 le forze dell'operazione Barkhane hanno fatto irruzione in due delle sue abitazioni nella zona di Kidal per sospette relazioni con reti terroristiche. Ag Rhissa è stato arrestato e trattenuto per breve tempo. Il 4 novembre 2017 avrebbe partecipato a una riunione di un gruppo terroristico armato nella regione di confine tra Mali e Algeria.

In quanto rappresentante ufficiale della CMA nel processo di pace, il coinvolgimento di Ag Rhissa con gruppi terroristici e con la criminalità organizzata e la sua partecipazione a violazioni dei diritti umani pregiudicano l'attuazione dell'accordo e compromettono la credibilità dell'HCUA quale partner nei negoziati.

3.   Mohamed OUSMANE MOHAMEDOUNE (alias: a) Ousmane Mahamadou; b) Mohamed Ousmane)

Titolo: Cheikh

Data di nascita: 16 aprile 1972

Luogo di nascita: Mali

Cittadinanza: maliana

Data della designazione ONU: 20 dicembre 2018

Altre informazioni: Sesso: maschile. Descrizione fisica: occhi: marroni; capelli: neri. Numero di telefono: +223 60 36 01 01. Lingua/e parlata/e: arabo e francese. Segni particolari: occhiali.

Informazioni supplementari

Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune è stato inserito nell'elenco il 20 dicembre 2018 a norma dei punti 1 e 3 della risoluzione 2374 (2017) per azioni che ostacolano, anche mediante un ritardo prolungato, o che compromettono l'attuazione dell'accordo, e per il suo coinvolgimento nella pianificazione, direzione, promozione o esecuzione di attacchi contro: i) le varie entità menzionate nell'accordo, incluse le istituzioni locali, regionali e statali, le pattuglie comuni e le forze di sicurezza e difesa del Mali; ii) le forze di pace della MINUSMA e altro personale delle Nazioni Unite o associato, inclusi i membri del gruppo di esperti; iii) le forze di sicurezza internazionali, inclusa la FC-G5S, le missioni dell'Unione europea e le forze francesi.

Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune (di seguito Mohamed Ousmane) è il segretario generale della Coalition pour le Peuple de l'Azawad (CPA), nata nel 2014 come gruppo scissionista del Mouvement National de Libération de l'Azawad (MNLA). Mohamed Ousmane ha assunto la leadership della CPA nel giugno 2015 e a partire dal 2016 ha creato diverse basi militari e punti di controllo nella regione di Timbuctù, in particolare a Soumpi e Echel.

Nel 2017 e 2018 il capo di Stato maggiore di Mohamed Ousmane e altri elementi armati della CPA cono stati coinvolti in attacchi letali contro le forze armate e di sicurezza maliane nella zona di Soumpi. Gli attacchi sono stati rivendicati da Jamaat Nosrat al Islam wal Muslimin (JNIM), un gruppo terroristico guidato da Iyad Ag Ghali, inserito nell'elenco di sanzioni contro l'ISIL/Al-Qaeda predisposto e aggiornato ai sensi delle risoluzioni 1267/1989/2253 del Consiglio di sicurezza.

Mohamed Ousmane ha altresì fondato - nel 2017 - e presieduto una più ampia alleanza di gruppi scissionisti, la Coalition des Mouvements de l'Entente (CME). Il 30 aprile 2018 Mohamed Ousmane ha organizzato a Tinaouker, nella regione di Gao, il primo congresso della CME, nel corso del quale è stato nominato portavoce. Durante il congresso istitutivo la CME ha minacciato apertamente in una dichiarazione ufficiale l'attuazione dell'accordo di pace e riconciliazione in Mali.

La CME ha inoltre partecipato ad azioni tese a ostacolare, ritardandola, l'attuazione dell'accordo, attraverso pressioni nei confronti del governo maliano e della comunità internazionale con l'obiettivo di imporre la CME nei vari meccanismi istituiti dall'accordo.

B.   Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 2, paragrafo 1


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

10.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 8/34


DECISIONE N. 1/2018 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA

del 12 dicembre 2018

che approva la proroga di due anni delle priorità del partenariato UE-Giordania [2019/30]

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra («accordo»),

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, è stato firmato il 24 novembre 1997 ed è entrato in vigore il 1o maggio 2002.

(2)

L'articolo 91 dell'accordo conferisce al Consiglio di associazione il potere di adottare adeguate decisioni per conseguire gli obiettivi dell'accordo.

(3)

A norma dell'articolo 101 dell'accordo, le parti devono adottare qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro a norma dell'accordo e adoperarsi per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'accordo.

(4)

Con la decisione n. 1/2016 del 19 dicembre 2016, il consiglio di associazione ha concordato le priorità del partenariato UE-Giordania per il periodo 2016-2018 nell'intento di consolidare il partenariato per sostenere e rafforzare la resilienza e la stabilità della Giordania cercando nel contempo di affrontare anche l'impatto del protrarsi del conflitto in Siria.

(5)

In base a un riesame delle priorità del partenariato UE-Giordania, le parti hanno convenuto che le priorità del partenariato concordate nel 2016 dovrebbero essere prorogate fino alla fine del 2020, e che le priorità del partenariato e il patto UE-Giordania ad esse allegato potranno essere ulteriormente riveduti, se del caso, nel periodo 2019-2020.

(6)

L'articolo 10 del regolamento interno del consiglio di associazione prevede che tra una riunione e l'altra possano essere adottate decisioni mediante procedura scritta, con l'accordo di entrambe le parti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il consiglio di associazione, agendo mediante procedura scritta, decide che le priorità del partenariato UE-Giordania allegate alla sua decisione n. 1/2016 del 19 dicembre 2016 sono prorogate fino al 31 dicembre 2020.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2018

Per il consiglio di associazione

La presidente

F. MOGHERINI


10.1.2019   

IT

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L 8/35


DECISIONE N. 4/2018 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE

del 17 dicembre 2018

che concede il discarico al direttore del Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) per l'esecuzione dei bilanci del Centro per gli esercizi 2013-2016 [2019/31]

Il COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

Vista la decisione n. 5/2004 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

Vista la decisione n. 1/2016 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

Vista la decisione n. 3/2016 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 3 della decisione n. 3/2016 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, a decorrere dal 1o gennaio 2017, la personalità giuridica del CSI dovrebbe essere mantenuta unicamente ai fini della liquidazione del CSI. Durante la fase passiva, i compiti del consiglio di amministrazione del CSI si dovrebbero limitare all'approvazione della relazione di chiusura, all'adozione dei conti relativi alla fase di chiusura e alla trasmissione della proposta di discarico al Comitato degli ambasciatori ACP-UE perché adotti una decisione in merito. Il consiglio di amministrazione del CSI cesserebbe di esistere alla data della decisione del Comitato degli ambasciatori ACP-UE relativa alla proposta di discarico.

(2)

Con lettera del 13 novembre 2018 il presidente del consiglio di amministrazione del CSI ha presentato una proposta di discarico al Comitato degli ambasciatori ACP-UE, accompagnata da uno stato finanziario e da un parere di audit senza riserve riguardante gli esercizi 2013-2016.

(3)

Le entrate del Centro inerenti agli esercizi 2013-2016 sono principalmente costituite da contributi del Fondo europeo di sviluppo pari a un importo di 31 938 501,02 EUR.

(4)

Sulla base degli stati finanziari e delle relazioni di revisione legale del CSI per gli esercizi 2013-2016, l'esecuzione globale del bilancio del Centro da parte del suo direttore per gli esercizi menzionati consente di concedere a quest'ultimo il discarico per l'esecuzione di tali bilanci,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

Il Comitato degli ambasciatori ACP-UE, sulla base delle relazioni dei revisori per gli esercizi 2013-2016, dei bilanci finanziari e dei conti delle entrate e delle spese per lo stesso periodo, concede il discarico al direttore del Centro per lo sviluppo delle imprese per l'esecuzione dei bilanci del Centro per gli esercizi 2013-2016.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2018.

Per il Comitato degli ambasciatori ACP-UE

Il presidente

N. MARSCHIK


(1)  GU L 70 del 9.3.2006, pag. 52.

(2)  GU L 72 del 17.3.2016, pag. 59.

(3)  GU L 192 del 16.7.2016, pag. 77.


10.1.2019   

IT

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L 8/36


DECISIONE N. 5/2018 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE

del 17 dicembre 2018

recante nomina dei membri del consiglio di amministrazione del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale (CTA) [2019/32]

Il COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5 dell'allegato III,

vista la decisione n. 5/2013 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 7 novembre 2013, relativa allo statuto del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale (CTA) (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, dell'allegato,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 5, paragrafo 4, dello statuto del CTA prevede che i membri del consiglio di amministrazione del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale (CTA) siano nominati dal Comitato degli ambasciatori ACP-UE, secondo le procedure stabilite da quest'ultimo, per un periodo massimo di cinque anni, con un riesame intermedio.

(2)

Conformemente alla decisione n. 4/2016 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 30 settembre 2016, recante nomina di un membro del consiglio di amministrazione del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA) (3), il 6 novembre 2018 scadrà il mandato di cinque membri del consiglio di amministrazione.

(3)

L'accordo di partenariato ACP-UE scadrà il 29 febbraio 2020, conformemente all'articolo 95, paragrafo 1, dell'accordo stesso. Pertanto, è opportuno nominare tre nuovi membri del consiglio di amministrazione e rinominare due membri del consiglio di amministrazione per il periodo restante prima della scadenza dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1)   Il prof. Augusto Manuel CORREIA e la sig.ra Helena JOHANSSON sono rinominati membri del consiglio di amministrazione del CTA fino al 29 febbraio 2020.

2)   Sono nominati membri del consiglio di amministrazione del CTA:

sig. David HUNTER,

sig. Abel KPAWILINA-NAMKOISSE,

dott. Boitshoko NTSHABELE.

Articolo 2

Fatte salve le decisioni successive che il Comitato degli ambasciatori ACP-UE potrebbe essere indotto ad adottare nell'ambito delle sue prerogative, il consiglio di amministrazione del CTA è così composto:

prof. Augusto Manuel CORREIA,

sig. David HUNTER,

sig.ra Helena JOHANSSON,

sig. Abel KPAWILINA-NAMKOISSE,

dott. Boitshoko NTSHABELE, e

sig.ra Frederike PRAASTERINK,

il cui mandato scadrà il 29 febbraio 2020.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2018.

Per il Comitato degli ambasciatori ACP-UE

Il presidente

N. MARSCHIK


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  GU L 309 del 19.11.2013, pag. 50.

(3)  GU L 278 del 14.10.2016, pag. 50.


Rettifiche

10.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 8/38


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1605 del Consiglio, del 25 ottobre 2018, che attua il regolamento (UE) 2015/1755 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 268 del 26 ottobre 2018 )

Pagina 19, tabella, sotto la voce «Nome»:

anziché:

«Mathias/Joseph NIYONZIMA»

leggasi:

«Mathias-Joseph NIYONZIMA»


10.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 8/38


Rettifica della decisione (PESC) 2018/1612 del Consiglio, del 25 ottobre 2018, che modifica la decisione (PESC) 2015/1763 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 268 del 26 ottobre 2018 )

Pagina 50, tabella, sotto la voce «Nome»:

anziché:

«Mathias/Joseph NIYONZIMA»

leggasi:

«Mathias-Joseph NIYONZIMA»


10.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 8/38


Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1921 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/191/UE che autorizza la Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 311 del 7 dicembre 2018 )

Pagina 36, considerando 9:

anziché:

«È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/191/UE,»

leggasi:

«È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2015/2429,».

Pagina 37, articolo 1:

anziché:

«L'articolo 6 della decisione di esecuzione 2013/191/UE è sostituito dal seguente:

…»

leggasi:

«L'articolo 6 della decisione di esecuzione (UE) 2015/2429 è sostituito dal seguente:

…».