ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 334 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
61° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. Con la presente pubblicazione si chiude la serie L dell’anno 2018. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
31.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 334/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/2066 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2018
concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
È opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza per tener conto della prima edizione delle «Norme internazionali e delle pratiche raccomandate in materia di tutela dell'ambiente – regime di compensazione e riduzione del carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA)» (allegato16, volume IV, della convenzione di Chicago) adottata dal Consiglio ICAO in occasione della decima riunione della sua 214a sessione del 27 giugno 2018, che sono destinate ad essere applicate a partire dal 2019. |
(2) |
La completezza, coerenza, trasparenza e accuratezza del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra, in conformità alle disposizioni armonizzate istituite nel presente regolamento, sono fondamentali per il buon funzionamento del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra («EU ETS») introdotto dalla direttiva 2003/87/CE. |
(3) |
Nel terzo periodo di scambio del sistema EU ETS (2013-2020), gli operatori industriali, gli operatori aerei, i responsabili delle verifiche (in appresso «verificatori») e le autorità competenti hanno maturato esperienza in materia di monitoraggio e comunicazione a norma del regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (2). Questa esperienza ha evidenziato la necessità di migliorare, chiarire e semplificare gli obblighi di monitoraggio e di comunicazione al fine di favorire un'ulteriore armonizzazione e rendere il sistema più efficiente. Il regolamento (UE) n. 601/2012 è stato più volte modificato in modo sostanziale. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno sostituirlo. |
(4) |
È opportuno che la definizione di «biomassa» che figura nel presente regolamento sia coerente con le definizioni di «biomassa», «bioliquidi» e «biocarburanti» di cui all'articolo 2 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), in particolare perché il trattamento preferenziale per quanto concerne gli obblighi di restituzione delle quote nell'ambito del sistema EU ETS costituisce un «regime di sostegno», ai sensi dell'articolo 2, lettera k) e, di conseguenza, un sostegno finanziario ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva. |
(5) |
Per motivi di coerenza, è opportuno che al presente regolamento si applichino le definizioni contenute nella decisione 2009/450/CE della Commissione (4) e nella direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). |
(6) |
Per garantire il miglior funzionamento possibile del sistema di monitoraggio e comunicazione, è fondamentale che gli Stati membri che designano più di un'autorità competente si adoperino affinché tali autorità competenti coordinino le proprie attività in linea con i principi sanciti dal presente regolamento. |
(7) |
È opportuno che il piano di monitoraggio, che descrive in modo dettagliato, completo e trasparente la metodologia di monitoraggio impiegata per un determinato impianto o per un determinato operatore aereo, costituisca il fulcro del sistema istituito dal presente regolamento. Occorre prevedere aggiornamenti periodici di tale piano, sia per tener conto delle conclusioni dei verificatori, sia su iniziativa propria del gestore o dell'operatore aereo. Il gestore o l'operatore aereo dovrebbe rimanere il principale responsabile dell'applicazione della metodologia di monitoraggio; le procedure previste dal presente regolamento illustrano in dettaglio alcuni aspetti di questa responsabilità. |
(8) |
Visto che il piano di monitoraggio costituisce l'elemento principale delle regole di monitoraggio e comunicazione, è opportuno che tutte le modifiche significative siano approvate dall'autorità competente. Tuttavia, al fine di ridurre l'onere amministrativo per le autorità competenti e gli operatori, alcuni tipi di modifica non dovrebbero essere considerati significativi e pertanto non dovrebbero richiedere un'approvazione formale. |
(9) |
È necessario definire metodologie di monitoraggio di base per ridurre al minimo gli oneri per i gestori e gli operatori aerei e per favorire il monitoraggio e la comunicazione efficaci delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE. Tali metodologie dovrebbero comprendere metodi di calcolo e di misurazione di base. I metodi di calcolo dovrebbero consistere in una metodologia standard e in una metodologia basata sul bilancio di massa. Dovrebbe essere possibile combinare, nel medesimo impianto, metodi di misurazione, una metodologia di calcolo standard e un metodo fondato sul bilancio di massa, purché il gestore si accerti che non si verifichino omissioni o doppi conteggi. |
(10) |
Al fine di ridurre l'onere per i gestori e per gli operatori aerei è opportuno semplificare l'obbligo relativo alla valutazione delle incertezze, senza tuttavia diminuirne l'accuratezza. Occorre che le prescrizioni in materia di valutazione delle incertezze siano considerevolmente limitate quando si utilizzano strumenti di misurazione omologati, soprattutto se tali strumenti sono sottoposti al controllo metrologico previsto dalla legislazione nazionale. |
(11) |
È necessario che siano definiti i fattori di calcolo, che possono essere fattori standard o fattori determinati mediante analisi. In materia di analisi, occorre continuare a privilegiare il ricorso a laboratori accreditati in conformità alla norma armonizzata «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura» (EN ISO/IEC 17025) per quanto concerne i metodi di analisi pertinenti, e al tempo stesso prevedere disposizioni per dimostrare un'elevata equivalenza nel caso di ricorso a laboratori non accreditati e la conformità alla norma armonizzata «Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti» (EN ISO/IEC 9001) o ad altri sistemi certificati di gestione della qualità. |
(12) |
Occorre definire un metodo trasparente e coerente per determinare i costi sproporzionatamente elevati. |
(13) |
È opportuno rafforzare l'equivalenza tra i metodi fondati sul calcolo e quelli fondati sulle misure. Ciò presuppone un miglior allineamento dei requisiti di livello. Se si utilizzano sistemi di misura in continuo delle emissioni (CEMS) per determinare le frazioni di biomassa di CO2, è opportuno tenere conto degli ultimi progressi tecnologici. Occorre pertanto stabilire regole più flessibili per la determinazione della frazione di biomassa, in particolare consentendo il ricorso a metodologie diverse da quelle basate sul calcolo. |
(14) |
Dato che ai fini del sistema EU ETS le emissioni provenienti dalla biomassa sono di norma considerate pari a zero, è opportuno definire regole di monitoraggio semplificate per i flussi di biomassa pura. Quando i combustibili o i materiali sono miscele di biomassa e di costituenti fossili, è opportuno chiarire le prescrizioni in materia di monitoraggio. È necessaria una distinzione più adeguata tra il fattore di emissione preliminare che si riferisce al tenore di carbonio totale e il fattore di emissione che riguarda unicamente la frazione fossile di CO2. A tal fine occorre definire livelli distinti per il fattore di emissione preliminare e la frazione fossile/proveniente dalla biomassa. Come per altri fattori di calcolo, le prescrizioni dovrebbero tenere conto delle dimensioni dell'impianto e delle emissioni di gas a effetto serra associate al combustibile o al materiale. A tal fine, è opportuno stabilire prescrizioni minime. |
(15) |
Occorre evitare di imporre uno sforzo di monitoraggio sproporzionato agli impianti che rilasciano quantitativi annui di emissioni ridotti e con minori impatti, garantendo al tempo stesso che sia mantenuto un grado di accuratezza accettabile. A tale proposito, occorre prevedere condizioni particolari per gli impianti considerati a basse emissioni e per gli operatori aerei ritenuti emettitori di entità ridotta. |
(16) |
L'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE consente agli Stati membri di escludere dal sistema EU ETS gli impianti di dimensioni ridotte purché si applichino misure equivalenti e siano rispettate le condizioni previste da tale articolo. L'articolo 27 bis della direttiva 2003/87/CE autorizza gli Stati membri ad escludere dal sistema UE ETS gli impianti le cui emissioni sono inferiori a 2 500 tonnellate, purché siano rispettate le condizioni previste da tale articolo. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi direttamente agli impianti esclusi ai sensi degli articoli 27 o 27 bis della direttiva 2003/87/CE a meno che lo Stato membro interessato non decida altrimenti. |
(17) |
Per ovviare alle potenziali scappatoie correlate al trasferimento di CO2 intrinseco o puro, tali trasferimenti devono essere autorizzati soltanto a precise condizioni. Nella sentenza del 19 gennaio 2017 nella causa C—460/15 (6), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha ritenuto che le disposizioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) n. 601/2012 e al punto 10 B, dell'allegato IV di tale regolamento sono invalide nei limiti in cui includono sistematicamente nelle emissioni dell'impianto di produzione di calce il biossido di carbonio (CO2) trasferito ad un altro impianto per la produzione di carbonato di calcio precipitato, indipendentemente dal fatto che tale CO2 sia rilasciato nell'atmosfera. Al fine di tenere conto della sentenza della Corte nella causa C—460/15, è opportuno che il CO2 che viene trasferito per la produzione di carbonato di calcio precipitato e a cui infine si ritrova chimicamente legato, non sia considerato CO2 rilasciato nell'atmosfera. Tali condizioni non dovrebbero tuttavia escludere la possibilità di future innovazioni. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 601/2012. |
(18) |
Dal momento che è possibile che tra gli impianti non venga trasferito solo del CO2 ma anche del N2O, è opportuno stabilire regole di monitoraggio per il trasferimento del N2O simili a quelle esistenti per il trasferimento del CO2. È inoltre opportuno estendere la definizione di CO2 intrinseco in modo che non comprenda solo il CO2 contenuto nei combustibili ma anche il CO2 contenuto in qualsiasi flusso che deve essere oggetto di monitoraggio. |
(19) |
Per il settore aereo occorre prevedere disposizioni specifiche per quanto riguarda i piani di monitoraggio e il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra. |
(20) |
Occorre rendere coerente la stima dei dati mancanti, imponendo nel piano di monitoraggio l'utilizzo di procedure di stima prudenziali riconosciute o, qualora ciò non sia possibile, ottenendo dall'autorità competente l'approvazione di un'adeguata procedura e la sua inclusione nel piano di monitoraggio. |
(21) |
I gestori dovrebbero essere tenuti a rivedere periodicamente la metodologia di monitoraggio al fine di migliorarla e a tener conto delle raccomandazioni formulate dai verificatori durante il processo di verifica. Se non utilizzano una metodologia basata sul sistema articolato in livelli o non applicano le metodologie con i livelli più elevati, i gestori dovrebbero riferire periodicamente sulle misure adottate per applicare una metodologia di monitoraggio basata sul sistema di livelli e per applicare il livello più elevato prescritto. Al fine di ridurre l'onere amministrativo legato alle comunicazioni sui miglioramenti previsti, occorre adeguare la periodicità e le motivazioni per cui vanno trasmesse queste comunicazioni, tenendo conto delle esperienze maturate dagli Stati membri nella pratica amministrativa. |
(22) |
A norma dell'articolo 3 sexies, paragrafo 1, e 28 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, gli operatori aerei possono presentare domanda per l'assegnazione di quote a titolo gratuito, per le attività di cui all'allegato I di tale direttiva, sulla base dei dati verificati relativi alle tonnellate-chilometri. |
(23) |
È opportuno promuovere l'impiego delle tecnologie informatiche e la fissazione di requisiti relativi ai formati per lo scambio dei dati, nonché l'utilizzo di sistemi automatizzati; occorre pertanto autorizzare gli Stati membri a imporre l'uso di tali sistemi per gli operatori economici. È altresì auspicabile autorizzare gli Stati membri a mettere a punto i loro modelli elettronici e le specifiche di formato dei file, che dovrebbero tuttavia essere conformi alle norme minime pubblicate dalla Commissione. |
(24) |
Per chiarire ulteriormente le regole di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di processo, occorre stabilire delle regole applicabili alle sostanze, diverse dalle materie che contengono carbonati, contenenti altre forme di carbonio che generano emissioni di CO2. Occorre menzionare espressamente l'eventuale utilizzo di urea nella depurazione degli effluenti gassosi ed indicare un fattore di emissione standard corrispondente. |
(25) |
È opportuno accordare agli Stati membri tempo sufficiente per adottare le misure necessarie e istituire un adeguato quadro istituzionale nazionale per garantire l'applicazione efficace del presente regolamento. È opportuno pertanto che il presente regolamento si applichi, anche dopo un'ulteriore revisione, prima della sua entrata in vigore, in modo da tenere conto di ulteriori sviluppi e di eliminare riferimenti a fonti estranee al diritto dell'Unione laddove possibile, dall'inizio del quarto periodo di scambio, ad eccezione delle modifiche al regolamento (UE) n. 601/2012 che dovrebbero entrare in vigore il più rapidamente possibile. |
(26) |
È opportuno pertanto abrogare il regolamento (UE) n. 601/2012 a decorrere dal 1o gennaio 2021. Tuttavia gli effetti delle sue disposizioni dovrebbero essere mantenuti per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni e dei dati relativi alle attività (in appresso «dati di attività») durante il terzo periodo di scambio del sistema EU ETS. |
(27) |
Il presente regolamento comprende miglioramenti al monitoraggio e alla comunicazione che tengono conto della prima edizione delle «Norme internazionali e delle pratiche raccomandate in materia di protezione dell'ambiente – regime di compensazione e riduzione del carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA)» (allegato 16, volume IV della convenzione di Chicago), adottata dal consiglio dell'ICAO in occasione della decima riunione nella sua 214a sessione del 27 giugno 2018. Il regolamento concernente la verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE è anch'esso modificato per tener conto della prima edizione delle Norme internazionali e delle pratiche raccomandate, e questi due strumenti sono integrati da un atto delegato ai sensi dell'articolo 28 quater della direttiva 2003/87/CE. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 601/2012. |
(28) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
SEZIONE 1
Oggetto e definizioni
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento istituisce norme per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle emissioni di gas a effetto serra e dei dati di attività ai sensi della direttiva 2003/87/CE nel periodo di scambio del sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni che inizia il 1o gennaio 2021 e nei successivi periodi di scambio.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni dei gas a effetto serra legate alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE e dei dati di attività delle installazioni fisse e del trasporto aereo, nonché al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro legati alle attività di trasporto aereo.
Esso si applica alle emissioni e ai dati di attività a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
(1) |
«dati di attività», i dati relativi al quantitativo di combustibili o di materiali consumati o prodotti da un processo rilevante per la metodologia di monitoraggio basata su calcoli, espresso in terajoule, in tonnellate per la massa o, per i gas, come volume in metri cubi normali, a seconda dei casi; |
(2) |
«periodo di scambio», un periodo ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2003/87/CE; |
(3) |
«tonnellata-chilometro», una tonnellata di carico utile trasportata su una distanza di un chilometro; |
(4) |
«flusso di fonti»:
|
(5) |
«fonte di emissione», una parte individualmente identificabile di un impianto o un processo che si svolge in un impianto, da cui vengono emessi i gas a effetto serra in questione oppure, per le attività di trasporto aereo, un singolo aeromobile; |
(6) |
«incertezza», un parametro, associato al risultato della determinazione di una quantità, che caratterizza la dispersione dei valori ragionevolmente attribuibili a quella particolare quantità, compresi gli effetti dei fattori sistematici e casuali, espresso in percentuale; descrive inoltre un intervallo di confidenza situato attorno al valore medio comprendente il 95 % dei valori stimati, tenuto conto di eventuali asimmetrie nella distribuzione dei valori; |
(7) |
«fattori di calcolo», il potere calorifico netto, il fattore di emissione, il fattore di emissione preliminare, il fattore di ossidazione, il fattore di conversione, il tenore di carbonio o la frazione di biomassa; |
(8) |
«livello», uno specifico requisito utilizzato per determinare i dati di attività, i fattori di calcolo, le emissioni annue e la media oraria annua delle emissioni, nonché il carico utile; |
(9) |
«rischio inerente», la probabilità che un parametro contenuto nella comunicazione annuale delle emissioni o nella comunicazione dei dati sulle tonnellate-chilometro presenti delle inesattezze che potrebbero essere significative, individualmente o se aggregate con altre inesattezze, senza tenere conto dell'effetto di eventuali attività di controllo correlate; |
(10) |
«rischio di controllo», la probabilità che un parametro contenuto nella comunicazione annuale delle emissioni o nella comunicazione delle tonnellate-chilometro comporti inesattezze che, considerate individualmente o aggregate con altre, possono essere significative, e che non saranno evitate o rilevate e corrette tempestivamente dal sistema di controllo; |
(11) |
«emissioni di combustione», le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante la reazione esotermica di un combustibile con l'ossigeno; |
(12) |
«periodo di comunicazione», un anno civile durante il quale devono essere monitorate e comunicate le emissioni o, per i dati relativi alle tonnellate-chilometro, l'anno di monitoraggio di cui agli articoli 3 sexies e 3 septies della direttiva 2003/87/CE; |
(13) |
«fattore di emissione», il tasso di emissione medio di un gas a effetto serra riferito ai dati di attività di un flusso di fonti, nell'ipotesi di un'ossidazione completa nel caso della combustione e di una conversione completa per tutte le altre reazioni chimiche; |
(14) |
«fattore di ossidazione», il rapporto tra il carbonio ossidato in CO2, in seguito alla combustione, e il carbonio totale contenuto nel combustibile, espresso sotto forma di frazione, considerando il monossido di carbonio (CO) emesso nell'atmosfera come il quantitativo molare equivalente di CO2; |
(15) |
«fattore di conversione», il rapporto tra il carbonio emesso come CO2 e il carbonio totale contenuto nel flusso di fonti prima che si verifichi il processo di emissione, espresso sotto forma di frazione, considerando il monossido di carbonio (CO) emesso nell'atmosfera come il quantitativo molare equivalente di CO2; |
(16) |
«accuratezza», il grado di concordanza tra il risultato di una misura e il valore effettivo della quantità specifica da misurare o un valore di riferimento determinato in maniera empirica avvalendosi di materiali di taratura e di metodi standard accettati a livello internazionale e tracciabili, tenuto conto dei fattori casuali e sistematici; |
(17) |
«taratura», l'insieme delle operazioni che istituiscono, in determinate condizioni, le relazioni tra i valori indicati da uno strumento o da un sistema di misura, o i valori rappresentati da una misura materiale o da un materiale di riferimento, e i corrispondenti valori di una quantità ottenuti in base a una norma di riferimento; |
(18) |
«volo», il volo come definito al punto 1 (1) dell'allegato della decisione 2009/450/CE; |
(19) |
«passeggeri», le persone a bordo dell'aeromobile durante un volo, ad esclusione dei membri dell'equipaggio in servizio; |
(20) |
«prudenziale», viene definita una serie di ipotesi al fine di garantire che le emissioni annue non siano sottostimate o che le tonnellate-chilometro non siano sovrastimate; |
(21) |
«biomassa», la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la frazione biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani, ivi compresi i bioliquidi e i biocarburanti; |
(22) |
«bioliquidi», combustibili liquidi, prodotti a partire dalla biomassa, per scopi energetici diversi dal trasporto, ivi compresa la produzione di elettricità, il riscaldamento e il raffreddamento; |
(23) |
«biocarburanti», carburanti liquidi o gassosi utilizzati per il trasporto e prodotti a partire dalla biomassa; |
(24) |
«controllo metrologico legale», il controllo per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, imposizione di tasse e diritti, tutela dei consumatori e lealtà delle transazioni commerciali, inteso a verificare che uno strumento di misura sia in grado di svolgere le funzioni cui è destinato; |
(25) |
«errore massimo ammissibile», l'errore di misurazione consentito di cui all'allegato I e negli allegati specifici relativi agli strumenti della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) o, se del caso, nella normativa nazionale in materia di controlli metrologici legali; |
(26) |
«attività di gestione del flusso dei dati», le attività relative all'acquisizione, al trattamento e alla gestione dei dati che sono necessarie per redigere una comunicazione delle emissioni a partire da dati provenienti da una fonte primaria; |
(27) |
«tonnellate di CO2(e)», le tonnellate metriche di CO2 o di CO2(e); |
(28) |
«CO2(e)», qualsiasi gas a effetto serra diverso dal CO2, di cui all'allegato II della direttiva 2003/87/CE, che abbia un potenziale di riscaldamento del pianeta equivalente al CO2; |
(29) |
«sistema di misura», una serie completa di strumenti di misura e altre apparecchiature, come le apparecchiature di campionamento e trattamento dei dati, impiegata per determinare variabili come i dati di attività, il tenore di carbonio, il potere calorifico o il fattore di emissione delle emissioni di gas a effetto serra; |
(30) |
«potere calorifico netto» (net calorific value - NCV), il quantitativo specifico di energia rilasciato sotto forma di calore quando un combustibile o un materiale subisce una combustione completa con ossigeno in condizioni standard, previa sottrazione del calore di vaporizzazione dell'acqua eventualmente formatasi; |
(31) |
«emissioni di processo», le emissioni di gas a effetto serra diverse dalle emissioni di combustione, risultanti da reazioni intenzionali e non intenzionali tra sostanze chimiche o dalla loro trasformazione, comprese la riduzione chimica o elettrolitica di minerali metallici, la decomposizione termica di sostanze e la produzione di sostanze da utilizzare come prodotti o come materie prime; |
(32) |
«combustibile commerciale standard», i combustibili reperibili in commercio standardizzati a livello internazionale il cui intervallo di confidenza del 95 % è al massimo l'1 % del loro potere calorifico dichiarato, compresi il gasolio, l'olio combustibile leggero, la benzina, il petrolio lampante, il kerosene, l'etano, il propano, il butano, il kerosene per aeromobili (jet A1 o jet A), la benzina per aeromobili (jet B) e la benzina avio (AvGas); |
(33) |
«lotto», una quantità di combustibile o materiale sottoposta a campionamento in modo rappresentativo e trasferita in un'unica spedizione o in continuo nell'arco di un periodo di tempo specifico; |
(34) |
«combustibile misto», un combustibile che contiene sia biomassa sia carbonio fossile; |
(35) |
«materiale misto», un materiale che contiene sia biomassa sia carbonio fossile; |
(36) |
«fattore di emissione preliminare», il fattore di emissione totale presunto di un combustibile o di un materiale, calcolato in base al tenore totale di carbonio della sua frazione di biomassa e della sua frazione fossile, prima di moltiplicarlo per la frazione fossile per ottenere il fattore di emissione; |
(37) |
«frazione fossile», la parte di carbonio fossile nel contenuto totale di carbonio di un combustibile o di un materiale, espressa sotto forma di frazione; |
(38) |
«frazione di biomassa», la parte di carbonio proveniente dalla biomassa nel tenore totale di carbonio di un combustibile o di un materiale, espressa sotto forma di frazione; |
(39) |
«metodo del bilancio energetico», un metodo per stimare il quantitativo di energia utilizzato come combustibile in una caldaia, calcolato come la somma del calore utilizzabile e di tutte le perdite di energia per radiazione, trasmissione e attraverso gli effluenti gassosi; |
(40) |
«misurazione in continuo delle emissioni», una serie di operazioni finalizzate a determinare il valore di una quantità mediante misurazioni periodiche, effettuando misure a livello del camino o procedure di estrazione posizionando lo strumento di misura in prossimità del camino; non sono comprese le metodologie di misurazione basate sulla raccolta di singoli campioni dal camino; |
(41) |
«CO2 intrinseco», il CO2 presente in un flusso di fonti; |
(42) |
«carbonio fossile», il carbonio inorganico e organico diverso dalla biomassa; |
(43) |
«punto di misura», la fonte di emissione per la quale sono utilizzati sistemi di misura in continuo delle emissioni (CEMS) per misurare le emissioni o la sezione trasversale di un sistema di condutture per la quale il flusso di CO2 è determinato mediante sistemi di misura in continuo; |
(44) |
«documentazione sulla massa e il bilanciamento», la documentazione specificata negli atti internazionali o nazionali di attuazione delle norme e prassi raccomandate («Standards and Recommended Practices», SARP) di cui all'allegato 6 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, e specificata all'allegato IV, sottoparte C, sezione 3, del regolamento (UE) n. 965/2012 (8) della Commissione, o da normative internazionali equivalenti applicabili; |
(45) |
«distanza», la distanza ortodromica tra l'aerodromo di partenza e quello di arrivo, cui va aggiunto un fattore fisso di 95 km; |
(46) |
«aerodromo di partenza», l'aerodromo dal quale inizia un volo che costituisce un'attività di trasporto aereo di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE; |
(47) |
«aerodromo di arrivo», l'aerodromo nel quale si conclude un volo che costituisce un'attività di trasporto aereo di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE; |
(48) |
«carico utile», la massa totale di merci, posta, passeggeri e bagagli trasportati a bordo dell'aeromobile durante un volo; |
(49) |
«emissioni fuggitive», emissioni irregolari o non intenzionali da fonti che non sono localizzate, o sono troppo diverse o di dimensioni troppo ridotte per essere monitorate individualmente; |
(50) |
«aerodromo», un aerodromo, secondo la definizione di cui al punto 1 (2) dell'allegato della decisione 2009/450/CE; |
(51) |
«coppia di aerodromi», la coppia costituita dall'aerodromo di partenza e dall'aerodromo di arrivo; |
(52) |
«condizioni standard», una temperatura di 273,15 K e una pressione di 101 325 Pa che definisce i metri cubi normali (Nm3); |
(53) |
«sito di stoccaggio», un sito ai sensi dell'articolo 3, punto 3, della direttiva 2009/31/CE; |
(54) |
«cattura di CO2», l'attività di cattura – dai flussi di gas – di CO2 che altrimenti sarebbe emesso, al fine del suo trasporto e stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato ai sensi della direttiva 2009/31/CE; |
(55) |
«trasporto di CO2», il trasporto di CO2 mediante condutture ai fini dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato ai sensi della direttiva 2009/31/CE; |
(56) |
«sito di stoccaggio geologico di CO2», lo stoccaggio geologico di CO2 ai sensi dell'articolo 3, punto 1, della direttiva 2009/31/CE; |
(57) |
«emissioni convogliate», le emissioni rilasciate deliberatamente da un impianto in un punto appositamente designato a tale scopo; |
(58) |
«recupero assistito di idrocarburi», il recupero di idrocarburi oltre a quelli estratti mediante iniezione di acqua o con altre modalità; |
(59) |
«dati surrogati», i valori annui corroborati per via empirica o ottenuti da fonti accettate che un gestore utilizza per sostituire i dati di attività o i fattori di calcolo allo scopo di garantire una comunicazione completa quando non è possibile generare tutti i dati di attività necessari o tutti i fattori di calcolo richiesti nella metodologia di monitoraggio applicabile; |
(60) |
«colonna d'acqua», una colonna d'acqua ai sensi dell'articolo 3, punto 2, della direttiva 2009/31/CE; |
(61) |
«fuoriuscita», una fuoriuscita quale definita all'articolo 3, punto 5, della direttiva 2009/31/CE; |
(62) |
«complesso di stoccaggio», un sito ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva 2009/31/CE; |
(63) |
«rete di trasporto», la rete di trasporto ai sensi dell'articolo 3, punto 22, della direttiva 2009/31/CE. |
SEZIONE 2
Principi generali
Articolo 4
Obbligo generale
I gestori e gli operatori aerei ottemperano ai propri obblighi in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli da 5 a 9.
Articolo 5
Completezza
Il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni sono esaustivi e riguardano tutte le emissioni di processo e di combustione provenienti da tutte le fonti e i flussi di fonti di emissione riconducibili alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE e ad altre attività pertinenti previste dall'articolo 24 della medesima direttiva, nonché le emissioni di tutti i gas serra specificati in relazione a tali attività, evitando tuttavia le doppie contabilizzazioni.
I gestori e gli operatori aerei adottano misure appropriate per evitare che si verifichino lacune nei dati nel corso del periodo di comunicazione.
Articolo 6
Coerenza, comparabilità e trasparenza
1. Il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni sono coerenti e comparabili nel tempo. A tal fine, i gestori e gli operatori aerei usano le stesse metodologie di monitoraggio e gli stessi insiemi di dati, con riserva di eventuali modifiche e deroghe approvate dall'autorità competente.
2. I gestori e gli operatori aerei raccolgono, registrano, compilano, analizzano e documentano i dati relativi al monitoraggio, compresi le ipotesi, i riferimenti, i dati di attività e i fattori di calcolo, con modalità trasparenti che consentano al verificatore e all'autorità competente di riprodurre la determinazione delle emissioni.
Articolo 7
Accuratezza
I gestori e gli operatori aerei si accertano che i valori delle emissioni non siano sistematicamente e consapevolmente inaccurati.
Essi individuano e limitano il più possibile ogni eventuale fonte di imprecisioni.
Esercitano inoltre la dovuta diligenza affinché il calcolo e la misura delle emissioni siano quanto più possibile accurati.
Articolo 8
Integrità della metodologia e della comunicazione delle emissioni
I gestori e gli operatori aerei forniscono ragionevoli garanzie circa l'integrità dei dati relativi alle emissioni da comunicare. Essi provvedono alla determinazione delle emissioni utilizzando le adeguate metodologie di monitoraggio di cui al presente regolamento.
I dati sulle emissioni comunicati e i documenti connessi sono esenti da inesattezze significative ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione (9), evitano distorsioni nella scelta e nella presentazione delle informazioni e forniscono un resoconto attendibile ed equilibrato delle emissioni di un impianto o di un operatore aereo.
Nella scelta di una metodologia di monitoraggio, si raffrontano i miglioramenti derivanti da una maggiore accuratezza con i costi più elevati che ne derivano. Nel monitoraggio e nella comunicazione delle emissioni si mira a ottenere la massima accuratezza possibile, tranne se ciò risulti tecnicamente non realizzabile o comporti costi sproporzionatamente elevati.
Articolo 9
Miglioramento continuo
I gestori e gli operatori aerei tengono conto delle raccomandazioni contenute nelle relazioni di verifica predisposte ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE nelle loro successive attività di monitoraggio e comunicazione.
Articolo 10
Coordinamento
Qualora uno Stato membro designi più di un'autorità competente conformemente all'articolo 18 della direttiva 2003/87/CE, esso coordina le attività svolte da tali autorità ai sensi del presente regolamento.
CAPO II
PIANO DI MONITORAGGIO
SEZIONE 1
Norme generali
Articolo 11
Obbligo generale
1. Ogni gestore o operatore aereo effettua il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra sulla base di un piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente in conformità all'articolo 12, in base alla natura e al funzionamento dell'impianto o dell'attività di trasporto ai quali si applica.
Il piano di monitoraggio è integrato da procedure scritte che il gestore o l'operatore aereo stabilisce, documenta, applica e aggiorna per le attività descritte nel piano di monitoraggio, se del caso.
2. Il piano di monitoraggio di cui al paragrafo 1 illustra le istruzioni per il gestore o l'operatore aereo in maniera logica e semplice, evitando la duplicazione delle operazioni e tenendo conto dei sistemi già esistenti presso l'impianto o utilizzati dal gestore o dall'operatore aereo.
Articolo 12
Contenuto e trasmissione del piano di monitoraggio
1. Ogni gestore o operatore aereo sottopone un piano di monitoraggio all'approvazione dell'autorità competente.
Il piano di monitoraggio consiste in una documentazione dettagliata, completa e trasparente relativa alla metodologia di monitoraggio impiegata da un determinato impianto o operatore aereo e contiene perlomeno gli elementi di cui all'allegato I.
Unitamente al piano di monitoraggio, il gestore o l'operatore aereo trasmette i seguenti documenti giustificativi:
(a) |
per gli impianti, per ciascun flusso di minore e maggiore entità, la prova del rispetto delle soglie di incertezza stabilite per i dati di attività e per i fattori di calcolo, se del caso, per i livelli applicati di cui agli allegati II e IV, e per ogni fonte di emissione la prova del rispetto delle soglie di incertezza per i livelli applicati di cui all'allegato VIII, se del caso; |
(b) |
i risultati di una valutazione dei rischi a riprova del fatto che le attività di controllo proposte e le relative procedure sono proporzionate ai rischi inerenti e ai rischi di controllo individuati. |
2. Se nell'allegato I si fa riferimento ad una procedura, quest'ultima dev'essere stabilita, documentata, applicata e aggiornata dal gestore o dall'operatore aereo separatamente dal piano di monitoraggio.
Il gestore o l'operatore aereo riporta una sintesi delle procedure nel piano di monitoraggio, fornendo le seguenti informazioni:
(a) |
il titolo della procedura; |
(b) |
un riferimento tracciabile e verificabile per l'identificazione della procedura; |
(c) |
l'identificazione della posizione o del dipartimento responsabile dell'attuazione della procedura e dei dati generati o gestiti dalla procedura; |
(d) |
una breve descrizione della procedura, che consenta al gestore o all'operatore aereo, all'autorità competente e al verificatore di comprendere i parametri fondamentali e le principali attività svolte; |
(e) |
l'ubicazione dei registri e delle informazioni pertinenti; |
(f) |
il nome del sistema informatico utilizzato, se del caso; |
(g) |
un elenco delle norme EN o di altre norme applicate, se pertinente. |
Su richiesta, il gestore o l'operatore aereo mette a disposizione dell'autorità competente tutta la documentazione scritta concernente le procedure. Il gestore o l'operatore aereo mette questa documentazione a disposizione anche a scopo di verifica ai sensi del regolamento di esecuzione (EU) 2018/2067 della Commissione.
3. Oltre agli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, gli Stati membri possono imporre l'inclusione di ulteriori elementi nel piano di monitoraggio degli impianti per soddisfare le prescrizioni degli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE e degli atti di esecuzione adottati ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 21, di tale direttiva.
Articolo 13
Piani di monitoraggio standardizzati e semplificati
1. Fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 3, gli Stati membri possono autorizzare i gestori e gli operatori aerei a utilizzare piani di monitoraggio standardizzati o semplificati.
A tal fine, gli Stati membri possono pubblicare modelli per detti piani di monitoraggio, comprensivi di una descrizione del flusso di dati e delle procedure di controllo di cui agli articoli 58 e 59, sulla base dei modelli e delle linee guida pubblicati dalla Commissione.
2. Prima di approvare un piano di monitoraggio semplificato di cui al paragrafo 1, l'autorità competente esegue una valutazione dei rischi semplificata al fine di stabilire se le attività di controllo proposte e le procedure connesse sono proporzionate ai rischi inerenti e ai rischi di controllo individuati e giustifica il ricorso a tale piano di monitoraggio semplificato.
Se del caso, gli Stati membri possono chiedere al gestore o all'operatore aereo di svolgere personalmente la valutazione dei rischi di cui al precedente comma.
Articolo 14
Modifiche del piano di monitoraggio
1. Ogni gestore o operatore aereo verifica periodicamente se il piano di monitoraggio riflette la natura e il funzionamento dell'impianto o dell'attività di trasporto aereo, in conformità dell'articolo 7 della direttiva 2003/87/CE, e se è possibile migliorare la metodologia di monitoraggio.
2. Il gestore o l'operatore aereo modifica il piano di monitoraggio, perlomeno nei casi qui di seguito specificati:
(a) |
quando si verificano nuove emissioni, dovute allo svolgimento di nuove attività o all'uso di nuovi combustibili o materiali non ancora previsti nel piano di monitoraggio; |
(b) |
quando una variazione della disponibilità dei dati, dovuta all'impiego di nuovi tipi di strumenti di misurazione, metodi di campionamento o metodi di analisi o ad altre ragioni, comporta una maggiore accuratezza nella determinazione delle emissioni; |
(c) |
quando i dati ottenuti dalla metodologia di monitoraggio applicata in precedenza si sono rivelati errati; |
(d) |
quando la modifica del piano di monitoraggio migliora l'accuratezza dei dati comunicati, a meno che ciò risulti tecnicamente irrealizzabile o comporti costi sproporzionatamente elevati; |
(e) |
quando il piano di monitoraggio non è conforme alle prescrizioni del presente regolamento e l'autorità competente invita il gestore o l'operatore aereo a modificarlo; |
(f) |
quando è necessario dare seguito alle proposte di miglioramento del piano di monitoraggio contenute in una relazione di verifica. |
Articolo 15
Approvazione delle modifiche del piano di monitoraggio
1. Il gestore o l'operatore aereo notifica tempestivamente all'autorità competente le proposte di modifica del piano di monitoraggio.
Tuttavia, l'autorità competente può autorizzare il gestore o l'operatore aereo a notificare, entro il 31 dicembre dello stesso anno, le modifiche al piano di monitoraggio che non sono significative ai sensi dei paragrafi 3 e 4.
2. Le modifiche significative del piano di monitoraggio ai sensi dei paragrafi 3 e 4 sono soggette all'approvazione dell'autorità competente.
Qualora l'autorità competente consideri una modifica non significativa, essa ne dà tempestiva comunicazione al gestore o all'operatore aereo.
3. Tra le modifiche significative al piano di monitoraggio di un impianto si annoverano:
(a) |
le modifiche alla categoria dell'impianto qualora tali modifiche richiedano una modifica della metodologia di monitoraggio o comportino una modifica della soglia di rilevanza applicabile ai sensi dell'articolo 23 del regolamento di esecuzione (EU) 2018/2067 della Commissione; |
(b) |
in deroga all'articolo 47, paragrafo 8, le modifiche relative alla classificazione dell'impianto come «impianto a basse emissioni»; |
(c) |
le modifiche concernenti le fonti di emissione; |
(d) |
il passaggio, per la determinazione delle emissioni, da un metodo fondato sul calcolo ad un metodo fondato sulla misurazione o viceversa, o da un metodo alternativo ad una metodologia basata sui livelli o viceversa; |
(e) |
una modifica del livello applicato; |
(f) |
l'introduzione di nuovi flussi di fonti; |
(g) |
una modifica nella classificazione dei flussi di fonti (tra flussi di maggiore o minore entità e flussi de minimis) qualora tale modifica richieda una modifica della metodologia di monitoraggio; |
(h) |
una modifica del valore standard per un fattore di calcolo, se il valore dev'essere indicato nel piano di monitoraggio; |
(i) |
l'introduzione di nuovi metodi o modifiche ai metodi esistenti in materia di campionamento, analisi o taratura, se ciò ha un impatto diretto sull'accuratezza dei dati relativi alle emissioni; |
(j) |
l'applicazione o l'adeguamento di una metodologia di quantificazione delle emissioni causate da fuoriuscite nei siti di stoccaggio. |
4. Tra le modifiche significative apportate ai piani di monitoraggio di un operatore aereo si annoverano:
(a) |
per quanto concerne il piano di monitoraggio delle emissioni:
|
(b) |
per quanto riguarda il piano di monitoraggio dei dati relativi alle tonnellate-chilometro:
|
Articolo 16
Attuazione e registrazione delle modifiche
1. Prima di ottenere l'approvazione o le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, il gestore o l'operatore aereo può effettuare le attività di monitoraggio e comunicazione conformemente al piano di monitoraggio modificato qualora possa ragionevolmente presumere che le modifiche proposte non siano significative o qualora il monitoraggio condotto conformemente al piano di monitoraggio originale fornirebbe dati incompleti sulle emissioni.
In caso di dubbio, il gestore o l'operatore aereo effettua tutti i monitoraggi e le comunicazioni e produce una documentazione intermedia in parallelo, basandosi sia sul piano di monitoraggio modificato sia su quello originale.
2. Dopo aver ottenuto l'approvazione o le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, il gestore o l'operatore aereo usa soltanto i dati riferiti al piano di monitoraggio modificato ed esegue tutti i monitoraggi e le comunicazioni esclusivamente sulla scorta di tale piano modificato, a partire dalla data in cui questa versione entra in vigore.
3. Il gestore o l'operatore aereo registra tutte le modifiche apportate al piano di monitoraggio. Ciascun registro deve contenere:
(a) |
una descrizione chiara della modifica apportata; |
(b) |
le ragioni dell'introduzione della modifica; |
(c) |
la data in cui la modifica è stata comunicata all'autorità competente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1; |
(d) |
la data in cui l'autorità competente ha confermato di aver ricevuto la notifica di cui all'articolo 15, paragrafo 1, se disponibile, e la data dell'approvazione o della trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2; |
(e) |
la data di inizio dell'applicazione del piano di monitoraggio modificato in conformità al paragrafo 2 del presente articolo. |
SEZIONE 2
Fattibilità tecnica e costi sproporzionatamente elevati
Articolo 17
Fattibilità tecnica
Se un gestore o un operatore aereo dichiara che l'applicazione di una determinata metodologia di monitoraggio non è tecnicamente realizzabile, l'autorità competente valuta la fattibilità tecnica tenendo conto della giustificazione addotta dal gestore o dall'operatore aereo. Tale giustificazione è fondata sulla disponibilità, da parte del gestore o dell'operatore aereo, delle risorse tecniche necessarie per rispondere alle esigenze di un sistema o di un requisito particolare; tali risorse devono poter essere mobilitate entro i limiti temporali prescritti ai fini del presente regolamento. Le risorse tecniche in questione comprendono anche le tecniche e le tecnologie necessarie.
Articolo 18
Costi sproporzionatamente elevati
1. Se un gestore o un operatore aereo dichiara che l'applicazione di una determinata metodologia di monitoraggio comporterebbe costi sproporzionalmente elevati, l'autorità competente valuta la natura sproporzionalmente elevata dei costi tenendo conto della giustificazione del gestore.
L'autorità competente considera i costi sproporzionatamente elevati se i costi stimati sono superiori ai benefici. A tal fine il beneficio si calcola moltiplicando un fattore di miglioramento per un prezzo di riferimento di 20 EUR per quota di emissione; i costi tengono conto di un periodo di ammortamento adeguato in base alla durata della vita utile delle apparecchiature.
2. Quando valuta il carattere sproporzionato dei costi per quanto riguarda la scelta da parte dell'operatore dei livelli per i dati di attività, l'autorità competente utilizza come fattore di miglioramento (di cui al paragrafo 1) la differenza tra l'incertezza constatata e la soglia di incertezza del livello che si otterrebbe grazie al miglioramento, moltiplicata per le emissioni medie annue generate dal flusso in questione nel corso degli ultimi tre anni.
Se i dati sulle emissioni medie annuali causate da quel flusso nel corso degli ultimi tre anni non sono disponibili, il gestore o l'operatore aereo fornisce una stima prudenziale delle emissioni medie annuali, al netto del CO2 proveniente dalla biomassa e al lordo del CO2 trasferito. Per gli strumenti di misura soggetti ai controlli metrologici legali previsti dalla legislazione nazionale, l'incertezza attualmente ottenuta può essere sostituita dall'errore massimo ammissibile in servizio consentito dalla legislazione nazionale pertinente.
3. Nel valutare la natura sproporzionatamente elevata dei costi per quanto concerne le misure che migliorano la qualità delle emissioni comunicate ma non hanno un impatto diretto sull'accuratezza dei dati di attività, l'autorità competente applica un fattore di miglioramento corrispondente all'1 % delle emissioni medie annuali dei rispettivi flussi nel corso degli ultimi tre periodi di comunicazione. Tali misure possono comprendere:
(a) |
il ricorso ad analisi invece che a valori standard per la determinazione dei fattori di calcolo; |
(b) |
un aumento del numero di analisi per flusso di fonti; |
(c) |
se lo specifico compito di misurazione non rientra nel novero dei controlli metrologici legali previsti dalla legislazione nazionale, la sostituzione degli strumenti di misurazione con strumenti che soddisfano i requisiti del controllo metrologico legale dello Stato membro utilizzato in applicazioni analoghe, o con strumenti di misurazione che soddisfano la regolamentazione nazionale adottata ai sensi della direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) o della direttiva 2014/32/UE; |
(d) |
l'accorciamento degli intervalli di taratura e manutenzione degli strumenti di misurazione; |
(e) |
miglioramenti delle attività riguardanti il flusso dei dati e delle attività di controllo che riducono in maniera significativa il rischio inerente o il rischio di controllo. |
4. Il costo delle misure correlate al miglioramento della metodologia di monitoraggio di un impianto non è considerato sproporzionatamente elevato fino a un importo accumulato di 2 000 EUR per periodo di comunicazione. Nel caso degli impianti a basse emissioni l'importo massimo è di 500 EUR per periodo di comunicazione.
CAPO III
MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI DEGLI IMPIANTI FISSI
SEZIONE 1
Disposizioni generali
Articolo 19
Classificazione degli impianti, dei flussi di fonti e delle fonti di emissioni
1. Ai fini del monitoraggio delle emissioni e della determinazione delle prescrizioni minime per i livelli, ogni gestore definisce la categoria del proprio impianto ai sensi del paragrafo 2 e, se del caso, la categoria di ciascun flusso di fonti ai sensi del paragrafo 3 e di ogni fonte di emissione ai sensi del paragrafo 4.
2. Il gestore classifica ciascun impianto in una delle seguenti categorie:
a) |
impianto di categoria A, se le emissioni medie annuali verificate nel periodo di scambio immediatamente precedente il periodo di scambio in corso, al netto del CO2 proveniente dalla biomassa e al lordo del CO2 trasferito, sono pari o inferiori a 50 000 tonnellate di CO2(e); |
b) |
impianto di categoria B, se le emissioni medie annuali verificate nel periodo di scambio immediatamente precedente il periodo di scambio in corso, al netto del CO2 proveniente dalla biomassa e al lordo del CO2 trasferito, sono superiori a 50 000 tonnellate di CO2(e) e pari o inferiori a 500 000 tonnellate di CO2(e); |
c) |
impianto di categoria C, se le emissioni medie annuali verificate nel periodo di scambio immediatamente precedente il periodo di scambio in corso, al netto del CO2 proveniente dalla biomassa e al lordo del CO2 trasferito, sono superiori a 500 000 tonnellate di CO2(e). |
In deroga all'articolo 14, paragrafo 2, l'autorità competente può autorizzare il gestore a non modificare il piano di monitoraggio qualora, sulla base delle emissioni verificate, la soglia per la classificazione dell'impianto di cui al primo comma è superata, ma il gestore dimostra in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente che tale soglia non è stata superata nei precedenti cinque periodi di comunicazione e non sarà superata nei successivi periodi di riferimento.
3. Il gestore classifica ciascun flusso di fonti in una delle categorie seguenti, mettendolo a confronto con la somma di tutti i valori assoluti di CO2 fossile e CO2(e) corrispondenti all'insieme dei flussi considerati dalle metodologie fondate su calcoli e all'insieme delle emissioni provenienti da fonti monitorate mediante metodologie fondate su misure, al lordo del CO2 trasferito:
a) |
flussi di fonti di minore entità, nel caso in cui i flussi selezionati dal gestore corrispondano collettivamente a meno di 5 000 tonnellate di CO2 fossile all'anno o a meno del 10 %, fino a un contributo totale massimo di 100 000 tonnellate di CO2 fossile all'anno, a seconda di quale dato sia superiore in termini di valore assoluto; |
b) |
flussi di fonti de minimis, nel caso in cui i flussi di fonti selezionati dal gestore corrispondano collettivamente a meno di 1 000 tonnellate di CO2 fossile all'anno o a meno del 2 %, fino a un contributo totale massimo di 20 000 tonnellate di CO2 fossile all'anno, a seconda di quale dato sia superiore in termini di valore assoluto; |
c) |
flussi di fonti di maggiore entità, qualora i flussi di fonti non rientrino nelle categorie di cui alle lettere a) e b). |
In deroga all'articolo 14, paragrafo 2, l'autorità competente può autorizzare il gestore a non modificare il piano di monitoraggio qualora, sulla base delle emissioni verificate, la soglia di cui al primo paragrafo per la classificazione del flusso come flusso di entità ridotta o flusso de minimis è stata superata, ma il gestore dimostra, in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente, che tale soglia non è stata superata nei precedenti cinque periodi di comunicazione e non sarà superata nei successivi periodi di riferimento.
4. Il gestore classifica ogni fonte di emissione per la quale viene applicata una metodologia fondata su misure in una delle seguenti categorie:
(a) |
fonti di emissioni di entità ridotta, nel caso in cui la fonte di emissioni generi meno di 5 000 tonnellate di CO2(e) fossile all'anno o meno del 10 % delle emissioni fossili totali dell'impianto, fino a un contributo totale massimo di 100 000 tonnellate di CO2(e) fossile all'anno, a seconda di quale dato sia superiore in termini di valore assoluto; |
(b) |
le fonti di emissioni di maggiore entità, laddove la fonte di emissioni non è classificata come fonte di minore entità. |
In deroga all'articolo 14, paragrafo 2, l'autorità competente può autorizzare il gestore a non modificare il piano di monitoraggio qualora, sulla base delle emissioni verificate, la soglia per la classificazione di una fonte di emissione come fonte di minore entità è superata, ma il gestore dimostra, in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente, che tale soglia non è mai stata superata nei precedenti cinque periodi di comunicazione e non sarà superata nei successivi periodi di riferimento.
5. Se per l'impianto le emissioni medie annuali verificate riferite al periodo di scambio immediatamente precedente il periodo di scambio in corso non sono disponibili o non sono più rappresentative ai fini del paragrafo 2, il gestore, per stabilire la categoria dell'impianto, ricorre a una stima di tipo conservativo delle emissioni medie annuali, al netto del CO2 proveniente dalla biomassa e al lordo del CO2 trasferito.
Articolo 20
Limiti del sistema di monitoraggio
1. Il gestore definisce i limiti del sistema di monitoraggio per ciascun impianto.
Entro tali limiti il gestore tiene conto di tutte le emissioni di gas a effetto serra pertinenti derivanti da tutte le fonti e i flussi di fonti riconducibili alle attività svolte nell'impianto di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, e alle attività e ai gas a effetto serra inclusi dallo Stato membro in cui l'impianto è situato, a norma dell'articolo 24 di tale direttiva.
Il gestore tiene conto inoltre delle emissioni derivanti sia dalle operazioni normali sia da eventi eccezionali, tra cui l'avviamento, l'arresto e situazioni di emergenza verificatesi nel corso del periodo di comunicazione, ma non delle emissioni provenienti dalle macchine mobili utilizzate a fini di trasporto.
2. Nello stabilire la procedura di monitoraggio e comunicazione, il gestore tiene conto delle prescrizioni specifiche per alcuni settori di cui all'allegato IV.
3. Qualora da un complesso di stoccaggio (ai sensi della direttiva 2009/31/CE) siano individuate fuoriuscite che comportano emissioni o rilascio di CO2 nella colonna d'acqua, dette fuoriuscite sono considerate come fonti di emissione per l'impianto in questione e sono monitorate in conformità alle disposizioni dell'allegato IV, sezione 23, del presente regolamento.
L'autorità competente può accettare l'esclusione dalla procedura di monitoraggio e comunicazione di una fonte di emissioni dovuta a delle fuoriuscite se sono state adottate, a norma dell'articolo 16 della direttiva 2009/31/CE, i provvedimenti correttivi necessari e se le emissioni o il rilascio nella colonna d'acqua non sono più rilevabili.
Articolo 21
Scelta della metodologia di monitoraggio
1. Per monitorare le emissioni di un impianto, il gestore sceglie di applicare una metodologia basata su calcoli o una metodologia fondata su misure, fatte salve le disposizioni specifiche del presente regolamento.
La metodologia fondata su calcoli consiste nel determinare le emissioni prodotte da flussi di fonti in base ai dati di attività, ottenuti tramite sistemi di misura, e parametri aggiuntivi ricavati da analisi di laboratorio o da valori standard. La metodologia basata su calcoli può essere applicata conformemente alla metodologia standard descritta all'articolo 24 o alla metodologia del bilancio di massa di cui all'articolo 25.
La metodologia fondata su misure consiste nel determinare le emissioni prodotte dalle fonti di emissione tramite la misurazione in continuo della concentrazione dei gas a effetto serra interessati negli effluenti gassosi e nel flusso di tali effluenti, e mediante il monitoraggio dei trasferimenti di CO2 tra impianti, nel qual caso sono misurati la concentrazione di CO2 e il flusso del gas trasferito.
Nel caso in cui si applichi la metodologia basata su calcoli, nel piano di monitoraggio il gestore precisa, per ciascun flusso di fonti, se è utilizzata la metodologia standard o la metodologia del bilancio di massa, specificando i livelli pertinenti definiti nell'allegato II.
2. Il gestore, previo consenso dell'autorità competente, può associare una metodologia standard, una metodologia di bilancio di massa e una metodologia fondata su misure per fonti di emissioni e flussi di fonti diversi provenienti da uno stesso impianto, purché non si verifichino omissioni o doppi conteggi.
3. Qualora i requisiti settoriali di cui all'allegato IV richiedono l'utilizzo di una determinata metodologia di monitoraggio, l'operatore utilizza tale metodologia o una metodologia fondata su misure. Il gestore può scegliere una metodologia diversa solo se fornisce alle autorità competenti le prove che il ricorso alla metodologia prescritta non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati, o che la metodologia alternativa garantisce una maggiore accuratezza complessiva dei dati relativi alle emissioni.
Articolo 22
Metodologia di monitoraggio non basata su livelli
In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, per determinati flussi di fonti o per talune fonti di emissione il gestore può impiegare una metodologia di monitoraggio non basata su livelli (in prosieguo: «metodologia alternativa») a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
(a) |
l'applicazione come minimo del livello 1, nell'ambito della metodologia basata su calcoli, per uno o più flussi di fonti di maggiore o minore entità e di una metodologia fondata su misure per almeno una fonte di emissioni correlata ai medesimi flussi non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati; |
(b) |
ogni anno il gestore valuta e quantifica le incertezze di tutti i parametri usati per la determinazione delle emissioni annuali, in conformità alla «Guida ISO all'espressione dell'incertezza di misura» (JCGM 100:2008) o a un'altra norma equivalente riconosciuta a livello internazionale, e riporta i risultati nella comunicazione annuale delle emissioni; |
(c) |
il gestore dimostra, in maniera giudicata soddisfacente dall'autorità competente, che applicando tale metodologia di monitoraggio alternativa le soglie di incertezza generali per il livello annuo di emissioni di gas a effetto serra per l'intero impianto non superano il 7,5 % per gli impianti di categoria A, il 5,0 % per gli impianti di categoria B e il 2,5 % per gli impianti di categoria C. |
Articolo 23
Modifiche temporanee alla metodologia di monitoraggio
1. Qualora, per ragioni tecniche, risulti temporaneamente impossibile applicare il piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente, il gestore interessato applica il livello più elevato possibile o un approccio prudenziale non fondato sui livelli se l'applicazione di un livello non è praticabile, fino a quando non siano ripristinate le condizioni per l'applicazione del livello approvato nel piano di monitoraggio.
Il gestore adotta tutte le misure necessarie per consentire il sollecito ripristino dell'applicazione del piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente.
2. Il gestore interessato comunica tempestivamente all'autorità competente la modifica temporanea della metodologia di monitoraggio di cui al paragrafo 1, specificando:
(a) |
i motivi dello scostamento dal piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente; |
(b) |
in maniera dettagliata, la metodologia di monitoraggio temporanea che il gestore sta utilizzando per determinare le emissioni fino a quando non siano state ripristinate le condizioni per l'applicazione del piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente; |
(c) |
le misure che il gestore adotta per ripristinare le condizioni per l'applicazione del livello specificato nel piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente; |
(d) |
il momento in cui si prevede che il livello approvato dall'autorità competente sarà nuovamente applicato. |
SEZIONE 2
Metodologia basata su calcoli
Articolo 24
Calcolo delle emissioni in base alla metodologia standard
1. Secondo la metodologia standard, il gestore calcola le emissioni di combustione per ciascun flusso di fonti moltiplicando i dati di attività riferiti al quantitativo di combustibile combusto, espresso in terajoule in base al potere calorifico netto (NCV), con il corrispondente fattore di emissione, espresso in tonnellate di CO2 per terajoule (t CO2/TJ) in linea con l'uso dell'NCV, e con il corrispondente fattore di ossidazione.
L'autorità competente può consentire l'uso di fattori di emissione per i combustibili espressi in t CO2/t oppure t CO2/Nm3. In questi casi, per calcolare le emissioni di combustione il gestore moltiplica i dati di attività legati al quantitativo di combustibile combusto, espresso in tonnellate o in metri cubici normali, per il corrispondente fattore di emissione e il corrispondente fattore di ossidazione.
2. Il gestore calcola le emissioni di processo per flusso di fonti moltiplicando i dati di attività riferiti al consumo di materiale, alla carica di alimentazione o alla produzione in uscita, espressi in tonnellate o metri cubici normali, per il corrispondente fattore di emissione, espresso in t CO2/t oppure t CO2/Nm3, e il corrispondente fattore di conversione.
3. Nel caso in cui un fattore di emissione di livello 1 o 2 tenga già conto dell'effetto di reazioni chimiche incomplete, il fattore di ossidazione o di conversione è pari a 1.
Articolo 25
Calcolo delle emissioni in base alla metodologia del bilancio di massa
1. Nell'ambito della metodologia basata sul bilancio di massa, il gestore calcola il quantitativo di CO2 corrispondente a ciascun flusso di fonti considerato nel bilancio di massa moltiplicando i dati di attività relativi al quantitativo di combustibile o di materiale che entra o esce dai limiti del bilancio di massa, per il tenore di carbonio del combustibile o del materiale moltiplicato per 3,664 t CO2/t C, conformemente alla sezione 3 dell'allegato II.
2. In deroga all'articolo 49, le emissioni dell'insieme del processo incluse nel bilancio di massa equivalgono quindi alla somma dei quantitativi di CO2 corrispondenti a tutti i flussi considerati nel bilancio di massa. Il CO rilasciato nell'atmosfera è calcolato nel bilancio di massa come emissione del quantitativo molare equivalente di CO2.
Articolo 26
Livelli applicabili
1. Nel definire i livelli applicabili per i flussi di fonti di minore e di maggiore entità, in conformità all'articolo 21, paragrafo 1, ciascun gestore, per determinare i dati di attività e ciascun fattore di calcolo, applica:
a) |
almeno i livelli elencati nell'allegato V, per gli impianti di categoria A o quando è richiesto un fattore di calcolo per un flusso che è un combustibile commerciale standard; |
b) |
il livello più alto definito nell'allegato II nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a). |
Per i flussi di maggiore entità, il gestore può tuttavia applicare un livello immediatamente inferiore, rispetto ai livelli specificati nel primo comma, per gli impianti di categoria C e fino a due livelli più bassi per gli impianti di categoria A e B, mantenendo perlomeno il livello 1, purché possa dimostrare in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente che il livello richiesto nel primo comma non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati.
L'autorità competente può, per un periodo di transizione concordato con il gestore, autorizzare quest'ultimo ad applicare per i flussi di fonti di maggiore entità livelli inferiori rispetto a quelli specificati nel secondo comma, mantenendo perlomeno il livello 1, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
(a) |
il gestore dimostra, in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente, che il livello previsto dal secondo comma non è tecnicamente realizzabile o determina costi sproporzionatamente elevati, e |
(b) |
il gestore fornisce un piano di miglioramento in cui precisa in che modo e entro quale termine sarà raggiunto almeno il livello previsto dal secondo comma. |
2. Per i flussi di fonti di minore entità, il gestore può tuttavia applicare un livello immediatamente inferiore rispetto ai livelli specificati nel primo comma del paragrafo 1, purché possa dimostrare in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente che il livello prescritto in questione non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati.
3. Per i flussi di fonti de minimis, il gestore può determinare i dati di attività e ogni fattore di calcolo utilizzando stime prudenziali al posto dei livelli, a meno che un determinato livello si possa applicare senza sforzi supplementari.
4. Per il fattore di ossidazione e il fattore di conversione il gestore applica quanto meno i livelli più bassi di cui all'allegato II.
5. Qualora l'autorità competente abbia autorizzato l'uso di fattori di emissione espressi in t CO2/t o t CO2/Nm3 per i combustibili e per i combustibili impiegati come elementi in entrata al processo o in bilanci di massa ai sensi dell'articolo 25, il potere calorifico netto può essere monitorato utilizzando stime prudenziali invece di ricorrere ai livelli, a meno che un determinato livello si possa applicare senza sforzi supplementari.
Articolo 27
Determinazione dei dati di attività
1. Il gestore determina i dati di attività di un flusso in uno dei seguenti modi:
(a) |
mediante la misurazione continua al livello del processo all'origine delle emissioni; |
(b) |
aggregando le misurazioni dei quantitativi forniti separatamente, tenendo conto delle variazioni delle scorte. |
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), il quantitativo di combustibile o materiale trattato durante il periodo di comunicazione è calcolato deducendo dal quantitativo di combustibile o materiale ricevuto in quest'arco temporale il quantitativo di combustibile o materiale portato fuori dall'impianto, e aggiungendo il quantitativo di combustibile o di materiale immagazzinato all'inizio del periodo di comunicazione, meno il quantitativo di combustibile o materiale immagazzinato alla fine di tale periodo.
Se non fosse tecnicamente realizzabile determinare i quantitativi immagazzinati tramite una misurazione diretta o se ciò comportasse costi sproporzionatamente elevati, il gestore può calcolare tali quantitativi in base:
(a) |
ai dati degli anni precedenti, correlati alla produzione per il periodo di riferimento; |
(b) |
alle procedure documentate e ai dati contenuti nei rendiconti finanziari verificati relativi al periodo di comunicazione. |
Nei casi in cui la determinazione dei dati di attività dell'intero anno civile non sia tecnicamente realizzabile o comporti costi sproporzionatamente elevati, il gestore può scegliere il giorno più appropriato successivo per separare un anno di comunicazione dall'anno successivo e ricostituire in questo modo l'anno civile in questione. Gli scostamenti riguardanti uno o più flussi di fonti sono registrati in modo chiaro; essi costituiscono la base di un valore rappresentativo per l'anno civile e sono considerati nello stesso modo per l'anno successivo.
Articolo 28
Sistemi di misurazione sotto il controllo del gestore
1. Per determinare i dati di attività in conformità all'articolo 27, il gestore utilizza i risultati dei conteggi basati su sistemi di misurazione posti sotto il suo controllo in seno all'impianto, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) |
il gestore è tenuto a svolgere una valutazione dell'incertezza e garantisce che sia rispettata la soglia di incertezza del livello pertinente; |
b) |
il gestore deve accertarsi, perlomeno una volta all'anno e comunque dopo ogni taratura degli strumenti di misura, che i risultati della taratura moltiplicati per un fattore di adeguamento prudenziale siano confrontati con le soglie di incertezza pertinenti. Il fattore di adeguamento prudenziale si basa su una serie temporale appropriata di precedenti tarature dello strumento in questione o di strumenti di misura simili, in modo da tener conto dell'effetto di incertezza in servizio. |
Qualora si osservi un superamento delle soglie dei livelli approvati ai sensi dell'articolo 12 o si rilevi che le apparecchiature non sono conformi ad altri requisiti, il gestore adotta tempestivamente dei provvedimenti correttivi e ne dà comunicazione all'autorità competente.
2. All'atto della notifica di un nuovo piano di monitoraggio o quando è necessario in ragione di una modifica apportata al piano di monitoraggio, il gestore fornisce all'autorità competente la valutazione dell'incertezza di cui al paragrafo 1, lettera a).
La valutazione comprende l'incertezza specificata degli strumenti di misura utilizzati, l'incertezza associata alla taratura e ogni ulteriore incertezza connessa alle modalità di utilizzo effettivo degli strumenti di misura. La valutazione dell'incertezza comprende l'incertezza legata alle variazioni delle scorte se gli impianti di stoccaggio possono contenere almeno il 5 % del quantitativo annuo utilizzato del combustibile o del materiale considerati. Nel corso della valutazione, il gestore tiene conto del fatto che i valori indicati usati per definire le soglie di incertezza associate ai livelli di cui all'allegato II si riferiscono all'incertezza nell'intero periodo di comunicazione.
Il gestore può semplificare la valutazione dell'incertezza considerando che gli errori massimi ammissibili per lo strumento di misura in servizio o, se inferiore, l'incertezza associata alla taratura moltiplicata per un fattore di adeguamento prudenziale per tener conto dell'effetto di incertezza in servizio, corrispondono all'incertezza per l'intero periodo di comunicazione, conformemente ai livelli definiti nell'allegato II, purché gli strumenti di misura siano installati in un ambiente adatto alle loro specifiche d'uso.
3. In deroga al paragrafo 2, l'autorità competente può autorizzare il gestore a utilizzare i risultati delle misure ottenute con sistemi di misurazione posti sotto il suo controllo presso l'impianto, se il gestore dimostra che gli strumenti di misura applicati sono sottoposti ai controlli metrologici legali previsti dalla legislazione nazionale.
A tal fine, per il compito di misurazione in questione può essere utilizzato come valore di incertezza, senza fornire altre prove, l'errore massimo ammissibile in servizio consentito dalla legislazione nazionale pertinente in materia di controlli metrologici legali.
Articolo 29
Sistemi di misurazione che esulano dal controllo del gestore
1. Se, in base a una valutazione dell'incertezza semplificata, l'uso di sistemi di misurazione che esulano dal controllo del gestore, rispetto all'uso di sistemi di misurazione posti sotto il suo controllo ai sensi dell'articolo 28, permette al gestore di applicare un livello perlomeno equivalente, fornisce risultati più affidabili e comporta meno rischi di controllo, il gestore può determinare i dati di attività mediante sistemi di misurazione che esulano dal suo controllo.
A tal fine, il gestore può ricorrere a una delle seguenti fonti di dati:
a) |
quantitativi riportati nelle fatture rilasciate da un partner commerciale, purché abbia luogo un'operazione commerciale tra due partner commerciali indipendenti; |
b) |
i valori forniti direttamente dai sistemi di misurazione. |
2. Il gestore garantisce la conformità al livello applicabile ai sensi dell'articolo 26.
A tal fine, l'errore massimo ammissibile in servizio ammesso dalla legislazione nazionale in materia di controlli metrologici legali per la transazione commerciale in questione può essere utilizzato come valore di incertezza senza fornire altre prove.
Qualora gli obblighi previsti dalla legislazione nazionale in materia di controlli metrologici legali siano meno rigorosi di quelli previsti dal livello applicabile a norma dell'articolo 26, il gestore si fa confermare l'incertezza applicabile dal partner commerciale responsabile del sistema di misurazione.
Articolo 30
Determinazione dei fattori di calcolo
1. Il gestore determina i fattori di calcolo sotto forma di valori per difetto oppure in base a un'analisi, a seconda del livello applicabile.
2. Il gestore determina e comunica i fattori di calcolo sempre in riferimento allo stato del combustibile o del materiale impiegato per i dati d'attività, ossia allo stato in cui il combustibile o il materiale si trova al momento dell'acquisto o dell'utilizzo nel processo che genera le emissioni, prima di essere essiccato o comunque trattato ai fini dell'analisi di laboratorio.
Se un approccio di questo tipo comporta costi sproporzionatamente elevati, o se è possibile ottenere una maggiore accuratezza, il gestore può sempre comunicare i dati d'attività e i fattori di calcolo in riferimento allo stato in cui sono svolte le analisi di laboratorio.
L'operatore è tenuto a determinare la frazione di biomassa solo per i combustibili o i materiali misti. Per gli altri combustibili o materiali viene utilizzato il valore per difetto pari a 0 % per la frazione di biomassa dei combustibili o materiali fossili, e il valore per difetto pari a 100 % della frazione di biomassa per i combustibili o i materiali composti esclusivamente da biomassa.
Articolo 31
Valori per difetti per i fattori di calcolo
1. Qualora determini i fattori di calcolo come valori per difetto, il gestore utilizza, conformemente ai requisiti del livello applicabile di cui agli allegati II e VI, uno dei seguenti valori:
(a) |
i fattori per difetto e i fattori stechiometrici elencati all'allegato VI; |
(b) |
i fattori per difetto usati dallo Stato membro per il documento sull'inventario nazionale trasmesso al segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici; |
(c) |
i valori riportati nella letteratura concordati con l'autorità competente, compresi i fattori per difetto pubblicati dall'autorità competente, che sono compatibili con i fattori di cui alla lettera b), ma sono rappresentativi di fonti più disaggregate per quanto concerne i flussi di combustibili; |
(d) |
i valori indicati e garantiti dal fornitore di un combustibile o materiale se il gestore può dimostrare, in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente, che il tenore di carbonio presenta un intervallo di confidenza al 95 % non superiore all'1 %; |
(e) |
i valori basati su analisi svolte in precedenza, se il gestore può dimostrare, in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente, che tali valori sono rappresentativi per i futuri lotti del medesimo combustibile o materiale. |
2. Il gestore indica nel piano di monitoraggio tutti i valori per difetto impiegati.
Nel caso in cui i valori standard subiscano cambiamenti da un anno all'altro, il gestore specifica nel piano di monitoraggio la fonte ufficiale applicabile del valore in questione.
3. L'autorità competente può approvare una modifica ai valori standard di un fattore di calcolo nel piano di monitoraggio ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, soltanto se il gestore dimostra che il nuovo valore per difetto permette di determinare le emissioni in maniera più accurata.
4. Su richiesta del gestore, l'autorità competente può accettare che il potere calorifico netto e i fattori di emissione dei combustibili siano determinati usando i medesimi livelli richiesti per i combustibili commerciali standard, purché il gestore dimostri, perlomeno ogni tre anni, che l'intervallo pari all'1 % per il potere calorifico specificato è stato rispettato negli ultimi tre anni.
5. Su richiesta del gestore, l'autorità competente può accettare che si consideri che il tenore stechiometrico di carbonio di una sostanza chimica pura rispetti un livello che altrimenti richiederebbe le analisi di cui agli articoli da 32 a 35, purché il gestore dimostri, in modo soddisfacente per l'autorità competente, che il ricorso a queste analisi comporterebbe costi sproporzionalmente elevati e che l'utilizzo del valore stechiometrico non comporterà una sottostima delle emissioni.
Articolo 32
Fattori di calcolo basati su analisi
1. Il gestore assicura che le analisi, il campionamento, le tarature e le convalide necessari per la determinazione dei fattori di calcolo sono svolti applicando metodi fondati sulle norme EN corrispondenti.
In assenza di tali norme, i metodi utilizzati si basano su norme ISO o norme nazionali adeguate. In assenza di norme pubblicate, si ricorre a progetti di norme adeguati, ad orientamenti dell'industria sulle migliori pratiche o ad altre metodologie scientificamente provate che permettono di limitare gli errori sistematici di campionamento e misura.
2. Qualora per la determinazione delle emissioni vengono utilizzati gascromatografi in linea o analizzatori di gas estrattivi o non estrattivi, il gestore deve ottenere l'approvazione dell'autorità competente per l'uso di questi apparecchi. Tali apparecchiature sono utilizzate solo per determinare i dati relativi alla composizione dei combustibili e dei materiali gassosi. Come misura minima per la garanzia della qualità, il gestore provvede affinché sia effettuata una convalida iniziale, successivamente ripetuta ogni anno, dello strumento.
3. I risultati delle analisi sono utilizzati unicamente per il periodo di consegna o per il lotto di combustibile o di materiale per il quale sono stati prelevati i campioni e di cui questi sono destinati a essere rappresentativi.
Per la determinazione di un parametro specifico il gestore si avvale dei risultati di tutte le analisi effettuate in relazione a tale parametro.
Articolo 33
Piano di campionamento
1. Se i fattori di calcolo sono determinati tramite analisi, il gestore trasmette all'autorità competente, ai fini dell'approvazione, un piano di campionamento per ciascun combustibile o materiale, sotto forma di una procedura scritta che riporta informazioni sui metodi adottati per la preparazione dei campioni, comprese informazioni sulle responsabilità, i luoghi, le frequenze e i quantitativi, oltre che sui metodi impiegati per lo stoccaggio e il trasporto dei campioni.
Il gestore si accerta che i campioni prelevati siano rappresentativi del lotto interessato o del periodo di consegna e che siano privi di errori sistematici. Gli elementi pertinenti del piano di campionamento sono concordati con il laboratorio incaricato dell'esecuzione dell'analisi per il combustibile o il materiale interessato; la prova dell'accordo raggiunto in tal senso figura nel piano. Il gestore mette a disposizione il piano a scopo di verifica ai sensi del regolamento di esecuzione (EU) 2018/2067 della Commissione;
2. Il gestore, d'intesa con il laboratorio incaricato dello svolgimento dell'analisi per il combustibile o il materiale in questione e previa approvazione dell'autorità competente, adegua gli elementi del piano di campionamento se i risultati analitici indicano che l'eterogeneità del combustibile o del materiale differisce in maniera significativa dalle informazioni sull'eterogeneità su cui era basato il piano di campionamento originale per quel combustibile o materiale specifico.
Articolo 34
Ricorso ai laboratori
1. Il gestore si accerta che i laboratori utilizzati per l'espletamento delle analisi per la determinazione dei fattori di calcolo siano accreditati conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025, per i metodi analitici in questione.
2. Per la definizione dei fattori di calcolo, il ricorso a laboratori non accreditati conformemente alla norma EN ISO/IEC 17 025 è autorizzato solo se il gestore può dimostrare, in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente, che l'accesso ai laboratori di cui al paragrafo 1 non è tecnicamente realizzabile o comporterebbe costi sproporzionatamente elevati, e che il laboratorio non accreditato soddisfa dei requisiti equivalenti a quelli della norma EN ISO/IEC 17025.
3. L'autorità competente considera che un laboratorio soddisfi i requisiti equivalenti a quelli della norma EN ISO/IEC 17025 ai sensi del paragrafo 2 quando il gestore fornisce le prove, di cui al secondo e terzo comma del presente paragrafo, nella forma e con un livello di dettaglio analogo a quello previsto per le procedure di cui all'articolo 12, paragrafo 2, nella misura del possibile.
Per quanto concerne la gestione della qualità, il gestore fornisce una certificazione di accreditamento del laboratorio conformemente alla norma EN ISO/IEC 9001 o ad altri sistemi di gestione della qualità certificati che riguardano il laboratorio in questione. In assenza di tali sistemi certificati di gestione della qualità, il gestore fornisce altre prove adeguate del fatto che il laboratorio è in grado di gestire in modo affidabile il suo personale, le sue procedure, i suoi documenti e le sue attività.
Per quanto concerne la competenza tecnica, il gestore fornisce le prove che il laboratorio è competente ed è in grado di produrre risultati validi sotto il profilo tecnico utilizzando le procedure analitiche del caso. Tali prove si riferiscono perlomeno ai seguenti elementi:
(a) |
gestione della competenza del personale per le mansioni specifiche assegnate; |
(b) |
adeguatezza della sistemazione e delle condizioni ambientali; |
(c) |
selezione di metodi analitici e di standard pertinenti; |
(d) |
se del caso, gestione del campionamento e preparazione dei campioni, compreso il controllo dell'integrità dei campioni; |
(e) |
se pertinenti, lo sviluppo e la convalida di nuovi metodi analitici o l'applicazione di metodi non disciplinati da norme internazionali o nazionali; |
(f) |
stima dell'incertezza; |
(g) |
gestione delle apparecchiature, comprese le procedure per la taratura, l'adeguamento, la manutenzione e la riparazione, nonché la tenuta di registri relativi a queste apparecchiature; |
(h) |
la gestione e il controllo dei dati, dei documenti e dei software; |
(i) |
la gestione degli elementi per la taratura e dei materiali di riferimento; |
(j) |
l'assicurazione della qualità dei risultati della taratura e delle prove, ivi compresa la partecipazione periodica a programmi di verifica dell'idoneità nel cui ambito si applicano metodi analitici ai materiali di riferimento certificati o si effettuano confronti incrociati con un laboratorio accreditato; |
(k) |
la gestione dei processi esternalizzati; |
(l) |
la gestione degli incarichi e dei reclami dei clienti e la garanzia di interventi correttivi tempestivi. |
Articolo 35
Frequenza delle analisi
1. Il gestore applica le frequenze minime di cui all'allegato VII per le analisi dei combustibili e dei materiali pertinenti.
2. L'autorità competente può autorizzare il gestore ad applicare una frequenza diversa da quella specificata al paragrafo 1 se non sono previste frequenze minime o se il gestore può dimostrare:
(a) |
che, in base ai dati storici, compresi i valori analitici relativi ai combustibili o ai materiali nel periodo di comunicazione immediatamente precedente il periodo di comunicazione in corso, la variazione dei valori analitici per il combustibile o il materiale interessato non è superiore a un terzo del valore di incertezza che il gestore è tenuto a rispettare per la determinazione dei dati di attività dei combustibili o dei materiali in questione; |
(b) |
che la frequenza imposta comporterebbe costi sproporzionatamente elevati. |
Qualora un impianto funzioni unicamente per una parte dell'anno, o qualora i combustibili o i materiali siano consegnati in lotti che sono consumati nell'arco di un periodo superiore ad un anno civile, l'autorità competente può concordare con il gestore un calendario più adeguato per le analisi, a condizione che ciò comporti un'incertezza analoga a quella prevista al primo comma, lettera a).
Articolo 36
Fattori di emissione per il CO2
1. Il gestore determina, per le emissioni di CO2, i fattori di emissione specifici per le varie attività.
2. I fattori di emissione dei combustibili, anche quando tali combustibili sono impiegati come elementi in entrata, sono espressi in t CO2/TJ.
Per le emissioni di combustione, l'autorità competente può autorizzare il gestore a impiegare un fattore di emissione espresso in t CO2/t o t CO2/Nm3 per un combustibile, se l'utilizzo di un fattore di emissione espresso in t CO2/TJ comporta costi sproporzionatamente elevati o se, utilizzando il fattore di emissione modificato, le emissioni possono essere calcolate con un grado di accuratezza perlomeno equivalente.
3. Per convertire il tenore di carbonio nel valore corrispondente di un fattore di emissione relativo al CO2 o viceversa, il gestore utilizza il fattore 3,664 t CO2/t C.
Articolo 37
Fattori di ossidazione e conversione
1. Per determinare i fattori di ossidazione o conversione il gestore applica almeno il livello 1. Il gestore impiega un valore pari a 1 per il fattore di ossidazione o per il fattore di conversione se il fattore di emissione tiene conto dell'effetto di un'ossidazione o conversione incompleta.
Tuttavia, l'autorità competente può esigere che i gestori applichino sistematicamente il livello 1.
2. Se in un impianto vengono utilizzati più combustibili e se per il fattore di ossidazione specifico dev'essere applicato il livello 3, il gestore può chiedere all'autorità competente l'autorizzazione al fine di:
(a) |
determinare un fattore di ossidazione aggregato per l'intero processo di combustione e applicare tale fattore a tutti i combustibili; |
(b) |
attribuire l'ossidazione incompleta a un flusso di maggiore entità e attribuire il valore 1 al fattore di ossidazione degli altri flussi di fonti. |
In caso di impiego della biomassa o di combustibili misti, il gestore dimostra che l'applicazione della lettera a) o b) di cui al primo comma non comporta una sottostima delle emissioni.
Articolo 38
Flussi di fonti di biomassa
1. Il gestore può determinare i dati di attività di un flusso di biomassa senza ricorrere ai livelli e senza fornire prove analitiche per il tenore di biomassa, se tale flusso è esclusivamente costituito da biomassa e il gestore può assicurare che non è contaminato da altri materiali o combustibili.
2. Il fattore di emissione della biomassa è pari a zero.
Il fattore di emissione di ciascun combustibile o materiale è calcolato e comunicato come il fattore di emissione preliminare (determinato conformemente all'articolo 30) moltiplicato per la frazione fossile del combustibile o del materiale.
3. La torba, lo xilitolo e le frazioni fossili dei combustibili o dei materiali misti non sono considerati biomasse.
4. Se la frazione di biomassa dei combustibili o materiali misti è pari o superiore al 97 % o se, in ragione del quantitativo di emissioni associate alla frazione fossile del combustibile o del materiale, si classifica come flusso di fonti de minimis, l'autorità competente può autorizzare il gestore ad applicare metodi che non si fondano sul sistema dei livelli, compreso il metodo del bilancio energetico, per la determinazione dei dati di attività e dei fattori di calcolo pertinenti.
Articolo 39
Determinazione della frazione della biomassa e della frazione fossile
1. Per i combustibili o i materiali misti, il gestore può considerare che la parte di biomassa sia pari a zero e applicare dunque una frazione fossile per difetto pari a 100 %, o determinare una frazione di biomassa a norma del paragrafo 2, applicando i livelli di cui all'allegato II, sezione 2.4.
2. Qualora, in funzione del livello applicato, il gestore debba effettuare analisi per la determinazione della frazione di biomassa, è tenuto a farlo sulla base di una norma pertinente e dei metodi analitici ivi prescritti, a condizione che il ricorso a detta norma e metodo di analisi sia approvato dall'autorità competente.
Qualora, in funzione del livello applicato, il gestore debba effettuare analisi per la determinazione della frazione di biomassa, ma l'applicazione del primo comma non sia tecnicamente realizzabile o comporti costi sproporzionatamente elevati, egli sottopone all'approvazione dell'autorità competente un metodo diverso per la determinazione della frazione di biomassa. Nel caso di combustibili e materiali derivanti da un processo di produzione con flussi in entrata definiti e tracciabili, il gestore può basare questa stima sul bilancio di massa del carbonio di origine fossile o del carbonio derivante dalla biomassa in entrata e in uscita del processo.
La Commissione può fornire orientamenti in merito ad altri metodi di stima applicabili.
3. In deroga alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 30, qualora sia stata stabilita la garanzia dell'origine in conformità all'articolo 2, lettera j), e all'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE per il biogas immesso in una rete di distribuzione e successivamente rimosso, il gestore non ricorre ad analisi per la determinazione della frazione di biomassa.
SEZIONE 3
Metodologia fondata su misure
Articolo 40
Uso della metodologia di monitoraggio fondata su misure
Il gestore si avvale delle metodologie fondate su misure per tutte le emissioni di protossido di azoto (N2O) di cui all'allegato IV e per la quantificazione del CO2 trasferito ai sensi dell'articolo 49.
Il gestore può utilizzare inoltre metodologie fondate su misure per le fonti di emissione di CO2 se può dimostrare, per ciascuna fonte di emissione, che i livelli previsti a norma dell'articolo 41 sono rispettati.
Articolo 41
Livelli applicabili
1. Per ciascuna fonte di emissione di maggiore entità, il gestore applica le disposizioni seguenti:
(a) |
nel caso degli impianti di categoria A, almeno i livelli di cui all'allegato VIII, sezione 2; |
(b) |
negli altri casi, il livello più elevato di cui all'allegato VIII, sezione 1. |
Tuttavia, rispetto ai livelli specificati nel primo comma, il gestore può applicare un livello immediatamente inferiore agli impianti di categoria C e fino a due livelli più bassi per gli impianti di categoria A e B, mantenendo perlomeno il livello 1, purché possa dimostrare in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente che il livello richiesto nel primo comma non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati.
2. Per le emissioni provenienti da fonti di minore entità, rispetto ai livelli specificati nel primo comma del paragrafo 1, il gestore può applicare un livello inferiore, mantenendo perlomeno il livello 1, purché possa dimostrare in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente che il livello richiesto nel primo comma del paragrafo 1 non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati.
Articolo 42
Norme e laboratori di misura
1. Tutte le misurazioni sono effettuate applicando metodi basati su:
(a) |
la norma EN 14181 (Emissioni da fonti fisse – Assicurazione della qualità di sistemi di misurazione automatici); |
(b) |
la norma EN 15259 (Qualità dell'aria – Misurazione di emissioni da fonti fisse – Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione); |
(c) |
altre norme EN pertinenti, in particolare la norma EN ISO 16911–2 (Emissioni da fonti fisse – Determinazione automatica e manuale della velocità e della portata volumetrica nei dotti). |
In assenza di tali norme, i metodi utilizzati si basano su norme ISO o nazionali adeguate o norme appropriate pubblicate dalla Commissione. In assenza di norme pubblicate, si ricorre a progetti di norme adeguati, agli orientamenti dell'industria sulle migliori pratiche o ad altre metodologie scientificamente provate, limitando gli errori sistematici di campionamento e misura.
Il gestore prende in considerazione tutti gli aspetti pertinenti del sistema di misura in continuo, ivi compresa l'ubicazione delle apparecchiature, la taratura, la misurazione, l'assicurazione della qualità e il controllo della qualità.
2. Il gestore provvede affinché i laboratori che effettuano le misurazioni, le tarature e le valutazioni delle apparecchiature pertinenti per la misura in continuo delle emissioni (CEMS) siano laboratori accreditati conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025 per i metodi analitici o le attività di taratura in questione.
Se il laboratorio non è accreditato, il gestore si accerta che siano rispettate le prescrizioni equivalenti di cui all'articolo 34, paragrafi 2 e 3.
Articolo 43
Determinazione delle emissioni
1. Il gestore determina le emissioni annuali da una fonte di emissione nel periodo di comunicazione sommando, nell'arco di tale periodo, tutti i valori orari della concentrazione misurata di gas a effetto serra moltiplicati per i valori orari degli effluenti gassosi; i valori orari corrispondono in tal caso alle medie di tutti i risultati delle singole misurazioni effettuate durante l'ora di funzionamento considerata.
Nel caso delle emissioni di CO2, il gestore determina le emissioni annuali in base all'equazione 1 di cui all'allegato VIII. Il CO rilasciato nell'atmosfera è considerato il quantitativo molare equivalente di CO2.
Nel caso del protossido di azoto (N2O), il gestore determina le emissioni annuali in base all'equazione di cui all'allegato IV, sezione 16, sottosezione B.1.
2. Se in un impianto esistono varie fonti di emissione che non possono essere misurate come un'unica fonte, il gestore misura separatamente le emissioni derivanti da tali fonti e le somma per ottenere le emissioni totali del gas interessato prodotte nel periodo di comunicazione.
3. Il gestore determina la concentrazione di gas a effetto serra negli effluenti gassosi tramite la misurazione in continuo in un punto rappresentativo, avvalendosi di uno dei metodi seguenti:
(a) |
misurazione diretta; |
(b) |
in caso di elevata concentrazione negli effluenti gassosi, il calcolo della concentrazione è effettuato in base a una misurazione della concentrazione indiretta, applicando l'equazione 3 di cui all'allegato VIII e tenendo conto dei valori di concentrazione misurati di tutti gli altri componenti del flusso di gas, come specificato nel piano di monitoraggio del gestore. |
4. Se del caso, il gestore determina separatamente i quantitativi di CO2 provenienti dalla biomassa, sottraendo tali quantitativi dalle emissioni di CO2 totali rilevate. A tal fine il gestore può utilizzare:
(a) |
un metodo basato sui calcoli, in particolare metodi di analisi e campionamento basati sulla norma EN ISO 13833 (Emissioni da sorgente fissa – Determinazione del rapporto tra anidride carbonica derivante da biomassa (biogenica) e fossile – Campionamento e determinazione del radiocarbone); |
(b) |
un altro metodo basato su una norma pertinente, come la norma ISO 18466 (Emissioni da sorgente fissa – Determinazione della frazione biogenica di CO2 nei gas di camino ricorrendo al metodo del bilancio); |
(c) |
un metodo di stima pubblicato dalla Commissione. |
Se il metodo proposto dal gestore comporta il campionamento continuo del flusso di effluenti gassosi, si applica la norma EN 15259 (Qualità dell'aria – Misurazione di emissioni da sorgente fissa – Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione).
5. Ai fini del calcolo il gestore determina il flusso di effluenti gassosi ai sensi del paragrafo 1 applicando uno dei seguenti metodi:
(a) |
calcolo mediante un bilancio di massa adeguato, tenendo conto di tutti i parametri significativi in entrata, compresi – per le emissioni di CO2 – almeno i carichi di materiale in entrata, il flusso di aria in entrata e l'efficienza del processo, e in uscita, ivi compresi quanto meno il prodotto fabbricato e la concentrazione di ossigeno (O2), di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOx); |
(b) |
determinazione tramite misurazione in continuo del flusso in un punto rappresentativo. |
Articolo 44
Aggregazione dei dati
1. Il gestore calcola le medie orarie per ciascun parametro (compresi le concentrazioni e il flusso di gas effluenti) pertinente ai fini della determinazione delle emissioni mediante una metodologia fondata su misure utilizzando tutti i punti di rilevamento disponibili per quell'ora specifica.
Se è in grado di produrre dati per periodi di comunicazione più brevi senza incorrere in costi aggiuntivi, il gestore utilizza tali periodi per determinare le emissioni annuali conformemente all'articolo 43, paragrafo 1.
2. Se l'apparecchiatura impiegata per la misura in continuo di un parametro non funziona correttamente, è regolata male o è guasta per parte dell'ora o del periodo di comunicazione di cui al paragrafo 1, il gestore calcola la media oraria corrispondente in percentuale rispetto ai punti di rilevamento rimanenti per quell'ora specifica o per il periodo di comunicazione più breve, purché sia disponibile almeno l'80 % del numero massimo di punti di rilevamento per un parametro.
L'articolo 45, paragrafi da 2 a 4, si applica nel caso in cui sia disponibile meno dell'80 % del numero massimo di punti di rilevamento per un parametro.
Articolo 45
Dati mancanti
1. Se un elemento dell'apparecchiatura usata per la misurazione nell'ambito del sistema CEMS è guasto per più di cinque giorni consecutivi di un anno civile, il gestore ne dà tempestiva comunicazione all'autorità competente e propone provvedimenti adeguati per migliorare la qualità del sistema.
2. Se per uno o più parametri della metodologia fondata su misure non è possibile ottenere un'ora o un periodo di riferimento più breve di dati validi, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, perché le apparecchiature non funzionano correttamente, o sono regolate male o guaste, il gestore determina i valori di sostituzione di ciascuna ora di dati mancante.
3. Se, per un parametro misurato direttamente come concentrazione, non è possibile ottenere un'ora o un periodo di riferimento più breve di dati validi, il gestore calcola un valore di sostituzione addizionando la concentrazione media al doppio dello scostamento standard associato a questa media, utilizzando l'equazione 4 di cui all'allegato VIII.
Se, a causa di modifiche tecniche significative effettuate nell'impianto, il periodo di comunicazione non è adeguato per determinare questi valori di sostituzione, il gestore concorda con l'autorità competente un intervallo di tempo (possibilmente della durata di un anno) rappresentativo per determinare lo scostamento medio e standard.
4. Se non è possibile disporre di un'ora di dati validi per un parametro diverso dalla concentrazione, il gestore ricava i valori di sostituzione per tale parametro tramite un modello di bilancio di massa adeguato o un bilancio energetico del processo. Il gestore convalida i risultati utilizzando i restanti parametri misurati della metodologia fondata su misure e i dati rilevati in condizioni di lavoro normali, per un periodo di tempo di durata analoga a quello per cui i dati sono mancanti.
Articolo 46
Corroborazione mediante il calcolo delle emissioni
Il gestore corrobora le emissioni determinate mediante una metodologia fondata su misure (a eccezione delle emissioni di N2O derivanti dalla produzione di acido nitrico e dei gas a effetto serra trasferiti a una rete di trasporto o in un sito di stoccaggio), calcolando le emissioni annue di ciascun gas a effetto serra in questione per le stesse fonti di emissioni e per gli stessi flussi di fonti.
Non è obbligatorio applicare metodi fondati su un sistema di livelli.
SEZIONE 4
Disposizioni speciali
Articolo 47
Impianti a basse emissioni
1. L'autorità competente può autorizzare il gestore a presentare un piano di monitoraggio semplificato in conformità all'articolo 13, a condizione che questi gestisca un impianto a basse emissioni.
Il primo comma non si applica agli impianti che espletano attività per le quali l'N2O è incluso, ai sensi dell'allegato I della direttiva 2003/87/CE.
2. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, un impianto è considerato a basse emissioni quando soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
a) |
le emissioni annuali medie di quell'impianto riportate nelle comunicazioni sulle emissioni verificate nel periodo di scambio immediatamente precedente il periodo di scambio in corso non erano inferiori a 25 000 tonnellate di CO2 l'anno, al lordo del CO2 trasferito ma al netto del CO2(e) proveniente dalla biomassa; |
b) |
le emissioni annuali medie di cui alla lettera a) non sono disponibili o non sono più utilizzabili per via di modifiche introdotte ai limiti dell'impianto o alle condizioni di esercizio dell'impianto ma, secondo una stima prudenziale, le emissioni annue dell'impianto nei prossimi cinque anni saranno inferiori a 25 000 tonnellate di CO2 all'anno, al lordo del CO2 trasferito ma al netto del CO2(e) proveniente dalla biomassa. |
3. Il gestore di un impianto a basse emissioni non è tenuto a presentare i documenti giustificativi menzionati all'articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, ed è esonerato dall'obbligo di trasmettere una relazione sui miglioramenti di cui all'articolo 69, paragrafo 4, in risposta alle raccomandazioni di miglioramento riportate dal verificatore nella relazione di verifica.
4. In deroga all'articolo 27, il gestore di un impianto a basse emissioni può determinare il quantitativo di combustibile o di materiale sulla base dei dati registrati relativi agli acquisti e delle stime delle variazioni delle scorte. Il gestore è esonerato inoltre dall'obbligo di fornire all'autorità competente la valutazione dell'incertezza di cui all'articolo 28, paragrafo 2.
5. Il gestore di un impianto a basse emissioni è esonerato dall'obbligo di cui all'articolo 28, paragrafo 2, di includere l'incertezza legata alle variazioni delle scorte nella valutazione dell'incertezza.
6. In deroga alle disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 1, e dell'articolo 41, paragrafo 1, il gestore di un impianto a basse emissioni può applicare come minimo il livello 1 per determinare i dati di attività e i fattori di calcolo per ogni flusso e le emissioni, con un metodo fondato su misure, a meno che una maggiore precisione possa essere ottenuta senza ulteriori sforzi da parte sua, senza dover dimostrare che l'applicazione di livelli più elevati non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionalmente elevati.
7. Per la determinazione dei fattori di calcolo mediante analisi (ai sensi dell'articolo 32), il gestore di un impianto a basse emissioni può rivolgersi a qualsiasi laboratorio che sia tecnicamente competente e in grado di produrre risultati validi sotto il profilo tecnico ricorrendo alle procedure analitiche del caso, e fornisce le prove atte a dimostrare l'impiego delle misure di assicurazione della qualità di cui all'articolo 34, paragrafo 3.
8. Se nel corso di un anno civile un impianto a basse emissioni, oggetto di una procedura di monitoraggio semplificata, supera la soglia menzionata al paragrafo 2, il suo gestore ne dà tempestiva comunicazione all'autorità competente.
Il gestore trasmette tempestivamente all'autorità competente, a fini di approvazione, una modifica significativa del piano di monitoraggio ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera b).
Tuttavia, l'autorità competente autorizza il gestore a continuare a utilizzare il monitoraggio semplificato se quest'ultimo dimostra, in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente, che la soglia di cui al paragrafo 2 non è mai stata superata nei precedenti cinque periodi di comunicazione e non sarà nuovamente superata a partire dal periodo di comunicazione successivo.
Articolo 48
CO2 intrinseco
1. Il CO2 intrinseco che viene trasferito in un impianto, compreso il CO2 contenuto nel gas naturale, in un effluente gassoso (tra cui il gas di altoforno o il gas di cokeria) o negli elementi in entrata (come il gas di sintesi) è incluso nel fattore di emissione stabilito per quel flusso.
2. Se il CO2 intrinseco deriva dalle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE o incluse ai sensi dell'articolo 24 della medesima direttiva ed è successivamente trasferito, in quanto parte di un flusso, a un altro impianto ai fini di un'attività contemplata dalla medesima direttiva, esso non è conteggiato tra le emissioni dell'impianto cedente.
Tuttavia, se il CO2 intrinseco è rilasciato o trasferito dall'impianto verso entità non contemplate da tale direttiva, esso è conteggiato tra le emissioni dell'impianto cedente.
3. I gestori possono determinare i quantitativi di CO2 intrinseco trasferiti di fuori dall'impianto sia nell'impianto cedente sia nell'impianto destinatario. In tal caso, i quantitativi di CO2 intrinseco trasferito e ricevuto sono identici.
Se i quantitativi di CO2 intrinseco trasferiti e ricevuti non sono identici, nelle comunicazioni delle emissioni degli impianti cedente e destinatario è utilizzata la media aritmetica di entrambi i valori determinati, nel caso in cui tra i valori esista uno scostamento attribuibile all'incertezza dei sistemi di misurazione o del metodo di determinazione. In tal caso, l'adeguamento di tale valore è menzionato nella comunicazione delle emissioni.
Se lo scostamento tra i valori non è spiegabile con il margine di incertezza approvato dei sistemi di misurazione o del metodo di determinazione, i gestori degli impianti cedente e destinatario allineano i valori misurati applicando adeguamenti prudenziali approvati dall'autorità competente.
Articolo 49
CO2 trasferito
1. Il gestore sottrae dalle emissioni dell'impianto qualsiasi quantitativo di CO2 proveniente dal carbonio fossile utilizzato nell'ambito delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE che non è emesso dall'impianto ma:
a) |
è trasferito fuori dall'impianto verso uno dei seguenti siti:
|
b) |
è trasportato fuori dall'impianto e utilizzato per produrre carbonato di calcio precipitato, cui il CO2 utilizzato è chimicamente legato. |
2. Il gestore dell'impianto cedente, nella sua comunicazione annuale delle emissioni, riporta il codice identificativo riconosciuto dell'impianto destinatario conformemente agli atti adottati a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, se l'impianto destinatario è disciplinato da tale direttiva. In tutti gli altri casi, il gestore dell'impianto cedente fornisce il nome, l'indirizzo e il recapito di una persona di contatto per l'impianto destinatario.
Il primo comma si applica altresì all'impianto destinatario per quanto concerne il codice identificativo dell'impianto cedente.
3. Per la determinazione del quantitativo di CO2 trasferito da un impianto a un altro, il gestore applica una metodologia fondata su misure e opera in conformità agli articoli 43, 44 e 45. La fonte di emissione corrisponde al punto di misurazione e le emissioni sono espresse come il quantitativo di CO2 trasferito.
Ai fini del paragrafo 1, lettera b), il gestore applica una metodologia basata su calcoli.
4. Per la determinazione del quantitativo di CO2 trasferito da un impianto all'altro, il gestore applica il livello più elevato definito nell'allegato VIII, sezione 1.
Il gestore può tuttavia applicare il livello immediatamente inferiore, purché dimostri che l'applicazione del livello più elevato definito nella sezione 1 dell'allegato VIII non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati.
Per determinare la quantità di CO2 chimicamente legato nel carbonato di calcio precipitato, il gestore utilizza delle fonti di dati che consentano di ottenere la massima accuratezza possibile.
5. I gestori possono determinare i quantitativi di CO2 trasferiti fuori dall'impianto sia nell'impianto cedente sia nell'impianto destinatario. In tal caso, si applica l'articolo 48, paragrafo 3.
Articolo 50
Utilizzo o trasferimento del N2O
1. Quando l'N2O proviene dalle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE per le quali l'allegato in questione indica l'N2O come pertinente e un impianto non emette N2O ma lo trasferisce verso un altro impianto che monitora e dichiara le emissioni a norma del presente regolamento, questo non viene contabilizzato nelle emissioni dell'impianto cedente.
Un impianto che riceve N2O proveniente da un impianto e da un'attività in conformità del primo comma monitora i flussi di gas in questione, utilizzando le stesse metodologie previste dal presente regolamento, come se l'N2O fosse generato nell'impianto destinatario.
Tuttavia, se è imbottigliato o utilizzato come gas nei prodotti e dunque viene emesso al di fuori dell'impianto o se è trasferito dall'impianto verso entità non contemplate dalla direttiva 2003/87/CE, l'N2O è conteggiato tra le emissioni dell'impianto cedente, tranne per le quantità di N2O per le quali il gestore dell'impianto cedente è in grado di dimostrare all'autorità competente che l'N2O viene distrutto mediante idonei dispositivi di abbattimento delle emissioni.
2. Il gestore dell'impianto cedente, nella sua comunicazione annuale delle emissioni, riporta il codice identificativo riconosciuto dell'impianto destinatario, conformemente agli atti adottati a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE se del caso.
Il primo comma si applica altresì all'impianto destinatario per quanto concerne il codice identificativo dell'impianto cedente.
3. Per la determinazione del quantitativo di N2O trasferito da un impianto a un altro, il gestore applica una metodologia fondata su misure e nel rispetto degli articoli 43, 44 e 45. La fonte di emissione corrisponde al punto di misurazione e le emissioni sono espresse come il quantitativo di N2O trasferito.
4. Per la determinazione del quantitativo di N2O trasferito da un impianto all'altro, il gestore applica il livello più elevato definito nell'allegato VIII, sezione 1, per le emissioni di N2O.
Il gestore può tuttavia applicare il livello immediatamente inferiore, purché dimostri che l'applicazione del livello più elevato definito nella sezione 1 dell'allegato VIII non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati.
5. Il gestore può determinare i quantitativi di CO2 trasferiti fuori dall'impianto sia a livello dell'impianto cedente sia a livello dell'impianto destinatario. In tal caso, per analogia si applica l'articolo 48, paragrafo 3.
CAPO IV
MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI E DEI DATI SULLE TONNELLATE-CHILOMETRO PROVENIENTI DALLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO AEREO
Articolo 51
Disposizioni generali
1. Ogni operatore aereo monitora e comunica le emissioni provenienti dalle attività di trasporto aereo per tutti i voli menzionati nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE che sono effettuati dall'operatore aereo nel periodo di comunicazione e per i quali l'operatore è responsabile.
A tal fine, l'operatore aereo attribuisce tutti i voli ad un anno civile in funzione dell'ora di partenza espressa in tempo coordinato universale (UTC).
2. L'operatore aereo che intende chiedere un'assegnazione di quote gratuite in virtù degli articoli 3 sexies e 3 septies della direttiva 2003/87/CE monitora, nell'arco dei rispettivi anni di monitoraggio, anche i dati relativi alle tonnellate-chilometro per gli stessi voli.
3. Al fine di individuare l'operatore aereo unico di cui all'articolo 3, lettera o), della direttiva 2003/87/CE che è responsabile di un volo, si utilizza il nominativo di chiamata (call sign) impiegato per il controllo del traffico aereo. Il nominativo di chiamata corrisponde:
a) |
il codice designatore ICAO di cui al riquadro 7 del piano di volo; |
b) |
in mancanza del codice designatore ICAO dell'operatore aereo, la marca di immatricolazione dell'aeromobile. |
4. Se l'identità dell'operatore aereo è sconosciuta, l'autorità competente ritiene che l'operatore sia il proprietario dell'aeromobile, salvo che questi non dimostri l'identità dell'operatore aereo responsabile.
Articolo 52
Presentazione di piani di monitoraggio
1. Almeno quattro mesi prima di avviare un'attività di trasporto aereo, di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, un operatore aereo presenta all'autorità competente un piano di monitoraggio per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni, conformemente all'articolo 12.
In deroga al primo comma, un operatore aereo che svolge per la prima volta un'attività di trasporto aereo di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE che non poteva essere prevista con quattro mesi di anticipo trasmette all'autorità competente il piano di monitoraggio tempestivamente e comunque entro sei settimane dallo svolgimento di tale attività. L'operatore aereo fornisce all'autorità competente un'adeguata giustificazione dei motivi per cui non è stato possibile trasmettere un piano di monitoraggio quattro mesi prima dell'avvio dell'attività.
Se lo Stato membro di riferimento di cui all'articolo 18 bis della direttiva 2003/87/CE non è noto in anticipo, l'operatore aereo presenta il piano di monitoraggio tempestivamente, non appena entra in possesso delle informazioni sull'autorità competente dello Stato membro di riferimento.
2. Se intende chiedere un'assegnazione di quote gratuite, in virtù degli articoli 3 sexies e 3 septies della direttiva 2003/87/CE, l'operatore aereo presenta anche un piano di monitoraggio per il monitoraggio e la comunicazione dei dati sulle tonnellate-chilometro. Il piano di monitoraggio deve essere trasmesso almeno quattro mesi prima dell'inizio di uno dei seguenti periodi:
(a) |
l'anno di monitoraggio di cui all'articolo 3 sexies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE per le richieste presentate in virtù di detto articolo; |
(b) |
il secondo anno civile del periodo menzionato all'articolo 3 ter, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE per le richieste presentate in virtù dell'articolo 3 septies della stessa direttiva. |
Articolo 53
Metodologia di monitoraggio delle emissioni prodotte dalle attività di trasporto aereo
1. Ogni operatore aereo calcola le emissioni annue di CO2 prodotte dalle attività di trasporto aereo moltiplicando il consumo annuale di ciascun carburante (espresso in tonnellate) per il rispettivo fattore di emissione.
2. Ogni operatore aereo determina il consumo di carburante per ciascun volo e per ciascun carburante, tenendo conto anche del carburante consumato dall'unità di potenza ausiliaria. A tal fine l'operatore aereo si avvale di uno dei metodi di cui all'allegato III, sezione 1. L'operatore aereo sceglie il metodo che fornisce i dati più completi e aggiornati e che garantisce il minore grado di incertezza senza comportare costi sproporzionalmente elevati.
3. Ogni operatore aereo determina la quantità di carburante rifornito di cui all'allegato III, sezione 1, in base a uno dei seguenti elementi:
a) |
la misurazione effettuata dal fornitore del carburante, risultante dalle bolle di consegna del carburante o dalle fatture emesse per ogni volo; |
b) |
i dati provenienti dagli strumenti di misura di bordo e riportati nella documentazione relativa alla massa e al centraggio, nel giornale di rotta dell'aeromobile oppure trasmessi per via elettronica dall'aeromobile all'operatore aereo. |
4. L'operatore aereo determina il quantitativo di carburante contenuto nel serbatoio sulla scorta dei dati provenienti dagli strumenti di misura di bordo e riportati nella documentazione relativa alla massa e al bilanciamento e nel giornale di rotta dell'aeromobile o trasmessi per via elettronica dall'aeromobile all'operatore aereo.
5. Se il quantitativo di carburante rifornito o il quantitativo di carburante rimasto nei serbatoi è espresso in unità di volume (in litri), l'operatore aereo deve convertirlo da volume in massa utilizzando i valori di densità. L'operatore aereo utilizza la densità del carburante (che può essere il valore reale o il valore standard di 0,8 kg per litro) che è utilizzata per ragioni operative e di sicurezza.
La procedura di notifica dell'utilizzo della densità effettiva o standard è descritta nel piano di monitoraggio, con un riferimento alla documentazione pertinente dell'operatore aereo.
6. Per effettuare il calcolo di cui al paragrafo 1, l'operatore aereo utilizza i fattori di emissione predefiniti di cui all'allegato III, tabella 1.
Nel caso dei carburanti non elencati nella suddetta tabella, l'operatore aereo determina il fattore di emissione in conformità all'articolo 32. Per questi carburanti, il potere calorifico netto è determinato e comunicato come voce per memoria.
7. In deroga al paragrafo 6, per i carburanti scambiati a fini commerciali l'operatore aereo può ricavare, previa approvazione dell'autorità competente, il fattore di emissione – o il tenore di carbonio sul quale questo si basa – o il potere calorifico netto dai dati sugli acquisti del carburante in questione comunicati dal fornitore, a condizione che siano stati ricavati secondo norme accettate a livello internazionale e che non sia possibile applicare i fattori di emissione di cui all'allegato III, tabella 1.
Articolo 54
Disposizioni specifiche per la biomassa
L'articolo 39 si applica alla determinazione della frazione di biomassa di un carburante misto.
In deroga all'articolo 39, paragrafo 2, l'autorità competente autorizza, se del caso, l'uso di una metodologia applicabile in maniera uniforme in tutti gli Stati membri per la determinazione della frazione di biomassa.
Nell'ambito di tale metodologia, la frazione di biomassa, il potere calorifico netto e il fattore di emissione o il tenore di carbonio del carburante impiegato durante un'attività di trasporto che rientra nell'EU ETS (di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE) sono determinati sulla base dei dati relativi all'acquisto di carburante.
La metodologia si fonda sulle linee guida fornite dalla Commissione per facilitare la sua applicazione coerente in tutti gli Stati membri.
L'uso dei biocarburanti per le attività di trasporto aereo è soggetto a valutazione, in conformità all'articolo 18 della direttiva 2009/28/CE.
Articolo 55
Emettitori di entità ridotta
1. Gli operatori aerei che effettuano meno di 243 voli per periodo per tre periodi consecutivi di quattro mesi ciascuno e gli operatori aerei che effettuano voli per un totale di emissioni annue inferiore a 25 000 tonnellate di CO2 l'anno sono considerati emettitori di entità ridotta.
2. In deroga all'articolo 53, gli emettitori di entità ridotta possono stimare il consumo di carburante utilizzando gli strumenti messi in atto da Eurocontrol o da altre organizzazioni pertinenti, che sono in grado di elaborare tutte le informazioni utili riguardanti il traffico aereo ed evitare in tal modo sottostime delle emissioni.
Gli strumenti applicabili, compresa l'applicazione di fattori di correzione per compensare eventuali inaccuratezze nei metodi di modellazione, possono essere utilizzati solo previa approvazione della Commissione.
3. In deroga all'articolo 12, un emettitore di entità ridotta che intende utilizzare uno qualsiasi degli strumenti menzionati al paragrafo 2 del presente articolo può limitarsi a riportare nel piano di monitoraggio delle emissioni le seguenti informazioni:
(a) |
le informazioni richieste ai sensi dell'allegato I, sezione 2, punto 1; |
(b) |
i dati comprovanti il rispetto delle soglie per emettitori di piccola entità fissate nel paragrafo 1 del presente articolo; |
(c) |
il nome o il riferimento dello strumento, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, che sarà usato per calcolare il consumo di carburante. |
Un emettitore di entità ridotta è esonerato dall'obbligo di fornire i documenti giustificativi di cui all'articolo 12, paragrafo 1, terzo comma.
4. Se impiega uno degli strumenti di cui al paragrafo 2 e, durante un anno di comunicazione, supera la soglia specificata al paragrafo 1, l'operatore aereo deve darne tempestiva notifica all'autorità competente.
L'operatore aereo comunica tempestivamente all'autorità competente, a fini di approvazione, una modifica significativa del piano di monitoraggio ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), punto iv).
Tuttavia, l'autorità competente autorizza l'operatore aereo a continuare a utilizzare uno strumento di cui al paragrafo 2 se quest'ultimo dimostra, in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente, che le soglie di cui al paragrafo 1 non sono mai state superate nei precedenti cinque periodi di comunicazione e non saranno superate a partire dal periodo di comunicazione successivo.
Articolo 56
Fonti di incertezza
1. Nella scelta della metodologia di monitoraggio ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, l'operatore aereo tiene conto delle fonti di incertezza e dei livelli di incertezza associati.
2. L'operatore aereo effettua periodicamente attività di controllo adeguate, inclusi controlli incrociati tra il quantitativo di carburante rifornito risultante dalle fatture e il quantitativo di carburante rifornito mediante misurazioni con i sistemi di misura di bordo e, qualora siano rilevate discrepanze notevoli, adotta provvedimenti correttivi.
Articolo 57
Determinazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro
1. L'operatore aereo che intende chiedere un'assegnazione di quote gratuite ai sensi degli articoli 3 sexies e 3 septies della direttiva 2003/87/CE monitora, negli anni di monitoraggio pertinenti a tali richieste, i dati sulle tonnellate-chilometro per tutti i voli di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE.
2. L'operatore aereo calcola i dati sulle tonnellate-chilometro moltiplicando la distanza, determinata secondo le disposizioni dell'allegato III, sezione 3, ed espressa in chilometri (km), con il carico utile, calcolato come somma della massa delle merci, della posta, dei passeggeri e del bagaglio imbarcato, espresso in tonnellate (t).
3. L'operatore aereo determina la massa delle merci e della posta sulla base della massa effettiva o standard riportata nella documentazione sulla massa e sul bilanciamento per i rispettivi voli.
Gli operatori aerei che non sono tenuti a tenere la documentazione sulla massa e sul bilanciamento propongono, nel piano di monitoraggio, una metodologia adeguata per determinare la massa delle merci e della posta, escludendo la tara di tutti i pallet e container che non costituiscono carico utile, e il peso in ordine di marcia.
4. L'operatore aereo determina la massa dei passeggeri applicando uno dei seguenti livelli:
a) |
livello 1: si utilizza un valore predefinito di 100 kg per ogni passeggero compreso il bagaglio imbarcato; |
b) |
livello 2: si utilizza la massa dei passeggeri e del bagaglio imbarcato indicata nella documentazione sulla massa e sul bilanciamento per ciascun volo. |
Tuttavia, il livello selezionato si applica a tutti i voli effettuati negli anni di monitoraggio pertinenti per le richieste trasmesse in virtù degli articoli 3 sexies o 3 septies della direttiva 2003/87/CE.
CAPO V
GESTIONE E CONTROLLO DEI DATI
Articolo 58
Attività riguardanti il flusso di dati
1. Il gestore o l'operatore aereo stabilisce, documenta, applica e tiene aggiornate procedure scritte per le attività riguardanti il flusso di dati ai fini del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas serra e si accerta che la comunicazione annuale dei dati relativi alle emissioni ricavati dalle attività riguardanti il flusso di dati non contenga inesattezze e sia conforme al piano di monitoraggio, alle suddette procedure scritte e al presente regolamento.
Se l'operatore aereo intende chiedere un'assegnazione di quote gratuite, in virtù degli articoli 3 sexies e 3 septies della direttiva 2003/87/CE, per il monitoraggio e la comunicazione dei dati sulle tonnellate-chilometro si applica anche il primo comma.
2. Le descrizioni delle procedure scritte per le attività riguardanti il flusso dei dati riportate nel piano di monitoraggio riguardano perlomeno i seguenti aspetti:
(a) |
le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2; |
(b) |
l'identificazione delle fonti di dati principali; |
(c) |
ogni tappa del flusso di dati, dai dati primari alle emissioni annuali o ai dati sulle tonnellate-chilometro, che riflette la sequenza e l'interazione tra le attività riguardanti il flusso dei dati, ivi comprese le formule e le tappe per l'aggregazione dei dati pertinenti; |
(d) |
le fasi di trattamento pertinenti relative a ciascuna attività specifica riguardante il flusso dei dati, comprese le formule e i dati utilizzati per determinare le emissioni o i dati sulle tonnellate-chilometro; |
(e) |
i sistemi pertinenti di trattamento e di archiviazione dei dati elettronici utilizzati, nonché l'interazione tra tali sistemi e altre forme di immissione di dati, compreso l'inserimento manuale; |
(f) |
le modalità con cui sono comunicate gli esiti delle attività riguardanti il flusso di dati. |
Articolo 59
Sistema di controllo
1. Il gestore o l'operatore aereo definisce, documenta, applica e tiene aggiornato un sistema di controllo efficace per garantire che la comunicazione annuale delle emissioni e, se del caso, la comunicazione delle tonnellate-chilometro, stabilite sulla base delle attività riguardanti il flusso dei dati, non contengano inesattezze e siano conformi al piano di monitoraggio approvato e al presente regolamento.
2. Il sistema di controllo di cui al paragrafo 1 consta dei seguenti elementi:
(a) |
la valutazione dei rischi inerenti e dei rischi di controllo effettuata dal gestore o dall'operatore aereo, sulla base di una procedura scritta. |
(b) |
procedure scritte relative alle attività di controllo che sono finalizzate a mitigare i rischi individuati. |
3. Le procedure scritte correlate alle attività di controllo di cui al paragrafo 2, lettera b), prevedono quanto meno:
(a) |
l'assicurazione della qualità degli strumenti di misura; |
(b) |
l'assicurazione della qualità del sistema informatico utilizzato per le attività riguardanti il flusso di dati, comprese le tecnologie informatiche di controllo delle procedure; |
(c) |
la separazione delle funzioni nelle attività riguardanti il flusso di dati e nelle attività di controllo e la gestione delle competenze necessarie; |
(d) |
gli esami interni e la convalida dei dati; |
(e) |
le rettifiche e i provvedimenti correttivi; |
(f) |
il controllo dei processi esternalizzati; |
(g) |
la tenuta dei registri e della documentazione, compresa la gestione delle versioni dei documenti. |
4. Il gestore o l'operatore aereo monitora l'efficacia del sistema di controllo, anche mediante esami interni e tenendo conto delle conclusioni del verificatore nel corso della verifica delle comunicazioni annuali delle emissioni e, se del caso, delle comunicazioni dei dati relativi alle tonnellate-chilometro, effettuata ai sensi del regolamento di esecuzione (EU) 2018/2067 della Commissione.
Se il sistema di controllo si rivela inefficace o non commisurato ai rischi individuati, il gestore o l'operatore aereo si adopera per migliorarlo e per aggiornare il piano di monitoraggio o le procedure scritte a esso sottese per le attività riguardanti il flusso dei dati, le valutazioni dei rischi e le attività di controllo, se del caso.
Articolo 60
Assicurazione della qualità
1. Ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3, lettera a), il gestore provvede affinché tutti gli apparecchi di misura siano tarati, regolati e controllati a intervalli periodici, nonché prima dell'uso, e affinché ne sia verificata la conformità alle norme in materia di misurazione riconducibili a norme internazionali esistenti in materia, conformemente alle prescrizioni del presente regolamento e in maniera proporzionata ai rischi individuati.
Qualora taluni componenti dei sistemi di misurazione non possano essere tarati, il gestore menziona tali componenti nel piano di monitoraggio e propone attività di controllo alternative.
Qualora gli apparecchi risultino non conformi ai requisiti di prestazione, il gestore provvede ad adottare rapidamente i provvedimenti correttivi necessari.
2. Per quanto concerne i sistemi di misurazione in continuo delle emissioni, il gestore applica i principi di assicurazione della qualità in conformità alla norma «Assicurazione della qualità di sistemi di misurazione automatici» (EN 14181), ed effettua, almeno una volta all'anno, misurazioni in parallelo realizzate secondo i metodi standard di riferimento da personale competente.
Se queste attività di assicurazione della qualità prevedono dei valori limite delle emissioni (ELV) come parametri necessari per i controlli della taratura e delle prestazioni, la concentrazione oraria media annua del gas a effetto serra è utilizzata come ELV in questi casi Qualora il gestore riscontri un mancato rispetto delle prescrizioni di assicurazione della qualità, ad esempio per quanto riguarda l'obbligo di ricalibrazione, deve darne comunicazione all'autorità competente e adottare i provvedimenti correttivi senza indebiti ritardi.
Articolo 61
Assicurazione della qualità delle tecnologie dell'informazione
Ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3, lettera b), il gestore o l'operatore aereo garantisce che il sistema informatico sia progettato, documentato, testato, messo in atto, controllato e sottoposto a manutenzione in modo da garantire un trattamento affidabile, accurato e tempestivo dei dati, tenendo conto dei rischi individuati ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2, lettera a).
Il controllo del sistema informatico comprende il controllo dell'accesso, il controllo dei sistemi di back-up, il recupero dei dati, la continuità e la sicurezza.
Articolo 62
Separazione delle funzioni
Ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3, lettera c), il gestore o l'operatore aereo definisce le persone responsabili per tutte le attività riguardanti il flusso dei dati e per tutte le attività di controllo, in modo da separare eventuali funzioni incompatibili. In assenza di altre attività di controllo, il gestore o l'operatore aereo si accerta, per tutte le attività riguardanti il flusso di dati proporzionate ai rischi inerenti rilevati, che tutte le informazioni e i dati pertinenti siano confermati da almeno una persona che non ha partecipato alla determinazione e alla registrazione di tali informazioni o dati.
Il gestore o l'operatore aereo gestisce le competenze necessarie per far fronte alle varie responsabilità e provvede a un'adeguata assegnazione delle responsabilità, degli incarichi di formazione e delle valutazioni delle prestazioni.
Articolo 63
Esami interni e convalida dei dati
1. Ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3, lettera d), e in base ai rischi inerenti e ai rischi di controllo individuati nella valutazione dei rischi di cui all'articolo 59, paragrafo 2, lettera a), il gestore o l'operatore aereo esamina e convalida i dati ottenuti dalle attività riguardanti il flusso dei dati di cui all'articolo 58.
L'esame e la convalida dei dati devono perlomeno comprendere:
(a) |
la verifica della completezza dei dati; |
(b) |
il confronto tra i dati che il gestore o l'operatore aereo ha ottenuto, monitorato e comunicato nell'arco di svariati anni; |
(c) |
il confronto tra i dati e i valori ricavati da sistemi diversi di rilevazione dei dati operativi, compresi, se del caso, i seguenti confronti:
|
2. Il gestore o l'operatore aereo garantisce, per quanto possibile, che i criteri per respingere i dati nell'ambito dell'esame e della convalida siano noti in anticipo. A tal fine suddetti criteri sono definiti nella documentazione concernente le relative procedure scritte.
Articolo 64
Correzioni e provvedimenti correttivi
1. Se rileva che una parte delle attività riguardanti il flusso dei dati di cui all'articolo 58 o delle attività di controllo di cui all'articolo 59 non si svolge correttamente o non si svolge nel rispetto dei limiti definiti nella documentazione relativa alle procedure per tali attività, il gestore o l'operatore aereo procede alle opportune correzioni e corregge i dati respinti, evitando nel contempo sottostime delle emissioni.
2. Ai fini del paragrafo 1, il gestore o l'operatore aereo quanto meno:
(a) |
valuta la validità dei risultati ottenuti al termine delle varie tappe delle attività riguardanti il flusso dei dati di cui all'articolo 58 o delle attività di controllo di cui all'articolo 59; |
(b) |
determina la causa dell'erroneo funzionamento o dell'errore; |
(c) |
adotta i provvedimenti correttivi del caso, anche provvedendo a rettificare eventuali dati errati contenuti nella comunicazione delle emissioni o nella comunicazione delle tonnellate-chilometro, se del caso. |
3. Il gestore o l'operatore aereo procede alle correzioni e attua i provvedimenti correttivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo in modo da far fronte ai rischi inerenti e ai rischi di controllo individuati nella valutazione dei rischi di cui all'articolo 59.
Articolo 65
Attività esternalizzate
Se esternalizza una o più attività riguardanti il flusso dei dati di cui all'articolo 58 o una o più attività di controllo di cui all'articolo 59, il gestore o l'operatore aereo svolge tutte le seguenti operazioni:
a) |
verifica la qualità delle attività riguardanti il flusso di dati e delle attività di controllo esternalizzate conformemente al presente regolamento; |
b) |
definisce parametri appropriati per i risultati dei processi esternalizzati e per i metodi utilizzati in tali processi; |
c) |
verifica la qualità dei risultati e dei metodi di cui alla lettera b) del presente articolo; |
d) |
provvede affinché le attività esternalizzate siano svolte in maniera da far fronte ai rischi inerenti e ai rischi di controllo individuati nella valutazione dei rischi di cui all'articolo 59. |
Articolo 66
Gestione delle lacune nei dati
1. Se mancano i dati necessari per calcolare le emissioni di un impianto, il gestore si avvale di un metodo di stima adeguato per determinare dati surrogati di tipo prudenziale per il relativo periodo di tempo e per il parametro mancante.
Se il gestore non ha definito un metodo di stima in una procedura scritta, stabilisce tale procedura scritta e trasmette all'autorità competente, ai fini dell'approvazione, una richiesta di modifica adeguata del piano di monitoraggio, conformemente all'articolo 15.
2. Se mancano i dati necessari a calcolare le emissioni di un operatore aereo per uno o più voli, quest'ultimo utilizza dati surrogati per il rispettivo periodo di tempo, calcolato in base al metodo alternativo definito nel piano di monitoraggio.
Se non è possibile determinare dati surrogati ai sensi del primo comma del presente paragrafo, l'operatore aereo può calcolare le emissioni per quel volo o quei voli in base al consumo di carburante misurato tramite lo strumento menzionato all'articolo 55, paragrafo 2.
Quando il numero dei voli per i quali esistono delle lacune nei dati, di cui ai primi due commi, supera 5 % dei voli annuali dichiarati, il gestore ne informa l'autorità competente tempestivamente e adotta provvedimenti correttivi per migliorare il metodo di monitoraggio.
Articolo 67
Registri e documentazione
1. Il gestore o l'operatore aereo conserva per almeno dieci anni una traccia di tutti i dati e le informazioni pertinenti, comprese le informazioni elencate nell'allegato IX.
I dati documentati e archiviati relativi al monitoraggio devono consentire la verifica della comunicazione annuale delle emissioni o dei dati sulle tonnellate-chilometro a norma del regolamento di esecuzione (EU) 2018/2067 della Commissione. I dati comunicati dal gestore o dall'operatore aereo contenuti in un sistema elettronico di comunicazione e di gestione dei dati istituito dall'autorità competente possono essere considerati mantenuti dal gestore o dall'operatore aereo se quest'ultimo può accedere a tali dati.
2. Il gestore o l'operatore aereo garantisce che tutti i documenti utili siano disponibili quando e dove sia necessario per effettuare le attività riguardanti i flussi dei dati e le attività di controllo.
Su richiesta, il gestore o l'operatore aereo mette tali documenti a disposizione dell'autorità competente oltre che del responsabile della verifica incaricato di verificare la comunicazione delle emissioni o i dati sulle tonnellate-chilometro, in conformità al regolamento di esecuzione (EU) 2018/2067 della Commissione;
CAPO VI
PRESCRIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE
Articolo 68
Tempistiche e obblighi di comunicazione
1. Entro il 31 marzo di ogni anno il gestore o l'operatore aereo presenta all'autorità competente una comunicazione delle emissioni che riguarda le emissioni annuali del periodo di comunicazione e che è sottoposta a verifica in conformità al regolamento di esecuzione regolamento di esecuzione (EU) 2018/2067 della Commissione;
Tuttavia, le autorità competenti possono chiedere ai gestori o agli operatori aerei di trasmettere la comunicazione annuale delle emissioni sottoposta a verifica prima del 31 marzo, ma non prima del 28 febbraio.
2. Se decide di richiedere l'assegnazione gratuita delle quote di emissione ai sensi degli articoli 3 sexies e 3 septies della direttiva 2003/87/CE, l'operatore aereo trasmette all'autorità competente, entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di monitoraggio di cui agli articoli 3 sexies o 3 septies della suddetta direttiva, una comunicazione dei dati sulle tonnellate-chilometro che riguarda i dati sulle tonnellate-chilometro riferiti all'anno di monitoraggio e che è sottoposta a verifica conformemente al regolamento di esecuzione (EU) 2018/2067 della Commissione;
3. Le comunicazioni annuali delle emissioni e le comunicazioni dei dati sulle tonnellate-chilometro contengono almeno le informazioni specificate nell'allegato X.
Articolo 69
Comunicazione sui miglioramenti introdotti nella metodologia di monitoraggio
1. Ogni gestore o operatore aereo verifica periodicamente se sia possibile migliorare la metodologia di monitoraggio.
Il gestore di un impianto trasmette all'autorità competente ai fini dell'approvazione una comunicazione contenente le informazioni di cui ai paragrafi 2 o 3, se del caso, entro i seguenti termini:
(a) |
per un impianto di categoria A, il 30 giugno, ogni quattro anni; |
(b) |
per un impianto di categoria B, il 30 giugno, ogni due anni; |
(c) |
per un impianto di categoria C, il 30 giugno, ogni anno. |
Tuttavia, l'autorità competente può fissare una data alternativa per la trasmissione della comunicazione, purché non sia successiva al 30 settembre del medesimo anno.
In deroga al secondo e terzo comma, e fatto salvo il primo comma, l'autorità competente può approvare, insieme al piano di monitoraggio o alla comunicazione relativa ai miglioramenti, una proroga del termine applicabile ai sensi del secondo comma, se l'operatore dimostra in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente, al momento della trasmissione di un piano di monitoraggio ai sensi dell'articolo 12, o della notifica di aggiornamenti ai sensi dell'articolo 15, o della trasmissione di una comunicazione sui miglioramenti conformemente al presente articolo, che le ragioni dei costi sproporzionalmente eccessivi o dell'irrealizzabilità tecnica dei miglioramenti resteranno validi più a lungo. La proroga tiene conto del numero di anni per i quali il gestore fornisce delle prove. L'intervallo totale? tra le relazioni sui miglioramenti non supera tre anni per un impianto di categoria C, quattro anni per un impianto di categoria B e cinque anni per un impianto di categoria A.
2. Se il gestore non applica almeno i livelli previsti ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, primo comma, per i flussi di maggiore e di minore entità e alle fonti di emissioni conformemente all'articolo 41, paragrafo 1, questi fornisce una descrizione delle ragioni per cui l'applicazione dei livelli richiesti non sarebbe tecnicamente realizzabile o comporterebbe costi sproporzionatamente elevati.
Tuttavia, se si dovesse dimostrare che le misure necessarie per l'applicazione di tali livelli sono divenute tecnicamente realizzabili e non comportano più costi sproporzionatamente elevati, il gestore comunica all'autorità competente le modifiche adeguate da apportare al piano di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 15, e trasmette proposte per mettere in atto le relative misure, specificando le tempistiche attese.
3. Se il gestore applica la metodologia di monitoraggio alternativa di cui all'articolo 22, è tenuto a fornire: una descrizione delle ragioni per cui l'applicazione almeno del livello 1 per uno o più flussi di fonti di maggiore o minore entità non sarebbe tecnicamente realizzabile o comporterebbe costi sproporzionatamente elevati.
Tuttavia, se si dovesse dimostrare che le misure necessarie per applicare quanto meno il livello 1 per tali flussi di fonti sono divenute tecnicamente realizzabili e non comportano più costi sproporzionatamente elevati, il gestore comunica all'autorità competente le modifiche adeguate da apportare al piano di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 15, e trasmette proposte per mettere in atto le relative misure, specificando le tempistiche attese.
4. Se la relazione di verifica predisposta conformemente al regolamento di esecuzione (EU) 2018/2067 della Commissione indica la presenza di non conformità rilevanti oppure contiene raccomandazioni tese ad apportare miglioramenti ai sensi degli articoli 27, 29 e 30 del suddetto regolamento, entro il 30 giugno dell'anno in cui la relazione di verifica è stata redatta dal verificatore, il gestore o l'operatore aereo trasmette una relazione all'autorità competente ai fini dell'approvazione. La relazione descrive quando e come il gestore o l'operatore aereo ha rettificato o intende rettificare le non conformità rilevate dal responsabile della verifica e mettere in atto i miglioramenti raccomandati.
L'autorità competente può fissare una data alternativa per la trasmissione della relazione, purché non sia successiva al 30 settembre del medesimo anno. Se del caso, la relazione può essere accompagnata dalla comunicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Se gli interventi raccomandati non comportano un miglioramento della metodologia di monitoraggio, il gestore o l'operatore aereo fornisce una spiegazione in merito. Se gli interventi raccomandati comportano costi sproporzionatamente elevati, il gestore o l'operatore aereo fornisce le prove della natura sproporzionatamente elevata dei costi.
5. Il paragrafo 4 del presente articolo non si applica se il gestore o l'operatore aereo ha già risolto tutte le non conformità e le raccomandazioni di miglioramento e ha presentato le relative modifiche al piano di monitoraggio all'autorità competente, per approvazione, in conformità all'articolo 15 del presente regolamento prima della data cui al paragrafo 4.
Articolo 70
Determinazione delle emissioni da parte dell'autorità competente
1. L'autorità competente effettua una stima prudenziale delle emissioni di un impianto o di un operatore aereo ogniqualvolta si verifichi una delle seguenti situazioni:
(a) |
il gestore o l'operatore aereo non ha presentato una comunicazione annuale delle emissioni sottoposta a verifica entro il termine ultimo previsto dall'articolo 68, paragrafo 1; |
(b) |
la comunicazione annuale delle emissioni sottoposta a verifica di cui all'articolo 68, paragrafo 1, non è conforme al presente regolamento; |
(c) |
la comunicazione delle emissioni di un gestore o di un operatore aereo non è stata verificata ai sensi del regolamento di esecuzione (EU) 2018/2067 della Commissione; |
2. Se, nella relazione di verifica a norma del regolamento di esecuzione (EU) 2018/2067 della Commissione, il responsabile della verifica ha individuato la presenza di inesattezze non rilevanti che non sono state rettificate dal gestore o dall'operatore aereo prima della trasmissione della relazione sulla verifica, l'autorità competente valuta tali inesattezze e, se del caso, effettua una stima prudente delle emissioni dell'impianto o dell'operatore aereo. L'autorità competente comunica al gestore o all'operatore aereo se e quali rettifiche devono essere apportate alla comunicazione delle emissioni. Il gestore o l'operatore aereo mettono tali informazioni a disposizione del verificatore.
3. Gli Stati membri stabiliscono un efficiente scambio di informazioni tra autorità competenti responsabili dell'approvazione dei piani di monitoraggio e autorità competenti responsabili dell'accettazione delle comunicazioni annuali delle emissioni.
Articolo 71
Accesso alle informazioni
Le comunicazioni sulle emissioni in possesso dell'autorità competente sono messe a disposizione del pubblico da tale autorità nel rispetto delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11). In relazione all'applicazione della deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), di tale direttiva, i gestori o gli operatori aereo possono indicare nella loro comunicazione quali informazioni considerino commercialmente sensibili.
Articolo 72
Arrotondamento dei dati
1. Le emissioni annuali totali devono essere comunicate come tonnellate di CO2 o CO2(e) arrotondate.
Nelle comunicazioni, le tonnellate-chilometro sono indicate in tonnellate-chilometro arrotondate.
2. Tutte le variabili impiegate per calcolare le emissioni sono arrotondate allo scopo di includere tutte le cifre significative ai fini del calcolo e della comunicazione delle emissioni.
3. Tutti i dati per volo sono arrotondati al fine di includere tutte le cifre significative ai fini del calcolo della distanza e del carico utile di cui all'articolo 57 nonché ai fini della comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro.
Articolo 73
Coerenza con gli altri sistemi di comunicazione
Ciascuna attività elencata nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE che è svolta da un gestore o da un operatore aereo è identificata, se del caso, per mezzo dei codici previsti dai seguenti sistemi di comunicazione:
a) |
il formato comune per la trasmissione delle relazioni (Common reporting format) per i sistemi nazionali di inventario dei gas a effetto serra approvato dagli organi competenti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici; |
b) |
il codice identificativo dell'impianto riportato nel registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti ai sensi del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (12); |
c) |
l'attività di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 166/2006; |
d) |
il codice designatore NACE di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). |
CAPO VII
PRESCRIZIONI IN MATERIA DI TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE
Articolo 74
Formati per lo scambio elettronico dei dati
1. Gli Stati membri possono imporre al gestore e all'operatore aereo di utilizzare modelli elettronici e formati di file specifici per la trasmissione dei piani di monitoraggio e delle relative modifiche, oltre che per la presentazione delle comunicazioni annuali delle emissioni, delle comunicazioni dei dati sulle tonnellate-chilometro, delle relazioni di verifica e delle comunicazioni concernenti i miglioramenti.
Tali modelli elettronici o specifiche di formato dei file definiti dagli Stati membri contengono almeno le informazioni riportate nei modelli elettronici e nelle specifiche di formato dei file pubblicati dalla Commissione.
2. Nel definire i modelli elettronici o le specifiche di formato dei file di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono ricorrere a una o a entrambe le seguenti opzioni:
a) |
specifiche di formato dei file fondate sull'XML, come il linguaggio dell'EU ETS, pubblicate dalla Commissione e destinate ad essere utilizzate con sistemi automatizzati avanzati; |
b) |
modelli pubblicati in un formato utilizzabile dai software per ufficio standard, compresi i fogli elettronici e file di trattamento testi. |
Articolo 75
Uso di sistemi automatizzati
1. Se uno Stato membro decide di utilizzare sistemi automatizzati per lo scambio elettronico dei dati sulla base di specifiche di formato dei file ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 2, lettera a), tali sistemi, grazie all'applicazione di misure tecnologiche conformi allo stato attuale della tecnologie, garantiscono in maniera efficiente sotto il profilo dei costi:
a) |
l'integrità dei dati, in modo da impedire la modifica dei messaggi elettronici durante la trasmissione; |
b) |
la riservatezza dei dati, grazie all'impiego di tecniche di sicurezza, tra cui le tecniche di criptazione, per cui i dati sono accessibili soltanto al destinatario e nessuna informazione può essere intercettata da terzi non autorizzati; |
c) |
l'autenticità dei dati, per cui l'identità del mittente e del destinatario dei dati è nota e verificata; |
d) |
la non disconoscibilità dei dati, per cui la parte che ha partecipato a una transazione non può negare di aver ricevuto la transazione né può l'altra parte negare di averla inviata, mediante l'applicazione di metodi quali la firma digitale o la verifica indipendente delle salvaguardie del sistema. |
2. Tutti i sistemi automatizzati utilizzati dagli Stati membri basati sulle specifiche di formato dei file ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 2, lettera a), per la comunicazione tra autorità competente, gestore e operatore aereo, nonché tra verificatore e organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento di esecuzione (EU) 2018/2067 della Commissione soddisfano, grazie all'attuazione di misure tecnologiche conformi allo stato attuale della tecnologia, i seguenti requisiti non funzionali:
a) |
il controllo dell'accesso, per cui possono accedere al sistema soltanto soggetti autorizzati e nessun dato può essere letto, scritto o aggiornato da soggetti non autorizzati, grazie all'applicazione di misure tecnologiche che garantiscono quanto segue:
|
b) |
la disponibilità, in modo che l'accessibilità ai dati sia garantita anche dopo un periodo di tempo significativo e dopo l'introduzione di eventuali nuovi software; |
c) |
la pista di controllo, per cui si ha la certezza che le eventuali modifiche ai dati possono sempre essere individuate e analizzate in retrospettiva. |
CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 76
Modifiche del regolamento (UE) n. 601/2012
Il regolamento (UE) n. 601/2012 è così modificato:
1) |
All'articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, il punto a), è sostituito dal seguente:
|
2) |
All'articolo 15, paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:
|
3) |
Il paragrafo 49 è sostituito dal seguente: «Articolo 49 CO2 trasferito 1. Il gestore sottrae dalle emissioni dell'impianto qualsiasi quantitativo di CO2 proveniente dal carbonio fossile utilizzato nell'ambito delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE che non è rilasciato dall'impianto ma:
2. Il gestore dell'impianto cedente, nella sua comunicazione annuale delle emissioni, riporta il codice identificativo riconosciuto dell'impianto destinatario conformemente agli atti adottati a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, se l'impianto destinatario è disciplinato da tale direttiva. In tutti gli altri casi, il gestore dell'impianto cedente fornisce il nome, l'indirizzo e il recapito di una persona di contatto per l'impianto destinatario. Il primo comma si applica altresì all'impianto destinatario per quanto concerne il codice identificativo dell'impianto cedente. 3. Per la determinazione del quantitativo di CO2 trasferito da un impianto a un altro, il gestore applica una metodologia fondata su misure e in conformità agli articoli 43, 44 e 45. La fonte di emissione corrisponde al punto di misurazione e le emissioni sono espresse come il quantitativo di CO2 trasferito. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), il gestore applica una metodologia basata su calcoli. 4. Per la determinazione del quantitativo di CO2 trasferito da un impianto all'altro, il gestore applica il livello più elevato definito nell'allegato VIII, sezione 1. Il gestore può tuttavia applicare il livello immediatamente inferiore, purché dimostri che l'applicazione del livello più elevato definito nella sezione 1 dell'allegato VIII non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati. Per determinare la quantità di CO2 chimicamente legato nel carbonato di calcio precipitato, il gestore utilizza delle fonti di dati che consentano di ottenere la massima accuratezza possibile. 5. I gestori possono determinare i quantitativi di CO2 trasferiti fuori dall'impianto sia nell'impianto cedente sia nell'impianto destinatario. In tal caso, si applica l'articolo 48, paragrafo 3.» |
4) |
L'articolo 52 è così modificato:
|
5) |
All'articolo 54, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal testo seguente: «2. In deroga all'articolo 52, gli emettitori di entità ridotta possono stimare il consumo di carburante utilizzando gli strumenti messi in atto da Eurocontrol o da altre organizzazioni pertinenti, in grado di elaborare tutte le informazioni utili riguardanti il traffico aereo ed evitare in tal modo stime in difetto delle emissioni.» |
6) |
L'articolo 55 è così modificato:
|
7) |
All'articolo 59, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «Ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, lettera a), il gestore provvede affinché tutti gli apparecchi di misura siano tarati, regolati e controllati a intervalli periodici, nonché prima dell'uso, e affinché ne sia verificata la conformità alle norme in materia di misurazione riconducibili a norme internazionali esistenti in materia, conformemente alle prescrizioni del presente regolamento e in maniera proporzionata ai rischi individuati. Qualora taluni componenti dei sistemi di misura non possano essere tarati, il gestore menziona tali componenti nel piano di monitoraggio e propone attività di controllo alternative. Qualora gli apparecchi risultino non conformi ai requisiti di prestazione, il gestore provvede ad adottare prontamente i provvedimenti correttivi necessari.» |
8) |
All'articolo 65, paragrafo 2, è aggiunto il terzo comma seguente: «Quando il numero dei voli per i quali esistono delle lacune nei dati, di cui ai primi due commi, supera 5 % dei voli annuali dichiarati, il gestore ne informa l'autorità competente tempestivamente e adotta provvedimenti correttivi per migliorare il metodo di monitoraggio.» |
9) |
All'allegato I, la sezione 2 è cosi modificata:
|
10) |
All'allegato III, la sezione 2 è soppressa. |
11) |
L'allegato IV è così modificato:
|
12) |
L'allegato IX è cosi modificato:
|
13) |
All'allegato X la sezione 2 è così modificata:
|
Articolo 77
Abrogazione del regolamento (UE) n. 601/2012
1. Il regolamento (UE) n. 601/2012 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2021.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XI.
2. Le disposizioni del regolamento (UE) n. 601/2012 continuano ad applicarsi al monitoraggio, alla comunicazione e alla verifica delle emissioni e, se del caso, ai dati di attività che avranno luogo anteriormente al 1o gennaio 2021.
Articolo 78
Entrata in vigore ed applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021
Tuttavia, l'articolo 76 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019 o dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, se posteriore.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
(2) Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012, pag. 30).
(3) Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).
(4) Decisione 2009/450/CE della Commissione, dell'8 giugno 2009, recante interpretazione particolareggiata delle attività aeree elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 12.6.2009, pag. 69).
(5) Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).
(6) Sentenza della Corte di Giustizia del 19 gennaio 2017, Schaefer Kalk GmbH & Co. KG contro Bundesrepublik Deutschland, C-460/15, ECLI:EU:C:2017:29.
(7) Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 149).
(8) Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).
(9) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei responsabili della verifica ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. pag. 94 della presente Gazzetta ufficiale).
(10) Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 107).
(11) Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).
(12) Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).
(13) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO I
Contenuti minimi del piano di monitoraggio (Articolo 12, paragrafo 1)
1. CONTENUTI MINIMI DEL PIANO DI MONITORAGGIO PER GLI IMPIANTI
Il piano di monitoraggio per un impianto contiene almeno le seguenti informazioni:
(1) |
informazioni generali sull'impianto:
|
(2) |
una descrizione dettagliata delle metodologie fondate su calcoli, se utilizzate, così articolata:
|
(3) |
qualora si ricorra a una metodologia di monitoraggio alternativa ai sensi dell'articolo 22, una descrizione dettagliata della metodologia di monitoraggio applicata per tutti i flussi o le fonti di emissione per i quali non è utilizzata la metodologia articolata sui livelli, e una descrizione della procedura scritta utilizzata per l'analisi dell'incertezza; |
(4) |
una descrizione dettagliata delle metodologie fondate su misure, se applicate, che comprende:
|
(5) |
in aggiunta agli elementi di cui al punto 4, una descrizione dettagliata della metodologia di monitoraggio da applicare per le emissioni di N2O, se opportuno sotto forma di descrizione delle procedure scritte applicate contenente:
|
(6) |
una descrizione dettagliata della metodologia per il monitoraggio dei perfluorocarburi derivanti dalla produzione di alluminio primario, se del caso sotto forma di una descrizione delle procedure scritte applicate, comprendente:
|
(7) |
una descrizione dettagliata della metodologia di monitoraggio nel caso di trasferimento di CO2 intrinseco in quanto componente di un flusso ai sensi dell'articolo 48, trasferimento di CO2 ai sensi dell'articolo 49 o al trasferimento di N2O in conformità all'articolo 50, se del caso sotto forma di una descrizione delle procedure scritte applicate, che specifichi:
|
2. CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI MONITORAGGIO PER LE EMISSIONI AEREE
1. |
Il piano di monitoraggio contiene, per tutti gli operatori aerei, le seguenti informazioni:
|
2. |
Per gli operatori aerei che non sono emettitori di entità ridotta ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, o che non intendono utilizzare uno degli strumenti menzionati all'articolo 55, paragrafo 2, il piano di monitoraggio contiene le seguenti informazioni:
|
3. CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI ALLE TONNELLATE-CHILOMETRO
Il piano di monitoraggio dei dati relativi alle tonnellate-chilometro contiene le seguenti informazioni:
a) |
gli elementi riportati nella sezione 2, punto 1, del presente allegato; |
b) |
una descrizione delle procedure scritte utilizzate per determinare i dati relativi alle tonnellate-chilometro per volo, ivi compresi:
|
ALLEGATO II
Definizione dei livelli per le metodologie fondate su calcoli applicate agli impianti (articolo 12, paragrafo 1)
1. DEFINIZIONE DEI LIVELLI PER I DATI DI ATTIVITÀ
In conformità all'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 29, paragrafo 2, primo comma, nonché all'allegato IV del presente regolamento, le soglie di incertezza di cui alla tabella 1 corrispondono ai livelli applicabili per i requisiti relativi ai dati di attività. Le soglie di incertezza si riferiscono alle incertezze massime ammesse per la determinazione dei flussi di fonti nell'arco di un periodo di comunicazione.
Se la tabella 1 non include attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE e non viene utilizzato il bilancio di massa, il gestore per tali attività applicherà i livelli elencati nella tabella 1 alla voce «Combustione di combustibili e combustibili usati come elementi in entrata».
Tabella1
Livelli applicabili per i dati di attività (incertezza massima ammissibile per ogni livello)
Attività/tipo di flusso di fonte |
Parametro cui si applica l'incertezza |
Livello 1 |
Livello 2 |
Livello 3 |
Livello 4 |
Combustione di combustibili e combustibili usati come elementi in entrata |
|||||
Combustibili commerciali standard |
Quantitativo di combustibile [t] o [Nm3] |
± 7,5 % |
± 5 % |
± 2,5 % |
± 1,5 % |
Altri combustibili gassosi e liquidi |
Quantitativo di combustibile [t] o [Nm3] |
± 7,5 % |
± 5 % |
± 2,5 % |
± 1,5 % |
Combustibili solidi |
Quantitativo di combustibile [t] |
± 7,5 % |
± 5 % |
± 2,5 % |
± 1,5 % |
Combustione in torcia |
Quantitativo di gas di torcia [Nm3] |
± 17,5 % |
± 12,5 % |
± 7,5 % |
|
Lavaggio (scrubbing): carbonati (metodo A) |
Quantitativo di carbonati consumati [t] |
± 7,5 % |
|
|
|
Lavaggio (scrubbing): gesso (metodo B) |
Quantitativo di gesso prodotto [t] |
± 7,5 % |
|
|
|
Lavaggio (scrubbing): urea |
Quantitativo di urea consumato |
± 7,5 % |
|
|
|
Raffinazione di petrolio |
|||||
Rigenerazione di impianti di cracking catalitico (*1) |
I requisiti in materia di incertezza si applicano separatamente per ciascuna fonte di emissione |
± 10 % |
± 7,5 % |
± 5 % |
± 2,5 % |
Produzione di coke |
|||||
Metodologia basata sul bilancio di massa |
Ogni materiale in entrata e in uscita [t] |
± 7,5 % |
± 5 % |
± 2,5 % |
± 1,5 % |
Arrostimento e sinterizzazione di minerali metalliferi |
|||||
Elementi in entrata e residui di processo contenenti carbonati |
Materiali in entrata e residui di processo contenenti carbonati [t] |
± 5 % |
± 2,5 % |
|
|
Metodologia basata sul bilancio di massa |
Ogni materiale in entrata e in uscita [t] |
± 7,5 % |
± 5 % |
± 2,5 % |
± 1,5 % |
Produzione di ferro e acciaio |
|||||
Combustibile utilizzato come materiale in entrata al processo |
Ogni flusso di massa in entrata e in uscita dall'impianto [t] |
± 7,5 % |
± 5 % |
± 2,5 % |
± 1,5 % |
Metodologia basata sul bilancio di massa |
Ogni materiale in entrata e in uscita [t] |
± 7,5 % |
± 5 % |
± 2,5 % |
± 1,5 % |
Produzione di clinker |
|||||
Elementi in entrata ai forni (metodo A) |
Ogni elemento in entrata ai forni [t] |
± 7,5 % |
± 5 % |
± 2,5 % |
|
Quantità di clinker prodotto (metodo B) |
Quantitativo di clinker prodotto [t] |
± 5 % |
± 2,5 % |
|
|
CKD (polvere captata dai depolveratori dei forni da cemento) |
CKD o polvere da bypass [t] |
n.a. (*2) |
± 7,5 % |
|
|
Carbonio non derivante da carbonati |
Ogni materia prima [t] |
± 15 % |
± 7,5 % |
|
|
Produzione di calce e calcinazione di dolomite e magnesite |
|||||
Carbonati e altri materiali di processo (metodo A) |
Ogni elemento in entrata ai forni [t] |
± 7,5 % |
± 5 % |
± 2,5 % |
|
Ossidi alcalino-terrosi (metodo B) |
Calce prodotta [t] |
± 5 % |
± 2,5 % |
|
|
Polvere captata nei forni (metodo B) |
Polvere captata nei forni [t] |
n.a. (*2) |
± 7,5 % |
|
|
Produzione di vetro e lana minerale |
|||||
Carbonati e altri materiali di processo (in entrata) |
Ogni materia prima o additivo contenente carbonati e associato a emissioni di CO2 [t] |
± 2,5 % |
± 1,5 % |
|
|
Fabbricazione di prodotti ceramici |
|||||
Carbonio in entrata (metodo A) |
Ogni materia prima o additivo contenente carbonati e associato alle emissioni di CO2 [t] |
± 7,5 % |
± 5 % |
± 2,5 % |
|
Ossidi alcalini (metodo B) |
Produzione lorda, ivi compresi i prodotti scartati e il rottame di vetro dai forni e dalle spedizioni [t] |
± 7,5 % |
± 5 % |
± 2,5 % |
|
Lavaggio (scrubbing) |
CaCO3 anidro consumato [t] |
± 7,5 % |
|
|
|
Produzione di polpa di cellulosa e carta |
|||||
Prodotti chimici ausiliari |
Quantità di CaCO3 e Na2CO3 [t] |
± 2,5 % |
± 1,5 % |
|
|
Produzione di nerofumo (carbon black) |
|||||
Metodologia basata sul bilancio di massa |
Ogni materiale in entrata e in uscita [t] |
± 7,5 % |
± 5 % |
± 2,5 % |
± 1,5 % |
Produzione di ammoniaca |
|||||
Combustibile utilizzato come materiale in entrata al processo |
Quantitativo di combustibile utilizzato come materiale in entrata al processo [t] o [Nm3] |
± 7,5 % |
± 5 % |
± 2,5 % |
± 1,5 % |
Produzione di idrogeno e gas di sintesi |
|||||
Combustibile utilizzato come materiale in entrata al processo |
Quantitativo di combustibile usato come materiale in entrata per la produzione di idrogeno [t] o [Nm3] |
± 7,5 % |
± 5 % |
± 2,5 % |
± 1,5 % |
Metodologia basata sul bilancio di massa |
Ogni materiale in entrata e in uscita [t] |
± 7,5 % |
± 5 % |
± 2,5 % |
± 1,5 % |
Produzione di prodotti chimici organici su larga scala |
|||||
Metodologia basata sul bilancio di massa |
Ogni materiale in entrata e in uscita [t] |
± 7,5 % |
± 5 % |
± 2,5 % |
± 1,5 % |
Produzione o lavorazione di metalli ferrosi e non ferrosi, compreso l'alluminio secondario |
|||||
Emissioni di processo |
Ogni materiale in entrata o residuo di processo utilizzato come materiale in entrata nel processo [t] |
± 5 % |
± 2,5 % |
|
|
Metodologia basata sul bilancio di massa |
Ogni materiale in entrata e in uscita [t] |
± 7,5 % |
± 5 % |
± 2,5 % |
± 1,5 % |
Produzione di alluminio primario |
|||||
Metodologia basata sul bilancio di massa |
Ogni materiale in entrata e in uscita [t] |
± 7,5 % |
± 5 % |
± 2,5 % |
± 1,5 % |
Emissioni di PFC (metodo «slope») |
Produzione di alluminio primario in [t], durata dell'effetto anodico (minuti) in [numero di effetti anodici/cella-giorno] e [minuti di effetto anodico/frequenza] |
± 2,5 % |
± 1,5 % |
|
|
Emissioni di PFC (metodo «overvoltage») |
produzione di alluminio primario in [t], sovratensione dell'effetto anodico [mV] e rendimento di corrente [–] |
± 2,5 % |
± 1,5 % |
|
|
2. DEFINIZIONE DEI LIVELLI PER I FATTORI DI CALCOLO PER LE EMISSIONI DI COMBUSTIONE
I gestori monitorano le emissioni di CO2 derivanti da tutti i tipi di processi di combustione che si verificano nell'ambito di tutte le attività elencate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE o incluse nel sistema dell'Unione, di cui all'articolo 24 della medesima direttiva, utilizzando le definizioni dei livelli specificate nella presente sezione. Qualora come materiali in entrata siano impiegati combustibili o materiali combustibili che danno luogo a emissioni di CO2, si applica la sezione 5 del presente allegato. Se i combustibili fanno parte di un bilancio di massa ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del presente regolamento, si applicano le definizioni dei livelli indicate per i bilanci di massa nella sezione 3 del presente allegato.
Per le emissioni di processo derivanti dallo scrubbing degli effluenti gassosi si applicano i livelli di cui alle sezioni 4 e 5 del presente allegato, in funzione dei casi.
2.1 Livelli applicabili per i fattori di emissione
Se per un combustibile o materiale misto è determinata una frazione di biomassa, i livelli definiti si applicano al fattore di emissione preliminare. Per i combustibili e i materiali fossili i livelli si riferiscono al fattore di emissione.
Livello 1: Il gestore applica una delle opzioni seguenti:
a) |
i fattori standard di cui all'allegato VI, sezione 1; |
b) |
altri valori costanti in conformità all'articolo 31, paragrafo 1, lettera e), qualora l'allegato VI, sezione 1, non contenga un valore applicabile. |
Livello 2a: Il gestore applica fattori di emissione specifici per paese per ogni combustibile o materiale, conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, lettere b) e c), oi valori di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettera d).
Livello 2b: Il gestore ricava i fattori di emissione per il combustibile sulla base di uno dei seguenti valori approssimativi riconosciuti, unitamente a una correlazione empirica determinata almeno una volta all'anno a norma degli articoli da 32 a 35 e dell'articolo 39:
a) |
misura della densità di oli o gas specifici, compresi quelli di comune utilizzo nelle raffinerie o nell'industria dell'acciaio; |
b) |
potere calorifico netto per tipi specifici di carbone. |
Il gestore si accerta che la correlazione soddisfi i criteri di una buona prassi tecnica e che venga applicata solo ai valori della variabile surrogata che rientrano nell'intervallo per la quale è stata stabilita.
Livello 3: Il gestore applica una delle opzioni seguenti:
a) |
determinazione del fattore di emissione conformemente alle disposizioni pertinenti degli articoli da 32 a 35; |
b) |
la correlazione empirica determinata per il livello 2b, se il gestore dimostra, in modo giudicato sufficiente dall'autorità competente, che l'incertezza della correlazione empirica non è superiore a 1/3 del valore di incertezza cui il gestore deve attenersi per quanto riguarda la determinazione dei dati relativi all'attività del carburante o materiale in questione. |
2.2 Livelli applicabili per il potere calorifico netto (NCV)
Livello 1: Il gestore applica una delle opzioni seguenti:
a) |
i fattori standard di cui all'allegato VI, sezione 1; |
b) |
altri valori costanti in conformità all'articolo 31, paragrafo 1, lettera e), qualora l'allegato VI, sezione 1, non contenga un valore applicabile. |
Livello 2a: Il gestore applica fattori specifici per paese per ciascun combustibile, conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, lettere b) e c) o i valori determinati ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera d).
Livello 2b: Per i combustibili scambiati a fini commerciali, si utilizza il potere calorifico netto ricavato dai dati sugli acquisti per i rispettivi combustibili indicati dal fornitore di combustibili, a condizione che tale valore sia ricavato secondo norme nazionali o internazionali accettate.
Livello 3: Il gestore determina il potere calorifico netto conformemente agli articoli da 32 a 35.
2.3 Livelli applicabili per i fattori di ossidazione
Livello 1: Il gestore applica un fattore di ossidazione pari a 1.
Livello 2: Il gestore applica fattori di ossidazione per ciascun combustibile, conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, lettere b) o c).
Livello 3: Per i combustibili il gestore calcola fattori specifici all'attività sulla base del tenore di carbonio delle ceneri, degli effluenti e di altri rifiuti e sottoprodotti, nonché delle altre forme gassose non completamente ossidate del carbonio emesso, ad eccezione del CO. I dati relativi alla composizione sono determinati conformemente alle disposizioni degli articoli da 32 a 35.
2.4 Livelli applicabili per la frazione di biomassa
Livello 1: Il gestore applica un valore tra quelli pubblicati dall'autorità competente o dalla Commissione o i valori determinati a norma dell''articolo 31, paragrafo 1.
Livello 2: Il gestore applica un metodo di stima approvato conformemente all'articolo 39, paragrafo 2, secondo comma.
Livello 3: Il gestore applica analisi conformemente all'articolo 39, paragrafo 2, primo comma, e agli articoli da 32 a 35.
Se un operatore ritiene che una frazione fossile sia pari al 100 % ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, non vengono assegnati livelli per la frazione di biomassa.
3. DEFINIZIONE DEI LIVELLI APPLICABILI PER I FATTORI DI CALCOLO PER I BILANCI DI MASSA
Se utilizza un bilancio di massa in conformità all'articolo 25, il gestore impiega le definizioni dei livelli contenute nella presente sezione.
3.1 Livelli applicabili per il tenore di carbonio
Il gestore applica uno dei livelli elencati qui di seguito. Per ricavare il tenore di carbonio da un fattore di emissione, il gestore utilizza le seguente equazioni:
a) |
per i fattori di emissione espressi in t CO2/TJ |
: |
C = (EF × NCV)/f |
b) |
per i fattori di emissione espressi in t CO2/t |
: |
C = EF/f |
In queste formule C è il tenore di carbonio espresso sotto forma di frazione (tonnellata di carbonio per tonnellata di prodotto), EF è il fattore di emissione, NCV è il potere calorifico netto e f è il fattore di cui all'articolo 36, paragrafo 3.
Se per un combustibile o materiale misto è determinata una frazione di biomassa, i livelli definiti si riferiscono al tenore di carbonio totale. La frazione di biomassa del carbonio è calcolata in base ai livelli definiti nella sezione 2.4 del presente allegato.
Livello 1: Il gestore applica una delle opzioni seguenti:
a) |
il tenore di carbonio ottenuto dai fattori standard elencati nell'allegato VI, sezioni 1 e 2; |
b) |
altri valori costanti in conformità all'articolo 31, paragrafo 1, lettera e), qualora l'allegato VI, sezioni 1 e 2, non contenga un valore applicabile. |
Livello 2a: Il gestore ricava il tenore di carbonio da fattori di emissione specifici per paese per il carburante o materiale corrispondente, conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, lettere b) o c), o dai valori di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettera d).
Livello 2b: Il gestore ricava il tenore di carbonio dai fattori di emissione per il combustibile sulla base di uno dei seguenti indicatori surrogati riconosciuti, in associazione con una correlazione empirica determinata almeno una volta all'anno, a norma degli articoli da 32 a 35:
a) |
misura della densità di oli o gas specifici comunemente utilizzati, per esempio, nelle raffinerie o nell'industria dell'acciaio; |
b) |
potere calorifico netto per tipi specifici di carbone. |
Il gestore si accerta che la correlazione soddisfi i criteri di una buona prassi tecnica e che venga applicata solo ai valori della variabile surrogata che rientrano nell'intervallo per la quale è stata stabilita.
Livello 3: Il gestore applica una delle opzioni seguenti:
a) |
determinazione del tenore di carbonio conformemente alle disposizioni pertinenti degli articoli da 32 a 35; |
b) |
la correlazione empirica determinata per il livello 2b, se il gestore dimostra, in modo giudicato sufficiente dall'autorità competente, che l'incertezza della correlazione empirica non è superiore a 1/3 del valore di incertezza cui il gestore deve attenersi per quanto riguarda la determinazione dei dati relativi all'attività del carburante o materiale in questione. |
3.2 Livelli applicabili per i poteri calorifici netti (NCV)
Si utilizzano i livelli di cui alla sezione 2.2 del presente allegato.
3.3 Livelli applicabili per la frazione di biomassa
Si utilizzano i livelli di cui alla sezione 2.4 del presente allegato.
4. DEFINIZIONE DEI LIVELLI APPLICABILI PER I FATTORI DI CALCOLO PER LE EMISSIONI DI PROCESSO DERIVANTI DALLA DECOMPOSIZIONE DEI CARBONATI
Per tutte le emissioni di processo, se sono monitorate usando la metodologia standard a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, si applicano le seguenti definizioni dei livelli per il fattore di emissione e il fattore di conversione:
(a) |
Metodo A Basato sugli elementi in entrata, il fattore di emissione e i dati di attività correlati alla quantità di materiale in entrata al processo. |
(b) |
Metodo B Basato sugli elementi in uscita, il fattore di emissione e i dati di attività correlati alla quantità di materiale in uscita dal processo. |
4.1 Livelli applicabili per il fattore di emissione secondo il metodo A
Livello 1: Il gestore applica una delle opzioni seguenti:
(a) |
i fattori standard elencati nell'allegato VI, sezione 2, tabella 2; |
(b) |
altri valori costanti in conformità all'articolo 31, paragrafo 1, lettera e), qualora l'allegato VI non contenga un valore applicabile. |
Livello 2: Il gestore applica fattori specifici per paese, conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, lettere b) o c) o valori determinati a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera d).
Livello 3: Il gestore determina il fattore di emissione conformemente agli articoli da 32 a 35. Per convertire i dati relativi alla composizione in fattori di emissione si utilizzano, se del caso, i rapporti stechiometrici riportati nell'allegato VI, sezione 2.
4.2 Livelli applicabili per il fattore di emissione secondo il metodo A
Livello 1: Si utilizza un fattore di conversione pari a 1.
Livello 2: I carbonati e le altre forme di carbonio in uscita dal processo sono presi in considerazione applicando un fattore di conversione compreso tra 0 e 1. Il gestore può considerare che la conversione sia completa per uno o più materiali in entrata e imputare i materiali non convertiti o altre forme di carbonio ai rimanenti materiali in entrata. La determinazione degli altri parametri chimici pertinenti dei prodotti avviene secondo le modalità descritte negli articoli da 32 a 35.
4.3 Livelli applicabili per il fattore di emissione con il metodo B
Livello 1: Il gestore applica una delle opzioni seguenti:
a) |
i fattori standard elencati nell'allegato VI, sezione 2, tabella 3; |
b) |
altri valori costanti in conformità all'articolo 31, paragrafo 1, lettera e), qualora l'allegato VI non contenga un valore applicabile. |
Livello 2: Il gestore applica per le emissioni un fattore specifico per paese, conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, lettere b) o c) o ai valori di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettera d).
Livello 3: Il gestore determina il fattore di emissione conformemente agli articoli da 32 a 35. Per convertire i dati relativi alla composizione in fattori di emissione si utilizzano i rapporti stechiometrici indicati nell'allegato VI, sezione 2, tabella 3, ipotizzando che tutti gli ossidi di metallo pertinenti siano derivati dai rispettivi carbonati. A tal fine il gestore tiene conto almeno di CaO e MgO e fornisce all'autorità competente elementi di prova che consentano di stabilire quali altri ossidi metallici sono legati ai carbonati contenuti nelle materie prime.
4.4 Livelli applicabili per il fattore di conversione con il metodo B
Livello 1: Si utilizza un fattore di conversione pari a 1.
Livello 2: La quantità di composti non carbonati dei metalli pertinenti presente nelle materie prime, compresi la polvere di ritorno o le ceneri volanti o altri materiali già calcinati, si traduce in fattori di conversione compresi tra 0 e 1, dove il valore 1 corrisponde alla conversione totale dei carbonati presenti nelle materie prime in ossidi. La determinazione aggiuntiva dei parametri chimici utili dei materiali in entrata avviene secondo le modalità descritte negli articoli da 32 a 35.
5. DEFINIZIONE DEI LIVELLI APPLICABILI PER I FATTORI DI CALCOLO PER LE EMISSIONI DI CO2 DI PROCESSO DERIVANTI DA MATERIALI DIVERSI DAI CARBONATI
I materiali di processo che danno luogo a emissioni di CO2, compresi l'urea, il coke, la grafite e altri materiali contenenti carbonio ma non provenienti dai carbonati, sono monitorati secondo un approccio basato sui materiali entranti conformemente alla presente sezione, a meno che non siano ripresi nel bilancio di massa.
5.1 Livelli applicabili per i fattori di emissione
Si utilizzano i livelli di cui alla sezione 2.1 del presente allegato.
5.2 Livelli applicabili per il potere calorifico netto (NCV)
Se il materiale di processo contiene carbonio combustibile, il gestore comunica il valore dell'NVC. Si utilizzano i livelli di cui alla sezione 2.2 del presente allegato.
5.3 Livelli applicabili per i fattori di conversione/ossidazione
Se il materiale di processo contiene carbonio combustibile, il gestore applica un fattore di ossidazione. A tal fine si utilizzano i livelli riportati nella sezione 2.3 del presente allegato.
In tutti gli altri casi il gestore applica un fattore di conversione. A tal fine si applicano le seguenti definizioni dei livelli:
Livello 1: Si utilizza un fattore di conversione pari a 1.
Livello 2: Il carbonio in uscita dal processo è contabilizzato applicando un fattore di conversione compreso tra 0 e 1. Il gestore può considerare che la conversione sia completa per uno o più materiali in entrata e imputare i materiali non convertiti o altre forme di carbonio ai rimanenti materiali in entrata. La determinazione degli altri parametri chimici pertinenti dei prodotti avviene secondo le modalità descritte negli articoli da 32 a 35.
5.4 Livelli applicabili per la frazione di biomassa
Si utilizzano i livelli di cui alla sezione 2.4 del presente allegato.
(*1) Per il monitoraggio delle emissioni derivanti dall'attività di rigenerazione di cracker catalitici (rigenerazione di altri catalizzatori e apparecchiature per il coking flessibile) nelle raffinerie di petrolio, il livello di incertezza richiesto è correlato all'incertezza totale di tutte le emissioni provenienti da questa fonte.
(*2) La quantità [t] di polvere CKD o polvere da bypass (se del caso) in uscita dal sistema del forno nel corso di un periodo di comunicazione è stimata sulla base delle linee guida sulle migliori prassi del settore.
ALLEGATO III
Metodologie di monitoraggio per le attività di trasporto aereo (Articoli 53 e 57)
1. METODOLOGIE DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEI GAS A EFFETTO SERRA NEL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO
Metodo A
Il gestore applica la formula seguente:
Consumo effettivo di carburante per ogni volo [t] = quantitativo di carburante contenuto nei serbatoi dell'aeromobile al termine del rifornimento per il volo [t] – quantitativo di carburante contenuto nei serbatoi dell'aeromobile al termine del rifornimento per il volo successivo [t] + rifornimento di carburante per il volo successivo [t].
Se non viene effettuato il rifornimento per il volo in questione o per il volo successivo, il quantitativo di carburante contenuto nei serbatoi dell'aeromobile viene determinato al momento del posizionamento dei blocchi alle ruote all'uscita dell'aeromobile dalla piazzola di sosta (block-off) per il volo in questione o il volo successivo. Nel caso eccezionale in cui l'aeromobile svolga attività diverse dal volo, ad esempio nel caso di importanti interventi di manutenzione che comportano lo svuotamento dei serbatoi, dopo il volo per il quale si procede al monitoraggio del consumo di carburante, l'operatore aereo può sostituire il «Quantitativo di carburante contenuto nei serbatoi dell'aeromobile al termine del rifornimento per il volo successivo + Rifornimento di carburante per il volo successivo» con il «Quantitativo di carburante rimasto nei serbatoi all'inizio dell'attività successiva dell'aeromobile», secondo le indicazioni contenute nei registri tecnici.
Metodo B
Il gestore applica la formula seguente:
Carburante effettivamente consumato per ogni volo [t] = quantitativo di carburante rimasto nei serbatoi dell'aeromobile al momento del posizionamento dei blocchi alle ruote all'entrata dell'aeromobile in piazzola di sosta (block-on) al termine del volo precedente [t] + rifornimento di carburante per il volo [t] quantitativo di carburante contenuto nei serbatoi al block-on al termine del volo [t].
Il momento di block-on può essere considerato il momento in cui il motore viene spento. Se un aeromobile non ha effettuato un volo prima del volo per il quale viene controllato il consumo di carburante, invece di utilizzare il «Quantitativo di carburante rimasto nei serbatoi dell'aeromobile al momento del posizionamento dei blocchi alle ruote all'entrata dell'aeromobile in piazzola di sosta (block-on) al termine del volo precedente» si può utilizzare il «Quantitativo di carburante rimasto nei serbatoi dell'aeromobile al termine della precedente attività dell'aeromobile», secondo le indicazioni contenute nei registri tecnici.
2. FATTORI DI EMISSIONE PER I CARBURANTI STANDARD
Tabella 1
Fattori di emissione di CO2 dei carburanti per aviazione
Carburante |
Fattore di emissione (t CO2/t carburante) |
Benzina avio (AvGas) |
3,10 |
Benzina per aeromobili (JET B) |
3,10 |
Kerosene per aeromobili (jet A1 o jet A) |
3,15 |
3. CALCOLO DELLA DISTANZA ORTODROMICA
Distanza [km] = distanza ortodromica [km] + 95 km
La «distanza ortodromica» è la distanza più breve tra due punti sulla superficie della Terra, approssimata usando il sistema di cui all'articolo 3.7.1.1, allegato 15, della convenzione di Chicago (WGS 84).
La latitudine e la longitudine degli aerodromi sono ricavate dai dati sull'ubicazione dell'aerodromo pubblicati nelle Aeronautical Information Publications («AIP») a norma dell'allegato 15 della convenzione di Chicago oppure da una fonte che utilizzi i dati AIP.
È consentito l'uso di distanze calcolate con un software o da terzi a condizione che la metodologia di calcolo si basi sulla formula riportata nella presente sezione, sui dati AIP e sulle prescrizioni della WGS 84.
ALLEGATO IV
Metodologie di monitoraggio specifiche per attività per gli impianti (articolo 20, paragrafo 2)
1. NORME DI MONITORAGGIO SPECIFICHE PER LE EMISSIONI DERIVANTI DAI PROCESSI DI COMBUSTIONE
A. Campo di applicazione
I gestori monitorano le emissioni di CO2 derivanti da tutti i tipi di processi di combustione che si verificano nell'ambito di tutte le attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE o incluse nel sistema dell'Unione di cui all'articolo 24 della medesima direttiva, compresi i relativi processi di lavaggio (scrubbing) in base alle norme specificate nel presente allegato. Le emissioni derivanti da carburanti usati come elementi in entrata in un processo sono considerate emissioni di combustione ai fini delle metodologie di monitoraggio e comunicazione, fatte salve le altre classificazioni delle emissioni.
Le emissioni provenienti dai motori a combustione interna utilizzati a fini di trasporto non sono oggetto di monitoraggio o comunicazione ad opera del gestore. Il gestore assegna all'impianto tutte le emissioni provenienti dalla combustione di combustibili presso l'impianto, indipendentemente dalle esportazioni di calore o elettricità verso altri impianti. Il gestore non assegna all'impianto importatore le emissioni associate alla produzione di calore o elettricità importate da altri impianti.
Il gestore include almeno le seguenti fonti di emissioni: caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altoforni, inceneritori, forni di vario tipo, essiccatoi, motori, pile a combustibile, unità di CLC (chemical looping combustion), torce, dispositivi post-combustione termici o catalitici, apparecchiature di scrubbing (emissioni di processo) e ogni altro apparecchio o macchina che utilizzi combustibile, esclusi gli apparecchi o le macchine muniti di motori a combustione usati per il trasporto.
B. Norme di monitoraggio specifiche
Le emissioni derivanti dai processi di combustione sono calcolate conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, a meno che i combustibili siano inclusi in un bilancio di massa a norma dell'articolo 25. Si applicano i livelli specificati nella sezione 2 dell'allegato II. Inoltre, le emissioni di processo derivanti dallo scrubbing di effluenti gassosi sono monitorate secondo le disposizioni di cui alla sottosezione C.
Per le emissioni provenienti da torce si applicano prescrizioni specifiche, secondo quanto specificato nella sottosezione D della presente sezione.
I processi di combustione che si verificano nei terminali di trattamento gas possono essere monitorati con l'ausilio di un bilancio di massa, ai sensi dell'articolo 25.
C. Scrubbing (lavaggio) degli effluenti gassosi
C.1 Desolforazione
Le emissioni di processo di CO2 derivanti dall'uso di carbonati per il lavaggio degli effluenti gassosi acidi si calcolano a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, in base al quantitativo di carbonato consumato (metodo A) o al quantitativo di gesso prodotto (metodo B), come specificato di seguito. Le disposizioni seguenti si applicano in deroga all'allegato II, sezione 4.
Metodo A: Fattore di emissione
Livello 1: il fattore di emissione è derivato dai rapporti stechiometrici di cui all'allegato VI, sezione 2. La quantità di CaCO3 e di MgCO3 o di altri carbonati nel relativo materiale in entrata viene determinata in base alle linee guida sulle migliori prassi del settore.
Metodo B: Fattore di emissione
Livello 1: il fattore di emissione è il rapporto stechiometrico tra il gesso anidro (CaSO4 × 2H2O) e il CO2 emesso: 0,2558 t CO2/t gesso.
Fattore di conversione:
Livello 1: Si utilizza un fattore di conversione pari a 1.
C.2 De-NOx
In deroga alla sezione 5 dell'allegato II, le emissioni di processo di CO2 derivanti dall'uso di urea per lo scrubbing degli effluenti gassosi va calcolato conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, applicando i livelli seguenti.
Fattore di emissione:
Livello 1: La quantità di urea nel relativo materiale in entrata viene determinata in base alle linee guida sulle migliori prassi del settore. Il fattore di emissione è determinato utilizzando un rapporto stechiometrico di 0,7328 t CO2/t urea.
Fattore di conversione:
Si applica esclusivamente il livello 1.
D. Torce
Nel calcolare le emissioni provenienti dalle torce, il gestore tiene conto delle emissioni prodotte dalla combustione in torcia effettuata di routine e per esigenze operative (disinnesti, avviamenti e fermate, nonché sfiati di emergenza). Il gestore include anche il CO2 intrinseco ai sensi dell'articolo 48.
In deroga alla sezione 2.1 dell'allegato II, i livelli 1 e 2b per il fattore di emissione sono così definiti:
|
Livello 1: Il gestore usa un fattore di emissione di riferimento pari a 0,00393 t CO2/Nm3, ricavato dalla combustione di etano puro, utilizzato prudenzialmente come indicatore dei gas bruciati in torcia. |
|
Livello 2b: I fattori di emissione specifici all'impianto sono ricavati dalla stima del peso molecolare del flusso di torcia ricorrendo a modelli di processo fondati su modelli standard del settore. Considerando le proporzioni relative e il peso molecolare di ciascun flusso che contribuisce, si ricava una cifra media annua ponderata per il peso molecolare del gas bruciato in torcia. |
In deroga alla sezione 2.3 dell'allegato II, nel caso delle torce si applicano, per il fattore di ossidazione, soltanto i livelli 1 e 2.
2. RAFFINAZIONE DI PETROLIO, PRESENTE NELL'ELENCO DI CUI ALL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE
A. Campo di applicazione
Il gestore monitora e comunica tutte le emissioni di CO2 derivanti dai processi di combustione e produzione che si verificano nelle raffinerie.
Il gestore include quanto meno le seguenti potenziali fonti di emissioni di CO2: caldaie, riscaldatori di processo/dispositivi di trattamento, motori a combustione interna/turbine, ossidatori catalitici e termici, forni per la calcinazione di coke, pompe antincendio, generatori di emergenza/di riserva, torce, inceneritori, cracker, unità di produzione di idrogeno, unità di processo Claus, rigenerazione di catalizzatori (da cracking catalitico e altri processi catalitici) e apparecchiature per il coking (coking flessibile, coking ritardato).
B. Norme di monitoraggio specifiche
Il monitoraggio delle attività di raffinazione del petrolio avviene secondo il disposto della sezione 1 del presente allegato per le emissioni di combustione, compreso lo scrubbing degli effluenti gassosi. Il gestore può scegliere di utilizzare la metodologia di bilancio di massa conformemente all'articolo 25 per l'intera raffineria o per singole unità di processo, come gli impianti di gassificazione degli idrocarburi pesanti o gli impianti di calcinazione. Qualora si ricorra a combinazioni di metodologia standard e bilancio di massa, il gestore fornisce all'autorità competente le prove che dimostrano la completezza delle emissioni considerate e l'assenza di doppi conteggi delle emissioni.
Le emissioni derivanti da unità di produzione di idrogeno dedicate sono monitorate in conformità alla sezione 19 del presente allegato.
In deroga agli articoli 24 e 25, le emissioni derivanti dall'attività di rigenerazione di cracker catalitici e di altri catalizzatori e dalle apparecchiature per il coking flessibile sono monitorate determinando il bilancio di massa, tenuto conto dello stato dell'aria in entrata e del gas effluente. Tutto il CO contenuto nel gas effluente è computato come CO2, applicando il rapporto di massa: t CO2 = t CO * 1,571. L'analisi dell'aria in entrata e dei gas effluenti nonché la scelta dei livelli avvengono secondo le disposizioni di cui agli articoli da 32 a 35. La metodologia specifica di calcolo deve essere approvata dall'autorità competente.
3. PRODUZIONE DI COKE, PRESENTE NELL'ELENCO DI CUI ALL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE
A. Campo di applicazione
Il gestore include quanto meno le seguenti potenziali fonti di emissioni di CO2: materie prime (compresi carbone o coke di petrolio), combustibili convenzionali (compreso il gas naturale), gas di processo (tra cui gas di altoforno), altri combustibili e scrubbing dei gas di scarico.
B. Norme di monitoraggio specifiche
Per il monitoraggio delle emissioni derivanti dalla produzione di coke, il gestore può scegliere di utilizzare un bilancio di massa conformemente all'articolo 25 e alla sezione 3 dell'allegato II oppure la metodologia standard ai sensi dell'articolo 24 e delle sezioni 2 e 4 dell'allegato II.
4. ARROSTIMENTO E SINTERIZZAZIONE DI MINERALI METALLICI, PRESENTE NELL'ELENCO DI CUI ALL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE
A. Campo di applicazione
Il gestore include quanto meno le seguenti potenziali fonti di emissioni di CO2: materie prime (calcinazione di calcare, dolomite e minerali di ferro carbonati, come il FeCO3), combustibili convenzionali (tra cui gas naturale e coke/coke minuto), gas di processo (inclusi gas di cokeria e gas di altoforno), residui di processo usati come materiale in entrata, compresa la polvere captata dai filtri dell'impianto di sinterizzazione, del convertitore e dell'altoforno, altri combustibili e lo scrubbing di effluenti gassosi.
B. Norme di monitoraggio specifiche
Per il monitoraggio delle emissioni derivanti dall'arrostimento, dalla sinterizzazione o dalla pellettizzazione di minerali metallici, il gestore può scegliere di utilizzare un bilancio di massa conformemente all'articolo 25 e alla sezione 3 dell'allegato II oppure la metodologia standard ai sensi dell'articolo 24 e delle sezioni 2, 4 e 5 dell'allegato II.
5. PRODUZIONE DI GHISA E ACCIAIO, PRESENTE NELL'ELENCO DI CUI ALL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE
A. Campo di applicazione
Il gestore include quanto meno le seguenti potenziali fonti di emissioni di CO2: materie prime (calcinazione di calcare, dolomite e minerali di ferro carbonati, come il FeCO3), combustibili convenzionali (inclusi gas naturale, carbone e coke), agenti riducenti (coke, carbone, plastica), gas di processo (gas di cokeria, gas di altoforno e gas di forno ad ossigeno basico), consumo degli elettrodi in grafite, altri combustibili, scrubbing dei gas di scarico.
B. Norme di monitoraggio specifiche
Per il monitoraggio delle emissioni derivanti dalla produzione di ghisa e acciaio, il gestore può scegliere di utilizzare un bilancio di massa conformemente all'articolo 25 e alla sezione 3 dell'allegato II oppure la metodologia standard ai sensi dell'articolo 24 e delle sezioni 2 e 4 dell'allegato II, perlomeno per una parte dei flussi di fonti, evitando lacune o doppi conteggi delle emissioni.
In deroga alla sezione 3.1 dell'allegato II, il livello 3 per il tenore di carbonio è definito come segue:
Livello 3: il gestore calcola il tenore di carbonio del flusso in entrata o in uscita a norma degli articoli da 32 a 35 relativamente al campionamento rappresentativo di combustibili, prodotti e sottoprodotti, nonché alla determinazione del loro tenore di carbonio e della loro frazione di biomassa. Il gestore determina il tenore di carbonio di prodotti o prodotti semifiniti sulla base di analisi annue eseguite secondo quanto disposto dagli articoli da 32 a 35, oppure ricava tale dato dai valori medi relativi alla composizione, secondo quanto indicato nelle norme nazionali o internazionali pertinenti.
6. PRODUZIONE O LAVORAZIONE DI METALLI FERROSI E NON FERROSI, PRESENTE NELL'ELENCO DI CUI ALL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE
A. Campo di applicazione
Il gestore non applica le disposizioni della presente sezione per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 derivanti dalla produzione di ghisa e acciaio nonché di alluminio primario.
Il gestore include almeno le seguenti potenziali fonti di emissioni di CO2: combustibili tradizionali; combustibili alternativi tra cui materiali granulati in plastica provenienti da impianti di post-frantumazione; agenti riducenti, tra cui coke e elettrodi in grafite; materie prime, tra cui calcare e dolomite; minerali concentrati metallici contenenti carbonio; materiali secondari usati come carica.
B. Norme di monitoraggio specifiche
Se il carbonio proveniente da combustibili o da materiali in entrata usati in questo impianto rimane nei prodotti o in altri elementi prodotti, il gestore applica il metodi del bilancio di massa conformemente all'articolo 25 e alla sezione 3 dell'allegato II. In caso contrario, il gestore calcola le emissioni di combustione e di processo separatamente, ricorrendo alla metodologia standard a norma dell'articolo 24 e delle sezioni 2 e 4 dell'allegato II
Nel caso in cui si utilizzi un bilancio di massa, il gestore può scegliere di includere le emissioni derivanti dai processi di combustione nel bilancio di massa o di utilizzare la metodologia standard secondo quanto disposto dall'articolo 24 e dalla sezione 1 del presente allegato per una parte dei flussi di fonti, evitando lacune o il doppio conteggio delle emissioni.
7. EMISSIONI DI CO2 DERIVANTI DALLA PRODUZIONE O DALLA LAVORAZIONE DI ALLUMINIO PRIMARIO, PRESENTE NELL'ELENCO DI CUI ALL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE
A. Campo di applicazione
Il gestore applica le disposizioni della presente sezione al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni di CO2 derivanti dalla produzione di elettrodi per la fusione di alluminio primario, compresi gli impianti indipendenti per la produzione di tali elettrodi, e il consumo di elettrodi nel corso dell'elettrolisi.
Il gestore considera almeno le seguenti potenziali fonti di emissioni di CO2: combustibili per la produzione di calore o vapore, produzione di elettrodi, riduzione di Al2O3 durante l'elettrolisi correlata al consumo di elettrodi, e impiego di soda o altri carbonati per lo scrubbing dei gas di scarico.
Le emissioni associate di perfluorocarburi (PFC) derivanti da effetti anodici, comprese le emissioni fuggitive, sono monitorate conformemente alla sezione 8 del presente allegato.
B. Norme di monitoraggio specifiche
Il gestore calcola le emissioni di CO2 dalla produzione o dalla lavorazione di alluminio primario ricorrendo alla metodologia basata sul bilancio di massa secondo il disposto dell'articolo 25. La metodologia basata sul bilancio di massa tiene conto di tutto il carbonio contenuto negli elementi in entrata, nelle scorte, nei prodotti e in altre esportazioni riconducibili alla miscelazione, formazione, cottura e riciclaggio degli elettrodi così come dal consumo di elettrodi durante l'elettrolisi. Quando sono utilizzati anodi precotti è possibile calcolare bilanci di massa distinti per la produzione e il consumo, oppure un solo bilancio di massa comune che tenga conto sia della produzione che del consumo di elettrodi. Per le celle Søderberg, il gestore applica un bilancio di massa comune.
Per le emissioni derivanti da processi di combustione, il gestore può scegliere di includere le emissioni nel bilancio di massa o di utilizzare la metodologia standard secondo quanto disposto dall'articolo 24 e dalla sezione 1 del presente allegato, almeno per una parte dei flussi di fonti, evitando lacune o il doppio conteggio delle emissioni.
8. EMISSIONI DI PFC DERIVANTI DALLA PRODUZIONE O DALLA LAVORAZIONE DI ALLUMINIO PRIMARIO, PRESENTE NELL'ELENCO DI CUI ALL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE
A. Campo di applicazione
Il gestore applica le seguenti disposizioni alle emissioni di perfluorocarburi (PFC) derivanti da effetti anodici, comprese le emissioni fuggitive di PFC. Per le emissioni di CO2 associate, tra cui le emissioni dovute alla produzione di elettrodi, il gestore applica la sezione 7 del presente allegato. L'operatore inoltre calcola le emissioni di PFC non legate agli effetti anodici sulla base di metodi di stima conformemente alle migliori pratiche del settore e degli orientamenti pubblicati dalla Commissione a tal fine.
B. Determinazione delle emissioni di PFC
Le emissioni di PFC sono calcolate in base alle emissioni misurabili in un condotto o in un camino («emissioni da sorgenti puntiformi») oltre alle emissioni fuggitive, determinate sulla base dell'efficacia di raccolta del condotto:
emissioni di PFC (totali) = emissioni di PFC (condotto)/efficienza di raccolta
L'efficienza di raccolta è misurata quando si determinano i fattori di emissione specifici per impianto. Ai fini di tale determinazione, si applicano le indicazioni contenute nelle linee guida IPCC 2006 nella versione più recente (livello 3, sezione 4.4.2.4).
Il gestore calcola le emissioni di CF4 e C2F6 emesse attraverso un condotto o un camino applicando uno dei due metodi seguenti:
a) |
metodo A: si registra la durata dell'effetto anodico in minuti per cella-giorno; |
b) |
metodo B: si registra la sovratensione dell'effetto anodico. |
Metodo di calcolo A – Metodo «slope»
Per determinare le emissioni di PFC il gestore utilizza le seguenti equazioni:
|
emissioni di CF4 [t] = AEM × (SEFCF4/1 000) × PrAl |
|
emissioni di C2F6 [t] = emissioni di CF4 * FC2F6 |
dove:
AEM= durata dell'effetto anodico in minuti/cella-giorno;
SEFCF4 = fattore di emissione «slope» [(kg CF4/t Al prodotto)/(minuti effetto anodico/cella-giorno)]. Se si utilizzano diversi tipi di cella, possono essere applicati diversi SEF;
PrAl = produzione annua di alluminio primario [t];
FC2F6 = frazione di peso C2F6 (t C2F6 / t CF4).
La durata in minuti dell'effetto anodico per cella-giorno esprime la frequenza degli effetti anodici (numero di effetti anodici/cella-giorno) moltiplicata per la durata media degli effetti anodici (minuti effetto anodico/occorrenza):
AEM = frequenza × durata media
Fattore di emissione: Il fattore di emissione per il CF4 (fattore di emissione «slope» - SEFCF4) esprime la quantità [kg] di CF4 emessa per tonnellata di alluminio prodotta per minuto di effetto anodico/cella-giorno. Il fattore di emissione (frazione di peso FC2F6) di C2F6 esprime la quantità [t] di C2F6 emesso in proporzione alla quantità [t] di CF4 emesso.
Livello 1: Il gestore utilizza i fattori di emissione specifici della tecnologia riportati nella tabella 1 della presente sezione dell'allegato IV.
Livello 2: Il gestore utilizza i fattori di emissione specifici per impianto fissati per il CF4 e il C2F6 stabiliti tramite misure sul campo continue o intermittenti. Per determinare tali fattori di emissione il gestore applica le indicazioni contenute nelle linee guida IPCC 2006 nella versione più recente (livello 3, sezione 4.4.2.4) (1). Il fattore di emissione tiene conto altresì delle emissioni connesse agli effetti non anodici. Il gestore determina ciascun fattore di emissione con un'incertezza massima di ±15 %.
Il gestore determina i fattori di emissione almeno ogni tre anni o con maggiore frequenza qualora vengano apportate all'impianto modifiche significative. Si considerano «modifiche significative» cambiamenti nella distribuzione della durata degli effetti anodici oppure cambiamenti nell'algoritmo di comando che influisce sulla combinazione dei tipi di effetti anodici o sulla natura della procedura di soppressione dell'effetto anodico.
Tabella 1
fattori di emissione specifici alla tecnologia per i dati di attività riferiti al metodo «slope».
Tecnologia |
Fattore di emissione per CF4 (SEFCF4) [(kg CF4/t Al)/(AE-min. effetto anodico/cella-giorno)] |
Fattore di emissione per C2F6 (FC2F6) [t C2F6/ t CF4] |
Celle prebake con alimentazione centrale (CWPB) |
0,143 |
0,121 |
Celle Søderberg verticali (VSS) |
0,092 |
0,053 |
Metodo di calcolo B – Metodo «overvoltage»
Quando è misurata la sovratensione dell'effetto anodico, il gestore calcola le emissioni di PFC applicando le seguenti equazioni:
|
emissioni di CF4 [t] = OVC × (AEO/CE) × PrAl × 0,001 |
|
emissioni di C2F6 [t] = emissioni di CF4 × FCF2F6 |
dove:
OVC= coefficiente di sovratensione («fattore di emissione») espresso in kg di CF4 per tonnellata di alluminio prodotta per mV di sovratensione;
AEO= sovratensione dell'effetto anodico per cella [mV], definita come l'integrale di (tempo × tensione al di sopra della tensione di obiettivo) divisa per il tempo (durata) della raccolta dei dati;
CE= rendimento medio della corrente nella produzione di alluminio [%];
PrAl = produzione annua di alluminio primario [t];
FCF2F6 = frazione di peso di C2F6 (t C2F6 / t CF4).
Il termine AEO/CE (sovratensione anodica/rendimento di corrente) esprime la sovratensione anodica media integrata nel tempo [mV di sovratensione] rispetto al rendimento di corrente medio [%].
Fattore di emissione: il fattore di emissione per il CF4 («coefficiente di sovratensione», OVC) esprime la quantità [kg] di CF4 emessa per tonnellata di alluminio prodotta per millivolt di sovratensione [mV]. Il fattore di emissione di C2F6 (frazione di peso C2F6) esprime la quantità [t] di C2F6 emesso in proporzione alla quantità [t] di CF4 emesso.
Livello 1: il gestore applica i fattori di emissione specifici per tecnologia riportati nella tabella 2 della presente sezione dell'allegato IV.
Livello 2: il gestore utilizza i fattori di emissione specifici per impianto per il CF4 [(kg CF4 / t Al ) / (mV)] e C2F6 [t C2F6/ t CF4] stabiliti tramite misure sul campo continue o intermittenti. Per determinare tali fattori di emissione il gestore applica le indicazioni contenute nelle linee guida IPCC 2006 nella versione più recente (livello 3, sezione 4.4.2.4). Il gestore determina ciascun fattore di emissione con un'incertezza massima di ± 15 %.
Il gestore determina i fattori di emissione almeno ogni tre anni o con maggiore frequenza qualora vengano apportate all'impianto modifiche significative. Si considerano «modifiche significative» cambiamenti nella distribuzione della durata degli effetti anodici oppure cambiamenti nell'algoritmo di comando che influisce sulla combinazione dei tipi di effetti anodici o sulla natura della procedura di soppressione dell'effetto anodico.
Tabella 2
fattori di emissione specifici per la tecnologia per i dati di attività relativi alla sovratensione.
Tecnologia |
Fattore di emissione per CF4 [(kg CF4/t Al) / mV] |
Fattore di emissione per C2F6 [t C2F6/ t CF4] |
Celle prebake con alimentazione centrale (CWPB) |
1,16 |
0,121 |
Celle Søderberg verticali (VSS) |
N.A. |
0,053 |
C. Determinazione delle emissioni di CO2(e)
Il gestore calcola le emissioni di CO2(e) derivanti dalle emissioni di CF4 e C2F6 come specificato di seguito, utilizzando i potenziali di riscaldamento globale elencati nell'allegato VI, sezione 3, tabella 6:
emissioni di PFC [t CO2(e)] = emissioni di CF4 [t] * GWPCF4 + emissioni di C2F6 [t] * GWPC2F6
9. PRODUZIONE DI CLINKER (CEMENTO), PRESENTE NELL'ELENCO DI CUI ALL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE
A. Campo di applicazione
Il gestore include quanto meno le seguenti potenziali fonti di emissioni di CO2: calcinazione del calcare presente nelle materie prime, combustibili fossili convenzionali che alimentano i forni, materie prime e combustibili fossili alternativi che alimentano i forni, combustibili da biomassa che alimentano i forni (rifiuti della biomassa), combustibili non destinati ai forni, tenore di carbonio organico del calcare e degli scisti e materie prime usate per il lavaggio dei gas di scarico.
B. Norme di monitoraggio specifiche
Le emissioni derivanti dalla combustione sono monitorate in conformità alla sezione 1 del presente allegato. Le emissioni di processo derivanti dai componenti di farina cruda sono monitorate secondo il disposto della sezione 4 dell'allegato II in base al tenore di carbonio degli elementi in entrata (metodo di calcolo A) o alla quantità di clinker prodotto (metodo di calcolo B). Nel metodo A, i carbonati da considerare comprendono almeno CaCO3, MgCO3 e FeCO3. Nel metodo B il gestore tiene conto almeno di CaO e MgO e fornisce all'autorità competente le elementi di prova per stabilire in che misura occorre tenere conto di altre fonti di carbonio.
Le emissioni di CO2 dovute alle polveri eliminate dal processo e al carbonio organico presente nelle materie prime sono aggiunte conformemente alle sottosezioni C e D della presente sezione dell'allegato IV.
Metodo di calcolo A: Elementi in entrata ai forni
Se la polvere captata dai depolveratori dei forni da cemento (CKD) e la polvere da bypass fuoriescono dal sistema del forno, il gestore non considera le relative materie prime elementi in entrata al processo, ma calcola le emissioni dalla CKD conformemente alla sottosezione C.
A meno che la farina cruda non sia caratterizzata, il gestore applica i requisiti in materia di incertezza per i dati di attività separatamente a ciascun materiale carbonato in entrata al forno, avendo cura di evitare i doppi conteggi o le omissioni dovuti a materiali reintrodotti o bypassati. Se i dati di attività sono calcolati in base al clinker prodotto, la quantità netta di farina cruda può essere determinata con un rapporto empirico farina cruda/clinker specifico al sito. Tale rapporto è aggiornato almeno una volta all'anno sulla base delle linee guida sulle migliori prassi del settore.
Metodo di calcolo B: Quantità di clinker prodotto
Il gestore determina i dati di attività espressi come quantità di clinker prodotto [t] nell'arco del periodo di comunicazione in uno dei seguenti modi:
a) |
mediante pesatura diretta del clinker; |
b) |
sulla base delle consegne di cemento, determinando il bilancio del materiale tenendo conto del clinker spedito fuori dall'impianto, delle forniture di clinker dall'esterno e delle variazioni delle scorte di clinker, applicando la seguente formula:
|
Il gestore ricava il rapporto clinker/cemento per i diversi tipi di prodotti di cemento secondo le modalità descritte agli articoli da 32 a 35 o calcola tale rapporto in base alla differenza tra le forniture di cemento e le variazioni delle scorte e tutti i materiali usati come additivi nel cemento, comprese la polvere da bypass e la polvere CKD.
In deroga alla sezione 4 dell'allegato II, il livello 1 per il fattore di emissione è così definito:
Livello 1: Il gestore applica un fattore di emissione di 0,525 t CO2 /t clinker.
C. Emissioni collegate alla polvere eliminata
Il gestore aggiunge le emissioni di CO2 derivanti dalla polvere da bypass o dalla polvere CKD in uscita dal sistema del forno, corretto da un fattore di calcinazione parziale delle polveri CKD calcolate come emissioni di processo conformemente all'articolo 24, paragrafo 2. In deroga alla sezione 4 dell'allegato II, i livelli 1 e 2 per il fattore di emissione sono così definiti:
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Livello 1: Il gestore applica un fattore di emissione di 0,525 t CO2 /t polvere. |
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Livello 2: Il gestore determina il fattore di emissione (EF) almeno una volta all'anno secondo il disposto degli articoli da 32 a 35, in base alla seguente formula: |
dove:
EF CKD = fattore di emissione della CKD parzialmente calcinata [t CO2/t CKD];
EF Cli = fattore di emissione del clinker, specifico all'impianto [t CO2/t clinker];
d = grado di calcinazione della CKD (CO2 rilasciato come % del CO2 totale proveniente dai carbonati della miscela cruda).
Il livello 3 non si applica per il fattore di emissione.
D. Emissioni risultanti dal carbonio non proveniente da carbonati presente nella farina cruda
Il gestore determina le emissioni risultanti dal carbonio non derivante da carbonati presente nel calcare, negli scisti o in altre materie prime (ad esempio le ceneri volanti) utilizzati nella composizione della farina cruda nel forno, conformemente all'articolo 24, paragrafo 2.
Per il fattore di emissione valgono le seguenti definizioni dei livelli:
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Livello 1: Il tenore di carbonio non derivante da carbonati presente nella materia prima è stimato secondo le linee guida sulle migliori prassi del settore. |
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Livello 2: Il tenore di carbonio non derivante da carbonati nella materia prima considerata è determinato almeno una volta all'anno secondo le modalità descritte negli articoli da 32 a 35. |
Per il fattore di conversione si applicano le seguenti definizioni dei livelli:
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Livello 1: Si utilizza un fattore di conversione pari a 1. |
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Livello 2: Il fattore di conversione è calcolato secondo le migliori prassi del settore. |
10. PRODUZIONE DI CALCE VIVA O CALCINAZIONE DI DOLOMITE O MAGNESITE, PRESENTE NELL'ELENCO DI CUI ALL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE
A. Campo di applicazione
Il gestore include quanto meno le seguenti potenziali fonti di emissioni di CO2: calcinazione del calcare, della dolomite o della magnesite contenuti nella materie prime, combustibili fossili convenzionali che alimentano i forni, materie prime e combustibili fossili alternativi che alimentano i forni, combustibili da biomassa usati per i forni (rifiuti della biomassa) e altri combustibili.
Se nei processi di depurazione sono usati la calce viva e il CO2 derivante dal calcare, in modo che una quantità approssimativamente equivalente di CO2 si trovi di nuovo in una forma legata, non è necessario che la decomposizione dei carbonati e il processo di depurazione figurino separatamente nel piano di monitoraggio dell'impianto.
B. Norme di monitoraggio specifiche
Le emissioni derivanti dalla combustione sono monitorate in conformità alla sezione 1 del presente allegato. Le emissioni di processo derivanti dalle materie prime sono monitorate in conformità alle sezioni 4 e 5 dell'allegato II. I carbonati di calcio e magnesio sono sempre presi in considerazione. Se utili per il calcolo delle emissioni, si considerano anche altri carbonati e il carbonio organico contenuti nelle materie prime.
Ai fini della metodologia fondata sugli elementi in entrata, i valori del tenore di carbonio vanno corretti in funzione del tenore di umidità e del contenuto di ganga del materiale. Nel caso della produzione di magnesio, è necessario considerare, se del caso, altri minerali contenenti magnesio diversi dai carbonati.
Si devono evitare doppi conteggi o omissioni dovuti ai materiali reintrodotti o bypassati. Quando si applica il metodo B, la polvere dei forni da calce è considerata come un flusso distinto, se del caso.
11. PRODUZIONE DI VETRO, FIBRA DI VETRO O MATERIALE ISOLANTE IN LANA MINERALE, PRESENTE NELL'ELENCO DI CUI ALL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE
A. Campo di applicazione
Il gestore applica le disposizioni della presente sezione anche agli impianti che producono vetro solubile e lana di vetro/roccia.
Il gestore include quanto meno le seguenti potenziali fonti di emissioni di CO2: decomposizione dei carbonati alcalini e alcalino-terrosi derivanti dalla fusione delle materie prime, combustibili fossili convenzionali, materie prime e combustibili fossili alternativi, combustibili da biomassa (rifiuti della biomassa), altri combustibili, additivi carbonati, compresi il coke, la polvere di carbone e la grafite, post-combustione e scrubbing degli effluenti gassosi.
B. Norme di monitoraggio specifiche
Le emissioni derivanti dalla combustione, compreso lo scrubbing degli effluenti gassosi, sono monitorate in conformità alla sezione 1 del presente allegato. Le emissioni di processo derivanti dalle materie prime sono monitorate in conformità alla sezione 4 dell'allegato II. Tra i carbonati da prendere in considerazione si annoverano, perlomeno, CaCO3, MgCO3, Na2CO3, NaHCO3, BaCO3, Li2CO3, K2O3 e SrCO3. Si utilizza soltanto il metodo A. Le emissioni provenienti da altri materiali di processo come il coke, la grafite e la polvere di carbone sono monitorate conformemente alla sezione 5 dell'allegato II.
In deroga alla sezione 4 dell'allegato II, per il fattore di emissione si applicano le seguenti definizioni dei livelli:
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Livello 1: Si utilizzano i rapporti stechiometrici indicati nella sezione 2 dell'allegato VI. La purezza dei materiali in entrata interessati è determinata secondo le migliori prassi del settore. |
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Livello 2: La quantità di carbonati da considerare, contenuta in ciascun materiale in entrata, è determinata secondo le modalità descritte agli articoli da 32 a 35. |
Per il fattore di conversione si applica esclusivamente il livello 1.
12. FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI, PRESENTE NELL'ELENCO DI CUI ALL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE
A. Campo di applicazione
Il gestore include quanto meno le seguenti potenziali fonti di emissioni di CO2: combustibili che alimentano i forni, calcinazione del calcare/della dolomite e degli altri carbonati contenuti nelle materie prime, calcare e altri carbonati utilizzati per l'abbattimento degli inquinanti atmosferici e altre tecniche di depurazione dei gas effluenti, additivi fossili/provenienti dalla biomassa utilizzati per conferire porosità, tra cui polistirolo, segatura o residui della produzione di carta, materiale organico fossile contenuto nell'argilla e altre materie prime.
B. Norme di monitoraggio specifiche
Le emissioni derivanti dalla combustione, compreso lo scrubbing dei gas effluenti, sono monitorate in conformità alla sezione 1 del presente allegato. Le emissioni di processo derivanti da componenti e additivi di farina cruda sono monitorate in conformità alle sezioni 4 e 5 dell'allegato II. Per i prodotti ceramici fabbricati a partire da argille purificate o sintetiche, il gestore può utilizzare il metodo A o il metodo B. Per i prodotti ceramici basati su argille non trasformate e quando vengono impiegati additivi o argille che presentano un notevole tenore di materiale organico, il gestore applica il metodo A. I carbonati di calcio sono sempre presi in considerazione. Se utili per il calcolo delle emissioni, si considerano anche gli altri carbonati e il carbonio organico contenuti nelle materie prime.
I dati di attività per i materiali in entrata per il metodo A possono essere determinati con un opportuno calcolo a ritroso basato sulle migliori prassi del settore e approvato dall'autorità competente. Questo calcolo tiene conto dei sistemi di misura disponibili per i prodotti verdi secchi o i prodotti cotti e delle fonti di dati appropriate per l'umidità dell'argilla e degli additivi, nonché della perdita di ricottura (perdita per ignizione) dei materiali in questione.
In deroga alla sezione 4 dell'allegato II, per i fattori di emissione, nel caso delle emissioni di processo legate alle materie prime, si applicano le seguenti definizioni dei livelli:
Metodo A (basato sugli elementi in entrata)
Livello 1: Ai fini del calcolo del fattore di emissione, al posto dei risultati delle analisi si applica un valore prudenziale di 0,2 tonnellate di CaCO3 (corrispondente a 0,08794 tonnellate di CO2) per tonnellata di argilla secca. Tutto il carbonio inorganico e organico dell'argilla è considerato incluso in tale valore. Gli additivi sono considerati non inclusi in questo valore.
Livello 2: Almeno una volta all'anno per ciascun flusso di fonti viene calcolato e aggiornato, secondo le migliori prassi del settore, un fattore di emissione che rispecchi le condizioni specifiche del sito e il mix di prodotti dell'impianto.
Livello 3: La composizione delle materie prime è determinata secondo le modalità descritte negli articoli da 32 a 35. Per convertire i dati relativi alla composizione in fattori di emissione si utilizzano, se del caso, i rapporti stechiometrici riportati nell'allegato VI, sezione 2.
Metodo A (basato sugli elementi in uscita)
Livello 1: Ai fini del calcolo del fattore di emissione, al posto dei risultati delle analisi si applica, a titolo prudenziale, un valore di 0,123 tonnellate di CaO (corrispondente a 0,09642 tonnellate di CO2) per tonnellata di prodotto. Tutto il carbonio inorganico e organico dell'argilla è considerato incluso in tale valore. Gli additivi sono considerati non inclusi in questo valore.
Livello 2: Almeno una volta all'anno viene calcolato e aggiornato, secondo le migliori prassi del settore, un fattore di emissione che rispecchi le condizioni specifiche del sito e il mix di prodotti dell'impianto.
Livello 3: La composizione dei prodotti è determinata conformemente agli articoli da 32 a 35. Per convertire i dati relativi alla composizione in fattori di emissione si utilizzano, se del caso, i rapporti stechiometrici indicati nell'allegato VI, sezione 2, tabella 3, ipotizzando che tutti gli ossidi di metallo pertinenti siano derivati dai rispettivi carbonati.
In deroga alla sezione 1 del presente allegato, per la depurazione e degli effluenti gassosi si applicano, per il fattore di emissione, i seguenti livelli:
Livello 1: Il gestore applica il rapporto stechiometrico di CaCO3 indicato nella sezione 2 dell'allegato VI.
Per la depurazione non si applica nessun altro livello né fattore di conversione. Occorre evitare di contabilizzare due volte il calcare usato riciclato come materia prima nello stesso impianto.
13. PRODUZIONE DI PRODOTTI A BASE DI GESSO E DI PANNELLI DI CARTONGESSO, PRESENTE NELL'ELENCO DI CUI ALL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE
A. Campo di applicazione
Il gestore include perlomeno tutte le emissioni di CO2 derivanti da tutti i tipi di attività di combustione.
B. Norme di monitoraggio specifiche
Le emissioni derivanti dalla combustione sono monitorate in conformità alla sezione 1 del presente allegato.
14. PRODUZIONE DI POLPA DI CELLULOSA E CARTA, PRESENTE NELL'ELENCO DI CUI ALL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE
A. Campo di applicazione
Il gestore include quanto meno le seguenti potenziali fonti di emissioni di CO2: caldaie, turbine a gas e altri dispositivi di combustione che producono vapore o energia elettrica, caldaie di recupero e altri dispositivi adibiti alla combustione di liscivi esausti, inceneritori, forni da calce e calcinatori, lavaggio dei gas di scarico ed essiccatori alimentati da combustibile (ad esempio, essiccatori a infrarosso).
B. Norme di monitoraggio specifiche
Il monitoraggio delle emissioni da combustione, compreso lo scrubbing degli effluenti gassosi, avviene conformemente alla sezione 1 del presente allegato.
Le emissioni di processo da materie prime usate come prodotti chimici ausiliari, compresi perlomeno il calcare o la soda, sono monitorate mediante il metodo A in conformità alla sezione 4 dell'allegato II. Le emissioni di CO2 derivanti dal recupero di fanghi di calcare nella produzione di polpa di cellulosa sono considerate emissioni di CO2 proveniente da biomassa riciclata. Si ritiene che solo un quantitativo di CO2 proporzionale agli elementi in entrata derivanti dalle sostanze chimiche usate per il reintegro dia luogo a emissioni di CO2 fossile.
Per le emissioni associate ai prodotti chimici ausiliari si applicano le seguenti definizioni dei livelli:
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Livello 1: Si utilizzano i rapporti stechiometrici indicati nella sezione 2 dell'allegato VI. La purezza dei materiali in entrata interessati è determinata secondo le migliori prassi del settore. I valori ottenuti vanno aggiustati in considerazione del tenore di umidità e del contenuto di ganga dei materiali carbonatici utilizzati. |
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Livello 2: La quantità di carbonati da considerare, contenuta in ciascun materiale in entrata, è determinata secondo le modalità descritte agli articoli da 32 a 35. Per convertire i dati relativi alla composizione in fattori di emissione si utilizzano, se del caso, i rapporti stechiometrici riportati nell'allegato VI, sezione 2. |
Per il fattore di conversione si applica esclusivamente il livello 1.
15. PRODUZIONE DI NEROFUMO, PRESENTE NELL'ELENCO DI CUI ALL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE
A. Campo di applicazione
Il gestore considera come fonti di emissioni di CO2 almeno tutti i combustibili usati per la combustione e tutti i combustibili impiegati come elementi in entrata al processo.
B. Norme di monitoraggio specifiche
Le emissioni derivanti dalla produzione di nerofumo possono essere monitorate come processo di combustione, compreso lo scrubbing degli effluenti gassosi ai sensi della sezione 1 del presente allegato, o sulla scorta di un bilancio di massa a norma dell'articolo 25 e della sezione 3 dell'allegato II.
16. DETERMINAZIONE DELLE EMISSIONI DI PROTOSSIDO DI AZOTO (N2O) DERIVANTI DALLA PRODUZIONE DI ACIDO NITRICO, ACIDO ADIPICO, CAPROLATTAME, GLIOSSALE E ACIDO GLIOSSILICO PRESENTE NELL'ELENCO DI CUI ALL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE
A. Campo di applicazione
Il gestore considera, per ogni attività che dà luogo a emissioni di N2O, tutte le fonti che emettono N2O nell'ambito di processi produttivi, anche quando tali emissioni dovute alla produzione vengono canalizzate tramite dispositivi di abbattimento. In particolare, considera le seguenti attività:
(a) |
produzione di acido nitrico – le emissioni di N2O derivanti dall'ossidazione catalitica dell'ammoniaca e/o dalle unità di abbattimento di NOx/N2O; |
(b) |
produzione di acido adipico – le emissioni di N2O, comprese quelle derivanti dalla reazione di ossidazione, rilascio diretto nel processo e/o da apparecchiature per il controllo delle emissioni; |
(c) |
produzione di gliossale e acido gliossilico – le emissioni di N2O, comprese quelle derivanti da reazioni di processo, rilasci diretti nel processo e/o apparecchiature per il controllo delle emissioni; |
(d) |
produzione di caprolattame – le emissioni di N2O, comprese quelle derivanti da reazioni di processo, rilasci diretti nel processo e/o apparecchiature per il controllo delle emissioni. |
Queste disposizioni non si applicano alle emissioni di N2O derivanti dalla combustione di combustibili.
B. Determinazione delle emissioni di N2O
B.1. Emissioni annuali di N2O
Il gestore monitora le emissioni di N2O derivanti dalla produzione di acido nitrico avvalendosi di sistemi di misurazione in continuo. Le emissioni di N2O derivanti dalla produzione di acido adipico, caprolattame, gliossale e acido gliossilico vengono monitorate utilizzando un sistema fondato su misure per le emissioni sottoposte ad abbattimento e un metodo basato sui calcoli (applicando una metodologia basata sul bilancio di massa) per i casi temporanei di emissioni non abbattute.
Per le fonti di emissioni soggette a misurazione in continuo, il gestore calcola le emissioni annue totali sommando tutte le emissioni orarie, avvalendosi dell'equazione 1 di cui alla sezione 3 dell'allegato VIII.
B.2. Emissioni orarie di N2O
Il gestore calcola le emissioni orarie medie annue di N2O per ogni fonte soggetta a misurazione in continuo, sulla base dell'equazione 2 di cui alla sezione 3 dell'allegato VIII
Le concentrazioni orarie di N2O nell'effluente gassoso da ciascuna fonte di emissioni vengono determinate tramite un sistema di misura in continuo in un punto rappresentativo, a valle del dispositivo di abbattimento di NOx/N2O (se presente). Il gestore applica tecniche idonee a misurare le concentrazioni di N2O da tutte le fonti di emissioni, in condizioni sia di abbattimento sia di non abbattimento. Se in questi periodi le incertezze aumentano, il gestore ne tiene conto nella valutazione dell'incertezza.
Il gestore regola tutte le misure sulla base del gas secco, ove necessario, e le comunica in forma coerente.
B.3. Determinazione della portata degli effluenti gassosi
Per misurare la portata degli effluenti gassosi ai fini del monitoraggio delle emissioni di N2O, il gestore applica i metodi definiti all'articolo 43, paragrafo 5, del presente regolamento. Per la produzione di acido nitrico, il gestore utilizza il metodo di cui all'articolo 43, paragrafo 5, lettera a), a meno che ciò non sia tecnicamente realizzabile. In tal caso il gestore impiega un metodo alternativo, tra cui il metodo del bilancio di massa basato su parametri significativi (come il carico di ammoniaca in entrata) o la determinazione del flusso tramite misura in continuo del flusso di emissioni, purché la metodologia scelta sia approvata dall'autorità competente.
Il flusso di gas effluente va calcolato secondo la seguente formula:
Vportata degli effluenti gassosi [Nm3/h] = Varia* (1 - O2,aria) / (1 - O2, effluenti gassosi)
dove:
Varia = portata totale di aria in entrata in Nm3/h in condizioni standard;
O2, aria = frazione del volume di O2 in aria secca [= 0,2095];
O2, effluenti gassosi = frazione del volume di O2 negli effluenti gassosi.
Il valore di Varia viene calcolato come la somma di tutti i flussi di aria in entrata nell'unità di produzione dell'acido nitrico.
Il gestore applica la seguente formula, salvo diversa indicazione nel piano di monitoraggio:
Varia = Vprim + Vsec + Vten
dove:
Vprim = flusso primario di aria in entrata in Nm3/h in condizioni standard;
Vsec = flusso secondario di aria in entrata in Nm3/h in condizioni standard;
Vten = flusso di aria in entrata al livello di tenuta in Nm3/h in condizioni standard.
Il valore Vprim è determinato tramite misura in continuo del flusso prima della miscela con ammoniaca. Il valore Vsec è determinato tramite misura in continuo del flusso, anche quando la misurazione avviene a monte dell'unità di recupero di calore. Per il valore Vten il gestore considera il flusso d'aria evacuato nell'ambito del processo di produzione dell'acido nitrico.
Per i flussi di aria in entrata che rappresentano complessivamente meno del 2,5 % del flusso di aria totale, l'autorità competente può accettare, per determinare la velocità di detto flusso di aria, metodi di stima proposti dal gestore sulla base delle buone pratiche accettate nel settore.
Il gestore deve dimostrare, tramite misure in condizioni normali di funzionamento, che la portata degli effluenti gassosi misurata è sufficientemente omogenea da consentire di utilizzare il metodo di misura proposto. Se le misure confermano la presenza di un flusso non omogeneo, il gestore ne tiene conto nel determinare i metodi di monitoraggio adeguati e nel calcolare l'incertezza associata alle emissioni di N2O.
Il gestore adegua tutte le misure sulla base del gas secco e ne comunica sempre i valori.
B.4. Concentrazioni di ossigeno (O2)
Se necessario per calcolare il flusso del gas effluente, come indicato nella parte B.3 della presente sezione dell'allegato IV, il gestore misura le concentrazioni di ossigeno nel gas effluente. In tal caso, il gestore rispetta le prescrizioni per le misure della concentrazione descritti all'articolo 41, paragrafi 1 e 2. Nel determinare l'incertezza delle emissioni di N2O, il gestore tiene in considerazione l'incertezza delle misure della concentrazione di O2.
Il gestore adegua tutte le misure sulla base del gas secco, ove necessario, e comunica sempre i valori corrispondenti.
B.5. Calcolo delle emissioni di N2O
Per talune emissioni periodiche di N2O non sottoposte ad abbattimento, derivanti dalla produzione di acido adipico, caprolattame, gliossale e acido gliossilico (comprese le emissioni non abbattute dovute a un rilascio in atmosfera per ragioni di sicurezza e/o a causa del malfunzionamento del dispositivo di abbattimento), il gestore, quando il monitoraggio continuo delle emissioni di N2O non è tecnicamente realizzabile, effettua le misurazioni tramite una metodologia basata sul bilancio di massa, previa approvazione dell'autorità competente. In tal caso, l'incertezza totale è simile al risultato ottenuto applicando i requisiti di livello di cui all'articolo 41, paragrafi 1 e 2. Il metodo di calcolo applicato dal gestore si basa sul livello potenziale massimo di emissioni di N2O derivante dalla reazione chimica che ha luogo al momento dell'emissione e nel periodo considerato.
Il gestore tiene conto dell'incertezza inerente a qualsiasi valore di emissione ottenuto per una determinata fonte di emissione, per determinare l'incertezza associata alla media oraria annua delle emissioni della fonte in questione.
B.6. Determinazione dei tassi di produzione dell'attività
I tassi di produzione sono calcolati sulla base delle relazioni di produzione giornaliere e delle ore di attività.
B.7. Frequenze di campionamento
Occorre calcolare medie orarie o medie per periodi di riferimento più brevi ai sensi dell'articolo 44 per:
(a) |
la concentrazione di N2 negli effluenti gassosi; |
(b) |
il flusso totale degli effluenti gassosi quando è misurato direttamente e laddove richiesto; |
(c) |
tutti i flussi di gas e le concentrazioni di ossigeno necessari per determinare indirettamente il flusso totale degli effluenti gassosi. |
C. Determinazione dei CO2 equivalenti annui – [CO2(e)]
Il gestore converte il totale delle emissioni annua di N2O da tutte le fonti di emissione (in tonnellate fino al terzo decimale) in emissioni annue di CO2(e) (in tonnellate arrotondate) utilizzando la seguente formula e i valori GWP di cui all'allegato VI, sezione 3:
CO2(e) [t] = N2Oannuo[t] * GWPN2O
dove:
N2Oannuo = emissioni totali annue di N2O, calcolate sulla base dell'equazione 1 di cui alla sezione 3 dell'allegato VIII.
Il totale annuo di CO2(e) generato da tutte le fonti di emissione e le eventuali emissioni dirette di CO2 da altre fonti incluse nell'autorizzazione a emettere gas serra vengono aggiunti alle emissioni annue totali di CO2 generate dall'impianto e vengono utilizzati per la comunicazione e per la restituzione delle quote.
Le emissioni totali annue di N2O sono comunicate in tonnellate (al terzo decimale) e in CO2(e) in tonnellate arrotondate.
17. PRODUZIONE DI AMMONIACA, PRESENTE NELL'ELENCO DI CUI ALL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE
A. Campo di applicazione
Il gestore include almeno le seguenti potenziali fonti di emissioni di CO2: combustione di combustibili che fornisce il calore per il reforming o l'ossidazione parziale, combustibili usati come elementi in entrata al processo di produzione dell'ammoniaca (reforming o ossidazione parziale), combustibili usati per altri processi di combustione, anche allo scopo di produrre acqua calda o vapore.
B. Norme di monitoraggio specifiche
Per monitorare le emissioni derivanti da processi di combustione e dall'impiego di combustibili come elementi in entrata, si applica la metodologia standard di cui all'articolo 24 e alla sezione 1 del presente allegato.
Se il CO2 derivante dalla produzione di ammoniaca è utilizzato come carica per la produzione di urea o di altre sostanze chimiche, o è trasferito fuori dall'impianto ai fini di un uso non previsto dall'articolo 49, paragrafo 1, la quantità corrispondente di CO2 è considerata emessa dall'impianto che produce il CO2.
18. PRODUZIONE DI PRODOTTI CHIMICI ORGANICI SU LARGA SCALA, PRESENTE NELL'ELENCO DI CUI ALL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE
A. Campo di applicazione
Il gestore tiene conto almeno delle seguenti fonti di emissioni di CO2: cracking (catalitico e non catalitico), reforming, ossidazione parziale o completa, processi simili che danno origine a emissioni di CO2 derivanti dal carbonio contenuto nella carica a base di idrocarburi, combustione degli effluenti gassosi e combustione in torcia, e combustione di combustibili nell'ambito di altri processi di combustione.
B. Norme di monitoraggio specifiche
Se la produzione di prodotti chimici organici su larga scala è tecnicamente integrata in una raffineria di petrolio, il gestore di tale impianto applica le pertinenti disposizioni della sezione 2 del presente allegato.
In deroga al primo comma, per monitorare le emissioni dai processi di combustione in cui i combustibili utilizzati non prendono parte alle reazioni chimiche attuate per la produzione di prodotti chimici organici su larga scala e non risultano da tali reazioni, il gestore ricorre alla metodologia standard secondo il disposto dell'articolo 24 e della sezione 1 del presente allegato. In tutti gli altri casi il gestore può scegliere di monitorare le emissioni derivanti dalla produzione di sostanze chimiche organiche in larga scala utilizzando la metodologia basata sul bilancio di massa di cui all'articolo 25 o la metodologia standard conformemente all'articolo 24. Se ricorre alla metodologia standard, il gestore fornisce all'autorità competente le prove che il metodo selezionato tiene conto di tutte le emissioni pertinenti che sarebbero prese in considerazione anche da una metodologia basata sul bilancio di massa.
Per determinare il tenore di carbonio nell'ambito del livello 1, si applicano i fattori di emissione di riferimento elencati nella tabella 5 di cui all'allegato VI. Il gestore calcola il tenore di carbonio delle sostanze che non figurano nella tabella 5 dell'allegato VI (o in altre disposizioni del presente regolamento) derivandolo dal tenore stechiometrico di carbonio della sostanza pura e dalla concentrazione della sostanza nel flusso in entrata o in uscita.
19. PRODUZIONE DI IDROGENO E GAS DI SINTESI, PRESENTE NELL'ELENCO DI CUI ALL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE
A. Campo di applicazione
Il gestore include almeno le seguenti potenziali fonti di emissioni di CO2: combustibili usati nel processo di produzione dell'idrogeno o dei gas di sintesi (reforming o ossidazione parziale) e combustibili usati per altri processi di combustione, anche allo scopo di produrre acqua calda o vapore. I gas di sintesi prodotti sono considerati come un flusso di fonti nell'ambito della metodologia basata sul bilancio di massa.
B. Norme di monitoraggio specifiche
Per monitorare le emissioni associate ai processi di combustione o all'impiego di combustibili come elementi in entrata nella produzione di idrogeno, si applica la metodologia standard di cui all'articolo 24 e alla sezione 1 del presente allegato.
Per monitorare le emissioni derivanti dalla produzione di gas di sintesi si ricorre a un bilancio di massa, conformemente all'articolo 25. Per le emissioni derivanti da processi di combustione distinti, il gestore può scegliere di includere le emissioni nel bilancio di massa o di utilizzare la metodologia standard secondo quanto disposto dall'articolo 24, almeno per una parte dei flussi, adoperandosi per evitare lacune o doppi conteggi delle emissioni.
Se il medesimo impianto è utilizzato per la produzione di idrogeno e gas di sintesi, il gestore calcola le emissioni di CO2 usando metodi distinti per l'idrogeno e per il gas di sintesi, come specificato nei primi due paragrafi della presente sottosezione, oppure ricorrendo a un unico bilancio di massa.
20. PRODUZIONE DI SODA E BICARBONATO DI SODIO, PRESENTE NELL'ELENCO DI CUI ALL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE
A. Campo di applicazione
Le fonti di emissioni e i flussi di fonti per le emissioni di CO2 provenienti dagli impianti destinati alla produzione di soda e bicarbonato di sodio comprendono:
(a) |
combustibili impiegati in processi di combustione, compresi i combustibili usati per produrre acqua calda o vapore; |
(b) |
materie prime, compresi i gas di sfiato della calcinazione del calcare, nella misura in cui non sono utilizzati per la carbonatazione; |
(c) |
effluenti gassosi prodotti nelle fasi di lavaggio o filtrazione successive alla carbonatazione, nella misura in cui non sono utilizzati per la carbonatazione. |
B. Norme di monitoraggio specifiche
Per monitorare le emissioni derivanti dalla produzione di soda e bicarbonato di sodio il gestore ricorre a un bilancio di massa, conformemente all'articolo 25. Per le emissioni derivanti da processi di combustione, il gestore può scegliere di includere le emissioni nel bilancio di massa o di utilizzare la metodologia standard secondo quanto disposto dall'articolo 24, almeno per una parte dei flussi di fonti, evitando lacune o doppi conteggi delle emissioni.
Se il CO2 derivante dalla produzione di soda è impiegato per produrre bicarbonato di sodio, la quantità di CO2 usata per produrre il bicarbonato dalla soda è considerata emessa dall'impianto che produce il CO2.
21. DETERMINAZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI CATTURA DI CO2 AI FINI DEL TRASPORTO E DELLO STOCCAGGIO GEOLOGICO IN UN SITO AUTORIZZATO AI SENSI DALLA DIRETTIVA 2009/31/CE
A. Campo di applicazione
La cattura di CO2 è effettuata da un impianto ad hoc che riceve il CO2 trasferito da uno o più altri impianti oppure dallo stesso impianto che svolge le attività che producono emissioni di CO2 che sono poi catturate nell'ambito della medesima autorizzazione a emettere gas serra. Tutte le parti di un impianto destinate alla cattura di CO2, allo stoccaggio intermedio, al trasferimento a una rete di trasporto di CO2 o a un sito per lo stoccaggio geologico delle emissioni di gas a effetto serra da CO2, devono essere inserite nell'autorizzazione a emettere gas a effetto serra e considerate nel relativo piano di monitoraggio. Qualora l'impianto effettui altre attività che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE, le emissioni causate da tali attività sono monitorate conformemente alle altre sezioni pertinenti del presente allegato.
Il gestore di un'attività di cattura di CO2 include almeno le seguenti potenziali fonti di emissioni di CO2:
(a) |
CO2 trasferito nell'impianto di cattura; |
(b) |
combustione e altre attività associate realizzate nell'impianto legate alla cattura, compreso l'utilizzo di combustibili e di materiale in entrata. |
B. Determinazione delle quantità di CO2 trasferite ed emesse
B.1. Quantificazione a livello dell'impianto
Il gestore calcola le emissioni tenendo conto delle potenziali emissioni di CO2 dovute a processi generatori di emissioni in atto nell'impianto come pure del quantitativo di CO2 catturato e trasferito alla rete di trasporto, applicando la seguente formula:
Eimpianto di cattura = Tentrata + Esenza cattura – Tper stoccaggio
dove:
E impianto di cattura = totale delle emissioni di gas a effetto serra dell'impianto di cattura;
Tentrata = quantitativo di CO2 trasferito all'impianto di cattura, determinato conformemente agli articoli da 40 a 46 e all'articolo 49;
Esenza cattura = emissioni dell'impianto ipotizzando che il CO2 non sia stato catturato, ovvero la somma delle emissioni derivanti da tutte le altre attività dell'impianto, monitorate in conformità alle sezioni pertinenti dell'allegato IV;
Tper stoccaggio = quantitativo di CO2 trasferito a una rete di trasporto o a un sito di stoccaggio, determinato conformemente agli articoli da 40 a 46 e all'articolo 49.
Nei casi in cui la cattura di CO2 è effettuata dallo stesso impianto da cui ha origine il CO2 catturato, il valore Tentrata usato dal gestore è pari a zero.
Nel caso di impianti di cattura autonomi, il gestore considera che Esenza cattura rappresenta il quantitativo di emissioni derivanti da fonti diverse dal CO2 trasferito all'impianto per cattura. Il gestore determina tali emissioni conformemente al presente regolamento.
Nel caso di impianti di cattura autonomi, il gestore dell'impianto che trasferisce il CO2 all'impianto di cattura deduce il quantitativo Tentrata dalle emissioni del suo impianto, secondo quanto previsto dall'articolo 49.
B.2. Determinazione del CO2 trasferito
Ogni gestore determina il quantitativo di CO2 trasferito da e verso l'impianto di cattura a norma dell'articolo 49, mediante metodi di misurazioni applicati a norma degli articoli da 40 a 46.
Soltanto se il gestore dell'impianto che trasferisce il CO2 all'impianto di cattura dimostra, in modo giudicato sufficiente dall'autorità competente, che il trasferimento del CO2 all'impianto di cattura avviene per intero e con un grado di accuratezza perlomeno equivalente, l'autorità competente può autorizzare il gestore a impiegare una metodologia basata su calcoli in conformità all'articolo 24 o 25 per determinare il quantitativo di Tentrata anziché una metodologia fondata su misure conformemente agli articoli da 40 a 46 e all'articolo 49.
22. DETERMINAZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA DERIVANTI DAL TRASPORTO DI CO2 MEDIANTE CONDUTTURE FINALIZZATO ALLO STOCCAGGIO GEOLOGICO IN UN SITO AUTORIZZATO A NORMA DELLA DIRETTIVA 2009/31/CE
A. Campo di applicazione
I confini relativi al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni derivanti dal trasporto di CO2 mediante condutture sono indicati nell'autorizzazione a emettere gas a effetto serra della rete di trasporto, ivi compresi tutti gli impianti ausiliari collegati funzionalmente alla rete di trasporto, le centrali di spinta e i riscaldatori. Ciascuna rete di trasporto presenta quantomeno un punto iniziale e un punto finale, ciascuno connesso con altri impianti che effettuano una o più delle seguenti attività: cattura, trasporto o stoccaggio geologico di CO2. I punti iniziali e finali possono comprendere ramificazioni della rete di trasporto e confini transnazionali. I punti iniziali e finali, come pure gli impianti cui sono connessi, devono essere riportati nell'autorizzazione a emettere gas a effetto serra.
Il gestore include almeno le seguenti potenziali fonti di emissioni di CO2: combustione e altri processi in impianti collegati funzionalmente con la rete di trasporto, ivi comprese le centrali di spinta; emissioni fuggitive dalla rete di trasporto; emissioni convogliate dalla rete di trasporto; emissioni dovute a fuoriuscite accidentali dalla rete di trasporto.
B. Metodi di quantificazione per il CO2
Il gestore delle reti di trasporto determina le emissioni sulla base di uno dei seguenti metodi:
a) |
metodo A (bilancio di massa complessivo di tutti i flussi in entrata e uscita) descritto nella sottosezione B.1; |
b) |
metodo B (monitoraggio delle singole fonti di emissioni) descritto nella sottosezione B.2. |
Quando opera una scelta tra il metodo A e il metodo B, ogni gestore dimostra all'autorità competente che la metodologia prescelta permette di ottenere risultati più affidabili e di ridurre l'incertezza associata alle emissioni globali, utilizzando le migliori tecnologie e conoscenze disponibili al momento della presentazione della domanda di autorizzazione a emettere gas serra e dell'approvazione del piano di monitoraggio, senza che ciò comporti costi sproporzionatamente elevati. Qualora opti per il metodo B, il gestore dimostra all'autorità competente che l'incertezza complessiva relativa al livello annuale di emissioni di gas a effetto serra per la sua rete di trasporto non è superiore al 7,5 %.
Il gestore di una rete di trasporto che utilizza il metodo B non aggiunge al proprio livello calcolato di emissioni il CO2 ricevuto da un altro impianto autorizzato ai sensi della direttiva 2003/87/CE e non sottrae dal proprio livello calcolato di emissioni il CO2 trasferito a un altro impianto autorizzato a norma della medesima direttiva.
Tutti gli operatori di una rete di trasporto, con cadenza perlomeno annuale, utilizzano il metodo A per convalidare i risultati del metodo B. Per tale convalida, il gestore può utilizzare livelli più bassi per il metodo A.
B.1. Metodo A
Ogni gestore calcola le emissioni sulla base della seguente formula:
dove:
Emissioni= emissioni di CO2 totali della rete di trasporto [t CO2];
Eattività propria = emissioni provenienti dall'attività propria della rete di trasporto, ossia non dal CO2 trasportato, ivi incluse le emissioni dovute all'uso di combustibili nelle centrali di spinta, monitorate conformemente alle pertinenti sezioni dell'allegato IV;
TIN,i = quantitativo di CO2 trasferito alla rete di trasporto nel punto di ingresso i, determinato conformemente agli articoli da 40 a 46 e all'articolo 49/
TOUT,i = quantitativo di CO2 trasferito fuori dalla rete di trasporto al punto di uscita i, determinato conformemente agli articoli da 40 a 46 e all'articolo 49.
B.2. Metodo B
Ogni gestore calcola le emissioni tenendo conto di tutti i processi generatori di emissioni in atto nell'impianto come pure del quantitativo di CO2 catturato e trasferito alla struttura di trasporto, applicando la seguente formula:
Emissioni [t CO2]= CO2 fuggitive+ CO2 convogliate + CO2 fuoriuscite + CO2 impianti
dove:
Emissioni= emissioni di CO2 totali della rete di trasporto [t CO2];
CO2 fuggitive = quantità di emissioni fuggitive [t CO2] provenienti dal CO2 che transita nella rete di trasporto, ad esempio da sigilli, valvole, stazioni intermedie di compressione e impianti intermedi di stoccaggio;
CO2 convogliate = quantità di emissioni convogliate [t CO2] provenienti dal CO2 che transita nella rete di trasporto;
CO2 fuoriuscite = quantità di CO2 [t CO2] che transita nella rete di trasporto e che fuoriesce a seguito del malfunzionamento di uno o più componenti della rete di trasporto;
CO2 impianti = quantità di CO2 [t CO2] emesso a seguito di combustione o di altri processi funzionalmente connessi con il trasporto mediante condutture della rete di trasporto, oggetto di monitoraggio in conformità alle pertinenti sezioni dell'allegato IV.
B.2.1. Emissioni fuggitive derivanti dalla rete di trasporto
Il gestore considera le emissioni fuggitive provenienti da una qualsiasi delle seguenti apparecchiature:
(a) |
sigilli; |
(b) |
dispositivi di misura; |
(c) |
valvole; |
(d) |
stazioni intermedie di compressione; |
(e) |
impianti intermedi di stoccaggio. |
All'inizio delle operazioni e, al più tardi, alla fine del primo anno di esercizio della rete di trasporto oggetto di comunicazione, il gestore determina i fattori medi di emissione EF (espressi in g CO2/unità tempo) per elemento di apparecchiatura e per occorrenza che possono dar luogo a emissioni fuggitive. Al massimo ogni cinque anni il gestore riesamina tali fattori alla luce delle migliori tecniche e conoscenze disponibili.
Il gestore calcola le emissioni fuggitive moltiplicando il numero di elementi di apparecchiature in ciascuna categoria per il fattore di emissione e addizionando i risultati ottenuti per le singole categorie, come mostrato nell'equazione seguente:
Il numero di occorrenze (Noccorrenze ) è il numero di elementi di una data apparecchiatura per categoria, moltiplicato per il numero di unità temporali per anno.
B.2.2. Emissioni da fuoriuscite
Il gestore di una rete di trasporto deve dimostrare l'integrità della rete, utilizzando dati (spazio-temporali) rappresentativi relativi alla temperatura e alla pressione. Se dai dati emerge che si è verificata una fuoriuscita, il gestore calcola il quantitativo di CO2 emesso mediante un'adeguata metodologia documentata nel piano di monitoraggio, sulla base degli orientamenti dell'industria sulle migliori pratiche, anche utilizzando le differenze di temperatura e pressione rispetto ai valori medi di temperatura e pressione che caratterizzano un impianto integro.
B.2.3. Emissioni convogliate
Nel piano di monitoraggio ogni gestore riporta un'analisi relativa alle situazioni che potrebbero determinare emissioni convogliate, anche per ragioni di manutenzione o in casi di emergenza, e illustra un'adeguata metodologia per calcolare il quantitativo di CO2 convogliato, sulla base degli orientamenti dell'industria sulle migliori pratiche.
23. STOCCAGGIO GEOLOGICO DI CO2 IN UN SITO DI STOCCAGGIO AUTORIZZATO AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2009/31/CE
A. Campo di applicazione
L'autorità competente definisce i confini relativi al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni derivanti dallo stoccaggio geologico di CO2 sulla base della delimitazione del sito e del complesso di stoccaggio, specificata nell'autorizzazione a norma della direttiva 2009/31/CE. Qualora nel complesso di stoccaggio siano individuate fuoriuscite che comportano emissioni o rilascio di CO2 nella colonna d'acqua, il gestore si attiva immediatamente per:
(a) |
notificare il fatto all'autorità competente: |
(b) |
inserire la fuoriuscita come fonte di emissione del rispettivo impianto; |
(c) |
monitorare e comunicare le emissioni. |
Il gestore elimina dal piano di monitoraggio le fonti di emissioni corrispondenti a tale fuoriuscita e cessa di monitorare e comunicare tali emissioni soltanto una volta che son stati adottati provvedimenti correttivi a norma dell'articolo 16 della direttiva 2009/31/CE e non si rilevano più emissioni o rilasci nella colonna d'acqua.
Ogni gestore di un'attività di stoccaggio geologico tiene conto almeno delle seguenti potenziali fonti di emissioni di CO2: l'uso di combustibili nelle centrali di spinta correlate e altre attività che generano combustione, comprese quelle delle centrali elettriche in sito; rilascio nella fase di iniezione o nelle operazioni di recupero avanzato di idrocarburi; le emissioni fuggitive nella fase di iniezione, il CO2 prodotto nelle operazioni di recupero avanzato di idrocarburi; e le fuoriuscite.
B. Quantificazione delle emissioni di CO2
Il gestore di un'attività di stoccaggio geologico non aggiunge al proprio livello calcolato di emissioni il CO2 ricevuto da un altro impianto e non sottrae dal proprio livello calcolato di emissioni il CO2 destinato allo stoccaggio geologico nel sito di stoccaggio o trasferito da un altro impianto.
B.1. Emissioni convogliate e fuggitive derivanti dall'iniezione
Il gestore determina le emissioni convogliate e le emissioni fuggitive secondo la seguente formula:
CO2 emesso [t CO2] = V CO2 [t CO2] + F CO2 [t CO2]
dove:
V CO2 = quantitativo di CO2 convogliato;
F CO 2 = quantitativo di CO2 derivante da emissioni fuggitive.
Ogni gestore determina il valore V CO2 utilizzando metodi fondati su misure di cui agli articoli da 41 a 46 del presente regolamento. In deroga alla prima frase e previa approvazione dell'autorità competente, il gestore può inserire nel piano di monitoraggio una metodologia adeguata per calcolare il valore V CO2 applicando gli orientamenti dell'industria sulle migliori pratiche, nel caso in cui l'applicazione di metodi fondati su misure generi costi sproporzionatamente elevati.
Il gestore considera F CO2 come un'unica fonte, nel senso che i requisiti in materia di incertezza associati ai livelli di cui alla sezione 1 dell'allegato VIII sono applicati al valore complessivo anziché ai singoli punti di emissione. Nel piano di monitoraggio il gestore deve presentare un'analisi relativa alle fonti potenziali di emissioni fuggitive e illustrare un'adeguata metodologia per calcolare o misurare il quantitativo di F CO2, applicando gli orientamenti dell'industria sulle migliori pratiche. Per determinare il valore F CO2 il gestore può utilizzare i dati relativi all'impianto di iniezione raccolti a norma degli articoli da 32 a 35 e dell'allegato II, punto 1.1, lettere da e) a h), della direttiva 2009/31/CE, se essi sono conformi alle disposizioni del presente regolamento.
B.2. Emissioni convogliate e fuggitive derivanti da operazioni di recupero avanzato di idrocarburi
Ogni operatore considera anche le seguenti potenziali fonti di emissione derivanti dal recupero avanzato di idrocarburi:
(a) |
gli impianti di separazione gas-petrolio e di riciclaggio di gas in cui potrebbero verificarsi emissioni fuggitive di CO2; |
(b) |
la torcia che può costituire una fonte di emissione a causa dell'utilizzo di sistemi di spurgo in continuo e la fase di depressurizzazione dell'impianto di produzione di idrocarburi; |
(c) |
il sistema di spurgo del CO2 per evitare che elevate concentrazioni di CO2 possano estinguere la torcia. |
Ogni gestore calcola le emissioni fuggitive o convogliate di CO2 secondo quanto indicato nella parte B.1 della presente sezione dell'allegato IV.
Il gestore determina le emissioni provenienti dalla torcia conformemente alla sezione 1, parte D, del presente allegato, tenendo conto del potenziale tenore intrinseco di CO2 nei gas della torcia a norma dell'articolo 48.
B.3. Fuoriuscite dal complesso di stoccaggio
Le emissioni e il rilascio nella colonna d'acqua sono quantificati come segue:
dove:
L CO2 = massa di CO2 emesso o rilasciato per giorno di calendario a seguito di una fuoriuscita conformemente ai seguenti fattori:
(a) |
per ciascun giorno di calendario in cui è monitorata una fuoriuscita, ogni gestore calcola il valore L CO2 come la media della massa fuoriuscita per ora [t CO2/h] moltiplicata per 24; |
(b) |
ogni operatore determina la massa fuoriuscita per ora conformemente alle disposizioni del piano di monitoraggio approvato relative al sito di stoccaggio e alle fuoriuscite; |
(c) |
al fine di evitare sottostime, per ciascun giorno di calendario precedente l'inizio del monitoraggio la massa giornaliera fuoriuscita è considerata pari alla massa giornaliera fuoriuscita registrata il primo giorno del monitoraggio; |
Tinizio = la più recente tra le date seguenti:
a) |
l'ultima data in cui non sono state segnalate emissioni o rilascio di CO2 nella colonna d'acqua dalla fonte in oggetto; |
b) |
la data di avvio dell'iniezione di CO2; |
c) |
un'altra data per la quale sia possibile documentare all'autorità competente che l'emissione o il rilascio nella colonna d'acqua non possono aver avuto inizio prima di tale data. |
Tfine = la data a partire dalla quale sono stati adottati provvedimenti correttivi a norma dell'articolo 16 della direttiva 2009/31/CE e non si registrano più emissioni o rilascio di CO2 nella colonna d'acqua.
L'autorità competente approva e autorizza l'uso di altri metodi di quantificazione delle emissioni o del rilascio di CO2 nella colonna d'acqua causati da fuoriuscite se il gestore è in grado di dimostrare, in modo giudicato sufficiente dall'autorità competente, che tali metodi garantiscono una maggiore accuratezza rispetto alla metodologia descritta in questa parte.
Le emissioni dovute a fuoriuscita dal complesso di stoccaggio sono quantificate dal gestore per ogni singola fuoriuscita con un massimo di incertezza complessiva del 7,5 % sull'intero periodo di comunicazione. Qualora l'incertezza complessiva della metodologia di quantificazione utilizzata sia superiore al 7,5 %, il gestore applica l'adeguamento riportato di seguito:
CO2,Dichiarato [t CO2] = CO2,Quantificato [t CO2] * (1 + (IncertezzaSistema [%]/100) – 0,075)
dove:
CO2,Dichiarato = il quantitativo di CO2 da dichiarare nella comunicazione annuale delle emissioni in relazione alla fuoriuscita in oggetto;
CO2,Quantificato = il quantitativo di CO2 determinato utilizzando la metodologia di quantificazione in relazione alla fuoriuscita in oggetto;
IncertezzaSistema = il livello di incertezza associato al metodo di quantificazione usato per la fuoriuscita in oggetto.
(1) International Aluminium Institute; The Aluminium Sector Greenhouse Gas Protocol; ottobre 2006; US Environmental Protection Agency and International Aluminium Institute; Protocol for Measurement of Tetrafluoromethane (CF4) and Hexafluoroethane (C2F6) Emissions from Primary Aluminum Production; aprile 2008.
Allegato V
Requisiti di livello minimi per le metodologie fondate su calcoli applicate nel caso di impianti di categoria A e fattori di calcolo per combustibili commerciali standard usati negli impianti di categoria B e C (articolo 26, paragrafo 1)
Tabella 1
Livelli minimi da applicare per metodologie basate su calcoli nel caso di impianti di categoria A e nel caso di fattori di calcolo per combustibili commerciali standard usati in tutti gli impianti, conformemente all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a)
Tipo di attività / di flusso di fonte |
Dati di attività |
Fattore di emissione (*1) |
dati relativi alla composizione (tenore di carbonio (*1) |
Fattore di ossidazione |
Fattore di conversione |
|
Quantitativo di combustibile o materiale |
Potere calorifico netto |
|||||
Combustione di combustibili |
||||||
Combustibili commerciali standard |
2 |
2a/2b |
2a/2b |
n.a. |
1 |
n.a. |
Altri combustibili gassosi e liquidi |
2 |
2a/2b |
2a/2b |
n.a. |
1 |
n.a. |
Combustibili solidi |
1 |
2a/2b |
2a/2b |
n.a. |
1 |
n.a. |
Metodologia basata sul bilancio di massa per terminali di trattamento gas |
1 |
n.a. |
n.a. |
1 |
n.a. |
n.a. |
Torce |
1 |
n.a. |
1 |
n.a. |
1 |
n.a. |
Lavaggio (scrubbing) — (carbonato) |
1 |
n.a. |
1 |
n.a. |
n.a. |
1 |
Lavaggio (scrubbing) — (gesso) |
1 |
n.a. |
1 |
n.a. |
n.a. |
1 |
Scrubbing (urea) |
1 |
1 |
1 |
n.a. |
1 |
n.a. |
Raffinazione di petrolio |
||||||
Rigenerazione di cracker catalitici |
1 |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
Produzione di coke |
|
|
|
|
|
|
Bilancio di massa |
1 |
n.a. |
n.a. |
2 |
n.a. |
n.a. |
Combustibile utilizzato come materiale in entrata al processo |
1 |
2 |
2 |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
Arrostimento e sinterizzazione di minerali metalliferi |
||||||
Bilancio di massa |
1 |
n.a. |
n.a. |
2 |
n.a. |
n.a. |
Carbonato in entrata |
1 |
n.a. |
1 |
n.a. |
n.a. |
1 |
Produzione di ferro e acciaio |
||||||
Bilancio di massa |
1 |
n.a. |
n.a. |
2 |
n.a. |
n.a. |
Combustibile utilizzato come materiale in entrata al processo |
1 |
2a/2b |
2 |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
Produzione o lavorazione di metalli ferrosi e non ferrosi, compreso l'alluminio secondario |
||||||
Bilancio di massa |
1 |
n.a. |
n.a. |
2 |
n.a. |
n.a. |
Emissioni di processo |
1 |
n.a. |
1 |
n.a. |
n.a. |
1 |
Produzione di alluminio primario |
||||||
Bilancio di massa per le emissioni di CO2 |
1 |
n.a. |
n.a. |
2 |
n.a. |
n.a. |
Emissioni di PFC (metodo «slope») |
1 |
n.a. |
1 |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
Emissioni di PFC (metodo «overvoltage») |
1 |
n.a. |
1 |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
Produzione di clinker |
||||||
Elementi in entrata ai forni (metodo A) |
1 |
n.a. |
1 |
n.a. |
n.a. |
1 |
Quantità di clinker prodotto (metodo B) |
1 |
n.a. |
1 |
n.a. |
n.a. |
1 |
CKD (polvere captata dai depolveratori dei forni da cemento) |
1 |
n.a. |
1 |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
Carbonio non derivante da carbonati |
1 |
n.a. |
1 |
n.a. |
n.a. |
1 |
Produzione di calce e calcinazione di dolomite e magnesite |
||||||
Carbonati (metodo A) |
1 |
n.a. |
1 |
n.a. |
n.a. |
1 |
Altri elementi in entrata al processo |
1 |
n.a. |
1 |
n.a. |
n.a. |
1 |
Ossidi alcalino-terrosi (metodo B) |
1 |
n.a. |
1 |
n.a. |
n.a. |
1 |
Produzione di vetro e lana minerale |
||||||
Carbonato in entrata |
1 |
n.a. |
1 |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
Altri elementi in entrata al processo |
1 |
n.a. |
1 |
n.a. |
n.a. |
1 |
Fabbricazione di prodotti ceramici |
||||||
Carbonio in entrata (metodo A) |
1 |
n.a. |
1 |
n.a. |
n.a. |
1 |
Altri elementi in entrata al processo |
1 |
n.a. |
1 |
n.a. |
n.a. |
1 |
Ossidi alcalini (metodo B) |
1 |
n.a. |
1 |
n.a. |
n.a. |
1 |
Lavaggio (scrubbing) |
1 |
n.a. |
1 |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
Produzione di gesso e pannelli in cartongesso: cfr. combustione di combustibili |
||||||
Produzione di polpa di cellulosa e carta |
||||||
Prodotti chimici ausiliari |
1 |
n.a. |
1 |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
Produzione di nerofumo (carbon black) |
||||||
Metodologia basata sul bilancio di massa |
1 |
n.a. |
n.a. |
1 |
n.a. |
n.a. |
Produzione di ammoniaca |
||||||
Combustibile utilizzato come materiale in entrata al processo |
2 |
2a/2b |
2a/2b |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
Produzione di prodotti chimici organici su larga scala |
||||||
Bilancio di massa |
1 |
n.a. |
n.a. |
2 |
n.a. |
n.a. |
Produzione di idrogeno e gas di sintesi |
||||||
Combustibile utilizzato come materiale in entrata al processo |
2 |
2a/2b |
2a/2b |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
Bilancio di massa |
1 |
n.a. |
n.a. |
2 |
n.a. |
n.a. |
Produzione di soda e bicarbonato di sodio |
||||||
Bilancio di massa |
1 |
n.a. |
n.a. |
2 |
n.a. |
n.a. |
(«n.a.» significa «non applicabile») |
(*1) I livelli per il fattore di emissione si riferiscono al fattore di emissione preliminare, e il tenore di carbonio si riferisce al tenore di carbonio totale. Per i materiali misti, la frazione di biomassa deve essere determinata separatamente. Il livello 1 è il livello minimo da applicare per metodologie basate su calcoli nel caso di impianti di categoria A e nel caso di fattori di calcolo per combustibili commerciali standard usati in tutti gli impianti, conformemente all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a).
ALLEGATO VI
Valori di riferimento per fattori di calcolo [articolo 31, paragrafo 1, lettera a)]
1. FATTORI DI EMISSIONE PER I COMBUSTIBILI CORRELATI AL POTERE CALORIFICO NETTO (NCV)
Tabella 1
Fattori di emissione per i combustibili correlati al potere calorifico netto e ai poteri calorifici netti per massa di combustibile
Tipo di combustibile |
Fattore di emissione (t CO2/TJ) |
Potere calorifico netto (TJ/Gg) |
Fonte |
Petrolio greggio |
73,3 |
42,3 |
Linee guida IPCC 2006 |
Orimulsione |
77,0 |
27,5 |
Linee guida IPCC 2006 |
Liquidi di gas naturale |
64,2 |
44,2 |
Linee guida IPCC 2006 |
Benzina |
69,3 |
44,3 |
Linee guida IPCC 2006 |
Cherosene (diverso dal cherosene per aeromobili) |
71,9 |
43,8 |
Linee guida IPCC 2006 |
Olio di scisto |
73,3 |
38,1 |
Linee guida IPCC 2006 |
Gasolio/Diesel |
74,1 |
43,0 |
Linee guida IPCC 2006 |
Olio combustibile residuo |
77,4 |
40,4 |
Linee guida IPCC 2006 |
Gas di petrolio liquefatto |
63,1 |
47,3 |
Linee guida IPCC 2006 |
Etano |
61,6 |
46,4 |
Linee guida IPCC 2006 |
Nafta |
73,3 |
44,5 |
Linee guida IPCC 2006 |
Bitume |
80,7 |
40,2 |
Linee guida IPCC 2006 |
Lubrificanti |
73,3 |
40,2 |
Linee guida IPCC 2006 |
Coke di petrolio |
97,5 |
32,5 |
Linee guida IPCC 2006 |
Cariche di raffineria |
73,3 |
43,0 |
Linee guida IPCC 2006 |
Gas di raffineria |
57,6 |
49,5 |
Linee guida IPCC 2006 |
Cera di paraffina |
73,3 |
40,2 |
Linee guida IPCC 2006 |
Acqua ragia minerale (white spirit) e solventi con punto di ebollizione speciale (SBP) |
73,3 |
40,2 |
Linee guida IPCC 2006 |
Altri prodotti petroliferi |
73,3 |
40,2 |
Linee guida IPCC 2006 |
Antracite |
98,3 |
26,7 |
Linee guida IPCC 2006 |
Carboni da coke |
94,6 |
28,2 |
Linee guida IPCC 2006 |
Altro carbone bituminoso |
94,6 |
25,8 |
Linee guida IPCC 2006 |
Carbone sub-bituminoso |
96,1 |
18,9 |
Linee guida IPCC 2006 |
Ligniti |
101,0 |
11,9 |
Linee guida IPCC 2006 |
Scisto bituminoso e sabbie bituminose |
107,0 |
8,9 |
Linee guida IPCC 2006 |
Agglomerati di carbon fossile |
97,5 |
20,7 |
Linee guida IPCC 2006 |
Coke da cokeria siderurgica e coke di lignite |
107,0 |
28,2 |
Linee guida IPCC 2006 |
Coke da gas |
107,0 |
28,2 |
Linee guida IPCC 2006 |
Catrame di carbone |
80,7 |
28,0 |
Linee guida IPCC 2006 |
Gas di officine del gas |
44,4 |
38,7 |
Linee guida IPCC 2006 |
Gas di cokeria |
44,4 |
38,7 |
Linee guida IPCC 2006 |
Gas di altoforno |
260 |
2,47 |
Linee guida IPCC 2006 |
Gas di forno a ossigeno |
182 |
7,06 |
Linee guida IPCC 2006 |
Gas naturale |
56,1 |
48,0 |
Linee guida IPCC 2006 |
Rifiuti industriali |
143 |
n.a. |
Linee guida IPCC 2006 |
Oli usati |
73,3 |
40,2 |
Linee guida IPCC 2006 |
Torba |
106,0 |
9,76 |
Linee guida IPCC 2006 |
Legno/rifiuti del legno |
— |
15,6 |
Linee guida IPCC 2006 |
Altre biomasse solide primarie |
— |
11,6 |
Linee guida IPPC 2006 (solo NCV) |
Carbone di legna |
— |
29,5 |
Linee guida IPPC 2006 (solo NCV) |
Biobenzina |
— |
27,0 |
Linee guida IPPC 2006 (solo NCV) |
Biodiesel |
— |
27,0 |
Linee guida IPPC 2006 (solo NCV) |
Altri biocombustibili liquidi |
— |
27,4 |
Linee guida IPPC 2006 (solo NCV) |
Gas di discarica |
— |
50,4 |
Linee guida IPPC 2006 (solo NCV) |
Gas di fanghi |
— |
50,4 |
Linee guida IPPC 2006 (solo NCV) |
Altri biogas |
— |
50,4 |
Linee guida IPPC 2006 (solo NCV) |
Pneumatici usati |
85,0 (1) |
n.a. |
Iniziativa per la sostenibilità dell'industria del cemento (CSI) del WBCSD |
Monossido di carbonio |
155,2 (2) |
10,1 |
J. Falbe e M. Regitz, Römpp Chemie Lexikon, Stoccarda, 1995 |
Metano |
54,9 (3) |
50,0 |
J. Falbe e M. Regitz, Römpp Chemie Lexikon, Stoccarda, 1995 |
2. FATTORI DI EMISSIONE CORRELATI ALLE EMISSIONI DI PROCESSO
Tabella 2
Fattore di emissione stechiometrico per le emissioni di processo derivanti dalla decomposizione dei carbonati (metodo A)
Carbonato |
Fattore di emissione [t CO2/t] |
CaCO3 |
0,440 |
MgCO3 |
0,522 |
Na2CO3 |
0,415 |
BaCO3 |
0,223 |
Li2CO3 |
0,596 |
K2CO3 |
0,318 |
SrCO3 |
0,298 |
NaHCO3 |
0,524 |
FeCO3 |
0,380 |
Considerazioni generali |
Fattore di emissione = [M(CO2)] / {Y * [M(x)] + Z *[M(CO3 2-)]} X= metallo M(x)= peso molecolare di X in [g/mol] M(CO2)= peso molecolare di CO2 in [g/mol] M(CO 3 2-)= peso molecolare di CO3 2- in [g/mol] Y= numero stechiometrico di X Z= numero stechiometrico di CO3 2- |
Tabella 3
fattore di emissione stechiometrico per le emissioni di processo derivanti dalla decomposizione dei carbonati basata sugli ossidi alcalini terrosi (metodo B)
Ossido |
Fattore di emissione [t CO2/t] |
CaO |
0,785 |
MgO |
1,092 |
BaO |
0,287 |
in generale: XYOZ |
Fattore di emissione = [M(CO2)] / Y * {[M(x)] + Z * [M(O)]} X= metalli alcalino-terrosi o metalli alcalini M(x)= peso molecolare di X in [g/mol] M(CO 2)= peso molecolare di CO2 [g/mol] M(O)= peso molecolare di O [g/mol] Y= numero stechiometrico di X = 1 (per metalli alcalino-terrosi) = 2 (per metalli alcalini) Z= numero stechiometrico di O = 1 |
Tabella 4
Fattori di emissione stechiometrici per le emissioni di processo da altri materiali (produzione di ferro e acciaio e lavorazione di metalli ferrosi) (4)
Materiale in entrata o in uscita |
Tenore di carbonio (t C/t) |
Fattore di emissione (t CO2/t) |
Ferro ridotto diretto (DRI) |
0,0191 |
0,07 |
Elettrodi di carbonio per forni elettrici ad arco |
0,8188 |
3,00 |
Carbonio di carica per forni elettrici ad arco |
0,8297 |
3,04 |
Ferro agglomerato a caldo |
0,0191 |
0,07 |
Gas di forno a ossigeno |
0,3493 |
1,28 |
Coke di petrolio |
0,8706 |
3,19 |
Ghisa grezza |
0,0409 |
0,15 |
Ferro/rottami di ferro |
0,0409 |
0,15 |
Acciaio/rottami di acciaio |
0,0109 |
0,04 |
Tabella 5
Fattori di emissione stechiometrici per emissioni di processo da altri materiali (prodotti chimici organici su larga scala) (5)
Sostanza |
Tenore di carbonio (t C/t) |
Fattore di emissione (t CO2 / t) |
Acetonitrile |
0,5852 |
2,144 |
Acrilonitrile |
0,6664 |
2,442 |
Butadiene |
0,888 |
3,254 |
Nerofumo |
0,97 |
3,554 |
Etilene |
0,856 |
3,136 |
Etilene dicloruro |
0,245 |
0,898 |
Glicole etilenico |
0,387 |
1,418 |
Ossido di etilene |
0,545 |
1,997 |
Cianuro di idrogeno |
0,4444 |
1,628 |
Metanolo |
0,375 |
1,374 |
Metano |
0,749 |
2,744 |
Propano |
0,817 |
2,993 |
Propilene |
0,8563 |
3,137 |
Cloruro di vinile monomero |
0,384 |
1,407 |
3. POTENZIALI DI SURRISCALDAMENTO DEL PIANETA PER GAS A EFFETTO SERRA DIVERSI DAL CO2
Tabella 6
Potenziali di riscaldamento globale
Gas |
Potenziale di riscaldamento globale |
N2O |
298 t CO2(e) / t N2O |
CF4 |
7 390 t CO2(e) / t CF4 |
C2F6 |
12 200 t CO2(e) / t C2F6 |
(1) Questo valore costituisce il fattore di emissione preliminare, ossia prima dell'applicazione della frazione di biomassa, se del caso.
(2) In base a un NCV di 10,12 TJ/t
(3) In base a un NCV di 50,01 TJ/t
(4) Linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra
(5) Linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra
ALLEGATO VII
Frequenza minima delle analisi (articolo 35)
Combustibile/materiale |
Frequenza minima delle analisi |
Gas naturale |
Almeno ogni settimana |
Altri gas, in particolare gas di sintesi o gas di processo come gas misti di raffineria, gas di cokeria, gas di altoforno, gas di convertitore, gas di giacimenti petroliferi e di gas |
Minimo giornaliera — applicando procedure opportune in diversi momenti della giornata |
Oli (ad esempio olio combustibile leggero, medio, pesante, bitume) |
Ogni 20 000 tonnellate di combustibile e almeno sei volte l'anno |
Carbone, carbone da coke, coke, coke di petrolio, torba |
Ogni 20 000 tonnellate di combustibile/materiale e almeno sei volte l'anno |
Altri combustibili |
Ogni 10 000 tonnellate di combustibile e almeno quattro volte l'anno |
Rifiuti solidi non trattati (rifiuti da combustibili fossili puri o da rifiuti misti di origine fossile e da biomassa) |
Ogni 5 000 tonnellate di rifiuti e almeno quattro volte l'anno |
Rifiuti liquidi, rifiuti solidi pretrattati |
Ogni 10 000 tonnellate di rifiuti e almeno quattro volte l'anno |
Minerali carbonati (ad esempio calcare e dolomite) |
Ogni 50 000 tonnellate di materiale e almeno quattro volte l'anno |
Argille e scisti |
Per quantitativi di materiale corrispondenti a 50 000 tonnellate di CO2 e almeno quattro volte l'anno |
Altri materiali (prodotto primario, intermedio e finale) |
In base al tipo di materiale e alla variazione, per quantitativi di materiale corrispondenti a 50 000 tonnellate di CO2 e almeno quattro volte l'anno |
ALLEGATO VIII
Metodologie fondate su misure (articolo 41)
1. DEFINIZIONI DEI LIVELLI PER LE METODOLOGIE FONDATE SU MISURE
Le metodologie fondate su misure sono approvate secondo i livelli, con le seguenti incertezze massime ammissibili per le emissioni orarie medie annue, calcolati in base all'equazione 2 riportata nella sezione 3 del presente allegato.
Tabella 1
Livelli applicabili per i CEMS (incertezza massima ammissibile per ogni livello)
Per il CO2, l'incertezza è da applicare al quantitativo totale di CO2 misurato. Quando la frazione di biomassa è determinata ricorrendo ad un metodo fondato su misure occorre applicare la stessa definizione di livello utilizzata per il CO2.
|
Livello 1 |
Livello 2 |
Livello 3 |
Livello 4 |
Fonti di emissioni di CO2 |
± 10 % |
± 7,5 % |
± 5 % |
± 2,5 % |
Fonti di emissioni di N2O |
± 10 % |
± 7,5 % |
± 5 % |
N.A. |
Trasferimento di CO2 |
± 10 % |
± 7,5 % |
± 5 % |
± 2,5 % |
2. REQUISITI DI LIVELLO MINIMI PER GLI IMPIANTI DI CATEGORIA A
Tabella 2
Livelli minimi da applicare per i metodi fondati su calcoli nel caso di impianti di categoria A, conformemente all'articolo 41, paragrafo 1, lettera a).
Gas a effetto serra |
Livello minimo richiesto |
CO2 |
2 |
N2O |
2 |
3. DETERMINAZIONE DEI GAS A EFFETTO SERRA (GHG) CON METODOLOGIE FONDATE SU MISURE
Equazione 1: Calcolo delle emissioni annuali a norma dell'articolo 43, paragrafo 1:
Equazione 2: Determinazione delle emissioni orarie medie:
Equazione 2a: Determinazione della concentrazione oraria media dei gas a effetto serra ai fini della comunicazione, conformemente al punto 9, lettera b), dell'allegato X, sezione 1:
Equazione 2b: Determinazione del flusso orario medio degli effluenti gassosi ai fini della comunicazione, conformemente al punto 9 b), della sezione 1 dell'allegato X:
Equazione 2c: Calcolo delle emissioni annue ai fini della comunicazione annuale, conformemente al punto 9 b), dell'allegato X, sezione 1:
Le abbreviazioni seguenti sono utilizzate nelle equazioni da 1 a 2c:
L'indice i si riferisce alla singola ora di funzionamento. Se un gestore utilizza periodi di riferimento più brevi ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, per questo calcolo al posto delle ore viene utilizzato tale periodo di riferimento.
GHG Emtotale = totale annuo delle emissioni di gas serra in tonnellate
GHG conc orarie, i = concentrazioni orarie di emissioni di gas serra in g/Nm3 nel flusso degli effluenti gassosi misurate durante il funzionamento per un ora i;
Vorarie, i = volume di effluenti gassosi in Nm3 per ora i (ossia, debito integrato nel corso di un'ora o di un periodo di riferimento più breve);
GHG Emmedie = emissioni orarie medie annuali dalla fonte;
HoursOp = numero totale di ore per il quale è applicato il metodo fondato su misure, ivi comprese le ore per le quali i dati sono stati sostituiti a norma dell'articolo 45, paragrafi fa 2 a 4;
GHG concmedie = concentrazioni medie orarie annue delle emissioni di gas serra in g/Nm3;
Flowmedio = flusso annuo medio degli effluenti gassosi in Nm3/h.
4. CALCOLO DELLA CONCENTRAZIONE IN BASE A UNA MISURAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE INDIRETTA
Equazione 3: Calcolo della concentrazione
5. SOSTITUZIONE DEI DATI DI CONCENTRAZIONE MANCANTI PER LE METODOLOGIE FONDATE SU MISURE
Equazione 4: Sostituzione dei dati mancanti per le metodologie fondate su misure
dove:
σ C_ = la migliore stima della deviazione standard della concentrazione del parametro specifico nell'intero periodo di comunicazione o, qualora la perdita di dati si sia verificata in presenza di circostanze specifiche, nell'arco di un periodo che rifletta adeguatamente le circostanze specifiche.
ALLEGATO IX
Informazioni e dati minimi da conservare a norma dell'articolo 67, paragrafo 1
I gestori e gli operatori aerei conservano almeno quanto segue:
1. ELEMENTI COMUNI PER IMPIANTI E OPERATORI AEREI
(1) |
Il piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente; |
(2) |
I documenti che giustificano la scelta della metodologia di monitoraggio e i documenti che giustificano ogni eventuale modifica temporanea o non temporanea delle metodologie di monitoraggio e dei livelli approvati dall'autorità competente; |
(3) |
Tutti gli aggiornamenti pertinenti dei piani di monitoraggio notificati all'autorità competente a norma dell'articolo 15 e le risposte dell'autorità competente; |
(4) |
tutte le procedure scritte menzionate nel piano di monitoraggio, compresi, se del caso, il piano di campionamento, le procedure per le attività riguardanti il flusso di dati e le procedure per le attività di controllo; |
(5) |
un elenco di tutte le versioni del piano di monitoraggio utilizzate e di tutte le procedure correlate; |
(6) |
la documentazione riguardante le responsabilità in materia di monitoraggio e comunicazione; |
(7) |
la valutazione dei rischi effettuata dal gestore o dall'operatore aereo, se pertinente; |
(8) |
le comunicazioni relative ai miglioramenti di cui all'articolo 69; |
(9) |
la comunicazione annuale delle emissioni sottoposta a verifica; |
(10) |
la relazione di verifica; |
(11) |
ogni altra informazione identificata come necessaria per la verifica della comunicazione annuale delle emissioni. |
2. ELEMENTI SPECIFICI PER IMPIANTI CON FONTI FISSE
(1) |
L'autorizzazione valida a emettere gas a effetto serra, ed eventuali aggiornamenti della stessa. |
(2) |
Eventuali valutazioni dell'incertezza, se pertinenti. |
(3) |
Per le metodologie fondate su calcoli applicate negli impianti:
|
(4) |
Per le metodologie fondate su misure negli impianti, i seguenti elementi aggiuntivi:
|
(5) |
Se si applica una metodologia alternativa ai sensi dell'articolo 22, tutti i dati necessari per la determinazione delle emissioni per le fonti di emissione e i flussi di fonti a cui si riferisce la metodologia selezionata, oltre che i dati surrogati per i dati di attività, i fattori di calcolo e altri parametri che sarebbero comunicati qualora si facesse ricorso a un metodo strutturato su livelli. |
(6) |
Per la produzione di alluminio primario, i seguenti elementi aggiuntivi:
|
(7) |
Per le attività di cattura di CO2, trasporto e stoccaggio geologico, se del caso, i seguenti elementi aggiuntivi:
|
3. ELEMENTI SPECIFICI ALLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO AEREO
(1) |
l'elenco degli aeromobili di proprietà e noleggiati nonché le prove necessarie circa la completezza dell'elenco stesso, la data in cui è stato aggiunto alla flotta dell'operatore aereo o in cui è stato cancellato dalla stessa; |
(2) |
un elenco dei voli che rientrano in ciascun periodo di comunicazione nonché le prove necessarie circa la completezza dell'elenco stesso; |
(3) |
i dati pertinenti usati per determinare il consumo di combustibile e le emissioni; |
(4) |
i dati utilizzati per determinare il carico utile e la distanza riguardanti gli anni per i quali vengono comunicati i dati relativi alle tonnellate-chilometro; |
(5) |
la documentazione sul metodo adottato in caso di lacune dei dati, se applicabile, e i dati utilizzati per colmare tali lacune ove si siano presentate e se il numero di voli con lacune nei dati supera il 5 % del voli oggetto di comunicazione, i motivi alla base di tali lacune e la documentazione concernente gli interventi correttivi adottati. |
ALLEGATO X
Contenuti minimi delle relazioni annuali (articolo 68, paragrafo 3)
1. COMUNICAZIONI DELLE EMISSIONI ANNUE DEGLI IMPIANTI CON FONTI FISSE
La comunicazione delle emissioni annue di un impianto contiene almeno le seguenti informazioni:
(1) |
i dati di identificazione dell'impianto, quali precisate nell'allegato IV della direttiva 2003/87/CE, e numero univoco dell'autorizzazione rilasciata all'impianto; |
(2) |
il nome e l'indirizzo del responsabile della verifica della comunicazione; |
(3) |
l'anno della comunicazione; |
(4) |
il riferimento e il numero di versione del piano di monitoraggio approvato più recente e la data a partire dalla quale è applicabile, nonché il riferimento e il numero di versione di tutti gli altri piani di monitoraggio pertinenti per l'anno oggetto di comunicazione; |
(5) |
le modifiche significative al funzionamento di un impianto e le variazioni o gli scostamenti provvisori, verificatisi durante il periodo di comunicazione, nel piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente; ivi compresi i cambiamenti temporanei o permanenti di livello, i motivi di tali cambiamenti, la data d'inizio dei cambiamenti, nonché la data d'inizio e di termine dei cambiamenti temporanei; |
(6) |
le informazioni per tutte le fonti di emissioni e i flussi di emissioni, tra cui almeno:
|
(7) |
nel caso in cui si applichi una metodologia basata sul bilancio di massa, il flusso di massa e il tenore di carbonio per ciascun flusso da e verso l'impianto; la frazione di biomassa e il potere calorifico netto, se del caso; |
(8) |
le informazioni da comunicare come voci per memoria, tra cui almeno:
|
(9) |
Nell'eventualità in cui si ricorra a un sistema fondato su misure:
|
(10) |
Se si applica una delle metodologie descritte nell'articolo 22, tutti i dati necessari per la determinazione delle emissioni per le fonti di emissione e i flussi di fonti a cui si riferisce la metodologia selezionata, oltre che i dati surrogati per i dati relativi all'attività, i fattori di calcolo e altri parametri che sarebbero comunicati qualora si facesse ricorso a un metodo strutturato su livelli. |
(11) |
Se nei dati sono presenti lacune che sono state colmate con dati surrogati in conformità dell'articolo 66, paragrafo 1:
|
(12) |
ogni altro cambiamento, verificatosi nell'impianto durante il periodo di comunicazione, che incida sulle emissioni di gas a effetto serra nel corso dell'anno di comunicazione; |
(13) |
se applicabile, il livello di produzione di alluminio primario, la frequenza e la durata media degli effetti anodici durante il periodo di comunicazione, o i dati relativi alla sovratensione anodica durante tale periodo, così come i risultati del calcolo più recente dei fattori di emissione specifici all'impianto per CF4 e C2F6, come descritto nell'allegato IV, e del calcolo più recente dell'efficienza di raccolta dei condotti. |
Le emissioni di uno stesso impianto provenienti da varie fonti o flussi dello stesso tipo riconducibili a un unico tipo di attività possono essere comunicate in maniera aggregata per il tipo di attività in questione.
Quando nel corso di un periodo di comunicazione vengono cambiati i livelli applicati, il gestore calcola e riporta le emissioni in sezioni distinte della comunicazione annuale per le parti corrispondenti del periodo di comunicazione.
Dopo la chiusura di un sito, secondo il disposto dall'articolo 17 della direttiva 2009/31/CE, i gestori dei siti di stoccaggio di CO2 possono utilizzare, una comunicazione delle emissioni semplificata contenente quantomeno gli elementi di cui ai punti da 1 a 5, se l'autorizzazione a emettere gas serra non indica fonti di emissione.
2. COMUNICAZIONI DELLE EMISSIONI ANNUE DEGLI OPERATORI AEREI
Nel caso di un operatore aereo, la comunicazione delle emissioni contiene almeno le seguenti informazioni:
(1) |
dati che identificano l'operatore aereo e definiti nell'allegato IV della direttiva 2003/87/CE e il nominativo radio o ogni altro codice designatore unico utilizzato ai fini del controllo aereo nonché tutte le coordinate di contatto; |
(2) |
il nome e l'indirizzo del responsabile della verifica della comunicazione; |
(3) |
l'anno della comunicazione; |
(4) |
il riferimento e il numero di versione del piano di monitoraggio approvato più recente e la data a partire dalla quale è applicabile; riferimento e numero di versione di altri piani di monitoraggio pertinenti per l'anno oggetto di comunicazione; |
(5) |
le modifiche significative delle operazioni e gli scostamenti rispetto al piano di monitoraggio approvato durante il periodo di comunicazione; |
(6) |
i numeri di registrazione degli aeromobili e i tipi di aeromobili utilizzati, nel periodo cui si riferisce la comunicazione, per lo svolgimento delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE effettuate dall'operatore aereo; |
(7) |
il numero complessivo di voli per coppia di Stati oggetto della comunicazione; |
(8) |
massa del carburante (in tonnellate) per tipo di carburante per coppia di Stati; |
(9) |
le emissioni di CO2 totali in tonnellate di CO2 disaggregate per Stato membro di partenza e di arrivo; |
(10) |
se le emissioni sono calcolate in base a un fattore di emissione o al tenore di carbonio relativo alla massa o al volume, i dati surrogati per il potere calorifico netto del combustibile; |
(11) |
Se nei dati sono presenti lacune che sono state colmate con dati surrogati in conformità dell'articolo 66, paragrafo 2:
|
(12) |
voci per memoria:
|
(13) |
in allegato alla comunicazione annuale delle emissioni l'operatore riporta le emissioni annuali e il numero annuo di voli per coppia di aerodromi. Su richiesta dell'operatore, tali informazioni sono trattate come informazioni riservate dall'autorità competente. |
3. COMUNICAZIONI DEI DATI SULLE TONNELLATE-CHILOMETRO DEGLI OPERATORI AEREI
Nel caso di un operatore aereo, la comunicazione dei dati sulle tonnellate-chilometro contiene almeno le seguenti informazioni:
(1) |
i dati che identificano l'operatore, indicati nell'allegato IV della direttiva 2003/87/CE e il nominativo radio o ogni altro codice designatore unico utilizzato ai fini del controllo aereo nonché tutte le coordinate di contatto; |
(2) |
il nome e l'indirizzo del responsabile della verifica della comunicazione; |
(3) |
l'anno della comunicazione; |
(4) |
il riferimento e il numero di versione del piano di monitoraggio approvato più recente e la data a partire dalla quale è applicabile; riferimento e numero di versione di altri piani di monitoraggio pertinenti per l'anno oggetto di comunicazione; |
(5) |
le modifiche significative delle operazioni e gli scostamenti rispetto al piano di monitoraggio approvato durante il periodo di comunicazione; |
(6) |
i numeri di registrazione degli aeromobili e i tipi di aeromobili utilizzati, nel periodo cui si riferisce la comunicazione, per lo svolgimento delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE effettuate dall'operatore aereo; |
(7) |
il metodo prescelto per il calcolo della massa dei passeggeri e del bagaglio imbarcato nonché della massa delle merci e della posta; |
(8) |
il numero complessivo di passeggeri-chilometro e di tonnellate-chilometro per tutti i voli effettuati nel corso dell'anno cui si riferisce la comunicazione e che rientrano nelle attività di trasporto aereo di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE; |
(9) |
per ciascuna coppia di aerodromi: il codice designatore ICAO dei due aerodromi; distanza (distanza ortodromica + 95 km) espressa in km; numero totale di voli per coppia di aerodromi nel periodo di riferimento; massa totale dei passeggeri e del bagaglio imbarcato (tonnellate) durante il periodo di riferimento per ogni coppia di aerodromi; numero totale di passeggeri durante il periodo di riferimento; numero totale di passeggeri moltiplicato per i chilometri per coppia di aerodromi; massa totale delle merci e della posta (tonnellate) durante il periodo di riferimento per ogni coppia di aerodromi; tonnellate-chilometro totali per coppia di aerodromi (t km). |
ALLEGATO XI
Tavola di concordanza
Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione |
Presente regolamento |
Articoli da 1 a 49 |
Articoli da 1 a 49 |
— |
Articolo 50 |
Articoli da 50 a 67 |
Articoli da 51 a 68 |
Articolo 68 |
— |
Articoli da 69 a 75 |
Articoli da 69 a 75 |
— |
Articolo 76 |
Articoli 76 a 77 |
Articoli da 77 a 78 |
Allegati da I a X |
Allegati da I a X |
— |
Allegato XI |
31.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 334/94 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/2067 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2018
concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, e l'articolo 10 bis, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
È opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza per tener conto della prima edizione delle norme internazionali e pratiche raccomandate in materia di protezione dell'ambiente — sistema di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio per il trasporto aereo internazionale (CORSIA) (allegato 16, volume IV, della convenzione di Chicago), adottate il 27 giugno 2018 dal Consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) in occasione della decima riunione della sua 214a sessione e che dovrebbero essere applicate a partire dal 2019. |
(2) |
È necessario un quadro complessivo di norme in materia di accreditamento dei verificatori al fine di assicurare che la verifica delle comunicazioni del gestore o dell'operatore aereo nel quadro del sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, che deve essere trasmessa a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione (2), sia condotta da verificatori dotati delle competenze tecniche per svolgere il compito loro affidato in maniera indipendente e imparziale e in conformità alle prescrizioni e ai principi del presente regolamento. |
(3) |
L'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione (3) ha evidenziato la necessità di migliorare, chiarire e semplificare le norme in materia di accreditamento e verifica al fine di promuovere ulteriormente l'armonizzazione e aumentare l'efficienza del sistema. Si rende pertanto necessario apportare un certo numero di modifiche al regolamento (UE) n. 600/2012. A fini di chiarezza, è opportuno sostituire tale regolamento. |
(4) |
La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) istituisce un quadro generale inteso ad agevolare la libera circolazione dei servizi e dei prestatori di servizi nell'Unione mantenendo al contempo un elevato livello qualitativo. L'armonizzazione a livello dell'Unione delle norme in materia di accreditamento e verifica concernenti il sistema unionale per lo scambio di quote di emissioni dovrebbe contribuire alla realizzazione di un mercato concorrenziale per i verificatori, garantendo al contempo trasparenza e informazioni ai gestori e agli operatori aerei. |
(5) |
Nel dare attuazione all'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE è necessario garantire una sinergia fra il quadro generale di accreditamento istituito dal regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e le disposizioni connesse della decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), da un lato, e le caratteristiche specifiche del sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell'Unione e le prescrizioni essenziali per un'attuazione efficace della direttiva 2003/87/CE, dall'altro. È opportuno che il regolamento (CE) n. 765/2008 rimanga di applicazione per gli aspetti dell'accreditamento dei verificatori non contemplati dal presente regolamento. In particolare, si dovrebbe garantire che ove per le prassi interne di uno Stato membro una procedura alternativa all'accreditamento, ossia la certificazione dei verificatori che sono persone fisiche, sia eseguita da un'autorità nazionale designata da tale Stato membro a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, lo Stato membro di cui trattasi fornisca prove documentali attestanti che tale autorità possiede un livello di credibilità simile a quello degli organismi nazionali di accreditamento che hanno superato con successo una valutazione inter pares svolta dall'organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 14 di detto regolamento. |
(6) |
Il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) prevede un sistema di accreditamento o di abilitazione indipendente e imparziale per i verificatori ambientali. Per motivi di coerenza e al fine di ridurre l'onere amministrativo a carico degli Stati membri e degli operatori economici, è opportuno tenere conto delle sinergie fra il suddetto regolamento e il presente regolamento. |
(7) |
Il sistema di verifica e di accreditamento dovrebbe evitare inutili duplicazioni delle procedure e delle organizzazioni istituite a norma di altri strumenti giuridici dell'Unione, che creerebbero un maggiore onere per gli Stati membri o gli operatori economici. Risulta pertanto opportuno basarsi sulle migliori prassi derivanti dall'applicazione di norme armonizzate adottate dal Comitato europeo per la normalizzazione sulla base di una richiesta della Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), quali la norma armonizzata relativa ai requisiti generali per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità e la norma armonizzata relativa ai requisiti per gli organismi di validazione e verifica dei gas a effetto serra ai fini dell'accreditamento o di altre forme di riconoscimento, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, nonché il documento EA-6/03 e altri documenti tecnici elaborati dalla cooperazione europea per l'accreditamento o da altri organismi. |
(8) |
Nello stabilire disposizioni armonizzate per la verifica delle comunicazioni dei gestori o degli operatori aerei e l'accreditamento dei verificatori, è necessario assicurare che l'onere imposto ai gestori che riportano minori emissioni annuali di anidride carbonica (CO2) e agli operatori aerei considerati emettitori di entità ridotta ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, nonché i vincoli che pesano sulle risorse di cui dispongono gli Stati membri, non sia sproporzionato rispetto agli obiettivi perseguiti. |
(9) |
Per sfruttare al meglio le sinergie e data l'importanza della verifica dei dati utilizzati per l'aggiornamento dei parametri di riferimento ex ante e la determinazione delle quote gratuite assegnate agli impianti, è opportuno che le norme armonizzate in materia di verifica e accreditamento dei verificatori includano norme per la verifica delle comunicazioni dei dati di riferimento e dei dati relativi ai nuovi entranti richieste a norma del regolamento delegato …/… della Commissione, del 19 dicembre 2019, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9). |
(10) |
L'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE autorizza gli Stati membri a escludere dal sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra gli impianti di dimensioni ridotte, purché adottino misure equivalenti e siano soddisfatte le condizioni stabilite nel suddetto articolo. L'articolo 27 bis della direttiva 2003/87/CE autorizza gli Stati membri a escludere dal sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra gli impianti con un livello di emissioni inferiore a 2 500 tonnellate, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nel suddetto articolo. È opportuno che il presente regolamento non si applichi direttamente agli impianti esclusi a norma dell'articolo 27 o dell'articolo 27 bis della direttiva 2003/87/CE, a meno che gli Stati membri non decidano altrimenti. |
(11) |
Conformemente ai principi esposti nell'allegato V della direttiva 2003/87/CE, il verificatore dovrebbe effettuare una visita in sito per controllare i limiti dell'impianto o dell'operatore aereo in questione, per valutare il funzionamento dei dispositivi di misurazione e dei sistemi di monitoraggio, tenere colloqui e svolgere altre attività. Il verificatore dovrebbe rinunciare alla visita in sito solo a determinate condizioni. |
(12) |
Conformemente ai principi esposti nell'allegato V della direttiva 2003/87/CE, è opportuno che il verificatore adotti un approccio basato sul rischio allo scopo di giungere a un parere sulla verifica che fornisca una garanzia ragionevole sul fatto che le emissioni o le tonnellate-chilometro complessive non sono viziate da inesattezze rilevanti e che la comunicazione può essere giudicata soddisfacente. È opportuno che il livello di garanzia dipenda dal grado di approfondimento e di dettaglio delle attività svolte nel corso della verifica nonché dalla formulazione della dichiarazione relativa al parere sulla verifica. Qualora i risultati e le informazioni ottenuti durante il processo di verifica lo richiedessero, il verificatore dovrebbe essere tenuto ad adeguare una o più attività del processo di verifica per soddisfare le disposizioni volte a conseguire una garanzia ragionevole. |
(13) |
Al fine di evitare una sovrapposizione tra il ruolo dell'autorità competente e quello del verificatore, è opportuno definire chiaramente le responsabilità di quest'ultimo nello svolgimento della verifica. Il verificatore dovrebbe avere come punto di riferimento il piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente e valutare se questo e le procedure ivi descritte sono stati attuati in maniera corretta. Qualora rilevi un'inosservanza del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, la responsabilità di segnalare tale inosservanza nella dichiarazione di verifica dovrebbe incombere al verificatore. |
(14) |
Per effettuare un'adeguata verifica della comunicazione di un gestore o di un operatore aereo è necessaria la piena comprensione delle attività da questi svolte. Il verificatore dovrebbe eseguire le attività di verifica richieste solo dopo aver accertato, in esito a una valutazione preliminare, di essere in possesso delle competenze necessarie. Per garantire un elevato livello qualitativo delle attività di verifica, occorre elaborare regole armonizzate per una valutazione preliminare finalizzata a stabilire se un verificatore disponga delle competenze, dell'indipendenza e dell'imparzialità necessarie a condurre le attività di verifica richieste conformemente alle disposizioni e ai principi di cui al presente regolamento. |
(15) |
Lo scambio di informazioni utili tra il gestore o l'operatore aereo e il verificatore è essenziale in tutti gli aspetti del processo di verifica, soprattutto nella fase precontrattuale, nello svolgimento dell'analisi strategica a opera del verificatore e durante la verifica. È necessario stabilire una serie di requisiti armonizzati atti a disciplinare in ogni momento tale scambio di informazioni tra il gestore o l'operatore aereo e il verificatore. |
(16) |
Tutte le attività relative al processo di verifica sono interconnesse e dovrebbero concludersi con la presentazione di una dichiarazione di verifica da parte del verificatore, in cui figuri un parere di verifica adeguato all'esito della valutazione. È opportuno stabilire requisiti armonizzati per le dichiarazioni di verifica e l'espletamento delle attività di verifica al fine di garantire che le relazioni e le attività di verifica negli Stati membri rispettino le stesse norme. |
(17) |
L'analisi della probabilità di inesattezze potenzialmente rilevanti nei dati comunicati è una parte essenziale del processo di verifica e determina il modo in cui il verificatore dovrebbe condurre le attività di verifica. Ogni elemento del processo di verifica deve pertanto essere strettamente connesso all'esito dell'analisi di tali rischi di inesattezze. |
(18) |
È opportuno prevedere disposizioni specifiche per la verifica delle comunicazioni trasmesse dagli operatori aerei e dai gestori di siti disciplinati dalla direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10). |
(19) |
Una comunicazione corretta ed efficace delle emissioni di gas a effetto serra da parte del gestore o dell'operatore aereo è essenziale ai fini dell'attuazione della direttiva 2003/87/CE. Per assicurare l'adeguato funzionamento del processo di monitoraggio e comunicazione, è opportuno che le attività di verifica espletate dal verificatore riguardino anche il miglioramento continuo delle prestazioni del gestore o dell'operatore aereo. |
(20) |
Le attività di verifica e la presentazione delle dichiarazioni di verifica dovrebbero essere effettuate unicamente da verificatori e da membri del loro personale dotati delle competenze necessarie. I verificatori dovrebbero istituire e migliorare costantemente i processi interni atti ad assicurare che tutto il personale coinvolto nelle attività di verifica possieda le competenze necessarie all'espletamento dei compiti assegnatigli. È opportuno che i criteri per stabilire se un verificatore dispone di tali competenze siano identici in tutti gli Stati membri e che siano verificabili, obiettivi e trasparenti. |
(21) |
L'organismo nazionale di accreditamento istituito a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 dovrebbe essere autorizzato ad accreditare e rilasciare un'attestazione autorevole circa la competenza di un verificatore per svolgere le attività di verifica ai sensi del presente regolamento, ad adottare misure amministrative e a effettuare la sorveglianza dei verificatori. |
(22) |
È opportuno mettere a disposizione dei verificatori modelli e specifici formati di file al fine di agevolare l'armonizzazione tra gli Stati membri ed evitare differenze d'impostazione. I verificatori dovrebbero usare modelli o specifici formati di file elaborati dalla Commissione. Qualora uno Stato membro abbia elaborato modelli o specifiche di formato dei file a livello nazionale, questi dovrebbero almeno avere lo stesso contenuto dei modelli della Commissione per garantire impostazioni armonizzate. |
(23) |
È opportuno che uno Stato membro che non considera economicamente sensato o sostenibile istituire un organismo nazionale di accreditamento o condurre attività di accreditamento ricorra all'organismo nazionale di accreditamento di un altro Stato membro. È opportuno che solo gli organismi nazionali di accreditamento che hanno superato una valutazione inter pares organizzata dall'organismo riconosciuto a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008 siano autorizzati a espletare le attività di accreditamento ai sensi del presente regolamento. |
(24) |
È opportuno che gli organismi nazionali di accreditamento che dimostrano di ottemperare alle disposizioni del presente regolamento, e che hanno già superato una valutazione inter pares organizzata dall'organismo riconosciuto a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008, siano considerati conformi ai requisiti procedurali obbligatori per gli organismi nazionali di accreditamento, quali i requisiti relativi alla struttura di un organismo nazionale di accreditamento, all'istituzione di un processo di garanzia delle competenze e alla definizione delle procedure e del sistema di gestione necessari, nonché le disposizioni per salvaguardare la riservatezza delle informazioni ottenute, e che siano esentati da una nuova valutazione inter pares in seguito all'entrata in vigore del presente regolamento. Ai sensi della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), per garantire la trasparenza le informazioni ambientali contenute nelle comunicazioni dei gestori o degli operatori aerei e detenute dalle autorità pubbliche dovrebbero essere rese pubbliche, fatti salvi alcuni vincoli di riservatezza. |
(25) |
L'efficace cooperazione tra gli organismi nazionali di accreditamento, o eventualmente altre autorità nazionali, e le autorità competenti è essenziale per l'adeguato funzionamento del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e il controllo della qualità della verifica. Per motivi di trasparenza è necessario garantire che gli organismi nazionali di accreditamento o, eventualmente, altre autorità nazionali, e le autorità competenti istituiscano strumenti efficaci di scambio delle informazioni. È opportuno che gli scambi di informazioni tra le autorità competenti e tra queste ultime e gli organismi nazionali di accreditamento o, eventualmente, altre autorità nazionali, siano disciplinati dalle più rigorose garanzie di riservatezza e segretezza professionale e siano gestiti in osservanza della legislazione nazionale e unionale in vigore. |
(26) |
Il presente regolamento contempla miglioramenti dell'accreditamento e della verifica che tengono parzialmente conto della prima edizione delle norme internazionali e pratiche raccomandate in materia di protezione dell'ambiente — sistema di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio per il trasporto aereo internazionale (CORSIA) (allegato 16, volume IV, della convenzione di Chicago), adottate il 27 giugno 2018 dal Consiglio dell'ICAO in occasione della decima riunione della sua 214a sessione. È attualmente in corso anche la modifica del regolamento concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE al fine di tener conto della prima edizione delle suddette norme internazionali e pratiche raccomandate; questi due strumenti saranno integrati da un atto delegato ai sensi dell'articolo 28 quater della direttiva 2003/87/CE. |
(27) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce disposizioni per la verifica delle comunicazioni trasmesse a norma della direttiva 2003/87/CE e per l'accreditamento e la supervisione dei verificatori.
Il presente regolamento fissa altresì, fatto salvo il regolamento (CE) n. 765/2008, le disposizioni per il riconoscimento reciproco dei verificatori e per la valutazione inter pares degli organismi nazionali di accreditamento ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica alla verifica, effettuata a decorrere dal 1o gennaio 2019, delle emissioni di gas a effetto serra e dei dati relativi alle tonnellate-chilometro comunicati a norma dell'articolo 14 della direttiva 2003/87/CE, nonché alla verifica dei dati pertinenti per l'aggiornamento dei parametri di riferimento ex ante e per la determinazione dell'assegnazione gratuita agli impianti.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE e all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, si applicano le seguenti definizioni:
(1) «rischio di non individuazione»: il rischio che il verificatore non individui un'inesattezza rilevante;
(2) «accreditamento»: l'attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento dell'ottemperanza di un verificatore ai requisiti fissati dalle norme armonizzate, ai sensi dell'articolo 2, punto 9, del regolamento (CE) n. 765/2008, e ai requisiti stabiliti nel presente regolamento per svolgere la verifica della comunicazione di un gestore o di un operatore aereo a norma del presente regolamento;
(3) «verificatore»: una persona giuridica o altro ente giuridico che svolge attività di verifica a norma del presente regolamento ed è accreditato da un organismo nazionale di accreditamento a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 e del presente regolamento, oppure una persona fisica altrimenti autorizzata, fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento, al momento dell'emissione della dichiarazione di verifica;
(4) «verifica»: le attività svolte da un verificatore per presentare una dichiarazione di verifica a norma del presente regolamento;
(5) «inesattezza»: un'omissione, una falsa dichiarazione o un errore nei dati comunicati dal gestore o dall'operatore aereo, ad esclusione dell'incertezza ammissibile ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066;
(6) «inesattezza rilevante»: un'inesattezza che, a giudizio del verificatore, individualmente o se aggregata con altre inesattezze, supera la soglia di rilevanza o potrebbe incidere sul trattamento della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo da parte dell'autorità competente;
(7) «comunicazione del gestore o dell'operatore aereo»: la comunicazione annuale delle emissioni che il gestore o l'operatore aereo deve presentare ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE; la comunicazione delle tonnellate-chilometro che l'operatore aereo deve presentare al fine di richiedere l'assegnazione delle quote ai sensi degli articoli 3 sexies e 3 septies della medesima direttiva; la comunicazione dei dati di riferimento presentata dall'operatore a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) …/… oppure la comunicazione dei dati presentata dall'operatore a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento;
(8) «ambito di accreditamento»: le attività di cui all'allegato I per le quali è chiesto o è stato concesso l'accreditamento;
(9) «competenza»: la capacità di applicare conoscenze e abilità per lo svolgimento di un'attività;
(10) «soglia di rilevanza»: il limite quantitativo o il valore soglia al di sopra del quale le inesattezze, individualmente o se aggregate con altre inesattezze, sono considerate rilevanti dal verificatore;
(11) «sistema di controllo»: la valutazione dei rischi da parte del gestore o dell'operatore aereo e il complesso delle attività di controllo, compresa la relativa gestione permanente, che un gestore o un operatore aereo istituisce, documenta, applica e mantiene ai sensi dell'articolo 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o dell'articolo 11 del regolamento delegato (UE) …/…, a seconda dei casi;
(12) «attività di controllo»: le azioni compiute o le misure adottate dal gestore o dall'operatore aereo per attenuare i rischi intrinseci;
(13) «non conformità»: una delle seguenti situazioni:
a) |
ai fini della verifica di una comunicazione delle emissioni da parte di un gestore, qualsiasi atto compiuto o omesso dal gestore in violazione dell'autorizzazione a emettere gas a effetto serra e degli obblighi previsti dal piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente; |
b) |
ai fini della verifica della comunicazione delle emissioni o delle tonnellate-chilometro da parte di un operatore aereo, qualsiasi atto compiuto o omesso dall'operatore aereo in violazione degli obblighi previsti nel piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente; |
c) |
ai fini della verifica della comunicazione dei dati di riferimento presentata da un gestore a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) …/… o della comunicazione dei dati relativi ai nuovi entranti presentata dal gestore a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento, qualsiasi atto compiuto o omesso dall'operatore in violazione degli obblighi contemplati nel piano della metodologia di monitoraggio; |
d) |
ai fini dell'accreditamento di cui al capo IV, qualsiasi atto compiuto o omesso dal verificatore in violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento; |
(14) «sito»: ai fini della verifica della comunicazione delle emissioni o delle tonnellate-chilometro di un operatore aereo, i luoghi in cui il processo di monitoraggio è definito e gestito, compresi quelli in cui i dati e le informazioni utili sono controllati e archiviati;
(15) «ambiente di controllo»: il contesto in cui opera il sistema di controllo interno e il complesso delle azioni del personale dirigente di un gestore o di un operatore aereo volte a far conoscere detto sistema di controllo interno;
(16) «rischio intrinseco»: la probabilità che un parametro contenuto nella comunicazione di un gestore o di un operatore aereo sia soggetto a inesattezze che potrebbero essere rilevanti, individualmente o se aggregate con altre inesattezze, prima di prendere in considerazione l'effetto di eventuali attività di controllo correlate;
(17) «rischio di controllo»: la probabilità che un parametro contenuto nella comunicazione di un gestore o di un operatore aereo sia soggetto a inesattezze che potrebbero essere rilevanti, individualmente o se aggregate con altre inesattezze, e che non possono essere evitate o rilevate e corrette tempestivamente dal sistema di controllo;
(18) «rischio di verifica»: il rischio, quale funzione del rischio intrinseco, del rischio di controllo e del rischio di non individuazione, che il verificatore esprima un parere inadeguato sulla verifica allorché la comunicazione di un gestore o di un operatore aereo è viziata da inesattezze rilevanti;
(19) «garanzia ragionevole»: un livello di garanzia elevato ma non assoluto, espresso formalmente nel parere sulla verifica, in merito al fatto che la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo oggetto della verifica non è viziata da inesattezze rilevanti;
(20) «procedure di analisi»: l'analisi delle oscillazioni e degli andamenti tendenziali dei dati, compresa un'analisi delle relazioni che non sono in linea con altre informazioni pertinenti o che evidenziano uno scostamento dai quantitativi previsti;
(21) «documentazione interna di verifica»: l'intera documentazione interna che un verificatore raccoglie per registrare tutte le prove documentali e le motivazioni delle attività svolte per la verifica della comunicazione di un gestore o di un operatore aereo;
(22) «auditor responsabile del gruppo di audit dell'EU ETS»: un auditor dell'EU ETS (il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione europea) incaricato di dirigere e supervisionare la squadra di verifica e responsabile della verifica della comunicazione di un gestore o di un operatore aereo e dell'elaborazione della relazione in merito;
(23) «auditor dell'EU ETS»: un membro di una squadra di verifica responsabile di condurre la verifica della comunicazione di un gestore o di un operatore aereo che non l'auditor responsabile del gruppo di audit dell'EU ETS;
(24) «esperto tecnico»: una persona che mette a disposizione conoscenze e competenze dettagliate su una materia specifica necessarie per la conduzione delle attività di verifica ai fini del capo III e per lo svolgimento delle attività di accreditamento ai fini del capo V;
(25) «livello di garanzia»: il grado di garanzia fornito dal verificatore sulla dichiarazione di verifica in base all'obiettivo di ridurre il rischio di verifica in funzione delle circostanze dell'incarico di verifica;
(26) «valutatore»: una persona alla quale un organismo nazionale di accreditamento ha affidato il compito di condurre, individualmente o in quanto parte di una squadra di valutazione, la valutazione di un verificatore ai sensi del presente regolamento;
(27) «valutatore responsabile»: un valutatore cui è attribuita la responsabilità complessiva di valutare un verificatore ai sensi del presente regolamento;
(28) «comunicazione dei dati di riferimento»: una comunicazione presentata da un gestore a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) …/…;
(29) «comunicazione dei dati relativi ai nuovi entranti»: una comunicazione presentata da un gestore a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) …/….
Articolo 4
Presunzione di conformità
Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate — quali definite all'articolo 2, punto 9, del regolamento (CE) n. 765/2008 — o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, un verificatore è considerato conforme alle prescrizioni di cui ai capi II e III del presente regolamento nella misura in cui le norme armonizzate applicabili coprano tali prescrizioni.
Articolo 5
Quadro generale per l'accreditamento
In assenza di disposizioni specifiche del presente regolamento relative alla composizione degli organismi nazionali di accreditamento o alle attività e ai requisiti connessi all'accreditamento, si applicano le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008.
CAPO II
VERIFICA
Articolo 6
Affidabilità della verifica
Una comunicazione delle emissioni, dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti che è stata oggetto di verifica è affidabile per chi ne fa uso. Costituisce una fedele rappresentazione degli elementi che dichiara di rappresentare o che si può ragionevolmente ritenere che rappresenti.
Il processo di verifica della comunicazione di un gestore o di un operatore aereo è uno strumento efficace e affidabile a sostegno delle procedure di garanzia e controllo della qualità e fornisce informazioni in base alle quali il gestore o l'operatore aereo può intervenire per migliorare le proprie prestazioni nel monitoraggio e nella comunicazione delle emissioni o dei dati pertinenti ai fini dell'assegnazione gratuita.
Articolo 7
Obblighi generali del verificatore
1. Il verificatore esegue la verifica e svolge le attività previste al presente capo allo scopo di fornire una dichiarazione di verifica che affermi con garanzia ragionevole che la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo non è viziata da inesattezze rilevanti.
2. Il verificatore pianifica ed esegue la verifica con senso critico professionale, con la consapevolezza che possono sussistere circostanze che determinano la presenza di inesattezze rilevanti nelle informazioni riportate nella comunicazione del gestore o dell'operatore aereo.
3. Il verificatore esegue la verifica nell'interesse pubblico ed è indipendente rispetto al gestore o all'operatore aereo e alle autorità competenti responsabili dell'attuazione della direttiva 2003/87/CE.
4. In occasione della verifica, il verificatore valuta se:
a) |
la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo è completa e soddisfa i requisiti di cui all'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o all'allegato IV del regolamento delegato (UE) …/…, a seconda dei casi; |
b) |
il gestore o l'operatore aereo ha agito in conformità alle disposizioni previste nell'autorizzazione a emettere gas a effetto serra e al piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente, ove si tratti della verifica della comunicazione delle emissioni da parte di un gestore, e alle disposizioni previste dal piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente ove si tratti della verifica della comunicazione delle emissioni o delle tonnellate-chilometro di un operatore aereo; |
c) |
il gestore ha agito in conformità alle disposizioni previste dal piano della metodologia di monitoraggio a norma dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) …/… approvato dall'autorità competente ove si tratti della verifica della comunicazione dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti; |
d) |
i dati riportati nella comunicazione del gestore o dell'operatore aereo non sono viziati da inesattezze rilevanti; |
e) |
possono essere fornite informazioni a sostegno delle attività riguardanti il flusso dei dati, il sistema di controllo e le procedure associate del gestore o dell'operatore aereo per migliorare i risultati del rispettivo monitoraggio e comunicazione. |
In deroga alla lettera c), il verificatore valuta se il piano della metodologia di monitoraggio del gestore è conforme alle disposizioni del regolamento delegato (UE) …/… qualora tale piano non sia soggetto all'approvazione dell'autorità competente prima della trasmissione della comunicazione concernente i dati di riferimento. Qualora il verificatore rilevi che il piano della metodologia di monitoraggio non ottempera al regolamento delegato (UE) …/…, il gestore modifica tale piano in modo da renderlo conforme alle disposizioni di detto regolamento.
Ai fini della lettera d) del presente paragrafo, il verificatore ottiene dal gestore o dall'operatore aereo elementi probanti evidenti e oggettivi a sostegno delle emissioni aggregate, delle tonnellate-chilometro oppure dei dati pertinenti comunicati ai fini dell'assegnazione gratuita, tenendo conto di tutte le altre informazioni fornite nella comunicazione del gestore o dell'operatore aereo.
5. Qualora rilevi che un gestore o un operatore aereo non ottempera al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o al regolamento delegato (UE) …/…, il verificatore include tale non conformità nella dichiarazione di verifica anche se il relativo piano di monitoraggio o il piano della metodologia di monitoraggio in questione, a seconda dei casi, è stato approvato dall'autorità competente.
6. Qualora il piano di monitoraggio non sia stato approvato dall'autorità competente a norma dell'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, sia incompleto oppure, durante il periodo di comunicazione, vi siano state apportate le modifiche significative di cui all'articolo 15, paragrafo 3 o 4, di detto regolamento senza la conseguente approvazione dell'autorità competente, il verificatore raccomanda al gestore o all'operatore aereo di ottenere la necessaria approvazione dall'autorità competente.
Qualora il piano della metodologia di monitoraggio sia soggetto all'approvazione dall'autorità competente prima della trasmissione della comunicazione concernente i dati di riferimento a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) …/… e tale piano non sia stato approvato, sia incompleto oppure vi siano state apportate le modifiche significative di cui all'articolo 9, paragrafo 5 del medesimo regolamento senza l'approvazione dell'autorità competente, il verificatore raccomanda al gestore di ottenere la necessaria approvazione dall'autorità competente.
In seguito all'approvazione da parte dell'autorità competente, il verificatore continua, ripete o adegua di conseguenza le attività di verifica.
Qualora l'approvazione non sia stata ottenuta prima della presentazione della dichiarazione di verifica, il verificatore lo segnala in detta dichiarazione.
Articolo 8
Obblighi precontrattuali
1. Prima di accettare un incarico di verifica, il verificatore raccoglie adeguate informazioni sul gestore o sull'operatore aereo e valuta se è in grado di procedere alla verifica. A tal fine il verificatore quanto meno:
a) |
valuta i rischi insiti nell'esecuzione della verifica concernente la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo in conformità al presente regolamento; |
b) |
esamina le informazioni fornite dal gestore o dall'operatore aereo per stabilire l'ambito della verifica; |
c) |
valuta se l'incarico rientra nel proprio ambito di accreditamento; |
d) |
valuta se possiede le competenze, il personale e le risorse necessarie per selezionare una squadra di verifica in grado di far fronte alla complessità dell'impianto o delle attività e della flotta dell'operatore aereo e se è in grado di portare a termine con successo le attività di verifica nei tempi prescritti; |
e) |
valuta se è in grado di garantire che la potenziale squadra di verifica di cui dispone possieda le competenze e il personale necessari per svolgere le attività di verifica relative al gestore o all'operatore aereo interessato; |
f) |
determina, per ciascun incarico di verifica richiesto, la tempistica necessaria per condurre la verifica in maniera appropriata. |
2. Il gestore o l'operatore aereo fornisce al verificatore tutte le informazioni utili che lo mettono in condizione di svolgere le attività di cui al paragrafo 1.
Articolo 9
Tempistica
1. Nel determinare la tempistica per un incarico di verifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera f), il verificatore tiene conto almeno dei seguenti elementi:
a) |
la complessità dell'impianto o delle attività e della flotta dell'operatore aereo; |
b) |
il livello delle informazioni e la complessità del piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente o del piano della metodologia di monitoraggio, a seconda dei casi; |
c) |
la soglia di rilevanza richiesta; |
d) |
la complessità e la completezza delle attività riguardanti il flusso dei dati e del sistema di controllo del gestore o dell'operatore aereo; |
e) |
l'ubicazione delle informazioni e dei dati concernenti le emissioni di gas a effetto serra, dei dati relativi alle tonnellate-chilometro oppure dei dati pertinenti ai fini dell'assegnazione gratuita. |
2. Il verificatore garantisce che il contratto di verifica preveda la possibilità di remunerare la prestazione di tempo aggiuntivo rispetto al tempo stipulato nel contratto, qualora ciò si riveli necessario ai fini dell'analisi strategica, dell'analisi dei rischi o di altre attività di verifica. Le situazioni in cui tale tempo aggiuntivo può essere necessario includono almeno le seguenti:
a) |
quando, durante la verifica, le attività riguardanti il flusso dei dati, le attività di controllo o la logistica del gestore o dell'operatore aereo sembrano essere più complesse di quanto inizialmente previsto; |
b) |
quando, durante la verifica, il verificatore rileva inesattezze, non conformità, dati insufficienti o errati. |
3. Il verificatore registra il tempo impiegato nella documentazione interna di verifica.
Articolo 10
Informazioni fornite da un gestore o da un operatore aereo
1. Prima dell'analisi strategica e in altri momenti durante la verifica, il gestore o l'operatore aereo fornisce al verificatore tutti i seguenti elementi:
a) |
l'autorizzazione a emettere gas a effetto serra del gestore, se si tratta della verifica della comunicazione delle emissioni di un gestore; |
b) |
la versione più recente del piano di monitoraggio del gestore o dell'operatore aereo nonché qualsiasi altra versione utile del piano di monitoraggio approvata dall'autorità competente, compresa la certificazione dell'approvazione; |
c) |
la versione più recente del piano della metodologia di monitoraggio del gestore o dell'operatore aereo nonché qualsiasi altra versione utile di tale piano, compresa, se del caso, la certificazione dell'approvazione; |
d) |
una descrizione delle attività riguardanti il flusso di dati del gestore o dell'operatore aereo; |
e) |
la valutazione dei rischi del gestore o dell'operatore aereo di cui all'articolo 59, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) …/…, a seconda dei casi, nonché una descrizione schematica del sistema di controllo nel suo complesso; |
f) |
se del caso, la valutazione dell'incertezza semplificata di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) …/…; |
g) |
le procedure menzionate nel piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente o nel piano della metodologia di monitoraggio, comprese quelle concernenti le attività riguardanti il flusso dei dati e le attività di controllo; |
h) |
la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo concernente le emissioni, le tonnellate-chilometro, i dati di riferimento o i dati relativi ai nuovi entranti, a seconda dei casi; |
i) |
le comunicazioni dei dati di riferimento relative a periodi di assegnazione precedenti per fasi di assegnazione precedenti e, se del caso, le comunicazioni concernenti il livello di attività annuale degli anni precedenti trasmesse all'autorità competente ai fini dell'articolo 10 bis, paragrafo 21, della direttiva 2003/87/CE; |
j) |
ove applicabile, il piano di campionamento del gestore di cui all'articolo 33 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 approvato dall'autorità competente; |
k) |
qualora il piano di monitoraggio abbia subito modifiche nel periodo di comunicazione, l'elenco di tutte le modifiche ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066; |
l) |
ove applicabile, la comunicazione di cui all'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066; |
m) |
la dichiarazione di verifica dell'anno precedente o del periodo di riferimento precedente, a seconda dei casi, qualora il verificatore non abbia eseguito la verifica per quel determinato gestore o operatore aereo nell'anno precedente o nel periodo di riferimento precedente; |
n) |
tutta la corrispondenza pertinente con l'autorità competente, soprattutto le informazioni relative alla notifica delle modifiche apportate al piano di monitoraggio o, se del caso, al piano della metodologia di monitoraggio; |
o) |
le informazioni sulle basi di dati e le fonti di dati utilizzate a fini di monitoraggio e comunicazione, comprese quelle provenienti da Eurocontrol o da altri organismi pertinenti; |
p) |
qualora la verifica interessi la comunicazione delle emissioni di un impianto che effettua lo stoccaggio geologico di gas a effetto serra in un sito di stoccaggio autorizzato ai sensi della direttiva 2009/31/CE, il piano di monitoraggio previsto da detta direttiva e le relazioni previste dall'articolo 14 dello stesso atto, quanto meno in relazione al periodo oggetto della comunicazione delle emissioni sottoposta a verifica; |
q) |
ove applicabile, l'approvazione dell'autorità competente in merito alla rinuncia alle visite in sito presso gli impianti, a norma dell'articolo 31, paragrafo 1; |
r) |
gli elementi probatori in possesso del gestore che dimostrano la conformità alle soglie di incertezza per i livelli contemplati nel piano di monitoraggio; |
s) |
qualsiasi altra informazione utile necessaria alla pianificazione e all'esecuzione della verifica. |
2. Prima che il verificatore presenti la dichiarazione di verifica, il gestore o l'operatore aereo gli fornisce la propria comunicazione definitiva autorizzata e convalidata internamente.
Articolo 11
Analisi strategica
1. All'inizio della verifica, il verificatore valuta la probabile natura, entità e complessità dei compiti di verifica eseguendo un'analisi strategica di tutte le attività che riguardano l'impianto o l'operatore aereo.
2. Per comprendere le attività svolte dall'impianto o dall'operatore aereo, il verificatore raccoglie ed esamina le informazioni necessarie per accertarsi che la squadra di verifica abbia le competenze sufficienti a svolgere la verifica, per stabilire se il tempo assegnato previsto dal contratto sia stato fissato correttamente e per assicurarsi di essere in grado di condurre l'analisi dei rischi necessaria. Le informazioni comprendono come minimo:
a) |
le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1; |
b) |
la soglia di rilevanza richiesta; |
c) |
le informazioni ottenute dalla verifica negli anni precedenti, se il verificatore sta eseguendo la verifica per il medesimo gestore o operatore aereo. |
3. Nel passare in rassegna le informazioni di cui al paragrafo 2, il verificatore valuta quanto meno:
a) |
ai fini della verifica della comunicazione delle emissioni del gestore, la categoria dell'impianto di cui all'articolo 19 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 e le attività condotte in tale impianto; |
b) |
ai fini della verifica della comunicazione delle emissioni o delle tonnellate-chilometro dell'operatore aereo, le dimensioni e la natura dell'operatore aereo, la distribuzione delle informazioni nei vari siti nonché il numero e la tipologia dei voli; |
c) |
il piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente o, a seconda dei casi, il piano della metodologia di monitoraggio, nonché le specifiche della metodologia di monitoraggio definite nel piano di monitoraggio o, a seconda dei casi, nel piano della metodologia di monitoraggio; |
d) |
la natura, l'entità e la complessità delle fonti di emissione e dei flussi di fonti nonché l'apparecchiatura e i processi che hanno permesso di calcolare le emissioni, i dati sulle tonnellate-chilometro o i dati pertinenti ai fini dell'assegnazione gratuita, compresa l'apparecchiatura di misurazione descritta nel piano di monitoraggio o nel piano della metodologia di monitoraggio, a seconda dei casi, l'origine e l'applicazione dei fattori di calcolo e le altre fonti primarie di dati; |
e) |
le attività riguardanti il flusso dei dati, il sistema di controllo e l'ambiente di controllo. |
4. Nell'eseguire l'analisi strategica, il verificatore controlla:
a) |
se il piano di monitoraggio o il piano della metodologia di monitoraggio trasmessogli, a seconda dei casi, è la versione più recente e, ove necessario, se è stato approvato dall'autorità competente; |
b) |
se sono intervenute modifiche al piano di monitoraggio durante il periodo di comunicazione o al piano della metodologia di monitoraggio durante il periodo di riferimento, a seconda dei casi; |
c) |
ove applicabile, se le modifiche di cui alla lettera b) sono state notificate all'autorità competente a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, o dell'articolo 23 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o se sono state approvate dall'autorità competente a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del medesimo regolamento di esecuzione; |
d) |
ove applicabile, se le modifiche di cui alla lettera b) sono state notificate all'autorità competente a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) …/… o se sono state approvate dall'autorità competente a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del medesimo regolamento. |
Articolo 12
Analisi dei rischi
1. Il verificatore individua e analizza i seguenti elementi per definire, pianificare ed effettuare una verifica efficace:
a) |
i rischi intrinseci; |
b) |
le attività di controllo; |
c) |
qualora siano state effettuate attività di controllo di cui alla lettera b), i rischi di controllo riguardanti l'efficacia di tali attività di controllo. |
2. Nell'individuare e analizzare gli elementi di cui al paragrafo 1, il verificatore considera quanto meno:
a) |
i risultati dell'analisi strategica di cui all'articolo 11, paragrafo 1; |
b) |
le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafo 2, lettera c); |
c) |
la soglia di rilevanza di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b). |
3. Se accerta che il gestore o l'operatore aereo non è riuscito a individuare, nella valutazione dei rischi, i rischi intrinseci e i rischi di controllo pertinenti, il verificatore ne informa il gestore o l'operatore aereo.
4. Se del caso, in funzione delle informazioni ottenute nel corso della verifica, il verificatore riesamina l'analisi dei rischi e modifica o ripete le attività di verifica richieste.
Articolo 13
Piano di verifica
1. Il verificatore redige un piano di verifica adeguato alle informazioni ottenute e ai rischi individuati nell'analisi strategica e nell'analisi dei rischi, che comprenda quanto meno:
a) |
un programma di verifica che descriva la natura e la portata delle attività di verifica nonché la tempistica e la modalità di esecuzione di dette attività; |
b) |
un piano di collaudo che fissi l'ambito di applicazione e la metodologia di collaudo delle attività di controllo, nonché delle relative procedure; |
c) |
un piano per il campionamento dei dati che stabilisca la portata e la metodologia del campionamento dei dati in relazione ai punti di rilevamento sui quali si fondano le emissioni aggregate riportate nella comunicazione delle emissioni del gestore o dell'operatore aereo, alle tonnellate-chilometro aggregate riportate nella comunicazione delle tonnellate-chilometro dell'operatore aereo o ai dati aggregati pertinenti ai fini dell'assegnazione gratuita riportati nella comunicazione dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti del gestore. |
2. Il verificatore predispone il piano di collaudo di cui al paragrafo 1, lettera b), in modo da poter stabilire in quale misura le attività di controllo in questione siano affidabili ai fini dell'accertamento della conformità ai requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), c), d), o all'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma.
Nel determinare le dimensioni e le attività del campionamento per il collaudo delle attività di controllo, il verificatore considera i seguenti elementi:
a) |
i rischi intrinseci; |
b) |
l'ambiente di controllo; |
c) |
le attività di controllo pertinenti; |
d) |
l'esigenza di emettere un parere sulla verifica che fornisca una garanzia ragionevole. |
3. Nel determinare le dimensioni del campione e le attività di campionamento per il campionamento dei dati di cui al paragrafo 1, lettera c), il verificatore considera i seguenti elementi:
a) |
i rischi intrinseci e i rischi di controllo; |
b) |
i risultati delle procedure di analisi; |
c) |
l'obbligo di emettere un parere sulla verifica che fornisca una garanzia ragionevole; |
d) |
la soglia di rilevanza; |
e) |
la rilevanza del contributo di un singolo dato per l'insieme dei dati. |
4. Il verificatore predispone e attua il piano di verifica in modo che il rischio di verifica sia ridotto a un livello accettabile per poter conseguire una garanzia ragionevole in merito al fatto che la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo non è viziata da inesattezze rilevanti.
5. Durante la verifica il verificatore aggiorna l'analisi dei rischi e il piano di verifica e adatta le attività di verifica qualora individui rischi aggiuntivi che devono essere ridotti o ritenga che il rischio effettivo sia inferiore alle attese iniziali.
Articolo 14
Attività di verifica
Il verificatore dà attuazione al piano di verifica e, sulla base dell'analisi dei rischi, controlla l'attuazione del piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente o del piano della metodologia di monitoraggio, a seconda dei casi.
A tal fine, il verificatore effettua quanto meno verifiche sostanziali costituite da procedure di analisi, verifica dei dati e controllo della metodologia di monitoraggio e provvede a controllare:
a) |
le attività riguardanti il flusso dei dati e i sistemi impiegati nel flusso di dati, fra cui i sistemi informatici; |
b) |
che le attività di controllo del gestore o dell'operatore aereo siano adeguatamente documentate, applicate e mantenute e che siano efficaci per attenuare i rischi intrinseci; |
c) |
che le procedure elencate nel piano di monitoraggio o nel piano della metodologia di monitoraggio, a seconda dei casi, siano efficaci per attenuare i rischi intrinseci e i rischi di controllo e che tali procedure siano attuate e adeguatamente documentate e mantenute. |
Ai fini del secondo comma, lettera a), il verificatore traccia il flusso di dati osservando la sequenza e l'interazione delle attività riguardanti il flusso di dati, a partire dai dati provenienti dalle fonti primarie fino alla compilazione della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo.
Articolo 15
Procedure di analisi
1. Il verificatore applica procedure di analisi per valutare la plausibilità e la completezza dei dati laddove il rischio intrinseco, il rischio di controllo e la predisposizione delle attività di controllo del gestore o dell'operatore aereo evidenzino l'esigenza di tali procedure.
2. Nell'attuare le procedure di analisi di cui al paragrafo 1, il verificatore valuta i dati comunicati per individuare potenziali ambiti di rischio e successivamente convalidare e adattare le attività di verifica pianificate. Il verificatore provvede quanto meno a:
a) |
valutare la plausibilità di oscillazioni e andamenti tendenziali nel tempo o tra elementi paragonabili; |
b) |
individuare valori palesemente anomali, dati inattesi e lacune nei dati. |
3. Nell'applicare le procedure di analisi di cui al paragrafo 1, il verificatore esegue:
a) |
procedure di analisi preliminari sui dati aggregati prima di svolgere le attività di cui all'articolo 14, al fine di comprendere la natura, la complessità e la rilevanza dei dati comunicati; |
b) |
procedure di analisi sostanziali sui dati aggregati e sui punti di rilevamento su cui gli stessi si basano al fine di individuare potenziali errori strutturali e valori palesemente anomali; |
c) |
procedure di analisi finali sui dati aggregati per garantire che tutti gli errori individuati durante il processo di verifica siano stati risolti in maniera corretta. |
4. Ove il verificatore individui valori anomali, oscillazioni, tendenze, lacune nei dati o dati incoerenti con altre informazioni pertinenti o che si discostano in misura significativa dai valori o dai rapporti attesi, il verificatore ottiene spiegazioni dal gestore o dall'operatore aereo suffragate da ulteriori prove utili.
In base alle spiegazioni e alle ulteriori prove prodotte, il verificatore valuta l'impatto sul piano di verifica e sulle relative attività da svolgere.
Articolo 16
Verifica dei dati
1. Il verificatore verifica i dati riportati nella comunicazione del gestore o dell'operatore aereo effettuando un controllo dettagliato dei dati, che includa il loro tracciamento risalendo alla fonte primaria, il controllo incrociato con fonti esterne di informazioni, l'esecuzione di riconciliazioni, il controllo dei valori soglia relativi ai dati pertinenti e il ricalcolo dei valori.
2. Nell'ambito della verifica dei dati di cui al paragrafo 1 e in considerazione del piano di monitoraggio approvato o, a seconda dei casi, del piano della metodologia di monitoraggio, comprese le procedure ivi descritte, il verificatore controlla:
a) |
allo scopo di verificare la comunicazione delle emissioni da parte del gestore, i limiti dell'impianto; |
b) |
allo scopo di verificare la comunicazione dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti da parte del gestore, i limiti dell'impianto e dei suoi sottoimpianti; |
c) |
allo scopo di verificare la comunicazione delle emissioni, dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti da parte del gestore, la completezza dei flussi di fonti e delle fonti di emissione descritti nel piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente o nel piano della metodologia di monitoraggio, a seconda dei casi; |
d) |
allo scopo di verificare la comunicazione delle emissioni e delle tonnellate-chilometro da parte dell'operatore aereo, la completezza dei voli che rientrano in un'attività di trasporto aereo elencata nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE per la quale l'operatore aereo è responsabile, nonché la completezza dei dati relativi alle emissioni e alle tonnellate-chilometro, rispettivamente; |
e) |
allo scopo di verificare la comunicazione delle emissioni e delle tonnellate-chilometro da parte dell'operatore aereo, la coerenza tra i dati comunicati e la documentazione sulla massa e sul bilanciamento; |
f) |
allo scopo di verificare la comunicazione delle emissioni da parte dell'operatore aereo, la coerenza tra i consumi aggregati di carburante e i dati riguardanti il carburante acquistato o fornito in altro modo agli aeromobili che svolgono l'attività di trasporto aereo; |
g) |
la coerenza tra i dati aggregati riportati nella comunicazione del gestore o dell'operatore aereo e i dati provenienti da fonti primarie; |
h) |
ove il gestore applichi una metodologia fondata su misure di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, i valori misurati utilizzando i risultati dei calcoli eseguiti dal gestore in conformità all'articolo 46 di tale regolamento di esecuzione; |
i) |
l'attendibilità e l'accuratezza dei dati. |
3. Per controllare la completezza dei voli di cui al paragrafo 2, lettera d), il verificatore utilizza i dati sul traffico aereo dell'operatore aereo, compresi i dati ottenuti da Eurocontrol o da altre organizzazioni pertinenti che possono trattare informazioni sul traffico aereo quali quelle a disposizione di Eurocontrol.
Articolo 17
Verifica della corretta applicazione della metodologia di monitoraggio
1. Il verificatore controlla la corretta applicazione e attuazione della metodologia di monitoraggio approvata dall'autorità competente nel piano di monitoraggio, compresi i dettagli specifici di detta metodologia.
2. Allo scopo di verificare la comunicazione delle emissioni da parte del gestore, il verificatore controlla la corretta applicazione e attuazione del piano di campionamento di cui all'articolo 33 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 approvato dall'autorità competente.
3. Allo scopo di verificare la comunicazione dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti da parte del gestore, il verificatore controlla se la metodologia di rilevamento e monitoraggio dei dati definita nel piano della metodologia di monitoraggio è applicata correttamente, e in particolare:
a) |
se tutti i dati riguardanti le emissioni, gli input, gli output e i flussi energetici sono attributi correttamente ai sottoimpianti, in linea con i limiti del sistema di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) …/…; |
b) |
se i dati sono completi e se si rilevano lacune nei dati o doppi conteggi; |
c) |
se i livelli di attività per i parametri di riferimento relativi ai prodotti si basano su una corretta applicazione delle definizioni dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) …/…; |
d) |
se i livelli di attività per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore, per il sottoimpianto di teleriscaldamento, per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili e per i sottoimpianti con emissioni di processo sono stati attribuiti correttamente in base ai prodotti fabbricati e in linea con gli atti delegati adottati a norma dell'articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE. |
4. Qualora il CO2 trasferito sia sottratto a norma dell'articolo 49 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, o il N2O trasferito non sia contabilizzato a norma dell'articolo 50 di tale regolamento, e la misurazione del CO2 o del N2O trasferito avvenga sia nell'impianto cedente sia nell'impianto destinatario, il verificatore controlla che le differenze tra i valori misurati nei due impianti siano riconducibili all'incertezza insita nei sistemi di misurazione e che sia stata utilizzata nelle comunicazioni di entrambi gli impianti la corretta media aritmetica dei valori misurati.
Qualora le differenze tra i valori misurati nei due impianti non siano riconducibili all'incertezza insita nei sistemi di misurazione, il verificatore controlla che siano state operate correzioni per allineare i valori misurati, che tali correzioni siano state prudenziali e l'autorità competente le abbia approvate.
5. Qualora i gestori siano tenuti, a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, a includere nei piani di monitoraggio ulteriori elementi utili per rispettare le disposizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, della decisione 2011/278/UE della Commissione (12), il verificatore controlla la corretta applicazione e attuazione delle procedure di cui all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione. Nel far ciò, il verificatore controlla anche che il gestore abbia sottoposto all'autorità competente, entro il 31 dicembre del periodo di comunicazione, le informazioni su eventuali modifiche previste o effettive della capacità, del livello di attività e del funzionamento di un impianto.
Articolo 18
Verifica dei metodi applicati per i dati mancanti
1. Qualora siano stati utilizzati i metodi previsti dal piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente per completare dati mancanti a norma dell'articolo 66 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, il verificatore controlla che tali metodi fossero adeguati per la situazione specifica e che siano stati applicati in maniera corretta.
Qualora il gestore o l'operatore aereo abbia ottenuto l'approvazione dell'autorità competente per l'uso di metodi diversi da quelli di cui al primo comma, a norma dell'articolo 66 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, il verificatore controlla che l'approccio approvato sia stato applicato correttamente e documentato in modo adeguato.
Qualora il gestore o l'operatore aereo non riesca a ottenere per tempo tale approvazione, il verificatore si accerta che l'approccio utilizzato dal gestore o dall'operatore aereo per completare i dati mancanti assicuri che le emissioni non siano sottostimate e che non comporti inesattezze rilevanti.
2. Il verificatore controlla l'efficacia delle attività di controllo attuate dal gestore o dall'operatore aereo per evitare la mancanza di dati di cui all'articolo 66 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.
3. In caso di lacune nei dati di riferimento o nei dati relativi ai nuovi entranti di cui alle relative comunicazioni, il verificatore controlla che il piano della metodologia di monitoraggio preveda metodi per porre rimedio a tali lacune conformemente all'articolo 12 del regolamento delegato (UE) …/…, che tali metodi fossero adeguati per la situazione specifica e che siano stati applicati in maniera corretta.
Qualora il piano della metodologia di monitoraggio non preveda alcun metodo applicabile alle lacune nei dati, il verificatore controlla che l'approccio utilizzato dal gestore per completare i dati mancanti sia basato su prove ragionevoli e garantisca che i dati richiesti dal regolamento delegato (UE) …/… non siano sottostimati né sovrastimati.
Articolo 19
Valutazione dell'incertezza
1. Se in osservanza del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 il gestore è tenuto a dimostrare il rispetto delle soglie di incertezza per i dati relativi alle attività e per i fattori di calcolo, il verificatore conferma la validità delle informazioni utilizzate per calcolare i livelli di incertezza previsti nel piano di monitoraggio approvato.
2. Qualora il gestore applichi una metodologia di monitoraggio non basata su livelli, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, il verificatore controlla quanto segue:
a) |
se sono state effettuate una valutazione e una quantificazione dell'incertezza da parte del gestore a dimostrazione del fatto che è stata rispettata la soglia di incertezza complessiva richiesta per il livello annuale di emissioni di gas a effetto serra a norma dell'articolo 22, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066; |
b) |
la validità delle informazioni utilizzate per la valutazione e la quantificazione dell'incertezza; |
c) |
se l'approccio complessivo utilizzato per la valutazione e la quantificazione dell'incertezza è conforme all'articolo 22, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066; |
d) |
se sono stati forniti elementi di prova per dimostrare che sono state soddisfatte le condizioni per la metodologia di monitoraggio di cui all'articolo 22, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066. |
3. Se in osservanza del regolamento delegato (UE) …/… il gestore è tenuto a effettuare una valutazione dell'incertezza semplificata, il verificatore conferma la validità delle informazioni utilizzate per tale valutazione.
Articolo 20
Campionamento
1. Nell'accertare la conformità delle attività e delle procedure di controllo di cui all'articolo 14, lettere b) e c), oppure nell'effettuare i controlli di cui agli articoli 15 e 16, il verificatore può ricorrere a metodi di campionamento specifici per un impianto o un operatore aereo purché il campionamento sia giustificato in base all'analisi dei rischi.
2. Qualora, in sede di campionamento, il verificatore individui una non conformità o un'inesattezza, chiede al gestore o all'operatore aereo di spiegare le principali cause della non conformità o dell'inesattezza al fine di valutarne l'impatto sui dati comunicati. In base all'esito di tale valutazione, il verificatore stabilisce se siano necessarie attività di verifica aggiuntive, se occorra aumentare le dimensioni del campione e quale parte dell'insieme dei dati debba essere corretta dal gestore o dall'operatore aereo.
3. Il verificatore documenta l'esito dei controlli di cui agli articoli da 14 a 17, compresi i dettagli dei campioni aggiuntivi, nella documentazione interna di verifica.
Articolo 21
Visite in sito
1. Una o più volte, in momenti idonei, il verificatore conduce, durante il processo di verifica, una visita in sito per valutare il funzionamento dei dispositivi di misurazione e dei sistemi di monitoraggio, per tenere colloqui, per svolgere le attività previste dal presente capo, nonché per raccogliere informazioni e prove sufficienti a consentirgli di concludere che la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo non è viziata da inesattezze rilevanti.
2. Il gestore o l'operatore aereo dà al verificatore l'accesso ai propri siti.
3. Al fine di verificare la comunicazione delle emissioni del gestore, il verificatore si avvale della visita in sito anche per valutare i limiti dell'impianto nonché la completezza dei flussi di fonti e delle fonti di emissione.
4. Al fine di verificare la comunicazione dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti da parte del gestore, il verificatore si avvale della visita in sito anche per valutare i limiti dell'impianto e dei suoi sottoimpianti nonché la completezza dei flussi di fonti, delle fonti di emissioni e dei collegamenti tecnici.
5. Per verificare la comunicazione delle emissioni, dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti da parte del gestore, il verificatore decide, in base all'analisi dei rischi, se siano necessarie visite a ulteriori siti, anche quando parti importanti delle attività riguardanti il flusso di dati e delle attività di controllo siano condotte in altri luoghi, come la sede centrale e altri uffici dislocati della società.
Articolo 22
Trattamento di inesattezze, non conformità e inosservanze
1. Qualora, nel corso della verifica, rilevi inesattezze, non conformità o inosservanze del regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2018/2066 o del regolamento delegato (UE) …/…, a seconda dei casi, il verificatore ne informa tempestivamente il gestore o l'operatore aereo e chiede che vengano effettuate le correzioni opportune.
Il gestore o l'operatore aereo corregge qualsiasi inesattezza o non conformità comunicata.
Qualora rilevati un'inosservanza del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o del regolamento delegato (UE) …/…, il gestore o l'operatore aereo ne dà comunicazione all'autorità competente e corregge l'inosservanza in modo opportuno e senza indebito ritardo.
2. Il verificatore documenta e riporta come risolte, nella documentazione interna di verifica, tutte le inesattezze, non conformità o inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o del regolamento delegato (UE) …/… che sono state corrette dal gestore o dall'operatore aereo durante la verifica.
3. Qualora il gestore o l'operatore aereo non corregga le inesattezze o le non conformità comunicategli dal verificatore a norma del paragrafo 1 prima che il verificatore presenti la dichiarazione di verifica, quest'ultimo chiede al gestore o all'operatore aereo di spiegare le principali cause della non conformità o dell'inesattezza, al fine di valutarne l'impatto sui dati comunicati.
Il verificatore stabilisce se le inesattezze non corrette, individualmente o se aggregate con altre, abbiano un effetto rilevante sul totale delle emissioni comunicate, dei dati relativi alle tonnellate-chilometro e dei dati pertinenti ai fini dell'assegnazione gratuita. Nel valutare l'incidenza delle inesattezze, il verificatore considera l'entità e la natura dell'inesattezza nonché le circostanze specifiche in cui questa si è verificata.
Il verificatore valuta se la non conformità non corretta, individualmente o se aggregata ad altre, ha un impatto sui dati comunicati e se ciò comporta un'inesattezza rilevante.
Qualora il gestore o l'operatore aereo non corregga l'inosservanza del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o del regolamento delegato (UE) …/…, a norma del paragrafo 1, prima che il verificatore presenti la dichiarazione di verifica, quest'ultimo valuta se l'inosservanza non corretta ha un impatto sui dati comunicati e se ciò comporta un'inesattezza rilevante.
Il verificatore può considerare rilevanti le inesattezze anche qualora queste, individualmente o se aggregate ad altre, siano inferiori alla soglia di rilevanza di cui all'articolo 23, ove ciò si giustifichi per l'entità e la natura delle inesattezze e le circostanze specifiche in cui si sono verificate.
Articolo 23
Soglia di rilevanza
1. Ai fini della verifica delle comunicazioni delle emissioni, la soglia di rilevanza è fissata al 5 % delle emissioni totali comunicate nel periodo di comunicazione oggetto di verifica:
a) |
per gli impianti di categoria A di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 e gli impianti di categoria B di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento di esecuzione; |
b) |
per gli operatori aerei con emissioni annue pari o inferiori a 500 chilotonnellate di CO2 fossile. |
2. Ai fini della verifica delle comunicazioni delle emissioni, la soglia di rilevanza è fissata al 2 % delle emissioni totali comunicate nel periodo di comunicazione oggetto di verifica:
a) |
per gli impianti di categoria C di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066; |
b) |
per gli operatori aerei con emissioni annue superiori a 500 chilotonnellate di CO2 fossile. |
3. Ai fini della verifica delle comunicazioni degli operatori aerei concernenti le tonnellate-chilometro, la soglia di rilevanza è fissata al 5 % dei dati sulle tonnellate-chilometro totali comunicate nel periodo di comunicazione sottoposto a verifica.
4. Ai fini della verifica delle comunicazioni dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti, la soglia di rilevanza è fissata al 5 % del valore totale comunicato:
a) |
delle emissioni totali dell'impianto ove i dati si riferiscano a emissioni; |
b) |
della somma delle importazioni e della produzione di calore misurabile netto, se del caso, ove i dati si riferiscano a dati di calore misurabile; |
c) |
della somma dei quantitativi di gas di scarico importati e prodotti nell'impianto, se del caso; |
d) |
del livello di attività individuale di ciascun sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento per prodotto. |
Articolo 24
Conclusioni tratte dai risultati della verifica
Nel completare la verifica e considerare le informazioni ottenute durante la stessa, il verificatore:
a) |
controlla i dati definitivi provenienti dal gestore o dall'operatore aereo, compresi quelli che sono stati corretti in base alle informazioni ottenute durante la verifica; |
b) |
esamina le motivazioni addotte dal gestore o dall'operatore aereo per eventuali discrepanze tra i dati definitivi e quelli forniti in precedenza; |
c) |
esamina l'esito della valutazione per stabilire se il piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente o, secondo i casi, il piano della metodologia di monitoraggio, comprese le procedure ivi descritte, sia stato attuato in maniera corretta; |
d) |
valuta se il rischio di verifica si collochi a un livello accettabilmente basso per poter fornire una garanzia ragionevole; |
e) |
si assicura di aver raccolto prove sufficienti per poter emettere un parere sulla verifica, che confermi con garanzia ragionevole che la comunicazione non è viziata da inesattezze rilevanti; |
f) |
si assicura che il processo di verifica sia interamente comprovato nella documentazione interna di verifica e che sia possibile esprimere un giudizio definitivo nella dichiarazione di verifica. |
Articolo 25
Riesame indipendente
1. Prima di trasmettere la dichiarazione di verifica, il verificatore sottopone la documentazione interna di verifica e la dichiarazione di verifica a un responsabile del riesame indipendente.
2. Il responsabile del riesame indipendente non ha svolto nessuna delle attività di verifica sottoposte a riesame.
3. Il riesame indipendente comprende l'intero processo di verifica descritto nel presente capo e registrato nella documentazione interna di verifica.
Il responsabile del riesame indipendente conduce tale riesame in modo da assicurare che il processo di verifica si sia svolto in conformità al presente regolamento, che le procedure per le attività di verifica di cui all'articolo 41 siano state eseguite in maniera corretta e che si siano applicati la debita diligenza e discernimento professionale.
Il responsabile del riesame indipendente valuta altresì se gli elementi probanti raccolti siano sufficienti per consentire al verificatore di emettere una dichiarazione di verifica che fornisca una garanzia ragionevole.
4. Qualora si verifichino circostanze tali da comportare modifiche della dichiarazione di verifica successivamente al riesame, il responsabile del riesame indipendente analizza anche tali modifiche e i relativi elementi probanti.
5. Il verificatore autorizza debitamente una persona ad autenticare la dichiarazione di verifica sulla base delle conclusioni del responsabile del riesame indipendente e delle prove presenti nella documentazione interna di verifica.
Articolo 26
Documentazione interna di verifica
1. Il verificatore predispone e compila una documentazione interna di verifica contenente almeno:
a) |
i risultati delle attività di verifica svolte; |
b) |
l'analisi strategica, l'analisi dei rischi e il piano di verifica; |
c) |
informazioni sufficienti a sostegno del parere sulla verifica, comprese le motivazioni per i giudizi espressi in merito al fatto che le inesattezze individuate abbiano o meno un effetto rilevante sulle emissioni, sui dati relativi alle tonnellate-chilometro o sui dati pertinenti ai fini dell'assegnazione gratuita oggetto della comunicazione. |
2. La documentazione interna di verifica di cui al paragrafo 1 è redatta in modo che il responsabile del riesame indipendente di cui all'articolo 25 e l'organismo nazionale di accreditamento possano valutare se la verifica sia stata condotta in conformità al presente regolamento.
Dopo l'autenticazione della dichiarazione di verifica a norma dell'articolo 25, paragrafo 5, il verificatore acclude i risultati del riesame indipendente alla documentazione interna di verifica.
3. Su richiesta, il verificatore permette all'autorità competente di accedere alla documentazione interna di verifica per agevolare una valutazione della verifica da parte della stessa.
Articolo 27
Dichiarazione di verifica
1. Sulla base delle informazioni raccolte nel corso della verifica, il verificatore presenta una dichiarazione di verifica al gestore o all'operatore aereo per ciascuna comunicazione delle emissioni, delle tonnellate-chilometro, dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti sottoposta a verifica. La dichiarazione di verifica comprende almeno uno dei seguenti risultati:
a) |
la comunicazione è giudicata soddisfacente in seguito alla verifica; |
b) |
la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo contiene inesattezze rilevanti che non sono state corrette prima della presentazione della dichiarazione di verifica; |
c) |
l'ambito di applicazione della verifica è troppo limitato ai sensi dell'articolo 28 e il verificatore non ha potuto ottenere prove sufficienti per emettere un parere sulla verifica che attesti con garanzia ragionevole che la comunicazione non è viziata da inesattezze rilevanti; |
d) |
le non conformità, individualmente o congiuntamente ad altre non conformità, non consentono una sufficiente chiarezza e impediscono al verificatore di asserire con garanzia ragionevole che la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo non è viziata da inesattezze rilevanti; |
e) |
qualora il piano della metodologia di monitoraggio non sia soggetto all'approvazione dell'autorità competente, l'inosservanza del regolamento delegato (UE) …/… non consente una sufficiente chiarezza e impedisce al verificatore di asserire con garanzia ragionevole che la comunicazione dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti non è viziata da inesattezze rilevanti. |
Ai fini del primo comma, lettera a), la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo può essere giudicata soddisfacente solo se non contiene inesattezze rilevanti.
2. Il gestore o l'operatore aereo trasmette la dichiarazione di verifica all'autorità competente unitamente alla propria comunicazione.
3. La dichiarazione di verifica contiene almeno i seguenti elementi:
a) |
il nome del gestore o dell'operatore aereo sottoposto a verifica; |
b) |
gli obiettivi della verifica; |
c) |
l'ambito di applicazione della verifica; |
d) |
un riferimento alla comunicazione del gestore o dell'operatore aereo sottoposta a verifica; |
e) |
i criteri impiegati per la verifica della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo, compresa l'autorizzazione, ove applicabile, e le versioni del piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente o del piano della metodologia di monitoraggio, a seconda dei casi, nonché il periodo di validità di ciascun piano; |
f) |
in caso di verifica della comunicazione di riferimento necessaria ai fini dell'assegnazione per il periodo 2021-2025, e qualora l'autorità competente non abbia richiesto l'approvazione del piano della metodologia di monitoraggio, una conferma che il verificatore ha controllato tale piano e che esso è conforme al regolamento delegato (UE) …/…; |
g) |
qualora la verifica riguardi la comunicazione delle emissioni del gestore o dell'operatore aereo, le emissioni aggregate o le tonnellate-chilometro per attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE e per impianto o operatore aereo; |
h) |
qualora la verifica riguardi la comunicazione dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti, i dati annuali verificati aggregati per anno del periodo di riferimento, per ciascun sottoimpianto e per il livello di attività annuale, nonché le emissioni attribuite al sottoimpianto; |
i) |
il periodo di comunicazione o il periodo di riferimento sottoposto a verifica; |
j) |
le responsabilità del gestore o dell'operatore aereo, dell'autorità competente e del verificatore; |
k) |
la dichiarazione relativa al parere sulla verifica; |
l) |
una descrizione di ciascuna inesattezza e non conformità individuata che non è stata corretta prima della presentazione della dichiarazione di verifica; |
m) |
le date delle visite in sito effettuate e il soggetto che le ha effettuate; |
n) |
informazioni in merito all'eventuale rinuncia a una visita in sito e i motivi di tale rinuncia; |
o) |
eventuali inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o del regolamento delegato (UE) …/… emerse nel corso della verifica; |
p) |
qualora non si possa ottenere per tempo l'approvazione dell'autorità competente per il metodo utilizzato per colmare le lacune nei dati a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, ultimo comma, la conferma che il metodo impiegato è o non è prudenziale e che comporta o no inesattezze rilevanti; |
q) |
una dichiarazione che attesti se il metodo impiegato per colmare eventuali lacune nei dati a norma dell'articolo 12 del regolamento delegato (UE) …/… comporta inesattezze rilevanti; |
r) |
qualora il verificatore abbia rilevato modifiche della capacità, del livello di attività e del funzionamento dell'impianto che potrebbero avere un impatto sull'assegnazione delle quote di emissioni dell'impianto stesso e che non sono state comunicate all'autorità competente entro il 31 dicembre del periodo di comunicazione a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, della decisione 2011/278/UE della Commissione, una descrizione di tali modifiche e le osservazioni connesse; |
s) |
ove opportuno, raccomandazioni tese ad apportare miglioramenti; |
t) |
i nominativi dell'auditor responsabile gruppo di audit dell'EU ETS, del responsabile del riesame indipendente e, se del caso, dell'auditor dell'EU ETS e dell'esperto tecnico coinvolti nella verifica della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo; |
u) |
la data e la firma di una persona autorizzata in nome e per conto del verificatore, con il relativo nominativo. |
4. Nella dichiarazione di verifica il verificatore descrive inesattezze, non conformità e inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o del regolamento delegato (UE) …/… con un livello di dettaglio sufficiente a consentire al gestore o all'operatore aereo, nonché all'autorità competente, di comprendere:
a) |
l'entità e la natura dell'inesattezza, della non conformità o dell'inosservanza del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o del regolamento delegato (UE) …/…; |
b) |
il motivo per cui l'inesattezza ha o meno un effetto rilevante; |
c) |
quale elemento della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo è interessato dall'inesattezza oppure quale elemento del piano di monitoraggio o del piano della metodologia di monitoraggio è interessato dalla non conformità; |
d) |
a quale articolo del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o del regolamento delegato (UE) …/… è riconducibile l'inosservanza. |
5. Ai fini della verifica delle comunicazioni delle emissioni o delle tonnellate-chilometro, qualora uno Stato membro chieda al verificatore di trasmettere, in aggiunta agli elementi descritti nel paragrafo 3, informazioni sul processo di verifica che non siano necessarie per comprendere il parere sulla verifica, per ragioni di efficienza il gestore o l'operatore aereo può trasmettere tali informazioni all'autorità competente separatamente dalla dichiarazione di verifica e in una data diversa, ma non successiva al 15 maggio dello stesso anno.
Articolo 28
Limiti dell'ambito di applicazione
Il verificatore può concludere che l'ambito di applicazione della verifica di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera c), è troppo limitato in una delle seguenti situazioni:
a) |
la mancanza di dati impedisce al verificatore di ottenere le prove richieste per ridurre il rischio di verifica al livello necessario per conseguire una ragionevole certezza; |
b) |
il piano di monitoraggio non è approvato dall'autorità competente; |
c) |
il piano di monitoraggio o, se del caso, il piano della metodologia di monitoraggio non fornisce un ambito di applicazione o una chiarezza sufficiente per trarre conclusioni sulla verifica; |
d) |
il gestore o l'operatore aereo non ha messo a disposizione informazioni sufficienti per consentire al verificatore di eseguire la verifica; |
e) |
il regolamento delegato (UE) …/… o lo Stato membro richiede che il piano della metodologia di monitoraggio sia approvato dall'autorità competente prima della trasmissione della comunicazione concernente i dati di riferimento e tale piano non è stato approvato dall'autorità competente prima dell'inizio della verifica. |
Articolo 29
Trattamento delle non conformità non rilevanti non rettificate
1. Il verificatore valuta se il gestore o l'operatore aereo hanno corretto le non conformità segnalate nella dichiarazione di verifica relativa al periodo di monitoraggio precedente, in conformità agli obblighi del gestore di cui all'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, ove pertinenti.
Qualora il gestore o l'operatore aereo non abbia rettificato le non conformità a norma dell'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, il verificatore appura se l'omissione aumenta o può aumentare il rischio di inesattezze.
Il verificatore indica nella dichiarazione di verifica se tali non conformità sono state risolte dal gestore o dall'operatore aereo.
2. Il verificatore registra, nella documentazione interna di verifica, i particolari circa i tempi e i modi in cui le non conformità individuate vengono risolte dal gestore o dall'operatore aereo durante la verifica.
Articolo 30
Miglioramento del processo di monitoraggio e comunicazione
1. Qualora individui ambiti di miglioramento della prestazione del gestore o dell'operatore aereo in relazione alle lettere da a) a e) in appresso, il verificatore include nella dichiarazione di verifica raccomandazioni tese a migliorare le prestazioni del gestore o dell'operatore aereo riguardo a detti elementi, ossia:
a) |
la valutazione dei rischi eseguita dal gestore o dall'operatore aereo; |
b) |
lo sviluppo, la documentazione, l'applicazione e il mantenimento delle attività riguardanti il flusso dei dati e delle attività di controllo nonché la valutazione del sistema di controllo; |
c) |
lo sviluppo, la documentazione, l'applicazione e il mantenimento delle procedure per le attività riguardanti il flusso dei dati e le attività di controllo nonché altre procedure che un gestore o un operatore aereo deve istituire ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) …/…; |
d) |
il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni o delle tonnellate-chilometro, anche in relazione al conseguimento di livelli più elevati, alla riduzione dei rischi e al miglioramento dell'efficienza del monitoraggio e della comunicazione; |
e) |
il monitoraggio e la comunicazione dei dati per le comunicazioni dei dati di riferimento e dei nuovi entranti. |
2. Durante la verifica effettuata l'anno successivo a quello in cui sono state formulate raccomandazioni di miglioramento nella dichiarazione di verifica, il verificatore controlla che il gestore o l'operatore aereo abbia dato seguito a dette raccomandazioni e in che modo ciò sia avvenuto.
Qualora il gestore o l'operatore aereo non abbia attuato dette raccomandazioni o non l'abbia fatto in modo corretto, il verificatore ne valuta l'impatto sul rischio di inesattezze e non conformità.
Articolo 31
Verifica semplificata di impianti
1. In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, il verificatore può decidere, previa approvazione di un'autorità competente a norma del secondo comma del presente articolo, di rinunciare alla conduzione di visite in sito degli impianti. Tale decisione è presa in base all'esito dell'analisi dei rischi dopo aver appurato che il verificatore può accedere a distanza a tutti i dati utili e che sono soddisfatte le condizioni per la rinuncia alle visite in sito. Il verificatore ne informa senza indugio il gestore.
Il gestore presenta una domanda all'autorità competente affinché essa approvi la decisione del verificatore di rinunciare alla visita in sito.
Sulla base della domanda presentata dal gestore interessato, l'autorità competente decide se approvare la decisione del verificatore di rinunciare alla visita in sito, prendendo in considerazione tutti gli elementi seguenti:
a) |
le informazioni fornite dal verificatore sull'esito dell'analisi dei rischi; |
b) |
l'informazione secondo cui è possibile accedere a distanza ai dati utili; |
c) |
gli elementi a riprova del fatto che le disposizioni di cui al paragrafo 3 non sono applicabili all'impianto; |
d) |
gli elementi a riprova del fatto che sono soddisfatte le condizioni per la rinuncia alle visite in sito. |
2. L'approvazione dell'autorità competente di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è necessaria per rinunciare alle visite in sito agli impianti a emissioni ridotte di cui all'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.
3. Il verificatore effettua sempre visite in sito nelle situazioni seguenti:
a) |
quando verifica per la prima volta una comunicazione delle emissioni del gestore in questione; |
b) |
se il verificatore non ha effettuato visite in sito nei due periodi di comunicazione immediatamente anteriori al periodo di comunicazione in corso; |
c) |
se durante il periodo di comunicazione sono state apportate modifiche significative ai piani di monitoraggio, incluse le modifiche di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066; |
d) |
se l'oggetto della verifica è la comunicazione del gestore concernente i dati di riferimento o i dati relativi ai nuovi entranti. |
4. Il paragrafo 3, lettera c), non è applicabile qualora le modifiche apportate durante il periodo di comunicazione abbiano interessato soltanto il valore standard per un fattore di calcolo, come previsto all'articolo 15, paragrafo 3, lettera h), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.
Articolo 32
Condizioni per la rinuncia alla conduzione di visite in sito
La rinuncia alla conduzione di visite in sito di cui all'articolo 31, paragrafo 1, presuppone che si verifichi una delle seguenti condizioni:
1) |
la verifica riguarda un impianto di categoria A ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o un impianto di categoria B ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento di esecuzione, e:
|
2) |
la verifica riguarda un impianto di categoria A ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o un impianto di categoria B ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento di esecuzione, e:
|
3) |
la verifica riguarda un impianto a basse emissioni ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 e le lettere da a) a c) del punto 2 sono applicabili; |
4) |
la verifica riguarda un impianto situato in un sito senza personale e:
|
5) |
la verifica riguarda un impianto situato in un sito remoto o inaccessibile, in particolare un impianto in mare aperto, e:
|
Il punto 2) può essere applicato anche qualora nell'impianto siano presenti, oltre al flusso di fonti di cui alla lettera a) del medesimo punto, uno o più flussi di fonti de minimis che, aggregati, non superino la soglia pertinente fissata all'articolo 19 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.
Articolo 33
Verifica semplificata per gli operatori aerei
1. In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, del presente regolamento, il verificatore può decidere di rinunciare alla visita in sito per un emettitore di entità ridotta ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/2066 se il verificatore ritiene, sulla base dell'analisi dei rischi effettuata, di poter accedere a distanza a tutti i dati utili.
2. Qualora un operatore aereo utilizzi gli strumenti semplificati di cui all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 per stabilire il consumo di carburante e i dati comunicati siano stati generati da tali strumenti, indipendentemente da qualsiasi informazione proveniente dall'operatore aereo, il verificatore può decidere, sulla base dell'analisi dei rischi effettuata, di non eseguire i controlli di cui agli articoli 14 e 16, all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 18 del presente regolamento.
Articolo 34
Piani per le verifiche semplificate
I verificatori che utilizzano un piano di verifica semplificato tengono un registro delle motivazioni dell'utilizzo di tale piano nella documentazione interna di verifica, compresa la dimostrazione del fatto che le condizioni per ricorrere a un piano di verifica semplificato sono state soddisfatte.
CAPO III
PRESCRIZIONI PER I VERIFICATORI
Articolo 35
Ambiti di accreditamento per settore
Il verificatore presenta una dichiarazione di verifica solo a un gestore o a un operatore aereo che svolga un'attività di cui all'allegato I, per la quale il verificatore ha ottenuto un accreditamento conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008 e del presente regolamento.
Articolo 36
Processo continuo di garanzia delle competenze
1. Il verificatore istituisce, documenta, applica e mantiene un processo di garanzia delle competenze atto ad assicurare che tutto il personale incaricato di attività di verifica disponga delle competenze per svolgere i compiti assegnati.
2. Nell'ambito del processo di garanzia delle competenze di cui al paragrafo 1, il verificatore quanto meno definisce, documenta, applica e mantiene:
a) |
criteri generali di competenza per tutto il personale che svolge attività di verifica; |
b) |
criteri specifici di competenza per ciascuna funzione in seno all'organizzazione del verificatore che svolge attività di verifica, in particolare per l'auditor dell'EU ETS, l'auditor responsabile del gruppo di audit dell'EU ETS, il responsabile del riesame indipendente e l'esperto tecnico; |
c) |
un metodo per assicurare il mantenimento delle competenze e la periodica valutazione del rendimento di tutto il personale che svolge attività di verifica; |
d) |
un processo per assicurare la formazione continua del personale che svolge attività di verifica; |
e) |
un processo per valutare se l'incarico di verifica ricada nell'ambito di accreditamento del verificatore e se quest'ultimo disponga delle competenze, del personale e delle risorse necessari a selezionare una squadra di verifica e a portare a termine con successo le attività di verifica nei tempi prescritti. |
I criteri di competenza di cui al primo comma, lettera b), sono specifici per ciascun ambito di accreditamento in cui tali soggetti svolgono attività di verifica.
Nel valutare le competenze del personale a norma del primo comma, lettera c), il verificatore valuta tali competenze a fronte dei criteri di competenza di cui alle lettere a) e b).
Il processo di cui al primo comma, lettera e), comprende anche un processo per valutare se la squadra di verifica sia in possesso di tutte le competenze e risorse umane necessarie a svolgere le attività di verifica per un determinato gestore od operatore aereo.
Il verificatore elabora criteri generali e specifici di competenza in conformità all'articolo 37, paragrafo 4, nonché agli articoli 38, 39 e 40.
3. Il verificatore controlla regolarmente il rendimento di tutto il personale che svolge attività di verifica al fine di verificare che continuino a possedere le competenze necessarie.
4. Il verificatore passa regolarmente in rassegna il processo di garanzia delle competenze di cui al paragrafo 1 per far sì che:
a) |
i criteri di competenza di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b), siano elaborati in conformità ai requisiti di competenza previsti dal presente regolamento; |
b) |
siano affrontate tutte le problematiche individuabili in relazione alla fissazione dei criteri generali e specifici di competenza, a norma del paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b); |
c) |
tutti i requisiti del processo di garanzia delle competenze siano opportunamente aggiornati e preservati. |
5. Il verificatore si dota di un sistema per registrare i risultati delle attività condotte nell'ambito del processo di garanzia delle competenze di cui al paragrafo 1.
6. Un valutatore dotato di competenze sufficienti valuta la competenza e il rendimento degli auditor dell'EU ETS e dell'auditor responsabile del gruppo di audit dell'EU ETS.
Il valutatore competente osserva detti auditor durante la verifica della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo nel sito dell'impianto o dell'operatore aereo, a seconda dei casi, per stabilire se gli auditor soddisfino i criteri di competenza.
7. Qualora un membro del personale non sia in grado di dimostrare di soddisfare pienamente i criteri di competenza per un compito specifico affidatogli, il verificatore individua e organizza una formazione aggiuntiva o un'esperienza di lavoro sotto supervisione. Il verificatore osserva tale membro del personale finché questi non dimostri al verificatore stesso di soddisfare i criteri di competenza.
Articolo 37
Squadre di verifica
1. Per ciascun incarico specifico di verifica, il verificatore forma una squadra di verifica in grado di eseguire le attività di verifica di cui al capo II.
2. La squadra di verifica consiste quanto meno di un auditor responsabile del gruppo di audit dell'EU ETS e, ove richiesto dalle conclusioni del verificatore durante la valutazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), e dall'analisi strategica, di un numero congruo di auditor dell'EU ETS e di esperti tecnici.
3. Per il riesame indipendente delle attività di verifica relative a un particolare incarico di verifica, il verificatore nomina un responsabile del riesame indipendente che non faccia parte della squadra di verifica.
4. Ciascun componente della squadra:
a) |
ha una chiara comprensione del proprio ruolo individuale nel processo di verifica; |
b) |
è in grado di comunicare efficacemente nella lingua necessaria ad assolvere ai propri compiti specifici. |
5. La squadra di verifica comprende almeno una persona dotata della competenza e delle conoscenze tecniche necessarie per valutare gli aspetti tecnici specifici di monitoraggio e comunicazione connessi alle attività di cui all'allegato I svolte dall'impianto o dall'operatore aereo. La squadra di verifica comprende inoltre una persona in grado di comunicare nella lingua necessaria per verificare la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo nello Stato membro in cui il verificatore esegue la verifica di cui trattasi.
Qualora il verificatore esegua la verifica di comunicazioni dei dati di riferimento e di comunicazioni dei dati relativi ai nuovi entranti, la squadra di verifica comprende anche perlomeno una persona dotata della competenza e delle conoscenze tecniche necessarie per valutare gli aspetti tecnici specifici connessi alla raccolta, al monitoraggio e alla comunicazione dei dati pertinenti ai fini dell'assegnazione gratuita.
6. Qualora la squadra di verifica sia composta da un'unica persona, questa soddisfa tutti i requisiti di competenza per l'auditor dell'EU ETS e per l'auditor responsabile del gruppo di audit dell'EU ETS, nonché i requisiti previsti ai paragrafi 4 e 5.
Articolo 38
Requisiti di competenza per gli auditor dell'EU ETS e gli auditor responsabili del gruppo di audit dell'EU ETS
1. Un auditor dell'EU ETS ha le competenze per effettuare la verifica. A tal fine, l'auditor dell'EU ETS quanto meno:
a) |
conosce la direttiva 2003/87/CE, il regolamento d'esecuzione (UE) 2018/2066, il regolamento (UE) …/… qualora si occupi della verifica della comunicazione dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti, il presente regolamento, le norme pertinenti, gli altri atti legislativi in materia e gli orientamenti applicabili, nonché gli orientamenti e la legislazione in merito emanati dallo Stato membro in cui il verificatore effettua la verifica; |
b) |
possiede la conoscenza e l'esperienza relative alla revisione dei dati e delle informazioni, anche in relazione ai seguenti elementi:
|
c) |
è in grado di svolgere attività connesse alla verifica della comunicazione di un gestore o di un operatore aereo secondo i requisiti previsti al capo II; |
d) |
possiede la conoscenza e l'esperienza degli aspetti tecnici specifici per settore relativi al monitoraggio e alla comunicazione e che interessano l'ambito delle attività previste all'allegato I per le quali conduce la verifica. |
2. Un auditor responsabile del gruppo di audit dell'EU ETS soddisfa i requisiti di competenza di un auditor dell'EU ETS e dispone di comprovate competenze per dirigere una squadra di verifica e per essere responsabile della conduzione delle attività di verifica a norma del presente regolamento.
Articolo 39
Requisiti di competenza per i responsabili del riesame indipendente
1. Il responsabile del riesame indipendente beneficia dell'autorità adeguata a rivedere il progetto di dichiarazione di verifica e la documentazione interna di verifica ai sensi dell'articolo 25.
2. Il responsabile del riesame indipendente soddisfa i requisiti di competenza per un auditor responsabile del gruppo di audit dell'EU ETS previsti all'articolo 38, paragrafo 2.
3. Il responsabile del riesame indipendente dispone delle competenze necessarie ad analizzare le informazioni fornite per confermarne la completezza e l'integrità, contestare le informazioni mancanti o contraddittorie, nonché controllare le tracce dei dati allo scopo di valutare se la documentazione interna di verifica sia completa e se fornisca sufficienti informazioni a sostegno del progetto di dichiarazione di verifica.
Articolo 40
Ricorso a esperti tecnici
1. Nell'eseguire le attività di verifica, il verificatore può consultare esperti tecnici per avvalersi di conoscenze e competenze dettagliate su una determinata materia, necessarie a coadiuvare l'auditor dell'EU ETS e l'auditor responsabile del gruppo di audit dell'EU ETS nello svolgimento delle attività di verifica.
2. Qualora il responsabile del riesame indipendente non abbia la competenza per valutare una determinata questione nell'ambito del riesame, il verificatore richiede l'assistenza di un esperto tecnico.
3. L'esperto tecnico ha le competenze e le conoscenze necessarie per assistere efficacemente l'auditor dell'EU ETS e l'auditor responsabile del gruppo di audit dell'EU ETS oppure, se del caso, il responsabile del riesame indipendente nella materia per cui la sua consulenza è richiesta. Inoltre, l'esperto tecnico dispone di una comprensione sufficiente delle questioni descritte all'articolo 38, paragrafo 1, lettere a), b) e c).
4. L'esperto tecnico esegue i compiti specificati sotto la direzione e la piena responsabilità dell'auditor responsabile del gruppo di audit dell'EU ETS della squadra di verifica in cui si trova a operare o del responsabile del riesame indipendente.
Articolo 41
Procedure per le attività di verifica
1. Il verificatore definisce, documenta, applica e mantiene una o più procedure per le attività di verifica descritte nel capo II, nonché le procedure e i processi previsti all'allegato II. Nel definire e applicare tali procedure e processi, il verificatore esegue le attività conformemente alla norma armonizzata di cui all'allegato II.
2. Il verificatore definisce, documenta, applica e mantiene un sistema di gestione della qualità per assicurare la coerenza nello sviluppo, nell'attuazione, nel miglioramento e nella revisione delle procedure e dei processi di cui al paragrafo 1, conformemente alla norma armonizzata di cui all'allegato II.
Articolo 42
Registri e comunicazione
1. Il verificatore tiene registri, anche sulla competenza e sull'imparzialità del personale, atti a dimostrare l'osservanza del presente regolamento.
2. Periodicamente il verificatore mette le informazioni a disposizione del gestore o dell'operatore aereo e delle altre parti interessate, conformemente alla norma armonizzata di cui all'allegato II.
3. Il verificatore tutela la riservatezza delle informazioni ottenute durante la verifica, conformemente alla norma armonizzata di cui all'allegato II.
Articolo 43
Imparzialità e indipendenza
1. Il verificatore è indipendente dal gestore o dall'operatore aereo ed è imparziale nell'esecuzione delle attività di verifica.
Al fine di garantire l'indipendenza e l'imparzialità, il verificatore e qualsiasi parte della medesima persona giuridica non è un gestore o un operatore aereo, né proprietario di un gestore o di un operatore aereo o di proprietà di questi, né intrattiene relazioni con il gestore o l'operatore aereo che possano compromettere la sua indipendenza e imparzialità. Il verificatore è altresì indipendente dagli organismi che scambiano le quote di emissioni nel quadro del sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra istituito ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/87/CE.
2. Il verificatore è organizzato in modo da tutelare la propria obiettività, indipendenza e imparzialità. Ai fini del presente regolamento si applicano gli obblighi pertinenti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'allegato II.
3. Il verificatore non svolge attività di verifica per un gestore o un operatore aereo se ciò è atto a generare un rischio inaccettabile per la sua imparzialità o a creare un conflitto di interessi. Nella verifica della comunicazione di un gestore o di un operatore aereo, il verificatore non si avvale di personale interno o esterno che comporti un conflitto di interessi effettivo o potenziale. Il verificatore assicura altresì che le attività del personale o delle organizzazioni non compromettano la riservatezza, l'obiettività, l'indipendenza e l'imparzialità della verifica.
Si ritiene che esista un rischio inaccettabile per l'imparzialità o un conflitto di interessi di cui alla prima frase del primo comma segnatamente in uno dei casi seguenti:
a) |
qualora un verificatore o qualsiasi parte della medesima persona giuridica offra servizi di consulenza per sviluppare parte del processo di monitoraggio e comunicazione descritto nel piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente o, a seconda dei casi, nel piano della metodologia di monitoraggio, compresa l'elaborazione della metodologia di monitoraggio, la stesura della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo e la stesura del piano di monitoraggio o del piano della metodologia di monitoraggio; |
b) |
qualora un verificatore o qualsiasi parte della medesima persona giuridica offra assistenza tecnica per sviluppare o mantenere il sistema impiegato per monitorare e comunicare le emissioni, i dati relativi alle tonnellate-chilometro o i dati pertinenti ai fini dell'assegnazione gratuita. |
4. Si ritiene che esista un conflitto di interessi per il verificatore nelle relazioni con il gestore o l'operatore aereo segnatamente in uno dei casi seguenti:
a) |
qualora la relazione tra il verificatore e il gestore o l'operatore aereo si basi su una proprietà comune, una governance comune, una dirigenza o personale comune, risorse condivise, fondi comuni e contratti o commercializzazione in comune; |
b) |
qualora il gestore o l'operatore aereo abbia beneficiato di servizi di consulenza di cui al paragrafo 3, lettera a), oppure di assistenza tecnica di cui al paragrafo 3, lettera b), da un ente di consulenza, da un organismo di assistenza tecnica o da un'altra organizzazione che intrattenga relazioni con il verificatore e rischi di comprometterne l'imparzialità. |
Ai fini del primo comma, lettera b), l'imparzialità del verificatore si ritiene compromessa qualora le relazioni tra il verificatore e l'ente di consulenza, l'organismo di assistenza tecnica o l'altra organizzazione si basino su una proprietà comune, una governance comune, una dirigenza o personale comune, risorse condivise, fondi comuni, contratti o commercializzazione in comune e un pagamento comune della commissione sulle vendite o altro incentivo per la segnalazione di nuovi clienti.
5. Il verificatore non affida esternamente il riesame indipendente né la dichiarazione di verifica. Ai fini del presente regolamento, in caso di esternalizzazione di altre attività di verifica, il verificatore adempie agli obblighi pertinenti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'allegato II.
Tuttavia, l'assunzione di persone fisiche per l'espletamento di attività di verifica non costituisce esternalizzazione ai fini del primo comma qualora il verificatore, nell'effettuare tale assunzione, soddisfi i pertinenti requisiti della norma armonizzata di cui all'allegato II.
6. Il verificatore istituisce, documenta, applica e mantiene un processo per assicurare il perdurare dell'imparzialità e dell'indipendenza proprie, delle parti della medesima persona giuridica, delle altre organizzazioni di cui al paragrafo 4, nonché di tutto il personale e delle persone fisiche assunte che siano coinvolti nella verifica. Tale processo comprende un meccanismo per tutelare l'imparzialità e l'indipendenza del verificatore e soddisfa i pertinenti requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'allegato II.
7. Se l'auditor responsabile del gruppo di audit dell'EU ETS svolge sei verifiche annuali per un dato operatore aereo, si astiene dal fornire servizi di verifica al medesimo operatore aereo per tre anni consecutivi. Il periodo massimo di sei anni include qualsiasi verifica di gas a effetto serra eseguita per l'operatore aereo dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
CAPO IV
ACCREDITAMENTO
Articolo 44
Accreditamento
Il verificatore che presenta una dichiarazione di verifica al gestore o all'operatore aereo è accreditato per l'ambito delle attività di cui all'allegato I per le quali il verificatore effettua la verifica della comunicazione di un gestore o di un operatore aereo.
Ai fini della verifica delle comunicazioni dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti, il verificatore che presenta una dichiarazione di verifica al gestore deve inoltre essere accreditato per il gruppo di attività n. 98 di cui all'allegato I.
Articolo 45
Obiettivi dell'accreditamento
Durante il processo di accreditamento e il monitoraggio dei verificatori accreditati, ciascun organismo nazionale di accreditamento valuta se il verificatore e il relativo personale addetto alle attività di verifica:
a) |
dispongano delle competenze per eseguire la verifica della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo in conformità al presente regolamento; |
b) |
eseguano la verifica della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo in conformità al presente regolamento; |
c) |
soddisfino i requisiti di cui al capo III. |
Articolo 46
Domanda di accreditamento
1. Qualsiasi persona giuridica o altro soggetto giuridico può presentare una domanda di accreditamento a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2008 e delle disposizioni del presente capo.
La domanda è corredata delle informazioni obbligatorie conformemente alla norma armonizzata di cui all'allegato III.
2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, prima dell'inizio della valutazione a norma dell'articolo 45 il richiedente mette a disposizione dell'organismo nazionale di accreditamento anche i seguenti elementi:
a) |
tutte le informazioni chieste dall'organismo nazionale di accreditamento; |
b) |
le procedure e le informazioni relative ai processi di cui all'articolo 41, paragrafo 1, e le informazioni sul sistema di gestione della qualità di cui all'articolo 41, paragrafo 2; |
c) |
i criteri di competenza di cui all'articolo 36, paragrafo 2, lettere a) e b), i risultati del processo di garanzia delle competenze di cui all'articolo 36 nonché altra documentazione utile sulle competenze di tutto il personale coinvolto nelle attività di verifica; |
d) |
le informazioni sul processo inteso ad assicurare il perdurare dell'imparzialità e dell'indipendenza di cui all'articolo 43, paragrafo 6, compresi i registri pertinenti sull'imparzialità e l'indipendenza del verificatore e del relativo personale; |
e) |
le informazioni sugli esperti tecnici e sui principali addetti coinvolti nella verifica delle comunicazioni dei gestori e degli operatori aerei; |
f) |
il sistema e il processo per assicurare un'adeguata documentazione interna di verifica; |
g) |
altri registri utili di cui all'articolo 42, paragrafo 1. |
Articolo 47
Predisposizione della valutazione
1. Nel predisporre la valutazione di cui all'articolo 45, ciascun organismo nazionale di accreditamento prende in considerazione la complessità dell'ambito per il quale il richiedente chiede l'accreditamento, nonché la complessità del sistema di gestione della qualità di cui all'articolo 41, paragrafo 2, le procedure e le informazioni sui processi di cui all'articolo 41, paragrafo 1, e le zone geografiche in cui il richiedente effettua o prevede di effettuare verifiche.
2. Ai fini del presente regolamento, l'organismo nazionale di accreditamento soddisfa i requisiti minimi stabiliti nella norma armonizzata di cui all'allegato III.
Articolo 48
Valutazione
1. La squadra di valutazione di cui all'articolo 58 svolge quanto meno le seguenti attività per effettuare la valutazione di cui all'articolo 45:
a) |
un esame di tutti i documenti e registri pertinenti di cui all'articolo 46; |
b) |
una visita presso i locali del richiedente per esaminare un campione rappresentativo della documentazione interna di verifica e valutare l'attuazione del sistema di gestione della qualità del richiedente e le procedure o i processi di cui all'articolo 41; |
c) |
l'osservazione diretta di una parte rappresentativa dell'ambito di accreditamento richiesto, nonché delle prestazioni e delle competenze di un numero rappresentativo degli addetti del verificatore coinvolti nella verifica della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo al fine di assicurare che il personale operi conformemente al presente regolamento. |
Nello svolgere tali attività, la squadra di valutazione soddisfa i requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'allegato III.
2. La squadra di valutazione comunica i risultati e le non conformità al richiedente conformemente ai requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'allegato III e chiede al richiedente di rispondere ai risultati e alle non conformità segnalati conformemente a tali disposizioni.
3. Il richiedente adotta misure correttive per far fronte a eventuali non conformità segnalate a norma del paragrafo 2 e indica, nella sua risposta ai risultati e alle non conformità segnalati dalla squadra di valutazione, le misure adottate o previste entro un termine fissato dall'organismo nazionale di accreditamento per risolvere eventuali non conformità individuate.
4. L'organismo nazionale di accreditamento esamina le risposte del richiedente ai risultati e alle non conformità segnalati a norma del paragrafo 3.
Qualora reputi la risposta del richiedente insufficiente o inefficace, l'organismo nazionale di accreditamento chiede al richiedente ulteriori informazioni o interventi. L'organismo nazionale di accreditamento può anche chiedere prove a dimostrazione dell'effettiva attuazione delle misure adottate, oppure condurre una valutazione di follow-up per accertare l'effettiva attuazione delle misure correttive.
Articolo 49
Decisione sull'accreditamento e sull'attestato di accreditamento
1. L'organismo nazionale di accreditamento tiene conto dei requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'allegato III al momento di predisporre e adottare la decisione in merito alla concessione, all'ampliamento o al rinnovo dell'accreditamento di un richiedente.
2. Qualora l'organismo nazionale di accreditamento decida di concedere, ampliare o rinnovare l'accreditamento di un richiedente, emette un attestato di accreditamento in tal senso.
L'attestato di accreditamento è corredato delle informazioni obbligatorie conformemente alla norma armonizzata di cui all'allegato III.
L'attestato di accreditamento ha validità non superiore a cinque anni a decorrere dalla data di emissione da parte dell'organismo nazionale di accreditamento.
Articolo 50
Vigilanza
1. L'organismo nazionale di accreditamento sottopone a una vigilanza annuale ciascun verificatore cui ha rilasciato un attestato di accreditamento.
La vigilanza comprende quanto meno:
a) |
una visita ai locali del verificatore, finalizzata allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettera b); |
b) |
l'osservazione diretta delle prestazioni e delle competenze di un numero rappresentativo di addetti del verificatore a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, lettera c). |
2. L'organismo nazionale di accreditamento effettua il primo intervento di vigilanza in relazione a un verificatore, di cui al paragrafo 1, entro 12 mesi dalla data in cui è stato rilasciato l'attestato di accreditamento al verificatore in questione.
3. L'organismo nazionale di accreditamento predispone il piano per l'intervento di vigilanza in relazione a ciascun verificatore in maniera da consentire la valutazione di campioni rappresentativi dell'ambito di accreditamento, conformemente ai requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'allegato III.
4. Sulla base dei riscontri dell'intervento di vigilanza di cui al paragrafo 1, l'organismo nazionale di accreditamento decide se confermare la continuazione dell'accreditamento.
5. Qualora un verificatore svolga una verifica in un altro Stato membro, l'organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore può chiedere all'organismo nazionale di accreditamento dello Stato membro in cui si svolge la verifica di effettuare attività di vigilanza per suo conto e sotto la sua responsabilità.
Articolo 51
Rivalutazione
1. Prima della scadenza dell'attestato di accreditamento, l'organismo nazionale di accreditamento effettua una rivalutazione del verificatore al quale ha rilasciato un attestato di accreditamento, per stabilire se la validità di tale attestato di accreditamento possa essere prorogata.
2. L'organismo nazionale di accreditamento predispone il piano per la rivalutazione di ciascun verificatore in maniera da consentire la valutazione di campioni rappresentativi dell'ambito di accreditamento. Nel pianificare ed effettuare la rivalutazione l'organismo nazionale di accreditamento soddisfa i requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'allegato III.
Articolo 52
Valutazione straordinaria
1. In qualsiasi momento l'organismo nazionale di accreditamento può effettuare una valutazione straordinaria per assicurare che il verificatore rispetti le disposizioni del presente regolamento.
2. Per consentire all'organismo nazionale di accreditamento di valutare l'esigenza di una valutazione straordinaria, il verificatore informa immediatamente l'organismo nazionale di accreditamento circa qualsiasi modifica significativa apportata a un aspetto del proprio stato o funzionamento che si rifletta sul proprio accreditamento. Tali modifiche significative comprendono le modifiche menzionate nella norma armonizzata di cui all'allegato III.
Articolo 53
Ampliamento dell'ambito
In risposta a una domanda presentata da un verificatore per l'ampliamento dell'ambito di un accreditamento già concesso, l'organismo nazionale di accreditamento intraprende le azioni necessarie a stabilire se il verificatore soddisfi i requisiti di cui all'articolo 45 per l'ampliamento richiesto del proprio ambito di accreditamento.
Articolo 54
Misure amministrative
1. L'organismo nazionale di accreditamento può sospendere, revocare o ridurre l'accreditamento di un verificatore qualora quest'ultimo non ottemperi alle disposizioni del presente regolamento.
L'organismo nazionale di accreditamento sospende, revoca o riduce l'accreditamento di un verificatore su richiesta di quest'ultimo.
L'organismo nazionale di accreditamento istituisce, documenta, applica e mantiene una procedura per la sospensione e la revoca dell'accreditamento e la riduzione dell'ambito dell'accreditamento.
2. L'organismo nazionale di accreditamento sospende un accreditamento o ne restringe l'ambito in ognuno dei seguenti casi:
a) |
il verificatore ha commesso una violazione grave delle prescrizioni del presente regolamento; |
b) |
il verificatore non ha soddisfatto le prescrizioni del presente regolamento in maniera persistente e ripetuta; |
c) |
il verificatore ha violato altri specifici termini o condizioni dell'organismo nazionale di accreditamento. |
3. L'organismo nazionale di accreditamento revoca l'accreditamento nei seguenti casi:
a) |
il verificatore non ha posto rimedio ai problemi che hanno determinato una decisione di sospensione dell'attestato di accreditamento; |
b) |
un membro dell'alta dirigenza del verificatore o un membro del personale del verificatore coinvolto in attività di verifica disciplinate dal presente regolamento ha subito una condanna per frode; |
c) |
il verificatore ha intenzionalmente fornito informazioni false o occultato informazioni. |
4. La decisione di un organismo nazionale di accreditamento di sospendere, revocare o ridurre l'ambito dell'accreditamento a norma dei paragrafi 2 e 3 è passibile di ricorso.
Gli Stati membri istituiscono procedure per la risoluzione di tali ricorsi.
5. La decisione di un organismo nazionale di accreditamento di sospendere, revocare o ridurre l'ambito dell'accreditamento ha effetto a decorrere dalla relativa notifica al verificatore.
L'organismo nazionale di accreditamento pone termine alla sospensione dell'attestato di accreditamento qualora abbia ricevuto informazioni soddisfacenti e sia convinto che il verificatore soddisfa i requisiti del presente regolamento.
CAPO V
REQUISITI RELATIVI AGLI ORGANISMI DI ACCREDITAMENTO PER L'ACCREDITAMENTO DEI VERIFICATORI ETS
Articolo 55
Organismo nazionale di accreditamento
1. I compiti connessi all'accreditamento a norma del presente regolamento sono svolti dagli organismi nazionali di accreditamento designati a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2008.
2. Qualora uno Stato membro decida di autorizzare la certificazione dei verificatori che sono persone fisiche, conformemente al presente regolamento i compiti relativi alla certificazione di detti verificatori sono affidati a un'autorità nazionale diversa dall'organismo nazionale di accreditamento designato a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2008.
3. Qualora uno Stato membro decida di avvalersi della possibilità di cui al paragrafo 2, garantisce che l'autorità nazionale di cui trattasi soddisfa le prescrizioni del presente regolamento, comprese quelle stabilite all'articolo 71, e fornisce le prove documentali richieste a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 765/2008.
4. Un organismo nazionale di accreditamento è membro dell'organismo riconosciuto a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008.
5. Un organismo nazionale di accreditamento è incaricato di espletare l'accreditamento quale attività di autorità pubblica e gode del riconoscimento formale dello Stato membro, ove l'accreditamento non sia direttamente svolto da autorità pubbliche.
6. Ai fini del presente regolamento, l'organismo nazionale di accreditamento espleta le proprie funzioni conformemente ai requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'allegato III.
Articolo 56
Accreditamento transfrontaliero
Qualora uno Stato membro non consideri economicamente sensato o sostenibile designare un organismo nazionale di accreditamento o fornire determinati servizi di accreditamento ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE, esso ricorre all'organismo nazionale di accreditamento di un altro Stato membro.
Lo Stato membro di cui trattasi ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.
Articolo 57
Indipendenza e imparzialità
1. L'organismo nazionale di accreditamento è organizzato in modo da garantire la propria piena indipendenza dai verificatori che valuta e la propria imparzialità nell'espletamento delle attività di accreditamento.
2. A tal fine l'organismo nazionale di accreditamento non presta o fornisce attività o servizi che sono offerti dai verificatori, né eroga servizi di consulenza, possiede partecipazioni o detiene altri interessi finanziari o di gestione all'interno della struttura di un verificatore.
3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 55, paragrafo 2, la struttura, le responsabilità e i compiti dell'organismo nazionale di accreditamento sono nettamente distinti da quelli dell'autorità competente e di altre autorità nazionali.
4. L'organismo nazionale di accreditamento adotta tutte le decisioni definitive relative all'accreditamento dei verificatori.
Tuttavia, l'organismo nazionale di accreditamento può esternalizzare determinate attività, nel rispetto dei requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'allegato III.
Articolo 58
Squadra di valutazione
1. L'organismo nazionale di accreditamento designa una squadra di valutazione per ogni singola valutazione.
2. La squadra di valutazione è costituita da un valutatore responsabile e, se del caso, da un numero congruo di valutatori o esperti tecnici per un ambito specifico di accreditamento.
La squadra di valutazione comprende almeno una persona competente in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 negli aspetti pertinenti per l'ambito di accreditamento e dotata delle competenze e delle conoscenze necessarie a valutare le attività di verifica presso l'impianto o l'operatore aereo per tale ambito, nonché almeno una persona che conosca la normativa e gli orientamenti nazionali in materia.
Qualora l'organismo nazionale di accreditamento valuti la competenza e le prestazioni del verificatore per l'ambito n. 98 di cui all'allegato I del presente regolamento, la squadra di valutazione comprende anche perlomeno una persona competente in materia di raccolta, monitoraggio e comunicazione dei dati pertinenti ai fini dell'assegnazione gratuita a norma del regolamento delegato (UE) …/… e dotata delle competenze e delle conoscenze necessarie a valutare le attività di verifica per tale ambito.
Articolo 59
Requisiti di competenza per i valutatori
1. Nel valutare un verificatore, il valutatore possiede le competenze per svolgere le attività previste al capo IV. A tal fine il valutatore:
a) |
soddisfa i requisiti stabiliti nella norma armonizzata ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 di cui all'allegato III; |
b) |
conosce la direttiva 2003/87/CE, il regolamento d'esecuzione (UE) 2018/2066, il regolamento delegato (UE) …/… nel caso in cui i valutatori valutino la competenza e le prestazioni del verificatore per l'ambito n. 98 di cui all'allegato I del presente regolamento, il presente regolamento, le norme pertinenti, gli altri atti legislativi in materia e gli orientamenti applicabili; |
c) |
è competente in materia di revisione di dati e informazioni, come indicato all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, per formazione o grazie all'accesso a una persona che possiede conoscenze ed esperienza in tale ambito. |
2. Un valutatore responsabile soddisfa i requisiti di competenza di cui al paragrafo 1, dispone di comprovate competenze per dirigere una squadra di valutazione ed è responsabile della conduzione della valutazione a norma del presente regolamento.
3. Gli esaminatori interni e le persone che prendono le decisioni sulla concessione, sull'ampliamento o sul rinnovo dell'accreditamento, oltre a soddisfare i requisiti di competenza di cui al paragrafo 1, possiedono anche conoscenze ed esperienze sufficienti a valutare l'accreditamento.
Articolo 60
Esperti tecnici
1. L'organismo nazionale di accreditamento può includere esperti tecnici nella squadra di valutazione per avvalersi delle conoscenze dettagliate e delle competenze specifiche in una determinata materia, necessarie a coadiuvare il valutatore responsabile o il valutatore nello svolgimento delle attività di valutazione.
2. Un esperto tecnico è dotato delle competenze necessarie per assistere efficacemente il valutatore responsabile e il valutatore nella materia per cui è richiesta la sua consulenza. Inoltre, l'esperto tecnico:
a) |
conosce la direttiva 2003/87/CE, il regolamento d'esecuzione (UE) 2018/2066, il regolamento delegato (UE) …/… nel caso in cui l'esperto tecnico valuti la competenza e le prestazioni del verificatore per l'ambito n. 98 di cui all'allegato I del presente regolamento, il presente regolamento, le norme pertinenti, gli altri atti legislativi in materia e gli orientamenti applicabili; |
b) |
dispone di una conoscenza sufficiente delle attività di verifica. |
3. L'esperto tecnico esegue i compiti specificati sotto la direzione e la piena responsabilità del valutatore responsabile della squadra di valutazione di appartenenza.
Articolo 61
Procedure
L'organismo nazionale di accreditamento ottempera agli obblighi stabiliti dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 765/2008.
Articolo 62
Reclami
Qualora riceva un reclamo riguardante il verificatore dall'autorità competente, dal gestore o dall'operatore aereo oppure da altre parti interessate, l'organismo nazionale di accreditamento entro un termine ragionevole e non superiore a tre mesi dalla ricezione del reclamo:
a) |
si pronuncia in merito alla validità del reclamo; |
b) |
provvede affinché il verificatore interessato abbia la possibilità di presentare le proprie osservazioni; |
c) |
adotta misure adeguate per far fronte al reclamo; |
d) |
registra il reclamo e le misure adottate; e |
e) |
risponde all'autore del reclamo. |
Articolo 63
Registri e documentazione
1. L'organismo nazionale di accreditamento tiene registri relativi a ciascun soggetto coinvolto nel processo di accreditamento. Tali registri includono informazioni riguardanti le qualifiche, la formazione, l'esperienza, l'imparzialità e le competenze pertinenti necessarie per dimostrare la conformità alle prescrizioni del presente regolamento.
2. L'organismo nazionale di accreditamento tiene registri del verificatore in linea con la norma armonizzata ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 di cui all'allegato III.
Articolo 64
Accesso alle informazioni e riservatezza
1. L'organismo nazionale di accreditamento divulga e aggiorna periodicamente le informazioni relative alla propria organizzazione e alle proprie attività di accreditamento.
2. L'organismo nazionale di accreditamento adotta le disposizioni opportune per salvaguardare adeguatamente la riservatezza delle informazioni ottenute, a norma dell'articolo 8, punto 4), del regolamento (CE) n. 765/2008.
Articolo 65
Valutazione inter pares
1. Gli organismi nazionali di accreditamento si sottopongono periodicamente a una valutazione inter pares.
Tale valutazione inter pares è organizzata dall'organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008.
2. L'organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008 applica adeguati criteri di valutazione inter pares e attua un processo efficace e indipendente per detta valutazione al fine di stabilire se:
a) |
l'organismo nazionale di accreditamento sottoposto alla valutazione inter pares abbia condotto le attività di accreditamento conformemente al capo IV; |
b) |
l'organismo nazionale di accreditamento sottoposto alla valutazione inter pares soddisfi i requisiti di cui al presente capo. |
I criteri per i valutatori e le squadre di valutazione inter pares comprendono requisiti di competenza specifici al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra istituito dalla direttiva 2003/87/CE.
3. L'organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008 pubblica l'esito della valutazione inter pares di un organismo nazionale di accreditamento e lo comunica alla Commissione, alle autorità nazionali responsabili degli organismi nazionali di accreditamento negli Stati membri e all'autorità competente di ciascuno Stato membro o al punto di contatto di cui all'articolo 70, paragrafo 2.
4. Fatto salvo il paragrafo 1, qualora un organismo nazionale di accreditamento abbia superato una valutazione inter pares organizzata dall'organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, detto organismo nazionale di accreditamento è esentato da una nuova valutazione inter pares in seguito all'entrata in vigore del presente regolamento se può dimostrare la conformità alle prescrizioni di tale regolamento.
A tal fine, l'organismo nazionale di accreditamento di cui trattasi presenta una richiesta corredata della documentazione necessaria all'organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008.
L'organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008 decide se sono soddisfatte le condizioni per concedere un'esenzione.
Tale esenzione si applica per un periodo non superiore a tre anni dalla data di notifica della decisione all'organismo nazionale di accreditamento.
5. L'autorità nazionale cui sono affidati, a norma dell'articolo 55, paragrafo 2, i compiti relativi alla certificazione dei verificatori che sono persone fisiche, a norma del presente regolamento possiede un livello di credibilità equivalente a quello degli organismi nazionali di accreditamento che hanno superato una valutazione inter pares.
A tal fine, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri, immediatamente dopo le proprie decisioni che autorizzano l'autorità nazionale a effettuare la certificazione, tutte le prove documentali attinenti. L'autorità nazionale non certifica verificatori ai fini del presente regolamento prima che lo Stato membro interessato abbia fornito tali prove documentali.
Lo Stato membro interessato esamina periodicamente il funzionamento dell'autorità nazionale per garantire che continui a soddisfare il summenzionato livello di credibilità e riferisce in merito alla Commissione.
Articolo 66
Misure correttive
1. Gli Stati membri monitorano regolarmente i propri organismi nazionali di accreditamento per assicurare che continuino a soddisfare i requisiti previsti dal presente regolamento, tenendo conto dei risultati della valutazione inter pares eseguita a norma dell'articolo 65.
2. Se un organismo nazionale di accreditamento non soddisfa i requisiti o non rispetta gli obblighi di cui al presente regolamento, lo Stato membro interessato adotta o assicura che siano adottate misure correttive adeguate e ne informa la Commissione.
Articolo 67
Riconoscimento reciproco dei verificatori
1. Gli Stati membri riconoscono l'equivalenza dei servizi offerti dagli organismi nazionali di accreditamento che hanno superato una valutazione inter pares. Gli Stati membri accettano gli attestati di accreditamento dei verificatori accreditati da detti organismi nazionali di accreditamento e rispettano il diritto di tali verificatori di condurre verifiche per il proprio ambito di accreditamento.
2. Se un organismo nazionale di accreditamento non è stato sottoposto a un processo completo di valutazione inter pares, gli Stati membri accettano gli attestati di accreditamento dei verificatori emessi da detto organismo purché l'organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008 abbia avviato una valutazione inter pares nei confronti di tale organismo nazionale di accreditamento e non abbia individuato alcuna inosservanza del presente regolamento da parte dello stesso.
3. Qualora la certificazione dei verificatori sia effettuata da un'autorità nazionale di cui all'articolo 55, paragrafo 2, gli Stati membri accettano il certificato rilasciato da detta autorità e rispettano il diritto dei verificatori certificati di condurre verifiche per il proprio ambito di certificazione.
Articolo 68
Monitoraggio dei servizi forniti
Qualora uno Stato membro determini, durante un'ispezione eseguita conformemente all'articolo 31, paragrafo 4, della direttiva 2006/123/CE, che un verificatore non ottempera al presente regolamento, l'autorità competente o l'organismo nazionale di accreditamento di tale Stato membro ne informa l'organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore.
L'organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore considera la comunicazione di tale informazione come un reclamo ai sensi dell'articolo 62, adotta misure adeguate e risponde all'autorità competente o all'organismo nazionale di accreditamento conformemente all'articolo 73, paragrafo 2, secondo comma.
Articolo 69
Scambio elettronico di dati e impiego di sistemi di automazione
1. Gli Stati membri possono chiedere ai verificatori di impiegare modelli elettronici o specifici formati di file per le dichiarazioni di verifica conformemente all'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o dell'articolo 13 del regolamento delegato (UE) …/….
2. Modelli elettronici standardizzati o specifiche di formato dei file per altre tipologie di comunicazione tra il gestore, l'operatore aereo, il verificatore, l'autorità competente e l'organismo nazionale di accreditamento possono essere resi disponibili conformemente all'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.
CAPO VI
SCAMBIO DI INFORMAZIONI
Articolo 70
Scambio di informazioni e punti di contatto
1. Gli Stati membri istituiscono un sistema efficace di scambio di informazioni e di cooperazione fra il proprio organismo nazionale di accreditamento — o, se del caso, l'autorità nazionale incaricata della certificazione dei verificatori — e l'autorità competente.
2. Qualora in uno Stato membro siano designate più autorità competenti ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 2003/87/CE, una di esse viene autorizzata dallo Stato membro a fungere da punto di contatto per lo scambio di informazioni, per il coordinamento della cooperazione di cui al paragrafo 1 e per le attività di cui al presente capo.
Articolo 71
Programma di lavoro riguardante l'accreditamento e relazione di gestione
1. Ogni anno entro il 31 dicembre l'organismo nazionale di accreditamento mette a disposizione dell'autorità competente di ciascuno Stato membro un programma di lavoro riguardante l'accreditamento, contenente l'elenco dei verificatori accreditati da tale organismo nazionale di accreditamento che gli hanno comunicato, a norma dell'articolo 77, l'intenzione di condurre verifiche negli Stati membri interessati. Il programma di lavoro riguardante l'accreditamento contiene quanto meno le seguenti informazioni riguardo a ciascun verificatore:
a) |
i tempi e i luoghi previsti per la verifica; |
b) |
informazioni sulle attività che l'organismo nazionale di accreditamento ha pianificato per il verificatore in questione, in particolare le attività in materia di vigilanza e rivalutazione; |
c) |
le date dei controlli mediante osservazione diretta che l'organismo nazionale di accreditamento intende condurre per valutare il verificatore, compreso l'indirizzo e i recapiti dei gestori o degli operatori aerei che saranno visitati durante i controlli mediante osservazione diretta; |
d) |
l'indicazione se l'organismo nazionale di accreditamento abbia chiesto di condurre attività di vigilanza all'organismo nazionale di accreditamento dello Stato membro in cui il verificatore effettua la verifica. |
Qualora le informazioni di cui al primo comma subiscano variazioni, l'organismo nazionale di accreditamento trasmette all'autorità competente una versione aggiornata del programma di lavoro entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. In seguito alla presentazione del programma di lavoro riguardante l'accreditamento a norma del paragrafo 1, l'autorità competente fornisce all'organismo nazionale di accreditamento ogni informazione utile, in particolare gli atti legislativi o gli orientamenti nazionali in materia.
3. Ogni anno entro il 1o giugno l'organismo nazionale di accreditamento mette a disposizione dell'autorità competente una relazione di gestione. La relazione di gestione contiene quanto meno le seguenti informazioni riguardo a ciascun verificatore accreditato dall'organismo nazionale di accreditamento in questione:
a) |
i particolari dell'accreditamento dei nuovi verificatori accreditati dall'organismo nazionale di accreditamento, compreso il relativo ambito di accreditamento; |
b) |
eventuali variazioni dell'ambito di accreditamento per tali verificatori; |
c) |
una sintesi dei risultati delle attività di vigilanza e rivalutazione eseguite dall'organismo nazionale di accreditamento; |
d) |
una sintesi dei risultati delle valutazioni straordinarie effettuate, indicando le motivazioni alla base del loro avvio; |
e) |
eventuali reclami presentati nei confronti del verificatore dall'ultima relazione di gestione e le misure adottate dall'organismo nazionale di accreditamento; |
f) |
una descrizione dettagliata delle misure adottate dall'organismo nazionale di accreditamento in risposta alle informazioni condivise dall'autorità competente, a meno che l'organismo nazionale di accreditamento abbia considerato le informazioni come un reclamo ai sensi dell'articolo 62. |
Articolo 72
Scambio di informazioni sulle misure amministrative
Qualora l'organismo nazionale di accreditamento abbia adottato misure amministrative nei confronti di un verificatore a norma dell'articolo 54, si sia posto fine a una sospensione dell'accreditamento o una decisione su un ricorso abbia annullato la decisione di un organismo nazionale di accreditamento di imporre le misure amministrative di cui all'articolo 54, l'organismo nazionale di accreditamento ne informa i seguenti soggetti:
a) |
l'autorità competente dello Stato membro in cui il verificatore è accreditato; |
b) |
l'autorità competente e l'organismo nazionale di accreditamento di ciascuno Stato membro in cui il verificatore svolge le verifiche. |
Articolo 73
Informazioni trasmesse dall'autorità competente
1. L'autorità competente dello Stato membro in cui il verificatore conduce la verifica trasmette con cadenza annuale all'organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore in questione quanto meno le informazioni seguenti:
a) |
i risultati utili ottenuti dal controllo della comunicazione del gestore e dell'operatore aereo e delle dichiarazioni di verifica, in particolare in merito a eventuali inosservanze del presente regolamento da parte del verificatore in questione; |
b) |
i risultati dell'ispezione del gestore o dell'operatore aereo qualora siano rilevanti per l'organismo nazionale di accreditamento ai fini dell'accreditamento e della vigilanza del verificatore oppure qualora evidenzino eventuali inosservanze del presente regolamento da parte del verificatore in questione; |
c) |
i risultati della valutazione della documentazione interna di verifica del verificatore in questione, qualora detta valutazione sia stata eseguita dall'autorità competente a norma dell'articolo 26, paragrafo 3; |
d) |
i reclami pervenuti all'autorità competente che riguardano il verificatore in questione. |
2. Se le informazioni di cui al paragrafo 1 dimostrano che l'autorità competente ha individuato un'inosservanza del presente regolamento da parte del verificatore, l'organismo nazionale di accreditamento considera la comunicazione di tali informazioni alla stregua di un reclamo dell'autorità competente nei confronti del verificatore in questione ai sensi dell'articolo 62.
L'organismo nazionale di accreditamento adotta misure adeguate per dare seguito a dette informazioni e risponde all'autorità competente entro un termine ragionevole e non superiore a tre mesi dalla ricezione delle medesime. Nella propria risposta, l'organismo nazionale di accreditamento informa l'autorità competente in merito alle misure adottate e, se del caso, alle misure amministrative imposte nei confronti del verificatore.
Articolo 74
Scambio di informazioni sulla vigilanza
1. Qualora, a norma dell'articolo 50, paragrafo 5, sia stato chiesto all'organismo nazionale di accreditamento dello Stato membro in cui un verificatore effettua una verifica di svolgere attività di vigilanza, tale organismo nazionale di accreditamento ne riferisce i risultati all'organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore, salvo diverso accordo fra detti organismi nazionali di accreditamento.
2. L'organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore tiene in considerazione i risultati di cui al paragrafo 1 nel valutare se il verificatore soddisfi i requisiti del presente regolamento.
3. Qualora i risultati di cui al paragrafo 1 dimostrino che il verificatore non ottempera al presente regolamento, l'organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore adotta misure adeguate, a norma del presente regolamento, e comunica all'organismo nazionale di accreditamento che ha svolto attività di vigilanza:
a) |
le misure adottate dall'organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore; |
b) |
ove opportuno, il modo in cui il verificatore ha posto rimedio a quanto rilevato dal verificatore; |
c) |
se del caso, le misure amministrative imposte al verificatore. |
Articolo 75
Scambio di informazioni con lo Stato membro in cui il responsabile della verifica è stabilito
Se un verificatore ha ricevuto un accreditamento da un organismo nazionale di accreditamento di uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito, il programma di lavoro riguardante l'accreditamento e la relazione di gestione di cui all'articolo 71, nonché le informazioni di cui all'articolo 72, sono forniti anche all'autorità competente dello Stato membro in cui il verificatore è stabilito.
Articolo 76
Banche di dati concernenti i verificatori accreditati
1. Gli organismi nazionali di accreditamento o, se del caso, le autorità nazionali di cui all'articolo 55, paragrafo 2, istituiscono e gestiscono una banca di dati e ne permettono l'accesso agli altri organismi nazionali di accreditamento, alle autorità nazionali, ai verificatori, ai gestori, agli operatori aerei e alle autorità competenti.
L'organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008 agevola e armonizza l'accesso alle banche di dati, onde consentire una comunicazione efficace ed efficiente in termini di costi tra gli organismi nazionali di accreditamento, le autorità nazionali, i verificatori, i gestori, gli operatori aerei e le autorità competenti, e può raggruppare tali banche di dati in un'unica banca di dati centralizzata.
2. La banca di dati di cui al paragrafo 1 include almeno le seguenti informazioni:
a) |
il nome e l'indirizzo di ciascun verificatore accreditato dall'organismo nazionale di accreditamento in questione; |
b) |
gli Stati membri in cui il verificatore effettua verifiche; |
c) |
l'ambito di accreditamento di ciascun verificatore; |
d) |
le date di concessione e di scadenza dell'accreditamento; |
e) |
eventuali informazioni sulle misure amministrative imposte al verificatore. |
Tali informazioni sono rese pubbliche.
Articolo 77
Notifica da parte dei verificatori
1. Per consentire all'organismo nazionale di accreditamento di redigere il programma di lavoro riguardante l'accreditamento e la relazione di gestione di cui all'articolo 71, il verificatore notifica, ogni anno entro il 15 novembre, le seguenti informazioni all'organismo nazionale di accreditamento che l'ha accreditato:
a) |
i tempi e i luoghi pianificati per le verifiche che il verificatore ha programmato di effettuare; |
b) |
l'indirizzo e i recapiti dei gestori o degli operatori aerei la cui comunicazione delle emissioni, delle tonnellate-chilometro, dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti è oggetto di verifica; |
c) |
il nome dei membri della squadra di verifica e l'ambito di accreditamento in cui rientra l'attività del gestore o dell'operatore aereo. |
2. Qualora le informazioni di cui al paragrafo 1 subiscano variazioni, il verificatore ne dà notifica all'organismo nazionale di accreditamento entro un termine concordato con quest'ultimo.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 78
Abrogazione del regolamento (UE) n. 600/2012 e disposizioni transitorie
1. Il regolamento (UE) n. 600/2012 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2019 oppure, se successiva, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.
2. Le disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2012 continuano ad applicarsi alla verifica delle emissioni e, se del caso, ai dati relativi alle attività che avranno luogo anteriormente al 1o gennaio 2019.
Articolo 79
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019 oppure, se successiva, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).
(3) Regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012, pag. 1).
(4) Direttiva 2006/123/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).
(5) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
(6) Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE del Consiglio (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).
(7) Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).
(8) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
(9) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(10) Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).
(11) Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).
(12) Decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 130 del 17.5.2011, pag. 1).
ALLEGATO I
Ambito di accreditamento dei verificatori
L'ambito di accreditamento dei verificatori è indicato nel certificato di accreditamento in base ai seguenti gruppi di attività, a norma dell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, e di altre attività a norma degli articoli 10 bis e 24 della direttiva 2003/87/CE. Tali disposizioni si applicano altresì ai verificatori certificati da un'autorità nazionale a norma dell'articolo 55, paragrafo 2, del presente regolamento.
Gruppo di attività n. |
Ambiti dell'accreditamento |
||||||||||||
1a |
Combustione di combustibili in impianti in cui sono impiegati unicamente combustibili commerciali standard ai sensi del regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2018/2066 oppure in impianti di categoria A o B in cui è impiegato gas naturale |
||||||||||||
1b |
Combustione di combustibili in impianti, senza limitazioni |
||||||||||||
2 |
Raffinazione di petrolio |
||||||||||||
3 |
|
||||||||||||
4 |
|
||||||||||||
5 |
Produzione di alluminio primario (emissioni di CO2 e PFC) |
||||||||||||
6 |
|
||||||||||||
7 |
|
||||||||||||
8 |
|
||||||||||||
9 |
|
||||||||||||
10 |
|
||||||||||||
11 |
Stoccaggio geologico dei gas a effetto serra in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE |
||||||||||||
12 |
Attività di trasporto aereo (emissioni e dati relativi alle tonnellate-chilometro) |
||||||||||||
98 |
Altre attività ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE |
||||||||||||
99 |
Altre attività contemplate da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 2003/87/CE, da descrivere nel dettaglio nell'attestato di accreditamento |
ALLEGATO II
Requisiti per i verificatori
Per quanto riguarda i requisiti per i verificatori, si applica la norma armonizzata ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 relativa ai requisiti per gli organismi di validazione e verifica dei gas a effetto serra per l'utilizzo nell'accreditamento o in altre forme di riconoscimento. Si applicano inoltre le seguenti procedure, processi e provvedimenti di cui all'articolo 41, paragrafo 1:
a) |
un processo e una politica per la comunicazione con il gestore o l'operatore aereo e altre parti interessate; |
b) |
i provvedimenti adeguati per tutelare la riservatezza delle informazioni ottenute; |
c) |
un processo per il trattamento dei ricorsi; |
d) |
un processo per il trattamento dei reclami (che comprende una tempistica indicativa); |
e) |
un processo per la presentazione di una dichiarazione di verifica rivista laddove si riscontri un errore nella dichiarazione di verifica o nella comunicazione del gestore o dell'operatore aereo dopo che il verificatore ha sottoposto la dichiarazione di verifica al gestore o all'operatore aereo per l'inoltro all'autorità competente; |
f) |
una procedura o un processo per l'esternalizzazione delle attività di verifica ad altre organizzazioni. |
ALLEGATO III
Requisiti minimi per il processo di accreditamento e requisiti per gli organismi di accreditamento
Per quanto riguarda i requisiti minimi per l'accreditamento e i requisiti per gli organismi di accreditamento, si applica la norma armonizzata ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 relativa ai requisiti generali per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità.
ALLEGATO IV
Tavola di concordanza
Regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione |
Presente regolamento |
Articoli da 1 a 31 |
Articoli da 1 a 31 |
— |
Articolo 32 |
Articoli da 32 a 78 |
Articoli da 33 a 79 |
Allegati da I a III |
Allegati da I a III |
— |
Allegato IV |