ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 8 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
62° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento di esecuzione (UE) 2019/27 della Commissione, del 19 dicembre 2018, recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) |
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DECISIONI |
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ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
10.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 8/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/27 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2018
recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 27, paragrafo 1, l'articolo 62, paragrafi 14 e 15, l'articolo 72, paragrafo 5, e l'articolo 74, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (2) stabilisce norme dettagliate relative a determinate licenze di piloti e alla conversione delle licenze nazionali di piloti e di ingegneri di volo in licenze di piloti, nonché le condizioni per il riconoscimento di licenze dei paesi terzi. Esso stabilisce inoltre norme per i certificati medici dei piloti e le condizioni per la conversione dei certificati medici nazionali e la certificazione di esaminatori aeromedici, oltre a recare disposizioni sull'idoneità medica dell'equipaggio di cabina. |
(2) |
L'attuazione del regolamento (UE) n. 1178/2011 ha evidenziato che alcune sue disposizioni contengono errori di natura redazionale o sono ambigue. Ciò comporta problemi a livello di attuazione e difficoltà in relazione al mantenimento di un livello uniforme di sicurezza dell'aviazione civile in tutti gli Stati membri. È pertanto opportuno chiarire e rettificare tali disposizioni. |
(3) |
Nell'ambito delle visite di standardizzazione condotte dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia») e delle riunioni del gruppo di esperti medici organizzate dall'Agenzia, nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 1178/2011 sono state individuate diverse lacune che potrebbero avere ripercussioni sulla sicurezza e alle quali si dovrebbe pertanto porre rimedio. |
(4) |
In seguito all'incidente del volo Germanwings 9525 la task force sulla Germanwings, diretta dall'Agenzia, ha individuato diversi rischi per la sicurezza e ha formulato sei raccomandazioni volte ad attenuarli (3). Quattro di tali raccomandazioni, segnatamente la raccomandazione 2 sulla «Valutazione della salute mentale dell'equipaggio di condotta», la raccomandazione 3 sulla «Prevenzione dell'abuso di alcool e di altre sostanze psicoattive da parte dell'equipaggio di condotta», la raccomandazione 4 sulla «Formazione, sorveglianza e rete degli AME» e la raccomandazione 5 sulla «Creazione di un archivio europeo di dati aeromedici», riguardano modifiche delle norme in materia di certificazione medica del personale di bordo di cui al regolamento (UE) n. 1178/2011. È giunto il momento di intervenire in base alle suddette quattro raccomandazioni. |
(5) |
Le disposizioni del regolamento (UE) n. 1178/2011 in materia di requisiti medici ed esami aeromedici dovrebbero essere allineate con le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2015/340 della Commissione (4). |
(6) |
L'Agenzia ha presentato alla Commissione europea un progetto di norme di attuazione unitamente al suo parere n. 9/2016. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:
1) |
all'articolo 2 sono inseriti i seguenti punti 22 bis), 22 ter) e 22 quater):
|
2) |
l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento; |
3) |
l'allegato VI è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).
(3) http://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/modes/air/news/doc/2015-07-17-germanwings-report/germanwings-task-force-final-report.pdf
(4) Regolamento (UE) 2015/340 della Commissione, del 20 febbraio 2015, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione (GU L 63 del 6.3.2015, pag. 1).
ALLEGATO I
L'allegato IV del regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:
1) |
le sottoparti A e B sono sostituite dalle seguenti: «SOTTOPARTE A REQUISITI GENERALI SEZIONE 1 Disposizioni generali MED.A.001 Autorità competente Ai fini del presente allegato (Parte medica), l'autorità competente è:
MED.A.005 Ambito di applicazione Il presente allegato (Parte medica) stabilisce i requisiti per:
MED.A.010 Definizioni Ai fini del presente allegato (Parte medica) valgono le seguenti definizioni:
MED.A.015 Riservatezza medica Tutte le persone che intervengono in sede di esame, valutazione e certificazione di tipo aeromedico devono garantire che venga sempre rispettata la riservatezza medica. MED.A.020 Diminuzione dell'idoneità medica
MED.A.025 Obblighi di AeMC, AME, medici generici e specialisti di medicina del lavoro
SEZIONE 2 Requisiti per i certificati medici MED.A.030 Certificati medici
MED.A.035 Domanda di certificato medico
MED.A.040 Rilascio, rinnovo e ripristino dei certificati medici
MED.A.045 Validità, rinnovo e ripristino dei certificati medici
MED.A.046 Sospensione o revoca dei certificati medici
MED.A.050 Rinvio
SOTTOPARTE B REQUISITI PER I CERTIFICATI MEDICI DEI PILOTI SEZIONE 1 Disposizioni generali MED.B.001 Limitazioni ai certificati medici
MED.B.005 Requisiti medici generali I richiedenti un certificato medico devono essere valutati conformemente ai requisiti medici dettagliati di cui alle sezioni 2 e 3. Essi devono essere inoltre giudicati non idonei qualora si trovino in una delle seguenti condizioni mediche che determini un grado di incapacità funzionale tale da interferire con l'esercizio sicuro dei privilegi della licenza per cui è stata presentata domanda, o che potrebbe rendere il richiedente improvvisamente incapace di esercitare tali privilegi:
SEZIONE 2 Requisiti medici per i certificati medici di classe 1 e 2 MED.B.010 Apparato cardiovascolare
MED.B.015 Apparato respiratorio
MED.B.020 Apparato digerente
MED.B.025 Sistemi metabolico ed endocrino
MED.B.030 Ematologia
MED.B.035 Apparato genito-urinario
MED.B.040 Malattie infettive
MED.B.045 Ostetricia e ginecologia
MED.B.050 Apparato muscolo-scheletrico
MED.B.055 Salute mentale
MED.B.065 Neurologia
MED.B.070 Apparato visivo
MED.B.075 Percezione dei colori
MED.B.080 Otorinolaringoiatria (ORL)
MED.B.085 Dermatologia I richiedenti devono essere giudicati non idonei qualora siano affetti da malattie dermatologiche conclamate che possano compromettere l'esercizio sicuro dei privilegi della licenza. MED.B.090 Oncologia
SEZIONE 3 Requisiti specifici per i certificati medici LAPL MED.B.095 Valutazioni ed esami medici dei richiedenti certificati medici LAPL
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2) |
la sottoparte D è sostituita dalla seguente: «SOTTOPARTE D ESAMINATORI AEROMEDICI, MEDICI GENERICI, SPECIALISTI DI MEDICINA DEL LAVORO SEZIONE 1 Esaminatori aeromedici MED.D.001 Privilegi
MED.D.005 Domanda
MED.D.010 Requisiti per il rilascio di un certificato di AME Affinché possa essere rilasciato loro un certificato di AME, i richiedenti devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:
MED.D.011 Privilegi dei titolari del certificato di AME Attraverso il rilascio di un certificato di AME, al titolare sono riconosciuti i privilegi relativi al rilascio iniziale, al rinnovo e al ripristino di tutti i seguenti certificati:
MED.D.015 Requisiti per l'estensione dei privilegi Qualora soddisfino tutte le condizioni che seguono, ai richiedenti deve essere rilasciato un certificato di AME che estenda i relativi privilegi al rinnovo e al ripristino di certificati medici di classe 1:
MED.D.020 Corsi di formazione in medicina aeronautica
MED.D.025 Modifiche al certificato di AME
MED.D.030 Validità dei certificati di AME Un certificato di AME è valido per un periodo di tre anni, a meno che l'autorità competente non decida di ridurre tale periodo per motivi debitamente giustificati connessi al singolo caso. Su domanda del titolare, il certificato deve essere:
SEZIONE 2 Medici generici MED.D.035 Requisiti per i medici generici I medici generici (GMP) possono svolgere la funzione di AME per il rilascio di certificati medici LAPL qualora soddisfino tutte le seguenti condizioni:
SEZIONE 3 Specialisti di medicina del lavoro MED.D.040 Requisiti per gli specialisti di medicina del lavoro Negli Stati membri in cui l'autorità competente è certa che le prescrizioni del sistema sanitario nazionale applicabili agli specialisti di medicina del lavoro (OHMP) sono tali da garantire il rispetto delle prescrizioni del presente allegato (Parte medica) applicabili agli specialisti di medicina del lavoro, questi ultimi possono effettuare valutazioni aeromediche dell'equipaggio di cabina, purché:
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ALLEGATO II
Nell'allegato VI, capitolo MED, sezione I, del regolamento (UE) n. 1178/2011, è aggiunto il seguente punto:
«ARA.MED.160 Scambio di informazioni in merito ai certificati medici attraverso un archivio centrale.
a) |
L'Agenzia istituisce e gestisce un archivio centrale, l'archivio europeo di dati aeromedici («European Aero-Medical Repository» - EAMR). |
b) |
Ai fini della certificazione e sorveglianza medica dei richiedenti certificati medici di classe 1 e dei titolari di tali certificati, nonché ai fini della sorveglianza degli AME e degli AeMC, le persone di cui alla lettera c) devono scambiarsi le seguenti informazioni attraverso l'EAMR:
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c) |
Ai fini della lettera b), le seguenti persone devono avere accesso all'EAMR e alle informazioni ivi contenute:
L'Agenzia e le autorità nazionali competenti possono inoltre consentire l'accesso all'EAMR e alle informazioni ivi contenute ad altre persone, ove necessario al fine di garantire il corretto funzionamento dell'EAMR, in particolare la sua manutenzione tecnica. In tal caso l'Agenzia o l'autorità nazionale competente interessata deve provvedere affinché dette persone siano debitamente autorizzate e qualificate, il loro accesso rimanga limitato a quanto necessario per le finalità per cui l'accesso è stato consentito e abbiano preventivamente ricevuto una formazione sulla legislazione pertinente in materia di protezione dei dati personali e sulle relative garanzie. Ogniqualvolta un'autorità competente consenta tale accesso a una persona, ne deve informare preventivamente l'Agenzia. |
d) |
Subito dopo aver esaminato un richiedente un certificato di classe 1 o un titolare di tale certificato le autorità competenti per il rilascio delle licenze, gli AME e gli AeMC di cui alla lettera c) devono sempre inserire i dati di cui alla lettera b) nell'EAMR o, se necessario, aggiornare tali dati. |
e) |
Qualora i dati costituiscano dati personali quali definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 45/2001 (1) i suddetti soggetti devono informare preventivamente il richiedente il certificato di classe 1 o il titolare di tale certificato di ogni inserimento o aggiornamento dei dati. |
f) |
L'Agenzia deve garantire l'integrità e la sicurezza dell'EAMR e delle informazioni ivi contenute attraverso un'adeguata infrastruttura informatica. Essa deve stabilire e applicare, d'intesa con le autorità nazionali competenti, i protocolli e le misure tecnologiche necessarie a garantire che ogni accesso all'EAMR e alle informazioni ivi contenute sia legale e sicuro. |
g) |
L'Agenzia deve garantire che ogni informazione contenuta nell'EAMR sia cancellata dopo dieci anni. Tale periodo deve essere calcolato a partire dalla data di scadenza dell'ultimo certificato di classe 1 rilasciato al richiedente o al titolare interessato oppure, se posteriore, a partire dalla data dell'ultimo inserimento o aggiornamento di dati relativi a tale richiedente o titolare. |
h) |
L'Agenzia deve garantire che i richiedenti certificati medici di classe 1 o i titolari di tali certificati abbiano accesso alle informazioni che li riguardano contenute nell'EAMR e che siano a conoscenza di poter ottenere la rettifica o la cancellazione di tali informazioni. Le autorità competenti per il rilascio delle licenze devono valutare tali richieste e, ove ritengano che le informazioni in questione siano erronee o non necessarie per le finalità di cui alla lettera b), devono garantirne la rettifica o la cancellazione.» |
(1) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
DECISIONI
10.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 8/27 |
DECISIONE (UE) 2019/28 DEL CONSIGLIO
del 10 dicembre 2018
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in merito alla proroga di due anni delle priorità del partenariato UE-Giordania
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra («accordo») è stato firmato il 24 novembre 1997 ed è entrato in vigore il 1 o maggio 2002 (1). |
(2) |
In base a un riesame delle priorità del partenariato UE-Giordania adottate dal consiglio di associazione il 19 dicembre 2016, le parti ne hanno ribadito la validità quale documento di riferimento per consolidare ulteriormente il partenariato. |
(3) |
A norma dell'articolo 91 dell'accordo, il consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni per conseguire gli obiettivi dell'accordo. |
(4) |
Il consiglio di associazione deve adottare la decisione relativa alla proroga di due anni delle priorità del partenariato UE-Giordania fino alla fine del 2020 mediante procedura scritta. |
(5) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel consiglio di associazione, poiché la decisione prevista vincolerà l'Unione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in merito alla proroga di due anni delle priorità del partenariato UE-Giordania si basa sul progetto di decisione del consiglio di associazione UE-Giordania accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2018
Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI
(1) Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra (GU L 129 del 15.5.2002, pag. 3).
ALLEGATO
DECISIONE N. 1/2018 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA
del …
che approva la proroga di due anni delle priorità del partenariato UE-Giordania
IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA,
visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra («accordo»),
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, è stato firmato il 24 novembre 1997 ed è entrato in vigore il 1o maggio 2002. |
(2) |
L'articolo 91 dell'accordo conferisce al Consiglio di associazione il potere di adottare adeguate decisioni per conseguire gli obiettivi dell'accordo. |
(3) |
A norma dell'articolo 101 dell'accordo, le parti devono adottare qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro a norma dell'accordo e adoperarsi per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'accordo. |
(4) |
Con la decisione n. 1/2016 del 19 dicembre 2016, il consiglio di associazione ha concordato le priorità del partenariato UE-Giordania per il periodo 2016-2018 nell'intento di consolidare il partenariato per sostenere e rafforzare la resilienza e la stabilità della Giordania cercando nel contempo di affrontare anche l'impatto del protrarsi del conflitto in Siria. |
(5) |
In base a un riesame delle priorità del partenariato UE-Giordania, le parti hanno convenuto che le priorità del partenariato concordate nel 2016 dovrebbero essere prorogate fino alla fine del 2020, e che le priorità del partenariato e il patto UE-Giordania ad esse allegato potranno essere ulteriormente riveduti, se del caso, nel periodo 2019-2020. |
(6) |
L'articolo 10 del regolamento interno del consiglio di associazione prevede che tra una riunione e l'altra possano essere adottate decisioni mediante procedura scritta, con l'accordo di entrambe le parti, |
DECIDE:
Articolo 1
Il consiglio di associazione, agendo mediante procedura scritta, decide che le priorità del partenariato UE-Giordania allegate alla sua decisione n. 1/2016 del 19 dicembre 2016 sono prorogate fino al 31 dicembre 2020.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a …, il ….
Per il consiglio di associazione
Il presidente
10.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 8/30 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2019/29 DEL CONSIGLIO
del 9 gennaio 2019
che attua la decisione (PESC) 2017/1775 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione (PESC) 2017/1775 del Consiglio, del 28 settembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali (1), in particolare l'articolo 3,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 28 settembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1775. |
(2) |
Il 20 dicembre 2018 il comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma del punto 9 della risoluzione 2374 (2017) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha aggiunto tre persone all'elenco delle persone soggette al divieto di viaggio di cui alla risoluzione 2374 (2017), punti da 1 a 3. |
(3) |
È opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione (PESC) 2017/1775, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione (PESC) 2017/1775 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2019
Per il Consiglio
Il presidente
G. CIAMBA
ALLEGATO
A. Elenco delle persone di cui all'articolo 1, paragrafo 1
1. Ahmoudou AG ASRIW (alias: a) Amadou Ag Isriw; b) Ahmedou; c) Ahmadou; d) Isrew; e) Isereoui; f) Isriou)
Data di nascita: 1o gennaio 1982
Cittadinanza: maliana
Indirizzo: a) Mali; b) Amassine, Mali (ubicazione precedente)
Data della designazione ONU: 20 dicembre 2018
Altre informazioni: Sesso: maschile. Presumibilmente arrestato in Niger nell'ottobre 2016. Pagina Web: https://www.youtube.com/channel/UCu2efaIUosqEu1HEBs2zJIw
Informazioni supplementari
Ahmoudou Ag Asriw è stato inserito nell'elenco il 20 dicembre 2018 a norma dei punti 1 e 3 della risoluzione 2374 (2017) per aver partecipato alle ostilità in violazione dell'accordo e per aver agito per conto di, a nome di o sotto la direzione di persone ed entità di cui al punto 8, lettere a) e b), della risoluzione 2374 (2017), oppure per aver sostenuto o finanziato dette persone ed entità, anche mediante i proventi della criminalità organizzata, compresi la produzione e il traffico di stupefacenti e loro precursori provenienti dal Mali o transitanti nel suo territorio, la tratta di persone e il traffico di migranti, il contrabbando e il traffico di armi, come pure il traffico di beni culturali.
Ahmoudou Ag Asriw è un alto comandante del Groupe autodéfense touareg Imghad et alliés (GATIA) e in tale veste è stato coinvolto, almeno dall'ottobre 2016, nella conduzione di convogli di droga nel Mali settentrionale nonché nelle violazioni del cessate il fuoco avvenute nella regione di Kidal nel luglio 2017 e nell'aprile 2018.
Nell'aprile 2018 Asriw, insieme a un membro della piattaforma Mouvement arabe de l'Azawad (MAA), ha guidato un convoglio che trasportava 4 tonnellate di resina di cannabis da Tabankort, attraverso Ammasine, nella regione di Kidal, verso il Niger. Il convoglio è stato attaccato da membri della Coordination des Mouvements de l'Azawad e da assalitori non identificati provenienti dal Niger. Tre combattenti sono stati uccisi nel corso degli scontri che ne sono seguiti.
In tale contesto, motivato dalla concorrenza per la conduzione dei convogli di droga, Asriw ha partecipato alle ostilità in violazione dell'accordo di pace e riconciliazione in Mali del 2015. Inoltre, è altamente probabile che il coinvolgimento di Asriw nel traffico di droga finanzi le sue operazioni militari, comprese le violazioni del cessate il fuoco.
2. Mahamadou AG RHISSA (alias: Mohamed Talhandak)
Data di nascita: 1o gennaio 1983
Cittadinanza: maliana
Indirizzo: Kidal, Mali
Data della designazione ONU: 20 dicembre 2018
Altre informazioni: Sesso: maschile. Il 1o ottobre 2017 le forze francesi hanno fatto irruzione nella sua abitazione arrestando Ag Rhissa e sei familiari.
Informazioni supplementari
Mahamadou Ag Rhissa è stato inserito nell'elenco il 20 dicembre 2018 a norma dei punti 1 e 3 della risoluzione 2374 (2017) per aver compiuto azioni che ostacolano, anche mediante un ritardo prolungato, o che compromettono l'attuazione dell'accordo, per aver agito per conto di, a nome di o sotto la direzione di persone ed entità di cui al punto 8, lettere a) e b), della risoluzione 2374 (2017), oppure per aver sostenuto o finanziato dette persone ed attività, anche mediante i proventi della criminalità organizzata, compresi la produzione e il traffico di stupefacenti e loro precursori provenienti dal Mali o transitanti nel suo territorio, la tratta di persone e il traffico di migranti, il contrabbando e il traffico di armi, come pure il traffico di beni culturali, nonché per aver pianificato, diretto o eseguito in Mali atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, inclusi quelli che prevedono attacchi contro civili, tra cui donne e bambini, mediante atti di violenza (inclusi uccisioni, mutilazioni, tortura, stupri e altre forme di violenza sessuale), rapimenti, sparizioni forzate, trasferimenti forzati o attacchi contro scuole, ospedali, luoghi di culto o luoghi in cui i civili cercano rifugio.
Mahamadou Ag Rhissa, alias Mohamed Talhandak, è un uomo d'affari influente nella regione di Kidal, nonché membro dell'Haut conseil pour l'unicité de l'Azawad (HCUA). Nel 2016 ha rappresentato la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA) in occasione delle riunioni tenutesi a Bamako concernenti l'attuazione dell'accordo di pace e riconciliazione del 2015.
Ag Rhissa ha partecipato al traffico di petrolio tra Algeria e Kidal ed è giunto a controllare il traffico di migranti attraverso la città di frontiera di Talhandak. Dalle testimonianze dei migranti sono emersi gli abusi praticati da Ag Rhissa, tra cui lavori forzati, punizioni corporali e prigionia. Ag Rhissa si è reso responsabile di favoreggiamento dello sfruttamento sessuale di almeno due donne fatte prigioniere, che sono state liberate solo a seguito del pagamento di 150 000-175 000 CFA (300-350 USD).
Il 1o ottobre 2017 le forze dell'operazione Barkhane hanno fatto irruzione in due delle sue abitazioni nella zona di Kidal per sospette relazioni con reti terroristiche. Ag Rhissa è stato arrestato e trattenuto per breve tempo. Il 4 novembre 2017 avrebbe partecipato a una riunione di un gruppo terroristico armato nella regione di confine tra Mali e Algeria.
In quanto rappresentante ufficiale della CMA nel processo di pace, il coinvolgimento di Ag Rhissa con gruppi terroristici e con la criminalità organizzata e la sua partecipazione a violazioni dei diritti umani pregiudicano l'attuazione dell'accordo e compromettono la credibilità dell'HCUA quale partner nei negoziati.
3. Mohamed OUSMANE MOHAMEDOUNE (alias: a) Ousmane Mahamadou; b) Mohamed Ousmane)
Titolo: Cheikh
Data di nascita: 16 aprile 1972
Luogo di nascita: Mali
Cittadinanza: maliana
Data della designazione ONU: 20 dicembre 2018
Altre informazioni: Sesso: maschile. Descrizione fisica: occhi: marroni; capelli: neri. Numero di telefono: +223 60 36 01 01. Lingua/e parlata/e: arabo e francese. Segni particolari: occhiali.
Informazioni supplementari
Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune è stato inserito nell'elenco il 20 dicembre 2018 a norma dei punti 1 e 3 della risoluzione 2374 (2017) per azioni che ostacolano, anche mediante un ritardo prolungato, o che compromettono l'attuazione dell'accordo, e per il suo coinvolgimento nella pianificazione, direzione, promozione o esecuzione di attacchi contro: i) le varie entità menzionate nell'accordo, incluse le istituzioni locali, regionali e statali, le pattuglie comuni e le forze di sicurezza e difesa del Mali; ii) le forze di pace della MINUSMA e altro personale delle Nazioni Unite o associato, inclusi i membri del gruppo di esperti; iii) le forze di sicurezza internazionali, inclusa la FC-G5S, le missioni dell'Unione europea e le forze francesi.
Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune (di seguito Mohamed Ousmane) è il segretario generale della Coalition pour le Peuple de l'Azawad (CPA), nata nel 2014 come gruppo scissionista del Mouvement National de Libération de l'Azawad (MNLA). Mohamed Ousmane ha assunto la leadership della CPA nel giugno 2015 e a partire dal 2016 ha creato diverse basi militari e punti di controllo nella regione di Timbuctù, in particolare a Soumpi e Echel.
Nel 2017 e 2018 il capo di Stato maggiore di Mohamed Ousmane e altri elementi armati della CPA cono stati coinvolti in attacchi letali contro le forze armate e di sicurezza maliane nella zona di Soumpi. Gli attacchi sono stati rivendicati da Jamaat Nosrat al Islam wal Muslimin (JNIM), un gruppo terroristico guidato da Iyad Ag Ghali, inserito nell'elenco di sanzioni contro l'ISIL/Al-Qaeda predisposto e aggiornato ai sensi delle risoluzioni 1267/1989/2253 del Consiglio di sicurezza.
Mohamed Ousmane ha altresì fondato - nel 2017 - e presieduto una più ampia alleanza di gruppi scissionisti, la Coalition des Mouvements de l'Entente (CME). Il 30 aprile 2018 Mohamed Ousmane ha organizzato a Tinaouker, nella regione di Gao, il primo congresso della CME, nel corso del quale è stato nominato portavoce. Durante il congresso istitutivo la CME ha minacciato apertamente in una dichiarazione ufficiale l'attuazione dell'accordo di pace e riconciliazione in Mali.
La CME ha inoltre partecipato ad azioni tese a ostacolare, ritardandola, l'attuazione dell'accordo, attraverso pressioni nei confronti del governo maliano e della comunità internazionale con l'obiettivo di imporre la CME nei vari meccanismi istituiti dall'accordo.
B. Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 2, paragrafo 1
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
10.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 8/34 |
DECISIONE N. 1/2018 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA
del 12 dicembre 2018
che approva la proroga di due anni delle priorità del partenariato UE-Giordania [2019/30]
IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA,
visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra («accordo»),
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, è stato firmato il 24 novembre 1997 ed è entrato in vigore il 1o maggio 2002. |
(2) |
L'articolo 91 dell'accordo conferisce al Consiglio di associazione il potere di adottare adeguate decisioni per conseguire gli obiettivi dell'accordo. |
(3) |
A norma dell'articolo 101 dell'accordo, le parti devono adottare qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro a norma dell'accordo e adoperarsi per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'accordo. |
(4) |
Con la decisione n. 1/2016 del 19 dicembre 2016, il consiglio di associazione ha concordato le priorità del partenariato UE-Giordania per il periodo 2016-2018 nell'intento di consolidare il partenariato per sostenere e rafforzare la resilienza e la stabilità della Giordania cercando nel contempo di affrontare anche l'impatto del protrarsi del conflitto in Siria. |
(5) |
In base a un riesame delle priorità del partenariato UE-Giordania, le parti hanno convenuto che le priorità del partenariato concordate nel 2016 dovrebbero essere prorogate fino alla fine del 2020, e che le priorità del partenariato e il patto UE-Giordania ad esse allegato potranno essere ulteriormente riveduti, se del caso, nel periodo 2019-2020. |
(6) |
L'articolo 10 del regolamento interno del consiglio di associazione prevede che tra una riunione e l'altra possano essere adottate decisioni mediante procedura scritta, con l'accordo di entrambe le parti, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il consiglio di associazione, agendo mediante procedura scritta, decide che le priorità del partenariato UE-Giordania allegate alla sua decisione n. 1/2016 del 19 dicembre 2016 sono prorogate fino al 31 dicembre 2020.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2018
Per il consiglio di associazione
La presidente
F. MOGHERINI
10.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 8/35 |
DECISIONE N. 4/2018 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE
del 17 dicembre 2018
che concede il discarico al direttore del Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) per l'esecuzione dei bilanci del Centro per gli esercizi 2013-2016 [2019/31]
Il COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,
Vista la decisione n. 5/2004 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,
Vista la decisione n. 1/2016 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,
Vista la decisione n. 3/2016 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 3 della decisione n. 3/2016 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, a decorrere dal 1o gennaio 2017, la personalità giuridica del CSI dovrebbe essere mantenuta unicamente ai fini della liquidazione del CSI. Durante la fase passiva, i compiti del consiglio di amministrazione del CSI si dovrebbero limitare all'approvazione della relazione di chiusura, all'adozione dei conti relativi alla fase di chiusura e alla trasmissione della proposta di discarico al Comitato degli ambasciatori ACP-UE perché adotti una decisione in merito. Il consiglio di amministrazione del CSI cesserebbe di esistere alla data della decisione del Comitato degli ambasciatori ACP-UE relativa alla proposta di discarico. |
(2) |
Con lettera del 13 novembre 2018 il presidente del consiglio di amministrazione del CSI ha presentato una proposta di discarico al Comitato degli ambasciatori ACP-UE, accompagnata da uno stato finanziario e da un parere di audit senza riserve riguardante gli esercizi 2013-2016. |
(3) |
Le entrate del Centro inerenti agli esercizi 2013-2016 sono principalmente costituite da contributi del Fondo europeo di sviluppo pari a un importo di 31 938 501,02 EUR. |
(4) |
Sulla base degli stati finanziari e delle relazioni di revisione legale del CSI per gli esercizi 2013-2016, l'esecuzione globale del bilancio del Centro da parte del suo direttore per gli esercizi menzionati consente di concedere a quest'ultimo il discarico per l'esecuzione di tali bilanci, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
Il Comitato degli ambasciatori ACP-UE, sulla base delle relazioni dei revisori per gli esercizi 2013-2016, dei bilanci finanziari e dei conti delle entrate e delle spese per lo stesso periodo, concede il discarico al direttore del Centro per lo sviluppo delle imprese per l'esecuzione dei bilanci del Centro per gli esercizi 2013-2016.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2018.
Per il Comitato degli ambasciatori ACP-UE
Il presidente
N. MARSCHIK
(1) GU L 70 del 9.3.2006, pag. 52.
10.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 8/36 |
DECISIONE N. 5/2018 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE
del 17 dicembre 2018
recante nomina dei membri del consiglio di amministrazione del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale (CTA) [2019/32]
Il COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,
visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5 dell'allegato III,
vista la decisione n. 5/2013 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 7 novembre 2013, relativa allo statuto del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale (CTA) (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, dell'allegato,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 5, paragrafo 4, dello statuto del CTA prevede che i membri del consiglio di amministrazione del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale (CTA) siano nominati dal Comitato degli ambasciatori ACP-UE, secondo le procedure stabilite da quest'ultimo, per un periodo massimo di cinque anni, con un riesame intermedio. |
(2) |
Conformemente alla decisione n. 4/2016 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 30 settembre 2016, recante nomina di un membro del consiglio di amministrazione del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA) (3), il 6 novembre 2018 scadrà il mandato di cinque membri del consiglio di amministrazione. |
(3) |
L'accordo di partenariato ACP-UE scadrà il 29 febbraio 2020, conformemente all'articolo 95, paragrafo 1, dell'accordo stesso. Pertanto, è opportuno nominare tre nuovi membri del consiglio di amministrazione e rinominare due membri del consiglio di amministrazione per il periodo restante prima della scadenza dell'accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1) Il prof. Augusto Manuel CORREIA e la sig.ra Helena JOHANSSON sono rinominati membri del consiglio di amministrazione del CTA fino al 29 febbraio 2020.
2) Sono nominati membri del consiglio di amministrazione del CTA:
— |
sig. David HUNTER, |
— |
sig. Abel KPAWILINA-NAMKOISSE, |
— |
dott. Boitshoko NTSHABELE. |
Articolo 2
Fatte salve le decisioni successive che il Comitato degli ambasciatori ACP-UE potrebbe essere indotto ad adottare nell'ambito delle sue prerogative, il consiglio di amministrazione del CTA è così composto:
— |
prof. Augusto Manuel CORREIA, |
— |
sig. David HUNTER, |
— |
sig.ra Helena JOHANSSON, |
— |
sig. Abel KPAWILINA-NAMKOISSE, |
— |
dott. Boitshoko NTSHABELE, e |
— |
sig.ra Frederike PRAASTERINK, |
il cui mandato scadrà il 29 febbraio 2020.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2018.
Per il Comitato degli ambasciatori ACP-UE
Il presidente
N. MARSCHIK
(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
Rettifiche
10.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 8/38 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1605 del Consiglio, del 25 ottobre 2018, che attua il regolamento (UE) 2015/1755 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 268 del 26 ottobre 2018 )
Pagina 19, tabella, sotto la voce «Nome»:
anziché:
«Mathias/Joseph NIYONZIMA»
leggasi:
«Mathias-Joseph NIYONZIMA»
10.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 8/38 |
Rettifica della decisione (PESC) 2018/1612 del Consiglio, del 25 ottobre 2018, che modifica la decisione (PESC) 2015/1763 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 268 del 26 ottobre 2018 )
Pagina 50, tabella, sotto la voce «Nome»:
anziché:
«Mathias/Joseph NIYONZIMA»
leggasi:
«Mathias-Joseph NIYONZIMA»
10.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 8/38 |
Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1921 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/191/UE che autorizza la Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 311 del 7 dicembre 2018 )
Pagina 36, considerando 9:
anziché:
«È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/191/UE,»
leggasi:
«È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2015/2429,».
Pagina 37, articolo 1:
anziché:
«L'articolo 6 della decisione di esecuzione 2013/191/UE è sostituito dal seguente:
…»
leggasi:
«L'articolo 6 della decisione di esecuzione (UE) 2015/2429 è sostituito dal seguente:
…».